e-mail
info.ptpl@tiscali.it

APPALTI
CONVEGNI
FORUM
G.U.R.I. - G.U.U.E. - B.U.R.L.
LINK
NEWS PUBBLICATE:
1-aggiornam. pregressi
2-Corte dei Conti
3-
dite la vostra ...
4-dottrina e contributi
5-funzione pubblica
6-giurisprudenza
7-modulistica
8-news
9-normativa
10-note, circolari e comunicati
11-quesiti & pareri
12-utilità
- - -
DOSSIER
:
13-
ABBAINO
14-
ABUSI EDILIZI
15-
AFFIDAMENTO IN HOUSE
16-AGIBILITA'
17-AMIANTO
18-ANAC (già AVCP)
19
-APPALTI
20-ARIA
21-ASCENSORE
22-ASL + ARPA
23-ATTI AMMINISTRATIVI
24-ATTI AMMINISTRATIVI (accesso esposto e/o permesso di costruire e/o atti di P.G.)
25-ATTI AMMINISTRATIVI (impugnazione-legittimazione)
26-ATTIVITA' COMMERCIALE IN LOCALI ABUSIVI
27-BARRIERE ARCHITETTONICHE
28-BOSCO
29-BOX
30-CAMBIO DESTINAZIONE D'USO (con o senza opere)
31-CANCELLO, BARRIERA, INFERRIATA, RINGHIERA in ferro - SBARRA/STANGA
32-CANNE FUMARIE e/o COMIGNOLI
33-CARTELLI STRADALI
34-CARTELLO DI CANTIERE - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
35-CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA
36-CERIFICAZIONE ENERGETICA e F.E.R.
37
-C.I.L. e C.I.L.A.
38
-COMPETENZE GESTIONALI
39
-COMPETENZE PROFESSIONALI - PROGETTUALI
40-CONDIZIONATORE D'ARIA
41-CONDOMINIO
42-CONSIGLIERI COMUNALI
43-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
44-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (gratuità per oo.pp. e/o private di interesse pubblico)
45-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (prescrizione termine dare/avere e legittimazione alla restituzione)
46-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (rateizzato e/o ritardato versamento)
47-DEBITI FUORI BILANCIO
48-DEFINIZIONI INTERVENTI EDILIZI
49-DIA e SCIA
50-DIAP
51-DISTANZA dagli ALLEVAMENTI ANIMALI
52-DISTANZA dai CONFINI
53-DISTANZA dai CORSI D'ACQUA - DEMANIO MARITTIMO/LACUALE
54-DISTANZA dalla FERROVIA

55-DISTANZA dalle PARETI FINESTRATE
56-DURC
57-EDICOLA FUNERARIA
58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
59-ESPROPRIAZIONE
60-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI
61-INCARICHI LEGALI e/o RESISTENZA IN GIUDIZIO
62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
64-INDUSTRIA INSALUBRE
65-L.R. 12/2005
66-L.R. 23/1997
67-L.R. 31/2014
68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
-
PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
PERTINENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
97-RUDERI
98-
RUMORE
99-SAGOMA EDIFICIO
100-SANATORIA GIURISPRUDENZIALE E NON (abusi edilizi)
101-SCOMPUTO OO.UU.
102-SEGRETARI COMUNALI
103-SEMINTERRATI
104-SIC-ZSC-ZPS - VAS - VIA
105-SICUREZZA SUL LAVORO
106
-
SILOS
107-SINDACATI & ARAN
108-SOPPALCO
109-SOTTOTETTI
110-SUAP
111-SUE
112-STRADA PUBBLICA o PRIVATA o PRIVATA DI USO PUBBLICO
113-
TELEFONIA MOBILE
114-TENDE DA SOLE
115-TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
116-TRIBUTI LOCALI
117-VERANDA
118-VINCOLO CIMITERIALE
119-VINCOLO IDROGEOLOGICO
120-VINCOLO PAESAGGISTICO + ESAME IMPATTO PAESISTICO + VINCOLO MONUMENTALE
121-VINCOLO STRADALE
122-VOLUMI TECNICI / IMPIANTI TECNOLOGICI

123-ZONA AGRICOLA
124-ZONA SISMICA E CEMENTO ARMATO

NORMATIVA:
dt.finanze.it
entilocali.leggiditalia.it

leggiditaliaprofessionale.it

SITI REGIONALI
STAMPA
 
C.A.P.
Codice Avviamento Postale

link 1 - link 2
CONIUGATORE VERBI
COSTO DI COSTRUZIONE
(ag
g. indice istat):

link 1-BG - link 2-MI
link 3-CR
DIZIONARI
indici ISTAT:
link 1 - link 2-BG
link 3-MI

interessi legali:
link 1
MAPPE CITTA':
link 1 - link 2
METEO
1 - PAGINE bianche
2 - PAGINE gialle
PREZZI:
osservatorio prezzi e tariffe

prodotti petroliferi
link 1
- link 2
PUBBLICO IMPIEGO:
1 - il portale pubblico per il lavoro
2
- mobilità
 
 

DOSSIER

Alcuni files sono in formato Acrobat (pdf): se non riesci a leggerli, scarica gratuitamente il programma Acrobat Reader (clicca sull'icona a fianco riportata).  -      segnala un errore nei links                                                                                

dossier VOLUMI TECNICI / IMPIANTI TECNOLOGICI
anno 2021

EDILIZIA PRIVATA: È assodato in giurisprudenza che “nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza”.
---------------
Come riferito dal CTU, il Comune ha ravvisato nel 2016 un cambio di destinazione d’uso dei locali “soffitta” in chiave abitativa, con predisposizione dell’impianto di riscaldamento, dell’area condizionata e degli impianti per i bagni. I “solai” risultano anche essere stati rifiniti con pavimenti e intonaci.
Ciò detto, si deve concludere che tale conformazione del solaio ne impone il computo, ai fini dell’altezza, in relazione all’art. 9.3 delle NTA già citato, atteso che questi ultimi costituiscono “ultimo piano abitabile” ai sensi di tale normativa, laddove l’abitabilità va considerata non con riferimento all’osservanza di tutti i parametri edilizi pertinenti, ma alla fruibilità e alla vocazione abitativa del sottotetto, posto che “a seconda dell'altezza, della praticabilità del solaio, delle modalità di accesso e dell'esistenza o meno di finestre” “la realizzazione di un locale sottotetto con vani (distinti e) comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna è indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati”.
Difatti, “quando una costruzione abbia raggiunto o sia poco al di sotto dell'altezza massima consentita a un edificio, non è consentita una qualificazione negativa (nel senso che non si computa a fini di altezza) del sottotetto, che, per le caratteristiche di sostanziale identità con quelle delle abitazioni sottostanti, si traduca in un sostanziale innalzamento dell'edificio assentito in elusione della stessa normativa invocata sull'utilizzazione dei sottotetti per finalità abitative non stabili”.
---------------

8. Fondato è altresì il terzo motivo di ricorso, concernente la violazione del regime delle altezze degli edifici.
La ricorrente deduce, per tale profilo, l’inosservanza sia dell’art. 8 del DM 1444/1968, sia dell’art. 54.4 del PRG del Comune di Fiumicino.
Quest’ultime disposizioni stabiliscono che l’altezza massima dei nuovi edifici non possa essere superiore a quella degli edifici preesistenti e circostanti (cfr. art. 8, quanto alla zona B), mentre la ricorrente deduce che questi ultimi hanno un’altezza di soli 4 mt, contro i circa 11 mt del nuovo palazzo.
Nel caso di specie, la prima CTU, senza soffermarsi sull’altezza degli edifici circostanti, ha accertato che il permesso di costruire impugnato non ha calcolato, ai fini dell’altezza, i locali adibiti in progetto a “solaio”, le cui caratteristiche costruttive avrebbero dovuto invece imporre che essi fossero computati. Ciò ha comportato che il nuovo edificio abbia superato anche l’altezza degli immobili demoliti e ricostruiti.
Quest’ultima è stata determinata in mt. 11,00, mentre l’altezza della nuova palazzina è pari a mt 11,60, incluse le soffitte al colmo.
8.1 Con riferimento a queste ultime, la controinteressata ha sostenuto che esse non debbano venire computate, quanto all’altezza dell’edificio, in forza dell’art. 9.3 delle NTA vigenti, secondo il quale, nei casi in cui le falde del tetto abbiano una pendenza non superiore al 35% e la linea di colmo sia posta non oltre m 2,80 sopra l’estradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile, l’altezza si misura dalla quota del marciapiede latistante la fronte medesima alla linea di gronda dell’edificio.
Tuttavia, in linea di diritto, e come sostenuto dalla ricorrente, nel caso di specie i solai vanno calcolati ai fini di determinare l’altezza raggiunta.
Sono perciò da disattendere i calcoli offerti con il supplemento di CTU, che, ancora una volta ribaltando le conclusioni ben più motivate alle quali il consulente era pervenuto in prima istanza, hanno ritenuto di escludere i solai dal calcolo dell’altezza.
È infatti assodato in giurisprudenza che “nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza” (ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, n. 8835 del 2019).
È quanto si è verificato nel caso di specie: lo stesso CTU ha verificato che i cd solai solai rivestono, viceversa, il carattere di ambiente nella sostanza abitabile, al punto che essi sono collegati con scale interne agli appartamenti sottostanti (elemento che il CTU, a pag. 22 della prima consulenza, ha accertato essere già indicato nel progetto originario, cosicché l’omessa considerazione di esso rende illegittimo il conseguente titolo abilitativo) e sono dotati di finestre “idonee a garantire un sufficiente apporto di luce e aria”, con una non trascurabile altezza, indicata dalla ricorrente in mt 2,20 (il CTU ha altresì rilevato che la controinteressata ha “inizialmente” accatastato i locali soffitta a categoria C/2, uso abitativo, sicché l’accatastamento a superficie accessoria non abitabile dell’ottobre 2016, di cui si dà conto nel supplemento di istruttoria, deve reputarsi posteriore).
Fermo, quindi, che le caratteristiche strutturali dei cd. solai depongono per l’utilizzabilità abitativa della relativa superficie, va poi rimarcato che, nei fatti, tali caratteristiche sono state appunto sfruttate in tali termini, posto che (come riferito dal CTU) il Comune di Fiumicino ha ravvisato nel 2016 un cambio di destinazione d’uso dei locali “soffitta” in chiave abitativa, con predisposizione dell’impianto di riscaldamento, dell’area condizionata e degli impianti per i bagni. I “solai” risultano anche essere stati rifiniti con pavimenti e intonaci.
8.2 Ciò detto, si deve concludere che tale conformazione del solaio ne avrebbe imposto il computo, ai fini dell’altezza, in relazione all’art. 9.3 delle NTA già citato, atteso che questi ultimi costituiscono “ultimo piano abitabile” ai sensi di tale normativa, laddove l’abitabilità va considerata non con riferimento all’osservanza di tutti i parametri edilizi pertinenti, ma alla fruibilità e alla vocazione abitativa del sottotetto, posto che “a seconda dell'altezza, della praticabilità del solaio, delle modalità di accesso e dell'esistenza o meno di finestre” (tutti elementi già valutati supra) “la realizzazione di un locale sottotetto con vani (distinti e) comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna è indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati” (ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV. n. 812 del 2011).
Difatti, “quando una costruzione abbia raggiunto o sia poco al di sotto dell'altezza massima consentita a un edificio, non è consentita una qualificazione negativa (nel senso che non si computa a fini di altezza) del sottotetto, che, per le caratteristiche di sostanziale identità con quelle delle abitazioni sottostanti, si traduca in un sostanziale innalzamento dell'edificio assentito in elusione della stessa normativa invocata sull'utilizzazione dei sottotetti per finalità abitative non stabili” (Cons. Stato, sez. VI, n. 2826 del 2014).
In definitiva, il permesso di costruire è illegittimo, anche perché è stato assentito un edificio più alto di quanto consentito dalla legge.
8.3 L’atto impugnato va perciò annullato, non residuando alcun interesse all’annullamento del diniego comunale di agire in autotutela, anch’esso qui censurato
(TAR Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 05.03.2021 n. 2763 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2020

EDILIZIA PRIVATAL'ufficio tecnico di questo Comune si trova ad analizzare progetti che contengono strutture, definite in planimetria come volumi tecnici, senza poter reperire una definizione normativa degli stessi.
A quali disposizioni occorre fare riferimento?

Con Circ. 31.01.1973, n. 2474 il Ministero dei lavori pubblici ha dato la seguente definizione di "volumi tecnici" ai fini del calcolo della cubatura degli edifici: "Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione del calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche".
Tale definizione trova conferma e riscontro in un consolidato orientamento giurisprudenziale che sottolinea come il volume tecnico è tale se:
   - non impiegabile né adattabile ad uso abitativo;
   - privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale;
   - strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio.
L'importanza della qualificazione di un volume come "tecnico" sta nel fatto che i volumi tecnici -purché in rapporto di funzionalità necessaria rispetto alla costruzione cui ineriscono- non vanno computati nel calcolo della volumetria massima consentita, in quanto per definizione essi non generano autonomo carico urbanistico.
Tuttavia vi sono alcune limitazioni:
   • nell'ambito della tutela paesaggistica il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno;
   • la nozione di volume tecnico può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale per impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere ubicati all'interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica.
---------------
Riferimenti normativi e contrattuali
D.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 32 - Circ. 31.01.1973, n. 2474 del Ministero dei Lavori pubblici
Riferimenti di giurisprudenza
Cons. Stato Sez. IV, 07.07.2020, n. 4358 - Cons. Stato Sez. VI, 15.06.2020, n. 3805 - Cons. Stato Sez. II, 01.04.2020, n. 2204 - Cons. Stato Sez. II, 12.03.2020, n. 1808 - Cons. Stato Sez. II, 25.10.2019, n. 7289 - Cons. Stato Sez. II, 29.08.2019, n. 5981 - Cons. Stato Sez. VI, 23.04.2019, n. 2577 - Cons. Stato Sez. VI, 29.03.2019, n. 2101 - Cons. Stato Sez. VI, 05.12.2018, n. 6904
Riferimenti di dottrina

- Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e nuova procedura semplificata, in Ambiente e sviluppo, 2017, 5, 343
- La tutela del patrimonio culturale nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in Giornale Dir. Amm., 2017, 1, 116 - Gabriele Sabato
- L'Autorizzazione paesaggistica in sanatoria e i volumi tecnici, in Corriere Merito, 2013, 10 - Romani Francesca
- Le sanzioni conseguenti all'annullamento del titolo edilizio, tra interpretazione letterale e principi generali, in Urbanistica e appalti, 2013, 6, 719 - Micalizzi Raffaele
 (02.09.2020 - tratto da www.risponde.leggiditalia.it/#doc_week=true).

EDILIZIA PRIVATAI volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile e dell’altezza massima degli edifici, sono esclusivamente i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
Ciò detto in conformità con la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la definizione di volume tecnico “corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima”.
---------------

Al riguardo, occorre premettere come i volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile e dell’altezza massima degli edifici, siano esclusivamente i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (cfr. ex multis TAR Campania Napoli, sez. IV, 17/06/2002, n. 3597), in conformità con la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 507/2016), secondo cui la definizione di volume tecnico “corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima” (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 03.03.2020 n. 993 - link a www.giustizia-amministrartiva.it).

EDILIZIA PRIVATA: La nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.
Si tratta, in particolare, di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere ubicati all’interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica.
Sicché, nel caso di specie è pacifico che il locale sottotetto non si configuri alla stregua di un locale tecnico, a prescindere dalla presenza o meno, all’attualità, di un collegamento con i vani sottostanti, essendo potenzialmente suscettibile di autonoma utilizzazione, considerate le dimensioni (per superficie e volume) e il fatto che non risulta specificamente destinato a esigenze tecnico-funzionali dell’immobile che non possono essere diversamente soddisfatte, bensì è idoneo ad assolvere a funzioni diverse, e.g. deposito di materiali.
In ogni caso, «tenuto conto del testo e della ratio dell’art. 167 [del d.lgs. n. 42/2004], nella prospettiva della tutela del paesaggio non è rilevante la classificazione dei volumi edilizi che si suole fare al fine di evidenziare la loro neutralità, sul piano del carico urbanistico, poiché le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non hanno rilievo, quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico, sia quando si tratti della percezione visiva di volumi, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia quando comunque si tratti di modificare un terreno o un edificio o il relativo sottosuolo».

---------------

Secondo consolidata giurisprudenza, «la nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa; si tratta, in particolare, di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere ubicati all’interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica» (Cons. di Stato, VI, sent. n. 5428/2014).
Nel caso di specie è pacifico, alla luce della definizione sopra riportata, che il locale sottotetto non si configuri alla stregua di un locale tecnico, a prescindere dalla presenza o meno, all’attualità, di un collegamento con i vani sottostanti, essendo potenzialmente suscettibile di autonoma utilizzazione, considerate le dimensioni (per superficie e volume) e il fatto che non risulta specificamente destinato a esigenze tecnico-funzionali dell’immobile che non possono essere diversamente soddisfatte, bensì è idoneo ad assolvere a funzioni diverse, e.g. deposito di materiali.
In ogni caso, «tenuto conto del testo e della ratio dell’art. 167 [del d.lgs. n. 42/2004], nella prospettiva della tutela del paesaggio non è rilevante la classificazione dei volumi edilizi che si suole fare al fine di evidenziare la loro neutralità, sul piano del carico urbanistico, poiché le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non hanno rilievo, quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico, sia quando si tratti della percezione visiva di volumi, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia quando comunque si tratti di modificare un terreno o un edificio o il relativo sottosuolo» (Cons. di Stato, VI, sent. n. 5066/2012).
Nella specie, l’ampliamento del preesistente sottotetto si è sostanziato in una sopraelevazione (con incontestato aumento dell’altezza dell’immobile al colmo) che ha comportato un incremento volumetrico dell’immobile e, dal punto di vista visivo, ha determinato una alterazione dei prospetti dell’edificio
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 24.02.2020 n. 837 - link a www.giustizia-amministrartiva.it).

EDILIZIA PRIVATA: La nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.
Si tratta, in particolare, di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere ubicati all’interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica.
Sicché, nel caso di specie è pacifico che il locale sottotetto non si configuri alla stregua di un locale tecnico, a prescindere dalla presenza o meno, all’attualità, di un collegamento con i vani sottostanti, essendo potenzialmente suscettibile di autonoma utilizzazione, considerate le dimensioni (per superficie e volume) e il fatto che non risulta specificamente destinato a esigenze tecnico-funzionali dell’immobile che non possono essere diversamente soddisfatte, bensì è idoneo ad assolvere a funzioni diverse, e.g. deposito di materiali.
In ogni caso, «tenuto conto del testo e della ratio dell’art. 167 [del d.lgs. n. 42/2004], nella prospettiva della tutela del paesaggio non è rilevante la classificazione dei volumi edilizi che si suole fare al fine di evidenziare la loro neutralità, sul piano del carico urbanistico, poiché le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non hanno rilievo, quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico, sia quando si tratti della percezione visiva di volumi, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia quando comunque si tratti di modificare un terreno o un edificio o il relativo sottosuolo».

---------------

Secondo consolidata giurisprudenza, «la nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa; si tratta, in particolare, di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere ubicati all’interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica» (Cons. di Stato, VI, sent. n. 5428/2014).
Nel caso di specie è pacifico, alla luce della definizione sopra riportata, che il locale sottotetto non si configuri alla stregua di un locale tecnico, a prescindere dalla presenza o meno, all’attualità, di un collegamento con i vani sottostanti, essendo potenzialmente suscettibile di autonoma utilizzazione, considerate le dimensioni (per superficie e volume) e il fatto che non risulta specificamente destinato a esigenze tecnico-funzionali dell’immobile che non possono essere diversamente soddisfatte, bensì è idoneo ad assolvere a funzioni diverse, e.g. deposito di materiali.
In ogni caso, «tenuto conto del testo e della ratio dell’art. 167 [del d.lgs. n. 42/2004], nella prospettiva della tutela del paesaggio non è rilevante la classificazione dei volumi edilizi che si suole fare al fine di evidenziare la loro neutralità, sul piano del carico urbanistico, poiché le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non hanno rilievo, quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico, sia quando si tratti della percezione visiva di volumi, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia quando comunque si tratti di modificare un terreno o un edificio o il relativo sottosuolo» (Cons. di Stato, VI, sent. n. 5066/2012).
Nella specie, l’ampliamento del preesistente sottotetto si è sostanziato in una sopraelevazione (con incontestato aumento dell’altezza dell’immobile al colmo) che ha comportato un incremento volumetrico dell’immobile e, dal punto di vista visivo, ha determinato una alterazione dei prospetti dell’edificio
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 24.02.2020 n. 837 - link a www.giustizia-amministrartiva.it).

anno 2019

EDILIZIA PRIVATAConformemente alla costante giurisprudenza di questo Consiglio, la nozione di volume tecnico corrisponde a un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa.
I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza.
Anche la giurisprudenza della Cassazione penale ha più volte affermato che sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione (serbatoi idrici, extra-corsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda età), che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
Si è anche specificato che per l'identificazione della nozione di “volume tecnico”, assumono valore tre ordini di parametri, il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
---------------

Con l’ulteriore motivo di appello si contesta, infatti, la considerazione del volume del sottotetto come volume residenziale da parte del giudice di primo grado, sostenendo che correttamente è stato qualificato dal Comune come volume tecnico, in base alle norme di attuazione del PRG che considerano i sottotetti come volumi tecnici se di altezza inferiore ai 2,40 di altezza e comunque tale limite sarebbe previsto anche dalla legge regionale n. 15 del 2000 per la trasformazione dei sottotetti.
Una tale interpretazione non può essere accolta.
In primo luogo, la norma tecnica di attuazione prevede che dal volume lordo fuori terra “possano” essere dedotti i volumi tecnici, tra cui i volumi delle coperture a tetto se di altezza non superiore a metri 2,50 ed altezza minima non superiore a metri 2,00.
Tale norma deve essere, quindi, applicata conformemente alla costante giurisprudenza di questo Consiglio, per cui la nozione di volume tecnico corrisponde a un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa (Cons. Stato Sez. VI, 17.05.2017, n. 2336; Sez. IV 31.08.2016, n. 3724).
I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29.03.2019, n. 2101).
Anche la giurisprudenza della Cassazione penale ha più volte affermato che sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione (serbatoi idrici, extra-corsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda età), che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche; si è anche specificato che per l'identificazione della nozione di “volume tecnico”, assumono valore tre ordini di parametri, il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti (Cass. pen, Sez. III, 17.11.2010, n. 7217; id, 27.05.2016, n. 22255).
Inoltre, ai sensi della legge regionale, 28.11.2000, n. 15, art. 3, comma 1, lettera c), è ammesso il recupero abitativo del sottotetto, quando “l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda”, non sia inferiore a metri 2,20. “In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40”.
Nel caso di specie, l’altezza del sottotetto è indicata in progetto tra i metri 2 e i metri 2,50, con evidente possibilità di un successivo recupero, in base alla legge n. 15 del 2000.
Ne deriva che in alcun modo il volume del sottotetto, inoltre di 300 metri cubi complessivi, di gran lunga superiore al volume del resto dell’edificio, avrebbe potuto essere calcolato come volume tecnico, ai fini rispetto della identità di sagoma e di volume richiesto per la ristrutturazione edilizia.
Trattandosi di intervento di nuova costruzione, per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, era, dunque, soggetto ai limiti delle distanze tra gli edifici (Cons. Stato, sez. IV, 30.05.2013 n. 2972; 12.02.2013 n. 844) (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 25.10.2019 n. 7289 - link a www.giustizia-amministrartiva.it).

anno 2017

EDILIZIA PRIVATA: Sulla nozione di volume tecnico.
La nozione di volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa.
Invero, "integra la nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione e irrilevante ai fini del calcolo delle distanze legali, soltanto l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima”; e, in particolare, quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'ubicazione di quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
Per l’identificazione della nozione di volume tecnico, va fatto riferimento a tre ordini di parametri:
   - il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione;
   - il secondo e il terzo negativi, ricollegati all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa.
In tale tipologia realizzativa appieno si inquadrano gli interventi posti in essere dall’odierno ricorrente.
Consegue a tale considerazione l’inassoggettabilità degli stessi ai limiti di ordinarietà posti alle realizzazioni edilizie quanto all’osservanza delle distanze fra edifici, per come –condivisibilmente– ritenuto in giurisprudenza.
---------------

È, in primo luogo, incontroverso che le realizzazioni oggetto del provvedimento gravato integrino volumi tecnici.
Trattasi infatti –come evidenziato, anche con corredo di documentazione progettuale e fotografica, dalla parte ricorrente– di vani tecnici di altezza pari a 1,80-1,90 mt., non chiusi da tutti i lati e destinati ad alloggio di pompa di calore, addolcitori e altre condotte esclusivamente tecniche.
Come costantemente ribadito in giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 27.11.2017 n. 5516) la nozione di volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa.
Nello stesso senso, Cons. Stato, sez. V, 13.03.2014 n. 1272, secondo cui: “integra la nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione e irrilevante ai fini del calcolo delle distanze legali, soltanto l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima” (Cons. Stato, sez. IV, 04.05.2010 n. 2565; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 09.07.2007 n. 1749; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 04.04.2002 n. 1337); e, in particolare, quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'ubicazione di quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 15.01.2005 n. 143).
Per l’identificazione della nozione di volume tecnico, va fatto riferimento a tre ordini di parametri:
   - il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione;
   - il secondo e il terzo negativi, ricollegati all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa.
In tale tipologia realizzativa appieno si inquadrano gli interventi posti in essere dall’odierno ricorrente.
Consegue a tale considerazione l’inassoggettabilità degli stessi ai limiti di ordinarietà posti alle realizzazioni edilizie quanto all’osservanza delle distanze fra edifici, per come –condivisibilmente– ritenuto in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, 1272/2014 cit.; nonché Cons. Stato, sez. IV, 15.01.2013 n. 223).
In ogni caso, come ritenuto dalla Sezione in sede di delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, anche laddove si ritenesse operante alla fattispecie in esame la prescrizione di cui all’art. 827 c.c. (che, come è noto, impone il rispetto di una distanza minima di tre metri tra le costruzioni), nel caso in esame risulta essere stata comunque rispettata la distanza minima dal confine di 1,5 metri.
Alla riscontrata fondatezza del gravame accede l’annullamento dell’atto con esso avversato (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 18.12.2017 n. 1456  - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Risulta dalla perizia riportata nel ricorso principale che i vani sovrastanti il lastrico solare delle otto palazzine –tra cui quello oggetto dell’ordinanza impugnata- descritti nella DIA del 2006 come volumi tecnici riservati agli impianti a servizio delle sottostanti unità residenziali, hanno altezza uguale a quella minima (m. 2.70) stabilita dall’art. 1 del d.m. 05.07.1975 per le abitazioni, sono comunicanti con il piano sottostante ed inoltre, come riportato nell’ordinanza, sono dotati di impianti e servizi igienici.
Il fatto che detti locali siano utilizzabili a fini abitativi, ne esclude la natura di vani tecnici.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che la nozione di vano tecnico identifica locali che hanno la caratteristica, per altezza, dimensioni e dotazioni, di escludere qualsiasi utilità abitativa, perché destinati esclusivamente agli impianti non installabili all’interno dell’abitazione cui necessitano, mentre restano esclusi da tale categoria i locali sottotetto comunicanti, come in specie, con il piano sottostante mediante una scala interna, che è stata ritenuta indice rilevatore dell'intento di renderli abitabili.
Ne consegue che i vani tecnici, irrilevanti, per la loro specifica destinazione, ai fini del calcolo della volumetria del fabbricato cui accedono, concorrono a pieno titolo e per intero a determinarne l’entità quando sono trasformati in spazi idonei all’uso residenziale.
---------------
Accertato che non si tratta di un vano tecnico, poiché ha i requisiti dei vani abitativi e come tale potrebbe essere autonomamente utilizzato, ciò che rileva ai fini della verifica dell’essenzialità della variazione e della conseguente necessità di ottenere il permesso di costruire, è il fatto che esso esprime per intero, non solo per l’incremento di cui alla DIA annullata, nuova volumetria e nuova superficie abitativa, rispetto al progetto originariamente assentito, la quale supera largamente il limite del 5% consentito dall’art. 2 della l.r. n. 26/1985 per l’aumento della cubatura originaria, come si desume chiaramente dai calcoli, cui si rinvia, della perizia riportata nel ricorso.
La ricorrente ha in sostanza trasformato il locale sottotetto in una mansarda completa di servizi ed impianti, realizzando un aumento di volumetria abitativa, rispetto a quella assentita con il permesso di costruire, che impone di considerare l’intervento edilizio come nuova costruzione.
Del resto proprio l’irrilevanza dei volumi tecnici ai fini del calcolo delle superfici e della cubatura implica che, ove essi mutino destinazione per volgersi ad uso residenziale, acquistano visibilità normativa -per superficie, sagoma, volume ed incidenza sugli standard urbanistici di zona- che prima non avevano e costituiscono, per questo, variazioni essenziali ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, secondo i parametri stabiliti dall’art. 2 della l.r. Puglia n. 26/1985, per le quali non è ammesso il ricorso alla D.I.A..
---------------

3.2.1. Anche il quinto motivo, il cui esame precede logicamente lo scrutinio degli altri, deve essere respinto.
La Società costruttrice sostiene che la realizzazione o modificazione di volumi tecnici non è subordinata al rilascio del permesso di costruire e che le opere a tal fine eseguite, previa presentazione della DIA del 31.10.2006, sarebbero del tutto conformi alla normativa edilizia allora vigente.
3.2.2. La tesi è senz’altro corretta, in linea di principio, poiché, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, non è richiesto un nuovo permesso di costruire quando l’originario, già assentito, progetto edilizio non sia oggetto di variazioni essenziali.
Il citato articolo 32 considera variazioni non essenziali, per le quali non è richiesto il permesso di costruire e ben potrebbero essere oggetto di denuncia di inizio di attività, le modifiche al progetto che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, ma si limitano a variare le cubature accessorie, i volumi tecnici e la distribuzione interna delle singole unità abitative.
3.3.3. In punto di fatto risulta, però, dalla stessa perizia riportata nel ricorso principale (pag. 20) che i vani sovrastanti il lastrico solare delle otto palazzine –tra cui quello oggetto dell’ordinanza impugnata- descritti nella DIA del 2006 come volumi tecnici riservati agli impianti a servizio delle sottostanti unità residenziali, hanno altezza uguale a quella minima (m. 2.70) stabilita dall’art. 1 del d.m. 05.07.1975 per le abitazioni, sono comunicanti con il piano sottostante ed inoltre, come riportato nell’ordinanza, sono dotati di impianti e servizi igienici.
Il fatto che detti locali siano utilizzabili a fini abitativi, ne esclude la natura di vani tecnici.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che la nozione di vano tecnico identifica locali che hanno la caratteristica, per altezza, dimensioni e dotazioni, di escludere qualsiasi utilità abitativa (Cons. Stato, sez. IV, 10.07.2013 n. 3666), perché destinati esclusivamente agli impianti non installabili all’interno dell’abitazione cui necessitano, mentre restano esclusi da tale categoria i locali sottotetto comunicanti, come in specie, con il piano sottostante mediante una scala interna, che è stata ritenuta indice rilevatore dell'intento di renderli abitabili (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 14.04.2014 n. 207; Cons. Stato sez. IV n. 812/2011).
3.3.4. Ne consegue che i vani tecnici, irrilevanti, per la loro specifica destinazione, ai fini del calcolo della volumetria del fabbricato cui accedono, concorrono a pieno titolo e per intero a determinarne l’entità quando sono trasformati in spazi idonei all’uso residenziale.
3.3.5. Sotto tale profilo appare dunque errata la perizia riportata nel corpo del motivo in rassegna perché prende in considerazione, ai fini della verifica della natura essenziale o non essenziale della variazione, solo l’aumento di volumetria dei locali tecnici riconducibile alla DIA del 31.10.2006, stimato inferiore al 5% della cubatura residenziale assentita con il permesso di costruire, limite entro il quale la variazione è ritenuta non essenziale, ai sensi dell’art. 2 della l.r. Puglia n. 26/1985 e quindi eseguibile previa DIA.
L’errore è manifesto.
Accertato, infatti, che non si tratta di un vano tecnico, poiché ha i requisiti dei vani abitativi e come tale potrebbe essere autonomamente utilizzato, ciò che rileva ai fini della verifica dell’essenzialità della variazione e della conseguente necessità di ottenere il permesso di costruire, è il fatto che esso esprime per intero, non solo per l’incremento di cui alla DIA annullata, nuova volumetria e nuova superficie abitativa, rispetto al progetto originariamente assentito, la quale supera largamente il limite del 5% consentito dall’art. 2 della l.r. n. 26/1985 per l’aumento della cubatura originaria, come si desume chiaramente dai calcoli, cui si rinvia, della perizia riportata nel ricorso.
3.3.6. La ricorrente ha in sostanza trasformato il locale sottotetto in una mansarda completa di servizi ed impianti, realizzando un aumento di volumetria abitativa, rispetto a quella assentita con il permesso di costruire, che impone di considerare l’intervento edilizio come nuova costruzione (TAR Lombardia, Brescia, 06.08.2010 n. 2654; Cassazione penale, sez. III, 03.10.2002 n. 38191).
3.3.7. Del resto proprio l’irrilevanza dei volumi tecnici ai fini del calcolo delle superfici e della cubatura implica che, ove essi mutino destinazione per volgersi ad uso residenziale, acquistano visibilità normativa -per superficie, sagoma, volume ed incidenza sugli standard urbanistici di zona- che prima non avevano e costituiscono, per questo, variazioni essenziali ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, secondo i parametri stabiliti dall’art. 2 della l.r. Puglia n. 26/1985, per le quali non è ammesso il ricorso alla D.I.A. (Cons. Stato, sez. IV, 10.07.2013 n. 3666) (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 20.02.2017 n. 161 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2016

EDILIZIA PRIVATA: Si intendono per volumi tecnici esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile i locali completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, i quali risultano esclusivamente destinati a contenere impianti serventi alla costruzione principale, che per esigenze di funzionalità non possono essere inglobati nel corpo della costruzione.
La nozione di volume tecnico in campo edilizio si fonda su tre parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, secondo cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo, negativi, ricollegati, da un lato, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all'interno della parte abitativa, e, dall'altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Pertanto, tale nozione si adatta solo alle opere completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti al servizio di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di quest’ultima. Il volume tecnico consiste quindi in un locale avente una propria ed autonoma individualità fisica e conformazione strutturale, funzionalmente inserito al servizio di un’esigenza oggettiva della costruzione principale, privo di valore autonomo di mercato, tale da non consentire una diversa destinazione da quella a servizio dell’immobile cui accede.
Il carattere strumentale rispetto all’immobile principale deve comunque essere oggettivo e non deve risultare dalla destinazione soggettivamente conferita dal progettista o dal proprietario del bene. Inoltre, deve essere sempre facilmente rilevabile il rapporto di proporzionalità tra questi volumi e le esigenze effettivamente presenti.
---------------
Nella specie non risulta affatto provato che gli interventi edilizi realizzati avessero quelle caratteristiche (essere destinati in via esclusiva a contenere impianti serventi non altrimenti collocabili nell’immobile) ed anzi la descrizione contenuta nella relazione tecnica allegata all’istanza amministrativa, cui sopra si è fatto riferimento, mostra chiaramente come nella fattispecie in esame si tratti palesemente di superfici realizzate con autonoma funzionalità e quindi estranee al concetto di “volume tecnico”.
Il sol fatto che, in precedenza, i volumi avessero destinazione abitativa, dimostra di per sé l’assenza del requisito di necessarietà e proporzionalità che presiede alla qualificazione di un vano quale volume tecnico.
Va ribadito, infatti, che proprio al fine di evitare possibilità di aggiramenti della normativa urbanistica ed edilizia, occorre accedere ad una interpretazione restrittiva, rigorosamente ancorata al dato funzionale e perimetrata in termini di effettiva indispensabilità tecnica.
Converge verso tale conclusione anche la considerazione che la valenza abilitativa della realizzazione di opere riguardanti un preesistente fabbricato va riferita all’intervento complessivo, al fine di evitare che i vincoli urbanistici possano essere aggirati per il tramite di pratiche elusive consistenti nella artificiosa parcellizzazione dell’attività edificatoria.
Invero, il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, facendo leva sul fatto che le stesse sono astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate, in ragione della loro più modesta incisività sull’assetto territoriale. Per contro, l’opera deve essere sempre “considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti”.
---------------

5a - Passando al merito, va osservato che la Sezione si è già pronunziata sui ricorsi relativi alla medesima fattispecie con sentenze 25.10.2016 n. 4920 e 28.10.2016 n. 5009. A tali pronunce, involgenti le medesime problematiche giuridiche sottese al presente ricorso, si opereranno ampi riferimenti nel prosieguo di questa decisione.
...
Dalla consulenza tecnica emerge senza alcun ombra di dubbio che all’ottavo ed al nono piano gli interventi realizzati con D.I.A. abbiano creato nuovi volumi, prima del tutto inesistenti.
Dunque non sussistono dubbi che nella specie siano stati realizzati interventi edilizi con realizzazione di nuove superficie utili e nuova volumetria, ciò risultando dalla stessa relazione tecnica promanante dalla società ricorrente.
A tal riguardo, è allora essenziale stabilire se sia ammissibile l’operazione di conversione di spazi ordinari in volumi tecnici (non computabili), con recupero della cubatura per realizzare manufatti prima del tutto inesistenti (in particolare quelli edificati al piano nono, dove vi era in precedenza un mero vano adibito ad uso del portiere).
Difatti, ove fosse consentita tale traslazione, si potrebbe ritenere che la modifica volumetrica (oltre che della sagoma) possieda quei caratteri di marginalità che, come si è detto, consentirebbero di qualificare l’intervento complessivo in termini di ristrutturazione leggera, assentibile con D.I.A..
Si intendono per volumi tecnici esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile i locali completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, i quali risultano esclusivamente destinati a contenere impianti serventi alla costruzione principale, che per esigenze di funzionalità non possono essere inglobati nel corpo della costruzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 08.01.2013, n. 32).
La nozione di volume tecnico in campo edilizio si fonda su tre parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, secondo cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo, negativi, ricollegati, da un lato, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all'interno della parte abitativa, e, dall'altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Pertanto, tale nozione si adatta solo alle opere completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti al servizio di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di quest’ultima. Il volume tecnico consiste quindi in un locale avente una propria ed autonoma individualità fisica e conformazione strutturale, funzionalmente inserito al servizio di un’esigenza oggettiva della costruzione principale, privo di valore autonomo di mercato, tale da non consentire una diversa destinazione da quella a servizio dell’immobile cui accede.
Il carattere strumentale rispetto all’immobile principale deve comunque essere oggettivo e non deve risultare dalla destinazione soggettivamente conferita dal progettista o dal proprietario del bene. Inoltre, deve essere sempre facilmente rilevabile il rapporto di proporzionalità tra questi volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Nella specie non risulta affatto provato che gli interventi edilizi realizzati avessero quelle caratteristiche (essere destinati in via esclusiva a contenere impianti serventi non altrimenti collocabili nell’immobile) ed anzi la descrizione contenuta nella relazione tecnica allegata all’istanza amministrativa, cui sopra si è fatto riferimento, mostra chiaramente come nella fattispecie in esame si tratti palesemente di superfici realizzate con autonoma funzionalità e quindi estranee al concetto di “volume tecnico” (vedi TAR Toscana, Sez. III, sentenza 22.02.2013 n. 288).
Il sol fatto che, in precedenza, i volumi avessero destinazione abitativa, dimostra di per sé l’assenza del requisito di necessarietà e proporzionalità che presiede alla qualificazione di un vano quale volume tecnico.
Va ribadito, infatti, che proprio al fine di evitare possibilità di aggiramenti della normativa urbanistica ed edilizia, occorre accedere ad una interpretazione restrittiva, rigorosamente ancorata al dato funzionale e perimetrata in termini di effettiva indispensabilità tecnica.
Converge verso tale conclusione anche la considerazione che la valenza abilitativa della realizzazione di opere riguardanti un preesistente fabbricato va riferita all’intervento complessivo, al fine di evitare che i vincoli urbanistici possano essere aggirati per il tramite di pratiche elusive consistenti nella artificiosa parcellizzazione dell’attività edificatoria.
Invero, il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, facendo leva sul fatto che le stesse sono astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate, in ragione della loro più modesta incisività sull’assetto territoriale. Per contro, l’opera deve essere sempre “considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti” (Cass., sez. III, sent. 29.01.2003; sent. 11.10.2005).
Anche sotto questa ulteriore e concorrente prospettiva risulta evidente che l’insieme degli interventi ha consentito una conversione integrale del manufatto in albergo, mediante un insieme di opere che ne hanno alterato la sagoma, la volumetria (anche a seguito dell’ispessimento della tompagnatura) e, sia pure in minima parte, l’altezza, nonché mediante l’innesto di strutture (quali la verandatura e la copertura posta sul tetto) del tutto eterogenee rispetto all’impianto originario.
Dal complesso delle esposte considerazioni può concludersi nel senso che l’utilizzo delle plurime denunzie di inizio attività non sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia, sopra menzionata, sicché anche l’impugnazione dell’art. 124 della variante generale al PRG (da leggersi in combinato disposto con l’art. 12 delle n.t.a.) perde di rilievo, con conseguente inammissibilità delle relative censure per difetto di interesse (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 14.11.2016 n. 5248 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Volumi tecnici.
Sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione (quali: serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda età), che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
---------------
I volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell'indice edificatorio, in quanto non sono generatori del cd. "carico urbanistico" e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni.
Restano esclusi, invece, dalla nozione e sono computabili nel volume i vani che assolvono funzioni complementari all'abitazione (quali quelli di sgombero, le soffitte e gli stenditoi chiusi).

Ritiene questo Collegio che,
per l'identificazione della nozione di "volume tecnico", assumono valore tre ordini dì parametri, il primo, positivo, dì tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa) e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Ne deriva che la nozione in esame può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale; ed è invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni.
---------------

1. Con sentenza del 13.05.2013, il Tribunale di Orvieto, pronunciando nei confronti di Mo.Ro. e Mo.Fr., imputati dei reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e di cui agli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 per aver realizzato una grossa panca di legno, posta al di fuori del loro esercizio commerciale del tipo macelleria, ancorata al terreno tramite bulloni, per mettervi dentro parte dell'impianto di refrigerazione necessario al funzionamento delle celle frigorifere destinate a conservare carne, in assenza di permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (in Orvieto il 08.02.2011) e senza autorizzazione paesaggistica, li dichiarava responsabili dei reati ascrittigli e li condannava alla pena di euro 10.000,00 di ammenda ciascuno, con concessione di entrambi i benefici.
Con sentenza del 20.01.2015, la Corte di appello di Perugia, a seguito di appello proposto dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Orvieto e rideterminava la pena nei confronti dei due imputati per i due reati unificati ex art. 81 cod. pen., con le attenuanti generiche, in giorni dieci di arresto ed euro 36.000,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese del grado, ordinando la demolizione del manufatto abusivo e confermando nel resto.
...
1 Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale,
sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione (quali: serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda età), che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (sez. 3 sez. 17.11.2010, dep. 25.02.2011, sez. 3 03.10.2008, n. 37575, Ronconi; 21.05.2008, n. 20267, Valguarnera; nonché C. Stato, sez. 5, 31.01.2006, n. 354).
I volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell'indice edificatorio, in quanto non sono generatori del cd. "carico urbanistico" e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni.
Restano esclusi, invece, dalla nozione e sono computabili nel volume i vani che assolvono funzioni complementari all'abitazione (quali quelli di sgombero, le soffitte e gli stenditoi chiusi).

Ritiene questo Collegio -condividendo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Tar Campania, Salerno, sez. 2, 13.07.2009, n. 3987; Tar Puglia, Lecce, sez. 1, 22.11.2007, n. 3963; Tar Liguria, Genova, sez. I, 30.01.2007, n. 10)- che,
per l'identificazione della nozione di "volume tecnico", assumono valore tre ordini dì parametri, il primo, positivo, dì tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa) e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Ne deriva che la nozione in esame può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale; ed è invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni.

Tutte le valutazioni connesse ai principi dianzi affermati non hanno costituito oggetto di specifica e motivata valutazione della sentenza impugnata.
Nella specie, Il Tribunale, nonostante specifico motivo di appello, nell'escludere la natura di volume tecnico, ha solo enunciato i tre ordini di parametri giurisprudenziali per l'identificazione della nozione di volume tecnico ma non ha specificamente argomentato in ordine alla loro esclusione in relazione alla peculiarità del caso concreto con riferimento agli elementi evidenziati dalla difesa a fondamento dei motivi di appello.
Tale omissione motivazionale vizia parzialmente l'atto decisorio.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame sul punto (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 08.04.2016 n. 14281 - tratta da www.lexambiente.it).

anno 2015

EDILIZIA PRIVATAAi fini dell’identificazione della nozione di volume tecnico, come tale escluso dal calcolo della volumetria, occorre fare riferimento a tre ordini di parametri; il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo negativi ricollegati, rispettivamente, all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa) e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale.
Peraltro, con l’importante precisazione, secondo cui: “L’applicazione di tali criteri induce a concludere che i volumi tecnici degli edifici, per essere esclusi dal calcolo della volumetria, non devono assumere le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità".
---------------
Se è vero, del resto, che s’è sostenuto: “Mentre ai fini edilizi un nuovo volume può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (ad esempio, perché ritenuto volume tecnico), ai fini paesaggistici invece può assumere comunque una rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi”, appare al Collegio chiaro che intanto tale orientamento può valere in quanto si sia, concretamente, in cospetto di una “possibile alterazione dello stato dei luoghi”, ovvero di un pregiudizio al paesaggio, globalmente e complessivamente, e anche in proiezione dinamica, inteso.
---------------
Quanto, poi, alla convinzione, di seguito espressa nel parere contrario gravato, che anche l’eventuale riconduzione delle opere realizzate, nella categoria dei volumi tecnici, non servirebbe comunque a sanarle, sotto il profilo paesaggistico, perché l’applicazione dell’art. 167 d.l.vo 42/2004 sarebbe circoscritta, di necessità, ai soli “abusi minori”, con esclusione di ogni opera –come quella in esame– di rilevanti dimensioni, si tenga presente, in senso contrario, la seguente massima, che tale convinzione recisamente smentisce: “Ai sensi dell’art. 146, comma 12 (ora, comma 4), d.lgs. n. 42 del 22.01.2004, in relazione alle opere comportanti un aumento di volumetria, l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata ex post dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, fatti salvi i cosiddetti volumi tecnici (costituiti (da) eventuali ipotesi marginali) (e) i cosiddetti abusi minori; la stessa ratio, infatti, che in materia urbanistica induce ad escludere i volumi tecnici dal calcolo della volumetria edificabile, vale ugualmente per escludere tali volumi dal divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria”.
In senso analogo: “Per le opere comportanti un aumento di volumetria o cubatura l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata “ex post” dall’autorità preposta alla tutela del vincolo, non rientrando tale ipotesi tra le fattispecie marginali –i cd. abusi minori– che eccezionalmente ammettono la sanatoria ambientale in deroga al divieto generale di nulla – osta postumo; peraltro, la stessa ratio che in materia urbanistica induce ad escludere i volumi tecnici dal calcolo della volumetria edificabile vale ugualmente a far escludere tali volumi dal divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con la conseguenza che gli interventi che abbiano dato luogo alla realizzazione di soli volumi tecnici rientrano nell’eccezione di cui all’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004, in comb. disp. con l’art. 39, t.u. 06.06.2001 n. 380, e sono, dunque, suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica”.

---------------
Quanto, poi, ai profili tecnico–giuridici della questione, di cui sopra, ritiene il Collegio –atteso che, ovviamente, il provvedimento da rendersi da parte della Soprintendenza, titolare del potere discrezionale in oggetto (non potendosi aderire alla richiesta di parte ricorrente, di condanna della stessa Amministrazione a rendere il parere richiesto, evidentemente in senso conforme ai suoi auspici, ex art. 34, comma 1, lett. c) del c.p.a., trattandosi all’evidenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.p.a., di attività non vincolata, e residuando inevitabilmente ulteriori margini alla discrezionalità dell’Amministrazione coinvolta, palesati del resto anche nella trattazione che precede) deve necessariamente inscriversi nel tessuto normativo, rappresentato dall’art. 167, comma 4, d.l.vo 42/2004 (ai sensi del quale: "L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380”)– il Collegio non può che invitare l’Amministrazione dei Beni e delle Attività Culturali a un’attenta rimeditazione della possibile riconduzione delle opere realizzate, nella nozione di “volumi tecnici”, ai sensi della circolare dello stesso Mi.B.A.C., n. 33 del 26.06.2009, nonché alla luce della sentenza di questa Sezione, n. 1429 del 25.06.2013 (per la cui esposizione, per evidenti ragioni di sintesi, si rinvia all’ampia disamina, effettuata in narrativa).
Vero è, che, nel provvedimento impugnato, sono state spiegate le ragioni, per le quali le opere, eseguite “sine titulo”, non sarebbero ascrivibili alla categoria dei “volumi tecnici” (sostanzialmente, mercé il richiamo alla sentenza del TAR Campania–Napoli, Sez. I, n. 313/2013); peraltro, osserva il Collegio come, in giurisprudenza, siano attestate numerose decisioni, che identificano il volume tecnico nel modo seguente (conformemente, del resto, alla sentenza della Sezione, n. 1429/2013): “Ai fini dell’identificazione della nozione di volume tecnico, come tale escluso dal calcolo della volumetria, occorre fare riferimento a tre ordini di parametri; il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo negativi ricollegati, rispettivamente, all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa) e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale”; peraltro, con l’importante precisazione, secondo cui: “L’applicazione di tali criteri induce a concludere che i volumi tecnici degli edifici, per essere esclusi dal calcolo della volumetria, non devono assumere le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità” (TAR Campania–Napoli, Sez. VI, 06/02/2014, n. 785); e, nella specie, l’abitabilità delle opere tecnologiche, rappresentate dal pennello a “T” e dalle scogliere debolmente soffolte, che l’accompagnano per la sua lunghezza, è evidentemente esclusa in assoluto (come pure, del resto, le caratteristiche di “vano chiuso” nonché utilizzabile altro, che per le esigenze di tutela del porto e dell’abitato di Marina di Pisciotta, cui è essenzialmente e primariamente destinato).
Se è vero, del resto, che s’è sostenuto: “Mentre ai fini edilizi un nuovo volume può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (ad esempio, perché ritenuto volume tecnico), ai fini paesaggistici invece può assumere comunque una rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 02/09/2013, n. 4348), appare al Collegio chiaro che intanto tale orientamento può valere in quanto si sia, concretamente, in cospetto di una “possibile alterazione dello stato dei luoghi”, ovvero di un pregiudizio al paesaggio, globalmente e complessivamente, e anche in proiezione dinamica, inteso (giusta le considerazioni, che si sono espresse, amplius, in precedenza).
Quanto, poi, alla convinzione, di seguito espressa nel parere contrario gravato, che anche l’eventuale riconduzione delle opere realizzate, nella categoria dei volumi tecnici, non servirebbe comunque a sanarle, sotto il profilo paesaggistico, perché l’applicazione dell’art. 167 d.l.vo 42/2004 sarebbe circoscritta, di necessità, ai soli “abusi minori”, con esclusione di ogni opera –come quella in esame– di rilevanti dimensioni, si tenga presente, in senso contrario, la seguente massima, che tale convinzione recisamente smentisce: “Ai sensi dell’art. 146, comma 12 (ora, comma 4), d.lgs. n. 42 del 22.01.2004, in relazione alle opere comportanti un aumento di volumetria, l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata ex post dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, fatti salvi i cosiddetti volumi tecnici (costituiti (da) eventuali ipotesi marginali) (e) i cosiddetti abusi minori; la stessa ratio, infatti, che in materia urbanistica induce ad escludere i volumi tecnici dal calcolo della volumetria edificabile, vale ugualmente per escludere tali volumi dal divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria” (TAR Sardegna, Sez. II, 07/03/2012, n. 249).
In senso analogo, cfr. l’ulteriore massima che segue: “Per le opere comportanti un aumento di volumetria o cubatura l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata “ex post” dall’autorità preposta alla tutela del vincolo, non rientrando tale ipotesi tra le fattispecie marginali –i cd. abusi minori– che eccezionalmente ammettono la sanatoria ambientale in deroga al divieto generale di nulla – osta postumo; peraltro, la stessa ratio che in materia urbanistica induce ad escludere i volumi tecnici dal calcolo della volumetria edificabile vale ugualmente a far escludere tali volumi dal divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con la conseguenza che gli interventi che abbiano dato luogo alla realizzazione di soli volumi tecnici rientrano nell’eccezione di cui all’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004, in comb. disp. con l’art. 39, t.u. 06.06.2001 n. 380, e sono, dunque, suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica” (TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I, 15/09/2010, n. 435) (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 24.11.2015 n. 2481 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi i locali completamente privi di un’autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa e, in particolare, quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'ubicazione di quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
Per l’identificazione della nozione di volume tecnico, va fatto riferimento a tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo negativi, ricollegati: - all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa; - a un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa.
In virtù di tale ricostruzione si è riconosciuto che i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità.
Nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanza ragguagliate all’altezza.
Non possono essere considerati volumi tecnici, ad esempio, i sottotetti degli edifici, quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o d'assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero», nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà, come nella specie, una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda, un vano scala finalizzato non all'installazione ed all'accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile.
Allo stesso modo non può considerarsi un volume tecnico un locale sottotetto che abbia una rilevante altezza media rispetto al piano di gronda che sia collegato agli altri locali mediante una scala interna, dotato di una ampia finestra di aerazione e di una ulteriore apertura per accedere ad un terrazzo calpestabile e locali complementari all'abitazione, tra cui la mansarda (nonché la soffitta, gli stenditoi chiusi o di sgombero, ecc.).

3.3) Quanto al locale sul confine nord, delle dimensioni di mt. 17,50 e 3,70 con altezza di mt. 3,30, quest’ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non può essere considerato un mero volume tecnico, attesa la sua caratteristica e consistenza.
Secondo quanto chiarito da giurisprudenza, difatti, per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi i locali completamente privi di un’autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (Consiglio Stato, sez. IV, 04.05.2010 , n. 2565; TAR Sicilia-Palermo Sez. I - sentenza 09.07.2007, n. 1749; TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 04.04.2002 n. 1337) e, in particolare, quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'ubicazione di quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (TAR Puglia-Lecce, Sez. III - sentenza 15.01.2005 n. 143; TAR Puglia-Bari sentenza n. 2843/2004).
Per l’identificazione della nozione di volume tecnico, va fatto riferimento a tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo negativi, ricollegati: - all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa; - a un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa (TAR Sicilia Palermo Sez. I, 09.07.2007).
In virtù di tale ricostruzione si è riconosciuto che i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità (TAR Puglia Lecce, Sez. III, 15.01.2005 n. 143; TAR Puglia-Bari sentenza n. 2843/2004).
Nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanza ragguagliate all’altezza (TAR Puglia-Bari sentenza n. 2843/2004).
Non possono essere considerati volumi tecnici, ad esempio, i sottotetti degli edifici, quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o d'assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali (TAR Puglia-Lecce, Sez. III - sentenza 15.01.2005 n. 143), le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero», nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà, come nella specie, una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (Consiglio Stato, sez. V, 04.03.2008, n. 918), un vano scala finalizzato non all'installazione ed all'accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile (TAR Campania Napoli Sez. III, 25.05.2010, n. 8748).
Allo stesso modo non può considerarsi un volume tecnico un locale sottotetto che abbia una rilevante altezza media rispetto al piano di gronda che sia collegato agli altri locali mediante una scala interna, dotato di una ampia finestra di aerazione e di una ulteriore apertura per accedere ad un terrazzo calpestabile (TAR Sicilia–Palermo Sez. I - sentenza 09.07.2007, n. 1749) e locali complementari all'abitazione, tra cui la mansarda (nonché la soffitta, gli stenditoi chiusi o di sgombero, ecc.) ( Cons. Stato, Sez. V, 13.05.1997, n. 483).
Nel caso di specie al locale in questione mancano del tutto le caratteristiche per essere considerato volume tecnico.
Non risulta, infatti, dimostrato un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione, nel senso della sua unica finalità e stretta necessità di contenere impianti tecnici serventi una costruzione principale che non possano per esigenze tecniche essere inglobati entro il corpo della costruzione. Ed anzi dalla stessa ordinanza di demolizione risulta, in base alle risultanze istruttorie, che il locale ha alche finalità ulteriori, quali funzione di deposito e bagno, come peraltro è ragionevole presumere data l’ampiezza dello stesso.
Non è stato in alcun modo dimostrata l’impossibilità di soluzioni progettuali diverse comportanti l’ubicazione all’interno della parte abitativa.
Inoltre, lo stesso, per ampiezza e caratteristiche (vano chiuso, autonomamente utilizzabile e suscettibile di abitabilità) si palesa come idoneo ad assumere una propria autonomia funzionale e pertanto non può essere considerato volume tecnico.
Risulta, infine, irrilevante l’intervenuta presentazione da parte della ricorrente di una D.I.A. in sanatoria essendo gli interventi assoggettati al regime del permesso di costruire.
Le cesure formulate vanno pertanto rigettate.
4) Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 02.07.2015 n. 3490 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla struttura -oggetto di istanza di sanatoria- costituita da una grande tettoia con chiusure su più lati, realizzata con componenti metallici che si assumono “smontabili” poiché “modulari” (pilastri e strutture di sostegno in acciaio;copertura in lamierati a sandwich), ed avente una funzione servente (per svolgervi attività di asciugatura e pulizia dei veicoli) rispetto ad un preesistente immobile contiguo, destinato ad autolavaggio.
La struttura in questione risulta suddivisa in due parti di uguale ampiezza, ovvero “lunghezza m. 16,55; profondità m. 5,60; h anteriore m. 4,60; h posteriore m. 5,20”; che lo stesso tecnico di parte ricorrente riconosce ricadenti in “zona ad espansione urbana”, ancorché sostenga trattarsi di una “struttura tecnologica in ausilio all’esercizio dell’attività di autolavaggio”.
La struttura oggetto della domanda di sanatoria in commento è di rilevantissime dimensioni, presenta chiusure per gran parte del perimetro (come ben evincibile dalle foto in atti), ed è destinata a soddisfare non esigenze temporanee o contingenti, bensì prolungate nel tempo (essendo utilizzata per svolgere parte delle operazioni dell’attività di autolavaggio già da tempo esercitata nell’immobile adiacente).
La stessa non presenta alcun intrinseco carattere di struttura tecnologica, non avendo peculiarità tecniche, bensì trattandosi soltanto di un’ampia superficie coperta e parzialmente chiusa, suscettibile di svariati usi (indipendentemente da quello attuale).
Conseguentemente, la realizzazione di detta struttura non può essere ricondotta all’ambito della manutenzione straordinaria, bensì, comportando una significativa alterazione dell’assetto del territorio, ha natura di nuova opera da assentire mediante rilascio di permesso di costruire.
---------------
L’omissione della previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria risulta comunque superabile ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2, L. 241/1990, in quanto, posto che la valutazione sulla conformità urbanistica a sanatoria dell’effettuato intervento è di tipo vincolato e non discrezionale, nella specie risulta palese che, anche se il detto onere procedimentale fosse stato assolto, il contenuto del provvedimento conclusivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

... per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento prot. n. 12862 del 29/10/2008 – rif. Pratica n. 53/2008, con cui il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Capodrise ha respinto l’istanza presentata dai ricorrenti in data 25.06.2008 – prot. n. 7847, al fine di conseguire il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per una tettoia annessa ad opificio artigianale preesistente, ubicato in zona omogenea “B” – residenziale;
- di ogni altro atto ad esso preordinato, consequenziale o connesso.
...
M.A.E. e P.M. impugnano con il presente ricorso, articolato su due motivi, il provvedimento del Comune di Capodrise, con il quale il responsabile dell’Ufficio Tecnico, in “riferimento alla domanda presentata…in data 25.06.2008 prot. n. 7847 con la quale si richiedeva il permesso a costruire in conformità al testo unico dell’edilizia D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni” ha espresso “diniego all’accoglimento della richiesta” con la seguente motivazione: “Trattasi di richiesta di permesso di costruire in sanatoria richiesto ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001 relativo ad un opificio artigianale in zona omogenea di tipo <B>, residenziale. In tale zona omogenea l’edificazione risulta regolata dalla vigente strumentazione urbanistica che non consente la realizzazione di capannoni ad uso deposito o opifici artigianali”.
Dalla prodotta copia della relazione tecnica allegata alla domanda ex art. 36 DPR 380/2001 (nonché dalle fotografie nella stessa presenti), emerge che la struttura oggetto di istanza di sanatoria è costituita da una grande tettoia con chiusure su più lati, realizzata con componenti metallici che si assumono “smontabili” poiché “modulari” (pilastri e strutture di sostegno in acciaio;copertura in lamierati a sandwich), ed avente una funzione servente (per svolgervi attività di asciugatura e pulizia dei veicoli) rispetto ad un preesistente immobile contiguo, destinato ad autolavaggio.
La struttura in questione risulta suddivisa in due parti di uguale ampiezza, ovvero “lunghezza m. 16,55; profondità m. 5,60; h anteriore m. 4,60; h posteriore m. 5,20”; che lo stesso tecnico di parte ricorrente riconosce ricadenti in “zona ad espansione urbana”, ancorché sostenga trattarsi di una “struttura tecnologica in ausilio all’esercizio dell’attività di autolavaggio”.
Ciò chiarito, può passarsi ad esaminare il secondo dei motivi di ricorso articolati (con il quale sono dedotte censure di tipo sostanziale), il quale è infondato e va disatteso sulle seguenti considerazioni:
- che la struttura oggetto della domanda di sanatoria in commento è di rilevantissime dimensioni, presenta chiusure per gran parte del perimetro (come ben evincibile dalle foto in atti), ed è destinata a soddisfare non esigenze temporanee o contingenti, bensì prolungate nel tempo (essendo utilizzata per svolgere parte delle operazioni dell’attività di autolavaggio già da tempo esercitata nell’immobile adiacente);
- che la stessa non presenta alcun intrinseco carattere di struttura tecnologica, non avendo peculiarità tecniche, bensì trattandosi soltanto di un’ampia superficie coperta e parzialmente chiusa, suscettibile di svariati usi (indipendentemente da quello attuale);
- che, conseguentemente, la realizzazione di detta struttura non può essere ricondotta all’ambito della manutenzione straordinaria, bensì, comportando una significativa alterazione dell’assetto del territorio, ha natura di nuova opera da assentire mediante rilascio di permesso di costruire (cfr. Cons. di Stato sez. V, n. 3939 del 19.07.2013; TAR Liguria n. 876 del 05.06.2014; TAR Campania-Napoli n. 142 del 10.01.2014; TAR Campania-Napoli n. 5853 del 18.12.2013; TAR Piemonte n. 1050 del 09.10.2013; TAR Campania-Napoli n. 4254 del 12.09.2013; TAR Campania-Salerno n. 1376 del 21.06.2013; TAR Campania-Napoli n. 2924 del 05.06.2013);
- che la descritta tipologia di struttura, nonché la sua destinazione ad attività artigianale, risultano in contrasto con le prescrizioni urbanistico-edilizie di zona del vigente PRG, ricadendo l’intervento in zona omogenea “B” residenziale (ovvero in “zona ad espansione urbana”, come con dicitura più generica affermato nella relazione tecnica allegata all’istanza di sanatoria);
- che la presenza e vigenza di un PRG nel Comune di Capodrise esclude l’applicabilità nel relativo territorio della normativa richiamata dai ricorrenti (segnatamente il punto 1.6 delle “Direttive – Parametri di pianificazione” della L. Reg. Campania n. 14 del 20.03.1982 in tema di localizzazione di “impianti produttivi”, trattandosi nella specie di linee guida date agli enti locali per l’esercizio delle loro competenze in materia urbanistica);
- che l’evidenziato contrasto con quanto previsto in PRG neppure è superabile valutando la struttura in questione come collegata ad una preesistente attività, essendo essa comunque soggetta alle disposizioni in materia di nuove opere;
- che la sussistenza del contrasto dell’effettuata edificazione con le previsioni di PRG è sufficiente a giustificare il diniego, per cui risulta non necessario approfondire in questa sede l’ulteriore profilo riguardante l’affermata carenza documentale della pratica di sanatoria.
Quanto, poi, al primo motivo di ricorso, basato su di una censura di carattere prettamente formale, osserva il Collegio che l’omissione della previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria risulta comunque superabile ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2, L. 241/1990, in quanto, posto che la valutazione sulla conformità urbanistica a sanatoria dell’effettuato intervento è di tipo vincolato e non discrezionale, nella specie risulta palese che, anche se il detto onere procedimentale fosse stato assolto, il contenuto del provvedimento conclusivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Pertanto, il proposto ricorso va, in definitiva, in toto respinto (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 30.03.2015 n. 1870 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASi definisce volume tecnico il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio (come -e sempre in difetto dell’alternativa- quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo).
Un tale volume –che deve porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione, nonché in rapporto di proporzionalità con le esigenze effettive da soddisfare- non è di norma computato nella volumetria massima assentibile.
Tale natura è stata ritenuta appunto ravvisabile per cabine contenenti impianti idrici, termici, motori dell’ascensore e simili, nonché per i sottotetti termici, intesi come ambienti situati sotto il solaio di copertura di un edificio, con esclusive funzioni di isolamento dagli agenti esterni dell’ultimo piano dell’edificio stesso, purché non utilizzabile per attività connesse all’uso abitativo, come nel caso di soffitte, stenditoi chiusi o locali di sgombero.

Si definisce volume tecnico, infatti, il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio (come -e sempre in difetto dell’alternativa- quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo).
Un tale volume –che deve porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione, nonché in rapporto di proporzionalità con le esigenze effettive da soddisfare- non è di norma computato nella volumetria massima assentibile.
Tale natura è stata ritenuta appunto ravvisabile per cabine contenenti impianti idrici, termici, motori dell’ascensore e simili, nonché per i sottotetti termici, intesi come ambienti situati sotto il solaio di copertura di un edificio, con esclusive funzioni di isolamento dagli agenti esterni dell’ultimo piano dell’edificio stesso, purché non utilizzabile per attività connesse all’uso abitativo, come nel caso di soffitte, stenditoi chiusi o locali di sgombero (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, VI, 31.03.2014, n. 1512; V, 19.01.2009, n. 236 e 19.09.2005, n. 4744; IV, 28.01.2011, n. 678; Cass. civ., sez. II, 17.12.2013, n. 28141 e 10.09.2014, n. 19094) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 21.01.2015 n. 175 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa sostituzione del tetto di copertura con altra modalità costruttiva necessita di permesso di costruire quando, implicando aumento della volumetria dell’immobile, non può essere considerata alla stregua di un intervento di manutenzione straordinaria.
Né è possibile giustificare l’incremento di volumetria, realizzato nel caso di specie, per effetto della nuova realizzazione della copertura, ricorrendo al concetto di volume tecnico, come tale da non considerare nel calcolo della volumetria complessivamente realizzata, atteso che la nozione di 'volume tecnico' non computabile nella volumetria non ricorre se non quando non sussistano modalità alternative di costruzione non implicanti aumenti di volumetria o comunque incrementi volumetrici del tutto contenuti.
In altri termini, il richiamo al concetto di volume tecnico non può giustificare qualsiasi incremento di volumetria, rispetto a quella originariamente assentita, connesso all’adozione di diverse modalità di realizzazione della copertura dell’immobile rispetto a quella del progetto originario.

---------------
2. Le censure spiegate avverso l’ordinanza di demolizione, impugnata con il quinto atto per motivi aggiunti sono infondate e vanno rigettate alla stregua delle osservazioni che seguono.
2.1 In esito alla disposta verificazione, è emerso, come da relazione del verificatore, che anche rispetto alla volumetria complessivamente assentita con la concessione in sanatoria, così come rettificata e pari a mc. 444,71, risulta realizzato un maggior volume di mc 29,53, pari al 6,64%.
Detto incremento di volumetria è in difformità anche rispetto ai nulla osta rilasciati dall’Ente Parco di Veio (trattandosi di immobile in area soggetta a vincolo paesistico) e allegati alla D.I.A. limitati al rivestimento dell’edificio con intonaco civile e con obbligo di mantenimento della cubatura preesistente.
Assume il verificatore che detto incremento di cubatura sarebbe riferibile esclusivamente alle modifiche apportate al tetto (nuova struttura costituita da trave portante, morale, tavola) e quindi non sarebbe qualificabile come variazione essenziale secondo quanto previsto nel comma 3 dell’art. 17 della legge reg. 15/2008 in quanto cubatura riferibile interamente ad un volume tecnico.
2.2 La tesi non può essere condivisa.
La sostituzione del tetto di copertura con altra modalità costruttiva necessita di permesso di costruire quando, implicando aumento della volumetria dell’immobile, non può essere considerata alla stregua di un intervento di manutenzione straordinaria.
Né è possibile giustificare l’incremento di volumetria, realizzato nel caso di specie, per effetto della nuova realizzazione della copertura, ricorrendo al concetto di volume tecnico, come tale da non considerare nel calcolo della volumetria complessivamente realizzata, atteso che la nozione di 'volume tecnico' non computabile nella volumetria non ricorre se non quando non sussistano modalità alternative di costruzione non implicanti aumenti di volumetria o comunque incrementi volumetrici del tutto contenuti.
In altri termini, il richiamo al concetto di volume tecnico non può giustificare qualsiasi incremento di volumetria, rispetto a quella originariamente assentita, connesso all’adozione di diverse modalità di realizzazione della copertura dell’immobile rispetto a quella del progetto originario.
La realizzazione del cordolo perimetrale sovrastante le murature portanti del fabbricato, con modifiche delle altezze, costituisce modalità di realizzazione diversa da quanto progettato, rispondente ad una delle possibili scelte costruttive e in quanto tale non riconducibile, per quanto detto, alla nozione di volume tecnico (la stessa soluzione realizzativa avrebbe verosimilmente potuto essere conseguita mediante riduzione dell’altezza delle murature perimetrali e mantenimento delle altezze complessive medie e della volumetria preesistente).
La maggiore volumetria realizzata, sebbene inferiore a quanto indicato nel provvedimento impugnato, è comunque superiore al 2% del volume complessivamente assentito, rientrando quindi nella previsione di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), della legge reg. 15/2008, e legittima parimenti la misura sanzionatoria applicata dal Comune di Sacrofano.
2.3 A seguito dei chiarimenti resi dal verificatore in ottemperanza all’ordinanza n. 5069/2014, resta confermato che anche gli aumenti delle altezze medie sono riferibili alla realizzazione della nuova copertura, considerato che, anche a prescindere dalla correttezza del computo metrico dell’altezza alla gronda del bene in 2,40 mt, e quindi anche computando un’altezza alla gronda del bene pari a 2,46 mt, la maggiore altezza delle pareti perimetrali sarebbe comunque da ritenersi adeguamento tecnico connesso alla modalità di realizzazione della struttura soprastante (gettata di cordoli perimetrali per legare le mura portanti alla copertura anche per ripianare i carichi derivanti dalle strutture sovrastanti).
Ne consegue che l’intero incremento di volume è riferibile alle modalità di realizzazione della nuova copertura dell’immobile che, nella sua considerazione complessiva, supera il limite del 2% rispetto alla volumetria assentita, implicando quindi intervento in difformità dal titolo abilitativo, atteso che l’immobile de quo è soggetto a vincolo paesaggistico.
2.4 Va infatti rilevato che, ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge reg. 15/2008, tutti gli interventi di cui al comma 1 (ivi compresi gli aumenti di cubatura superiori al limite del 2%), ove realizzati su immobile vincolato, sono da considerarsi in totale difformità dal titolo abilitativo ai fini dell’applicazione del relativo regime sanzionatorio, con conseguente impossibilità di applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 19 della legge reg. 15/2008.
2.5 La stessa disposizione stabilisce poi che tutti gli altri interventi edilizi diversi da quelli di cui al comma 1, se realizzati su immobili vincolati, comportano variazioni essenziali.
In base ad una lettura combinata dei commi 1, 3 e 4 dell’art. 17 menzionato si ha quindi, per quanto rileva in questa sede, che mentre gli interventi edilizi su cubature accessorie o volumi tecnici, sebbene implicanti aumenti di volumetria superiori al 2%, non sono da considerarsi come variazioni essenziali, nel caso in cui i medesimi interventi riguardino beni vincolati sono da considerarsi comunque variazioni essenziali, non potendosi giustificare, in relazione ad immobili vincolati, interventi modificativi della cubatura in assenza del nulla osta degli organi preposti alla tutela del bene diversamente consentiti nei limiti sopra detti per gli immobili non vincolati.
Ne consegue che, anche a prescindere dalla sopra rilevata impossibilità di considerare l’intervento de quo come riguardante esclusivamente un volume tecnico, atteso il regime vincolistico cui il bene è sottoposto, l’incremento di volumetria realizzato andrebbe comunque considerato come variazione essenziale; cosicché il provvedimento sanzionatorio impugnato sarebbe ugualmente legittimo e non sarebbe ugualmente applicabile la mera sanzione pecuniaria (cfr. sul punto Tar Lazio I-quater 06.09.2013 n. 8155) (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 10.01.2015 n. 291 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2014

EDILIZIA PRIVATALa nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.
Si tratta, in particolare, di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione, che non possono essere ubicati all'interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica.
-----------------
Nel caso in esame, si è accertato che l’ordine di demolizione riguarda un fabbricato, già sul piano dimensionale (6,30 mt X 5,40 mt e di altezza pari a mt 2,90), ex se di consistente impatto e nient’affatto accessorio o servente rispetto all’abitazione principale.
La stessa destinazione principale a ricovero di biciclette ed altri mezzi, riconosciuta dai proprietari (unitamente alle altre destinazioni proprie dei volumi tecnici), non fa altro che corroborare la correttezza della tesi dell’amministrazione, a ragione condivisa dai giudici di primo grado, secondo cui si tratta in realtà di un manufatto potenzialmente (ma anche in fatto) autonomo rispetto a quello principale, pienamente compatibile, anche in ragione della sua altezza con destinazioni d’uso di differente tipologia e perciò non qualificabile alla stregua di un volume tecnico.
Pertanto, è pacifico che non si tratti di locale tecnico, ma al più di locale di sgombero, potenzialmente destinato ad altra destinazione d’uso.
---------------
In assenza di leggi regionali e di altre disposizioni normative urbanistico-edilizie specificamente applicabili, si deve tenere conto nella materia della circolare del Ministero dei lavori pubblici 31.01.1973, n. 2474, che ha ammesso la possibilità di non computare nella volumetria assentibile i volumi tecnici, soltanto quando si tratti di un manufatto ancora da realizzare e l'amministrazione abbia effettuato ex ante le valutazioni inerenti alle sue esigenze tecnico-funzionali.
Quando, invece, sia stato realizzato abusivamente un nuovo volume, rispetto a quello legittimamente assentito, nessuna disposizione consente di effettuare le medesime valutazioni: il solo fatto che si tratti di un nuovo manufatto abusivo preclude all'amministrazione di considerarlo irrilevante.
Inoltre, nella stessa circolare si legge che, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, si propone la seguente definizione di volume tecnico: "Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore fa presente che sono da considerare "volumi tecnici" quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili”.

Osserva, infatti, il Collegio che, in base ad una consolidata giurisprudenza da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi "la nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa; si tratta, in particolare, di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione, che non possono essere ubicati all'interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica" (Cons. di Stato, Sez. IV, 04.05.2010, n. 2565).
Nel caso in esame, si è accertato che l’ordine di demolizione riguarda un fabbricato, già sul piano dimensionale (6,30 mt X 5,40 mt e di altezza pari a mt 2,90), ex se di consistente impatto e nient’affatto accessorio o servente rispetto all’abitazione principale. La stessa destinazione principale a ricovero di biciclette ed altri mezzi, riconosciuta dai proprietari (unitamente alle altre destinazioni proprie dei volumi tecnici), non fa altro che corroborare la correttezza della tesi dell’amministrazione, a ragione condivisa dai giudici di primo grado, secondo cui si tratta in realtà di un manufatto potenzialmente (ma anche in fatto) autonomo rispetto a quello principale, pienamente compatibile, anche in ragione della sua altezza con destinazioni d’uso di differente tipologia e perciò non qualificabile alla stregua di un volume tecnico.
In ogni caso, giova qui ricordare che, come statuito da questa sezione nella sentenza 05.08.2013 n. 4086, in assenza di leggi regionali e di altre disposizioni normative urbanistico-edilizie specificamente applicabili, si deve tenere conto nella materia della circolare del Ministero dei lavori pubblici 31.01.1973, n. 2474, che ha ammesso la possibilità di non computare nella volumetria assentibile i volumi tecnici, soltanto quando si tratti di un manufatto ancora da realizzare e l'amministrazione abbia effettuato ex ante le valutazioni inerenti alle sue esigenze tecnico-funzionali. Quando, invece, sia stato realizzato abusivamente un nuovo volume, rispetto a quello legittimamente assentito, nessuna disposizione consente di effettuare le medesime valutazioni: il solo fatto che si tratti di un nuovo manufatto abusivo preclude all'amministrazione di considerarlo irrilevante.
Inoltre, nella stessa circolare si legge che, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, si propone la seguente definizione di volume tecnico: "Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore fa presente che sono da considerare "volumi tecnici" quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.

Nel caso di specie è pacifico, alla luce della definizione dianzi esposta, che non si tratti di locale tecnico, ma al più di locale di sgombero, potenzialmente destinato ad altra destinazione d’uso (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 04.11.2014 n. 5428 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il torrino scala non costituisce un ‘volume tecnico’ (non computabile nella volumetria dell'edificio se destinato alla installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative), bensì il contenitore di un “vano scala finalizzato a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile".
---------------
La nozione di ‘volume tecnico’, non computabile nella volumetria ai fini in questione, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.
In sostanza, si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere –e sempre in difetto dell’alternativa- quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.
Va pertanto escluso che possa parlarsi di volumi tecnici in relazione a quelle parti del fabbricato che si pongono a sua “integrazione”, come ad esempio il presente vano scale, di cui il torrino rappresenta la prosecuzione. Il torrino, è una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato e, implicandone la sopraelevazione, determina un aumento della volumetria precedente.
Nella specie, quindi, la realizzazione del predetto torrino si è sostanziato in una sopraelevazione che ha comportato un incremento volumetrico dell’immobile e, dal punto di vista visivo, ha determinato una modifica delle facciate con una alterazione dei prospetti dell’edificio che legittimamente l’Amministrazione ha stimato, nella sua discrezionalità tecnica, come non paesisticamente compatibile.

... per la riforma della sentenza del TAR CAMPANIA-NAPOLI: SEZIONE III n. 8748/2010, resa tra le parti, concernente diniego compatibilità ambientale opere edilizie
...
1.- L’appellante Ciccarelli Concetta ha agito in giudizio contro il giudizio soprintenditizio (n. prot. n. 23505 del 13.09.2007) di incompatibilità paesaggistica circa la sanatoria di un torrino abusivo. Questo, secondo la ricorrente costituirebbe, tramite il vano scalo, un mero volume tecnico di collegamento del piano inferiore al terrazzo, come tale ammissibile a positiva valutazione paesaggistica perché non determinante incremento di volume.
Le censure oggetto di esame possono essere trattate congiuntamente. Vanno disattese in quanto, come ben considerato dal primo giudice in relazione a un precedente, per quanto risalente e precedente la legislazione sul c.d. condono edilizio, di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, V, 26.07.1984, n. 578), il torrino scala non costituisce un ‘volume tecnico’ (non computabile nella volumetria dell'edificio se destinato alla installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative), bensì il contenitore di un “vano scala finalizzato a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile".
Non è così per il caso di specie, dove il torrino di cui si tratta appariva in punto di fatto patentemente privo di siffatte esclusive, necessarie e contenute caratteristiche. Legittimamente ha dunque l’Amministrazione escluso la compatibilità domandata.
L’appello va perciò respinto e la sentenza merita conferma per le seguenti ulteriori ragioni.
2.- In linea preliminare, occorre osservare che la nozione di ‘volume tecnico’, non computabile nella volumetria ai fini in questione, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.
In sostanza, si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere –e sempre in difetto dell’alternativa- quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.
Va pertanto escluso che possa parlarsi di volumi tecnici in relazione a quelle parti del fabbricato che si pongono a sua “integrazione”, come ad esempio il presente vano scale, di cui il torrino rappresenta la prosecuzione. Il torrino, è una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato e, implicandone la sopraelevazione, determina un aumento della volumetria precedente (cfr. Cass., II, 03.02.2011, n. 2566).
Nella specie, quindi, la realizzazione del predetto torrino si è sostanziato in una sopraelevazione che ha comportato un incremento volumetrico dell’immobile e, dal punto di vista visivo, ha determinato una modifica delle facciate con una alterazione dei prospetti dell’edificio che legittimamente l’Amministrazione ha stimato, nella sua discrezionalità tecnica, come non paesisticamente compatibile.
3.- Quanto all'oggetto della valutazione paesaggistica nel contesto del procedimento di sanatoria edilizia, il parere dell’Amministrazioni statale preposta alla tutela del paesaggio ha natura e funzioni simili a quelle esercitate in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Sicché è del tutto autonoma dalla valutazione fatta dalle autorità competenti (usualmente, il Comune) per la qualificazione urbanistica.
Ne consegue, come bene affermato dal primo giudice, che il provvedimento impugnato era congruamente motivato, in relazione al contrasto dell'intervento con i limiti posti dall'art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 22.01.2004, n. 42, che precludono l’eccezionale possibilità dell’autorizzazione paesaggistica postuma.
4.- In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conferma della sentenza gravata, risultando la criticata valutazione della Soprintendenza conforme a principi di ragionevolezza tecnica in tema di tutela dei beni paesaggistici (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 31.03.2014 n. 1512 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADeve richiamarsi l’indirizzo giurisprudenziale che esclude la rilevanza urbanistica dei cd. volumi tecnici, tali dovendo ritenersi i “piccoli volumi accessori, con funzioni serventi all'allocazione di impianti e dispositivi tecnologici, quali vani caldaie, vani frigorifero o vani scale”, inidonei a soddisfare alcuna finalità residenziale, “completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa”.
Deve osservarsi, a tale riguardo, che l’intervento de quo, come già evidenziato, non contempla alcun incremento volumetrico.
Quanto al locale in muratura avente una superficie di mq. 9,12, infatti, ne viene prevista l’integrale chiusura, in modo da renderlo un volume tecnico inaccessibile, mentre quanto all’ampliamento del fabbricato esistente, avente una superficie coperta di mq. 12,08, ne viene prevista la destinazione a centrale termica, ovvero all’alloggiamento di impianti tecnologici a servizio del fabbricato.
Al riguardo, premesso che la suddetta connotazione funzionale del manufatto de quo era chiaramente indicata nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria e nelle note tecniche prodotte dalla parte in risconto al preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, deve richiamarsi l’indirizzo giurisprudenziale che esclude la rilevanza urbanistica dei cd. volumi tecnici, tali dovendo ritenersi (cfr. TAR per la Sicilia, Palermo, Sez. III, 13.08.2013, n. 1619) i “piccoli volumi accessori, con funzioni serventi all'allocazione di impianti e dispositivi tecnologici, quali vani caldaie, vani frigorifero o vani scale”, inidonei a soddisfare alcuna finalità residenziale, “completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa” (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 31.03.2014 n. 645 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Tunnel mobile di protezione delle materie prime e delle merci.
Un tunnel mobile di protezione in prolungamento rispetto al corpo di fabbrica, destinato alla protezione delle materie prime e delle merci, di dimensioni consistenti (oltre 300 mq di superficie utile complessiva), utilizzato stabilmente per lo stoccaggio delle merci e dei prodotti finiti, seppur realizzato con materiali e caratteristiche che ne consentono il rapido smontaggio, non può essere ricondotto nel novero degli impianti tecnologici.
L’opera in questione ha una volumetria superiore al 20% del volume del fabbricato principale. Ne consegue che l’intervento edilizio deve essere qualificato come nuova costruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, lett. e.6), del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), con conseguente assoggettamento al regime concessorio e non di certo autorizzatorio.

4. Con un secondo ordine di censure gli appellanti sostengono che il “tunnel retrattile” non avrebbe determinato ampliamento dello stabilimento artigianale, costituendo al contrario semplice impianto tecnologico.
Assumono, altresì, che la sua utilizzazione non si sarebbe potuta definire “stabile”, essendo destinata alla mera protezione dalle intemperie delle materie prime e dei prodotti finiti, per il tempo strettamente necessario al loro avviamento alla produzione (le prime) ed alla spedizione alla clientela (i secondi).
Deducono,quindi, che erroneamente il primo giudice non avrebbe censurato i provvedimenti impugnati, siccome assunti sul presupposto che il manufatto in questione necessitasse di specifica concessione edilizia (oggi permesso a costruire).
4.1. La censura è priva di fondamento.
Ed invero, osserva il Collegio come il manufatto in questione sia di dimensioni oggettivamente consistenti (oltre 300 mq di superficie utile complessiva) e venga stabilmente utilizzato per i bisogni ordinari dell’azienda, quale locale per lo stoccaggio delle merci e dei prodotti finiti.
Ne consegue, all’evidenza, che una siffatta struttura, seppur realizzata con materiali e caratteristiche che (come si è visto) ne consentono il rapido smontaggio e rimontaggio , non può comunque essere ricondotta nel novero dei meri impianti tecnologici, che notoriamente nulla hanno a che vedere con le caratteristiche e funzioni sopra precisate.
5. Con l’ultimo ordine di censure, gli appellanti sostengono la natura pertinenziale delle opere realizzate, nonché l’irrilevanza della destinazione agricola dell’area su cui insistono (posto che alle pertinenze si applicherebbe la medesima disciplina del bene principale), con conseguente assoggettamento delle stesse al regime autorizzatorio (e non concessorio) che non contempla in caso di abusivismo la sanzione demolitoria, ma semplicemente quella pecuniaria.
5.1 La doglianza non ha pregio.
Ed invero, come risulta dalla relazione del Responsabile Servizio Urbanistica del 12.04.2013 (non contraddetta dagli appellanti), le opere in questione hanno una volumetria ampiamente superiore al 20% del volume del fabbricato asseritamente ritenuto “principale”.
Ne consegue che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alle caratteristiche del manufatto ed alla destinazione urbanistica dell’area su cui lo stesso insiste, l’intervento edilizio realizzato dagli appellanti deve essere qualificato come “di nuova costruzione”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, lett. e.6), del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), con conseguente assoggettamento al regime concessorio e non di certo autorizzatorio, come preteso dagli appellanti.
Infatti, il richiamato art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia, anche se sopravvenuto nel 2001, ha fissato un limite oggettivo di natura quantitativa per l’individuazione in ambito edilizio degli interventi pertinenziali, che non può non fungere da parametro di riferimento anche per le fattispecie pregresse, avendo sostanzialmente positivizzato i consolidati principi giurisprudenziali da tempo formatisi in materia.
In conclusione le opere in questione rientrano nel regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) e, come tali, sono state correttamente sanzionate dall’Amministrazione comunale (massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.01.2014 n. 408 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2013

EDILIZIA PRIVATA: Computo ai fini volumetrici dei locali interrati.
In tema di attività edilizia, anche i locali interrati devono essere computati ai fini volumetrici, perché detto calcolo deve essere effettuato, salvo che non viga un’espressa disposizione contraria, con riferimento all’opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati ed interrati funzionalmente asserviti, giacché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull’assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono pure i piani interrati cioè sottostanti al livello stradale (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 14.10.2013 n. 42147 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Cisterna interrata in cemento armato - Permesso di costruire – Necessità - Volume tecnico di rilevante ingombro - Modificazione dell'assetto urbanistico del territorio.
Integra il reato edilizio previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 06.06.2001, n. 380, la realizzazione, senza permesso di costruire, di un volume tecnico di rilevante ingombro destinato ad incidere oggettivamente in modo significativo sui luoghi esterni (Cass. Sez. 3, n. 7217 del 17/11/2010).
Nella specie, realizzazione di una cisterna interrata in cemento armato di metri quadrati 12 circa (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.09.2013 n. 38338 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione di una veranda, chiusa sui lati, costituisce una trasformazione urbanistico-edilizia del preesistente manufatto idonea a creare nuovo volume e perciò richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire.
---------------
Per l'identificazione della nozione di volume tecnico, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, occorre fare riferimento a tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo negativi ricollegati, rispettivamente, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all'interno della parte abitativa) e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa.
In virtù di tale ricostruzione, quindi, i volumi tecnici degli edifici per essere esclusi dal calcolo della volumetria non devono assumere le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità.

Considerato in particolare che:
- in limine, è destituita di giuridico fondamento la censura che si appunta sulla mancata valutazione delle osservazioni rese dal ricorrente in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 07.08.1990 n. 241: in senso contrario, rileva il Collegio che il diniego di sanatoria dà conto dell’esame delle deduzioni di parte e del parere contrario espresso dalla commissione edilizia e tanto è sufficiente per ribadire la legittimità dell’azione amministrativa, giacché l'obbligo di esame delle memorie di parte non impone all’amministrazione un’analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dalle parti stesse, essendo sufficiente un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione dell'amministrazione alle deduzioni difensive del privato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 07.01.2008 n. 17);
- l’impugnato provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 si fonda legittimamente sulla natura e caratteristiche dell’opera abusiva (veranda) che, contrariamente alle deduzioni del ricorrente, non può essere qualificato come volume tecnico (serra solare);
- con tutta evidenza, assecondando l’ardita tesi dell’istante, qualsivoglia accorpamento di balcone, attuato mediante chiusura con profili di alluminio e vetrate trasparenti, consentirebbe di ottenere surrettiziamente benefici volumetrici;
- viceversa, secondo condivisibile giurisprudenza, la realizzazione di una veranda, chiusa sui lati, costituisce una trasformazione urbanistico-edilizia del preesistente manufatto idonea a creare nuovo volume e perciò richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire (TAR Campania Napoli, Sez. III, 18.01.2011 n. 281);
- per l'identificazione della nozione di volume tecnico, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, occorre fare riferimento a tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo negativi ricollegati, rispettivamente, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all'interno della parte abitativa) e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa;
- in virtù di tale ricostruzione, quindi, i volumi tecnici degli edifici per essere esclusi dal calcolo della volumetria non devono assumere le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità;
- non appare sostenibile l'affermata funzione di “serra solare” della veranda che, da un lato, si limita ad una mera petizione di principio sfornita di ogni dato in ordine alla prestazione energetica e, dall’altro, non appare coerente con le caratteristiche del vano chiuso con la veranda che risulta autonomamente utilizzabile a fini abitativi (cfr. annotazione di servizio della Stazione Carabinieri di Mignano Monte Lungo del 15.11.2012 che accertava la presenza di caldaia a gas e di una cucina dismessa, contatore del gas e lavabo) (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 22.08.2013 n. 4132 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIntegra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi –quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore– di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa.
Trattandosi, all’evidenza, di volume tecnico –così come argomentato dalla ricorrente– tale superficie va espunta dal calcolo della sanzione, in aderenza ai principi elaborati, in proposito, dalla giurisprudenza secondo la quale integra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi –quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore– di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa (cfr., di recente: TAR Umbria, n. 46 del 2013; Cassaz., sez. II civ., n. 20886 del 2012; Cons. Stato, sez. IV, n. 678 del 2011; Cons. Stato, sez. V, n. 236 del 2009) (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 27.03.2013 n. 390 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: D. Logozzo, Le ondivaghe pronunce in materia di volumi tecnici: il problema irrisolto delle canne fumarie (Urbanistica e appalti n. 2/2013).

EDILIZIA PRIVATA: Si intendono per volumi tecnici esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile i locali completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, i quali risultano esclusivamente destinati a contenere impianti serventi alla costruzione principale, che per esigenze di funzionalità non possono essere inglobati nel corpo della costruzione.
Rileva il Collegio che appare nella specie decisivo l’esame della “Relazione tecnica descrittiva” presentata dalla società ricorrente in sede di istanza per l’accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica, la quale dà compiuta descrizione dei 19 interventi realizzati senza titolo edilizio dalla società medesima.
Siamo in presenza di interventi di “ampliamento di ufficio esistente” “il tutto per una superficie utile di mq 14.34 e una volumetria di mc 38.22”; di “ampliamento di laboratorio” “per una superficie utile di mq 44.00 e una volumetria di mc 187.72”; nonché di realizzazione di tettoie, recinzioni, porticati, ampliamenti di capannoni, realizzazione di w.c. oltre che di locali per il ricovero di legname e altro.
Dunque non sussistono dubbi che nella specie siano stati realizzati interventi edilizi con realizzazione di nuove superficie utili e nuova volumetria, ciò risultando dalla stessa relazione tecnica promanante dalla società ricorrente. La tesi difensiva di parte ricorrente è tuttavia che nella specie si sarebbe in presenza di <volumi tecnici>, come tali esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile. Ma la tesi non convince.
Si intendono per volumi tecnici esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile i locali completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, i quali risultano esclusivamente destinati a contenere impianti serventi alla costruzione principale, che per esigenze di funzionalità non possono essere inglobati nel corpo della costruzione (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 08.01.2013, n. 32).
Nella specie non risulta affatto provato che gli interventi edilizi realizzati avessero quelle caratteristiche (essere destinati in via esclusiva a contenere impianti serventi non altrimenti collocabili nell’immobile) ed anzi la descrizione contenuta nella relazione tecnica allegata all’istanza amministrativa, cui sopra si è fatto riferimento, mostra chiaramente come nella fattispecie in esame si trattai palesemente di superficie realizzate con autonoma funzionalità e quindi estranee al concetto di <volume tecnico> (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 22.02.2013 n. 288 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La nozione di volume tecnico in campo edilizio si fonda su tre parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, secondo cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo, negativi, ricollegati, da un lato, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all'interno della parte abitativa, e, dall'altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Pertanto, tale nozione si adatta solo alle opere completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti al servizio di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di quest’ultima. Il volume tecnico consiste quindi in un locale avente una propria ed autonoma individualità fisica e conformazione strutturale, funzionalmente inserito al servizio di un’esigenza oggettiva della costruzione principale, privo di valore autonomo di mercato, tale da non consentire una diversa destinazione da quella a servizio dell’immobile cui accede.
Il carattere strumentale rispetto all’immobile principale deve comunque essere oggettivo e non deve risultare dalla destinazione soggettivamente conferita dal progettista o dal proprietario del bene.
Inoltre, deve essere sempre facilmente rilevabile il rapporto di proporzionalità tra questi volumi e le esigenze effettivamente presenti.

Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la nozione di volume tecnico in campo edilizio si fonda su tre parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, secondo cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo, negativi, ricollegati, da un lato, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all'interno della parte abitativa, e, dall'altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Pertanto, tale nozione si adatta solo alle opere completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti al servizio di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di quest’ultima (Consiglio di Stato, sez. IV, 28.01.2011, n. 687; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 21.03.2012, n. 297). Il volume tecnico consiste quindi in un locale avente una propria ed autonoma individualità fisica e conformazione strutturale, funzionalmente inserito al servizio di un’esigenza oggettiva della costruzione principale, privo di valore autonomo di mercato, tale da non consentire una diversa destinazione da quella a servizio dell’immobile cui accede.
Il carattere strumentale rispetto all’immobile principale deve comunque essere oggettivo e non deve risultare dalla destinazione soggettivamente conferita dal progettista o dal proprietario del bene.
Inoltre, deve essere sempre facilmente rilevabile il rapporto di proporzionalità tra questi volumi e le esigenze effettivamente presenti
(TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 31.01.2013 n. 313 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: I “volumi tecnici” sono essenzialmente destinati ad ospitare impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dell’immobile (ossia, ad esempio, gli impianti idrici, gli impianti termici, gli ascensori e i macchinari in genere), nel mentre non possono rientrare in tale nozione i volumi che assolvano ad una funzione diversa, sia pur necessaria al godimento dell’edificio stesso e delle sue singole porzioni di proprietà individuale.
Non possono pertanto ragionevolmente configurarsi volumi tecnici la cupola e la galleria coperta, in quanto inoppugnabilmente trattasi di elementi che sono posti a servizio dei singoli esercizi che costituiscono, nel loro insieme, il centro commerciale, il quale a sua volta trova la ragione della propria realizzazione proprio nella comune utilizzazione degli spazi (parcheggi, gallerie coperte, ecc.) che consentono agli utenti di accedere contestualmente e comodamente ad una pluralità di negozi di variegata tipologia.

Per quanto riguarda il superamento delle altezze massime, va ribadito che l’avvenuto superamento dell’altezza massima contemplata dalla disciplina di zona non può essere giustificato dalla circostanza secondo la quale la cupola piramidale e la copertura della galleria costituirebbero meri volumi tecnici, in quanto tali non computabili anche per quanto attiene alla loro altezza.
I “volumi tecnici” sono infatti essenzialmente destinati ad ospitare impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dell’immobile (ossia, ad esempio, gli impianti idrici, gli impianti termici, gli ascensori e i macchinari in genere), nel mentre non possono rientrare in tale nozione i volumi che assolvano ad una funzione diversa, sia pur necessaria al godimento dell’edificio stesso e delle sue singole porzioni di proprietà individuale (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 04.03.2008 n. 918 e, più recentemente, anche Cons. Stato, Sez. IV, 08.02.2011 n. 812).
Non possono pertanto ragionevolmente configurarsi volumi tecnici la cupola e la galleria coperta, in quanto inoppugnabilmente trattasi di elementi che sono posti a servizio dei singoli esercizi che costituiscono, nel loro insieme, il centro commerciale, il quale a sua volta trova la ragione della propria realizzazione proprio nella comune utilizzazione degli spazi (parcheggi, gallerie coperte, ecc.) che consentono agli utenti di accedere contestualmente e comodamente ad una pluralità di negozi di variegata tipologia
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 08.01.2013 n. 32 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: P. Sciscioli, L'assentibilità edilizia dei volumi tecnici (Ufficio Tecnico n. 11-12/2012).

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione di una tettoia può costituire una vera e propria costruzione in relazione alle dimensioni ed ai materiali utilizzati e come tale, può essere soggetta al permesso di costruire.
Al riguardo si deve ricordare che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.
Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire, o D.I.A “alternativa” ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite; quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o della parte dello stesso cui accedono.
---------------
Per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore tre ordini di parametri:
- il primo, positivo, di tipo funzionale, per cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione;
- il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.

Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, infatti, la realizzazione di una tettoia può costituire una vera e propria costruzione in relazione alle dimensioni ed ai materiali utilizzati e come tale, può essere soggetta al permesso di costruire (TAR Toscana, sez. III, 17.07.2003, n. 2850; TAR Veneto, Sez. II, 10.02.2003, n. 1216).
Al riguardo si deve ricordare che, per giurisprudenza costante di questo Tribunale (TAR Campania Napoli, sez. IV, n. 897 del 18.02.2003, n. 12962 del 20.10.2003, n. 4107 del 16.07.2002), gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.
Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire, o D.I.A “alternativa” ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite; quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o della parte dello stesso cui accedono (in termini Consiglio di Stato, Sez. V, 13.03.2001, n. 1442, sez. II, 05.02.1997, n. 336, TAR Lazio, Sez. II n. 1055 del 15.02.2002, TAR Parma n. 114 del 06.03.2003).
Nel caso in esame la dimensione della tettoia di cui trattasi è visibilmente idonea a modificare la sagoma ed il prospetto dell'edificio, con conseguente alterazione dell'edificio cui accede, e dagli atti del giudizio non risulta per essa presentata D.I.A “alternativa”, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del DPR n. 380/2001, né richiesto permesso di costruire, con conseguente legittimità dell'ordine di demolizione emanato. Né la “tettoia” di cui trattasi potrebbe comunque essere considerata un “volume tecnico”.
Per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono infatti valore tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, per cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (TAR Campania Napoli, sez. IV, 09.09.2009, n. 4903; TAR Campania Napoli, sez. II, 11.09.2009, n. 4949) (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 14.12.2012 n. 5214 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla possibilità o meno di qualificare come “volumi tecnici” le soffitte, gli stenditori chiusi, le mansarde ed i sottotetti.
Devono considerarsi vani tecnici solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere collocati al suo interno e che, in quanto tali, non solo non sono abitabili, ma non sono nemmeno suscettibili di essere considerati dei volumi autonomi.
Altresì, vanno considerati come volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali -e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli di sgombero, nonché il piano di copertura (impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda).
Ulteriori pronunce hanno evidenziato come l’esistenza di una scala interna, così com’è presente nel caso di specie -e nell’ambito della realizzazione di un vano sottotetto-, costituisce un indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, “non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati.

Sul punto va ricordato che per un costante orientamento giurisprudenziale devono considerarsi vani tecnici, solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere collocati al suo interno e che, in quanto tali, non solo non sono abitabili, ma non sono nemmeno suscettibili di essere considerati dei volumi autonomi.
Come, peraltro, ha confermato una recente pronuncia di merito (TAR Lombardia Milano Sez. II, 05.01.2012, n. 38) ...”vanno considerati come volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali -e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli di sgombero, nonché il piano di copertura (impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda)”.
Ulteriori pronunce hanno evidenziato come l’esistenza di una scala interna, così com’è presente nel caso di specie -e nell’ambito della realizzazione di un vano sottotetto-, costituisce un indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, “non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati (TAR Lombardia Milano Sez. II, 29-04-2011, n. 1105)” (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 14.12.2012 n. 1563 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Devono considerarsi vani tecnici solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere collocati al suo interno e che, in quanto tali, non solo non sono abitabili, ma non sono nemmeno suscettibili di essere considerati dei volumi autonomi.
Altresì, vanno considerati come volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali -e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli di sgombero, nonché il piano di copertura (impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda)”.
Ulteriori pronunce hanno evidenziato come l’esistenza di una scala interna, così com’è presente nel caso di specie -e nell’ambito della realizzazione di un vano sottotetto- , “costituisce un indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, “non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati”.

... per l'annullamento del permesso di costruire n. 394/2006 del 26.03.2008 con il quale il Comune di Eraclea ha autorizzato i Sig. ri Mazzolin Sergio e Betteto Livia a eseguire “lavori di innalzamento sottotetto n. 3 fori finestra e nuova scala interna” da eseguire sull’unità immobiliare sita in via Gelsomini a Eraclea (VE).
...
Sul punto va ricordato che per un costante orientamento giurisprudenziale devono considerarsi vani tecnici solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere collocati al suo interno e che, in quanto tali, non solo non sono abitabili, ma non sono nemmeno suscettibili di essere considerati dei volumi autonomi.
Come, peraltro, ha confermato una recente pronuncia di merito (TAR Lombardia Milano Sez. II, 05.01.2012, n. 38) ...”vanno considerati come volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali -e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli di sgombero, nonché il piano di copertura (impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda)”.
Ulteriori pronunce hanno evidenziato come l’esistenza di una scala interna, così com’è presente nel caso di specie -e nell’ambito della realizzazione di un vano sottotetto- , “costituisce un indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, “non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati (TAR Lombardia Milano Sez. II, 29-04-2011, n. 1105)”.
E’ allora evidente come non ci si possa esimere dal qualificare, il manufatto oggetto del permesso di costruire ora impugnato, quale nuova costruzione e, ciò, con l’ulteriore conseguenza di ritenere esistente la violazione delle distanze tra le costruzioni e il vizio di difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione Comunale.
Quest’ultima, infatti, ha adottato il permesso di costruire, ora impugnato, senza considerare il rispetto delle distanze minime prescritte dal codice civile (art. 873 c.c.), attività cui l’Amministrazione era tenuta in considerazione della piena vigenza di detti limiti anche in quelle valutazioni tipiche dell’esercizio di un’attività vincolata e propedeutiche al rilascio dei permessi di costruire (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 14.12.2012 n. 1563 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’installazione di un’apparecchiatura bancomat è da ritenere assimilabile a quella di un impianto tecnologico.
L’installazione di un’apparecchiatura bancomat è da ritenere assimilabile, in applicazione di un criterio analogico collegato ad parametro di equivalenza della natura dell’impianto in questione da seguire necessariamente in una interpretazione dinamica ed evolutiva delle disposizioni normative e di pianificazione urbanistica adottate in un periodo temporale nel quale erano inesistenti i più moderni apparati tecnologici ad ausilio di edifici e attrezzature preesistenti, a quella di un impianto tecnologico.
Va sul punto chiarito che rispetto agli altri impianti tecnologici di tradizionale accezione, quali le centrali termiche, le cabine elettriche ed altri, gli sportelli bancomat non erano ancora di ampia diffusione negli anni in cui il comune di Firenze si è dotato delle proprie norme di pianificazione urbanistica con le delibere approvative delle n.t.a., donde allo spazio necessario alla loro installazione non può essere dato rilievo urbanistico-edilizio diverso da quello di volume tecnico rientrante in tutto nella previsione dell’art. 9, comma, 7, del d.l. 154 del 1996 e dall’art. 3 e 9 delle n.t.a. della delibera n. 604/93.
L’art. 3, nel punto “Su”, indica fra le superfici da escludere dal computo della superficie utile lorda i locali strettamente necessari per gli impianti tecnologici, dandone un’elencazione che è da ritenere non esaustiva, ma esemplificativa come è dato desumere dalla locuzione “e simili”; analogamente come accade nella definizione di volume tecnico -al punto “vt” del medesimo art. 3- nella quale all’elencazione della tipologia degli impianti tecnici segue un ecc., che conferma il carattere meramente esemplificativo dell’elencazione stessa.
Non contrasta con tale interpretazione, ma anzi alle prime semmai va adeguata nella logica evolutiva cui prima si accennava, la lettura dell’art. 9, lett. a), ultimo capoverso e b) delle n.t.a. che contengono, ad avviso del Collegio, un’elencazione anch’essa non tassativa da comparare in ogni caso con quella dell’art. 3 citato.
L’apparecchiatura bancomat, del resto, è un impianto tecnologico installato a esclusiva e migliore erogazione e fruizione dei servizi bancari nell’ambito dei locali dell’azienda bancaria e il piccolo spazio ricavato nella specie per la sua allocazione (dalle foto allegate è dato evincere che seppure l’installazione all’esterno dei locali della Banca ha richiesto l’ampliamento di un’apertura nel muro di cinta esterno prima chiusa da un cancelletto, lo spazio ricavato è stato occupato dall’apparecchiatura senza creazione di un vano interno chiuso calpestabile accessibile ai clienti dalla strada) condivide quindi la funzione servente dell’impianto stesso, non potendo in alcun modo essere diversamente utilizzato come vano in relazione ad altri impieghi apprezzabili e quindi computabili dal punto di vista urbanistico-edilizio. Da ciò consegue che non può ritenersi la realizzazione di tale vano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.
Sull’irrilevanza sotto il profilo urbanistico–edilizio si era espressa la C.E.I. che aveva ritenuto, alla luce dell’art. 1, comma 8, della legge 431 del 1985 non soggetto all’autorizzazione ex art. 7 della legge 1497 del 1939 e lo stesso Assessore, nel comunicare tale parere, aveva dato indicazioni coerenti rispetto all’ulteriore procedura da seguire a mezzo DIA, donde la fondatezza anche del vizio di contraddittorietà dedotto nel secondo motivo.
L’illegittimità del provvedimento di inibizione impugnato con il primo ricorso, trae seco, per illegittimità derivata, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata, per gli stessi motivi, con il secondo ricorso (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 07.12.2012 n. 1990 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’impianto di ascensore –al pari di quelli serventi alle condotte idriche, termiche etc. dell’edificio principale– rientra fra i volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell’immobile.
---------------
Circa la costruzione di un vano ascensore esterno al corpo di fabbrica, non può il Comune denegare il rilascio del permesso di costruire per il mancato rispetto delle distanze di cui all’art. 873 cod. civ., applicandosi in ogni caso l’ulteriore deroga di cui all’ultima parte del comma 2 dell’art. 79, d.P.R. nr. 380 del 2001.

Innanzi tutto, il Collegio reputa fondato il primo motivo di appello nella parte in cui si sostiene l’estraneità dell’ascensore oggetto della richiesta di permesso di costruire alla nozione di “costruzione” di cui all’art. 873 cod. civ., e quindi l’inapplicabilità ad esso delle disposizioni in tema di distanze dallo stesso poste.
Ed invero, alla stregua della giurisprudenza più recente l’impianto di ascensore –al pari di quelli serventi alle condotte idriche, termiche etc. dell’edificio principale– rientra fra i volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell’immobile (cfr. Cass. civ., sez. II, 03.02.2011, nr. 2566).
Ma, anche al di là di quanto sopra, appare condivisibile l’impostazione sviluppata nel secondo mezzo, secondo cui, nell’interpretazione dell’eccezione alla regola del rispetto delle distanze posta dall’ultima parte del comma 2 dell’art. 79, d.P.R. nr. 380 del 2001, non può prescindersi dal tener conto dell’inserimento della norma –come già rilevato- all’interno della disciplina volta all’eliminazione delle barriere architettoniche nell’interesse dei soggetti portatori di handicap.
Ciò rileva non solo e non tanto ai fini di un astratto bilanciamento di interessi, come quello cui ha proceduto il primo giudice (e al quale gli odierni appellanti, soprattutto col terzo mezzo, contrappongono un opposto bilanciamento), quanto soprattutto nell’accezione da dare a locuzioni ed espressioni tecniche impiegate dal legislatore, quali quella di “spazio o area di proprietà o di uso comune”, le quali non possono essere recepite in un’ottica strettamente civilistica, ma vanno calate nell’ambito della normativa tecnica esistente in subiecta materia.
Sotto tale profilo, soccorre il d.m. 14.06.1989, nr. 236, contenente la normativa regolamentare a suo tempo adottata in attuazione della legge 09.01.1989, nr. 13, e che ancora oggi costituisce il riferimento dell’art. 79, d.P.R. nr. 380 del 2001 (nel quale la predetta legge è confluita).
L’art. 2 del citato decreto contiene una serie di definizioni tecniche utili all’applicazione della normativa de qua e, in particolare, qualifica come “spazio esterno (...) l’insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell’edificio o di più edifici” (lett. F) e come “parti comuni dell’edificio (...) quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari” (lett. E).
Applicando tali coordinate interpretative all’ultima parte del comma 2 dell’art. 79, risulta chiaro come il legislatore, nel far riferimento a spazi o aree “di proprietà o di uso comune”, ha inteso richiamare non soltanto il dato giuridico dell’esistenza di una comproprietà o di una servitù di uso comune, ma anche il semplice dato materiale dell’esistenza di uno spazio comunque denominato, che per le sue caratteristiche si presti a essere impiegato dai residenti di entrambi gli immobili confinanti; ed è appena il caso di aggiungere che la definizione della lettera E non presuppone affatto che le “unità immobiliari” cui essa fa riferimento debbano necessariamente essere parte di un medesimo edificio (ché, anzi, dal combinato disposto di detta definizione con quella di cui alla successiva lettera F si ricava che uno spazio esterno comune può certamente interessare anche “più edifici”).
Con riguardo al caso di specie, se è vero che il cortile esistente fra i due immobili e nel quale dovrebbe insistere l’ascensore per cui è causa non risulta essere in comproprietà fra i due condomini, non risulta però contraddetto l’assunto degli appellanti secondo cui esso risulta de facto utilizzato materialmente e per la sua interezza dai residenti di entrambi gli immobili; per vero, il TAR si è limitato a rilevare l’esistenza di un confine catastale che dividerebbe a metà il cortile medesimo, senza però che questo risulti tagliato da muro o recinzioni (unico elemento che sarebbe idoneo a escluderne l’ “uso comune” nel senso sopra precisato).
Ne discende che non poteva il Comune denegare il rilascio del permesso di costruire per il mancato rispetto delle distanze di cui all’art. 873 cod. cov., applicandosi in ogni caso l’ulteriore deroga di cui all’ultima parte del comma 2 dell’art. 79, d.P.R. nr. 380 del 2001 (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 05.12.2012 n. 6253 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno -nel caso di specie impianti di areazione e termo–idrici, l’impianto dell’ascensore e del montacarichi- devono essere considerati volumi tecnici, quindi non computabili nella volumetria generale, a differenza di quanto si deve affermare per le soffitte, gli stenditoi e i locali di sgombero o le mansarde dotate di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.
Inoltre la rilevanza urbanistica deve essere rinvenuta nell’altezza interna, nella praticabilità del solaio, nelle modalità di accesso e nell’esistenza o meno di finestre, con la conseguenza, ad esempio, che un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante con una scala interna deve essere ritenuto abitabile e dunque computabile ai fini della volumetria.

Il Collegio ritiene che il sottotetto non sia da considerarsi rilevante, viste le sue caratteristiche, che non sono contestate, e tenendo conto delle affermazioni espresse dalla giurisprudenza.
Quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno -nel caso di specie impianti di areazione e termo–idrici, l’impianto dell’ascensore e del montacarichi- devono essere considerati volumi tecnici, quindi non computabili nella volumetria generale, a differenza di quanto si deve affermare per le soffitte, gli stenditoi e i locali di sgombero o le mansarde dotate di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (Cons. Stato, V, 04.03.2008 n. 918).
Inoltre la rilevanza urbanistica, ha ancora affermato la giurisprudenza, deve essere rinvenuta nell’altezza interna, nella praticabilità del solaio, nelle modalità di accesso e nell’esistenza o meno di finestre (Cons. Stato, IV, 30.05.2005 n. 2767), con la conseguenza, ad esempio, che un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante con una scala interna deve essere ritenuto abitabile e dunque computabile ai fini della volumetria (Cons. Stato,V, 31.01.2006 n. 354).
Nel caso di specie il sottotetto è privo di scale ed anche di finestre o di luci, né l’ipotetica abusiva futura realizzazione di scale, come affermato nella sentenza impugnata, può essere utile per quanto meno delineare la concretezza di un peso urbanistico (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.11.2012 n. 5965 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPer quanto concerne la canna fumaria il Collegio condivide la giurisprudenza amministrativa alla luce della quale la canna fumaria deve ritenersi un volume tecnico e, come tale, un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, che non risulta particolarmente pregiudizievole per il territorio e, pertanto, la sua realizzazione rientra tra quelle opere per le quali non è necessario il permesso di costruire e, conseguentemente, non è soggetta alla sanzione della demolizione.
Lo stesso dicasi per i due serbatoi idrici e relativo autoclave che, essendo impianti tecnologici, innanzitutto non sviluppano nuovo volume e devono ritenersi privi di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale; inoltre, per quanto riguarda in particolare quelli di cui alla fattispecie oggetto di gravame, seppure posizionati all’esterno dell’appartamento, data la loro specifica ubicazione nella facciata interna del condominio, non risultano particolarmente pregiudizievoli per il territorio.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che per entrambe le opere di cui si contesta la mancanza del titolo edilizio, trattandosi rispettivamente di impianti tecnologici e di volume tecnico, non occorreva per la loro realizzazione il permesso di costruire che determina la sanzione della demolizione prevista dall’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, ma era sufficiente la denuncia di inizio di attività la cui mancanza non è sanzionabile con la rimozione o demolizione ma solo con l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, come prospettato da parte ricorrente; pertanto l’ordinanza oggetto di impugnazione deve ritenersi illegittimamente adottata.
In particolare per quanto concerne la canna fumaria il Collegio condivide, infatti, la giurisprudenza amministrativa alla luce della quale la canna fumaria deve ritenersi un volume tecnico e, come tale, un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, che non risulta particolarmente pregiudizievole per il territorio e, pertanto, la sua realizzazione rientra tra quelle opere per le quali non è necessario il permesso di costruire e, conseguentemente, non è soggetta alla sanzione della demolizione (cfr. ex multis TAR Campania Napoli, Sez. VII, 15.12.2010, n. 27380); lo stesso dicasi per i due serbatoi idrici e relativo autoclave che, essendo impianti tecnologici, innanzitutto non sviluppano nuovo volume e devono ritenersi privi di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale; inoltre, per quanto riguarda in particolare quelli di cui alla fattispecie oggetto di gravame, seppure posizionati all’esterno dell’appartamento, data la loro specifica ubicazione nella facciata interna del condominio, non risultano particolarmente pregiudizievoli per il territorio.
Si ritiene di dover precisare che, anche nella ipotesi che sembrerebbe emergere nella fattispecie per cui è causa, di un vincolo paesaggistico dell’area ove è ubicato l’immobile, peraltro non indicato nell’ordinanza dal Comune ma solo genericamente rappresentato nella memoria prodotta in giudizio come “vincolo architettonico”, esso non sarebbe di ostacolo ad ottenere una autorizzazione paesaggistica in sanatoria, su richiesta dell’avv. Ferlicchia, per gli interventi contestati nell’ordinanza di rimozione .
Ciò in quanto l’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, alla lettera a) prevede la possibilità del versamento di una indennità pecuniaria “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, fattispecie applicabile alla fattispecie oggetto di gravame (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. VII, 15.12.2010, n. 27380 cit.) (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 30.10.2012 n. 1859 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il locale fungente da mero disimpegno può computarsi quale “volume tecnico”.
Il Collegio rammenta che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale per “volume tecnico” deve intendersi quello destinato ad ospitare esclusivamente gli impianti tecnologici a servizio di una abitazione, e che deve pertanto computarsi quale volume utile il locale fungente da mero disimpegno o da “sgabuzzino” (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 13.07.2012 n. 883 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn materia di richiesta dell'accertamento della compatibilità paesaggistica, le conseguenze dell’eventuale superamento del termine di 180 gg. previsto dall'art. 167, comma 5, del Codice dei Beni Culturali, non sono quelle ritenute dalla parte, vale a dire l'impossibilità di adottarlo e la conseguente illegittimità del provvedimento finale, ma piuttosto il c.d. silenzio-inadempimento, con conseguente ammissibilità di ricorso ex art. 31 del Codice del processo amministrativo, al fine di "..chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere” e di ottenere una pronuncia di merito se e nel caso in cui il provvedimento omesso abbia natura e contenuto vincolato.
-------------
Si è in presenza di una sopraelevazione anche quando l'aumento dell'altezza del fabbricato sia di dimensioni ridotte e la creazione di volume aggiuntivo non sia rilevante.
Poiché nella circolare n. 33 del 26.09.2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si chiarisce che per "volumi" deve intendersi qualsiasi manufatto costruito da parti chiuse emergenti dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici, anche la sopraelevazione (abusiva) come sopra declinata non può essere sanata dal punto di vista ambientale.
---------------
Rispetto al sottotetto e al problema del computo del volume, vanno considerati come volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali -e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero» nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.

Come dedotto in sede difensiva dal Comune intimato, le conseguenze dell’eventuale superamento del termine di 180 gg. previsto dall'art. 167, comma 5, del Codice dei Beni Culturali, non sono quelle ritenute dalla parte, vale a dire l'impossibilità di adottarlo e la conseguente illegittimità del provvedimento finale, ma piuttosto il c.d. silenzio-inadempimento, con conseguente ammissibilità di ricorso ex art. 31 del Codice del processo amministrativo, al fine di "..chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere” e di ottenere una pronuncia di merito se e nel caso in cui il provvedimento omesso abbia natura e contenuto vincolato (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza n. 156 del 31.01.2012).
La ricorrente tuttavia non ha impugnato il silenzio dell'Autorità preposta ma ha preferito attendere l'adozione di un provvedimento espresso che è intervenuto e che è stato da essa tempestivamente impugnato.
In ogni caso il Collegio rileva che, come dedotto in sede difensiva, dall’amministrazione intimata, il Responsabile del settore gestione del territorio ha motivato le ragioni del ritardo nella conclusione del procedimento, con la nota prot. n. 15165 del 22.07.2011 indirizzata alla ricorrente ed al suo difensore, e che tali ragioni, alle quali si rinvia, appaiono sostanzialmente plausibili e idonee a giustificare il suddetto ritardo del provvedimento.
Il protrarsi del procedimento peraltro non ha, salvo il protrarsi dello stato di soggettiva incertezza, danneggiato la ricorrente sotto alcun profilo giuridicamente rilevante, e in particolare sotto quello economico, avendo il protrarsi dello stato di fatto consentito di mantenere ferme le opere abusivamente realizzate, nonostante il rigetto della domanda cautelare e la possibilità astratta dell’amministrazione di ordinarne d’ufficio la demolizione.
---------------
In merito al primo profilo, la difesa dell’amministrazione correttamente rileva che con la nota prot. n. 15166 del 22.07.2011, avente ad oggetto il preavviso di diniego sull’accertamento di compatibilità paesaggistica, il Responsabile del settore competente ha puntualmente evidenziato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza della ricorrente.
Il provvedimento di diniego che vi ha fatto seguito in data 11.10.2011, inoltre, nel prendere atto delle note del 3 e 05.08.2011 a firma del difensore della ricorrente, precisa che le stesse non hanno consentito di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per le motivazioni contenute nello stesso provvedimento: e precisamente per la rilevata circostanza che l'opera abusiva non rientra tra le tipologie di cui all'art. 167, comma IV e 181, comma 1-ter, del D.lgs. 42/2004, specificando ulteriormente, nei termini che seguono, le ragioni di tale conclusione:
a) l’intervento si sostanzia in una sopraelevazione, essendo principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui si è in presenza di una sopraelevazione anche quando l'aumento dell'altezza del fabbricato sia di dimensioni ridotte e la creazione di volume aggiuntivo non sia rilevante (Cass,. Civ. Sez. II 22.02.1999, n. 1474; Cass. Pen. Sez. III 15.06.1998 n. 1898); che l’intervento pertanto ha ad oggetto una nuova costruzione con aumento di volume e modifica della sagoma.
b) nella circolare n. 33 del 26.09.2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si chiarisce che per "volumi" deve intendersi qualsiasi manufatto costruito da parti chiuse emergenti dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.
Orbene, al riguardo la parte ricorrente evidenzia, sempre con i motivi aggiunti, in senso dirimente, il rilascio di un precedente parere favorevole da parte della Sovrintendenza in ordine all'assenza di danno ambientale.
Tuttavia tale rilievo, ancorché corretto in fatto, appare inconferente poiché, come si ricava anche dalla nota della Regione Lombardia (doc. n. 13, prodotto in data 18.10.2011), il parere in questione è stato rilasciato ”esclusivamente sotto il profilo della compatibilità ambientale paesaggistica e fatta salva la verifica da parte dell’autorità competente. In ordine all'effettiva ammissibilità dell’istanza". La predetta nota precisa inoltre che "... spetta al Comune verificare ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 181, comma 1-ter e 1-quater, del Codice l'ammissibilità dell'istanza di compatibilità paesaggistica" (cfr. art. 167, comma 5).
E' pacifico quindi che l'art. 167, IV comma, trovi applicazione unicamente "...in relazione ad interventi di minima rilevanza e consistenza non incidenti ovvero non idonei ad incidere sull'integrità del bene ambiente" (Cass. Pen., Sez. III, 25/02/2011 n. 7216).
Nella fattispecie è da escludersi che tale presupposto ricorra.
Questo TAR, infatti, sulla base di un precedente conforme orientamento del Consiglio di Stato, ha già avuto modo di precisare che: "... rispetto al sottotetto e al problema del computo del volume, si richiama l'orientamento del Consiglio di Stato (sez. IV n. 812 del 07.02.2011, seguito da questa Sezione, nella sentenza n. 1105/2011), secondo cui "vanno considerati come volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali -e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero» nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda" (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 38/2012).
Nella fattispecie oggetto del ricorso, è altresì da escludere che ricorra un'ipotesi di "...non percettibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto ..." (come sostiene la ricorrente a pag. 13 dell'atto di motivi aggiunti).
Infatti, dal verbale di sopralluogo in data 26.06.2008 si ricava che, oltre all'incremento dell'altezza del fabbricato ed alla modifica della sagoma, è stata rilevata "la posa di n. 6 finestre tipo velux di dimensioni 70 cm x 120 cm ciascuna", unitamente ad una serie di ulteriori modifiche anche interne, l’ampliamento del varco di accesso (botola), la creazione della scala di accesso al sottotetto, etc. che evidenziano inequivocabilmente la realizzazione di un nuovo piano abitabile" (come già rilevato dal TAR in sede cautelare).
Pertanto e conclusivamente sul punto, il motivo deve ritenersi interamente infondato
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.06.2012 n. 1870 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa; si tratta, in particolare, di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione, che non possono essere ubicati all'interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica.
-------------
Occorre distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumano tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire.
Ne consegue che, tenuto conto delle caratteristiche dell’intervento abusivo realizzato dal ricorrente risultanti dalla motivazione dell’ordine di demolizione, il predetto intervento –non essendo coessenziale ad un bene principale e potendo essere successivamente utilizzato in modo autonomo e separato (ndr: garage interrato regolarmente avente una superficie di 48,50 mq. e con altezza di 2,30 mt.)– non può ritenersi pertinenza ai fini urbanistici, sì da escludere che lo stesso sia sottoposto al preventivo rilascio del permesso di costruire.
---------------
La mancata specificazione delle aree da sottoporre all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio, non costituisce motivo di illegittimità di quest’ultimo, potendo l’amministrazione provvedere a tale incombenza con il successivo ed eventuale atto di acquisizione.
---------------
L’ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l’adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un’opera abusiva, l’autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell’amministrazione in relazione al provvedere.
Infatti, l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi”.
Presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l’ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abuso, essendo “in re ipsa” l’interesse pubblico alla sua rimozione e sussistendo l’eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l’ordinanza stessa intervenga a distanza di tempo dall’ultimazione dell’opera avendo l’inerzia dell’amministrazione creato un qualche affidamento nel privato.
---------------
In presenza di un intervento edilizio realizzato in assenza del prescritto permesso di costruire, l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto, mentre la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi.
-------------
I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime.
Seppure si aderisse all’orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l’art. 21-octies, comma 2 della legge n. 241 del 1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005), nella parte in cui dispone che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento...qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Infatti, posto che l’ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, nel caso in esame risulta palese che il contenuto dispositivo dell’impugnata ordinanza di demolizione non avrebbe potuto essere diverso se fosse stata data al ricorrente l’opportunità di interloquire con l’amministrazione.

Oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale il Comune di Somma Vesuviana ha ingiunto al ricorrente di demolire un manufatto realizzato sopra un garage interrato regolarmente assentito con DIA del 23.04.2004 (prot. 5638), avente una superficie di 48,50 mq. e con altezza di 2,30 mt.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che l’intervento edilizio contestato, concretandosi nella realizzazione di un volume tecnico, ricadrebbe nella disciplina di cui all’art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 con l’applicazione, in ipotesi, della sola sanzione pecuniaria.
Il motivo non ha pregio.
Il ricorrente ha realizzato un nuovo volume, di rilevanti dimensioni, al di sopra di un garage interrato e ciò avrebbe richiesto, ex art. 10, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 la previa acquisizione del permesso di costruire nonché, trattandosi di zona paesaggisticamente vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, dell’autorizzazione paesaggistica; con la conseguenza che l’amministrazione, constatata l’assenza dei predetti titoli, ha correttamente ordinato la demolizione dell’opera ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Il nuovo manufatto non può, poi, per le sue caratteristiche essere considerato né volume tecnico (seppure così formalmente definito dal provvedimento), né pertinenza dell’abitazione (primo e secondo motivo).
Si è, in particolare, evidenziato come nella fattispecie si tratti di un nuovo volume della superficie di circa 48 mq. con altezza di circa 2 metri che sorge su un garage interrato, sicuramente suscettibile di autonoma utilizzazione. Sul punto la giurisprudenza ha statuito che “La nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa; si tratta, in particolare, di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione, che non possono essere ubicati all'interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica” (ex multis, TAR Piemonte Torino, sez. I, 14.01.2011 , n. 16).
Quanto alla censura circa la natura pertinenziale delle opere abusive in questione, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis TAR Lombardia, Milano, sez. II, 11.02.2005, n. 365; TAR Lazio, sez. II, 04.02.2005, n. 1036) occorre distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumano tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire. Ne consegue che, tenuto conto delle caratteristiche dell’intervento abusivo realizzato dal ricorrente risultanti dalla motivazione dell’ordine di demolizione, il predetto intervento –non essendo coessenziale ad un bene principale e potendo essere successivamente utilizzato in modo autonomo e separato– non può ritenersi pertinenza ai fini urbanistici, sì da escludere che lo stesso sia sottoposto al preventivo rilascio del permesso di costruire.
In relazione alla censura inerente la mancata verifica della reale difformità dell’abuso rispetto al titolo posseduto, osserva il Collegio come il provvedimento indichi con chiarezza che l’intervento edilizio colpito dalla sanzione ripristinatoria è il volume edificato sopra il garage (regolarmente assentito). L’opera in questione è stata realizzata in totale difformità dal titolo –la DIA del 23.03.2004– il cui contenuto era limitato alla realizzazione di un parcheggio interrato. Legittima sotto questo profilo l’applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Nessun dubbio può quindi porsi sull’oggetto della disposta demolizione mentre, come più volte affermato dalla giurisprudenza, la mancata specificazione delle aree da sottoporre all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio, non costituisce motivo di illegittimità di quest’ultimo, potendo l’amministrazione provvedere a tale incombenza con il successivo ed eventuale atto di acquisizione.
Non rileva neppure che il parcheggio sia stato in precedenza considerato legittimo dal punto di vista urbanistico. La circostanza, infatti, che l’amministrazione abbia consentito la costruzione di un manufatto interrato non implica la possibilità per il ricorrente di edificarvi, senza alcun titolo, un ulteriore volume.
Infondato anche la censura di difetto di motivazione per non aver l’amministrazione qualificato la gravità dell’illecito edilizio. Come affermato dalla giurisprudenza in presenza di un abuso edilizio “l’ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l’adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un’opera abusiva, l’autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell’amministrazione in relazione al provvedere” (TAR Lazio Roma, sez. I, 19.07.2006, n. 6021); infatti “l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi” (TAR Marche Ancona, sez. I, 12.10.2006 , n. 824) ed, ancora, “presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l’ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abuso, essendo “in re ipsa” l’interesse pubblico alla sua rimozione e sussistendo l’eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l’ordinanza stessa intervenga a distanza di tempo dall’ultimazione dell’opera avendo l’inerzia dell’amministrazione creato un qualche affidamento nel privato” (Consiglio di Stato, sez. V, 29.05.2006 n. 3270).
Peraltro, in presenza di un intervento edilizio realizzato in assenza del prescritto permesso di costruire, l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto, mentre la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi (secondo motivo).
Destituita di ogni fondamento risulta la censura incentrata sulla omissione della fase partecipativa al procedimento (violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 – terzo motivo) in quanto i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. IV 12.04.2005, n. 3780; 13.01.2006, n. 651), perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime.
Seppure si aderisse all’orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l’art. 21-octies, comma 2 della legge n. 241 del 1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005), nella parte in cui dispone che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento...qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Infatti, posto che l’ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, nel caso in esame risulta palese che il contenuto dispositivo dell’impugnata ordinanza di demolizione non avrebbe potuto essere diverso se fosse stata data al ricorrente l’opportunità di interloquire con l’amministrazione (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 27.06.2012 n. 3048 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: E' da escludere che l’intervento possa correttamente qualificarsi come di manutenzione straordinaria, atteso che la realizzazione di una piattaforma elevatrice munita di autonomo vano di scorrimento, che fuoriesce dalla sagoma dell’edificio asservito e che quindi costituisce un’opera dotata di autonomia funzionale, appare piuttosto integrare una ristrutturazione edilizia, necessitante di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.PR. n. 380 del 2001 o, in alternativa, di denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 22 d.PR cit..
E poiché sensi dell'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 l’autorizzazione della autorità preposta alla tutela del vincolo non è richiesta soltanto per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, nel caso in questione necessita.
---------------
L’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, delle opere (art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004), al di fuori dai casi tassativamente previsti dall’art. 167, commi 4 e 5.
Con tale scelta il legislatore ha inteso presidiare ulteriormente il regime delle opere incidenti su beni paesaggistici, escludendo in radice che l’esame di compatibilità paesaggistica possa essere postergato all’intervento realizzato (sine titulo o in difformità dal titolo rilasciato) e ciò al fine di escludere che possa riconnettersi al fatto compiuto qualsivoglia forma di legittimazione giuridica.
In altri termini, il richiamato art. 167 del Codice n. 42 del 2004, evidentemente in considerazione delle prassi applicative delle leggi succedutesi in materia di condoni e sanatorie (caratterizzate di regola dall’esercizio di poteri discrezionali delle autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico), ha inteso tutelare più rigorosamente i beni sottoposti al medesimo vincolo, precludendo in radice ogni valutazione di compatibilità ex post delle opere abusive (tranne quelle tassativamente indicate nello stesso art. 167).
Sotto tale profilo, ove le opere risultino diverse da quelle sanabili e indicate nell’art. 167, le autorità non possono che emanare un atto dal contenuto vincolato e cioè esprimersi nel senso della reiezione dell’istanza di sanatoria.
L’unica eccezione a tale rigida prescrizione riguarda il caso in cui i lavori, pur se realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
Tuttavia, nel caso in esame correttamente la Soprintendenza ha escluso la ricorrenza della fattispecie derogatoria appena richiamata, atteso che il vano ascensore, come già detto, ha in fatto comportato un aumento delle volumetrie dell’edificio e, per di più, un’opera rilevante sul piano della sua percezione visiva nel contesto paesaggistico di riferimento.
---------------
Appare dubbia, già in linea di principio, l’ascrizione del vano ascensore al novero dei cosiddetti volumi tecnici nei casi in cui, come nella specie, lo stesso sia in fatto conformato alla stregua di un autonomo corpo edilizio destinato ad ospitare l’intero impianto elevatore (e non invece, ad esempio, soltanto l’extracorsa dell’ascensore).
Per volume tecnico si intende infatti un volume destinato ad ospitare un impianto o parte di esso che, per ragioni di funzionalità, di igiene o di sicurezza non potrebbe essere allocato nella volumetria assentita o comunque assentibile; nel caso in esame non è provato che tale circostanza ricorra in concreto ed appar dubbia l’assimilabilità del vano ascensore avente caratteristiche morfologiche a quello per cui è giudizio al cosiddetto “volume tecnico”, nella cui categoria potrebbe al più rientrare il vano destinato ad ospitare i macchinari funzionali all’ascensore (ma non l’ascensore in sé, dotato di autonomia planovolumetrica rispetto all’edificio servito).
In ogni caso, nella prospettiva della tutela del paesaggio non è rilevante la classificazione dei volumi edilizi che si suole fare al fine di evidenziare la neutralità, sul piano del carico urbanistico, dei cosiddetti volumi tecnici.
E’ pacifico infatti che tale distinzione si rivela inconferente sul piano della tutela dei beni paesaggistici: le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non hanno rilievo, quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico, sia quando si tratti della percezione visiva di volumi, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia quando comunque si tratti di modificare un terreno o un edificio, o il relativo sottosuolo.
La circolare ministeriale citata dall’appellante (del Ministero dei lavori pubblici del 31.01.1973, n. 2474, e che, in base ad un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, inserisce tra i volumi tecnici ai fini del calcolo della volumetria assentibile solo i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti trovare luogo entro il corpo di fabbrica dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche), a parte ogni considerazione sulla impossibilità che essa limiti l’applicazione delle sopravvenute disposizioni legislative, già a suo tempo aveva colto il principio per cui la nozione di ‘volume tecnico’ rileva ai soli fini urbanistico-edilizio, avendo specificato che “la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico”.
Pertanto, la natura del volume edilizio realizzato (sia o meno qualificabile come volume tecnico) non rileva sul giudizio di compatibilità paesaggistica ex post delle opere: la nuova volumetria, quale che sia la sua natura, impone una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici dell’area (che deve compiersi da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo, ovvero dalla competente Soprintendenza in sede di redazione di un suo parere), mentre sono radicalmente precluse autorizzazioni postume per le opere abusive che abbiano comportato la realizzazione di nuovi volumi (art. 167 d.lgs. cit.).

... per la riforma della sentenza del TAR CAMPANIA-NAPOLI: SEZIONE IV n. 2297/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO SANATORIA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE.
...
Con un primo ordine di censure, l’appellante sostiene che l’illegittimità del diniego impugnato in primo grado deriverebbe dalla non corretta qualificazione giuridica dell’intervento da assentire con il procedimento di accertamento di conformità.
In particolare, ad avviso dell’appellante, poiché nel caso di specie si sarebbe trattato di un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato a rimuovere -in base all’art. 1, comma 6, del d.P.R. 24.07.1996 n. 503- le barriere architettoniche in un edificio privato, non sarebbe richiesta, ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, l’autorizzazione paesaggistica, di guisa che il parere negativo della Soprintendenza sarebbe stato rilasciato nella specie in carenza di potere.
La censura non è condivisibile.
Vale anzitutto precisare che ai sensi del citato art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 l’autorizzazione della autorità preposta alla tutela del vincolo non è richiesta soltanto per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
Nel caso in esame è pacifico al contrario che la realizzazione della piattaforma elevatrice abbia determinato un aumento dei volumi dell’edificio ed abbia inciso sui profili esteriori dello stesso, onde la qualificazione dell’intervento quale manutenzione straordinaria non gioverebbe alle ragioni dell’appellante nella misura in cui non sarebbe idonea a superare la necessità del rilascio della autorizzazione e del suo superamento della fase del riesame della Soprintendenza (trattandosi di immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico).
In ogni caso, è da escludere che l’intervento possa correttamente qualificarsi come di manutenzione straordinaria, atteso che la realizzazione di una piattaforma elevatrice munita di autonomo vano di scorrimento, che fuoriesce dalla sagoma dell’edificio asservito e che quindi costituisce un’opera dotata di autonomia funzionale, appare piuttosto integrare una ristrutturazione edilizia, necessitante di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.PR. n. 380 del 2001 o, in alternativa, di denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 22 d.P.R. cit..
Per altro verso, la qualificazione dell’intervento alla stregua di opera di straordinaria manutenzione non potrebbe trarsi, come assume l’appellante, dalla disciplina normativa di favore dettata in materia di eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati (d.P.R n. 503 del 1996, attuativo dell’art. 27 l. 30.03.1971 n. 118; art. 24 l. 05.02.1992 n. 104; l. n. 13 del 1989), dato che le finalità semplificatorie e propulsive di tali testi normativi in favore delle persone diversamente abili non ha in ogni caso comportato una modificazione della tipologia degli interventi edilizi funzionali alla eliminazione delle barriere architettoniche e dei corrispondenti titoli edilizi necessari per la loro realizzazione.
E tanto anche a voler considerare le opere di che trattasi, consistite nel collegare il quarto piano di un appartamento al terrazzo superiore, alla stregua di intervento finalizzato in concreto ad eliminare le barriere architettoniche di un edificio privato in favore di un soggetto meritevole di protezione.
---------------
Sotto altro profilo non appare condivisibile la censura d’appello di violazione e falsa applicazione della legge 09.01.1989, n. 13, recante le disposizioni funzionali alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Sul punto l’appellante censura la correttezza del ragionamento dei giudici di primo grado nella parte in cui questi ultimi avrebbero ritenuto abrogate (e quindi non più applicabili in quanto non riprodotte negli artt. 77 e segg. del testo unico in materia edilizia) quelle disposizioni della citata legge specificamente dettate ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche (in particolare art. 4.1, commi 4 e 5); le quali stabilivano che, anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l’autorizzazione paesaggistica poteva essere negata solo ove non fosse possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato e che, in ogni caso, il diniego doveva essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.
Osserva al proposito il Collegio che:
- anzitutto è vero che non vi è stata, nel testo unico sull’edilizia, la riproduzione di quelle previsioni normative che ponevano un particolare onere motivazionale in sede di diniego alle opere finalizzate alla rimozione delle barriere architettoniche anche in edifici sottoposti al vincolo storico-artistico o in aree vincolate sul piano paesaggistico;
- in ogni caso, al di là della sussistenza o meno di un’indicazione normativa espressa in tal senso (che tuttavia potrebbe trarsi dal sistema) non potrebbe farsi a meno di rilevare che, nel caso in esame, non vengono in rilievo le disposizioni afferenti il procedimento di ordinaria formazione del titolo edilizio, dato che l’intervento è stato realizzato sine titulo ed il diniego avversato in primo grado è maturato, in ragione del parere negativo della Soprintendenza, nel distinto procedimento di accertamento di conformità (che costituisce un procedimento di sanatoria postuma dell’abuso).
Ora, ed è questa la questione dirimente del giudizio, è decisivo considerare che l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, delle opere (art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004), al di fuori dai casi tassativamente previsti dall’art. 167, commi 4 e 5.
Con tale scelta il legislatore ha inteso presidiare ulteriormente il regime delle opere incidenti su beni paesaggistici, escludendo in radice che l’esame di compatibilità paesaggistica possa essere postergato all’intervento realizzato (sine titulo o in difformità dal titolo rilasciato) e ciò al fine di escludere che possa riconnettersi al fatto compiuto qualsivoglia forma di legittimazione giuridica.
In altri termini, il richiamato art. 167 del Codice n. 42 del 2004, evidentemente in considerazione delle prassi applicative delle leggi succedutesi in materia di condoni e sanatorie (caratterizzate di regola dall’esercizio di poteri discrezionali delle autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico), ha inteso tutelare più rigorosamente i beni sottoposti al medesimo vincolo, precludendo in radice ogni valutazione di compatibilità ex post delle opere abusive (tranne quelle tassativamente indicate nello stesso art. 167).
Sotto tale profilo, ove le opere risultino diverse da quelle sanabili e indicate nell’art. 167, le autorità non possono che emanare un atto dal contenuto vincolato e cioè esprimersi nel senso della reiezione dell’istanza di sanatoria.
L’unica eccezione a tale rigida prescrizione riguarda il caso in cui i lavori, pur se realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati
.
Tuttavia, nel caso in esame correttamente la Soprintendenza ha escluso la ricorrenza della fattispecie derogatoria appena richiamata, atteso che il vano ascensore, come già detto, ha in fatto comportato un aumento delle volumetrie dell’edificio e, per di più, un’opera rilevante sul piano della sua percezione visiva nel contesto paesaggistico di riferimento.
---------------
A tal proposito non può condividersi l’approccio interpretativo dell’appellante, che mira a neutralizzare il profilo dell’aumento volumetrico determinato del vano ascensore, richiamando la normativa sui cosiddetti volumi tecnici.
Sul punto il Collegio ritiene che tale tesi non tenga conto del testo e della ratio del medesimo art. 167.
Anzitutto appare dubbia, già in linea di principio, l’ascrizione del vano ascensore al novero dei cosiddetti volumi tecnici nei casi in cui, come nella specie, lo stesso sia in fatto conformato alla stregua di un autonomo corpo edilizio destinato ad ospitare l’intero impianto elevatore (e non invece, ad esempio, soltanto l’extracorsa dell’ascensore).
Per volume tecnico si intende infatti un volume destinato ad ospitare un impianto o parte di esso che, per ragioni di funzionalità, di igiene o di sicurezza non potrebbe essere allocato nella volumetria assentita o comunque assentibile (Consiglio di Stato, IV sez., 26.07.1984 n. 578); nel caso in esame non è provato che tale circostanza ricorra in concreto ed appar dubbia l’assimilabilità del vano ascensore avente caratteristiche morfologiche a quello per cui è giudizio al cosiddetto “volume tecnico”, nella cui categoria potrebbe al più rientrare il vano destinato ad ospitare i macchinari funzionali all’ascensore (ma non l’ascensore in sé, dotato di autonomia planovolumetrica rispetto all’edificio servito).
In ogni caso, ed il rilievo appare di per sé assorbente e decisivo, nella prospettiva della tutela del paesaggio non è rilevante la classificazione dei volumi edilizi che si suole fare al fine di evidenziare la neutralità, sul piano del carico urbanistico, dei cosiddetti volumi tecnici.
E’ pacifico infatti che tale distinzione si rivela inconferente sul piano della tutela dei beni paesaggistici: le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non hanno rilievo, quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico, sia quando si tratti della percezione visiva di volumi, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia quando comunque si tratti di modificare un terreno o un edificio, o il relativo sottosuolo.
La circolare ministeriale citata dall’appellante (del Ministero dei lavori pubblici del 31.01.1973, n. 2474, e che, in base ad un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, inserisce tra i volumi tecnici ai fini del calcolo della volumetria assentibile solo i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti trovare luogo entro il corpo di fabbrica dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche), a parte ogni considerazione sulla impossibilità che essa limiti l’applicazione delle sopravvenute disposizioni legislative, già a suo tempo aveva colto il principio per cui la nozione di ‘volume tecnico’ rileva ai soli fini urbanistico-edilizio, avendo specificato che “la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico.
Pertanto, la natura del volume edilizio realizzato (sia o meno qualificabile come volume tecnico) non rileva sul giudizio di compatibilità paesaggistica ex post delle opere: la nuova volumetria, quale che sia la sua natura, impone una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici dell’area (che deve compiersi da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo, ovvero dalla competente Soprintendenza in sede di redazione di un suo parere), mentre sono radicalmente precluse autorizzazioni postume per le opere abusive che abbiano comportato la realizzazione di nuovi volumi (art. 167 d.lgs. cit.).
Nel caso in esame appare pertanto pienamente legittimo il parere negativo –avente contenuto vincolato- espresso dalla Soprintendenza con la nota 29.01.2007, n. 33585, e, per conseguenza, immune dalle censure dedotte l’avversato diniego comunale.
L’inconfigurabilità della sanzione pecuniaria alternativa e la necessità della riduzione in pristino dello stato dei luoghi sono inoltre effetti legali strettamente connessi alla applicazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale non prevede sanzioni alternative alla misura ripristinatoria a carattere reale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 20.06.2012 n. 3578 - tratto da www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’eventuale precarietà (mobilità) di un manufatto che rende non necessaria la concessione edilizia dipende non già dal suo sistema di ancoraggio, ma dalla sua inidoneità a determinare una stabile trasformazione del territorio.
Il carattere di precarietà va quindi comunque escluso quando trattasi di struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo.
---------------
Per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi i locali completamente privi di una autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa ed, in particolare, quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'ubicazione di quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

Infondata è la censura secondo cui il manufatto oggetto del provvedimento non sarebbe una veranda con struttura infissa su di una platea di cemento ma consisterebbe semplicemente in tre pareti mobili su ruote usate per il riparo di attrezzi e piante fiorite durante l’inverno, costituendo quindi un mero volume tecnico.
La censura non è supportata da alcuna evidenza probatoria certa e, anzi si pone in contrasto con il verbale di accertamento dell’abuso del 24.12..2009 che, per essere stato redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova sino a querela di falso.
Inoltre, le foto allegate dal ricorrente non mostrano in modo esauriente l’ancoraggio del manufatto al suolo ed, in ogni caso, l’affermata amovibilità dell’opera è irrilevante al fine di escludere l’esistenza di un’opera di trasformazione urbanistica necessitante di titolo abilitativo edilizio avendo, fra l’altro, la giurisprudenza precisato che ciò che rileva ai fini della trasformazione urbanistica è la stabilità della destinazione dell’opera realizzata.
L’opera in questione pare destinata ad uno stabile e prolungato utilizzo e non a fini strettamente temporanei.
L’eventuale precarietà (mobilità) di un manufatto che rende non necessaria la concessione edilizia dipende non già dal suo sistema di ancoraggio, ma dalla sua inidoneità a determinare una stabile trasformazione del territorio.
Il carattere di precarietà va quindi comunque escluso quando trattasi di struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo (Consiglio Stato, Sez. V, 30.10.2000, n. 5828; TAR Campania-Napoli, Sez. VI, 18.02.2005, n. 1182; TAR Lazio–Roma Sez. II-ter, 05.04.2007, n. 2986).
Il manufatto realizzato poi, consistente in una veranda in ferro e vetro, coperto da lamiera zincata posto su una platea di cemento armato alta circa 30 centimetri, esulta completamente dalla nozione di volume tecnico.
Secondo quanto chiarito da giurisprudenza, difatti, per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi i locali completamente privi di una autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (Consiglio Stato, sez. IV, 04.05.2010, n. 2565; TAR Sicilia-Palermo Sez. I - sentenza 09.07.2007, n. 1749; TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 04.04.2002, n. 1337) ed, in particolare, quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'ubicazione di quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (TAR Puglia-Lecce, Sez. III - sentenza 15.01.2005 n. 143; TAR Puglia-Bari sentenza n. 2843/2004).
Nessuna delle caratteristiche indicate presenta il manufatto in questione, avendo a una piena indipendenza funzionale, non essendo destinato a contenere impianti e presentando dimensioni incompatibili con l’affermata natura di volume tecnico (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 14.05.2012 n. 2251 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa natura di locale tecnico presuppone in materia edilizia un’oggettiva relazione di funzionalità tra il locale e l'edificio, desumibile dalla dislocazione in esso d’impianti di servizio.
Quanto al secondo e più delicato aspetto in cui si afferma che il locale tecnico ove sono collocate le pompe sarebbe stato realizzato attraverso un movimento di terra e la costruzione di un locale interrato in violazione degli artt. 7 e 13 delle NdA del PRG del monte di Portofino, va anzitutto evidenziato che in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata, la documentazione depositata propone una ricostruzione dei fatti differenti.
Il locale pompe risulta infatti dal progetto oltre che totalmente interrato, realizzato all’interno di un muro di contenimento di una piccola terrazza esistente.
Pertanto nessuna costruzione né movimento di terra appare posto in essere sulla base del progetto presentato.
Inoltre la funzione e le dimensioni del locale (m. 2,55 lunghezza per m. 1,35 largh. Per m.1,20 di h.) ne testimoniano la natura puramente tecnica, a servizio della piscina.
La giurisprudenza recente di questa sezione ha in proposito avuto modo di affermare che “la natura di locale tecnico presuppone in materia edilizia un’oggettiva relazione di funzionalità tra il locale e l'edificio, desumibile dalla dislocazione in esso d’impianti di servizio" (TAR Liguria Genova, sez. I, 18.11.2010, n. 10389).
Ciò premesso va ricordato che l’art. 64, del codice del processo amministrativo (D.lgs. 02.07.2010 n. 104) dopo aver affermato che spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che sono nella loro disponibilità, impone al giudice di porre a fondamento della lite, secondo il suo prudente apprezzamento, le prove proposte dalle parti, nonché desumere argomenti di prova dal comportamento processuale tenuto dalle parti nel corso del processo.
Nel caso di specie, a fronte del progetto presentato dalla parte e dalla documentazione versata in atti vi è l’assenza di costituzione dell’amministrazione che pure lamenta la compromissione di un bene tutelato, ma che in oltre dieci anni non si è costituita né ha depositato documentazione integrativa a sostegno del provvedimento impugnato (TAR Liguria. Sez. I, sentenza 27.04.2012 n. 582 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ai fini dell’individuazione della nozione di volume tecnico, assumono valore tre ordini di parametri ovvero il primo, positivo, di tipo funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione, il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.

- Considerato, infatti, che secondo il costante orientamento giurisprudenziale, ai fini dell’individuazione della nozione di volume tecnico, assumono valore tre ordini di parametri ovvero il primo, positivo, di tipo funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione, il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti;
- Considerato, pertanto, che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (Cons. Stato sez. IV n. 2565/2010; TAR Campania–Napoli n. 4076/2011; TAR Puglia–Lecce n. 2170/2011);
- Considerato che nella fattispecie non ricorrono i requisiti per la qualificazione come volume tecnico delle opere contestate in quanto non sono stati dimostrati il rapporto di strumentalità necessaria delle stesse con l’utilizzo della costruzione principale, l’impossibilità (in senso assoluto) di soluzioni progettuali diverse (potendosi ragionevolmente ipotizzare l’allocazione del volume all’interno del manufatto principale o sottoterra) e la necessaria proporzionalità tra volume ed esigenze tecniche laddove le opere realizzate comportano un congruo aumento di superficie e volumetria, come emerge anche dalla documentazione fotografica prodotta dal Comune;
- Considerato che proprio il rilevante impatto edilizio ed urbanistico desumibile dalle dimensioni e dalla natura delle opere realizzate induce il Tribunale ad escludere che le stesse siano qualificabili come mera pertinenza e, quindi, siano sottratte al necessario assenso tramite permesso di costruire (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 20.04.2012 n. 3613 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La Cassazione chiarisce i significati di volume tecnico e pertinenza urbanistica. Il titolo edilizio non può essere eluso parcellizzando l’attività.
Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla. L’opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti.
Volumi tecnici sono quelli non utilizzabili né adattabili a uso abitativo strettamente necessari a consentire l’eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli stessi non altrimenti soddisfabili, trovare allocazione all’interno della parte abitativa dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. I volumi tecnici, dovendosi porre rispetto alla costruzione come elementi tecnicamente essenziali per l’utilizzazione della stessa, non possono ricomprendere gli spazi destinati ad assolvere a funzioni complementari.
La pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie che la distinguono da quella civilistica: trattasi di un’opera avente propria individualità fisica e conformazione strutturale, che non è parte integrante di altro fabbricato e che è preordinata a un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (nesso di strumentalità funzionale), come tale sfornita di un autonomo valore di mercato e non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo, tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.
---------------
Con la
sentenza 14.02.2012 n. 5618 la Corte di Cassazione, Sez. III penale, fa nuovamente il punto su alcune importanti questioni in materia di titoli abilitativi edilizi e di inerenti fattispecie criminose, con particolare riguardo a quelle realizzate mediante pratiche elusive.
Le questioni rilevanti.
Vengono in rilevo, segnatamente, le seguenti questioni:
- l’individuazione dell’ambito di riferimento del permesso di costruire, se come intervento complessivo ovvero come singole opere in cui esso si estrinseca, con quanto ne consegue in ordine al fenomeno della parcellizzazione dell’attività edificatoria;
- la nozione di “volume tecnico” e la sua riferibilità o meno alle parti di edificio destinate all’assolvimento di funzioni complementari;
- la puntualizzazione del concetto di “pertinenza urbanistica”, con particolare riferimento ai profili della strumentalità funzionale e della individualità strutturale rispetto all’edificio principale.
Le soluzioni.
La pronuncia in commento riafferma, ponendosi in linea di continuità con una consolidata giurisprudenza sia di legittimità che amministrativa, la rilevanza penale degli interventi edilizi che non trovino abilitazione in un corrispondente permesso di costruire, nonché l’approccio sostanziale che deve guidare tali riscontri.
La suddivisione dell’attività edificatoria.
 Viene ribadito, segnatamente, che la realizzazione di opere riguardanti un preesistente fabbricato necessita sempre di un permesso di costruire, la cui valenza abilitativa va riferita all’intervento complessivo, al fine di evitare che i vincoli urbanistici possano essere aggirati per il tramite di pratiche elusive consistenti nella artificiosa parcellizzazione dell’attività edificatoria.
Invero, il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, facendo leva sul fatto che le stesse sono astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate, in ragione della loro più modesta incisività sull’assetto territoriale. Per contro, l’opera deve essere sempre “considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti” (Cass., sez. III, sent. 29.01.2003; sent. 11.10.2005).
Al citato fine antielusivo, la Cassazione puntualizza inoltre i contenuti di alcune nozioni urbanistiche che sovente sono invocate al fine, per l’appunto stigmatizzato dal Giudice della legittimità, di reperirvi una pretesa giustificazione in ordine a interventi edilizi sostanzialmente ampliativi dei fabbricati preesistenti.
Il volume tecnico.
Un primo concetto in tal senso esaminato è quello di volume tecnico. La Cassazione ne ribadisce una interpretazione restrittiva, rigorosamente ancorata al dato funzionale e perimetrata in termini di effettiva indispensabilità tecnica. In questa prospettiva, richiamandosi la risalente e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 6038 del 16.09.2004), vengono individuati come tali esclusivamente i volumi che siano “strettamente necessari a consentire l’eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all’interno della parte abitativa dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”.
Trattasi, in altri termini, di volumi “che, per funzione e dimensione, si pongono rispetto alla costruzione come elementi tecnici essenziali per l’utilizzazione della stessa” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 239/1982; sez. V, sent. n. 44/1991) e ai quali, soltanto e nella misura delineata dalla necessità tecnica ineludibile, è consentito eccedere rispetto ai limiti urbanistici posti alla parte abitativa, la quale, diversamente, si vedrebbe pregiudicata con riferimento a profili funzionali essenziali.
Dalle esposte premesse discende una serie di più articolate conseguenze. In primis, quella per cui i volumi tecnici, quali “parti di edificio destinate a comprendere gli impianti tecnici che, per la loro funzionalità, non possono essere contenuti entro i limiti volumetrici previsti dalla legge” (Cass., sez. III, sent. 28.10.1981), non possono mai fare riferimento all’intero edificio, legittimandone indifferenziati e generalizzati aumenti di volume, bensì soltanto a porzioni ben individuate dell’edificio stesso, la cui eccedenza rispetto ai limiti urbanistici non può che essere commisurata e perimetrata in ragione di quanto necessario e sufficiente ad assicurare la funzionalità degli impianti.
Ne discende, ancora, che possono qualificarsi come volumi tecnici soltanto quelli destinati a ospitare “le parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all’interno della parte abitativa dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”, con esclusione dunque di ogni ampliamento volumetrico che fosse invece finalizzato a contenere parti di impianti
che ben potrebbero, senza alcun pregiudizio funzionale, essere localizzate e contenute all’interno della parte abitativa.
Ulteriore corollario attiene al fatto che i volumi tecnici “non sono utilizzabili né adattabili a uso abitativo” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 638/2004, richiamata da Cass., sez. III, sent. n. 5618/2012 in commento), non potendosi, in buona sostanza, approfittare della copertura offerta dal regime abilitativo di favore consentito, in via di stretta eccezione, per fronteggiare le necessità tecniche essenziali ineludibili degli impianti al fine distorto ed elusivo dei vincoli urbanistici e, come tale, illecito di espandere il volume della parte abitativa oltre quanto obiettivamente indispensabile in relazione alle necessità tecniche suddette.
Un’altra importante conseguenza è quella per cui i volumi tecnici “non ricomprendono quelli suscettibili di assolvere a funzioni complementari” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 239 del 19.03.1982; sez. V, sent. n. 44 del 14.01.1991). Ciò è connesso al carattere di “funzionalità essenziale” che il volume tecnico deve rivestire, dovendo trattarsi, ai fini dell’esclusione del calcolo della volumetria ammissibile, di spazi destinati e “strettamente necessari a contenere o a consentire l’accesso a quelle parti degli impianti (es. idrico, termico, elevatoio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione ecc.)” che pur non potendo “per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche” “si pongono rispetto alla costruzione come elementi tecnici essenziali per l’utilizzazione della stessa”, il cui difetto ne pregiudicherebbe pertanto l’obiettiva attitudine all’uso essenziale (abitativo) cui essa è destinata (Cons. Stato, sent. n. 6038/2004). Non può quindi invocarsi il regime di favore in relazione ad ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione di finalità complementari, stante la non essenzialità ad assicurare la funzionalità del fabbricato, attenendo piuttosto gli stessi a una maggiore valorizzazione del costrutto che non trova giustificazione in termini di ineludibile necessità e che, come tale, è soggetta all’ordinario regime abilitativo.
La suddetta caratteristica di strumentalità necessaria è inoltre presidiata per il tramite della remissione dell’individuazione della tipologia e della volumetria delle parti di impianti qualificabili come volumi tecnici, cui consegue l’ammissione al regime derogatorio di favore, alle specifiche elencazioni e ai relativi indici come definiti, per ciascuna zona, a opera dei competenti strumenti urbanistici. Elencazioni e prescrizioni alle quali la giurisprudenza riconosce “natura tassativa” (Cons. Stato, sent. n. 6038/2004), con conseguente esclusione della invocabilità del favorevole regime derogatorio di non computo del volume tecnico con riferimento sia a tipologie di impianti che esulino da quelle tassativamente elencate e sia a volumi eccedenti rispetto agli indici altrettanto tassativamente prescritti.
In tale prospettiva, è stato escluso dalla sentenza penale in commento che l’insediamento di tipologia di impianto esulante dalla tassativa elencazione contenuta nello strumento urbanistico potesse giustificare la maggiore altezza di tutto l’edificio in termini di destinazione al volume tecnico, ritenendosi piuttosto che si trattasse di una vera e propria sopraelevazione, assolvente a funzioni complementari all’abitazione e non invece “alla necessaria funzionalità degli impianti del fabbricato preesistente”.
A tale ultimo riguardo va sottolineata l’importanza del riferimento della funzionalità necessaria al fabbricato preesistente, che sottende l’esclusione del beneficio della scomputabilità del volume tecnico con riferimento alla sopraelevazione o ultraedificazione a beneficio di parte del fabbricato che non sia sorretta da un corrispondente titolo abilitante. In altri termini, il volume tecnico può riferirsi soltanto agli spazi eccedentari che sono necessari ad assicurare la funzionalità degli impianti a servizio essenziale del preesistente fabbricato, sul presupposto e nella misura in cui lo stesso sia conforme alle abilitazioni edilizie, dovendo invece escludersi che lo scomputo volumetrico possa invocarsi anche con riferimento agli spazi destinati a servire la sopraelevazione o ultraedificazione illegittima.
Ciò in quanto l’illiceità della stessa, conseguente al difetto ab origine di un idoneo titolo abilitante, si estende automaticamente e conseguenzialmente anche a ogni opera che sia servente rispetto a quella abusiva. In tal senso la giurisprudenza ha precisato che “Il regime delle pertinenze urbanistiche … non è applicabile allorché l’accessorio acceda a un manufatto principale abusivo non sanato ex art. 13 della legge n. 47/1985 e non condonato. […] Infatti: il regime pertinenziale è un regime eccezionale di favore che non può essere esteso a situazioni non corrispondenti alla sua ratio; l’accessorio è intimamente connesso al principale, per cui se quest’ultimo è abusivo non vi è alcuna ragione per agevolare la costruzione di altra opera destinata a produrre una compromissione del territorio ulteriore rispetto a quella causata dal manufatto principale; la non conformità, o comunque la mancata verifica di conformità allo strumento urbanistico dell’opera principale, realizzata in assenza di concessione edilizia, priva il comune del parametro di legalità in relazione al quale può essere esercitato il potere di autorizzare opere pertinenziali che costituiscono completamento di quanto conserva caratteristiche di contrarietà all’assetto urbanistico del territorio” (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 4164 del 19.07.1995, richiamata da Cass. pen., sez. III, sent. n. 4087 del 28.01.2008).
La pertinenza urbanistica.
L’ulteriore nozione disaminata dalla sentenza penale in commento, con il fine di puntualizzarne i contenuti in senso antielusivo, è quella di pertinenza urbanistica, anch’essa sovente invocata nella prassi quale possibile escamotage, per l’appunto stigmatizzato dal giudice della legittimità, per la pretesa giustificazione di abusi edilizi. Anche per le pertinenze urbanistiche nonché per le costruzioni di natura accessoria è previsto un regime di favore, potendo le stesse essere sottratte alle disposizioni degli strumenti urbanistici relative ai fabbricati e alle norme sulle distanze integrative del codice civile sulla base e nei limiti delle espresse previsioni derogatoria che siano in tal senso eventualmente sancite dagli strumenti urbanistici (Cass. civ., sez. II, sent. n. 4208 del 06.05.1987).
La giurisprudenza ha meglio delineato i tratti distintivi della pertinenza urbanistica rispetto alla nozione civilistica.
Quest’ultima è fornita dall’art. 817 c.c., che definisce tali “le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un’altra cosa”; il nesso funzionale stabile che contrassegna ontologicamente il rapporto pertinenziale si traduce nella regola generale, salvo diversa disposizione legislativa o contrattuale, dell’assoggettamento della pertinenza al medesimo regime e destino giuridico del bene principale (artt. 818, 819 c.c.).
Più articolato è il concetto di pertinenza urbanistica,  che riflette “il preminente rilievo che nel settore urbanistico hanno le esigenze di tutela del territorio”. In tale prospettiva, “mentre nella pertinenza civilistica rilevano sia l’elemento obiettivo che quello soggettivo, nella pertinenza urbanistica acquista rilevanza solo l’elemento oggettivo”.
Proprio con riferimento all’elemento oggettivo il Legislatore, “con il Testo unico dell’edilizia approvato con Dpr n. 380/2001, per superare le incertezze derivanti dal criterio quantitativo indicato dalla giurisprudenza per le pertinenze, ha fissato due criteri per precisare quando l’intervento perde le caratteristiche della pertinenza per assumere i caratteri della nuova costruzione: il primo rinvia alla determinazione delle norme tecniche degli strumenti urbanistici, che dovranno tenere conto della zonizzazione e del pregio ambientale e paesistico delle aree; il secondo, alternativo al primo, qualifica come nuova opera gli interventi che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello dell’edificio principale” (Cass. pen., sez. III, sent. n. 28504 del 18.07.2007).
A ogni modo, va precisato che “una trasformazione urbanistica e/o edilizia per essere assoggettata all’intervento
autorizzatorio in senso ampio dell’autorità amministrativa non deve essere ‘precaria’: un’opera oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze improvvise o transeunti non è destinata a produrre, infatti, quegli effetti sul territorio che la normativa urbanistica è rivolta a regolare.
Restano esclusi, pertanto, dal regime del permesso di costruire i manufatti di assoluta ed evidente precarietà, destinati cioè a soddisfare esigenze di carattere contingente e a essere presto eliminati
” (Cass. pen., sez. III, sent. n. 24241 del 24.06.2010).
Anche con riferimento al profilo della precarietà, l’approccio valutativo, trattandosi di “tutela del territorio”, deve essere sempre “oggettivo e non soggettivo”. Segnatamente, detta caratteristica “non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell’opera a un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione” (Cass., sez. III, sentenze n. 26573 del 26.06.2009; n. 25965 del 22.06.2009; n. 22054 del 25.02.2009; tutte richiamate da sent. n. 24241 del 24.06.2010).
Inoltre “la natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità
della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè dalla stabilità dell’insediamento indicativa dell’impegno effettivo e durevole del territorio
”. La precarietà va esclusa “quando trattasi di struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all’opera del proprietario, in quanto occorre valutare la stessa alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3321 del 15.06.2000; sent. n. 97 del 23.01.1995).
Anche a tale fine, l’approccio valutativo deve essere globale e non parcellizzato: invero, “l’opera deve essere considerata unitariamente e non nelle sue singole componenti” (Cass., sez. III, sent. del 27.05.2004). “La stabilità non va confusa con l’irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell’oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell’attitudine a una utilizzazione che non sia temporanea e contingente” (Cass., sez. III, sent. del 07.06.2006).
È stato anche precisato che “la precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo” (Cass., sez. III, sent. n. 24241 del 24.06.2010).
Proseguendo nel solco tracciato dagli esposti orientamenti giurisprudenziali, la pronuncia n. 5618/2012 in commento, individua la pertinenza urbanistica nella “opera che abbia comunque una propria individualità fisica e una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato preordinata a un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede” (artt. 22, 100 e 101 del Dpr n. 380/2001; Cass. pen., sez. III, sent. n. 32939/2010, sent. n. 4134/1998). Due, in sostanza, i requisiti, uno di carattere strutturale e l’altro di carattere funzionale.
Sotto il profilo strutturale, l’opera deve essere dotata di una individualità sua propria, che sia distinta, autonoma e separata dall’edificio principale, così come da ogni altro fabbricato; in relazione al detto requisito strutturale, la pronuncia in commento esclude la qualificabilità in termini pertinenziali di ogni opera che sia fisicamente parte integrante o costitutiva di altro fabbricato nonché dell’“ampliamento di un edificio che per la relazione di connessione fisica costituisce parte di esso quale elemento che attiene all’essenza dell’immobile e lo completa affinché soddisfi i bisogni cui è destinato” (in tal senso anche Cass. pen., sez. III, sent. n. 36941/2007, e 40843/2005 e Cass. pen., sez. III, n. 24241/2010, che ha escluso la natura pertinenziale della edificazione di una tettoia-portico, che, per la relazione di connessione fisica con l’edificio, ne costituisce parte integrante, attenendo all’essenza dell’immobile e completandola affinché lo stesso soddisfi i bisogni cui è destinato, dovendo pertanto qualificarsi in termini di ampliamento).
Invero, è incompatibile con la nozione di pertinenza che la stessa possa essere parte integrante della cosa principale ovvero rappresentare un elemento indispensabile per la sua esistenza. In tal senso, “L’elemento distintivo tra la parte e la pertinenza non consiste solo in una relazione di congiunzione fisica, normalmente presente nella prima e assente nella seconda, ma anche e soprattutto in un diverso atteggiamento del collegamento funzionale della parte al tutto e della pertinenza alla cosa principale: tale collegamento si esprime per la parte come necessità di questa per completare la cosa affinché essa soddisfi ai bisogni cui è destinata: la parte quindi è elemento della cosa. Nella pertinenza, invece, il collegamento funzionale consiste in un servizio od ornamento che viene realizzato in una cosa già completa e utile di per sé: la funzione pertinenziale attiene non all’essenza della cosa ma alla sua gestione economica e alla sua forma estetica. Inoltre […] la pertinenza si riferisce a un’opera autonoma dotata di propria individualità mentre la parte di un edificio è compresa nella struttura di esso ed è quindi priva di autonomia” (Cass. pen., sez. III, sent. n. 28504/2007).
Per quanto concerne il profilo funzionale, l’unità pertinenziale, strutturalmente separata da quella principale, deve essere caratterizzata da una destinazione servente alle obiettive esigenze dell’edificio principale, “allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentalità funzionale)”. Tale destinazione funzionale servente deve essere ineludibile e trovare rispondenza, da un lato, nella congruità della struttura della pertinenza rispetto alle obiettive esigenze della struttura principale e, dall’altro lato, nella altrettanto oggettiva impossibilità di destinare la pertinenza stessa, proprio in relazione alla sua conformazione strutturale inevitabilmente servente, ad alcuna destinazione autonoma o diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.
L’esposta configurazione funzionale ineludibilmente servente della pertinenza urbanistica si riflette nella sua non negoziabilità in via autonoma e nella conseguente assenza di un autonomo valore di mercato, che sola può giustificare, unitamente alla modestia dimensionale del volume rispetto all’edificio principale “in modo da evitare il cosiddetto carico urbanistico”, la non valutabilità della stessa in termini di cubatura e la diversità di regime abilitativo (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1174/2000; sez. V, sent. n. 2325/2001; sez. V, sent. n. 7822/2003). In assenza invece degli esposti stringenti requisiti strutturali e funzionali, la nozione di pertinenza urbanistica, nonché il corrispondente regime derogatorio di non computo volumetrico, non sono invocabili e torna quindi a riespandersi la regola generale della necessità del permesso di costruire.
Resta a ogni modo fermo che il regime agevolato delle pertinenze non può mai trovare applicazione in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici (Cass. pen., sez. III, sent. n. 32939/2010).
Una chiara concretizzazione dei principi suesposti la si ha, ad esempio, in relazione alla diversa disciplina che la giurisprudenza ha individuato con riferimento al muro di contenimento ovvero al muro di cinta, che costituisce specifico oggetto della pronuncia n. 5618/2012 in commento.
In proposito, costituisce orientamento consolidato che, “mentre il muro di cinta può essere ricondotto alla categoria delle pertinenze, non così il muro di contenimento  che viene assimilato alla categoria delle costruzioni”.
Infatti “Nel caso in cui lo scopo della realizzazione sia la delimitazione della proprietà si ricade nell’ipotesi della pertinenza, per cui non è necessario il rilascio della concessione (Tar Emilia Romagna, Parma, n. 106/2001; Tar Liguria, sez. I, sent. n. 492/1996; Tar Liguria, sent. n. 345/1994). Diversa è la situazione, allorché il muro è destinato non solo a recingere un fondo, ma contiene o sostiene esso stesso dei volumi ulteriori (Tar Emilia Romagna, Parma, sent. n. 246/2001; Tar Lazio, sez. II, sent. n. 8923/2000); in tal caso il manufatto ha una funzione autonoma, dal punto di vista edilizio e da quello economico” (Tar Piemonte, sent. n. 657/2003)”, “si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione”, con conseguente necessità del permesso di costruire (Tar Liguria, sez. I, sent. n. 4131/2009; Cass., sez. III, sent. n. 35898/2008) (commento tratto da Diritto e Pratica Amministrativa n. 4/2012 -
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 14.02.2012 n. 5618 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAVanno considerati come volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali -e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero», nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.
Rispetto al sottotetto e al problema del computo del volume, si richiama l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. IV n. 812 del 07.02.2011, seguito da questa Sezione, nella sentenza n. 1105/2011), secondo cui “vanno considerati come volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali -e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero», nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda” (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 05.01.2012 n. 38 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATASerre bioclimatiche - L.R. n. 39/2004 - Non computabilità ai fini volumetrici in quanto volumi tecnici - Possibilità di ulteriori deroghe rispetto allo strumento urbanistico per aspetti differenti da quello volumetrico - Non sussiste.
La L.R. n. 39/2004 -le cui disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali- dispone che le serre bioclimatiche, laddove abbiano determinati requisiti, sono considerate volumi tecnici e non sono, quindi, computabili ai fini volumetrici: la legge consente perciò una deroga alla normativa urbanistica comunale solamente per quanto riguarda la qualificazione quale volume tecnico delle serre, ma non una deroga generalizzata alle previsioni dettate dallo strumento urbanistico per regolare aspetti differenti da quello volumetrico (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.09.2011 n. 2192 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADiniego di permesso di costruire - Volume tecnico - Rilevanza ai fini dell'altezza e della s.l.p. - Superamento indici edilizi - Legittimità.
Per evitare facili elusioni agli obblighi in materia di titoli edilizi la nozione di volume tecnico deve intendersi in senso restrittivo e nella stessa non può comprendersi un'imponente struttura esterna all'immobile (segnatamente un vano scala) che, conseguentemente, rileva ai fini dell'altezza dell'edificio ed ai fini della s.l.p. realizzata, comportando un superamento degli indici edilizi previsti in zona che rende legittimo il diniego di permesso di costruire impugnato (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 07.07.2011 n. 1842 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Volumi tecnici - Definizione.
2. Volumi tecnici - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

1. Vanno considerati come volumi tecnici -e come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile- quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali -e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero», nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (cfr. Cons. di Stato, sent. 812/2011).
2. Ai fini dell'individuazione della natura di locale tecnico di un vano occorre avere riguardo agli indici rivelatori non solo della futura destinazione dell'opera, bensì anche della sua intrinseca natura di locale con destinazione residenziale e non locale tecnico (nel caso di specie, in cui si è creato un locale con requisiti di abitabilità, la semplice tamponatura delle finestre risulta essere una operazione talmente semplice che, seppure apparentemente e temporaneamente idonea a privare i locali del requisito della abitabilità, tuttavia non può portare a considerare l'intervento irrilevante dal punto di vista dei parametri edilizi, quali l'altezza) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.04.2011 n. 1105 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAVanno considerati come dei volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali -e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero», nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.
La realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna è indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati.

Per quanto attiene la possibilità di non considerare, ai fini dei parametri edilizi, un vano privo dei requisiti della abitabilità, si ritiene di poter fare applicazione della recente decisione del Consiglio di Stato sez. IV n. 812 del 07.02.2011, in cui sono stati affermati due principi particolarmente rilevanti anche per il caso de quo: “Vanno considerati come dei volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali -e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero», nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.
La realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna è indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati
”.
Pertanto nel caso di specie è innegabile che si sia voluto creare un locale con requisiti di abitabilità, rendendolo non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre.
Ciò non può portare, ad avviso del Collegio, a considerare l’opera realizzata come locale accessorio non abitabile ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Edilizio, e in quanto tale da non considerare ai fini dell’altezza, escludendo in tal modo che si tratti di un recupero del sottotetto.
L’opera presenta infatti i caratteri di un sottotetto abitabile e l’idoneità ad essere utilizzato a scopi residenziali
(TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 29.04.2011 n. 1105 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl vano scala non può essere considerato volume tecnico, ai fini della non computabilità nel calcolo della volumetria massima consentita.
Non costituisce volume tecnico (come tale non computabile nella volumetria dell'edificio) un vano scala finalizzato non all'installazione ed all'accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile.

Osserva il Collegio che l’intervento, per la parte riguardante il manufatto afferente al vano scala, non poteva che essere considerato come unitario, in quanto comportante una modifica complessiva dell’assetto di quella porzione di edificio, senza che si potesse in sede di pronuncia sull’accertamento di conformità identificare delle opere del tutto autonome e distinte, al fine di trattarle in modo separato ai fini dell’esito finale dell’istanza di sanatoria.
L’intervento in questione ha comportato un aumento di volumetria non consentito dalla Variante di PRG, né quanto realizzato può definirsi come volume tecnico, in quanto, da un lato, parte ricorrente non ha dimostrato che il manufatto si limitasse allo stretto necessario ai fini del contenimento del vano scala ed, in ogni caso, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il vano scala non può essere considerato volume tecnico, ai fini della non computabilità nel calcolo della volumetria massima consentita (Consiglio Stato, sez. IV, 04.05.2010, n. 2565).
In particolare, sul punto si è pronunciato questo stesso TAR osservando che non costituisce volume tecnico (come tale non computabile nella volumetria dell'edificio) un vano scala finalizzato non all'installazione ed all'accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile (TAR Campania Napoli Sez. III, 25/05/2010, n. 8748; vedi anche Cons. Stato Sez. V, 26/07/1984, n. 578)
(TAR Camania-Napoli, Sez. IV, sentenza 25.03.2011 n. 1746 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nel concetto di volume tecnico devono comprendersi esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dello stesso.
I sottotetti quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o di assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici.

Ritiene il Collegio che le opere realizzate non possono rientrare nel concetto di volume tecnico, che comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dello stesso.
L’intervento edilizio, impropriamente definito tetto termico, si sostanzia in effetti in un piano di copertura reso suscettibile di uso abitativo, tenuto conto della rilevante superficie ed altezza media nonché dell’apertura di balconi (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 21.10.1992 n. 1025 e 13.05.1997 n. 483; TAR Campania, II Sezione, 03.02.2006 n. 1506 e 29.06.2007 n. 6382; IV Sezione, 20.06.2002, n. 3632).
Invero, ai fini della qualificazione di una costruzione rilevano le caratteristiche obiettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si presta (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 23.11.1996 n.1406).
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’illegittimità del permesso di costruire risulta confermata anche alla stregua delle disposizioni del Regolamento edilizio vigente nel Comune, che esclude dal calcolo del volume solo i “sottotetti non praticabili e non abitabili”, atteso che nel caso di specie la costruzione è obiettivamente suscettibile di uso abitativo (cfr., in termini, per analoghe fattispecie concernenti il medesimo Comune, TAR Campania, II Sezione, 29.04.2005 n. 5262 e 18.05.2007 n. 5394).
In materia, si è evidenziato (per tutte: TAR Campania Napoli, sez. IV, 17.06.2002, n. 3597; TAR Puglia Lecce, sez. III, 15.01.2005, n. 143 Tar Puglia-Bari sent. 2843/2004), con un orientamento del tutto condivisibile, che i sottotetti quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o di assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici
(TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 21.03.2011 n. 1582 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nozione di volume tecnico.
Per l’identificazione della nozione di “volume tecnico”, assumono valore tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l’utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all’interno della parte abitativa) e dall’altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Ne deriva che la nozione in esame può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, ed invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 25.02.2011 n. 7217 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Volumi non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile. Nozione di sottotetto.
Vanno considerati come dei volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali -e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero», nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 04.03.2008, n. 918).
In materia di sottotetti, deve ritenersi che la parte di edificio immediatamente inferiore al tetto, a seconda dell'altezza, della praticabilità del solaio, delle modalità di accesso e dell'esistenza o meno di finestre, si distingue in mansarda o camera a tetto (che costituisce locale abitabile), in soffitta (vano inabitabile, ma utilizzabile soltanto come deposito, stenditoio o altro), oppure in camera d'aria sprovvista di solaio idoneo a sopportare il peso di persone o cose e destinato essenzialmente a preservare l'ultimo piano dell'edificio dal caldo, dal freddo e dall'umidità (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30.05.2005, n. 2767).
La realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna è indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31.01.2006, n. 354.
In applicazione di tale principio nella specie è stato ritenuto che determinava la realizzazione di nuovi ulteriori volumi che non possono qualificarsi tecnici e che sono evidentemente -per la tipologia delle opere- destinati a fini abitativi, la copertura di un terrazzo, a nulla rilevando che erano preesistenti delle mura perimetrali sovrastanti il terrazzo stesso (massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 07.02.2011 n. 812 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nuove interpretazioni in materia di volume tecnico.
Il Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 28.01.2011 n. 678, ha stabilito che sono volumi tecnici soltanto quelli la cui funzione sia necessaria e strumentale per l’utilizzazione dell’immobile.
Nel caso di specie, relativo all’impugnazione di un permesso di costruire rilasciato per la costruzione di un sottotetto a copertura di un fabbricato, il giudice di prime cure procedeva all’annullamento del titolo abilitativo rilasciato da un’amministrazione comunale campana, per l’asserita violazione della normativa in materia di distanze.
Il Tar, infatti, sosteneva che la realizzazione di quei lavori avrebbe determinato la creazione di un nuovo volume utile per il proprietario, andando quindi oltre la nozione di volume tecnico.
I giudici di Palazzo Spada, investiti della questione, confermano le decisioni assunte in primo grado, affermando che: “sono volumi tecnici soltanto quelli la cui funzione è necessaria e strumentale per la utilizzazione dell’immobile, mentre devono necessariamente essere computati i volumi utilizzabili o adattabili ad uso abitativo (in tal senso, per esempio, Consiglio di Stato, V, 19.01.2009, n. 236).
Se pertanto la struttura costituente la copertura di un edificio già esistente non può ex se costituire una sopraelevazione, poiché in tale caso l’attività edilizia viene ad essere volta solo ad assicurare il permanere di un accessorio indispensabile per l’immobile, tuttavia quando l’esecuzione dei lavori comporti innovazioni tali da determinare la creazione di un nuovo volume utile per il proprietario, è evidente che l’opera non può non qualificarsi come sopraelevazione, trattandosi, nella specie, di nuova fabbrica dotata di autonomia e determinante l’innalzamento della originaria altezza dell’edificio.
I volumi tecnici sono quindi solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo della abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali –e sono computabili quindi ai fini della volumetria consentita– le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero; e non è volume tecnico un piano di copertura, definito impropriamente sottotetto, se costituente in realtà una mansarda, come nel caso di specie, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 13.05.1997, n. 483)
.”
A latere della sentenza viene ribadito un principio importante in tema di tutela del cittadino.
Il Consiglio di Stato stabilisce infatti che in tema di distanze fra costruzioni o di rispetto dei confini vige il regime della “doppia tutela”, che permette al soggetto potenzialmente danneggiato di adire da un lato il giudice amministrativo per la rimozione del provvedimento dell’amministrazione invalido e dall’altro lato di provvedere dinanzi al giudice ordinario per il risarcimento del danno o per la rimozione dell’opera (commento tratto da www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Volumi tecnici - Nozione.
I volumi tecnici sono solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo della abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali -e sono computabili quindi ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero; e non è volume tecnico un piano di copertura, definito impropriamente sottotetto, se costituente in realtà una mansarda, come nel caso di specie, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 13.05.1997, n. 483) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.01.2011 n. 678 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATASono volumi tecnici soltanto quelli la cui funzione è necessaria e strumentale per la utilizzazione dell’immobile, mentre devono necessariamente essere computati i volumi utilizzabili o adattabili ad uso abitativo.
I volumi tecnici sono solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo della abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali –e sono computabili quindi ai fini della volumetria consentita– le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero; e non è volume tecnico un piano di copertura, definito impropriamente sottotetto, se costituente in realtà una mansarda, come nel caso di specie, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.

Sono volumi tecnici soltanto quelli la cui funzione è necessaria e strumentale per la utilizzazione dell’immobile, mentre devono necessariamente essere computati i volumi utilizzabili o adattabili ad uso abitativo (in tal senso, per esempio, Consiglio di Stato, V, 19.01.2009, n. 236).
Se pertanto la struttura costituente la copertura di un edificio già esistente non può ex se costituire una sopraelevazione, poiché in tale caso l’attività edilizia viene ad essere volta solo ad assicurare il permanere di un accessorio indispensabile per l’immobile, tuttavia quando l’esecuzione dei lavori comporti innovazioni tali da determinare la creazione di un nuovo volume utile per il proprietario, è evidente che l’opera non può non qualificarsi come sopraelevazione, trattandosi, nella specie, di nuova fabbrica dotata di autonomia e determinante l’innalzamento della originaria altezza dell’edificio.
I volumi tecnici sono quindi solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo della abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali –e sono computabili quindi ai fini della volumetria consentita– le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero; e non è volume tecnico un piano di copertura, definito impropriamente sottotetto, se costituente in realtà una mansarda, come nel caso di specie, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 13.05.1997, n. 483)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.01.2011 n. 678 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa realizzazione di un porticato chiuso lateralmente su due lati va a costituire una nuova superficie utile, essendo il porticato destinato ad ospitare arredi fissi e, quindi, a consentire di svolgervi varie attività della vita quotidiana.
Il porticato, proprio in quanto comportante la contestuale realizzazione di una nuova superficie utile, non è qualificabile né come un volume interrato, né come un volume tecnico.

Secondo la prevalente giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 13.10.2010, n. 7481; TAR Puglia Bari, Sez. III, 06.02.2009, n. 222; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 22.03.2007, n. 2725), anche la realizzazione di un porticato chiuso lateralmente su due lati va a costituire una nuova superficie utile, essendo il porticato destinato ad ospitare arredi fissi e, quindi, a consentire di svolgervi varie attività della vita quotidiana, potendosi finanche ipotizzare un utilizzo invernale grazie alla collocazione di barriere protettive mobili e di moderni “lampioni” per riscaldamento a gas.
Inoltre risulta evidente che il porticato, proprio in quanto comportante la contestuale realizzazione di una nuova superficie utile, non è qualificabile né come un volume interrato, né come un volume tecnico
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 14.01.2011 n. 176 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl concetto di volume tecnico comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dello stesso.
I sottotetti quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o di assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici.

Il concetto di volume tecnico comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dello stesso.
L’intervento edilizio, impropriamente definito tetto termico, ad uso deposito, si sostanzia in effetti in un piano di copertura reso suscettibile di uso abitativo, tenuto conto della rilevante superficie ed altezza media nonché dell’apertura di balconi e di finestre (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 14.01.1991 n. 44, 21.10.1992 n. 1025 e 13.05.1997 n. 483; TAR Campania, IV Sezione, 09.06.1998 n. 1777 e 12.01.2000 n. 30).
Invero, ai fini della qualificazione di una costruzione rilevano le caratteristiche obiettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si presta (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 23.11.1996 n. 1406, TAR Campania, IV Sezione, 20.06.2002, n. 3632).
In materia, si è evidenziato (per tutte: TAR Campania Napoli, sez. IV, 17.06.2002, n. 3597; TAR Puglia Lecce, sez. III, 15.01.2005, n. 143 Tar Puglia - Bari sent. 2843/2004), con un orientamento del tutto condivisibile, che i sottotetti quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o di assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici.
In definitiva, la tipologia costruttiva e le dimensioni del manufatto realizzato in difformità rispetto al precedente titolo autorizzatorio, consistente nell’innalzamento del tetto e nella realizzazione di servizi riflette con assoluta evidenza la sussistenza del contestato abuso che, in ragione della innegabile trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che ad esso si riconnette, imponeva il previo rilascio di uno specifico permesso di costruire ad uso abitativo, che valesse ad autorizzarne l’esecuzione.
Peraltro, la stessa elencazione delle opere abusive riflette, con immediatezza, l’evidente attitudine di tali modifiche a determinare, sul piano oggettivo, un mutamento di categoria edilizia tra l’intervento autorizzato (sottotetto non abitabile) ed il manufatto realizzato, che si presta, proprio in ragione delle difformità in contestazione, ad essere utilizzato come abitazione.
E, invero, le divisate innovazioni costruttive e la potenziale autonomia funzionale del “nuovo” manufatto accreditano, senza ombra di dubbio, la oggettiva abitabilità dei locali (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 07.01.2011 n. 16 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATA: Si tratta di una semplice canna fumaria, opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale e che non risulta particolarmente pregiudizievole per il territorio.
Inoltre, si tratta di volume tecnico, e secondo la giurisprudenza di questa Sezione sarebbe possibile ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004: “l’interpretazione teleologica induce inevitabilmente a ritenere che, nonostante l’utilizzo della particella disgiuntiva “o” nella frase “che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi”, il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi costituisca un’endiadi, ossia una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati. In altri termini, la necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l’autorizzazione paesistica in sanatoria (previste dall’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004) in coerenza con la ratio dell’introduzione di tale divieto induce il Collegio a ritenere che esulino dalla eccezione prevista dall’articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, di converso, siano suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica anche i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici”, atteso che i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono (già evidenziati in precedenza), sono inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale.

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione, atteso che non vengono spiegate le ragioni di interesse pubblico a sostegno della demolizione; la canna fumaria era stata realizzata già nel 1973; 2) eccesso di potere per contraddittorietà perché la stessa Amministrazione aveva ingiunto alla ricorrente il controllo della canna fumaria; 3) eccesso di potere perché l’ordinanza persegue uno scopo diverso dalla tutela del territorio, e cioè gli interessi privati di altri condomini; 4) difetto di istruttoria.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.
Infatti, come già osservato in fase cautelare, si tratta di una semplice canna fumaria, opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale e che non risulta particolarmente pregiudizievole per il territorio. Inoltre, si tratta di volume tecnico, e secondo la giurisprudenza di questa Sezione sarebbe possibile ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004: “l’interpretazione teleologica induce inevitabilmente a ritenere che, nonostante l’utilizzo della particella disgiuntiva “o” nella frase “che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi”, il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi costituisca un’endiadi, ossia una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati. In altri termini, la necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l’autorizzazione paesistica in sanatoria (previste dall’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004) in coerenza con la ratio dell’introduzione di tale divieto induce il Collegio a ritenere che esulino dalla eccezione prevista dall’articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, di converso, siano suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica anche i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici”, atteso che i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono (già evidenziati in precedenza), sono inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (Tar Campania, Napoli, VII, 1748/2009).
Per altro, la stessa Soprintendenza, in data 02.09.2010, con parere n. 17796 prot., ha espresso parere di compatibilità paesaggistica sulla canna fumaria, proprio ai sensi dell’art. 167, co. 4, d.lgs. 42/2004, e lo stesso Comune, con nota del 14.10.2010, ha preso atto di tale parere invitando la ricorrente a presentare la perizia giurata al fine di determinare la sanzione di cui all’art. 167, co. 5; tali sviluppi amministrativi confermano la riconducibilità dell’opera tra quelle per la realizzazione delle quali non è necessario il permesso di costruire e, in quanto tali, non soggette alla sanzione della demolizione (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 15.12.2010 n. 27380 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAI volumi tecnici non possono essere ubicati all’interno della parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all’abitazione come i bagni, destinati a formare un’unica unità abitativa e privi di una effettiva destinazione ad impianti tecnologici.
L’intervento autorizzato in favore del controinteresato determina un sensibile aumento di volumetria non riconducibile al concetto di volume tecnico, trattandosi di vano adibito, non già alla allocazione di impianti strumentali alla costruzione (impianti idrici, termici ecc.), bensì a cucina.
Inoltre, da parte della giurisprudenza è stato sottolineato che i volumi tecnici non possono essere ubicati all’interno della parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all’abitazione (cfr. Cons. St. Sez. V 13.05.1997, n. 483), come i bagni, destinati a formare un’unica unità abitativa e privi di una effettiva destinazione ad impianti tecnologici (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 30.11.2010 n. 3997 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: I volumi tecnici sono solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno mentre la realizzazione di un locale sottotetto mediante vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna è indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati.
Per costante giurisprudenza, i volumi tecnici sono solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno (Cons. di St., V, 02.11.2010, n. 7731), mentre la realizzazione di un locale sottotetto mediante vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna è indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati (Cons. di St., V, 31.01.2006, n. 354 e TAR Calabria, II, 07.02.2006, n. 125).
Nel caso di specie, la qualificazione come volume tecnico è affidata non già alle caratteristiche edilizie del fabbricato, bensì –inammissibilmente– alla buona fede del richiedente, che si è impegnato a non destinarlo ad abitazione (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 18.11.2010 n. 10389 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAI volumi tecnici sono solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno.
Pertanto non sono tali -e quindi sono computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli "di sgombero"; e non è volume tecnico il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente, in realtà, una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.

I volumi tecnici sono solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno.
Pertanto non sono tali -e quindi sono computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli "di sgombero"; e non è volume tecnico il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente, in realtà, una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (così, Consiglio Stato , sez. V, 13.05.1997, n. 483)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 02.11.2010 n. 7731 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Volumi tecnici non comportanti nuovi volumi e nuove superfici - Eccezione al divieto di autorizzazione paesistica in sanatoria - Nozione di volume tecnico - Fattispecie.
Secondo parte della giurisprudenza fanno eccezione al divieto di rilasciare l'autorizzazione paesistica in sanatoria, previsto dall'art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004, i soppalchi, i volumi interrati e i volumi tecnici che non abbiano comportato nuovi volumi e nuove superfici (TAR Lombardia Milano, sez. IV, 16.02.2009, n. 1309; TAR Campania Napoli, sez. VII, 03.11.2009, n. 6827): la nozione di volume tecnico può però essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (TAR Campania Napoli, sez. IV, 05.08.2009, n. 4738).
In particolare, non costituisce volume tecnico un vano scala finalizzato non alla installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile (Consiglio Stato, sez. V, 26.07.1984, n. 578) (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 25.05.2010 n. 8748 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATALa nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.
Si tratta, in particolare, di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere ubicati all'interno di questa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica.
Resta dunque estraneo a tale nozione il volume del vano scale.

Per costante giurisprudenza, la nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.
Si tratta, in particolare, di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere ubicati all'interno di questa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica.
Resta dunque estraneo a tale nozione il volume del vano scale (cfr. V Sez. n. 120 del 02.03.1994) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 04.05.2010 n. 2565 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPer l'identificazione della nozione di volume tecnico rilevano tre parametri: il primo, positivo e di tipo funzionale costituto dall'esistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto e l'utilizzo della costruzione a cui accede; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Pertanto, rientrano in tale nozione solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.

Il locale costruito in adiacenza al torrino scala non può essere qualificato come volume tecnico pertinenziale realizzabile senza i prescritti titoli abilitativi costituiti dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica, come condivisibilmente sostenuto dall’amministrazione in seno alle impugnate determinazioni.
Per consolidata giurisprudenza “per l'identificazione della nozione di volume tecnico rilevano tre parametri: il primo, positivo e di tipo funzionale costituto dall'esistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto e l'utilizzo della costruzione a cui accede; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Pertanto, rientrano in tale nozione solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa” (così, fra le ultime, Tar Campania, Napoli, sezione quarta, 09.09.2009, n. 4903).
In breve, “non è riconducibile alla nozione di volume tecnico la realizzazione di un locale la cui estensione (12 mq) risulta pari a quella di un comune vano di abitazione, ed in merito al quale manchi qualsiasi previsione —in sede progettuale— circa la destinazione del locale stesso alla collocazione di impianti a servizio dell'abitabilità degli ambienti” (Cons. Stato, sezione quarta, 11.04.2007, n. 1654); e ciò a maggior ragione ove, come qui accade, si sia in presenza di un locale munito di tre vani finestre e pavimento in monocottura, che ne fanno decisamente prefigurare una diversa utilizzazione.
Tale ultima constatazione rende più agevole la conclusione che la riconducibilità del locale alla nozione di volume tecnico non può essere affermata, come qui avvenuto, in base all’assunto che “l’altezza di mt. 2,10 esclude che si sia in presenza di un locale abitabile”, conseguendone invero una ragione in più per ordinarne la demolizione ad evitarne utilizzi impropri, anche solo potenziali, ovvero in base all’ulteriore assunto, formulato in via apodittica senza alcun concreto riscontro tecnico, della necessità dell’intervento, nella consistenza avutasi, in ragione “del mutamento del verso di salita delle rampe
(TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 14.04.2010 n. 1973 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, debbono intendersi i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
Secondo autorevole giurisprudenza, per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, debbono intendersi i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (cfr. ex multis TAR Campania Napoli, sez. IV, 17.06.2002, n. 3597).
In materia, si è evidenziato (per tutte: TAR Campania Napoli, sez. IV, 17.06.2002, n. 3597; TAR Puglia Lecce, sez. III, 15.01.2005, n. 143 Tar Puglia- Bari sent. 2843/2004), con un orientamento del tutto condivisibile, che i sottotetti quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o d'assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 15.03.2010 n. 1451 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: I sottotetti quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o d'assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici.
Secondo autorevole giurisprudenza, per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, debbono intendersi i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche ( cfr. ex multis TAR Campania Napoli, sez. IV, 17.06.2002, n. 3597).
In materia, si è evidenziato (per tutte: TAR Campania Napoli, sez. IV, 17.06.2002, n. 3597; TAR Puglia Lecce, sez. III, 15.01.2005, n. 143 Tar Puglia-Bari sent. 2843/2004), con un orientamento del tutto condivisibile, che i sottotetti quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o d'assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 15.03.2010 n. 1450 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Volumi tecnici - Nozione - Esclusione dal conteggio dell’indice edificatorio - Presupposti - Vani idonei ad essere adibiti ad abitazione - Estraneità.
Sono volumi tecnici solo quelli adibiti alla sistemazione di impianti (riscaldamento ascensore ecc.) aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa (cfr. Cons. St., Sez. V, 31.01.2006 n. 354).
I volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell’indice edificatorio, in quanto non sono generatori del c.d. carico urbanistico e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni. Essi non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all'abitazione (cfr. Cons. St. Sez. V 13.05.1997, n. 483), come le soffitte o i bagni, destinati a formare un’ unica unità abitativa e privi di una effettiva destinazione ad impianti tecnologici.
Il beneficio del mancato computo volumetrico (derivante dalla iscrizione al concetto di volume tecnico) risulta necessariamente condizionato alla sussistenza dei suddetti presupposti, cosicché non può esistere volume tecnico laddove si tratti di vani che presentano tutte le caratteristiche per essere adibiti all’abitazione.
DIRITTO DELL’ENERGIA - Serre bioclimatiche - Equiparazione ai volumi tecnici - Art. 4, c. 4 L.r. Lombardia n. 39/2004 - Assenza di definizione normativa - Principi della tecnica - Realizzazione prevalente con superfici vetrate - Copertura.
Il beneficio di cui all’art. 4, c. 4. della L.R. Lombardia n. 39 del 2004 -secondo cui le serre bioclimatiche, destinate allo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici- risulta condizionato alla significatività dell’intervento, che è indicato dal rapporto, che deve essere inversamente proporzionale, fra la superficie utilizzata a serra e la potenzialità di risparmio energetico ricavabile.
E’ pur vero che la norma ha omesso di fornire la definizione di serra bioclimatica e di rassegnare un parametro quantitativo minimo del risparmio energetico, ma a tale carenza legislativa è pur sempre possibile porre rimedio mediante il richiamo dei principi della tecnica. E’ chiaro che qualsiasi volume non riscaldato dotato di una pur minima finestratura svolge funzioni di isolamento e consente di limitare il consumo energetico, ma non per questo può essere considerata serra bioclimatica. Prerogativa della serra è infatti l’essere realizzata principalmente con superfici vetrate, tali da ottimizzare lo sfruttamento dell’energia solare.
Altra caratteristica che contraddistingue le serre è la copertura che favorisce, ancor più della pareti vetrate, lo sfruttamento dell’energia solare (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 11.02.2010 n. 712 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla nozione di "volume tecnico" e di "serra bioclimatica" ex art. 4 L.R. Lombardia  21.12.2004 n. 39.
Sono volumi tecnici solo quelli adibiti alla sistemazione di impianti (riscaldamento ascensore ecc.) aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa (cfr. Cons. St., Sez. V, 31.01.2006 n. 354).
La dottrina ha posto in luce che i volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell’indice edificatorio, in quanto non sono generatori del c.d. carico urbanistico e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni.
La giurisprudenza ha sottolineato che essi non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all'abitazione (cfr. Cons. St. Sez. V 13.05.1997, n. 483), come le soffitte o i bagni, destinati a formare un’ unica unità abitativa e privi di una effettiva destinazione ad impianti tecnologici. La realizzazione di un locale "sottotetto" mediante vani distinti e comunicanti attraverso una scala interna col piano sottostante è indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile il locale o i locali, non potendosi detti vani considerare volumi tecnici (C.G.A. 22.10.2003, n. 337).
Venendo a fare applicazione di tali principi in tema di volumi tecnici, deve affermarsi che il beneficio del mancato computo volumetrico (derivante dalla iscrizione al concetto di volume tecnico) risulta necessariamente condizionato alla sussistenza dei suddetti presupposti, cosicché non può esistere volume tecnico laddove, come nel caso all’esame, si tratti di vani che presentano tutte le caratteristiche per essere adibiti all’abitazione.
---------------
L'art. 4, c. 4. della L.R. n. 39 del 2004 ha omesso di fornire la definizione di serra bioclimatica e di rassegnare un parametro quantitativo minimo del risparmio energetico, ma a tale carenza legislativa è pur sempre possibile porre rimedio mediante il richiamo dei principi della tecnica.
Al riguardo sono utili le osservazioni svolte dal Responsabile dei Servizi tecnici comunali nella quale si afferma che, in base ai principi della termotecnica, qualsiasi volume frapposto tra due ambienti a temperatura diversa costituisce un volano termico fra gli stessi e quindi nei confronti dell’ambiente a temperatura maggiore esercita la funzione di isolamento; così come una qualsiasi superficie vetrata sottoposta ad irraggiamento solare trasmette energia termica all’interno dell’ambiente che delimita.
E’ chiaro quindi che qualsiasi volume non riscaldato dotato di una pur minima finestratura svolge funzioni di isolamento e consente di limitare il consumo energetico, ma non per questo può essere considerata serra bioclimatica.
Anche la relazione allegata alla richiesta del Sig. Zatti Alberto contiene stralcio di un documento dell’A.N.I.T. (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico ed Acustico) che definisce il concetto di serra: uno spazio chiuso, vetrato, in adiacenza a superfici opache di un ambiente riscaldato; lo stesso documento contiene anche dei disegni tecnici che mostrano chiaramente ciò che si intende la serra.
Prerogativa della serra è quindi l’essere realizzata principalmente con superfici vetrate, tali da ottimizzare lo sfruttamento dell’energia solare. Altra caratteristica che contraddistingue le serre è la copertura che favorisce, ancor più della pareti vetrate, lo sfruttamento dell’energia solare
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 11.02.2010 n. 712 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa chiusura di un vano scale con strutture in alluminio anodizzato e vetri infissi stabilmente nei muri portanti, non rientra nell'ambito delle opere interne, in quanto siffatta chiusura comporta la modifica della sagoma dell'edificio e l'aumento delle superfici utili.
Non costituisce volume tecnico (come tale non computabile nella volumetria e nell’altezza dell’edificio) un vano scala finalizzato non alla installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l’accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile.
Il vano scala, essendo ambiente che fa parte integrante dell'abitazione, non può essere considerato accessorio né pertinenza di questa. Al fine di verificare l'osservanza dei limiti massimi di volumetria dei fabbricati, secondo le norme urbanistico-edilizie vigenti, i volumi tecnici, che vanno esclusi dal relativo computo, sono soltanto quelli indispensabili a contenere gli impianti tecnici dell'edificio, e non anche quelli che assolvano ad una funzione diversa, sia pur necessaria al godimento dell'edificio stesso e delle sue singole porzioni di proprietà individuale (come il vano scala). Ne consegue che tale spazio …. concorre a formare il computo della superficie destinata ad abitazione.

Il Comune di ... ha così individuato le opere abusive in contestazione:
-1- la scala che nei grafici allegati alla concessione in oggetto era prevista come scala aperta è stata invece chiusa, con il conseguente aumento di volume di 115,00 mq. circa;
-2- alcune delle distanze del fabbricato dai confini non sono conformi a quanto indicato nei grafici di progetto, in particolare la distanza dal lato ove sorge la scale è risultata essere 7.80 mt. anziché 8.30 mt. circa. Da un ulteriore controllo è risultato essere circa 0.50 mt. più stretto di quanto riportato nei grafici di progetto.
Orbene, la chiusura del vano scala che nei grafici di progetto era previsto come aperto, realizza indiscutibilmente un aumento di cubatura di circa 115 mc., per il quale non è predicabile la necessità di scrutinare previamente se si tratti di un organismo edilizio suscettibile di autonoma utilizzazione, trattandosi di elemento che, ancorché inglobato nel corpo dell’edificio principale, assume rilevanza volumetrica computabile nella cubatura massima assentibile. In proposito la giurisprudenza è concorde nel ritenere la necessità di permesso di costruire per la chiusura di un vano scale anche qualora la stessa sia realizzata mediante strutture diverse dalla muratura.
La chiusura di un vano scale con strutture in alluminio anodizzato e vetri infissi stabilmente nei muri portanti, non rientra nell'ambito delle opere interne, in quanto siffatta chiusura comporta la modifica della sagoma dell'edificio e l'aumento delle superfici utili” (cfr. TAR Lazio, sez. II, 17.07.1986, n. 1156, TAR Napoli, Sez. VIII, 02.04.2007, n. 3042). Si ritiene inoltre che non costituisce volume tecnico (come tale non computabile nella volumetria e nell’altezza dell’edificio) un vano scala finalizzato non alla installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l’accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile (Consiglio di Stato, sezione V, 26.07.1984, n. 578).
Ed ancora: “Il vano scala, essendo ambiente che fa parte integrante dell'abitazione, non può essere considerato accessorio né pertinenza di questa. In proposito vale osservare che in linea generale al fine di verificare l'osservanza dei limiti massimi di volumetria dei fabbricati, secondo le norme urbanistico-edilizie vigenti, i volumi tecnici, che vanno esclusi dal relativo computo, sono soltanto quelli indispensabili a contenere gli impianti tecnici dell'edificio, e non anche quelli che assolvano ad una funzione diversa, sia pur necessaria al godimento dell'edificio stesso e delle sue singole porzioni di proprietà individuale (come il vano scala). Ne consegue che tale spazio …. concorre a formare il computo della superficie destinata ad abitazione” (cfr. TAR Napoli, sez. II, n. 3851/2008).
La censura per contro, nella parte in cui si indirizza avverso l’ordine di ripristino delle distanze di progetto dal confine contestando una minore distanza di 0,50 mt., è fondata e merita accoglimento. Invero, pur a fronte della qualificazione giuridica dell’abuso come difformità totale dal permesso di costruire, l’amministrazione non ha compiuto alcuna valutazione sul pregiudizio derivante alla parte conforme del fabbricato dalla eventuale demolizione, né ha indicato le specifiche norme urbanistiche violate che imporrebbero in maniera inderogabile un arretramento del manufatto.
In tal senso, e limitatamente al tipo di abuso preso in esame, appare sussistente il vizio di difetto di motivazione, essendosi proceduto alla adozione di una tra le possibili reazioni alle difformità contestate, in contrasto con i parametri di cui agli artt. 31, 32 e 34 DPR 380/2001: posto che, a fronte dell’oggettiva rilevazione di interventi non conformi al progetto presentato, la rilevanza di tali difformità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del d.p.r. 380/2001, resta soggetta ad una valutazione dell’Amministrazione, che non risulta effettuata.
Né può sostenersi che la demolizione, con inaccettabile pretesa di automaticità, sia giustificabile rispetto alla diversa fattispecie di cui all’art. 34 del d.p.r. 390/2001, che pur consente l’adozione della medesima misura, atteso che in quel caso l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare preventivamente tutti gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero scaturire dalla demolizione, ivi compresi i pregiudizi di ordine funzionale che possono essere causati dall’esecuzione della misura ripristinatoria ( cfr. TAR Umbria, 15.06.2000, n. 467).
Invero, l’ingiunzione di demolizione deve essere preceduta da un doveroso accertamento tecnico dell’ufficio sulla fattibilità dell’intervento di ripristino, incombendo all’amministrazione l’onere di accertare i presupposti prescritti dalla legge per l’esercizio dei poteri da questa conferitile, a prescindere dall’apporto che in sede di partecipazione al procedimento gli interessati possano dare (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 29.05.2006, n. 3270)
(TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 07.01.2010 n. 4 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATA: Quesito 10 - Sulla nozione di volumi tecnici non computabili ai fini della volumetria (Geometra Orobico n. 6/2009).

EDILIZIA PRIVATA: Manufatto - Volume tecnologico - Creazione di volume - Stabilità - Disciplina distanze dal confine - Ordine di rimozione - Legittimità.
Un manufatto, anche se destinato a coprire un cassone per deposito rifiuti, non si può qualificare come impianto tecnologico se ha una dimensione tale da creare volume utilizzabile ad altro scopo e risulta stabilmente affisso al suolo e, in quanto struttura rilevante dal punto di vista edilizio, si applica la disciplina delle distanze dal confine, risultando legittimamente adottato l'ordine di rimozione dello stesso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 21.12.2009 n. 5739 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il c.d. «volume tecnico» comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dello stesso.
L’intervento realizzato dall’odierna ricorrente determina un sensibile aumento di volumetria non riconducibile al concetto di volume tecnico, trattandosi di vano adibito non già alla allocazione di impianti strumentali alla costruzione (impianti idrici, termici ecc.) bensì a studio, con conseguente variazione essenziale della cubatura e mutamento della destinazione d’uso.
Il c.d. «volume tecnico» comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dello stesso; non è tale pertanto l'intervento che si sostanzia, piuttosto, in un piano di copertura, avente consistente cubatura, reso oggettivamente suscettibile di uso abitativo, che integra un nuovo organismo edilizio autonomamente utilizzabile, secondo la definizione contenuta nell'art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (TAR Campania Napoli, sez. II, 27.01.2009, n. 44)
(TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 19.11.2009 n. 2756 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPer l’identificazione della nozione di volume tecnico rilevano tre parametri: il primo, positivo e di tipo funzionale, costituito dall’esistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto e l’utilizzo della costruzione a cui accede; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall’altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis TAR Campania Napoli, Sez. IV, 13.05.2008, n. 4258; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 25.03.2008, n. 582), per l’identificazione della nozione di volume tecnico rilevano tre parametri: il primo, positivo e di tipo funzionale, costituito dall’esistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto e l’utilizzo della costruzione a cui accede; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall’altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Pertanto rientrano in tale nozione solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.
Pertanto, l’intervento oggetto dell’istanza di accertamento della compatibilità paesistica presentata dalla ricorrente consiste nella realizzazione di un volume tecnico; e, come ritenuto da questa Sezione in sentenza n. 1748/2009, l’art. 167 d.lgs. 42/2004, nella parte in cui non consente l’accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi che comportano “nuovi volumi” va interpretata nel senso che essa non si riferisce anche ai volumi tecnici (fermo restando il potere dell’Amministrazione preposta alla tutela di accertare, caso per caso, la compatibilità del volume tecnico con le esigenze di tutela del paesaggio).
Infatti, come precisato nella sentenza n. 1748/2009 sopra citata, i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, sono inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale e, come tali, sono ininfluenti ai fini del calcolo degli indici di edificabilità. Ne consegue che, come evidenziato dalla ricorrente, la stessa ratio che in materia urbanistica induce ad escludere i volumi tecnici del calcolo della volumetria edificabile dovrebbe valere anche in materia paesistica per escludere tali volumi dal divieto di rilasciare l’autorizzazione paesistica in sanatoria (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 03.11.2009 n. 6827 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: NOZIONE DI "VOLUME TECNICO" IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI.
1. Abusi - Ordine di riduzione in pristino - Sussistenza - Casi - Ragioni - Qualificazione giuridica di volume tecnico.

1. Per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore in materia tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che, tali costruzioni, non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.
Pertanto, al di fuori di tale ambito, il concetto non può essere utilizzato né dall'amministrazione né dal privato al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi, comunque, esistenti nella realtà fisica (TAR Campania Napoli, sez. IV, 07-11-2008 n. 19352; TAR Campania Napoli, sez. IV, 13-05-2008 n. 4258) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 09.09.2009 n. 4903 - link a
http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATANon costituisce "volume tecnico" una veranda realizzata in alluminio anodizzato e muratura, avente una superficie di un metro per tre e l’altezza di tre metri, realizzata su di un balcone.
Come questa Sezione ha avuto modo di rilevare, per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore in materia tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa; pertanto, al di fuori di tale ambito, il concetto non può essere utilizzato né dall'amministrazione né dal privato al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi, comunque, esistenti nella realtà fisica (TAR Campania Napoli, sez. IV, 07.11.2008, n. 19352; sez. IV, 13.05.2008, n. 4258) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 01.09.2009 n. 4850 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Un manufatto per qualificarsi quale "volume tecnico" deve  avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione, non deve poter essere ubicato all'interno della parte abitativa e deve essere caratterizzato da un rapporto di necessaria proporzionalità fra tale volume e le esigenze effettivamente presenti.
Come questa Sezione ha avuto modo di rilevare, per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore in materia tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa; pertanto, al di fuori di tale ambito, il concetto non può essere utilizzato né dall'amministrazione né dal privato al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi, comunque, esistenti nella realtà fisica (TAR Campania Napoli, sez. IV, 07.11.2008, n. 19352; sez. IV, 13.05.2008, n. 4258)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 01.09.2009 n. 4849 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Volumi tecnici (nozione).
Per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore tre ordini di parametri:
a) il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto con l'utilizzo della costruzione;
b) il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, ed invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, tali da mutare la consistenza dell'edificio, in quanto oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (TAR Campania-Salerno, Sez. II. sentenza 13.07.2009 n. 3987 - link a www.
lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nozione di volume tecnico - Parametri.
Per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore tre ordini di parametri:
a) il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto con l'utilizzo della costruzione;
b) il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, ed invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, tali da mutare la consistenza dell'edificio, in quanto oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (cfr., ex multis, TAR Liguria Genova, sez. I, 30.01.2007, n. 101; TAR Puglia Lecce, sez. I, 22.11.2007, n. 3963; TAR Campania Salerno, sez. II, 03.08.2006, n. 1119; TAR Campania Napoli, sez. IV, 28.02.2006, n. 2451) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 13.07.2009 n. 3987 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla individuazione delle caratteristiche costruttive qualificanti i cosiddetti "volumi tecnici".
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore tre ordini di parametri:
a) il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto con l'utilizzo della costruzione;
b) il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, ed invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, tali da mutare la consistenza dell'edificio, in quanto oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (cfr., ex multis, TAR Liguria Genova, sez. I, 30.01.2007, n. 101; TAR Puglia Lecce, sez. I, 22.11.2007, n. 3963; TAR Campania Salerno, sez. II, 03.08.2006, n. 1119; TAR Campania Napoli, sez. IV, 28.02.2006, n. 2451).
Deve conseguentemente ritenersi che, sia per la loro ampiezza –circa 276,45 mc., con altezza al colmo di m. 2.80– che per la loro consistenza e forma, evincibile dalla pianta e dalle foto in atti (che prospetta la realizzazione di tre grandi abbaini), i locali in esame da un lato non possono ritenersi, giusta i richiamati criteri, proporzionati alle dimensioni dell’edificio e, dall'altro lato, risultano potenzialmente abitabili, costituendo delle vere e proprie mansarde. Il che, appunto, esclude che possa parlarsi di meri volumi tecnici.
Da ciò discende che l’intervento in questione, per come progettato, non avrebbe potuto essere assentito, stante la evidenziata violazione delle prescritte distanze legali
(TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 13.07.2009 n. 3987 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAI volumi tecnici sono quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, quali ad esempio il locale caldaia ed il vano ascensore.
Per giurisprudenza pacifica i volumi tecnici sono quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, quali ad esempio il locale caldaia ed il vano ascensore.
Pertanto non rientrano tra i volumi tecnici -e quindi sono computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi, i locali di sgombero ed il piano di copertura, comunemente definito sottotetto, ove per rilevante altezza media rispetto al piano di gronda, possa essere utilizzato come mansarda (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 04.03.2008, n. 918; Consiglio Stato, sez. V, 13.05.1997, n. 483) (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 11.05.2009 n. 669 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Rientrano nella nozione di "volume tecnico" solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.
Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis TAR Campania-Napoli, Sez. IV, 13.05.2008, n. 4258; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 25.03.2008, n. 582), per l’identificazione della nozione di volume tecnico rilevano tre parametri:
- il primo, positivo e di tipo funzionale, costituito dall’esistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra i manufatto e l’utilizzo della costruzione a cui accede;
- il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall’altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Pertanto, rientrano in tale nozione solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 03.04.2009 n. 1748 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANon può essere considerato "volume tecnico" non soltanto le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero» ma anche il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, quando sia dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.
In merito alla nozione di “volumi tecnici” è noto che possono essere ritenuti tali solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione, che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali –e sono quindi sono computabili ai fini della volumetria consentita– non soltanto le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero» ma anche il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, quando sia dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (Consiglio Stato, sez. V, 04.03.2008, n. 918) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 04.03.2009 n. 1279 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANon sono "volumi tecnici" quelli relativi a locali che sono complementari all'abitazione.
Sono volumi tecnici quelli esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all'abitazione (Cons. St., V Sez., 13.05.1997, n. 483).
La realizzazione di un locale "sottotetto" mediante vani distinti e comunicanti attraverso una scala interna col piano sottostante, è indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile il locale o i locali, non potendosi detti vani considerare tecnici (C.G.A.R.S., 22.10.2003, n. 337).
La generale previsione di non computabilità dei volumi tecnici in senso proprio trae fondamento dalla non rilevanza urbanistica degli stessi, la cui realizzazione non aumenta il carico urbanistico dell'area in cui essi sono realizzati
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.02.2009 n. 1330).

EDILIZIA PRIVATA: Volumi tecnici.
"Volumi tecnici" sono i volumi -non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo- strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 27.01.2009 n. 3590 - link a www.lexambiente.it).

anno 2008

EDILIZIA PRIVATAVolume tecnico - Definizione e caratteristiche.
La nozione di volume tecnico presuppone, secondo quanto chiarito da giurisprudenza, che volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi i locali completamente privi di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (TAR Sicilia-Palermo, Sez. I, sentenza 09.07.2007, n. 1749; TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 04.04.2002 n. 1337) e, in particolare, quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (TAR Puglia-Lecce, Sez. II, sentenza 15.01.2005 n. 143; TAR Puglia-Bari, sentenza n. 2843/2004).
Per l'identificazione della nozione di volume tecnico va fatto riferimento a tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo negativi, ricollegati: 1) all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali volumi non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa; 2) ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere tra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi della costruzione principale (TAR Sicilia-Palermo, Sez. I, sentenza 09.07.2007).
In virtù di tale impostazione si è riconosciuto in giurisprudenza che i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 15.01.2005 n. 143; TAR Puglia-Bari, sentenza n. 2843/2004).
Nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato ad ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia i fini del calcolo dell'altezza e delle distanza ragguagliate all'altezza (TAR Puglia-Bari, sentenza  n. 2843/2004).
Sempre secondo giurisprudenza, non possono essere considerati volumi tecnici i sottotetti degli edifici, quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o d'assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 15.01.2005 n. 143), le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli "di sgombero", nonché il piano copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà, come nella specie, una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 04.03.2008 n. 918).
Allo stesso modo non può considerarsi un volume tecnico un locale sottotetto che abbia una rilevante altezza media rispetto al piano di gronda che sia collegato agli altri locali mediante una scala interna, dotato di una ampia finestra di aerazione e di una ulteriore apertura per accedere ad un terrazzo calpestabile (TAR Sicilia-Palermo, Sez. I, sentenza 09.07.2007 n. 1749) e locali complementari all'abitazione, tra cui la mansarda (nonché la soffitta, gli stenditoi chiusi o di sgombero, ecc.) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13.05.1997 n. 483) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 05.12.2008 n. 5731).

EDILIZIA PRIVATA: Abusiva trasformazione di volumi tecnici in abitativi.
La realizzazione di vani abitativi in numero maggiore di quelli autorizzati, con abusiva trasformazione di volumi tecnici in superfici e volumi destinati ad uso abitativo, non integra affatto una ipotesi di aumento delle "cubature accessorie" o di "diversa distribuzione interna delle singole unità abitative", bensì comporta una significativa modifica delle opere realizzate rispetto a quelle assentite e ha come risultato un "carico abitativo" non previsto
(Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 01.10.2008 n. 37253 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Volumi tecnici - Definizione.
2. Volumi tecnici - Creazione di volumi tecnici - Consentita purché tali impianti non possano essere, per esigenze tecniche di funzionalità degli stessi, inglobati nel corpo della costruzione.
3. Sottotetti con altezza tale da poter essere suscettibili di abitazione o di assolvere a funzioni complementari - Possibilità di annoverarli tra i volumi tecnici - Non sussiste - Computabilità ai fini dei calcoli di altezze, cubatura e distanze - Sussiste.

1. In materia edilizia vanno considerati volumi tecnici quelli che per funzione e dimensione si pongono rispetto alla costruzione come elementi tecnici essenziali per l'utilizzazione della stessa e non ricomprendono, quindi, quelli suscettibili di assolvere solo a funzioni complementari. Per qualificare un volume come tecnico, quindi, si fa riferimento alle parti di edificio destinate a comprendere gli impianti tecnici che, per la loro funzionalità, non possono essere contenuti entro i limiti previsti dalla legge.
2. Dal momento che è consentito non computare lo spazio occupato dagli impianti tecnici, può essere assentita la creazione di tali volumi, purché strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso agli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati nel corpo della costruzione.
3. I sottotetti quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o di assolvere a funzioni complementari, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 10.09.2008 n. 4043 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADefinizione di volumi tecnici.
Sono "volumi tecnici" i volumi -non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo- strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Non sono, invece, volumi tecnici, i locali che assolvono funzioni complementari all' abitazione (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 21.05.2008 n. 20267 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAUn sottotetto termico non abitabile, di rilevante superficie ed altezza media oggettivamente suscettibile di suo abitativo, non può rientrare, con tutta evidenza, nel concetto di volume tecnico, che comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dello stesso.
Il Collegio ritiene che l’intervento progettato, impropriamente definito sottotetto termico non abitabile, non può rientrare, con tutta evidenza, nella destinazione dichiarata né è sussumibile nel concetto di volume tecnico, che comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dello stesso.
In realtà, tenuto conto delle caratteristiche costruttive, della rilevante superficie ed altezza media, esso si sostanzia piuttosto in un piano di copertura oggettivamente suscettibile di uso abitativo (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 21.10.1992 n. 1025 e 13.05.1997 n. 483; TAR Campania, IV Sezione, 12.01.2000 n. 30; II Sezione, 03.02.2006 n. 1506).
Invero, come chiarito dalla citata giurisprudenza, ai fini della qualificazione di una costruzione, rilevano le caratteristiche oggettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si presta.
Il consistente aumento dell’altezza e del volume del fabbricato, con il conseguente mutamento della sagoma, comportano poi che non possa farsi ricorso alle categorie degli interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lett. b) e d), del d.P.R. 06.06.2001 n. 380 –che ha riprodotto le previsioni già contenute nell’art. 31, della legge 05.08.1978 n. 457– venendo in rilievo un quid novum, ossia un organismo del tutto diverso nella sua consistenza rispetto a quello preesistente ed autonomamente utilizzabile, che si configura indubbiamente come una nuova costruzione (TAR Campania-Napoli, Sez. II sentenza 09.04.2008 n. 2063 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Volume tecnico - Parametri necessari.
2. Volume tecnico - Sussiste solo in relazione a opere edilizie completamente prive di autonomia funzionale, anche potenziale.

1. Per l'identificazione della nozione di volume tecnico devono sussistere tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitata, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
2. La nozione di volume tecnico può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 25.03.2008 n. 582 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Fattispecie in materia di ristrutturazione - Volumi tecnici.
Nel mancato rispetto delle puntuali caratteristiche preesistenti, ossia quando non vi sia piena «fedeltà» per tali aspetti dell’intervento progettato (appunto anche di demolizione e ricostruzione) al vecchio fabbricato, non può parlarsi di «ristrutturazione», bensì il medesimo intervento deve essere qualificato come di «nuova costruzione» e, in quanto tale, resta assoggettato alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche dettate in proposito.
È noto, infatti, che i volumi tecnici sono quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali -quindi sono computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero», nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà, come nella specie, una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (massima tratta da www.studiospallino.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 04.03.2008 n. 918 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: I volumi tecnici sono quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno.
E’ ormai da tempo ben noto, infatti, che i volumi tecnici sono quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali -quindi sono computabili ai fini della volumetria consentita- le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli “di sgombero”, nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà, come nella specie, una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (cfr. Cons. St., Sez. V, 13.05.1997 n. 483). (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 04.03.2008 n. 918 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2007

EDILIZIA PRIVATA: Fattispecie in materia di ristrutturazione - Volumi tecnici.
La realizzazione di nuovi volumi e superfici destinati a rampa di scala di accesso ad un terrazzo o ad un locale lavanderia non costituisce un’ipotesi di ristrutturazione edilizia (massima tratta da www.studiospallino.it - C.G.A.R.S., Sez. giurisd., sentenza 05.12.2007 n. 1096 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sono qualificabili volumi tecnici i locali che non possono essere ubicati all’interno della parte abitativa, e non invece i locali complementari all’abitazione quali soffitte, stenditoi chiusi o di sgombero e sottotetti.
Per costante giurisprudenza sono qualificabili volumi tecnici i locali che, esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione della costruzione, non possono essere ubicati all’interno della parte abitativa, e non invece i locali complementari all’abitazione quali soffitte, stenditoi chiusi o di sgombero e sottotetti (cfr. C.d.S. Sez. V 13.05.1997 n. 483) (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 15.09.2007 n. 7578 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione di un locale sottotetto mediante vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante un scala interna è indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati.
I volumi tecnici sono quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali -e quindi sono computabili ai fini della volumetria consentita– le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli do sgombero; e non è volume tecnico il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.
La nozione di “volume tecnico” può essere utilmente attribuita ad opere edilizie completamente prive di una autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.

La giurisprudenza amministrativa ha stabilito che la realizzazione di un locale sottotetto mediante vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante un scala interna è indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati (Consiglio di Stato, sez. V, 31.01.206 n. 354; cfr. in tal senso anche TAR Calabria–Catanzaro – Sez.II, 07.02.2006 n. 125).
Lo stesso Consiglio di Stato ha altresì precisato che i volumi tecnici sono quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali -e quindi sono computabili ai fini della volumetria consentita– le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli do sgombero; e non è volume tecnico il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (Consiglio di Stato, sez. V, 13.05.1997 n. 483).
Applicando dette coordinate ermeneutiche al caso in esame ne deriva che la nozione di “volume tecnico” può essere utilmente attribuita ad opere edilizie completamente prive di una autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Al di fuori di tale ambito, ritiene il Collegio che il concetto non può essere utilizzato né dall’amministrazione né dal privato al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica (cfr. anche TAR Milano – sez. II, 04.04.2002 n. 1337).
Ed invero, per l’identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo negativi, ricollegati all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa e dall’altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinale a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale. (cfr. TAR Napoli–Sez. IV, 28.02.2006 n. 2451 e TAR Palermo - sez. III, n. 424 del 21.02.2006).
La rilevante altezza media rispetto al piano di gronda, seppur non utile ai fini della abitabilità (siccome ridotta in misura minima rispetto al precedente progetto), non consente di qualificare il relativo volume come sottotetto non computabile, trattandosi in realtà di una mansarda (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13.05.1997 n. 483). Inoltre, come già precisato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, l’accessibilità mediante una scala interna, della stessa tipologia e dimensione di quella prevista per accedere ai piani immediatamente inferiori, nonché la previsione di una ampia finestra di “aerazione” e di una ulteriore apertura per accedere al terrazzo calpestabile, costituiscono indici rilevatori della effettiva natura della cubatura progettata, già ex se non proporzionata –quindi– alla mentovata destinazione ad uso di locale tecnologico (TAR Sicilia-Palermo, Sez. I, sentenza 09.07.2007 n. 1749 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nozione dei "c.d. volumi tecnici" - Inutilizzabilità né adattabilità ad uso abitativo.
Sono "volumi tecnici" quelli - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 29.05.2007 n. 21111 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il torrino vano fine corsa ascensore può essere definito come volume tecnico, in quanto rientrano nel concetto di volume tecnico quelle opere edilizie, adibite alla sistemazione di impianti in rapporto di strumentalità necessaria con l’uso dell’edificio in cui vengono collocati e che non possono essere sistemati all’interno della parte abitativa.
I locali aventi una destinazione complementare a quella residenziale, come la mansarda, la soffitta, gli stenditoi chiusi ed i ripostigli, non rientrano nell’ambito dei cd. volumi tecnici e perciò vanno computati ai fini della volumetria e/o dell’altezza consentita.

Il torrino vano fine corsa ascensore può essere definito come volume tecnico, in quanto rientrano nel concetto di volume tecnico quelle opere edilizie, adibite alla sistemazione di impianti in rapporto di strumentalità necessaria con l’uso dell’edificio in cui vengono collocati e che non possono essere sistemati all’interno della parte abitativa, come per es. gli impianti termici, gli impianti idrici e gli impianti di ascensore comprensivi del torrino vano fine corsa ascensore (cfr. sul punto C.d.S. Sez. V Sent. n. 483 del 13.05.1997; TAR Lecce Sez. III Sent. n. 143 del 15.01.2005), mentre i locali aventi una destinazione complementare a quella residenziale, come la mansarda, la soffitta, gli stenditoi chiusi ed i ripostigli, non rientrano nell’ambito dei cd. volumi tecnici e perciò vanno computati ai fini della volumetria e/o dell’altezza consentita.
Di norma i volumi tecnici non vanno computati sia dal calcolo della volumetria che dal calcolo dell’altezza dell’edificio e delle distanze ragguagliate all’altezza, fatte salve puntuali disposizioni dello strumento urbanistico (TAR Basilicata, sentenza 23.05.2007 n. 456 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAVolumi tecnici e vani di sgombero - Nozione, differenza e funzione.
"Volumi tecnici" sono i volumi -non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo- strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
I "vani di sgombero" non sono, invece, volumi tecnici, poiché assolvono funzioni complementari all'abitazione (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 15.02.2007 n. 6415 - link a www.ambientediritto.it).
anno 2003

EDILIZIA PRIVATANon può affatto riconoscersi alla cupola piramidale e alla copertura della galleria (ndr: di un centro commerciale) natura di volumi tecnici.
Questi ultimi sono, infatti, soltanto quelli destinati ad ospitare impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dell'immobile e che non possono essere sistemati all'interno della parte abitativa, quali impianti idrici, termici, macchine degli ascensori, ecc., mentre non vi possono rientrare quelli che assolvano ad una funzione diversa, sia pur necessaria al godimento dell'edificio stesso e delle sue singole porzioni di proprietà individuale.
In tale seconda categoria rientrano, quindi, la cupola e la galleria coperta, in quanto elementi che sono posti a servizio dei singoli esercizi che costituiscono, nel loro insieme, il centro commerciale, il quale trova la propria ragion d’essere nella comune utilizzazione degli spazi (parcheggi, gallerie coperte, ecc.) che consentono agli utenti di accedere contestualmente e comodamente ad una pluralità di negozi di variegata tipologia.

Per quanto riguarda il superamento delle altezze massime, va evidenziato che non può affatto riconoscersi alla cupola piramidale e alla copertura della galleria natura di volumi tecnici.
Questi sono, infatti, soltanto quelli destinati ad ospitare impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dell'immobile e che non possono essere sistemati all'interno della parte abitativa, quali impianti idrici, termici, macchine degli ascensori, ecc., mentre non vi possono rientrare quelli che assolvano ad una funzione diversa, sia pur necessaria al godimento dell'edificio stesso e delle sue singole porzioni di proprietà individuale.
In tale seconda categoria rientrano, quindi, la cupola e la galleria coperta, in quanto elementi che sono posti a servizio dei singoli esercizi che costituiscono, nel loro insieme, il centro commerciale, il quale trova la propria ragion d’essere nella comune utilizzazione degli spazi (parcheggi, gallerie coperte, ecc.) che consentono agli utenti di accedere contestualmente e comodamente ad una pluralità di negozi di variegata tipologia
(TAR Lombardia-Brescia, sentenza 23.06.2003 n. 870).