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dossier PUBBLICO IMPIEGO |
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maggio 2012 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Licenziamenti disciplinari, per
gli statali c’è solo il reintegro. In caso
di illegittimità non c’è l’alternativa
indennizzo.
Licenziamenti: per i dipendenti pubblici non
cambierà nulla. Se il provvedimento viene
giudicato illegittimo ci sarà sempre e
comunque il reintegro.
Si chiude così la partita sulle tutele
dell’articolo 18 per gli statali. Ovvero,
senza modifiche. Nessuna convergenza quindi
con le nuove norme previste dalla riforma
del mercato del lavoro elaborata dal
ministro Fornero per il settore privato.
Dopo circa tre mesi di trattativa è stato
raggiunto un protocollo di intesa tra il
ministro della funzione Pubblica, Filippo
Patroni Griffi, le amministrazioni locali e
le organizzazioni sindacali tutte, compresa
la Cgil.
Otto paginette che, dopo un passaggio
formale nella riunione del 10 maggio della
Conferenza unificata degli enti locali,
verranno definitivamente siglate e portate
in Consiglio dei ministri per il varo del
relativo provvedimento: un disegno di legge
delega, ma non è escluso che il premier
possa optare per un emendamento al pacchetto
lavoro all’esame del Senato.
La parte sui licenziamenti, naturalmente, è
solo un pezzo dell’accordo. Che prevede un
nuovo modello di relazioni industriali con
un ruolo più significativo delle
organizzazioni sindacali nei processi di
mobilità e di riorganizzazione; la
razionalizzazione e la semplificazione dei
sistemi di valutazione e premialità; la
valorizzazione del salario di produttività
attraverso la contrattazione di secondo
livello; una spinta alla formazione; un
rafforzamento delle responsabilità dei
dirigenti.
Non manca -e qui c’è il percorso di
convergenza con la riforma Fornero- una
nuova architettura della flessibilità in
entrata. Basta con quella cattiva, basta con
i co.co.co, basta con l’esercito dei
duecentomila precari a vita: anche il datore
di lavoro pubblico dovrà adeguarsi all’idea
che «la forma ordinaria» di
assunzione è «il lavoro subordinato a
tempo indeterminato». Tipologie di
lavoro flessibile saranno ancora
utilizzabili, ma solo «per esigenze
temporanee o eccezionali» e quindi per
durate limitate.
Per gestire la fase di transizione entro il
30 maggio si apriranno una serie di tavoli
ad hoc al ministero con i sindacati,
in modo da superare gradualmente la selva di
contratti di collaborazione, ma anche per
consentire «la proroga e il rinnovo dei
contratti esistenti nell’ambito delle
risorse disponibili». Tra le idee dei
sindacati c’è quella di introdurre anche
nella pubblica amministrazione una sorta di
concorso per gli apprendisti con contratti
di 36 mesi e relativa certificazione valida
ai fini di successive tornate concorsuali.
L’unica forma di licenziamento individuale
prevista resta quella per motivi
disciplinari. A questo proposito l’intesa, «fermo
restando le competenze attribuite alla
contrattazione collettiva nazionale»
prevede «un rafforzamento dei doveri
disciplinari dei dipendenti» e «al contempo
garanzie di stabilità in caso di
licenziamento illegittimo». Ovvero il
reintegro.
Per quanto riguarda i processi di
riorganizzazione e razionalizzazione che
comportano esuberi o trasferimenti, anche in
vista della spending review, i
sindacati hanno chiesto la definizione di
criteri trasparenti e hanno ottenuto il loro
coinvolgimento nelle relative procedure.
«L’intesa sarà una buona base in vista
della delega legislativa che a breve
presenterò al Consiglio dei Ministri»
dice Patroni Griffi. Per la Cgil «è un
primo segnale di discontinuità che riapre,
dopo le macerie prodotte dalla legge
Brunetta, un percorso sindacale che riguarda
il mondo del lavoro pubblico». Gianni
Baratta, segretario confederale Cisl, parla
di «importante traguardo, per la prima
volta l’intesa è condivisa da tutti i pezzi
della pubblica amministrazione».
Soddisfazione anche in casa Uil. Osserva il
segretario confederale Paolo Pirani: «L’intesa
rappresenta una positiva e importante
risposta sia ai temi posti dalla Uil con lo
sciopero generale delle categorie del
pubblico impiego, svoltosi nei mesi scorsi,
sia alla piattaforma presentata per il
rilancio del valore e della qualità del
lavoro pubblico»
(articolo
Il Messaggero del 05.05.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Licenziamenti disciplinari,
l'accordo è più vicino.
Si profila un accordo sindacale articolato
sul documento presentato ieri dal ministro
della Pa e la Semplificazione, Filippo
Patroni Griffi, per la traduzione in norme
valide per il pubblico impiego dei
principi e criteri generali contenuti nel
ddl di riforma del mercato del lavoro. ... (articolo
Il Sole 24 Ore del 04.05.2012 - tratto
da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Censimento, compensi fuori dal
tetto della contrattazione.
I compensi che i comuni hanno corrisposto o
corrisponderanno ai propri dipendenti per
l'effettuazione del censimento della
popolazione e che sono finanziati dall'Istat
vanno al di fuori del tetto al fondo per la
contrattazione decentrata.
E' questa la indicazione fornita dalla
Ragioneria Generale dello Stato nel conto
annuale del personale ... (articolo
Il Sole 24 Ore del 04.05.2012 - tratto
da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Niente
incentivi agli uffici tributi. L'Anutel
non condivide la scelta del governo.
Tra gli effetti prodotti dall'abrogazione
dell'art. 59 rientra l'inapplicabilità della
disposizione che consentiva ai comuni di
riconoscere compensi incentivanti
nell'ambito della lotta all'evasione Ici,
applicabile in ambito Imu grazie al richiamo
dell'art. 59 a opera del dlgs 23/2011.
È una
scelta che non mancherà di produrre
conseguenze negative tra gli addetti agli
uffici tributi e che contraddice lo spirito
iniziale che aveva portato all'istituzione
di quell'incentivo, in un paese ove il
fenomeno dell'evasione fiscale sembra aver
raggiunto livelli altissimi.
Secondo il
legislatore, il contributo che i comuni
possono dare nella gestione della fiscalità
locale è di fondamentale importanza. Anche
la stessa Agenzia delle entrate, al fine di
una maggiore lotta all'evasione, riconosce
un incentivo ai comuni per le segnalazioni
qualificate, quindi implicitamente viene
riconosciuto un maggiore ruolo degli enti
locali che sono conoscitori dei territori,
ma che non hanno gli strumenti propri
dell'Agenzia. Allora perché sminuire il
ruolo di funzionari e operatori che
s'ingegnano a costruire sistemi di controllo
e incrocio di banche dati per il solo fine
di conseguire l'equità fiscale?
Rincorrere
un contribuente che si diletta nell'evasione
o elusione fiscale non è uno sport così
gratificante. La gratifica economica serviva
per dare anche un briciolo di dignità
professionale. Sarebbe stato più saggio
regolare l'incentivo piuttosto che
falciarlo. Ma, caso molto strano,
l'incentivo a determinate figure operanti
nella p.a. viene salvaguardato, operando
così una evidente discriminazione tra i
diversi settori. Se oggi, attraverso
l'eliminazione degli incentivi al personale,
il governo ritiene di ridurre i costi deve
farlo per tutti gli appartenenti alla p.a.
iniziando proprio dai ministeri, dalle
Agenzie, e da tutte le figure che oggi
possono usufruire di norme specifiche di
tutela, in poche parole i sacrifici li fanno
tutti. Non bastavano alcuni provvedimenti
dell'ex ministro Brunetta, relativamente
all'uso dei mezzi propri da parte dei
dipendenti della p.a. per partecipare alle
attività formative?
L'Anutel non può tacere
davanti alla dispersione di un patrimonio
accumulato dai dipendenti negli anni e
dimostrerà come moltissimi comuni saranno
costretti a esternalizzare le attività
accertative, con rimunerazioni che a oggi
raggiungono anche cifre del 40% sulle somme
riscosse, con evidente danno economico
(articolo ItaliaOggi
del 04.05.2012). |
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aprile 2012 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
F. Federici,
Abuso d’ufficio, peculato d’uso e
rivelazione ed utilizzazione di segreti
d’ufficio - nota a Corte di Cassazione, Sez.
VI penale, sentenza 16.01.2012 n. 1208
(link a www.filodiritto.com). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: G.
Bertagna,
Enti locali e part-time: soluzione o fonte di
problemi? - Numerosi gli interventi
restrittivi all’uso del tempo parziale, con
molti dubbi di interpretazione
(tratto da Diritto e Pratica
Amministrativa n. 4/2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Personale.
Deroga ampia su scuola e polizia.
Dal 2013 i vincoli sui rapporti flessibili
si possono evitare per tutto il settore.
In nessun caso però i Comuni possono
superare la spesa sostenuta per le stesse
finalità nel 2009.
APPLICAZIONE GENERALE/
Anche negli enti «minori» il via libera
offerto dalla Corte dei conti non può
oltrepassare i tetti relativi alle uscite.
Si ampliano le possibilità per gli enti
locali di effettuare assunzioni flessibili,
ma rimangono i limiti di spesa che
determinano una contrazione nel ricorso a
questo istituto: possono essere così
sintetizzati gli effetti del delle novità
contenute nell'articolo 4-ter della legge di
conversione del Dl 16/2012 e nel parere
delle sezioni riunite di controllo della
Corte dei Conti n. 11/2012.
Le nuove regole prevedono che dal 2013 il
tetto del 50% della spesa sostenuta nel 2009
non si applichi alle assunzioni con
contratti flessibili del personale
«strettamente necessario a garantire
l'esercizio delle funzioni di polizia
locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale». Si amplia quindi la deroga
prevista dal Milleproroghe per il 2012, che
riguarda solo il personale educativo e
docente, la polizia municipale (non
provinciale) e le stabilizzazioni di Lsu in
corso.
La deroga tocca ora negli enti locali
tutti i dipendenti impegnati nelle funzioni
istruzione (quindi non solo i docenti),
della vigilanza (e non solo la polizia
municipale) e dei servizi sociali.
L'applicazione è rimessa all'autonomia delle
amministrazioni. A fronte dell'ampliamento
delle deroghe, il legislatore ha previsto -a differenza del 2012- il divieto di
superamento della spesa per le assunzioni
flessibili del 2009.
Le deroghe previste dalla Sezioni unite di
controllo della magistratura contabile sono
limitate: si consente agli enti locali di
derogare ai vincoli dettati dall'articolo 9,
comma 28, del Dl 78/2010, ma questo non può
evitare la riduzione del tetto alla spesa.
La deroga riguarda, in particolare, gli
«enti di minore dimensione per salvaguardare
particolari esigenze operative». Essa può
essere prevista per imporre un limite
cumulativo al complesso delle assunzioni
flessibili, senza la suddivisione indicata
dalla norma. Il carattere limitato è dato
dalla precisazione che «resta comunque ferma
l'esigenza che vengano raggiunti gli
obiettivi di fondo della disciplina e che
venga assicurata la riduzione di spesa
nell'esercizio finanziario per le forme di
assunzione temporanea elencate».
Le interpretazioni fornite dalle sezioni
regionali di controllo includono infine nel
tetto le assunzioni di dirigenti e
responsabili ex articolo 110 e del personale
dell'ufficio di staff degli organi politici
ex articolo, 90 sempre del Dlgs 267/2000. In
modo prevalente, viene detto che la spesa
necessaria per garantire l'esercizio
associato tramite convenzioni ex articolo 30
del Tuel non va inclusa nel tetto. Vanno
invece inclusi gli oneri per l'utilizzo di
personale in modo associato tra più enti,
sia che ciò avvenga attraverso l'articolo 14
del contratto del 22.01.2004, sia che
si realizzi attraverso il comma 557 della
Finanziaria 2005 (utilizzazione extra orario
da parte dei piccoli comuni di dipendenti di
altri enti locali).
Rimane da chiarire se
gli oneri derivanti dalla utilizzazione di
personale di altra Pa in comando debba
essere compresa nel tetto alla spesa per le
assunzioni flessibili. E se quelle che sono
interamente finanziate da altri soggetti,
pubblici o privati (ad esempio i vigili
stagionali i cui oneri sono sostenuti
attraverso una quota dei proventi derivanti
dalle sanzioni per le inosservanze al codice
della strada), siano da includere nel tetto
o se si debba applicare in modo estensivo la
esclusione prevista in questi casi dal tetto
alla spesa del personale.
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I passaggi
01 | GLI AMBITI
La normativa particolare riguarda i settori
della Polizia locale, dell'istruzione
e il settore sociale
02 | IL PROBLEMA
In questi settori, soprattutto
nell'istruzione e nei servizi sociali,
l'incidenza dei contratti a termine è molto
alta. Per questa ragione l'estensione ai
contratti a termine dei vincoli del turn
over previsti per le assunzioni stabili
avrebbe determinato grossi problemi di
operatività
03 | IL PRIMO INTERVENTO
Il decreto «Milleproroghe» (articolo 1,
comma 6-bis, del Dl 216/2011) aveva rimandato
al 2013 l'applicazione dei vincoli di turn over al personale educativo, scolastico e di
vigilanza
04 | IL DECRETO FISCALE
Il nuovo intervento amplia le deroghe,
permettendo agli enti locali di superare dal
2013 i tetti in relazione ai contratti
«strettamente necessari a garantire
l'esercizio delle funzioni di polizia
locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale». In questo modo, la deroga può
riguardare tutte le tipologie di personale
nei settori indicati
05 | LA SPESA
Mentre amplia i confini della deroga, la
norma introduce però un nuovo limite, in
virtù del quale in nessun caso, gli enti
locali possono però superare la spesa
registrata per le stesse finalità nel 2009 (articolo Il Sole 24
Ore del 30.04.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Niente assunzioni solo con il Patto. Nota Anci sui limiti per gli enti
locali.
I limiti nell'assunzione di personale a
tempo indeterminato, previsti dal decreto
legge 78/2010, non riguardano gli enti non
sottoposti al Patto di stabilità.
È quanto
sostiene la
nota
27.04.2012 dell'Anci, in cui si
spiega che sebbene le sezioni riunite della
Corte dei conti abbiano di recente sostenuto
che i limiti alle assunzioni riguardino
tutti gli enti, «a oggi la normativa vigente
per gli enti non sottoposti al Patto è
quella di cui alla legge 27.12.2006,
n. 296», che stabilisce altre modalità di
contenimento delle spese per il personale.
In particolare, all'articolo 1, comma 562, si
prevede che: «Per gli enti non sottoposti
alle regole del patto di stabilità interno,
le spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'Irap, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, non devono
superare il corrispondente ammontare
dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo
periodo possono procedere all'assunzione di
personale nel limite delle cessazioni di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al
comma 558».
Insomma, regole ad hoc, che secondo l'Anci
la Corte dei conti non tiene in
considerazione, contraddicendo peraltro, nel
parere n. 11/2012 reso dalle sezioni
riunite, e senza fornire alcuna motivazione,
quanto precedentemente affermato in diverse
pronunce in relazione al rapporto fra il
comma 562 della Finanziaria 2007 ed il comma
7 dell'art. 76 del dl n. 78 del 31.05.2010. Norme che, relativamente alla parti
che dispongono limitazioni alle assunzioni,
non sono state modificate da alcun
intervento successivo.
A tal proposito, l'Anci
cita le delibere n. 3, 4 e 20 del 2011. Per
giungere infine alla conclusione che ad
oggi, non essendo stato modificato il quadro
normativo di riferimento, relativamente alle
assunzioni a tempo indeterminato negli enti
non sottoposti al patto di stabilità trova
appunto applicazione il comma 562
dell'articolo unico alla legge 27.12.2006, 296 (articolo ItaliaOggi
del 28.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Limiti alle assunzioni a tempo
indeterminato applicabili agli enti non
sottoposti al patto di stabilità (ANCI,
nota 27.04.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Pa,
licenziamenti disciplinari più semplici.
In arrivo la delega sull'articolo 18 per gli
statali: tipizzazione dei casi che fanno
scattare la sanzione
ADDIO AI CO.CO.CO/
Più autonomia per i dirigenti, taglio delle
consulenze, riordino del reclutamento e
cambio di politica sui contratti a termine.
Un disegno di legge con una delega per la
regolazione dei licenziamenti disciplinari
nelle pubbliche amministrazioni, per i quali
dovrà essere razionalizzata la struttura
attuale delle sanzioni e introdotta una
tipizzazione delle ipotesi che possono
giustificare il licenziamento per motivi
soggettivi.
Parte da qui la proposta
operativa che il ministro della Pa e della
Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sta
mettendo a punto per la traduzione in norme
dei «principi e criteri generali» contenuti
nella riforma Fornero. La ri-regolazione del
pubblico impiego si muoverà su un indice
articolato e complesso, che i tecnici di
palazzo Vidoni stanno ancora limando in
vista del prossimo incontro con i sindacati
(la data è da confermare ma dovrebbe essere
il 4 maggio) sapendo che tutto dovrà essere
pronto entro la metà di maggio.
Oltre all'armonizzazione delle norme sul
mercato del lavoro, vale a dire i contratti
flessibili in entrata e le regole sui
licenziamenti, si punta a un nuovo insieme
di misure per rafforzare la responsabilità e
l'autonomia dei dirigenti; un taglio delle
consulenze esterne; una nuova impostazione
delle politiche di reclutamento che passa
anche per il rilancio del vecchio progetto
di riordino delle scuole superiori della Pa;
una rivisitazione del ciclo della
performance, che prevede una condivisione
con i sindacati nella gestione delle scelte
organizzative delle amministrazioni.
Licenziamenti disciplinari.
Se per i licenziamenti discriminatori (o
nulli) non serviranno norme di equiparazione
tra pubblico e privato e se per i
licenziamenti per giustificati motivi
oggettivi (quelli economici) la cornice
regolatoria già esiste ed è l'articolo 33
del Dlgs 165/2001 con la prevista mobilità
del personale in disponibilità (dichiarato
in eccedenza a conclusione della relativa
procedura), un intervento ad hoc servirà per
i disciplinari.
Tenendo conto dei vincoli
costituzionali, della diversa natura della
funzione pubblica che prevede maggiori
doveri e pretende diverse garanzie ai
dipendenti di un'amministrazione pubblica
rispetto a quelli di un'azienda privata, con
la delega si punta a introdurre una serie di
ipotesi di giustificato motivo soggettivo e
a ricalibrare il sistema delle sanzioni
conservative o espulsive che, tra l'altro,
sono differenziate a seconda che si tratti
di funzionari o di dirigenti.
Una delega,
insomma, per rendere più certe le situazioni
che fanno scattare il licenziamento in casi
disciplinari. Con la prospettiva, in caso di
sentenza che boccia il licenziamento, del
reintegro del dipendente piuttosto che del
suo indennizzo; ipotesi peraltro già bollata
da incostituzionalità dal Giudice delle
leggi.
Dirigenza con più autonomia.
Nel quadro della privatizzazione del
contratto dei dirigenti con il Ddl Patroni
Griffi si punterebbe a rafforzare
l'autonomia dei dirigenti dall'indirizzo
politico e la responsabilità nella gestione
dell'organizzazione e delle risorse
dell'amministrazione.
Probabilmente verrà proposto un meccanismo
di conferma automatica a fine incarico
(fatti salvi casi oggettivi di inadempienza)
per mettere a riparo i direttori generali da
logiche non regolate di spoil system. Misure
che verrebbero affiancate da un forte giro
di vite sugli incarichi esterni, da limitare
esclusivamente a casi di assoluta eccellenza
e per posizioni particolari.
Sempre sulla
dirigenza, il ministro vuole proporre una
riforma dell'attuale sistema di reclutamento
che passa anche per un riordino delle cinque
scuole di alta formazione: ai nuovi
dirigenti dello Stato dovrebbe essere
assicurata una formazione comune, come nelle
esperienze di Francia e Regno Unito, in
maniera da poter garantire reali possibilità
di trasferimento da un'amministrazione a
un'altra superando canali impropri come il
reclutamento esterno o il «comando» di
dirigenti fuori dai ruoli.
Contratti a termine.
L'idea è di abbandonare il contratto
coordinato e continuativo con
un'equiparazione stretta con il settore
privato. I contratti a termine, che comunque
non potranno essere trasformati in contratti
a tempo indeterminato perché resta il
vincolo dell'accesso per concorso nella Pa,
verranno molto ricalibrati: per quelli molto
brevi verrà recepita la riforma Fornero
mentre per quelli fino a 36 mesi si
penseranno formule tipo il corso-concorso,
mirate per qualificare il più possibile
questi rapporti temporanei d'impiego.
Ciclo della performance.
Per superare alcune difficoltà applicative
del sistema di valutazione introdotto dalla
riforma Brunetta si punta poi a un
superamento delle analisi delle performance
basate sulla logica dell'adempimento. L'idea
è quella di favorire un maggior
coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali nella definizione dei criteri di
valutazione e delle scelte organizzative
delle amministrazioni che, dopo l'ultima
riforma, dovrebbero essere invece
semplicemente comunicate ai sindacati
(articolo Il
Sole 24 Ore
del 26.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
A. Barbiero,
Come gestire i limiti alla spesa per la
formazione delle risorse umane nelle
amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 13,
della legge n. 122/2010)
(24.04.2012 - tratto da www.albertobarbiero.net). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Più
flessibilità in entrata per i dirigenti.
IL RECLUTAMENTO/
Necessario riformare l'accesso: selezioni
più trasparenti, ma vanno evitate le
carriere a vita.
Gli osservatori riconoscono alle
amministrazioni locali una capacità di
innovazione sconosciuta ad altri livelli di
governo. La gran parte di questi risultati
sono stati ottenuti grazie alla maggiore
autonomia di cui hanno goduto i Comuni, a
partire dalla seconda metà degli anni
novanta, e alla possibilità concreta di
realizzare un forte ricambio della dirigenza
in servizio.
Grazie a questa maggiore autonomia, è stato
infatti possibile inserire nei Comuni
dirigenti con rapporti di lavoro a tempo
determinato, soggetti a valutazione,
riconferma e senza più la garanzia di un
posto fisso a vita.
Queste figure, cooptate a volte dall'esterno
o in altri casi dall'interno
dell'amministrazione, hanno assicurato tassi
elevati di turn-over della dirigenza locale
e una maggiore dinamicità all'azione dei
Comuni.
Il rapporto a tempo determinato e l'assenza
della garanzia a vita dello status di
dirigente hanno inoltre rappresentato un
incentivo concreto, per i dirigenti a
termine, a investire per mantenere elevata
la propria professionalità, pena la
sostituzione alla scadenza naturale del
contratto.
Il rovescio della medaglia di questo
meccanismo può essere individuato nel
potenziale rischio di una maggiore
dipendenza della dirigenza dalla politica,
chiamata a nominare o rinnovare gli
incarichi dirigenziali. In alcuni casi
questo rischio si è anche oggettivamente
tradotto in concrete pratiche negative. A
fronte di questa situazione è stata ora
imboccata la strada della
“ministerializzazione” della dirigenza
locale: si sono ristretti in modo drastico
la possibilità di accesso a tempo
determinato e, nonostante alcuni spazi
introdotti nel decreto fiscale in corso di
approvazione, si ritorna di fatto alla
tradizionale dirigenza a tempo
indeterminato.
Questo comporterà una incredibile rigidità
della dirigenza locale: assisteremo ad una
nuova infornata di dirigenti che, una volta
assunti, godranno della totale inamovibilità
a prescindere dalle prestazioni
effettivamente fornite, dai fabbisogni quali
quantitativi futuri delle amministrazioni e
dall'aggiornamento delle proprie competenze,
bloccando così, per una intera generazione,
le possibilità di ricambio ai vertici delle
strutture dei Comuni. Questo meccanismo
inoltre produrrà probabili costi aggiuntivi:
molti dirigenti attualmente a contratto sono
infatti già funzionari a tempo indeterminato
con una differenza retributiva minima per
quanto riguarda l'incarico dirigenziale.
Anziché risolvere un problema si è
scardinato malamente un sistema.
E' invece necessario coniugare le due
esigenze: occorre da un lato garantire
l'accesso alla dirigenza tramite procedure
selettive e trasparenti, ma dall'altro non
perdere i benefici del tempo determinato ed
evitare i danni della strutturazione a vita
dei posti e dei costi per la dirigenza nelle
amministrazioni locali. E' necessario e
possibile coniugare queste due esigenze. E
per farlo occorre ripensare il sistema di
accesso alla dirigenza locale in modo più
sistemico e non con interventi frammentari e
senza disegno.
Ad esempio si potrebbero ipotizzare forme di
reclutamento su base nazionale o regionale
volte a selezionare e certificare le
competenze dei candidati sulla base delle
esperienze maturate concretamente e di
quelle riscontrate nei percorsi selettivi,
lasciando poi alle amministrazioni la
facoltà di scegliere, solo tra gli idonei, i
soggetti ai quali conferire il rapporto a
tempo determinato per la durata della
legislatura.
Si potrebbe ipotizzare la necessità per i
soggetti di sottoporsi ogni cinque anni a
una sorta di riaccreditamento della propria
idoneità e all'obbligo di maturare crediti
formativi. Si potrebbe ipotizzare che solo
alcune università accreditate sono titolate
a svolgere i percorsi selettivi e di
certificazione della idoneità e dei crediti.
Insomma si può rafforzare moltissimo e
rendere fortemente selettivo il meccanismo
di accesso e permanenza dei soggetti agli
incarichi dirigenziali, ma al contempo
rendere molto più flessibile il rapporto di
lavoro, i meccanismi di entrata e uscita
dalle amministrazioni e la possibilità per
le amministrazioni di scegliere davvero i
candidati ritenuti migliori
(articolo Il Sole 24
Ore
del 23.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Pubblico
impiego. Dopo l'emendamento che alza la
soglia delle assunzioni dal 20 al 40% delle
«uscite» dell'anno prima.
Turn-over, ampliamento a metà.
Ma la nuova norma si scontra con le
disposizioni di contenimento della spesa.
Allentamento a metà per i vincoli al turn-over negli enti locali. Infatti
l'ampliamento delle possibilità di assumere
personale a tempo indeterminato (si passa
dal 20% al 40% delle cessazioni dal servizio
avvenute nell'anno precedente) si scontra
con l'obbligo, per gli enti soggetti al
patto di stabilità, di garantire la
riduzione della spesa per il personale di
anno in anno. Il risultato? I nuovi limiti
più soft rischiano di essere vanificati se i
dipendenti cessano dal servizio a inizio
anno.
Soglia a rischio
La Camera, durante l'esame per la
conversione in legge del decreto sulle
semplificazioni fiscali 16/2012, ora in
attesa del «sì» definitivo del Senato, ha
approvato un emendamento che modifica
l'articolo 76, comma 7, del decreto legge
112/2008: in base alla nuova disposizione,
gli enti virtuosi, ovvero quelli con la
spesa di personale al di sotto del 50% di
quella corrente, potranno assumere personale
a tempo indeterminato nel limite del 40%
delle cessazioni dell'anno precedente,
anziché del 20 per cento.
Ma il raddoppio del turn-over è insidiato da
un'altra norma di contenimento della spesa:
la Finanziaria 2007 (articolo unico, comma
557, legge 296/2006) impone agli enti
soggetti al patto di stabilità di ridurre la
spesa di personale da un anno all'altro.
Così, nel 2012, gli enti locali non potranno
spendere di più rispetto al 2011. Inoltre,
il personale cessato nel 2011 non può essere
sostituito nell'anno in corso, ma solo
l'anno successivo. Il nodo è qui: se il
dipendente è cessato dal servizio all'inizio
del 2011 e non è stato sostituito per
vincolo normativo, la spesa totale per il
personale si riduce e questa riduzione
rischia di vanificare l'aumento dal 20 al
40% del turn-over.
A conti fatti, con il tetto del 20%, perché
la riduzione della spesa totale non
compromettesse le possibilità di assunzione,
era sufficiente che i dipendenti cessati
avessero lavorato in media 2,4 mesi nel 2011
(il 20% di 12 mesi). Con il limite al 40%,
invece, occorre che i dipendenti cessati
rimangano in servizio almeno 4,8 mesi. È
quindi probabile che gli enti si adatteranno
a creare strategie alternative per
compensare queste riduzioni della spesa.
Incarichi dirigenziali
L'emendamento, inoltre, introduce una deroga
ai limiti agli incarichi dirigenziali
conferiti (secondo l'articolo 110, comma 1,
del Tuel) con contratti a termine: in base
al nuovo testo del decreto legislativo
165/2001, non possono superare il 10% dei
dirigenti a tempo indeterminato in organico
(il 20% per i comuni fino a 100mila abitanti
e il 13% fino a 250mila abitanti).
Con la
nuova disposizione, gli incarichi in corso
alla data di entrata in vigore della norma e
che eccedono questi limiti potranno essere
prorogati una sola volta se scadono entro
fine anno. Ma il costo graverà sulle
«ordinarie facoltà assunzionali a tempo
indeterminato», ovvero sul 40 per cento.
Quindi, gli incarichi dirigenziali a tempo
determinato potranno sopravvivere solo a
scapito del turn-over dei dipendenti.
Ma che cosa succederà del budget
assunzionale assorbito dai dirigenti alla
scadenza dell'incarico? Una interpretazione
restrittiva potrebbe portare alla perdita
definitiva di tali risorse. Altrimenti, le
cessazioni potrebbero tornare in circolo
alla stregua delle cessazioni a tempo
indeterminato, ma in questo caso
l'originaria cessazione, che ha finanziato
il rinnovo del dirigente a termine, verrebbe
sostituita solo nel limite del 16%, per la
doppia applicazione del 40 per cento.
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L'ESEMPIO
I vincoli al turn-over alla prova
01 | «VECCHIO» DIPENDENTE
Un dipendente costa a un ente locale 30mila
euro l'anno e cessa dal servizio il 31.01.2011. Per quel dipendente, quindi,
l'ente nel 2011 ha speso 2.500 euro (un
dodicesimo di 30mila)
02 | IL VINCOLO
La nuova soglia del turn-over al 40% delle
cessazioni dell'anno precedente
permetterebbe all'ente di spendere 12mila
euro per nuove assunzioni nel 2012 (il 40%
di 30mila). Ma l'apertura è annullata
dall'obbligo di spendere meno per il
personale dell'anno precedente (quindi meno
di 2.500 euro)
(articolo Il Sole 24
Ore
del 23.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: DECRETO
FISCALE/ Enti, largo ai
dirigenti a contratto.
E spunta la sanatoria per i manager esterni
già in servizio. Gli emendamenti approvati
alla camera sconfessano la Consulta.
Dirigenza a contratto degli enti locali, le
percentuali di assunzioni aumentano dall'8%
ad almeno il 10%, con estesissime
possibilità di deroga.
Gli emendamenti presentati al decreto
fiscale ampliano per comuni e province la
possibilità di assumere dirigenti a tempo
determinato e, soprattutto, con una
disposizione «transitoria» discutibile, di
confermare anche in deroga a qualsiasi
limite i dirigenti esterni già in servizio.
L'esempio della sanatoria dei dirigenti a
contratto presso le Agenzie delle entrate,
del territorio e delle dogane, come era
prevedibile, ha fatto breccia anche negli
enti locali, per altro da sempre contrari
alle limitazioni quantitative alle
assunzioni dei dirigenti a termine, imposte
prima dal dlgs 150/2009 e poi in parte
ampliate dall'articolo 6 del dlgs 141/2011.
Nonostante la crisi e le difficoltà
occupazionali di tutti i settori del paese,
sembra che sia indispensabile per le
amministrazioni pubbliche assicurarsi le
prestazioni lavorative dei dirigenti
fiduciari, nonostante le sentenze della
Corte costituzionale, a partire dalla
103/2007, le abbiano considerato
incompatibili col sistema ordinamentale.
Dunque, l'emendamento modifica il testo
dell'articolo 19, comma 6-quater, del dlgs
165/2001, e «arrotonda» dall'8 al 10% della
dotazione organica dirigenziale la quota di
dirigenti a tempo determinato che gli enti
locali possono assumere. Tuttavia, i comuni
con popolazione fino a 100 mila abitanti
sono beneficiati di una percentuale doppia:
il 20%. I comuni con popolazione superiore a
100 mila abitanti e inferiore ai 250 mila
invece, facoltativamente possono
incrementare la percentuale dal 10 al 13%.
L'incremento pare destinato a erodere le
possibilità di assunzione a tempo
indeterminato. Infatti, l'ulteriore 3% andrà
«a valere sulle ordinarie facoltà per le
assunzioni a tempo indeterminato». Insomma,
non solo assumere dirigenti a contratto
consumerà risorse per il tetto assoluto alla
spesa e quello specificamente destinato alle assunzioni a tempo determinato, ma la spesa
andrà considerata come se erogata per
assunzioni a tempo indeterminato e, dunque,
incidere sul limite del 40% della spesa
delle cessazioni dell'anno precedente.
La percentuale-base del 10%, a ben vedere,
varrà solo per province e comuni con
popolazione superiore ai 250 mila abitanti.
L'emendamento, però, porta con sé
l'aggiramento dell'intento della riforma
Brunetta di contenere l'abuso oggettivo
dell'utilizzo di dirigenti a contratto negli
enti locali, che spesso hanno assunto
dirigenti a termine per quote ben superiori
al 10%, molte volte vicine al 100%, in
totale contrasto con le indicazioni della
Consulta. Dunque, si consente di rinnovare
«per una sola volta» tutti i contratti
dirigenziali a termine in scadenza entro il
31/12/2012, a condizione di adottare un
provvedimento che con specifica motivazione
dimostri l'indispensabilità del rinnovo per
assicurare il corretto svolgimento delle
funzioni essenziali.
Ancora una volta, torna il concetto di
«funzioni essenziali», senza che esse però
vengano definite. La deroga ai limiti
percentuali consiste, nella sostanza, in una
gentile concessione a tutte le
amministrazioni comunali e provinciali in
scadenza, nelle quali i dirigenti a
contratto avrebbero dovuto lasciare gli
incarichi definitivamente, se si fosse
applicato rigorosamente (come richiederebbe
la Consulta) il limite percentuale disposto
dalla legge.
Grazie all'emendamento, tutti i comuni
potranno motivare, più o meno sommariamente,
l'indispensabilità di incarichi dirigenziali
a contratto, che, paradossalmente,
dovrebbero essere invece in ogni caso
ridotti, visto che l'articolo 1, comma 557,
della legge 296/2006 impone di contenere non
solo il personale a tempo determinato (che
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, della
legge 122/2010 comunque non possono
superare, per spesa, il 50% del 2009), ma di
diminuire l'incidenza percentuale dei
dirigenti rispetto al rimanente personale.
Anche questi rinnovi consumeranno le risorse
per assumere personale a tempo
indeterminato, come unico scotto a questa
sorta di sanatoria della dirigenza
fiduciaria, molto ai limiti della
legittimità costituzionale.
L'emendamento conclude indicando ai comuni
che effettueranno i rinnovi dei dirigenti a
contratto in deroga a qualsiasi limitazione
percentuale di adottare atti di
programmazione per assicurare a regime
quello che, in realtà, da sempre la Consulta
imporrebbe: il rispetto dei limiti
percentuali previsti dalla legge. Poiché non
è dato capire cosa si intenda per
assicurazione «a regime» del rispetto
dei limiti percentuali, sostanzialmente agli
enti locali e ai dirigenti vicini alla
politica è assicurato un altro quinquennio
di incarichi. Per l'attuazione delle norme
nel rispetto della Costituzione, ci sarà
tempo
(articolo ItaliaOggi
del 20.04.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Assunzioni più facili per
comuni e province. Limiti meno rigorosi per
polizia locale, istruzione e servizi sociali.
Limiti meno rigorosi per le assunzioni degli
enti locali. Gli emendamenti al «decreto
fiscale» tornano a estendere in parte le
possibilità di assunzione per comuni e
province, riformulando l'articolo 76, comma
7, del dl 112/2008, convertito in legge
133/2008, l'articolo 1, comma 562, della
legge 296/2006 e l'articolo 9, comma 28, del
dl 78/2010, convertito in legge 122/2009.
Limiti finanziari alle assunzioni.
Il contenimento delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato rispetto al
costo del personale cessato l'anno
precedente passerà dal 20 al 40%.
Polizia, istruzione e servizi sociali. Per
il personale addetto alle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica (sia
personale ausiliario, sia insegnanti) e dei
servizi sociali l'onere della spesa relativa
alle loro assunzioni inciderà per il 50%.
Tale previsione deve intendersi,
probabilmente, riferita al calcolo delle
possibilità di assumere funzionale al tetto
di spesa assoluto e al rapporto tra spesa di
personale e totale delle spese correnti.
Invece, il costo del personale assegnato ai
servizi elencati prima si continuerà a
computare per intero, ai fini della
determinazione del limite del 40% del costo
del personale cessato l'anno precedente.
Qualora i comuni, avendo un'incidenza della
spesa di personale sul totale delle spese
correnti inferiore al 35%, si siano avvalsi
della possibilità di coprire l'intero
turnover dei dipendenti addetti alla polizia
municipale, l'estensione delle assunzioni
vista prima si applica solo ai dipendenti
addetti ai servizi di istruzione e sociali.
Comuni non soggetti al Patto. Viene
modificato l'articolo 1, comma 562, della
legge 296/2006, dedicato agli enti non
obbligati al rispetto del patto di
stabilità.
Per loro il limite di spesa alle assunzioni
viene finalmente aggiornato e spostato dal
2004 al 2008. Un beneficio, tuttavia,
destinato a durare poco. Nel 2013 la gran
parte degli enti, quelli con popolazione
superiore a 1.000 abitanti, verrà
assoggettata ai vincoli del patto di
stabilità.
Assunzioni a tempo determinato. Il
legislatore continua a fare confusione in
merito all'articolo 9, comma 28, della legge
122/2010, ai sensi del quale si applica come
«principio» agli enti locali il limite di
spesa alle assunzioni flessibili pari al 50%
di quella sostenuta nel 2009.
Contraddicendo se stesso e l'autonomia
costituzionalmente garantita degli enti
locali, il legislatore pare intendere il
limite del 50% non come regola di principio
e, dunque, non puntuale, bensì come
disposizione cogente.
In quest'ottica, l'emendamento permette agli
enti locali, a partire dal 2013, di superare
il limite del 50% qualora intendano
effettuare assunzioni «strettamente
necessarie» a garantire le funzioni sempre
nell'ambito della polizia locale,
dell'istruzione pubblica e dei servizi
sociali.
La possibilità di sforare il limite di spesa
del 50% rispetto al 2009 non è, tuttavia,
piena. Comuni e province in ogni caso non
potranno spendere complessivamente per le
assunzioni flessibili riguardanti polizia
locale, istruzione e servizi sociali, più
dei costi sostenuti per i medesimi settori
nel 2009
(articolo ItaliaOggi
del 20.04.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Statali,
dall'estate libertà di licenziare.
L'annuncio del ministro della Funzione
Pubblica Patroni Griffi.
"STATALI, SI LICENZIA"/ Il ministro Griffi:
riforma del pubblico entro l'estate. Fuori
dal lavoro dopo.
È di quasi tre milioni di persone l'esercito
dei "senza speranza", i disoccupati
che non cercano più lavoro. Il triplo della
media Ue.
Nei tavoli di confronto con il sindacato,
l'eventualità era finora passata solo per
allusioni ma ieri, con un'intervista sul
quotidiano Avvenire, il ministro della
Pubblica amministrazione, Filippo Patroni
Griffi, è stato netto: il governo licenzierà
anche gli statali. Arrivando fino a dove non
era arrivato Brunetta. Le forme saranno
mediate, ovviamente, ma la sostanza resta e
tutto quanto dovrà avvenire già entro
l'estate.
Il ministro vuole varare la sua riforma
entro metà maggio e del resto, la riforma
del Lavoro, che è già all'esame del
Parlamento, è stata fatta in modo da
recepire, all'articolo 2, una legge delega.
A quanto pare la riforma è già avanti nel
suo punto più cruciale, quello del
licenziamento del pubblico impiego. "Spero
che capiscano tutti, anche i sindacati"
dice il ministro al quotidiano cattolico.
"Devono accettare il meccanismo di
mobilità obbligatoria per due anni che già
esiste ma che ancora non è stato attuato.
Devo farlo perché le amministrazioni
pubbliche vanno riorganizzate anche per
attuare la spending review sulla spesa
pubblica". La procedura, in effetti, è
già prevista nella norma attuale che prevede
la messa in mobilità, per 24 mesi e all'85
per cento dello stipendio, del personale
dichiarato in esubero. "Prima proveremo a
vedere se quel personale, riqualificato,
potrà essere utilizzato meglio in altri
settori" spiega Patroni Griffi, "poi,
solo se alla fine non si troveranno
alternative, l'unica strada rimarrà quella
del licenziamento".
NESSUNO crede, però ...
(articolo Il Fatto
Quotidiano
del 20.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
S. Quinzone Garofalo,
Dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici al codice disciplinare dei ccnl:
competenze e responsabilità dei dirigenti
scolastici (link a
www.diritto.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: C.
Morici,
Se il datore di lavoro cambia la password
del pc e sostituisce la serratura
dell’ufficio del lavoratore è integrato il
danno da mobbing
(link a www.diritto.it). |
|
ENTI LOCALI:
La Corte dei Conti cambia indirizzo: il
limite alle assunzioni vale anche per gli
Enti non sottoposti al Patto di stabilità
interno.
L'art. 14, comma 9, D.L. n. 78 del 2010,
convertito in L. n. 122 del 2010, ha
introdotto per tutti gli enti, sia quelli
sottoposti al patto che quelli esclusi, una
restrizione alle assunzioni di personale che
possono essere effettuate nel limite del 20
per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente.
Resta
fermo, inoltre, per gli enti non sottoposti
al patto di stabilità l'obbligo di contenere
la spesa entro il limite del 2004 (Corte dei conti, Sez. riunite di controllo,
delibera 17.04.2012 n.
11). |
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COMPETENZE GESTIONALI - CONSIGLIERI COMUNALI
- ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Politici
commissari ai concorsi. Per l'esclusione va
dimostrato che la carica pesa sul giudizio.
Consiglio di Stato. Dopo i no dei Tar la
sentenza 2104/2012 riapre le porte anche ai
sindacalisti.
Il Consiglio di Stato
riabilita politici e sindacalisti nelle
commissioni di concorso.
Dopo un lungo periodo di astinenza, nel
quale coloro che ricoprivano cariche
politiche o sindacali erano banditi dalla
partecipazione a procedure selettive, il
massimo organo della giustizia
amministrativa, con la
sentenza 13.04.2012 n. 2104, inverte
la rotta e riconosce legittima la nomina di
un consigliere comunale di altra
amministrazione in una commissione di
concorso.
La questione prende origine dalla previsione
dell'articolo 35, comma 3, lettera e), del
decreto legislativo 165/2001, in base al
quale non possono far parte della
commissione di concorso i componenti gli
organi di direzione politica
dell'amministrazione, coloro che ricoprano
cariche politiche o sindacali o vengano
designati da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali. Fino ad oggi,
tale divieto era stato interpretato in modo
assoluto e, secondo la giurisprudenza
abbastanza unanime dei Tar, bastava essere
stato eletto nel consiglio comunale di un
ente locale per far scattare
l'incompatibilità in tutto il territorio
nazionale.
Il Consiglio di Stato non è così categorico
e apre le porte alla partecipazione di
politici e sindacalisti nelle commissioni in
questione. Afferma, infatti, che non basta
essere assessore o consigliere comunale per
perdere quella indipendenza di giudizio
necessaria per valutare l'idoneità dei
candidati all'impiego pubblico. È necessario
dimostrare, di volta in volta, che la carica
ricoperta in un'amministrazione diversa da
quella che ha bandito il concorso influenzi,
in qualche maniera, l'attività dell'ente che
sta procedendo all'assunzione.
Riconoscendo l'assenza di criteri giuridici
che possano soccorrere nell'individuare tale
influenza, il Consiglio di Stato richiede,
per riconoscere l'incompatibilità, che, in
astratto, l'attività di consigliere comunale
sia idonea «a far riverberare i suoi effetti
anche sull'ente che indice la selezione».
Dal punto di vista pratico è immediatamente
rilevabile come le condizioni richieste
debbano essere valutate caso per caso. È
evidente come, ad esempio, per ragioni
connesse alla lontananza fisica delle
amministrazioni interessate, l'influenza
possa escludersi a priori; ma, in altri
casi, quali per amministrazioni limitrofe o
appartenenti alla stessa provincia o
regione, è altrettanto evidente che la
presenza o l'assenza di tale influenza
risulti difficile da dimostrare. E, quindi,
il contenzioso in materia è assicurato.
Ma se questa è la nuova filosofia che
avanza, possiamo individuare una serie di
incompatibilità previste per coloro che
ricoprono cariche politiche o sindacali, che
vengono notevolmente ridimensionate. La
mente corre immediatamente all'articolo 14,
comma 8, del decreto legislativo 150/2009,
riforma Brunetta, che prevede analogo
divieto di nomina per i componenti degli
organismi indipendenti di valutazione. Se
verrà confermato l'indirizzo, potremo
trovare sindaci, assessori, sindacalisti
componenti gli organismi indipendenti di
valutazione (Oiv), che rischiano di perdere
la loro indipendenza
(articolo Il Sole 24
Ore del
17.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Corruzione p.a., prefetti in campo.
Gli Utg vigileranno sui comuni. Più poteri
ai segretari. Le proposte della commissione
Patroni Griffi. Per gli enti locali un passo
indietro di 15 anni.
Prefetti e segretari in campo per la lotta
alla corruzione negli enti locali. Prefigura
un passo indietro di almeno 15 anni
l'integrazione al rapporto sulle misure
anticorruzione elaborata dalla «Commissione
di studio su trasparenza e corruzione nella
p.a.», sotto il coordinamento del ministro
Filippo Patroni Griffi.
Il documento contiene una serie di proposte
che la commissione coordinata dal
consigliere di stato Roberto Garofoli
chiederà vengano recepite nel ddl
anticorruzione su cui sta lavorando il
ministro della giustizia Paola Severino (si
veda ItaliaOggi del 31/3/2012).
Si tratta di una sonora bocciatura delle
riforme-Bassanini che nel 1997, in
un'impostazione pseudo-federalista
dell'autonomia locale, modificarono
radicalmente la figura del segretario
comunale, sottraendogli la competenza a
esprimere il parere di legittimità sugli
atti degli enti locali e lasciando la sua
nomina nelle mani dei sindaci e dei
presidenti delle province, in applicazione
di uno spoil system molto spinto.
La Commissione, a seguito di un'audizione
col Viminale dello scorso 22 marzo,
prefigura un sostanziale ritorno indietro su
tutta la linea, travolgendo anche ogni
residua velleità di «federalismo» o
«policentrismo istituzionale».
Poteri del prefetto. L'idea di fondo del
piano anticorruzione è costituire
un'ennesima Authority. La Commissione,
tuttavia, si rende conto che tale organismo
avrebbe difficoltà a relazionarsi con le
amministrazioni locali. Il compito, allora,
di vigilare sulle misure anticorruzione da
adottare da parte degli enti locali si
ipotizza possa essere assegnato ai prefetti,
anche nel quadro di un potenziamento degli
uffici del governo.
Il peso del Viminale
tornerebbe, così, a gravare fortemente su
comuni e province. Le prefetture dovrebbero
supportare gli enti locali per
l'elaborazione dei «piani di prevenzione
della corruzione», obbligatori per tutte le
p.a., assicurando che siano formulati nel
rispetto delle linee-guida dell'Authority,
della quale sarebbero le referenti.
Poteri sostitutivi. Il rapporto suggerisce
anche di attribuire ai prefetti il potere di
sostituirsi alle amministrazioni locali
inadempienti, che non adottino, aggiornino o
attuino i piani di prevenzione della
corruzione.
Ma, in alternativa o in aggiunta, lo studio
della Commissione prende in considerazione
anche l'ipotesi di configurare la mancata
adozione del piano alla stregua della
mancata approvazione del bilancio di
previsione. La conseguenza, dunque, sarebbe
il commissariamento e lo scioglimento
dell'ente locale.
Ruolo del segretario comunale. Il piano
anticorruzione prevede l'individuazione di
un «dirigente responsabile della prevenzione
della corruzione», che secondo la
Commissione andrebbe individuato nel
segretario comunale, in particolare nei
comuni privi di dirigenza, nelle forme
associative e nei comuni con meno di 5.000
abitanti, ove la gestione sia assegnata ai
componenti della giunta, ai sensi
dell'articolo 53, comma 23, della legge
388/2000. Il segretario comunale, dunque,
avrebbe il compito materiale di redigere il
piano e sottoporlo all'approvazione
dell'organo di governo, che secondo la
Commissione dovrebbe essere la giunta.
Inoltre, il segretario dovrebbe addossarsi
le funzioni proprie del dirigente
responsabile, procedendo, dunque, ad attuare
concretamente le misure contro la
corruzione. La Commissione ritiene che
l'attribuzione di questo ruolo al segretario
comunale risulti coerente con le sue
funzioni di coordinamento dell'azione dei
dirigenti e le storiche competenze in tema
di regolarità amministrativa, visto che il
segretario è sempre stato strumento di
garanzia di legalità e imparzialità
dell'azione amministrativa.
Dunque, in
qualità di dirigente responsabile
dell'anticorruzione, al segretario
andrebbero rassegnati poteri e funzioni
addirittura più ampi di quelli, come il mero
parere di legittimità, che resero la figura
talmente invisa alle amministrazioni locali
da suscitare la proposta di un referendum
abrogativo, scongiurato proprio dalle riforme-Bassanini, dalle quali derivò il
depotenziamento del ruolo dei segretari.
Nomina e revoca dei segretari. Altro punto
dolentissimo della riforma-Bassanini è da
sempre il sistema di nomina e revoca dei
segretari. La legge 127/1997 e, attualmente,
il testo unico degli enti locali connota
come ampiamente fiduciario l'incarico che
sindaci e presidenti delle province
assegnano ai segretari comunali, così da
comprometterne l'autonomia e indipendenza
operativa.
La Commissione, dunque, ritiene opportuno
modificare radicalmente il sistema di
nomina, ipotizzando che il Viminale
sottoponga ai vertici monocratici degli enti
locali una rosa di segretari preselezionata
in base a specifici requisiti di
professionalità e sulla base di
autocandidature, nell'ambito della quale
sindaco e presidente della provincia possano
poi nominare il segretario da incaricare
(articolo ItaliaOggi
del 14.04.201). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Recupero
delle somme stipendiali nei confronti dei
dipendenti pubblici: il Consiglio di Stato
muta orientamento individuando ipotesi di
concreta giustizia che impediscono al Comune
il recupero delle somme indebitamente
corrisposte.
Il Collegio rileva come nella materia del
recupero di somme stipendiali nei confronti
dei pubblici dipendenti si sia formata negli
ultimi anni una giurisprudenza costante che
ritiene non ostative le situazioni di
affidamento o di buona fede del percipiente
all’effettuazione del recupero medesimo:
esse semmai possono condurre ad un’equa
rateizzazione del recupero, ma questo ultimo
è sempre giustificato dal fatto che le
amministrazioni sono portatrici
dell’interesse a rimediare ad un’indebita
spendita di pubblico denaro.
Il Collegio,
pur condividendo in linea generale i
principi ora espressi, ritiene però che una
soluzione di concreta giustizia debba essere
rapportata alle singole fattispecie dedotte
in giudizio (Cons. Stato, V, 15.10.2003 n.
6291); per cui non si possono sottacere una
serie di elementi come, ad esempio, ove
risieda l’errore che ha portato alla
corresponsione delle somme in controversia e
cioè se di esso si possa fare carico alla
sola Amministrazione, il lungo lasso di
tempo tra la data di corresponsione e quella
di emanazione del provvedimento di recupero,
l’eventuale tenuità delle somme corrisposte
anche in riferimento ai servizi resi, la
complessità della macchina burocratica dalla
quale è scaturito l’errore di conteggio.
Nel caso di specie il Collegio rileva come
la vicenda appare del tutto paradigmatica di
cattiva amministrazione, tanto da apparire
al di là del credibile: il Sindaco ha
continuativamente riscontrato il sistema di
retribuzione delle ore di reperibilità pur
partecipando alla riunioni di Giunta con le
quali veniva deliberato un metodo
retributivo affatto diverso e ciò è accaduto
per anni, anche a fronte del controllo del
segretario comunale.
Se poi si rileva che trattasi di un comune
al di sotto dei 15.000 abitanti e dunque
dotato di una macchina amministrativa del
tutto priva di complessità, appare logico
che l’affidamento maturato nel dipendente
non può essere portato alla stregua di
quanto può accadere in un capoluogo di
Regione o ancor più in strutture di
complessità macroscopica, come ad esempio il
Ministero dell’Istruzione o della Difesa,
oppure ancora l’Inps o quant’altro di
simile, soprattutto in dipendenza del fatto
che le somme in questione riguardavano solo
due dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 13.04.2012 n. 2118
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI - CONSIGLIERI COMUNALI
- ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Composizione
delle commissioni di concorso:
individuazione delle ipotesi in cui la
funzione di Presidente può essere assunta da
un soggetto che ricopre la carica di
consigliere comunale in un Comune diverso da
quello che ha indetto la procedura.
L'art. 35, comma 4, lettera e), del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165, stabilisce che “le
commissioni di concorso devono essere
composte esclusivamente da esperti di
comprovata competenza scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei
alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali.".
Ad
avviso del Consiglio di Stato sulla
possibilità che la funzione di Presidente
della Commissione venga assunta da un
soggetto che ricopre la carica di
consigliere comunale in un Comune diverso da
quello che ha indetto la procedura, soccorre
l'orientamento interpretativo secondo cui la
causa di incompatibilità in esame può essere
estesa anche ai soggetti che ricoprano
cariche politiche presso amministrazioni
diverse da quella procedente solo nel caso
in cui vi sia un qualche elemento di
possibile incidenza tra l'attività
esercitabile da colui che ricopre la carica
e l'attività dell'ente che indice il
concorso (Cons. Stato, sez. V, decisioni nn.
5526/2003 e 4056/2002).
Questo Consiglio ha
reputato, infatti, che una diversa
interpretazione verrebbe a generalizzare in
modo eccessivo e senza adeguata
giustificazione il sospetto d’imparzialità
anche nei confronti di soggetti che non
gestiscano alcun potere rilevante e, perciò,
non siano comunque idonei, sia pure da un
punto di vista astratto, a condizionare la
vita dell'ente che indice la selezione. Si
è, in particolare, rimarcato che “detto
elemento di collegamento, in mancanza di
criteri legali, può essere rinvenuto nella
sfera di influenza dell'attività svolta dal
soggetto ricoprente cariche politiche,
sindacali o professionali, per cui se questa
in astratto è idonea a riverberare i suoi
effetti anche sull'ente che indice la
selezione, l'incompatibilità deve ritenersi
sussistente, altrimenti deve escludersi,
salva la deducibilità delle ipotesi di cui
all'art. 51 c.p.c. o del vizio di eccesso di
potere sotto i diversi profili consentiti”.
Applicando dette coordinate al caso di
specie il Collegio ha reputato insussistente
il profilo di illegittimità dedotto in primo
grado in quanto non risulta comprovata
l’idoneità sostanziale dell’attività
espletata dal Presidente della Commissione,
nella qualità di consigliere comunale presso
altro Comune ad incidere sulla sfera
sull’ente che ha indetto la selezione in
parola.
Infine ha altresì reputato che non abbia
valenza invalidante neanche l’assunzione, da
parte di un soggetto che ricopriva la carica
di rappresentante sindacale, della veste di
segretario della Commissione, posto che la
normativa di cui sopra, avente carattere
eccezionale e, quindi, non passibile di
applicazione analogica, si riferisce ai
componenti in senso stretto della
commissione, ossia ai soli soggetti aventi
funzione decisionale, con conseguente
esclusione dei segretari che assumono un
ruolo di assistenza e supporto
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 13.04.2012 n. 2104
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Concorsi pubblici: l’amministrazione gode di
un ampio potere discrezionale
nell’individuazione dei titoli di studio
ritenuti indispensabili per l’ammissione ad
un concorso pubblico.
Il Consiglio di Stato nella sentenza in
esame ha affermato che sussiste in capo
all’amministrazione un ampio potere
discrezionale nell’individuazione dei titoli
di studio ritenuti indispensabili per
l’ammissione ad un concorso pubblico, potere
sindacabile sotto il profilo della
legittimità solo nell’ipotesi di manifesta
inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità
o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle
funzioni inerenti al posto messo a concorso,
fattispecie che non si rinviene nel caso di
specie.
Inoltre quando un bando "richieda il
possesso di un determinato titolo di studio
per l'ammissione ad un pubblico concorso,
senza prevedere il rilievo del titolo
equipollente, non è consentita la
valutazione di un titolo diverso, salvo che
l'equipollenza non sia stabilita da una
norma di legge.
Il principio poggia sul
dovuto riconoscimento in capo
all'Amministrazione che indice la procedura
selettiva di un potere discrezionale nella
individuazione della tipologia del titolo
stesso, da esercitare tenendo conto della
professionalità e della preparazione
culturale richieste per il posto da
ricoprire" (Cons. di Stato, VI,
03.05.2010, n. 2494; 19.08.2009, n. 4994)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 13.04.2012 n. 2098
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI - ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Solo
il consiglio comunale nomina il nucleo di
valutazione. La decisione del Tar Campania.
L'ALTRO ORIENTAMENTO/ Secondo Anci, Civit e
Corte dei conti la scelta è invece nella
competenza del primo cittadino.
Il
TAR
Campania-Napoli, Sez. I,
sentenza 28.03.2012 n. 1510,
ha ritenuto illegittimo, per incompetenza,
il provvedimento di nomina dei componenti
del nucleo di valutazione di un ente locale,
nel caso in cui sia stato adottato dal
sindaco e non dal Consiglio comunale.
Secondo la sentenza del tribunale
amministrativo campano, infatti, dal
combinato disposto di cui agli articoli 14,
comma 3, del Dlgs 150/2009 e 42, comma 1,
del Dlgs 267/2000, discende la regola che la
competenza alla nomina dei componenti del
nucleo di valutazione spetta al Consiglio
comunale, in qualità di organo di indirizzo
politico-amministrativo dell'ente e non al
Sindaco, che è semplicemente l'organo
responsabile dell'amministrazione generale
del Comune e il suo massimo rappresentante.
La sentenza ha osservato che, se ex articolo
14, comma 3, del Dlgs 150/2009 l'organismo
di valutazione deve essere nominato «dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo»,
questi, ex articolo 42, comma 1, del Dlgs
267/2000, non può che essere identificato
nel Consiglio comunale, con la conseguenza
di individuare per le amministrazioni
comunali tale organo come quello competente
alla nomina.
La tesi è tuttavia in contrasto con quanto
finora affermato non solo dall'Anci ma anche
dalla stessa Civit e dalla Corte dei Conti.
Se per le amministrazioni dello Stato,
infatti, la materia è regolata dall'articolo
14 del citato Dlgs è pur vero che le
interpretazioni "univoche" (Anci,
Civit e Corte Conti Controllo della
Lombardia) ritengono che l'articolo 14 del
Dlgs 150/2009 non sia operante per gli enti
locali. La magistratura contabile, infatti,
evidenzia come ai sensi dell'articolo 16
della riforma-Brunetta, risulti di immediata
e diretta applicazione all'ordinamento
locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3.
Sono, invece, disposizioni di principio alle
quali gli ordinamenti di comuni e province
debbono essere adeguati, quelle contenute
negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15,
comma 1.
Il Dlgs 150/2009 non prevede alcun obbligo a
carico degli enti locali di applicare
l'articolo 14, che disciplina appunto gli
Oiv anche in considerazione che l'articolo
14, comma 2, della riforma-Brunetta «sostituisce
i servizi di controllo interno, comunque
denominati, di cui al decreto legislativo
30.07.1999, n. 286»: il Dlgs 286/1999 ha
sempre trovato applicazione in via esclusiva
nelle sole amministrazioni statali e mai in
via diretta presso gli enti locali. Non si
capisce, dunque, sulla base di quali
fondamenti sia emersa la teoria secondo la
quale l'articolo 14 sia direttamente
applicabile agli enti locali facendo
recedere il potere normativo degli stessi in
un ambito quale quello organizzativo (articolo
Il Sole 24 Ore dell'11.04.2012 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Impugnabili le sanzioni disciplinari.
In un interpello i chiarimenti sulle
procedure applicabili. Arbitrato nella p.a..
Le sanzioni disciplinari irrogate ai
pubblici dipendenti sono impugnabili sia
mediante il tentativo di conciliazione, sia
con procedure arbitrali.
Lo chiarisce il ministero del lavoro con l'interpello
10.04.2012 n. 11/2012, in risposta a un
quesito del Nursind, sindacato delle
professioni infermieristiche. L'interpello
scioglie il dubbio interpretativo derivante
dalla apparente inconciliabilità tra quanto
dispone l'articolo 55, comma 3, del dlgs
165/2001 e le disposizioni del codice di
procedura civile in tema di processo del
lavoro, riformate dalla legge 183/2010 (il
cosiddetto collegato lavoro). Ai sensi della
regola speciale contenuta nel dlgs 165/2001
«la contrattazione collettiva non può
istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari. Resta salva la
facoltà di disciplinare mediante i contratti
collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali è
prevista la sanzione disciplinare del
licenziamento (_)».
Detta previsione,
inserita nel dlgs 165/2001 dal dlgs
150/2009, cioè la riforma-Brunetta, ha
introdotto nell'ambito del lavoro pubblico
il divieto di ricorrere avverso i
provvedimenti disciplinari emessi dai
dirigenti o gli uffici delle p.a.,
avvalendosi di forme arbitrali fissate dai
contratti collettivi o, come precisa
l'interpello del ministero, ricorrendo al
collegio di conciliazione operante presso le
direzioni provinciale del lavoro, in
applicazione dell'articolo 7, commi 6 e 7,
della legge 300/1970.
Il ministero del lavoro nota, però, che
successivamente alla riforma Brunetta, la
legge 183/2010 ha modificato proprio la
regolamentazione di conciliazione e
arbitrato nell'ambito della disciplina delle
controversie del lavoro, per altro al
preciso scopo di ottenere un effetto
deflattivo del contenzioso avanti ai
giudici. L'articolo 31, comma 9, della legge
183/2010 ha stabilito espressamente che le
nuove regole sull'arbitrato contenute negli
articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater
del codice di procedura civile sono
applicabili direttamente alle controversie
del lavoro riguardanti i dipendenti
pubblici, abolendo le regole speciali sul
tentativo obbligatorio di conciliazione e il
collegio di conciliazione, contenute negli
articoli 65 e 66 del dlgs 165/2001.
Di conseguenza, poiché le vertenze relative
alle sanzioni disciplinari riguardano i
rapporti di lavoro, secondo l'interpello è
possibile per i dipendenti pubblici opporsi
all'eventuale irrogazione di sanzioni
disciplinari esperendo le procedure di
conciliazione e arbitrato previste dagli
articoli 410 e 412 c.p.c. Del resto, il
tentativo di conciliazione, divenuto
facoltativo, trova la sua fonte direttamente
nella legge e non nella contrattazione
collettiva; sicché non risulta applicabile
il divieto posto dall'articolo 55, comma 3,
del dlgs 165/2001, che non permette di
avvalersi di conciliazione e arbitrati
regolati da contratti collettivi.
Resta invece preclusa la possibilità del
cosiddetto arbitrato irrituale previsto
dall'articolo 412-ter del codice di
procedura civile, in quanto tale forma di
gravame è rimessa alla disciplina della
contrattazione collettiva
(articolo ItaliaOggi
dell'11.04.2012). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Malattia, attenzione al
certificato.
Lavoratore responsabile della presenza dei
dati domiciliari. Indennità negata quando è
impossibile svolgere la visita fiscale per
scarsità di informazioni.
Attenzione a fare i furbi sul certificato
medico per evitare i controlli fiscali.
Fornire dati incompleti, infatti, può
costare la perdita dell'indennità di
malattia.
Lo ha precisato l'Inps, fornendo
chiarimenti in merito ai controlli attivati
da imprese e pubbliche amministrazioni (le
cosiddette «visite fiscali»). L'istituto ha
ribadito, in particolare, l'obbligo per il
lavoratore di verificare con massima
attenzione i dati riferiti al proprio
indirizzo finalizzati al controllo
domiciliare, in quanto la responsabilità
sulla correttezza di tali informazioni
ricade unicamente su se stesso che rischia
di perdere l'indennità per malattia.
Entro il 30/4 vanno comunicati i dati 2011
su rifiuti, imballaggi, Aee, veicoli fuori uso,
emissioni.
La malattia viaggia online. La novità
scaturisce dal processo di uniformazione dei
regimi previsti per i dipendenti pubblici e
quelli privati in ordine alle certificazioni
di malattia. Unificazione che ha portato dal
14 settembre all'entrata in vigore di
un'unica disciplina (cioè applicabile sia al
settore privato che pubblico) sulla
trasmissione in via telematica dei
certificati medici all'Inps. E ha portato
pure alla telematizzazione delle richieste
di controllo (le cosiddette visite fiscali),
a regime dal 1° dicembre.
Oggi, dunque, è vigente un regime unico «per
la certificazione di malattia dei
lavoratori», a seguito della legge n.
183/2010 (collegato lavoro), con riferimento
principale all'articolo 55-septies del dlgs
n. 165/2001, ossia al T.u. pubblico impiego.
Ciò ha comportato, inoltre, l'unificazione
del regime anche per ciò che concerne gli
aspetti sanzionatori riferiti ai medici del
Ssn o convenzionati.
Vale la pena ricordare,
infine, che dal 06.07.2011 (entrata in
vigore del dl n. 98/2011) è arrivata
un'ulteriore innovazione, sempre in tema di
assenze per malattia, per cui «nel caso in
cui l'assenza per malattia abbia luogo per
l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche o esami
diagnostici l'assenza è giustificata
mediante la presentazione di attestazione
rilasciata dal medico o dalla struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o
la prestazione» (unica ipotesi, insomma, per
cui resta possibile la modalità cartacea di
giustificazione dell'assenza).
La visita fiscale si chiede online. A
decorrere dall'01.10.2011, come
accennato, anche le richieste di visita
medica di controllo (le cosiddette «visite
fiscali») devono essere inoltrate all'Inps
mediante canale telematico. La novità fa
parte del piano di «estensione e
potenziamento dei servizi telematici offerti
dall'Inps ai cittadini», in costruzione
progressiva dal 1° gennaio di quest'anno e
che prevede l'utilizzo graduale del canale
telematico per la presentazione delle
principali domande di prestazioni/servizi.
Con riferimento alle segnalazioni da parte
di alcune sedi dell'Inps di imprese che
continuano ad inviare le richieste di visite
mediche mediante fax, l'Inps ha precisato
che tali richieste (per fax) possono essere
accolte solo in eventuali casi di
interruzione del servizio telematico
connessi a problematiche di tipo tecnico. In
via ordinaria, invece l'Inps non dà seguito
alle richieste non pervenute in via
telematica.
Modalità operative. Il servizio telematico
di richiesta di visita fiscale è a
disposizione dei datori di lavoro sia
pubblici che privati, compresi i datori i
cui dipendenti non sono tenuti al pagamento
della contribuzione per l'indennità
economica di malattia all'Inps. Per
l'utilizzo del servizio occorre essere
abilitati all'accesso. Tutti i soggetti già
dotati di Pin e attualmente in grado di
consultare gli attestati di malattia sono
abilitati al servizio automaticamente.
Invece i datori di lavoro o loro incaricati
non ancora abilitati ai servizi di
consultazione degli attestati di malattia,
per poter accedere al servizio, devono
presentare presso una sede dell'Inps i
seguenti documenti: modulo di richiesta,
compilato e sottoscritto dallo stesso datore
di lavoro privato o dal legale
rappresentante (ove il datore di lavoro sia
pubblico o organizzato in forma associata o
societaria), con l'elenco dei dipendenti per
i quali si chiede il rilascio del Pin per
l'accesso agli attestati di malattia del
personale con allegata copia del documento
d'identità del sottoscrittore; modulo di
richiesta «individuale» compilato e firmato
da ogni dipendente autorizzato, con allegata
una fotocopia del documento d'identità del
sottoscrittore.
I datori di lavoro o loro
incaricati che intendano affidare il
servizio di richiesta visita medica di
controllo a un soggetto diverso da quello
attualmente dotato di abilitazione per la
consultazione degli attestati di malattia,
devono comunicarlo all'Inps, che provvederà
a modificare i relativi profili
autorizzativi. Inoltre, gli stessi datori di
lavoro o loro incaricati in possesso di Pin
sono tenuti a chiedere tempestivamente la
revoca dell'autorizzazione all'Inps (che
provvederà a cessare, con effetto immediato,
l'abilitazione), al verificarsi della
cessazione dell'attività, della sospensione
o del trasferimento in altra struttura
dell'intestatario del Pin.
La richiesta di visita medica di controllo,
che viene indirizzata in automatico alla
sede competente dell'Inps per
residenza/domicilio o per reperibilità del
lavoratore, può essere effettuata per un
solo lavoratore e per una sola visita alla
volta. È possibile, inoltre, richiedere
anche la visita di controllo ambulatoriale
Inps, per casi eccezionali e motivati, cui
fa seguito una verifica di fattibilità, da
un punto di vista organizzativo-temporale,
da parte della sede territoriale dell'Inps
destinataria.
Ogni visita può essere
richiesta 24 ore su 24; tuttavia
l'effettuazione del controllo nello stesso
giorno di richiesta è garantita dall'Inps
soltanto per le istanze inviate entro le ore
12. Infatti, i datori di lavoro possono
inviare in qualsiasi momento della giornata
la richiesta di controllo essendo attivo il
canale telematico; lo smistamento delle
richieste ai medici incaricati però avviene:
per i controlli nella fascia antimeridiana
con riferimento alle richieste pervenute
entro le ore 9; per quelli pomeridiani con
riferimento alle richieste arrivate entro le
ore 12.
Indirizzo reperibilità. Per consentire il
controllo domiciliare è di fondamentale
importanza che il lavoratore verifichi, con
la massima attenzione e precisione,
l'inserimento nel certificato telematico dei
dati riferiti all'indirizzo per la
reperibilità. Anche per tale aspetto,
infatti, nulla è innovato rispetto al
passato e, pertanto, la responsabilità sulla
correttezza delle informazioni ricade
unicamente sul lavoratore che ha il diritto
e l'onere di controllare i dati al momento
dell'inserimento da parte del medico o
successivamente visualizzando la copia
stampata del certificato stesso (il
lavoratore rischia di perdere l'indennità
per malattia).
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Dopo dieci giorni parola al medico Ssn.
Per la malattia lunga serve un certificato
medico «doc». Nei casi di assenza superiori
ai dieci giorni, infatti, il lavoratore deve
munirsi necessariamente di certificato
rilasciato da un medico del Servizio
sanitario o con esso convenzionato.
Il
vincolo, finora vigente per il solo settore
pubblico (cioè per gli impiegati statali), è
stato esteso al settore privato dal
Collegato lavoro (legge n. 183/2010). Vale
non solo in caso di lunghe malattie (quelle
superiori a dieci giorni), ma pure per le
infermità oltre la seconda in un anno. In
particolare, il Collegato lavoro ha
stabilito che, per garantire un quadro
completo e univoco delle assenze per
malattia nei settori pubblico e privato,
nonché un efficace sistema di controllo
delle stesse assenze, a decorrere dall'01.01.2010 (termine poi slittato al 14
settembre scorso, per il solo settore
privato), in tutti i casi di assenza per
malattia dei dipendenti di datori di lavoro
privati, per il «rilascio» e la
«trasmissione» della attestazione di
malattia si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 55-septies del dlgs n.
165/2001. È proprio questo rinvio normativo
a determinare, per il settore privato, la
necessità di ricorrere a una certificazione
«doc» in alcune situazioni.
Nel dettaglio è
nei casi di assenza per malattia superiori a
dieci giorni e comunque nei casi di eventi
successivi al secondo nel corso dello stesso
anno solare che anche per il lavoratore del
settore privato è divenuto obbligatorio
produrre, al datore di lavoro, idonea
certificazione rilasciata unicamente dal
medico del Ssn o con esso convenzionato. Fa
eccezione a tale regole l'assenza di
malattia per l'espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche o
diagnostiche per le quali la certificazione
giustificativa può essere rilasciata anche
da medico o struttura privata
(articolo ItaliaOggi
Sette dell'08.04.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Gestione delle risorse destinate al
trattamento accessorio del personale.
Domanda
Liquidando la produttività dell'anno 2011 di
un Ente ai propri dipendenti, le economie
rilevate possono far parte dell'avanzo
vincolato al Fondo risorse decentrate anno
2012 o saranno parte indistinta del
risultato di amministrazione?
Risposta
L'art. 17 del C.C.N.L. 1999 stabilisce, al
comma 5, che "Le somme non utilizzate o non
attribuite con riferimento alle finalità del
corrispondente esercizio finanziario sono
portate in aumento delle risorse dell'anno
successivo".
L'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31-05-2010,
n. 78 prevede che "a decorrere dall'01.01.2011 e sino al 31.12.2013
l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30.03.2001, n.
165, non può superare il corrispondente
importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale
in servizio". Si riportano i Pareri
contrastanti delle Corte dei Conti delle
varie sezioni regionali:
- Sezione regionale della Corte Conti -
Veneto - si è espressa con la Delibera n.
285/2011 ritenendo il limite dell'anno X del
Fondo risorse decentrate, rispetto al Fondo
dell'anno X-1, si applichi anche sulle
economie degli anni precedenti;
- Sezione regionale della Corte dei Conti -
Puglia - si è espressa con la Delibera n.
58/2011 sostenendo la tesi opposta;
- Sezione Regionale della Corte dei Conti -
Lombardia - si è espressa con la Delibera n.
609 dell'11.11.2011 individuando e
ponendo fine a tutti dubbi in merito alla
problematica in questione stabilendo che:
"Sempre nell'ottica dei congelamenti
retributivi comminati dal D.L. 31-05-2010,
n. 78, infatti, si ribadisce che la ratio
della norma deve essere individuata nella
cristallizzazione della dinamica retributiva
del pubblico impiego (incluse le risorse per
il trattamento accessorio) al fine di
contenere la spesa pubblica per esigenze di
stabilità economico-finanziaria del Paese.
Rispetto a tali esigenze, la misura di
contenimento deve reputarsi applicabile,
quindi, sinanco laddove l'ente disponga di
risorse aggiuntive, derivanti ad esempio da
incrementi di entrata ovvero da riporto di
erogazioni di risorse non effettuate negli
anni precedenti. Resta inteso, peraltro, che
sia pure non idonee a consentire una deroga
alla limitazione operata dal legislatore, il
"trasporto" previsto dalla contrattazione
collettiva al successivo esercizio
finanziario di somme in concreto non erogate
opera in bonam partem sia pure nel più
limitato senso di rendere irrilevante, al
fine della determinazione del plafond cui
ancorare il tetto di spesa, la mancata
attribuzione delle predette risorse".
Ad avviso dello scrivente, le economie del
Fondo risorse decentrate dell'anno
precedente non possono formare integrazione
del Fondo dell'anno successivo, al fine del
rispetto del disposto dell'art. 9, comma
2-bis, del D.L. 31-05-2010, n. 78. Il
confronto fra il Fondo dell'anno X e
dell'anno X+1 viene effettuato sulle risorse
individuate al momento della costituzione
dei due Fondi; il confronto è attuato fra i
due ammontari complessivi delle risorse
destinati annualmente al trattamento
accessorio del personale (costituzione del
fondo) e non sull'utilizzo del medesimo. Se
nell'anno x è stato costituito il Fondo
risorse decentrate (senza economie anno x-1)
per 100.000 euro e ne è stato utilizzato
nell'anno x soltanto 90.000, nell'anno x+1
la costituzione del Fondo ha come limite la
somma di 100.000 euro (costituzione) e non
quella di 90.000 euro (utilizzo) (06.04.2012
- tratto da www.ipsoa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Svolgimento di mansioni superiori
e diritto alle differenze retributive: il
Consiglio di Stato ribadisce i principi
giurisprudenziali consolidati in materia.
Sulla rivendicazione del diritto del
dipendente pubblico alle differenze
retributive per lo svolgimento di mansioni
superiori la giurisprudenza costante del
Consiglio di Stato ha affermato, in sintesi,
che:
a) prima dell’entrata in vigore (il
22.11.1998) dell’art. 15 del d.lgs. n.
29.10.1998, n. 387, di modifica dell’art. 56
del d.lgs. n. 29 del 1993, lo svolgimento di
mansioni superiori a quelle di
inquadramento, pur se conferite con atto
formale, non dava luogo al diritto alle
differenze retributive (Sez. VI, 24.01.2011,
n. 467);
b) con il detto articolo 15 tale diritto è
stato riconosciuto, alle condizioni previste
dal citato art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993
(poi art. 52 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165);
c) l’art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, non
essendo norma di interpretazione autentica,
non ha efficacia retroattiva ed è perciò
inapplicabile alle situazioni anteriori alla
sua entrata in vigore (tra tante: Sez. V,
08.03.2010, n. 332; 12.04.2007, n. 1722).
In particolare è stato affermato quanto
segue (Cons. Stato, Sez. VI, 03.02.2011, n.
758): “- la retribuzione corrispondente
all'esercizio delle mansioni superiori può
aver luogo non in virtù del mero richiamo
all'art. 36 della Costituzione, ma solo ove
una norma speciale consenta tale
assegnazione e la maggiorazione retributiva
(Cons. Stato, ad. Plen,. n. 22 del 1999);
- l'art. 57 del d.lgs. 29 del 1993, recante
una nuova disciplina dell'attribuzione
temporanea di mansioni superiori, è stato
abrogato dall'art. 43 d.lgs. 31.03.1998, n.
80 senza avere mai avuto applicazione,
essendo stata la sua operatività più volte
differita dalla legge prima dell'abrogazione
e da ultimo fino al 31.12.1998;
- la materia è restata disciplinata
dall'art. 56 d.lgs. n. 29 del 1993, poi
sostituito dall'art. 25 d.lgs. n. 80 del
1998 che, nel recepire l'indirizzo della
giurisprudenza, ha previsto la retribuzione
dello svolgimento delle mansioni superiori,
rinviandone tuttavia l'attuazione alla nuova
disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza ivi stabilita, disponendo altresì
che "fino a tale data, in nessun caso lo
svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza può
comportare il diritto a differenze
retributive o ad avanzamenti automatici
nell'inquadramento professionale del
lavoratore" (art. 56, comma 6);
- le parole "a differenze retributive" sono
state poi abrogate dall'art. 15 d.lgs.
29.10.1998, n. 387, ma "con effetto dalla
sua entrata in vigore" (Cons. Stato, ad.
plen., n. 22 del 1999), con la conseguenza
che l'innovazione legislativa spiega effetto
a partire dall'entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo n. 387 e cioè
dal 22.11.1998;
- il diritto al trattamento economico per
l'esercizio di mansioni superiori ha,
quindi, la sua disciplina in una
disposizione (art. 15 d.lgs. n. 387 del
1998) a carattere innovativo, e non
meramente interpretativo della disciplina
previgente, per cui il riconoscimento
legislativo "non riverbera in alcun modo la
propria efficacia su situazioni pregresse"
(Cons. Stato, ad. plen., n. 11 del 2000 e n.
3 del 2006)” (Consiglio di Stato, Sez.
VI,
sentenza 05.04.2012 n. 2017 -
massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Niente più scuse per la p.a.
lumaca.
La tardiva emanazione dell'atto incide sulla
valutazione. Il decreto semplificazioni
contiene molte novità in materia di
procedimento amministrativo.
La semplificazione passa anche per la
garanzia dell'effettività degli obblighi
posti a carico della p.a. Questo sembra
essere il disegno che ha ispirato il
legislatore nelle modifiche introdotte, in
tema di procedimento amministrativo (con
riferimento particolare all'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990), dal decreto legge n.
5 del 2012 (c.d. decreto «semplificazione»).
Il decreto in questione è intervenuto
cercando di garantire la certezza dei tempi
del procedimento attraverso un duplice
meccanismo e, precisamente, mediante la
puntualizzazione delle forme di
responsabilità dei singoli attori della
vicenda e l'introduzione di una nuova figura
chiamata a concludere il procedimento. Sotto
il primo profilo va riguardato l'obbligo
generalizzato della segreteria del Tar di
trasmettere, in via telematica, alla Corte
dei conti tutte le sentenze passate in
giudicato che accolgono il ricorso avverso
il silenzio inadempimento
dell'amministrazione.
Nella stessa ottica deve essere vista la
specifica previsione secondo cui la mancata
o tardiva emanazione del provvedimento nei
termini costituisce elemento di valutazione
della performance individuale nonché della
responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente.
Le disposizioni in esame non hanno carattere
innovativo ma si limitano a ribadire che la
violazione dell'obbligo di provvedere da
parte dei soggetti chiamati a gestire il
procedimento (e, quindi, non solo il
responsabile del provvedimento ma anche il
dirigente che omette il dovuto controllo o
non adempie agli oneri organizzativi di
competenza), oltre a produrre conseguenze
sul piano della legittimità dell'azione
amministrativa, rileva anche ai fini delle
varie forme di responsabilità per la cui
operatività rimanda ai presupposti previsti
dalle norme di riferimento.
Singolare è la previsione (contenuta
nell'articolo 2, comma 9-quinquies, della
legge n. 241/1990) per cui nei provvedimenti
rilasciati in ritardo, a istanza di parte,
deve essere indicato il termine stabilito
dalla normativa vigente per provvedere e
quello effettivamente impiegato.
A parte le concrete modalità di operatività
della disposizione, che prevede una sorta di
«autodenuncia» del ritardo nel provvedere e
che, al limite, potrebbe paradossalmente
incentivare forme di inerzia totale invece
del ravvedimento tardivo
dell'amministrazione, c'è da chiedersi quale
sia la reale efficacia dell'obbligo
dovendosi escludere che la mancata
osservanza dello stesso possa riverberarsi
sulla legittimità del provvedimento dal
momento che nella fattispecie sembra, al
più, potersi configurare una mera
irregolarità dell'atto.
Probabilmente, l'attestazione di tardività
contenuta nell'atto amministrativo è stata
pensata come remora per il funzionario
competente e come forma di controllo da
parte della collettività del rispetto
dell'obbligo di concludere il procedimento
nei tempi previsti anche nell'ottica
dell'attivazione, davanti agli organi
competenti, delle responsabilità dei
dipendenti pubblici coinvolti. Decisamente
innovativa è, invece, la previsione di una
figura nuova che può essere definita quale
sostituto del responsabile del
provvedimento.
Il legislatore, probabilmente conscio del
problematico effetto dissuasivo che il
richiamo alla responsabilità del pubblico
dipendente produce, ha cercato di garantire,
in concreto, l'osservanza dell'obbligo di
conclusione del procedimento individuando un
soggetto, collocato in una posizione
qualificata nell'ambito della struttura
amministrativa, al quale tale obbligo si
trasferisce dopo il decorso del termine
previsto per provvedere.
Tale soggetto è individuato con atto
organizzatorio o con provvedimento puntuale
dall'organo di governo dell'ente e, quindi,
ad esempio, dal ministro nelle
amministrazioni centrali e dal sindaco o,
meglio, dalla giunta nei comuni; singolare
si presenta questo coinvolgimento
dell'organo politico in un'attività
amministrativa che segna un passo indietro
rispetto alla tendenza alla separazione tra
funzioni politiche e gestionali e
probabilmente si spiega con la collocazione
verticistica del sostituto.
E, infatti, la legge stabilisce che la
scelta avvenga tra le «figure apicali
dell'amministrazione» con ciò presupponendo
una limitata discrezionalità dell'organo
decidente; significativa è la previsione per
cui la mancanza della nomina non osta
all'operatività del meccanismo surrogatorio
in quanto è la stessa legge a designare il
sostituto nella persona del dirigente
generale o, in mancanza, del dirigente
preposto all'ufficio o, in mancanza ancora,
del funzionario di più elevato livello
presente.
Il privato può rivolgersi a tale soggetto
affinché quest'ultimo, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente
previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario esterno; le
generalità di tale soggetto dovrebbero
essere inviate alla parte con la
comunicazione di avvio del procedimento che,
infatti, deve indicare anche il termine per
concludere il procedimento e le modalità di
reazione all'inerzia dell'amministrazione
(tra cui, appunto, deve intendersi compresa
la possibilità di adire il sostituto).
Ulteriori problemi che la nuova normativa
pone sono costituiti dalla possibilità che
l'inadempimento del sostituto faccia
decorrere un nuovo termine per impugnare
l'inerzia dell'amministrazione (la soluzione
positiva sembra preferibile) e dal rapporto
tra sostituito e sostituto (il primo perde
la competenza a provvedere?) e tra
quest'ultimo e le strutture
dell'amministrazione chiamate a collaborare
con lo stesso
(articolo ItaliaOggi
del 05.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
No all’assoluto potere
discrezionale della pubblica amministrazione
nel conferimento di incarichi dirigenziali:
si configura inadempimento contrattuale.
Così ha deciso, con sentenza 04.04.2012
n. 5369, la Sez. Lavoro della Suprema
Corte di Cassazione, pronunciandosi su di un
ricorso presentato da un dirigente cui non
era stato riconosciuto, nei precedenti gradi
di giudizio, il diritto al risarcimento del
danno avanzato nei confronti dell’Istituto
Autonomo Case popolari, per il mancato
riconoscimento dell’incarico dirigenziale di
Responsabile dell’Area Operativa
Patrimoniale.
In particolare la Corte d’appello
territoriale motivava il rigetto in
considerazione del fatto che la
contrattazione collettiva rimette alla
dirigenza dell’Istituto, nell’esercizio del
suo potere discrezionale, il conferimento di
incarichi di posizione ai soggetti ritenuti
meritevoli, mentre non prevede alcun obbligo
di comparazione tra i singoli aspiranti
all’incarico.
Contro tale decisione il dirigente
presentava, dunque, ricorso per cassazione,
adducendo che la Corte territoriale si era
limitata ad affermare la discrezionalità
della dirigenza nel conferimento
dell’incarico in questione, senza
interpretare correttamente la previsione
contrattuale che fa riferimento alla natura
e alle caratteristiche del programma da
realizzare, ai requisiti culturali posseduti
dal soggetto a cui viene conferito
l’incarico, alle attitudini, alla capacità
professionale ed esperienza, previsione che
sarebbe inutile se interpretata nel senso
dell’assoluta ed illimitata discrezionalità.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso,
ribadendo il principio secondo cui, in tema
di impiego pubblico privatizzato,
nell’ambito del quale anche gli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali
rivestono la natura di determinazioni
negoziali assunte dall’amministrazione con
la capacità e i poteri del privato datore di
lavoro, le norme contenute nell’art. 19 del
D.Lgs. 165/2001 obbligano l’amministrazione
datrice di lavoro al rispetto dei criteri di
massima in esse indicati, anche per il
tramite delle clausole generali di
correttezza e buona fede, applicabili alla
stregua dei principi di imparzialità e di
buon andamento di cui all’art. 97 della
Costituzione. Tali norme obbligano la P.A. a
valutazioni anche comparative, all’adozione
di adeguate forme di partecipazione ai
processi decisionali e ad esternare le
ragioni giustificatrici delle scelte.
Laddove, pertanto, l’amministrazione non
abbia fornito nessun elemento circa i
criteri e le motivazioni seguiti nella
scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente
idonei agli incarichi da conferire, è
configurabile inadempimento contrattuale,
suscettibile di produrre danno risarcibile
(commento tratto da www.diritto.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Spese legali, rimborso della PA
sono per ''questioni'' funzionali.
Condizione
indispensabile affinché possa essere
disposto il rimborso delle spese legali
previsto in favore dei dipendenti pubblici,
è che il dipendente sia stato ingiustamente
accusato per fatti inerenti a compiti e
responsabilità dell'ufficio e da tale accusa
sia stato pienamente assolto, ovvero sia
stata comunque accertata l'assenza di
responsabilità.
Il ricorrente, militare della Guardia di
Finanza in servizio, ha impugnato il
provvedimento con cui il Comando di
appartenenza aveva respinto l’istanza
tendente a ottenere il rimborso delle spese
legali sostenute per un procedimento penale
conclusosi con la propria assoluzione.
Ha esposto che, dopo essere stato sottoposto
a procedimento penale per i reati di cui
agli artt. 490, 56, 61 e 640 c.p. ed essere
stato assolto da tutti i capi di imputazione
con la formula "perché il fatto non
sussiste", aveva presentato, ai sensi
dell’art. 18, L. n. 135/1997, apposita
istanza di rimborso delle spese legali
sostenute.
Rigettata siffatta richiesta, il deducente
ha impugnato il provvedimento, contestando
la violazione e falsa applicazione
dell’art.18 cit. sulla scorta della
considerazione per cui la medesima
disposizione avrebbe dovuto trovare
applicazione nella specie in quanto la
condotta dal medesimo posta in essere
sarebbe stata strettamente collegata allo
svolgimento dei propri obblighi
istituzionali. Il ricorso è stato respinto.
Il TAR di Palermo ha premesso come il comma
1 del menzionato art. 18 statuisca che: "Le
spese legali relative a giudizi per
responsabilità civile, penale e
amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in
conseguenza di fatti e atti connessi con
l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali e
conclusi con sentenza o provvedimento che
escluda la loro responsabilità, sono
rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'avvocatura dello Stato.
Le amministrazioni interessate, sentita
l'avvocatura dello Stato, possono concedere
anticipazioni del rimborso, salva la
ripetizione nel caso di sentenza definitiva
che accerti la responsabilità".
Di talché, il giudicante, al fine di
delimitare l’ambito di applicazione della
norma -e così il diritto del pubblico
dipendente al rimborso delle spese di
patrocinio legale sostenute– ha ritenuto
necessario individuare l’esatta portata
interpretativa della prevista connessione
degli atti e fatti, in relazione ai quali il
dipendente è sottoposto a giudizio, con "l’espletamento
del servizio o con l’assolvimento di
obblighi istituzionali".
Sicché, sulla scorta di un consolidato
indirizzo per cui “la norma in esame
appare caratterizzata dalla finalità di
evitare che i dipendenti statali debbano
essere esposti all'onere delle spese legali,
per i giudizi promossi nei loro confronti
per fatti connessi all'espletamento del
servizio” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I,
26.04.2010, n. 8478; Cass. Civ., Sez. I,
03.01.2008, n. 2), l’adito G.A. ha precisato
come, in linea di principio, la connessione
dei fatti con lo svolgimento del servizio o
con l’assolvimento di obblighi
istituzionali, debba intendersi nel senso
che tali atti e fatti siano effettivamente
riconducibili all'attività funzionale del
dipendente stesso in un rapporto di stretta
dipendenza con l'adempimento dei propri
obblighi (nello stesso senso, Cons. Giust.
Amm., Sez. Cons., 04.04.2006, n. 358).
Conseguentemente, con riferimento al caso di
specie, ha ritenuto non meritevole di
condivisione la prospettazione del
ricorrente, secondo cui i fatti al medesimo
contestati rientrassero nell’alveo dei cd. "reati
propri", ovvero di quei reati
richiedenti espressamente la qualità
soggettiva di pubblico ufficiale.
Invero, ha osservato come i comportamenti
contestati al deducente, avendo integrato il
reato di tentata truffa e di concorso
morale, con altro imputato,
nell’occultamento di verbali, avessero
riguardato atti che in nessun modo potevano
rientrare tra i compiti istituzionali cui lo
stesso era preposto.
Invero, ha precisato che la qualità di
pubblico ufficiale aveva rappresentato
unicamente una mera occasione per l’adozione
di un contegno che, però, appariva del tutto
sganciato dall’assolvimento degli obblighi
istituzionali.
Per siffatta ragione, il Collegio ha
rilevato l’inapplicabilità del menzionato
art. 18, atteso che i fatti per i quali il
ricorrente era stato rinviato a giudizio, e
poi assolto, erano ricollegabili alla
propria vita di relazione e comunque al
proprio status (di appartenente alla
Guardia di Finanza) e non al diretto
svolgimento delle rispettive funzioni
istituzionali.
Senza, del resto, tralasciare la circostanza
per cui il Tribunale amministrativo ha
ribadito l’inapplicabilità del predetto art.
18 anche sulla scorta della considerazione
per cui l’assoluzione penale del ricorrente
per i fatti in esame era avvenuta, ai sensi
dell’art. 530 c.p.p., "perché il fatto
non sussiste", vale a dire solo per
insufficienza di prove, con ciò non
escludendosi del tutto la sua
responsabilità.
Alla stregua di siffatte argomentazioni, il
TAR di Palermo ha rigettato il gravame, con
conseguente conferma della legittimità
dell’impugnato provvedimento di diniego di
rimborso delle spese giudiziali sostenute
dal ricorrente (commento tratto da
www.ipsoa.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. I,
sentenza 04.04.2012
n. 695 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Mobilità.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia,
con il
parere
04.04.2012 n. 116, risponde ad un ente che chiede
di poter assumere con mobilità superando
così il range disponibile per garantire il
rispetto del tetto alla spesa del personale
dell'ultimo anno precedente e precisa di non
aver rispettato il patto di stabilità negli
anni 2009 e 2010. La Sezione:
- riguardo al primo aspetto, ribadisce gli
orientamenti consolidati secondo i quali il
trasferimento per mobilità non deve essere
utilizzato per consentire l'instaurazione di
nuovi rapporti di lavoro oltre i limiti
numerici e di spesa previsti dalla
disciplina vigente (Lombardia/904/2010 PAR
del 29.09.2010; Sezione delle Autonomie n.
21/2009 del 27.11.2009 e parere n. 4 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 19.03.2010)
- sulla seconda questione (riferimento
all'esercizio precedente in ordine al
rispetto del patto di stabilità), precisa
"...., in mancanza di riferimenti
puntuali circa le misure adottate nel 2011
per sanare le sanzioni derivanti dal mancato
rispetto del patto di stabilità negli anni
2009 e 2010 ed anche per rimanere
rigorosamente nell'ambito delle competenze
di questa Sezione, ......, non rimane che
affermare un principio di carattere
generale, secondo il quale il riferimento
all'esercizio precedente non può essere
considerato isolato rispetto al
comportamento complessivo dell'ente locale,
la cui azione deve tendere, secondo le
intenzioni del legislatore, a mantenere o a
riportare le spese entro i parametri
stabiliti.
Il
riferimento all'anno precedente, pertanto,
appare legittimo solo se in tale anno sono
state scontate le sanzioni derivanti dalle
violazioni del patto di stabilità effettuate
negli anni precedenti. E' poi opportuno
ricordare che, in ogni caso, persiste il
limite del 20% relativo al tetto di spesa
rispetto alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente" (tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I licenziamenti pubblici
sono già a prova di giudice. E c'è una legge
che, se applicata anche allo stato,
escluderebbe del tutto il reintegro sul
posto di lavoro.
Non è possibile parlare di riforma del
mercato del lavoro, e in particolare del
nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori,
applicata al pubblico impiego senza far
riferimento al nuovo articolo 33 del d.lgs.
165/2001. Il procedimento è stato novellato
dalla legge 183/2011 e risulta
particolarmente semplificato dal punto di
vista delle causali di giustificazione del
licenziamento degli statali, in quanto fa
riferimento a tre fattispecie: soprannumero
rispetto alla dotazione organica, eccedenze
in relazione alle esigenze funzionali ed
eccedenze in relazione alla situazione
finanziaria.
Si tratta nel settore pubblico
di tre fattispecie che si fondano quasi
sempre su atti formali e che costituiscono
una base probatoria certa sulla quale
difficilmente il giudice di merito potrebbe
sindacare (come ribadito dall'art. 30, comma
1, della legge 183/2010). É utile in questa
sede fare alcuni esempi. Gli atti di
organizzazione e le dotazioni organiche, con
le quali attestare le eccedenze, sono atti
organizzativi di natura regolamentare,
soggetti a formalizzazione in base alla
riserva di legge di cui agli artt. 2, comma
1, e 6 del d.lgs. 165/2001.
Le esigenze funzionali potrebbero essere di
carattere macro, e quindi fondarsi su una
cessione di funzioni, la gestione associate
delle stesse, le varie forme di
esternalizzazione, e necessitano pertanto di
atti formali di carattere organizzativi
certi, spesso supportati da documenti di
bilancio e dal parere del collegio dei
revisori. Vi può essere in questo caso anche
una dimensione micro e gestionale, che può
avere effetti in termini di riduzione e
trasformazione delle attività connesse ai
processi di innovazione tecnologica e di
razionalizzazione, e che potrebbe basarsi su
atti gestionali formalizzati come piani
della performance, di informatizzazione o i
piani di razionalizzazione di cui all'art.
16 del DL 98/2011. La terza fattispecie, di
particolare gravità e attualità nell'attuale
periodo storico, riguarda le eccedenze per
situazioni finanziarie.
Qui i numerosi tetti di spesa sul personale
e l'irrigidimento delle misure sul patto di
stabilità rendono chiari, insindacabili e
inderogabili i presupposti per i quali ci si
può trovare di fronte a gravi situazioni
finanziarie. Alcuni casi sono ad esempio: il
non rispetto del tetto di spesa per il
personale, il taglio significativo dei
capitoli di funzionamento e per le locazioni
degli stabili, il mancato rispetto del patto
di stabilità o le situazioni di
deficitarietà strutturale o di dissesto.
Ovviamente l'applicazione di queste norme
apre per il settore pubblico tutta una serie
di problematiche mai affrontate, come ad
esempio i criteri di scelta per gli esuberi.
In questo caso il settore pubblico non
avendo molti profili specialistici non
potrebbe far affidamento sulle «esigenze
tecniche e produttive», ma sui carichi di
famiglia e l'anzianità, da decidere poi se
anagrafica o aziendale (vedi art. 5 legge
223/1991). L'impugnativa nel caso di specie
potrebbe riguardare la messa in
disponibilità di cui al comma 7 dell'art.
33, ma anche degli atti presupposti (atti di
organizzazione e bilanci).
Inoltre, il
settore pubblico ha un meccanismo di
gestione della mobilità attraverso gli
articoli 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001
molto procedimentalizzata ma al contempo di
assoluta garanzia, ma che potrebbe generare
ulteriori casi di contenzioso. Ma
probabilmente il tema riguarda le politiche
e i comportamenti sulla pa, in quanto il
vertice politico di un'amministrazione (e
quello amministrativo) si adopera sovente
per mascherare le gravi situazioni
finanziarie e quindi per evitare i
licenziamenti, e prima ancora le sanzioni
connesse al mancato rispetto delle norme di
finanza pubblica. I diversi casi di
fallimento di città, asl e regioni,
tardivamente scoperti e ripianati dalle
finanze pubbliche, sono a tutti noti.
Il paradosso circa l'applicabilità della
flessibilità per il datore di lavoro, per
esempio con il non reintegro in caso di
mancanza dei presupposti del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo, è che per
gli statali non ci troveremmo di fronte a
scelte di libertà aziendale, ma per la
maggior parte a situazioni attestate e
certificate di mutamento delle funzioni o di
criticità finanziarie che ben
giustificherebbero (anzi richiedono) «la
riduzione o la trasformazione di attività o
di lavoro». Partendo dalle fattispecie
concrete quindi è possibile concludere che
il datore di lavoro pubblico non avrebbe
difficoltà a dimostrare la veridicità e
congruenza dei casi in cui necessita
ricorrere al licenziamento per giustificato
motivo oggettivo economico.
Circa la scelta di applicare anche al
settore pubblico questa riforma, è
interessante ricordare, da ultimo, come il
d.lgs. 110/2004 ha modificato l'art. 24
della legge 223/1991 in materia di
licenziamenti collettivi, prevedendo per «datori
di lavoro non imprenditori che svolgono,
senza fini di lucro, attività di natura
politica, sindacale, culturale, di
istruzione ovvero di religione o di culto»
l'applicazione delle disposizioni di cui
alla legge 15.07.1966, n. 604, cioè il
pagamento dell'indennizzo in luogo del
reintegro. Data questa particolare deroga,
non sarebbe strano (ove non paradossalmente
già ricomprendibili per i settori cultura e
istruzione) immaginare di includere per
questa via anche le pubbliche
amministrazioni pubbliche, che certamente
sono «datori di lavoro non imprenditori»
(articolo ItaliaOggi
del 03.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Concorso pubblico: il voto numerico,
attribuito dalle competenti Commissioni alle
prove scritte ed orali, esprime e sintetizza
il giudizio tecnico-discrezionale della
Commissione stessa, contenendo in sé la sua
stessa motivazione, senza bisogno di
ulteriori spiegazioni e chiarimenti.
Costituisce ius receptum il principio
secondo cui il voto numerico, attribuito
dalle competenti Commissioni alle prove
scritte ed orali di un concorso pubblico,
esprime e sintetizza il giudizio
tecnico-discrezionale della Commissione
stessa, contenendo in sé la sua stessa
motivazione, senza bisogno di ulteriori
spiegazioni e chiarimenti (salvo il caso in
cui, mancando l'unanimità, uno dei
commissari solleciti specifiche
determinazioni).
La motivazione espressa numericamente, oltre
a rispondere al principio di economicità e
proporzionalità dell’azione amministrativa
di valutazione, assicura infatti la
necessaria spiegazione delle valutazioni di
merito compiute dalla Commissione e consente
il sindacato sul potere amministrativo
esercitato (da ultimo questa Sezione,
18.10.2011, n. 5597; 30.06.2011, n. 3890;
12.04.2011, n. 1612; 31.03.2011, n. 1996;
11.02.2011, n. 913) (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 02.04.2012 n. 1939 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Procedure
concorsuali: prima della nomina dei
vincitori non sono configurabili contro
interessati.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa con
la sentenza in esame ha riformato la
decisione resa dal Giudice di prime cure che
aveva dichiarato l’inammissibilità del
ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 1,
della legge n. 1034/1971 sul presupposto che
il medesimo non era stato notificato ad
alcuno dei soggetti inseriti nella impugnata
graduatoria.
Il Collegio, sul punto ha
richiamato l'insegnamento consolidato (CGA,
sentenze nn. 477/2009 e 479/2009), secondo
il quale, premesso che “la nozione di
contro interessato in senso tecnico … esige
la simultanea presenza di due elementi
parimenti essenziali: quello formale,
scaturente dalla esplicita contemplazione
del soggetto nel provvedimento impugnato
ovvero della sua immediata individuabilità,
e quello sostanziale, discendente dal
riconoscimento di un interesse al
mantenimento della situazione esistente ...”,
ne consegue, con riferimento alle procedure
concorsuali “che non sono configurabili,
prima della nomina dei vincitori, contro
interessati in senso tecnico con riguardo al
ricorso proposto avverso il provvedimento di
esclusione dalla procedura di concorso,
attesa l’insussistenza della lesione di un
interesse protetto e attuale, in capo agli
altri concorrenti, derivante
dall’accoglimento del ricorso stesso”
(CGA Regione Siciliana, Sez. I,
sentenza 02.04.2012 n. 372
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: L’equiparazione
tra i diplomi di laurea in Architettura v.o.
e la laurea specialistica n.o. relativa alla
classe 4/S –Architettura ed Ingegneria
Civile va interpretata solo “ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi" e non
può ritenersi operante anche nei confronti
degli esami di abilitazione professionale.
Il Collegio nella sentenza in esame ha
rilevato come il DPR n. 328/2001 ha previsto
che la laurea specialistica in Architettura
ed Ingegneria Civile - classe 4/S (nuovo
ordinamento) costituisce titolo idoneo per
l’ammissione agli esami di Stato per
l’abilitazione sia all’esercizio della
professione di ingegnare, che a quella di
architetto; ma nulla ha disposto in tal
senso per le lauree in Architettura vecchio
ordinamento, che sotto questo profilo non
sono menzionate come titolo idoneo per
l’accesso agli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della
professione.
Il senso di tale omissione e
conseguente esclusione si precisa alla
stregua di quanto disposto dall’art. 8 dello
stesso DPR n. 328/2001 e dalle note di
applicazione contenute nella nota n. 2126
del 22.05.2002 del MIUR, la quale, per un
verso, ha voluto sottolineare che “per
coloro che sono in possesso di titoli
rilasciati secondo l’ordinamento previgente
… tutti i titoli che precedentemente davano
la possibilità di accedere ad uno specifico
esame di Stato continuano ad essere titoli
validi per l’accesso allo stesso, secondo
quanto previsto dall’art. 8 del DPR n.
328/2001”; e, per altro verso, ha voluto
precisare che “al contrario le lauree … del
previgente ordinamento non costituiscono
titolo idoneo per sostenere i nuovi esami, a
meno che non esistano espresse previsioni in
tal senso nel DPR n. 328/2001 …”.
L’orientamento così formulato risulta
riaffermato sia dal D.L. n. 107/2002 (conv.
in legge n. 173/2002) contenente
“Disposizioni urgenti in materia di accesso
alle professioni”, sia, poi, dall’art. 7
dell’Ordinanza del MIUR 22.01.2007 per le due
sessioni di esami di Stato per il 2007, dove
si è ribadito che “i possessori di titoli
conseguiti secondo l’ordinamento previgente
alla riforma … svolgono le prove degli esami
di Stato secondo l’ordinamento previgente al
decreto del Presidente della Repubblica 05.06.2001 n. 328”.
La formulazione di
questa disciplina attesta con ragionevole
evidenza il tipo di problema che essa ha
inteso risolvere, e cioè quello di
consentire l’ammissione agli esami di
abilitazione dei soggetti in possesso di
titoli di studio rilasciati secondo il
vecchio ordinamento, che in tal modo non
dovranno subire alcun pregiudizio a seguito
della riforma del sistema universitario
circa le pregresse possibilità professionali
che i vecchi titoli gli garantivano. La
disciplina de qua, dunque, nel passaggio dal
vecchio al nuovo ordinamento degli studi
universitari, ha inteso risolvere
essenzialmente un problema di salvaguardia
dei titoli di vecchio ordinamento, ma non
quello di equiparare in via di principio
percorsi di studio e professionali che
viceversa si vuole in via di principio
tenere distinti.
In questo senso, infatti,
depone la più attenta giurisprudenza del
Consiglio di Stato citata dalla difesa della
parte appellante, sia quando, in un caso
particolare, ha escluso che “il diploma di
laurea in biotecnologie mediche conseguito
in base all’ordinamento previgente … che non
dava accesso alla professione di biologo nel
precedente ordinamento, tantomeno lo
consente nel sistema disciplinato dal DPR n.
328/2001 ...”; sia quando ha voluto ribadire
che l’art. 8 del DPR n. 328/2001 costituisce
“una disposizione di salvaguardia, che
proprio perché diretta a conservare il
valore dei titoli di studio del passato
ordinamento didattico non può attribuire a
detti titoli un valore maggiore di quello
che era loro proprio” (Cons. Stato, VI,
n. 1548/2007) (CGA Regione Siciliana, Sez. I,
sentenza 02.04.2012 n. 367 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Licenziamenti
economici estranei agli uffici pubblici.
IL PERCORSO/ Nella Pa per situazioni di soprannumero ed
eccedenze si prevedono mobilità e prove di
ricollocazione.
Con la riforma del lavoro è diventata di
stretta attualità l'applicazione al lavoro
pubblico dell'articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori.
L'articolo 2 del Dlgs 165/2001 elenca le
fonti che disciplinano i rapporti di lavoro
dei dipendenti delle Pa a seguito della loro
privatizzazione. Esse sono:
a) le
disposizioni del Codice civile;
b) le leggi
sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nello stesso decreto.
Da quest'articolo si deduce che lo Statuto
dei lavoratori (legge 300/1970), si applica
anche al lavoro pubblico nel rispetto della
pregiudiziale evidenziata.
L'articolo 51 del Dlgs 165/2001 lo ribadisce e ricorda che il
rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pa è
disciplinato secondo le disposizioni degli
articoli 2 e 3 dello stesso decreto. La
stesso articolo prevede che lo Statuto dei
lavoratori si applichi alle pubbliche
amministrazioni a prescindere dal numero dei
dipendenti. L'articolo 18 dello Statuto
rileva quale baricentro del sistema della
flessibilità in uscita in ragione delle
tutele in esso previste. La disciplina dei
licenziamenti individuali o plurimi
(tenendoli distinti da quelli collettivi) è
quella della legge 604/1966 che individua le
ragioni giustificatrici del licenziamento:
a) giusta causa senza preavviso, detto anche
licenziamento in tronco (ad esempio nel
settore pubblico: falsa attestazione della
presenza in servizio, reiterazione
nell'ambiente di lavoro di condotte
aggressive o moleste);
b) giustificato
motivo, con preavviso, nella duplice veste
di:
1. giustificato motivo soggettivo
(determinato da un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali; ad esempio nel
settore pubblico: assenza priva di valida
giustificazione ovvero mancata ripresa del
servizio, in caso di assenza
ingiustificata);
2. giustificato motivo
oggettivo (determinato da ragioni inerenti
all'attività produttiva, all'organizzazione
e al funzionamento. In casi di questo tipo
nel settore pubblico non si ritrovano esempi
di licenziamento, in quanto scatta
l'articolo 33 del Dlgs 165/2001).
Per
completezza si ricorda che la legge 604/1966
disciplina anche il licenziamento
discriminatorio. In caso di licenziamenti
individuali illegittimi la legge 604/1966 dava
l'ultima parola al datore di lavoro che
poteva decidere tra riassunzione e
risarcimento del danno.
La svolta epocale dell'articolo 18 è stata
quella di aver previsto una duplice tutela
per il caso di licenziamento illegittimo: la
tutela reale dell'obbligo di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro; la tutela
obbligatoria intesa come risarcimento del
danno subito. Questa duplice tutela si
applica al datore di lavoro privato che
occupa alle sue dipendenze più di 15
prestatori di lavoro. Altrimenti si
applicano le tutele meno efficaci della
legge 604/1966 (scelta del datore di lavoro se
reintegrare o indennizzare). Visto che lo
Statuto dei lavoratori si applica alle Pa a
prescindere dal numero dei dipendenti, anche
il comune che ne ha 9 e che licenzia
illegittimamente un dipendente può essere
condannato a reintegrarlo in servizio ed a
corrispondergli il risarcimento del danno.
La discussione sul tavolo Fornero è quella
di non contemplare la tutela reale della
reintegrazione in servizio per il caso di
licenziamento per ragioni economiche non
motivate. Quest'aspetto è ininfluente nel
settore pubblico in quanto il licenziamento
per ragioni economiche non sussiste in modo
diretto, passando attraverso la disciplina
dell'articolo 33 del Dlgs 165/2001 secondo
cui le Pa che hanno situazioni di
soprannumero o eccedenze, in relazione alle
esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria tentano la ricollocazione del
personale stesso, collocandolo in
disponibilità qualora non sia possibile
impiegarlo diversamente anche mediante lo
strumento della mobilità. Dalla data di
collocamento in disponibilità restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto ad un'indennità pari all'80% dello
stipendio per un periodo massimo di
ventiquattro mesi. In questi 24 mesi si
tenta ancora di collocarlo in mobilità in
tutte le Pa e solo in caso di impossibilità
si arriva al licenziamento.
Questa disposizione speciale del lavoro
pubblico si distingue anche rispetto al
regime dei licenziamenti collettivi del
settore privato, questi ultimi riconducibili
solo alle ragioni economiche di riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro. I
licenziamenti collettivi possono avvenire
nel settore privato in via diretta (articolo
24 della legge 223/91) oppure dopo
l'intervento straordinario della cassa
integrazione. In entrambi i casi scatta il
collocamento in mobilità che per il settore
privato ha un significato diverso rispetto a
quello pubblico (articolo Il Sole 24 Ore del
02.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Decentrata.
I chiarimenti sul mancato accordo con i
sindacati: sì alla liquidazione provvisoria
ma le trattative vanno riaperte.
Sui contratti decentrati l'ente decide anno
per anno.
Sulla contrattazione decentrata ogni anno fa
storia a sé. Per una annualità, l'ente può
decidere di seguire la strada tracciata da
Brunetta e adottare un atto unilaterale per
risolvere l'empasse della contrattazione
decentrata; per l'anno successivo, la stessa
amministrazione può ritornare al tavolo con
le organizzazioni sindacali, pur avendo
ancora aperta la vecchia trattativa.
Questa,
in sintesi, la posizione della Funzione
Pubblica, espressa con nota
06.03.2012, protocollo 9738, in risposta al
quesito posto dal Comune di Marcellina, in
provincia di Roma.
Per il 2010 l'ente non era riuscito a
raggiungere un accordo con i sindacati e
quindi aveva proceduto ai sensi
dell'articolo 40, comma 3-ter, del Dlgs
165/2001, a liquidare «in via provvisoria»
il trattamento accessorio. Il Comune si
chiedeva cosa fare nel 2011, e in
particolare se potesse riprendere le
relazioni sindacali per stipulare il
contratto decentrato per il 2011.
Nella risposta la Funzione pubblica avalla
il comportamento tenuto dal Comune,
evidenziando come già la circolare 7 del 13.05.2010 dello stesso Dipartimento aveva
affermato l'immediata applicabilità
dell'articolo 40 citato. Ma avverte che, nel
provvedimento in cui si dà atto che viene
intrapresa la strada della unilateralità,
dopo aver evidenziato gli sforzi per
raggiungere l'intesa, si devono anche
«chiaramente» indicare i motivi di interesse
pubblico che hanno determinato questa
scelta. In secondo luogo, Palazzo Vidoni
raccomanda all'ente di proseguire, la
trattativa per raggiungere comunque
l'accordo anche per il 2010, in quanto
l'atto unilaterale ha valenza provvisoria.
Quindi, il datore di lavoro deve farsi parte
attiva convocando periodicamente le
organizzazioni sindacali per arrivare a un
accordo.
Sulla legittimità dell'atto unilaterale si
deve esprimere l'organo di revisione, che
dovrà porre attenzione «al rispetto dei
criteri di meritocrazia ed al perseguimento
dell'obiettivo di una maggiore
produttività».
Tutto ciò, però, non pregiudica le sorti del
2011, per il quale si ritorna ai blocchi di
partenza.
Ma se dal punto di vista giuridico la
questione può apparire semplice, non lo è
sotto il profilo delle relazioni sindacali.
I sindacati chiederanno di riunire le due
annualità, mentre l'amministrazione ha tutto
l'interesse a tenerle separate. Il mancato
accordo anche per il secondo anno diventa
un'ipotesi del tutto probabile, con il
ricorso ad un nuovo atto unilaterale.
Insomma, la situazione può incancrenirsi,
senza via d'uscita (articolo Il Sole 24 Ore del
02.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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marzo 2012 |
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PUBBLICO IMPIEGO: Inquadramento
di pubblici dipendenti: non è ammissibile
un'azione volta all'ottenimento di un
diverso inquadramento, se non
tempestivamente proposta avverso il
provvedimento di attribuzione della
qualifica, né è ammesso un autonomo giudizio
di accertamento per la disapplicazione di
provvedimenti dell'Amministrazione.
I provvedimenti di inquadramento di pubblici
dipendenti sono considerati atti
autoritativi e, come tali, soggetti al
termine decadenziale di impugnazione, con la
conseguenza che non è ammissibile un'azione
volta all'ottenimento di un diverso
inquadramento, se non tempestivamente
proposta avverso il provvedimento di
attribuzione della qualifica, né è ammesso
un autonomo giudizio di accertamento in
funzione di disapplicazione di provvedimenti
dell'Amministrazione, atteso che l'azione di
accertamento è esperibile a tutela di un
diritto soggettivo, laddove la posizione del
pubblico dipendente a fronte della potestà
organizzatoria della Pubblica
amministrazione è quella di titolare di un
mero interesse legittimo (Consiglio di
Stato, sez. V, n. 1251 del 28.02.2011;
sez. VI, n. 1049 del 18.02.2011) (Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza
29.03.2012 n. 1871 -
massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Incarichi
dirigenziali ex art. 110 TUEL.
Anche la Corte dei Conti Sez. Reg.le
Lombardia, con il
parere 29.03.2012 n. 92, si conforma
all'orientamento secondo il quale anche il
conferimento degli incarichi dirigenziali a
tempo determinato (ex art. 110 TUEL) al
personale interno agli enti (di categoria D)
deve rientrare nei limiti previsti dalla
normativa, ovvero 8% per le fattispecie di
cui al comma 1 e 5% per quelle del comma 2.
Precisa, inoltre, la sezione lombarda: "....
è opportuno ricordare che il conferimento di
incarichi dirigenziali a funzionari di
categoria D determina, di fatto, una
progressione verticale in diversa categoria
al di fuori di una prova selettiva, in grave
contrasto con il principio costituzionale
della concorsualità (art. 97, comma 3,
Cost.), e con il divieto di attribuzione
fiduciaria di incarichi dirigenziali"
(tratto da www.publika.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI - ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
È il consiglio comunale che
nomina i componenti del nucleo di
valutazione.
La ricorrente ha partecipato alla selezione
pubblica, indetta dal Comune di Agerola,
finalizzata al conferimento dell’incarico di
componente del nucleo di valutazione di cui
agli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 150/2009,
organo monocratico la cui nomina è devoluta
alla competenza del Sindaco a termini
dell’art. 50, comma 2, del regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi
del Comune di Agerola, approvato con
delibera di giunta municipale n. 107 del
14.09.2011.
La ricorrente impugna il decreto sindacale
n. 18 del 24.11.2011, con il quale è stato
conferito al dott. ... il predetto incarico,
nonché la presupposta fonte regolamentare
limitatamente alla parte in cui individua il
sindaco quale organo competente alla nomina
del nucleo di valutazione, adducendo vari
vizi inerenti all’incompetenza, alla
violazione dell’art. 97 della Costituzione,
alla violazione della legge n. 241/1990,
nonché all’eccesso di potere sotto svariati
profili.
È fondata la censura con cui la ricorrente
denuncia la sussistenza del vizio di
incompetenza per violazione del combinato
disposto dell’art. 14, comma 3, del d.lgs.
n. 150/2009 e dell’art. 42, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000.
Infatti, si presenta condivisibile la tesi
sostenuta in gravame secondo la quale dalla
combinazione di tali disposizioni discende
la regola che la competenza alla nomina del
nucleo di valutazione spetta al consiglio
comunale, in qualità di organo di indirizzo
politico-amministrativo dell’ente, e non al
sindaco, che è semplicemente l’organo
responsabile dell’amministrazione generale
del comune ed il suo massimo rappresentante.
Osserva il Collegio che, se a termini
dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n.
150/2009 l’organismo di valutazione deve
essere nominato “dall’organo di indirizzo
politico-amministrativo”, d’altra parte
è la stessa legge, con l’art. 42, comma 1,
del d.lgs. n. 267/2000, che qualifica
espressamente come organo di indirizzo
politico-amministrativo il consiglio
comunale, con la conseguenza di individuare
per le amministrazioni comunali tale organo
come quello competente alla nomina.
Tale esegesi, tra l’altro, è in linea con il
principio secondo cui la competenza
attribuita ai consigli comunali è
circoscritta agli atti fondamentali di
natura programmatoria o aventi un elevato
contenuto di indirizzo politico (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. V, 09.06.2008 n.
2832 e 31.01.2007 n. 383), se letto alla
luce del chiaro enunciato dell’art. 15 del
d.lgs. n. 150/2009, che attribuisce appunto
all’organo di indirizzo
politico-amministrativo dell’ente anche
compiti di alta programmazione in materia di
miglioramento della performance.
Ne discende che la nomina del componente del
nucleo di valutazione doveva essere
effettuata dal consiglio comunale e non dal
sindaco, con conseguente illegittimità degli
atti impugnati (decreto di nomina e norma
regolamentare) che pertanto vanno annullati
(TAR Campania-Napoli, Sez. I,
sentenza 28.03.2012 n. 1510 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il
ministro Patroni Griffi conferma e anticipa
gli approfondimenti annunciati da Fornero. L'articolo
18 si applica agli statali.
Licenziamenti? Ragioni finanziarie invece
che economiche.
L'articolo 18 si applica anche al lavoro
pubblico. Lo ha confermato il ministro della
funzione pubblica Patroni Griffi, con una
lettera aperta pubblicata ieri sui giornali.
Confermando quanto ItaliaOggi ha avuto modo
di chiarire più volte (si vedano i numeri
del 17 febbraio e del 23.03.2012).
L'intervento sulla stampa di Palazzo Vidoni
sembra inizialmente tendere verso la
soluzione opposta. Il ministro si meraviglia
del dibattito sorto in merito
all'applicabilità o meno dell'articolo 18 ai
pubblici dipendenti, considerandolo
«fuorviante».
Ma la lettera aperta, che sostanzialmente
anticipa gli «approfondimenti» annunciati in
tema dal ministro Fornero, non poteva che
riportare la realtà dei fatti, che è quella
discendente direttamente dalla legge. Il
ministro Patroni Griffi, infatti, con
riferimento ai dipendenti poco capaci ha
affermato che «i licenziamenti
discriminatori hanno una disciplina identica
nel settore pubblico e nel settore privato.
I licenziamenti disciplinari nel settore
pubblico hanno poi una disciplina molto
dettagliata proprio per evitare che possano
essere utilizzati per finalità diverse»; a
conferma dell'inevitabile simmetria della
disciplina dei licenziamenti.
Quanto, invece, alle «ragioni economiche»,
Patroni Griffi prova a fare dei distinguo:
«Il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo o economico non può trovare
applicazione nel pubblico in quanto in
questi casi c'è una disciplina ad hoc che
riguarda i casi in cui le pubbliche
amministrazioni abbiano situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze
di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria».
Si tratta solo di una sottigliezza tecnica.
Il ministro afferma che nella p.a. non opera
il motivo economico, ma poche parole dopo
non può che ammettere la sussistenza del
licenziamento per ragioni finanziarie,
previsto espressamente dall'articolo 33 del dlgs 165/2001. Ci si deve riferire alle
ragioni «finanziarie», invece che a quelle
«economiche», per una ragione estremamente
semplice: le amministrazioni pubbliche hanno
una contabilità appunto solo finanziaria,
posta, cioè, a misurare solo i volumi di
entrata e spesa del denaro, senza riferirsi
a grandezze economiche (costi, ammortamenti,
scorte ecc.), utilizzate solo a corredo dei
bilanci, impostati sulla parità finanziaria.
È evidente che un'amministrazione pubblica
non può ritrovarsi in ambasce economiche per
carenza di fatturato o ritardi
nell'acquisizione dei pagamenti dei clienti
o per crisi della domanda rispetto ai beni e
servizi che produce. Per questo,
correttamente, il citato articolo 33 del
dlgs 165/2001 considera possibile il
licenziamento anche individuale per
giustificato motivo oggettivo dettato dalla
«situazione finanziaria». Per
esemplificare, un ente locale in dissesto o
che non abbia rispettato il patto di
stabilità, alla luce di tale norma non solo
può, ma deve verificare la possibilità di
alleggerire la spesa del personale
collocando i propri dipendenti in esubero e
in disponibilità, cioè sospendendo ogni
prestazione lavorativa per 24 mesi,
riducendo il trattamento economico all'80%
di quello fondamentale e giungendo al
licenziamento se nel frattempo il dipendente
non sia stato trasferito presso qualche
altra amministrazione.
Paradossalmente, davanti al giudice del
lavoro un licenziamento per la «situazione
finanziaria» di un ente pubblico può
trovare, ai sensi della riforma paventata
dell'articolo 18, tutela di molto inferiore
a quella dovuta alle ragioni economiche di
un ente privato. Infatti, la «situazione
finanziaria» negativa di
un'amministrazione pubblica non può che
essere sorretta da atti pubblici, asseverati
dagli organi di controllo amministrativo e
contabile, tale che sostanzialmente
risulterebbe impossibile in sede
giurisdizionale accertare la simulazione di
ragioni discriminatorie o disciplinari.
Per queste ragioni, anche se ancora
l'articolo 18 non è stato riformato, nei
confronti dei dipendenti pubblici opera già
a partire dall'entrata in vigore della legge
183/2011 una disciplina di maggior rigore
rispetto al lavoro privato, qualora
intervengano licenziamenti per ragioni
finanziarie
(articolo ItaliaOggi del 28.03.2012). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Concorso
pubblico: le cancellature a penna
nell'elaborato non sono segni di
riconoscimento.
In materia di pubblici concorsi, le regole
che vietano l'apposizione di segni di
riconoscimento sugli elaborati scritti sono
finalizzate a garantire l'anonimato di tali
prove, a salvaguardia della par condicio tra
i candidati, per cui ciò che rileva non è
tanto l'identificabilità dell'autore
dell'elaborato attraverso un segno a lui
personalmente riferibile, quanto piuttosto
l'astratta idoneità del segno a fungere da
elemento di identificazione.
Ciò ricorre
quando la particolarità riscontrata assuma
un carattere oggettivamente ed
incontestabilmente anomalo rispetto alle
ordinarie modalità di estrinsecazione del
pensiero e di elaborazione dello stesso in
forma scritta, in tal caso a nulla rilevando
che in concreto la commissione o singoli
componenti di essa siano stati, o meno, in
condizione di riconoscere effettivamente
l'autore dell'elaborato scritto (cfr. Cons.
Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4119; Sez. V ,
16-02-2010, n. 877 ; Sez. VI, 08.02.2006 n.
5220; Sez. V, 29.09.1999, n. 1208).
Ritiene il Collegio che l’apposizione di
cancellature (peraltro non isolate, ma in un
certo numero) a penna nell’elaborato è fatto
riconducibile ad una incertezza usuale nei
candidati, rilevabile nella maggior parte
degli elaborati di una selezione concorsuale
e non connotata da un carattere di anomalia
tale da poter mettere la Commissione o un
suo componente in condizione di riconoscerne
l’autore. Per questo, essa non è
configurabile come segno di riconoscimento
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
26.03.2012 n. 1740 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Personale. Corte dei conti Toscana.
Con lo stop ai resti assunzioni bloccate.
RETROATTIVI/
Il decreto del Viminale impone un numero di
attestazioni relative al 2009-2011 ma manca
la disciplina di Economia e Consob.
Gli enti locali non possono utilizzare i
resti delle possibilità di assunzione a
tempo indeterminato di cui non si sono
serviti negli anni precedenti.
È questa l'indicazione contenuta nel
parere 13.03.2012 n.
30 della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti della
Toscana.
Si tratta di una lettura
assai rigida, che segna una netta differenza
rispetto alle regole dettate per le
amministrazioni dello Stato.
Essa riduce ulteriormente la possibilità dei
Comuni di effettuare assunzioni di
personale, vanificandole di fatto per gli
enti soggetti al Patto di stabilità di
ridotte dimensioni. Il tutto con conseguenze
assai pesanti sui comuni con popolazione
superiore a mille abitanti che dal prossimo
1° gennaio dovrebbero essere soggetti al
Patto. Se questa lettura si consoliderà, di
fatto si avrà una condizione di sostanziale
blocco delle assunzioni per la stragrande
maggioranza dei Comuni.
Il Dl 78/2010 ha disposto, per la gran parte
delle Pubbliche amministrazioni, il tetto
del 20% della spesa del personale cessato
nell'anno precedente come soglia massima per
le assunzioni a tempo indeterminato. Agli
enti locali sono inoltre richiesti il
rispetto del Patto di stabilità, avere
contenuto la spesa del personale entro
quella dell'anno precedente e avere un
rapporto tra spesa del personale e spesa
corrente inferiore al 50 per cento. Il
riferimento, per espressa indicazione
contenuta nel comma 9 dell'articolo 14, va
per le assunzioni del 2011 solamente al
personale cessato nell'anno 2010. Il che
impedisce già, a differenza di quanto le
Sezioni unite della Corte dei Conti hanno
stabilito per gli enti non soggetti al Patto
di stabilità, di recuperare le cessazioni
degli anni precedenti che non sono state
utilizzate per nuove assunzioni.
Alle amministrazioni dello Stato l'articolo
9, comma 11, consente di recuperare le quote
di cessazione degli anni precedenti che gli
enti non hanno potuto utilizzare come base
per nuove assunzioni in quanto non si
raggiungeva la soglia di almeno 1 unità. Per
la sezione di controllo della Corte dei
Conti della Toscana, sulla base dei lavori
preparatori, si deve ritenere che questa
disposizione sia «applicabile agli enti di
piccole dimensioni da individuarsi negli
enti pubblici non economici e negli enti di
ricerca nei confronti dei quali è pertanto
riferita la disposizione normativa». E da
ciò se ne trae la conseguenza della
«esclusione degli enti locali».
Questa conclusione viene si basa su una
lettura meramente formale, che non tiene
conto del fatto che gli enti locali hanno
generalmente una dimensione medio piccola
nel numero dei dipendenti e che, quindi,
molto spesso le cessazioni di 1 anno non
consentono di effettuare neppure una
assunzione. Essa determina inoltre una
condizione di sperequazione negativa
rispetto alle amministrazioni dello Stato,
condizione che risulta essere del tutto
ingiustificata alla luce della scelta
legislativa di avere invece le stesse
regole, si veda da ultimo la estensione ai
comuni dei tetti alle assunzioni flessibili
dettate per lo Stato (articolo Il
Sole 24 Ore del 26.03.2012 - tratto
da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il dirigente risponde per dolo o
colpa grave. E' tenuto ai danni se ha
assegnato ai dipendenti mansioni superiori
rispetto a quelle stabilite.
La responsabilità a cui si accenna nel
quesito è qualificata dal nostro ordinamento
come amministrativa e si configura ogni
volta che il pubblico dipendente ...
(articolo Il
Sole 24 Ore del 26.03.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Funzionari Arpa.
Domanda.
Si chiede se i funzionari dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente
(Arpa) possano esser qualificati o meno
pubblici ufficiali.
Risposta.
La Corte di cassazione, sezione III penale,
con la sentenza 01.02.2011 n.
3634, dopo avere evidenziato che l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente
(Arpa) è un ente di diritto pubblico
preposto all'esercizio delle funzioni e
delle attività tecniche per la vigilanza ed
il controllo ambientale, nonché
all'erogazione di prestazioni analitiche di
rilievo sia ambientale che sanitario, ha
sottolineato che non si può sostenere che
«il pubblico ufficiale preposto al controllo
e alla vigilanza ambientale, che venga a
conoscenza dell'esistenza di rifiuti
interrati e partecipi alle operazioni di
rimozione, non assuma una posizione di
garanzia, in relazione alle sue condotte
omissive», anche se «il decreto legislativo
numero 152, del 2006, non prevede
specificamente che si debba interessare
della tipologia e dello smaltimento del
rifiuto».
«Va rilevato», aggiungono i
Supremi giudici, «che tra i compiti
fondamentali posti in capo alle regioni (e
alle province), secondo quanto previsto dal
citato decreto legislativo, numero 152, del
2006, articolo 196, rientra la
predisposizione dei piani regionali di
gestione dei rifiuti, con esercizio, tra le
altre, di funzioni attinenti al controllo
periodico su tutte le attività di gestione,
intermediazione e commercio dei rifiuti
predetti, compreso l'accertamento delle
violazioni delle disposizioni in materia».
«Orbene», aggiunge la Suprema corte, «per
l'esercizio delle funzioni de quibus, le
regioni e le province si avvalgono del
supporto dell'Arpa, per cui, l'affermazione
del giudice di merito, secondo la quale non
sarebbe ravvisabile nella specie l'esistenza
di una norma di copertura in grado di
legittimare una contestazione ex articolo
40, capoverso, codice penale, nei confronti
dell'imputato non risulta corretto».
Nella fattispecie, è spontaneo chiedersi se
i funzionari dell'agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (Arpa) debbano
essere considerati quali pubblici ufficiali
o quali ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria (articolo
ItaliaOggi Sette del 26.03.2012). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il
licenziamento economico già esiste per gli
statali. È il caso del personale in esubero
rispetto alle esigenze funzionali o finanziarie.
La riforma dell'articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori avrà effetti anche nella
pubblica amministrazione, sebbene alcuni di
essi siano in buona parte già operativi, per
effetto della legge 183/2011. Il nuovo
articolo 18 (si veda ItaliaOggi di ieri),
una volta entrata in vigore la riforma,
varrà anche per il lavoro pubblico, per
effetto dell'articolo 51, comma 2, del d.lgs
165/2001, ai sensi del quale «La legge 20.05.1970, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, si applica
alle pubbliche amministrazioni a prescindere
dal numero dei dipendenti».
Nessun dubbio,
dunque, che per i dipendenti pubblici
valgano le regole di volta in volta vigenti
poste dallo Statuto dei lavoratori. Dunque,
anche i dipendenti pubblici non potranno
ottenere il reintegro nel posto di lavoro,
qualora siano stati coinvolti in
licenziamenti individuali per «ragioni
economiche».
Nel caso del lavoro privato la
fattispecie del licenziamento dovuto a
ragioni economiche è ancora da definire. Per
la pubblica amministrazione è già operante
da qualche mese il nuovo testo dell'articolo
33 del d.lgs 165/2001, come modificato
dall'articolo 16 della legge 183/2011, a
mente del quale le pubbliche amministrazioni
debbono effettuare annualmente la
ricognizione del personale eventualmente in
esubero; laddove rilevino situazioni di
soprannumero o comunque eccedenze di
personale, «in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria»
sono tenute ad osservare le procedure
previste dai successivi commi dell'articolo
33: le amministrazioni entro 90 giorni dalla
comunicazione ai sindacati della situazione
di esubero, devono verificare se il
personale interessato possa essere
reimpiegato all'interno del medesimo ente, o
possa andare in mobilità (cioè essere
trasferito) verso altri enti della provincia
o della regione. In mancanza di ciò, essere
inserito nelle liste dei lavoratori in
disponibilità: cioè dei lavoratori
sostanzialmente licenziati, che restano per
24 mesi al massimo inseriti nella lista, con
il trattamento economico pari all'80% dello
stipendio, dell'indennità integrativa
speciale e dell'assegno per il nucleo
familiare.
É evidente che «la situazione
finanziaria» come giustificativo della norma
pubblicistica di rapporto del lavoro alle
dipendenze della p.a. risulta analoga e
sovrapponibile alle «esigenze economiche» di
cui parla la riforma dell'articolo 18. Nel
caso delle amministrazioni locali, lo stato
di dissesto finanziario o la violazione
delle soglie di spesa per il personale, come
la violazione del patto di stabilità,
possono essere ragioni sufficienti per la
risoluzione del rapporto di lavoro, senza
possibilità di reintegro.
In quanto ai
licenziamenti disciplinari, anch'essi sono
previsti nel lavoro pubblico dall'articolo
55-quater del d.lgs 165/2001. Si estenderà,
dunque, ai lavoratori pubblici la previsione
che rimetterà al giudice la scelta se
condannare al reintegro, o al pagamento
dell'indennizzo, il lavoratore licenziato in
esito ad un procedimento disciplinare,
riconosciuto privo di fondamento in sede
giudiziale. Ai dipendenti pubblici si
applicherà anche l'Aspi, la nuova indennità
sostitutiva della disoccupazione ordinaria e
della mobilità. Che però,varrà solo per i
lavoratori pubblici assunti con contratti a
tempo determinato. Per gli altri l'unico «ammortizzatore»
è l'indennità del periodo di disponibilità
(articolo ItaliaOggi del
23.03.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il
servizio di polizia stradale non è una
funzione che spetta automaticamente ai
dipendenti con la qualifica di cantoniere o
capo cantoniere, ma consegue ad una scelta
dell’amministrazione.
Nel giudizio in esame i ricorrenti, con
qualifica di cantonieri e capo cantonieri
tendono al riconoscimento del diritto
all’espletamento di specifici servizi di
polizia stradale e chiedono, di conseguenza,
la consegna dei blocchetti per l’elevazione
delle contravvenzioni per le violazioni
delle norme del codice della strada. Il
Consiglio di Stato ha confermato la
statuizione del Giudice di prime cure a
tenore della quale l’espletamento del
servizio di polizia stradale non è funzione
che spetta automaticamente ai dipendenti con
la suddetta qualifica di cantoniere o capo
cantoniere, ma consegue ad una scelta
dell’amministrazione.
L’art. 12, comma 2, del codice della strada
non attribuisce i servizi di polizia
stradale immediatamente ed in via automatica
ai dipendenti degli enti locali, ma prevede
la possibilità che a detto personale vengano
assegnati specifici e limitati servizi di
polizia stradale e precisamente solo quelli
di prevenzione ed accertamento delle
violazioni in materia di circolazione
stradale e di tutela e controllo sull’uso
delle strade, allorché l’amministrazione
istituisca il servizio e individui i
dipendenti ai quali assegnare delle
funzioni. In sostanza, spetta
all’amministrazione assegnare ai dipendenti
con la qualifica indicata dalla norma citata
l’espletamento del suddetto servizio.
Ciò presuppone che il servizio sia disposto
e organizzato dall’amministrazione che,
d’altro canto, non ha alcun onere né obbligo
di istituire il servizio e tanto meno di
affidarlo a tutti i dipendenti che abbiano
una determinata qualifica e che abbiano
superato il corso.
In conclusione, l’aver superato il corso di
qualificazione costituisce mero presupposto
per l’espletamento del servizio, ma non
attribuisce di per sé alcun diritto
all’espletamento del servizio di polizia
stradale che, invece, può essere affidato
solo dall’ente
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
22.03.2012 n. 1634 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Solo
peculiari e straordinarie esigenze di
interesse pubblico possono derogare alla
regola generale che subordina
l'instaurazione di un rapporto d'impiego con
un ente pubblico alla partecipazione ad un
concorso pubblico.
A termini dell’art. 5, comma 18, della legge
08.01.1979, n. 3, per la instaurazione di un
valido rapporto di impiego con un ente
pubblico è necessaria la partecipazione ad
un concorso o ad una prova selettiva
pubblica, perché il concorso pubblico, quale
meccanismo imparziale di selezione tecnica e
neutrale dei più capaci sulla base del
criterio del merito, costituisce la forma
generale e ordinaria di reclutamento per le
pubbliche amministrazioni, nonché un
ineludibile presidio delle esigenze di
trasparenza e di efficienza dell'azione
amministrativa.
Le eccezioni a tale regola consentite
dall'art. 97 della Costituzione possono
essere disposte solo con legge e debbono
rispondere a “peculiari e straordinarie
esigenze di interesse pubblico” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 81, del
22.02.2006) … ”altrimenti la deroga si
risolverebbe in un privilegio a favore di
categorie più o meno ampie di persone”
(Corte Costituzionale, sentenza n. 205 del
17.05.2006) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 22.03.2012 n.
1625
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Dipendenti
degli enti locali: nessun riconoscimento
giuridico ed economico alle mansioni
superiori esercitate di fatto.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato,
con decisione n. 22 del 18.11.1999, ha
rimarcato che le mansioni svolte, superiori
a quelle dovute sulla base del provvedimento
di nomina o di inquadramento, sono del tutto
irrilevanti ai fini economici e di
progressione di carriera, salvo che la legge
non disponga altrimenti e che l’attribuzione
della mansioni e del relativo trattamento
economico devono trovare presupposto nel
provvedimento stesso di nomina o di
inquadramento. Nel pubblico impiego, in
sostanza, è la qualifica e non le mansioni
il parametro di riferimento per la
retribuzione, considerata la rigidità
organizzatoria propria della pubblica
amministrazione, legata anche ad esigenze
fondamentali di controllo della spesa
pubblica, così come previsto dall’articolo
97 della Costituzione.
In ordine al disposto dell’articolo 36 della
Costituzione, richiamato nel caso di specie
dall’appellante unitamente alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 296/19909,
come da giurisprudenza ricorrente deve
osservarsi che la norma trova applicazione
nel pubblico impiego in concorso con altri
principi di pari rilevanza, quali il buon
andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione e la rigida
determinazione delle attribuzioni e
responsabilità dei funzionari. Tali principi
non consentono di dare riconoscimento
giuridico ed economico alle mansioni
superiori esercitate di fatto (Cons., Stato,
sez. VI, 18.09.2009, n. 5605).
Giova rilevare che tale limite ha carattere
di generalità nel pubblico impiego, tanto
che per i dipendenti degli enti locali la
possibilità di riconoscimento delle mansioni
superiori è stata esclusa dai vari D.P.R.
che hanno recepito gli accordi collettivi di
categoria, per evitare che con tale
conferimento si potesse far luogo dello
slittamento in alto delle varie qualifiche,
con conseguenti squilibri e lievitazione
della spesa pubblica.
Deve osservarsi, da ultimo, che gli artt. 56
e 57 del D.lgs. n. 29 del 31.03.1993, pure
evocati dall’appellante, escludono la
rilevanza delle mansioni superiori svolte di
fatto da un pubblico dipendente, in quanto
il divieto di riconoscimento delle stesse ai
fini di un diverso inquadramento è coerente
ai dettati costituzionali, in particolare
all’articolo 97 che, per il principio di
imparzialità obbliga alla osservanza delle
regole di selezione e di accesso al pubblico
impiego, per il buon andamento della
pubblica amministrazione e per dare ad essa
certezze sul piano organizzativo e
finanziario (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 22.03.2012 n.
1623 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI - PUBBLICO IMPIEGO:
La previsione del bando, quale
lex specialis della procedura, non può
disapplicarsi nemmeno se in contrasto con la
normativa primaria, essendo necessaria la
previa impugnazione della stessa e la sua
caducazione ad opera del giudice o della
stessa Amministrazione in sede di
autotutela.
La previsione del bando, quale lex
specialis della procedura, non può
disapplicarsi nemmeno se in contrasto con la
normativa primaria –come pare evidente in
questo caso, atteso il chiaro disposto degli
artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445 del 2000–
essendo necessaria la previa impugnazione
della stessa e la sua caducazione ad opera
del giudice o della stessa Amministrazione
in sede di autotutela (cfr. Consiglio di
Stato, V, 11.01.2012, n. 82) (TAR
Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 22.03.2012 n. 887 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Vademecum sui certificati medici.
Tutti i modi in cui è possibile la
contestazione da parte del datore. Parere
della Fondazione Studi dei consulenti del
lavoro fa luce su una materia complessa.
Il datore di lavoro può contestare i
certificati medici trasmessi dal lavoratore
in presenza di uno stato di malattia che si
presume falso? E in che modo?
Il parere n.
10 della Fondazione Studi del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro fornisce
una disamina di un tema complesso, anche
alla luce della recente sentenza
09.03.2012 n. 3705 della Corte di Cassazione.
1. IL QUADRO NORMATIVO.
Come è noto, l'art. 2110 c.c. prevede che –in ipotesi di infortunio, di malattia, di
gravidanza o di puerperio– si realizza una
sospensione del rapporto di lavoro,
caratterizzata dal perdurare
dell'obbligazione retributiva o indennitaria,
entro un certo limite temporale (c.d.
comporto). In particolare, l'art. 2110,
c.c., comma 1 stabilisce che: «In caso di
infortunio, di malattia, di gravidanza o di
puerperio, se la legge (o le norme
corporative] non stabiliscono forme
equivalenti di previdenza o di assistenza, è
dovuta al prestatore di lavoro la
retribuzione o un'indennità nella misura e
per il tempo determinati dalle leggi
speciali [dalle norme corporative) dagli usi
o secondo equità».
A sua volta, in merito al
controllo dello stato di malattia del
lavoratore, l'art. 5, legge n. 300 del 1970,
prevede che: «Sono vietati accertamenti da
parte del datore di lavoro sulla idoneità e
sulla infermità per malattia o infortunio
del lavoratore dipendente. Il controllo
delle assenze per infermità può essere
effettuato soltanto attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i quali sono tenuti a compierlo
quando il datore di lavoro lo richieda. Il
datore di lavoro ha facoltà di far
controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed
istituti specializzati di diritto pubblico».
Pertanto:
a) il datore di lavoro non può eseguire
personalmente, o attraverso medici di sua
fiducia, accertamenti sullo stato di salute
del dipendente;
b) lo stesso datore di lavoro conserva,
però, la facoltà di controllo sull'idoneità
fisica e sull'infermità del dipendente ma –diversamente dal controllo dell'attività
lavorativa– non può esercitarla
direttamente, bensì avvalendosi di enti
pubblici ed enti specializzati di diritto
pubblico.
La centralità dell'utilizzo del servizio
sanitario pubblico nell'accertamento della
malattia del dipendente è stata di recente
ribadita dall'art. 25, legge 04.11.2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro), il
quale ha uniformato il regime legale del
rilascio e della trasmissione delle
certificazioni per il caso di assenza per
malattia dei dipendenti pubblici e di quelli
privati, disponendo che la malattia
protratta per un periodo superiore a dieci
giorni e, in ogni caso, il secondo evento
morboso nell'anno solare (1°gennaio-31
dicembre) devono essere giustificati (a
partire, quindi, dal terzo evento)
esclusivamente mediante certificazione
medica rilasciata da:
a) una struttura sanitaria pubblica;
b) un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
Peraltro, alla luce della recente sentenza
della Corte di cassazione (n. 3705 del il 09.03.2012), il certificato medico può
essere rilasciato solo a seguito di visita
al paziente, essendo esclusa l'ammissibilità
di certificati di tipo «anamnestico», in cui
il sanitario si limita ad attestare quanto
sostenuto dal dipendente rispetto al proprio
stato di salute.
2. LA CONTESTAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA
DEL DIPENDENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO.
La giurisprudenza consolidata ritiene che il
certificato medico attestante lo stato di
malattia del dipendente può essere
contestato dal datore di lavoro, che abbia
motivo di ritenere insussistente la
denunciata malattia del lavoratore (v. ad
es. Cass. civ. Sez. lavoro, 10.05.2000,
n. 6010, in Notiz. Giur. Lav., 2000; Trib.
Milano, 16.09.1998, in Orient. Giur.
Lav., 1998, I, 648).
In particolare, il
datore di lavoro può domandare in giudizio
la verifica dell'attendibilità della
certificazione prodotta dal lavoratore,
anche laddove non abbia richiesto una visita
di controllo (Cass. civ. Sez. lavoro, 27.12.1997, n. 13056, in Mass. Giur. It.,
1997; nel senso che tale diritto di
contestazione spetta anche al lavoratore, v.
Trib. Parma, 14.01.2000, in Riv. It.
Dir. Lav., 2001, II, 70).
Infatti, il
controllo delle assenze del lavoratore per
infermità previsto dall'art. 5, legge 20.05.1970, n. 300, non costituisce l'unico
mezzo concesso al datore di lavoro per
contestare l'attendibilità del certificato
medico prodotto dal lavoratore, che può
sempre mettere in dubbio tale certificazione
mediante il ricorso all'autorità giudiziaria
(Cass. Sez. lavoro, 13.02.1990, n.
1044, in Notiz. Giur. Lav., 1990, 228).
Ciò in quanto la natura di atti pubblici dei
certificati redatti da medici appartenenti
al servizio sanitario nazionale conferisce a
tali documenti la fede pubblica, fino a
querela di falso, per ciò che concerne i
seguenti fatti:
- la provenienza del documento dal pubblico
ufficiale che lo ha formato;
- i fatti che il pubblico ufficiale medesimo
attesta di aver compiuto o essere avvenuti
in sua presenza (Cass. Sez. lavoro, 22.05.1999, n. 5000; Cass. Sez. lavoro, 14.01.1987, n. 217).
Viceversa, la fede pubblica non si estende
alla diagnosi, e dunque ai giudizi del
sanitario relativi allo stato di malattia ed
all'impossibilità temporanea della
prestazione lavorativa. Tali valutazioni,
pur essendo dotate di un elevato grado di
attendibilità in ragione della qualifica
funzionale e professionale del pubblico
ufficiale, non sono vincolanti per il
giudice, che può anche decidere di
sconfessarle in presenza di elementi
probatori di segno contrario.
Si ritiene,
infatti, che l'art. 5, comma 3, legge 20.05.1970 n. 300, nella parte in cui
demanda solo ad enti pubblici il controllo
della idoneità fisica del lavoratore su
richiesta del datore di lavoro, lascia
integro il potere-dovere del giudice di
merito di controllare l'attendibilità degli
accertamenti sanitari, avvalendosi dei
poteri istruttori che gli conferisce il rito
del lavoro; deve quindi escludersi che la
norma citata -che ha inteso garantire
l'imparzialità della valutazione tecnica
affidandola ad organi pubblici- abbia
attribuito a dette indagini una particolare
insindacabile efficacia probatoria (Cass.
Sez. lavoro, 11.05.2000, n. 6045, in Notiz. Giur. Lav., 2000; Cass. Sez. lavoro,
03.07.1987, n. 5830; Cass. civ., 05.11.1985, n. 5387; Cass. civ., 18.04.1985, n. 2572; Cass. civ., 11.08.1983, n. 5356).
3. LE MODALITÀ DI CONTESTAZIONE DEL
CERTIFICATO MEDICO.
Nel giudizio di valutazione attestante
l'effettivo stato di malattia del
dipendente, è stato accordato rilievo alle
seguenti circostanze.
A) L'incongruenza tra la prognosi (ad es.,
numerose settimane di malattia) e la
diagnosi: ad es., per un caso di
lombosciatalgia, Cass. Sez. lavoro, 05.05.2000, n. 5622 ha ritenuto ingiustificata
l'assenza di tre mesi autorizzata dal medico
curante, in quanto «... il disturbo
certificato non [era] di entità tale da
poter costituire impedimento totale al
lavoratore rilevante per un periodo
relativamente lungo...» (v. anche: Pret.
Parma, 22.07.1995, in Riv. It. Dir. Lav.,
1995, II, 876; Trib. Parma, 07.11.1996,
ivi, 1997, II, 120; Trib. Parma, 14.01.2000, in Riv. Critica Dir. Lav., 2000, 409).
B) Anche l'incongruenza tra la prognosi (o
la diagnosi) e la terapia prescritta al
lavoratore può invalidare la certificazione
medica, come è stato affermato nel caso di
una «sindrome ansioso-depressiva» che il
giudice non ha considerato di gravità tale
da impedire il lavoro per mesi, tanto più
che il medico stesso non aveva prescritto
alcuna terapia farmacologica (Pret. Torino,
19.01.1989, in Riv. It. Dir. Lav.,
1989, II, 298).
C) Ancora, è stato accordato rilevo alla
tardività della visita medica rispetto
all'inizio della malattia, che ha privato di
attendibilità una diagnosi riferita ai
periodi pregressi (Trib. Roma, 02.06.2000, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, II, 695).
D) Le circostanze complessive di fatto e il
comportamento del lavoratore (giudizio di
tipo presuntivo, ex art. 2729 c.c.).
1) Ad esempio, il giudice può rilevare
l'incompatibilità tra la malattia denunciata
e la condotta del lavoratore, sorpreso a
svolgere un'altra attività lavorativa (Cass.
civ. Sez. lavoro, 03.03.2001, n. 6236, in
Lavoro nella Giur., 2001: nel caso la Corte
ha valutato anche la rilevanza disciplinare
del comportamento per la violazione da parte
del lavoratore del dovere di non ritardare
la propria guarigione).
2) Ancora, è stata ritenuta ingiustificata
l'assenza di un giorno di una dipendente in
quanto ella aveva reiteratamente domandato
di assentarsi dal servizio nella medesima
giornata della presunta malattia, ma tale
richiesta era stata respinta dal datore di
lavoro; nel caso, poi, il certificato non
era stato rilasciato da un medico del
Servizio sanitario nazionale e non indicava
l'esecuzione di nessuna visita alla paziente
(Trib. Milano, 03.07.1991, in Orient. Giur. Lav., 1991, 754).
E) Il contrasto di valutazioni tra il
contenuto del certificato del medico curante
del lavoratore e gli accertamenti compiuti
dal medico di controllo: in tal caso, il
giudice di merito non deve recepire
acriticamente la certificazione ufficiale,
ma deve compiere un esame comparativo tra i
due certificati al fine di stabilire quale
delle due contrastanti certificazioni sia
maggiormente attendibile (Cass. Sez. lavoro,
05.09.1988, n. 5027, in Dir. Lav.,
1988, II, 371; Cass. civ., 11.11.1982,
n. 5969).
F) Infine, come anticipato, anche l'omessa
visita al paziente può costituire un valido
motivo di contestazione del certificato
medico (Cass. sent. n. 3705, 09.03.2012,
cit.)
(articolo ItaliaOggi del
20.03.2012). |
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PUBBLICO IMPIEGO: L'Inps
pretende il biglietto bus da chi assiste un
disabile.
Chi assiste un disabile grave distante 150
chilometri dalla propria dimora e vuole
fruire dei premessi previsti dalla legge
104/92 è meglio che ci vada in treno o in
autobus. Perché se copre in auto la distanza
da casa alla dimora del disabile, a meno che
no esibisca al ritorno uno scontrino di
pedaggio autostradale, rischia di vedersi
contestare l'assenza ingiustificata dal
lavoro.
É quanto si evince dalla
circolare 06.03.2012 n. 32
dell'Inps
che reca i primi chiarimenti su come
applicare le novità introdotte dal decreto
legislativo 119/2011 alle disposizioni sui
permessi per chi assiste un portatore di
handicap.
Il provvedimento non è vincolante
per l'amministrazione scolastica. Ma
proviene comunque da fonte autorevole. E
dunque, i chiarimenti in esso contenuti
possono essere comunque utili a dissipare lo
stato di incertezza in cui versano gli
addetti ai lavori a causa dell'estrema
complessità delle nuove norme. La nuova
stesura dell'art. 33 della legge 194/1992,
infatti, prevede che se il disabile da
assistere risiede o dimora ad una distanza
superiore ai 150 chilometri dal luogo dove
vive l'assistente, quest'ultimo, ogni volta
che fruisce un permesso per adempiere alla
prestazione di assistenza, al ritorno deve
provare di esserci andato, esibendo un
titolo di viaggio o altro documento idoneo.
In buona sostanza, come spiega anche l'Inps,
si tratta di una delle rare disposizioni di
legge che impongono espressamente
l'inversione dell'onere della prova. E qui
la faccenda si complica. Perché la legge fa
riferimento al mero titolo di viaggio, quale
mezzo di prova. Il che vuol dire che bisogna
tirare fuori il biglietto di un mezzo
pubblico per giustificare il permesso. Va
detto subito, peraltro, che il biglietto di
per sé non è utile a provare che il latore
del medesimo lo abbia effettivamente
utilizzato.
Ma in ogni caso è l'unica
ipotesi espressamente prevista dalla legge.
E quindi l'Inps ha consigliato agli
interessati di viaggiare con i mezzi
pubblici se intendono fruire del permesso.
Anche se bisogna raggiungere zone interne.
Pazienza se ciò comporta un ulteriore onere,
che si aggiunge a quello della prestazione
di assistenza a distanza di oltre 150
chilometri da casa
(articolo ItaliaOggi del
20.03.2012). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Congedi
retribuiti e non Adesso si cumula tutto.
I congedi retribuiti biennali per assistere
i portatori di handicap si cumulano con
quelli non retribuiti. E la somma di tutti i
periodi di premesso così fruiti non può
eccedere i 24 mesi per singolo lavoratore.
Il disabile però ha comunque diritto a
giovarsi di due anni di assistenza con
esonero dal servizio del lavoratore
interessato. Pertanto, se l'assistente
esaurisce il biennio, cumulando le
differenti tipologie di permesso, la
restante parte del biennio può essere fruito
da un altro lavoratore.
Lo prevede LA
circolare 28.02.2012 n. 28
emanata dall'Inps.
Il provvedimento è vincolante solo per i
lavoratori delle varie sedi dell'ente
previdenziale, ma proviene comunque da una
fonte autorevole. E quindi può essere utile
anche alle scuole, in sede di applicazione
della normativa sui congedi. Che ha subito
recenti modifiche da parte del legislatore,
con le quali sono state recepite anche
alcune sentenza additive della Corte
costituzionale. Dunque, il biennio di
congedo si applica una volta sola
nell'ambito della vita lavorativa.
Conseguentemente i congedi previsti
dall'art. 42 del decreto legislativo
151/2001 si sommano a quelli dell'art. 4
della legge 53/2000 ai fini del biennio.
Pertanto, se un lavoratore esaurisce il
biennio, per esempio, se utilizza 6 mesi del
congedo non retribuito e 18 mesi del congedo
retribuito, non ha diritto a fruire di altri
periodi di assenza. Fermo restando che si fa
riferimento solo ai periodi previsti
dall'art. 4 della legge 53/2000 e a quelli
dell'art. 42 del decreto legislativo
151/2001. La preclusione, infatti, non vale
per altre tipologie di assenze tipiche
previste dalla legge o dal contratto. Come
per esempio i permessi previsti dall'art. 33
dalla legge 104/1992.
Tornando all'esempio di prima, dunque, al
disabile rimangono 6 mesi di congedo
retribuito da far sfruttare al proprio
assistente. E dunque, se l'assistente
esaurisce il congedo di sua spettanza, la
parte residua può essere fruita dal soggetto
che lo sostituisce. Tale soggetto va
individuato secondo una scala di priorità
tassativa che risulta così costituita:
coniuge, genitore, figlio, fratello (o
sorella). Lo scorrimento della scala di
priorità va effettuato secondo il criterio
della supplenza
(articolo ItaliaOggi del
20.03.2012). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
S. Liali,
Novità su congedi, aspettative e permessi (link a www.ipsoa.it). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
P.a., ai
raggi X personale e spesa. Circolare Rgs con le indicazioni.
Definito il cronoprogramma relativo al
monitoraggio sull'andamento annuale della
consistenza del personale pubblico e sulla
relativa spesa, nonché le modalità operative
per la relazione allegata al conto annuale
del 2011.
Lo ha messo nero su bianco la Ragioneria
generale dello stato nella
circolare
09.03.2012 n. 8, con la quale, d'intesa
con la funzione pubblica, ha fornito le
indicazioni operative in merito alle
rilevazioni obbligatorie previste dal titolo
V del testo unico sul pubblico impiego.
Monitoraggio
Per il corrente anno parteciperanno al
monitoraggio, che comporta l'invio
trimestrale dei dati mensili relativi
all'andamento delle spese e
dell'occupazione, un campione di 598 comuni,
le province, le aziende sanitarie, quelle
ospedaliere universitarie, nonché gli enti
pubblici non economici con più di 200 unità
di personale e gli enti di ricerca e
sperimentazione. Rispetto allo scorso anno,
il monitoraggio 2012 si caratterizza per la
sostanziale riduzione del campione di enti
locali che vi partecipano. Rispetto agli 840
enti del 2011, si passa al campione attuale
di 598, sostituendo, in gran parte, molti
enti locali con un numero di dipendenti
inferiore alle duecento unità.
Per la trasmissione dei dati, gli enti
interessati dovranno utilizzare l'apposito
portale Sico (www.sico.tesoro.it), secondo
un calendario prestabilito. In pratica, i
dati afferenti al primo trimestre 2012
dovranno essere trasmessi entro il 30
aprile, i dati del secondo semestre entro il
31 luglio, quelli relativi al terzo
trimestre entro il 31 ottobre e, infine, i
dati dell'ultimo trimestre 2012 dovranno
essere inviati entro il 31.01.2013.
Relazione conto annuale
Secondo la circolare firmata dal ragioniere
generale Mario Canzio, per quanto riguarda
gli enti locali (ovvero comuni, Unioni di
comuni e province), l'invio dei dati da
allegare al conto annuale del 2011 avverrà
in una «sostanziale invarianza» di contenuto
rispetto alla rilevazione operata per il
2010. Per i ministeri, le Agenzie fiscali e
la presidenza del Consiglio, invece, le
informazioni sulla localizzazione e sul tipo
di struttura dell'unità organizzativa che
rileva, saranno riportate nell'apposita
maschera di rilevazione. Novità in arrivo,
invece, per le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Queste
amministrazioni, per la prima volta,
trasmetteranno i dati direttamente nel
predetto portale Sico.
Anche per la relazione in oggetto, la
Ragioneria definisce un preciso
crono-programma. In dettaglio, gli enti
locali trasmetteranno i dati 2011, nell'arco
temporale che va dal 15 marzo al 07.05.2012. Le aziende sanitarie saranno invece
impegnate dal 1° giugno al 31 luglio e,
infine, ministeri, agenzie fiscali e
presidenza del consiglio procederanno alla
rilevazione dal 2 luglio al 31 agosto. In
nessun caso, si precisa nella circolare, le
rilevazioni dovranno essere trasmesse in
forma cartacea.
A tal fine, la stessa Ragioneria mette a
disposizione degli enti interessati un
servizio di help desk all'indirizzo di posta
elettronica assistenza.pi@tesoro.it (per
assistenza relativa monitoraggio) e
relazione.sico@tesoro.it (per problematiche
relative alla relazione) (articolo ItaliaOggi
del 16.03.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Un Tfr più ricco per gli statali.
Stop al prelievo sull'accantonamento a
titolo di rivalsa. Sentenza del Tar
Calabria: trattenuta illegittima (crea
disparità con i privati) e da restituire.
Sugli stipendi degli statali addio prelievo
sull'accantonamento per la buonuscita a
titolo di rivalsa. La trattenuta è
illegittima perché si configura una
disparità di trattamento con i dipendenti
del settore privato. Un gruppo di magistrati
amministrativi ricorrono al Tar e ottengono
la declaratoria di illegittimità del
prelievo di una quota della retribuzione
effettuato dall'amministrazione a titolo di
rivalsa sull'accantonamento per l'indennità
di buonuscita: scatta la restituzione delle
trattenute sugli accantonamenti, nella
misura del 2,50 per cento sull'80 per cento
della retribuzione, eseguite a partire dal
primo gennaio 2011 a oggi, più interessi e
rivalutazione.
Lo stabilisce il
TAR
Calabria-Reggio Calabria, nella
sentenza 18.01.2012 n. 53, che si riserva di sottoporre la
legittimità della norma alla Consulta.
Nel mirino il comma 10 dell'art. 12 del dl
78/2010, convertito dalla legge 122/2010.
L'area di riferimento è costituita dalle
anzianità contributive maturate a partire
dal primo gennaio 2011 dai «lavoratori alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istat ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 196/2009, per i
quali il computo dei trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, in
riferimento alle predette anzianità
contributive non è già regolato in base a
quanto previsto dall'articolo 2120 Cc»: il
computo del tfr, secondo la disposizione,
deve avvenire secondo la norma codicistica
con l'applicazione dell'aliquota del 6,91
per cento.
Secondo i magistrati ricorrenti
la novella implicherebbe l'abrogazione
nell'indennità di buonuscita
dell'accantonamento a titolo di rivalsa. Il
perdurare del prelievo discriminerebbe i
dipendenti pubblici rispetto a quelli del
settore privato che alla trattenuta per
rivalsa non sono soggetti. La novella
riforma in pieno l'istituto previdenziale e
non fa salva la rivalsa del 2,5 per cento:
la trattenuta, insomma, è del 6,91 per cento
su tutta la retribuzione. E crea squilibri
mantenere la rivalsa sul dipendente in
assenza della fascia esente del 20 per cento
(laddove la base di calcolo della ritenuta
era l'80 per cento dello stipendio e non
tutto l'importo).
Il risultato concreto è
una diminuzione di stipendio e tfr, con
l'unico effetto di alleggerire la porzione
di accantonamento a carico del datore:
l'applicazione congiunta delle nuove regole
sul tfr e della vecchia ritenuta a carico
del dipendente pubblico, infatti, farebbe in
modo che la quota a valere sulle casse
dell'amministrazione non sia del 6,91 per
cento, ma del 4,91 per cento, e il
trattamento economico dei dipendenti sarebbe
inciso al 2,50 per cento sull'80 per cento
della retribuzione e dunque, se calcolato
sull'intera retribuzione, nella misura del 2
per cento
(articolo ItaliaOggi del 15.03.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Visite
fiscali, occhio all'ora. Richiesta entro le
9 per il controllo in giornata. L'Inps
fornisce ulteriori chiarimenti sul sistema
di prenotazione online.
La visita fiscale
all'Inps si può richiedere 24 ore su 24, ma
l'effettuazione nello stesso giorno (della
richiesta) è garantita soltanto per le
istanze inviate entro le ore 12. In
particolare, i datori di lavoro, pubblici e
privati, possono inviare in ogni momento
della giornata la richiesta di controllo
malattia dei dipendenti tramite il canale
telematico (unico canale adoperabile);
tuttavia lo smistamento delle richieste ai
medici incaricati avviene: per i controlli
nella fascia antimeridiana con riferimento
alle richieste pervenute entro le ore 9; per
quelli pomeridiani con riferimento alle
richieste arrivate entro le ore 12.
Lo precisa, tra l'altro, l'Inps nel
messaggio 12.03.2012
n. 4344.
La visita fiscale.
I chiarimenti riguardano l'effettuazione
delle visite fiscali da parte dell'Inps su
richiesta dei datori di lavoro sia pubblici
che privati, perché l'Inps ha la titolarità
all'effettuazione dei controlli
medico-legali ai lavoratori assenti per
malattia anche nel caso in cui si tratti di
soggetti non tenuti al versamento della
relativa contribuzione all'istituto (settore
pubblico).
Tuttavia, per i datori di lavoro privati
l'Inps è l'unico istituto di riferimento,
per quelli pubblici resta ferma la
possibilità alternativa di rivolgersi alle
Asl territorialmente competenti, in base
alle modalità previste dalle stesse
strutture.
Fasce di reperibilità.
Con riferimento al settore pubblico, la
circolare puntualizza che il servizio
fornito dall'Inps non copre a oggi l'intero
orario di reperibilità previsto per tali
lavoratori (si veda tabella), essendo
possibile effettuare le visite di controllo
unicamente nelle fasce di reperibilità
relative ai lavoratori del settore privato.
Pertanto, con il nuovo sistema di richiesta
online il datore di lavoro può inoltrare le
richieste in qualsiasi momento, nell'arco
delle 24 ore; tuttavia, vengono elaborate e
smistate giornalmente ai medici di
competenza le richieste pervenute entro le
ore 9 per la fascia antimeridiana ed entro
ore 12 per quella pomeridiana.
Indirizzo reperibilità.
Per consentire il controllo domiciliare,
spiega ancora la circolare, è di
fondamentale importanza che il lavoratore
verifichi, con la massima attenzione e
precisione, l'inserimento nel certificato
telematico dei dati riferiti all'indirizzo
per la reperibilità.
Anche per tale aspetto, infatti, nulla è
innovato rispetto al passato e, pertanto, la
responsabilità sulla correttezza delle
informazioni ricade unicamente sul
lavoratore che ha il diritto e l'onere di
controllare i dati al momento
dell'inserimento da parte del medico o
successivamente visualizzando la copia
stampata del certificato stesso (il
lavoratore rischia di perdere l'indennità
per malattia).
Canale telematico
esclusivo.
Con riferimento alle segnalazioni di alcune
sedi di imprese che continuano a inviare le
richieste di visite mediche mediante fax,
l'Inps precisa che le stesse possono essere
accolte soltanto in eventuali casi di
interruzione del servizio telematico
connessi a problematiche di tipo tecnico. In
via ordinaria, dunque, l'Inps non dà seguito
alle richieste non pervenute in via
telematica.
Allo stesso tempo, spiega infine la
circolare, sono da ritenersi abolite tutte
le pregresse modalità informative circa
l'esito delle visite (quale l'invio per
lettera della copia al datore di lavoro): di
tale esito ne sono informati ugualmente per
via telematica, nell'apposita sezione
presente sul portale internet
(articolo ItaliaOggi del 13.03.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Malattia.
Dipendente più responsabile. Deve verificare la correttezza
dell'indirizzo scritto dal medico nel
certificato.
Per consentire il controllo medico legale
domiciliare, è importante che il lavoratore
verifichi l'inserimento nel certificato
telematico dei dati riferiti all'indirizzo
per la reperibilità.
Lo ha precisato l'Inps con il
messaggio 12.03.2012
n. 4344, in seguito a richieste
da parte dei datori di lavoro pubblici e
privati sull'attivazione del canale
telematico per la richiesta all'Inps delle
visite mediche di controllo domiciliare e/o
ambulatoriale da parte dei datori di lavoro
di cui alla circolare 118/2011.
Viene
sottolineato, che la richiesta è offerta ai
datori di lavoro nel rispetto della
normativa già esistente che riconosce
all'Istituto la titolarità all'effettuazione
dei controlli medico legali ai lavoratori
assenti per malattia, anche nell'ipotesi in
cui si tratti di soggetti non tenuti al
versamento della relativa contribuzione
all'Inps. In ogni caso, vi è sempre la
possibilità per i datori di lavoro pubblici
di far riferimento alle Asl territorialmente
competenti.
Per i lavoratori del settore
pubblico, attualmente il servizio dell'Inps
non potrà coprire tutto l'orario di
reperibilità (9.00-13.00/15.00-18.00), dato
che le visite mediche di controllo possono
essere effettuate solo nelle fasce di
reperibilità dei lavoratori del settore
privato (10.00-12.00/17.00-19.00).
Particolare importanza riveste, come fatto
cenno, l'indirizzo sul certificato; la
responsabilità sulla correttezza delle
informazioni riportate, è del lavoratore che
ha il diritto e dovere di controllare tali
dati al momento dell'inserimento da parte
del medico o dopo visualizzando la copia
stampata del certificato stesso.
Infatti, ai fini dell'indennizzabilità della
malattia, si dovrà garantire la massima
diligenza nel fornire anche gli elementi
utili di dettaglio per consentire il
reperimento, specie in quei casi di
particolare complessità: contrade di
notevole vastità, frazioni, complessi
comprendenti più palazzine ma con un unico
numero civico, ecc. Per quanto concerne le
visite richieste via fax, l'Inps precisa che
le istanze di visite mediche di controllo
che pervengono con questo canale potranno
essere accolte solo in eventuali possibili
casi di interruzione del servizio telematico
connessi a problematiche di tipo tecnico.
Inoltre, sono abolite tutte le pregresse
modalità informative sull'esito delle visite
domiciliari, invio per lettera della copia
per il datore di lavoro, dato che di tale
esito ne saranno informati sempre per via
telematica, utilizzando l'apposita sezione a
loro disposizione sul portale internet.
Infine, precisa l'Inps, rimane in vita ogni
altra comunicazione resa disponibile dalle
relative procedure a seguito
dell'apposizione di specifici codici di
trattazione (ad esempio per sanzioni o
giustificazioni)
(articolo Il Sole 24
Ore del 13.03.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Ancora a proposito di TFR e TFS.
Evidentemente il troppo sapere a volte fa
perdere la dimensione del reale e porta a
sconclusionate teorie che non aiutano i
lavoratori a comprendere e nascondono altre
finalità.
Per un ultimo tentativo di chiarire, anche a
chi non ha intenzione di capire, il senso e
la portata della nostra iniziativa in
materia di ritenute sul trattamento di fine
servizio:
- la UIL PA ha invitato i lavoratori a
presentare una formale diffida alle
amministrazioni per la cessazione della
ritenuta del 2,5%, considerata illegittima,
in ciò confortata dal parere dei propri
legali e da pronunce giurisdizionali, come
quella del TAR di Reggio Calabria;
- la UIL PA si farà carico completamente,
senza nulla chiedere ai lavoratori, delle
spese relative ad eventuali cause pilota,
una volta ottenuta risposta negativa o in
mancanza di risposta dalle amministrazioni;
(... continua) (13.03.2012 - link a
www.uilpa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
C'è danno se il contratto è troppo generoso.
La
Corte dei
conti, I Sez. giurisdizionale centrale,
sentenza 03.02.2012 n. 52, ha fissato principi importanti sul
rapporto fra contratti decentrati
integrativi delle Pa che prevedano
illegittime progressioni verticali e danno
erariale.
Riformando il precedente verdetto di
assoluzione formulato dalla Corte dei conti
per la Basilicata, la Sezione centrale ha
condannato il rettore, i direttori
amministrativi e i componenti del cda
dell'Università lucana per aver posto in
essere, mediante i contratti integrativi e
gli atti applicativi consequenziali,
progressioni verticali del personale interno
in violazione di alcuni limiti previsti
dall'ordinamento.
Nell'ambito della fattispecie concreta si fa
riferimento al principio della
programmazione preventiva dei fabbisogni del
personale e al principio dell'adeguato
accesso dall'esterno nel reclutamento del
personale pubblico, che prevede un valore
minimo del 50% nel rapporto fra assunzioni
riservate agli interni e accesso mediante
concorso.
Nel caso di specie, i contratti integrativi
e i successivi atti amministrativi
d'inquadramento avevano consentito
l'effettuazione di progressioni verticali e
l'attribuzione dei relativi incrementi
economici ai dipendenti beneficiari, senza
che l'Amministrazione avesse precedentemente
adottato un corretto programma triennale dei
fabbisogni. Gli inquadramenti dei dipendenti
nelle categorie immediatamente superiori,
inoltre, erano avvenuti senza garantire il
contemporaneo espletamento di procedure
selettive di carattere concorsuale che
garantissero in misura adeguata l'accesso
dal l'esterno, in applicazione del principio
del 50 e 50.
Le procedure interne, infatti, hanno avuto
compimento indipendentemente dal l'indizione
e dall'espletamento dei concorsi esterni.
Inoltre, in base alle scelte effettuate
dall'Amministrazione al tempo, la misura
percentuale del 50% risultava calcolata
sull'ammontare delle risorse disponibili e
non sul numero dei posti da coprire, attesa
la mancanza dei documenti programmatori
previsti dall'ordinamento.
Il Giudice di primo grado, tuttavia, aveva
mandato assolti i convenuti dalle censure
della Procura per carenza del requisito
psicologico della colpa grave, a causa,
essenzialmente, della complessità e non
univocità della normativa in vigore al tempo
della commissione dei fatti.
Il Giudice d'appello, invece, seppur
diminuendo l'importo del danno attribuito ai
convenuti, ha ritenuto che i citati
principi, anche se declinati da una
normativa confusa e di non facile
interpretazione, altro non sono che aspetti
dei principi costituzionali di legalità
sostanziale, imparzialità e buon andamento
che devono connotare l'azione di tutte le
pubbliche amministrazioni, università
comprese e, in quanto tali, giustiziabili
anche in sede contabile.
Appare evidente che il contenuto della
sentenza, anche per l'autorevolezza del
giudice da cui promana, riveste
un'importanza che va oltre il mondo delle
università, finendo per investire tutto il
mondo delle pubbliche amministrazioni ed, in
particolare, regioni ed enti locali.
Per i Giudici contabili, infatti, può essere
fonte di responsabilità amministrativa la
previsione contrattuale e l'effettiva
esecuzione di percorsi verticali di carriera
in assenza di una corretta programmazione
dei fabbisogni e senza il rispetto del
principio che obbliga le pubbliche
amministrazioni all'espletamento di
procedure selettive che garantiscano in
misura adeguata l'accesso dall'esterno,
secondo quanto previsto dall'articolo 35 del
Dlgs 165 del 2001 (articolo Il Sole 24 Ore del 12.03.2012
- tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Pensioni
p.a., un anno sabbatico per la permanenza in
servizio. I chiarimenti di Patroni Griffi.
La chance torna nel 2013.
Arrivederci al 2013 per
il trattenimento in servizio, ma scompare
quello che fino a oggi è stato un diritto
potestativo del lavoratore. Infatti, la
possibilità di restare a lavorare oltre
l'età per la pensione di vecchiaia opera
esclusivamente per i lavoratori soggetti al
nuovo regime delle pensioni, i quali da 66
possono arrivare a 68 anni (chi invece ha
maturato i 65 anni utili nel 2011 va messo
subito in pensione, si veda ItaliaOggi di
ieri).
È quant'altro precisa la
circolare 08.03.2012 n. 2
del ministro per la p.a. sulla riforma delle
pensioni. Trattenimento in servizio.
Anche
dopo l'entrata in vigore della riforma Fornero (01.01.2012), spiega la
circolare, restano in vita gli istituti del
«trattenimento in servizio» oltre i limiti
di età e della «risoluzione unilaterale»,
mentre è stato abrogato quello dell'esonero.
Sopravvivono, in particolare, nei confronti
dei soggetti che maturano i requisiti per la
pensione dall'anno 2012, ossia sulla base
dei nuovi limiti (di età e di contribuzione)
fissati dalla riforma.
Pertanto, anche dopo
la riforma i dipendenti possono richiedere
(e le p.a. «possono» accordare) il
trattenimento in servizio, ma questo si
riferirà necessariamente al periodo
successivo alla maturazione del nuovo
requisito d'età per la pensione di vecchiaia
che è fissato a 66 anni. Ciò vuol dire,
allora, che il trattenimento in servizio
diventa possibile dai 66 ai 68 anni d'età ma
non prima dell'01.01.2013 (e salvo i
futuri adeguamenti alla «speranza di vita»).
Perché i dipendenti che quest'anno (2012)
compiono 66 anni di età, avendo maturato i
65 anni nel 2011, rimangono soggetti alla
previgente disciplina e la p.a. avrebbe
potuto loro accordare di restare in servizio
fino a 67 anni.
Peraltro, aggiunge la
circolare, per effetto del dl n. 138/2011,
adesso la discrezionalità della p.a nella
concessione del trattenimento in servizio è
molto più marcata. Infatti, il trattenimento
in servizio non è più un «diritto
potestativo» del lavoratore, ma un diritto
subordinato alla valutazione della p.a. in
ordine all'organizzazione, al fabbisogno e
alla disponibilità finanziaria (insomma
soltanto se conviene alla p.a. il
trattenimento è concesso, altrimenti il
lavoratore va in pensione).
Stop ai 40 anni.
Nella previgente disciplina la p.a. aveva
facoltà di licenziare il dipendente che
avesse maturato «l'anzianità massima
contributiva», vale a dire i 40 anni di
contributi oltre i quali non si maturava più
la pensione (nel sistema retributivo il
massimo importo di pensione poteva arrivare
all'80 per cento della retribuzione
considerando proprio i 40 anni con i quali
andava moltiplicato il coefficiente 2% di
trasformazione).
Adesso le cose sono
cambiate. Infatti, spiega la circolare, la
riforma delle pensioni ha abrogato il
concetto di «anzianità massima contributiva»
(ossia i 40 anni); con esso, di conseguenza,
deve considerarsi abrogato pure il
«presupposto» (cioè l'anzianità massima
contributiva) per il licenziamento da parte
della p.a. In verità, la circolare ritiene
che il predetto presupposto sia soltanto
«mutato», ossia si sia ora collegato agli
anni di anzianità necessari per il diritto
alla pensione anticipata. Pertanto, dall'01.01.2013 le p.a. possono licenziare i
dipendenti con 42 anni e 5 mesi di
contributi, ossia 41 anni e 5 mesi se donne
(sono i nuovi requisiti per la pensione
anticipata).
Unico salvagente per i
lavoratori può essere l'età, perché la
circolare raccomanda alle p.a. di non
procedere a licenziare i soggetti con età
inferiore a 62 anni essendo per loro
prevista la penalizzazione dell'importo
della pensione (ma l'operatività è stata
rinviata al 2017 dal milleproroghe).
Esonero.
Infine, la circolare ricorda che è stato
abrogato l'esonero, un istituto che
consentiva di andare prima in pensione a
certe condizioni. La riforma ha previsto che
a chi fosse già titolare dell'esonero alla
data del 04.12.2011 continuano ad applicarsi
i vecchi requisiti per la pensione.
A tal fine, precisa la circolare, l'esonero
si intende concesso se la p.a. (il
dirigente) ha adottato una determinazione
formale dalla quale si desuma la volontà di
accoglimento della richiesta
(articolo ItaliaOggi
del 10.03.2012). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Previdenza.
Il ministero obbliga alla pensione i
dipendenti che hanno maturato i requisiti
nel 2011.
Pubblici, niente opzione per restare in
ufficio.
Le novità previdenziali introdotte dal
decreto «salva Italia» hanno trovato
chiarimenti nella
circolare 08.03.2012 n. 2 della
Funzione pubblica, resa nota giovedì.
Il
documento conferma quanto già preannunciato
(si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 febbraio
scorso). Palazzo Vidoni chiarisce che i
dipendenti che hanno maturato i requisiti
per il pensionamento entro il 31.12.2011 rimangono soggetti al regime previgente
per l'accesso e per la decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia e di
anzianità e, pertanto, anche se ancora in
servizio, tali dipendenti non sono soggetti
neanche su opzione, al nuovo regime sui
requisiti di età e di anzianità
contributiva. Infatti la norma prevede che i
nuovi requisiti si applicano esclusivamente
nei confronti dei dipendenti che maturano il
diritto a pensione a decorrere dall'01.01.2012.
La circolare prosegue
affermando che le amministrazioni, negli
anni 2012 e seguenti, dovranno collocare a
riposo al compimento del 65esimo anno di età
i dipendenti che al 31.12.2011 erano
già in possesso di un diritto a pensione.
Tale diritto, eccetto quello per il
conseguimento della pensione di vecchiaia,
fa sì che sia applicabile l'età ordinamentale che costituisce un limite non
superabile in presenza del quale l'ente deve
far cessare il rapporto di lavoro; salve le
prosecuzioni per effetto di trattenimento e
per la finestra.
Un altro aspetto importante riguarda la
prosecuzione del rapporto di lavoro fino a
70 anni il quale non può essere applicato
nel settore pubblico eccetto i casi in cui
il prosieguo sia finalizzato alla
maturazione del diritto a pensione poiché
l'introduzione del limite minimo (1,5 volte
l'assegno sociale) potrebbe non far fruire
il trattamento pensionistico neppure alla
prescritta età anagrafica. Il concetto di
anzianità massima contributiva deve
ritenersi superato per i dirigenti civili
dello Stato nonché per il personale del
comparto scuola. Per quanto riguarda la
risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro i requisiti previsti devono essere
modulati sulla base dei nuovi limiti
richiesti per l'accesso al pensionamento;
pertanto dal 2013 saranno richiesti 42 anni
e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi
per le donne.
Tuttavia, tali nuovi parametri
potrebbero concorrere con la penalizzazione
prevista per le cessazioni con età inferiori
a 62 anni. La Funzione pubblica raccomanda
alle amministrazioni di non esercitare la
risoluzione unilaterale nei confronti dei
soggetti per i quali potrebbe operare la
penalizzazione legale. Ne deriva che la
risoluzione potrà essere esercitata al
raggiungimento degli anni contributivi
richiesti per l'accesso a pensione con
un'età anagrafica non inferiore a 62 anni.
I
nuovi limiti previsti per il conseguimento
della pensione di vecchiaia fanno sì che, a
decorrere dal 2012, i dipendenti che
manifesteranno la volontà di permanere in
servizio per un ulteriore biennio
accederanno al trattamento pensionistico al
compimento del 68esimo anno di età. Tuttavia
tale problematica è rinviata al 2013 poiché
nell'anno in corso potranno cessare solo
coloro i quali hanno maturato i 65 anni di
età nel 2011 e sono in regime di finestra
oppure coloro che sono nel biennio.
L'istituto dell'esonero è stato soppresso
dal 28 dicembre scorso e la norma di
salvaguardia continua ad applicarsi agli
esonerati fino al 03.12.2011. Tali
soggetti potranno accedere al trattamento
pensionistico secondo il previgente regime
ma a condizione che risulti la capienza nel
contingente di spesa (articolo 24, comma 15,
Dl 201); l'eventuale incapienza comporterà
l'applicazione del nuovo regime
previdenziale e la prosecuzione del rapporto
di esonero con il dipendente fino alla
maturazione dei nuovi requisiti di accesso.
La finalità del periodo transitorio (comma
20), istituita con lo scopo di agevolare il
processo di riduzione degli assetti
organizzativi e di contenimento della spesa
pubblica, è quella di far salvi solo i
collocamenti a riposo per raggiunti limiti
di età disposti con provvedimenti prima del
06.12.2011 anche se aventi decorrenza
successiva al 2011. Tutte le altre
casistiche (dipendenti che hanno maturato la
quota oppure che hanno raggiunto l'anzianità
massima contributiva) ma sprovvisti dei
nuovi requisiti di accesso alla data di
decorrenza dell'atto dovranno maturare i
nuovi requisiti. Per il comparto Scuola si
rinvia alle indicazioni di prossima
emanazione da parte del ministero
dell'Istruzione.
---------------
La nota
01|IL CHIARIMENTO
I dipendenti che hanno maturato i requisiti
per il pensionamento entro il 31.12.2011 rimangono soggetti al regime previgente
per l'accesso e per la decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia e di
anzianità. Tali dipendenti non sono
soggetti, neppure su opzione, al nuovo
regime
02|I PROBLEMI APERTI
Non è ancora stata sciolta la riserva sulle
donne optanti che vanno in pensione con il
requisito anagrafico di 57 anni (e 35 anni
di contributi): tale età non è mai stata
richiamata dalle norme in vigore, ma
potrebbe paradossalmente essere aggiornata
alla speranza di vita registrata all'età di
65 anni
(articolo Il Sole 24
Ore
del 10.03.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Lavoro.
Permessi straordinari.
Diritto al congedo se c'è convivenza.
A partire dalla conclusione del periodo di
normale congedo parentale, teoricamente
fruibile dal genitore, decorre il
prolungamento stabilito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 119/2011 a favore dei
genitori di figli con grave handicap, per un
periodo massimo complessivo di tre anni da
godere entro il compimento dell'ottavo anno
d'età del bimbo, con diritto all'indennità
pari al 30% della retribuzione.
Dopo un lavoro istruttorio comune con il
ministero del Lavoro, l'Inps e l'Inpdap, il
dipartimento della Funzione Pubblica
fornisce con la
circolare 03.02.2012 n. 1 ai
lavoratori del settore pubblico alcuni
chiarimenti relativi al nuovo regime dei
permessi e congedi che possono essere
utilizzati per l'assistenza e figli o
familiari con grave handicap.
Nulla cambia,
invece, per i permessi utilizzabili dal
lavoratore in situazione di grave
disabilità. Come già l'Inps con la circolare
32/2012 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7
marzo) anche la Funzione pubblica sottolinea
che, in alternativa, i genitori del minore
in situazione di handicap grave continuano a
poter fruire dei riposi orari retribuiti ma
solo fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino. Rimane anche ferma la
possibilità per i genitori, anche adottivi,
di fruire dei tre giorni di permesso mensile
(legge 104/1992) anche oltre gli otto anni
di età del figlio.
Quanto, invece, al congedo straordinario che
i lavoratori subordinati possono chiedere
per l'assistenza del coniuge o di una
familiare con disabilità grave, nel
sottolineare la tassatività dei criteri di
priorità per fruirne, la circolare 1/2012
evidenzia che il diritto al congedo è
subordinato al requisito della convivenza,
fatta eccezione per i genitori. Si considera
tale la concomitanza della residenza
anagrafica e della coabitazione che può
sussistere anche qualora gli alloggi siano
separati ma situati nello stesso stabile.
La
durata massima di due anni del congedo deve
essere intesa nel senso che ciascuna persona
in situazione di grave disabilità ha diritto
a due anni di assistenza a titolo di congedo
straordinario da parte dei familiari. A sua
volta, il lavoratore può fruire di un
periodo massimo di due anni di congedo
indennizzato per assistere i familiari
disabili. Il periodo di congedo è
indennizzato in base all'ultima retribuzione
ma con esclusivo riferimento alle voci fisse
e continuative, entro il limite annualmente
rivalutato (si veda la tabella) ed è valido
ai fini del calcolo dell'anzianità.
A differenza del settore privato,
l'accredito contributivo non è figurativo
poiché per i dipendenti della Pa la
contribuzione va calcolata, trattenuta e
versata secondo le regole ordinarie sulla
base dei trattamenti corrisposti. Il
trattamento non è assoggettato a
contribuzione Tfs/Tfr
(articolo Il Sole 24
Ore
del 10.03.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Stretta
sui medici. Stop ai certificati senza la
visita. Sospeso chi si limita ad attestare
cosa dice il lavoratore.
Stretta della Cassazione
sui medici che chiudono un occhio con i
lavoratori malati immaginari ma veri
professionisti dell'assenteismo. Rischia un
mese di sospensione dall'esercizio della
professione il medico di famiglia che
giustifica la mancata presenza in servizio
del paziente senza neppure visitarlo: è
infatti escluso che possa ammettersi
l'esistenza di certificati di tipo
«anamnestico» in cui il sanitario si
limiterebbe ad attestare quanto sostenuto
dal paziente rispetto al proprio stato di
salute nei giorni precedenti la redazione
del documento.
È quanto emerge dalla sentenza 09.03.2012 n. 3705 della III
Sez. civile della Corte di Cassazione.
Attestazione e parvenza
«Assente per indisposizione», se non
addirittura «per malattia»: così
recitano, spesso, i laconici certificati
rilasciati dal medico di famiglia, grazie
alla convenzione col servizio sanitario
nazionale, che sono poi inviati al datore di
lavoro e all'ente previdenziale.
Non bisogna dimenticare, a questo proposito,
che la prestazione del sanitario nel
giustificare l'assenza del lavoratore dal
servizio si completa con la redazione di un
modulario ad hoc, e ciò proprio per “responsabilizzare”
il professionista: il medico, insomma, deve
svolgere la funzione di certificatore delle
patologie riscontrate per evitare
comportamenti illeciti da parte dei clienti.
È escluso, insomma, che per evitare la
sanzione disciplinare il professionista
possa invocare la natura «anamnestica»
di questo tipo di certificati, che sarebbero
soltanto parvenze di attestazioni dal
momento che proprio nulla certificano,
limitandosi ad asseverare le dichiarazioni
del (presunto) malato; in tal modo, infatti,
il medico si presta a ingenerare il dubbio
che l'assenza sia giustificata da una
malattia accertata.
Macchia professionale
È legittimo inquadrare la condotta
dell'incolpato nell'articolo 24 del codice
deontologico che impone «scrupolo» e
«diligenza» nella redazione di
certificati medici. Non solo il medico non
evita la sanzione, ma «sporca
inesorabilmente il suo camice» quando
rilascia con troppa disinvoltura certificati
che rilevano l'incapacità al lavoro sui
moduli previsti: il sanitario, infatti, non
ottiene la cancellazione dal controricorso
della frase che così descrive la sua
condotta, sanzionata dall'Ordine. Al
professionista non resta che pagare le spese
di giudizio
(articolo ItaliaOggi
del 10.03.2012). |
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PUBBLICO IMPIEGO: L'omessa
impugnazione della graduatoria definitiva
del concorso ai pubblici impieghi vanifica
l'impugnazione del provvedimento di
esclusione.
Per un principio generale nei procedimenti
di tipo concorsuale, l'impugnazione del
provvedimento endoprocedimentale lesivo deve
successivamente estendersi agli ulteriori
atti pregiudizievoli quale l'approvazione
definitiva della graduatoria di concorso ai
pubblici impieghi, determinandosi altrimenti
l'inutilità dell'eventuale decisione di
accoglimento del ricorso proposto contro
l'esclusione (Consiglio Stato, Sezione V,
08.09.2008, n. 4241).
Fermo restando quindi l'onere di
impugnazione immediata dell’atto
endoprocedimentale di carattere direttamente
ed autonomamente lesivo, rimane l'onere di
estendere il gravame anche al provvedimento
conclusivo del procedimento concorsuale,
ovverosia l'atto di approvazione della
graduatoria finale da parte del concorrente
escluso (Consiglio Stato, Sezione V,
29.07.2003, n. 4320). Diversamente opinando,
dovrebbe riconoscersi effetto caducante e
non meramente viziante all'eventuale
annullamento del provvedimento
endoprocedimentale, tesi che risulta seguita
in giurisprudenza da orientamento di segno
decisamente minoritario (C.G.A., 29.08.2005,
n. 574) e che la Sezione non ritiene
condivisibile, non ravvisandosi un rapporto
di presupposizione-consequenzialità
immediato, diretto e necessario tra l’atto
endoprocedimentale impugnato e
l’approvazione della graduatoria finale.
La determinazione conclusiva andava pertanto
ritualmente impugnata nel termine
decadenziale decorrente, ex art. 41 c. 2
c.p.a. (o ex art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971
in caso di ricorso straordinario al Capo
dello Stato), dalla scadenza del termine di
pubblicazione, non essendone richiesta
comunicazione personale nei confronti dei
concorrenti per cui era già stata disposta
l'esclusione, né in base al bando, né in
base a quanto stabilito dalla commissione di
gara con verbale del 06.12.2001 (con
riguardo alle modalità di comunicazione
dell’esito della prova orale), né in base
alla disciplina generale dell'efficacia del
provvedimento amministrativo di cui all'art.
21 bis della l. n. 241/1990, il quale limita
la regola della c.d. “recettizietà”
ai soli atti limitativi della sfera
giuridica dei privati -tra cui rientra
l'esclusione- ma non l'approvazione della
graduatoria finale per i soggetti già
esclusi, atto generale soggetto ad
impugnazione dalla scadenza del periodo di
pubblicazione legale (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 09.03.2012 n. 1347 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Concorso
pubblico: la presenza al completo della
Commissione giudicatrice non è necessaria
per operazioni concorsuali di carattere
meramente istruttorio e preparatorio.
Secondo un principio pacifico in
giurisprudenza, in sede di operazioni
concorsuali non si richiede la presenza
della commissione giudicatrice al suo
completo in tutte le fasi del procedimento:
essa ha natura di collegio perfetto solo nei
momenti in cui adotta determinazioni
rilevanti ai fini della valutazione dei
candidati (come la fissazione dei criteri di
massima di valutazione delle prove
concorsuali, la selezione degli argomenti e
la redazione delle tracce delle prove
scritte, la determinazione dei quesiti da
sottoporre ai candidati nelle prove orali,
la correzione degli elaborati e lo
svolgimento delle prove orali), ovvero in
ogni altro caso in cui ciò sia espressamente
previsto dalla regolamentazione del concorso
(Consiglio Stato, sez. IV, 12.03.2007, n.
1218).
Solo le operazioni concorsuali di carattere
meramente istruttorio e preparatorio non
impongono la presenza di tutti i componenti
del collegio e possono avvenire sotto il
controllo ed alla presenza soltanto di
alcuni di essi o essere delegate ad un
componente della commissione (Consiglio
Stato, sez. VI, 01.03.2005, n. 815)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 09.03.2012 n. 1347
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Rogiti à
gogò per i vicesegretari.
Se dirigenti percepiscono diritti di
segreteria senza limiti. La Corte conti
della Sicilia smentisce le indicazioni
dell'Aran e della Ragioneria dello stato.
I vicesegretari comunali che sono dirigenti
possono percepire i diritti di segreteria,
il cd rogito, anche oltre il tetto di 1/3
dello stipendio annuale dei segretari
comunali.
È questo il principio fissato
dalla
sentenza
08.03.2012 n. 786 della Sez. giurisdizionale
della Corte dei Conti della Sicilia.
La sentenza smentisce le indicazioni dettate
dall'Aran, dalla Ragioneria generale dello
stato e da numerose sezioni regionali di
controllo della stessa magistratura
contabile.
Il primo elemento da sottolineare è che vi è
una significativa differenza tra i contratti
dei dirigenti del 25/02/2006, che si limita a
prevedere la possibilità di erogare questo
compenso ai vicesegretari, e del personale
del 09/05/2006, il quale prevede questa
possibilità per i dipendenti cui è
attribuito tale incarico, ma entro il tetto
massimo –sommando i compensi che spettano al
segretario e quelli che sono attribuiti al
vicesegretario- di 1/3 del trattamento
economico annuale del segretario.
La colpa grave deve essere esclusa per la
indubbia incertezza interpretativa esistente
nella lettura delle due disposizioni
contrattuali.
Si deve escludere la possibilità della
interpretazione analogica: «essendo il
contratto un atto negoziale, frutto della
concorde volontà di due o più soggetti, esso
vincola, tranne i casi espressamente
previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 1372
c.c., solamente le parti stipulanti e nel
caso dei contratti collettivi le categorie
datoriali e dei lavoratori in essi
espressamente rappresentate e previste».
Ovviamente l'interpretazione di un contratto
non si può estendere alle disposizioni
dettate nella intesa per un'altra categoria
o per un altro comparto.
Viene messa in discussione la legittimità
della norma dettata dal contratto collettivo
del personale, in quanto produce effetti su
altri dipendenti non compresi nel comparto,
cioè i segretari: «tale norma contrattuale,
incidendo sullo stato giuridico ed economico
dei segretari comunali ha oltrepassato i
limiti di efficacia della specifica
contrattazione collettiva prevista
esclusivamente per il personale non
dirigente degli enti locali, visto che, i
segretari comunali costituiscono un separato
e autonomo comparto contrattuale. Pertanto,
tale clausola deve considerarsi inefficace
per l'assenza delle rappresentanze sindacali
dei segretari comunali, in quanto incide
comunque sul loro stato giuridico ed
economico relativo ai diritti di rogito».
La sentenza afferma la rilevabilità
d'ufficio di questa illegittimità: essa
«trova il proprio rafforzamento e fondamento
nell'art. 45 dlgs n. 165/2001, il quale
imponendo l'applicazione di un trattamento
non inferiore a quello previsto dal
rispettivo contratto collettivo (quello dei
segretari comunali, che non prevede un tetto
ai diritti di rogito al lordo e comprensivo
di quelli spettanti ai vicesegretari) e
nell'art. 1325 n. 1 c.c., che prevede quale
elemento essenziale del contratto l'accordo
tra le parti, che in questo caso è mancante,
ciò trasforma l'inefficacia per difetto di
rappresentanza in una invalidità assoluta,
ovvero nullità, della clausola contrattuale,
rilevabile d'ufficio ai fini della
valutazione da parte di questo collegio
della responsabilità del convenuto, qualora
avesse (come ritiene parte attrice) superato
il suddetto limite quantitativo, ferma
restando comunque, come già accennato, la
violazione dell'art.1372 c.c., non potendo
tale contratto vincolare i segretari
comunali».
Viene infine messa in discussione dalla
sentenza la legittimità della norma
contrattuale che prevede il calcolo del
tetto di 1/3 sulla base del periodo di
effettiva sostituzione e non allo stipendio
annuale teorico: «nel caso di impedimento,
il segretario non può considerarsi assente,
ma allo stesso tempo il vice segretario può
rogare il contratto, pertanto, in pratica
diventa impossibile individuare un periodo
di sostituzione che in fatto è istantaneo».
Per cui si deve parlare di illegittimità «per
impossibilità dell'oggetto»
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Pubblico impiego, pensione magra.
Non opera l'incentivo della permanenza al
lavoro fino a 70 anni. Circolare del
ministro Patroni Griffi sull'applicazione
alla p.a. del decreto salva-Italia.
Obbligati alla pensione i dipendenti
pubblici. Nei loro confronti non opera
l'incentivo della permanenza al lavoro fino
a 70 anni d'età e non opera più neppure la
facoltà di rimanere in servizio oltre i
limiti d'età per conseguire il massimo della
pensione.
E non è tutto. Per chi abbia maturato i
requisiti nel 2011 (età, quota o anzianità
massima), la pubblica amministrazione dovrà
procedere con l'immediato collocamento a
riposo.
È quanto stabilisce, tra l'altro, la
circolare 08.03.2012 n. 2 firmata dal ministro per
la p.a. Filippo Patroni Griffi per
illustrare la riforma delle pensioni entrata
in vigore il 1° gennaio introdotta dall'art.
24 del dl n. 201/2011
Nuovi limiti d'età. Innanzitutto, la
circolare illustra i nuovi requisiti di età
e contribuzione per maturare il diritto alla
pensione, nelle due nuove alternative di
pensione di vecchiaia e pensione anticipata;
ricorda, tra l'altro, l'abrogazione delle
finestre che fissavano la decorrenza della
pensione e l'estensione del sistema
contributivo, con il pro-rata, alle
anzianità successive al 2011. Le nuove norme
non si applicano, tuttavia, nei confronti
dei lavoratori che hanno maturato i
requisiti per la pensione entro il 31.12.2011, i quali potranno conseguire
la pensione in qualsiasi momento secondo il
vecchio regime (ante riforma).
Da questa
deroga, la circolare fa scaturire un preciso
obbligo per le p.a., ossia quello di dover
collocare a riposo nel 2012 o negli anni
successivi al compimento dei 65 anni quei
dipendenti che nel 2011 erano già in
possesso della massima anzianità
contributiva (40 anni) o della «quota» (era
96) o comunque dei requisiti per la
pensione.
Limite d'età ordinamentale. Per i pubblici
dipendenti l'aspetto cruciale (forse
paradossale) della riforma è che, mentre da
una parte allontana l'età di pensionamento
dall'altro nega di rimanere più a lungo in
servizio quando ciò possa voler dire un
miglioramento dell'assegno di pensione.
Infatti, la riforma non ha modificato il
regime dei limiti di età per la permanenza
in servizio che, anzi, è stata espressamente
confermato (comma 4 dell'art. 24).
Ciò vuol
dire, spiega la circolare, che i predetti
limiti continuano a costituire il tetto
massimo di permanenza in servizio; pertanto,
il lavoratore che li dovesse raggiungere
potrà proseguire il rapporto d'impiego solo
fino a garantirsi la decorrenza della
pensione; viceversa, il dipendente già in
possesso del diritto alla pensione, una
volta raggiunto il limite d'età vedrà la
p.a. intimargli la cessazione dell'impiego
(è un obbligo per la p.a.).
Stop agli incentivi. Dalla sopravvivenza dei
limiti di età ordinamentale, spiega la
circolare, discende che nel settore pubblico
non opera il principio di incentivazione
alla permanenza in servizio fino a 70 anni
di età. Si tratta, in particolare, della
possibilità di rimanere più a lungo a lavoro
al fine di maturare il diritto alla
pensione, perché all'età di 70 anni non
opera più il requisito dell'«importo
minimo» di pensione (pari a 1,5 volte
l'assegno sociale). Dunque, tale opportunità
non vale per i pubblici dipendenti e non
vale neppure l'altra facoltà, specifica per
il settore pubblico, del concetto di
«massima anzianità contributiva».
In
particolare spiega la circolare,
l'estensione a tutti i lavoratori, dall'01.01.2012, del criterio contributivo
rende inapplicabili le disposizioni che
consentivano al personale pubblico di
proseguire il servizio sino al
raggiungimento della massima anzianità
contributiva al fine di conseguire il
massimo della pensione (maggiormente
interessati, nello specifico, erano i
dirigenti civili dello stato e il personale
del comparto scuola).
Il periodo transitorio.
La riforma, tra l'altro, ha fatto salvi i
provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età adottati prima del
06.12.2011 (entrata in vigore del dl n.
201/2011). La salvaguardia, spiega la
circolare, concerne solo le ipotesi di
raggiunti limiti d'età; mentre travolge gli
eventuali provvedimenti di pensionamento
adottati per altri motivi. In tal caso,
pertanto, i dipendenti devono tornare al
lavoro salvo che non possano comunque far
valere il diritto alla pensione per altre
ragioni.
La circolare fa riferimento a quegli atti
con decorrenza dal 2013 per pensionamento di
lavoratori con 40 anni di servizio (e
finestra mobile) e che, invece, non
raggiungono in quell'anno i 42 anni e 5 mesi
se uomini ovvero 41 anni e 5 mesi se donne;
oppure ai casi di accettazione, già nel
2011, di dimissioni per il raggiungimento
della quota nell'anno 2012 o in anni
successivi
(articolo ItaliaOggi
del 09.03.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Doppia indennità alla polizia
locale. Decisione del Tribunale di
Verona.
LA MOTIVAZIONE/ Si devono compensare in modo
specifico particolari situazioni di lavoro
molto gravose.
Con due sentenze pronunciate il 23.02.2012 e
l'01.03.2012, i Tribunali di Verona e di
Rimini hanno stabilito che è possibile
corrispondere al personale dell'area della
vigilanza l'indennità di disagio.
Negli enti locali italiani accade spesso che
alla Polizia locale venga riconosciuta, in
aggiunta all'indennità di vigilanza, anche
quella di disagio. Sennonché in occasione
delle ispezioni inviate dalla Ragioneria
dello Stato, frequentemente vengono
sollevati specifici rilievi su questo
aspetto.
Secondo la Ragioneria –che si rifà
all'orientamento dell'Aran– il personale
dell'area della vigilanza è adeguatamente
tutelato per la specificità delle
prestazioni richieste e per l'impegno, la
gravosità dei compiti e le responsabilità
connesse, attraverso l'indennità di
vigilanza. Di conseguenza, il cumulo della
predetta indennità con quella di disagio è
possibile solo in casi molto limitati.
Le due controversie decise dal Tribunale di
Verona e da quello di Rimini originano
proprio da ispezioni ministeriali che
avevano sollevato questa censura. Nelle
sentenze in commento, che sono le prime a
occuparsi della questione, i giudici,
accogliendo la tesi dei vigili, hanno
giudicato legittima la corresponsione
dell'indennità di disagio al personale della
Polizia locale e hanno ritenuto validi i
relativi accordi decentrati integrativi.
Nella sentenza veronese si legge, infatti,
che le due indennità «sono dirette a
compensare particolari modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa, le
quali non sono necessariamente coincidenti».
Secondo il Tribunale scaligero, «l'indennità
di disagio ha la funzione di compensare
particolari situazioni di lavoro più gravose
(turni, rischi, reperibilità, esposizione a
intemperie e agenti atmosferici), mentre
l'indennità di vigilanza ha la funzione di
attribuire un riconoscimento economico per
lo svolgimento di particolari funzioni
(polizia giudiziaria), che comportano
particolari responsabilità». Ne consegue
che i contratti collettivi che riconoscono
l'indennità di disagio al personale della
vigilanza «non risultano affetti da
nullità ai sensi dell'articolo 40 del Dlgs
165/2001, per contrasto con norme imperative
o con i vincoli dettati dalla contrattazione
nazionale».
Valutazione analoga è stata fatta dal
Tribunale di Rimini. Le conclusioni
raggiunte dalle due sentenze sono
condivisibili, anche se desta qualche
perplessità l'affermazione secondo cui
l'indennità di disagio dovrebbe compensare
condizioni di lavoro più gravose quali
turni, rischi, reperibilità. Infatti, per
tali caratteristiche della prestazione sono
previste dai contratti nazionali voci ad
hoc dello stipendio.
Peraltro, anche il Parlamento sembra
intenzionato a recepire il punto di vista
dei giudici. Si ricorda, infatti, che sono
giacenti alle Camere diversi disegni di
legge orientati in tal senso e che il
Senato, con l'ordine del giorno 9/2479/12
del 15.12.2010, ha impegnato il Governo ad
adoperarsi al fine di garantire al personale
della Polizia locale, in aggiunta a quelle
già previste, una indennità «diretta a
remunerare gli specifici rischi e i disagi
correlati all'esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 5 della legge 07.03.1986,
n. 65»
(articolo Il Sole 24
Ore
del 09.03.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: PRIVACY/ La salute non si mette in comune.
L'ente non può pubblicare i dati sanitari
del lavoratore. La Cassazione: per il
risarcimento è sufficiente aver creato
imbarazzo e disagio.
Il comune non può pubblicare, senza un
valido motivo di interesse pubblico, lo
stato di salute del dipendente. Se lo fa
deve risarcire il danno, che potrà essere
accertato in base alla sola esistenza del
patema d'animo del lavoratore, provocato
dalla arbitraria divulgazione dei suoi dati
supersensibili.
Lo ha stabilito la
sentenza
13.02.2012 n. 2034 emessa dalla Corte di
Cassazione, con la quale è stata confermata
la pronuncia del giudice di primo grado che
ha condannato un comune sardo al
risarcimento di ben 16.000 euro nei
confronti di un suo dipendente, per
violazione del codice della privacy.
Nel caso di specie, il lavoratore ha chiesto
all'ente di appartenenza che venisse
riconosciuto il legame tra la malattia cui
andava affetto e il lavoro prestato per lo
stesso ente. Quest'ultimo ha rigettato la
domanda e, successivamente, ha pubblicato un
provvedimento nel quale sono stati inseriti
tutti i particolari relativi alla malattia
del lavoratore, comprese diagnosi, cause,
natura ed effetti della stessa.
Il lavoratore ha, quindi, deciso di
rivolgersi al giudice per ottenere il
risarcimento del danno non patrimoniale
patito a seguito della divulgazione delle
informazioni attinenti alla sua intimità.
La Corte di primo grado, oltre a stabilire
l'illegittimità del provvedimento, ha
condannato l'amministrazione a risarcire il
danno patito dal dipendente. Secondo il
giudice cagliaritano, infatti, con la
pubblicazione di quei dati il comune avrebbe
violato, oltre che l'articolo 2 della
Costituzione, i limiti di pertinenza e non
eccedenza del trattamento dei dati personali
previsti all'articolo 11 del decreto
legislativo 193/2006.
L'ente non ha condiviso il verdetto del
giudice cagliaritano e ha deciso portare la
lite in Cassazione. Secondo lo stesso,
infatti, il danno patito dal dipendente non
sarebbe stato concretamente provato.
La Corte romana, con la sentenza in
rassegna, chiarisce che se è vero che la
semplice pubblicazione illegittima non
comporta sempre un danno, è altrettanto vero
che per ottenere un risarcimento basta che
il giudice accerti un patema d'animo nel
lavoratore, provocato della divulgazione dei
suoi dati riservati.
Ciò perché il provvedimento che rivela,
senza un valido motivo, i richiamati dati
provoca nel dipendente non solo un stato di
disagio, imbarazzo o preoccupazione, ma
anche un'incertezza sul numero di persone
che verranno a conoscenza dei fatti.
In tal senso, il dipendente si troverebbe
nell'incapacità di relazionarsi con le
persone che incontra, perché non sarebbe in
grado di capire se i suoi interlocutori sono
o meno a conoscenza del suo stato di salute.
Per tali motivi la Corte romana ha scelto di
confermare quanto già stabilito dal giudice
di primo grado, confermando la condanna
dell'ente
L'effetto della sentenza è quello di rendere
più facile la prova del danno per il
lavoratore nel caso in cui il datore si
renda colpevole di violazioni del codice
della privacy. La decisione, peraltro, può
essere estesa anche ai datori di lavoro
privati, essendo anche questi ultimi tenuti,
al pari dei primi, a osservare le norme che
tutelano la riservatezza dei lavoratori
(articolo ItaliaOggi
del 09.03.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: FUNZIONE
PUBBLICA/ Cumulabili congedi e permessi.
Il dipartimento della Funzione pubblica
illustra con la circolare
03.02.2012 n. 1 le
novità introdotte dal Dlgs 119/2011 in
materia di congedo parentale prolungato e di
congedo straordinario per l'assistenza a
familiari con grave handicap, per gli
aspetti che più interessano i dipendenti
pubblici.
Le maggiori novità riguardano la possibilità
di cumulare le diverse tipologie di permessi
e congedi nell'arco dello stesso mese, ma
non nello stesso giorno. Deve pertanto
intendersi superata la circolare n. 13 del
2010 che precludeva il cumulo fra congedo
straordinario e permessi ex lege
104/1992
(articolo Il Sole 24
Ore
del 09.03.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Chi esagera con le progressioni
verticali paga i danni.
Responsabilità erariale per l'ente che non
rispetta il tetto del 50% delle assunzioni
dall'esterno. La corte dei conti bacchetta
l'università della Basilicata.
Un numero eccessivo di progressioni
verticali determina il maturare di
responsabilità amministrativa in capo agli
amministratori ed ai dirigenti che le hanno
disposte.
E' questo il principio stabilito
per la prima volta dalla Corte dei conti,
I Sez. giurisdizionale centrale,
sentenza 03.02.2012 n. 52.
Da sottolineare che la sentenza ha ribaltato
la pronuncia di primo grado che aveva
mandato assolto rettore, componenti il
consiglio di amministrazione e dirigenti
amministrativi della Università della
Basilicata, giudicando assente il requisito
della colpa grave. Nel caso specifico viene
rilevata una duplice illegittimità: la
mancata preventiva programmazione del
fabbisogno del personale ed il mancato
rispetto del tetto del 50% rispetto alle
assunzioni dall'esterno.
Il primo elemento che la sentenza mette in
evidenza è la necessità del rispetto da
parte di tutte le amministrazioni pubbliche,
ivi comprese le università, del vincolo alla
programmazione del fabbisogno delle
assunzioni. Per cui la mancata preventiva
adozione da parte dell'ente di questo
documento deve essere considerato come causa
di illegittimità dei provvedimenti di
progressione verticale che sono stati
adottati in violazione di tale principio. Il
contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale delle università, ma disposizioni
analoghe sono contenute in tutti gli altri
contratti collettivi nazionali, ivi compreso
quello del personale degli enti locali
(esattamente l'articolo 4 del Ccnl
31.03.1999, cd nuovo ordinamento
professionale), prevede la possibilità di
effettuare progressioni verticali.
In via interpretativa è stato generalmente
inteso che questo tetto sia del 50% dei
posti da coprire. Si arriva a questa
conclusione sulla base del principio di cui
all'articolo 35 del dlgs n. 165/2011, che
prevede espressamente la necessità di
garantire «in misura adeguata l'accesso
dall'esterno». Questo tetto deve essere
calcolato in termini di bilanciamento tra i
posti messi a concorso pubblico e quelli
riservati alle progressioni e non con
riferimento al bilanciamento della spesa (si
consideri che il costo di una progressione
verticale è enormemente più basso di una
assunzione dall'esterno).
A differenza di
quanto ritenuto dai giudici contabili di
primo grado, non siamo in presenza di una
colpa lieve o scusabile; in quanto «gli
organi di amministrazione dell'università
erano in possesso di tutti gli elementi per
poter svolgere una politica del personale
esente da forzature del sistema e rispettosa
dei principi generali immanenti
all'ordinamento amministrativo». Si deve
affermare, al contrario, che «le condotte in
esame rientrano fra i canoni della colpa
intensa».
Nella quantificazione del danno occorre
tenere conto del fatto che «la gestione del
personale stretta fra i principi generale
dell'ordinamento, la legislazione primaria e
le norme derivanti dalla contrattazione,
integra sicuramente una materia di non
facile gestione. Se poi si considera
l'incertezza descritta del quadro normativo,
regolamentare e di indirizzo amministrativo–operativo nel quale i convenuti odierno si
sono trovati ad operare e, conseguentemente,
a decidere le più opportune e satisfattive
soluzioni di strategia e di gestione», si
deve arrivare alla conclusione della
riduzione della misura del danno.
Il
formarsi della prescrizione, per
giurisprudenza consolidata, non matura «con
riferimento alla condotta potenziale quanto
piuttosto con il momento in cui
l'amministrazione subisce l'effettiva
diminuzione patrimoniale. Si deve quindi
fare riferimento ad un danno verificatosi
con i pagamenti successivi ai provvedimenti
di approvazione dei bandi con cui si
indicevano le procedure selettive per cui è
causa»: da qui il mancato decorso del
quinquennio.
Nella individuazione dei responsabili, la
sentenza evidenza in primo luogo
l'importanza del ruolo svolto dai direttori
amministrativi, che non possono essere
definiti come dei passacarte. Analoga
responsabilità matura nei confronti dei
componenti il consiglio di amministrazione
(articolo ItaliaOggi
del 09.03.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
decreto legge n. 201 del 2011, convertito in
l. n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva
Italia" - art. 24 - limiti massimi per la
permanenza in servizio nelle pubbliche
amministrazioni
(circolare
08.03.2012 n. 2). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Decide
il giudice ordinario sulle controversie
relative a concorsi interni riguardanti la
progressione verso una qualifica superiore
nell'ambito della stessa area.
La controversia all'esame del giudice
amministrativo concerne l'impugnazione di un
bando di corso-concorso per un passaggio
interno di carriera (dall’area C1-C2
all’area C3). Trattandosi, quindi, di un
concorso interno riguardante la progressione
verso una qualifica superiore nell’ambito
della medesima area funzionale, il Giudice
amministrativo ha fatto proprio
l'orientamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 12764 del 25.05.2010
e n. 5458 del 06.03.2009 che hanno stabilito
che “sussiste la giurisdizione del
Giudice Ordinario nelle controversie
relative a concorsi interni riguardanti la
progressione verso una qualifica superiore
appartenente all’ambito della stessa area”.
Ritenuto che nella fattispecie per cui è
causa, concernente proprio un concorso
interno per progressione di carriera
nell’ambito di una medesima area, la
giurisdizione appartenga al Autorità
Giudiziaria Ordinaria, e che pertanto -in
considerazione del difetto di giurisdizione
del Giudice Amministrativo- il ricorso debba
essere dichiarato inammissibile (TAR
Lazio-Roma, Sez. II,
sentenza 06.03.2012 n. 2256 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Decreto legislativo n. 119 del
18.07.2011. “Attuazione dell’articolo 23
della legge 04.11.2010, n. 183, recante
delega al Governo per il riordino della
normativa in materia di congedi, aspettative
e permessi”. Modifica alla disciplina in
materia di congedi e permessi per
l’assistenza a disabili in situazione di
gravità (circolare
06.03.2012 n. 32 - link a
www.inps.it). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Trasformazione
da part-time a full-time e limiti alle
assunzioni.
Sul tema, ritorna la Corte dei Conti Sez.
Reg.le Lombardia, con il
parere 05.03.2012 n.
51 e conferma:
"... l'aumento delle ore lavorative del
personale in servizio è sicuramente
assimilabile ad una nuova assunzione nel
caso in cui il dipendente era stato assunto
a tempo parziale ..."
"Al contrario, si dovrebbe pervenire alla
conclusione che la trasformazione dei
rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno non è assimilabile a nuova assunzione,
nel caso in cui i dipendenti siano stati
assunti originariamente a tempo pieno e
abbiano successivamente avuto una riduzione
dell'orario di lavoro..."
(tratto da www.publika.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Personale. «Pasticcio» sul maltempo.
Assenze per neve, Governo in panne sui tagli
in busta paga.
LE PROSPETTIVE/
Difficile retribuire il dipendente in
assenza della prestazione Probabile
l'utilizzo di ferie, permessi o recuperi.
Il maltempo delle scorse settimane ha creato
difficoltà anche agli uffici personale della
Pa. Il problema consiste nel trovare una
motivazione giuridica che possa consentire
il pagamento dei giorni di assenza causa
neve, e la soluzione non sembra agevole. In
questi giorni, molte amministrazioni si
stanno rivolgendo alla Funzione pubblica per
avere chiarimenti in merito.
La questione è stata oggetto di analisi da
parte degli interpreti istituzionali e della
giurisprudenza. In diverse occasioni, l'Aran
ha affermato che l'assenza del dipendente, o
la chiusura degli uffici da parte datoriale
in conseguenza di eventi atmosferici e
calamità naturali, rientra nelle ipotesi di
forza maggiore sopravvenuta, non imputabile
al datore di lavoro né al lavoratore. Ergo,
se il dipendente non ha potuto lavorare, la
parte datoriale, non avendo beneficiato di
alcuna prestazione, non può corrispondere la
retribuzione. In tal senso si era espressa
anche la Cassazione lavoro, con la sentenza
481/1984. In caso contrario, secondo l'Aran,
si verrebbero a determinare oneri impropri e
ingiustificati a carico del bilancio degli
enti che, letti dalla Corte dei conti, si
trasformerebbero in danno all'erario.
Volendo in ogni caso evitare la decurtazione
della retribuzione, è necessario individuare
un istituto legale o contrattuale che possa
giustificare l'assenza e, al contempo, ne
preveda la retribuzione. Se nel panorama
legislativo non si rinvengono norme di legge
speciali per la fattispecie, in ambito
contrattuale occorre analizzare comparto per
comparto quali soluzioni possono essere
trovate. A esempio, per i ministeriali, si
prevede la possibilità di utilizzare i
permessi retribuiti per motivi familiari o
personali in caso di impossibilità oggettiva
al raggiungimento della sede di servizio
anche nell'ipotesi di gravi calamità
naturali. Al contrario, per quanto riguarda
gli enti locali, nulla è previsto nel
contratto e quindi si dovrà comunque
ricorrere ai permessi, alle ferie o al
recupero.
La buona volontà della Funzione pubblica si
scontra, oltre che con un consolidato
orientamento interpretativo, anche con il
costo che questa operazione potrebbe
determinare per le casse dello Stato. Per
questo, sarà difficile che l'Economia
supporti una interpretazione estensiva a
favore dei dipendenti pubblici. Sarebbe
inoltre complicato spiegare perché i
dipendenti pubblici che non hanno lavorato
potranno beneficiare della retribuzione
quando i colleghi del settore privato, a
casa per neve ed ai quali si applica lo
stesso quadro normativo, non verrebbero
pagati. Allo stesso tempo, ai dipendenti
pubblici che, proprio a causa delle
condizioni atmosferiche avverse, hanno
dovuto subire turni di lavoro massacranti,
non potrà che essere riconosciuto il
trattamento economico previsto dal
contratto, che si concretizza in pochi euro
in più (articolo Il
Sole 24 Ore del
05.03.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Polizia
municipale, indennità cumulabili. L'assegno
di vigilanza non esclude la retribuzione per
il disagio. Una sentenza del tribunale di
Verona sconfessa le tesi dell'aran.
Indennità di vigilanza e
di disagio possono essere cumulate.
Lo ha stabilito il Tribunale di Verona in
sede di giudice del lavoro, con
sentenza
23.02.2012 di condanna della provincia di
Verona, che a seguito delle risultanze dei
servizi ispettivi della ragioneria generale
dello stato, aveva sospeso ai dipendenti
destinatari dell'indennità di vigilanza il
pagamento dell'ulteriore indennità di
disagio.
La decisione del giudice del lavoro veronese
è particolarmente rilevante, perché priva di
fondamento i pareri che da sempre, sul tema,
esprime l'Aran. L'Agenzia nazionale per la
contrattazione ha infatti ritenuto, con il
parere espresso in sede di orientamenti
applicativi Ral145, che «il personale
dell'area di vigilanza è correttamente
tutelato per la specificità delle
prestazioni richieste e per l'impegno, la
gravosità e le responsabilità ad esse
correlate, con la particolare indennità di
cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del Ccnl
del 06/07/1995. Ci sembra evidente che la
stessa indennità e il relativo importo è
stato individuato tenendo conto anche degli
specifici rischi o disagi che caratterizzano
le prestazioni di tutti gli addetti.
Consideriamo, quindi, irragionevole
l'attribuzione di una ulteriore indennità
per la medesima prestazione di lavoro».
Gli effetti di questo parere dell'Aran sono
stati dirompenti. Esso, infatti, è stato
preso come base dai servizi ispettivi per
stigmatizzare l'illegittimità dei contratti
collettivi decentrati che avessero previsto
il cumulo tra indennità di vigilanza e
disagio e delle spese derivanti. Ed è noto
che i referti dei servizi ispettivi sono
inviati alle procure regionali della Corte
dei conti, allo scopo di attivare eventuali
azioni per responsabilità amministrativa.
C'è da osservare che di recente i servizi
ispettivi sembrano aver mutato atteggiamento
rispetto al tema. Nel volume «le
risultanze delle indagini svolte dai Sifip
in materia di spese di personale del
comparto regioni ed enti locali»
relative al 2011 si legge: «Non si può,
invero, escludere a priori che taluni degli
appartenenti al corpo della polizia
municipale possano percepire, accanto alle
indennità di vigilanza, anche quella di
rischio o di disagio. Deve, a ogni buon
conto, trattarsi di prestazioni che non
rientrano tra quelle che possono e devono
essere richieste ad appartenenti a un corpo
di polizia, essendo esse, altrimenti, già
retribuite attraverso l'indennità di
vigilanza. Più in generale, l'indennità di
rischio e di disagio non dovrebbero essere
corrisposte a titolo di remunerazione
aggiuntiva di quelle situazioni o condizioni
che caratterizzano in modo tipico le
mansioni di un determinato profilo
professionale, dato che queste sono già
state valutate e remunerate con il
trattamento economico stipendiale previsto
per lo stesso profilo».
Il giudice del lavoro di Verona è ancora più
netto. La sentenza rileva che il diritto al
pagamento dell'indennità di vigilanza e
dell'indennità di disagio trova «a
propria fonte in autonome previsioni dei
contratti collettivi nazionali e integrativi».
Tali indennità, osserva il giudice del
lavoro, «sono dirette a compensare
particolari modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa, le quali non sono
necessariamente coincidenti».
La sentenza, dunque, smonta totalmente
l'impalcatura interpretativa costruita negli
anni dall'Aran rilevando che mentre
l'indennità di disagio compensa particolari
situazioni di lavoro concretamente connesse
al modo con cui si svolge la prestazione,
l'indennità di vigilanza è un riconoscimento
economico discendente dal conseguimento di
una particolare funzione.
Quanto deciso dal giudice del lavoro
veronese acuisce per l'ennesima volta un
grave cortocircuito, che caratterizza da
troppo tempo il lavoro pubblico e la
contrattazione. Infatti, vengono assunti
come regole tassative di condotta o come
interpretazioni autentiche i pareri
dell'Aran, mentre l'interpretazione della
legge è funzione rimessa esclusivamente al
legislatore o al giudice. Che, spesso,
contraddice radicalmente gli orientamenti
«di prassi» dell'Aran, come di recente
avvenuto in merito all'illegittimità del
finanziamento delle retribuzioni dei
dirigenti a contratto a valere sul fondo
contrattuale della dirigenza.
Sarebbe necessario chiarire una volta per
tutte quali legittimi spazi interpretativi
siano riservabili all'Aran. Ma, più
importante, una volta limitate le relazioni
sindacali alla sola destinazione delle
risorse contrattuale e alla gestione del
rapporto di lavoro, risulterebbe escludere
di considerare come dannosa una gestione del
fondo contrattuale che decida come
destinarne le risorse, senza però violare il
limite di spesa e, dunque, utilizzare
illegittimamente risorse aggiuntive dei
bilanci
(articolo ItaliaOggi
del 02.03.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Indennità di vigilanza e indennità di
disagio.
Dopo il Giudice del Lavoro di Verona
(sentenza 23.02.2012) anche il Tribunale
di Rimini, con la
sentenza
01.03.2012 n. 122, si esprime sulla
cumulabilità dell'indennità di vigilanza con
l'indennità di disagio; questa volta il
Giudice esamina la fattispecie in relazione
alle previsioni del CCNL, del contratto
decentrato integrativo stipulato nell'ente e
della nullità della clausola negoziale (che
il Tribunale ritiene non sussistere) (tratto da www.publika.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Illegittimo il contributo del 2% sulla busta
paga. Sentenza
del Tar Calabria disdice la prassi Inpdap.
Sì ai rimborsi dal 2011Tfr, trattenuta non
dovuta.
Illegittima la trattenuta stipendiale
operata ai dipendenti pubblici (2%) e
versata all'Inpdap per il tfr, il
trattamento di fine rapporto. È illegittima
perché non prevista dall'articolo 2120 del
codice civile, il quale non dispone alcuna
compartecipazione contributiva dei
lavoratori con i datori di lavoro per il
diritto al tfr.
Lo stabilisce il TAR Calabria-Reggio Calabria
nella
sentenza 18.01.2012 n. 53, che condanna le
pubbliche amministrazioni allo stop
immediato del prelievo in busta paga nonché
alla restituzione di quanto trattenuto a
partire dall'01.01.2011. Soddisfazione è
stata espressa da Giovanni Torluccio,
segretario della Uil-Fpl che da tempo
denunciava questa sorta di «finanziamento
forzoso dello Stato a carico del lavoratore
pubblico».
La vicenda trae origine dalla legge n.
122/2010 (conversione del dl n. 78/2010) la
quale, all'articolo 12, comma 10, dispone
che, a partire dalle anzianità maturate dall'01.01.2011, tutti i trattamenti di fine
servizio comunque denominati vengano
determinati secondo le regole del codice
civile e in particolare dell'articolo 2120,
cioè con le stesse regole già operanti per i
lavoratori dipendenti del settore privato.
A
seguito della novità l'Inpdap è intervenuto
con circolare n. 17/2010 (si veda ItaliaOggi
del 12.10.2010), dettando i criteri
operativi con il placet del ministero del
lavoro. In base a tali criteri, dall'01.01.2011 tutte le buonuscite (di tutti i
dipendenti da amministrazioni individuate
dall'Istat ai sensi della legge n. 196/2009)
vengono calcolate in base alle regole del
tfr, con la ripartizione in due quote: la
prima relativa alle anzianità fino al 31.12.2010, secondo le vecchie regole (un
dodicesimo dell'80% della retribuzioni
utile); la seconda relativa alle anzianità
dall'01.01.2011, con applicazione
dell'aliquota del 6,91% alla retribuzione
utile.
In quella sede, l'Inpdap ha precisato
che la normativa ha mutato unicamente le
regole di calcolo del tfr, non anche la
«natura» dello stesso con la conseguenza di
rimanere confermate le voci retributive
utili, nonché «le modalità di finanziamento
e il contributo alle gestioni ex Enpas ed ex
Inadel secondo l'attuale ripartizione in
quote a carico del lavoratore e del datore
di lavoro» (ciò che viene censurato dal Tar
Calabria).
In pratica, anche dopo il cambio di
disciplina del tfr (da pubblica a privata),
le pa hanno continuato a praticare ai
lavoratori la ritenuta del 2,50% sull'80%
della retribuzione (ossia il 2% sul 100%
della busta paga)
(articolo ItaliaOggi
dell'01.03.2012). |
|
febbraio 2012 |
 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
M. Ferrari,
Emergenza
neve e attività lavorativa
(tratto
dalla newsletter di www.publika.it n. 47 -
febbraio 2012). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Gli atti di inquadramento sono
autoritativi e impugnabili entro termini
perentori.
Lo ha
ribadito il
Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 29.02.2012 n. 1174.
In tale sede i giudici di legittimità hanno
avuto modo di precisare che gli atti di
inquadramento dei pubblici dipendenti hanno
carattere provvedimentale sia quando
implicano un apprezzamento delle mansioni
svolte dall’interessato, sia quando si
risolvono nel semplice confronto formale tra
la precedente posizione e quella di nuova
attribuzione, “trattandosi di atti
autoritativi di inserimento del personale
nell’organizzazione dei pubblici uffici,
espressione del potere di supremazia
speciale del datore di lavoro pubblico”.
Una volta riconfermata la natura di tali
atti, ne consegue per il Collegio che essi
devono essere tempestivamente impugnati, per
gli effetti lesivi che da essi derivano sia
sul piano giuridico che su quello economico,
secondo lo schema tipico del giudizio
impugnatorio. La posizione del dipendente,
pertanto, non è quella di titolare di
diritto soggettivo, ma di interesse
legittimo che egli è legittimato a far
valere sollevando tempestivamente, nel
rispetto dei termini decadenziali, contro
l'atto autoritativo che gli attribuisce una
posizione di status e retributiva inferiore
a quella che ritiene spettargli. E’ esclusa,
pertanto, la possibilità di un autonomo
giudizio di accertamento in funzione di
disapplicazione dei provvedimenti
dell'Amministrazione,
atteso che l'azione di accertamento è
esperibile a tutela di un diritto
soggettivo.
In particolare, il termine decadenziale va
individuato nel momento della piena
percezione dei suoi contenuti essenziali
(autorità emanante, contenuto del
dispositivo ed effetto lesivo), senza che
sia necessaria la compiuta conoscenza della
motivazione, la quale può eventualmente
rilevare ai fini della proposizione di
motivi aggiunti
(tratto
da www.diritto.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
L. Oliveri,
Dirigenti locali: il cumulo degli stipendi è
un illecito
(link a www.leggioggi.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Statali,
illegittima la trattenuta del 2% dopo il
passaggio da buonuscita a Tfr.
Il Tar dà torto allo stato: vanno restituite
ai dipendenti pubblici le somme accantonate
dallo scorso anno.
Dal primo gennaio dello scorso anno lo Stato
sta trattenendo illegittimamente il 2 per
cento dello stipendio a circa due milioni di
dipendenti pubblici.
Lo afferma il TAR Calabria-Reggio Calabria
nella
sentenza 18.01.2012 n. 53 con la
quale ha condannato l’amministrazione a
restituire le relative somme, con gli
interessi, ai dipendenti che avevano
presentato ricorso, aprendo così la strada
ad azioni dello stesso tipo in tutta Italia.
Ora è prevedibile che la presidenza del
Consiglio faccia le sue contromosse, non
solo in sede giudiziaria ma anche
legislativa; il pronunciamento della
magistratura segna però un importante punto
a favore dei lavoratori in una vicenda
iniziata con la manovra economica approvata
dal governo nell’estate del 2010.
Quella legge (la 122) oltre a bloccare il
rinnovo dei contratti e a congelare per tre
anni le retribuzioni dei dipendenti
pubblici, cambiava il meccanismo della
liquidazione, trasformando la vecchia
indennità di buonuscita in un trattamento di
fine rapporto (Tfr) del tutto analogo a
quello in vigore per i privati, secondo
quanto previsto dal Codice civile. La
differenza tra i due meccanismi è
consistente. Per la buonuscita venivano
accantonati contributi pari al 9,60 per
cento sull’80 per cento della retribuzione;
il 2,5 per cento (di fatto quindi il 2
sull’intero stipendio) era a carico del
lavoratore. Con il Tfr invece
l’accantonamento è del 6,91 sull’intera
retribuzione, interamente a carico del
datore di lavoro.
L’abolizione della vecchia disciplina, in
generale più vantaggiosa rispetto al Tfr,
avrebbe dovuto comportare la cancellazione
della trattenuta del 2,5 per cento, che i
dipendenti vedono sul cedolino dello
stipendio alla voce «Opera di previdenza».
Invece le cose sono andate diversamente. Le
varie amministrazioni, confortate anche da
una circolare dell’Inpdap, hanno continuato
a regolarsi come prima, trattenendo ogni
mese quella somma (in media 35-40 euro)
dallo stipendio di circa due milioni di
dipendenti pubblici, che avranno però al
momento di lasciare il servizio una
liquidazione meno favorevole. Per di più
-come precisato dalla stessa Inpdap-
nonostante il passaggio al Tfr, che per i
privati si calcola su tutto lo stipendio, la
base retributiva per la liquidazione dei
dipendenti pubblici resterà l’80 per cento
del totale: è un ulteriore elemento di
disparità.
La novità non riguarda tutti gli statali:
sono esclusi i lavoratori assunti dal 2001
in poi, che in base ad una riforma approvata
all’epoca hanno già il Tfr e non la
buonuscita. A loro la trattenuta non viene
fatta, perché la retribuzione è stata
ridotta in proporzione dal momento in cui
sono stati assunti. Una situazione non
ottimale ma comunque diversa da quella di
chi -tutti gli altri dipendenti- si è visto
cambiare le regole in corsa.
Contro questo stato di cose qualcuno ha
deciso di scegliere la via giudiziaria: in
particolare si sono rivolti al TAR
Calabria-Reggio Calabria, alcuni magistrati
amministrativi. Nel loro ricorso hanno messo
in discussione la costituzionalità del nuovo
assetto (anche per la disparità di
trattamento tra lavoratori pubblici e
privati) chiedendo in particolare che fosse
riconosciuta l’illegittimità -dal primo
gennaio 2011- della trattenuta e di
conseguenza l’obbligo per le amministrazioni
di restituire gli importi con gli interessi.
Il tribunale ha emesso una sentenza non
definitiva, riservandosi di rimettere alla
Corte le questioni di costituzionalità, ma
riconoscendo la fondatezza delle specifiche
richieste. Ora però le cause si stanno
moltiplicando e il governo dovrà porsi il
problema di cosa fare, al di là della
resistenza giudiziaria.
È chiaro che la semplice rinuncia alla
trattenuta avrebbe un costo difficilmente
sostenibile per le finanze pubbliche,
nell’ordine del miliardo di euro l’anno o
anche di più. La soluzione potrebbe essere
l’apertura di una trattativa. «La
sentenza ci dà ragione -commenta
Giovanni Torluccio, segretario generale
della Uil-Fpl- è ora che lo Stato la
smetta di operare un vero e proprio
finanziamento forzoso a carico del
lavoratore pubblico»
(articolo Il
Messaggero del 29.02.2012 - tratto da
www.ecostampa.it).
---------------
N.B.: lo stesso TAR Calabria-Reggio
Calabria, con
ordinanza 01.02.2012 n. 89, "...
ritenuta la
rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9, comma 2, comma
21, primo periodo, e comma 22, primo,
secondo e terzo periodo, nonché art. 12,
comma 7, del DL 31.05.2010 n. 78 convertito,
con modificazioni, in L. 30.07.2010 n. 122
in relazione agli artt. 2, 3, 24, 36, 41,
42, 53, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111 e
113 della Costituzione,
dispone la sospensione del giudizio e
trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale.". |
|
PUBBLICO IMPIEGO: «Statali,
illegittime le trattenute sulle buste paga».
Sentenza del Tar Calabria contro i tagli del
2%. Nel mirino la manovra Tremonti
dell'estate 2010.
La strategia Il governo
ora teme ricorsi in tutta Italia Allo studio
un'ipotesi di trattativa.
Dal primo gennaio dello
scorso anno lo Stato sta trattenendo
illegittimamente il 2 per cento dello
stipendio a circa due milioni di dipendenti
pubblici.
Lo afferma il TAR Calabria-Reggio Calabria
nella
sentenza 18.01.2012 n. 53 con la
quale ha condannato l'amministrazione a
restituire le somme in questione ai
dipendenti che avevano fatto ricorso,
aprendo così la strada ad azioni dello
stesso tipo in tutta Italia. Ora è
prevedibile che la presidenza del Consiglio
faccia le sue contromosse, non solo in sede
giudiziaria ma anche legislativa; ma il
pronunciamento della magistratura segna un
importante punto a favore dei lavoratori in
una vicenda iniziata con la manovra
economica approvata dal governo nell'estate
del 2010.
Quella legge (la 122) oltre a bloccare il
rinnovo dei contratti e a congelare per tre
anni le retribuzioni dei dipendenti
pubblici, cambiava il meccanismo della
liquidazione, trasformando la vecchia
indennità di buonuscita in un trattamento di
fine rapporto (Tfr) del tutto analogo a
quello in vigore per i privati, secondo
quanto previsto dal Codice civile. La
differenza tra i due meccanismi è
consistente. Perla buonuscita venivano
accantonati contributi pari al 9,60 per
cento sull'80 per cento della retribuzione;
il 2,5 per cento (di fatto quindi i12
sull'intero stipendio) era a carico del
lavoratore. Con il Tfr invece
l'accantonamento è del 6,91 sull'intera
retribuzione, interamente a carico del
datore di lavoro.
L'abolizione della vecchia disciplina, in
generale più vantaggiosa rispetto al Tfr,
avrebbe dovuto comportare la cancellazione
della trattenuta del 2,5 per cento, che i
dipendenti vedono sul cedolino dello
stipendio alla voce «Opera di previdenza».
Invece le cose sono andate diversamente. Le
varie amministrazioni, confortate anche da
una circolare dell' Inpdap, hanno continuato
a regolarsi come prima, trattenendo ogni
mese quella somma (in media 35-40 euro)
dallo stipendio di circa due milioni di
dipendenti pubblici, che avranno però al
momento di lasciare il servizio una
liquidazione meno favorevole.
La novità non riguarda tutti: sono esclusi i
lavoratori assunti dal 2001 in poi, che in
base ad una riforma approvata all'epoca
hanno già il Tfr e non la buonuscita. A loro
la trattenuta non viene fatta, perché la
retribuzione è stata ridotta in proporzione
dal momento in cui sono stati assunti. Una
situazione non ottimale, ma comunque diversa
da quella di chi -tutti gli altri
dipendenti- si è visto cambiare le regole in
corsa.
Contro questo stato di cose qualcuno ha
deciso di scegliere la via giudiziaria: in
particolare si sono rivolti al TAR
Calabria-Reggio Calabria, alcuni magistrati
amministrativi. Nel loro ricorso hanno messo
in discussione la costituzionalità del nuovo
assetto (anche perla disparità di
trattamento tra lavoratori pubblici e
privati) chiedendo in particolare che fosse
riconosciuta l'illegittimità -dal primo
gennaio 2011- della trattenuta e di
conseguenza l'obbligo per le amministrazioni
di restituire gli importi con gli interessi.
Il tribunale ha emesso una sentenza non
definitiva, riservandosi di rimettere alla
Corte le questioni di costituzionalità, ma
riconoscendo la fondatezza delle specifiche
richieste. Ora però le cause si stanno
moltiplicando e il governo dovrà porsi il
problema di cosa fare, al di là della
resistenza giudiziaria.
È chiaro che la semplice rinuncia alla
trattenuta avrebbe un costo difficilmente
sostenibile per le finanze pubbliche,
nell'ordine del miliardo di euro l'anno o
anche di più. la soluzione potrebbe essere
l'apertura di una trattativa. «La
sentenza ci dà ragione -commenta
Giovanni Torluccio, segretario generale
della Uil-Fpl- è ora che lo Stato la
smetta di operare un vero e proprio
finanziamento forzoso a carico del
lavoratore pubblico»
(articolo Il
Mattino del 29.02.2012 - tratto da
www.corteconti.it).
---------------
N.B.: lo stesso TAR Calabria-Reggio
Calabria, con
ordinanza 01.02.2012 n. 89, "...
ritenuta la
rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9, comma 2, comma
21, primo periodo, e comma 22, primo,
secondo e terzo periodo, nonché art. 12,
comma 7, del DL 31.05.2010 n. 78 convertito,
con modificazioni, in L. 30.07.2010 n. 122
in relazione agli artt. 2, 3, 24, 36, 41,
42, 53, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111 e
113 della Costituzione,
dispone la sospensione del giudizio e
trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale.". |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi
e corsi-concorsi per passaggio di aree,
massima discrezionalità della P.A. sul
numero di posti messi a bando.
Per principio generale ripetutamente
affermato dalla giurisprudenza
amministrativa in tema di concorsi, la
determinazione numerica della disponibilità
dei posti da ricoprire costituisce profilo
organizzativo ampiamente discrezionale (v.
fra le altre, TAR Calabria, RC n. 273/1989 e
TAR Lazio,RM II, 1409/1984 ) e ciò vale
anche per quelle procedure che, dopo una
iniziale fase di accertamento di idoneità,
vedono una successiva fase di formazione che
precede la selezione finale (Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 28.02.2012 n. 1129 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Avvocato
e dipendente Pa part-time. Sull'incompatibilità decide la Consulta.
Non è detto che l'attività professionale di
un avvocato sia incompatibile con quella di
dipendente pubblico part-time.
A porre il
dubbio è stata la Corte di Cassazione che,
con l'ordinanza n. 2929/2012, ha ritenuto
opportuno attendere «la decisione della
Corte costituzionale sul prospettato dubbio
di legittimità costituzionale» relativo alla
legge 339/2003.
In attesa che la Corte
costituzionale si pronunci, la Cassazione ha
deciso di sospendere l'efficacia della
decisione del Consiglio nazionale forense
che aveva cancellato dall'albo degli
avvocati un professionista che aveva
iniziato a lavorare come dipendente pubblico
part-time. Secondo il Cnf, la legge 339/2003
ha sancito l'incompatibilità anche
reatroattiva.
La Cassazione, invece, ha
dichiarato «non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale
della legge 339 del 2003, articoli 1 e 2,
nella parte in cui non prevedono che il
regime di incompatibilità stabilito
dall'articolo 1 non si applichi ai
dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto
non superiore al 50% del tempo pieno, già
iscritti negli albi degli avvocati».
Sempre in materia di avvocati, la Cassazione
(sentenza 2924/2012) ha respinto il ricorso
di un legale che aveva proposto reclamo
contro i risultati delle elezioni del
Consiglio dell'Ordine svoltesi senza che ne
fosse data notizia sul sito dell'Ordine
nazionale.
Secondo il Cnf, la mancata pubblicazione
«costituiva una mera irregolarità inidonea a
inficiare il risultato elettorale». L'avviso
delle elezioni, infatti, era stato
pubblicato sui giornali locali e affisso
nelle aule degli uffici giudiziari del
circondario. In più, l'avviso di
convocazione era stato inviato anche per
posta elettronica agli iscritti. Alle
elezioni, in effetti, era stato raggiunto il
quorum. La Cassazione, quindi, ha respinto
la richiesta di annullamento delle elezioni.
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I principi
01 | ORDINANZA 2929/2012
Secondo la Corte di cassazione è opportuno
attendere la decisione della Corte
costituzionale sul dubbio di legittimità
costituzionale relativo alle legge 339/2003,
che ha stabilito l'incompatibilità, anche
retroattiva, tra la professione di avvocato
e il lavoro di dipendente pubblico.
In
attesa che la Corte costituzionale si
pronunci, la Cassazione ha deciso per
l'accoglimento dell'istanza del ricorrente
di sospendere l'efficacia della decisione
del Consiglio nazionale forense, che lo
aveva cancellato dall'albo.
02 | SENTENZA 2924/2012
Non sono nulle le elezioni del Consiglio
dell'Ordine degli avvocati che non sono
state pubblicizzate sul sito internet
dell'Ordine nazionale. La Cassazione ha
respinto il ricorso di un iscritto, che
lamentava la mancanza di un annuncio sul
web.
Secondo il Cnf, tale irregolarità è
«inidonea» a inficiare il risultato delle
elezioni, posto che queste erano state
pubblicizzate sui quotidiani locali e
attraverso l'affissione di avvisi in
Tribunale. Per di più, alle elezioni
contestate era stato raggiunto il quorum
(articolo Il Sole 24
Ore del 28.02.2012). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Benefici per il personale
dipendente dell’Istituto impegnato
nell’assistenza di un soggetto affetto da
grave disabilità. Art. 42, comma 5, del
decreto legislativo 26.03.2001, n. 151 -
congedo straordinario retribuito. Art. 4,
comma 2, della legge 08.03.2000, n. 53 –
congedo (INPS,
circolare 28.02.2012 n. 28 - link
a www.inps.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Comando e art. 9, comma 28, D.L.
78/2010.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Liguria, con
il
parere 27.02.2012
n. 7, si allinea alla posizione
espressa dalla sezione di controllo per la
Toscana (deliberazione n. 6/2012/PAR) e
ritiene che le acquisizioni di personale in
comando o distacco non possono essere
formalmente annoverate tra le forme di
lavoro flessibile il cui utilizzo è limitato
dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010,
convertito in legge n. 122/2010. Aggiunge
però le seguenti considerazioni:
- "Sebbene, come anche affermato
dall'Ente, l'istituto del comando non sia da
inquadrarsi tra le tipologie di assunzione
di personale, non possono non essere
considerati gli effetti derivanti dallo
stesso in termini di mantenimento del
principio di neutralità finanziaria";
- "... in applicazione del principio di
neutralità finanziaria ...., nella diversa
fattispecie ora all'esame, quale è quella
del limite di assunzione del personale a
tempo determinato di cui all'art. 9, comma
28, del d.l. n. 78 del 2010, la spesa
relativa al personale utilizzato in
posizione di comando può essere esclusa
dall'ambito applicativo di cui all'art. 9,
comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 a
condizione che la medesima spesa sia
figurativamente mantenuta dall'Ente cedente
ai soli fini dell'applicazione della norma
richiamata" (tratto da www.publika.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Part-time. L'estensione non può eludere i tetti
alle assunzioni.
La spesa frena l'orario ampliato.
I dubbi sulle possibilità di assunzione
degli enti locali si spostano sul part-time.
Diverse pronunce contrastanti della Corte
dei conti stanno portando alla ribalta la
questione su quando la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno vada considerata come nuova
assunzione, con effetti sul turn-over.
Gli enti soggetti a Patto possono assumere
nel limite del 20% della spesa delle
cessazioni dell'anno precedente, gli altri
nel limite delle cessazioni dell'ultimo
esercizio. Il rapporto a tempo parziale si
può attivare direttamente o trasformando un
contratto a tempo pieno, quando possibile.
Se l'assunzione in origine è a tempo
parziale la questione si fa più complicata.
In questo contesto si applica infatti
interamente l'articolo 3, comma 101, della
Finanziaria 2008, dove si prevede che per il
personale assunto con contratto a tempo
parziale la trasformazione del rapporto a
tempo pieno può avvenire nel rispetto delle
modalità e dei limiti previsti in materia di
assunzioni.
La situazione si infittisce però di fronte
ad un'altra domanda: anche l'aumento delle
ore del rapporto di lavoro instaurato a
part-time, senza giungere alle 36
contrattuali, costituisce nuova assunzione?
I magistrati contabili sono divisi.
Nel
parere 13.02.2012 n. 8 della Corte dei conti
Emilia Romagna si ritiene che esuli
dall'applicazione dell'articolo 3, comma
101, e quindi non possa essere considerato
nuova assunzione, l'incremento orario di un
contratto a tempo parziale purché non si
determini una trasformazione a tempo pieno.
Tesi confermata anche dai magistrati
contabili del Piemonte (delibera 57/2011),
della Toscana (delibera n. 198/2011) e
Campania (delibera 496/2011).
Di avviso contrario la Corte dei conti della
Lombardia. Nella deliberazione 226/2011
viene affermato che l'aumento delle ore è
assimilabile a una nuova assunzione poiché
il dipendente era stato assunto a tempo
parziale.
Questa impostazione è in linea con la nota
46078/2010 redatta dalla Funzione Pubblica
d'intesa con la Ragioneria Generale, dove si
afferma che sono subordinati ad
autorizzazione ad assumere anche gli
incrementi di part-time concernenti il
personale che è stato assunto con questa
tipologia di contratto.
Quest'ultima analisi sembra quella più
coerente e vicina al contesto normativo
attuale. Operando diversamente, si
rischierebbe di eludere i vincoli del turn over. Al momento dell'espletamento di un
concorso va infatti verificato il rispetto
dei vincoli assunzionali. Se
un'amministrazione ha una spesa di
cessazioni che può permettere di assumere
solo con un rapporto a tempo parziale, una
successiva estensione di orario andrebbe
oltre il limite.
Non vi sono invece dubbi sul fatto che
qualsiasi estensione di orario costituisce
incremento di spesa e va quindi disposta nel
rispetto dei tetti alle uscite
(articolo Il Sole 24
Ore del 27.02.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Pensione ridotta per lo statale part-time.
Il taglio corrisponde alla quota di lavoro
effettuata.
Nell'ipotesi in cui i dipendenti pubblici
abbiano trasformato il loro rapporto di
lavoro da tempo pieno a part-time, con
prestazione effettiva dell'attività
lavorativa in misura superiore al 50% del
tempo pieno (e dunque con riduzione
dell'orario di lavoro in misura percentuale
inferiore al 50%), la pensione di anzianità
liquidata dovrà essere decurtata in misura
inversamente proporzionale alla prescelta
percentuale di riduzione dell'orario di
lavoro. In particolare, dovrà essere
decurtata in misura esattamente
corrispondente alla percentuale di lavoro
effettivamente prestato, anche se ne derivi
una decurtazione del trattamento
pensionistico superiore al 50 per cento.
Lo
ha stabilito la Cassazione con sentenza
n. 30662/2011, in seguito a ricorso proposto
dall'Inps di cui è stata data notizia con
messaggio 3202/2012.
Con altre sentenze, 25800 e 27041/2011,
illustrate con messaggio 3203/2012, si
informa che la Suprema corte ha stabilito
che sono di carattere speciale le norme nei
commi 185 e 187 dell'articolo 1 della legge
662/1996 e nel Dm 331/1997, che danno la
possibilità nel pubblico impiego di
trasformare il rapporto di lavoro da tempo
pieno a parziale con contestuale percezione
della pensione di anzianità al 60° anno di
età. Tali norme permettono ai dipendenti
pubblici, in deroga al regime generale di
non cumulabilità, di cumulare parzialmente
la pensione di anzianità e il reddito da
lavoro dipendente.
Dalla natura speciale, eccezionale e
derogatoria di dette norme rispetto al
regime generale vigente all'epoca della loro
emanazione discende la loro non derogabilità
ad opera delle successive disposizioni di
carattere generale, introdotte dall'art. 72
della legge 388/2000 e dall'art. 44 della
legge 289/2002
(articolo Il Sole 24
Ore del 24.02.2012). |
|
PUBBLICO IMPIEGO - VARI:
Se ha dei sospetti il datore può
controllare le vecchie e-mail.
Il controllo della posta
elettronica e degli accessi ad internet da
parte del datore di lavoro per verificare la
corretta esecuzione della prestazione è
vietato. Non lo è più, però, quando avviene
ex post. In seconda battuta, dunque,
l’azienda a seguito dell’emersione di
elementi di fatto “tali da raccomandare
l’avvio di una indagine retrospettiva” può
accedere alla corrispondenza telematica del
dipendente. E se ravvede delle violazioni
gravi licenziarlo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez.
lavoro,
sentenza 23.02.2012 n. 2722,
respingendo il ricorso di un alto
funzionario di banca e confermando le
sentenze di primo e secondo grado.
Il dipendente aveva
divulgato informazioni protette
Nel 2004 un quadro direttivo della Banca
Bipop-Carire s.p.a, addetto all’ufficio
Advisory center, era stato licenziato “per
giusta causa” per aver divulgato
attraverso l’invio di e-mail a soggetti
esterni all’azienda notizie riservate
riguardanti un cliente dell’Istituto e per
aver posto in essere, grazie a queste
notizie, “operazioni finanziarie da cui
aveva tratto un vantaggio personale”.
La Corte di appello aveva confermato la
sentenza ravvisando una serie di violazioni:
l’obbligo di segretezza e correttezza
(previsti dall’articolo 2104 del codice
civile), il regolamento interno e il codice
deontologico. Nel complesso, il dipendente
aveva tenuto un comportamento “particolarmente
lesivo dell’elemento fiduciario”
sfruttando la propria posizione in azienda.
Il controllo non riguardava
lo svolgimento della prestazione
Contro questa sentenza il bancario è ricorso
in Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che
il datore di lavoro avrebbe violato le
garanzie dello Statuto dei lavoratori sui
limiti nei controlli a distanza dei
dipendenti. Per la Suprema corte, però, il
caso è diverso
da quello tutelato dall’articolo 4 dello
Statuto. Infatti, l’attività di controllo
sulle strutture informatiche aziendali da
parte della banca “prescindeva dalla pura
e semplice sorveglianza sull’esecuzione
della prestazione”, essendo, invece, “diretta
ad accertare la perpetrazione di eventuali
comportamenti illeciti (poi effettivamente
riscontrati)”.
Un controllo al passato dunque che non
verteva sull’ “esatto adempimento delle
obbligazioni” discendenti dal rapporto
di lavoro, bensì “destinato ad accertare
un comportamento che poneva in pericolo la
stessa immagine dell’istituto presso terzi”
(tratto da e link a
www.diritto24.ilsole24ore.com). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Concorso
pubblico: bastano annotazioni scritte nel
palmo della mano per l'esclusione dal
concorso.
La circostanza di non aver concretamente
copiato non è sufficiente ad evitare
l'esclusione dal concorso pubblico. Invero,
come rilevato dal Consiglio di Stato, il
d.P.R. n. 487 del 1994 -“Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre assunzioni nei
pubblici impieghi”- all'art. 13
riconnette l’esclusione dalla prova
concorsuale non già ad un’effettiva e
conclamata copiatura, ma al semplice fatto
della violazione al divieto di portare con
sé “appunti manoscritti” di qualsiasi
genere, indipendentemente dall’uso che poi
in concreto se ne faccia.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato
rileva come la motivazione dell’esclusione è
agevolmente evincibile dal combinato
disposto del verbale della prova d’esame,
nel quale si dà atto puramente e
semplicemente della disposta estromissione
dell’odierno appellato dalla prova, e della
specifica “dichiarazione di comunicazione
di esclusione” sottoscritta dallo stesso
candidato, nella quale si precisa che egli è
stato scoperto da tre Ufficiali (uno dei
quali componente della Commissione
giudicatrice e gli altri due addetti alle
funzioni di sorveglianza) mentre era intento
a consultare “annotazioni” scritte
sul palmo della sua mano (Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 23.02.2012 n. 980 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Accertamento
della sussistenza di un rapporto di pubblico
impiego di fatto ai fini del riconoscimento
delle differenze retributive, dell'indennità
di fine rapporto e delle altre prestazioni
contributive e previdenziali.
Il Consiglio di Stato nella sentenza in
esame ha evidenziato che:
1) in linea di principio, ogni attività
umana economicamente rilevante può essere
oggetto sia di rapporto di lavoro
subordinato sia di rapporto di lavoro
autonomo, e le modalità della prestazione,
la continuità, l'orario lavorativo
predeterminato sono elementi astrattamente
compatibili con diverse forme contrattuali
e, perciò, non decisivi. Pertanto in sede di
legittimità l’inclusione del rapporto
controverso nell'uno o nell'altro schema
contrattuale dipende dalla qualificazione
degli elementi rilevanti nei singoli casi
(cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
08.02.2010, n. 2728);
2) il contratto d'opera ex art. 2222 c.c. si
caratterizza per il fatto che l'esecuzione
dell'attività commissionata avviene mediante
il prevalente lavoro del prestatore (arg. ex
Cassazione civile, sez. II, 21.05.2010, n.
12519);
3) quando la prestazione in contestazione
sia estremamente elementare, ripetitiva e
predeterminata nelle sue modalità di
esecuzione, il criterio rappresentato
dall'assoggettamento del prestatore
all'esercizio del potere direttivo,
organizzativo e disciplinare può non
risultare particolarmente significativo per
la qualificazione del rapporto di lavoro
(cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
19.04.2010, n. 9252).
Se le norme in materia di assunzione del
personale pubblico escludono che il rapporto
di pubblico impiego possa essersi costituito
di fatto, la sussistenza dei ricordati
indici sintomatici non solo devono essere
comprovati per il riconoscimento delle
differenze retributive, dell'indennità di
fine rapporto e delle altre prestazioni
contributive e previdenziali ex art. 2126
c.c. (cfr. Consiglio Stato, sez. V,
10.11.2008, n. 5582; A.P. 05.03.1992, n. 5),
ma devono comporre un quadro coerente dello
svolgimento di fatto di un rapporto
impiegatizio (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 23.02.2012 n. 975 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Il
provvedimento di rettifica della graduatoria
finale di un concorso pubblico deve essere
preceduto da comunicazione di avvio del
procedimento di secondo grado, ai sensi
dell'art. 7 l. n. 241 del 1990, nei
confronti dei concorrenti che si sono
utilmente collocati nella graduatoria stessa
e che, in caso di positiva conclusione del
procedimento di autotutela attivato
dall'Amministrazione, verrebbero a subire un
pregiudizio nel proprio interesse
differenziato e qualificato coincidente con
il mantenimento del risultato della
selezione.
Più in generale l’omessa comunicazione di
avvio del procedimento preordinato
all’esercizio del potere di autotutela da
parte dell’Amministrazione comporta
l’illegittimità del provvedimento da essa
adottato a conclusione dello stesso.
In proposito la giurisprudenza ha avuto modo
di affermare che il provvedimento di
rettifica della graduatoria finale di un
concorso pubblico deve essere preceduto da
comunicazione di avvio del procedimento di
secondo grado, ai sensi dell'art. 7 l. n.
241 del 1990, nei confronti dei concorrenti
che si sono utilmente collocati nella
graduatoria stessa e che, in caso di
positiva conclusione del procedimento di
autotutela attivato dall'Amministrazione,
verrebbero a subire un pregiudizio nel
proprio interesse differenziato e
qualificato coincidente con il mantenimento
del risultato della selezione (cfr. TAR
Lazio Roma, sez. II, 13.12.2010, n. 36323).
Più in generale l’omessa comunicazione di
avvio del procedimento preordinato
all’esercizio del potere di autotutela da
parte dell’Amministrazione comporta
l’illegittimità del provvedimento da essa
adottato a conclusione dello stesso (cfr.
Consiglio di Stato sez. IV 22.03.2011 n.
1755)
(TAR Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 23.02.2012 n. 168 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: In
presenza di una dichiarazione
dell'interessato in cui il documento è
descritto e dichiarato come allegato, i
principi di correttezza e buona fede
impongono all'Ente di richiedere
all'interessato l'integrazione della
documentazione o comunque di far constare
l'inesistenza (o lo smarrimento) del
documento, consentendo una nuova produzione
documentale.
In tema di procedure concorsuali, la
giurisprudenza ha avuto modo di rilevare
che, in presenza di una dichiarazione
dell'interessato in cui il documento è
descritto e dichiarato come allegato, i
principi di correttezza e buona fede
impongono all'Ente di richiedere
all'interessato l'integrazione della
documentazione o comunque di far constare
l'inesistenza (o lo smarrimento) del
documento, consentendo una nuova produzione
documentale (cfr. TAR Sicilia Catania, sez.
III, 21.07.2003, n. 1178).
In altri termini la comunicazione di avvio
del procedimento e la conseguente
partecipazione da parte della ricorrente
avrebbe potuto dare un utile contributo
all’attività dell’Amministrazione,
consentendo una concreta ponderazione degli
interessi in gioco (cfr. Consiglio di Stato
sez. V 21.04.2006, n. 2254)
(TAR Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 23.02.2012 n. 167 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Sulla
concessione o meno del congedo previsto
dall’art. 42, comma 5, del D.Lg.vo n.
151/2001, per l’assistenza di familiare
convivente con handicap in situazione di
gravità di cui all’art. 3, comma 3, della
legge n. 104/1992.
Il ricorrente afferma di aver diritto alla
concessione del congedo previsto dall’art.
42, comma 5, del D.Lg.vo n. 151/2001, per
l’assistenza di familiare convivente con
handicap in situazione di gravità di cui
all’art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992.
L’amministrazione nega la concessione del
richiesto congedo e afferma nell’impugnato
provvedimento di diniego che “la L.
04/11/2010 n. 183, innovando la disciplina
dei permessi per l’assistenza ai portatori
di handicap in situazione di gravità, non ha
inciso sul requisito della convivenza,
intesa come dimora abituale e non come mera
convivenza anagrafica, quale presupposto
necessario alla concessione del congedo
richiesto”.
Infatti il familiare (padre) con riguardo
all’assistenza del quale il ricorrente
richiede il beneficio è residente a Taranto,
mentre Egli presta servizio presso il
Commissariato di Siderno (RC), sicché la
loro effettiva coabitazione è, all’evidenza,
impossibile e comunque non è affermata
neppure da parte attrice.
Il ricorrente contesta la decisione assunta
dall’amministrazione, sostenendo che il
requisito della convivenza non sarebbe più
richiesto a seguito della legge n. 183/2010
e che, comunque, esso dovrebbe intendersi in
senso anagrafico, cioè quale dimora
abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ.,
non quale coabitazione.
Tali censure non possono condividersi.
Contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, il requisito della convivenza è
ancora richiesto dal testo dell’art. 42,
comma 5, del D.Lg.vo n. 151/2001 vigente (a
seguito delle modifiche introdotte dall’art.
3 del D.Lg.vo n. 115/2003, dall’art. 3,
comma 106, del D.Lg.vo n. 350/2003 e
dall’art. 1, comma 1266, della legge n.
296/2006) al momento dell’adozione del
provvedimento impugnato (e per verità anche
da quello successivamente introdotto
dall’art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lg.vo
n. 119/2011).
Ciò si evince immediatamente dalla lettura
del primo periodo di detta disposizione,
secondo il quale: “La lavoratrice madre
o, in alternativa, il lavoratore padre o,
dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o
sorelle conviventi di soggetto con handicap
in situazione di gravità di cui all’articolo
3, comma 1, del presente testo unico e
all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge
05.02.1992, n. 104, accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge
medesima e che abbiano titolo a fruire dei
benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2
e 3, della medesima legge per l’assistenza
del figlio, hanno diritto a fruire del
congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4
della legge 08.03.2000, n. 53, entro
sessanta giorni dalla richiesta.”.
Né, ad avviso del collegio, il requisito
della convivenza può essere inteso, ai fini
della concessione del beneficio in
questione, in senso meramente “anagrafico”,
implicando invece di necessità la effettiva
coabitazione con il familiare da assistere
(v. TAR Sicilia, I, 27.06.2011, n. 1213).
D’altronde, la “residenza” è un
concetto di fatto ed indica il luogo di
abituale dimora (art. 43, comma 2, cod.
civ.). La circostanza che esistano registri
della popolazione residente, tenuti dai
comuni, nonché sussista l’obbligo di
comunicare i mutamenti della residenza, non
modifica il dato focale del concetto di
residenza, quale descrizione di uno stato di
fatto. Da ciò deriva la conseguenza che
l’esistenza di un certificato anagrafico che
riporta una comune residenza del ricorrente
e del padre handicappato non può essere
risolutiva per affermare la loro “convivenza”
effettiva, quando, come si verifica nella
specie, essa non sussiste (circostanza non
in contestazione) (TAR Calabria-Reggio
Calabria,
sentenza 23.02.2012 n. 158 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Interpretazione dell’art. 1,
comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296.
Effetto prenotativo.
L’art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006,
n. 296, va interpretato nel senso che,
qualora siano programmate nuove assunzioni
in un determinato esercizio con avvio delle
relative procedure, appare coerente
consentire all’ente di portarne a
conclusione l’iter anche se le assunzioni
dovessero essere concretamente effettuate
nell’esercizio successivo.
Ciò, naturalmente, a condizione che lo
slittamento sia dovuto a cause non
imputabili all’ente stesso. In tal senso, la
programmazione di nuove assunzioni con avvio
delle relative procedure de termina un “effetto
prenotativo” nello stesso anno sulle
relative somme ai soli fini del disposto di
cui all’art. 1, comma 557, della legge
27.12.2006, n. 296, senza che ciò comporti
una prenotazione di impegno in senso
contabile.
Ne consegue che quando e se nell’anno
successivo le assunzioni verranno
concretamente effettuate con impegno delle
relative spese, si dovrà tener conto, ai
fini del raffronto con le spese dell’anno
precedente ai sensi del predetto comma 557,
delle spese che seppur non impegnate
risultano “prenotate” nel precedente
esercizio (Corte dei Conti, Sez. controllo
Basilicata,
deliberazione 23.02.2012 n. 2). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Il
dipendente pubblico per ottenere il
pagamento dell'indennità di buonuscita deve
fare causa all'Inpdap e non
all'Amministrazione di appartenenza.
Per consolidata giurisprudenza
l'Amministrazione di appartenenza non ha
legittimazione passiva nel ricorso proposto
da un pubblico dipendente nei confronti
dell'Inpdap per il pagamento dell'indennità
di buonuscita e i suoi accessori, non
rivestendo alcun ruolo con rilevanza esterna
nel relativo procedimento (Cons. Stato, Sez.
VI, 06.09.2010, n. 6465; v. anche Sez. VI,
31.01.2006, n. 329 e 21.06.2007, n. 3365
nonché TAR Veneto, Sez. III, 12.05.2008, n.
1290 e TAR Em-Rom, Sez. I, 31.05.2004, n.
932).
Ciò alla stregua del convincimento per cui
l’Inpadp, che, a norma dell’art. 4, d.lg. n.
479 del 1994, è succeduto all’Ente nazionale
di previdenza e assistenza dei dipendenti
statali (ENPAS) nella totalità dei relativi
rapporti giuridici, deve ritenersi l’unico
soggetto legittimato passivo nei giudizi
promossi, come nel caso in esame, in materia
di indennità di buonuscita (TAR Campania, Na,
Sez. I, 19.12.2007, n. 16433).
Questa Sezione, inoltre, ha già proprio
evidenziato che nei giudizi proposti da
pubblici dipendenti aventi per oggetto
l'indennità di buonuscita l'unico soggetto
legittimato passivo è l'Inpdap, trattandosi
del soggetto tenuto, ai sensi dell'art. 25
T.U. 29.12.1973 n. 1032, alla liquidazione
dell'indennità e al pagamento della somma, e
non anche l'Amministrazione di appartenenza,
che non riveste alcun ruolo con rilevanza
esterna nel relativo procedimento (TAR
Lazio, Sez. III, 06.12.2006, n. 13916) (TAR
Lazio-Roma, Sez. III,
sentenza 20.02.2012 n. 1695 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Reati contro l’amministrazione. Danno
all’immagine pubblica.
... Il Procuratore regionale
della Corte dei Conti per la Regione
Lombardia ha promosso azione di
responsabilità nei confronti del sig. C.M.P.,
all’epoca dei fatti Presidente della
Commissione Sviluppo e Territorio del Comune
di Milano, per un danno recato all’immagine
del Comune medesimo.
In sintesi, l’attore espone che il convenuto
è stato arrestato in flagranza di reato,
in data 11.02.2010, per avere indotto un
imprenditore, il sig. M.B., a
consegnargli la complessiva somma di €
10.000/00 (suddivisa in due tranches
da €. 5.000/00 ciascuna) per favorirlo
nell’ambito di una concessione edilizia da
costui a suo tempo richiesta.
...
e la Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale per la Regione Lombardia,
definitivamente pronunciando, condanna
C.M.P. al pagamento, in favore in favore del
Comune di Milano, della somma di euro
45.000,00 (diconsi euro
quarantacinquemila e zero centesimi), oltre
interessi legali, da calcolare secondo le
modalità indicate in parte motiva.
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La giurisdizione della Corte dei conti in
materia di responsabilità amministrativa si
esercita nei confronti di soggetti legati
alla pubblica amministrazione da una
relazione funzionale, il cd. rapporto di
servizio; pertanto, per rapporto di servizio
si intende la relazione con la pubblica
amministrazione, caratterizzata per il
tratto di investire un soggetto, altrimenti
estraneo all'amministrazione, del compito di
porre in essere in sua vece un'attività,
senza che rilevi né la natura giuridica
dell'atto di investitura, provvedimento,
convenzione o contratto.
Nell’alveo della giurisdizione contabile è
irragionevole ritenere che il danno
all’immagine sia perseguibile nei confronti
dei soli dipendenti pubblici, perché non
sussiste alcuna valida motivazione che
giustifichi tale discrimine, con particolare
riferimento alla circostanza che il danno
all’immagine dell’amministrazione è maggiore
quando segue al comportamento illecito di un
suo amministratore, perché in tal caso
nell’opinione pubblica tende a essere più
intensa l’identificazione tra soggetto
agente e amministrazione da esso
rappresentata.
Ai fini del ristoro del danno all’immagine
pubblica il reato di concussione è uno dei
reati contro la P.A. più gravi che un
pubblico ufficiale possa commettere, perché
oltre a sfruttare illecitamente le funzioni
pubbliche svolte, il reo esercita una
costrizione, più o meno intensa, sul
soggetto passivo, che finisce per essere
posto in una condizione di sudditanza,
alterando in modo profondo il rapporto che,
in un paese civile, deve intercorrere tra la
pubblica amministrazione e il cittadino.
Sussiste il pregiudizio all’immagine della
pubblica amministrazione quando un reato
contro la stessa è commesso da chi svolge un
ruolo apicale nell’ambito dell’apparato
amministrativo, poiché è più facile che si
diffonda all’esterno la convinzione che le
pratiche illecite siano ampiamente estese
nell’amministrazione con la conseguente
preoccupante lesione del prestigio
dell’amministrazione medesima che vede
compromessi interessi di assoluto rilievo
costituzionale, compendiati
nell’imparzialità e nel buon andamento
dell’azione amministrativa (massima tratta da
www.regione.piemonte.it -
Corte dei Conti, Sez. giurisdiz.
Lombardia,
sentenza 20.02.2012 n. 96
- link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Contratti.
Limitazioni su più livelli al lavoro
flessibile.
Le limitazioni al lavoro flessibile sono la
spina nel fianco della gestione del
personale degli enti locali per il 2012. La
legge di stabilità ha incluso Comuni e
Province tra le amministrazioni che possono
avvalersi di contratti a tempo determinato,
con convenzioni e contratti "co.co.co." nel
limite del 50% della spesa sostenuta nel
2009.
L'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010
ha altresì previsto che la stessa
percentuale si applichi anche ai contratti
di formazione e lavoro, di somministrazione,
ai tirocini formativi e al lavoro
accessorio. Così il legislatore ha spazzato
via i dubbi sollevati con la delibera
46/2011 dalla Corte dei conti (Sezioni
riunite).
La questione principale risiede piuttosto
nel fatto che negli enti locali esistono
forme lavorative che non sempre si riescono
a incasellare tra i contratti di lavoro
previsti all'articolo 36 del Dlgs 165/2001.
Gli operatori, quindi, hanno sottoposto
alcune questioni alle Sezioni regionali
della Corte dei conti, consentendo di farsi
un'idea più precisa, anche se i pareri
discordanti non mancano.
Il Dlgs 267/2000 prevede due tipologie
lavorative tipiche per le amministrazioni
locali. L'articolo 90 disciplina le
assunzioni a tempo determinato in staff
degli organi politici, ma senza prevedere
limitazioni. Non a caso i magistrati
contabili della Campania e delle Marche
hanno ritenuto che tali assunzioni rientrino
nel limite del 50% della spesa sostenuta nel
2009. La stessa sorte sembrano avere gli
incarichi a contratto sia in dotazione che
in extra-dotazione organica di cui
all'articolo 110. Per le due tipologie si
trovano vincoli ben precisi, ma per la Corte
dei conti della Toscana (deliberazione
6/2012) anche tali incarichi sono inclusi
nel campo di applicazione dell'articolo 9,
comma 28.
Vi è poi la possibilità di stipulare
contratti di lavoro a tempo determinato per
le assunzioni stagionali di forze di polizia
locale, finanziate con i proventi del Codice
della strada. Anche tali forme, che non
rientrano tra le spese di personale, vanno
tagliate del 50% della spesa del 2009? Ecco
due pareri contrastanti: la Corte dei conti
della Lombardia (deliberazione 21/2012)
precisa che gli enti dovranno programmare il
piano delle assunzioni con le forme di
lavoro flessibile anche con riferimento alle
assunzioni stagionali, mentre i magistrati
della Toscana (deliberazione 10/2012)
ritengono tali assunzioni escluse dal campo
di applicazione del l'articolo 9, comma 28.
Va pure chiarito che cosa il legislatore
intenda per «convenzioni». Potrebbero
infatti rientrare nel campo di applicazione
della norma l'utilizzo di personale di altre
amministrazioni ex articolo 14 del Ccnl
2004. Anche se non ci sono interpretazioni
specifiche sull'argomento, la Corte dei
conti della Campania (deliberazione
497/2011) ha fatto rientrare nel limite del
50% le situazioni di comando in entrata,
tipologia analoga alle convenzioni di cui
sopra.
Inoltre, a sorpresa, i giudici toscani hanno
escluso dal limite le prestazioni di cui al
comma 557 della finanziaria 2005, che
concede, ma solo a Comuni sotto i 5mila
abitanti e Unioni, di avvalersi di attività
lavorativa dei dipendenti di altre
amministrazioni. Due pareri in contrasto
anche sugli enti che non hanno sostenuto
spese per lavoro flessibile nel 2009 o nel
triennio 2007/2009. Per i giudici della
Lombardia (deliberazione 29/2012) sono
consentite le assunzioni determinate da
un'assoluta necessità di far fronte a un
servizio essenziale: la spesa sarà il
parametro finanziario per gli anni
successivi. La scelta non è condivisa dalla
Corte dei conti della Toscana (deliberazione
14/2009) (articolo Il Sole 24 Ore del
20.02.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
L'ostacolo. Obbligo di concorso.
No all'ingresso in Comune degli assunti
dalle società.
La reinternalizzazione non salva i
dipendenti assunti direttamente dalla
società.
La costituzione di aziende in house da parte
degli enti locali ha comportato, nel corso
degli anni, l'instaurazione di numerosi
contratti di lavoro dipendente a tempo
indeterminato. Trattandosi di datori di
lavoro privati, le assunzioni non erano
soggette a formalità particolari, rimanendo,
quindi, fuori da qualsiasi vincolo e,
soprattutto, dal concorso pubblico. Qualora
si decidesse di riprendersi il servizio, si
pone il problema dei dipendenti della
società che dovrebbero transitare nella
dotazione del Comune.
Non si può negare che, secondo l'articolo 31
del Dlgs 165/2001, che richiama la normativa
civilistica (nello specifico, l'articolo
2112 del Codice civile), in caso di
trasferimento d'azienda è prevista una
specifica tutela per i dipendenti in
servizio.
La Corte dei conti a sezioni
riunite, interpellata sul tema, con la
delibera
03.02.2012 n. 4 ha ritenuto che il
vincolo costituzionale dell'accesso alle
dipendenze della pubblica amministrazione
non possa prescindere dal concorso pubblico
(articolo 97 della Costituzione). Nello
specifico, il tema risultava più complesso,
in quanto la società aveva posto in essere
una selezione, riservata, però, ai
lavoratori socialmente utili in applicazione
di una legge regionale specifica. Tutto
inutile, in quanto il concorso non era
aperto al pubblico, ma limitato a questi
lavoratori.
Varie sono le fattispecie che possono
interessare il personale dell'azienda
partecipata, oggetto di reinternalizzazione.
Un primo gruppo è rappresentato dagli ex
dipendenti dell'ente locale, che sono
transitati dal Comune alla società per
effetto del trasferimento dei servizi.
Questa tipologia di lavoratori ha comunque
sostenuto un concorso pubblico per accedere
ai ruoli dell'amministrazione comunale. Sono
i soggetti che rischiano meno, in quanto
l'ostacolo concorso sembra superato. La
seconda categoria è composta dai dipendenti
assunti direttamente dalla società
partecipata, senza alcuna procedura ad
evidenza pubblica. Questi non hanno nessun
appiglio a cui attaccarsi per salvare la
loro posizione.
Sono, quindi, i soggetti
maggiormente a rischio. Per loro non resta
che la risoluzione del rapporto di lavoro
per giustificato motivo oggettivo. Ma il
giudice del lavoro sarà dello stesso parere?
Infine, la categoria di mezzo: i dipendenti
che sono stati assunti direttamente dalle
aziende partecipate, avendo, però, superato
una selezione che rispetti i principi
dell'articolo 35 del Dlgs 165/2011. Quale
sarà il loro destino? Nel parere della Corte
dei conti non risulta chiaro e, di
conseguenza, è vivamente consigliato un
comportamento molto prudente: considerarli
dipendenti pubblici appare rischioso.
La conclusione può essere una sola: i
vincoli in materia di riduzione progressiva
della spesa di personale, i problemi sul
patto di stabilità, il vincolo sul rapporto
fra spesa di personale e spesa corrente, i
nuovi ingressi sottoposti al 20% e, non
ultima, la sorte dei dipendenti assunti
dalla società rendono praticamente
impossibile la reinternalizzazione.
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Tre figure
01 | EX DIPENDENTI
Gli ex dipendenti dell'ente locale,
transitati dal Comune alla società
partecipata per effetto del trasferimento
dei servizi, che hanno comunque sostenuto un
concorso pubblico per accedere ai ruoli
dell'amministrazione comunale
02 | «SELEZIONATI»
I dipendenti che sono stati assunti
direttamente dalle aziende partecipate,
avendo, però, superato
una selezione che è stata nel rispetto dei
principi dell'articolo 35 del
Dlgs 165/2011
03 | NON «SELEZIONATI»
I dipendenti assunti direttamente dalla
società partecipata, senza alcuna procedura
ad evidenza pubblica (articolo Il Sole 24 Ore del
20.02.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: La
legittimità del provvedimento di
liquidazione dell'indennità di buonuscita va
valutata in base alla normativa vigente al
momento della sua emanazione.
Il provvedimento con cui la pubblica
amministrazione dispone il collocamento a
riposo di un proprio dipendente è atto
conclusivo del rapporto di impiego,
attinente allo status ed alla stessa qualità
di dipendente del soggetto interessato, con
natura autoritativa dell’atto non dissimile
da quella dell’inquadramento; la legittimità
di tale provvedimento e di quelli
strettamente consequenziali (come la
liquidazione dell’indennità di buonuscita)
deve quindi essere valutata in base alla
normativa vigente alla data della relativa
emanazione, senza che disposizioni
legislative, successivamente intervenute,
possano incidere sul trattamento già
definito (con ogni questione di esatta
quantificazione o riliquidazione della
pensione rimessa alla giurisdizione della
Corte dei Conti, fatte salve pretese
strettamente connesse al rapporto di impiego
intercorso o riferite all’indennità di
buonuscita, in ogni caso con applicazione
del noto principio “tempus regit actum”:
cfr. Cons. St., sez. VI, 18.12.2007, n.
6514).
Qualsiasi nuova normativa, pertanto, deve
considerarsi normalmente applicabile solo ai
trattamenti, anche a carattere continuativo,
da definire dopo la relativa entrata in
vigore, a meno di dichiarato effetto
retroattivo della normativa stessa, dovendo
trovare applicazione l’art. 11, comma 1,
disp. prelim. al codice civile, secondo cui
la legge non dispone che per l’avvenire
(cfr. anche, per il principio Cons. St.,
sez. VI, 22.10.2002, n. 5794, 29.07.2004, n.
5354 e 5339, 29.09.2010, n. 7187,
02.03.2011, n. 1303, 29.03.2011, n. 1900;
Cass. civ., sez. III, 24.03.2010,n. 7119)
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 17.02.2012 n. 849 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Se
la traccia è errata candidato subito
all'orale.
Se la traccia del concorso verte su
argomenti non compresi nel programma
esplicitato nel bando, il concorso è da
rifare. E nel frattempo, il candidato
bocciato allo scritto sulla base della
traccia errata, va ammesso alle prove orali.
È quanto si evince dalla
sentenza 08.02.2012 n.
54 del TAR
Basilicata.
La
questione riguardava un concorso promosso da
un ente a partecipazione interamente
pubblica, la Società energetica lucana, che
aveva indetto un concorso per il
reclutamento di un ingegnere.
Alla selezione si erano presentati solo
dieci aspiranti, tra cui il ricorrente, che
però non aveva superato le prove scritte. Di
qui l'esperimento dell'azione giudiziale e
l'ammissione con riserva alle prove orali
del ricorrente in via d'urgenza. Già in sede
cautelare, infatti, il collegio aveva
ritenuto che la non ammissione del
ricorrente alle prove orali fosse immotivata
(ordinanza sospensiva 251/2010).
E adesso il Tar, in sede di giudizio di
ottemperanza, ha spiegato il perché. Secondo
i giudici amministrativi, ferma la
discrezionalità tecnica della commissione
d'esame, nel caso di specie l'illegittimità
rilevava fin dall'origine. La traccia,
infatti, non era conforme al programma
indicato nel bando, perché verteva su
argomenti non compresi in tale programma. Di
qui la conferma dell'ammissione alle prove
scritte.
Quanto agli effetti della sentenza, il
collegio ha spiegato che essi non vanno
oltre l'ammissione alle prove. E ciò vale
anche se il candidato ammesso con riserva
abbia superato le prove. L'assunzione vera e
propria, infatti, potrà avvenire solo dopo
che la sentenza sarà passata in giudicato.
Perché alle sentenze del giudice
amministrativo si applica l'articolo 366 del
codice civile (effetto espansivo esterno).
E quindi c'è sempre il rischio che nei
successivi gradi di giudizio possa
intervenire una riforma della sentenza di
primo grado in senso sfavorevole al
ricorrente. Riforma che, qualora dovesse
verificarsi, estenderebbe i suoi effetti
anche ai provvedimenti e agli atti
dipendenti dalla sentenza di I grado. In ciò
vanificando anche le prove d'esame già
effettuate dal ricorrente.
A nulla rilevando la valutazione positiva
delle prove concorsuali svolte in esecuzione
della pronuncia di primo grado «trattandosi
di provvedimento destinato a venir meno in
virtù della riforma della sentenza»
(articolo ItaliaOggi
del 17.02.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Aumenti
solo se si lavora di più.
Compiti aggiuntivi giustificano incrementi
per i dirigenti. L'effetto
del combinato disposto delle previsioni sui
tetti dettate dal decreto 78 del 2010.
La retribuzione di posizione dei dirigenti e
dei titolari di posizione organizzativa non
può aumentare, tranne che siano loro
affidati compiti aggiuntivi. Un aumento può
venire probabilmente sulla retribuzione di
risultato dalla utilizzazione di una quota
dei risparmi derivanti dai piani di
razionalizzazione e riorganizzazione.
È
questo l'effetto determinato dal «combinato
disposto» delle previsioni dettate dal dl n.
78/2010 sul tetto al trattamento economico
individuale e del divieto di aumentare la
misura di questa indennità in caso di cambio
o di conferma del dirigente, nonché della
possibilità prevista dal dl n. 98/2011 di
aumentare i fondi per la contrattazione
decentrata con le risorse derivanti dalla
concretizzazione dei piani di risparmio. Da
ricordare inoltre che il legislatore ha
disposto il divieto di aumentare i fondi per
la contrattazione decentrata integrativa,
sia dei dirigenti che dei dipendenti, con il
che si determina una ulteriore limitazione
della possibilità di accrescere il salario
accessorio di dirigenti e posizioni
organizzative.
Quindi, i vertici delle
amministrazioni pubbliche non possono
contare sulla possibilità di aumentare il
proprio trattamento economico, visto che per
il triennio 2011/2013 è stato anche
stabilito il blocco della contrattazione
collettiva e, quindi, degli stipendi. E
l'unica possibilità di aumento si ha con la
realizzazione degli obiettivi di risparmio
fissati dall'ente ed a condizione che
quest'ultimo destini una quota, non
superiore al 50%, alla incentivazione del
personale e dei dirigenti.
Per il triennio 2011/2013 l'articolo 9 del
dl n. 78/2010 dispone che il trattamento
economico individuale dei dipendenti
pubblici non possa aumentare rispetto
all'anno 2010. Questo vincolo riguarda non
solo lo stipendio, ma anche le forme di
salario accessorio che hanno un carattere
non occasionale, che non sono strettamente
collegate ad attività svolte e che non sono
collegate a modifiche delle mansioni. Per
cui, come è stato chiarito dalla Ragioneria
generale dello stato, la indennità di
posizione sia dei dirigenti che dei titolari
di posizione organizzativa non può essere
modificata in aumento.
Le eccezioni sono
costituite dalla variazione dei compiti
assegnati alle figure di vertice delle
amministrazioni, variazioni che devono
determinare un aumento delle responsabilità.
Il che, di regola, non può che determinare
diminuzioni del trattamento accessorio dei
dirigenti e dei titolari di posizione
organizzativa che hanno avuto una riduzione
delle responsabilità. In conseguenza di
questa disposizione una modifica della
«pesatura» delle posizioni dirigenziali e predirigenziali con aumento del salario
accessorio in presenza di una invarianza dei
compiti assegnati non è da ritenere come
legittima. Per i dirigenti questo divieto
assume un carattere che deve essere
considerato come permanente e non limitato
esclusivamente al triennio 2011/2013.
Occorre inoltre considerare che, sulla base
della lettura delle previsioni contrattuali
date dall'Aran e dalla sezione
giurisdizionale della Corte dei conti della
Campania, la remunerazione del conferimento
ad interim di incarichi ai dirigenti può
essere remunerata solamente con un aumento
della retribuzione di risultato e non con
l'incremento di quella di posizione.
Oltre all'aumento dei compiti, un aumento
del salario accessorio dei dirigenti e delle
posizioni organizzative può probabilmente
arrivare dai risparmi derivanti dalla
concretizzazione dei piani di
razionalizzazione e riorganizzazione, sulla
base delle previsioni di cui all'articolo 16
del dl n. 98/2011. Ricordiamo che questa
norma consente agli enti di destinare non
più della metà dei proventi derivanti dalla
concretizzazione dei piani di risparmio alla
incentivazione del personale, riservando il
50% di questi aumenti alle fasce di merito,
che per il resto sono state rinviate al
nuovo contratto nazionale. La disposizione
non prevede espressamente la possibilità di
destinare queste risorse anche alla
incentivazione dei dirigenti e dei titolari
di posizione organizzativa; ma il dettato
normativo sembra consentirlo nella forma
dell'incremento del fondo per la
contrattazione decentrata e, quindi, della
indennità di risultato.
Occorre comunque che questa possibilità sia
chiarita e sia, inoltre, precisato se negli
enti senza i dirigenti queste risorse
possano incrementare anche la retribuzione
di posizione dei responsabili (articolo ItaliaOggi
del 17.02.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI:
OGGETTO: Trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia all’Inps.
Ulteriori servizi per la consultazione degli
attestati di malattia (INPS,
circolare 16.02.2012 n. 23).
---------------
Dall'Inps
un sms a chi è malato.
Messaggio sul cellulare per comunicare
l'attestazione medica. Nota dell'Istituto
previdenziale spiega le nuove
implementazioni al sistema online dei
certificati.
A letto con la febbre? Il primo a dirti che
sei ammalato sarà l'Inps. Con un messaggino
al cellulare, infatti, l'istituto
comunicherà ai lavoratori il numero di
protocollo del loro certificato di malattia
inviato online dal medico curante.
La novità
è annunciata dall'Inps nella
circolare
16.02.2012 n. 23
di ieri, con cui, inoltre, informa di avere
esteso agli intermediari (consulenti ecc.)
la possibilità di consultare gli attestati
di malattia tramite Pec o su internet
(www.inps.it).
Malattia via sms. Si tratta di un nuovo
servizio, spiega l'Inps, che consente al
lavoratore di richiedere che il numero di
protocollo dei propri certificati di
malattia sia inviato via Sms ad un numero
telefonico da lui indicato. In questo modo,
dunque, al lavoratore è semplificata la
successiva ricerca del proprio attestato di
malattia che, eventualmente, dovrà
consegnare al proprio datore di lavoro.
Il
servizio può essere attivato tramite due
procedure: per i cittadini in possesso di
Pin, selezionando la nuova funzionalità
introdotta nel menu della consultazione dei
certificati di malattia; per chi non è
dotato di Pin inviando richiesta tramite
posta elettronica certificata rilasciata
(www.postacertificata.gov.it). La richiesta
deve essere inoltrata all'indirizzo Pec di
un ufficio territoriale Inps indicando i
propri dati anagrafici completi di codice
fiscale e del numero telefonico per ricevere
l'sms.
Intermediari aziende private. Altra novità,
spiega l'Inps, è l'estensione agli
intermediari della possibilità, già concessa
ai datori di lavoro, di consultare gli
attestati di malattia attraverso il: sistema
di invio dell'attestato con Pec; o il
sistema di accesso con Pin. Nel primo caso
(Pec), la richiesta di utilizzo del servizio
deve essere inoltrata all'indirizzo di posta
elettronica certificata di un ufficio
territoriale Inps tra quelli con cui le
aziende rappresentate dall'intermediario
hanno rapporti di adempimenti contributivi.
La richiesta, che va inviata utilizzando lo
stesso indirizzo di Pec al quale dovranno
essere trasmessi gli attestati di malattia
dei lavoratori, deve contenere i dati
anagrafici dell'intermediario, completi di
codice fiscale, e l'elenco delle matricole
aziendali per le quali si richiede il
servizio. Nel caso di richiesta di
consultazione tramite il sistema di accesso
con Pin, l'Inps spiega che le attestazioni
di malattia dei certificati trasmessi dal
medico curante sono disponibili direttamente
sul portale dell'Inps (servizi online).
Entrambi i predetti sistemi, precisa l'Inps,
sono resi disponibili agli intermediari
muniti di delega generale, da parte del
datore di lavoro, allo svolgimento di tutti
gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza e assistenza sociale nei
confronti dell'Inps e che abbiano comunicato
l'esistenza di tale delega all'istituto. Nel
caso in cui, invece, gli intermediari siano
anche titolari di un rapporto di lavoro
dipendente, presso un'azienda diversa da
quella rappresentata, e vengano delegati dal
proprio datore di lavoro alla consultazione
degli attestati di malattia dei dipendenti
di tale azienda, è necessaria apposita
delega personale da parte dello stesso
datore di lavoro.
Infine, i delegati
abilitati alla consultazione degli attestati
di malattia e i soggetti abilitati (delegati
aziendali e intermediari) alla ricezione
dell'attestato di malattia via Pec sono
tenuti a dare tempestiva comunicazione della
cessazione o della sospensione dell'attività
in modo tale che l'Inps possa provvedere
alla revoca dell'abilitazione.
Intermediari del settore agricolo. I
predetti servizi previsti per le aziende
private, spiega ancora l'Inps, sono estensi
anche ai datori di lavoro agricoli e agli
intermediari che hanno ottenuto
l'autorizzazione a svolgere gli adempimenti
per conto delle aziende agricole, con
riferimento ala consultazione degli
attestati di malattia degli operai con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(cosiddetti Oti).
Intermediari di amministrazioni pubbliche.
Infine, l'Inps spiega che anche gli
intermediari delle pa possono presentare
richiesta di accesso ai servizi tramite Pin
e di invio degli attestati con Pec
inoltrando richiesta corredata di delega, a
una sede Inps
(articolo ItaliaOggi
del 17.02.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Conseguenze in caso di assunzioni
effettuate da un ente locale in violazione
di legge.
Ai sensi dell’art. 5, comma 18, della legge
08.01.1979, n. 3, per la instaurazione di un
valido rapporto di impiego con un ente
locale è necessaria la partecipazione ad un
concorso pubblico o ad una prova selettiva
pubblica, adempimento che, nel caso
sottoposto all'esame del Consiglio di Stato,
risulta del tutto assente.
In caso di non configurabilità del rapporto
di pubblico impiego, propria della
fattispecie in esame, come in caso di
nullità del rapporto, in presenza di
assunzioni effettuate in violazione di legge
può comunque ricorrere il diritto degli
interessati ad ottenere le prestazioni
contributive e previdenziali, quando sia
provata l’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato di fatto, rispetto al quale gli
indici rivelatori del pubblico impiego
assumono soltanto funzione di astratta
qualificazione, ai fini della determinazione
della disciplina economica e previdenziale
relativa alle prestazioni lavorative in
essere (C.d.S., Ad. Plen., 29.02.1992, n. 1
e 2; C.d.S., Ad. Plen., 05.03.1992, n. 5 e
6; C.d.S., Sez. V, 15.03.2005, n. 6342).
L’esame, finalizzato a verificare
l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., comma
2, anche in presenza, come nel caso di
specie, di un rapporto di lavoro definito
contra legem, in quanto contrario a
norme imperative, deve avere quindi,
necessariamente ad oggetto l’accertamento
degli indici rilevatori e sintomatici del
rapporto di lavoro subordinato. Tali indici,
individuati dalla giurisprudenza nel tipo di
attività svolta, diretta al raggiungimento
di una finalità propria
dell’Amministrazione, nella posizione di
subordinazione gerarchica assunta dal
lavoratore, nell’obbligo di rispettare un
rigido orario giornaliero, nella continuità
della prestazione resa e nell’incardinamento
dello stesso lavoratore nella struttura
amministrativa, come correttamente ritenuto
dai giudici di primo grado, non si
riscontrano nei casi qui oggetto di esame.
In particolare l’attività svolta dalle
appellanti non rientra sempre nei compiti
disimpegnati direttamente dal Comune,
potendo essa essere affidata, come sovente
accade, a ditte esterne attraverso gare
d’appalto e il potere di sorveglianza
riconosciuto all’Amministrazione è
funzionale solo ad accertare che il servizio
sia regolarmente effettuato, cioè è un
potere relativo alla posizione contrattuale
attiva dell’Amministrazione stessa come
creditrice di una prestazione di servizio
continuativa, e non indica l’assunzione
della veste di datore in assenza di un
contesto significativo di fatti eccedenti la
mera naturale esplicazione di tale
prestazione di servizio nell’ambito di un
appalto (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 16.02.2012 n. 801 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Fatti di reato e ufficio ricoperto,
sospensione cautelare sconnessa.
E' legittimo il decreto del Rettore
dell''università con cui e' stata disposta
la sospensione cautelare dal servizio di un
professore in riferimento al fatto che
l'interessato era stato condannato, con
sentenza penale, per il reato di concorso in
peculato, a nulla rilevando che tale reato
era stato commesso nell'esercizio del
diverso munus publicum afferente la carica
di Sindaco.
Il ricorrente, professore di
diritto costituzionale, ha impugnato il
provvedimento con cui l’Università di
appartenenza aveva disposto la propria
sospensione dal servizio a cagione di una
sentenza penale di condanna del docente per
concorso in peculato, relativamente a fatti
commessi durante l’esercizio delle
precedenti funzioni di Sindaco.
Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 4,
L. n. 97/2001, nonché l’eccesso di potere
per erronea motivazione dell’impugnato
provvedimento nella parte in cui era stata
disposta la sospensione del docente con
riferimento a un illecito consumato
nell’esercizio di diverso munus publicum.
Con produzione documentale il ricorrente,
inoltre, ha depositato il dispositivo della
sentenza emessa dalla competente Corte di
Appello che, in riforma della sentenza di
primo grado, aveva dichiarato “il non luogo
a procedere” in ordine al reato ascrittogli
in quanto estinto per prescrizione, nonché
l’istanza di revoca del provvedimento di
sospensione.
Il ricorso è stato respinto.
Il Collegio di Napoli, con riferimento alle
censure sulla violazione e falsa
applicazione degli artt. 3 e 4 della L. n.
97/2001, nonché sull’eccesso di potere sotto
i profili dell’erroneità della motivazione e
del travisamento dei fatti, ha rilevato
come, né il valore semantico delle
espressioni contenute nell’art. 4 cit., né
una lettura sistematica della norma,
avrebbero consentito di avallare l’opzione
interpretativa avanzata dal ricorrente.
Invero, ha precisato come, in linea di
principio, il contenuto precettivo della
menzionata disposizione appare ancorato
unicamente alla condanna per ben individuate
tipologie di delitti -tra i quali, il
peculato ex art. 314 c.p.- e alla qualità
del soggetto attivo (dipendente di
amministrazioni o di enti pubblici, ovvero
di enti a prevalente partecipazione
pubblica).
Epperò, considerato che la misura cautelare
della sospensione è posta a presidio
dell’interesse generale al buon andamento
della pubblica amministrazione e al rapporto
di fiducia dei cittadini verso quest’ultima
(cfr. Corte costituzionale, 03.05.2002,
n. 145), il giudicante ha ritenuto che un
vulnus ai suddetti beni giuridici avrebbe
potuto configurarsi anche in assenza di una
connessione qualificata tra i fatti di reato
e l’ufficio presso il quale il dipendente
presta servizio.
Siffatta opzione ermeneutica è apparsa,
d’altronde, ben compatibile con la rilevanza
che l’ordinamento ha sempre assegnato, ai
fini disciplinari, finanche a condotte
tenute al di fuori dell’ufficio e, tanto, ha
trovato conferma nella stessa giurisprudenza
della Consulta, la quale ha riconosciuto
l’ammissibilità di misure obbligatorie di
sospensione dal servizio in presenza di
fatti non connessi con le pubbliche funzioni
esercitate dall’interessato, ovvero anche
solo con la qualità di pubblico dipendente
(ex multis, Corte Cost., 03.06.1999, n.
206).
Di conseguenza, il TAR partenopeo ha
ritenuto che, nella vicenda, non occorreva
una più specifica motivazione del
provvedimento di sospensione, atteso che il
menzionato art. 4 sancisce la sospensione
obbligatoria dal servizio alla ricorrenza
dei presupposti sopra delineati, senza che
residui alcun spazio di discrezionalità in
capo all’amministrazione.
Tanto assodato, per quel che concerne
l’obbligo di motivazione, l’adito Tribunale
ha esaminato gli ulteriori motivi di censura
formulati sulla scorta della considerazione
per cui al momento del deposito della
motivazione della sentenza penale e
dell’adozione del provvedimento di
sospensione dal servizio, il termine di
prescrizione del reato era presuntivamente
decorso.
Tale prospettazione è stata disattesa dal
Collegio alla luce delle considerazioni
svolte dal Giudice delle leggi nella
sentenza n. 145/2002, con cui è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 4, comma 2, L. n. 97/2001, nella
parte in cui disponeva che la sospensione
dal servizio del dipendente pubblico,
condannato anche non in via definitiva,
perde efficacia decorso un periodo di tempo
pari a quello di prescrizione del reato.
Nella richiamata pronuncia, infatti, la
Corte ha sottolineato come l’individuazione
del termine di prescrizione del reato
comporta una serie di "valutazioni precluse
alla pubblica amministrazione, che solo
l'autorità giudiziaria può compiere: si
pensi all'incidenza sul decorso della
prescrizione delle circostanze aggravanti e
attenuanti del reato", con la conseguenza
che "la suddetta causa di cessazione di
efficacia della misura cautelare viene
necessariamente a coincidere con quella
rappresentata dalla sentenza di
proscioglimento”.
Alla stregua di tali dicta, la Consulta ha
tratto i seguenti corollari: "Anzitutto, la
prescrizione del reato non può che
coincidere con la sentenza che la dichiari,
giacché non può annettersi alcun rilievo
giuridico alla sussistenza ipotetica di una
causa di estinzione del reato, il cui
ricorrere, per di più, presuppone un
accertamento su una complessa ed articolata
gamma di elementi di commisurazione -alcuni
dei quali presupponenti, addirittura,
indagini di fatto (quale lo stesso tempus
commissi delicti)- che non possono che
essere svolti dalla autorità giudiziaria,
all'interno del processo.
In secondo luogo,
proprio perché ontologicamente privo di
rilievo giuridico esterno al processo, deve
necessariamente restare al di fuori del
perimetro normativo qui in discorso
qualsiasi accertamento incidenter tantum,
che, nell'individuare la “non maturazione”
della prescrizione, ne abbia indicato la
data -futura e ipotetica- in cui la
prescrizione maturanda potrebbe essere
dichiarata.
In terzo ed ultimo luogo,
quand'anche si volesse assegnare a
quell'accertamento incidentale un qualche
effetto, esso non potrebbe mai essere
"esterno" al processo e tale da coinvolgere
una valutazione da parte della pubblica
amministrazione".
Inoltre, la Corte costituzionale aveva
ritenuto dirimente il rilievo secondo cui
"soltanto il giudice della impugnazione è in
grado di delibare l’eventuale prescrizione
del reato, in quanto soltanto in presenza di
una impugnazione ammissibile può farsi luogo
alla declaratoria di estinzione del reato,
posto che, ove l'impugnazione risultasse per
qualsiasi causa inammissibile,
l’inammissibilità precluderebbe la
declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione, alla luce di un consolidato
quadro di interpretazione giurisprudenziale
ormai assurto al rango di diritto vivente”
(nello stesso senso, Cass. civ., Sez. Un.,
22.03.2005, n. 23428; idem, 22.11.2000, n. 32).
Per tali ragioni, il G.A. di Napoli ha
respinto il ricorso, per l’effetto
confermando l’impugnato provvedimento di
sospensione cautelare dal servizio del
docente (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Campania-Napoli, Sez.
II,
sentenza 15.02.2012 n. 807 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Il
dipendente pubblico non può rivendicare la
retribuzione di prestazioni poste in essere
senza autorizzazione in surplus rispetto
all'orario di lavoro seppur effettuate per
apprezzabili scopi.
Con riferimento alla domanda diretta al
corresponsione di somme per le prestazioni
rese in surplus dal dipendente pubblico, il
Consiglio di Stato ha affermato che occorre
accertare se l’attività svolta in plus
orario e/o quale lavoro straordinario avesse
a presupposto specifiche ordinanze e/o
autorizzazioni in tal senso, posto che le
PP.AA., come unanimemente riconosciuto,
agiscono, in specie nei rapporti di lavoro,
attraverso specifiche valutazioni delle
esigenze organizzative e di servizio da
constare in atti formali, anche a sanatoria
ma sempre motivata, a tutela dell’erario e
dello stesso personale, che non può quindi
rivendicare la retribuzione di prestazioni
poste in essere autonomamente seppure per
asseriti apprezzabili scopi.
D’altra parte l’ordinamento, proprio a
scanso della paventata responsabilità, offre
più strumenti sollecitatori dell’attività
amministrativa della P.A., non essendo
consentita la “sostituzione”
dell’Amministrazione ad opera del dipendente
soprattutto se l’organizzazione del servizio
riguarda direttamente il dipendente che
svolge funzioni apicali.
E' indubbio che le prestazioni in surplus
necessitano di un preventivo atto di
autorizzazione, quanto meno ai fini della
giustificazione della spesa a carico del
bilancio dell’Amministrazione, non potendosi
erogare somme che non trovino copertura,
formale e sostanziale, in un esplicito
provvedimento (Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza 15.02.2012 n. 783 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Svolgimento
di mansioni superiori: individuazione del
differente trattamento, anche ai fini
retributivi, del dipendente pubblico
rispetto al dipendente privato.
Il prevalente indirizzo giurisprudenziale
esclude la corresponsione del trattamento
economico, corrispondente a funzioni
superiori alla qualifica di appartenenza, in
assenza di esplicite disposizioni normative
al riguardo.
La questione sottoposta all’esame del
Collegio concerne infatti la nota
problematica dello svolgimento di funzioni
superiori, rispetto a quelle proprie della
qualifica di appartenenza: questione da
tempo oggetto di contenzioso, sotto il
duplice profilo del riconoscimento sia del
superiore livello professionale di fatto
raggiunto, sia del trattamento economico
corrispondente alle mansioni svolte.
Sotto il primo profilo, è oggetto di
pacifica giurisprudenza l’inammissibilità
della pretesa, in quanto riferita ad una
posizione lavorativa definita con
provvedimento autoritativo di inquadramento,
quale atto di carattere auto-organizzatorio
contestabile entro gli ordinari termini di
decadenza, con correlativa posizione di
interesse legittimo non suscettibile di
azione di accertamento (Cons. St., Ad .Plen.
20.03.1989, n. 8 e successiva giurisprudenza
pacifica; cfr., fra le tante, Cons. St.,
sez. IV, 17.12.1991, n. 1124 e 17.04.1990,
n. 279; sez. VI, 10.04.1997, n. 573).
Per quanto riguarda, inoltre, la
retribuzione delle mansioni superiori alla
qualifica di fatto svolte, il Collegio
stesso ritiene condivisibile l’indirizzo
giurisprudenziale, largamente prevalente per
il periodo che qui interessa, che nega in
ordine all’espletamento di dette mansioni –
per il periodo di cui trattasi – qualsiasi
rilevanza anche economica. (cfr. in tal
senso Cons. St., sez. IV, 29.01.1993, n.
119, 22.02.1993, n. 203, 14.05.1993, n. 536,
30.06.1993, nn. 646, 647 e 648; 13.06.1994,
nn. 492 e 493; sez. V, 23.11.1994, n. 1362,
18.01.1995, n. 89, 22.03.1995, n. 452,
30.04.1997, n. 429, 17.05.1997, n. 515,
nonché Ad. Plen. 18.11.1999, n. 22).
In rapporto a quanto sopra, sembra opportuno
sottolineare come il quadro normativo di
riferimento vedesse -quale principio
generale, per i rapporti di lavoro
instaurati presso pubbliche amministrazioni-
l’affermazione di un vero e proprio diritto
del dipendente stesso all’esercizio delle
funzioni, inerenti alla qualifica
formalmente rivestita (art. 31, c.1, D.P.R.
n. 3/1957), con ben precise regole per il
passaggio a qualifiche funzionali diverse,
essendo oggetto di consolidata
giurisprudenza -anche prima di
esplicitazioni legislative al riguardo- che
sia l’immissione nei ruoli
dell’Amministrazione, sia il successivo
sviluppo della carriera debbano avvenire per
concorso, tenuto conto della peculiarità ed
indisponibilità degli interessi, inerenti
all’attività dei pubblici funzionari (cfr.
al riguardo Cons. St., sez. V, 30.04.1997,
n. 429).
Il trattamento economico dei dipendenti in
questione, inoltre, è correlato ad una
capacità di diritto pubblico e non di
diritto comune dell’Ente datore di lavoro,
con conseguente inderogabilità del medesimo,
di modo che il pagamento spettante a titolo
di retribuzione può avvenire solo nei modi e
con l’entità previsti dalla legge, tenuto
conto degli atti di inquadramento nelle
qualifiche (Cons. St., sez. V, 09.04.1994,
n. 272; 18.01.1995, n. 89 e 17.05.1997, n.
515).
Può essere dunque individuato, in base alle
argomentazioni sinora svolte, uno dei più
significativi punti di diversificazione fra
lavoratori, che operino presso un soggetto
pubblico o privato, essendo applicabile solo
nei confronti di quest’ultimo l’art. 2103
cod. civ. - nel testo sostituito dall’art.
13 L. 20.05.1970, n. 300, ritenuto
inestensibile al rapporto di pubblico
impiego (Cons. St. sez. V, 11.01.1985, n. 12
e 10.06.1982, n. 521; sez. VI, 07.07.1981,
n. 392, Corte Cost. ord. 23.12.1987, n. 601;
Cons. St., sez. VI, 31.03.1987, n. 217;
Cons. St., sez. V, 05.10.1987, n. 604,
02.12.1987, n. 937; 10.06.1982, n. 52 e
07.07.1981, n. 392). Detta diversificazione
trova ragione profonda nella sostanziale
assenza per gli apparati pubblici del
rischio di impresa e comunque in una
specifica scelta legislativa.
Nemmeno appare invocabile nella materia di
cui trattasi l’art. 36 della Costituzione,
sia per assenza di un diritto soggettivo in
rapporto agli atti con cui l’Amministrazione
ha proceduto all’organizzazione dei propri
uffici, predisponendo la pianta organica ed
operando i relativi inquadramenti (Cons. St.
sez. V, 11.01.1985, n. 12), sia perché detta
norma costituzionale pone solo un parametro
di riscontro, per verificare che in sede
legislativa o regolamentare non siano state
operate discriminazioni fra lavoratori, e
non sorregge anche la pretesa ad una
retribuzione superiore rispetto a quella
normativamente spettante (Cons.St., Ad. Plen.
05.05.1978, n. 16 e 04.11.1977, n. 17; Cons.
St. sez. IV, 15.10.1990, n. 768; sez. V,
22.03.1995, n. 452; 24.05.1996, n. 587;
30.04.1997, n. 429; 17.05.1997, n. 515), sia
infine perché la retribuzione è collegata
non solo alla “quantità”, ma anche
alla “qualità” del lavoro svolto:
requisito, quest’ultimo, che non può essere
presunto senza alcun nesso con la
riconosciuta idoneità allo svolgimento di
una certa prestazione lavorativa.
Rilevano a quest’ultimo riguardo numerose
pronunce della Corte dei Conti (cfr. C.d.C.,
sez. II, 23.01.1991, n. 58 e 09.10.1989, n.
242), secondo le quali l’assunzione, da
parte di pubblici dipendenti, di mansioni
superiori alla qualifica comporterebbe un
danno erariale, non potendo ritenersi utili,
per l’Amministrazione, prestazioni
lavorative rese in maniera difforme da
quella prevista dall’ordinamento (Consiglio
di Stato, Sez. VI,
sentenza 15.02.2012 n. 748
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Organizzazione
degli uffici e dei sevizi degli enti locali:
limiti alla scelte politiche nella
riorganizzazione dell'Ufficio legale degli
enti pubblici.
L’Amministrazione pubblica gode, ai sensi
dell’art. 97 della Costituzione, di un ampio
margine di auto-organizzazione degli uffici
e del personale, il che è stato
ulteriormente ribadito dalla legge n. 127
del 1997 che, nel modificare l’art. 51 della
legge n. 142 del 1990, ha modificato la
competenza ad adottare il regolamento degli
uffici e dei servizi, attribuendolo (unico
fra tutti i regolamenti) alla Giunta,
proprio per porre in evidenza che la
organizzazione degli uffici degli enti
locali è vicenda operativa intrinsecamente
collegata con il potere operativo e non può
sottostare alle discussioni di
un’approvazione assembleare. Ma se ciò è
vero, come è indubitabile, è anche vero che
l’esercizio in concreto di tale
discrezionalità non è senza limiti,
altrimenti essa si tramuterebbe in una
incondizionata licenza, senza alcun limite e
senza alcuna possibilità di controllo.
Pertanto, pur nella notevole discrezionalità
che caratterizza la materia, essa incontra
due limiti: uno è quello della
ragionevolezza, nel senso che, qualora si
dovessero riscontrare patenti violazione
dell’ordine logico e si dovesse individuare
una organizzazione che non si presenta
rispettosa dei principi di cui all’art. 97
Cost., allora l’esame del provvedimento di
macro-organizzazione diventa non solo
necessario, ma addirittura indispensabile;
l’altro limite, si potrebbe dire,
naturalmente, è quello del rispetto delle
statuizioni esistenti e, in particolare, nel
caso che interessa in questa sede, delle
guarentigie attribuite a determinate
categorie di soggetti operanti nell’ambito
della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha
rilevato come la normativa attualmente
vigente (con particolare riferimento, oltre
alla natura dell’attività tipica di un
ufficio legale, ricavabile dal principi
generali dell’ordinamento giuridico,
dall’art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933 e
dall’art. 15, comma 2, della legge n. 70 del
1975) prevede che gli uffici legali degli
enti pubblici devono godere di autonomia e
di indipendenza, per cui, al di là delle
scelte politiche, la parte squisitamente
tecnica non può essere sottoposta né a
condizionamenti, né a valutazioni che
possano in qualche modo svilirne il modo di
essere. Indubbiamente, l’Ufficio legale è
sempre un ufficio dell’Amministrazione e non
può sottrarsi alle indicazioni degli organi
di vertice, nel senso di agire al di fuori
di quelle indicazioni, ma tali indicazioni
non possono mai intaccare la visione
autonoma delle vicende che sono sottoposte
alla sua cognizione.
Mentre nella vicenda che interessa la
presente fattispecie, il Consiglio di Stato
ha rilevato come si sia assistito, non tanto
all’allontanamento, del dirigente
dell’Avvocatura, per il quale non vi è
giurisdizione del giudice amministrativo, ma
soprattutto allo smembramento dell’Ufficio,
che finisce di essere un vero e proprio
ufficio legale, sia per la sottoposizione al
coordinamento e alla sovrintendenza del
direttore generale, sia per la sottrazione
dei pareri legali (affidati addirittura ad
un ufficio archivio e protocollo), sia per
la sottrazione del contenzioso in materia di
controversie di lavoro, affidato al settore
risorse umane, e sia, ancora, per
l’affidamento all’ufficio legale in materia
di costituzione in giudizio, di un mero
parere amministrativo, mentre la tecnicità
dell’ufficio prevederebbe invece un parere
di natura tecnico-giuridica.
Da ciò consegue a dire del Collegio che il
provvedimento di macro-organizzazione posto
in essere nel caso di specie dalla Provincia
di Salerno, oltre a violare le guarentigie
dell’Ufficio legale, si prospetta anche
particolarmente perplesso, in ordine al
raggiungimento degli interessi pubblici che
sono collegati con un’attività di tipo
giuridico e non può, conseguentemente,
essere considerato legittimo (Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 14.02.2012 n. 730 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Tirocini
formativi e art. 9, comma 28, D.L. 78/2010.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Toscana, con
il
parere 14.02.2012 n. 14 esamina il rapporto tra i
tirocini formativi e le disposizioni
limitative di spesa previste dall'art. 9,
comma 28, del d.l. 78/2010 ed il particolare
caso in cui l'ente, nel 2009, non abbia
sostenuto spese per le medesime finalità.
La Corte ritiene quanto segue:
- "... il carattere generale della locuzione
'altri rapporti formativi' utilizzata dal
legislatore sembra condurre ad
un'interpretazione del concetto in senso
ampio che possa ricomprendere al suo interno
qualunque forma di rapporto con intento
formativo che comporti una spesa a carico
dell'ente pubblico; difatti l'obiettivo
della norma di cui all'art. 9 .... è quello
di ridurre le spese a carico degli enti
pubblici destinatari. Nella fattispecie in
esame il tirocinio formativo, pur non
costituendo un rapporto di lavoro vero e
proprio, instaura un rapporto tra
l'amministrazione e il tirocinante dal quale
derivano specifici obblighi e diritti e che,
aldilà della tipologia contrattuale o
convenzionale adoperata per la sua nascita,
instaura una relazione che può considerarsi
rientrante nel concetto di rapporto
formativo in senso ampio."
Sulla specifica ipotesi di assenza di spesa
(allo stesso titolo) nell'anno 2009, ritiene
non si possa analogicamente estendere
l'orientamento espresso dalla Corte stessa
(Sezione Regionale Lombardia deliberazione
n. 227/2010) in tema di incarichi che ha
ritenuto possibile il conferimento, purché
adeguatamente motivato.
La Corte Toscana, esprime diverso avviso
nella fattispecie in argomento, alla luce
delle seguenti considerazioni:
- "Nell'operare un confronto in relazione
alle norme che disciplinano i due istituti
(incarichi esterni e rapporti formativi), il
collegio ritiene che i presupposti per
l'utilizzo dei medesimi sono differenti:
infatti, mentre il ricorso ad un incarico
esterno è una facoltà conferita
all'amministrazione per esigenze cui non può
far fronte con personale in servizio in
presenza di alta specializzazione,
dell'impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane interne, nonché di una
serie di altri requisiti, l'utilizzo di
personale con forme flessibili (quali i
rapporti formativi) non risponde
all'esigenza di realizzare competenze
attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente (art. 7
D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. disciplinanti il
conferimento di incarichi esterni)";
- "Se la deliberazione della Sezione
Lombardia invita a non interpretare la norma
limitativa di cui all'art. 6 della L.
122/2010 quale impeditiva del ricorso ad
incarichi esterni sul presupposto che
l'esistenza dei presupposti di stretta
necessità, sia di carattere soggettivo sia
di tipo oggettivo, giustificano il ricorso
ad una professionalità esterna, lo stesso
non può dirsi in tema di ricorso a forme
flessibili di lavoro (tra le quali rientrano
i rapporti formativi) poiché i principi
delle norme in materia di pubblico impiego,
oltre a richiedere una riduzione della
relativa spesa, tendono pacificamente a
disincentivare il ricorso a forme flessibili
nel lavoro pubblico limitandole a casi
temporanei ed eccezionali. Su tali
presupposti deve rispondersi negativamente
alla possibilità di sostenere una spesa per
un rapporto formativo in violazione ai
requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 28,
della L. 122/2010"
(tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Privacy: lecito rendere pubblico lo stato di
salute di un dipendente?
Il datore di lavoro che scelga di rendere
pubblico lo stato di salute di un suo
dipendente, senza che una tale divulgazione
sia stata retta da fini di interesse
pubblico, viola l'art. 11 del D.lgs.
193/2006. Con tale condotta viene lesa la
riservatezza del dipendente a seguito del
superamento dei limiti di pertinenza e non
eccedenza del trattamento dei dati
personali. Per chiedere il risarcimento del
danno non patrimoniale è sufficiente
lamentare un patema d'animo, essendo sovente
le modalità della divulgazione idonee, già
per se stesse, a dimostrare l'esistenza di
un pregiudizio.
E' quanto è emerso dalla
sentenza
13.02.2012 n. 2034 emessa dalla
Corte di Cassazione
civile che ha condannato un comune italiano ad un
risarcimento di 16.000 euro nei confronti di
un suo dipendente, per violazione del Codice
della Privacy.
Nel caso di specie il dipendente pubblico ha
chiesto all'amministrazione che venisse
riconosciuta la connessione tra una
patologia cui andava affetto e il tipo di
lavoro prestato per l'ente. La domanda viene
rigettata con un parere negativo, al quale
fa seguito un provvedimento che viene reso
pubblico mediante affissione nell'albo
pretorio del comune per quindici giorni.
nell'atto amministrativo sono state
riportate tutte le informazioni attinenti
alla paventata patologia del lavoratore,
unitamente alle sue diagnosi e alle cause,
alla natura e agli effetti della stessa.
Conseguentemente, il lavoratore ha ritenuto
di adire il giudice per chiedere la condanna
dell'amministrazione al risarcimento dei
danni non patrimoniali da lui patiti a
seguito della divulgazione dei dati
sensibili.
Il Tribunale di Cagliari ha accolto la sua
istanza, accertando sia l'illegittimità del
provvedimento amministrativo per violazione
dell'articolo 2 della Costituzione e
dell'articolo 11 del Codice della Privacy,
sia il pregiudizio morale patito dal
lavoratore.
Per la corte cagliaritana, infatti,
l'amministrazione ha del tutto superato i
limiti di pertinenza e non eccedenza del
trattamento dei dati personali di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo
193/2006, senza che vi fosse una valida
giustificazione.
Il provvedimento, infatti, ben avrebbe
potuto essere divulgato con modi
alternativi, allineati con la sfera privata
del dipendente pubblico, come tali idonei ad
evitare l'insorgere di qualsivoglia
tipologia di danno.
Il Comune, tuttavia, non ha condiviso il
dictum del giudice di merito e si è rivolto
alla Corte di legittimità per chiedere la
riforma della sentenza.
La violazione della disciplina in materia di
tutela della riservatezza dei dati personali
è stata ritenuta pacifica. Si continua a
discutere, però, sulla prova del danno.
Contrariamente a quanto affermato dal
Comune, secondo il quale non vi sarebbe
stato nessun pregiudizio per il lavoratore
né un tale pregiudizio sarebbe stato
provato, la corte capitolina afferma che,
seppure il danno non può considerarsi in re ipsa a seguito della la mera violazione, lo
stesso può ben desumersi, come ha fatto la
corte di primo grado, da quel disagio,
imbarazzo o preoccupazione discendente dalla
divulgazione di dati sensibili, quali sono
quelli attinenti allo stato di salute.
A tali riflessi deve sommarsi un patema
d'animo ancor più incisivo, consistente
nell'incertezza, per il lavoratore, sul
numero di persone degli effettivi
conoscitori della predetta situazione
personale.
In tal senso, il pregiudizio patito dal
soggetto leso si sostanzierebbe nella sua
incapacità di relazionarsi serenamente con i
consociati a causa della preoccupazione
derivante dal non sapere se questi conoscano
o meno i suoi problemi di salute e le sue
vertenze con il datore per il quale presta
il suo servizio.
Così argomentando la Corte riesce a
svincolarsi dalla censura avanzata dal
Comune circa il difettoso accertamento di un
concreto pregiudizio patito dal lavoratore.
La sentenza si immerge nel tema della
responsabilità dell'amministrazione per le
violazioni commesse nell'ambito della sua
attività provvedimentale, attraverso l'agire
dei suoi dipendenti.
Seppur in apparente controtendenza rispetto
alla tesi, per lungo tempo sostenuta, della
responsabilità oggettiva, la corte dimostra
di accordare la pretesa risarcitoria anche
in presenza di un accertamento del danno dai
difficili contorni.
L'impressione, pertanto, sembra quella per
la quale la caratura della violazione e
l'oggetto della stessa (dati sensibili
attinenti lo stato di salute del soggetto)
debbano sempre prevalere sulle esigenze di
accertamento di un danno, essendo questo
desumibile dall'id quod plerunque accidit.
La divulgazione dei dati che si è attuata
nel caso di specie, infatti, sarebbe da
considerarsi, per natura, idonea a
determinare un patimento nell'interessato,
obbligato a rivedere il suo modo di
rapportarsi con le persone a seguito
dell'imbarazzo generato dal datore.
Le argomentazioni della sentenza possono
essere estese anche ai datori di lavoro
privati che si rendano (analogamente)
colpevoli di divulgazioni illecite. Anche in
questo caso, infatti, le modalità della
divulgazione possono semplificare la prova
del danno per il dipendente, rendendo, così,
più ardua la difesa del datore di lavoro (commento tratto da www.ipsoa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Pubblica in bacheca comunale
l’atto amministrativo contenente le
infermità del dipendente: sì al risarcimento
per diffusione di dati sensibili.
Così ha stabilito la I Sez. civile della
Corte di Cassazione, pronunciandosi, con
sentenza 13.02.2012 n.
2034, sul risarcimento dei danni non
patrimoniali, riconosciuti nel precedente
grado di giudizio ad un dipendente del
Comune, cui gli era stata negata la
dipendenza da causa di servizio per una
patologia da cui era affetto.
Il dichiarato danno non patrimoniale,
conseguente alla lesione del proprio diritto
alla riservatezza, sopraggiungeva dal
momento in cui la responsabile dell’area
direzionale del Comune, che appunto aveva
negato il riconoscimento, riportava
nell’atto amministrativo diagnosi, cure,
natura ed effetti della patologia e ne
disponeva la pubblicazione nell’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni.
La Corte di cassazione ha ribadito
l’illiceità del comportamento per violazione
dell’art. 2 della Costituzione e delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 193/2003
(Codice della privacy), cioè per illegittima
divulgazione dei dati personali e sensibili
riguardanti la salute.
In particolare, la pubblica amministrazione
ha violato il principio di pertinenza e di
non eccedenza, principio secondo cui
commette un illecito se effettua il
trattamento di un dato che risulti eccedente
le finalità pubbliche da soddisfare. Nella
fattispecie, il trattamento dei dati
sensibili è risultato eccedente la funzione
pubblica (quella della pubblicazione
dell’atto).
La pubblicazione della determinazione
amministrativa, infatti, era avvenuta in
modo tale per cui chiunque avrebbe potuto
leggerne la motivazione e apprendere le
informazioni sulla salute del soggetto
interessato. Di conseguenza, un ulteriore
pregiudizio derivava proprio dalla specifica
preoccupazione dell’attore della possibile
lettura dell’atto amministrativo da parte di
un numero indeterminato di soggetti, e
dunque dal fatto di non sapere quali e
quante persone avevano in realtà conosciuto
la propria situazione di salute.
D’altronde le stesse motivazione dell’atto
si sarebbero potute egualmente esprimere
adottando una differente modalità di
notificazione o più semplicemente sarebbe,
bastato per tutelare il soggetto
interessato, l’utilizzo di “omissis”.
Debole è apparsa la difesa della
responsabile dell’area direzionale del
Comune, la quale, oltre a sosteneva che il
pregiudizio arrecato non fosse stato
minimamente provato, ma solo supposto,
ribatteva che gli incaricati dell’affissione
all’albo degli atti comunali avevano sì
affisso la determinazione, ma in parte
sovrapposta ad altra deliberazione, per cui
in concreto non sarebbe stato possibile al
pubblico accertare il contenuto della
motivazione contenente la pretesa violazione
del diritto alla riservatezza (tratto da
www.diritto.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI -
PUBBLICO IMPIEGO: Semplificazioni.
Effetto combinato tra le norme sugli iter
conclusi oltre i termini e la riforma
Brunetta.
Il ritardo «licenzia» il dirigente.
La valutazione negativa per due anni può far
scattare la sanzione.
Il decreto legge sulle semplificazioni
pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di
giovedì mette in campo una serie di nuove
tutele nei confronti del cittadino che
presenta una istanza alla Pubblica
Amministrazione.
Dall'introduzione del potere sostitutivo del
dirigente individuato dall'amministrazione,
o in mancanza, predefinito dal legislatore
stesso, il cittadino allo scadere del
termine per l'emanazione del provvedimento
di suo interesse può investire direttamente
il sostituto e ottenere quanto gli
necessita, con un minimo di attesa ulteriore
comunque pari a non oltre la metà del tempo
fissato dalla legge o dal regolamento
dell'amministrazione. Al verificarsi di un
tale ritardo maturano in primo luogo gli
elementi costitutivi della responsabilità
amministrativa del dirigente o del
funzionario che avrebbe dovuto provvedervi,
e scatta la segnalazione alla Corte dei
Conti che potrà condannare il lavoratore a
risarcire un danno al suo ente di
appartenenza.
Il ritardo o l'assenza del provvedimento
finale costituisce anche elemento di
valutazione negativa della prestazione del
dirigente o del funzionario per l'anno in
cui esso si verifica, e può comportare una
riduzione dell'indennità di risultato; si
tratta in queste ipotesi di responsabilità
«dirigenziale» che si aggiunge alla
responsabilità amministrativa.
In casi
estremi si può verificare per l'interessato
una valutazione talmente negativa da
determinare, qualora si ripeta per almeno
due anni, anche non consecutivi, una
valutazione di insufficiente rendimento:
un'eventualità che rende il dirigente
suscettibile di licenziamento disciplinare,
come previsto dal decreto Brunetta (nel
nuovo articolo 55-quater, comma 2, Dlgs
165/2001). Dal ritardo o dall'omissione del
provvedimento richiesto dal cittadino, anche
prima del decreto semplificazione e
sviluppo, sorgeva a dire il vero in capo al
dirigente o al funzionario responsabile
anche una responsabilità di natura
disciplinare.
Occorre però distinguere il comportamento
del lavoratore che ha semplicemente
ritardato nell'emanare un atto dovuto
dall'ipotesi in cui il ritardo o l'omissione
abbia anche comportato per il cittadino un
danno ingiusto. Nella prima ipotesi la
responsabilità disciplinare deriva dal
comportamento scarsamente diligente
nell'esecuzione dei suoi compiti e nella
trattazione ordinata delle pratiche che
potrà comportare dal minimo del richiamo
verbale al massimo della multa fino a
quattro ore di retribuzione.
Qualora invece
il cittadino investa il giudice civile,
richiedendo un risarcimento alla Pa per il
danno subito, al dirigente o al funzionario
potrà venire contestata una diversa figura
di responsabilità disciplinare. Anch'essa é
stata introdotta dal decreto Brunetta, tra
le ipotesi di «responsabilità per
comportamento pregiudizievole per
l'amministrazione» (articolo 55-sexies,
comma 1, Dlgs 165/2001). Questa ipotesi di
responsabilità disciplinare tuttavia
richiede una sentenza favorevole al
cittadino, che accerti il fatto che si sia
verificato ai suoi danni un danno quale
diretta conseguenza del ritardo o
dell'omissione nell'emettere il
provvedimento richiesto.
Come previsto
dall'articolo 2-bis della legge 241/1990,
modificata dalla legge 69/2009, il ritardo o
l'omissione devono essere frutto di dolo o
colpa, anche lieve, del dipendente pubblico.
Richiede pertanto che il giudice si esprima
in tal senso, avuto riguardo al
comportamento complessivo del lavoratore e
alle eventuali attenuanti dovute, ad
esempio, a carenze organizzative a lui non
imputabili.
L'entità del risarcimento
riconosciuto con sentenza a favore del
cittadino determina infine la gravità della
sanzione disciplinare applicabile in queste
ipotesi. Sanzione che varia da un minimo di
tre giorni a un massimo di tre mesi di
sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per il dirigente o funzionario
responsabile del ritardo. Questo può tuttora
costituire un problema, tenuto conto degli
attuali tempi medi della giustizia, che
rendono di fatto inefficace il meccanismo.
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L'incrocio delle regole
01 | LE SANZIONI
In caso di procedimenti conclusi in ritardo
rispetto ai tempi fissati da leggi o
regolamenti, può maturare per il dirigente o
funzionario responsabile la responsabilità
amministrativa, e scatta la segnalazione
alla Corte dei conti che in caso di danno
può stabilire la necessità di un
risarcimento a favore dell'ente
02 | LA VALUTAZIONE
L'esistenza di procedimenti che arrivano in
ritardo alla conclusione viene considerata
obbligatoriamente nella valutazione della
performance del dirigente responsabile
03 | LE CONSEGUENZE
La prima conseguenza diretta è di tipo
economico, perché una valutazione negativa
può ridurre fino ad annullare la
retribuzione di risultato riconosciuta al
dirigente
04 | RIFORMA BRUNETTA
L'entità dell'eventuale danno arrecato
all'ente, invece, può determinare in capo al
dirigente una sanzione aggiuntiva da tre
giorni a tre mesi di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione. Nei casi più
gravi, una valutazione negativa protratta
per due anni può portare al licenziamento
disciplinare
(articolo Il Sole 24
Ore del 13.02.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Per il danno indiretto prodotto
all’amministrazione come conseguenza della
condanna del Comune medesimo in un giudizio
civile, attivato da un dipendente che era
stato rimosso (ingiustamente) da una
funzione istituzionale (comandante del Corpo
della polizia municipale), precedentemente
assegnata dallo stesso sindaco; la
rimozione, fra l’altro, ha prodotto anche la
condanna del sindaco in sede penale per il
reato di abuso di ufficio.
L’atto di revoca dell’incarico, individuato
dalla difesa quale momento iniziale del
termine, invero è stato soltanto fonte di
una responsabilità penale per il ..., ma non
di una responsabilità amministravo-contabile
per danno erariale, che si è concretizzata
solo a seguito dell’azione civile promossa
dalla dirigente, dott.ssa ..., per ottenere
il risarcimento dei danni subiti.
Si tratta, pertanto, di danno c.d.
indiretto, cagionato dal presunto
responsabile ad un terzo nei cui confronti
l’Amministrazione è tenuta al risarcimento.
In base ad un consolidato orientamento
giurisprudenziale (Corte dei conti, SS.RR.
n. 848/A/1993; Sez. I, n. 84/1994; Sez. I,
n. 75/1996; Sez. Lazio, n. 2/1995; Sez.
Lombardia, n. 355/1996; Sez. Veneto, n.
236/1998; Sez. Toscana, 1005/1999), che
questa Sezione ha già ritenuto di dovere
condividere (Sent. n. 83/2001 e n.
146/2006), il momento in cui tale danno si
concretizza, divenendo certa la diminuzione
patrimoniale per l’amministrazione, è quello
in cui insorge l’obbligo giuridico di
risarcire il terzo.
Tale obbligo emerge nella sua pienezza nel
momento in cui il debito si sia evidenziato
nell’an e nel quantum con un
negozio unilaterale (riconoscimento di
debito) o bilaterale (transazione) o con una
sentenza definitiva di condanna della
pubblica amministrazione a risarcire un
terzo da un danno prodotto per inadempimento
contrattuale o per fatto illecito del
proprio dipendente o per altra causa.
Così, nel momento in cui per
l’amministrazione viene ad esistere un
titolo esecutivo con obbligazione specifica
di pagamento, si completa la fattispecie
illecita produttiva del danno, con la
conseguenza che, essendo i fatti pienamente
conosciuti ed in assenza di ostacoli
giuridici all’esercizio del diritto (art.
2935 cc.), ha inizio il decorso dei termini
prescrizionali ai fini dell’azione nei
confronti del responsabile del danno
erariale.
Le somme dovute, nel momento in cui passa in
giudicato una sentenza di condanna, sono
infatti sottratte alla giuridica
disponibilità dell’ente pubblico che su di
esse non può più contare, dovendo solo
metterle a disposizione del creditore; dal
punto di vista contabile il debito deve
essere iscritto tra le poste passive del
conto del patrimonio e si impone
l’assunzione dell’impegno della spesa per
fare fronte all’obbligo giuridicamente
perfezionatosi.
Ciò posto, nella fattispecie in esame,
poiché la sentenza è divenuta definitiva nel
2007 e l’atto di citazione è stato
notificato il giorno 08.02.2010, nessuna
prescrizione può ritenersi maturata.
Appare, altresì, infondato il motivo con cui
l’appellante denuncia la violazione del
diritto di difesa per non avere il giudice
di primo grado accordato il rinvio ad altra
udienza di discussione, richiesto dal
convenuto impedito di partecipare al
dibattimento.
Invero, il diritto di difesa delle parti nel
corso del processo viene assicurato
dall’ordinamento attraverso la regolare
instaurazione del contraddittorio sulle
domande proposte e le eccezioni sollevate da
entrambe le parti e dando, altresì, la
possibilità ai difensori costituiti di
partecipare alle udienze istruttorie e
dibattimentali. La difesa, infatti, per i
giudizi di responsabilità amministrativa si
esercita attraverso il patrocinio di un
avvocato, che deve essere posto in grado di
espletare compiutamente il suo mandato anche
attraverso la sua presenza alla discussione
orale. Nessuna violazione del diritto di
difesa sussiste, invece, quando
l’impedimento a partecipare all’udienza
riguardi la parte, che se ritualmente
assistita, non è destinataria di alcuna
norma che imponga alcun obbligo di
comunicazione personale di atti processuali.
Con il terzo motivo di appello il
difensore ha contestato le modalità di
applicazione dell’art. 651 c.p.p. da parte
del giudice di primo grado, sostenendo che
dall’esame della fattispecie criminosa, come
accertata dal giudice penale, non emerge un
deliberato e consapevole proposito da parte
dell’appellante di recare pregiudizio al
destinatario del provvedimento.
Rileva il Collegio che, ai sensi del primo
comma dell’art. 651 c.p.p. che disciplina
l’efficacia della sentenza penale di
condanna nel giudizio civile o
amministrativo, “la sentenza penale
irrevocabile di condanna pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di
giudicato, quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale e all'affermazione che l'imputato lo
ha commesso, nel giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento del danno promosso nei
confronti del condannato e del responsabile
civile che sia stato citato ovvero sia
intervenuto nel processo penale”.
Nella fattispecie, a seguito del rigetto, da
parte della Corte di Cassazione, del ricorso
proposto avverso la sentenza pronunciata
dalla Corte di Appello di Caltanissetta, la
statuizione di condanna per abuso di ufficio
a carico del sig. ... è divenuta
irrevocabile, e, in applicazione dell’art.
651 c.p.p. già richiamato, fa stato nel
presente giudizio di responsabilità
amministrativa con efficacia vincolante in
merito alla sussistenza del fatto, alla sua
antigiuridicità ed alla riferibilità
soggettiva dello stesso.
Appare, pertanto, del tutto infondata la
pretesa difensiva di limitare il vincolo
previsto dalla norma al solo elemento
oggettivo della responsabilità, dato che
l’accertamento della illiceità penale del
fatto, che espressamente secondo la norma ha
efficacia di giudicato nel giudizio
risarcitorio, contiene in sé la verifica di
un comportamento doloso, in mancanza del
quale la condanna per la commissione del
reato non avrebbe potuto essere affermata.
In definitiva, quindi, verificata l’identità
del fatto contestato dal procuratore
regionale con quello accertato dal giudice
penale, questo giudice può limitarsi a
procedere alla determinazione del quantum
risarcitorio.
Sul punto il giudice di primo grado ha
affermato che il danno subito dall’ente
locale si è cristallizzato nell’ammontare
determinato dal giudice civile con una
pronuncia avente autorità di cosa giudicata
L’assunto non è condivisibile. Invero, i
rapporti tra azione civile e azione di
responsabilità amministrativa, sono
improntati all’assoluta autonomia, in
considerazione dell’esistenza di un diverso
petitum e di una diversa causa
petendi fra l'azione di responsabilità
amministrativa e l'azione civile di danno
contro la P.A.. Cosicché, quando si verte in
ipotesi di danno cosiddetto indiretto, il
pagamento al terzo costituisce il
presupposto per l’esercizio dell'azione di
rivalsa da parte del Procuratore, mentre
deve essere operato un accertamento autonomo
circa la sussistenza delle condizioni
necessarie per pervenire ad una statuizione
di condanna.
E’ pacifico, comunque, in giurisprudenza
(vedi per tutte Corte conti Sez. III Appello
n. 623/2005) che, anche se le sentenze
civili di condanna non esplicano efficacia
vincolante nel giudizio di responsabilità,
il giudice contabile può trarre da quel
diverso giudizio elementi utili a formare il
proprio libero convincimento, ex art. 116
c.p.c..
Ciò posto la prima contestazione
sull’ammontare del danno riguarda l’importo
addebitato a titolo di lucro cessante.
Sostiene la difesa che l’importo di € 50.000
è stato raggiunto dal giudice del lavoro
attribuendo a titolo di indennità di
posizione il massimo previsto, cioè lire
25.000.000 annui, e come retribuzione di
risultato il 25%, mentre gli importi in
concreto previsti nelle delibere sindacali
dell’anno 2001 erano inferiori a quelli
liquidati.
In proposito osserva il Collegio che il
giudice del lavoro ha bene operato
determinando gli importi dovuti sulla base
di quanto previsto nei contratti collettivi
di categoria. Non poteva, infatti, farsi
riferimento a quanto in concreto liquidato,
dato che la dirigente fu rimossa prima della
fine dell’anno 2001 e, pertanto, certamente
non le furono liquidate tutte le spettanze
dovute, né, ai fini del percepimento della
retribuzione di risultato, poté raggiungere
compiutamente gli obiettivi che si era
prefissa.
Con riferimento al danno qualificato da
demansionamento l’appellante ne ha
contestato la sussistenza, sostenendo che
sia sprovvisto di prova.
Ritiene al contrario il Collegio che dal
punto di vista probatorio il demansionamento
risulta dagli atti ed è l’effetto della
delibera di revoca dell’incarico
dirigenziale. Da tale illegittimo
comportamento sono derivati per la ... una
serie di effetti pregiudizievoli, che sono
stati esattamente valutati e quantificati
dal giudice civile, cosicché anche per
questa posta di danno il Collegio concorda
con la determinazione effettuata nella
pronuncia del giudice del lavoro, dove,
esclusa la risarcibilità di un danno
biologico, si è ritenuta sussistente, a
causa della dequalificazione professionale,
una lesione del diritto alla libera
esplicazione della personalità all’esterno,
ma soprattutto nell’ambiente di lavoro,
anche in considerazione delle aspettative di
carriera della dirigente.
In definitiva, quindi, ritiene il Collegio
che l’appello debba essere respinto e
confermata la sentenza di primo grado (Corte
dei Conti, Sez. giurisdizionale d'appello
per la Regione siciliana,
sentenza 13.02.2012 n. 61 - link
a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Le sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate per illeciti riferibili a condotte
di dipendenti dell’ente non possono essere
addebitate al bilancio dell’Amministrazione.
1. Il presente giudizio d’appello riguarda
la pronunzia con la quale l’odierno attore,
direttore generale f.f. della ASL n. 5 di
Crotone, è stato condannato unitamente ad
altri tre dipendenti, alla rifusione della
somma di € 8.908,87, corrispondente
all’importo della sanzione di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo n.
758/1994, comminata per violazioni in
materia di sicurezza sul lavoro; sanzione
che era stata pagata a carico del bilancio
dell’Azienda sanitaria, anziché degli autori
delle violazioni stesse.
Il dr. T., unico appellante, lamenta: il
difetto di contraddittorio nei confronti
degli autori dell’illecito causa della
sanzione e dei direttori generali che non
agirono con l’azione di regresso; la mancata
considerazione, da parte del primo Giudice,
dell’esistenza di una responsabilità
solidale in capo all’Azienda sanitaria;
infine, la mancanza di un danno per la ASL,
che avrebbe pagato le somme in questione ad
un proprio servizio interno, lo S.P.I.S.A.L.
2. Ciò posto, le doglianze di parte attorea
sono prive di pregio e devono pertanto
essere rigettate.
2.1. Infondata, innanzi tutto, è la pretesa
relativa alla (ritenuta) necessità di
integrazione del contraddittorio.
Ed invero, parte appellante sembra non aver
tenuto presenti petitum e (sopra
tutto) causa petendi del presente
giudizio contabile: nel quale, come ben
noto, si fa valere la personale e diretta
responsabilità dei soggetti che, titolari di
un rapporto di servizio con
un’amministrazione pubblica, abbiano
cagionato ad essa (o altra p.a.) un danno
patrimoniale ingiusto, in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o gravemente
colposa dei propri doveri (art. 1 L. n.
19/1994).
E dunque, è evidente che alcun rilievo
potrebbe rivestire, nella presente vicenda,
la posizione degli autori dell’illecito che
causò la sanzione in sede amministrativa, i
quali semmai sarebbero stati da perseguire
innanzi ad altro organo: ciò che qui
unicamente rileva è la responsabilità
connessa con il depauperamento dell’ente
pubblico, il quale –è questo il titolo della
condanna in prime cure– ha pagato un
sanzione che sarebbe dovuta restare a carico
di altri soggetti. E tale specifica (e
diversa) responsabilità è stata,
giustamente, imputata a chi tale pagamento
dispose o, comunque, colpevolmente consentì.
Non può poi accogliersi l’altra pretesa, di
integrare il contraddittorio con i vertici
aziendali che non agirono in regresso verso
gli autori dell’illecito; va qui confermato,
infatti, che la responsabilità dell’indebito
esborso è da addebitare unicamente a chi
contribuì a disporre la relativa
liquidazione, senza che possa avere rilievo
il successivo comportamento di altri
soggetti, nei confronti dei quali
difetterebbe il necessario nesso di
causalità con la produzione del danno per il
quale è causa. Tutto ciò, a tacere della
circostanza (da ritenere assorbente) che
parte attrice non ha provveduto a dimostrare
l’esistenza delle su dette, altrui
concorrenti responsabilità.
2.2. Né migliore sorte potrebbe incontrare
l’altro punto di doglianza, sull’esistenza
di una responsabilità solidale dell’Azienda,
che in sostanza escluderebbe, secondo
l’appellante, l’illegittimità dell’operato
dei dirigenti che addossarono la sanzione
alla ASL.
In proposito, opera come noto il principio
generale di cui all’art. 6 della legge
24.11.1981, n. 689, c.d. legge sulla
depenalizzazione. Recita la norma: “1. Il
proprietario della cosa che servi o fu
destinata a commettere la violazione o, in
sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di
bene immobile, il titolare di un diritto
personale di godimento, è obbligato in
solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta se
non prova che la cosa è stata utilizzata
contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona
capace di intendere e di volere ma soggetta
all'altrui autorità, direzione o vigilanza,
la persona rivestita dell'autorità o
incaricata della direzione o della vigilanza
è obbligata in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da
questo dovuta, salvo che provi di non aver
potuto, impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal
rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente privo di
personalità giuridica o, comunque, di un
imprenditore nell'esercizio delle proprie
funzioni o incombenze, la persona giuridica
o l'ente o l'imprenditore è obbligato in
solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti
chi ha pagato ha diritto di regresso per
l'intero nei confronti dell'autore della
violazione”.
Orbene, ha provveduto a chiarire in
proposito la giurisprudenza che “la
responsabilità dell'illecito amministrativo
compiuto da soggetto che abbia la qualità di
rappresentante legale della persona
giuridica, grava sull'autore medesimo e non
sull'ente rappresentato e solo solidalmente
obbligato al pagamento delle somme
corrispondenti alle sanzioni irrogate”
(Cassazione, Sez. II, 13.05.2010, n. 11643)
e, ancor più chiaramente, che “Nel
sistema sanzionatorio delineato dalla legge
24.11.1981, n. 689, l'art. 6 sancisce il
principio della responsabilità solidale
della persona giuridica nell'ipotesi in cui
l'illecito amministrativo sia stato commesso
dal suo rappresentante o da un suo
dipendente; tale responsabilità è di
carattere sussidiario e deve ritenersi
sussistente ogni qual volta sia stato
commesso un illecito amministrativo da
persona ricollegabile all'ente per aver
agito nell'esercizio delle sue funzioni o
incombenze, a prescindere
dall'identificazione dell'autore materiale
dell'illecito” (Cassazione, Sez. II,
20.11.2006, n. 24573).
Insomma, la solidarietà in questione ha
carattere sussidiario perché ha il suo
(logico e ovvio) fondamento nella necessità
di garantire l’effettività del meccanismo
sanzionatorio anche nei casi di illeciti
commessi nell’ambito di attività
riconducibile ad entità organizzate, in
particolare laddove non sia stato possibile
in concreto individuare la persona fisica
autrice materiale dell'illecito (Cassazione,
25.05.2011, n. 11481/ord.). Ma non v’è
dubbio che è l’autore-persona fisica
dell’illecito che dovrà pagare la sanzione,
e solo nel caso in cui sia impossibile tale
pagamento verrà in rilievo la responsabilità
della persona giuridica nell’ambito della
quale il soggetto ha agito.
Nel caso all’esame, ciò che è stato
contestato ai convenuti in primo grado (e ha
poi giustificato la corrispondente condanna)
è stato proprio il fatto che essi
liquidarono l’oblazione direttamente ed
immediatamente con somme provenienti dal
bilancio aziendale, senza in alcun modo
(tentare di) escutere gli autori delle
violazioni sanzionate.
Questo Collegio non può che pienamente
confermare la correttezza dell’operato del
primo Collegio anche sotto tale profilo.
2.3. Da ultimo, vanno respinte le deduzioni
attoree relative all’inesistenza del danno
(perché le somme furono pagate allo
S.P.I.S.A.L. e sarebbero affluite poi al
bilancio della ASL).
In proposito, appare convincente e va
condiviso quanto fatto presente in proposito
dal Procuratore generale nelle proprie
conclusioni: innanzi tutto, l’asserzione
circa l’incameramento di dette somme da
parte della ASL -una semplice partita di
giro?- non risultano in alcun modo
dimostrate, come sarebbe invece stato
necessario da parte attrice (anzi, in linea
di massima e allo stato degli atti sono
decisamente da escludere).
In secondo luogo, anche con un eventuale (e
non dimostrato, si ripete) versamento di
dette somme nel bilancio aziendale,
resterebbe comunque il danno per la medesima
ASL, costituito dalla mancata riscossione
dell’importo della sanzione da parte degli
autori degli illeciti sanzionati: insomma,
la ASL avrebbe pagato a se stessa e non
avrebbe invece ricevuto quegli 8.900 euro
(in più) dai soggetti tenuti al pagamento.
3. In conclusione, l’appello proposto, per
tutte le ragioni innanzi esposte, si
appalesa infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza (Corte
dei Conti, Sez. I giurisdiz. centrale
d'appello,
sentenza 13.02.2012 n. 57 -
link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: E'
legittimo il recupero delle somme
indebitamente erogate non tenendo conto
della buona fede del percipiente,
considerando il recupero come un atto dovuto
non rinunziabile espressione di una funzione
pubblica vincolata.
La buona fede rileva invece, ai sensi
dell'art. 2033 ultimo periodo Cod. Civ.,
riguardo agli interessi sulle somme erogate.
Detta disposizione infatti, nei casi di
indebito oggettivo in cui la percezione
delle somme sia avvenuta con affidamento e
buona fede, prevede il calcolo
dell'accessorio al credito principale dalla
data della domanda di restituzione
dell'indebito.
Al riguardo va richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale
(già condiviso anche da questo Tribunale)
che ritiene comunque legittimo il recupero
delle somme indebitamente erogate non
tenendo conto della buona fede del
percipiente, considerando il recupero come
un atto dovuto non rinunziabile espressione
di una funzione pubblica vincolata (cfr.
Cons. Stato, Sez. IV, 24.05.2007 n. 2651; id.
12.05.2006 n. 2679; 22.09.2005 nn. 4964 e
4983; TAR Campania Napoli, Sez. V,
07.04.2011 n. 1986; TAR Toscana, Sez. I,
08.11.2004 n. 5465; TAR Sicilia, Catania,
Sez. II, 12.08.2003, n. 1272; TAR Marche,
18.04.1997 n. 246; TAR Lazio, Latina,
11.02.1993 n. 143).
La buona fede rileva invece, ai sensi
dell'art. 2033 ultimo periodo Cod. Civ.,
riguardo agli interessi sulle somme erogate.
Detta disposizione infatti, nei casi di
indebito oggettivo in cui la percezione
delle somme sia avvenuta con affidamento e
buona fede, prevede il calcolo
dell'accessorio al credito principale dalla
data della domanda di restituzione
dell'indebito (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
24.11.2010 n. 8215)
(TAR Marche,
sentenza 10.02.2012 n. 122 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Assunzioni a tempo determinato ex art. 90 TUEL e art. 9, comma 28, D.L. 78/2010.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Marche, con
il
parere 10.02.2012 n. 6, si occupa del limite di spesa
applicabile al personale da assumere a tempo
determinato in posizione di staff al
Sindaco.
Le conclusioni del parere sono le
seguenti:
"La Sezione esprime l'avviso che, ai sensi
dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010,
convertito in legge 122/2010, come
modificato dall'art. 4, comma 102, lett.
"b", della legge 183/2011, costituisca, per
gli enti locali, principio generale ai fini
della finanza pubblica il vincolo di
avvalersi di personale a tempo determinato
nel limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le stesse finalità nell'anno
2009".
Nelle argomentazioni la Corte ricorda le
condizioni legittimanti le possibilità
assunzionali (cui devono aggiungersi il
rispetto del limite di spesa di personale di
cui all'art. 1, commi 557 o 562, della legge
n. 296/2006 ed il rispetto del patto di
stabilità interno per gli enti soggetti),
ovvero:
- la programmazione triennale ed il piano
annuale delle assunzioni
- un rapporto inferiore al 50% tra spese di
personale e spese correnti
- gli adempimenti in materia di
rideterminazione della pianta organica
- l'adozione ed il rispetto del piano
triennale delle azioni positive tendenti ad
assicurare la pari opportunità tra uomini e
donne
- la ricognizione annuale di eventuali
eccedenze di personale
per le immissioni in ruolo, inoltre:
- gli adempimenti in materia di previa
verifica di personale in mobilità (tratto da www.publika.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO:
Pa, via alla cura anti-ritardi.
Commissari e sanzioni ai funzionari se la
procedura è troppo lenta. Semplificazioni.
Le prime regole operative dopo la
pubblicazione in «Gazzetta» (Dl 5/2012).
La cura «anti-ritardi» per la burocrazia, lo
snellimento delle pratiche con la nuova
spinta alla Scia e le novità su documenti e
assunzioni partono ufficialmente oggi. Con
l'entrata in vigore del decreto sulle
semplificazioni varato in via definitiva
venerdì scorso dal consiglio dei ministri e
pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale» (è
il Dl 5/2012) dopo l'esame puntuale del
Quirinale e la firma del capo dello Stato,
partono davvero i primi ingredienti della
ricetta che, insieme al decreto
liberalizzazioni che ora impegna il
Parlamento, dovrebbe aiutare la ripresa del
nostro Pil oggi in sofferenza.
Un gruppo consistente di norme ha bisogno di
decreti e altri provvedimenti attuativi, per
disciplinare per esempio il cambio di
residenza in tempo reale o l'unificazione
delle autorizzazioni ambientali, ma molte
regole partono subito, senza bisogno di
passaggi ulteriori.
Tra queste, una posizione di spicco va senza
dubbio assegnata alla cura «anti-ritardi»,
che anche per il suo valore "strategico"
occupa il primo articolo del decreto
pubblicato ieri. Le procedure portate a
termine oltre i tempi previsti da leggi o
regolamenti, o quelle che addirittura
sprofondano nelle sabbie mobili fino a
produrre un silenzio-inadempimento,
incontrano con il nuovo decreto una doppia
penalità. La prima è organizzativa, e porta
alla possibile diffusione di una serie di
"commissariamenti" in cui i vertici delle
amministrazioni sostituiscono i dirigenti e
i funzionari che guidano le strutture
ritardatarie.
I «sostituiti» si vedono
macchiata la pagella che riporta i dati
sulle loro performance, sulla cui base viene
distribuita la retribuzione di risultato, e
possono andare incontro alla responsabilità
amministrativa e a quella
amministrativo-contabile. La sanzione,
insomma, punta dritta sul portafoglio dei
dirigenti o funzionari responsabili, con
conseguenze potenziali ancora più pesanti
quando l'inerzia dell'amministrazione
produce un ricorso in via amministrativa
(nella nuova disciplina la tutela contro i
silenzi della Pa è disciplinata dal Codice
del diritto amministrativo scritto nel Dlgs
104/2010): se il ricorso ha successo, la
sentenza passata in giudicato viene girata
in automatico alla Corte dei conti, che può
quindi procedere per i profili di competenza
(danno erariale causato da dolo o colpa
grave).
Un'ultima sanzione è d'immagine, e
costringe l'ufficio ritardatario a
rilasciare i documenti con l'indicazione dei
tempi previsti dalla legge e di quelli, più
lunghi, utilizzati in concreto per portare a
dama il provvedimento. Sempre sul fronte
della burocrazia, cambiano le scadenze dei
documenti, che vanno a coincidere con il
compleanno del titolare, e viene portata a
dieci anni la validità delle tessere di
riconoscimento (con fotografia) rilasciate
dalle Pubbliche amministrazioni.
L'entrata in vigore del decreto porta con sé
anche la riforma dei controlli, che amplia
gli spazi per il revisore unico sia nelle
Srl sia nelle Spa a scapito dei collegi (gli
attuali, però, rimangono in carica fino alla
scadenza). Nelle università, cadute le
previsioni sul riordino del Cun e sui limiti
alla partecipazione dei professori alle
commissioni di reclutamento, l'entrata in
vigore del provvedimento porta con sé come
primi effetti lo stop alla possibilità di
affidare attività di tutoraggio o didattica
integrativa ai ricercatori a tempo
indeterminato. Novità anche in campo
assunzioni: la notizia-clou sul punto è la
proroga di un anno del bonus Sud, che
attende però l'accordo con le Regioni per la
ripartizione dei fondi (articolo Il Sole 24
Ore del 10.02.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Malattia
senza festivi.
La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, ha
ribadito con la
sentenza
09.02.2012 n. 1885 il seguente comportamento: «Se
alla conclusione del periodo di malattia
seguono dei giorni festivi gli stessi non
devono essere conteggiati nel periodo di
comporto pena l'illegittimità del
licenziamento stesso».
Il caso di specie riguardava una dipendente
del ministero della giustizia che aveva
fruito di un periodo di malattia durato 18
mesi (periodo massimo consentito dal Ccnl) e
che, alla conclusione del periodo stesso,
aveva ottenuto dall'Amministrazione di
assentarsi dal lavoro per un ulteriore
periodo di 18 mesi.
L'ulteriore periodo concesso scadeva in data
31/10/2003 e pertanto la lavoratrice doveva
riprendere servizio il giorno 1° novembre
del 2003; tuttavia , essendo il giorno 1°
novembre festivo e il giorno 2 novembre
cadente di domenica, la dipendente si era
presentata al lavoro il giorno 03.11.2003
(tale comportamento aveva portato al
licenziamento della stessa in quanto in data
01/01/2003 scadeva il periodo massimo di
assenza consentito dal contratto).
Il licenziamento è stato impugnato e la
questione giuridica è arrivata fino alla
Cassazione che ha riconosciuto
l'illegittimità del licenziamento (cosa che
era accaduta anche in primo grado) in quanto
la lavoratrice non aveva superato il periodo
di comporto (avendo ripreso servizio in
tempo utile il 03/11/2003) in quanto il 1° e
il 2 novembre del 2003 erano giorni festivi
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Prescrizione
quinquennale per il recupero da parte della
P.A. degli importi indebitamente erogati al
dipendente a titolo di trattamento
retributivo.
Per pacifica giurisprudenza non vi è obbligo
di specifica motivazione per il recupero di
emolumenti non dovuti. Inoltre vi è
rilevanza della buona fede dei percettori
soltanto ai fini della modalità di
esecuzione del recupero delle somme
indebitamente percepite ed il recupero non
deve essere preceduto dall'avviso
dell'inizio di procedimento, trattandosi di
atto vincolato (v. da ultimo Tar Campania,
Napoli, 25.07.2011, n. 3987).
Ad avviso del giudice peraltro l’eccezione
di prescrizione quinquennale formulata dal
dipendente è fondata in quanto ai sensi
degli artt. 2948, numero 4), e 2943 del
codice civile il diritto
dell’Amministrazione a ripetere gli
emolumenti non dovuti al ricorrente ma ad
esso corrisposti prima del quinquennio
anteriore alla comunicazione della richiesta
di restituzione si è estinto per
prescrizione.
Conseguentemente: - è illegittima la
richiesta di questa parte di emolumenti,
trattandosi di credito ormai prescritto; -
la porzione di questa parte di emolumenti
che sia stata già percepita dal ricorrente
va ad esso restituita, con gli accessori di
legge.
Parimenti fondata è la prospettazione del
ricorrente circa la illegittimità della
ripetizione di somme lorde anziché nette:
l'Amministrazione, nel procedere al recupero
di somme indebitamente erogate ai propri
dipendenti, deve effettuare il recupero al
netto delle ritenute fiscali, previdenziali
e assistenziali, giacché è al netto di
queste ritenute che gli emolumenti in più
sono stati corrisposti, e la ripetizione
dell'indebito deve necessariamente riferirsi
soltanto alle somme effettivamente percepite
in eccesso (confr. C.d.S., Sez. VI,
02.03.2009, n. 1164) (TAR Lazio-Roma, Sez. I-bis,
sentenza 09.02.2012 n. 1317
-
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Concorso per dirigente tecnico:
per la prova orale la Commissione
esaminatrice non e' vincolata dal curriculum
del partecipante il quale deve essere pronto
a rispondere su tutte le materie previste
dal Bando.
In base al principio di imparzialità del
concorso, i curricula “studiorum” e
professionali dei singoli candidati non
possono comunque costituire un limite o
comunque un vincolo per la Commissione
esaminatrice nella formulazione delle prove
del colloquio.
Nella sostanza delle cose dunque, chi
partecipa ad un concorso per posti di
dirigente tecnico, deve essere pronto a
rispondere su tutte le materie comunque
previste del bando. Del tutto legittimamente
qui la Commissione, nell’ambito delle
materie della prova orale, ha proceduto ad
accertare la specifica qualificazione
professionale di coloro che sarebbero stati
destinati ad assicurare le funzioni
dirigenziali dell’amministrazione (quali i
servizi catasto - tecnico erariale -
registri immobiliari - gestione immobili
dello stato, ecc. ecc.) (Consiglio di Stato,
Sez. IV,
sentenza 09.02.2012 n. 694 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Cambio
al vertice dell’ente “pilotato” da politico:
è abuso d’ufficio. La Cassazione annulla con
rinvio una sentenza di assoluzione di un
politico/presidente di un ente locale
sospettato di aver sostituito un dirigente
con un suo “fedelissimo".
Il politico che fa
dimettere un dirigente di un ente per far
posto a un suo fedelissimo commette il reato
di abuso d’ufficio.
Lo afferma la sesta sezione penale della
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, con
sentenza 08.02.2012 n. 4933.
Il politico, presidente di un ente locale
siciliano, è infatti sospettato di aver
posto in essere atti di “moral suasion”
affinché un manager dirigente al vertice di
un ente controllato si dimettesse lasciando
così il posto ad un suo fedelissimo, il
quale lo avrebbe certamente favorito
nell’aumentare il proprio bacino di voti
all’interno della struttura in questione.
Tali atti sarebbero consistiti nell’aver
tagliato e bloccato unilateralmente i fondi
destinati all’ente, in modo da indurre alle
dimissioni l’incolpevole dirigente.
Tuttavia il politico in questione era stato
assolto dall’accusa di abuso d’ufficio “perché
il fatto non costituisce reato”; infatti
la sentenza che esclude la sua
responsabilità non considera le
testimonianze secondo cui, dopo il
“pilotato” cambio al vertice dell’ente, i
finanziamenti pubblici sarebbero tornati ad
affluire verso l’istituto. Secondo il
giudice d’appello l’imputato non avrebbe
interferito sulla sospensione dei pagamenti
né avrebbe influito sulle dimissioni
rassegnate dal dirigente.
Ma la Cassazione è di tutt’altro avviso e,
accogliendo il ricorso del procuratore
generale presso la Corte d’appello di
Palermo, ordina il rinnovo del giudizio.
Secondo la Suprema Corte, nel valutare la
colpevolezza o meno del politico
amministratore, il giudice del rinvio dovrà
prendere “in esame tutte le prove
legittimamente acquisite al processo” e
valutarle “secondo le regole della logica”.
Tutto si gioca nell’accertare i tre fatti
topici oggetto di prova: 1) se l’imputato ha
dato ordine di sospendere i pagamenti in
favore dell’ente; 2) se il manager ha
presentato le dimissioni per effetto
dell’ordine abusivo impartito dall’imputato;
3) se l’imputato ha agito per soddisfare un
interesse privato. Per la Suprema Corte,
qualora questi fatti fossero provati, ci si
troverebbe in presenza del reato di
concussione.
Da qui, l’annullamento della sentenza con
rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello (link a www.leggioggi.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Avere
password del database non salva da accesso
abusivo.
D'ora in avanti sistemi
informatici blindati. Infatti risponde del
reato di accesso abusivo anche chi ha la
password del database ma entra con finalità
diverse rispetto a quelle consentite dal
titolare di tale sistema.
Componendo un radicato contrasto di
giurisprudenza, le Sezz. unite penali
della Corte di Cassazione con la
sentenza 07.02.2012 n.
4694, hanno confermato la condanna a
carico di un carabiniere che, pur essendo
abilitato all'ingresso del sistema, lo aveva
fatto non a fini investigativi a lui
consentiti ma per svelare informazioni
riservate a una conoscente.
L'uomo si era difeso sostenendo che lui
possedeva la password di ingresso al sistema
e che per questo non era punibile ai sensi
dell'articolo 615-ter del codice penale,
indirizzato soltanto agli hacker. A questa
obiezione il massimo consesso di Piazza
Cavour ha risposto aderendo a una
giurisprudenza della quinta sezione penale
del Palazzaccio piuttosto restrittiva, che «integra
la fattispecie criminosa di accesso abusivo
ad un sistema informatico o telematico
protetto, prevista dall'art. 615-ter cod.
pen., la condotta di accesso o di
mantenimento nel sistema posta in essere da
soggetto che, pure essendo abilitato, violi
le condizioni e i limiti risultanti dal
complesso delle prescrizioni impartite dal
titolare del sistema per delimitarne
oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo,
invece, per la configurazione del reato, gli
scopi e le finalità che soggettivamente
hanno motivato l'ingresso al sistema».
Nel caso sottoposto all'esame del Supremo
collegio il maresciallo era stato
autorizzato ad accedere al sistema
informatico interforze soltanto per ragioni
«di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica e di prevenzione e repressione dei
reati», con espresso divieto di stampare
il risultato. Insomma, spiega la Corte, si
tratta «di prescrizioni disciplinanti
l'accesso e il mantenimento all'interno del
sistema che, in quanto non osservate
dall'imputato, hanno reso abusiva l'attività
di consultazione esercitata in concreto,
prescindendosi dal successivo uso indebito
dei dati acquisiti e dalla predeterminazione
di una finalità siffatta».
In altri termini, il militare ha agito con
la consapevolezza della contrarietà alle
disposizioni ricevute e, quindi, del
carattere «invito domino» dell'accesso e
della permanenza fisica nel sistema, «e
ciò integra a evidenza il dolo generico
richiesto dalla norma, che non prevede
alcuna finalità speciale né lo scopo di
trarre profitto, per sé o per altri, ovvero
di cagionare ad altri un danno ingiusto»
(articolo ItaliaOggi dell'08.02.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Chiusura
per neve recuperata con ferie o permessi
retribuiti.
I lavoratori pubblici di Roma e provincia,
che non sono andati al lavoro nei giorni
scorsi a causa delle avverse condizioni
meteorologiche e in ossequio alle
disposizioni di chiusura degli uffici
pubblici contenute nelle ordinanze
prefettizie del 3 e 4 febbraio scorsi,
potrebbero essere costretti a dover
recuperare, con ferie o permessi retribuiti,
le giornate lavorative non svolte. Le
abbondanti nevicate, vere e proprie cause di
forza maggiore che impongono la chiusura
degli uffici pubblici per garantire la
sicurezza, non sono imputabili né al
lavoratore né al datore di lavoro. Di
conseguenza, quest'ultimo non è tenuto a
corrispondere la prestazione lavorativa.
A questa conclusione si perviene leggendo il
parere 25.05.2011 n.
50 dell'Aran
che, in risposta a un quesito sul punto, non
lascia margine ad alcun dubbio. I giorni non
lavorati vanno scomputati dalle ferie o dal
monte ore dei permessi retribuiti per motivi
personali che spettano ai lavoratori
annualmente per contratto.
Il quesito posto all'Aran chiedeva in che
termini considerare la prestazione
lavorativa, qualora la stessa non possa
essere effettuata per cause derivanti da
«eventi naturali o per provvedimenti autoritativi che impongono la chiusura
dell'amministrazione» (come si vede,
entrambi i casi ricorrono per il maltempo
che ha colpito la Capitale in questi
giorni).
Per l'Agenzia, nel caso in questione occorre
fare riferimento al concetto di «forza
maggiore», ovvero un evento che non è
imputabile né ai lavoratori né al datore di
lavoro, con la conseguenza «che quest'ultimo
non è tenuto a corrispondere la retribuzione
per le ore di mancata prestazione» (citando
sul punto l'articolo 2099 del codice civile
e la sentenza della Cassazione, sez. lav.,
n. 481 del lontano 1984).
Attenzione, nulla vieta alla stessa
amministrazione di corrispondere ugualmente
la retribuzione per i giorni in cui si è
verificata la situazione di forza maggiore,
ma a una condizione. Ovvero, che il
dipendente utilizzi, al fine di motivare
l'assenza, gli strumenti forniti dal
contratto collettivo di comparto, quali le
ferie, le festività soppresse, i permessi
retribuiti ex articolo 18 Ccnl del 1995 (18
ore annuali), oppure altre modalità previste
dal contratto per il recupero delle ore non
lavorate.
In pratica, il lavoratore romano che è
rimasto a casa, se ha già fruito dei
permessi retribuiti, si vedrà costretto,
alla riapertura degli uffici, a restare di
più in servizio per recuperare le ore non
lavorate causa maltempo
(articolo ItaliaOggi del 07.02.2012). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI:
Statuto dei lavoratori e Codice della
privacy. Registrazione delle telefonate dei
dipendenti: è controllo a distanza dei
lavoratori?
Domanda.
L'installazione di un sistema in grado di
fare registrazioni audio delle chiamate in
uscita e in entrata, finalizzato al
monitoraggio della qualità dei processi e
dei servizi di assistenza alla clientela
forniti dall'impresa, costituisce un
controllo a distanza dei lavoratori soggetto
alle regole dello Statuto dei lavoratori e
del Codice della privacy?
Risposta.
Se l'impresa che intende installare il
sistema di registrazione delle telefonate
adotta alcune regole precauzionali che
annullano il rischio di trattamenti non
autorizzati di dati personali della
clientela e dei lavoratori, a mio avviso la
fattispecie non rientra nell'ambito
oggettivo di applicazione delle disposizioni
della legge n. 300/1970 e del D.Lgs. n.
196/2003.
In particolare perché l'apparecchiatura sia
legittima è necessario che:
- i controlli non siano fatti in maniera
sistematica e automatica, ma solamente a
campione;
- le voci degli operatori e dei clienti
registrate dal sistema siano criptate, in
modo tale da non essere riconoscibili e di
non permettere di risalire all'identità del
singolo operatore o cliente;
- i primi secondi di conversazione siano
eliminati, in modo che sia impossibile
ascoltare il nome dell'operatore che ha
risposto al cliente;
- non siano tracciati né il nome
dell'operatore, né alcun altro dato che
possa permettere la sua identificazione;
- il sistema di monitoraggio non fornisca
alcun report contenente informazioni sul
singolo operatore del servizio assistenza
clienti;
- l'accesso ai dati registrati sia
tracciabile e sia limitato solamente ai
soggetti espressamente autorizzati (cioè
formalmente incaricati del trattamento)
dall'impresa per la finalità di monitoraggio
(07.02.2012 - tratto da
www.ipsoa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Competenze
anti-ritardi da chiarire.
È incerto se sia compito del sindaco o della
giunta individuare il responsabile.
LA PLATEA/
Anche i segretari e i direttori generali
possono essere incaricati di intervenire
come sostituti in caso di inerzia.
Tutela molto più forte dei cittadini e delle
imprese per i ritardi delle pubbliche
amministrazioni nell'adozione dei
provvedimenti di propria competenza,
previsione di un intervento sostitutivo e
possibilità di rapido avvio del l'azione di
responsabilità amministrativa in capo al
dirigente inadempiente.
Sono questi gli
strumenti con i quali il decreto legge sulle
semplificazioni, riapprovato venerdì scorso
dal Consiglio dei ministri, vuole
raggiungere il risultato di tagliare i tempi
dell'attività amministrativa, dando certezza
sul momento della sua conclusione. Questa
tutela si applica a tutti gli atti delle
pubbliche amministrazioni, quindi non solo
nel caso di mancata risposta a istanze, ma
anche per i ritardi nei pagamenti. Lo
strumento tecnico è la modifica della legge
241/1990.
Il legislatore ribadisce in primo luogo la
competenza dei tribunali amministrativi e
precisa l'applicabilità delle forme di
tutela contenute nel Codice sul processo
amministrativo. Le nuove regole non si
applicano ai procedimenti tributari.
I vertici politici devono individuare il
dirigente a cui sono attribuiti i poteri
sostitutivi in caso di inerzia: un solo
soggetto per ogni amministrazione. In caso
di mancata individuazione, provvede
direttamente il legislatore: questa
competenza è attribuita nell'ordine al
direttore generale, al dirigente del settore
o al funzionario di più elevato livello
presente nell'ente. Negli enti locali
occorre chiarire se la competenza
all'individuazione del dirigente a cui sono
attribuiti i poteri sostitutivi spetta alla
Giunta, in quanto organo che ha competenza
residuale generale, o ai sindaci, in quanto
spetta a loro la competenza al conferimento
e alla revoca degli incarichi dirigenziali:
la seconda soluzione appare preferibile. I
dirigenti individuati come sostituti in caso
di inerzia possono essere sicuramente anche
i segretari o i direttori generali; nei
Comuni sprovvisti di dirigenza possono
essere individuati anche nei titolari di
posizioni organizzative.
L'intervento del sostituto può essere
richiesto solamente dopo il decorso del
termine di conclusione dei procedimenti,
termine che ricordiamo essere in linea
generale fissato in 30 giorni e che i
regolamenti degli enti possono innalzare
fino a 90 giorni. Il sostituto deve
concludere il procedimento entro la metà del
termine e a tal fine può avvalersi della
struttura esistente o nominare un
commissario ad acta. Comunque,
dall'applicazione della disposizione non
devono derivare oneri aggiuntivi per l'ente.
In capo ai dirigenti inadempienti sono
previsti vari tipi di sanzione. I ritardi
determinano il maturare di responsabilità
dirigenziale o di risultato, oltre che di
responsabilità amministrativa e contabile:
gli organismi di valutazione devono tenere
conto di questo elemento nella valutazione
della performance. Va sottolineato che il
legislatore ha rafforzato una previsione già
esistente. Questo rafforzamento si manifesta
soprattutto nell'obbligo per il dirigente
individuato come sostituto di informare
annualmente il vertice politico dei
procedimenti in cui si è dovuto sostituire
ai dirigenti in ritardo nell'adozione di
provvedimenti amministrativi. Un ulteriore e
importante elemento di novità è dato dalla
previsione che questi comportamenti possono
determinare l'insorgere di responsabilità
amministrativa e, soprattutto, dalla
facilità con cui la relativa azione può
essere instaurata. Si dispone infatti che le
sentenze dei tribunali amministrativi che
condannano le Pa per ritardi nella risposta
ai cittadini possano essere in via
telematica inviate alla Corte dei conti; ma
soprattutto si stabilisce che debbano essere
inviate quelle passate in giudicato.
È ovvio che per Corte dei conti si debba
intendere la Procura e non le sezioni di
controllo; la possibilità di invio è una
formula molto generica e andrebbe meglio
precisata, soprattutto per individuare il
soggetto responsabile; l'obbligo di invio di
tutte le sentenze passate in giudicato è
fissato in modo tassativo: in questo modo si
forniscono immediatamente le informazioni
necessarie per l'eventuale instaurazione
dell'azione di responsabilità. Azione di
responsabilità che, sulla base della
giurisprudenza contabile consolidata, fissa
la misura del danno erariale nelle sanzioni
e interessi che l'ente ha dovuto versare al
privato, ivi compresi gli eventuali
risarcimenti danni.
---------------
Il percorso per rimediare - Che cosa succede
in caso di ritardi della pubblica
amministrazione
- Le pubbliche amministrazioni devono
individuare il dirigente che interviene in
caso di ritardi
- Il sostituto è tenuto a informare l'ente a
proposito dei procedimenti in cui è
intervenuto
- Il sostituto conclude i procedimenti entro
la metà dei termini, anche tramite un
commissario ad acta
- Dei ritardi si tiene conto negativamente
nella valutazione delle performance
- Le sentenze che condannano le pubbliche
amministrazioni per ritardi sono inviate
alla Corte dei conti
(articolo Il Sole 24
Ore del 06.02.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
F. V. Prosperetti,
NORME SOPRAVVENUTE IN PENDENZA DI PROCEDURE
CONCORSUALI: LA SOLUZIONE DELLA
GIURISPRUDENZA (link a
www.gazzettaamministrativa.it). |
|
CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO:
G. Dall'Ozzo,
LA ESIMENTE POLITICA - La portata
dell'art. 1, co. 1-ter, l. 20/1994 così come
novellata dalla l. 639/1996 e dell'art. 49
d.lgs. 267/2000 - La valutazione della
responsabilità dei titolari degli organi
politici per la adozione di atti muniti del
parere favorevole di regolarità
tecnico-contabile e per quelli di competenza
degli uffici tecnici o amministrativi
causativi di danno - La contestualizzazione
con la recente giurisprudenza contabile
(link a www.gazzettaamministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
F. Falco,
MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE PUBBLICO:
IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE TRA LA CORTE
DI CASSAZIONE ED IL CONSIGLIO DI STATO
(link a www.gazzettaamministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
modifiche alla disciplina in materia di
permessi e congedi per l'assistenza alle
persone con disabilità - decreto
legislativo 18.07.2011, n. 119 ("Attuazione
dell'articolo 23 della legge 04.11.2010, n.
183, recante delega al Governo per il
riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi")
(circolare
03.02.2012 n. 1). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Disabili, paletti alle
assunzioni.
Corte conti: la spesa per il personale è
onnicomprensiva. Le ultime decisioni
restrittive della magistratura contabile
penalizzano le categorie protette.
La spesa per le assunzioni obbligatorie dei
disabili da parte degli enti locali deve
rientrare nei limiti e vincoli a vario
titolo fissati dalle leggi.
La Corte dei conti sta assumendo un nuovo e
restrittivo orientamento, rispetto alla
possibilità di tenere fuori dal computo
della spesa di personale le assunzioni
effettuate per adempiere agli obblighi
previsti dalla legge 68/1999.
Mentre, infatti, fino a qualche mese fa si
poteva dare per scontata la non
computabilità di tali spese per i tetti
fissati dalla legge, adesso le
interpretazioni sempre più rigoristiche
della magistratura contabile stanno
decisamente modificando il quadro.
In proposito, il
parere 14.09.2011
n. 82 della sezione regione di controllo per
il Molise non lascia troppi spazi alla
possibilità di non computare nell'aggregato
«spesa del personale» le spese per
assunzioni finalizzate ad assolvere agli
obblighi imposti dalla 68/1999.
Secondo il parere, occorre dare privilegio
«al principio di onnicomprensività delle
spese di personale da computare ai fini del
rispetto della percentuale di cui al comma 7
dell'art. 76 del dl n. 112/2008». In altre
parole, l'assunzione dei disabili concorre a
costituire base di calcolo per verificare
che il totale delle spese di personale non
superi il rapporto del 50% sul totale delle
spese correnti.
Secondo la sezione Molise, anche se la spesa
per assumere disabili è finalizzata a
soddisfare obblighi di legge, tuttavia «non
può essere considerata finanziariamente
neutra per l'amministrazione e anzi incide
sull'indice di rigidità della spesa
corrente, che risulta, giova ribadirlo, dal
rapporto tra le principali voci di spesa
fissa -costituite dalle spese per il
personale e dalle spese per il rimborso dei
mutui in ammortamento (quota capitale e
quota interessi)- e il totale delle spese
correnti».
Insomma, la sezione ritiene che tra la
tutela del diritto al lavoro dei disabili,
la cui garanzia crea anche in capo alle
amministrazioni pubbliche l'obbligo di
rispettare le percentuali di assunzioni
obbligatorie, ed il rispetto ai tetti di
spesa per il personale, va risolto a
vantaggio della tutela della finanza
pubblica. Sicché, tra le spese di personale
«devono essere necessariamente incluse anche
quelle sostenute a tutela di categorie
protette di lavoratori senza che la
necessità di adempiere alle assunzioni
obbligatorie possa costituire l'occasione
per la violazione di norme a tutela degli
equilibri di bilancio».
Meno drastica, ma nella stessa direzione, è
l'opinione espressa dalla sezione regionale
di controllo per la Basilicata con la
delibera 25.11.2011 n.
95, secondo il quale non
si deve dimenticare la particolare vincolatività dell'obbligo di assumere i
disabili, espressamente sanzionato «sul
piano penale, amministrativo e disciplinare
secondo quanto previsto dall'art. 15, comma
3, della legge 12.03.1999, n. 68».
Tuttavia, sebbene questa considerazione e il
richiamo che il parere fa a pronunce della
Ragioneria generale e della Funzione
pubblica circa l'esclusione delle spese per
assunzione di disabili dai computi per i
vincoli alla spesa di personale, aprono
spazi alla tesi più elastica, la sezione
conclude in modo diverso.
Il parere
evidenzia che le pubbliche hanno in ogni
caso l'obbligo di attuare tutte le misure programmatorie necessaria ad adempiere agli
obblighi relativi alle categorie protette,
ma rispettando contemporaneamente la
rimanente disciplina pubblicistica sulla
spesa di personale. Insomma, non sarebbe
possibile sforare i tetti di spesa di
personale assumendo disabili; occorrerebbe,
invece, adempiere alla legge 68/1999 avendo
avuto cura, prima, di aver ridotto
l'aggregato della spesa in misura tale da
consentire di assumere i disabili, senza
violare i tetti della spesa di personale.
L'indirizzo della magistratura contabile di
controllo verso letture sempre più
restrittive della normativa sulla spesa del
personale non paiono del tutto
condivisibili. In effetti, la sola
considerazione delle responsabilità anche
penali scaturenti dalla violazione della
legge 68/1999 dovrebbero lasciar intendere
che per l'ordinamento è meritevole di
maggior tutela la garanzia per il lavoro
delle categorie protette, che il rispetto
pedissequo delle norme in materia di finanza
pubblica. Questo atteggiamento di maggior
favore dell'ordinamento verso le categorie
svantaggiate, del resto, è anche ricavabile
dalla Costituzione
(articolo ItaliaOggi
del 03.02.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Contrattazione
decentrata 2012, non serve aspettare il varo
dei bilanci.
È opportuno che le amministrazioni avviino
subito la contrattazione decentrata
integrativa per l'anno 2012 in modo da
potere arrivare alla ripartizione del
trattamento economico accessorio premiando
le performance e la meritocrazia. Peraltro
non vi sono dubbi rilevanti, a differenza
dell'anno passato, nella determinazione del
fondo per le risorse decentrate.
Occorre
subito rilevare che per la costituzione del
fondo non occorre attendere l'approvazione
del bilancio preventivo: non vi è infatti
alcun vincolo in questa direzione né in modo
esplicito né implicito. Al massimo, per la
concreta erogazione delle risorse variabili
è opportuno attendere l'approvazione di
questo documento programmatico. Nella
quantificazione della parte stabile del
fondo non può essere usato l'articolo 15,
comma 5, del Ccnl 01/04/1999 per aumentare la
capienza complessiva. Non vi sono dubbi che
i risparmi derivanti dalle progressioni
economiche dei dipendenti cessati dal
servizio continuino a ritornare tra le somme
disponibili: in questo caso infatti non
abbiamo un incremento del fondo.
L'unico
dubbio riguarda il possibile inserimento
della retribuzione individuale di anzianità
e degli assegni ad personam dei dipendenti
cessati dal servizio: la Ragioneria generale
dello stato lo ha escluso, quanto meno per
le amministrazioni statali, nella propria
circolare n. 20/2010, mentre la successiva
circolare 12/2011 del ministro dell'economia
non ne fatto cenno. Per la costituzione
della parte variabile le possibilità
previste dai contratti nazionali, in
particolare l'articolo 15, comma 5 e comma
2, del Ccnl 01/04/1999, non possono dare luogo
ad un aumento delle risorse.
Le sezioni
unite di controllo della Corte dei conti
hanno ammesso come deroghe esclusivamente
quelle previste per la incentivazione degli
uffici tecnici in caso di realizzazione di
opere pubbliche e per gli avvocati in caso
di contenziosi risolti con successo per
l'ente. La Rgs e la sezione di controllo
della magistratura contabile pugliese
consentono l'aumento del fondo per le
risorse derivanti dai risparmi nella
utilizzazione del fondo. Rimane da
risolvere, ma il tema è di minore attualità
nell'anno 2012, il dubbio sulla possibilità
di incrementare il fondo con i compensi
derivanti dall'Istat per il censimento.
Una volta costituito il fondo si possono
avviare le trattative per la ripartizione
del fondo. Ricordiamo che non è necessario
attendere la presentazione di una
piattaforma da parte dei sindacati e che è
opportuno che la giunta formuli delle
direttive per la delegazione trattante di
parte pubblica. Non vi sono certezze per
potere andare a una rivisitazione
complessiva della contrattazione decentrata:
appare opportuno limitare le trattative
solamente alla ripartizione del fondo,
mentre un intervento sulla parte
istituzionale è necessario solamente se vi
sono dei dubbi di illegittimità delle norme
esistenti.
Il tempestivo avvio delle trattative per la
ripartizione del fondo consente di spostare
una parte significativa delle risorse per la
incentivazione delle attività finalizzate al
perseguimento dei risultati richiesti
dall'amministrazione. Cioè di incentivare la
produttività del personale e le indennità di
risultato per i dirigenti ed i titolari di
posizione organizzativa
(articolo ItaliaOggi
del 03.02.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il dipendente che ha svolto
mansioni superiori non può ottenere il
corrispettivo agendo ex art. 2041 c.c.
contro la P.A. per ingiustificato
arricchimento.
Secondo principi giurisprudenziali
consolidati, l’esercizio di mansioni
superiori da parte del personale dipendente
dalla pubblica amministrazione, ancorché con
attribuzione per atto formale, non comporta
alcun diritto, neppure per differenze
retributive, salvo espressa previsione
normativa dettata da norma speciale che
consenta l’attribuzione delle mansioni
superiori e la maggiorazione retributiva.
Ciò perché nell’ambito del pubblico impiego
è la qualifica e non le mansioni il
parametro al quale la retribuzione è
inderogabilmente riferita (cfr. tra le
tante, Cons. Stato, sez. VI, 29.05.2002, n.
2969; sez. V. 08.05.2002, n. 2452).
Tale orientamento muove dalla decisione
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato n. 22 del 18.11.1999, che ha
evidenziato che la parametrazione della
retribuzione alla qualifica è conseguente
all’assetto rigido della pubblica
amministrazione sotto l’aspetto
organizzatorio, collegato anch’esso, secondo
il paradigma dell’art. 97 della Costituzione
ad esigenze primarie di controllo e
contenimento della spesa pubblica.
Invero, la sentenza impugnata ha fondato
l’accoglimento della domanda delle
differenze retributive sull’istituto
dell’indebito arricchimento di cui all’art.
2041 cod. civ., avendo ravvisato l’indebito
arricchimento della p.a. in danno del
dipendente. L’applicazione di tale istituto
di diritto privato al rapporto di pubblico
impiego è stato disconosciuto dalla
giurisprudenza amministrativa ravvisandosi
nella sua applicazione l’elusione del
principio della necessaria corrispondenza
tra qualifica e retribuzione e delle norme
poste a salvaguardia della stabilità
programmata dei costi per i servizi
amministrativi (Adunanza plenaria
23.02.2000, n. 12).
Il diritto del dipendente al corrispettivo
per l’espletamento di mansioni superiori non
può fondarsi sull’ingiustificato
arricchimento dell’amministrazione atteso
che l’esercizio di mansioni superiori alla
qualifica rivestita svolto durante
l’ordinaria prestazione lavorativa, non reca
alcuna diminuzione patrimoniale in danno del
dipendente (il c.d. depauperamento che
dell’azione ex art. 2041 cod. civ. è
requisito essenziale) (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 02.02.212 n. 574 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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gennaio 2012 |
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PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi,
prove aderenti al bando. Tar Campania dà
ragione a un candidato.
Conoscenze informatiche? Sì, ma senza
esagerare.
Con la
sentenza
31.01.2012 n. 491, la III Sez. del TAR Campania-Napoli ha accolto il
ricorso presentato da un candidato,
deducendo l'illegittimità del provvedimento
di non ammissione alle prove orali del
concorso pubblico per «coadiutore
amministrativo-cat. B3» del ruolo del
Consiglio Regionale della Campania, cui
aveva preso parte. I magistrati
amministrativi hanno, infatti, ritenuto
censurabile, «in quanto viziata per
eccesso di potere per illogicità manifesta»,
la valutazione che aveva effettuato la
commissione giudicatrice, la quale, in sede
di revisione della prova pratica (Word ed
Excel), non si era attenuta né ai parametri
previsti nel bando, né tanto meno ai criteri
di giudizio cui si era autovincolata.
A causa della valutazione «totalmente
erronea», quindi, il candidato non era
riuscito a ottenere il punteggio minimo
previsto per superare la prova scritta. Ma
contrariamente a quanto sostenuto
dall'amministrazione resistente, secondo la
quale il corretto superamento della prova
contestata implicava anche la risoluzione di
un problema di tipo logico, i giudici hanno
chiarito che «il Bando si limitava a
richiedere la conoscenza di ''elementari
nozioni in campo informatico'' e, per quanto
riguardava la prova Excel, l'espletamento di
una semplice ''prova di calcolo''».
Invece, l'amministrazione pretendeva un «percorso
logico» che avrebbe richiesto «ben
più che la cognizione di informazioni
«elementari» del funzionamento del sistema
Excel, specie se posto in relazione alle
mansioni tipiche della qualifica messa a
concorso». Il collegio ha ritenuto
altresì erronea la valutazione della prova
Word: gli errori commessi dal ricorrente nel
ricopiare il testo fornito, infatti, non
potevano qualificarsi come «di ortografia»
o di «grammatica», ma semplicemente
di battitura, tenuto conto che tra i
requisiti del bando vi era quello secondo il
quale il testo doveva essere ricopiato nella
sua interezza e non «con caratteri e
formattazione identici».
Ciò a maggior ragione sul presupposto che il
corretto uso delle lettere maiuscole e
minuscole o la corretta impaginazione, «lungi
dall'essere ritenuti come condicio sine qua
non della fedele copiatura del testo di
riferimento», erano stati addirittura
ritenuti elementi di favore per l'eventuale
attribuzione, in via del tutto
discrezionale, di un ulteriore punto
aggiuntivo
(articolo ItaliaOggi
del 02.03.2012 - link a
www.ecostampa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
R. Mancuso,
Il Mobbing: problema comune (link
a www.diritto.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Non può essere limitato il
diritto di accesso agli atti della procedura
concorsuale in quanto le domande ed i
documenti prodotti dai candidati, i verbali,
le schede di valutazione e gli stessi
elaborati costituiscono documenti rispetto
ai quali deve essere esclusa in radice
l'esigenza di riservatezza a tutela dei
terzi.
Ad avviso del giudice amministrativo il
ricorrente -avendo partecipato ad una
procedura concorsuale- è titolare di un
interesse qualificato e differenziato alla
regolarità della procedura che, come tale,
concretizza quell'"interesse personale e
concreto per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti" che l'art. 2
del DPR n. 352/1992, in puntuale
applicazione dell'art. 22 della L. n.
241/1990, richiede quale presupposto
necessario per il riconoscimento del diritto
di accesso (ex plurimis CS, sez VI,
n. 6246/2000).
Tale interesse è stato puntualmente
evidenziato nell'istanza di accesso nella
quale il ricorrente ha manifestato
l'intenzione di valutare la legittimità
degli atti della procedura concorsuale e, se
del caso, di tutelare in sede
giurisdizionale le proprie ragioni.
E' consolidato l’orientamento
giurisprudenziale (CS, sez. VI, n. 260/1997;
Tar Campania n. 7538/1997; Tar Emilia
Romagna, Parma, n. 274/2001) per cui le
domande ed i documenti prodotti dai
candidati, i verbali, le schede di
valutazione e gli stessi elaborati
costituiscono documenti rispetto ai quali
deve essere esclusa in radice l'esigenza di
riservatezza a tutela dei terzi, posto che i
concorrenti, prendendo parte alla selezione,
hanno evidentemente acconsentito a misurarsi
in una competizione di cui la comparazione
dei valori di ciascuno costituisce
l'essenza.
Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla
procedura, escono dalla sfera personale dei
partecipanti che, pertanto, non assumono la
veste di controinteressati in senso tecnico
nel presente giudizio (TAR Lazio-Roma, Sez.
I-quater,
sentenza 30.01.2012 n. 1032 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: L'esercizio
non autorizzato di incarichi da parte del
dipendente pubblico non rientra nella
giurisdizione contabile.
... pur volendo considerare in modo autonomo
l’obbligo di refusione a carico del
lavoratore al servizio di una p.a. (anziché
obbligazione subordinata, com’è in effetti),
la giurisdizione contabile dovrebbe essere
esclusa, trattandosi di un obbligo che
scaturisce dall’esercizio di un’attività
lavorativa extraistituzionale, mentre i
presupposti per radicare la giurisdizione
della Corte dei conti si fondano sul
verificarsi di un danno erariale, cagionato
da un soggetto vincolato da un rapporto di
servizio, inteso anche in senso lato, con la
p.a., e sulla circostanza che il danno sia
stato determinato nell'esercizio delle
funzioni alle quali il dipendente è stato
preposto.
Ancora in via pregiudiziale, deve essere
esclusa la sussistenza della giurisdizione
della Corte dei conti sulla seconda posta di
danno contestata dalla Procura attrice,
riguardante la violazione dell’art. 53, co.
7, d.lgs. 30.03.2001, n. 165, in
relazione all’illecito svolgimento, da parte
della Sig.ra ..., di due stabili rapporti
lavorativi non autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza. Il
relativo danno è stato quantificato in
misura pari alle somme che la convenuta ha
ricevuto dai soggetti terzi, a remunerazione
del lavoro extraistituzionale (euro
57.000,00 +12.950,00 = euro 69.950,00).
L’art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165/2001,
stabilisce che <<I dipendenti pubblici non
possono svolgere incarichi retribuiti che
non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i
regolamenti degli atenei disciplinano i
criteri e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal
presente decreto. In caso di inosservanza
del divieto, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilità
disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere
versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti>>.
Dal testo letterale della norma (il compenso
<<deve essere versato, a cura dell'erogante
o, in difetto, del percettore>>) si evince
che dalla violazione dell’obbligo di
esclusività scaturisce un obbligo di
corresponsione di somme di denaro che è
posto, in primis, nei confronti del soggetto
erogante e, in via subordinata, a carico del
dipendente di una p.a.
Tale circostanza è significativa della
natura esclusivamente privatistica
dell’obbligazione di refusione, trattandosi
del soddisfacimento di un interesse
meramente lavoristico. Ciò vale a dire che
la violazione del dovere di esclusività dà
luogo ad un credito del datore di lavoro nei
confronti dei soggetti obbligati (ente
erogante e lavoratore), che non può in alcun
modo ricondursi all’esercizio di funzioni
pubblicistiche, come già ritenuto da questa
Corte in analoghe fattispecie (Sez.
Trentino-Alto Adige, Trento, 15.12.2010, n. 66; id.,
03.12.2009, n. 55).
Ma, pur volendo considerare in modo autonomo
l’obbligo di refusione a carico del
lavoratore al servizio di una p.a. (anziché
obbligazione subordinata, com’è in effetti),
la giurisdizione contabile dovrebbe essere
esclusa, trattandosi di un obbligo che
scaturisce dall’esercizio di un’attività
lavorativa extraistituzionale, mentre i
presupposti per radicare la giurisdizione
della Corte dei conti si fondano sul
verificarsi di un danno erariale, cagionato
da un soggetto vincolato da un rapporto di
servizio, inteso anche in senso lato, con la
p.a., e sulla circostanza che il danno sia
stato determinato nell'esercizio delle
funzioni alle quali il dipendente è stato
preposto.
In un caso analogo di generica trasgressione
di obblighi incombenti dal lavoratore
(controversia avente ad oggetto
l'accertamento dei canoni dovuti dal
pubblico dipendente per il godimento
dell'alloggio di servizio), le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno ravvisato un
inadempimento contrattuale, integrante la
violazione degli obblighi connessi al
rapporto di pubblico impiego, ma non anche
un’attività posta in essere dal dipendente
pubblico <<nell'esercizio delle sue
funzioni>>, affermando che <<la relativa
controversia non può che essere demandata al
solo giudice avente giurisdizione sul
rapporto di impiego, e, per l'effetto, al
giudice del lavoro>> (Cass., sez. un., 30.04.2008, n. 10870/ord.).
In senso
conforme, il giudice di legittimità ha
ritenuto che <<il regime delle
incompatibilità>> è materia <<sottratta alla
disciplina propria dell'attività
amministrativa, ed inclusa nell'ambito dei
comportamenti di gestione del rapporto di
lavoro>> (Cass., sez. lav., 26.03.2010,
n. 7343). Correlativamente, il giudice
amministrativo ha ritenuto la giurisdizione
del giudice ordinario, come giudice del
rapporto di lavoro, in una controversia
volta all'annullamento del diniego opposto
dalla p.a. di appartenenza alla richiesta di
svolgere un incarico extraistituzionale
formulata da un dipendente, ai sensi
dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 (Cons. St.,
sez. IV, 07.06.2004, n. 3618).
L’esatta collocazione dell’istituto in esame
proviene dalla Corte Costituzionale
(sentenza 11.06.2001, n. 189), secondo
cui l’obbligo di esclusività è uno dei
canoni fondamentali del rapporto di impiego
pubblico, del quale costituisce indice
rivelatore, come la predeterminazione
dell’orario di lavoro e della retribuzione,
l'inserimento del prestatore di lavoro
nell'organizzazione amministrativa e la
subordinazione gerarchica (v. TAR Toscana,
11.09.2008, n. 1910; Cons. St., Sez.
V, 01.12.1999, n. 2022; id., 03.05.1995, n. 681).
Nella mera violazione dell’obbligo di
esclusività non è, quindi, ravvisabile il
nesso di occasionalità necessaria tra danno
alla amministrazione ed esercizio delle
funzioni nell’ambito del rapporto di
servizio, che è il generale presupposto
della responsabilità amministrativa e della
giurisdizione di questa Corte, ai sensi
degli artt. 82 e 83, R.D. 18.11.1923,
n. 2440 e degli artt. 13 e 52, R.D. 12.07.1934, n. 1214.
Ciò pur considerando l’ottica ulteriormente
espansiva della giurisprudenza di
legittimità in tema di responsabilità
amministrativa, secondo cui la giurisdizione
attribuita alla Corte dei conti <<presuppone
che il soggetto, legato all'amministrazione
da un rapporto di impiego (o di servizio),
debba rispondere del danno da lui causato
nell'esercizio di un'attività illecita
connessa con detto rapporto, tale dovendosi
considerare non solo quella costituente
svolgimento diretto della funzione propria
del rapporto d'impiego (o di servizio), ma
anche quella rivestente carattere
strumentale per l'esercizio della medesima
funzione, sempre che detta attività rinvenga
nel rapporto l'occasione necessaria del suo
manifestarsi>> (Cass., sez. un., 02.12.2008, n. 28540; id., sez. un., 25.11.2008, n. 28048; id. sez. un., 22.02.2002, n. 2628).
Questa giurisprudenza di legittimità si
trova citata in altra pronuncia della Corte
di cassazione (02.11.2011, n. 22688/ord.),
menzionata dal P.M. in udienza che, pur
facendo riferimento al predetto univoco
indirizzo che estende la competenza del
giudice contabile alla cognizione
dell’attività strumentale all'esercizio
della funzione pubblica <<sempre che detta
attività rinvenga nel rapporto l'occasione
necessaria del suo manifestarsi>>, ha
risolto in senso opposto il regolamento
preventivo di giurisdizione, senza spiegare
le ragioni per le quali, nelle conclusioni,
ha inteso discostarsi dall’indirizzo
precedentemente richiamato. In relazione a
ciò, il Collegio non condivide l’avviso
dell’Organo requirente circa la presenza di
un evidente revirement del giudice di
legittimità sulla questione di cui è causa.
In buona sostanza, il discrimine tra
giurisdizione della Corte dei conti, in
materia di danno erariale, e quella del
giudice del rapporto di lavoro, resta
confermato nel verificarsi di un
inadempimento riconducibile,
rispettivamente, all’esercizio di una
funzione pubblica (sia pure nel senso dell’occasionalità
necessaria), oppure alle obbligazioni
nascenti dal contratto di lavoro tra un
dipendente e l’amministrazione di
appartenenza.
In particolare, la giurisdizione del giudice
del lavoro si radica nei casi di alterazione
del sinallagma contrattuale (assenze
ingiustificate, per riscossione di
retribuzioni non dovute), allorché il
dipendente pubblico venga in rilievo come
semplice debitore, alla stregua di un
qualsiasi lavoratore privato inadempiente e,
in quanto tale, soggetto alle normali
sanzioni ed azioni civilistiche dell’ente di
appartenenza. Attualmente, la materia è
posta sotto la stretta sorveglianza del
datore di lavoro pubblico: il Dipartimento
della funzione pubblica presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Ispettorato per
la funzione pubblica) può disporre
verifiche, operando d'intesa con i Servizi
ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato (art. 53, co. 16-bis, d.lgs. n.
165/2001, comma aggiunto dall’art. 47, d.l.
25.06.2008, n. 112, e poi così
sostituito dall’art. 52, co. 1, lett. b),
d.lgs. 27.10.2009, n. 150).
Si aggiunge che, in precedenza, l’art. 6,
d.l. 28.03.1997, n. 79, convertito dalla
l. 28.05.1997, n. 140, prevedeva
sanzioni pecuniarie a carico <<dei soggetti
pubblici e privati che non abbiano
ottemperato>> agli obblighi previsti dalla
disciplina del lavoro a tempo parziale e
<<che si avvalgano di prestazioni di lavoro
autonomo o subordinato rese dai dipendenti
pubblici in violazione dell'articolo 1,
commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23.12.1996, n. 662, ovvero senza
autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza>>. Ciò a ulteriore riprova
dell’estraneità della materia alla
responsabilità amministrativo-contabile del
dipendente pubblico, fatto salvo un
eventuale danno erariale <<da mancata
entrata>> per la cui configurabilità, ad
avviso della Sez. Puglia, 30.10.2008,
n. 821, <<non sarebbe, comunque, sufficiente
che il dipendente percettore abbia omesso di
riversare in favore dell’Amministrazione di
appartenenza il compenso percepito, ma
occorrerebbe, altresì, che il diritto di
quest’ultima ad esigerne il riversamento si
sia estinto in modo non satisfattivo ovvero
ne sia divenuto impossibile l’esercizio, per
insolvibilità del debitore o altrimenti>>.
Il Pubblico Ministero, dopo aver affermato,
nell’atto di citazione, che la violazione
dell’obbligo di esclusività è da ritenersi
illecita e, quindi, foriera di danno
erariale, ha specificato, in udienza, che vi
è danno per la semplice ragione che tutte le
energie lavorative devono essere spese per
il datore di lavoro in favore del quale
l’obbligo è posto. Al riguardo, l’Organo
requirente ha citato la sentenza della
Sezione Emilia-Romagna (25.10.2007, n.
818), che muovendo dalle stesse premesse, è
pervenuta ad una decisione di condanna, nei
confronti del Direttore generale dell’INAIL,
per aver consentito lo svolgimento, da parte
dei medici dipendenti dell’Istituto, di
attività libero-professionale extra-muraria
in costanza di rapporto a tempo pieno, senza
che gli stessi avessero optato per il
rapporto a tempo definito, economicamente
meno favorevole.
Il Collegio ritiene che la richiamata
pronuncia sia coerente con le precedenti
osservazioni, in relazione alla evidente
diversità del caso di specie rispetto a
quello deciso dal giudice bolognese che,
correttamente, ha qualificato come danno
erariale l’avvenuta corresponsione, da parte
dell’Istituto, di un maggior trattamento
economico (corrispondente a una prestazione
a tempo pieno anziché part-time), a nulla
rilevando i compensi percepiti dai
dipendenti pubblici nell’ambito
dell’attività extra-muraria, che sarebbero,
invece, assimilabili a quelli oggetto di
contestazione in questa sede.
Per tutte le suesposte considerazioni, il
Collegio esclude la provvista di
giurisdizione della Corte dei conti
sull’obbligo di refusione, da parte della
convenuta, delle somme ricevute dai soggetti
terzi per il lavoro extraistituzionale,
quantificate in euro 69.950,00.
Nel merito, sussistono tutti gli elementi
costitutivi della responsabilità
amministrativa (il rapporto di servizio, la
colpa grave, il danno erariale) in relazione
alle altre voci di danno: 1) il danno
diretto per violazione del c.d. vincolo
sinallagmatico tra salario e prestazione
lavorativa; 2) il danno all’immagine e al
prestigio dell’ente di appartenenza causato
dal comportamento delittuoso della
dipendente.
Con riguardo al primo profilo di danno,
la Procura assume che il comportamento della
Sig.ra ..., come ricostruito nel corso
dell’indagine penale, è stato caratterizzato
dalla costante distrazione di energie
lavorative da destinare alle incombenze
d’ufficio in favore della realizzazione di
fattispecie penalmente rilevanti ai danni
della medesima amministrazione, per cui una
porzione del trattamento salariale è
risultata indebitamente corrisposta.
In relazione alla commissione di tali
illeciti (tra cui la sistematica e ripetuta
intromissione illecita nel sistema RE.GE.,
la rivelazione di segreti d’ufficio, il
favoreggiamento personale e la corruzione
propria), la Sig.ra ... chiedeva di essere
ammessa al c.d. patteggiamento e il
Tribunale di Milano, Sezione Giudice per le
indagini preliminari, applicava nei suoi
confronti la pena di anni 1 e mesi 7 di
reclusione (sentenza n. 1582/2009).
In merito all’efficacia, nel giudizio di
responsabilità amministrativo- contabile,
della sentenza di patteggiamento, si
rammenta che essa, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., viene pronunciata <<sulla base degli
atti>> se <<non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129>>. In materia, esiste una
giurisprudenza consolidata della Corte dei
conti, secondo cui l’inesistenza -a fronte
della sostanziale identità tra il fatto di
reato e quello dannoso- di un giudicato
penale di condanna, non preclude al giudice
contabile di trarre elementi di
convincimento dalle risultanze emergenti dal
fascicolo penale, da apprezzare unitamente
ad altri concordanti fattori indizianti
(cfr., ex multis, sez. Lombardia, 22.05.2009, n. 384; id., 15.05.2009, n. 353;
sez. Abruzzo, 12.11.2003, n. 601; sez. II, 09.10.2003, n. 285/A; sez. I,
06.06.2003, n. 187/A; sez. III, 16.10.2001, n. 274/A; sez. I,
03.05.2001, n.
106/A; sez. I, 14.03.2001, n. 55/A; sez.
Lombardia, 15.12.1999, n. 1551; sez.
Emilia Romagna, 10.11.1997, n. 555;
SS.RR. 02.10.1997, n. 68/A; sez. I, 21.12.1995, n. 34).
Tale orientamento è stato avallato dal
giudice di legittimità (Cass., sez. lav., 21.03.2003, n. 4193), secondo cui la
condanna a pena patteggiata <<costituisce
indiscutibile elemento di prova per il
giudice di merito il quale, ove intenda
disconoscere tale efficacia probatoria, ha
il dovere di spiegare le ragioni per cui
l'imputato avrebbe ammesso una sua
insussistente responsabilità, ed il giudice
penale avrebbe prestato fede a tale
ammissione>>. In tal senso, il giudice
contabile fa applicazione del principio del
libero convincimento, conservando la facoltà
di decidere in modo difforme da quanto
statuito con sentenza di patteggiamento, in
quanto la stessa <<assume particolare valore
probatorio vincibile solo attraverso
specifiche prove contrarie>> (C. conti, sez.
I, 06.06.2003, n. 187/A, cit.).
Ciò conferma la solidità dell’accertamento
contenuto nella sentenza emessa ex art. 444
c.p.p. che può ben costituire un importante
strumento probatorio utilizzabile nei
giudizi civili o amministrativi di danno,
ancorché di efficacia non vincolante (cfr.
sez. Lombardia, 12.02.2007, n. 106;
id., 29.09.2005, n. 571).
Nella specie, il Collegio non ha motivo di
porre in discussione i fatti oggetto della
sentenza penale di patteggiamento, tanto più
considerando le ampie ammissioni della
convenuta nella fase istruttoria del
processo penale e, quindi, ritiene provati i
riferiti episodi di accesso abusivo ai
sistemi informativi, di corruzione propria,
di rivelazione di segreti d’ufficio, di
favoreggiamento personale e di falso
ideologico. Parimenti, deve essere ritenuta
la sussistenza del requisito soggettivo del
dolo, trattandosi di fatti di reato
caratterizzati dall’intenzionalità di ledere
il bene giuridico protetto.
Il danno è stato quantificato dalla Procura
in via equitativa (art. 1226 c.c.) in una
somma pari al 20 % del salario percepito nel
corso dell’anno 2008 (periodo, individuato
in sede penale, nel quale sono stati
commessi gli illeciti), per un ammontare
pari ad euro 3.735,60 (18.678 x 20%).
Il Collegio considera fondata detta posta
risarcitoria ritenendo che, in presenza
della commissione di numerosi illeciti
correlati alle funzioni pubbliche ricoperte,
una parte dello stipendio percepito dalla
convenuta si ponga al di fuori della <<causa obbligandi>> per la quale è stato erogato,
con conseguente danno all’amministrazione
della giustizia.
È così ravvisabile la violazione dei canoni
della <<lealtà>> e della <<salvaguardia>>
insiti nel principio di buona fede che
presiede all’esecuzione dei rapporti
contrattuali, tra cui quello di lavoro, ex
art. 1375 c.c., nonché la lesione
dell’obbligo di diligenza statuito dall’art.
1176 c.c.
Ma, soprattutto, si è verificato un parziale
inadempimento dell’obbligazione lavorativa,
poiché la convenuta, durante l’orario di
servizio, risulta aver indirizzato le
proprie energie a favore di terzi, con
evidenti profili negativi sulla funzionalità
del servizio. Ciò integra la fattispecie del
danno da disservizio, nella quale deve
ritenersi assorbita la voce di danno
contestata dalla Procura (cfr. sez.
Lombardia, 01.08.2003, n. 990). Va,
infatti, considerata la particolarità del
rapporto di lavoro svolto dalla convenuta
(dipendente pubblico inquadrata presso la
Procura della Repubblica di Milano in
qualità di operatore giudiziario ed
assegnata all’Ufficio arrestati), la quale,
mediante le descritte azioni criminose, si è
posto in una posizione di estraneità
rispetto alla pubblica funzione, sicché
l’inosservanza dei doveri del pubblico
dipendente si è tradotta in una diminuzione
di efficienza dell’apparato pubblico, con
ricadute negative per l’utenza (cfr. sez.
Lombardia, 19.01.2011, n. 42; id., 23.02.2009, n. 74).
In merito alla quantificazione del nocumento
in esame, il Collegio accoglie parzialmente
la richiesta della Procura, in
considerazione della prestazione lavorativa
della Sig.ra ..., valutata positivamente
nel periodo contestato (anno 2008), con
attribuzione, a titolo di <<misurazione
della prestazione>>, del giudizio di <<più
che adeguata>>. Pertanto, ritiene di
commisurare il danno da disservizio nella
misura del 10 % della retribuzione di
riferimento, pari alla metà di quanto
richiesto in citazione (euro 1.867,80).
Con riferimento alla terza voce di
danno, essa consiste nel grave nocumento
arrecato al prestigio, all’immagine ed alla
personalità pubblica dell’amministrazione a
seguito dell’illecita condotta tenuta dalla
convenuta. Infatti, ogni azione dannosa
compiuta dal pubblico dipendente in
violazione dell’art. 97 Cost. (in dispregio
delle funzioni e delle responsabilità dei
funzionari pubblici) <<si traduce in
un’alterazione dell’identità della pubblica
amministrazione e, più ancora, nell’apparire
di una sua immagine negativa in quanto
struttura organizzata confusamente, gestita
in maniera inefficiente, non responsabile e
non responsabilizzata>> (C. conti, sez. riun.,
23.04.2003, n. 10/QM). Il torto subito
dalla p.a. è nella specie particolarmente
evidente, trattandosi di azioni illecite
commesse da un pubblico ufficiale operante
nel settore della giustizia.
Al riguardo, il Collegio richiama la
costante giurisprudenza, anche di questa
Sezione (ex multis, 28.10.2010, n.
626), che ha accolto una definizione di
danno all’immagine da iscrivere nella
categoria del danno non patrimoniale,
individuando la norma violata dalla
convenuta nell’art. 2059 c.c. anziché
nell’art. 2043 c.c.. Con particolare
riferimento all’assolvimento dell’onere
probatorio, ricorda la pronuncia di questa
Corte conti, sez. riun., 18.01.2011, n.
1/QM, secondo cui il danno all’immagine,
anche se qualificato come danno-conseguenza,
è sempre costituito dalla lesione
(all’immagine dell’ente) e mai si identifica
con le spese necessarie al suo ripristino
(come già affermato dalla citata sentenza n.
10/2003/QM).
In ogni caso, il Collegio condivide l’avviso
della Procura, secondo cui la riparazione
del danno all’immagine patito dalla persona
giuridica debba essere liquidato in via
equitativa ex art. 1226 c.c., assumendo
quali ragionevoli indicatori, volti a
prevenire giudizi arbitrari, la qualifica
della convenuta (operatore giudiziario
inquadrata presso la Procura della
Repubblica di Milano), la gravità oggettiva
del fatto (caratterizzato da una disinvolta
strumentalizzazione a fini privati di
attribuzioni e funzioni pubblicistiche), la
diffusività dell’episodio nella
collettività, per la negativa impressione
suscitata nell’opinione pubblica locale e
anche all’interno dell’ente di appartenenza,
oltre all’amplificazione del fatto da parte
dei mass-media, il c.d. clamor fori.
In relazione a tali parametri, il Collegio
considera insufficiente l’importo contestato
dalla Procura regionale (peraltro
commisurato a diversi criteri), ma accoglie
integralmente la richiesta di condanna, in
aderenza al principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato di cui all’art. 112
c.p.c.
In conclusione, è accolta la richiesta di
condanna della convenuta al pagamento della
somma complessiva di euro 23.973,48, di cui
euro 1.867,80 a titolo di danno da
disservizio ed euro 22.105,68 per il danno
all’immagine
(Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Lombardia,
sentenza 27.01.2012 n. 31 - link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Niente
trucchi sui dirigenti. Contratti di diritto
pubblico o privato pari sono. Fioccano le
sentenze distorsive della riforma Brunetta.
L’ultima in Toscana.
Non esiste una
distinzione tra contratti di diritto
pubblico e di diritto privato, finalizzata a
giustificare la possibilità per gli enti
locali di assumere dirigenti a tempo
determinato oltre i limiti percentuali
imposti dalla riforma-Brunetta.
Nonostante la diretta applicazione a comuni
e province dell’articolo 19, comma 6, del
dlgs 165/2001 sia stata acclarata dalla
Corte costituzionale e dalle deliberazioni
12, 13 e 14, delle sezioni riunite della
Corte dei conti e sebbene l’articolo 1 del
dlgs 141/2011 sancisca senza ombra di dubbio
che le assunzioni di dirigenti a contratto
debbono essere contenute nel limite massimo
del 18% della dotazione organica
dirigenziale e solo per gli enti virtuosi,
si moltiplicano letture finalizzate a
rendere elastica la lettura delle
disposizioni della riforma. Che, tuttavia,
si pongono in contrasto radicale con essa.
Tra le ultime, è il
parere 20.12.2011 n. 519 della Corte
dei conti, sezione regionale di controllo
della Toscana.
Secondo la sezione, i limiti percentuali
discendenti dall’articolo 19, comma 6, del
dlgs 165/2001 non si riferirebbero al caso
dell’assunzione di dirigenti a contratto
assunti con «contratto di diritto
pubblico». Di conseguenza, ritiene la
sezione che «nell’ambito della normativa
locale possa essere regolata la disciplina
del conferimento di incarichi dirigenziali
mediante contratto di diritto pubblico,
rispettando i limiti sanciti dal citato art.
110 Tuel e delle altre spese che impongono
limitazioni agli enti locali in tema di
personale».
L’ipotesi, sostenuta anche da alcuni
interpreti, dunque sarebbe quella secondo la
quale i limiti percentuali riguardano solo i
contratti di diritto privato, perché la
sentenza 324/2010 della Consulta ha ritenuto
legittima la modifica apportata dalla
riforma Brunetta all’articolo 19, comma 6,
in quanto il legislatore statale ha
correttamente esercitato la propria potestà
legislativa esclusiva in tema di disciplina
del rapporto di lavoro privatizzato.
Dunque, conclude la tesi, laddove il
rapporto di lavoro non derivi da contratti
di diritto privato, bensì pubblico, allora
si potrebbe ipotizzare la non applicazione
dell’articolo 19, comma 6, e dei suoi tetti
agli incarichi a contratto. Si tratta di una
tesi assolutamente infondata. Un primo
elemento per evidenziarne l’erroneità è data
dalla circostanza che il rapporto dei
dipendenti degli enti locali rientra tra
quelli «contrattualizzati», cioè
regolati dalle norme generali del dlgs
165/2001 e dalle regole del diritto civile.
Lo stabilisce chiaramente l’articolo 2,
comma 2, primo periodo del Testo unico sul
pubblico impiego: «I rapporti di lavoro
dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del
libro V del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa,
fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto, che
costituiscono disposizioni a carattere
imperativo». Lo ribadisce il primo
periodo del successivo comma 3 del medesimo
articolo: «I rapporti individuali di
lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente».
Dunque, con la sola eccezione dei rapporti
di lavoro indicati dall’articolo 3 sempre
del dlgs 165/2001, tutti gli altri sono
regolati da un contratto: sono, dunque,
tutti contratti «di diritto privato»,
perché la loro fonte di costituzione e di
regolazione è privatistica e non
pubblicistica. In sostanza, l’ipotesi del
rapporto di lavoro di diritto pubblico è
venuta totalmente meno, si ribadisce con
l’eccezione delle tipologie lavorative
specificate dall’articolo 3 del dlgs
165/2001.
Di conseguenza, il riferimento ai contratti
«di diritto pubblico» contenuto
nell’articolo 110 del dlgs 267/2000 sul
quale si basa la teoria secondo la quale gli
incarichi a contratto «di diritto
pubblico» deve considerarsi un superato
ed arcaico residuo del passato: il testo
dell’articolo 110 è sostanzialmente rimasto
quello dell’articolo 51 della legge
142/1990, approvata quando ancora il
rapporto di lavoro dei dipendenti era
appunto di diritto pubblico. Infatti, il
comma 1 dell’articolo 110 dispone che lo
statuto degli enti locali può consentire
l’assunzione di dirigenti «possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato di
diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato».
Secondo il testo della norma, la regola
sarebbe il contratto di diritto pubblico,
mentre l’eccezione (da motivare) quello di
diritto privato. Se così stessero davvero le
cose, allora la disciplina dell’articolo 19,
comma 6, del dlgs 165/2001 sarebbe riferita
a un’ipotesi solo residuale ed eccezionale.
È esattamente il contrario: i rapporti di
lavoro sono tutti di diritto privato,
compresi quelli di cui parla l’articolo 110
del dlgs 267/2000, che non sfuggono in alcun
modo ai limiti percentuali previsti dalla
riforma Brunetta
(articolo ItaliaOggi del 27.01.2012 -
tratto da www.corteconti.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: SEMPLIFICAZIONI/ Pagamenti
lenti, danno erariale.
Le sentenze dei Tar andranno trasmesse alla
Corte conti. La mancata adozione dei
provvedimenti costa cara ai dipendenti
pubblici.
Contro i ritardi nei procedimenti
amministrativi in campo la Corte dei conti,
la responsabilità disciplinare ed erariale e
l'esercizio di poteri sostitutivi.
Lo
schema di disegno di legge sulle
semplificazioni presentato dal Ministro
della Funzione pubblica prende nuovamente di
mira il rispetto dei tempi dei procedimenti
amministrativi come elemento di qualità
dell'azione amministrativa, introducendo
disincentivi e sanzioni a violare i termini
fissati dalle norme.
Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo
2-bis, comma 1, della legge 241/1990 «Le
pubbliche amministrazioni e i soggetti di
cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti
al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa o
colposa del termine di conclusione del
procedimento».
I ritardi, dunque, possono costare cari alle
amministrazioni. Per questa ragione, lo
schema impone di trasmettere per via
telematica alla magistratura contabile tutte
le sentenze dei giudici amministrativi che
accolgano i ricorsi contro il silenzio
inadempimento, cioè l'assenza di un
provvedimento nei termini, che siano passate
in giudicato. Destinataria della
comunicazione deve intendersi la procura
della Corte dei conti.
Responsabilità. Lo schema presentato dal
ministro Patroni Griffi inasprisce il regime
delle responsabilità. Attualmente, ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, della legge
241/1990, la mancata adozione del
provvedimento finale nei termini costituisce
elemento di valutazione solo dei dirigenti,
influendo in particolare sulla
responsabilità dirigenziale, non connessa ai
singoli provvedimenti, ma alla complessiva
conduzione delle strutture.
La modifica proposta punta, invece,
direttamente sulla responsabilità
individuale derivante dal singolo
procedimento. Il ritardo, infatti,
costituirà elemento di valutazione della
performance individuale: dunque, ai fini
delle schede di valutazione occorrerà
tracciare se e in che misura ciascun singolo
dipendente avrà causato ritardi. Ma non
basta l'eventuale riduzione della
valutazione: il ritardo potrà essere anche
causa di responsabilità disciplinare, se,
ovviamente, connesso o causa, di violazioni
al codice disciplinare. Inoltre, il ritardo,
nei casi di produzione di danno, sarà anche
causa di responsabilità contabile (ma, anche
se le norme attualmente non lo affermano
espressamente è sempre stato così).
Lo schema di riforma della legge indica come
soggetti responsabili sia il dirigente, sia
il funzionario inadempiente.
Poteri sostitutivi. La riforma punta
comunque ad assicurare al privato che un
provvedimento, sia pure in ritardo, sia
adottato. Pertanto i vertici politici degli
enti dovranno individuare tra le «figure
apicali» un soggetto cui attribuire un
potere sostitutivo in caso di inerzia.
I cittadini potranno rivolgersi a tale
soggetto una volta trascorsi inutilmente i
termini dei procedimenti di loro interessi.
Il sostituto potrà concludere il
procedimento entro un termine pari alla metà
di quello originariamente previsto (si deve
presumere decorrente dall'istanza del
cittadino), avvalendosi delle strutture
amministrative competenti o anche nominando
un commissario ad acta.
Il dirigente incaricato di sostituire gli
inadempienti dovrà comunicare entro il 30
gennaio di ogni anno i procedimenti nei
quali è intervenuto in via sostitutiva, così
da permettere un quadro chiaro delle
inadempienze.
In ogni caso, i provvedimenti adottati in
ritardo su istanza dei cittadini da parte
dei dirigenti sostituti dovranno indicare
espressamente il termine previsto dalle
leggi o dai regolamenti e quello
effettivamente decorso.
Problemi applicativi. La riforma pone non
poche questioni applicative. Basti pensare
che tra i soggetti chiamati a rispondere a
vario titolo dei ritardi non menziona
minimamente il «responsabile del
procedimento», ma parla impropriamente di
«funzionari», termine che anche con le nuove
declaratorie contrattuali non potrà che
ingenerare equivoci. Nei confronti dei
dirigenti, poi, sembra introdurre una sorta
di responsabilità oggettiva per i singoli
procedimenti condotti da altri, l'esatto
opposto delle responsabilità organizzative
di stampo manageriale.
Inoltre, la norma non distingue le
responsabilità discendenti dai procedimenti
avviati a istanza di parte e quelli
d'ufficio. Il legislatore dimentica che nei
riguardi dei primi il ritardo, se inteso
come inerzia nel rilascio di provvedimenti
favorevoli, in generale non si può
determinare, visto che opera, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 241/1990, il
silenzio-assenso.
Infine, negli enti locali si porrà il
problema dei soggetti apicali. Nello Stato i
dirigenti generali dispongono per legge di
poteri sostitutivi, cosa che negli enti
locali non sussiste
(articolo ItaliaOggi del 26.01.2012). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO:
L. Laperuta,
Decreto sulle semplificazioni, nuovi profili
di responsabilità a fronte dei ritardi della
P.A. (link a www.diritto.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Violazione di un obbligo contrattuale.
Lavoratore assente alla visita di controllo
domiciliare: quali le sanzioni
disciplinari?.
Domanda.
É possibile sanzionare disciplinarmente un
dipendente che, assente dal lavoro per
malattia, risulti assente alla visita di
controllo domiciliare effettuata dal medico
del servizio pubblico?
Risposta.
Nel caso in cui un lavoratore risulti
assente dal proprio domicilio al momento
della visita di controllo (richiesta dal
datore di lavoro o dall'Inps), il datore di
lavoro può procedere disciplinarmente nei
confronti del dipendente.
L'assenza del lavoratore alla visita di
controllo domiciliare, infatti, non
determina solo conseguenze di carattere
economico, ossia la perdita del diritto al
trattamento economico di malattia, ma incide
anche sul rapporto di lavoro, cosicché il
datore di lavoro può sanzionare
disciplinarmente tale comportamento del
lavoratore.
Peraltro, dal momento che la condotta in
esame costituisce violazione di un obbligo
derivante direttamente dal contratto di
lavoro, si ritiene che ai fini della
sanzionabilità di tale condotta non sia
necessaria una espressa previsione in tal
senso da parte del codice disciplinare; in
tal senso si esprime anche la giurisprudenza
(Cassaz. 22.04.2004, n. 7691) (24.01.2012
- tratto da www.ipsoa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Esuberi ai raggi X per assumere.
Atti nulli senza la rilevazione del
personale in sovrannumero. La legge di
stabilità 2012 impone alle amministrazioni
la ricognizione dei dipendenti.
Obbligo di rilevazione annuale del personale
in sovrannumero e di quello eccedente: è
questa la nuova condizione posta a tutte le
pubbliche amministrazioni per poter
effettuare assunzioni di personale a
qualunque titolo. La mancata applicazione di
questa prescrizione è sanzionata con la
nullità degli atti adottati, il che
determina inevitabilmente il maturare di
responsabilità amministrativa. Sono questi i
principali effetti determinati dal nuovo
testo dell'articolo 33 del dlgs n. 165/2011
introdotto dall'articolo 16 della legge n.
183/2011, cd di stabilità 2012.
Il primo
elemento da sottolineare è che il
legislatore individua le condizioni di
sovrannumero nella presenza di personale e/o
di dirigenti extra dotazione organica: siamo
quindi in presenza di un accertamento
esclusivamente formale, che si effettua
confrontando il personale a tempo
indeterminato in servizio con quello
previsto nella dotazione organica. Le
condizioni di eccedenza devono essere
individuate «in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria».
Nel testo precedentemente in vigore il
riferimento era invece molto più
genericamente alle previsioni della legge n.
223/1991, cioè la norma dettata per la
individuazione delle condizioni di eccedenza
nel settore privato. Il secondo elemento da
rilevare è che queste dichiarazioni, a
differenza del passato, possono essere
disposte solamente al momento dell'adozione
di questo documento.
Mancano, nella disposizione, indicazioni sul
modo in cui le p.a. devono effettuare questa
verifica. Sul terreno delle procedure appare
necessario il coinvolgimento di tutti i
dirigenti nella definizione della proposta,
mentre l'adozione dell'atto appartiene alla
competenza della giunta. Espressamente il
legislatore prevede il coinvolgimento dei
dirigenti: essi sono infatti chiamati ad
attivare questa procedura; il mancato
rispetto di tale vincolo, sulla base di una
esplicita previsione, «è valutabile ai fini
della responsabilità disciplinare».
L'accertamento della condizione di eccedenza
deve essere effettuato dalle amministrazioni
sulla base della condizione finanziaria, il
che non è senza conseguenze per gli enti che
hanno violato il tetto alla spesa del
personale o il rapporto massimo del 50% tra
spesa del personale e corrente. Essa deve
inoltre essere effettuata in relazione alle
attività svolte da ogni unità organizzativa,
quindi con riferimento ai procedimenti, al
loro numero e alla loro complessità. È
verosimile che, al momento in cui saranno
determinati i fabbisogni standard, ogni ente
dovrà tenerne conto.
La ricognizione può
sicuramente essere effettuata unitamente
alla programmazione annuale e triennale del
fabbisogno del personale. La sua
effettuazione, anche in caso di esito
negativo, deve essere comunicata alla
funzione pubblica. Se invece si sono
determinate condizioni di eccedenza o di
sovrannumero occorre dare informazione ai
soggetti sindacali. Da questo momento le
amministrazioni devono attivarsi per
superare tali condizioni.
Dopo non meno di
dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti
sindacali, l'ente deve verificare se questa
condizione può essere risolta attraverso il
ricorso a forme flessibili, al contratti di
solidarietà, il collocamento in quiescenza
del personale che ha raggiunto 40 anni di
anzianità contributiva e l'eventuale
mobilità presso amministrazioni della stessa
regione. In caso negativo, decorsi 90 giorni
dalla comunicazione ai soggetti sindacali,
sono collocati in disponibilità i dipendenti
individuati come eccedenti.
---------------
Così la delibera di giunta per il monitoraggio.
Visto l'articolo 33 del dlgs n. 165/2001 nel
testo modificato da ultimo dall'articolo 16
della legge n. 183/2011, cd legge di
stabilità 2012;
Ricordato che questa disposizione impone a
tutte le amministrazioni pubbliche di
effettuare la ricognizione annuale delle
condizioni di soprannumero e di eccedenza
del personale e dei dirigenti; che la stessa
impegna i dirigenti ad attivare tale
procedura per il proprio settore e che
sanziona le p.a. inadempienti con il divieto
di effettuare assunzioni di personale a
qualunque titolo, dettando nel contempo le
procedure da applicare per il collocamento
in esubero del personale eccedente e/o in
soprannumero ai fini della loro
ricollocazione presso altre amministrazioni
ovvero, in caso di esito negativo, alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
Assunto che la condizione di soprannumero si
rileva dalla presenza di personale in
servizio a tempo indeterminato extra
dotazione organica;
Assunto che la condizione di eccedenza si
rileva dalla impossibilità dell'ente di
rispettare i vincoli dettati dal legislatore
per il tetto di spesa del personale (cioè
l'anno 2004 per gli enti non soggetti al
patto e l'anno precedente per quelli
soggetti al patto) e dal superamento del
tetto del 50% nel rapporto tra spesa del
personale e spesa corrente. Si dà atto, come
da comunicazione del dirigente del settore
economico finanziario, che la spesa del
personale è stata nell'anno 2011 pari ad _ ,
mentre nell'anno 2010 (ovvero nell'anno 2004
per gli enti non soggetti al patto) era
stata pari ad _, quindi quella del 2012 è
inferiore. Si dà atto, sempre sulla base
della comunicazione del dirigente del
settore economico finanziario che nell'anno
2011 la spesa corrente è stata pari ad _ ,
quindi che il rapporto tra spesa del
personale e spesa corrente, considerando
anche -sulla base delle previsioni del dl
n. 98/2011- la spesa sostenuta per il
personale delle società cd in house e di
quelle controllate che svolgono compiti di
supporto, per cui tale rapporto è stato
inferiore al 50%. E ancora, dalla assenza di
personale dipendente non trasferito alle
dipendenze del nuovo soggetto in caso di
esternalizzazione, nonché dalla rilevazione
del numero e della complessità dei
procedimenti attribuiti ai singoli settori;
Valutate le relazioni presentate dai
dirigenti dell'ente sulla assenza di tali
condizioni nei singoli settori da essi
diretti;
Visti i pareri di regolarità tecnica e
contabile espressi dal dirigente del settore
personale e da quello del settore economico
finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo
unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
enti locali dlgs 18/08/2000, n. 267,
D E L I B E R A
a) nell'ente non sono presenti nel corso
dell'anno 2012 né dipendenti né dirigenti in
soprannumero;
b) nell'ente non sono presenti nel corso
dell'anno 2012 né dipendenti né dirigenti in
eccedenza;
c) l'ente non deve avviare nel corso
dell'anno 2012 procedure per la
dichiarazione di esubero di dipendenti o
dirigenti;
d) di dare corso alla adozione del programma
del fabbisogno di personale per l'anno 2012
e per il triennio 2012/2014
e) di inviare al dipartimento della funzione
pubblica copia della presente deliberazione;
f) di informare i soggetti sindacali
dell'esito della ricognizione
(articolo ItaliaOggi del
20.01.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Incompatibilità componenti
commissioni
giudicatrici.
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con
sentenza
18.01.2012 n. 181,
affronta il tema dell'incompatibilità a far
parte delle commissioni di concorso per
coloro che rivestono cariche politiche.
Nella fattispecie esaminata, il Presidente
della Commissione era Presidente di Comunità
Montana nonché Consigliere Comunale in
ambito territoriale ricompreso nell'area di
competenza dell'ente che ha indetto la
procedura (ASL). Con motivazione
parzialmente diversa da quella espressa dal
Giudice di primo grado, il Consesso così
conclude:
"La procedura concorsuale risulta viziata
esclusivamente dalla partecipazione alla
Commissione di concorso, in qualità di
Presidente, di una persona che ricopre
contemporaneamente due incarichi politici in
enti territoriali, entrambi ricompresi
nell'area di competenza dell'Azienda
Sanitaria .....Pertanto si riscontra la
violazione delle disposizioni dell'articolo
36, comma 3, lettera e) D.Lgs. 165/2001,
anche considerando l'interpretazione data a
tale norma dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato richiamata
dall'appellante e dai controinteressati........Infatti,
data la connessione territoriale esistente
tra gli enti interessati, non può escludersi
quella 'incidenza' tra attività esercitabile
tra colui che ricopre cariche politiche (...)
e l'attività dell'ente che indice il
concorso, cui fa riferimento anche la
sentenza CdS n. 6526/2003 ai fini della
rilevanza della incompatibilità prevista
dalla norma, nonché l'effettivo peso di quei
legami politici derivanti dall'appartenenza
ai partiti cui fa riferimento la sentenza
del TAR" (tratto da www.publika.it -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Il
titolo superiore può ritenersi assorbente di
quello inferiore, con conseguente
possibilità di partecipazione ai concorsi
pubblici per i quali sia prescritto il
possesso di quest’ultimo, allorché le
materie di studio del primo comprendono, con
un maggiore livello di approfondimento,
quelle del secondo.
Giova pertanto richiamare quell’indirizzo
giurisprudenziale secondo il quale il titolo
superiore può ritenersi assorbente di quello
inferiore, con conseguente possibilità di
partecipazione ai concorsi pubblici per i
quali sia prescritto il possesso di
quest’ultimo, allorché le materie di studio
del primo comprendono, con un maggiore
livello di approfondimento, quelle del
secondo (si vedano, sul punto, TAR Abruzzo,
Pescara, sez. I, 09.05.2008, n. 463,
sull’assorbimento del diploma di geometra
nella laurea in architettura e TAR Sicilia,
Catania, sez. IV, 21.06.2007, n. 1063,
sull’assorbimento del titolo di tecnico di
laboratorio nella laurea in scienze
biologiche)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza
17.01.2012 n.
159 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Assunzioni in deroga nella Polizia Locale.
Torna sull'argomento la Corte dei Conti Sez.
Reg.le Puglia che, con il
parere 16.01.2012 n.
7, risponde a
tre quesiti posti dal Comune di Giovinazzo.
Questi, in sintesi, gli avvisi della sezione
pugliese:
- "... se per effettuare assunzioni nel
settore della polizia locale, ai fini della
determinazione dell'ammontare della spesa
del personale cessato, debba tenersi conto
di tutte le cessazioni dal servizio ovvero
delle sole cessazioni riferibili alla
suddetta Area. Sul punto il Collegio ritiene
di non doversi discostare da quanto già
affermato da questa Sezione regionale di
Controllo con deliberazione n. 125/PAR/2011
del 21.12.2011 che ha riconosciuto la
necessità della corrispondenza tra le
mansioni già svolte dal personale cessato e
le mansioni a cui dovrà essere adibito il
personale da assumere.
Tale principio si
basa sulla stretta interpretazione -in
quanto norma di carattere eccezionale-
dell'espressione utilizzata dal legislatore
("assunzioni per turn-over che consentano
l'esercizio delle funzioni fondamentali")
che rende palese la volontà di collegare le
nuove assunzioni alla necessità di
continuare ad esercitare funzioni
amministrative ritenute di particolare
rilevanza (funzioni polizia locale) che
potrebbero essere compromesse dalla
riduzione del personale dipendente adibito
al loro svolgimento";
- "... se le assunzioni per turn-over possano
essere effettuate sia per il servizio di
polizia municipale che per quello di polizia
amministrativa. ..... Ai sensi del comma 2
del medesimo art. 21 (L. 42/2009) le
predette funzioni sono individuate e
quantificate dalle corrispondenti voci di
spesa sulla base dell'articolazione in
funzioni e servizi .... la funzione '04.
Funzioni di polizia locale' ..... è
.....articolata nei seguenti Servizi: 04.01
- Polizia municipale; 04.02 - Polizia
commerciale; 04.03 - Polizia amministrativa.
Il servizio di polizia amministrativa
risulta dunque ricompreso nella più generale
'Funzione di Polizia Locale'.";
- ".... se la possibilità ..... riguardi
anche il personale amministrativo (dal
quesito: che presta servizio presso la
polizia locale). ....La ratio di tale deroga
risiede nel favor del legislatore verso lo
svolgimento delle funzioni di polizia.
Considerato che ai sensi della L. 65/1986 le
funzioni di polizia locale sono esercitate
dai Comuni per mezzo del Servizio (o del
Corpo) di Polizia Municipale, appare chiara
la volontà del legislatore di limitare la
deroga in esame ai soli addetti al predetto
Servizio." (tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
I dirigenti precari sul bilancio.
Il costo non deve gravare sul fondo
contrattuale dei lavoratori. Il tribunale di
Verona smentisce le tesi dell'Aran e della
Ragioneria sui manager a termine.
Il costo per la retribuzione di posizione e
di risultato dei dirigenti degli enti locali
assunti a tempo determinato non deve gravare
sul fondo contrattuale decurtandolo a
svantaggio dei dipendenti a tempo
indeterminato, ma sul bilancio. Almeno fino
al 2008.
Il Tribunale di Verona, con la sentenza 13.12.2011 n. 776, smentisce
clamorosamente, anche se con efficacia
limitata nel tempo, le contrarie tesi
proposte dal 2002 dall'Aran e dai servizi
ispettivi della Ragioneria dello stato.
L'Agenzia e l'Igop per tutta la prima parte
dello scorso decennio avevano sostenuto che
comuni e province dovessero attingere i
fondi per remunerare i dirigenti a tempo
determinato dalle risorse contrattuali,
nonostante queste abbiano il chiaro ed
evidente scopo di finanziare esclusivamente
la remunerazione dei dirigenti a tempo
indeterminato. Il comune di Verona aveva
disposto di finanziare le retribuzioni di
posizione e risultato dei dirigenti a tempo
determinato a decorrere dal 2002, proprio in
conseguenza della verifica
amministrativo-contabile effettuata dall'Igop
nel marzo 2004.
Gli ispettori, appiattendosi
del tutto su alcuni pareri espressi
dall'Aran avevano ritento che «le risorse
necessarie al finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti assunti con contratto a tempo
determinato su posto vacante in dotazione
organica, devono essere risparmiate
dall'ente in conseguenza della connessa
minore destinazione di somme al fondo. Le
stesse somme saranno pertanto utilizzate per
coprire, a carico del bilancio dell'ente,
gli oneri derivanti dalla stipula del
contratto dei dirigenti a termine».
Troppo evidente l'inammissibile contrasto di
questa teoria con le disposizioni normative.
In primo luogo, l'articolo 110, comma 3, del
dlgs 267/2000 a mente del quale per i
dirigenti a contratto «il trattamento
economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta
correlazione con il bilancio dell'ente e non
vanno imputati al costo contrattuale e del
personale». Il giudice del lavoro di Verona disvela l'erroneità dell'impostazione di
Aran e Igop, affermando che appunto la
lettura delle disposizioni citate «conduce
inevitabilmente all'accoglimento del
ricorso».
La sentenza è estremamente importante. Essa
rivela come i pareri dell'Aran non possano,
al pari di qualsiasi altro atto reso da
organi di consulenza o da avvocati, se
discosti dalle chiare previsioni normative,
avere forza cogente e validità. Allo stesso
modo, il delicatissimo ruolo dei servizi
ispettivi dovrebbe essere svolto
affrancandosi da preconcetti mossi non
dall'analisi oggettiva delle norme, bensì da
teorie costruite sopra e, talvolta, a
prescindere da esse.
Il giudice del lavoro veronese, tuttavia,
limita la portata dell'accoglimento del
ricorso all'anno 2008. Osterebbe, infatti,
al perdurare dell'illegittimità del
finanziamento della retribuzione dei
dirigenti a contratto mediante il fondo
contrattuale l'entrata in vigore
dell'articolo 76, comma 1, della legge
133/2008. Tale norma ha modificato
l'articolo 1, comma 557 (oggi è il comma
557-bis), della legge 296/2006, indicando
espressamente che costituiscono spese di
personale quelle sostenute per il personale
di cui all'articolo 110 del dlgs 267/2000.
In ciò, secondo il giudice, la norma si
differenzia dall'articolo 1, comma 198,
della legge 266/2005 e avrebbe, così,
implicitamente abolito l'articolo 110, comma
3, citato prima (articolo ItaliaOggi del
13.01.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
P.A, senza illecito l'uso
limitato del mezzo di servizio. Permane
tuttavia l'eventuale responsabilità
disciplinare o contabile.
Non e' configurabile il reato di peculato
d'uso in caso di uso momentaneo di
un'autovettura di servizio per un tempo
trascurabile e per un limitato tragitto.
Sulla base di queste premesse, la Corte di
cassazione ha rigettato il ricorso del
procuratore della Repubblica avverso la
sentenza di non luogo a procedere con cui il Gup aveva escluso il peculato d’uso
(articolo 314, comma 2, c.p.) nella condotta
di un carabiniere che aveva utilizzato
l’auto di servizio, nonostante il divieto
del superiore, per recarsi urgentemente a
casa per sincerarsi delle condizioni della
figlia che aveva avuto un incidente,
evidenziando, a supporto della decisione
liberatoria, che si era trattato di un fatto
privo di lesività, inidoneo a pregiudicare
apprezzabilmente la funzione pubblicistica
cui era asservito il veicolo.
La soluzione della Cassazione è convincente,
fornendo un’equilibrata lettura della
disciplina del peculato nel caso di utilizzo
improprio dell’autovettura di servizio.
In termini, del resto, si è già espressa la
giurisprudenza di legittimità, laddove si
esclude costantemente il reato di reato di
peculato d’uso (articolo 314, comma 2, c.p.)
in caso di uso momentaneo di un'autovettura
di ufficio, anche se per finalità, reali o
supposte, non corrispondenti a quelle
istituzionali, quando si sia trattato di un
uso episodico ed occasionale, non
caratterizzatosi, quanto a consistenza
(distanze percorse) e durata dell’uso, in
fatti di effettiva “appropriazione”
dell’autovettura di servizio, suscettibili
di recare un concreto e significativo danno
economico all’ente pubblico (in termini di
carburante utilizzato e di energia
lavorativa degli autisti addetti alla guida)
ovvero di pregiudicarne l’ordinaria attività
funzionale [cfr., di recente, Cassazione,
Sezione VI, 27.10.2010, PM in proc.
Mola ed altri; nonché, Sezione VI,
10.01.2007, Stranieri].
Ciò non esclude che il fatto possa rilevare
contabilmente o disciplinarmente (commento
tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione,
Sez. VI
penale,
sentenza 12.01.2012 n. 809). |
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EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO:
Abuso di ufficio.
Nell'abuso d'ufficio connesso al rilascio di
un permesso edilizio ritenuto illegittimo e
nei reati edilizi compiuti in esecuzione di
tale permesso, uno degli elementi dai quali
desumere l'intenzionalità del dolo o la
colpa e costituito appunto dall'analisi del
contrasto del permesso di costruire con la
norma urbanistica nel senso che, quanto più
è palese o macroscopico tale contrasto,
tanto più e evidente la ricorrenza
dell'elemento psicologico del reato.
Il dolo intenzionale del delitto di abuso
d'ufficio può desumersi, non solo dal
rapporto collusivo, ma anche da una serie di
altri indizi diversi, quali ad esempio: la
natura dell'illegittimità dell'atto, i
rapporti tra il pubblico ufficiale ed il
privato, la mancanza di una doverosa
istruttoria della pratica (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 12.01.2012 n.
649 - tratto da www.lexambiente.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Assunzioni negli enti non
soggetti al patto di stabilità.
Il
parere 12.01.2012
n. 2 della Corte dei Conti Sez.
Reg.le Piemonte, anche se non
particolarmente significativa, riepiloga le
indicazioni normative generali per le
assunzioni a tempo indeterminato negli enti
non soggetti al patto di stabilità (tratto
da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Il Santo patrono rimane
festivo.
Tempo scaduto per il dpcm attuativo. Tutto
resta come prima. Lo chiarisce l'Anci. Il decreto con le
ricorrenze da fare slittare doveva arrivare
entro il 30/11.
I Santi patroni restano dove sono, almeno
per il 2012. E i giorni in cui si celebrano
continuano a essere considerati festivi se
ricadenti in giornate lavorative.
A
chiarirlo è il segretario generale dell'Anci,
Angelo Rughetti, che nella
nota 11.01.2012 è
intervenuto a dissipare i dubbi dei comuni
sull'applicazione di una delle norme più
controverse della manovra di Ferragosto.
Quell'art. 1, comma 24, che per scoraggiare
l'invalso costume dei ponti a cavallo delle
festività civili e religiose ha stabilito
che da quest'anno la gran parte delle
ricorrenze (con esclusione di quelle
concordatarie, del 25 aprile, del 1° maggio
e del 2 giugno) dovesse cadere la domenica
seguente oppure il venerdì precedente o il
lunedì successivo a quest'ultima.
Peccato che l'individuazione delle festività
da spostare sarebbe dovuta arrivare con un
decreto di palazzo Chigi da approvare in
tempo utile (entro il 30.11.2011)
prima dell'inizio del nuovo anno. La
scadenza è invece trascorsa invano e il 2012
è iniziato senza che i comuni sapessero la
sorte delle rispettive feste patronali. Un
particolare non da poco, visto che la
ricorrenza del Santo patrono è da
considerare giorno festivo a tutti gli
effetti.
Secondo l'Anci, in assenza del dpcm e dal
momento che la disposizione del dl 138/2011
«non apporta alcuna modifica alle date delle
ricorrenze, è da ritenere tuttora vigente la
disciplina contrattuale del comparto».
Diversamente, sottolinea l'Associazione
presieduta da Graziano Delrio, ci si
troverebbe davanti a una situazione di vuoto
normativo.
Per il comparto dei comuni, chiarisce la
nota dell'Anci, continua dunque a trovare
applicazione, l'art. 18, comma 6, del
Contratto nazionale di lavoro del 06.07.1995 secondo il quale la ricorrenza del
Santo patrono dell'ente in cui il dipendente
presta servizio è considerata giorno festivo
se cade in una giornata lavorativa
(articolo ItaliaOggi del 12.01.2012). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il provvedimento di inquadramento
di pubblici dipendenti è atto autoritativo e,
come tale soggetto a termine decadenziale di
impugnazione; con l'effetto che non si
ammette un'azione volta all'ottenimento di
un diverso inquadramento, se non
tempestivamente proposta avverso il
provvedimento di attribuzione della
qualifica né, tantomeno, come richiesto dal
ricorrente, può trovare ingresso un'azione
di accertamento di qualifica superiore per
superiori mansioni di fatto svolte in quanto
il dipendente è titolare, a fronte della
potestà organizzatoria della p.a., di una
mera posizione di interesse legittimo.
La giurisprudenza amministrativa, nel solco di un orientamento stabile,
ha condivisibilmente avuto modo di affermare
che «…il provvedimento di inquadramento di
pubblici dipendenti è atto autoritativo e,
come tale soggetto a termine decadenziale di
impugnazione; con l'effetto che non si
ammette un'azione volta all'ottenimento di
un diverso inquadramento, se non
tempestivamente proposta avverso il
provvedimento di attribuzione della
qualifica né, tantomeno, come richiesto dal
ricorrente, può trovare ingresso un'azione
di accertamento di qualifica superiore per
superiori mansioni di fatto svolte in quanto
il dipendente è titolare, a fronte della
potestà organizzatoria della p.a., di una
mera posizione di interesse legittimo (Cfr.
da ultimo Consiglio Stato, sez. V, 24.09.2010, n. 7104)…
» (Cons. Stato, Sez. V, 28.02.2011, n.
1251) (TAR Sicilia-Catania, Sez. II,
sentenza 11.01.2012 n. 54 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Assistenza, congedi una tantum.
Permessi fruibili solo per due anni in tutta
la vita lavorativa. La stretta in una nota
dell'Inpdap che scalza la Funzione pubblica:
impossibile cumulare.
L'Inpdap ha bypassato la Funzione pubblica e
ha dettato le regole per la fruizione dei
congedi biennali per assistere i portatori
di handicap, limitandone complessivamente la
fruizione a soli due anni nell'arco della
vita lavorativa. Anche se i disabili da
assistere sono più di uno e le necessità si
verificano in epoche diverse.
É quanto si
evince dalla
circolare 28.12.2011 n. 22
emanata
dall'ente
previdenziale (INPDAP) guidato da Paolo Crescimbeni,
ente in corso di trasferimento all'Inps in
virtù dell'accorpamento deciso dalla manvora
salva-Italia.
L'istituto si spinge fino ad impartire
disposizioni alle altre amministrazioni
dello stato su come fruire dei congedi
previsti dall'art. 42 del decreto
legislativo 151/2001. La materia dei congedi
è stata decontrattualizzata e, per effetto
della delega contenuta nell'articolo 23
della legge 04.11.2010, n. 183, è ormai
riservata ai regolamenti. Ciò comporta che
non sia più il tavolo negoziale a dettare le
regole, ma direttamente il governo, per il
tramite di decreti legislativi. Più che
all'Inpdap, dunque, il potere di orientare
le amministrazioni centrali e periferiche
dello stato nell'applicazione della
complessa materia dei permessi decontrattualizzati spetta alla Funzione
pubblica.
All'Inpdap toccherebbe indicare
alle proprie sedi periferiche come far
pagare i contributi alle amministrazioni
quando i dipendenti fruiscono dei congedi.
Resta il fatto, però, che l'ente
previdenziale è andato ben oltre e ha messo
nero su bianco che i due anni del congedo
per assistere i disabili sono da
considerarsi una tantum. A prescindere dl
fatto che vi siano più leggi che prevedono
diverse tipologie di congedi biennali e a
nulla rilevando che vi sia più di un
disabile da assistere.
Pertanto, una volta
esauriti i due anni, secondo l'Inpdap, non
si può più fruire di altro. Il tutto senza
tenere conto che il diritto al congedo, pur
assumendo rilievo in capo al soggetto che ne
richiede la fruizione, trova la sua causa
nelle necessità di ciascuno dei disabili da
assistere e non in capo al lavoratore che lo
assista. Oltre tutto l'ente ha i giorni
contati, perché la manovra Monti ne ha
previsto la cessazione per incorporazione
nell'Inps insieme all'Enpals.
Ma nonostante
il de profundis intonato dal governo,
l'Inpdap non ha voluto rinunciare ad un
ultimo pronunciamento per dire no al cumulo
tra il congedo biennale per assistere il
disabile grave (art. 42, dlgs n. 151/2001) e
il congedo non retribuito per gravi motivi
di famiglia (art. 4, comma 2, della legge n.
53/2000). Secondo l'ente previdenziale le
due tipologie di congedo non sono cumulabili
e, in ogni caso, anche se la stessa persona
dovesse assistere nel corso della vita due
disabili diversi in epoche diverse, una
volta esauriti i 2 anni di congedo, ciò
comporterà la preclusione del diritto al
congedo biennale di cui all'art. 42 del dlgs
151/2001. E ciò determinerà l'ulteriore
effetto di non poter fruire nemmeno di
quello previsto dall'art. 4 della legge
53/2000.
Il ragionamento seguito dall'Inpdap
è il seguente: il congedo biennale non può
superare la durata di due anni per ciascuna
persona portatrice di handicap e nell'arco
della vita lavorativa. Pertanto, chi fruisce
del congedo biennale di cui all'art. 42 del dlgs 151/2000 perde la possibilità di
giovarsi del congedo biennale previsto dalla
legge 53.
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Fuori
nipoti e cugini del lavoratore con handicap.
Il congedo biennale per assistere il
portatore di handicap grave può essere
fruito, nell'ordine: dal coniuge, dai
genitori, dai figli, dai fratelli e dalle
sorelle. Sono esclusi, invece, nipoti,
cugini, generi o altri familiari, anche se
convivono con il portatore di handicap.
E'
questo uno dei chiarimenti contenuti nella
circolare 28.12.2011 n. 22
emanata dall'Inpdap.
Il provvedimento dedica un
paragrafo all'individuazione degli aventi
diritto ai congedi previsti dall'art. 42 del
decreto legislativo 151/2001, la cui
disciplina è stata interessata da alcune
recenti modifiche. In particolare, l'ente
previdenziale ha spiegato che, fermo il
requisito della convivenza con l'assistito,
il congedo spetta in via prioritaria al
coniuge della persona gravemente disabile.
In mancanza del coniuge convivente il
diritto al congedo insorge in capo ai
genitori, naturali o adottivi.
L'ente
previdenziale ha chiarito inoltre che il
beneficio spetta in via subordinata in caso
di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge
convivente, alla madre o al padre e non può
essere utilizzato contemporaneamente da
entrambi i genitori. È possibile usufruire
del beneficio anche se l'altro genitore non
lavora, sia in caso di figlio minorenne che
maggiorenne. Non è richiesta la
dichiarazione/prova di convivenza con il
soggetto disabile e non è previsto alcun
limite di età del soggetto che assiste il
disabile. In assenza dei genitori il diritto
al congedo scatta per il figlio convivente
del soggetto disabile grave. Se non vi sono
figli nelle condizioni previste dalla legge,
il congedo può essere fruito dai fratelli e
dalle sorelle.
Lo scorrimento della scala di
priorità deve avvenire secondo l'ordine
fissato dalla legge: coniuge, genitore,
figlio, fratello, a prescindere dal sesso
degli interessati e fermo il requisito
necessario della convivenza con il disabile.
Sono esclusi nipoti, cugini, generi o altri
familiari che, pur assistendo, in
convivenza, un familiare con handicap grave,
non hanno diritto alla concessione del
congedo.
Quanto al requisito della
convivenza esso si intende soddisfatto
qualora l'assistito e l'assistente abbiano
la stessa residenza, intendendo per tale la
medesima dimora abituale. E cioè
l'abitazione nel medesimo stabile avente lo
stesso numero civico, a nulla rilevando che
i soggetti abitino in interni diversi.
---------------
Anche il congedo fa festa quando
capita di domenica. Ammessa
la fruizione frazionata, ma solo su base giornaliera.
Se il congedo va dal lunedì a un giorno
prefestivo, non è necessario ritornare in
servizio per evitare che il festivo rientri
nel periodo di congedo. La sospensione delle
lezioni, infatti, sposta l'obbligo della
presa di servizio al primo giorno utile dopo
la festa. Ma se l'assenza del lavoratore
riparte dal giorno dopo la festa, anche il
giorno festivo rientra nel congedo.
É questo
uno dei chiarimenti sulle assenze previste
dall'art. 42 del dlgs 151/2001, contenuti
nella
circolare 28.12.2011 n. 22, emanata dall'Inpdap.
L'ente previdenziale ha chiarito, inoltre,
che la fruizione del congedo per
l'assistenza dei portatori di handicap non
può eccedere il decorso del termine del
certificato della Asl che attesta lo stato
di handicap dell'assistito. Pertanto, anche
se la legge fissa il limite massimo del
congedo in due anni, la relativa fruizione
non può andare oltre il periodo di vigenza
del certificato sanitario. Si pensi, per
esempio al caso del portatore di handicap
giudicato rivedibile che, all'atto del
successivo accertamento, perda lo stato di
handicap per effetto dell'intervenuta
guarigione.
L'Inpdap ha spiegato, inoltre, che il
congedo è fruibile anche in modo frazionato.
La frazionabilità però va intesa nel senso
che l'assenza può essere fruita a giorni,
rimanendo preclusa la possibilità della
fruizione ad ore in quanto non espressamente
prevista dalla legge. Ai fini della
frazionabilità, tra un periodo e l'altro di
fruizione, per evitare che vengano computati
nel periodo di congedo i giorni festivi, i
sabati e le domeniche, è necessaria,
l'effettiva ripresa del lavoro. Il requisito
della ripresa del lavoro non è richiesto nei
casi di domanda di congedo dal lunedì al
venerdì.
A questo proposito l'Inpdap ha
fatto riferimento all'ipotesi della
settimana corta (che viene adottata talvolta
anche nelle istituzioni scolastiche). In tal
caso, secondo l'ente previdenziale, il
sabato e la domenica antecedenti la ripresa
del lavoro non devono essere conteggiati.
Sempre che non si presenti una nuova
richiesta di congedo dello stesso tipo per
il lunedì successivo.
La ripresa di servizio non è necessaria
anche se muta il titolo dell'assenza. Per
esempio se, una volta esaurito il periodo di
congedo richiesto, l'interessato prosegua
l'assenza fruendo di ferie, di permessi o si
assenti per malattia. In questi casi, cioè
nell'ipotesi di giorni di ulteriori assenze
a diverso titolo collocate immediatamente
dopo il congedo le giornate festive ed i
sabati (in caso di settimana corta) non
vanno computate nel congedo
(articolo ItaliaOggi del
10.01.2012). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
L. Laperuta,
Pubblico impiego: dal 2012 si potrà
licenziare dopo la messa in disponibilità
(link a www.diritto.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Statali, i vincoli al part-time.
Entro 60 giorni la Pa accoglie o respinge
(con motivi) la domanda (articolo Il Sole 24
Ore del 09.01.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Dalla riforma delle pensioni a
guadagnarci sono gli autonomi. Le nuove
prestazioni previdenziali: accesso ridotto
di un semestre per artigiani e commercianti.
Artigiani e commercianti vanno in pensione
di vecchiaia sei mesi prima. Gli unici a
guadagnarci dalla riforma Monti, infatti,
sono i lavoratori autonomi che già da
quest'anno possono accedere sei mesi prima
al riposo. È la nuova pensione di vecchiaia,
che eleva il requisito dell'età (senza più
la vecchia «finestra mobile») quasi a 66
anni per dipendenti e autonomi uomini e per
le donne del pubblico impiego, a 63 anni e 6
mesi per le lavoratrici autonome e a 62 anni
per le donne del privato (requisiti per il
2012).
La nuova pensione di vecchiaia. Dall'anno
2012 scompaiono le pensioni di vecchiaia, di
vecchiaia anticipata e di anzianità,
sostituite da due sole prestazioni: la
«pensione di vecchiaia» e la «pensione
anticipata». Dal 2012, in particolare,
esiste un solo trattamento di vecchiaia che
si consegue, con riferimento a «tutti» i
lavoratori e per l'anno 2012, in presenza di
un requisito minimo contributivo pari a 20
anni (che sostituisce il vecchio requisito
di 20 di contribuzione per la pensione di
vecchiaia retributiva e quello di 5 anni per
la pensione di vecchiaia contributiva) e
un'età non inferiore: 66 anni per i
lavoratori dipendenti e autonomi, compresi
quelli iscritti alla gestione separata Inps
(co.co.co. e lavoratori a progetto); 62 anni
per le lavoratrici dipendenti del settore
privato; 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici
autonome del settore privato, comprese
quelle iscritte alla gestione separata Inps
(co.co.co. e lavoratrici a progetto); 66
anni per i lavoratori dipendenti del settore
pubblico.
Va notato, tuttavia, che
l'innalzamento dell'età non sempre
corrisponde a un effettivo aumento del
requisito per il diritto alla pensione,
perché i nuovi requisiti inglobano anche il
tempo di attesa per la «decorrenza» della
pensione, che nella vecchia disciplina era
rappresentato dalla «finestra mobile».
Oltre
al requisito di età e di contribuzione,
inoltre, se il lavoratore appartiene
pienamente al regime contributivo (cioè ha
iniziato a lavorare a partire dall'01.01.1996), per il diritto alla pensione di
vecchiaia occorre che soddisfi un'ulteriore
condizione: l'assegno di pensione non deve
risultare di importo inferiore a 1,5 volte
l'assegno sociale (in precedenza questo
limite era di 1,2 volte). Non è necessario
soddisfare la predetta soglia minima da
parte di chi è in possesso di un'età pari a
70 anni; in tal caso, inoltre, è sufficiente
anche un'anzianità contributiva minima
effettiva di soli 5 anni. Tale importo
soglia (1,5 volte l'assegno sociale) è
soggetto all'annuale rivalutazione sulla
base della variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo (pil) nominale,
appositamente calcolata dall'Istat, con
riferimento al quinquennio precedente l'anno
da rivalutare.
Novità assoluta della nuova pensione di
vecchiaia è la flessibilità che si sostanzia
in un meccanismo premiale a favore di chi
ritardi l'accesso alla pensione, rispetto
all'età minima prestabilita per legge e fino
a 70 ani. Chi prosegue l'attività lavorativa
oltre l'età minima di pensione, in altre
parole, è premiato con l'applicazione di un
«coefficiente di trasformazione» di misura
più conveniente. A tal fine, questi
coefficienti (che sono i tassi percentuali
che applicati al montante contributivo danno
la misura della pensione) saranno
predeterminati fino all'età di 70 anni
(salvo successivi adeguamenti alla speranza
di vita).
Poiché, come già detto, la
revisione del requisito di età ha decretato
l'abrogazione definitiva delle finestre di
pensionamento, dall'01.01.2012 la pensione
decorre dal mese successivo a quello di
maturazione dei requisiti per il diritto
(ossia cessazione dal lavoro)
(articolo ItaliaOggi
Sette del 09.01.2012). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Vertici.
Il caso dei dipendenti di categoria «D».
Incarichi dirigenziali fuori dall'8%.
L'ORIENTAMENTO/
I magistrati contabili hanno concesso ai
Comuni la libertà di disciplinare la materia
con regolamento.
Il conferimento di incarichi dirigenziali a
dipendenti di categoria D dello stesso ente
sfugge ai vincoli del contenimento entro
l'8% della dotazione organica dettati
dall'articolo 19 del Dlgs 165/2001, così
come modificato dalla legge Brunetta (Dlgs
150/2009).
È questa l'innovativa lettura
data dalla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti dell'Abruzzo con il
parere 05.12.2011 n. 384.
Il parere prevede inoltre che i Comuni
utilizzino procedure ispirate ai principi
della «pubblicità e selettività da definire
a livello regolamentare», quindi con ampi
margini di autonomia nella scelta dei
dipendenti a cui conferire questi incarichi.
Il lungo e argomentato parere dei giudici
contabili abruzzesi offre una lettura assai
estensiva dei vincoli dettati dal
legislatore e delle interpretazioni fornite
dalle sezioni unite di controllo della Corte
dei conti con i pareri 12, 13 e 14 del 2011.
Esso consente alla gran parte dei Comuni di
risolvere direttamente i problemi connessi
alla mancanza di dirigenti a tempo
indeterminato, problemi che si manifestano
in modo assai marcato soprattutto dopo
l'elezione del nuovo sindaco e la scadenza
degli incarichi precedentemente conferiti,
come appunto nel comune di Lanciano (Chieti)
che ha sollevato il quesito.
In premessa viene ricordato che le nuove
regole non hanno abrogato né implicitamente
né esplicitamente le previsioni dettate per
gli enti locali dall'articolo 110 del Dlgs
267/2000: esse «possono essere intese
unicamente come integrative rispetto a
quelle già contenute nel Tuel, con le quali
vanno perciò necessariamente coordinate»,
operazione che peraltro è niente affatto
facile. E ancora le norme per gli enti
locali non prevedono limiti per la copertura
dei posti vacanti in dotazione organica, ma
solo per quelli extra dotazione organica.
La deliberazione ricorda che nel
conferimento di incarichi per la copertura
di posti vacanti in dotazione organica non
possono essere invocate esigenze di
contenimento della spesa, né essa può essere
ascritta alla disciplina dell'ordinamento
civile, per cui la materia è sostanzialmente
preclusa a interventi restrittivi del
legislatore nazionale. Conclusione che è
rafforzata dalla tutela offerta dalla stessa
Costituzione all'autonomia regolamentare ed
organizzativa degli enti locali. Si deve
inoltre ricordare che i principi di
carattere generale dettati dalla normativa
più recente vanno nella direzione della
«valorizzazione delle professionalità
interne rispetto al ricorso a soggetti
esterni».
La materia è da considerare quindi rimessa
alla autonomia dei singoli enti locali, i
quali «potranno conferire incarichi
temporanei tenendo comunque presente, da un
lato, i limiti imposti dai principi di sana
gestione delle risorse pubbliche a
disposizione degli enti; d'altro lato,
dell'eccezionalità della disposizione di cui
all'articolo 110 Tuel nel sistema del
conferimento d'incarichi dirigenziali».
Infine, il parere ricorda che non siamo
nell'ambito di incarichi che possano essere
concessi sulla base del criterio della
fiduciarietà personale, il cosiddetto spoil
system. Per cui ogni ente deve
utilizzare procedure ispirate ai principi
per cui si «devono prevedere adeguate
forme procedimentali idonee a garantire
l'oggettività e la trasparenza nella
selezione del personale dirigenziale». E
infine è sufficiente che questi dipendenti
si collochino in aspettativa, non essendo in
alcun modo necessaria la conclusione del
rapporto di lavoro
(articolo Il Sole 24
Ore del 09.01.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Nella p.a. no a contratti fotocopia.
Servono ragioni eccezionali e comparazione
tra candidati. La Corte dei conti ha
bocciato il rinnovo di tre co.co.co. dell'università di
Catanzaro.
Non sono conformi alle previsioni contenute
all'articolo 7, comma 6 del Testo unico sul
pubblico impiego, i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa
che, non appena scaduti, vengono riaffidati
agli stessi soggetti e per le medesime
finalità. In tali fattispecie, infatti,
posto che tra i requisiti legittimanti
l'affidamento di una prestazione co.co.co.
vi è la temporaneità, manca altresì una
seppur minima procedura comparativa di
affidamento richiesta dalla norma.
Lo ha messo nero su bianco la Sezione
centrale di controllo sulle amministrazioni
dello Stato della Corte dei conti, nel testo
della
delibera
20.12.2011 n. 24/2011, pubblicata lo
scorso 4 gennaio, ricusando il visto e la
conseguente registrazione dei rinnovi di tre
contratti di co.co.co. (riferiti al biennio
2009-2011) stipulati dall'Università di
Catanzaro con soggetti esterni
all'organigramma dell'Ateneo.
La Corte ha rilevato che ai sensi
dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del dlgs n.
165/2001, le pubbliche amministrazioni, per
esigenze cui non siano in grado di far
fronte con personale in servizio, possano
ricorrere al conferimento di incarichi
individuali, con contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale o coordinata
e continuativa, affidati a esperti di
particolare e comprovata specializzazione,
anche universitaria, al ricorrere di ben
precisi presupposti.
Tra le prerogative legittimanti
l'affidamento esterno, l'oggetto della
prestazione non deve mai consistere nello
svolgimento di funzioni ordinarie.
Inoltre, l'amministrazione conferente deve
avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno e
tale indisponibilità deve avere sempre
carattere qualitativo e non quantitativo.
Infine, la prestazione deve essere di natura
temporanea ed altamente qualificata.
A proposito della durata dei contratti di
collaborazione, è stata in più occasioni
ribadita sia dalla giurisprudenza che dalla
prassi amministrativa la necessità che gli
incarichi ex art. 7, comma 6, del dlgs n.
165/2001 abbiano natura temporanea, in
quanto conferiti allo scopo di sopperire ad
esigenze di carattere temporaneo per le
quali l'amministrazione non possa
oggettivamente fare ricorso alle risorse
umane e professionali presenti al suo
interno.
Al riguardo, infatti, l'indirizzo
giurisprudenziale prevalente in materia
considera l'incarico di collaborazione
coordinata e continuativa non prorogabile,
se non a fronte di un ben preciso interesse
dell'amministrazione committente,
adeguatamente motivato e al solo fine di
completare le attività oggetto
dell'incarico, limitatamente all'ipotesi di
completamento di attività avviate, contenute
all'interno di uno specifico programma e
neppure rinnovabile.
Quindi, il ricorso ad incarichi di
collaborazione di tipo coordinato e
continuativo deve costituire un rimedio
eccezionale per far fronte ad esigenze
peculiari, per le quali l'Amministrazione
necessiti dell'apporto di specifiche
competenze professionali esterne, in quanto
non sono rinvenibili al suo interno. Ora,
nel caso in esame, a due anni di distanza
dall'adozione dei primi contratti, non si
possono considerare l'eccezionalità e la
temporaneità quali presupposti che
giustifichino l'affidamento di nuovi
incarichi alle stesse persone, in assenza,
peraltro, di una procedura comparativa.
A ciò si aggiunga che in questo frangente,
l'Ateneo non ha trovato medio tempore, una
soluzione in termini di programmazione dei
fabbisogni di personale, nonché in termini
di aggiornamento dei profili professionali
già incardinati nella propria struttura
amministrativa
(articolo ItaliaOggi del 07.01.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Uno
stop all'equo indennizzo. Addio a pensioni
privilegiate e rimborsi per cause di
servizio. Ecco le novità in materia di
personale contenute nella manovra Monti
(legge 214 del 2011).
Abrogazione dell'equo
indennizzo, del rimborso delle spese di
degenza e delle pensioni privilegiate in
caso di cause di servizio; innalzamento al
50% del tetto massimo del rapporto tra spesa
per il personale e spesa corrente ed
utilizzazione nel corso del 2012 delle
graduatorie approvate dopo il dicembre del
2005: sono queste le principali novità in
materia di personale dipendente dalle P.a.
contenute nel decreto legge n. 201, per come
convertito dalla legge n. 214/2011, cd salva
Italia, e nel decreto n. 216/2011, cd
milleproroghe.
Le novità contenute in queste disposizioni
non sono certamente le parti più importanti
di questi provvedimenti, in quanto le misure
di maggiore rilievo innovativo per il
pubblico impiego erano state già assunte con
le precedenti manovre. Ma il loro rilievo è
comunque assai importante, in particolare
per l'apertura che consente alla possibilità
di utilizzare i ridotti margini di
assunzioni previsti dall'ordinamento.
Vengono abrogati i benefici previsti per i
dipendenti che hanno contratto patologie per
cause di servizio: l'accertamento della
dipendenza dell'infermità da causa di
servizio, il rimborso delle spese di degenza
per causa di servizio, l'equo indennizzo e
la pensione privilegiata. Ricordiamo che
l'equo indennizzo si concretizza nella
erogazione di un compenso una tantum e la
pensione privilegiata è il collocamento in
quiescenza di coloro che hanno acquisito una
grave inabilità, a prescindere dalla
anzianità effettivamente maturata. Questi
benefici erano tra loro sommabili, previo
accertamento medico. L'abrogazione si
applica a tutti i dipendenti, tranne che a
quelli impegnati in uno dei seguenti
comparti: sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, nonché ai vigili del fuoco.
L'abrogazione non interessa i procedimenti
che sono in corso, nonché quelli per cui non
sia scaduto il termine di presentazione
delle domande e quelli instaurabili
d'ufficio per fatti accaduti precedentemente
alla data di entrata in vigore del decreto
stesso. Il decreto legge cd salva Italia
aumenta al 50% il tetto massimo del rapporto
tra spese del personale e spese correnti che
consente agli enti locali di effettuare
assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
Ricordiamo che tale tetto era stato fissato,
a decorrere dallo scorso 01.01.2011, nel
40%. In questo modo si torna ad offrire a
numerose amministrazioni locali, siano esse
soggette o meno al patto di stabilità, la
possibilità di effettuare assunzioni di
personale a tempo indeterminato e
determinato.
Infatti la sanzione per gli enti
inadempienti di questo vincolo, come del
rispetto del patto di stabilità e del
rispetto del tetto di spesa del personale
dell'anno precedente (per gli enti non
soggetti al patto del 2004) è il divieto di
effettuare assunzioni di dipendenti a
qualunque titolo, ivi comprese le mobilità,
nonché di utilizzare i contratti di
somministrazione.
Ricordiamo che con la lettura data dalle
sezioni riunite di controllo della Corte dei
Conti (deliberazione n. 27/2011) la nozione
di spesa del personale è stata fortemente
ampliata e con le previsioni contenute nel
dl n. 98/2011 è stato previsto l'inserimento
della spesa del personale delle società
controllate dagli enti locali. Il decreto
legge milleproroghe 2011 dispone la
utilizzazione nel corso del 2012 delle
graduatorie concorsuali approvate dopo il
31/12/2005.
Ricordiamo che, prima con il decreto
milleproroghe 2012 e poi con uno specifico
decreto del ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione, era stata
disposta nel 2011 la utilizzazione delle
graduatorie concorsuali approvate dopo il
mese di settembre del 2003. Ed ancora, che
in assenza di norme di proroga, la durata
delle graduatorie concorsuali è fissata in
un triennio
(articolo ItaliaOggi del 06.01.2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Il
2012 potrebbe essere un anno molto delicato
per il personale delle amministrazioni
pubbliche. Riqualificazione, futuro in
bilico. Dipendenti in esubero, blocco delle
risorse per la formazione.
La riqualificazione dei dipendenti pubblici
in esubero viene messa a rischio dal blocco
delle risorse da spendere per la formazione.
Il 2012 potrebbe essere un anno molto
delicato per il personale pubblico. Vi è,
infatti, una normativa che nel suo complesso
può preludere ad una forte redistribuzione e
reimpiego del personale.
In primo luogo, l'articolo 33 del dlgs
165/2001 impone alle amministrazioni
pubbliche di effettuare annualmente la
ricognizione di eventuali esuberi,
giustificati sia da esigenze funzionali, sia
da problemi di bilancio e finanziari. Poi,
le varie manovre finanziarie hanno imposto
un ulteriore taglio del 10 per cento della
spesa relativa alle dotazioni organiche
delle amministrazioni statali da effettuare
entro il 31 marzo. Infine, l'accorpamento
tra Inps e Inpdap ha già determinato la
previsione di circa 700 esuberi. La stima è
di oltre 15.000 dipendenti pubblici in
eccedenza rispetto ai fabbisogni.
Anche nella pubblica amministrazione,
dunque, si pone un potenziale problema di
rilevanti fuoriuscite di personale. Occorre
ricordare, infatti, che i dipendenti in
esubero se non sono ricollocati all'interno
degli enti che li considerano in eccedenza
in altre mansioni o non sono trasferiti
verso altri enti per mobilità, vengono
inseriti nelle liste di «disponibilità».
Il che equivale ad essere sulle soglie del
licenziamento: il dipendente in
disponibilità, infatti, non svolge più
attività lavorative per l'ente di
appartenenza e riceve per 24 mesi
un'indennità pari all'80% del trattamento
economico fondamentale oltre all'assegno di
famiglia. Decorsi i 24 mesi, il rapporto di
lavoro si chiude.
Proprio i tagli alla spesa per le dotazioni
organiche (che considerando il periodo
2008-2010 ammonta, ormai, a quasi il 30%)
renderanno piuttosto difficile il
trasferimento dei dipendenti per mobilità.
Gran parte delle amministrazioni statali,
infatti, potrebbe ritrovarsi in condizione
di esubero, sicché non potrebbero accogliere
personale proveniente da altri enti.
La mobilità intercompartimentale, cioè
trasferimenti tra enti diversi, per esempio
Stato ed enti locali, potrebbe essere resa
complicata sia dall'attuazione dell'articolo
33 del dlgs 165/2001, sia dalla manovra
intricatissima relativa alle province:
potenzialmente, ben 56.000 dipendenti
provinciali potrebbero essere coinvolti in
processi di esubero e trasferimenti.
Un'arma per contenere gli effetti anche
sociali enormi che esuberi così massicci di
personale potrebbero determinare, allora, è
la già ricordata possibilità di reimpiego
dei dipendenti in esubero in altre mansioni
e ruoli, sia all'interno degli enti da cui
dipendono, sia presso altri enti.
A questo scopo, allora, risulta fondamentale
investire in formazione e aggiornamento:
solo in questo modo si può garantire ai
lavoratori la possibilità di acquisire
competenze nuove e diverse, utili per una
ricollocazione lavorativa.
Tuttavia, l'articolo 6, comma 13, del dl
78/2010, convertito in legge 122/2010,
continua ad inchiodare la spesa per
formazione sostenibile dalle amministrazioni
entro il tetto del 50% di quella sostenuta
nel 2009.
Risulta evidente che col nuovo assetto
normativo il tetto alla formazione, già di
per sé poco strategico ed asfittico, visto
che il recupero di efficienza del pubblico
impiego non potrebbe che passare per
attività formative di qualità, non è
coerente. Potenziali esuberi per decine di
migliaia di dipendenti vanno necessariamente
gestiti anche tramite la formazione, la cui
spesa dovrebbe aumentare, piuttosto che
restare ancorata ad un tetto.
In assenza di un'urgente cancellazione del
vincolo alla spesa, l'attuazione delle
misure di contenimento della spesa di
personale e l'avvio degli esuberi potrebbe
determinare una Caporetto organizzativa ed
occupazionale, della quale proprio non si
sentirebbe il bisogno
(articolo ItaliaOggi del 06.01.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Cassazione.
I limiti al diritto di critica.
Reato dare del «colluso» senza prove al
dirigente di un ente locale.
Rischia sanzioni penali chi definisce un
dirigente comunale «colluso con la mafia
locale».
Lo afferma la Corte di Cassazione, Sez. V
penale (sentenza
05.01.2012 n. 87) ponendo fine al
contrasto tra un consigliere comunale
agrigentino e un dirigente di quel Comune.
La condanna è scaturita dall'«incontinenza
espressiva» dell'imputato: pur ammettendo la
Cassazione che la critica all'esercizio dei
pubblici poteri deve essere ampia e
penetrante, perché i cittadini debbono poter
conoscere il funzionamento della cosa
pubblica e formarsi una opinione corretta
sui fatti che si verificano, conclude però
che è necessario non eccedere. La
conoscenza, la critica e la discussione di
fatti di pubblico interesse arricchiscono
infatti la democrazia, e anzi più elevato è
l'incarico di responsabilità pubblica
ricoperto, più si è esposti a legittime
critiche.
Tuttavia, continua la Suprema Corte, la
critica non deve trasmodare in attacchi
personali e deve sempre essere rispettosa
sia dei criteri della verità dei fatti che
costituiscono il presupposto della critica,
sia della continenza espressiva e,
ovviamente, dell'interesse pubblico per i
fatti raccontati e criticati. Nel caso
specifico, anche se il dirigente era stato
coinvolto in alcuni processi per abusi in
atti di ufficio, non vi era mai stato un
processo di mafia. In conseguenza, eventuali
misfatti non hanno potuto essere provati nel
processo per diffamazione, in quanto, pur
essendo possibile provare una qualche
irregolarità qualificabile come abuso, non è
assolutamente lecito qualificare mafioso o
colluso con la mafia chi si sia macchiato di
mere irregolarità amministrative.
Ciò è in linea con il precedente espresso
dalla Cassazione 10125/2011, che ha
riconosciuto, a chi invoca il diritto di
critica, la possibilità di non essere
assolutamente obiettivo e di usare un
linguaggio colorito e pungente: in quel caso
ne ha fatto le spese il Consiglio dei
geometri, che riteneva lesivo della
categoria un articolo sul condono edilizio,
ritenuto invece dalla Cassazione
genericamente critico verso tutti coloro i
quali avevano determinato danni all'ambiente
(articolo Il Sole 24
Ore del 06.01.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Ma
le attestazioni dei medici sono fuori dalla
semplificazione.
I certificati medici non rientrano
nell'ambito delle semplificazioni anti
burocrazia contenute nell'articolo 15 della
legge 183/2010.
Tale disposizione ha
modificato, come noto, l'articolo 40 del dpr
445/2001, inserendo un nuovo comma 01, ai
sensi del quale «le certificazioni
rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti
tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47».
Il successivo comma 02 impone che sulle
certificazioni da produrre ai soggetti
privati è apposta, a pena di nullità, la
dicitura: «Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi».
Queste disposizioni hanno lo scopo di
indurre le pubbliche amministrazioni a
utilizzare pienamente l'accesso diretto alle
proprie banche dati, sollevando i privati
dall'onere di reperire o produrre e, poi,
trasmettere i certificati relativi a
informazioni che le amministrazioni stesse
già possiedono o sono in condizione di
acquisire dialogando tra loro.
Risulta, dunque, palpabile l'inapplicabilità
alla fattispecie dei certificati medici.
Ancorché detti certificati possano
considerarsi provenienti da una pubblica
amministrazione, alcuni elementi indicano
senza ombra di dubbio che i certificati
medici sono totalmente fuori dalla nuova
regolamentazione.
In primo luogo, la semplificazione prevista
dalla legge di stabilità è connessa all'autocertificabilità
di stati, fatti o qualità comprovabili
mediante i certificati. In altre parole, ai
cittadini è consentito di chiedere e
ottenere benefici sulla semplice base di
loro dichiarazioni sostitutive, che
sostituiscono in via definitiva ogni
certificato. Ma, ai sensi dell'articolo 49,
comma 1, del dpr 445/2001 «i certificati
medici, sanitari, veterinari, di origine, di
conformità Ce, di marchi o brevetti non
possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore».
Mancando, dunque, la possibilità di
sostituire il certificato medico con
dichiarazioni, non può sorgere il
presupposto per attuare la semplificazione
disposta dall'articolo 15 della legge
183/2011. Del resto, l'amministrazione
datore di lavoro non avrebbe nessuna
possibilità di verificare lo stato di salute
del proprio dipendente accedendo a banche
dati di altre amministrazioni.
Se la questione relativa ai certificati
medici appare abbastanza chiara, vi sono
però molte zone che l'articolo 15 lascia in
ombra. Per esempio, rientrano nella
categoria dei certificati i certificati di
destinazione urbanistica, fondamentali per
provvedimenti amministrativi che concernono
la gestione del territorio; si tratta di
certificati che spessissimo hanno come
destinatari pubbliche amministrazioni, per
loro natura impossibili da sostituire con
dichiarazioni dei privati. Piuttosto
difficile immaginare di sottrarre tali
certificati alla trasmissione tra pubbliche
amministrazioni.
C'è, per esempio, il problema degli
attestati di servizio dei dipendenti
pubblici che abbiano vinto un concorso
presso un'altra amministrazione.
Altro paradosso della normativa riguarda,
per esempio, i certificati di frequenza di
istituti scolastici o centri di formazione
professionale, richiesti dalle aziende dei
trasporti, per applicare le tariffe
agevolate agli studenti. Tutte queste
aziende rientrano nella categoria dei
«gestori di pubblici servizi», che al pari
delle pubbliche amministrazioni non possono
legittimamente utilizzare i certificati per
svolgere le proprie attività.
Dunque, gli studenti dovrebbero presentare
ai gestori una dichiarazione sostitutiva
nella quale attestare di frequentare una
certa scuola e dovrebbero essere, poi, le
aziende di trasporto a chiedere ai singoli
istituti conferma della veridicità della
dichiarazione o, cosa del tutto improbabile,
accedere direttamente alle loro banche dati.
Ovviamente, se si vuole rispettare la
lettera di una norma che rivela da subito
una serie di difetti operativi piuttosto
gravi.
Infine, l'irrisolto problema del Durc, che
altro non è se non un certificato, da
produrre prevalentemente alle pubbliche
amministrazioni per le tante finalità cui è
destinato. Pare oggettivamente improponibile
sostenere che esso sia soggetto al divieto
di produzione a pubbliche amministrazioni a
pena di nullità.
L'articolo 15 della legge 183/2011 pare una
norma troppo poco ponderata, che
necessiterebbe di un urgente intervento
normativo posto a chiarirne esattamente la
portata e i confini
(articolo ItaliaOggi del 04.01.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I
concorsi pubblici su Cliclavoro.
Le pubbliche amministrazioni devono
comunicare alla borsa nazionale del lavoro (cliclavoro)
tutte le procedure comparative e selettive
(concorsi) per l'attribuzione di incarichi
di collaborazione e per l'assunzione con
ogni tipo di contratto di lavoro.
Lo prevede
il decreto ministeriale 13.10.2011
pubblicato in G.U. n. 1/2012.
Per l'operatività del provvedimento, in
vigore dal 1° febbraio, occorrerà attendere
la direttiva del ministro per la pubblica
amministrazione che, peraltro, potrà
prevedere un periodo di sperimentazione non
superiore a 12 mesi. Il nuovo obbligo, che
interessa tutte le p.a., mira a favorire una
maggiore efficienza del mercato del lavoro,
con la disponibilità online
(www.cliclavoro.gov.it) delle offerte di
impiego pubblico sull'intero territorio
nazionale
(articolo ItaliaOggi del 04.01.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: «Cliclavoro»
apre anche al pubblico.
Cliclavoro apre al pubblico. È stato infatti
pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 1
del 02.01.2012 il decreto del ministero
del Lavoro 13.10.2011 sulla
trasmissione informatica delle informazioni
e dei dati relativi alle procedure di
reclutamento dei lavoratori da parte delle
amministrazioni e società pubbliche.
Scopo della normativa è favorire
l'efficienza e la trasparenza del mercato
del lavoro pubblico in Italia tramite "Cliclavoro".
Si tratta di un luogo di incontro virtuale
che ha lo scopo di agevolare l'occupazione
dei lavoratori su tutto il territorio
nazionale attraverso un catalogo completo e
dettagliato di informazioni e servizi per il
lavoro. Questi servizi permetteranno alle
amministrazioni pubbliche di pubblicare le
candidature e le offerte di lavoro ed
effettuare ricerche per entrare più
facilmente in contatto con i lavoratori. La
navigazione tra le informazioni del portale
è libera, senza bisogno di registrazione,
necessaria invece per iscriversi alla
newsletter o per rimanere aggiornati sulle
novità mediante la sezione rassegna stampa
periodica e sui sondaggi.
Con la pubblicazione del decreto si completa
la riforma sull'attività di intermediazione,
prezioso strumento per la promozione
dell'occupazione e le cui procedure sono
state oggi snellite. Lo spirito della
riforma sembra posarsi in primo luogo sulla
creazione di un sistema flessibile e veloce
di gestione del mercato del lavoro, dove il
collocamento dei lavoratori risulti fondato
su un immediato ed effettivo scambio di
informazioni e notizie. La riforma si
propone di completare il processo di
liberalizzazione del collocamento, avviato
già dal 1997 con il superamento del regime
di "monopolio pubblico" e portato avanti
dalla legge Biagi, che aveva dato la
possibilità di svolgere attività di
intermediazione anche a specifiche agenzie
private (le Agenzie per il lavoro) e altri
operatori. Con il collegato lavoro era stata
poi ampliata la platea dei soggetti
abilitati a operare nel mercato del lavoro.
La lista era molto lunga e includeva gli
enti locali, le Università, le Scuole
superiori, statali e parificate, le Camere
di commercio, i gestori di siti Internet, i
consulenti del lavoro e le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Le novità più importanti, nell'ottica di una
semplificazione dell'attività di
collocamento, riguardano il nuovo regime di
autorizzazione allo svolgimento
dell'attività di intermediazione. Ferme
restando le normative regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su base
regionale, i soggetti abilitati che
intendano effettivamente svolgere attività
di intermediazione non saranno più tenuti a
ottenere il consenso delle Regioni o del
ministero del Lavoro.
Le recenti riforme sono intervenute,
altresì, sui requisiti cui è condizionata
l'autorizzazione, ora esclusivamente
subordinata all'interconnessione alla Borsa
continua nazionale del lavoro (Bcnl) per il
tramite del portale "Cliclavoro",
nonché al rilascio alle Regioni e al
ministero del Lavoro di ogni informazione
"strategica" al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro. Il mancato conferimento
dei dati alla Borsa continua nazionale del
lavoro –prosegue la norma– comporterà
l'applicazione di pesanti sanzioni
amministrative pecuniarie che vanno da 2mila
a 12mila euro, nonché la cancellazione
dall'albo degli intermediari e conseguente
divieto di proseguire l'attività di
intermediazione
(articolo Il Sole 24
Ore del 04.01.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: G.U.
02.01.2012 n. 1 "Offerte lavoro pubblico
su clic lavoro"
(Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
decreto
13.10.2011). |
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dicembre 2011 |
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PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi
interni e Riforma Brunetta.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con
sentenza 29.12.2011 n. 6981, vaglia una
procedura riservata a solo personale interno
bandita da un ente locale nel gennaio 2010.
Riformando la sentenza di primo grado,
evidenzia (sinteticamente) quanto segue:
- gli enti locali sono tenuti ad adeguare il
proprio ordinamento ai
principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009, ivi
compresi quelli dell'art. 24
del medesimo decreto e a ciò dovevano
provvedere entro il 31.12.2010
(art. 31); conseguentemente, le disposizioni
del citato art. 24 non sono di
diretta ed immediata applicazione alle
autonomie locali;
- nelle more del predetto adeguamento, agli
enti locali era consentito
applicare le disposizioni previgenti;
- decorso il termine del 31.12.2010, in
assenza di adeguamento, l'art. 24 diviene di
diretta, immediata e cogente applicazione
anche agli enti locali (tratto da
www.publika.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Valutazione
prove di concorso pubblico.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con
sentenza 29.12.2011 n. 6973, conferma
l'orientamento consolidato ed anche
suffragato dalla Corte Costituzionale,
secondo il quale -nella valutazione delle
prove concorsuali- l'espressione di un voto
numerico ovvero di un giudizio aggettivabile
sintetico esprime e sintetizza il giudizio
tecnico-discrezionale operato dalla pubblica
amministrazione e, in correlazione ai
criteri di valutazione formulati dalla lex
specialis (bando di concorso) o dalla stessa
Commissione, consente il sindacato
giurisdizionale sul potere amministrativo.
Infatti, come espresso dalla Suprema Corte
(sentenza 08.06.2011 n. 175) "... il
criterio del punteggio numerico è idoneo a
costituire motivazione
del giudizio valutativo espresso dalla
commissione esaminatrice in quanto rivela
una valutazione che, attraverso la
graduazione del dato numerico, conduce ad un
giudizio di sufficienza o di insufficienza
della prova
espletata e, nell'ambito di tale giudizio,
rende palese l'apprezzamento più o meno
elevato che la commissione esaminatrice ha
attribuito all'elaborato oggetto di esame"
(tratto da www.publika.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Bacchettati i
fannulloni.
Mobbing, nessun danno per chi non è
produttivo. Sentenza della Cassazione sui
dipendenti della pubblica amministrazione.
La Cassazione ammonisce i «fannulloni»
all'interno della pubblica amministrazione.
Non ha infatti diritto al risarcimento per
il danno da mobbing il dipendente pubblico
che viene sanzionato e sostituito perché
l'ufficio è poco produttivo.
Lo ha stabilito
la Corte di Cassazione civile che, con la
sentenza
27.12.2011 n. 28962, ha respinto
il ricorso di un funzionario pubblico
sanzionato e poi sostituito per la scarsa
produttività del suo ufficio che, dopo
alcuni mesi, si era dimesso.
In questi casi, ha spiegato la sezione
lavoro, il capo non pone in essere una
condotta persecutoria finalizzata alle
dimissioni del lavoratore ma aumenta
l'efficienza degli uffici.
In particolare gli Ermellini hanno ricordato
che per mobbing si intende una condotta del
datore di lavoro o del superiore gerarchico,
sistematica e protratta nel tempo, tenuta
nei confronti del lavoratore nell'ambiente
di lavoro, che si risolve in sistematici e
reiterati comportamenti ostili che finiscono
per assumere forme di prevaricazione o di
persecuzione psicologica, da cui può
conseguire la mortificazione morale e
l'emarginazione del dipendente, con effetto
lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e
del complesso della sua personalità.
In altri termini, «ai fini della
configurabilità della condotta lesiva del
datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti:
a) la molteplicità di comportamenti di
carattere persecutorio, illeciti o anche
leciti se considerati singolarmente, che
siano stati posti in essere in modo
miratamente sistematico e prolungato contro
il dipendente con intento vessatorio; b)
l'evento lesivo della salute o della
personalità del dipendente; c) il nesso
eziologico tra la condotta del datore o del
superiore gerarchico e il pregiudizio
all'integrità psicofisica del lavoratore; d)
la prova dell'elemento soggettivo, cioè
dell'intento persecutorio».
Dunque, la
domanda di risarcimento del danno proposta
dal lavoratore per il mobbing subito è
soggetta a specifica allegazione e prova in
ordine agli specifici fatti asseriti come
lesivi e l'illecito del datore di lavoro nei
confronti del lavoratore consistente
nell'osservanza di una condotta protratta
nel tempo e con le caratteristiche della
persecuzione finalizzata all'emarginazione
del dipendente (cosiddetto mobbing, che
rappresenta una violazione dell'obbligo di
sicurezza posto a carico dello stesso datore
dall'art. 2087 cc) si può realizzare con
comportamenti materiali o provvedimentali
dello stesso datore di lavoro
indipendentemente dall'inadempimento di
specifici obblighi contrattuali previsti
dalla disciplina del rapporto di lavoro
subordinato.
La sussistenza della lesione
del bene protetto e delle sue conseguenze
deve essere verificata, procedendosi alla
valutazione complessiva degli episodi
dedotti in giudizio come lesivi,
considerando l'idoneità offensiva della
condotta del datore di lavoro.
Anche la procura generale del Palazzaccio
aveva sollecitato di negare il risarcimento
al funzionario dell'Agenzia delle entrate
(articolo ItaliaOggi
del 29.12.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del
decreto legislativo 151/2001 - Retribuzione
e copertura contributiva per periodi di
congedo riconosciuti in favore dei familiari
di portatori di handicap. Chiarimenti
(INPDAP,
circolare 28.12.2011 n. 22). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Telecamere
indiscrete fuori gioco. Spenti i sistemi di
videosorveglianza sul controllo a distanza.
Intervento del Garante della privacy sugli
impianti che non rispettano lo Statuto dei
lavoratori.
Stop ai sistemi di
videosorveglianza che controllano i
lavoratori in assenza delle garanzie di
legge. Il Garante privacy ha «spento» le
telecamere a un'amministrazione pubblica, a
una società che opera nel settore dell'Ict,
a una casa di riposo e a un centro di
riabilitazione in convenzione con il
servizio sanitario.
Gli occhi elettronici erano stati installati
in violazione dello Statuto dei lavoratori,
che vieta il controllo a distanza dei
dipendenti, e della normativa in materia di
protezione dei dati personali. Il Garante,
intervenuto a seguito di alcune
segnalazioni, ha dichiarato illecito il
trattamento di dati effettuato e di
conseguenza inutilizzabili le immagini
riprese in violazione di legge.
Per quanto riguarda in particolare la casa
di riposo, l'Autorità ha vietato
definitivamente l'uso delle telecamere
installate nell'area dove sono collocati i
cartellini di presenza dei dipendenti e gli
orologi marcatempo. Negli altri tre casi il
divieto è scattato per l'uso delle
telecamere collocate presso gli accessi ai
luoghi di lavoro o in altre aree interne, in
corrispondenza degli ascensori e dei
corridoi, in attesa dell'eventuale
attuazione delle procedure previste dallo
Statuto dei lavoratori (accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, o
autorizzazione della Direzione provinciale
del lavoro).
Nel motivare i divieti il Garante, ha
ribadito che il controllo a distanza
dell'attività lavorativa si configura anche
nel caso in cui la sorveglianza non sia a
carattere continuativo o le telecamere siano
segnalate da cartelli: per essere in regola
nell'installazione di telecamere occorre
comunque e sempre rispettare le procedure
stabilite dallo Statuto a tutela dei
lavoratori.
L'Autorità ha anche elaborato, come informa
la newsletter diffusa ieri, uno schema di
autorizzazione generale per disciplinare il
trattamento dei dati nell'ambito dei
cosiddetti «studi osservazionali
retrospettivi». Tali ricerche sugli
effetti di terapie, farmaci o interventi
sanitari comportano l'uso di dati sulla
salute di persone assistite in passato
presso i centri di cura che partecipano ai
progetti di ricerca.
La rilevanza dello scopo scientifico degli
studi osservazionali e la impossibilità di
reperire tutti i pazienti coinvolti hanno
indotto l'Autorità ad adottare
un'autorizzazione generale a trattare i
dati, anche senza il loro consenso, purché
siano rispettate le garanzie e le
prescrizioni individuate. Sulla
autorizzazione (consultabile sul sito
www.garanteprivacy.it) è stata avviata una
consultazione pubblica, il cui avviso è in
corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, che si concluderà il 31.01.2012.
Il Garante per la privacy ha infine vietato
a una società concessionaria di pubblicità
l'utilizzo di due banche dati contenenti gli
indirizzi e-mail di oltre 340.000 persone.
La società, in alcuni casi, aveva operato
direttamente su due banche dati esterne,
utilizzando gli indirizzi e gli altri dati
personali contenuti senza aver però
rispettato l'obbligo di informare le persone
registrate e richiedere il loro consenso
(articolo ItaliaOggi del 24.12.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Reati contro la PA.
Millantato credito, anche nei confronti
della P.A. e' reato.
La
pronuncia della II sezione della Corte di
Cassazione si colloca nel solco della
costante giurisprudenza di legittimità nel
ritenere, in materia di millantato credito,
che il secondo comma dell'art. 346 c.p.
costituisca una fattispecie di reato
autonoma e non una semplice circostanza
aggravante rispetto al primo comma.
Il
ricorrente veniva condannato dalla Corte
d’Appello di Milano, in sede di rinvio, per
il reato di cui all’art. 346 comma 2 c.p.
per aver ricevuto una somma di denaro non
quale corrispettivo della propria
mediazione, bensì con il pretesto di dover
remunerare un pubblico ufficiale onde
ottenere l’intervento di quest’ultimo
finalizzato alla sospensione e al riavvio di
una gara di appalto.
Avverso la sentenza l’imputato proponeva
ricorso per Cassazione lamentando l’erronea
applicazione della legge penale con riguardo
al giudizio di bilanciamento tra l’art. 346
comma 2 c.p. –considerato alla stregua di
una circostanza aggravante del millantato
credito– e le circostanze attenuanti
riconosciute dal giudice del merito.
Il millantato credito si presenta infatti
con un duplice schema normativo.
La fattispecie di cui al comma 1 dell'art.
346 c.p. descrive la condotta di chi riceve
o accetta la promessa di denaro o di altra
utilità quale corrispettivo della propria
mediazione verso il pubblico ufficiale nei
cui confronti viene millantato un credito.
L'ipotesi di cui al comma 2 riguarda invece
la condotta di chi riceve o accetta la
promessa di denaro o di altra utilità col
pretesto di dover comprare il favore di un
pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo
remunerare.
In ordine ai rapporti tra primo e secondo
comma, la dottrina e la giurisprudenza più
risalenti ritenevano che il capoverso
dell’art. 346 c.p. costituisse una
circostanza aggravante autonoma non
risultando alterati gli elementi essenziali
della fattispecie, consistenti pur sempre
nel farsi dare o promettere denaro o altra
utilità a seguito di millanteria [così
Manzini, Trattato di diritto penale
italiano, 1986, 579; Cass. pen. 19.6.1963,
in Giust. pen. 1964, II, 179].
La natura di autonoma fattispecie di reato
del capoverso dell’art. 346 c.p. è ora
invece riconosciuta dalla dottrina
assolutamente maggioritaria [cfr. Antolisei,
Diritto penale, Parte Speciale, II, 2008,
694; Fiandaca Musco, Diritto penale, Parte
Speciale, I, 2007, 314; Benussi, in
Dolcini-Marinucci (a cura di), Codice Penale
Commentato, II, 2011, art. 346, 3541] e
dalla consolidata giurisprudenza di
legittimità, pur con alcune sfumature.
Secondo un primo orientamento, che fa leva
su di un argomento di ordine teleologico, il
comma 2 configura un titolo autonomo di
reato poiché descrive una condotta che
comporta una lesione anche di interessi non
tutelati dal comma 1 [da ultimo, Cass. Sez.
VI, 01.07.2002, A., in Cass. Pen. 2004,
3636]: non solo il prestigio della pubblica
amministrazione, che è offeso quando un suo
organo viene fatto apparire come corrotto o
corruttibile o quando la sua attività
funzionale viene fatta apparire come
ispirata a caratteri incompatibili con
quelli di imparzialità o correttezza cui la
pubblica amministrazione deve ispirarsi, ma
anche il patrimonio del cd. “compratore di
fumo”.
Qualora la fattispecie penale tuteli un bene
giuridico diverso rispetto a quello tutelato
dalla fattispecie penale di riferimento
saremmo di fronte a un'autonoma figura di
reato e non a una circostanza aggravante.
Tale notazione non appare del tutto
soddisfacente poiché -oltre alle difficoltà
nell’enucleare l’oggettività giuridica
tutelata dall’art. 346 c.p.- si è osservato
con la sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione del 10.7.2002, n. 26351,
Fedi, che il principale criterio distintivo
tra fattispecie autonoma di reato e
fattispecie circostanziata non può che
attenere alla struttura e alla descrizione
del precetto penale, considerata
l’insufficienza degli altri criteri
discretivi, quale il nomen iuris, la
collocazione topografica della norma, o i
beni giuridici tutelati.
È proprio in relazione agli elementi
costitutivi delle fattispecie che emerge
pienamente la differenza tra i due commi
dell’art. 346 c.p.
Il comma 2 dell’art. 346 c.p. si
caratterizza infatti per una particolare
forma di raggiro (consistente nel far
passare il pubblico amministratore o
impiegato come persona non semplicemente
arrendevole alle pressioni ma corrotta, o
almeno corruttibile), mentre l’inganno non
sarebbe richiesto dalla fattispecie del
primo comma, che sarebbe invece implicito
nel “pretesto” di cui al comma 2 [in questo
senso Cass. pen., sez. VI, 23.05.1990]
Le condotte differiscono quindi per il
diverso pretesto adoperato [Cass. pen., Sez.
VI, 18.09.1992], cioè la rappresentazione
della destinazione del denaro o altra
utilità, tale da determinare una chiara
alternatività: in un caso sono dati o
promessi al millantatore quale prezzo della
propria mediazione; nel secondo sono invece
falsamente destinati a comprare o remunerare
il pubblico ufficiale [cfr. M. Romano, I
delitti contro la pubblica amministrazione,
I delitti dei privati, 2002, 119].
L’ulteriore conseguenza è un aggravato
pregiudizio al prestigio della pubblica
amministrazione che si rispecchia ne maggior
disvalore della fattispecie penale e gravità
della pena.
Aderendo a tale ultimo orientamento la Corte
di Cassazione, nella pronuncia in esame,
ribadisce pertanto la natura di figura
autonoma di reato del comma 2 dell’art. 346
c.p. poiché “mentre nella previsione del
comma primo il raggiro consiste nel
presentare il pubblico ufficiale,
destinatario di pressioni amicali, come
arrendevole, in quella del comma secondo il
pubblico ufficiale è prospettato dall’agente
come persona corrotta o corruttibile” [nello
stesso senso Cass. pen., Sez. VI,
23.06.2006, n. 22248, Cass. Sez. VI,
01.07.2002, cit.; Cass. Sez. VI, 09.07.1997,
Zanellato, in Giust. Pen. 1998, II, 654].
La principale conseguenza, derivante dalla
corretta qualificazione giuridica del
capoverso dell’art. 364 c.p., consiste
nell’impossibilità di procedere al giudizio
di comparazione con le circostanze
attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p. (commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di
Cassazione penale, sentenza 22.12.2012 n.
47906). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Presupposti
per il riconoscimento della retribuzione per
l'esercizio di mansioni superiori.
Il riconoscimento della retribuzione
correlata all’esercizio di mansioni di
qualifica superiori, è oggettivamente
precluso ove le mansioni esercitate (in
assenza di alcun ordine di servizio, o in
presenza di questo) risultino corrispondenti
a quelle proprie della qualifica formale
posseduta ed al mansionario.
I presupposti imprescindibili per la
configurabilità dell’esercizio delle
mansioni superiori e della rilevanza dello
stesso ai fini retributivi erano comunque “concorrentemente:
1) lo svolgimento di fatto, in modo
continuativo e prevalente, di funzioni
qualitativamente attinenti a livello
funzionale superiore rispetto a quello di
cui l’impiegato è titolare; 2) il
conferimento formale delle mansioni in
questione mediante uno specifico atto; 3) la
vacanza del posto relativo in organico”.
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 22.12.2011 n. 6792
-
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Progetti specifici per pratiche di sanatoria
edilizia.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Sardegna, con
parere 21.12.2011 n. 128,
risponde al seguente quesito: "Se la legge
662/1996 è applicabile anche al di fuori
della legge sul condono edilizio, atteso che
dalla lettura letterale della norma
sembrerebbe potersi attivare progetti
specifici per l'istruttoria delle pratiche
in sanatoria attraverso progetti ai quali
partecipano i dipendenti al di fuori
dell'orario di lavoro".
La risposta della Corte è negativa in base
al seguente quadro normativo e conseguenti
conclusioni:
"- a) i proventi derivanti da accertamenti
di conformità (rientranti nelle funzioni
ordinarie dell'amministrazione) non possono
essere utilizzati per il finanziamento di
piano di lavoro. Ciò a livello sistematico,
anche alla luce del principio di omnicomprensività della retribuzione di cui
agli artt. 2, comma 3, 24, comma 3, e 45, comma
2, del D.Lgs. 165/2001;
- b) i proventi derivanti da sanatorie
edilizie nell'ambito di procedure
straordinarie di condono edilizio possono
dar luogo, nel rispetto dei criteri di
legge, a piani di lavoro a ciò finalizzati
in ossequio alle disposizioni normative
sopra citate (legge 662/1996 e d.l.
269/2003);
- c) i proventi derivanti dal conguaglio
delle oblazioni legate ai condoni precedenti
(legge 45/1987 e 724/1994), analogamente a
quanto previsto al punto a) non possono
essere utilizzati per il finanziamento di
piani di lavoro" (tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Quadro
normativo sul conferimento di mansioni
superiori ai dipendenti degli Enti Locali.
L’attribuzione di mansioni superiori ai
dipendenti pubblici è disciplinata, a
termini della legge delega n. 421/1992,
dall’art. 57 del d.lgs n. 29/1993,
riprodotto in seguito nell’art. 52 del dlgs.
n. 165/2001, che costituisce attualmente un
elemento unitario di riferimento.
L’art. 52 del decreto n. 165/1991 prevede la
possibilità di assegnazione formale di un
lavoratore a mansioni “prevalenti”
della qualifica immediatamente superiore,
esclusivamente per coprire un posto vacante,
ovvero per sostituire un altro lavoratore in
caso di sua lunga assenza dal servizio, per
il periodo massimo di sei mesi prorogabili a
dodici. Con l’assegnazione delle funzioni
superiori viene a lui contestualmente
riconosciuto il trattamento economico della
qualifica temporaneamente rivestita, per la
durata dell’effettiva prestazione.
La disciplina legislativa dell’istituto è
integrata, in ogni comparto, dalla
contrattazione collettiva e per gli enti
locali rileva l’articolo 8 del C.C.N.L.
dell’anno 2000, che prevede che il
conferimento di mansioni superiori deve
essere inserito nella programmazione dei
fabbisogni di organico, con conseguente
assegnazione delle risorse finanziarie
necessarie.
Il quadro tracciato afferisce il
conferimento delle mansioni superiori “legittime”.
La normativa vigente prende poi in
considerazione la casistica attinente le
mansioni svolte al di fuori delle regole
(art. 52, comma 5) e cioè le mansioni
superiori esercitate senza incarico ovvero
svolte sulla base di atto nullo o invalido,
quelle riguardanti una qualifica
ulteriormente eccedente la qualifica
superiore e quelle del ruolo dirigenziale,
svolte dal personale inquadrato nei livelli.
In questi casi, l’attribuzione o l’esercizio
illegittimo delle funzioni sono colpiti da
nullità, ma tuttavia comportano la “corresponsione
della differenza di trattamento economico”
al pubblico dipendente interessato.
La disciplina suddetta è entrata in vigore
il 21.02.1993, anteriormente all’emanazione
del decreto n. 29/1993, la disciplina
relativa al conferimento delle mansioni
superiori ai dipendenti degli enti locali,
era rimessa alla regolamentazione dell’ente
stesso (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 20.12.2011 n. 6678
-
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Incentivi al personale.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Sardegna, con
parere 21.12.2011 n. 127, ha
stabilito che non è consentito
dall'ordinamento provvedere alla
distribuzione ai dipendenti di una
quota-parte dei proventi percepiti
dall'amministrazione a seguito dell'attività
di recupero dell'evasione fiscale e
contributiva di cui all'art. 1 del D.L.
203/2005; con tale norma il legislatore ha
voluto coinvolgere gli enti locali
nell'attività di contrasto all'evasione,
indicando anche la misura premiale -esclusivamente indirizzata alle
amministrazioni- della compartecipazione
percentuale dell'ente alle risorse
recuperate alle casse erariali.
Pertanto,
nessuna previsione legittima l'ulteriore
redistribuzione delle risorse percepite
dall'amministrazione in favore del personale
dipendente, per il quale rimane invece fermo
il principio generale dell'omnicomprensività
della retribuzione (tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: La cefalea non impedisce
di mandare il certificato. Sentenza del Tar
Lazio: legittimo il benservito alla
dipendente pubblica.
L'amministrazione dà il benservito al travet
specializzato nel «marcare visita». Il
bello, o se si vuole il brutto, è che
l'impiegata pubblica non comunica
tempestivamente le assenze dal servizio:
sostiene che la sua malattia le impedisce di
prevedere quando sarà assente dal servizio.
E allora giù contestazioni disciplinari,
multe e infine il licenziamento: legittimo,
stavolta, perché la dipendente dell'ente non
può invocare lo stato di necessità che
esonera il lavoratore di dare tempestiva
comunicazione al datore in caso di malattia.
La cefalea, per quanto grave e cronica, non
impedisce di alzare il telefono o di mandare
il certificato in ufficio.
È quanto emerge
dalla
sentenza
20.12.2011 n. 9940 della Sez. III-quater
del TAR Lazio-Roma.
Dipendente inadempiente.
Inutile per l'impiegata in rotta con
l'amministrazione sostenere che il diniego
del part-time richiesto al dirigente abbia
innescato un meccanismo di contrasto con
l'ente, sfociando nella sua recidiva. In
effetti la conversione del contratto da
tempo pieno a parziale non è affatto dovuta,
ma rientra nelle scelte organizzative
dell'amministrazione: non giova alla
licenziata eccepire che l'ente datore non
avrebbe tenuto conto delle precarie
condizioni di salute della dipendente; in
realtà la signora spesso e volentieri viene
meno ai suoi obblighi di comunicazione delle
assenze e risulta spesso oggetto di
provvedimenti disciplinari: l'incolpata ben
avrebbe potuto impugnare le sanzioni di
fronte al collegio arbitrale.
La malattia,
per quanto seria, non configura un fattore
ostativo tale da non consentire
l'adempimento degli oneri burocratici in
tema di malattia entro i termini del
regolamento. Nel frattempo la signora
accumula dieci giorni di sospensione dal
servizio in due anni:
inevitabile il licenziamento con preavviso.
A questo proposito il punto 7 dell'articolo
2 del codice disciplinare dispone che il
licenziamento con preavviso può essere
disposto «per violazioni di gravità tale da
compromettere gravemente il rapporto di
fiducia con l'Amministrazione e da non
consentire la prosecuzione del rapporto di
lavoro, tra queste sono da ricomprendersi in
ogni caso: a) recidiva, nel biennio, in
una mancanza tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato
l'applicazione della sanzione di dieci
giorni di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione». Inevitabile il recesso
dell'ente. Spese di giudizio compensate
(articolo ItaliaOggi del 15.02.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Comando.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, con
parere 20.12.2011 n. 497, esami
l'istituto del comando (passivo) e ritiene:
- gli oneri che l'ente utilizzatore deve
rimborsare all'ente datore di lavoro debbono
essere conteggiati ai fini del rispetto del
comma 557 (o 562) dell'art. 1 L. 296/2006
- il comando può essere "assimilato" ad una
assunzione a tempo determinato e, come tale,
a decorrere dal 01.01.2012, concorrerà a
determinare il rispetto del limite di spesa
imposto dall'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010
(esteso agli enti locali per effetto
dell'art. 4, comma 102, L. 183/2011) (tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Incremento orario di rapporto di lavoro part-time.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, con
parere 20.12.2011 n. 496
(riformando proprio precedente parere,
recependo orientamenti successivi, facendo
salvi pronunciamenti attesi dalla SS.RR. su
questioni connesse) reputa non interferente
l'incremento orario di un rapporto di lavoro
a tempo parziale con le disposizioni di cui
all'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 (tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Assunzioni ex art. 90 TUEL.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, con
parere 20.12.2011 n. 493, esamina
il caso di un ente che intende procedere ad
una assunzione ex art. 90 D.Lgs. 267/2000;
dal parere emerge anche quanto segue:
- la natura interpretativa del comma 103
dell'art. 4 della legge di stabilità 2012
(legge 183/2011) in relazione al limite
assunzionale del 20% riferito al solo
reclutamento a tempo indeterminato (conferma
interpretazione sezione Toscana con delibera
n. 410/2011)
- per l'anno 2011, quindi, la non attualità
della ricostruzione ermeneutica offerta
dalle SS.RR. con deliberazione n. 46/2011
- trattandosi di assunzione a tempo
determinato, il rispetto -a decorrere dal
01.01.2012- delle disposizioni limitative
di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (50%
spesa anno 2009) esteso agli enti locali ad
opera della precitata legge di stabilità
2012 (art. 4, comma 102) (tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il trasferimento per
incompatibilità ambientale non ha carattere
sanzionatorio, né natura disciplinare, non
postulando comportamenti contrari ai doveri
d'ufficio ma essendo condizionato solo alla
valutazione, ampiamente discrezionale, di
fatti che possano far ritenere nociva per il
prestigio, il decoro o la funzionalità
dell'ufficio la permanenza del dipendente in
una determinata sede.
Tale trasferimento ha
il fine di tutelare il prestigio ed il
corretto funzionamento degli uffici pubblici
e di garantire la regolarità e la continuità
dell'azione amministrativa e mira ad
eliminare la causa obiettiva dei disagi e
delle difficoltà che discendono dalla
presenza del dipendente, tanto da
trascendere da ogni valutazione circa
l'imputabilità al dipendente di eventuali
profili soggettivi di colpa per la
situazione di incompatibilità ambientale
ingeneratasi.
L'impossibilità di riconoscere
al procedimento un carattere sanzionatorio o
disciplinare comporta quindi che siano del
tutto ininfluenti i successivi sviluppi di
carriera del dipendente o la eventuale
successiva attribuzione allo stesso di
incarichi di particolare rilevanza, che non
incidono sulle ragioni che hanno indotto
l’Amministrazione al precedente
trasferimento e che quindi non determinano
in alcun modo, come nel caso in esame, una
qualche carenza di interesse da parte
dell’Amministrazione stessa a veder
confermata, in sede giurisdizionale, la
legittimità della sua precedente,
contestata, attività.
---------------
Non si ha violazione dell’avvio del
procedimento quando sia comunque intervenuta
la conoscenza da parte dell’interessato del
procedimento in itinere e la partecipazione
dello stesso al procedimento sia stata resa
comunque possibile con forme equivalenti, in
modo da poter ritenere in concreto raggiunto
lo scopo perseguito dalla norma.
---------------
Le esigenze di servizio poste a base del
trasferimento per incompatibilità sono
sindacabili da parte del giudice
amministrativo solo ab externo, sotto il
profilo della logicità e completezza della
motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine
del merito della valutazione
dell’amministrazione.
D’altro canto, anche la motivazione per
relationem è ammessa, purché le ragioni
dell’atto richiamato siano esaurienti; in
particolare, proprio con riferimento al
trasferimento per incompatibilità
ambientale, si è rilevato che la motivazione
può desumersi anche dall’intero iter
procedimentale, ove dalla sequenza degli
atti possano essere agevolmente ricavabili
le ragioni sottese alle scelte discrezionali
della amministrazione.
Al riguardo occorre richiamare pacifici approdi della giurisprudenza
amministrativa, secondo i quali il
trasferimento per incompatibilità ambientale
non ha carattere sanzionatorio, né natura
disciplinare, non postulando comportamenti
contrari ai doveri d'ufficio ma essendo
condizionato solo alla valutazione,
ampiamente discrezionale, di fatti che
possano far ritenere nociva per il
prestigio, il decoro o la funzionalità
dell'ufficio la permanenza del dipendente in
una determinata sede.
Tale trasferimento ha
il fine di tutelare il prestigio ed il
corretto funzionamento degli uffici pubblici
e di garantire la regolarità e la continuità
dell'azione amministrativa e mira ad
eliminare la causa obiettiva dei disagi e
delle difficoltà che discendono dalla
presenza del dipendente, tanto da
trascendere da ogni valutazione circa
l'imputabilità al dipendente di eventuali
profili soggettivi di colpa per la
situazione di incompatibilità ambientale
ingeneratasi.
L'impossibilità di riconoscere
al procedimento un carattere sanzionatorio o
disciplinare comporta quindi che siano del
tutto ininfluenti i successivi sviluppi di
carriera del dipendente o la eventuale
successiva attribuzione allo stesso di
incarichi di particolare rilevanza, che non
incidono sulle ragioni che hanno indotto
l’Amministrazione al precedente
trasferimento e che quindi non determinano
in alcun modo, come nel caso in esame, una
qualche carenza di interesse da parte
dell’Amministrazione stessa a veder
confermata, in sede giurisdizionale, la
legittimità della sua precedente,
contestata, attività.
-------------
Al riguardo si
richiama il consolidato indirizzo
giurisprudenziale, in base al quale non si
ha violazione dell’avvio del procedimento
quando sia comunque intervenuta la
conoscenza da parte dell’interessato del
procedimento in itinere e la partecipazione
dello stesso al procedimento sia stata resa
comunque possibile con forme equivalenti, in
modo da poter ritenere in concreto raggiunto
lo scopo perseguito dalla norma (Cons.
Stato, Sez. V, 17.04.2003, n. 2062) .
---------------
Come
rilevato dalla giurisprudenza
amministrativa, le esigenze di servizio
poste a base del trasferimento per
incompatibilità sono sindacabili da parte
del giudice amministrativo solo ab externo,
sotto il profilo della logicità e
completezza della motivazione, rimanendo
esclusa ogni indagine del merito della
valutazione dell’amministrazione (cfr. Cons.
Stato, IV, n. 970 del 2010).
D’altro canto, anche la motivazione per relationem è ammessa, purché le ragioni
dell’atto richiamato siano esaurienti; in
particolare, proprio con riferimento al
trasferimento per incompatibilità
ambientale, si è rilevato che la motivazione può desumersi anche dall’intero iter
procedimentale, ove dalla sequenza degli
atti possano essere agevolmente ricavabili
le ragioni sottese alle scelte discrezionali
della amministrazione (Cons. Stato, IV, 31.01.2001,
n. 550) (Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza
16.12.2011 n.
6623 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: LA
MANOVRA MONTI/ Tetto agli
stipendi, non per tutti.
Deroghe motivate per le posizioni apicali
delle singole p.a.. Le disposizioni sui
dirigenti pubblici nella versione
definitiva.
Tutti i dirigenti pubblici sono uguali, ma
alcuni sono più uguali degli altri. E per
loro il tetto alle retribuzioni può essere
derogato. Si prevederanno infatti con
decreto «deroghe motivate per le posizioni
apicali delle rispettive amministrazioni», e
si stabilirà «un limite massimo per i
rimborsi spese».
Lo prevede la manovra Monti, dl 201/2011,
nella versione definitiva approvata in
commissione e su cui ieri il governo ha
posto la fiducia alla camera. Un emendamento
introduce l'articolo 23-ter allo scopo di
fissare un tetto agli emolumenti dei
lavoratori dipendenti o autonomi presso la
pubblica amministrazione e di coloro che
ricevano incarichi di natura politica.
Infatti, dietro al rigore della norma,
risiede l'insidia della possibilità di
violare a piacimento i vincoli alle
retribuzioni, derogandovi senza praticamente
alcun limite.
Il comma 1 dell'articolo 23-bis introdotto
dall'emendamento si occupa del tetto alle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti o
autonomi che operino presso una pubblica
amministrazione e stabilisce come parametro
massimo di riferimento il trattamento
economico del primo presidente della Corte
di cassazione. Precisando che per il computo
del tetto si cumuleranno tutte le somme
comunque erogate da parte del medesimo ente
di appartenenza o anche di più organismi,
anche nel caso di pluralità di incarichi
conferiti da uno stesso organismo nel corso
dell'anno.
Il pomo vero della discordia è il comma 2,
ai sensi del quale i dipendenti pubblici
chiamati all'esercizio di funzioni
direttive, dirigenziali o equiparate, anche
in posizione di fuori ruolo o di
aspettativa, presso ministeri o enti
pubblici nazionali, comprese le autorità
amministrative indipendenti, e che
conservano il trattamento economico
riconosciuto dall'amministrazione di
appartenenza, non possono ricevere, a titolo
di retribuzione o di indennità per
l'incarico ricoperto, o anche soltanto per
il rimborso delle spese, più del 25%
dell'ammontare complessivo del trattamento
economico percepito.
È una norma posta a compensare gli effetti
dell'articolo 19, commi da 5 a 6, del dlgs
165/2001, che consentono di assegnare
incarichi di vertice nelle pubbliche
amministrazioni anche a funzionari o
magistrati o avvocati dello stato o
professori universitari. Fin qui, in molti
hanno potuto cumulare alla retribuzione per
l'incarico dirigenziale ricevuto anche la
retribuzione erogata dall'ente di
appartenenza.
La previsione del maxiemendamento
consentirà, invece, di aggiungere al
trattamento economico ricevuto
dall'amministrazione di provenienza al
massimo un ulteriore 25%, mettendo la parola
fine al cumulo di stipendi.
Tuttavia, il comma 3 dell'articolo 23-ter
consente di prevedere «deroghe motivate per
le posizioni apicali delle rispettive
amministrazioni», e di stabilire «un limite
massimo per i rimborsi spese». Senza fissare
alcun limite quantitativo al numero di
dirigenti che possano fruire della deroga,
né nessun tetto di spesa. Una previsione che
apre una serie di decreti «ad personam»,
tagliati su misura in relazione
all'influenza che ciascun «papavero»
dell'amministrazione potrà esercitare, per
sfuggire alla stretta al cumulo delle
retribuzioni.
E, intanto, infuria la polemica relativa ai
fortunati destinatari della possibile
deroga. Notizie di stampa, cavalcate dal
vice presidente dell'Italia dei valori,
Antonio Borghesi, danno per scontato che
anche i componenti del governo potranno
giovarsi della possibilità di cumulare lo
stipendio di dirigente o magistrato o
professore con la retribuzione per la carica
politica rivestita. Il ministro della
pubblica amministrazione e semplificazione,
Filippo Patroni Griffi, però, non ci sta e
spiega che l'emendamento, d'iniziativa
parlamentare, non riguarda in alcun modo le
autorità politiche. Ministri e
sottosegretari, di conseguenza, non ne
trarranno alcun beneficio e non potranno
usufruire della deroga
(articolo ItaliaOggi del 16.12.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: LA
MANOVRA MONTI/ Assunzioni più facili nei comuni.
Elevata al 50% l'incidenza massima delle
spese di personale. Ipt senza
discriminazioni territoriali, riscossione
locale al restyling.
Assunzioni più facili, eliminazione delle
discriminazioni territoriali sull'Ipt e
riforma della riscossione locale.
Sono
queste le principali novità per gli enti
locali contenute nel maxiemendamento al
decreto Monti. Fra queste, la più importante
è certamente quella che riguarda il pubblico
impiego. Il nuovo comma 11-quater dell'art.
28, novellando ancora una volta l'art. 76,
comma 7, del dl 112/2008 aumenta dal 40 al 50%
la soglia massima dell'incidenza delle spese
di personale sulle spese correnti oltre la
quale scatta, per comuni e province, il
divieto assoluto di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale.
Si
tratta di una novità importante, soprattutto
dopo che la manovra di luglio ha imposto di
considerare, ai fini del calcolo del
predetto rapporto, anche le spese sostenute
dalle società controllate titolari di
affidamento diretto di servizi pubblici
locali senza gara, nonché da quelle che
svolgano funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale ovvero
funzioni strumentali (sono in ogni caso
escluse le quotate). In non pochi casi,
comunque, l'inclusione delle società
rischiava di portare gli enti a sfondare il
tetto del 40%, con il conseguente obbligo di
bloccare le assunzioni.
La seconda novità di
rilievo riguarda le province. Viene previsto
che l'eliminazione, ai fini dell'Ipt, del
regime forfettario per gli atti soggetti a
Iva si applichi all'intero territorio
nazionale, ivi comprese le regioni speciali.
Il maxi-emendamento conferma, infine, le
novità in materia di riscossione anticipate
da ItaliaOggi il 13 e 14/12. In primo luogo,
è stato previsto lo slittamento al
31/12/2012, del termine a partire dal quale
Equitalia lascerà il campo dei tributi
locali.
Inoltre, è stata profondamente
modificata la disciplina prevista dalla
successiva lett. gg-quater dello stesso art.
7, comma 2, da un lato eliminando qualsiasi
riferimento alla riscossione spontanea (che
quindi potrà essere affidata a terzi,
bypassando la lettura restrittiva del Mef),
dall'altro eliminando il divieto per i
concessionari locali di utilizzare per la
coattiva la procedura «esattoriale»
dell'ingiunzione
(articolo ItaliaOggi del 16.12.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Relazione
tra illecito penale e illecito disciplinare
del dipendente pubblico.
Per la pacifica giurisprudenza
amministrativa “l'illiceità penale e
quella disciplinare operano su piani
differenti, ben potendo un determinato
comportamento del dipendente rilevare sotto
il profilo disciplinare, anche se lo stesso
non è punito dalla legge penale; pertanto,
il riconoscimento di attenuanti o
l'applicazione della prescrizione in sede
penale non impediscono la sanzionabilità del
fatto sotto l'aspetto disciplinare, che può
trovare preclusione soltanto nell'identità
materiale tra fatto penale e fatto
disciplinare sanzionato, quando il
proscioglimento è pieno perché il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso.”
Analoghi principi vigono perfino in ipotesi
di intervenuta archiviazione (allorché
quindi neppure è stata esercitata l’azione
penale) giacché in tema di procedimento
disciplinare è legittimo dare rilevanza a
fatti che siano stati oggetto di precedenti
procedimenti penali, in seguito archiviati,
dal momento che il decreto di archiviazione
racchiude valutazioni che afferiscono
specificatamente al profilo penale, il che
non può precludere un loro apprezzamento in
sede disciplinare (Consiglio di Stato, Sez.
IV,
sentenza 15.12.2011 n. 6605 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: L'errore
scusabile che evita alla P.A. di pagare il
risarcimento del danno.
Per la pacifica giurisprudenza
amministrativa perché possa affermarsi che
ci si trovi innanzi ad un danno risarcibile
occorre che si pervenga al positivo
riscontro dell’elemento soggettivo del dolo
o della colpa in capo all’amministrazione,
intesa come apparato.
Quanto a tale profilo, in passato, si è
avuto modo di evidenziare il ridotto onere
dimostrativo che grava in subiecta
materia sul privato, atteso che fermo
restando l'inquadramento della maggior parte
delle fattispecie di responsabilità della
p.a., tra cui quella in esame, all'interno
della responsabilità extracontrattuale, non
è comunque richiesto al privato danneggiato
da un provvedimento amministrativo
illegittimo un particolare sforzo probatorio
sotto il profilo dell'elemento soggettivo.
Infatti, pur non essendo configurabile, in
mancanza di un'espressa previsione
normativa, una generalizzata presunzione
(relativa) di colpa dell'amministrazione per
i danni conseguenti ad un atto illegittimo o
comunque ad una violazione delle regole,
possono invece operare regole di comune
esperienza e la presunzione semplice, di cui
all'art. 2727 c.c., desunta dalla singola
fattispecie.
Il privato danneggiato può, quindi, invocare
l'illegittimità del provvedimento quale
indice presuntivo della colpa o anche
allegare circostanze ulteriori, idonee a
dimostrare che si è trattato di un errore
non scusabile. Spetterà, di contro,
all'amministrazione dimostrare che si è
trattato di un errore scusabile,
configurabile, ad esempio, in caso di
contrasti giurisprudenziali
sull'interpretazione di una norma, di
formulazione incerta di norme da poco
entrate in vigore, di rilevante complessità
del fatto, di influenza determinante di
comportamenti di altri soggetti, di
illegittimità derivante da una successiva
dichiarazione di incostituzionalità della
norma applicata (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 15.12.2011 n. 6598
-
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il principio dell'equa
proporzione con il trattamento del
segretario comunale non è più applicabile ai
dipendenti comunali neanche per i periodi
anteriori alla riforma della contrattazione
collettiva.
Ricordiamo che la norma invocata dagli
appellanti a sostegno delle loro
rivendicazioni, in questa pronuncia decisa
dal Consiglio di Stato, disponeva che "gli
stipendi ed i salari degli impiegati e
salariati comunali devono essere fissati in
equa proporzione con quello del segretario
comunale; e quelli degli impiegati e
salariati della provincia in proporzione con
quello del segretario provinciale".
Ma su questo tema è ormai compatto
l'orientamento giurisprudenziale negativo,
secondo il quale da quando il trattamento
economico del personale dipendente dei
Comuni deve essere determinato con il
sistema della contrattazione collettiva, con
il recepimento del contenuto dei relativi
accordi nazionali da parte delle
Amministrazioni e, quindi, con il
contestuale divieto di corrispondere
trattamenti superiori a quelli risultanti
dagli accordi stessi, il principio dell'equa
proporzione con il trattamento del
segretario comunale, di cui all'art. 228 del
T.U. 03.03.1934 n. 383, non è più
applicabile.
Questo principio si abbinava a un diverso
sistema normativo, nel quale gli enti locali
potevano determinare, con atto autoritativo
ed unilaterale, il trattamento economico dei
propri dipendenti. Facoltà che, tuttavia, è
tramontata per il carattere immediatamente
precettivo ed inderogabile conferito, ad
opera dell'art. 6 del D.L. 29.12.1977 n.
946, convertito nella legge 27.02.1978 n.
43, alla disciplina del rapporto di impiego
del personale in questione contenuta nel
D.P.R. 01.06.1979 n. 191.
La determinazione del trattamento giuridico
ed economico del personale degli enti locali
in conformità degli accordi nazionali,
peraltro, risponde alla volontà legislativa
di individuare una nuova fonte esclusiva di
regolamentazione a garanzia dell'omogeneità
del regime applicabile ed in vista del
contenimento della spesa pubblica, nel
rispetto dei principi costituzionali
d'imparzialità e di buon andamento
dell'azione amministrativa (cfr., tra le
altre, Cons. St., Sez. V, 21.07.1999 n. 883;
id., 15.09.1997 n. 978; id., 03.06.1996, n.
610). Si tratta, quindi, di una disciplina
che, rafforzata dal principio di
onnicomprensività della retribuzione fissato
dagli accordi, disancora il trattamento
economico del dipendente dal potere
discrezionale dell'ente, risultando in tal
modo radicalmente incompatibile con la
menzionata facoltà di riequilibrio previsto
dall'art. 228 citato.
Né può ritenersi che questa facoltà
sopravviva per i periodi anteriori alla
riforma. Non si tratta, invero, di
applicare, ora per allora, una disciplina
che fissa concreti livelli retributivi,
sulla quale eventualmente fondare diritti
soggettivi ormai immodificabili, bensì di
postulare l'esercizio di un potere pubblico
definitivamente abrogato al momento della
presentazione delle istanze oggetto del
presente giudizio (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 15.12.2011 n. 6591 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La
P.A. è obbligata allo scorrimento della
graduatoria o può bandire un nuovo concorso?
Sul tema dello “scorrimento della
graduatoria” vigono in giurisprudenza
due orientamenti di massima che
contrappongono il giudice amministrativo a
quello civile. L’uno che afferma che si
tratterebbe di una facoltà
dell’amministrazione, che potrebbe anche
decidere di bandire un nuovo concorso, cui è
correlato un interesse legittimo
dell’idoneo, (v. ad esempio, Cons. St., VI,
n. 5637/2005); l’altro, seguito dalla
giurisprudenza civile, che riconosce agli
idonei di una graduatoria in corso di
validità un vero e proprio diritto
soggettivo all’assunzione nel caso in cui
l’amministrazione decida di coprire i posti
vacanti, la cui discrezionalità verrebbe
meno una volta che tale decisione sia stata
presa (Cass. s.u., n. 14529/2003; v. altresì
Cass. sez. lav., n. 5588/2009).
E’ utile rilevare che tale ultima decisione
distingue tra la pretesa allo scorrimento e
diritto all’assunzione, affermando che il
secondo sorge con il completamento di una
fattispecie complessa: la perdurante
efficacia di una graduatoria e la decisione
di avvalersene per coprire i posti vacanti
(Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza 12.12.2011 n. 6507 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Concorsi ed attività della Commissione
giudicatrice.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con
sentenza
12.12.2011 n. 6494,
riprende i seguenti principi generali che
regolano il corretto espletamento delle
procedure pubbliche di reclutamento:
- la Commissione non può fissare criteri di
valutazione dei titoli dopo che sono noti i
nomi dei concorrenti
- la Commissione non può fissare criteri di
valutazione nuovi (che, quindi, non siano
mera specificazione) rispetto a quelli
predefiniti nel bando
- la fissazione a posteriori di sub criteri
impedisce ai concorrenti (a domande già
presentate) di indicare titoli (ritenuti non
valutabili in base al bando) (tratto da
www.publika.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Buoni pasto.
Su quanto in oggetto, la Corte dei Conti
Sez. Reg.le Lombardia, con
parere 12.12.2011 n.
651, conferma precedenti
pronunciamenti.
In conclusione:
"... va affermata l'inclusione del buono
pasto nella parte eccedente l'importo di €
5,29 nel trattamento economico complessivo
(concetto più ampio di quello di
retribuzione) e, conseguentemente, va
ribadito il divieto di incremento dello
stesso con riferimento all'importo erogato
nell'anno 2010.
Resta fermo, inoltre, che il
buono pasto va incluso per il suo intero
ammontare nel computo della spesa di
personale ai fini del rispetto dei commi 557
e 562 dell'articolo unico della L. 296/2006
inerenti i limiti in tema di spesa di
personale negli enti locali" (tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Reati contro la pubblica
amministrazione. L'assunzione del
raccomandato può essere oggetto di
corruzione.
Nella corruzione, il
vantaggio per il pubblico ufficiale corrotto
ben può essere costituito dall'assunzione di
personale segnalato. La dazione o la
promessa illecita, ossia l'utilità cui tende
il pubblico ufficiale corrotto, può avere ad
oggetto non solo una somma di denaro, ma
qualsivoglia "altra utilità".
Secondo la contestazione, il reato di
corruzione era ravvisato ipotizzandosi che
l’utilità per il pubblico ufficiale corrotto
fosse rappresentata dall’assunzione di
comodo di personale “segnalato”
[ergo, raccomandato].
La Corte, sotto questo specifico profilo, ha
ritenuto corretta la contestazione [pur
avendo annullata in parte qua la decisione
per una più approfondita disamina sulla
configurabilità della corruzione per altri
profili che qui non interessano].
In effetti, non è dubitabile che nella
fattispecie corruttiva la dazione o la
promessa illecita, ossia l’”utilità”
cui tende il pubblico ufficiale corrotto,
può avere ad oggetto non solo una somma di
denaro, ma anche, appunto, qualsivoglia "altra
utilità", dovendosi intendere per tale
qualsiasi bene che costituisca per il
pubblico ufficiale (o anche per un terzo) un
vantaggio, materiale o morale, patrimoniale
o non patrimoniale, quindi anche non
necessariamente economico, ma comunque
giuridicamente apprezzabile (tra le altre,
Cassazione, Sezione VI, 11.11.1998, Plotino).
Basti pensare, per esemplificare, che nella
nozione di “utilità” rientrano non
solo le utilità di natura patrimoniale, ma
anche quei “vantaggi sociali”, che
comunque la collettività percepisce come
utile, le cui ricadute patrimoniali siano
mediate ed indirette (Cassazione, Sezione VI,
18.06.2010, Cosentino, che, nella specie, ha
ritenuta ricompresa nella nozione di “utilità”
l’attività di mediazione svolta dal
corruttore per alimentare e favorire le
aspettative di carriera del corrotto).
Basti pensare, ancora, che nella anzidetta
nozione rientrano finanche i “favori
sessuali”, i quali rappresentano pur
sempre un vantaggio per il corrotto, che ne
ottenga la promessa o l'effettiva
prestazione (cfr., tra le altre, Cassazione,
Sezione VI, 18.11.2004, Vignoni).
E’ evidente allora che un’assunzione ”di
comodo” è indubitabilmente rilevante
come “utilità” apprezzabile ai fini
della configurabilità del reato,
risolvendosi in un vantaggio patrimoniale
quantomeno per il terzo [l’assunto]
beneficato dal pubblico ufficiale corrotto
(commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di
Cassazione penale, sentenza 09.12.2011 n.
45930). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Trasformazione
da part-time a full-time.
Altra conferma dalla Sezione Reg.le Lazio
della Corte dei Conti, con
parere 07.12.2011 n.
94, in ordine al fatto che la
trasformazione del rapporto di lavoro da
part-time a full-time equivale ad assunzione
e soggiace a tutti i limiti di spesa e
vincoli in materia di personale
(tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Risorse
decentrate e art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010.
Ritorna sulla questione la Corte dei Conti
Sez. Reg.le Lazio con
parere 07.12.2011 n. 93.
Rispetto ai quesiti
formulati, conferma l'inclusione nei
conteggi degli incentivi per recupero
evasione tributaria e della quota dei
diritti di notifica riconosciuta ai messi
comunali nonché l'esclusione dei compensi
per rilevazioni ISTAT.
La Sezione giunge a
queste conclusioni dopo una ricostruzione
anche "critica" degli orientamenti
consolidati, compresi quelli delle SS.RR.
(tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: risorse per censimento
ISTAT
(CISL-FP di Beramo,
nota 07.12.2011).
Si leggano altresì i relativi allegati:
file 1 -
file 2 -
file 3 -
file 4 -
file 5. |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Revoca illegittima di un incarico
dirigenziale nella pubblica amministrazione:
conseguenze.
Domanda.
Quali sono le conseguenze della revoca
illegittima di un incarico dirigenziale da
parte di un'amministrazione pubblica?
Risposta.
Il D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal
D.Lgs. 150/2009, all'art. 21 stabilisce che
"in relazione alla gravità dei casi,
l'amministrazione può (...), previa
contestazione e nel rispetto del principio
del contraddittorio, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei
ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere
dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo".
Per la legittimità della suddetta revoca, in
altre parole, occorre che sussistano i
presupposti di fatto della responsabilità
dirigenziale (mancato raggiungimento degli
obiettivi, inosservanze di direttive,
illeciti disciplinari) e che questi
raggiungano una soglia di apprezzabile
gravità tale da essere proporzionale alla
più radicale misura della revoca
dell'incarico. Quanto alle conseguenze della
revoca illegittima dell'incarico
dirigenziale si sono affermati in
giurisprudenza due differenti orientamenti.
Una parte minoritaria e ormai superata della
giurisprudenza era solita ritenere che in
caso di illegittima revoca di un incarico
dirigenziale, il destinatario di essa non
avrebbe avuto diritto ad essere reintegrato,
ma l'unico strumento di tutela sarebbe stato
quello risarcitorio.
Sul punto sono tuttavia intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass. Sez. Un. 01.12.2009, n. 25254) le
quali hanno definitivamente stabilito che "la
disciplina del recesso dal rapporto di
lavoro dei dirigenti pubblici non è quella
dell'art. 2118 c.c., propria dei dirigenti
privati, ma segue i canoni del rapporto di
lavoro dei dipendenti con qualifica
impiegatizia, con la conseguenza che
l'illegittimità del recesso comporta gli
effetti reintegratori stabiliti dall'art. 18
Statuto dei lavoratori".
Conseguentemente la Corte di legittimità ha
ritenuto che dichiarato nullo e inefficace
il licenziamento di un dirigente pubblico
per motivi inerenti alla responsabilità
dirigenziale, il dirigente stesso ha diritto
alla reintegrazione nel rapporto d'impiego e
nell'incarico dirigenziale, oltre che alle
retribuzioni maturate sino all'effettiva
reintegrazione (cfr. ex multis Cass.,
sez. lav., 01.02.2007, n. 2233; Cass., sez.
lav., 20.02.2007, n. 3929; Cass., sez. un.,
16.02.2009, n. 3677) (06.12.2011 -
tratto da www.ipsoa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Incarichi
dirigenziali ex art. 110 TUEL a dipendenti
dell'ente di Cat. D.
Una ricostruzione particolare della
fattispecie in oggetto -quanto a limiti
percentuali e modalità di scelta- offerta
dalla Corte dei Conti Sez. Reg.le Abruzzo
con
parere 05.12.2011
n. 384
(tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Ferie
non godute sono ferie perse. Non importa che
il lavoratore sia malato.
Se il lavoratore si
ammala e non riesce a fruire delle ferie
entro il limite fissato dal contratto di
lavoro, non può più recuperarle.
É questo il principio affermato dalla Corte
di giustizia europea con la sentenza
22.11.2011 n. C 214/10.
A differenza di quanto avviene per le
sentenze dei giudici nazionali, le pronunce
della Corte di giustizia valgono per tutti
gli stati dell'Unione. E dunque essa trova
immediata applicazione anche nel nostro
paese, sia nel settore pubblico che in
quello privato. Scuola compresa. Ne
consegue, che qualora un docente o un non
docente dovesse trovarsi nelle stesse
condizioni, non potrebbe fare altro che
adeguarsi. Perché l'amministrazione avrebbe
gioco facile, anche in giudizio, a far
valere il principio affermato dai giudici
europei.
Il limite del periodo di riporto (così si
chiama il limite di tempo oltre il quale le
ferie non possono essere più fruite) è
fissato dal contratto di lavoro nell'ordine
di un anno scolastico oltre quello in corso
(art. 13, comma 10). La Corte ha ricordato
che il diritto alle ferie annuali, sancito
dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e dall'art.
7 della direttiva 2003/88, possiede una
duplice finalità: da una parte, consentire
al lavoratore di riposarsi rispetto
all'esecuzione dei compiti attribuitigli in
forza del suo contratto di lavoro e,
dall'altra, di beneficiare di un periodo di
distensione e di ricreazione.
Resta il fatto, però, che il diritto alle
ferie annuali retribuite acquisito da un
lavoratore inabile al lavoro per diversi
periodi di riferimento consecutivi può
rispondere ai due elementi della sua
finalità solo ove il riporto non superi un
certo limite temporale. Oltre tale limite,
infatti, le ferie annuali sono prive del
loro effetto positivo per il lavoratore
quale momento di riposo, mantenendo solo la
loro natura di periodo di distensione e di
ricreazione.
In buona sostanza, dunque, se il lavoratore
non va a lavorare perché è malato, non ha
diritto a riposarsi
(articolo ItaliaOggi del 05.12.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Compensi
extra solo in base al Ccnl.
IL PRINCIPIO/
Il dirigente non può giustificarsi invocando
una norma di legge o un regolamento locale
che prevede i pagamenti.
Responsabilità amministrativa per il
dirigente che intasca un compenso in
violazione del principio della
onnicomprensività. La presenza di
disposizioni legislative che ammettono
l'erogazione di tali compensi non azzera la
responsabilità, dato che le uniche eccezioni
sono quelle previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Sono queste
le indicazioni dell'innovativa
sentenza
31.08.2011 n.
1396 della Corte dei conti della Campania con cui due dirigenti della
provincia di Napoli vengono condannati a
rimborsare all'ente i compensi percepiti
come componenti di commissioni e organi
collegiali.
Come capita sempre più spesso in
materia di responsabilità per l'erogazione
di salario accessorio, anche questa vicenda
è nata a seguito di una ispezione della
Ragioneria generale dello Stato.
La sentenza evidenzia che «la ratio
restrittiva della norma è di immediata
percezione ed altrettanto chiara si presenta
la valenza interpretativo/applicativa della
stessa, rispetto ad altre disposizioni
previgenti o successive che rechino
indicazioni con essa contrastanti:
quest'ultime devono essere lette(rilette) in
modo conforme al nuovo canone posto,
sollevando ove ritenuto necessario appositi
quesiti presso l'Aran o il dipartimento
della Funzione pubblica».
E ancora: «Non v'è
spazio per emolumenti ulteriori, se non nei
casi espressamente indicati dal contratto
collettivo». Il principio di maggiore
rilievo innovativo è il seguente: «Non può
esser dubbio che una norma di legge statale
ad efficacia rinforzata (...) quale quella
contenuta nell'articolo 24 del Dlgs
165/2001, prevalga su una norma regionale
preesistente così come su disposizioni
regolamentari di un ente locale: ciò,
peraltro, a prescindere dalla perdurante
vigenza di tali fonti».
Inoltre, matura colpa grave in quanto «la
piena conoscenza e la corretta
interpretazione delle leggi e delle norme
dell'ordinamento sono compiti che rientrano,
naturalmente e doverosamente, nella funzione
dirigenziale». Per cui i dirigenti non
dovevano limitarsi a considerare l'esistenza
della disposizione regionale, ma dovevano
approfondire i termini della questione alla
luce del principio della onnicomprensività
del trattamento economico accessorio. Si
aggiunge inoltre che «la presenza di diverse
interpretazioni e/o soluzioni applicative di
una norma non costituisce, ex se,
circostanza scriminante per
l'amministrazione/amministratore che abbia
scelto un'opzione meno rigorosa». Il
soggetto pubblico deve sempre orientarsi
verso la soluzione «più strettamente
aderente al dettato normativo e, comunque,
di maggior tutela» degli interessi
collettivi.
La sentenza riconosce valore interruttivo
della maturazione della prescrizione alla
lettera con cui il segretario, per conto
dell'ente, ha contestato l'illegittimità dei
compensi e ne ha richiesto la restituzione
sulla base delle risultanze della ispezione
della Rgs. Tale effetto si produce anche se
la comunicazione non soddisfa tutti i crismi
formali, in particolare per il mancato «richiamo
specifico alle pertinenti norme del Codice
civile, assumendo rilievo preminente il
contenuto sostanziale ed inequivocabile
dell'atto»
(articolo IL Sole 24
Ore del 05.12.2011 - link a
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Soppresso
l'Inpdap debutta il super Inps.
COLPO DI SPUGNA/ Si completa un progetto
avviato nel 2007 Confluiranno nel nuovo
perimetro 3,5 milioni di lavoratori.
Inpdap ed Enpals, gli
ultimi due enti che erano sopravvissuti alla
razionalizzazione dell'anno scorso, sono
soppressi e le loro funzioni sono trasferite
all'Inps.
La manovra varata ieri dal Governo Monti
chiude così, con poche righe inserite in un
decreto legge, una partita iniziata nel
lontano 2007, con la mini-riforma delle
pensioni di Prodi e Damiano e che avrebbe
dovuto garantire risparmi strutturali per
3,5 miliardi con l'accorpamento di diversi
enti minori. Un piano che ha vissuto momenti
alterni, sempre osteggiato da diversi
ambienti sindacali e che si è trascinato tra
improbabili piani industriali e progetti di
sinergia dei principali servizi comuni fino
a quando, lo scorso anno, con un altro
decreto, si decise la fusione di Ipost in
Inps e di Ipsema e Ispesl in Inail.
Ora il colpo di spugna arriva sull'ultimo
colosso della previdenza nazionale,
l'Inpdap, il cui bilancio 2011, stando ai
preventivi resi noti in primavera, è
proiettato su un disavanzo ancora in
crescita, verso quota 10,4 miliardi che
l'istituto avrebbe dovuto coprire con 8,4
miliardi di anticipazione dal bilancio dello
Stato e altri 2 miliardi con avanzi di
gestione. Nel 2009 l'anticipo era stato per
6,2 miliardi e nel 2008 di 5,6. Lo
squilibrio dei conti Inpdap parte da lontano
ed ha una ragione piuttosto semplice: il
blocco del turn-over nella Pubblica
amministrazione. Una stretta sulle nuove
assunzioni e una pressione su pensionamenti
(forzosi per chi ha 40 anni di contributi)
che ha messo l'istituto su un piano
inclinato. È un fatto che se nel 2007 il
rapporto tra lavoratori e pensionati era di
1,53, nel 2012 scenderà a 1,10.
Quando un anno fa il Governo decise di
battere un nuovo colpo sul piano di
razionalizzazione degli enti previdenziali
l'Inpdap fu protagonista attivo e incorporò
l'Enam. E prima ancora, all'inizio del 2010,
all'istituto guidato da Paolo Crescimbeni
vennero trasferite le gestioni previdenziali
di tutto il personale militare.
L'operazione interessò oltre 350mila persone
già iscritte negli elenchi contribuenti
dell'Istituto e che facevano parte delle
forze di polizia ad ordinamento militare
(Guardia di Finanza e Carabinieri) e delle
forze armate (Esercito, Marina e
Aeronautica). Con quell'operazione l'Inpdap,
oltre alla liquidazione di 15mila nuove
pensioni l'anno, si sarebbe trovata a
gestire tutte le altre prestazioni
collegate, dal calcolo degli assegni e ai
riscatti, necessari per consentire
l'aggiornamento delle posizioni
assicurative. Furono due buon passi avanti
nella direzione, auspicata da molti, di
rafforzamento dell'Istituto in quello che
sarebbe potuto diventare il terzo polo
previdenziale, quello dedicato a tutto il
mondo del pubblico impiego, al quale si
sarebbero dovuti associare, secondo un
progetto proposto dallo stesso Crescimbeni,
anche i dipendenti di tante società che
erogano servizi pubblici e ora iscritti
nelle gestioni Inps. Quel piano, tuttavia,
non ebbe alcun seguito, mentre si
rafforzarono, con le fusione, i due poli
raccolti attorno a Inps e Inail.
Con il decreto di ieri Inps diventa davvero
Super-Inps, un colosso che aggiunge ai suoi
25.500 addetti attuali altri 7mila
dipendenti in arrivo da Inpdap e circa 350
da Enpals, il piccolo istituto di previdenza
dei lavoratori dello spettacolo.
Soprattutto, arrivano in Inps, circa 2,6
milioni di pensionati iscritti all'Inpdap e
altri 3,5 milioni di lavoratori, vale a dire
tutto il mondo del pubblico impiego; mentre
dall'Enpals arrivano circa 300mila iscritti
attivi e 60mila pensionati.
Come era avvenuto con la soppressione di
Ipost il decreto assicura il destino dei due
direttori generali degli istituti. Si dovrà
dunque gestire il trasferimento degli altri
incarichi dirigenziali mentre sul fronte
delle tecnologie si dovrà gestire il
complesso piano di integrazione dei sistemi.
I passaggi di consegne, e le chiusure dei
bilanci, saranno accompagnati da decreti dei
ministri del Lavoro e della Pubblica
amministrazione e la semplificazione
(articolo Il Sole 24
Ore del 05.12.2011 - link a
www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Liquidazione buonuscita, spartiacque
al 13.08.2011. L'Inpdap sui termini per il
pagamento ai dipendenti pubblici.
Chi abbia maturato i requisiti contributivi
e anagrafici per la pensione, di anzianità
e/o di vecchiaia (raggiunti limiti di età o
servizio), prima del 13.08.2011 non
dovrà aspettare i nuovi e più lunghi termini
per intascare la buonuscita.
Lo precisa, tra l'altro, l'Inpdap nella
nota
operativa 30.11.2011 n. 41 con cui fornisce
ulteriori istruzioni sulle novità introdotte
dal dl n. 138/2011 convertito dalla legge n.
148/2011 (decreto sviluppo).
Nuovi termini. Il citato decreto sviluppo,
spiega l'Inpdap, ha previsto un nuovo
termine generale per il pagamento delle
prestazioni di fine lavoro dei dipendenti
pubblici (tfs e tfr), pari a 24 mesi cui
aggiungere i 90 giorni fissati dal dl n.
79/1997 quale termine entro cui l'ente deve
procedere all'erogazione. I nuovi termini,
che si applicano alle cessazioni avvenute
dal 13 agosto, sono i seguenti:
●
entro 105 giorni dalla cessazione dal
servizio per inabilità o decesso del
dipendente;
●
non prima di 180 e non oltre 270 giorni dal
collocamento a riposo per limiti d'età o di
servizio e per collocamento a riposo
d'ufficio per anzianità massima di servizio,
maturati dal 13 agosto (se maturati entro il
12.08.2011, il termine è di 105 giorni);
●
non prima di 24 mesi e un giorno e non oltre
24 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal
servizio in ogni altra ipotesi (dimissioni,
licenziamento, etc.) verificatasi dal 13
agosto (se verificatasi entro il 12.08.2011, il termine è tra 181 e 270 giorni).
Le deroghe. La nuova disciplina, tuttavia,
prevede una deroga, mantenendo fermi i
vecchi termini nei confronti dei dipendenti
che abbiano maturato i requisiti di pensione
precedentemente al 13.08.2011 (data di
entrata in vigore del dl n. 138/2011),
nonché, relativamente al personale del
comparto scuola, nei confronti dei soggetti
che maturano il requisito di pensione entro
il prossimo 31.12.2011. Di
conseguenza, spiega l'Inpdap, i vecchi
termini di pagamento continuano ad
applicarsi:
●
ai lavoratori che hanno maturato i requisiti
contributivi e anagrafici per la pensione,
di anzianità o vecchiaia (raggiunti limiti
di età o di servizio), prima del 13.08.2011;
●
al personale della scuola e delle
istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (Afam) interessato
all'applicazione delle regole sulla
decorrenza della pensione (rispettivamente
dal primo settembre e dal 1° novembre) e che
matura i requisiti per la pensione entro il
31.12.2011; questo termine, ai fini
dell'applicazione della disciplina
derogatoria, vale anche per il personale
docente dipendente da istituzioni
scolastiche comunali a condizione che le
stesse abbiano recepito nei propri
regolamenti le disposizioni relative
all'ordinamento dei docenti della scuola
statale.
Pertanto, per questi dipendenti i termini
rimangono:
●
105 giorni per le cessazioni dal servizio
per inabilità, decesso, limiti di età o di
servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza (comprese le cessazioni per
raggiungimento della anzianità contributiva
massima a fini pensionistici) e per le
cessazioni dal servizio conseguenti
all'estinzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato per raggiungimento del
termine finale fissato nel contratto stesso;
●
sei mesi per tutte le altre casistiche.
Un esempio.
Il dipendente comunale che cessa per
dimissioni successive al 12.08.2011 ma che,
a quella data, aveva già maturato il
requisito pensionistico (per esempio,
pensione di anzianità con quota 96), il
termine per la liquidazione della buonuscita
non è di 24 mesi, ma di sei mesi
(articolo ItaliaOggi del 02.12.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti, limiti uguali per
tutti.
Il tetto dell'8% si applica anche agli
incarichi apicali. La stretta va estesa
anche agli enti i cui vertici sono privi di
qualifiche dirigenziali.
I limiti percentuali alle assunzioni di
dirigenti a contratto si applicano, per gli
enti locali, anche ai conferimenti di
incarichi a contratto di funzionari
responsabili di servizio, da incaricare come
posizioni organizzative. Si sta manifestando
la teoria secondo la quale l'articolo 19,
comma 6, del dlgs 165/2001, che impone il
noto limite dell'8% alle assunzioni di
dirigenti a tempo determinato (tetto che può
ascendere al 18% ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del d.lgs. 141/2011 per gli enti
particolarmente virtuosi) non varrebbe per i
responsabili di servizio privi di qualifica
dirigenziale.
Tra gli altri, sostiene tale tesi la Corte
dei conti del Lazio, che nel
parere 09.08.2011 n.
47 afferma «non può esservi dubbio che
l'art. 19, comma 6, nei sensi indicati vada
a integrare la sola disciplina inerente alla
nomina dei dirigenti, continua a sussistere
presso gli enti locali un' area di incarichi
apicali, diversamente qualificati, per i
quali è ammesso il conferimento intuitu
personae, senza altri limiti, né
procedurali, né quantitativi, se non quelli
della congrua motivazione delle scelta
effettuata». Si tratta di conclusioni
impossibili da condividere.
Intanto, si deve
evidenziare la contraddizione in termini in
cui incorre il parere quando ad un tempo
afferma che gli incarichi agli apicali non
dirigenti potrebbero essere conferiti intuitu personae, ma con congrua
motivazione. Se c'è, come c'è, l'obbligo
della motivazione, non può esservi l'intuitu
personae, è fin troppo ovvio. Per altro,
vigente l'articolo 97, comma 3, della
Costituzione, affermare che incarichi a
contratto possano essere assegnati senza
nemmeno alcun principio di selezione
pubblica, appare avventato e ormai
antistorico.
Principale argomentazione
contraria all'erronea indicazione della tesi
sostenuta dalla sezione Lazio è, comunque,
un'altra. Non risulta dimostrabile, invero,
che la disciplina dell'articolo 19, comma 6,
sia riservata in via esclusiva alla
dirigenza. Indubbiamente, l'articolo 19,
commi 6 e 6-quater, del dlgs 165/2001 si
riferiscono in via diretta alla dirigenza.
Tuttavia, non si deve dimenticare che la
stragrande maggioranza degli enti locali
sono privi di qualifiche dirigenziali: è
impensabile ritenere che la novellazione
apportata all'articolo 19 del dlgs 165/2001
dalla riforma-Brunetta non abbia alcun
effetto per le figure di vertice degli enti
locali nei quali non siano presenti le
qualifiche dirigenziali.
Non si deve
dimenticare che tra gli scopi espressamente
enunciati sia dalla legge 15/2009, sia dal dlgs 150/2009, vi è l'attuazione delle
sentenze della Corte costituzionale che, a
partire dalla decisione 103/2007, hanno
considerato contrario alla Costituzione lo
spoil system sia se attuato attraverso
appunto incarichi mediante cooptazione, sia
se derivante dalla violazione del principio
della continuità amministrativa. Tale
principio viene evidentemente vulnerato in
maniera gravissima, se si ammette che tutta
la compagine preposta ai vertici
organizzativi possa essere modificata al
cambiare della maggioranza al governo, come
ammetterebbe l'articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000.
L'interpretazione coerente con la
Costituzione dell'articolo 19, comma 6,
allora, non può che essere per l'estensione
delle disposizioni da esso enunciate,
trasmutate in principio, anche agli enti i
cui vertici non abbiano la qualifica
dirigenziale. Del resto, gli enti locali
debbono adeguare i propri ordinamenti ai
principi generali sull'ordinamento del
lavoro pubblico sia ai sensi dell'articolo
27 del d.lgs. 165/2001, sia ai sensi
dell'articolo 111 del d.lgs 267/2000.
Non
parrebbe per nulla obbediente a tale obbligo
di adeguamento uno statuto o un regolamento
o anche una sola direttiva interpretativa
che ammettesse la possibilità di assumere a
contratto e dall'esterno alla dotazione
organica responsabili di servizio per il
100% della dotazione organica, in presenza
di chiarissime norme e sentenze della
Consulta, volte a contenere il numero dei
preposti ai vertici delle organizzazioni
acquisibili a tempo determinato.
Inoltre, una volta esteso anche agli enti
locali il principio del contenimento della
spesa per personale a tempo determinato
entro il 50% del 2009, ai sensi
dell'articolo 9, comma 28, della legge
122/2010, risulta parecchio complicato
immaginare di coprire senza limiti numerici
i posti di vertice degli enti locali privi
di qualifica dirigenziale con contratti a
tempo determinato
(articolo ItaliaOggi del 02.12.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Economie fondo risorse decentrate.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia,
con
parere 01.12.2011
n. 635, conferma i propri
orientamenti su quanto in oggetto; distingue
inoltre le economie relative all'utilizzo
del fondo 2010 da quelle del fondo 2009 (tratto da www.publika.it). |
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novembre 2011 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Riforma Brunetta. Legittima la
revoca dell'incarico al dirigente pubblico.
La Corte di Cassazione ha confermato che è
legittimo il provvedimento di revoca
dell'incarico se è giustificato da
manchevolezze e negligenze del dirigente
pubblico. La vicenda presa in esame dai
giudici di legittimità è di notevole
importanza per il mondo del pubblico impiego
che dopo una serie di riforme attuate in
questo ultimo decennio e, dopo la cura "Brunetta"
del precedente esecutivo di Governo, tende
ad assomigliare sempre più al privato.
Con la
sentenza 28.11.2011 n. 25036 la
Corte di Cassazione, Sez. lavoro, in tema di
pubblica amministrazione, ha confermato che
è legittimo il provvedimento di revoca se è
giustificato da manchevolezze e negligenze
del dirigente pubblico.
La vicenda presa in esame dai giudici di
legittimità è di notevole importanza per il
mondo del lavoro del pubblico impiego che
dopo una serie di riforme attuate in questo
ultimo decennio e, dopo la cura “Brunetta“
del precedente esecutivo di Governo, tende
ad assomigliare sempre più al privato.
Il caso nasce a seguito del fatto che il
Tribunale ordinario aveva dichiarato
l’illegittimità del decreto della Agenzia
delle Entrate, con cui un suo dirigente
pubblico era stato rimosso dall'incarico di
Capo di un Reparto dell'Ufficio IVA di una
città siciliana, ordinando alla stessa
Agenzia delle Entrate di reintegrare il
ricorrente in mansioni ritenute equivalenti
a quelle svolte in precedenza dal lavoratore
presso il suddetto Ufficio e condannando,
l'Amministrazione, al risarcimento dei danni
patrimoniali subiti dal ricorrente per
effetto del demansionamento.
Per converso i giudici di secondo grado
hanno “ribaltato” la sentenza dei
giudici di primo grado ritenendo che il
provvedimento di revoca dell’Agenzia delle
Entrate fosse giustificato alla luce di una
valutazione complessiva delle numerose
violazioni dei doveri d'ufficio commesse dal
dipendente e dei risultati negativi della
gestione del reparto, osservando altresì che
non vi era comunque prova che le nuove
mansioni assegnate al dipendente ricorrente
non rientrassero tra quelle proprie della
qualifica rivestita dal ricorrente.
Avverso tale sentenza il dirigente pubblico
ricorre in Cassazione.
La rimozione dell’incarico
nella pubblica amministrazione.
Occorre preliminarmente rilevare che con la
riforma Brunetta viene introdotto per la
prima volta il criterio della trasparenza e
della pubblicità nel procedimento per
l’affidamento degli incarichi e, dando un
forte rilievo alla valutazione, si punta
sulla rivoluzione del merito.
Occorre rilevare che dopo i numerosi
interventi interpretativi della magistratura
volti a tutelare la dirigenza riaffermando
la separazione del potere politico da quello
gestionale (vedi in particolare le sentenze
della Corte Costituzionale 103/2007 e
104/2007, nonché 161/2008) la riforma
Brunetta ha cercato (e sta cercando nel suo
intento) di porre rimedio ai problemi
connessi con l’attribuzione e la revoca
degli incarichi dirigenziali.
L’incarico può essere revocato (art. 21 del
D.Lgs 165/2001) in caso di responsabilità
dirigenziale per mancanza di raggiungimento
degli obiettivi fissati, da accertare
attraverso le risultanze del sistema di
valutazione previsto dal D.Lgs. 150/2009, o
per inosservanza delle direttive; la revoca
deve essere ancorata a dati oggettivi e
valutabili e non già “ad nutum e deve
seguire precise garanzie procedimentali
(atto comunicato al dirigente con congruo
avviso, motivato e previo contraddittorio,
sottoposto al controllo giurisdizionale in
relazione alla sua legittimità sostanziale e
al rispetto delle garanzie procedimentali)”.
Il D.Lgs. 165/2001 prevede, infatti, che il
mancato raggiungimento degli obiettivi
accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione di cui al Titolo II
del decreto legislativo di attuazione della
legge 04.03.2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente comportano, previa contestazione e
ferma restando l'eventuale responsabilità
disciplinare secondo la disciplina contenuta
nel contratto collettivo, l'impossibilità di
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.
A proposito della gravità dei casi,
l'amministrazione può, inoltre, previa
contestazione e nel rispetto del principio
del contraddittorio, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei
ruoli o può recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto
collettivo.
L’analisi dei giudici.
I giudici di legittimità con la sentenza
citata nel paragrafo iniziale osservano che
i giudici di merito hanno ritenuto
giustificato il provvedimento di revoca
dell'incarico, adottato dall'Amministrazione
nei confronti del dirigente ricorrente,
sulla base di un esame complessivo delle
manchevolezze riscontrate nella gestione del
reparto al quale il dirigente ricorrente era
preposto, manchevolezze ritenute "di
essenziale importanza, in quanto relative
alla principale finalità istituzionale
dell'Agenzia delle Entrate", oltre che
reiterate in un arco temporale inferiore ad
un anno, osservando che il ritardo
nell'invio di numerosi atti di contestazione
e avvisi di accertamento alla firma del
Dirigente non poteva trovare alcuna valida
giustificazione, considerato anche "il
rischio derivante dal ritardo nell'attività
di riscossione" e "il pregiudizio che
ne risente l'attività amministrativa,
gravemente penalizzata dalla necessità di
avviare alla notifica, in prossimità della
scadenza, una gran mole di atti che ben
potevano, invece, se correttamente gestiti,
essere scaglionati nel tempo".
Altrettanto grave e ingiustificato era il
calo di produttività del reparto, che si
attestava intorno al 74% e che, date le
proporzioni, non poteva essere spiegato con
le pur lamentate carenze di organico.
Per i giudici di legittimità si tratta, come
è evidente, di una valutazione di fatto,
devoluta al giudice del merito, non
censurabile in cassazione in quanto comunque
assistita da motivazione sufficiente e non
contraddittoria.
Per la Corte di Cassazione, quindi, il
ricorso deve essere pertanto respinto con la
conferma della sentenza impugnata (commento
tratto da www.ipsoa.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Trasmissione
telematica attestati di malattia -
Visualizzazione dati identificativi enti
datori di lavoro (INPDAP,
informativa 28.11.2011 n. 5696
di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI:
OGGETTO: Visite mediche di controllo
domiciliare – Verbale Informatico delle
visite (INPS,
circolare 28.11.2011 n. 150). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Efficienza, il premio può avvantaggiare chi
non ha tagliato.
Si bloccano i trattamenti economici
individuali, si pongono tetti ai fondi per
le risorse decentrate, ma quali possono
essere gli effetti dei piani di
razionalizzazione sulla spesa di personale?
La domanda sorge spontanea dalla lettera
della
circolare
11.11.2011 n. 13/2011 della Funzione
pubblica, firmata in zona Cesarini dal
ministro Brunetta. Questione che, allo stato
attuale, non sembra avere risposta.
La circolare detta le istruzioni operative
che consentono alle amministrazioni di
destinare ai dipendenti una quota
significativa del cosiddetto "dividendo per
l'efficienza", introdotto dall'articolo 16,
comma 5, della prima manovra estiva (Dl
98/2011). La procedura non è semplice e
scontata ma, in sostanza, consiste nel
destinare alla contrattazione decentrata
fino al 50% dei maggiori risparmi che le
amministrazioni conseguono rispetto a quanto
già imposto dalle varie manovre finanziarie.
Chi intende imboccare questa strada, dovrà
approvare entro il 31 marzo di ogni anno un
piano di razionalizzazione che quantifichi
la spesa iniziale e le ulteriori economie
che intende conseguire.
A consuntivo, dovranno essere verificati i
risultati ottenuti, che andranno certificati
dall'organo di revisione. Gli ambiti nei
quali ci si può muovere sono molto ampi e
vanno dalla semplificazione amministrativa
ai costi della politica, dagli incarichi
alle partecipate agli oneri per consulenze.
Le cose sembrano quasi scontate e potrebbero
rappresentare un nuovo modo di procurarsi
risorse fresche, superando gli ormai troppo
rischiosi meccanismi introdotti con la
privatizzazione del rapporto di lavoro del
1999. Non a caso le organizzazioni sindacali
stanno spingendo per l'applicazione di
questo istituto. Con ogni evidenza, ci sono
ampi spazi per un uso non proprio ortodosso
del dividendo per l'efficienza.
In primo luogo si dovrebbe partire da dati
finanziari certi, che dovrebbero avere già
scontato gli sforzi imposti nel corso degli
anni precedenti dalla varie manovre
finanziarie. Poiché questi non sempre sono
stati scrupolosamente rispettati, e
soprattutto analiticamente certificati, il
punto di partenza potrebbe celare delle
criticità trasformando quello che dovrebbe
essere un dividendo dell'efficienza in un
dividendo dell'inefficienza. Il meccanismo
proposto va in modo inspiegabile a premiare
proprio i dipendenti di quelle
amministrazioni che storicamente sono state
più cicale che formiche. Chi, infatti, non
si è preoccupato di adeguarsi o di contenere
le spese, oggi avrà ampio spazio per
distribuire: un vero e proprio encomio ai
meno virtuosi.
Il premio si colloca all'interno di un
contesto normativo molto rigido che impone
il blocco dei fondi al valore del 2010. La
faticosa interpretazione della magistratura
contabile ha escluso che vi possano essere
delle deroghe se non in tema di
progettazione e avvocatura. Per altro verso
la manovra estiva non si è preoccupata di
prendere posizione su questo punto decisivo.
In caso di interpretazione restrittiva,
ancora una volta, ne avrebbero beneficio gli
enti che nel 2010 avevano spinto
sull'acceleratore delle risorse variabili
creandosi una zoccolo duro elevato che oggi
potrebbe fare da alveo al nuovo premio che
tutto sembra essere tranne che
dell'efficienza (articolo Il Sole 24 Ore del 28.11.2011
- tratto da www.ecostampa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO:
Dipendente comunale rilascia un
permesso di costruire in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico. E’ abuso d’Ufficio.
In tema di delitti
contro la Pubblica Amministrazione, la
nozione di “atto di ufficio” comprende una
vasta gamma di comportamenti umani,
effettivamente o potenzialmente
riconducibili all’incarico del pubblico
ufficiale e quindi non solo il compimento di
atti di amministrazione attiva, la
formulazione di richieste o di proposte,
l’emissione di pareri, ma anche la tenuta di
una condotta meramente materiale o il
compimento di atti di diritto privato”.
La precisazione arriva dalla Corte di
Cassazione, Sez. III penale, che, con la
sentenza 25.11.2011 n. 43669, ha
rigettato il ricorso, promosso dal
responsabile dell’Ufficio Tecnico di un
Comune, avverso la pronuncia con cui la
Corte di Appello di Catania, lo aveva
riconosciuto del reato di abuso d’Ufficio.
Infatti, l’imputato aveva rilasciato a un
privato cittadino, in violazione delle norme
del P.R.G. attuato dal Comune un permesso di
costruire in zona agricola e sottoposta a
vincolo paesaggistico/ambientale, nonché, in
violazione dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004,
aveva rilasciato il nulla osta
paesaggistico/ambientale senza che tale
documento fosse stato sottoposto al parere
della Sovrintendenza ai Beni Ambientali.
Il permesso era stato rilasciato per la
realizzazione di un impianto di
trasformazione di inerti. La norma citata
prevede, infatti, che l”amministrazione,
accertata la compatibilità paesaggistica
dell’intervento e acquisito il parere della
commissione per il paesaggio, entro il
termine di quaranta giorni dalla ricezione
dell’istanza, trasmette la proposta di
autorizzazione, corredata dal progetto e
dalla relativa documentazione, alla
competente soprintendenza, dandone notizia
agli interessati e tale comunicazione
costituisce avviso di inizio del relativo
procedimento.
Il giudice di appello aveva rigettato la
deduzione difensiva, che l’imputato non era
il responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune, ma solo il responsabile del
procedimento e che, pertanto, allo stesso
non poteva essere attribuita alcuna condotta
omissiva idonea a integrare il reato di
abuso di ufficio. Stessa sorte della
censura, con il ricorso per Cassazione. La
questione verte sull’interpretazione
dell’art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio".
La norma dispone che il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio che, nello
svolgimento delle funzioni o del servizio,
in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi
in presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
ovvero arreca a altri un danno ingiusto è
punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. Quindi reato omissivo, improprio
contesta il ricorrente. Infatti, la
violazione riguarda un obbligo di natura
squisitamente procedurale avente a oggetto
la tutela dell’ambiente, obbligo che non ha
quale diretta conseguenza la produzione di
alcun evento.
Ma, la Corte osserva che l’art. 323 c.p. non
prevede, ai fini della configurabilità della
fattispecie criminosa, la commissione di
specifici atti ovvero l’emissione di
provvedimenti da parte del pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio,
ma solo che la condotta di questi sia posta
in essere nello svolgimento delle funzioni o
servizio di cui è investito e procuri
intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrechi a
altri un ingiusto danno, in violazione di
norme di legge o di regolamento.
E’ del tutto irrilevante, pertanto, che la
condotta abbia riguardato solo atti interni
al procedimento che si sia concluso con il
provvedimento definitivo emesso da altri
(link a www.studiolegalelaw.net). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: O.I.V.
(Organismo di valutazione Indipendente)
o N.T.V.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Basilicata,
con
deliberazione
25.11.2011 n. 96,
conferma le interpretazioni consolidate e
conclude il suo parere come segue:
"..... ritiene la Sezione che non vi è
l'obbligo, ma solo la facoltà, del Comune di
costituire un Organismo di valutazione
indipendente (O.I.V.) strutturato secondo le
prescrizioni di cui all'art. 14 del decreto
"Brunetta". Tuttavia, pur non operando detta
disposizione in via diretta all'interno
degli ordinamenti locali perché non
espressamente menzionata dall'art. 16 sopra
riportato, vi è comunque per il Comune
l'obbligo di adeguare la struttura di
valutazione esistente almeno ai principi che
regolano il sistema di misurazione e
valutazione delle performance, secondo il
dettato dell'art. 7, D.Lgs. n. 150/2009.
Quanto alla composizione dell'organismo,
occorre che sia comunque garantita
l'indipendenza e la professionalità di chi è
chiamato a farne parte. Non si ritiene,
infatti, che dalla diversa struttura
organizzativa prescelta, se O.I.V.
strutturato ex art. 14 decreto "Brunetta",
ovvero diverso organismo autonomamente
organizzato ex art. 147 TUEL, possa farsi
derivare un diverso regime di idoneità e
incompatibilità, dal momento che identica è
la funzione e la finalità che i predetti
organismi devono garantire. Esclusa la
possibilità che l'organo di revisione
contabile dell'Ente possa assumere altri
incarichi (art. 236 TUEL; cfr. C. conti,
Sez. Controllo Campania, parere n.
107/2010), la valutazione di idoneità
del/dei soggetto/i chiamato/i a farne parte,
è questione da risolversi in concreto, sulla
quale non può questa Sezione esprimersi.
Quanto alla invarianza della spesa, la
Sezione si riporta, condividendolo, a quanto
sul punto deliberato dalla Sezione regionale
di Controllo per il Piemonte, con delibera
4/2011/SRCPIE/PAR."
(tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Al via il nuovo fondo pensione per i
dipendenti delle Regioni, degli Enti Locali
e della Sanità (COVIP - Commissione di
vigilanza sui fondi pensione,
comunicato stampa 24.11.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Spese di formazione rimborsate da
altri Enti.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Toscana, con
parere 23.11.2011 n. 509, su
quanto in oggetto, così conclude:
"... si ritiene che il comune possa
escludere dal calcolo del tetto di spesa ai
fini dell'applicazione dell'art. 6, comma
13, della L. 122/2011, le spese necessarie
all'organizzazione dei corsi di formazione
anche per conto di un'altra amministrazione
ed erogate da quest'ultima, sempreché
l'importo in questione sia computato
dall'ente erogante nel conteggio della
propria spesa di formazione al fine di
evitare facili elusioni della norma
limitativa (qualora quest'ultimo si compreso
nei destinatari della norma di cui all'art.
6, comma 13, della L. 122/2011)" (tratto
da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Superamento limite di spesa di personale e
assunzioni a tempo determinato (art. 110 TUEL).
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia,
con
parere 23.11.2011 n. 617,
riafferma il seguente principio chiaramente
espresso dalla normativa vigente:
"... un'Amministrazione comunale soggetta al
patto di stabilità interno, la quale superi
nell'esercizio 2011 il limite di spesa di
personale dell'esercizio 2010, non potrà
procedere ad assunzioni con contratto part-time a tempo determinato ex art. 110 TUEL
nella successiva annualità 2012" (tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Trasformazione rapporto di lavoro da part-time a full-time.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia,
con
parere 23.11.2011 n. 613,
conferma gli orientamenti già espressi
riguardo alla rilevanza della trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo parziale a
tempo pieno in relazione al concetto di
"assunzione" e distingue le fattispecie
dell'originario rapporto di lavoro part-time
da quello divenuto tale da precedente tempo
pieno (tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Assenze, attenti ai giorni
sospetti.
Verifiche obbligatorie se ci ammala alla
vigilia delle feste. Per la Funzione
pubblica le visite vanno chieste anche in
prossimità del riposo infrasettimanale.
Il giorno di assenza per malattia, prima o
dopo di un permesso, del giorno libero o di
un periodo di vacanza, è un'assenza
sospetta. E quindi, anche in questi casi, i
dirigenti scolastici devono sempre disporre
la visita fiscale.
É quanto si evince
nel testo
del parere di cui alla
nota 21.11.2011 n. 56340 di prot.,
emanata dal dipartimento della funzione
pubblica.
Il provvedimento interviene a far luce
sull'annosa questione dell'obbligo delle
visite fiscali fin dal primo giorno di
assenza per malattia. Che dopo una fase
iniziale in cui il legislatore aveva
previsto che dovessero essere disposte
sempre e comunque, ha conosciuto una sorta
di pausa di riflessione. Dopo l'entusiasmo
iniziale, infatti, le amministrazioni si
sono rese conto di non avere i soldi per
pagare i medici in visita di controllo. E
poi, considerato che i dipendenti pubblici
assenti per malattia bisogna pagarli lo
stesso, il furor rigorista sui controlli si
sarebbe tradotto in un enorme spreco di
denaro pubblico. In pratica, si sarebbe
ottenuto l'effetto contrario di quello
perseguito dal legislatore.
La ratio del
decreto Brunetta, infatti, è quella di
evitare il più possibile che i dipendenti si
assentino dal lavoro sulla base di patologie
non ostative della prestazione. Così da
ottimizzare le prestazioni e, al tempo
stesso, risparmiare sulle retribuzioni
tramite l'applicazione di una piccola tassa
sulla malattia. Resta il fatto, però, che
nella stragrande maggioranza dei casi, chi
si assenta dal lavoro per malattia lo fa
perché è malato davvero. Tanto più che per
fruire dell'assenza ci vuole anche un
certificato medico. E nessun medico rischia
la galera per consentire a un paziente di
marinare la scuola. Motivo per cui, quando
il medico fiscale va a visitare il
lavoratore, non solo scopre che è malato
davvero, ma non sono rari i casi in cui
allunga la prognosi di un giorno, perché il
lavoratore non è ancora guarito.
Insomma, la
visita fiscale, di regola, si traduce in un
viaggio a vuoto. Ma il medico bisogna
pagarlo lo stesso e i soldi non ci sono.
Pertanto, per mettere fine a questo spreco,
il legislatore è intervenuto con il decreto
legge 98/2011. Il dispositivo all'art. 16
dice che la visita fiscale bisogna mandarla
solo se è proprio necessario. Salvo i casi
in cui l'assenza è sospetta, intendendo per
tale l'assenza strategica a ridosso delle
giornate non lavorative. Ma siccome i
dirigenti delle amministrazioni dello stato
non amano le espressioni generali ed
astratte, specie se foriere di danno
erariale da eccesso di zelo, alcuni di loro
hanno chiesto lumi alla Funzione pubblica.
Di qui la pronta risposta del dipartimento
guidato dal ministro Filippo Patroni Griffi:
«La giornata lavorativa» prima e dopo la
quale l'assenza è in odore di illegittimità,
«va individuata non solo in riferimento alle
giornate festive e alla domenica, che di
regola sono dedicate al riposo, ma anche
all'articolazione del turno cui ciascun
dipendente è assegnato, nonché alle giornate
di permesso o ferie concesse».
Insomma, punto è capo. Per lo meno nella
scuola. Facciamo un esempio. Il lunedì e il
sabato sono sospetti per definizione in
quanto a ridosso della domenica. Restano
dunque gli infrasettimanali. Dal martedì al
venerdì. Poniamo che un docente abbia il
mercoledì libero. A quel punto, oltre al
lunedì e al sabato, diventano sospetti anche
il martedì e il giovedì.
Risultato: l'unico
giorno in cui il dirigente può evitare di
inviare la visita fiscale è il venerdì.
D'altra parte la norma parla chiaro: «Il
controllo è in ogni caso richiesto sin dal
primo giorno quando l'assenza si verifica
nelle giornate precedenti o successive a
quelle non lavorative.»
(articolo ItaliaOggi del 05.12.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: art. 16, commi 9 e 10, d.l. n.
98 del 2011, convertito in l. n. 111 del
15.07.2011 - controllo sulle assenze dal
servizio per malattia dei dipendenti
pubblici (nota
21.11.2011 n. 56340 di prot.).
---------------
Malattia, controlli dopo il
permesso. La Funzione pubblica sul dl n.
98/2011.
L'obbligo di inviare il
medico fiscale per verificare lo stato di
malattia dei dipendenti pubblici scatta non
solo se questa inizia in un giorno
precedente o successivo a una giornata
festiva, ma anche in caso di malattia che è
iniziata dopo un giorno di ferie, di
permesso o di congedo.
Lo ha chiarito la Funzione pubblica, nel
testo del parere
di cui alla nota
21.11.2011 n. 56340 di prot., con il quale ha
fatto chiarezza in ordine alla portata delle
disposizioni recate dall'articolo 16, commi
9 e 10 del decreto legge n. 98/2011, in
materia di controllo delle assenze per
malattia da parte dei dipendenti pubblici.
Con le novità introdotte dalla disposizione
legislativa sopra riportata, le
amministrazioni pubbliche dispongono il
controllo delle assenze per malattie dei
dipendenti, valutando la condotta
complessiva del dipendente stesso, anche
alla luce dell'onerosità dell'invio del
medico fiscale al domicilio del dipendente
malato.
Ma la legge mette un paletto, ovvero che, in
ogni caso, allo scopo di porre un freno
all'assenteismo, il controllo del medico
fiscale va fatto se la malattia insorge in
un giorno immediatamente precedente o
successivo a una giornata non lavorativa.
Molte amministrazioni pubbliche hanno
chiesto indicazioni alla Funzione pubblica
sull'esatto significato di quest'ultimo
inciso. E Palazzo Vidoni ha precisato che la
ratio del legislatore è quella di
frenare il facile assenteismo. Quindi, la
giornata «non lavorativa», deve
intendersi non solo quella festiva o la
domenica, ma anche tutte quelle giornate in
cui, anche in relazione all'articolazione
dell'orario di lavoro del dipendente, oppure
perché lo stesso ha usufruito di ferie,
permessi o congedi, la prestazione
lavorativa non è stata fisicamente
effettuata nella sede di servizio.
Infine, aggiunge la nota, in relazione a
particolari tipologie di assenze quali
l'espletamento di esami, visite mediche o
diagnostiche, ai fini di un'eventuale
imputazione di tali assenze al regime della
malattia, sarà sufficiente l'attestazione
giustificativa rilasciata al dipendete dal
medico o dalla struttura sanitaria, anche
privata e questo «a prescindere dalla
circostanza che tali prestazioni sanitarie
siano connesse a una patologia in atto»
(articolo ItaliaOggi del 23.11.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Concorso pubblico per dirigente.
Il Consiglio di Stato Sezione V, con
sentenza
21.11.2011 n. 6135, si occupa di
quanto in oggetto per diversi aspetti. Tra
l'altro, statuisce:
"... per quanto riguarda le selezioni per
l'accesso alla dirigenza, le
amministrazioni locali non sono tenute ad un
ineludibile rispetto ad litteram dell'elencazione
delle categorie di personale legittimate a
concorrere che si rinviene nell'art. 28 del
d.lgs. 165/2001. Tali amministrazioni
possono, invece, nell'esercizio della
propria potestà statutaria e regolamentare,
adeguare i propri ordinamenti ai principi
del relativo capo, alla luce delle loro
peculiarità, apportando alla detta
elencazione i ragionevoli adattamenti che si
reputino necessari...".
"Si deve però prendere atto che l'art. 28
d.lgs. n. 165 cit, considerato sub specie di
fonte di norme di principio vincolanti per
gli enti locali ai sensi del precedente art.
27, esprime un quid pluris rispetto al
canone della necessaria effettività dell'esperienza
professionale pregressa. Esso postula anche,
difatti, l'esigenza che tale esperienza sia
qualificata, e, soprattutto, sia stata
maturata all'interno della P.A., o
quantomeno in prevalente rapporto con
essa" (tratto da www.publika.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Buoni ai pensionati.
Ex dipendenti richiamabili in comune.
Interpello sul ricorso al lavoro accessorio
negli enti locali.
Il pensionato di anzianità può svolgere
attività di lavoro accessorio (voucher) con
l'ex ente locale da cui dipendeva. In tal
caso infatti, non opera il divieto imposto
alle pubbliche amministrazioni dal Tu sul
pubblico impiego (dlgs n. 165/2001) di
conferire incarichi a chi abbia cessato
volontariamente il servizio con una p.a.
Lo
precisa il ministero del lavoro
nell'interpello
11.11.2011 n. 44/2011, in risposta all'Anci
(associazione nazionale comuni italiani) che
ha chiesto chiarimenti sull'interpretazione
dell'articolo 70 del dlgs n. 276/2003,
relativamente allo svolgimento da parte di
pensionati delle attività di natura
occasionale nei confronti di enti locali. L'Anci,
in particolare, ha sollevato la problematica
afferente alla possibilità, da parte degli
enti locali, di utilizzare lavoratori ex
dipendenti di enti locali, che siano stati
collocati a riposo con pensione di anzianità
da meno di cinque anni, per l'espletamento
di attività a carattere accessorio.
In via preliminare, il ministero ricorda
che, per quanto riguarda le prestazioni di
lavoro accessorio, gli enti locali (da
intendersi comuni, province, città
metropolitane, comunità montane, comunità
isolane, unioni di comuni, nonché consorzi
cui partecipano enti locali, in base alla
circolare Inps n. 17/2010), possono
utilizzare prestazioni di natura accessoria
per peculiari tipologie di attività, quali
pulizia e manutenzione di edifici, strade,
parchi e monumenti, giardinaggio.
Per quanto
riguarda i pensionati, il ministero ricorda
che loro possono svolgere attività
occasionali «in qualsiasi settore
produttivo, compresi gli enti locali».
Infine, il ministero ricorda che «il ricorso
a prestazioni di lavoro accessorio da parte
(_) degli enti locali è consentito nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente
disciplina in materia di contenimento delle
spese di personale (...)». Tale disposto,
spiega sempre il ministero, va coordinato
con le norme del T.u. sul pubblico impiego
che impongono limitazioni lavorative.
In
particolare, è precluso il conferimento di
incarichi di consulenza, collaborazione,
studio e ricerca da parte
dell'amministrazione di provenienza o di
altre amministrazioni al dipendente «che
cessa volontariamente dal servizio pur non
avendo il requisito previsto per il
pensionamento di vecchiaia ma che abbia
tuttavia il requisito per l'ottenimento
della pensione anticipata di anzianità da
parte dell'amministrazione di provenienza o
di amministrazioni con le quali ha avuto
rapporti di impiego nei cinque anni
precedenti a quello della cessazione».
Il
vincolo, spiega il ministero, non trova
applicazione con riferimento al lavoro
accessorio che si connota per l'occasionalità
della prestazione la quale, in ogni caso,
non può superare dei limiti di compenso ben
definiti dal legislatore. Detti limiti,
infatti, consentono di scongiurare quei
possibili fenomeni elusivi che lo stesso
legislatore ha voluto contrastare
introducendo particolari vincoli circa la
possibilità, da parte delle pubbliche
amministrazioni, di avvalersi di soggetti
cessati dal servizio anticipatamente
(articolo
ItaliaOggi del 19.11.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Statali
e P.A.: cosa cambia con la legge di
stabilità.
Procedura veloce per
individuare i posti in eccesso. Se fallisce
la ricollocazione il personale viene messo
in mobilità.
LE NOVITÀ - Ai dipendenti in disponibilità
stipendio all'80% per 2 anni. Vietato il
reclutamento senza verifica sul
sovrannumero.
È la novità che più di tutte promette di
avere impatto sulle dinamiche del pubblico
impiego. La legge di stabilità interviene
drasticamente sulla mobilità dei dipendenti
delle amministrazioni prevedendo
caratteristiche e procedure innovative
rispetto al passato. La modifica
all'articolo 33 del decreto legislativo
165/2001 vuole sottolineare ulteriormente la
maggior autonomia datoriale rispetto alle
scelte gestionali, dribblando, ancora una
volta, le relazioni sindacali.
Di cosa si tratta.
L'articolo in esame era destinato a
disciplinare le eccedenze di personale degli
enti pubblici.
La Riforma Brunetta (Dlgs 150/2009) aveva
previsto un vero e proprio obbligo in capo
al dirigente per individuare questo
personale, precisando che un comportamento
diverso avrebbe potuto essere oggetto di
valutazione al fine della responsabilità per
danno erariale.
Dopo una precisa procedura i soggetti in
eccedenza venivano collocati in
disponibilità con ogni sospensione delle
obbligazioni del rapporto di lavoro e il
diritto, per ventiquattro mesi, ad una
retribuzione pari all'80% dello stipendio in
godimento.
La novità.
Dall'entrata in vigore della legge di
stabilità, l'articolo 33 non disciplina però
solamente le eccedenze di personale, ma
anche le situazioni di soprannumero in
relazione alle esigenze funzionali o alla «situazione
finanziaria».
È proprio quest'ultimo aspetto a destare
qualche preoccupazione in più. Manca infatti
qualsiasi ulteriore indicazione su quali
circostanze un'amministrazione potrebbe far
leva.
La «situazione finanziaria» è una
definizione talmente vaga che potrebbe
essere utilizzata ad ampio raggio per
motivare scelte di rilevante impatto.
Il contesto.
La verifica va effettuata ogni anno con
l'obiettivo principale di favorire la
coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento di personale.
Pertanto le amministrazioni dovranno
procedere annualmente a questa ricognizione,
senza peraltro dimenticare che il Dlgs
165/2001 chiede anche ai dirigenti di
contribuire all'individuazione delle risorse
e dei profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti dell'ufficio cui
sono preposti.
La sanzione.
La norma prevede due sanzioni. Innanzitutto,
in base all'articolo 6 del Testo unico del
pubblico impiego, l'amministrazione che non
provvede alla ricognizione annuale dei posti
in eccedenza o in soprannumero non può
procedere ad assunzione di nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie
protette.
Su questo l'articolo 33 rincara la dose
indicando che il divieto si estende ai
rapporti di lavoro con qualunque tipologia
di contratto, pena la nullità degli atti
posti in essere.
In secondo luogo viene confermata
l'eventuale responsabilità in capo al
dirigente.
La procedura.
L'azione prende il via con una semplice
informazione preventiva alle rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto nazionale
di lavoro.
Questo è l'unico coinvolgimento dei
sindacati che, rispetto al passato, vengono
di fatto relegati, almeno dal punto di vista
procedurale, a meri spettatori nella
procedura.
Trascorsi dieci giorni da tale comunicazione
l'amministrazione tenta di ricollocare
totalmente o parzialmente il personale in
soprannumero o in eccedenza nell'ambito
della stessa amministrazione, utilizzando
anche forme flessibili di gestione del
rapporto di lavoro (si pensi a una riduzione
del tempo del lavoro).
Con accordi preventivi è possibile collocare
il personale anche in altre amministrazioni
nel medesimo ambito regionale. I contratti
nazionali potranno prevedere forme di
trasferimento anche presso enti di altre
regioni.
Trascorsi novanta giorni dall'informazione
sindacale preventiva e qualora le operazioni
di ricollocamento di cui sopra non siano
andate a buon fine, il personale viene
inserito nelle liste di disponibilità.
Il trattamento economico.
Al personale viene corrisposto un
trattamento pari al l'80% dello stipendio,
con esclusione di ogni altro emolumento, per
la durata di ventiquattro mesi. È garantito
l'assegno famigliare, nei casi in cui sia
spettante, ed il periodo è utile ai fini
pensionistici.
L'entrata in vigore.
Le novità entrano in vigore dal 2012, in
quanto contenute nella legge di stabilità
per il prossimo anno, e non si applicano ai
concorsi già banditi e alle assunzioni già
autorizzate (articolo
Il Sole 24 Ore del 19.11.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il voto numerico attribuito dalle
competenti Commissioni alle prove o ai
titoli nell’ambito di un concorso pubblico o
di un esame esprime e sintetizza il giudizio
tecnico-discrezionale della Commissione
stessa –contenendo in sé la sua stessa
motivazione, senza bisogno di ulteriori
spiegazioni e chiarimenti– atteso che il
punteggio, oltre a rispondere al principio
di economicità e proporzionalità dell’azione
amministrativa, assicura la necessaria
graduazione della valutazione di merito
compiuta dalla Commissione e consente il
sindacato sul potere esercitato.
Il principio sopra espresso incontra il
limite della contraddizione manifesta tra
specifici elementi di fatto obiettivi, i
criteri di massima prestabiliti e la
conseguente attribuzione del voto: ove
manchino criteri di massima cui raccordare
il punteggio assegnato, si può ritenere
illegittima la valutazione in forma
numerica.
Un giudizio formulato in una procedura
selettiva concorsuale –in assenza di
commenti specifici ed analitici sui singoli
elaborati– non può prescindere dalla
preventiva predisposizione di criteri
dettagliati, in modo che l’attribuzione del
punteggio numerico consenta di evincere gli
elementi utili a suffragare la coerenza e
l’attendibilità delle conclusioni raggiunte
dalla Commissione. L’indicazione numerica,
in altri termini, deve essere associata ad
un ben individuato sub-criterio, in modo da
renderlo oggettivamente percepibile e
significativo.
E’ noto l’orientamento del Consiglio di
Stato sul voto numerico attribuito dalle
competenti Commissioni alle prove o ai
titoli nell’ambito di un concorso pubblico o
di un esame: esso esprime e sintetizza il
giudizio tecnico-discrezionale della
Commissione stessa –contenendo in sé la sua
stessa motivazione, senza bisogno di
ulteriori spiegazioni e chiarimenti– atteso
che il punteggio, oltre a rispondere al
principio di economicità e proporzionalità
dell’azione amministrativa, assicura la
necessaria graduazione della valutazione di
merito compiuta dalla Commissione e consente
il sindacato sul potere esercitato (cfr. per
tutte Consiglio di Stato, sez. V –
13/07/2010 n. 4528).
Tuttavia il giudice d’appello ha anche
chiarito che il principio sopra espresso
incontra il limite della contraddizione
manifesta tra specifici elementi di fatto
obiettivi, i criteri di massima prestabiliti
e la conseguente attribuzione del voto
(Consiglio di Stato, sez. VI – 11/02/2011 n.
913), ed ha in particolare sostenuto che
–ove manchino criteri di massima cui
raccordare il punteggio assegnato– si può
ritenere illegittima la valutazione in forma
numerica (Consiglio di Stato, sez. VI –
10/09/2009 n. 5447, la quale ha statuito che
proprio la mancanza di precisi parametri di
riferimento cui correlare il punteggio
assegnato impone la necessità di dare
motivazione degli elementi ritenuti
rilevanti ai fini della sua
quantificazione).
Il Collegio
rileva che la giurisprudenza –nel dare atto
dell'orientamento tradizionale mantenuto dal
giudice d'appello in materia di valutazioni
degli esami di avvocato (secondo il quale
l’onere della motivazione è sufficientemente
adempiuto con l'attribuzione di un punteggio
numerico)– ha altresì dato conto degli
indirizzi del Consiglio di Stato riguardo a
procedure concorsuali di diverso tipo (ed in
particolare, alle c.d. procedure a numero
chiuso), nel senso della possibilità di
verificare in concreto e con specifico
riferimento alle ulteriori indicazioni
rinvenibili nel procedimento, la sufficienza
motivazionale del voto numerico (cfr. TAR
Umbria – 01/02/2011 n. 41 che richiama, tra le
tante, Consiglio di Stato, sez. VI –
08/05/2008 n. 2128; 12/11/2008 n. 5638): si è
in particolare affermato che l’esternazione
di un voto numerico può essere sufficiente
ad adempiere l’onere di motivazione soltanto
laddove la Commissione abbia precostituito
criteri di valutazione atti a rendere
pregnante un giudizio che, altrimenti (cioè,
qualora inteso autonomamente, al di fuori di
un sistema di riferimento precostituito)
risulta apodittico e privo di alcun
significato condivisibile al di fuori della
percezione del soggetto che lo ha formulato,
e quindi di alcun significato oggettivo e
sindacabile. E’ stato quindi sottolineato
che, in sede di valutazione delle prove
scritte nei concorsi a posti di pubblico
impiego, la questione del punteggio numerico
a fungere da motivazione va risolta non in
astratto, ma in concreto, con riguardo ad
una serie di aspetti, tra cui la tipologia
dei criteri di massima fissati dalla
commissione, potendosi ritenere sufficiente
il punteggio nel caso in cui siano
rigidamente predeterminati e insufficiente
nel caso in cui essi si risolvono in
espressioni generiche (TAR Liguria, sez. II – 21/04/2011 n. 662).
Ad avviso del Collegio, nell’ottica della
trasparenza dell’attività amministrativa, un
giudizio formulato in una procedura
selettiva concorsuale –in assenza di
commenti specifici ed analitici sui singoli
elaborati– non può prescindere dalla
preventiva predisposizione di criteri
dettagliati, in modo che l’attribuzione del
punteggio numerico consenta di evincere gli
elementi utili a suffragare la coerenza e
l’attendibilità delle conclusioni raggiunte
dalla Commissione. L’indicazione numerica, in
altri termini, deve essere associata ad un
ben individuato sub-criterio, in modo da
renderlo oggettivamente percepibile e
significativo.
Nella prova pratica della selezione in
commento l’impostazione delineata è stata
disattesa, per l’enucleazione di una
pluralità di parametri (ciascuno dei quali
privo di un proprio autonomo valore
numerico) e per la contestuale formulazione
dei punteggi in assenza di spiegazioni o
commenti. In aggiunta la valutazione (con
riguardo alla tempistica e al numero di
errori) è illogica, contrastando con le
regole matematiche comunemente utilizzabili
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 17.11.2011 n. 1582 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Compensi ISTAT, spese di personale e fondo.
Conferme dalla Corte dei Conti Sez. Reg.le
Lombardia (pareri
15.11.2011 n. 606,
n. 607 e
17.11.2011 n. 608) riguardo ai
contributi per le rilevazioni (censimento)
ISTAT:
- non si conteggiano ai fini del rispetto
del vincolo posto dall'art. 1, commi 557 o
562, della L. 296/2006;
- non si conteggiano nella determinazione
del rapporto spese di personale/spesa
corrente (art. 9, comma 14, D.L. 78/2010);
- sono esclusi dai vincoli di contenimento
del fondo risorse decentrate ex art. 9, comma
2-bis, D.L. 78/2010 (tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Proventi art. 208 Codice della
Strada.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Veneto, con
parere 17.11.2011 n. 403,
conferma gli orientamenti consolidati
secondo cui il finanziamento del trattamento
economico del personale, mediante i proventi
da sanzioni amministrative conseguenti a
violazioni del codice della strada, rientra
nelle spese di personale e,
conseguentemente, deve essere effettuato nel
rispetto dei vincoli vigenti, tra i quali
quello di cui all'art. 9, comma 2-bis, del
D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010
(tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Incarichi di collaborazione di alta
professionalità.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Piemonte, con
parere 17.11.2011 n. 186,
inquadra la fattispecie in oggetto sia
riguardo alle norme vigenti in tema di
legittimità e limitazioni al conferimento di
incarichi esterni (art. 7, comma 6, D.Lgs.
165/2001 e riduzione della spesa ex art. 6,
comma 7, D.L. 78/2010) che alle disposizioni
in materia di contenimento della spesa di
personale e divieti di assunzione con
qualsivoglia tipologia contrattuale (tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Limitazione delle spese di formazione.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Molise, con
parere 17.11.2011 n. 113,
ricostruito il quadro normativo e pattizio
in tema di formazione ed aggiornamento
professionale nel pubblico impiego, formula
osservazioni di rilevante significato;
successivamente, esamina un aspetto
particolare e, con specifico riferimento alla
limitazione posta dall'art. 6, comma 13, del
D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010),
evidenzia:
"... la limitazione della spesa non può
risolversi in un impedimento alla
programmazione di fabbisogni formativi.
Affermata quindi la possibilità e la
necessità della previsione, la problematica
proposta con il primo quesito si sposta
esclusivamente sulla fissazione di un
parametro di riferimento cui rapportare la
riduzione nel caso in cui nel 2009
l'Amministrazione procedente -erroneamente- non abbia sostenuto spese di tale natura.
Al riguardo la Sezione ritiene che l'ente
possa fare riferimento all'ultimo
stanziamento utile pregresso."
La finale precisazione così recita:
"Inoltre è bene precisare che l'obbligo
di riduzione in parola non incide sulle
singole voci di spesa, ma sulle spese
riconducibili ad attività esclusivamente di
formazione che, a decorrere dal 2011 non
devono essere superiori al 50% di quelle
complessivamente sostenute nel 2009. Si
inducono in tal guisa le amministrazioni ad
individuare le attività di formazione
effettivamente vantaggiose, per destinare
esclusivamente ad esse, nei limiti di spesa
imposti, le risorse disponibili (cfr. Sez.
Reg. Contr. Piemonte n. 55/2011" (tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Protezione dei dati personali. Installazione
di un firewall su rete aziendale: come viene
tutelata la privacy dei lavoratori?
Domanda.
Se il sistema informatico aziendale
comprende l'installazione di un firewall
che controlla il traffico di rete, come ci
si deve comportare rispetto alla privacy
degli impiegati che utilizzano i computer
dell'azienda?
Risposta.
La recente diffusione delle nuove tecnologie
ha contribuito a un assottigliamento della
barriera della privacy, basti pensare, ad
esempio, alla tracciabilità dei cellulari o
alla relativa facilità di reperire gli
indirizzi di posta elettronica delle
persone. Anche il firewall può rivelarsi uno
strumento "pericoloso" per la
privacy.
In termini generali, un firewall di rete è
un sistema o un gruppo di sistemi che impone
una politica di controllo dell'accesso tra
due reti. Generalmente le due reti sono
Internet e la propria rete LAN e, a volte,
con l'installazione di un firewall si è più
interessati a regolamentare l'accessibilità
delle proprie risorse da Internet, mentre
altre volte si vuole regolamentare l'accesso
a Internet da parte degli utenti locali.
Le funzionalità di un firewall sono diverse:
a) la "packet inspection" permette di
analizzare il contenuto di ogni pacchetto
che passa attraverso esso e può bloccare il
traffico indesiderato o gli attacchi di
hacker informatici;
b) il "content filtering" consente di
filtrare il traffico di rete in base al tipo
di protocollo, all'indirizzo e alla porta
sorgente e all'indirizzo e alla porta di
destinazione, ma può anche filtrare il
traffico Web degli utenti interni (cioè il
traffico dalla rete LAN verso Internet) in
base al contenuto dei siti Web o in base ad
altre policy;
c) può essere usato come gateway
verso Internet e, in questo caso, il
firewall viene visto dalla rete locale come
un router (anche se generalmente sarà
un altro router a realizzare la connessione
fisica verso Internet) e lo strumento può
gestire una rete sicura riservata ai propri
server Internet e isolare la rete locale.
Ora, è evidente che la funzione di "content
filtering" può servire anche ad evitare
un uso improprio di Internet con conseguente
perdita di tempo e di produttività dei
dipendenti, ma questo può contrastare con il
loro diritto alla privacy, diritto
che il D.Lgs. 196/2003 tutela anche
nell'ambito del rapporto di lavoro.
Perciò l'azienda deve informare tutti i
dipendenti della presenza del firewall
precisando le sue funzionalità (ad esempio
la possibilità di creare log sul traffico
e/o di filtrare lo stesso) e deve comunque
fare in modo che l'accesso allo strumento
sia consentito solo per attività di
manutenzione. In nessun caso e per nessun
motivo deve essere resa possibile l'analisi
sistematica del traffico degli utenti,
soprattutto con l'individuazione puntuale
degli stessi.
Per l'eventuale controllo sull'utilizzo di
Internet da parte dei dipendenti devono
comunque essere sempre rispettate le regole
e le garanzie stabilite dal Garante nel
provvedimento generale dell'01.03.2007 (17.11.2011
- tratto da www.ipsoa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Progressioni orizzontali.
Con
parere 16.11.2011 n. 399, la
Corte dei Conti Sez. Reg.le Veneto esamina i
seguenti quesiti del Comune di Vigonza:
"1. quale sia il fondamento normativo,
nel contesto dei CCNL applicabili agli enti
locali, che consente un passaggio con
effetti meramente giuridici in relazione
alle progressioni orizzontali;
2. se, eventualmente attivate
dall'Amministrazione comunale delle
progressioni economiche nel corso degli anni
2011-2013, le risorse economiche del fondo
per la produttività utilizzate allo scopo
debbano essere vincolate (congelate) per
l'intero triennio ed essere rese disponibili
agli aventi diritto solo dal 2014;
3. se, nel caso di cui al precedente punto
2, il maturato economico dei dipendenti
interessati alle predette progressioni
orizzontali debba comunque essere garantito
a far data dal 2014."
La Corte, sinteticamente, si esprime cose
segue:
"Dalla disciplina emerge, in particolare,
come il legislatore consideri l'istituto
delle 'progressioni orizzontali' nel quadro
di una più generale cristallizzazione
stipendiale ai valori percepiti nel 2010, a
mente del disposto di cui al primo comma
dell'art. 9 della più volte richiamata legge
n. 122/2010 di conversione del D.L. n.
78/2010."
Riguardo a punti 1 e 2, richiamati i
contenuti della circolare della Ragioneria
Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011,
conclude:
"...l'approvazione di progressioni
orizzontali con effetti economici o il
riconoscimento di trattamenti retributivi
accessori (che determinano effetti
finanziari sul bilancio dell'ente), in
mancanza di precisi accordi (che debbono
essere stipulati in sede di contrattazione
decentrata anteriormente al periodo di
riferimento dell'accordo e non a sanatoria),
nei quali siano stati determinati ex ante le
modalità di esecuzione delle prestazioni
accessorie o i presupposti per il
conseguimento delle progressioni, potrebbe
determinare responsabilità erariale a carico
del soggetto che ha formalmente autorizzato
la liquidazione delle relative somme"
(tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Progressioni orizzontali anno 2010.
La Corte dei Conti Sez. Reg.Le Veneto, con
parere 16.11.2011 n. 393,
conferma l'orientamento già assunto dalle
Sezioni Lombardia (69/2011) e Friuli Venezia
Giulia (28/2011) secondo il quale:
"... ai sensi delle disposizioni di cui all'art.
9, comma 21, del D.L. 31.05.2010 n. 122
(D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010), le
amministrazioni locali non possono dar luogo
nell'anno in corso a progressioni
orizzontali, con effetti economici, a
decorrere dall'01.01.2010, a seguito di
accordi decentrati stipulati nell'anno 2011
o in presenza di una mera preintesa a detti
accordi".
Aggiunge:
"Appare necessario evidenziare che
l'approvazione di progressioni orizzontali
con effetti economici o il riconoscimento di
trattamenti retributivi accessori, che
determinano effetti finanziari sui bilanci
degli enti, in mancanza di puntuali accordi
(da stipularsi in sede di contrattazione
decentrata in epoca anteriore al periodo di
riferimento dell'accordo e non 'in
sanatoria') con i quali siano stati
determinati ex ante le modalità di
esecuzione delle prestazioni accessorie o i
presupposti per il conseguimento delle
progressioni, potrebbero determinare
responsabilità erariale a carico del
soggetto che ha formalmente autorizzato la
liquidazione delle relative somme (per
giurisprudenza consolidata si veda, da
ultimo, Sezione Giurisdizionale Campania -
sentenza 1808/2011)" (tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Compensi ISTAT fuori dal
blocco del fondo risorse decentrate.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia,
con
parere 15.11.2011 n. 607,
conferma quanto già espresso con propria
precedente n. 550/2011 e quindi che le
risorse ISTAT, nel loro complesso, risultano
escluse dai vincoli di contenimento della
spesa di personale (tratto da
www.publika.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Utilizzo
proventi art. 208 Codice della Strada.
Sull'argomento torna la Corte dei Conti Sez.
Reg.le Abruzzo, con
parere 15.11.2011 n. 379. Confermato l'inquadramento
nella fattispecie dell'art. 15, comma 5, CCNL
01.04.1999 (e non art. 15 lettera k) oppure
art. 14, comma 2, medesimo CCNL, la Sezione
ritiene di discostarsi da altri
pronunciamenti e prefigura la possibilità
motivata di ritenere dette risorse non
soggette ai vincoli di cui all'art. 1, comma
557 (o 562), L. 296/2006 e all'art. 9, comma
2-bis, del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010)
(tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: P.a.,
premi ai bravi.
Vanno certificati gli obiettivi raggiunti.
Circolare di Brunetta sul dividendo di efficienza.
Prendono corpo le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa degli statali,
tra cui quelle destinate a premiare la
qualità della performance individuale,
prevista dalla riforma Brunetta del pubblico
impiego. Ma affinché si possano utilizzare a
tal fine i risparmi conseguiti, le
amministrazioni dovranno accertare, a
consuntivo, il raggiungimento dell'obiettivo
fissato nel piano triennale di
razionalizzazione della spesa, per ciascuna
delle singole voci di spesa ivi previste.
E'
quanto rende noto la
circolare
11.11.2011 n. 13 della
funzione pubblica, resa nota sabato scorso
sul sito dello stesso dipartimento di
Palazzo Vidoni, con cui si disciplina il
cosiddetto «dividendo dell'efficienza».
La
normativa vigente, infatti, ovvero
l'articolo 61, comma 17, del dl n. 112/2008 e
l'articolo 16, commi 4 e 5, del dl n.
98/2011, offrono delle «opportunità» alle
amministrazioni statali, per ottenere
risorse concrete da destinare ai propri
dipendenti dalla razionalizzazione e dal
contenimento della spesa. In linea generale,
c'è un ampio ventaglio che le stesse p.a.
possono sfruttare, al fine di incrementare
le risorse dedicate alla contrattazione
integrativa, così da «compensare» il
perdurante blocco delle risorse destinate al
pubblico impiego.
Da questi presupposti, la circolare precisa
che la base di fondo è quanto sancito al
predetto articolo 61 dl n. 12/2008, ovvero
l'istituzione di un fondo cui affluiscono le
risorse scaturenti dalle riduzioni di spesa
per gli apparati amministrativi e le
maggiori entrate previste tra le pieghe del
citato dl, una cui parte deve alimentare la
contrattazione integrativa.
Inoltre, ad
incrementare parte di detto fondo,
intervengono, grazie alla manovra correttiva
del 2010, le risorse provenienti dalla
riduzione di alcuni costi sostenuti dalle
p.a., ovvero la partecipazione agli organi
collegiali, le indennità ed i gettoni di
presenza, nonché le riduzioni in materia di
spesa annua per studi e consulenze. Ma le
stesse amministrazioni possono conseguire
ulteriori risparmi che «non andranno
perduti». Infatti, per effetto dell'articolo
16 della prima manovra correttiva di
quest'anno, questi possono essere destinati
al finanziamento della contrattazione
integrativa.
Su questo punto, le maggiori
economie possono ricavarsi dai piani
triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa, dalle misure
in materia di semplificazione e
digitalizzazione, dai risparmi derivati dal
blocco delle assunzioni, dalle riduzioni in
materia di utilizzo della auto blu, nonché
dalla riduzione dei costi della politica. Se
la p.a. raggiunge ulteriori economie di
spesa, allora, in sede di rendicontazione
annuale ne destina, al massimo, il 50% alla
contrattazione integrativa, ma di questo
importo, la metà deve andare all'erogazione
dei premi per la qualità della prestazione
individuale previsti dalla riforma Brunetta
(il dlgs n. 150/2009), la restante somma
deve essere riversata all'erario, ai fini
del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica.
C'è una precisazione, però, che il documento
di Renato Brunetta sottolinea espressamente.
Ovvero, che le economie conseguite sono
utilizzabili solo se le amministrazioni
interessate, a consuntivo e per ogni
esercizio finanziario, accertano che gli
obiettivi fissati (e i relativi risparmi)
sono stati raggiunti «per ciascuna delle
singole voci di spesa previste nei piani
triennali di razionalizzazione della spesa»
(articolo ItaliaOggi del 15.11.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI - PUBBLICO
IMPIEGO: Il ritardo della p.a. va
risarcito.
Non un semplice indennizzo per il mancato
rispetto dei termini. Brunetta lascia in
dote il codice della pubblica
amministrazione. Concorsi senza firme autenticate.
Non sarà un indennizzo, ma un vero e proprio
risarcimento del danno quello che la
pubblica amministrazione dovrà pagare ai
cittadini quando non osserverà il termine di
conclusione del procedimento, fissato al
massimo in 90 giorni. E il diritto a
ricevere il pagamento scatterà non solo in
presenza di dolo, ma anche in caso di
inosservanza colposa del termine.
Il principio, sancito nella legge di
semplificazione n. 69/2009, entra di diritto
nel
nuovo codice della pubblica
amministrazione, l'opera omnia che il
ministro della funzione pubblica, Renato
Brunetta, ha lasciato come ultimo atto della
proprio dicastero. In 163 pagine e 262
articoli il provvedimento racchiude in
un'unica codificazione tutta la
legislazione, spesso alluvionale,
accumulatasi negli anni in materia di p.a.
Con evidenti risparmi di tempo per cittadini
e imprese.
Il codice è suddiviso in quattro
libri: principi fondamentali, attività
amministrativa, lavoro alle dipendenze delle
p.a., disposizioni finali e abrogazioni.
Toccherà al prossimo inquilino di palazzo Vidoni portare il decreto legislativo
all'approvazione definitiva, visto che il
testo licenziato venerdì scorso dal
penultimo consiglio dei ministri del governo
Berlusconi è solo uno schema di dlgs che
dovrà ancora ricevere i pareri previsti.
Il provvedimento lega a doppio filo la
tutela dei diritti lesi dal silenzio delle
pubbliche amministrazioni con il codice del
processo amministrativo, anch'esso approvato
dal consiglio dei ministri di venerdì scorso
(si veda ItaliaOggi del 12/11/2011).
Oltre a legittimare il diritto al
risarcimento del danno nei confronti del
cittadino, la mancata adozione del
provvedimento nei termini previsti sarà
oggetto di valutazione disciplinare per il
dirigente. Che dunque risponderà in prima
persona per i ritardi degli uffici di sua
competenza.
Revoca del provvedimento. Le pubbliche
amministrazioni dovranno mettere mano al
portafoglio non solo in caso di inosservanza
dei termini, ma anche in caso di revoca di
un atto. In questo caso però il codice della
p.a. non parla di risarcimento ma di
«indennizzo» che dovrà essere corrisposto ai
destinatari del provvedimento originario.
L'indennizzo sarà parametrato al solo danno
emergente (non dunque al lucro cessante,
ossia il mancato guadagno).
Scia. Il codice recepisce anche le ultime
novità in materia di segnalazione
certificata di inizio attività introdotta
dalla manovra correttiva 2010 (dl 78/2010).
Sarà sostituito da una semplice segnalazione
dell'interessato ogni provvedimento di
autorizzazione, licenza, permesso o nulla
osta (comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale, professionale
o artigianale) il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di
requisiti e presupposti stabiliti dalla
legge e non sia soggetto ad alcun
contingente complessivo.
Concorsi senza autentica di firma. Un'altra
semplificazione non da poco sarà l'esonero
dall'autentica della firma per le domande di
partecipazione ai concorsi pubblici. Niente
autentica anche per gli esami di
abilitazione o diploma.
Acquisizione d'ufficio di informazioni.
Infine, il dlgs recepisce le ultime novità
in materia di autocertificazione introdotte
dalla legge di stabilità (n. 183/2011,
pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale). Le
amministrazioni pubbliche non potranno
richiedere atti o certificati quando le
informazioni sono già in loro possesso.
Saranno obbligate ad acquisirle d'ufficio,
ma il cittadino dovrà indicare chiaramente
dove reperirle. In alternativa, le p.a.
saranno sempre tenute ad accettare le
autocertificazioni
(articolo ItaliaOggi del 15.11.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Ricetta
cartacea, l'addio nel 2012. In Gazzetta le
linee guida del Mef.
Entro settembre 2012 diremo addio alla
tradizionale ricetta medica cartacea e un
benvenuto a quella in formato elettronico.
Sono state infatti definite dal decreto
02.11.2011 del Mineconomia (sulla G.U. di
sabato 12 novembre), le linee guida per la
dematerializzazione della ricetta medica
cartacea, così come prevede l'articolo 11,
comma 16, del dl n. 78/2010.
La parola
d'ordine, pertanto, è l'accelerazione del
conseguimento dei risparmi che si otterranno
grazie alla trasmissione telematica delle
ricette mediche. E su questo punto, il dm in
esame già mette nero su bianco le modalità
operative che interesseranno i medici prescrittori e le strutture di erogazione
dei servizi sanitari, secondo un corposo
protocollo allegato al dm stesso. In tutto
questo, il Mineconomia renderà a breve
disponibile, per le regioni e le Asl, nonché
ai medici convenzionati con il servizio
sanitario nazionale, la piattaforma dei
servizi telematici necessaria per l'invio
online.
Seguiamo l'iter di generazione di
una ricetta medica telematica. Il medico
proscrittore, al momento della generazione
della ricetta elettronica, invia al Sistema
di accoglienza centrale (Sac) del
Mineconomia i dati della stessa, comprensivi
del Numero di ricetta elettronica (Nre), del
codice fiscale dell'assistito titolare della
prescrizione e del codice di eventuale
esenzione dalla compartecipazione dalla
spesa sanitaria. Se il sistema risponde con
esito positivo, il medico proscrittore
rilascia al soggetto assistito un promemoria
cartaceo. Se, invece, il sistema non
accoglie la richiesta, il medico segnala
tale anomalia al Sistema tessera sanitaria,
provvedendo a compilare tradizionalmente la
ricetta medica, utilizzando il bollettario
standard. Il passo successivo si manifesta
all'atto dell'utilizzazione, da parte
dell'assistito, della ricetta elettronica.
Qui, la struttura di erogazione dei servizi
sanitari «preleva» (sempre in ambito
telematico) dal sistema di accoglienza
centrale, la ricetta elettronica nonché il
promemoria che l'assistito stesso ha
presentato alla struttura. Una volta
completata la prestazione, la stessa
struttura invia le informazioni
sull'erogazione della prestazione,
provvedendo, altresì, alla sua
rendicontazione in apposito archivio
informatico
(articolo ItaliaOggi del 15.11.2011 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
M. Catellani,
I
COMPENSI ISTAT PER IL CENSIMENTO: ATTENZIONE
AI RICORDI DEL PASSATO
(tratto
dalla newsletter di www.publika.it n. 45 -
novembre 2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: LA
LEGGE DI STABILITÀ/ Dipendenti
pubblici sotto osservazione. Più fluido e veloce il
procedimento per dichiarare l'esubero.
Stop agli equivoci sul licenziamento nella
p.a. Il maxiemendamento alla legge di
stabilità ha modificato proprio la
disciplina del licenziamento dei dipendenti
pubblici, ma non si tratta né
dell'introduzione di «licenziamenti facili»
nella pubblica amministrazione, né, tanto
meno, di estendere ai dipendenti pubblici la
cassa integrazione.
L'equivoco interpretativo è sorto dalla
famosa lettera presentata dal governo lo
scorso ottobre a Cannes, ove si leggeva:
«Per rendere più efficiente, trasparente,
flessibile e meno costosa la pubblica
amministrazione tanto a livello centrale
quanto a livello degli enti territoriali
(oltre al vigente blocco del turnover del
personale) renderemo effettivi con
meccanismi cogenti/sanzionatori: a) la
mobilità obbligatoria del personale; b) la
messa a disposizione (Cassa integrazione
guadagni) con conseguente riduzione
salariale e del personale; c) il superamento
delle dotazioni organiche». Il
maxiemendamento alla legge di stabilità ha,
in effetti, attuato l'intenzione, ma senza
introdurre gli istituti della mobilità e
della Cig, propri del settore privato, al
sistema del lavoro pubblico.
La legge di stabilità è intervenuta
riformando l'articolo 33 del dlgs 165/2001,
che regola il collocamento dei dipendenti
pubblici in esubero nella condizione di
«disponibilità».
Molti hanno ritenuto che l'intervento
normativo abbia introdotto per la prima
volta nella pubblica amministrazione la
mobilità obbligatoria e la cassa
integrazione per i dipendenti in esubero,
cui spetta per la durata di 24 mesi lo
stipendio base, ridotto del 20%. Si tratta
di un equivoco. La legge di stabilità ha
inteso rendere più fluido e veloce il
procedimento per dichiarare l'esubero dei
dipendenti pubblici rafforzando l'obbligo
delle p.a. di verificare l'adeguatezza del
numero dei propri dipendenti in relazione
alle attività svolte e obbligando i
lavoratori interessati ad accettare anche
trasferimenti verso altre amministrazioni
per scongiurare l'eventuale licenziamento.
Ma, si tratta come detto del rafforzamento
di misure già esistenti nel testo previgente
dell'articolo 33 del dlgs 165/2001. Rispetto
al quale il nuovo testo disposto dalla legge
di stabilità rileva tre differenze.
In primo luogo, la novella normativa impone
alle amministrazioni l'obbligo di procedere
necessariamente ogni anno alla rilevazione
del personale in servizio, per rilevare se
emergano casi di lavoratori in eccedenza
rispetto ai fabbisogni. Per effetto della
riforma, qualora le amministrazioni non
rispettassero l'obbligo di effettuare la
rilevazione andrebbero incontro a una
rilevante sanzione: il divieto assoluto di
effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, la
cui violazione a sua volta implica la
nullità assoluta dei contratti di lavoro
eventualmente stipulati. A tale sanzione si
aggiunge, poi, la responsabilità dei
dirigenti che non attivino le procedure per
la mobilità o la messa in disponibilità del
personale in esubero, o, ancora, effettuino
le assunzioni nulle.
Una seconda differenza riguarda il
procedimento da seguire. Il nuovo testo
dell'articolo 33 del dlgs 165/2001 comprime
estremamente le relazioni sindacali,
limitandole a una mera informazione. Il
testo precedente, invece, richiedeva una
vera e propria concertazione, nel caso di
esuberi relativi ad almeno 10 dipendenti.
L'iter novellato si deve concludere entro 90
giorni, nel corso dei quali
l'amministrazione deve sondare la
possibilità di ricollocare i dipendenti in
esubero all'interno delle sue strutture,
anche modificando il contratto di lavoro,
prevedendo forme flessibili di impegno
orario.
Ultima rilevante differenza è la decisa
spinta all'utilizzo della mobilità, intesa
come trasferimento di un dipendente da un
ente all'altro, ai sensi dell'articolo 30
del dlgs 165/2001.
Per effetto della legge di stabilità la
mobilità «volontaria», nei riguardi dei
dipendenti in esubero, diviene, in effetti,
«obbligatoria». Infatti, l'amministrazione
procedente, deve accertare che il dipendente
in eccedenza possa essere utilmente
ricollocato presso un'altra amministrazione,
appunto mediante la mobilità. In questo
caso, può stipulare un accordo con l'altra
amministrazione, per definire le modalità e
i tempi del trasferimento.
La novella normativa intende così perseguire
l'obiettivo di razionalizzare la
distribuzione dei dipendenti presso le p.a.,
consentendo a quelle sovradimensionate di
dimagrire in favore di quelle con vacanze in
organico.
Se l'amministrazione che abbia accertato la
condizione di esubero abbia stipulato con
un'altra amministrazione un accordo per
disciplinare la mobilità e i dipendenti
eccedenti non accettino il trasferimento
loro proposto, per detti dipendenti scatta
la tagliola della messa «in disponibilità».
Si tratta, cioè, di quella condizione che
apre le porte ad un potenziale
licenziamento, nella quale il dipendente non
presta alcuna attività lavorativa e
percepisce, a titolo di indennità e non di
retribuzione, una somma pari all'80% dello
stipendio e dell'indennità integrativa
speciale, escluso qualsiasi altro onere
retributivo, per un periodo non superiore ai
24 mesi.
La collocazione in disponibilità deriva,
comunque, dall'impossibilità di ricollocare
utilmente i lavoratori in mobilità sia
presso l'ente che dichiara l'eccedenza, sia
verso altre amministrazioni.
Durante il periodo di disponibilità, per
effetto degli articoli 34 e 34-bis del dlgs
165/2001, le amministrazioni legittimate ad
assumere, debbono verificare la presenza di
dipendenti inseriti nelle liste di
disponibilità con le province e il
dipartimento della funzione pubblica, perché
in caso positivo sono obbligate a proporre a
detti dipendenti l'assunzione, prima di fare
i concorsi.
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Il glossario della p.a..
Un breve glossario è necessario per
comprendere quali siano i contenuti della
norma introdotta dalla legge di stabilità.
Mobilità. Con tale denominazione vengono
identificati due istituti completamente
diversi tra loro. Nel settore privato, la
mobilità null'altro è se non il
licenziamento dei dipendenti conseguente a
crisi aziendali, spesso successive a fasi di
cassa integrazione straordinaria. La
mobilità è regolata dalla legge 223/1991,
nel caso di licenziamenti collettivi
conseguenti a riduzioni di personale o
trasformazione di attività o di lavoro e a
cessazione dell'attività dell'azienda.
Vi è
anche la mobilità di cui alla l. 236/1993
per licenziamenti individuali anche di
imprese con meno di 15 dipendenti per
giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di
attività. La mobilità di cui si occupa la
legge di stabilità, modificando l'articolo
33 del dlgs 165/2001, altro non è, invece,
se non l'istituto regolato dall'articolo 30
del dlgs 165/2001: si tratta del
trasferimento di un dipendente pubblico da
un'amministrazione all'altra, oppure il
cambio di sede nell'ambito della medesima
amministrazione.
Disponibilità. L'istituto che nel lavoro
pubblico è un ibrido tra cassa integrazione
e mobilità del settore privato, è la «messa
in disponibilità». Verificato
l'irrimediabile situazione di esubero del
personale, le amministrazioni collocano in
disponibilità i lavoratori che non sia
possibile impiegare diversamente sia
nell'ambito della medesima amministrazione,
sia presso altre amministrazioni, oppure i
lavoratori che non abbiano preso servizio
presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei
commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
Analogamente a quanto
avviene nel caso di collocazione in cassa
integrazione nel settore privato, dalla data
di collocamento in disponibilità il
lavoratore pubblico ed ha diritto solo ad
un'indennità pari all'80% dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, con
esclusione di qualsiasi altro emolumento
retributivo comunque denominato, per la
durata massima di ventiquattro mesi
(articolo ItaliaOggi
Sette del 14.11.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Una
nuova occasione per i contratti decentrati.
I toni del dibattito scaturito all'indomani
dell'entrata in vigore dell'articolo 8 della
manovra-bis sulla derogabilità di contratti
nazionali e legislazione nazionale nel
contratto di secondo livello, non hanno
consentito di esaminare le esigenze
organizzative che possono spingere datore di
lavoro e sindacati a sfruttare le nuove
regole.
Partendo da questa chiave di analisi,
sarebbe utile verificare le potenzialità di
applicazione della norma alle Pa, in questa
fase storica di riduzione significativa
della spesa pubblica, che impone di superare
i tagli lineari per arrivare a una
riorganizzazione della struttura.
Il settore pubblico ha visto, in questi
ultimi anni, fortemente limitato il secondo
livello di contrattazione, in particolare
per contenere la spesa del personale
cresciuta a livello decentrato.
L'applicabilità di un meccanismo come quello
dell'articolo 8 dovrebbe quindi riguardare
gli aspetti ordinamentali, e accrescere la
flessibilità nelle prestazioni, nel rispetto
dei limiti di spesa previsti dalle norme di
finanza pubblica. Un ottimo strumento di
volano, ma anche di corretta e finalizzata
applicazione della deroga, potrebbe essere
costituito dai piani di razionalizzazione
dell'articolo 16 del DL 98/2011, che ora
andrebbero resi obbligatori. Gli stessi
riferimenti contenuti nella lettera alla Ue
su mobilità, utilizzo della cassa
integrazione e superamento della dotazione
organica rischiano di rivelarsi vuoti e
ridondanti, rispetto a quanto già è previsto
e non si fa, senza un'idea di
pianificazione.
Serve uno strumentario complessivo, in grado
di accompagnare questa fase di
ristrutturazione del settore pubblico, che
consenta agevolmente di spostare,
riqualificare e riconvertire il personale.
In alcuni casi occorrerà favorire l'esodo
anticipato con 35 anni di contributi,
superando però la contraddizione fra le
norme sulla risoluzione anticipata e la
finestra mobile di 15 mesi, in altri si
dovrà consentire l'applicazione accompagnata
della legge 223/1991, in presenza di piani
industriali o nei casi di soppressione o
crisi finanziaria dell'ente.
La gestione del personale nel settore
pubblico richiede una serie di flessibilità,
essenziali per salvare posti di lavoro e
riconvertire il personale in servizio. Un
vincolo presente oggi riguarda la dotazione
organica e il profilo acquisito dal
dipendente, che spesso si troverebbe in
eccedenza rispetto a una dotazione di
dettaglio ed aggiornata o, realisticamente,
rispetto ai reali carichi di lavoro e
fabbisogni di competenze. Ragionando sulle
competenze, si scopre infatti che il settore
pubblico soffre di eccedenze in alcuni
campi, ma anche di vacanze in altri settori.
Molte progressioni hanno creato eccedenze di
personale in alto, mentre le
esternalizzazioni di funzioni e servizi
hanno in alcuni casi creato eccedenze di
personale nelle aree o categorie più basse.
Si tratta di eccedenze percepite dal
dirigente, ma non facilmente formalizzabili,
soprattutto in presenza di dotazioni
organiche generiche e per nulla
rappresentative dei reali fabbisogni delle
pubbliche amministrazioni.
Un primo elenco di strumenti utili è presto
fatto: un accordo quadro sulle equiparazioni
o un decreto per consentire la mobilità
intercompartimentale; la possibilità di
derogare con il contratto integrativo alla
normativa sulle mansioni, sull'utilizzo
delle ferie e sui limiti all'orario di
lavoro; infine una deroga sul requisito
minimo di 40 di contributi per la
risoluzione unilaterale, con la possibilità
di adottare la risoluzione con 35 anni di
contributi, in presenza di piani di
riduzione.
Uno strumentario da arricchire, ma che
comunque richiede a monte di politiche e
piani di razionalizzazione che da anni la
politica promette senza essere in grado però
di proporli e soprattutto di realizzarli
(articolo Il
Sole 24 Ore del 14.11.2011 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Mobilità
anche negli enti in crisi. La procedura
potrà scattare per «difficoltà finanziarie»
- Nodi sull'applicazione.
La legge di stabilità mette l'acceleratore
alle procedure di mobilità e al collocamento
in disponibilità dei dipendenti pubblici.
Viene consegnata al datore di lavoro
pubblico una regola che sembra perseguire
due obiettivi: specificare e ampliare le
casistiche che consentono di utilizzare
questo istituto e ridurre al minimo le
relazioni sindacali.
La mobilità è stata estesa, oltre alle
eccedenze di personale, anche ai casi di
soprannumero. La procedura scatta per
esigenze funzionali o per situazioni
finanziarie che possano dimostrare
dipendenti in esubero. Si tratta di
un'applicazione di largo raggio proprio
perché la locuzione «situazione
finanziaria» è decisamente più ampia
rispetto alle più "tradizionali"
esigenze funzionali. Con la nuova
formulazione, un ente in difficoltà
finanziarie (mancato rispetto del patto di
stabilità, situazioni prossime al dissesto,
non rispetto dei parametri di spesa del
personale, eccetera) potrebbe decidere di
ridurre il proprio personale anche senza
dover dimostrare le mutate esigenze
funzionali o organizzative. Certo, non c'è
un automatismo di legge fra le difficoltà
finanziare e la riduzione del personale, ma
la novità è importante. Per dare maggior
forza a questo istituto è stato introdotto
un nuovo obbligo di "ricognizione annuale"
del personale in eccesso prevedendo il
divieto di assunzione in caso di
inadempimento con relativa nullità degli
atti eventualmente posti in essere.
Pur trattandosi di una materia di impatto
rilevante sul personale, le relazioni
sindacali sono ormai ridotte all'obbligo di
informazione preventiva alle Rsu e ai
sindacati firmatari del contratto nazionale.
Nel settore pubblico, insomma, la procedura
sarà più libera che nel privato perché la
legge 223/1991 non è più richiamata
dall'articolo 33 del Dlgs 165/2001. Quindi
non ci saranno più tavoli per discutere i
motivi delle eccedenze e per trovare
eventuali soluzioni, e non è più previsto un
contenuto obbligatorio della comunicazione
da inviare ai sindacati. Abrogate anche le
garanzie in merito ai criteri di scelta dei
dipendenti da considerare in esubero. Con
ogni probabilità inizierà un ennesimo
contenzioso, visto che in molti casi nei
contratti collettivi queste materie sono
oggetto di contrattazione.
Il tentativo di ricollocare il personale al
proprio interno o presso altre Pa, anche
attraverso con contratti flessibili di
gestione del tempo di lavoro o con contratti
di solidarietà, resta di competenza della
parte datoriale. Decorsi 10 giorni
dall'informativa, devono essere collocati a
riposo d'ufficio i dipendenti che abbiano
maturato 40 anni di contributi; quella che
in termini generali rappresenta una facoltà
diviene nel caso di specie un obbligo.
Decorsi 90 giorni, il dipendente è collocato
in disponibilità all'80% dello stipendio
base, senza accessorio, per 24 mesi decorsi
i quali il rapporto di lavoro si risolve di
diritto.
Lo strumento normativo in mano al datore di
lavoro è potente, ma ci si chiede se, in
pratica, troverà applicazione. Si tratta,
infatti, di una possibilità e non di un
obbligo di ridurre il personale e in periodi
nei quali vige il diktat del blocco delle
assunzioni, con uffici strutturalmente sotto
organico, chi avrà voglia di intraprendere
una strada politicamente costosa e
funzionalmente penalizzante?
(articolo Il
Sole 24 Ore del 14.11.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
1. Procedimento amministrativo -
Valutazione del periodo di prova - Natura
discrezionale - Mancata comunicazione di
avvio del procedimento - Illegittimità.
2. Enti locali - Competenze degli organi -
Atti comportanti la risoluzione del rapporto
di lavoro - Natura gestionale - Competenza -
Spetta ai dirigenti.
Con il primo motivo l'amministrazione
sostiene che la risoluzione del rapporto di
lavoro per mancato superamento del periodo
di prova costituirebbe atto vincolato
rispetto al quale sarebbe priva di utilità
la partecipazione dell’interessato ex art. 7
della L. n. 241/1990.
Il motivo è infondato e va respinto in
quanto la valutazione del periodo di prova è
atto caratterizzato da ampia discrezionalità
a cui va riconnesso l’apporto collaborativo
del destinatario che deve ritenersi
rilevante ai fini della decisione,
permettendo un'efficace tutela delle sue
ragioni attraverso la produzione di elementi
di conoscenza utili per l'adozione di un
atto che incide in modo lesivo sulla sfera
giuridica dell'interessato.
--------------
E’ infondato anche il secondo motivo, in
quanto la competenza a decidere sul periodo
di prova spettava, nella fattispecie, al
nuovo segretario generale subentrato a
quello uscente e presente alla seduta della
Giunta comunale del 23.12.1997 in quanto, ai
sensi della L. n. 127/1997 ( L. Bassanini)
gli atti comportanti la risoluzione del
rapporto di lavoro devono qualificarsi come
atti gestionali e non sono ascrivibili ai
poteri di indirizzo spettanti agli organi
politici.
Tali motivi sono sufficienti per confermare
l'annullamento dell'atto e la reintegrazione
dell’interessata nel posto di lavoro,
disposti dal primo giudice.
Peraltro, la ricorrente, in questa sede, ha
limitato la sua domanda solo al
conseguimento della retribuzione del periodo
intercorrente tra la cessazione del servizio
presso il comune appellante e la sua
assunzione in servizio presso altro comune.
Di conseguenza, l’accoglimento disposto in
primo grado va limitato al pagamento dei
compensi retributivi limitatamente al
periodo dal 1°/1/98 al 30/4/98, secondo i
parametri disposti dal primo giudice.
L’appello, pertanto, deve essere respinto
nei sensi di cui in motivazione (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 11.11.2011 n. 5976 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Incremento
del fondo per recupero evasione TARSU.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia,
con il
parere 10.11.2011 n. 577, al
quesito se la potestà regolamentare dei
Comuni consenta una integrazione del fondo
per la produttività, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lettera k), CCNL 01.04.1999, con
risorse derivanti dal recupero dell'evasione
TARSU e di altre entrate dell'ente (o se,
invece, la possibilità sia limitata alla
sola ipotesi dell' ICI), evidenzia:
- "Diversamente (rispetto all'ICI), per
la TARSU e per le entrate non sussistono
specifiche disposizioni di legge che
consentono all'ente locale di destinare nel
fondo risorse c.d. incentivanti";
- "...nell'attuale sistema normativo, il
tetto di spesa cui fa riferimento il citato
art. 9, comma 2-bis, preclude all'ente
locale di valutare a priori la possibilità o
meno di stabilire se destinare al
trattamento accessorio del personale risorse
derivanti dal recupero della Tarsu o di
altre entrate" (tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
utilizzo lavoro accessorio ex art. 70,
D.Lgs. n. 276/2003 (... problematica
afferente alla possibilità da parte degli
Enti medesimi di utilizzare lavoratori, ex
dipendenti di Enti locali, collocati a
riposo con pensione di anzianità da meno di
5 anni, per l’espletamento di attività a
carattere “accessorio”).
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Lavoro accessorio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con
nota
11.11.2011 n. 37/0005092 di prot., risponde alla richiesta di
interpello (n. 44/2011) dell'ANCI in merito
all'utilizzo del lavoro accessorio (ex art.
70 D.Lgs. 276/2003) da parte delle Pubbliche
Amministrazioni. |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Incentivi alla produttività, responsabile il
dirigente.
LA SENTENZA - L'utilizzo dei fondi di un
progetto obiettivo illegittimo determina un
pregiudizio patrimoniale al comune.
L'erogazione di compensi incentivanti la
produttività per attività svolte al di fuori
del lavoro ordinario determina il maturare
di responsabilità amministrativa in capo al
dirigente per tutto l'importo eccedente il
compenso per il lavoro straordinario.
È questo il principio dettato dalla
Corte dei
conti Campania, nel testo della
sentenza 13.10.2011 n. 1808.
La sentenza condanna a oltre 100mila euro di
sanzione un dirigente del comune di Salerno
per avere corrisposto al personale impegnato
nella raccolta e smaltimento dei rifiuti
risorse aggiuntive derivanti da un progetto
obiettivo illegittimo. La vicenda deriva
dalle risultanze di un'ispezione della
Ragioneria dello Stato, che vede quindi
confermata la bontà della sua attività e che
anzi dalla sentenza riceve un'ulteriore
legittimazione. Infatti viene riconosciuto
che il «contenuto della relazione ispettiva
rappresenta, a pieno titolo, una specifica e
concreta notizia di danno in ragione della
quale la Procura era pienamente legittimata
–se non obbligata– a porre in essere ogni
iniziativa istruttoria ritenuta necessaria
ai fini di individuare le responsabilità
amministrativo-contabili connesse al
prodursi di un ingente nocumento alle
finanze pubbliche e, successivamente, a
esercitare l'azione di competenza,
sussistendone le condizioni».
La sentenza chiarisce che l'illegittimità
della condotta del dirigente deriva dal
fatto che «per i progetti obiettivo non
risultano essere state rispettate le
condizioni normativamente previste per il
loro finanziamento, determinando l'utilizzo
dei fondi, nella circostanza, un pregiudizio
patrimoniale al comune per la loro
distribuzione a pioggia». Le indicazioni
sulla corretta utilizzazione dello strumento
sono state dettate dall'Aran. La circostanza
della presenza di una condizione di
emergenza dei rifiuti non è stata intesa
come una circostanza esimente del maturare
di responsabilità, ma ha determinato
unicamente la riduzione della misura della
sanzione del 50 per cento.
E ancora l'invocata «impossibilità di
coprire i servizi resi con il ricorso ai
pressoché inesistenti fondi per il lavoro
straordinario» non è neppure un'esimente:
«Oggetto di contestazione non è l'utilizzo
ex se dei progetti obiettivo, bensì
l'inappropriata procedura seguita a tal
fine, violativa della disciplina
normativamente prevista». E inoltre,
entrando nel merito delle scelte, la
sentenza evidenzia che si è determinato un
danno nella quantificazione del compenso
erogato: se «le prestazioni rese dal
personale fossero state retribuite come
lavoro straordinario avrebbero comportato un
costo equivalente a circa 1/3 della spesa
sostenuta per i progetti obiettivo». Da qui
la conclusione che il danno erariale deve
essere quantificato in tale differenza. «Non
vi è luogo, invece, alla valutazione dei
vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione perché dall'eventuale
corresponsione della retribuzione per lavoro
straordinario sarebbero derivati gli stessi
benefici».
Il dirigente condannato era quello preposto
al servizio di raccolta dei rifiuti; la
sentenza stabilisce che la sua condotta può
essere qualificata come colpa grave, anche
se egli non è un esperto di gestione delle
risorse umane. Ciò dipende dalla «palese
violazione delle disposizioni disciplinanti
il finanziamento dei progetti obiettivo» e
perché ciò è avvenuto dopo una nota del
segretario «con la quale si censuravano i
criteri procedurali seguiti dai dirigenti ai
fini dell'utilizzazione dei fondi»
(articolo Il Sole 24
Ore
del'11.11.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
I PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Personale, rilevazioni d'obbligo.
Sanzionata la p.a. che non mette nero su
bianco gli esuberi. Al
dipendente collocato in disponibilità va
l'80% dello stipendio a titolo di
indennità.
Rafforzati i poteri delle pubbliche
amministrazioni per trasferire i dipendenti
che risultino in esubero, ma senza le norme
sulla mobilità o sulla cassa integrazione
proprie dell'ordinamento privato.
È ancora molta la confusione a cui si
assiste nei dibattiti rispetto alla portata
della modifica all'articolo 33 del dlgs
165/2001.
Molti commentatori e osservatori
sintetizzano l'emendamento al ddl stabilità,
presentandolo come se esso introducesse
nella pubblica amministrazione la mobilità
obbligatoria e la cassa integrazione per i
dipendenti in esubero, cui spetta per la
durata di 24 mesi lo stipendio base, ridotto
del 20%.
Le cose non stanno così. In effetti il testo
ancora oggi vigente dell'articolo 33 del
dlgs 165/2001 prevede esattamente gli stessi
strumenti: e cioè che nel caso in cui uno o
più dipendenti siano dichiarati in esubero,
in quanto non più utilmente impiegabili
nell'ambito dell'organizzazione, né li si
possa trasferire in altre amministrazioni,
vengono messi «in disponibilità», cioè sulle
soglie del licenziamento, per 24 mesi, nel
corso dei quali percepiscono uno stipendio
pari all'80% di quello precedente e sono
vincolati ad accettare eventuali proposte di
altre amministrazioni che intendano
assumerli.
Tra il nuovo testo proposto dal
maxiemendamento e il testo attualmente
vigente dell'articolo 33 del dlgs 165/2001,
allora, intercorrono sostanzialmente solo
tre rilevanti differenze.
La prima discende dall'imposizione, in capo
alle amministrazioni, dell'obbligo di
procedere necessariamente ogni anno alla
rilevazione del personale in servizio, per
comprendere se emergano casi di lavoratori
in eccedenza. Dunque, mentre nel testo
attualmente vigente la situazione di esubero
può essere evidenziata in modo episodico e
contingente, in quanto discendente da
particolari situazioni (ad esempio,
l'esternalizzazione di funzioni), per
effetto del maxiemendamento ogni datore di
lavoro pubblico deve in modo continuativo,
almeno ogni anno, controllare che la
quantità dei dipendenti sia adeguata
all'organizzazione e non vi siano eccedenze
di personale. Tanto è vero, che il
maxiemendamento sanziona l'inadempimento a
effettuare la ricognizione annuale
sull'eventuale soprannumero dei dipendenti
col divieto assoluto di effettuare
assunzioni a qualsiasi titolo. A tale
sanzione si aggiunge, poi, la responsabilità
dei dirigenti che non attivino le procedure
per la mobilità o la messa in disponibilità
del personale in esubero.
La seconda differenza concerne procedimento
da seguire. Il maxiemendamento riduce al
minimo le relazioni sindacali, limitandole
ad una mera informazione. L'iter si deve
concludere entro il breve volgere di 90
giorni, nel corso dei quali
l'amministrazione deve sondare la
possibilità di ricollocare i dipendenti in
esubero all'interno delle sue strutture,
anche modificando il contratto di lavoro.
La terza differenza consiste nella decisa
spinta all'utilizzo della mobilità. Non si
tratta, però, dell'istituto vigente nel
settore privato: nell'ambito del lavoro
pubblico per “mobilità” si intende il
trasferimento di un dipendente da un ente
all'altro. La regolamentazione della
mobilità è contenuta nell'articolo 30 del dlgs 165/2001, che la qualifica come
mobilità «volontaria», in quanto
l'iniziativa per i trasferimenti è nei fatti
rimessa alla volontà di ciascun dipendente
di trasferirsi, anche se allo scopo occorre
l'espressione di un consenso da parte
dell'ente di appartenenza, trattandosi di
cessione di contratto.
Per effetto del maxiemendamento la mobilità
«volontaria», nei riguardi dei dipendenti in
esubero, diviene, in effetti,
«obbligatoria». Infatti, l'amministrazione
procedente, può accertare che il dipendente
in eccedenza possa essere utilmente
ricollocato presso un'altra amministrazione,
appunto mediante la mobilità. In questo
caso, può stipulare un accordo con l'altra
amministrazione, per definire le modalità ed
i tempi del trasferimento.
La spinta verso l'utilizzo della mobilità è
forte, perché in questo modo si garantisce
l'obiettivo di razionalizzare la
distribuzione dei dipendenti presso le p.a.:
quelle, infatti, che si ritrovino con un
plafond ridondante di dipendenti, possono
spingere i dipendenti in esubero a
trasferirsi verso enti il cui organico
risulti, invece, deficitario.
Laddove l'amministrazione che abbia
accertato la condizione di esubero abbia
stipulato con un'altra amministrazione un
accordo per disciplinare la mobilità e i
dipendenti eccedenti non accettino il
trasferimento loro proposto, per detti
dipendenti scatta la tagliola della messa
«in disponibilità». Si tratta, cioè, di
quella condizione che apre le porte a un
potenziale licenziamento, nella quale il
dipendente non presta alcuna attività
lavorativa e percepisce, a titolo di
indennità e non di retribuzione, una somma
pari all'80% dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, escluso
qualsiasi altro onere retributivo, per un
periodo non superiore ai 24 mesi.
Durante questo lasso di tempo, per effetto
degli articoli 34 e 34-bis del dlgs
165/2001, le amministrazioni legittimate ad
assumere, debbono verificare la presenza di
dipendenti inseriti nelle liste di
disponibilità con le province e il
Dipartimento della funzione pubblica, perché
in caso positivo sono obbligate a proporre a
detti dipendenti l'assunzione, prima di fare
i concorsi.
Dunque, il maxiemendamento non ha nulla a
che vedere con la cassa integrazione e con
la disciplina privatistica di tutela dei
dipendenti licenziati, ma punta a rafforzare
l'obbligo delle amministrazioni di
razionalizzare la distribuzione quantitativa
dei propri dipendenti, puntellando norme e
regole già esistenti
(articolo ItaliaOggi
dell'11.11.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Mobilità, i sindacati restano fuori
dai giochi.
Resta solo l'informazione preventiva. La
competenza esclusiva spetta alla dirigenza.
Si
compie il percorso avviato dalla riforma
brunetta.
Sindacati out dalle procedure per la
dichiarazione di esubero e messa in
disponibilità dei dipendenti pubblici.
La modifica all'articolo 33 del dlgs
165/2001 prevista dagli emendamenti alla
legge di stabilità produrrà l'effetto di
conclamare la netta riduzione della sfera di
intervento delle organizzazioni sindacali
nelle vicende organizzative delle pubbliche
amministrazioni, compiendo definitivamente
il percorso avviato dalla riforma-Brunetta.
In effetti, ai sensi dell'articolo 5, comma
2, del Testo unico sul pubblico impiego
stabilisce che «le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte in via esclusiva dagli
organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di
lavoro, fatta salva la sola informazione ai
sindacati».
L'individuazione dei casi di esubero dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
rientra indubbiamente nell'ambito delle
determinazioni per l'organizzazione degli
uffici; così come le conseguenti decisioni
da adottare, come il tentativo di
ricollocare i dipendenti in esubero
all'interno dell'ente, oppure di avviarli in
mobilità verso altri enti e, infine, di
metterli in disponibilità, sono misure
inerenti alla gestione dello specifico
rapporto di lavoro.
Insomma, l'iter finalizzato agli esuberi,
alla luce del dlgs 150/2009, rientra nella
competenza esclusiva della dirigenza, sicché
per le organizzazioni sindacali resta solo
l'informazione preventiva.
Non è un caso, allora, che il
maxiemendamento riduca le relazioni
sindacali finalizzate alla gestione della
procedura appunto alla sola informazione,
modificando radicalmente la sequenza
procedimentale del testo dell'articolo 33
attuale.
Oggi la norma stabilisce che laddove gli
esuberi riguardino almeno dieci dipendenti
occorre rivolgere alle rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area la
comunicazione preventiva prevista
dall'articolo 4 della legge 223/1991,
indicando i motivi che determinano la
situazione di eccedenza, i motivi tecnici e
organizzativi che non consentono di
riassorbire le eccedenze all'interno della
medesima amministrazione, il numero, la
collocazione, le qualifiche del personale in
esubero, nonché eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e i
relativi tempi di attuazione.
L'attuale
testo consente alle organizzazioni sindacali
di chiedere un esame congiunto delle cause
di esubero, per verificare la possibilità di
diversa utilizzazione e di pervenire ad un
accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente, o
nell'ambito della stessa amministrazione,
anche mediante il ricorso a forme flessibili
di gestione del tempo di lavoro o a
contratti di solidarietà, ovvero presso
altre amministrazioni comprese nell'ambito
della Provincia o della regione. In ogni
caso, la procedura deve concludersi con un
accordo o un verbale nel quale sono
riportate le diverse posizioni.
Il maxiemendamento elimina radicalmente tale
iter e rimette tutto alle decisioni
unilaterali del datore di lavoro,
coerentemente, del resto, con le
disposizioni contenute nell'articolo 1,
comma 29, del dl 138/2011, convertito in
legge 148/2011
(articolo ItaliaOggi
dell'11.11.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI:
I PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ In pensione a 67 anni dal 2016.
Per gli autonomi è l'effetto di finestre e
speranza di vita. Dai
conteggi della relazione tecnica al
maxiemendamento emerge l'anticipo rispetto
al 2026.
Per pensionarsi all'età di 67 anni non
bisognerà aspettare il 2026. Già nel 2016,
infatti, i lavoratori autonomi dovranno
attendere quest'età per incassare il primo
assegno di pensione: dieci anni prima del
traguardo (il 2026) garantito all'Ue. Poi
sarà la volta dei dipendenti privati e delle
lavoratrici del pubblico impiego, nel 2022;
quindi delle lavoratrici autonome nel 2024,
e infine delle lavoratrici dipendenti nel
2025.
È quanto evidenzia la relazione
tecnica al maxiemendamento del governo al
ddl di stabilità 2012.
Finestre e speranza di vita. I requisiti per
la pensione sono influenzati da due
elementi: speranza di vita e finestra di
pensionamento. La prima, che entrerà in
vigore il 2013, è un meccanismo di
aggiornamento automatico del requisito di
età; in pratica, ogni tre anni l'Istat
misurerà la probabilità di vita che resta a
chi ha 65 anni e, se questa aumenta,
l'incremento eleverà il requisito d'età per
la pensione.
La relazione al maxiemendamento
dà una stima di questa speranza di vita: nel
2013 dovrebbe produrre un incremento di tre
mesi del requisito d'età per la pensione,
nel 2016 di altri quattro mesi, e così nel
2019, 2022, 2025, 2028 e 2031 per poi
riscendere a tre mesi nei trienni
successivi. Quanto al secondo elemento, la
finestra determina la data di effettiva
decorrenza della pensione, una volta
maturato il diritto; ha misura fissa di 12
mesi (dipendenti) e 18 mesi (autonomi).
Pensione di vecchiaia. È la pensione
ordinaria. Il diritto si matura con 20 anni
di contributi (sistema retributivo), ovvero
cinque anni per chi ha cominciato a lavorare
dal 1996 (sistema contributivo), e un'età di
65 anni per gli uomini, 61 anni per le donne
del pubblico (65 anni dal 2012) e di 60 anni
per le donne del privato (crescerà dal 2014
per arrivare a 65 anni nel 2024).
Dal 2013
il requisito d'età sarà soggetto alla
speranza di vita; la relazione al
maxiemendamento dà una stima dell'evolversi,
tenendo conto anche delle finestre. In
pratica, se oggi un dipendente incassa la
pensione a 66 anni (a 65 matura il diritto,
poi attende un anno per la finestra), nel
2021 la incasserà a 66 anni e 11 mesi e nel
2022 a 67 anni e tre mesi. Va molto peggio
agli autonomi; oggi, infatti, incassano la
pensione a 66 anni e 6 mesi (a 65 anni il
diritto, poi attendono un anno e mezzo per
la finestra), nel 2015 la incasseranno a 66
anni e 9 mesi e nel 2016 a 67 anni e un
mese.
Va meglio alle lavoratrici, dipendenti
e autonome, del privato; le prime, che oggi
vanno in pensione a 61 anni, dovranno
aspettare il 2024 per vedersi elevare l'età
a 67 anni e 4 mesi; le autonome, che oggi
vanno in pensione a 61 anni e sei mesi, nel
2024 andranno in pensione a 67 anni. Le
stime del governo arrivano fino al 2050,
quando tutti i dipendenti, pubblici e
privati, donne e uomini, andranno in
pensione a 69 anni e 10 mesi, mentre gli
autonomi, uomini e donne, a 70 anni e 4
mesi.
Pensione di anzianità.
È la pensione anticipata, per evitare le età
per la vecchiaia. Si ha diritto in questi
casi: con un'anzianità contributiva di
almeno 40 anni (a qualunque età), oppure in
presenza di almeno 35 anni di contributi e
un'età che dai 60 anni del 2010 salirà a 62
anni dal 2013 per i dipendenti e da 61 anni
del 2010 a 63 anni dal 2013 per gli autonomi
(è possibile abbassare l'età di un anno, ma
il minimo di contributi passa a 36 anni).
In base alla stima della relazione al
maxiemendamento, se oggi un dipendente,
pubblico e privato, incassa la pensione di
anzianità a 61/62 anni (con 35/36 anni di
contributi), nel 2021 la incasserà a 62/63
anni e 11 mesi e nel 2050 a 65/66 anni e 10
mesi. Vanno peggio gli autonomi, con un anno
in più di attesa
(articolo ItaliaOggi
dell'11.11.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
I PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Licenziare resterà una chimera.
Senza parametri oggettivi impossibile
determinare gli esuberi. I fabbisogni non
sono noti e le dotazioni insufficienti.
Licenziamenti per esuberi difficili da
attuare, in assenza di parametri oggettivi
sulla base dei quali determinare la giusta
provvista di personale nelle amministrazioni
pubbliche.
Il potenziamento dei poteri dei datori di
lavoro pubblici di licenziare i dipendenti,
previsto dal maxiemendamento alla legge di
stabilità, rischia di restare una norma di
bandiera, la cui concreta attuazione
potrebbe non portare a risultati molto
diversi da quelli scaturiti dalla previgente
stesura dell'articolo 33 del dlgs 165/2001,
che il maxiemendamento intende modificare.
In termini astratti, non c'è alcun dubbio:
nel caso in cui l'ente rilevi un'eccedenza
di dipendenti pubblici, deve adottare
accorgimenti per ridurre il carico che ne
deriva, come farebbe un'impresa privata.
Ma, nel caso delle aziende private, a
guidare la scelta di licenziamenti per
esuberi sono fondamentalmente ragioni
economiche e finanziarie: una situazione di
crisi che non consenta di sostenere la
spesa, in quanto i fattori di produzione
costano di più di quanto l'impresa riesca a
guadagnare sul mercato.
Le amministrazioni pubbliche, però, non
operano sul mercato. Il finanziamento delle
loro attività è frutto dell'imposizione
fiscale e, per altro, alcune funzioni
debbono essere gestite obbligatoriamente,
come quelle connesse alla sanità,
all'anagrafe, all'assistenza sociale, alla
sicurezza. Finché sia garantito il pareggio
di bilancio e il rispetto del patto di
stabilità mancano, allora, oggettivi
parametri finanziari per stabilire una
situazione di esubero.
Essa potrebbe derivare da una revisione
delle dotazioni organiche. Ma, perché si
creino le condizioni di esuberi oggettivi,
sarebbe necessario individuare fabbisogni
standard di personale o di spesa di
personale, da qualificare come necessari e
sufficienti allo svolgimento di una certa
funzione. Come è noto, però, i fabbisogni
standard non sono noti: nel 2010 è partita
l'opera finalizzata alla loro costruzione,
adempiendo alle previsioni della legge
42/2009 sul federalismo fiscale. Gli enti,
allora, potrebbero essere indotti a
verificare eventuali eccedenze di personale
alla luce della loro dotazione organica,
parametrando gli utenti in servizio con
quelli astrattamente previsti dalla
dotazione di diritto. È noto, però, che le
dotazioni di fatto siano nella quasi
totalità dei casi largamente inferiori alle
dotazioni di diritto. Sicché, ben
difficilmente gli enti in questo modo
potrebbero evidenziare situazioni di
esubero.
Situazioni di eccedenza di personale
potrebbero derivare da processi di
esternalizzazione di servizi, come si evince
dal combinato disposto degli articoli 6-bis
e 31, sempre del dlgs 165/2001. Infatti, una
volta trasferita la competenza a gestire una
funzione o un servizio a un soggetto terzo,
occorrerebbe trasferire tutte le dotazioni,
economiche, finanziarie, strumentali e di
personale, per evitare una duplicazione di
tale ultima voce di spesa. Il
maxiemendamento, però, manca di una chiara
correlazione tra esuberi ed
esternalizzazioni: sarebbe la sede per
rendere più evidente tale connessione,
spesso ignorata dagli enti, tanto che spesso
processi di esternalizzazione conducono ad
incrementi della spesa, senza nessuna
razionalizzazione delle dotazioni.
Anche il fine del maxiemendamento di
obbligare alla mobilità, cioè ai
trasferimenti, di dipendenti di enti
sovradimensionati verso enti sotto organico,
richiederebbe, a monte, uno standard per
stabilire effettivamente in base a quali
indicatori un ente presenti eccedenze ed un
altro, invece, sia in stato di richiedere
maggiori dotazioni. Potrebbero essere
qualificati come indicatori le regole sul
contenimento della spesa: una situazione di
esubero oggettivo potrebbe derivare dal
superamento della soglia del 40% nel
rapporto tra spese di personale e totale
delle spese correnti. Ma, nessuna norma
fornisce indicazioni precise in merito.
Questa laconicità e insufficienza della
normativa ed anche del maxiemendamento
finisce per lasciare all'autonomia di
ciascun singolo ente la valutazione della
sufficienza o esuberanza della propria
dotazione di personale, il che di per sé non
assicura alcun risultato di riduzione della
spesa di personale o di redistribuzione tra
enti
(articolo ItaliaOggi
dell'11.11.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il vigile che minaccia multe al
commerciante per costringerlo a pagare
mazzette è colpevole di concussione.
A deciderlo è stata un recente sentenza
10.11.2011 n. 40898 della Corte di
cassazione con cui è stata confermata la
condanna per il reato ex art. 317 del codice
penale nei confronti di tre istruttori della
Polizia Municipale di Roma cha avevano
minacciato alcuni negozianti di elevare
contravvenzione per violazione delle
normative antinfortunistiche e
igienico-sanitarie qualora costoro non gli
avessero corrisposto una «mazzetta».
Il reato di concussione presuppone un abuso
dei poteri da parte del pubblico ufficiale
per ottenere un vantaggio indebito, e un
conseguente stato di soggezione della
vittima, che, per questa pressione
psicologica, sia indotta a corrispondere
quanto richiesto.
L’elemento saliente del reato di cui
all’art. 317 c.p., che lo caratterizza
rispetto alla corruzione, è appunto il
metus pubblicae potestatis, ossia la
soggezione della vittima, collegata spesso
al ruolo rivestito dal pubblico ufficiale;
la corruzione invece, presuppone una
convergenza di interessi tra pubblico
ufficiale e privato, per il quale i due si
mettano d’accordo, il primo, per compiere un
atto contrario ai doveri d’ufficio (o per
non compiere un atto d’ufficio) e il secondo
per corrispondergli un certo vantaggio
economico.
Quindi il privato nella corruzione
sostanzialmente «compra» un atto del
pubblico ufficiale corrotto.
Ma la fattispecie posta all’attenzione della
Corte esula dall’ambito della corruzione,
presentando invece tutti gli elementi della
più grave ipotesi incriminatrice della
concussione, e contrassegnandosi per una
volontà prevaricatrice e aggressiva dei
pubblici ufficiali in danno delle vittime
designate (tratto da www.diritto.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Ferie non godute: diritto
sopravvive al trasferimento per mobilità.
Il trasferimento per
mobilità interna presso una pubblica
amministrazione non comporta novazione del
rapporto di lavoro.
In tal caso si avrà solo sostituzione del
datore di lavoro con la conseguenza che il
lavoratore trasferito conserverà ogni suo
diritto maturato presso il precedente
datore, ivi comprese le ferie non godute.
Così il TRIBUNALE di Brindisi, nella sezione
lavoro, con la
sentenza 10.11.2011 n. 4190.
Il prestatore di lavoro ha diritto ad
usufruire presso la pubblica amministrazione
di destinazione, delle ferie maturate e non
godute presso quella di provenienza.
Anche la prescrizione è stata interrotta;
nella decisione che si annota il Tribunale
ha rigettato anche l'eccezione di
prescrizione quinquennale sollevata da parte
convenuta, poiché la ricorrente ha
interrotto la decorrenza del termine, con la
presentazione della richiesta del godimento
delle ferie.
Vi è anche di più per la prova del diritto
alle ferie, ossia la confessione del datore
di lavoro; il giudice ha riconosciuto
provato il diritto alla ferie anche perché
la ricorrente ha dimostrato i fatti
costitutivi, mediante produzione del
documento con efficacia confessoria
(proveniente direttamente dal datore di
lavoro) in cui veniva indicato espressamente
il periodo maturato dal lavoratore.
Il Tribunale ha, quindi, accolto il ricorso,
accertando il diritto del godimento delle
ferie maturate e non godute (link a
www.altalex.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Il
giudizio della commissione di concorso
comporta una valutazione essenzialmente
qualitativa della preparazione scientifica
dei candidati ed attiene così alla sfera
della discrezionalità tecnica, censurabile
unicamente, sul piano della legittimità, per
evidente superficialità, incompletezza,
incongruenza, manifesta disparità, emergenti
dalla stessa documentazione, tali da
configurare un palese eccesso di potere,
senza che con ciò il giudice possa o debba
entrare nel merito della valutazione.
Secondo la pacifica giurisprudenza, “il
giudizio della commissione comporta una
valutazione essenzialmente qualitativa della
preparazione scientifica dei candidati ed
attiene così alla sfera della
discrezionalità tecnica, censurabile
unicamente, sul piano della legittimità, per
evidente superficialità, incompletezza,
incongruenza, manifesta disparità, emergenti
dalla stessa documentazione, tali da
configurare un palese eccesso di potere,
senza che con ciò il giudice possa o debba
entrare nel merito della valutazione”
(Consiglio di Stato, IV, 03.08.2010, n.
5165)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 10.11.2011 n. 2724 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Unioni e assunzione a tempo determinato ex
art. 110 TUEL.
La Corte dei Conti, Sez. Reg.le Emilia
Romagna, con
parere
10.11.2011 n. 111, stabilisce
quanto segue:
"...le Unioni di Comuni, enti non
assoggettati alle regole del patto di
stabilità interno, anche a seguito dell'adozione
del predetto decreto ministeriale (si veda
art. 1 D.Lgs. 141/2011), potranno procedere
al conferimento di incarichi dirigenziali ex
articolo 110, comma 1, TUEL nei limiti della
percentuale dell'8% prevista dall'articolo
19, comma 6, d.lgs. 165/2001 (cfr. SS.RR. 12
e 13 del 2011)" (tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Assunzioni in deroga in base a legge
regionale.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Sardegna, con
parere 10.11.2011 n. 78 ritiene
quanto segue:
"In ordine, quindi, ai limiti di spesa assunzionali per il personale degli enti
locali, va richiamata la normativa regionale
secondo la quale si ammette la possibilità
in favore degli enti superiori ai 5000
abitanti -purché in regola con i vincoli del
patto di stabilità interno per il precedente
esercizio e per quello in corso- di
derogare ai limiti previsti dal sistema
statale (contemplati nel d.l. 78 del 2010,
convertito in legge 122 del 2010, art. 14
commi 7 e 9).
Tale deroga, però, trova
ingresso esclusivamente con riguardo alla
spesa discendente da nuovi rapporti di
lavoro a diverso titolo quando derivino da
comprovati reali processi di decentramento o
riorganizzazione di funzioni e il cui onere
sia finanziato con risorse regionali e/o del
fondo unico. In tal senso dispone, infatti,
in ultimo la legge regionale n. 10 del 18.03.2011, art. 2, comma 7, la quale,
peraltro, ripropone modalità di deroga sulla
materia cui si è fatto sistematicamente
ricorso negli ultimi esercizi finanziari
(sul presupposto della mancata conclusione
del processo di decentramento di cui sopra e dell'indifferibilità o obbligatorietà dello
svolgimento delle funzioni amministrative
interessate).
Si deve ulteriormente precisare, rispondendo
al quesito della provincia di Sassari, che
detta deroga si estende anche al limite del
40% dell'incidenza della intera spesa del
personale sulla spesa corrente, attesa
l'espressa previsione di deroga consentita
dal Legislatore regionale ai vincoli posti dall'art. 14, comma 9, del cit. d.l. 78
(convertito nella legge n. 122 del 2010).
Quindi l'eventuale superamento della
percentuale di incidenza della spesa del
personale sulla spesa corrente (in via
ordinaria pari o superiore al 40%) non
rileva né al momento dell'assunzione del
personale in questione, né successivamente
alla medesima assunzione. La spesa per il
personale in questione può, quindi, essere
correttamente sostenuta, pur determinandosi
il superamento del 40% della spesa del
personale sulla spesa corrente a condizione
che sia stato rispettato il patto di
stabilità nell'esercizio precedente e in
quello in corso ed esclusivamente per le
finalità sopra delineate. Infatti, il d.l.
112/2008, convertito in legge 06.08.2008
n. 133, art. 76, comma 4, fa divieto agli enti
di assunzioni a qualsiasi titolo in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità
interno nell'esercizio precedente e tale
disposizione non è stata abrogata dalla
normativa regionale in esame.
Il presente orientamento era già stato
affermato da questa Sezione (cfr.
deliberazione n. 26/2011/PAR)" (tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Buonuscita,
differimento per tutti. Il rinvio della
liquidazione per ogni cessazione dal
servizio. Una circolare dell'Inpdap illustra
le novità per i dipendenti pubblici della
legge 148/2011.
L'allungamento dei tempi
di riscossione della buonuscita comprende
tutte le cessazioni dal servizio e tutti i
trattamenti di fine rapporto comunque
erogati dall'Inpdap, inclusi i dipendenti di
enti che, pur avendo perso la natura di
pubblica amministrazione, hanno invece
conservato la disciplina del trattamento di
fine servizio.
Lo precisa l'Inpdap nella
circolare 09.11.2011
n. 16, emanata con l'assenso del
ministero del lavoro, illustrando alcune
delle novità del dl n. 138/2011 convertito
dalla legge n. 148/2011.
La finestra nella scuola.
La circolare interviene sulle nuove norme in
tema di decorrenza della pensione per il
personale della scuola. Dal prossimo anno,
chi matura i requisiti in un anno solare,
andrà in pensione dall'anno scolastico o
accademico dell'anno solare seguente, e non
più dall'anno scolastico o accademico dello
stesso anno solare di maturazione dei
requisiti (come accade oggi), cosa che resta
possibile soltanto per chi maturerà i
requisiti entro il prossimo 31.12.2011.
L'Inpdap spiega che nel comparto scuola
rientra anche il personale dipendente da
istituzioni scolastiche pubbliche non
statali (per esempio scuole comunali),
nonché il personale appartenente al comparto
dell'alta formazione e specializzazione
artistica e musicale, Afam (conservatori,
accademie belle arti ecc.). Pertanto, per
coloro che maturano i requisiti per il
diritto a partire dall'01.01.2012, l'accesso
alla pensione avverrà dal 1° settembre o 1°
novembre dell'anno successivo.
La buonuscita può
attendere.
Per quanto riguarda i nuovi termini di
pagamento delle buonuscite, poiché la novità
è introdotta con una modifica della
disciplina vigente dal 1997 (legge n.
140/1997), l'ambito di applicazione, spiega
l'Inpdap, comprende tutte le cessazioni dal
servizio e tutti i trattamenti di fine
rapporto, comunque denominati, erogati
dall'istituto, con le sole eccezioni
stabilite dalla medesima norma di riforma.
Vale a dire: lavoratori che hanno maturato i
requisiti contributivi e anagrafici per il
pensionamento, sia di anzianità che di
vecchiaia prima del 13 agosto (data di
entrata in vigore del dl di riforma);
personale del comparto scuola e delle
istituzioni di alta formazione artistica e
specializzazione musicale, Afam.
In tabella le singole ipotesi aggiornate;
alla scadenza dei singoli termini previsti,
l'Inpdap è tenuta a erogare gli interessi.
In sostanza, la novità è il periodo di
attesa più lungo da sei a 24 mesi nei casi
di prepensionamento e di cessazioni per
altri motivi, nonché l'introduzione di un
termine di sei mesi (prima inesistente) per
i pensionamenti ordinari. Dal 13 agosto il
pagamento avviene:
● entro 105 giorni dalla cessazione dal
servizio per inabilità o decesso del
dipendente;
● non prima di 180 e non oltre 270 giorni
dal collocamento a riposo per limiti d'età o
di servizio e per collocamento a riposo
d'ufficio per anzianità massima di servizio,
maturati dal 13 agosto (se maturati entro il
12.08.2011, il termine è di 105 giorni);
● non prima di 24 mesi e un giorno e non
oltre 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione
dal servizio in ogni altra ipotesi
(dimissioni, licenziamento ecc.)
verificatasi dal 13 agosto (se verificatasi
entro il 12.08.2011, il termine è tra 181 e
270 giorni).
Per il personale interessato dalla deroga,
la buonuscita è erogata tra 181 e 270 giorni
se relativa a una qualsiasi causa di
cessazione; nel termine di 105 giorni se
relativa al collocamento a riposo per limiti
d'età o di servizio oppure per collocamento
a riposo d'ufficio per anzianità massima di
servizio.
L'Inpdap, infine, precisa che l'introduzione
dei nuovi termini di pagamento non modifica
le regole sulle modalità di erogazione
rateale; pertanto, se la buonuscita supera i
90 mila euro, il pagamento della seconda ed
eventuale terza rata avverrà dopo,
rispettivamente, un anno e due anni dai
nuovi termini
(articolo ItaliaOggi
del 10.11.2011 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Sanzione
disciplinare e valutazione della prestazione.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con
sentenza
09.11.2011 n. 5914, stabilisce
che sono legittime sia la sanzione
disciplinare che la valutazione negativa
della prestazione quando, sostanzialmente,
ricorrono le condizioni di "grave
negligenza in servizio" e "inosservanza
dei doveri d'ufficio" per scarso numero di
pratiche espletato e mancata vigilanza sull'emissione
di determinati provvedimenti in tempo utile
per la loro efficacia.
L'irrilevanza della condotta nel sindacato
di responsabilità patrimoniale non risulta
rilevante
(tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Compensi aggiuntivi per partecipazione a
Unità di staff.
La Corte dei Conti III Sezione
Giurisdizionale Centrale d'Appello, con la
sentenza 09.11.2011 n. 751,
condanna un Responsabile (APO) di un Comune
al risarcimento del danno erariale per i
compensi aggiuntivi dallo stesso percepiti
quale componente di una unità di staff
costituita per la realizzazione di un
progetto obiettivo (peraltro senza la
dimostrazione dei requisiti previsti dalla
normativa e dall'art. 15 CCNL 01.04.1999).
In ogni caso, la Corte osserva essere stato
violato il principio di omnicomprensività
della retribuzione; a tal fine precisa:
"il principio dell'omnicomprensività della
retribuzione si collega, più che all'ufficio
ricoperto, ai fini istituzionali
dell'amministrazione o dell'ente di cui
l'impiegato o il dirigente è dipendente."
"Pertanto, anche alla stregua di tale nuovo
principio di distinzione, basato sula
riconducibilità dell'attività espletata ai
'fini dell'ente', più che alla qualifica del
dipendente, è da ritenere che la
partecipazione ai lavori della ripetuta
Unità di staff sia avvenuta 'ratione officii'
e non 'intuitu personae" (tratto da www.publika.it
- link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Costituisce
danno ingiusto per il comune (c.d. danno
indiretto), e come tale da rimborsare, la
somma corrispondente alla condanna subita
dal medesimo ente locale, a titolo di
risarcimento danni, nei confronti di un
dipendente che era stato oggetto di un
provvedimento di demansionamento in
violazione dell'art. 52 del D.Lgs. n.
165/2001.
Integra il requisito della colpa grave,
sotto il profilo di un comportamento
improntato a notevole negligenza, imperizia
ed imprudenza, la decisione del direttore
generale di un comune il quale -sulla base
di una semplice domanda dell’interessato,
finalizzata peraltro al mero riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio di una
patologia- ha adottato un provvedimento di
sostanziale demansionamento di un impiegato,
in violazione dell’art. 52 del d.lgs. n.
165/2001 (che fa divieto di adibire il
lavoratore a mansioni diverse da quelle
della propria qualifica), e che ha poi
comportato la condanna dell’ente al
risarcimento danni in favore del dipendente.
... L’aver deciso, infatti, sulla base di
una semplice domanda dell’interessato,
avente, peraltro, finalità completamente
diverse da quella di essere sollevato dalle
proprie mansioni di geometra e cioè intesa,
invero, al mero riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle
denunciate patologie cardiovascolari, l’aver
in tal modo dato luogo ad un provvedimento
sostanzialmente di demansionamento, in
violazione dell’art. 52 del decreto
legislativo n. 165/2001, sono elementi che
comprovano un comportamento improntato a
notevole negligenza, imperizia ed
imprudenza, tanto più grave per un soggetto,
come l’appellante, al quale erano state
affidate le delicate funzioni di direttore
generale dell’Ente locale.
Inoltre, non può sottacersi che sotto la
stessa data di emissione della
determinazione n. 5 del 17.02.2003 il ...,
per il tramite del proprio sindacato ebbe a
contestare siffatta disposizione, adducendo
di non aver mai chiesto alcuna mobilità
interna o cambio di profilo professionale,
peraltro, in quel momento impossibile, non
essendo stata apportata alla pianta organica
di quel Comune alcuna modifica, giusta art.
34 della legge n. 289/2002.
Altresì, non è privo di rilevo il fatto che
alla lettera dell’interessato, inviata il
04.03.2003, per comunicare che al proprio
rientro dal periodo di assenza per malattia
egli avrebbe ripreso servizio presso la
ripartizione tecnica, il dr. ..., con nota
di riscontro del 07.03.2003, abbia replicato
confermandone l’assegnazione alle nuove
mansioni, assunte poi effettivamente dallo
stesso in data 19.03.2003.
Quanto innanzi esposto, denota certamente un
comportamento gravemente colposo che, come
ben delineato anche nella sentenza emessa
dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, citata
nella parte in fatto, viola palesemente
tutti gli indici individuati dalla
giurisprudenza per poter considerare
corretto l’esercizio dello “ius variandi”,
il quale, sintetizzando, “deve comunque
consentire al dipendente nell’esercizio
delle nuove mansioni di utilizzare la sua
professionalità acquisita e di arricchirla
con possibilità di crescita professionale”.
L’ordinanza di assegnazione, concretizzatasi
in sostanza in un demansionamento,
sicuramente effettuato in violazione
dell’art. 52 del D.L.vo n. 165/2001, si
pone, altresì, in contrasto con l’art. 97
della Costituzione che dispone che i
pubblici uffici siano organizzati in modo da
assicurarne il buon andamento, nel senso
dell’efficacia e dell’efficienza del
servizio offerto. L’atto in discussione,
invece, ha rimosso un dipendente qualificato
e competente dalle sue naturali mansioni per
destinarlo ad un ufficio che non aveva nulla
a che vedere con la professionalità dello
stesso e, per di più, in risposta ad una
richiesta volta ad altre finalità.
Assegnazione disposta, oltretutto, senza
aver preventivamente acquisito il consenso
da parte dello stesso interessato che, come
detto, prima di intraprendere il giudizio
che ha visto soccombente il Comune, aveva
espresso la sua assoluta contrarietà a tale
differente collocazione lavorativa.
Ritiene, quindi, il Collegio che il giudice
di prime cure correttamente ha ritenuto
esistente il nesso causale tra la condotta
del ... ed il danno finanziario patito dal
Comune di Casamassima.
Peraltro, tenuto conto che il sig. ... è
cessato dalle funzioni di Direttore generale
del Comune di Casamassima il 13.10.2003 e
che, pertanto, dopo l’adozione della
delibera n. 5 del 17.02.2003 di
trasferimento del dipendente ad altro
ufficio, nella esecuzione di detta delibera
sono intervenuti successivamente altri
soggetti, il Collegio ritiene equo
determinare il danno da porre a carico
dell’appellante nell’importo di Euro
8.500,00 comprensivo di interessi e
rivalutazione monetaria
(Corte dei Conti, Sez. I giurisdiz.
centrale,
sentenza 09.11.2011 n. 510 - link
a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I
PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ P.a.,
o mobilità o licenziamento.
Il trasferimento ad altro ente evita la
risoluzione del rapporto. Il
maxiemendamento delinea la riforma che il
governo ha in mente sul lavoro pubblico.
Mobilità obbligatoria per scongiurare i
licenziamenti. La nuova versione del
maxiemendamento
alla legge di stabilità
delinea la riforma che il governo vuole
apportare alla disciplina del lavoro
pubblico, per rafforzare il potere datoriale
di licenziare i dipendenti pubblici, per
ragioni di natura organizzativa e
finanziaria.
Come già rilevato (ItaliaOggi del 28 ottobre
scorso), le misure riguardanti la
risoluzione dei rapporti di lavoro pubblici
non hanno nulla a che vedere con gli
istituti della mobilità e della cassa
integrazione, valevoli nel sistema privato.
Il maxiemendamento, infatti, non estende al
settore pubblico la normativa privatistica,
ma modifica la regolamentazione già
esistente, cioè l'articolo 33 del dlgs
165/2001, rendendola più cogente ed efficace
Obbligo di rilevare le eccedenze di
personale. Il nuovo testo dell'articolo 33,
come delineato dal maxiemendamento,
chiarisce definitivamente l'obbligo in capo
a ogni amministrazione pubblica di rilevare
annualmente, anche in sede di ricognizione
delle dotazioni organiche ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001,
eventuali eccedenze di personale, cioè
esuberi di dipendenti, rispetto alle
attività da svolgere.
Laddove le eccedenze siano riscontrate,
scattano una serie di adempimenti
vincolanti, tra i quali l'osservanza delle
procedure per ricollocare i dipendenti in
esubero e l'immediata comunicazione della
situazione di esubero e dei dipendenti
interessati al Dipartimento della funzione
pubblica.
Omettere la rilevazione annuale (da
realizzare, dunque, in via formale e per
iscritto) costerà caro: le amministrazioni
inadempienti non potranno instaurare
rapporti di lavoro con qualunque tipologia
di contratto e l'eventuale violazione del
divieto sarà sanzionata con la nullità degli
atti posti in essere. In ogni caso la
mancata attivazione delle procedure di
rilevazione delle eccedenze e finalizzate
alla ricollocazione o al licenziamento dei
dipendenti sarà valutabile ai fini della
responsabilità per danno erariale, visto che
tali inadempienze possono far insorgere una
spesa senza titolo.
Procedura per gli esuberi. È evidente, anche
se il testo dell'articolo 33 che si intende
novellare non lo afferma esplicitamente, che
la rilevazione andrà effettuata da ciascun
dirigente per la propria struttura, in modo
che sia sintetizzata, poi dal dirigente del
personale e dagli organi di vertice. Una
volta accertata la situazione di personale
in esubero, sarà il dirigente preposto alla
direzione delle risorse umane obbligato a
trasmettere un'informativa preventiva alle
rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto
o area.
Decorsi 10 giorni da tale comunicazione,
l'ente ha due possibilità. Applicare
l'articolo 72, comma 1, del dl 112/2008,
convertito in legge 133/2008: dunque,
risolvere unilateralmente il rapporto di
lavoro dei dipendenti con 40 anni di
anzianità contributiva (non si capisce, dal
testo della novella, se questa facoltà sia
ristretta ai soli dipendenti in esubero, sia
da estendere a tutti i dipendenti dell'ente,
per garantire risparmi sulle spese di
personale in generale).
In alternativa, l'amministrazione, in via
subordinata, verifica la possibilità di
ricollocare tutti o parte dei dipendenti in
soprannumero nell'ambito della stessa
amministrazione. A tale scopo, potrà anche
essere posta in essere una novazione
oggettiva del rapporto di lavoro, visto che
la norma ammette il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o
a contratti di solidarietà. Laddove non
fosse possibile la ricollocazione
all'interno dell'ente stesso, il nuovo testo
dell'articolo 33 del dlgs 165/2001 consente
di attivare trasferimenti forzati (cioè la
mobilità di cui all'articolo 30 del dlgs
165/2001) ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell'ambito della
regione di appartenenza.
A tale scopo, sarà
necessario che le due amministrazioni
stipulino un accordo tra loro. La novella
all'articolo 33 chiarisce quello che era
sfuggito ad alcuni interpreti: essa richiama
espressamente l'articolo 1, comma 29, del dl
138/2011, convertito in legge 148/2011 che
consente di obbligare i dipendenti alla
mobilità territoriale all'interno della
regione. Secondo alcuni, tale norma si
sarebbe dovuta intendere come riferita solo
alla mobilità territoriale nell'ambito di un
medesimo ente. Il maxiemendamento spiega che
non è così.
Ruolo della contrattazione. La novella
demanda alla contrattazione nazionale la
fissazione di criteri generali e procedure
per consentire la gestione delle eccedenze
di personale attraverso il passaggio diretto
ad altre amministrazioni anche al di fuori
del territorio regionale.
Risoluzione del rapporto di lavoro.
Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione ai
sindacati dello stato di esubero dei
dipendenti, qualora tutti o parte di essi
non siano stati ricollocati nella stessa o
in altre amministrazione, saranno messi in
disponibilità: dunque il lavoratore non
presterà più le proprie funzioni e avrà
diritto a un'indennità pari all'80% dello
stipendio e dell'indennità integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato,
per la durata massima di 24 mesi, trascorsi
i quali scatterà il licenziamento.
Borsa nazionale del lavoro. Allo scopo di
agevolare la ricollocazione dei dipendenti
pubblici in esubero, le pubbliche
amministrazioni dovranno comunicare le
eccedenze di personale alla «Borsa nazionale
sulla mobilità del personale delle pubbliche
amministrazioni», visualizzabile sul portale Cliclavoro
(articolo ItaliaOggi del 09.11.2011 - link
a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I
PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Meno concorsi
e più graduatorie. Dipendenti da reclutare
chiamando i vincitori in attesa.
Meno concorsi, largo all'utilizzo delle
graduatorie. Il
maxiemendamento
alla legge di stabilità per il quadriennio 2012-2015
obbliga le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001 a
reclutare i dipendenti da assumere a tempo
indeterminato (nel rispetto delle
restrizioni previste a vario titolo dalla
normativa vigente) in via principale e
prevalente chiamando i vincitori inseriti
all'interno delle graduatorie vigenti.
L'obbligo di non effettuare i concorsi e
scorrere le graduatorie scatterà in
particolare quando occorrerà assumere figure
professionali previste dai bandi dei
concorsi ai quali si riferiscono le
graduatorie medesime; nel caso delle
amministrazioni dello stato, anche a
ordinamento autonomo, degli enti pubblici
non economici statali e delle Agenzie la
necessità di utilizzare le graduatorie si
verifica anche per l'assunzione di figure
professionali solo equipollenti a quelle
indicate nei bandi di concorso.
Per effetto di questa spinta all'impiego
delle graduatorie, le amministrazioni
statali, gli enti pubblici non economici
statali e le Agenzie, qualora non dispongono
di proprie graduatorie utili, dovranno
avvalersi per il quadriennio 2012-2015,
della possibilità di utilizzare le
graduatorie di pubblici concorsi approvate
da altre amministrazioni, sulla base di un
preventivo accordo
Regioni ed enti locali, una volta che
abbiano esaurito le graduatorie dei
vincitori dei concorsi da essi banditi,
potranno a loro volta convenzionarsi con
altri enti per attingere alle graduatorie di
questi
Il maxiemendamento, allo scopo di dare piena
applicazione alla norma, proroga l'efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato fino al 31.12.2015 e chiarisce che fino
all'esaurimento degli elenchi dei vincitori
risultanti dall'esito dei concorsi, le
amministrazioni pubbliche non potranno
indire nuovi concorsi per assumere
qualifiche e alle mansioni di concorsi già
indetti
A partire dall'01.01.2014, qualora siano
state completate le assunzioni mediante lo
scorrimento delle graduatorie anche in
convenzione, o anche prima di tale data se
risulteranno esauriti gli elenchi dei
vincitori, le amministrazioni potranno
reclutare il personale attingendo alle
graduatorie degli idonei per un 50%; il
restante 50 per cento potrà essere coperto
bandendo nuovi concorsi
(articolo ItaliaOggi del 09.11.2011 - link
a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Attenti alle liti, l'ingiuria è
dietro l'angolo.
Il preside aveva attaccato un prof in
riunione. Leso l'onore e il decoro. La
cassazione detta il galateo dei rapporti.
É penalmente rilevante, ai fini del reato di
ingiuria, il comportamento del preside che,
durante una riunione del consiglio di
istituto, si rivolge a un docente
dicendogli: «Lei dice stronzate».
Lo ha
stabilito la V Sez. penale della Corte di
Cassazione con la sentenza 17.10.2011 n. 37380, una sentenza di
grande interesse visto anche l'esplodere di
comportamenti conflittuali nella scuola.
Il caso riguardava un docente, che era stato
fatto oggetto di un'aspra critica da parte
del preside, durante i lavori del consiglio
di istituto di cui facevano entrambi parte.
Secondo la versione del giudice di I grado,
peraltro, la frase esatta profferita dal
dirigente sarebbe la seguente: «Lei dice
solo stronzate». Ma l'avverbio non risultava
nel verbale di seduta. E quindi, dopo avere
subito una condanna in primo grado, il
preside era riuscito ad ottenere
l'assoluzione in appello. Secondo i giudici
di II grado, infatti, l'omessa comparizione
dell'avverbio «solo», anteposto alla parola
volgare, aveva inciso sul significato
dell'espressione profferita dal preside.
Perché la frase ne risultava indirizzata non
al modo di essere della persona offesa ma a
quanto la stessa aveva argomentato nella
specifica circostanza.
Giova ricordare che il reato di ingiuria si
configura allorquando l'apprezzamento lesivo
cade direttamente sul soggetto che lo riceve
e non sul comportamento del medesimo. Per
esempio, dire a qualcuno che è stupido è
reato. Se invece si dice alla stessa persona
che l'affermazione appena pronunciata dal
medesimo è una stupidaggine, non è reato. Il
docente, però, non si era rassegnato, ed
aveva presentato ricorso in Cassazione. E i
giudici di legittimità gli hanno dato
ragione. La sezione ha spiegato che, a
prescindere dalla presenza dell'avverbio
«solo», il comportamento del preside risulta
lesivo dell'onore e del decoro del docente.
Secondo la Corte, infatti, la collocazione
dell'episodio in una riunione di docenti di
un istituto scolastico, lo svolgimento dello
stesso in presenza di colleghi
quotidianamente impegnati in un'attività
professionale comune a quella del soggetto
passivo e la provenienza dell'espressione
contestata da un immediato superiore di
quest'ultimo sono elementi sicuramente
rilevanti nel definire l'incidenza lesiva
della condotta. E quindi il giudice di
merito avrebbe dovuto esaminarne la portata
ai fini di un compiuto giudizio
sull'esistenza o meno di un pregiudizio per
l'onore e il decoro della parte offesa nel
proprio ambiente lavorativo ed umano. Di qui
la cassazione della sentenza con rinvio ad
altra sezione della Corte d'appello
(articolo ItaliaOggi dell'08.11.2011). |
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INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGO: P.a., la
negligenza costa.
Incarichi al buio, si paga il doppio dei
compensi. La Corte conti della Sicilia
richiama le amministrazioni alla trasparenza.
Se un ente pubblico conferisce
legittimamente un incarico a un dipendente
statale, è tenuto a comunicare
all'amministrazione di appartenenza del
citato dipendente, ai sensi dell'art. 53,
comma 11, del dlgs n. 165/2001, anche
l'ammontare dei compensi erogati. In caso di
omissione, infatti, scatta la sanzione pari
al doppio degli emolumenti percepiti e
questo costituisce danno erariale a carico
dei vertici dell'ente inadempiente, in
quanto indice della negligenza a percepire
la sussistenza di un obbligo di legge,
previsto in una disposizione di agevolissima
interpretazione.
È quanto ha messo nero su bianco la sezione
giurisdizionale della Corte dei conti
siciliana, nel testo della
sentenza
26.10.2011 n.
3488, con cui ha condannato presidente
e direttore generale di un'autorità d'ambito
ottimale a rifondere le stesse casse
dell'ente, del danno pari alla sanzione
pagata per la violazione relativa all'omessa
comunicazione dei compensi percepiti da un
dipendente pubblico cui era stato conferito
un incarico di esperto amministrativo.
La norma sopra richiamata, infatti, prevede
che «entro il 30 aprile di ciascun anno, i
soggetti pubblici o privati che erogano
compensi a dipendenti pubblici per
incarichi, sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati
nell'anno precedente».
Norma, questa, di strettissima e rigorosa
interpretazione che prevede un altrettanto
rigoroso sistema sanzionatorio in caso di
inosservanza. Ne è prova l'articolo 6, comma
1, del dl n. /97 ove si prevede che «nei
confronti dei soggetti pubblici che non
comunicano l'ammontare degli emolumenti o
che si avvalgano di prestazioni di lavoro
autonomo o subordinato rese dai dipendenti
pubblici senza autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza, oltre
alle sanzioni per le eventuali violazioni
tributarie o contributive, si applica una
sanzione pecuniaria pari al doppio degli
emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma
a dipendenti pubblici».
È questo ciò che è avvenuto nella vicenda
sottoposta al giudizio della Corte
siciliana. Che non ha avuto dubbi nel
decidere per la condanna dell'ex presidente
e del direttore generale dell'autorità
d'ambito. Secondo la Corte, infatti, nel
caso di enti collettivi, in mancanza della
formalizzazione sulla ripartizione delle
competenze, l'obbligo di effettuare una
comunicazione è riferibile a quei soggetti
che, per l'ufficio ricoperto, hanno il
potere di amministrare e rappresentare
l'ente. Soggetti che hanno messo in pratica
una condotta negligente (quindi con colpa
grave, tale da generare l'inutile esborso)
in quanto l'adempimento, consistente in
un'azione di agevolissima realizzazione, era
(ed è) imposto da una norma chiara, inidonea
a dar luogo a dubbi interpretativi. Nella
norma di legge non è alcun margine di
discrezione e la semplicità dell'adempimento
richiesto ha indotto la Corte a ritenere che
l'omissione della comunicazione «integra un
negligente esercizio di compiti
istituzionali la cui gravità configura la
responsabilità amministrativa».
Ad avviso della Corte, si legge nella
sentenza, non può essere ignorato che del
danno sono stati chiamati a rispondere due
soggetti, professionalmente molto
qualificati, che ricoprivano posizioni
apicali nell'organigramma aziendale.
L'assunzione di tali uffici, nell'ambito di
una società di significativa consistenza, è
«indice inequivocabile della capacità dei
soggetti chiamati a ricoprirli, di percepire
la sussistenza di un obbligo di legge,
previsto in una disposizione di agevolissima
interpretazione e di assumere le conseguenti
iniziative per assicurare il rispetto di
tale obbligo»
(articolo ItaliaOggi dell'08.11.2011 - link
a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Mobilità
per interscambio.
In conclusione, la Sezione non ritiene
possibile lo scambio di dipendenti in
mobilità che comporti un incremento di spesa
per l'ente che abbia violato il limite
massimo di incidenza della spesa di
personale sulla spesa corrente dettato dall'art.
76, comma 7, della L. 133/2008 come
sostituito dall'articolo 14, comma 9, della
legge n. 122 del 2010, e successivamente
modificato dall'art. 1, comma 118, della
legge n. 220 del 2010 (Corte dei Conti, Sez.
controllo Toscana,
parere 08.11.2011 n. 294 - tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Personale
in convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004:
spese di missione e di viaggio.
Di quanto in oggetto si occupa la Corte dei
Conti Sez. Reg.le Abruzzo, con
parere 07.11.2011 n. 376. Sinteticamente
evidenzia:
- per le spese di trasferta/missione,
l'obbligo di rispetto del vincolo posto
dall'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 (conv.
in L. 122/2010)
- per le spese di viaggio e rimborsi
chilometrici utilizzo auto propria, il
richiamo a quanto previsto nella
deliberazione delle SS.RR. 8/2011 e nella
circolare RGS n. 36 del 22.10.2010
(tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Istat
fuori dal blocco ma i dubbi restano.
DISCORDANTI - I magistrati contabili in
Lombardia ammettono l'eccezione, ma la
sezione della Toscana non è d'accordo.
I compensi corrisposti ai dipendenti degli
enti locali per le attività di censimento
sono all'esame della Corte dei conti.
L'obiettivo è stabilire se questi incentivi
sono o non sono fuori dal campo di
applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del Dl
n. 78/2010. La questione, molto attesa, ha
avuto conclusioni differenti nelle Sezioni
della Lombardia e della Toscana.
La manovra estiva dello scorso anno ha posto
un tetto insormontabile all'ammontare
complessivo delle risorse destinate al
trattamento accessorio del personale
dipendente: per gli anni 2011-2013 non potrà
superare il relativo importo dell'anno 2010.
Agli operatori erano rimasti diversi dubbi
fin dall'entrata in vigore della
disposizione. La Corte dei conti ha espresso
la propria opinione nell'ambito delle
Sezioni riunite con la recente deliberazione
n. 51/2011. Nel documento si afferma che la
norma non ammette eccezioni ricomprendendo
ogni fonte di finanziamento del salario
accessorio dei lavoratori degli enti locali.
Due sole, per la Corte, le eccezioni: nel
caso delle progettazioni interne e in quello
delle attività di avvocatura interna (si
veda Il Sole 24 Ore dell'11 ottobre scorso).
La partita sembrava chiusa. Rimaneva però in
sospeso una questione di grande attualità: i
compensi relativi al censimento. L'Istat
infatti trasferisce a ciascuna
amministrazione locale risorse economiche da
destinare alle attività di direzione,
coordinamento e rilevamento delle
informazioni statistiche. Alcune di queste
somme possono essere destinate al personale
dipendente. Per la Corte dei conti della
Lombardia si è sempre trattato di attività
di natura istituzionale, sulla quale si è
persino posto il dubbio di legittimità in
merito all'erogazione di specifici incentivi
(si veda la Deliberazione n. 14/2009).
La stessa Sezione è tornata però sulla
questione per esaminare gli effetti di
questi emolumenti sul fondo. Coerentemente
con quanto affermato in precedenza la
recente deliberazione n. 550/2011 sottolinea
innanzitutto che non è ancora dimostrato che
il contributo forfettario per le rilevazioni
Istat sia destinato a comporre il fondo
incentivante della contrattazione
decentrata.
Il documento si occupa però soprattutto
degli effetti di natura finanziaria. Poiché
la rilevazione è obbligatoria per ciascun
comune, le risorse sono di fatto dei
trasferimenti statali per l'espletamento di
una funzione amministrativa inderogabile e
sono specificatamente vincolate alle
operazioni di censimento.
Il passaggio chiave risiede nella
considerazione che queste erogazioni sono
già state definite "a monte" e che quindi il
legislatore, al momento della stesura delle
manovre, ha già provveduto a valutare la
compatibilità delle risorse impiegate con i
vincoli di finanza pubblica. Pertanto a
ciascun ente non può spettare alcuna
ulteriore verifica di congruità. Un blocco
su questi compensi costituirebbe quindi un
doppio vincolo.
In conclusione, quindi, le risorse Istat nel
loro complesso sono escluse tout court dai
vincoli di contenimento di cui all'art. 9,
comma 2-bis, del Dl n. 78/2010.
Diversamente, la Corte dei conti della
Toscana nella Deliberazione n. 291/2011
ritiene che nel blocco rientrino anche i
compensi relativi al censimento, perché si
tratta di risorse della contrattazione
integrativa potenzialmente destinate a tutti
i dipendenti
(articolo
Il Sole 24 Ore del 07.11.2011 - link
a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI: I
PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Busta paga
per tutti. E via e-mail. Il cedolino diventa
una copia del Libro unico del lavoro. La
semplificazione nel maxiemendamento al ddl
di stabilità. Raddoppiate le sanzioni.
Addio cara e vecchia
busta-paga. Il
cedolino, infatti, diventa una copia del
libro unico del lavoro, da consegnarsi con
più calma (entro tre giorni dall'erogazione
delle paghe non più contestualmente) e non
necessariamente in formato cartaceo
(possibile la consegna telematica, per
esempio con email in formato pdf).
Inoltre, l'obbligo di consegna allarga i
confini interessando non solo i dipendenti
(e peraltro «tutti», non solo operai e
impiegati come previsto oggi), ma pure
collaboratori coordinati e continuativi e
associati in partecipazione con apporto
lavorativo. Infine le sanzioni: mancare
all'adempimento costerà la multa da 125 a
1.500 euro (oggi da 125 a 770 euro), in base
al numero di violazioni e/o di lavoratori
interessati.
A prevederlo è il maxiemendamento al ddl di
stabilità.
Lul e busta paga.
Si tratta, dunque, di una completa
riedizione della disciplina del cedolino
paga, da consegnare a tutti i lavoratori per
rendicontare le spettanze liquidate in virtù
di un rapporto di lavoro, con indicazione
delle ritenute operate (tasse e contributi).
In pratica, viene abrogata la vigente
disciplina (la legge n. 4/1953) e
contestualmente modificata la normativa
relativa al libro unico del lavoro, il Lul
(dl n. 112/2008).
La novità è introdotta al fine di
semplificare la gestione del rapporto di
lavoro; in effetti, con le nuove norme il
cedolino non costituisce più adempimento a
parte (ossia una comunicazione delle
registrazioni eseguite su vecchi libri paga,
oggi Lul), ma un sunto, anzi una copia del
libro unico del lavoro.
Le nuove regole.
Il nuovo cedolino è «una copia del libro
unico del lavoro contenente il prospetto
delle retribuzioni, con esclusione del
calendario delle presenze». L'obbligo
interessa i datori di lavoro e i
committenti, in quanto il nuovo cedolino va
consegnato ai lavoratori subordinati, ai
collaboratori coordinati e continuativi e
agli associati in partecipazione con apporto
lavorativo.
Per quanto concerne la scadenza per la
consegna (oggi contestuale al pagamento
delle retribuzioni), viene fissato un
termine di «tre giorni dal momento in cui
viene corrisposta al lavoratore la relativa
somma o, in alternativa, entro tre giorni
dal termine ultimo per l'elaborazione del
libro unico»; quest'ultima norma,
dunque, fissa automaticamente il termine
massimo, ossia il giorno 19 del mese
successivo a quello di riferimento.
Per quanto riguarda infine il formato, il
prospetto potrà essere anche di tipo
informatico, perché la consegna potrà aver
luogo in modalità telematica.
Le sanzioni.
La violazione dell'obbligo di consegna del
nuovo prospetto è punita con la sanzione
amministrativa da 125 a 770 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque
lavoratori ovvero si è verificata in almeno
cinque mensilità la sanzione passa
all'importo da 200 a 1.000 euro; se si
riferisce a più di dieci lavoratori ovvero
si è verificata in almeno dieci mensilità,
la sanzione è da 500 a 1.500 euro.
Conservazione Lul e
sanzione.
Il maxiemendamento riscrive anche la
disposizione con le sanzioni in materia di
Lul (articolo 39, comma 7, del dl n.
112/2008), inserendo quale novità la
previsione di una sanzione da 100 a 600 euro
in caso di mancata conservazione del Lul per
la durata di cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione
(articolo ItaliaOggi del 05.11.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I risparmi gonfiano i
fondi decentrati. Corte conti Piemonte: ma il tetto del 2010 va
comunque rispettato.
Enti locali liberi di alimentare i fondi per
la contrattazione decentrata mediante
risparmi provenienti da progetti di
miglioramento della produttività o con fondi
che si autoalimentano, come il recupero
dall'evasione Ici, ma tenuti comunque a
rispettare il tetto del 2010. Pertanto, tali
somme potranno solo giustificare la
destinazione alla produttività, ma non
sforare il tetto complessivo.
La Corte dei conti, sezione regionale di
controllo per il Piemonte, con il
parere 21.10.2011 n. 127, prende una posizione
intermedia nel contrasto di interpretazioni
relativo alla possibilità di incrementare o
meno le risorse decentrate con fondi che
trovano finanziamenti esterni, come
sponsorizzazioni o recuperi dell'evasione.
Come è noto, alcune sezioni della
magistratura contabile si sono espresse in
senso favorevole, altre in modo
diametralmente opposti, mentre la recente
deliberazione 51/2011 delle sezioni riunite
ha sostenuto che solo gli incentivi per
progettisti ed avvocati possono comportare
un incremento del fondo, perché non
destinabili nemmeno potenzialmente alla
generalità dei dipendenti.
La sezione Piemonte, discostandosi in parte
anche dalle indicazioni delle sezioni
Riunite, afferma che nuove voci retributive
possono essere introdotte nel fondo per la
contrattazione decentrata, ricorrendone i
presupposti, ma «l'ammontare complessivo del
trattamento accessorio non potrà
incrementarsi rispetto al parametro
individuato, e pertanto ciò sarà possibile
solo a condizione di riduzioni, di pari
importo, di altre voci».
Il parere fornisce un'indicazione operativa.
Si supponga che il fondo per la
contrattazione sia, tra risorse stabili e
risorse variabili, nel 2010 ammontasse a 100
mila euro, e che le risorse variabili
fossero 30 mila euro. Le risorse variabili a
loro volta poniamo siano scomposte, per
semplicità, in 1.500 per incentivi da
sponsorizzazioni, 3 mila in incentivi per
progettazioni, 1.500 in incentivi per
avvocatura, 3 mila in incentivi per recupero
Ici e 21 mila per progetti di incremento di
produttività (che trovino il finanziamento
nell'articolo 15, commi 2 e 4, del Ccnl 01/04/1999).
Secondo quanto indica la sezione Piemonte,
nulla impedisce che di anno in anno possano
aumentare le risorse da destinare alle
macrovoci delle risorse variabili.
Dunque, l'anno successivo, un ente potrebbe
destinare all'incentivazione delle
sponsorizzazioni 3 mila euro, invece di
1.500, ovviamente sul presupposto di aver
stipulato contratti che assicurino quella
cifra. Ciò significa che la maggiore
destinazione di 1500 euro sulle
sponsorizzazioni deve ridurre
necessariamente di pari importo una delle
altre destinazioni, così da assicurare che,
comunque, il fondo nel suo complesso non
superi mai i 100 mila euro del 2010 e, anzi,
si riduca.
In sostanza, la sezione Piemonte chiarisce
indirettamente agli enti locali che essi
possono «manovrare» le destinazioni
all'interno del fondo, a seconda dei
progetti e delle attività che di anno in
anno si svolgono. Stando a quanto hanno
indicato le sezioni riunite, invece, solo
nel caso di incentivi per progettazione ed
avvocatura possono esservi incrementi da un
anno all'altro, tali addirittura da sforare
la base di partenza del 2010
(articolo ItaliaOggi del 04.11.2011 - link
a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Ufficiali
di Polizia giudiziaria - Attività di
indagine dirette dal P.M. - Rapporto di
subordinazione funzionale con l'A.G. -
Sussiste - Condotta dell'ufficiale che abbia
informato direttamente il P.M. in merito ad
eventuali difficoltà organizzative -
Legittima - Obbligo dell'ufficiale di
informare previamente il proprio dirigente
responsabile - Non sussiste.
L'ufficiale di polizia giudiziaria,
incaricato dal P.M. di attività di indagine,
si trova in un rapporto di subordinazione
funzionale con l'Autorità giudiziaria, che
si affianca al rapporto di subordinazione
gerarchica con il corpo di appartenenza. Per
tale ragione, egli è tenuto ad informare il
P.M. di ogni difficoltà che possa insorgere
nell'espletamento dell'attività delegata e,
dunque, anche delle difficoltà organizzative
che gli siano state prospettate dai propri
dirigenti.
Non ricorre, quindi, alcun profilo di
illecito disciplinare nell'ipotesi in cui
l'ufficiale abbia reso edotto direttamente
P.M. in merito alla situazione organizzativa
critica dell'ufficio con riferimento
all'indagine in corso (senza, cioè,
previamente riferire al proprio dirigente
responsabile)
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 03.11.2011 n.
2604 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Pubblico impiego, il
provvedimento di inquadramento è soggetto a
termine decadenziale di impugnazione.
Questo, in estrema sintesi, il principio
affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 02.11.2011 n. 5845.
In tale sede l’organo collegiale
ha avuto modo di ricordare che il
provvedimento di inquadramento di pubblici
dipendenti è atto autoritativo e, in quanto
tale, soggetto a termine decadenziale di
impugnazione, con la conseguenza che non è
ammissibile un'azione volta all'ottenimento
di un diverso inquadramento, se non
tempestivamente proposta avverso il
provvedimento di attribuzione della
qualifica. Allo stesso tempo i giudici
escludono la possibilità di un autonomo
giudizio di accertamento in funzione di
disapplicazione dei provvedimenti
dell'Amministrazione, atteso che l'azione di
accertamento è esperibile a tutela di un
diritto soggettivo, laddove il pubblico
dipendente a fronte dell’esercizio della
potestà organizzatoria della Pubblica
amministrazione risulta invece essere di
titolare di un mero interesse legittimo
(cfr. sul punto anche Cons. Stato, sez. V,
sentt. 1251/2011 e 7104/2010).
In materia di inquadramento di pubblici
dipendenti, il Collegio ancora ribadisce,
non sono proponibili azioni di accertamento,
ma solo domande di impugnazione degli atti
autoritativi di assegnazione della qualifica
funzionale e del corrispondente livello
retributivo, in quanto essendo la posizione
giuridica del dipendente qualificabile in
termini di interesse legittimo, egli è
legittimato a far valere
lo stesso insorgendo tempestivamente, nel
rispetto dei termini decadenziali, contro
l'atto autoritativo che gli attribuisca una
posizione di status e retributiva inferiore
a quella che ritiene spettargli (commento
tratto da www.diritto.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Emolumenti incentivanti la
produttività previsti da legge regionale.
La Corte dei Conti Sezioni Riunite di
Controllo, con
deliberazione 02.11.2011 n. 56, si
pronuncia su questione di massima deferita
dalla Sezione Regionale Marche. Queste le
conclusioni:
- "Ai fini del rispetto dell'art. 9,
comma 1, del decreto legge 31.05.2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30.07.2010, n. 122, la parte variabile
del trattamento accessorio è esclusa dall'aggregato
di riferimento. Pertanto, gli emolumenti
indicati dall'art. 15 LR 22/2009, che
prevede la maggiorazione dei diritti di
segreteria e la destinazione di queste
ulteriori risorse a progetti di
produttività, non vanno computati nella
quantificazione del 'trattamento economico
ordinariamente spettante', quale parametro
del limite ai trattamenti retributivi
individuali, afferendo gli stessi alle voci
retributive dell'accessorio e privi del
carattere fisso e continuativo";
- "Le componenti variabili del
trattamento accessorio, escluse dai limiti
del comma 1 per il loro carattere non fisso
e continuativo, hanno il loro vincolo di
incremento nella disciplina del comma 2-bis
del medesimo articolo, che va ad incidere
sui fondi unici di amministrazione.
La fattispecie di cui alla presente delibera
non appare riconducibile alle ipotesi in
deroga, indicate nella richiamata delibera
delle Sezioni riunite n. 51/CONTR/1, ed
essendo potenzialmente destinabili alla
generalità dei dipendenti dell'ente
attraverso lo svolgimento della
contrattazione integrativa, rientra quindi
nell'aggregato da considerare ai fini del
rispetto nel limite imposto dal legislatore
nel triennio 2011/2013" (tratto da
www.publika.it). |
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ottobre 2011 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
A. Trovato,
Onnicomprensività e prestazioni aggiuntive.
Il principio di onnicomprensività della
retribuzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni nel nostro ordinamento deve
essere correlato, da una parte, ai principi
di privatizzazione e contrattualizzazione
del rapporto di pubblico impiego, dall’altra
all’obbligo di fedeltà ed imparzialità
imposto ai dipendenti pubblici dagli artt.
98, co. 1 (“i pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione”) e 54,
co. 2 (“i cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore”)
della nostra Costituzione.
Preliminarmente, va precisato che nel
diritto del lavoro per onnicomprensività si
intende l’unitarietà della retribuzione, la
quale include tutti indistintamente i
compensi recanti i caratteri di continuità,
obbligatorietà, corrispettività,
determinatezza e/o determinabilità.
Invero, con la privatizzazione del pubblico
impiego la fonte del rapporto è costituita
dal contratto collettivo e la disciplina del
trattamento economico spettante al
dipendente della pubblica amministrazione è
contenuta esclusivamente in tale atto.
Pertanto, il riconoscimento del diritto a
percepire una voce stipendiale e/o
indennitaria deve necessariamente trovare
fondamento nel documento delle parti
sociali, come espressamente disposto
dall’art. 45 del Dlgs n. 165/2001, nel quale
si dispone che “il trattamento economico
fondamentale ed accessorio è definito dai
contratti collettivi”. (... continua) (Guida
al Pubblico Impiego n. 10/2011). |
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LAVORI PUBBLICI - PUBBLICO IMPIEGO:
Le risposte dell'ANCI.
Il responsabile del
procedimento.
Si chiede di sapere se come responsabile del
procedimento di lavori, alla luce del nuovo
regolamento attuativo di cui al Dpr n.
207/2010 che nell’art. 9, co. 4, fa
riferimento alla figura del funzionario,
possa essere nominato sia il dipendente di
cat. D1 che cat. C, essendo entrambe queste
figure presenti nel comune.
Per individuare con esattezza la figura di
cui si discute occorre fare riferimento al
co. 5 dell’art. 10 del Codice degli appalti,
Dlgs n. 163/2006, ed in particolare al
successivo co. 6 per il quale spetta al
regolamento la determinazione dei requisiti
di professionalità richiesti al Rup.
Ai sensi del co. 4 dell’art. 9 del nuovo
regolamento (citato dal quesito) “il
responsabile del procedimento è un tecnico,
abilitato all’esercizio della professione o,
quando l’abilitazione non sia prevista dalle
norme vigenti, è un funzionario tecnico,
anche di qualifica non dirigenziale, con
anzianità di servizio non inferiore a cinque
anni”.
In sintesi la lettura dell’articolato ci
dice che il Rup deve essere un tecnico con:
● titolo di studio adeguato all’intervento
da realizzare;
● abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale.
Soltanto nel caso in cui l’abilitazione non
sia prevista, le funzioni di Rup possono
essere attribuite a un funzionario tecnico,
anche di qualifica non dirigenziale, con
anzianità di servizio di almeno 5 anni.
Appare interessante notare come il
dispositivo del nuovo regolamento, rispetto
al corrispondente art. 7 del vecchio
regolamento Merloni (Dpr n. 554/1999)
elimini l’ulteriore puntualizzazione secondo
cui si dovrebbe comunque trattare di un
funzionario tecnico “con idonea
professionalità” e specifichi, in
aggiunta rispetto allo stesso art. 7, che
potrebbe trattarsi di un funzionario tecnico
“anche di qualifica non dirigenziale”.
Inoltre, l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici ha più volte chiarito che
la capacità richiesta al soggetto è più
organizzativa e propositiva che meramente
tecnica. Resta ovvio che di fronte alla
realizzazione di opere particolarmente
complesse, è chiaramente opportuno affidare
l’incarico a soggetti in possesso di titolo
di studio più elevato e commisurato alla
tipologia degli interventi da realizzare.
Così, discutendo della figura professionale
del geometra, risulta ormai consolidato che
essendo questi un tecnico e soddisfacendo,
quindi, la prima condizione posta, nel caso
in cui siano soddisfatte anche le ulteriori
condizioni, e cioè l’adeguata
professionalità (non espressamente
contemplata dal nuovo regolamento) e
anzianità di ruolo non inferiore a 5 anni,
questi può essere tranquillamente nominato
Rup.
Il soggetto va prescelto tra i dipendenti di
ruolo dell’ente e la formale nomina
(provvedimento “ad hoc” con data
certa) compete al dirigente o al
responsabile dell’unità organizzativa che
gestisce l’intervento (competenza ad “assegnare
a sé o ad altro dipendente addetto alla
unità la responsabilità della istruttoria e
di ogni altro adempimento inerente il
singolo procedimento”, ai sensi
dell’art. 5 della L. n. 241/1990).
Si terrà altresì presente che secondo quanto
disposto dall’art. 10 del Codice degli
appalti già citato, tale responsabile deve
essere “unico per le fasi della
progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione”.
Alla luce di quanto chiarito, l’appartenenza
alla categoria C o D, fermo restando le
declaratorie professionali contrattualmente
definite e fatto salvo quanto disciplinato
dal regolamento locale dei servizi e degli
uffici, assume un rilievo poco rilevante nel
contesto di precipuo interesse.
Risulta per contro pregnante la qualifica di
tecnico e la sussistenza degli ulteriori
requisiti sopra citati (tratto da Guida
al Pubblico Impiego n. 10/2011). |
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EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO:
Le risposte dell'ANCI.
La polizza assicurativa.
Per la locazione e la vendita dei propri
immobili, l’amministrazione comunale deve
predisporre gli attestati di certificazione
energetica (Ace) previsti dalla legge.
Nel proprio organico, l’amministrazione
possiede dipendenti che sono abilitati
presso il Cened (Certificazione energetica
degli edifici) alla redazione della suddetta
certificazione.
In base della direttiva 2010/31/Ue del
19.05.2010 sulla prestazione energetica
nell’edilizia, i soggetti certificatori,
l’alienante e il locatore sono soggetti ad
accertamenti a campione; inoltre, la Regione
Lombardia, con Lr n. 24/2006, ha previsto
sanzioni pesanti in termini economici per i
certificatori.
Ciò premesso, si chiede
se l’amministrazione comunale possa
stipulare una polizza assicurativa, con
oneri a proprio carico, a copertura dei
rischi nei quali incorre il dipendente
pubblico nell’esercizio dell’attività di
certificatore energetico effettuata a favore
dell’ente, per la vendita e la locazione
degli immobili comunali.
Il comune, datore di lavoro di cui trattasi,
sulla base delle informazioni fornite può
legittimamente richiedere le speciali
prestazioni (attestazione di certificazione
energetica, Ace).
In ordine alla seconda domanda va
inizialmente evidenziato che la materia
delle responsabilità in capo a chi svolge le
proprie attività lavorative nel sistema
pubblico trova trattazione in numerose
norme, a partire dall’art. 28 della
Costituzione fino al Dlgs n. 267/2000.
In ogni caso, per i generali principi
normativi contenuti nelle accennate
legislazioni ed il consolidato orientamento
della giurisprudenza contabile i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche non possono
essere assicurati con polizze a carico dalla
propria amministrazione di appartenenza, per
i casi di colpa grave.
Tali principi non possono ritenersi derogati
neppure da quelle disposizioni legislative
che prevedono in forma generale la copertura
assicurativa a carico dell’amministrazione
dei rischi connessi ad alcune attività
professionali (progettazione, Rup ecc.)
Anche in questi casi, infatti, le
amministrazioni pubbliche non possono farsi
legittimamente carico delle spese per i
rischi connessi alle responsabilità
derivanti da colpa grave, che rimangono
onere dell’assicurato.
Alcune legislazioni regionali, per alcune
attività professionali (progettazione,
responsabilità Rup ecc.) hanno sancito
l’obbligo di stipulare apposite polizze,
fermo restando che , come si diceva, i
rischi connessi alla responsabilità per
colpa grave non possono essere posti a
carico dell’amministrazione.
Ancora oggi mancando una obbligatorietà
temporale per il committente ente pubblico
di assicurare i propri dipendenti,
utilizzati nelle diverse figure che
concorrono alla realizzazione di lavori
pubblici, si verificano le più diverse
situazioni di fatto.
L’ente però potrebbe procedere nel caso di
specie, in un contesto più ampio di
assicurabilità delle responsabilità civili e
amministrative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, ad assicurare i
soggetti interessati in maniera indiretta,
mediante una polizza che assicuri l’ente per
danni a terzi nell’espletamento
dell’attività istituzionale con colpa lieve
senza dolo o colpa grave (tratto da Guida
al Pubblico Impiego n. 10/2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Le risposte dell'ANCI.
Il servizio in
convenzione.
Questo comune ha una organizzazione basata
su 5 servizi di cui 2 servizi tecnici:
1) servizio tecnico manutentivo con
responsabile di cat. D);
2) servizio tecnico-progettuale Ll.Pp
urbanistica.
Dal 30 giugno risulta scoperto il posto di
responsabile del servizio
tecnico-progettuale Ll.Pp urbanistica, per
scadenza di un incarico conferito ex art.
110 del Dlgs n. 267/2000. Nel suddetto
servizio non risultano categorie D) ma solo
2 categorie C).
Si precisa che l’ente, soggetto a patto di
stabilità per l’anno 2011, non rientra nei
parametri di cui all’art. 14, co. 9, del Dl
n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010,
per cui risulta impossibile procedere a
qualsiasi tipologia di assunzione.
L’amministrazione comunale intende anche per
una maggiore funzionalità dei servizi ed in
linea con gli stessi principi sanciti dal Dl
n. 78/2010, di procedere ad una convenzione
per la gestione associata del predetto
servizio istituendo un unico ufficio con
personale messo a disposizione dagli enti
partecipanti, che comunque non dovrà
comportare maggiori oneri a carico di questo
ente.
In via d’urgenza e temporanea
l’amministrazione comunale intende, inoltre,
attribuire la responsabilità del servizio ad
un dipendente di cat. C) (geometra)
assegnato al predetto servizio tecnico
progettuale Ll.Pp urbanistica.
Si chiede un parere in ordine alla
possibilità di attuare le proposte avanzate
dall’amministrazione comunale.
In caso di esito positivo al primo quesito
si chiede inoltre un suggerimento in ordine
alla possibile organizzazione del servizio
tecnico in forma associata così come
prospettato.
A parere di chi scrive, la forma più
corretta potrebbe essere quella di affidare
in attesa della convenzione di cui al
quesito la responsabilità del servizio o
all’altra P.O. del servizio tecnico o al
segretario comunale.
L’organizzazione del servizio in forma
associata, attraverso apposita convenzione
con altro comune, pare una soluzione
corretta nella fattispecie (tratto da
Guida al Pubblico Impiego n. 10/2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Part-time, il permesso è a ore.
Si considera l'intera giornata di assenza e
l'indennità ridotta. Il criterio di calcolo del congedo parentale
intervallato da assenze e nei rapporti a
tempo parziale.
Quando ci sono assenze per ferie o malattia
che inframmezzano un periodo di congedo
parentale, il weekend (sabato e domenica)
risulta non indennizzabile né computabile in
conto del congedo; salvo che non ci sia una
ripresa di attività lavorativa. Inoltre, il
congedo parentale non è mai fruibile a ore
se non nel caso di lavoratore titolare di
due (o più) rapporti di lavoro a tempo
parziale orizzontale o misto.
Le precisazioni, dell'Inps, sono contenute
nel messaggio
18.10.2011 n. 19772/2011.
Il congedo parentale. Il congedo parentale
(la vecchia «astensione facoltativa») spetta
ai lavoratori dipendenti, in costanza di
rapporto di lavoro, genitori naturali
(esclusi quelli disoccupati o sospesi, i
lavoratori domestici e quelli a domicilio)
per un periodo complessivo tra i due (mamma
e papà) non superiore a dieci mesi,
aumentabili a undici, fruibili anche
contemporaneamente, entro i primi otto anni
di vita del bambino (fino al giorno compreso
dell'ottavo compleanno).
Il congedo è
coperto da un'indennità, subordinata alla
vivenza del bambino e alla sussistenza di un
rapporto di lavoro in atto all'inizio e
durante il periodo di astensione
facoltativa. Inoltre, l'indennità spetta in
qualità di lavoratori dipendenti anche ai
lavoratori agricoli a tempo determinato
purché possano far valere 51 giornate
nell'anno precedente quello di inizio del
congedo oppure nello stesso anno se lavorate
prima dell'inizio del congedo stesso.
Il congedo invece non spetta ai genitori
disoccupati o sospesi; ai genitori
lavoratori domestici; ai genitori lavoratori
a domicilio; da quando cessa il rapporto di
lavoro in atto all'inizio e durante il
periodo di astensione.
Come detto, il congedo parentale spetta per
un periodo complessivo massimo, tra mamma e
papà, di dieci mesi, aumentabili a 11,
fruibili anche contemporaneamente, entro i
primi otto anni di vita del bambino. Nel
dettaglio:
●
alla madre lavoratrice dipendente spetta per
un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi, trascorso quello
previsto per l'astensione obbligatoria dopo
il parto;
●
al padre lavoratore dipendente spetta per un
periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi elevabile a sette se lo
stesso si astiene dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a
tre mesi. È in questo caso il limite
complessivo delle astensioni dal lavoro dei
genitori sale a undici mesi. Al padre
lavoratore dipendente, il congedo spetta
anche durante il periodo di astensione
obbligatoria della madre (a decorrere dal
giorno successivo al parto), e anche se la
stessa non lavora;
●
al genitore single (solo), padre o madre,
spetta per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
In caso di fruizione da parte di entrambi i
genitori (madre autonoma e padre dipendente)
il periodo massimo complessivo tra i due è
pari a dieci mesi (tre mesi per la madre e
sette mesi per il padre). Ai lavoratori
dipendenti genitori adottivi o affidatari
(esclusi quelli disoccupati o sospesi, i
lavoratori domestici e quelli a domicilio),
il congedo parentale spetta con le stesse
modalità dei genitori naturali, fino al
compimento della maggiore età del minore.
Madre e padre possono fruire di tale congedo
parentale anche contemporaneamente. Infine,
in caso di parto gemellare o plurigemellare
e anche in caso di adozione e affidamento di
più minori, ciascun genitore lavoratore
dipendente ha diritto a fruire del congedo
parentale, per ogni nato e per ogni adottato
o affidato, per il numero di mesi previsti
dalla legge, con le stesse modalità di
fruizione e con gli stessi criteri di
pagamento.
Come si computa il congedo parentale. Il
congedo parentale può essere fruito
continuativamente (tre mesi, quattro mesi)
oppure anche in modo frazionato. In tale
ultima ipotesi, la frazionabilità va
comunque intesa nel senso che tra un periodo
(anche di un solo giorno per volta) e
l'altro di astensione facoltativa deve
essere effettuata una ripresa «effettiva»
del lavoro. Le giornate di ferie, la
malattia, le festività e i sabati cadenti
tra il periodo di congedo parentale e la
ripresa lavoro non vanno computate in conto
congedo parentale.
L'effettiva ripresa del lavoro è un
requisito non rinvenibile né nel caso di
domanda di fruizione del congedo dal lunedì
al venerdì (settimana corta), senza ripresa
del lavoro il lunedì della settimana
successiva a quella di fruizione del
congedo, né nella fruizione di ferie. Ciò
non significa comunque che, immediatamente
dopo un periodo di congedo parentale, non
possano essere ammessi periodi di ferie (o
di fruizione di altri congedi o permessi),
cosicché sia necessario continuare nella
fruizione di congedo parentale.
Significa,
però, che due differenti frazioni di congedo
parentale intervallate da un periodo feriale
o altro tipo di congedo, debbono comprendere
ai fini del calcolo del numero di giorni
riconoscibili come congedo parentale anche i
giorni festivi e i sabati (settimana corta)
cadenti subito prima o subito dopo le ferie
(o altri congedi o permessi).
Il weekend del congedo parentale. Criteri di
computo particolari e di indennizzo sono
previsti per i giorni di congedo parentale
quando il periodo di congedo risulti
inframmezzato da ferie, malattia o assenze
ad altro titolo (incluse le pause di
sospensione contrattuale previste nel
part-time di tipo verticale o misto).
In
particolare, l'Inps ha spiegato che i giorni
festivi, le domeniche e anche i sabati (in
caso di settimana corta) che ricadono
all'interno di un periodo di ferie,
malattia, o assenze ad altro titolo non sono
in alcun caso indennizzabili, né computabili
in conto congedo parentale. Per esempio, nel
caso di un lavoratore, con orario di lavoro
articolato su cinque giorni lavorativi (la
cosiddetta settimana corta), che fruisca di
congedo parentale nel seguente modo:
► 1ª settimana:
dal lunedì al venerdì = congedo parentale;
poi sabato e domenica;
► 2ª settimana:
dal lunedì al venerdì = ferie – malattia –
assenza ad altro titolo;
poi sabato e domenica;
► 3ª settimana:
dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o
assenza ad altro titolo;
poi sabato e domenica;
► 4ª settimana:
dal lunedì al venerdì = congedo parentale
il sabato e la domenica compresi tra la
seconda e la terza settimana non sono
computabili, né indennizzabili a titolo di
congedo parentale, in quanto tali giorni
(che sono da considerarsi compresi in un
periodo unico di congedo parentale posto
che, dalla prima alla quarta settimana, non
vi è stata ripresa dell'attività lavorativa)
risultano comunque ricompresi all'interno di
un periodo di assenza fruita ad altro titolo
(periodo neutro).
Viceversa, il sabato e la
domenica ricadenti tra la prima e la seconda
settimana e tra la terza e la quarta sono
computabili e indennizzabili in conto
congedo parentale in quanto tali giorni
cadono, rispettivamente, subito dopo e
subito prima il congedo parentale richiesto.
Stesso principio è applicabile anche in una
situazione «settimanale»; per esempio, nel
caso in cui il lavoratore alterni congedo
parentale e ferie nel seguente modo:
●
dal martedì al giovedì = congedo parentale
●
venerdì = ferie
●
sabato e domenica
●
lunedì = ferie
●
dal martedì a giovedì = congedo parentale.
In altre parole, anche in quest'ultimo caso,
il sabato e la domenica non si computano a
titolo di congedo parentale in quanto
risultano inclusi in un periodo, seppur
breve, di ferie (venerdì e lunedì).
Congedo parentale a ore. In via di
principio, il congedo parentale non è
fruibile ad ore. Tuttavia, secondo l'Inps,
il lavoratore che sia contemporaneamente
titolare di due (o più) rapporti di lavoro
part-time di tipo orizzontale (o misto) può
astenersi a titolo di congedo parentale da
uno dei rapporti di lavoro proseguendo
l'attività lavorativa sull'altro rapporto (a
part-time) in essere.
In tal caso, ai fini del computo dei mesi di
congedo parentale, l'assenza, benché
limitata ad alcune ore della giornata
lavorativa, si considera per l'intera
giornata. L'indennità, invece, ove
spettante, dovrà essere commisurata alle ore
di effettiva assenza dal lavoro
(articolo ItaliaOggi
Sette del 31.10.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I
contratti sul territorio ignorano i limiti
del fondo.
Negli enti locali che sono stati ispezionati
dalla Ragioneria generale dello Stato nel
2010 si riscontra, rispetto al 2004,
l'aumento del fondo per la contrattazione
decentrata in misura superiore ad almeno tre
volte di quanto consentito dai contratti
nazionali, tendenza che si estende anche al
fondo dei dirigenti: tale aumento è stato
ottenuto soprattutto utilizzando
illegittimamente le disposizioni per il
finanziamento di nuovi servizi (articolo 15,
comma 5, del contratto nazionale di
comparto).
E, ancora, nella destinazione del
fondo sono state rilevate forme di
erogazione "a pioggia", in particolare per
le progressioni orizzontali, la produttività
e l'indennità di specifiche responsabilità,
nonché la violazione del principio della
onnicomprensività del trattamento economico
accessorio, soprattutto per i dirigenti.
Varie forme di illegittimità.
Oltre alle illegittimità connesse alla
contrattazione decentrata, gli ispettori
della Ragioneria dello Stato hanno
riscontrato in misura frequente –nei
Comuni, nelle Province e nelle Camere di
commercio esaminati– la effettuazione di
progressioni verticali e di stabilizzazioni
in numero superiore alle assunzioni
dall'esterno, il superamento dei tetti posti
dalla legislazione alle assunzioni di
personale e la violazione dei tetti imposti
al ricorso all'articolo 110 del Dlgs
267/2000 per le assunzioni a tempo
determinato di dirigenti.
Sono questi i rilievi più frequenti da parte
del servizio ispettivo della Ragioneria
generale dello Stato in seguito alle 49
ispezioni compiute l'anno scorso nelle
amministrazioni locali (tra cui 20 enti con
la dirigenza). L'importanza del documento
che rende conto di questa attività è data
sia dal "censimento" delle illegittimità,
che ci danno un quadro approfondito di
conoscenza della realtà, che dalla analitica
ricostruzione delle motivazioni che sono
alla base delle censure mosse. Per cui la
lettura del documento risulta assai utile,
come annota il ragioniere generale dello
Stato nella premessa, per evitare ai singoli
enti di commettere errori, diventando così
una sorta di "manuale d'uso".
Vincoli inapplicati.
L'incremento del fondo per la contrattazione
decentrata del personale legato alla
attivazione di nuovi servizi e/o all'aumento
dei dipendenti (articolo 15, comma 5, del
Ccnl 01.04.1999) è stato disposto dalla
maggioranza degli enti ispezionati e ha
determinato un aumento del fondo di oltre il
20 per cento. L'analoga possibilità di
incremento prevista per il fondo dei
dirigenti è stata utilizzata da circa l'88%
degli enti e pesa per poco più del 45% del
fondo.
Nella stragrande maggioranza dei casi
non sono stati rispettati i vincoli dettati
dal contratto nazionale, sia per assenza di
motivazioni adeguate che per il mancato
rispetto delle procedure (ad esempio la
deliberazione in sanatoria) e per la
quantificazione arbitraria della misura
degli incrementi.
In Comune meno scostamenti.
Complessivamente, i fondi per la
contrattazione decentrata sono cresciuti di
circa il 27% nel periodo compreso tra il
2004 e il 2009 negli enti "ispezionati", con
un aumento che nei Comuni è risultato essere
più contenuto rispetto a Province e Camere
di commercio. Per il contratto nazionale
l'aumento di questo quinquennio doveva
essere nel suo insieme (contratto nazionale
e contratti decentrati) contenuto nel 16%,
in gran parte riservato all'adeguamento
degli stipendi. Dobbiamo inoltre aggiungere
che il personale in servizio è calato del 6
per cento.
Analoga la tendenza riscontrata per i
dirigenti: aumenti medi del fondo del 21%, a
fronte di una diminuzione dei dirigenti del
9% e di aumenti consentiti dal contratto
nazionale nella misura del 14%, peraltro
anche in questo caso in gran parte destinati
ai miglioramenti dello stipendio.
Progressioni.
Nella erogazione del fondo per la
contrattazione decentrata la voce di gran
lunga più importante (circa il 28% del fondo
totale) è costituita dalle progressioni
orizzontali. Tale istituto è stato quasi
sempre utilizzato non come un premio
selettivo al merito, ma come un aumento
corrisposto in modo automatico alla gran
parte dei dipendenti.
Va evidenziato che i
compensi per la produttività, a cui nel 2009
è stato destinato il 15% del fondo,
risultano essere in calo rispetto agli anni
precedenti. Un'altra cifra che la dice lunga
sull'uso del fondo in modo da erogare
compensi a pioggia è quella che si riferisce
a indennità per specifiche responsabilità:
assorbe ben il 9% del fondo 2009. Da notare
che per l'indennità di comparto nello stesso
anno è stato speso poco più del 3% del
fondo, il che dimostra che essa non è un
fattore significativo di irrigidimento.
Più della metà delle amministrazioni
esaminate hanno effettuato progressioni
verticali in numero superiore alle
assunzioni effettuate tramite concorsi
pubblici. E non le hanno, inoltre, comprese
tra le assunzioni al fine del rispetto dei
vincoli dettati dal legislatore. In un
numero superiore alla metà degli enti,
infine, le stabilizzazioni sono state
effettuate superando il tetto delle
assunzioni tramite concorsi pubblici e senza
svolgere prove selettive
(articolo
Il Sole 24 Ore del 31.10.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La
trasformazione da full-time a part-time non
è cessazione.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia,
con il
parere 28.10.2011 n. 551, in
riferimento ad ente non soggetto a patto di
stabilità, ritiene: "I Comuni che hanno una popolazione
inferiore ai 5000 abitanti, a partire dall'01.01.2011 possono effettuare nuove
assunzioni solamente per sostituire il
personale cessato nell'anno precedente, sempreché la loro spesa complessiva di
personale incida in misura inferiore al 40
per cento sulla spesa corrente e sia
inferiore a quella sostenuta nel 2004.
... non può considerarsi cessazione la
riduzione definitiva da tempo pieno a tempo
parziale del dipendente, poiché una tale
trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato realizzerebbe, semmai,
una semplice novazione oggettiva dell'obbligazione
contrattuale originariamente assunta con il
dipendente in servizio, il quale continuerà
ad occupare il posto in ruolo, seppure a
tempo ridotto ed in altro ufficio." (tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Compensi
ISTAT e art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010.
Secondo la Corte dei Conti Sez. Reg.le
Lombardia, come da
parere 28.10.2011 n. 550:
"Le risorse per le rilevazioni censuari
sono, dunque, trasferimenti statali vincolati all'espletamento di una funzione
amministrativa inderogabile, resa dall'ente
locale al servizio d'interessi di portata
generale.
Il contributo forfettario statale per le
rilevazioni ISTAT è specificamente vincolato
alle operazioni di censimento che si
manifestano ciclicamente secondo la cadenza
prevista dalla legge. Esso costituisce la
risorsa necessaria per assicurare la
puntuale esecuzione di un'attività
amministrativa obbligatoria."
"Le valutazioni circa la compatibilità
delle risorse impiegate con i vincoli di
finanza pubblica, sono state già effettuate 'a monte', nella determinazione compiuta a
livello centrale di destinare il quantum di
risorse disponibili da distribuire in ambito
locale. Con riferimento a tali
trasferimenti, non residua alcuna verifica
di compatibilità con la disciplina
vincolistica imposta agli enti locali che
partecipano alle rilevazioni censuarie.
Delineato il quadro di riferimento, appare
coerente con la ricostruzione giuridica
prospettata, argomentare che a prescindere
dalle concrete modalità di erogazione,
trattandosi di finanziamenti statali a
destinazione vincolata, le risorse ISTAT nel
loro complesso, risultano escluse tout court
dai vincoli di contenimento della spesa di
personale imposti dall'art. 9, comma 2-bis,
del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito
nella legge 30.07.2010, n. 122"
(tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Spese di missione e progetti UE.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Veneto, con
parere 27.10.2011 n. 392,
risponde al seguente quesito del Comune di
Verona:
"... applicabilità dell'art. 6, comma 12, del
decreto legge 31.05.2010, n. 78,
convertito nella legge 30.07.2010 n. 122
(...) nella parte in cui dispone che le
amministrazioni pubbliche devono limitare le
spese di missione al 50% di quelle sostenute
nel 2009 .... alle spese di realizzazione
delle attività previste nei progetti europei
relative al viaggio e trasferta del
personale comunale coinvolto ...".
Conclusivamente, la Corte è dell'avviso che:
"... le spese per missioni sostenute
nell'ambito della realizzazione di progetti
comunitari finanziati dall'Unione Europea
vadano escluse dal computo delle spese per
missioni dell'Ente soggette, quest'ultime,
all'applicazione della disposizione
riduttiva di cui all'articolo 6, comma 12,
del decreto legge 31.05.2010, n. 78,
convertito nella legge 30.07.2010, n.
122" (tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Fondi
decentrati, Corte conti divisa su compensi
Istat e risparmi.
Le sezioni regionali di controllo delle
Corti dei conti sono in contrasto sulla
possibilità che i compensi erogati
dall'Istat e quelli derivanti dai risparmi
provenienti dalla contrattazione decentrata
del 2010 possano derogare al tetto del fondo
della contrattazione decentrata. Mentre si
deve considerare preclusa la possibilità di
derogare a tale limite con le risorse
derivanti dalle sanzioni per le violazioni
al codice della strada, nonché per la
utilizzazione dei commi 2 e 5 del Ccnl 01/04/1999.
Parimenti non possono incrementare
il fondo per la contrattazione decentrata le
risorse destinate alla incentivazione del
personale degli uffici tributi con i
maggiori gettiti Ici né quelle provenienti
da sponsorizzazioni. Sicuramente le uniche
deroghe ammesse al tetto del fondo sono
quelle per la incentivazione del personale
degli uffici tecnici per la realizzazione di
opere pubbliche e per l'adozione degli
strumenti urbanistici.
Possono essere così
riassunte le indicazioni che si ricavano dai
pareri resi dalle sezioni di controllo della
Corte dei conti sull'applicazione delle
previsioni dettate dall'articolo 9, comma
2-bis, del dl n. 78/2010. Ricordiamo che,
sulla base di questa disposizione, le
amministrazioni devono garantire il
raggiungimento di due risultati per il fondo
per la contrattazione decentrata negli anni
2011/2012 e 2013 (periodo che il governo
potrà allungare di 1 anno ancora): in primo
luogo il non superamento del tetto del fondo
2010 e poi la sua decurtazione in misura
proporzionale alla riduzione del personale
in servizio a tempo indeterminato.
L'ultimo contrasto interpretativo è quello
emerso tra le sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti della Toscana e della
Lombardia sulla inclusione dei compensi
Istat nel tetto per il fondo alla
contrattazione decentrata integrativa.
Per la sezione toscana,
parere 26.10.2011 n.
291, rientrano nel
tetto posto dal dl n. 78/2010 al fondo per
la contrattazione decentrata anche i
compensi che i comuni vanno a riconoscere ai
propri dipendenti impegnati nelle operazioni
di censimento in ragione degli specifici
trasferimenti effettuati dall'Istat.
Per la sezione regionale di controllo della
Lombardia,
parere
28.10.2011 n.
550, invece essi vanno comunque
esclusi dal tetto al fondo per la
contrattazione decentrata, qualunque ne sia
la modalità di erogazione.
Per i giudici contabili toscani si arriva a
questa conclusione sulla base delle
indicazioni dettate dalle sezioni riunite
che, con il parere n. 51/2011, hanno
stabilito che sfuggono al vincolo i compensi
destinati solamente a precisi dipendenti e
se si tratta di «prestazioni
professionali tipiche la cui provvista
all'esterno potrebbe comportare aggravi di
spesa a carico dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche».
I giudici contabili lombardi mettono invece
in evidenza che le singole amministrazioni
non hanno alcuna possibilità di incidere su
questa scelta ed in quanto l'applicazione di
questi istituti non pone a loro carico oneri
aggiuntivi
(articolo ItaliaOggi del 25.11.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Sì alle differenze retributive
per mansione superiore anche senza
promozione.
Al lavoratore vanno versate le differenze
retributive per la mansione superiore svolta
a prescindere dal suo diritto a una
promozione.
La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con la
sentenza 27.10.2011 n. 22438
accoglie il ricorso del direttore di un
carcere che aveva, di fatto, svolto per
oltre cinque anni un ruolo dirigenziale pur
essendo inquadrato come funzionario.
Il diverso profilo
professionale
- Le rivendicazioni economiche del
lavoratore erano state accolte dai giudici
di primo grado per essere però, subito dopo,
respinte dalla Corte d’Appello.
Per i giudici di seconda istanza la
qualifica di dirigente non poteva in nessun
modo essere considerata superiore a quella
di funzionario trattandosi di status e ruoli
assolutamente differenti e non inquadrabili
nella stessa scala gerarchica. Decisamente
più fortunato l’esito del ricorso in
Cassazione, grazie agli ermellini che negano
l’esistenza di un “compartimento stagno”
tra i due ruoli per quanto riguarda il
diritto a ottenere le differenze
retributive.
Il collegio di piazza Cavour chiarisce,
infatti, che il ricorrente non chiedeva la
qualifica ma dei soldi che senz’altro gli
spettavano. Impropriamente, infatti, la
Corte d’Appello aveva basato il suo no
sull’articolo 52 del Dlgs 152/2001 che, al
comma 1, stabilisce che “l’esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai
fini dell’inquadramento del lavoratore o
dell’assegnazione a incarichi di direzione”.
Retribuzione slegata dallo
status
– Se i giudici di secondo grado avessero
avuto la “pazienza” di scorrere
ancora la stessa norma avrebbero visto che,
il comma 5, prevede da un lato la nullità
delle assegnazioni a mansioni proprie di una
qualifica superiore al di fuori dei casi
espressamente consentiti affermando al tempo
stesso il diritto del lavoratore a incassare
le differenze retributive per l’attività
svolta.
Una conclusione contraria –afferma la
Suprema Corte– sarebbe in contraddizione con
la ratio della legge che è quella di
assicurare comunque, anche in assenza di una
possibilità di “scalare” l’organico,
la retribuzione proporzionata alla qualità e
alla quantità del lavoro prestato.
La teoria dei “vasi non comunicanti”
affermata dalla Corte d’Appello non può
portare “all’esito abnorme” –chiudono
i giudici della sezione lavoro– di
considerare la garanzia applicabile a chi ha
svolto mansioni anche di poco superiori
nell’ambito dello stesso livello
contrattuale negandola invece a chi ha avuto
compiti di maggiore rilievo pur avendo un
altro profilo professionale (commento tratto
da e link a www.diritto24.ilsole24ore.com). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Mansioni superiori di fatto e diritto alle
differenze retributive.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha
stabilito che il diritto del pubblico
dipendente a percepire le differenze del
trattamento economico rispetto alla
qualifica superiore, in caso di esercizio di
fatto di mansioni superiori (senza effetto
ai fini dell'inquadramento), sussiste
sempre, anche quando si sia in presenza di
esercizio (di fatto) di funzioni
dirigenziali da parte di un funzionario.
Infatti, la ratio dell'art. 52 del D.Lgs.
165/2001 è quella di assicurare, in ogni
caso, al lavoratore, pur in assenza di un
diritto alla promozione, la retribuzione
proporzionata alla qualità del lavoro
prestato (tratto da www.publika.it -
Corte di Cassazione, Sez. lavoro,
sentenza 27.10.2011 n.
2243). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Decreto legislativo
n. 119 del 18.07.2011, artt. 2 e 8 -
Modifica degli artt. 16 e 45 del Testo Unico
delle disposizioni normative a tutela e
sostegno della maternità e della paternità
(decreto legislativo n. 151/2001) (INPS,
circolare 27.10.2011 n. 139). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Ai
sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n.
104 del 1992 (nel testo ora vigente, dopo le
modifiche apportate prima dall'art. 19 della
legge n. 53 dell’08.03.2000, e poi dall’art.
24, comma 1, lettera b), della legge n. 183
del 04.11.2010), il lavoratore dipendente
pubblico o privato “che assiste persona con
handicap in situazione di gravità, coniuge,
parente o affine entro il secondo grado,
ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure
siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti”,
che non sia ricoverata a tempo pieno, ha
diritto di scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro più vicina al domicilio della
persona da assistere e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
Per effetto di tale disposizione il
lavoratore dipendente pubblico o privato ha
quindi, qualora ne sussistano i presupposti,
il diritto di chiedere (ed ottenere) il
trasferimento nella sede di lavoro più
vicina al domicilio della persona da
assistere (o di non essere allontanato da
tale domicilio).
Per poter ottenere la concessione del
beneficio, il richiedente deve dimostrare,
con dati o riferimenti oggettivi, la
necessità di dover assistere un familiare in
condizione di handicap grave e che altri
parenti e affini non sono in grado o
comunque non sono disponibili ad occuparsi
dell'assistenza del disabile.
Tale diritto, come previsto dalla stessa
norma, non è tuttavia incondizionato ma deve
essere necessariamente confrontato con le
irrinunciabili esigenze organizzative
dell'Amministrazione.
Si è quindi affermato che la pretesa del
lavoratore, che effettivamente assiste con
continuità un parente portatore di handicap,
alla scelta della sede di lavoro può trovare
accoglimento solo “ove possibile” e quindi
quando la richiesta di trasferimento possa
essere soddisfatta senza porsi in contrasto
con specifiche esigenze funzionali
dell'Amministrazione di appartenenza,
dovendo assumere rilievo, con riferimento
alle Forze Armate ed ai corpi di Polizia,
possibili situazioni di deficit di organico
di particolari sedi o reparti ovvero le
necessità operative che impongono un
obbligato utilizzo in alcune sedi di
personale in possesso di particolari
specializzazioni.
In conseguenza, l’amministrazione deve
considerare i bisogni, personali e
familiari, dei suoi dipendenti, ma non può
subordinare ad essi la realizzazione dei
propri compiti istituzionali, ai quali nel
bilanciamento degli interessi, deve
riconoscersi priorità.
Si deve peraltro precisare che le cause di
servizio ostative al trasferimento non
possono essere enunciate in modo generico o
apodittico ma devono essere indicate in
concreto perché solo concrete (e prevalenti)
esigenze di servizio possono giustificare il
diniego di accoglimento di una richiesta che
trova fondamento in esigenze di natura
personale e sociale alle quali il
legislatore ha voluto dare particolare
tutela.
Senza contare che, per principio più
generale, la motivazione costituisce un
elemento fondamentale del provvedimento
amministrativo e consente il possibile
sindacato giurisdizionale sulla correttezza
delle valutazioni compiute.
Anche se la normativa in questione deve
essere applicata con il giusto rigore, in
modo da evitare possibili abusi, e con la
dovuta comparazione dei contrapposti
interessi pubblici e privati, occorre
peraltro che l’amministrazione valuti in
concreto la rilevanza delle esigenze
assistenziali esposte dal lavoratore e le
modalità con le quali tale assistenza è
stata (e sarà) fornita.
Si deve ricordare che, ai sensi dell’art.
33, comma 5, della legge n. 104 del 1992
(nel testo ora vigente, dopo le modifiche
apportate prima dall'art. 19 della legge n.
53 dell’08.03.2000, e poi dall’art. 24,
comma 1, lettera b), della legge n. 183 del
04.11.2010), il lavoratore dipendente
pubblico o privato “che assiste persona
con handicap in situazione di gravità,
coniuge, parente o affine entro il secondo
grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure
siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti”,
che non sia ricoverata a tempo pieno, ha
diritto di scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro più vicina al domicilio della
persona da assistere e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
Per effetto di tale disposizione il
lavoratore dipendente pubblico o privato ha
quindi, qualora ne sussistano i presupposti,
il diritto di chiedere (ed ottenere) il
trasferimento nella sede di lavoro più
vicina al domicilio della persona da
assistere (o di non essere allontanato da
tale domicilio).
Per poter ottenere la concessione del
beneficio, il richiedente deve dimostrare,
con dati o riferimenti oggettivi, la
necessità di dover assistere un familiare in
condizione di handicap grave e che altri
parenti e affini non sono in grado o
comunque non sono disponibili ad occuparsi
dell'assistenza del disabile.
Tale diritto, come previsto dalla stessa
norma, non è tuttavia incondizionato ma deve
essere necessariamente confrontato con le
irrinunciabili esigenze organizzative
dell'Amministrazione.
Si è quindi affermato che la pretesa del
lavoratore, che effettivamente assiste con
continuità un parente portatore di handicap,
alla scelta della sede di lavoro può trovare
accoglimento solo “ove possibile” e
quindi quando la richiesta di trasferimento
possa essere soddisfatta senza porsi in
contrasto con specifiche esigenze funzionali
dell'Amministrazione di appartenenza,
dovendo assumere rilievo, con riferimento
alle Forze Armate ed ai corpi di Polizia,
possibili situazioni di deficit di organico
di particolari sedi o reparti ovvero le
necessità operative che impongono un
obbligato utilizzo in alcune sedi di
personale in possesso di particolari
specializzazioni (Consiglio di Stato, sez.
IV, n. 923 dell’11.02.2011).
In conseguenza, l’amministrazione deve
considerare i bisogni, personali e
familiari, dei suoi dipendenti, ma non può
subordinare ad essi la realizzazione dei
propri compiti istituzionali, ai quali nel
bilanciamento degli interessi, deve
riconoscersi priorità (Consiglio di Stato,
sez. IV, n. 923 dell’11.02.2011 cit.).
Si deve peraltro precisare che le cause di
servizio ostative al trasferimento non
possono essere enunciate in modo generico o
apodittico ma devono essere indicate in
concreto perché solo concrete (e prevalenti)
esigenze di servizio possono giustificare il
diniego di accoglimento di una richiesta che
trova fondamento in esigenze di natura
personale e sociale alle quali il
legislatore ha voluto dare particolare
tutela.
Senza contare che, per principio più
generale, la motivazione costituisce un
elemento fondamentale del provvedimento
amministrativo e consente il possibile
sindacato giurisdizionale sulla correttezza
delle valutazioni compiute.
Ciò premesso, in relazione a tale profilo,
il diniego dell’amministrazione di concedere
al sig. ... il trasferimento da lui
richiesto (sia in applicazione della legge
n. 104 del 1992, che regola in via ordinaria
la concessione dei benefici per i lavoratori
che prestano assistenza ai familiari
portatori di handicap, sia in applicazione
dell’art. 55 del D.P.R. n. 335, che consente
all’Amministrazione di disporre il
trasferimento anche in soprannumero per
gravissime ed eccezionali situazioni
personali ed eventualmente anche in deroga
alla graduatoria dei trasferimenti), risulta
affetto, come sostenuto dall’appellante, da
evidente illegittimità per difetto di
motivazione (e di istruttoria).
Nel diniego impugnato in primo grado non
sono state infatti indicate le concrete (e
prevalenti) ragioni di servizio che hanno
impedito l’accoglimento della richiesta di
trasferimento dell’interessato mentre sono
state enunciate, come ostative, solo
generiche ragioni di interesse pubblico,
connesse alla peculiarità dei doveri cui è
tenuto un appartenente alla Polizia di
Stato, e all’esistenza di numerose analoghe
domande avanzate da altri aspiranti con pari
qualifica alla stessa sede.
Ma tali (generiche) ragioni non possono
ritenersi sufficienti. Tanto più perché non
sono state smentite dall’amministrazione
(neanche in giudizio) le affermazioni, fatte
dall’appellante, secondo cui: i posti nella
città di Isernia per i quali era stato
chiesto il trasferimento erano liberi
nell’organico; vi erano stati medio tempore
altri trasferimenti presso la Questura di
Isernia; risultava soddisfatta la condizione
apposta dal Questore di Reggio Emilia
all’accoglimento della richiesta di
trasferimento, con l’assegnazione alla
Questura di Reggio di altro dipendente nel
posto da lui ricoperto.
Il Ministero dell’Interno ha peraltro negato
il trasferimento del signor ... (con
riferimento alla richiesta applicazione
della legge n. 104 del 1992) anche per la
carenza del requisito della continuità
dell’assistenza al familiare portatore di
handicap, a causa della notevole distanza
intercorrente fra la residenza della persona
disabile e il luogo di lavoro.
Ma la conclusione alla quale è giunta sul
punto l’amministrazione (e che il TAR ha
ritenuto esente da censure) non può essere
condivisa.
Infatti nella fattispecie non poteva
ricavarsi automaticamente l’insussistenza di
una continuità assistenziale (richiesta
dalla norma all’epoca vigente) solo a causa
della distanza fra il luogo di lavoro e la
residenza della persona disabile.
Anche se la normativa in questione deve
essere applicata con il giusto rigore, in
modo da evitare possibili abusi, e con la
dovuta comparazione dei contrapposti
interessi pubblici e privati (Consiglio di
Stato, sez. IV, n. 8527 del 03.12.2010),
occorre peraltro che l’amministrazione
valuti in concreto la rilevanza delle
esigenze assistenziali esposte dal
lavoratore e le modalità con le quali tale
assistenza è stata (e sarà) fornita.
Deve allora osservarsi che, nella
fattispecie, come evidenziato con il primo
motivo di appello, il sig. ... aveva
dichiarato di prestare fin dal 2000
assistenza alla madre handicappata, che il
padre era deceduto, che gli unici due
fratelli più piccoli lavoravano e
risiedevano in Lombardia, che aveva
continuato a prestare assistenza alla madre
anche quando, nel 2007, era stato assunto ed
assegnato alla Questura di Reggio Emilia da
dove si recava, anche organizzando i turni
di servizio “in quinta”, per metà del
suo tempo presso la madre.
Sulla base di tali elementi
l’amministrazione avrebbe potuto
eventualmente negare il trasferimento
richiesto (oltre che, come si è visto, per
eventuali concrete ragioni di servizio
anche) qualora avesse accertato
l’insussistenza di alcuni presupposti o la
non veridicità delle ragioni indicate, ma
non poteva limitarsi a negare il
trasferimento per la carenza del requisito
dell’assistenza solo a causa della distanza
dalla sede di lavoro tenuto conto delle
modalità con le quali l’assistenza veniva
comunque (asseritamente) prestata
dall’interessato con carattere di
continuità.
Del resto proprio la distanza dalla persona
handicappata che occorreva assistere aveva
determinato la richiesta di trasferimento in
sede a lei più vicina
(Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza 26.10.2011 n. 5725 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Licenziamento per giusta causa,
la graduazione della sanzione va sempre
motivata.
Il licenziamento per
giusta causa deve sempre essere corroborato
da un ragionamento sulla proporzionalità
della sanzione che giustifichi la
graduazione della pena. Non è sufficiente,
dunque, il mero richiamo da parte del
giudice alla sussistenza di una infrazione
al codice disciplinare.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez.
lavoro,
sentenza 25.10.2011 n. 22129,
accogliendo il ricorso di un cassiere di
supermercato licenziato per aver accreditato
sulla propria fidelity card i punti
della spesa accumulati dai clienti del
supermercato, e rinviando per la decisione
alla Corte di appello di Milano.
Per la Suprema corte, infatti, “giusta
causa di licenziamento e proporzionalità
della sanzione disciplinare sono nozioni che
la legge, allo scopo di adeguare le norme
alla realtà da disciplinare, articolata e
mutevole nel tempo, configura con
disposizioni, ascrivibili alla tipologia
delle cosiddette clausole generali, di
limitato contenuto e delineanti un modulo
generico che richiede di essere specificato
in sede interpretativa”. Simili
specificazioni “hanno natura giuridica e
la loro disapplicazione è, quindi,
deducibile in sede di legittimità”.
All'opposto: “Nel caso in esame la Corte
territoriale, al fine di giudicare la
proporzionalità della sanzione, ha omesso
ogni considerazione riguardo alla
graduazione della pena, limitandosi ad
affermare la sussistenza della fattispecie
disciplinare”.
Bocciato, invece, il secondo motivo di
ricorso relativo alla mancata
predeterminazione delle sanzioni
disciplinari. La Corte ha chiarito che “il
codice disciplinare aziendale non
necessariamente deve contenere una analitica
e specifica predeterminazione delle
infrazioni e, in relazione allo loro
gravità, delle corrispondenti sanzioni
secondo il rigore formale proprio del
sistema sanzionatorio penale statuale”.
Ma “è sufficiente che sia redatto in
forma che renda chiare le ipotesi di
infrazione, sia pure dandone una nozione
schematica e non dettagliata delle varie
prevedibili o possibili azioni del singolo”
(link a www.diritto24.ilsole24ore.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO: In
comune dirigenti con la laurea. Il titolo di
studio è essenziale. Anche per i contratti a
termine. La Corte conti stoppa il tentativo
del sindaco di Milano di nominare manager
senza requisiti.
Negli enti locali, la
mancanza del diploma di laurea impedisce lo
svolgimento della funzione di dirigente a
tempo determinato, anche se in presenza dei
requisiti di comprovata esperienza
professionale. Infatti, come prevede
l'articolo 19, comma 6, del dlgs n.
165/2001, il possesso del diploma di laurea
è presupposto inderogabile per il
conferimento di un incarico dirigenziale
negli enti locali, in quanto si tratta di un
requisito di base e necessariamente
propedeutico per l'accesso alla qualifica
dirigenziale.
È quanto ha messo nero su bianco la sezione
regionale di controllo della Corte dei conti
per la Lombardia, nel testo del recente
parere 11.10.2011 n.
504, rispondendo in tal senso a
una richiesta pervenuta dal sindaco di
Milano, Giuliano Pisapia.
L'istanza formulata dal primo cittadino
milanese, infatti, tendeva a conoscere se a
soggetti esterni all'organigramma del
comune, in possesso di particolari e
comprovate qualifiche professionali, con
maturata esperienza in funzioni dirigenziali
per almeno un quinquennio, si potesse
conferire incarichi dirigenziali con
rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, pur in mancanza del possesso
del diploma di laurea.
A sostegno della possibilità di poter
instaurare tali rapporti, Pisapia ha
rilevato che dalla lettura del citato
articolo 19, comma 6, sembrerebbe che i
requisiti culturali, professionali e di
comprovata esperienza siano tra loro
alternativi. In poche parole, secondo il
titolare di palazzo Marino, soggetti privi
di laurea, ma in possesso di particolari
specializzazioni professionali, culturali o
scientifiche, potrebbero essere incardinati
nei ruoli della dirigenza comunale.
Una fattispecie che ricorda da vicino la
sentenza della Corte dei conti Toscana (si
veda ItaliaOggi del 22 ottobre scorso), che
ha condannato gli amministratori di un
comune per aver conferito la funzione di
direttore generale a un soggetto privo di
laurea, in quanto la mancanza del titolo ha
reso la prestazione lavorativa per l'ente
assolutamente inadeguata. Il collegio della
magistratura contabile non è stato dello
stesso avviso della prospettazione di
Pisapia. Infatti, come disciplinato dal più
volte citato articolo 19, comma 6, del dlgs
n. 165, il requisito del possesso del
diploma di laurea è necessario per il
conferimento di un incarico dirigenziale
negli enti locali, così come nelle altre
amministrazioni che rientrano nell'alveo
delle pubbliche amministrazioni, in quanto «si
tratta di un requisito di base e
necessariamente propedeutico per l'accesso
alla qualifica dirigenziale».
È pur vero, ha rilevato la Corte, che l'art.
110 del Tuel e la disciplina introdotta
dall'art. 19, comma 6, del dlgs n. 165 del
2001, consentono l'accesso di soggetti
particolarmente qualificati alla dirigenza a
tempo, prevedendo che i soggetti che possono
rientrare in questa categoria debbono
possedere alcuni requisiti di specifica
preparazione ed esperienza professionale, ma
occorre evidenziare che «le previsioni
normative in esame non sono sostitutive del
requisito di base del possesso della laurea
ma sono aggiuntive, nel senso che purché in
possesso del diploma di laurea i soggetti
che siano dotati di uno dei requisiti
delineati nell'art. 19, c. 6, possono
ottenere un incarico dirigenziale temporaneo».
Un orientamento che la stessa sezione del
controllo (cfr. parere n. 20/2006), aveva
già espresso, nel senso della necessaria
compresenza di entrambi i presupposti,
diploma di laurea ed esperienza lavorativa,
affinché si possa dar corso al conferimento
degli incarichi dirigenziali
(articolo ItaliaOggi del 25.10.2011
- tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Progressioni economiche
orizzontali.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, col
parere 24.10.2011 n.
482, dopo aver esposto le proprie
tesi (particolarmente argomentate in
diritto) e di contrario avviso rispetto a
quelle di altre sezioni regionali (in
particolare Lombardia) propone il
deferimento alle SS.RR. delle seguenti
questioni di massima:
- "se le progressioni economiche
orizzontali previste dall'art. 23 del d.lgs.
27.10.2009 n. 150 ricadano o meno nell'accezione
'progressioni di carriera comunque
denominate', e, dunque nel regime giuridico
ed economico di contenimento delle spese in
materia di pubblico impiego previsto dall'art.
9, comma 21, del decreto legge 31.05.2010 n.
78, convertito, con modificazioni, nella
legge 30.07.2010 n. 122";
- "se, nell'ipotesi in cui le
progressioni economiche orizzontali non
dovessero essere ricomprese nel novero delle
'progressioni di carriera comunque
denominate' ai sensi dell'art. 9, comma 21,
del decreto legge 31.05.2010 n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge
30.07.2010 n. 122, dette progressioni
economiche orizzontali debbano o meno essere
considerate -ai fini dell'esclusione dal
tetto economico di cui al comma 1 dell'art.
9 del decreto legge n. 78 del 2010- 'eventi
straordinari della dinamica retributiva',
con ogni conseguenza anche in ordine all'efficacia
e alla retroattività dei relativi
provvedimenti, anche qualora questi ultimi
fossero adottati ex novo nell'arco del
triennio 2011-2013" (commento tratto da
www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Meno
co.co.co. nei mini-enti. Il tetto al lavoro
flessibile colpisce anche i Comuni fuori dal
Patto.
Le assunzioni a tempo
determinato, le collaborazioni coordinate e
continuative e le altre forme di lavoro
flessibile potranno avvenire nel limite del
50% della corrispondente spesa dell'anno
2009; le assunzioni a tempo indeterminato
nel limite del 20% della spesa delle
cessazioni dell'anno precedente.
A chiudere la questione delle assunzioni
negli enti locali ci pensa direttamente il
legislatore che con la
legge di stabilità supera le
interpretazioni che si sono succedute
dall'approvazione del Dl n. 78/2010 in poi.
Soprattutto la deliberazione n. 46/2011
della Corte dei conti, sezioni riunite
secondo cui il limite del turn-over del 20%
si applica sia alle assunzioni a tempo
indeterminato che a qualsiasi altra
tipologia contrattuale di lavoro, ma che
contemporaneamente aveva aperto alla
possibilità di deroga in casi di massima
urgenza e per servizi infungibili ed
essenziali.
Effettivamente negli enti locali stava
dominando la confusione più assoluta.
Infatti, fin dal primo momento della
deliberazione, i tentativi per giustificare
lo sforamento del 20% per i contratti a
tempo determinato erano già diffusissimi e
si concretizzavano in deliberazioni di
giunta per l'individuazione di tutte le
possibilità e casistiche di deroga. Ora, il
legislatore, sollecitato probabilmente da
tale interpretazione, interviene a suo modo:
nel 20% ci sta solo il tempo indeterminato,
mentre le assunzioni di lavoro flessibile
andranno fatte nel limite del 50% della
spesa sostenuta nel 2009.
E così, anche i piccoli enti, cioè le
amministrazioni non soggette a patto di
stabilità, si ritrovano con un vincolo che
fino all'altro giorno non esisteva. Infatti,
come sostenuto dalla stessa Corte dei conti,
sezioni riunite nella deliberazione n.
3/2011 ai comuni sotto i 5mila abitanti si
continuava ad applicare la disposizione del
comma 562 della Finanziaria 2007 che
prevedeva un'assunzione per una cessazione
dell'anno prima. Con la novità legislativa e
con l'introduzione della dicitura «e
degli enti locali» all'articolo 9, comma
28 del Dl n. 78/2010 l'obbligo di assestarsi
per il tempo determinato nel limite del 50%
del 2009 sembra valido per tutti. Salvo
future analisi diverse.
Paletti quindi estremamente rigidi, ma
immediatamente efficaci dal momento
dell'entrata in vigore della legge di
stabilità. In attesa, si spera, di una
pronuncia da parte della Corte
costituzionale che confermi quanto già
affermato nella sentenza 390/2004 su una
situazione praticamente uguale.
La Consulta aveva infatti concluso che la
disposizione che fissava un turn-over del
50% rispetto alle vacanze del 2002 non si
limitava a fissare un principio di
coordinamento della finanza pubblica, ma
poneva invece un precetto specifico e
puntuale; precetto che, proprio perché
specifico e puntuale e per il suo oggetto,
si risolve in una indebita invasione, da
parte della legge statale, del l'area
(organizzazione della propria struttura
amministrativa) riservata alle autonomie
regionali e degli enti locali, alle quali la
legge statale può prescrivere criteri e
obiettivi ma non imporre nel dettaglio gli
strumenti concreti da utilizzare per
raggiungere quegli obiettivi.
E infine una curiosità: cosa accade se
l'ente nel 2009 non aveva avuto spese per
contratti di lavoro flessibile e si ritrova
oggi nel bisogno e in presenza di
un'esigenza temporanea ed eccezionale?
Insomma, probabilmente nella fretta di
contingentare la spesa pubblica spesso si
creano norme di difficile attuazione con il
forte rischio di minare lo svolgimento dei
servizi locali
(articolo Il Sole 24
Ore del 24.10.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Addio
ai rimborsi per trasferte e traslochi.
PROSPETTIVE - Il provvedimento è tanto più
oneroso in quanto con la manovra di
Ferragosto è più facile ricollocare i
pubblici dipendenti.
Le indennità di
trasferta per il trasferimento e il rimborso
delle spese di viaggio sostenute dai
familiari del dipendente pubblico
trasferito, nonché i rimborsi delle spese di
trasloco riconosciute in questo caso e il
contributo riconosciuto nel caso di trasloco
nella stessa città da o per o tra alloggi di
servizio, sono abrogati. La possibilità di
erogazione dell'indennità di prima
sistemazione nel caso di trasferimenti per
ragioni di servizio viene limitata solamente
al caso di effettivo trasferimento della
residenza.
Sono queste le disposizioni restrittive
previste dalla proposta di legge di
stabilità e per il trasferimento dei
dipendenti pubblici, salvo quelli dei
comparti sicurezza, difesa e soccorso
pubblico. Disposizioni che, una volta
approvate, produrranno effetti ancora più
rilevanti alla luce delle previsioni
contenute nel recente Dl n. 138/2011, la «Manovra
di ferragosto», in base alle quali i
dipendenti pubblici possono essere
facilmente trasferiti dai dirigenti per
ragioni di servizio in altre sedi
nell'ambito della stessa regione, ambito che
invece per i dipendenti del ministero
dell'Interno si estende all'intero Paese.
Vediamo le norme abrogate, anche se
contenute in contratti collettivi. In primo
luogo il dipendente e i familiari hanno
diritto all'indennità di trasferta per tutto
il periodo di viaggio necessario al
trasferimento per esigenze di servizio.
L'indennità comprende anche gli oneri per
una sosta non superiore a 24 ore, nel caso
di trasferimento in località posta a
distanza superiore a 800 km. Ricordiamo che
l'indennità di trasferta per missioni è già
stata abolita per tutti i dipendenti
pubblici dai commi 213 e 214 della legge n.
266/2005, Finanziaria 2006.
E ancora, nel caso di trasferimento del
dipendente pubblico viene erogata
un'indennità che copre gli oneri di viaggio
suoi e dei familiari, oneri che devono
essere calcolati sulla base del costo dei
biglietti dei mezzi di trasporto pubblico
ovvero di 2,20 centesimi a km in caso di
assenza di mezzi pubblici. A questi oneri si
aggiungono anche quelli necessari per il
trasloco dei mobili, sulla base del costo
sostenuto. Spetta inoltre al dipendente il «rimborso
delle spese per l'imballaggio, per la presa
e resa a domicilio e per il carico e lo
scarico» dei suoi bagagli. E infine gli
spetta un contributo nel caso di passaggio,
su decisione dell'amministrazione,
nell'ambito dello stesso comune da un
alloggio di servizio a un altro o a un
alloggio privato o nel caso opposto. I
benefici verranno meno per tutti i
dipendenti pubblici al momento della
definitiva approvazione della legge di
stabilità. Mentre l'indennità di prima
sistemazione, prevista in una misura
compresa tra poco più di 200 euro e poco più
di 60 sulla base della qualifica di
inquadramento, viene limitata solamente al
caso di effettivo trasferimento della
residenza.
Ricordiamo che il legislatore ha di recente
previsto, articolo 1, comma 29, Dl n.
138/2011, che le Pa possano per «motivate
esigenze tecniche, organizzative e
produttive» contenute nel piano delle
performance e di razionalizzazione disporre
il trasferimento del personale nell'ambito
della stessa regione. La relativa disciplina
sarà dettata nei contratti collettivi
nazionali di lavoro, ma fino ad allora la
decisione spetta ai dirigenti in quanto
siamo nell'ambito dei "criteri datoriali"
e l'unica forma di relazione sindacale è la
semplice informazione preventiva
(articolo Il Sole 24
Ore del 24.10.2011 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
P.a., tariffe da avvocati.
La p.a. che, nelle cause di lavoro, si
difende da sé (senza avvocato), se vince,
potrà chiedere la condanna del lavoratore a
pagare le spese processuali calcolate in
proporzione sul tariffario degli avvocati.
Nei primi gradi di giudizio delle cause di
lavoro contro le pubbliche amministrazioni,
infatti, queste possono stare in giudizio
senza avvocato, ma avvalendosi di propri
dipendenti.
Il
ddl stabilità stabilisce che,
nelle liquidazioni delle spese del giudizio
(art. 91 cpc) a favore delle pubbliche
amministrazioni (quelle istituzionali
definite dall'art. 1, comma 2, del dlgs
165/2001, T.u. del pubblico impiego), se
assistite da propri dipendenti, si applica
la tariffa vigente per gli avvocati, con la
riduzione del 20% degli onorari.
La novità è
che viene stabilito espressamente che la
p.a. ha diritto al rimborso delle spese
processuali calcolate con il tariffario
forense. Nella giurisprudenza attuale,
invece, alla p.a., che vince la causa senza
avvocato, non vengono riconosciuti gli
onorari, ma al massimo un rimborso delle
spese vive. Nella giurisprudenza si arriva,
talvolta, a calcolare le spese vie
conteggiando le ore di lavoro per la
preparazione delle difese e per la stesura
degli atti difensivi, ma certamente non si
calcolano diritti e onorari di avvocato. In
effetti il ragionamento è che non c'è
possibilità di applicazione delle tariffe
degli avvocati se in realtà in giudizio non
c'è l'avvocato.
La disposizione proposta dal
ddl stabilità toglie questo ostacolo e
estende espressamente al dipendente (non
avvocato) difensore della p.a. in giudizio
la disciplina prevista per gli emolumenti
degli avvocati, anche se con un
abbattimento. Questo significa che il
lavoratore soccombente dovrà pagare le spese
legali all'amministrazione, anche se questa
non si è difesa con un avvocato. Tra l'altro
si tratta di manovre disincentivanti che si
combinano con l'assoggettamento al
contributo unificato delle cause di lavoro.
La norma in esame estende anche alle
controversie di lavoro una regola già
dettata nei processi tributari (art. 15,
comma 2-bis, del dl 546/1992). La riscossione
avverrà mediante iscrizione al ruolo.
La
novità non si applica alle cause pendenti,
ma solo alle controversie insorte
successivamente alla futura data di entrata
in vigore della legge di stabilità. Rimane
fermo, invece, il mancato rimborso delle
spese processuali per altri contenziosi che
ammettono l'ente pubblico alla difesa in
proprio. Anche se non si comprende perché
l'ente pubblico non ha diritto alle spese
processuali nelle cause di opposizione a
sanzioni amministrative, mentre ne ha
diritto per le cause di lavoro e per i
ricorsi tributari.
Il ddl stabilità propone, poi, la modifica
dell'art. 52, comma 1-bis, del T.u. pubblico
impiego, riducendo il tempo per impugnare le
progressioni di carriera. Secondo il ddl
tutte le impugnazioni concernenti le
progressioni all'interno della stessa area
devono essere proposte, a pena di decadenza,
entro 120 giorni dalla comunicazione
dell'esito della procedura. La disposizione
si applicherà per il futuro e, quindi, alle
graduatorie pubblicate successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di
stabilità.
Analogo termine di 120 giorni è proposto da
una novità del ddl stabilità per la domanda
di risarcimento del danno non patrimoniale
derivante da provvedimenti
dell'amministrazione, nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle p.a. rientranti nella
giurisdizione del giudice ordinario. La
domanda deve essere proposta entro il
termine di decadenza decorrente dal
passaggio in giudicato della sentenza che ha
definito il giudizio di impugnazione dei
provvedimenti della p.a. La disposizione
avrà effetto solo per il futuro, in quanto
il ddl specifica che la tagliola non si
applica alle domande già proposte nei
giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge stabilità (articolo ItaliaOggi Sette del
24.10.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Anche nel caso di condanna
definitiva del dipendente è possibile la
ricostruzione della posizione giuridica ed
economica per il periodo di sospensione
cautelare.
Nella controversia in rassegna l'appellante,
dipendente presso un Comune, veniva
cautelativamente sospeso dal servizio a
seguito di arresto, e, sottoposto a
procedimento penale, veniva condannato a due
anni di reclusione ed all'interdizione dai
pubblici uffici per cinque anni.
L’Ente locale ha perciò applicato la
sanzione disciplinare della sospensione
della qualifica per sei mesi che
l’interessato ha contestato presso il
Tribunale amministrativo di primo grado; il
Tar ha accolto il ricorso condannando
l'amministrazione al pagamento del
trattamento retributivo corrispondente alla
durata della sospensione dal servizio. Il
Comune, pertanto, ha impugnato la sentenza
di primo grado, sostenendo di non essere
tenuto al pagamento degli emolumenti per i
periodi di sospensione sino all'esito del
procedimento penale.
L'appello, secondo i giudici del Consiglio
di Stato, è infondato: ai sensi dell'art.
91, d.P.R n. 3/1957, infatti, l'impiegato
sottoposto a procedimento penale può essere
sospeso dal servizio quando la natura del
reato sia particolarmente grave, mentre deve
necessariamente essere sospeso quando sia
destinatario di misure restrittive della
libertà personale.
La sospensione cautelare disposta a causa
del procedimento penale, ove questo si
concluda con sentenza di proscioglimento o
di assoluzione, è revocata con conseguente
diritto dell'imputato a godere di tutti gli
assegni non percepiti, escluse le indennità
di lavoro straordinario, mentre, nel caso in
cui il procedimento penale si concluda con
sentenza di proscioglimento o di assoluzione
per motivi differenti da quelli di cui al
comma 1 del cit. art. 91, la sospensione può
essere mantenuta qualora venga iniziato,
entro 180 giorni, apposito procedimento
disciplinare.
I giudici di Palazzo Spada affermano che non
risulta regolata l'ipotesi in cui il
dipendente, sospeso ex art. 91, d.P.R.. n.
3/1957, sia destinatario, come in
quest’occasione, di una sentenza definitiva
di condanna. In tal caso, ritiene il
collegio che, in base all'esame sistematico
delle citate disposizioni, la misura
sospensiva ed i relativi effetti debbano
considerarsi sussistenti anche nel caso in
cui la pubblica amministrazione non abbia
iniziato il procedimento disciplinare (o
questo sia stato annullato), allorché il
dipendente sia stato destinatario di una
sentenza di condanna passata in giudicato.
Ciò in quanto la sentenza di condanna del
pubblico dipendente, anche se non scontata,
determina l'interruzione del rapporto di
lavoro per fatto imputabile allo stesso, con
conseguente insussistenza dei presupposti
idonei a giustificare il ripristino dello
status quo ante dell'impiegato a suo tempo
sospeso (cfr. C.S., dec. n. 5568/2010).
Pertanto, la ricostruzione della posizione
giuridica ed economica per il periodo di
sospensione cautelare è possibile,
nonostante l'intervenuta condanna
definitiva, purché siano preventivamente
dedotti i periodi corrispondenti alla
condanna penale inflitta, anche se non
scontata per l'eventuale sospensione
condizionale della pena (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 21.10.2011 n. 5660 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Trasformazione part-time in
full-time e vincoli in materia di personale.
La Corte dei Conti, Sez. Reg.le Piemonte,
con
parere
21.10.2011 n. 124, considera tutti
gli aspetti legati alla trasformazione a
tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo
parziale in ente non soggetto alle regole
del patto di stabilità interno (commento
tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Assunzioni, si volta pagina.
Subito.
Il limite del 20% non si applica ai
contratti a termine. Gli enti locali possono
disapplicare immediatamente le pronunce
restrittive della Corte conti.
Disapplicabili da subito le pronunzie della
Corte dei conti secondo le quali il limite
delle assunzioni pari al 20% del costo delle
cessazioni degli anni precedenti si
applicherebbe anche alle assunzioni a tempo
determinato.
I
lavori preparatori alla legge
di stabilità, e in particolare la relazione
tecnica allegata, che smentiscono sul punto
le conclusioni della magistratura contabile,
consentono agli enti di non tenere conto di
tali conclusioni, senza dover
necessariamente aspettare l'approvazione del
testo normativo.
La relazione tecnica, commentando l'articolo
4, comma 110, dell'attuale testo del ddl di
stabilità precisa che «la norma interviene
attraverso una parziale modifica dell'art.
76 del dl n. 112/2008, convertito nella
legge n. 133/2008, e successive
modificazioni. In particolare: la lettera a)
interviene in materia di assunzioni del
sistema degli enti locali -integrando
l'art. 76, comma 7, del dl 112- ed è intesa
a offrire un'interpretazione univoca della
norma di cui trattasi, specificando che la
disciplina assunzionale ivi prevista per
regioni ed enti locali si riferisce alle
sole assunzioni a tempo indeterminato. La
disposizione, configurandosi come
interpretativa, non comporta oneri a carico
della finanza pubblica».
Se già il testo dell'articolo 4 del ddl è
chiarissimo, poiché inserisce nell'articolo
76, comma 7, della legge 133/2010 la
precisazione che il tetto del 20% si applica
solo ai contratti a tempo indeterminato,
ancor più lineare è l'indicazione data dalla
relazione tecnica. La quale espressamente
rivela l'intento del legislatore di «offrire
un'interpretazione univoca», con chiaro
indiretto riferimento alle contrastanti
posizioni espresse, sul merito, anche
nell'ambito delle stesse sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti. Non
solo: la relazione considera altrettanto
esplicitamente la norma come
«interpretativa», certo allo scopo di
chiarire la sua neutralità sul piano dei
costi, ma finendo per qualificarla
indirettamente come disposizione di
interpretazione autentica, che pone nel
nulla dall'origine le letture di segno
contrario sancite dalla deliberazione
46/2011 delle sezioni riunite e
recentissimamente confermate dalla sezione
Lazio con deliberazione 12.10.2011, n.
59, certamente antecedente all'iniziativa
legislativa.
Sul piano operativo, prudenza
potrebbe consigliare alle amministrazioni di
attendere l'approvazione del testo di legge
e così agire libere dagli effetti
vincolativi derivanti dalla lettura
restrittiva della magistratura contabile.
Tuttavia, occorre ricordare che le sezioni
della Corte dei conti esprimono pareri, non
emettono sentenze, né tanto meno possono
creare diritto (anche se la deliberazione
46/2011 ha, in effetti, introdotto elementi
di novità nella disciplina delle assunzioni,
non sussistenti nella norma).
Si tratta di
un'attività collaborativa, svolta ai sensi
dell'articolo 7, comma 8, della legge
131/2003. In quanto pareri, essi non sono
ovviamente vincolanti: si tratta di una
funzione di amministrazione consultiva,
volta a meglio chiarire aspetti controversi
di una disciplina agli organi competenti, i
quali restano comunque integralmente
responsabili comunque delle scelte
amministrative concretamente adottate. Ivi
comprese, quelle di non aderire ai pareri
espressi, con l'onere di fornire ampia ed
approfondita motivazione che espliciti le
ragioni di tale eventuale decisione.
I pareri delle sezioni restano, dunque,
comunque fonti di interpretazione e non
fonti di produzione del diritto
(articolo ItaliaOggi del 21.10.2011 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: PRIVACY/
Basta
l'estratto per rettificare il punteggio di
un candidato. Il Garante stabilisce un
principio valido per tutti i concorsi
pubblici.
Concorsi pubblici più riservati. Per
rettificare il punteggio di un candidato
nella graduatoria di un concorso a
vicepresidente di sezione di commissioni
tributarie provinciali, è sufficiente
pubblicare solo il dispositivo della
delibera. Per pubblicare l'atto in forma
integrale è necessario invece che lo
disponga una norma di legge o di
regolamento.
Così il Garante privacy ha deciso un ricorso
stabilendo un principio valido in tutte le
procedure selettive.
Il Garante con altri
provvedimenti si è occupato anche di sms per
protezione civile, form delle università
telematiche e trattamento dei dati sanitari
dei militari. Vediamo il contenuto dei
provvedimenti.
Concorsi pubblici. Nel caso specifico la
delibera di rettificazione del punteggio
assegnato al candidato, affissa conteneva
numerosi dati personali, tra i quali
valutazioni e apprezzamenti sulla persona, e
informazioni sulle attività prestate
ritenute lesive della dignità umana e
professionale. Vista la presa di posizione
del Garante per questi concorsi è stata
cambiata la modalità di pubblicazione,
prevedendo l'affissione della sola parte
dispositiva.
Il principio può essere esteso
agli altri casi di pubblicazione di delibere
di enti pubblici: tale forma di diffusione è
legittima solo se è prevista da una norma di
legge o di regolamento (come per esempio per
comuni e province il Testo unico degli enti
locali).
Sms di protezione civile. Il Centro di
coordinamento nazionale per la viabilità
(«Viabilità Italia»), costituito presso il
ministero dell'interno, potrà inviare sms
utili alla gestione di situazioni di crisi
della viabilità a tutte le persone presenti
sul territorio interessato dall'emergenza.
Via libera del Garante allo schema di
convenzione stipulato tra «Viabilità Italia»
e le società telefoniche.
«Viabilità
Italia», in seguito a una ordinanza contingibile e urgente emanata da una
autorità di pubblica sicurezza, potrà
chiedere alle società telefoniche di
individuare i cellulari dei clienti presenti
nell'area di crisi per allertarli via sms
sulla situazione di emergenza o di imminente
pericolo.
È stato escluso l'obbligo di acquisire il
consenso considerato che si tratta di
contattare le persone in casi di urgenza.
Università telematica. Il
form di iscrizione
a un sito web può contenere solo i dati
personali strettamente necessari a fornire
il servizio per il quale l'utente si
registra. Altrimenti si viola la privacy e
il Garante può bloccare il trattamento. Come
è successo a una università telematica che
raccoglieva anche informazioni, quali luogo
e data di nascita, codice fiscale,
cittadinanza, risultati eccedenti e non
pertinenti rispetto alle finalità di
mantenere contatti con gli utenti
interessati al mondo dell'ateneo e di
informare sulle novità e gli appuntamenti
universitari.
Dati sanitari dei militari.
Parere favorevole del Garante su uno schema
di dpr predisposto dal ministero della
difesa. Lo schema di regolamento disciplina
l'adozione del «doppio certificato»:
per il militare in malattia prevista la
trasmissione di due certificati medici: uno
con la sola prognosi, da consegnare al
superiore diretto, e un altro, recante anche
la diagnosi, da inviare alle strutture
sanitarie militari
(articolo ItaliaOggi del 20.10.2011 - link a www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
G.U. 20.10.2011 n. 245 "Regolamento di
attuazione in materia di risoluzione del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche dello Stato e
degli enti pubblici nazionali in caso di
permanente inidoneità psicofisica, a norma
dell'articolo 55-octies del decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165"
(D.P.R. 27.07.2011 n.
171).
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P.a.,
l'irrequieto resta a casa. In G.U. dpr sulla
sospensione cautelare.
Il dipendente pubblico «turbolento» potrà
essere sospeso cautelativamente dal
servizio. Infatti, in presenza di
comportamenti gravi e ripetuti, tali da
poter generare pericolo per sé, per gli
altri lavoratori o per l'utenza,
l'amministrazione pubblica potrà invitarlo a
non presentarsi in ufficio, attivando, per
il tramite delle aziende sanitarie, l'iter
di verifica della sua idoneità alle mansioni
svolte. Inoltre, se al lavoratore viene
riconosciuta una inidoneità psicofisica
assoluta, l'amministrazione deve risolvere
il rapporto di lavoro.
Questo è quanto si
rileva dalla lettura del dpr 27.07.2011 n.
171,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20
ottobre scorso, attuativo delle disposizioni
contenute all'articolo 55-octies del dlgs
n. 165/2001. Come si ricorderà, (si veda ItaliaOggi del 14 luglio scorso) le
disposizioni si applicano ai dipendenti,
anche con qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni dello stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici
non economici, degli enti di ricerca e delle
università, nonché al personale delle
Agenzie fiscali. Mentre restano escluse le
categorie del personale cosiddetto non
contrattualizzato (come ad esempio i
prefetti, professori universitari,
magistrati).
Il dpr prevede che se il dipendente supera
la soglia prevista dal contratto in caso di
assenze per malattia, oppure, come detto in
presenza di gravi e ripetuti comportamenti
sul luogo di lavoro, l'amministrazione (ma
anche il dipendente potrà chiederlo) ha la
facoltà di attivare tutte le iniziative per
accertare l'inidoneità del dipendente allo
svolgimento delle mansioni. Inidoneità che
può essere assoluta (quindi con
l'impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa), oppure relativa, nel
caso in cui il dipendente non potrà svolgere
le attività proprie del suo profilo
professionale ma che potrà essere «ricollocato»
in altro profilo professionale.
In quest'ultimo caso, infatti, il dpr
prevede che l'amministrazione dovrà
attivarsi per «rinquadrarlo» in
mansioni equivalenti, ovvero inferiori,
assicurandogli comunque, il trattamento
economico di provenienza. Solo se non sarà
possibile collocare in alcun modo il
dipendente, anche attraverso consultazioni
con altre p.a., questi sarà messo in «soprannumero».
Nei casi limite, infine, ovvero se il
dipendente viene riconosciuto inidoneo
assoluto al servizio, l'amministrazione,
previa comunicazione, risolve il rapporto di
lavoro e corrisponderà l'indennità di
preavviso
(articolo ItaliaOggi del 22.10.2011 - link a www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: L'ente
anticipa le spese legali. Un parere della
Corte conti Lombardia.
In caso di procedimento
penale a carico di dipendente di un ente
locale per fatti attinenti l'attività di
servizio, nulla vieta alla stessa
amministrazione locale di poter anticipare i
costi relativi alle spese legali. Infatti,
come precisa l'articolo 67 del dpr n.
268/1987, tale scelta non appare
incompatibile con la previsione secondo cui
la pubblica amministrazione «assumerà a
proprio carico ogni onere di difesa sin
dall'apertura del procedimento». Tuttavia,
regole di prudenza impongono che l'ente
dovrà cautelarsi prevedendo la ripetizione
di tali spese in funzione dell'esito del
giudizio penale.
È quanto ha chiarito la sezione regionale di
controllo della Corte dei conti per la
Lombardia, nel testo del
parere 18.10.2011 n.
528, rispondendo in tal senso ad
un'istanza pervenuta dal comune di Robecco
sul Naviglio (Mi).
La decisione da parte dell'amministrazione
comunale di provvedere o meno al pagamento
delle spese di lite in favore di un proprio
dipendente, «deve essere frutto di una
valutazione propria, nel rispetto delle
previsioni legali e contrattuali, che
rientrano nelle prerogative esclusive dei
relativi organi decisionali». Ora,
l'articolo 28 del Ccnl 14.09.2000 del
comparto regioni ed autonomie locali,
richiamando l'articolo 67 del citato dpr n.
268/1987, prevede che, in caso di apertura
di procedimento penale a carico di
dipendenti per fatti o atti connessi
all'adempimento di compiti d'ufficio,
l'ente, a tutela dei propri diritti ed
interessi, può assumere a proprio carico
ogni onere di difesa sin dall'apertura del
procedimento. Ovviamente, in caso di
sentenza esecutiva di condanna, l'ente dovrà
ottenere dal dipendente tutti gli oneri
sostenuti per la sua difesa.
Pertanto, in riferimento all'oggetto del
parere, ovvero alla possibilità di
anticipare le spese legali al dipendente
sottoposto a procedimento penale, il
collegio della magistratura contabile
lombarda ha sostenuto che, sempre nel
rispetto del requisito del «comune
gradimento» dell'avvocato difensore e al
verificarsi dei presupposti previsti dalla
normativa, tale possibilità non appare
incompatibile con l'ampia previsione
contrattuale secondo cui la pubblica
amministrazione «assumerà a proprio
carico ogni onere di difesa sin
dall'apertura del procedimento»
(articolo ItaliaOggi dell'01.11.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: LEGGE
DI STABILITÀ/ P.a., vincoli limati sul
personale. Assunzioni col tetto solo su
impiegati a tempo indeterminato. Smentite
nel ddl le interpretazioni prospettate dalla
Corte dei conti.
Il tetto alle assunzioni
per gli enti soggetti al patto, pari al 20%
del costo del personale cessato l'anno
precedente, si applica solo ai dipendenti a
tempo indeterminato.
È il
disegno di legge
di stabilità per il 2012, approvato
dal consiglio dei ministri venerdì scorso, a
chiarire l'interpretazione corretta
dell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010,
convertito in legge 122/2010, smentendo in
modo piuttosto aperto la deliberazione della
Corte dei conti, Sezioni Riunite 46/2011.
Come si ricorda, le Sezioni Riunite hanno
ritenuto che il tetto di spesa debba valere
per qualsiasi tipo di assunzione e
contratto, ivi comprese, dunque, le
assunzioni flessibili.
Molte sono le perplessità che ha destato la
conclusione della magistratura contabile: la
principale tra esse la considerazione
evidente che il legislatore abbia inteso
ridurre la spesa fissa e continuativa del
personale, ma non quella connessa ad
esigenze flessibili, per sua natura
variabile nel tempo e, dunque, inidonea ad
un tetto di spesa come quello del 20% del
costo delle cessazioni.
Il disegno di legge di stabilità conferma
che l'intenzione del legislatore era ben
diversa da quanto hanno ritenuto le Sezioni
Riunite. E chiarisce la portata della
disciplina del tetto di spesa apportando due
modifiche all'impianto della manovra del
2010.
Il primo intervento è una novellazione
dell'articolo 76, comma 7, della legge
133/2008, (oggetto della norma contenuta
nell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2020)
aggiungendovi la precisazione che gli enti
soggetti al patto (i «restanti enti»)
possono procedere ad assunzioni di personale
«a tempo indeterminato». Il nuovo
testo dell'articolo 76, comma 7, della legge
133/2008, pertanto, conterrà espressamente
la limitazione del meccanismo del tetto
della spesa ai soli contratti a tempo
indeterminato.
In secondo luogo il disegno di legge di
stabilità modifica anche l'articolo 9, comma
28, del dl 78/2010, convertito in legge
122/2010, così da precisare che il
contenimento della spesa per personale
flessibile, pari al 50% di quella del 2009
per le amministrazioni statali, valga solo
come principio anche per gli enti locali.
A ben vedere, della novellazione
dell'articolo 9, comma 28, della legge
122/2010 non c'era bisogno. Lo stesso
concetto, ovvero che la riduzione del costo
del personale flessibile costituisca un
principio generale, finalizzato a ridurre il
costo complessivo del personale, è espresso
dall'articolo 1, comma 557, lettera a),
della legge 296/2006, come novellato
dall'articolo 14, comma 7, della legge
122/2010.
In ogni caso, la novellazione dell'articolo
9, comma 28, della legge 122/2010 chiarisce
che il contenimento della spesa per il
lavoro flessibile, per quanto autonomamente
definibile da ciascun ente, deve essere
sostanzioso. Gli enti locali non saranno
obbligati a ridurlo né del 20% del costo
delle cessazioni dell'anno precedente, né
del 50% del costo affrontato a questo titolo
nel 2009, ma dovranno abbatterlo in modo
significativo, così da rispettare i principi
normativamente posti. Senza, tuttavia, le
commistioni tra misure di contenimento del
lavoro a tempo indeterminato e di
diminuzione della spesa del personale
flessibile che avrebbe causato la delibera
46/2011 delle Sezioni Riunite
(articolo ItaliaOggi del 18.10.2011
- link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Permessi
al padre con moglie casalinga.
Anche il padre può
fruire dei riposi giornalieri previsti
dall'articolo 40 del Testo Unico sulla
maternità (decreto legislativo 151/2001)
nell'ipotesi di madre casalinga.
Con la
nota operativa
13.10.2011 n. 23, infatti,
l'Inpdap afferma che, sulla scia
dell'interpretazione estensiva che
scaturisce dagli indirizzi giurisprudenziali
(si veda la sentenza del Consiglio di Stato
4293/2008), è possibile riconoscere al
lavoratore padre il diritto a fruire dei
riposi giornalieri anche nell'ipotesi in cui
la madre svolga lavoro casalingo. L'ente di
previdenza chiarisce che, trattandosi di
permessi retribuiti, la fruizione degli
stessi non ha alcuna incidenza ai fini
dell'obbligo di versamento contributivo, che
rimane immutato.
Con lettera circolare 8494/2009 il ministero
del Lavoro, nell'intento di fare chiarezza,
si è espresso in senso favorevole al
riconoscimento dei riposi in capo al padre
in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore
sia impegnato in attività lavorative che lo
distolgono dall'assolvimento di tale
compito. In quell'occasione il ministero ha
richiamato la sentenza della Cassazione
20324/2005.
Il padre dipendente potrà quindi fruire dei
riposi entro il primo anno di vita del
bambino o entro il primo anno dall'ingresso
in famiglia del minore adottato o affidato,
in presenza di determinate condizioni
opportunamente documentate (madre impegnata
in accertamenti sanitari, cure mediche,
concorsi pubblici eccetera) e, comunque, dal
giorno successivo alla scadenza del congedo
di maternità.
In caso di parto plurimo è concesso al padre
-nell'ipotesi di madre casalinga- il
raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive
possono essere utilizzate dal padre stesso
anche durante i tre mesi dopo il parto. Le
ore di riposo giornaliero non fruite
giornalmente, come di consueto, non potranno
essere fruite successivamente
(articolo Il Sole 24 Ore del 18.10.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Buoni pasto e Faverin "il serio"
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 18.10.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Contributi
legati agli stipendi pagati.
Arrivano i chiarimenti Inpdap su alcune
problematiche applicative del Dl 78/2010.
Con la
nota operativa 05.10.2011 n. 22 l'istituto analizza i
riflessi previdenziali delle progressioni
giuridiche ma non economiche e le modalità
di calcolo e versamento dei contributi per
le riduzioni dei compensi oltre i 90mila e i
150mila euro.
L'articolo 9 della Dl 78/2010 ha introdotto
diverse disposizioni di forte impatto, prima
fra tutte la previsione che per gli anni
2011, 2012 e 2013 le progressioni di
carriera comunque denominate e i passaggi
tra le aree hanno effetti solo giuridici.
Innanzitutto è opportuno ricordare che sia
alcune sezioni regionali della Corte dei
conti che la Ragioneria generale dello Stato
(Rgs) hanno riconosciuto che nella
definizione «progressioni di carriera
comunque denominate» si possono far
rientrare anche le progressioni economiche
(orizzontali), e questo nonostante gli
articoli 23 e 24 del Dlgs 150/2009 abbiano
tenuto distinti i due istituti. La Rgs, con
la circolare 12/2011, ha quindi avallato il
principio secondo il quale in questo
triennio un dipendente possa progredire ad
una posizione economica superiore pur non
percependo almeno fino al 2014 –senza il
beneficio della retroattività– il relativo
compenso, e purché le risorse finanziarie
necessarie siano rese indisponibili fino a
tutto il 2013. La tesi, già messa in
discussione per una serie di motivi non solo
giuridici, ma soprattutto di equilibrio del
fondo delle risorse decentrate, necessitava
però di chiarimenti previdenziali. Che sono
puntualmente arrivati con la nota operativa
22/2011 dell'Inpdap.
A fronte del previsto riconoscimento
soltanto giuridico del maggiore livello
retributivo cui non corrisponde il relativo
adeguamento economico, nessun incremento
contributivo è richiesto, per cui in questa
ipotesi il versamento dovuto all'istituto
deve essere rapportato alle sole
retribuzioni di fatto corrisposte. Non va
quindi versata alcuna contribuzione
figurativa.
Altra questione attesissima riguardava il
corretto calcolo dei contributi
previdenziali in caso di decurtazione delle
retribuzioni ai sensi del comma 2
dell'articolo 9 del Dl 78/2010. Si tratta
della riduzione del 5% per i compensi sopra
i 90mila euro e del 10% per i compensi sopra
i 150mila euro, disposizione peraltro
mantenuta in vita per i lavoratori pubblici.
La norma stessa indica che tale decurtazione
non opera a fini previdenziali. I dubbi però
rimanevano. Gli operatori si chiedevano se
comunque il dipendente dovesse pagare la
contribuzione solo sui compensi
effettivamente percepiti e quindi il datore
dovesse intervenire con la cosiddetta
contribuzione figurativa, oppure se, in
questo caso, anche il lavoratore dovesse
versare i contributi sull'importo spettante
ante riduzione.
La Ragioneria generale dello Stato ha optato
per questa soluzione, confermata ora anche
dall'Inpdap. I contributi da versare devono
essere calcolati sull'intera retribuzione
spettante senza tener conto della riduzione
sia per la quota del datore di lavoro che
per quella a carico del lavoratore.
Un'ultima precisazione. Ai fini del
raggiungimento della quota dei 90mila o
150mila euro, si deve fare riferimento a un
criterio di competenza. Infatti, devono
essere conteggiati anche i compensi
corrisposti nell'anno successivo rispetto a
quello in cui si sono effettuate le
prestazioni. Quindi, per esempio,
l'indennità di risultato per l'anno 2011
erogata nel 2012 entra come competenza
dell'anno attualmente in corso
(articolo Il Sole 24 Ore del 17.10.2011
- link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: La
«promozione» non è un diritto.
CONSEGUENZE PROCESSUALI - Il giudice
ordinario non può imporre il conferimento di
posizioni organizzative ma solo valutare la
legittimità degli atti.
La posizione giuridica in capo al dipendente
che aspira a una posizione organizzativa non
è corrispondente a un diritto soggettivo
perfetto, ma costituisce "solo" un interesse
legittimo di diritto privato in un contesto
di lavoro pubblico costituzionalizzato. Il
dipendente che aspira ad essere incaricato
di posizione organizzativa ha un interesse
legittimo a che la procedura sia svolta in
modo corretto, al quale si contrappone però
un potere discrezionale da parte del «datore
di lavoro», anch'esso di diritto privato; lo
stesso datore può accogliere o meno la
richiesta di conferimento dell'incarico,
sempre nel rispetto della procedura.
La conseguenza processuale più importante è
che il «giudice giammai può emettere
sentenza con la quale accerta il diritto del
ricorrente a vedersi conferire l'incarico
cui aspira, essendo lo stesso attribuibile
solo a seguito di valutazione discrezionale
della Pa (si veda Cassazione 14.09.2005, n. 18198) ma lo stesso giudice, se
accerta che il potere discrezionale è stato
esercitato fuori dai limiti di legge, potrà
dichiarare illegittimo il conferimento
dell'incarico impugnato». Una tale
conclusione potrà soltanto portare la Pa ad
operare una nuova valutazione, nel rispetto
delle norme in precedenza violate, ma non si
potrà concretizzare nell'affidamento, tanto
meno a carattere retroattivo, delle funzioni
attribuibili alla posizione organizzativa.
Lo ha deciso il Tribunale di Trani, Sez.
lavoro, nella
sentenza 22.09.2011, che conferma la pregressa
giurisprudenza ordinaria (si veda ad esempio
Cassazione Civile, sezione lavoro 15.05.2008, nr. 12315) e quella amministrativa del
Consiglio di Stato (tra le tante, sezione V,
15.02.2010, n. 815) per le quali le
procedure di selezione finalizzate al
conferimento delle posizioni organizzative
al personale non dirigente delle Pa esulano
dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi.
La decisione di Trani, seppur inserita in
una scia abbastanza consolidata nei
principi, è importante in quanto ribadisce,
in un momento di particolare ritorno della
pubblicizzazione del rapporto di lavoro, la
discrezionalità della scelta della Pa.
Tuttavia la tesi, malgrado sostenuta da
ampia giurisprudenza, non potrà che essere
rivista alla luce del principio di
effettività della tutela: sostenere,
infatti, che il giudice ordinario non possa
sostituirsi all'amministrazione decidente e,
nel contempo, affermarne la giurisdizione
ordinaria limitandola alla possibilità della
sola disapplicazione degli atti, attraverso
la categoria del l'interesse legittimo di
diritto privato, potrebbe portare a una
carenza di tutela del singolo oggi in
contrasto con i principi sull'effettività
della tutela giurisdizionale, desumibili
dall'articolo 24 della Costituzione e dagli
articoli 6 e 13 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo
(articolo Il Sole 24 Ore del 17.10.2011
- link a www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Malattia lunga, il certificato
è doc.
Per prognosi oltre i dieci giorni occorre il
medico dell'Ssn. Estesa al settore privato
la disciplina dei dipendenti pubblici sulla
giustificazione delle assenze.
Per la malattia lunga serve un certificato
medico «doc». Nei casi di assenza superiori
ai dieci giorni, infatti, il lavoratore deve
munirsi di certificato rilasciato da un
medico del servizio sanitario o
convenzionato. Il vincolo, finora vigente
per gli impiegati statali, è stato esteso al
privato dal Collegato lavoro.
E vale non solo in caso di lunghe malattie
(superiori a dieci giorni), ma per le
infermità oltre la seconda in un anno.
Malattia online. La novità scaturisce dal
processo di uniformazione dei regimi
previsti per i dipendenti pubblici e quelli
privati in ordine alle certificazioni di
malattia. Unificazione che ha portato, dal
14 settembre, all'entrata in vigore di
un'unica disciplina sulla trasmissione in
via telematica dei certificati medici
all'Inps. La necessità di un certificato
«doc» già vigente per i dipendenti pubblici
e ora estesa ai privati scaturisce proprio
da questa equiparazione.
Regime unico. La legge n. 183/2010
(Collegato lavoro), nel completare questo
processo di unificazione, ha fatto un
rimando integrale ed esplicito all'articolo
55-septies del dlgs n. 165/2001, ossia al
T.U. sul pubblico impiego. Ciò ha
comportato, evidentemente, l'entrata in
vigore di un unico regime per i dipendenti
sia del settore pubblico che privato, anche
per quanto concerne gli aspetti sanzionatori
riferiti ai medici del Ssn o con esso
convenzionati.
Successivamente, con
l'entrata in vigore (dal 6 luglio) del dl n.
98/2011, è arrivata un'ulteriore
innovazione: «Nel caso in cui l'assenza per
malattia abbia luogo per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche
o esami diagnostici l'assenza è giustificata
mediante la presentazione di attestazione
rilasciata dal medico o dalla struttura,
anche privata, che hanno svolto la visita o
la prestazione».
Quando serve una certificazione «doc». Il
Collegato lavoro ha stabilito che, per
garantire un quadro completo e univoco delle
assenze per malattia nei settori pubblico e
privato, nonché un efficace sistema di
controllo, dall'01.01.2010 (termine poi
slittato al 14 settembre scorso, per il solo
settore privato), in tutti i casi di assenza
per malattia dei dipendenti di datori di
lavoro privati, per il «rilascio» e la
«trasmissione» della attestazione di
malattia si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 55-septies del dlgs n.
165/2001.
È proprio questo rinvio normativo
a determinare, per il settore privato, la
necessità di ricorrere a una certificazione
«doc» in alcune situazioni. Nel dettaglio è
nei casi di assenza per malattia superiori a
dieci giorni e comunque nei casi di eventi
successivi al secondo nel corso dello stesso
anno solare che anche per il lavoratore del
settore privato è divenuto obbligatorio
produrre, al datore di lavoro, idonea
certificazione rilasciata unicamente dal
medico del Ssn o con esso convenzionato.
Fa
eccezione a tale regole l'assenza di
malattia per l'espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche o
diagnostiche per le quali la certificazione
giustificativa può essere rilasciata anche
da medico o struttura privata.
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La richiesta viaggia sul canale telematico.
Dall'01.10.2011, le richieste di visita
medica di controllo devono essere inoltrate
mediante canale telematico. La novità fa
parte del piano di «estensione e
potenziamento dei servizi telematici offerti
dall'Inps ai cittadini», in costruzione
progressiva dal 1° gennaio di quest'anno e
che prevede l'utilizzo graduale del canale
telematico per la presentazione delle
principali domande di prestazioni/servizi.
Dal 1° ottobre, dunque, è stata attivata,
per i datori di lavoro, la modalità di
presentazione telematica della richiesta del
servizio di controllo dello stato di salute
dei propri dipendenti in malattia (la
cosiddetta visita fiscale), in virtù di
quanto previsto dall'articolo 38 della legge
n. 122/2010. Il servizio di richiesta, in
modalità telematica, delle visite mediche di
controllo domiciliare e/o ambulatoriale
riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici
e privati, compresi quelli i cui dipendenti
non sono tenuti al versamento della
contribuzione di finanziamento
dell'indennità economica di malattia
all'Inps. Per l'utilizzo del servizio
occorre essere abilitati all'accesso.
Tutti
i soggetti già dotati di Pin e attualmente
in grado di consultare gli attestati di
malattia sono abilitati al servizio
automaticamente. Invece i datori di lavoro o
loro incaricati non ancora abilitati ai
servizi di consultazione degli attestati di
malattia, per poter accedere al servizio,
devono presentare presso una sede dell'Inps
i seguenti documenti: modulo di richiesta,
compilato e sottoscritto dallo stesso datore
di lavoro privato o dal legale
rappresentante (ove il datore di lavoro sia
pubblico o organizzato in forma associata o
societaria), con l'elenco dei dipendenti per
i quali si chiede il rilascio del Pin per
l'accesso agli attestati di malattia del
personale con allegata copia del documento
d'identità del sottoscrittore; modulo di
richiesta «individuale» compilato e firmato
da ogni dipendente autorizzato, con allegata
una fotocopia del documento d'identità del
sottoscrittore.
I datori di lavoro o loro
incaricati che intendano affidare il
servizio di richiesta visita medica di
controllo a un soggetto diverso da quello
attualmente dotato di abilitazione per la
consultazione degli attestati di malattia,
devono comunicarlo all'Inps, che provvederà
a modificare i relativi profili
autorizzativi. Inoltre, gli stessi datori di
lavoro o loro incaricati in possesso di Pin
sono tenuti a chiedere tempestivamente la
revoca dell'autorizzazione all'Inps (che
provvederà a cessare, con effetto immediato,
l'abilitazione), al verificarsi della
cessazione dell'attività, della sospensione
o del trasferimento in altra struttura
dell'intestatario del Pin.
La richiesta di visita medica di controllo,
che viene indirizzata in automatico alla
sede competente dell'Inps per
residenza/domicilio o per reperibilità del
lavoratore, può essere effettuata per un
solo lavoratore e per una sola visita alla
volta. È possibile, inoltre, richiedere
anche la visita di controllo ambulatoriale
Inps, per casi eccezionali e motivati, cui
fa seguito una verifica di fattibilità, da
un punto di vista organizzativo-temporale,
da parte della sede territoriale dell'Inps.
La procedura di richiesta di visita medica
di controllo si compone di più pannelli che
consentono un colloquio interattivo con
l'utente che comunica i dati relativi alla
richiesta, in modalità guidata dal sistema
informatico: preimpostando i dati ove già
disponibili (i dati anagrafici del datore di
lavoro, per le imprese iscritte a Inps e del
lavoratore se presente nell'archivio
anagrafico unico); costruendo e completando
dinamicamente le informazioni (per esempio,
la selezione del comune nell'ambito della
provincia già specificata); indirizzando
l'utente con domande specifiche (per esempio
«Il lavoratore ha diritto all'indennità di
malattia a carico dell'Inps?»); segnalando i
dati obbligatori (un asterisco, '*', accanto
al campo); sottoponendo i dati forniti
all'immediato controllo formale; utilizzando
una messaggistica puntuale per segnalare le
informazioni incongruenti. Inoltrata la
richiesta di visita medica di controllo, si
ottiene in risposta una ricevuta, con la
segnatura di protocollo in entrata assegnata
dal sistema Inps. Infine, è possibile
visualizzare anche l'esito della visita.
Come detto, le richieste di visita medica di
controllo devono essere inoltrate attraverso
il canale telematico dal 1° ottobre.
In fase
di prima attuazione del processo telematizzato
è concesso un periodo transitorio, fino al
30 novembre, durante il quale le richieste
di visita medica di controllo inviate
attraverso i canali tradizionali sono
considerate validamente presentate, ai fini
degli effetti giuridici previsti dalla
normativa in materia. Alla scadenza, il
canale telematico diventa esclusivo
(articolo ItaliaOggi
Sette del 17.10.2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Manovra-bis: la liquidazione del
TFS/TFR tramite l'Inpdap
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 17.10.2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
A. Pozzi,
La contrattazione collettiva nel pubblico
impiego tra illusioni e delusioni. Dalla
legge 421/1992 al d.l. n. 138/2011
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Statali, salvati i buoni pasto.
Berlusconi: nessun taglio - Pa: 300mila
dipendenti in meno nel 2014.
EQUO INDENNIZZO - Cancellata anche la norma
che negava il giudizio equitativo nelle
azioni di risarcimento. Per Palazzo Vidoni
era incostituzionale.
«Durante il Consiglio dei ministri se ne
è parlato ma poi abbiamo deciso di non farne
nulla». Silvio Berlusconi ieri ha
smentito così la notizia del taglio ai buoni
pasto dei dipendenti pubblici. La misura è
stata sfilata dall'articolato del disegno di
legge di stabilità messo a punto dai tecnici
dell'Economia dopo un confronto tra i
ministri anche per i «problemi
applicativi» che avrebbe comportato una
sua rigorosa applicazione, ha fatto sapere
in una nota il portavoce del ministro per la
Pa e l'Innovazione, Renato Brunetta.
Con la norma taglia-ticket –che sarebbe
scattata per la maggioranza dei dipendenti,
visto che valeva per presenze in ufficio
inferiori alle 8 ore al giorno– è sparita
anche la misura che negava la possibilità di
equo indennizzo nelle azioni di risarcimento
per danno non patrimoniale. In questo
secondo caso lo scoglio era di natura
costituzionale, stando ai tecnici di palazzo
Vidoni.
Delle misure sul pubblico impiego, a questo
punto, dovrebbero essere rimaste in campo la
mini-tassa sui concorsi per dirigenti, la
soppressione di accertamento e pagamento
dell'indennità per infermità derivante da
cause di servizio (da cui sono comunque
esclusi i dipendenti del comparto sicurezza)
e la norma che riduce a 60 giorni i termini
per le azioni giudiziarie per controversie
di lavoro.
La marcia indietro sui buoni pasto è stata
accolta con soddisfazione da tutto il fronte
sindacale e dalle opposizioni. Ma ora si
tratta di capire con quali misure
alternative saranno garantiti i tagli di
spesa potenziali –il conto dei ticket
restaurant sfiora il miliardo l'anno per
tutta la Pa- visto che con quell'intervento
si contribuiva a garantire i tagli alla
spesa dei ministeri e degli enti
territoriali.
Il pubblico impiego, in effetti, era già
stato colpito da nuove misure restrittive
sulla spesa (in aggiunta a quelle del 2009 e
del 2010) che spaziano dalla proroga fino al
2014 del blocco dei contratti alla proroga
del blocco del turn-over; strette che
in termini cumulati dovrebbero garantire una
minor spesa per oltre un miliardo nel 2014,
anno in cui il numero complessivo dei
dipendenti dovrebbe stabilizzarsi attorno ai
3,3 milioni, con un calo dell'8% rispetto
all'inizio della legislatura. Nel 2014,
inoltre, grazie al blocco della
contrattazione, si realizzerà un
allineamento tra le retribuzioni di fatto
dei dipendenti pubblici con quelle dei
privati, come è confermato dalle stime Aran
raccolte nella relazione al Parlamento sullo
stato della Pa 2010-2011 che il ministro
Brunetta ha consegnato l'altro giorno al
presidente della Camera, Gianfranco Fini.
La Relazione mette a fuoco alcuni dei
profili più importanti di monitoraggio della
spesa non obbligatoria delle
amministrazioni. Un dato, in particolare,
risulta significativo: è scesa sotto quota
un miliardo la spesa per le consulenze
esterne. L'anno scorso -secondo quanto si
legge nella Relazione- sono stati spesi per
le 199.619 consulenze esterne 962.918.344
euro con un calo del 5% rispetto al 2009. Il
numero dei consulenti è diminuito del 16% ma
è aumentato il compenso medio per incarico
da 4.057 euro a 4.366 (+8%) (articolo
Il Sole 24 Ore del 15.10.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: LEGGE DI
STABILITÀ/ P.a., il buono pasto va guadagnato.
Ticket a chi lavora almeno 8 ore. Contributo
per i concorsi. I dipendenti in missione
dovranno alloggiare nelle strutture degli enti.
Il buono pasto al personale pubblico, dovrà
essere corrisposto quando il lavoratore
svolga almeno otto ore di servizio. Ai
dipendenti pubblici comandati presso le
Autority non spetterà più l'erogazione di
emolumenti o indennità finalizzati a operare
perequazioni con il personale di ruolo.
Per poter partecipare ai concorsi indetti
dalla pubblica amministrazione per
l'immissione nella carriera dirigenziale si
dovrà versare un contributo per le spese
della procedura. A tal fine, i bandi,
dovranno prevedere un versamento variabile
dai 10 ai 15 euro.
I dipendenti pubblici in missione, dovranno
usufruire, per il vitto e l'alloggio, delle
apposite strutture messe a disposizione
delle amministrazioni di appartenenza, se
esistenti e disponibili. Dall'anno
scolastico 2012-2013, nel comparto scuola, i
distacchi o i permessi sindacali saranno
ridotti del 15%.
Sono queste alcune delle disposizioni
contenute all'articolo 4 del disegno di
legge di stabilità che l'esecutivo ha varato
nella seduta del consiglio dei ministri di
ieri. Entriamo nel dettaglio delle norme
varate.
Tassa sui concorsi. I concorsi per l'accesso
alle qualifiche dirigenziali delle
amministrazioni pubbliche dovranno prevedere
un «diritto di segreteria», dovuto a titolo
di copertura delle spese della procedura. E'
quanto si prevede al comma 58 del citato
articolo 4. Saranno gli stessi bandi di
concorso a prevedere la misura di tale
contributo che dovrà variare da 10 a 15
euro. Esentati dal versamento del
contributo, i concorsi indetti dalle
regioni, province autonome, dagli enti
locali e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale.
Buono pasto solo dopo otto ore. I dipendenti
pubblici, anche con qualifica dirigenziale,
non potranno ricevere il buono pasto nei
giorni in cui la loro prestazione effettiva,
attestata mediante i sistemi di rilevazione
automatica, al netto della pausa pranzo e
degli eventuali riposi, sia inferiore ad
otto ore. Il comma 60 pertanto, opera un
taglio netto con quanto sinora vigente (il
buono pasto spetta dopo almeno sei ore di
prestazione lavorativa).
E infatti, la
disposizione precisa che le disposizioni
contrattuali in contrasto con quanto sopra,
sono nulle e non possono trovare
applicazione. Dall'entrata in vigore della
disposizione, pertanto, tenuto conto che la
pausa pranzo non potrà essere inferiore a
trenta minuti e che la prestazione
lavorativa massima giornaliera non può
superare, per legge, le nove ore, per avere
il buono pasto si dovrà stare (fisicamente)
in ufficio almeno 8 ore e 30 minuti.
Tuttavia, l'esecutivo lancia una ciambella
di salvataggio, prevedendo l'esclusione
dalle disposizioni sopra richiamate per il
personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico.
Vitto e alloggio durante le missioni.
Stretta sulla spesa per le missioni del
personale statale. Il comma 123 infatti,
precisa che i dipendenti pubblici inviati in
missione (all'interno del territorio
nazionale) per motivi di servizio, dovranno
utilizzare, per il vitto e l'alloggio, delle
strutture che le amministrazioni di
appartenenza metteranno a loro disposizione
«ove esistenti e disponibili».
Una norma
finalizzata ad operare una significativa
stretta sui rimborsi spese sostenuti dai
dipendenti inviati in missione che, a titolo
esemplificativo, oggi permettono di
consumare un pasto per massimo di 22 euro e
il pernottamento, qualora la missione superi
le otto ore, in alberghi tre stelle.
Indennità di trasferta addio. Non sarà più
erogata l'indennità di trasferta e i
relativi rimborsi spese, al personale
pubblico che viene trasferito per ordine
dell'amministrazione di appartenenza. Il
comma 57 prevede infatti, la soppressione
degli artt. 18,19, 20 e 24 della legge
n. 836/1973. Resta in piedi la sola indennità
di prima sistemazione, ma al verificarsi del
presupposto che il dipendenti cambi anche la
residenza nel comune della nuova sede di
servizio.
Distacchi sindacali e scuola. Dal prossimo
anno scolastico, il comma 84 dell'articolo 4
del ddl in esame, precisa che, al fine di
valorizzare le professionalità del personale
scolastico e di pervenire a riduzioni di
spesa, nel comparto scuola, i distacchi, le
aspettative ed i permessi sindacali sono
ridotti del 15%.
Tagli al comparto sicurezza. Meno dieci
milioni di euro per il 2012 e meno cinquanta
milioni dal 2013 nel comparto sicurezza. Il
comma 26 prevede una razionalizzazione delle
risorse umane e strumentali, fermo restando
il raggiungimento degli obiettivi di
sicurezza pubblica. La riduzione delle
risorse sarà operata «salomonicamente» nella
misura del 50% a carico della polizia di
stato e dell'altro 50% a carico dell'Arma
dei carabinieri.
Personale comandato delle Autority.
Stretta (economica) anche per il personale
delle amministrazioni pubbliche che si trova
in posizione di comando o distacco presso le
autorità amministrative indipendenti. A
questi lavoratori, il comma 63 prevede che
non potranno essere erogati, da parte delle
stesse Autorità, indennità, compensi o altri
emolumenti finalizzati ad operare
perequazioni con il trattamento economico
fondamentale del personale di ruolo delle
stesse Autorità
(articolo ItaliaOggi del 15.10.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Riposi orari ai papà.
Ok anche se la mamma è casalinga. Nota
Inpdap sulle condizioni per usufruire del diritto.
Il papà lavoratore dipendente ha diritto a
fruire dei riposi orari (ex allattamento)
anche se il coniuge è casalinga purché sia
impossibilitata a curare il neonato.
Lo
spiega l'Inpdap nella
nota operativa
13.10.2011 n.
23/2011, precisando che il diritto scatta
solo in certe condizioni opportunamente
documentate; che il padre può fruire dei
riposi entro il primo anno di vita del bimbo
(o dall'ingresso in caso di minore adottato
o affidato); e che non è consentito in alcun
modo il recupero delle ore non godute.
La questione riguarda dunque i riposi orari.
La madre lavoratrice dipendente ne ha
diritto in misura pari a due periodi
giornalieri, anche cumulabili, di un'ora
ciascuno durante il primo anno di vita del
bimbo (dopo il congedo di maternità). La
disciplina (T.u. maternità, dlgs n.
151/2001) prevede che il padre lavoratore
dipendente possa fruire di tali riposi nel
caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente; qualora i figli siano affidati
al solo padre o in caso di morte o grave
infermità della madre. L'ipotesi di madre
non lavoratrice dipendente è stata intesa
nel senso di madre lavoratrice autonoma (per
esempio artigiana, commerciante,
coltivatrice diretta, co.co.pro. ecc.) e non
anche di madre casalinga.
Con sentenza n.
4293/2008, il consiglio di stato ha
interpretato in maniera più estensiva
quest'ipotesi, equiparando alla madre non
lavoratrice dipendente la casalinga
impegnata in attività che la distolgono
dalla cura del neonato. Praticamente,
dunque, anche in queste ipotesi il papà ha
diritto ai riposi orari.
Alla luce di tali indicazioni l'Inpdap
illustra i riflessi contributivi e
procedurali per quanto di propria
competenza. Innanzitutto spiega che la nuova
interpretazione estensiva consente di
riconoscere al lavoratore padre il diritto a
fruire dei permessi orari anche nell'ipotesi
in cui la madre svolga lavoro casalingo.
Trattandosi di permessi retribuiti, aggiunge
l'Inpdap, la loro fruizione non ha alcuna
incidenza ai fini degli obblighi
contributivi; pertanto, in presenza di
determinate condizioni, «opportunamente
documentate» (madre casalinga
impossibilitata a prendersi cura del neonato
perché impegnata in altre attività, quali ad
esempio accertamenti sanitari,
partecipazione a pubblici concorsi, cure
mediche e altre simili), il padre dipendente
può fruire dei riposi giornalieri nei limiti
di due ore o di un'ora al giorno a seconda
dell'orario giornaliero di lavoro, entro il
primo anno di vita del bambino o entro il
primo anno dall'ingresso in famiglia del
minore adottato o affidato.
I riposi possono essere fruiti a partire dal
giorno successivo ai tre mesi dopo il parto.
In caso di parto plurimo, il padre
dipendente può fruire del raddoppio dei
riposi e le ore aggiuntive possono essere
utilizzate anche durate i primi tre mesi
dopo il parto. Infine, l'Inpdap precisa che
non è consentito in alcun modo il recupero
delle ore di permesso eventualmente non
godute
(articolo ItaliaOggi del 15.10.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Malattia, ricaduta
nel certificato. Messaggio Inps sulle
annotazioni.
I medici devono precisare nel certificato se
la malattia si riferisce a un precedente
evento morboso, per evitare al lavoratore la
trattenuta Inps relativa ai tre giorni di
carenza.
Lo spiega, tra l'altro, il
messaggio n. 19405/2011 dell'INPS.
La precisazione fa seguito ad apposite
richieste di chiarimento, da parte degli
uffici Inps, in merito alla nuova procedura
che dal 14 settembre ha praticamente
equiparato la disciplina sulla malattia dei
lavoratori pubblici e privati.
Nel dettaglio
l'Inps spiega che, qualora l'evento morboso
si configuri quale «continuazione» dello
stato patologico in corso, il medico curante
deve farne menzione negli appositi campi
previsti nel certificato e nell'attestazione
di malattia; e che inoltre stessa
annotazione deve essere riportata anche nel
caso di ricaduta, ipotesi ricorrente quando
il lavoratore, rientrato in servizio dopo un
periodo di assenza per malattia, è costretto
ad assentarsi nuovamente a causa di uno
stato patologico riconducibile al precedente
evento morboso «nell'arco temporale di 30
giorni dalla ripresa dell'attività
lavorativa».
Tale annotazione servirà a
configurare la seconda assenza per malattia
non un nuovo evento morboso ma una
prosecuzione del primo con la conseguenza
che, agli effetti della liquidazione delle
prestazioni economiche, l'Inps non
effettuerà la trattenuta dei giorni di
carenza (i primi tre), e potrà effettuare
correttamente il calcolo dell'elevazione
della misura dell'indennità in base ai
limiti temporali previsti dalla normativa.
Infine, il messaggio mette in guardia gli
uffici sulle visite fiscali, chiedendo di
riscontrare gli esiti delle richieste
inoltrate alle Asl. Ciò perché, in base a
quanto riferisce l'Inps, le Asl richiedono
il pagamento del compenso anche nei casi in
cui non riescano a fare le visite nello
stesso giorno in cui sono richieste, ma le
effettuino in giornate successive
(vanificando, però, gli effetti del
controllo)
(articolo ItaliaOggi del 15.10.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Enti,
progetti doc. Chiarezza su obiettivi, tempi,
risorse. Corte conti Campania: in caso
contrario è danno erariale.
Negli enti locali,
l'avvio di un progetto obiettivo che
coinvolga i dipendenti in attività che
esulano dai normali compiti d'istituto e
caratterizzati da una situazione di
eccezionalità, deve possedere tutti i
requisiti previsti dalle normative vigenti e
dai contratti collettivi di settore. In
particolare, devono essere presenti
documenti che attestino la loro corretta
elaborazione, che deve dar conto del
personale coinvolto, dei tempi di
attuazione, del responsabile, della verifica
dei risultati e della successiva
corresponsione dei benefici economici. In
mancanza di ciò e sostanziandosi in una mera
elargizione a pioggia ai dipendenti
coinvolti, la condotta del dirigente
responsabile di tale «progetto obiettivo»
causa danno erariale.
È quanto ha deciso la Corte dei conti
Campania, nel testo della
sentenza 13.10.2011 n. 1808, che
ha condannato un dirigente comunale per una
serie di irregolarità commesse in sede di
determinazione e applicazione del fondo per
il trattamento accessorio previsto dall'art.
15 del Ccnl dell'01/04/1999 per il personale
non dirigenziale degli enti locali.
In particolare, si è contestato al convenuto
di aver liquidato compensi relativi a due
progetti obiettivo, riferiti all'intervento
straordinario di rimozione Rsu da parte dei
dipendenti del servizio igiene urbana, senza
che siano state rispettate le condizioni
normativamente previste per il loro
finanziamento (art. 45, comma 3, del dlgs n.
156 del 2001; artt. 17 e 18 del Ccnl per il
personale del comparto delle regioni-enti
locali; all'art. 30 del contratto collettivo
decentrato per il periodo 1998-2001).
L'accusa è quella che alla base di tali
progetti non vi sia stata alcuna evidenza
documentale sulla loro corretta
elaborazione, intesa come personale da
coinvolgere, verifica dei risultati e della
corresponsione dei benefici solo dopo la
citata verifica.
In breve, i progetti non sono stati redatti
preventivamente, risolvendosi in una mera
distribuzione di somme a consuntivo, né
risultava una certificazione da parte del
nucleo di valutazione interno, nonostante la
previsione dell'art. 6 del Ccnl del
31/03/1999.
Secondo il collegio giudicante i rilievi
mossi dalla procura appaiono condivisibili.
È stato evidenziato, pertanto, come per i
progetti obiettivo in esame non risultano
essere state rispettate le condizioni
normativamente previste per il loro
finanziamento, cosicché, l'utilizzo dei
fondi ha determinato, in tale circostanza,
un pregiudizio patrimoniale alle casse
comunali per la loro distribuzione a
pioggia.
Passando al quantum del danno, il collegio
ha ritenuto sussistente, in questo caso,
l'esercizio del cosiddetto potere riduttivo
(ex art. 52, comma 2, rd 1214/1934),
specificando che «il particolare contesto
in cui i fatti si sono verificati (periodo
di emergenza rifiuti per la cittadinanza) e
l'intento verosimile del convenuto di
incrementarne la raccolta», può
determinare una riduzione del 50% del danno
erariale addebitatogli
(articolo ItaliaOggi del 29.10.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: costituzione delle
unioni di comuni per l’esercizio associato
delle funzioni fondamentali previste
dall’art. 21 della legge 42 del 2009
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 13.10.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Funzionario pubblico investito di
un ruolo dirigenziale. Per le mansioni
apicali sono dovute le differenze
retributive.
Nel caso in cui ad un
funzionario ministeriale siano attribuite in
maniera illegittima funzioni dirigenziali e'
dovuta, comunque, la differenza retributiva
laddove le prestazioni sono svolte secondo i
compiti propri del caso.
E' l'importante sentenza della Corte di
Cassazione, che ha riconosciuto che ad un
funzionario reggente deve essere pagata la
retribuzione da dirigente fino a quando il
posto vacante non viene ricoperto.
La Corte d'Appello aveva rigettato la
sentenza del giudice del lavoro del
Tribunale di una città umbra con la quale il
Ministero della Giustizia era stato
condannato al pagamento in favore di un
funzionario pubblico dell’importante somma
di € 290.551,28 a titolo di differenze
retributive dovutegli a decorrere dal
novembre del 2000 per aver diretto una Casa
Circondariale, individuata da quella data
come ufficio di livello dirigenziale non
generale per effetto del D.M. del
23.10.2001.
Le mansioni superiori nella
PA.
Come è stato più volte affermato in
giurisprudenza la disciplina legale del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni (desunta principalmente
dall'art. 97 Cost., secondo la lettura che
ne ha dato ripetutamente la Corte
Costituzionale, del quale sono attuazione il
D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 52), non
consente inquadramenti automatici del
personale, in base al profilo professionale
posseduto o alle mansioni svolte.
Il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 –Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni pubbliche-
prevede, all’articolo 52, che per obiettive
esigenze di servizio il prestatore di lavoro
può essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico,
per non più di sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti
vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro
dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione
dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
Si considera svolgimento di mansioni
superiori soltanto l'attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale, dei compiti propri
di dette mansioni.
Nei casi suindicati per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha
diritto al trattamento previsto per la
qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione
del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico,
immediatamente, e comunque nel termine
massimo di novanta giorni dalla data in cui
il dipendente è assegnato alle predette
mansioni, devono essere avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti. Al di
fuori delle ipotesi appena viste è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni
proprie di una qualifica superiore, ma al
lavoratore è corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del
maggior onere conseguente, se ha agito con
dolo o colpa grave.
L’analisi dei giudici della
Cassazione.
Per i giudici di merito di secondo grado
l’applicazione art. 52 del D.lgs. n. 165/2001
dipendeva dalla circostanza che nella
fattispecie non poteva ritenersi sussistente
l'ipotesi contemplata da quest'ultima norma,
vale a dire lo svolgimento di mansioni della
qualifica immediatamente superiore, in
quanto il ruolo dirigenziale rivendicato dal
funzionario ricorrente rappresentava uno
status, comportante poteri ed obblighi
diversi, e non una qualifica superiore. Il
funzionario per far valere le proprie
ragioni ricorreva in Cassazione.
Ai giudici di legittimità si chiedeva in
particolare se in applicazione dell'art. 4
D.lgs. 146/2000, sia illegittima
l'attribuzione delle mansioni superiori ad
un funzionario di livello C3 per un periodo
di tempo illimitato, quando vi sia totale
assenza dell'avvio delle procedure per la
nomina del dirigente e quindi se sia stato
erroneamente ritenuto dalla Corte
territoriale che il ricorrente, pur
svolgendo per molti anni con continuità, le
funzioni di dirigente del penitenziario
abbia avuto attribuito unicamente il livello
retributivo di C/3 ancorché contestualmente
l'amministrazione datoriale non abbia
avviato alcuna procedura per la copertura
del posto di dirigente dell'istituto.
I giudici di merito osservano che l'art. 31
del CCNL del i 16/02/1999 prevede
l'istituzione di un Fondo unico di
amministrazione presso ciascuna
amministrazione e le fonti di finanziamento
dello stesso Fondo. Quindi, come è dato
vedere, non si tratta di una indennità
appositamente destinata ai casi di
sostituzione di dirigenti impediti o assenti
o di reggenza in attesa di dirigenti da
nominare, bensì di un emolumento previsto
per il personale preposto alla direzione di
istituti penitenziari, inteso a compensare i
rischi e le responsabilità connaturati
all'espletamento dell'attività penitenziaria
in genere, la qual cosa prescinde dalla
circostanza dell'espletamento di mansioni
superiori dirigenziali in regime di
sostituzione o di reggenza.
La giurisprudenza della Corte
costituzionale, infatti, ha ripetutamente
affermato l'applicabilità, anche nel
pubblico impiego e nel lavoro pubblico in
generale, dell’articolo 36 Costituzione,
nella parte in cui attribuisce al lavoratore
il diritto ad una retribuzione proporzionale
anche alla qualità del lavoro prestato;
pertanto, si deve ritenere che intenzione
del legislatore sia stata di rimuovere, con
la disposizione correttiva, una norma in
contrasto con i principi costituzionali.
D'altra parte, la considerazione delle
specifiche caratteristiche delle posizioni
organizzative di livello dirigenziale e
delle relative attribuzioni regolate dal
contratto di incarico, come della diversità
delle "carriere", non può escludere
l'applicazione della disciplina in esame
quando venga dedotto, come nella specie,
l'espletamento di fatto, protratto nel
tempo, di mansioni dirigenziali da parte di
un funzionario di posizione economica "C3",
nonostante l'esistenza di una norma (art. 4
del D.lgs n. 146/2000 sulla copertura delle
sedi di livello dirigenziale) che consentiva
di avvalersi del personale con specifica
esperienza professionale per la copertura
delle sedi dirigenziali solo nella fase
transitoria e che prevedeva l'adozione, non
verificatasi nella fattispecie, di adeguate
procedure selettive, con le modalità
indicate, per l'assunzione dei dirigenti;
tale ipotesi può essere, invece, ricondotta
certamente alla previsione del quinto comma
dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001
relativa al conseguimento del diritto
corrispondente trattamento economico,
secondo la ratio della norma che è
quella di assicurare al lavoratore una
retribuzione proporzionata alla qualità del
lavoro prestato, in ossequio al principio di
cui all’articolo 36 della Costituzione.
Le conclusioni.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso
del funzionario e rinvia a diversa Corte
d'appello, che uniformandosi ai suddetti
principi, deve provvedere ad individuare
l'esatto periodo di svolgimento delle
superiori funzioni dirigenziali da parte del
ricorrente e a determinare le relative
differenze retributive che gli competono con
riguardo al diverso trattamento economico
del ruolo dirigenziale ricoperto (commento
tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione
civile, sentenza 12.10.2011 n. 20978). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Sempre a pena di esclusione le
formalità di partecipazione che evitano
favoritismi.
E' legittima la clausola di un bando di
concorso, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato alle
dipendenze della P.A., secondo cui i
documenti rappresentativi dei titoli
posseduti dai concorrenti devono essere
prodotti, unitamente alla domanda di
partecipazione, ma in un plico chiuso e
separato.
La segnalata pronuncia affronta la tematica
della legittimità di una clausola
escludendi di un bando di concorso
relativa alle modalità di presentazione
della domanda partecipativa.
Nello specifico, il ricorrente, partecipante
a un concorso pubblico per l’assunzione a
tempo indeterminato alle dipendenze di una
P.A., ha impugnato la deliberazione con cui
la Commissione di valutazione ha provveduto
alla pubblicazione della graduatoria e alla
nomina dei vincitori della predetta
selezione.
In primis, ha assunto che uno dei vincitori,
nella busta contenente la domanda di
partecipazione, avrebbe inserito i propri
titoli in modo sciolto e libero e non, come
(implicitamente) previsto a pena di
esclusione dall’art. 8 del bando, in plico
chiuso.
Prosegue, indi, lamentando un’errata
valutazione dei propri titoli per i quali
sarebbe stato inesattamente attribuito un
punteggio inferiore rispetto a quello che,
suo dire, avrebbe dovuto vedersi assegnare
con conseguente diritto alla nomina.
Nelle more del giudizio, tuttavia, la
Commissione esaminatrice del concorso ha
proceduto a un riesame delle posizioni del
ricorrente e del controiteressato
pervenendo, in particolare, alla modifica in
melius dei punteggi attribuiti a
quest’ultimo e, comunque, confermando
l’ordine della graduatoria originariamente
approvata.
Il ricorso è stato accolto.
Il Collegio di Napoli, con riferimento
all’eccepita illegittima ammissione del
controinteressato-vincitore alla procedura
de qua, ha rilevato come il ricorrente ha
fondato l’assunto sulla violazione dell’art.
8 del bando di concorso secondo cui, nella
stessa busta contenente la domanda di
partecipazione al concorso, il candidato
avrebbe dovuto inserire in un plico chiuso
tutta la documentazione relativa ai titoli
posseduti; invero, il controinteressato
aveva racchiuso i documenti rappresentativi
dei propri titoli in modo sciolto e libero.
Orbene, l’eccepita illegittimità
dell’inclusione del controinteressato è
stata pienamente condivisa dall’adito TAR
che, sul punto, ha ritenuto di evidenziare
la ratio sottesa al menzionato art. 8
del bando.
In disparte la considerazione per cui le
clausole di dubbia significazione e portata
debbono, per il principio di conservazione
dei valori giuridici, "interpretarsi nel
senso in cui possono avere qualche effetto
anziché in quello secondo cui non ne
avrebbero alcuno" (art. 1367), il
giudicante ha osservato come il controverso
adempimento era stato posto unicamente a
presidio e garanzia dell’imparzialità
dell’azione amministrativa e valeva ad
assicurare che la Commissione esaminatrice
non debordasse, in sede di determinazione
del valore da attribuire ai singoli titoli,
dai principi di logicità e imparzialità
(art. 97 Cost.), esercitando il relativo
potere in modo distorto e deformato.
In considerazione di tanto, il G.A. campano
ha compreso la ragione per la quale
l’Amministrazione chiedeva l’inserimento
nella stessa busta contenente la domanda di
partecipazione al concorso dei titoli
posseduti, da racchiudersi, però, in plico
separato.
La separatezza nella stessa busta delle due
entità, domanda e titoli, era evidentemente
preordinata al fine di assicurare che la
Commissione giudicatrice operasse la
graduazione dei punteggi “al buio”,
senza la previa conoscenza della paternità
dei titoli prodotti dai singoli candidati,
in modo tale da escludere in radice il
sospetto che la graduazione fosse
predeterminata in favore di taluni
candidati.
Cosi ricostruita la ratio della
clausola in parola, il Collegio ha ritenuto
che l’adempimento prescritto dal precetto
dovesse intendersi intrinseco alla logica
stessa dei concorsi che si svolgono anche
per titoli e consustanziale al relativo
meccanismo selettivo: una sorta di
precondizione, pertanto, imposta dalla
funzione, propria di tale meccanismo, di
mezzo di scelta del candidato più meritevole
Trattasi, del resto, di principio generale
nel sistema, costantemente applicato, a cui
risultano informate tutte le procedure
concorsuali e selettive di soggetti in base
a determinati titoli.
Di ciò evidentemente era ben consapevole
l’Amministrazione in sede di predisposizione
del bando del concorso in questione, al
punto da far ritenere superfluo inserire la
mancata osservanza della prevista formalità
nel novero delle cause di esclusione dal
concorso; sicché, la mancata osservanza del
predetto adempimento da parte di un
candidato, costituiva un irrimediabile
attentato alla segretezza e all’imparzialità
dell’agire amministrativo, rendendo inutile
comprendere l’ipotesi della sua inosservanza
nel novero delle cause di esclusione dal
concorso.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il
Tribunale amministrativo ha concluso che il
controinteressato, avendo violato la
disposizione dell’art. 8 bando, non poteva
essere ammesso al concorso de quo e al
contrario doveva essere escluso dalla
partecipazione allo stesso.
Tuttavia, il G.A. di Napoli si è posto il
problema se la relativa, menzionata
invalidità avrebbe investito l’intero
concorso, comportandone l’annullamento
totale con conseguente sua rinnovazione,
oppure solo parziale, limitata cioè alla
declaratoria dell’illegittima ammissione al
concorso del controinteressato.
Il Collegio ha ritenuto corretta la
soluzione dell’annullamento parziale non
solo in applicazione del principio "utile
per inutile non vitiatur", ma anche e
soprattutto per il differente punto di
incidenza dell’accertata invalidità.
Mentre infatti la violazione da parte del
candidato della mancata chiusura in plico
chiuso dei titoli da lui prodotti, ha
rilevato come circostanza astrattamente
perturbatrice della volontà della
Commissione giudicatrice, nessun effetto
invalidante può annettersi alla stessa
anomalia sulla sorte del concorso (commento
tratto da www.ipsoa.it - TAR Campania-Napoli,
Sez. IV,
sentenza 12.10.2011 n. 4675 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti a contratto, si assume.
Tetto all'8% fino alla definizione degli
indici di virtuosità. La Corte dei conti del
Molise è stata la prima a pronunciarsi sul
correttivo della Brunetta.
Gli enti locali possono assumere dirigenti a
contratto entro il tetto dell'8%, finché non
siano definiti i parametri di virtuosità
previsti dall'articolo 20, comma 3, della
legge 111/2011.
È la Corte dei conti, Sezione regionale di
controllo per il Molise la prima a
pronunciarsi in merito agli effetti
dell'articolo 1 del dlgs 141/2011, il
cosiddetto «correttivo» alla
riforma-Brunetta, col
parere 14.09.2011 n. 81, sostenendo che l'ampliamento
della percentuale di assunzione di dirigenti
«a contratto» al 18% resta congelato, in
attesa delle regole sulla virtuosità degli
enti locali.
L'articolo 1 del dlgs 141/2011 novella
l'articolo 19 del dlgs 165/2001,
nell'intento di chiarire entro quale misura
gli enti locali possono acquisire dirigenti
«esterni» alla dotazione organica,
aggiungendo un comma 6-quater, ai sensi del
quale “per gli enti locali, che risultano
collocati nella classe di virtuosità di cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge
06.07.2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15.07.2011,
n. 111, come individuati con il decreto di
cui al comma 2 del medesimo articolo, il
numero complessivo degli incarichi a
contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, non può in ogni caso
superare la percentuale del diciotto per
cento della dotazione organica della
qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato".
Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».
Subito si è posta la questione se in assenza
dei parametri di virtuosità e, dunque, della
espressa qualificabilità degli enti come
«virtuosi» valesse la percentuale del 18%,
oppure non si potesse radicalmente assumere
qualsiasi dirigente a contratto o, infine,
continuasse a vigere la percentuale dell'8%,
seguendo le indicazioni del comma 6
dell'articolo 19, come interpretato dalle
Sezioni riunite della Corte dei conti,
delibere 12, 13 e 14 del 2011.
La tesi più restrittiva, secondo la quale
effetto del dlgs 141/2011 sarebbe stato il
congelamento della possibilità di assumere
dirigenti a contratto non era convincente. È
evidente l'intento del legislatore di
dettare regole finalizzate a permettere di
assumere dirigenti a contratto, entro limiti
percentuali da definire. L'incertezza non
poteva che riguardare, allora, la
determinazione della percentuale.
Secondo la Sezione Molise nelle more
dell'emanazione del decreto finalizzato a
determinare quali saranno gli enti collocati
nella classe di massima virtuosità «rimane
consentito procedere al conferimento di
incarichi ex art. 110, comma 1, comma Tuel nei
limiti di quanto previsto dalle
deliberazioni delle Sezioni Riunite della
Corte dei conti nn. 12 e 13/2001/QM».
La condivisibile tesi della Sezione permette
di inquadrare meglio, allora, il nuovo comma
6-quater dell'articolo 19. Non si tratta
della fissazione secca di un potere
discrezionale assoluto degli enti locali di
incrementare la percentuale dei dirigenti
esterni dall'8% al 18%. Tale incremento
apparirebbe, se slegato da ragioni
particolari, del tutto irrazionale, posto
che nelle amministrazioni dello Stato la
combinazione dei limiti percentuali entro i
quali è possibile acquisire dirigenti a
tempo determinato, pari al 10% per la
dirigenza di prima fascia e all'8% per i
dirigenti di seconda, dà come risultato in
termini assoluti proprio l'8%. È, insomma,
fuorviante immaginare che per gli enti
locali si potessero sommare la percentuale
del 10 e dell'8%.
Secondo la chiave di lettura suggerita dalla
Sezione Molise, il comma 6-quater deve
essere considerato logicamente connesso al
comma 6 dell'articolo 19, norma che regge il
sistema e che fonda la possibilità di
assumere dirigenti a contratto solo entro la
soglia dell'8% della dotazione organica.
Sicché, il comma 6-quater finisce per essere
una norma che incentiva gli enti a
collocarsi nella fascia di massima
virtuosità, in quanto tra gli altri
«benefici» scatta anche quello di poter
acquisire dirigenti a contratto oltre la
soglia «ordinaria» dell'8%, fino al massimo
del 18%.
Questa logica interpretativa è confermata da
una specificazione espressa del parere della
Sezione Molise, secondo il quale la
possibilità di assumere entro la più
ristretta percentuale dell'8% varrà anche
successivamente all'adozione del decreto
sulla virtuosità degli enti anche «per
gli enti non collocati nella prima classe di
virtuosità»
(articolo ItaliaOggi dell'11.10.2011
- link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Il passaggio diretto dribbla il turnover ma
non il Patto.
FUORI DAL BLOCCO - Ma il divieto può
scattare se non si rispettano i saldi e le
norme sul contenimento della spesa come
interpretate dalla Corte dei conti.
Il contenimento delle spese di personale e
le regole sul turn over costringono a
guardare con sempre maggiore attenzione
all'istituto del passaggio diretto di
dipendenti tra pubbliche amministrazioni.
Dal punto di vista legislativo non vi è
dubbio che la mobilità venga sempre più
ricercata prima di procedere a qualsiasi
assunzione dall'esterno. Sia il Dl 98/2011
che il Dl 138/2011 individuano la procedura
come il primo passo da fare, peraltro
obbligatorio sia per la mobilità ex articolo
30, comma 2-bis, che per quella
dell'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 in
uno spirito di condivisione delle risorse
pubbliche senza incrementi di spesa.
Non a caso il legislatore ha previsto che
prima di ogni procedura concorsuale si debba
procedere a rendere pubbliche le
disponibilità di posti, affinché ci si possa
avvalere, prima di ogni altra scelta, dei
trasferimenti in entrata di lavoratori di
altri enti.
Addirittura il Tar Lombardia Milano, sezione
IV, con sentenza 21.09.2011 n. 2250,
nell'affrontare la questione se viene prima
la mobilità o lo scorrimento della
graduatoria ha optato per la prima
indicazione. L'amministrazione, infatti,
quando prevede la copertura di un posto in
organico mediante mobilità volontaria
esercita un potere discrezionale di scelta
delle modalità di copertura delle proprie
esigenze di organico con uno strumento che,
essendo oggetto di preferenza legislativa e
garantendo l'assunzione di personale
specializzato, non richiede specifica
motivazione.
L'attenzione si sposta a questo punto sul
considerare o meno la mobilità quale
assunzione. Dal punto di vista giuridico non
ci sono dubbi. La procedura non comporta la
costituzione di un rapporto di lavoro, ma
soltanto la cessione del contratto di lavoro
già in essere con l'originaria
amministrazione di appartenenza. La
fattispecie integra una modificazione
soggettiva del rapporto di lavoro, con il
consenso di tutte tre le parti e, quindi,
appunto, una cessione del contratto. Parola
di Consiglio di Stato, così come si ricava
dalla recente sentenza n. 5085/2011.
Rimane, però, sempre incertezza sul rapporto
dell'istituto con le spese di personale e le
possibilità di assunzione, soprattutto dopo
la delibera n. 46/2011 delle Sezioni riunite
della Corte dei conti che fa rientrare nelle
regole del turn over «le assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale». Anche
la mobilità, quindi?
La risposta dovrebbe
essere negativa. Infatti, in questo
contesto, trova piena applicazione
l'articolo 1 comma 47 della legge 311/2004
(Finanziaria 2005) laddove è previsto che in
un rigido regime di turn over la mobilità è
comunque consentita tra Pa che hanno limiti
alle assunzioni. Allo stato attuale tutti
gli enti locali hanno limiti: gli enti non
soggetti a Patto possono assumere nel limite
delle cessazioni dell'anno precedente;
quelli soggetti nel limite del 20% della
spesa delle cessazioni dell'esercizio
precedente. La mobilità non può, quindi,
essere considerata né tra le cessazioni né
tra le assunzioni quando avvenga tra le
autonomie territoriali.
Vi sono però altre disposizioni che possono
impattare sull'istituto. Infatti, anche i
passaggi di dipendenti tra amministrazioni
possono essere vietati qualora non si
rispetti il Patto di stabilità e non si
osservino le norme sul contenimento della
spesa di personale (comma 557 e comma 562,
legge 296/2006). In questo caso si è,
infatti, in presenza di rigide sanzioni
specifiche per il singolo ente.
Alcune sezioni regionali della Corte dei
conti hanno esteso il divieto anche al caso
in cui l'ente abbia un rapporto tra spese di
personale e spese correnti superiore al 40
per cento. Per ultimi l'hanno ribadito i
giudici contabili della Liguria con la
delibera n. 61/2011, allargando il campo
d'azione non solo alla mobilità, ma anche
all'utilizzo di personale comandato da altri
enti (articolo Il Sole 24 Ore
del 10.10.2011 - link a
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: P.a.,
il taglio non tocca le pensioni. Sulla parte
di stipendio ridotta si pagano comunque i
contributi. Una circolare Inpdap illustra
gli effetti previdenziali delle disposizioni
previste dal dl 78/2010.
Il taglio degli stipendi
pubblici non tocca le pensioni. Infatti,
sulla quota ridotta delle retribuzioni (in
misura del 5-10%), operati agli impiegati
statali con stipendi sopra i 90 mila euro
per il triennio 2011/2013, devono comunque
essere pagati i contributi previdenziali.
A precisarlo è l'Inpdap, nella
nota operativa
05.10.2011 n. 22, illustrando i
riflessi contributivi sulle misure di
contenimento della spesa in materia di
impiego pubblico introdotte dalla manovra
estiva dello scorso anno.
L'istituto precisa, inoltre, che lo stop
triennale degli adeguamenti retributivi e
delle progressioni di carriera, invece,
determina automaticamente un ridotto
versamento contributivo e, quindi, una
minore copertura pensionistica.
Stop agli aumenti
retributivi.
Le misure analizzate dall'Inpdap sono tre, e
tutte previste dall'articolo 9, commi 2 e 21, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122/2010. La prima di queste prevede, per
gli anni 2011, 2012 e 2013, il blocco senza
successivi recuperi dei meccanismi di
adeguamento retributivo al personale (ex
all'articolo 3 del dlgs n. 165/2001).
In sostanza, come peraltro chiarito dal
ministero della pubblica amministrazione
(circolare n. 12/2011), questa misura
prevede nei confronti del predetto
personale, per il triennio 2011/2013,
l'interruzione di tutti gli automatismi
stipendiali, la cui naturale data di
maturazione slitta di tre anni (a
ripartire).
Per ciò che riguarda i riflessi
previdenziali, spiega l'Inpdap, l'imponibile
contributivo non subisce variazioni a
seguito dei mancati aumenti retributivi;
pertanto, le amministrazioni datori di
lavoro sono tenute a versare i contributi,
per la quota a proprio carico e per quelle a
carico dei lavoratori, in misura
corrispondente alle retribuzioni
effettivamente erogate.
Stop alle progressioni di
carriera.
La seconda misura è il blocco delle
progressioni di carriera, comunque
denominate, per gli stessi anni (2011/2013)
e per lo stesso personale individuato
dall'articolo 3 del T.u. sul pubblico
impiego (dlgs n. 165/2001), le quali
(progressioni) hanno effetto, per il
predetto triennio, esclusivamente ai fini
giuridici.
L'Inpdap precisa che, per le progressioni
interessate al blocco, in pratica, il
lavoratore acquista la posizione/qualifica
superiore mediante promozione, ma senza la
relativa remunerazione che otterrà soltanto
a partire dall'anno 2014 in poi. Anche in
questo caso, per quanto concerne i riflessi
previdenziali, l'imponibile contributivo non
subisce variazioni a seguito dei mancati
aumenti retributivi; pertanto, le
amministrazioni datori di lavoro sono tenute
a versare i contributi, per la quota a
proprio carico e per quelle a carico dei
lavoratori, in misura corrispondente alle
retribuzioni di fatto corrisposte.
Riduzione stipendi.
Diverso è il discorso sulla riduzione
straordinaria degli stipendi pubblici.
L'articolo 9, comma 2, del dl n. 78/2010
prevede che, dall'01.01.2011 e fino al
31.12.2013, i trattamenti economici dei
dipendenti superiori a 90 mila euro lordi
sono ridotti del 5% per la parte eccedente
tale importo e fino a 150 mila euro, nonché
del 10% per la parte eccedente i 150 mila
euro. La stessa norma inoltre precisa che «la
riduzione_ non opera ai fini previdenziali».
In questo caso, spiega l'Inpdap, la
previsione normativa è esplicita nel
garantire la tutela previdenziale, per cui
la riduzione retributiva non determina la
corrispondente riduzione della base
imponibile ai fini contributivi e
previdenziali.
Pertanto, le amministrazioni devono
calcolare i contributi sull'intera
retribuzione, senza cioè tener conto della
riduzione del 5-10%, e denunciarli e
versarli sia per la quota a proprio carico
che per la quota a carico dei lavoratori
(articolo ItaliaOggi dell'08.10.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: C'è
un tetto sui buoni pasto: non superabile
quota 5,29.
Il buono pasto non
concorre a costituire reddito da lavoro
dipendente fino alla soglia prevista
dall'articolo 51 del Tuir, oggi fissata a
5,29 euro. La quota eccedente tale soglia,
pertanto, costituisce reddito imponibile e
soggetta alle ritenute fiscali e
previdenziali.
Ne consegue che un ente
locale non può incrementare il valore del
singolo buono pasto per i propri dipendenti
oltre la soglia di 5,29 euro in quanto, in
tali casi, vige il divieto, imposto
dall'articolo 1, comma 9 della manovra
correttiva 2010, di incrementare fino al
2013, il trattamento economico (anche quello
accessorio) dei dipendenti pubblici,
rispetto a quello goduto nel 2010.
Lo ha sancito la sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti Toscana, nel
testo del
parere
21.07.2011 n. 187 con il quale
ha fatto chiarezza sui riflessi contenuti
nel divieto imposto alle Pa di aumentare il
trattamento economico ai dipendenti, con
riguardo al valore del buono pasto.
Rispondendo a un'apposita richiesta
proveniente dalla Provincia di Prato, in
merito alla possibilità di incrementare il
valore del buono pasto ai propri dipendenti
portandolo da 5,29 a 7,50 euro, il collegio
toscano ha rilevato che la natura giuridica
del buono pasto è quella di essere
un'agevolazione di carattere assistenziale,
non costituendo un elemento integrativo
della retribuzione.
Ma solo entro certi limiti, che il
legislatore ha infatti posto all'articolo
51, comma 2 del Tuir. In pratica, il buono
pasto ha valore di ristoro solo se il suo
valore non supera la soglia di 5,29 euro.
L'importo che eccede tale limite concorre
alla formazione del reddito imponibile e
quindi del trattamento economico complessivo
(è questo, ad esempio, il caso del personale
appartenente al comparto ministeri che
beneficia di un buono pasto pari a 7 euro),
perdendo la sua natura puramente
assistenziale.
Da ciò consegue, rileva la Corte toscana,
che il divieto di aumentare ai dipendenti,
per il triennio 2011-2013 «il trattamento
ordinariamente spettante per l'anno 2010»,
così come prescritto dal citato articolo 9,
comma 1 del dl n. 78/2010, sia violato se
l'amministrazione locale intende
incrementare il valore del buono pasto oltre
la soglia di 5,29 euro.
In più, la Corte ha rilevato che il buono
pasto va sempre incluso nel computo della
spesa di personale ai fini del rispetto dei
commi 557 e 562 della lf 2007, che gli enti
locali sono tenuti a perseguire
(articolo ItaliaOggi dell'08.10.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Formazione di livello
universitario nelle PA. Coniugare le
esigenze delle PA. e il diritto allo studio.
Sono stati forniti dal Dipartimento della
Funzione Pubblica alcuni chiarimenti in
ordine all’utilizzo di permessi e congedi
per motivi di studio richiesti dal personale
dipendente da Pubbliche Amministrazioni al
fine di contemperare, in un giusto
equilibrio, esigenze amministrative e
diritto allo studio.
La legge, i contratti collettivi e gli
accordi negoziali prevedono numerose
possibilità di accedere proficuamente a
percorsi di studio che consentano ai
lavoratori di incrementare la propria
professionalità, favorendo il necessario
adeguamento ai rapidi cambiamenti del mondo
del lavoro (dovuti anche alle numerose
innovazioni tecnologiche). Le esigenze di
tipo formativo devono, tuttavia,
necessariamente coniugarsi con le esigenze
della Pubblica Amministrazione, sia per
quanto l’organizzazione del lavoro che il
rispetto di limiti di spesa.
La circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica si sofferma in modo particolare
sull’aspettativa per il conseguimento del
dottorato di ricerca (Legge n. 476 del 1984
di recente oggetto di modifica da parte
della legge n. 240 del 2010 (cd. Legge
Gelmini) e del decreto legislativo n. 119
del 2011).
Normativa che si applica anche a coloro che
ricadono nella sfera di applicazione del
Decreto legislativo n. 165, per i quali era
intervenuto il CCNL di comparto. In
particolare nel 2010 è stato previsto, in
maniera innovativa, che il collocamento del
dipendente avvenga compatibilmente con le
esigenze dell’amministrazione, accordando
così all’interessato una posizione giuridica
condizionata, la cui realizzazione è
condizionata al buon andamento. Inoltre, il
diritto al congedo non è riconosciuto a
coloro che hanno già conseguito il titolo di
dottore di ricerca e a coloro che sono stati
iscritti a corsi di dottorato per almeno un
anno accademico beneficiando del congedo
senza poi avere conseguito il titolo.
Inoltre, nei casi di ripetizione degli
importi corrisposti ai dipendenti (qualora
avessero optato per un’aspettativa
retribuita), essa e’ dovuta solo se il
dipendente cessa il rapporto di lavoro con
la P.A.; diversamente, nel caso in cui vi
sia un passaggio per mobilità o vincita di
concorso presso altra pubblica
amministrazione. Per quanto attiene,
inoltre, il regime delle “150 ore di
permesso” (che, viene sottolineato, non
spettano per l’attività di studio, ma per le
attività didattiche/esami) con riferimento
al cd. “personale di prestito”, la
gestione dei permessi è rimessa
all’amministrazione presso cui il personale
e’ in comando. Una fattispecie particolare
riguarda infine coloro che frequentano le
università telematiche.
La disciplina dei permessi ha carattere
generale e non si rinvengono preclusioni in
ordine alla sua applicabilità anche
all’ipotesi in commento. In ogni caso la
fruizione dei permessi resta comunque
subordinata alla presentazione della
documentazione comprovante l’iscrizione e
gli esami sostenuti, nonché all’attestazione
della partecipazione perdonale del
dipendente alle lezioni. In tale ultimo caso
occorre certificare l’avvenuto collegamento
all’università telematica durante l’orario
di lavoro (commento tratto da www.ipsoa.it -
Dipartimento Funzione Pubblica,
circolare 07.10.2011 n. 12/2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
EE.LL. censimento 2011: le risorse destinate
ai dipendenti (CGIL-FP di Bergamo,
nota
06.10.2011):
-
file in formato .PDF oppure (per la
compilazione) -
file in formato .DOC |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
M. Benedetto,
Incarichi dirigenziali: regole per
conferimento e revoca (link a
www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Il
ko delle Entrate valido senza notifica. Per
i 175 dirigenti nullità immediata.
Centosettantacinque incarichi dirigenziali
da annullare. Sono questi per l'Agenzia
delle entrate gli effetti immediati della
sentenza 30.09.2011 n. 7636
del TAR Lazio-Roma, Sez. II, qualora dovesse
essere notificata. Ma, a ben vedere,
l'annullamento del bando per la selezione
dei 175 dirigenti potrebbe conseguire
direttamente dall'adozione della sentenza
stessa, senza dover attendere i successivi
passaggi della procedura giurisdizionale.
Molto dipenderà dalle scelte operative che
adotterà l'Agenzia. Un fatto è certo: le
decisioni del Tar Lazio incidono in maniera
pesantissima sulla prassi più che decennale
di coprire posti della dotazione organica
dei dirigenti con incarichi ai funzionari,
vere e proprie «promozioni sul campo»,
legittime solo a condizione che si
rispettino le condizioni oggettive e
soggettive discendenti dai principi
enunciati dall'articolo 19 del dlgs
165/2001.
La tentazione di lasciare fermi gli effetti
degli incarichi conferiti sarà molto forte,
anche perché organizzativamente gli effetti
della sentenza del 30 settembre, aggiunta a
quella sempre del Tar Lazio del 1° agosto,
privano l'Agenzia di centinaia di soggetti
da poter preporre ai vertici delle proprie
strutture. I giudici amministrativi nelle
loro decisioni hanno imputato all'Agenzia
stessa la responsabilità organizzativa,
derivante dalla manifesta intenzione di
lasciare scoperti quasi il 70% dei posti da
dirigenti, proprio per cooptare i funzionari
interni.
La soluzione ideale sarebbe indire un
concorso interamente pubblico in tempi
brevissimi, facendolo precedere da una
procedura di mobilità anche
intercompartimentale, che consentirebbe in
linea teorica di acquisire in tempi brevi
dirigenti di ruolo e fare fronte alle
emergenze. E la situazione è considerata un
vero e proprio terremoto, tanto che le sigle
sindacali rappresentanti dei lavoratori
hanno presentato una nota unitaria in cui
chiedono un incontro urgente con l'Agenzia
delle entrate.
«La sentenza del Tar apre un capitolo
inquietante», commenta Vincenzo
Patricelli, della segreteria generale della
Flp, federazione lavoratori pubblici e
funzioni pubbliche. «Non siamo mai stati
teneri con L'Agenzia né sulle modalità di
conferimento degli incarichi dirigenziali né
sulla valutazione di alcuni titoli per il
concorso a 175 posti. Ma ricorrere per
cassare tutto il concorso e proporre come
alternativa lo scorrimento di graduatorie di
concorsi dirigenziali vecchi di 10-15 anni e
persino 20 anni fa, anziché battere sugli
aspetti del concorso che erano certamente da
cambiare, significa non solo bloccare gli
incaricati dirigenziali ma negare qualunque
possibilità di carriera a una generazione di
funzionari giovani e preparati che non sono
incaricati. Una scelta conservatrice che non
è condivisibile in alcun modo. Se poi la
conseguenza dovesse essere la reggenza senza
remunerazione alcuna, vogliamo vedere chi
andrà a dirigere gli uffici»
(articolo ItaliaOggi del 05.10.2011
- tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Parere aran. E-learning, la p.a.
non dà permessi.
Non spettano le 150 ore
di permesso retribuito per studio ai
lavoratori pubblici che frequentano corsi
organizzati dalle università telematiche.
Infatti, in questi casi, posto che il
lavoratore non è tenuto a rispettare un
orario di frequenza del corso in orari
prestabiliti, si può ritenere che ciò possa
avvenire anche al di fuori dell'orario di
lavoro, con il conseguente venire meno di
ogni necessità di fruizione dei citati
permessi.
È quanto precisa l'Aran nel testo del parere 25.09.2011 n.
166, rispondendo a un quesito
relativo alla corretta fruizione dei
permessi retribuiti per diritto allo studio
ex art. 13 Ccnl 16/05/2001 (meglio noti come
150 ore).
L'Agenzia, infatti, precisa che i permessi
in oggetto possono essere fruiti solo per
lezioni e corsi di studio il cui svolgimento
sia previsto in concomitanza con l'orario di
lavoro. In tale ambito, pertanto,
l'attestato di partecipazione o di frequenza
assume un rilievo prioritario, in quanto
certifica sia la circostanza dell'effettiva
presenza alle lezioni sia quella che le
medesime lezioni si svolgono all'interno
dell'orario di lavoro (ciò che giustifica la
fruizione dei permessi).
In presenza di un lavoratore che deve
seguire dei corsi organizzati da università
telematiche, proprio la circostanza che lo
stesso non è tenuto a rispettare un orario
di frequenza del corso in orari
prestabiliti, induce l'Aran a ritenere che
ciò possa avvenire anche al di fuori
dell'orario di lavoro, con il conseguente
venir meno della fruizione dei citati
permessi. Infatti, non essendo obbligato a
partecipare necessariamente alle lezioni in
orari rigidi, come avviene nelle università
ordinarie, il lavoratore potrebbe sempre
scegliere orari di collegamento compatibili
con l'orario di lavoro nell'ente.
Tuttavia, apre uno spiraglio l'Agenzia, i
permessi potrebbero essere concessi solo nel
caso in cui il dipendente fosse in grado di
presentare, in particolare, un certificato
dell'Università che attesti «che lo
stesso ha seguito personalmente,
effettivamente e direttamente le lezioni
trasmesse in via telematica e che le
giornate e gli orari coincidono con le
ordinarie prestazioni lavorative»
(articolo ItaliaOggi del 05.10.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Concorso con riserva, da rifare.
Illegittimo sanare gli incarichi
dirigenziali dei funzionari. Il Tar del
Lazio boccia la procedura dell'Agenzia delle
entrate per la copertura di 175 posti.
Illegittimo il concorso per assumere
dirigenti amministrativi con riserva di
posti agli interni, bandito nel 2010
dall'Agenzia delle entrate, allo scopo di
«sanare» incarichi di funzioni dirigenziali
conferiti da anni ai funzionari.
È durissimo
il doppio colpo che il TAR Lazio-Roma,
Sez. II, inferisce all'Agenzia, prima con
la
sentenza
01.08.2011 n. 6884 e, poi,
con la
sentenza 30.09.2011 n. 7636,
che colpiscono al cuore la discutibile
prassi, comune a molte altre
amministrazioni, di attribuire incarichi
dirigenziali a funzionari privi della
qualifica di dirigente, costruendo un
surrettizio spoil system, in barba alle
varie disposizioni normative che pretendono
il concorso per soli esami per accedere alla
qualifica dirigenziale.
Con la decisione
dello scorso 1° agosto, il Tar Lazio aveva
rilevato l'illegittimità dell'articolo 24
del regolamento di organizzazione, che
consentiva l'attribuzione di incarichi
dirigenziali ai funzionari come ordinario
sistema di copertura dei posti della
dotazione organica dirigenziale,
contravvenendo ai principi generali
enunciati dall'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001. Quest'ultima norma, infatti,
consente di reclutare dirigenti al di fuori
della dotazione organica solo in casi
eccezionali e per rimediare alla conclamata
assenza di professionalità tra i dirigenti
in ruolo.
L'Agenzia ha largheggiato senza troppo
contenersi nella possibilità di affidare
incarichi a contratto ai propri funzionari,
tanto che negli anni dei 1.143 posti della
dotazione dirigenziale, solo 376 sono
coperti da dipendenti aventi la qualifica
dirigenziale. La gran parte dei restanti
posti è stata coperta con incarichi
«straordinari», prorogati, però,
costantemente ogni anno. Tanto è vero che
con provvedimento 29/10/2010 n. 146687
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV
serie speciale n. 88 del 05/11/2011),
l'Agenzia aveva bandito una selezione
concorsuale, finalizzata ad acquisire 175
dirigenti di ruolo e rimpolpare, così, la
più che scarna schiera di dirigenti a tempo
indeterminato dotati della necessaria
qualifica.
Applicando disinvoltamente alcune
disposizioni, come l'articolo 1, comma 530,
della legge 196/2006, che consente
all'Agenzia di utilizzare modalità selettive
speciali per assumere i propri dipendenti,
il provvedimento impugnato e stigmatizzato
come illegittimo dal Tar Lazio con la
sentenza del 30 settembre, aveva riservato
il 50% dei posti messi a concorso a
dipendenti interni. In particolare, proprio
ad alcuni tra i tantissimi funzionari che
negli anni erano stati cooptati negli
incarichi dirigenziali, al dichiarato scopo
di sanare la loro posizione ed in
considerazione dell'egregio lavoro svolto,
nonostante la mancanza della qualifica
dirigenziale.
Il Tar Lazio ha accolto il
ricorso, annullando il provvedimento
principalmente sotto il profilo della
violazione dei principi generali che
regolano l'accesso alla dirigenza, posti dal
combinato disposto degli articoli 97, comma
3, della Costituzione e 28 del dlgs
165/2001, che impongono esclusivamente il
concorso pubblico per soli esami. Un
concorso avente finalità di «sanatoria» come
quello bandito dall'Agenzia finisce per
contravvenire alle norme sulle
«stabilizzazioni» dei precari, che avevano
escluso espressamente proprio gli incarichi
dirigenziali e, prevedendo la riserva di
posti, non può essere configurato come
pienamente «pubblico», cioè aperto a tutti,
allo scopo di selezionare le migliori
professionalità.
Nel merito, poi, la
sentenza oltre a richiamare integralmente le
ragioni addotte con la precedente decisione
del primo agosto 2011, critica fortemente la
stessa idea, alla base del concorso «a
sanatoria», che l'Agenzia fosse tenuta o
potesse discrezionalmente agire allo scopo
di riconoscere ai funzionari incaricati da
dirigenti la qualifica dirigenziale. I
giudici amministrativi romani sono
trancianti: nella sostanza, la reiterazione
continua degli incarichi dirigenziali ai
funzionari si è tramutata nell'attribuzione
di mansioni superiori illegittima, per
violazione dell'articolo 52, comma 5, del dlgs
165/2001.
Ma vi è di più: secondo i giudici, l'Agenzia
avrebbe potuto fare fronte alla carenza di
figure dirigenziali attribuendo
correttamente gli incarichi di «reggenza»
ai propri funzionari: la sentenza fa notare
che lo svolgimento della funzione di
reggenza fa parte dei «contenuti
professionali di base propri della terza
area funzionale», come definiti dalla
contrattazione nazionale collettiva del
comparto delle Agenzie fiscali. Insomma,
l'Agenzia avrebbe dovuto ricorrere agli
incarichi di reggenza e non abusare degli
incarichi dirigenziali, anche perché così
avrebbe potuto risparmiare la maggiore spesa
connessa all'attribuzione del trattamento
economico dirigenziale, non spettante nel
caso di reggenza.
Per l'Agenzia adesso la situazione è
delicatissima. L'annullamento del bando
travolge anche la legittimità dei
provvedimenti di assegnazione degli
incarichi dirigenziali, col rischio di
coinvolgere in aggiunta gli atti adottati
dai dirigenti, che possono rimanere salvi
solo in applicazione del principio
dell'affidamento dei terzi sulla legittimità
dell'azione amministrativa. In ogni caso,
l'esecuzione della sentenza impone
l'annullamento degli incarichi dirigenziali
assegnati ai funzionari
(articolo ItaliaOggi del 04.10.2011
- tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
P. Briguori,
Malattia: per le assenze controlli dal primo
giorno (link a
www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO: CGIL
materiali
- a cura dell'ufficio comunicazione della
CGIL di Bergamo
(ottobre 2011). |
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settembre 2011 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Giurisdizione pubblico impiego.
Graduatorie PA, dopo 11 anni il TAR ''cede''
al giudice ordinario.
Nella sfera di giurisdizione del Tar del
Lazio non rientrano le questioni che
riguardano le graduatorie per le assunzioni
del personale nella PA, ivi comprese le
materie concernenti le graduatorie a
esaurimento per l'assunzione dei docenti
della scuola statale.
Lo ha stabilito il TAR Lazio-Roma con 8 sentenze depositate il 30.09.2011. Dopo un braccio di ferro
durato 11 anni il Tar del Lazio si è arreso
all'orientamento delle Sezioni unite della
Cassazione ed ha dichiarato il proprio
difetto di giurisdizione in materia di
graduatorie per le assunzioni nella Pubblica
amministrazione.
Ma la resa non è avvenuta tanto per
uniformarsi alle linee di indirizzo delle
Sezioni unite, il cui orientamento era noto
dal 2000, quanto, invece, per effetto del
mutato orientamento dell'Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato, che con la sentenza
n. 11 del 12 luglio scorso, ha fatto proprie
le argomentazioni delle Sezioni unite,
rivedendo la propria posizione contraria
espressa nel 2007.
Affermando definitivamente che le
graduatorie finalizzate alle assunzioni
nella Pubblica amministrazione (nel caso
concreto: le graduatorie a esaurimento per
l'assunzione dei docenti della scuola
statale) non rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, atteso
che non si tratta di materia concorsuale per
carenza degli elementi essenziali (bando,
prove selettive, compilazione della
graduatoria e provvedimento di approvazione
della stessa da parte della commissione di
concorso).
La resa del TAR Lazio-Roma, Sez. III-bis, è avvenuta il 30.09.2011 con 8 sentenze aventi per
oggetto controversie collegate alle
graduatorie a esaurimento per le assunzioni
del docenti della scuola statale (30.09.2011 n. 7628,
n. 7629,
n. 7630,
n. 7631,
n. 7632,
n. 7655,
n. 7657,
n. 7659).
Il rigetto dei ricorsi per difetto di
giurisdizione comporta la cessazione degli
effetti delle ordinanze cautelari già
emesse, fatta salva la possibilità di
riassunzione davanti al giudice ordinario
entro il termine di 3 mesi dal passaggio in
giudicato delle sentenze.
Le sentenze.
Le questioni oggetto delle decisioni
riguardano anzi tutto la possibilità, per i
docenti inclusi in graduatoria, di
trasferirsi da una provincia all'altra
entrando nella graduatoria della nuova
provincia conservando il punteggio e il
diritto alla posizione corrispondente (c.d.
inserimento a pettine: sentenze n. 7628 del
2011; n. 7629 del 2011 e n. 7630 del 2011).
Su tale questione, peraltro, Il Tar del
Lazio si era già pronunciato accogliendo il
ricorso dei ricorrenti che lamentavano il
mancato inserimento in graduatoria e, a
seguito di diversi giudizi di ottemperanza,
l'Amministrazione scolastica aveva proceduto
a tali inserimenti.
Le altre questioni oggetto di pronunce di
inammissibilità per difetto di giurisdizione
riguardano:
- il diritto a vedersi riconoscere il
punteggio relativo all'anno in cui sia stato
prestato il servizio militare anche se non
in costanza di nomina (n. 7632 del 2011);
- la facoltà di chiedere anche tardivamente
di permanere nelle graduatorie (n. 7659 del
2011);
- la mancata previsione della possibilità di
inserimento in graduatoria per i docenti di
strumento neoabilitati (n. 7631 del 2011 e
n. 7655 del 2011);
- la preclusione dell'inserimento in
graduatoria dei docenti che si sono
abilitati con i corsi del decreto Miur n. 85
del 2005, ma non hanno potuto presentare la
domanda di inserimento con riserva nelle
graduatorie 2007 del 2009 perché non sono
stati attivati i corsi stessi al momento
della scadenza del termine di presentazione
delle istanze (n. 7657 del 2011) e, infine,
la preclusione dell'inserimento o della
permanenza in graduatoria degli aspiranti
docenti ultrasessantacinquenni (n. 7658 del
2011) (commento tratto da www.ipsoa.it -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Niente doni al personale per Natale a spese
dell’amministrazione
Doni natalizi al personale - Spese di
rappresentanza - Inconfigurabilità - Danno
erariale - Sussiste.
La sezione di appello, diversamente dal
giudice di prime cure, ha ravvisato
l’elemento soggettivo della colpa grave
nella condotta di un Presidente di consiglio
regionale che, in questa veste, aveva
disposto spese di rappresentanza a carico
del bilancio del Consiglio stesso non
consentite dalla normativa (più
precisamente, le spese per doni in occasione
del Natale 2005 per piatti natalizi
destinati ai familiari dei dipendenti e per
medaglie d’oro commemorative per i
consiglieri regionali).
Ad avviso della I
sezione centrale di appello, i donativi in
questione non possono essere considerati
come gesti animati “da uno spirito di
fidelizzazione del personale e segnatamente
di coinvolgimento dei legislatori
regionali”, evocandosi scopi alquanto
indefiniti e che comunque non appaiono
trovare collocazione tra le finalità delle
spese di rappresentanza.
L’espressione “fidelizzazione del
personale” sembra voler significare
l’intento di favorire l’attaccamento del
personale al lavoro e alle istituzioni, ma
ciò rappresenta una finalità per il cui
perseguimento non necessitano spese
ulteriori rispetto a quelle consentite dalla
disciplina del rapporto di lavoro. Ricorre,
di conseguenza, la colpa grave, atteso il
carattere inescusabile della violazione di
legge, per aver speso denaro pubblico per
finalità estranee a quelle di legge, non
corrispondenti all’interesse pubblico (Corte dei
Conti, Sez. I giurisdizionale
centrale d’appello,
sentenza
27.09.2011 n. 417 - commento tratto
da Diritto e Pratica Amministrativa n.
10-11/2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: L'incarico
dirigenziale a un esterno è l'extrema ratio.
L'amministrazione deve prima sondare la
disponibilità di professionalità al suo
interno.
Per poter legittimamente affidare
all'esterno un incarico dirigenziale,
l'Amministrazione deve, con procedure
imparziali e trasparenti, prima scrutinare
le professionalità interne disponibili e,
solo all'esito di tale ricognizione,
procedere all'emanazione di un bando di
ricerca di professionalità esterne cui
conferire l'incarico dirigenziale de quo.
La
sentenza 21.09.2011 n.
7481 della Sez. I-ter del TAR Lazio-Roma ha annullato nove
procedure di nomina di altrettanti dirigenti
apicali esterni effettuate dalla Regione
Lazio, pretermettendo i dirigenti di ruolo.
Avverso tali provvedimenti erano insorte la
Direr e la Cida, i sindacati maggiormente
rappresentativi della dirigenza pubblica
regionale.
La peculiarità della sentenza sta
nella circostanza che la stessa afferma la
diretta applicabilità dei principi generali
dell'ordinamento (ed, in particolare, di
quelli di cui all'art. 97 della
Costituzione: trasparenza, imparzialità,
buon andamento) al procedimento con il quale
l'Amministrazione decide di rivolgersi
all'esterno per conferire un incarico
dirigenziale, piuttosto che utilizzare
risorse interne.
Ulteriore motivo di
interesse della sentenza sta nella
circostanza che tale procedimento è ritenuto
espressione del potere di organizzazione
degli uffici che postula una motivata scelta
amministrativa, di tipo autoritativo,
soggetta al sindacato del G.A. che può
vagliarne la legittimità sotto il profilo
della violazione di legge, dell'incompetenza
e dell'eccesso di potere.
È chiaro, poi, che
avere, correttamente, riportato la fase
iniziale del procedimento di conferimento di
incarichi dirigenziali, a soggetti esterni
alla p.a., nell'alveo dei procedimenti
amministrativi, ha reso possibile (e
necessario) valutare la motivazione dei
relativi provvedimenti anche in relazione
all'obbligo di rispettare i principi
generali dell'esercizio del potere
amministrativo, dovendosi ritenere
illegittima nel nostro ordinamento, per
l'assenza del carattere politico degli
incarichi conferendi, ogni forma di
attribuzione di incarico su base solamente
fiduciaria.
La sentenza n. 7481 chiarisce
una volta per tutte quali vincoli guidano in
modo inviolabile le amministrazioni, quando
si determinino a conferire incarichi
dirigenziali a soggetti esterni:
a) una concreta motivazione, che espliciti
l'assenza effettiva di professionalità
interne, alla luce di una seria ed adeguata
ricognizione del ruolo;
b) una procedura trasparente, con adeguata
pubblicità, per consentire in primo luogo ai
dirigenti di ruolo di candidarsi alla
copertura degli incarichi da affidare, al
fine di valorizzare le professionalità
esistenti, garantendo l'autonomia della
dirigenza;
c) una altrettanto seria valutazione del
possesso di una professionalità
assolutamente specifica in capo al soggetto
esterno chiamato a svolgere l'incarico
dirigenziale, come prevede l'articolo 19,
comma 6, del dlgs n. 165/2001;
d) l'esigenza di garantire il contenimento
della spesa, attraverso il prioritario
impiego delle risorse interne.
È in quest'ottica che la sentenza n.
7481/2011 si rivela innovativa in quanto
traccia il solco per riportare la prassi dei
conferimenti di incarico dirigenziale a
personale esterno in una logica
meritocratica e rigorosamente eccezionale,
con l'applicazione di strumenti (principi
generali dell'ordinamento e obbligo di
adeguata motivazione) che, in vero,
sembravano quasi «superati», non solo nel
concreto operato delle Pubbliche
amministrazioni (che spesso li considerano
addirittura tamquam non esset), ma,
talvolta, anche nelle stesse argomentazioni
degli organi di giustizia aditi.
La sentenza ha suscitato un scalpore anche
perché il presidente della Regione Lazio
Renata Polverini l'ha definita, in
un'affollata conferenza stampa che ha avuto
un grande risalto sui media, «una
decisione politica». Eppure, come già
rilevato negli interventi di alcuni esperti
della materia, la decisione del Tar del
Lazio ha un percorso argomentativo
ineccepibile, limitandosi ad affermare
principi di rango costituzionale e cogliendo
l'illegittimità degli atti impugnati proprio
nella violazione di tali principi.
La reazione della governatrice del Lazio
sembra piuttosto dimostrare che la politica
consideri la materia del conferimento degli
incarichi dirigenziali nella p.a. attività
di carattere meramente fiduciario e, come
tale, scevra da qualsiasi sindacato
giurisdizionale. Il Tar del Lazio, invece,
ha correttamente rilevato che la scelta di
rivolgersi all'esterno è attività
amministrativa in senso stretto e che,
conseguentemente, il relativo procedimento
deve soggiacere ai principi di cui all'art.
97 della Costituzione e alle norme della
legge n. 241/1990.
D'altronde l'impossibilità di ridurre il
conferimento di incarichi dirigenziali ad
una scelta esclusivamente fiduciaria deriva
dalla insuperabile considerazione che il
dirigente pubblico, a differenza di quello
privato, gestisce gli interessi e i soldi
della collettività e, pertanto, deve essere
selezionato su base rigorosamente
meritocratica
(articolo ItaliaOggi del 30.09.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: LA
GUIDA COMPLETA ALLA MANOVRA/ Pubblico
impiego: dal TFR ai tagli.
Dalla mobilità al trattenimento al lavoro.
Le riduzioni dei posti nelle amministrazioni
centrali. I piani di riorganizzazione delle
Pa. Le regole sulle visite fiscali in caso
di malattia. ...
(articolo
Il Sole 24 Ore del 30.09.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: OSSERVATORIO
VIMINALE/ Occhio ai costi se il dipendente
cambia il part-time in tempo pieno.
Un ente locale può accogliere la richiesta,
presentata da un dipendente, di trasformare
il proprio rapporto di lavoro da tempo
parziale a tempo pieno (contratto di lavoro
con il quale lo stesso era stato
originariamente assunto) tenuto conto che
l'incremento di spesa che ne deriverebbe si
porrebbe in contrasto con i vincoli posti
dalla normativa applicabile agli enti di
minori dimensioni ex art. 1, comma 562, della
legge n. 296/2006, nonché con il parametro
tra spesa di personale e spese correnti,
stabilito dall'art. 14, comma 9, del dl
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010?
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo
parziale è contenuta nell'art. 4 del Ccnl
del 14/09/2000, e in particolare, nei commi
14 e 15, che regolano rispettivamente il
caso del dipendente già assunto a tempo
pieno e che successivamente abbia chiesto la
trasformazione del rapporto a tempo parziale
e il caso del dipendente assunto
direttamente a tempo parziale.
Nel caso di
specie, trova quindi applicazione il comma
14, secondo cui il dipendente ha diritto di
tornare a tempo pieno alla scadenza di un
biennio dalla trasformazione, anche in
soprannumero, oppure prima della scadenza
del biennio, a condizione che vi sia la
disponibilità del posto in organico. La
clausola contrattuale, che riproduce il
testo dell'art. 6, comma 4, del dl
28/03/1997, n. 79 convertito in legge
28/05/1997, n. 140, riconosce, quindi, un
vero e proprio diritto soggettivo il cui
soddisfacimento non può essere autoritativamente differito.
Come sostenuto dalla Corte dei conti,
sezione regionale di controllo per il
Veneto, nella deliberazione n. 002/2009/Par,
«ammettere la comprimibilità di tale diritto
significherebbe ammettere la comprimibilità
di tutti i diritti sorti in base a
disposizioni vincolanti, di fonte legale o
contrattuale, che incidono sulla spesa di
personale».
L'ente locale, sempre secondo le indicazioni
della stessa Corte, dovrebbe tenere conto,
sin dal momento della stesura del bilancio
di previsione, della possibilità che venga
esercitato «il diritto del personale in
part-time alla ricostituzione del tempo
pieno alla scadenza del biennio e,
conseguentemente, adottare le necessarie
iniziative di contenimento di altre
componenti della spesa di personale al fine
di rispettare i vincoli derivanti dalla
legislazione finanziaria».
L'ente locale dovrà, pertanto, adottare
quelle misure, di sua esclusiva pertinenza,
che consentano di rispettare, nel contempo,
gli obblighi di matrice contrattuale e le
misure di contenimento della spesa pubblica
stabilite dalle manovre finanziarie
(articolo ItaliaOggi del 30.09.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: OSSERVATORIO
VIMINALE/ Turnover.
Un ente locale, soggetto alle norme del
patto di stabilità e con un'incidenza delle
spese di personale rispetto alla spesa
corrente pari al 27,98%, può conteggiare
anche le cessazioni verificatesi negli anni
pregressi ai fini del calcolo del turnover
del settore di polizia municipale per le
assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'art.
1, comma 118, della legge n. 220/2010?
L'art. 1, comma 118, della recente legge 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità
2011), aggiungendo un periodo al comma 7
dell'art. 76 del dl 25.06.2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133, e successivamente
modificato dal richiamato dl 78/2010, ha
previsto la possibilità, per gli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale è
pari o inferiore al 35% delle spese
correnti, di effettuare le assunzioni per
turnover che consentano l'esercizio delle
funzioni fondamentali previste dall'art. 21,
comma 3, lett. b), della legge 05.05.2009, n. 42, in deroga al 20% e comunque nel
rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno e dei limiti di
contenimento complessivi delle spese di
personale.
Dalla formulazione della norma
soprarichiamata, non appare possibile
utilizzare nel calcolo del turnover i posti
che si sono resi vacanti negli anni
pregressi, dovendosi fare esclusivo
riferimento alle cessazioni verificatesi
nell'anno precedente, come espressamente
indicato dal comma 7, dell'art. 76 della
legge n. 133/2008
(articolo ItaliaOggi del 30.09.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Truffa aggravata per il dirigente
che "protegge" il dipendente assenteista.
Rischia la condanna per
truffa aggravata il dirigente che a fronte
della falsa attestazioni della presenza in
ufficio da parte di alcuni dipendenti, non
solo non si adoperi per sanzionarli ma
addirittura ostenti nei loro confronti un
atteggiamento di favore tale da
incoraggiarne la condotta fraudolenta.
Scoraggiandone nello stesso tempo la
denuncia da parte dei colleghi, per paura di
mettersi contro il capo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez.
II penale, con la
sentenza 29.09.2011 n. 35344,
rigettando il ricorso del direttore delle
relazioni esterne del comune di Milano, già
condannato dalla Corte di appello meneghina.
Nel ricorso alla Suprema corte il dirigente
si era difeso sostenendo che la presenza del
meccanismo del tesserino magnetico per
entrare a lavoro lo rassicurava circa la
corretta attestazione delle presenze dei
dipendenti. E che comunque un simile
controllo non rientrava nelle sue mansioni,
spettando semmai al capo del personale.
Di altro avviso la Cassazione, secondo cui
la responsabilità del dirigente non
dipendeva da un comportamento omissivo ma
piuttosto, come chiarito dalla sentenza di
Appello, in un comportamento sostanzialmente
commissivo dato dalla esibizione di un
rapporto preferenziale con i dipendenti che
li aveva messi in una «posizione
privilegiata» che li rendeva «capaci
di ottenere il silenzio di tutti gli altri
dipendenti pena delazioni del capo».
Scrive infatti la Cassazione: «Concorre
nel reato con condotta commissiva -anziché
mediante omissione ai sensi dell'art. 40, 2
comma c.p.- il dirigente di un ufficio
pubblico che non soltanto non impedisce che
alcuni dipendenti pongano in essere
reiterate violazioni nell'osservanza
dell'orario di lavoro, aggirando in modo
fraudolento il sistema computerizzato di
controllo delle presenze, ma favorisca
intenzionalmente tale comportamento creando
segni esteriori di un atteggiamento di
personale favore nei confronti dei correi,
in modo tale da creare intorno ad essi
un'aurea di intangibilità, disincentivare
gli altri dipendenti dal presentare esposti
o segnalazioni al riguardo e così
affievolire, in ultima analisi, il
cosiddetto 'controllo sociale».
«Pertanto tale condotta -scrivono i
supremi giudici- ha in sé valenza
agevolatrice nella commissione del reato,
anche solo per il sostegno morale e
l'incoraggiamento che i dipendenti infedeli
ricevono da una simile situazione di favore
senza che occorra quindi accertare, sul
piano del rapporto di causalità, se il
dirigente dell'ufficio avesse il potere di
impedire la consumazione del reato o se
avesse a tal fine contemporaneamente assunto
iniziative di portata generale (come il
controllo computerizzato delle presenze)
iniziative comunque rivelatesi inefficaci»
(tratto da e link a
www.diritto24.ilsole24ore.com). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Dal
1° ottobre i nuovi canali telematici. La
visita fiscale si chiede on-line.
Al via i nuovi servizi online dell'Inps. Dal
1° ottobre, infatti, è prevista
l'attivazione sul sito internet
dell'istituto delle procedure per richiedere
le visite mediche di controllo (le
cosiddette visite fiscali), l'erogazione di
assegni familiari in agricoltura e
l'autorizzazione ai versamenti volontari
all'Ipost, al fondo di previdenza per il
personale dipendente delle aziende private
del gas e al fondo speciale per il personale
dipendente dalle ferrovie dello stato. Lo
ricorda l'Inps in un comunicato diffuso
ieri.
Nuovi servizi online.
I nuovi servizi rientrano nel programma di
telematizzazione che dovrebbe concludersi
entro la metà del prossimo anno, quando
tutte le domande di prestazioni e servizi
saranno disponibili online. Dal 1° ottobre,
è la volta delle seguenti domande:
● visite mediche di controllo da parte dei
datori di lavoro per cui inizia il periodo
transitorio che terminerà il 30 novembre;
● assegni familiari per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni per i quali
inizia il periodo transitorio che terminerà
il 30 novembre;
● autorizzazione ai versamenti volontari per
il fondo di previdenza per il personale
dipendente delle aziende private del gas, il
fondo speciale per il personale dipendente
dalla Ferrovie dello stato e l'Istituto
postelegrafonici (Ipost), per cui inizia il
periodo transitorio, che terminerà il 31
dicembre.
Modalità operative. Terminato il periodo
transitorio, le domande non possono più
essere presentate in modalità cartacea, ma
solo attraverso uno dei seguenti canali:
► web: avvalendosi dei servizi telematici
accessibili direttamente dal cittadino
tramite Pin dal portale dell'Inps
(www.inps.it);
► telefono: contattando il contact center
integrato al numero verde 803164;
► patronati e tutti gli intermediari
dell'Inps usufruendo dei servizi telematici
dagli stessi offerti.
Domestici e Gestione
separata Inps.
Vale la pena ricordare, inoltre, che sempre
dal 1° ottobre, dopo un periodo transitorio
in scadenza domani (30 settembre), anche
l'iscrizione alla gestione separata Inps e
le denunce dei rapporti di lavoro dei
domestici (come colf, badanti ecc.) dovranno
avvenire necessariamente in via telematica,
tramite il sito internet dell'istituto di
previdenza, da parte di soggetti in possesso
di Pin
(articolo ItaliaOggi
del 29.09.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Sul
personale limiti senza esclusioni.
È arrivata la prima
interpretazione, estensiva, sul corretto
calcolo del rapporto tra spese di personale
e spese correnti per gli enti locali dopo
che il Dl 98/2011 ha richiesto l'inserimento
dei valori delle società partecipate. Una
percentuale al di sopra del 40% impedisce
qualsiasi tipologia di assunzione.
La Corte dei Conti della Lombardia con il
parere 20.09.2011 n.
479 ha avuto affrontato il nodo
della tipologia di società coinvolte nel
calcolo circoscrivendo il perimetro del
consolidamento. Sono oggetto della norma
tutte le società controllate da enti locali
che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali a rilevanza
economica, oppure che svolgano servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica
(a prescindere dall'affidamento diretto),
oppure che svolgano attività strumentali
(anch'esse a prescindere dall'affidamento
diretto).
Il problema posto dal Comune di Osio Sotto
mirava anche a puntualizzare un aspetto
incerto, ovvero se l'obbligo di calcolo
complessivo è da intendersi riferito alle
sole spese del personale sostenute dalla
partecipata per i centri di costo relativi
ai servizi gestiti in house o anche agli
altri servizi gestiti dalla stessa in forma
autonoma. Non è infatti raro che le società,
una volta costituite, forniscano attività
anche per il libero mercato.
La conclusione è quella a maggior tutela dei
conti della finanza pubblica. L'attività di
una società interamente partecipata sia essa
affidataria diretta di servizi pubblici
locali a rilevanza economica, o svolga
servizi pubblici locali privi di tale
rilevanza o attività strumentali - è
imputata nel suo complesso all'ente locale
socio totalitario anche in relazione ai
centri di costo (e relativi servizi) "autonomi".
Si attendono ora istruzioni sulle modalità
di trasformazione dei dati contabili delle
società nei dati finanziari degli enti
(articolo Il Sole 24
Ore del 29.09.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Le valutazioni dei dipendenti
sono sindacabili dal Giudice.
La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con
sentenza 27.09.2011 n.
19710, conferma il consolidato
orientamento della Corte secondo il quale: "...le
valutazioni del datore di lavoro in ordine
al rendimento ed alla capacità professionale
del lavoratore, espresse con le note di
qualifica, sono sindacabili dal giudice in
riferimento ai parametri oggettivi previsti
dal contratto collettivo ed agli obblighi
contrattuali di correttezza e buona fede di
cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e, quindi,
sul datore di lavoro grava l'onere di
motivare queste note, allo scopo di
permettere il controllo da parte del giudice
dell'osservanza di siffatti criteri.
Peraltro detto controllo non è limitato alla
mera verifica della coerenza estrinseca del
giudizio riassuntivo della valutazione, ma
ha ad oggetto la verifica della correttezza
del procedimento di formazione del medesimo,
che richiede di prendere in esame i dati sia
positivi che negativi rilevanti ai fini
della valutazione, non potendo invece
tenersi conto di quelli estranei alla
prestazione lavorativa.".
Sentenza resa in una controversa di lavoro
privato, ma i cui principi espressi sono
sicuramente e pienamente estensibili anche
ai meccanismi valutativi del pubblico
impiego (commento tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Le
dimissioni volontarie del dipendente si
perfezionano con l’accettazione delle stesse
da parte dell’amministrazione e non possono
essere revocate quando tale provvedimento
sia stato assunto, anche se il dipendente
non ne abbia ancora avuto formale
comunicazione, attesa la natura non
ricettizia dell’accettazione medesima.
Infatti, il provvedimento di accettazione
delle dimissioni (rispetto al quale la
volontà del dipendente rappresenta soltanto
il presupposto) ha carattere costitutivo,
con conseguente effetto estintivo del
rapporto di pubblico impiego al momento
della sua adozione.
Pertanto, la volontà del dipendente
dimissionario di revocare le dimissioni,
manifestata nella domanda di revoca
presentata successivamente all’accettazione
delle dimissioni, è irrilevante per
l’Amministrazione che non ha alcun obbligo
di provvedere su una richiesta
inammissibile, in quanto intervenuta quando
si è già prodotto l’effetto estintivo del
rapporto di impiego.
Come correttamente rilevato dal primo
giudice, le dimissioni volontarie del
dipendente si perfezionano con
l’accettazione delle stesse da parte
dell’amministrazione e non possono essere
revocate quando tale provvedimento sia stato
assunto, anche se il dipendente non ne abbia
ancora avuto formale comunicazione, attesa
la natura non ricettizia dell’accettazione
medesima.
Infatti, il provvedimento di accettazione
delle dimissioni (rispetto al quale la
volontà del dipendente rappresenta soltanto
il presupposto) ha carattere costitutivo,
con conseguente effetto estintivo del
rapporto di pubblico impiego al momento
della sua adozione (cfr. sul punto Corte
Cost. n. 417/1996; n. 92/1997).
Pertanto, come esattamente osservato dal
primo giudice, la volontà del dipendente
dimissionario di revocare le dimissioni,
manifestata nella domanda di revoca
presentata successivamente all’accettazione
delle dimissioni, è irrilevante per
l’Amministrazione che non ha alcun obbligo
di provvedere su una richiesta
inammissibile, in quanto intervenuta quando
si è già prodotto l’effetto estintivo del
rapporto di impiego (cfr. C.G.A.R.S., sez.
consult., 11.06.1996 n. 334).
Inoltre, sempre come correttamente rilevato
dal TAR, nel caso di specie l’anzidetto
effetto estintivo si è prodotto
indipendentemente dal fatto che le
dimissioni volontarie fossero subordinate
alla mancata concessione di un periodo di
aspettativa per motivi familiari, atteso che
il ricorrente aveva subordinato l’efficacia
delle dimissioni incondizionatamente al
diniego di aspettativa
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 27.09.2011 n. 5384 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Stop
ai concorsi pubblici riservati ai dipendenti
interni. Bocciata una selezione per
progressioni verticali.
Ulteriore chiusura sulla vicenda delle
progressioni verticali negli enti locali. A
quasi due anni dall'entrata in vigore del
Dlgs 150/2009, una recentissima sentenza del
Tar Lazio di Latina, conferma l'orientamento
delle sezioni riunite della Corte dei conti.
Nonostante la vigenza dell'articolo 91 del
Dlgs 267/2000 le autonomie territoriali non
potranno più prevedere concorsi solamente
riservati al personale interno.
Le progressioni tra le aree hanno subito un
duro colpo ad opera della Riforma Brunetta.
Da una parte è stato infatti previsto che
per poter procedere all'inquadramento
superiore è necessario essere in possesso
del titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno; dall'altra è stato sancito che
il passaggio di carriera può avvenire
esclusivamente tramite concorso pubblico con
(eventuale) riserva ai dipendenti interni,
ma mai superiore al 50% dei posti.
Mentre quindi le progressioni orizzontali
mantengono la loro natura premiante del
merito o del percorso valutativo, le
progressioni verticali, oltre a trasformarsi
in progressioni di carriera, acquisiscono
una nuova e certa finalità cui è correlato
uno specifico procedimento.
I magistrati del TAR Lazio-Latina con la
sentenza
15.09.2011 n. 689 concludono quindi che
la determinazione del responsabile del
settore amministrativo di un Comune è
illegittima perché prevede una procedura
selettiva interna per la copertura di un
solo posto di Comandante, anziché quella
normativamente imposta dal Dlgs 150/2009,
ovvero il concorso pubblico.
In questi casi non è neppure possibile
invocare il principio di specialità del Dlgs
267/2000. Infatti il Tuel al l'articolo 91
prevede ancora che gli enti locali possono
prevedere concorsi interamente riservati al
personale dipendente, solo in relazione a
particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalità
acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente.
E questo nonostante l'articolo 1, comma 4,
del medesimo decreto contenga la cosiddetta
clausola di rafforzamento sull'impossibilità
di una norma successiva di intercedere sugli
istituti propri degli enti locali senza
espressa modificazione. Infatti, la stessa
Corte dei conti, Sezioni riunite, con la
Deliberazione n. 10/2010 aveva già
scardinato tale tesi ribadendo che
l'articolo 91 del Tuel risulta abrogato per
incompatibilità con le norme del Dlgs
150/2009.
Le regole per le progressioni di carriera
sono pertanto esclusivamente quelle volute
dalla Riforma Brunetta che abbiamo riassunte
qui sopra: i passaggi tra le aree possono
avvenire esclusivamente con riserva di
concorso e vi possono partecipare solo
lavoratori in possesso di titolo di studio
necessario per l'accesso dal l'esterno.
Risulta quindi impossibile bandire un
concorso per un solo posto interamente
riservato ai propri dipendenti.
Le progressioni verticali vecchia maniera
non sono quindi più attuabili dal 15.11.2009, ma, secondo il Tar Reggio
Calabria (Sentenza n. 914/2010) è possibile
portare a compimento quelle previste in
bandi pubblicati prima dell'entrata in
vigore del Dlgs 150/2009
(articolo Il Sole 24 Ore del 26.09.2011
- tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Tutele
dello Statuto anche all'impiegato comunale.
Illegittimo il licenziamento del dipendente
comunale che assume un incarico di
consulenza professionale mentre è sospeso
dal servizio se non viene rispettata la
normativa dettata dallo Statuto dei
lavoratori.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 18829/2011 che ha
respinto il ricorso di un ente locale nei
confronti di un suo dipendente che, sospeso
dal servizio perché sottoposto a
procedimento penale, aveva assunto un
incarico di consulenza.
Il Comune ha sostenuto che il recesso, anche
se avvenuto per giusta causa, non
necessitava di garanzie procedimentali
particolari dal momento che la sanzione era
stabilita dalla legge senza margini di
discrezionalità.
La Suprema corte, al contrario, ha affermato
che anche in materia di impiego pubblico, il
licenziamento quando è motivato da colpa o
comunque da una mancanza del lavoratore deve
considerarsi di natura disciplinare e quindi
assoggettato alle garanzie dettate in favore
del lavoratore dalla legge n. 300 del 1970
in tema di contestazione dell'addebito e di
diritto di difesa
(articolo Il Sole 24 Ore del 26.09.2011
- tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Il
licenziamento minacciato non invalida le
dimissioni.
Le dimissioni indotte
dal pericolo di essere licenziato per giusta
causa sono valide. Il loro annullamento per
violenza morale, infatti, scatta solo quando
viene accertata l'inesistenza del diritto al
recesso del datore di lavoro: se
l'inadempimento addebitato al dipendente è
insussistente la minaccia del datore annulla
il suo legittimo esercizio a risolvere il
contratto.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 18705/2011.
La sezione lavoro ha bocciato il ricorso di
un direttore generale che in seguito al
rischio di essere mandato via ha scelto la
strada dell'accordo solutorio, impugnando
però in un secondo momento il licenziamento
e chiedendo il risarcimento per condotta
illecita della controparte e la condanna
alla reintegra.
Nella ricostruzione dei termini della
vicenda il Collegio evidenzia la presenza di
uno scontro sulle strategie per incentivare
l'attività della banca. Conosciuta
l'intenzione dell'istituto di allontanarlo
dall'incarico, il direttore aveva chiesto
che l'intimato recesso non venisse
menzionato nel verbale del Cda acconsentendo
a presentare le dimissioni. In sede
giudiziaria ha poi impugnato il
licenziamento e il successivo accordo di
prepensionamento raggiunto con l'azienda.
Il primo dato accertato dai giudici è che al
momento delle dimissioni il ricorrente non
era ancora destinatario di un valido atto di
recesso, infatti il licenziamento era stato
solo paventato. Assodato questo punto, sono
passati a esaminare l'esistenza di eventuali
vizi delle stesse dimissioni convincendosi
che i contrastati avvenimenti pregressi
avevano adeguatamente preparato il
dipendente ad avere consapevolezza di una
situazione non tranquillizzante, le cui
conseguenze erano prevedibili e
ipotizzabili. Gli "attacchi" alla sua
linea operativa e programmatica non
lasciavano dubbi, la minaccia di procedere
al licenziamento era fondata su
comportamenti incontestabili ed era dunque
legittima.
Concludendo, è nei poteri della banca
recedere dal rapporto di lavoro con il
direttore generale assumendo come
giustificazioni le contestazioni
disciplinari sollevate a suo carico
(articolo Il Sole 24 Ore del 26.09.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: E'
legittima la destituzione dall'impiego del
responsabile dell'ufficio tecnico comunale
poiché si ritiene che, in riferimento alla
posizione rivestita -appunto- di unico
responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,
l’avere taciuto all’amministrazione di
appartenenza che il soggetto richiedente una
concessione edilizia non era il proprietario
dell’area e che gli effettivi proprietari
della stessa erano il medesimo ricorrente e
il coniuge e, ulteriormente, l’avere
personalmente presenziato alla seduta della
Commissione edilizia, esprimendo anche
parere favorevole all’accoglimento della
relativa domanda e, infine, l’avere dato
personalmente parere favorevole anche alla
proroga del termine per il ritiro della
concessione, costituisca comportamento
oggettivamente molto grave e certamente
idoneo a far venire meno il necessario
rapporto fiduciario tra l’amministrazione ed
il dipendente preposto a delicate funzioni
amministrative quale responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale, con
conseguente adeguatezza e proporzionalità
della sanzione della destituzione
irrogatagli, in quanto presenti, nella
specie, tutti gli elementi costitutivi della
predetta misura disciplinare di cui all’art.
84 del D.P.R. n. 3 del 1957 e della
corrispondente identica disposizione di cui
all’art. 5 dell’allegato A) del Regolamento
organico del Comune.
Inoltre, il comportamento del ricorrente ha
gravemente nociuto al prestigio dell’ente di
appartenenza, nel contempo arrecando anche
grave pregiudizio alla dignità delle
funzioni esercitate, con conseguente
ragionevolezza e proporzionalità, anche
sotto tale profilo, della sanzione
disciplinare comminata al dipendente, in
quanto rientrante nella previsione di cui
all’art. 84, lett. a) del D.P.R. n. 3 del
1957.
Con il presente gravame, un dipendente del
comune di Saludecio impugna, chiedendone
l’annullamento, la deliberazione con la
quale la Giunta Comunale –su conforme
proposta della Commissione comunale di
disciplina- gli ha irrogato la sanzione
disciplinare della destituzione
dall’impiego.
Il Collegio deve osservare al riguardo, che
la sanzione irrogata risulta coerente e
proporzionata rispetto ai fatti
disciplinarmente rilevanti di cui il
dipendente è stato ritenuto responsabile a
conclusione del relativo procedimento.
Invero, si ritiene che, in riferimento alla
posizione dal medesimo rivestita di unico
responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,
l’avere taciuto all’amministrazione di
appartenenza che il soggetto richiedente una
concessione edilizia non era il proprietario
dell’area e che gli effettivi proprietari
della stessa erano il medesimo ricorrente e
il coniuge e, ulteriormente, l’avere
personalmente presenziato alla seduta della
Commissione edilizia, esprimendo anche
parere favorevole all’accoglimento della
relativa domanda e, infine, l’avere dato
personalmente parere favorevole anche alla
proroga del termine per il ritiro della
concessione, costituisca comportamento
oggettivamente molto grave e certamente
idoneo a far venire meno il necessario
rapporto fiduciario tra l’amministrazione ed
il dipendente preposto a delicate funzioni
amministrative quale responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale, con
conseguente adeguatezza e proporzionalità
della sanzione della destituzione
irrogatagli, in quanto presenti, nella
specie, tutti gli elementi costitutivi della
predetta misura disciplinare di cui all’art.
84 del D.P.R. n. 3 del 1957 e della
corrispondente identica disposizione di cui
all’art. 5 dell’allegato A) del Regolamento
organico del Comune.
Inoltre, il comportamento del ricorrente ha
gravemente nociuto al prestigio dell’ente di
appartenenza, nel contempo arrecando anche
grave pregiudizio alla dignità delle
funzioni esercitate, con conseguente
ragionevolezza e proporzionalità, anche
sotto tale profilo, della sanzione
disciplinare comminata al dipendente, in
quanto rientrante nella previsione di cui
all’art. 84, lett. a) del D.P.R. n. 3 del
1957 (v. Cons. Stato, sez. IV, 05/10/2004 n.
6490)
(TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II,
sentenza 26.09.2011 n. 669 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Risparmiare
gonfia le risorse decentrate.
Le economie di gestione derivanti dall'anno
precedente non si computano nel calcolo del
tetto massimo del fondo delle risorse
decentrate. È dunque possibile che il totale
delle risorse decentrate del 2011 risulti in
cifra assoluta superiore a quello del 2010,
se lo sforamento derivi dall'applicazione
dei residui dell'anno 2010.
Il
parere 21.07.2011 n. 58 della Corte dei conti,
sezione regionale di controllo per la Puglia
apre spazi agli enti locali per il computo
delle risorse decentrate, fornendo
un'interpretazione estensiva alla previsione
contenuta nell'articolo 9, comma 2-bis,
della legge 122/2010.
Tale disposizione ha
previsto il cosiddetto congelamento
dell'ammontare delle risorse destinate alla
contrattazione decentrata a decorrere dall'01.01.2011 e sino al 31.12.2013. La
norma è sin troppo sommaria e laconica. Da
un lato non considera che le risorse
destinate al salario accessorio sono di due
tipi, stabili e variabili e non fornisce la
minima indicazione su come il congelamento
debba operare.
In termini generali, si può
ritenere che il congelamento debba
prioritariamente impedire la crescita delle
risorse variabili, che in quanto tali sono
destinate a finanziare voci di salario del
tutto accessorie ed eventuali, così da fare
salve le risorse che finanziano, invece,
istituti fissi e continuativi facenti parte
del trattamento fondamentale individuale
(progressioni orizzontali, indennità di
comparto, indennità di anzianità e alcune
voci peculiari per alcune categorie), ed
istituti fissi accessori al salario
individuale ma continuativi per
l'organizzazione, come le varie indennità di
turno, reperibilità, maneggio valori,
rischio, disagio e responsabilità di varia
natura.
Per altro verso, l'articolo 9, comma 2-bis,
non considera che alcune delle risorse
variabili sono finanziate da veri e propri
giri contabili: è il problema ancora
irrisolto della necessità di conteggiare o
meno gli incentivi per la progettazione o
per il recupero dell'Ici o per l'attività
degli avvocati. Si tratta di somme del tutto
variabili di anno in anno, in relazione al
volume degli appalti progettati e della
gestione delle attività e per altro
finanziate con risorse fresche, non dal
bilancio.
Eppure, l'incertezza sulla
possibilità di non computare tali voci per
la determinazione del tetto del 2010 è massima. Lo stesso concerne le economie della
gestione del fondo. L'articolo 17, comma 5,
del Ccnl 01/04/1999 stabilisce: «Le somme non
utilizzate o non attribuite con riferimento
alle finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono portate in aumento delle
risorse dell'anno successivo». In effetti,
assenze per aspettative prolungate,
cessazioni dal servizio, mancata erogazione
di parte degli incentivi per la produttività
possono comportare risparmi di gestione
sulle voci di spesa finanziate dal fondo.
Poiché, però, si tratta di risorse a
destinazione vincolata, cioè finalizzate
solo a remunerare il personale e, dunque,
non utilizzabili dagli enti ad altro titolo,
il contratto collettivo del 1999 ha imposto
agli enti di incrementare le risorse
dell'anno successivo, in modo che non vadano
perdute.
I residui dell'anno precedente,
avendo natura del tutto eventuale e
variabile, vanno a incrementare la parte
variabile del fondo e finanziano istituti a
loro volta variabili, come la produttività.
L'applicazione dell'articolo 17, comma 5,
del Ccnl 01/04/1999 potrebbe determinare lo
sforamento del tetto del 2010, se i risparmi
dell'anno precedenti fossero per qualsiasi
causa piuttosto consistenti.
Secondo la sezione Puglia occorre accogliere
la tesi alla luce della quale dal tetto 2010
occorre escludere i residui venutisi a
determinare negli anni precedenti. Spiega la
sezione che il legislatore, quando ha voluto
ancorare le risorse decentrate al «corrispondente
importo dell'anno 2010», ha preso in
considerazione «un parametro certo»,
da «intendersi depurato da ogni aggiunta
derivante da residui degli anni pregressi».
Sicché, secondo il parere «residui 2009,
dunque, non potranno essere computati nel
calcolo del tetto 2010; ragionando nella
medesima direzione, dunque, anche i residui
del 2010, da riportare nel 2011, non
dovranno essere considerati»
(articolo ItaliaOggi del 23.09.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI:
Mancato aggiornamento
professionale e demansionamento.
La mancata
predisposizione di adeguate iniziative di
aggiornamento per il personale prossimo alla
pensione (in quanto ultracinquantenne) può
essere considerata ipotesi di
demansionamento, suscettibile di
risarcimento del danno patrimoniale e non.
In tal senso si è pronunciata la Corte di
Cassazione con sentenza 23.09.2011.
In particolare, il datore di lavoro che
rende inoperoso per un lungo periodo di
tempo il proprio dipendente con apprezzabile
anzianità di servizio, negandogli sia nuovi
incarichi che un adeguato e costante
aggiornamento professionale, lede la
professionalità del dipendente stesso ed è
tenuto, pertanto, a risarcire anche il danno
non patrimoniale.
In merito, poi, alla prova di quest’ultimo,
la Corte ha ritenuto che orientamento
consolidato è che il giudice può attenersi
anche a parametri probatori presuntivi
(tratto da www.diritto.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Responsabilità
forti nei Comuni. Al via l'effetto combinato
di decreto sulla «meritocrazia» e manovre
estive.
Rafforzamento delle
sanzioni per chi sfora il Patto di
stabilità, e più responsabilità per gli
amministratori ma anche per i funzionari che
si allontanano dai sentieri della sana
gestione o addirittura arrivano a provocare
il dissesto dell'ente.
È il quadro che emerge dal "doppio passo"
determinato dalla pubblicazione in «Gazzetta
Ufficiale» del decreto legislativo 149/2011
su premi e sanzioni per Regioni ed enti
locali (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) e
dalle manovre estive, che tra le tante
misure rivolte a Comuni e Province
contemplano anche il taglio fino a dieci
indennità per gli amministratori e a tre
mensilità per il responsabile del servizio
finanziario quando l'ente rispetta gli
obiettivi del Patto di stabilità solo grazie
a meccanismi elusivi accertati dalla Corte
dei conti.
Proprio alla magistratura contabile viene
assegnato un ruolo sempre più da regista nei
tentativi di repressione delle esperienze di
contabilità allegra, tanto più che le
pronunce delle sezioni regionali di
controllo superano il valore semplicemente
di indirizzo per diventare determinanti
nell'applicazione delle sanzioni.
Le conseguenze più pesanti, com'è naturale,
intervengono nei casi di dissesto dell'ente,
fenomeno rarissimo negli ultimi anni perché
non "conveniente" dopo il tramonto
dei ripiani statali (solo 36 su 448 l'hanno
fatto dopo la riforma del Titolo V) che però
la nuova normativa prova a rendere più
stringente. Il meccanismo parte proprio da
un esame della Corte dei conti, che può
anche seguire le verifiche avviate dalla
Ragioneria generale dello Stato quando si
accendono determinate spie di allarme (si
veda anche il grafico qui accanto).
I magistrati contabili indicano un termine
entro il quale il consiglio dell'ente deve
adottare le misure in grado di evitare il
default. Trascorsa senza successo la
scadenza fissata dalla Corte, entra il campo
il Prefetto che, dopo 30 giorni, avvia
inevitabilmente l'ente sulla strada del
dissesto. Alzare bandiera bianca può far
detonare la moltiplicazione delle sanzioni
nei confronti degli amministratori
coinvolti: anche in questo caso, la parola
più pesante tocca alla Corte dei conti (in
questo caso le sezioni giurisdizionali).
Quando i magistrati individuano negli
amministratori una responsabilità per danni
od omissioni che hanno portato al dissesto,
nei confronti degli interessati si chiudono
per dieci anni le porte verso un incarico da
assessore, revisore o rappresentante
dell'ente nei cda degli organismi
partecipati. Per sindaci e presidenti di
Provincia nella stessa situazione, poi,
scatta anche l'incandidabilità decennale in
qualsiasi tipo di elezione, dalle comunali
alle europee.
La griglia rafforzata delle responsabilità
abbraccia anche i revisori dei conti, sempre
attraverso il passaggio presso la Corte.
Quando la magistratura contabile li
riconosce responsabili di non aver vigilato
a dovere, o di non aver trasmesso (o aver
trasmesso in ritardo) le informazioni che
avrebbero potuto far risuonare l'allarme,
anche i guardiani dei conti vengono colpiti
dall'espulsione decennale che impedisce loro
di far parte di altri collegi di revisione
(articolo
Il Sole 24 Ore del 22.09.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Stipendi, assegni ed indennità
per lo svolgimento in via di fatto di
mansioni di pubblico impiego.
Nel caso di svolgimento in via di fatto di
mansioni di pubblico impiego, il pagamento
delle differenze retributive e previdenziali
spettanti va determinato alla luce dell'art.
2126 c.c.; in tal caso le prestazioni
lavorative rese non possono essere
retribuite mediante l'attribuzione di una
paga oraria, ma mediante uno stipendio
tabellare mensile lordo iniziale rapportato
alle funzioni svolte, comprensivo della
indennità integrativa speciale e della
tredicesima mensilità, nonché degli altri
elementi accessori e continuativi della
retribuzione (nella specie, contributo
posto, premio di produzione, ecc.), ed
infine mediante erogazione della indennità
di fine rapporto (Cfr. Cons. Stato, Sez. V,
n. 3464/2011) (massima tratta da
www.regione.piemonte.it - Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 21.09.2011 n. 5338 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Rientra nella giurisdizione del
giudice ordinario la controversia avente ad
oggetto il procedimento di mobilità
volontaria esterna tra pubbliche
Amministrazioni.
La giurisprudenza ha affermato che rientra
nella giurisdizione del giudice ordinario la
controversia avente ad oggetto il
procedimento di mobilità volontaria esterna
tra pubbliche Amministrazioni, trattandosi
di atto di gestione del rapporto di lavoro;
tale mobilità, infatti, infatti, determina
una semplice cessione del contratto di
lavoro del dipendente tra l'Amministrazione
di provenienza e quella di destinazione con
continuità del suo contenuto (art. 30, comma
1, del d.lgs. n. 165 del 2001) e non la
costituzione di un nuovo rapporto di
pubblico impiego o una nuova assunzione.
Tutte le vicende che interessano la fase di
gestione del rapporto di lavoro e le
modifiche soggettive ed oggettive che
dovessero intervenire in costanza di esso
(ivi compresa la mobilità volontaria)
devono, perciò, essere conosciute dal
giudice ordinario in funzione di giudice del
lavoro, residuando la giurisdizione del
giudice amministrativo sulle controversie in
materia di procedure concorsuali finalizzate
all'assunzione dei dipendenti, ossia
relative alla fase antecedente alla
costituzione del rapporto di impiego (TAR
Puglia Lecce, sez. II, 16.08.2011, n. 1509).
Il ricorrente, benché affermi di voler
tutelare il proprio diritto all’assunzione
derivante dallo scorrimento della
graduatoria, può infatti contestare il
contenuto e le modalità di svolgimento della
selezione per mobilità volontaria solo nella
diversa qualità di dipendente pubblico
abilitato a parteciparvi, situazione che è
ammessa pacificamente dalle parti, facendo
valere il proprio interesse alla cessione
del suo contratto di lavoro.
Il difetto di giurisdizione investe anche la
domanda volta all’accertamento del diritto
del ricorrente ad essere assunto dal Comune
di Sedriano in quanto il ricorrente fa
valere in via principale il suo diritto
all’assunzione al di fuori dell’ambito di
una procedura concorsuale (Cass. SS.UU.
13.06.2011 n. 12895) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza
21.09.2011
n. 2250 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il decreto correttivo della
"riforma Brunetta": per le fasce di merito
applicazione solo col nuovo ccnl
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 21.09.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Gli incentivi ICI devono
transitare dal fondo.
La Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Puglia,
con
sentenza 20.09.2011 n. 1006,
ravvisa responsabilità patrimoniale in caso
di liquidazione dei compensi incentivanti il
recupero dell'evasione ICI effettuata al di
fuori del fondo per la contrattazione
decentrata.
---------------
Con atto di citazione del 29.11.2010, la
Procura regionale presso la sezione
giurisdizionale della Corte dei conti della
Puglia conveniva in giudizio il Sig. ... per
sentirlo condannare al pagamento della somma
complessiva di € 28.000,00, oltre interessi
legali e spese di giudizio, per avere lo
stesso, in qualità di dirigente del settore
economico e finanziario del Comune di
Cerignola, provveduto alla liquidazione in
proprio favore di detta somma, quale
compenso incentivante a favore del personale
addetto al potenziamento degli uffici
tributari comunali, contravvenendo così alla
normativa vigente che non consente
l’erogazione diretta di compensi in favore
della dirigenza locale.
Più precisamente, la Procura contesta che
detta percentuale del gettito ICI, che ai
sensi della l. 662/1996 (art. 3, comma 57) e
della l. 446/1997 (art. 59) può essere
destinata al personale addetto al
potenziamento degli uffici tributari, previa
adozione di specifico regolamento comunale,
sia stata liquidata dall’odierno convenuto,
per la parte di propria spettanza,
direttamente a sé stesso, senza confluire,
come dispone la normativa in materia per la
dirigenza, nell’apposito fondo istituito
presso ciascuna amministrazione ove,
necessariamente, devono convergere le
risorse destinate alla retribuzione di
posizione e di risultato dei dirigenti.
L’art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001,
dispone, infatti, che i compensi dovuti dai
terzi (tra i quali, ai sensi della
dichiarazione congiunta 4 del CCNL
2002–2005, anche quelli derivanti
dall’applicazione dell’art. 3, comma 57, l.
662/1996 e all’art. 59, comma 1, lett. P,
d.lgs. 446/1997), sono corrisposti
direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della
dirigenza.
Nel caso de quo, dunque, con
l’attribuzione delle risorse destinate al
fondo direttamente effettuata dall’odierno
convenuto a sé medesimo, si è sottratta alla
fonte di finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato dei dirigenti, la
somma di € 28.000, determinandosi, così, un
danno erariale pari alla somma allontanata
dalla sua specifica destinazione. (...
continua) (link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Babele di
regole per i dirigenti a termine. Il Dlgs 141/2011 aumenta la flessibilità, la
Corte stringe ma con «deroghe».
Quando la mano destra non sa quello che fa
la sinistra: devono essere così sintetizzate
le indicazioni contraddittorie dettate nei
giorni scorsi in materia di assunzioni a
tempo determinato di dirigenti. Viene
aumentata dal Dlgs n. 141/ 2011 –pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto– la
possibilità di assumere dirigenti e
responsabili a tempo determinato.
Ma poi, questa norma viene smentita di fatto
dalle limitazioni imposte, ad appena una
settimana di distanza, dalla
deliberazione 29.08.2011 n.
46 delle
Sezz. riunite di controllo della Corte dei
Conti. Senza dimenticare che, al
contrario, poche settimane prima, il 9
agosto, la sezione di controllo della
magistratura contabile del Lazio aveva
ampliato la possibilità di effettuare queste
assunzioni.
Il fatto che dalle norme e dalle
interpretazioni più autorevoli arrivino
conclusioni opposte, crea ovviamente
sconcerto negli operatori. Ma soprattutto si
determinano condizioni di incertezza, di
difficoltà spesso non sostenibili e,
comunque, di stallo nelle attività
amministrative.
Il Dlgs n. 141/2011, conosciuto come
«correttivo della legge Brunetta»,
accogliendo parzialmente le richieste delle
associazioni degli enti locali, ha portato,
negli enti giudicati virtuosi in base alle
disposizioni dettate dal Dl n. 98/2011, al
18% della dotazione organica le assunzioni a
tempo determinato di dirigenti e
responsabili per la copertura di posti
vacanti. Una possibilità che tutte le altre
Pa continua a essere limitata all'8%, cui
nello Stato si deve aggiungere il 10% per i
dirigenti generali.
Nella stessa direzione di ampliamento di
queste possibilità va il
parere
09.08.2011 n.
47 della
magistratura contabile del Lazio, che esclude da questi limiti le
assunzioni di dirigenti e responsabili a
tempo determinato effettuate tramite
concorso pubblico e che estende la base di
calcolo su cui effettuare il conteggio delle
assunzioni di queste figure per posti extra
dotazione organica.
Il parere n. 46/2011 delle sezioni riunite di
controllo della Corte dei conti, mutando
parzialmente i propri orientamenti e
smentendo le indicazioni del dipartimento
della Funzione pubblica, ha incluso per gli
enti locali soggetti al patto di stabilità
gli oneri per tutte le assunzioni a tempo
determinato entro il tetto della spesa
consentita per finanziare le assunzioni a
tempo indeterminato (si veda Il Sole 24 Ore
del 6 e del 7 settembre). Cioè entro il 20%
della spesa del personale cessato nell'anno
precedente. Con il che per queste
amministrazioni si applica un regime ben più
duro di quello in vigore per lo Stato e per
le regioni, nelle quali le assunzioni
flessibili sono consentite entro il tetto
del 50% della spesa sostenuta allo stesso
titolo nel 2009.
Il parere ha escluso da tale vincolo solo le
assunzioni necessarie all'erogazione di
servizi essenziali e infungibili e le
massime urgenze. E vanifica nei fatti,
quanto meno per la gran parte dei Comuni e
delle Province, la possibilità di dare corso
ad assunzioni di dirigenti, visti i
ridottissimi margini previsti per la
copertura dei relativi oneri. Non vi sono
dubbi sull'applicazione di questo vincolo
alle assunzioni dei dirigenti e dei
responsabili a tempo determinato ex articolo
110 del Dlgs n. 267/2000, così come sulla
estensione anche agli uffici di staff degli
organi politici. E ciò in quanto il nuovo
tetto opera per tutte le assunzioni
flessibili.
Sicuramente qualche incarico dirigenziale
potrà rientrare nella necessità di
consentire l'erogazione di servizi
essenziali e infungibili, si pensi a quelli
di ragioneria, alla polizia locale, ai
servizi sociali eccetera.
Ma è evidente l'effetto di drastica
limitazione della possibilità di dare corso
alle assunzioni di figure essenziali per il
buon funzionamento delle amministrazioni,
non solo nella forma del tempo indeterminato
ma anche con rapporti flessibili, il che
determina in molti enti una condizione di
non sostenibilità e probabilmente spingerà
qualcuno a forzare oltre misura le deroghe
che il parere consente
(articolo Il Sole 24 Ore del 19.09.2011
- tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Paletti
alle assunzioni aggirabili. Direttiva di
giunta per superare i vincoli ai contratti a
termine. La decisione delle sezioni unite
sul tetto del 20% lascia spazi di
discrezionalità.
Una direttiva della giunta comunale e
provinciale degli enti locali soggetti al
patto di stabilità, per superare i vincoli
alle assunzioni a tempo determinato
scaturenti dalla
delibera
29.08.2011 n. 46 delle
sezioni riunite di controllo della Corte dei conti.
L'interpretazione fornita dalla magistratura
contabile agli effetti dell'articolo 14,
comma 9, della legge 122/2010, secondo la
quale il limite della spesa per nuove
assunzioni, pari al 20% delle cessazioni
dell'anno precedente, si applica anche ai
rapporti di lavoro a tempo determinato,
oltre a non risultare convincente, si presta
ad applicazioni discrezionali difficilmente
sanzionabili.
Tanto che la regola di rigorosità posta
dalle sezioni riunite potrebbe risultare
tamquam non esset.
Somma urgenza e servizi infungibili ed
essenziali. La ricostruzione proposta dalle
sezioni riunite è, infatti, inficiata dal
tentativo di ammorbidire gli effetti
eccessivamente restrittivi sull'autonomia
organizzativa, derivanti dal comprendere nel
limite del 20% anche le assunzioni a tempo
determinato. Effetti restrittivi che le
stesse sezioni riunite ammettono
verificarsi, ritenendo, però, che spetti al
legislatore correggere.
Tuttavia, la
delibera n. 46/2011, preoccupata
dell'eccessività della tesi proposta,
ritiene che non rientrano nel vincolo del
20% le assunzioni a tempo determinato che si
rendessero necessarie per assicurare
interventi di somma urgenza e per assicurare
servizi infungibili ed essenziali.
La
delibera, tuttavia, non affronta, perché non
potrebbe, il problema di individuare quali
siano tali servizi «infungibili» ed
«essenziali», dei quali manca totalmente
nell'ordinamento non solo un'elencazione, ma
anche una definizione. Si tratta, infatti,
di una fattispecie di «diritto creativo»,
ripresa dalla circolare 18.11.2011, n.
10/122/CR6/C1 della Conferenza delle regioni
e delle province autonome: un atto, cioè,
privo in modo totale ed assoluto di
qualsiasi carattere di fonte normativa ed
interpretativa ufficiale e vincolante.
Direttive locali. Naturalmente, con questa
interpretazione si aprono spazi immensi alla
discrezionalità degli enti. Ai quali,
soprattutto per l'innesto di diritto nuovo,
nulla pare vietare di esercitare una piena
funzione di direttiva organizzativa,
individuando preventivamente con un
provvedimento di giunta i servizi da
ritenere infungibili ed essenziali,
nell'ambito dei quali è possibile assumere
dipendenti a tempo determinato, senza il
limite finanziario del 20% della spesa
complessiva delle cessazioni di personale
dell'anno precedente.
In quanto ai servizi essenziali, è possibile
fare riferimento all'elencazione dei servizi
qualificati appunto come essenziali per
comuni e province dalla legge delega sul
federalismo fiscale, la 42/2009. Basta che
nelle direttive generali della giunta si
faccia riferimento alle previsioni contenute
nell'articolo 21 della citata legge 42/2009,
per individuare una gamma amplissima in cui,
secondo le sezioni riunite, è in re ipsa
consentita la deroga alla regola del 20%. La
somma urgenza, al contrario, va ovviamente
di volta in volta dimostrata con i singoli
provvedimenti.
Forzatura. Il potere che la delibera 46/2011
dà alla discrezionalità delle
amministrazioni è di per sé la dimostrazione
della forzatura della tesi ivi sostenuta.
È piuttosto evidente che l'articolo 14,
comma 9, della legge 122/2010,
contrariamente a quanto forza a leggere la
delibera 46/2011, riferisce il limite della
spesa per cessazioni al 20% ai soli rapporti
a tempo indeterminato, per una serie fin
troppo lunga di ragioni. In primo luogo, si
l'articolo 9, comma 28, della legge 122/2010
ha escluso le amministrazioni locali
dall'obbligo di ridurre le spese per
personale a tempo determinato del 50%
rispetto al 2009. Per via interpretativa non
è ammesso appesantire addirittura tale onere
a carico degli enti locali, minando la loro
autonomia organizzativa riconosciuta dalla
Costituzione.
In secondo luogo, l'articolo 1, comma 557,
della legge 296/2006 qualifica come
principio il «contenimento della spesa
per il lavoro flessibile»: trattandosi
di un principio, non è evidentemente
possibile che al tempo stesso l'ordinamento
imponga la misura percentuale del
contenimento della spesa per il lavoro
flessibile
(articolo ItaliaOggi del 16.09.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Danno
indiretto, prescrizione dalla data del
pagamento.
Il dies a quo della prescrizione dell'azione
di responsabilità dinanzi alla Corte dei
conti per il risarcimento del danno
indiretto va individuato nella data di
emissione del titolo di pagamento al terzo
danneggiato.
È questo l'importante principio
espresso dalle Sezz. unite della Corte dei Conti con la recente
sentenza
05.09.2011 n. 14.
È danno indiretto quello cagionato
(generalmente da un dipendente o
amministratore pubblico) non direttamente
all'ente ma ad un terzo nei cui confronti la
p.a. è tenuta al risarcimento. L'ipotesi più
frequente di danno indiretto si verifica,
quindi, quando la p.a. procede al
risarcimento del danno nei confronti di un
terzo per effetto di una sentenza civile o
amministrativa.
Il danno indiretto può tuttavia scaturire
anche da altre fattispecie quali, per
esempio accordi transattivi, lodi arbitrali
o riconoscimenti di debito. In tutti questi
casi spetta alla Corte dei conti stabilire
quanta parte dell'esborso subito dalla p.a.
debba essere addebitata al dipendente o
all'amministratore pubblico sempre che
sussistano i presupposti di imputazione (per
esempio, colpa grave).
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma
2, della legge 20/1994, nell'ambito della
giurisdizione contabile, il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in 5
anni decorrenti dalla data in cui si è
verificato il fatto dannoso, esiste da tempo
un contrasto giurisprudenziale in relazione
alla individuazione dell'inizio del termine
prescrizionale in ipotesi di danno
indiretto: secondo una prima tesi (finora
prevalente in quanto espressa in passato
dalle stesse sezioni riunite) la
prescrizione decorre dal momento del
passaggio in giudicato della sentenza di
condanna, secondo altra tesi è invece
rilevante la data di effettivo pagamento al
terzo danneggiato.
Con la sentenza in argomento la Corte dei
conti, considerato che la prescrizione
inizia a decorrere, per effetto della regola
generale prevista dall'art. 2935 del codice
civile, dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere e cioè da quando il
danno è divenuto certo, concreto ed attuale
e che non è pertanto sufficiente l'insorgere
del semplice obbligo giuridico di pagare,
afferma che è rilevante la diminuzione
patrimoniale dell'ente e quindi l'effettivo
pagamento.
Le sezioni riunite hanno infatti precisato
che occorre distinguere tra il
perfezionamento dell'obbligazione
risarcitoria (che si verifica con il
passaggio in giudicato della sentenza) e la
concretizzazione del danno (che si verifica
con il soddisfacimento del terzo) in quanto
prima del pagamento sussiste solo una
situazione di danno potenziale
(articolo ItaliaOggi del 16.09.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Con
riferimento agli enti locali, va ritenuto
che decorre dall'01.01.2010 l'applicabilità
dell'art. 62 d.lgs. 27.10.2009 n. 150, nella
parte in cui stabilisce che le progressioni
tra aree avvengono tramite concorso
pubblico, ferma la possibilità per
l'amministrazione di destinare al personale
interno, in possesso dei titoli di studio
richiesti per l'accesso dall'esterno, una
riserva di posti comunque non superiore al
50% di quelli messi a concorso. Ne segue che
l'art. 91 t.u.e.l. nella parte in cui
prevede concorsi interamente riservati al
personale dipendente, deve ritenersi
abrogato per incompatibilità con il d.lg.
27.10.2009 n. 150.
Pertanto, la previsione del concorso
pubblico quale sistema di reclutamento del
personale degli enti pubblici per la
copertura dei posti disponibili nella
dotazione organica è da ritenersi principio
generale immediatamente applicabile, fatta
salva la possibilità della riserva di un
numero di posti non superiore al 50% dei
posti a concorso a favore del personale
interno, purché in possesso dei titoli di
studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
L’art. 52, comma 1-bis, del D.L.vo 165/2001,
come introdotto dall’art. 62 del D.L.vo
27.10.2009 n. 150 (c.d. riforma Brunetta)
prevede che “I dipendenti pubblici, con
esclusione dei dirigenti e del personale
docente della scuola, delle accademie,
conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree
funzionali. Le progressioni all'interno
della stessa area avvengono secondo principi
di selettività, in funzione delle qualità
culturali e professionali, dell'attività
svolta e dei risultati conseguiti,
attraverso l'attribuzione di fasce di
merito. Le progressioni fra le aree
avvengono tramite concorso pubblico, ferma
restando la possibilità per
l'amministrazione di destinare al personale
interno, in possesso dei titoli di studio
richiesti per l'accesso dall'esterno, una
riserva di posti comunque non superiore al
50 per cento di quelli messi a concorso. La
valutazione positiva conseguita dal
dipendente per almeno tre anni costituisce
titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell'attribuzione dei posti
riservati nei concorsi per l'accesso
all'area superiore”.
Sul punto, il Collegio condivide
l’orientamento espresso dalla Corte dei
Conti secondo il quale “Con riferimento
agli enti locali, va ritenuto che decorre
dall'01.01.2010 l'applicabilità dell'art. 62
d.lgs. 27.10.2009 n. 150, nella parte in cui
stabilisce che le progressioni tra aree
avvengono tramite concorso pubblico, ferma
la possibilità per l'amministrazione di
destinare al personale interno, in possesso
dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, una riserva di posti comunque
non superiore al 50% di quelli messi a
concorso. Ne segue che l'art. 91 t.u.e.l.
nella parte in cui prevede concorsi
interamente riservati al personale
dipendente, deve ritenersi abrogato per
incompatibilità con il d.lg. 27.10.2009 n.
150" (Corte Conti, sez. riun.,
29.04.2010, n. 10).
Pertanto, la previsione del concorso
pubblico quale sistema di reclutamento del
personale degli enti pubblici per la
copertura dei posti disponibili nella
dotazione organica è da ritenersi principio
generale immediatamente applicabile, fatta
salva la possibilità della riserva di un
numero di posti non superiore al 50% dei
posti a concorso a favore del personale
interno, purché in possesso dei titoli di
studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
Nel caso di specie, quindi, la
determinazione n. 207 del 18.05.2010 del
Responsabile del Settore Amministrativo del
Comune di Monte San Giovanni Campano è
illegittima perché prevede una procedura
selettiva interna per la copertura di n. 1
posto di Comandante – Categoria D posizione
giuridica D3, anziché quella normativamente
imposta del concorso pubblico.
Né può ritenersi rispettata la norma con la
previsione (con delibera di G. C. n. 118 del
15.09.2009) di una ulteriore assunzione
nella categoria giuridica D3, sia perché
tale seconda assunzione riguarda un posto
part time, quindi non equiparabile a un
posto a tempo pieno, sia perché il posto di
Comandante (nella fattispecie della Polizia
Municipale) rappresenta una posizione
apicale, che non può prefigurare posizioni
equivalenti a cui applicare la riserva del
50% dei posti a concorso a favore del
personale interno
(TAR Lazio-Latina,
sentenza 15.09.2011 n. 689 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
MANOVRA BIS/ Chi
più spende meno guadagna.
Al dirigente il 30% in meno della
retribuzione di risultato. L'imperativo è ridurre i
costi. Dal taglio degli organici si
risparmierà il 10% della massa salariale.
Molteplici le misure che interessano la
pubblica amministrazione e gli enti locali
contenute nel dl n. 138/2011 che ieri sera è
stato definitivamente convertito in legge
dalla camera.
Rispetto al testo di Ferragosto, per le
amministrazioni statali che non conseguono
gli obiettivi di risparmio non si toccherà
più la tredicesima dei dipendenti, bensì si
opererà un taglio del 30% della retribuzione
di risultato del dirigente responsabile del
mancato risparmio.
I dipendenti delle p.a., tranne il personale
non contrattualizzato, potranno essere
destinati ad effettuare la prestazione di
lavoro in altra sede sulla base di motivate
esigenze produttive. Un trasferimento solo
in ambito regionale, tranne che per il
personale del Viminale. Si prevede una
riduzione del 10% degli statali.
In pratica, si dovrà operare un taglio degli
organici che permetta un risparmio di spesa
della massa salariale del 10%, rispetto a
quella attuale. Restano festive le solennità
civili del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e
quella relativa al Santo Patrono di Roma.
Anche gli enti tra 1.000 e 5.000 abitanti
saranno soggetti al patto di stabilità.
Inoltre, le regioni del meridione, potranno
escludere dal Patto i finanziamenti del
Fondo Fas.
Dal 2012, i sindaci potranno diversificare
l'addizionale Irpef secondo scaglioni di
reddito.
Avranno però l'obbligo di ricalcare le
stesse fasce di reddito stabilite per
l'Irpef. Prevista anche una soglia di
esenzione. La manovra prevede che negli enti
con meno di 15.000 abitanti, giunte,
consigli e commissioni si svolgano in un
arco temporale che non coincida con lo
svolgimento dell'attività lavorativa dei
suoi componenti.
Si prevede, poi, che i lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, che siano
amministratori locali, da oggi possono
assentarsi dal posto di lavoro solo il tempo
necessario per partecipare ai lavori
dell'assemblea e per il tempo che occorre a
raggiungere l'aula consiliare. Gli enti con
meno di mille abitanti si salvano dalla
soppressione, ma hanno l'obbligo di
associarsi per svolgere tutte le funzioni
amministrative e tutti i servizi pubblici
loro spettanti. Previste riduzioni anche nel
numero degli amministratori. Salta, infine,
la soppressione delle province, rinviata a
un ddl costituzionale che l'esecutivo ha
varato la scorsa settimana.
Il governo, poi, dovrà varare la
riorganizzazione della spesa pubblica che,
tra gli obiettivi, presenta l'accorpamento
degli enti di previdenza (di fatto una «Super
Inps») e l'integrazione operativa delle
agenzie fiscali (articolo ItaliaOggi del
15.09.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Pratiche edilizie, è peculato
l'appropriazione del geometra.
Commette il reato di peculato il geometra
del comune che si appropria del denaro che i
cittadini hanno versato per la definizione
di pratiche edilizie.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione
che, con la
sentenza 14.09.2011 n. 34086, ha confermato la condanna
nei confronti di un geometra del comune di
Genova che si era appropriato dei soldi
versato dai cittadini per un condono
edilizio.
In particolare la Corte d'appello del
capoluogo ligure lo aveva condannato anche
per truffa. Per aver incassato e tenuto per
sé anche i soldi estorti agli utenti, non
dovuti effettivamente.
Contro la doppia conforme di merito il
professionista ha presentato ricorso in
Cassazione ma al Palazzaccio ha perso
definitivamente la causa. Ad avviso della
difesa il reato di peculato non avrebbe
potuto configurarsi in quanto l'attività
illecita si svolgeva al di fuori della
disciplina sulla riscossione dei crediti
dell'ente locale. Attività, questa, che
potrebbe essere svolta soltanto dai
cassieri.
La tesi non ha convinto la sezione
penale feriale che, nel rendere definitiva
la condanna nei confronti del geometra, ha
chiarito che «l'eventuale agire in
violazione delle norme interne dell'ente
sulla esazione dei crediti non può avere la
conseguenza di elidere i presupposti del
peculato, che si verifica tanto se il
pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio abbia la disponibilità
giuridica quanto semplicemente quella
materiale del denaro altrui. Il possesso di
tale denaro per ragioni di ufficio,
presupposto dei delitto in questione, si
verifica sia se avvenga secondo le regole
che disciplinano i pagamenti all'ente sia se
si realizzi con violazione delle
disposizioni organizzative dell'ufficio al
riguardo, potendo tale violazione costituire
un illecito disciplinare che si aggiunge al
peculato».
E ciò perché è irrilevante per la
consumazione del reato contestato che
l'appropriazione derivi da un corretto e
legittimo esercizio delle funzioni
esercitate da parte del geometra o
dall'esercizio di fatto e arbitrario di tali
funzioni, «dovendosi escludere il peculato
solo quando il possesso sia meramente
occasionale, cioè dipendente da evento
fortuito o legato al caso». Di certo, non
può sussistere l'occasionalità quando
l'affidamento riposto dal privato nella
qualifica pubblica del soggetto ha favorito
l'insorgere del presupposto del reato (articolo ItaliaOggi del
15.09.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Esami di abilitazione alla
professione forense: è sufficiente
l'attribuzione del punteggio numerico.
Il voto numerico attribuito dalle competenti
commissioni alle prove scritte ed orali di
un concorso pubblico, esprime e sintetizza
il giudizio tecnico-discrezionale della
commissione stessa, contenendo in sé la sua
stessa motivazione, senza bisogno di
ulteriori spiegazioni e chiarimenti
Il TAR ha ritenuto in particolare che la
motivazione espressa numericamente assicuri
la necessaria spiegazione delle valutazioni
di merito compiute dalla commissione e
consenta il sindacato sul potere
amministrativo esercitato, specie quando la
commissione abbia predisposto -come nel
caso che ci occupa- i criteri in base ai
quali procederà alla valutazione delle
prove; e che la sottocommissione, la quale
ha proceduto alla correzione delle prove
scritte, ha indicato, sia pure
sinteticamente, il giudizio in calce ai due
elaborati valutati negativamente
Detto orientamento è stato avallato, da
ultimo, dalla Corte Costituzionale, che, con
sentenza n. 175/2011 (sopra citata), ha
dichiarato infondate le questioni di
legittimità costituzionale -sollevate in
riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e
117 della Costituzione- degli articoli
17-bis, comma 2, 23, quinto comma, 24, primo
comma, del R.D. n. 37/1934 (massima tratta
da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR
Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 14.09.2011 n.
1642 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Divieto di incremento del valore
dei buoni pasto.
La Corte dei Conti, Sez. Reg.le Puglia, con
parere
14.09.2011 n. 63, si pronuncia sulla
possibilità di incremento del valore dei
buoni pasto, in relazione al disposto dell'art.
9, comma 1, del D.L. 78/2010 (conv. in L.
122/2010). Le conclusioni (conformi a
precedente pronuncia della Corte Conti
Toscana e alla circolare RGS n. 12/2011):
- la disciplina dell'art. 9 del D.L. 78/2010
"prevede misure di contenimento
finalizzate a garantire l'invarianza dei
trattamenti retributivi nel triennio di
riferimento e che tale invarianza deve
riguardare anche il valore dei buoni pasto
la cui misura non può essere incrementata
nel medesimo triennio in considerazione del
fatto che, ai sensi dell'art. 51 comma 2,
lett. c), del T.U.I.R., i buoni pasto
costituiscono redditi da lavoro dipendente
per importi superiori a euro 5,29.".
- "Ne consegue, ad avviso del Collegio,
che qualora il valore del buono pasto non
sia superiore a euro 5,29 non costituisce
reddito da lavoro dipendente e pertanto non
soggiace ai vincoli imposti dall'art. 9 del
citato D.L. 78/2010." (commento tratto
da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Certificati di malattia online.
Da domani gestione telematizzata anche per i
privati. Circolare Inps precisa le novità.
Se l'infermità è lunga serve la firma del
medico del Ssn.
Al via la gestione online della malattia. A
partire da domani anche nel settore privato
(cosa che già succede in quello pubblico)
entra pienamente a regime la procedura
telematica tra aziende e medici sullo
scambio dei certificati di malattia dei
lavoratori. Lavoratori che, di conseguenza,
tali certificati non devono più consegnare
né all'Inps né alle proprie aziende.
L'uniformità tra pubblico e privato è totale
e vale pure in merito agli stessi
certificati. Tanto che, se l'infermità è
lunga (oltre dieci giorni) o se è la terza
in un anno, deve ora essere certificata
esclusivamente da un medico del Ssn anche
quando riguarda lavoratori privati.
A
precisarlo è l'Inps nella
circolare 09.09.2011 n.
117.
Dal 14 settembre. A ricordare l'entrata a
regime dalla procedura telematica è stato
ieri pure il ministero della funzione
pubblica, spiegando in un comunicato stampa
che oggi è l'ultimo giorno in cui è
possibile utilizzare la carta per i
certificati medici di malattia dei
dipendenti privati. Diversamente da quanto
annunciato il 2 settembre, il comunicato
spiega che scatta da mercoledì 14 (e non da
oggi) l'applicazione al settore privato
delle nuove regole.
A partire da domani,
pertanto, il datore di lavoro non potrà più
richiedere al proprio lavoratore l'invio
della copia cartacea dell'attestazione di
malattia, ma dovrà prenderne visione
avvalendosi dei servizi resi disponibili
dall'Inps.
Le altre novità.
E l'Inps è intervenuto ieri con la circolare
n. 117/2011 per spiegare le altre novità
dell'equiparazione tra pubblico e privato in
ordine alla disciplina dei certificati di
malattia. La legge n. 183/2010 (il collegato
lavoro), spiega l'Inps, ha fatto rimando
integrale ed esplicito all'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001 (tu pubblico
impiego), così uniformando totalmente il
regime dei dipendenti dei settori pubblico e
privato, ivi compresi gli aspetti
sanzionatori riferiti ai medici del Ssn o
con esso convenzionati.
Successivamente,
aggiunge l'Inps, con l'entrata in vigore (06.07.2011) del dl n. 98/2011 sono state
introdotte delle innovazioni in materia di
assenze per malattia dei pubblici dipendenti
per cui «nel caso in cui l'assenza per
malattia abbia luogo per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche
o esami diagnostici l'assenza è giustificata
mediante la presentazione di attestazione
rilasciata dal medico o dalla struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o
la prestazione».
Questa norma, spiega
l'Inps, introduce un regime speciale,
rispetto a quello generale dell'articolo 55-septies. Pertanto, nei casi di assenza per
malattia superiori a dieci giorni e comunque
nei casi di eventi successivi al secondo,
nel corso dell'anno solare, anche per il
lavoratore del settore privato vige
l'obbligo di produrre idonea certificazione
rilasciata unicamente dal medico del Ssn o
con esso convenzionato, con esclusione delle
assenze per malattia per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche
o diagnostiche per le quali la
certificazione giustificativa può essere
rilasciata anche da medico o struttura
privata. Certificazione che, sino
all'adeguamento del sistema di trasmissione
telematica, potrà essere prodotta in forma
cartacea.
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Visite fiscali
tramite web.
Dal 1° ottobre le richieste di visita medica
di controllo dei dipendenti in malattia (la
«visita fiscale») dovranno essere inoltrate
all'Inps mediante canale telematico. In fase
di prima attuazione, tuttavia, vigerà un
periodo transitorio, fino al 30 novembre,
durante il quale le richieste inviate
secondo i canali tradizionali saranno
considerate utili agli effetti giuridici.
Lo
rende noto l'Inps nella
circolare 12.09.2011
n. 118.
La novità interessa tutti i datori di
lavoro, sia pubblici che privati, inclusi
quelli i cui dipendenti non pagano i
contributi di malattia. Da ieri, 12
settembre (data di pubblicazione della
circolare), tutti i soggetti già dotati di
Pin sono stati automaticamente abilitati al
nuovo servizio. I datori di lavoro che
intendano affidarsi a un soggetto devono
tempestivamente comunicarlo all'Inps, che
provvederà a modificare i profili
autorizzativi. La richiesta di visita medica
di controllo può essere effettuata per un
solo lavoratore e per una sola visita alla
volta. È possibile richiedere anche una
visita di controllo ambulatoriale Inps, per
casi eccezionali e motivati.
Come accennato, in fase di prima attuazione
del processo telematizzato è concesso un
periodo transitorio fino al 30 novembre,
durante il quale le richieste di visita
medica di controllo inviate attraverso i
canali tradizionali. Alla scadenza (dal 1°
dicembre), dunque, il canale telematico
diventa esclusivo
(articolo ItaliaOggi del 13.09.2011
- tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Performance governativa:
l'odissea del contributo di solidarietà
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 13.09.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: A
fronte di una graduatoria valida ed
efficace, l’Amministrazione non può
trascurare, con l’indizione di una nuova
procedura concorsuale, le posizioni di
soggetti già in precedenza selezionati come
idonei, quanto meno in carenza di valide
ragioni giustificatrici ed in presenza di
una graduatoria ancora efficace, non potendo
ritenersi il reclutamento degli idonei
(giudicati tali con regolare procedura
concorsuale, in rapporto all’esercizio di
determinate funzioni) contrastante con il
principio di cui all’art. 97, terzo comma,
della Costituzione e rispondendo tale
reclutamento al principio di economicità
dell’azione amministrativa.
La questione da valutare è stata
recentemente oggetto di ordinanza di
remissione all’Adunanza Plenaria (Cons. St.,
sez. VI, ord. coll. n. 1839/2011 del
25.03.2011), al fine di porre in discussione
l’orientamento prevalente del Consiglio di
Stato, secondo cui la determinazione
amministrativa di avviare nuove procedure
concorsuali –in presenza di una graduatoria
di idonei ancora valida ed efficace–
costituirebbe espressione di un potere
ampiamente discrezionale, non richiedente
specifica motivazione in corrispondenza
della prioritaria regola del concorso per
l’assegnazione di funzioni pubbliche, a
norma dell’art. 97 della Costituzione (Cons.
St., sez. V, 19.11.2009, n. 7243 e
18.12.2009, n. 8369; Cons. St., sez. IV,
27.07.2010, n. 4911).
Si è ritenuto infatti che non potesse
ignorarsi il diverso indirizzo –recepito con
maggiore ampiezza dal Giudice Amministrativo
di primo grado, nonché dalla Corte di
Cassazione– secondo cui, a fronte di una
graduatoria valida ed efficace,
l’Amministrazione non potrebbe trascurare,
con l’indizione di una nuova procedura
concorsuale, le posizioni di soggetti già in
precedenza selezionati come idonei, quanto
meno in carenza di valide ragioni
giustificatrici ed in presenza di una
graduatoria ancora efficace, non potendo
ritenersi il reclutamento degli idonei
(giudicati tali con regolare procedura
concorsuale, in rapporto all’esercizio di
determinate funzioni) contrastante con il
principio di cui all’art. 97, terzo comma,
della Costituzione e rispondendo tale
reclutamento al principio di economicità
dell’azione amministrativa (cfr. in tal
senso Cass. SS.UU. 29.09.2003, n. 14529 e
09.02.2009, n. 3055; TAR Sardegna,
19.10.1999, n. 1228; TAR Lazio, 30.01.2003,
n. 536 e 15.09.2009, n. 8743; TAR Puglia,
Lecce, 10.10.2005, n. 4452; TAR Lombardia,
15.09.2008, n. 4073).
La seconda posizione sopra indicata risulta
comunque preferibile nel caso di specie, in
presenza di una specifica previsione del
bando –relativo al concorso, nell’ambito del
quale le attuali appellate sono state
classificate idonee– che ad avviso del
Collegio rendeva più stringente l’obbligo
dell’Amministrazione di motivare in modo
rigoroso la scelta di avviare una nuova
procedura concorsuale, senza procedere a
scorrimento della graduatoria.
Si deve ritenere pacifico, in effetti, che a
detto scorrimento non corrisponda un
diritto, ma un interesse legittimo (cfr. in
tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. III,
13.12.2010, n. 5205; Cons. St., sez. IV,
18.06.2009, n. 3998), ma va anche detto che
tale interesse deve essere rapportato alla
specificità delle norme attributive del
potere, o al regime corrispondente a forme
di autolimitazione dell’Amministrazione.
Di conseguenza, ove lo scorrimento di cui
trattasi corrisponda ad una mera facoltà
dell’Amministrazione, nei termini
generalmente disciplinati dall’art. 8 del
D.P.R. 10.01.1957, n. 3, come integrato con
legge 08.07.1975, n. 305, deve ritenersi che
tale facoltà sia esercitabile, in via
eccezionale, in funzione esclusiva della
potestà di auto-organizzazione
dell’Amministrazione stessa, ispirata a
principi di economicità in rapporto alle più
lunghe e costose procedure concorsuali, con
possibile impugnativa solo per manifesta
irragionevolezza o contraddittorietà (cfr.
in tal senso, per il principio, Cons. St.,
sez. V, 16.10.2002, n. 5611 e 10.01.2007, n.
53; Cons. St., sez. IV, 12.09.2006, n. 5320;
Cons. St., sez. VI, 11.10.2005, n. 5637).
In altri casi il legislatore ha, viceversa,
prescritto il medesimo scorrimento come un
vero e proprio obbligo, tale da configurare
la natura vincolata del provvedimento
autoritativo da emanare al riguardo (cfr.
art. 23 L. 29.01.1986, n. 23; art. 13, comma
6, D.L. 25.03.1997, n. 67, convertito in
legge 23.05.1997, n. 71; art. 9, comma 17,
L. 18.11.1998, n. 415).
Nelle fattispecie sopra indicate non è
richiesta con ogni evidenza –benché per
ragioni opposte– una motivazione
particolarmente stringente, mentre ad
opposte conclusioni si deve pervenire
quando, come nella situazione in esame, lo
scorrimento sia previsto dal bando di
concorso, non come modalità gestionale di
auto-organizzazione (per inconferenza della
“sedes materiae”), ma come esplicita
“chance” occupazionale per gli
idonei, in caso di disponibilità di posti in
organico nel biennio successivo
all’approvazione della graduatoria.
Nell’ultima ipotesi indicata deve
ammettersi, ad avviso del Collegio, che in
presenza di nuovi posti in organico, che
l’Amministrazione intenda ricoprire –ed in
presenza di una graduatoria di idonei ancora
efficace– detti idonei abbiano titolo
prioritario per l’immissione in ruolo, a
meno di esigenze straordinarie, puntualmente
motivate
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 12.09.2011 n. 5112 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La
mobilità volontaria prevista dal D.Lgs.
03.02.1993, n. 29, art. 33, come modificato
dalla L. 28.11.2005, n. 246, art. 16,
integra una modificazione soggettiva del
rapporto di lavoro, con il consenso di tutte
le parti, e quindi una cessione del
contratto”.
Il Comune di Taranto con apposito avviso
pubblico ha indetto una procedura di
mobilità volontaria ai sensi dell’articolo
30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 4 posti di dirigente della propria
dotazione organica, cui erano ammessi a
partecipare (art. 1) i dirigenti di ruolo
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001,
n. 165, individuando i requisiti e
precisando (art. 3) che i candidati ammessi
sarebbero stati invitati ad un colloquio “finalizzato
alla valutazione della professionalità e
delle attitudini professionali” e che la
valutazione del curriculum e del colloquio
sarebbe stata affidata ad una apposita
commissione (che disponeva di 100 punti, di
cui 50 punti utilizzabili per la valutazione
del curriculum e 50 punti attribuibili alla
valutazione del colloquio)
L’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001,
n. 165, stabilisce che “le
amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante cessione di
contratto di lavoro dei dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento”,
aggiungendo che “le amministrazioni
devono in ogni caso rendere pubbliche le
disponibilità dei posti in organico da
ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta”;
La procedura indetta dal Comune di Taranto
non comporta la costituzione di un nuovo
rapporto di lavoro con i soggetti
selezionati, ma soltanto la cessione del
contratto di lavoro già in essere con la
originaria amministrazione di appartenenza,
non potendosi condividere la tesi
dell’appellante secondo cui la valutazione
del curriculum e del colloquio
integri una vera e propria procedura
paraconcorsuale, trattandosi di strumenti
atti semplicemente a verificare la concreta
rispondenza dei candidati alle specifiche
esigenze dell’amministrazione attraverso
l’apprezzamento delle loro attitudini e
professionalità.
Sussiste pertanto nel caso di specie, come
rilevato dai primi giudici, la giurisdizione
del giudice ordinario, come di recente
ulteriormente confermato dalla Corte di
Cassazione (SS.UU. 09.09.2010, n. 19251),
secondo cui “la mobilità volontaria
prevista dal D.Lgs. 03.02.1993, n. 29, art.
33, come modificato dalla L. 28.11.2005, n.
246, art. 16, integra una modificazione
soggettiva del rapporto di lavoro, con il
consenso di tutte le parti, e quindi una
cessione del contratto”; infatti “in
materia di riparto di giurisdizione nelle
controversie relative al pubblico impiego
contrattualizzato solo le procedure
selettive di tipo concorsuale per
l'attribuzione a dipendenti di p.a. della
qualifica superiore, che comportino il
passaggio da un'area ad un'altra, hanno una
connotazione peculiare e diversa,
assimilabile alle "procedure concorsuali per
l'assunzione", e valgono a radicare -ed
ampliare- la fattispecie eccettuata rimessa
alla giurisdizione del giudice
amministrativo di cui al comma 4, dell'art.
63 citato D.Lgs.; fuori da questa ipotesi
non opera detta fattispecie eccettuata del
comma 4, dell'art. 63 e conseguentemente si
riespande la regola del primo comma della
medesima disposizione, che predica in
generale la giurisdizione del giudice
ordinario nelle controversie aventi ad
oggetto il lavoro pubblico privatizzato”,
con la conseguenza che “le procedure di
mobilità volontaria interna, che comportino
una mera modificazione soggettiva del
rapporto di lavoro e non già la costituzione
di un nuovo rapporto mediante una procedura
selettiva concorsuale…”
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 12.09.2011 n. 5085 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
R. Schiavone,
Riordino di congedi, aspettative e permessi
(link a www.ipsoa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
N. Durante,
Spoils system e dirigenza pubblica
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Controllo della malattia: al via
la procedura telematica. Termine del periodo
transitorio a novembre.
Dall'01.10.2011 le
richieste di visita medica di controllo
dovranno essere inoltrate attraverso il
canale telematico, che diverrà lo strumento
esclusivo con decorrenza 30.11.2011. Fino a
tale ultima data saranno accettate le
richieste anche tramite i canali
tradizionali.
A decorrere dall'01.10.2011, viene attivata,
per i datori di lavoro pubblici e privati
(compresi quelli i cui dipendenti non sono
tenuti al versamento della contribuzione di
finanziamento dell’indennità economica di
malattia all’Inps), la modalità di
presentazione telematica della richiesta del
servizio di controllo (domiciliare e/o
ambulatoriale) dello stato di salute dei
propri dipendenti in malattia, in
ottemperanza del disposto di cui alla legge
30.07.2010, n. 122, art. 38, comma 5.
Il sistema fornirà una ricevuta (stampabile
e recante il protocollo) e darà anche la
possibilità di verificare l’esito della
visita medica. La presentazione della
richiesta dovrà essere effettuata attraverso
il portale WEB dell’Istituto - servizio di “Richiesta
Visita Medica di controllo”, con accesso
tramite PIN e previa autorizzazione
all’accesso al servizio.
Nel dettaglio:
- a partire dal 12.09.2011 tutti i soggetti
già dotati di PIN ed attualmente in grado di
consultare gli attestati di malattia saranno
automaticamente abilitati al servizio;
- i datori di lavoro o loro incaricati, non
ancora abilitati ai servizi di consultazione
degli attestati di malattia, per poter
acceder al servizio, devono presentare
domanda presso una Sede Inps utilizzando il
modulo a tale fine predisposto
dall’Istituto;
- i datori di lavoro o loro incaricati che
intendano affidare il servizio di “Richiesta
Visita Medica di controllo” ad un
soggetto diverso da quello attualmente
dotato di abilitazione per la consultazione
degli attestati di malattia, dovrà
tempestivamente comunicarlo all’INPS, che
provvederà a modificare i relativi profili
autorizzativi.
Al verificarsi della cessazione
dell’attività, della sospensione o del
trasferimento in altra struttura
dell’intestatario del PIN, i datori di
lavoro o loro incaricati in possesso di PIN,
sono tenuti a chiedere tempestivamente la
revoca dell’autorizzazione.
L’INPS provvederà a cessare, con effetto
immediato, l’abilitazione. Inoltre, viene
specificato che:
- la richiesta di visita medica di
controllo, che viene indirizzata in
automatico alla Sede competente per
residenza/domicilio o reperibilità del
lavoratore, può essere effettuata per un
solo lavoratore e per una sola visita alla
volta.
- è possibile richiedere anche una visita di
controllo ambulatoriale INPS, per casi
eccezionali e motivati, cui fa seguito una
verifica di fattibilità, da un punto di
vista organizzativo-temporale, da parte
della Sede INPS destinataria (commento
tratto www.ipsoa.it - INPS,
circolare 12.09.2011
n. 118). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Performance governativa: misure
di sostengo alla contrattazione "di
prossimità"
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 12.09.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Malattia, è giunta
l'ora dell'online.
Il datore non può più chiedere le
certificazioni su carta. Termina il periodo
transitorio. Dal 13 settembre le
informazioni mediche disponibili sul sito Inps.
Al via la nuova disciplina sulle
certificazioni mediche di malattia dei
dipendenti pubblici e privati. A partire dal
13 settembre anche nel settore privato
diventeranno definitivamente operative la
gestione telematica (online) tra datori di
lavoro e medici sullo scambio dei
certificati medici dei lavoratori ammalati.
Da tale data, pertanto, anche il datore di
lavoro privato (come già succede nel settore
pubblico) non potrà più richiedere al
lavoratore l'invio della copia cartacea
dell'attestazione di malattia ma potrà/dovrà
prendere visione avvalendosi dei servizi
resi disponibili dall'Inps. Resta ferma per
il datore di lavoro del settore privato la
possibilità di chiedere ai propri dipendenti
di comunicare il numero di protocollo
identificativo del certificato inviato
online dal medico. L'ok decisivo all'entrata
a regime del sistema telematico è arrivato
dal Comitato tecnico di monitoraggio, nella
riunione dello scorso 2 settembre.
Stop alla carta. È dal 3 aprile dell'anno
scorso che i medici dipendenti del sistema
sanitario nazionale in regime di convenzione
sono tenuti a trasmettere all'Inps, per il
tramite del Sac (Sistema di accoglienza
centrale), i
certificati di malattia dei lavoratori
rilasciandone copia cartacea agli
interessati. Il certificato così trasmesso
viene ricevuto dall'Inps che lo mette a
disposizione del lavoratore, sul proprio
sito internet (indirizzo www.inps.it) previa
identificazione con pin, nonché (sempre su
internet) al datore di lavoro, pubblico o
privato.
Nel settore pubblico la telematizzazione delle certificazioni
mediche ha avuto effetti più immediati; nel
settore privato, invece, è stato vigente un
periodo transitorio.
Infatti, il collegato
lavoro ha posto l'estensione della
disciplina pubblica al settore privato dall'01.01.2010; ma la legge n. 183/2010 è
entrata in vigore il 24 novembre che
rappresenta la data a partire dalla quale
deve ritenersi uniformato il regime legale
del rilascio e della trasmissione dei
certificati di malattia per tutti i
dipendenti, sia pubblici che privati. Con
circolare ministeriale congiunta (funzione
pubblica/lavoro) è stato previsto uno
speciale regime transitorio per i datori di
lavoro privati consentendo, per tre mesi
successivi «alla data di pubblicazione»
della stessa circolare, la possibilità di
continuare a far valere le vecchie regole.
Dunque, l'entrata a regime delle nuove
regole scatta dal 13 settembre.
Niente più comunicazioni all'Inps. Prima
dell'entrata in vigore della procedura
telematica, i lavoratori che si ammalavano
erano tenuti a due obblighi fondamentali
(oltre a quello di avvisare l'azienda
dell'assenza):
a) far pervenire una copia del certificato
medico all'Inps, entro due giorni;
b) far pervenire una copia del certificato
medico al proprio datore di lavoro, entro
due giorni.
Entrambi gli adempimenti risultano
modificati dalla legge n. 311/2004 che ha
previsto la procedura telematica. In
sostanza, i lavoratori dipendenti non hanno
più l'obbligo di trasmettere una copia del
certificato all'Inps (primo adempimento) e,
dal 13 settembre, non devono nemmeno più
consegnare al datore di lavoro (che non può
più pretenderlo) una copia cartacea
dell'attestazione di malattia.
La novità non
fa venir meno il diritto delle aziende alle
relative informazioni; ma i datori di lavoro
dovranno prendere visione avvalendosi dei
servizi telematici resi disponibili
dall'Inps (in pratica possono decidere di
prendere visione delle attestazioni di
malattia dei propri dipendenti sul sito
internet oppure di riceverle tramite posta
elettronica). Rimane invece riconosciuta,
per il datore di lavoro del settore privato,
la possibilità di richiedere ai propri
dipendenti di comunicare il numero di
protocollo identificativo del certificato
inviato online dal medico.
---------------
Un sms per comunicare il protocollo.
La nuova disciplina sulle certificazioni di
malattia implica l'aggiornamento delle
regole contrattuali fra aziende e lavoratori
attualmente previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro. Ma l'operazione potrà
avvenire soltanto in sede di rinnovo dei
contratti. Pertanto, in vista dell'entrata a
regime della nuova disciplina, alcune
confederazioni di imprese hanno siglato con
i sindacati accordi quadri al fine di
coordinare le nuove regole con le discipline
dei ccnl mediante disposizioni specifiche
che resteranno operative fino a quando non
saranno stati i singoli ccnl ad armonizzare
le nuove modalità. È il caso, per esempio,
di Confindustria, Confapi, Cgil, Cisl e Uil.
In pratica, dal 13 settembre il medico non
potrà più rilasciare al lavoratore il
certificato di malattia in forma cartacea (è
la novità principale del nuovo sistema), che
viene sostituito da un «numero
identificativo» (il protocollo) che il
medico è obbligato a consegnare al
lavoratore. I recenti accordi stabiliscono
che il lavoratore è tenuto a comunicare
questo numero alla propria azienda entro i
termini fissati dai vigenti ccnl per l'invio
della certificazione di malattia su carta
(praticamente c'è lo scambio tra certificato
e numero), potendo utilizzare i mezzi
tecnologici quali, per esempio, e-mail o sms.
L'obbligo di comunicazione del numero
identificativo scatta in presenza di
espressa richiesta da parte dell'azienda; se
manca invece il lavoratore può astenersi.
Resta fermo infine l'obbligo del lavoratore
di comunicare tempestivamente al suo datore
di lavoro l'assenza per malattia ed ogni
eventuale variazione d'indirizzo per
consentire la visita fiscale.
---------------
Il cervellone si chiama Sac.
La procedura telematica gestita dall'Inps
funziona in questo modo. Il medico curante,
attraverso il collegamento internet,
trasmette all'Inps le informazioni relative
alla certificazione di malattia che ha
rilasciato a un lavoratore, accedendo al
Sistema di accoglienza centrale (Sac) del
ministero dell'economia.
Le certificazioni telematiche si compongono
di: a) un attestato di malattia per il
datore di lavoro, privo di diagnosi; b) un
certificato di malattia per l'assistito
(cioè il lavoratore) con i dati della
diagnosi e/o il codice nosologico.
Completato l'invio, il Sac restituisce al
medico un numero di protocollo attribuito
all'operazione (al certificato); il medico
procede, se possibile, alla stampa del
certificato e dell'attestato da consegnare,
entrambi, al lavoratore.
Se si trova
impossibilitato ad effettuare la stampa
della certificazione, il medico è tenuto
soltanto a comunicare al lavoratore il
numero di protocollo della certificazione
affinché successivamente il lavoratore possa
recuperare copia della certificazione su
internet. L'Inps, ricevuto il certificato
dal Sac, mette il relativo attestato di
malattia a disposizione del datore di lavoro
(privato e pubblico) sul proprio portale
web.
Lo stesso fa anche per il lavoratore,
il quale può accedere sempre dal sito web
dell'Inps ai dati di tutti i certificati a
lui intestati (accesso tramite codice Pin) o
al singolo attestato di malattia (attraverso
l'inserimento del codice fiscale personale e
del numero identificativo del certificato).
Imprese e lavoratori, inoltre, possono
registrarsi all'Inps per ottenere una copia
delle certificazioni mediche via Pec (Posta
elettronica certificata) (articolo ItaliaOggi Sette
del 12.09.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Un
freno per chi resta al lavoro. Sul
«trattenimento» silenzio-diniego della Pa al
dipendente.
LIBERA SCELTA -
Confermata anche la possibilità di
risoluzione unilaterale anticipata verso chi
ha raggiunto 40 anni di anzianità
contributiva.
La manovra di Ferragosto è intervenuta su
due importanti istituti che attengono al
collocamento a riposo dei lavoratori
pubblici e che possono essere utilizzati
discrezionalmente dalla Pa: il trattenimento
in servizio del dipendente in età compresa
tra i 65 e i 67 anni (articolo 16 del Dlgs
503/1992) e la risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro a decorrere dal
compimento dell'anzianità massima
contributiva di 40 anni (articolo 72, comma
11 del 112/2008).
La disciplina di questi due istituti
evidenzia un potere organizzativo e
gestionale della Pa di realizzare politiche
che incidono sul numero di personale in
servizio e sembra andare in controtendenza
rispetto a tutti gli interventi del
legislatore volti ad ampliare la permanenza
in attività lavorativa. Sul trattenimento in
servizio dai 65 ai 67 anni (ora regolato
dall'articolo 1, comma 17, del Dl
138/2011) era già intervenuto il Dl 112/2008,
che aveva reso discrezionale l'accoglimento
da parte della Pa della richiesta presentata
dal lavoratore, accoglimento che era prima
obbligatorio.
La manovra di agosto rafforza
il potere datoriale in quanto tramuta la
domanda di trattenimento presentata dal
lavoratore in mera dichiarazione di
disponibilità a essere trattenuto. A fronte
di questa dichiarazione l'amministrazione ha
facoltà, sulla base delle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di trattenere in
servizio il dipendente, tenuto conto della
particolare esperienza professionale
acquisita in determinati o specifici ambiti
e in funzione dell'efficiente andamento dei
servizi.
La nuova formulazione letterale voluta dalla
manovra di Ferragosto, modificando la
richiesta del lavoratore in mera
dichiarazione, non obbliga l'amministrazione
a dare un riscontro alla sua richiesta se
non intende trattenere in servizio il
dipendente: in sostanza, si esprimerà
soltanto laddove intenda avvalersi della sua
disponibilità e vorrà trattenerlo. È utile
ricordare che il Dl 78/2010 (articolo 9,
comma 31) prevede che questi trattenimenti
in servizio possono essere disposti
esclusivamente nell'ambito delle facoltà
assunzionali consentite dalla legislazione
tenendo conto delle cessazioni del
personale, destinando le risorse finanziarie
necessarie alla stessa stregua di una nuova
assunzione.
La Pa, di fronte alla disponibilità di un
dipendente a essere trattenuto dai 65 ai 67
anni, ha la facoltà di decidere se avvalersi
di una professionalità esperta e consolidata
oppure di assumere un giovane disoccupato.
Va sottolineato che, qualora
l'amministrazione volesse trattenere il
dipendente, dovrebbe finanziare
un'assunzione per due anni, mentre se
destinasse il finanziamento a una nuova
assunzione potrebbe avvalersene,
normalmente, per la vita lavorativa del
nuovo assunto.
Inoltre, per chi matura il diritto al
pensionamento di vecchiaia è prevista già la
cosiddetta finestra mobile (articolo 12 del
Dl 78/2010). Per come è regolata la materia,
l'istituto del trattenimento non appare una
scelta molto conveniente, data l'onerosità,
e come ratio non è in linea con le
disposizioni che tendono ad adeguare i
requisiti di accesso al trattamento
pensionistico agli incrementi della speranza
di vita.
Analogo discorso,sotto quest'aspetto, si può
fare per il secondo istituto, quello della
risoluzione unilaterale anticipata dal
rapporto di lavoro e dal contratto
individuale con il personale che ha
raggiunto l'anzianità massima contributiva
di 40 anni, salvo il preavviso di sei mesi,
a prescindere dall'età del lavoratore.
Questo istituto era previsto per il triennio
2009-2011 e la manovra di agosto lo
ripropone anche per il prossimo triennio
2012-2014 (articolo 1, comma 16, del Dl
138/2011).
È espressione di un forte potere
datoriale e il legislatore si è preoccupato
di precisare questa natura disponendo che
non necessita di ulteriore motivazione
laddove l'amministrazione abbia
preventivamente determinato in via generale
appositi criteri applicativi con atto di
organizzazione interna, sottoposto agli
organi di controllo competenti (articolo 16,
comma 11, del Dl 98/2011). Anche in questo
caso si applica la finestra mobile che fa
slittare il collocamento a riposo.
---------------
Punto per punto
01 | IL TRATTENIMENTO
In base all'articolo 1, comma 17, del
decreto legge 138/2011, la pubblica
amministrazione di appartenenza è tenuta a
rispondere al dipendente che comunica la
propria disponibilità a essere trattenuto in
servizio nel periodo intercorrente fra i 65
e i 67 anni di età solamente nel caso in cui
intenda avvalersi di tale disponibilità.
In caso di mancata risposta, pertanto, il
dipendente non potrà essere trattenuto in
servizio.
02 | IN ANTICIPO
In base all'articolo 1, comma 16, del
decreto legge 138/2011, anche per il
triennio 2012-2014 la pubblica
amministrazione potrà optare per la
risoluzione unilaterale anticipata del
rapporto con il personale che ha raggiunto
l'anzianità massima contributiva di 40 anni,
salvo il preavviso di sei mesi, a
prescindere dall'età del dipendente.
03 | LA MOBILITÀ
Secondo l'articolo 1, comma 29, del decreto
legge 138/2011, «i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165, esclusi i
magistrati, su richiesta del datore di
lavoro, sono tenuti a effettuare la
prestazione in luogo di lavoro e sede
diversi sulla base di motivate esigenze,
tecniche, organizzative e produttive con
riferimento ai piani della performance o ai
piani di razionalizzazione, secondo criteri
e ambiti regolati dalla contrattazione
collettiva di comparto...»
(articolo Il Sole 24 Ore del 12.09.2011
- tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA
BIS/ Dirigenti sulla graticola (ma non
tutti). Chi è a tempo determinato dribbla i
vincoli alle assunzioni posti alle p.a..
Dirigenti sulla
graticola, ma quelli a tempo determinato
dribblano i vincoli alle assunzioni posti
alle amministrazioni statali.
Non c'è, ormai, manovra finanziaria che non
intervenga sulla retribuzione dei dirigenti
e sul reclutamento di quelli a contratto. Il
dl 138/2011, come integrato dal
maxiemendamento, non fa eccezione.
Mancato rispetto degli
obiettivi di risparmio.
Nel caso in cui i ministeri manchino il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio,
ai sensi del secondo periodo del comma 12
dell'articolo 10 del dl 98/2011, convertito
in legge 111/2011, sarà applicata una
riduzione della retribuzione di risultato
dei dirigenti responsabili nella misura del
30%.
Secondo il Servizio studi del senato la
norma, contenuta nell'articolo 1, comma 7,
del dl 138/2011 si sarebbe dovuta applicare
a tutte le pubbliche amministrazioni. Il
nuovo testo derivante dal maxiemendamento,
che elimina il riferimento all'articolo 1,
comma 2, del dlgs 165/2001, convince,
invece, il Servizio studi della camera che
la disposizione valga solo per le
amministrazioni dello stato. I cui
dirigenti, dunque, dovranno prestare
particolare occhio agli obiettivi indicati
per l'anno considerato dal Documento di
economia e finanza (Def) e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative
risoluzioni parlamentari, nonché agli
obiettivi di risparmio in termini di saldo
netto da finanziare e indebitamento netto
per i ministeri.
La norma, tuttavia, non chiarisce se e come
la sanzione per i dirigenti possa essere
scongiurata, laddove lo scostamento dagli
obiettivi possa essere conseguenza
dell'applicazione di direttive imposte dai
ministri stessi, causa non secondaria del
mancato conseguimento di risparmi. Il che
potrebbe portare a pensare che si tratti o
di una norma «di facciata», in
effetti inapplicabile, oppure di uno scudo
di responsabilità: pagheranno comunque i
dirigenti, anche per scelte dei ministri non
proprio in linea con la programmazione
economica.
Dirigenti a tempo
determinato.
Chi, invece, resta accuratamente fuori da
tagli e vincoli è la dirigenza a tempo
determinato. L'articolo 1, comma 4, del dl
138/2011 impone alle amministrazioni statali
un ulteriore taglio alla dotazione organica
dei dirigenti e dei dipendenti delle altre
qualifiche, comminando alle amministrazioni
inadempienti la sanzione del divieto di
procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Ma, da tale divieto saranno esclusi gli
incarichi dirigenziali conferiti a soggetti
esterni all'amministrazione di riferimento,
ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del
dlgs 165/2001.
Insomma, nonostante le ristrettezze
economiche, i contributi di solidarietà e la
contrazione delle dotazioni, allo spoil
system, del quale gli incarichi a
contratto costituiscono uno strumento
attuativo fondamentale, proprio non si
rinuncia. Anche quando un'amministrazione
risulti poco virtuosa nel tagliare le
dotazioni organiche.
Si fanno salvi gli incarichi a contratto
nonostante la Corte costituzionale abbia
considerato contrari alla Costituzione
incarichi dirigenziali sorretti da un
rapporto fiduciario e nonostante
recentissimamente il Tar Lazio abbia
pesantemente censurato l'abuso dell'articolo
19, comma 6, del dlgs 165/2001 per assegnare
incarichi dirigenziali a funzionari interni,
precludendo del tutto una selezione seria di
nuove competenze, mediante concorsi
(articolo ItaliaOggi del
10.09.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA
BIS/ Festività, dubbi sulla sorte di Santo
Stefano e Pasquetta.
Salvate dall'oblio le festività civili più
rappresentative dell'Unità e della storia
d'Italia, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno,
resta da capire quali potranno essere,
allora, le giornate di festa che un decreto
del presidente del consiglio da adottare
entro il 30 novembre di ogni anno avrà il
potere di far cadere il venerdì precedente o
il lunedì seguente la prima domenica
successiva, ovvero la domenica successiva
stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 24,
della manovra finanziaria.
La possibilità di accorpare le festività per
evitare i ponti lunghi e assicurare un
incremento di produttività del lavoro e del
pil esclude le feste introdotte con legge
dello stato conseguenti ad accordi con la
Santa sede, in altre parole le «feste
religiose», che sono la maggioranza.
Ad elencarle è l'articolo 2 del dpr
792/1985, ai sensi del quale sono festività
religiose tutte le domeniche, il 1° gennaio
(Maria Santissima Madre di Dio), il 6
gennaio (Epifania del Signore), il 15 agosto
(Assunzione della Beata Vergine Maria), il
1° novembre (tutti i Santi), l'8 dicembre
(Immacolata Concezione della Beata Vergine
Maria), il 25 dicembre (Natale del Signore)
e, solo per il comune di Roma il 29 giugno
(SS. Pietro e Paolo).
Non sono, dunque, festività scaturenti da
accordi con la Santa Sede oltre alle
festività «civili» che il
maxiemendamento ha salvato, il giorno di
lunedì dopo Pasqua e il 26 dicembre. Dunque,
il decreto del Presidente del consiglio si
dovrebbe limitare a spostare solo queste due
feste, oltre a quelle dei santi patroni.
Tanto rumore per nulla, o quasi, si potrebbe
dire. Accorpare, infatti, il lunedì di
Pasqua al lunedì non ha oggettivamente molto
senso. Rendere festivo il venerdì
precedente, legato alla Passione di Cristo è
impensabile. Accorpare il lunedì di Pasqua
alla domenica servirebbe solo a mettere in
forte difficoltà le famiglie, che si
vedrebbero costrette a sacrificare un giorno
di ferie per stare a casa con i figli
studenti, visto che le vacanze pasquali
scolastiche non le tocca nessuno. Lo stesso
avverrebbe per il 26 dicembre. Eliminando,
per altro, questa festa, solitamente legata
al «recupero» psicofisico dal cenone
natalizio servirebbe proprio poco alla causa
dell'incremento del pil.
Probabilmente, visto la limitata portata
dell'intervento del dpcm sulle festività e
la ancor minore influenza sul pil, sarebbe
stato meglio eliminare del tutto il comma
24. La cui unica maggiore produttività
appare, oggettivamente, la sola attività
burocratica necessaria per emanare un
decreto del Presidente del consiglio, fonte
giuridica che meriterebbe miglior spolvero
(articolo ItaliaOggi del 10.09.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Trattamento economico nel
pubblico impiego.
In materia di prescrizione dei crediti
pecuniari dei dipendenti della Pubblica
Amministrazione, solo nel caso in cui l'atto
interruttivo derivi da una iniziativa del
lavoratore creditore esso può considerarsi
esteso anche al credito relativo agli
accessori, mentre l’eventuale riconoscimento
del debito da parte della pubblica
amministrazione debitrice non è, in genere,
idoneo ad interrompere la prescrizione dei
crediti vantati dal dipendente a titolo di
accessori (interessi legali e rivalutazione
monetaria).
In tema di spettanze retributive al pubblico
dipendente il termine di prescrizione
decennale può trovare applicazione solo
quando spetti all’amministrazione di
riconoscere e determinare la sussistenza del
diritto vantato, previo accertamento delle
condizioni necessarie per la sua
liquidazione, e non già allorché il credito
(cui accede la richiesta di interessi legali
e rivalutazione monetaria) derivi
direttamente da disposizioni di legge o di
contratti collettivi di lavoro.
Sempre in materia di prescrizione dei
crediti pecuniari dei dipendenti della
Pubblica Amministrazione, solo nel caso in
cui l'atto interruttivo derivi da una
iniziativa del lavoratore creditore esso può
considerarsi esteso anche al credito
relativo agli accessori, mentre l’eventuale
riconoscimento del debito da parte della
pubblica amministrazione debitrice non è, in
genere, idoneo ad interrompere la
prescrizione dei crediti vantati dal
dipendente a titolo di accessori (interessi
legali e rivalutazione monetaria); inoltre
il pagamento della sola sorte capitale
operato da una pubblica amministrazione
creditrice ha solo un effetto estintivo del
debito per il capitale, senza alcun
significato univoco di riconoscimento del
debito relativo agli accessori, salvo che
all'atto del pagamento l'amministrazione
espressamente indichi che si tratta di un
pagamento parziale, in acconto o salvo
conguaglio (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 09.09.2011 n.
5077 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Commemorare
i morti della Thyssen? Legittimo. Via libera
del giudice. Permessi utili a manifestare.
I permessi per motivi
personali e familiari sono diritti. E quindi
possono essere fruiti ogni volta che
l'interessato ritenga di perseguire
interessi meritevoli di tutela. Come, per
esempio, partecipare ad una manifestazione.
É quanto si evince dalla
sentenza
09.09.2011 n. 299 del Tribunale di
Terni.
Il provvedimento, di cui si è avuta notizia
solo in questi giorni, fa luce su di un
ulteriore aspetto della tormentata vicenda
dei permessi previsti dall'art. 15 del
contratto di lavoro. E cioè di una
particolare forma di assenze tipiche che,
pur essendo qualificate espressamente come
diritti, di fatto, risultano di difficile
fruizione.
Ciò è dovuto, da una parte alla
cancellazione delle ore a disposizione, che
inducono gli stessi docenti a rinunciare a
fruirne per non creare disservizi (si pensi
al fenomeno deteriore della distribuzione
degli alunni nelle altre classi quando si
assenta il docente della classe). E
dall'altra parte, alla diffusa convinzione
che, per il solo fatto che siano fruibili a
domanda, ciò comporti la possibilità per
l'amministrazione di degradarli da diritti a
concessioni.
Vi sono addirittura alcuni casi in cui il
dirigente scolastico ha sindacato la
giustificazione del permesso, spingendosi
fino ad emettere un decreto di assenza
ingiustificata. Tra i casi più singolari vi
è quello di un docente di una scuola del
Sud, che si è visto recapitare tale decreto
perché aveva rifiutato di rivelare al
dirigente scolastico il nome dei tecnici che
gli avevano riattivato la linea telefonica.
Il caso esaminato al giudice del lavoro di
Terni, sebbene meno singolare, si inquadra
in questo filone.
Il dirigente scolastico, infatti, aveva
colpito un docente con un decreto di assenza
ingiustificata perché aveva utilizzato il
permesso per partecipare ad una
commemorazione dei lavoratori bruciati vivi
nel rogo della ThyssenKrupp. Ma il giudice
ha annullato il decreto e ha condannato
l'amministrazione scolastica al pagamento
delle spese.
«Il riferimento a motivi di carattere
personale», si legge nella sentenza, «è
di tale ampiezza da indurre a ritenere
giustifica la richiesta di permesso ogni
qual volta l'istanza sia finalizzata a
perseguire interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico».
Siccome la partecipazione a una
manifestazione comporta l'esercizio della
libertà di riunione tutelata dall'articolo
17 della Costituzione, la giustificazione
del permesso era da ritenersi legittima
(articolo ItaliaOggi del 13.12.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi
pubblici, vale tutto il servizio. Sentenza
della Corte di giustizia Ue.
L'esclusione del
servizio a termine dai requisiti di un
concorso pubblico costituisce
discriminazione vietata dal diritto
comunitario.
Lo stabilisce la Corte di giustizia Ue nella
sentenza n. C/177 emessa ieri in relazione
alla Direttiva 1999/70 sul lavoro a tempo
determinato.
In particolare, la pronuncia
stabilisce che non è possibile subordinare
il diritto alla promozione interna nel
pubblico impiego, aperta ai dipendenti di
ruolo, alla condizione che i candidati
abbiano prestato servizio per un certo
periodo in qualità di dipendenti di ruolo ma
escludendo di prendere in considerazione
quei periodi compiuti, invece, come
dipendenti a tempo determinato. La questione
verte, fondamentalmente, sul divieto di
discriminazione previsto dalla direttiva Ue
tra lavoratori a termine e lavoratori a
tempo indeterminato.
In primo luogo, la
Corte di giustizia ricorda che la direttiva
1999/70 si applica pure ai contratti e ai
rapporti di lavoro a tempo determinato
conclusi nel settore pubblico. Quindi
aggiunge che l'accordo esige che sia esclusa
ogni disparità di trattamento tra dipendenti
di ruolo e dipendenti temporanei, a meno che
un trattamento diverso sia giustificato da
ragioni oggettive (spetta stabilirlo al
giudice nazionale). Al fine di determinare
se, in un caso concreto, l'eventuale mancato
riconoscimento dei periodi di lavoro
compiuti dal lavoratore in qualità di
dipendente a termine costituisca
discriminazione, la Corte rinvia al giudice
di stabilire, in primo luogo, se il
lavoratore si trovava, nel momento in cui
esercitava le sue funzioni in qualità di
dipendente temporaneo, in una situazione
paragonabile a quella dei dipendenti di
ruolo ammessi al concorso.
In tale verifica,
il giudice deve prendere in particolare
considerazione la natura delle funzioni
svolte dal lavoratore come dipendente
temporaneo e la qualità dell'esperienza che
egli ha a questo titolo acquisito. Solo se
le funzioni corrispondono è possibile che il
lavoratore abbia subito o sia esposto a
discriminazioni
(articolo ItaliaOggi del
09.09.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA
BIS/ Collocamento obbligatorio più
facile. Via libera alla compensazione
automatica.
Via libera alle compensazione delle
assunzioni obbligatorie anche nel settore
pubblico. Infatti, le pa possono essere
autorizzate, su loro motivata richiesta, ad
assumere in un'unità produttiva una quota di
lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quella prescritta
dalla legge e a portare le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori
assunti in altre unità produttive.
A
prevederlo è la manovra-bis (articolo 9 del
dl n. 138/2011), che modifica la legge n.
68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei
disabili).
Collocamento obbligatorio. La manovra bis
interviene sulla richiamata legge n. 68/1999
per modificare, in parte, gli obblighi a
carico dei datori di lavoro alle assunzioni
di soggetti disabili. La citata legge, in
particolare, prevede che tutti i datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano
almeno 15 dipendenti sono obbligati ad
assumere un numero di soggetti appartenenti
alle cosiddette categorie protette,
variabile in funzione del numero di
lavoratori occupati (che costituisce la
forza lavoro):
● un solo soggetto protetto, se la forza
lavoro è compresa da 15 a 35 lavoratori;
● due soggetti protetti, se la forza lavoro
è compresa da 36 a 50 lavoratori;
● soggetti protetti pari al 7% dei
lavoratori occupati quando la forza lavoro
supera il numero di 50 lavoratori.
La compensazione territoriale. Una prima
modifica riguarda l'istituto della
cosiddetta compensazione territoriale, in
virtù del quale le imprese aventi aziende o
unità locali dislocate in diverse sedi
provinciali possono effettuare una (appunto)
compensazione territoriale dell'obbligo di
assunzione di soggetti protetti. Con questa
compensazione, in altre parole, in una o più
sedi possono effettuare assunzioni di
disabili in numero superiore a quello
previsto dalla legge per portare la quota
eccedente (le assunzioni in eccesso dei
soggetti protetti) a compenso del minor
numero di assunzioni obbligatorie effettuate
nelle altre sedi. Fino al 12 agosto le
imprese con un numero di dipendenti fino a
50 potevano valutare liberamente in quale
sede effettuare le assunzioni in quota
eccedente da compensare; quelle con un
numero di dipendenti inferiore a 50, invece,
erano prima tenute a richiedere, e quindi a
ottenere, una specifica autorizzazione.
È su
questa disciplina che interviene la
manovra-bis.
La novità è una: la previsione
dell'automaticità delle compensazioni per
tutte le aziende e con riferimento a tutto
il territorio nazionale. In particolare, la
nuova norma del comma 8, dell'articolo 5,
della legge n. 68/1999 stabilisce che
l'obbligo di assunzione di disabili va
rispettato a livello nazionale e che, ai
fini del rispetto di tale obbligo, i datori
di lavoro privati che occupano personale in
diverse unità produttive, nonché i datori di
lavoro privati di imprese che sono parte di
un gruppo possono assumere in un'unità
produttiva o in un'impresa del gruppo avente
sede in Italia, un numero di lavoratori
disabili (aventi cioè diritto al
collocamento mirato) superiore a quello
prescritto portando in via automatica
l'eccedenza a compenso del minor numero di
lavoratori (disabili) assunti nelle altre
unità produttive o nelle altre imprese del
gruppo aventi sede in Italia.
In sostanza,
dal 13 agosto non è più necessario
richiedere né ottenere l'autorizzazione,
perché la compensazione opera in via
automatica a livello nazionale e opera, non
solo nei confronti delle imprese, ma anche
dei gruppi di imprese. Vale la pena
ricordare che, anche in caso di utilizzo
della nuova compensazione, c'è un unico
adempimento da osservare, in caso di
utilizzo della nuova compensazione
automatica. E cioè la trasmissione, in via
telematica, del «prospetto informativo» a
ciascuno dei servizi competenti delle
province in cui sono presenti le unità
produttive dell'impresa o le sedi delle
diverse imprese facenti parte del gruppo.
Da
tale prospetto dovrà risultare che è stato
osservato l'adempimento dell'obbligo a
livello nazionale sulla base dei dati
riferiti a ciascuna unità produttiva o a
ciascuna impresa appartenente al gruppo. Il
termine per la trasmissione del prospetto è
fissato al 31 gennaio dell'anno seguente
quello per il quale ci sono state modifiche
all'obbligo o alla quota di riserva.
Compensazione anche nel
pubblico.
L'altra modifica della manovra bis è
un'assoluta novità: l'estensione
dell'istituto di compensazione al settore
del lavoro pubblico, previa autorizzazione e
su base regionale (e non automatica e su
base nazionale, come nel privato).
Infatti, il nuovo comma 8-ter introdotto
all'articolo 5 della legge n. 68/1999,
prevede che i datori di lavoro pubblici
possano essere autorizzati su loro motivata
richiesta ad assumere in unità produttiva un
numero di lavoratori protetti superiore a
quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori
assunti in altre unità produttive della
medesima regione
(articolo ItaliaOggi del
09.09.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Valutazione
in forma numerica e necessaria
predeterminazione dei criteri.
La sentenza che si segnala consente di
formulare una breve sintesi degli
orientamenti invalsi sul tema
dell’esaustività della motivazione affidata
alla sola forma numerica nelle procedure
concorsuali.
L’appello deciso dalla Quinta Sezione
verteva sull’impugnazione di una sentenza
del TAR con la quale erano stati annullati
gli atti di un concorso per l’insufficienza
della motivazione numerica espressa in
relazione agli elaborati presentati dai
candidati, in quanto nemmeno i criteri di
valutazione che erano stati deliberati dalla
Commissione erano risultati sufficientemente
predeterminati e, quindi, suscettibili di
consentire un effettivo apprezzamento delle
ragioni sottese all’attribuzione del
punteggio.
Il Consiglio di Stato, nel respingere il
gravame rileva un primo criterio,
identificato nella “capacità di
esposizione” può considerarsi
sicuramente idoneo a sorreggere la
successiva attribuzione del punteggio
numerico, in quanto con tale parametro ci si
riferisce in generale alla “capacità del
candidato di esporre i concetti in un
linguaggio corretto e secondo
un’articolazione logica”.
Per converso, il secondo criterio, relativo
alla “capacità di sintesi” si rivela
generico e deficitario di quei caratteri di
chiarezza ed esaustività necessari a rendere
percepibile “il percorso logico attraverso
il quale i commissari abbiano inteso
valutabile tale «capacità»”.
Considerazioni non dissimili vengono
espresse anche per il terzo criterio,
riguardante le “capacità di risoluzione
del problema”, rispetto al quale il
Consiglio di Stato rileva come “in
assenza di elementi motivazionali o, come
evidenziato dal T.A.R., di sottoparametri
suppletivi, non appare, né può essere stato
idoneo a consentire una valida e razionale
valutazione della prova né a ciò si può
supplire, con giudizio solo numerico”.
Numerose altre sentenze sono intervenute in
materia, sostanzialmente in linea con
l’orientamento da ultimo espresso dal
Consiglio di Stato nella sentenza che qui si
segnala.
Ad esempio, la Sezione Sesta, con sentenza
10.09.2009, n. 5447, aveva rilevato che “l’espressione
del punteggio in termini solo numerici … non
si configura di per sé idonea ad esternare
le ragioni della valutazione discrezionale
dell’Amministrazione, in assenza di una
griglia che ne scomponga l’ entità in
relazione ai plurimi aspetti della carriera
del dipendente interessato che vengono a
formare oggetto di contestuale
considerazione”, con la conseguenza che
“in presenza dell’ ampia sfera di
discrezionalità che viene a caratterizzare
il giudizio oggetto di contestazione proprio
la mancanza di precisi parametri di
riferimento cui raccordare il punteggio
assegnato impone la necessità di dare
motivazione degli elementi elencati alla
categoria terza ritenuti rilevanti ai fini
della sua quantificazione, ovvero del
limitato rilievo assegnato a taluni di essi
agli effetti del punteggio complessivo”.
Per converso, la stessa Sezione Sesta, con
sentenza 08.07.2009 n. 4384 ha riconosciuto
la legittimità degli atti di un concorso in
cui la valutazione in forma numerica trovava
riscontro in criteri, non formulati dalla
Commissione esaminatrice, ma che potevano
essere desunti dagli atti pregressi della
procedura concorsuale, ed in particolare
dallo stesso bando della selezione. Anzi, la
soluzione di anticipare la fissazione dei
criteri valutativi in uno stadio
procedimentale che sia meno prossimo
all’esercizio della effettiva attività
valutativa ad opera della commissione (e di
limitare al massimo per tal via il potere
discrezionale di quest’ultima) è ritenuta
una forma di garanzia ancor più incisiva
(commento tratto da
www.amministrazioneincammino.luiss.it -
Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 08.09.2011 n. 5061 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA BIS/
Statali, salva la tredicesima di lavoratori
e dirigenti.
Tredicesima salva per i dipendenti statali,
nel caso in cui le amministrazioni non
conseguano gli obiettivi di risparmio
fissati annualmente dall'articolo 10, comma
12, del dl 8/2011 convertivo in legge
111/2011.
Il maxi-emendamento riscrive
l'articolo 1, comma 7, del dl 138/2011,
cancellando la penalizzazione che avrebbe
coinvolto tutti i dipendenti delle
amministrazioni, nel caso di mancato
raggiungimento di obiettivi gestionali, per
altro non imputabile ai dipendenti, ma
semmai agli organi di governo ed alla
dirigenza.
Il nuovo articolo 1, comma 7,
salva dalla posticipazione della tredicesima
anche i dirigenti, ma modifica la norma
ripensandola in maniera più corretta e
coercitiva proprio nei confronti dei vertici
delle amministrazioni. Il testo, infatti,
prevede che nel caso l'amministrazione
competente manchi gli obiettivi di risparmio
previsti, in base ad una comunicazione del
ministero dell'economia e delle finanze,
dovrà essere prevista «la riduzione della
retribuzione di risultato dei dirigenti
responsabili, nella misura del 30 per
cento».
Si passa, dunque, da una misura che
colpiva indiscriminatamente tutti i
lavoratori incidendo, per altro, sulla
retribuzione fissa, della quale la
tredicesima mensilità è parte integrante, ad
un sistema sanzionatorio, posto a colpire
esclusivamente i dirigenti direttamente
responsabili del mancato ottenimento dei
risparmi previsti, incidendo, come è
corretto che sia, non sullo stipendio
tabellare, ma sulla retribuzione di
risultato. Quella, cioè, direttamente
connessa alla capacità dimostrata dal
dirigente di conseguire gli obiettivi posti
dalla legge e dall'amministrazione. Appare
certamente più corretto agire in via
sanzionatoria sul salario accessorio e non
su quello fisso, oltre che incidere in modo
selettivo solo sui dipendenti effettivamente
responsabili dei mancati risultati.
Resta la questione dell'ambito di
applicazione della norma. Il servizio studi
del senato, sulla base della stesura
originaria dell'articolo 1, comma 7, che
conteneva un espresso riferimento alla
possibilità di differire la tredicesima ai
«dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165», ha
sostenuto che esso si applichi anche a
regioni ed enti locali.
Ora che l'articolo
1, comma 7, del dl 138/2011 viene del tutto
riscritto dal maxi-emendamento che cancella
sia il differimento della tredicesima, sia
il riferimento alle amministrazioni
pubbliche elencate dall'articolo 1, comma 2,
del dlgs 165/2001, dovrebbe risultare
indubbio che esso non trova applicazione per
regioni ed enti locali
(articolo ItaliaOggi
dell'08.09.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Stipendi
pubblici solo al rialzo. La busta paga non
può peggiorare nel passaggio ad altre p.a.
La Corte di giustizia europea annulla
l'interpretazione autentica della
Finanziaria 2006.
La busta paga del
dipendente pubblico non può peggiorare nel
passaggio di ruolo da una p.a. ad altra,
perché questa riassunzione costituisce
trasferimento d'impresa per il quale è
salvaguardato il diritto dei lavoratori a
conservare presso il nuovo datore di lavoro
la posizione acquisita presso il vecchio
datore di lavoro. Così, il bidello di un
comune che, dopo un tot numero di anni,
ottiene il passaggio nella scuola, conserva
un salario non inferiore a quello già goduto
presso l'ente locale.
Lo stabilisce la corte di giustizia europea
nella
sentenza 06.09.2011 n. C-108/10 emessa
ieri.
La pronuncia annulla, di fatto,
l'interpretazione autentica fornita dalla
legge 266/2005 (Finanziaria 2006) sul
trattamento salariale dei dipendenti nel
trasferimento.
La vicenda.
La vicenda riguarda una dipendente di un
comune trasferita anni fa nei ruoli del
personale Ata dello Stato. Con il
trasferimento, la lavoratrice è stata
inquadrata in una fascia retributiva
corrispondente a nove anni di anzianità, in
misura inferiore rispetto ai 20 anni
maturati presso l'ente locale da cui
proveniva. In questo modo la lavoratrice ha
sofferto una riduzione della sua
retribuzione, per cui si è rivolta al
Tribunale per ottenere il riconoscimento
integrale dell'anzianità.
Il Tribunale ha rimesso la questione alla
Corte di giustizia europea con due
richieste: 1) se l'ipotesi della lavoratrice
sia assimilabile al «trasferimento di
impresa»; 2) se ai fini del calcolo del
salario dei lavoratori trasferiti il nuovo
datore di lavoro (cessionario) deve tener
conto dell'anzianità lavorativa maturata dai
lavoratore presso il vecchio datore di
lavoro (cedente).
La sentenza.
In buona sostanza, il Tribunale ha chiesto
di sapere se il «passaggio del dipendente
da una pubblica amministrazione a un'altra»
sia assimilabile all'ipotesi del
trasferimento di impresa. Ipotesi per la
quale (vigente nel settore privato) è
previsto il diritto del lavoratore a
mantenere con il nuovo datore di lavoro
(cessionario) la posizione acquisita presso
il vecchio datore di lavoro (cedente)
nonostante il lavoratore sia assoggettato,
nella nuova impresa, al relativo ccnl da
questa applicato. La corte di giustizia
sentenzia positivamente su entrambe le
questioni.
Secondo la corte Ue la riassunzione da parte
di una pa del personale dipendente di
un'altra pa costituisce un «trasferimento
d'impresa» se detto personale è
costituito dal complesso strutturato di
impiegati tutelati in qualità di lavoratori
in forza dell'ordinamento giuridico
nazionale dello stato. Di conseguenza (la
seconda risposta) ne deriva che in virtù del
trasferimento, e dell'applicazione del nuovo
contratto collettivo, il lavoratore non può
soffrire una posizione (retributiva) meno
favorevole rispetto a quella di cui godeva
in precedenza.
Infine, la corte precisa che è compito del
giudice nazionale esaminare se, all'atto del
trasferimento, si sia verificato un
peggioramento retributivo
(articolo ItaliaOggi del 07.09.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Mobilità, valore della posizione
economica, fondo per le risorse decentrate.
La Corte dei Conti, Sez. Reg.le Friuli
Venezia Giulia, con
parere 07.09.2011 n. 75,
affronta -alla luce della normativa generale
e di quella specifica regionale- i temi
legati all'espletamento di procedure di
mobilità che si concludano con
l'acquisizione di personale inquadrato in
categoria economica superiore rispetto a
quella della posizione dotazionale resasi
vacante (commento tratto da www.publika.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Politica sociale - Direttiva
77/187/CEE- Mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento di
imprese.
Il diritto dell'UE osta a che i lavoratori
trasferiti, compresi quelli che si trovano
alle dipendenze di una pubblica autorità di
uno Stato membro e che sono riassunti da
un'altra pubblica autorità, subiscano, per
il solo fatto del trasferimento, un
peggioramento retributivo sostanziale.
La riassunzione, da parte di una pubblica
autorità di uno Stato membro, del personale
dipendente di un'altra pubblica autorità,
addetto alla fornitura, presso le scuole, di
servizi ausiliari comprendenti, in
particolare, compiti di custodia e
assistenza amministrativa, costituisce un
trasferimento di impresa ai sensi della
direttiva del Consiglio 14.02.1977,
77/187/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di
stabilimenti, quando detto personale è
costituito da un complesso strutturato di
impiegati tutelati in qualità di lavoratori
in forza dell'ordinamento giuridico
nazionale di detto Stato membro.
Quando un trasferimento ai sensi della
direttiva 77/187 porta all'applicazione
immediata, ai lavoratori trasferiti, del
contratto collettivo vigente presso il
cessionario e inoltre le condizioni
retributive previste da questo contratto
sono collegate segnatamente all'anzianità
lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta
a che i lavoratori trasferiti subiscano,
rispetto alla loro posizione immediatamente
precedente al trasferimento, un
peggioramento retributivo sostanziale per il
mancato riconoscimento dell'anzianità da
loro maturata presso il cedente, equivalente
a quella maturata da altri lavoratori alle
dipendenze del cessionario, all'atto della
determinazione della loro posizione
retributiva di partenza presso quest'ultimo.
È compito del giudice del rinvio esaminare
se, all'atto del trasferimento in questione
nella causa principale, si sia verificato un
siffatto peggioramento retributivo (Corte di
giustizia europea, Grande Sezione,
sentenza 06.09.2011 n. C-108/10 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Assunzioni
con vincolo ampio. Il limite del 20% vale
per ogni tipologia contrattuale. Delibera
della Corte dei conti a sezioni riunite
precisa l'applicazione per gli enti locali.
Negli enti locali
sottoposti al patto di stabilità, nei quali
l'incidenza delle spese di assunzione non è
superiore al 40% delle spese di personale,
il vincolo di spesa per assunzioni del 20
per cento, imposto dall'articolo 14, comma
9, della manovra correttiva dei conti
pubblici del 2010, si intende riferito alle
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipologia contrattuale, in
quanto, nell'ordinamento vigente, non esiste
un principio di «favor» nei confronti delle
assunzioni temporanee o precarie rispetto a
quelle a tempo indeterminato.
Lo hanno precisato le Sezioni riunite della
Corte dei conti, in sede di controllo, nel
testo della
deliberazione 29.08.2011 n. 46,
che hanno così risolto alcune difformità di
interpretazione delle disposizioni contenute
al citato articolo 14, comma 9 del dl n.
78/2010.
Tale norma prevede, a decorrere
dall'01/01/2011 con riferimento alle
cessazioni intervenute nel 2010, che è fatto
divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di assunzione è pari o superiore
al 40% delle spese correnti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsivoglia tipologia contrattuale,
mentre i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale nel limite del 20%
della spesa corrispondente alle cessazioni
dell'anno precedente.
Sul punto sono intervenute alcune sezioni
della stessa magistratura contabile, per
dirimere la questione se il via libera alle
assunzioni (per la quota parte del 20%),
fossa da intendere esclusivamente a
tipologie di contratto a tempo
indeterminato, ovvero all'instaurazione di
altre tipologie di lavoro e, visto che sono
stati registrati differenti orientamenti, la
sezione lombarda della Corte ha chiesto alle
Sezioni riunite un intervento di massima.
È pacifico, hanno rilevato le Ss.rr., che la
norma in osservazione è finalizzata a
contenere la spesa di personale senza
incidere sulle modalità organizzative degli
enti interessati. Pertanto il vincolo di
spesa del 20% deve essere riferito alle
assunzioni di personale avvenute a qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale. Ne è prova la sua collocazione
(all'interno della disciplina del patto di
stabilità), che induce a ritenere che la
percentuale del 20% sia di natura
strutturale e riferita all'intero complesso
delle spese di personale.
Quindi, ammettono le Ss.rr., appare
indifferente la tipologia contrattuale,
rilevando esclusivamente il risultato in
termini di saldi economici e finanziari.
Peraltro, nell'ordinamento vigente non
esiste un principio di favor nei confronti
delle assunzioni temporanee o precarie
rispetto a quelle a tempo indeterminato. Ma,
nella predetta percentuale non devono essere
incluse le assunzioni obbligatorie per
legge, gli interventi caratterizzati da
somma urgenza e lo svolgimento di servizi «infungibili
ed essenziali». Tuttavia, la norma
appare «rigida» nella presunzione
assoluta che si possa fronteggiare
adeguatamente la riduzione dell'80% della
spesa afferente al turnover complessivo
negli enti soggetti al patto di stabilità.
Sussiste, quindi, l'esigenza e l'opportunità
di una migliore graduazione. Infine, nel
complesso della spesa presa a riferimento
per quantificare la percentuale del 20%
vanno inclusi anche stanziamenti non
utilizzati inerenti al personale a tempo
indeterminato cessato e non sostituito nel
2010
(articolo ItaliaOggi del 06.09.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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INCARICHI PROGETTUALI - PUBBLICO IMPIEGO:
La progettazione esterna non può
essere affidata ad un dipendente pubblico a
tempo pieno.
L’art. 53 d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che
“quando il contratto ha per oggetto anche
la progettazione, ai sensi del comma 2, gli
operatori economici devono possedere i
requisiti prescritti per i progettisti,
ovvero avvalersi di progettisti qualificati,
da individuare nell’offerta, o partecipare
in raggruppamento con soggetti qualificati
per la progettazione. Il bando indica i
requisiti richiesti per i progettisti […]”.
L’art. 90, comma 1, lett. d) e ss., d.lgs. n
163 del 2006 a sua volta prevede che i
soggetti esterni ai quali può essere
affidata l’attività di progettazione sono
–in sintesi- i liberi professionisti
iscritti nel relativo albo professionale, le
società di professionisti o le società di
ingegneria.
Attesa la tassatività di un siffatto elenco
–da raccordare alla diretta
responsabilizzazione del soggetto della cui
prestazione ci si avvale- il soggetto “esterno”,
destinatario dell’incarico di progettazione
esterna, non può essere un pubblico
dipendente a tempo pieno. Quest’ultimo
invero non può esercitare la libera
professione e, quindi, non può assumere la
qualifica professionale che l’art. 90
richiede per i progettisti esterni.
In senso contrario non rileva
l’autorizzazione che l’Ing. ... aveva
ricevuto dall’Amministrazione di
appartenenza, perché tale autorizzazione non
poteva rimuovere la circostanza che la
prescrizione normativa da qui applicare
richiede in capo ai progettisti esterni un
vero e proprio status di libero
professionista (con tanto di iscrizione nel
relativo albo) e questo era precluso, nel
caso concreto, dall’esistenza di un rapporto
di lavoro a tempo pieno.
L’ing. ..., pertanto, non poteva essere un “progettista
qualificato” ai sensi dell’art. 53, né
un soggetto del quale la società incaricata
della progettazione si poteva avvalere,
anche solo come ausiliario, per integrare
parte dei requisiti di progettazione
richiesti dal bando di gara.
Inoltre, assume carattere assorbente
l’ulteriore e dirimente considerazione che
la pregressa attività svolta dall’Ing. ...
in qualità di dipendente pubblico non poteva
comunque essere utilizzata per integrare i
requisiti di progettazione richiesti dal
bando di gara.
La pregressa attività di progettazione
svolta per l’Amministrazione di appartenenza
è, infatti, esclusivamente riferibile a
quest’ultima.
Nemmeno, per escludere tale riferibilità
esclusiva, può valere la circostanza che i
progetti sono il frutto di un’attività umana
fondamentalmente intellettiva analoga
all’esercizio delle professioni liberali, in
quanto l’attività è svolta dal dipendente
ratione officii e non intuitu
personae e si risolve pertanto in una
modalità di svolgimento del rapporto di
pubblico impiego.
E’ da escludersi quindi che lo svolgimento
di tale attività consenta al dipendente di
acquisire in proprio un requisito di
qualificazione e, a maggior ragione, che
tale requisito di qualificazione possa poi
essere “prestato” o “ceduto” a
imprese private al fine di consentire la
partecipazione di queste ultime a gare di
appalto (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 05.09.2011 n. 5003 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Al fine di rendere rilevanti le
mansioni superiori adempiute da un pubblico
dipendente, non è invocabile l'art. 2126,
c.c., il quale, oltre a non dare rilievo
alle mansioni svolte in difformità dal
titolo invalido, riguarda il fenomeno del
tutto diverso (lo svolgimento di attività
lavorativa da parte di chi non sia
qualificabile come pubblico dipendente) ed
afferma il principio della retribuibilità
del lavoro prestato sulla base di un atto
nullo o annullato. Esso, pertanto, non
incide in alcun modo sui principi
concernenti la portata dei provvedimenti che
individuano il trattamento giuridico ed
economico dei dipendenti pubblici e non
consente di disapplicare gli atti di nomina
o di inquadramento emanati in conformità a
leggi e regolamenti.
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Le funzioni di cancelliere
dell'ufficio di conciliazione del dipendente
pubblico non giustificano inquadramenti
automatici in qualifiche superiori.
La giurisprudenza (cfr. C.S., Ad. pl., dec.
n. 22/1999) ha chiarito che, al fine di
rendere rilevanti le mansioni superiori
adempiute da un pubblico dipendente, non è
invocabile l'art. 2126, c.c., il quale,
oltre a non dare rilievo alle mansioni
svolte in difformità dal titolo invalido,
riguarda il fenomeno del tutto diverso (lo
svolgimento di attività lavorativa da parte
di chi non sia qualificabile come pubblico
dipendente) ed afferma il principio della
retribuibilità del lavoro prestato sulla
base di un atto nullo o annullato. Esso,
pertanto, non incide in alcun modo sui
principi concernenti la portata dei
provvedimenti che individuano il trattamento
giuridico ed economico dei dipendenti
pubblici e non consente di disapplicare gli
atti di nomina o di inquadramento emanati in
conformità a leggi e regolamenti.
Inoltre, è da tempo pacifico, nella
giurisprudenza amministrativa, il carattere
supplementare ed integrativo dell'art. 2103,
c.c., come sostituito dall'art. 13, legge
20.05.1970 n. 300 (c.d. statuto dei
lavoratori), per quanto riguarda l'obbligo
di adeguare il trattamento economico alle
mansioni esercitate (cfr. C.S., sez. V, dec.
n. 274/1989), sicché tale norma può essere
applicata soltanto nei limiti previsti da
norme speciali (cfr. C.S., sez. IV, n.
113/2006).
È stato anche rilevato che la pretesa al
riconoscimento di mansioni superiori non può
trovare diretto fondamento nell'art. 36,
Cost., che sancisce il principio di
corrispondenza della retribuzione alla
qualità ed alla quantità del lavoro
prestato, non potendo la norma trovare
incondizionata applicazione nel rapporto di
pubblico impiego, concorrendo in detto
ambito altri principi di pari rilevanza
costituzionale (cfr. C.S. Ad. pl., dec. n.
22/1999, cit.; sez. V, dec. n. 1722/2007 e
dec. n. 4236/2010).
Va anche richiamata la giurisprudenza che,
in fattispecie analoghe a quella in esame,
ha affermato che, in applicazione del
principio d’irrilevanza delle mansioni
espletate di fatto, ai fini
dell'inquadramento di un pubblico
dipendente, le funzioni di cancelliere
dell'ufficio di conciliazione, conferite dal
presidente del tribunale ad un operatore
amministrativo dipendente comunale, non
costituiscono un incarico formale, non
interagiscono sulla posizione di lavoro già
assegnata all'impiegato in seno
all'organizzazione burocratica dell'ente e
non danno titolo all'attribuzione di una
qualifica funzionale superiore a quella
rivestita, a ciò non ostando l'art. 34,
d.P.R. 03.08.1990 n. 333, che ascrive alla
VII qualifica funzionale la figura
professionale del cancelliere, ma che può
tornare utile solo se, nell'organizzazione
dell'ente, esista già la formale istituzione
di siffatta posizione di lavoro, non mai per
giustificare inquadramenti automatici in
qualifiche superiori (cfr. C.S., sez. V, dec.
06.02.2001 n. 476).
Anche volendo limitare la pretesa al mero
inquadramento economico, si osserva che il
citato art. 34 non consentiva neanche tale
riconoscimento e la domanda diretta ad
ottenere l'accertamento del diritto a
percepire la pretesa retribuzione,
consistente nelle differenze retributive
corrispondenti alle superiori mansioni
svolte, poteva essere accolta solo in
presenza di una norma speciale, legittimante
tale assegnazione e la connessa
maggiorazione retributiva, senza che potesse
assumere un rilievo diretto l'art. 36, Cost.
(cfr. C.S., Ad. pl., dec. 18.11.1999 n. 22,
sopra cit.). Nel caso di specie, mancava una
norma speciale contemplante il diritto ad
ottenere le differenze retributive, con
correlativa infondatezza dell'invocata
pretesa diretta a percepire il superiore
trattamento economico (cfr. C.S., sez. V,
dec. n. 5696/2010) (Consiglio di Stato, Sez.
V, sentenza 05.09.2011
n. 4986 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti:
dopo il Dlgs 141/2011 - Tre vie d'uscita per
gli incarichi a contratto.
Per la Corte dei Conti del Lazio sono fuori
dalle limitazioni dell'articolo 19, comma 6,
le assunzioni di dirigenti a contratto
effettuate "a monte" con procedure
selettive.
Il
parere 09.08.2011
n. 47 giunge pochi giorni prima
dell'adozione definitiva del Dlgs 141/2011,
ovvero il correttivo alla riforma Brunetta,
e rischia di creare non poca confusione.
La questione degli incarichi dirigenziali
riguarda l'applicabilità del contingente
dell'8% previsto dall'articolo 19 del Dlgs
165/2001 anche agli incarichi a contratto di
cui all'articolo 110 del Testo unico degli
enti locali (Tuel). Le sezioni riunite hanno
creato un netto spartiacque: gli incarichi
dirigenziali in dotazione organica,
disciplinati dal comma 1, sono di fatto
limitati all'8%, mentre rimane in vita la
possibilità, prevista al comma 2, di
affidare incarichi extra-dotazione organica,
ma nel limite del 5% della stessa.
Per la Corte dei conti del Lazio le cose
stanno un po' diversamente. I magistrati
affermano che l'orientamento delle sezioni
riunite è riferibile solo agli incarichi
conferibili ex articolo 110, comma 1, in via
residuale mediante «contratti di diritto
privato».
Quindi, per il conferimento di incarichi «con
provvedimento fiduciario» oppure «intuitu
personae», indipendentemente dai
soggetti che ne sono destinatari, vanno
rispettati i rigorosi limiti di cui
all'articolo 19, comma 6; qualora invece vi
sia una selezione "a monte", tali
limiti scompaiono in virtù dell'autonomia
dell'ente locale.
L'amministrazione potrebbe quindi
disciplinare la necessità di una
selezione/concorso per l'accesso
all'incarico dirigenziale ex articolo 110,
comma 1, e in questo caso superare ogni
contingente di legge.
La tesi lascia certamente qualche dubbio.
Non va infatti dimenticato che tutte le
ultime disposizioni normative puntano a una
riduzione della dirigenza a contratto, e
certamente non a un suo ampliamento, come
potrebbe accadere con disposizioni
regolamentari appropriate. Una procedura
selettiva garantisce imparzialità, ma il
legislatore sembra aver puntato a un secco
contingentamento piuttosto che a individuare
modalità diverse di accesso al pubblico
impiego. La prova è anche nel riscritto
comma 557 della Finanziaria 2007, che
individua proprio nella riduzione delle aree
dirigenziali una forte azione per il
contenimento della spesa di personale.
A chiudere la vicenda ha comunque pensato il
Dlgs 141/2011. Il decreto correttivo
permette agli enti locali virtuosi nel
rispetto del patto di stabilità di innalzare
la percentuale per cui possono avvalersi di
dirigenti a tempo determinato fino al 18%,
precisando espressamente «ai sensi
dell'articolo 110, comma 1» del Tuel.
Un secondo intervento fa invece salvi i
contratti dirigenziali a termine stipulati
prima del 09.03.2011 anche oltre la
limitazione vigente, purché realizzati nel
rispetto delle norme sulle spese di
personale e delle assunzioni a tempo
determinato.
Vi sono quindi scaglioni temporali ben
chiari che si possono così riassumere:
- gli incarichi affidati entro il 9 marzo,
anche se superiori all'8%, sono validi fino
a scadenza;
- gli incarichi affidati dopo il 9 marzo
superiori all'8% non rispettano le norme
vigenti (potrebbero rientrare nella
casistica gli incarichi affidati dalle
amministrazioni che sono andate al voto
quest'anno);
- solamente quando usciranno i decreti per
stabilire gli enti virtuosi, si potrà
passare dall'8% al 18 per cento.
Vi è poi un altro punto critico. Possono
infatti beneficiare del 18% esclusivamente
gli enti collocati nelle fasce di
virtuosità, previste, però, solo per gli
enti soggetti a patto di stabilità. Ma cosa
accade agli incarichi dirigenziali a termine
nelle amministrazioni non soggette a patto?
(articolo Il Sole 24
Ore del 05.09.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Manovra d'estate: previdenza - Quali effetti
per la previdenza integrativa dei dipendenti
pubblici? (link a www.ipsoa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
G. Bertagna e M. G. Galgani,
Il blocco della retribuzione del singolo
dipendente
(tratto
dalla newsletter di www.publika.it n. 44 -
settembre 2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La manovra-bis di ferragosto:
lavoratori a rischio licenziamento. Qual'è
il principale pericolo nascosto?
(CSA Lombardia,
nota settembre 2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA
BIS/ Salvate le feste laiche.
Amministrazioni obbligate a certificare i
debiti.
La pubblica amministrazione sarà obbligata a
certificare i debiti nei confronti di
imprese e professionisti.
A prevederlo è un
emendamento di minoranza alla manovra,
passato ieri sera a sorpresa, in commissione
bilancio al senato, contro il parere del
governo e del relatore Antonio Azzollini (Pdl).
Maggioranza finita sotto, dunque, grazie al
voto che è stato compatto di tutte le
opposizioni, compresa Forza del Sud, la
formazione di Gianfranco Miccichè (che
appoggia l'esecutivo), che avevano
presentato più di una proposta di modifica
per risolvere l'annosa questione dei crediti
vantati verso la p.a. da un'importante fetta
del mondo produttivo.
Il via libera al testo ha provocato
letteralmente il caos nella V commissione di
palazzo Madama, in chiusura di seduta: con
tutta probabilità, considerando la rilevanza
finanziaria dell'emendamento (non ancora
quantificata), l'esecutivo dovrà correre ai
ripari nelle prossime ore per evitare che la
manovra, sulla quale il ministro
dell'economia Giulio Tremonti ha assicurato
la «totale solidità dei saldi di
copertura», si carichi di una ulteriore,
imprevista voce di spesa.
Sono state «salvate», invece, in
extremis, le feste del primo maggio, del
25 aprile e del 2 giugno, ma non quelle
patronali (eccezion fatta per i SS Pietro e
Paolo, che si celebrano a Roma):
l'emendamento del Pd, accolto dal relatore,
che ha ottenuto il semaforo verde,
stabilisce che le festività civili non
saranno più accorpate alla domenica
successiva, come si era ipotizzato nei
giorni scorsi per evitare di perdere
giornate lavorative.
Esaminati e votati nella serata di ieri
tutti gli emendamenti all'articolo 1 e
aggiuntivi (di cui ne sono stati approvati
in tutto una decina), i lavori
nell'organismo parlamentare riprendono
questa mattina alle 9:30, ripartendo
dall'art. 2 della manovra
(articolo ItaliaOggi del 03.09.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA
BIS/ Spoil system
travestito da mobilità.
Dirigenti esposti alla discrezionalità del
potere politico. Nel dl 138 un colpo di
spugna alla riforma Brunetta che ha
applicato i dettami della Consulta.
Torna lo spoil system per la dirigenza
pubblica. È l'effetto dell'articolo 1, comma
18, del dl 138/2011, ai sensi del quale «al
fine di assicurare la massima funzionalità e
flessibilità, in relazione a motivate
esigenze organizzative, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30.03.2001, n.
165, possono disporre, nei confronti del
personale appartenente alla carriera
prefettizia ovvero avente qualifica
dirigenziale, il passaggio ad altro incarico
prima della data di scadenza dell'incarico
ricoperto prevista dalla normativa o dal
contratto.
In tal caso il dipendente conserva, sino
alla predetta data, il trattamento economico
in godimento a condizione che, ove
necessario, sia prevista la compensazione
finanziaria, anche a carico del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato o
di altri fondi analoghi».
La disposizione, pur senza modificare
espressamente né il dlgs 165/2001, né il
dlgs 150/2009, costituisce un deciso passo
indietro nella disciplina degli incarichi
dirigenziali, perché ha l'obiettivo di
esporli nuovamente alla piena
discrezionalità, se non all'arbitrio
dell'organo di governo. Infatti, la manovra
estiva 2011 bis consente di modificare gli
incarichi nel corso della loro durata,
prevedendo come unica salvaguardia per il
dirigente interessato la conservazione del
trattamento economico in godimento,
ovviamente se superiore a quello previsto
per il nuovo incarico assegnato.
Si tratta di un colpo di spugna agli intenti
della riforma Brunetta, che aveva avuto tra
i principali scopi quello di adeguare la
normativa alle decisioni della Corte
costituzionale, che a partire dalla sentenza
103/2007 avevano qualificato lo spoil system
e in particolare proprio modalità
automatiche o eccessivamente discrezionali
di modifica degli incarichi come
incompatibili con la Costituzione.
L'articolo 1, comma 18, del dl 138/2011, per
altro, è difficilmente coordinabile con la
disciplina sugli incarichi introdotta dalla
riforma Brunetta. Infatti, come visto, esso
prevede una generale modificabilità degli
incarichi assegnati, anche nel corso della
loro durata, cioè prima della scadenza del
termine. Contestualmente, però, l'articolo
19, comma 1-ter stabilisce: «Gli incarichi
dirigenziali possono essere revocati
esclusivamente nei casi e con le modalità di
cui all'articolo 21, comma 1, secondo
periodo. L'amministrazione che, in
dipendenza dei processi di riorganizzazione
ovvero alla scadenza, in assenza di una
valutazione negativa, non intende confermare
l'incarico conferito al dirigente, è tenuta
a darne idonea e motivata comunicazione al
dirigente stesso con un preavviso congruo,
prospettando i posti disponibili per un
nuovo incarico».
L'articolo 21 prevede il mancato
raggiungimento degli obiettivi o la
violazione delle direttive come causa del
mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale,
non della modifica dell'incarico in corso.
Come visto, lo stesso articolo 19, comma
1-ter, ammette che processi di
riorganizzazione siano il presupposto per
attribuire a un dirigente un nuovo incarico,
ma a condizione che quello precedente fosse
scaduto: si parla, infatti, di mancata
conferma.
È evidente la contraddizione tra norme,
generata dal dl 138/2011. Sul cui articolo
1, comma 18, possono anche avanzarsi dubbi
di applicabilità e legittimità
costituzionale. Il contrasto con le citate
norme del dlgs 165/2001 potrebbe in
apparenza risolversi a vantaggio della
manovra 2011, applicando il principio della
successione delle leggi nel tempo, che dà
prevalenza alla norma più recente.
Tuttavia,
la lettura costituzionalmente orientata
della norma rivela la sua oggettiva
contrarietà a Costituzione, anche perché
oltre a reintrodurre cascami di spoil system
ritenuto da tempo incostituzionale, viola le
norme procedurali previste dalla riforma
Brunetta, per garantire il contraddittorio e
opportunità di scelta degli incarichi ai
dirigenti interessati a una modifica della
loro attività
(articolo ItaliaOggi del 02.09.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Videosorveglianza dei lavoratori: omessa
informativa del datore di lavoro.
Domanda.
L'azienda in cui lavoro è dotata di quattro
telecamere (tre esterne e una interna),
appositamente segnalate e della cui
esistenza tutti i dipendenti sono informati,
più sei rilevatori di movimento, posti
all'interno; il tutto viene normalmente
attivato la sera quando l'azienda chiude,
fino al mattino dopo.
Mi sono accorta per caso che alcuni di
questi rilevatori di movimento presentano al
loro interno una microcamera, della cui
presenza nessun lavoratore è stato
informato. Questo mi sembra molto scorretto
e mi auguro almeno che i rilevatori presenti
nei bagni siano privi di videocamera. Quali
sono le sanzioni previste per l'omessa
informativa del mio datore di lavoro?
Risposta.
Il
provvedimento a carattere generale del
Garante per la privacy dell'08.04.2010 (che
sostituisce integralmente il precedente
provvedimento del 29.04.2004 in tema di
videosorveglianza), ha ribadito l'obbligo
per il datore di lavoro che voglia
effettuare la videosorveglianza
esclusivamente per ragioni organizzative o
produttive, ovvero per la sicurezza del
lavoro, di osservare le regole "procedurali"
previste dall'art. 4 dello Statuto dei
lavoratori (L. n. 300/1970). Detto art. 4
subordina l'installazione degli impianti
audiovisivi al preventivo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure,
in mancanza di queste, ovvero in difetto di
tale accordo, all'autorizzazione preventiva
del Servizio Ispettivo della Direzione
Provinciale del Lavoro.
Inoltre, è fondamentale affinché i
trattamenti di dati personali derivanti
dalla videosorveglianza siano leciti e
corretti ("trattamenti" che sono
costituiti dalla rilevazione di immagini che
permettono di identificare le persone) che
sia data sempre un'informativa preventiva ai
soggetti interessati. Tale informativa può
essere data in via generale ricorrendo a un
cartello analogo al fac-simile proposto dal
Garante stesso (con gli opportuni
adattamenti che diano conto della sola
rilevazione di immagini, o anche della
eventuale registrazione e/o dell'eventuale
collegamento diretto della videosorveglianza
privata con le forze di polizia), cartello
che deve essere posizionato prima del raggio
d'azione delle telecamere (per consentire
all'interessato la scelta di non accedere
all'area coperta dal raggio d'azione) e non
necessariamente a contatto con gli impianti
e che deve essere sempre chiaramente
visibile, anche nelle ore notturne. Va
segnalato però che il Garante, nel suo
provvedimento dell'08.04.2010, invita anche
ad integrare l'informativa resa tramite i
cartelli con un testo completo (contenente
tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del
Codice della privacy) reso facilmente
disponibile agli interessati.
Quanto all'aspetto sanzionatorio, il mancato
rispetto delle anzidette prescrizioni
costituisce una violazione amministrativa
punita con il pagamento di una somma
variabile da 30.000 a 180.000 euro; mentre
per l'omessa o inidonea informativa continua
ad applicarsi la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 6.000 a 36.000
euro.
Inoltre, se dall'utilizzo illecito di
sistemi di videosorveglianza nei luoghi di
lavoro deriva un controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori (che è
assolutamente vietato dalla legge), il fatto
è sanzionato anche penalmente ai sensi
dell'art. 171 del D.Lgs. n. 196/2003 e
dell'art. 38 della L. n. 300/1970 (02.09.2011
- commento tratto da www.ipsoa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Verifica dei requisiti per
l’accesso ad un pubblico impiego.
Sul candidato che partecipa ad un
procedimento concorsuale gravano obblighi di
correttezza –specificati attraverso il
richiamo alla clausola generale della buona
fede e solidarietà e rivenienti il
fondamento sostanziale negli artt. 2 e 98, co. 1, Cost.– fra cui il dovere di
cooperare lealmente fornendo tutte le
informazioni richieste in modo veridico e
indicando tutti i dati necessari per la
gestione di procedimenti di massa (Cfr.
Corte cost., n. 329 del 2007; Cons. St.,
sez. V, n. 2311 del 2011; sez. IV, n. 7382
del 2010.
In applicazione del principio nella specie è
stato ritenuto che una candidata di un
concorso pubblico aveva violato tali doveri
di correttezza perché, a suo tempo, aveva
dichiarato di essere in possesso del diploma
di scuola secondaria superiore indicando un
punteggio in sessantesimi mai conseguito).
Nei concorsi per l’accesso ad un posto di
pubblico impiego, i requisiti generali che
legittimano la nomina e l’instaurazione del
rapporto di lavoro (quale il possesso del
pertinente titolo di studio), devono
permanere in costanza di servizio; pertanto,
in materia, vige il principio generale
(enucleabile dagli artt. 127, lett. d), t.u.
imp. civ. Stato e 3, co. 3, d.P.R. n. 487
del 1994), in base al quale, nell’ipotesi di
mancanza successivamente accertata del
requisito legale, indipendentemente dal
riscontro di qualsivoglia profilo di
colpevolezza del candidato,
l’Amministrazione deve escludere dal
concorso il candidato e dichiarare la
decadenza di diritto dalla nomina con la
conseguente cessazione del rapporto di
servizio; in tal caso il provvedimento è
atto interamente vincolato e, come tale, non
assistito dalle garanzie partecipative e
motivazionali previste dalla l. n. 241 del
1990 e può intervenire in qualunque momento
successivo al reclutamento (Cfr. sul
principio generale ed i suoi corollari
applicativi, Cons. St., sez. IV, n. 7382 del
2010; sez. IV, n. 148 del 2006; sez. III, n.
86/2004 del 03.02.2004).
In linea generale, il riscontro del possesso
dei titoli da parte dei candidati e
l’adozione dei provvedimenti conseguenti
rientrano nella competenza
dell’Amministrazione procedente e non della
commissione esaminatrice (Cfr. Cons. Stato,
sez. V, n. 2968 del 2008) (massima tratta da
www.regione.piemonte.it - Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 01.09.2011 n. 4896 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti
a tempo, chance di salvezza.
Il decreto correttivo della riforma
Brunetta, il decreto legislativo 141/2011,
più che risolvere finalmente il problema dei
dirigenti "a contratto" pone il fianco a una
serie di difficoltà in merito alla sua
applicazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di
martedì).
Si tratta della norma considerata l'ancora
di salvezza dei contratti dirigenziali "a
tempo" stipulati dopo il 15.11.2009, in
eccesso rispetto alla percentuale massima
consentita dal l'articolo 19, comma 6, del
Dlgs 165/2001. Il decreto legislativo 141
del 2011, all'articolo 6, prevede, infatti,
che tali contratti, fermo restando la
valutazione della congruità degli stessi ad
ogni altra disposizione normativa, possono
essere mantenuti fino alla loro scadenza, se
in essere al 09.03.2011 e se stipulati nel
rispetto delle regole sul contenimento della
spesa di personale e sull'utilizzo dei
contratti di lavoro a tempo determinato.
La norma concede agli enti la possibilità di
«mantenere». Si tratta, quindi, di
una facoltà, per le singole amministrazioni
in base a criteri di tipo organizzativo,
considerando anche che tale situazione è
temporanea. A fronte di tale facoltà non vi
può essere un diritto del dirigente.
Il verbo «mantenere» usato dal
legislatore deve far presupporre un'altra
condizione perché gli stessi contratti
continuino a esplicare la loro efficacia,
vale a dire che i dirigenti a tempo
determinato siano in servizio in tale
qualifica anche alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 141
(06.09.2011).
Questo significa che contratti individuali
oggi non più vigenti non possono essere
«mantenuti.» Non solo. Anche il dirigente a
tempo determinato il cui il contratto, pur
se in eccesso alla percentuale massima
consentita, abbia tutti le caratteristiche
necessarie per essere mantenuto, non può
dormire sonni tranquilli.
La norma fissa, infatti, un termine,
rappresentato dalla data di emanazione dei
decreti di cui all'articolo 19, comma
6-quater del Dlgs 165/2001, e, quindi, si fa
riferimento ai provvedimenti con i quali
verranno determinate le classi di virtuosità
degli enti locali.
In altre parole i contratti a tempo
determinato dei dirigenti stipulati in
eccesso alla percentuale massima consentita
possono essere mantenuti fino alla loro
scadenza e, comunque, non oltre l'emanazione
dei decreti che fissano le classi di
virtuosità
(articolo Il Sole 24 Ore dell'01.09.2011 - link
a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: La
tua postura durante il lavoro è corretta?
Come valutarla e come prevenire i disturbi
muscolo-scheletrici.
Una postura di lavoro corretta rappresenta
un requisito fondamentale per prevenire
disturbi muscolo-scheletrici legati
all’attività lavorativa.
Quando un’articolazione si sposta dalla
propria posizione naturale, è necessario un
maggiore sforzo muscolare per ottenere la
stessa forza e si produce quindi fatica
muscolare, assumendo una posizione non
neutra che può accrescere le sollecitazioni
di tendini, legamenti e nervi.
Le posture scorrette, quindi, sono quelle in
cui varie parti del corpo non si trovano
nella loro posizione naturale e vanno
assolutamente evitate in quanto posso
generare disturbi muscolo-scheletrici.
L’Agenzia Europea per la Sicurezza e la
Salute sul Lavoro ha pubblicato una guida
finalizzata alla prevenzione delle posture
scorrette.
Il documento, certamente utile sia per la
valutazione della propria postura che di
quella dei propri lavoratori, è così
strutturato:
● Introduzione, contenente descrizioni e
immagini relative a posture scorrette;
● Liste di controllo per la prevenzione;
● Esempi di misure preventive
(01.09.2011 - link a www.acca.it). |
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agosto 2011 |
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PUBBLICO IMPIEGO: Onnicomprensività della retribuzione dei
Dirigenti.
Anche la Corte dei Conti Sez.
Giurisdizionale Campania, con
sentenza
31.08.2011 n.
1396, analizza quanto in oggetto.
La
fattispecie trattata è relativa a
remunerazioni aggiuntive, percepite da
Dirigente, per la partecipazione a
commissioni e ad altri organi collegiali.
Alcuni passaggi della pronuncia, i cui
precetti sono estensibili anche agli
incaricati di posizione organizzativa negli
enti privi di dirigenza:
" ..... la piena conoscenza e la corretta
interpretazione delle leggi e delle norme
dell'ordinamento sono compiti che rientrano,
naturalmente e doverosamente, nella funzione
dirigenziale, in quanto costituiscono gli
strumenti attraverso i quali essa si
dispiega per realizzare gli interessi della
collettività amministrata: ciò comporta che
di regola nessuna forma di "ignorantia legis"
sia ammissibile in capo a chi riveste tale
funzione. ....... la presenza di diverse
interpretazioni e/o soluzioni applicative di
una norma non costituisce, ex se,
circostanza scriminante per
l'amministrazione/amministratore che abbia
scelto un'opzione meno rigorosa, atteso che
-viceversa- il soggetto pubblico, essendo
preposto alla cura di interessi non propri,
deve "normalmente" orientarsi verso la
soluzione che si palesi più strettamente
aderente al dettato normativo e, comunque,
di maggior tutela di quegli interessi."
"Orbene, posto che la questione giuridica
oggetto di contestazione investe il
principio di onnicomprensività della
retribuzione dirigenziale, deve rilevarsi
come -alla luce dei summenzionati canoni
ermeneutici- non siano fondate le
argomentazioni difensive volte a sostenere
la legittimità dei compensi percepiti dai
convenuti.
Con l'art. 24 del d.lgs. n.
165/2001, infatti, il legislatore ha inteso
porre una regola di carattere assolutamente
generale che fosse congruente con l'avvenuta
attribuzione alla fonte negoziale (CCNL)
della riserva di disciplina della
retribuzione del personale con qualifica
dirigenziale, di talché la sua nuova
conformazione composita risultasse esaustiva
di ogni possibile spettanza connessa
all'esercizio delle relative funzioni.
....... la ratio restrittiva della norma è
di immediata percezione, ed altrettanto
chiara si presenta la valenza
interpretativo/applicativa della
stessa....".
"....... un aspetto centrale della riforma
della dirigenza (e dei meccanismi
retributivi della stessa) ha riguardato il
rafforzamento del concetto e del contenuto
della funzione, intesa come specifica sfera
di attribuzioni e poteri propri del singolo
dirigente in relazione al settore di
preposizione.
Nel descritto quadro
normativo, pertanto, non v'è spazio per
emolumenti ulteriori se non nei casi
espressamente indicati dal contratto
collettivo e di ciò si trova conferma nel
parere del Consiglio di Stato del 04/05/2005,
nel quale il principio di onnicomprensività
viene ribadito, declinando le diverse
tipologie di incarichi che i dirigenti
possono esser chiamati a svolgere
"nell'ambito delle loro funzioni proprie" e,
quindi, senza dover percepire compensi
accessori."
(tratto da www.publika.it). |
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EDILIZIA PRIVATA -
PUBBLICO IMPIEGO:
In tema di responsabilità di un
dipendente comunale, geometra responsabile
del procedimento, per danno erariale
derivante dall’esborso sostenuto dall’Ente
locale quale sanzione amministrativa per
lavori di costruzione di un impianto di
depurazione ed ampliamento della rete
fognante in assenza di preventivo nulla osta
paesaggistico.
Il danno erariale del quale si discute ha ad
oggetto la somma versata dal Comune di
Altomonte quale sanzione per le opere di
ristrutturazione e potenziamento di un
impianto di depurazione già esistente
–ubicato all’interno di una zona boschiva–
senza la previa richiesta del nulla osta
paesaggistico in violazione del D.Lgs. n.
490/1999, art. 151, norma vigente all’epoca
dei fatti.
Da tale violazione sarebbe infatti dipesa la
sanzione a carico del Comune di appartenenza
del geom. ... da parte della regione
Calabria per euro 3.450,50, al fine di
ottenere la relativa sanatoria, con
conseguente procedimento di danno erariale a
carico del dipendente comunale geom.
... in qualità di responsabile del
relativo procedimento.
Assume parte appellata che il suddetto nulla
osta paesaggistico non è stato richiesto in
quanto non necessario, e che, per tale
ragione, se il Comune ha inteso pagare la
sanzione irrogata dalla Regione anziché
contestarne la fondatezza, imputet sibi.
Osserva il Collegio che la normativa vigente
all’epoca dei fatti –art. 151, I e II
comma, D.Lgs. n. 490/1999, abrogato con
decorrenza dall'01.05.2004 ad opera
dell’art. 184 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004– così testualmente dispone: “I
proprietari, i possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi
negli elenchi pubblicati a norma
dell’articolo 140 o dell’articolo 144 o
nelle categorie elencate all’articolo 146
non possono distruggerli né introdurvi
modificazioni, che rechino pregiudizio a
quel loro esteriore aspetto che è oggetto di
protezione.
I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo dei beni indicati al comma
1, hanno l’obbligo di sottoporre alla
Regione i progetti delle opere di qualunque
genere che intendano eseguire, al fine di
ottenerne la preventiva autorizzazione”.
Con la ulteriore rilevante precisazione –art. 152, lettera a), D.Lgs. n. 490/1999–
che la predetta autorizzazione non è
comunque necessaria relativamente alla
realizzazione di opere e attività di
manutenzione straordinaria.
Nel caso di specie, come acclarato anche in
primo grado, si trattava di un lavoro di
ampliamento di un impianto già esistente
mediante l’interramento di una vasca settica
a cielo aperto (cfr. pag. 10 sentenza n.
280/2009).
In altre parole, il Comune ha provveduto a
sostituire un canale di scolo di acque nere
che confluivano in un’unica vasca di
raccolta a cielo aperto, priva dei più
basilari requisiti igienico-sanitari, con un
depuratore –suddiviso in più vasche–
completamente interrato.
Il tutto con un intervento che il Comune
medesimo ha definito come “opera pubblica di
necessità ed urgenza” (cfr. lettera Comune
del 28.02.2005).
Siffatta qualificazione delle opere eseguite
quali attività di manutenzione straordinaria
che non necessitavano di alcuna
autorizzazione paesaggistica (art. 152,
lett. a), D.Lgs. n. 490/1999) è resa evidente
dalla circostanza che nella fattispecie
all’esame non si discute affatto della
realizzazione ex novo di una rete fognaria,
bensì dell’ammodernamento (rectius: messa a
norma) di un inadeguato impianto
preesistente mediante realizzazione di
vasche di depurazione.
Per tale ragione –attesa, altresì, la
pacifica necessità ed urgenza dell’opera–
il geom. ..., in qualità di
responsabile del procedimento, non ha
reputato necessaria l’autorizzazione
paesaggistica, ai sensi e per gli effetti di
cui alla normativa summenzionata (art. 152
cit.) in quanto gli interventi realizzati
sono stati considerati come di straordinaria
manutenzione e non come realizzazione di
nuova opera.
Ed inoltre, sotto il profilo oggettivo, la
correttezza della condotta tenuta da parte
appellata si evincerebbe anche nel caso in
cui le opere realizzate non fossero
qualificabili quale intervento di
manutenzione straordinaria bensì quale
realizzazione di nuova opera.
In tal caso essa deriverebbe direttamente
dall’art. 151 D.Lgs. n. 490/1999, anziché
dal successivo art. 152 (relativo, per
l’appunto, alle sole opere di manutenzione
straordinaria).
In merito, osserva il Collegio che è quanto
mai significativo che le opere realizzate
non hanno determinato alcun pregiudizio di
tipo esteriore/estetico, in quanto del tutto
interrate.
La stessa relazione tecnica allegata al
progetto, a firma dell’ing. ... e dell’ing.
..., precisa
che “La tipologia costruttiva di tipo
interrato e coperto non reca danno al
paesaggio di primo piano. In conclusione
l’intervento non apporta una modifica
irreversibile del paesaggio e delle
caratteristiche naturali ed ambientali
dell’area e del territorio circostante”.
E’ pur vero che il capoverso del citato art.
151 richiede l’autorizzazione preventiva per
il compimento di “opere di qualunque
genere”, ma il primo comma della medesima
norma si occupa di prevenire e reprimere
eventuali pregiudizi all’aspetto
esteriore/estetico dei beni tutelati:
pregiudizio che nella fattispecie non è
neppure ipotizzabile, attesa la peculiare
tipologia di intervento (interrato) attuato.
Si deve pertanto convenire che una lettura
sistematica dei due commi in parola impone
di ritenere che il nulla osta paesaggistico
deve essere richiesto per la realizzazione
di opere di qualsiasi genere ma sempre che
le stesse possano incidere –per le loro
caratteristiche e modalità organizzative–
sul bene tutelato, il paesaggio, in caso
contrario non essendo necessario acquisire
alcun preventivo nulla-osta paesaggistico.
Nella fattispecie, pertanto, difetta il
presupposto necessario di applicazione del
citato art. 151 capoverso: non ha alcun
senso parlare di tutela paesaggistica
esteriore a fronte di un’opera interrata.
Stante tale situazione oggettiva, corrette
appaiono le motivazioni della sentenza
appellata, che ha ritenuto di escludere, in
capo al geom. ..., il requisito
soggettivo della colpa grave.
La Corte regionale ha rilevato come la
corretta esegesi della normativa di settore
non fosse di immediata individuazione in
considerazione:
a) della oggettiva
complessità della normativa in materia
paesaggistica anche alla luce della
necessità di operare un coordinamento tra le
norme medesime (artt. 151 e 152 del D.Lgs.
n. 490/1999);
b) delle concrete modalità di
realizzazione delle opere (interrate e
comunque di intervento su manufatti
preesistenti);
c) della specifica formazione
culturale del convenuto (geometra) che,
seppure dotato di padronanza delle regole
tecniche, non sempre è in grado di valutare
con dimestichezza l’esegesi giuridica.
La scusabilità dell’eventuale errore,
pertanto, appare idoneo a ritenere corretto
escludere ogni addebito di colpa grave in
capo alla parte appellante per la buona fede
con cui agito.
Per le considerazioni che precedono,
l'appello della parte pubblica si appalesa
infondato e deve essere respinto, con
conseguente conferma dell'impugnata sentenza
di prime cure
(Corte dei Conti, Sez. I centrale d'appello,
sentenza 31.08.2011 n. 356). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA BIS/ Trasferimento dei
dipendenti flop.
La manovra non cancella il diritto alle
indennità oggi dovute. La norma che dà la possibilità
alla p.a. di spostare il personale rischia
di essere un boomerang.
Il trasferimento dei dipendenti pubblici su
richiesta del datore di lavoro, misura
prevista dall'articolo 1, comma 29, della
manovra di Ferragosto per ottimizzare le
esigenze organizzative e produttive delle
pubbliche amministrazioni, potrebbe
rivelarsi un flop per i risparmi che si
intendono far conseguire alle casse
erariali. Infatti, la norma non specifica
chiaramente che nei casi in cui al
dipendente cui viene richiesto di
trasferirsi non sono dovute alcune indennità
accessorie, quali l'indennità di trasferta o
quella di missione che, sino ad oggi, gli
spettano.
Sarebbe pertanto auspicabile che
le pubbliche amministrazioni adottino
preventivamente degli strumenti che
permettano loro di verificare l'allocazione
del proprio personale sul territorio, con
riguardo ai piani della performance, così da
poter gestire l'eventuale personale in
sovrannumero in relazione ai fabbisogni
derivanti dall'esecuzione della mission
istituzionale.
È quanto rileva il dossier approntato dai
tecnici del senato sul disegno di legge di
conversione del dl n. 138/2011, nel
sottolineare in particolare le disposizioni
contenute al comma 29 dell'articolo 1.
Norma, quest'ultima, che contiene, per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2 (restano
pertanto, espressamente esclusi i magistrati
e il personale cosiddetto «non contrattualizzato»), su richiesta del datore
di lavoro, la previsione ad effettuare la
prestazione di lavoro in luogo di lavoro e
sede diversi sulla base di motivate
esigenze, tecniche, organizzative e
produttive con riferimento ai piani della
performance o ai piani di razionalizzazione,
secondo criteri e ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle
more, il trasferimento è consentito
nell'ambito del territorio regionale di
riferimento, mentre, esclusivamente per il
personale del ministero dell'interno, il
trasferimento può essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di
riferimento.
Su questa disposizione, la relazione tecnica
di accompagnamento evidenzia che in tal modo
si intende consentire «una più razionale
allocazione del personale pubblico» ma il
documento non espone alcun effetto d'impatto
sui saldi tendenziali di finanza pubblica.
Secondo il testo uscito dagli uffici del
senato, invece, nella pacifica
considerazione che la disposizione è
chiaramente volta alla realizzazione di un
più efficiente utilizzo degli organici delle
amministrazioni rispetto ai relativi
fabbisogni di sede, andrebbe confermato che
a questa non si accompagni anche il
sostenimento di maggiori oneri da parte
delle amministrazioni pubbliche stesse,
ovvero il pagamento al dipendente trasferito
di indennità previste dalla legge, come
quella di prima sistemazione (o eventuale
trattamento di trasferta). Infatti, mettono
nero su bianco i tecnici di Palazzo Madama:
se la mobilità del personale rappresenta uno
strumento per favorire anche i piani di
razionalizzazione appare possibile che ciò
possa riflettersi anche in esigenze di
adeguamento delle sedi, da cui potrebbe
derivare il sostenimento di nuovi oneri.
Il
riferimento dei tecnici del senato va alle
disposizioni contenute all'articolo 21 della
legge n. 836/1973, che prevede a favore del
dipendente trasferito un'indennità di prima
sistemazione, il cui importo è variabile in
relazione alla qualifica posseduta, senza
dimenticare che allo stesso spettano i
rimborsi per il trasporto di mobili e
masserizie nella nuova sede di servizio.
Inoltre, anche l'art. 1 della legge 10.03.1987, n. 100 prevede per il personale
militare, trasferito d'autorità, la
concessione dell'indennità di missione e gli
importi accessori (indennità di prima
sistemazione e rimborsi spese).
I presupposti per poter fruire del predetto
trattamento economico sono, l'adozione di un
provvedimento di trasferimento del pubblico
dipendente, cioè la modificazione della sede
di servizio dove egli espleta le proprie
ordinarie mansioni e la natura autoritaria
di tale provvedimento, disposto cioè motu
proprio dall'Amministrazione (e non su
domanda dell'interessato)
Per ovviare a ciò e per andare nel senso
voluto dal legislatore, appare necessaria
(soprattutto per il Viminale,
amministrazione che può da subito trasferire
il proprio personale in ambito
extra-regionale), acquisire degli elementi
idonei a fornire una prima valutazione delle
potenzialità della norma, tramite
l'evidenziazione della distribuzione del
personale sul territorio nazionale per
ambiti regionali e per amministrazioni di
provenienza.
Informazioni aggiuntive sarebbero utili
sugli eventuali surplus di organici
esistenti rispetto ai relativi fabbisogni,
nonché su qualsiasi elemento che sia in
grado di confermare l'utilità delle misure
di mobilità del personale in termini di
riduzione degli oneri di funzionamento delle
strutture (postazioni di lavoro, spazi nelle
sedi ecc.)
(articolo ItaliaOggi del 30.08.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Congedi e permessi, si cambia.
Più flessibilità per le mamme, agli invalidi
la prova delle cure. È entrato in vigore il
decreto legislativo 119 che rivoluziona la
materia anche per la scuola.
Entrato in vigore l'11 agosto scorso il
decreto legislativo 18.07.2011 n. 119
recante modifiche in materia di congedi,
aspettative e permessi. Obiettivo:
riordinare le tipologie dei permessi,
ridefinire i presupposti oggettivi e
precisare i requisiti soggettivi, i criteri
e le modalità per la fruizione dei congedi,
dei permessi e delle aspettative, comunque
denominati, nonché di razionalizzare e
semplificare i documenti da presentare ai
fini della loro fruizione.
Nei nove articoli di cui si compone il
decreto diverse sono le modifiche alle norme
in vigore in materia di flessibilità del
congedo di maternità, del congedo parentale
e del congedo per l'assistenza di soggetto
portatore di handicap grave e del congedo
per cure per gli invalidi.
Altre modifiche sono apportate in materia di
aspettativa per dottorato di ricerca, di
assistenza a soggetti portatori di handicap
e in materia di adozioni e affidamenti.
Flessibilità per la maternità.
L'articolo 2 del decreto dispone che
all'articolo 16 del decreto legislativo n.
151/2001, dopo il comma 1 venga aggiunto il
comma 1-bis che recita testualmente: "Nel
caso di interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza successiva al 180° giorno
dall'inizio della gestazione, nonché in caso
di decesso del bambino alla nascita o
durante il congedo di maternità, le
lavoratrici hanno facoltà di riprendere in
qualunque momento l'attività lavorativa, con
un preavviso di dieci giorno al datore di
lavoro, a condizione che il medico
specialista del SSN o con esso convenzionato
e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla loro salute".
Portatore di handicap
grave.
L'articolo 3 sostituisce il comma 1
dell'articolo 33 del decreto legislativo n.
151/2001.
Dispone che, per ogni minore con handicap in
situazione di gravità, la lavoratrice madre,
o in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto, entro l'ottavo anno di vita del
bambino, al prolungamento del congedo
parentale.
È fruibile in misura continuativa o
frazionata, per un periodo massimo,
comprensivo dei periodi di astensione
facoltativa post partum, non superiore a tre
anni, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati, salvo che, in tal caso, sia
richiesta dai sanitari la presenza del
genitore.
L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo
42 del decreto legislativo n. 151/2001 con
specifico riferimento al congedo previsto
dal comma 2 dell'articolo 4 della legge n.
53/2000 (massimo due anni con diritto a
percepire una indennità corrispondente
all'ultima retribuzione). Viene precisato
che il congedo può essere fruito dal coniuge
convivente con soggetto con handicap in
situazione di gravità. In sua assenza o
indisponibilità il congedo può essere fruito
dal padre o la madre anche adottivi, in loro
assenza da uno dei figli conviventi e, in
assenza di quest'ultimo, da uno dei fratelli
o sorelle conviventi e che non può superare
la durata complessiva di due anni per
ciascuna persona portatrice di handicap e
nell'arco della vita lavorativa.
Detto congedo è accordato a condizione che
la persona da assistere non sia ricoverata a
tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia
richiesta dai sanitari la presenza del
soggetto che presta assistenza. Viene,
infine, precisato che tale congedo non
rileva ai fini della maturazione delle
ferie, della tredicesima mensilità e del
trattamento di fine rapporto. Modifiche
all'articolo 33 della legge n. 104/1992 sono
invece apportate dall'articolo 6 del decreto
legislativo in esame.
Al comma 3 del
predetto articolo 33 viene aggiunto il
seguente periodo: «Il dipendente ha diritto
di prestare assistenza nei confronti di più
persone in situazione di handicap grave, a
condizione che si tratti del coniuge o di un
parente o affine entro il primo grado (in
precedenza entro il secondo grado), o entro
il secondo grado( in precedenza entro il
terzo grado) qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di
gravità abbiano compiuto i 65 anni di età
oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti».
Dopo il terzo comma viene aggiunto un comma
3-bis con il quale si dispone che il
lavoratore che fruisce dei permessi di cui
al comma 3 (tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione
figurativa) per assistere persona in
situazione di handicap grave, residente in
comune situato a distanza stradale superiore
a 150 chilometri rispetto a quella di
residenza del lavoratore, deve attestare con
titolo di viaggio, o altra documentazione
idonea, il raggiungimento del luogo di
residenza dell'assistito.
Cure per gli invalidi.
L'articolo 7 riconosce ai lavoratori
mutilati e invalidi civili cui sia stata
riconosciuta una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50 per cento la
possibilità di fruire ogni anno, anche in
materia frazionata, di un congedo per cure
per un periodo non superiore a trenta
giorni, periodo che non rientra in quello di
comporto previsto dal contratto scuola(
diciotto mesi nell'arco degli ultimi tre
anni).
Durante il periodo di congedo il
lavoratore ha diritto a percepire il
trattamento economico secondo il regime
delle assenze per malattia ma dovrà
documentare in maniera idonea, anche con
attestazione cumulativa, l'avvenuta
sottoposizione alle cure.
Adozioni e affidamenti.
L'articolo 8 apporta, infine, modifiche
anche all'articolo 45 del più volte citato
decreto n. 151/2001 disponendo che viene
estesa anche ai genitori adottivi o
affidatari con figli minori entro i primi
tre anni dall'ingresso del minore in
famiglia, la facoltà di essere assegnati ad
una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o regione nella quale uno dei due
genitori lavora, indipendentemente dall'età
del minore
(articolo ItaliaOggi del 30.08.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Parametri
incerti per assumere dirigenti a tempo.
LA PREVISIONE - Il plafond del 18% si
applica ai Comuni collocati, ma solo dal
2012, nella classe di maggiore virtuosità.
Non trovano pace i dirigenti a contratto
degli enti locali. Anche il decreto
correttivo della riforma Brunetta, decreto
legislativo 141/2011, che doveva mettere
definitivamente la parola fine all'annosa
questione, in realtà lascia aperti numerosi
dubbi e perplessità.
La vicenda prende origine dal decreto
legislativo 150/2009, che impone il limite
alla nomina dei dirigenti a tempo
determinato nella pubblica amministrazione
del 10% dei posti in dotazione organica per
quelli di prima fascia e nell'8% per la
seconda fascia. Norma la cui applicazione
agli enti locali non risultava comunque
certa.
Dopo pronunce non univoche da parte
delle sezioni regionali delle Corte dei
Conti, sono intervenute sia la Corte
costituzionale, che vede anche gli enti
locali fra i destinatari, sia le sezioni
riunite della Corte dei Conti, le quali
aggiungono, in via interpretativa, che la
percentuale massima di dirigente a contratto
per gli enti locali è pari all'8% dei posti
di qualifica dirigenziale in dotazione
organica. Da qui il caos degli enti che, nel
frattempo, avevano nominato dirigenti oltre
la quota consentita e, quindi, la necessità
di un intervento legislativo, derimente la
questione.
In primo luogo, il decreto 141/2011,
aggiungendo il comma 6-quater all'articolo
19 del decreto 165/2011, stabilisce che la
percentuale massima di dirigenti a contratto
per gli enti locali, assunti in base
all'articolo 110, comma 1, del decreto
267/2000, è pari al 18% dei posti in
dotazione organica della medesima qualifica,
con arrotondamento del quoziente all'unità
superiore se il primo decimale è pari o
superiore a cinque, e all'unità inferiore,
in caso contrario.
La norma si applica solo gli enti locali
collocati nella classe di maggiore
virtuosità delle quattro previste
dall'articolo 20 del decreto legge 98/2011 e
individuate con decreto del ministro
dell'Economia. E gli enti che si collocano
nelle tre classi di virtuosità inferiori?
Due sono le ipotesi: o non possono assumere
dirigenti a contratto in quanto non
sufficientemente virtuosi, oppure si applica
il comma 6 dell'articolo 19 in commento,
nella interpretazione delle sezioni riunite
della Corte dei Conti e, quindi, con il
limite dell'8 per cento.
In ogni caso, la classificazione degli enti
nelle quattro classi di virtuosità partirà
dal 2012. E nel frattempo? Gli enti locali
possono assumere dirigenti a contratto nel
limite del 18%? La risposta dovrebbe essere
negativa in quanto gli stessi enti non
conoscono la classe di virtuosità di
appartenenza. Di conseguenza tornano le due
ipotesi: o non si possono assumere dirigenti
a termine o il limite è rappresentato dall'8
per cento.
Anche a regime, la questione non sarà
semplice. Immaginiamo che, nel 2012, un
comune sia inserito nella prima classe di
virtuosità e, quindi, proceda ad assumere i
dirigenti a contratto nella percentuale
massima.
Cosa succede se, nell'anno successivo, lo
stesso ente viene collocato nella seconda
classe di virtuosità? Quale destino sarà
riservato ai dirigenti a contratto, nel
momento in cui viene a mancare il
presupposto per applicare la percentuale del
18%? Ovvero il venir meno della prima classe
di virtuosità dell'ente datore di lavoro
rappresenta una clausola risolutiva del
contratto di lavoro per i dirigenti a
termine?
(articolo
Il Sole 24 Ore del 30.08.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Dirigenti a contratto non per
tutti.
Incarichi solo nei comuni virtuosi. E nel
limite del 18%. Il dlgs 141, correttivo della riforma Brunetta,
subordina le assunzioni all'efficienza
gestionale.
Incarichi dirigenziali a contratto solo per
gli enti locali virtuosi. La stesura
definitiva del dlgs 141/2011 che modifica in
parte la riforma Brunetta, per quanto
concerne la questione delle percentuali dei
dirigenti extra ruolo che possono essere
assunti dalle amministrazioni locali
contiene una sorpresa imprevista per Anci e
Upi, che auspicavano la più ampia estensione
possibile del ricorso a dirigenti a
contratto.
All'articolo 19 del dlgs 165/2001 è stato
aggiunto un comma 4-bis, ai sensi del quale
«per gli enti locali, che risultano
collocati nella classe di virtuosità di cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto legge
06.07.2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15.07.2011,
n. 111, come individuati con il decreto di
cui al comma 2 del medesimo articolo, il
numero complessivo degli incarichi a
contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18.08.2000,
n. 267, non può in ogni caso superare la
percentuale del diciotto per cento della
dotazione organica della qualifica
dirigenziale a tempo indeterminato.
Si
applica quanto previsto dal comma 6-bis».
Dunque, per gli enti non virtuosi niente
dirigenti a contratto. Ma, pare necessario
concludere, dalla lettura del comma 4-bis
visto prima, che nelle more della
definizione delle classi di virtuosità e
della verifica concreta della collocazione
di ciascun ente locale in ogni specifica
classe, la possibilità di assumere dirigenti
a tempo determinato risulti congelata.
Si tratta, ovviamente, di un pregiudizio
all'autonomia locale, ma coerente con
l'impostazione del dlgs 141/2011 che intende
evidentemente connettere la possibilità di
assumere dirigenti a contratto
all'efficienza della gestione.
Per gli enti locali, dunque, resta solo la
consolazione della norma transitoria
contenuta nell'articolo 6, comma 2, del dlgs
141/2011, che fino alla data di emanazione
dei decreti posti a individuare gli enti
virtuosi fa salvi «i contratti stipulati in
base a previsioni legislative, statutarie e
regolamentari», purché però «nel rispetto
delle limitazioni finanziarie sulla spesa
del personale e sull'utilizzo dei contratti
di lavoro a tempo determinato», anche se
abbiano superato i contingenti di cui
all'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001
(cioè l'8% della dotazione della dirigenza),
e fossero in essere alla data del 09.03.2011. Tali contratti possono essere
mantenuti fino alla loro scadenza, «fermo
restando la valutabilità della conformità
dei contratti stessi e degli incarichi ad
ogni altra disposizione normativa».
C'è, tuttavia, da osservare che la
configurazione della possibilità di assumere
dirigenti a contratto come si trattasse di
un premio per l'efficienza degli enti è una
contraddizione in termini evidentissima.
Infatti, presupposto per l'assunzione di
dirigenti a contratti, in applicazione
dell'articolo 19, comma 6, del dlgs
165/2001, norma da applicare anche agli enti
locali, è la copertura di posti,
attribuendoli a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale,
avendo accertato la loro assenza nei ruoli e
con specifica motivazione.
Sembra, allora, che gli enti virtuosi,
proprio in quanto tali, non possano
dimostrare di non avere nei propri ruoli
dirigenti efficienti. Dovrebbero, al
contrario, essere gli enti non virtuosi
nelle condizioni di poter dimostrare
l'assenza nei ruoli di dirigenti dotati
delle competenze necessarie, così da
giustificare realmente il ricorso ai
dirigenti a contratto
(articolo ItaliaOggi del 27.08.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Rinviate
le fasce di merito, non la valutazione. In
gazzetta ufficiale il decreto correttivo
della riforma brunetta.
Il rinvio dell'entrata in vigore delle fasce
di merito non esonera gli enti locali
dall'obbligo di adottare il sistema di
valutazione, il ciclo di gestione delle
performance ed i documenti di programmazione
per come previsto dalla legge Brunetta.
Anzi, questa esigenza è ulteriormente
rafforzata dalla scelta per cui la
salvaguardia dei contratti decentrati
sottoscritti prima del novembre 2009 non si
applica a questa materia, in quanto è
rimessa al potere regolamentare.
Possono
essere così riassunte le principali
disposizioni contenute nel dlgs n. 141/2011,
cd correttivo del dlgs n. 150/2009, che è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
194 di lunedì 22 agosto, a circa un mese
dalla approvazione da parte del consiglio
dei ministri.
Il provvedimento aumenta al
18% il numero dei dirigenti a tempo
determinato che gli enti locali cosiddetti
virtuosi possono assumere per coprire posti
vacanti in dotazione organica, mentre la
legge Brunetta aveva stabilito che il tetto
massimo era fissato allo 8%, sia per lo
stato che per tutte le altre p.a.
L'obbligo di istituire le fasce di merito,
recependo le indicazioni dettate per le sole
amministrazioni statali dall'accordo
governo-sindacati (tranne la Cgil) dello
scorso febbraio, viene rinviato all'entrata
in vigore dei nuovi contratti nazionali,
cioè ad oggi ad un termine indefinito.
Peraltro questo rinvio non si applica in
toto perché, per potere ripartire tra il
personale fino alla metà dei risparmi che le
amministrazioni conseguono sfruttando la
possibilità offerta dall'articolo 16 del dl
n. 98/2011, occorre utilizzare le fasce di
merito.
Altra importante novità è costituita
dall'ampliamento del numero di p.a. che sono
esentate dalla istituzione delle fasce:
sulla base del testo del dlgs n. 150/2009
esso era fissato in quelle con un numero di
dirigenti non inferiori a 5 e/o con un
numero di dipendenti non inferiore a 8;
sulla base del nuovo testo viene portata ad
un numero non inferiore a 15 dipendenti,
cioè il vincolo scatta dal sedicesimo in
poi. Ma la stessa disposizione impegna
comunque le amministrazioni escluse a
differenziare il trattamento accessorio
collegato alla performance, riservandone
comunque la parte prevalente ad una quota
limitata. Cioè rimane l'obbligo della
differenziazione, ma le piccole
amministrazioni lo applicheranno in modo
flessibile.
Il rinvio delle fasce non determina analoghi
effetti sulle disposizioni che impongono
alle amministrazioni di darsi una nuova
metodologia di valutazione, di utilizzare il
ciclo di gestione delle performance, di
assegnare obiettivi in linea con le
caratteristiche dettate dalla disposizione e
di adottare documenti di programmazione
coerenti con le finalità perseguite dalla
legge Brunetta. Anzi, questi vincoli sono
rafforzati dal chiarimento contenuto nel
decreto correttivo, che limita fortemente i
rinvii ai nuovi contratti nazionali (che
valgono solo per le nuove regole dettate per
la contrattazione collettiva) e che assegna
ai regolamenti degli enti la competenza a
decidere sulla valutazione, competenza che
per esplicita indicazione del decreto
correttivo prevale sulle eventuali norma
contrarie dettate dai contratti decentrati.
L'ampliamento del tetto dei dirigenti a
tempo determinato e negli enti che ne sono
sprovvisti dei responsabili che gli enti
possono assumere per la copertura di posti
vacanti in dotazione organica, cioè
l'articolo 110 comma 1 del dlgs n. 267/2000,
viene limitato ai comuni ed alle province
virtuosi e non viene allargato alle regioni.
La scelta legislativa solleva un problema
applicativo fino al prossimo anno, in quanto
le tabelle per la individuazione delle
amministrazioni virtuose non saranno pronte
prima di tale data, visto che il dl n.
138/2011 ne ha anticipato l'entrata in
vigore che, in precedenza, era invece
fissata al 2013. Il problema è in parte
risolto dalla sanatoria contenuta nel dlgs
141 delle illegittimità commesse finora
dalle amministrazioni locali che hanno
assunto un numero di dirigenti a tempo
determinato maggiore dello 8%
(articolo ItaliaOggi del 26.08.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Niente merito negli
enti piccoli. Le sedi virtuose potranno
assumere sino al 18% di dirigenti a tempo.
Trattamento economico differenziato solo
dopo il prossimo contratto collettivo.
Rinvio dell'applicazione delle fasce di
merito e ampliamento del numero delle Pa di
ridotte dimensioni escluse; innalzamento al
18% del numero di dirigenti che gli enti
locali virtuosi possono assumere a tempo
determinato; chiarimenti sull'applicazione
del Dlgs 150/2009 in materia di relazioni
sindacali che vanno nella direzione della
delimitazione del ruolo dei sindacati: sono
queste le novità contenute nel Dlgs 141,
correttivo della legge Brunetta, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22
agosto.
Il provvedimento era stato deliberato dal
Consiglio dei ministri del 22 luglio dopo
che le commissioni della Camera e la
Conferenza unificata avevano espresso il
parere positivo (per il Senato erano invece
decorsi i termini); a seguito di questi
pareri il testo finale è molto diverso dalla
proposta presentata dal Governo il 21
gennaio.
I Comuni e le Province che saranno inseriti
tra gli enti più virtuosi (in base ai
parametri dettati dall'articolo 20 del Dl
98/2011) potranno assumere dirigenti a tempo
determinato entro il tetto del 18% della
dotazione organica dei dirigenti. In tal
modo si supera il tetto fissato per altre Pa
all'8%, a cui si aggiunge nello Stato il 10%
per i dirigenti generali. Il testo, rispetto
alle versioni precedenti, non sembra
consentire tale possibilità alle Regioni e
introduce la limitazione del possesso dei
parametri di virtuosità per gli enti locali.
Questo inserimento solleva subito problemi
interpretativi sulla data di entrata in
vigore, perché i parametri di virtuosità non
saranno disponibili prima del 2012, e sulla
esclusione delle Regioni, che non sono enti
locali, ma sono incluse tra le
amministrazioni destinatarie dei parametri
di virtuosità, nonché sulla estensione ai
Comuni non soggetti al patto di stabilità.
Sempre sullo stesso tema il legislatore ha
stabilito che fino alla emanazione del
decreto sulla virtuosità le assunzioni a
tempo determinato di dirigenti in eccesso
rispetto alla soglia massima rimangono
valide.
Le fasce di merito, cioè la suddivisione dei
dirigenti e del personale dipendente delle
Pa ai fini della erogazione in modo
differenziato del trattamento economico
accessorio collegato alle performance, viene
rinviata alla entrata in vigore del nuovo
contratto nazionale. Per cui si recepisce in
una disposizione di legge, estendendolo
anche alle Regioni, alla sanità e agli enti
locali, il contenuto dell'accordo stipulato
il 4 febbraio tra il Governo e i sindacati,
tranne la Cgil. Alla base di questa scelta
la volontà di non determinare riduzioni nel
salario accessorio di una parte di
dipendenti pubblici a seguito del blocco
della contrattazione .
Le fasce di merito non si dovranno applicare
nelle Pa di più ridotte dimensioni: nel
testo della legge Brunetta l'esclusione era
dettata per quelle con un numero di
dirigenti non superiore a 5 e un numero di
dipendenti non superiore a 8. Con le nuove
regole il numero minimo dei dipendenti si
applica alle Pa che hanno un numero non
inferiore a 15. L'effetto è di esonerare un
più ampio numero di enti, in particolare
piccoli Comuni, dall'obbligo di suddivisione
in fasce predeterminate. Ma viene rafforzato
l'obbligo per queste amministrazioni di dare
comunque applicazione al principio della
differenziazione, anche se in modo elastico,
per cui la parte prevalente di questi
compensi deve essere destinata a una quota
limitata di dirigenti e dipendenti.
Si chiarisce che la ultrattività dei
contratti collettivi decentrati integrativi
rispetto alle previsioni contrastanti
contenute nella legge Brunetta vale solo per
quelli stipulati prima del 15.11.2009.
E ancora che tale salvaguardia non riguarda
l'applicazione che gli enti locali e le
Regioni devono fare con proprio regolamento
delle disposizioni sulla valutazione e sulla
meritocrazia. E, infine, si precisa che le
disposizioni legislative rinviate ai
contratti nazionali stipulati
successivamente sono solamente quelle
relative alle nuove regole per la
contrattazione nazionale.
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01|LEGGE BRUNETTA
La legge Brunetta prevale sui contratti
decentrati, salvo quelli stipulati prima del
15.11.2009, ma prevale comunque sulle
intese locali per le materie che ha rimesso
ai regolamenti regionali.
02|CONTRATTI
I rinvii ai contratti nazionali valgono solo
per le norme in essa contenute sulla
contrattazione nazionale.
03|ENTI VIRTUOSI
Gli enti locali virtuosi potranno assumere
dirigenti a tempo determinato entro il tetto
del 18% e non dello 8% previsto per lo Stato.
04|FASCE DI MERITO
L'entrata in vigore delle fasce è rinviata
ai nuovi contratti nazionali, salvo la
ripartizione dei risparmi di cui al Dl
98/2011 e sono escluse le PA che hanno
dipendenti non superiori a 15 e dirigenti
non superiori a 5 (articolo Il Sole 24 Ore del 24.08.2011
- tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA
BIS/ La riduzione dei dirigenti fa rotta
sugli enti locali.
Il taglio al numero dei
dirigenti delle amministrazioni statali
rischia di lasciare senza presidio le
amministrazioni decentrate.
La combinazione tra eliminazione delle
province con meno di 300 mila abitanti,
connessa soppressione degli uffici
territoriali del governo aventi sede in quei
territori e obbligo di sfrondare le
dotazioni organiche dei dirigenti di almeno
il 10%, prevista dal dl 138/2011, pone
seriamente il problema del depauperamento
degli uffici statali periferici.
Infatti, la precostituzione della chiusura
degli uffici territoriali governativi è
oggettivamente una spinta a tagliare
prioritariamente proprio i posti
dirigenziali degli uffici che possono già
esser considerati «rami secchi». Un
colpo, insomma, all'efficienza delle
strutture amministrative decentrate che, al
contrario, proprio per effetto degli
accorpamenti dovrebbero risultare
potenziati.
Il fatto è che l'articolo 1, comma 3,
lettera b), della manovra estiva 2011-bis
nelle imporre alle amministrazioni statali,
ivi comprese le agenzie, di ridurre gli
uffici dirigenziali del 10% entro il
31.03.2012 non ha fornito alcun criterio
generale in base al quale le amministrazioni
interessate debbano procedere. Per la
verità, un criterio è indicato: il comma 4
del medesimo articolo 1 sanziona le
amministrazioni che non abbiano adempiuto
all'obbligo di tagliare i dirigenti col
divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto; ma da tale divieto resteranno
esclusi gli incarichi dirigenziali a tempo
determinato, conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del dlgs
165/2001.
Proprio quelli il cui abuso da parte
dell'Agenzia delle entrate (ma, molto
diffuso in tutte le altre amministrazioni
pubbliche) è stato di recente stigmatizzato
e considerato illegittimo dal Tar Lazio, con
la sentenza della sezione II, 01.08.2011, n.
6884, che ha censurato l'inveterata
abitudine di assegnare gli incarichi
dirigenziali a contratto a funzionari
interni, senza concorso. Come dire che i
dirigenti di ruolo debbono essere ridotti,
mentre quelli «fiduciari» restano,
anche in deroga ai divieti di assunzione.
Una strana salvaguardia dei «dirigenti
precari», da parte di un legislatore che
ha, invece, negli ultimi tempi intrapreso
una lotta al precariato nella pubblica
amministrazione, anche imponendo
l'annullamento delle stabilizzazioni
dichiarate incostituzionali, ai sensi
dell'articolo 16, comma 8, della legge
111/2011
(articolo ItaliaOggi del 23.08.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Donne, vecchiaia anticipata addio.
Dal 2012 statali in pensione a 65 anni come
gli uomini. La marcia verso la piena
equiparazione tra i sessi si completerà dal
2028 con il settore privato.
Donne senza più diritto a una pensione
anticipata di vecchiaia. Tempo 15 anni, e
l'equiparazione fra i due sessi, maschi e
femmine, settore pubblico e privato, sarà
completa. Si parte dal prossimo anno. Dall'01.01.2012, infatti, tutti gli impiegati
pubblici possono andare in pensione (di
vecchiaia) con uno stesso requisito d'età
(oltre al minimo di 20 di contributi): 65
anni, siano donne o uomini.
La differenza
resterà ancora per qualche tempo, invece,
solamente nel settore privato, dove le donne
potranno andare in pensione prima, a 60
anni, fino al 31.12.2015. Poi, dal
2016, scatterà pure lì la graduale salita
verso il tetto dei 65 anni, che verrà
raggiunto dopo 15 anni. In conclusione, dal
Capodanno del 2028, tutti i lavoratori,
maschi e femmine, pubblici impiegati e
dipendenti privati, andranno in pensione di
vecchiaia non prima di 65 anni di età.
La «vecchiaia» dal 2011.
Vecchiaia a 65 anni per tutti? Questo in
base a quanto dice la legge. Praticamente,
però, va tenuto presente il doppio gioco
della «speranza di vita» e della «finestra
mobile». Pertanto, l'effettiva età di
accesso alla pensione slitterà in avanti di
altri uno/due anni. Infatti, prima di tutto
va tenuto presente che la finestra mobile
innalza di un anno (66 anni) o di un anno e
mezzo (66 anni e 6 mesi) l'età di
pensionamento, rispettivamente, a dipendenti
e automi.
Poi va considerato che la
«speranza di vita», presumibilmente, nei 15
anni che ci distanziano dal 2028, apporterà
l'aggiunta di almeno un altro anno al
requisito d'età per la pensione. Insomma,
dal 2028 non è sbagliato immaginarsi che si
andrà in pensione di vecchiaia all'età di 68
anni, uomini e donne.
A parte queste considerazioni, nessuna altra
novità di effetto immediato è prevista dalla
manovra-bis (dl n. 138/2011 in vigore dal 13
agosto) sulle pensioni di vecchiaia.
Pertanto, resta fermo che dal 1° gennaio la
pensione di vecchiaia si ottiene con minimo
20 anni di contributi e l'età di 65 anni per
gli uomini, di 60 anni per le donne del
settore privato e di 61 anni per le donne
del pubblico impiego.
Dal 2012, poi,
comincerà la rivoluzione. Prima scatterà lo
«scalone» nel pubblico impiego, così che
tutti i dipendenti statali, femmine e
maschi, andranno in pensione di vecchiaia a
65 anni (in pratica, lo scalone è il
passaggio del requisito d'età per le donne
da 61 a 65 anni). Poi, dal 2016, grazie
all'anticipo della manovra bis, scatterà la
marcia verso i 65 anni per le donne nel
privato.
Una «finestra» nella scuola.
Qualcosa di «nuovo» comunque c'è nella
manovra-bis: è la novità di una «finestra»
di uscita anche al personale della scuola,
abitualmente esonerato dal posticipo delle
decorrenze delle pensioni. La novità entrerà
in vigore dal prossimo anno, cioè si
applicherà a chi maturerà i requisiti di
pensione dall'01.01.2012, e consiste in
questo: chi matura i requisiti in un anno
solare, andrà in pensione dall'anno
scolastico o accademico che inizia l'anno
solare seguente.
La novità dunque è il
posticipo di un anno (mese più, mese in
meno) dell'accesso alla pensione; fino a
tutto quest'anno, infatti, vale invece la
regola che, chi matura i requisiti per la
pensione in un anno solare, va in pensione a
partire dall'anno scolastico o accademico
dello stesso anno solare di maturazione dei
requisiti (chi riesce a maturare i requisiti
entro il 31.12.2011, potrà ancora
accedere alla pensione dal prossimo 1°
settembre).
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La finestra è mobile Ma anche più lunga.
A partire dall'01.01.2011 (per chi va in
pensione da tale data in poi), è in vigore
una diversa decorrenza delle pensioni, di
tutte le pensioni (anzianità, vecchiaia
ecc.). Al posto delle «finestre» rigide,
infatti, è diventata operativa la cosiddetta
«finestra mobile» o «a scorrimento», che
prevede la decorrenza del pensionamento non
ad epoche prestabilite (trimestre, semestre
ecc.), ma a distanze fisse e certe: dopo 12
mesi nel caso dei lavoratori dipendenti e
dopo 18 mesi nel caso dei lavoratori
autonomi. In particolare, le pensioni
decorrono dal primo giorno del mese
successivo alla scadenza dei predetti
termini.
Un esempio. I requisiti di
pensionamento vengono perfezionati entro il
corrente mese di agosto? La pensione
decorrerà dall'01.09.2012 al
lavoratore dipendente ovvero dall'01.03.2013 al lavoratore autonomo.
Altro esempio. Al lavoratore dipendente che
abbia raggiunto la «quota 96», con 36 anni
di contribuzione e 60 anni di età, il 30.06.2011, la pensione decorrerà dall'01.07.2012.
Cosa è cambiato rispetto al
passato? È cambiato che deve lavorare sei
mesi in più, perché con le vecchie regole
(vigenti fino al 2010), avrebbe ottenuto la
liquidazione del primo assegno di pensione
dall'01.01.2012.
Ancora un altro esempio. La lavoratrice
dipendente che ha compiuto 60 anni il 23.03.2011 avendo maturato 21 anni di
contributi, percepirà la sua prima pensione
il 1° aprile 2012; con le vecchie regole,
avrebbe già incassato il primo assegno di
pensione lo scorso mede di luglio 2011 e
invece deve lavorare dieci mesi in più.
Le cose stanno un poco peggio per chi vuole
andare in pensione con 40 anni di
contributi: l'attesa alla «finestra»,
infatti, è più lunga.
Dal prossimo anno, in particolare, chi
matura la pensione con il massimo dei
contributi (appunto, con i 40 anni di
servizio) dovrà lavorare un mese in più per
poter incassare il primo assegno di
pensione, ossia 13 mesi se è un lavoratore
dipendente 19 mesi se è lavoratore autonomo;
dal 2013 dovrà lavorare due mesi in più
(ossia, rispettivamente, 14 e 20 mesi) e a
partire dal 2014 tre mesi in più (ossia 15 e
21 mesi). Con questa misura, la manovra di
luglio (legge n. 133/2011) ha colpito, sul
triennio 2012/2014, circa 115 mila
lavoratori vicini alla pensione (80 mila
dipendenti e 35 mila autonomi).
La novità si applica a coloro che maturano
il requisito dei 40 anni dal prossimo anno
(2012); resta fuori pertanto chi i 40 anni
riesce a raggiungerli entro la fine del
2011, nonché speciali categorie di lavoro
nel limite di 5 mila unità
(articolo ItaliaOggi
Sette del 22.08.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Pensioni,
il settore non conosce pace. Tutte le
riforme degli ultimi 30 anni.
Non c'è pace per le pensioni. E non soltanto
nel presente, anche se un primato in termini
di numero delle misure correttive, va
senz'altro riconosciuto all'attuale Governo.
Senza andare troppo indietro nel tempo, gli
ultimi 30 anni consegnano una storia fatta
di continue azioni di riforma del sistema
previdenziale.
Nel 1992 (riforma Amato) è stato introdotto
il graduale aumento dell'età di pensione di
vecchiaia, da 55 a 60 anni alle donne e da
60 a 65 agli uomini. Nel 1996 (riforma Dini)
è stato (re)introdotto il sistema di calcolo
contributivo delle pensioni; nel 2004
(riforma Maroni), l'età per la pensione di
anzianità è stata fatta salire in misura
graduale da 52 a 62 anni. Poi è stata la
volta delle «quote» sempre per la pensione
di anzianità (riforma Damiano), nel 2007,
con il Protocollo Welfare. Infine, nei
nostri giorni, le tre diverse riforme
targate Sacconi.
La prima, più incisiva e
strutturale, è arrivata con la manovra
estiva dell'anno scorso (legge n. 122/2010)
con un risparmio di soldi pubblici pari a 80
miliardi di euro (quasi 4 punti del pil) nei
prossimi 40 anni. Poi è stata la volta della
prima manovra 2011 (legge n. 111); infine,
la manovra-bis (dl n. 138/2011) tuttavia con
novità di scarso effetto immediato (salvo
per la scuola).
Il «peggio» sembra debba
ancora avvenire, a leggere le interviste
degli esponenti di maggioranza e opposizione
(articolo di pagina precedente), entrambi
d'accordo sul fatto che il sistema
previdenza abbia bisogno di ulteriori
accorgimenti. Insomma, bisogna abituarsi: si
può sapere con certezza quando (e se) si
comincia a lavorare, ma non quando (età) si
potrà smettere.
Unico tabù che ancora resiste è il traguardo
dei 40 anni di contributi, scampato
all'automatico incremento della «speranza di
vita», ma subito «corretto» con alcuni mesi
in più alla finestra mobile.
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Anzianità, avanti con le quote.
Nessuna novità dalla manovra-bis sulle
pensioni di anzianità. Almeno per ora,
perché dai rumors si capisce che potrebbe
arrivare anche un inasprimento della quota,
così da passare dall'attuale «96»
addirittura a «100» (si vedano anche le
interviste che precedono).
Riforme future a parte, dal 1° gennaio di
quest'anno la pensione è stata già coinvolta
in due novità: la nuova quota e la nuova
finestra mobile. Fino al 31.12.2010 è
rimasta vigente quota 95 per i dipendenti e
quota 96 per gli autonomi. Dall'01.01.2011 (e fino al 31.12.2012) si passa a
quota 96 (dipendenti) ovvero quota 97
(autonomi). Ciò significa che i lavoratori
dipendenti possono andare in pensione con un
minimo di 60 anni di età (e in tal caso
serve una contribuzione di almeno 36 anni)
oppure con un minimo di 35 anni di
contributi (in tal caso serve un'età di
almeno 61 anni); i lavoratori autonomi
possono andare in pensione con un minimo di
61 anni d'età (in tal caso serve una
contribuzione di almeno 36 anni) oppure con
un minimo di contributi di 35 anni (in tal
caso serve un'età di almeno 62 anni).
Per effetto della nuova finestra mobile,
però, l'effettiva epoca di accesso alla
pensione slitta in avanti di 12 mesi nel
caso di lavoratori dipendenti e di 18 mesi
nel caso di lavoratori autonomi. A proposito
di finestra, la prima manovra di quest'anno
l'ha allungata a chi va in pensione con il
massimo di contributi (40 anni). La novità
non tocca chi dovesse arrivare a 40 anni di
contributi entro fine anno perché si
applicherà a partire dal 1° gennaio 2012 (si
veda altro articolo)
(articolo ItaliaOggi del 22.08.2011). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
G.U. 22.08.2011 n. 194 "Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo
27.10.2009, n. 150 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, a norma
dell’articolo 2, comma 3, della legge
04.03.2009, n. 15"
(D.Lgs. 01.08.2011 n.
141). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Assistere
un disabile è un diritto senza vincoli.
Sezione Lombardia: gli oneri finanziari non
sono un ostacolo.
Il diritto del
lavoratore ad assistere un familiare
disabile, al ricorrere dei presupposti
richiesti dalla normativa in materia, non
può essere vincolato o limitato, dai paletti
in materia di spese per il personale. Il
lavoratore, in tali casi, è titolare di un
diritto potestativo alla concessione del
congedo retribuito per l'assistenza del
familiare disabile e questo, prescinde dal
fatto che gli oneri finanziari ricadono
sulla pubblica amministrazione. La stessa
p.a., in tali casi, deve coniugare il
rispetto di entrambi i vincoli, ovvero
quelli relativi alla spesa di personale e
quelli derivanti dalla concessione del
diritto del lavoratore all'assistenza del
familiare disabile.
Non ammette repliche la conclusione cui è
pervenuta la sezione regionale di controllo
della Corte dei conti della Lombardia, nel
testo del
del
parere 18.07.2011 n. 463,
con il quale ha fatto luce sul diritto in
capo ai lavoratori che promana dall'articolo
42 del dlgs n. 151/2001.
Sul punto, il sindaco del comune di Veduggio
con Colzano (Mb), richiedeva l'intervento
della Corte in quanto un dipendente ha
chiesto la concessione di un periodo di
congedo, ai sensi dell'articolo 42 del
citato dlgs, per assistere la madre inabile.
Il sindaco, nella richiesta di parere
osservava che, mentre per i lavoratori del
settore privato, l'onere derivante dalla
concessione del congedo è assunto dal
sistema previdenziale nazionale, per i
dipendenti pubblici, la spesa relativa è
posta a carico dell'amministrazione
concedente. Quindi, concludeva, alla luce
del quadro di contenimento delle spese di
personale e nell'impossibilità di procedere
ad una sostituzione temporale dello stesso
dipendente, il primo cittadino richiedeva se
la richiesta in questione dovesse essere
intesa come una facoltà ovvero come un
obbligo gravante sul comune.
Il collegio della magistratura contabile
lombarda ha fatto presente che, alla luce
delle disposizioni recate dal citato
articolo 42 e della sentenza n. 19/2009
della Corte costituzionale, ne deriva che il
dipendente comunale, in presenza dei
requisiti posti dalla normativa di settore,
è titolare di un diritto potestativo alla
concessione del congedo retribuito per
l'assistenza del familiare disabile.
Ne è prova il tenore letterale del citato
articolo 42, comma 5, secondo cui i soggetti
legittimati «hanno diritto a fruire del
congedo entro 60 giorni dalla richiesta.
Tutto questo, per la Corte, prescinde dal
fatto che sul piano contabilistico», gli
oneri finanziari continuino a gravare sulle
casse dell'amministrazione comunale, quale
datore di lavoro, in termini di spesa di
personale, con la conseguente necessità di
rispettare i relativi limiti.
In altri termini, si legge nel parere, tale
diritto spetta ala lavoratore in presenza
dei presupposti legali posti
dall'ordinamento (recentemente modificati
dalla legge n. 183/2010, meglio nota come
collegato lavoro). L'amministrazione è
tenuta solamente alla verifica dei
presupposti legittimanti la concessione del
congedo.
Infine, rileva il collegio, in tema di
rispetto dei limiti di spesa, il comune è
tenuto comunque a rispettarli, in ossequio
alla vigente disciplina di coordinamento
della finanza pubblica. Ma il rispetto di
tali limiti non può «degradare» nella
singola fattispecie, il diritto potestativo
del dipendente al congedo retributivo per
l'assistenza al familiare disabile.
Pertanto, in presenza dei presupposti di
legge, l'amministrazione è tenuta a
rispettare «simultaneamente» entrambe
le tipologie di vincoli, ovvero quelli di
finanza pubblica e quelli derivanti dal
diritto del dipendente all'assistenza al
familiare disabile
(articolo ItaliaOggi del 20.08.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA
BIS/ Stop alla buonuscita per due
anni. Liquidazione dopo 24 mesi in caso di
cessazioni anticipate. Blocco per tutti i
dipendenti pubblici. Salvo il personale
della scuola in pensione entro dicembre.
La buonuscita può
attendere. Due anni, per la precisione. Che
si riducono a sei mesi se la cessazione del
rapporto avviene per raggiunti limiti d'età
o per anzianità massima di servizio. La
novità tocca i dipendenti pubblici che
lasciano l'impiego dal 13 agosto 2011 o che
da tale data maturano i requisiti per la
pensione anticipata. Una clausola di
salvaguardia è prevista per il personale
della scuola fino a fine anno. Infatti, a
chi matura i requisiti per la pensione entro
il 2011 la liquidazione avverrà con le
vecchie regole (subito o al massimo entro
sei mesi).
Lo stabilisce l'articolo 1, commi 22 e 23,
del dl n. 138/2011.
Nuovo sacrificio per gli
statali.
La crisi non passa e, dunque, un nuovo
sacrificio è chiesto agli statali. Dopo che
con la manovra del 2010 (legge n. 122) ne è
stato fissato il pagamento a rate (oltre i
90 mila euro), la buonuscita adesso viene
assoggettata a una attesa fino a 24 mesi per
l'erogazione.
La misura colpisce tutti i dipendenti
pubblici: di amministrazioni dello stato;
istituti e scuole; aziende statali; regioni,
province, comuni, comunità montane, consorzi
e loro associazioni; istituzioni
universitarie; istituti autonomi case
popolari; camere di commercio e loro
associazioni; enti pubblici non economici;
amministrazioni, enti e aziende del servizio
sanitario nazionale.
I nuovi termini.
La novità è introdotta con una modifica
della disciplina vigente dal 1997 (legge n.
140/1997) e che fissa diversi termini di
pagamento della buonuscita, a seconda delle
cause di cessazione dal servizio.
In tabella le singole ipotesi aggiornate
dalla manovra-bis. In buona sostanza, la
novità è l'attesa più lunga da sei a 24 mesi
nelle ipotesi di prepensionamento e di
cessazioni per altri motivi, nonché
l'introduzione di un termine di sei mesi
(prima inesistente) per i pensionamenti
ordinari. Dal 13 agosto il pagamento
avviene:
● entro 105 giorni dalla cessazione dal
servizio per inabilità o decesso del
dipendente;
● non prima di 180 e non oltre 270 giorni
dal collocamento a riposo per limiti d'età o
di servizio e per collocamento a riposo
d'ufficio per anzianità massima di servizio,
maturati dal 13 agosto (se maturati entro il
12.08.2011, il termine è di 105 giorni);
● non prima di 24 mesi e un giorno e non
oltre 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione
dal servizio in ogni altra ipotesi
(dimissioni, licenziamento, etc.)
verificatasi dal 13 agosto (se verificatasi
entro il 12.08.2011, il termine è tra 181 e
270 giorni).
Una deroga è prevista per il personale della
scuola: a quello che matura i requisiti di
pensionamento entro il 31.12.2011 continua
ad applicarsi la vecchia disciplina. In tal
caso, la buonuscita è erogata tra 181 e 270
giorni se relativa a una qualsiasi causa di
cessazione; nel termine di 105 giorni se
relativa al collocamento a riposo per limiti
d'età o di servizio oppure per collocamento
a riposo d'ufficio per anzianità massima di
servizio
(articolo ItaliaOggi del 20.08.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Più tutele all'immagine della p.a..
Condanne erariali per danni derivanti da
qualsiasi reato. La Corte conti Toscana
disattende la tesi restrittiva sostenuta nel
2010 dalla Consulta.
La Corte dei conti può condannare per danno
all'immagine della p.a. derivante da
qualsiasi reato anche in assenza di sentenza
di condanna irreversibile.
È questa la
conclusione a cui è pervenuta la Corte dei
Conti, Sez. giur. della Toscana, con la
sentenza 02.08.2011 n.
277.
Il danno all'immagine della p.a. è stato ed
è tuttora al centro di un vivace dibattito
giurisprudenziale e dottrinale.
Oggi sembra prevalente l'opinione per cui il
danno all'immagine della p.a. è costituito
dalla lesione all'immagine, intesa come
credibilità e prestigio, conseguente a fatti
lesivi produttivi della lesione stessa, da
non confondersi con le spese necessarie al
ripristino dell'immagine stessa che
costituiscono solo uno dei possibili
parametri della quantificazione equitativa
del risarcimento.
Negli ultimi anni la Corte dei conti aveva
progressivamente esteso la propria azione
contestando il danno all'immagine della p.a.
non solo in caso di delitti contro la p.a.
ma anche in presenza di reati comuni e di
illeciti amministrativi o disciplinari.
Il legislatore è intervenuto stabilendo, con
l'art. 17, comma 30-ter, del dl 78/2009, che
le procure della Corte dei conti esercitano
l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi
previsti dall'art. 7 della legge 97/2001 il
quale a sua volta prevede che la sentenza
irrevocabile di condanna pronunciata nei
confronti di dipendenti pubblici (o
assimilati) per i delitti contro la p.a. è
comunicata al procuratore regionale della
corte dei conti affinché promuova
l'eventuale procedimento di responsabilità
per danno erariale salvo quanto disposto
dall'art. 129 delle norme di attuazione del
cpp secondo cui, tra l'altro, quando
esercita l'azione penale per un reato che ha
cagionato un danno per l'erario il pm
informa il procuratore presso la Corte dei
conti dando notizia dell'imputazione.
Dopo
l'entrata in vigore del dl 78/2009, si erano
formati sul tema sostanzialmente tre diversi
orientamenti secondo i quali la tutela del
danno all'immagine della p.a. sussiste: 1)
solo a seguito di reati contro la p.a. e non
per tutti i reati o per fatti illeciti che
non costituiscono reato; 2) in conseguenza
di qualsiasi reato dovendo ritenersi esclusa
solo in conseguenza di fatti illeciti non
costituenti reato; 3) nelle ipotesi indicate
al punto 2 con giurisdizione contabile solo
in caso di reato contro la p.a. e
giurisdizione ordinaria nel caso di diverso
reato. Sulla questione è intervenuta anche
la Corte costituzionale con la sentenza n.
355/2010 con la quale, giudicando infondata
la questione di legittimità costituzionale
sollevata, la stessa ha manifestato la
propria adesione alla prima opzione
interpretativa.
A tale sentenza, molto criticata in sede
dottrinale, in conseguenza della quale non
scatterebbe la tutela del danno all'immagine
della p.a. in presenza di reati odiosi quali
la violenza sessuale o lo spaccio di droga
commessi da pubblici ufficiali, si sono
allineate molte sezioni regionali della
Corte dei conti.
La sezione toscana ha invece affermato che
la sentenza della Corte costituzionale è una
sentenza di rigetto e che sia le sentenze di
rigetto che le sentenze interpretative di
rigetto non hanno, a differenza di quelle
dichiarative di illegittimità
costituzionale, efficacia erga omnes in
quanto determinano un vincolo solo per il
giudice del procedimento nel quale la
relativa questione è stata sollevata mentre,
negli altri procedimenti, il giudice
conserva il potere-dovere di interpretare,
in piena autonomia, la norma denunciata
sempre che il risultato ermeneutico risulti
adeguato ai principi espressi nella
Costituzione poiché l'interpretazione fatta
propria dalla Corte costituzionale riveste,
per il giudice diverso da quello a quo, solo
il valore di un precedente autorevole.
Partendo da tali considerazioni, a seguito
di una capillare disamina della normativa
indicata, la sezione toscana della Corte dei
conti accede alla seconda delle opzioni
interpretative indicate e conclude ritenendo
che l'art. 17, comma 30-ter, va interpretato
nel senso che esso non esclude la tutela del
danno all'immagine della p.a. derivante da
reato comune anche in assenza di sentenza di
condanna irreversibile.
Resta da capire se tale pronuncia, peraltro
non isolata e corroborata da una rilevante
dottrina conforme, avvierà un ripensamento
della magistratura contabile. Occorre
tuttavia evidenziare che la Corte
costituzionale, con ordinanza n. 219 del 21.07.2011, successiva alla pronuncia della
sezione toscana e precedente alla relativa
pubblicazione, ha sostanzialmente confermato
quanto riportato nella precedente sentenza
n. 355/2010 aggiungendo che la sentenza di
condanna per reati contro la p.a. deve
acquisire il crisma della definitività prima
che inizi il procedimento per l'accertamento
della responsabilità amministrativa
derivante dalla lesione dell'immagine della
p.a.
(articolo ItaliaOggi del 19.08.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA BIS/ Disabili, rispetto quota più
facile.
Le compensazioni diventano automatiche e su
base nazionale. La manovra allenta gli obblighi
di assunzione ampliando la platea anche ai
gruppi d'impresa.
Compensazioni automatiche per la quota
obbligatoria di disabili. Infatti, le
imprese non devono più richiedere
l'autorizzazione per effettuare il compenso
tra assunzioni di disabili effettuate in
diverse sedi provinciali, dove in più e dove
in meno rispetto alla quota obbligatoria.
Tale possibilità, adesso, opera
automaticamente, a livello nazionale e non
solo in un'impresa ma anche a favore di
gruppi di imprese.
A prevederlo è l'articolo
9 della manovra-bis che modifica la legge n.
68/1999 ed estende, inoltre, la
compensazione anche ai datori di lavoro
pubblici, ma previa autorizzazione e su base
regionale.
Compensazione territoriale. Le imprese
aventi aziende o unità locali dislocate in
diverse sedi provinciali possono effettuare
una «compensazione territoriale»
dell'obbligo di assunzione di disabili. In
particolare possono effettuare in una o più
sedi assunzioni di disabili in numero
superiore a quello fissato dalla legge
portando la quota eccedente (di assunzioni
di disabili) a compenso del minor numero di
assunzioni di disabili effettuate in altre
sedi.
Fino al 12 agosto scorso, le imprese
con un numero di dipendenti fino a 50
potevano valutare liberamente in quale sede
effettuare la quota eccedente di assunzioni
da compensare; quelle con un numero di
dipendenti inferiore a 50, invece, erano
prima tenute a richiedere, e quindi a
ottenere, una specifica autorizzazione.
Compensazioni automatiche. È su questa
disciplina che interviene la manovra-bis,
stabilendo l'automaticità delle
compensazioni per tutte le aziende e con
riferimento all'intero territorio nazionale.
In particolare, la nuova norma del comma 8,
dell'articolo 5, della legge n. 68/1999
stabilisce che l'obbligo di assunzione di
disabili va rispettato a livello nazionale e
che, ai fini del rispetto di tale obbligo, i
datori di lavoro privati che occupano
personale in diverse unità produttive,
nonché i datori di lavoro privati di imprese
che sono parte di un gruppo possono assumere
in un'unità produttiva o in un'impresa del
gruppo avente sede in Italia, un numero di
lavoratori disabili (aventi cioè diritto al
collocamento mirato) superiore a quello
prescritto portando in via automatica
l'eccedenza a compenso del minor numero di
lavoratori (disabili) assunti nelle altre
unità produttive o nelle altre imprese del
gruppo aventi sede in Italia.
In sostanza,
dallo scorso 13 agosto non serve più
richiedere l'autorizzazione, perché la
compensazione opera in via automatica a
livello nazionale e opera non solo nei
confronti delle imprese ma anche dei gruppi
di imprese.
Il prospetto. C'è unico adempimento da
osservare, in caso di utilizzo della nuova
compensazione automatica. E cioè la
trasmissione, in via telematica, del
«prospetto informativo» a ciascuno dei
servizi competenti delle province in cui
sono presenti le unità produttive
dell'impresa o le sedi delle diverse imprese
facenti parte del gruppo, dal quale dovrà
risultare l'adempimento dell'obbligo a
livello nazionale sulla base dei dati
riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero
a ciascuna impresa appartenente al gruppo.
Il prospetto, dopo la legge n. 133/2008, è
dovuto ogni anno entro il 31 gennaio dai
datori di lavoro, pubblici e privati, che
occupano a livello nazionale almeno 15
dipendenti e che siano stati interessati da
modifiche, avvenute entro il 31 dicembre
precedente, alla situazione occupazionale
tali d'aver modificato l'obbligo o la quota
di riserva.
Compensazione anche nel pubblico.
Infine, ultima novità riguarda l'estensione
della possibilità di compensazione al
settore del pubblico impiego. In
particolare, il nuovo comma 8-ter che la
manovra-bis ha introdotto all'articolo 5
della legge n. 68/1999 prevede che i datori
di lavoro pubblici possano essere
autorizzati, su loro motivata richiesta, ad
assumere in unità produttiva un numero di
lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto,
portando le eccedenze a compenso del mino
numero di lavoratori assunti in altre unità
produttive della medesima regione
(articolo ItaliaOggi del 19.08.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA BIS/ I tagli fanno rotta
sul personale.
Stretta su dipendenti e dirigenti. Meno
sulla burocrazia. Dalle tredicesime al Tfr tutte
le norme di interesse per le pubbliche
amministrazioni locali.
Netta prevalenza, per numero e per rilievo,
delle nuove misure di contenimento della
spesa per i singoli dirigenti e dipendenti
rispetto a quelle dettate per la
razionalizzazione della organizzazione delle
singole amministrazioni.
Possono essere così
riassunte le linee ispiratrici della manovra
di ferragosto. Appartengono al primo ambito
la possibilità di diluire il pagamento delle
tredicesime nello stato, il differimento
fino a un anno e mezzo del pagamento del
trattamento di fine servizio a tutti i
dipendenti pubblici che si collocano in
pensione per anzianità, il calcolo della
buonuscita sulla base del trattamento
economico accessorio in godimento prima
della assegnazione dell'ultimo incarico, se
breve; il tetto europeo al trattamento
economico dei dirigenti generali dello
stato; la possibilità di accorpamento delle
festività non religiose e l'obbligo di
utilizzare i voli in classe economica.
Tra le misure di razionalizzazione dirette
alle amministrazioni segnaliamo il vincolo
alla riduzione del numero dei dirigenti
nello stato, l'allungamento della
possibilità di collocare in quiescenza il
personale pubblico che ha raggiunto 40 anni
di anzianità contributiva, anche in assenza
di una specifica richieste, l'estensione
offerta a tutte le p.a. della possibilità di
collocare in mobilità o di utilizzare in
modo flessibile il personale; la parziale
flessibilità aggiuntiva prevista per le
assunzioni cd obbligatorie e la definizione
delle caratteristiche essenziali dei
tirocini formativi.
Occorre sottolineare che queste disposizioni
non hanno, nella economia complessiva dei
risparmi previsti dal dl n. 138/2011, un
grande rilievo; così come non hanno avuto un
analogo grande rilievo i risparmi sul
pubblico impiego previsti dal dl n. 98/2011.
Si deve infine sottolineare in premessa che
il numero di disposizioni che si applicano
al personale degli enti locali è ancora più
ridotto, basta ricordare che il differimento
del pagamento delle tredicesime è limitato
alle sole amministrazioni statali.
Il taglio dei dirigenti. Tutte le
amministrazioni statali devono tagliare di
un ulteriore 10% i posti dirigenziali e
dirigenziali generali previsti nella propria
dotazione organica. Il mancato rispetto di
questa prescrizione è sanzionato con il
divieto di effettuare assunzioni di
personale a qualunque titolo. È necessario
chiarire se in tale divieto sono comprese
anche le nomine di dirigenti a tempo
determinato.
Il differimento della tredicesima. Se
l'amministrazione statale presso cui si
presta servizio non ha raggiunto gli
obiettivi di risparmio assegnati dal dl n.
98/2011 o dal documento di programmazione
finanziaria, matura la possibilità che il
governo disponga lo slittamento del
pagamento della tredicesima mensilità in tre
rate annuali da corrispondere entro il
triennio successivo. Ovviamente non sono
riconosciuti gli interessi.
Il collocamento in quiescenza. Viene
prorogata di tre anni la possibilità offerta
dal dl n. 112/2008 a tutte le p.a. di
collocare in quiescenza i propri dipendenti
e dirigenti che hanno raggiunto 40 anni di
anzianità contributiva, anche se non hanno
presentato una specifica richiesta.
Occorre
rispettare solamente il vincolo della
comunicazione con un preavviso non inferiore
a sei mesi. Il dl n. 98 ha stabilito che se
gli enti si danno preventivamente dei
criteri di carattere generale non devono
motivare i singoli provvedimenti.
L'assegnazione di altri incarichi ai
dirigenti. Le p.a. hanno le mani più libere
nella assegnazione di incarichi diversi ai
dirigenti. Esse possono provvedere in questo
senso anche prima della scadenza
dell'incarico assegnato. Devono
semplicemente rispettare una «clausola di
salvaguardia», cioè fino alla data di
scadenza del primo incarico il dirigente
deve mantenere lo stesso trattamento
economico, anche il nuovo incarico ha un
peso inferiore.
In sostanza si ripropone,
per la parte economica, una clausola già
presente nel contratto dei dirigenti. Per
evitare aggiramenti ai fini del calcolo del
trattamento di fine servizio si dispone che
gli incarichi di durata inferiore alla
soglia minima, cioè tre anni, conferiti ai
dirigenti che stanno per essere collocati in
quiescenza non contano a questo fine.
La mobilità e l'utilizzo dei dipendenti. Con
due distinte disposizioni si stabilisce che
il personale comandato presso un'altra p.a.
ha diritto di precedenza nella mobilità
anche se il posto si rende vacante in un
ufficio diverso da quello in cui presta la
sua attività.
Si consente inoltre alla p.a.
di spostare il proprio personale in altro
ufficio nell'ambito della stessa regione.
Per rafforzare tale previsioni si stabilisce
che, fino alla stipula di uno specifico
contratto nazionale, siamo nell'ambito dei
poteri datoriali; quindi i dirigenti hanno
mano ampiamente libera.
Il differimento della buonuscita. Tutti i
dipendenti pubblici che si collocano in
quiescenza per anzianità contributiva e non
per raggiungimento dei limiti massimi di età
a partire dalla data di entrata in vigore
del decreto (nella scuola dal prossimo 31
dicembre) riceveranno il trattamento di fine
servizio non più entro i sei mesi
successivi, ma entro il tetto di 24 mesi.
Gli eventuali interessi decorreranno
solamente al superamento di tale periodo.
Festività civili. Con uno specifico decreto
del presidente del consiglio dei ministri
viene annualmente individuata la data
(collocandola tra la domenica o i giorni
immediatamente precedenti o seguenti alle
giornate non lavorative) in cui collocare le
festività non previste dal Concordato.
Le assunzioni obbligatorie. Le
amministrazioni pubbliche possono non
rispettare i vincoli minimi di assunzioni
obbligatorie nelle singole sedi, purché
rispettino nell'insieme del proprio
personale tali vincoli.
Altre disposizioni. Ai dipendenti pubblici
collocati in aspettativa per svolgere
incarichi di governo in amministrazioni
pubbliche si applicano le stesse regole
previste per le normali aspettative, salvo
che optino per il mantenimento in via
esclusiva del trattamento economico in
godimento.
Sono fissati, in modo più
stringente, i vincoli che le p.a. e i
privati devono rispettare per
l'effettuazione di tirocini formativi. I
dipendenti e dirigenti dello Stato infine
devono obbligatoriamente viaggiare in classe
economica
(articolo ItaliaOggi del 19.08.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO: OSSERVATORIO VIMINALE/ Trasferimenti per i consorzi.
I componenti hanno diritto all'avvicinamento.
Il beneficio previsto
dall'art. 78 del Tuel va interpretato
estensivamente.
È possibile applicare nei confronti di un
dipendente della polizia di stato, che ha
prodotto istanza di trasferimento, il
beneficio di cui all'art. 78, comma 6, del
decreto legislativo n. 267/2000, qualora il
dipendente medesimo sia stato delegato dal
sindaco a rappresentare il comune presso un
Consorzio tra enti locali?
L'articolo citato
introduce una disposizione di garanzia a
favore di tutti i lavoratori dipendenti per
evitare loro restrizioni o limitazioni
all'esercizio delle funzioni connesse
all'espletamento del proprio mandato. In
proposito, è stabilito che la richiesta di
tali lavoratori di avvicinamento al luogo in
cui viene svolto il mandato amministrativo
deve essere esaminata dal datore di lavoro
con criteri di priorità.
L'art. 77, comma 2, del Tuel statuisce poi
che, ai fini dell'applicazione delle norme
di cui al capo IV –status degli
amministratori locali (artt. 77-87)– nel
novero degli amministratori locali sono
compresi anche «i componenti degli organi
dei consorzi fra enti locali». Nel caso di
specie, pertanto, al suddetto dipendente
sono applicabili le disposizioni di cui
all'art. 78 del Tuel
(articolo ItaliaOggi del 19.08.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Se
la p.a. non trasferisce l'impiegato, ci
pensa il Tar. Tutela piena non solo nel
processo civile ma anche in quello
amministrativo.
Se l'amministrazione non trasferisce lo
statale ci pensa il Tar.
Il dipendente pubblico, a cui venga negato
il trasferimento ad altra sede di lavoro,
può chiedere al giudice di intervenire
affinché quest'ultimo provveda direttamente
in sostituzione dell'amministrazione.
È quanto emerso dalla
sentenza 08.06.2011 n. 1428 emessa dal TAR
Lombardia-Milano, Sez. III.
Il caso riguardava l'istanza di
un agente di polizia costretto a chiedere il
trasferimento della sede di lavoro per
potersi avvicinare al luogo di residenza dei
propri genitori, bisognosi della sua
assistenza essendo affetti da gravi disturbi psico-fisici. L'amministrazione, per ben due
volte, ha negato il trasferimento e,
conseguentemente, ha rigettato l'istanza del
lavoratore.
Rilevata l'illegittimità dei provvedimenti
di diniego, il Tar Lombardo, dice la sua
sulla possibilità di sostituirsi
all'amministrazione per garantire le
necessità del lavoratore e della sua
famiglia.
In sostanza il Tar sottolinea che, come nel
processo civile, anche nel processo
amministrativo il cittadino deve ricevere
una tutela piena ed effettiva. E una tutela
piena ed effettiva non può prescindere,
secondo il Tar Lombardia, dalla possibilità
di condannare l'amministrazione all'adozione
del provvedimento capace di soddisfare le
pretese del ricorrente.
Applicando gli artt. 30 e 34, comma 1, lett.
c) ed e), del codice del processo
amministrativo (cpa) viene fatta chiarezza
sui presupposti necessari affinché il
giudice possa scavalcare l'amministrazione:
l'attività di quest'ultima deve essere
vincolata oppure la discrezionalità della
stessa deve ritenersi esaurita. Nel caso in
esame è stato ritenuto che
l'amministrazione, negando in due diverse
occasioni l'istanza del lavoratore, avesse
consumato la propria discrezionalità. Per
cui a questo punto il Tar può sostituirsi
alla p.a.
La conseguenza della sentenza è quella di
velocizzare la tutela del cittadino. La
possibilità di condannare l'amministrazione
a adottare un determinato atto, infatti,
consente di ottenere in un solo giudizio
quello che, prima del codice del processo
amministrativo, si doveva fare in due
processi: dopo il processo di merito (che si
limitava ad annullare) bisognava promuovere
il processo di ottemperanza (per avere
concreta attuazione del proprio diritto).
Con la nuova impostazione si fanno due
processi in uno.
L'azione di esatto adempimento e la
correlata condanna da parte del giudice
amministrativo nei confronti
dell'amministrazione valgono per tutti i
tipi di processi che si celebrano davanti al
Tar. Ma la p.a., dopo la sentenza del
giudice, non è del tutto fuori gioco. Può
ancora smarcarsi dall'ordine del Tar purché
la situazione di fatto sia cambiata: si
pensi alle ipotesi in cui la decisione del
Tar arrivi dopo qualche anno dal deposito
del ricorso
(articolo ItaliaOggi del 18.08.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA
BIS/ Mobilità a tutto spiano
nella p.a..
Trasferimenti anche in aree diverse di
contrattazione. L'obbligatorietà
dell'istituto è legato alla
razionalizzazione delle province e dei
piccoli comuni.
Trasferimenti obbligatori per i dipendenti
pubblici, anche nelle more dei criteri che
saranno definiti dalla contrattazione
collettiva.
Il dl 138/2011 dà un ulteriore colpo di
acceleratore alla mobilità del personale
pubblico, potenziandola ulteriormente con
l'articolo 1, comma 26, ai sensi del quale i
dipendenti di tutte le amministrazioni
previste dall'articolo 1, comma 2, del dlgs
165/2011 «esclusi i magistrati, su richiesta
del datore di lavoro, sono tenuti a
effettuare la prestazione in luogo di lavoro
e sede diversi sulla base di motivate
esigenze, tecniche, organizzative e
produttive con riferimento ai piani della
performance o ai piani di razionalizzazione,
secondo criteri e ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto.
Nelle more della disciplina contrattuale si
fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto
di informativa preventiva, e il
trasferimento è consentito in ambito del
territorio regionale di riferimento; per il
personale del ministero dell'interno il
trasferimento può essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di
riferimento. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
Il comma 19 completa l'opera modificando
l'articolo 30, comma 2-bis, del dlgs al
quale è aggiunta la seguente frase: «Il
trasferimento può essere disposto anche se
la vacanza sia presente in area diversa da
quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralità finanziaria».
Il potenziamento dell'istituto della
mobilità è evidentemente finalizzato a
consentire il passaggio dei dipendenti
pubblici da un territorio all'altro della
medesima amministrazione, ma anche tra
un'amministrazione e l'altra: infatti,
coinvolti sono anche regioni ed enti locali.
È implicita la connessione tra questa norma
e il disegno di riduzione delle province,
unione dei comuni con meno di 1.000 abitanti
e ridisegno degli uffici periferici statali
che hanno sede nelle province che verranno
soppresse. Questi ultimi, infatti,
dovrebbero traslocare, per concentrarsi
nelle nuove sedi ove si collocheranno gli
uffici periferici. Pertanto, risulta
fondamentale poter imporre ai dipendenti la
mobilità in ambito regionale, così da
razionalizzare la distribuzione delle
risorse umane.
Sono, dunque, sostanzialmente queste le
«esigenze, tecniche, organizzative e
produttive con riferimento ai piani della
performance o ai piani di razionalizzazione»
cui fa riferimento l'articolo 1, comma 29,
che danno al datore di lavoro pubblico la
potestà di trasferire i dipendenti.
Lo stesso, nella sostanza, varrà anche per
comuni, province e regioni interessate dalla
profonda trasformazione che scaturirà della
soppressione delle province con meno di
300.000 abitanti o con una superficie
inferiore ai 3.000 chilometri quadrati.
Anche se il dl 138/2011 non entra
assolutamente nel dettaglio della disciplina
necessaria per stabilire le sorti dei
dipendenti coinvolti dalle soppressioni ed
accorpamenti previsti dagli articoli 15 e 16
della manovra 2011-bis, è evidente che il
loro trasferimento sarà una misura
necessaria per garantire sia la buona
riuscita delle operazioni, sia la
conservazione dei posti di lavoro.
Mancano,
tuttavia, in questo momento i criteri per
scegliere chi e come dovrà essere
trasferito. Il comma 29 assegna alla
contrattazione collettiva di comparto (si
ritiene, dunque, debba trattarsi della
contrattazione di livello nazionale) il
compito di stabilire criteri ed ambiti. Ma,
il blocco della contrattazione fino al 2014
certo non favorirà la convocazione delle
parti. Per questo, il comma 29 dispone che
in assenza della contrattazione si
utilizzeranno criteri che saranno
autodeterminati dalle amministrazioni
stesse, soggette solo all'informazione
preventiva, non alla contrattazione.
Il che non favorirà un clima sereno nelle
relazioni sindacali, dal momento che
processi di estesa mobilità come quelli
determinati dal dl 138/2011 richiedono
indubbiamente un coinvolgimento delle parti
sociali ampio, anche ai fini di una
valutazione completa delle implicazioni
complesse collegate alla soppressione delle
province ed alla riorganizzazione
mastodontica che ne deriverà
(articolo ItaliaOggi del 17.08.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA
BIS/
Negli enti non virtuosi tredicesima
posticipata e a rate. Per la prima volta una
norma incide su una componente fissa della
retribuzione.
Tredicesima posticipata a rate per i
dipendenti di pubbliche amministrazioni non
virtuose. Per la prima volta una
disposizione normativa incide su una
componente fissa della retribuzione,
considerandola come se fosse eventuale e
connessa all'avverarsi di una condizione,
snaturandone la natura. Ma, la necessità di
fare cassa ha indotto il governo, con
l'articolo 1, comma 7, del dl 138/2011 di
introdurre una misura a dir poco draconiana
per i dipendenti pubblici.
La norma modifica l'articolo 10, comma 12,
del dl 98/2011, convertito in legge 111,
inserendo un nuovo periodo dopo il secondo,
ai sensi del quale «nella ipotesi prevista
dal primo periodo del presente comma ovvero
nel caso in cui non siano assicurati gli
obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi
del comma 2, con le modalità previste dal
citato primo periodo può essere disposto,
nel rispetto degli equilibri di bilancio
pluriennale, il differimento, senza
interessi, del pagamento della tredicesima
mensilità dovuta ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165, in tre
rate annuali posticipate.
Con decreto di natura non regolamentare del
ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le disposizioni tecniche per
l'attuazione del presente comma».
I presupposti, dunque, per negare ai
dipendenti pubblici il pagamento a dicembre
della tredicesima mensilità sono
l'incapacità dell'amministrazione di
rispettare gli obiettivi finanziari
stabiliti dal Documento di economia e
finanza e da eventuali aggiornamenti, oppure
il mancato raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica.
Laddove si accertino questi indici di
mancata virtuosità nella gestione il
differimento si può dare corso al
differimento della tredicesima. È bene
precisare che tale misura non è automatica,
ma facoltativa, dal momento che l'articolo
1, comma 7, della manovra 2011-bis
stabilisce che esso «può essere disposto».
In questo caso, ai dipendenti la tredicesima
sarà pagata in tre rate annuali, per altro
senza interessi, secondo modalità ancora da
decidere con decreto del ministero
dell'economia.
Alla misura sono interessate solo le
amministrazioni statali: infatti è ad esse
che si rivolge l'articolo 10 del dl 98/2011
convertivo in legge 111/2011. Dunque,
restano esclusi i dipendenti di regioni ed
enti locali. Il che contribuisce ad
aumentare i dubbi di legittimità
costituzionale della norma, anche sul piano
della parità di trattamento dei dipendenti.
Soprattutto, desta perplessità la scelta di
diradare i pagamenti delle tredicesime in
base ad eventi che non possono essere
connessi alla diretta responsabilità dei
dipendenti.
La norma sarebbe apparsa egualmente una
misura molto dura anche se fosse stata
concepita come metodo generale, applicato a
tutti i dipendenti pubblici, per consentire
di realizzare risparmi di cassa nel corso
degli anni, a prescindere da indici di
gestione non virtuosa.
Così come concepita, la norma va contro
anche qualsiasi logica di «meritocrazia» e
impatta decisamente sulla riforma Brunetta.
Infatti, per il mancato rispetto di indici
finanziari, finiscono per rispondere i
dipendenti, col differimento di una parte
della loro retribuzione: non è esattamente
un sistema per incentivare la produttività.
La norma, inoltre, dovrebbe portare a
conseguenze molto forti sul principio di
separazione delle competenze della
dirigenza, da quelle degli organi di
governo. Non è, infatti, un mistero che gli
sforamenti agli obiettivi finanziari da
parte delle amministrazioni siano
spessissimo conseguenza di scelte ed
indicazioni derivanti soprattutto dagli
organi di governo ed i loro staff.
La disposizione contenuta nel dl 138/2011,
viste le conseguenze molto rilevanti che
produce su un elevatissimo numero di
dipendenti, dovrebbe, allora, consentire
alla dirigenza tecnica di non attuare alcun
indirizzo che possa compromettere gli
obiettivi gestionali o, quanto meno, di
rilevare formalmente l'incompatibilità di
tali indirizzi con la necessità di
assicurare gli obiettivi, anche per non
danneggiare i dipendenti.
Anche allo scopo di evidenziare, così, su
chi ricada effettivamente la responsabilità
degli scostamenti e fornire le basi per non
esercitare, eventualmente, la facoltà di
posticipare la tredicesima
(articolo ItaliaOggi del 17.08.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA
BIS/ Il decreto legge fa la festa ai
ponti.
Tra i riposi tagliati spuntano anche
Pasquetta e Santo Stefano. Da decidere i
termini dell'accorpamento alle domeniche o
ai lunedì. Dpcm entro il 30 novembre.
La previsione normativa sullo spostamento
delle feste ha ripreso quanto in più
occasioni sostenne Silvio Berlusconi,
regolarmente equivocato come se avesse
inteso sopprimere alcuni giorni festivi. Si
tratta, essenzialmente, di spostare un
giorno festivo infrasettimanale al venerdì o
al lunedì successivo, per limitare l'effetto
del ponte.
Esempio. Nel 2012 il 25 aprile cadrà di
mercoledì e il 1° maggio di martedì. Se la
prima festa venisse spostata a venerdì 27,
attutirebbe il desiderio di «pontificarla»
con l'uso del 26 e del 27; se poi fosse
collocata a lunedì 30 aprile, permetterebbe
un unico ponte da sabato 28 a martedì 1°
maggio, evitandone un paio di altri. In ogni
caso, inibirebbe il proliferare di assenze
motivate solo per cumulare giorni di
vacanza.
Per la verità, il decreto-legge
prevede una terza possibilità, che è quella
più temuta ed è passata, in genere, come
l'unica applicabile: cioè la coincidenza con
la domenica. In questo caso, oltre che
evitare ponti, naturalmente ci sarebbe una
giornata festiva perduta. È prevedibile che
molti parlamentari si oppongano, in sede di
conversione.
Quali sono esattamente le feste
interessate? La risposta, di là di
strafalcioni commessi da molti anche dopo
aver avuto in mano il testo definitivo, si
ricava da una sottrazione. Bisogna prendere
la legge n. 260 del 1949 (vigente), che
disciplina le «ricorrenze festive», e
sottrarvi i «giorni festivi» che tali sono
in virtù del concordato con la S. Sede,
indicati dalla legge n. 810 del 1929 (fra
essi figurano pure tutte le domeniche).
Entrambi i provvedimenti vanno esaminati con
le modifiche più volte apportate (feste
religiose soppresse, feste religiose
ripristinate, feste nazionali spostate
ecc.). Se ne ricava che i giorni disponibili
per il dpcm che sposti le feste per l'anno
successivo, come previsto dall'art. 1, comma
24, del decreto-legge 138, sono i seguenti:
il 25 aprile; il lunedì dopo Pasqua; il 1°
maggio; il 2 giugno; il 26 dicembre.
Qualcuno si stupirà di trovare come feste
civili i giorni di Pasquetta e di S.
Stefano. Il concordato, invero, non ne fa
cenno alcuno. Si tratta di giorni di riposo
introdotti dallo stato per rendere più
festevoli le due ricorrenze: Pasqua (che
altrimenti sarebbe una qualsiasi domenica) e
Natale. Se il lunedì detto dell'Angelo cade
già, per sua natura, il lunedì, e quindi non
ha bisogno di essere spostato per evitare
ponti, teoricamente il giorno di S. Stefano
potrebbe essere fatto slittare al venerdì,
alla domenica o al lunedì successivo.
Difficile prevederlo, anche se le occasioni
«pontificanti» legate al 1° gennaio (festa
religiosa) potrebbero invitare a trasferire
il giorno festivo oggi fissato al 26
dicembre senza alcun'altra indicazione che
non sia la data (la designazione con santo
Stefano è soltanto corrente: fra l'altro, la
giornata non è di precetto per la Chiesa
cattolica).
Restano 25 aprile, 1° maggio e 2
giugno. Naturalmente, si solleverà un
putiferio in nome del Lavoro, della
Resistenza, dell'Antifascismo e via
esaltando Valori e Ideali. È già successo in
questi giorni: ci limitiamo a citare il livoroso pezzo («Giù le mani da quelle
feste») apparso su l'Unità il 12 agosto, a
firma di un Vittorio Emiliani solitamente
ben più posato. Così invece non avvenne nel
1977, quando fu fatto sparire il 4 novembre,
giorno della Vittoria e autentico simbolo
della raggiunta Unità italiana. Non ci
furono grandi doglianze nemmeno per la
soppressione della «festa nazionale» (tale
definita per legge) del 2 giugno, poi
reintrodotta una tantum nel 1986 e in via
definitiva dal 2001, pronubo Carlo Azeglio
Ciampi.
Indipendentemente dalle polemiche
promosse e promovende degli esaltatori delle
feste civili oggi oggetto di spostamento, ci
si augura che la stesura della disposizione
sia chiarita e modificata, anche sulla base
dell'esperienza maturata qualche mese fa con
l'introduzione, solo per quest'anno, del 17
marzo come giorno festivo (anniversario
dell'Unità). Andrebbero, insomma, sciolte le
espressioni concernenti «celebrazioni
nazionali» e le «festività dei Santi
Patroni», per risolvere anticipatamente i
problemi che si pongono nel diritto del
lavoro.
Ovviamente, una corretta stesura
delle norme implicherebbe che si azzerasse
quell'inciso «sulla base della più diffusa
prassi europea», contenente un'affermazione
tutta da provare ma, in ogni caso,
costituente una pura idiozia in un testo di
legge. Infine, un suggerimento terra terra.
Il termine previsto per emanare il dpcm
sulle feste è previsto per il 30 novembre di
ogni anno. Sarebbe bene anticipare la data
di qualche mese.
Ciò, per le ovvie esigenze di programmare
lavoro e riposo per ciascun italiano.
Bisogna altresì considerare piccoli
particolari pratici: già oggi si vendono
calendari per l'anno 2012; per avere agende
e calendari aggiornati bisognerebbe che le
ditte li apprestassero nei primi giorni di
ogni dicembre, con danni e problemi chiari a
tutti, meno che a chi ha steso la norma nel
decreto
(articolo ItaliaOggi del 17.08.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: P.a.,
il part-time è discrezionale. Niente più
automatismi: l'amministrazione valuta le
istanze. Le regole per trasformare il
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
da tempo pieno a parziale.
In soffitta il diritto al
part-time per i pubblici dipendenti.
La pubblica amministrazione, infatti, non è
più tenuta, senza condizioni, ad accettare
le richieste dei lavoratori di trasformare
il proprio impiego da tempo pieno a
parziale, né tantomeno la trasformazione può
prodursi automaticamente.
Piuttosto, essa rappresenta soltanto
un'opportunità per il lavoratore, la cui
decisione è rimessa alla valutazione
dell'amministrazione che deciderà in
considerazione: 1) della dotazione organica,
2) dell'oggetto dell'attività che il
lavoratore intende svolgere con il
part-time; 3) dell'impatto
sull'organizzazione lavorativa.
Pubblici sempre più
privati.
La novità, introdotta dal dl n. 112/2008
(convertito dalla legge n. 133/2008), è
stata oggetto di precisazioni da parte del
ministro della pubblica amministrazione e
del ministro per le pari opportunità nella
circolare congiunta n. 9/2011.
Due i motivi dell'intervento ministeriale:
primo per il nascente contenzioso
sull'applicazione delle nuove e più
stringenti regole; secondo per la norma del
collegato lavoro (legge n. 183/2010) che, in
via transitoria, ha concesso alle pubbliche
amministrazioni un potere speciale, ossia la
facoltà di rimettere in valutazione le
trasformazioni già concesse prima
dell'entrata in vigore della riforma
(24.11.20110).
Quando è accoglibile la
domanda.
In base alla normativa vigente, dunque, a
fronte di un'istanza del lavoratore,
l'amministrazione non ha più l'obbligo di
accogliere la richiesta di trasformazione
del rapporto da tempo pieno a part-time.
Né la trasformazione stessa avviene in
maniera automatica. Infatti, la nuova
disciplina prevede che la trasformazione
«può» essere concessa entro 60 giorni dalla
domanda e poi prevede particolari condizioni
ostative alla trasformazione, cioè alle
cause che precludono l'accoglimento della
istanza (che sono tipizzate ex ante).
Pertanto, in presenza della disponibilità
del «posto» nel contingente e in
assenza di tali condizioni preclusive (che
riguardano il perseguimento dell'interesse
istituzionale e il buon funzionamento
dell'amministrazione), il lavoratore
dipendente è titolare di interesse tutelato
alla trasformazione del rapporto di lavoro a
part-time, ferma restando comunque la
valutazione da parte dell'amministrazione
relativamente alla congruità del regime
orario e alla collocazione temporale della
prestazione lavorativa proposti.
La valutazione
dell'istanza.
La valutazione dell'istanza, una volta
verificatane l'accoglibilità dal punto di
vista soggettivo e la presenza delle altre
condizioni di ammissibilità, si basa su tre
elementi:
● la capienza dei contingenti fissati dalla
contrattazione collettiva in riferimento
alle posizioni della dotazione organica;
● l'oggetto dell'attività, di lavoro
autonomo o subordinato, che il dipendente
intende svolgere a seguito della
trasformazione del rapporto; in particolare,
lo svolgimento dell'attività non deve
comportare una situazione di conflitto di
interessi rispetto alla specifica attività
di servizio svolta dal dipendente e la
trasformazione non è comunque concessa
quando l'attività lavorativa di lavoro
subordinato debba intercorre con altra
amministrazione (a meno che non si tratti di
dipendente di ente locale per lo svolgimento
di prestazione in favore di altro ente
locale);
● l'impatto organizzativo della
trasformazione, che può essere negata quando
dall'accoglimento della stessa deriverebbe
un pregiudizio alla funzionalità
dell'amministrazione, in relazione alle
mansioni e alla posizione organizzativa
ricoperta dal dipendente.
La verifica della capienza del contingente
ha carattere oggettivo e deve essere
compiuta in concreto con riferimento al
momento in cui la trasformazione dovrebbe
aver luogo, in base alla domanda del
lavoratore. Nel caso in cui il numero delle
domande risulti eccedente rispetto ai posti
di contingente, la valutazione
sull'accoglimento delle istanze deve essere
operata tenendo conto, congiuntamente,
dell'interesse al funzionamento
dell'amministrazione e della particolare
situazione del dipendente, il quale,
ricorrendo determinate circostanze, può
essere titolare di un interesse protetto, di
un titolo di precedenza o di un vero e
proprio diritto alla trasformazione del
rapporto.
Il diniego va motivato.
La valutazione circa la sussistenza dei
presupposti per la concessione o delle
condizioni ostative, come pure quella
relativa alla collocazione temporale della
prestazione proposta dal dipendente e alla
decorrenza della trasformazione, non può che
essere svolta in concreto, in base alle
circostanze fattuali particolari che
l'amministrazione è tenuta ad analizzare.
In caso di esito negativo della valutazione,
le scelte effettuate devono risultare
evidenti dalla motivazione del diniego, per
permettere al dipendente di conoscere le
ragioni dell'atto, di ripresentare nuova
istanza se lo desidera e, se del caso,
consentire l'attivazione del controllo
giudiziale.
In merito, la circolare della Funzione
pubblica, per limitare il rischio di
pronunce giudiziali sfavorevoli
all'amministrazione, ha raccomandato (alle
amministrazioni) di adottare sempre
motivazioni puntuali, evitando l'uso di
clausole generali o di formule generiche che
non sono utili allo scopo.
Qualora l'amministrazione ritenesse
accoglibile la domanda del dipendente ma con
diverse modalità rispetto a quelle dallo
stesso prospettate nell'istanza, al fine di
perfezionare l'accordo, sarebbe comunque
necessaria una nuova manifestazione del
consenso da parte del lavoratore
interessato.
---------------
C'è chi mantiene la
precedenza.
La contrattazione collettiva disciplina le
ipotesi di precedenza alla trasformazione.
La contrattazione collettiva, in virtù della
delega conferita dal T.u. sul pubblico
impiego (dlgs n. 165/2001) di «individuare
criteri certi di priorità nell'impiego
flessibile del personale», ha stabilito
due regole:
a) alcuni dipendenti, in considerazione
della particolare situazione in cui si
trovano, hanno un titolo di priorità
nell'accesso alle varie forme di
flessibilità (dell'orario, del rapporto) che
l'amministrazione decide di attuare
compatibilmente con l'organizzazione degli
uffici e del lavoro;
b) i criteri di priorità debbono essere «certi»,
ossia predeterminati in modo chiaro e resi
conoscibili, in modo da evitare scelte
arbitrarie o comunque non imparziali.
Da ciò deriva che le amministrazioni, nel
rispetto delle forme di partecipazione
sindacale, devono stabilire in maniera
generale i criteri di priorità e la
graduazione tra gli stessi, tenendo conto
delle previsioni legali e di contrattazione
collettiva, che, intervenendo specificamente
in riferimento a determinate fattispecie,
hanno accordato rilevanza a particolari
situazioni in cui il disagio personale o
famigliare è maggiore.
Tra le fattispecie che danno diritto o
titolo di precedenza nella trasformazione
del rapporto di lavoro ci sono quelle
previste dallo stesso T.u. sul pubblico
impiego (articolo 12-bis) il quale
stabilisce che hanno diritto alla
trasformazione del rapporto i lavoratori del
settore pubblico e di quello privato affetti
da patologie oncologiche per i quali residui
una ridotta capacità lavorativa, anche a
causa di terapie salvavita, accertata dalla
competente commissione medica.
Tali lavoratori, inoltre, hanno anche
diritto alla successiva trasformazione del
rapporto da tempo parziale a tempo pieno, a
seguito di espressa richiesta. I titoli di
precedenza nella trasformazione sono a
favore dei:
● lavoratori il cui coniuge, figli o
genitori siano affetti da patologie
oncologiche;
● lavoratori che assistono una persona
convivente con totale e permanente inabilità
lavorativa, che abbia connotazione di
gravità (ex lege n. 104/1992), con
riconoscimento di un'invalidità pari al 100%
e necessità di assistenza continua in quanto
non in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita;
● lavoratori con figli conviventi di età non
superiore a tredici anni;
● lavoratori con figli conviventi in
situazione di handicap grave.
Altra situazione meritevole di tutela è
quella dei familiari di studenti che
presentano la sindrome Dsa (Disturbi
specifici di apprendimento). Sono i
contratti collettivi a disciplinare le
modalità di esercizio del diritto; pertanto,
la concreta attuazione del diritto è
subordinata alla regolamentazione da parte
dei contratti stessi. Secondo la Funzione
pubblica tuttavia, la posizione di questi
dipendenti deve essere considerata come
assistita sin da subito da una tutela
particolare e, quindi, da valutare
nell'ambito dei criteri di priorità previsti
dai Ccnl in ordine alla flessibilità
dell'orario (articolo
ItaliaOggi Sette del 15.08.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA-BIS/ Disallineamento
tra pubblico e privato.
FINESTRA UNICA - L'estensione del meccanismo
rigido di uscita alla scuola non riguarda
chi ha maturato il diritto alla pensione
entro il 31.12.2011.
Non è passato neanche un mese, e le pensioni
di vecchiaia delle donne subiscono una nuova
e importante modifica.
Il meccanismo che
prevedeva per le donne del settore privato
la crescita del requisito anagrafico fino ai
65 anni a partire dal 2020, viene anticipato
al 2016: resta invariata la durata
complessiva del percorso di crescita (12
anni) e, quindi, il momento di entrata a
regime della nuova disciplina è anticipato
al 2028.
Resta invariata la durata degli
scalini intermedi: 1 mese il primo anno
(2016), 2 mesi in più dal 2017, 3 dal 2018,
4 dal 2020, 5 dal 2021, 6 dal 2022 e per
ognuno degli anni fino al 2027, 3 mesi dal
2028. Solo nel 2028 quindi l'età di
vecchiaia delle donne del settore privato
sarà portata a 65 anni (salvo ulteriori
interventi in sede di conversione del
decreto).
Un percorso comunque molto lento,
che guarderanno con un po' di rammarico le
lavoratrici del settore pubblico, per le
quali la legge n. 122/2010 ha disposto la
crescita dell'età pensionabile (fissata nel
2010 a 60 anni) delle donne a 65 anni a
partire dall'01.01.2012, dopo un piccolo
balzo di un anno nel 2011.
Queste norme devono essere lette in
combinazione con gli effetti prodotti
dall'entrata in vigore del meccanismo di
adeguamento automatico dell'età pensionabile
alla speranza di vita. Secondo questo
meccanismo, applicabile non solo al regime
di accesso alla pensione di vecchiaia delle
donne (di tutti i settori) ma ad ogni altro
trattamento pensionistico, l'età
pensionabile dovrà essere periodicamente
adeguata all'eventuale aumento delle
speranze di vita.
L'entrata in vigore di
questo sistema, introdotto dalla legge n.
122/2010, era inizialmente prevista per 2015
ma, con una doppia anticipazione, la manovra
di luglio ha disposto la sua entrata in
vigore all'01.01.2013. In questi giorni
si è parlato dell'ipotesi di portare tale
termine all'01.01.2012; per ora il
decreto legge non ha scelto questa opzione,
resta da vedere se in sede di conversione si
deciderà qualcosa a riguardo.
Dal momento di
entrata in vigore di questo meccanismo, i
requisiti di età e i valori di somma di età
anagrafica e di anzianità contributiva
necessari per le pensioni di anzianità, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni
per il conseguimento della pensione di
vecchiaia, e tutti gli altri requisiti
anagrafici previsti dalla legislazione
vigente per l'accesso a trattamenti
pensionistici obbligatori, potranno crescere
con cadenza triennale, se cresce
l'aspettativa di vita degli italiani.
Si
tratta, quindi, di una "riforma permanente"
dei requisiti di accesso alla pensione, che
tiene costantemente in equilibrio il sistema
rispetto alla crescita della vita media (e
al potenziale incremento di costi
previdenziali che questo fenomeno produce).
Alla prima scadenza dell'01.01.2013, la
crescita dei requisiti anagrafici sarà di 3
mesi; questo periodo si dovrà quindi sommare
ai requisiti anagrafici di tutte le
pensioni, di vecchiaia e di anzianità, e
quindi dovrà essere aggiunti agli scalini
sopra ricordati.
Le donne sono protagoniste indirette anche
di un altro intervento della nuova manovra,
quello sulle finestre di pensionamento dei
dipendenti della scuola, su cui la quota di
personale femminile ha da sempre una
incidenza rilevante.
Per tutto il personale scolastico, viene
introdotta una nuova finestra di accesso
alla pensione, che potrà essere goduta al
termine dell'anno scolastico successivo a
quello di maturazione dei requisiti. Sono
esclusi dalla novità sono i soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento
entro il 31.12.2011
(articolo Il
Sole 24 Ore del 14.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA-BIS/
Ecco i tagli immediati e quelli in ballo.
Appena firmata, la manovra è già in
movimento. Mano pesante per tutti i
dipendenti.
I sacrifici arriveranno subito per tutti
sotto forma di tagli ai servizi sociali, ai
trasporti locali, agli asili, alla scuola:
sono questi i settori su cui nel 2012 si
farà sentire la sforbiciata secca di 12
miliardi che colpisce enti locali e
ministeri. ...
(articolo Il Secolo
XIX del 14.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
MANOVRA-BIS/ Pa,
senza tagli stop alle tredicesime. Polemica
sugli statali - Congelamento del Tfr per chi
va in pensione d'anzianità - Più mobilità.
IL PIANO DI RIASSETTO - Saranno
soppressi gli enti pubblici non economici
sotto i 70 dipendenti Trasferimenti di
addetti sulla base di esigenze produttive.
Riduzione degli uffici dirigenziali, cura
dimagrante degli organici nel senso che si
assottiglierà il personale assegnato ai
singoli uffici, soppressione degli enti
inutili e spazio alla mobilità tra uffici.
Sono queste le principali misure che,
insieme allo slittamento di due anni del
trattamento di fine rapporto e alla
possibilità di un taglio della tredicesima
per i dipendenti delle amministrazione non
virtuose, stanno per ridisegnare il pubblico
impiego (3.115.187 dipendenti a tempo
indeterminato e 323.757 contratti
flessibili).
Prima la doccia fredda, la sforbiciata
economica. Rischiano la tredicesima i
dipendenti delle amministrazioni che
sforeranno il tetto di spesa. In questo caso
scatta «il differimento, senza interessi,
del pagamento della tredicesima mensilità
dovuta ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30.03.2001, numero
165, in tre rate annuali posticipate». Una
misura che provoca polemiche, reazioni dure
da parte dei sindacati. E anche al Quirinale
c'è qualche dubbio.
Brutte notizie per chi è sul punto di andare
in pensione, ovvero per colore che «maturano
i requisiti per il pensionamento a decorrere
dalla predetta data al'articolo 3 del
decreto-legge 28.03.1997, n. 79,
convertito con modificazioni con legge 28.05.1997, n. 140». Per questi dipendenti
il trattamento di fine rapporto non sarà
erogato «decorsi sei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro» ma dopo 24 mesi.
Poi la cura dimagrante per la macchina
amministrativa. Dunque, gli uffici
dirigenziali centrali saranno ridotti in
misura non inferiore al 10 per cento.
L'obiettivo è ridurre in costi senza, nelle
intenzioni, penalizzare il servizio. A
questo proposito ministeri (si veda pezzo a
fianco), enti pubblici non economici ed
agenzie nazionali «dovranno -spiega la
Funzione pubblica- procedere ad
accorpamenti delle unità organizzative
dirigenziali secondo un criterio di
razionalizzazione, eliminazione delle
duplicazioni e accentramento delle attività
di supporto per realizzare ulteriori
economie di scala. In relazione alla
diminuzione degli uffici, è prevista anche
la diminuzione della dotazione organica del
personale assegnato. In tale caso la
riduzione viene calcolata non sulle unità di
personale, bensì sulla spesa complessiva che
dovrà ridursi in misura non inferiore al
dieci per cento». A rafforzare l'intervento
il blocco delle «assunzioni che scatta a
decorrere dall'01.04.2012 per tutte le
amministrazioni inadempienti».
Restano esclusi il personale amministrativo
operante presso gli uffici giudiziari, il
Dipartimento della protezione civile, le
Autorità di bacino di rilievo nazionale, il
Corpo della polizia penitenziaria, i
magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco,
nei limiti consentiti dalla normativa
vigente, nonché le strutture del comparto
sicurezza, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Sempre nell'ottica della razionalizzazione
finiranno sotto la scure gli enti pubblici
non economici nazionali di piccole
dimensioni (si stima una trentina). In
sostanza «gli enti pubblici non economici
inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31.12.2011, n. 196, con
una dotazione organica inferiore alle
settanta unità» saranno soppressi al
novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del decreto.
«Le funzioni esercitate da ciascun ente
soppresso sono attribuite
all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralità di amministrazioni
vigilanti, a quella titolare delle maggiori
competenze nella materia che ne è oggetto.
L'amministrazione così individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in
ogni rapporto, anche controverso, e ne
acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale».
Quanto al personale «i rapporti di lavoro
a tempo determinato, alla prima scadenza
successiva alla soppressione dell'ente, non
possono essere rinnovati o prorogati».
Corposo poi il capitolo che riguarda la
mobilità tra uffici. Al pari cioè di quanto
accade già nel settore privato il datore di
lavoro pubblico ha il potere di modificare
il luogo di esecuzione della prestazione
lavorativa attraverso lo strumento del
trasferimento definitivo o temporaneo.
È questo un intervento che ricalca il
principio alla base del decreto legislativo
numero 150/2009 (riforma Brunetta). «Il
piano delle performance delle
amministrazioni -chiarisce la Funzione
pubblica- non può prescindere da una
corretta allocazione delle risorse sul
territorio nazionale, resa indispensabile in
relazione alla necessità di contenimento dei
costi e di limitatezza delle risorse
disponibili». Due le condizioni:
esigenze produttive e attenzione alla
contrattazione.
Il trasferimento può essere disposto «sulla
base di motivate esigenze, tecniche,
organizzative e produttive con riferimento
ai piani della performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti
regolati dalla contrattazione collettiva di
comparto»
(articolo Il Sole 24
Ore del 14.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA-BIS/ Donne
in pensione a 65 anni nel 2028. Nel 2016 il
primo scalino di un mese - In dieci anni
risparmi cumulati per 13 miliardi.
Tre anni dopo il
pareggio di bilancio, nel 2016, il requisito
per il pensionamento di vecchiaia delle
lavoratrici del settore privato verrà
aumentato di un mese. L'innalzamento
proseguirà negli anni a seguire di 2, 3, 4,
5 e 6 mesi per portare l'età a 65 anni tra
il 2027 e il 2028.
È questa l'unica misura strutturale in
materia pensionistica approvata ieri dal
Consiglio dei ministri. Nel primo anno, per
effetto delle nuove misure, saranno
trattenute al lavoro per un periodo più
lungo circa 50mila lavoratrici, che poi
salgono fino a quota 270-300mila l'anno
verso la fine del decennio di transizione. I
risparmi cumulati saranno di circa 13
miliardi.
Ieri nel corso della conferenza stampa in
cui sono stati illustrati sommariamente i
contenuti della manovra, il ministro
dell'Economia, Giulio Tremonti, ha poi
riferito di altri interventi pensionistici
che garantiranno un miliardo di risparmi nel
2012. Si tratta, secondo le prime
ricostruzioni, dell'effetto di due misure.
La prima è il posticipo del pagamento del
Tfr per i dipendenti pubblici che andranno
in pensione di anzianità. La seconda prevede
invece l'estensione della cosiddetta «finestra
unica», vale a dire il posticipo secco
di 13 mesi del pensionamento effettivo dal
momento della maturazione dei requisiti,
anche al settore scuola, dove i
pensionamenti sono sempre stati legati al
momento di chiusura dell'anno scolastico.
Per far fronte alle esigenze della scuola in
vista dell'avvio del nuovo anno, su proposta
dei ministri Renato Brunetta e Giulio
Tremonti –ha poi reso noto da palazzo Chigi–
è stato inoltre approvato un decreto
presidenziale che autorizza «per il solo
anno 2011-2012» il trattenimento in
servizio di 414 dirigenti scolastici. Il
decreto autorizza poi l'assunzione a tempo
indeterminato di 30.300 unità di personale
docente ed educativo e di 36.000 unità di
personale amministrativo, tecnico e
ausiliario.
Nessuna novità, invece, per le pensioni di
anzianità, per la quali si prevedeva
l'anticipo di «quota 97» dal 2013 al
2012. La «vigilanza stretta» del
leader della Lega, Umberto Bossi, non ha
fatto passare neanche questa mediazione al
ribasso rispetto all'ipotesi iniziale che
prevedeva il blocco progressivo entro il
2015 dei pensionamenti anticipati, mossa che
avrebbe assicurato circa 2,5 miliardi di
minore spesa previdenziale. Al termine del
Consiglio i tre ministri della Lega si sono
detti «contenti» per il salvataggio
delle pensioni anticipate. La quadra su
questo punto è stata raggiunta nel corso dei
numerosi contatti tra Silvio Berlusconi e
Umberto Bossi, un confronto tra i due leader
che è proseguita nel lungo pomeriggio di
Palazzo Chigi che ha preceduto la riunione
del Consiglio dei ministri.
Nessuna decisione, infine, riguardo alle
pensioni di reversibilità, sulle quali
probabilmente si tornerà nell'ambito della
razionalizzazione delle prestazioni
assistenziali prevista dalla legge delega
che verrà presentata al Parlamento. Nulla di
fatto anche sull'altra misura di cui si era
parlato negli ultimi giorni, vale a dire
l'anticipo al 2012 del meccanismo di
aggancio del pensionamento all'aspettativa
di vita, che resta dunque fissato al 2013
con il primo posticipo di tre mesi. La
misura, nel primo biennio di applicazione,
ma anche qui siamo fuori dall'orizzonte del
close to balance 2013, garantirà 300
milioni di risparmi
(articolo Il Sole 24
Ore
del 13.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA-BIS/ Statali,
stretta su tredicesima e Tfr.
I TAGLI - Rinviato di due anni il
trattamento di fine rapporto mentre
rischiano la mensilità i dipendenti degli
enti che non riducono la spesa.
Il trattamento di fine
rapporto arriverà con due anni di ritardo e
la tredicesima non sarà corrisposta per i
lavoratori delle amministrazioni che non
rispetteranno i tagli di spesa previsti.
Per i dipendenti pubblici la manovra
anticrisi all'esame del Consiglio dei
ministri prevede altre misure restrittive
per il reddito e sono queste le due
principali novità emerse ieri sera. Il
segretario generale dell'Ugl Giovanni
Centrella dà «un giudizio negativo sulle
misure indirizzate al pubblico impiego
perché troppo penalizzanti».
Vanno ad aggiungersi alle strette che sono
state annunciate per il pubblico impiego
negli ultimi interventi. La manovra bis
dunque interesserà ancora una volta le
amministrazioni pubbliche che hanno occupato
nell'ultimo anno circa 3,4 milioni di
dipendenti a tempo determinato e
indeterminato con una spesa di oltre 168
miliardi di euro.
E per i quali le ultime settimane sono già
state ricche di importanti cambiamenti che
porteranno una trasformazione forte nel
sistema del lavoro pubblico. L'ultima
novità, in ordine di tempo, è stata
l'estensione della possibilità di poter
utilizzare i contratti di apprendistato
anche nel pubblico impiego, oltre che negli
studi professionali e nell'ambito della
somministrazione di manodopera.
Focalizzandosi sul tema del reddito quelli
chiesti al pubblico impiego sembrano tagli
che andranno consolidandosi nei prossimi
anni e a confermarlo ci sarebbe il rinvio
che pende sui rinnovi contrattuali che
dovrebbero ripartire nel 2013 ma possono
slittare al 2015. Per gli statali sono
iniziati insomma tempi di continui giri di
vite.
La manovra "uno" del 2011, quella di
luglio, aveva infatti già blindato i
risparmi previsti dal Dl 78/2010 e ne aveva
aggiunti di nuovi, per un ammontare di circa
1,1 miliardi nel periodo 2013-2015 e da 340
milioni a decorrere dal 2016. Se oggi il
peso del costo del lavoro pubblico è intorno
a 168 miliardi, nei prossimi anni, grazie a
questi progressivi interventi dovrà
arrestarsi ben al di sotto.
Oltre al mancato adeguamento della parte
economica del contratto, numerose sono state
le misure ideate per centrare l'obiettivo.
Come per esempio la proroga di un anno per i
vincoli al turn over e quella al 2014
del blocca-stipendi, ossia la misura
accessoria che impedisce ai trattamenti
accessori di portare gli stipendi sopra i
livelli del 2010. O come la semplificazione,
il rafforzamento e l'obbligatorietà delle
procedure di mobilità del personale tra le
pubbliche amministrazioni, eterna promessa
nel pubblico impiego che non ha mai dato i
risultati prospettati. Così per gli statali
fino a qualche settimana fa, ossia fino alla
manovra "uno", il conto del risparmio
andava da poco più di 2mila euro per il
personale Ata ai 43mila euro per i dirigenti
di prima fascia degli enti pubblici non
economici.
A tutto questo adesso vanno aggiunte le due
novità emerse ieri sera che renderanno
ancora più salato il conto per gli statali.
La scure della manovra bis si è infatti
abbattuta su Tfr e tredicesima. Per quanto
riguarda le tredicesime mensilità, ci sarà
uno stop per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche che non rispettano
gli obiettivi di riduzione della spesa
(articolo ItaliaOggi
del 13.08.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
MANOVRA-BIS/ Statali, Tfr
congelato per due anni. Niente tagli, niente
tredicesima.
La vera novità contenuta nel decreto-legge
varato ieri sera dal Consigli dei ministri
per "ristrutturare" (e non solo anticipare)
la manovra sui conti pubblici riguarda i
dipendenti statali.
Non più solo i dirigenti (che già con
manovra varata a luglio dovranno versare un
contributo di solidarietà), ma tutti i
dipendenti che hanno come datore di lavoro
lo Stato, cioè quasi 3 milioni e mezzo di
persone, saranno interessati dalle nuove
norme decise dal governo.
Ecco le misure, La prima è, diciamo così,
una "messa in mora". ...
(articolo
Corriere della Sera
del 13.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA-BIS/
Tfr, province, tagli alla Casta. Ecco cosa
cambia per gli italiani.
Stretta sui dipendenti statali degli enti
meno virtuosi, che perderanno la
tredicesima. Addio voli blu e sigarette più
care. Spinta sulle liberalizzazioni delle
municipalizzate.
Una manovra da 45 miliardi di euro (20 nel
2012 e 25 nel 2013) per rimettere in sesto i
conti pubblici con un anno di anticipo.
Il provvedimento licenziato all'unanimità
dal Consiglio dei ministri contiene misure
che riguardano i costi della politica, al
previdenza, il fisco, gli investimenti
finanziari e i dipendenti pubblici.
Per fronteggiare l'emergenza ...
(articolo
Il Giornale
del 13.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA-BIS/ Tutte
le novità in 15 parole.
Tasse, assistenza, pensioni, lavoro e
servizi pubblici locali: l'abc per capire
l'impatto su famiglie, imprese e
professionisti.
Un pesante pacchetto di interventi sul
fronte del Fisco che spazia dai tributi
locali (sblocco delle addizionali e
soprattutto la nuova imposta Imu) al
contributo di solidarietà sull'Irpef per i
redditi più elevati, dalla nuova tassazione
delle rendite finanziarie alla lotta contro
l'evasione attraverso la tracciabilità dei
pagamenti.
Ecco poi le misure sul welfare,
come i ticket sui ricoveri, i costi standard
nella sanità, la stretta sulle pensioni e la
riforma dell'assistenza. Per passare alle
disposizioni che riguardano le attività
economiche, come la norma costituzionale
sulla libertà di impresa, il riordino delle
professioni e le liberalizzazioni dei
servizi pubblici locali.
Con una panoramica complessiva sui
provvedimenti più importanti approvati ieri
sera dal Governo, «Il Sole 24 Ore» propone
oggi la prima puntata del «Dizionario della
manovra di Ferragosto». Una bussola
quotidiana attraverso le parole chiave per
capire che cosa cambia, con quali costi e in
quali tempi. E con un occhio particolare ai
singoli destinatari, come famiglie, imprese,
professionisti ed enti locali.
Per ogni voce vengono attribuite due
valutazioni: da una parte, un voto (da 1 a
10) sull'efficacia per il miglioramento dei
conti pubblici; dall'altra, un giudizio
(alto, medio e basso) sul grado di concreta
facilità nell'attuazione della norma. ...
(articolo Il Sole 24
Ore
del 13.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
MANOVRA BIS/ Approvato anche
l'anticipo al 2015 dell'adeguamento dell'età
pensionabile delle donne. All'anzianità serve
un anno in più.
Dal 2012 quota 97 per i dipendenti e 98 per
gli autonomi.
Dal prossimo anno ci vorrà un anno in più
d'età per andare in pensione d'anzianità,
ossia 61 anni se si è dipendenti e 62 anni
se si è lavoratori autonomi, e raggiungere
rispettivamente quota 97 o 98.
È quanto
prevede la bozza di manovra esaminata ieri
dal consiglio dei ministri che, per le
pensioni di anzianità, anticipa di un anno
l'operatività dell'ultima quota che sarebbe
dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio
2013.
Ciò significa che dal prossimo anno,
per andare in pensione, ai lavoratori
dipendenti servirà l'età di 61 anni e 36
anni di contributi oppure l'età di 62 anni e
35 anni di contributi; ai lavoratori
autonomi (artigiani, commercianti, ecc.)
occorrerà un'età non inferiore a 62 anni e
36 anni di contributi oppure un'età di 63
anni con 35 anni di contributi.
Inoltre, la
bozza di manovra anticipa di cinque anni il
progressivo incremento del requisito d'età a
65 anni per la pensione di vecchiaia delle
donne del settore privato. Scatterà, in
altre parole, dall'anno 2015 per concludersi
entro il 2027.
Anzianità, anticipo quota 97/98. La prima
stretta sulle pensioni riguarda, dunque,
quelle di anzianità. Cioè i trattamenti per
i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è
stato introdotto il cosiddetto sistema delle
quote in base al quale il diritto alla
pensione si perfeziona al raggiungimento di
una quota (appunto), data dalla somma tra
l'età anagrafica minima richiesta e almeno
35 anni di anzianità contributiva.
Il
sistema prevedeva il suo completamento a
partire dal 1° gennaio 2013, da quando
sarebbe dovuta diventare operativa l'ultima
quota. In particolare, per i lavoratori
dipendenti erano previsti questi requisiti
di pensione:
● 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel
periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
2012;
● 61 anni di età e raggiungere quota 97, a
partire dal 1° gennaio 2013.
Per i lavoratori autonomi erano previsti i
seguenti requisiti di pensione:
● 61 anni di età e raggiungere quota 97, nel
periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
2012;
● 62 anni di età e raggiungere quota 98, a
partire dal 1° gennaio 2013.
In ogni caso, era necessario il requisito
minimo contributivo di 35 anni per il
raggiungimento della quota da perfezionarsi
con esclusione della contribuzione
figurativa per disoccupazione ordinaria e
malattia. Inoltre, restava ferma la
possibilità di andare in pensione a
prescindere dall'età, qualora si possedesse
un'anzianità contributiva di almeno 40 anni
(in tale ipotesi, se il requisito minimo dei
35 anni di contribuzione effettiva è stato
raggiunto, si utilizza anche la
contribuzione figurativa per disoccupazione
e malattia).
La novità, dunque, è l'anticipo dell'ultima
quota (97 per i dipendenti e 98 per gli
autonomi a partire dal 1° gennaio 2012.
Pertanto dal prossimo anno i lavoratori
dipendenti potranno andare in pensione con
61 anni di età se raggiungono quota 97,
mentre i lavoratori autonomi con 62 anni di
età qualora raggiungono quota 98. Resta
ferma, infine, la possibilità di accedere
alla pensione in presenza di 40 anni di
contribuzione.
Donne in pensione a 65 anni dal 2027.
L'altra novità riguarda l'anticipo di cinque
anni della tabella di marcia che eleva il
requisito d'età per la pensione di vecchiaia
delle donne. In sostanza, invece che
scattare dal 1° gennaio 2020 (con il primo
mese di incremento), il graduale incremento
scatterà dall'anno 2015. Pertanto, il
requisito anagrafico oggi previsto a 60 anni
resterà tale fino al 31.12.2014, salvo
gli incrementi dovuti alla speranza di vita,
per poi incrementarsi:
►
di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2015;
►
di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2016;
►
di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2017;
►
di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2018;
►
di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2019;
►
i ulteriori sei mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2020 e per ogni anno successivo fino
al 2026;
►
di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2027, quando arriverà a 65 anni (al
netto degli ulteriori incrementi dovuti alla
speranza di vita) (articolo ItaliaOggi
del 13.08.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il
professionista non fa il dirigente.
Vietato coprire posti di vertice con
lavoratori autonomi. Corte conti Lombardia:
c'è il rischio di andare incontro a
responsabilità amministrativa.
È illegittimo e possibile fonte di
responsabilità amministrativa coprire posti
di vertice direzionale degli enti locali
mediante incarichi di lavoro autonomo.
Lo evidenzia, sia pure in modo non del tutto
lineare e coerente, la Corte dei conti,
sezione regionale di controllo per la
Lombardia, col
parere 23.12.2010 n. 1060,
pubblicato in questi giorni.
La sezione si è mossa a partire dalla
richiesta di parere formulata da un comune
privo di qualifiche dirigenziali, il quale
si è rivolto alla magistratura contabile per
verificare la possibilità di conferire la
responsabilità del settore tecnico «ad un
libero professionista, al di fuori della
dotazione organica, ai sensi dell'articolo
50, comma 10 del dlgs n. 267/2000 e previo
espletamento della relativa selezione»,
mediante un «contratto a tempo determinato
di collaborazione esterna, secondo le
modalità e i criteri stabiliti dall'art. 110 Tuel».
Il parere non manca di sottolineare
come la richiesta di parere confonda le
ipotesi di conferimento degli incarichi
dirigenziali, con quelle di collaborazione
esterna e si dilunga anche in modo
ingarbugliato sulla disciplina normativa
stratificatasi nel corso degli anni in tema
di conferimento di incarichi esterni. La
conclusione è, tuttavia, chiara e lapidaria:
l'applicazione della disciplina degli
incarichi dirigenziali a professionalità
esterne ha presupposti e regolamentazione
diversa sia dagli incarichi di consulenza,
sia dalle collaborazioni.
Il parere ricorda
anche che l'utilizzo di incarichi di
collaborazione (quelli previsti
dall'articolo 110, comma 6, del dlgs
267/2000) per lo svolgimento di attività
proprie dei lavoratori subordinate, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001
è causa di responsabilità amministrativa per
il dirigente che stipula i relativi
contratti. Alle medesime conclusioni era,
comunque, possibile e più efficace giungere
sulla base di ragionamenti ancora più
semplici.
È sufficiente osservare che
l'assoluta impossibilità di preporre ai
vertici delle strutture amministrative degli
enti locali liberi professionisti mediante
contratti di lavoro autonomo deriva dalla
circostanza che il lavoro autonomo non
costituisce il rapporto organico, ma solo il
rapporto di servizio. In altre parole, un
professionista incaricato con un contratto
di lavoro autonomo può rendere
all'amministrazione pubblica un'attività
connessa alla propria professione, ponendo
in essere nella sostanza un appalto di
servizio. Trattandosi di rapporto di lavoro
autonomo o para subordinato, non si crea
alcun vincolo di subordinazione con l'ente
pubblico: il professionista, dunque, agisce
in totale autonomia e l'attività svolta
viene imputata esclusivamente alla propria
sfera giuridica e non a quella
dell'amministrazione.
Questo rende appunto incompatibile la
direzione delle strutture di vertice con
contratti di lavoro autonomo. Il dirigente o
il responsabile di servizio di un ente
locale o di qualsiasi pubblica
amministrazione non agisce per sé, ma quale
organo dell'ente. Il vertice direzionale,
insomma, impersona l'ente, agisce
immedesimandolo e, dunque, la sua attività
viene imputata direttamente all'ente nel
quale è incardinato.
Tale incardinazione può
avvenire solo ed esclusivamente con un
contratto di lavoro subordinato, l'unico
che, anche ai sensi dell'art. 28 della
Costituzione, consenta di imputare
pienamente all'amministrazione di
appartenenza anche i danni eventualmente
cagionati dall'azione amministrativa a
terzi.
Dunque, la copertura di incarichi
dirigenziali o di responsabili di servizio
ai sensi della combinazione degli articoli
19, comma 6, del dlgs 165/2001 e dell'art.
110 del dlgs 267/2000 (che dovrebbe
considerarsi abolito, nonostante il
contraddittorio avviso espresso sul merito
dalle sezioni riunite della Corte dei conti)
è ammissibile solo a condizione che tra il
dirigente o il responsabile esterno
intercorra un rapporto di lavoro
subordinato. Non certamente un contratto di
consulenza, che esclude radicalmente poteri
gestionali, né un contratto di
collaborazione, i quali non permettono al
lavoratore autonomo di impegnare
direttamente verso terzi l'ente. Il
collaboratore di un ente, infatti, rivolge
la propria attività esclusivamente a
beneficio del committente
(articolo ItaliaOggi
del 12.08.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: L'assistenza
ai disabili sempre garantita.
Il diritto del lavoratore pubblico ad
assistere un familiare disabile non può
essere vincolato dai limiti spesa per il
personale. Il lavoratore, infatti, in tali
casi è titolare di un diritto potestativo
alla concessione del congedo retribuito per
l'assistenza del familiare disabile e questo
prescinde dal fatto che gli oneri finanziari
ricadono sulla pubblica amministrazione.
Non
ammette repliche la conclusione cui è
pervenuta la sezione regionale di controllo
della Corte dei conti della Lombardia, nel
testo del
parere
18.07.2011 n. 463, con il quale
ha fatto luce sul diritto in capo ai
lavoratori che promana dall'articolo 42 del dlgs n. 151/2001.
Sul punto, il sindaco del
comune di Veduggio con Colzano (Mb)
richiedeva l'intervento della Corte in
quanto un dipendente ha chiesto la
concessione di un periodo di congedo, ai
sensi dell'articolo 42 del citato dlgs, per
assistere la madre inabile. Il sindaco,
nella richiesta di parere osservava che,
mentre per i lavoratori del settore privato
l'onere derivante dalla concessione del
congedo è assunto dal sistema previdenziale
nazionale, per i dipendenti pubblici la
spesa relativa è posta a carico
dell'amministrazione concedente. Quindi,
concludeva, alla luce del quadro di
contenimento delle spese di personale e
nell'impossibilità di procedere a una
sostituzione temporale dello stesso
dipendente, il primo cittadino richiedeva se
la richiesta in questione dovesse essere
intesa come una facoltà ovvero come un
obbligo gravante sul comune.
Il collegio della magistratura contabile
lombarda ha fatto presente che, alla luce
delle disposizioni recate dal citato
articolo 42 e della sentenza n. 19/2009
della Corte costituzionale, ne deriva che il
dipendente comunale, in presenza dei
requisiti posti dalla normativa di settore,
è titolare di un diritto potestativo alla
concessione del congedo retribuito per
l'assistenza del familiare disabile. Ne è
prova il tenore letterale del citato
articolo 42, comma 5, secondo cui i soggetti
legittimati «hanno diritto a fruire del
congedo entro 60 giorni dalla richiesta».
Tutto questo, per la Corte, prescinde dal
fatto che sul piano «contabilistico», gli
oneri finanziari continuino a gravare sulle
casse dell'amministrazione comunale, quale
datore di lavoro, in termini di spesa di
personale, con la conseguente necessità di
rispettare i relativi limiti. In altri
termini, si legge nel parere, tale diritto
spetta ala lavoratore in presenza dei
presupposti legali posti dall'ordinamento
(recentemente modificati dalla legge n.
183/2010, meglio nota come collegato
lavoro).
L'amministrazione è tenuta
solamente alla verifica dei presupposti
legittimanti la concessione del congedo.
Infine, rileva il collegio, in tema di
rispetto dei limiti di spesa, il comune è
tenuto comunque a rispettarli, in ossequio
alla vigente disciplina di coordinamento
della finanza pubblica. Ma il rispetto di
tali limiti non può «degradare» nella
singola fattispecie, il diritto potestativo
del dipendente al congedo retributivo per
l'assistenza al familiare disabile.
Pertanto, in presenza dei presupposti di
legge, l'amministrazione è tenuta a
rispettare «simultaneamente» entrambe le
tipologie di vincoli, ovvero quelli di
finanza pubblica e quelli derivanti dal
diritto del dipendente all'assistenza al
familiare disabile
(articolo ItaliaOggi
del 12.08.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Stage all'estero d'obbligo per
i dirigenti della p.a.. In Gazzetta
Ufficiale il decreto che attua la legge Brunetta.
Per i dirigenti pubblici di prima fascia neo
assunti, sarà obbligatorio effettuare, prima
del conferimento dell'incarico dirigenziale,
uno stage formativo all'estero di sei mesi
presso gli uffici amministrativi degli stati
membri dell'Unione europea, dei suoi
organismi, ovvero di enti e organizzazioni
cui l'Italia aderisce. La formazione dovrà
completarsi con la partecipazione del neo
dirigente anche ad seminari e convegni. Al
termine del periodo formativo, sarà
l'amministrazione estera che dovrà valutare
il livello di professionalità acquisito dal
dirigente.
Questi i contenuti salienti del dpr
n. 134/2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 09.08.2011 (si veda ItaliaOggi di ieri) che attua le
disposizioni contenute all'articolo 28-bis
del dlgs n. 165/2001, introdotte dalla
riforma del pubblico impiego, fortemente
voluta dal ministro della funzione pubblica,
Renato Brunetta.
Un periodo di stage all'estero, si legge nel
dpr in esame, potrà far acquisire ai
dirigenti competenze e strumenti tipici
delle scienze manageriali, incrementare il
livello delle loro competenze, così da
assicurare «il miglior contributo alla
performance generale dell'organizzazione
statale», nonché sviluppare la capacità di
interagire con amministrazioni e organismi
internazionali. Giova, però, premettere che
le disposizioni richiamate non avranno
effetto nei confronti dei neodirigenti
assunti con contratto a tempo determinato,
in quanto la formazione risulterebbe
eccessivamente onerosa, anche sotto il
profilo temporale, in rapporto al periodo
lavorativo da svolgere.
Quindi, le amministrazioni che intendono
bandire concorsi dirigenziali di prima
fascia, devono curare la programmazione
della formazione all'estero dei dirigenti,
così da assicurarne lo svolgimento «nel
periodo immediatamente successivo
all'assunzione e precedente al conferimento
dell'incarico dirigenziale». Sulla scorta di
accordi, convenzioni o forme di
collaborazione, che sarà cura della Scuola
superiore della pubblica amministrazione (Sspa)
definire, i neo dirigenti pubblici
svolgeranno il tirocinio presso gli uffici
amministrativi degli stati membri Ue, degli
stati candidati all'adesione, ovvero di
organismi dell'Unione europea e di enti e
organizzazioni internazionali cui l'Italia
aderisce. Il neo dirigente, infatti, al
momento dell'assunzione, dovrà scegliere
l'amministrazione estera in cui dovrà
espletare lo stage, tra quelle individuate a
seguito degli accordi predetti.
In particolare, come prevede l'articolo 5
del dpr in esame, il neodirigente dovrà
effettuare uno stage di sei mesi,
preferibilmente continuativi, presso una o
più amministrazioni estere. La sospensione
dello stage è prevista sono se ricorrono
legittime cause. In ogni caso, il periodo di
stage, dovrà completarsi entro tre anni
dalla conclusione del concorso.
Come detto, al termine del periodo formativo
sarà l'amministrazione (o le
amministrazioni) estera che redigeranno una
valutazione del dirigente. La conclusione
positiva dello stage, pertanto, equivale al
superamento del periodo di prova, necessario
all'immissione definitiva nel ruolo dei
dirigenti di prima fascia.
Infine, sotto il profilo economico, il dpr
precisa che anteriormente al conferimento
dell'incarico e durante il periodo
formativo, al dirigente spetta il
trattamento economico tabellare e la
retribuzione di posizione previsti per i
dirigenti di prima fascia, oltre il rimborso
delle spese di viaggio, vitto ed alloggio,
che sono a carico delle amministrazioni
presso cui il dirigente è incardinato
(articolo ItaliaOggi
dell'11.08.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Nuove regole sui congedi parentali.
Permessi fino a un massimo di tre anni per
assistere i disabili. Entra in vigore il
decreto legislativo n. 119/2011 che riordina
la disciplina sulle astensioni.
Arriva la stretta su congedi e permessi dal
lavoro. Il congedo parentale per assistenza
a figli disabili comprende anche il congedo
ordinario: complessivamente, tra l'uno e
l'altro, il congedo spetta fino a un massimo
di tre anni. Chi fruisce di permessi per
assistere disabili residente in comune
distante più di 150 km deve attestare il
raggiungimento di tale luogo. La lavoratrice
in congedo di maternità ha facoltà di
rientrare anticipatamente al lavoro, in caso
di aborto o di morte prematura del bimbo.
Infine, il dipendente pubblico che ha fruito
di aspettativa per motivi di studio, se nei
successivi due anni interrompe il rapporto
d'impiego, deve restituire la retribuzione
percepita durante il congedo.
A stabilirlo,
tra l'altro, il dlgs n. 119/2011 che entra
in vigore oggi, di riordino della disciplina
dei congedi, aspettative e permessi in
attuazione della legge n. 183/2010
(collegato lavoro).
Vediamo le principali
novità.
Congedo di maternità (ex astensione
obbligatoria). La disciplina vigente prevede
l'obbligo per la lavoratrice di astenersi
dal lavoro per cinque mesi, dai due
precedenti la data presunta del parto fino
al terzo successivo al parto. La lavoratrice
ha facoltà di posticipare il periodo,
cominciando ad assentarsi dal mese
precedente la data presunta del parto per
proseguirlo, così, fino al quarto mese
successivi (è la flessibilità), a condizione
che non arrechi pregiudizio alla salute
della gestante e del nascituro.
La novità
del decreto di riordino prevede che, nel
caso d'interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza dopo i 180 giorni
dall'inizio della gestazione, nonché in caso
di decesso del bambino alla nascita o
durante il congedo di maternità, la
lavoratrice ha facoltà di riprendere in
qualunque momento l'attività lavorativa,
dando un preavviso di dieci giorni
all'azienda, a condizione che il medico
specialista del servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato e il medico
competente sulla sicurezza attestino
(entrambi) che il rientro al lavoro non
arreca pregiudizio al suo stato di salute.
Congedo parentale (ex astensione
facoltativa). Il T.u. maternità disciplina
il congedo parentale, come diritto ad
astenersi dal lavoro dei genitori, per ogni
bambino nei primi otto anni di vita, per la
durata non superiore a sei mesi se fruiti
dalla madre, sette mesi se fruiti dal padre,
11 mesi complessivamente (entrambi i
genitori).
La lavoratrice o, in alternativa,
il lavoratore padre di minore con handicap
grave ha diritto al prolungamento fino a tre
anni del periodo di congedo parentale,
quando il bambino non risulta ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati.
La novità del decreto di riordino definisce
il prolungamento del congedo parentale per i
genitori di bimbi con disabilità: per ogni
minore con handicap grave, uno dei due
genitori ha diritto al prolungamento del
congedo entro l'ottavo anno di vita del
bambino; i genitori possono fruire
alternativamente del congedo, in modo
continuativo o frazionato per un massimo di
tre anni; previsto un prolungamento del
congedo anche nel caso in cui uno dei due
genitori debba assistere il minore
ricoverato a tempo pieno in istituti
specializzati.
Per effetto delle modifiche è
disposto, dunque, che il periodo di congedo
parentale ordinario, nel caso di bambini con
disabilità, va compreso nella durata di «tre
anni complessiva» relativa al prolungamento
del congedo stesso.
Riposi giornalieri (ex allattamento).
Il T.u. maternità disciplina i riposi
giornalieri (ex allattamento) in via
generale a favore della madre, ma fruibili
pure dal padre, il cui diritto spetta
durante il primo anno di vita del bimbo e la
cui durata è di due ore al giorno (un'ora
sola se l'orario di lavoro è inferiore a sei
ore).
La novità del decreto di riordino stabilisce
che tale disciplina va applicata entro il
primo anno dall'ingresso del minore nella
famiglia, anziché entro il primo anno di
vita del bambino.
Inoltre, nel caso dei dipendenti pubblici
assegnati ad altra sede temporaneamente,
stabilisce che la disciplina dei riposi può
applicarsi entro i primi tre anni
dall'ingresso del minore nella famiglia,
indipendentemente dalla sua età
(articolo ItaliaOggi
dell'11.08.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti con concorso nella p.a..
Riserva per il 50% dei manager pubblici di
prima fascia. Direttiva di Brunetta per dare
il via alla riforma dell'accesso.
Programmazione entro il 31 ottobre.
Nella p.a. un dirigente apicale su due dovrà
essere assunto con concorso e con contratto
a tempo indeterminato. E dovrà
obbligatoriamente andare all'estero per un
periodo di formazione (non meno di sei mesi)
prima di assumere l'incarico o al massimo
entro tre anni dall'immissione in ruolo.
La golden rule della legge Brunetta (dlgs
150/2009) per rendere i manager pubblici più
autonomi dal potere politico, ma anche più
responsabili per le scelte gestionali
assunte, entra ora nel vivo. La legge
Brunetta dava agli enti due anni di tempo
per mettersi in regola e il 31 ottobre
prossimo scade la dead line entro cui le
amministrazioni interessate dalla nuova
disciplina dell'accesso alla dirigenza (p.a.
centrali anche ad ordinamento autonomo,
agenzie, enti pubblici non economici, enti
di ricerca, mentre restano esclusi i
dirigenti con rapporti di lavoro di natura
privatistica, nonché i capi dipartimento e i
segretari generali) dovranno programmare su
base triennale il numero di posti da mettere
a concorso.
Per quest'anno le p.a. avranno
una chance in più perché potranno scegliere
se calcolare le posizioni dirigenziali
disponibili sul triennio 2011-2013 o
spingendosi fino al 2014.
Le indicazioni
operative del ministro della funzione
pubblica sono contenute nella
direttiva 05.08.2011 n. 11/2011 diffusa ieri da palazzo Vidoni.
Proprio nel giorno in cui è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale (n. 184 del 09/08/2011)
il dpr 21.06.2011 n. 134 sulla
formazione all'estero dei neo dirigenti di
prima fascia.
La direttiva richiama l'attenzione degli
enti sull'applicazione del dpcm 26.10.2010 con cui la Funzione pubblica ha
disciplinato le modalità di calcolo dei
posti disponibili e lo svolgimento dei
concorsi.
Le norme. La legge Brunetta, sulla base
dell'assunto che «il reclutamento di parte
della dirigenza apicale mediante procedure
concorsuali pubbliche concorre a rendere più
imparziale l'azione amministrativa», ha
disposto che il 50% dei posti dirigenziali
di prima fascia resi disponibili dalle
cessazioni avvenute entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, venga messo a concorso
per la stipulazione di contratti a tempo
indeterminato.
Il concorso sarà la regola
anche nel caso in cui le amministrazioni, in
sede di determinazione del fabbisogno,
richiedano particolari professionalità o
esperienze specifiche. La quota da destinare
in questo caso sarà pari alla metà della
riserva di cui sopra e verrà coperta con
contratti di diritto privato, questa volta a
tempo determinato, da assegnare sempre con
concorso pubblico.
Nella prima fascia della dirigenza pubblica
transiteranno di diritto i dirigenti di
seconda fascia che abbiano diretto uffici
dirigenziali generali o equivalenti per
almeno cinque anni senza essere incorsi in
ipotesi di responsabilità. Viene dunque a
delinearsi un sistema binario di accesso
alla dirigenza apicale (transito dalla
seconda fascia o acquisizione della
qualifica mediante concorso) che a due anni
di distanza dal dlgs 150/2009 diventa
pienamente operativo.
La riserva del 50%,
chiarisce la direttiva, va calcolata sulla
base dei posti disponibili a partire dall'01.01.2011. Con la conseguenza che,
qualora siano rimasti posti vacanti
anteriormente al 1° gennaio, le p.a.
mantengono su quei posti il regime
precedente alla riforma, a meno che non
vogliano «utilizzarli a compensazione per
realizzare l'obiettivo della riserva al
concorso».
La dead line per la
programmazione dei fabbisogni è invece il 31
gennaio. Entro questa data gli enti devono
programmare su base triennale il numero dei
posti di funzione dirigenziale di livello
generale disponibili per la contemporanea
cessazione dal servizio dei dirigenti di
prima fascia. La programmazione su base
triennale, chiarisce la direttiva, è stata
scelta per «aiutare le amministrazioni in
termini di flessibilità» grazie alla chance
di operare compensazioni fra gli anni
considerati.
Per il 2011 la programmazione
doveva essere presentata non oltre il 31
gennaio, ma trattandosi del debutto delle
nuove regole, il termine è stato spostato al
31 ottobre. E, come detto, solo per
quest'anno le p.a. potranno scegliere se
programmare per il triennio 2011-2013 oppure
allargare il proprio orizzonte temporale
fino al 2014. Anche in quest'ultima ipotesi
il termine ultimo per la programmazione
resta il 31.10.2011, nonostante per il
triennio 2012-2014 la scadenza sarebbe stata
il 31.01.2012.
Il ministero della funzione pubblica verrà
incontro agli enti per agevolare lo
svolgimento dei concorsi, promuovendo
convenzioni per la gestione unificata e
incentivando l'informatizzazione delle
procedure (le p.a. sono richiamate
all'utilizzo della posta elettronica
certificata). La direttiva raccomanda
inoltre, «al fine di evitare un uso
improprio delle graduatorie», di
indicare nel bando di concorso se i posti
disponibili si riferiscono a un solo anno
oppure a un orizzonte temporale maggiore (in
ogni caso non superiore al triennio)
(articolo ItaliaOggi
del 10.08.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Vigili urbani, turni equilibrati.
Solo la distribuzione equilibrata e
avvicendata dei turni di servizio degli
operatori di polizia locale permette al
comune la regolare corresponsione
dell'indennità di turno. Purché
l'articolazione dell'orario di servizio dei
vigili urbani sia strutturata su almeno due
turni giornalieri per un arco di tempo di 11
ore.
Lo ha ribadito il ministero dell'Interno con
il
parere 04.04.2011 diramato dal
dipartimento per gli affari interni e
territoriali.
Un comune ha evidenziato di
aver attivato un servizio di polizia
municipale operativo per 12 ore giornaliere
senza pausa e ha quindi richiesto
chiarimenti circa l'alternanza degli
operatori e l'incidenza dei periodi di
ferie, malattia e permesso sull'erogazione
della speciale remunerazione.
L'indennità di turnazione nel comparto
regioni enti locali è ancora disciplinata
dall'art. 22 del Ccnl del 14.09.2000,
specifica innanzitutto il ministero. Questo
disposto chiarisce che gli enti, in
relazione alle proprie esigenze
organizzative, possono istituire turni
giornalieri di lavoro. Il turno consiste in
una effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni giornaliere.
Le prestazioni lavorative svolte in
turnazione, ai fini della corresponsione
della relativa indennità, devono essere
distribuite nell'arco del mese in modo tale
da far risultare una distribuzione
equilibrata e avvicendata dei turni
effettuati in orario antimeridiano,
pomeridiano e, se previsto, notturno, in
relazione alla articolazione adottata
nell'ente. In pratica la caratteristica
della turnazione consiste «nella
rotazione ciclica degli addetti.
L'alternanza a rotazione della prestazione
lavorativa giornaliera comporta come
conseguenza che la prestazione lavorativa
settimanale non viene effettuata dal singolo
addetto sempre nello stesso periodo
temporale».
Questa indennità, conclude la nota, spetta
però solo per i periodi di effettiva
prestazione del servizio restando esclusa
per i giorni di assenza dal lavoro. Il
compenso è infatti rapportato alle ore
effettivamente svolte dall'operatore in ogni
singolo turno e per questo non può essere
erogato in caso di assenza anche se
giustificata
(articolo ItaliaOggi
del 09.08.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Dipendenti,
detrazioni self service. I dati dei
familiari a carico inviati via Internet al
Tesoro. Il nuovo servizio del portale
stipendipa.tesoro.it per snellire gli
adempimenti burocratici.
I dipendenti pubblici
potranno trasmettere i dati relativi alle
detrazioni per familiari a carico
direttamente dal portale Stipendi del
Dipartimento del tesoro, evitando così
l'invio di documentazione cartacea al
proprio sostituto d'imposta.
È stata infatti, avviata una procedura che
permette, a chi è già abilitato alla
navigazione nel portale
https://stipendipa.tesoro.it (con cui è
possibile prendere visione del proprio
cedolino stipendio, modello Cud e 730
online), di modificare le informazioni
relative ai propri familiari, ai fini del
riconoscimento delle detrazioni fiscali.
Ne dà notizia un comunicato diffuso nei
giorni scorsi sulla home-page del
sito sopra indicato, dove si informa che,
per semplificare i processi amministrativi
connessi al trattamento economico del
personale, è disponibile un nuovo servizio
self-service che consente di presentare la
richiesta delle detrazioni per familiari a
carico, senza più recarsi presso gli uffici
competenti. È bene ricordare che, come
precisa il Tuir, sono considerati a proprio
carico le persone che non hanno redditi
propri superiori a euro 2.840,51 annui al
lordo degli oneri deducibili.
Come noto, il decreto legge n. 70 del 13.05.
2011 (meglio noto come decreto sviluppo), ha
abolito l'obbligo, per i lavoratori
dipendenti, di comunicare annualmente i dati
delle detrazioni per familiari a carico al
sostituto d'imposta, mentre è rimasto il
solo obbligo di comunicare le eventuali
variazioni.
Quindi, in assenza di variazioni, le
detrazioni si intendono confermate sulla
scorta di quelle comunicate nel corso del
2010.
Per accedere al nuovo servizio, dalla
home-page si dovrà selezionare la voce «Gestione
detrazioni» presente nel menù sul lato
sinistro della pagina. L'utente troverà una
guida online relativa alle procedure
operative da seguire per la presentazione di
una nuova richiesta. La procedura prevede,
altresì, la comunicazione dei dati
anagrafici e fiscali sia del richiedente che
dei familiari a carico (di cui si dovrà
trasmettere il relativo codice fiscale e la
percentuale di detrazione).
Il servizio consente, inoltre, la
visualizzazione della lista delle detrazioni
eventualmente presentate tramite il predetto
portale. Il messaggio del Dipartimento del
Tesoro, infine, invita gli utenti a una
tempestiva presentazione di una nuova
richiesta, «solo qualora si siano
verificate condizioni che comportino la
variazione alla detrazione d'imposta in
godimento»
(articolo ItaliaOggi
del 09.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: SCUOLA/
Visite fiscali solo ai malati sospetti. E
l'assenza da casa per motivi diversi dai
controlli medici va giustificata.
Visite fiscali con il
contagocce. Non ci sono abbastanza soldi per
pagarle e, quindi, per le assenze di un solo
giorno, meglio lasciar correre. A meno che
non siano sospette. Come per esempio se il
lavoratore si assenta il sabato o il lunedì.
In quest'ultimo caso, dunque, la visita
fiscale resta obbligatoria anche per un solo
giorno.
È questa una delle novità più importanti
contenute nella
circolare 01.08.2011 n. 10/2011
emanata dal dipartimento della funzione
pubblica.
Il provvedimento fa il punto sulle novità
introdotte dal decreto legge 98/2011 e
prevede, in primo luogo, che il dirigente
scolastico debba disporre il controllo sulle
assenze per malattia valutando la condotta
complessiva del dipendente e gli oneri
connessi all'effettuazione della visita.
Il tutto tenendo conto dell'esigenza di
contrastare e prevenire l'assenteismo. A
questo proposito la Funzione pubblica ha
chiarito che la valutazione della condotta
del dipendente, ai fini della disposizione
della visita fiscale, deve considerare
elementi di carattere oggettivo «prescindendo,
naturalmente, da considerazioni e sensazioni
di carattere personalistico». Per quanto
riguarda invece l'aspetto economico,
l'introduzione di questo elemento di
valutazione è diretto a tenere nel giusto
conto le difficoltà connesse alla copertura
finanziaria per l'effettuazione delle
visite.
In altre parole, i dirigenti scolastici
dovranno valutare caso per caso, ma non
potranno esimersi dal tenere conto che le
visite costano e, quindi, salvo casi si
manifesto assenteismo, è preferibile
astenersi dal disporre le viste fiscali per
un solo giorno di assenza. Salvo che non si
tratti di assenze «dubbie» come per
esempio quelle a ridosso di domeniche e
altre festività. Che potrebbero nascondere,
più che uno stato di malattia, la voglia di
fare un ponte fuori stagione.
La Funzione pubblica ha ricordato, inoltre,
che vi sono novità anche per quanto riguarda
la reperibilità. In particolare il
dipartimento ha spiegato le novità in fatto
di assenze alla visita fiscale. Il
dipendente può allontanarsi da casa in caso
di necessità, ma deve avvertire la scuola.
La legge fissa anche la casistica-tipo:
necessità di effettuare visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o
per altri giustificati motivi, che devono
essere, a richiesta, documentati.
A questo proposito, il dicastero guidato da
Renato Brunetta ha chiarito che la
valutazione dei giustificati motivi è
rimessa al dirigente scolastico, secondo le
circostanze concrete che ricorrano di volta
in volta. Fermo restando che la
documentazione dei giustificati motivi
diventa un obbligo per il dipendente solo se
richiesta espressamente dal dirigente
scolastico. Quanto alla giustificazione, per
le visite e gli accertamenti diagnostici è
necessaria l'attestazione del medico o della
struttura , anche privata, dove si sia
recato l'interessato.
Per quanto riguarda invece la
giustificazione di altri motivi, il
dipartimento ha spiegato che basta che
l'interessato descriva il fatto in forma
scritta, avvalendosi della facoltà
consentita dal decreto del presidente della
repubblica 445/200, in particolare agli
articoli 47 e 49. In caso di assenza
ingiustificata alla visita fiscale si
applica il comma 14 dell'articolo 5 del
decreto legge 463/1983, che testualmente
recita: «Qualora il lavoratore, pubblico
o privato, risulti assente alla visita di
controllo senza giustificato motivo, decade
dal diritto a qualsiasi trattamento
economico per l'intero periodo sino a dieci
giorni e nella misura della metà per
l'ulteriore periodo, esclusi quelli di
ricovero ospedaliero o già accertati da
precedente visita di controllo».
Giova ricordare, però, che la Corte
costituzionale con sentenza 14-26.01.1988,
n. 78 ha dichiarato l'illegittimità di
questa norma, nella parte in cui non prevede
una seconda visita medica di controllo prima
della decadenza dal diritto a qualsiasi
trattamento economico di malattia nella
misura della metà per l'ulteriore periodo
successivo ai primi dieci giorni
(articolo ItaliaOggi
del 09.08.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
La radiografia degli errori nella
gestione delle risorse.
La Ragioneria generale dello Stato ha
raccolto, anche per quest’anno, in un
massimario le risultante delle proprie
ispezioni negli enti locali e nelle altre
pubbliche amministrazioni, indicando gli
errori più frequentemente commessi. Una
parte di grande rilievo hanno quelli
relativi alla gestione delle risorse umane
e, in tale ambito, quelli attinenti alla
contrattazione collettiva, di cui ci
occupiamo specificamente.
Da sottolineare che le ispezioni stanno
crescendo nel numero e che gli esiti
determinano in numerosi casi l’irrogazione
di condanne da parte della Corte dei conti.
Basti ricordare che nei mesi scorsi si è
arrivati alla pronuncia definitiva per il
comune di Rho, con la sostanziale conferma
da parte della terza sezione giurisdizionale
centrale d’appello (sentenza n. 853/2010)
della sentenza di condanna n. 457/2008 resa
in primo grado dalla sezione giurisdizionale
della Lombardia. Ed ancora, molto di
recente, la sentenza n. 976 del'01.06.2011
della Corte dei conti della Campania, che
riguarda il condono tributario deliberato in
modo eccessivamente estensivo dal comune di
Benevento, si basa sulle risultanze della
attività degli ispettori della Ragioneria
generale dello Stato.
I segretari comunali.
Le anomalie che più frequentemente sono
contestate ai segretari comunali e
provinciali sono la percezione di compensi
illegittimi e l’errata applicazione della
clausola del c.d. galleggiamento.
La percezione di compensi illegittimi si
realizza in primo luogo attraverso la
violazione del principio della
onnicomprensività del loro trattamento
economico accessorio. Ciò avviene spesso con
il riconoscimento di maggiorazioni per le
attività ulteriori che sono svolte, mentre
il Ccnl del 16.05.2001 stabilisce che tutte
queste voci debbano essere comprese
nell’ambito della retribuzione di posizione
e della sua eventuale maggiorazione. Per
cui, ad esempio, l’assegnazione della
responsabilità di un settore non consente
l’erogazione di uno specifico compenso, ma
esso deve essere compreso nell’ambito della
maggiorazione della retribuzione di
posizione: ed infatti il contratto
decentrato del dicembre 2003 che ha per la
prima volta previsto tale possibilità
richiama espressamente questo elemento.
L’unica eccezione consentita da tale
contratto riguarda l’eventuale remunerazione
in modo aggiuntivo della presidenza del
nucleo di valutazione. Evidenziamo al
riguardo che, per la Corte dei conti della
Campania, comunque l’ammontare dei compensi
percepiti non può eccedere la maggiorazione
massima della retribuzione di posizione
consentita dal contratto, cioè il 50% che
scende al 30% nel caso dei piccoli comuni.
Altra frequente violazione riguarda
l’erogazione di compensi per incarichi
specifici, in particolare per la presidenza
di commissioni di gara e/o di concorso nello
stesso ente.
Gli ispettori, sulla scorta dei pareri
dell’Aran e della Ragioneria generale dello
Stato, contestano la modalità con cui in
molti enti è stata calcolata la c.d.
indennità di galleggiamento. Essi ritengono
che tale compenso vada calcolato ed erogato
solamente dopo che, anche tramite la
maggiorazione della retribuzione di
posizione, si sia al di sotto del compenso
di posizione più elevato in godimento
nell’ente da parte di un dirigente o di un
titolare di posizione organizzativa. Mentre
in molti enti tale indennità scatta prima
della maggiorazione della retribuzione di
posizione. Da sottolineare che la
giurisprudenza è divisa sulla
interpretazione corretta.
I dirigenti.
In altre occasioni le relazioni degli
ispettori della Ragioneria generale dello
Stato hanno evidenziato che,
statisticamente, le irregolarità commesse
nel trattamento economico dei dirigenti sono
quelle più rilevanti sia nel numero che nel
peso. Si ritiene che questo giudizio
continui a corrispondere ancora pienamente
alla realtà.
In molte amministrazioni in cui vi sono
pochi dirigenti, non risulta essere
costituito il fondo per la contrattazione
decentrata. Il fatto che negli enti in cui
il numero dei dirigenti sia inferiore a
cinque non si debba dare luogo alla stipula
di un contratto decentrato e che le materie
ad esso rimesse diventano oggetto di
concertazione, non deve essere inteso nel
senso che la costituzione del fondo diventa
una scelta opzionale.
Esso deve essere costituito in tutte le
amministrazioni in cui sono in servizio dei
dirigenti. Il fondo deve essere costituito
nel rispetto delle regole dettate dai
contratti collettivi nazionali, a partire da
quello -per importanza- del 23.12.1999.
Costituisce un grave errore il “pesare”
le singole posizioni dirigenziali e dalla
somma dei compensi far scaturire il fondo.
La metodologia da seguire è esattamente
quella opposta: si costituisce il fondo e,
sulla base dei criteri di pesatura
utilizzati, si provvede alla determinazione
delle indennità di posizione e di risultato,
riservando a queste ultime almeno il 15% del
totale delle risorse.
Occorre inoltre ricordare che con il fondo
devono essere remunerate tutte le posizioni
dirigenziali previste nella dotazione
organica, a prescindere che siano o meno
coperte. Per cui queste risorse serviranno
anche a riconoscere le indennità di
posizione e di risultato ai dirigenti
assunti ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
Dlgs n. 267/2000, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, cioè ai
dirigenti assunti per coprire posti vacanti
in dotazione organica. Gli eventuali
risparmi che si realizzeranno nel caso di
posti non coperti andranno ridistribuiti ai
dirigenti in servizio, in primo luogo a
coloro che coprono ad interim tali
responsabilità, sotto forma di indennità di
risultato. Solamente usando questo metodo
l’eventuale copertura di posti dirigenziali
prima scoperti consente l’erogazione del
trattamento economico accessorio senza oneri
aggiuntivi per l’ente.
Nella costituzione del fondo non è in alcun
modo consentito, sulla base dell’art. 23 del
Ccnl 23.12.1999, prevedere risorse
aggiuntive per gli enti virtuosi: la
relativa clausola è rimasta infatti una mera
norma di principio in quanto non si è
tradotta in alcuna intesa operativa.
Particolare attenzione occorre mostrare
all’incremento ex art. 23, comma 3, del Ccnl
23.12.1999. Siamo in presenza di una
disposizione per molti aspetti analoga a
quella dettata per i dipendenti dall’art.
15, comma 5, del Ccnl 01.04.1999, per cui
rinviamo agli errori che segnaleremo
nell’applicazione di questa norma.
Ricordiamo che siamo in presenza di una
disposizione che consente l’incremento del
fondo per l’aumento del numero dei dirigenti
in servizio per posti di nuova istituzione
e/o per l’attivazione ovvero il
miglioramento o l’estensione di servizi
esistenti. L’unica differenza è data dal
fatto che la ripetizione nel corso degli
anni di questo incremento per l’attivazione
di nuovi servizi e/o il
miglioramento-estensione di quelli esistenti
sembra essere più facile per i dirigenti.
Quanto al trattamento economico, in molte
amministrazioni non sono state ridotte le
indennità di posizione nella misura prevista
dal Ccnl 2002 a fronte del corrispondente
incremento del trattamento economico
fondamentale. Ricordiamo che queste somme,
oltre ad essere tolte dalle indennità di
posizione, vanno tolte anche dal fondo. E
che, ovviamente, l’ente non può
successivamente deliberare un loro
incremento, così da coprire il taglio.
Quanto alla remunerazione degli ‘interim’,
si deve ricordare che le attuali regole non
la consentono sotto forma di incremento
della retribuzione di posizione, ma
solamente nella forma dell’aumento
dell’indennità di risultato.
Anche per i dirigenti vale, in modo
particolarmente forte dopo la pronuncia del
2005 della commissione speciale per il
pubblico impiego del Consiglio di Stato, il
vincolo dell’onnicomprensività del
trattamento economico accessorio, fatte
salve unicamente le deroghe previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
Tale divieto si estende a qualunque incarico
conferito dall’ente, anche se lo stesso non
ha immediata attinenza con i compiti
assegnati.
Il fondo per le risorse
decentrate.
Le regole per la costituzione del fondo per
le risorse decentrate sono tassative e non
consentono né agli enti, né ai contratti
decentrati di aumentare le somme disponibili
oltre a quanto previsto dai contratti
nazionali. Si deve ricordare che gli aumenti
a disposizione dei singoli enti sono
solamente due: art. 15, commi 2 e 5, del
Ccnl 01.04.1999.
Il primo incremento, cioè fino allo 1,2% del
monte salari 1997, può essere effettuato se
si rispettano le seguenti tre indicazioni.
In primo luogo, l’ente deve annualmente
deliberare la volontà di avvalersi di tale
istituto e deve fissarne la misura: è
necessario seguire questa procedura in
quanto siamo in presenza di una componente
della parte variabile del fondo e non di
quella stabile, per cui essa non è in alcun
modo acquisita permanentemente, ma deve
essere deliberata ed in ciò vi sono margini
di autonomia e discrezionalità da parte dei
singoli enti. In secondo luogo, sulla base
delle previsioni di cui al successivo comma
4 dello stesso articolo, occorre una
specifica motivazione in termini di
provenienza da risparmi conseguenti a
razionalizzazioni organizzative e/o di
destinazione a specifici obiettivi di
produttività e di qualità. In terzo luogo,
sempre sulla base delle previsioni dello
stesso comma 4, tale provenienza o
destinazione deve essere attestata da parte
del nucleo di valutazione o dei servizi di
controllo interno.
L’incremento di cui all’art. 15, comma 5, è
consentito sia sulla parte stabile che su
quella variabile. Il primo richiede che vi
siano contemporaneamente un aumento del
numero dei dipendenti in servizio e che tale
incremento copra posti di nuova istituzione
in dotazione organica. Quindi, la semplice
copertura di posti vacanti, anche se si
determina un aumento del personale a tempo
indeterminato, non consente tale
integrazione. Ricorrendo tali condizioni, e
da alcun anni si può parlare al riguardo di
una ipotesi di scuola, la misura
dell’aumento deve essere determinata sulla
base di criteri oggettivi, quali ad esempio
la incidenza media di un dipendente sul
fondo o il trattamento accessorio in
godimento da parte di dipendenti di quella
categoria e profilo. Si deve ricordare che
questo incremento non è consentito nel caso
in cui l’aumento dei dipendenti e la
variazione in aumento della dotazione
organica sono dovuti a decentramento di
funzioni: in queste ipotesi, il fondo deve
essere incrementato del trattamento
accessorio in godimento da parte dei
dipendenti trasferiti e che gli stessi
continuano ovviamente a percepire.
L’ipotesi più utilizzata di incremento del
fondo ex art. 15, comma 5, del Ccnl
01.04.1999 riguarda la parte variabile ed è
collegato all’attivazione di nuovi servizi
e/o al miglioramento-estensione di quelli
esistenti senza che vi siano nuove
assunzioni. Occorre che i nuovi servizi
siano effettivamente tali e che si producano
effetti esterni percepibili effettivamente
da parte degli utenti/cittadini. Tali
incrementi, unitamente ai servizi
aggiuntivi, devono essere oggetto di una
decisione preventiva da parte dell’ente e
non di una scelta che interviene a
sanatoria. La misura degli incrementi deve
essere determinata sulla base di criteri
oggettivi e deve essere motivata per ogni
singolo servizio. Tali criteri possono
essere dati dalla quantità di risorse
aggiuntive necessarie per la corresponsione
delle indennità previste dai contratti
nazionali o in relazione agli effetti di
miglioramento che si determinano. Ed ancora,
di regola queste risorse non vanno ripetute
nel corso degli anni, fatti salvi i casi in
cui siano strettamente necessarie per
corrispondere indennità indispensabili per
lo svolgimento del servizio aggiuntivo.
Le amministrazioni devono decurtare il fondo
delle risorse utilizzate per il trattamento
accessorio del personale Ata trasferito alle
dipendenze dello Stato, risorse che sono
state sottratte agli enti attraverso un
corrispondente taglio dei trasferimenti
erariali.
Ed ancora, occorre finanziare dalla parte
stabile gli oneri per il reinquadramento
dall'01.01.1998 dei dipendenti di prima e
seconda qualifica funzionale in terza e dei
vigili dalla quinta alla sesta. Ovviamente
tali risorse tornano ad essere disponibili
man mano che questi dipendenti cessano dal
servizio.
Inoltre, il fondo va tagliato di una cifra
eguale al trattamento economico
effettivamente in godimento da parte del
personale cessato a seguito di
esternalizzazione della gestione di un
servizio. Analogamente, nel caso di
passaggio dei dipendenti ad altro ente per
la realizzazione di forme di gestione
associate, occorre tagliare il fondo di una
cifra pari al trattamento economico
accessorio in godimento da parte del
personale trasferito, trattamento economico
che i dipendenti si portano dietro come una
sorta di “zainetto”.
Infine, gli aumenti della parte variabile
del fondo previsti dai Ccnl del 2006 e del
2008 non possono essere ripetuti negli anni
successivi e quelli previsti dal Ccnl 2009
potevano essere inseriti solo in tale anno.
I compensi dei dipendenti.
In molte amministrazioni si erogano
illegittimamente compensi al personale. Tali
sono le erogazioni che non rispondono ai
requisiti dettati dal contratto nazionale e
che, fatte salve le eccezioni dallo stesso
previste, non possono essere modificate da
parte dei contratti decentrati. La
giurisprudenza della Corte dei conti ha
stabilito ripetutamente che, anche se non vi
sono oneri aggiuntivi, si determina comunque
danno erariale in quanto si aumenta
illegittimamente il compenso previsto e si
privano gli altri dipendenti di risorse che
potrebbero loro spettare sulla base delle
regole previste dai contratti nazionali,
quindi una sorta di responsabilità per
perdita di chance.
La produttività richiede la preventiva
assegnazione di obiettivi, il loro
raggiungimento e la valutazione da parte del
dirigente. Sulla base delle previsioni
dettate dal Ccnl 22.01.2004 che sono, per
questo aspetto, un’anticipazione della legge
c.d. Brunetta, gli obiettivi, che devono
essere assegnati da parte dei dirigenti ed
essere coerenti con quelli loro assegnati da
parte della giunta, devono determinare un
apprezzabile miglioramento dei risultati
normalmente attesi. Il loro effettivo
raggiungimento deve essere verificato da
parte del nucleo di valutazione. Deve essere
considerato vietata ogni erogazione sulla
base di automatismi, quali la presenza, la
categoria ecc.
Le indennità di rischio e disagio non
possono essere erogate ad intere categorie
e/o profili; si richiede cioè la presenza di
condizioni ulteriori rispetto a quelle
tipiche ed ordinarie. Esse non possono
sommarsi per la stessa fattispecie. Non
possono in alcun modo remunerare le attività
svolte dinanzi al computer. La misura della
indennità di disagio, ancorché rimessa alla
contrattazione decentrata, non deve superare
quella di rischio.
I compensi per specifiche responsabilità non
possono remunerare il semplice svolgimento
di un’attività di responsabile del
procedimento; occorre che i compiti
assegnati siano ulteriori rispetto a quelli
tipici della categoria.
Le condizioni per l’erogazione
dell’indennità di turno sono fissate in modo
compiuto dal contratto nazionale, al pari
dei compensi per la reperibilità e per le
attività svolte nelle giornate festive, per
cui i contratti decentrati integrativi non
possono in alcun modo intervenire. Nel caso
di interruzione dell’orario di servizio
viene a mancare uno dei requisiti essenziali
per l’erogazione di questo compenso. Occorre
inoltre rispettare il vincolo della
alternanza tra i vari turni in modo
equilibrato nel corso del mese.
Le attività svolte durante le giornate
festive infrasettimanali dai dipendenti
inseriti in turno devono essere remunerate
tramite la corresponsione dell’indennità di
turno festiva e non tramite il compenso per
le attività svolte in giornate festive.
Occorre ricordare che su questa materia vi
sono interpretazioni giurisprudenziali assai
diversificate (tratto da
www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Brunetta
rimandato alla Consulta. Deve difendere i
tagli di stipendio al dipendente che si
ammala. La Corte dovrà giudicare se è
legittimo sanzionare i lavoratori pubblici e
non i privati.
Le trattenute previste
dal decreto Brunetta che vengono applicate
ai docenti e agli Ata in caso di assenze per
malattia potrebbero essere incostituzionali.
Secondo il giudice del lavoro di Livorno,
ridurre la retribuzione al dipendente
pubblico è contro il principio di
uguaglianza, perché non è previsto per il
lavoratori del settore privato.
E in più viola il diritto alla salute, il
principio di retribuzione sufficiente e il
diritto di assistenza del lavoratore
inabile. Insomma, ce n'è abbastanza per
interrogare la Corte costituzionale. Che se
dovesse dare ragione al giudice di Livorno
potrebbe cancellare con un colpo di spugna
l'articolo 71 del decreto Brunetta: una
delle disposizioni più odiate dai dipendenti
pubblici, perché riduce la retribuzione,
anche se solo per la parte accessoria,
quando il lavoratore si assenta per
malattia. Una disposizione che interessa
tutto il pubblico impiego e la scuola in
particolare, che è il settore statale più
corposo con il suo milione di dipendenti.
L'ordinanza 05.08.2011
n. 1330/2010 r.g. è
motivata facendo riferimento a 4 norme
costituzionali: gli articoli 3, 36, 32 e 38
della Carta.
Il principio di
uguaglianza.
Il giudice di merito ha posto l'accento,
anzi tutto, sul fatto che la decurtazione
della retribuzione, che consiste nella
mancata attribuzione del compenso accessorio
per i primi 10 giorni di ogni episodio di
assenza (poche decine di euro), è prevista
solo per il personale della pubblica
amministrazione e non per i dipendenti del
settore privato.
Il tutto nonostante entrambe le tipologie di
personale siano caratterizzate da un
identico vincolo di subordinazione. E ciò,
secondo il giudice rimettente, viola il
principio di uguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione.
La retribuzione
sufficiente.
Il giudice ha fatto presente inoltre che,
per effetto dell'art. 71, il lavoratore
legittimamente ammalato si trova privato di
voci retributive che normalmente gli
spetterebbero in funzione del suo lavoro,
subendo pertanto una riduzione del
corrispettivo in busta paga.
«Riduzione che, dati gli stipendi che
percepiscono ad oggi i lavoratori del
comparto pubblico», si legge
nell'ordinanza «diventa tale da non
garantire al lavoratore una vita dignitosa.
Di fatto la malattia diventa un lusso che il
lavoratore non potrà più permettersi, e ciò
appare in contrasto con l'art. 36 della
Costituzione che prevede che sia garantita
una retribuzione proporzionata ed in ogni
caso sufficiente a garantire un'esistenza
libera e dignitosa».
Il diritto alla salute.
L'art. 71, inoltre, sempre secondo il
Tribunale di Livorno, incidendo pesantemente
sulla retribuzione del lavoratore malato,
crea di fatto un abbassamento della tutela
della salute del lavoratore che, spinto
dalle necessità economiche, viene di fatto
indotto a lavorare aggravando il proprio
stato di malattia. Il tutto in violazione
dell'art. 32 della Costituzione, che
qualifica il diritto alla salute come
diritto fondamentale.
Il diritto all'assistenza.
Il giudice rimettente, infine, ha fatto
riferimento anche all'art. 38 della
Costituzione. Che risulterebbe violato per
effetto del trattamento deteriore previsto
dal decreto Brunetta, perché la Costituzione
garantisce i mezzi di sostentamento al
lavoratore inabile al lavoro. La violazione
deriverebbe, appunto, dalla decurtazione
stipendiale, che priverebbe il lavoratore
parzialmente inabile di parte della
retribuzione utile al proprio sostentamento.
Sulla base di queste considerazioni il
giudice ha sospeso il giudizio ed ha
trasmesso gli atti alla Consulta. La palla
passa dunque alla Corte costituzionale che,
se dovesse dare ragione al giudice
rimettente, potrebbe cancellare la norma che
dispone le decurtazioni e tutto ritornerebbe
come prima della riforma
(articolo ItaliaOggi del 20.09.2011).
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Comunicato Stampa Unicobas 13.09.2011.
Il Giudice rinvia alla
Corte Costituzionale il Decreto Brunetta
ritenendo incostituzionali le decurtazioni
di stipendio in caso di malattia.
Il Giudice del Lavoro Jacqueline Magi, su
ricorso promosso dall’Unicobas e curato
dall’avv. Claudio Altini, ha inviato alla
Corte Costituzionale ed alle due Camere del
Parlamento il Decreto Brunetta (D.L.
112/2008 convertito nella legge 133/2008)
ritenendo illegittimo l’art. 71 riguardante
le decurtazioni stipendiali in caso di
malattia per i lavoratori della scuola e
tutti i pubblici dipendenti.
L’ordinanza di trasmissione depositata ad
agosto e che oggi rendiamo nota dichiara “la
non manifesta infondatezza della questione
di illegittimità costituzionale dell’art. 71
…. in relazione agli artt. 3, 32, 36 e 38
della Costituzione”.
Infatti detto articolo prevede che: “Per
i periodi di assenza per malattia, di
qualunque durata, ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni nei primi 10
giorni di assenza è corrisposto il
trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennità o emolumento,
comunque denominati, aventi carattere fisso
e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio”.
Il Giudice ha osservato:
con riferimento all’art. 3
della Costituzione:
“Il D.L. 112 risulta in palese contrasto
con l’art. 3 della Costituzione il quale
tutela la persona e la sua dignità, e
stabilisce il principio generale di
eguaglianza dei cittadini di fronte
all’ordinamento.
L’art. 71 del citato decreto, applicabile ai
soli lavoratori del settore pubblico ...
determina un’illegittima disparità di
trattamento nel rapporto di lavoro dei
lavoratori del settore pubblico rispetto a
quelli del settore privato. “Infatti nel
settore privato non è prevista tale
decurtazione dello stipendio in caso di
malattia".
con riferimento all’art. 36
della Costituzione:
“Il lavoratore legittimamente ammalato,
si trova privato di voci retributive che
normalmente gli spetterebbero in funzione
del suo lavoro, subendo pertanto ima
riduzione dello stipendio in busta paga.
Riduzione che, dati gli stipendi che
percepiscono ad oggi i lavoratori del
comparto pubblico, diventa tale da non
garantire al lavoratore una vita dignitosa.
Di fatto la malattia diventa un “lusso” che
il lavoratore non potrà più permettersi, e
ciò appare in contrasto con l’art. 36 della
Costituzione che prevede che sia garantita
una retribuzione proporzionata ed in ogni
caso sufficiente a garantire un’esistenza
libera e dignitosa”.
con riferimento all’art. 32
della Costituzione:
Detto articolo garantisce la tutela della
salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della
collettività. “La norma in questione,
incidendo pesantemente sulla retribuzione
del lavoratore malato, crea di fatto un
abbassamento della tutela della salute del
lavoratore che, spinto dalle necessità
economiche, viene di fatto indotto a
lavorare aggravando il proprio stato di
malattia…”.
con riferimento all’art. 38
della Costituzione:
L’assenza di garanzia al lavoratore
malato di adeguati mezzi di mantenimento ed
assistenza costituisce inoltre violazione
dell’art. 38.
Questa ordinanza è una prima vittoria di
quei lavoratori che, su indicazione dell’Unicobas,
appena uscì questa norma liberticida, oltre
a manifestare e scioperare si rivolsero al
Tribunale di Livorno per ottenere giustizia.
Siamo coscienti di aver vinto per ora una
battaglia e non ancora la guerra ma siamo
sulla buona strada e non ci fermeremo finché
vedremo calpestati i diritti dei lavoratori
e dei cittadini, sia per quanto riguarda la
malattia sia per tutto il resto. La lotta
sindacale se condotta con coerenza e su
tutti i fronti alla fine paga. |
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PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti
a termine solo se laureati.
Gli enti locali possono assumere dirigenti a
tempo determinato solo se laureati e purché
la carenza di professionalità cui si intende
rimediare sia ristretta alla sola dotazione
organica dei dirigenti.
La Corte dei Conti, Sez. regionale di
controllo per la Basilicata, con la tranciante
deliberazione 21.06.2011 n.
29 priva
ufficialmente di qualsiasi fondamento
giuridico tesi strumentalmente da tempo
avanzate da alcuni interpreti e da molti
operatori, tendenti a estendere oltre misura
le possibilità di assumere dirigenti a
contratto.
La sezione Basilicata stronca la
cittadinanza giuridica alla tesi secondo la
quale l'interpretazione letterale della
prima parte dell'articolo 19, comma 6, del
dlgs 165/2001 consentirebbe di assumere come
dirigenti extra ruolo persone prive della
laurea. La norma consente di conferire gli
incarichi a contratto «a persone di
particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto
attività in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali».
Secondo l'erronea tesi proposta da molti,
poiché il citato periodo dell'articolo 19,
comma 6, non fa espresso riferimento al
possesso della laurea si potrebbe, allora,
supporre la legittimità di un'assunzione di
dirigente a contratto di soggetti non
laureati, purché sussistano gli altri
requisiti. Del resto, sostiene la tesi,
poiché nell'impiego privato la laurea non è
essenziale ai fini della qualifica
dirigenziale, sarebbe eccessivo chiedere
detto titolo.
Insomma, l'interpretazione letterale della
prima parte del comma 6 fonderebbe
un'alternativa tra la «qualificazione
professionale», particolare e comprovata,
acquisibile con esperienza «sul campo» e il
possesso del titolo di studio.
La sezione rigetta senza alcuna esitazione
la validità di tale tesi. Il parere osserva,
com'è inevitabile, l'insufficienza di
un'esegesi fondata sul solo dato letterale
di una sola parte dell'articolo 19, comma 6.
Occorre, invece, una lettura sistematica e
coerente della normativa.
Il parere ricorda che già a suo tempo «la
sezione del controllo di legittimità su atti
del governo, nell'adunanza congiunta del I e II Collegio del
09.01.2003, con la
delibera n. 3/2003 del 09.01.2003, ha
ricusato il visto del provvedimento di
nomina a dirigente di seconda fascia di un
soggetto esterno al ruolo per mancanza del
titolo adeguato di studio».
Il perché è evidente: il legislatore ha
consentito l'immissione nella dirigenza
pubblica anche di soggetti esterni che
fossero stati in precedenza privi della
qualifica di dirigenti pubblici nell'intento
di acquisire professionalità estranee, ma
tali da offrire qualità professionali
aggiuntive e in ogni caso non minori
rispetto ai già elevati requisiti previsti
per l'assunzione dei dirigenti pubblici. Non
avrebbe alcuna razionalità, dunque,
consentire l'ingresso nella dirigenza
pubblica di soggetti con requisiti inferiori
a quelli che si richiederebbero in un
concorso. Specie perché l'articolo 19, comma
6, intende rimediare alla situazione, che
dovrebbe risultare del tutto straordinaria,
di carenza di professionalità interne.
L'articolo 19, comma 6, consente di assumere
dirigenti a tempo determinato da conferire
«fornendone esplicita motivazione, a persone
di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'amministrazione».
La sezione Basilicata precisa che l'assenza
della particolare professionalità che
giustifica il ricorso a dirigenti a
contratto è da limitare ai «ruoli
dell'amministrazione» dirigenziali.
A legittimare, dunque, l'assunzione
straordinaria di dirigenti a contratto non è
l'assoluta carenza di professionalità
all'interno di tutte le qualifiche, bensì
circoscritta ai soli posti della dotazione
organica dirigenziale.
Ciò consente, in linea teorica, di applicare
la parte dell'articolo 19, comma 6, che
permette di assumere a contratto anche
dipendenti del medesimo ente conferente
privi di qualifica dirigenziale. C'è, però,
da aggiungere che i dipendenti interni
possono aspirare a tale tipo di assunzione
solo a condizione di essere in possesso dei
requisiti di particolare ed elevata
professionalità richiesti dal medesimo
articolo, non essendo allo scopo sufficiente
la mera circostanza di essere dipendenti da
almeno un quinquennio in qualifica
pre-dirigenziale
(articolo ItaliaOggi
del 05.08.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Toni prudenti nella circolare
della funzione pubblica sulla trasformazione
unilaterale del part-time
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 04.08.2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Accordo
all'Aran con le sigle sindacali. Compensazioni
sui permessi.
Le organizzazioni sindacali che, negli anni
dal 2007 al 2010, hanno utilizzato permessi
per la partecipazione agli organismi
direttivi statutari in misura maggiore di
quanto spettante, non dovranno mettere mano
al portafoglio così da versare alla funzione
pubblica il corrispettivo economico delle
ore di permesso fruite e non spettanti.
Potranno, infatti, compensare, in un arco da
tre a cinque anni, le ore fruite in
eccedenza nell'ambito dei contingenti orari
previsti per gli anni successivi.
Questo grazie all'ipotesi
29.07.2011 di Ccnq firmata
tra l'Aran e le maggiori
sigle sindacali, al fine di sanare una
situazione che, di fatto, pone fine alle
criticità relative al recente utilizzo, da
parte delle sigle sindacali del software di
rilevazione del monte ore destinato ai
permessi sindacali e ad evitare l'insorgere
di possibili contenziosi sulla materia.
L'ipotesi comunque, prevede l'attivazione di
meccanismi di compensazione a favore delle
sigle sindacali che nel quadriennio
2007-2010, hanno sforato il tetto di
permessi loro assegnati, fermo restando che
l'eventuale compensazione non deve
pregiudicare l'esercizio delle prerogative
sindacali, stabilendo, a tal fine, che
almeno il 30% del monte ore annuo deve
restare nella disponibilità delle
associazioni sindacali stesse.
In breve, si precisa che se le
organizzazioni sindacali dal 2007 al 2010
hanno utilizzato permessi sindacali, ex
art. 11 Ccnq 07.08.1998, in misura superiore a
quella spettante, possono compensare le ore
fruite in eccedenza nell'ambito del
contingente di permessi loro spettanti negli
anni successivi. Sarà la funzione pubblica
ad avviare le necessarie iniziative che
permetteranno alle pubbliche amministrazioni
e alle sigle sindacali la verifica dei dati
contenuti nella banca dati Gedap relativi al
quadriennio 2007-2010.
Tuttavia, tale
verifica deve concludersi entro sessanta
giorni, al termine dei quali ci saranno
ulteriori quindici giorni in cui i dati del
sistema Gedap si intenderanno definitivi. La
procedura di verifica permette ai sindacati
che ricevono la nota di palazzo Vidoni di
inviare una proposta per la compensazione
dei permessi usufruiti in eccedenza.
La compensazione può essere «spalmata»
in tre anni, decorrenti dal gennaio 2012,
detraendo una quota dal monte ore di
spettanza. Se l'eccedenza dovesse essere
rilevante, è possibile concordare un piano
di rientro in cinque anni
(articolo ItaliaOggi
del 03.08.2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
EE.LL.: diventa un'odissea la
disciplina delle assunzioni dopo
l'approvazione del D.L. 98/2011
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 03.08.2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Incarichi
dirigenziali ai dirigenti.
Entrate, stop all'attribuzione a funzionari
senza qualifica. Una sentenza del Tar del
Lazio annulla la delibera del Comitato di
gestione dell'Agenzia.
Stop agli indiscriminati incarichi
dirigenziali a funzionari privi della
qualifica di dirigente.
La
sentenza 01.08.2011
n. 6884 del TAR
Lazio-Roma, Sez. II, ha
annullato la delibera del Comitato di
gestione dell'Agenzia delle entrate, che
aveva modificato l'articolo 24, comma 2, del
regolamento di amministrazione, introducendo
un testo che consentiva sostanzialmente di
coprire quasi tutti i posti vacanti della
dotazione organica dirigenziale mediante
incarichi conferiti a funzionari, ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del dlgs
165/2001.
L'articolo censurato prevedeva che tali
incarichi potessero essere assegnati «per
inderogabili esigenze di funzionamento» allo
scopo di coprire provvisoriamente vacanze
sopravvenute della dotazione di dirigenti e
prevedendo un termine, nel caso di specie il
31.12.2010, che poi veniva
regolarmente prorogato di anno in anno.
Insomma, il Tar Lazio ha colto l'intento
elusivo della normativa riguardante
l'accesso alla carriera dirigenziale, che
richiede necessariamente un concorso
pubblico per esami e la disciplina delle
mansioni superiori, considerando illegittima
la prassi di conferire incarichi a
funzionari «asseritamente in provvisoria
reggenza», ma nei fatti coprendo ad libitum
i posti della dotazione organica. Nel caso
di specie, l'Agenzia delle entrate copre i
1143 posti della dotazione dirigenziale solo
con 376 dirigenti di ruolo; i restanti 767
posti sono lasciati vacanti o coperti ad
interim; ma gran parte sono coperti da tempo
con incarichi dirigenziali a funzionari.
Il Tar Lazio censura questa prassi sia sul
piano dello stretto diritto, sia eccependo
gli effetti distorsivi sull'organizzazione,
che determina la mancata copertura della
dotazione dirigenziale mediante concorsi,
come prevederebbe la legge.
L'articolo 24 del regolamento di
organizzazione è illegittimo perché si pone
irrimediabilmente in contrasto con
l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001,
il quale consente l'attribuzione di
incarichi dirigenziali anche a funzionari
interni solo come ipotesi straordinaria ed
eccezionale, attivabile in presenza di
particolarissimi requisiti di
professionalità dei destinatari. Il che
risulta oggettivamente incompatibile con un
utilizzo così diffuso e ampio dell'istituto.
Inoltre, spiega la sentenza, «configurandosi
il conferimento di un incarico dirigenziale
in favore di un funzionario non dirigente
alla stregua dell'assegnazione di mansioni
superiori al di fuori delle ipotesi
tassativamente previste dalla legge» gli
atti di conferimento sono da considerare
radicalmente nulli ai sensi dell'articolo
52, comma 5, sempre del dlgs 154/2001.
Né gli incarichi come regolati dall'articolo
24 censurato possono essere qualificati come
«reggenza», poiché non caratterizzati dalla
temporaneità legata a ragioni di emergenza,
propria dell'istituto della reggenza, che
per altro non dà titolo alla retribuzione
dirigenziale e, dunque, non costituisce
nemmeno di fatto mansione superiore.
Per l'Agenzia delle entrate una tegola:
dovrà rivedere la propria consolidata
abitudine a coprire i posti da dirigente
senza concorsi. Ma, spiega il Tar
«consolidare nel tempo una situazione
complessiva di grave violazione di principi
fondamentali di regolamentazione del
rapporto di pubblico impiego e delle
garanzie relative all'accesso alle
qualifiche, alla selezione del personale e
allo svolgimento del rapporto» non è
possibile.
Lo stesso pare debba valere anche per le
altre pubbliche amministrazioni, che in
questi anni non hanno certamente lesinato
incarichi dirigenziali a propri funzionari
con decisioni caratterizzate dalle medesime
illegittimità rilevate dal Tar Lazio.
Per Giancarlo Barra, segretario generale
Dirpubblica «sono state danneggiate due
generazioni di colleghi in un settore
delicato nei confronti dei cittadini, dove
ci dovrebbero lavorare persone che
rispondono alla legge prima che al loro
capo. Invece sono più di venti anni che non
si fanno concorsi pubblici. Sono stati fatti
dei danni alle istituzioni e ai cittadini
che lavorano all'Agenzia delle entrate che
sono enormi. Eppure gli strumenti non
mancavano, basti pensare allo scorrimento
delle graduatorie o alla vice dirigenza»
(articolo ItaliaOggi
del 03.08.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Entrate,
«nulli» due dirigenti su tre.
LA MOTIVAZIONE - Sono stati assegnati con
contratti e aumenti nel trattamento
economico posti che vanno coperti con
procedure selettive.
Bordata agostana sui vertici del Fisco. A
scagliarla è il TAR Lazio-Roma, Sez. II, nella
sentenza 01.08.2011 n. 6884, che ha accolto il ricorso di Dirpubblica (la Federazione dei dirigenti
della Pa) e ha bocciato la prassi
dell'agenzia delle Entrate di coprire posti
dirigenziali assegnando incarichi ad interim
a proprio personale senza qualifica
dirigenziale, senza passare tramite il
concorso che dovrebbe rappresentare la via
ordinaria verso le poltrone da dirigente.
Dichiarando illegittima la norma, scritta
nell'articolo 24 del regolamento di
amministrazione dell'Agenzia riformato il 02.12.2009, la sentenza stabilisce la
«radicale nullità» di questi incarichi, che
negli anni si sono estesi a larga parte
degli uffici del Fisco: è la stessa Agenzia,
nelle spiegazioni fornite al Tar in
istruttoria, a segnalare che su 1.143 posti
in tutta Italia sono solo 376 (il 32,9%)
quelli coperti da dirigenti con tutti i
crismi, mentre gli altri sono affidati con
incarico temporaneo o vacanti. In un quadro
come questo il concorso in via di
svolgimento, per 175 posizioni da dirigente,
è lontano dal risolvere il problema.
Proprio questi numeri hanno spinto i giudici
amministrativi verso la sentenza,
respingendo l'obiezione mossa dall'Agenzia
sulla carenza di interesse dei ricorrenti;
arrivati al merito, la prassi dell'Agenzia
(formalizzata nella riforma regolamentare
del 2009 ma impiegata in misura crescente
fin dal 2006) non ha retto lo scontro con la
regola di riferimento, cioè l'articolo 52
del decreto legislativo 165/2001.
La norma, che nel caso di posti vacanti in
organico prevede l'interim per un
massimo di sei mesi, secondo i giudici
amministrativi non si può estendere
all'assegnazione di mansioni superiori
dirigenziali, per cui l'unica alternativa
possibile sarebbe il richiamo all'istituto
della reggenza, possibile solo quando «cause
imprevedibili» facciano «venir meno
la titolarità di un organo», aprendo un
buco organizzativo da coprire in via
d'urgenza. Non è però questo il caso degli
interim diffusi alle Entrate, che non
prevedono limiti temporali predeterminati,
vengono assegnati con un contratto di lavoro
individuale e portano il trattamento
economico del titolare dell'incarico allo
stesso livello previsto per il dirigente di
cui svolge le funzioni.
Niente reggenza, insomma, ma un «conferimento
di un vero e proprio incarico dirigenziale»
a persone che non hanno i requisiti per
riceverlo: di qui l'intervento dell'articolo
52, comma 5, del decreto 165/2011, che fa
scattare la nullità degli incarichi in virtù
di quella che il Tar giudica una «grave
violazione di principi fondamentali di
regolamentazione del pubblico impiego»
(articolo Il Sole 24
Ore
del 03.08.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Malattia
statali, palla ai dirigenti. Visita fiscale
a discrezione. Considerandone anche i costi.
Circolare Funzione pubblica sulle nuove
norme sulle assenze.
Dipendenti pubblici: sulle assenze dal
servizio per malattia sarà il dirigente a
valutare, a sua discrezione, la sussistenza
dei presupposti per l'invio della visita
fiscale. Dovrà, pertanto, valutare la
condotta del dipendente, prescindendo da
considerazioni e sensazioni personalistiche
e ponderando gli interessi
dell'amministrazione, tenuto conto del costo
a carico delle finanze pubbliche derivante
dall'espletamento della visita del medico
fiscale al domicilio del dipendente.
Gli statali che, durante il periodo di
malattia, devono allontanarsi dal proprio
domicilio, per non incorrere in sanzioni
pecuniarie e nell'attivazione di un
procedimento disciplinare, devono
preventivamente avvertire l'ufficio di tale
evenienza.
Infine, dal 6 luglio, tutte le disposizioni
relative ai presupposti per la visita
fiscale, al regime delle reperibilità e alle
modalità di giustificazione delle assenze,
sono applicabili anche al personale di
magistratura, pur tenendo conto
dell'autonomia di cui sono dotati i singoli
organi di autogoverno delle magistrature.
È quanto mette nero su bianco la Funzione
pubblica, nel testo della
circolare 01.08.2011 n. 10/2011
diffusa ieri, che fornisce i primi
chiarimenti in ordine alle nuove
disposizioni in materia di assenze dal
servizio del personale delle pubbliche
amministrazioni, operate dall'articolo 16,
commi 9 e 10 della manovra correttiva dei
conti pubblici per il triennio 2011-2014 (il
dl n. 98/2011).
Visita fiscale. Rispetto al regime
previgente, per effetto della nuova
formulazione del comma 5 dell'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001, dal 6 luglio
scorso le p.a. non sono più tenute
«obbligatoriamente» a richiedere la visita
fiscale sin dal primo giorno di assenza e
anche per un solo giorno di malattia, ma si
demanda alla discrezionalità del dirigente,
la sussistenza dei presupposti per l'invio
del medico fiscale.
Il dirigente, infatti,
dovrà valutare la condotta del dipendente,
fondandosi esclusivamente «su elementi di
carattere oggettivo» e non certamente su
considerazioni o sensazioni che sono proprie
della sfera personale. Inoltre, dovrà anche
tenere conto degli oneri connessi al costo
della visita fiscale, in particolare alla
copertura finanziaria per tali fini (la
norma mette sul piatto a tal fine 70 milioni
di euro per ogni anno del triennio
2011-2014).
Resta inteso, come precisa la
disposizione, che l'obbligo di inviare il
medico fiscale sussiste se il dipendente è
assente per malattia nei giorni
immediatamente precedenti o successivi a
giorni non lavorativi. Un modo, questo, per
porre un freno a quei «furbetti» che tentano
così di allungare qualche «ponte» festivo.
La reperibilità. A breve, un decreto del
ministro Brunetta renderà note le nuove
fasce orarie di reperibilità per i
dipendenti in malattia. Ad oggi, pertanto,
valgono quelle stabilite dal dm 18.12.2009,
ovvero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 18.00.
La circolare in esame, pertanto,
rileva che la norma contenuta nella manovra
riprende l'obbligo (sancito dal Ccnl
ministeri), di informare preventivamente il
datore di lavoro della momentanea assenza
dal proprio domicilio. Sui motivi che
legittimano l'assenza, sarà il dirigente a
valutarne l'idoneità.
Tuttavia, chi dovesse
allontanarsi per effettuare visite mediche o
specialistiche, potrà farsi rilasciare
apposita attestazione dal medico o dalla
struttura, anche privata, che ha eseguito
l'accertamento. In tutti gli altri casi, si
precisa che il dipendente potrà produrre una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Applicazione al personale di diritto
pubblico.
Come sancito dal comma 10 dell'articolo 16
della manovra, la circolare in osservazione,
«al fine di fugare dubbi interpretativi»,
rileva che a far data dal 6 luglio scorso,
la normativa sui presupposti per la visita
fiscale, sul regime della reperibilità e le
modalità di giustificazione dell'assenza da
domicilio, si applica anche al personale in
regime di diritto pubblico, ovvero alla
magistratura, al personale militare e a
quello della carriera prefettizia.
E ciò, «pur tenendo conto delle garanzie
di autonomia dell'organico magistratuale, di
cui sono titolari i singoli organi di
autogoverno delle magistrature»
(articolo ItaliaOggi
del 02.08.08.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Certificati
anche dai medici privati.
Anche le strutture private possono
giustificare l'assenza per malattia del
dipendente pubblico, quando siano loro a
erogare il servizio (dalla visita all'esame
diagnostico) che lo tiene lontano
dall'ufficio. I controlli anti-assenteismo
riguarderanno anche docenti universitari,
militari, polizia, vigili del fuoco e
magistrati, ma su quest'ultima categoria
vigilano gli organi di autogoverno in nome
della sua particolare autonomia; le nuove
regole generali, comunque, sono più
flessibili, e lontano dai giorni festivi
lasciano alle amministrazioni maggiori
margini di scelta se disporre o meno la
visita fiscale al dipendente in malattia.
Dopo l'ennesimo restyling delle misure
anti-assenteismo, portato dalla manovra
(articolo 16 del Dl 98/2011), la Funzione
pubblica fa il punto della situazione nella
circolare 01.08.2011 n. 10/2011 diramata ieri.
In
particolare, l'intervento della manovra sana
un buco procedurale, perché imporre la
certificazione da parte del Servizio
sanitario (o di un medico convenzionato)
significava obbligare a un doppio passaggio
chi si rivolgesse a strutture private.
La
manovra, poi, amplia la platea dei soggetti
alle verifiche anti-assenze, estendendole
anche al personale in regime di diritto
pubblico. Sul punto, le istruzioni di
Palazzo Vidoni sottolineano che
l'equiparazione con il personale
privatizzato è a tutto campo, e riguarda sia
le modalità di certificazione dell'assenza
sia le visite fiscali e la reperibilità:
tema, quest'ultimo, su cui dovrà intervenire
un nuovo Dm per rivedere ancora una volta le
fasce orarie
(articolo Il Sole 24
Ore del 02.08.2011). |
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luglio 2011 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
MANOVRA CORRETTIVA/ P.a.,
stop ai furbetti del personale.
No alle esternalizzazioni per aggirare i
tetti alla spesa. Si completa il percorso
normativo avviato con il dl 112/2008.
Niente più furbetti sulle spese per il
personale. La manovra fa cadere il velo di
ipocrisia che da anni copriva le spese delle
pubbliche amministrazioni. Non sarà più
possibile utilizzare le esternalizzazioni
per aggirare i tetti di spesa anche se
l'effetto è il blocco totale delle
assunzioni per il superamento della soglia
del 40%.
Il dl 98/2011 completa di fatto un
percorso normativo avviato con il dl
112/2008 diretto a intercettare e a
contenere le spese più rilevanti effettuate
sui bilanci che concorrono al conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni
a prescindere dalla natura giuridica
dell'ente pagatore.
Da un lato il
legislatore interviene per ricomprendere nel
concetto di spesa per il personale tutte le
tipologie contrattuali utilizzate dalle
pubbliche amministrazioni, con le modifiche
al comma 557 dell'art. 1 della legge
296/2006, con le disposizioni contenute
all'art. 76 del dl 112/2008, nonché con
quelle previste dall'art. 14 del dl 78/2010,
fino a vietare i «contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione» in
caso di mancato rispetto del patto di
stabilità. Dall'altro comincia a far
riferimento a un ambito soggettivo di
pubbliche amministrazioni, che include tra
le amministrazioni destinatarie pure i
soggetti e società controllate o
partecipate, che sulla base del Regolamento
Ue Sec 95 (Sistema europeo dei conti), sono
inseriti nell'elenco Istat richiamato da
ultimo dall'art. 1 della legge 196/2009.
Un percorso inevitabile con il fiorire delle
partecipate, come la stessa banca dati del
Dipartimento della funzione pubblica ci
conferma, che porta oggi ad avere una
disposizione di modifica dell'art. 76 del
citato dl 112/2008, contenuta all'art. 20
del dl 98/2011, al fine di ricomprendere tra
i tetti sulla spesa per il personale, sempre
più stringenti, anche la spesa effettuata
dalle società partecipate e controllate. Il
comma 9 dell'art. 20 infatti prevede che ai
fini del computo del tetto di spesa del 40%
della spesa corrente si calcolano anche «le
spese sostenute dalle società a
partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che sono titolari di affidamento
diretto di servizi pubblici locali senza
gara ovvero che svolgono funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale, né
commerciale, ovvero che svolgono attività
nei confronti della pubblica amministrazione
a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica».
La nuova disposizione pone certamente alcuni
problemi di applicazione, in merito alla
comparazione dell'aggregato spesa corrente
dei bilanci delle partecipate rispetto a
quello definito negli enti locali. Qualche
amministrazione sta procedendo in via
prudenziale ad applicare intanto il tetto
del 40% separatamente ai soggetti
partecipati, per la difficoltà
nell'effettuare un consolidato unico su tale
rapporto di spesa. Ovviamente la nuova norma
va coordinata con le norme precedenti in
materia riassunzioni di partecipate e
dovrebbe consentire di spostare personale da
una partecipata ad un'altra senza computarlo
come nuova assunzione.
Molte amministrazioni soprattutto al centro
sud per i costi eccessivi di personale
rischiano di non poter assumere per i
prossimi anni e di dover accelerare processi
severi di riorganizzazione con numerosi casi
di eccedenza di personale. Il nuovo quadro
normativo imporrà comunque nuovi
comportamenti in capo agli enti, che
dovranno necessariamente monitorare
l'andamento della spesa, al fine di evitare
che eccessi di spesa delle società
impediscano di far assumere all'ente
partecipante e porre attenzione ad
operazioni elusive del divieto di assunzione
quali il distacco e l'assegnazione di
personale tra i soggetti dell'holding.
Gli effetti positivi di questa norma
potranno essere diversi. Certamente
aumenterà il controllo sulle vigilate e
sulle spese per il personale, si dovrà avere
una visione di insieme delle attività e
funzioni svolte all'interno dell'ente e di
quelle affidate alle partecipate; le
amministrazioni pubbliche inoltre
prenderanno seriamente in considerazione la
possibilità di razionalizzare il sistema
delle partecipate sia perché considerato
parametro di virtuosità ai sensi dell'art.
20, comma 2, della manovra sia perché
oggetto di processi virtuosi di
razionalizzazione così come previsto
dall'art. 16 dello stesso decreto (articolo ItaliaOggi
del 30.07.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Concorsi pubblici - Procedure di selezione -
Sindacato giurisdizionale - Verifica
dell'attendibilità delle operazioni
concorsuali - Possibilità - Limiti.
Il sindacato giurisdizionale del Giudice
amministrativo in materia di procedure di
selezione nell'ambito dei concorsi pubblici
(nella fattispecie, per la nomina di
professori universitari di prima fascia) può
svolgersi anche con la verifica
dell'attendibilità delle operazioni tecniche
compiute dalla commissione esaminatrice,
rispetto alla correttezza dei criteri
utilizzati e applicati, con la precisazione
che resta comunque fermo il limite della
relatività delle valutazioni scientifiche,
potendo il giudice amministrativo censurare
la sola valutazione che si ponga al di fuori
dell'ambito dell'opinabilità, poiché
altrimenti all'apprezzamento
dell'Amministrazione sostituirebbe quello
proprio e altrettanto opinabile (cfr. da
ultimo: Cons. Stato, sez. VI, 30.06.2011, n. 3896; Cons. Stato, Sez. VI,
06.02.2009, n. 694 e Cons. Stato, Sez. VI,
04.09.2007, n. 4635)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza
29.07.2011 n.
2036 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Famiglia,
più semplice l'istanza per le detrazioni.
Il Decreto sviluppo (dl n.
70/2011), convertito nella legge n. 160 del
12.07.2011, modifica per i pensionati e
i dipendenti le modalità per la richiesta
delle detrazioni fiscali per i familiari a
carico.
Non è più prevista infatti la
consegna annuale della modulistica per le
detrazioni, ma fa fede quella presentata in
precedenza, purché non vi siano stati
cambiamenti nella situazione familiare del
contribuente.
Normativa in vigore prima della modifica
legislativa.
La disciplina precedente prevedeva (art. 23
del dpr n. 600/73) la possibilità, per i
pensionati e i dipendenti con familiari
fiscalmente a carico, di presentare la
richiesta annuale delle detrazioni fiscali.
Tutti i datori di lavoro, in qualità di
sostituti d'imposta, ricevevano annualmente
la specifica modulistica in oggetto al fine
di poter provvedere all'inserimento delle
detrazioni in busta paga.
Nuova normativa dettata dal decreto sviluppo
convertito nella legge 160 del 12 luglio
2011.
La legge n. 160/2011 all'articolo 7 ha
semplificato la procedura e i dipendenti /
pensionati non hanno più l'obbligo di
presentare annualmente la suddetta richiesta
per aver diritto alle detrazioni in quanto
la modulistica deve essere presentata solo
in presenza di variazioni rispetto alla
domanda già consegnata in precedenza al
datore di lavoro.
La normativa ha previsto infine delle
sanzioni in capo al contribuente che non
ottempera all'obbligo di comunicare (in
maniera tempestiva) le eventuali variazioni
della propria situazione familiare che
incidono sull'attribuzione delle suddette
detrazioni fiscali (sanzione da 258 euro a
2.065 euro)
(articolo ItaliaOggi
del 29.07.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Assistenza,
primo il coniuge.
Cura del disabile: la riforma riconosce la
priorità sugli altri familiari - ASSENZE
«LUNGHE» - Questi periodi non fanno maturare
le ferie, e non valgono ai fini del
trattamento di fine rapporto e della
tredicesima.
Il coniuge che convive con un disabile
"grave" ha la precedenza sulla richiesta di
congedo straordinario. Solo in caso di
mancanza, decesso o gravi patologie
invalidanti dello stesso subentrano, in
ordine di priorità: il padre o la madre
anche adottivi, uno dei figli conviventi o,
in ultima ratio, uno dei fratelli o sorelle
a condizione che vivano con il disabile.
È
quanto mette nero su bianco il decreto
legislativo 119/2011 pubblicato in Gazzetta
il 27.07.2011 che modifica il Dlgs
151/2001.
Nel decreto un'altra importante
conferma: durante il periodo di congedo
straordinario non si maturano ferie,
tredicesima e trattamento di fine rapporto.
Nella prassi già era così, ma ora è previsto
espressamente dalla legge.
In caso di disabili in famiglia la legge
104/1992, già modificata recentemente dal
Collegato lavoro, prevede inoltre la
possibilità di assentarsi per periodi brevi
e ripetuti (permessi) retribuiti. Vediamo le
misure in dettaglio.
Permessi.
L'articolo 33 della legge 104/1992 riconosce
al lavoratore dipendente il diritto di
fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito per assistere il coniuge o un
parente o affine entro il 2° grado in
situazione di gravità, diritto che può
essere esteso a parenti o affini entro il 3°
grado qualora il coniuge o i genitori della
persona con handicap in situazione di
gravità abbiano compiuto i 65 anni di età
oppure siano affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Anche il lavoratore subordinato maggiorenne
in situazione di gravità ha diritto di
usufruire, alternativamente, di due ore di
permesso giornaliero, oppure di tre giorni
di permesso mensile e ha, altresì, il
diritto a scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferita in altra sede,
senza il suo consenso.
Dal 24.11.2010, data di entrata in
vigore del Collegato lavoro, il diritto ai
tre giorni non può essere riconosciuto a più
di un lavoratore con riferimento alla stessa
persona disabile, salvo il caso dei figli
con handicap in condizione di gravità, che
potranno essere assistiti, alternativamente,
da entrambi i genitori.
Che la norma debba essere tassativamente
interpretata in questo senso trova conferma
nella risposta del ministero del Lavoro a
interpello n. 24 del 17 giugno scorso.
Precisa, infatti il Ministero che il
concetto di esclusività introdotto dalla
legge 183/2010 deve essere inteso nel senso
che i permessi possono essere accordati a un
unico lavoratore per assistere la stessa
persona.
Nello stesso senso si esprime il
Dipartimento della funzione pubblica con la
circolare 13/2010. E rispondendo con
l'interpello 21 del 17.06.2011, la
Direzione generale dei servizi ispettivi del
ministero del Lavoro ha chiarito che i
permessi in questione non devono essere
riproporzionati qualora il lavoratore
fruisca, nello stesso mese, di un periodo di
ferie.
Congedo straordinario.
Per assistere un familiare gravemente
disabile può anche essere chiesto un periodo
di congedo straordinario (articolo 42, comma
5, Dlgs 151/2001), per massimo di due anni,
anche non continuativi, nell'arco della vita
lavorativa. Tale richiesta, fino ad oggi,
poteva essere fatta dalla lavoratrice madre
o, in alternativa, dal lavoratore padre o,
dopo la loro scomparsa, da uno dei fratelli
o sorelle conviventi di soggetto con
handicap grave (articolo 3, comma 3, legge
104/1992).
Con le sentenze 158/2007 e 19/2009 la Corte
costituzionale ha, però, dichiarato
l'illegittimità del comma 3, nella parte in
cui non prevede, in via prioritaria rispetto
agli altri congiunti, il coniuge convivente
e nella parte in cui non include, nel novero
dei soggetti che possono richiedere il
congedo, il figlio convivente. Di queste
sentenze ha tenuto conto l'articolo 4 del
Dlgs 18.07.2011, n. 119 - di attuazione
della delega di cui all'articolo 23 del
Collegato).
Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire
un'indennità corrispondente all'ultima
retribuzione e il periodo medesimo è coperto
da contribuzione figurativa; l'indennità e
la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo annualmente
rivalutato e pari, per il 2011, a 44.276,32
euro, di cui 33.290 euro a titolo di
indennità economica. L'indennità è
corrisposta dal datore di lavoro secondo le
modalità previste per la corresponsione dei
trattamenti economici di maternità. I datori
di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l'importo
dell'indennità dall'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente.
Con il messaggio n. 13013 del 17.06.2011
l'Inps ha espresso parere che durante tale
periodo non maturi il Tfr (parere confermato
dal Dlgs 119/2011 appena pubblicato) che è
espressamente previsto nei periodi di
assenza dal lavoro per una delle cause
elencate dall'articolo 2120 del Codice
civile, vale a dire in caso di infortunio,
malattia, gravidanza o puerperio, oppure nei
casi di sospensione del rapporto di lavoro
con diritto all'integrazione salariale.
Come sopra accennato il comma 5-quinquies,
articolo 4, Dlgs 119/2011 prevede
esplicitamente che il periodo di congedo
straordinario non rilevi ai fini del Tfr,
della maturazione delle ferie e della
tredicesima mensilità.
Per tutto quanto non espressamente previsto
si applica l'articolo 4 della legge
n. 53/2000, che stabilisce che durante i
periodi di assenza straordinaria per gravi e
documentati motivi familiari, di cui il
congedo straordinario indennizzato fa parte,
il dipendente conserva il posto di lavoro,
ma il periodo non è computato nell'anzianità
di servizio né ai fini previdenziali
(articolo Il Sole 24
Ore
del 29.07.2011 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Ecco
la «stretta» sulle assenze dal lavoro.
Figli, politica e cure sospendono
l'attività: operative dall'11 agosto le
nuove regole contro gli abusi.
Novità in arrivo per i congedi e permessi
dei lavoratori, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, il 27 luglio, del
decreto legislativo di riordino -che
entrerà in vigore l'11 agosto. Una materia
che rappresenta un "universo" legislativo
complesso, fatto da tanti tasselli spesso
difficili da coordinare tra loro: alle norme
si sovrappongono poi gli interventi di
prassi che dettano le modalità operative per
la fruizione degli stessi.
Queste fonti disciplinano i requisiti per
l'esercizio del diritto ai congedi, la loro
durata, la retribuzione spettante ma anche
l'utilizzo della modulistica, le tempistiche
e le regole per richiederli, i meccanismi
per la loro gestione e i conseguenti
riflessi sull'azienda che gestisce il
rapporto di lavoro con l'interessato.
Intento di questa Guida è una ricognizione
delle diverse fattispecie di permessi,
analizzandone i tratti distintivi e
individuando la platea degli aventi diritto,
i percorsi da seguire per l'effettivo
godimento e i trattamenti spettanti.
Il decreto legislativo 119/2011, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 173 del 27 luglio
scorso, ha apportato un parziale riordino
della materia, andando a toccare alcune
tipologie: si tratta più che altro di una
"stretta" volta a evitare possibili abusi
nel l'utilizzo dei permessi, attraverso una
ridefinizione dei criteri e delle modalità
di fruizione, in particolare rivolta ai
congedi per assistere i familiari disabili.
Altre disposizioni innovano il congedo di
maternità, introducendo la possibilità del
rientro flessibile al lavoro, in caso di
eventi quali l'interruzione di gravidanza.
In sostanza, il provvedimento ha apportato
qualche "sistemazione" alla materia, anche
con l'obiettivo di raccogliere gli indirizzi
dettati dalla Corte costituzionale,
intervenuta negli ultimi anni per dirimere
le questioni di legittimità su alcuni
passaggi legislativi.
Il collegato lavoro (legge 183/2010) aveva
invece delegato il Governo a riordinare la
materia, per giungere alla stesura di un
Testo unico: in effetti, è sentita
l'esigenza di avere un "raccoglitore" delle
diverse regole, anche per far fronte alle
difficoltà interpretative e per conferire
maggiore organicità a norme per lo più
sparpagliate. Si pensi, infatti, che per
certe tipologie di permessi si fa ancora
riferimento alla legge 300/1970, come per
quelli sindacali, mentre per altre, quali i
congedi per assistere persone con
disabilità, le norme hanno vissuto diversi
passaggi: dalla legge 104/1992 alla
388/2000, dal Dlgs 151/2001 alla legge
350/2003 al Dlgs 119/2011.
La Guida punta così a fare il punto sullo
"stato dell'arte" delle principali
casistiche: oltre a quelli già citati,
vengono analizzati i permessi per attività
formative, quelli per il volontariato, i
congedi parentali, i riposi giornalieri, il
congedo matrimoniale, i permessi sindacali e
politici, quelli per i donatori di sangue.
Sulla strada della conciliazione tra i tempi
di vita e quelli di lavoro si è mosso il
Dpcm n. 277/2010 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 3 maggio scorso), individuando
azioni positive ad hoc, e l'avviso comune
sottoscritto dal ministero del Lavoro con le
parti sociali il 07.03.2011, puntando
sulla flessibilità degli orari di lavoro per
la cura dei familiari.
Anche il sistema del welfare contrattuale
deve essere visto come opportunità e sta
muovendo i primi passi, per modellare
l'impianto legislativo sulla materia dei
permessi mediante l'istituzione di regole
collettive, anche aziendali.
L'accordo tra Confindustria e le
organizzazioni sindacali del 28 giugno potrà
favorire queste politiche e far sì che il
ruolo del cosiddetto secondo livello non si
esaurisca in uno sterile rimando
all'impianto legislativo, bensì in
un'attività di integrazione e adattamento
delle diverse tipologie di congedi alle
singole realtà imprenditoriali, così da
creare una stretta correlazione tra il
livello contrattuale e quello legislativo.
In questo modo si potrebbero sfruttare
appieno le potenzialità di alcune forme di
permessi spesso inutilizzati –come ad
esempio il congedo di paternità– e creare
altresì le condizioni per soddisfare non
solo le esigenze del lavoratore ma anche per
contemperare queste ultime con quelle della
realtà aziendale
(articolo Il Sole 24
Ore
del 29.07.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Dai
giudici i paletti per giocare in difesa.
LE LITI PIÙ FREQUENTI - Molte cause
riguardano le autorizzazioni sindacali
perché i comportamenti illegittimi
prescindono dall'intento lesivo.
Nel mondo del lavoro sono tante le
circostanze che consentono ai dipendenti di
usufruire di permessi per far fronte a
esigenze, personali o familiari, di diversa
natura. La legge prevede specificamente
varie ipotesi di "astensione", ma non sempre
i diritti dei lavoratori collimano con le
aspettative aziendali, dando luogo a un
contenzioso che quasi sempre privilegia le
necessità dei singoli.
Una delle violazioni più ricorrenti riguarda
il rilascio di permessi sindacali. La
definizione della condotta antisindacale
prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei
lavoratori non è analitica ma teleologica,
poiché individua il comportamento
illegittimo non in base a caratteristiche
strutturali, bensì alla sua idoneità a
ledere i beni protetti. Ne consegue che per
integrare gli estremi della condotta
antisindacale è sufficiente che tale
comportamento leda oggettivamente gli
interessi collettivi di cui sono portatrici
le organizzazioni sindacali, non essendo
necessario (ma neppure sufficiente) uno
specifico intento lesivo da parte del datore
di lavoro.
L'esigenza di una tutela della
libertà sindacale, infatti, può sorgere
anche in relazione a un'errata valutazione
del datore di lavoro circa la portata della
sua condotta. In questo contesto è stato,
quindi, considerato illegittimo il
licenziamento per asserita assenza
arbitraria dal lavoro di un dipendente che
si trovava in permesso sindacale non
retribuito, regolarmente comunicato
(Cassazione, sentenza 9250/2007).
Vìola
inoltre la libertà sindacale e la
possibilità di razionalizzare il servizio il
comportamento dell'imprenditore che non
comunica ai sindacati, cinque giorni prima
di uno sciopero, quali lavoratori dovranno
garantire le prestazioni indispensabili in
azienda. (Cassazione, sentenza 13780/2011).
Grandi "conquiste" si riscontrano nelle aule
di giustizia anche sul fronte dei congedi
parentali. In tema di permessi giornalieri
retribuiti per i lavoratori, ai sensi
dell'articolo 33, comma 2, della legge 05.02.1992 n. 104, la lavoratrice madre o
il lavoratore padre di una pluralità di
minori portatori di handicap grave hanno
diritto, in alternativa al prolungamento
fino a tre anni del congedo parentale, ad
usufruire di due ore di permesso giornaliero
retribuito per ciascun bambino sino al
compimento del terzo anno di età, dovendosi
ritenere prevalente rispetto alle esigenze
connesse alla prestazione lavorativa
l'interesse del bambino e la tutela,
prioritaria, del suo sviluppo e della sua
salute quali diritti fondamentali
dell'individuo costituzionalmente garantiti.
In applicazione di questo principio, la
Cassazione, con la sentenza 4623/2010 ha
riconosciuto a un padre di due gemelli
affetti da handicap grave il diritto a
usufruire di un permesso giornaliero di due
ore retribuite per ciascuno dei figli.
Nel comparto scuola, infine, le disposizioni
in materia di congedi parentali hanno
portata generale e si applicano anche ai
dipendenti con contratto a tempo
determinato, a maggior tutela e sostegno
della maternità e paternità
(articolo Il Sole 24
Ore
del 29.07.2011). |
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CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il
datore anticipa i compensi dei giorni spesi
per la politica. Pagati anche contributi e oneri, rimborsati
poi dall'Inps - Lo stesso vale per il
sindacato.
Quando il lavoratore dipendente di aziende
pubbliche o private, ricopre cariche
politiche o sindacali, il datore di lavoro è
tenuto a concedergli i permessi necessari
per l'espletamento del mandato. Il
legislatore, infatti, prevede a favore del
lavoratore dipendente una serie di tutele
per consentire lo svolgimento dell'attività
nel migliore dei modi ponendone il costo a
carico della collettività.
Oltre al diritto a fruire di permessi non
retribuiti, poi, per l'espletamento di
questi incarichi i lavoratori hanno diritto
a permessi retribuiti e coperti spesso da
contribuzione figurativa per la maturazione
della pensione. Certo il disagio per i
datori di lavoro è concreto e, per certi
versi, esiste anche un danno economico,
quanto meno in termini di modificazione
dell'organizzazione interna del lavoro.
Tuttavia il datore di lavoro non può
esimersi dal concedere i permessi, avendo,
ove previsto, la sola possibilità di
recuperare le somme anticipate, spesso con
modalità non del tutto automatiche al
contrario di come avviene, ad esempio, per
l'indennità di malattia.
Permessi per cariche elettive.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche
pubbliche (ad esempio consiglieri comunali,
provinciali, sindaci) possono fruire di
permessi e di periodi di aspettativa con il
diritto di assentarsi dal servizio per
l'intera giornata nella quale sono convocati
gli organi cui appartengono. La norma che
regola svolgimento, limiti e concessione è
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali (Dlgs 267/2000).
Spesso i lavori si svolgono in orario
serale, in queste ipotesi è previsto il
diritto di non riprendere il lavoro prima
delle ore 8 del giorno successivo e, ove gli
stessi si protraggano oltre la mezzanotte,
il diritto di assentarsi dal servizio per
l'intera giornata successiva.
In generale il diritto di assentarsi dal
servizio per partecipare alle riunioni è
limitato alla loro effettiva durata e
comprende il tempo per raggiungere il luogo
della riunione e rientrare al posto di
lavoro. Per alcuni incarichi, in funzione
del numero di abitanti nel territorio di
riferimento dell'ente, oltre a questi
permessi, il lavoratore potrà assentarsi dal
lavoro per un massimo di 24 o 48 ore
lavorative al mese.
Per le giornate di assenza, il lavoratore ha
diritto all'intera retribuzione anticipata
dal datore di lavoro che ha la facoltà di
chiedere il rimborso, compresi contributi e
oneri differiti. L'ente lo deve erogare
entro 30 giorni sulla base di apposita
richiesta documentata. In alternativa, è
possibile richiedere un'aspettativa non
retribuita per tutto il periodo del mandato
e tale periodo è considerato a tutti i
effetti come servizio effettivamente
prestato.
Permessi sindacali.
Scatta il diritto a permessi retribuiti e
non retribuiti anche per la partecipazione
dei lavoratori alle riunioni degli organi
direttivi delle associazioni sindacali e
delle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa)
e unitarie (Rsu).
I limiti sono dettati dalle dimensioni
aziendali (legge 300/1970), mentre le regole
sono stabilite dai relativi contratti
collettivi di riferimento. In ogni caso la
contrattazione collettiva non può tramutare
la concessione dei permessi in una facoltà
del datore, o condizionare il riconoscimento
del diritto del lavoratore all'assenza di
impedimenti di ordine tecnico aziendale. Al
datore, quindi, non è lasciato alcun potere
discrezionale, ma i nominativi del
lavoratori legittimati a fruirne e la
comunicazione preventiva obbligatoria, sono
finalizzate alla possibilità di sostituzione
del soggetto assente dal lavoro.
I lavoratori chiamati a ricoprire le cariche
sindacali provinciali o nazionali, possono
chiedere di essere posti in aspettativa non
retribuita per la durata del loro mandato.
Per i permessi sindacali non vige il
principio del riproporzionamento che regola
i rapporti part-time, pertanto in caso di
prestazione ad orario ridotto il permesso
sarà intero.
I Consiglieri di parità, lavoratori
dipendenti che ricoprano tale ruolo a
livello nazionale o regionale, hanno diritto
per l'esercizio delle loro funzioni, ad
assentarsi dal posto di lavoro per un
massimo di 50 ore lavorative mensili medie
retribuite, i consiglieri provinciali di
parità per un massimo di 30 ore (Dlgs
196/2000)
(articolo Il Sole 24
Ore
del 29.07.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Congedi, nuove norme dall'11/08/2011.
Riforma in g.u..
Via libera al riordino della disciplina in
materia di congedi, aspettative e permessi
dei lavoratori del settore pubblico e
privato. Le nuove norme, approvate dal
consiglio dei ministri lo scorso 9 giugno,
entreranno in vigore dal prossimo 11 agosto
a seguito della pubblicazione in gazzetta
ufficiale n. 173/2011 (dlgs 18.07.2011 n. 119).
Diverse sono le novità previste dal
provvedimento che dà attuazione all'articolo
23 della legge n. 183/2010 (il collegato
lavoro).
Per quanto riguarda il congedo di
maternità, nei casi di interruzione
spontanea o terapeutica della gravidanza,
successivamente a 180 giorni dalla
gestazione, è prevista la facoltà per la
lavoratrice di riprendere in qualunque
momento l'attività lavorativa. A tal fine, è
necessario tuttavia che un medico
specialista (Ssn o in convenzione) e il
medico competente (per la sicurezza lavoro)
attestino che il rientro anticipato non
arreca pregiudizio al suo stato di salute.
In merito al congedo straordinario per
assistenza a familiari portatori di handicap
grave (la cui durata complessiva è pari a
due anni nell'arco della vita lavorativa)
viene innanzitutto riscritta la platea dei
soggetti legittimati a fruirne. Ha diritto
al congedo, prima di altri, il coniuge
convivente del soggetto disabile. In caso di
mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti del coniuge, ha diritto a
fruirne il padre o la madre anche se
adottivi. In caso decesso, mancanza o in
presenza di patologie invalidanti del padre
o della madre, anche se adottivi, il diritto
passa a uno dei figli conviventi. In caso di
mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli, infine, il congedo
spetta a uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi.
Altra novità è la previsione,
allo scopo di consentire una reale
assistenza, che il congedo possa essere
fruito anche se la persona disabile è
ricoverata a tempo pieno e qualora i
sanitari della struttura ne attestino
l'esigenza.
Il dlgs n. 119/2001, ancora, disciplina il
congedo straordinario per motivi di studio
dei pubblici dipendente ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca; restringe la platea
dei dipendenti con diritto a prestare
assistenza nei confronti di più disabili
(legge n. 104/1992); prevede l'obbligo di
attestare il raggiungimento del luogo di
residenza della persona assistita, qualora
distante oltre 150 km
(articolo ItaliaOggi
del 29.07.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Ipotesi
di contratto collettivo nazionale quadro di
integrazione e modifica del CCNQ 09.10.2009
(ARAN,
ipotesi 29.07.2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Schema di decreto correttivo del Decreto
legislativo 150/2009 (Decreto Brunetta)
(CSA-Roma,
nota 29.07.2011 n. 317 di prot.). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: G.U.
27.07.2011 n. 173 "Attuazione
dell’articolo 23 della legge 04.11.2010, n.
183, recante delega al Governo per il
riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi"
(D.Lgs. 18.07.2011 n.
119). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Ancora
una picconata allo spoils system.
Ancora una picconata allo spoils system.
L'opera di demolizione dell'istituto,
iniziata dalla Corte costituzionale nel
2007, è proseguita ieri con l'ennesima
decisione contraria alla rimozione
automatica dei dirigenti quando cambia il
governo. Anche questa volta a ricorrere alla
Consulta è stato il tribunale di Roma poco
convinto della legittimità dell'art. 19,
comma 8, del dlgs 165/2001 (nel testo
modificato dal dl 262/2006).
Rispetto alla fattispecie esaminata dalla
sentenza n. 81/2010 (si veda ItaliaOggi del
06/03/2010) il contenuto non cambia. L'unica
differenza è che la norma del decreto Visco-Bersani, cassata l'anno scorso,
dettava un regime transitorio dello spoils
system, mentre questa volta è finita nel
mirino della Corte la disciplina a regime. E
le motivazioni del ricorso non mutano:
violazione degli articoli 97 e 98 della
Costituzione perché l'interruzione del
rapporto di ufficio prima della scadenza
priva gli incarichi dirigenziali delle
garanzie necessarie ad assicurare
l'imparzialità e il buon andamento della
p.a..
Nella sentenza n. 246/2011, depositata
ieri in cancelleria e redatta da Sabino Cassese,
la Corte ha ribadito la necessità, già
espressa nel 2010 e nelle precedenti
sentenze n. 104/2007 e n. 103/2008, di
prevedere «un confronto dialettico tra le
parti nell'ambito del quale, da un lato,
l'amministrazione esterni le ragioni per le
quali ritenga di non consentire la
prosecuzione sino alla scadenza
contrattualmente prevista, e, dall'altro, al
dirigente sia assicurata la possibilità di
far valere il diritto di difesa,
prospettando i risultati delle proprie
prestazioni»
(articolo ItaliaOggi
del 26.07.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Malattie,
le visite fiscali non sono più obbligatorie.
Nel decreto legge 98/2011, convertito nella
legge 111/2011, contenente disposizioni in
materia di manovra economica, il governo ha
modificato nuovamente la disciplina (comma 5
dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001)
sui controlli delle assenze per malattia di
tutti i dipendenti pubblici, ivi compreso il
personale della scuola, finalizzata
chiaramente ad una riduzione delle spese
derivanti dal costo delle visite fiscali.
Il
comma 9 dell'art. 16 del citato decreto
legge 98/2001 attenua notevolmente l'obbligo
dell'amministrazione di disporre il
controllo in ordine alla sussistenza della
malattia del dipendente anche nel caso di
assenza di un solo giorno. Tenendo conto
dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo, le pubbliche amministrazioni,
recita il comma 9, nel disporre il controllo
sulle assenze per malattia dovranno valutare
la condotta complessiva del dipendente e gli
oneri connessi all'effettuazione della
visita. L'obbligo di disporre la visita di
controllo sin dal primo giorno permane solo
quando l'assenza si verifica nelle giornate
precedenti o successive a quelle non
lavorative.
Il predetto comma 9 nel
disporre, inoltre, che le fasce orarie di
reperibilità e il relativo regime delle
esenzioni dovranno essere stabilite con
decreto del ministro Brunetta, precisa che
qualora il dipendente debba allontanarsi
dall'indirizzo comunicato durante le fasce
di reperibilità per effettuare visite
mediche, prestazioni o accertamenti
specifici o per altri giustificati motivi,
da documentare a richiesta, sarà tenuto a
darne preventiva comunicazione
all'amministrazione.
Un'altra importante
precisazione riguarda il caso in cui
l'assenza per malattia abbia luogo per
l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami
diagnostici. In tali casi l'assenza dovrà
essere giustificata mediante la
presentazione di attestazione rilasciata dal
medico o dalla struttura, anche privati.
L'applicazione delle nuove disposizioni in
materia di visite fiscali e il nuovo decreto
del ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, oltre a comportare una
riduzione delle spese, dovrebbe poter
ridurre lo stato di tensione che da tempo si
registra nelle scuole, sia negli uffici di
segreteria che nei rapporti tra i dirigenti
scolastici e personale
(articolo ItaliaOggi
del 26.07.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Il
decreto correttivo della "riforma Brunetta"
manda in soffitta le fasce di merito
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 26.07.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Ferie,
malattia a effetto sospensivo. Da verificare
l'incompatibilità effettiva
vacanze-indisposizione. Gli effetti del
principio stabilito dalla Corte
costituzionale ed elaborato dalla
giurisprudenza.
Ferie sospese se ci si
ammala. La malattia
insorta durante le ferie, infatti, ne
sospende il decorso, salvo che il datore di
lavoro riesca a provare che l'infermità è
compatibile con la finalità delle ferie. In
tal caso in altre parole la malattia non
pregiudica la fruizione del riposo come
recupero di energie psicofisiche del
lavoratore e, dunque, l'una (ferie) e
l'altra (malattia) diventano compatibili.
Il principio stabilito dalla Corte
costituzionale ed elaborato dalla
giurisprudenza ha messo fine alla sventura
degli sfortunati vacanzieri che, costretti a
letto durante la villeggiatura, vedevano
perdere i giorni di ferie per ritornare al
lavoro più stanchi di prima.
Le ferie.
La normativa sulle ferie è contenuta in
primo luogo nella Costituzione che,
all'articolo 36, disciplina questo periodo
annuale come diritto fondamentale e
irrinunciabile dei lavoratori al fine del
recupero delle energie psicofisiche.
Il codice civile (articolo 2109) aggiunge
che la durata delle ferie è fissata dalla
legge, dai contratti collettivi, dagli usi e
secondo equità; che l'epoca del godimento è
stabilita dal datore di lavoro tenendo conto
delle esigenze dell'impresa e degli
interessi del lavoratore; che il periodo di
ferie deve essere possibilmente continuativo
e con pieno diritto alla retribuzione.
Ferie e malattia.
La malattia insorta durante le ferie ne
sospende il decorso, salvo che il datore di
lavoro provi che la stessa risulta in
concreto compatibile con le finalità delle
ferie.
È questo il risultato del principio
enunciato dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 616/1987) in aderenza al quale
l'Inps (circolare n. 11/1991) aveva
stabilito idonee a interrompere le ferie le
infermità di durata superiore a tre giorni,
a patto di aver comportato necessità di
ricovero oppure tempestivamente e
adeguatamente notificate all'istituto e al
datore di lavoro, nei modi e nei termini
previsti ordinariamente per la malattia.
La questione è stata poi affrontata in
giurisprudenza sviluppando un contrasto
risolto, infine, da una pronuncia delle
sezioni unite (sentenza n. 1947/1998) che ha
definitivamente individuato le linee da
seguire. In primo luogo, è da ritenersi non
assoluto, ma tollerante di alcune eccezioni,
il principio dell'effetto sospensivo delle
ferie in caso di malattia insorta durante il
decorso.
In particolare, per l'individuazione delle
eccezioni va avuto riguardo alla specificità
degli stati morbosi e delle cure di volta in
volta considerate, al fine di accertare
l'incompatibilità della malattia con la
salvaguardia dell'essenziale funzione di
riposo, cioè del recupero delle energie
psico-fisiche e di ricreazione propria delle
ferie. Dal punto di vista pratico
(operativo), il lavoratore, il quale nel
presupposto della incompatibilità della
sopravvenuta malattia con le finalità delle
ferie, intenda modificare il titolo della
sua assenza da ferie a malattia, ha solo
l'onere di comunicare lo stato di malattia
al proprio datore di lavoro.
E tale comunicazione è idonea di per sé a
determinare, dalla data di conoscenza da
parte del datore di lavoro, la conversione
dell'assenza per ferie in assenza per
malattia, salvo che il datore di lavoro
provi, per mezzo dei previsti controlli
sanitari, l'infondatezza del presupposto e,
quindi, l'inidoneità della malattia a
impedire la prosecuzione del periodo
feriale.
La visita fiscale.
Il datore di lavoro che intenda verificare
l'effettiva incompatibilità della malattia
con le ferie può ricorrere alla visita
fiscale. In tal caso, deve precisare
espressamente, all'atto della richiesta del
controllo, che si tratta di lavoratore
ammalatosi durante un periodo di ferie per
il quale si chiede di accertare le
condizioni per l'interruzione delle ferie, a
partire da una data da indicare e che
coincide con quella di ricezione della
comunicazione dello stato di malattia (Inps,
circolare n. 109/1999). Se la verifica non è
possibile per fatto imputabile al lavoratore
cade ogni possibilità di considerare la
malattia come interruttiva delle ferie.
Nel caso di controlli di ufficio, qualora il
datore di lavoro riconosca (autonomamente o
a seguito di specifica, diversa visita di
controllo) l'effetto sospensivo in
questione, le assenze rilevate sono
sanzionabili soltanto per il periodo
qualificabile ai fini previdenziali come
malattia, e cioè per il periodo che si
colloca dal momento in cui esplica efficacia
l'effetto sospensivo delle ferie (giorno di
ricezione, da parte del datore di lavoro,
della comunicazione dello stato di
malattia).
L'accertamento sanitario.
La particolare finalità del controllo è
l'accertamento della compatibilità o meno
della malattia con il riposo annuale.
Pertanto, l'idoneità della malattia ad
interrompere le ferie è valutata
rapportandola al cosiddetto danno biologico,
del quale la capacità lavorativa specifica è
solo una estrinsecazione e che, da sola, non
è sufficiente a definire la reale incidenza
sulla facoltà di svolgere attività
ricreativa.
Lo stato d'incapacità temporanea assoluta al
lavoro specifico non sempre quindi è idoneo
all'interruzione del periodo feriale, ma
solo quando, incidendo sulla sfera biologica
dell'individuo, contestualmente, diventi
causa di un parziale, ma sostanziale e
apprezzabile pregiudizio alle finalità delle
ferie, cioè al ristoro e reintegro delle
energie psicofisiche.
A titolo semplificativo, l'Inps ha affermato
che laddove è presente un'inabilità
temporanea assoluta generica, come si può
verificare in seguito ad elevati stati
febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature
di grandi articolazioni, malattie gravi di
apparati e organi ecc., viene di regola
inibita la possibilità di godimento delle
ferie; mentre nel caso di inabilità
temporanea assoluta al lavoro specifico si
possono riscontrare due possibilità: la
prima quando la menomazione funzionale,
ancorché importante per lo svolgimento del
lavoro specifico, ha riflessi marginali sul
ristoro proprio delle ferie e pertanto non
risulta idonea a interromperle (come nei
casi di cefalea, stress psicofisico,
sindromi ansioso depressive reattive
all'ambiente di lavoro e in genere quelle
patologie che spesso trovano nelle attività
ludico ricreative un valido sostegno alla
risoluzione della sintomatologia); la
seconda quando la stessa menomazione
funzionale, producendo un sostanziale e
apprezzabile pregiudizio alle funzioni
biologiche preposte al ristoro e al
reintegro delle energie psicofisiche,
influenza negativamente il godimento delle
ferie e risulta pertanto idonea ad
interromperle
(articolo ItaliaOggi
del 25.07.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO: Responsabilità
da aumento.
Superato il tetto delle retribuzioni di
posizione dei dirigenti.
IL PUNTO -
Decisivo il fatto che l'incremento sia stato
deliberato senza rispettare i vincoli dei
contratti collettivi - MOTIVAZIONE
INSUFFICIENTE - Non basta il richiamo
all'evoluzione della struttura
organizzativa. Servivano ulteriori
indicazioni sulla complessità dell'ente.
Se non rispetta i vincoli dettati dai
contratti collettivi, l'aumento delle
retribuzioni di posizione dei dirigenti fa
nascere la responsabilità amministrativa.
È
questo il principio che, per la prima volta,
ha stabilito la Corte dei conti del Lazio,
con la
sentenza
02.05.2011 n. 714, resa
nota solo nei giorni scorsi.
Da sottolineare
che la sentenza prende spunto dai rilievi
mossi dagli ispettori della Ragioneria
generale dello Stato a una Camera di
commercio.
Nel caso specifico l'ente ha deliberato,
come consentito dal contratto collettivo
nazionale nel caso di strutture che hanno un
elevato grado di complessità, il superamento
del tetto massimo della retribuzione di
posizione per i dirigenti. Tale incremento,
che ovviamente deve essere finanziato dal
fondo per le risorse decentrate della
dirigenza, non risulta però adeguatamente
motivato.
In particolare, il semplice richiamo alla
«evoluzione della struttura organizzativa»
non può in alcun modo essere considerato
sufficiente. Inoltre, nel caso specifico
manca un diretto e immediato collegamento
tra un fatto o, per meglio dire, una
specifica misura organizzativa e la
deliberazione di incremento del fondo per la
contrattazione decentrata integrativa.
Bisogna considerare, ci dicono i giudici
contabili, che non è «ragionevole pensare di
poter incrementare la misura di tale
retribuzione ad ogni accrescimento delle
funzioni dirigenziali, ma occorre in via
aggiuntiva sostanziare la relativa
motivazione con ulteriori e puntuali
indicazioni sulla complessità dell'ente».
L'illegittimità dell'atto è accentuata dalla
scelta dell'ente di incrementare il fondo in
misura da potere finanziare questo onere
aggiuntivo. E, ancora, dal fatto che
l'incremento è stato ulteriormente aumentato
a causa della sua illecita estensione anche
alla 13ª mensilità.
Inoltre, prosegue la Corte dei conti, non si
deve «dimenticare che l'azione
amministrativa deve sempre rispondere ai
canoni di efficacia ed economicità di cui
all'articolo 1, legge 241/1990, criteri che
assumono rilevanza sul piano della
legittimità e non della mera opportunità».
Non è assolutamente sufficiente la volontà
dell'ente, il quale «ritiene comunque di
premiare l'impegno profuso dai dirigenti
nella migliore realizzazione degli obiettivi
strategici fissati dall'Organo di governo e
nella efficace, efficiente ed economica
gestione dell'attività amministrativa». In
questo caso, sempre nell'ambito delle
risorse previste dal fondo, occorreva
provvedere all'aumento della retribuzione di
risultato, ovviamente in presenza della
condizione (che non non si era peraltro
concretizzata nel caso specifico) che
fossero stati preliminarmente assegnati gli
obiettivi.
La responsabilità matura in primo luogo in
capo al segretario generale dell'ente, sia
come beneficiario dell'aumento che come
soggetto proponente la deliberazione. Egli,
dicono i giudici, si è «guardato bene
dall'esprimere dubbi di legittimità della
delibera essendone il diretto beneficiario».
La responsabilità amministrativa si estende
ai vertici politici che hanno assunto il
relativo provvedimento, nonché ai revisori
dei conti che hanno omesso il necessario
controllo: «la delibera è un emblematico
esempio di acrobazia
amministrativo-contabile per mascherare
l'illecita utilizzazione di risorse
finanziarie pubbliche. Specchio della
gravità del comportamento dei membri della
Giunta, ma anche dei revisori dei conti,
oltre a quella del segretario generale, è
proprio la tesi difensiva secondo la quale
il controllo di legittimità del contenuto
deliberativo che si sarebbe dovuto adottare
spettava ad altri». Questo "scaricabarile"
diventa per la Corte dei conti l'elemento
sufficiente per considerare presente il
requisito della colpa grave.
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La sentenza
01|IL PRINCIPIO
La responsabilità amministrativa è derivata
dal superamento del tetto massimo delle
retribuzioni di posizione dei dirigenti che,
secondo quanto rilevato dalla Corte dei
conti del Lazio (sentenza 714 del 02.05.2011), non rispetta i vincoli dettati dai
contratti collettivi. In particolare,
l'incremento è consentito per le strutture
con un elevato grado di complessità e non
può essere legato al solo accrescimento
delle funzioni dirigenziali.
Nel caso specifico esso non è stato
adeguatamente motivato con ulteriori e
puntuali indicazioni sulla complessità
dell'ente
02|ILLEGITTIMITÀ
L'illegittimità dell'atto è accentuata dalla
scelta di incrementare il fondo per le
risorse decentrate della dirigenza allo
scopo di finanziare l'onere aggiuntivo.
Inoltre, non è sufficiente la volontà
dell'ente di premiare l'impegno profuso dai
dirigenti nella migliore realizzazione degli
obiettivi strategici, nel qual caso,
nell'ambito delle risorse previste dal
fondo, si sarebbe dovuto provvedere
all'aumento della retribuzione di risultato,
a patto che gli obiettivi fossero stati
preliminarmente assegnati (cosa che non si
era verificata nella circostanza specifica)
03|COLPA GRAVE
Il segretario generale viene considerato
responsabile come beneficiario dell'aumento
e come soggetto proponente la deliberazione.
La responsabilità amministrativa si estende
ai membri della Giunta che hanno assunto il
provvedimento e ai revisori dei conti per
omesso controllo.
Secondo i giudici
contabili l'elemento sufficiente per
determinare il requisito della colpa grave
sta in uno "scaricabile" , cioè nella tesi
difensiva, adottata dai vari soggetti
coinvolti, secondo cui
il controllo di legittimità
del contenuto deliberativo spettava ad altri
(articolo Il Sole 24
Ore del 25.07.2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
M. Cito,
Abuso d'ufficio e dintorni (link
a www.diritto.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
G. Bertagna e M. Catellani,
I COMPENSI PER IL
CENSIMENTO
(tratto
dalla newsletter di www.publika.it n. 43 -
luglio/agosto 2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: S.
Facello e M. Tiraboschi,
Congedi, aspettative e permessi: al via il
riordino della normativa (Guida
al Lavoro n. 26/2011 - link a
www.ilsole24ore.com). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: M.
Bellina,
Demansionamento e rifiuto della prestazione
lavorativa (link a
www.ipsoa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Dirigenti locali, sanatoria
ampia. Meritocrazia «congelata» e annullata
negli enti con pochi dipendenti. Consiglio
dei ministri: approvato il decreto
correttivo della riforma della Pubblica
amministrazione.
Si allargano le maglie per i dirigenti a
tempo degli enti locali, la distinzione del
personale in fasce di merito è
definitivamente rimandata a data da
destinarsi e tramonta del tutto negli enti
che contano fino a 15 dipendenti o 5
dirigenti, mentre si precisa l'immediata
applicabilità del nuovo sistema di relazioni
sindacali, senza aspettare la prossima
tornata contrattuale.
Sono i contenuti del restyling della riforma
del Pubblico impiego portato dal
Dlgs
correttivo approvato in via definitiva ieri
dal consiglio dei ministri.
Sul versante
degli incarichi dirigenziali, enti locali e
Regioni escono definitivamente dal tetto
fissato dalla riforma Brunetta, che impediva
di assegnare posti dirigenziali a tempo in
numero superiore all'8 per cento
dell'organico dirigenziale di ogni ente.
Alle amministrazioni territoriali si
applicherà un nuovo limite, al 18% (si veda
«Il Sole 24 Ore» del 14 luglio), ma
il passaggio in consiglio dei ministri ha
aggiunto un nuovo tassello, nonostante
l'opposizione di Via XX Settembre: i
contratti già siglati, anche se in
sovrannumero rispetto ai tetti fissati dalla
riforma, proseguono tranquillamente per la
loro strada fino alla scadenza naturale. Un
modo per togliere definitivamente d'impaccio
le tante amministrazioni, compresi grandi
Comuni come Milano a Roma, con una dotazione
di dirigenti a tempo decisamente superiore a
quella prevista dalle nuove regole.
Il correttivo interviene nuovamente anche su
un altro dei pilastri della riforma, quello
della divisione in fasce di merito del
personale, per assegnare un salario
accessorio differenziato in base alle «pagelle»
ottenute in termini di produttività. La
graduatoria del merito scompare
definitivamente in tutti gli enti, locali e
centrali, di piccole dimensioni: il
personale eviterà le fasce quando gli
organici conteranno fino a 15 persone,
mentre per i dirigenti l'addio scatta quando
non sono superiori a cinque.
Anche negli altri enti, però, per vedere le
graduatorie meritocratiche, si dovrà
attendere: traducendo in legge lo stop di
fatto già previsto nell'intesa con i
sindacati del 4 febbraio scorso (che però
riguardava solo la Pubblica amministrazione
centrale), il correttivo spiega che la
distinzione in fasce partirà solo con i
prossimi rinnovi contrattuali. Il blocco
degli stipendi pubblici previsto dalla
manovra 2010 aveva già complicato
l'applicazione di questo sistema, e
l'accordo del 4 febbraio ne era la
conseguenza immediata: l'incrocio con la
nuova manovra, che prefigura un altro
allungamento dello stop ai contratti
(possibile fino al 2017), rischia però di
far finire in cantina le fasce, a tempo
quasi indeterminato.
«In ogni caso –precisa però la nuova
norma– deve essere garantita l'attribuzione
selettiva» delle risorse accessorie.
Confermata, infine, l'applicazione immediata
delle nuove regole che assegnano maggiori
poteri ai dirigenti e sottraggono
l'organizzazione degli uffici alla
concertazione con i sindacati (articolo
Il Sole 24 Ore del 23.07.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Assunzioni: dati
sensibili solo se indispensabili.
Chiarimenti del Garante della privacy sui
test di assunzione.
Test per l'assunzione senza dati sensibili o
comunque senza dati superflui. Il
questionario sottoposto ai candidati non
deve indagare su aspetti privati e delicati
del tutto estranei alla valutazione della
idoneità a svolgere le mansioni. Altrimenti
si viola lo Statuto dei Lavoratori, la legge
Biagi e il codice della privacy, rischiando
sanzioni amministrative, penali e anche
l'obbligo di risarcire i danni morali.
Questo il principio affermato dal Garante
della privacy, che con un suo provvedimento
ha dichiarato illecito il trattamento di
dati effettuato dall'Aler (Azienda lombarda
per l'edilizia residenziale) di Brescia con
un questionario somministrato ai candidati
che partecipavano alla selezione per il
reclutamento di un dirigente tecnico.
La
stessa sorte è toccata alla Cispel Lombardia
Services Srl in relazione al trattamento dei
dati per la selezione e alla psicologa
incaricata della raccolta dei profili.
Questo significa che tutti rischiano
sanzioni amministrative. Peraltro il garante
ha dato comunicazione della vicenda anche
all'autorità giudiziaria per i profili
penalistici di violazione delle norme dello
statuto dei lavoratori. Da subito comunque i
test sono stati bloccati e non è possibile
usare i dati personali. In sostanza la
selezione è stata azzerata e i soggetti che
hanno partecipato alla raccolta dei dati
sono esposti a pesanti responsabilità. Tra
l'altro aggiungiamo che gli interessati
potrebbe avanzare richieste di risarcimento
del danno subito per l'illecito trattamento
dei propri dati personali: un danno che è
indennizzato anche come danno morale.
Nel
caso specifico, infatti, il garante si è
trovato di fronte a questionari che
indagavano veramente in profondità sulle
persone e in maniera del tutto
ingiustificata. Numerose domande contenute
nel questionario riguardavano aspetti anche
intimi della sfera personale dei candidati,
relativi ai rapporti affettivi, al grado di
stabilità degli stessi, alla vita sessuale
(con richieste su eventuali problemi o
disturbi), condizioni di salute
psico-fisica, eventuali interruzioni di
gravidanza, tentativi di suicidio.
Secondo il garante i test in questione non
superano il giudizio di legittimità. Le
domande contrastano, prima che con le
disposizioni del codice della privacy, con
l'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori,
che vieta al datore di lavoro di fare
indagini ai fini dell'assunzione sulle
opinioni religiose, politiche e sindacali
del lavoratore e su fatti non rilevanti per
la valutazione dell'attitudine
professionale.
La stabilità del rapporto di
coppia piuttosto che circostanze riguardante
la condizione sanitaria non sono coerenti
con l'obiettivo di valutare l'idonea
professionale. Un'altra violazione si è
verificata in relazione alla Legge Biagi e
cioè all'articolo 10 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 che vieta alle agenzie di
lavoro o ai soggetti che si occupano di
preselezione di lavoratori di effettuare
indagini relative alle convinzioni
personali, al credo religioso,
all'orientamento sessuale, allo stato di
gravidanza, allo stato di salute.
Per
arrivare al codice della privacy: il garante
ha accertato che la raccolta dei dati
personali risulta non ha rispettato i
principi di indispensabilità, pertinenza e
non eccedenza fissati dal dlgs 196/2003.
Secondo il codice della privacy il
trattamento dei dati sensibili è ammesso, in
base al principio di indispensabilità, solo
quando non se ne può fare a meno,
utilizzando altri tipi di dati.
Sono state
violate anche le autorizzazioni generali al
trattamento dei dati sensibili, che non
contemplano l'ipotesi dei questionari pre-assunzione
in esame tra i casi autorizzati (articolo ItaliaOggi del
23.07.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Pensione più lontana per gli
statali.
Anche chi matura 40 anni di contributi dovrà
aspettare 13 mesi. Nota operativa
dell'Inpdap sulla legge di stabilità
finanziaria recentemente approvata.
Chi nel 2012 matura il diritto a pensione
con il solo requisito della massima
anzianità contributiva (i 40 anni),
indipendentemente dall'età anagrafica, potrà
accedere al pensionamento dopo 13 mesi (un
anno per la cosiddetta «finestra mobile»,
più un mese di ulteriore posticipo. Tale
disposizione, introdotta dalla legge
n. 111/2011 (la manovra Tremonti), si applica
anche ai dipendenti pubblici iscritti
all'Inpdap, con esclusione degli insegnanti.
Lo precisa lo stesso ente di previdenza
nella tempestiva
nota operativa
21.07.2011 n. 27, che si occupa di tutte le altre
novità in materia pensionistica.
Decorrenza anzianità. L'intervento in tema
di decorrenza della pensione di anzianità è
contenuto nell'art. 18, comma 22-ter,
22-quater, 22-quinquies. Pertanto, chi
matura, nel 2012, il diritto a pensione con
il solo requisito della massima anzianità
contributiva, indipendentemente dall'età
anagrafica (40 anni di anzianità
contributiva), potrà accedere al
pensionamento decorsi 13 mesi dal
raggiungimento del predetto requisito (12
mesi per la c.d. «finestra mobile», già
prevista dalla legge n. 122/2010, più un
mese di ulteriore posticipo).
Chi matura il
diritto nel 2013 potrà accedere al
pensionamento decorsi 14 mesi dal
raggiungimento del requisito della massima
anzianità contributiva mentre chi matura il
diritto a partire dal 2014 potrà accedere al
pensionamento decorsi 15 mesi dal
raggiungimento del citato requisito.
La
disposizione, si legge nella nota, non si
applica nei confronti del personale del
comparto scuola per il quale resta
confermata la precedente normativa (comma 9,
dell'art. 59 della legge n. 449/1997) che
prevede il pensionamento dal 1° settembre
dell'anno di maturazione del requisito.
Aspettative di vita. Il sistema di
adeguamento dei requisiti per il
conseguimento del diritto a pensione
(previsto dall'articolo 12, commi 12-bis e
12-ter della legge n. 122/2010) è stato
modificato.
In particolare, l'adeguamento
automatico dell'età pensionabile alla
speranza di vita individuata dall'Istat, già
programmato dall'01.01.2015, viene
anticipato all'01.01.2013 e il dato
relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita viene
fornito dall'Istat a partire dall'anno 2011
e reso disponibile entro il 31 dicembre
dello stesso anno.
Di conseguenza, a partire
dall'01.01.2013 i requisiti anagrafici
prescritti per i pensionamenti di vecchiaia,
ovvero i requisiti di età e i valori di
somma di età anagrafica e di anzianità
contributiva (le cosiddette «quote») sono
incrementati di tre mesi.
Rivalutazione automatica. Per gli anni 2012
e 2013, è stata modificata la perequazione
delle pensioni superiori a 5 il trattamento
minimo Inps per le quali essa è concessa
solo per la fascia di importo inferiore a
tre volte il predetto minimo Inps e nella
misura del 70%.
È previsto un correttivo in
base al quale sulle pensioni anzidette, il
cui ammontare sia inferiore al limite
costituito dall'importo corrispondente a 5
volte il minimo Inps incrementato della
quota di perequazione, l'aumento è
attribuito fino a concorrenza di tale limite
perequato.
Pensioni d'oro. La legge di conversione del
decreto riporta in vita uno degli istituti
più controversi del sistema previdenziale,
il cosiddetto «contributo di solidarietà».
Si tratta di una trattenuta secca che si
applica sui trattamenti pensionistici più
elevati. Per determinare se si è o meno
soggetti a questo prelievo, la legge
111/2011 prevede tre scaglioni di pensione:
- fino a 90 mila euro lordi, non si applica
alcuna trattenuta;
- per gli importi che superino i 90 mila
euro lordi annui (pari da un importo netto
mensile di € 4.381,77 per 13 mesi) e fino a
150 mila euro, il contributo è pari al 5%
della parte eccedente il predetto importo;
- per la parte eccedente i 150 mila euro
(pari da un importo netto mensile di
€ 6.947,96 per 13 mesi) la misura della
trattenuta è del 10%.
La trattenuta in questione si applica a
decorrere dall'01.08.2011 e fino al
31.12.2014 e, in ogni caso, per effetto di
tale riduzione, il trattamento pensionistico
complessivo non può essere inferiore a 90
mila euro lordi annui.
Reversibilità. Con effetto sulle pensioni
decorrenti dall'01.01.2012 (art. 18,
comma 5) l'aliquota percentuale della
pensione a favore dei superstiti (ora del
60%) è ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia stato
contratto ad età del medesimo superiori a 70
anni e la differenza di età tra i coniugi
sia superiore a 20 anni, del 10% in ragione
di ogni anno di matrimonio con il dante
causa mancante rispetto al numero di 10. Nei
casi di frazione di anno la predetta
riduzione percentuale è proporzionalmente
rideterminata.
Le disposizioni di cui ai
precedenti periodi non si applicano nei casi
di presenza di figli di minore età,
studenti, ovvero inabili. Si tratta del
ritorno a una vecchia norma «antibusi»
(per scoraggiare in questo caso i matrimoni
fittizi tra assistiti e badanti) già
presente nell'ordinamento pensionistico
statale, giudicata incostituzionale nei
primi anni 70.
Resta in ogni caso confermato, sottolinea la
nota, il regime di cumulabilità (di cui
all'art. 1, comma 41, della legge n.
335/1995) (articolo ItaliaOggi del
23.07.2011 - tratto da
www.ecostampa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Firmata
l'ipotesi di contratto decentrato
integrativo al Comune di Albino
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 22.07.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Decade
l'obbligo della visita fiscale il primo
giorno di malattia
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 22.07.2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: La valutazione va in naftalina.
Slitta l'obbligo di dividere i dipendenti
per fasce di merito. In cdm il decreto correttivo della legge
Brunetta. Efficacia immediata per la
riforma.
Immediata entrata in vigore della riforma
Brunetta, senza attendere la prossima
contrattazione nazionale collettiva;
dirigenza a contratto entro il 18% della
dotazione organica per regioni ed enti
locali; rinvio delle fasce di valutazione
alla prossima tornata della contrattazione
collettiva nazionale.
Il decreto correttivo alla riforma-Brunetta,
oggi sul tavolo del consiglio dei ministri,
introduce modifiche molto significative al dlgs 150/2009.
Efficacia immediata della riforma. Il
decreto correttivo, all'articolo 4,
interpreta autenticamente i commi 1, 2 e 4,
dell'articolo 65 del dlgs 150/2009
stabilendo che essi vadano letti «nel senso
che l'adeguamento dei contratti collettivi
integrativi è necessario solo per i
contratti vigenti alla data di entrata in
vigore del citato decreto legislativo,
mentre ai contratti sottoscritti
successivamente si applicano immediatamente
le disposizioni introdotte dal medesimo
decreto». Dunque, tutti i contratti
decentrati stipulati successivamente al
15.11.2009 (come era ovvio) dovevano e
debbono essere già adeguati alla legge
Brunetta.
In secondo luogo, si interpreta
autenticamente anche il comma 5
dell'articolo 65 del dlgs 150/2009, dedicato
ai contratti collettivi nazionali. Il
correttivo spiega che le norme sui contratti
collettivi nazionali demandate alla
sottoscrizione della nuova tornata
contrattuale sono solo quelle che
disciplinano il procedimento di stipulazione
e controllo, ma non quelle che incidono
sulla definizione delle materie di
competenza dei contratti stessi.
Il che,
conferma la piena ed immediata applicabilità
dell'articolo 40 del dlgs 165/2001, privando
in via retroattiva i contratti collettivi
nazionali della possibilità di disciplinare
sostanzialmente tutte le materie riguardanti
l'organizzazione, gli incarichi
dirigenziali, le progressioni verticali, le
prerogative dei dirigenti quali datori di
lavoro.
Dirigenti a contratto. Regioni ed autonomie
locali potranno assumere dirigenti a
contratto nel limite del 18% e non dell'8%
della dotazione organica. Il decreto
correttivo al dlgs 150/2009 recepisce solo
in parte le richieste della Conferenza
unificata, Anci e Upi. Le regioni,
esercitando la propria potestà legislativa e
regolamentare, dovranno adeguare i propri
ordinamenti ai principi posti dal comma 6
dell'articolo 19 del dlgs 165/2001. In ogni
caso, gli incarichi dirigenziali a tempo
determinato non potranno superare il 18%
della dotazione organica della qualifica
dirigenziale a tempo indeterminato.
Per
quanto riguarda gli enti locali, il nuovo
comma 6-quinquies dell'articolo 16 del dlgs
165/2001 riesuma l'articolo 110, comma 1,
del dlgs 267/2000 ma stabilisce che il
numero complessivo degli incarichi a
contratto a copertura della dotazione
organica dirigenziale deve essere
preventivamente determinato. Ciò significa
che il regolamento di organizzazione deve
stabilire il numero assoluto massimo di
dirigenti a contratto ammissibili. In ogni
caso, tale numero non può essere superiore
al 18%diciotto per cento del totale della
dotazione organica della qualifica
dirigenziale a tempo indeterminato.
Rinvio delle fasce. La modifica forse più
clamorosa è quella che concerne l'articolo
19 del dlgs 150/2009, la norma dalla quale
deriva l'obbligo di collocare i dipendenti
in fasce di merito a seguito della
valutazione dei risultati individuali.
L'accordo del 4 febbraio scorso aveva
sostanzialmente dato un colpo di freno
all'operatività di questa parte, per altro
estremamente significativa, della riforma
Brunetta.
Il decreto correttivo attribuisce, ora,
valore di legge al contenuto sostanziale
dell'accordo, cioè rinviare a tempi migliori
la ripartizione delle fasce. L'articolo 6,
comma 2, del correttivo prevede una
specifica norma transitoria, ai sensi della
quale la differenziazione per fasce «si
applica a partire dalla tornata di
contrattazione collettiva successiva a
quella relativa al quadriennio 2006-2009».
La norma transitoria, comunque, nelle more
dei predetti rinnovi contrattuali, dà alle
amministrazioni la facoltà di utilizzare le
risorse aggiuntive previste dall'articolo
16, comma 5, dl 98/2011, convertito in legge
111/2011, cioè il 50% dei risparmi derivanti
dall'attuazione di misure di contenimento
della spesa aggiuntive. Le risorse
risparmiate, ai sensi della manovra 2011,
possono andare a rimpinguare le risorse
della contrattazione decentrata e il 50% di
esse va destinato appunto a premiare le
prestazioni individuali secondo il sistema
delle fasce.
Comunque, le fasce non saranno operative se
il numero dei dipendenti delle aree delle
qualifiche in servizio nell'amministrazione
non è superiore a 15; lo stesso vale per i
dirigenti, se il numero di quelli in
servizio non è superiore a 5. Lo stesso vale
anche per regioni ed enti locali
(articolo ItaliaOggi del
22.07.2011 - link a www.corteconti.it). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Enti locali - Manovra economica di cui al
D.L. n. 78/2010 - Personale - Trattamento
economico complessivo dei singoli dipendenti
- Buoni pasto.
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera c),
del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle
imposte sui redditi) il buono pasto non
concorre a costituire reddito da lavoro
dipendente solo fino all'importo complessivo
giornaliero di euro 5,29; pertanto, la
natura assistenziale e non retributiva del
buono è limitata entro il predetto importo,
oltre il quale concorre alla formazione del
trattamento economico complessivo.
Ne consegue che l'aumento del valore del
buono pasto, oltre tale soglia, deve
considerarsi parte del trattamento economico
ai fini del rispetto del disposto ex art. 9,
comma 1, della legge n. 122/2010, di
conversione del D.L. n. 78/2010, secondo il
quale "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il
trattamento economico complessivo dei
singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale, ivi compreso il trattamento
accessorio.... non può superare, in ogni
caso, il trattamento ordinariamente
spettante per l'anno 2010" (tratto da
www.centrostudi-sv.org - Corte dei Conti,
Sez. controllo Toscana,
parere 21.07.2011 n. 187). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: La
manovra e Brunetta fanno male al pubblico
impiego
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 20.07.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Detrazioni,
basta richieste annuali. Inpdap: la
dichiarazione non va ripetuta.
Vita più facile ai
pensionati Inpdap (e non solo). La richiesta
di detrazioni per il carico familiare non va
più ripetuta ogni anno, ma soltanto in caso
di variazioni della dichiarazione
precedentemente presentata.
Lo spiega, tra l'altro, l'Inpdap nella
nota operativa n.
26/2011.
Richieste una volta per
sempre.
La novità arriva dalla legge n. 106/2011
(conversione dl n. 70/2011) che, tra
l'altro, ha modificato l'articolo 23 del dpr
n. 600/1973 in merito al diritto alle
detrazioni fiscali.
Praticamente, si torna alla vecchia
disciplina in virtù della quale le
detrazioni «sono riconosciute se il
percipiente dichiara di avervi diritto,
indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si
usufruisce e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni»,
cosicché la dichiarazione ha effetto anche
per i periodi d'imposta successivi.
La nuova normativa solleva quindi i
contribuenti dall'obbligo di presentare ogni
anno all'Inpdap (in via generale al
sostituto d'imposta), la domanda contenente
la richiesta delle detrazioni per carichi di
famiglia assieme alle condizioni di
spettanza e ai dati relativi ai familiari
per i quali richiedono l'attribuzione del
beneficio fiscale. L'adempimento deve essere
effettuato, tempestivamente, soltanto al
verificarsi di ogni variazione che rilevi ai
fini del diritto a fruire delle predette
detrazioni.
Novità dal 2011.
La novità ha effetto immediato per i
pensionati Inpdap. L'istituto, infatti,
spiega che riconoscerà le detrazioni per
carichi di famiglia sulla base dell'ultima
richiesta presentata dal contribuente il
quale, tuttavia, avrà l'obbligo di
comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione.
Di conseguenza, l'Inpdap non sospenderà
l'attribuzione del beneficio fiscale con la
rata del prossimo mese di agosto a coloro
che non abbiano presentato la prescritta
dichiarazione entro il 31 maggio,
diversamente da quanto aveva stabilito lo
stesso istituto previdenziale con la nota
operativa n. 7/2011 (su ItaliaOggi del 4
febbraio).
Infine l'Inpdap spiega che rimane invariato
quanto già in essere per le detrazioni sul
reddito che vengono attribuite direttamente
dall'istituto in base ai dati reddituali in
suo possesso
(articolo ItaliaOggi del
20.07.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi.
Il Tar sulle selezioni comunali. Fra i
commissari niente sindacalisti.
È illegittima la
composizione della commissione esaminatrice
di un concorso pubblico bandito da un Comune
se come presidente viene designato un
consigliere comunale e come segretario un
rappresentante sindacale.
Così ha deciso la quinta sezione del TAR
Campania-Napoli, Sez. V, con la
sentenza 19.07.2011 n. 3895.
I giudici hanno fatto riferimento
all'articolo 35 del decreto legislativo
165/2001, il quale stabilisce che «le
commissioni dei concorsi (...) devono essere
composte esclusivamente da esperti (...) che
non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni e organizzazioni
sindacali».
Il caso ha riguardato un concorso pubblico
per un posto di istruttore amministrativo
dei servizi demografici comunali. Presidente
della commissione esaminatrice era stato
designato un consigliere di un altro comune
e l'incarico di segretario era stato
conferito a un rappresentante sindacale. Per
questo una candidata, non ammessa alle prove
orali, ha proposto ricorso al Tar chiedendo
l'annullamento della selezione.
Richiesta accolta dai giudici sulla base
delle seguenti concatenate ragioni: la
composizione delle commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici deve rispettare i
principi dell' imparzialità e del diritto di
accesso per tutti i cittadini agli uffici
pubblici; in conseguenza, non vi deve essere
alcuna interferenza tra le funzioni svolte
da chi ricopre cariche politiche e sindacali
e l' attività dell'ente che ha indetto il
concorso; la norma che stabilisce queste
incompatibilità ha un'applicazione generale
e non è limitata alla rappresentanza del
sindacato in organismi interni
dell'amministrazione che ha indetto il
concorso; la posizione vietata non riguarda,
per i rappresentanti sindacali designati, la
sola designazione, ma anche la funzione che
è stata formalmente ed effettivamente
assunta sulla base della designazione
(articolo Il Sole 24
Ore
del 15.08.2011).
---------------
Il Collegio condivide la giurisprudenza
prevalente (cfr. Cons. Stato, VI,
01.06.2010, n. 3461) allorché ha evidenziato
che l'interpretazione della normativa sulla
composizione delle commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici, più volte richiamata
per la soluzione della controversia in
esame, comporta l'applicazione dei due
principi rispettivamente dell'imparzialità
dell'azione amministrativa e della
possibilità di accesso per tutti i cittadini
agli uffici pubblici; perché il primo
principio sia garantito senza sacrificio
ingiustificato del secondo, la
giurisprudenza ha sottolineato la necessità
di criteri puntuali nell'applicazione dei
divieti di partecipazione alle commissioni
(Cons. Stato, V, 27.07.2002, n. 4056)
occorrendo comunque un "qualche elemento
di possibile incidenza fra l'attività
esercitabile da colui che ricopre cariche
politiche, sindacali o professionali e
l'attività dell'ente che indice il concorso"
(Cons. Stato, V, 21.10.2003, n. 6526). Di
conseguenza un componente della commissione
nominato in ragione della sua competenza ed
esperienza deve nondimeno dimettersi se
acquisisca successivamente una delle
posizioni vietate, ma la sussistenza di una
tale posizione deve risultare certa alla
luce della tipologia e della ratio
dei divieti.
In questo quadro la Sezione ritiene, quanto
al caso in esame, che la questione
preliminare da dirimere non è quella se il
divieto di partecipazione alle commissioni
di concorso per i titolari di cariche
politiche ed i rappresentanti o designati
delle organizzazioni sindacali sussista
anche quando gli interessati rivestano tali
posizioni in organi di un'amministrazione
diversa da quella di cui si tratta – il che
non appare dubitabile, ma come si debba
interpretare l'espressione della norma per
cui devono essere esclusi i soggetti "designati"
dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali; infatti la precisazione di quali
siano le posizioni costitutive del divieto è
pregiudiziale rispetto alla individuazione
di quale sia l'organo (se interno o esterno
all'amministrazione de qua) in cui la
posizione acquista rilevanza.
In altre parole, la Sezione ritiene che
secondo la ratio della normativa
l'impedimento ad essere componente di
commissioni concorsuali si produce non
quando la posizione vietata sia
potenzialmente conseguibile, per effetto
della sola designazione a poterla rivestire,
ma quando essa è in atto, cioè formalmente
assunta; trattasi di interpretazione che si
basa anzitutto sulla lettera della
normativa, i cui divieti, in quanto previsti
per i membri dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, i titolari di
cariche politiche ed i rappresentanti di
organizzazioni sindacali, sono tutti
identificati dalla piena attribuzione delle
relative funzioni, risultando incongruo in
questo contesto che con l'ulteriore
espressione di "designati" si indichi
come sufficiente, invece, una posizione
eventuale, non ancora dotata
dell'effettività delle funzioni. Peraltro
tale impostazione è confortata anche sul
piano sostanziale, poiché soltanto con tale
effettività diviene possibile l'incidenza
sull'attività concorsuale delle funzioni
rivestite, essendo la volontà o l'effetto di
condizionamento assistiti dalla concretezza
dei poteri azionabili;
se invece si dovesse affermare che
l'impedimento si produce per effetto della
sola designazione, l'applicazione della
normativa verrebbe anticipata ad una fase in
cui non si sono ancora realizzate le
condizioni concrete del rischio che si vuole
evitare, provocando così una ingiustificata
limitazione della capacità di accesso agli
uffici pubblici. Da ciò consegue che, nella
normativa, l'espressione di "designati
dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali" deve intendersi riferita a
soggetti "nominati previa designazione"
di tali enti, distinti dai "rappresentanti
sindacali", pure previsti nella stessa
normativa, da individuare nei soggetti
direttamente investiti del potere di
rappresentanza delle organizzazioni
sindacali per lo svolgimento della relativa
attività istituzionale.
L’annullamento dell’intera procedura
concorsuale per come attività di una
commissione il cui Presidente era un
Consigliere comunale del Comune di S. Maria
Capua Vetere ed il Segretario era stato
individuato in un rappresentante sindacale
scaturisce dalla palese violazione della
disposizione in esame, laddove essa ha
previsto che le commissioni di concorso
devono essere composte esclusivamente da
esperti di comprovata competenza scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali.
Si è chiarito che la norma ha l'evidente
scopo di evitare qualsiasi ingerenza
politica o sindacale nelle procedure
riguardanti i pubblici concorsi, per cui non
appare logico limitare l'applicazione della
norma all'interno della stessa
amministrazione che ha bandito il concorso
pubblico, nel senso di ritenerla applicabile
solo se la designazione avvenga a
rappresentare il sindacato in organismi
interni alla stessa amministrazione.
Infatti è l'"appartenenza" in
generale ad una forza politica o ad una
organizzazione sindacale che rende
indebitamente influenzabile da fattori
esterni, identificati dal Legislatore, quel
determinato soggetto, a prescindere dalla
circostanza che la designazione sia avvenuta
all'interno della stessa amministrazione che
ha bandito il concorso (TAR Sardegna,
15.10.2002, n. 1367).
D'altra parte l'incompatibilità scatta al
momento della designazione, ove ovviamente
conosciuta ed accettata dall'interessato, in
quanto è questo il momento che qualifica e
configura il legame tra organizzazione
sindacale e soggetto, essendo irrilevante ai
fini che qui ci occupano il provvedimento
successivo di nomina: si verifica quindi in
tale momento l'obbligo e non la mera facoltà
per l'amministrazione, alla quale il
soggetto deve comunicare la situazione di
incompatibilità, di sostituire il componente
incompatibile (Cons. Stato, V, 25.02.2004,
n. 764). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
MANOVRA CORRETTIVA/
Blocco assunzioni a lunga gittata. Un anno
in più, tranne che per forze dell'ordine e
agenzie. Operazione restyling per il calcolo
dell'indennità di vacanza.
Lacrime e sangue per
l'impiego pubblico, ma a partire dal 2013, a
meno che esigenze improvvise non richiedano
ulteriori anticipi degli effetti della
manovra varata ieri. I tagli alle spese
complessive per il personale pubblico
contribuiranno per circa 1.500.000 di euro
tra il 2013 e il 2016, con risparmi annui a
regime, a partire dal 2017, per 370 milioni.
Il tutto sarà rimesso, però, ad regolamenti
delegati di delegificazione che
interverranno con una serie di misure
specifiche, per assicurare i risparmi
previsti.
Il primo intervento della legge 111/2011
consiste nella proroga di un anno
dell'efficacia delle disposizioni in materia
di limitazione della possibilità di assumere
nuovi dipendenti per le amministrazioni
dello Stato, a esclusione dei Corpi di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti
pubblici non economici e per gli enti
dell'articolo 70, comma 4, del dlgs
165/2001. La disposizione riguarda
direttamente solo le amministrazioni
statali. Per gli enti locali non è
necessaria. Infatti le disposizioni sul
contenimento delle assunzioni di comuni e
province sono operative a regime, cioè con
disposizioni che valgono a tempo
indeterminato.
Il secondo intervento demandato ai
regolamenti delegati è la proroga fino al
31.12.2014 del congelamento al 2010 delle
retribuzioni dei dipendenti e dei fondi
decentrati per la contrattazione. I
regolamenti delegati potranno allentare sia
il blocco parziale delle assunzioni, sia il
congelamento degli stipendi e dei fondi
contrattuali, differenziando il regime di
contenimento della spesa per i comparti «virtuosi».
Ancora, si prevede una revisione delle
modalità di calcolo dell'indennità di
vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017:
potrebbe essere il preannuncio di ulteriori
congelamenti della contrattazione. I
risparmi passeranno anche per la
semplificazione ed il rafforzamento
dell'obbligatorietà delle procedure di
mobilità del personale tra le pubbliche
amministrazioni, per favorire la
redistribuzione territoriale dei dipendenti
pubblici, così da rimediare a problemi di
carenze in certe amministrazioni, cui fanno
fronte eccessi delle dotazioni di altre.
Allo scopo di uniformare la normativa, i
regolamenti delegati potranno anche
coinvolgere tutti i soggetti pubblici come
destinatari diretti delle misure di
razionalizzazione della spesa di personale;
faranno eccezione solo regioni e province
autonome, nonché gli enti del servizio
sanitario nazionale.
Infine i regolamenti delegati potranno
prevedere «ulteriori misure di risparmio,
razionalizzazione e qualificazione della
spesa delle amministrazioni centrali anche
attraverso la digitalizzazione e la
semplificazione delle procedure, la
riduzione dell'uso delle autovetture di
servizio, la lotta all'assenteismo anche
mediante estensione delle disposizioni di
cui all'articolo 71 del dl 25.06.2008, n.
112 convertito dalla legge 06.08.2008, n.
133 al personale del comparto sicurezza e
difesa con eccezione di quello impegnato in
attività operative o missioni».
Per contribuire ai risparmi, gli enti
avranno la facoltà di adottare entro il mese
di marzo di ogni anno «piani triennali di
razionalizzazione e riqualificazione della
spesa, di riordino e ristrutturazione
amministrativa, di semplificazione e
digitalizzazione, di riduzione dei costi
della politica e di funzionamento, ivi
compresi gli appalti di servizio, gli
affidamenti alle partecipate e il ricorso
alle consulenze attraverso persone
giuridiche», dai quali ricavare anche
finanziamenti per l'incentivazione del
personale.
Ancora, si impone espressamente ai dirigenti
pubblici di attuare sentenze della Corte
costituzionale che accertino
l'incostituzionalità di forme di assunzioni
a tempo indeterminato, incluse quelle frutto
della stabilizzazione o trasformazione di
rapporti a tempo determinato, nonché gli
inquadramenti e le promozioni
(articolo ItaliaOggi del 19.07.2011 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI:
Come devono essere rilasciati i certificati
dal pronto soccorso?
Domanda.
Come devono essere rilasciati i certificati
rilasciati dal pronto soccorso o dagli
ospedali in caso di ricovero e dimissione?
Sono ancora redatti in forma cartacea o
utilizzano il sistema telematico anche loro?
Come possiamo sapere se si tratta di
ricovero ospedaliero piuttosto che malattia
non ospedaliera? E' necessario riprodurli
dal medico di famiglia oppure no?
Risposta.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art.
25 della L. 04.11.2010, n. 183 (c.d.
Collegato lavoro alla Finanziaria 2010), al
fine di assicurare un quadro completo delle
assenze per malattia nei settori pubblico e
privato, nonché un efficace sistema di
controllo delle stesse, in tutti i casi di
assenza per malattia dei dipendenti di
datori di lavoro privati, per il rilascio e
la trasmissione dell'attestazione di
malattia si applicano le disposizioni di cui
all'art. 55-septies del D.Lgs. 30.03.2001,
n. 165.
Ne discende che, in tutti i casi di assenza
per malattia, la certificazione medica (con
inizio e durata presunta della malattia)
deve essere trasmessa per via telematica,
direttamente dal medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale o dalla
struttura sanitaria pubblica che la
rilascia, all'INPS e dal predetto Istituto
immediatamente inoltrata, con le medesime
modalità, ai datori di lavoro. L'eventuale
inosservanza di tale obbligo comporta
l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei
confronti dei medici inadempienti.
Tenuto presente che permangono alcune
obiettive situazioni di tipo tecnico e/o
procedurale L'INPS, con il Messaggio n. 9197
del 20.04.2011, ha previsto le seguenti
ipotesi di deroga:
1. ricovero ospedaliero.
2. degenza in strutture di pronto soccorso.
3. strutture di medici privati non ancora
abilitati all'invio telematico.
In pratica l'Inps precisa che nel caso in
cui il medico "non proceda all'invio
on-line del certificato di malattia, ad
esempio perché impossibilitato a utilizzare
il sistema di trasmissione telematica, ma
rilasci la certificazione e l'attestazione
di malattia in forma cartacea", sarà
cura del lavoratore presentare
"l'attestazione al proprio datore di lavoro
e, ove previsto, il certificato di malattia
all'Inps, secondo le modalità tradizionali"
(19.07.2011 - commento tratto da
www.ipsoa.it). |
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APPALTI SERVIZI: Corte
dei conti Lombardia. A volte riportare i
servizi all'interno è più conveniente.
Messo in discussione il dogma della
riduzione della spesa di personale. A fronte
della possibilità di reinternalizzare un
servizio, con conseguente oggettivo
risparmio in termini di costi, si può
giustificare un aumento della spesa per i
dipendenti?
Il problema è stato posto dal comune di
Porto Mantovano alla Corte dei conti
Lombardia, la quale, pur cavalcando una
soluzione favorevole all'ente locale,
rimette la questione alle Sezioni Riunite.
Il presupposto viene identificato in una
situazione considerata ottimale dal punto di
vista della gestione del personale, cioè un
rapporto fra spesa di personale e spesa
corrente che si aggira attorno al 22% e un
rapporto fra dipendenti e residenti pari a 1
ogni 400 circa.
Dati alla mano, il Comune dimostra che
riportare all'interno un'attività, prima
esternalizzata, comporta maggiori costi a
livello di personale, ma l'incremento viene
assorbito da minori oneri in termini di
uscite per servizi, con una differenza di
gran lunga a favore del comune. La Corte
lombarda osserva come le disposizioni sulla
riduzione della spesa di personale non
rappresentano mere indicazioni, ma devono
essere considerate veri e propri vincoli,
che si inseriscono in quel coordinamento
della finanza pubblica, previsto dal
l'articolo 119 della Costituzione.
D'altro
canto, però, i giudici contabili non si
nascondono che i principi di economicità e
di efficacia non rappresentano solo criteri
che devono guidare le scelte discrezionali
della pubblica amministrazione, ma devono
essere considerati elementi che
caratterizzano la legittimità del l'azione
amministrativa, di cui l'autorità
giudiziaria può ben chiederne conto. Si
colloca, quindi, in quell'alveo del buon
andamento tutelato dall'articolo 97 della
Costituzione.
Già in altra occasione, le Sezioni riunite
hanno sottolineato che sulla spesa di
personale è necessaria un'analisi molto più
dettagliata per arrivare a una
quantificazione più precisa. Il
coordinamento delle diverse esigenze
tutelate dalla stessa Costituzione diventa
sempre più complesso se si considera anche
il principio dell'autonomia organizzativa
degli enti territoriali previsto dal
l'articolo 114.
In altri termini, la Corte si chiede se
l'efficienza, l'efficacia e l'economicità
non costituiscano un confine invalicabile
anche per le esigenze di finanza pubblica,
che si reggono sui tagli alla spesa storica.
Le argomentazioni risultano estremamente
convincenti, anche se la Corte non ha
affondato il colpo, in quanto una crepa del
sistema potrebbe aprire il campo a
comportamenti elusivi che possono realmente
mettere in crisi i delicati equilibri dei
conti pubblici
(articolo Il Sole 24
Ore del 18.07.2011 - link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Manovra.
Punito singolarmente chi viola le regole
sulla stabilità interna - Nulli i contratti
di servizio e gli atti elusivi. Sul Patto
sanzioni ad personam. Politici e dirigenti
rischiano fino a 10 volte l'indennità e il
triplo dello stipendio.
La manovra introduce la sanzione personale
per la violazione del Patto di stabilità
interno. Dall'entrata in vigore del Dl
98/2011, infatti, i contratti di servizio e
gli altri atti di regioni ed enti locali
elusivi delle regole del Patto sono colpiti
da nullità. Inoltre, qualora la Corte dei
conti accerti che il rispetto del Patto sia
stato artificiosamente conseguito grazie a
un'errata imputazione di entrate e/o uscite
rispetto ai pertinenti capitoli di bilancio
o ad altre forme elusive, gli amministratori
e il responsabile del servizio finanziario
che li abbiano posti in essere, possono
essere condannati, rispettivamente, a una
sanzione pecuniaria fino a un massimo di 10
volte l'indennità di carica percepita e fino
a 3 mensilità del trattamento retributivo,
al netto degli oneri fiscali e
previdenziali.
È una forma di responsabilità amministrativa
di tipo sanzionatorio, simile a quella che
prevede una sanzione parametrata
all'indennità percepita, per gli
amministratori degli enti territoriali che
ricorrano al debito per finanziare spese non
d'investimento (articolo 30, comma 15, della
legge 289/2002).
Ma torniamo alla norma della manovra
(articolo 20, commi 10, 11 e 12) che facendo
perno sulla nullità degli atti e sulla
responsabilità personale, vuole scoraggiare
manovre elusive nella gestione finanziaria,
finalizzate al conseguimento
formale-cartolare degli obiettivi del Patto,
senza tuttavia che a ciò si coniughi un
rispetto sostanziale degli stessi. Fra gli
artifici contabili più frequenti, si possono
elencare:
- l'errata imputazione di spese in sezioni
di bilancio non rilevanti ai fini del Patto
(soprattutto nei servizi in conto
terzi/partite di giro);
- il ricorso strumentale a rapporti
finanziari e di servizio con i soggetti
partecipati;
- la mancata iscrizione in bilancio di spese
da sostenere e la relativa formazione di
debiti fuori bilancio;
- il rinvio agli esercizi successivi di
pagamenti eccedenti i limiti imposti dal
Patto.
Sulla questione dell'indebitamento, la Corte
dei conti (sezioni riunite, sentenza
12/2007) ha fissato alcuni principi che
sembrano applicabili anche alla sanzione in
tema di Patto, chiarendo la natura
dell'ammenda di cui all'articolo 30, comma
15, della legge 282/2002:
- il procedimento per la sua applicazione è
quello previsto per l'ordinario giudizio di
responsabilità. Non è utilizzabile, invece,
la procedura relativa ai giudizi a istanza
di parte;
- per la condanna è necessario che ricorra
l'ordinario elemento soggettivo del dolo o
della colpa grave;
- il destinatario della sanzione è l'ente di
appartenenza degli amministratori e non
l'erario.
Per il calcolo dell'importo, la
configurazione dell'elemento soggettivo,
l'intermediazione di soggetti strumentali
dell'ente pubblico e le modalità di
dichiarazione della nullità, si segnalano le
decisioni 87/2008 della Corte conti Umbria,
444/2010 della Corte conti - sezione 1°
giurisdizionale centrale e 473/2011 della
Corte conti Lazio, nonché l'ordinanza
27092/2009 della Cassazione.
Il mancato rispetto del Patto, tuttavia,
presenta problemi applicativi maggiori. Nel
caso del debito, infatti, sono chiari il
momento e l'atto violativo del precetto
(l'esecuzione del contratto di finanziamento
in violazione dell'articolo 119, comma 6,
Costituzione). Inoltre è agevole individuare
i soggetti responsabili (gli amministratori
che hanno deliberato il ricorso al debito).
In tema di Patto, invece, è più difficile
identificare i comportamenti elusivi e i
relativi responsabili. La casistica,
difatti, è più ampia: alcuni esempi-tipo –quali lo stanziamento di maggiori spese per
garantire servizi essenziali, oppure
l'utilizzo strumentale degli enti
partecipati per le assunzioni o, ancora, gli
artifici di bilancio– sono elencati nella
tabella qui a fianco.
Occorreranno accertamenti complessi per
qualificare i provvedimenti e gli atti
elusivi, anche di tipo omissivo e per
individuare i responsabili, l'apporto
causale e il profilo soggettivo, tenendo
presente il ruolo assunto non tanto nella
compagine amministrativa, quanto nell'iter
procedurale che ha originato lo sforamento.
Riguardo alle modalità di violazione,
inoltre, andrà precisato il giudice
competente a dichiararne la nullità.
Se per
i contratti la Cassazione, nell'ordinanza
27092/2009, stabilisce la competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria (e non
della Corte dei conti), nel caso di
provvedimenti e atti amministrativi le
modalità sono ancora da definire. Ancor più
complesso, infine, è il caso dei
comportamenti di fatto (ad esempio: una
fattura nel cassetto), per i quali è
concettualmente arduo configurare una
nullità in senso tecnico.
Nonostante le difficoltà, è apprezzabile il
tentativo del legislatore di porre un altro
tassello nella costruzione di un sistema di
sanzioni personali per prevenire
comportamenti opportunistici in materia di
finanza pubblica
(articolo Il Sole 24
Ore del 18.07.2011 - link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Più flessibile l'utilizzo delle visite
fiscali.
L'uso delle visite mediche di controllo (le
c.d. visite fiscali) nei confronti dei
dipendenti pubblici assenti per malattia
diventa più flessibile, lasciando alle
singole amministrazioni maggiore spazio di
manovra, ma mantenendo comunque inalterato
l'obiettivo di perseguire l'assenteismo.
Possono essere così sintetizzate le
modifiche apportate dalla manovra
correttiva. Appare opportuno che i comuni e
gli altri enti locali si diano, attraverso
norme regolamentari, criteri di carattere
generale per decidere le modalità di
utilizzazione di questo strumento.
Sulla base delle disposizioni
precedentemente in vigore tutte le PA, anche
nel caso di assenze per malattia di un solo
giorno, erano obbligate a richiedere le
visite fiscali. Solo in casi eccezionali,
quali ad esempio il ricovero in una
struttura ospedaliera, non sussisteva tale
vincolo. Il che si è dimostrato molto
oneroso, visto che il costo delle visite
fiscali è stato posto dalla Corte
costituzionale a carico delle singole
amministrazioni. E molto spesso si è
rilevato inutile, visto che in molte realtà
a seguito delle numerose richieste le visite
fiscali non possono essere effettuate,
quanto meno in tempi utili.
Con le nuove disposizioni, le
amministrazioni dovranno decidere il ricorso
alle visite mediche di controllo sulla base
dei seguenti tre fattori: l'esigenza di
contrastare l'assenteismo, la storia dei
singoli dipendenti e gli oneri che esse sono
chiamate a sostenere. Il modo con cui
mettere insieme questi fattori deve essere
scelto da ogni singolo ente. Per cui appare
opportuno che si approvi un regolamento,
assai snello, con cui dettare i principi di
carattere generale a cui fare riferimento.
Ad esempio, se un dipendente non si è mai
assentato per malattia negli ultimi 10 anni,
è assai probabile che il suo malessere
corrisponda ad una condizione di effettiva
patologia; se tra l'assenza e la malattia di
cui in modo certo il dipendente è affetto vi
è un nesso immediato, può essere inutile
richiedere la visita.
Ed ancora, nell'ambito
delle risorse disponibili, si possono dare
delle priorità. Ed inoltre, si può rimettere
al dirigente competente una valutazione
discrezionale nei casi in cui vi siano dei
dubbi sulla effettività della malattia.
Peraltro, in questa sede è bene decidere se
il dirigente competente è uno solo
nell'intero ente, nel qual caso non può che
essere quello del personale, o se la
competenza è attribuita a tutti i dirigenti
o se vi è una decisione da assumere con il
concorso del dirigente del settore e di
quello preposto alla gestione delle risorse
umane.
Il legislatore ha inoltre stabilito che le
visite fiscali debbano necessariamente
essere richieste, anche nel caso di assenze
per una sola giornata, quando la malattia
segue o precede immediatamente una giornata
o un periodo non lavorativo. Il riferimento
va al venerdì ed al lunedì, ai giorni
immediatamente precedenti o seguenti le
ferie, ai giorni in cui si può fare ponte.
Questa disposizione sembra quanto mai
opportuna visto che l'esperienza e i dati ci
dicono che in queste giornate si registrano
picchi di assenze per malattia. Per cui le
singole amministrazioni non hanno in questa
materia alcun margine di autonomia ed il
mancato rispetto della prescrizione
determina l'insorgere di responsabilità in
capo al dirigente competente.
Il provvedimento interviene anche sulle cd
fasce di reperibilità, cioè le ore nelle
quali i dipendenti assenti per malattia
devono necessariamente essere presenti nel
proprio domicilio per le eventuali visite di
controllo. Si conferma che la loro durata
giornaliera viene fissata dal ministro della
pubblica amministrazione e della Innovazione
con un proprio decreto. Si stabilisce, norma
che per il personale degli enti locali era
già presente nel Ccnl, che l'eventuale
assenza dal proprio domicilio durante tali
ore deve essere preventivamente comunicata
all'ente. Questa mancata comunicazione deve
necessariamente essere sanzionata in via
disciplinare.
Nel ricordare la necessità che
il dipendente fornisca comunque idonea
giustificazione, la stessa può essere
costituita dalla produzione della
certificazione di essersi recati a una
visita medica o di essere stati sottoposti
ad un esame clinico, diagnostico ecc.
(articolo ItaliaOggi
del 15.07.2011 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO:
Abuso d’ufficio - Dirigente
dell'ufficio tecnico - Rilascio concessione
edilizia in sanatoria per opera non conforme
agli strumenti urbanistici generali vigenti
- Configurabilità - Artt. 81, 323, 378 c.p..
Configura un ingiusto vantaggio patrimoniale
anche il mero incremento del valore
commerciale dell'immobile, per cui ben può
essere chiamato a rispondere di abuso di
ufficio il responsabile del settore
urbanistico del Comune che abbia rilasciato
una concessione edilizia in sanatoria per
un'opera non conforme agli strumenti
urbanistici generali vigenti in quel Comune
(Cass. Sez. 6, del 06/06/2008, n. 35856
Morelli) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 14.07.2011 n. 27703 -
link a www.ambientediritto.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Assistenza di un familiare portatore di
handicap - Carattere della sistematicità e
dell'adeguatezza - Può essere concesso anche
a favore di chi risiede distante dal luogo
in cui risiede il disabile.
Per poter fruire dei benefici previsti dalla
Legge 104, l'assistenza che il lavoratore
deve prestare nei confronti del familiare
portatore di handicap non deve essere
necessariamente quotidiana, purché assuma i
caratteri della sistematicità e
dell'adeguatezza rispetto alle concrete
esigenze della persona disabile.
Il beneficio può, quindi, essere
riconosciuto in favore di quei lavoratori
che -pur risiedendo o lavorando in luoghi
anche distanti da quello in cui risiede la
persona con disabilità grave- offrano alla
stessa un'assistenza sistematica ed adeguata
dovendosi intendere come tale una cura della
persona disabile avente cadenza regolare e
periodica idonea a soddisfarne gli effettivi
bisogni materiali e morali
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 14.07.2011 n.
1885 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
La mobilità di personale tra enti
è consentita purché non comporti assunzione
di nuovo personale da parte dell’ente
cedente.
Parere - Enti locali - Enti non soggetti a
patto di stabilità - Trasferimento del
dipendente - Conseguente necessità
assunzione di personale - Possibilità di
assunzione o mobilità esterna -
Invariabilità delle spese ed equilibrio di
bilancio - Rispetto del limite di incidenza
delle spese di personale pari o superiore al
40% delle spese di personale intercorse
nell’anno precedente.
Una serie di comuni, non soggetti a patto di
stabilità e con un’incidenza delle spese di
personale rispetto a quelle correnti
inferiore al 40%, hanno formulato alla
sezione regionale di controllo per il
Piemonte una richiesta di parere in materia
di assunzione di personale ai sensi
dell’art. 7, co. 8, della L. n. 131/2003. In
particolare, il quesito verteva sulla
possibilità dell’ente di procedere a
un’assunzione, mediante concorso o mobilità
esterna, per coprire un posto lasciato
vacante da un dipendente a seguito di
trasferimento.
Come osservato dalla sezione adita, anche
l’ente locale non soggetto a patto di
stabilità è tenuto all’osservanza degli
obblighi di contenimento della spesa per il
personale previsti dalla disciplina generale
in materia di assunzioni negli enti locali.
Innanzitutto, con riferimento a quanto
previsto dal co. 562 dell’articolo unico
della L. n. 296/2006, secondo il quale tale
tipologia di spesa deve essere mantenuta
entro il corrispondente ammontare del 2004,
prevedendo, tra l’altro, anche un limite
all’assunzione di personale delle cessazioni
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nel precedente anno (come
chiarito da pronunce di altre sezioni di
controllo, nel limite previsto per
l’assunzione di personale derivante da
cessazione di rapporti di lavoro, devono
essere ricomprese tutte le vacanze che si
sono verificate a seguito dell’entrata in
vigore della norma in questione).
Pertanto, anche a seguito dello svolgimento
del turn over, l’ente è tenuto ad
assicurare l’obiettivo previsto dalla norma
e cioè l’invarianza della spesa per il
personale come condizione per mantenere
l’equilibrio di bilancio. Con riferimento,
invece, alle cessazioni che hanno avuto
luogo nel 2010, è operante dall'01.01.2011
il divieto per tutti gli enti
(indipendentemente se siano sottoposti o
meno a patto di stabilità) di procedere ad
assunzioni di personale, a qualsiasi titolo
e con qualsiasi tipologia contrattuale, nel
caso in cui le relative spese siano pari o
superiori al 40% delle spese correnti.
Inoltre, per quanto riguarda i limiti di
spesa previsti al co. 9 dell’art. 14 del Dl
n. 78/2010, la sezione osserva come, sulla
base di un orientamento generale delle
sezioni riunite della Corte, non trova
applicazione, per i comuni con meno di 5.000
abitanti, il limite delle assunzioni al 20%
della spesa corrispondente alle cessazioni
dell’anno precedente.
Tornando al
quesito richiesto nel parere, la Corte dei
conti piemontese ha affermato che
relativamente agli enti sottoposti a regime
vincolistico debba trovare applicazione
l’art. 1, co. 47, della L. n. 311/2004,
secondo il quale, in vigenza di un regime di
limitazione della assunzioni di personale a
tempo indeterminato, sono consentiti
trasferimenti per mobilità, anche
intercompartimentale, tra amministrazione
sottoposte a regime di limitazione, a
condizione che le stesse abbiano rispettato
il patto di stabilità interno per l’anno
precedente e purché tale trasferimento abbia
luogo tra enti sottoposti a vincoli in
materia di assunzioni a tempo indeterminato.
Soltanto in tal caso, continua la sezione,
la mobilità non è qualificabile come
assunzione poiché la modalità di
trasferimento così azionata costituisce
un’operazione neutra per l’amministrazione.
Infatti, l’ente ricevente non è tenuto a
imputare tale ingresso alla quota di
assunzioni previste, e resta, pertanto,
libero di effettuare un numero di assunzioni
compatibile con il regime vincolistico e con
le vacanze residue di organico. Ovviamente,
una tale situazione è possibile soltanto
laddove l’ente cedente non proceda a sua
volta all’instaurazione di nuove assunzioni
per la sostituzione del personale
trasferito. In tal caso, conclude la Corte,
non si farebbe altro che autorizzare
l’ingresso dall’esterno di un numero di
dipendenti maggiori di quello
complessivamente consentito (Corte dei
Conti, Sez. controllo Piemonte,
parere 14.07.2011 n.
107 -
tratto da Diritto e Pratica Amministrativa
n. 9/2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
A casa per
inidoneità fisica.
E in caso di pericolo scatterà la
sospensione. Lo prevede lo schema di dpr
attuativo della riforma del pubblico impiego.
Dipendenti pubblici, l'inidoneità
psicofisica assoluta fa scattare il
licenziamento. Inoltre, in presenza di
comportamenti gravi e ripetuti del
dipendente statale (ovvero in presenza di
condizioni fisiche critiche), quando ci sia
il fondato motivo che tali fattispecie
possano generare pericolo per sé, per gli
altri lavoratori o per l'utenza, la pubblica
amministrazione può disporre la sua
sospensione cautelare dal servizio.
Queste
alcune delle disposizioni contenute nello
schema di dpr, approvato dal Consiglio dei
Ministri lo scorso 7 luglio, attuativo delle
disposizioni ex articolo 55-octies del dlgs
165/2011 (riforma del pubblico impiego).
Le
disposizioni si applicano ai dipendenti,
anche con qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici
non economici, degli enti di ricerca e delle
università, nonché al personale delle
Agenzie fiscali.
Restano escluse le
categorie del personale cosiddetto non contrattualizzato (es. prefetti, professori
universitari, magistrati).
L'iter. L'iniziativa per avviare la
procedura per l'accertamento dell'inidoneità
psicofisica permanente spetta
all'amministrazione ovvero al dipendente.
L'inidoneità può essere assoluta, nel caso
di dipendente che a causa di infermità o di
difetto fisico o mentale «si trovi
nell'assoluta e permanente impossibilità di
svolgere qualsiasi attività lavorativa». È
invece relativa, nel caso di dipendente che,
per le predette cause, non può svolgere
alcune o tutte le mansioni che sono proprie
dell'area, categoria o qualifica posseduta.
La p.a., precisa l'art. 3, deve avviare
«d'ufficio» l'iter per l'accertamento
dell'inidoneità psicofisica del dipendente,
quando si protragga l'assenza per malattia
del dipendente, oltre il primo periodo
previsto dal Ccnl quale conservazione del
posto, quando si è in presenza di disturbi
gravi, evidenti e ripetuti che «facciano
fondatamente presumere l'esistenza
dell'inidoneità permanente o relativa»,
ovvero in presenza di condizioni fisiche che
facciano presumere l'inidoneità fisica
permanente assoluta o relativa dal servizio.
Nel primo dei casi evidenziati,
l'amministrazione, prima di concedere
l'ulteriore periodo di malattia al
dipendente, procede all'accertamento delle
condizioni di salute dello stesso, per il
tramite delle commissioni mediche presso le
Asp. Come detto, in presenza di condotte
gravi che possano essere nocive allo stesso
dipendente, ai colleghi o all'utenza,
l'amministrazione può disporre la
sospensione dal servizio sino a quando il
dipendente non si sottoporrà alla visita
medica. Se il dipendente «salterà» la visita
medica per ben due volte, l'amministrazione
ha facoltà di risolvere il rapporto di
lavoro.
Il dipendente sottoposto all'iter di
accertamento per la verifica di
comportamenti gravi o in presenza di
condizioni fisiche nocive, spetta il
trattamento economico previsto in caso di
assenza per malattia. Al dipendente sospeso
per mancata presentazione alla (prima)
visita medica di idoneità spetta il
trattamento economico previsto per chi è
sottoposto a sospensione cautelare per
procedimento penale (il trattamento meglio
noto come «assegno alimentare»).
Le conseguenze. Se viene accertata
l'inidoneità permanente relativa alle
mansioni del profilo assegnato al
dipendente, l'amministrazione dovrà
attivarsi per «rinquadrarlo» in mansioni
equivalenti, ovvero in altro profilo
professionale, assicurando un percorso di
riqualificazione. Potrà eventualmente
assegnarlo anche a mansioni inferiori,
assicurando al dipendente il trattamento
economico dell'area e fascia di provenienza,
mediante la corresponsione di un assegno
ad personam. Ma se non sarà possibile
collocare in alcun modo il dipendente,
questi sarà messo in «soprannumero»,
rendendo indisponibile il relativo posto.
La
p.a. potrà anche avviare una consultazione
con altre amministrazioni nell'ambito
territoriale della provincia, ai fini della
ricollocazione del dipendente interessato.
Nel caso di dirigenti, l'amministrazione
dovrà trovare altro incarico dirigenziale e,
nel caso di indisponibilità di posti,
collocarli a disposizione nei ruoli, senza
incarico. Tuttavia, se il dipendente viene
riconosciuto inidoneo assoluto al servizio,
l'amministrazione, previa comunicazione,
risolve il rapporto di lavoro e corrisponde,
se dovuta, l'indennità di preavviso (articolo ItaliaOggi del
14.07.2011 - link a
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Concorsi pubblici, arte e cultura
senza autocertificazione.
I titoli
artistico-culturali e professionali non
possono essere oggetto di autocertificazione
nei concorsi pubblici: tali titoli se non
allegati non possono essere oggetto di
integrazione successiva.
Il ricorrente in primo grado risultava
escluso dalla graduatoria finale a seguito
della mancata valutazione dei titoli
artistico-culturali, che risultavano oggetto
solo di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà.
La sentenza di primo grado aveva
riconosciuto l’illegittimità delle norme
concorsuali che –nel prevedere la necessaria
allegazione dei titoli– avrebbero violato le
disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, nonché
la Direttiva Ministeriale n. 1672/2002,
secondo cui avrebbe dovuto essere
sufficiente la presentazione, da parte dei
candidati alla selezione, di un curriculum
in cui si specificassero i titoli posseduti.
Secondo la tesi fatta propria dal TAR, le
certificazioni relative a “stati, qualità
personali e fatti”, di cui all’art. 46
D.P.R. n. 445/2000, rientranti nella diretta
conoscenza dell’interessato, potrebbero
essere sostituite da dichiarazioni rese e
sottoscritte dal medesimo, in base ai
principi dell’autoresponsabilità del
dichiarante e dell’equivalenza funzionale di
dette dichiarazioni rispetto ai certificati
e agli atti sostituiti.
Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che,
anche nel caso in cui le norme in materia di
autocertificazione non fossero richiamate
dal bando dovrebbe sempre ammettersi la
certificazione semplificata e sostitutiva
prevista dal Testo Unico, ha affermato
alcuni limiti a tale principio.
Secondo la sentenza in esame,
l’autocertificazione costituisce, infatti,
solo modalità di semplificazione
procedimentale in rapporto a dimostrazioni
che il privato sarebbe tenuto ad offrire
tramite documenti pubblici, ma non può
sostituire atti non riconducibili a mere
attestazioni, la cui acquisizione sia
prevista a fini di diretta valutazione di
contenuto da parte dell’Amministrazione
stessa.
Con riguardo ai titoli artistico-culturali e
professionali risulta pertanto legittima la
disposizione del bando di concorso che ne
imponga l'allegazione da parte dei
concorrenti al momento di presentazione
della domanda, senza possibilità di
ricorrere alla autocertificazione. Tale
previsione, riferita ad esempio alle
pubblicazioni scientifiche, consente infatti
alla commissione di concorso di valutarle,
escludendo la possibilità di una mera
elencazione fornita dall’interessato
(commento tratto da www.ipsoa.it - Consiglio
di Stato, Sez. VI,
sentenza 12.07.2011 n. 4195 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO:
Il dipendente escluso ha diritto
d’accesso alle schede di valutazione degli
altri candidati alla selezione per
l’attribuzione delle progressioni economiche
orizzontali.
Nella pronuncia in commento il ricorrente,
in servizio presso il Settore Controlli di
un Comune quale “istruttore direttivo
amministrativo” (cat. D), chiedeva
all’ente di appartenenza l’accesso ad alcuni
documenti relativi alla selezione per
l’attribuzione delle “progressioni
economiche orizzontali” inerenti l’anno
2010, all’esito della quale egli era
risultato il secondo degli esclusi.
La domanda era finalizzata a conoscere nel
dettaglio le modalità di ripartizione tra i
diversi Settori/Servizi delle risorse
economiche disponibili per la seconda
tranche delle p.e.o. 2010, a conoscere la
formula matematica per l’assegnazione dei
punteggi dei partecipanti alla selezione, ad
avere copia delle schede di valutazione dei
beneficiari delle p.e.o. 2010 (prima e
seconda tranche).
Avendo negato l’Amministrazione comunale la
sussistenza di un interesse diretto del
ricorrente alla visione delle schede di
valutazione degli altri candidati, il
ricorrente ha richiesto al giudice
amministrativo le misure utili a garantirne
il diritto a prendere visione ed estrarre
copia della documentazione oggetto
dell’istanza di accesso parzialmente
respinta.
I giudici del Tribunale amministrativo di
Parma ricordano che, secondo un oramai
costante orientamento giurisprudenziale, il
soggetto che ha partecipato ad una procedura
concorsuale è titolare di un interesse
qualificato e differenziato alla regolarità
della procedura che, come tale, concretizza
quell’interesse diretto e concreto per la
salvaguardia di situazioni giuridicamente
tutelate che l’art. 2 del d.P.R. n. 184 del
2006, in conformità dell’art. 22 della legge
n. 241 del 1990, richiede quale presupposto
necessario per il riconoscimento del diritto
di accesso, nessuna rilevanza preclusiva
potendo assumere l’esigenza di tutela della
riservatezza e della vita privata degli
altri candidati la cui produzione
documentale è oggetto della richiesta di
accesso, stante il generale principio per
cui le domande ed i documenti prodotti dai
candidati, i verbali, le schede di
valutazione e gli stessi elaborati
costituiscono atti rispetto ai quali deve
essere esclusa in radice l’esigenza di
riservatezza a tutela dei terzi, se è vero
che i concorrenti, prendendo parte alla
selezione, hanno evidentemente acconsentito
a misurarsi in una competizione di cui la
comparazione dei valori di ciascuno
costituisce l’essenza, onde tali atti, una
volta acquisiti alla procedura, escono dalla
sfera personale dei partecipanti che,
pertanto, non assumono la veste di
controinteressati e comunque non possono
opporsi all’ostensione dei documenti
richiesti, mentre l’istanza di accesso, per
essere volta a verificare in simili casi
l’imparzialità di giudizio e la coerente ed
uniforme applicazione dei criteri di
valutazione, non costituisce certamente una
forma di controllo generalizzato
sull’operato dell’Amministrazione (v. TAR
Basilicata 22.04.2009 n. 139).
È illegittimo, quindi, secondo i giudici
ducali, il diniego opposto nella circostanza
al ricorrente, il quale ha titolo a prendere
visione degli atti in base ai quali sono
stati assegnati i punteggi agli altri
candidati del Settore Controlli – onde
verificare la correttezza delle relative
operazioni–, ed in particolare è legittimato
a pretendere l’ostensione delle schede di
valutazione inerenti gli assegnatari delle
progressioni economiche orizzontali del
Settore Controlli, poiché essenzialmente
quelle schede non recano informazioni di
carattere psicoattitudinale (evincibili
semmai in via indiretta e parziale) bensì
giudizi, espressi in punteggi, sul
rendimento dei vari dipendenti nel periodo
di osservazione considerato (commento tratto
da www.documentazione.ancitel.it - TAR Emilia Romagna-Parma,
sentenza
12.07.2011 n.
251 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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LAVORI PUBBLICI - PUBBLICO IMPIEGO:
Il funzionario comunale
responsabile dell'ufficio manutenzioni
stradali non può pensare di eludere le
responsabilità connesse con la qualifica
ricoperta, adducendo di non avere avuto
notizia di insidie stradali, perché le
funzioni affidategli comportano l'onere di
attivarsi in maniera autonoma per prevenire
qualunque situazione di pericolo si
verifichi sulle strade di propria
competenza, senza attendere passivamente la
segnalazione da parte di terzi.
Attesa la qualifica ricoperta di
responsabile dell'ufficio manutenzione del
comune, proprio allo stesso dipendente
incombeva il dovere di intervenire per
eliminare l'insidia creatasi sulla strada,
peraltro priva di illuminazione, a causa
dell'assenza della copertura di un tombino.
Il dipendente ricorrente non può pensare di
eludere le responsabilità connesse con tale
qualifica, adducendo di non avere avuto
notizia di tale assenza. In realtà, le
funzioni affidategli e la posizione di
garanzia che da esse per lui derivava,
avrebbero dovuto indurlo non ad attendere
passivamente la segnalazione di terzi ma ad
attivarsi in maniera autonoma per prevenire
ogni possibile incidente.
In realtà, ha in proposito giustamente
osservato il primo giudice che, alla stregua
delle disposizioni vigenti in materia di
svolgimento dell'attività amministrativa e
di organizzazione degli uffici della
pubblica amministrazione, lo ... era
portatore di poteri, oltre, che di
organizzazione e di intervento, anche di
controllo. Circostanza che delinea un
preciso profilo di colpa a carico
dell'imputato poiché ne denuncia una
gestione meramente passiva ed attendista
dell'ufficio ricoperto, laddove una corretta
e dinamica interpretazione delle funzioni
avrebbe dovuto indurlo ad attivarsi, a
prescindere dalle segnalazioni di terzi, per
organizzare uno specifico servizio di
controllo del territorio al fine di
verificare e prevenire eventuali situazioni
di pericolo.
Controllo che, peraltro, nel caso specifico
non avrebbe dovuto riguardare l'assenza solo
delle coperture dei tombini, ma anche di
segnali che avvertissero del pericolo
rappresentato dalle buche scoperte, ed anche
la mancanza di illuminazione, che rendeva la
zona ancor più a rischio per i cittadini
(Corte di Cassazione, Sez. IV penale,
sentenza 11.07.2011 n.
27035). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Attenti
al litigio, se il collega si sente male sono
guai. Sussiste il reato di lesioni per i
danni subiti a causa di un comportamento
ingiurioso. La suprema corte ribalta la
decisione del gup.
In una lite fra docenti,
se uno dei litiganti si sente male, l'altro
collega rischia una condanna per lesioni.
Lo ha stabilito la V Sez. penale della Corte
di Cassazione, con la sentenza 27.06.2011 n. 25611.
La Suprema corte ha ritenuto plausibile la
tesi della docente offesa, secondo la quale
il giudice dell'udienza preliminare (Gup)
non avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a
procedere.
E quindi ha annullato la sentenza impugnata
rinviando gli atti al tribunale di Tivoli
per un nuovo esame. Una sentenza
interessante, visto che il clima nella
scuola è sempre più rovente, anche nei
rapporti tra docenti.
I fatti contestati all'imputato si erano
svolti in una scuola, in cui tanto entrambi
i litiganti prestavano servizio come
insegnanti. Secondo l'ipotesi di accusa si
erano verificati in due diverse circostanze:
una prima volta durante il collegio dei
docenti dell'01.10.2007 e poi il 31 ottobre
successivo, nell'ambito di un vivace
diverbio. In tale occasione un altro collega
era stato testimone e si era anche
interposto tra i due per evitare che la
discussione sfociasse in atti di violenza
fisica. Peraltro, all'ultima fase del
litigio aveva assistito la stessa preside.
In occasione dei litigi intercorsi tra i due
docenti, erano volate parole grosse e
l'imputato aveva apostrofato la collega con
espressioni del tipo: «prevaricatrice>»,
«maleducata», «priva di dignità»,
che però, secondo il Gup, non costituivano
ingiuria.
Infine, per quanto riguarda un ulteriore
epiteto, rivolto sempre dall'imputato alla
collega («necrofila fallica») il
giudice aveva argomentato il non doversi
procedere con il fatto che non risultava
proposta querela. Quanto alle minacce
lamentate dalla docente, il magistrato aveva
ritenuto che non ve ne fossero state. Pur
dando atto che la lite si era svolta in due
fasi, e che nella seconda fase l'imputato
aveva fatto irruzione nello studio della
preside, dove l'antagonista aveva trovato
riparo, tentando di aggredirla fisicamente.
Tentativo non riuscito grazie
all'interposizione di un altro docente, che
già aveva evitato pochi minuti prima che la
lite trascendesse a vie di fatto.
La querelante, peraltro, aveva anche
lamentato le lesioni volontarie, perché lo
stress emotivo le aveva cagionato un rialzo
brusco della pressione, che aveva indotto
un'emorragia cerebrale a sinistra con esiti
protrattisi per oltre 40 giorni. Ma il Gup
aveva osservato che si era trattato di esito
del litigio del tutto imprevedibile, non
ascrivibile all'imputato neppure a titolo di
colpa. Insomma, il giudice monocratico le
aveva dato torto su tutta la linea. La
docente, però, non si era rassegnata e aveva
presentato ricorso per Cassazione. E i
giudici di legittimità le hanno dato
ragione, annullando la sentenza e
rinviandola al mittente.
Secondo la Cassazione il Gup aveva
affermato, senza dimostrarlo, che le
invettive rivolte dall'imputato alla docente
ricorrente non avevano valenza denigratoria.
Il tutto «nonostante la loro evidente
portata ingiuriosa», si legge nella
sentenza, «risultante anche dal contesto
e dalla pluralità delle espressioni
offensive, indubbiamente e chiaramente
lesive del prestigio professionale, della
dignità e del decoro della parte offesa».
In più il Gup aveva dichiarato che
l'imputato non aveva tenuto un atteggiamento
minaccioso nei confronti dell'antagonista,
contraddicendo la stessa ricostruzione del
fatto esposta in sentenza.
E infine aveva escluso l'applicazione
dell'articolo 586 del codice penale, che
peraltro, punisce proprio le lesioni
derivanti da altro comportamento illecito «con
affermazione meramente assertiva,
sostanzialmente immotivata»
(articolo ItaliaOggi del 05.07.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il
recupero delle somme indebitamente percepite
dal dipendente deve essere effettuato al
netto e non già al lordo delle ritenute
fiscali e previdenziali.
Il collegio non ha motivo di discostarsi dal
consolidato indirizzo interpretativo in
forza del quale il recupero delle somme
indebitamente percepite dal dipendente deve
essere effettuato al netto e non già al
lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali.
Al riguardo, fra le più recenti pronunce in
tal senso, si può fare riferimento alla
decisione della Sez. VI, 02.03.2009, n.
1164, secondo la quale la ripetizione
dell'indebito nei confronti del dipendente,
da parte dell'Amministrazione, non può non
avere ad oggetto le somme da quest'ultimo
percepite in eccesso, ossia quanto e solo
quanto effettivamente sia entrato nella
sfera patrimoniale del dipendente, non
potendosi, invece, pretendere la ripetizione
di somme al lordo delle ritenute fiscali (e
previdenziali e assistenziali), allorché le
stesse non siano mai entrate nella sfera
patrimoniale del dipendente.
Ne consegue che la P.A., nel procedere al
recupero di somme indebitamente erogate ai
propri dipendenti, deve effettuare tale
recupero al netto delle ritenute fiscali,
previdenziali e assistenziali
(Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza 04.07.2011 n. 3984 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
DIMISSIONI: REVOCABILI FINO ALLA
COMUNICAZIONE DELLA LORO ACCETTAZIONE DA
PARTE DELLA PA.
Dimissioni -
Revocabilità - È ammissibile sino al momento
della formale comunicazione della loro
accettazione da parte dell’amministrazione.
Le dimissioni del pubblico dipendente
possono essere legittimamente revocate
dall’interessato fino al momento in cui non
gli sia stata formalmente comunicata la loro
accettazione da parte dell’amministrazione
di appartenenza, né possono avere rilievo
alcuno modalità conoscitive ritenute
dall’amministrazione equivalenti.
NOTA
La sesta sezione, con la decisione in esame,
ha chiarito come il Consiglio di Stato abbia
più volte precisato che le dimissioni del
pubblico dipendente possono essere
legittimamente revocate dall’interessato
fino al momento in cui non gli sia stata
formalmente comunicata la loro accettazione
da parte dell’amministrazione di
appartenenza (Cons. Stato, sez. IV, 16.01.2008, n. 73; 27.11.2008, n.
5860 e 28.04.2010, n. 1927).
La legge 11.02.2005, n. 15 ha inoltre
introdotto con l’art. 15 un art. 21-bis alla
L. n. 241 del 07.08.1990, il quale
statuisce che “il provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun
destinatario con la comunicazione allo
stesso […]”.
E come ricorda Palazzo Spada nella decisione
della quarta sezione 16.01.2008, n. 73,
la conoscenza del provvedimento ad effetti
negativi sul destinatario, collegata
all’accettazione delle dimissioni, è
essenziale e non può che avvenire attraverso
la sua effettiva comunicazione, né possono
avere rilievo alcuno modalità conoscitive
ritenute dall’amministrazione equivalenti
(tratto da Guida al Pubblico Impiego n.
7-8/2011 -
Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 04.07.2011 n.
3968 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Le ferie arretrate vanno
risarcite.
Termine di prescrizione decennale per i
riposi non goduti. L'orientamento della
Corte di cassazione: l'indennità sostitutiva
non ha natura retributiva.
L'indennità sostitutiva delle ferie non
godute ha natura risarcitoria. Il termine di
prescrizione è quello di dieci anni.
Questo
l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione con la
sentenza
11.05.2011 n. 10341.
La corte ha così deciso di
uniformarsi a diverse prese di posizioni
precedenti della suprema corte secondo cui
«l'indennità sostitutiva delle ferie e dei
riposi settimanali non goduti ha natura non
retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è
soggetta alla prescrizione ordinaria
decennale, decorrente anche in pendenza del
rapporto di lavoro» (Cass. n. 9999/2009,
Cass. n. 3298/2002, Cass. n. 13039/1997, Cass.
n. 8212/1997, Cass. n. 2231/1997, Cass. n.
8627/1992).
Ciò in quanto tale indennità è pur sempre
correlata a un inadempimento contrattuale
del datore di lavoro, che obbliga
quest'ultimo (quando l'adempimento in forma
specifica sia divenuto impossibile) al
risarcimento del danno, che comprende, in
primo luogo, la retribuzione dovuta per il
lavoro prestato nei giorni destinati alle
ferie o al riposo (nonché la riparazione di
eventuali ulteriori danni subiti dal
lavoratore a seguito del mancato ristoro
delle energie psicofisiche) e che soggiace
alla prescrizione ordinaria decennale
prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a
quella quinquennale ex art. 2947 c.c..
Nonostante sia ormai assodato che il diritto
alle ferie è inviolabile, è però possibile
che in un determinato periodo (esercizio
sociale) maturino periodi feriali che non
siano goduti entro la fine del medesimo
periodo. E in questo caso si possono
presentare due ipotesi:
a) nonostante la
chiusura del periodo è ancora possibile per
il dipendente godere delle ferie (in quanto
per esempio il contratto collettivo
stabilisce il termine ultimo per godere
delle stesse nei mesi successivi alla
chiusura dell'anno solare);
b) è decorso
inutilmente anche questo periodo: in questo
caso il prestatore di lavoro ha diritto a un
risarcimento del danno denominato «indennità
sostitutiva delle ferie» che corrisponde,
normalmente, alla retribuzione di un giorno
di lavoro per ogni giorno di ferie non
goduto.
Quindi qualora i lavoratori non godano delle
ferie essi hanno conseguentemente diritto
alla relativa indennità sostitutiva, ma a
questo punto è poi da chiarire: il momento
in cui sorge l'obbligo di pagare l'indennità
sostitutiva delle ferie; l'eventuale
esistenza di un termine prescrizionale.
Per individuare anche questo secondo aspetto
occorre in primo luogo accertare il momento
in cui sorge il diritto a ricevere il
pagamento dell'indennità. Tale momento è
teoricamente lo stesso in cui matura tale
diritto e, quindi, coincide con il momento
in cui il prestatore non ha più la
possibilità di godere del periodo feriale
(ciò significa che ogni anno si dovrebbero
monetizzare le ferie eventualmente non
godute e pagare di conseguenza l'indennità).
È anche vero che non sempre si assiste a un
comportamento come quello descritto. Il
differimento del pagamento dell'indennità
sostitutiva come spesso avviene nella prassi
comporta la necessità di verificare se il
diritto debba essere ritenuto prescrivibile
ed eventualmente in che tempo.
Il
riferimento in tema di prescrizione del
diritto alle ferie o, meglio, dell'indennità
sostitutiva, è da ritrovare negli artt. 2946
e 2948 del codice civile che rispettivamente
sostengono che «salvi i casi in cui la legge
dispone diversamente, i diritti si
estinguono per prescrizione con il decorso
di dieci anni» e che «si prescrivono in
cinque anni: gli interessi e tutto ciò che
deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi».
In sostanza il nostro
ordinamento prevede due diversi termini
prescrizionali ognuno dei quali applicabile
a ipotesi differenziate. Il dubbio è quindi
relativo a quale delle due ipotesi possa
rapportarsi il nostro caso: in sostanza se
l'indennità sostitutiva delle ferie sia
soggetta alla ordinaria prescrizione
decennale o, invece, alla minore
prescrizione quinquennale poiché l'indennità
sostituiva andrebbe pagata ogni anno.
In un
primo tempo si era sostenuto che «i crediti
di lavoro relativi alle ferie e ai riposi
non goduti non hanno carattere risarcitorio,
bensì retributivo, per cui dovendo essere
erogati con la stessa periodicità della
normale retribuzione, sono assoggettabili
alla prescrizione quinquennale» (Cass. Lav.
16.02.1989 n. 927). In sostanza si
sosteneva che civilisticamente l'indennità
da riconoscere era assimilabile alla
retribuzione e quindi doveva ritenersi
valido il termine di prescrizione di cinque
anni.
Tale orientamento sembra però ormai
superato e quello più recente sostiene
invece che «l'indennità sostitutiva delle
ferie non godute ha natura risarcitoria e
non retributiva e, pertanto, è soggetta alla
prescrizione ordinaria decennale». E ciò
può avere riflessi anche in ambito contabile (articolo ItaliaOggi del
04.07.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
L'ente paga la tassa per l'Albo degli
avvocati dipendenti.
LUNGA QUERELLE - Anche per la Cassazione
l'onere è dell'amministrazione. Per l'Aran e
la Corte dei conti l'interesse e, quindi, la
spesa sono invece del professionista.
Ancora un punto segnato a favore degli
avvocati dipendenti degli enti pubblici: la
tassa annuale di iscrizione all'Albo deve
restare a carico dell'amministrazione di
appartenenza.
A stabilirlo è la Sez. I del Consiglio di Stato, nel
parere 23.02.2011 n. 678/2010, richiesto
dal dipartimento degli Affari interni e
territoriali del ministero dell'Interno, per
decidere in ordine a un ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
La materia
del contendere è rappresentata dalla
delibera adottata da una giunta comunale,
con la quale è stata abrogata la possibilità
di assumere, a carico del bilancio comunale,
la tassa annuale. Con decreto del 31 maggio
2011, pubblicato nei giorni scorsi, il
Presidente della Repubblica ha accolto il
ricorso proposto dagli avvocati pubblici
contro l'abrogazione. «Il Dpr utilizza il
buon senso prima ancora del diritto»,
sostiene Antonella Trentini, vicepresidente
dell'Unione nazionale avvocati enti
pubblici.
La materia è stata oggetto di vari
interventi interpretativi. Dapprima, l'Aran,
con parere 05.06.2002
n. V6.27, ha
sostenuto che l'avvocato dipendente di una
pubblica amministrazione, pur operando
esclusivamente a favore di questa, ha un
interesse proprio a mantenere l'iscrizione
all'albo e, quindi, non è possibile
procedere al rimborso della relativa tassa.
Nello stesso senso si è espressa la Corte
dei conti, sin dalla sezione autonomie, con parere 07.06.2007 n. 6935/C21, seguite,
poi, da una serie di delibere, univoche,
delle sezioni regionali. I giudici contabili
affermano che, pur se l'iscrizione
rappresenta un requisito per l'accesso al
posto, la stessa è mantenuta nell'esclusivo
interesse dell'ente e procura, al dipendente
avvocato, i benefici economici riconosciuti
da norme di legge e contrattuali, in caso di
soccombenza della controparte.
Osserva
ancora la Corte dei conti che non è
presente, nel nostro panorama legislativo o
contrattuale, una norma che autorizzi l'ente
ad assumere, a proprio carico, l'onere della
tassa di iscrizione all'albo:
rappresentando, quest'ultima, un requisito
per l'assunzione del dipendente, è lo stesso
lavoratore che ne deve sopportare la spesa.
Ma, analogamente a quanto si registra a
proposito dell'Irap, la giurisprudenza dà
ragione agli avvocati, a scapito della
prassi. E così il Consiglio di Stato si pone
nella linea opposta rispetto ai pareri sin
qui esaminati. Partendo dal presupposto che
sussiste un rapporto di esclusività che lega
il dipendente e l'ente pubblico e che la
prestazione resa assume carattere di
continuità, giunge a conclusione che la
tassa in questione deve rimanere a carico
dell'amministrazione di appartenenza, quale
unica beneficiaria dei risultati ottenuti
dall'avvocato pubblico. Questo in modo del
tutto analogo a quanto prevede l'art. 1719
Codice civile, in materia di mandato. Si
devono, ovviamente, escludere i casi in cui
all'avvocato sia permesso assumere ulteriori
incarichi rispetto a quelli conferiti dal
datore di lavoro.
Il Consiglio di Stato
ricorda che nella medesima direzione si era
espressa anche la Corte di cassazione, con
la sentenza n. 3928/2007, la quale,
ribadendo il principio della prestazione
resa nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione pubblica, ha osservato
come la tassa di iscrizione non può essere
compensata con l'indennità di toga, in
quanto quest'ultima ha carattere
retributivo, e non può neppure essere
considerata come costo sostenuto
nell'interesse della persona, al pari delle
spese universitarie.
È vero che tuttora vige il divieto di
estensione del giudicato, ma non si può
nascondere che i massimi consessi si sono
espressi in maniera univoca e, quindi, sarà
improbabile, in sede di ricorso, una diversa
soluzione al problema (articolo Il Sole 24 Ore del
04.07.2011 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA
CORRETTIVA/ P.a., stop
ai furbetti della malattia. Più sono le
assenze, più aumenta il rischio di visita
fiscale. Fari puntati su chi resta a casa
prima o dopo un giorno di festa.
Malattia degli statali: la pubblica
amministrazione dovrà disporre il controllo
sulle assenze dei lavoratori valutando la
condotta complessiva del dipendente.
Stante
il tenore letterale della disposizione si
può al momento ipotizzare che lavoratori che
difficilmente si assentano dal servizio per
episodi di malattia, difficilmente
riceveranno la visita del medico fiscale, al
contrario invece, di chi fa della malattia
un largo uso.
Si dovranno, inoltre, considerare gli oneri
economici connessi all'effettuazione della
visita fiscale, ma sempre tenendo conto del
«bene primario», ovvero l'esigenza di
contrastare e prevenire l'assenteismo. In
ogni caso, queste valutazioni non sussistono
e si dovrà dare corso, sin dal primo giorno
di assenza alla richiesta di effettuazione
della visita fiscale, se la malattia insorge
nei giorni immediatamente precedenti o
successivi ad un giorno festivo.
Praticamente, si tratta di porre un freno al
malcostume di allungare «ponti» festivi con
un giorno di malattia.
I commi di interesse sono il 6, 7 e 8
dell'articolo 17 della bozza di manovra
correttiva varata giovedì sera dal governo.
Si stabilisce che le pubbliche
amministrazioni devono disporre il controllo
sulle assenze per malattia dei dipendenti
«valutando la condotta complessiva del
dipendente e gli oneri connessi
all'effettuazione della visita, tenendo
conto dell'esigenza di contrastare e
prevenire l'assenteismo». In attesa,
ovviamente, di una circolare della Funzione
pubblica che faccia estrema chiarezza sul
punto, salta subito all'occhio una
considerazione. La pubblica amministrazione,
quindi, ricevuta la comunicazione di assenza
per malattia del dipendente ha davanti a sé
un bivio. Deve valutare tre parametri.
Il
primo, la condotta complessiva del
dipendente. Si può ipotizzare che il
dirigente dell'ufficio pubblico dia
disposizioni affinché si mandi il medico
fiscale a casa di quei dipendenti «più
soliti» ad assentarsi per malattia, mentre
chi ne fa un uso sporadico sarà «salvato»?
Poi, il dirigente dovrà valutare gli oneri
connessi all'effettuazione della visita (e
sul piatto, la manovra mette 70 mln di euro
a regime). Infatti, le visite fiscali
disposte dalla p.a. per l'accertamento della
malattia dei propri dipendenti, dopo un
lungo contenzioso conclusosi innanzi alla
Consulta, non sono gratuite ma devono essere
rimborsate alle aziende sanitarie. Quindi,
c'è anche il lato economico da tenere in
debita considerazione. Il tutto, rimarcando
l'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo.
Queste considerazioni comunque, su una sorta
di discrezionalità della dirigenza
dell'ufficio a disporre dell'effettuazione
della visita fiscale in relazione alla
condotta del dipendente, non sussistono in
un caso, ovvero quando l'assenza si verifica
nelle giornate precedenti o successive a
quelle lavorative. Qui, l'assenza deve
essere accertata sin dal primo giorno. È
questo, infatti, uno strumento che «dovrebbe»
stroncare il malcostume di effettuare dei «ponti»
da allungare a festività, grazie al giorno
di malattia.
Andiamo sulle fasce orarie di reperibilità
alla visita fiscale, oggi fissate in
9,00-13,00 e 15,00-18,00. Anche qui, novità
in arrivo. Dovrà attendersi un decreto della
funzione pubblica, che disciplinerà le nuove
fasce di reperibilità e il regime delle
esenzioni (probabilmente per i dipendenti
affetti da forme tumorali o che devono
sottoporsi a terapie salvavita). Si precisa
sin da adesso, comunque, che qualora il
dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo
comunicato durante le fasce di reperibilità,
per effettuare visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi (sempre documentati),
deve dare preventiva comunicazione
all'amministrazione. Nel caso l'assenza è
dovuta allo svolgimento di esami
diagnostici, terapie o visite
specialistiche, l'assenza è giustificata
dall'attestazione del medico o dalla
direzione della struttura, anche privata,
che ha svolto la visita o la prestazione.
Il settimo comma della manovra, poi, dispone
che le sopracitata indicazioni, si applicano
anche al personale in regime di diritto
pubblico (ovvero i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale
militare e le Forze di polizia di Stato, il
personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia).
Infine, la norma mette nero su bianco che la
possibilità da parte della p.a. di risolvere
unilateralmente il contratto con i
dipendenti che hanno maturato un'anzianità
massima contributiva di quaranta anni
(prevista dall'articolo 17, comma 35-novies
del dl n. 78/2009) non necessita di
ulteriore motivazione, qualora
l'amministrazione interessata, abbia
preventivamente determinato, in via
generale, i relativi criteri applicativi «con
atto generale di organizzazione interna»
(ovvero una circolare), preventivamente
sottoposta al visto dei competenti organi di
controllo
(articolo ItaliaOggi
del 02.07.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Marcia indietro sul part-time.
Via libera alla trasformazione unilaterale a
tempo pieno. Dal collegato disco verde al
datore di lavoro: lo dice un'ordinanza del
tribunale di Trento.
Marcia indietro sul part-time nel pubblico
impiego: è legittima la trasformazione
unilaterale a tempo pieno da parte del
datore pubblico, in applicazione
dell'articolo 16 della legge 183/2010
(cosiddetto collegato lavoro).
Il Tribunale di Trento, con l'ordinanza 16.06.2011, n. 323 ha totalmente ribaltato
la decisione adottata lo scorso 4 maggio con
ordinanza in sede cautelare dal tribunale in
composizione monocratica.
Nel giudizio
d'urgenza di prime cure, il giudice
monocratico l'unilaterale ampliamento
dell'orario di lavoro, da tempo parziale a
tempo pieno, disposto da un dirigente del
tribunale di Trento nei riguardi di una
funzionaria di cancelleria, aveva violato la
direttiva 15/12/1997, n. 97/81/Ce,
finalizzata a perseguire «l'esigenza di
adottare misure volte ad incrementare
l'intensità occupazionale della crescita, in
particolare mediante un'organizzazione più
flessibile del lavoro che risponda sia a i
desideri dei lavoratori che alle esigenze
della competitività», nonché l'articolo 5
del dlgs 61/2000.
Secondo il giudice
monocratico le disposizioni richiamate
prima, poiché tutelano il lavoratore nelle
sue scelte di vita e lavorativa volte a
ridurre il tempo di lavoro, la
trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo parziale a tempo pieno poteva aver
luogo solo con il consenso del lavoratore.
Tale impostazione viene, tuttavia, rigettata
in sede di reclamo all'ordinanza, da parte
del tribunale in composizione collegiale. Le
previsioni della direttiva e del citato
articolo 5, stando al nuovo giudizio, non
impediscono alle amministrazioni di
ripristinare d'imperio il tempo pieno. Non
rileva la circostanza che la normativa
europea vieti di licenziare il lavoratore
esclusivamente per il solo fatto di
rifiutare la trasformazione del tempo di
lavoro: esigenze organizzative superiori,
consentono al datore di lavoro di tradurle
in atti unilaterali, tipica espressione
della sua supremazia sul lavoratore
subordinato, tali da portare comunque alla
modifica del tempo di lavoro.
Sicché il
rifiuto opposto dal lavoratore può fondare
ad altro titolo violazioni disciplinari,
tali da fondare anche un possibile
licenziamento per giustificato motivo
oggettivo. Il lavoratore che rifiuti la
modifica del tempo di lavoro per esigenze
organizzative, insomma, si espone al rischio
della risoluzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso, secondo, l'ordinanza del 16
giugno l'articolo 16 del «collegato lavoro»
ha lo scopo di ripristinare tra datore
pubblico e lavoratore quella posizione
paritaria, nel definire il tempo del
rapporto di lavoro, che era stata lesa dalla
legge 662/1996, che aveva fondato un vero e
proprio diritto potestativo dei pubblici
impiegati di collocarsi a part-time, senza
che l'ente potesse opporvisi. L'articolo 16
della legge 183/2010 riequilibra la
situazione e permette al datore pubblico di
ripristinare il tempo pieno, anche per far
fronte alla necessità di incrementare il
tempo di lavoro in tempo di restrizioni alle
assunzioni, necessità portata alla base del
provvedimento adottato dal Ministero della
giustizia oggetto delle due contrastanti
ordinanze.
Inoltre, considera l'ordinanza del giudice
collegiale, l'articolo 16 compie anche un
atto di giustizia tra dipendenti pubblici,
parificando la posizione di coloro che
avevano chiesto il part-time prima della
riforma operata dal dl 112/2008, convertito
in legge 133/2008, che ha eliminato il
diritto potestativo alla modifica del tempo
di lavoro, e i dipendenti che chiedono il
part-time nel nuovo regime, esposti
all'eventualità che il datore pubblico non
accolga l'istanza.
Infine, l'ordinanza del 16 giugno nega che
la necessità, richiesta dall'articolo 16 del
collegato lavoro, di rivedere i part-time
nel rispetto dei principi di correttezza e
buona fede imponga una verifica congiunta,
tra datore e lavoratore, della permanenza
dell'interesse reciproco alla conservazione
del tempo parziale. In sostanza, il datore
può valutare unilateralmente anche il
rispetto della buona fede e della
correttezza, nel rivedere i provvedimenti di
concessione del tempo parziale.
L'ordinanza proprio su questo punto non
appare del tutto convincente. Non si vede,
infatti, come la buona fede e la correttezza
possano essere garantite, se non
considerando l'affidamento del dipendente
nella prosecuzione del part-time ottenuto
anni prima (nel caso di specie, nel 2000) e
senza un pieno contraddittorio. Poco
convincente è anche il tema del «riequlibrio»
della posizione tra lavoratori: le modifiche
all'ordinamento rendono continuamente
diverse le posizioni dei dipendenti, basti
pensare ai regimi pensionistici
(articolo ItaliaOggi
dell'01.07.2011 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Assegni al nucleo familiare: a
chi spetta cosa dei componenti e del reddito
del nucleo familiare. I nuovi livelli di
reddito per il calcolo dell’importo in
vigore fra il luglio 2011 e il giugno 2012
(CGIL di Bergamo,
nota luglio 2011). |
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giugno 2011 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Rimborso spese di missione al
personale in convenzione: ancora consentito.
La Corte dei Conti, Sez. Reg. Calabria, con
parere
30.06.2011 n. 356, in parziale
difformità con gli orientamenti consolidati
(ivi comprese SS.RR. 8 e 9/2011), su quanto
in oggetto, così conclude: "Ciò non di
meno, il Comune di Canna, ai sensi dell'art.
9 della legge n. 417/1978, è tuttora
legittimato ad autorizzare il personale
dipendente all'uso del proprio mezzo di
trasporto, se più conveniente economicamente
per l'Amministrazione comunale, allo scopo
di far fronte a particolari esigenze di
servizio, che il medesimo Ente avrà cura di
individuare con provvedimento motivato e
responsabile, nel rispetto del limite
quantitativo di spesa fissato dall'art. 6,
comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in
legge n. 122/2010 (50% della spesa per
missioni sostenute nell'anno 2009)"
(commento tratto da www.publika.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il
tetto agli stipendi colpisce le risorse
variabili.
La Ragioneria generale dello Stato sdogana,
dopo lunghe e travagliate vicissitudini, la
circolare
15.04.2011 n. 12 sull'applicazione dell'articolo
9 del Dl 78/2010, con particolare
riferimento ai commi 1, 2-bis e 4.
Le componenti.
Secondo la Ragioneria stessa, il trattamento
ordinariamente spettante per l'anno 2010 è
composto dal trattamento fondamentale (vale
a dire lo stipendio base, la tredicesima e
la Ria) e dal «trattamento accessorio
avente carattere fisso e continuativo»,
in cui bisogna far confluire l'indennità di
amministrazione per lo Stato, l'indennità di
comparto per gli enti locali, la
retribuzione di posizione e le «indennità
pensionabili», espressione non molto
felice, considerando che, dal 1996, anche
tutto il salario accessorio è utile ai fini
del calcolo della pensione.
Non rientrano nel tetto lo straordinario, le
maggiorazioni orarie e le indennità di
turno. Per il calcolo, si deve far
riferimento al concetto di ordinarietà, e
quindi non rilevano i congedi, i permessi
non retribuiti e le aspettative.
Limite del 3,20%.
Il limite del 3,20% interessa solo i non
dirigenti degli enti locali e i dipendenti
della sanità, ma tale vincolo riguarda
unicamente le risorse aggiuntive di
carattere variabile previste dall'ultimo
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Sono fatte salve le risorse variabili
previste dai precedenti Ccnl quali gli
incrementi di cui all'articolo 15, commi 2 e
5, del Ccnl 01.04.1999. La posizione della
Ragioneria generale dello Stato si pone in
antitesi con i pareri che sono stati
espressi, di recente, da alcune sezioni
regionali della Corte dei conti.
Temi caldi.
Il blocco del trattamento accessorio si
riferisce al fondo per la contrattazione
decentrata. Peccato, però, che la Rgs non
tocchi i temi caldi sul tappeto, quali i
compensi per progettazione e vigili.
Probabilmente il riferimento alle risorse
del fondo conferma l'orientamento elaborato
dalla magistratura contabile che non prevede
esclusioni.
Meno scontate le istruzioni per il calcolo
della riduzione per i cessati, che sarà
proporzionale alla media dei dipendenti di
ciascun anno rispetto a quelli del 2010.
Media pari alla semisomma dei dipendenti
presenti il primo e l'ultimo giorno
dell'anno.
In un contesto di esasperato rigore, la
Ragioneria fa salve le progressioni
economiche al l'interno delle aree ponendo
due condizioni: i soldi si vedranno nel 2014
e la spesa rende indisponibili le risorse
stabili.
Il che suona come un "assalto la
diligenza" delle residue risorse che
dovevano servire per l'attuazione di una
riforma Brunetta sempre più povera
(articolo Il Sole 24
Ore del 27.06.2011 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Nodo
previdenza sulle progressioni.
Gli effetti del
riconoscimento «giuridico» ma non economico
degli avanzamenti - LE CONSEGUENZE -
Remunerazione congelata per il triennio con
interrogativi sui fondi alla «scadenza» di
gennaio 2004.
La Ragioneria generale dello Stato apre alla
possibilità di effettuare nel triennio
2011-2013 progressioni orizzontali a valenza
giuridica ma non economica. La
circolare
15.04.2011 n. 12
conferma quindi l'orientamento espresso da
alcune sezioni regionali della Corte dei
conti. Tutto nasce dal comma 21
dell'articolo 9 del Dl 78/2010, il quale ha
stabilito che le progressioni di carriera
comunque denominate e i passaggi tra le aree
producono effetti solo giuridici. Di fatto,
la promozione non verrà remunerata se non
dal 2014. Secondo la Rgs, in tale previsione
normativa è possibile ricomprendere anche le
progressioni orizzontali. Questa analisi
presenta però alcuni elementi di criticità.
Il primo deriva dalla distinzione tra i due
istituti, progressioni di carriera e
progressioni economiche, delineata dagli
articoli 23 e 24 del Dlgs 150/2009. Si
tratta di realtà completamente diverse, per
cui l'assimilazione in via interpretativa
appare un po' forzata. In secondo luogo, le
progressioni orizzontali sono un istituto
premiante finalizzato esclusivamente a un
maggiore riconoscimento retributivo. Pensare
che una progressione a valenza
esclusivamente economica possa essere fatta
solo a fini giuridici è impresa ardua. La
terza criticità si rinviene nella modalità
di costituzione e nell'utilizzo del fondo
dal quale le risorse per le progressioni
vengono pescate. Anche in caso di
congelamento retributivo nel triennio, con
la mensilità di gennaio 2014 vi sarebbe una
fuoriuscita cospicua di risorse dal fondo
per pagare le progressioni fino ad allora
solo giuridiche. Come si può ipotecare oggi
la presenza di tali risorse? Soprattutto nel
comparto delle autonomie la progressione
giuridica ma non economica appare una
scommessa.
Infine, la difficile sostenibilità della
tesi della Rgs sta anche nei risvolti che
tale scelta potrebbe portare ai fini
previdenziali. Se a un dipendente viene
riconosciuta una posizione giuridica
superiore, ci si domanda cosa potrebbe
accadere in sede di quantificazione della
pensione. Di fatto il dipendente
risulterebbe inquadrato a un maggior livello
retributivo, senza che sia stato versato
alcun contributo previdenziale. A questo
punto ci si chiede anche se l'ente dovrebbe
provvedere comunque al versamento della
contribuzione obbligatoria, che porterebbe a
un maggiore esborso di risorse finanziarie
senza, dall'altra parte, alcuna prestazione
aggiuntiva da parte dei lavoratori. Forse la
matassa potrà essere sbrogliata dall'Inpdap,
ma di certo non è una situazione da prendere
alla leggera.
La circolare 12, poi, non ha brillato in
chiarezza sulla tematica dell'inclusione o
meno delle somme incentivanti previste da
specifiche disposizioni di legge nel blocco
del salario accessorio per il triennio
2011-2013. A oggi la tesi più accreditata, e
anche più vicina al testo letterale
dell'articolo 9 comma 2-bis, sembra quella
della Corte dei conti del Veneto, che nella
deliberazione 285/2011 ha rilevato l'assenza
di eccezioni per qualsiasi emolumento.
Sulla stessa linea si trovano i dubbi
inerenti alle somme trasferite dallo Stato
per il censimento in corso. A tal fine la
Rgs ha fornito all'Istat con la nota
protocollo 70840/2011 la propria
interpretazione dei fatti. Se in termini di
principio le norme vigenti non contengono
alcuna deroga alle disposizioni in materia
di contenimento della spesa di personale, in
termini più circoscritti la Ragioneria
ritiene che –poiché si tratta di somme
interamente finanziate da risorse statali a
destinazione vincolata– le stesse possono
non essere considerate ai fini del vincolo
di cui ai commi 557 e 562 della Legge
finanziaria 2007
(articolo Il Sole 24
Ore del 27.06.2011 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La mera circostanza che la
commissione non sia composta almeno per un
terzo da donne non vizia le operazioni
concorsuali.
Con ricorso presentato nella pronuncia in
rassegna i ricorrenti avevano chiesto al
Tribunale di annullare, previa sospensione
dell’efficacia, la determina del Direttore
del Servizio Risorse Umane di un Comune
avente ad oggetto “Selezione pubblica a
15 posti di dirigente. Recepimento della
graduatoria finale”, la determina del
Direttore Generale di individuazione della
Commissione esaminatrice e della Segreteria
tecnica, il provvedimento contenente la loro
esclusione dalla prova orale e la
graduatoria finale degli idonei predisposta
dalla Commissione Giudicatrice, nonché tutti
gli atti preordinati, consequenziali e
comunque connessi del relativo procedimento,
ivi compresi gli atti di nomina dei
vincitori.
Non condivisibili, secondo il tribunale
amministrativo di Torino sono, tra le altre
contestazioni, le argomentazioni relative
alla pretesa violazione, sempre nella nomina
della Commissione, delle pari opportunità,
per la presenza, all’interno dell’organo
collegiale, solo di componenti di sesso
maschile: come evidenziato da costante
giurisprudenza, ricordano i giudici
torinesi, “la mera circostanza che una
commissione di concorso non sia composta
almeno per un terzo da donne (così come
prescritto dall'art. 9, comma 2, d.P.R n.
487 del 1994) non esplica di per sé effetti
vizianti delle operazioni concorsuali: tale
violazione, infatti, è rilevante soltanto in
presenza di una condotta discriminatoria del
collegio in danno dei concorrenti di sesso
femminile” (Cons. St., sez. VI,
27/12/2006, n. 7962; Cons. St., sez. V,
23/10/2007 n. 5572; TAR Campania, Napoli,
sez. III, 03/02/2010 n. 558).
Nella vicenda in commento, concludono i
giudici sabaudi, di una simile condotta,
anche alla luce dei risultati della
selezione, che hanno visto l’affermazione di
numerose concorrenti nelle prime posizioni
della graduatoria, non si riscontra, in
verità, alcun concreto indizio nella
procedura oggetto di causa (commento tratto
da www.documentazione.ancitel.it - TAR Piemonte,
Sez. II,
sentenza
26.06.2011 n.
677 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Valutazione facoltativa negli enti.
L'istituzione degli organismi indipendenti
non è un obbligo. Dopo il dietrofront della Civit anche per la
Corte conti la legge Brunetta non è cogente
sul punto.
Organismi indipendenti di valutazione solo
facoltativi per gli enti locali. Dopo che
anche la Civit ha modificato il suo iniziale
avviso, secondo il quale anche comuni e
province avevano l'obbligo di istituire gli
Oiv, è la Corte dei conti a chiarire
definitivamente che l'articolo 14 del dlgs
150/2009 non è operante per gli enti locali.
Il
parere 30.05.2011 n. 325 della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti per la
Lombardia chiude definitivamente la
questione.
La magistratura contabile evidenzia come ai
sensi dell'articolo 16 della
riforma-Brunetta, risulti di immediata e
diretta applicazione all'ordinamento locale
solo l'articolo 11, commi 1 e 3; sono,
invece, disposizioni di principio alle quali
gli ordinamenti di comuni e province debbono
essere adeguati, quelle contenute negli
articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma
1.
Il parere osserva, dunque, che il dlgs
150/2009 non prevede alcun obbligo a carico
degli enti locali di applicare, nemmeno per
via di principio, l'articolo 14, che
disciplina appunto gli Oiv.
Del resto, si deve aggiungere che l'articolo
14 della riforma-Brunetta ai sensi del suo
comma 2, «sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30.07.1999, n. 286»:
il dlgs 286/1999 ha sempre trovato
applicazione in via esclusiva nelle sole
amministrazioni statali e mai presso gli
enti locali. Non si capisce, dunque, sulla
base di quali fondamenti sia emersa la
teoria secondo la quale l'articolo 14 del
dlgs 150/2009 avrebbe potuto obbligare gli
enti locali ad istituire gli Oiv.
La conclusione cui giunge la sezione
Lombardia è, allora, inevitabile:
«costituisce, pertanto, una facoltà e non un
obbligo per gli enti comunali l'adeguamento
del proprio ordinamento alla previsione
contenuta nell'art. 14 del dlgs 150/2009».
Simmetricamente, allora, gli enti locali
possono del tutto legittimamente continuare
ad avvalersi dei nuclei di valutazione
precedentemente istituiti e nella
composizione fissata dai regolamenti
interni, per effettuare le operazioni di
programmazione e valutazione dell'attività
gestionale.
Secondo la sezione Lombardia, comunque,
laddove gli enti locali nella loro autonomia
decidano di applicare l'articolo 14 del dlgs
150/2009 istituendo l'Oiv, in questo caso
dovranno attenersi strettamente ai principi
ivi enunciati. In particolare,
non potranno
nominare quali componenti dell'Oiv soggetti
legati all'organo di indirizzo
politico-amministativo, come i segretari
comunali e i direttori generali e le nomine
dei componenti devono essere conferite “senza
nuovi o maggiori oneri” per la finanza
dell’ente comunale.
Il parere della sezione, dunque, insiste,
come la Civit, nel considerare il segretario
comunale come soggetto non neutro e
indipendente. Una conclusione oggettivamente
strana: se la si porta alle sue estreme
conseguenze, allora i segretari non
potrebbero mai risultare destinatari di
funzioni gestionali e, comunque, di tutte
quelle competenze che si basano
sull'applicazione del principio di
separazione tra competenze degli organi di
governo e quelle degli organi gestionali
(articolo ItaliaOggi
del 24.06.2011 - link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Fondi decentrati, conta il 2010.
Le risorse per il 2011-2013 non devono
superare il tetto. I chiarimenti del Mef. Il tetto al trattamento
individuale non comprende il salario
accessorio.
I fondi per le risorse decentrate del
2011/2012 e 2013 non devono superare quello
del 2010 nel loro complesso e nella parte
stabile; il taglio deve essere effettuato
per le riduzioni rispetto all'anno 2010. Il
tetto al trattamento economico individuale
non comprende il salario accessorio legato
alle prestazioni svolte; la spesa per il
personale cessato su cui calcolare il tetto
per le nuove assunzioni comprende anche la
riduzione del fondo; i buoni pasto non
possono in questo triennio aumentare di
importo e le amministrazioni che hanno
corrisposto compensi finanziati con
l'incremento del fondo consentito agli enti
virtuosi dopo il mese di maggio dello scorso
anno devono recuperare tali somme.
Sono queste, oltre a quelle sulle
progressioni economiche e di carriera di cui
all'articolo pubblicato su ItaliaOggi di
venerdì 17 giugno, le principali indicazioni
che si ricavano dalla
circolare
15.04.2011 n. 12 del ministro
dell'economia e delle finanze «Applicazione dell'articolo 9 dl
31.05.2010 n. 78, convertito con
modificazioni, nella legge 30.07.2010 n.
122, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica».
Gli enti locali, come le regioni e le
aziende del servizio sanitario nazionale,
non risultano tra le destinatarie della
circolare. Ma, questo è un dato meramente
formale, in quanto le disposizioni
commentate si applicano a tutte le
amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della p.a. come individuate
dall'Istat, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, legge n. 196/2009, ambito in cui sono
inclusi comuni, province, altri enti locali,
regioni ed enti del servizio sanitario
nazionale.
Il comma 2-bis dell'articolo 9 del dl n.
78/2010 stabilisce che il fondo per la
contrattazione decentrata degli anni 2011,
2012 e 2013 non dovrà superare quello
dell'anno 2010. Tale disposizione si
riferisce anche al fondo per contrattazione
decentrata dei dirigenti. Non viene fornito
dalla circolare alcun chiarimento sulla
estensione di questo tetto anche al fondo
per il lavoro straordinario del personale.
Per il ministero di via XX Settembre occorre
riferirsi ai fondi costituiti sulla base
«della normativa contrattuale vigente»; in
caso di superamento del «valore del fondo
determinato per l'anno 2010, esso va
ricondotto a tale importo».
La circolare,
modificando l'impostazione data da alcune
sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti, dice espressamente che «le
singole voci retributive variabili possono
incrementarsi o diminuire». Tale possibilità
non vale per la parte stabile: la circolare
richiama espressamente il tetto non
valicabile dell'anno 2010. Ricordiamo che la
circolare della Ragioneria generale dello
stato n. 40/2010 aveva espressamente
chiarito che le risorse del fondo «non
potranno in ogni caso prevedere incrementi
derivanti da disponibilità finanziarie a
qualsiasi titolo determinate, ivi compresa
la Ria del personale cessato».
È da
considerare preclusa la possibilità di
disporre aumenti ex articolo 15, commi 2 e 5
(per quest'ultimo sia per la parte variabile
che per quella stabile) rispetto a quanto
stanziato allo stesso titolo nell'anno 2010.
La circolare non dice nulla sulle voci che
sono alimentate da risorse previste da
specifiche disposizioni di legge, né sulla
corresponsione dei compensi Istat per il
censimento.
La riduzione del fondo va operata in caso di
diminuzione del numero dei dipendenti in
servizio nell'anno 2010. La circolare
suggerisce di fare ricorso alla media
aritmetica tra il personale in servizio al
1° gennaio e quello in servizio al 31
dicembre, sia del 2010 che dell'anno che con
esso si deve confrontare. Il taglio deve
essere effettuato in proporzione alla
incidenza media di un dipendente sul fondo
stesso, quindi prescindendo da quanto in
effettivo godimento ed escludendo «le
risorse derivanti da incarichi aggiuntivi e
dai servizi resi dal personale in conto
terzi».
Da sottolineare infine che, con una tesi
assai discutibile, si sostiene che le
progressioni economiche disposte nel
triennio 2011/2013 produrranno effetti
economici solamente dal 2014 e fino ad
allora le risorse sono rese indisponibili,
cioè devono essere incamerate dal bilancio
(articolo ItaliaOggi
del 24.06.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
1. Il conferimento di incarichi
dirigenziali anche a soggetti esterni
all’amministrazione, ex art. 19, commi 6 e
6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, impone che
questi abbiano, oltre ai requisiti
professionali richiesti, il titolo di studio
della laurea previsto dall’art. 28 del
D.Lgs. n. 165/2001.
2. Con riferimento all’ambito entro il quale
deve essere verificata l’assenza di soggetti
dotati di comprovata e particolare
qualificazione professionale, onde poter
procedere al conferimento dell’incarico a
soggetti “esterni”, l’aver ammesso che tra
questi soggetti vi possano essere coloro
che, oltre a possedere il titolo di studio
indicato, abbiano maturato concrete
esperienze lavorative per almeno un
quinquennio, anche presso la stessa
amministrazione che conferisce l’incarico,
in posizione funzionale prevista per
l’accesso alla dirigenza, induce a ritenere
che la locuzione “non rinvenibile nei ruoli
dell’amministrazione” sia da circoscrivere
ai soli ruoli “dirigenziali” della stessa.
1.
... Le argomentazioni sopra riportate non
possono essere condivise, né può essere
condivisa la conclusione che l’incarico
dirigenziale di cui tratta il comma 6
del’art. 19 del TUIP, nei termini in cui è
ora applicabile anche agli Enti locali,
possa essere conferito a soggetti privi di
laurea che, tuttavia, "abbiano svolto
attività in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali”,
così da acquisire una particolare e
comprovata qualificazione professionale.
La tesi dell’Ente istante si fonda sulla
interpretazione meramente testuale, se non
addirittura lessicale, della “lettera”
della disposizione. Tuttavia, un’esegesi
fondata sul solo dato letterale della
disposizione non appare appagante e le
conclusioni cui, per questa via, si perviene
restano incerte. Si consideri, in proposito,
che la Sezione di controllo per la
Lombardia, con la
delibera 12.11.2009 n. 1001, è
giunta alla conclusione che il dato “testualmente”
ricavabile dalla lettera dell’art. 19, c. 6,
del TUIP, come novellato dal D.Lgs. n.
150/2009, depone nel senso della necessaria
compresenza di entrambi i requisiti, titolo
di laurea ed esperienza lavorativa.
In verità la questione posta dalla Provincia
di Potenza in sede consultiva, negli stessi
termini ora prospettati, è già stata
affrontata dalla Corte dei conti in sede di
controllo preventivo di legittimità, ancora
prima della estensione della disposizione
alle Autonomie locali.
La Sezione del controllo di legittimità su
atti del Governo, nell’adunanza congiunta
del I e II Collegio del 09.01.2003, con la
delibera 04.02.2003 n. 3/2003, ha
ricusato il visto del provvedimento di
nomina a dirigente di seconda fascia di un
soggetto esterno al ruolo per mancanza del
titolo adeguato di studio.
Osservava la Sezione che “il criterio
secondo il quale il legislatore ha inteso
disciplinare l’immissione nell’esercizio di
funzioni dirigenziali di soggetti, quali
essi siano, in precedenza già non investiti
di tale qualifica, risulta evidentemente
informato alla volontà di acquisire
professionalità estranee, tali da presentare
qualità aggiuntive e comunque non minori
rispetto ai già elevati requisiti previsti
per le nomine di funzionari appartenenti ai
ruoli dirigenziali.
Tanto premesso, consegue da ciò attraverso
una lettura sistematica dell’art. 19, c. 6°,
che la facoltà da tale norma prevista
richiede, nei suoi destinatari, il
concorrente possesso di una particolare
specializzazione, sia professionale, che
culturale e scientifica; quando si passi
all’accertamento di tali requisiti, in
relazione alle funzioni da attribuire,
l’interprete, dal canto suo, non può
sottrarsi alla verifica, sotto ogni profilo,
della presenza di tutti gli elementi che
complessivamente rendono il soggetto idoneo
all’incarico.
Ne discende che, ferma rimanendo l’esigenza
dell’accertamento di un livello di
formazione culturale identificabile nel
possesso della laurea, gli elementi che
configurano e completano in estranei il
profilo della professionalità debbano,
insieme ad altri, ricavarsi dal già
disimpegnato esercizio di funzioni almeno di
pari rilevanza di quelle previste nel nuovo
compito.
Quindi, oltre all’accertato possesso di
sufficiente formazione culturale, in un
contesto normativo in cui è però prevista
l’attribuzione di incarichi dirigenziali
previa verifica della sussistenza di livelli
di formazione particolarmente elevati,
occorre che la valutazione venga estesa ad
un puntuale esame dei curricula degli
incaricandi”.
Le argomentazioni così svolte sono state
condivise anche in sede consultiva, sia
prima (Sezione di controllo Lombardia,
parere 31.10.2006 n. 20) che
successivamente alla parziale riscrittura
dell’art. 19 del TUIP ad opera del D.Lgs. n.
150/2009 (Sezione regionale Veneto
parere 24.11.2010 n. 275).
Ad analoghe conclusioni è giunto anche il
Dipartimento per la funzione pubblica che,
con
parere 30.05.2008 n. 35, ha
osservato che per gli Enti locali il
requisito di studio richiesto dalla legge
per il conferimento di incarico dirigenziale
è lo stesso disposto, in generale, dall’art.
28 del D.Lgs. n. 165/2001, e consiste nel
titolo di laurea. In precedenza, a proposito
delle Camere di Commercio, si era espresso
in termini identici lo stesso Dipartimento
col
parere 15.01.2003
n. 169/2003 di prot..
A conferma delle argomentazioni sostenute
per ritenere la laurea titolo di studio
necessario per il conferimento di incarichi
dirigenziali anche presso gli Enti locali,
giova osservare che proprio la Corte
Costituzionale, con la decisione n. 324 del
2010, ricordata dall’Ente istante, ha
ritenuto che la disciplina dettata dall’art.
19, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001,
riguardi tutte le amministrazioni pubbliche,
anche quelle locali, e attiene (tra l’altro)
ai requisiti soggettivi che devono essere
posseduti dal contraente privato, requisiti
che, dunque, non possono che essere identici
per tutte le fattispecie in cui si dà luogo
a un incarico dirigenziale.
Conclusivamente, ritiene la Sezione che il
conferimento di incarichi dirigenziali anche
a soggetti esterni all’amministrazione,
impone che questi abbiano, oltre ai
requisiti professionali richiesti, i titoli
di studio previsti dall’art. 28 del D.Lgs.
n. 165/2001.
2.
... Con riferimento all’ambito entro il
quale deve essere verificata l’assenza di
soggetti dotati di comprovata e particolare
qualificazione professionale, onde poter
procedere al conferimento dell’incarico a
soggetti “esterni”, ritiene la
Sezione che l’aver ammesso che tra questi
soggetti vi possano essere coloro che, oltre
a possedere il titolo di studio indicato,
abbiano maturato concrete esperienze
lavorative per almeno un quinquennio, anche
presso la stessa amministrazione che
conferisce l’incarico, in posizione
funzionale prevista per l’accesso alla
dirigenza, induce a ritenere che la
locuzione “non rinvenibile nei ruoli
dell’amministrazione” sia da
circoscrivere ai soli ruoli “dirigenziali”.
Del resto, la disposizione dettata dal comma
6 del citato art. 19 TUIP consente, entro
limiti percentuali stretti, di conferire
incarichi dirigenziali a soggetti che sono
al di fuori del ruolo dei dirigenti di cui
all’art. 23 TUIP. Ciò lascia ragionevolmente
intendere che la limitazione del diritto del
dirigente (di ruolo) all’ottenimento di un
incarico presuppone che, per esso, non vi
siano professionalità rinvenibili tra i
dirigenti di ruolo dell’amministrazione.
Diversamente, se si dovesse ritenere che i “ruoli”
dell’amministrazione, mancanti della
particolare qualificazione professionale,
siano quelli in cui è inquadrato tutto il
personale della amministrazione, verrebbe
meno la possibilità stessa di rendere
applicabile quella parte della disposizione
sopra citata.
Argomenti in questo senso possono essere
tratti dalla delibera n. 13/2004 della
Sezione centrale di controllo di
legittimità, resa nell’adunanza del
25.11.2004 (Corte dei Conti, Sez. controllo
Basilicata,
parere 21.06.2011 n. 29). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
L'applicazione dell'art. 9, comma
2-bis, del D.L. 78/2010 secondo la
Ragioneria Generale dello Stato
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 21.06.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
S. Mattia,
Gli incarichi dirigenziali a contratto negli
enti locali. I limiti percentuali fissati
dalla disciplina statale per gli incarichi a
soggetti esterni si applicano anche agli
enti locali? Dipende… (link a
www.leggioggi.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
No, la mancia no!
Chi fa affiggere un cartello che ricorda
all’utenza il divieto di dare mance compie
illecito disciplinare?
Scorrendo alcune recenti
decisioni in materia di lavoro ho “scoperto”
che dare mance è una brutta e cattiva
abitudine; un fenomeno negativo da
scoraggiare in maniera decisa e netta.
E’ quanto ha confermato l’ordinanza
17.06.2011 n. 13425 della VI Sez.
civile della Corte di Cassazione che ha
riconosciuto la riprovevole ed annosa
abitudine di dare mance ai dipendenti.
La vicenda: una gentile titolare di un
ufficio postale in provincia di Rieti ha ben
pensato di adoperarsi presso il proprio
personale dipendente per scoraggiare
–appunto– la prassi delle mance da parte
degli utenti, arrivando fino al punto di
affiggere in ufficio un bel cartello con la
dicitura “si prega cortesemente la gentile
clientela di non lasciare compensi (mance)
ai dipendenti Poste Italiane spa”.
Indubbiamente, la dipendente ha ritenuto di
porre in essere un comportamento del tutto
consono alle sue funzioni e, soprattutto, in
perfetta aderenza allo stile aziendale.
Dello stesso avviso, però, non sono state le
alte sfere di Poste Italiane che, per tutta
risposta, hanno sospeso la signora dal
servizio e dalla retribuzione per due
giorni, rimproverandole l’affissione del
cartello senza permesso. In realtà, la
contestazione riguardava anche un carico di
posta arretrata in giacenza, ma la
principale accusa è stata proprio quella
dell’affissione del cartello con la sacra
dicitura.
La povera signora, rivoltasi al proprio
legale di fiducia, proponeva ricorso al
Tribunale di Roma che confermava la sanzione
di Poste Italiane, mentre la Corte di
Appello ne ha dichiarato la illegittimità.
La parola fine alla vicenda, come si diceva,
è stata messa dalla Cassazione che ha invece
riconosciuto alla signora serietà ed
attaccamento all’azienda.
L’affissione del cartello, al di là della
sua idoneità o meno “ad ingenerare
disagio tra gli utenti“, ha dimostrato
al contrario “un senso di serietà o quanto
meno di solerte intervento da parte del
titolare dell’Ufficio Postale“!
Sfuggendo alla facile ironia sulla vicenda,
si deve sottolineare e confermare il dato
giuridico che emerge: “la condotta della
titolare dell’ufficio non può essere certo
censurata né per mancanza del dovere di
diligenza (art. 2104 cod. civ.), né del
dovere di fedeltà (art. 2105 cod. civ.), né
per violazione delle norme contrattuali,
dovendo al contrario considerarla idonea a
salvaguardare il buon nome e l’immagine
dell’azienda“.
Al riguardo: “la lettura degli artt. 2104
e 1176 del codice civile impongono al
lavoratore di eseguire la prestazione, anche
in assenza di specifiche direttive del
datore di lavoro –come in questo caso–
secondo la particolare qualità dell’attività
dovuta, risultante dalle mansioni e dai
profili professionali che la definiscono, e
di osservare inoltre tutti quei
comportamenti accessori e quelle cautele che
si rendano necessari ad assicurare una
gestione professionalmente corretta”.
Ciò che la nostra titolare dell’ufficio
postale, con serietà e solerzia, ha
indubbiamente fatto! (tratto da e link a
www.leggioggi.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Le ferie non incidono sul
godimento dei permessi mensili per assistere
i disabili.
La Direzione Generale per l'Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, con l'interpello
17.06.2011 n. 21/2011 sostiene che la
fruizione delle ferie non va ad incidere sul
godimento dei permessi di cui all’art. 33,
L. n. 104/1992 e che quindi non è
ammissibile un proporzionamento degli stessi
permessi in base ai giorni di ferie fruiti
nel medesimo mese.
A seguito di richiesta di interpello
avanzata dal NURSIND, in merito alla
possibilità di proporzionare i permessi ex
art. 33, Legge n. 104/1992 in base ai giorni
di ferie usufruite nel mese, la Direzione
Generale per l'Attività Ispettiva chiarisce,
data la diversa finalità, che i due istituti
(ferie e permessi per assistere i disabili)
hanno natura totalmente diversa e non sono
interscambiabili.
Conseguentemente, conclude la risposta
ministeriale, si ritiene che la fruizione
delle ferie non vada ad incidere sul
godimento dei permessi di cui all’art. 33,
Legge n. 104/1992 e pertanto non appare
possibile un proporzionamento degli stessi
permessi in base ai giorni di ferie fruiti
nel medesimo mese (commento tratto da
www.ipsoa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Sussistenza della necessità di
produrre i titoli da parte del candidato,
anche se si tratta di titoli relativi alla
stessa P.A. che ha indetto il concorso.
Nell’ambito del procedimento di un concorso
pubblico, i titoli che il candidato intende
sottoporre alla valutazione della
commissione giudicatrice, onde ottenerne
l’attribuzione del relativo punteggio,
rientrano nella sua piena disponibilità, di
modo che non possono essere attribuiti al
candidato punteggi per titoli non allegati
(anche se afferenti ad attività svolte
presso la medesima amministrazione che ha
indetto il concorso), né titoli il cui
possesso è indicato, ma non documentato, nel
caso in cui una prescrizione del bando
preveda un onere di allegazione documentale
a carico del candidato (Nella specie una
specifica prescrizione del bando prevedeva
che i titoli che si intendevano far valutare
ai fini dell’assegnazione del relativo
punteggio dovevano risultare dalla
documentazione presentata con la domanda di
partecipazione, entro il termine perentorio
previsto; l’appellante tuttavia non aveva
prodotto la documentazione attestante il
titolo di comando per un periodo superiore a
cinque anni, con conseguente mancata
assegnazione del relativo punteggio)
(commento tratto da www.regione.piemonte.it
- Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 16.06.2011 n. 3659 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Progressioni, obiettivo risparmio.
Sulle verticali riduzione della spesa. Caos
sulle orizzontali. L'attesa circolare Rgs sugli effetti del dl 78
rischia di creare più di un problema agli
enti locali.
Progressioni orizzontali effettuate negli
anni 2011, 2012 e 2013 valide solo a fini
giuridici ma non economici. Progressioni
verticali (oggi di carriera) valide ai soli
fini giuridici solo se attivate prima
dell'entrata in vigore del dlgs 150/2009
(avvenuta il 15/11/2009).
La
circolare
15.04.2011 n. 12 della ragioneria generale dello
stato sull'applicazione dell'articolo 9 del
dl 78/2010, convertito in legge 122/2010
cerca di fare chiarezza sul comma 21
dell'articolo medesimo, sposando in parte
posizioni espresse dalla Corte dei conti,
sezione regionale di controllo per la
Lombardia, ma risulta fuorviante, in
particolare per il comparto enti locali.
Progressioni orizzontali. L'istituto
consiste nella possibilità di attribuire ad
un dipendente pubblico, a parità di mansioni
e profilo professionale, senza alcuna
promozione, dunque, a mansioni e qualifiche
superiori, un incremento economico, su basi
selettive. Esse sono state variamente
disciplinate dai contratti nazionali
collettivi ed oggi trovano regolamentazione
nell'articolo 23 del dlgs 150/2009, che le
qualifica espressamente «progressioni
economiche».
La stessa denominazione
legislativa dell'istituto, di per sé rivela
come le progressioni economiche non abbiano
alcun effetto giuridico, poiché ne
comportano solo di economici.
L'interpretazione fornita dalla circolare
12/2011, dunque, si rivela oggettivamente
contraria alla legge. Del resto, l'articolo
9, comma 21, della manovra estiva 2010 si
riferisce molto chiaramente al diverso
istituto delle progressioni di carriera,
disciplinato dall'articolo 24 del dlgs
150/2009, che sostituisce le abolite
progressioni verticali.
È vero che
l'articolo 21 parla di progressioni di
carriera «comunque denominate», ma non si
può correttamente ritenere che le
progressioni economiche siano equivalenti a
quelle di carriera, pur essendo diversamente
«denominate»: sono proprio cosa totalmente
diversa.
In alcuni comparti pubblici, alla posizione
economica corrisponde anche una certa
posizione giuridica: ascendendo la prima, si
modifica e migliora, dunque anche il
trattamento giuridico. Solo in questi casi
può valere quanto afferma la circolare
12/2011, quando indica «le progressioni di
carriera comunque denominate del personale
non contrattualizzato nonché le progressioni
di carriera comunque denominate e i passaggi
tra le aree del personale contrattualizzato
disposte negli anni 2011, 2012 e 2013
abbiano effetto, per i predetti anni, ai
soli fini giuridici. Ad esempio, il computo
ai fini giuridici rimane salvaguardato nel
caso di progressione alla posizione
superiore per la quale sia prescritta una
determinata anzianità per un ulteriore
avanzamento di qualifica/posizione, fermo
restando che vanno comunque esclusi effetti
economici anteriormente al 1° gennaio 2014».
Nel comparto regioni enti locali ciò risulta
del tutto impossibile. Infatti, l'articolo
5, comma 1, del Ccnl 31/03/1999 è sul punto
chiarissimo: «All'interno di ciascuna
categoria è prevista una progressione
economica che si realizza mediante la
previsione, dopo il trattamento tabellare
iniziale, di successivi incrementi economici
secondo la disciplina dell'art. 13».
Dunque, non possono esservi effetti
esclusivamente giuridici, per la semplice
ragione che non esistono. Per altro, non si
vedrebbe come gli organi di revisione
potrebbero accettare procedure di
progressione che andrebbero ad impegnare le
risorse stabili nel 2014, non potendo
conoscere la consistenza delle risorse a
quella data.
Progressioni verticali. In merito alle
progressioni verticali la Ragioneria
generale legge l'articolo 9, comma 21, della
manovra 2010 nel senso che «la limitazione
degli effetti nei casi di passaggi tra le
aree è circoscritta alle sole procedure,
eventualmente ancora in corso, svolte
anteriormente all'entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto legislativo n.
150/2009 il quale ha equiparato i suddetti
passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta
salva la riserva di posti) anche in termini
procedurali oltre che di copertura
finanziaria dell'onere conseguente».
In questo modo, la circolare limita le
conseguenze di risparmio dell'articolo 9,
comma 21, alle sole progressioni verticali
indette prima della vigenza della
riforma-Brunetta, salvaguardando, di
conseguenza, le progressioni di carriera
vere e proprie, previste dall'articolo 24
del dlgs 150/2009, effettuate
successivamente.
Dunque, secondo la
Ragioneria, laddove un dipendente pubblico
venisse assunto nella quota di riserva
nell'ambito di procedure concorsuali
pubbliche, ai sensi degli articoli 24 del dlgs 150/2009 e 52, comma 1-bis, del dlgs
165/2001, otterrebbe non solo i benefici
giuridici dell'ascensione ad una qualifica o
categoria superiore, ma anche quelli
economici senza dover attendere il 2014. In
questo caso, l'interpretazione suggerita
corregge l'evidente vizio di illegittimità
costituzionale dell'articolo 9, comma 21, ma
si pone in chiarissimo contrasto con esso
(articolo ItaliaOggi del 17.06.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Scatti
di carriera con aumenti solo dal 2014.
La Ragioneria dello Stato sdogana la
circolare 15.04.2011 n. 12 sugli
scatti dei dipendenti pubblici: soltanto dal
primo gennaio 2014 le progressioni potranno
produrre gli effetti economici ma senza il
beneficio della retroattività.
La circolare dedicata in particolare
all'applicazione dell'articolo 9 del Dl
78/2010, con particolare riferimento ai
commi 1, 2-bis e 4.
Secondo la Ragioneria, il trattamento
ordinariamente spettante per l'anno 2010 è
composto dal trattamento fondamentale (lo
stipendio base, la tredicesima e la Ria) e
dal «trattamento accessorio aventi
carattere fisso e continuativo» in cui
far confluire l'indennità di amministrazione
per lo stato, l'indennità di comparto per
gli enti locali, la retribuzione di
posizione e le «indennità pensionabili»,
espressioni non molto felice, considerando
che, da11996, anche tutto il salario
accessorio è utile ai fini del calcolo della
pensione. Non rientrano nel tetto lo
straordinario, le maggiorazioni orarie e le
indennità di turno.
Per il calcolo, si deve far riferimento al
concetto di ordinarietà, e quindi non
rilevano i congedi, i permessi non
retribuiti e le aspettative. Il limite del
3,20% interessa solo i non dirigenti degli
enti locali e i dipendenti della sanità ...
(articolo
Il Sole 24 Ore del 16.06.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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SEGRETARI COMUNALI: Segretari,
rimborsi double face. Sì ai pagamenti.
Commisurati a 1/5 del prezzo della benzina.
Le limitazioni imposte dal legislatore alla
spesa per missioni del personale pubblico,
contenute all'articolo 6, comma 12, della
manovra correttiva dei conti pubblici 2010,
non disapplicano le norme contrattuali in
materia di rimborsi spese per i segretari
comunali cosiddetti a scavalco , contenute
all'art. 45, comma 2 ...
(articolo
ItaliaOggi del 15.06.2011 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: L'indennità
di disagio negli enti locali
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 15.06.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Comunicato ai pubblici dipendenti
(CSA di Roma,
comunicato 14.06.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
L'indennità di vigilanza prevista
dall'art. 34, comma 1, lettera a), del
d.p.r. n. 268/1987 non spetta ai tecnici
comunali che esplicano attività di vigilanza
in materia edilizia o urbanistica, poiché la
detta indennità non costituisce un
emolumento accessorio allo stipendio dei
dipendenti degli enti locali, ma il
trattamento riservato solo a formali
qualifiche funzionali di inquadramento,
aventi ad oggetto la specifica prestazione
lavorativa; ne consegue che essa, pertanto,
spetta solo al personale compreso nell'area
di vigilanza, in possesso dei requisiti di
cui agli articoli 5 e 10, l. 07.03.1986 n.
65 e, quindi, al personale che presta
servizio di polizia municipale nel corpo dei
vigili urbani.
La giurisprudenza amministrativa (Tar
Calabria Catanzaro, 24.05.200 n. 600, Tar
Liguria 14.09.2001 n. 626, Tar Basilicata
16.12.2008 n. 953 e 13.06.2002 n. 471) ha
stabilito che l'indennità di vigilanza
prevista dall'art. 34, comma 1, lettera a),
del d.p.r. n. 268/1987 non spetta ai tecnici
comunali che esplicano attività di vigilanza
in materia edilizia o urbanistica, poiché la
detta indennità non costituisce un
emolumento accessorio allo stipendio dei
dipendenti degli enti locali, ma il
trattamento riservato solo a formali
qualifiche funzionali di inquadramento,
aventi ad oggetto la specifica prestazione
lavorativa; ne consegue che essa, pertanto,
spetta solo al personale compreso nell'area
di vigilanza, in possesso dei requisiti di
cui agli articoli 5 e 10, l. 07.03.1986 n.
65 e quindi al personale che presta servizio
di polizia municipale nel corpo dei vigili
urbani.
Da ciò discende che figure tipiche di tale
area sono solo gli appartenenti al corpo dei
vigili urbani e al personale ispettivo, ma
non certamente i tecnici comunali addetti
all’edilizia e all’urbanistica, i quali
rientrano nella diversa area tecnica e
tecnico progettuale, essendo connotato
fondamentale e caratterizzante di dette
figure lo svolgimento di mansioni di
carattere tecnico.
Neppure potrebbero assumere rilevanza
eventuali mansioni svolte di fatto dai
dipendenti, atteso che l'individuazione dei
destinatari dell'indennità di vigilanza è
definita dalla norma citata in modo chiaro e
univoco (appartenenti all'area di vigilanza
e della polizia urbana), con la conseguenza
che si deve escludere che si tratti di un
emolumento accessorio o che abbiano
rilevanza le funzioni di fatto svolte (cfr.
la giurisprudenza citata)
(TAR Marche,
sentenza 13.06.2011 n. 476 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Sforbiciata
su permessi e congedi. Il periodo concesso
ai genitori non può andare oltre i tre anni.
Piccola stretta su congedi e permessi
dal lavoro. Il prolungamento del congedo
parentale fino a tre anni, previsto a favore
dei genitori di bambino con disabilità,
comprende anche il congedo ordinario (fino a
10 mesi). Pertanto, complessivamente, il
periodo di congedo non pub durare oltre tre
anni, includendo sia il congedo parentale
ordinario (fino a 10 mesi) che il periodo di
prolungamento.
E' questa una delle novità del decreto
legislativo di riordino della disciplina in
materia di congedi, aspettative e permessi
dei lavoratori del settore pubblico e
privato, approvato in via definitiva dal
consiglio dei ministri il 09.06.2011, in
attuazione dell'articolo 23 della legge n.
183/2010 (collegato lavoro).
Congedo di maternità. La disciplina
vigente (articolo 16 del Tu. maternità)
prevede l'obbligo, perla lavoratrice, di
astenersi dal lavoro nel periodo di cinque
mesi che va dai due mesi precedenti la data
presunta del parto e i tre mesi successivi
al parto.
Ferma restando questa durata complessiva
dell'astensione obbligatoria (di cinque
mesi), la lavoratrice ha facoltà di
posticipare il periodo cominciando ad
assentarsi dal mese precedente la data
presunta del parto per proseguirlo, così,
fino ai quattro mesi successivi (è la
cosiddetta flessibilità, disciplinata
dall'articolo 20 del T.u. maternità), a
condizione che cib non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.
Durante l'astensione obbligatoria (ora:
congedo di maternità) la lavoratrice ha
diritto a un'indennità, a carico dell'lnps,
pari all'80% della retribuzione media
giornaliera.
Integrando direttamente la normativa del Tu.
maternità (le modifiche sono apportate
all'articolo 20), il decreto di riordino
prevede che, nel caso di interruzione
spontanea o terapeutica della gravidanza
successiva al 180 giorno dall'inizio
della gestazione, nonché in caso di decesso
del bambino alla nascita o durante il
congedo di maternità, le lavoratrici hanno
facoltà di riprendere in qualunque momento
l'attività lavorativa, dando un preavviso di
dieci giorni al datore di lavoro, a
condizione che il medico specialista ... (articolo
ItaliaOggi del 13.06.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti
con più poteri. Funzioni disciplinari
allargate a una serie di infrazioni minori.
Nel quadro di una riforma organica della
disciplina del rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
introdotta con il Dlgs 150 del 27.10.2009
(il cosiddetto decreto Brunetta), anche la
normativa riguardante i procedimenti e le
sanzioni disciplinari ...
(articolo Il Sole 24
Ore del 13.06.2011 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Ragioneria generale. Monitoraggio degli
ispettori dalle violazioni del patto ai
compensi a pioggia. I dieci errori più gravi
delle amministrazioni.
La Ragioneria generale ha appena pubblicato
i risultati della propria attività ispettiva
negli enti locali. Dal massimario 2010, è
utile trarre il decalogo degli errori più
gravi incontrati diffusamente dagli
ispettori, per mettere in luce i punti
deboli che rimangono nell'attività degli
enti.
- Affidamento appalti. Si aggirano i vincoli
dettati dal codice degli appalti, attraverso
il frazionamento dell'importo: in questo
modo gli enti stanno al di sotto della
soglia per il conferimento di incarichi di
progettazione con i vincoli comunitari e di
quelle per i lavori in economia e in
amministrazione diretta.
- Anagrafe delle prestazioni. Molte
amministrazioni non comunicano al
dipartimento della Funzione pubblica le
informazioni sugli incarichi conferiti a
soggetti esterni (generalità, oggetto,
compenso, durata) né quelli conferiti a
dipendenti pubblici e ai propri dipendenti.
- Attivazione di nuovi servizi. La parte
variabile del fondo per la contrattazione
decentrata viene incrementata per
l'attivazione di nuovi servizi e/o il loro
miglioramento senza che essi siano
progettati preventivamente, che determinano
risultati tangibili per i cittadini, che la
misura degli aumenti sia determinata
oggettivamente, ripetendo l'incremento negli
anni senza accertare il raggiungimento
dell'obiettivo.
- Conferimento degli incarichi di
collaborazione. Non si rispettano i vincoli
dettati dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs
165/2001: l'ente non ha adottato un piano, è
stato violato il tetto di spesa, non è stata
accertata la mancanza di analoghe
professionalità all'interno dell'ente, il
compenso non è stato determinato con criteri
oggettivi, i collaboratori non sono stati
scelti con criteri selettivi, è mancata la
pubblicità sul sito internet.
- Indebitamento. Viene violato il principio
costituzionale per cui l'indebitamento è
consentito solamente per il finanziamento
delle spese per gli investimenti. In
particolare, si qualificano come tali altre
spese.
- Indennità agli amministratori. Sono
erogati compensi illegittimi agli
amministratori per la remunerazione delle
riunioni svolte dalla conferenza dei
capigruppo consiliari, l'illegittimo
innalzamento e/o la mancata decurtazione
delle indennità di carica e gettoni di
presenza, il mancato accertamento della
presenza e della durata delle riunioni delle
commissioni consiliari.
- Onnicomprensività del trattamento
accessorio. I dirigenti e, anche se in
misura minore, i titolari di posizione
organizzativa, ricevono compensi in
violazione del principio della
onnicomprensività delle indennità di
posizione e di risultato: gettoni per le
commissioni di concorso e di gara,
remunerazione di incarichi ulteriori.
- Produttività. Questo compenso non può
essere erogato sulla base di criteri
automatici o "a pioggia", quali ad esempio
la presenza e l'inquadramento, ma in modo
selettivo sulla base di una valutazione
effettuata dai dirigenti, dopo che sia stato
accertato dal nucleo il raggiungimento degli
obiettivi assegnati ed a condizione che
questi, assegnati preventivamente,
determinino un apprezzabile miglioramento
dei normali standard.
- Riduzione del fondo. Il fondo per la
contrattazione decentrata deve essere
decurtato del salario accessorio in
godimento da parte del personale Ata
trasferito al ministero della Pubblica
istruzione. Gli oneri per il reinquadramento
dei vigili e degli operai vanno tolti dal
fondo. E così vanno tolte le risorse in
godimento da parte del personale cessato per
esternalizzazione del servizio.
- Tetto alla spesa del personale e alle
assunzioni. Occorre rispettare il tetto alla
spesa del personale dell'anno precedente
negli enti soggetti al patto e del 2004 in
quelli non soggetti al patto. Le assunzioni
a tempo indeterminato possono essere
effettuate nei vincoli dettati dalle
finanziarie e non dagli enti che non hanno
rispettato il patto. Le assunzioni
flessibili non possono essere prorogate più
di una volta e in modo da superare il tetto
di tre anni e devono essere adeguatamente
motivate
(articolo Il Sole 24
Ore del 13.06.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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SEGRETARI COMUNALI:
Rimborsi auto «ultra-light» ai segretari in
convenzione.
I segretari in convenzione possono
continuare a utilizzare il mezzo proprio, ma
il rimborso non può avvenire tramite le
tariffe Aci. L'Unità di missione del
ministero dell'Interno ha stabilito,
infatti, che potrà essere riconosciuto
esclusivamente il rimborso pari a un quinto
del costo della benzina verde per
chilometro. Un apposito parere (nota
17.05.2011 n. 25402 di prot.) è stato
acquisito dalla Ragioneria generale dello
Stato. Come per i dipendenti, i dubbi
nascevano dalla manovra estiva 2010
(articolo 6, comma 12, del Dl n. 78) che ha
reso impossibile l'uso del mezzo proprio per
recarsi nei luoghi di missione e trasferta.
Nell'ultimo anno sono intervenute più volte
le interpretazioni della Corte dei conti. Le
conclusioni sono state inserite nelle
Deliberazioni n. 8, 9 e 21 del 2011 delle
Sezioni riunite.
Ma per i segretari comunali c'era una
questione aggiuntiva. Infatti, negli enti
locali di minori dimensioni, è ormai
consuetudine stipulare apposite convenzioni
per avvalersi di tale figura professionale
suddividendo in tal modo anche le spese. Gli
spostamenti del segretario tra una sede e
l'altra sono quindi all'ordine del giorno.
Anche in questo caso è scesa la scure? La
risposta era giunta dalle Sezioni riunite
nella Delibera n. 9/2011: le limitazioni al
trattamento di missione non comportano
l'inefficacia del l'articolo 45, comma 2 del
Ccnl del 16.05.2001 per i segretari
comunali e provinciali inerente il rimborso
delle spese sostenute dal segretario
titolare di sede di segreteria
convenzionata. Nulla veniva detto sulla
quantificazione del rimborso.
La Ragioneria generale, nella
nota
21.04.2011 n. 54055 fatta propria dall'Unità di
missione, aggiunge qualche paletto. Le
amministrazioni in convenzione potranno
continuare a rimborsare l'utilizzo del mezzo
proprio da parte del segretario,
esclusivamente nell'importo di un quinto del
costo della benzina verde per ogni
chilometro. Non potrà essere riconosciuto
alcun indennizzo per i tragitti
abitazione-luogo di lavoro e viceversa.
Questo permetterà agli enti di risparmiare
importi fino a 20 centesimi di euro a km, ma
molto dipenderà dal mezzo di proprietà del
segretario. Per le reggenze e le supplenze,
sia a tempo pieno che a scavalco, il
risparmio sarà totale in quanto non sarà
possibile erogare alcun rimborso
(articolo Il Sole 24
Ore del 13.06.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Merito
e professionalità: quali strumenti premiali?
Domanda.
E'
possibile per gli Enti Locali assegnare
premialità con strumenti ulteriori rispetto
a quelli previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n.
150/2009?
Risposta.
Si, in quanto se da un lato il comma 3
dell'art. 31 stabilisce che gli Enti Locali,
al fine di premiare il merito e la
professionalità, utilizzano gli istituti
premiali di cui all'art. 20 della Riforma
Brunetta, dall'altro si aggiunge "oltre a
quanto autonomamente stabilito nei limiti
delle risorse disponibili per la
contrattazione integrativa".
Quindi, in buona sostanza, qualora in sede
di contrattazione decentrata vengano
individuate risorse disponibili, se ne può
fissare la destinazione ad altre ulteriori
forme di premialità rispetto a quelle
previste dal citato art. 20 del D.Lgs.
27-10-2009, n. 150 (13.06.2011 - commento
tratto da www.ipsoa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Congedi e permessi al restyling.
Assistenza anche se il disabile è ricoverato
a tempo pieno. Via libera definitivo dal
consiglio dei ministri al decreto di riforma
previsto dal collegato lavoro.
Via libera al riordino della disciplina in
materia di congedi, aspettative e permessi
dei lavoratori del settore pubblico e
privato. La lavoratrice in congedo di
maternità (ex astensione obbligatoria) ha
facoltà di rientrare in anticipo al lavoro
in caso di aborto o morte prematura del
bimbo.
Al fine di garantire una tutela reale,
inoltre, il congedo straordinario per
l'assistenza a disabili (due anni nella vita
lavorativa) può essere fruito anche se il
disabile è ricoverato a tempo pieno. Infine,
il pubblico dipendente che fruisce
dell'aspettativa per motivi di studio, se
nei due anni successivi interrompe il
rapporto di lavoro, deve restituire la
retribuzione percepita durante il congedo.
Queste alcune delle novità previste dallo
schema di dlgs di attuazione dell'articolo
23 della legge n. 183/2010 (collegato
lavoro), approvato ieri in via definitiva
dal consiglio dei ministri.
Congedo maternità.
Una prima novità riguarda il congedo di
maternità. Nei casi di interruzione
spontanea o terapeutica della gravidanza,
successivamente al 180° giorno dalla
gestazione, viene prevista la facoltà per la
lavoratrice di riprendere in qualunque
momento l'attività lavorativa. A tal fine, è
necessario tuttavia che un medico
specialista (Ssn o in convenzione) e il
medico competente (per la sicurezza lavoro)
attestino che il rientro anticipato non
arreca pregiudizio al suo stato di salute.
Congedo straordinario.
Diverse le novità in merito al congedo
straordinario per assistenza a portatori di
handicap grave (la cui durata complessiva è
pari a due anni nell'arco della vita
lavorativa). Innanzitutto viene riscritta la
platea dei soggetti legittimati a fruire del
congedo, con ordine di priorità recependo le
indicazioni della Corte costituzionale. Ha
diritto al congedo, prima di tutto, il
coniuge convivente della persona disabile.
In caso di mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti del coniuge, ha
diritto a fruirne il padre o la madre anche
se adottivi. In caso di decesso, mancanza o
in presenza di patologie invalidanti del
padre o della madre, anche se adottivi, il
diritto passa a uno dei figli conviventi. In
caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti dei figli, infine, il
congedo spetta a uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi.
Altra novità è la
previsione, allo scopo di consentire una
reale assistenza, che il congedo possa
essere fruito anche se la persona disabile è
ricoverata a tempo pieno e qualora i
sanitari della struttura ne attestino
l'esigenza.
Aspettativa per studio.
Il dlgs approvato ieri, ancora, disciplina
il congedo straordinario per motivi di
studio dei pubblici dipendente ammessi ai
corsi di dottorato di ricerca. Prevede la
discrezionalità dell'amministrazione a
concedere il congedo anche ai dipendenti
contrattualizzati; mentre la fruizione viene
comunque esclusa per i dipendenti che
abbiano già il titolo di dottore di ricerca
e per quelli che abbiano fruito del congedo
con l'iscrizione ai corsi di dottorato per
almeno un anno accademico. Il dipendente che
interrompe il rapporto di lavoro, nei due
anni successivi al periodo di aspettativa,
infine, è tenuto a restituire gli emolumenti
percepiti durante il congedo.
Congedo per cure agli
invalidi.
Ai lavoratori mutilati e agli invalidi
civili, cui sia stata riconosciuta una
riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50%, è data la possibilità di
fruire, ogni anno, e anche in maniera
frazionata, un congedo per cure per un
periodo complessivo non superiore a 30
giorni. La novità, in tal caso, è la
previsione della retribuzione del congedo.
Infatti, durante tale periodo di congedo, il
dipendente ha diritto a percepire il
trattamento economico secondo il regime
delle assenze per malattia.
In tal caso, inoltre, il datore di lavoro
non è tenuto a richiedere l'accertamento
mediante la normale visita di controllo, ma
il lavoratore è tenuto a documentare in
maniera idonea l'avvenuta sottoposizione a
cure
(articolo ItaliaOggi del
10.06.2011
- tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Contratti
decentrati in un circolo vizioso. La Corte
conti stoppa la nota Rgs.
L'adozione dei fondi per la contrattazione
decentrata integrativa nei singoli enti
locali è praticamente impossibile perché
mancano le istruzioni sull'applicazione del
tetto non superiore al 2010 e sulla
riduzione in caso di diminuzione del numero
dei dipendenti in servizio. Tale ritardo
mette in dubbio la stessa possibilità di
stipulare i contratti decentrati integrativi
per l'anno 2011.
L'annunciata circolare
della Ragioneria generale dello stato tarda
infatti a essere emanata e anzi sembra
difficile che ciò possa avvenire in tempi
brevi: se infatti sarà confermata
l'indiscrezione per cui sul suo testo la
Corte dei conti ha formulato osservazioni,
ci vorrà parecchio tempo per avere una base
di riferimento.
Alle singole amministrazioni, per evitare di
trovarsi in una condizione di impasse, che
potrebbe determinare effetti pesanti sulla
quantificazione delle risorse destinate alla
contrattazione, appare utile avanzare la
proposta di definire un contratto ponte con
le organizzazioni sindacali, così da
destinare le risorse necessarie per il
pagamento delle indennità vincolate dal
contratto nazionale, di dettare i principi
per la ripartizione dei compensi collegati
alla contrattazione decentrata e di adottare
gli obiettivi necessari per l'assegnazione
della produttività.
La circolare 40/2010 della Ragioneria
generale dello stato ha chiarito che la
retribuzione individuale di anzianità, e
implicitamente gli assegni ad personam,
in godimento da parte dei dipendenti cessati
dal servizio non possono andare a integrare
la parte stabile del fondo per le risorse
decentrate.
Non è chiaro se nel fondo possono confluire
le economie derivanti dalla mancata
utilizzazione integrale del fondo del 2010
che eccedono l'analoga cifra derivante dai
risparmi 2009 confluita nel fondo 2010. In
senso negativo si è espressa la sezione
regionale di controllo della Corte del
Veneto con il parere n. 285/2011.
Lo stesso parere ha esteso tale
interpretazione anche ai risparmi derivanti
dalla mancata integrale utilizzazione del
fondo per il lavoro straordinario. Il parere
vieta anche l'inserimento in aumento
rispetto all'anno 2010 delle risorse
derivanti dalla incentivazione della
realizzazione di opere pubbliche, dai
maggiori incassi Ici e dalle vittorie in
sede processuale.
La sezione regionale di controllo della
Corte dei conti del Piemonte, parere n.
5/2011, applica tale principio anche alla
incentivazione dei vigili urbani tramite una
quota dei proventi derivanti dalle sanzioni
per l'inosservanza del codice della strada,
con ciò rendendo di fatto inutilizzabile nel
triennio 2011/2013 tale istituto.
Non è in alcun modo chiaro se la riduzione
del fondo per le diminuzioni di personale
debba essere effettuata sulla base del saldo
2010 tra assunzioni e cessazioni ovvero se
tale operazione debba essere effettuata con
il saldo 2011. Se si opta per la seconda
soluzione si pone il problema di come tenere
conto del periodo del 2011 in cui tali unità
di dipendenti continuano ad essere in
servizio.
Per qualunque delle due soluzioni si opti si
deve chiarire se le assunzioni che, in modo
parziale negli enti soggetti al patto di
stabilità ed in modo integrale negli enti
non soggetti, possono essere effettuate
nell'anno successivo, vadano a incidere
sulla diminuzione del fondo.
Si può considerare acquisito che il taglio
non deve essere fatto avendo come base il
trattamento economico accessorio in
godimento da parte dei cessati, ma in modo
proporzionale, cioè togliendo dal fondo
risorse pari alla incidenza percentuale
delle cessazioni sul numero dei dipendenti
in servizio a tempo indeterminato. È
opportuno rilevare, a latere, che la
circolare della funzione pubblica 22.02.2011, avallata dalla ragioneria
generale dello stato, sembra consentire alle
amministrazioni di conteggiare nei risparmi
derivanti dalle cessazioni anche la quota di
diminuzione del fondo che matura.
In queste condizioni costituire il fondo
deve essere definito come un azzardo, ma si
deve anche tenere conto del fatto che
difficilmente nel 2012 potranno essere
riportate le eventuali economie del fondo
2011, per cui è bene che tali risorse siano
utilizzate. La soluzione migliore è quella
di stipulare un contratto decentrato
integrativo «ponte» per il 2011, che in
attesa della costituzione del fondo consenta
la ripartizione di una buona parte delle sue
risorse, diciamo prudenzialmente nell'ordine
dello 80/90%.
Esse andrebbero destinate al finanziamento
delle indennità disciplinate interamente dai
Ccnl (turno, reperibili, compensi per
giornate festive) e di quelle disciplinate
dal Ccdi (produttività, specifiche
responsabilità etc). Per la produttività ci
si potrebbe riservare la integrazione al
momento della definizione del fondo le
amministrazioni dovrebbero definire gli
obiettivi ed i criteri di valutazione, così
da renderne possibile la erogazione
(articolo ItaliaOggi del
10.06.2011
- tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Sono soggette alla giurisdizione del giudice
amministrativo le procedure che consentono
il passaggio da un'area inferiore a quella
superiore.
Sulla scorta dell’insegnamento della Corte
costituzionale (sent. n. 1 del 1999), e poi
della Corte di Cassazione (SS.UU. 15.10.2003
n. 15403), il Consiglio di Stato afferma
costantemente che le procedure che
consentono il passaggio da un'area inferiore
a quella superiore integrino un vero e
proprio concorso, tali essendo anche le
procedure che vengono denominate selettive,
qualunque sia l'oggetto delle prove che i
candidati sono chiamati a sostenere, con la
conseguenza che le relative controversie
sono soggette alla giurisdizione del giudice
amministrativo (Sez. V, 06.07.2010, n. 4313)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 08.06.2011 n. 3484 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il rapporto di pubblico impiego in
contrasto con le norme imperative che
regolano le assunzioni è nullo ma rileva
come rapporto di mero fatto.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 97,
Cost., “…Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediate concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge”:
affinché possa dirsi esistente (o possa
chiedersi la declaratoria di sussistenza di
un rapporto di pubblico impiego),
l’interessato deve aver utilmente
partecipato ad un pubblico concorso, oppure
deve sussistere una specifica norma di legge
in applicazione della quale la p.a. abbia
provveduto all’assunzione, e non rileva, per
costante giurisprudenza anche di questo
Consiglio di Stato, lo svolgimento di
mansioni di fatto anche in presenza dei c.d.
elementi rivelatori (cfr. C.S., sez. V, dec.
09.10.2007 n. 5262).
Com’è stato ribadito da questo Consiglio di
Stato, “Il rapporto di lavoro avente le
caratteristiche del pubblico impiego,
costituito in contrasto con le norme
imperative che disciplinano le assunzioni
della pubblica amministrazione, è nullo ma
rileva come rapporto di mero fatto, per il
quale, ai fini retributivi e previdenziali,
deve trovare applicazione l'art. 2126, c.c.;
infatti, gli effetti derivanti dalla
predetta norma civilistica sono connessi
alle prestazioni lavorative di fatto, che
sono tali proprio in quanto gli atti in base
ai quali le prestazioni stesse sono state
svolte sono affetti da nullità per contrasto
con norme imperative” (cfr. C.S., sez.
V, dec. 09.10.2007 n. 5262).
Ed ancora, “Quando il rapporto di lavoro
avente le caratteristiche del pubblico
impiego sia sorto in violazione di norme
imperative che ne sanzionavano la nullità di
diritto e la improduttività di effetti a
carico dell'amministrazione (nella specie,
quelle di cui agli art. 18, l. n. 808 del
1977, ed art. 123, d.P.R. n. 382 del 1980),
il rapporto stesso viene comunque a rilevare
come rapporto di fatto per il quale trova
applicazione ai fini retributivi e
previdenziali l'art. 2126, c.c., salvo che
la nullità derivi dalla illiceità
dell'oggetto o della causa”. (cfr. C.S.,
sez. VI, dec. 04.09.2007 n. 4620) (Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 08.06.2011 n. 3474 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Assistenza
ai portatori di handicap e diniego
dell’Amministrazione? Il TAR dispone il
trasferimento del poliziotto per
consentirgli di assistere il genitore
disabile.
Il TAR della Lombardia-Milano, Sez. I, con
sentenza 08.06.2011 n. 1428 ha
ordinato all’Amministrazione che aveva
rigettato l’istanza, di trasferire un agente
di polizia presso qualsiasi ufficio o
reparto della Polizia di Stato la cui
prossimità sia tale da consentire allo
stesso l’assistenza nei confronti del
genitore portatore di handicap grave.
Il TAR Lombardia, con la sentenza n.
1428/2011, si è occupato di un caso relativo
ad un agente di polizia che aveva presentato
domanda di trasferimento ad altra sede per
gravi ed eccezionali situazioni familiari la
quale era stata rigettata
dall’Amministrazione.
Già con ordinanza del 10.06.2010, il
Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, aveva accolto il ricorso del
poliziotto, rilevando che il provvedimento
impugnato non conteneva una motivazione
adeguata ad evidenziare perché i fatti
dedotti dal ricorrente fossero stati
ritenuti non sufficienti ad integrare il
requisito delle gravissime ed eccezionali
situazioni personali contemplato dalla
fattispecie sul trasferimento ad altra sede
ai sensi dell’art. 55 D.P.R. 24.04.1982, n.
335.
Tuttavia, in esecuzione della suddetta
ordinanza l’Amministrazione ha nuovamente
negato il trasferimento ed il ricorrente ha
impugnato anche questo secondo
provvedimento.
A questo punto il TAR Lombardia ha
verificato che era stato accertato che il
genitore del ricorrente fosse portatore di
handicap in situazione di gravità, con
impedimento permanente delle capacità
motorie, ai sensi della legge 104/1992 -come
attestato dalla Commissione di prima istanza
della ASL- nonché che il ricorrente fosse
figlio unico e che sua madre soffrisse di
disturbi depressivi connessi ai disagi
giornalieri conseguenti alla predetta
situazione familiare, come risultante da
documentazione medica prodotta.
Inoltre il Tribunale ha ritenuto del tutto
generica l’affermazione dell’Amministrazione
di avere valutato gli elementi addotti a
sostegno dell’istanza e dell’insussistenza
dei presupposti per il suo accoglimento,
senza indicare concrete ragioni di fatto o
giuridiche a supporto della determinazione
adottata e senza spendere alcuna parola per
evidenziare per quale motivo i fatti dedotti
dal ricorrente a sostegno della sua domanda
sarebbero non sufficienti ad integrare il
requisito delle gravissime ed eccezionali
situazioni personali contemplato dalla
fattispecie sul trasferimento ad altra sede
ai sensi dell’art. 55 D.P.R. 24.04.1982, n.
335.
Quindi il diniego è stato ritenuto
illegittimo ed il TAR, acclarata la
fondatezza della pretesa del ricorrente ad
ottenere il trasferimento di riavvicinamento
(non essendo stata evidenziata nel corso del
procedimento e del successivo processo
alcuna valida causa ostativa), ha ricordato
che di recente il Consiglio di Stato, nella
sua più autorevole composizione, ha
affermato (sia pure in obiter dictum)
che il codice del processo amministrativo ha
introdotto, anche in presenza di un
provvedimento espresso di rigetto e sempre
che non vi osti la sussistenza di profili di
discrezionalità amministrativa e tecnica,
l’azione di condanna volta ad ottenere
l’adozione dell’atto amministrativo
richiesto (cfr. Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, 23.03.2011 n. 3).
Stante quanto sopra, il Tribunale ha
ordinato all’amministrazione di disporre il
trasferimento del ricorrente presso
qualsiasi ufficio o reparto della Polizia di
Stato la cui prossimità rispetto al luogo di
residenza del disabile sia tale da
consentire allo stesso l’assistenza nei
confronti del genitore (commento tratto da
www.ipsoa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Differenze retributive per mansioni
superiori nel pubblico impiego.
Nell'assetto normativo anteriore all'entrata
in vigore dell'art. 15 d.lgs. 29.10.1998, n.
387, lo svolgimento da parte dei dipendenti
pubblici di mansioni superiori rispetto a
quelle proprie della qualifica di
inquadramento, pur se protratte nel tempo e
conferite con atto formale, non dà luogo al
diritto del lavoratore a percepire le
differenze retributive ed è giuridicamente
irrilevante, salvo che tali effetti derivino
da un'espressa previsione normativa e salvo
in ogni caso il diritto alle differenze
retributive per il periodo successivo
all'entrata in vigore della richiamata
disposizione.
Secondo un consolidato orientamento, da cui
non si ravvisano ragioni per discostarsi,
nell'assetto normativo anteriore all'entrata
in vigore dell'art. 15 d.lgs. 29.10.1998, n.
387, lo svolgimento da parte dei dipendenti
pubblici di mansioni superiori rispetto a
quelle proprie della qualifica di
inquadramento, pur se protratte nel tempo e
conferite con atto formale, non dà luogo al
diritto del lavoratore a percepire le
differenze retributive ed è giuridicamente
irrilevante, salvo che tali effetti derivino
da un'espressa previsione normativa e salvo
in ogni caso il diritto alle differenze
retributive per il periodo successivo
all'entrata in vigore della richiamata
disposizione (Cons. Stato, IV, 30.06.2010,
n. 4165; IV, 26.03.2010, n. 1775; VI,
05.02.2010, n. 532).
Non vi sono ragioni pertanto per non
aderire, anche nel caso in esame, alla
consolidata valutazione giurisprudenziale
(di recente, in questi sensi, Cons. Stato,
VI, 24.01.2011 n. 467) secondo cui gli
interessi sottostanti al rapporto tra
amministrazione e dipendente pubblico, anche
se di natura economica, sono indisponibili e
derivano da disposizioni di rango primario,
per loro natura non derogabili dalla mera
volontà delle parti, e dunque caratterizzate
da una stringente corrispondenza tra
qualifica del dipendente, assetto
organizzativo in cui le mansioni vanno
svolte e retribuzione (cfr. Cons. Stato, Ad.
plen., 18.11.1999, n. 22, che ha ribadito
l'irrilevanza giuridica ed economica dello
svolgimento di mansioni superiori nel
pubblico impiego, salvo che per espressa
previsione normativa; e che il principio di
corrispondenza di retribuzione a qualità e
quantità del lavoro prestato, di cui
all'art. 36 Cost., concorre con altri
principi di pari rilevanza, come quello
dell'art. 98 Cost., che esclude nel pubblico
impiego la riduzione alla logica di scambio,
e soprattutto quello dell'art. 97 Cost.,
vale a dire con i principi di buon andamento
e imparzialità dell'amministrazione e - in
combinato con l'art. 28 Cost. - di rigida
determinazione di competenze, attribuzioni e
responsabilità dei funzionari; nonché di
esigenze primarie di controllo e
contenimento della spesa pubblica) (Consiglio
di Stato, Sez. VI,
sentenza 07.06.2011 n. 3417 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Procedimento disciplinare nel pubblico
impiego.
La valutazione in ordine alla gravità dei
fatti addebitati in relazione
all'applicazione di una sanzione
disciplinare, costituisce espressione di
discrezionalità amministrativa, non
sindacabile in via generale dal giudice
della legittimità salvo che in ipotesi di
eccesso di potere, nelle sue varie forme
sintomatiche, quali la manifesta illogicità,
la manifesta irragionevolezza, l'evidente
sproporzionalità e il travisamento.
Le norme relative al procedimento
disciplinare sono necessariamente
comprensive di diverse ipotesi e, pertanto,
spetta all'amministrazione, in sede di
formazione del provvedimento sanzionatorio,
stabilire il rapporto tra l'infrazione e il
fatto, il quale assume rilevanza
disciplinare in base ad un apprezzamento di
larga discrezionalità (l'amministrazione
dispone, infatti, di un ampio potere
discrezionale nell'apprezzare autonomamente
le varie ipotesi disciplinari, con una
valutazione insindacabile nel merito da
parte del giudice amministrativo).
In sede di procedimento disciplinare nei
confronti di pubblici dipendenti, la
valutazione circa la gravità dei fatti
commessi ai fini dell'irrogazione di una
sanzione disciplinare è estrinsecazione di
discrezionalità amministrativa ed in quanto
tale è insindacabile dal giudice
amministrativo, salvo che in ipotesi di
eccesso di potere nelle sue varie
articolazioni di natura sintomatica, fra cui
l'evidente sproporzionalità della misura
disciplinare adottata rispetto alla gravità
dei fatti accertati.
Il Collegio rammenta il consolidato
orientamento -peraltro ben tenuto presente
dal giudice di prime cure e dal quale la
Sezione non intende discostarsi- secondo cui
“la valutazione in ordine alla gravità
dei fatti addebitati in relazione
all'applicazione di una sanzione
disciplinare, costituisce espressione di
discrezionalità amministrativa, non
sindacabile in via generale dal giudice
della legittimità salvo che in ipotesi di
eccesso di potere, nelle sue varie forme
sintomatiche, quali la manifesta illogicità,
la manifesta irragionevolezza, l'evidente
sproporzionalità e il travisamento.” (ex
multis, si veda Consiglio Stato, sez. IV,
31.05.2007, n. 2830).
La Sezione, in particolare, ha di recente
affermato che “le norme relative al
procedimento disciplinare sono
necessariamente comprensive di diverse
ipotesi e, pertanto, spetta
all'amministrazione, in sede di formazione
del provvedimento sanzionatorio, stabilire
il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il
quale assume rilevanza disciplinare in base
ad un apprezzamento di larga discrezionalità
(l'amministrazione dispone, infatti, di un
ampio potere discrezionale nell'apprezzare
autonomamente le varie ipotesi disciplinari,
con una valutazione insindacabile nel merito
da parte del giudice amministrativo)”.
(Consiglio Stato, sez. VI, 22.03.2007, n.
1350).
“In sede di
procedimento disciplinare nei confronti di
pubblici dipendenti, la valutazione circa la
gravità dei fatti commessi ai fini
dell'irrogazione di una sanzione
disciplinare è estrinsecazione di
discrezionalità amministrativa ed in quanto
tale è insindacabile dal giudice
amministrativo, salvo che in ipotesi di
eccesso di potere nelle sue varie
articolazioni di natura sintomatica, fra cui
l'evidente sproporzionalità della misura
disciplinare adottata rispetto alla gravità
dei fatti accertati.” (Consiglio Stato,
sez. IV, 16.10.2009, n. 6353)
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 07.06.2011 n. 3414 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Accertamento
corresponsione trattamento economico per
mansioni superiori.
In linea di diritto osserva il Collegio, in
adesione a consolidato orientamento di
questo Consiglio da cui non v’è motivo di
discostarsi, che il diritto al trattamento
economico relativo alla qualifica superiore,
nel caso di svolgimento di mansioni
superiori da parte dei pubblici dipendenti,
va riconosciuto con carattere di generalità
solo a decorrere dalla data di entrata in
vigore del d.lgs. 29.10.1998 n. 387
(22.11.1998), per effetto della modifica
apportata agli artt. 56 e 57 del d.lgs. n.
29/1993 dall’art. 15 d.lgs. n. 387/1998,
mentre prima dell’entrata in vigore del
citato d.lgs. n. 387/1998, nel settore del
pubblico impiego, lo svolgimento di mansioni
superiori rispetto a quelle proprie della
qualifica di inquadramento, pur se protratte
nel tempo e assegnate con atto formale, era
del tutto irrilevante agli effetti del
trattamento economico, salvo che tali
effetti derivassero da un’espressa
previsione normativa, e salvo il diritto
alle differenze retributive per il periodo
successivo all’entrata in vigore della
richiamata disposizione modificativa
dell’art. 56 d.lgs. 03.02.1993, n. 29 (v.
C.d.S., Ad. Plen. 23.03.2006, n. 3; C.d.S.,
Sez. VI, 20.10.2010, n. 7584; C.d.S., Sez.
VI, 24.01.2011, n. 468).
Ciò, in quanto il citato art. 15 del d.lgs.
n. 387/1998 –che ha riconosciuto per la
prima volta con carattere di generalità il
diritto dei pubblici dipendenti di ottenere
le differenze retributive nel caso di
svolgimento di mansioni superiori a seguito
di formale incarico–, non avendo carattere
interpretativo, non può che disporre per il
futuro.
Il carattere di norma d’interpretazione
autentica va, infatti, riconosciuto soltanto
alle disposizioni a sostanziale valenza
ermeneutica, dirette a chiarire il
significato di quelle preesistenti, ovvero a
escludere o a enucleare uno dei significati
tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle
fonti interpretate; mentre, nel caso della
disposizione di cui trattasi, la scelta
assunta dalla disposizione in questione non
rientra in nessuna delle varianti semantiche
compatibili con il tenore letterale del
combinato disposto dei pregressi artt. 56 e
57 del d.lgs. n. 29/1993.
In particolare, un’eventuale deroga al
principio di corrispondenza fra qualifica
rivestita e retribuibilità delle mansioni in
concreto svolte può essere ravvisata solo a
fronte di espresse disposizioni di carattere
primario, e non anche come conseguenza
indiretta di eventuali disposizioni
organizzative poste da norme a carattere
sub-primario, espressive della capacità di
autoorganizzazione, quand’anche speciale, di
enti pubblici autonomi, poiché la materia,
attingendo a principi fondamentali del
lavoro con pubbliche amministrazioni, è da
considerare di competenza della sola fonte
primaria in virtù della riserva di legge
stabilita dall’art. 97, comma 1, Cost.,
secondo cui i pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge,
alle quali è rimessa la disciplina normativa
di competenze, attribuzioni e responsabilità
dei funzionari (v. sul punto, in modo
specifico, C.d.S., Sez. VI, 24.01.2011, n.
468).
La soluzione qui propugnata s’impone, non da
ultimo, per esigenze primarie di controllo e
contenimento della spesa pubblica e di
prevenzione di eventuali abusi e disparità
di trattamento conseguenti a provvedimenti
di assegnazione a mansioni superiori
accompagnati da aumenti retributivi non
sorretti da una specifica previsione
normativa (Consiglio
di Stato, Sez. VI,
sentenza 06.06.2011 n. 3337 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/
Nel caso si intenda procedere
alla risoluzione di un contratto di
formazione e lavoro prima della sua
scadenza, qual è il termine di preavviso?
Come deve calcolarsi la relativa indennità
sostitutiva?
(parere
06.06.2011 n. RAL-412 - link a
www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/
Il dipendente assente per
malattia ha un vero e proprio diritto
soggettivo all’ulteriore periodo di assenza
previsto dall’art. 21, comma 2, del CCNL del
06.07.1995?
In caso negativo, quand’è che
l’amministrazione può legittimamente
rifiutarglielo?
(parere
06.06.2011 n. RAL-411 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/
Se dall’accertamento medico
effettuato ai sensi dell’art. 21 del CCNL
del 06.07.1995 risulta che il dipendente può
permanentemente svolgere solo in modo
parziale le mansioni del proprio profilo è
corretto mantenerlo in servizio?
(parere
06.06.2011 n. RAL-410 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/
Al fine della risoluzione del
rapporto di lavoro conseguente
all’applicazione dell’art. 21, commi 4 e
4-bis, del CCNL del 06.07.1995 e successive
modifiche, è necessario attendere in ogni
caso il superamento del periodo di comporto?
(parere
06.06.2011 n. RAL-409 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/
Che significato deve essere
attribuito all’espressione “l’Ente può
procedere alla risoluzione del rapporto,
corrispondendo al dipendente l’indennità
sostitutiva del preavviso” contenuta
nell’art. 12 del CCNL del 05/10/2001?
(parere
06.06.2011 n. RAL-408 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/
Si può risolvere il rapporto di
lavoro di un dipendente dichiarato inidoneo
alle proprie mansioni, in mancanza di altri
posti vacanti di altri profili?
(parere
06.06.2011 n. RAL-407 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/
Il dipendente dimissionario che
fruisce di una pensione di anzianità, può
presentare domanda per la ricostituzione del
rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 26
del CCNL del 14.09.2000) dopo il
raggiungimento dei 65 anni?
(parere
06.06.2011 n. RAL-406 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/
E’ possibile avere qualche
chiarimento sulla disciplina applicabile
alle dimissioni presentate dalla lavoratrice
durante il periodo in cui è previsto il
divieto di licenziamento ai sensi dell’art.
54 del D.Lgs. 151/2001?
(parere
06.06.2011 n. RAL-405 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/
Un dipendente che abbia
rassegnato le dimissioni con effetto
dall’01.01.2001 può anticipare la
risoluzione del rapporto all’01.09.2000?
(parere
06.06.2011 n. RAL-404 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/
In caso di pagamento
dell’indennità sostituiva del preavviso, da
quando si verifica l’effetto risolutivo del
rapporto?
(parere
06.06.2011 n. RAL-403 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/
E’ possibile revocare le
dimissioni ?
In caso positivo, per il periodo
intercorrente tra la cessazione del rapporto
e la ripresa del servizio qual è il
trattamento economico da corrispondere al
dipendente?
(parere
06.06.2011 n. RAL-402 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
NORME DISCIPLINARI/ Un
dipendente, sospeso dal servizio perché
rinviato a giudizio, sta prestando la
propria attività di lavoro dipendente a
favore di terzi.
È dovuto l'assegno alimentare, e con quali
modalità, devono essere ripetute le somme
corrisposte a tale titolo nel caso in cui il
dipendente sia sottoposto a condanna passata
in giudicato?
(parere
05.06.2011 n. RAL-667 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
NORME DISCIPLINARI/ E’
possibile per il datore di lavoro pubblico
applicare la sanzione della sospensione dal
servizio e dalla retribuzione anche nel caso
in cui il dipendente sia in malattia nel
momento in cui gli deve essere eseguita la
sanzione stessa, senza dovere attendere la
cessazione dello stato morboso?
(parere
05.06.2011 n. RAL-666 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
NORME DISCIPLINARI/ La
cessazione del rapporto di lavoro per
dimissioni volontarie estingue il
procedimento disciplinare?
(parere
05.06.2011 n. RAL-665 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
NORME DISCIPLINARI/
Quali sono gli effetti della sentenza con la
quale il TAR ha annullato un provvedimento
di destituzione dall’impiego?
In particolare, il periodo intercorso tra la
destituzione e la riammissione in servizio è
utile ai fini della maturazione delle ferie
e ai fini della progressione economica
all’interno della categoria?
(parere
05.06.2011 n. RAL-664 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Nella
espressione 'compensi Istat' sono da
ricomprendere anche quelli relativi ai
censimenti?
Tali compensi possono essere corrisposti
anche ai titolari delle posizioni
organizzative?
(parere
05.06.2011 n. RAL-639 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Quali
sono gli adempimenti per l’attribuzione al
personale incaricato di posizione
organizzativa di prestazioni straordinarie
elettorali e compensi ISTAT?
Gli enti possono farsi carico delle relative
risorse?
(parere
05.06.2011 n. RAL-638 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Quali
sono i criteri guida per la disciplina dei
compensi ai professionisti?
Le relative risorse devono intendersi al
netto o al lordo degli oneri riflessi?
(parere
05.06.2011 n. RAL-637 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Il
compenso spettante al segretario di una
commissione può essere corrisposto anche al
responsabile di posizione organizzativa?
(parere
05.06.2011 n. RAL-636 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ E’
possibile avere chiarimenti
sull’applicazione dell’art. 8 del CCNL del
05.10.2001 che consente di integrare la
retribuzione di risultato del personale
dell’area delle posizioni organizzative?
In particolare, quali sono, se ci sono, i
momenti di confronto con le OO.SS.? Da
quando è efficace il citato art. 8?
(parere
05.06.2011 n. RAL-635 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ I
compensi per recupero evasione ICI possono
essere corrisposti al personale incaricato
delle posizioni organizzative anche con
decorrenza dal gennaio 2000?
(parere
05.06.2011 n. RAL-634 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Sono
compatibili con la retribuzione di posizione
i compensi per "recupero evasione fiscale"?
(parere
05.06.2011 n. RAL-633 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ La
disciplina per il pagamento dei compensi per
straordinario elettorale, di cui all'art. 39
del CCNL del 14.09.2000, ha decorrenza
retroattiva?
(parere
05.06.2011 n. RAL-632 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Il
Comandante della Polizia Municipale,
titolare di posizione organizzativa, che
coordina un progetto intercomunale, può
partecipare alla distribuzione delle risorse
specificamente destinate al progetto?
(parere
05.06.2011 n. RAL-631 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/
L'indennità di vigilanza per gli incaricati
delle posizioni organizzative di cui
all'art. 35 del CCNL del 14.09.2000 ha
effetto retroattivo?
(parere
05.06.2011 n. RAL-630 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Quali
compensi possono essere corrisposti al
responsabile dell’area della vigilanza
(incaricato di posizione organizzativa)
oltre alla retribuzione di posizione?
(parere
05.06.2011 n. RAL-629 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ E’
possibile che un ente stabilisca di
remunerare le attività svolte dai
responsabili di posizione organizzativa
nell’ambito di un progetto finalizzato
attraverso l’istituzione di un apposito
compenso denominato “indennità di pronta
disponibilità”?
(parere
05.06.2011 n. RAL-628 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Quali
sono i compensi aggiuntivi spettanti al
personale incaricato di posizione
organizzativa, oltre alla retribuzione di
posizione e alla retribuzione di risultato?
(parere
05.06.2011 n. RAL-627 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ L’art.
B10 del CCNL del 22.01.2004 prevede che
l’importo della retribuzione di posizione
per le alte professionalità varia da un
minimo di € 5.160,66 ad un massimo di €
16.000,00; si chiede di sapere se ai
funzionari che già godevano di detta
indennità nella misura massima di £.
25.000.000 (oggi € 12.911,42), sia
automaticamente attribuibile l’indennità di
€ 16.000,00, con la medesima decorrenza
contrattuale dei benefici economici
(01.01.2002)
(parere
05.06.2011 n. RAL-626 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/
Responsabile di posizione organizzativa in
distacco sindacale: quali effetti produce,
sul suo trattamento economico, la
rideterminazione dei valori delle
retribuzioni di posizione di cui all’art. 10
del CCNL sul sistema di classificazione del
31.03.1999?
(parere
05.06.2011 n. RAL-625 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ La
retribuzione di posizione deve essere
corrisposta per tredici mensilità?
Il valore annuo della retribuzione di
posizione ricomprende anche la 13^ mensilità
e quindi deve essere diviso, e corrisposto,
per 13 mesi, secondo la chiara previsione
dell'art. 11 del CCNL del 31.03.1999
(parere
05.06.2011 n. RAL-624 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ La
retribuzione di posizione è utile per la
determinazione del trattamento di pensione e
dell’indennità di buonuscita?
In relazione al quesito formulato, possiamo
segnalare che l'INPDAP, con la recente
circolare n. 51 del 28.11.2000, ha
specificato che la retribuzione di posizione
di cui all'art. 10 e 11 del CCNL
dell'01.04.1999, è utile ai fini del
trattamento di pensione (quota A) mentre non
è interamente utile per la determinazione
della indennità premio di fine servizio
(buonuscita) se non nella misura di L.
1.500.000, che corrisponde alla precedente
indennità del personale di ottava qualifica
(parere
05.06.2011 n. RAL-623 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Il valore
minimo della retribuzione di risultato (10%)
deve essere comunque riconosciuto al
responsabile della posizione organizzativa?
(parere
05.06.2011 n. RAL-622 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ L’art.
10, comma 1, del CCNL del 31.03.1999 prevede
che il trattamento economico accessorio del
personale incaricato di una delle posizioni
di cui agli artt. 8 e ss. sia costituito
unicamente dalla retribuzione di posizione e
dalla retribuzione di risultato disciplinate
nello stesso art. 10. Come devono essere
remunerate le prestazioni di lavoro
straordinario?
(parere
05.06.2011 n. RAL-620 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Il
dipendente incaricato di una delle posizioni
di cui agli artt. 8 e ss. del CCNL del
31.03.1999 perde la possibilità di
effettuare passaggi all’interno della
categoria per effetto di progressione
economica?
(parere
05.06.2011 n. RAL-619 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/
All’incaricato di posizione organizzativa
deve essere mantenuta la quota di LED
attribuita o deve essere riassorbita nella
retribuzione di posizione?
(parere
05.06.2011 n. RAL-618 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Qual è il
personale cui va corrisposta l’indennità di
direzione e staff di cui all’art. 37, comma
4, CCNL 06/07/1995 di £. 1.500.000?
(parere
05.06.2011 n. RAL-617 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Se un
ente adotta un orario di lavoro articolato
su 38 ore settimanali su sei giorni per tre
settimane e 30 ore settimanali su cinque
giorni per la quarta settimana, è possibile
che anche il responsabile di posizione
organizzativa fruisca, nella quarta
settimana e con libera scelta del giorno,
del previsto “riposo compensativo”?
(parere
05.06.2011 n. RAL-616 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/
L’orientamento dell’ARAN a riconoscere il
riposo compensativo al personale incaricato
di posizione organizzativa nel caso di
attività prestata in giorno di riposo
settimanale può essere intesa anche al caso
di prestazione lavorativa di sabato?
(parere
05.06.2011 n. RAL-615 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Le
prestazioni lavorative rese da personale
incaricato di una delle posizioni
organizzative di cui agli artt. 8 e ss. del
CCNL del 31.03.1999 in giornata domenicale o
festiva infrasettimanale danno diritto a
compensi aggiuntivi e/o al recupero della
giornata di riposo?
(parere
05.06.2011 n. RAL-614 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Il
dipendente incaricato di una posizione
organizzativa può gestire il proprio orario
di lavoro in modo flessibile, come i
dirigenti, o è tenuto a rispettare le regole
stabilite per tutti i dipendenti? In
particolare, per posticipare il suo orario
d’entrata deve farsi autorizzare?
(parere
05.06.2011 n. RAL-613 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ E’
possibile estendere la disciplina in materia
di orario di lavoro dei dirigenti al
personale incaricato di posizione
organizzativa?
(parere
05.06.2011 n. RAL-612 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Il
dipendente in aspettativa per dottorato di
ricerca con rinuncia alla borsa di studio ha
diritto, ai sensi dell'art. 52, comma 57,
della L. n. 448/2001, alla conservazione
della retribuzione di posizione e di
risultato in godimento?
Anche in caso di scadenza dell'incarico di
posizione organizzativa durante il periodo
di aspettativa o in caso di successive
modifiche organizzative?
Se sì, è possibile frazionare in più periodi
l'aspettativa in modo da garantire, almeno
in parte, l'effettivo espletamento dei
compiti ai quali è collegata la retribuzione
di posizione e di risultato?
(parere
05.06.2011 n. RAL-611 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ La
retribuzione di risultato prevista dall’art.
10 del CCNL del 31.03.1999 spetta anche per
i periodi di congedo parentale?
In caso affermativo, deve essere liquidata
sulla base della retribuzione di posizione
teoricamente spettante o sulla base di
quella effettivamente corrisposta?
(parere
05.06.2011 n. RAL-610 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ La
dipendente in congedo di maternità ha
diritto alla retribuzione di posizione di
cui all’art. 10 del CCNL del 31.03.1999 per
tutta la durata del congedo anche se
l’incarico di posizione organizzativa scade
all’interno di tale periodo?
(parere
05.06.2011 n. RAL-609 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Alla
dipendente incaricata di posizione
organizzativa deve essere corrisposta la
retribuzione di posizione durante i periodo
di astensione facoltativa e di assenza per
malattia del figlio?
(parere
05.06.2011 n. RAL-608 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Al
personale incaricato di posizione
organizzativa si può applicare la disciplina
dei permessi brevi di cui all’art. 20 CCNL
06/07/1995? Si può disciplinare la presenza
in servizio oltre le 36 ore settimanali?
(parere
05.06.2011 n. RAL-607 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ La
retribuzione di posizione prevista dall’art.
10, comma 1, del CCNL del 31.03.1999 spetta
anche in caso di assenza prolungata?
(parere
05.06.2011 n. RAL-606 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Nei
comuni privi di qualifiche dirigenziali che
rapporto c'è tra le posizioni di
responsabilità di uffici e servizi e le
posizioni organizzative?
Esiste un obbligo alla corresponsione della
retribuzione di posizione e di risultato?
(parere
05.06.2011 n. RAL-606 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Qual è il
trattamento economico da riconoscere al
responsabile di posizione organizzativa che
sostituisca nelle funzioni (con incarico ad
interim) una collega assente per congedo di
maternità (anche lei responsabile di
posizione organizzativa)?
(parere
05.06.2011 n. RAL-605 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Come
bisogna comportarsi per la sostituzione
dell'incaricato di posizione organizzativa?
(parere
05.06.2011 n. RAL-604 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Gli
incarichi delle posizioni organizzative
possono essere affidate, nei comuni di cui
all’art. 11 del ccnl del 31.03.1999, al
personale della categoria C anche nel caso
in cui l’ente abbia uno o più posti della
categoria D?
(parere
05.06.2011 n. RAL-603 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Il
regolamento di un comune privo di dirigenza
prevede la istituzione dei Settori, come
strutture apicali; lo stesso regolamento
consente che le funzioni dirigenziali ex
art. 107 del TUEL possono essere attribuite
solo ad alcuni capi-settore, i settori con
responsabile privo di funzioni dirigenziali
è inserito funzionalmente in altro settore
al cui responsabile sono attribuite le
funzioni gestionali dirigenziali.
Secondo l’art. 15 del CCNL 22.01.2004 la
posizione organizzativa deve essere
riconosciuta a tutti i capi-settore, con
relativa attribuzione della retribuzione e
del risultato?
(parere
05.06.2011 n. RAL-602 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Ente
privo di posizioni di qualifica dirigenziale
che abbia applicato la disciplina dell’area
della posizioni organizzative ai
responsabili dei servizi ai sensi dell’art.
11, comma 1, del CCNL del 31.03.1999: in
caso di assenza per malattia di lunga
durata, è possibile revocare l’incarico di
posizione organizzativa al responsabile di
servizio?
(parere
05.06.2011 n. RAL-601 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ E’
possibile attribuire funzioni di
rappresentanza dell’ente o incarichi di
posizione organizzativa a soggetti con
incarico di collaborazione?
(parere
05.06.2011 n. RAL-600 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ E’
possibile attribuire incarichi di posizione
organizzativa, con i corrispondenti
trattamenti economici, con effetto
retroattivo?
(parere
05.06.2011 n. RAL-300 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Il
dipendente può rifiutare l’incarico di
posizione organizzativa che l’ente abbia
deciso di conferirgli?
(parere
05.06.2011 n. RAL-299 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Qual’è,
all’interno dell’ente, il soggetto
competente per il conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa?
(parere
05.06.2011 n. RAL-298 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ In un
comune privo di figure dirigenziali è stato
istituito un apposito “fondo” (distinto
dalle risorse dell’art. 15 del CCNL del
01.04.1999) per corrispondere la
retribuzione di posizione e di risultato dei
responsabili dei servizi nominati dal
Sindaco. Si formulano i seguenti quesiti:
1) le risorse corrispondenti allo 0,20% del
monte salari dell’anno 2001, destinate a
remunerare gli incarichi delle alte
professionalità (art. 32, comma 7, e art.
10, comma 5, del CCNL del 22.01.2004) devono
essere inserite tra le risorse decentrate
stabili (art. 31, comma 2 del CCNL
22.01.2004) oppure tra quelle del “fondo”
della retribuzione di posizione e di
risultato delle P.O.?
2) l’incremento delle predette risorse
decorre dell’anno in cui viene istituita la
posizione di alta professionalità o si
devono calcolare comunque a partire
dall’anno 2003?
3) Se non si intende istituire una posizione
di alta professionalità, si deve comunque
integrare il “fondo” dello 0,20% del monte
salari 2001?
(parere
05.06.2011 n. RAL-297 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ E’
possibile, in un Comune privo di dirigenza,
utilizzare le risorse destinate al fondo di
produttività per il finanziamento della
retribuzione di posizione e risultato dei
responsabili di servizio?
(parere
05.06.2011 n. RAL-296 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Alcune
precisazioni circa il finanziamento, la
quantificazione e la corresponsione
dell’indennità di risultato solo negli enti
con dirigenza
(parere
05.06.2011 n. RAL-295 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Le
risorse necessarie per il pagamento della
retribuzione di posizione e di risultato ai
responsabili degli uffici e dei servizi, nei
Comuni destinatari dell’art. 11 del CCNL del
31.03.1999, sono interamente a carico del
bilancio dell’ente?
(parere
05.06.2011 n. RAL-294 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Quali
sono gli strumenti e le procedure da
attivare per la definizione dell’area delle
posizioni organizzative?
(parere
05.06.2011 n. RAL-293 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ L’ente è
obbligato ad applicare la disciplina degli
artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999
sulle posizioni organizzative?
Possono essere stabiliti valori diversi da
quelli contrattuali per la retribuzione di
posizione?
(parere
05.06.2011 n. RAL-292 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Il
riproporzionamento dell’indennità di
posizione e di risultato per le posizioni
organizzative a tempo parziale ha valenza
retroattiva?
(parere
05.06.2011 n. RAL-291 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ In un
ente con dirigenza è possibile il
conferimento di un incarico di P.O. ad un
dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale?
(parere
05.06.2011 n. RAL-290 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Il
responsabile di una posizione organizzativa
può delegare ad altri dipendenti le relative
funzioni?
(parere
05.06.2011 n. RAL-289 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Ad un
dipendente inquadrato in categoria D, con
incarico di P.O. ai sensi della lett. a),
dell’art. 8 del CCNL 31.03.1999, può essere
attribuito anche un incarico di alta
professionalità, ai sensi dell’art. 10,
comma 2, lett. a), del CCNL del 22.01.2004,
elevando la retribuzione di posizione a
16.000 euro?
(parere
05.06.2011 n. RAL-288 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ Il
principio relativo alla adozione degli atti
di diritto comune per la valorizzazione
delle alte professionalità, di competenza
dei dirigenti, trova applicazione anche con
riferimento agli adempimenti per la
applicazione della disciplina delle PO di
cui alla lettera a) dell’art. 8, del CCNL
31.03.1999?
(parere
05.06.2011 n. RAL-287 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ La
disciplina delle posizioni organizzative non
attinenti alla direzione di struttura, di
cui all’art. 8, comma 1, lett. b) e c.), del
ccnl del 31.03.1999, continua ad applicarsi
anche dopo l’introduzione delle alte
professionalità di cui all’art. 10 del ccnl
del 22.01.2004?
(parere
05.06.2011 n. RAL-286 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/ L’art. 8,
comma 1, del CCNL del 31.03.1999 prevede che
gli enti istituiscono posizioni di lavoro
caratterizzate da 'assunzione diretta di
elevata responsabilità di prodotto e di
risultato'.
Come deve intendersi tale espressione?
(parere
05.06.2011 n. RAL-285 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
FORMAZIONE/ L’art. 23
del CCNL dell’01/04/1999 obbliga gli enti a
destinare alla formazione “una quota pari
almeno all’1% della spesa complessiva del
personale”?
(parere
05.06.2011 n. RAL-128 - link a www.aranagenzia.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I comuni scivolano sul personale.
Errori à gogo, dalle progressioni ai
contratti decentrati. La Ragioneria dello
stato ha riunito in un dossier le criticità
rilevate nell'attività di controllo.
Gli errori più frequentemente commessi dagli
enti locali riguardano l'applicazione delle
regole dettate dal legislatore e dai
contratti collettivi nazionali in materia di
personale.
Sono queste le principali
indicazioni che si possono trarre dal
massimario in cui sono riassunti, per la
prima volta, i rilievi che servizi ispettivi
della Ragioneria generale dello stato hanno
formulato nella loro attività di controllo
svolta nel corso del 2010.
Sono numerose le amministrazioni che hanno
assegnato progressioni orizzontali a tutto
il personale in servizio. Tale comportamento
è formalmente vietato dal dlgs n. 150/2009,
cosiddetta legge Brunetta, il quale
espressamente limita il ricorso a questo
istituto a una quota limitata. Per il
periodo precedente, le norme contrattuali
richiedevano comunque, in modo implicito,
che il riconoscimento del beneficio fosse
limitato a un numero ridotto di dipendenti,
in considerazione del carattere
meritocratico. In questo senso si sono
pronunciate tanto l'Aran che la Corte dei
conti della Basilicata.
Sono assai frequenti
anche le violazioni riscontrate nelle
progressioni verticali. In particolare, in
molte realtà esse sono state effettuate
senza rispettare il vincolo di garantire
comunque un adeguato accesso dall'esterno.
Analoga censura viene mossa per le procedure
di stabilizzazione del personale precario.
Nelle procedure di contrattazione decentrata
continuano a essere frequenti i seguenti
errori: presenza nella delegazione trattante
di parte pubblica del sindaco e/o di
assessori, mancata adozione da parte della
giunta di una direttiva alla delegazione
trattante, mancanza della deliberazione
della giunta di autorizzazione alla
sottoscrizione, mancata stipula del
contratto dopo la deliberazione della
giunta, mancanza della relazione
illustrativa, mancata espressione del parere
da parte dei revisori dei conti, mancata
trasmissione all'Aran della copia del
contratto decentrato.
In materia di
costituzione del fondo del personale, in
molte amministrazioni non sono state
considerate le risorse necessarie per il
finanziamento del reinquadramento dei vigili
dalla quinta alla sesta qualifica funzionale
e dei dipendenti di 1a e 2a in 3a qualifica
funzionale, disposto dal Ccnl 31/03/1999. E
ancora, non sono state tolte dal fondo le
risorse relative al trattamento economico
accessorio in godimento da parte del
personale Ata trasferito alle dipendenze del
ministero della pubblica istruzione
dall'anno 2000. Alcune amministrazioni hanno
inoltre indebitamente consolidato nel fondo
gli aumenti previsti dai Ccnl del 2006 e del
2008 consentiti alle amministrazioni in
possesso delle condizioni di particolare
virtuosità, ma limitatamente a quegli
esercizi.
In molti casi l'incremento del
fondo sulla base delle previsioni di cui
all'articolo 15, comma 2, Ccnl 01/04/1999 è
stato disposto «in carenza del preventivo
accertamento, da parte del servizio di
controllo interno o del nucleo di
valutazione, delle effettive disponibilità
di bilancio create a seguito di processi di
razionalizzazione o riorganizzazione delle
attività ovvero espressamente destinate
dall'ente al raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività e qualità». Sulla
costituzione del fondo dei dirigenti vengono
frequentemente contestati gli aumenti
disposti per l'attivazione di nuovi servizi,
sulla base delle regole contenute
nell'articolo 26, comma 3, del Ccnl
23/12/1999, in particolare per l'assenza di
motivazioni e per il consolidamento di tali
risorse.
Sul versante della costituzione e della
erogazione delle risorse stanziate dal fondo
il rapporto evidenzia che in numerosi casi i
progetti di produttività, soprattutto quelli
finanziati con l'inserimento di risorse
ulteriori nel fondo, ex articolo 15, comma
5, Ccnl 01/04/1999, in modo particolare quelli
destinati al personale della vigilanza, non
hanno rispettato i vincoli previsti dai Ccnl,
vuoi perché non sono stati effettivamente
adottati in via preventiva, vuoi per
l'assenza di un effettivo miglioramento
della qualità dei servizi, vuoi per l'avere
stanziato risorse non determinate in modo
motivato.
Quanto alla erogazione delle
risorse, una censura assai diffusa riguarda
la corresponsione ai vigili che prestano
attività in giorno festivo del compenso per
lavoro straordinario ex art. 24 del Ccnl
14/09/2000, anziché dell'indennità di turno
maggiorata per le giornate festive. Occorre
comunque evidenziare che in questa materia
vi sono contrasti interpretativi nella
giurisprudenza del lavoro. Sempre sul
versante della erogazione del fondo è
frequente la censura della «illegittima
attribuzione dell'indennità di rischio a
favore di tutto il personale anziché, come
previsto dalla legge, ai soli soggetti
esposti in maniera continua e diretta a
rischi pregiudizievoli per la salute e per
l'integrità personale», ambito in cui
frequentemente viene contestata la
erogazione di tale compenso ai dipendenti
che utilizzano i personal computer.
Analoga
censura, anche per la determinazione
dell'importo, viene avanzata frequentemente
per la corresponsione della indennità di
disagio. E ancora, la erogazione della
indennità per specifiche responsabilità in
modo indiscriminato a tutti o alla gran
parte dei dipendenti delle categorie D e C,
così da remunerare il semplice affidamento
di incarichi di responsabilità di
procedimento. Per i dirigenti in molte
realtà la indennità di posizione non è stata
tagliata a fronte degli aumenti dello
stipendio disposti dal Ccnl 2002 e viene
spesso superata la soglia massima della
indennità di posizione, senza una adeguata e
convincente motivazione della complessità
dell'incarico.
Quanto ai segretari le
censure più frequenti riguardano le modalità
di determinazione della indennità cosiddetta
di galleggiamento, cioè della differenza tra
la sua indennità di posizione e quella più
elevata in godimento nell'ente, in modo da
non tenere conto della eventuale
maggiorazione. E ancora, spesso si
contestata la corresponsione di compensi per
i nuclei di valutazione, in modo da eccedere
il tetto massimo di incremento della
retribuzione di posizione fissato dal
contratto integrativo nazionale del dicembre
2003
(articolo ItaliaOggi
del 03.06.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Lavoro pubblico e lavoro privato
- Il giano bifronte della politica
governativa
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 03.06.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
G. Bertagna,
QUESTIONI VARIE SUL SALARIO
ACCESSORIO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI
(tratto
dalla newsletter di www.publika.it n. 42 -
giugno 2011). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Fac-simile di Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno
2011 (versione modificabile a piacimento)
(CISL-FP di Bergamo,
giugno 2011). |
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maggio 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO:
La quota di contributo afferente al costo di
costruzione va dunque determinata all’atto
del rilascio della concessione edilizia o
del permesso di costruzione, ma deve essere
versata nel corso della costruzione e
comunque nei sessanta giorni dalla sua
ultimazione.
La data del rilascio della concessione
edilizia o del permesso di costruzione è il
momento in cui sorge l’obbligazione
contributiva rapportata al costo di
costruzione, e pertanto è da quella stessa
data che l’amministrazione comunale può far
valere il suo diritto di credito, ossia
esercitare il potere di accertamento
dell’importo dovuto, con conseguente
decorrenza della prescrizione (decennale)
del diritto medesimo il quale, sin dal
momento dell’adozione del provvedimento
ampliativo della sfera del richiedente la
concessione o il permesso di costruzione, è
certo, liquido o agevolmente liquidabile ed
esigibile.
La suddetta obbligazione è di tipo “acausale”,
perché connessa alla mera utilizzazione
edificatoria del territorio, e perciò
ritenuta di natura paratributaria, a
differenza dell’obbligazione per oneri di
urbanizzazione che deve, invece, ritenersi
“causale” ed ha natura di corrispettivo di
diritto pubblico di natura non tributaria,
dovuto dal titolare della concessione
edilizia per la partecipazione ai costi
delle opere di urbanizzazione connessi
all’edificazione.
In ogni caso, per entrambe le obbligazioni
il rilascio della concessione edilizia o del
permesso di costruzione rappresenta il
momento costitutivo dell’obbligo giuridico
-incombente sul beneficiario del
provvedimento autorizzatorio- di
corrispondere le somme dovute per il
contributo di costruzione.
Con la conseguenza che l’omessa contestuale
determinazione di tale contributo o di una
delle due voci che lo compongono (oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione)
realizza, sin dal momento del rilascio del
titolo abilitativo all’edificazione, una
lesione attuale e concreta alla finanza
comunale, venendo a mancare, in capo
all’ente locale, la disponibilità piena ed
immediata di entrate contributive ad esso
spettanti.
---------------
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali
–art. 58 della legge 08.06.1990 n. 142– è
previsto che l’azione di responsabilità si
prescrive col decorso del quinquennio “dalla
commissione del fatto”.
Tale espressione deve essere intesa nel
senso che non è sufficiente a dare inizio al
periodo prescrizionale il semplice
compimento della condotta trasgressiva degli
obblighi di servizio dalla quale non sia
ancora scaturito alcun nocumento all’ente
pubblico, posto che l’elemento “fatto”
comprende non solo la condotta del soggetto
ma anche l’evento dannoso che ad essa
consegue.
Un indirizzo interpretativo del tutto
analogo è stato poi adottato a proposito
dell’art. 1, secondo comma, della legge
14.01.1994, n. 20 (come sostituito con legge
20.12.1996, n. 639) -per il quale il diritto
al risarcimento del danno si prescrive in
ogni caso in 5 anni, decorrenti dalla data
in cui si è verificato il “fatto dannoso”
(ovvero, in caso d’occultamento doloso del
danno, dalla data della sua scoperta)–,
affermandosi che ai fini dell’individuazione
del “dies a quo” della prescrizione, ai
sensi del citato art. 1 l. n. 20/1994
occorre avere riguardo alla fattispecie
costituita da condotta ed evento dannoso,
che si completa al verificarsi di
quest’ultimo, vale a dire del depauperamento
dell’amministrazione o dell’ente.
---------------
L’adeguamento annuo del costo di costruzione
secondo l’indice ISTAT ... rientra
indiscutibilmente nell’ambito del
procedimento autorizzatorio di cui sopra,
trattandosi di adempimento strettamente
connesso all’esatto computo del contributo
dovuto in relazione al permesso di
costruire.
Anche per tale adempimento
l’ordinaria competenza a provvedere
(appartenesse e) appartenga al Responsabile
della Unità Operativa interessata, più che
al Responsabile dell’Area di riferimento (“Servizi
per la Collettività ed il Territorio”) o
agli organi deliberativi dell’Ente.
D’altro canto, l’aggiornamento in questione
si risolve in una operazione di calcolo da
effettuarsi sulla base di un parametro -la
variazione ISTAT- fissato da prescrizioni
legislative (statali e regionali) alla
stregua delle quali si sarebbe dovuto
provvedere automaticamente anno per anno,
senza alcuna possibilità di valutazioni ed
apprezzamenti discrezionali da parte degli
organi di governo comunali trattandosi,
invero, di adeguamento comunque obbligatorio
per legge.
Sul punto le disposizioni di riferimento,
vale a dire l’art. 16, comma 9, del d.P.R.
n. 380/2001 –testualmente riproduttivo, in
parte qua, dell’art. 6, comma 3, della legge
n. 10 del 1977– e l’art. 29, comma 3, della
legge regionale Emilia Romagna n. 31 del
2002, risultano univocamente chiare e
vincolanti nel prevedere che nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni
regionali il costo di costruzione è adeguato
annualmente dai Comuni “in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica”, con
l’ulteriore rilevante precisazione, nella
norma statale appena citata,
che
all’adeguamento si procede anche “in
eventuale assenza di tali determinazioni”
ed “autonomamente”.
---------------
Il mancato aggiornamento del
costo di costruzione configura una condotta omissiva dell’odierno convenuto
qualificabile, se non come dolosa,
certamente come gravemente colposa.
Osserva il Collegio come nella fattispecie in esame difettino i
profili del c.d. dolo “erariale” o “contrattuale” non risultando il comportamento del
sig. ... improntato a consapevole volontà
del medesimo di agire in violazione dei
propri doveri d’ufficio e di arrecare un
ingiusto pregiudizio all’Ente.
Nella condotta del sunnominato ricorrono,
tuttavia, gli elementi della colpa grave,
ove si consideri, anzitutto, che
l’aggiornamento annuale del costo di
costruzione postulava un dovere
particolarmente pregnante e puntuale di
diligenza nell’adempimento di tale obbligo,
specie per i connessi rilevanti riflessi
sulle finanze del Comune.
L’inadempienza si
è protratta per svariati anni senza che il
convenuto abbia mai adottato, nell’ambito
dell’autonomia di competenze non meramente
esecutive di cui in precedenza si è fatto
cenno, alcuna concreta, documentata
iniziativa di natura “operativa”, o
anche solo “sollecitatoria” e/o “propositiva”,
volta a definire la vicenda dell’adeguamento
ISTAT di cui si discute; vicenda, occorre
ribadirlo, coinvolgente, in via diretta ed
immediata, l’importante attività gestionale
in materia di edilizia privata propriamente
riservata all’Unità Operativa (“Urbanistica–Edilizia
Privata–Ambiente”) della quale il sig.
... era Responsabile.
In altre parole, viene qui in rilievo la
prolungata, ingiustificata inerzia del
convenuto in ordine all’adeguamento del
costo di costruzione, inerzia da ritenersi e
valutarsi quale espressione di inescusabile
e macroscopica superficialità nella cura
dell’attività gestoria di un settore
comunale, quello dell’edilizia privata, di
assoluto rilievo.
Il Collegio
ritiene dunque sussistente una condotta
gravemente colposa del sig. ...,
direttamente causativa del danno alle
finanze comunali perseguito in questa sede.
---------------
Non si può non evidenziare come
abbia fatto assoluto difetto, nella vicenda
in esame, l’esercizio da parte dei dirigenti
succedutisi nella carica di Responsabile
dell’Area n. 3 (“Servizi per la
Collettività ed il Territorio”) dei
propri poteri di direttiva, di impulso e di
controllo, quando non sostitutivi, in
relazione alla specifica attività svolta
dall’Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia
Privata–Ambiente”.
Resta il fatto che
l’assenza di una qualunque iniziativa da
parte dei vari soggetti comunali (in
primis Consiglio, Giunta e dirigenti
Responsabili dell’Area 3), comunque coinvolti
dalla discussa problematica in ragione delle
rispettive attribuzioni, ha consentito che
la grave anomalia gestionale rappresentata
dal mancato adeguamento del costo di
costruzione si protraesse per diversi anni
in una situazione di persistente inazione
dell’amministrazione; situazione che ha
senza dubbio contribuito al progressivo
formarsi dell’ingente danno per cui è causa.
Il mancato intervento degli
altri soggetti comunali interessati,
concretizzatosi anch’esso in una continuata
ed assolutamente ingiustificabile inerzia,
pur non facendo venire meno la
responsabilità per colpa grave dell’odierno
convenuto assuma, tuttavia, concorrente
rilevanza nella produzione dell’evento
dannoso.
Tale apporto concausale, valutato con
riguardo all’insieme delle accennate
condotte “inattive”, appare
complessivamente stimabile, per la notevole
incidenza che esso ha avuto sul protrarsi
per anni dell’inadempimento dell’obbligo di
adeguamento del costo di costruzione, nella
misura del 75 per cento, con corrispondente
riduzione al 25 per cento della percentuale
di responsabilità restante a carico del sig.
....
1)
L’ipotesi di danno erariale sottoposta
all’esame della Corte è costituita –secondo
la prospettazione accusatoria- dalle minori
entrate, per il complessivo importo di €
386.711,64, derivanti al Comune di Vergato
dal mancato adeguamento annuale,
relativamente al periodo 2000–2009, del
costo di costruzione ai fini della
determinazione della quota di contributo per
il rilascio della concessione edilizia o del
permesso di costruire nuovi edifici.
Per tale evento dannoso è stato chiamato in
giudizio il sig. ..., quale responsabile del
Settore Urbanistica e Ambiente dal 1999 al
2001 e, poi, della Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia
Privata–Ambiente” fino al 29.07.2009.
---------------
2)
Ai fini della migliore comprensione della
causa è opportuno premettere un breve
excursus delle norme in materia
edificatoria coinvolte nella fattispecie.
2.a)
Si deve quindi partire dalla legge
28.01.1977, n. 10 sull’edificabilità dei
suoli, che all’art. 1 stabiliva che “Ogni
attività comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio
comunale partecipa agli oneri ad essa
relativi e la esecuzione delle opere è
subordinata a concessione da parte del
sindaco, ai sensi della presente legge”
soggiungendo, all’art. 3, che “la
concessione comporta la corresponsione di un
contributo commisurato all’incidenza delle
spese di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione”.
Per il successivo art. 5 della legge n. 10
del 1977 appena citata, “l'incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, previsti dall'articolo 4 della
legge 29.09.1964, n. 847, modificato
dall'articolo 44 della legge 22.10.1971, n.
865, nonché dalle leggi regionali, è
stabilita, ai fini del precedente articolo
3, con deliberazione del consiglio comunale
in base alle tabelle parametriche che la
regione definisce, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, per classi di comuni in
relazione…(comma 1).
Fino all'approvazione delle tabelle di cui
al precedente comma i comuni continuano ad
applicare le disposizioni adottate in
attuazione della legge 06.08.1967, n. 765
(comma 2).
Nel caso di mancata definizione delle
tabelle parametriche da parte della regione
entro il termine stabilito nel primo comma e
fino alla definizione delle tabelle stesse,
i comuni provvedono, in via provvisoria, con
deliberazione del consiglio comunale (comma
3)”.
Infine, l’art. 6 (nel testo sostituito
dall’art. 7 l. 24.12.1993 n. 537) della
medesima legge prevedeva che “il costo di
costruzione di cui all'articolo 3 della
presente legge per i nuovi edifici è
determinato periodicamente dalle regioni con
riferimento ai costi massimi ammissibili per
l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse
regioni a norma della lettera g) del primo
comma dell'art. 4 della L. 05.08.1978, n.
457” (comma 1), soggiungendo che “con
gli stessi provvedimenti di cui al primo
comma, le regioni identificano classi di
edifici con caratteristiche superiori a
quelle considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia
agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione
in misura non superiore al 50 per cento”
(comma 2) e disponendo, altresì, che “nei
periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali di cui al primo comma, ovvero in
eventuale assenza di tali determinazioni, il
costo di costruzione è adeguato annualmente,
ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)” (comma
3).
2.b)
I sopra citati artt. 1, 3, 5 e 6 (nonché gli
artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16) della
legge n. 10 del 1977 sono stati, poi,
espressamente abrogati dall'art. 136, commi
1 e 2, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 – “Testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)”,
a decorrere dal 30.06.2003, ai sensi
dell'art. 2, del decreto-legge 20.06.2002,
n. 122, conv., con modificazioni, in legge
01.08.2002, n. 185.
Per quel che occupa, il predetto Testo
unico, definite la natura e le
caratteristiche del permesso di costruire
(v. artt. 10–15), rilasciato “dal
dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale nel rispetto delle leggi,
dei regolamenti e degli strumenti
urbanistici” (v. art. 13, comma 1),
all’art. 16, ha raccolto le disposizioni
(legge 28.01.1977, n. 10, articoli 3; 5,
comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge
05.08.1978, n. 457, art. 47; legge
24.12.1993, n. 537, art. 7; legge
29.09.1964, n. 847, articoli 1, comma 1,
lettere b) e c), e 4; legge 22.10.1971, n.
865, art. 44; legge 11.03.1988, n. 67, art.
17; decreto legislativo 05.02.1997, n. 22,
art. 58, comma 1; legge 23.12.1998, n. 448,
art. 61, comma 2) sul “contributo per il
rilascio del permesso di costruire” tra
le quali vanno segnalate le seguenti:
- “Salvo quanto disposto dall'articolo
17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un
contributo commisurato all'incidenza degli
oneri di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione, secondo le modalità indicate
nel presente articolo” (comma 1);
- “La quota di contributo relativa agli
oneri di urbanizzazione è corrisposta al
comune all'atto del rilascio del permesso di
costruire e, su richiesta dell'interessato,
può essere rateizzata…” (comma 2);
- “La quota di contributo relativa al
costo di costruzione, determinata all'atto
del rilascio, è corrisposta in corso
d'opera, con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune, non oltre sessanta
giorni dalla ultimazione della costruzione”
(comma 3);
- “Il costo di costruzione per i nuovi
edifici è determinato periodicamente dalle
regioni con riferimento ai costi massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della
lettera g) del primo comma dell'articolo 4
della legge 05.08.1978, n. 457. Con lo
stesso provvedimento le regioni identificano
classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia
agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione
in misura non superiore al 50 per cento. Nei
periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione
è adeguato annualmente, ed autonomamente, in
ragione dell'intervenuta variazione dei
costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il
contributo afferente al permesso di
costruire comprende una quota di detto
costo, variabile dal 5 per cento al 20 per
cento, che viene determinata dalle regioni
in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione” (comma 9).
2.c)
Da ultimo, la legge regionale Emilia Romagna
25.11.2002, n. 31 (“Disciplina generale
dell’edilizia") ha disposto, all’art. 27
(“Contributo di costruzione”), che: “Fatti
salvi i casi di riduzione o esonero di cui
all'art. 30, il proprietario dell'immobile o
colui che ha titolo per chiedere il rilascio
del permesso o per presentare la denuncia di
inizio attività è tenuto a corrispondere un
contributo commisurato all'incidenza degli
oneri di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione” (comma 1); “Il
contributo di costruzione è quantificato dal
Comune per gli interventi da realizzare
attraverso il permesso di costruire ovvero
dall'interessato per quelli da realizzare
con denuncia di inizio attività” (comma
2); “La quota di contributo relativa agli
oneri di urbanizzazione è corrisposta al
Comune all'atto del rilascio del permesso
ovvero all'atto della presentazione della
denuncia di inizio attività. Il contributo
può essere rateizzato, a richiesta
dell'interessato” (comma 3); “La
quota di contributo relativa al costo di
costruzione è corrisposta in corso d'opera,
secondo le modalità e le garanzie stabilite
dal Comune” (comma 4).
Al successivo art. 29, la stessa legge
regionale ha stabilito che “Il costo di
costruzione per i nuovi edifici è
determinato almeno ogni cinque anni dal
Consiglio regionale con riferimento ai costi
parametrici per l'edilizia agevolata. Il
contributo afferente al titolo abilitativo
comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento,
che viene determinata con l'atto del
Consiglio regionale in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni e della loro destinazione e
ubicazione” (comma 1), e “Nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni
regionali, il costo di costruzione è
adeguato annualmente dai Comuni, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica” (comma 3).
---------------
3)
In base alla delineata cornice normativa,
la
quota di contributo afferente al costo di
costruzione va dunque determinata all’atto
del rilascio della concessione edilizia o
del permesso di costruzione, ma deve essere
versata nel corso della costruzione e
comunque nei sessanta giorni dalla sua
ultimazione.
Secondo giurisprudenza amministrativa ormai
consolidata, la data del rilascio della
concessione edilizia o del permesso di
costruzione è il momento in cui sorge
l’obbligazione contributiva rapportata al
costo di costruzione, e pertanto è da quella
stessa data che l’amministrazione comunale
può far valere il suo diritto di credito,
ossia esercitare il potere di accertamento
dell’importo dovuto, con conseguente
decorrenza della prescrizione (decennale)
del diritto medesimo il quale, sin dal
momento dell’adozione del provvedimento ampliativo della sfera del richiedente la
concessione o il permesso di costruzione, è
certo, liquido o agevolmente liquidabile ed
esigibile (cfr. Consiglio di Stato – Sez. IV,
06.06.2008 n. 2686; Sez. IV, 05.04.2006 n.
7219; Sez. V, 13.06.2003 n. 3332; TAR Marche
Ancona, 01.04.2004 n. 143; TAR Abruzzo
Pescara, 10.05.2002 n. 477; TAR Calabria
Catanzaro, 06.02.1996 n. 180).
Come ancora precisato dal giudice
amministrativo, la suddetta obbligazione è
di tipo “acausale”, perché connessa
alla mera utilizzazione edificatoria del
territorio, e perciò ritenuta di natura
paratributaria, a differenza
dell’obbligazione per oneri di
urbanizzazione che deve, invece, ritenersi “causale”
ed ha natura di corrispettivo di diritto
pubblico di natura non tributaria, dovuto
dal titolare della concessione edilizia per
la partecipazione ai costi delle opere di
urbanizzazione connessi all’edificazione
(cfr. TAR Lombardia Brescia, 03.12.2007 n.
1268; TAR Toscana Firenze, Sez. III,
11.08.2004 n. 3181).
In ogni caso, per entrambe le obbligazioni
il rilascio della concessione edilizia o del
permesso di costruzione rappresenta il
momento costitutivo dell’obbligo giuridico
-incombente sul beneficiario del
provvedimento autorizzatorio- di
corrispondere le somme dovute per il
contributo di costruzione (cfr. Consiglio di
Stato – Sezione IV, 06.06.2008 n. 2686).
Con la conseguenza che l’omessa contestuale
determinazione di tale contributo o di una
delle due voci che lo compongono (oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione)
realizza, sin dal momento del rilascio del
titolo abilitativo all’edificazione, una
lesione attuale e concreta alla finanza
comunale, venendo a mancare, in capo
all’ente locale, la disponibilità piena ed
immediata di entrate contributive ad esso
spettanti.
Analogamente è a dire, in termini di
attualità ed effettività del pregiudizio,
con riguardo all’errata determinazione del
contributo in misura inferiore al dovuto;
ciò anche a voler prescindere dal carattere
di definitività attribuito da una certa
giurisprudenza alla determinazione del
quantum della obbligazione contributiva
a carico del privato, con esclusione della
possibilità per l’amministrazione comunale
che abbia erroneamente liquidato l’ammontare
del contributo, di richiedere
successivamente, in via di autotutela, un
importo a titolo di conguaglio (cfr.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, decisione n. 1007/2000).
---------------
4)
Si può ora passare ad esaminare la questione
della prescrizione dell’azione di
responsabilità eccepita dalla difesa del
convenuto.
Sul punto è appena da ricordare che
nel
nuovo ordinamento delle autonomie locali
–art. 58 della legge 08.06.1990 n. 142– è
previsto che l’azione di responsabilità si
prescrive col decorso del quinquennio “dalla
commissione del fatto”.
Tale espressione, secondo giurisprudenza di
questa Corte,
deve essere intesa nel senso
che non è sufficiente a dare inizio al
periodo prescrizionale il semplice
compimento della condotta trasgressiva degli
obblighi di servizio dalla quale non sia
ancora scaturito alcun nocumento all’ente
pubblico, posto che l’elemento “fatto”
comprende non solo la condotta del soggetto
ma anche l’evento dannoso che ad essa
consegue (cfr. Sez. II, 03.02.1999 n. 28/A;
Sez. giurisd. reg. Lazio, 25.09.2000 n.
1544/R).
Un indirizzo interpretativo del tutto
analogo è stato poi adottato a proposito
dell’art. 1, secondo comma, della legge
14.01.1994, n. 20 (come sostituito con legge
20.12.1996, n. 639) -per il quale il diritto
al risarcimento del danno si prescrive in
ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla
data in cui si è verificato il “fatto
dannoso” (ovvero, in caso d’occultamento
doloso del danno, dalla data della sua
scoperta)–, affermandosi che ai fini
dell’individuazione del “dies a quo”
della prescrizione, ai sensi del citato art.
1 l. n. 20/1994 occorre avere riguardo alla
fattispecie costituita da condotta ed evento
dannoso, che si completa al verificarsi di
quest’ultimo, vale a dire del depauperamento
dell’amministrazione o dell’ente (cfr. Corte
dei Conti – Sezioni II, 19.10.1998 n.
212/A).
Tanto premesso, ritiene il Collegio di non
poter condividere la tesi di parte attrice
secondo la quale si tratterebbe, nella
specie, di illecito permanente
caratterizzato dal protrarsi nel tempo della
condotta antidoverosa la quale dovrebbe,
perciò, essere considerata una condotta
unica continuata, con conseguente
spostamento “in avanti”, sino alla
sua cessazione, del "dies a quo" per
l'inizio del computo del termine
prescrizionale.
In realtà, la contestata vicenda di danno,
pur nella sua sostanziale unitarietà,
risulta articolata in segmenti temporali
corrispondenti ai singoli anni controversi
(2000–2009), cui le specifiche minori
entrate sono state riferite.
D’altra parte, il criterio -poi confermato
dalla Procura attrice– per mezzo del quale
il Comune di Vergato è pervenuto alla
determinazione del danno in discussione è
consistito proprio nel calcolare il mancato
adeguamento del costo di costruzione anno
per anno, a partire dal 2000 fino al 2009,
individuando l’ammontare delle minori
entrate per ogni singolo esercizio
finanziario ed il loro ammontare complessivo
(pari a € 386.711,64).
La decorrenza della prescrizione della
domanda risarcitoria va quindi stabilita
tenendo conto del criterio appena
evidenziato, ovvero avendo riguardo al danno
come perdita di entrate contributive subita
dal Comune in riferimento ad ogni specifico
anno oggetto di contestazione.
Resta da aggiungere che, non sussistendo
nella fattispecie alcun occultamento doloso,
il mancato adeguamento automatico del costo
di costruzione era comunque rilevabile, e
dunque obiettivamente conoscibile, già
all’interno di ogni esercizio finanziario di
riferimento, attraverso le normali procedure
di controllo e di revisione previste dal T.U.EE.LL. (d.lgs. n. 267/2000).
Ne discende, ad avviso del Collegio, che il
“dies a quo” del termine
prescrizionale deve essere fatto coincidere,
anno per anno, con la chiusura
dell’esercizio finanziario di riferimento, e
pertanto, poiché il primo atto interruttivo
del termine prescrizionale (quinquennale) va
individuato nell’invito a dedurre emesso il
16.03.2010 dalla Procura attrice, la pretesa
risarcitoria azionata da quest’ultima
risulta prescritta in relazione al danno per
le minori entrate contributive riferite agli
anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
L’accertata parziale prescrizione del danno
nei termini appena specificati conduce a
ritenere assorbita, relativamente e
limitatamente agli anni sopra indicati
(2000–2004), ogni ulteriore questione
dedotta in atti.
---------------
5)
Quanto, invece, alla parte restante del
danno, costituita dalla perdita di entrate
contributive realizzata nel periodo
dall'01.01.2005 all’ottobre 2009, occorre
prendere le mosse dalla considerazione che
tale periodo ricade interamente sotto il
vigore del citato Testo unico dell’edilizia
(d.P.R. n. 380 del 2001).
Questo corpo normativo è stato emanato
–unitamente al d.lgs. 06.06.2001 n. 378,
recante “Disposizioni legislative in materia
edilizia. (Testo B)” e al d.P.R. 06.06.2001
n. 379 recante “Disposizioni
regolamentari in materia edilizia. (Testo C)”-
in esecuzione delle norme e dei principi di
cui alla legge 08.03.1999, n. 50 (“Delegificazione
e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi – Legge di
semplificazione 1998”), che prevedeva,
in attuazione dell'art. 20, comma 1, della
legge 15.03.1997, n. 59 (c.d. “legge
Bassanini”), l’emanazione di regolamenti
(ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23.08.1988, n. 400) per la delegificazione e
la semplificazione dei procedimenti
amministrativi (art. 1), nonché il riordino
delle norme legislative e regolamentari
disciplinanti varie fattispecie e materie “mediante
l'emanazione di testi unici riguardanti
materie e settori omogenei, comprendenti, in
un unico contesto e con le opportune
evidenziazioni, le disposizioni legislative
e regolamentari” (art. 7).
Le norme del d.P.R. n. 380 del 2001 che
interessano in particolare ai fini
dell’odierno giudizio sono già state
riportate al punto 2.b) della presente
esposizione in diritto, cui si rinvia.
Qui preme osservare che le norme anzidette
hanno ripreso i contenuti sostanziali delle
preesistenti disposizioni della legge n. 10
del 1977 in coerenza, peraltro, ai limiti di
intervento del legislatore delegato come
segnati dai principi e criteri direttivi
fissati dall’art. 7, comma 2, della legge n.
50 del 1999, tra cui il “coordinamento
formale delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo”
(v. art. 7, comma 2, lett. d).
In altre parole, il legislatore delegato,
con l’emanazione del Testo unico in oggetto,
ha realizzato un unico quadro normativo
delle preesistenti disposizioni nella
materia che occupa, effettuando un’opera di
ricognizione, coordinamento e
razionalizzazione delle stesse senza,
comunque, introdurre innovazioni sostanziali
rispetto al sistema normativo previgente.
Ad avviso del Collegio, in un siffatto
contesto non appare quindi configurabile
alcuna radicale discontinuità delle
disposizioni de quibus raccolte nel
Testo unico n. 380 del 2001 rispetto a
quelle della legge n. 10 del 1977 sulla
edificabilità dei suoli, tale da poter
giustificare, per quanto qui interessa,
dubbi ed incertezze applicative in ordine
alla determinazione del contributo afferente
al costo di costruzione.
Ciò anche a voler considerare l’aspetto
innovativo riferito alla sostituzione della
concessione edilizia con il “permesso di
costruire”, che tuttavia non ha
comportato modifiche di rilevanza
sostanziale alla disciplina del costo di
costruzione, come del resto può desumersi
dal raffronto tra le sopra riportate
disposizioni degli artt. 3 (“contributo
per il rilascio della concessione”) e 6
(“determinazione del costo di costruzione”)
della legge n. 10 del 1977 e le
corrispondenti disposizioni dell’art. 16 (“contributo
per il rilascio del permesso di costruire”)
del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché degli
artt. 27 (“contributo di costruzione”)
e 29 (“costo di costruzione”) della
legge Emilia Romagna n. 31 del 2002.
Al riguardo, peraltro, non appare superfluo
osservare che nel presente giudizio oggetto
di contestazione non è un (ipotetico) “cattivo”
uso del potere abilitativo del Comune in
ordine all’attività edificatoria, bensì il
mancato aggiornamento ISTAT, negli anni
sopra specificati (2005–2009), del costo di
costruzione da determinarsi (ed
effettivamente determinato) all’atto del
rilascio dei provvedimenti di autorizzazione
a costruire; provvedimenti -giova
sottolinearlo– che in questa sede non hanno
formato oggetto di alcuna censura.
---------------
6)
Passando al merito degli addebiti mossi a
carico dell’odierno convenuto, occorre
anzitutto soffermarsi sulla collocazione
dell’Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia
Privata–Ambiente” all’interno del
sistema di organizzazione del Comune come
ridefinito (con deliberazione di giunta n.
120 del 02.11.2000) a seguito dell’entrata
in vigore del decreto legislativo 18.08.2000
n. 267 (T.U. Enti Locali), ed ordinato per “Aree”
comprendenti, a loro interno, più Unità
Operative.
Orbene, la suddetta Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente”, della
quale il sig. ... è stato Responsabile dal
2001 al luglio 2009, rappresenta
un’articolazione dell’Area n. 3 – “Servizi
per la Collettività ed il Territorio”
comprendente, oltre alla menzionata Unità,
anche le Unità Operative "Attività
Produttive-Sportello unico-Turismo
(escluso quello culturale)", "Lavori
Pubblici e manutenzione” e "Polizia
Municipale-Protezione civile".
Come desumibile dalla documentazione in atti
(v. Statuto del Comune e Piani Esecutivi di
Gestione), l’Unità Operativa in questione,
sostitutiva (dall’anno 2001) del Settore “Urbanistica
e Ambiente”, ancorché costituisca, così
come le altre Unità Operative, una struttura
interna (all’Area n. 3) di tipo non apicale,
risulta comunque dotata, negli specifici
ambiti di competenza, di autonomia
funzionale e gestionale per il conseguimento
degli obiettivi programmati, con imputazione
dei relativi capitoli di bilancio (42035 -
oneri su costo di costruzione; 42036 – oneri
di urbanizzazione primaria; 42037 – oneri di
urbanizzazione secondaria…).
D’altra parte, giusta quanto precisato dal
Comune di Vergato, e come sottolineato dalla
Procura attrice, senza alcuna contestazione
difensiva sul punto, il geom. ..., anche
dopo la “trasformazione” del Settore
“Urbanistica e Ambiente” in Unità
Operativa “Urbanistica–Edilizia
Privata–Ambiente”, all’esito allo
svolgimento “delle attività istruttorie di
natura tecnica in materia urbanistica ed
edilizia” provvedeva “autonomamente
all’adozione del provvedimento finale” (v. “Prospetto
dotazione organica del servizio”
trasmesso con nota sindacale 08.01.2010,
prot. n. 213), in piena continuità con le
funzioni di Responsabile di Settore
precedentemente esplicate.
In altre parole, anche successivamente alla
creazione -unitamente alla figura dei
relativi Responsabili- delle “Aree”,
individuate come “strutture operative di
massima dimensione, finalizzate a garantire
l’efficacia dell’intervento nell’ambito di
materie aventi caratteristiche omogenee”
(v. Statuto del Comune di Vergato) ed
articolate, a loro volta, in Unità
Operative, l’intero procedimento abilitativo
edilizio, e quindi la determinazione del
contributo di costruzione (oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione) in
sede di rilascio del permesso di
costruzione, continuava a fare capo, in via
diretta, al geom. ..., nella sua qualità
di Responsabile della Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente”.
Tanto chiarito, va subito aggiunto che
l’adeguamento annuo del costo di costruzione
secondo l’indice ISTAT, disciplinato dalla
normativa dianzi richiamata (v. art. 16 d.P.R. n. 380/2001; artt. 27 e 29 l.reg.
Emilia Romagna n. 31/2002),
rientra
indiscutibilmente nell’ambito del
procedimento autorizzatorio di cui sopra,
trattandosi di adempimento strettamente
connesso all’esatto computo del contributo
dovuto in relazione al permesso di
costruire.
Appare perciò evidente, ad avviso del
Collegio, che anche per tale adempimento
l’ordinaria competenza a provvedere
(appartenesse e) appartenga al Responsabile
della Unità Operativa interessata, più che
al Responsabile dell’Area di riferimento (“Servizi
per la Collettività ed il Territorio”) o
agli organi deliberativi dell’Ente.
D’altro canto, l’aggiornamento in questione
si risolve in una operazione di calcolo da
effettuarsi sulla base di un parametro -la
variazione ISTAT- fissato da prescrizioni
legislative (statali e regionali) alla
stregua delle quali si sarebbe dovuto
provvedere automaticamente anno per anno,
senza alcuna possibilità di valutazioni ed
apprezzamenti discrezionali da parte degli
organi di governo comunali trattandosi,
invero, di adeguamento comunque obbligatorio
per legge.
Sul punto le disposizioni di riferimento,
vale a dire l’art. 16, comma 9, del d.P.R.
n. 380/2001 –testualmente riproduttivo, in
parte qua, dell’art. 6, comma 3, della legge
n. 10 del 1977– e l’art. 29, comma 3, della
legge regionale Emilia Romagna n. 31 del
2002, risultano univocamente chiare e
vincolanti nel prevedere che nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni
regionali il costo di costruzione è adeguato
annualmente dai Comuni “in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica”, con
l’ulteriore rilevante precisazione, nella
norma statale appena citata,
che
all’adeguamento si procede anche “in
eventuale assenza di tali determinazioni”
ed “autonomamente”.
---------------
7)
Per quanto precede, ritiene il Collegio che
nella fattispecie in esame, riguardo al
mancato adeguamento annuale del costo di
costruzione, si sia verificata una
situazione di illegittima omissione a
provvedere da parte del Comune.
Omissione in primo luogo imputabile al geom.
... il quale, nella sua veste di
Responsabile della competente Unità
Operativa, avrebbe dovuto dare piena e
continuativa attuazione,
anche dopo l’entrata in vigore del Testo
Unico dell’edilizia, alla
delibera del Consiglio Comunale n. 58 del
29.09.1999 (di recepimento della
deliberazione del Consiglio Regionale n.
1108 in data 29.03.1999) aggiornando annualmente, con
propria determinazione, il costo di
costruzione, così come stabilito al punto 4)
del dispositivo della delibera medesima;
adempimento, del resto, di non particolare
complessità, già curato dall’odierno
convenuto in riferimento all’anno 2001
mediante l’adozione della determinazione n.
58 del 20.12.2000.
Né il contestato inadempimento può trovare
valida giustificazione nel documento
denominato “Appunti per una discussione
della Giunta in merito alla pianificazione
urbanistica comunale e ai primi adempimenti
conseguenti alla nuova legge di disciplina
dell’attività edilizia” allegato dalla
difesa del convenuto.
Trattasi infatti, come anche sottolineato
dall’Organo requirente, di documento –senza
data e senza alcuna sottoscrizione- del
quale non è affatto chiara la provenienza,
privo comunque di qualsiasi valenza
autoritativa e decisoria ed inidoneo,
pertanto, ad esplicare efficacia vincolante
nei confronti del convenuto, e ciò a fronte
–è bene ripeterlo- sia del perdurante
obbligo, normativamente espresso, di
adeguare annualmente il costo di
costruzione, sia del menzionato atto
deliberativo comunale (delib. cons. n. 58
del 29.09.1999) che poneva tale incombente a
carico del “Capo Settore Urbanistica”
(ora Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia
Privata–Ambiente”).
Incombente, peraltro, mai revocato, né
formalmente né implicitamente, ed anzi
ribadito, con richiamo testuale ai
precedenti e sottostanti provvedimenti
regionale (delib. cons. n. 1108/1999) e
comunale (delib. cons. n. 58/1999), dalla
deliberazione di giunta n. 105 in data
08.10.2009 con la quale, nel prendere atto “…della
necessità di procedersi all’aggiornamento
del costo di costruzione ai sensi della
deliberazione di Consiglio Regionale n.
1108/1999 e della deliberazione di Consiglio
Comunale n. 58/1999, alla luce delle
intervenute variazioni dei costi di
costruzione accertata dall’ISTAT”, si
disponeva che il Responsabile della U.O. “Urbanistica
Edilizia Privata e Ambiente” avrebbe
provveduto “all’aggiornamento annuale ed
autonomo del predetto costo di costruzione,
secondo le modalità di cui alla
deliberazione di CR n. 1108/1999”.
Il che sta a confermare, con tutta evidenza,
la piena e perdurante validità ed efficacia
delle due suindicate delibere (regionale e
comunale) del 1999 anche oltre l’entrata in
vigore del Testo unico dell’edilizia.
---------------
8)
In sostanza, dunque, il mancato
aggiornamento del costo di costruzione
configura, ai fini del presente giudizio,
una condotta omissiva dell’odierno convenuto
qualificabile, se non come dolosa,
certamente come gravemente colposa.
A questo riguardo, osserva il Collegio come
nella fattispecie in esame difettino i
profili del c.d. dolo “erariale” o “contrattuale”,
peraltro solo adombrato dalla Procura
attrice, non risultando il comportamento del
sig. ... improntato a consapevole volontà
del medesimo di agire in violazione dei
propri doveri d’ufficio e di arrecare un
ingiusto pregiudizio all’Ente.
Nella condotta del sunnominato ricorrono,
tuttavia, gli elementi della colpa grave,
ove si consideri, anzitutto, che
l’aggiornamento annuale del costo di
costruzione -operazione, come già detto, di
relativa semplicità- postulava un dovere
particolarmente pregnante e puntuale di
diligenza nell’adempimento di tale obbligo,
specie per i connessi rilevanti riflessi
sulle finanze del Comune.
Va inoltre evidenziato che l’inadempienza si
è protratta per svariati anni senza che il
convenuto abbia mai adottato, nell’ambito
dell’autonomia di competenze non meramente
esecutive di cui in precedenza si è fatto
cenno, alcuna concreta, documentata
iniziativa di natura “operativa”, o
anche solo “sollecitatoria” e/o “propositiva”,
volta a definire la vicenda dell’adeguamento
ISTAT di cui si discute; vicenda, occorre
ribadirlo, coinvolgente, in via diretta ed
immediata, l’importante attività gestionale
in materia di edilizia privata propriamente
riservata all’Unità Operativa (“Urbanistica–Edilizia
Privata–Ambiente”) della quale il sig.
... era Responsabile.
In altre parole, viene qui in rilievo la
prolungata, ingiustificata inerzia del
convenuto in ordine all’adeguamento del
costo di costruzione, inerzia da ritenersi e
valutarsi quale espressione di inescusabile
e macroscopica superficialità nella cura
dell’attività gestoria di un settore
comunale, quello dell’edilizia privata, di
assoluto rilievo.
Per quanto sin qui dedotto,
il Collegio
ritiene dunque sussistente una condotta
gravemente colposa del sig. ...,
direttamente causativa,
nella misura che si andrà a specificare,
del danno alle finanze comunali
perseguito in questa sede.
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9)
Ciò posto, la condotta omissiva del
sunnominato va però collocata in un certo
contesto fattuale, del quale occorre tenere
debitamente conto ai fini della
delimitazione della responsabilità posta a
carico del convenuto medesimo.
In particolare, con riferimento alla
questione che ne occupa, non risulta che i
già menzionati “Appunti per una
discussione della Giunta in merito alla
pianificazione urbanistica comunale e ai
primi adempimenti conseguenti alla nuova
legge di disciplina dell’attività edilizia”
–ove risulta annotato, a proposito del
contributo di costruzione, che “Anche in
questo caso non sono necessarie, ora, scelte
particolari; occorre infatti attendere le
nuove determinazione del consiglio regionale
e quindi le tabelle per contributi e oneri
rimangono quelle in vigore. E' facoltà del
Consiglio Comunale l'adeguamento del costo
di costruzione sulla semplice base dei dati
ISTAT.”- siano stati poi tradotti in
formali deliberati del Comune contenenti
disposizioni o indicazioni in ordine
all’adeguamento del costo di costruzione.
In realtà, allo stato degli atti, nel
periodo intercorso tra la determinazione n.
58 del 28.12.2000 (oggetto: Aggiornamento
costo di costruzione) adottata dal geom. ...
e la delibera giuntale n. 105 in data
08.10.2009 (oggetto: “Aggiornamento ISTAT
costo di costruzione”) conseguente alla
relazione in pari data dell’arch. ... -
subentrata al geom. ... nella responsabilità
dell’Unità Operativa Urbanistica–Edilizia
Privata–Ambiente-, nessun organo comunale,
elettivo e non, risulta in alcun modo
essersi formalmente attivato, nell’ambito
dell’esercizio delle proprie peculiari
competenze, perché le modalità
dell’adeguamento ISTAT del costo di
costruzione ricevessero certa e sollecita
definizione nel vigore della nuova normativa
statale e regionale (d.P.R. n. 380/2001 e
l.reg. Emilia Romagna n. 31/2002);
fermo
restando comunque, come già sottolineato,
l’obbligo, non la mera facoltà, del Comune
di provvedere a tale adeguamento.
D’altra parte, anche ammesso e non concesso
(stante il chiaro dettato normativo) che
fosse effettiva facoltà del Consiglio
Comunale deliberare, sulla base di una
valutazione politica e discrezionale, in
ordine all’adeguamento o meno del costo di
costruzione, in ogni caso una tale decisione
avrebbe dovuto essere formalizzata con uno
specifico atto consiliare (con piena
assunzione della conseguente
responsabilità); il che non è avvenuto, né
le delibere di adozione di variante al PRG
(n. 39 dell’11-04-2003; n. 48 del
28-04-2003; n. 35 del 21-04-2009) richiamate
nella memoria di costituzione del convenuto
(vedasi pag. 6), ed alla stessa allegate,
esprimono alcuna volontà
politico-amministrativa di mantenere fermo
il costo anzidetto.
Non si può, inoltre, non evidenziare come
abbia fatto assoluto difetto, nella vicenda
in esame, l’esercizio da parte dei dirigenti
succedutisi nella carica di Responsabile
dell’Area n. 3 (“Servizi per la
Collettività ed il Territorio”) dei
propri poteri di direttiva, di impulso e di
controllo, quando non sostitutivi, in
relazione alla specifica attività svolta
dall’Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia
Privata–Ambiente”.
In conclusione, al di là di ipotizzabili
profili di responsabilità la cui valutazione
appartiene prioritariamente alla competenza
della Procura Requirente, resta il fatto che
l’assenza di una qualunque iniziativa da
parte dei vari soggetti comunali (in
primis Consiglio, Giunta e dirigenti
Responsabili dell’Area 3), comunque coinvolti
dalla discussa problematica in ragione delle
rispettive attribuzioni, ha consentito che
la grave anomalia gestionale rappresentata
dal mancato adeguamento del costo di
costruzione si protraesse per diversi anni
in una situazione di persistente inazione
dell’amministrazione; situazione che ha
senza dubbio contribuito al progressivo
formarsi dell’ingente danno per cui è causa.
Tutto ciò risulta ancora più evidente se si
considera che, a distanza di anni
dall’entrata in vigore della nuova normativa
sull’edilizia, è bastata la relazione
dell’08.10.2009 dell’arch. ... per attivare
il potere deliberativo della Giunta e
provvedere all’aggiornamento del costo di
costruzione (vedasi deliberazione n. 105 in
data 08.10.2009) senza, peraltro, che nel
frattempo il Consiglio Regionale avesse
adottato alcuna nuova determinazione in
materia.
Del resto, e vale la pena di rimarcarlo,
nella menzionata relazione si espone
testualmente che “Le procedure di
approvazione dell'aggiornamento cambiano
secondo indirizzi interni ai Comuni,
che non si è potuto riscontrare,
a volte delibera di giunta, altre
volte determina del responsabile
urbanistica-edilizia, ma il riscontro
dell'aggiornamento si è potuto avere in
quasi tutti i comuni. Tuttavia la scrivente
si è premurata di contattare la Regione,
dalla quale ha ricevuto rassicurazioni sulla
non rilevanza relativamente alla procedura
di approvazione, ma certezza sull'obbligo
dei comuni di procedere all'aggiornamento” (vedasi
pag. 4), a riprova del fatto che
se in
precedenza i vari organi comunali avessero
prestato, ognuno nell’ambito delle proprie
prerogative, maggiore cura e attenzione
circa la corretta applicazione della
procedura di calcolo del costo di
costruzione, l’ammontare del danno sarebbe
risultato di gran lunga inferiore a quello
poi accertato, o forse non si sarebbe
realizzato.
Ritiene pertanto il Collegio che nella
dedotta vicenda il mancato intervento degli
altri soggetti comunali interessati,
concretizzatosi anch’esso in una continuata
ed assolutamente ingiustificabile inerzia,
pur non facendo venire meno la
responsabilità per colpa grave dell’odierno
convenuto assuma, tuttavia, concorrente
rilevanza nella produzione dell’evento
dannoso.
Tale apporto concausale, valutato con
riguardo all’insieme delle accennate
condotte “inattive”, appare
complessivamente stimabile, per la notevole
incidenza che esso ha avuto sul protrarsi
per anni dell’inadempimento dell’obbligo di
adeguamento del costo di costruzione, nella
misura del 75 per cento, con corrispondente
riduzione al 25 per cento della percentuale
di responsabilità restante a carico del sig.
....
---------------
10)
Si pone, a questo punto, il problema della
quantificazione del danno derivato al Comune
dal mancato adeguamento annuale del costo di
costruzione; ciò limitatamente al periodo
gennaio 2005–ottobre 2009, essendo il
periodo precedente coperto, come già detto,
da prescrizione.
Al riguardo si deve tornare a rilevare che
il danno in questione è costituito dalle
minori entrate contributive conseguenti al
minor importo, rispetto al dovuto, del costo
di costruzione quale determinato dallo
stesso geom. ... nell’ambito del rilascio
dei permessi di costruire relativi alle
pratiche edilizie definite anno per anno.
Pratiche che come già evidenziato nel corso
della presente esposizione, e come anche
osservato in citazione dalla Procura
attrice, non hanno formato oggetto, né in
sede amministrativa né in questa sede
giurisdizionale, di alcuna contestazione
sotto alcun altro profilo diverso dal
mancato adeguamento ISTAT del costo di
costruzione.
Ne consegue che i rilievi formulati dalla
difesa del convenuto per il periodo dal 2005
in poi, e riportati al punto 6) della parte
narrativa della presente sentenza (cui si
rimanda), appaiono non risolutivi per quanto
qui ci occupa, siccome involgenti aspetti e
problematiche dei titoli abilitativi a
costruire (quali attività edilizie dovessero
scontare il costo di costruzione, quali
fossero a costo pieno, quali a costo
ridotto, quali esenti; …diversità dei costi
da scontare a seconda delle varie tipologie
di attività…inapplicabilità di alcun tipo di
adeguamento del costo di costruzione per i
permessi di costruire dei nuovi edifici ad
uso terziario; diversa disciplina per le
pratiche relative alle ristrutturazioni e
alle DIA…) che non possono influire
sull’accertamento del quantum del costo di
costruzione non introitato dal Comune a
causa della mancata applicazione, anno per
anno, del meccanismo adeguativo previsto
dalla normativa in materia.
Ciò in quanto il dato sostanziale su cui
l’Amministrazione ha computato, ai fini
risarcitori, l’adeguamento annuale ISTAT è
il costo di costruzione, comprendente
l’aumento (non aggiornato) a suo tempo
applicato, quale risultato del relativo
procedimento tecnico all’uopo utilizzato
proprio dal geom. ... nelle varie pratiche
edilizie come trattate e definite dallo
stesso e che non possono ora, in questa
sede, essere sottoposte ad una verifica
generalizzata stante, tra l’altro,
l’assoluta mancanza di indicazione, riguardo
alle stesse, di ulteriori circostanze ed
elementi concreti e specifici che sarebbe
stato onere del convenuto allegare.
A tale proposito, giova richiamare
testualmente alcuni passaggi della nota prot.
n. 7924 del 14.06.2010 inviata dal Comune di
Vergato alla Procura Regionale, ove si
precisa -in ordine alle modalità di calcolo
del danno erariale– “che il calcolo è
stato disposto in relazione alle somme
effettivamente accertate per ciascun
esercizio finanziario a titolo di costo di
costruzione (capitolo di entrata 4035-000
tit. 4 cat. 5, risorsa 44217), pertanto già
separato dall'introito per oneri di
urbanizzazione (che compongono la voce
complessiva del contributo di costruzione
dovuto dal cittadino).
Per quanto concerne le osservazioni in
ordine alla legittimazione della richiesta
del costo di costruzione di cui alla memoria
difensiva (e quindi alla differenziazione
tra edifici residenziali e terziari, alle
verifiche relative alla data di
presentazione della pratica, alla
distinzione tra nuove costruzioni e
ristrutturazioni) si precisa che il calcolo
è stato effettuato utilizzando come base
sostanziale gli accertamenti tecnici e
l'istruttoria già compiuta dal dipendente in
ordine rispettivamente alla ricorrenza del
titolo legittimante la richiesta del costo
di costruzione, alla definizione dei
parametri temporali di applicazione ed alla
definizione della base di calcolo (vale a
dire presupponendo in via esclusiva che
l'applicazione del costo di costruzione
fosse erronea solo nella quantificazione
dell'importo unitario).
Diversamente opinando si dovrebbe ipotizzare
una verifica caso per caso con conseguente
riesame istruttorio di ciascuna pratica del
periodo interessato, con conseguente
paralisi delle attività ordinarie dell'Ente.
Per questo motivo la formulazione del
calcolo del danno erariale (pari ad euro
386.711,64) è stata determinata
dall'applicazione per ciascun anno della %
di aumento ISTAT effettivamente dovuta e non
applicata. Da tale somma è stato scomputato
l'aumento percentuale formalmente praticato
con decorrenza 2001 (come di seguito
specificato). Per la medesima ragione nella
quantificazione del danno non si è tenuto in
considerazione l'asserito arrotondamento
eseguito dal dipendente a € 500,00, posto
che lo stesso non risulta formalizzato in
alcun atto…”.
La stessa Amministrazione comunale ha
inoltre prodotto un prospetto -a firma del
Sindaco– di quantificazione delle minori
entrate contributive accertate anno per
anno, nel quale sono esposti, per il periodo
che qui interessa (2005-2009), i seguenti
dati:
- esercizio 2005: “entrata accertata = €
303.674,06; atto di aggiornamento -
determina URB 58/2000; cc corretto = €
556,59; ISTAT annuo = 4,3900%; ISTAT totale
= € 119,7452%; ISTAT totale = 19,7452%;
aumento % ISTAT formalmente applicato =
1,8500%; entrata accertata depurata
dell’aumento formalmente applicato = €
298.158,13; aumento applicato su totale
accertato = € 5.515,9255; aumento
effettivamente dovuto su totale accertato =
€ 58.871,8626; minore entrata = €
53.355,9371”;
- esercizio 2006: “entrata accertata = €
296.041,52; atto di aggiornamento -
determina URB 58/2000; cc corretto = €
577,55; ISTAT annuo = 3,7700%; ISTAT totale
= € 124,2596%; ISTAT totale = 24.2596%;
aumento % ISTAT formalmente applicato =
1,8500%; entrata accertata depurata
dell’aumento formalmente applicato = €
290.693,69; aumento applicato su totale
accertato = € 5.377,8332; aumento
effettivamente dovuto su totale accertato =
€ 70.521,0503; minore entrata = €
65.143,2170”;
- esercizio 2007: “entrata accertata = €
254.035,98; atto di aggiornamento -
determina URB 58/2000; cc corretto = €
595,58; ISTAT annuo = 3,1200%; ISTAT totale
= € 128,1365%; ISTAT totale = 28,1365%;
aumento % ISTAT formalmente applicato =
1,8500%; entrata accertata depurata
dell’aumento formalmente applicato = €
249.421,68; aumento applicato su totale
accertato = € 4.614,3011; aumento
effettivamente dovuto su totale accertato =
€ 70.178,4628; minore entrata = €
65.564,1617”;
- esercizio 2008; “entrata accertata = €
206.657,90; atto di aggiornamento -
determina URB 58/2000; cc corretto = €
625,36; ISTAT annuo = 5,000%; ISTAT totale =
€ 134,5433%; ISTAT totale = 34,5433%;
aumento % ISTAT formalmente applicato =
1,8500%; entrata accertata depurata
dell’aumento formalmente applicato = €
202.904,17; aumento applicato su totale
accertato = € 3.753,7272; aumento
effettivamente dovuto su totale accertato =
€ 70.089,7899; minore entrata = €
66.336,0627”;
- esercizio 2009: “entrata accertata = €
128.047,80; atto di aggiornamento – sino ad
aggiornamento (DGC 105/2009-DA3 145/2009);
cc corretto = € 654,38; ISTAT annuo =
4,6400%; ISTAT totale = € 140,7861%; ISTAT
totale = 40,7861%; aumento % ISTAT
formalmente applicato = 1,8500%; entrata
accertata depurata dell’aumento formalmente
applicato = € 125.721,94; aumento applicato
su totale accertato = € 2.325,8560; aumento
effettivamente dovuto su totale accertato =
€ 51.277,0846; minore entrata = €
48.951,2286”.
Ebbene, ritiene il Collegio che i dati
appena riportati diano sufficientemente
conto del complessivo importo, determinato
per arrotondamento in € 299.000, del danno
derivato al Comune da minori entrate
contributive per mancato adeguamento del
costo di costruzione relativamente alle
pratiche edilizie definite dall’odierno
convenuto nel periodo gennaio 2005–ottobre
2009.
Né d’altra parte, a fronte di tali dati
oggettivamente accertati, il convenuto
medesimo ha allegato elementi probatori
contrari, certi e concreti idonei a
dimostrare quanto dedotto nella memoria di
costituzione sul fatto che “per
moltissime pratiche le entrate introitate
dal Comune sono state addirittura superiori
a quelle che avrebbe potuto pretendere con
l'applicazione rigorosa della l.r. 31/2002
…., è pacifico che il danno richiesto non
sia corretto, ma sia molto maggiore di
quello effettivamente e se del caso
sussistente subito dall'amministrazione”
ed “addirittura c'è ragione di credere
che il Comune di Vergato non abbia
registrato alcuna perdita” (vedasi pag.
26 della memoria difensiva).
Da quanto sopra considerato discende,
dunque, che la quota parte di danno
addebitabile al sig. ..., pari al 25 per
cento dell’importo di € 299.000, risulta
fissata in € 74.750.
Inoltre, sempre ad avviso del Collegio,
ricorrono i presupposti per un moderato
esercizio del potere riduttivo dell’addebito
tenuto conto, in particolare, delle
circostanze di incertezza amministrativa nel
cui contesto il geom. ... ebbe ad operare
all’epoca dei fatti di causa; tale riduzione
appare equamente calcolabile nella misura
del 20 per cento, con susseguente
determinazione dell’addebito nel conclusivo
importo (arrotondato) pari a € 60.000,
comprensivo degli accessori maturati sino
alla presente sentenza.
---------------
11)
Conclusivamente, va quindi affermata la
responsabilità amministrativa dell’odierno
convenuto sig. ... per i fatti di cui è
causa, con conseguente condanna dello stesso
al risarcimento in favore del Comune di
Vergato della somma di € 60.0000
(sessantamila), cui devono aggiungersi gli
interessi legali dalla data di deposito
della presente sentenza sino al saldo; salvo
a tenere conto in sede di esecuzione, nella
sopra specificata misura del 25 per cento,
di quanto eventualmente altrimenti
recuperato dal predetto Comune, in via di
autotutela ed a titolo di conguaglio, nei
confronti dei beneficiari dei provvedimenti
autorizzatori edilizi in relazione ai quali,
nel periodo di riferimento (2005-ottobre
2009), non si è provveduto alla
determinazione del costo di costruzione
nella misura aggiornata (Corte dei Conti, Sez.
giurisdiz. Emilia Romagna,
sentenza 31.05.2011 n. 265 - link
a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Potere della P.A. di verificare,
nel corso del rapporto di lavoro, la
permanenza della invalidità che aveva
determinato l’assunzione del dipendente.
La situazione di invalido civile del
dipendente pubblico condiziona non solo la
regolarità dell'assunzione, ma anche la
permanenza dell'efficacia del rapporto, che
si fonda sul regime speciale riconosciuto ai
dipendenti oggettivamente svantaggiati e che
perciò esige la persistenza della condizione
che legittima l'applicazione della
disciplina di favore, anche a tutela di
soggetti effettivamente invalidi e non
avviati al lavoro. Ne consegue che ben può
l'Amministrazione, in seguito
all'instaurazione del rapporto con
l'invalido, verificare la permanenza dei
requisiti soggettivi che ne hanno imposto
l'assunzione obbligatoria, essendo titolare
del relativo potere e, a maggior ragione,
del dovere di verificare la legittimità
della prosecuzione del vincolo,
ogniqualvolta sospetti la mancanza (anche
sopravvenuta) delle condizioni di
applicabilità di questa disciplina (1).
In base al combinato disposto degli artt. 10
e 20 della l. 02.04.1968, n. 482,
l'espletamento di una visita medica
finalizzata ad accertare la compatibilità
delle condizioni di salute del dipendente
con le mansioni assegnate, può essere
sollecitato, oltre che su iniziativa del
dipendente, anche su impulso del datore di
lavoro, pubblico o privato (2).
---------------
(1) Cfr. Cons. Stato, V, 18.09.2003, n.
5297. Alla stregua del principio nella
specie è stato ritenuto legittimo il
provvedimento con il quale
l’Amministrazione, dopo avere verificato,
mediante apposita visita medica, che il
dipendente assunto quale invalido civile non
aveva alcuna invalidità, ha disposto la
risoluzione del rapporto.
Nel caso in questione il dipendente era
stato assunto in servizio sulla base della
semplice dichiarazione della permanenza
dello stato d’invalidità, e non era stato
immediatamente assoggettato a controllo.
Soltanto qualche anno più tardi fu
sottoposto ad accertamenti sanitari, dai
quali emerse uno stato di "non invalidità".
Ha ritenuto la sentenza in rassegna che il
controllo successivo si appalesava quale
atto dovuto in base all’art. 9 del d.l.
12.09.1983, n. 463, convertito dalla l.
11.11.1983, n. 368.
Invero, per pacifica giurisprudenza l'art. 9
d.l. 12.09.1983, n. 463, nel testo
modificato dalla legge di conversione
11.11.1983, n. 638, prescrive, come regola
generale, che l'accertamento dello stato
invalidante, nella misura minima richiesta
per l'assunzione obbligatoria, preceda anche
l’atto di avviamento al lavoro, ma, al tempo
stesso, evita che difficoltà operative
possano ritardare l'assunzione, da parte
dell'invalido, del posto di lavoro: perciò
consente che il rapporto di lavoro sia
instaurato anche se la visita di controllo
non è stata ancora disposta ed effettuata;
ma ne condiziona la permanenza all'esito di
quest'ultima; perciò che è legittima la
risoluzione del rapporto se alla visita di
controllo si accerti che il soggetto non
aveva i requisiti per l'assunzione
privilegiata.
(2) Cfr. Cons. Stato, VI, 08.11.2005, n.
6220 (massima tratta da
www.regione.piemonte.it - Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 30.05.2011 n. 3238 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Modifica del decreto "Brunetta" -
L'immediata applicazione delle norme su
merito e premi
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 30.05.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Un
tetto per i dirigenti a termine. Le
assunzioni devono restare entro il limite
del 20%. In caso contrario verrebbe aggirata
la legge. Senza dimenticare i risparmi
imposti dal dl 78.
Le assunzioni di
dirigenti a contratto degli enti locali
debbono restare entro il limite del 20% del
costo del personale cessato l'anno
precedente. L'applicazione dell'articolo 19,
comma 6, del dlgs 165/2001 anche
nell'ordinamento locale, al posto
dell'articolo 110, comma 1, del dlgs
267/2000 (da considerare certamente
abrogato, nonostante l'avviso diverso, ma
non condivisibile, espresso dalle sezioni
riunite della Corte dei conti con i pareri
12, 13 e 14 del 2011) impone di contenere le
assunzioni a contratto nella soglia di
spesa, fissata dall'articolo 14, comma 9,
della legge 122/2010.
La disposizione in esame, che consente agli
enti soggetti al patto di assumere nuovi
dipendenti esclusivamente entro il tetto di
spesa del 20% delle cessazioni degli anni
precedenti, non si applica con ogni evidenza
alle assunzioni a tempo determinato.
I contrari avvisi espressi, in tal senso,
dalla Corte dei conti, sezione regionale di
controllo della Lombardia col
parere
31.03.2011 n. 167 e dalla sezione
regionale di controllo dell'Emilia Romagna,
col
parere 24.03.2011 n. 14, sono già
stati smentiti dalle sezioni riunite, con la
delibera 04.04.2011 n. 20.
In apparenza, allora, anche i contratti di
lavoro a tempo determinato per i dirigenti
dovrebbero sfuggire al tetto di spesa. A
meglio guardare, tuttavia, le cose non
stanno così.
L'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001,
così come del resto l'articolo 110, comma 1,
del dlgs 267/2000, consentono alle
amministrazioni di assumere dirigenti a
tempo determinato non di ruolo nel limite
dell'8% della dotazione organica. In altre
parole, la norma consente di coprire l'8%
dei posti della dotazione organica con
rapporti a tempo determinato.
Si tratta di una deroga normativa alla
regola che, invece, impone di coprire i
posti di ruolo, quelli previsti dalla
dotazione organica, esclusivamente con
contratti di lavoro a tempo indeterminato,
come chiarisce senza ombra di dubbio
l'articolo 36, comma 1, del dlgs 165/2001.
La norma sulla dirigenza a contratto
costituisce, dunque, una specificità
dell'ordinamento, da cui discende la
possibilità di assumere dirigenti a tempo
determinato, non occorrendo allo scopo la
ricorrenza delle condizioni previste
dall'articolo 1, comma 3, del dlgs 368/2001,
cioè la comprovata presenza di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo. V'è un'ulteriore deroga: le
assunzioni di dirigenti a contratto vanno a
coprire, appunto, posti vacanti della
dotazione, mentre tutte le assunzioni a
tempo determinato, proprio perché sorrette
dalle ragioni temporanee imposte dalla
legge, sono necessariamente extra dotazione.
Insomma, l'ente invece di assumere un
dirigente in ruolo, può assumerlo a tempo
determinato. Ma, il dirigente a contratto va
a coprire un posto che se assegnato ad un
dirigente reclutato a tempo indeterminato,
certamente rientrerebbe nel limite del 20%
del costo delle assunzioni dell'anno
precedente.
Allora, in questo caso, escludere le
assunzioni di dirigenti a contratto dal
computo del 20% sarebbe un modo per eludere
la legge, non coerente con la normativa
derogatoria, che consente di acquisire
dirigenti a tempo determinato a copertura
della dotazione organica.
Potrebbero uscire dal computo le assunzioni
di dirigenti extra dotazione organica,
previste dall'articolo 110, comma 2, del
dlgs 267/2000, ritenuto, non
condivisibilmente, ancora vigente dalla
magistratura contabile. In ogni caso, ai
sensi dell'articolo 1, comma 557, della
legge 296/2006 come novellato dalla manovra
economica 2010, il numero ed il costo dei
dirigenti deve necessariamente diminuire,
insieme con la riduzione del ricorso ai
contratti flessibili. Risulta, pertanto,
evidente come gli enti locali, per effetto
della combinazione delle varie disposizioni
viste prima, debbono necessariamente ridurre
da subito il ricorso alla dirigenza a
contratto
(articolo
ItaliaOggi del 27.05.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: procedura automatizzata per la
comunicazione degli scioperi relativi al
pubblico impiego (circolare
26.05.2011 n. 8/2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Mobbing: quando scatta il danno
erariale?
Molto interessante la
sentenza 23.05.2011 n. 2028 della
Sez. siciliana della Corte dei Conti.
Oltre che sui diversi profili processuali, i
giudici si sono soffermati su una
fattispecie di danno erariale relativa ad
un’ipotesi di mobbing da cui è scaturita una
perdita per l’erario per essere stata
l’amministrazione costretta a risarcire il
danno subito dal mobbizzato.
Quando il mobbing è causa
di danno erariale.
In sostanza, il mobbing è causa di danno
erariale nel caso in cui il dipendente “maltrattato”
ottenga dalla sua amministrazione il
risarcimento del danno per le vessazioni
subite dai superiori ovvero nel caso in cui
sia la stessa amministrazione a versare una
somma in via transattiva tacitando le
ulteriori pretese risarcitorie. Il giudice
contabile -pur discostandosi in parte dalla
originaria domanda risarcitoria- ha aderito
alla tesi di fondo e ha accertato che le
somme versate al lavoratore dalla sua
amministrazione (un Comune siciliano) devono
essere rifuse alla stessa dal dirigente che
ha tenuto la condotta mobbizzante.
È questa un’ipotesi di danno indiretto, di
danno cioè prodotto all’amministrazione per
effetto di somme che la stessa è stata
obbligata a versare per colpa di un suo
dipendente a terzi, circostanza che fa
sorgere in capo alla stessa il diritto di
rivalsa, il cui esercizio è affidato alla
procura contabile in veste di sostituto
processuale. Fondamento del diritto di
rivalsa è l’art. 28 della Costituzione, nel
quale è espressamente previsto che “I
funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti
in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato
e agli enti pubblici”.
Tale disposizione sul piano civilistico
introduce una responsabilità solidale,
diretta e paritaria del dipendente e dello
Stato. Ne deriva che il terzo leso può
rivolgersi ad entrambi per esercitare la
pretesa risarcitoria: ma è evidente che
l’azione sarà rivolta più agevolmente nei
confronti dello Stato per ottenere un sicuro
soddisfacimento, considerata la certa
solvibilità della PA. La scelta del
legislatore costituente deve individuarsi
evidentemente nella necessità di dare
massima copertura risarcitoria ai terzi
danneggiati, in considerazione del fatto che
il pubblico dipendente verso l’esterno si
presenta –ed è percepito- come parte
dell’amministrazione (recte, come
l’amministrazione stessa) in cui presta
servizio.
Gli atti a cui fa riferimento l’art. 28
della Carta fondamentale sono gli atti
d’ufficio, intesi in termini di omissioni e
attività che il funzionario o il dipendente
compie nell’esercizio dei poteri che gli
spettano in quanto titolare dell’ufficio. In
questa accezione sono compresi anche gli
atti compiuti “in occasione dell’ufficio”,
in relazione ai quali presupposto necessario
è l’esistenza di un rapporto di servizio fra
l’agente che ne è l’autore e l’ente di cui
questi fa parte.
Ne consegue che l’obbligo di risarcimento
della pubblica amministrazione sorge solo se
intercorre un rapporto di servizio tra
questa e l’agente, che è presupposto
necessario per quella “estensione”
della responsabilità agli enti pubblici di
cui all’art. 28 della Costituzione, e se
l’illecito sia stato commesso nell’esercizio
delle incombenze inerenti al posto
ricoperto.
Come detto, secondo una dottrina autorevole,
in difetto di ogni specificazione normativa,
tra questi vi sarebbe concorrenza
alternativa e, quindi, paritarietà, di tal
che il danneggiato può rivolgersi
(alternativamente o congiuntamente, ma non
cumulativamente) –sempre che ne ricorrano le
condizioni (e sempre che l’agente sia in
colpa perseguibile)– tanto verso l’agente
che verso l’amministrazione, salvo a
quest’ultima il diritto di pretendere a sua
volta dall’agente il ristoro per il
sacrificio patrimoniale subito per
soddisfare l’obbligo di risarcimento da lui
provocato.
Il principio della solidarietà passiva
previsto dalla Carta costituzionale è poi
stato ripreso dagli artt. 22 e seguenti del
Dpr 10.01.1957 n. 3, della cui vigenza non
si dubita neppure dopo la c.d.
privatizzazione del pubblico impiego, in
considerazione del richiamo espresso
effettuato dall’art. 55, comma 2, del Dlgs
30.03.2001 n. 165, come modificato di
recente dal comma 1 dell’art. 68 del Dlgs
27.10.2009 n. 150, secondo cui resta “ferma
la disciplina in materia di responsabilità
civile, amministrativa, penale e contabile”.
Il citato art. 22, inserito nella rubrica “responsabilità
verso terzi”, prevede la personale
responsabilità dell’impiegato che cagioni ad
altro un danno ingiusto, che deve intendersi
il danno derivante da ogni violazione dei
diritti di terzi commessa con dolo o colpa
grave.
È fin troppo evidente la sostanziale
differenza sussistente tra i criteri di
imputazione della responsabilità del
dipendente e quelli di imputazione della
pubblica amministrazione: il primo risponde
solo se si ravvisa almeno la colpa grave, la
seconda anche in caso di colpa ai sensi
dell’art. 2043 c.c. L’innalzamento della
soglia della punibilità per il lavoratore
pubblico risponde alla logica di alleggerire
in generale la responsabilità dei funzionari
e dei dipendenti pubblici.
In tale evenienza, peraltro, l’indagine del
giudice contabile per accertare i fatti
causativi della deminutio patrimonii
non si riduce nell’adesione alle risultanze
del giudicato civile –ove vi sia stato- ma
si basa sempre su una rilettura della
fattispecie al fine di formare un suo libero
convincimento. A parte la differenza sul
piano dell’elemento psicologico, possono
rilevarsi anche forti difformità sulla
quantificazione del danno risarcibile, da
cui deriva che non sempre la rivalsa fa
incassare alla PA quanto ha versato ai terzi
danneggiati.
Nell’azione susseguente di rivalsa per danno
indiretto, il giudice contabile -hanno
stigmatizzato, proprio, i giudici siciliani-
dovrà, al fine di addivenire ad una sentenza
di condanna nei confronti degli
amministratori che hanno agito, individuare
la colpa grave dell’agente pubblico e,
successivamente, al fine di assicurare una
corretta quantificazione della condanna,
dovrà valutare l’eventuale vantaggio
comunque conseguito dall’amministrazione o
dalla comunità di riferimento, con il
comportamento, pur per altri versi dannoso,
da lui tenuto, potendo, inoltre, ricorrere
anche all’applicazione del potere riduttivo.
Non deve essere sottaciuto che il giudice
contabile “ove giunga a pronunce diverse
da quelle prese del giudice ordinario, deve
adeguatamente e puntualmente motivarle,
anche in specifico riferimento alla diversa
ricostruzione, interpretazione o valutazione
dei fatti di causa comuni e del relativo
materiale probatorio” (Corte conti, sez.
III appello, n. 623/2005).
Ne deriva che i due giudici possono giungere
a una diversa conclusione.
Il caso di specie è, appunto, espressione
della richiamata disciplina, poiché la Corte
arriva alla conclusione di ritenere
responsabile del danno il superiore del
dipendente vittima di mobbing per una somma
pari a un terzo di quella versata allo
stesso dall’amministrazione.
I fatti da cui ha tratto
origine il danno erariale.
Era accaduto che la vittima del mobbing, un
impiegato della polizia municipale di un
paese della Sicilia -qualifica D1, vigile
urbano più anziano ed alto in grado al
momento in servizio– si era visto trasferire
più volte e, da ultimo, negare il posto di
comandante dei vigili urbani al momento
della vacanza del posto per le dimissioni
volontarie del titolare ovvero la reggenza
dello stesso che era assegnata ad interim al
segretario generale.
Costui si era rivolto al giudice del lavoro
per essere reintegrato nel suo posto che gli
era stato sottratto e successivamente per
ottenere il riconoscimento del suo diritto
al risarcimento dei danni per condotta, a
suo dire mobbizzante, tenuta nei suoi
confronti dall’amministrazione comunale. Il
ricorso, in cui venivano descritti episodi
di mortificazione, di emarginazione ed
isolamento tenuti nei suoi confronti, era
accolto e l’amministrazione comunale era
condannata al risarcimento dei danni.
Numerose erano state le vessazioni:
- la mancata attribuzione delle funzioni
indicate nella sentenza del giudice del
lavoro;
- la collocazione del dipendente in locali
distaccati rispetto ai colleghi;
- i diversi episodi di mortificazione posti
in essere dei confronti dello stesso,
descritti nella sentenza di condanna per
mobbing;
- mancata inclusione nei turni e nello
svolgimento di mansioni che assicurino la
percezione di diverse indennità.
La Corte d’appello di Catania aveva
riformato la sentenza del primo giudice,
confermando tra l’altro l’impossibilità, già
riconosciuta dal giudice di primo grado, di
rimuovere il vice comandante dei vigili
urbani dalle sue funzioni, e riconoscendo
come unico limite a tale divieto,
l’incompatibilità ambientale, innegabilmente
emersa dai fatti di causa e, pertanto, in
riforma della sentenza di primo grado, aveva
ritenuto legittimo il trasferimento del
dipendente leso.
Il Comune, in ogni caso, aveva deciso di non
impugnare la sentenza di condanna per
mobbing e di addivenire, quindi, ad una
transazione con la parte vincitrice al solo
fine di dilazionare il pagamento,
successivamente avvenuto con l’approvazione
di un debito fuori bilancio.
La decisione del giudice
contabile.
La Corte dei conti ha individuato un unico
responsabile, assolvendo il sindaco e il
direttore generale. Come detto, il
responsabile è stato identificato nel
diretto superiore della parte lesa, sulla
scorta di una serie di prove schiaccianti
che hanno permesso di accertare la chiara
volontà di questi di volere vessare il suo
subalterno con l’intento anche di eludere il
giudicato del giudice del lavoro che aveva
disposto la sua reintegrazione.
Altamente probante (e oltremodo
imbarazzante) era stato l’episodio della
riunione appositamente convocata dal
comandante stesso in un bar di un’area di
servizio al fine di informare, in un luogo
ben lontano dalla sede di lavoro, gli altri
vigili urbani in servizio presso il Comune
dell’imminente rientro del vice comandante
mobbizzato presso il settore Polizia
municipale. In quell’occasione costui aveva
informato i colleghi del fatto che questi
non avrebbe però preso servizio presso il
Comando, ma presso i locali del Palazzo di
città; li aveva invitati poi a non prendere
ordini da questi, sebbene loro superiore, e
di rivolgersi sempre a lui.
La scelta di collocarlo presso uffici
diversi da quelli del Comando rispondeva a
un intento altamente persecutorio: il
mobbizzato, pur rientrato nel settore di
Polizia municipale, era stato, di fatto,
isolato presso locali diversi da quelli del
Comando; non gli era stata fornita una
stanza né l’attrezzatura idonea per lavorare
ed i locali a lui destinati ospitavano, al
momento del suo arrivo, una mostra di
decoupage che era durata per tutta
l’estate. Dopo oltre un biennio, non era
stato ancora dotato di una divisa e
dell’arma; non aveva, rispetto alle unità di
personale a lui sottoposte, alcun potere,
ingerendo il dirigente superiore anche sulla
gestione delle stesse unità.
L’atteggiamento persecutorio e
discriminatorio si era rivelato in sede di
valutazioni del personale. Al dipendente,
infatti, il suo superiore, nella qualità di
dirigente del servizio, aveva dato punteggi
di valutazione quasi pari allo zero ciò, a
suo dire, in ragione di alcune ripetute
assenze dal posto di lavoro. Era emerso che
-sulla base di testimonianze- il dirigente
aveva “‘ritoccato’ le valutazioni
assegnate in modo tale da determinare un
esiguo valore totale assegnato […].
Il disegno discriminatorio posto in essere
dal mobber si era spinto sino
all’idea di isolare il mobbizzato dai suoi
colleghi. Rappresentativo era stato
l’episodio dato dalla trasferta ad Avola per
rendere testimonianza innanzi al Tribunale
di alcuni vigili urbani. In quella occasione
al solo mobbizzato era stato riservato
inspiegabilmente un mezzo di trasporto
diverso dagli altri. Così mentre tutti i
colleghi viaggiavano insieme su di un’auto,
questi viaggiava isolato su di un’auto
diversa.
Pur se quelli richiamati erano singoli
episodi, la Corte è giunta al convincimento
di ritenerli tutti collegati in quanto parte
di un disegno vessatorio e discriminatorio
ordito dal superiore al solo fine di
distruggere psicologicamente e annichilire
il suo subalterno. Ciò in linea con i
principi della Cassazione (sez. un.,
04.05.2004, n. 8438; 29.12.2005, n. 19053),
secondo al quale, al fine di valutare una
condotta come mobbizzante, non deve
guardarsi ai singoli atti posti in essere,
che potrebbero rivelarsi anche
intrinsecamente legittimi, ma allo specifico
intento di chi li ha posti in essere ed alla
sua protrazione nel tempo, che distingue
detta condotta mobbizzante, anche da singoli
atti illegittimi. I principi esposti dalla
Suprema corte sono utili ai fini della
corretta valutazione dei fatti posti alla
base della vicenda in esame.
Alla luce di ciò, secondo la Corte, il
complessivo comportamento tenuto dal
mobber denota una condotta non orientata
ad assicurare una sana gestione della cosa
pubblica, bensì di una condotta sprezzante
dei più elementari principi di correttezza e
efficienza dell’azione amministrativa,
palesemente finalisticamente orientata alla
realizzazione di interessi personali anziché
all’attuazione del pubblico interesse e,
come tale, quindi, gravemente colposa.
La Corte ha fatto, peraltro, ricorso
all’esercizio del potere riduttivo
richiamando a giustificazione il clima
altamente conflittuale, chiaramente
manifestatosi sin dall’inizio dell’intera
vicenda, che avrebbe inasprito i rapporti
fra i protagonisti della vicenda (tratto da
www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
CONTINUANO LE REVOCHE
INDISCRIMINATE E SENZA MOTIVAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI PART-TIME.
Continuano a pervenire dai territori e dalle
amministrazioni notizie preoccupanti
sull'applicazione spesso distorta ed
impropria della recente normativa contenuta
nel cosiddetto collegato lavoro (art. 16
legge 183/2010) che consente alle
amministrazioni di rivedere i provvedimenti
di part-time già concessi prima dell'entrata
in vigore del DL 112/2008 (25.06.2008).
Ciò sta determinando gravissime
ripercussioni sulla vita familiare e
sull'organizzazione di moltissimi
dipendenti, soprattutto lavoratrici, con
revoche immotivate e generalizzate dei
part-time in essere.
A questo proposito rammentiamo che sono da
considerare illegittimi e, dunque,
suscettibili di ricorso al giudice del
lavoro i provvedimenti di revoca che si
pongono in contrasto con la normativa
nazionale:
- disposti dopo il 23.05.2011;
- non supportati da adeguata motivazione che
ne abbia valutato nel concreto la permanenza
delle condizioni di attribuzione e
l'impossibilità di provvedere con altri
strumenti, nel rispetto dei principi di
buona fede e correttezza;
- revoca generalizzata per tutti i part-time
per aggirare il termine di 180 giorni.
Sono inoltre da considerare illegittime le
revoche basate su una eccessiva
discrezionalità delle amministrazioni che si
pongono in contrasto con la normativa
Europea, che attribuisce all'istituto del
part-time un particolare trattamento di
favore per il suo alto valore sociale.
Alleghiamo un articolato
parere 23.05.2011
dello studio legale Galleano, convenzionato
con la UIL-PA, al quale sarà possibile
rivolgersi per ricevere assistenza e
consulenza, ai recapiti indicati sul nostro
sito (commento tratto da www.uilpa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Scade oggi il termine per le
«verifiche» sui vecchi part-time.
Rischio-annullamento sui provvedimenti per
imporre il tempo pieno ai dipendenti.
LA
SOLLECITAZIONE - Il Consiglio di Stato aveva
richiamato le ragioni a sostegno del diritto
di esprimere prima possibile le
rappresentanze.
Le autorizzazioni al lavoro part-time, già
adottate prima della data di entrata in
vigore della riforma dell'istituto nella
Pubblica amministrazione, sono state
nell'ultimo semestre oggetto di ripensamento
da parte del datore di lavoro pubblico.
L'evaporazione del diritto al part-time,
contenuto nella riforma, sembrava lasciare
indenni i rapporti pregressi, basati sulle
premesse normative precedenti, prima che in
argomento intervenisse l'articolo 16 della
legge 183/2010 (il collegato Lavoro), per il
quale entro oggi (cioè dopo 180 giorni
dall'entrata in vigore della legge) le
Pubbliche amministrazioni possono sottoporre
a nuova valutazione i provvedimenti di
concessione della trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, nel rispetto dei principi di
correttezza e buona fede.
Le amministrazioni si sono mosse in ordine
sparso, e non sempre correttamente, poiché
la norma ha alimentato dubbi interpretativi
ed incertezze applicative. Occorre
premettere che l'articolo 16 non conferisce
una semplice possibilità di intervento,
perché i dirigenti non possono sottrarsi dal
compito di portare a verifica gli interessi
organizzativi in gioco, secondo le regole di
buon andamento, inteso in senso
omnicomprensivo di buona amministrazione:
efficiente, efficace, economica ed
imparziale.
È, poi, pacifico l'ambito di riferimento: i
soli part-time trasformati, esclusi i
rapporti ex articolo 12-bis, comma 1, del
Dlgs 61/2000 (lavoratori affetti da
patologie oncologiche).
Riguardo al termine, 180 giorni, pare di
poter affermare che sia riferibile all'esito
dell'attività di valutazione, il cui oggetto
sono i provvedimenti di concessione
(terminologia, invero, perplessa per
descrivere un atto di natura privatistica),
altrimenti verrebbe ammessa una dilazione
dei tempi anche consistente.
Ma quale comportamento, sul piano concreto,
poteva portare l'accertamento della presenza
di pregiudizi funzionali collegati ai vecchi
rapporti a tempo parziale?
Il datore di lavoro pubblico non poteva
unilateralmente revocare i part-time
autorizzati, ovvero modificarli, e neppure
richiedere al lavoratore una nuova istanza,
quale presupposto per una nuova
autorizzazione o per un diniego secondo la
vigente disciplina. Una prima conferma a
questa lettura arriva dal Tribunale di
Trento, che in un'ordinanza depositata il 04.05.2011 ha bocciato il provvedimento
di una Pa centrale proprio perché non
concordato con il lavoratore interessato.
Depone in tal senso una lettura
sistematicamente e costituzionalmente
orientata della norma. L'articolo 16 non
può, infatti, porsi in contrasto, pena la
sua disapplicazione, con la direttiva
n. 97/81/CE, che afferma la necessità di
interventi attivi degli Stati membri per
favorire la flessibilità lavorativa e la
rimozione degli ostacoli al part-time. È,
inoltre, da segnalare l'esposizione della
norma alla censura di incostituzionalità, in
quanto incidente su diritti ormai acquisiti,
con compressione del legittimo affidamento
nutrito dagli interessati.
In ogni caso, tutt'altro che sfumato è il
riferimento al rispetto dei principi di
correttezza e buona fede, che presumono una
lealtà di condotta nel rapporto la quale non
può prescindere dal considerare il
sacrificio richiesto al dipendente affinché
possa adempiere correttamente.
Conclusivamente, il carattere bilaterale
della volontà in ordine al cambiamento
dell'orario di lavoro è difficilmente
negabile. La novella introdotta con il
collegato lavoro, ove non interpretata quale
sollecitazione verso un'attività manageriale
di attenta analisi degli interessi
organizzativi e di proposta di soluzioni
gestionali, tra le quali anche il
ripensamento consensuale dei rapporti part-time, rischia di portare le pubbliche
amministrazioni verso onerose controversie
giudiziarie (articolo
Il Sole 24 Ore del 23.05.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
La formazione finanziata da
esterni dribbla i vincoli.
L'AUSPICIO - Utile la definizione del
contesto normativo dopo che sull'argomento
sono intervenute pronunce dei giudici
contabili.
Le spese relative all'attività formativa
interamente finanziate con contributi
esterni non sono assoggettate ai vincoli
imposti dall'articolo 6, comma 13, del Dl
78/10 convertito nella legge 122/2010, ai
sensi del quale –a decorrere dal 2011– la
spesa annua sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche per attività esclusivamente di
formazione deve essere non superiore al 50
per cento della spesa sostenuta nel 2009.
Questo importante principio viene sostenuto
dalla sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti del Piemonte che, nel
parere 11.05.2011 n. 55, richiama l'autorevole
parere espresso dalle sezioni riunite
(delibera
07.02.2011 n. 7) in riferimento ai
limiti di spesa in materia di studi e
consulenze.
Laddove inserite in un organico quadro
programmatorio, le spese in questione sono
infatti finalizzate a incrementare le
competenze e le conoscenze dell'ente locale.
Non vi sarebbe dunque ragione di
assoggettare ai tagli imposti dalla manovra
2010 le uscite finanziate a carico di
soggetti terzi, pubblici o privati.
Spetterà a ciascuna amministrazione,
sostengono poi i magistrati contabili,
operare un'attenta valutazione circa la
possibilità di dar seguito o meno alle
obbligazioni precedentemente assunte per
attività formative, avendo riguardo sia alla
compatibilità delle spese rispetto ai
vincoli finanziari, sia alla loro
essenzialità rispetto alle finalità
dell'ente.
Parere analogo, in tema di
esclusione di spese finanziate da terzi, è
stato espresso anche dalla sezione di
controllo della Toscana nel
parere
06.04.2011 n.
28, con la quale viene fornita
un'indagine conoscitiva organica in tema di
collaborazioni autonome e di incarichi
esterni.
In un'ottica di armonizzazione delle regole
di finanza pubblica, e allo scopo di fornire
un quadro sistematico dei vincoli cui
assoggettare i bilanci locali, sarebbe
dunque auspicabile un'interpretazione
univoca, che tenesse conto dei principi
espressi su tutte le tipologie di spesa
soggette ai tagli dell'articolo 6 del Dl
78/2010 (studi e consulenze, formazione,
missioni, spese di rappresentanza e
relazioni pubbliche, mostre, pubblicità,
convegni e spese per autovetture).
Poiché la violazione delle disposizioni
contenute nell'articolo in questione
costituisce talvolta illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale a carico
del funzionario che dà avvio al processo di
spesa, la definizione del contesto normativo
di riferimento appare quanto mai opportuna (articolo
Il Sole 24 Ore del 23.05.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Dirigenti, turn-over bloccato. I
tetti agli incarichi non permettono il
rinnovo a molte giunte uscite dal voto.
ALLA SCADENZA - Nel breve periodo si possono
affidare ad interim, a medio termine è
necessario rivedere la struttura.
Negli enti locali, i dirigenti a contratto
sono diventati merce scottante: da un lato
possono rappresentare, a seguito dei pareri
della Corte dei Conti, personale in
eccedenza, dall'altro, per effetto della
nuova tornata elettorale, sono figure
ricercate.
Si riassume così la situazione
dei dirigenti assunti sulla base
dell'articolo 110, comma 1, del Tuel. È
vero, infatti, che le pronunce delle sezioni
riunite della Corte hanno buttato nello
scompiglio le diverse Amministrazioni nelle
quali si era proceduto alla nomina dei
dirigenti a tempo determinato dopo l'entrata
in vigore del Dlgs 150/2009. I giudici
contabili hanno affermato, infatti, (pareri
n. 12, 13 e 14 del 2011) che anche alle
autonomie locali si applica il limite della
riforma Brunetta, e, quindi, i dirigenti a
contratto non possono superare l'8% dei
posti di qualifica dirigenziale previsti in
dotazione organica.
Sulla sorte dei dirigenti nominati in
eccesso rispetto a questo limite, soccorrono
i chiarimenti forniti -sempre dalla Corte
dei Conti- ma sezione regionale del
Piemonte (parere
29.04.2011 n. 52), secondo la
quale conservano efficacia, fino a scadenza,
i contratti individuali di lavoro
sottoscritti prima del 15.11.2009,
data di entrata in vigore della riforma, ma
non possono essere rinnovati. Per quelli
sottoscritti successivamente, la Corte
evidenzia come, avendo le pronunce degli
stessi giudici contabili valore
interpretativo, i contratti non potevano
essere stipulati e quindi risultano
sottoscritti in violazione a norme
imperative di legge.
Nelle amministrazioni dove si è proceduto al
rinnovo del Sindaco o del Presidente si è di
fronte al problema diametralmente opposto.
Con la cessazione delle precedenti
amministrazioni sono venuti meno i vecchi
incarichi ex articolo 110 del Dlgs 267/2000.
In alcuni enti questi incarichi sono in
numero esiguo, ma in altri rappresentano una
quantità molto elevata rispetto al complesso
dei dirigenti presenti. Stante i limiti
imposti dal Dlgs 150/2009,
nell'interpretazione fornita dalla Corte dei
Conti, nella impossibilità di superare la
soglia dell'8%, in molti casi non risulta
possibile sostituire integralmente i
dirigenti cessati.
E la situazione potrebbe risultare ancora
più difficile se anche queste tipologie di
assunzioni
dovessero rientrare in quel limite del 20%
della spesa corrispondente alle cessazioni
intervenute nell'anno precedente, previsto
dall'articolo 14, comma 9, del Dl 78/2010,
così come sembra delinearsi dalle
interpretazioni fornite da alcuni giudici
contabili (Piemonte,
parere
09.02.2011 n. 6,
Lombardia,
parere
31.03.2011 n. 167, Emilia Romagna,
parere
24.03.2011 n. 14 - contrario Campania,
parere 27.04.2011 n. 246). La struttura deve affrontare, di
conseguenza, una grave crisi organizzativa
in quanto mancante di un'importante fetta
della direzione.
Nel brevissimo periodo, si può far fronte a
questa situazione affidando degli incarichi
ad interim ai dirigenti a tempo
indeterminato, ma nel medio termine,
l'amministrazione è costretta a una
rivisitazione della propria macrostruttura
sulla base del personale dirigente presente
e non, come si dovrebbe, fondando le proprie
scelte sugli obiettivi che ha posto a base
del mandato politico.
Perciò, parecchi sono
i dubbi sulla legittimità di queste norme:
da un lato, è vero che tali disposizioni
sono misure comunque volte al coordinamento
della finanza pubblica, dall'altra incidono
in maniera pesante su quella autonomia
riconosciuta agli enti locali dall'articolo
114 della Costituzione (articolo
Il Sole 24 Ore del 23.05.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Tribunale di Trento - Illegittima
la trasformazione unilaterale del part-time
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 23.05.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Lavoro, il part-time non si
tocca. La p.a. non può passare
unilateralmente al tempo pieno. Dal
tribunale di Trento una spallata al
collegato: valgono le regole dell'Unione
europea.
Il part-time non si
tocca: valgono le regole dell'Unione
europea. E quindi la p.a. non può
trasformare d'imperio un contratto da tempo
parziale a tempo pieno.
Il TRIBUNALE di Trento ha assunto una
significativa decisione in tema di rapporto
di lavoro presso la pubblica amministrazione
accogliendo il ricorso di una dipendente con
l'ordinanza 04.05.2011.
Il giudice ha ritenuto inapplicabile una
legge italiana perché contrastante con una
direttiva comunitaria.
IL CASO.
Una dipendente statale, in regime di
part-time, aveva subito d'imperio una
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo
pieno con un provvedimento adottato dal
proprio dirigente amministrativo che le
assegnava, di conseguenza, un nuovo e più
ampio orario di lavoro. Le disposizioni,
impugnate davanti al tribunale, erano state
adottate sulla base della legge nazionale n.
183 del 04/11/2010 (art. 16) che
sostanzialmente consente alla p.a. di
sottoporre a nuova valutazione i
provvedimenti (già adottati) di «concessione
della trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale» nel solo
rispetto dei principi di correttezza e buona
fede.
LA PROCEDURA D'URGENZA.
La
lavoratrice, colta d'impatto dal
provvedimento di revoca della modalità del
part-time, adiva con ricorso d'urgenza (art.
700 c.p.c.) il giudice del lavoro che, come
da norma procedurale, ha il primario compito
di valutare due elementi: il pericolo che
possa derivare dall'efficacia dell'atto
impugnato e le fondamenta di diritto sulle
quali si basa.
Sotto il primo profilo, il giudice trentino
ha osservato che, dopo oltre dieci anni di
lavoro svolto in part-time, l'improvvisa
modifica avrebbe «arrecato danni non
riparabili per equivalente» (ossia in
termini risarcitori) nella vita privata
della ricorrente, ritenendo dunque
sussistente il primo requisito.
Quanto al cosiddetto fumus boni juris,
invero, il tribunale non ha del tutto
condiviso le lagnanze della dipendente sulla
mancanza della citata «buona fede e
correttezza» per non aver ricevuto
pre-avviso della trasformazione e per non
aver tenuto conto delle esigenze di vita,
poiché agli atti risultava emessa una nota,
del dirigente dell'ufficio, che invitava i
dipendenti a rappresentare eventuali
situazioni personali, che fossero ostative
alla modifica. Sotto questo profilo, dunque,
la «correttezza» non veniva lesa.
IL RILIEVO DI DIRITTO.
Più interessante, e vincente, si è rilevata
invece un'arguta argomentazione di diritto
relativa al rapporto tra la normativa
europea e quella italiana.
Il giudice si è interrogato, infatti, sulla
conformità alla legislazione comunitaria
dell'art. 16 della legge 183/2010, applicato
nel caso in questione, nella parte in cui
attribuisce alla pubblica amministrazione il
potere di trasformare il rapporto di lavoro
part-time in rapporto di lavoro a tempo
pieno alla sola condizione del rispetto dei
detti principi di correttezza e buona fede,
«a prescindere dal consenso del
lavoratore, e quindi anche contro la sua
volontà».
LA NORMA EUROPEA.
Assume particolare significato la direttiva
n. 97/81/Ce emessa il 15/12/1997 adottata
avvertendo «l'esigenza di adottare misure
volte ad incrementare l'intensità
occupazionale della crescita, in particolare
mediante un'organizzazione più flessibile
del lavoro che risponda sia a i desideri dei
lavoratori che alle esigenze della
competitività».
Tale direttiva è stata recepita
nell'ordinamento giuridico italiano con il
decreto legislativo n. 61 del 25/2/2000 che
(art. 5) il giudice di Trento così
interpreta: «La trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno può aver luogo solo con il consenso
del lavoratore».
CONCLUSIONE.
L'ordinanza del magistrato del lavoro
accoglie il ricorso ed annulla il
provvedimento amministrativo sulla base
della considerazione che, in caso di
conflitto con l'ordinamento interno
(nazionale) prevale quello comunitario
trattandosi di caso di efficacia verticale,
vale a dire tra cittadino e lo stato (o
parte di esso, come la p.a.).
Sul punto il giudice approfitta, mediante un
excursus su alcune sentenze della Corte di
giustizia europea, per sottolineare come sia
«opportuno evitare che lo stato possa
trarre vantaggio dalla sua trasgressione del
diritto comunitario» (articolo
ItaliaOggi del 20.05.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il pubblico dipendente, nei cui
confronti non sia stato promosso
procedimento disciplinare in seguito alla
pronuncia di sentenza penale di condanna, ha
diritto alla restitutio in integrum.
Il Consiglio di Stato ha infatti in più
occasioni ritenuto che, in favore del
dipendente pubblico definitivamente
condannato in sede penale dopo essere stato
sospeso cautelarmente in pendenza del
relativo processo, è possibile operare la
ricostruzione della posizione giuridica ed
economica per il periodo di sospensione
cautelare, previa deduzione dei periodi di
tempo corrispondenti alla sospensione dalla
qualifica irrogata in sede disciplinare
nonché alla condanna penale inflitta,
ancorché non scontata (Cons. Stato, ad. plen.,
16.06.1999, n. 15 e 02.05.2002, n. 4).
In tale senso vedasi, anche “Il pubblico
dipendente, nei cui confronti non sia stato
promosso procedimento disciplinare in
seguito alla pronuncia di sentenza penale di
condanna, ha diritto alla restitutio in
integrum, nel senso che il periodo di
sospensione cautelare, sia obbligatoria che
facoltativa, deve essere riconosciuto sia
agli effetti giuridici sia a quelli
economici ma con esclusione per gli
eventuali periodi di detenzione, anche se
non scontati.” TAR Umbria Perugia,
10.04.2007, n. 299 (TAR Campania-Napoli,
Sez. V,
sentenza 19.05.2011 n. 2782 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Il rebus dei precari sul turn over.
Corti dei conti divise sull'inclusione del
lavoro flessibile nel calcolo della spesa.
Il dibattito sul turn-over degli enti locali
si è incagliato sulle forme di lavoro
flessibile. Nella percentuale del 20% della
spesa delle cessazioni dell'anno precedente
sono da ricomprendere anche i rapporti di
lavoro a tempo determinato? La questione è
stata sottoposta a diverse Sezioni regionali
della Corte dei conti e le risposte non sono
univoche.
La manovra estiva ha cambiato radicalmente
le possibilità di assumere personale negli
enti soggetti al Patto. Mentre i piccoli
Comuni devono solo rispettare la regola
delle cessazioni dell'anno precedente
(delibera 3/2011 della Corte dei conti,
Sezioni riunite), alle Province e ai Comuni
sopra i 5mila abitanti è stato imposto il
rigido meccanismo di turn-over.
L'articolo 14, comma 9, del Dl 78/2010 ha
però usato genericamente il termine
«assunzioni» senza precisare ulteriori
caratteristiche. Ed è da qui che nascono i
dubbi. Nella stessa disposizione, oltre alla
regola del turn-over, il legislatore ha
previsto che negli enti in cui il rapporto
tra le spese di personale e le spese
correnti sia superiore al 40% vi sia un
divieto assoluto di assunzione a qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale.
Facendo leva su tale aspetto, la Corte dei
conti della Lombardia (deliberazione
167/2011) ha affermato che la ratio di
contenimento della spesa induce a ritenere
che il riferimento di questa parte della
norma (il divieto) debba valere anche per la
seconda parte (il turn-over). Il 20% è
quindi da calcolarsi anche in relazione ai
rapporti di lavoro a termine. L'esclusione
dal calcolo delle spese per questo personale
cessato nel 2010, oltre a non essere
conforme al dettato normativo, potrebbe
condurre a conseguenze contrarie
all'impostazione della regola stessa.
È di avviso diverso la Corte dei conti della
Campania. La delibera 246/2011 sostiene che
la regola del turn-over, introdotta quale
limite legislativo alle assunzioni che
comportano un consolidamento della spesa,
deve, ragionevolmente, comprendere in via
esclusiva le assunzioni a tempo
indeterminato. La Corte dei conti Sezioni
Riunite ha avuto modo di toccare la
questione nella delibera 20/2011, precisando
che «il limite alle assunzioni di personale
nell'ambito delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente si riferisce ai soli
rapporti di lavoro a tempo indeterminato».
Questa tesi, supportata anche dall'Anci,
sembra essere la più convincente. In primo
luogo va sottolineato che il legislatore non
ha mai introdotto limiti al turn-over per il
lavoro flessibile, ma solo per le assunzioni
a tempo indeterminato. Il lavoro flessibile
è però elencato come elemento utile al fine
del contenimento della spesa previsto dal
comma 557 della Finanziaria 2007.
C'è poi da evidenziare che l'articolo 36 del
Dlgs 165/01 prevede l'attivazione del lavoro
flessibile solo in presenza di situazioni
temporanee ed eccezionali. Una regola del
turn-over in questi casi appare discutibile.
Inoltre, andando proprio nella logica di
tutta la manovra estiva, è evidente che il
Governo ha adottato azioni nell'unica
direzione di ridurre in maniera consolidata
le spese del personale della Pa. Il modo più
certo per raggiungere l'obiettivo è proprio
quello di evitare assunzioni a tempo
indeterminato che comportano il
consolidamento della spesa anche per gli
anni futuri. Se nel limite del 20% fossero
inclusi anche i rapporti a termine, si
potrebbe giungere al paradosso di utilizzare
la spesa delle cessazioni a tempo
determinato per legittimare assunzioni a
tempo indeterminato.
Dalle Sezioni riunite della Corte, nella
stessa delibera 20/2011, arriva un'ulteriore
conferma: nel turn-over non rientrano i
co.co.co. È invece della Corte dei conti
della Lombardia un'apertura interessante:
gli eventuali margini di spesa originati da
cessazione di personale non utilizzati
nell'anno in corso si possono riportare
nell'anno successivo (articolo Il Sole 24 Ore del 16.05.2011
- tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il blocco 2011-2013 delle risorse
destinate al trattamento economico
accessorio
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 16.05.2011). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
G. Bertagna e M. Ferrari,
La revisione del part-time
(tratto dalla newsletter di www.publika.it
n. 41 - maggio 2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il blocco delle assunzioni si applica alle
progressioni verticali? Il TAR
Sicilia-Palermo “libera” i concorsi
interni dalle norme finanziarie, sentenza
647 del 2011 (link a
www.leggioggi.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
I permessi per motivi personali o
familiari non sono subordinati ad una
valutazione discrezionale da parte del
dirigente.
Nessuna discrezionalità è lasciata al
Dirigente Scolastico in merito
all’opportunità di autorizzare il permesso e
le ferie per motivi personali o familiari,
né, in particolare, gli è consentito di
comparare le esigenze scolastiche con le
ragioni personali o familiari certificate
per cui il permesso è richiesto, ma avrà
solo un controllo di tipo formale in merito
alla presentazione della domanda ed
all’idoneità della documentazione a
dimostrare la sussistenza delle ragioni
poste a base della domanda; né, tanto meno,
è consentito al Dirigente Scolastico porre
delle regole preventive che vietino o
restringano la possibilità per i docenti di
usufruire dei permessi o delle ferie in
periodo di attività didattica, qualora
queste siano richieste per motivi personali
o familiari (TRIBUNALE di Monza,
sentenza 12.05.2011 n. 288 -
tratto da e link a
www.dirittoscolastico.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La costituzione dei comitati
unici di garanzia
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 11.05.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Sì
alle progressioni fuori dal «patto».
Le progressioni verticali non possono essere
considerate assunzioni di personale e, di
conseguenza, possono essere effettuate anche
dai Comuni che non hanno rispettato il patto
di stabilità.
Questa l'inedita conclusione
della
sentenza
01.04.2011 n. 647 del TAR Sicilia-Palermo che
sposa la tesi che le progressioni verticali
costituiscono una mera modificazione del
rapporto di lavoro.
I giudici chiariscono che non osta a questa
conclusione il fatto che la giurisprudenza
già dal 2003 considera le progressioni
verticali come assunzioni ai fini del
riparto della giurisdizione: i Tar possono
occuparsi solo delle assunzioni e non delle
modificazioni del rapporto di lavoro. Viene
specificato che «una cosa è considerare le
progressioni verticali o concorsi interni,
equiparate ai concorsi pubblici (questi
finalizzati a una nuova assunzione) ai fini
del riparto di giurisdizione, altra cosa è
la parificazione della progressione (che si
genera nell'ambito di un rapporto già
preesistente) a un nuovo reclutamento ai
fini del rispetto delle norme finanziarie».
La sentenza supera il
parere
09.11.2055 n. 3556/2005 della
Commissione speciale pubblico impiego del
Consiglio di Stato, Sez. III, per le quali le
progressioni verticali sono nuove
assunzioni. Viene poi evidenziato che le
progressioni economiche possono non
determinare oneri aggiuntivi e che le leggi
finanziarie sono "inidonee" a incidere sulla
natura giuridica dei rapporti di lavoro.
Infine la sentenza non considera che per gli
enti che non hanno rispettato il patto di
stabilità matura il divieto di effettuare
nuove assunzioni «a qualsiasi titolo»,
quindi con una estensione assai ampia e che
ha una natura sostanziale
(articolo Il Sole 24
Ore del 09.05.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Quando
l'ispezione diventa una condanna.
Attenzione alle contestazioni degli
ispettori della Ragioneria generale dello
Stato: possono determinare il maturare di
responsabilità amministrativa per
amministratori, dirigenti e segretari. Per
la prima volta arriva una sentenza di
condanna definitiva in seguito a
un'ispezione ministeriale.
La III Sezione
di appello della Corte dei Conti con la
sentenza
17.12.2010 n. 853 ha confermato la
condanna ad amministratori, revisori dei
conti e dirigenti del comune di Rho
(provincia di Milano) per clausole
illegittime del contratto decentrato.
Secondo la Corte, le posizioni organizzative
possono essere istituite solo dopo la
preventiva «individuazione e attribuzione di
obiettivi specifici». Non possono essere
inoltre istituite con decorrenza
retroattiva. Viene poi ribadito che
l'erogazione "a pioggia" della produttività
determina il maturare di responsabilità:
«poiché la dannosità è implicita ex se nella
scelta difforme dai parametri prefissati».
E
ancora «l'attribuzione di un beneficio
sganciato dai risultati appare antitetica
alla finalità premiale e, anzi, avalla un
appiattimento verso il basso delle
prestazioni disincentivando i migliori ad
assumere iniziative comportanti maggior
impegno che non verrebbe, comunque,
riconosciuto».
Infine, l'aumento dell'indennità di
posizione dei dirigenti per sterilizzarne la
diminuzione voluta dal contratto nazionale a
seguito dell'aumento dello stipendio non
costituisce esercizio legittimo di
autonomia, ma un modo per aumentare
surrettiziamente il trattamento economico.
La sentenza ha ridotto le sanzioni poiché è
stato giudicato che alcune condotte
illegittime hanno determinato effetti
positivi sulla attività dell'ente. Inoltre,
la responsabilità individuale matura per non
avere marcato le proprie distanze dalle
scelte effettuate e anche nel caso della
colpa professionale: «la diligenza deve
valutarsi con riferimento alla natura
dell'attività esercitata e della prestazione
richiesta».
Infine, la compensazione tra i
danni ed i benefici conseguiti dal l'ente
matura solamente «quando il danno e il
vantaggio sono conseguenza immediata e
diretta dello stesso fatto che deve essere
idoneo a produrre entrambi gli effetti»
(articolo Il Sole 24
Ore del 09.05.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Revoca del part-time, Collegato
lavoro in contrasto con la direttiva UE.
Prima sentenza a favore del dipendente nel
pubblico impiego.
Il Collegato lavoro nel
consentire al datore di lavoro pubblico di
trasformare unilateralmente il rapporto di
lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo
pieno, anche contro la volontà del
lavoratore, si pone in contrasto con la
direttiva europea (dir. 15.12.1997, n.
97/81/CE), in quanto discrimina il
lavoratore a part-time che, a differenza del
lavoratore a tempo pieno, rimane soggetto al
potere del datore di lavoro pubblico di
modificare unilateralmente la durata della
prestazione di lavoro.
In tema di modifica del part-time
nella pubblica amministrazione, dopo le
novità introdotte dalla legge n. 183 del
04.11.2010, riveste particolare importanza
la recentissima ordinanza del Tribunale di
Trento, sezione lavoro, che di fatto ha
accolto il ricorso di una dipendente
pubblica che era ricorsa avverso due
provvedimenti , uno ministeriale , e uno del
proprio dirigente del Tribunale dove
lavorava, che le avevano revocato l’istituto
del part-time.
Si ricorda brevemente che la citata legge n.
183 del 04.11.2010 , dopo un lungo dibattito
parlamentare, ha previsto tra le altre
disposizioni in materia di lavoro,
all’articolo 16, che “In sede di prima
applicazione delle disposizioni introdotte
dall’articolo 73 del decreto-legge
25.06.2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n.
133, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165, e successive
modificazioni, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi di
correttezza e buona fede, possono sottoporre
a nuova valutazione i provvedimenti di
concessione della trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale già adottati prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008″.
L'articolo 73 del decreto legge aveva
dettato nuove e più stringenti disposizioni
in materia di part-time nel pubblico
impiego, prevedendo, in particolare, il
rigetto delle istanze in tutti i casi in cui
la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale possa
determinare, in relazione alle mansioni ed
alla posizione organizzativa ricoperta dai
singoli dipendenti, un pregiudizio alla
funzionalità dell'Amministrazione. Si è
trattato di una profonda innovazione in
quanto la normativa precedente non
consentiva il rifiuto della richiesta del
part-time ma solo il differimento del suo
inizio fino a sei mesi e ciò nei casi in cui
la trasformazione del rapporto di lavoro
avesse determinato un grave pregiudizio
all'attività dell'ufficio.
L'articolo 16 della legge, di conversione
consente ora alle pubbliche amministrazioni
di riesaminare, alla luce dei più stringenti
criteri previsti dal citato articolo 73,
tutti i rapporti di lavoro trasformati in
epoche precedenti all'entrata in vigore del
decreto-legge 112/2008. Si tratta degli atti
adottati prima del 25.06.2008. Tale facoltà
deve essere esercitata entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore (24.11.2010)
della citata legge 183/2010.
Il caso.
La
vicenda presa in esame dal giudice di prime
cure riguarda una funzionaria di un
Tribunale di Trento, del Ministero della
Giustizia, che era a part-time dal 2000;
tale funzionaria aveva subito due
provvedimenti, uno del Ministero del
febbraio 2011 e uno del dirigente
amministrativo del Tribunale di Trento del
marzo 2011, con i quali era disposto la
trasformazione del suo rapporto lavorativo a
part-time con un nuovo orario a tempo pieno.
L’analisi del giudice.
Il
giudice del Lavoro evidenzia, nella sentenza
in commento, che dopo oltre 10 anni di
prestazione lavorativa a tempo parziale,
l’improvvisa trasformazione in lavoro a
tempo pieno, avrebbe modificato
irreparabilmente la vita privata della
lavoratrice “arrecandole danni non
riparabili per equivalente”; ecco perché
ha ritenuto sussistente il primo requisito
del ricorso presentato dalla dipendente
pubblica.
Per quanto riguarda il fumus boni iuris,
invero, il Tribunale non ha del tutto
condiviso le doglianze della funzionaria
sulla mancanza della “buona fede e
correttezza” (principi previsti
dall’art. 16 della legge 04.11.2010, n. 183)
per non aver ricevuto preavviso della
trasformazione e per non aver tenuto conto
delle esigenze di vita, poiché agli atti
risultava emessa una nota del 22.11.2011,
del Dirigente amministrativo del Tribunale,
in cui si chiedeva “a tutti i lavoratori
part-time di esporre le situazioni personali
che potessero giustificare il mantenimento
di tale ridotto orario di lavoro”.
Sotto questo profilo, secondo il giudice di
primo grado, dunque la “correttezza”
non era stata lesa. Tuttavia l’aspetto molto
importante della sentenza del giudice del
Lavoro è quella dove viene precisato che
l’articolo 16 della legge 04.11.2010, n.
183, nel consentire al datore di lavoro
pubblico di trasformare unilateralmente il
rapporto di lavoro a tempo parziale in
rapporto a tempo pieno, anche contro la
volontà del lavoratore, si ponga in
insanabile contrasto con la direttiva
europea (dir. 15.12.1997, n. 97/81/CE), in
quanto una norma nazionale “sifatta
discrimina il lavoratore a part-time, il
quale, a differenza del lavoratore a tempo
pieno, rimane soggetto al potere del datore
di lavoro pubblico di modificare
unilateralmente la durata della prestazione
di lavoro; non contribuisce certo allo
sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo
parziale su basi accettabili sia ai datori
di lavoro che ai lavoratori, atteso che il
lavoratore part-time sarebbe soggetto al
rischio di vedersi trasformare il rapporto
in lavoro a tempo pieno, anche contro la
propria volontà, con evidente grave
pregiudizio alle proprie esigenze personali
e familiari.
La norma nazionale, infine, contrasta con
quella parte della direttiva che impone la
presenza del consenso del lavoratore in caso
di trasformazione del rapporto”.
Per il giudice del Lavoro, quindi,
l’articolo 16 della legge 04.11.2010, n.
183, confliggendo con la direttiva
15.12.1997, n. 97/81/CE, deve essere
disapplicato. Per tale motivo il giudice del
Lavoro accoglie il ricorso della dipendente
pubblica e annulla il provvedimento
ministeriale e quello del dirigente
amministrativo di revoca del part-time dove
la stessa dipendente lavora.
Riflessi della sentenza.
Per il profilo che assume si tratta di una
sentenza dirompente, che si pone come
battistrada nella battaglia che molti
lavoratori del pubblico impiego hanno
intrapreso o stanno intraprendendo in difesa
dei propri diritti. Nello specifico, dalla
lettura della sentenza, si coglie come la
norma “incriminata” si ponga in
evidente contrasto con i contenuti della
direttiva comunitaria n. 97/81 del
15.12.1997 concernente il lavoro a tempo
parziale, rappresentando una rilevante
condanna per il legislatore che l’ha
approvato, probabilmente, con molta
superficialità (commento tratto da
www.ipsoa.it - TRIBUNALE di Trento,
ordinanza 04.05.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Pa
locale. Corte dei Conti Campania. Fuori dal
blocco del turn over i dipendenti a tempo.
I limiti al turn over
nel personale degli enti locali introdotti
dalla manovra estiva del 2010 non riguardano
il personale a tempo determinato.
L'affermazione, nuova, arriva dalla sezione
regionale della Corte dei conti della
Campania, nel
parere 27.04.2011 n. 246 diffusa
ieri. Di opinione opposta la magistratura
contabile della Lombardia, che in una
delibera di un paio di settimane fa (parere
31.03.2011 n. 167) aveva
affermato l'esatto contrario.
La questione è spinosa, e incide in maniera
profonda sulle politiche del personale nelle
amministrazioni locali.
La regola, fissata dall'articolo 14, comma
9, del Dl 78/2010, impedisce le «assunzioni
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto»
negli enti che dedicano alle buste paga più
del 40% delle spese correnti, e consente
alle altre amministrazioni di effettuare «assunzioni»
nel limite del 20% dei risparmi ottenuti con
le cessazioni intervenute nell'anno
precedente. Ma quali sono queste seconde «assunzioni»?
I magistrati contabili della Lombardia non
hanno dubbi: secondo la loro lettura si
tratta delle stesse «assunzioni a
qualsiasi titolo» citate nella prima
frase del comma, e di conseguenza anche i
contratti a termine rientrano nei vincoli al
turn over. A supporto della propria
tesi, la Corte lombarda richiama lo scopo «sostanziale»
della regola, che consiste nel contenimento
della spesa di personale e, dunque, dovrebbe
assorbire tutte le tipologie di uscite per
stipendi.
La Campania non è d'accordo, e sposa invece
la tesi caldeggiata anche dalla nota Anci
del 29.07.2010, di commento alla manovra
estiva, secondo cui il limite si applica
alle sole assunzioni a tempo indeterminato.
Sul punto, la Corte campana richiama anche
una delibera delle sezioni riunite di
controllo (la 20/2011), che però si era
concentrata sull'esclusione dai vincoli dei
co.co.co. nei Comuni sotto i 5mila abitanti;
in quel caso, inoltre, il riferimento è al
tetto al turn over del 100% e non del
20%, perché gli enti non soggetti al Patto
erano già stati esclusi tout court
dal nuovo vincolo dalle stesse sezioni
Riunite (delibera 3/2011).
La via campana non è necessariamente più "generosa"
di quella lombarda; quest'ultima, infatti,
inserendo pienamente i contratti a termine
nel raggio d'azione del turn over,
potrebbe permettere di utilizzare i "risparmi"
ottenuti con la scadenza dei contratti per
finanziare nuove assunzioni a tempo
indeterminato
(articolo
Il Sole 24 Ore 03.05.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Rimborso delle spese legali
sostenute dal dipendente per giudizi per
responsabilità civile, penale o
amministrativa.
E’ illegittimo, ai sensi dell’art. 18 del
d.l. 25.03.1997 n. 67, convertito dalla l.
23.05.1997 n. 135, il diniego di rimborso
delle spese legali sostenute da un
dipendente pubblico assolto in sede penale,
motivato con riferimento al fatto che "la
condotta concretamente posta in essere dal
dipendente non è riferibile alla tutela di
interessi propri dell’Amministrazione di
appartenenza", nel caso in cui risulti
che il dipendente stesso (nella specie si
trattava del Comandante di una Stazione dei
Carabinieri) sia stato imputato e poi
assolto in sede penale per il reato di falso
nello svolgimento delle attività di ufficio
(nella specie, nell’ambito di una
perquisizione domiciliare), trattandosi di
reato tipico che può essere compiuto
soltanto nello svolgimento dei compiti
istituzionali (1).
---------------
(1) Nella specie al dipendente pubblico
in sede panale era stato contestato di aver
posto in essere, nell’ambito dell’attività
di servizio svolta quale Comandante della
Stazione dei Carabinieri, comportamenti
diversi da quelli poi fatti risultare in
atti pubblici, il che è stato poi smentito
dal giudice penale.
E’ stata ritenuta irrilevante la circostanza
che il dipendente possa essersi determinato
ad eseguire la perquisizione domiciliare al
fine di non incorrere in eventuali sanzioni
disciplinari, come sostenuto nella sentenza
appellata.
V. in argomento da ult. C.G.A., sentenza
19.04.2011 n. 316 (massima tratta da
www.regione.piemonte.it - C.G.A.R.S,
sentenza 02.05.2011 n.
347 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: CCNL
Enti Locali - Lavoro in turni e festività
infrasettimanale
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 02.05.2011). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Schema di contratto collettivo
decentrato integrativo anni 2011-2012
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 02.05.2011). |
|
aprile 2011 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Personale - Rapporto lavoro a
tempo parziale - Aumento di ore -
Assimilabilità ad assunzione.
La trasformazione di un rapporto di lavoro a
tempo parziale, con aumento di ore del
part-time, è assimilabile ad una nuova
assunzione. Conseguentemente il sindaco, nel
valutare la possibilità di trasformazione
del contratto, dovrà tenere conto dei limiti
posti dalla legge alle assunzioni, oltre che
alle spese di personale.
Quanto sopra trova conferma nella nota n.
46078/2010 del Dipartimento della Funzione
pubblica, secondo la quale "sono
subordinate ad autorizzazione ad assumere
anche gli incrementi di part-time"; la
circolare richiamata è diretta alle
amministrazioni statali, ma contiene
indicazioni che possono considerarsi alla
stregua di principi generali (massima tratta
da www.centrostudi-sv.org - Corte dei Conti,
Sez. controllo Lombardia,
parere 29.04.2011 n.
226). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Trattative,
gli enti fanno da sé. Sì ad atti unilaterali
se non c'è accordo con i sindacati. Il
giudice del lavoro di Verona ritiene
immediatamente operativa la riforma
Brunetta.
Legittima l'adozione di
atti unilaterali laddove non si raggiunga,
nel corso delle trattative, l'accordo tra
amministrazione pubblica datore di lavoro e
le organizzazioni sindacali. Inoltre, le
norme del dlgs 150/2009 sono da considerare
immediatamente applicabili e imperative.
Il decreto 21.04.2011 del giudice del
lavoro di Verona fa cadere i principali
baluardi eretti dalle organizzazioni
sindacali contro la riforma-Brunetta,
incentrati proprio sulla sua presunta
inoperatività e sulla conseguente
impossibilità per le pubbliche
amministrazioni di avvalersi dell'articolo
40, comma 3-ter, del dlgs 165/2001.
Atto unilaterale.
Tale ultima norma prevede espressamente
l'atto unilaterale, disponendo: «al fine
di assicurare la continuità e il migliore
svolgimento della funzione pubblica, qualora
non si raggiunga l'accordo per la
stipulazione di un contratto collettivo
integrativo, l'amministrazione interessata
può provvedere, in via provvisoria, sulle
materie oggetto del mancato accordo, fino
alla successiva sottoscrizione. Agli atti
adottati unilateralmente si applicano le
procedure di controllo di compatibilità
economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis».
Il decreto del giudice veronese in modo
molto chiaro sancisce che «è legittimo,
invero, ogni provvedimento che disciplini
provvisoriamente una materia sulla quale non
sia raggiunto l'accordo in sede di
contrattazione collettiva», aggiungendo «l'ente
territoriale può senza dubbio adottare i
provvedimenti urgenti e provvisori per
colmare il vuoto generato dall'assenza di
accordo fra le parti collettive».
La giurisprudenza del lavoro va sempre più
allineandosi, dunque, alle interpretazioni
fornite dal dipartimento della funzione
pubblica, in particolare con la circolare
7/2010 e più di recente con la direttiva
rivolta all'Aran 18/02/2011, n. 10790, nella
quale si afferma: «Con riferimento agli
ambiti di intervento della contrattazione
rilevano, in particolare, l'art. 45 del dlgs
n. 165 del 2001, in base al quale a) il
trattamento economico fondamentale e
accessorio è definito dai contratti
collettivi (fermo restando le disposizioni
in ordine all'adottabilità di atti
unilaterali qualora non si raggiunga
l'accordo nei termini di cui all'art. 40,
comma 3-ter dlgs n. 165 del 2001)».
Secondo il decreto, tuttavia, costituisce
condotta antisindacale recepire l'atto
unilaterale come accordo decentrato, in
sostituzione del contratto, in quanto ciò
significherebbe svilire il dissenso della
parte sindacale, considerato come tamquam
non esset. Dunque, l'atto unilaterale
può colmare il vuoto dell'assenza di
accordo, ma non sostituirsi ad esso,
mediante il recepimento dell'atto stesso
come fosse un contratto.
Piena applicabilità della
riforma-Brunetta.
Sull'operatività del dlgs 150/2009 il
decreto del giudice veronese si pone in
linea col nuovo orientamento
giurisprudenziale avviato dalla sentenza del
Tribunale di Pesaro Sez. Lavoro, n.
417/2010, andando anche oltre. Infatti, per
la prima volta si afferma che la
riforma-Brunetta ha immediatamente
disapplicato le clausole dei contratti
collettivi incompatibili col dlgs 150/2009.
Secondo il decreto del giudice di Verona
l'articolo 65 del dlgs 150/2009, dai
sindacati considerato come norma che
bloccherebbe l'attuazione della riforma, non
può essere letto sì da fargli derivare
l'effetto di congelare e salvaguardare
l'efficacia delle norme della contrattazione
decentrata, vigenti prima dell'entrata in
vigore del dlgs 150/2009, fino al 31/12/2011
in modo tale che «la contrattazione
collettiva (antecedente) possa operare in
deroga a disposizioni (successive) di legge
a carattere imperativo; quanto meno, si deve
ritenere che le disposizioni di carattere
imperativo siano immediatamente efficaci,
tali da porre nel nulla contrarie norme
contenute nel contratto collettivo».
Poiché tutte le disposizioni del dlgs
165/2001, novellato dalla riforma-Brunetta,
sono a carattere imperativo, esse non solo
sono immediatamente applicabili, ma appunto
prevalgono sulle disposizioni contrarie
contenute nei contratti collettivi, tanto
nazionali, quanto decentrati. Per queste
ragioni, i contratti collettivi, sia
nazionali, sia decentrati, pur non essendo
stati disapplicati integralmente dalla
riforma, esplicano effetti solo «nelle
parti residue, non incompatibili con
disposizioni imperative di legge»
(articolo ItaliaOggi del 29.04.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Compensi
per lavoro straordinario elettorale.
Domanda.
Un
dipendente di Cat. D, titolare di posizione
organizzativa, può percepire compensi per
lavoro straordinario elettorale, indennità
di economato, quale economo e compensi per
il censimento della popolazione, quale
responsabile?
Risposta.
L'art. 10 del C.C.N.L. 31-03-1999, avente ad
oggetto "Retribuzione di posizione e
retribuzione di risultato", stabilisce
che: "Il trattamento economico accessorio
del personale della categoria titolare delle
posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla
retribuzione di posizione e dalla
retribuzione di risultato. Tale trattamento
assorbe tutte le competenze accessorie e le
indennità previste dal vigente contratto
collettivo nazionale, compreso il compenso
per il lavoro straordinario, secondo la
disciplina del C.C.N.L. per il quadriennio
1998-2001".
Successivamente il C.C.N.L. del 14-09-2000,
con l'art. 39, ha stabilito che: "Gli
enti provvedono a calcolare ed acquisire le
risorse finanziarie collegate allo
straordinario per consultazioni elettorali o
referendarie anche per il personale
incaricato delle funzioni dell'area delle
posizioni organizzative di cui all'art. 8 e
ss. del C.C.N.L. del 31-03-1999. Tali
risorse vengono comunque erogate a detto
personale in coerenza con la disciplina
della retribuzione di risultato di cui
all'art. 10 dello stesso C.C.N.L. e,
comunque, in aggiunta al relativo compenso,
prescindendo dalla valutazione. Analogamente
si procede nei casi di cui all'art. 14,
comma 5, del C.C.N.L. 01-04-1999" (art.
14, comma 5, C.C.N.L. 01-04-1999: "E'
consentita la corresponsione da parte
dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi
pubblici autorizzati per legge o per
provvedimento amministrativo, per il tramite
degli enti del comparto, di specifici
compensi al personale per le prestazioni
connesse ad indagini periodiche ed attività
di settore rese al di fuori dell'orario
ordinario di lavoro").
Pertanto, sulla base del disposto delle
normative sopra ricordate, si ritiene che ai
titolari di posizione organizzativa:
• possa essere erogato il compenso per
lavoro straordinario prestato in occasione
di consultazioni elettorali o referendarie,
di operazioni censuarie, di indagini ISTAT,
nel rispetto, comunque, del disposto
dell'art. 39 sopra citato, ovvero come somme
aggiuntive rispetto alla retribuzione di
risultato, ma che non possono superare il
valore massimo teorico della stessa, perché
altrimenti si determinerebbe un'incoerenza
nella gestione delle risorse attribuite a
questa particolare figura, in quanto si
attribuirebbero ai titolari di PO compensi
per lavoro straordinario maggiori di quelli
potenzialmente conseguibili con la
retribuzione di risultato, diminuendo quindi
le finalità di quest'ultima;
• non possa essere erogata l'indennità di
agente contabile (economo), in quanto tale
indennità, facendo parte delle indennità
previste dai contratti vigenti, è inclusa
nel trattamento omnicomprensivo di un
titolare di posizione organizzative
(27.04.2011 - tratto da www.ipsoa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La trasformazione unilaterale da
part-time a full-time
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 23.04.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: I
limiti imposti dal dlgs 150/2009 possono
essere superati dalle amministrazioni
locali. Dirigenti a termine con concorso.
Ammissibile anche il ricorso a posti extra
dotazione organica
I limiti dettati dal decreto Brunetta al
conferimento di incarichi dirigenziali a
tempo determinato possono essere superati
attraverso le assunzioni tramite concorsi
pubblici e il ricorso ai posti extra
dotazione organica. Tali disposizioni si
applicano anche agli incarichi di
responsabilità conferiti negli enti privi di
dirigenti.
Sono queste le principali indicazioni che si
possono fornire alle amministrazioni locali
nella applicazione delle previsioni dettate
dal dlgs n. 150/2009 e che vogliono limitare
in modo assai marcato la possibilità di
ricorso allo spoils system.
Come è noto, sulla base della lettura data
prima dalla Corte costituzionale e
successivamente dalle sezioni riunite di
controllo della Corte dei conti, è stato
esteso alle regioni e agli enti locali il
tetto fissato nelle amministrazioni dello
stato per il conferimento di incarichi
dirigenziali a tempo determinato, cioè l'8%
della dotazione organica della dirigenza.
Queste disposizioni prevalgono, anche se non
è stata abrogata, sulle previsioni contenute
nel comma 1 dell'articolo 110 del Tuel, che
invece assegnavano ai comuni ed alle
province la possibilità di coprire senza
limitazioni i posti vacanti in dotazione
organica.
È stato inoltre chiarito che le
amministrazioni locali possono utilizzare il
comma 2 dello stesso articolo, il quale
prevede che in tutti i comuni, ivi compresi
quelli sprovvisti di dirigenti, e le
province si possano conferire incarichi
dirigenziali a tempo determinato extra
dotazione organica entro il tetto del 5%
della dotazione organica e comunque per
almeno 1 unità. Queste disposizioni limitano
la possibilità di effettuare assunzioni di
dirigenti a tempo determinato attraverso il
ricorso alla scelta fiduciaria da parte del
sindaco o del presidente della provincia. E'
opportuno ricordare che queste assunzioni
devono comunque essere effettuate attraverso
una procedura a evidenza pubblica e in modo
motivato.
Tale disposizione non si estende alle
assunzioni a tempo determinato effettuate
tramite concorsi pubblici. Infatti, le nuove
regole sono state dettate con lo scopo di
limitare lo spoils system, come
indicato con chiarezza dalle previsioni
dettate dalla legge n. 15/2009, cioè dalla
delega che è alla base del dlgs n. 150/2009.
Ed ancora, esse hanno modificato l'articolo
19 del dlgs n. 165/2001 e non l'articolo 36
dello stesso decreto, articolo che
ricordiamo essere quello che legittima il
ricorso alle assunzioni flessibili. Ed
inoltre occorre aggiungere che anche il dlgs
n. 368/2001, cioè la norma che ha recepito
nel nostro ordinamento la direttiva
comunitaria sulle assunzioni a tempo
determinato, si applica espressamente anche
alla dirigenza.
Ovviamente le assunzioni a tempo determinato
dei dirigenti tramite concorsi pubblici
devono ubbidire ai vincoli dettati dal
legislatore, in particolare possono essere
basate sulla presenza di motivazioni
straordinarie e limitate nel tempo e possono
essere prorogate una volta sola e per un
arco temporale che, sommando il primo
incarico e la proroga, non deve superare tre
anni. I sindaci e i presidenti di provincia
possono continuare a conferire incarichi
extra dotazione organica.
A questi soggetti possono sicuramente essere
assegnati compito gestionali, cioè hanno in
tutto e per tutto le stesse prerogative dei
dirigenti a tempo indeterminato, di quelli
assunti a tempo determinato per la copertura
di posti vacanti in dotazione organica (oggi
entro il tetto dell'8%) e di quelli assunti
tramite concorso pubblico. Le
amministrazioni devono però prestare una
particolare attenzione a che le motivazioni
poste alla base del ricorso a tale strumento
siano ben circostanziate, con particolare
riferimento alla dimostrazione che quelle
professionalità non sono presenti nell'ente
e che lo stesso ne ha una specifica
necessità
(articolo ItaliaOggi
del 22.04.2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
G.U. 21.04.2011 n. 92 "Testo
del decreto-legge 22.02.2011, n. 5,
coordinato con la legge di conversione
21.04.2011, n. 47, recante:
«Disposizioni per la festa nazionale del
17.03.2011»". |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Pubblici dipendenti:
precisazioni in merito alla trasmissione
telematica della certificazione di malattia
nel caso di esenzioni dalla decurtazione
stipendiale (circolare n. 2/2010
Dipartimento Funzione Pubblica)
(Patronato INCA-CGIL,
nota 20.04.2011 n. 55/2011 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Festività del 17.03.2011: ecco la
legge di conversione
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 20.04.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il lavoro straordinario svolto
nel corso dell’attività di missione può
essere remunerato solo nella parte eccedente
il normale orario di lavoro ma con
esclusione dei tempi necessari per recarsi
presso la sede di trasferta e per ritornare
presso quella di servizio, che sono già
remunerati con il trattamento di missione.
Il diritto al compenso per lavoro
straordinario può essere riconosciuto solo
in presenza di preventiva e formale
autorizzazione. Questa ha lo scopo precipuo
di controllare, nel rispetto del principio
di buon andamento della pubblica
amministrazione, la sussistenza di effettive
ragioni di interesse pubblico alla
prestazione e di risorse finanziarie a tal
fine destinate. In circostanza straordinarie
l’autorizzazione può intervenire ex post, a
sanatoria, quando lo svolgimento della
prestazione sia dovuto ad eccezionali ed
improcrastinabili esigenze di servizio, ma
comunque non può mai essere esclusa.
La sussistenza di autorizzazione implicita è
stata eccezionalmente riconosciuta in casi
od eventi straordinari in cui la prestazione
sia avvenuta nell’ambito di specifiche ed
individuate attività cui il dipendente
doveva obbligatoriamente partecipare ovvero
nel caso di un servizio indispensabile che
l’amministrazione era obbligata a garantire
trattandosi di compiti irrinunciabili di
assistenza.
Il lavoro straordinario svolto nel corso
dell’attività di missione può essere
remunerato solo nella parte eccedente il
normale orario di lavoro ma con esclusione
dei tempi necessari per recarsi presso la
sede di trasferta e per ritornare presso
quella di servizio, che sono già remunerati
con il trattamento di missione.
Inoltre, “secondo consolidati principi
(ex multis Cons. St. Sez. V n. 844/2009;
Sez. IV n. 2282/2007), il diritto al
compenso per lavoro straordinario può essere
riconosciuto solo in presenza di preventiva
e formale autorizzazione. Questa ha lo scopo
precipuo di controllare, nel rispetto del
principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, la sussistenza di effettive
ragioni di interesse pubblico alla
prestazione e di risorse finanziarie a tal
fine destinate.
In circostanza straordinarie
l’autorizzazione può intervenire ex post, a
sanatoria, quando lo svolgimento della
prestazione sia dovuto ad eccezionali ed
improcrastinabili esigenze di servizio, ma
comunque non può mai essere esclusa.
La sussistenza di autorizzazione implicita è
stata eccezionalmente riconosciuta in casi
od eventi straordinari in cui la prestazione
sia avvenuta nell’ambito di specifiche ed
individuate attività cui il dipendente
doveva obbligatoriamente partecipare ovvero
nel caso di un servizio indispensabile che
l’amministrazione era obbligata a garantire
trattandosi di compiti irrinunciabili di
assistenza (Cons. St. Sez. V, n. 3503/2001).
Nel caso in esame, nessun principio di prova
è stato addotto relativamente alla presenza
di autorizzazione alla prestazioni di lavoro
straordinario, sia preventiva che a
sanatoria, né sono stati documentati eventi
che, a causa della loro straordinarietà,
possano ricondursi alla fattispecie
dell’autorizzazione implicita.” (C.S. n.
1370/2010)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 19.04.2011 n. 2400 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO -
SICUREZZA LAVORO:
Oggetto: Accesso a verbali di visita
ispettiva in materia di salute e sicurezza
del lavoro.
Con nota del 19.03.2011 la S.V. ha
comunicato che un dipendente del
Conservatorio “E. R. Duni” di Matera, che
dichiara di agire a tutela del proprio
diritto alla salute ed alla sicurezza nei
luoghi di lavoro, ha chiesto di accedere ai
verbali di visita ispettiva con i quali la
ASL ha rilevato, negli edifici
dell’Istituto, varie violazioni,
oggettivamente imputabili alla S.V., alle
norme in materia di salute e sicurezza del
lavoro.
Al riguardo viene prospettato alla
Commissione che la domanda d’accesso
dovrebbe essere respinta, sia perché il
procedimento avviato con la visita ispettiva
non è ancora concluso, sia perché,
trattandosi di atti relativi ad un
contenzioso, opererebbe l’esclusione
prevista dall’art. 4, comma 2, del
regolamento per l’accesso vigente presso
l’Istituto. In via subordinata si prospetta
l’opportunità di un differimento
dell’accesso, ai sensi dell’art. 9, comma 2,
del regolamento generale n. 184/2006.
Osserva la Commissione che né la legge n.
241/1990 né il regolamento dell’Istituto
precludono l’accesso agli atti
infraprocedimentali relativi ad un
contenzioso (che peraltro allo stato non
risulta) tra terzi qualora vi sia un congruo
interesse personale, diretto, attuale e
giuridicamente protetto del richiedente;
interesse che nel caso in esame palesemente
sussiste, atteso che il dipendente intende
tutelare il proprio diritto fondamentale
alla salute. L’accesso pertanto non può
essere senz’altro negato.
Attesa peraltro
l’evidente lesione del diritto alla
riservatezza della S.V. che potrebbe
derivare da un accesso effettuato prima che
il Conservatorio abbia potuto esplicitare le
proprie eventuali controdeduzioni, può
ritenersi applicabile la citata disposizione
dell’art. 9, comma 2, del regolamento n.
184/2006, secondo cui “il differimento
dell’accesso è disposto ove sia sufficiente
per assicurare una temporanea tutela agli
interessi di cui all’art. 24, comma 6, della
legge”, che riguarda –tra l’altro– la
riservatezza delle persone; e che di
conseguenza l’accoglimento dell’accesso
possa essere differito al momento in cui
l’accertamento ispettivo diventerà
incontestabile da parte
dell’Amministrazione.
Va peraltro precisato che, in attesa della
prescritta messa a norma degli impianti e
delle strutture, i luoghi in cui l’indagine
ispettiva ha rilevato situazioni di pericolo
dovranno essere senza indugio opportunamente
segnalati e –ove possibile- preclusi sia
pure parzialmente al transito dei
dipendenti, al fine di richiamare questi
ultimi ad una condotta improntata ad una
responsabile cautela (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi,
risposta del Plenum in seduta del 19.04.2011
- link a www.commissioneaccesso.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il Tribunale di Grosseto condanna
per comportamento antisindacale il Comune di
Castiglione della Pescaia
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 18.04.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il foglio dei lavoratori della
Funzione Pubblica
(CGIL-FP di Bergamo,
aprile 2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
N. Laface,
Il danno all’immagine della pubblica
amministrazione va risarcito anche in
ipotesi di reato comune commesso da pubblici
dipendenti - Nota a Corte dei Conti -
Sezione giurisdizionale per la Toscana,
Sentenza 18.03.2011 n. 90
(link a www.filodiritto.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Danni da dequalificazione per il
dipendente assegnato ad altre mansioni senza
adeguata formazione.
Il dipendente assegnato
dal datore di lavoro a nuove mansioni ha
diritto al risarcimento del danno da
dequalificazione se non riesce a svolgerle
per non aver ricevuto un'adeguata
formazione. In questo caso, infatti, deve
essere indennizzato il disagio dovuto
"all'evidente ed incolpevole imperizia" in
quanto lesivo per la dignità e il prestigio
professionale.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez.
lavoro,
sentenza 14.04.2011 n. 8527, che
ha respinto il ricorso di una società nei
confronti di un proprio dipendente che era
stato assegnato all'uso di un elaboratore
elettronico senza la preventiva e necessaria
istruzione. In questo caso, ha affermato la
Cassazione, il giudice deve determinare il
danno in via equitativa (massima tratta e
link a www.diritto24.ilsole24ore.com - link
a www.giustizia-amministrativa.it).
---------------
Demansionamento senza
formazione. La Cassazione amplia il
riconoscimento.
Stretta della Cassazione sul demansionamento.
Ha diritto a essere risarcito anche del
danno morale il lavoratore a cui sono state
affidate nuove mansioni senza nessuna
formazione, soprattutto se viene assegnato
all'uso del Pc.
È quanto affermato dalla Suprema corte che,
con la sentenza n. 8527 del 14.04.2011, ha
respinto il ricorso di un'azienda condannata
a risarcire un dipendente trasferito e al
quale erano state affidate nuove mansioni,
senza nessuna preventiva istruzione.
In particolare l'impiegato, che da sempre si
era occupato di amministrazione, era stato
assegnato all'uso dell'elaboratore
elettronico. Ma non aveva ricevuto nessun
tipo di istruzione. Aveva quindi avuto delle
forti difficoltà a ingranare nella nuova
attività. Per questo aveva chiesto al
tribunale di Milano il risarcimento del
danno.
I giudici avevano accolto l'istanza. La
Corte d'appello e ora la Cassazione hanno
reso definitiva la decisione, respingendo il
ricorso dell'azienda.
In sentenza si legge che «l'assunto della
società è infondato, in quanto le
considerazioni svolte dalla Corte
territoriale non conducono a tale
conclusione, avendo la stessa, alla luce
dell'istruttoria esperita, osservato come il
lavoratore fosse stato assegnato all'uso
dell'elaboratore elettronico senza la
previa, necessaria istruzione e quindi con
disagio dovuto all'evidente e incolpevole
imperizia e con conseguente pregiudizio per
la dignità personale e per il prestigio
professionale, tutelati dall'art. 35, primo
comma, Cost.».
C'è di più. «In caso di accertato
demansionamento professionale del lavoratore»,
si legge in un altro passaggio chiave delle
motivazioni, «in violazione dell'art.
2103 c.c., il giudice di merito, con
apprezzamento di fatto incensurabile in
cassazione se adeguatamente motivato, può
desumere l'esistenza del relativo danno,
determinandone anche l'entità in via
equitativa, con processo logico-giuridico
attinente alla formazione della prova, anche
presuntiva, in base agli elementi di fatto
relativi alla qualità e quantità della
esperienza lavorativa pregressa, al tipo di
professionalità colpita, alla durata del
demansionamento, all'esito finale della
dequalificazione e alle altre circostanze
del caso concreto» (articolo ItaliaOggi
del 15.04.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Selezione interna integralmente
riservata al personale dipendente a tempo
indeterminato del Comune.
E’ illegittima la determinazione
dirigenziale con la quale è stato approvato
il bando di selezione interna per
progressione verticale relativa a posti di
Commissario di Polizia Municipale cat. D3
(posizione economica D3) interamente
riservata al personale dipendente a tempo
indeterminato del Comune, atteso che tale
determinazione confligge con il principio
del pubblico concorso enunciato
dall’articolo 97 della Costituzione e
dall’articolo 35 del D.lgs 165/2001;
quest’ultimo strumento, infatti, costituisce
la regola per l’ammissione ai pubblici
impieghi, mentre la selezione esclusivamente
interna rappresenta solo un’eccezione a cui
ricorrere in presenza di speciali ragioni,
nel caso in questione non ricorrenti (1).
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(1) Nella motivazione della sentenza in
rassegna si rileva, tra l’altro, che
costituisce un principio generale
dell’ordinamento, di rilevo costituzionale,
quello per cui «l’area delle eccezioni»
al concorso deve essere «delimitata in
modo rigoroso» (Corte Cost., sentenza n.
363 del 2006) e che le deroghe sono
legittime solo in presenza di «peculiari
e straordinarie esigenze di interesse
pubblico» idonee a giustificarle (Corte
Cost., sentenza n. 81 del 2006).
Non può, infatti, ritenersi sufficiente, a
tal fine, la semplice circostanza che
determinate categorie di dipendenti abbiano
prestato la propria attività presso
l’amministrazione (Corte Cost., sentenza
11.02.2011 n. 42; Corte Cost., sentenza
15.12.2010 n. 354; Corte Cost., sentenza n.
205 del 2006), né basta la «personale
aspettativa degli aspiranti» ad una
progressione di carriera.
Occorrono invece particolari ragioni
giustificatrici, ricollegabili alla
peculiarità delle funzioni che il personale
da reclutare è chiamato a svolgere, in
particolare relativamente all’esigenza di
consolidare specifiche esperienze
professionali maturate all’interno
dell’amministrazione e non acquisibili
all’esterno, le quali facciano ritenere che
la deroga al principio del concorso pubblico
sia essa stessa funzionale alle esigenze di
buon andamento dell’amministrazione.
La natura comparativa e aperta della
procedura è, pertanto, elemento essenziale
del concorso pubblico. Procedure selettive
riservate, che riducano irragionevolmente o
escludano la possibilità di accesso
dall’esterno, violano il «carattere
pubblico» del concorso (Corte Cost.,
sentenza 13.05.2010 n. 169; Corte Cost.,
sentenza n. 34 del 2004), e,
conseguentemente, i principi di imparzialità
e buon andamento, che esso assicura.
Tali principi di rilievo costituzionale sono
stati recepiti dal legislatore ordinario che
all’articolo 35 del D.lgs 165 del 2001,
applicabile agli enti locali in virtù
dell’esplicito richiamo di cui all’articolo
88 del D.lgs 267 del 2000, ha previsto che
le procedure selettive devono garantire in
misura adeguata l’accesso dall’esterno.
Del resto anche l’articolo 91 del citato
D.lgs 267 del 2000 prevede esplicitamente la
possibilità di effettuare concorsi
interamente riservati al personale
dipendente, solo in relazione a particolari
profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalità
acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente.
Sul principio v. da ult. Corte cost.,
sentenza 18.02.2011, n. 52 ed ivi ult.
riferimenti (massima tratta da
www.regione.piemonte.it - TAR
Emilia-Romagna-Bologna, Sez. I,
sentenza 12.04.2011 n. 343 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Con la circolare n.
7/2011 Brunetta smentisce definitivamente
CISL e UIL, ma anche sé stesso
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 12.04.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
R.S.U.: finalmente l'accordo per
il rinnovo
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 12.04.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La
legge Brunetta fa pochi sconti. Riforma
pienamente applicabile. A parte i premi al
merito. Nessun rinvio per le nuove norme
sulle relazioni sindacali e sui procedimenti
disciplinari.
La legge Brunetta è
pienamente operativa e deve essere applicata
dalle singole amministrazioni pubbliche:
solamente le disposizioni che premiano i
meritevoli sono in buona parte state
rinviate. E l'introduzione delle fasce di
merito è stata limitata alle risorse
aggiuntive nello stato e una intesa tra
governo, sindacati ed associazioni degli
enti locali ne definirà la sorte immediata
per le regioni, i comuni e le province.
Le disposizioni sulle relazioni sindacali,
per come precisato dalla recente
circolare 05.04.2011
n. 7/2011 del dipartimento della
Funzione pubblica, sono immediatamente
applicabili. Non vi sono dubbi sulla piena
applicazione delle nuove regole sui
procedimenti e sulle sanzioni disciplinari.
Come ribadito dalle sezioni riunite di
controllo della Corte dei conti, le singole
amministrazioni devono dare applicazione
alle limitazioni allo spoils system,
in particolare per il più rigido tetto
imposto alle assunzioni a tempo determinato
di dirigenti e, negli enti che ne sono
sprovvisti, di responsabili per la copertura
di posti vacanti in dotazione organica. Per
cui non ha alcun fondamento la tesi che,
soprattutto ad iniziativa delle
organizzazioni sindacali, sta circolando, in
base alla quale l'applicazione del dlgs n.
150/2009 è stata completamente rinviata alla
stipula dei nuovi contratti nazionali e gli
enti locali non devono adottare alcun atto.
In particolare, tutti gli enti locali devono
recepire le modifiche organizzative e le
nuove regole sulla misurazione e valutazione
delle performance. Occorre al riguardo
ricordare che la legge c.d. Brunetta
espressamente stabilisce che, a partire
dall'anno 2011, non possono essere erogati
compensi legati alle performance, cioè la
indennità di produttività per i dipendenti e
quella di risultato per i dirigenti, i
titolari di posizione organizzativa e le
alte professionalità, se l'ente non si è
data una metodologia di valutazione adeguata
ai principi innovativi dettati dal
legislatore.
Tale disposizione deve essere interpretata
nel senso che tali indennità per il 2010
possono essere erogate, anche se le
valutazioni sono effettuate nel 2011, mentre
quelle relative alle attività svolte a
partire da quest'anno non possono essere
erogate in assenza di tale adeguamento.
Ricordiamo che, come in un gioco di scatole
cinesi, l'approvazione delle nuove
metodologie di valutazione si deve basare
sulla proposta avanzata dal nucleo o
organismo indipendente di valutazione.
Il che richiede che il regolamento dell'ente
ne abbia dettato la disciplina e che il
sindaco o presidente di provincia abbia
provveduto alla nomina dei suoi componenti.
Altro passaggio essenziale, anche se lo
spostamento fino al 30 giugno del termine
per l'approvazione dei bilanci preventivi
pesa negativamente, è costituito dalla
adozione di obiettivi individuali e di
performance organizzativa adeguati rispetto
ai vincoli stringenti dettati dal
legislatore ed organizzati in modo da
rispondere ai requisiti previsti dal
legislatore per il piano delle performance.
Come chiarito dal dipartimento della
Funzione Pubblica, le disposizioni sulle
relazioni sindacali sono immediatamente
operative, in particolare per gli aspetti
relativi alla limitazione alla semplice
informazione delle relazioni sindacali sugli
atti di gestione del rapporto di lavoro
adottati dai dirigenti con i poteri e le
capacità del privato datore di lavoro.
Ed ancora, sono immediatamente applicabili
le disapplicazioni delle parti dei contratti
collettivi nazionali di lavoro in contrasto
con la legge Brunetta, Mentre negli enti
locali, a differenza di quanto previsto per
lo stato, le norme dei contratti decentrati
in contrasto con il dlgs 150/2009
continueranno ad essere applicabili per
tutto il 2011 e, di fatto, anche per tutto
il prossimo anno
(articolo ItaliaOggi
del 08.04.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Tempi
duri per il travet malato. Più facile il
licenziamento in caso di inidoneità
psico-fisica. Sì al decreto Brunetta:
accertamenti d'ufficio per i casi sospetti
di disturbi comportamentali.
Il rischio finale del
licenziamento ora sarà molto più concreto.
Perché quando si avranno problemi di salute,
anche solo presunti in base ai
comportamenti, scatteranno accertamenti
d'ufficio da parte
dell'amministrazione-datore di lavoro a cui
sarà arduo sottrarsi.
E questo grazie alle nuove norme sulle
inidoneità psico-fisica dei dipendenti
pubblici varate ieri dal consiglio dei
ministri e ora la vaglio del Consiglio di
stato per il prescritto parere.
Il provvedimento (SCHEMA
DI D.P.R. RECANTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
NAZIONALI IN CASO DI PERMANENTE
INIDONEITÀ PSICOFISICA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 55-OCTIES DEL D.LGS.
30.03.2001 N. 165) è stato curato dal
ministro della funzione pubblica, Renato
Brunetta, con l'obiettivo di tutelare
l'efficienza e il buon andamento della
pubblica amministrazione, si legge in una
nota del governo, «consentendo la
risoluzione del rapporto di lavoro dei
dipendenti di cui è stata accertata
l'inidoneità psicofisica permanente e
assoluta, oppure il demansionamento nel caso
di inidoneità psicofisica permanente e
relativa». Per la prima volta si parla
di inidoneità anche psichica, finora
genericamente c'erano problemi di salute.
E per la prima volta, si prevede che ci si
la licenziabilità anche dei dirigenti.
L'amministrazione avvia, prima era solo una
possibilità, la procedura di accertamento
non solo nei casi in cui le assenze per
malattia si protraggono oltre i limiti
massimi previsti ma anche quando, con una
valutazione di natura discrezionale, il
datore di lavoro ritenga che il
comportamento del lavoratore denunci
disturbi psichici o fisici. Comportamento
tale da rendere presumibile un'inidoneità
assoluta o relativa al servizio.
Per questi casi, è possibile anche una
sospensione cautelare in attesa delle visite
a tutela della sicurezza dei colleghi e
della eventuale utenza. Situazioni delicate,
queste, che finora non erano espressamente
disciplinate e che avevano creato problemi
soprattutto nei servizi di sportello.
Il licenziamento scatta in caso di
accertamento di impossibilità assoluta a
svolgere le mansioni. Se l'inidoneità è
relativa, l'amministrazione deve mettere in
atto ogni tentativo per recuperare al
servizio il dipendente, con l'assegnazione a
diverse mansioni dello stesso profilo di
inquadramento ma anche di altro profilo. Se
più basso, lo stipendio resterà comunque
quello di primo inquadramento. Norme dunque
non solo più rigide a favore della pa ma
anche a tutela del lavoratore.
Nella stretta contro i furbi, rischia grosso
chi per ben due volte si rifiuta, senza
giustificato motivo, di sottoporsi ai
controlli: sarà licenziato con il debito
preavviso
(articolo ItaliaOggi
del 08.04.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Piccoli
comuni, turnover amaro. Se va in pensione
l'unico vigile: non può essere rimpiazzato.
Disco rosso della Corte conti Veneto
sull'assunzione di un nuovo agente nel corso
dell'anno.
Il pensionamento di
figure uniche infungibili non sfugge al
divieto, per i comuni non soggetti al patto,
di assumere personale cessato in corso
d'anno, anche se il turnover riguarda agenti
di polizia municipale. La mobilità in uscita
può essere considerata come cessazione solo
se l'ente destinatario del dipendente
trasferito non sia soggetto a vincoli
assunzionali.
La Corte dei conti, sezione regionale di
controllo per il Veneto fornisce questi due
importanti chiarimenti.
Cessazioni in corso d'anno.
Il comune richiedente, non soggetto al patto
di stabilità, ventilava la possibilità di
sostituire l'unico agente di polizia
municipale destinato ad andare in pensione
nel 2011, già nel 2011 stesso. Ciò in
considerazione dell'unicità ed infungibilità
della figura e della necessità di assicurare
le funzioni.
La sezione, tuttavia, non ha potuto fare a
meno di evidenziare l'illegittimità di tale
approccio. Infatti, ai sensi dell'articolo
1, comma 562, della legge 296/2006, gli enti
non sottoposti al patto limitano le
assunzioni di personale alle cessazioni di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute «nel precedente anno». Anche
l'interpretazione strettamente letterale
della norma conferma che l'anno di
riferimento ai fini del contenimento delle
spese di personale detta riduzione debba
essere sempre quello precedente alla
cessazione.
Non osta a questa obbligata applicazione
della norma l'unicità della figura, né la
qualifica di agente di polizia municipale.
Spiega la sezione veneta agli enti non
soggetti al patto non è applicabile la
disposizione di cui all'articolo 1, comma
118, della legge 220/2010, che consente di
derogare al limite di spesa per assunzioni
nell'ambito delle funzioni di polizia locale
ai soli comuni con oltre 5.000 abitanti,
visto che richiama, come condizione, il
rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno.
Effetti della mobilità.
Il comune ha chiesto se fosse, allora,
possibile avviare nel 2011 una procedura di
assunzione per sostituire un dipendente
andato in mobilità presso un altro ente nel
2009.
La sezione risponde affermativamente circa
la possibilità di coprire, in linea teorica,
una cessazione anche di due anni prima, ma
in merito agli effetti della mobilità si
allinea alle conclusioni tratte dalle
sezioni riunite con la delibera 59/2010: la
mobilità in uscita può essere considerata
come cessazione solo se l'ente di
provenienza debba rispettare a vincoli alle
assunzioni, mentre l'ente destinatario, al
contrario, non sia soggetto a tetti alle
assunzioni.
Infatti, in questo caso l'ente di
destinazione deve sempre imputare la
mobilità in entrata alla copertura delle
vacanze di organico, sicché l'assunzione per
mobilità occupa i posti che si intendono
coprire mediante il piano annuale delle
assunzioni. In tal modo non si avrebbe un
incremento della spesa complessiva per
personale, così da permettere all'ente di
provenienza di effettuare una nuova
assunzione.
Restano, tuttavia, in piedi le perplessità
di tale ricostruzione che le sezioni riunite
della Corte dei conti hanno fondato sul
presupposto della vigenza dell'articolo 1,
comma 47, della legge 311/2004 che operava
in un regime profondamente diverso, quando
gli enti non soggetti al patto non erano
sottoposti a vincoli alle assunzioni, mentre
gli enti tenuti a rispettare il patto di
stabilità dovevano complessivamente
rispettare tetti alle assunzioni non a
livello di singolo ente, bensì
complessivamente di comparto.
Dopo la modifica del patto di stabilità le
cose non stanno più così. I tetti alla spesa
e alle assunzioni operano solo a livello di
singolo ente. Per altro, dalla vigenza della
legge 296/2006 alla vigenza del dl 78/2010
solo gli enti non soggetti al patto erano
tenuti a vincoli alle assunzioni. A causa
della manovra estiva 2010, anche gli enti
obbligati al patto incontrano vincoli
assunzionali, esattamente entro il 20% della
spesa del personale cessato l'anno
precedente.
Sicché, la mobilità intercompartimentale tra
enti locali non sarebbe mai né cessazione,
né assunzione. E potrebbe essere coperta
solo da mobilità. Il che pregiudica di molto
proprio la situazione degli enti di piccole
dimensioni. Senza considerare che ai sensi
dell'articolo 30, comma 2-bis, del dlgs
165/2001 le assunzioni debbono
necessariamente avvenire per mobilità. E che
lo stesso dl 78/2010 nel disporre che i
fondi delle risorse decentrate debbono
essere ridotti in proporzione non al
personale cessato, ma al «personale in
servizio»: il che significa che anche le
mobilità in uscita, riducendo il personale «in
servizio» determinano risparmi sulla
spesa di personale esattamente come una
cessazione, così come, simmetricamente, le
mobilità in uscita costi come fossero
assunzioni
(articolo ItaliaOggi
del 08.04.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Brunetta
dà più poteri ai dirigenti alla faccia di
sindacati e giudici. Un decreto per far
decollare subito le nuove competenze
previste dalla riforma.
È una corsa contro il tempo, quella tra
Brunetta e i sindacati. A chi arriva prima a
fermare l'altro. Sembrava che i sindacati,
quelli moderati di Cisl e Uil, ci fossero
riusciti con l'accordo spuntato a Palazzo
Chigi lo scorso 4 febbraio, che rinviando a
una successiva trattativa all'Aran molti dei
nodi caldi dell'attuazione del decreto
legislativo 150/2009 nei fatti
depotenziavano la riforma Brunetta.
E ora invece il ministro della funzione
pubblica, Renato Brunetta, sta per assestare
un colpo a suo favore: intanto che il tavolo
all'Aran ancora non si è aperto, con un
decreto correttivo al 150 si rendono
pienamente operativi alcuni filoni della
riforma che rischiavano con l'accordo di
restare fermi. Rendendo così la pariglia ai
sindacati e stoppando i giudici che,
adducendo dubbi interpretativi, stanno
remando contro.
Si tratta di un decreto legislativo (SCHEMA
DI D.LGS. RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E
CORRETTIVE DEL D.LGS. 27.10.2009, N. 150 AI
SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE
04.03.2009, N. 15) che in queste ore
è stato sottoposto al vaglio di regioni,
comuni e province per il prescritto parere,
prima della trasmissione alla camere e poi
il via libero definitivo del consiglio dei
ministri. Un decreto che tra le varie
correzioni stabilisce che l'adeguamento dei
contratti collettivi integrativi è
necessario solo per i contratti vigenti alla
data di entrata in vigore del 150, «mentre
i contratti sotto scritti successivamente si
applicano immediatamente le disposizioni
introdotte dal medesimo decreto».
Ma il colpo più forte si ha all'ultimo punto
dell'articolato, quello in cui si interpreta
il senso dell'articolo 65, comma 5, del
decreto legislativo 150/2009: le
disposizioni che si applicano dalla tornata
contrattuale successiva a quella in corso al
momento dell'entrata in vigore del decreto
«sono esclusivamente quelle relative al
procedimento negoziale di approvazione dei
contratti collettivi nazionali». Fuori
di burocratese, questo significa che in tema
di relazioni sindacali la riforma si applica
già. Anche se proprio sulle relazioni
sindacali il tavolo all'Aran avrebbe dovuto
dire una parola chiarificatrice e condivisa.
E dunque, i dirigenti possono da subito
disciplinare l'organizzazione del lavoro e
la gestione degli uffici come ritengono
opportuno. Informando i sindacati ma senza
trattare più con loro, come fatto finora e
come preteso ancora dalle sigle. Tanto da
aver ottenuto un diluvio di sentenze a
favore che hanno bloccato l'iniziativa
manageriale dei dirigenti pubblici.
Se il decreto dovesse riuscire a ultimare il
suo iter prima dell'accordo, avrà vinto
Brunetta. Un risultato non da poco per il
responsabile di Palazzo Vidoni, visto lo
stop inferto alla sua riforma dalla manovra
correttiva dei conti pubblici che ha
congelato le retribuzioni degli statali
impedendo aumenti o decurtazioni sul monte
salariale pregresso. Così mandando a gambe
all'aria la piena attuazione della
meritocrazia. La partita non è ancora finita
(articolo ItaliaOggi
del 07.04.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Via libera dalla Corte dei Conti
- Utilizzo del mezzo proprio per il
dipendente pubblico in servizio, quali
limiti per le PA?
Una importante pronuncia
della Corte dei Conti torna sulla questione
dell'utilizzo del mezzo proprio per motivi
di servizio da parte del dipendente
pubblico.
Sulla questione spinosa dell’utilizzo del
mezzo proprio per motivi di servizio da
parte del dipendente pubblico c’è stata una
importante e recente pronuncia della Corte
dei Conti che si ritiene utile portare a
conoscenza del lettore; i giudici contabili
con la delibera, a sezioni riunite di
controllo, n. 21 depositata in segreteria il
5 aprile scorso hanno affermato che anche a
seguito dell'entrata in vigore della
disciplina recata dall'art. 6, comma 12, del
decreto legge n. 78 del 2010 (cd. Manovra
estiva 2010), convertito con modificazioni
dalla legge n. 122 del 2010, le
amministrazioni pubbliche possono continuare
ad autorizzare i propri dipendenti
all'utilizzo del mezzo proprio, con il
limitato fine di ottenere la copertura
assicurativa dovuta in base alle vigenti
disposizioni; le stesse pubbliche
amministrazioni non possono più riconoscere
agli stessi il rimborso delle spese
sostenute nella misura antecedentemente
stabilita dall’ art. 8 della legge n. 417
del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale
mezzo costituisca lo strumento più idoneo a
garantire il più efficace ed economico
perseguimento dell'interesse pubblico.
La norma contenute nella
manovra estiva 2010.
Si ricorda brevemente che l’art. 6, comma 12
del decreto legge 31.05.2010, n. 78
convertito in legge con la legge 30.07.2010,
n. 122, recante: “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica” prevede che: “dall'anno
2011 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le
autorità indipendenti (…) a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto, gli articoli 15 della legge
18.12.1973, n. 836 e 8 della legge
26.07.1978, n. 417 e relative disposizioni
di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165
del 2001 e cessano di avere effetto
eventuali analoghe disposizioni contenute
nei contratti collettivi”.
In virtù di detta norma, dal 31.05.2010
(data di entrata in vigore del decreto legge
n. 78 del 2010) non sarebbero più
applicabili né l'articolo 15 della legge
18.12.1973 n. 836 (recante disposizioni sul
trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali), con
cui si stabiliva un’indennità chilometrica
per il personale che, svolgendo funzioni
ispettive, avesse necessità di recarsi in
località comprese nell'ambito della
circoscrizione territoriale dell'ufficio di
appartenenza e comunque non oltre i limiti
di quella provinciale, utilizzando il
proprio mezzo di trasporto, né l'art. 8
della legge 26.07.1978, n. 417 (recante
disposizioni di adeguamento del trattamento
economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti statali), che disciplinava
l'entità dell'indennità chilometrica (un
quinto del prezzo di un litro di benzina
super vigente nel tempo, nonché rimborso
dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio
autostradale).
Il chiarimento dei giudici
contabili.
L’intervento delle Sezioni riunite su un
argomento, oggetto di grande attualità nelle
pubbliche amministrazioni dopo
l’approvazione della Manovra estiva 2010
che, tra l’altro, ha dato adito a molte
interpretazioni interne ad ogni pubblica
amministrazione, è la conseguenza di due
quesiti rivolti dalla Sezione di controllo
per la Regione Liguria.
I giudici contabili sull’argomento oggetto
del presente commento ritengono di dover
richiamare la propria deliberazione n. 8/CONTR/2011
del 16.12.2010 con la quale è stato chiarito
che, a seguito dell’entrata in vigore del
disposto dell’art. 6, comma 12, del decreto
legge n. 78 del 2010, convertito con
modificazioni dalla legge n. 122 del 2010,
il dipendente può ancora essere autorizzato
all’utilizzo del mezzo proprio, con il
limitato fine di ottenere la copertura
assicurativa dovuta in base alle vigenti
disposizioni, mentre non gli può più essere
riconosciuto il rimborso delle spese
sostenute nella misura antecedentemente
stabilita dal disapplicato art. 8 della
legge n. 417 del 1988, anche nell’ipotesi in
cui tale mezzo costituisca lo strumento più
idoneo a garantire il più efficace ed
economico perseguimento dell’interesse
pubblico.
Un comportamento diverso da parte della
pubblica amministrazione svuoterebbe di
significato la portata dell’innovazione
introdotta dall’art. 6, comma 12, della
Manovra estiva 2010 considerato che anche
nel sistema pregresso, l’uso del mezzo
proprio da parte del dipendente pubblico
presupponeva un’accurata valutazione dei
benefici per l’ente.
E’ da ritenere non legittimo, secondo i
giudici della Corte dei Conti, che una
amministrazione reintroduca , attraverso una
regolamentazione interna, il rimborso delle
spese sostenute dal dipendente sulla base
delle indicazioni fornite dal disapplicato
art. 8 della legge n. 417 del 1988; tale
modo di operare, infatti, costituirebbe una
chiara elusione del dettato e della ratio
del disposto del richiamato art. 6, comma
12, del decreto legge n. 78 del 2010.
I giudici contabili, tuttavia, evidenziano
che al fine anche di evitare i rischi,
ritengono possibile il ricorso a
regolamentazioni interne volte a
disciplinare, per i soli casi in cui
l’utilizzo del mezzo proprio risulti
economicamente più conveniente per
l’Amministrazione, forme di ristoro del
dipendente dei costi dallo stesso sostenuti
che, però, dovranno necessariamente tenere
conto delle finalità di contenimento della
spesa introdotte con la Manovra estiva 2010
e degli oneri che in concreto avrebbe
sostenuto l’Ente per le sole spese di
trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi
pubblici di trasporto (commento tratto da
www.ipsoa.it - Corte dei Conti, Sezz.
riunite di controllo,
delibera 05.04.2011 n. 21). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Contenimento della spesa di
personale. Piccoli Comuni, limiti di
assunzione per i rapporti di collaborazione?
Secondo le Sezioni Riunite i vincoli
assunzionali previsti per gli Enti non
soggetti al patto di stabilità sono solo per
le assunzioni a tempo indeterminato o tempo
determinato e non, invece, per le
collaborazioni.
La Corte dei Conti, Sezz. riunite in sede di
controllo, con
delibera 04.04.2011 n. 20, ha
affrontato e reso il proprio parere, in
ordine al contenimento della spesa di
personale ed alla possibilità di assunzioni
con rapporti di collaborazione negli Enti
non soggetti al patto di stabilità.
Ovviamente la questione giunge alle Sezioni
Riunite, a seguito di remissione da parte
della Sezione Regionale di Controllo per la
Liguria.
Il Parere de quo è ampiamente
articolato e formulato, merita la massima
fedeltà nell'esposizione:
Tematica - Questione di
massima.
Il Comune istante riprende gli artt. 1,
commi 557 e 557-bis, 562, L. n. 296 del 2006
(finanziaria per l'anno 2007) che impongono
agli enti locali non sottoposti al patto di
stabilità, quindi quelli inferiori a 5.000
abitanti, di non superare la spesa di
personale dell'anno 2004 e che limitano la
possibilità di assunzioni nel solo limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, avvenute nell'anno
precedente.
La specifica richiesta è quella di sapere se
tale limitazione trova applicazione per i
rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa od a progetto.
Inquadramento normativo
esposto.
La Sezione remittente (Liguria) ha
disaminato la questione avanti esposta
concludendo che le spese per rapporti di
collaborazione, sono sempre da comprendere
nella più ampia categoria delle spese di
personale, concludendo che non si pone il
vincolo del limite assunzionale, ma solo
quello del limite di spesa, per i rapporti
di collaborazione.
Inquadramento delle sezioni
riunite.
Il Giudice Contabile ha premesso alla
valutazione del quesito posto l'analisi dei
vincoli di legge per spesa di personale ed
assunzioni, per come di seguito:
- Comma 562, L. n. 296 del 2006 - enti non
sottoposti al patto di stabilità- dispongono
del limite di spesa e delle assunzioni nel
limite delle cessazioni dei rapporti di
lavoro verificatisi nell'anno precedente,
con richiamo a Sezioni Riunite Deliberazione
n. 52/2010;
- Comma 557 e comma 557-bis - enti
sottoposti a patto di stabilità - la spesa
di personale comprende anche quella per i
rapporti di collaborazione;
- Art. 76, comma 7, D.L. n. 112 del 2008,
nel testo convertito in legge dall'art. 14,
comma 9, D.L. n. 78 del 2010 che per il 2011
introduce il limite di spesa per enti
sottoposti e non sottoposti al patto di
stabilità, del 40% della spesa di personale
rispetto al totale delle spese correnti che
impedisce di procedere ad assunzioni a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale. Nel caso in cui la
spesa di personale sia inferiore al 40% del
totale delle spese correnti, si può
procedere ad assunzioni solo nel limite del
20% della spesa corrispondente alle
cessazioni di servizio dell'anno precedente.
Sintetizzano, quindi, le Sezioni Riunite
che, sono vincoli assunzionali per gli enti
non sottoposti al patto di stabilità la
spesa di personale (del limite di spesa come
avanti definito e secondo quanto di seguito
riportato). In tale logica precisano le
Sezioni che la configurazione giuridica del
rapporto di lavoro che prevede l'assunzione
(soggetta ai limiti assunzionali propri di
legge) è diversa da quella della
collaborazione che è un fatto episodico e
non permanente per l'Ente.
Alla luce di ciò i vincoli assunzionali sono
solo per le assunzioni a Tempo Indeterminato
o Tempo Determinato e non, invece, per le
collaborazioni.
Concludono, quindi, le Sezioni Riunite che
nel rispetto della spesa storica del
personale, per enti non soggetti al patto di
stabilità, dell'anno 2004, anche se non vi
sono stati pensionamenti nell'anno
precedente a quello nel quale si intendono
attivare rapporti di collaborazione, gli
stessi sono possibili.
Tuttavia le Sezioni precisano che il ricorso
alle collaborazioni può avvenire solo alle
seguenti condizioni:
- deve essere di carattere temporaneo, nel
mentre si provvede ad adeguare la
programmazione del personale nell'Ente,
anche con l'eventuale organizzazione dei
servizi in forma associata;
- le funzioni pubbliche indefettibili devono
essere assicurate con personale in dotazione
organica;
- non deve esservi superamento del limite di
spesa di personale e della spesa per
incarichi di consulenza.
Non mancano le Sezioni di ricordare la
necessità per i piccoli Enti di perseguire
modelli organizzativi quali le convenzioni
e/o l'Unione dei Comuni, giusta previsione
dell'art. 14, comma 30, D.L. n. 78 del 2010,
secondo i principi di economicità e di
riduzione delle spese, in armonia con le
previsioni dell'art. 117, comma 2, lett. p),
ed art. 118, comma 2, della Costituzione
Italiana.
Ricordano le Sezioni Unite anche il limite
massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione da riportare nel bilancio di
previsione, per come stabilito dall'art. 3,
comma 56, L. n. 244 del 24.12.2007, per come
sostituito dall'art. 46, comma 3, D.L. n.
112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133
del 06.08.2008 (commento tratto da link a
www.ipsoa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Non
è più applicabile agli impiegati comunali il
principio dell'equa proporzione tra i loro
stipendi e quello del segretario comunale.
Con la sentenza contestata in appello, il
TAR di Napoli aveva dichiarato inammissibile
il ricorso proposto dagli attuali
appellanti, tutti dipendenti di un Comune
campano, per l’annullamento del silenzio
tenuto dall’amministrazione comunale sulle
alcune istanze volte al riconoscimento del
diritto a veder ristabilita l’equa
proporzione tra i loro stipendi e quello del
segretario comunale. Il TAR Campania aveva
dichiarato inammissibile il ricorso, non
sussistendo i presupposti per la formazione
del silenzio rigetto, rilevandone, comunque,
l’infondatezza nel merito.
Gli appellanti
hanno contestato la sentenza principalmente
in riferimento alla valutazione di merito
non avendo, a loro avviso, il TAR tenuto
conto del disposto dell’art. 228 del r.d. n.
783 del 1934 che imponeva alle
amministrazioni comunali di fissare gli
stipendi con equa proporzione rispetto a
quello goduto dal segretario comunale.
Secondo i giudici del Consiglio di Stato,
tuttavia, l’appello è infondato: è
sufficiente, infatti, evidenziare che la
questione relativa alla rideterminazione del
trattamento economico dei dipendenti
comunali, in applicazione dell’art. 228 del T.U.L.C.P.
03.03.1934 n. 383, ai sensi del
quale <>, è stata affrontata da tempo dalla
giurisprudenza, che ha assunto una posizione
negativa che si condivide in pieno (cfr.,
tra le più recenti decisioni, Cons. St.,
Sez. V, 14.06.2004, n. 3793; 07.07.2002 n. 3736; 23.01.2001 n. 196; 13.03.2000 n. 1304; id.,
07.02.2000 n.
664; id., 06.10.1999 n. 1335).
Conformemente a tale orientamento
giurisprudenziale, deve ritenersi che da
quando il trattamento economico del
personale dipendente dei Comuni deve essere
determinato con il sistema della
contrattazione collettiva, con il
recepimento del contenuto dei relativi
accordi nazionali da parte delle
Amministrazioni e, quindi, con il
contestuale divieto di corrispondere
trattamenti superiori a quelli risultanti
dagli accordi stessi, il principio dell'equa
proporzione con il trattamento del
segretario comunale, di cui all'art. 228 del
T.U. 03.03.1934 n. 383, non è più
applicabile.
Questo principio, chiariscono i
giudici di Palazzo Spada, è riconducibile ad
un diverso sistema normativo, nel quale gli
enti locali potevano determinare, con atto autoritativo ed unilaterale, il trattamento
economico dei propri dipendenti. Facoltà
che, tuttavia, è venuta meno per il
carattere immediatamente precettivo ed
inderogabile, conferito ad opera dell'art. 6
del d.l. 29.12.1977 n. 946, convertito
nella legge 27.02.1978 n. 43, alla
disciplina del rapporto di impiego del
personale in questione contenuta nel d.p.r.
01.06.1979 n. 191.
La determinazione del
trattamento giuridico ed economico del
personale degli enti locali in conformità
degli accordi nazionali, per altro, risponde
alla volontà legislativa di individuare una
nuova fonte esclusiva di regolamentazione a
garanzia dell'omogeneità del regime
applicabile ed in vista del contenimento
della spesa pubblica, nel rispetto dei
principi costituzionali d'imparzialità e di
buon andamento dell'azione amministrativa
(cfr., tra le molte, Cons. St., Sez. V, 21.07.1999 n. 883; id., 15.09.1997
n. 978; id., 03.06.1996, n. 610).
Si
tratta, quindi, di una disciplina che,
rafforzata dal principio di
onnicomprensività della retribuzione fissato
dagli accordi, disancora il trattamento
economico del dipendente dal potere
discrezionale dell'ente, risultando in tal
modo radicalmente incompatibile con la
citata facoltà di riequilibrio previsto
dall'art. 228 citato. Né può ritenersi che
questa facoltà sopravviva per i periodi
anteriori alla riforma.
Non si tratta,
invero, di applicare, ora per allora, una
disciplina che fissa concreti livelli
retributivi, sulla quale eventualmente
fondare diritti soggettivi ormai
immodificabili, bensì di postulare
l'esercizio di un potere pubblico
definitivamente abrogato
(commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it -
Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
01.04.2011 n. 2024
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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marzo 2011 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Il Sindaco del Comune di Mantova ha posto
alla Sezione un quesito del seguente tenore:
<<se le nuove
disposizioni sugli incarichi dirigenziali a
tempo determinato introdotte dal D.Lgs.
27/10/2009 n. 150 debbano considerarsi
estese anche agli Enti Locali, stante la
previsione dell’art. 1 del D.Lgs. che vieta
l’introduzione di deroghe al TUEL se non
mediante espressa modificazione delle sue
disposizioni>>.
Inoltre, per il caso in cui si propendesse
per una risposta in senso affermativo al
quesito che precede, ha domandato <<se
l’Ente possa determinare un ragionevole
tetto percentuale per il conferimento di
incarichi dirigenziali a tempo determinato,
svincolandosi dalle percentuali previste per
la dirigenza statale ed, in particolare, se
possa dare quattro incarichi a tempo
determinato ex art. 110 TUEL, attingendo,
per tre di essi, a personale interno>>.
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1° quesito: <<se
le nuove disposizioni sugli incarichi
dirigenziali a tempo determinato introdotte
dal D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 debbano
considerarsi estese anche agli Enti Locali,
stante la previsione dell’art. 1 del D.Lgs.
che vieta l’introduzione di deroghe al TUEL
se non mediante espressa modificazione delle
sue disposizioni>>.
Preliminarmente le Sezioni Riunite hanno
dovuto affrontare la questione se l’ente
locale, nel conferire incarichi dirigenziali
a tempo determinato per posti in dotazione
organica, debba rispettare le percentuali di
cui all’art. 19, comma 6 dell’art. 19 del
d.lgs. 165/2001 o se sia ancora vigente ed
applicabile l’art. 110, comma 1 del TUEL che
non prevede alcun limite.
In proposito, hanno statuito che <<la
questione verte sulla compatibilità tra le
disposizioni dettate dal d.lgs. 150/2009 in
tema di conferimento degli incarichi
dirigenziali a termine conferiti a soggetti
esterni all’amministrazione e la disciplina
dettata in materia per gli enti locali nel
d.lgs. 267/2000 (Testo unico
sull’ordinamento degli enti locali).
Il d.lgs. 27.10.2009 n. 150, in vigore dal
15.11.2009, ha introdotto, negli artt.
37–45, significative modifiche di alcune
disposizioni del titolo II, capo II, sezione
I, del d.lgs. 165/2001 in materia di
dirigenza pubblica.
Nelle ipotesi in esame rileva in particolare
l’art. 40 che, nel modificare l’art. 19,
commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165/2001,
ha riformulato le disposizioni in materia di
conferimento degli incarichi dirigenziali a
termine a soggetti esterni
all’amministrazione.
Tale disposizione ha, in particolare:
- confermato i limiti percentuali della
dotazione organica entro cui conferire tali
incarichi dirigenziali (“entro il limite del
10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per
cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia");
- consentito il ricorso agli incarichi
esterni nelle sole ipotesi in cui non si
rinvengono, all’interno delle
amministrazioni, persone dotate della
qualificazione professionale richiesta;
introdotto la necessità di motivare in modo
esplicito le ragioni per le quali si intende
attingere a professionalità esterne;
- precisato il meccanismo di computo dei
limiti percentuali della dotazione organica
(il quoziente derivante dall'applicazione di
tale percentuale, è arrotondato all'unità
inferiore, se il primo decimale è inferiore
a cinque, o all'unità superiore, se esso e'
uguale o superiore a cinque).
Tali disposizioni sono state espressamente
ritenute applicabili alle amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.
165/2001, tra cui anche gli enti locali
(comma 6-ter del citato art. 19 del d.lgs.
165/2001, introdotto dall’art. 40 del d.lgs.
150/2009)>> (Sez. Riun. in sede di
contr. n. 12 e n. 13 dell’08.03.2011).
2° quesito: se
<<l’Ente possa determinare un ragionevole
tetto percentuale per il conferimento di
incarichi dirigenziali a tempo determinato,
svincolandosi dalle percentuali previste per
la dirigenza statale ed, in particolare, se
possa dare quattro incarichi a tempo
determinato ex art. 110 TUEL, attingendo,
per tre di essi, a personale interno>>.
Avendo risolto il primo problema nel senso
che il nuovo comma 6 dell’art. 19 TUPI si
applica anche agli enti locali, si pone
l’ulteriore problema se le percentuali
previste dalla norma (10 per cento della
dotazione organica per i dirigenti di prima
fascia e 8 per cento della dotazione
organica per i dirigenti di seconda fascia)
siano applicabili o se sia possibile sommare
le stesse, attesa l’assenza di tale
distinzione per la dirigenza degli Enti
Locali.
In proposito, le Sezioni Riunite hanno
statuito che <<l’espressa estensione
della predetta disciplina anche agli enti
locali, pone problemi di compatibilità con
la specifica disciplina dettata in materia
di incarichi dirigenziali esterni contenuta
nell’art. 110 del TUEL>>.
In particolare, <<il tenore letterale
dell’art. 110, comma 1 –la cui disciplina
(che demanda allo statuto dell’ente la
possibilità di coprire, con contratti a
tempo determinato, i posti dei responsabili
dei servizi o degli uffici, sia di qualifica
dirigenziali che di alta specializzazione)
non appare completamente sovrapponile a
quella contenuta nell’art. 19, comma 6 del
d.lgs. 165/2001– esclude, in primo luogo, la
configurazione, nel caso all’esame, di una
ipotesi di abrogazione tacita di tale
disposizione ad opera della norma
intervenuta successivamente.
La questione sottoposta alle Sezioni riunite
concerne pertanto, più propriamente, la
diretta applicabilità agli enti
territoriali, limitatamente al conferimento
degli incarichi dirigenziali a contratto
previsti nell’art. 110, comma 1, del TUEL,
delle disposizioni contenute nell’art. 19,
commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 165/2001,
malgrado il richiamo, contenuto nell’art. 27
del d.lgs. 165/2001 e nell’art. 111 del TUEL,
alla autonomia statutaria e organizzativa
riconosciuta agli enti locali.
Soccorre al riguardo il principio, sotteso a
più di una disposizione dello stesso d.lgs.
150/2009, in base al quale si considerano
direttamente applicabili le norme che
contengono i principi di carattere generale,
escludendo, per contro, la immediata
applicabilità delle norme che introducono
modalità operative o misure di dettaglio.
E che le disposizioni dettate dall’art. 19,
comma 6 e 6-bis, del d.lgs. 165/2001 debbano
essere considerate espressione di principi
di carattere generale discende, in primo
luogo, dalla interpretazione data dalla
Corte Costituzionale nella recente sentenza
n. 324/2010. La Consulta, eliminando ogni
incertezza, ha, infatti dichiarato infondate
le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalle Regioni Piemonte, Toscana e
Marche, in ordine all’art. 40, comma 1,
lett. f), del d.lgs. 150/2009, confermando
l’applicazione immediata e diretta delle
citate norme sia nell’ordinamento delle
Regioni sia in quello degli enti locali, cui
spetta pertanto un corrispondente obbligo di
adeguamento.
La sentenza della Corte Costituzionale
afferma, in particolare, che l’art. 19,
comma 6, del d.lgs. 165/2001 non riguarda né
procedure concorsuali pubblicistiche per
l’accesso al pubblico impiego né la scelta
delle modalità di costituzione di quel
rapporto, con la conseguenza che non può
rilevarsi alcuna violazione degli artt. 117
e 119 della Costituzione giacché la norma
impugnata non attiene a materie di
competenza concorrente (coordinamento della
finanza pubblica) né di competenza residuale
regionale (organizzazione delle Regioni e
degli uffici regionali, organizzazione degli
enti locali).
Secondo la Consulta, atteso che il
conferimento di incarichi dirigenziali a
soggetti esterni si realizza mediante la
stipulazione di un contratto di lavoro di
diritto privato, il legislatore statale ha
correttamente esercitato la propria potestà
legislativa adottando una normativa
riconducibile alla materia dell’ordinamento
civile sia per la fase costitutiva di tale
contratto, sia per quella del rapporto che
sorge per effetto della conclusione di quel
negozio giuridico. Trattandosi pertanto di
materia che l’art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione attribuisce
alla competenza esclusiva dello Stato,
l’immediata e diretta applicazione anche
agli ordinamenti locali e regionali della
disciplina contenuta nell’art. 19 del d.lgs.
165/2001, al pari degli istituti previsti
nelle disposizioni indicate nell’art. 74,
comma 1, del d.lgs. 150/2009, non determina
una violazione della Costituzione.
Quanto all’ambito applicativo, la
disposizione introdotta con l’art. 19, commi
6 e 6-bis, del d.lgs. 165/2001, è stata
valutata dalla Corte Costituzionale, nel suo
complesso, con riferimento in particolare ai
requisiti soggettivi che debbono essere
posseduti dal contraente privato (adeguata
motivazione del possesso di particolare e
comprovata qualificazione professionale,
valutata anche sulla base di precedenti
esperienze lavorative, non rinvenibile nei
ruoli dell’Amministrazione), alla durata
massima del rapporto (non superiore a cinque
anni) e ad alcuni aspetti del regime
economico e giuridico (l’indennità che –ad
integrazione del trattamento economico– può
essere attribuita al privato e le
conseguenze del conferimento dell’incarico
su un eventuale preesistente rapporto di
impiego). Resta invece sullo sfondo, anche
nell’ambito della decisione della Consulta,
la disposizione concernente i limiti
percentuali della dotazione organica
nell’ambito dei quali è concesso agli enti
locali conferire incarichi dirigenziali a
soggetti esterni. Trattandosi, in ogni caso,
di presupposti di fatto attinenti la
costituzione del rapporto di lavoro, appare
coerente con l’interpretazione accolta dalla
Corte Costituzionale ritenere che siano
immediatamente vincolanti per gli enti
territoriali.
La disciplina dettata dall’art. 19, comma 6,
d.lgs. n. 165 del 2001 va infatti
considerata nel suo complesso proprio alla
luce dei principi indicati dal legislatore
nella legge delega n. 15/2009 volti, in
particolare, a ridefinire la disciplina
relativa al conferimento degli incarichi a
soggetti estranei alla pubblica
amministrazione e ai dirigenti non
appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque
la riduzione, rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente, della quota della
dotazione organica entro la quale sia
consentito affidare detti incarichi. Tale
interpretazione risulta, inoltre, in linea
con la più recente giurisprudenza, anche
costituzionale, che, nell’obiettivo di
rafforzare il principio di distinzione tra
funzioni di indirizzo e di controllo
(spettanti agli organi di governo) e le
funzioni di gestione amministrativa
(spettanti alla dirigenza), ha espresso un
orientamento restrittivo nei confronti della
c.d. “dirigenza fiduciaria”, privilegiando,
per l’accesso alla dirigenza, il ricorso a
procedure selettive pubbliche e, per il
conferimento dei relativi incarichi, la
dirigenza di ruolo.
Quanto alle concrete percentuali
applicabili, queste Sezioni Riunite,
condividono l’orientamento seguito dalle
Sezioni regionali di controllo per la Puglia
e per il Veneto. Considerato quindi che la
contrattazione collettiva di comparto non
prevede la distinzione tra dirigenza di
prima e di seconda fascia, appare
ragionevole applicare la percentuale dell’8%
in considerazione del fatto che la
percentuale più elevata è prevista per la
dirigenza statale di prima fascia, ovvero
addetta ad uffici di livello dirigenziale
generale, che non trova previsione
equipollente nell’amministrazione locale. Va
conseguentemente esteso agli enti locali
anche il meccanismo di computo dei limiti
percentuali della dotazione organica (art.
19, comma 6-bis, del d.lgs. 165/2001) che,
superando le precedenti incertezze, ha
definitivamente precisato le modalità
applicative in base alle quali il quoziente
derivante dall'applicazione di tale
percentuale, deve essere arrotondato
all'unità inferiore, se il primo decimale è
inferiore a cinque, o all'unità superiore,
se esso è uguale o superiore a cinque>>
(Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia,
parere 30.03.2011 n. 161). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Il finanziamento delle risorse
previste da specifiche disposizioni di legge
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 29.03.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Schema di contratto collettivo
decentrato anni 2011-2012
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 28.03.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Diniego di assunzione per il
fatto che l’aspirante ha riportato una
condanna definitiva per delitto non colposo.
L’estinzione di condanne penali non preclude
alla P.A. di valutare la sentenza di
condanna.
E’ legittimo il provvedimento di diniego di
assunzione nel ruolo dei Vigili del Fuoco
motivato con riferimento al fatto che
l’aspirante ha riportato una condanna
definitiva per un delitto non colposo (nella
specie si trattava di una condanna per
furto), atteso che l’art. 88 del d.lgs. n.
217 del 2005, recante la disciplina per
l’accesso al ruolo degli operatori dei
Vigili del Fuoco, stabilisce, al comma 1,
lett. e), che per le assunzioni è necessario
il possesso delle qualità morali e di
condotta previste dall’art. 26 della legge
01.02.1989, n. 53 e cioè quelle richieste
per l’ammissione ai concorsi per l’accesso
alla magistratura ordinaria, che individua
una causa tassativa di esclusione (in
presenza della quale non vi è, di
conseguenza, alcuna facoltà di valutazione),
nella condanna a pena detentiva per delitto
non colposo (Ha aggiunto in particolare la
sentenza in rassegna che non valeva in
contrario la previsione del comma 2
dell’art. 88 del d.lgs. n. 217 del 2005, per
il quale non possono essere assunti coloro "che
hanno riportato condanna a pena detentiva
per delitto non colposo", trattandosi di
previsione aggiuntiva a quella di cui al
comma 1 dello stesso articolo).
L’estinzione del reato, pur comportando
l'estinzione delle incapacità giuridiche e
degli altri effetti penali che conseguono
automaticamente ad una sentenza di condanna,
non elimina la condanna in sé quale fatto
storico rilevante, che continua ad esistere
e a produrre integralmente tutti quegli
effetti giuridici che non sono rimossi dal
beneficio estintivo, per cui non è precluso
che l’Amministrazione eserciti le sue
valutazioni discrezionali, considerando
negativamente la condanna penale, né che
tale condanna sia autonomamente valutata in
senso ostativo (Cfr. Cons. Stato, VI,
25.09.2009, n. 5793) (massima tratta da
www.regione.piemonte.it - Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 25.03.2011 n. 1841 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Niente
scuse sulla legge Brunetta. Applicare la
riforma non costituisce condotta
antisindacale. Il tribunale di Venezia
spezza il fronte giurisprudenziale contrario
all'immediata applicazione.
L'applicazione della riforma Brunetta non
può configurare condotta antisindacale,
perché è un dovere del dirigente pubblico.
Si spezza decisamente il fronte, fino a poco
tempo fa, compatto delle decisioni dei
giudici del lavoro, che avevano ritenuto
costituisse violazione dell'articolo 28
dello statuto dei lavoratori l'applicazione
del digs 150/2009, anche in assenza della
nuova stagione della contrattazione
nazionale collettiva.
Dopo la sentenza del Tribunale di Pesaro
417/2010 è il giudice del lavoro del
Tribunale di Venezia, con
sentenza 12.03.2011 n. 280, a
chiarire che la riforma-Brunetta è
immediatamente operativa, respingendo
direttamente l'ennesimo ricorso presentato
da una sigla sindacale.
Oggetto della controversia, in questo caso,
la decisione di un dirigente scolastico di
non sottoporre alla contrattazione
decentrata materie che, pur essendo rimesse
a tale forma di relazione dall'articolo 6,
lettera m), del Ccnl 29/11/2007 del comparto
scuola, riguardavano tuttavia
l'organizzazione degli uffici e la gestione
del personale. Ambiti, questi ultimi,
attribuiti dal dlgs 150/2009 all'esclusiva
competenza della dirigenza, sì da non
ammettere alcuna relazione sindacale se non
quella dell'informazione.
L'articolo 6, lettera m), infatti, riguarda
criteri e modalità relativi alla
organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale
docente, educativo e Ata, nonché i criteri
per l'individuazione del personale docente,
educativo e Ata da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo di istituto.
Il giudice veneziano esclude radicalmente
che il dirigente scolastico abbia posto in
essere una condotta antisindacale,
mostrandosi contrario alla contrattazione
decentrata sulla base di un proprio
convincimento. Il sindacato ricorrente aveva
proprio stigmatizzato il comportamento del
dirigente, ritenendo preclusa la possibilità
di escludere materie dalla contrattazione,
in assenza di direttive chiare sul punto.
Secondo il giudice del lavoro, esattamente
all'opposto, il dirigente ha operato bene e
doverosamente. Infatti, da un lato si è
attenuto alle previsioni della circolare
7/2010 del dipartimento della funzione
pubblica. Dall'altro, essendo gravato
dell'obbligo di adottare gli atti di
organizzazione dell'ufficio, era tenuto a
fornire una propria interpretazione circa
l'ambito temporale di applicazione del dlgs
150/2009.
Anche il giudice del lavoro di Venezia come
quello di Pesaro, dunque, ritiene che la
circolare 7/2010 di palazzo Vidoni
costituisca parametro essenziale del
corretto operare delle amministrazioni, a
totale smentita di quanto sostenuto, invece,
dal giudice del lavoro di Trieste col
decreto 06/10/2010.
Tra l'altro, nota il giudice veneziano, il
dirigente scolastico nel caso di specie ha
agito con lo specifico intento di non
arrecare danni alle prerogative sindacali:
infatti ha proseguito nella negoziazione
integrativa fino a tutto il 31/12/2010,
nonostante il mancato consenso del
sindacato.
Il decreto del giudice veneziano spiega
anche perché l'articolo 65 del dlgs
150/2009, erroneamente ritenuto dai
sindacati e dalle prime decisioni dei
giudici del lavoro alla stregua di norma di
diritto transitorio, non costituisce
ostacolo alcuno al pieno dipanarsi
dell'operatività della riforma-Brunetta.
Detto articolo 65, infatti, si limita a
mantenere in vita solo i contratti
decentrati vigenti al 15/11/2009, ma fino al
31/12/2010 (per le amministrazioni locali,
il termine è al 31/12/2011).
Se, ragiona il giudice veneziano, i
contratti già vigenti al momento
dell'entrata in vigore della riforma restano
efficaci al verificarsi delle scadenze
previste proprio dall'articolo 65 «tanto
più deve ritenersi esclusa la possibilità di
stipulare nuovi ...
(articolo ItaliaOggi
del 25.03.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Si
assottigliano i tagli agli stipendi
pubblici. Fuori rogiti e premi.
I diritti di rogito, i
compensi per le progettazioni interne e gli
incentivi per il recupero dell'Ici non
subiscono i tagli del Dl 78/2010.
La Corte dei conti del Veneto, non senza
sorprese, tira le somme sull'articolo 9,
comma 2, della manovra estiva che taglia del
5% la quota di stipendio pubblico superiore
a 90mila euro all'anno e del 10% quella che
supera i 150mila euro. Con il
parere 14.03.2011 n.
250 la corte esclude dal tetto i tre
tipi di compenso appena citati.
Questi emolumenti non sono tra le voci che
compongono la spesa di personale indicata
dai commi 557 e 562 della finanziaria 2007;
almeno così sostiene la delibera 16/2009
della sezione Autonomie della Corte dei
conti, ma le regole sul contenimento della
spesa, modificate più volte negli ultimi
anni, non hanno mai previsto esclusioni, se
non quelle sugli arretrati contrattuali.
Nonostante l'assenza di disposto normativo,
gli enti hanno quasi sempre seguito le
indicazioni della Corte dei conti. Proprio
da qui parte l'interpretazione dei
magistrati contabili del Veneto. Se i
diritti di rogito, le progettazioni interne
e gli incentivi Ici non sono spese di
personale, allora non vengono tagliate dal
D178/2010.
Le conclusioni sono logiche nell'attuale
contesto interpretativo, ma lasciano qualche
dubbio. In primo luogo l'ambito del della
manovra estiva è totalmente diverso rispetto
a quello sul contenimento della spesa di
personale.
Nell'articolo 9 si assiste infatti ad una
serie divincoli che fanno riferimento ai
trattamenti retributivi complessivi
(fondamentali ed accessori) senza
particolari esclusioni, e non c'è dubbio che
i diritti di rogito, gli incentivi per la
progettazione e per l'Ici rientrano tra le
voci del trattamento retributivo
(articolo Il
Sole 24 Ore
del 23.03.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Responsabilità amministrativa –
Elementi costitutivi – Comportamento
illecito – Mancato controllo sui rimborsi
spese da parte del responsabile della
ragioneria – Visto di regolarità – Natura –
Costituisce atto di controllo di legittimità
– Responsabilità – Sussistenza –
Fattispecie.
Il visto o parere di regolarità contabile
del responsabile del servizio ragioneria di
un comune deve ritenersi, a tutti gli
effetti, un visto di legittimità del
relativo provvedimento di spesa, sulla base
del principio di contabilità pubblica
contenuto nell’art. 20 del T.U. della Corte
dei conti, R.D. 12.07.1934, n. 1214 e la
stessa, diversa interpretazione offerta in
proposito nelle circolari del Ministero
dell’interno deve ritenersi non vincolante
per gli enti locali; conseguentemente, il
funzionario medesimo è responsabile del
danno cagionato al comune per il mancato
controllo sul rimborso di spese illegittime
a favore del sindaco (massima tratta da
www.centrostudi-sv.org - Corte dei Conti,
Sez. giurisdiz. Sicilia,
sentenza 23.03.2011 n.
1058 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Il
17 marzo, festa senza copertura. Il Senato
scopre che la norma del decreto legge è
sbagliata.
Tra chi premeva perché
ci fosse la celebrazione e chi si opponeva,
per motivi economici o ideologici, alla fine
il 17 marzo l'ha spuntata ed è stata festa
nazionale per i 150 anni dell'unità
d'Italia. Ma la fretta del prendere una
decisione evidentemente non ha portato
consiglio a chi la norma era chiamata a
scriverla. Tanto da aver previsto una
copertura finanziaria sbagliata.
Se ne sono accorti al senato, chiamato in
questi giorni ad approvare la conversione
del decreto legge che ha istituito il
17.03.2011 festa nazionale. Una delle
condizioni del dl è che non costasse un euro
alle tasche dei datori di lavoro pubblici e
privati, e a questo scopo era stata
utilizzata dal governo la compensazione con
«la festività soppressa del 4 novembre»:
per un anno spostata di rigore sul 17 marzo.
Ma si è scoperto, tra le commissioni
bilancio e affari costituzionali di Palazzo
madama, che la festività soppressa del 4
novembre non esistere più. Un bel problema,
per i privati, e per lo stato che sarebbe
chiamato a pagare una giornata festiva
aggiuntiva. I lavoratori pubblici sono più
di 3 milioni, un milione solo nella scuola.
Un problema su cui era stato sollecitato lo
stesso ministro della funzione pubblica,
Renato Brunetta, a cui gli uffici facevano
notare come parlare di una festività
soppressa fosse sbagliato. E che i
sindacati, agguerriti in materia (visto che
si tratta tra l'altro di argomento
contrattato in sede negoziale) erano con il
coltello tra i denti: «La nuova festività
non si può pagare con il 4 novembre».
Per evitare di ritrovarvi con un buco nel
bilancio, ieri la commissione affari
costituzionali ha approvato un emendamento
che pesca la copertura tra le giornate di
riposo previste per il pubblico impiego,
ridotte da 4 a 3. La quarta è per tutti, per
il 2011, il 17 marzo.
Il Pd, visto l'andazzo , ha subito accusato
la maggioranza di essere allo sbando.
Un'accusa resa ancora più cruenta dal fatto
che Pdl e Lega sono andati sotto su un
emendamento dell'Italia dei valori che
istituisce dal 2012 il 17 marzo giornata
dell'indipendenza e dell'indivisibilità
della repubblica.
Celebrazione ma non festa, e dunque senza
problemi di copertura, l'emendamento è
passato grazie alle assenze di maggioranza,
in particolare della Lega Nord. Che però si
è giustificata dicendo che non c'era nessun
distinguo rispetto al Pdl, c'era solo la
necessità di essere altrove per decidere la
mozione sulla Libia Un'emergenza che è
divenuta priorità rispetto alla giornata
dell'indipendenza. Che dovrebbe essere
cassata alla camera
(articolo ItaliaOggi
del 23.03.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Incrocio
di date e quote per andare in pensione.
Lavoratori alla prova di contributi, età e
decorrenze. Previdenza, a regime le
innovazioni introdotte con la manovra
d'estate per stabilizzare il sistema.
Chi in questo mese matura i requisiti per la
pensione dovrà aspettare aprile 2012 (o
ottobre 2012 se si tratta di lavoratore
autonomo) per ricevere il primo assegno: è
l'effetto di una delle innovazioni contenuta
nella manovra estiva del 2010, che stanno
progressivamente entrando a regime.
L'effetto complessivo di queste innovazioni
è di allungare il tempo di attesa per il
trattamento pensionistico.
Le finestre.
Quando un lavoratore matura i requisiti
pensionistici, non percepisce immediatamente
la pensione, ma deve aspettare che decorra
un certo periodo di tempo, definito "finestra"
pensionistica. La legislazione, in passato,
prevedeva un sistema di finestre fisse: il
trattamento veniva erogato a partire da un
certo mese dell'anno. Con la manovra
anticrisi del 2010 la finestra è diventata
un periodo minimo che ciascun soggetto deve
attendere per fruire della pensione (si
parla di finestre "mobili").
I lavoratori dipendenti devono aspettare 12
mesi per ottenere la pensione, che si alzano
a 18 mesi per autonomi -artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni
mezzadri- e parasubordinati. La nuova regola
si applica a tutti i trattamenti
pensionistici: i trattamenti di vecchiaia
(compresi quelli previsti da ordinamenti
speciali), di anzianità, le pensioni
derivanti dalla totalizza-zione dei periodi
assicurativi, le pensioni ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 22.03.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Sistema di classificazione –
comparto Regioni-Enti locali – categoria D –
posizioni differenziate.
L’art. 4 del CCNL del 31.03.1999 del
comparto Regioni-Enti locali prevede che “Gli
enti disciplinano, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 36, d.lgs. n.
29/1993 come modificato dagli artt. 22 e 23
del d.lgs. n. 80/1998 e tenendo conto dei
requisiti professionali indicati nelle
declaratorie delle categorie di cui
all’allegato A, le procedure selettive per
la progressione verticale finalizzate al
passaggio dei dipendenti alla categoria
immediatamente superiore del nuovo sistema
di classificazione, nel limite dei posti
vacanti della dotazione organica di tale
categoria che non siano stati destinati
all’accesso dall’esterno. Analoga procedura
può essere attivata dagli enti per la
copertura dei posti vacanti dei profili
delle categorie B e D di cui all’art. 3,
comma 7, riservando la partecipazione alle
relative selezioni al personale degli altri
profili professionali delle medesime
categorie”.
Sicché per il passaggio all’interno della
stessa categoria D ad uno dei profili
professionali superiori –(rectius
alla posizione economica superiore)– è
prevista la stessa procedura selettiva
prevista per il passaggio da una categoria
all’altra, nel presupposto che si sia di
fronte a posizioni economiche distinte cui
corrisponde anche un differente contenuto
professionale e in ragione della diversa
professionalità di provenienza (ex 7^ e 8^
qualifica funzionale) (Corte di Cassazione,
Sez. lavoro,
sentenza 18.03.2011 n. 6295 -
link a
www.amministrazioneincammino.luiss.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
È illegittima la normativa concorsuale che
preveda espressamente quale causa di
esclusione dalla partecipazione al concorso
il mancato pagamento della relativa tassa.
La tassa di concorso non attiene ai
requisiti soggettivi di partecipazione al
concorso ma costituisce il corrispettivo per
la prestazione di un servizio, con la
conseguenza che è illegittima la normativa
concorsuale (nella specie il bando di
concorso ed il regolamento comunale dei
concorsi) che preveda espressamente quale
causa di esclusione dalla partecipazione al
concorso il mancato pagamento della relativa
tassa, potendo l'Amministrazione richiedere
la regolarizzazione documentale da
effettuarsi in un termine dalla stessa
stabilito, mediante l'effettuazione del
relativo versamento e la presentazione della
ricevuta nel termine di cui sopra,
trattandosi di una irregolarità meramente
formale.
Il tardivo versamento della tassa di
concorso costituisce pertanto
un’irregolarità sanabile e, quindi, è da
ritenere che, ricorrendone i presupposti,
l'amministrazione debba consentirne la
regolarizzazione, sussistendo semmai il
dovere dell'amministrazione di procedere
alla verifica dell’avvenuto pagamento della
tassa in un arco temporale antecedente allo
svolgimento delle prove di concorso e
chiedere al concorrente la regolarizzazione
documentale da effettuarsi in un termine a
tal fine stabilito(TAR Lazio-Roma, sez. II,
28.06.2006, n. 5308; TAR Toscana, sez. III,
13.06.1991, n. 285).
Né può ipotizzarsi la violazione di un
principio di par condicio nella
partecipazione al concorso pubblico
finalizzato all’assunzione del dipendente
pubblico, derivante dal mancato pagamento di
Euro 3,87, in quanto detto adempimento
formale non ha nulla a che vedere con lo
svolgimento della procedura e con il
rispetto del principio di buon andamento ed
imparzialità dell’azione amministrativa di
cui agli articoli 97 e 98 della
Costituzione.
Del resto la normativa di fonte primaria,
ossia l’articolo 27, comma 6, del
decreto-legge 28.02.1983, n. 55, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26.04.1983,
n. 131, come novellato dalla legge
24.11.2000, n. 340, nel prevedere il potere
impositivo della tassa di concorso alle
amministrazione, per effetto di una scelta
eventuale e discrezionale, non dispone
l’esclusione dei candidati che non vi
ottemperino e, conseguentemente, appare
sproporzionata la sanzione dell’esclusione
dal concorso conseguente alla ritardata
corresponsione di una somma di euro 3,87
prevista dal regolamento comunale e dal
bando, in mancanza di un obbligo di legge in
tal senso (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez.
I,
sentenza 18.03.2011 n. 258 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: È
illegittima la normativa concorsuale che
preveda espressamente quale causa di
esclusione dalla partecipazione al concorso
il mancato pagamento della relativa tassa.
Il ricorrente, nella pronuncia in commento,
ha partecipato a un pubblico concorso per la
copertura di dieci posti di docente presso
la scuola d’infanzia, indetta dal comune in
causa. Avendo appreso dall’Amministrazione
di non aver versato la tassa di concorso,
pari ad Euro 3,87, provvedeva al suo
versamento dopo la conclusione dello stesso.
L’Amministrazione in applicazione di una
specifica clausola del bando nonché del
regolamento dei concorsi, ne disponeva
l’esclusione e la decadenza dalla
graduatoria. L’interessata presentava
ricorso al TAR impugnando tutti gli atti
della procedura, ivi compreso il bando e la
norma del regolamento dei concorsi, per la
parte concernente il pagamento della tassa
di concorso e l’esclusione dalla procedura
selettiva, deducendone l’illegittimità.
La
tassa di concorso, secondo i giudici del
Tribunale amministrativo di Bologna, non
attiene ai requisiti soggettivi di
partecipazione al concorso ma costituisce il
corrispettivo per la prestazione di un
servizio, con la conseguenza che è
illegittima la normativa concorsuale (nella
specie il bando di concorso ed il
regolamento comunale dei concorsi) che
preveda espressamente quale causa di
esclusione dalla partecipazione al concorso
il mancato pagamento della relativa tassa,
potendo l'Amministrazione richiedere la
regolarizzazione documentale da effettuarsi
in un termine dalla stessa stabilito,
mediante l'effettuazione del relativo
versamento e la presentazione della ricevuta
nel termine di cui sopra, trattandosi di una
irregolarità meramente formale.
Il tardivo
versamento della tassa di concorso
costituisce pertanto un’irregolarità
sanabile e, quindi, è da ritenere che,
ricorrendone i presupposti,
l'amministrazione debba consentirne la
regolarizzazione, sussistendo semmai il
dovere dell'amministrazione di procedere
alla verifica dell’avvenuto pagamento della
tassa in un arco temporale antecedente allo
svolgimento delle prove di concorso e
chiedere al concorrente la regolarizzazione
documentale da effettuarsi in un termine a
tal fine stabilito (TAR Lazio Roma, sez. II, 28.06.2006, n. 5308; TAR
Toscana, sez. III, 13.06.1991, n. 285).
Né può ipotizzarsi, continuano i giudici
emiliani, la violazione di un principio di
par condicio nella partecipazione al
concorso pubblico finalizzato all’assunzione
del dipendente pubblico, derivante dal
mancato pagamento di Euro 3,87, in quanto
detto adempimento formale non ha nulla a che
vedere con lo svolgimento della procedura e
con il rispetto del principio di buon
andamento ed imparzialità dell’azione
amministrativa di cui agli articoli 97 e 98
della Costituzione.
Del resto la normativa
di fonte primaria, ossia l’articolo 27,
comma 6, del decreto-legge 28.02.1983,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26.04.1983, n. 131, come novellato
dalla legge 24.11.2000, n. 340, nel
prevedere il potere impositivo della tassa
di concorso alle amministrazione, per
effetto di una scelta eventuale e
discrezionale, non dispone l’esclusione dei
candidati che non vi ottemperino e,
conseguentemente, appare sproporzionata la
sanzione dell’esclusione dal concorso
conseguente alla ritardata corresponsione di
una somma di euro 3,87 prevista dal
regolamento comunale e dal bando, in
mancanza di un obbligo di legge in tal
senso
(commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it -
TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I,
sentenza 18.03.2011 n.
258 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: art. 25 della legge n. 183 del
2010 e art. 55-septies del decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165, introdotto
dall'art. 69 del decreto legislativo
27.10.2009, n. 150 - Trasmissione
per via telematica dei certificati dì
malattia. Indicazioni operative per
lavoratori dipendenti e datori di lavoro del
settore pubblico e privato (circolare
18.03.2011 n. 4/2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: P.a.,
più aumenti meno merito. le progressioni
economiche si mangiano gran parte dei fondi.
La parte maggioritaria
del fondo per la contrattazione decentrata è
assorbita alle progressioni orizzontali,
mentre le risorse destinate al finanziamento
della produttività hanno un peso più
ridotto: nell'arco del decennio 2009/2000
essa è cresciuta di appena 372 euro su base
annuale. All'interno del comparto delle
autonomie regionali e locali si deve
evidenziare che il trattamento economico
attributo ai dipendenti regionali è maggiore
di quello che è in godimento da parte del
personale degli enti locali.
Possono essere così riassunti i principali
elementi che emergono dal secondo rapporto
semestrale del dicembre 2010 dell'Aran sulle
retribuzioni dei dipendenti pubblici.
Il rapporto evidenzia inoltre che, in
relazione all'andamento degli altri
comparti, il peso della produttività non è
in alcun modo inferiore, cioè che questa è
una tendenza diffusa in tutto il pubblico
impiego. Il rapporto ci fornisce una serie
assai importante di informazioni
sull'andamento effettivo ...
(articolo ItaliaOggi
del 18.03.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Festività del 17.03.2011 -
Trattamento dipendenti che prestano
servizio. Parere del Dipartimento della
Funzione Pubblica (Ragioneria Generale
dello Stato,
nota marzo 2011 n. 39192 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Nessuna
riduzione per i fondi decentrati.
Gli enti locali non sono tenuti a recuperare
le somme erogate a titolo di produttività ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, del Ccnl
01.4.1999 successivamente alla data del 31
maggio scorso.
Il
parere 24.02.2011
n. 109 della Corte dei Conti, Sezione
regionale di controllo per la Lombardia, sta
suscitando un comprensibile allarme tra le
amministrazioni e viene letta come
fondamento per operazioni di riduzione dei
fondi della contrattazione decentrata (o,
meglio, di mancato incremento), analoghe a
quelle previste dall'articolo 9, comma 4,
del dl 78/2010, convertito in legge
122/2010.
Sulla scorta di tale disposizione, la
magistratura contabile, in linea con la
Ragioneria generale dello stato, ha ritenuto
lecito il pagamento dell'incremento delle
risorse decentrate di parte variabile,
previsto dall'articolo 4 del Ceni 31.7.2009
solo se effettuato appunto prima del
31.05.2010. Per contro, le amministrazioni,
laddove non avessero ancora distribuito le
somme connesse, avrebbero dovuto eliminarle
dal fondo contrattuale, mentre se lo
avessero distribuito, dovrebbero procedere
al suo recupero.
La delibera 109/2011 della sezione Lombardia
si può, in effetti, prestare ad essere letta
nel senso che le medesime conseguenze
discendenti dall'articolo 9, comma 4, della
manovra economica 2010 ricadano anche
sull'articolo 15, comma 2, del Ccnl
01.4.1999, poiché anche l'incremento
facoltativo della parte variabile delle
risorse decentrate previsto da tale norma
comporterebbe un aumento delle risorse
contrattuali superiore del 3,2%.
In particolare, induce a tale conclusione il
passaggio nel quale il parere afferma: «l'ente
locale soggiace a quanto disposto dall'art.
9, comma 4, della legge 30.07.2010, n. 122,
a tenore della quale, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto convertito,
non si potrà procedere ad alcuna
integrazione del fondo che determina
incrementi retributivi sopra la soglia
consentita dalla legge e le eventuali
integrazioni disposte ai sensi dei citati
artt. 4, comma 2 (Ccnl 2009), e 15, comma 2
(Ccnl 1999), non potranno essere
distribuite, formando oggetto di riduzione
del fondo medesimo».
Tale tesi, tuttavia, non può essere
condivisa. In primo luogo, perché il parere
si riferisce a un caso concreto: un comune
che aveva deciso di non incrementare nel
2009 il fondo contrattuale ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, del Ccnl
01.04.1999, per avvalersi solo dell'articolo
4, comma 2, del Ccnl 31.07.2009, che non
aveva, tuttavia, erogato ancora alla data di
entrata in vigore della manovra finanziaria
estiva 2010.
Tale comune ha chiesto se, allora, fosse
possibile «convertire» l'incremento
di cui all'articolo 4, comma 2,
nell'incremento (deciso ex post),
sotto il diverso titolo dell'articolo 15,
...
(articolo ItaliaOggi
del 15.03.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Festa per i 150 anni dell'Unità
d'Italia: vi è il dubbio che i lavoratori
del comparto Regioni ed Enti Locali non
debbano subire la compensazione su ferie o
festività soppresse (CSA
di Roma,
comunicato stampa del 15.03.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Festività
nazionale del 17.03.2011
(CISL-FP di Bergamo,
nota 14.03.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Risorse economiche aggiuntive:
per la contrattazione decentrata?
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 14.03.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Un
taglio a tutti gli incrementi del fondo
2009.
Il Dl 78/2010 taglia ogni incremento del
fondo di regioni ed enti locali del 2009. La
questione dell'articolo 9 comma 4, che
sancisce l'obbligo di contenere la
contrattazione del biennio economico
2008-2009 nel limite del 3,2%, sembra avere
una soluzione definitiva.
La Corte dei conti della Lombardia, con la
deliberazione 109/2011, precisa che la norma
blocca gli incrementi dell'articolo 4 del
Ccnl 31.07.2009 e ogni altro incremento di
parte variabile del fondo, tra cui le somme
di cui all'articolo 15, comma 2, del Ccnl
01.04.1999. L'amministrazione è salva solo
se ha messo in busta paga gli emolumenti
entro il 31.05.2010. Diversamente scatta
l'obbligo di recupero.
Decorrenza retroattiva.
L'articolo 9, comma 4, ha creato da subito
imbarazzo, in quanto una norma successiva ha
reso inefficaci incrementi del fondo con
decorrenza retroattiva. Ma così è stato,
nella direzione della volontà del
legislatore di contenere la spesa pubblica.
Tanti dubbi ancora oggi assillano gli
operatori.
Oltre alle sezioni regionali della Corte dei
conti è intervenuta la Ragioneria generale
dello Stato, la quale ha precisato che lo
spartiacque è la data di pagamento del
fondo. Sono allineati a tale interpretazione
sia i giudici lombardi che quelli toscani
(delibera 123/2010). E pensare che il
criterio di cassa assume sempre un carattere
aleatorio, in ragione della casualità
dell'entità dei mandati effettuati dalle
amministrazioni locali.
L'interpretazione non fa però sconti: per
essere legittimo, il fondo 2009 andava
erogato entro il 31 maggio scorso. Più
logico sarebbe stato collegare ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 14.03.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
modifica alla disciplina in materia di
permessi per l'assistenza alle persone con
disabilità - banca dati informatica presso
il Dipartimento della funzione pubblica -
legge 04.11.2010 n. 183, art. 24
(circolare 10.03.2011
n. 2/2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Procedimento disciplinare a
seguito della condanna in sede penale.
Dopo la conclusione del procedimento penale
nei confronti di un dipendente pubblico a
seguito del quale lo stesso è stato
condannato, l’Amministrazione deve valutare
se iniziare o meno il procedimento
disciplinare a carico del dipendente già
sospeso in via cautelare, e può iniziarlo
ancorché il dipendente sia cessato dal
servizio anteriormente al giudicato penale,
e ciò al fine precipuo di regolare gli
effetti della sospensione cautelare, che è
titolo per sua natura provvisorio; tale
potere va esercitato nei termini previsti
per l’esercizio dell’azione disciplinare nei
confronti dell’impiegato in servizio con la
conseguenza che il mancato inizio
dell’azione disciplinare nei termini
comporta il venire meno con effetto ex
tunc del provvedimento di sospensione
cautelare (1).
Il mancato inizio del procedimento
disciplinare nei prescritti termini nei
confronti di un dipendente pubblico che sia
stato condannato, comporta il venir meno del
provvedimento di sospensione cautelare con
effetto ex tunc, sicché in caso di
cessazione dal servizio del dipendente
sottoposto a sospensione cautelare a seguito
di procedimento penale, qualora
l’amministrazione decida di non iniziare
l’azione disciplinare dopo l’intervento del
giudicato penale al fine di regolare gli
effetti della stessa sospensione cautelare,
al medesimo dipendente compete la differenza
tra la retribuzione spettante e l’assegno
alimentare. La sospensione cautelare
dall’impiego, infatti, per sua natura
interinale e provvisoria, è destinata a
produrre effetti solo fino a quando non
intervenga un provvedimento definitivo,
ravvisabile esclusivamente in quello
adottato al termine del procedimento
disciplinare.
Al pubblico dipendente sottoposto a
sospensione cautelare a cui non è seguito il
provvedimento di destituzione deve essere
concessa la "restituito in integrum",
dedotto il periodo della eventuale
detenzione sofferta e dedotti tutti i
compensi percepiti a qualsiasi titolo sul
periodo di allontanamento dal lavoro.
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(1) Cfr. Consiglio Stato, Ad. Plen.,
06.03.1997 n. 8, riportata nella banca dati
della rivista.
Ha osservato la sentenza in rassegna che, in
forza di una interpretazione estensiva
dell’art. 118 t.u. imp. Civ. Stato –che
consente espressamente la prosecuzione del
procedimento disciplinare anche in caso di
dimissioni del dipendente se la sua
definizione influisce sul trattamento di
quiescenza e previdenza– la giurisprudenza
amministrativa assolutamente prevalente,
avallata dalla Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, ha ritenuto doverosa la
esperibilità del procedimento disciplinare,
anche dopo la cessazione del rapporto di
servizio, in presenza di una pregressa
sospensione cautelare del dipendente
pubblico (così Cons. Stato, comm. Spec.
05.02.2001, n. 482; Ad. Plen. 06.03.1997, n.
8; sezione V, 24.05.1995, n. 360).
Tanto sul presupposto che la sospensione
cautelare, quale ne sia il tipo, debba
essere sempre sostituita da un diverso
titolo giuridico costituito dal
provvedimento disciplinare; sicché la sorte
del provvedimento cautelare è rimessa alla
iniziativa dell’amministrazione, cui spetta
il potere di valutare, anche ai fini della
eventuale destituzione, il comportamento del
dipendente, onde regolare in maniera
definitiva l’assetto degli interessi
provvisoriamente determinati dalla
sospensione cautelare, ben potendo
retroagire gli effetti della destituzione al
momento della sospensione, anche dopo le
dimissioni o il collocamento in quiescenza
del dipendente, per evitare pericolose
richieste di restituito in integrum (cfr.
Consiglio Stato, Ad. Plen., nn. 2 e 4 del
2002; commissione speciale 05.02.2001, n.
482; Ad. Plen. n. 8 del 1997 citata).
Nell’esercitare l’azione punitiva
l’amministrazione è comunque astretta al
rispetto dei termini perentori di inizio e
conclusione del procedimento disciplinare
(Cons. Stato, IV, 30.05.2005, n. 2830)
(massima tratta da www.regione.piemonte.it -
Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 09.03.2011 n. 1505 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Dirigenti, i limiti agli
incarichi a tempo determinato.
Gli Enti locali possono
conferire incarichi dirigenziali a tempo
determinato entro il tetto dell’8% della
dotazione organica dei dirigenti; nel
calcolo dei resti devono procedere
all’arrotondamento all’unità superiore
solamente se si supera lo 0,5 per cento.
Si possono utilizzare tali possibilità
solamente a condizione che le
amministrazioni non abbiano quelle
professionalità tra i dirigenti in servizio.
La mancata abrogazione delle previsioni
dettate dal Tuel sulla copertura dei posti
dirigenziali vacanti tramite assunzioni a
tempo determinato, non si pone in contrasto
con il vincolo, introdotto dal Dlgs
150/2009, ad applicare le stesse regole
dettate per le amministrazioni statali.
Non vi sono invece novità sulla possibilità
offerta a tutte le amministrazioni locali,
ivi compresi i Comuni sprovvisti di
dirigenti, di conferire incarichi
dirigenziali a tempo determinato al di fuori
della propria dotazione organica entro il
tetto del 5% della stessa.
Sono queste le principali indicazioni che si
possono ricavare dalle
deliberazioni 08.03.2011 n. 12,
n. 13 e
n. 14, per molti
aspetti eguali, delle Sezz. riunite di
controllo della Corte dei Conti.
Siamo in presenza di un orientamento assai
restrittivo, che limita in misura molto
drastica l’autonomia regolamentare delle
singole amministrazioni locali.
Queste indicazioni possono creare numerosi
problemi a quegli enti in cui il numero dei
dirigenti a tempo determinato è superiore
alla soglia, assai bassa peraltro, fissata
dal legislatore.
È per molti versi evidente che la
magistratura contabile arriva a queste
conclusioni sulla base delle indicazioni
dettate dalla sentenza 324/2010 con cui la
Corte costituzionale ha ritenuto applicabili
alle Regioni (e di conseguenza si può
aggiungere anche agli Enti locali) queste
disposizioni e le ha giudicate come
costituzionalmente legittime.
LE PRONUNCE.
Queste pronunce risolvono i contrasti
interpretativi emersi tra la sezione
regionale di controllo della Lombardia, da
un lato, e quelle della Puglia e del Veneto,
dall’altra. Esse sono state sollecitate
dalle sezioni regionali del Piemonte, del
Friuli Venezia Giulia e del Molise.
Per la sezione di controllo lombarda, le
nuove regole limitative dettate dalla legge
Brunetta devono essere applicate in modo da
non limitare l’autonomia garantita agli Enti
locali dalla Costituzione.
Per le sezioni pugliese e molisana, invece,
le limitazioni vanno applicate tout court,
in quanto tale è la volontà del legislatore.
Le sezioni riunite di controllo hanno inteso
sciogliere una «questione di massima di
particolare rilevanza» e, pertanto, le sue
indicazioni hanno un carattere vincolante
per tutte le sezioni regionali di controllo
della magistratura contabile.
Viene ribadito che i quesiti posti devono
essere considerati ammissibili in quanto,
anche se non riguardano direttamente la
contabilità pubblica, toccano una materia,
il personale, che ha una notevole rilevanza
sulla spesa degli Enti locali e, di
conseguenza, ha grande importanza sul
coordinamento della finanza pubblica.
Lo stesso dubbio sulla estensione agli Enti
locali dei limiti dettati per lo Stato in
materia di conferimento di incarichi
dirigenziali a tempo determinato produce
effetti significativi sulla spesa dei Comuni
e delle Province.
In particolare, si ricorda che "la
conservazione o la perdita di strumenti che
offrono agli Enti locali una maggiore
flessibilità nella definizione degli assetti
organizzativi e nella gestione delle risorse
umane, è infatti destinata a incidere sulla
attività di programmazione del fabbisogno di
personale (quale complesso delle
professionalità necessarie all’esercizio
delle funzioni attribuite) a sua volta
correlata alle disponibilità di bilancio
dell’ente e improntata a principi di
contenimento degli organici e della spesa
programmata".
Viene inoltre evidenziato, con riferimento
al caso specifico, che «l’attuale vigenza
o meno della specifica disciplina dettata
dall’art. 110, con riferimento in
particolare alla possibilità di continuare a
effettuare conferimenti di incarichi
dirigenziali al di fuori della dotazione
organica, presenta evidenti riflessi di
diretta incidenza anche sulla sana gestione
finanziaria sulla tenuta degli equilibri di
bilancio».
LE NORME.
Ricordiamo che il nuovo testo dell’articolo
19 del Dlgs 165/2001 introdotto dalla legge
Brunetta, Dlgs 150/2009, ha stabilito che in
tutte le pubbliche amministrazioni si deve
applicare lo stesso tetto previsto per le
amministrazioni dello Stato per il
conferimento di incarichi dirigenziali a
tempo determinato, cioè il 10% per i
dirigenti di prima fascia e l’8% per quelli
di seconda fascia.
E ancora, tale disposizione ha stabilito,
riprendendone il contenuto sintetizzato
dalla Corte dei conti, che viene «consentito
il ricorso agli incarichi esterni nelle sole
ipotesi in cui non si rinvengono,
all’interno delle amministrazioni, persone
dotate della qualificazione professionale
richiesta; introdotto la necessità di
motivare in modo esplicito le ragioni per le
quali si intende attingere a professionalità
esterne; precisato il meccanismo di computo
dei limiti percentuali della dotazione
organica (il quoziente derivante
dall’applicazione di tale percentuale, è
arrotondato all’unità inferiore, se il primo
decimale è inferiore a cinque, o all’unità
superiore, se esso è uguale o superiore a
cinque)».
Il dubbio affrontato dalle deliberazioni
delle sezioni riunite di controllo della
Corte dei conti riguarda la sopravvivenza o
meno delle disposizioni contenute
nell’articolo 110, commi 1 e 2, del Dlgs
267/2000. Il comma 1 stabilisce che i
regolamenti possono prevedere la copertura,
senza limiti, dei posti dirigenziali vacanti
attraverso il conferimento di incarichi a
tempo determinato. Il comma 2 stabilisce
che, in tutti gli enti -ivi compresi quelli
senza dirigenti-, possono essere conferiti
incarichi dirigenziali a tempo determinato
per posti extra dotazione organica entro il
tetto del 5% della stessa e comunque per
almeno una unità.
LE INDICAZIONI.
Per la citata sentenza della Corte
costituzionale, 324/2010, «il
conferimento di incarichi dirigenziali a
soggetti esterni si realizza mediante la
stipulazione di un contratto di lavoro di
diritto privato», il che determina la
conseguenza che la «disciplina della fase
costitutiva di tale contratto, così come
quella del rapporto che sorge per effetto
della conclusione di quel negozio giuridico,
appartengono alla materia dell’ordinamento
civile».
Il parere ci dice inoltre che «la
disciplina dettata dall’art. 19, comma 6,
del Dlgs 165/2001 non riguarda né procedure
concorsuali pubblicistiche per l’accesso al
pubblico impiego, né la scelta delle
modalità di costituzione di quel rapporto
giuridico.
Essa, valutata nel suo complesso, attiene ai
requisiti soggettivi che debbono essere
posseduti dal contraente privato, alla
durata massima del rapporto, ad alcuni
aspetti del regime economico e giuridico ed
è pertanto riconducibile alla
regolamentazione del particolare contratto
che l’amministrazione stipula con il
soggetto, a essa esterno, cui conferisce
l’incarico dirigenziale»… «l’art. 19,
comma 6 del Dlgs 165/2001 non riguarda né
procedure concorsuali pubblicistiche per
l’accesso al pubblico impiego né la scelta
delle modalità di costituzione di quel
rapporto, con la conseguenza che non può
rilevarsi alcuna violazione degli art. 117 e
119 della Costituzione giacché la norma
impugnata non attiene a materie di
competenza concorrente (coordinamento della
finanza pubblica) né di competenza residuale
regionale (organizzazione delle Regioni e
degli uffici regionali, organizzazione degli
Enti locali)».
I POSTI VACANTI.
Su questa base i pareri delle sezioni
riunite di controllo della Corte dei conti
risolvono il contrasto con le previsioni
contenute nell’articolo 110 del Dlgs
267/2000. Il parere n. 12 espressamente
chiarisce che le nuove disposizioni
legislative non possono essere considerate
come «completamente sovrapponibili»
con quelle dettate nel comma 1; da qui la
conseguenza che non si deve parlare di «abrogazione
tacita».
Nonostante la mancata abrogazione in modo
espresso il nuovo tetto massimo alle
assunzioni a tempo determinato di dirigenti
negli Enti locali è pienamente operante
perché previsto in disposizioni di carattere
generale e di principio del Dlgs 150/2009.
Esse peraltro riguardano «presupposti di
fatto attinenti la costituzione del rapporto
di lavoro»; per cui si deve arrivare
alla conclusione che «appare coerente con
l’interpretazione accolta dalla Corte
costituzionale ritenere che siano
immediatamente vincolanti per gli enti
territoriali». In questo senso vanno
anche i principi di limitazione dello
spoil system previsti dalla legge
15/2009, cioè dalla norma di delega, e
ancora le indicazioni dettate dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale,
cioè «l’orientamento restrittivo nei
confronti della c.d. dirigenza fiduciaria,
privilegiando, per l’accesso alla dirigenza,
il ricorso a procedure selettive pubbliche
e, per il conferimento dei relativi
incarichi, la dirigenza di ruolo».
Il parere non contiene indicazioni sulla
applicabilità delle nuove limitazioni alla
assunzione di responsabili negli enti
sprovvisti di dirigenza, anche se tra le
righe sembra propendere per una lettura
estensiva.
EXTRA DOTAZIONE.
Il successivo parere n. 14 chiarisce che il
comma 2 di tale articolo si occupa di «una
fattispecie del tutto diversa da quella
disciplinata dal comma precedente, in quanto
volta a sopperire a esigenze gestionali
straordinarie che, sole, determinano
l’opportunità di affidare funzioni, anche
dirigenziali, extra dotationem e quindi al
di là delle previsioni della pianta organica
dell’ente locale che, invece, cristallizza
il fabbisogno ordinario di risorse umane.
La possibilità riconosciuta agli enti
territoriali, in ragione della propria
autonomia organizzativa, di reperire
dirigenti, alte specializzazioni e
funzionari dell’area direttiva al di fuori
della dotazione organica rappresenta dunque
un peculiare strumento gestionale di grande
flessibilità che, calibrato alle esigenze
strutturali degli Enti locali, appare
funzionale soprattutto agli enti di ridotte
dimensioni». Siamo in presenza di una
disposizione che non si deve considerare
compresa tra quelle dettate per le
amministrazioni statali.
La conferma del carattere particolare di
questa disposizione è ulteriormente
sottolineata, ci dice la deliberazione,
dalla presenza, in questo caso, di limiti
più stringenti per l’autonomia dei singoli
enti. Per cui si «esclude la
configurazione, nel caso all’esame, di una
ipotesi di incompatibilità tra norme tali da
rendere impossibile la loro contemporanea
applicazione alla luce del rispettivo
principio ispiratore».
TETTO NUMERICO.
Tutte e tre le deliberazioni chiariscono che
il tetto deve essere considerato all’8% in
quanto nel comparto Regioni ed Enti locali
non vi è la differenziazione in 2 fasce
prevista per le amministrazioni statali e
non si può assumere come base di riferimento
l’aliquota destinata alla prima fascia, in
cui sono inquadrati i dirigenti generali, in
quanto tali figure non sono previste in tale
comparto.
E infine viene chiarito che si deve
applicare negli Enti locali la disposizione
che detta le regole da seguire per il
calcolo dei resti, con approssimazione
all’unità inferiore se minore di 0,5 e
all’unità maggiore se più elevato di tale
aliquota (commento tratto da
www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com).
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Si legga anche l'articolo
27.04.2011 di ItaliaOggi. |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Ancora sulla festa nazionale del
17.03.2011
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 07.03.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Controversie in materia di nomine
delle Commissioni giudicatrici.
Il provvedimento di nomina della commissione
giudicatrice può essere impugnato dal
candidato solo nel momento in cui, con
l'approvazione delle operazioni concorsuali
e la nomina del vincitore, si esaurisce il
relativo procedimento amministrativo e
diviene compiutamente riscontrabile la
lesione della sfera giuridica altrui: la
verifica effettiva del pregiudizio sofferto
dal candidato può difatti utilmente
compiersi solo al momento dell'approvazione
della graduatoria (1).
L’art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142
del 1990, nel testo riformato dalla legge n.
127 del 1997, secondo il quale ai dirigenti
spettano tutti i compiti che la legge e lo
statuto dell'ente locale non riservino
espressamente agli organi di governo
dell'ente, costituisce disposizione
immediatamente applicabile senza bisogno
dell'interposizione di apposite fonti
secondarie, cui spetta solo la
determinazione delle modalità d'esercizio
della competenza, comunque indefettibile e
tale da non tollerare impedimenti o
soluzioni di continuità (2) (in applicazione
del principio nella specie è stata ritenuto
illegittimo il provvedimento di nomina di
una commissione di concorso effettuata dalla
Giunta provinciale e non già dal competente
dirigente, a nulla rilevando le specifiche
norme regolamentari della Provincia).
Quando il giudice amministrativo si trovi a
dover applicare un regolamento che risulti
confliggente con norme di legge, e la norma
regolamentare o non sia stata impugnata, o
costituisca il fondamento della pretesa
dedotta, ad esso è consentito, anche in
mancanza di richiesta delle parti, sindacare
gli atti di normazione secondaria al fine di
stabilire se essi abbiano attitudine, in
generale, ad innovare l'ordinamento e, in
concreto, a fornire la regola di giudizio
per risolvere la questione controversa (Cfr.
Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992).
Il potere del giudice amministrativo di
disapplicare atti non ritualmente impugnati
è ammesso nei riguardi di regolamenti
illegittimi, sia quando il provvedimento
impugnato sia contrastante con il
regolamento, sia quando non sia conforme al
presupposto atto normativo (Cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 24.07.1993, n. 799), e questo
anche quando si verte in materia di
interessi legittimi (Cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 19.09.1995, n. 1332).
E' illegittima, per incompetenza, la
delibera di nomina della Commissione
giudicatrice di una procedura concorsuale
adottata dalla Giunta provinciale, piuttosto
che dal dirigente, non essendo rilevante la
circostanza che il regolamento dei concorsi
di detto ente prevedeva la competenza della
Giunta, essendo tale norma regolamentare
illegittima perché in contrasto con la
competenza dirigenziale prevista dall'art.
51, commi 2 e 3, della legge n. 142 del
1990. La riconosciuta incompetenza alla
nomina della Commissione comporta, quale
riflesso dell’annullamento della relativa
delibera, la caducazione di tutte le
operazioni di valutazione eseguite da tale
organo (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5625
del 2006 e n. 5279 del 2002).
È inammissibile e comunque infondata la
domanda risarcitoria formulata in maniera
del tutto generica, senza alcuna allegazione
dei fatti costitutivi (Cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 06.04.2009, n. 2143 e 13.06.2008, n.
2967). Anche se può ammettersi il ricorso
alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
per fornire la prova del danno subìto e
della sua entità, è comunque ineludibile
l'obbligo, a monte, di allegare circostanze
di fatto precise (Cfr. Cons. Stato, Sez. V,
13.06.2008, n. 2967).
---------------
(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5279 del
2002 e n. 1589 del 1999. V. anche Cons.
Stato, Sez. V, n. 232 del 1996, secondo cui
in un procedimento amministrativo
concernente un pubblico concorso, il
candidato leso da un provvedimento della
Commissione lo può ben impugnare unitamente
all'atto di nomina dei componenti di
quest'ultima, in quanto detta nomina ha
natura endoprocedimentale ed è adottata in
esito ad uno specifico sub-procedimento,
volto a consentire che i candidati siano
valutati, nell'ulteriore corso, proprio da
coloro che le norme reputano più idonei e
siano in possesso dei prescritti requisiti,
per cui l'interesse dei candidati stessi
alla rimozione dei componenti
illegittimamente nominati si attualizza solo
dopo l'adozione dell'atto che ha preso in
esame la loro posizione e approvato la
relativa graduatoria.
(2) Cons. Stato, Sez. V, 23.03.2000, n.
1617; in termini si vedano anche Sez. V, nn.
5603 e 5833 del 2001 e 2694 del 2004.
Ha osservato in particolare la sentenza in
rassegna che il comma 3 dell’art. 51 cit.,
con la sua precisa formula "Spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compresa
l'adozione di atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, che la
legge e lo statuto espressamente non
riservino gli organi di governo dell'ente",
permette con una chiara logica di riservare
competenze, pur in via di principio
dirigenziali, agli organi di governo
dell'ente alla sola fonte statutaria (oltre
che alla legge), quale fonte locale primaria
cui l’art. 4 della stessa legge n. 142
affida la definizione delle norme
fondamentali dell'organizzazione dell'ente
locale, ed in particolare delle attribuzioni
degli organi. Ai regolamenti, che sono fonti
subordinate allo statuto, lo stesso comma 3
consente, invece, solo la definizione delle
"modalità" di esercizio delle competenze
enumerate nel medesimo comma (sulla
differenza di gerarchia tra statuto e
regolamenti cfr., in generale, ad es.,
C.d.S., V, 25.01.2005, n. 148) (massima
tratta da www.regione.piemonte.it -
Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 04.03.2011 n. 1408 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
L’onere di immediata impugnazione
del bando di concorso sussiste solo se
l’interessato intenda contestare la
decisione dell’amministrazione di avviare la
procedura concorsuale oppure ritenga di
censurare clausole che impediscano la stessa
partecipazione al concorso, potendo per il
resto il concorrente attendere di verificare
la lesività delle stesse all’esito della
procedura
È legittima la determinazione dei
criteri di valutazione delle prove
concorsuali, anche dopo la loro
effettuazione, purché prima della loro
concreta valutazione.
E’ stato più volte rilevato dalla
giurisprudenza che l’onere di immediata
impugnazione del bando di concorso sussiste
solo se l’interessato intenda contestare la
decisione dell’amministrazione di avviare la
procedura concorsuale oppure ritenga di
censurare clausole che impediscano la stessa
partecipazione al concorso, potendo per il
resto il concorrente attendere di verificare
la lesività delle stesse all’esito della
procedura (tra le più recenti C.d.S., sez.
V, 10.08.2010, n. 5555; 25.05.2010, n. 3308;
sez. VI, 23.09.2009, n. 5668).
L’articolo 12 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487
(“Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi”), al primo comma stabilisce
che “Le commissioni esaminatrici, alla
prima riunione, stabiliscono i criteri e le
modalità di valutazione delle prove
concorsuali, da formalizzare nei relativi
verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuire alle singole prove. Esse,
immediatamente prima dell’inizio di ciascuna
prova orale, determinano i quesiti da porre
ai singoli candidati per ciascuna delle
materie di esame. Tali quesiti sono proposti
a ciascun candidato previa estrazione a
sorte”.
E’ stato rilevato che il principio della
previa fissazione dei criteri e delle
modalità delle prove concorsuali che,
secondo la previsione del ricordato
articolo, devono essere stabiliti dalla
commissione esaminatrice, nella sua prima
riunione, (o tutt’al più prima della
correzione delle prove scritte), deve essere
inquadrato nell'ottica della trasparenza
dell'attività amministrativa perseguita dal
legislatore, che pone l'accento sulla
necessità della determinazione e
verbalizzazione dei criteri stessi in un
momento nel quale non possa sorgere il
sospetto che questi ultimi siano volti a
favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con
la conseguenza che è legittima la
determinazione dei predetti criteri di
valutazione delle prove concorsuali, anche
dopo la loro effettuazione, purché prima
della loro concreta valutazione (C.d.S.,
sez. IV, 22.09.2005, n. 4989).
In altri termini la predeterminazione dei
criteri di valutazione delle prove scritte
costituisce lo strumento indispensabile per
poter apprezzare poi il giudizio della
commissione esaminatrice ed il corretto
esercizio del suo potere
tecnico–discrezionale, sintetizzato dal voto
numerico (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 04.03.2011 n. 1398 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Controversia relativa al
provvedimento con il quale la P.A. indice un
concorso piuttosto che utilizzare una
graduatoria di altro concorso.
La giurisdizione del giudice ordinario sullo
scorrimento della graduatoria di un concorso
pubblico e sull'assunzione è comunque
esclusa quando venga contestato un
provvedimento di indizione di un nuovo
concorso da chi ha interesse allo
scorrimento della graduatoria; in tal caso,
infatti, l'interessato chiede tutela nei
confronti dell'esercizio del potere
amministrativo, con la conseguenza che a
quest'ultimo corrisponde una situazione di
interesse legittimo, la cui tutela deve
essere accordata dal giudice amministrativo,
ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.P.R. n.
165/2001 (Cfr. Cass., Sez. un., 18.10.2005,
n. 20107; 20.08.2009 n. 18499).
E’ illegittima la delibera con la quale una
P.A. indice un concorso pubblico, piuttosto
che utilizzare una graduatoria di un
precedente concorso per la copertura dei
posti banditi, nel caso in cui la stessa
graduatoria sia stata in precedenza
utilizzata per la copertura di altri posti e
la scelta di procedere per gli ulteriori
posti con un nuovo concorso non trovi alcuna
ragionevole giustificazione, ponendosi in
contrasto con il già avvenuto utilizzo della
graduatoria (1).
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(1) Nella motivazione della sentenza in
rassegna si dà lealmente atto del fatto che
in materia, anche di recente, la
giurisprudenza amministrativa si è divisa
tra la tesi della non necessità della
motivazione della indizione di una nuova
procedura concorsuale in luogo dello
scorrimento di una precedente graduatoria
ancora efficace (Cons. Stato, sez. V,
19.11.2009, n. 7243) e l’opposto
orientamento, secondo cui quando
l’amministrazione, nell’esercizio della sua
discrezionalità, ritenga di procedere a
nuove assunzioni, essa, in ossequio al
principio di buon andamento di cui all’art.
97 Cost., è tenuta a utilizzare la
graduatoria ancora efficace, non potendo
indire un nuovo concorso, a meno che non
ricorrano particolari ragioni, da
esplicitare adeguatamente nella motivazione
del bando (Cons. Stato, sez. VI, 19.02.2010,
n. 668).
Nella specie la peculiarità del caso è stata
tuttavia ritenuta decisiva per la soluzione
della controversia.
Infatti, il ricorrente era risultato idoneo
(9° posto) nella graduatoria del concorso
pubblico per n. 6 posti di Dirigente
Amministrativo, indetto dall’A.S.L. e la
suddetta graduatoria era stata
immediatamente utilizzata, mediante
scorrimento, per coprire un posto di
dirigente amministrativo rimasto scoperto a
seguito di rinunzia all’assunzione del primo
classificato del concorso con assunzione del
candidato classificatosi al settimo posto
(massima tratta da www.regione.piemonte.it -
Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 04.03.2011 n. 1395 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
17.03.2011: festa dell'Unità
d'Italia
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 04.03.2011). |
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APPALTI - PUBBLICO IMPIEGO:
Non sussiste attualità
dell'interesse a ricorrere allorché si
controverta in ordine a disposizioni di un
bando di concorso non immediatamente lesive
quali la valutazione di titoli e
l'attribuzione di punteggi.
L’onere della immediata impugnazione degli
atti generali contenenti le prescrizioni
disciplinanti una procedura selettiva (gara
o concorso pubblici) si manifesta
esclusivamente quando le prescrizioni della
lex specialis che si ritengono
illegittime e che pregiudicano la posizione
del concorrente (o dell’aspirante tale, per
meglio dire) impediscano di fatto la sua
partecipazione tanto che, se l’interessato
presentasse la relativa domanda, il soggetto
procedente non potrebbe che escluderlo dalla
selezione (cfr. TAR Lazio, II Sezione,
05.01.2011 n. 30).
L'onere di immediata impugnazione delle
norme disciplinanti la partecipazione ad una
procedura selettiva deve, quindi, essere
assolto con riguardo a quelle sole
disposizioni concernenti i requisiti
soggettivi di partecipazione e a quelle che
integrano un'immediata preclusione alla
partecipazione, ossia a quelle clausole che
ledano immediatamente e direttamente
l'interesse sostanziale del soggetto che ha
chiesto di partecipare alla procedura
concorsuale.
Ogni diversa questione inerente
all'applicazione delle norme regolamentari
generali, così come l'impugnazione di norme
del bando che, pur potendo considerarsi
immediatamente lesive non siano peraltro
univocamente chiare e vincolanti, può e deve
essere proposta unitamente agli atti che di
esse fanno applicazione, dal momento che
sono questi ultimi ad identificare in
concreto il soggetto leso dal provvedimento
e a rendere attuale e concreta la lesione
della sua situazione soggettiva (cfr., in
termini, da ultimo TAR Lazio, Sez. II,
17.09.2010 n. 32351).
Deriva da quanto sopra che non sussiste
attualità dell'interesse a ricorrere
allorché si controverta in ordine a
disposizioni di un bando di concorso non
immediatamente lesive quali la valutazione
di titoli e l'attribuzione di punteggi
(commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - TAR Lazio-Roma,
Sez. II,
sentenza 02.03.2011 n. 2018 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il foglio dei lavoratori della
Funzione Pubblica
(CGIL-FP di Bergamo,
marzo 2011). |
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febbraio 2011 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Personale.
Trattamenti accessori. Anche i proventi
delle multe nel blocco salariale.
Rientrano nel blocco del
salario accessorio del Dl 78/2010 le
attività finanziate con i proventi del
codice della strada.
La Corte dei conti del Piemonte con il
parere 28.01.2011 n. 5 precisa
che tale analisi risulta coerente con la
manovra estiva.
L'articolo 9, comma 2-bis, ha infatti
introdotto l'obbligo di contenere il
trattamento accessorio complessivo dei
dipendenti nel limite di quello del 2010 nel
triennio 2011-2013. Gli operatori degli enti
locali si sono domandati a quali voci di
stipendio si dovesse fare riferimento.
Ed è proprio in tale ambito che si collocala
questione presentata ai giudici piemontesi.
Se infatti anche i proventi del Codice della
strada utilizzati per il potenziamento dei
servizi scontassero il blocco salariale,
rischierebbe di essere vana la modifica
all'articolo 208 del Codice della strada con
la legge 120/2010. Non vi è dubbio che tali
somme debbano transitare dal fondo delle
risorse decentrate.
La Corte dei conti della Lombardia, prima ad
affrontare la questione, ha ritenuto che si
debba fare riferimento alle possibilità di
incremento fornite dall'articolo 15, comma
5, del Ccnl dell'01.04.1999.
Tale analisi è stata confermata dalla Corte
dei conti del Veneto (delibera 25/2011) che
ha precisato che detti compensi non possono
essere esclusi dalle «spese di personale»
e sono subordinati alla individuazione delle
forme organizzative più idonee per
raggiungere le finalità di legge, senza
incentivazioni generalizzate e nel rispetto
dei limiti di fonte legale e contrattuale ai
trattamenti accessori.
L'interpretazione toglie speranza a chi
pensava che la modifica al Codice della
strada fosse finalizzata a far rientrare le
attività di potenziamento dei servizi di
polizia locale tra le «specifiche
disposizioni di legge» di cui alla
lettera k) dell'articolo 15 del Ccnl. In
tale ambito sono collocati gli incentivi per
le progettazioni interne e i compensi per le
attività di maggiore accertamento degli
introiti Ici. Poiché la sezione autonomie
della Corte ha escluso tali voci dalle spese
di personale, l'analogia con i proventi
delle multe sarebbe stata immediata e gli
enti avrebbero avuto il via libera.
Ma non è così. Anzi, alla luce della
delibera 5/2001, non si porrà neppure sforare
il tetto del salario accessorio. Non è
neppure così pacifico ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 28.02.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La CISL-FP spiega l'intesa del
04.02.2011 anche alle regioni
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 28.02.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: L.
Levita,
L’abuso d’ufficio
(link a www.diritto.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
C. Rapicavoli,
Utilizzo del mezzo proprio da parte dei
dipendenti degli enti locali - Chiarimenti
della Corte dei Conti (link a
www.ambientediritto.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Art. 55-septies del decreto legislativo
30.03.2001, n. 165, introdotto dall'art. 69
del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 -
trasmissione per via telematica dei
certificati di malattia. Ulteriori
indicazioni
(nota
23.02.2011 n. 12338 di prot. - circolare n.
1/2011).
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Certificati
online, sanzioni light. Medici puniti solo
per colpa, in modo graduale e proporzionale.
I contenuti della circolare firmata dal
ministro Brunetta sulla trasmissione
telematica.
Se non c'è colpa il medico non può essere
sanzionato per la mancata trasmissione
telematica dei certificati. E non c'è colpa,
per esempio, in caso di malfunzionamento del
sistema generale, cosa verificabile
dall'esame del cruscotto del Sac (sistema di
accoglienza centrale che gestisce l'invio di
tutti i certificati medici), che registra
ogni anomalia di funzionamento. Gradualità e
proporzionalità inoltre nell'applicazione
delle sanzioni sulla base dei criteri della
contrattazione collettiva. Che vuol dire per
esempio che non c'è reiterazione se dalla
precedente infrazione è trascorso un biennio
(così prevede il Ccnl 06.05.2010 dirigenza
medica e veterinaria). Infine, per strutture
o servizi privi dei necessari requisiti
tecnici, le regioni possono disapplicare
temporaneamente i procedimenti disciplinari.
È quanto precisa, tra l'altro, la circolare
n. 1/2011 firmata mercoledì dal ministro
della funzione pubblica, Renato Brunetta.
Certificati online.
La circolare affronta il problema della
sanzionabilità dei medici che non osservano
il nuovo obbligo della trasmissione online
dei certificati di malattia dei lavoratori.
Obbligo che, spiega la nota, dal 24.11.2010
è uniformemente applicabile al settore del
lavoro pubblico e privato anche negli
aspetti sanzionatori, a seguito dell'entrata
in vigore del collegato lavoro (legge n.
183/2010).
Quando c'è responsabilità.
In primo luogo la circolare ribadisce ciò
che il ministro Brunetta aveva informalmente
comunicato all'indomani dell'entrata in
vigore del regime sanzionatorio (si veda
ItaliaOggi del 2 febbraio). E cioè che
affinché si configuri un'ipotesi di illecito
disciplinare (questa la sanzione prevista a
carico dei medici che non rispettano
l'obbligo della trasmissione per via
telematica) devono ricorrere sia l'elemento
oggettivo (l'inosservanza dell'obbligo della
trasmissione telematica) sia l'elemento
soggettivo (dolo o colpa).
Quest'ultimo, spiega la circolare, è escluso
nei casi di malfunzionamento del sistema
generale, di guasti o malfunzionamenti del
sistema utilizzato dal medico, situazioni
che vanno considerate dalle aziende
sanitarie e dalle altre strutture
interessate ai fini dell'esercizio
dell'azione disciplinare. In altre parole,
per contestare al medico l'infrazione è
necessario che siano preliminarmente
acquisiti dall'amministrazione elementi
comprovanti anomalie di funzionamento,
verifica possibile anche mediante
consultazione del cruscotto di monitoraggio
del Sac.
Gradualità e
proporzionalità.
In secondo luogo la circolare spiega che
l'applicazione delle sanzioni deve avvenire
in base a criteri di gradualità e
proporzionalità previsti dagli accordi e
contratti collettivi di riferimento. Questo
vale anche nell'ipotesi di reiterazione
della condotta illecita, per la quale è
prevista la sanzione massima del
licenziamento per il dipendente pubblico e
della decadenza della convenzione per il
medico in convenzione.
La reiterazione, precisa la circolare, è da
intendersi come recidiva ovvero irrogazione
di successive sanzioni a carico di un
soggetto già sanzionato (per la mancata
trasmissione telematica del certificato).
Questa, però, va letta alla luce dei Ccnl, i
quali generalmente prevedono differenti
criteri di valutazione. Per esempio, il Ccnl
06.05.2010 fissa un arco temporale di due
anni ai fini della computabilità di più
illeciti (cioè per la reiterazione);
l'accordo 20.01.2005 relativo ai medici
specialisti ambulatoriali prevede termini
ancorati alla gravità dell'infrazione.
Infine, per agevolare l'applicazione della
nuova procedura, la circolare riconosce alle
Regioni la facoltà d'individuare strutture o
servizi per i quali ritenere non
sussistenti, per periodi limitati di tempo,
le condizioni tecniche necessarie all'avvio
dei procedimenti disciplinari.
Altri chiarimenti.
La circolare ministeriale, ancora, spiega
che per quanto riguarda la trasmissione del
certificato dalle strutture di pronto
soccorso, le strutture ospedaliere sono
tenute ad individuare le soluzioni tecniche
e organizzative più idonee a garantirne
l'applicabilità, in maniera tale che il
certificato possa essere predisposto e
inviato da parte del medico contestualmente
alla compilazione del verbale di pronto
soccorso.
E che, invece, i documenti elaborati dagli
ospedali all'atto del ricovero e della
dimissione possono continuare ad essere
rilasciati al lavoratore in forma cartacea,
sino all'attuazione di idonee soluzioni che,
al momento, sono allo studio di un tavolo
congiunto delle Regioni
(articolo ItaliaOggi
del 25.02.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: P.a.,
la privacy tutela i testimoni. Il dipendente
denunciato non può sapere chi ha fatto la
spia. Il Cds ha respinto il ricorso di una
insegnante per accedere agli atti del
processo disciplinare.
Non si può sapere il
nome del collega che ha fatto dichiarazioni
contro il dipendente pubblico trasferito
d'ufficio per incompatibilità ambientale. È
vietato dal Codice della privacy che tutela
la riservatezza, anche nel corso dei
procedimenti disciplinari.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez.
VI,
sentenza
09.02.2011 n. 895, respingendo il
ricorso di una insegnante che pretendeva di
vedere «in chiaro» in maniera
integrale tutti gli atti del procedimento a
suo danno per trasferimento disciplinare.
Per il Consiglio di stato solo una «conclamata»
esigenza difensiva può battere la
riservatezza di chi testimonia o segnala un
fatto alla p.a. Il principio può essere
utilizzato anche dai comuni per occultare il
nome, per esempio, di chi denuncia un abuso
edilizio. Ma vediamo di analizzare la
sentenza del consiglio di stato.
L'istituto scolastico, presso cui prestava
servizio l'insegnante, aveva fornito alla
stessa tutti i documenti istruttori,
coprendo con degli «omissis»
l'identità di tutti i colleghi di lavoro
che, nel procedimento di trasferimento
disciplinare, avevano riferito fatti ed
espresso giudizi sui comportamenti tenuti
dalla docente. La stessa ha fatto ricorso al
Tar per vedere riconosciuto il diritto ad
avere la copia senza «omissis».
Sia il Tar sia il Consiglio di stato hanno
dato torto all'insegnante. Secondo
quest'ultima i dati inerenti l'identità dei
colleghi «testimoni» del procedimento
disciplinare sarebbero stati utili alla sua
difesa, che sarebbe automaticamente
prevalente sulla privacy. Il Consiglio di
stato si è mostrato d'accordo in linea di
principio sul fatto che il diritto di difesa
prevale sulla privacy, ma ha ritenuto che,
in concreto, conoscere i nominativi dei
testimoni non avrebbe offerto alcuna chance
difensiva in più.
In altre parole, il
consiglio di stato ha precisato che il
diritto di difesa prevale sulla
riservatezza, non sempre e a priori, ma a
una condizione: e cioè se gli atti richiesti
sono in concreto funzionali alla difesa in
giudizio. Se i documenti sono utili alla
difesa, allora non c'è riservatezza che
tenga, neppure per i dati sensibili e per i
dati supersensibili (salute e vita
sessuale).
Insomma per vincere la riservatezza di terzi
si deve riscontrare un «nesso strumentale»
tra gli specifici dati ricavabili da
documenti amministrativi richiesti e la
difesa in giudizio delle proprie ragioni.
Chi vuole avere la copia degli atti deve
almeno prospettare questa utilità, che
l'amministrazione detentrice dei documenti
deve, comunque, valutare.
Quindi:
1) la copertura delle generalità dei
dichiaranti ha lo scopo di tutelare chi
segnala un illecito da ritorsioni e anche di
garantire agli enti pubblici l'acquisizione
di informazioni testimoniali;
2) il disvelamento è consentito solo se c'è
un interesse concreto e attuale di entrare
in possesso di quegli specifici dati per «conclamate»
esigenze difensive.
Nel caso specifico il Consiglio di stato ha
ritenuto inesistenti esigenze difensive,
soddisfacibili solo conoscendo i nomi dei
testimoni del procedimento disciplinare. La
sentenza considera, infatti, che l'insegnate
era in possesso di tutta la documentazione
posta a base del procedimento di
trasferimento d'ufficio: documentazione già
di per sé esaustiva rispetto alle esigenze
di difendersi e di impugnare il
trasferimento d'ufficio. Niente trasparenza
amministrativa sui nomi dei segnalanti,
dunque, a meno di esigenza difensiva
conclamata.
Il principio formulato dalla sentenza in
esame può essere esteso anche ad altri casi
che quotidianamente occupano alcuni uffici
pubblici. Si pensi alle richieste agli
uffici tecnici dei comuni per ottenere il
nome di chi ha segnalato un abuso edilizio e
provocato un'ispezione che si è conclusa con
una sanzione. Seguendo la sentenza in esame,
a meno che non sia presente una esigenza
difensiva specifica, il comune potrà
sbianchettare il nome del segnalante.
Si sposta, pertanto, a favore della
riservatezza il bilanciamento degli
interessi, che in altre sentenze è risolto
diversamente, dando, invece, priorità
all'interesse del cittadino di conoscere
integralmente tutti gli atti del
procedimento amministrativo che lo interessa
(articolo ItaliaOggi
del 25.02.2011 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Solo
valutatori doc. Il capo di gabinetto fuori
dall'Oiv. La figura costituisce un alter ego
tecnico del sindaco.
Il capo di gabinetto non
può far parte dell'Organismo indipendente di
valutazione. Tra gli enti locali che hanno
deciso di applicare, per quanto non
obbligati, l'articolo 14 della legge
Brunetta (dlgs 150/2009) si è ingenerata
notevole confusione in merito ai soggetti
che possono essere incaricati nell'organismo
medesimo.
Alla situazione di
incertezza ha certamente contribuito anche
la Civit, la quale ha ripetutamente ritenuto
impossibile la partecipazione agli Oiv dei
segretari comunali, considerandoli carenti
del requisito dell'indipendenza. Essa
sarebbe esclusa dalla derivazione diretta
dell'incarico del segretario comunale dal
sindaco o dal presidente della provincia. A
maggior ragione, il direttore generale non
potrebbe essere parte dell'Oiv, anche perché
la Civit ha rilevato problemi di conflitto
di interessi tra valutatore e valutato,
posto che l'Oiv dovrebbe anche valutare i
risultati del segretario e del direttore.
Le tesi esposte dalla Civit sono tutt'altro
che persuasive, con riferimento al
segretario comunale in particolare. Infatti,
la circostanza che detto funzionario sia
incaricato dal sindaco non ne compromette
per nulla l'indipendenza. Basti considerare
che il segretario dipende solo
funzionalmente dal sindaco, poiché conduce
il proprio rapporto di lavoro con il
ministero dell'interno.
Non altrettanto può dirsi per il direttore
generale, figura eventuale e non
obbligatoria come il segretario, che deve
integralmente all'organo di governo
l'insorgere del proprio ruolo e delle
proprie funzioni, tanto da essere chiamato
espressamente dall'articolo 108, comma 1,
del dlgs 267/2000 ad «attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli
organi di governo dell'ente, secondo le
direttive impartite dal sindaco o dal
presidente della provincia».
La connessione tra direttore generale e
organi di governo è strettissima, tanto che,
sebbene la giurisprudenza amministrativa
abbia negato la sua configurazione quale
organo politico, nei comuni di grandi
dimensioni spessissimo il direttore generale
funziona da assessore aggiunto e
l'incaricato ha un'evidentissima carriera
politica alle sue spalle. Se, allora, è da
escludere per il direttore generale la
possibilità astratta stessa di far parte
dell'Oiv, a maggior ragione è in totale
contrasto con il requisito di indipendenza
l'incarico del capo di gabinetto,
all'interno dell'Organismo.
La figura del capo di gabinetto, infatti, da
un lato non solo è eventuale, ma non è
nemmeno espressamente prevista dalla legge,
essendo rimessa totalmente all'autonomia
organizzativa dell'ente. La funzione del
capo di gabinetto del sindaco non può che
essere analoga a quella delle simili figure
previste nell'ordinamento dei ministeri. Ha,
dunque, prevalentemente il compito di
definire e dirigere gli uffici di diretta
collaborazione degli organi di governo, fare
da raccordo tra le funzioni di indirizzo
politico e quelle gestionali, nel rispetto
dell'autonomia dei dirigenti, e supportare
l'organo di governo nello svolgimento delle
proprie specifiche funzioni strettamente
politiche.
Non vi è dubbio alcuno, dunque, che si
tratti di una figura legata
strettissimamente al sindaco, del quale
costituisce un alter ego tecnico, ma anche
politico. Il capo di gabinetto viene
istituto negli enti locali sulla base
dell'articolo 90 del dlgs 267/2000, ai sensi
del quale «il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
può prevedere la costituzione di uffici
posti alle dirette dipendenze del sindaco,
del presidente della provincia, della giunta
o degli assessori, per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge».
Il capo di gabinetto, dunque, da un lato
collabora con gli organi politici solo per
supportarli nell'esercizio delle funzioni di
controllo che la legge assegni alla loro
competenza: e tra queste non rientra
assolutamente la funzione di valutazione.
Dall'altro, l'articolo 90 esplicita una
dipendenza diretta da sindaco, presidente
della provincia, giunta o singolo assessore:
basta questo da solo per escludere in radice
l'indipendenza, richiesta dall'articolo 14,
comma 8, del dlgs 150/2009, la quale non è
assicurata dalla mera circostanza che
l'incaricato nell'Oiv non conduca da almeno
tre anni incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali.
L'indipendenza implica l'assoluta assenza di
un collegamento sia gerarchico, sia
funzionale, e richiede anche l'assenza di un
rapporto fiduciario o di condivisione
politica. Nessuno di questi elementi
caratterizzano il capo di gabinetto, la cui
presenza nell'Oiv non può che inficiarne
gravemente l'indipendenza e la stessa
legittimità dei provvedimenti adottati
(articolo ItaliaOggi
del 25.02.2011 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: I
nuovi Ccnl sbloccheranno la valutazione.
La nuova stagione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro sbloccherà il sistema
delle fasce di valutazione di cui
all'articolo 19 del dlgs 150/2009,
sterilizzato dall'intesa del 04.02.2011.
La lettera circolare 17/02/2011, n. 1,
firmata dal ministro Renato Brunetta, cerca
di mettere in chiaro le questioni connesse
all'applicabilità della riforma del pubblico
impiego, dopo il recente accordo con i
sindacati, che blocca il funzionamento di
uno degli strumenti maggiormente rilevanti,
cioè la distinzione obbligatoria dei
dipendenti in tre fasce di valutazione e di
incentivazione.
Si sottolinea, nella nota, che l'intento
dell'intesa del 4 febbraio scorso è evitare
gli effetti che deriverebbero ai lavoratori
se si applicasse il citato articolo 19: la
riduzione, anche rilevante, della
retribuzione comprensiva anche del salario
accessorio, rispetto a quanto percepito dal
2010. È per questa ragione che le fasce di
valutazione varranno solo per la
distribuzione delle risorse aggiuntive ai
contratti collettivi, in attuazione
dell'articolo 61, comma 17, del dl 112/2008,
convertito in legge 133/2008.
E, precisa la nota, questo effetto si
produrrà solo per le amministrazioni
destinatarie di tale articolo 61, comma 17,
cioè amministrazioni statali ed enti
nazionali. La nota, dunque, implicitamente
esclude regioni, enti locali ed enti del
sistema sanitario nazionale tra quelli
abilitati ad applicare il sistema delle
fasce alle sole risorse aggiuntive, posto
che tali risorse per gli enti non
appartenenti ai comparti statali non sono
previste.
Questa osservazione ha portato di recente il
presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, Vasco Errani, a
concludere che regioni ed enti del sistema
sanitario nazionale (ma si possono
aggiungere anche gli enti locali) potranno
applicare il sistema delle fasce solo dopo
il 2013, quando i nuovi contratti collettivi
nazionali di lavoro sbloccheranno le fasce,
come per altro la nota circolare 1/2011
indirettamente conferma.
Il ministro Brunetta, comunque, nella nota
1/2011 ricorda che, sempre solo per le
amministrazioni statali, hanno perso
efficacia tutti i contratti collettivi
decentrati non adeguati alle norme del dlgs
150/2009, sicché risultano pienamente
operativi e attuabili tutti gli strumenti
previsti dalla riforma finalizzati a
valorizzare il merito e la professionalità.
Implicitamente, la nota riafferma la piena
vigenza anche delle nuove relazioni
sindacali, visto che richiama le indicazioni
espresse dalla funzione pubblica con la
circolare 7/2010. La questione delle
relazioni sindacali, comunque, è stata di
recente oggetto della direttiva rivolta
all'Aran per avviare la stipulazione
dell'accordo quadro previsto dal punto 5
dell'intesa del 4 febbraio.
Inoltre, costituisce espresso oggetto anche
dello schema di decreto legislativo di
interpretazione autentica dell'articolo 65
del dlgs 150/2009, volto a chiarire
l'immediata applicabilità della riforma,
anche nelle more della sottoscrizione dei
nuovi contratti collettivi nazionali di
lavoro (articolo ItaliaOggi del 25.02.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Semplicità o disinformazione
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 25.02.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
L'Unità d'Italia si paga. Con
l'anticipazione al 17 di marzo della
retribuzione del 4 novembre i lavoratori
perdono comunque una giornata di stipendio.
Giornata festiva, ma non pagata ai
lavoratori, per le celebrazioni del 150
dell'unità d'Italia. Scuole, uffici e
fabbriche resteranno chiusi il 17 marzo,
senza obbligo per i datori di lavoro di
retribuire la giornata ai dipendenti.
I lavoratori delle imprese private,
tuttavia, manterranno costante lo stipendio,
poiché riceveranno in anticipo la giornata
incassata in più normalmente a novembre per
la festività del 4 novembre (sullo stipendio
di novembre poi riceveranno la giornata in
meno). Non invece colf, badanti, portieri e
dipendenti degli studi professionali i
quali, invece, quel giorno potranno soltanto
riposare.
La novità arriva dal dl 5/2011, in G.U. n.
44 di ieri, che dichiara giornata festiva
l'anniversario dell'unità d'Italia. Giorno
festivo. Il dl stabilisce che il 17 marzo
(festa nazionale) deve considerarsi anche
festivo ai sensi degli art. 2 e 4 della
legge 260/1949.
Valgono dunque due cose: «l'osservanza
del completo orario festivo e il divieto di
compiere determinati atti giuridici»
(art. 2) e l'obbligo di imbandierare gli
edifici pubblici (art. 4). Il provvedimento,
invece, non richiama l'art. 5 della legge
260/1949, che disciplina il trattamento
economico da riservare alle festività. La
conseguenza è doversi ritenere, il prossimo
17 marzo, una giornata festiva ma senza
diritto alla retribuzione.
Chi paga la giornata? Per equilibrare la
giornata di festa non retribuita il dl
prevede una soluzione ad hoc: «gli
effetti economici e gli istituti giuridici e
contrattuali previsti per la festività
soppressa del 4 novembre non si applicano a
tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla
festa nazionale per il 150 anniversario
dell'unità d'Italia», ossia al 17 marzo.
La soluzione è prevista ... (articolo
ItaliaOggi del 24.02.2011 - link
a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
EE.LL. - Salario accessorio e
specifiche disposizioni di legge
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 24.02.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
No a maggiorazioni sulla
buonuscita. Nota Inpdap sulla contribuzione.
Nessuna maggiorazione
contributiva sulla buonuscita (tfs, tfr).
Sia che il dipendente lavori per 15 giorni
almeno (con diritto a un mese intero di
buonuscita) sia che lavori di meno (nessun
diritto alla buonuscita) il contributo da
pagare va calcolato sulla retribuzione
effettivamente erogata.
Lo precisa l'Inpdap nella
nota operativa 17.02.2011 n. 5/2011.
I chiarimenti riguardano la novità operativa
da quest'anno che vede i dipendenti pubblici
equiparati (quasi) pienamente ai lavoratori
del settore privato, con l'estensione delle
modalità di calcolo del tfr per ogni
tipologia di buonuscita (si veda ItaliaOggi
del 4 febbraio).
La novità, spiega l'Inpdap, non modifica le
voci retributive utili ai fini del calcolo
della prestazione, né le aliquota di
finanziamento. Pertanto, per i lavoratori in
regime di Ibu (indennità di buonuscita ex
Enpas) il contributo, pari al 9,60% della
retribuzione contributiva (che è l'80% della
retribuzione utile) resta ripartito per la
quota pari al 7,10% a carico
dell'amministrazione ... (articolo
ItaliaOggi del 22.02.2011 - link
a www.corteconti.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Estrazione copia di elaborati di un
concorso pubblico.
Il Comune di Serrastretta ha bandito ed
espletato un concorso pubblico per
l’assunzione di
un vigile. Alcuni concorrenti giudicati
idonei alla prima prova e quindi non ammessi
agli esami
successivi hanno presentato istanza di
accesso agli atti. L’accesso è stato
consentito
immediatamente sia per quanto riguarda
l’elaborato del candidato richiedente che
per quello del
concorrente vincitore e degli idonei, e ciò
in ottemperanza –sottolinea lo stesso
Comune– della
consolidata giurisprudenza amministrativa.
Viene chiesto a questa Commissione il parere
in ordine alla richiesta di un candidato di
estrarre copia degli elaborati dei
concorrenti risultati idonei e se, in caso
positivo, l’accoglimento
dell’istanza debba essere subordinato al
consenso dei controinteressati.
La risposta al quesito, in linea con la
consolidata giurisprudenza del giudice
amministrativo,
e anche di questa Commissione, è positiva.
In materia di concorsi pubblici ed in tutti
i casi di atti endoprocedimentali il diritto
di
accesso del concorrente ad accedervi è
pieno, non limitato alla sola visione ma
anche al rilascio di
copia e non condizionato all’assenso del
controinteressato il quale, consapevole di
partecipare ad
una procedura a contenuto comparativo e
selettivo, non può opporre motivi di
riservatezza a tutela
della propria posizione giuridica se non nei
casi specificatamente previsti dalla legge
(v., per
esempio, la normativa sulla partecipazione a
gara per l’assegnazione di appalti
pubblici)
(Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi,
risposta del Plenum in seduta del 22.02.2011
- link a www.commissioneaccesso.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
La mobilità « dribbla» il turn
over. Il vincolo non ferma i passaggi tra
enti soggetti ai tetti di spesa.
Le procedure di mobilità tra enti sottoposti
a limitazioni sulle assunzioni non rientrano
nel limite del turn-over del 20% rispetto
alla spesa delle cessazioni dell'anno
precedente.
La Corte dei conti della Lombardia, con il
parere 16.02.2011 n. 80, fissa i
criteri e le regole per i trasferimenti del
personale nell'anno in corso, dopo che il
decreto legge della manovra estiva (Dl
78/2010) ha rivisto ancora una volta le
norme sul contenimento della spesa di
personale delle autonomie locali.
L'introduzione della possibilità di assumere
nel limite del 20% della spesa delle
cessazioni intervenute nell'anno precedente
ha spiazzato gli operatori. Da tempo infatti
gli enti soggetti a patto di stabilità non
avevano limitazioni alle assunzioni. Il
comma 557 della finanziaria 2007 decretava
infatti il con-tenimento della spesa di
personale senza mai individuare una regola
sul turn-over.
In altre parole, che l'entrata di un nuovo
dipendente fosse per mobilità o per accesso
dall'esterno della Pa, l'importante era
ridurre la spesa rispetto all'anno
precedente, senza vincoli numerici o «per
testa». Dal 2011 le cose cambiano. Oltre
al limite di spesa vi è anche la regola del
turn-over al 20 per cento.
La Corte dei conti a Sezioni riunite, con la
delibera n. 3 di quest'anno, ha ritenuto che
questo vincolo non si debba applicare agli
enti non soggetti a patto. Ma peri comuni
più grandi e per le province la questione
diventa urgente, soprattutto perla
possibilità di potersi "almeno"
avvalere delle procedure di mobilità. ... (articolo
Il Sole 24 Ore del 21.02.2011 -
link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Certificati di malattia on line; con la fine
della sperimentazione, scattano le sanzioni.
A dieci mesi dal suo avvio, la nuova
procedura di trasmissione online all'INPS
dei certificati medici di malattia dei
lavoratori pubblici e privati è stata
giudicata dal ministro Brunetta “largamente
positiva”.
Il sistema, ha dichiarato il ministro nel
corso di una conferenza stampa il
02.02.2011, è pienamente operativo in tutte
le sue funzionalità; la nuova procedura è
diffusa su tutto il territorio e la quota di
medici di medicina generale abilitati
all'utilizzo è ormai vicina al 100%.
Così funziona il sistema: il medico invia
all'INPS il certificato di malattia
compilando una pagina web (o utilizzando il
proprio software abituale o il call
center telefonico).
L'INPS rende disponibile il certificato al
datore di lavoro (pubblico e privato), che
può riceverlo tramite PEC o consultando il
sito dell'INPS. Il lavoratore può consultare
i propri certificati di malattia tramite il
sito dell'INPS o chiederne l'invio alla
propria casella di posta elettronica. Il
datore di lavoro riceve immediatamente
dall'INPS le attestazioni di malattia
relative ai certificati ricevuti.
I medici che, anche temporaneamente, hanno
difficoltà a utilizzare il PC o ad accedere
a Internet possono inviare il certificato
rivolgendosi al call center
telefonico gratuito dell'INPS con
l'assistenza di un operatore dedicato.
Eventuali sanzioni hanno luogo solo in caso
di "colpa esplicita" del medico e non
per impossibilità tecnica di trasmissione
del certificato (link a www.governo.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
F. Logiudice,
L’applicazione della riforma Brunetta non è
condizionata da norme transitorie
(link a www.altalex.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
M. Scanniello,
Il diritto di accesso nei concorsi pubblici
(link a www.diritto.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: atto di indirizzo quadro
all'ARAN in attuazione del punto 5
dell'intesa per la regolazione del regime
transitorio conseguente al blocco del
rinnovo dei contratti collettivi nazionali
di lavoro nel pubblico impiego, sottoscritta
il 04.02.2011
(nota
18.02.2011 n. 10790 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La posizione del CSA sull'accordo
del 04.02.2011
(CSA di Roma,
nota 18.02.2011 n. 119 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Antisindacali le clausole di
stile nell’atto di nomina di posizioni
organizzative.
Il Giudice del
Lavoro di Verbania torna a pronunciarsi in
materia di condotta antisindacale e lo fa
con un Decreto che fornisce ulteriori spunti
di riflessione.
Dopo avere premesso che l’art. 28 della L.
300/1970 non vincola al rispetto di
particolari forme e, conseguentemente, una
notifica seppure tardiva rispetto al termine
indicato dal Giudice ma che salvaguardi il
diritto di difesa della parte convenuta non
inficia la legittimazione del ricorrente in
udienza, taccia di condotta antisindacale il
mancato rispetto di criteri individuati in
sede di concertazione.
Pur avendo premesso che, nel corso degli
incontri, non di vera concertazione si sia
trattato atteso essere rimasti inespressi i
criteri generali relativi alla specifica
materia in cui si sostanzia l’istituto, la
vera forza innovativa del Decreto sta nel
fatto di considerare antisindacale non solo
la mancata fase concertativa, ma anche
l’assoluta assenza di motivazione negli atti
di conferimento.
Il Giudicante ha infatti ritenuto che le
clausole apposte quali motivazioni per
l’affidamento di ogni singolo incarico
fossero del tutto prive di significato
concreto, palesandosi in mere clausole di
stile senza una preventiva e attenta
valutazione che invece avrebbe dovuto
seguire ogni singolo conferimento.
A ben vedere, essendo la norma di cui
all’art. 28 lasciata volutamente
indeterminata dal Legislatore onde
ricomprendervi non solo i casi di violazione
di norme sulle relazioni sindacali, ma anche
ogni comportamento atto a screditare
l’immagine del sindacato, la pronunzia del
Giudice deve essere accolta con particolare
favore: diversamente, infatti, se esaurita
la fase della concertazione quando
concordemente determinato fosse del tutto
disatteso, sarebbe immotivatamente colpita
proprio l’immagine del sindacato.
Ipotesi che la norma ha voluto invece
evitare
(TRIBUNALE di Verbania,
decreto 18.02.2011 - commento
tratto e link a www.altalex.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: esonero dal servizio previsto
dall'art. 72 del d.l. 112 del 2008,
convertito in l. n. 133 del 2008 - regime
della "finestra mobile" previsto dall'art.
12 del d.l. n. 78 del 2010 (parere
UPPA 17.02.2011 n. 10081 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Art. 12, comma 10, del decreto
legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 30.07.2010, n. 122 -
Interventi in materio di trattamento di fine
servizio e di fine rapporto. Adempimenti
contributivi (Inpdap,
nota operativa 17.02.2011 n. 5/2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Accordo separato–riforma
Brunetta: il Ministro smentisce Cisl e Uil
(CGIL-FP di Roma,
nota 17.02.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Vigili urbani, stretta sui
festivi. Niente cumulo tra l'indennità di
turno e lo straordinario. La Cassazione
risolve una querelle che da sempre crea
tensioni all'interno dei comuni.
Niente maggiorazione per lavoro
festivo infrasettimanale agli agenti di
polizia municipale che svolgano servizi
organizzati in turni, quando detti servizi
ricadano in giornate festive.
La Corte di cassazione civile, sezione
lavoro, con la sentenza 09.04.2010 n.
8458 risolve definitivamente una
questione interpretativa ed operativa che da
sempre pregiudica il buon funzionamento dei
comuni, creando scintille nelle relazioni
sindacali.
Infatti, da sempre gli agenti di polizia
locale, supportati fieramente dai sindacati,
per le giornate di lavoro ricadenti nei
festivi infrasettimanali rivendicano il
cumulo di più trattamenti economici:
l'indennità di turno in giornata festiva e
lo straordinario con maggiorazione per
lavoro in giornata festiva.
La Corte di cassazione ha rigettato
l'appello proposto contro la sentenza della
Corte di appello di Lecce 27.09.2005, n.
1660, che aveva a sua volta confermato la
decisione del giudice del lavoro di
escludere per gli agenti appartenenti al
corpo di polizia locale il cumulo
dell'indennità di turno con lo straordinario
festivo.
La decisione della suprema corte dovrebbe
finalmente mettere un punto fermo su una
questione, oggettivamente nata su fondamenta
d'argilla.
La tesi sostenuta da ricorrenti e sindacati,
nettamente rigettata dalla Cassazione, si
fonderebbe sulla circostanza che ai sensi
dell'articolo 24 del Ccnl 14/09/2000 del
comparto regioni autonomie locali il
trattamento per attività prestata in giorno
festivo spetterebbe comunque a tutti i
dipendenti, siano o meno inseriti in
attività organizzate per turni: di
conseguenza, l'indennità di turno sarebbe
autonoma dal compenso per lavoro festivo, il
che ne autorizzerebbe il cumulo.
La Cassazione spiega che le cose non stanno
affatto così. L'istituto della turnazione è
integralmente regolato dall'articolo 22
sempre del Ccnl 14/09/2000, il quale compensa
interamente il disagio causato dalla
particolare articolazione oraria,
maggiorando del 10% la retribuzione nei
turni diurni, del 30% nei turni notturni e
festivi e del 50% nei turni festivi e
notturni.
Al lavoro organizzato su turni risulta
totalmente inapplicabile la disciplina del
trattamento economico per attività prestata
in giorno festivo, che corrisponde,
sostanzialmente, ad un'attività lavorativa
in orario straordinario, svolta, cioè, al di
là degli obblighi orari del lavoratore.
Insomma, l'articolo 24 vale per i dipendenti
non turnisti, eccezionalmente chiamati ad
effettuare prestazioni lavorative in
giornate festive in straordinario.
Ricorda la Cassazione che lo straordinario,
però, presuppone necessariamente il
superamento dell'orario contrattuale di
lavoro. Ma, per i lavoratori turnisti la
prestazione lavorativa in turno ricadente in
giornata festiva non è «straordinaria»,
ma normale orario contrattuale di lavoro.
Per questa ragione, nei confronti del
personale turnista si applica esclusivamente
l'articolo 22 del Ccnl 14/09/2000 e non
l'articolo 24, destinato solo a personale
non turnista.
Unica limitata ipotesi di estensione della
disciplina dell'articolo 24 ai dipendenti
inseriti in servizi organizzati per turni è
quella nella quale il lavoratore turnista
sia chiamato in via eccezionale a svolgere
la propria attività nella giornata che, in
base al turno assegnato, quella settimana
avrebbe dovuto essere di riposo (articolo ItaliaOggi del 18.02.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Enti, progressioni bloccate.
Niente avanzamenti economici fino al 2013.
Corte conti Lombardia interpreta
estensivamente le norme della manovra.
Niente progressioni orizzontali per gli anni
2011-2013. La Corte dei conti, Sez.
regionale di controllo della Lombardia, con
il pur discutibile sotto molti aspetti
parere 07.02.2011 n.
69, conferma che per effetto della
manovra economica 2010 non è possibile per
gli enti locali attivare le progressioni
economiche fino al 2013.
Effetti solo economici delle
progressioni di carriera.
Due sono le ragioni a fondamento della tesi
proposta dalla sezione Lombardia. La prima
risiede nella previsione contenuta
nell'articolo 9, comma 21, del dl 78/2010,
convertito in legge 122/2010, per effetto
del quale le progressioni di carriera
comunque denominate negli anni 2011-2013
possono avere effetti solo economici.
La sezione ritiene che la norma abbia
un'estensione «lata» e, dunque, vada
applicata prescindendo dalla nozione
concretamente data al termine «progressione
di carriera». Dunque, per la sezione
Lombardia è progressione di carriera «ogni
variazione d'inquadramento del dipendente»;
in conseguenza dell'articolo 9, comma 21,
pertanto, tale variazione potrà produrre
fino al 2013 solo effetti giuridici, senza
incrementi economici.
Questa prima motivazione proposta dalla
sezione appare, tuttavia, errata e non
convincente. L'interpretazione «lata»
dell'accezione di progressione di carriera,
infatti, cozza con la definizione
estremamente precisa che di essa fornisce
l'articolo 24 del dlgs 150/2009: si tratta
delle progressioni che determinano, per
effetto della partecipazione a concorsi
pubblici con riserva di posti, il passaggio
appunto da una categoria di inquadramento ad
una più elevata, con conseguente mutamento
di profilo e mansioni. Solo in questo caso
potrebbero verificarsi effetti «giuridici».
Le progressioni orizzontali,
nell'ordinamento contrattuale degli enti
locali (e anche delle Usl) hanno effetti
esclusivamente economici e niente affatto
giuridici. Ai sensi dell'articolo 5 del Ccnl
01/04/1999, infatti, per effetto delle
progressioni orizzontali, a totale parità di
inquadramento giuridico, il dipendente
ottiene esclusivamente un incremento
economico.
Cristallizzazione degli stipendi.
La seconda motivazione proposta dalla
sezione è quella corretta. L'impossibilità
di attivare le Peo negli anni 2011-2013
deriva dall'articolo 9, comma 1, della
manovra economica estiva 2010, che impedisce
la crescita del trattamento economico «ordinariamente
spettante» ai dipendenti pubblici oltre
la soglia di quello percepito nel 2010.
Per quanto parte degli interpreti sottolinei
che la progressione orizzontale sia
considerata dal dlgs una misura di premio,
essa è un trattamento ordinariamente
spettante, in quanto una volta acquisita si
consolida, divenendo parte dello stipendio
fondamentale del dipendente. In questo
senso, non può non incontrare i limiti
previsti dalla manovra 2010.
Vietata la Peo a posteriori.
La sezione chiarisce, inoltre, che non sono
consentiti comportamenti elusivi del dl
78/2010. Tra questi, essenzialmente il
tentativo di prevedere nel 2011, in modo
retroattivo, progressioni orizzontali. La
retroattività vietata non è quella della
decorrenza, inevitabilmente riferita ad
annualità precedenti.
La sezione, richiamando il parere 399-5F4
dell'Aran, sottolinea che la progressione
orizzontale va concordata con i sindacati
prima dell'inizio del periodo di
valutazione. Di conseguenza, la decorrenza
delle progressioni non può essere
antecedente alla stipulazione degli accordi
decentrati, i quali destinano le risorse
finanziarie –stabili, sottolinea la Sezione–
allo scopo di attivare le progressioni.
Dunque, sono ammissibili progressioni
orizzontali riferite al 2010 se i
presupposti per gli incrementi economici
degli stipendi si siano verificati l'anno
precedente al periodo preso in
considerazione dalla norma, cioè prima del
2010 (articolo
ItaliaOggi del 18.02.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Elezione delle R.S.U.: il parere
del Consiglio di Stato
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 15.02.2011). |
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EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO: Il
condono edilizio alimenta gli incentivi ai
dipendenti. Corte dei conti. Quota degli
oneri per premiare l'evasione delle
pratiche.
I comuni possono
destinare alla incentivazione del proprio
personale per la definizione delle pratiche
di condono edilizio non solo la quota del
10% aggiuntivo dell'oblazione eventualmente
deliberato, ma anche una parte dei proventi
spettanti nell'ambito della oblazione che
ordinariamente deve essere corrisposta da
chi ha presentato domanda.
Questo il contenuto del
parere 25.01.2011 n. 10 della
sezione regionale di controllo della Corte
dei conti Lombardia, in risposta al quesito
posto dal comune di Seregno.
Il Dl 269/2003 prevede al comma 40
dell'articolo 32 che i diritti e gli oneri
relativi alla istruzione delle domande di
condono edilizio possano essere incrementati
dai comuni del 10% e i relativi proventi
essere destinati a incentivare le attività
di dirigenti e dipendenti al di fuori
dell'orario di lavoro.
Il comma 41 stabilisce che una quota
compresa entro il tetto del 50% dei proventi
derivanti dalle oblazioni spetta ai comuni,
che può utilizzarla per «incentivare la
definizione delle domande di sanatoria».
La sezione di controllo lombarda ha chiarito
che questi due compensi possono sommarsi e
che le entrate del comune provenienti dalla
oblazione, entro il tetto del 50%, possono
essere utilizzate «per la costituzione
del fondo per l'incentivazione del personale
dipendente che svolga attività istruttoria
delle domande di sanatoria edilizia al di
fuori dell'ordinario orario di lavoro».
Alla base di questa scelta la considerazione
che, nel caso della possibilità di
incremento dei diritti, vi è una esplicita e
univoca destinazione dettata dal
legislatore. ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 14.02.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
L'intesa del 04.02.2011: una
situazione caotica
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 14.02.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
L'intesa del 04.02.2011: un
accordo per escludere la CGIL
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 14.02.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Nei Comuni fino a 5mila abitanti
non si applicano le regole sul turn-over.
L’unico limite è che questi Comuni non
devono superare le spese di personale
sostenute nel 2004. Le assunzioni però si
bloccano nel caso in cui le spese di
personale superano il 40% delle spese
correnti.
Recenti
pronunce della Corte dei Conti riaprono la
possibilità di assumere a copertura del
turn-over per gli enti che non sottoposti a
patto di stabilità
(ANCI,
nota 14.02.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La nuova normativa sul T.F.S. dei
dipendenti Enti Locali e Sanità
(CSA di Roma,
nota 12.02.2011 n. 11 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Dipendenti pubblici - Legge 104 -
Requisiti - Sussistenza.
I requisiti che devono ricorrere per
legittimare il pubblico dipendente a
chiedere di essere assegnato alla sede più
vicina al domicilio dell'assistito, ai sensi
dell'art. 33, l. 05.02.1992 n. 104, sono
quello della continuità dell'assistenza al
soggetto portatore di handicap e quello
della sua esclusività.
Il comportamento dell'amministrazione che ha
rigettato l'istanza del ricorrente volta
all'ottenimento del trasferimento per la
necessità di fornire assistenza ad entrambi
i genitori di cui è figlio unico appare
irrimediabilmente affetto da vizio di
motivazione, essendosi l'Amministrazione
limitata alla generica affermazione di avere
valutato gli elementi addotti a sostegno
dell'istanza nonché dell'insussistenza dei
presupposti per il suo accoglimento, senza
indicare concrete ragioni in fatto e/o in
diritto a supporto della determinazione
adottata.
Ne consegue, inoltre, il correlato vizio di
insufficienza dell'istruttoria (con
riferimento alla mancata valutazione da
parte dell'Amministrazione di tutti gli
elementi di fatto allegati all'istanza):
come già rilevato in sede cautelare il
provvedimento impugnato, infatti, non motiva
il suo diniego in relazione alla mancanza
dei requisiti della continuità
dell'assistenza al soggetto portatore di
handicap e della sua esclusività e neppure
ha adeguatamente valutato la documentazione
prodotta dall'interessato a sostegno della
domanda di proroga dell'aggregazione presso
la Questura di Pescara
(massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 11.02.2011 n.
463 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Legittimità eventuale della
deroga al principio del pubblico concorso.
In materia di assunzioni nel campo del
pubblico impiego, l’area delle eccezioni al
concorso pubblico deve essere delimitata in
modo rigoroso (Cfr. Corte cost., sentenza n.
363 del 2006) e deroghe sono legittime solo
in presenza di peculiari e straordinarie
esigenze di interesse pubblico idonee a
giustificarle (Cfr. Corte cost., sentenza n.
81 del 2006).
La natura comparativa e aperta della
procedura è elemento essenziale del concorso
pubblico. Procedure selettive riservate, che
riducano irragionevolmente o escludano la
possibilità di accesso dall’esterno, violano
il carattere pubblico del concorso (Cfr.
Corte cost., sentenza n. 34 del 2004) e,
conseguentemente, i principi di imparzialità
e buon andamento, che esso assicura.
Ai fini della legittimità della deroga al
principio del pubblico concorso non può
ritenersi sufficiente la semplice
circostanza che determinate categorie di
dipendenti abbiano prestato attività a tempo
determinato presso l’amministrazione (Cfr.
Corte cost., sentenza n. 205 del 2006), né
basta la personale aspettativa degli
aspiranti ad una misura di stabilizzazione
(Cfr. Corte cost., sentenza n. 81 del 2006).
Occorrono invece particolari ragioni
giustificatrici, ricollegabili alla
peculiarità delle funzioni che il personale
da reclutare è chiamato a svolgere, in
particolare relativamente all’esigenza di
consolidare specifiche esperienze
professionali maturate all’interno
dell’amministrazione e non acquisibili
all’esterno, le quali facciano ritenere che
la deroga al principio del concorso pubblico
sia essa stessa funzionale alle esigenze di
buon andamento dell’amministrazione (massima
tratta da www.regione.piemonte.it - Corte
Costituzionale,
sentenza 11.02.2011 n. 42). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Sul
merito il governo si arrende ai sindacati.
La scelta della legge
c.d. Brunetta di valorizzare il merito viene
annacquata, mentre non viene toccato
l'obbligo per le p.a. di adottare nuovi
sistemi di valutazione dei dirigenti e del
personale. Si pongono inoltre le basi per un
contratto collettivo per tutto il pubblico
impiego con cui dare certezza sulle
relazioni sindacali.
Sono queste le principali scelte contenute
nella intesa stipulata tra governo e
organizzazioni sindacali, tranne la Cgil, lo
scorso 04.02.2011, intesa che non si applica
automaticamente agli enti locali. Le
regioni, i comuni e le province dovranno,
infatti, decidere se fare proprie le scelte
contenute nel protocollo sottoscritto tra il
governo e le organizzazioni sindacali: è
molto probabile che ciò avverrà in tempi
assai brevi.
Basta ricordare che più volte l'Anci ha
chiesto nei mesi scorsi, in particolare dopo
l'entrata in vigore del dl n. 78/2010 e del
conseguente blocco della contrattazione
collettiva per il triennio 2010/2012, di
rallentare il percorso attuativo della
riforma, stante la mancanza di risorse
aggiuntive.
Occorre subito evidenziare che l'intesa non
è di per sé immediatamente produttiva di
effetti giuridici, che si produrranno nel
momento in cui i suoi contenuti saranno
trasfusi in norme di legge, in circolari
interpretative e in un contratto collettivo.
Ovviamente ciò non toglie nulla alla sua
rilevanza, che è data dalla sostanziale
marcia indietro che il governo ha dovuto
innestare su molti aspetti qualificanti
della riforma, marcia indietro che peraltro
era di fatto cominciata con la manovra
estiva e i pesanti vincoli da essa
introdotti sul trattamento economico
accessorio dei dipendenti e dei dirigenti
pubblici, e all'indubbio successo ottenuto
dalle organizzazioni sindacali firmatarie.
L'intesa incide sugli strumenti
meritocratici, mettendo di fatto in soffitta
tutte le forme di valorizzazione del merito
introdotte dalla legge Brunetta. O meglio
quelle che erano sopravvissute alla manovra
estiva. Ricordiamo infatti che il blocco
della contrattazione collettiva ha
determinato la sospensione dell'applicazione
dei nuovi istituti del bonus della
eccellenza e del premio per l'innovazione:
l'applicazione del premio per l'efficienza è
invece incerta, anche se trattandosi di
risorse aggiuntive non dovrebbe essere
toccato.
Perché ciò si realizzi occorre consentire
che il suo finanziamento possa andare in
deroga al tetto alle risorse che gli enti
possono destinare alla contrattazione
decentrata, deroga possibile visto che il
finanziamento deriva da risparmi ottenuti
dagli enti nella spesa corrente. Con
l'intesa, le fasce di merito si
applicheranno nello stato solamente alle
risorse aggiuntive derivanti da risparmi
realizzati sulla base delle prescrizioni del
dl n. 112/2008 e che ammontano ad appena 200
milioni di euro circa.
Scelta che negli enti locali è difficile da
realizzare perché risorse aggiuntive per il
personale non ve ne sono. Ma l'intesa non si
ferma qui: con una scelta della cui
legittimità si deve fortemente dubitare se
viene letta non come un vincolo di carattere
generale, ma come un precetto da applicare
ai singoli lavoratori, si stabilisce che «le
parti convengono che le retribuzioni
complessive, comprensive della parte
accessoria, conseguite dai lavoratori nel
corso del 2010, non devono diminuire per
effetto dell'applicazione dell'articolo 19
del dlgs n. 150/2009», cioè delle fasce
di merito, che quindi si applicano solo
sulle risorse aggiuntive.
Il protocollo non tocca le innovazioni della
legge Brunetta sulla valutazione, le cui
metodologie devono essere coerenti con le
novità legislative, e sulla programmazione e
assegnazione degli obiettivi. Ricordiamo che
la mancata adozione delle nuove metodologie
di valutazione determina come conseguenza il
divieto di erogare le incentivazioni della
performance, cioè la produttività e le
indennità di risultato
(articolo ItaliaOggi
del 11.02.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Trasferte,
i dubbi restano. Tagli a missioni e
trasferte, è rebus inestricabile.
La
deliberazione
07.02.2011 n. 8 delle Sezioni riunite
della Corte dei conti rende ancora più
nebuloso e incerto il regime giuridico del
trattamento di trasferta dei dipendenti
pubblici, non addetti a funzioni ispettive,
di vigilanza e controllo.
Infatti, le Sezioni, aderendo
all'interpretazione restrittiva offerta
dalla Ragioneria generale dello stato in
merito all'articolo 6, comma 12, del dl
78/2010, convertito in legge 122/2010, hanno
ritenuto illegittimo riconoscere per
qualsiasi strada ai dipendenti il rimborso
del quinto del costo della benzina, se
autorizzati a utilizzare il mezzo proprio.
Ma, contestualmente, hanno considerato
ammissibile che le amministrazioni,
attraverso propri regolamenti, riconoscono
un indennizzo ai dipendenti autorizzati a
utilizzare il mezzo proprio, pari al costo
del biglietto del mezzo di trasporto
pubblico eventualmente utilizzabile. Qui
scattano ulteriori problemi interpretativi.
Nella sostanza, le Sezioni riunite
considerano legittimo riconoscere ai
dipendenti in trasferta o missione a titolo
di indennizzo il costo della spesa che
sosterebbero se, invece di utilizzare il
mezzo proprio, per il viaggio si avvalessero
di mezzi pubblici.
Si dovrebbe, dunque, concludere che il
riconoscimento del costo del biglietto dei
trasporti pubblici sia sempre legittimo,
visto che viene ammesso anche nel caso di
dipendenti in trasferta autorizzati
all'impiego del mezzo proprio, ipotesi
tendenzialmente oggetto di un taglio quasi
assoluto alle spese delle amministrazioni
pubbliche.
Ma, se le cose stanno come hanno spiegato le
Sezioni riunite, non si capisce, allora,
quale sia l'oggetto della prima parte sempre
dell'articolo 6, comma 12, della manovra
estiva 2010, ove si stabilisce che le
amministrazioni pubbliche, salvo poche
eccezioni «non possono effettuare spese
per missioni, anche all'estero ... per un
ammontare superiore al 50% della spesa
sostenuta nell'anno 2009».
Se la magistratura contabile ritiene
possibile, a titolo di indennizzo,
riconoscere ai dipendenti che, stando alla
lettera della norma, non avrebbero diritto
ad alcun riconoscimento economico per la
trasferta svolta col mezzo proprio, il costo
del mezzo di trasporto pubblico, un semplice
sillogismo condurrebbe a concludere che a
maggior ragione ai dipendenti in trasferta o
missione spetti sempre e comunque il
rimborso del costo del mezzo pubblico. Anche
perché, da questo punto di vista, nessuna
norma delle leggi 836/1973 e 417/1978 è
stata modificata.
Tuttavia, l'articolo 6, comma 12, impone un
taglio della spesa per missioni pari al 50%
della spesa del 2009. Poiché da sei anni per
i dipendenti pubblici è stata abolita
l'indennità di missione, i primi osservatori
hanno dedotto che le spese da tagliare
sarebbero, allora, i rimborsi dei costi dei
mezzi pubblici utilizzati per le missioni.
Risulta, con ogni evidenza, difficile
conciliare tuttavia la prima parte
dell'articolo 6, comma 12, che richiede la
riduzione dei costi delle missioni,
supponendo che essi consistano nel rimborso
dei mezzi di trasporto, con l'ultima parte
che, impedendo di utilizzare il mezzo
proprio, al limite consente di indennizzare
i dipendenti proprio col rimborso del mezzo
pubblico.
Le contraddizioni della norma sono
evidentissime. L'unica soluzione all'enigma
coerente col testo della legge,
consisterebbe nel ritenere sempre ammesse le
spese per rimborso spese di utilizzo dei
mezzi di trasporto solo entro il 50% del
2009. Ma, in questo modo, l'indennizzo
immaginato dalle Sezioni riunite potrebbe
operare solo parzialmente. E, soprattutto,
gli enti a un certo punto si troverebbero
nell'impossibilità materiale di effettuare
missioni, anche quelle magari derivanti da
convocazioni in conferenze di servizi,
riunioni obbligatorie presso altri enti, per
superamento del limite di spesa.
Eppure, le missioni, proprio perché spesso
dovute a esigenze istruttorie non
preventivabili a inizio anno, non sono del
tutto programmabili.
La deliberazione 8/2011 delle Sezioni
riunite, allora, dà modo di affermare che il
taglio del 50% alle spese per missioni non
dovrebbe riguardare il rimborso dei costi
dei mezzi pubblici. Ma, a questo punto non
si capirebbe su cosa opererebbe il taglio
del 50% delle spese di missione
(articolo ItaliaOggi
del 11.02.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Nei Comuni fino a 5mila abitanti
non si applicano le regole sul turn-over.
L’unico limite è che questi Comuni non
devono superare le spese di personale
sostenute nel 2004. Le assunzioni però si
bloccano nel caso in cui le spese di
personale superano il 40% delle spese
correnti.
Recenti
pronunce della Corte dei Conti riaprono la
possibilità di assumere a copertura del
turnover per gli enti che non sottoposti a
patto di stabilità
(Corte dei Conti, Sezz. riunite di
controllo,
deliberazione 25.01.2011 n. 3).
---------------
I piccoli comuni sono
esclusi dai limiti al 20% del turn-over.
Corte dei conti: le indicazioni delle
sezioni riunite.
Niente limite al 20 per
cento per il turn-over nei comuni con meno
di 5mila abitanti I piccoli enti devono
continuare a seguire le vecchie regole, che
impediscono di superare la spesa di
personale registrata nel 2004, con una sola
novità: le assunzioni rimangono bloccate in
ogni caso quando gli assegni al personale
superano il 40% della spesa corrente.
L'altra norma chiave della manovra estiva,
che permette un'assunzione ogni cinque
cessazioni, si applica solo negli enti più
grandi, quelli soggetti al patto di
stabilità.
A certificare il via libera per i piccoli
enti intervengono le Sezz. riunite della
Corte dei Conti, che nella deliberazione
25.01.2011 n. 3 diffusa ieri fanno tirare un
sospiro di sollievo ai quasi 5.700 sindaci
interessati (il 70% del totale).
Il tema domina da mesi le preoccupazioni dei
piccoli comuni, da quando la manovra estiva
(DL 78/2010, articolo 14, comma 9) ha
dettato le nuove regole per il personale
degli enti locali: regola del 20% sul
turn-over, e stop assoluto al
reclutamento per chi spende troppo.
La regola non distingue esplicitamente enti
grandi e piccoli, e questi ultimi avevano
tempestato di domande ... (articolo
Il Sole 24 Ore
dell'08.02.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Pubblico impiego, nuovo assetto.
Il lavoratore torna al centro del
cambiamento della p.a..
Quella sull'intesa del
04.02.2011 è una firma importantissima che
apre uno scenario nuovo per il pubblico
impiego.
Con l'accordo sottoscritto venerdì a Palazzo
Chigi i lavoratori tornano al centro del
cambiamento nella Pa e si fa finalmente
chiarezza sui punti più controversi del dlgs
150/2009: niente pagelle sul salario ai
dipendenti, nessun taglio di stipendio,
nessuna applicazione delle fasce 2550-25 ai
«salari attuali» dei dipendenti
pubblici.
In altre parole il modello contrattuale
definito dall'intesa del 30.04.2009 comincia
finalmente a prendere corpo e la
partecipazione dei lavoratori diventa il
fulcro dell'innovazione e dell'efficienza
del settore pubblico. Allo stesso tempo si
superano le incertezze interpretative che
volevano relegare i lavoratori e le
rappresentanze a un ruolo subalterno, e
tutto il valore della contrattazione
decentrata è ristabilito nero su bianco.
Come Cisl-Fp abbiamo sempre messo in chiaro
i limiti dei cambiamenti introdotti per
legge e chiesto con forza di intervenire
attraverso la contrattazione per decidere su
aspetti chiave come l'organizzazione di
enti, agenzie e aziende. Ma anche per
salvaguardare i livelli retributivi
sottoposti al blocco dei contratti.
L'accordo in questo senso parla chiaro: gli
stipendi, congelati al 31.12.2010, non
subiranno alcun taglio in applicazione delle
tre fasce.
Il criterio del 25-50-25 non interverrà sui
salari attuali in godimento, ma sarà
applicabile solo ad incrementi resi
possibili da eventuali risorse aggiuntive.
Tradotto nel concreto dei numeri ... (articolo
ItaliaOggi del 08.02.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
L’Intesa del 04.02.2011 tra
Governo e Sindacati è un accordo politico:
nulla cambia ai fini della rappresentatività
sindacale
(CSA di Roma,
nota 08.02.2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Intesa del 04.02.2011: la
posizione del CSA Regioni Autonomie Locali
(CSA di Roma,
nota 07.02.2011 n. 76 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Il
concorso vince sempre. Riserva inapplicabile
al totale dei posti vacanti. Corte conti
Calabria interviene sulla eliminazione delle
progressioni verticali.
Il concorso pubblico
prevale sempre, anche nei riguardi dei
concorsi con riserva dei posti agli interni
non superiore al 50% che hanno sostituito le
ormai soppresse progressioni verticali. Le
amministrazioni, dunque, non possono
applicare la riserva del 50% all'insieme dei
posti vacanti da coprire per concorso, ma
solo a ciascun singolo bando, se i profili
professionali sono diversi.
E questo, nonostante la
riserva ad interni comporti potenzialmente
costi inferiori.
Il
parere 15.09.2010 n. 444 della
Corte dei conti, sezione regionale di
controllo per la Calabria, è molto drastico
nell'escludere la possibilità di applicare
la riserva di posti del 50% al totale dei
posti di una stessa categoria da mettere a
concorso, come richiedeva il comune al
quesito del quale è stata fornita risposta.
Nel caso di specie, il comune segnalava di
avere vacanti quattro posti di categoria C,
ma riferiti a profili del tutto diversi:
contabile del servizio ragioneria, tecnico
nell'ufficio tecnico, amministrativo nel
servizio anagrafe e agente di polizia
municipale nel relativo corpo. Il comune
aveva chiesto di poter estendere la riserva
del 50% ai quattro posti da coprire, così da
assicurare, almeno potenzialmente, a due
dipendenti interni la possibilità di
accedere al nuovo inquadramento.
La Corte dei conti calabrese ha tuttavia
osservato che in questo modo si
determinerebbe una deroga al principio del
concorso pubblico, in quanto tale senza
riserva, non prevista dalla legge. La quale,
infatti, all'articolo 52, comma 1-bis, del
dlgs 165/2001, consente di operare la
riserva ai dipendenti interni solo
nell'ambito del singolo bando di concorso, e
non all'insieme delle assunzioni da
effettuare.
Nel caso prospettato dal comune cui la Corte
dei conti della Calabria ha fornito la
risposta, dunque, non sarebbe stato
possibile applicare la riserva a nessuno dei
posti da ricoprire. E tale necessaria
conclusione non è contraddetta dalle norme
che impongono tagli e tetti alla spesa di
personale.
Su questo tema, ancora più chiaramente si
era espressa la Corte dei conti, sezione
regionale di controllo per il Friuli-Venezia
Giulia, secondo cui la possibile riserva dei
posti messi a concorso risulta ammissibile
per ogni singola procedura selettiva, sicché
«nelle ipotesi di procedure concorsuali
con un unico posto disponibile, l'ente sarà
obbligato a svolgere una procedura
concorsuale interamente rivolta a soggetti
esterni, non essendo possibile in tale
ipotesi applicare il meccanismo della
riserva a favore del personale già
dipendente dall'ente».
C'è, per altro, da ricordare che in
conseguenza dell'articolo 9, comma 21, della
legge 122/2010 «le progressioni di
carriera comunque denominate eventualmente
disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici»: dunque, i
dipendenti interni che partecipino a
concorsi pubblici con riserva di posti
acquisirebbero, se li superassero, solo
l'inquadramento giuridico, ma non quello
economico. La norma è molto probabilmente
incostituzionale, per aperto contrasto con
l'articolo 36 della Costituzione.
Tuttavia, finché vigente, non risulta
conveniente per l'ente indire concorsi con
riserva, dal momento che il dipendente
interno si ritroverebbe nelle condizioni si
coprire categoria, profilo e mansioni
superiori, con lo stipendio precedente:
l'esatto opposto degli effetti di
valorizzazione del merito predicati dalla
riforma Brunetta
(articolo ItaliaOggi
del 04.02.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: L'adeguamento
alla legge Brunetta non è obbligatorio per
gli enti. Ma conviene attivarsi.
Niente premi senza la valutazione. A rischio
le indennità per segretari, direttori
generali e dirigenti.
Se gli enti locali non
adeguano rapidamente il proprio sistema di
valutazione ai principi dettati dal dlgs n.
150/2009 non possono erogare i compensi
legati alle performance individuali, cioè la
indennità di risultato per segretari,
direttori generali, dirigenti e titolari di
posizione organizzativa e la produttività
per il personale.
Tale sanzione si applica a partire dalle
attività che sono svolte dall'01/01/2011: la
valutazione delle attività svolte nel 2010 e
la erogazione dei relativi compensi, anche
se effettuata nel 2011, si effettua sulla
base delle regole in vigore nello scorso
anno.
Se gli enti locali non regolamentano la
suddivisione dei propri dirigenti e dei
propri dipendenti in fasce di merito, si
applicano quelle previste per le
amministrazioni dello stato.
Se è vero che il termine del 31/12/2010 per
l'adeguamento dei singoli enti locali ai
nuovi principi introdotti dal dlgs n.
150/2009 in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance
e di valorizzazione del merito è ordinatorio
e non perentorio; è anche vero che se i
comuni e le province non adottano subito il
nuovo sistema di valutazione non potranno
erogare indennità di risultato e
produttività nel 2011.
La necessità di una adeguamento in tempi
rapidi è dato dal combinarsi del divieto di
erogare questi compensi in assenza del
recepimento delle scelte di fondo dettate
dalla legge cd Brunetta nei sistemi di
valutazione dei singoli enti e dal principio
di carattere generale per cui i criteri di
valutazione devono essere conosciuti da
parte dei valutati prima del periodo a cui
si riferiscono.
Il soggetto competente alla approvazione
della metodologia di valutazione è la
giunta. Nella adozione di questo sistema
occorre ricordare il vincolo legislativo a
che l'Organismo di valutazione elabori la
proposta iniziale.
Quanto alle relazioni sindacali, esse
possono essere così riassunte: obbligo di
contrattazione per i principi generali di
valutazione del personale e per la
definizione delle risorse da destinare alle
singole fasce di merito; informazione
preventiva e a richiesta concertazione per
la metodologia di valutazione dei dirigenti
e del personale; informazione su tutte le
altre scelte.
Il sistema adottato dalle singole
amministrazioni deve definire esattamente il
contenuto e le metodologie di valutazione
della performance organizzativa: con la
introduzione di questo fattore il
legislatore ha voluto, come nelle aziende
private, legare la valutazione e la
erogazione delle forme di incentivazione
delle prestazioni al positivo andamento
complessivo dell'ente.
Ricordiamo che, quando saranno sbloccati i
rinnovi contrattuali, una parte
significativa delle risorse aggiuntive dovrà
essere assegnata in modo differenziato alle
singole amministrazioni sulla base degli
esiti della valutazione delle performance
organizzative.
Quanto al suo contenuto si può ipotizzare,
sulla scorta dei principi dettati dalla
legge cd Brunetta, una sua sostanziale
quadripartizione: il grado di realizzazione
degli obiettivi strategici, che sono quelli
politico programmatici di fondo e che sono
caratterizzati essenzialmente dai concreti
impatti che hanno determinato sugli utenti
dei servizi, sui cittadini, sui portatori di
interessi (cd outcome); i miglioramenti nei
parametri che misurano le condizioni
essenziali della gestione, sia dell'intero
ente che dei singoli settori di attività;
gli esiti della valutazione effettuata dagli
utenti rispetto alla qualità dei servizi
erogati e delle attività svolte; gli impatti
concreti delle politiche di pari
opportunità.
Tra gli strumenti di valutazione si può
suggerire, per la sua facilità di
utilizzazione e per l'assenza di oneri
aggiuntivi, il ricorso al metodo di
autovalutazione della qualità introdotto
dalla Unione europea, cioè il Common
assessment framework (Caf), un sistema
basato sulla verifica del rispetto del
metodo della programmazione preventiva,
dello svolgimento delle attività, del
controllo e della adozione delle necessarie
misure correttive.
Un ulteriore importante elemento di novità è
costituito dalla introduzione del vincolo
della misurazione delle performance. In tal
modo il legislatore vuole garantire che si
realizzi una base oggettiva per l'esercizio
della discrezionalità che è una
caratteristica connaturata strettamente alla
valutazione. Occorre individuare il soggetto
responsabile, ricordando che siamo in
presenza di un ruolo assai delicato, tanto è
vero che il legislatore impone che il suo
nome e il suo curriculum siano pubblicati
sul sito internet.
Si suggerisce di mettere in diretta
correlazione tale compito con il controllo
di gestione, anche unificando tali attività.
E ancora, di stabilire un collegamento
diretto con l'Organismo di valutazione.
Occorre disciplinare in modo minuto e
vincolante le procedure di comunicazione tra
i valutatori ed i valutati: è questa la fase
sicuramente più importante del processo di
valutazione. Esso costituisce uno strumento
di sviluppo organizzativo, cioè le sue
finalità essenziali sono quelle di
migliorare la qualità delle attività e di
fare crescere le professionalità.
Per raggiungere tali esiti è indispensabile
che, all'avvio del ciclo delle performance,
il valutato sappia bene cosa ci si attende
da lui in termini di obiettivi da
raggiungere, di competenze professionali da
utilizzare e di comportamenti da praticare.
Che nel corso dell'anno siano
tempestivamente segnalati i fattori di
criticità.
E che la valutazione finale del grado di
raggiungimento degli obiettivi, delle
competenze professionali e dei comportamenti
manageriali siano comunicati e spiegati.
Fermo restando l'obbligo del
contraddittorio: cioè prima della
formalizzazione degli esiti della
valutazione si deve tenere motivatamente
conto delle eventuali obiezioni mosse dal
valutato.
È infine assai importante che si abbia la
piena consapevolezza del fatto che,
soprattutto nei primi anni di applicazione,
è assai probabile una esplosione dei
contenziosi e delle tensioni: è questo lo
scotto per molti versi inevitabile che si
deve pagare per passare da un sistema in cui
le differenziazioni sono minime, ad uno in
cui esse diventano rilevanti, sia sul
terreno delle indennità che, non
dimentichiamolo, su quello delle
progressioni orizzontali, che dovranno nel
futuro, visto che oggi sono bloccate fino a
tutto il 2013, essere effettuate
esclusivamente in modo limitato e
utilizzando gli esiti delle valutazioni.
Per governare queste conseguenze è
sicuramente necessario che nella metodologia
il grado di arbitrarietà sia assai ridotto,
a differenza di quanto invece caratterizza
la stragrande maggioranza dei sistemi oggi
in vigore; che l'Organismo di valutazione e
i dirigenti assegnino una parte
significativa del loro tempo allo
svolgimento di queste attività e che,
infine, siano previste procedure di
conciliazione tali da ridurre in misura
assai forte il ricorso al contenzioso
(articolo ItaliaOggi
del 04.02.2011). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Differenze retributive in caso di
svolgimento di mansioni superiori.
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 15
del d.lgs. 29.10.1998, n. 387 -che ha natura
innovativa e portata non retroattiva- nel
capo del pubblico impiego l’eventuale
svolgimento di mansioni superiori poteva
dare luogo alla corresponsione delle
differenze retributive non in virtù del mero
richiamo all’art. 36 della Costituzione, ma
solo ove una norma speciale consentisse tale
assegnazione e la maggiorazione retributiva
(1).
---------------
(1) Giurisprudenza ormai costante del
Consiglio di Stato: v. per tutte Cons.
Stato, Ad. Plen., 18.11.1999, n. 22;
23.02.2000, n. 11; 23.02.2006, n. 3.
In senso diverso si è orientata la
giurisprudenza della Cassazione: v. per
tutte Sez. unite civili, sentenza
11.12.2007, n. 25837, (disattendendo
l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del
CdS e facendo riferimento a quanto ritenuto
dalla Corte costituzionale, le S.U.
affermano che l’art. 36 Cost. è direttamente
applicabile anche nel campo del pubblico
impiego e che le maggiorazioni stipendiali
dovute nel caso di svolgimento delle
mansioni superiori spettavano con carattere
di generalità ai pubblici dipendenti anche
prima dell’art. 15 del D.L.vo n. 387 del
1998; ritengono inoltre retribuibili le
mansioni superiori anche nel caso di
svolgimento di mansioni corrispondenti ad
una qualifica di due livelli superiore a
quella di inquadramento) (massima tratta da
www.regione.piemonte.it - Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 03.02.2011 n. 758 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Il foglio dei lavoratori della
Funzione Pubblica
(CGIL-FP di Bergamo,
febbraio 2011). |
|
gennaio 2011 |
 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: G.U.
28.01.2011 n. 22 "Istruzioni operative,
per le trattenute mensili sugli stipendi dei
dipendenti pubblici mediante l’istituto
della delegazione con oneri a carico degli
istituti delegatari" (Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria
Generale dello Stato,
circolare 17.01.2011 n. 1/RGS). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: La
delega alle funzioni di ufficiale dello
stato civile non determina il conferimento
di un incarico formale allo svolgimento di
mansioni superiori.
Il ricorrente, nella pronuncia che
commentiamo, in possesso della VI
qualifica funzionale, sulla base del fatto
di aver espletato, su delega del Sindaco,
funzioni di ufficiale dello stato civile,
rivendicava il trattamento economico della
qualifica corrispondente all’ottavo livello,
nel quale andava inquadrato il soggetto
svolgente le funzioni di ufficiale dello
stato civile.
Per prima cosa, osservano i giudici del
Consiglio di Stato, va rilevato che
l’appellante non è stato incaricato di
svolgere le funzioni superiori con un atto
formale, ma è stato soltanto delegato dal
Sindaco di svolgere le funzioni di ufficiali
di stato civile.
E la delega, continuano gli stessi giudici,
essendo un istituto particolare del diritto
amministrativo, per cui un soggetto viene
investito di volta in volta di svolgere un
determinato compito che non rientra nelle
sue specifiche attribuzioni, ma in quelle
del soggetto delegante, si connette ad un
meccanismo che è tipico di un dipendente che
è tenuto ad adeguarsi alla delega, per cui
lo stesso non opera nell’ambito di funzioni
proprie ma in quelle di un altro organo che
è invece titolare delle medesime.
Pertanto, dato che è ammissibile la delega
del Sindaco ad un dipendente in possesso
della VI qualifica funzionale, in questa
occasione non si è configurata l’emanazione
di un provvedimento formale di svolgimento
di mansioni superiori, ma soltanto quello di
provvedere in delegazione al compimento di
attività di un altro organo.
Ora, concludono i giudici d’appello, tali
deleghe, se potranno essere eventualmente
valutate in sede di possesso di titolo per
lo svolgimento qualificato di funzioni
particolari (quelle di ufficiale dello stato
civile) non determinano comunque il
conferimento di un incarico formale dello
svolgimento di mansioni superiori
(commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 26.01.2011 n. 561 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Sulle
missioni decide il dirigente. Vanno
autorizzate anche quelle ispettive.
Sulle missioni decide sempre il dirigente.
Anche su quelle finalizzate a compiti
ispettivi, per le quali è possibile
utilizzare l'autovettura propria: tale
possibilità, infatti, non è più automatica e
deve anch'essa essere autorizzata.
Lo precisa l'INPS nella
circolare 24.01.2011 n. 11,
spiegando le nuove regole su invii in
missione e relativi trattamenti economici,
alla luce dei recenti interventi legislativi
mirati al contenimento dei costi delle
pubbliche amministrazioni. ...
(articolo
ItaliaOggi del 26.01.2011 - link
a www.ecostampa.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Nasce PERSEO ... la previdenza
complementare per la Sanità e gli Enti
Locali
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 26.01.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La mobilità volontaria tra
amministrazioni pubbliche. Problemi
applicativi
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 24.01.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Missioni – criteri generali,
profili autorizzativi, regole operative e
norme sulle spese e sui rimborsi (INPS,
circolare 24.01.2011 n. 11). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Corte
conti. Turn-over, il calcolo è annuale.
Il calcolo della spesa
di personale cessato, da considerare per il
turn-over, negli enti locali va effettuato
tenendo conto dell'anno intero e non della
frazione di anno effettivamente lavorata.
La Corte dei conti, sezione regionale di
controllo della Toscana, col
parere 17.11.2010 n.
160, fornisce un chiarimento
fondamentale per la corretta applicazione
dell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010,
convertito in legge 122/2010.
Tale disposizione ha modificato l'articolo
76, comma 7, del dl 112/2008, convertito in
legge 133/2008, il quale ora dispone: «È
fatto divieto agli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale è pari
o superiore al 40% delle spese correnti di
procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale; i restanti enti
possono procedere ad assunzioni di personale
nel limite del 20% della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente».
Era fin qui rimasta incertezza rispetto al
computo appunto del limite del 20%
corrispondente al personale cessato l'anno
precedente.
Visto il chiaro intento della manovra estiva
2010 di ridurre drasticamente la spesa
pubblica, poteva desumersi che il 20%
dovesse essere computato per cassa e, cioè,
immaginando che un dipendente cessasse dal
servizio a giugno, si dovesse conteggiare il
20% del costo sostenuto effettivamente per i
sei mesi di lavoro. Era, tuttavia, chiara la
conseguenza eccessivamente restrittiva di
simile chiave di lettura.
Nell'esempio fatto, in effetti il limite di
spesa, per la singola cessazione, sarebbe
divenuto del 10%, con l'allungamento ad
libitum dei tempi di copertura del turn-over
e, soprattutto, con una distorsione del
criterio di limitazione delle assunzioni che
deve avvicinarsi quanto più possibile alla
sostituzione di un dipendente, ogni cinque
che cessano. Il computo della cassa
ovviamente può di molto allontanare da tale
risultato.
La sezione Toscana, molto semplicemente
spiega che «la locuzione spesa
corrispondente alle cessazioni va
interpretata quale spesa annuale»,
estendendo agli enti locali la logica
seguita dal dipartimento della Funzione
pubblica nella circolare 18.10.2010 Uppa, la
quale precisa che i risparmi realizzati per
cessazione vanno calcolati «sempre sui 12
mesi»
(articolo ItaliaOggi
del 21.01.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: ENTI
LOCALI/ Fondi decentrati, via all'austerity.
Vietato superare il 2010. Tagli se i
dipendenti diminuiscono. I vincoli per le
amministrazioni locali si applicano sia alla
parte stabile che a quella variabile.
Non superare il fondo del 2010 e tagliarlo
in caso di diminuzioni del numero dei
dipendenti: sono questi i vincoli che tutti
gli enti locali devono rispettare nella
costituzione dei fondi per la contrattazione
decentrata dei dirigenti e del personale.
Questi vincoli si applicano sia alla parte
stabile sia a quella variabile e si sommano
al tetto al trattamento economico
individuale.
Il primo obbligo da rispettare è quello di
non superare nel triennio 2011/2013 la
consistenza del fondo per le risorse
decentrate del 2010.
La disposizione, contenuta nella prima parte
del comma 2-bis dell'articolo 9 del dl n.
78/2010, non modifica le regole per la
costituzione del fondo, che rimangono
fissate dai Ccnl, in particolare da quelli
dell'1/4/1999 e 22/1/2004 per il personale e
da quello del 23/12/1999 per i dirigenti.
L'importante è che dall'applicazione di tali
regole non discendano oneri aggiuntivi: nel
caso in cui ciò si realizzasse occorre
intervenire per tagliarne l'ammontare
complessivo.
Bisogna prestare particolare cura
all'utilizzazione della possibilità di
incrementare il fondo per la realizzazione
di nuovi servizi e/o
l'ampliamento-miglioramento di quelli
esistenti, cioè dell'articolo 15, comma 5,
per il personale e dell'articolo 23, comma
3, per i dirigenti. Tale possibilità non è
vietata, neppure indirettamente, ma non può
determinare incrementi del totale
complessivo delle risorse disponibili nel
fondo.
Rimane da chiarire se le risorse previste da
specifiche norme di legge, ricorrendone le
condizioni, vadano aumentate, visto che in
buona parte esse non vanno comprese nella
spesa per il personale (come per esempio le
incentivazioni per la realizzazione di opere
pubbliche e Ici), ovvero se sono comprese
nel tetto.
Alla determinazione del fondo senza aumenti
devono seguire i tagli nel caso di
diminuzione del numero dei dipendenti. Tale
riduzione è obbligatoria e deve essere
effettuata in modo automatico, cioè
direttamente da parte dei dirigenti e senza
che sia necessaria alcuna forma di
contrattazione preventiva: i soggetti
sindacali hanno diritto a essere informati
preventivamente rispetto all'avvio della
contrattazione, ma non è loro riservato
alcuno spazio di intervento nel merito delle
scelte, salvo che in termini di controllo.
Il metodo da applicare è il seguente: le
amministrazioni quantificano il numero dei
dirigenti e dei dipendenti in servizio a
tempo indeterminato alla data del 31
dicembre 2010, adempimento che devono
peraltro effettuare per il conto del
personale. Il passaggio successivo è quello
della previsione del numero delle cessazioni
e delle assunzioni che saranno effettuate
nel corso del 2011: anche in questo caso si
possono utilizzare le rilevazioni che
vengono effettuate ai fini della
programmazione del fabbisogno del personale.
Nel caso in cui tale saldo sia negativo
occorre tagliare la consistenza del fondo.
Ovviamente prima della fine dell'anno la
previsione deve essere sostituita dalla
puntuale rilevazione.
Si deve sottolineare che per il legislatore
non hanno alcuna influenza le ragioni delle
cessazioni e delle assunzioni: per cui le
mobilità in uscita determinano una riduzione
del numero dei dipendenti e quelle in
entrata il loro aumento. Così come non
sembra assumere alcun rilievo la variazione
delle categorie e dei profili professionali.
Il taglio del fondo deve essere effettuato,
ci dice espressamente la norma, in modo
proporzionale e riferito all'insieme delle
sue risorse, senza alcuna considerazione per
il salario accessorio in godimento da parte
dei cessati. Dal che si arriva alla
conclusione che è necessario assumere il
dato della incidenza media dei dipendenti
sul fondo e del taglio in modo
corrispondente: per esempio se il fondo per
le risorse decentrate è complessivamente di
200 mila euro e i dipendenti sono 100,
l'incidenza media è di 2 mila euro e per
ogni diminuzione il taglio deve avere quella
dimensione.
Nel primo anno, il taglio deve essere
proporzionato ai mesi di cessazione, mentre
negli anni successivi esso va operato in
modo pieno
(articolo ItaliaOggi
del 21.01.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Legge
Brunetta operativa. Il dlgs 150 non è
condizionato da norme transitorie. Dal
tribunale di Pesaro la prima sentenza a
favore dell'immediata applicabilità.
Si spezza il fronte, fino a oggi compatto,
dei giudici del lavoro ostili alla teoria
dell'immediata vigenza della
riforma-Brunetta (per ribadire la quale il
ministro della funzione pubblica si è visto
costretto a emanare un decreto correttivo di
interpretazione autentica del dlgs 150 che
andrà oggi all'esame del consiglio dei
ministri, si veda ItaliaOggi di ieri).
È il tribunale di Pesaro, sez. lavoro, con
la sentenza n. 417/2010 ad affermare con
chiarezza, dopo una serie di decreti
d'urgenza di segno contrario, che la piena
operatività del dlgs 150/2009 non è
condizionata da un diritto transitorio.
La decisione del tribunale è estremamente
importante per almeno due motivi.
In primo luogo, perché è, appunto, la prima
e originale decisione del tribunale in sede
di giudice del lavoro che riconosce
l'inesistenza del diritto transitorio legato
all'adeguamento dei contratti. La seconda,
perché sin qui la gran parte delle decisioni
rivendicate dalle organizzazioni sindacali
come vittorie contro applicazioni del dlgs
150/2009 suppostamente illegittime e fonte
di condotta anti sindacale da parte delle
pubbliche amministrazioni, sono decreti
adottati in via d'urgenza da giudici
monocratici, all'evidenza prive del
necessario approfondimento della delicata
questione. Resa particolarmente complessa
dalla specificità delle regole normative
alla base del rapporto di lavoro pubblico,
molto diverse da quelle del lavoro privato
che i giudici del lavoro conoscono meglio.
La sentenza del tribunale di Pesaro smonta
con efficacia tutte le teorie sulle quali
sin qui si erano retti i decreti dei giudici
monocratici.
Prima tesi destituita di fondamento è quella
secondo la quale l'efficacia dell'articolo
5, comma 2, novellato del dlgs 165/2001, che
assegna al datore di lavoro pubblico
immediati e unilaterali poteri organizzativi
che richiedono la sola relazione sindacale
della comunicazione, sarebbe subordinata
alla stipulazione di nuovi contratti
collettivi nazionali di lavoro. Nulla di
tutto ciò. Il tribunale di Pesaro sottolinea
che le clausole contrattuali collettive
contrastanti con il nuovo sistema devono
intendersi sostituite di diritto con la
previsione di cui alla norma di legge.
A differenza di molti giudici monocratici
(in particolare quello di Trieste) il
tribunale lealmente fornisce
un'interpretazione del problema conforme a
quella suggerita dalla circolare del
ministero per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 13/05/2010 n. 7, dando
atto che essa era stata emanata «proprio
per rispondere a dubbi interpretativi
nascenti dal contrasto fra la disposizione
normativa di cui al più volte citato art. 5
con quanto eventualmente già previsto dalle
norme contrattuali collettive»,
precisando «che la norma di legge in
questione è di immediata applicazione, con
la conseguenza che i contratti collettivi si
adeguano attraverso il meccanismo della
etero integrazione».
La sentenza del tribunale fornisce una
lettura che scongiura una sorta di conflitto
tra poteri e prende atto dell'unica
soluzione giuridicamente corretta del
contrasto tra legge e contratti: sono
ovviamente questi a essere necessariamente
disapplicati.
In secondo luogo, la sentenza del tribunale
di Pesaro inferisce un colpo decisivo alla
teoria, largamente diffusa tra i giudici del
lavoro monocratici ma certamente infondata,
secondo la quale l'applicazione delle novità
in tema di gestione del rapporto previste
dalla riforma Brunetta sarebbero
condizionate dall'articolo 65 del dlgs
150/2009 al previo e necessario adeguamento
dei contratti decentrati.
Secondo il Tribunale «non è pertinente il
richiamo all'art. 65 del dlgs 150/2009,
riguardante l'adeguamento e l'efficacia dei
contratti collettivi vigenti, per poter
sostenere che la norma di cui all'art. 5
cit. riguarda necessariamente i contratti
successivi». La decisione mette,
finalmente, in evidenza una circostanza
chiarissima, ma letta artatamente dalle
organizzazioni sindacali e fonte di
confusione nelle precedenti decisioni dei
giudici del lavoro. «I commi da 1 a 4
dell'art. 65 predetto si riferiscono
espressamente ai contratti collettivi
integrativi, per cui le disposizioni
attinenti al loro necessario adeguamento non
si applicano ai contratti collettivi
nazionali. In ogni caso la necessità del
loro adeguamento attiene specificamente alle
problematiche riguardanti i meriti ed i
premi che ne derivano, come si ricava
dall'esplicito riferimento al titolo 3° del
decreto contenuto nel comma 1 dell'art. 65,
titolo che riguarda, come detto «merito e
premi»: nulla a che vedere, quindi, con le
disposizioni organizzative del lavoro».
Discende, dunque, che dall'applicazione
delle disposizioni fissate direttamente
dalla legge non può derivare condotta
antisindacale da parte delle
amministrazioni. Si apre, finalmente, la
strada per l'applicazione piena della
riforma, nonostante l'ovvia resistenza
sindacale
(articolo ItaliaOggi
del 21.01.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30.03.2011, n. 165. Incarichi
individuali conferiti dalle pubbliche
amministrazioni (parere
UPPA 20.01.2011 n. 202 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Nome
sul campanello per salvarsi. Se l'ammalato
non è rintracciabile rischia lo stipendio.
Quando si è in malattia
e si attende il medico di controllo (sotto
l'impero di Brunetta, quasi sempre), non
basta essere presenti a casa propria per non
essere dichiarati assenti e non perdere il
diritto alla retribuzione, bisogna che ci
sia almeno il proprio cognome sul campanello
di casa perché il medico fiscale ti possa
facilmente ritrovare. Soprattutto gli si
deve aprire la porta e lo si deve far
accomodare. Non come quella dipendente, sul
campanello della cui abitazione c'erano solo
le generalità del marito e che non ha aperto
la porta al medico visitatore. Il quale, non
trovando il cognome della lavoratrice da
controllare, aveva invano suonato a tutti i
campanelli del condominio.
La Cassazione non si è fatta impietosire
dalle precarie condizioni di salute con le
quali la lavoratrice aveva giustificato il
fatto di non aver potuto aprire la porta, e
ha riconosciuto corretto il provvedimento di
decadenza da ogni trattamento economico per
i primi dieci giorni di malattia e nella
misura della metà per i successivi giorni
previsto dall'art. 5, quattordicesimo comma,
del decreto legge n. 463/1983, convertito
nella legge 638/1983.
Questa ed altre massime ed enunciazioni
giurisprudenziali si possono ritrovare sul
sito di indire, alla sezione gestire la
scuola, quasi
un vademecum a disposizione dei dipendenti
che si assentano per malattia).
Secondo un'altra sentenza della Cassazione,
invece, l'assenza alla visita di controllo,
per non essere sanzionata dalla perdita del
trattamento economico di malattia, pub
essere giustificata, oltre che da cause di
forza maggiore, da tutte quelle situazioni
nelle quali il dipendente deve
indifferibilmente trovarsi altrove, quindi
anche durante le fasce orarie di
reperibilità, ancorché quelle situazioni non
siano del tutto insuperabili o non siano
tali da determinare la lesione di beni
primari (Corte di cassazione, sezione
lavoro, sentenza n. 5718/2010).
Ad esempio, quando il dipendente debba
assistere la propria madre, ricoverata in un
centro specialistico di riabilitazione e
priva di altro sostegno morale e
psicologico. Oppure ancora, quando debba
necessariamente sottoporsi a visita presso
il proprio medico di fiducia, la visita non
si possa svolgere in ore diverse da quelle
di reperibilità e il dipendente fornisca
ampia prova.
Invece guai a farsi scoprire, durante una
malattia magari già accertata dal medico di
controllo, mentre si guida la propria moto
di grossa cilindrata e ci si reca in
spiaggia. Oltre ad essere indice di scarsa
attenzione del lavoratore alla propria
salute ed ai relativi doveri ...
(articolo ItaliaOggi
del 18.01.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Personale.
Lo «sforamento» della spesa. I dirigenti
generosi devono rimborsare gli stipendi
eccessivi ai fini dell'accertamento.
La violazione delle
norme sul contenimento delle spese di
personale può essere fonte di responsabilità
amministrativa-patrimoniale. Parola della
Corte dei conti della Lombardia.
I magistrati contabili sono stati chiamati
ad esprimere un parere in merito alle
possibili sanzioni da erogare in caso di
mancato rispetto del comma 557 della legge
finanziaria 2007, ovvero alla possibilità di
assumere pur sapendo che l'assunzione
programmata porterebbe nel 2011 a uno
sforamento del limite di spesa fissato nel
2010.
Fino al Dl 78/2010 il sistema legislativo
non prevedeva alcuna sanzione sul tema. Con
la manovra estiva è stato esteso al mancato
contenimento delle spese di personale quel
divieto di assunzione già previsto per il
mancato raggiungimento degli obiettivi del
patto di stabilità.
Agli enti che non rispettano il comma 557 è
quindi vietato procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale,
compresi i rapporti di collaborazione
continuata e continuativa e i rapporti di
somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto. Agli
stessi enti è vietata anche la stipula di
contratti di servizio con soggetti privati
che si configurino come elusivi della stessa
disposizione.
La Corte dei conti del Piemonte, con il
parere 07.10.2010 n.
55, ha avuto modo di precisare che il
divieto non potrà che essere in concreto
operante dall'esercizio successivo a quello
in cui può verificarsi l'eventuale
violazione. Di fatto gli enti sono quindi
ora in presenza di un obbligo di legge e di
una sanzione per la violazione dello stesso.
Il che significa che uno degli elementi
fonte di responsabilità ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 17.01.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Trattenute mensili sugli stipendi dei
dipendenti pubblici mediante l'istituto
della delegazione – Oneri a carico degli
istituti delegatari – Istruzioni operative
(Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Ragioneria Generale dello Stato,
circolare 17.01.2011 n. 1/RGS -
link a www.rgs.mef.gov.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Riforma
Brunetta. L'adeguamento. Automatismi dubbi
sulle fasce di merito.
La temuta data del 31.12.2010 per
l'adeguamento di regioni ed enti locali alla
riforma Brunetta è ormai acqua passata. Gli
operatori, ormai, sono già alle prese con la
gestione del personale nel nuovo anno,
programmazione delle assunzioni in pole
position. Eppure i dubbi sul DLgs 150/2009
non si sono ancora attenuati. Anzi.
Vi è innanzitutto la preoccupazione su cosa
possa succedere a quelle amministrazioni che
non hanno ancora adottato le modifiche al
regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi e al sistema di valutazione.
Quello del 31.12.2010 non era certo un
termine perentorio. C'è ancora spazio di
azione, purché tutto avvenga in tempi
ristretti. È infatti fondamentale che
l'organizzazione e i dipendenti siano a
conoscenza delle modalità di svolgimento
della valutazione fin dai primi mesi
dell'anno per evitare di inficiare tutta la
procedura.
La questione più accesa è però
l'introduzione della premialità attraverso
le fasce di merito. Se l'ente non si adegua
con un proprio sistema, scatteranno le fasce
previste per le altre amministrazioni?
La lettura della riforma Brunetta non è così
agevole da questo punto di vista. L'articolo
31, comma 4, prevede infatti che sì,
scatteranno le regole delle amministrazioni
centrali, ma solo per il mancato adeguamento
alle norme relative al ciclo di gestione
della performance e all'adozione del nuovo
sistema di valutazione individuale.
Le fasce per gli enti locali sono però
disciplinate al comma 2. Quindi i casi sono
due: o l'obbligo di introdurre le fasce per
gli enti locali era immediato, oppure siamo
in presenza di una disposizione che, non
prevedendo un termine preciso di
adeguamento, né un automatismo in caso di
inerzia delle amministrazioni, non ha
scadenze particolari.
In questa seconda ipotesi si potrebbe
addirittura immaginare che le
amministrazioni possano aspettare la
prossima tornata contrattuale per capire se
il Ccnl interverrà sulla materia, restando
il dubbio se sia possibile ancora applicare
integralmente o parzialmente le disposizioni
dei contratti vigenti. Purtroppo per le
autonomie, però, l'articolo 31, comma 2, ha
indicato nelle «rispettive potestà
normative» la competenza ad adottare il
sistema delle fasce e quindi parrebbe logico
che l'azione regolamentare avvolga anche
tale situazione.
I vantaggi sono peraltro molto evidenti:
viene infatti data la possibilità di creare
anche più fasce di merito rispetto alle tre
indicate all'articolo 19, purché venga ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 17.01.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Sussiste
il diritto del dipendente pubblico ai
permessi mensili retribuiti, ai sensi
dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104
del 1992, per poter assistere il familiare
disabile anche se quest’ultimo non è
convivente e abita in altra città.
Il Collegio, confermando l’orientamento già
fatto proprio da questa Sezione (cfr.
sentenza n. 1329/2010 cit.), ritiene che il
requisito della continuità dell’assistenza
non possa farsi coincidere con una
quotidianità dell’assistenza medesima,
essendo sufficiente che tale assistenza si
svolga secondo criteri di sistematicità e di
adeguatezza (orientamenti giurisprudenziali
recepiti dall’I.N.P.S. con la circolare n.
90 del 23.05.2007), come condivisibilmente
prospettato da parte ricorrente; tanto è
vero che i benefici per cui è causa non
possono invece essere riconosciuti solo per
l’ipotesi di ricovero del disabile a tempo
pieno presso apposita struttura.
Se quanto sopra è vero, la distanza non può
in sé rappresentare elemento dirimente alla
mancata concessione del beneficio, come
sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza
n. 591 dell’01.10.2009 di accoglimento
dell’istanza incidentale di sospensione;
anche con la suddetta sentenza n. 1329/2010,
peraltro richiamata da parte ricorrente
nella memoria depositata il 26.11.2010,
questa Sezione ha ritenuto che per
continuità dell’assistenza, intesa anche
come effettività dell’assistenza in favore
del disabile da parte del lavoratore,
genitore o parente del soggetto stesso, non
possa –ai fini della concessione dei giorni
di permesso– aversi riguardo in senso
ostativo ad una accezione del concetto di
lontananza solo in senso spaziale.
Seppure la lesione di un diritto inviolabile
della persona concretamente individuato è
fonte di responsabilità risarcitoria non
patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.
che tutela le violazioni gravi di diritti
inviolabili della persona, non altrimenti
rimediabili. (cfr. Consiglio di Stato,
Sezione VI, 23.03.2009, n. 1716) si ritiene
di dover ulteriormente evidenziare che,
anche a voler ammettere la sua
configurabilità per una tipologia di danno
quale quella addotta nel caso di specie, la
relativa domanda va comunque rigettata in
quanto il diritto al risarcimento del danno
morale, in tutti i casi in cui è ritenuto
risarcibile, non può prescindere dalla
allegazione da parte del richiedente, degli
elementi di fatto dai quali desumere
l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr.
Cassazione Sezioni Unite n. 3677/2009)
(TAR Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 14.01.2011 n. 63 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Entrata in vigore il 24.11.2010,
la legge 183/2010 introduce novità per il
pubblico impiego. Collegato lavoro, cantiere
aperto. Sull’applicazione delle nuove norme
serve aprire un negoziato.
Entrata in vigore il 24 novembre, la legge
n.183/2010, più nota come «collegato
lavoro», introduce novità significative
anche per il pubblico impiego.
Il provvedimento, che segue la manovra
finanziaria per gli anni 2009/2013, contiene
infatti, al di là delle disposizioni in tema
di controversie sul lavoro su cui si è molto
dibattuto, norme in materia di
riorganizzazione di enti, congedi,
aspettative e permessi, mobilità,
ammortizzatori sociali, trasparenza, servizi
per l’impiego.
Si tratta ... (articolo
ItaliaOggi del 14.01.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Concertazione ancora d'obbligo.
Il tribunale di Roma dà ragione ai
sindacati.
La concertazione con i
sindacati è ancora obbliatoria. Negli enti
locali, così come nella amministrazioni
centrali dello stato. Perché in materia di
contrattazione collettiva la legge Brunetta
(dlgs 150/2009), che ha mandato in soffitta
l'obbligo di accordo con i sindacati
(sostituendolo con la semplice
comunicazione), si applica solo dalla
tornata contrattuale successiva a quella in
corso.
Lo ha deciso il tribunale di Roma (terza
sezione lavoro) con la sentenza n. 687/2011
del gennaio con cui ha accolto il ricorso
della Flp (Federazione lavoratori pubblici e
funzioni pubbliche) contro l'Agenzia delle
dogane, rea di aver dato il proprio
benestare al passaggio tra aree funzionali
di 544 dipendenti, senza preventivo assenso
dei sindacati.
Un errore, ha riconosciuto il tribunale, in
cui le Dogane sono state indotte dalla
circolare n. 7/2010 della Funzione pubblica
che invece aveva sostenuto l'immediata
applicabilità delle norme sulla
partecipazione sindacale. Ne consegue dunque
la piena legittimità delle disposizioni dei
contratti collettivi vigenti che prevedono
la concertazione.
Tali norme, ha spiegato il giudice
monocratico capitolino, «non potranno
dirsi affette da nullità sopravvenuta per
contrasto ... (articolo
ItaliaOggi del 12.01.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Trattamenti di fine servizio:
Legge 122/2010
(CISL-FPS di Bergamo,
nota 12.01.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Fondo Perseo, parte la previdenza
complementare per Sanità e Autonomie Locali
(CISL-FPS di Bergamo,
nota 12.01.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Non è peculato, se la telefonata
privata del dipendente è di breve durata.
Non integra il reato di
peculato ex art. 314 c.p., la condotta del
dipendente che utilizza la linea telefonica
per fini privati, qualora il danno economico
arrecato alla pubblica amministrazione sia
di modesta entità.
E’ quanto stabilito nella
sentenza 10.01.2011 n. 256 dalla
VI Sezione Penale della Corte di Cassazione,
chiamata a pronunciarsi sull’argomento.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour
hanno ribaltato la pronuncia della Corte
d’Appello di Catania, che in precedenza,
aveva riconosciuto l’imputato colpevole del
reato di peculato continuato. Il caso
riguardava un sottoufficiale dell’Arma dei
Carabinieri a cui era stato contestato
l’utilizzo delle utenze telefoniche
intestate all’Amministrazione per telefonate
d’interesse personale.
Non ha condiviso tale decisione la Suprema
Corte, che nella sentenza oggetto del
presente esame, ha enunciato letteralmente:
“il fatto lesivo si sostanzia
propriamente nella "appropriazione", che
attraverso tale uso si consegue, delle
energie, formate da impulsi elettronici,
entrate a far parte della sfera di
disponibilità della pubblica
amministrazione, occorrenti per le
conversazioni telefoniche (Cass, Sez. VI, n.
26595 del 06.02.2009).
Occorre sottolineare che il delitto di
peculato ha carattere plurioffensivo, ovvero
è volto alla tutela dell'interesse e del
patrimonio della pubblica amministrazione, e
si può estrinsecare mediante
l’appropriazione o mediante la distrazione
di un bene economico rientrane nella sfera
pubblica.
Tuttavia, affinché sussista l’elemento
materiale di tale delitto, è necessario che
i beni sottratti all’amministrazione
posseggano un significativo rilievo
economico. Altrimenti, qualora tali cose
oggetto di appropriazione da parte del
dipendente, siano di scarso valore, non
saranno idonee a costituire elemento
materiale del peculato".
In effetti, nella fattispecie esaminata, i
Giudici di Legittimità hanno osservato che i
beni costituenti l’elemento oggettivo del
peculato sono di entità così modesta da non
provocare un vero e proprio danno al
patrimonio della pubblica amministrazione,
per cui il reato suddetto non sussiste.
La conclusione a cui perviene la Suprema
Corte è che “l'elemento materiale è
integrato allorché la condotta di abusiva
appropriazione abbia avuto a oggetto cose di
valore economico intrinseco apprezzabile e
tali da arrecare un reale e altrettanto
apprezzabile danno patrimoniale per la
pubblica amministrazione (Cass., Sez. VI, n.
25273 del 09.05.2006)”.
Pertanto, con la sentenza n. 256/2011 la
Suprema Corte si è uniformata ai più recenti
orientamenti giurisprudenziali in tema di
peculato (Corte di Cassazione, sentenza
25.11.2010, n. 41709) escludendo il
configurasi di tale fattispecie criminosa a
causa dell’inidoneità dei beni, di cui il
dipendente si è impadronito, a rilevare come
elemento materiale dell’appropriazione
(link
a www.altalex.com). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Aziende speciali, anche
consortili, per la gestione dei servizi alla
persona
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 08.01.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Verso la soppressione dei
consorzi di Polizia?
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 07.01.2011). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Parte la previdenza complementare
per EE.LL. e Sanità: un argine alle misure
del governo sulla liquidazione
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 07.01.2011). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Gli
enti alle prese con l'adeguamento. E sulle
valutazioni i nodi vengono al pettine.
Il sistema di
valutazione dei dipendenti è disciplinato
dalla legge, l'articolo 19, del dlgs
150/2009, o può essere modificato attraverso
i regolamenti di organizzazione. Non è
ammessa, né risulta legittima, la
contrattazione.
La data del primo gennaio 2011 era realmente
«fatidica» per gli enti locali, i
quali si sono, inopportunamente, crogiolati
sul termine del 31/12/2010 per adeguare i
propri ordinamenti ai contenuti della prima
parte della riforma-Brunetta. Gli articoli
16 e 31 della riforma, infatti, avevano
assegnato un anno per armonizzare la
disciplina regolamentare alle disposizioni
normative. In moltissimi hanno ritenuto
opportuno far decorrere il termine
nell'inerzia.
Giunto il 2011, i nodi vengono al pettine.
Gli enti che non hanno ancora adeguato il
sistema di valutazione si trovano nella
necessità di dover applicare
obbligatoriamente l'articolo 19, che come
noto istituisce le tre fasce di valutazione,
prevedendo che il 50% del fondo destinato al
risultato individuale finanzi la prima,
nella quale collocare solo il 25% dei
dipendenti; il restante 50% finanzi la
seconda, nella quale collocare il 50% dei
dipendenti; nessun finanziamento c'è per la
terza fascia, nella quale collocare il
restante 25% dei dipendenti.
L'operatività dell'articolo 19 è certa.
Infatti, è una norma avente valore «suppletivo»
proprio nei confronti degli enti locali che,
colpevolmente, non rimasti con le mani in
mano e non si sono avvalsi della possibilità
concessa loro dall'articolo 31, comma 2, del
dlgs 150/2009 di modificare la disciplina
delle fasce, con facoltà di istituirne anche
più di tre e, soprattutto, di modificare
notevolmente il loro finanziamento.
Tuttavia, proprio per il valore di norma che
si sostituisce in modo sanzionatorio alla
carente disciplina regolamentare locale, gli
enti sono ancora in tempo a esercitare le
loro potestà. Infatti, vale pur sempre
l'effetto ghigliottina: l'inerzia non fa
perdere il diritto, comunque assicurato
dall'articolo 31, comma 2, di disciplinare
le fasce valutative in modo diverso, anche
successivamente al 31/12/2010. Purché,
ovviamente, ciò avvenga prima di mettere
mani alla valutazione. I ritardatari,
dunque, debbono fare presto.
Si pone, allora, il problema di come
adeguare il sistema di valutazione e, in
particolare, la strutturazione delle fasce.
Molti enti stanno procedendo mediante
contratti con le organizzazioni sindacali. È
un errore tale da inficiare la legittimità
stessa dell'adeguamento. In primo luogo, si
deve osservare che il sistema di valutazione
non è mai stato oggetto di contrattazione,
ma di concertazione, ai sensi dell'articolo
16, comma 2, lettera d), del Ccnl
31/03/1999. In secondo luogo, l'articolo 7,
comma 1, del dlgs 150/2009 modifica
radicalmente la situazione, qualificando il
sistema di valutazione come atto unilaterale
di organizzazione. Infatti, si stabilisce
che «adottano con apposito provvedimento
il Sistema di misurazione e valutazione
della performance». Il riferimento al «provvedimento»
è chiarissimo: si tratta di un atto
amministrativo e non negoziale.
La contrattazione, dunque, è esclusa e
laddove il sistema di valutazione fosse
adottato con contratto decentrato essa
sarebbe nulla. Infatti, è causa di nullità
non solo la violazione di limiti e vincoli
di carattere finanziario posti alla
contrattazione decentrata, ma anche la cura
di materie non espressamente attribuite alla
competenza della contrattazione di secondo
livello.
Acclarato che l'articolo 31, comma 2, del
dlgs 150/2009 assegna alla potestà
regolamentare degli enti la determinazione
delle fasce e del loro finanziamento, resta
da capire quale relazione sindacale possa
essere attivata in merito.
A stretto rigore, si deve ritenere che le
relazioni sindacali sul tema si limitino
alla consultazione, prevista dall'articolo
6, comma 1, del dlgs 165/2001, quale
presupposto dell'organizzazione e disciplina
degli uffici.
Lo stesso vale per l'istituzione delle
fasce. L'articolo 31, comma 2, del dlgs
150/2009 possono determinarsi in merito «nell'esercizio
delle rispettive potestà normative» e
cioè col regolamento di organizzazione. In
questo caso, dunque, la relazione sindacale
prevista, ai sensi dell'articolo 7 del Ccnl
1/4/1999 è l'informazione successiva, non
quella preventiva, in quanto essa riguarda
solo le materie oggetto di contrattazione e
concertazione: nell'elencazione delle
materie relative a tali relazioni sindacali
manca, ovviamente, il riferimento alla
disciplina delle fasce. È, tuttavia,
comunque consigliabile anche in questo caso
la consultazione delle organizzazioni
sindacali
(articolo ItaliaOggi del 07.01.2011, pag.
29). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Sanzioni
disciplinari doc. Il segretario controlla
l'operato dei dirigenti. Circolare del
ministero della pubblica amministrazione
sulla riforma.
Le competenze e le
responsabilità dei dirigenti nei
procedimenti e nelle sanzioni disciplinari
sono state fortemente aumentate dalla legge
cd Brunetta, mentre sono state ridotte le
attribuzioni dei responsabili nelle
amministrazioni prive di dirigenti. Tale
disposizione ha attribuito ai segretari il
compito di sanzionare i dirigenti che non
collaborano con i titolari del potere
disciplinare e non avviano o non concludono
i procedimenti disciplinari nei confronti
dei dipendenti o utilizzano motivazioni
palesemente incongruenti per arrivare alla
loro «assoluzione». Le regole dettate dal
dlgs n. 150/2009 prevalgono in modo
automatico e immediato sulle disposizioni
contrattuali contrastanti.
Possono essere così riassunte le principali
indicazioni contenute nella
circolare 23.12.2010 n. 14/2010
del ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione che ha come oggetto «dlgs
n. 150 del 2009 - disciplina in tema di
infrazioni e sanzioni disciplinari e
procedimento disciplinare - problematiche
applicative».
Non è la prima volta che il ministero di
Palazzo Vidoni fornisce chiarimenti sulla
applicazione di questa parte importantissima
della legge cd Brunetta. La circolare è
assai importante per i chiarimenti che
fornisce su numerosi aspetti formali: si
deve ricordare che molto spesso i giudici
del lavoro hanno annullato le sanzioni
irrogate dalle pa per errori procedurali.
Per cui si raccomanda a tutti i dirigenti e
agli Uffici per i procedimenti disciplinari
di prestare la massima attenzione a questi
aspetti.
Per esempio, la legge Brunetta consente di
sostituire l'obbligo dell'affissione del
codice disciplinare nel luogo di lavoro con
la pubblicazione sul sito internet
dell'ente: fino ad oggi il mancato rispetto
di questa previsione ha determinato
l'annullamento delle condanne. La circolare
ci dice che questa forma di pubblicità può
essere considerata sufficiente solo se tutti
i dipendenti hanno a disposizione dal
proprio pc d'ufficio la possibilità di
accedere alla rete internet. E raccomanda di
dare la massima evidenza a tale documento,
sia sul sito sia sulle pagine intranet,
nonché di pubblicare «le procedure
previste per l'applicazione delle sanzioni,
le tipologie di infrazione e le relative
sanzioni; il codice di comportamento».
E ancora, ci ricorda che tutte le
amministrazioni devono, nell'esercizio della
propria autonomia organizzativa, istituire e
disciplinare l'Ufficio per i procedimenti
disciplinari, anche attribuendo questa
competenza a una articolazione organizzativa
esistente. Un chiarimento assai importante è
quello per cui questo Ufficio è competente
alla irrogazione della gran parte delle
sanzioni nei confronti dei dirigenti.
Il segretario comunale può dal canto suo,
sempre che non sia individuato come
responsabile dell'Ufficio per i procedimenti
disciplinari e che questo compito gli sia
affidato, irrogare le sanzioni ai dirigenti
solo nelle 2 nuove fattispecie introdotte
dalla legge cd Brunetta: la violazione del
dovere di collaborare con il soggetto
preposto alla irrogazione di sanzioni
disciplinari e il mancato avvio o la mancata
conclusione entro i termini dei procedimenti
disciplinari, nonché la utilizzazione di
motivazioni palesemente errate per evitare
di aprire o concludere con la condanna un
procedimento disciplinare.
Assai importante è anche la indicazione che
questo Ufficio può aprire direttamente i
procedimenti, cioè anche in assenza della
segnalazione del dirigente della struttura
presso cui il dipendente presta la propria
attività.
E infine si chiarisce che la ripartizione
delle competenze è da ritenere come un
vincolo non superabile, per cui ogni vizio
può determinare l'annullamento della
procedura e della sanzione. Ciò vale in
particolare per la attribuzione ai dirigenti
dei poteri di irrogare le sanzioni per le
violazioni di minore gravità, quelle
punibili fino alla sospensione per dieci
giorni, e ai responsabili, negli enti privi
di dirigenza, del potere di irrogare
direttamente solo il rimprovero verbale
(articolo ItaliaOggi del 07.01.2011, pag.
29). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Personale, no al fai da te. Stop
a stabilizzazioni e indennità a pioggia. La
Corte Costituzionale boccia norme della
regione Liguria sui dipendenti.
Nuovo stop della Corte costituzionale alle
stabilizzazioni selvagge, alle progressioni
verticali e a sistemi di indiscriminata e
non selettiva attribuzione di indennità a
pioggia ai dipendenti pubblici. ...
(articolo
ItaliaOggi del 06.01.2011 - link
a www.ecostampa.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Impiegati
con autorizzazione per timbrare fuori sede.
Rischia una condanna per truffa l'impiegato
pubblico che, senza autorizzazione, timbra
fuori sede per farsi pagare gli
straordinari.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione, Sez.
II penale,
sentenza
04.01.2011 n. 46, che ha annullato
con rinvio il non luogo a procedere
pronunciato dal Gup di Torino in favore di
un'impiegata dell'Inps che, senza esserne
stata autorizzata (almeno non era riuscita a
provarlo), aveva timbrato fuori sede per
avere gli straordinari. ...
(articolo
ItaliaOggi del 06.01.2011 - link
a www.ecostampa.com).
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La falsa attestazione del pubblico
dipendente, circa la presenza in ufficio
riportata sui cartellini marcatempo o nei
fogli di presenza, è condotta fraudolenta,
idonea oggettivamente ad indurre in errore
l'amministrazione di appartenenza circa la
presenza su luogo di lavoro, e integra il
reato di truffa aggravata, ove il pubblico
dipendente si allontani senza far risultare,
mediante timbratura del cartellino o della
scheda magnetica, i periodi di assenza,
sempre che siano da considerare
economicamente apprezzabili (Cass. Sez. 2,
sentenza n. 26722 del 12.06.2008 dep.
02.07.2008 rv 240700).
La timbratura in altro luogo implica
l'attestazione della continuità della
prestazione, rispetto alla quale non vi era
alcuna possibilità di controllo, essendo
l'imputata uscita. |
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PUBBLICO IMPIEGO:
L’omessa verbalizzazione delle
sedute e delle prove d’esame di una
procedura di concorso non comporta la
nullità delle sedute e delle operazioni
concorsuali.
Osserva il Collegio che nei concorsi
pubblici oggetto del processo verbale sono
soltanto gli aspetti più salienti e
significativi dell’attività amministrativa,
con la conseguenza che l’omessa
verbalizzazione delle sedute e delle prove
d’esame di una procedura di concorso non
comporta la nullità delle sedute e delle
operazioni concorsuali (Consiglio di Stato,
Sez. IV, 12.02.2010, n. 805).
Invero la verbalizzazione delle prove
concorsuali ha funzione strumentale e di
carattere probatorio per cui le irregolarità
o carenze di verbalizzazione non sono di per
sé idonee ad inficiare la procedura qualora
detta funzione non sia stato validamente
provato che sia rimasta compromessa
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.11.1993, n.
1001).
La violazione di norme regolamentari sulla
verbalizzazione delle prove di concorso non
può determinare di per sé la invalidazione
dell'intero procedimento concorsuale, se
alla omessa dichiarazione non si accompagna
la esistenza di detta prova, che nel caso di
specie non è stata validamente fornita,
limitandosi il motivo di ricorso a
denunciare la violazione delle disposizioni
anzidette e a paventare la possibilità di
alterazione degli elaborati, senza fornire
concreti elementi che possano convincere il
giudicante della effettiva influenza della
irregolarità posta in essere sulla par
condicio dei partecipanti e sulla regolarità
della correzione delle prove ed attribuzione
dei relativi punteggi (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 04.01.2011 n. 8 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: 2011,
si apre la finestra mobile. L'accesso al
riposo prorogato indistintamente di 12-18
mesi.
Sei mesi in più di attesa e di lavoro, in
media, rima di percepire la pensione di
vecchiaia.
Le nuove regole in vigore dall'01.01.2011,
scaturenti dalla riforma Sacconi (legge n.
122/2010) non hanno modificato i requisiti
di età e di contribuzione per la pensione di
vecchiaia.
Pensione che, tuttavia, sarà erogata con più
ritardo per effetto della nuova «finestra
mobile». Finestra che allunga l'epoca di
pensionamento di 12 mesi ai lavoratori
dipendenti e di 18 mesi a quelli autonomi,
indistintamente sia per la vecchiaia che per
l'anzianità.
Cinque super-riforme in 30
anni.
Negli ultimi 30 anni si è assistita a una
continua azione di riforma del sistema
previdenziale. Nel 1992, con la riforma
Amato, è stato introdotto un graduale
aumento dell'età per la pensione di
vecchiaia. Nel 1996, con la riforma Dini, e
poi nel 2004, con la riforma Maroni, anche
l'età per la pensione di anzianità è stata
fatta salire in misura graduale da 52 a 62
anni.
E' stata poi la volta della riforma Damiano
che, con il Protocollo Welfare 2007, ha
introdotto le cosiddette «quote».
Infine la riforma Sacconi, con la manovra
estiva (legge n. 122/10).
Tre le novità fondamentali: 1. il rinvio del
momento di decorrenza della pensione di 12
mesi ai lavoratori dipendenti e di 18 mesi a
quelli autonomi («finestra mobile»,
che significa elevare ...
(articolo
ItaliaOggi del 03.01.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Quesiti relativi alla efficacia
delle norme relative ai cd “passaggi
verticali”: circolare operativa
(CSA di Milano,
nota
gennaio 2011). |
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dicembre 2010 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Gli
incentivi autofinanziati non sono spese di
personale. Parere della Corte conti
Lombardia esclude i bonus per i condoni.
Esclusi dalle spese di
personale gli incentivi autofinanziati, come
i corrispettivi per l'espletamento delle
pratiche di condono edilizio.
Il
parere 10.12.2010
n. 1046 della Corte dei conti,
sezione regionale di controllo della
Lombardia, è una buona notizia per gli enti
locali, in quanto potrebbe dirimere una
serie di questioni estremamente delicate sul
tema ancora nebuloso della concreta
determinazione della nozione di «spese di
personale». Tale concetto è in
particolare indicato nell'articolo 1, commi
557 e seguenti, della legge 296/2006, ma
manca un'elencazione precisa e dettagliata
di tali tipologie di spesa nella legge.
L'articolo 1, comma 557-bis, della citata
legge 296/2006 contiene un elenco
estremamente lacunoso: solo la circolare
della Ragioneria generale dello stato 9/2006
si è spinta più in là, nel tentativo di
dettagliare in maniera più chiara quali
spese siano da considerare di personale e
quali no. Le incertezze, tuttavia, restano
perché la circolare ha una funzione solo
interpretativa e le chiavi di lettura sulla
questione sono molteplici.
Solo di recente, grazie all'intervento della
sezione autonomie della Corte dei conti
(delibera 09.11.2009, n. 16), si è preso
atto della necessità di escludere dal
computo delle spese di personale i diritti
di rogito dei segretari comunali e
provinciali, i compensi per l'accertamento
dell'evasione dall'Ici e gli incentivi per
le progettazioni.
Proprio a partire dalle indicazioni della
sezione autonomie, la sezione Lombardia
afferma un principio estremamente
importante: la categoria della spesa di
personale non deve essere individuata sulla
base della semplice circostanza che una
certa somma di denaro venga assegnata
dall'ente ai propri dipendenti. Occorre,
invece, verificare sia la natura della
specifica voce di spesa, sia l'impatto che
tale spesa può avere nella gestione
finanziaria.
La conclusione, allora, è coerente con la
premessa. Le spese che si autoalimentano non
vanno incluse nel concetto di spese di
personale. Nel caso di specie, l'incentivo
per i condoni, disciplinato dall'articolo 32
della legge 326/2003, è finanziato dagli
oneri a carico dei soggetti interessati e,
oltretutto, riguarda attività da svolgere
necessariamente al di fuori dell'orario di
lavoro.
Sembra, tuttavia, acclarabile per effetto
del parere della sezione Lombardia che tutte
le tipologie di spesa non aventi impatti
negativi sul bilancio vadano escluse dai
tetti della spesa di personale, sia
all'effetto di valutarne la dimensione
assoluta sia ai fini del rapporto con le
spese correnti, che dal 2011 non potrà
essere superiore al 40%.
Pare corretto, allora, sostenere che siano
da escludere le spese di personale
finanziate dall'Unione europea e da soggetti
privati (per esempio, per sponsorizzazioni o
iniziative finanziate da fondazioni
bancarie) esattamente per la medesima
motivazione: si tratta di somme prive di
impatto per il bilancio, alimentate
dall'esterno. Ulteriore conseguenza
dell'esclusione dal novero delle spese di
personale di quelle autoalimentate o
comunque finanziate è l'ulteriore loro
esclusione dagli effetti dell'articolo 9,
comma 2-bis del dl 78/2010, convertito in
legge 122/2010.
Tale disposizione prevede che a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31.12.2013
l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale non possa superare il
corrispondente importo dell'anno 2010 vada,
comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale
in servizio.
Nel computo delle risorse «destinate
annualmente al trattamento accessorio»,
allora, non debbono confluire le tipologie
di spesa autoalimentate o finanziate così da
non determinare impatti negativi
(articolo ItaliaOggi
del 31.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: P.a.,
niente paletti alle progressioni
orizzontali.
Il blocco della carriera
per i dipendenti pubblici, previsto
dall'articolo 9, comma 21, del dl 78/2010,
convertito in legge 122/2010, vale solo per
i concorsi pubblici con riserva di posti
(che hanno sostituito le progressioni
verticali) e non per le progressioni
orizzontali.
Il contenuto dell'ultimo paragrafo del
citato articolo 9, comma 21, sta traendo in
inganno molti operatori e interpreti: «Per
il personale contrattualizzato le
progressioni di carriera comunque denominate
e i passaggi tra le aree eventualmente
disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici». Se è chiara
la conseguenza della norma, cioè non
consentire un incremento stipendiale,
limitando il beneficio ai soli effetti
giuridici, equivoca in apparenza appare la
sua portata oggettiva.
Ciò che trae in inganno è il riferimento
alle «progressioni di carriera» e,
soprattutto, l'ulteriore specificazione
«comunque denominate». Infatti, c'è chi trae
la conclusione secondo la quale nelle
progressioni comunque denominate possano
rientrare anche quelle orizzontali.
Le cose non stanno così.
A seguito della novellazione all'articolo
52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001, operata
dalla riforma-Brunetta, e dell'articolo 24
della riforma medesima il concetto di «progressione
di carriera» è ormai chiaro: si tratta
solo ed esclusivamente dei concorsi pubblici
con riserva di posti non superiore al 50%,
che, nonostante l'ultimo colpo di coda del
Tar Umbria, hanno definitivamente
soppiantato le progressioni verticali già a
partire dallo scorso 1° gennaio 2010.
D'altra parte, a ben riflettere, solo in
questo caso potrebbero esservi effetti «giuridici»
ma non economici. Solo la progressione di
carriera, consistente nell'ascesa a una
categoria o area (a seconda del comparto)
superiore implica un effetto giuridico,
consistente nel cambio di mansioni e
profilo. La progressione orizzontale ha solo
ed esclusivamente, invece, effetti
economici: il profilo, la categoria, la
mansione restano identici.
Occorre precisare, tuttavia, che le
progressioni orizzontali di fatto dal 2011
al 2013 sono bloccate, per effetto del comma
1 dell'articolo 9 della manovra estiva.
Restano in piedi tutti i dubbi di
incostituzionalità. Basti pensare a questo
paradosso: un dipendente che partecipi come
riservatario a un concorso pubblico con
riserva indetto dal proprio ente, se lo
vince fino al 2013 dovrà svolgere una
mansione superiore, ma rimanendo inchiodato
al precedente trattamento economico. Quello
stesso dipendente se partecipasse al
medesimo concorso, indetto senza la riserva,
e lo vincesse, avrebbe diritto al maggiore
trattamento economico
(articolo ItaliaOggi
del 31.12.2010). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Assunzioni
in libertà nei piccoli comuni. Legge di
stabilità: niente limite del 20%.
La legge di stabilità per il 2011 fornisce
la prova definitiva che gli enti non oggetti
al patto di stabilità non incontrano il
limite alle assunzioni del 20% del costo
delle cessazioni dell'anno precedente.
Ai sensi dell'articolo 76, comma 7,
novellato dalla manovra estiva 2010, della
legge 133/2008 «è fatto divieto agli enti
nei quali l'incidenza delle spese di
personale è pari o superiore al 40% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale; i
restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale nel limite del 20
per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente».
Sul limite del 20 per cento si registra una
spaccatura interpretativa, sia in
letteratura, sia tra le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti. In
particolare, la sezione Piemonte insiste nel
ritenere che tale limite del 20% riguardi
anche gli enti non soggetti al patto.
Le sezioni Lombardia, Veneto e, da ultimo,
Toscana (parere 17.11.2010, n. 160)
affermano il contrario. Esistono già
semplicemente a guardare l'articolo 14 della
legge 122/2010 fortissime motivazioni tali
da privare di pregio la teoria secondo la
quale gli enti non soggetti al patto
sarebbero vincolati al limite del 20% del
costo delle cessazioni.
Basti evidenziare che la norma è posta a
salvaguardia del patto di stabilità e che il
legislatore ha modificato, ma non soppresso,
l'articolo 1, comma 562, della legge
296/2006, per capire come il limite di spesa
del 20% delle cessazione sia disposizione
finalizzata esclusivamente al rispetto del
patto e, dunque, priva di qualsiasi ...
(articolo ItaliaOggi
del 29.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Senza
quote i dirigenti locali a termine. Municipi
e province. Le indicazioni di Anci e Upi.
La riforma del pubblico
impiego ha fissato un tetto agli incarichi
dirigenziali a termine (10% nell'organico di
prima fascia, 8% nella seconda fascia), ma
la regola non è applicabile agli enti
locali. Per loro continua a valere quanto
previsto dal testo unico (articolo 110 del
DLgs 267/2000), che non indica un tetto agli
incarichi.
Lo sostengono Anci e Upi, che hanno diffuso
una nota su un tema che ha impegnato, con
alterne vicende, tutti gli interpreti.
La Corte costituzionale, che ha dedicato
alla norma la sentenza 324/2010, non si è
espressa sull'applicabilità del limite, e le
sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti si sono divise: Veneto (delibera
231/2010) e Puglia (44/2010) hanno detto che
il nuovo limite cancella le precedenti
discipline speciali degli enti locali, che
di conseguenza si devono uniformare.
La Lombardia (308/2010) è di parere opposto,
e sostiene che la riforma riguarda
direttamente le amministrazioni statali,
mentre «trova necessariamente il proprio
limite nell'autonomia statutaria e
regolamentare costituzionalmente garantite
alle autonomie locali».
Chi cerca una posizione mediana la trova in
Piemonte: secondo i magistrati contabili
piemontesi (75/2010) la norma si applica in
via indiretta, nel senso che i comuni e le
province devono adeguare i propri statuti e
i regolamenti. Per esserne certi, però,
hanno chiesto lumi alle sezioni Riunite, che
si devono ancora pronunciare.
I tecnici di Anci e Upi partono dà questo
panorama frastagliato per constatare che «un
orientamento ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 29.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Tutte
le novità delle pensioni 2011 per
contributi, assegni e «finestre».
La previdenza è un cantiere sempre aperto.
Anche quando il legislatore non interviene
con riforme strutturali la materia subisce
aggiustamenti continui perché il traguardo
della sostenibilità complessiva del sistema
non è ancora stato raggiunto.
In gennaio entrano in vigore alcune
innovazioni introdotte negli ultimi anni,
con il protocollo del welfare (la legge
247/2007) e con la manovra anticrisi del
maggio scorso (decreto legge 78/2010).
Vediamo cosa cambia. ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 29.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Poteri
disciplinari anche a funzionari e dirigenti
a tempo. Pa. Istruzioni della Funzione
pubblica.
Il codice disciplinare
dei dipendenti pubblici scritto dalla
riforma Brunetta del 2009 aumenta compiti e
responsabilità dei dirigenti, ma la loro
funzione di giudici si estende anche fuori
dai confini dell'organico dirigenziale vero
e proprio.
Lo spiega la Funzione pubblica, che nella circolare
23.12.2010 n. 14/2010 detta le
chiavi interpretative per le nuove procedure
che sanzionane i comportamenti irregolari
negli uffici pubblici.
Per le infrazioni «di minore gravità»,
cioè quelle che producono sanzioni inferiori
alla sospensione dal servizio senza
stipendio per 10 giorni, il procedimento può
essere nelle mani anche dei titolari di
incarichi dirigenziali a tempo, e
paradossalmente i comportamenti più gravi
possono finire anche sul tavolo di chi è del
tutto privo di qualifiche dirigenziali.
Le infrazioni più problematiche sono infatti
affidate all'ufficio dei procedimenti
disciplinari che però, spiegano le
istruzioni di palazzo Vidoni, non è
necessariamente un ufficio a sé; le sue
competenze possono essere svolte «anche
nell'ambito di una struttura deputata a più
ampie attribuzioni», chiarisce la
circolare, e l'individuazione del titolare
di questi compiti «è rimessa alla
discrezionalità organizzativa di ogni
amministrazione».
Qui sta il punto: soprattutto negli enti
locali più piccoli (5.691 comuni, il 70% del
totale, non arrivano a 5mila abitanti) è
possibile ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 28.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Progressioni
vietate. Subito. Non regge la tesi della
moratoria fino al 2011. Secondo il TAR
Umbria le promozioni sarebbero ancora per
pochi giorni legittime.
Progressioni verticali legittime fino al
31.12.2010. Ma si tratta di una svista
evidente. Secondo il TAR Umbria, Sez. I,
sentenza 15.12.2010 n. 536,
legittimamente regioni ed enti locali
avrebbero potuto effettuare progressioni
verticali per tutto il 2010.
La sentenza riapre per l'ennesima volta una
questione ormai da considerare ampiamente
chiusa, dopo le molteplici ed uniformi
deliberazioni delle sezioni regionali della
Corte dei conti, della sezione autonomie, la
chiarificatrice decisione del Tar Calabria,
23.08.2010, n. 914 e la sentenza della Corte
costituzionale 03.05.2010 n. 169, tutte
coerentemente di segno opposto alla teoria,
largamente minoritaria e pacificamente non
condivisibile, espressa ora dal Tar Umbria.
Detto Tar nella sentenza riprende
argomentazioni ormai superate, per ridare
vigore alla tesi della sussistenza di un «diritto
transitorio», vigente nel 2010, entro il
quale le progressioni verticali sarebbero
legittime. La sentenza ancora si fonda
sull'articolo 31, comma 4, del dlgs
150/2009, ai sensi del quale «nelle more
dell'adeguamento di cui al comma 1, da
attuarsi entro il 31.12.2010, negli
ordinamenti delle regioni e degli enti
locali si applicano le disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del presente
decreto; decorso il termine fissato per
l'adeguamento si applicano le disposizioni
previste nel presente titolo fino alla data
di emanazione della disciplina regionale e
locale».
Per il collegio umbro, tali previsioni
andrebbero lette nel senso che la nuova
disciplina delle progressioni di carriera,
introdotta dalla riforma Brunetta si
applicherebbe a regioni ed enti locali «a
partire dall'01.01.2011, termine entro il
quale dette amministrazioni dovranno
adeguare i rispettivi ordinamenti
conformemente ai principi stabiliti dal
decreto delegato».
La prova di ciò risiederebbe nella
circostanza che l'articolo ...
(articolo ItaliaOggi
del 28.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Tar
Umbria. Progressioni verticali. Promozioni:
stop a partire dal 2011.
La partita delle progressioni orizzontali
non si è ancora conclusa. Una recente
sentenza del Tar Umbria dà l'opportunità di
tirare le somme sull'istituto. L'entrata in
vigore del Dlgs 150/2009 sembrava aver
definitivamente tolto ogni possibilità di
facile passaggio di categoria: le
progressioni sono di fatto ora possibili
solo tramite concorso, con possibile riserva
del 50% agli interni con conseguente
necessità di possedere i titoli di studio
richiesti per l'accesso dall'esterno.
Sull'effettiva decorrenza delle nuove regole
c'è stata molta confusione. Lo stesso
legislatore ha previsto infatti la nuova
disposizione in un articolo di modifica al
DLgs 165/2001, ma allo stesso tempo sembra
aver previsto all'articolo 24 della riforma
Brunetta uno slittamento al 31.12.2010 perle
autonomie locali.
In una corsa al foto-finish diversi comuni e
province hanno quindi adottato negli ultimi
giorni del 2009 modifiche al proprio
fabbisogno di personale nella speranza di
procedere in tempo con progressioni
riservate tutte agli interni.
E qui iniziano i problemi. A livello
interpretativo infatti si sono succedute
tutta una serie di deliberazioni spesso
discordanti tra le sezioni regionali della
Corte dei conti. Mentre, secondo l'Anci, il
15.11.2009 (data di entrata ...
(articolo Il
Sole 24 Ore
del 27.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Comuni indietro sulla
valutazione. Al via in poche città i nuovi
organismi indipendenti di giudizio sulle
performance. Il primo bilancio a fine anno
mostra che i municipi restano ancora
refrattari alla riforma Brunetta.
L'obiettivo è adeguarsi entro il 2010. Ma a
pochi giorni dal tempo massimo fissato dal
legislatore per allinearsi al Dlgs 150/2009,
la delibera n. 121/2010 della Civit apre
diverse problematiche.
Tra tutte il profilo 6 sugli «organismi
indipendenti di valutazione». È lasciata
alla discrezionalità del singolo comune la
scelta di costruire o meno l'organismo
indipendente di valutazione (Oiv).
Trascurando la "virtuosità" di molti
comuni che hanno già modificato i propri
regolamenti e, nell'ambito della definizione
di un sistema di valutazione e misurazione
delle performance, hanno attivato l'Oiv
seguendo i principi fondanti del Dlgs
Brunetta (in questo senso si è mossa di
recente Reggio Emilia), una ricerca condotta
su un campione di 101 comuni italiani
capoluogo di provincia (escluse le province
autonome) dimostra quanto anche prima della
delibera 121 gli enti sono stati refrattari
alla riforma.
Il 18% degli enti coinvolti ha attivato l'Oiv
e il 29% si propone di attuarlo a breve. Un
dato importante è la quota di comuni in cui
l'Oiv è in corso la predisposizione (54%) e
che rischiano una "battuta di arresto".
Nei pochissimi comuni che hanno già
istituito l'Oiv si evidenzia, ancorché non
obbligati, un allineamento ai contenuti
delle direttive della Civit emanate prima
della 121.
La tipologia di struttura del nuovo
organismo più appropriata, che gli enti
stessi individuano, è quella collegiale
(81%), costituita nella maggior parte dei
casi sia da membri interni sia esterni (con
struttura mista 43,5%). Il 19% non ha ancora
deciso la struttura comunque nessuno prevede
l'organo monocratico.
Il numero di componenti negli organi
collegiali varia tra 2 (La Spezia) e 5
(Pescara). Mediamente l'organo di
valutazione è ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 27.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Senza
dirigenti il fondo "perde" la produttività.
Il fondo per le risorse
decentrate, negli enti privi di dirigenza,
deve essere ulteriormente ridotto del
salario di produttività spettante al
personale nominato titolare di posizione
organizzativa.
La questione, che spesso ha comportato
contrapposizioni in sede di contrattazione
decentrata, è stata affrontata e chiarita
dalla Corte dei conti Lombardia, parere
1037/2010, secondo la quale la quota parte
del salario di produttività in precedenza
spettante al titolare di posizione
organizzativa non potrà essere distribuita
fra gli altri dipendenti ma costituirà
un'economia comportando una riduzione del
fondo.
La ferma presa di posizione della
magistratura contabile era già stata oggetto
di chiarimenti da parte dell'Aran (parere n.
499-15B3) sin dall'applicazione del Ccnl
01.04.1999.
Secondo l'Agenzia, a seguito
dell'affidamento delle posizioni
organizzative e della attribuzione della
relativa retribuzione di posizione, il fondo
dell'articolo 15 del Ccnl dell'01.04.1999
deve essere decurtato della quota delle
risorse prima destinate al pagamento dei
compensi per il salario accessorio del
personale interessato.
Forti di tale parere, gli ispettori della
Ragioneria dello stato, in sede di verifica,
hanno sempre censurato comportamenti
difformi. Le organizzazioni sindacali, pur
non essendo materia demandata alla
contrattazione decentrata, non hanno mai
condiviso l'orientamento Aran in
considerazione del fatto che nel contratto
collettivo nazione non è presente una
specifica disposizione in tal senso.
Il vuoto normativo ha quindi determinato
comportamenti differenziati da parte delle
amministrazioni. L'interpretazione La Corte
dei conti abbraccia la tesi datoriale che
non consente di destinare ai rimanenti
dipendenti la quota di salario accessorio
non attribuita alle posizioni organizzative,
per le quali la retribuzione di posizione e
risultato vengono finanziate con risorse di
bilancio. ...
(articolo Il Sole 24
Ore
del 27.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Visite
fiscali, rimborsi retroattivi. Gli enti
locali devono pagare anche i costi dei
controlli passati. Una sentenza delle
sezioni unite della Corte conti rischia di
aprire una voragine nei bilanci comunali.
Gli enti locali (ma il
principio può valere per tutte le pubbliche
amministrazioni) debbono rimborsare alle Usl
i costi per le visite fiscali di controllo
ai dipendenti in malattia, anche
retroattivamente.
Lo chiarisce la Corte dei conti, sezioni
riunite, con la
deliberazione 14.12.2010 n. 62,
secondo la quale l'effetto della sentenza
della Corte costituzionale 207/2010, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 71, commi 5-bis e 5-ter, del
dl 112/2008, convertito in legge 133/2008
non può che avere efficacia ex tunc,
come avviene per tutte le sentenze della
Consulta, le quali privano di effetti le
norme sin dal momento della loro vigenza.
E adesso, per gli enti locali si apre un
quadro di forte incertezza ed un rischio di
un vero e proprio buco finanziario, come le
stesse sezioni riunite ammettono.
Il quadro normativo.
Con i due commi dichiarati incostituzionali
dalla Consulta erano stati il tentativo del
legislatore di porre a carico del sistema
sanitario nazionale i costi per le visite
fiscali di controllo effettuati dalle
aziende sanitarie nei confronti dei
dipendenti pubblici in malattia. Ma, la
legislazione statale ha invaso una potestà
legislativa esclusiva delle regioni, non
rientrando le visite fiscali in prestazioni
sanitarie da rendere per la cura della
salute, bensì finalizzate all'interesse
datoriale a verificare il corretto
comportamento dei propri dipendenti. Come
tali, potenzialmente onerose.
Incertezze risolte.
Le sezioni riunite risolvono ogni possibile
incertezza, rispetto agli effetti della
sentenza. Per quanto la sentenza della
Consulta indirettamente indichi che le
regioni possono con propria normativa
disporre diversamente in tema di rimborsi
per le visite fiscali, la declaratoria di
incostituzionalità delle norme viste prima
non consente ai comuni di tergiversare,
laddove le aziende sanitarie richiedano il
rimborso.
La magistratura contabile è chiara: non è
consentito «attendere un nuovo intervento
del legislatore (o più precisamente un
intervento del legislatore regionale, ovvero
dell'organo amministrativo di vertice della
regione, ovvero del dirigente competente)».
I comuni debbono pagare tutto e subito, al
momento della richiesta delle Usl.
Effetto boomerang della
lotta ai «fannulloni».
L'incremento delle visite fiscali, imposto
dalla prima riforma-Brunetta, rischia di
creare un buco finanziario estremamente
rilevante.
Sin dalla sentenza della Consulta, gli enti
del sistema sanitario nazionale non se lo
sono fatti dire due volte: hanno
immediatamente chiesto alle amministrazioni
pubbliche il pagamento per le attività di
controllo sulle malattie. Dopo la pronuncia
della Corte dei conti arriveranno anche le
richieste retroattive, decorrenti dal maggio
2008.
Per gli enti locali si
rischia un salasso.
Infatti, il costo del rimborso chiesto dalle
Asl, sia pure in ordine sparso, si aggira
mediamente intorno ai 45 euro a visita. Il
«conto del personale» nel 2008 ha registrato
circa 470 mila eventi di malattia,
coincidenti col primo giorno di assenza, da
cui deve derivare la richiesta della visita
di controllo. Moltiplicando questa cifra per
il costo medio del rimborso l'onere per gli
enti locali in teoria ammonterebbe a oltre
21 milioni di euro, con buona pace del
federalismo. Solo la circostanza che le asl
non sono in grado di effettuare tutte le
visite richieste attenua nei fatti l'immane
onere.
Gli arretrati non sono
debiti fuori bilancio.
Le sezioni riunite, nel parere escludono che
per gli enti locali il rimborso delle
visite, anche se riferito a quelle risalenti
al 2008, sia da considerare debito fuori
bilancio. Al contrario, si tratta di oneri
straordinari della gestione cui far fronte
con le ordinarie risorse di bilancio, «in
quanto l'esercizio sul quale detti oneri
potranno gravare non può essere anteriore al
2010, poiché solo a decorrere da tale
esercizio, tuttora in corso, le aziende
sanitarie potranno avere titolo a presentare
richieste di rimborso dei costi connessi
alle prestazioni per visite fiscali
effettuate in base alla normativa caducata
dalla sentenza n. 207 del 2010».
Il parere apre, senza risolvere, il dubbio
sulla possibilità di escludere i costi dai
saldi relativi al patto di stabilità,
considerando che sul 2010 possono scaricarsi
all'improvviso oneri ovviamente non previsti
gli anni precedenti.
Esigenza di correre ai
ripari.
Il parere in maniera pacata e prudente
evidenzia gli effetti potenzialmente molto
negativi per la finanza locale. E, dando
atto che il governo, in base all'articolo
17, comma 13, della legge 196/2009, ha la
facoltà di intervenire, in sostanza esorta
l'esecutivo a valutare l'opportunità
(necessità?) di adottare apposite iniziative
legislative specie per quanto riguarda i
profili di copertura di detti oneri
(articolo ItaliaOggi
del 24.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Gestione,
obiettivi e performance in un unico
documento. I chiarimenti in una delibera
della Civit.
Il programma esecutivo
di gestione, il piano dettagliato degli
obiettivi ed il piano delle performance
costituiscono un unico documento, che deve
essere redatto sulla base dei principi
dettati dalla legge cd Brunetta. In
particolare, esso deve avere un arco
programmatico triennale e comprendere anche
la performance organizzativa, oltre a quella
individuale.
Il sistema di valutazione deve comprendere
anche il dizionario delle competenze
professionali e delle capacità manageriali.
Possono essere così sintetizzate le
principali indicazioni contenute nella
delibera 09.12.2010 n. 121 della
Civit (Commissione per la valutazione,
l'integrità e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni).
È questa la stessa delibera (vedi ItaliaOggi
di martedì 14) che, con una scelta assai
discutibile e che non tiene conto
dell'esplicito dettato dell'articolo 7 del
dlgs n. 150/2009, vincolante anche per
regioni ed enti locali, ha stabilito che gli
enti locali possono continuare, in luogo
della istituzione dell'Organismo
indipendente di valutazione, ad assegnare
tale incombenza ai nuclei di valutazione.
Il documento di programmazione che gli enti
locali si devono dare deve contenere tanto
gli obiettivi strategici che quelli
operativi e gestionali, fermo restando che
ambedue devono soddisfare i requisiti
previsti dal legislatore; in particolare i
secondi devono essere strettamente
coordinati con i primi, anzi discenderne con
una struttura ad albero, per riprendere il
linguaggio usato dalla stessa Civit. E
inoltre devono esplicitare i risultati
attesi sul terreno del miglioramento della
qualità dei servizi erogati ai cittadini,
nonché su quello degli indicatori
fondamentali della gestione dell'ente.
Devono inoltre indicare le azioni che
concretamente le amministrazioni intendono
intraprendere per realizzare tali obiettivi,
anche avvalendosi degli esiti della
misurazione e valutazione delle performance.
Ad esempio, traducendo in iniziative
concrete le valutazioni espresse sulla
attività dell'ente dai soggetti interessati,
dagli utenti e dai cittadini. E, infine,
devono essere redatti utilizzando un
linguaggio chiaro: la trasparenza
costituisce uno degli elementi essenziali
assunti dal legislatore e che serve a
garantire il cd controllo sociale.
In aderenza al dettato legislativo questo
documento deve avere un carattere «programmatico
triennale»; il che impone una sua
sostanziale riscrittura. In particolare,
come per il bilancio e per la programmazione
del fabbisogno del personale e delle opere
pubbliche, appare opportuno che esso sia
strutturato in parti riferite ai singoli
anni. Quello iniziale deve avere un
carattere immediatamente operativo e
vincolante, quelli dei due anni successivi
caratterizzarsi essenzialmente per la
indicazione di un percorso e, perciò,
congiungendosi direttamente con la relazione
previsionale e programmatica e con
l'eventuale bilancio di mandato.
Al Peg/piano delle performance deve
strettamente connettersi la metodologia per
la valutazione delle performance
organizzativa ed individuale. In
particolare, ciò deve rendere possibile il
percorso di miglioramento che l'ente ha
imboccato, il grado di raggiungimento degli
obiettivi strategici, il miglioramento degli
indicatori riferiti alla condizione «strutturale»
dell'amministrazione.
La deliberazione Civit ci ricorda quanto
alla performance organizzativa sia
strettamente connessa quella individuale:
una parte rilevante della valutazione dei
singoli dirigenti e, anche se in misura
minore, dei dipendenti viene infatti
collegata all'andamento complessivo
dell'ente ed all'apporto dato dai singoli al
raggiungimento degli obiettivi strategici
dell'ente e/o delle sue articolazioni
organizzative. Ed inoltre non dobbiamo
dimenticare che alla performance
organizzativa saranno, con i nuovi contratti
collettivi, legati una parte rilevante delle
risorse destinate alla incentivazione del
trattamento economico accessorio di
dirigenti e dipendenti.
Nella metodologia di valutazione occorre
inoltre prevedere l'assegnazione di pesi
specifici ai singoli obiettivi ed agli
indicatori di capacità gestionale. E
redigere il cosiddetto dizionario delle
competenze, da intendere come «lista dei
comportamenti o come insieme di conoscenze,
capacità e attitudini. In tal modo la
valutazione sarà sempre più orientata al
miglioramento delle capacità professionali e
della organizzazione e sarà meno arbitraria»
(articolo ItaliaOggi
del 24.12.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: d.lgs. n. 150 del 2009 -
disciplina in tema di infrazioni e sanzioni
disciplinari e procedimento disciplinare -
problematiche applicative (Dipartimento
della Funzione pubblica, circolare
23.12.2010 n. 14/2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
LA CONCILIAZIONE, IN CASO DI
CONTRASTO TRA IL VALUTATORE ED IL VALUTATO,
NON PUO' ESSERE AFFIDATA AL SUPERIORE
GERARCHICO DEL VALUTATORE MA A SOGGETTI
TERZI E IMPARZIALI.
La CIVIT (COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI) con la
DELIBERA 22.12.2010 N.
124 boccia le procedure di
conciliazione relative ai processi di
valutazione della performance adottate da
molte amministrazioni..
SEMBRA INFATTI CHE IN MOLTI CASI GLI
ORGANISMI DI CONCILIAZIONE SIANO STATI
INDIVIDUATI TRA LE FIGURE GERARCHICAMENTE
SOVRAORDINATE AL VALUTATORE, VENENDO COSI'
MENO L'ESIGENZA DI IMPARZIALITA' ED
ESTRANEITA' ALL'AMMINISTRAZIONE PREVISTA
DALLA PRECEDENTE DELIBERA N. 104.
Conclude la CIVIT affermando che l'esigenza
dell'adozione di procedure di conciliazione
debba essere soddisfatta o con l'istituzione
di un apposito collegio o mediante il
ricorso ai collegi previsti dall'art. 410
cpc, come recentemente modificato con la
legge 183/2010. |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi
la speranza continua. L'efficacia delle
graduatorie è spostata fino al 31/12/2011.
Prorogata fino al 31.12.2011 la validità dei
concorsi pubblici. Il decreto mille proroghe
puntualmente, come ogni anno, prolunga
l'efficacia delle graduatorie delle prove
concorsuali delle pubbliche amministrazioni,
accendendo le speranze degli idonei di poter
finalmente essere assunti nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche. Impresa che
rimane difficile, considerando i limiti alle
assunzioni da ultimo imposti dalla manovra
estiva 2010.
Si tratta dell'ennesimo intervento posto a
consentire alle amministrazioni pubbliche di
non attivare nuove prove concorsuali e,
dunque, di affrontare i relativi oneri non
solo finanziari, ma anche organizzativi. In
questo periodo di crisi del mercato del
lavoro, le amministrazioni in grado di
assumere hanno visto un incremento
esponenziale delle domande di partecipazione
ai concorsi. Segno evidente che anche chi
prima preferiva rivolgersi al mercato
privato, oggi considera indispensabile
provare ad entrare nella pubblica
amministrazione.
L'articolo 4 dello schema di decreto mille
proroghe interviene sul termine fissato al
31.12.2010 dall'articolo 5, comma 1, del dl
207/2008, convertito in legge 14/2009, poi
modificato dall'articolo 2, comma 8, del dl
194/2009, convertito in legge 26/2010. Nella
realtà, tuttavia, la proroga parte da ben
più lontano: infatti, la norma del 2008
aveva prorogato al 31.12.2010 la validità
delle graduatorie per le assunzioni a tempo
indeterminato approvate successivamente
all'01.01.1999 relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, allungano i termini a suo tempo
già prorogati dall'articolo 1, comma 100,
della legge 311/2003.
Ormai, tenere il filo rosso che unisce le
varie norme di proroga delle graduatorie
diviene un vero e proprio rompicapo. Anche
la Corte dei conti beneficerà del decreto:
il comma 2 dell'articolo 4, infatti, prevede
che le autorizzazioni alle assunzioni e
l'efficacia ...
(articolo ItaliaOggi
del 22.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio -
Rilascio di un’autorizzazione - Inosservanza
del dovere di compiere l’istruttoria per
verificare la sussistenza delle condizioni
richieste - Violazione di legge - Art. 3 L.
n. 241/1990.
L’inosservanza del dovere di compiere
un'adeguata istruttoria diretta ad accertare
la sussistenza delle condizioni richieste
per il rilascio di un'autorizzazione (nella
specie, permesso di costruire) è idonea ad
integrare la violazione di legge, rilevante
ai fini della sussistenza del reato di abuso
di ufficio, dal momento che l’istruttoria
amministrativa è comunque imposta da una
norma generale sul procedimento
amministrativo, prevista dalla L. 07.08.1990. n. 241, art. 3, costituendo una fase
procedimentale essenziale e incidente
direttamente sul momento finale della
decisione, in cui i diversi interessi,
pubblici, collettivi e privati, devono
essere ponderati (Cass, Sez. 6^, 04.11.2004, n. 69, Palascino;
Sez. 6^, 07.04.2005, n. 18149, Fabbri).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Violazione di
strumenti urbanistici - Integrazione del
reato di abuso di ufficio - Possibilità -
Fondamento.
La violazione di strumenti urbanistici, pur
non potendosi questi configurare come norme
di legge o di regolamento, può integrare il
reato di abuso d'ufficio, in quanto
rappresenta solo il presupposto di fatto
della violazione della normativa legale in
materia urbanistica, alla quale deve farsi
comunque riferimento quale dato strutturale
della fattispecie delittuosa di cui all'art.
323 c.p. (Cass. Sez. 6, 25.01.2007, n.
11620, Pellegrino).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio -
Concorso del privato - Presupposti -
Presentazione della sola istanza relativi ad
un atto rivelatosi poi illegittimo -
Insufficienza.
Ai fini della configurabilità del concorso
del privato nel reato di abuso di ufficio,
anche se destinatario dell'ingiusto
vantaggio patrimoniale, è necessaria la
dimostrazione che questi abbia posto in
essere una condotta causalmente rilevante
nella realizzazione della fattispecie
criminosa, partecipando con comportamenti
diretti a determinare o ad istigare il
pubblico ufficiale ovvero accordandosi con
quest'ultimo (Sez. 6A, 25.05.1995, n.
2140, Tontoli).
Di conseguenza deve escludersi ogni forma di
concorso nel caso in cui il privato si
limiti alla presentazione della semplice
istanza relativa a un atto che, nel
concreto, risulti illegittimo (tra le tante
v., Sez. 6, 12.07.2000. Margini).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Delitti contro la
P.A. - Concorso del privato nel delitto di
abuso d'ufficio - Mera coincidenza tra la
richiesta del privato e il provvedimento
posto in essere dal pubblico funzionario -
Idoneità ad integrare il concorso -
Esclusione - Ragioni.
In tema di delitti contro la P.A., al fine
di affermare la sussistenza del concorso del
privato nel reato di abuso di ufficio, la
prova che l'atto amministrativo è il
risultato della collusione tra privato e
pubblico funzionario non può essere dedotta
dalla mera coincidenza tra la richiesta del
primo e il provvedimento posto in essere dal
secondo, essendo invece necessario che il
contesto fattuale, i rapporti personali tra
le parti o altri dati di contorno dimostrino
che la presentazione della domanda è stata
preceduta, accompagnata o seguita da
un'intesa col Pubblico funzionario, o
comunque da pressioni dirette a
sollecitarlo, ovvero a persuaderlo al
compimento dell'atto illegittimo e,
nonostante ciò, venga adottato; va infatti
considerato che il privato, contrariamente
al pubblico funzionario, non è tenuto a
conoscere le norme che regolano l’attività
di quest'ultimo, né a conoscere le
situazioni attinenti l’ufficio che possano
condizionare la legittimità dell’atto(conf.,
ex plurimis, Cass. sez. 6 12/2003).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Falso documentale
- Natura plurioffensiva.
Il falso documentale ha natura
plurioffensiva: l'obiettivo generalmente
perseguito dal falsario non è infatti quello
precipuo dell'offesa della fede pubblica,
bensì lo scopo ulteriore cui è diretta
l’attività criminosa, onde il falso finisce
in genere con l'aggredire gli specifici
interessi di volta in volta lesi dall'uso
del documento falsificato.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Falso materiale e
falso ideologico - Differenza.
Laddove il falso materiale attiene
generalmente alla forma esteriore del
documento, aggredendo il carattere della
genuinità dell'atto, il falso ideologico, o
falso intellettuale, attiene invece al
contenuto di veridicità di un atto
materialmente integro, ossia si identifica
con dichiarazioni menzognere, aggredendo
quindi la veridicità del documento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Falso ideologico
- Dolo richiesto per il perfezionamento del
reato - Dolo generico.
Il dolo richiesto al fine del perfezionarsi
del reato di falso ideologico è quello
generico, consistente nella volontarietà e
consapevolezza della falsa attestazione, non
essendo invece richiesto né l’animus nocendi,
né l’animus decipendi.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Falso ideologico
- Occultamento della situazione reale -
Necessità.
Il falso ideologico presuppone
necessariamente l'occultamento della
situazione reale. La condotta criminosa è
scindibile in 2 momenti: l'attestazione del
fatto non vero e l'occultamento di quello
vero.
Quando l'attestazione del fatto -pur
incompleta o minimizzata- consente di
pervenire all'individuazione del fatto vero,
essa non può essere ritenuta falsa (Cass.,
V, 17/04/1992, Montalbano).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - falso in atto
pubblico - Bene tutelato - Affidamento nella
corrispondenza al vero delle informazioni
contenute nell’atto.
Nel falso ideologico in atto pubblico il
bene tutelato è quello dell'affidamento che
chi prende cognizione dell'atto fa nella
corrispondenza al vero dell'informazione che
l'atto contiene, secondo il significato
comunemente dato alle espressioni utilizzate
in quel determinato contesto.
Non è
necessario , ai fini della rilevanza penale, né la determinazione di un danno ulteriore
per l'amministrazione, né il pregiudizio
derivante dalla lesione di un interesse
probatorio connesso all’oggetto materiale
della condotta di falsificazione (S.C., sez.
V, 21/11/1996, Meloro).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio -
Oggetto del reato - Soggetti attivi - Reato
proprio non esclusivo - Attuazione per
interposta persona - Concorso nel reato
dell’extraneus.
L'abuso di ufficio è fattispecie legale
volta a reprimere quei fatti illeciti che si
concretizzano nell'esercizio distorto e
strumentale di un pubblico ufficio, ovvero
delle potestà pubblicistiche connesse
all'esercizio dell'ufficio, al fine della
realizzazione di un ingiusto vantaggio
patrimoniale, o del danno ingiusto,
perseguito attraverso la violazione di norme
o regolamenti. Oggetto del reato è la
lesione del buon funzionamento della P.A..
Quanto ai soggetti attivi del reato,
trattasi di tipica figura di reato proprio
ma non esclusivo, onde a ciò consegue la
possibilità di attuare il fatto tipico anche
per interposta persona e la applicabilità
del concorso nel reato dell'extraneus -
secondo i principi generali dell'istituto
del concorso di persone nel reato- senza
tuttavia che tale apporto dell'extraneus
possa essere considerato imprescindibile per
la configurazione dell'illecito.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio -
Art- 323 c.p. - Violazione di norme di leggi
o regolamento - Atto amministrativo
illegittimo per violazione di legge -
Differenza.
Il novellato art. 323 c.p. richiede
espressamente, al fine del configurarsi
dell’elemento oggettivo del reato, che
i'ingiusto danno o vantaggio venga
perseguito mediante la violazione di norme
di legge o di regolamento, concetto questo
che non va confuso con quello, più ampio, di
atto amministrativo illegittimo per
violazione di legge, atteso che il termine
legge riportato dall'art. 26 del T.U. sul
C.d S. -e cui si riferisce il vizio
dell'atto amministrativo- include non solo
le fonti primarie di produzione del diritto,
ma anche qualunque altro atto o fatto che
costituisca fonte normativa in senso lato,
mentre invece non possono ricomprendersi
nella previsione dell'art. 323 c.p. le fonti
normative diverse da quelle primarie e
secondarie. Il concetto di violazione di
legge come vizio dell'atto amministrativo è
invece più ristretto di quello cui si
riferisce l’art. 323 cp, atteso che
quest’ultimo si riferisce non
necessariamente, o esclusivamente, -come
nel caso del vizio dell'atto- alla attività
del p.u. che si sia tradotta in atti
amministrativi, bensì a qualsivoglia
attività o comportamenti posti in essere in
violazione di legge, pur se non tradottisi
in atti amministrativi.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio -
Condotta punibile - Azione od omissione.
In tema di abuso di ufficio, l’attuale
previsione normativa, presupponendo la
violazione di una norma di legge o di
regolamento, che a sua volta può contenere
un obbligo di agire a carico del pubblico
funzionario, consente la punibilità di un
abuso commesso sia con una condotta attiva
che omissiva. Laddove infatti è sancito un
obbligo di agire a carico del funzionario
pubblico, l'eventuale omissione perpetrata,
se diretta a procurare un vantaggio
ingiusto, non può che determinare la
responsabilità dello stesso.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio -
Art. 323 c.p. - Vantaggio ingiusto - Doppia
condizione - “Non iure” e “contra ius”.
Affinché il vantaggio previsto dall'art. 323
c.p. possa considerarsi ingiusto, occorre la
doppia condizione che esso sia prodotto "non
iure" e inoltre che sia "contra ius",
vale a dire che risultato dell'abuso si
presenti come contrario all'ordinamento
giuridico.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio -
Dolo intenzionale.
In tema di abuso d’ufficio, il dolo
intenzionale può correttamente intendersi
integrato dalla coscienza e volontà non solo
del fatto tipico, e dunque delle specifiche
modalità di causazione dell'evento
(violazione di norme ecc.), ma anche
dell'evento di danno o di ingiusto
vantaggio, risultando invece irrilevante il
movente, ossia la motivazione induce il
soggetto a perseguire la realizzazione del
reato come fine della condotta (TRIBUNALE di
Salerno, Ufficio del G.I.P.,
sentenza 21.12.2010 n. 683 - link
a www.ambientediritto.it). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Il conferimento di incarichi dirigenziali a
termine negli Enti Locali (ANCI e UPI,
nota 21.12.2010). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: La
mancata unità crea confusione e ostacola le
scelte.
La
delibera 09.12.2010 n. 121
emanata dalla Civit giunge in una fase
temporale alquanto problematica per le
autonomie locali, in quanto oltre a essere
alla prese con la predisposizione dei
bilanci e con i problemi connessi ai tagli
imposti dalla finanziaria, si trovano ora a
stringere i tempi relativamente alle
modifiche da apportare ai propri regolamenti
di organizzazione, alla nomina dell'Oiv e al
sistema di valutazione del personale
dirigente e non, imposti dal decreto
Brunetta entro il termine del 31.12.2010.
In tale contesto, è sorta un'ulteriore
diatriba che sta tergiversando nella prassi
degli enti, scaturita dall'avvicendarsi di
indicazioni contrastanti emerse dal
documento di linea guida approvato dall'Anci
e passate al vaglio anche da parte della
Civit, chiamata a esprimere una valutazione
circa i contenuti dello stesso.
Il documento Anci affermava infatti che
nella nomina degli Oiv vi era la possibilità
da parte degli enti di prevedere la presenza
di un soggetto interno, nella veste di
coordinatore della struttura organizzativa
(segretario o direttore generale) e pertanto
conoscitore degli assetti interni: nel giro
di pochi giorni, in seguito ad un noto
parere messo dalla Civit (in risposta a un
quesito avanzato nel mese di novembre dal
comune di Cantù), si era affermato che i
componenti dell'Oiv dovevano risultate tutti
esterni e ciò avrebbe probabilmente
richiesto la preventiva ricerca di soggetti
con i requisiti indicati dalla delibera
Civit 4/2010 e la copertura finanziaria da
ricercarsi possibilmente in altre aree del
bilancio, pur consapevoli della necessità di
mantenere l'invarianza della spesa
(ulteriore aspetto contraddittorio).
La delibera 121/2010, considerando
probabilmente il fatto che la maggior parte
degli enti locali si trova in difficoltà
anche nel cercare di adempiere ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 20.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: «Giudici»
facoltativi negli enti. I comuni non devono
istituire il nuovo organismo di valutazione.
La Civit risponde alle indicazioni dell'Anci
su come costruire i piani delle performance.
La Civit risponde all'Anci. Le linee guida
sulla performance dell'associazione dei
comuni sono state passate al setaccio dalla
commissione guidata da Antonio Martone.
Le osservazioni fissano degli elementi
importanti nelle scelte delle autonomie,
soprattutto in questo periodo di adeguamento
dei propri ordinamenti. Non va infatti
dimenticato che gli enti locali hanno tempo
fino al 31 dicembre per individuare e
precisare strumenti propri per applicare
compiutamente la riforma Brunetta. Certo, i
tempi si sono allungati e ora è una corsa al
foto-finish.
Le preziose indicazioni arrivano purtroppo a
oltre un anno dell'entrata in vigore del
Dlgs 150/2009 e dopo tutte le difficoltà
interpretative nella concreta attuazione. La
delibera 09.12.2010 n. 121 della
Civit mette quindi un paletto chiaro a tutta
la riforma con due indicazioni specifiche.
Il principio è fondamentale: gli enti locali
si devono adeguare esclusivamente alle
disposizioni indicate dall'articolo 16 del
decreto (richiamate armonicamente
dall'articolo 74), mentre è facoltà prendere
spunto dalle altre disposizioni per dare
maggiore coerenza al sistema. La prima
questione specifica riguarda il piano della
performance.
L'articolo 10 non è tra le norme di
adeguamento e quindi l'Anci ha ritenuto che
nel piano esecutivo di gestione vi fossero
tutti gli elementi richiesti alla Pa. Tra
l'altro, mentre è chiaro che anche le
autonomie debbano adottare un sistema di
misurazione e valutazione della performance
individuale, quella organizzativa è
disciplinata da un altro articolo (il numero
8) di non diretto adeguamento.
Per la Civit però il Peg degli enti locali è
un po' incompleto per essere equiparato al
piano della performance e propone quindi
tutta una serie di correttivi da porre in
essere. Correttivi interessanti che di fatto
dovrebbero comunque già rientrare ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 20.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Bloccate
anche le vecchie progressioni di carriera.
Promozioni. Effetti solo sullo status
giuridico.
Il blocco degli effetti
economici correlati alle progressioni di
carriera ricomprende tutte le vecchie
progressioni, verticali e orizzontali.
La Corte dei conti Lombardia, con il
parere 30.11.2010 n.
1015, interpreta in modo estensivo il
significato delle «progressioni di
carriera comunque denominate» di cui
all'articolo 9, comma 21, del Dl 78/2010.
Progressioni che possono spiegare effetti
solo giuridici e non anche economici nel
triennio 2011/2013.
Secondo la dottrina prevalente, le
progressioni di carriera facevano
riferimento a quelle disciplinate
nell'articolo 24 del Dlgs 150/2009 ovvero le
vecchie progressioni verticali. Al
contrario, la Corte ritiene che la norma
abbia una «estensiòne lata» e debba
trovare concreta applicazione a prescindere
dal nomen juris, nel senso che «ogni
variazione di inquadramento del dipendente
produrrà effetti soltanto sullo status
giuridico, ma non sul trattamento economico
dell'impiegato».
La motivazione si basa sul testo normativo,
il quale parla di progressioni di carriera «comunque
denominate». Poiché la norma non ha
effetti retroattivi, la Corte ammette i
benefici economici delle progressioni
orizzontali disposte nel 2011 con efficacia
retroattiva al 2010 a condizione che i
presupposti per l'inquadramento siano
maturati nel corso del 2010 e che non si
tratti di un comportamento volto a eludere
il divieto di progressione economica nel
triennio 2011-2013 ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 20.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Legittime
le limitazioni sul danno d'immagine alla Pa.
Corte costituzionale. Respinte dieci cause
riunite.
La Corte costituzionale
"salva" la limitazione della responsabilità
dei dipendenti pubblici per il «danno
d'immagine» provocato all'amministrazione di
appartenenza, così come ridisegnata e
ridotta dal decreto legge "anticrisi"
78/2009.
I giudici della Consulta hanno respinto, con
la
sentenza 15.12.2010
n. 355, ben dieci ricorsi riuniti sul
tema, per fatti molto eterogenei si va dalla
pretesa risarcitoria contro poliziotti
penitenziari accusati di violenza sessuale
su detenuti, agli amministratori di aziende
municipalizzate troppo sbrigativi
nell'aprire centri "salute", dal
direttore regionale per la sanità che spende
troppo e male, ai dirigenti comunali che non
raggiungono le quote di raccolta
differenziata, fino al poliziotto che
pretendeva di entrare gratis nei locali
pubblici.
Tutte ipotesi, queste, che dallo scorso anno
non sono più perseguibili dalla procure
presso la Corte dei conti per «danno
d'immagine», appunto, perché o non si
tratta di reati, oppure sono reati ma' fuori
dal novero di quelli che il dl 78 ha
previsto "con aggravio" erariale (una
dozzina di fattispecie che partono dal
peculato e dalla malversazione, passano
dalla corruzione e dall'abuso di ufficio e
arrivano all'interruzione di pubblico
servizio con le altre varianti del capo I,
titolo H del libro II del codice: delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione). ...
(articolo Il Sole 24
Ore del 16.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Indennizzo
per la lesione all'immagine solo se c'è
reato. P.a., risarcimento danni limitato.
Il risarcimento del
danno all'immagine della pubblica
amministrazione resta limitato ai soli casi
in cui sia stato commesso (e accertato con
sentenza di condanna passata in giudicato)
un reato contro la stessa p.a..
A nulla sono valsi i ricorsi della prima
sezione giurisdizionale centrale d'appello
della Corte conti e di ben sei sezioni
regionali (Umbria, Calabria, Campania,
Toscana, Sicilia e Lombardia) per scardinare
la mini-riforma dei giudizi contabili
inserita dal parlamento in sede di
conversione del decreto anticrisi del 2009
(dl 78/2009) e subito corretta col
successivo decreto legge n. 103/2009 (si
veda ItaliaOggi dell'01/08/2009).
Lo ha stabilito la Consulta nella
sentenza 15.12.2010 n.
355, depositata ieri in cancelleria e
redatta da Alfonso Quaranta, con cui le
censure mosse dalla Corte conti sono state
giudicate in parte infondate e in parte
inammissibili.
Le norme impugnate, sin dalla loro
approvazione, hanno suscitato subito forti
polemiche per i presunti paletti introdotti
all'azione del pubblico ministero contabile
che ora, per poter iniziare l'attività di
indagine, ha la necessità di avere in mano
una notizia di danno «specifica e
concreta».
Venivano fatte salve le fattispecie di danno
erariale di tipo sanzionatorio in cui è la
legge stessa ad affermare che una
determinata condotta (per esempio, affidare
consulenze o, nei comuni, contrarre debiti
per finanziare la spesa corrente)
costituisce danno erariale.
Sul danno all'immagine la riforma (art. 17,
comma 30-ter, del dl 78/2009) ha previsto
che il pm contabile possa esercitare
l'azione pér il risarcimento solo dopo
sentenza irrevocabile di condanna del
dipendente pubblico per reati contro la
pubblica amministrazione. E ha stabilito nel
contempo che il decorso del termine di
prescrizione (5 anni) sia sospeso fino alla
conclusione del processo penale.
Le sei sezioni regionali della Corte conti
hanno sollevato la questione di legittimità
ritenendo le norme lesive di un folto gruppo
di disposizioni costituzionali. ...
(articolo ItaliaOggi
del 16.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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INCARICHI PROFESSIONALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Comune
di San Giorgio Jonico (TA) - Il Sindaco
chiede il parere di questa Corte in
ordine all’ambito applicativo della norma
dell’art. 25 della legge n. 724 del
23.12.1994; chiede cioè se il divieto -ivi
previsto- di conferimento di incarichi di
consulenza, collaborazione, studio e ricerca
per chi abbia cessato volontariamente dal
servizio a determinate condizioni (privo del
requisito previsto per il pensionamento per
vecchiaia, ma in presenza di quello per la
pensione anticipata di anzianità), da parte
dell’amministrazione di provenienza, si
riferisca solo ai rapporti di consulenza
oppure sia da applicarsi anche ai casi di “incarichi
a contratto ex art. 110, comma 2, TUEL”.
---------------
Con riferimento agli
“incarichi a contratto ex art. 110, comma 2,
TUEL” la norma citata è da disapplicare alla
luce dell’intervenuta modifica dell’art. 19
D.Lgs. n. 165/2001 da parte dell’art. 40
D.Lgs. n. 150/2009.
Gli incarichi “a contratto” possono essere
conferiti dagli enti locali esclusivamente
ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 6-ter, del
D.Lgs. 165/2001, con relativa necessità di
una procedura comparativa volta alla
selezione del destinatario dell’incarico.
La ratio della norma di divieto di cui alla
legge n. 724/1994 è da ravvisarsi in un
duplice obiettivo: da una parte,
salvaguardare l’imparzialità e la
trasparenza nel conferimento degli
incarichi, atteso che è proprio nel
particolare caso di ex dipendenti
dell’amministrazione che tali esigenze si
pongono in modo più pressante; dall’altra,
garantire risparmi di spesa, impedendo il
cumulo tra pensione e retribuzione.
Orbene, il primo dei due obiettivi –al cui
perseguimento contribuiscono oggi
l’implicita abrogazione dell’art. 110 TUEL e
la previsione, ai sensi dell’intervenuta
novella del corrente anno, dell’obbligo di
procedura comparativa (art. 19, comma 1-bis,
D.Lgs. n. 165 nuovo testo) e di sostanziali
restrizioni quantitative di utilizzo
dell’istituto (art. 19, comma 6)– è
realizzato dalla norma in esame nel senso di
seguito esposto. E’ la stessa Corte
Costituzionale, supremo giudice delle leggi,
che ha avuto modo di chiarire come “la
disposizione tende ad arginare il fenomeno
di dimissioni accompagnate da incarichi ad
ex dipendenti, sì da garantire la piena ed
effettiva trasparenza e la imparzialità
dell'azione amministrativa” (sentenza n.
406/1995).
Nel contesto dell'art. 25 della legge n.
724/1994, dunque, la “trasparenza” e
l'“imparzialità” passano da attributi
generali dell’azione amministrativa a
specifici beni-valori da tutelare, in
relazione agli abusi intrinsecamente
presenti nel conferimento di incarichi a
chi, già dipendente dall'Amministrazione che
attribuisce gli incarichi stessi, ha
volontariamente posto fine al suo rapporto
di servizio con l’Amministrazione medesima,
così manifestando un chiaro disinteresse
all’espletamento di ulteriori attività
lavorativa con essa (Corte Conti, Sezione
Giurisdizionale Umbria, n. 235/2006).
Risulterebbe infatti contraddittorio, e
perciò in contrasto con i canoni di
giustificatezza e ragionevolezza che
presiedono alla trasparenza ed
all'imparzialità amministrativa, ex artt. 3
e 97 della Costituzione, affidare incarichi
ai dipendenti pubblici che volontariamente
cessino dal servizio, dimostrando così di
non volere più prestare il proprio operato a
vantaggio della loro ex Amministrazione di
appartenenza. E’ evidente infatti
l'irrazionalità, anche economica, del
conferimento di un incarico in simili
condizioni, ove si consideri che l’attività
commissionata con l’incarico stesso sarebbe
stata remunerata con il solo stipendio, se
il dipendente fosse rimasto ancora in
servizio, laddove -dopo le dimissioni- il
compenso per il ripetuto incarico si
aggiunge alla pensione, ossia alla
“retribuzione differita” dall’ex dipendente
medesimo, con un sensibile aumento dei costi
complessivi generali e, soprattutto, senza
assicurare una nuova professionalità di
ricambio, alla conclusione dell’incarico.
... il riferimento contenuto nel quesito
agli “incarichi a contratto ex art. 110,
comma 2, TUEL” è da considerare
improprio alla luce dell’interpretazione,
già sostenuta da questa Sezione, secondo la
quale la norma citata è da disapplicare alla
luce dell’intervenuta modifica dell’art. 19
D.Lgs. n. 165/2001 da parte dell’art. 40
D.Lgs. n. 150/2009.
I commi 1 e 2 dell’art. 110 TUEL risultano
non più applicabili, in quanto incompatibili
con la cd. riforma Brunetta e con una
lettura costituzionalmente orientata delle
norme, come riformulate.
Le tesi contrarie, basate essenzialmente sui
due elementi della “specialità”
dell’art. 110 e della “clausola di
rafforzamento” contenuta nell’art. 1,
comma 4, dello stesso TUEL, sono così state
sconfessate (parere
17.06.2010 n. 44 Sezione Regionale di
Controllo Puglia). Ne consegue che gli
incarichi “a contratto” possono
essere conferiti dagli enti locali
esclusivamente ai sensi dell’art. 19, commi
6 e 6-ter, del D.Lgs. 165/2001 (Corte
Costituzionale, sentenza 12.11.2010 n. 324),
con relativa necessità di una procedura
comparativa volta alla selezione del
destinatario dell’incarico.
La tendenza del legislatore in questi ultimi
anni, infatti, procede nel senso della
creazione di un assetto della dirigenza
pubblica prevalentemente fondato su rapporti
di lavoro a tempo indeterminato ai quali si
acceda mediante pubblica procedura
selettiva, con conseguente restrizione degli
spazi riservati ai contratti a termine,
specie se conferiti sulla base di elementi
di fiduciarietà.
Tale volontà tendenziale è desumibile anche
dalla riduzione delle quote percentuali di
dotazione organica entro cui è possibile il
conferimento degli incarichi, come previsto
dalla legge delega n. 15/2009 (poi sfociata
nel D.Lgs. n. 150/2010) rispetto alla
normativa previgente.
Occorre a questo punto, al fine di risolvere
la questione sottoposta all’odierna analisi,
interrogarsi sull’effettiva natura dei cd. “incarichi
a contratto” di cui all’art. 110 TUEL.
Tale norma dispone che l'affidamento degli
incarichi da parte degli enti locali possa
avvenire con contratto a tempo determinato
di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, con contratto di
diritto privato, purché il soggetto
incaricato disponga dei requisiti necessari
per la copertura della qualifica
professionale cui è destinato.
Detti incarichi, attribuiti al di fuori
della dotazione organica per espressa
previsione di legge, non possono avere
durata superiore al mandato elettorale del
sindaco. La specifica natura dei rapporti di
lavoro che ne derivano (chiarita anche dalla
rubrica della norma), è contrattuale; essi
non danno infatti diritto all'inserimento
nella dotazione organica
dell'amministrazione conferente, bensì
comportano l'affiancamento, alla dirigenza
di ruolo, di dirigenti non di ruolo, con
incarichi specifici e a tempo determinato.
Che si tratti poi di rapporti di lavoro
subordinato, è desumibile dal fatto che i
dirigenti o i responsabili di servizio,
destinatari della norma, risultano
sottoposti alle direttive degli organi
politici, elemento che contraddistingue,
congiuntamente ad altri indici sintomatici
-quali ed esempio l’essere oggetto della
prestazione una obbligazione di risultati e
non di mezzi- proprio il rapporto di lavoro
subordinato.
Sotto questo profilo tali incarichi si
differenziano dai contratti d'opera
professionale, nei quali, al contrario, non
è presente alcuna soggezione alle direttive
del committente, né vi è obbligazione di
risultato, bensì di mezzi, in quanto il
professionista svolge il suo operato
fornendo al committente un’opera o un
servizio verso un corrispettivo.
Ora, ad avviso della scrivente Sezione, la
ratio della norma di divieto di cui
alla legge n. 724/1994 è da ravvisarsi in un
duplice obiettivo: da una parte,
salvaguardare l’imparzialità e la
trasparenza nel conferimento degli
incarichi, atteso che è proprio nel
particolare caso di ex dipendenti
dell’amministrazione che tali esigenze si
pongono in modo più pressante; dall’altra,
garantire risparmi di spesa, impedendo il
cumulo tra pensione e retribuzione.
Orbene, il primo dei due obiettivi –al cui
perseguimento contribuiscono oggi
l’implicita abrogazione dell’art. 110 TUEL e
la previsione, ai sensi dell’intervenuta
novella del corrente anno, dell’obbligo di
procedura comparativa (art. 19, comma 1-bis,
D.Lgs. n. 165 nuovo testo) e di sostanziali
restrizioni quantitative di utilizzo
dell’istituto (art. 19, comma 6)– è
realizzato dalla norma in esame nel senso di
seguito esposto. E’ la stessa Corte
Costituzionale, supremo giudice delle leggi,
che ha avuto modo di chiarire come “la
disposizione tende ad arginare il fenomeno
di dimissioni accompagnate da incarichi ad
ex dipendenti, sì da garantire la piena ed
effettiva trasparenza e la imparzialità
dell'azione amministrativa” (sentenza n.
406/1995).
Nel contesto dell'art. 25 della legge n.
724/1994, dunque, la “trasparenza” e
l'“imparzialità” passano da attributi
generali dell’azione amministrativa a
specifici beni-valori da tutelare, in
relazione agli abusi intrinsecamente
presenti nel conferimento di incarichi a
chi, già dipendente dall'Amministrazione che
attribuisce gli incarichi stessi, ha
volontariamente posto fine al suo rapporto
di servizio con l’Amministrazione medesima,
così manifestando un chiaro disinteresse
all’espletamento di ulteriori attività
lavorativa con essa (Corte Conti, Sezione
Giurisdizionale Umbria, n. 235/2006).
Risulterebbe infatti contraddittorio, e
perciò in contrasto con i canoni di
giustificatezza e ragionevolezza che
presiedono alla trasparenza ed
all'imparzialità amministrativa, ex artt. 3
e 97 della Costituzione, affidare incarichi
ai dipendenti pubblici che volontariamente
cessino dal servizio, dimostrando così di
non volere più prestare il proprio operato a
vantaggio della loro ex Amministrazione di
appartenenza. E’ evidente infatti
l'irrazionalità, anche economica, del
conferimento di un incarico in simili
condizioni, ove si consideri che l’attività
commissionata con l’incarico stesso sarebbe
stata remunerata con il solo stipendio, se
il dipendente fosse rimasto ancora in
servizio, laddove -dopo le dimissioni- il
compenso per il ripetuto incarico si
aggiunge alla pensione, ossia alla “retribuzione
differita” dall’ex dipendente medesimo,
con un sensibile aumento dei costi
complessivi generali e, soprattutto, senza
assicurare una nuova professionalità di
ricambio, alla conclusione dell’incarico.
Così individuati la ratio, le
finalità e l’oggetto specifico della tutela
del “divieto” posto dall'art. 25
della legge n. 724/1994, è evidente che esso
copre ogni forma di incarico, e non solo
quelli di consulenza in senso stretto.
D’altronde se, ai fini di una diversa
conclusione, può indurre a dubbi
l'intestazione dell'art. 25, che menziona
solo gli “incarichi di consulenza”,
la lettera della norma, alla luce
dell’indagine appena tratteggiata circa
l’intento del legislatore, induce a
ritenere, ad avviso di questa Sezione, che
essa sia da riferirsi oltre che agli “incarichi
di consulenza, studio e ricerca”, anche
a quelli che danno luogo ad un rapporto di
lavoro subordinato (Corte dei Conti, Sez.
regionale di controllo Puglia,
parere 15.12.2010 n. 167). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Le mansioni superiori non
assumono rilievo neppure per ciò che
riguarda la mera maggiorazione retributiva.
Il pacifico e consolidato orientamento della
giurisprudenza amministrativa formatosi
nella materia per cui è causa trova ampio ed
esaustiva esposizione nella sentenza n. 332
dell’08.02.2005 della V Sezione del
Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio
non ravvisa motivo per discostarsi, e della
quale, per chiarezza espositiva, è opportuno
riportare i passaggi essenziali alla
definizione della controversia:
“…le… mansioni superiori non assumono
rilievo neppure per ciò che riguarda la mera
maggiorazione retributiva;
- è già stato autorevolmente affermato che
l'art. 36 Cost., che sancisce il principio
di corrispondenza della retribuzione dei
lavoratori alla qualità e quantità di lavoro
prestato, non può trovare incondizionata
applicazione nel rapporto di pubblico
impiego, concorrendo in detto ambito altri
principi di pari rilevanza costituzionale,
quali quelli previsti dall' art. 98 Cost.
(che nel disporre che «i pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della Nazione»
vieta che la valutazione del rapporto di
pubblico impiego sia ridotta alla pura
logica del rapporto di scambio ) e dall'
art. 97 Cost. (contrastando l'esercizio di
mansioni superiori rispetto alla qualifica
rivestita con il buon andamento e l'
imparzialità dell' Amministrazione, nonché
con la rigida determinazione delle sfere di
competenza, attribuzioni e responsabilità
proprie dei funzionari) (sul punto, già A.P.
n. 22 del 19.11.1999);
- il Supremo consesso della giurisdizione
amministrativa, già con la citata decisione
(e successivamente con le decisioni nn. 10
ed 11 del 2000) ha avuto modo di precisare
che nell'ambito del pubblico impiego è la
qualifica e non le mansioni il parametro al
quale la retribuzione è inderogabilmente
riferita, considerato anche l'assetto rigido
della Pubblica amministrazione sotto il
profilo organizzatorio, collegato anch'esso,
secondo il paradigma dell'art. 97, ad
esigenze primarie di controllo e
contenimento della spesa pubblica; con la
conseguenza che l'Amministrazione é tenuta
ad erogare la retribuzione corrispondente
alle mansioni superiori solo quando una
norma speciale consenta tale assegnazione e
la maggiorazione retributiva;
-ciò non sussiste nel caso in esame, che
verte sulla pretesa retributiva di
dipendente di Ente locale;
- sulla materia, infatti, a parte i principi
generali sopra enunciati, giova rilevare che
tutte le disposizioni dei regolamenti
organici dei dipendenti degli Enti locali
che, ai sensi dell'art. 220 T.U. 03.03.1934
n. 383, attribuivano rilevanza allo
svolgimento di mansioni superiori svolte,
sono state abrogate per incompatibilità
dall' art. 6 D.L. 29.12.1977 n. 946, come
convertito dalla L. 27.02.1978 n. 43, ( con
il quale è stato vietato agli Enti predetti
di erogare ogni trattamento economico
previsto dagli accordi nazionali), il cui
contenuto è stato più volte ribadito e da
ultimo confermato dall'art. 11 L. 09.02.1983
n. 93 (in termini, Sez. V. n. 3326 del
15.06.2000 e, già prima, n. 1307 del
04.11.1996);
- nella ricostruzione storica
dell’evoluzione dell’istituto, con riguardo
al graduale passaggio alla «privatizzazione»
del rapporto di impiego dei pubblici
dipendenti, è stato anche osservato come
soltanto l'art. 57 del D.L.vo 03.02.1993 n.
29 ha introdotto (in attuazione della delega
legislativa contenuta nell'art. 2, lett. n),
della L. 23.10.1992 n. 421) una nuova,
completa disciplina dell'attribuzione
temporanea di mansioni superiori,
riconoscendo entro certi limiti rilevanza
economica a detta attribuzione, con
disposizioni peraltro innovative del
pregresso sistema (IV Sez., n. 1205 del
12.11.1996 n. 1205);
- è stato però rilevato come la norma sia
stata poi abrogata dall'art. 43 del D.L.vo
31.03.1998 n. 80, senza avere avuto mai
applicazione (la sua operatività è stata più
volte differita, da ultimo, al 31.12.1998
con l'art. 39, comma 17, della L. 27.12.1997
n. 449); la materia è stata poi disciplinata
dall'art. 56 del D.L.vo n. 29 del 1993 (nel
testo sostituito con l'art. 25 del D.L.vo n.
80 del 1998), che (come già l'art. 56 comma
2 nel testo originario) ha confermato
l'indirizzo elaborato dal Consiglio di
Stato;
- detta norma, nella sua originaria
formulazione, prevedeva espressamente la
retribuibilità dello svolgimento delle
mansioni superiori, ma (comma 6) ne rinvia
l'applicazione in sede di attuazione della
nuova disciplina degli ordinamenti
professionali prevista dai contratti
collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita;
- essa disponeva, infatti che «fino a tale
data, in nessun caso lo svolgimento di
mansioni superiori rispetto alla qualifica
di appartenenza può comportare il diritto a
differenze retributive o ad avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale
del lavoratore» (art. 56 citato comma 6);
- le parole «a differenze retributive o»
sono state soppresse dall'art. 15 del D.L.
vo 29.10.1998 n. 387 (pubblicato sulla G.U.
07.11.1998 n. 261), ma ovviamente con
effetto dalla sua entrata in vigore, sicché
l'innovazione, esulando dall'ambito
temporale coinvolto dalla presente vertenza,
non esplica su di essa alcuna efficacia (in
termini, le già citate decisione dell’AP. n.
10 ed 11 del 2000 e 22 del 1999);
- non vi è ragione di dubitare della
legittimità costituzionale dell’art. 15
citato, per la parte in cui con conferisce
al riconoscimento in questione una portata
retroattiva, innanzitutto perché è
nell’ordine generale della funzione, che le
nuove norme non dispongano altro che per
l’avvenire, salvo differente scelta del
legislatore che (ove non sia espressamente
vietato dallo stesso sistema dei principi
costituzionali) è insindacabile anche dalla
Corte costituzionale e, sul piano logico, in
quanto, come ricostruito nelle citate
decisioni dell’Adunanza Plenaria (dalle
quali non vi è ragione di discostarsi)
altrettanti rilevanti principi
costituzionali, di pari grado rispetto a
quelli invocati da parte ricorrente,
precludevano, nel sistema del pubblico
impiego, la generalizzata applicazione del
differente principio affermato, in via
ordinaria, nel rapporto di lavoro
disciplinato dalla normativa privatistica
(art. 2103 Cod. civ., come sostituito
dall'art. 13 della legge 20.05.1970 n. 300
che, per quanto riguarda l'obbligo di
adeguare il trattamento economico alle
mansioni esercitate, è stato ritenuto
applicabile al settore dell'impiego pubblico
–in termini, per tutte, V Sez., 11.05.1989
n. 274- soltanto nei limiti previsti da
norme speciali);
…
ciò vale anche indipendentemente dalla
sussistenza o meno di disponibilità di
organico vacante e dello svolgimento in
concreto delle pretese mansioni superiori,
in quanto, il principio della irrilevanza
giuridica ed economica dello svolgimento, in
tutte le sue forme, di mansioni superiori
nell'ambito del pubblico impiego -salvo che
tali effetti derivino da un'espressa
previsione normativa- è un dato acquisito
alla giurisprudenza amministrativa (già
prima dell’insegnamento dell’Adunanza
Plenaria, fra le tante, IV Sez., 17.05.1997
n. 647; C.G.A.R.S. 27.05.1997 n. 197; V
Sez., 30.04.1997 n. 429, 24.03.1997 n. 290,
28.01.1997 n. 99; VI Sez., 26.06.1996 n. 860
e 10.02.1996 n. 189), che risponde
testualmente al dettato normativo (come
desumibile dalle fonti normative sopra
citate) e che, per ciò che concerne
specificamente i dipendenti degli enti
locali, trova conferma ulteriore, a
contrario, nella norma speciale, contenuta
nell’art. 72 D.P.R. 13.05.1987 n. 268, che
in via eccezionale (e dunque non
analogicamente estensibile), prevede la
corresponsione della retribuzione per lo
svolgimento di funzioni superiori, soltanto
allorché si tratti di incarichi di livello
dirigenziale, formalmente attribuiti,
relativamente a posti di responsabili delle
massime strutture organizzative dell’Ente,
subordinandola peraltro, al formale
conferimento dell’incarico da parte dei
competenti organi di vertice (non essendo
sufficiente la disposizione organizzativa
impartita dal superiore gerarchico)”.
Gli anzidetti consolidati principi
giurisprudenziali sono stati successivamente
confermati dall’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 3 del 23.03.2006 (TAR
Sardegna, Sez. II,
sentenza 14.12.2010 n. 2685 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Accesso di organizzazione sindacale
all’organizzazione dell’orario
di lavoro del personale della Polizia
Municipale.
In data 01.10.2010 è pervenuta al
Comune di Ciriè la richiesta di accesso
agli atti di un’organizzazione sindacale del
seguente tenore:
“La scrivente O.S., ai sensi della vigente
normativa, chiede le vengano forniti
tutti i dati necessari per la verifica di
una corretta applicazione dei dispositivi
contrattuali e concernenti taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro di
tutto il personale appartenente al Servizio
della Polizia Municipale.
A tal proposito si chiedono nello specifico
le bollature attestanti l’inizio e la fine
del servizio giornaliero, compresi gli
straordinari e tutte le prestazioni
lavorative
effettuate a qualunque altro titolo di ogni
dipendente del succitato Servizio a far data
dall'01/01/2009.
Si chiede inoltre, per lo stesso periodo di
riferimento, il corrispettivo delle ore
straordinarie liquidate e/o messe a recupero
per ognuno, nonché la quanificazione dei
servizi ed il trattamento economico
riconosciuto per prestazione lavorativa in
giorno di
riposo settimanale secondo la disciplina
dell’art. 24 CCNL 14/09/2000 e s.m..”
In ordine all’accoglimento della richiesta
l’amministrazione comunale ha
espresso le seguenti perplessità:
1 – la richiesta sembra tendere ad un
controllo generalizzato dell’operato
dell’Ente, vietato dall’art. 24, comma 3,
della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
2 – in alcune parti la richiesta è orientata
all’acquisizione di dati che devono
essere elaborati ad hoc dall’Ente, in quanto
non riportati in documenti amministrativi.
La vigente disciplina in tema di accesso
prevede che la legittimazione attiva
spetti a quanti “abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente
ad una
situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto
l’accesso”
(art. 22, 1° comma, legge n. 241 del 1990).
L’applicazione di tali previsioni alla
legittimazione attiva delle Organizzazioni
sindacali ha indotto il Consiglio di Stato
e, parallelamente, la Commissione (cfr.
parere
del 14.01.2009), secondo un ormai
consolidato orientamento, ad affermare che
le
Organizzazioni sindacali possono accedere ai
documenti amministrativi in materia di
gestione del personale solo quando l’istanza
è volta a tutelare un interesse proprio del
sindacato.
In altri termini, la giurisprudenza ha
interpretato il carattere della personalità
dell’interesse, ossia la riferibilità delle
situazioni a tutela delle quali l’interesse
è
azionato concretamente ed immediatamente
alla sfera giuridica dell’istante, nel senso
che questo debba essere proprio
dell’Organizzazione e non dei singoli
associati.
Inoltre, affinché le Organizzazioni
sindacali siano legittimate è necessario che
esista un rapporto di strumentalità tra il
documento amministrativo oggetto della
richiesta e la situazione giuridica
soggettiva sostanziale di cui si è titolari,
in quanto il
diritto di accesso deve essere riferito,
come si è detto, ad un interesse proprio
dell’Organizzazione sindacale.
In definitiva, le Organizzazioni sindacali,
quali soggetti rappresentativi di
interessi collettivi, non possono
considerarsi titolari di un potere generale
di controllo
sull’attività amministrativa inteso come
connotato implicito dell’attività sindacale,
idoneo a consentire comunque l’accesso a
tutti i documenti amministrativi, altrimenti
si
verrebbe ad estendere la latitudine dei
diritto di accesso ai documenti
amministrativi,
fino a configurarlo come una sorta di azione
popolare, diretta a consentire una forma di
controllo generalizzato sull’amministrazione
(cfr., tra i tanti, TAR Emilia Romagna –
Parma, sentenza 10.01.2003, n. 16).
Nella fattispecie, la richiesta dell’O.S.
sembra diretta all’accertamento del
rispetto del CCNL nell’organizzazione
dell’orario di lavoro e del trattamento
economico
del personale della Polizia Municipale, per
cui la motivazione che legittima all’accesso
è sussistente. Di contro, il contenuto della
richiesta e le modalità con le quali il
Comune
di Ciriè dovrebbe soddisfarla sembrano
giustificare le perplessità formulate
nell’istanza
di parere in quanto effettivamente
finalizzate ad un controllo generalizzato ed
implicanti
un’attività elaborativi da parte
dell’amministrazione comunale.
La richiesta dell’O.S. potrebbe,
conseguentemente, essere soddisfatta con una
informativa da parte del Comune
sull’applicazione in materia della
disciplina contenuta
del CCNL corredata da documentazione a
campione di posizioni lavorative di alcune
unità di personale ricadenti nelle
fattispecie oggetto della domanda di
accesso.
Peraltro, qualora l’O.S. istante avesse sede
legale nel Comune di Ciriè, si
renderebbe applicabile l’art. 10 del TUEL,
secondo il quale l’accesso al cittadino
(diritto
estensibile alle persone giuridiche e alle
associazioni) non incontra alcun limite
oggettivo per cui la richiesta pur così
“invasiva” dovrà essere accolta. Ovviamente
i
tempi del rilascio della documentazione non
potranno pregiudicare lo svolgimento
dell’ordinaria attività amministrativa
comunale
(Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi,
risposta del Plenum in seduta
del 14.12.2010
- link a www.commissioneaccesso.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Permessi per l'assistenza a familiari
disabili, modificata la L. 104/1992.
Varie modifiche alla disciplina dei permessi
per l’assistenza alle persone con gravi
disabilità sono introdotte nell’ordinamento
dalla L. 183/2010 entrata in vigore il
24.11.2010. È stata parzialmente innovata la
disciplina dettata dalla Legge n. 104/1992,
e dal decreto legislativo n. 151/2001.
Tra le principali novità: restrizione dei
soggetti legittimati a fruire dei permessi;
eliminazione del requisito della convivenza;
decadenza nel caso di insussistenza dei
requisiti; istituzione della banca dati
presso il Dipartimento della funzione
pubblica.
Due circolari, del Dipartimento della
Funzione Pubblica (n. 13 del 06.12.2010), e
dell’INPS (n. 155, del 03.12.2010)
chiariscono le nuove norme.
Con la nuova norma la legittimazione alla
fruizione dei permessi per assistere una
persona in situazione di handicap grave
spetta al coniuge e ai parenti e affini
entro il secondo grado. La nuova
disposizione menziona espressamente il
coniuge tra i lavoratori titolari della
prerogativa; si passa inoltre dal terzo al
secondo grado di parentela.
È prevista un’eccezione per i casi in cui i
genitori o il coniuge della persona da
assistere abbiano compiuto i 65 anni di età
o siano anch’essi affetti da “patologie
invalidanti” oppure siano deceduti o “mancanti”:
in tali casi la legittimazione alla
titolarità di permessi è estesa anche ai
parenti e affini entro il terzo grado.
L’espressione “mancanti” deve essere
intesa non solo come situazione di assenza
naturale e giuridica (celibato o stato di
figlio naturale non riconosciuto), ma
comprende anche ogni altra condizione ad
essa giuridicamente assimilabile,
continuativa e debitamente certificata
dall’autorità giudiziaria o da altra
pubblica autorità, quale: divorzio,
separazione legale o abbandono.
Il concetto di “patologia invalidante”
consente l’estensione dal secondo al terzo
grado di parentela o affinità. Possono
considerarsi invalidanti: le patologie acute
o croniche che determinano temporanea o
permanente riduzione o perdita
dell'autonomia personale; le patologie acute
o croniche che richiedono assistenza
continuativa o frequenti monitoraggi
clinici; le patologie acute o croniche che
richiedono la partecipazione attiva del
familiare nel trattamento sanitario (link a
www.governo.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Stretta
sui congedi per assistere i disabili.
Abrogata la norma che consentiva
l'astensione anche ai familiari non
conviventi entro il terzo grado.
Per il figlio portatore di handicap entrambi
i genitori hanno diritto ad assentarsi dal
posto di lavoro: il permesso, tuttavia, può
essere fruito dai genitori solo
alternativamente.
Lo stabilisce l'art. 24 della legge 183/2010
che apporta sostanziali modifiche ...
(articolo
Il Sole 24 Ore del 13.12.2010 -
link a www.ecostampa.com). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Mobilità
in uscita senza sostituzione. Non è
possibile indire concorsi per coprire il
personale trasferito ad altro ente. Corte
dei conti/1. La pronuncia delle sezioni
riunite di controllo rischia di limitare il
ricorso a tali procedure.
La mobilità in uscita non costituisce
cessazione e, quindi, non consente là
sostituzione tramite concorsi, ma solamente
con assunzioni in mobilità. E può essere
sostituita tramite concorso solo se è
diretta a un ente che non ha vincoli alle
assunzioni.
È questa la principale indicazione contenuta
nel
parere 06.12.2010
n. 59 della Corte dei conti, sezioni
riunite di controllo.
Una pronuncia che limiterà fortemente le
autorizzazioni alla mobilità in uscita e
spingerà molte amministrazioni locali a
stabilire nei propri regolamenti il divieto
di concedere il trasferimento ad altro ente
prima che siano decorsi alcuni anni dalla
assunzione.
La Corte dei conti, con questa pronuncia, in
parte ribadisce e in parte modifica
l'orientamento già assunto dalla sezione
autonomie con il parere n. 21/2009,
orientamento messo di recente in discussione
dalle sezioni regionali della Sardegna e
della Liguria, per le quali «il
trasferimento per mobilità sarebbe a tutti
gli effetti da considerare, da un lato,
quale cessazione per l'ente di partenza e,
dall'altro, quale assunzione per l'ente di
destinazione». ...
(articolo ItaliaOggi
del 13.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Niente
dirigenti a tempo privi di laurea.
Illegittima l'assunzione di dirigenti a
tempo determinato non appartenenti alla
dotazione organica, se privi di laurea.
L'ulteriore colpo allo spoils system
lo assesta la Corte dei conti, Sez.
regionale di controllo del Veneto, che,
anche alla luce della riforma-Brunetta,
boccia senza appello la possibilità di
assumere dirigenti a tempo determinato senza
laurea, anche se in staff al sindaco.
E' il
parere 24.11.2010 n.
275 a privare definitivamente di ogni
pregio la teoria secondo la quale sarebbe
possibile per le amministrazioni locali
attribuire incarichi dirigenziali a
contratto anche a non laurèati, sulla base
della considerazione esclusiva
dell'esperienza professionale.
Indirettamente, il parere della sezione
disvela come la potestà regolamentare degli
enti locali, in materia, sia ben poco
rilevante.
I regolamenti di organizzazione, infatti,
non possono riferirsi alla materia
dell'accesso agli impieghi, riservata alla
legge statale come ha avuto modo di chiarire
la sentenza della Corte costituzionale
324/2010, in tema di legittimità
costituzionale dell'articolo 19, comma
6-ter, che, disapplicando l'articolo 110 del
dlgs 267/2000, ha esteso anche agli enti
locali la disciplina degli incarichi a
contratto contenuta nel comma 6
dell'articolo 19 del digs 165/2001.
La prassi, per la verità piuttosto diffusa,
di attribuire incarichi dirigenziali a
soggetti privi di laurea si rivela, dunque,
in contrasto con l'attuale assetto
normativo. E si risolve una questione che
avrebbe dovuto considerarsi chiusa da tempo.
A ben vedere, la normativa da sempre, prima
ancora della vigenza del dlgs 150/2009 non
consente di attribuire incarichi
dirigenziali a personale privo di laurea.
Dunque, sono da considerare illegittimi
incarichi dirigenziali a tempo determinato a
soggetti privi della laurea. I sindaci non
dispongono del potere di assegnare incarichi
dirigenziali a soggetti estranei ai ruoli,
sulla base della sola particolare «esperienza
professionale».
La sezione Veneto riafferma l'avvenuta
disapplicazione dell'articolo 110 del digs
267/2000, cagionata dalla previsione
contenuta nell'articolo 19, comma 6-ter, del
digs 165/2001, che ha esteso espressamente
anche agli enti locali la disciplina
contenuta nel precedente comma 6 ...
(articolo ItaliaOggi
del 10.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
ADEGUAMENTO REGIONI ED ENTI LOCALI AL D.LGS.
150/2009 (CISL-FPS di Bergamo,
nota dicembre 2010). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
La paradossale situazione dell'uso del mezzo
proprio
(CGIL-FP di Bergamo, nota 09.12.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Non compete al messo notificatore un
compenso aggiuntivo.
La Sezione osserva che la questione della
spettanza ai dipendenti comunali addetti
alle notifiche dell’indennità per i diritti
delle notifiche di atti, effettuate per
conto di amministrazione diverse dall’ente
locale presso il quale prestano servizio, in
particolare, dell’amministrazione
finanziaria, ha formato oggetto di propri
recentissimi arresti (02.08.2010, n. 5090 –
5099; 12.02.2008, n. 493), dalle cui
convincenti conclusioni non vi ragione di
discostarsi.
E’ stato sottolineato che “il principio
di omnicomprensività della retribuzione
impedisce di attribuire compensi aggiuntivi
per lo svolgimento di attività lavorative
comunque riconducibili ai doveri
istituzionali dei dipendenti pubblici” e
che in “in tale ambito si colloca anche
l’attività di notificazione svolta dai messi
comunali nell’interesse dell’amministrazione
finanziaria o di altre amministrazioni dello
Stato, tenendo conto della evoluzione
dell’ordinamento”: infatti le mansioni
concretamente attribuite ai dipendenti
addetti al servizio di notificazione
consistono proprio nella funzione di
notificazione degli atti di pertinenza del
comune e nelle altre incombenze spettanti
per legge e per regolamento al messo
comunale, con la conseguenza che la
notificazione degli atti nell’interesse
dell’amministrazione finanziaria o di altra
amministrazione dello Stato si svolge nel
normale orario di ufficio e mediante
l’utilizzo degli strumenti organizzativi
messi a disposizione dall’amministrazione
(né nel caso di specie tali decisive
circostanze sono state oggetto di prova
contraria) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 06.12.2010 n. 8542 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
modifiche alla disciplina in materia di
permessi per l'assistenza alle persone con
disabilità - banca dati informativa presso
il Dipartimento della funzione pubblica -
legge 04.11.2010 n. 183, art. 24 (Dipartimento
della Funzione pubblica,
circolare 06.12.2010
n. 13/2010). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Scatta il test sullo stress da
lavoro. Entro fine anno i datori devono
avviare il meccanismo di valutazione dei
fattori di rischio. Per il nuovo obbligo più
certezze con le linee guida vincolanti
emanate dalla commissione consultiva del
Welfare.
Da gennaio è operativo l'obbligo di valutare
lo stress lavoro-correlato. Una novità per
tutti i datori, pubblici e privati, prevista
dal Testo unico sulla sicurezza che trova
finalmente, dopo numerosi rinvii, un po' più
di certezze: dalla commissione consultiva
permanente per la salute nei luoghi di
lavoro (istituita presso il ministero del
Welfare) arrivano, infatti, le linee guida
che permetteranno alle imprese di adeguarsi
alle norme. Cominciando, da subito, a
programmare le fasi della valutazione dei
rischi da stress. ... (articolo
Il Sole 24 Ore del 06.12.2010 -
tratto da www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
In caso di impugnazione dell’esclusione da
un concorso pubblico l’azione di risarcimento del
danno è ipotizzabile a prescindere dalla
impugnazione della aggiudicazione ad altro
concorrente.
In caso di impugnazione della esclusione da
un concorso, è ipotizzabile l’azione di
risarcimento del danno a prescindere dalla
impugnazione degli atti ad essa successivi
ed in particolare della aggiudicazione ad
altro concorrente (Consiglio Stato, Sezione
V, 03.10.2002, n. 5196), non potendo
derivare la improcedibilità del ricorso
dalla mancata impugnazione dell'atto
conclusivo del procedimento atteso che il
concorrente illegittimamente escluso
conserva comunque un interesse
processualmente rilevante a conseguire
l'annullamento dell'esclusione, posto che da
esso può ricavare, quantomeno, il
significativo vantaggio, sufficiente a
sostenere la procedibilità del gravame, di
poter pretendere il risarcimento del
pregiudizio patrimoniale sofferto in
conseguenza della determinazione giudicata
illegittima.
Anche in presenza di sopravvenuta carenza di
interesse attuale all'annullamento, può
invero ancora sorreggere l'impugnativa
l'interesse residuale finalizzato al
risarcimento del danno (Consiglio Stato,
sez. VI, 27.10.2009, n. 6577).
Se è vero che la domanda di risarcimento del
danno derivante da provvedimento non
impugnato è ammissibile, ma è infondata nel
merito in quanto la mancata impugnazione
dell'atto fonte del danno impedisce che il
danno stesso possa essere considerato
ingiusto o illecita la condotta tenuta
dall'Amministrazione in esecuzione dell'atto
in oppugnato (Consiglio Stato, sez. VI,
21.04.2009, n. 2436), va tuttavia
considerato che, diversamente da quanto
sostenuto dal TAR, nei casi in cui ad un
soggetto è preclusa in radice la
partecipazione ad un concorso, e non sia
possibile dimostrare ex post né la
certezza della vittoria, né la certezza
della non vittoria, la situazione soggettiva
tutelabile è infatti la chance, cioè
l’astratta possibilità di un esito
favorevole, di cui può essere richiesto il
ristoro o mediante la ripetizione
dell’occasione perduta o, come nel caso che
occupa, per equivalente monetario (Consiglio
Stato, Sezione VI, 05.12.2005, n. 6990).
Il danno da perdita di "chance" va
invero tenuto distinto da quello derivante
da mancata promozione; in quest'ultimo caso,
il dipendente che agisca per il risarcimento
deve provare sia l'illegittimità della
procedura concorsuale sia il fatto che, in
caso di legittimo espletamento, sarebbe
stato certamente incluso nell'elenco dei
promossi, mentre nel danno da perdita di “chance”,
sul presupposto della irrimediabilità di
tale perdita, in ragione dell'irripetibilità
della procedura con le stesse modalità e gli
stessi partecipanti di quella ritenuta
illegittima, fa valere il danno associato
alla perdita di una probabilità non
trascurabile di conseguire il risultato
utile.
Ne consegue che, mentre il danno da mancata
promozione può trovare un ristoro
corrispondente in pieno con la perdita dei
vantaggi connessi alla superiore qualifica
(non solo di natura economica, ma anche
normativa), il danno da perdita di “chance”
può solo commisurarsi, ma non identificarsi,
nella perdita di quei vantaggi, in ragione
del grado di probabilità -esistente al
momento della esclusione- di conseguire la
promozione (Cassazione civile, sez. lav.,
18.01.2006, n. 852).
Ovviamente se la esclusione non sia
illegittima tale probabilità è del tutto
insussistente, atteso che il pregiudizio
connesso alla perdita di “chance” non
può che derivare dalla perdita
dell'occasione di vincere un concorso per
effetto dell'illegittima selezione di un
altro concorrente, o della propria indebita
esclusione dal procedimento (Consiglio
Stato, sez. VI, 15.02.2005, n. 478) (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 03.12.2010 n. 8418 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Legge n. 183 del 04.11.2010,
art. 24. Modifiche alla disciplina in
materia di permessi per l’assistenza a
portatori di handicap in situazione di
gravità (INPS,
circolare 03.12.2010 n. 155). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Le indicazioni della Civit nelle
risposte ai quesiti degli enti. Porte aperte
ai dipendenti. Segretari esclusi dalla
valutazione. Fuori dall'Oiv per evitare
possibili conflitti di interesse.
Non partecipazione
del segretario all'Organismo indipendente di
valutazione (Oiv), obbligo di comunicazione
alla Civit della effettiva pubblicazione sul
sito internet delle informazioni prescritte,
obbligo di adozione delle carte dei servizi
da parte di tutte le amministrazioni locali
e possibilità che nell'Oiv siedano
dipendenti dell'ente.
Sono questi i principali chiarimenti che la
Commissione nazionale per la valutazione,
l'integrità e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni ha fornito in risposta ai
quesiti posti. Tali risposte sono state
raccolte, in forma sintetica,
in un apposito documento che è
disponibile sul sito internet all'indirizzo
www.civit.it.
La Commissione ritiene che i segretari
comunali e i direttori generali non debbano
far parte dell'Oiv sulla base delle seguenti
tre motivazioni: in primo luogo perché essi,
in quanto vertici burocratici dell'ente
possono essere valutati da tale organismo,
il che determinerebbe un palese «conflitto
di interessi». In secondo luogo perché
la definizione della loro metodologia di
valutazione deve essere proposta dall'Oiv.
In terzo luogo perché si può dubitare della
sua autonomia: «L'Oiv deve essere
composto da membri che assicurino la totale
indipendenza dall'organo di indirizzo
politico amministrativo, il che risulterebbe
compromesso qualora si ammettesse la
partecipazione del segretario comunale alla
formazione dell'Organismo».
Tali risposte sono state fornite dalla Civit
a numerosi comuni, ma non risultano
convincenti.
Quanto alla prima obiezione, si può
stabilire che la valutazione del
segretario/direttore generale sia effettuata
direttamente dal sindaco o dal presidente
della provincia. Ed ancora l'Oiv può non
svolgere alcun ruolo nella definizione della
proposta di metodologia di valutazione del
segretario. I dubbi sulla sua indipendenza
non hanno ragione di sussistere, in quanto i
segretari sono chiamati a svolgere
importanti ruoli di garanzia e in quanto è
vero che la loro nomina è disposta dal
sindaco, ma anche quella di tale organismo
spetta alla competenza del vertice politico,
cioè del sindaco o del presidente della
provincia.
Parimenti non risultano convincenti le
risposte sulla necessità che l'Oiv debba
essere composto, come nello stato, da uno o
tre componenti: siamo in presenza di una
lesione assai rilevante alla autonomia delle
singole amministrazioni. Ed ancora non si
capisce esattamente cosa si voglia dire con
l'espressione che gli enti locali non sono
tenuti «a costituire gli Oiv nelle more
dell'adeguamento dei propri ordinamenti»:
non pare che vi siano spazi per rinviare
oltre la fine dell'anno l'adeguamento dei
regolamenti alle nuove prescrizioni dettate
dalla legge cd Brunetta.
Sempre sull'Oiv, è stato chiarito, con
riferimento ad amministrazioni statali, che
possono farne parte anche dei dipendenti:
siamo in presenza di una lettura che non
risulta pienamente convincente. Pienamente
condivisibile è lo stimolo alla costituzione
in forma associata, in particolare per gli
enti di più ridotte dimensioni. Le
amministrazioni, nel deliberare i propri
regolamenti, devono tenere conto delle
indicazioni dettate dalla delibera n. 4/2010
della Commissione sui criteri di
composizione dell'Oiv: siamo in presenza di
norme di principio, che devono comunque
ritenersi modificabili dai singoli enti. Ad
esempio il vincolo della esclusività non è
tassativo, in particolare per le
amministrazioni di dimensioni più ridotte e
lo stesso principio si deve applicare anche
alla età. La Commissione sottolinea la
necessità che comunque i componenti degli
Oiv siano dotati di una elevata
qualificazione professionale. Tranne che
l'Organismo sia monocratico, la sua
composizione può essere mista tra interni ed
esterni.
Gli enti locali sono tenuti a darsi comunque
le carte dei servizi; nelle more della
adozione delle specifiche linee guida da
parte del presidente del Consiglio dei
ministri, essi applicano la normative
vigente. Essi devono inoltre informare la
Civit della effettiva pubblicazione sul
proprio sito internet delle informazioni
imposte dalla normativa in materia di
valutazione delle performance (articolo ItaliaOggi del 03.12.2010, pag. 41). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Dipendenti pubblici o avvocati.
La Corte di giustizia legittima l'esclusione
dalla pubblica amministrazione dei liberi
professionisti.
È legittima la normativa
di uno stato membro dell'Unione europea che
vieta ai dipendenti pubblici l'esercizio
della professione di avvocato. Perché non va
né contro il Trattato sulla libera
concorrenza né contro la direttiva n.
98/5/Ce sull'esercizio della professione
forense in uno Stato diverso rispetto a
quello dove si è acquisita la qualifica.
Lo afferma la Corte di giustizia europea
(sentenza C-225/09), che si è pronunciata
sull'incompatibilità prevista dalla
normativa italiana tra l'iscrizione all'albo
e un impiego pubblico a tempo parziale,
ribadita anche dalla riforma forense
approvata in prima lettura al Senato. ...
(articolo ItaliaOggi
del 03.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Al via la valutazione del
rischio-stress nel pubblico impiego.
Partirà con il nuovo anno, per l'esattezza
dal 31 dicembre prossimo come stabilito con
la manovra di giugno, l'attività di
valutazione del rischio da stress lavoro
correlato anche nei settori pubblici.
Modalità e metodologie sono contenute in una
circolare, licenziata al termine di un anno
di lavoro dall'apposito Comitato tecnico,
che fornisce chiarimenti definitivi sulla
scorta delle indicazioni della Commissione
consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro — in merito
all'interpretazione e all'applicazione del
dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza).
La normativa italiana in materia di stress
lavoro correlato, riconducibile cioè al
contesto, alle condizioni e alle relazioni
di lavoro piuttosto che a fattori personali,
relazionali o socio-demografici, si fonda
sull'accordo europeo del 2004, recepito con
l'accordo interconfederale del giugno 2008.
In particolare, l'art. 28 del T.u. dispone
che la valutazione dei rischi debba
riguardare «tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori»,
tra cui appunto quelli collegati allo
stress. Questa rientra perciò tra gli
obblighi che il datore di lavoro è tenuto ad
assolvere direttamente senza possibilità di
delega, avvalendosi del Responsabile di
prevenzione e protezione, del medico
competente ove previsto, e previa
consultazione del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. ...
(articolo ItaliaOggi
del 03.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Assunzioni più facili nei
mini-enti. Va considerato il cumulo delle
cessazioni degli anni precedenti.
Le cessazioni di
personale che consentono agli enti locali
non soggetti al patto di effettuare
assunzioni non sono esclusivamente quelle
dell'anno precedente, ma il cumulo di quelle
avvenute nel corso degli anni. Di
conseguenza, gli enti con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti possono cumulare
le cessazioni di personale per effettuare le
assunzioni nel rispetto dei limiti posti
dall'articolo 1, comma 562, della legge
296/2006.
La Corte dei conti, Sezz, riunite di
controllo, ha chiarito in modo finalmente
univoco la questione, con una serie
ravvicinata di pareri, ultimo dei quali
quello espresso con la
deliberazione 11.11.2010, n. 52.
Le sezioni riunite hanno deciso che «il
significato da attribuire all'espressione
«nel precedente anno» contenuta nell'art. 1,
comma 562, della legge 27.12.2006, n. 296
(finanziaria per il 2007), come modificato
dall'art. 3, comma 121, della legge
24.12.2007, n. 244 (finanziaria per il
2008), possa riferirsi a cessazioni
intervenute successivamente all'entrata in
vigore della norma, anche in precedenti
esercizi, rifluenti nell'anno precedente a
quello nel quale si intende effettuare
l'assunzione».
Il parere delle sezioni riunite segue di
pochi giorni quello espresso già alla
sezione regionale di controllo della
Calabria, parere 05.10.2010, n. 511 e
risponde positivamente all'impulso della
sezione delle Marche, la quale aveva rimesso
la questione alle sezioni riunite, con la
deliberazione 21.07.2010, n. 551, poiché vi
sono state nel passato visioni contrastanti
tra diverse sezioni regionali e la sezione
autonomie.
La questione interpretativa sorge dal testo
dell'articolo 1, comma 562, della legge
296/2006 ai sensi del quale gli enti con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti «possono
procedere all'assunzione di personale nel
limite delle cessazioni di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente
anno».
Una prima tesi, restrittiva, ritiene che la
norma debba essere interpretata in senso
strettamente letterale: dunque, gli enti
possono assumere solo ed esclusivamente per
sostituire i dipendenti cessati l'anno
prima. Pertanto ...
(articolo ItaliaOggi
del 03.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Dipendenti
p.a., il Collegato riduce la privacy.
Privacy ridotta peri dipendenti pubblici. Il
Collegato lavoro (legge 183/2010) garantisce
la trasparenza delle informazioni
concernenti lo svolgimento delle prestazioni
di chi è addetto a una funzione pubblica
(nome del dipendente, orario di svolgimento,
mansioni, assenza dal servizio, straordinari
ecc.). Trasparenza piena anche per le
valutazioni dei dipendenti. Anche i colleghi
o i sindacati, quindi, potranno conoscere i
dati relativi al pubblico impiego.
Il Collegato inserisce un comma all'articolo
19 del codice della privacy (dlgs 196/2003).
Questa disposizione si occupa delle modalità
di trattamento da parte delle pubbliche
amministrazione dei dati diversi da quelli
sensibili. In particolare per i trattamenti
diversi da comunicazione e diffusione
all'esterno le amministrazioni sono
autorizzate a trattare i dati diversi da
quelli sensibili per realizzare gli scopi
istituzionali. ...
(articolo ItaliaOggi
del 02.12.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La ricongiunzione dei contributi
dopo la manovra estiva: una vera e propria
truffa
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 02.12.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Permessi ex L. 104/1992. Gli
impedimenti dei familiari devono derivare da
oggettive situazioni di ostacolo.
Gli impedimenti dei familiari a prestare la
necessaria assistenza, idonei a rendere
oggettivamente esclusiva quella
dell’istante, devono derivare da particolari
situazioni di ostacolo desunte da elementi
oggettivi ritenendo che non possano
consistere in normali impegni di lavoro o
motivi di salute genericamente indicati
presenti in famiglia, poiché essi non
assurgono al rango di particolari ed
oggettivi impedimenti all‘assistenza, non
essendo sufficienti, perciò, semplici
dichiarazioni di carattere formale, magari
attestanti impegni generici, ma attraverso
la produzione di dati ed elementi di
carattere oggettivo, concernenti
eventualmente anche stati psico-fisici
connotati da una certa gravità, idonei a
giustificare l’indisponibilità sulla base di
criteri di ragionevolezza e tali da
concretizzare un’effettiva esimente da
vincoli di assistenza familiare.
Quindi la regola è nel senso che la
esclusività non può sussistere in presenza
di altri congiunti in grado di assistere
l’infermo e tale regola può essere derogata
solo se il dipendente produce elementi
probatori atti veramente a dimostrare che i
congiunti stessi sono nell’impossibilità di
supportare il portatore di handicap
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 01.12.2010 n. 8382 -
link a www.litis.it). |
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novembre 2010 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Speciale pensioni
(CSA-FIADEL di Milano,
Il Faro n. 3/2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il foglio dei lavoratori della
Funzione Pubblica
(CGIL-FP di Bergamo,
novembre 2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
V. Tedesco,
Le missioni nel pubblico impiego. La
tormentata questione dell'utilizzo del mezzo
proprio dopo la legge 122/2010
(link a www.diritto.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il
divieto di assunzione per gli enti che non
rispettano il patto di stabilità si estende
anche ai casi di mobilità in entrata.
È questa la conclusione delle sezioni
riunite della Corte dei conti in sede di
controllo contenute nella
deliberazione
11.11.2010 n. 53.
Negli ultimi anni la mobilità è stata al
centro di diverse analisi a seconda della
dimensione demografica degli enti locali. Da
una parte si trovano gli enti non
assoggettati a patto di stabilità che hanno
avuto interpretazioni differenti da parte
delle sezioni regionali di controllo sul
considerare o meno la mobilità tra le
cessazioni al fine di poter assumere
dall'esterno.
Il problema non si pone però per gli enti
sopra i 5mila abitanti; questi ultimi
applicano infatti il comma della Finanziaria
2007 che non prevede delle limitazioni alle
assunzioni, ma solo l'obbligo di contenere
la spesa di personale entro il risultato
raggiunto nell'anno precedente. Pertanto la
questione su come considerare la mobilità,
assunzione e cessazione, potrebbe costituire
un falso problema. A meno che l'ente non
abbia rispettato il patto di stabilità.
In questo caso infatti scatta la sanzione
prevista all'articolo 76, comma 4, del Dl
112/2008 ...
(articolo Il Sole 24
Ore del 29.11.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Gli
organismi di valutazione sempre formati con
esterni. Chi
dà i voti. Il Dlgs 150/2009 fissa solo
alcuni requisiti di carattere generale.
I componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione devono
essere pochi, pienamente autonomi da partiti
e sindacati e avere una elevata
qualificazione.
Questi i requisiti imposti dal Dlgs 150/2009
per individuare i perni della riforma
Brunetta che prendono il posto degli attuali
nuclei di valutazione.
Il nuovo organismo ha ricevuto una serie di
compiti di grande rilevanza e
responsabilità. Negli enti locali devono
però essere definiti dal regolaménto di
organizzazione: non sono direttamente
applicabili ai comuni, alle province e alle
regioni le norme di dettaglio sul loro
funzionamento. ...
(articolo Il Sole 24
Ore del 29.11.2010 - tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Legittimo estendere la riforma
Brunetta a regioni e autonomie. L'analisi:
cosa cambia dopo la sentenza della consulta.
La riforma-Brunetta è
costituzionalmente legittima, nella parte
che estende espressamente a regioni ed enti
locali la disciplina degli incarichi
dirigenziali a tempo determinato per
soggetti non appartenenti ai ruoli,
contenuta nell'articolo 19, comma 6, del
dlgs 165/2001.
È la Corte costituzionale, con la sentenza
12.11.2010, n. 324 a chiarire
definitivamente la legittimità
costituzionale dell'operazione legislativa
posta in essere dal dlgs 150/2009 si
sovrapporsi all'articolo 110 del dlgs
267/2000, del quale indirettamente si
conferma l'irrimediabile disapplicazione.
La Consulta ha dichiarato infondate le
questioni di legittimità costituzionale
poste dalle regioni Piemonte, Toscana e
Marche, in merito all'articolo 40, comma 1,
lettera f), del d.lgs 150/2009, nella parte
in cui ha introdotto nell'articolo 19 del
dlgs 165/2001 il comma 6-ter.
Tale disposizione stabilisce che i commi
precedenti 6 e 6-bis del citato articolo 19
si applicano anche alle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, sempre del dlgs
165/2001: dunque, anche a regioni ed enti
locali.
L'Anci e molta parte della dottrina hanno
rilevato la presunta incostituzionalità di
tale norma, che avrebbe compresso
l'autonomia organizzativa costituzionalmente
garantita, tanto alle regioni, quanto agli
enti locali, impedendo di applicare le più
estensive norme regionali o la disciplina
dell'articolo 110 del dlgs 267/2000. In
particolare, l'articolo 19, comma 6, è stato
ritenuto penalizzante per le amministrazioni
locali, soprattutto per le rigide e
contenute percentuali entro le quali
consente di assumere dirigenti esterni con
contratti a tempo determinato.
Le regioni ricorrenti, in particolare,
avevano lamentato la violazione degli
articoli 76, 117, comma 3 e 4, e 119 della
Costituzione, ritenendo che la norma
introdotta dalla riforma-Brunetta avrebbe
leso la potestà legislativa generale e
residuale delle regioni, estesa, a loro
giudizio, all'organizzazione ed alle
modalità di reclutamento del personale
regionale e degli enti locali. Una legge
statale non avrebbe potuto fissare e
certamente non col dettaglio dell'articolo
19, comma 6, del dlgs 165/2001
l'acquisizione di dirigenti a tempo
determinato non appartenenti ai ruoli.
La Consulta ha totalmente rigettato
l'impostazione delle regioni ricorrenti,
evidenziando che il legislatore statale ha
correttamente esercitato la propria potestà
legislativa, trattandosi di una normativa
riconducibile alla materia dell'ordinamento
civile. L'articolo 117, comma 2, lettera l),
della Costituzione attribuisce, infatti,
alla competenza legislativa esclusiva dello
stato appunto la materia dell'ordinamento
civile. E il conferimento di incarichi
dirigenziali a soggetti esterni si
determina, spiega la sentenza 324/2010
attraverso «la stipulazione di un
contratto di lavoro di diritto privato.
Conseguentemente, la disciplina della fase
costitutiva di tale contratto, così come
quella del rapporto che sorge per effetto
della conclusione di quel negozio giuridico,
appartengono alla materia dell'ordinamento
civile».
La sentenza della Consulta rileva che
l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001
non riguarda né procedure concorsuali
pubblicistiche per l'accesso al pubblico
impiego, né la scelta delle modalità di
costituzione di quel rapporto giuridico.
Dunque, non c'è violazione degli articoli
117, commi 3 e 4, e 119 della Costituzione,
proprio perché perché la norma impugnata
dalle regioni non attiene a materie di
competenza concorrente (coordinamento della
finanza pubblica) o residuale regionale
(organizzazione delle regioni e degli uffici
regionali, organizzazione degli enti
locali).
Come rilevato, dalla sentenza della Consulta
discende la conferma della disapplicazione
dell'articolo 110, commi 1, 2 e 5, del dlgs
267/2000. Il comma 1 risulta assolutamente
incompatibile con l'articolo 19, comma 6,
perché non prevede alcuna limitazione
percentuale all'incarico di dirigenti a
tempo determinato. L'estensione
dell'articolo 19, comma 6, invece impone di
rispettare il limite massimo agli incarichi,
che a questo punto non può non coincidere
con l'8% relativo ai dirigenti di seconda
fascia, poiché il limite del 10%,
riguardante esclusivamente poche centinaia
di dirigenti dello stato di prima fascia,
non può estendersi all'ordinamento locale.
A sua volta, il comma 2 dell'articolo 110
deve considerarsi del tutto abolito: esso,
infatti, a differenza dell'articolo 19,
comma 6, prevede l'acquisizione di dirigenti
a tempo determinato oltre i limiti della
dotazione organica. Anche il comma 5, ai
sensi del quale il rapporto di lavoro dei
dipendenti degli enti locali si risolve di
diritto, non può considerarsi operante,
rispetto all'estensione anche
all'ordinamento locale dell'articolo 19,
comma 6, per effetto del quale, invece,
scatta l'aspettativa d'ufficio (articolo
ItaliaOggi del 26.11.2010 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il tetto agli aumenti blocca
tutto. Semaforo rosso all'erogazione di
compensi aggiuntivi. Parere della Ragioneria
generale dello stato in risposta a un
quesito sul dl 78 del 2010.
Il tetto del 3,2% agli
aumenti contrattuali del biennio economico
2008/2009 si applica al personale degli enti
locali e blocca la erogazione di compensi
aggiuntivi non corrisposti concretamente
prima della entrata in vigore del dl n.
78/2010, cd manovra estiva, e finanziati
dall'aumento del fondo 2009 disposto per gli
enti cd virtuosi.
Non si producono effetti né sugli aumenti di
stipendio disposti dallo stesso contratto,
anche se gli aumenti superano il tetto del
3,2%, né sui pagamenti del fondo derivanti
dall'aumento previsto per gli enti virtuosi
e già corrisposti in precedenza, né sulle
risorse aggiuntive inserite nei fondi dalla
contrattazione decentrata.
Possono essere così riassunte le principali
indicazioni dettate dalla Ragioneria
generale dello stato nel
parere 16.11.2010 n. 96618 di prot.,
reso in risposta a un quesito posto dall'Anci
che si faceva portavoce dei dubbi esistenti
in numerosi comuni. Ricordiamo che negli
stessi termini si era espressa nelle scorse
settimane anche la sezione regionale di
controllo della Corte dei conti della
Toscana, con il parere n. 123: per cui non
vi sono dubbi interpretativi o incertezze da
invocare nel caso di contenziosi. La
conclusione lascia l'amaro in bocca ai
dipendenti di quelle amministrazioni in cui
le somme aggiuntive sono state inserite nel
fondo, ma non sono state corrisposte e, a
seguito del dl n. 78/2010, non possono
essere erogate, mentre in numerosi altri
enti ciò è invece avvenuto.
Vediamo il dato
legislativo.
L'articolo 9, comma 4, della manovra estiva
dispone che dallo scorso giugno, cioè dal
mese successivo alla entrata in vigore del
dl n. 78/2010, siano diventate «inefficaci»
le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro che dispongono aumenti
superiori al 3,2% per il biennio economico
200/2009. E inoltre ha stabilito che «i
trattamenti retributivi saranno
conseguentemente adeguati». Nell'ambito
di questa norma rientrano i contratti
collettivi dei dirigenti e dei dipendenti
della sanità e dei dipendenti degli enti
locali (Ccnl 31/7/2009).
Si deve subito precisare che la norma non si
occupa degli aumenti previsti da singoli
contratti collettivi decentrati integrativi
in applicazione delle previsioni dei
contratti nazionali che consentono aumenti
del fondo per le risorse decentrate. E non
rientrano neppure gli aumenti di stipendio
corrisposti alle singole posizioni di
progressione economica: anche se si supera
il tetto del 3,2% di aumento, si deve
considerare che comunque non si supera il
tetto complessivo dell'incremento del 3,2%
del costo medio: infatti il Ccnl non prevede
nessun aumento del fondo per le risorse
decentrate, per cui gli aumenti stipendiali
devono superare tale cifra.
L'aumento che ha superato il tetto dettato
dal legislatore è quello che viene
consentito agli enti cd virtuosi nella
misura massima dello 1% del monte salari
20007: Tale aumento poteva essere
ulteriormente incrementato fino allo 1,5% in
presenza di condizioni di forte
differenziazione. E ciò nonostante che tale
aumento sia espressamente una tantum per il
fondo del 2009. E che tali aumenti vadano
nella parte variabile e non in quella
stabile, quindi non possono essere
utilizzati per finanziare le progressioni
economiche e/o per la indennità dei titolari
di posizione organizzativa e/o la maggior
parte della indennità di comparto.
Da qui la conclusione della Ragioneria
generale dello stato: non si possono erogare
i «predetti emolumenti anche con
riferimento alle somme che, pur se
stanziate, non siano state ancora
corrisposte» al personale. Mentre invece
non è necessario operare alcun recupero in
caso di erogazione avvenuta in precedenza.
Alla base di tale scelta, oltre che lo scopo
di evitare impatti traumatici, quali il
recupero di somme già percepite, peraltro
dagli esiti assai dubbi in caso di
contenziosi. Questa differenza sicuramente
lascia, più che legittimamente, l'amaro in
bocca a coloro che speravano in tali aumenti
e che li vedono percepiti dai colleghi di
altri enti (articolo
ItaliaOggi del 26.11.2010 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Progressioni bandite. Assunzioni
nulle. Paga il dirigente. È fuorviante
pensare che il divieto non preveda sanzioni.
Lo svolgimento di
progressioni verticali, in violazione della
disciplina della riforma-Brunetta, che le ha
eliminate, comporta la nullità delle
assunzioni e potenziali elementi di
responsabilità amministrativa.
Nonostante a partire dalla deliberazione
10/2010 della Corte dei conti, sezione
autonomie, la magistratura contabile abbia
assunto una posizione chiarissima, secondo
la quale per effetto degli articoli 52,
comma 1-bis, del dlgs 165/2001 e 24 del dlgs
150/2009 le progressioni verticali siano
state eliminate, molte amministrazioni
locali hanno continuato per tutto il 2010, a
riforma vigente, ad espletare le relative
procedure.
Si è ingenerata, infatti, la convinzione che
tutto sommato non vi sarebbero
controindicazioni a procedere egualmente,
visto che il legislatore non prevede
espressamente sanzioni nel caso in cui si
dia corso alle progressioni verticali. È,
tuttavia, una visione erronea e
semplicistica.
Non si tiene sufficientemente in
considerazione che la disciplina per le
progressioni di carriera (che hanno
sostituito le progressioni verticali) è
contenuta nell'articolo 52, comma 1-bis, del
dlgs 165/2001, il quale ammette
esclusivamente il concorso pubblico, con
eventuale riserva di posti non superiore al
50%. Tale norma, come tutte quelle del dlgs
165/2001, è qualificata come «imperativa»
dall'articolo 2, comma 2, del medesimo dlgs
165/2001. Dunque, la violazione di tali
norme comporta di per sé la totale nullità
dei provvedimenti che le violino e degli
atti negoziali, i contratti di lavoro,
conseguenti.
Allora, risultano evidenti le conseguenze
delle assunzioni mediante progressioni
verticali vietate. Si tratta, infatti, di
assunzioni in una nuova categoria o area
senza un valido titolo giuridico, sicché
l'erogazione del compenso diviene
illegittima e, dunque, possibile fonte di
responsabilità amministrativa dell'ente e
del dirigente che vi abbia dato corso (fermo
restando il diritto del dipendente a
percepire l'incremento stipendiale, fino a
disapplicazione del provvedimento).
Il vulnus derivante dal perdurante
utilizzo delle progressioni verticali
nonostante la loro eliminazione
dall'ordinamento viene ulteriormente
comprovato dal danno potenziale che esse
arrecano ai lavoratori posti in
disponibilità e, dunque, alle soglie del
licenziamento. Gli enti, quando avviano le
progressioni verticali, non adempiono
all'articolo 34-bis del dlgs 165/2001 e
dunque non verificano se vi sono dipendenti
pubblici inseriti nelle liste di
disponibilità, per l'attivazione della
mobilità obbligatoria. Tale verifica,
invece, è obbligatoria quando si proceda
mediante concorso pubblico.
Di conseguenza, proseguire nelle
progressioni verticali non solo implica le
responsabilità viste prima, ma compromette
le protezioni sul lavoro che l'ordinamento
ha previsto a beneficio dei lavoratori
pubblici in disponibilità, ciascuno dei
quali potrebbe vantare un diritto al
risarcimento del danno subito dalla perdita
della possibilità di ricollocarsi in
un'amministrazione, derivante dall'illecito
utilizzo delle progressioni verticali (articolo
ItaliaOggi del 26.11.2010 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
P.a., web sdoganato. Dipendenti
al pc: niente peculato. Per la Cassazione
importante è che non ci sia danno.
La Cassazione sdogana la
navigazione in internet negli uffici
pubblici che hanno contratti prepagati. Il
dipendente pubblico che usa il cellulare di
lavoro per mandare sms o fare chiamate
private e naviga su internet dal pc
dell'ufficio per ragioni personali non
risponde di peculato, se il danno provocato
all'amministrazione è di scarsa entità.
È quanto sancito dalla Suprema corte che,
con la sentenza 25.11.2010 n. 41709, ha
respinto il ricorso della procura di Torino
contro la sentenza di non luogo a procedere
emessa dal Gip nei confronti di un
dipendente comunale accusato di peculato e
abuso d'ufficio.
L'uomo aveva usato il telefono cellulare
datogli in dotazione dall'ente locale per
chiamare i suoi amici e familiari, per un
totale di 25 ore a un costo di 75 euro. Il
dipendente inoltre aveva usato il computer
dell'ufficio navigando su internet per
ragioni personali. Il danno
all'amministrazione era ridottissimo nel
caso del telefono, e nullo per quel che
riguardava la navigazione su internet, dal
momento che il comune pagava un canone fisso
mensile di abbonamento per la connessione.
La Cassazione ha quindi confermato il
proscioglimento da ogni accusa, ricordando
che «non integra il reato di peculato
l'utilizzo da parte del pubblico ufficiale
dei telefoni di cui ha la disponibilità per
ragioni di ufficio per comunicazioni di
carattere privato o l'uso del pc collegato
alla rete internet per ragioni personali
qualora i danni al patrimonio della pubblica
amministrazione siano di scarsa entità o
nulli, finendo per essere irrilevanti,
rilevandosi le condotte inoffensive del bene
giuridico tutelato».
Non solo, i giudici pur affermando che la
giurisprudenza della Corte sull'argomento «ha
giudicato in modo differente è vero che le
diversità sono dovute essenzialmente alla
diversa misura di tale utilizzazioni» e
tutte le sentenze pronunciate «sono
concordi nel ritenere che danni al
patrimonio della pubblica amministrazione di
scarsa entità finiscono per essere
irrilevanti per rivelarsi le condotte
inoffensive del bene giuridico tutelato».
Sul fronte internet, poi, la sesta sezione
penale ha inoltre chiarito che, dato
l'abbonamento che il Comune aveva stipulato
con la Telecom, «nessun danno è stato
cagionato alla pubblica amministrazione».
Infatti, ha poi aggiunto il Collegio di
legittimità, «ravvisabile un concreto
incremento patrimoniale» da parte
dell'indagato e quindi «un vantaggio
ingiusto» (articolo
ItaliaOggi del 26.11.2010 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Manager a termine, vale la
Brunetta. Abrogate le disposizioni del Tuel
sulla dirigenza non di ruolo. Corte conti
Veneto: gli enti locali possono conferire
incarichi solo a norma del dlgs 150/2009.
Gli incarichi
dirigenziali a tempo determinato possono
essere conferiti dagli enti locali
esclusivamente nel rispetto delle previsioni
dell'articolo 19, comma 6, del dlgs
165/2001. Non risulta più applicabile,
dunque, l'articolo 110, commi 1 e 2, del
dlgs 267/2000, che risulta incompatibile con
la riforma Brunetta e con una lettura delle
disposizioni costituzionalmente orientata.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale
12.11.2010, n. 324 che ha sancito la
conformità a Costituzione dell'articolo 19,
comma 6-ter, del dlgs 165/2001, ai sensi del
quale si estende a tutte le amministrazioni
pubbliche, comprese regioni ed enti locali,
la regolamentazione degli incarichi
dirigenziali a contratto prevista nel
precedente comma 6, è la Corte dei conti,
Sezione regionale di controllo del Veneto,
che col
parere
15.11.2010 n. 231 chiude le questioni
interpretative poste, decretando
l'abrogazione dell'articolo 110, commi 1 e
2, del Tuel.
La sezione dirime i dubbi interpretativi,
negando la sostenibilità delle tesi
contrarie, poggiate principalmente su due
elementi: la natura «speciale»
dell'articolo 110 del dlgs 267/2000 e la
clausola di rafforzamento del medesimo dlgs
267/2000, contenuta nel suo articolo 1,
comma 4.
La prima argomentazione non ha pregio.
Secondo la sezione, l'articolo 19, comma 6,
è a sua volta norma speciale: in effetti,
contiene una regolamentazione specifica per
l'acquisizione di dirigenti non di ruolo.
Poiché il nuovo comma 6-ter dell'articolo 19
stabilisce che la nuova norma speciale
riguardante la dirigenza statale vada
applicata anche in tutte le altre
amministrazioni pubbliche, allora non si può
che rilevare l'inefficacia delle relative
norme speciali previgenti riguardanti la
medesima questione.
Del resto, evidenzia la sezione, il
legislatore ha manifestato chiaramente
l'intento di ricondurre ad unità la
disciplina degli incarichi dirigenziali a
contratto, allo scopo di contenerne il
numero e di adeguarla alle sentenze della
Corte costituzionale che, a partire dalla
sentenza 103/2007, hanno rilevato la
contrarietà a Costituzione di una dirigenza
non di ruolo. Infatti, l'articolo 6, comma
2, lettera h), della legge 15/2009 (le legge
delega da cui è scaturito il dlgs 150/2009)
ha demandato al legislatore delegato il
compito di ridefinire la «disciplina
relativa al conferimento degli incarichi ai
soggetti estranei alla pubblica
amministrazione e ai dirigenti non
appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque
la riduzione, rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente, delle quote
percentuali di dotazione organica entro cui
è possibile il conferimento degli incarichi
medesimi». Tale delega è stata attuata
con una disciplina unitaria degli incarichi
a contratto, valevole per ogni
amministrazione pubblica.
D'altra parte, l'articolo 110, commi 1 (in
particolare) e 2, cozza contro una lettura
costituzionalmente orientata del corpo
normativo come indicata dalla Consulta, in
quanto tale norma consente un'eccessivamente
stretta correlazione il dirigente a
contratto e l'organo di governo, che
pregiudicherebbe l'effettività della
distinzione funzionale tra i compiti di
indirizzo politico-amministrativo e quelli
di gestione.
In secondo luogo, non vale a fare salvo
l'articolo 110 il comma 4 dell'articolo 1
del dlgs 267/2000. La sezione del Veneto
richiama quanto già rilevato affermato dalla
sezione delle autonomie della Corte dei
conti con la delibera 10/2010, ribadendo che
detto articolo 1, comma 4, è da considerarsi
come non esistesse, poiché contrasta
platealmente con principi fondamentali in
merito alla struttura delle fonti
dell'ordinamento, in applicazione del quale
«tra fonti dello stesso grado gerarchico,
promulgate in tempi successivi e regolanti
la stessa materia, la legge posteriore
deroga la legge precedente».
L'articolo 1, comma 4, altro non è se non
una sorta di invito di natura «politica» che
l'estensore del dlgs 267/2000 ha rivolto ai
futuri legislatori, del tutto privo di ogni
rilievo e cogenza giuridica.
Di particolare rilievo, ancora,
l'affermazione del parere della sezione,
secondo la quale l'applicazione diretta
dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2000
non trova ostacolo nell'autonomia
regolamentare in materia di organizzazione
riconosciuta agli enti locali dall'articolo
117, comma 6, della Costituzione. Infatti si
tratta di accesso al pubblico impiego,
ambito di disciplina riservato alla legge ai
sensi dell'articolo 97, comma 3, della
Costituzione, rispetto al quale
l'organizzazione delle funzioni non ha nulla
a che vedere (articolo
ItaliaOggi del 26.11.2010 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Rappresentanze Sindacali
Unitarie (ARAN,
nota 26.11.2010 n. 10700 di prot.
- link a www.aranagenzia.it).
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... nell'attesa della
definizione dei nuovi comparti di
contrattazione, le RSU attualmente vigenti
resteranno in carica anche oltre il
30.11.2010, conservando tutte le loro
prerogative, fino alle prossime elezioni. |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Se il dipendente pubblico
effettua telefonate brevi non vi è peculato.
Se il dipendente pubblico utilizza un
cellulare aziendale o una connessione
internet mentre è in ufficio, per scopi
privati, non può essere penalmente
perseguibile per il delitto di peculato,
sempre che i costi siano contenuti (Corte di
Cassazione, Sez. VI penale,
sentenza 25.11.2010 n. 41709 -
link a www.altalex.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Art. 31 della legge 04.11.2010
n. 183. Conciliazioni presso le Direzioni
provinciali del lavoro. Prime indicazioni
operative nella fase transitoria
(Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
nota
25.11.2010 n. 3428 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Lo statale si paga la benzina.
Utilizzo del mezzo proprio solo se
assicurato. Corte dei conti Toscana scrive
un nuovo capitolo della querelle aperta
dalla manovra.
La pubblica
amministrazione può autorizzare il
dipendente all'utilizzo del mezzo proprio,
in particolare quando tale soluzione sia più
conveniente per la stessa amministrazione.
L'amministrazione dovrà farsi carico di
stipulare una polizza assicurativa che copra
eventuali sinistri occorsi al dipendente
(ovvero a mantenere quella in essere), ma i
costi relativi al carburante devono restare
esclusivamente a carico dello stesso
dipendente autorizzato. Questo perché la
volontà dei legislatore, che sul punto è
intervenuto con la manovra correttiva dei
conti pubblici del maggio 2010, non è stata
quella di abrogare la possibilità di
utilizzare il mezzo del dipendente, bensì
quella di ridurre la spesa che ne consegue.
E' quanto ha messo nero su bianco la sezione
regionale di controllo della Corte dei conti
per la Toscana, nel testo del
parere 17.11.2010 n.
170 che arricchisce di un nuovo
capitolo la querelle sulla corretta
interpretazione da dare alle disposizioni
contenute all'articolo 6, comma 12 del
decreto legge n. 78/2010, in merito alla
possibilità o meno del dipendente di poter
utilizzare il mezzo proprio,
nell'espletamento di un compito d'istituto e
al correlato rimborso delle spese da questi
sostenute ... (articolo
ItaliaOggi del 25.11.2010 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Tremonti contro Brunetta
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 23.11.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
CONTROVERSIE DI LAVORO: TRA
NOVITA' E CONTRADDIZIONI.
Inspiegabili contraddizioni tra la
cosiddetta "RIFORMA BRUNETTA"
ed il collegato-lavoro in materia di
contenzioso disciplinare.
E' indispensabile un chiarimento della
Funzione Pubblica, per evitare che i
lavoratori pubblici siano privati di un
fondamentale strumento di tutela in
alternativa al ricorso al giudice del lavoro (nota
22.11.2010 - link a
www.uilpa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Le fasce di merito e la
deliberazione 111/2010 della Civit
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 20.11.2010). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Comportamento antisindacale e
"riforma Brunetta"
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 20.11.2010). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Chiarimenti in ordine all'ambito
applicativo della disposizione contenuta
nell'articolo 9, comma 4, del decreto legge
n. 78/2010, che impone il divieto di
definire trattamenti retributivi superiori
al 3,2% per il biennio contrattuale
2008-2009 (risposta ad un quesito posto
dall'ANCI).
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in
merito all’applicazione dell’articolo 9,
comma 4, del decreto legge n. 78 del
31.05.2010, convertito in legge 30.07.2010,
n. 122 (Ministero dell'Economia e delle
Finanze,
nota 16.11.2010 n. 96618 di prot.).
- link a www.rgs.mef.gov.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Se dico al capo "non mi rompere
il c....", cosa succede? Nulla.
Dire al capo "non
mi rompere il c...." è legittimo secondo
la Corte di Cassazione: "assoluzione
piena", quindi, per la frase incriminata
(Corte di Cassazione, Sez. lavoro,
sentenza 16.11.2010 n. 23132 -
link a www.altalex.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
G. Neri,
Le collaborazioni nella pubblica
amministrazione (link a
www.filodiritto.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
In riferimento ai dipendenti
degli enti locali, lo svolgimento di
mansioni superiori non assume rilievo
neanche per ciò che riguarda la mera
maggiorazione retributiva.
Il Collegio osserva che pur non essendo
controverso nella specie l’avvenuto
svolgimento delle mansioni superiori,
riveste carattere decisivo l’orientamento
giurisprudenziale -pienamente condivisibile-
secondo il quale il diritto del dipendente
pubblico, che abbia svolto mansioni
superiori, al trattamento economico relativo
alla qualifica immediatamente superiore, va
riconosciuto con carattere di generalità
solo a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell'art. 15 D.Lgs. 29.10.1998, n.
387 (22.11.1998), atteso il carattere
innovativo delle disposizioni in esso
contenute che non riverbera in alcun modo la
propria efficacia su situazioni pregresse,
né è rilevante la circostanza che si tratti
di mansioni superiori protratte nel tempo
anche se con assegnazione mediante atti
formali di incarico, a meno che tali effetti
derivino da una espressa previsione
normativa e salvo il diritto alle differenze
retributive per il periodo successivo
all'entrata in vigore del citato art. 15 del
D.Lgs. n. 387 del 1998, circostanza che
nella specie non è neppure riscontrabile
attesa la durata del rapporto di lavoro del
ricorrente presso il Comune dal marzo 1980
al 15.01.1988 (cfr. da ultimo, Cons. Stato,
sez. IV, 16.07.2010, n. 4596; idem, sez. V,
17.09.2010, n. 6949; TAR Lazio, Roma, sez.
III, 07.07.2010, n. 23246).
A ciò va aggiunto, inoltre, che con
riferimento ai dipendenti degli enti locali,
lo svolgimento di mansioni superiori non
assume rilievo neanche per ciò che riguarda
la mera maggiorazione retributiva, tenuto
conto che -già prima delle previsioni degli
artt. 56 e 57, D.Lgs. 03.02.1993, n. 29- la
norma speciale, di cui all'art. 72 del
D.P.R. 13.05.1987, n. 268, prevedeva la
corresponsione della retribuzione per lo
svolgimento di funzioni superiori soltanto
nel caso di incarichi di livello
dirigenziale, formalmente attribuiti,
relativamente a posti di responsabili delle
massime strutture organizzative dell'Ente,
subordinandola peraltro al formale
conferimento dell'incarico da parte dei
competenti organi di vertice, non essendo
sufficiente la disposizione organizzativa
impartita dal superiore gerarchico (cfr. TAR
Marche, sez. I, 07.06.2010, n. 1222), con la
conseguenza che indipendentemente dallo
svolgimento in concreto delle pretese
mansioni superiori, lo svolgimento, in tutte
le sue forme, di mansioni superiori
nell'ambito del pubblico impiego è
irrilevante, sotto il profilo giuridico ed
economico, salvo che tali effetti derivino
da un'espressa previsione normativa.
Né appare condivisibile la tesi del
ricorrente riguardo l’applicabilità in
materia dei principi costituzionali
riguardanti la proporzionalità e sufficienza
della retribuzione del lavoratore né quelli
di cui all’art. 13 dello Statuto dei
lavoratori, quest’ultimo non applicabile nel
settore del pubblico impiego.
Ed invero, la pretesa di chi venga adibito a
mansioni superiori ad una retribuzione più
elevata rispetto a quella stabilita dalla
normativa di settore non può trovare
fondamento nell'art. 36 Cost., considerato
che, tale norma non trova incondizionata
applicazione nel rapporto di pubblico
impiego, concorrendo in detto ambito altri
principi di pari rilevanza costituzionale,
quali quelli previsti dall'art. 98 Cost.
che, nel disporre che i pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della Nazione,
vieta che la valutazione del rapporto di
pubblico impiego sia ridotta alla pura
logica del rapporto di scambio, e dall'art.
97 Cost., contrastando l'esercizio di
mansioni superiori, rispetto alla qualifica
rivestita, con il buon andamento e
l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché
con la rigida determinazione delle sfere di
competenza, attribuzioni e responsabilità
dei dipendenti; tale contrasto impedisce
anche l'applicazione di istituti civilistici
quali il rapporto contrattuale di fatto, la
gestione di affari altrui o l'arricchimento
senza causa (cfr. Cons. Stato, sez. V,
25.05.2010, n. 3314; TAR Puglia, Bari, sez.
III, 15.04.2010, n. 1386; TAR Lazio Roma,
sez. III, 01.06.2010, n. 14507).
E al riguardo va precisato che non possono
ritenersi rilevanti a tale scopo i meri
ordini di servizio o le altre attestazioni a
carattere meramente ricognitivo, allegati in
atti, poiché essi non raggiungono lo scopo
dell’investitura formale, soprattutto sotto
il profilo della certezza delle situazioni
giuridiche e della spesa pubblica, previa
necessità di previsione normativa.
Peraltro, va posto in rilievo che il diritto
del pubblico dipendente al corrispettivo ex
art. 2041 c.c., per l'espletamento di
mansioni superiori, non può fondarsi
sull'ingiustificato arricchimento
dell'amministrazione, non sussistendo i
presupposti dell'azione generale di
arricchimento, atteso che l'esercizio di
mansioni superiori rispetto a quelle della
qualifica rivestita, svolte durante
l'ordinaria prestazione lavorativa, non
risulta aver arrecato alcuna effettiva
diminuzione patrimoniale ai danni del
dipendente ossia il c.d. depauperamento, che
dell'azione in parola è requisito essenziale
(cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23.02.2000, n.
11; idem, sez. V, 02.08.2010, n. 5064; TAR
Lombardia, Milano, sez. I, 21.04.2010, n.
1108).
Infine, la domanda del ricorrente risulta,
altresì, inammissibile anche in
considerazione della particolarità della
pretesa, in disparte la carenza dei predetti
requisiti per il riconoscimento delle
differenze retributive, anche perché si
tratta di richiesta di mansioni superiori "per
saltum", non ammesse nell’ambito del
pubblico impiego essendo possibile soltanto
-ricorrendone le condizioni e la sussistenza
dei requisiti- l'attribuzione ad un
dipendente inquadrato in una qualifica
immediatamente inferiore rispetto a quella
del dipendente il cui posto si sia reso
vacante, previa previsione normativa (cfr.
TAR Campania, Salerno, sez. II, 10.07.2001,
n. 1065; TAR Sicilia Catania, sez. III,
10.02.2004, n. 179) (TAR Lazio-Roma, Sez.
II-bis,
sentenza 11.11.2010 n. 33413 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Secondo
i giudici amministrativi toscani "l'area
direttiva" ex all’art. 110 del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 non può che identificarsi
nella categoria D.
La presente vicenda trae origine dalla
scelta dell’Amministrazione di conferire
l’incarico di responsabile dell'ufficio di
pianificazione urbanistica mediante ricorso
alle potestà di cui all’art. 110 del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 anziché con indizione di
pubblico concorso o scorrimento della
graduatoria concorsuale, nella quale il
ricorrente era il primo degli idonei.
Con il ricorso originario il ricorrente
impugna la deliberazione di Giunta e il
presupposto regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
lamentando che l'incarico affidato al
controinteressato supererebbe il limite del
totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva entro il
quale è consentita l'assunzione di soggetti
esterni all'amministrazione.
A suo dire infatti la percentuale di
incarichi che possono essere affidati
all'esterno, stabilita nella misura del 4%
dal regolamento comunale sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, dovrebbe essere
calcolata sulla base oltre che del personale
dirigenziale, dei soli funzionari titolari
di posizioni organizzative.
Il Tribunale amministrativo di Firenze ha
ritenuto tale motivo di ricorso infondato
spiegando che l’art. 110 del d.lgs. 267/2000
individua la base su cui calcolare la
percentuale di incarichi conferiti a tempo
determinato nella “dotazione organica
della dirigenza e dell'area direttiva”.
Non essendo in contestazione il significato
del primo termine, il ricorrente sostiene
che l'area direttiva da prendere in
considerazione a tal fine consisterebbe nei
soli funzionari con responsabilità di
posizione organizzativa.
I giudici toscani, tuttavia, non concordano
con questa ricostruzione attestando che la
norma deve essere interpretata alla luce
dell'inquadramento del personale effettuato
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del 31.03.1999, che ha istituito la
categoria “D” prevedendo all’art. 8 che al
suo interno possano essere istituite
posizioni di lavoro “che richiedono, con
assunzione diretta di elevata responsabilità
di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione
di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado
di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti
di alta professionalità e specializzazione
correlate a diplomi di laurea e/o di scuole
universitarie e/o alla iscrizione ad albi
professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o
di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza
e controllo caratterizzate da elevate
autonomia ed esperienza”.
Si tratta delle “posizioni organizzative”
che non costituiscono però una categoria a
sé stante, ma una specificazione dei compiti
e delle responsabilità attribuite a taluni
dipendenti inquadrati nella generale
categoria D.
L’art. 110 del d.lgs. 267/2000 non fa
riferimento a posizioni organizzative ma ad
una generale “area direttiva”,
alludendo quindi ad una categoria generale
di inquadramento del personale, che alla
luce delle previsioni del suddetto C.C.N.L.
non può che identificarsi nella categoria D.
L’interpretazione appare coerente con il
dato letterale della legge, e consente anche
di contemperare le esigenze di flessibilità
proprie delle moderne amministrazioni con la
necessità di salvaguardare i principi della
trasparenza nella provvista di risorse
umane.
Le amministrazioni, in base a tale
interpretazione, hanno una disponibilità
relativamente ampia nell'individuazione di
incarichi da attribuire con contratto a
tempo determinato per rispondere ad
obiettivi ed esigenze transitorie; tuttavia
ciò possono fare solo rispettando il
principio concorsuale, e pertanto i soggetti
cui conferire gli incarichi devono essere
individuati tramite procedure selettive da
pubblicizzare adeguatamente.
Nel computo degli incarichi affidati ai
sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 non
rientrano poi quelli relativi agli uffici
posti alle dirette dipendenze degli organi
politici per l'esercizio delle loro funzioni
di indirizzo e controllo. Per questi vige
infatti una disciplina specifica, come
correttamente deduce l'Amministrazione,
contenuta nell’art. 90 del medesimo d.lgs.
267/2000.
Trattasi di diversa ipotesi che (infatti)
viene disciplinata da una norma di specie;
l'art. 110 del d.lgs. 267/2000 trova invece
il suo ambito di applicazione relativamente
all’affidamento di incarichi all'interno
della struttura amministrativa dell'ente.
Per le medesime motivazioni non rientra nel
computo suddetto nemmeno l’affidamento
dell’incarico di direttore generale,
disciplinato dall’art. 108 del d.lgs.
267/2000
(massima tratta da
www.documentazione.ancitel.it - TAR
Toscana, Sez. I,
sentenza 11.11.2010 n. 6578 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Costituisce
illecito e danno erariale risarcibile la
monetizzazione dei buoni pasto a favore dei
dipendenti degli enti locali.
La Procura regionale, con atto depositato il
22.01.2010, ha evocato in giudizio, dinanzi
questa Corte, i sigg. ... poiché, quali
assessori pro-tempore del Comune di Posta
Fibreno (FR) avrebbero causato alle casse
dell’Ente un danno ingiusto pari ad €.
12.625,26, relativo all’indebito pagamento
del corrispettivo di buoni pasto non erogati
al personale del suddetto Comune nel periodo
01.01.2001-30.06.2006.
...
In primo luogo
la norma posta a fondamento della tesi
accusatoria (art. 45 del CCNL del 14.09.2000
per il personale degli Enti Locali) prevede
che “comma 1. Gli enti, in relazione al
proprio assetto organizzativo e
compatibilmente con le risorse disponibili,
possono istituire mense di servizio o, in
alternativa, secondo le modalità indicate
nell'art. 46, attribuire al personale buoni
pasto sostitutivi, previo confronto con le
organizzazioni sindacali…..comma 6. In ogni
caso è esclusa ogni forma di monetizzazione
indennizzante.”.
La norma non sembra porre, obiettivamente,
problemi di interpretazione, ponendo un
divieto assoluto (e chiaro) alla
monetizzazione dei buoni pasto (sia essa
ex ante sia ex post) ed
altrettanto chiara è la ratio che la
giustifica, ovvero quella di evitare forme
surrettizie di elargizioni economiche a
scapito di un’esigenza effettiva, quella dei
lavoratori che prestano un orario di
servizio particolarmente esteso –sotto il
profilo temporale– a fruire comunque di un
pasto.
Altrettanto indiscutibile è, allora, che la
violazione della norma è stata perpetrata da
coloro che, come i convenuti, hanno
autorizzato la liquidazione, in valuta, del
pari valore di ogni buono pasto
(moltiplicato per il numero di quelli non
fruiti) ai lavoratori beneficiari.
L’accusa sostiene che una simile azione
concretizzi una tipica ipotesi di danno
erariale, discendente dal fatto materiale
dell’esborso di denaro pubblico, malgrado un
apposito divieto posto dalla normativa
contrattuale, nonché dalla colpa grave che
avrebbe contraddistinto l’agire degli
amministratori.
Ad avviso del Collegio non è da porsi in
dubbio che vi sia stato un esborso di somme
a carico del bilancio comunale, imputabile
alla volontà degli amministratori convenuti
di “retribuire” taluni dipendenti
della mancata percezione, dal 2001 al 30
giugno 2006, di un certo numero di buoni
pasto (variabile a seconda dell’orario di
lavoro da ciascuno effettivamente prestato).
Non vi è neanche dubbio che una simile
decisione sia in contrasto con il chiaro (e,
ad avviso del Collegio, non altrimenti
interpretabile) disposto dell’art. 45, comma
6, del CCNL del 14.09.2000.
Vi è, allora, da valutare correttamente se
sussista il richiesto elemento soggettivo.
La difesa dei ricorrenti ha posto
all’attenzione di questo Collegio alcune
circostanze ed elementi, in ipotesi atti ad
elidere la ritenuta volontà dei convenuti di
violare la norma che, però, non possono
essere apprezzati, nella loro complessiva
entità, come fattori discriminanti della
contestata responsabilità.
Il Collegio è consapevole che ogni
fattispecie regolamentatrice della vita
quotidiana vada, in concreto, calata nella
realtà effettuale, ma un’obiettiva
difficoltà di applicazione non può essere
ritenuta fattore di sostanziale elusione
della stessa.
Così le dimensioni del Comune, la scarsità
di personale qualificato, tale da imporre
agli assessori compiti di diretta conduzione
degli uffici, la loro insufficiente
preparazione in materia giuscontabile, la
mancanza di idonee strutture ricettive nei
pressi della sede del Municipio, sono dati
di conoscenza che appaiono utili ad una
valutazione della complessiva fattispecie ma
non certamente sufficienti a rendere
legittimo quello che legittimo (e lecito)
non è.
La condotta asseritamente lesiva addebitata
dal requirente deve essere allora scrutinata
nella sua oggettiva rilevanza, nonché
indagata se posta in essere con il richiesto
elemento soggettivo, rimanendo le
circostanze appena sopra confinate in un
contesto accessorio.
Poiché la valutazione del Collegio deve
essere effettuata ex ante, per meglio
apprezzare il comportamento tenuto e le sue
ragioni giustificatrici, deve dirsi che la
situazione presentatasi agli odierni
convenuti era quella di un radicato
inadempimento da parte del Comune che, nei
sei anni precedenti –ovvero dall’entrata in
vigore del CCNL del 14.09.2000, non aveva
provveduto a erogare ai dipendenti
legittimati i previsti buoni pasto.
Agli stessi amministratori era stata
prospettata la realistica eventualità di un
ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria
al fine di ottenere la riparazione di un
diritto patrimoniale sicuramente leso;
l’esito di quel giudizio appare (e appariva
fin da allora) scontato.
Essi si sono così trovati di fronte ad un
vero e proprio nodo gordiano, rappresentato
sia dal prospettato giudizio dall’esito
scontato (e con un esborso sicuramente
superiore per gli oneri accessori ad esso
relativi) sia dal divieto posto dalla norma
contrattuale.
La decisione da assumere risultava in ogni
caso problematica e gli amministratori hanno
deciso di accedere alle richieste dei
lavoratori ritenendo, forse, che il divieto
di monetizzazione riguardasse un impedimento
strutturale, ossia di liquidazione economica
sistematica e non episodica, quale quella
rappresentata dal ristoro di un danno
derivante dall’omessa prestazione da parte
degli organi comunali.
Peraltro, dagli atti versati si rileva che
agli stessi è stato liquidato un importo,
del singolo buono pasto, pari al costo
ordinariamente previsto dagli Enti locali (€
5,16).
In merito è avviso del Collegio che,
innegabilmente, si era formata a carico del
Comune di Posta Fibreno, anche ad opera di
soggetti non convenuti in giudizio,
un’obbligazione patrimoniale di natura
risarcitoria non adempiuta che, ove portata
alla cognizione del Giudice Ordinario,
avrebbe condotto alla condanna del Comune a
pagare sia gli importi già liquidati che
anche altre spese per la difesa e per il
giudizio.
Gli amministratori locali, allora, hanno
operato nel modo censurato dalla Procura,
ritenendo possibile (e vantaggioso) accedere
ad una soluzione transattiva.
Ora, a ben vedere, a fianco di
un’indiscutibile violazione della norma,
deve registrarsi che il Comune ha sostenuto
l’esborso minimo possibile –a parte quanto
si preciserà oltre-, esborso al quale era
comunque tenuto in base all’obbligazione
inadempiuta.
Il danno erariale, per sua stessa
definizione, consiste nell’ingiustificata
lesione alle finanze pubbliche, causata da
un comportamento che –quantomeno– dimostri
un radicale ed inaccettabile scostamento
dalle regole di buona amministrazione.
Nel caso di specie, tenuto conto che i
lavoratori avevano maturato il diritto a
ricevere la prestazione patrimoniale
rappresentata dalla consegna dei buoni
pasto, non pare esservi dubbio che non vi
sia stata alcuna complessiva ed
ingiustificata lesione delle finanze
comunali (salvo quanto appresso), fermo
restando l’illegittimità del mezzo usato.
Né il Collegio ritiene di poter ravvisare,
nel comportamento degli Amministratori,
l’elemento soggettivo richiesto dalla
normativa riguardante la responsabilità dei
funzionari pubblici, salvo quanto ora si
dirà.
Quanto detto vale, infatti, come
considerazione generale e richiede,
tuttavia, che alcuni aspetti della vicenda
vadano ulteriormente scrutinati.
In primo luogo ai lavoratori richiedenti
sono stati “liquidati” -a dicembre
2006- i buoni pasto relativi a prestazioni
di lavoro del periodo 01.01.2001 –
30.06.2006.
La liquidazione operata si prospetta però
immotivatamente “generosa” poiché gli
stessi amministratori avrebbero dovuto
opporre l’intervenuta prescrizione delle
somme relative ai buoni non erogati nel
periodo 01.01.2001 – 31.12.2001, stante il
fatto che, trattandosi di prestazione
accessoria al trattamento economico, sconta
il termine prescrizionale quinquennale
previsto dall’art. 2948 c.c..
Non risulta in atti, infatti, alcun efficace
atto interruttivo della dedotta
prescrizione.
Risulta, invece, che il Comune ha
interamente corrisposto ai lavoratori la
somma integralmente prevista per ogni
buono-pasto (ovvero €. 5,16), senza tener
conto che, ai sensi del comma 3 del
richiamato art. 45 del CCNL del 14.09.2000,
ai lavoratori spettava corrispondere
all’Amministrazione un terzo del
corrispettivo.
E’ ovvio che tale parte della complessiva
liquidazione rappresenta un’indebita risorsa
sottratta alle casse comunali.
Sia la norma generale sulla prescrizione che
quella contrattuale appena richiamata non
possono ritenersi accomunate alla stessa
logica di possibile, controversa
interpretazione sopra descritta per cui, in
parte qua, deve affermarsi la
sussistenza di un danno erariale, per colpa
grave, ascrivibile agli stessi convenuti, in
relazione ad un danno che, in mancanza di
esatta determinazione, deve quantificarsi in
via equitativa.
In conclusione, in accoglimento parziale
della domanda attrice, respinta ogni altra
eccezione o deduzione, deve affermarsi la
responsabilità amministrativa dei convenuti
... in ordine alla liquidazione di somme
prescritte e alla mancata decurtazione di un
terzo del valore di ogni buono pasto
corrisposto.
I convenuti vanno pertanto condannati a
risarcire il Comune di Posta Fibreno della
somma di €. 1.300,00 (euro milletrecento/00)
cadauno, da considerarsi già rivalutata alla
data del deposito della presente decisione,
dalla quale decorreranno interessi legali
sino al giorno di effettivo soddisfo
(Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Lazio,
sentenza 10.11.2010 n. 2147 -
link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Nella seduta del 10.11.2010, in risposta ad
un quesito formulato dal Comune di Cantù, la
Commissione ha precisato che
è il
Sindaco l’organo competente a nominare i
componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione e che il Segretario
comunale/Direttore generale non può far
parte dell’OIV (Commissione per
la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle amministrazioni pubbliche).
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Con il quesito in oggetto, è stato chiesto
di chiarire:
1. quali sono i requisiti che devono avere i
componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione con riferimento al Comparto
Regioni Autonomie Locali e come l’Ente può
procedere alla nomina degli stessi;
2. se il Segretario/Direttore generale possa
continuare a svolgere la valutazione dei
dirigenti e, in caso negativo, se il Sindaco
possa svolgere la valutazione dei dirigenti;
3. se la Giunta possa essere identificata
quale organo di indirizzo
politico-amministrativo competente per la
nomina degli Organismi indipendenti di
valutazione.
Risposta.
Con riferimento al quesito 1., si evidenzia
che, con delibera n. 4/2010, questa
Commissione ha chiarito i requisiti ed il
procedimento di nomina, da parte dell’organo
di indirizzo politico-amministrativo, dei
componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance.
Con riferimento al quesito 2., si precisa
che, nella risposta dell'01.07.2010 al
quesito formulato dal Comune di Pastrengo,
questa Commissione ha già ritenuto che “Il
ruolo dell’OIV nella valutazione del
segretario comunale porta ad escludere la
possibilità che lo stesso possa far parte di
tale Organismo e, contemporaneamente,
continuare a svolgere il proprio ruolo
istituzionale nel medesimo ente. Si
tratterebbe, infatti, di una inammissibile
sovrapposizione tra valutatore e valutato.
Inoltre, l’OIV deve essere composto da
membri che assicurino la totale indipendenza
dall’organo di indirizzo politico
amministrativo, il che risulterebbe
compromesso qualora si ammettesse la
partecipazione del segretario comunale alla
formazione dell’Organismo”. E tale
previsione deve essere ribadita nonostante
la previsione di cui all’articolo 14, comma
1, del decreto legislativo 27.10.2009, n.
150, secondo la quale la costituzione
dell’Organismo indipendente di valutazione
deve essere effettuata “senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica”
o, comunque, “nei limiti delle risorse
attualmente destinate ai servizi di
controllo interno”, in quanto è
possibile che gli Enti locali utilizzino
altri stanziamenti già posti in bilancio,
ancorché non destinati alle spese per la
costituzione ed il funzionamento degli
Organismi indipendenti di valutazione.
Alla luce delle considerazioni che
precedono, il Segretario generale non può
far parte dell’Organismo indipendente di
valutazione.
Le medesime considerazioni valgono per il
Direttore generale considerato che, secondo
quanto previsto dall’articolo 108 del
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, è il
Sindaco che nomina e (eventualmente) revoca
il Direttore generale, il cui incarico ha
una durata che non può eccedere quella del
mandato del Sindaco.
La valutazione dei dirigenti di vertice
(Segretario generale e Direttore generale)
dovrà quindi essere svolta dal Sindaco, su
proposta dell’Organismo indipendente di
valutazione.
Con riferimento al quesito 3., si ricorda
che l’articolo 14, comma 3, del decreto
legislativo n. 150 del 2009 attribuisce
all’organo di indirizzo
politico-amministrativo la nomina
dell’Organismo indipendente di valutazione e
che l’articolo 50, comma 1, del decreto
legislativo n. 267 del 2000 prevede che “Il
sindaco e il presidente della provincia sono
gli organi responsabili dell’amministrazione
del comune e della provincia”; ne
consegue che, nei Comuni, la competenza per
la nomina dell’Organismo indipendente di
valutazione spetta al Sindaco. |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Nella seduta del 10.11.2010, in risposta ad
un quesito formulato dall’Agenzia del
Farmaco, la Commissione ha precisato che
né
l’Organismo indipendente di valutazione né i
singoli componenti dello stesso possono
essere individuati quali soggetti cui
affidare le procedure di conciliazione di
cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 150/2009 (Commissione per
la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle amministrazioni pubbliche).
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Con il quesito in oggetto, sono stati
chiesti chiarimenti in ordine alla
possibilità che l’Organismo indipendente di
valutazione sia preposto alle procedure di
conciliazione.
Risposta.
La Commissione è dell’avviso di escludere
che l’OIV possa essere individuato quale
soggetto cui affidare le procedure di
conciliazione di cui all’articolo 7 del
D.Lgs. n. 150/2009.
L’articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009,
infatti, non contempla tra le competenze
dell’OIV l’attività di conciliazione.
Una simile attribuzione, inoltre,
comporterebbe che l’Organismo, chiamato in
sede di prima applicazione a definire il
Sistema, si trovi, in veste di organo di
conciliazione, a riesaminare la valutazione
contestata in applicazione dei criteri di
valutazione dallo stesso individuati nel
Sistema medesimo. Tale attività risulterebbe
quindi in contrasto con la funzione
assegnata all’OIV di garantire la
correttezza dei processi di misurazione e
valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi
(articolo 14, comma 4, lett. d, del D.Lgs.
n. 150/2009).
Le medesime argomentazioni sono di ostacolo
anche alla nomina, nell’ambito del collegio
di conciliazione, di un singolo componente
dell’OIV dell’amministrazione interessata,
mentre non precludono di affidare l’incarico
ad un componente di un OIV di
amministrazione diversa.
Si ribadisce infine la necessità che le
procedure di conciliazione siano affidate ad
un soggetto “terzo” rispetto a
valutatore e valutato. |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Concorsi. I test a risposta
multipla non devono contenere ambiguità ed
incertezza di soluzione.
Nelle prove concorsuali articolate su
quesiti a risposta multipla, da svolgersi
entro un ristretto arco temporale (nel caso
di specie nell’arco di un ora e trenta
minuti), deve privilegiarsi la chiarezza del
contenuto di ciascun quesito, che va
formulato entro i limiti del programma di
esame, secondo canoni di certa e pronta
comprensibilità.
A sua volta la risposta, indicata come
esatta fra quelle riportate nel
questionario, deve raccordarsi ad una
plausibile e corretta applicazione delle
acquisizione delle scienze umane che vengono
in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di
altri ordinamenti di settore, di cui è
richiesta la conoscenza da parte del
candidato, con esclusione di ogni ambiguità
ed incertezza di soluzione.
Se, pertanto, appartiene alla sfera di
discrezionalità dell’Amministrazione la
selezione del coacervo di domande da
sottoporre ai candidati ai fini della
verifica del grado di professionalità e del
livello culturale che si reputa necessario
per il conseguimento del giudizio
indoneativo, con scelte la cui sindacabilità
può aver luogo nei soli limiti esterni della
ragionevolezza e dell’osservanza del limite
oggettivo del programma di esame, parimenti
non può ricondursi –diversamente da quanto
ritenuto dal Tribunale regionale–
all’esclusiva discrezionalità tecnica
dell’ente, una volta posta la domanda,
l’individuazione del contenuto coerente ed
esatto della risposta (Consiglio di Stato,
Sez. IV,
sentenza 09.11.2010 n. 7984 -
link a www.litis.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenza
e valutazioni delle prestazioni
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 08.11.2010) |
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PUBBLICO IMPIEGO:
“COLLEGATO LAVORO”: LE NOVITA’ SUL
PUBBLICO IMPIEGO dopo le ulteriori modifiche
parlamentari (link a
www.uilpa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Legge
Brunetta, comuni in affanno. Enti alla prese
con valutazione e merito. Ma si chiede un
rinvio. Le amministrazioni devono adottare
le regole entro il 2010. Le ipotesi di
proroga sul tavolo della Civit.
I comuni stanno avviando le procedure per
dare concreta applicazione alla legge cd
Brunetta sul versante della adozione delle
nuove metodologie di valutazione, della
introduzione degli istituti meritocratici e
dell'adattamento del proprio regolamento di
organizzazione. Ricordiamo che il termine
entro cui le amministrazioni devono avere
adottato le nuove regole è fissato per la
fine del mese di dicembre.
Si deve aggiungere che in molte realtà si
ritiene, e in alcune si chiede, che tale
termine venga rinviato. Peraltro in molti
comuni si è sparsa la voce che una ipotesi
di rinvio sarebbe attualmente all'esame
della Commissione nazionale per la
valutazione, l'integrità e la trasparenza
delle pubbliche amministrazioni (Civit).
Alla base di tale rinvio sarebbe la mancanza
di risorse aggiuntive da destinare alla
incentivazione del personale e dei dirigenti
che otterranno le migliori valutazioni ed il
blocco della contrattazione collettiva.
Il primo passaggio che i comuni devono
realizzare, per dare attuazione alle
prescrizioni dettate dalla legge Brunetta, è
costituito dalla deliberazione da parte del
consiglio delle linee guida per la
introduzione delle novità previste da tale
disposizione. Essendo in presenza di
prescrizioni che devono essere realizzate
attraverso la modifica del regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
avendo tali modifiche un carattere
radicalmente innovativo ed avendo una
notevole rilevanza, la deliberazione
preventiva del consiglio è indispensabile.
Ricordiamo che, sulla base delle regole
stabilite dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, la
competenza alla adozione del regolamento di
organizzazione è della giunta, ma il
consiglio è chiamato a dettare i criteri
generali. La giunta dovrà recepire in una
norma regolamentare le prescrizioni dettate
dal dlgs n. 150/2009. Un primo argomento è
costituito dalla disciplina dell'Organismo
indipendente di valutazione. A partire dalla
scelta, che si caldeggia per i piccoli e
medi centri, di dare vita ad una forma di
gestione associata.
Ed ancora, si deve fissare il numero dei
componenti e la composizione, tra le opzioni
esclusivamente esterna e quella mista.
Ricordiamo che negli ultimi mesi la Civit,
modificando il suo orientamento iniziale ed
aderendo alla impostazione dell'Anci, si è
espressa perché il segretario non possa far
parte di tale organismo, in quanto lo stesso
venga chiamato a proporre anche la
metodologia di valutazione della sua
prestazione.
Occorre inoltre operare una scelta sul
livello della professionalità richiesta
(ricordiamo che la Civit ha dettato criteri
molto rigorosi per i requisiti), nonché
sulla durata, sul suo modo di operare, sul
compenso, sulla eventuale clausola di
esclusività (che nella stragrande
maggioranza dei comuni non appare
necessaria), sulle incompatibilità e sulle
procedure di nomina. Il regolamento dovrà
inoltre dare attuazione alla suddivisione
dei dirigenti, delle posizioni organizzative
e del personale in fasce di merito, sulla
base degli esiti delle valutazioni.
I vincoli legislativi sono: le fasce devono
essere almeno tre, il numero di ogni fascia
deve essere prefissato e la quota prevalente
delle risorse deve essere destinata alla
incentivazione di coloro che sono collocati
nella fascia più alta. La scelta potrà
confermare le differenziazioni previste
dalla legge per le amministrazioni dello
stato, accrescerle o diminuirle: ricordiamo
che non vi è un vincolo a negare ogni forma
di incentivazione a coloro che sono inseriti
nella fascia più bassa.
Il regolamento decide il numero delle fasce
e la quantità di dipendenti, dirigenti o
posizioni organizzative da inserire nelle
singole fasce, nonché nelle amministrazioni
più rilevanti potrà anche prevedere che la
suddivisione sia operata nell'ambito delle
varie articolazioni organizzative. Spetta
invece alla contrattazione decentrata
fissare la quantità di risorse da assegnare
ad ogni fascia.
In sede regolamentare dovranno inoltre
essere fissati i capisaldi del nuovo sistema
di valutazione dei dirigenti, delle
posizioni organizzative e dei dipendenti.
Nel nuovo sistema si dovrà tenere conto sia
della performance individuale, che di quella
organizzativa, nonché dei comportamenti e
delle competenze tecniche e, per i
dirigenti, della capacità di valutare in
modo differenziato il personale.
I criteri generali di valutazione sono
oggetto di informazione e, a richiesta dei
soggetti sindacali, di concertazione per
dirigenti e posizioni organizzative; sono
oggetto di contrattazione per il personale
(articolo
ItaliaOggi del 05.11.2010 -
tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Piani
delle performance, conta l'utilità per i
cittadini. Le linee guida della civit per
adempiere alla legge brunetta.
Sono i benefici che l'azione amministrativa
assicura alla comunità amministrata il faro
che deve guidare le pubbliche
amministrazioni nell'elaborazione dei piani
della performance.
La
deliberazione 28.10.2010 n. 112
(allegato:
carte di lavoro <---> allegato:
termini e concetti chiave del Piano della
performance)
della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche (Civit), che
formula le linee guida per l'adozione del
piano, fondamentale per la crescita della
produttività e qualità del lavoro nelle
pubbliche amministrazioni, insiste molto
sulla necessità di programmare gli obiettivi
ed i risultati, così da rendere evidenti le
ricadute benefiche sui cittadini.
Il piano della performance non deve, cioè,
ridursi ad un mero esercizio burocratico,
finalizzato per adempiere formalmente alle
disposizioni dell'articolo 10 del dlgs
150/2009. I suoi contenuti debbono rendere
chiaro all'esterno che gli sforzi
organizzativi, economici posti in essere per
conseguire obiettivi sui quali, poi,
valutare la produttività risultino «utili».
Per questa ragione, la Civit insiste molto
anche sulla comprensibilità del documento,
il quale deve essere intelligibile per i
cittadini, esplicitando legame sussistente
tra i loro i bisogni, la missione
istituzionale di ciascun ente, le priorità
politiche, le strategie, gli obiettivi e gli
indicatori dell'amministrazione.
La Civit fissa anche l'indice ed i contenuti
di fondo del documento. Particolarmente
interessanti sono gli spunti che offre e le
schede operative di esempio sulla
concretezza e misurabilità degli obiettivi,
i quali debbono indicare gli indicatori in
base ai quali risulti possibile valutarne il
raggiungimento secondo grandezze numeriche
da mettere in rapporto. Per queste ragioni,
occorre necessariamente esplicitare la
formula matematica di valutazione
dell'indicatore, la sua unità di misura, il
valore storico di partenza (così da poter
confrontare la crescita di valore).
La delibera suggerisce di prendere a
riferimento anche il valore benchmark, cioè
il confronto con i risultati di
amministrazioni simili o con indicatori
standard e l'illustrazione del risultato
assoluto atteso in ciascuno dei tre anni di
cui si compone il programma. La delibera
evidenzia anche la necessità di disaggregare
gli obiettivi strategici o generali in
azioni o attività concrete, da assegnare
alla diretta responsabilità dei dirigenti,
insieme con le risorse umane, strumentali e
finanziarie, anch'esse da tracciare per
verificare concretamente l'adeguatezza delle
risorse e la capacità di spenderle nel
rispetto delle finalità.
Non mancano, tuttavia, ridondanze. La Civit
si sofferma molto, per esempio, sulla
necessità che il piano descriva una
«identità» dell'amministrazione indicando
gli elementi che consentano di identificarne
il mandato istituzionale, e la missione,
qualificando questi contenuti come «indispensabili»
per l'attuazione delle finalità di qualità e
comprensibilità della rappresentazione della
performance.
Inoltre, dedica uno spazio larghissimo alla
necessità di analizzare il «contesto interno
ed esterno all'amministrazione», dedicando
spazio ai gruppi di cittadini ed imprese che
possano beneficiare dell'azione
dell'amministrazione ed orientarne gli
obiettivi. Oggettivamente, lo spazio e
l'attenzione assegnata a questi elementi
appaiono eccessivi. Esigenze di trasparenza
possono ovviamente suggerire che
l'amministrazione enunci le sue competenze,
allo scopo di evidenziare che la creazione
di «valore aggiunto» delle sue
attività sia coerente con il mandato
istituzionale. Ma l'elemento vero e concreto
della performance è il sistema di
valutazione e misurazione.
Per quanto riguarda l'analisi del contesto,
la delibera appare troppo suggestionata
dalle metodologie di compilazione delle
domande di ammissione a bandi per
finanziamenti europei o statali, prese
indubbiamente a modello. La individuazione
dei benefici attesi dalla cittadinanza è
certamente importante, ma non pare pensabile
che annualmente possa farsi una sorta di «negoziazione»
degli obiettivi da cogliere, anche perché vi
sono precisi programmi
politico-amministrativi alla base del
mandato elettorale. Probabilmente l'indagine
del contesto risulta più rilevante per gli
enti privi di una rappresentanza diretta di
tipo rappresentativo.
La delibera induce anche gli enti a
pubblicizzare attivamente i contenuti del
piano, non ritenendo sufficiente la mera
pubblicazione sui portali. Forse, sfugge che
dal 2011 le risorse per tali attività di
comunicazione sono ridotte dell'80% rispetto
al 2009, per effetto della manovra economica
d'estate.
Elementi operativi essenziali del piano sono
le modalità con cui l'amministrazione lo
collega ed integra con la programmazione
economico-finanziaria e le fasi gestionali.
La delibera 112 enuncia espressamente il suo
campo di applicazione immediato e diretto:
essa vale per i ministeri, le aziende ed
amministrazioni dello stato ad ordinamento
autonomo, gli enti pubblici non economici
nazionali e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30.07.1999, n. 300, con
esclusione dell'Agenzia del demanio.
Non è, dunque, direttamente applicabile a
regioni, enti locali ed amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale. Nei confronti
di tali enti assume valore di linee guida.
In particolare, gli enti locali che abbiano
attuato correttamente le norme contenute nel
dlgs 267/2000 in tema di controllo di
gestione non dovrebbero porsi problemi di
adeguamento o di compatibilità con le linee
guida della Civit. Lo stesso per gli enti
del sistema sanitario nazionale, dotati di
atti aziendali e sistemi di valutazione
effettivamente di natura «industriale».
A proposito del servizio sanitario
nazionale, la delibera 113 della Civit
conferma che i contenuti del dlgs 150/2009
relativi proprio il sistema di valutazione e
premiale non sono direttamente applicabili,
finché le regioni non abbiano esercitato la
propria funzione normativa in merito
(articolo
ItaliaOggi del 05.11.2010 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: esonero dal servizio previsto
dall'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008,
convertito in l. n. 133 del 2008 (parere
UPPA 03.11.2010 n. 8). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Ancora
sulle assunzioni nei comuni non soggetti al
patto di stabilità dal 1° gennaio 2011
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 03.11.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Tagli alle tredicesime per i
dipendenti pubblici?
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 02.11.2010). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Il nuovo art. 208 del codice
della strada: il
parere 20.10.2010 n. 961 della
Corte dei Conti della Lombardia
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 02.11.2010).
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Il parere ha ad oggetto la possibilità per
gli enti locali di destinare -mediante
appositi progetti- i proventi derivanti da
violazioni del codice della strada al
trattamento accessorio del personale di
polizia municipale. |
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ottobre 2010 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I
revisori pagano in prima persona per il
funzionario comunale infedele. Secondo i
giudici marchigiani la responsabilità scatta
in caso di mancata vigilanza.
Se un funzionario
comunale si appropria di somme di pertinenza
delle casse comunali, ovvero gestisce
«allegramente» i conti del bilancio
comunale, del relativo danno erariale ne
rispondono anche i revisori dei conti
dell'ente, qualora si accerti che questi non
hanno mai effettuato le verifiche
obbligatorie sui conti previste dal Tuel.
Ciò, in quanto è evidente che se l'attività
di verifica fosse stata effettuata con
scrupolo e diligenza secondo le norme
contenute nel citato Tuel, nonché secondo le
regole di revisione comunque esistenti ed
applicabili agli enti locali, si sarebbe
potuto evitare il danno o quanto meno
ridurre il suo ammontare.
È quanto ha messo nero su bianco la Sez.
giurisdizionale della Corte dei Conti per la
regione Marche, nel testo della
sentenza 06.10.2010 n. 163, con
la quale ha condannato, tra gli altri, anche
il collegio dei revisori dei conti di un
comune del Pesarese per l'omessa e
inefficiente verifica effettuata sui conti e
sulle poste di bilancio dell'ente.
Nei fatti oggetto del giudizio della
magistratura contabile marchigiana, chiamata
a decidere su una vicenda di irregolarità
sui conti dell'ente, per la quale anche il
funzionario coinvolto è stato condannato, si
è accertato che il collegio dei revisori dei
conti ha omesso la sua «doverosa attività
di sostanziale e sistematico riscontro sulla
regolare tenuta della contabilità».
Secondo la Corte marchigiana, la condotta
del funzionario comunale è stata, infatti, «oggettivamente
agevolata dall'inerzia o dal superficiale e
grossolano controllo dei revisori cosicché
le contestazioni addebitategli non possono
non essere ascritte anche alla colpa grave
degli organi di revisione responsabili».
Sul punto, lo stesso collegio ha richiamato
un importante principio (cfr. sentenza Cdc
Marche n. 64/2010) laddove è stata
sottolineata l'importanza del controllo dei
revisori, nonché del ruolo e dei compiti che
in generale, incombono sui revisori dei
conti, anche per quel che concerne le
modalità di effettuazione mirata del
controllo, detto anche «a campione».
Nella sentenza in esame, infatti, si censura
«l'inconsistente controllo svolto dai
suddetti organi, non risultando essere
intervenute significative pronunce o
segnalazioni nelle forme dovute e non
essendo sufficienti le relazioni sul conto
consuntivo ovvero meri richiami orali non
verbalizzati, né sulle modalità di
svolgimento della gestione comunale, né
sulle relative rappresentazioni contabili,
pur in presenza di vistose discrasie e
irregolarità».
Pertanto, ha rilevato il collegio
giudicante, risulta evidente che se
l'attività di verifica fosse stata
effettuata con scrupolo e diligenza secondo
le norme contenute nel Tuel (artt. 223 e 239
e segg.), così come anche dalle prescrizioni
contenute nel regolamento di contabilità del
comune interessato, nonché secondo le regole
di revisione comunque esistenti ed
applicabili agli enti locali, si sarebbe
potuto evitare il verificarsi del danno o
quanto meno ridurre il suo ammontare.
In definitiva, su un danno erariale
quantificato dal collegio in 25.000 euro,
diecimila euro devono essere restituiti dai
componenti del collegio dei revisori dei
conti dell'ente locale
(articolo
ItaliaOggi del 29.10.2010 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Lo
staff del sindaco non lavora gratis. I
componenti dell'ufficio di supporto devono
avere un contratto. Per i magistrati
contabili della Calabria il rimborso spese
non basta.
All'interno degli uffici
alle dirette dipendenze degli organi di
vertice politico degli enti locali non si
può lavorare a titolo gratuito. Come
prescrive l'articolo 90 del Tuel, infatti, i
componenti esterni degli uffici di supporto
devono essere inquadrati con contratto di
lavoro a tempo determinato al quale si
applicano integralmente le norme del
contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale degli enti locali.
Una norma, questa, che non è suscettibile di
alcuna deroga, in quanto si tratta di
disposizione imperativa, posta a tutela del
lavoratore, al quale viene garantito un
trattamento economico equivalente a quello
disciplinato dalla contrattazione collettiva
nazionale del personale degli enti locali.
È questa l'importante precisazione che la
Sez. regionale di controllo della Corte dei
Conti calabrese ha posto nel testo del
parere 02.08.2010 n. 395, con il
quale ha fatto luce sulla natura e sulle
modalità di retribuzione dei componenti
degli organi di supporto ai vertici politici
degli enti locali e territoriali (cosiddetto
staff), così come prevede l'articolo 90 del
testo unico sull'ordinamento degli enti
locali.
Nei fatti oggetto del parere in
osservazione, il quesito posto dal sindaco
di Cerchiara di Calabria (Cs) ha inteso
conoscere la possibilità di prevedere,
nell'organigramma dei predetti uffici di
supporto, oltre a personale dipendente
dell'ente e a soggetti esterni inquadrati
con contratto di lavoro a tempo determinato,
anche altri soggetti, sempre esterni
all'ente, da inserire come semplici
collaboratori, i quali presterebbero la
propria opera a titolo gratuito e a cui
verrebbe corrisposto il solo rimborso delle
spese effettivamente sostenute
nell'esercizio dell'attività, previa idonea
documentazione.
Il collegio della Corte calabra ha però
stoppato le attese del comune istante.
Infatti, una simile previsione appare
incompatibile con quanto statuisce il citato
articolo 90 del Tuel, ove si prescrive che
al personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato «si deve
applicare il contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale degli enti locali».
Una norma che non può essere in alcun modo
derogata, in quanto imperativa e posta a
tutela del lavoratore, al quale viene
garantito un trattamento economico
equivalente a quello disciplinato dalla
contrattazione collettiva del personale
degli enti locali.
Come d'altronde insegna l'orientamento
consultivo fin qui seguito da altri collegi
della Corte dei conti, per il personale
adibito a staff degli organi di vertice non
si possono stipulare contratti di lavoro
autonomo, in quanto in contrasto con le
previsioni del Ccnl, soprattutto per i
riflessi in merito all'entità della
retribuzione (Corte conti Puglia, parere n.
241/2007). Senza dimenticare che il
personale di staff, rientra a tutti gli
effetti nell'ambito della dotazione organica
dell'ente, con la conseguenza che «l'unico
rapporto configurabile sarebbe solo quello
di lavoro subordinato» (cfr. Corte dei
conti Toscana, parere n. 622/2004).
Ma vi è di più, fa notare la Corte calabra.
L'articolo 90 del Tuel, prevede, quale unica
condizione per l'assunzione di collaboratori
esterni da adibire agli uffici di staff,
posti alle dirette dipendenze degli organi
di vertice, che l'ente non versi in una
situazione di dissesto o di deficit
strutturale.
In conclusione, l'ente locale che intende
costituire uffici alle dirette dipendenze
degli organi di vertice politico, può ben
farlo con l'espressa previsione nel proprio
regolamento sull'ordinamento degli uffici,
nel rispetto dei limiti di legge in materia
di spese per il personale e assicurando ai
componenti il trattamento economico previsto
dalla contrattazione collettiva nazionale
del personale degli enti locali
(articolo
ItaliaOggi del 29.10.2010 -
tratto da www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
G. Neri,
Pubblico impiego: disciplina del contratto
di formazione e lavoro negli Enti Locali
(link a www.altalex.com). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Chiarimenti
in ordine all'applicazione dell'articolo 6,
comma 12, decreto legge 31.05.2010, n. 78,
convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, legge 30.07.2010,
n. 122, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica. Utilizzo del mezzo
proprio in missione
(Ragioneria Generale dello Stato,
nota 22.10.2010 n. 89530 di prot.
- link a www.rgs.mef.gov.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: COLLEGATO
LAVORO/ Al restyling i contratti part-time.
La p.a. ha 180 giorni per rivedere i
provvedimenti autorizzatori. Ancora incerto
l'orizzonte temporale fino a cui potrà
spingersi la revisione.
Le pubbliche
amministrazioni potranno riconsiderare i
provvedimenti di concessione del part-time
ai propri dipendenti.
Il collegato lavoro approvato i giorni
scorsi in parlamento all'articolo 16
consente alle pubbliche amministrazioni una
nuova valutazione delle trasformazioni del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale a suo tempo assentite «in sede
di prima applicazione» delle
disposizioni introdotte dall'articolo 73 del
dl 112/2008, convertito in legge 133/2008.
La facoltà di rivedere i provvedimenti
favorevoli al part-time va esercitata entro
centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del «collegato alla finanziaria»,
nel rispetto dei principi di correttezza e
buona fede.
Le amministrazioni avranno l'opportunità di
rivedere i provvedimenti di concessione
della trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale già adottati
prima della data di entrata in vigore del
citato dl 112/2008.
La disposizione non è esente da problemi
attuativi, cosa, d'altra parte, attestata
dal richiamo al rispetto dei principi di
correttezza e buona fede.
Le amministrazioni sono, evidentemente,
invitate a esercitare la facoltà che con
cautela e, naturalmente, in presenza di
specifiche e circostanziate motivazioni,
tali da mostrare appunto il rispetto dei
principi espressamente enunciati dal
legislatore.
Non risulta, però, chiaro quali siano i
provvedimenti oggetto della possibile
revisione. La norma parla di quelli adottati
prima della vigenza della manovra d'estate
2008. È chiaro, però, che tale arco di
tempo, non espressamente determinato dalla
legge, può essere infinito. C'è, dunque, da
chiedersi se le amministrazioni possano
rivedere anche concessioni di part-time
adottate anni addietro.
In senso contrario conduce la circostanza
che il passare del tempo ha certamente
consolidato la situazione del lavoratore,
sicché risulterebbe certo meno agevole, per
l'amministrazione datrice, enucleare una
motivazione rispettosa della correttezza e
della buona fede.
La norma potrebbe intendersi riferita ai
provvedimenti di concessione adottati nel
mese di giugno 2008, nell'imminenza della
vigenza della manovra d'estate. Infatti, la
contrattazione collettiva prevede(va) che le
domande per la collocazione a tempo parziale
debbono essere presentate nei mesi di
dicembre e giugno.
Pertanto, a giugno 2008 certamente molti
lavoratori hanno presentato domande di
collocazione a part-time, sulle quali, prima
del 25.12.2008, in mancanza di gravi
motivazioni che giustificassero il rinvio di
sei mesi, le amministrazioni potrebbero
essersi viste costrette ad adottare da
subito provvedimenti di accoglimento. Che,
magari, pochi giorni dopo avrebbero potuto,
invece, non emettere.
Nel caso in cui il dipendente avesse
presentato prima del 25.06.2008 istanza di
trasformazione a part-time e tale istanza
fosse stata formalmente accolta, con
decorrenza differita, opera il principio
tempus regit actum, perché l'atto
decisionale sarebbe stato comunque adottato,
ancorché i suoi effetti si producessero
successivamente alla vigenza del dl
112/2008.
Sembra, dunque, plausibile che il collegato
lavoro si riferisca alle istanze di
part-time presentate nel giugno 2008, come
lascerebbe intuire il riferimento alla prima
applicazione della manovra d'estate. Tra
l'altro, parlare di prima applicazione a
oltre due anni di distanza dall'entrata in
vigore del dl 112/2008 appare una forzatura,
tale da rendere l'attuazione concreta della
facoltà concessa dalla legge piuttosto
complicata.
Sarebbe stato necessario che il legislatore
avesse chiarito questi aspetti con una
disposizione esplicita, sì da dirimere i
dubbi. Così non è stato, nonostante la
lunghissima gestazione della legge e i tanti
emendamenti apportati
(articolo
ItaliaOggi del 22.10.2010 -
tratto da www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Arriva
l'aspettativa per nuove attività. Un anno
senza stipendio e anzianità.
Nuova ipotesi di
aspettativa per i dipendenti pubblici che
vogliano sperimentare l'avvio di attività
professionali o imprenditoriali.
L'articolo 18 del collegato lavoro
attribuisce ai dipendenti pubblici la
possibilità di chiedere agli enti dai quali
dipendono la collocazione in aspettativa
senza assegni e senza decorrenza
dell'anzianità di servizio, per un periodo
massimo di dodici mesi. In questo arco di
tempo, gli interessati potranno anche
avviare attività professionali e
imprenditoriali, senza che si determino,
ovviamente, cause di incompatibilità.
Le amministrazioni non sono obbligate ad
acconsentire alle richieste: la concessione
dell'aspettativa rimane facoltativa e
subordinata alla valutazione delle esigenze
organizzative, previo esame della
documentazione prodotta dall'interessato.
Intento non tanto nascosto della
disposizione del collegato lavoro è favorire
un esodo volontario dal lavoro pubblico
verso il lavoro privato, permettendo ai
dipendenti interessati a nuove e diverse
esperienze di lavoro di dedicarsi a tempo
pieno alle nuove attività.
Scaduto il periodo di aspettativa, i
dipendenti interessati dovranno scegliere se
proseguire nell'attività privata avviata
durante l'aspettativa, o rientrare nei ruoli
dell'ente di appartenenza: infatti,
l'inapplicabilità delle norme
sull'incompatibilità di cui all'articolo 53
del dlgs 165/2001 perdura solo fino al
periodo concesso di aspettativa.
La norma può rivelarsi particolarmente utile
per quei dipendenti con orario di lavoro a
tempo parziale al di sotto del 50% del tempo
pieno, i quali hanno chiesto ed ottenuto
tale tipologia di part-time, nella maggior
parte dei casi, allo scopo di poter svolgere
ulteriori attività lavorativa, oltre a
quella condotta con l'ente di appartenenza.
Un periodo di aspettativa come quello
consentito dal collegato permetterebbe loro
di valutare meglio, con la prova concreta
sul campo, la possibilità di fare il passo
decisivo verso lo svolgimento di un lavoro
interamente in proprio e non più alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche.
Ciò potrebbe contribuire alla diminuzione
del personale pubblico e al contenimento dei
costi del personale, obiettivo fondamentale
di tutte le riforme attivate dal legislatore
(articolo ItaliaOggi del 22.10.2010, pag.
47). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Annullamento degli elaborati per
plagio: vanno individuati i passi copiati.
L’annullamento degli
elaborati dell’esame di avvocato che
risultino copiati non può, in alcun modo,
prescindere dall’individuazione delle parti
dell’elaborato che possano giustificare
l’applicazione delle sanzioni previste per
l’ipotesi del plagio.
E’ questo il principio con cui il TAR Lecce,
I sez., ha accolto il ricorso proposto dal
ricorrente avverso la mancata ammissione
agli esami orali di avvocato a causa della
presunta copiatura da altro candidato.
In particolare, ha osservato il TAR
salentino come, ai sensi dell’art. 23, ult.
comma del r.d. 22.01.1934, n. 37, la
giurisprudenza amministrativa ha rilevato
che, l’applicazione della previsione (che
sanziona la violazione degli obblighi dei
partecipanti all’esame di non comunicare tra
di loro e di portare nella sede degli esami
libri, scritti ed appunti di qualsiasi
genere, previsti dagli artt. 20 e 21 del
r.d. 37 del 1934) non possa, in alcun modo,
prescindere dall’individuazione delle parti
dell’elaborato che possano giustificare
l’applicazione delle sanzioni previste per
l’ipotesi del plagio: <<il limite che la
commissione incontra nell'esercizio del
potere di annullamento deve essere, invece,
individuato nella riscontrata effettiva
conformità degli elaborati, che faccia
ragionevolmente presumere che essa sia il
risultato della iniziativa o dell'accordo di
più candidati>> (Consiglio di stato,
sez. IV, sentenza 17.02.2004, n. 616 che si
pone nel solco di una giurisprudenza
assolutamente consolidata).
Nella vicenda in esame, infatti, il primo
elaborato relativo alla prova di diritto
civile non recava assolutamente
l’individuazione delle parti o dei passi
dell’elaborato che possano aver indotto la
Commissione a concludere per la necessità di
procedere all’annullamento dell’intera
prova, a seguito della presunta conformità
dell’elaborato 611 con l’<<elaborato
contenuto nella busta n. 782>>, rendendo
così praticamente impossibile qualsiasi
controllo in ordine alla correttezza
sostanziale della valutazione operata dalla
Commissione, con consequenziale violazione
di pacifici criteri di motivazione degli
atti amministrativi desumibili dall’art. 3
della L. 07.08.1990, n. 241 (TAR
Puglia-Lecce, Sez. II,
sentenza 21.10.2010 n. 2147 -
link a www.altalex.com). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Il collegato lavoro articolo per articolo.
La Camera dei deputati ha approvato il
19.10.2010 in via definitiva il disegno di
legge (cosiddetto Collegato lavoro - AC 1441-quater-F)
recante deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di
enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile,
nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro.
Proponiamo una tabella di sintesi (a cura di
Pietro Gremigni) di tutti gli articoli del
nuovo provvedimento ... (link a
www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
LA CAMERA APPROVA DEFINITIVAMENTE IL
COLLEGATO-LAVORO.
MODIFICATE LE NORME SULL'ARBITRATO. ORA SI
ATTENDE LA PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA.
Il provvedimento contiene anche numerose,
importanti,
disposizioni in materia di lavoro pubblico
(link a www.uilpa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Il
dipendente che non sta bene può tornare a
casa su consiglio colleghi.
Il dipendente che non
sta bene può tornare a casa, annunciando
l’allontanamento anche solo ai colleghi.
L’azienda non lo potrà considerare assente
ingiustificato, né tanto meno licenziarlo
per giusta causa.
Lo rileva la Cassazione nel bocciare il
ricorso di un’azienda che aveva licenziato
in tronco un suo operaio colpevole, a suo
dire, di essere tornato a casa abbandonando
il posto di lavoro senza avvisare il datore
di lavoro. Non che il collega abbia licenza
di “concedere permessi”, ma
l’allontanamento dal posto di lavoro deve
ritenersi “giustificato su un piano di
buona fede” ... (Corte di Cassazione,
Sez. lavoro,
sentenza 14.10.2010 n. 21215 -
link a www.litis.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Uso del mezzo proprio dei
dipendenti degli Enti Locali.
Col
parere 12.10.2010
n. 949 la Corte dei Conti, Sezione
controllo Lombardia, interviene su una
materia rispetto alla quale sono emerse
diverse interpretazioni, concernente l’uso
del mezzo proprio da parte dei dipendenti
degli enti locali per lo svolgimento dei
servizi istituzionali.
I dubbi erano scaturiti dalla norma di cui
all’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78,
convertito nella legge 122 del 2010, che
prevede che a decorrere dall’anno 2011 “le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, (omissis).
A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli articoli 15
della legge 18.12.1973, n. 836 e 8 della
legge 26.07.1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano
al personale contrattualizzato di cui al
D.Lgs. 165 del 2001 e cessano di avere
effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi”.
Si ricorda che l'articolo 15 della legge
18.12.1973, n. 836, stabilisce un’indennità
chilometrica per il personale che, svolgendo
funzioni ispettive, ha frequente necessità
di recarsi in località comprese nell'ambito
della circoscrizione territoriale
dell'ufficio di appartenenza e comunque non
oltre i limiti di quella provinciale,
utilizzando il proprio mezzo di trasporto;
mentre l’art. 8 della legge 26.07.1978, n.
417, disciplina l'entità dell'indennità
chilometrica di cui al primo comma del
suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un
quinto del prezzo di un litro di benzina
super vigente nel tempo, nonché rimborso
dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio
autostradale).
Da questo quadro normativo è sorto il
dubbio, prospettato dalla provincia che ha
formulato la richiesta di parere alla Corte
dei Conti Lombardia, se il legislatore abbia
inteso disapplicare anche l’art. 41 del CCNL
del 14.09.2000 dei dipendenti delle regioni
e degli enti locali, il cui 4 comma,
rispettivamente, consente eccezionalmente,
da un lato, l’autorizzazione all’utilizzo
del proprio mezzo di trasporto, qualora più
conveniente dei normali servizi di linea e
riconosce conseguentemente, dall’altro, la
relativa indennità.
Nel merito la Corte dei Conti osserva che la
norma contenuta nell’art. 9, della legge del
1978 n. 417, che prevede che ”quando
particolari esigenze di servizio lo
impongano e qualora risulti economicamente
più conveniente, l’uso del proprio mezzo di
trasporto può essere autorizzato, con
provvedimento motivato, anche oltre i limiti
della circoscrizione provinciale”, non è
stata espressamente abrogata e quindi
continua ad esplicare i suoi effetti, in
quanto attiene alle modalità di
organizzazione di servizi pubblici e non
riguarda la razionalizzazione della spesa
del personale.
In particolare la Corte evidenzia che nelle
ipotesi nelle quali “l’uso del mezzo
proprio da parte del dipendente è funzionale
all’organizzazione del servizio e risponde
perciò a finalità proprie
dell’amministrazione di assicurare
particolari esigenze di servizio non
conseguibili o più difficilmente
conseguibili con diverse modalità
organizzative, la spesa conseguente all’uso
del mezzo proprio non attiene alla natura
della razionalizzazione e riduzione della
spesa del personale, ma più propriamente
alla natura delle pubbliche amministrazioni,
la cui attività deve rispondere ai ben noti
criteri di buon andamento".
Concludendo la Corte dei Conti ritiene, che
pur raccomandandosi un’attenta valutazione
della fattispecie, la norma di cui all’art.
6, comma 12, del d.l. n. 78, convertito
nella legge 122 del 2010, non può
intervenire nell’organizzazione dei servizi
degli enti locali.
Pertanto, in vigenza dell’art. 9 della legge
26.07.1978, n. 417 sopra indicato e in
presenza delle due condizioni previste dalla
medesima norma, ovvero le particolari
esigenze di servizio e la convenienza
economica, l’uso del mezzo proprio può
essere autorizzato, con la rifusione delle
spese effettivamente sostenute, tenuto conto
della peculiarità del servizio espletato e
delle funzioni dell’ente locale, garantite
dall’ordinamento.
Per una lettura più completa in allegato si
trasmette il testo della delibera, che può
rappresentare un valido sostegno a fronte di
dubbi e/o interpretazioni restrittive del
quadro normativo. |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Accesso agli atti della
procedura di progressione economica
orizzontale.
Con nota del 30.07.2010 n. 0022686, il
Comando della Polizia Municipale di Caserta
ha comunicato che un proprio dipendente, che
aveva partecipato ad una procedura per
l’attribuzione della progressione economica
orizzontale per il 2009, risultando non
utilmente collocato in graduatoria, ha
chiesto l’accesso agli atti della procedura
stessa, ed in particolare alle schede di
valutazione di tutti i concorrenti collocati
in posizione utile.
Tale domanda è stata respinta, perché
ritenuta preordinata ad un controllo
generalizzato dell’operato
dell’Amministrazione. Sulla questione viene
chiesto il parere di questa Commissione,
facendo presente che la questione è stata
sottoposta al Difensore Civico (senza
peraltro precisare se ciò sia avvenuto
mediante formale ricorso, ai sensi dell’art.
25 della legge n. 241/1990, ovvero mediante
semplice richiesta di parere).
Al riguardo la Commissione osserva, in via
preliminare, che se la questione ha formato
oggetto di apposito ricorso al Difensore
Civico questa Commissione non ha alcuna
competenza per intervenire, poiché le
controversie in materia di accesso ad atti
comunali sono di esclusiva competenza del
Difensore Civico.
Se invece al Difensore Civico è stato
richiesto un semplice parere ciò non
preclude a questa Commissione di esprimere
il proprio avviso, nei seguenti termini. In
casi analoghi è stato costantemente ritenuto
che, trattandosi di accesso procedimentale,
ai sensi dell’art. 10 della legge n.
241/1990, l’interessato abbia diritto di
ottenere copia dei documenti della
procedura, ed in particolare delle schede
valutative dei concorrenti utilmente
graduati, dal momento che questi ultimi,
partecipando ad una selezione pubblica,
hanno implicitamente accettato che i loro
dati personali esposti nella graduatoria
stessa potessero essere resi conoscibili da
tutti gli altri concorrenti a ciò
interessati (quali sono senza dubbio i
concorrenti non utilmente graduati).
Né in ciò può ravvisarsi un controllo
generalizzato dell’attività della pubblica
Amministrazione, dal momento che in tali
casi l’accesso concerne i documenti
amministrativi di un singolo specifico
procedimento e non la generale attività
dell’Amministrazione
(Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi,
risposta del Plenum in seduta
del 12.10.2010
- link a www.commissioneaccesso.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO:
Accesso a graduatoria interna per
progressione orizzontale.
Con e-mail del 22.08.2010, la Sig.ra ...,
dipendente comunale, premesso di avere
partecipato ad una selezione interna per
progressione orizzontale e di avere poi
chiesto copia della relativa graduatoria,
ottenendone un rifiuto, chiede se a parere
di questa Commissione:
1) possa inoltrare domanda di riesame al
Comune;
2) tutti gli altri partecipanti collocati in
graduatoria debbano ritenersi
controinteressati, dal momento che la
graduatoria espone i loro dati personali, e
debbano quindi essere preventivamente
invitati a comunicare la loro eventuale
opposizione.
Al riguardo la Commissione ritiene:
1) che l’interessato all’accesso, in caso di
rifiuto da parte dell’Amministrazione, possa
presentare domanda di riesame. Va però
tenuto presente, in primo luogo, che
l’Amministrazione, qualora tale domanda non
sia fondata su circostanze o interessi già
rappresentati nell’originaria domanda
d’accesso, non è tenuta a provvedere e, in
secondo luogo, che la domanda di riesame non
sospende né interrompe il termine stabilito
dall’art. 25, comma 4, della legge n.
241/1990 per proporre ricorso al difensore
civico, sicché l’interessato potrebbe
consumare inutilmente il termine per
proporre tale ricorso;
2) che, trattandosi di accesso
endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 10,
della legge n. 241/1990 l’interessato abbia
diritto di ottenere copia della chiesta
graduatoria senza alcun necessità di una
preventiva notifica agli altri graduati, dal
momento che questi ultimi, partecipando ad
una selezione pubblica, hanno implicitamente
accettato che i loro dati personali esposti
nella graduatoria stessa potessero essere
resi conoscibili da tutti gli altri
concorrenti a ciò interessati
(Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi,
risposta del Plenum in seduta
del 12.10.2010
- link a www.commissioneaccesso.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Art. 12 del Decreto legge n. 78 del
31.05.2010 convertito con modifiche nella
Legge 30.07.2010 - Interventi in materia
pensionistica.
NUOVE NORME IN MATERIA
PENSIONISTICA: L'INPDAP FA IL PUNTO.
Con la
circolare
08.10.2010 n. 18, l'INPDAP ha fornito
ulteriori e più precisi ragguagli in merito
alle nuove disposizioni in materia
pensionistica introdotte dalla recente
manovra economica del Governo (art. 12,
Legge 122/2010).
RIPRENDENDO E AMPLIANDO QUANTO GIA’
ILLUSTRATO NELLE DUE PRECEDENTI NOTE
OPERATIVE DIRAMATE SU TALE ARGOMENTO
(rispettivamente l’11.06.2010
n. 7627 di prot. ed il
03.08.2010 n. 10560 di prot.),
l'INPDAP CHIARISCE LA PORTATA APPLICATIVA DI
ALCUNI ISTITUTI, TRA CUI RICORDIAMO:
- lo slittamento delle decorrenze dei
trattamenti pensionistici di anzianità e di
vecchiaia a partire dall’01.01.2011 (C.D. “FINESTRE
MOBILI”);
- l'adeguamento automatico e generalizzato
dei requisiti per il diritto alla pensione a
decorrere dall'01.01.2015, per effetto
dell'incremento della “SPERANZA DI VITA”;
- l'innalzamento obbligatorio a 65 anni
dell'età pensionabile delle donne nel
pubblico impiego a decorrere
dall’01.01.2012;
- le nuove regole in materia di
ricongiunzioni;
- il prolungamento del servizio fino alla
data di decorrenza della pensione, per
effetto delle “FINESTRE MOBILI”.
VIENE INVECE RINVIATO AD UNA SUCCESSIVA
CIRCOLARE L’APPROFONDIMENTO RIGUARDANTE LE
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
LIQUIDAZIONE (commi da 7 a 10 dell'art. 12
della L. 122/2010), TRA CUI QUELLA
SULL’INTRODUZIONE DEI NUOVI CRITERI DI
CALCOLO DELLA BUONUSCITA SECONDO LE REGOLE
DEL T.F.R. A DECORRERE DALL’01.01.2011. |
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PUBBLICO IMPIEGO: Spetta
il compenso per ferie non godute se
l’impedimento non è imputabile al
dipendente.
Anche nel settore dell’impiego pubblico non
contrattualizzato, il mancato godimento
delle ferie, non imputabile all’interesso
non preclude di suo l’insorgenza del diritto
alla percezione del compenso sostitutivo.
Si tratta infatti di un diritto che per sua
natura prescinde dal sinallagma prestazione
lavorativa/retribuzione che governa il
rapporto di lavoro subordinato e non riceve,
quindi, compressione in presenza di altra
causa esonerativa dall’effettività del
servizio (nella specie collocamento in
aspettativa per malattia) (Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 05.10.2010 n. 7295 -
link a www.litis.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Personale delle amministrazioni
pubbliche - Conferimento di incarico
dirigenziale di seconda fascia - Art. 19,
comma 6, D.Lgs. n. 165/2001.
L’art. 19, sesto comma, del d.lgs. n.
165/2001, come modificato dall’art. 40 della
L. n. 150/2009, consente il conferimento di
incarichi esterni a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale solo
nell’ipotesi in cui tale qualificazione non
sia rinvenibile nell’ambito del personale
dirigenziale dell’Amministrazione, con
conseguente onere di previa verifica della
sussistenza di risorse interne
all'Amministrazione in possesso dei
requisiti professionali richiesti per
quell’incarico e, soltanto ove tale indagine
dia esito negativo, sarà possibile
attribuire il posto vacante a soggetto
esterno, se dotato della particolare
specializzazione richiesta (nella
fattispecie, la Sezione ha ricusato il
visto, e la conseguente registrazione, al
provvedimento di conferimento di un incarico
dirigenziale di seconda fascia a soggetto
estraneo ai ruoli, essendo stata accertata,
a seguito di procedura selettiva intrapresa
dall'Amministrazione, la presenza di
dirigenti interni in possesso della
richiesta professionalità) (massima
tratta da
www.centrostudi-sv.org - Corte dei
Conti, Sez. centrale di controllo di
legittimità sugli atti del Governo e delle
amministrazioni dello Stato,
deliberazione
04.10.2010 n. 18/2010/P). |
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PUBBLICO IMPIEGO: P.
Barrera,
La responsabilità disciplinare dei
dipendenti pubblici dopo il d.lgs.
27.10.2009, n. 150 (anche alla luce del
decreto legge n. 78/2010) (link a
http://doc.sspal.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
CCNL del personale dirigente del comparto
Regioni e Autonomie Locali (AREA II) -
Biennio economico 2008-2009 (INPDAP,
nota operativa 02.10.2010 n. 46). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Quando la partecipazione ad una
gara pubblica è preclusa dallo stesso bando,
sussiste l’interesse a gravare la relativa
determinazione a prescindere dalla mancata
presentazione della domanda.
Poiché l’interessato ha lamentato che
l’amministrazione non avrebbe potuto bandire
un corso riservato unico essendo il posto
messo a concorso, egli non era neppure
tenuto a presentare la domanda di
partecipazione ai fini dell’ammissibilità
dell’impugnazione, essendo ormai jus
receptum che quando la partecipazione ad
una gara pubblica è preclusa dallo stesso
bando, sussiste l’interesse a gravare la
relativa determinazione a prescindere dalla
mancata presentazione della domanda, posto
che la presentazione della stessa si risolve
in un adempimento formale inevitabilmente
seguito da un atto di esclusione, con un
risultato analogo a quello della originaria
preclusione e quindi privo di qualsiasi
utilità (C.d.S., sez. V, 19.03.2009, n.
1624) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
01.10.2010 n. 7271 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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settembre 2010 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Contrattualizzazione del rapporto
- Onnicomprensività del trattamento
economico - Riferibilità ai dipendenti delle
Regioni.
Gli artt. 2, comma 3, e 45, comma 1, del
Dlgs. n. 165 del 30.03.2001, che “cristallizzano”
il principio della c.d. contrattualizzazione
del rapporto di impiego pubblico e della
onnicomprensività del relativo trattamento
economico, si applicano anche ai dipendenti
regionali.
Trattamento economico
accessorio - Fonti legittimanti
l’attribuzione - Deliberazioni di Giunta
regionale - Illegittimità delle stesse.
È illegittima l’erogazione di trattamenti
accessori in assenza di una fonte
contrattuale legittimante la stessa e
fondata non su prescrizioni legislative
regionali, bensì su atti amministrativi
generali interni, quali le deliberazioni di
Giunta regionale.
L’attribuzione di trattamenti economici,
infatti, può avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi che sono anche
l’unica fonte legittimata a definire il
trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale dipendente.
Trattamento accessorio che potrà essere
erogato solo se collegato ad una performance
che dovrà essere oggetto di specifica
valutazione o all’effettivo svolgimento di
attività particolarmente disagiate,
pericolose o dannose per la salute.
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Trattamento accessorio:
se indebito paga il dirigente.
Anche ai dipendenti
delle regioni si applicano i principi della
contrattualizzazione del rapporto di
pubblico impiego e di onnicomprensività
della retribuzione, previsti dagli artt. 2,
comma 3, e 45, comma 1, del Dlgs.
30.03.2001, n. 165. I dirigenti, inoltre,
sono responsabili, ai sensi dell’art. 45,
comma 4, della stessa norma,
dell’attribuzione dei trattamenti economici
accessori.
L’affidamento psicologico indotto
dall’espressione di pareri favorevoli nel
corso dell’istruttoria, tenuto conto delle
sequenze procedimentali, esclude, infine, la
responsabilità dell’organo politico
deliberante.
Queste, in sintesi, le indicazioni che
emergono dalla
sentenza 23.09.2010 n. 568,
emessa dalla Corte dei conti, Sez.
giurisdizionale per la Puglia, con la quale
due dirigenti del settore Turismo della
Regione sono stati condannati al pagamento
di 71.925 euro (35.962,50 euro a testa),
contro una richiesta della Procura di
101.890 euro, in relazione ad una
fattispecie di danno erariale consistente
nell’aver indebitamente erogato compensi, in
violazione del principio della
onnicomprensività del trattamento
retributivo dei pubblici dipendenti, a
funzionari regionali per la loro
partecipazione ad una commissione
giudicatrice deputata a valutare iniziative
turistiche per beneficiare di finanziamenti
regionali.
La sentenza del giudice
contabile pugliese.
Nell’elaborazione della sentenza in
commento, il Collegio parte dalla
considerazione che l’attuale assetto
costituzionale riconosce una potestà
legislativa regionale residuale in materia
di ordinamento e organizzazione dei propri
uffici e del relativo personale.
In base a tale “cornice”
costituzionale, entro la quale devono, poi,
delinearsi le competenze legislative degli
enti territoriali, risulta evidente
l’illegittimità di un’erogazione di
trattamenti accessori in assenza di una
fonte contrattuale che la legittimi e
basata, addirittura, non su prescrizioni
legislative regionali, bensì su atti
amministrativi generali interni, quali le
deliberazioni di Giunta regionale.
Il complesso normativo riferibile al
rapporto di pubblico impiego è, infatti,
costituito, sia dalle disposizioni del capo
I del Titolo II del Libro V del codice
civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro
subordinato nell’impresa, sia dalle norme,
definite espressamente dal legislatore di
carattere imperativo, contenute nel Dlgs. n.
165/2001.
Ciò è quanto ribadito dalla Corte in
relazione alla tesi sostenuta dalla difesa
secondo la quale i citati principi della
contrattualizzazione del pubblico impiego e
dell’onnicomprensività della retribuzione
previsti dal Dlgs. n. 165/2001 non
troverebbero diretta applicazione ai
dipendenti regionali.
Il Collegio sottolinea invece la regola per
cui l’attribuzione di trattamenti economici
può avvenire esclusivamente mediante
contratti collettivi che sono, tra l’altro,
anche l’unica fonte legittimata a definire
il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale dipendente.
Trattamento accessorio che, per completezza,
si ricorda, potrà essere erogato solo se
collegato ad una performance che dovrà
essere oggetto di specifica valutazione o
all’effettivo svolgimento di attività
particolarmente disagiate, pericolose o
dannose per la salute.
Nell’ambito di questo quadro di riferimento,
inoltre, non riveste alcun rilievo il fatto
che il dirigente abbia sottoposto
all’approvazione dell’organo politico atti
di propria competenza, al fine di non
incorrere in responsabilità amministrativa;
ciò, anche se il principio di distinzione
tra l’attività di indirizzo e di controllo
dell’organo politico e l’attività di
gestione, propria dell’apparato burocratico
non sia stato compiutamente attuato, come
spesso succede nella realtà operativa degli
enti pubblici, in modo rigoroso.
Infatti, quando la decisione dell’organo
politico è condizionata in modo evidente da
pareri, attestazioni o altri adempimenti
istruttori dell’ufficio tecnico o
amministrativo preposto in quanto presuppone
conoscenze specialistiche, è evidente
l’esonero da responsabilità della decisione
solo formalmente assunta dall’organo
deliberante.
Terza carta giocata dalla difesa, con
l’obiettivo di ripartire il danno su più
teste, è stato il coinvolgimento, oltre che
dell’organo politico, anche del dirigente
del settore finanziario e del settore
personale. Ciò in relazione al parere
favorevole di regolarità contabile apposto
dal primo sull’atto e dalla liquidazione dei
compensi nel cedolino, disposta dal secondo.
Ma, anche su tale aspetto, il Collegio ha
smontato tale prospettazione. La generale
autonomia decisionale di ciascun dirigente e
la sua specifica responsabilità in ordine
alla corretta attribuzione dei trattamenti
economici accessori di cui al citato art.
45, comma 4, del Dlgs. n. 165/2001, “[…]
conducono all’impossibilità di configurare
un affidamento dello stesso in ordine alla
legittimità del proprio agire fondata
sull’espressione di un ulteriore atto
endoprocedimentale che, nella fattispecie,
manifesta esclusivamente un giudizio in
ordine al rispetto delle norme vigenti in
materia di contabilità e di regolarità delle
procedure di spesa previste. Le stesse
motivazioni escludono una rilevanza causale
di successivi comportamenti esecutivi, quali
la liquidazione dei compensi ai componenti
la commissione da parte del settore
personale nei cedolini della busta paga”.
Accolta, invece, la richiesta della difesa
di quantificare il danno erariale al netto
delle imposte, togliendo, dunque, l’Irap
versata dalla Regione
(massima e commento tratti da
www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Le linee guida del CIVIT per la
predisposizione del programma triennale per
la trasparenza e l'integrità.
La CIVIT (Commissione per la Valutazione,
Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazione pubbliche) ha emanato la
delibera 23.09.2010 n.
150, contenente il testo provvisorio,
sottoposto a consultazione, delle linee
guida per la predisposizione del programma
triennale per la trasparenza e l'integrità,
ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera e,
del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150.
Tale decreto legislativo è stato emanato in
attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Il programma triennale per la trasparenza e
l'integrità è previsto dall'art. 11, commi 2
e 8, lettera a), del decreto legislativo n.
150 del 2009 ... (link a
venetoius.myblog.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Art. 55-septies del decreto legislativo
30.03.2001, n. 165, introdotto dall'art. 69
del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 -
Trasmissione per via telematica dei
certificati di malattia. Ulteriori
indicazioni (Dipartimento della Funzione
Pubblica e Dipartimento per la
Digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione e l'innovazione tecnologica,
circolare 28.09.2010
n. 43096 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI:
Orario di Lavoro: normativa, sicurezza, ...
La tematica dell'orario di lavoro
rappresenta sicuramente uno degli aspetti
più rilevanti nell' ambito della vita
lavorativa (e non solo) di ciascun
individuo. Già in passato si era compresa
l'importanza di individuare, nell'arco della
giornata, spazi temporali delimitati, da
riservare alle diverse attività.
A livello comunitario si è ricercata una
maggiore flessibilità dei tempi di lavoro,
tesa ad ottenere una migliore distribuzione
del tempo da dedicarsi all'attività
lavorativa rispetto a quello da destinare
alle attività familiari, sociali e di svago,
oltre che, naturalmente, di riposo.
Grande rilevanza è inoltre assegnata
all'esigenza sempre maggiore di una
rafforzata tutela della salute e della
sicurezza del lavoratore.
La direzione provinciale del lavoro di
Modena ha diffuso, attraverso il proprio
sito internet, una pubblicazione che
affronta tutti gli aspetti e le
problematiche connesse all'orario di lavoro,
dal titolo "L'orario di lavoro: orario
normale e orario massimo di lavoro".
La pubblicazione si compone di ben 117
pagine e si articola in 5 capitoli:
- Evoluzione storica: la disciplina
dell'orario di lavoro;
- La durata della prestazione di lavoro. La
durata dell'orario giornaliero;
- Il D. Lgs. n. 213/2004;
- La sicurezza del lavoro;
- Conclusioni (link a www.acca.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
F. Logiudice,
I riflessi della manovra d’estate sul
personale delle PPAA (link a
www.altalex.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Pensioni e liquidazioni: una vera
e propria mazzata per i dipendenti pubblici
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 22.09.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La disciplina della malattia nei
comparti del pubblico impiego
(CGIL-FP di Bergamo,
settembre 2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Se il candidato sottolinea la
traccia deve essere annullata la prova
scritta.
Deve essere annullata la prova scritta di un
concorso se il candidato ha sottolineato
parti della traccia, in quanto trattasi
elemento idoneo a far venir meno
l’anonimato, indispensabile per garantire la
par condicio tra i concorrenti (TAR
Lazio-Roma, Sez. I,
sentenza 20.09.2010 n. 32366 -
link a www.altalex.com). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Corte dei conti Puglia: per «normali»
compiti d'ufficio stop a compensi
aggiuntivi.
Niente compensi aggiuntivi ai
dipendenti e ai dirigenti delle Pa per lo
svolgimento di attività che rientrano nei
compiti di ufficio. Tutte le forme di
trattamento economico accessorio sono
oggetto di contrattazione e né le
amministrazioni né i singoli dirigenti
possono disporre unilateralmente
l'erogazione di compensi. Neppure lo
svolgimento di tali attività fuori
dall'orario di lavoro, l'uso del mezzo
proprio o l'avere l'ente ottenuto notevoli
benefici legittimano l'erogazione ditali
compensi. In capo ai dirigenti inadempienti
matura colpa grave per l'incuranza degli
effetti sulla finanza dell'ente. La
circostanza che alcuni progetti fossero
stati preventivamente approvati dalla giunta
determina solo una riduzione della
responsabilità del dirigente e non
costituisce una esimente.
Questi principi sono stati affermati dalla
Corte dei Conti della Puglia nella
sentenza 22.07.2010 n.
475 e nella
sentenza 02.08.2010 n. 487.
Sono stati condannati due dirigenti della
provincia di Lecce per avere corrisposto
compensi aggiuntivi a propri collaboratori
per lo svolgimento di attività comprese tra
quelle di istituto, nei casi specifici la
definizione delle iniziative per la
utilizzazione degli strumenti di finanza
innovativa e la classificazione degli
alberghi.
Queste pronunce confermano un orientamento
che è maggioritario nella magistratura
contabile, ma che talvolta non è stato
applicato in presenza di circostanze
(sezione appello Corte conti Sicilia,
sentenza 87/2009) per cui lo svolgimento di
attività ordinarie deve comunque essere
definito come uno sforzo straordinario. Tali
non sono stati giudicati nella
classificazione delle strutture alberghiere,
in quanto attività programmabile, né i
notevoli asseriti vantaggi finanziari che
l'amministrazione potrebbe avere ottenuto.
dall'applicazione degli strumenti di finanza
innovativa.
Le sentenze ricordano che i principi di
onnicomprensività e di contrattazione del
trattamento economico si applicano non solo
ai dipendenti, ma anche ai dirigenti. E
aggiungono che questi compensi non sono
riconducibili agli istituti contrattuali in
vigore: non possono essere considerati
produttività perché «erogati senza alcun
riferimento ai parametri e metodologie di
valutazione eventualmente adottati».
Per lo svolgimento al di fuori del normale
orario di lavoro la forma di remunerazione è
il compenso per lavoro straordinario,
sussistendone le condizioni: in ogni caso,
per potere assumere che l'ente ne abbia
tratto vantaggio, ai fini della riduzione
della responsabilità, il dirigente deve
dimostrare che l'attività non poteva essere
svolta nell'ordinario orario di lavoro.
L'eventuale decisione preventiva della
giunta di costituire uno specifico gruppo di
lavoro e distanziare risorse per la relativa
remunerazione, in quanto la determinazione
dirigenziale è a essa legata da un «rapporto
di consequenzialità logica e cronologica»,
determina soltanto la riduzione della
responsabilità, ma non l'esonero, poiché è
comunque il dirigente che adottagli atti
gestionali
(articolo
Il Sole 24 Ore del 20.09.2010 -
tratto da www.corteconti.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO:
Istanza di accesso a schede di valutazione
di una procedura concorsuale.
Con fax del 19.06.2010 la Città di Caserta,
Polizia Municipale, Area Comando ha
comunicato:
1) che il dipendente ..., che aveva
partecipato ad una procedura concorsuale per
il passaggio dalla posizione C4 a C5, ha
chiesto copia delle schede di valutazione di
tutti i concorrenti interessati a detto
passaggio, al fine di accertare l’equità e
l’uniformità dei giudizi e delle
valutazioni;
2) che la domanda d’accesso è stata respinta
perché ritenuta preordinata ad un controllo
generalizzato dell’attività
dell’Amministrazione.
Sulla questione viene chiesto il parere di
questa Commissione.
Al riguardo si fa presente che chi ha
partecipato ad una selezione di tipo
concorsuale ha l’evidente interesse di poter
poi controllare se, ai suoi danni, siano
stati commessi errori o parzialità. Pertanto
il Sig. ... ha indubbiamente diritto, ai
sensi dell’articolo 24, comma 7, della legge
n. 241/1990, di accedere alle schede di
valutazione richieste, limitatamente però a
quelle dei concorrenti che l’abbiano
preceduto nella graduatoria, dal momento che
negli altri casi l’esistenza di eventuali
errori o parzialità non potrebbe causargli
alcun danno, con conseguente carenza di
interesse all’accesso
(Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi,
risposta del Plenum in
seduta del 14.09.2010 - link a
www.commissioneaccesso.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Lavoro: anche il "tempo tuta"
deve essere retribuito.
Al fine di valutare se il tempo occorrente
per indossare la divisa aziendale debba
essere retribuito o meno, occorre far
riferimento alla disciplina contrattuale
specifica: in particolare, ove sia data
facoltà al lavoratore di scegliere il tempo
e il luogo ove indossare la divisa stessa
(anche presso la propria abitazione, prima
di recarsi al lavoro) la relativa attività
fa parte degli atti di diligenza
preparatoria allo svolgimento dell'attività
lavorativa, e come tale non deve essere
retribuita; mentre se tale operazione è
diretta dal datore di lavoro, che ne
disciplina il tempo ed il luogo di
esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e,
di conseguenza, il tempo ad essa necessario
deve essere retribuito (Corte di Cassazione,
Sez. lavoro,
sentenza 10.09.2010 n. 19358 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: In
Gazzetta due circolari ministeriali Sanzioni
ai pubblici per le inosservanze sul
cartellino.
Sanzioni disciplinari
per il dipendente pubblico che non rispetta
le nuove regole sui cartellini
identificativi obbligatori. E poi
retribuzione di risultato di dirigenti e
posizioni organizzative fuori dal taglio per
le assenze per malattia.
Sono le principali precisazioni contenute in
due circolari della Funzione pubblica n. 3
«(Articolo 55-novies del decreto legislativo
165 del 2001- identificazione del personale
a contatto con il pubblico») e 8 («Assenze
dal servizio per malattia dei pubblici
dipendenti») pubblicate sulla «Gazzetta
Ufficiale» 210 dell'08 settembre.
Il cartellino.
Tutti i dipendenti pubblici a contatto con
il pubblico devono essere muniti di un
cartellino di riconoscimento. L'inosservanza
di questa prescrizione costituisce precisa
la nuova circolare una valida ragione per
l'avvio di un procedimento disciplinare e
per la conseguente irrogazione di sanzioni.
Il cartellino identitificativo o la targa
nella stanza o nella postazione di lavoro
devono contenere le seguenti informazioni:
posizione professionale, profilo, qualifica
se dirigente, ufficio di appartenenza. Non
devono essere contenuti dati eccedenti o non
necessari rispetto alle finalità di
trasparenza e tali da violare la privacy,
come ad esempio le generalità personali.
L'obbligo precisa la circolare si applica a
tutti dipendenti e dirigenti pubblici
contrattualizzati, cioè ne sono escluse le
forze armate, di polizia, i prefetti, i
docenti universitari, i magistrati e le
altre categorie a cui non si applica il Dlgs
165/2001: per queste figure comunque le
singole amministrazioni possono introdurre
l'obbligo. Siamo dinanzi a un obbligo che si
applica anche alle regioni e alle autonomie
locali. Da questo vincolo possono essere
escluse specifiche categorie, sulla base di
analitiche e argomentate motivazioni.
Questa esclusione ricorda la circolare deve
essere contenuta in provvedimenti del
ministro per la Pubblica amministrazione e
l'innovazione adottati d'intesa con il
ministro competente e, per le regioni e gli
enti locali, con la Conferenza unificata tra
Stato, regioni ed autonomie locali.
L'obbligo si applica nei confronti dei
dipendenti a contatto con il pubblico,
intendendo come tali quelle -si legge nella
circolare che «si intendono svolte in
luogo pubblico e luogo aperto al pubblico
nei confronti di un'utenza indistinta»,
valutazione- che deve essere effettuata in
concreto dalle singole amministrazioni.
Le assenze.
Le
assenze per malattia dei dipendenti pubblici
sono diminuite di oltre il 30% a seguito
delle disposizioni introdotte dal Dl
112/2008. Un'ulteriore riduzione è attesa
dalla concreta applicazione del vincolo alla
trasmissione telematica dei certificati
direttamente da parte dei medici alle
amministrazioni introdotto dalla «legge,
Brunetta» (Dlgs 150/2009).
Per i primi io giorni di ogni assenza per
malattia, fatte salve le eccezioni previste
per i ricoveri ospedalieri, gli infortuni,
le terapie salva vita e i morbi dipendenti
da ragioni professionali, occorre effettuare
il taglio di ogni forma di trattamento
economico accessorio. L'eventuale esonero
dal taglio spiega la circolare deve essere
disposta solo sulla base di un adeguato
supporto in termini di certificazione
medica.
In questa decurtazione non deve essere
compresa, per i dirigenti e i titolari di
posizione organizzativa, la retribuzione di
risultato in quanto essa non può essere
equiparata a una «indennità giornaliera»
perché dovuta a consuntivo sulla base degli
«esiti del procedimento di valutazione»
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 10.09.2010, pag. 33 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: P.a.,
sanzioni senza Statuto. Niente collegi
arbitrali per pubblici dipendenti. Una
circolare del ministero del lavoro sugli
effetti della riforma Brunetta.
Lo Statuto dei
lavoratori non si applica alle controversie
sul pubblico impiego. La riforma Brunetta (dlgs
n. 150/2009), in particolare, eliminando la
possibilità di adire collegi arbitrali per
le decisioni sulle sanzioni disciplinari,
non ha inteso rinviare ai medesimi organismi
costituiti presso le direzioni provinciali
del lavoro, come previsto dall'articolo 7
della legge n. 300/1970.
Lo precisa il ministero del lavoro nella
circolare n. 28/2010.
La riforma Brunetta.
La riforma del pubblico impiego operata dal
dlgs n. 150/2009 ha introdotto alcune novità
in tema di controversie. Due quelle
principali, come spiega il ministero del
lavoro: la prima relativamente alla
disciplina delle procedure conciliative
precontenziose, la seconda riguardo
all'impugnazione delle sanzioni.
In merito al primo aspetto, la riforma ha
sostituito la vecchia disciplina cosiddetta
del patteggiamento con la possibilità, per
la contrattazione collettiva, di
regolamentare procedure di conciliazione non
obbligatoria, a eccezione dell'ipotesi della
sanzione del licenziamento. In merito alle
impugnazioni, la riforma ha praticamente
eliminato il ricorso a collegi arbitrali,
rimettendo di fatto ogni decisione al
giudice del lavoro.
Inapplicabile lo Statuto.
Tutto ciò, spiega il ministero, appare
delineare un disegno di razionalizzazione
delle procedure di conciliazione e
d'impugnazione ispirato dalla volontà di
evitare il rischio di collusione che
potrebbe derivare dallo svolgimento di
procedure, regolate dalla contrattazione o
dalla legge, di carattere arbitrale o
svincolate dai presupposti sostanziali
fissati dalla legge.
Considerazioni, queste, secondo il
ministero, che inducono a pensare che dopo
la riforma non sia possibile ritenere
vigente l'articolo 7 della legge n. 300/1970
(lo statuto dei lavoratori), nonostante
questo fosse richiamato dalla precedente
normativa. Infatti, nell'ambito delle nuove
norme, il citato articolo 7 non è stato mai
richiamato.
Quando invece nel nuovo contesto normativo
la volontà di applicare al settore pubblico
la disciplina prevista per il settore
privato (il predetto articolo 7) avrebbe
dovuto essere espressa in maniera esplicita,
mediante (appunto) richiamo o ridisciplina.
Peraltro, conclude il ministero, questa
conclusione sembra confermata pure dalla
circostanza che, in attuazione del criterio
di delega («abolire i collegi arbitrali
di disciplina vietando espressamente di
istituirli in sede di contrattazione
collettiva»), la riforma ha
definitivamente eliminato la possibilità di
ricorrere a collegi arbitrali di disciplina.
Tale previsione, che in senso stretto si
riferisce ai collegi, pare indice della
volontà del Legislatore di escludere
decisioni arbitrali in materia di
impugnazioni disciplinari, con la
conseguenza che anche l'impugnazione
prevista e disciplinata dall'articolo 7
dello Statuto, in quanto svolta di fronte a
un collegio di conciliazione e di arbitrato,
deve ritenersi preclusa
(articolo ItaliaOggi
del 09.09.2010, pag. 32 - link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Certificati
medici con pec. I datori possono chiedere
all'Inps l'invio per e-mail. Una circolare
dell'Istituto fornisce le istruzioni alle
aziende e alla p.a..
I datori di lavoro, privati
e pubblici, possono ricevere i certificati
medici di malattia anche via Pec.
Lo stabilisce l'Inps nella
circolare 07.09.2010 n. 119 di
ieri di cui dà notizia un comunicato stampa,
diffuso sempre ieri, del ministero per la
pubblica amministrazione il quale, peraltro,
informa che i certificati finora inviati
online ammontano a 302.813, con un
incremento del 19% nell'ultima settimana.
Tutti i servizi a regime.
È a partire dal 3 aprile, a seguito della
riforma Brunetta (dlgs n. 150/2009) che i
medici dipendenti del Ssn oppure in regime
di convenzione sono tenuti a trasmettere
all'Inps, tramite il Sac (Sistema di
accoglienza centrale), il certificato di
malattia del lavoratore. Ricevuto il
certificato, il Sac lo invia all'Inps che lo
mette a disposizione dei datori di lavoro,
privati e pubblici, e dei lavoratori sul
sito internet.
Fino a ieri, i certificati erano
consultabili online tramite il codice pin o
con l'inserimento del codice fiscale del
lavoratore e del numero del certificato. Da
ieri è operativa la nuova modalità, mediante
la quale i datori di lavoro possono
richiedere all'Inps di ricevere nella
propria casella di posta elettronica
certificata (Pec) le attestazioni di
malattia dei propri dipendenti.
Una soluzione più efficiente, dal punto di
vista delle aziende, perché le libera
dall'impegno quotidiano di collegarsi al
sito dell'Inps e verificare l'eventuale
immissione di un certificato medico. Con la
nuova procedura, infatti, sarà direttamente
l'Inps, con invii giornalieri, ad inoltrare
alla Pec del datore di lavoro tutti i
certificati medici eventualmente trasmessi
dai medici con riferimento ai rispettivi
lavoratori.
Le istruzioni operative.
Per accedere alla nuova possibilità, spiega
la circolare, i datori di lavoro (pubblici e
privati) devono trasmettere apposita
richiesta all'Inps tramite l'indirizzo di
Pec al quale richiedono di ricevere la
trasmissione quotidiana delle certificazioni
mediche.
La richiesta va inviata alle competenti sedi
Inps i cui indirizzi sono reperibili su
internet (www.Inps.it). Per essere accolta,
la richiesta deve contenere le informazioni
indicate in tabella.
I dati.
Il comunicato stampa del ministero,
relativamente alla copertura territoriale
dell'operatività della trasmissione online
dei certificati medici, sottolinea che la
media regionale di medici dotati di pin (è
la password che serve per l'invio dei
certificati) si attesta al 75%.
Significa che, dal 27 agosto al 3 settembre,
sono stati abilitati altri 8 mila medici di
famiglia. In almeno otto regioni il processo
si è sostanzialmente completato: Piemonte
(84% dei medici abilitati), Valle d'Aosta
(99%), Provincia di Bolzano (96%), Veneto
(89%), Marche (91%), Basilicata (88%),
Calabria (85%), Abruzzo (82%) e Sardegna
(89%).
Nelle altre regioni, le percentuali di
medici abilitati risultano quasi ovunque
intorno al 60%. In Lombardia, Friuli-Venezia
Giulia, Toscana ed Emilia Romagna, aggiunge
il comunicato, i medici sono in possesso di
carta nazionale dei servizi (Cns) per
l'accesso al sistema.
Infine, spiega il comunicato, fino a ieri
risultano inviati complessivamente 302.813
certificati, per un incremento del 19%
nell'ultima settimana
(articolo ItaliaOggi
del 08.09.2010, pag. 31 - link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Certificati di malattia on line: sul sito
Inps l’iter per i datori Amministrazioni
pubbliche e aziende private possono chiedere
“in rete” di ricevere gli attestati
sulla Pec.
Codice fiscale e numero progressivo Inpdap
relativo alla “sede di servizio”, per
le Amministrazioni pubbliche; matricola
Inps, per le aziende private; indicazione
del formato di invio dei file prescelto, per
tutti.
Sono queste le semplici informazioni da
fornire all’Istituto nazionale di previdenza
sociale per ricevere sul proprio indirizzo
e-mail “certificato” gli attestati di
malattia dei dipendenti.
I dettagli della procedura da seguire sono
impressi nero su bianco nella circolare Inps
n. 119 del 07.09.2010 ... (link a
www.nuovofiscooggi.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Bergamo, ecco chi sono i dirigenti
super-pagati della provincia.
La Fp-Cgil di Bergamo ha messo in fila dal
più pagato a quello meno, i 48 dirigenti
della Pubblica Amministrazione: in testa due
della Provincia (07.09.2010 - link a
www.bergamonews.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Deve sempre sussistere nei
concorsi pubblici una riserva di posti per
coloro che rappresentano una categoria c.d.
debole, anche se il bando di concorso non
l‘ha prevista.
La legge n. 482/1968 prevede espressamente
la riserva di posti “allo scopo di
favorire e tutelare il concreto collocamento
al lavoro di coloro che rappresentano una
categoria c.d. debole, in considerazione di
menomazioni fisiche contratte in particolari
circostanze (invalidi di guerra, civili, per
servizio o per lavoro, privi della vista e
sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di
deceduti per fatti o infermità di analogo
genere), nell'evidente presupposto che
costoro abbiano particolari difficoltà nel
reperire una occupazione, anche in adesione
a tradizionali e consolidati principi di
solidarietà umana e sociale” (sentenza
del 09.07.2005 n. 3698).
Ciò comporta l’attribuzione di un carattere
cogente alle disposizioni, per cui la
riserva opera anche se il bando di concorso
non l’ha prevista e, d’altro canto, essa si
applica necessariamente anche alle selezioni
per soli titoli, comunque preordinate
all’assunzione (sentenza cit.).
Occorre aggiungere che i medesimi principi
esigono che l’Amministrazione operi in
maniera non formalistica nell’individuare i
presupposti per accordare il beneficio, al
fine di non vanificare le rilevanti ragioni
sottese al riconoscimento della riserva di
posti, di cui s’è detto (TAR Puglia-Lecce, Sez. II,
sentenza 07.09.2010 n. 1935 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Deve sempre sussistere nei
concorsi pubblici una riserva di posti per
coloro che rappresentano una categoria c.d.
debole, anche se il bando di concorso non
l'ha prevista.
La legge n. 482/1968, recante disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private, prevede espressamente la
riserva di posti "allo scopo di favorire
e tutelare il concreto collocamento al
lavoro di coloro che rappresentano una
categoria c.d. debole, in considerazione di
menomazioni fisiche contratte in particolari
circostanze (invalidi di guerra, civili, per
servizio o per lavoro, privi della vista e
sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di
deceduti per fatti o infermità di analogo
genere), nell'evidente presupposto che
costoro abbiano particolari difficoltà nel
reperire una occupazione, anche in adesione
a tradizionali e consolidati principi di
solidarietà umana e sociale".
Ciò comporta l'attribuzione di un carattere
cogente alle disposizioni, per cui la
riserva opera anche se il bando di concorso
non l'ha prevista e, d'altro canto, essa si
applica necessariamente anche alle selezioni
per soli titoli, comunque (TAR Puglia-Lecce,
Sez. II,
sentenza 07.09.2010 n. 1935 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
La disciplina delle assunzioni
dal 1° gennaio 2011 negli enti locali
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 06.09.2010). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
La disciplina delle assunzioni
fino al 31.12.2010 negli enti locali
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 06.09.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
M. M. Russo,
TELECAMERE NON AUTORIZZATE SUL POSTO DI
LAVORO: LA PROVA È VALIDA? (link
a www.lavoroprevidenza.com). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Comuni,
stop a lsu. Via ai fondi per la
stabilizzazione. In corso di pubblicazione i
decreti con i finanziamenti.
Via libera alla stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili (lsu) negli
enti locali. Con tre distinti decreti, in
attesa di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, il ministero del lavoro fornisce
procedure e criteri per la concessione di un
contributo ai comuni con meno di 50 mila
abitanti nel limite di un milione di euro
per ciascuna annualità 2008, 2009 e 2010 (in
totale 3 milioni di euro), finalizzato alla
stabilizzazione di lavoratori impegnati in
attività socialmente utili presso gli stessi
enti e con oneri a carico del bilancio
comunale da almeno otto anni.
Il termine di presentazione delle domande
per l'ammissione al contributo scadrà 30
giorni dopo la pubblicazione dei
provvedimenti.
Tre annualità.
La stabilizzazione degli lsu è prevista
dalla Finanziaria 2008, la legge n.
244/2007, a favore di quei soggetti che
siano impegnati in tali attività nei comuni
con meno di 50 mila abitanti con oneri tutti
a carico del bilancio comunale e siano nella
disponibilità dei comuni da almeno otto
atti.
I comuni possono richiedere il contributo
per una sola annualità, 2008, 2009 o 2010, a
condizione di avere in carico lsu a
decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data
precedente.
Tre vie per la
stabilizzazione.
L'erogazione del contributo, che avverrà
sulla base di un'apposita graduatoria
predisposta a cura del ministero del lavoro,
è finalizzato all'attuazione di un piano di
stabilizzazione occupazionale che il comune
deve avere a tal fine predisposto. Tale
piano può prevedere una o più delle seguenti
vie alternative di stabilizzazione:
a) assunzione dei lsu con contratto di
lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo
determinato di durata superiore a 12 mesi
presso lo stesso comune; in tal caso, il
sindaco deve dichiarare la conformità delle
stabilizzazioni ai vincoli finanziari
vigenti in materia di assunzione e di
contenimento della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni;
b) assunzione dei lsu presso soggetti
privati con contratto di lavoro a tempo
indeterminato oppure a tempo determinato
superiore a 12 mesi;
c) erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialità
da erogare ai lsu con indicazione del
relativo ammontare.
La domanda.
I comuni interessati devono presentare
apposita domanda, da spedire con
raccomandata oppure da consegnare a mano, al
ministero del lavoro entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione in G.U. del decreto
concernente la disponibilità di risorse per
l'annualità (2008, 2009 o 2010) per la quale
viene richiesto il contributo.
La domanda, sottoscritta dal sindaco, deve
contenere tra l'altro il numero dei soggetti
lsu con specificazione di quelli che si
intendono stabilizzare. Nell'ipotesi di
comuni con popolazione superiore a 5 mila
abitanti, la domanda deve inoltre recare
esplicita dichiarazione che le assunzioni
sono conformi ai limiti di spesa e vengono
effettuate nel rispetto del patto di
stabilità per gli enti locali
(articolo ItaliaOggi
del 04.09.2010, pag. 26). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Stipendi,
conta la qualifica. Lo svolgimento di
mansioni superiori è irrilevante. Palazzo
Spada ha respinto l'appello di un dipendente
della regione Calabria.
Nell'ambito del pubblico
impiego è irrilevante, sia a fini economici
che di carriera, lo svolgimento di mansioni
superiori, in quanto nell'ambito di tale
rapporto non sono le mansioni ma la
qualifica il parametro al quale la
retribuzione va riferita.
Il principio è stato sancito dal Consiglio
di Stato, Sez. V, con la
sentenza 02.07.2010 n. 4236.
La questione del riconoscimento economico
delle mansioni superiori ha subito, nel
tempo, orientamenti giurisprudenziali
difformi, ma a seguito dell'articolo 56 del
dlgs n. 29/1993, così come sostituito dal
dlgs n. 80/1998, è stato riconosciuto al
lavoratore pubblico il diritto alle
differenze retributive dovute per le
mansioni superiori, con attribuzione della
responsabilità al dirigente che ha disposto
l'incarico, in caso di dolo o colpa grave.
L'applicazione della normativa è stata
rinviata e successivamente è intervenuto il
dlgs n. 387/1998.
Nella sentenza in commento, il Consiglio di
stato ha respinto l'appello presentato da un
dipendente della regione Calabria, che aveva
richiesto il riconoscimento della differenza
retributiva maturata per lo svolgimento di
mansioni superiori svolte tra il 1996 e il
1997.
Il Consiglio di stato non ha riconosciuto
alla norma natura retroattiva e pertanto il
diritto del dipendente pubblico alle
differenze retributive, a seguito dello
svolgimento delle mansioni superiori, va
riconosciuto a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo,
ossia dal 22 novembre 1998, in quanto di
carattere innovativo, ergo non ha alcuna
efficacia sulle situazioni precedenti.
Nel merito i giudici di palazzo Spada hanno
affermato che nessuna norma o principio
generale consentiva, almeno fino all'entrata
in vigore del dlgs n. 387/1998, la
retribuzione delle mansioni superiori
comunque svolte nel pubblico impiego.
È stato evidenziato, tuttavia, che le
mansioni svolte dal dipendente pubblico, se
superiori a quelle relative alla qualifica
attribuita, non hanno rilevanza né dal punto
di vista della progressione in carriera né
dal punto di vista retributivo. Ciò in
quanto il pubblico impiego si differenzia
dal lavoro privato giacché le mansioni e la
retribuzione trovano fondamento in un atto
formale di nomina e non in una libera scelta
del personale amministrativo.
Il riconoscimento non può trovare fondamento
nell'articolo 36 della Costituzione, che
fissa il principio della corrispondenza
della retribuzione alla quantità e qualità
del lavoro prestato, dato che la norma non
trova applicazione nel rapporto di pubblico
impiego, nel quale si applicano altri
principi costituzionali.
In definitiva, nell'ambito lavorativo
succitato non sono le mansioni ma la
qualifica, il parametro al quale la
retribuzione va riferita. L'amministrazione
di appartenenza può e deve erogare la
retribuzione corrispondente alle mansioni
superiori solo nel caso in cui una norma
speciale lo consenta
(articolo ItaliaOggi
del 03.09.2010, pag. 30 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Da
capo dei vigili a bibliotecario. Per la
Cassazione il trasferimento è legittimo.
Il comune che decide di
riorganizzare i propri uffici eliminando il
posto da comandante può legittimamente
trasferire l'operatore anche in biblioteca.
Purché ci sia equivalenza di mansioni questa
operazione di per sé non può infatti essere
considerata discriminatoria e può
prescindere anche dalla professionalità
acquisita.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sez.
lavoro, con la sentenza n. 18283 del
05.08.2010.
È curiosa e tutta italiana la vicenda
occorsa al comandante della polizia
municipale di un piccolo comune siciliano.
Con delibera di giunta il settore della
polizia municipale è stato inserito in una
diversa organizzazione con contestuale
soppressione del posto apicale e
trasferimento del funzionario presso il
servizio biblioteca.
Contro questa singolare iniziativa
l'interessato ha proposto censure fino alla
Corte di cassazione ma senza risultati
apprezzabili. Con la privatizzazione del
rapporto di pubblico impiego, specifica
innanzitutto la sentenza, le amministrazioni
locali hanno ora ampia facoltà di ingerenza
diretta nell'organizzazione lavorativa fermo
restando il principio delle mansioni
equivalenti.
In buona sostanza il dipendente deve essere
adibito a mansioni per le quali è stato
assunto «o alle mansioni considerate
equivalenti nell'ambito della
classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi».
Ai sensi dell'art. 52 del dlgs 165/2001 il
concetto di equivalenza delle mansioni è
particolarmente formale ancorandosi
saldamente a una valutazione demandata ai
contratti collettivi, indipendentemente
dalla professionalità acquisita. In pratica
basta salvaguardare il formalismo delle
mansioni per assecondare il dettato
normativo. Ma nel caso in esame non è stato
possibile neppure avvallare il carattere
ritorsivo dell'intera manovra per la
genericità delle considerazioni avanzate
dall'interessato.
Risulta evidente però che questa
determinazione è in forte controtendenza
rispetto alla giurisprudenza maggioritaria
che sostiene a spada tratta l'autonomia e
l'indipendenza del comando di polizia
locale, stante la sua peculiarità
organizzativa e funzionale.
La legge quadro sulla polizia municipale n.
65/1986 di certo riconosce infatti tutte
queste specificità e non ammette
interferenze così incisive nei rapporti
funzionali di un soggetto apicale incaricato
di svolgere anche complesse attività di
polizia
(articolo ItaliaOggi
del 03.09.2010, pag. 32 - link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Contratti
decentrati al capolinea. P.a. e sindacati
avranno margini di manovra molto ridotti.
Gli effetti della legge 122/2010. La
contrattazione locale può destinare le
risorse ancora disponibili.
La manovra economica depotenzia la
contrattazione decentrata. La previsione
contenuta nell'articolo 9, comma 1, della
legge 122/2010 limita notevolmente l'oggetto
di quanto le amministrazioni, nella veste di
datori, e i sindacati possono trattare,
nelle materie residue soggette alla
relazione della contrattazione.
La disposizione, come noto, congela parte
delle retribuzioni, disponendo che il
trattamento economico complessivo dei
singoli dipendenti non può superare, in ogni
caso, il trattamento ordinariamente
spettante per l'anno 2010.
Leggendo il comma 1 dell'articolo 9 in
combinazione col successivo comma 2-bis, per
effetto del quale sussiste non tanto un
tetto individuale del salario accessorio,
bensì un tetto per ente, si deve ritenere
che il concetto di «trattamento
ordinariamente spettante» comprenda la parte
della retribuzione fissa e continuativa.
In altre parole, la contrattazione
decentrata non potrà intervenire sulla
retribuzione tabellare (ma questa è sempre
stata materia riservata alla contrattazione
nazionale), né su elementi che accedono in
modo irreversibile al trattamento economico,
come ad esempio retribuzione individuale di
anzianità, effetti di reinquadramenti
fissati nel passato dalla contrattazione
collettiva, l'indennità di comparto propria
della realtà di regioni ed enti locali e la
posizione economica acquisita per effetto
delle progressioni orizzontali.
La manovra, disponendo un generalizzato
blocco della contrattazione collettiva,
valevole tanto per quella nazionale, quanto
per quella decentrata, e congelando le parti
fisse e continuative delle retribuzioni dei
singoli dipendenti, priva le amministrazioni
per il triennio 2011-2013 della possibilità
di attivare progressioni economiche.
Conseguentemente, la contrattazione
decentrata, che tipicamente ha come oggetto
la destinazione del fondo delle risorse
decentrate costituito dall'ente, non potrà
occuparsi dell'eventuale destinazione alle
progressioni orizzontali.
La contrattazione, ancora, viene privata
della possibilità di intervenire sulla
destinazione del fondo, con riferimento alla
previsione contenuta nell'articolo 9, comma
2-bis, della legge 122/2010, ove si
stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio
2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del
personale è automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio. Nella sostanza si
introduce un obbligo discendente
direttamente dalla legge di ridurre le
risorse decentrate. Pertanto, spetta
esclusivamente alle amministrazioni
determinare l'ammontare della riduzione,
nella fase della costituzione delle risorse.
Ovviamente, ciò finisce per circoscrivere
gli spazi della contrattazione decentrata,
la quale, nella sostanza, si limita a
concordare la destinazione delle risorse
decentrate libere, cioè ancora disponibili,
dopo aver computato i valori delle
progressioni economiche, dell'indennità di
comparto, nonché delle indennità finalizzate
a remunerare mansioni particolari o connesse
a modalità di erogazione dei servizi
(rischio, turno, reperibilità, disagio,
maneggio valori, particolari
responsabilità).
Questa parte ancora disponibile, per altro,
riguarda le sole risorse stabili, quelle
sulle quali è possibile una reale
contrattazione. Infatti, le risorse
variabili sono per loro natura già destinate
dal contratto, ad esempio a incentivare
progettisti, avvocati, gli uffici tributi
per il recupero Ici, oppure al premio per i
risultati individuali.
Alla contrattazione, comunque, resta
certamente la competenza a destinare,
annualmente, le risorse ancora disponibili.
Da questo punto di vista, il ruolo della
contrattazione non risulta cancellato, ma
solo ridimensionato dai nuovi vincoli
imposti dalla legge.
Ancora, la contrattazione decentrata deve
provvedere all'adeguamento dei contratti
decentrati stipulati prima dell'entrata in
vigore del dlgs 150/2009 ai contenuti della
riforma-Brunetta.
Quello disposto, infatti, dall'articolo 65
del dlgs 150/2009 è un vero e proprio
obbligo e non una semplice facoltà. La legge
ha lasciato alle parti la possibilità di
adeguare gradualmente le clausole
incompatibili con la riforma, dando ben due
anni di tempo agli enti locali. Ma, le
clausole non adeguate non possono
considerarsi applicabili. Prima di attuarle
occorre attivare la contrattazione, che ha
l'obbligo di eliminare gli elementi di
contrasto, per sbloccarne così l'attuabilità
(articolo ItaliaOggi
del 03.09.2010, pag. 32 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Tar
Calabria: Progressioni verticali possibili
soltanto per bandi pre-riforma.
Le progressioni
verticali vecchia maniera' non sono pi
attuabili dal 15.11.2009, ma è possibile
concludere solo quelle previste in bandi
pubblicati prima dell'entrata in vigore del
decreto 150/2009.
Sono queste le conclusioni del TAR
Calabria-Reggio Calabria con la
sentenza 23.08.2010 n. 914.
Dopo diverse interpretazioni della Corte dei
conti, dell'Anci e della Funzione pubblica,
arriva il primo provvedimento
giurisdizionale sulle progressioni interne
che chiarisce la portata delle novità della
riforma Brunetta .
il decreto legislativo ha previsto notevoli
modifiche al Dlgs 165/2001 introducendo le
progressioni di carriera possibili solo
attuando una riserva non superiore al 50%
all'interno di un concorso. Inoltre, i
dipendenti devono possedere il titolo di
studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
All'articolo 24 il legislatore aveva per
indicato il l'gennaio 2010 come termine per
poter utilizzarlo. Regioni ed autonomie
locali avranno, tuttavia, tempo di adeguarsi
sino al 31dicembre.
Per gli enti che applicano il decreto
267/2000 vi è poi una questione aggiuntiva,
cioè la sopravvivenza dell'articolo 91 del
medesimo Tuel secondo cui le amministrazioni
che «non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie possono
prevedere concorsi interamente riservati al
personale dipendente, in relazione a
particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalità
acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente». Norma mai abrogata o
disapplicata.
Nell'incertezza interpretativa diversi enti
si sono lanciati in azioni da foto finish,
come quella, molto diffusa, di adottare a
fine anno scorso delle delibere di modifica
della programmazione triennale del
fabbisogno di personale o di avvio delle
procedure della progressione.
Ma tutto ciò , secondo il Tar Calabria, è
inutile. Tra passato e futuro delle
progressioni verticali la scure è scesa
definitivamente il 15.11.2009, con l'entrata
in vigore della riforma Brunetta. I giudici,
peraltro, non vedono contraddizione tra
l'articolo 52 del Tuel e l'articolo 24 del
decreto legislativo 150/2009, il quale ha la
finalità di valorizzare e premiare le
risorse interne dotate di capacità e
preparazione.
Sulla questione della specialità (articolo
91 del Tuel) la sentenza ritiene che la
norma si debba considerare tacitamente
abrogata per incompatibilità con l'articolo
5 del decreto 165/2001 e, soprattutto, per
incompatibilità con l'articolo 52, comma
1-bis della legge 150/2009 che, per la
carriera dei dipendenti, afferma la regola
del concorso pubblico, con eventuale
previsione di riserva massima del 50% agli
interni.
Ci che attesta, quindi, la correttezza delle
progressioni verticali ante riforma è la
pubblicazione del bando. Nel caso in esame
la pubblicazione era avvenuta il 30 dicembre
scorso e quindi fuori tempo massimo. Il Tar
conclude, infine, precisando (in antitesi
con l'Anci) che il piano occupazionale,
anche se approvato prima dell'entrata in
vigore della legge, costituisce comunque un
atto generale di pianificazione,
suscettibile di divieti o limiti (articolo
Il Sole 24 Ore
del 02.09.2010, pag. 27 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il foglio dei lavoratori della
Funzione Pubblica
(CGIL-FP di Bergamo,
settembre 2010). |
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agosto 2010 |
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PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi
illegittimi senza mobilità.
Il bando per un concorso pubblico è
illegittimo se l'ente non ha attivato la
procedura di mobilità prevista dalla norma,
in quanto non si è consentita agli
interessati, la presentazione delle
eventuali domande di trasferimento.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, nella
sentenza 18.08.2010 n. 5830, ha
annullato un bando per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo, bandito
da un'unione di comuni.
Il comma 1 dell'articolo 30 del dlgs n.
165/2001, fissa il principio della mobilità
volontaria a domanda, prevedendo che i posti
vacanti possono essere ricoperti con
cessione del contratto di lavoro da
dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, che richiedano il trasferimento.
È necessario, comunque, che siano rese
pubbliche le disponibilità dei posti,
fissando preventivamente i criteri di
scelta.
Il comma 2-bis, introdotto dalla legge n.
43/2005, stabilisce che le amministrazioni,
prima di espletare il concorso, devono
attivare le procedure di mobilità suddette,
e il trasferimento è disposto nei limiti dei
posti vacanti, con inquadramento nell'area
funzionale e posizione economica
corrispondente a quella posseduta presso
l'amministrazione di provenienza.
Le disposizioni normative sono senz'altro
applicabili anche agli enti locali, in
quanto rientranti nell'ambito delle
disposizioni del decreto legislativo, e
impongono alle amministrazioni pubbliche di
avviare, prima dell'espletamento delle
procedure concorsuali, le procedure di
mobilità.
Con propria sentenza, il Tar per l'Emilia
Romagna accoglieva il ricorso presentato da
una cittadina, considerando che la norma
obbligava ad avviare, preventivamente, le
procedure di mobilità.
L'unione dei comuni presenta appello al
Consiglio di stato, per la riforma della
predetta sentenza, evidenziando l'autonomia
costituzionalmente riconosciuta agli enti
locali.
Per il Consiglio di stato l'appello è
infondato, in quanto l'interpretazione
letterale delle norme impone alle pubbliche
amministrazioni di avviare prima la mobilità
e poi espletare le procedure concorsuali.
L'obbligo risponde all'interesse pubblico di
riduzione della spesa pubblica. Tale
previsione non lede l'autonomia delle
amministrazioni poiché, al fine della
copertura di un posto vacante, è tenuta,
innanzitutto, ad avviare la procedura di
mobilità, diretta ad accertare l'esistenza
di dipendenti pubblici già in servizio, con
le necessarie professionalità. Solo l'esito
infruttuoso della mobilità permette all'ente
di indire la procedura concorsuale.
Per i giudici di palazzo Spada, non può
accogliersi neppure quanto sostenuto
dall'appellante (che la procedura di
mobilità sarebbe relativa soltanto
all'immissione di dipendenti pubblici in
posizione di comando o di fuori ruolo) in
quanto, dalla corretta interpretazione della
norma si evidenzia che tali categorie hanno,
esclusivamente, una priorità rispetto agli
altri dipendenti che partecipano alla
mobilità, ergo non si può affermare che la
procedura sia riservata soltanto a questi
dipendenti.
La norma, infine, non può dirsi rispettata
con il semplice esame delle domande di
trasferimento presentate spontaneamente da
dipendenti pubblici, in quanto manca
l'adempimento all'obbligo di rendere
pubbliche le disponibilità dei posti in
organico e la fissazione preventiva dei
criteri di scelta
(articolo ItaliaOggi
del 31.08.2010, pag. 27). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Commette reato il datore di
lavoro che dà dello “str…” ad un proprio
dipendente.
Va incontro a una condanna per ingiuria il
capo che si rivolge a un dipendente dandogli
dello ‘str..’.
La quinta sezione penale della Cassazione ha
per questo confermato la condanna al
pagamento di 240 euro di multa e al
risarcimento danni in favore della parte
offesa inflitta ad un uomo che, nei
confronti di una sua sottoposta, aveva
proferito la frase “sei una str… se te la
prendi”.
L’imputato si era difeso sottolineando nel
suo ricorso che “il vocabolo ‘str…’ e’ un
epiteto forte”, entrato però “nel
linguaggio comune romanesco”.
Egli, essendo romano, aveva così usato un “linguaggio
generalmente colorito, normalmente in un
ambiente di lavoro”: la sua, insomma,
voleva essere un’”espressione bonaria,
rassicurante e non offensiva” per far
capire alla dipendente che “non era il
caso di prendersela”.
I supremi giudici, però, non hanno condiviso
la sua tesi e confermato la condanna
inflittagli dal tribunale di Avezzano: il
termine ‘str…’ “attribuisce,
secondo il comune significato recepito da
tutti gli italiani, romani compresi, e al di
là della sua derivazione longobarda, al
destinatario qualifica di persona meritevole
di disprezzo, di disistima”.
Inoltre, rilevante, osserva la Cassazione, è
il contesto in cui la frase è stata
pronunciata: la donna “non è tenuta a
sottostare all’uso di epiteti di disprezzo e
di disistima in virtù delle generali scelte
di espressione del datore di lavoro. Questi
–si legge nella sentenza n. 35099/2010–
quando fa rilievi di qualsiasi tipo a un
dipendente non li può fare ‘a modo suo’,
anche al di fuori dei normali e comuni
canoni di civiltà sociale e giuridica”.
Nel nostro ordinamento, infatti, “il
contesto lavorativo –ricordano gli
‘ermellini’– è caratterizzato da una pari
dignità dei suoi protagonisti, da una pari
effettività di tutta la normativa, senza che
possa invocarsi, per nessuna delle parti,
una desensibilizzazione alle altrui
trasgressioni” (Corte di Cassazione,
Sez. V. penale,
sentenza n. 35099/2010 - link a
www.litis.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Doppi
incarichi, scattano le multe. La Gdf inizia
a sanzionare le consulenze non autorizzate.
Brunetta e le Fiamme gialle hanno deciso: la
norma del T.u. va applicata. Recuperato un
milione.
Rispetto al valore totale delle consulenze
affidate dalla p.a. (1,4 miliardi nel 2009,
ma la cifra, secondo la Funzione pubblica è
destinata a salire a 2,5 miliardi se si
considerano quelle non dichiarate) il
milione di euro, recuperato dalla Guardia di
finanza di Roma per violazione delle norme
sulle incompatibilità nel pubblico impiego,
può apparire una goccia nel mare.
Ma è anche il segnale che Brunetta e le
Fiamme Gialle (con cui il ministro ha
sottoscritto un protocollo d'intesa)
intendono fare sul serio, pretendendo dalle
amministrazioni il rispetto dell'art. 53 del
T.u. (dlgs 165/2001) che punisce il
conferimento di incarichi senza
autorizzazione e la mancata comunicazione
dei compensi con una sanzione amministrativa
pari al doppio dell'importo corrisposto.
Una norma di trasparenza vecchia di 14 anni
(ha fatto la comparsa nel nostro ordinamento
con la Finanziaria del 1997, la legge
662/1996, prima di essere recepita nel T.u.)
ma sempre disattesa anche perché mai le
amministrazioni e i dipendenti pubblici non
in regola venivano sanzionati.
Ora però la Guardia di finanza ha deciso di
iniziare a far scattare le prime multe. I
controlli hanno riguardato, in particolare,
11 tra dirigenti e funzionari pubblici che
hanno svolto complessivamente 83 consulenze,
a vario titolo, nei confronti di enti
pubblici e privati. Senza aver mai chiesto
il benestare alle amministrazioni di
appartenenza o senza che queste ultime
abbiano mai comunicato all'Anagrafe delle
prestazioni (la banca dati degli incarichi
attivata dalla Funzione pubblica) i compensi
erogati.
Gli uomini del comando provinciale di Roma e
del nucleo speciale spesa pubblica e
repressione frodi comunitarie hanno multato
le amministrazioni committenti per 800.000
euro e hanno recuperato 245.000 euro dai
pubblici dipendenti che hanno svolto
incarichi in difetto di autorizzazione.
Nell'elenco dei cattivi sono finiti
l'avvocatura generale dello stato, la
regione Lazio, dirigenti della regione
Piemonte che svolgevano consulenze nella
Capitale per conto di un ente pubblico
economico, svariati comuni della provincia
di Roma (Castelnuovo di porto, Sacrofano) e
persino un ex ministro dei lavori pubblici
per consulenze affidate a un ingegnere del
ministero in sospetto conflitto d'interesse.
E a quanto pare è solo l'inizio perché la
Gdf sembra aver già individuato il prossimo
obiettivo: la Rai. Dove in passato numerosi
dipendenti pubblici hanno svolto incarichi
non autorizzati e di valore economico
ignoto. Basterà incrociare i dati del
modello 770 (compilato dai sostituti
d'imposta) e risalire agli enti committenti
(e, se del caso, inadempienti all'obbligo di
comunicazione) sarà un gioco da ragazzi,
assicurano le Fiamme gialle. Ma a questo
punto la domanda è d'obbligo: perché ci sono
voluti 14 anni?
(articolo ItaliaOggi
del 27.08.2010, pag. 27 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Contratti
locali, cura dimagrante. Integrativi
limitati alla ripartizione del fondo risorse
decentrate. Tutte le novità introdotte dalla
manovra d'estate (legge 122/2010) in materia
di personale.
La contrattazione
collettiva decentrata integrativa può nel
prossimo triennio, a seguito delle
prescrizioni dettate dalla manovra (legge
122/2010) svolgersi esclusivamente per la
ripartizione annuale del fondo per le
risorse decentrate. E, in tale ambito, deve
scontare i vincoli dettati per la riduzione
del suo importo, nonché per la imposizione
di un tetto al trattamento economico
individuale.
Sono, come ben si vede, molti e di grande
rilievo gli effetti determinati dalla
finanziaria d'estate sulla contrattazione a
livello locale.
Effetti a cui si aggiunge il blocco del
rinnovo del contratto nazionale per il
triennio 2010/2012, cioè per il primo
destinato a coprire, sia per gli aspetti
normativi che per quelli economici, un arco
triennale, al posto dei vecchi contratti di
durata quadriennale per gli aspetti
normativi e biennale per quelli economici.
Se vogliamo sintetizzare queste novità
l'espressione migliore è «drastica cura
dimagrante» imposta alla contrattazione,
senza dimenticare che già il dlgs n.
150/2009 si caratterizza per scelte che
vanno nella stessa direzione. La manovra
(articolo 9, comma 17) blocca per il
triennio 2010/2012 e «senza possibilità
di recupero... le procedure contrattuali e
negoziali»; viene fatta salva unicamente
la indennità di vacanza contrattuale.
Quando il legislatore si riferisce alle «procedure
contrattuali e negoziali» dobbiamo
intendere tale disposizione come la formula
usata per comprendere nel blocco sia il
personale pubblico cd contrattualizzato che
quello cd non contrattualizzato, per il
quale non vengono stipulati contratti, ma
solo intese che sono poi recepite con
provvedimenti quali i dpr. La formula, come
si vede, è assai ampia e non è limitata alla
sola contrattazione collettiva nazionale: di
conseguenza essa comprende anche i contratti
collettivi decentrati integrativi.
Ricordiamo che, sulla base delle regole
dettate dal dlgs n. 165/2001, la
contrattazione nel pubblico impiego avviene
su due livelli, nazionale e decentrato, che
l'arco di validità delle intese è lo stesso
e che vi è una supremazia gerarchica del
livello nazionale su quello decentrato,
supremazia che si manifesta soprattutto
nella scelta delle materie.
Ricordiamo anche che le regole in vigore
negli enti locali ci dicono che la
contrattazione decentrata si svolge in un
unico arco temporale ed ha carattere
unitario. Per cui nel triennio 2010/2012 non
si potrà dare luogo nelle singole
amministrazioni alla stipula del contratto
decentrato valevole per tale arco temporale:
di qui la conseguenza che continuerà ad
applicarsi, per quanto possibile, l'ultimo
contratto stipulato.
Da sottolineare che questa disposizione
impatta in misura assai rilevante con la
necessità di adattare i contratti decentrati
alle novità determinate dalla entrata in
vigore del dlgs n. 150/2009, cioè la cd
legge Brunetta: essa dà tempo alle
amministrazioni dello stato fino al prossimo
31 dicembre ed agli enti locali, di fatto,
fino alla fine del 2012 per modificare i
contratti decentrati in modo da adattarli
alle novità da essa introdotte. Arriviamo
così alla seconda rilevante novità: la
riduzione del fondo per le risorse
decentrate.
Siamo in presenza di una novità pressoché
assoluta negli enti locali; infatti fino
alla entrata in vigore del dl n. 78/2010
questa possibilità era prevista in termini
generali per le amministrazioni dello stato
ed era estensibile per la parte variabile
del fondo anche agli enti locali. Uno
specifico vincolo alla riduzione era
previsto solamente nel caso di
esternalizzazione di attività con
conseguente trasferimento di una parte del
personale. Adesso invece la riduzione viene
prevista in ben due forme.
In primo luogo il legislatore all'articolo
9, comma 2-bis, stabilisce che in caso di
riduzione del numero dei dipendenti (il che
a partire dal 2011 si realizzerà
progressivamente in tutti gli enti a seguito
dei drastici vincoli imposti alle
assunzioni) la consistenza del fondo deve
essere ridotta in modo automatico e
proporzionale. Siamo in presenza di un
taglio che deve essere effettuato,
innanzitutto, sulla parte stabile. E inoltre
viene stabilito dall'articolo 14, comma 7,
che questo strumento può essere
discrezionalmente utilizzato al fine di
pervenire al rispetto dei vincoli dettati
alla spesa per il personale.
Nella ripartizione del fondo la
contrattazione collettiva deve tenere conto
degli effetti che le nuove disposizioni di
legge producono sulle progressioni
economiche. La cd legge Brunetta ha già
previsto che esse debbano svolgersi con una
procedura selettiva ed interessare una quota
limitata di dipendenti.
Con la manovra estiva viene aggiunto il
tetto al trattamento economico individuale,
tetto che sicuramente riguarda sia lo
stipendio che quelle indennità che hanno
natura formalmente di salario accessorio, ma
che per il loro carattere fisso possono
essere considerate come una componente del
trattamento economico fondamentale. Per cui
di fatto siamo in presenza di una
impossibilità di riconoscere progressioni
economiche nell'arco del triennio 2010/2012,
fatte salve quelle erogate con decorrenza
dall'01/01/2010 (in questo caso infatti il
beneficio si estende per l'intero anno)
(articolo ItaliaOggi
del 27.08.2010, pag. 28 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
1. Trasferimento per incompatibilità
ambientale - Dipendente pubblico - Oggettiva
sussistenza di una situazione lesiva del
prestigio della p.a..
2. Trasferimento per incompatibilità
ambientale - Dipendente della Polizia di
Stato - Ampi poteri discrezionali della p.a.
- Situazioni di sospetto, o comunque di
ombre atte ad offuscare l'immagine offerta
all'esterno dell'Autorità preposta alla
tutela della sicurezza pubblica.
1. Il trasferimento per incompatibilità
ambientale di un pubblico dipendente -ed in
particolare di un agente di pubblica
sicurezza- non postula la diretta
imputabilità di specifici fatti al
dipendente, né l'accertamento di un suo
comportamento colpevole, essendo sufficiente
l'oggettiva sussistenza di una situazione
lesiva del prestigio dell'amministrazione
che sia, da un lato, riferibile alla
presenza in loco del dipendente in questione
e, dall'altro, suscettibile di rimozione
attraverso l'assegnazione del medesimo ad
altra sede.
2. Tale principio assume particolare
consistenza quando venga riferito al
trasferimento di un dipendente della Polizia
di Stato, perché allora "si configurano in
capo all'amministrazione più ampi e
penetranti poteri discrezionali in funzione
di tutela di particolari e preminenti
interessi pubblici volti ad assicurare la
convivenza civile, interessi ai quali
restano subordinate le esigenze particolari
dei dipendenti, con correlativo
rafforzamento dell'esigenza di tutela del
prestigio dell'amministrazione, in relazione
a peculiari compiti ad essa propri, anche in
presenza di semplici situazioni di sospetto,
o comunque di ombre atte ad offuscare
l'immagine offerta all'esterno dell'Autorità
preposta alla tutela della sicurezza
pubblica" (cfr. C.d.S., sez. V, 08.03.2001, n. 1359; C.d.S., sez. IV, 30.06.2003, n. 3909; C.d.S., sez. VI, 27.06.2008, n. 3270; TAR Campania Napoli, sez. VI,
17.03.2008, n. 1361) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
III,
sentenza 25.08.2010 n.
4181 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Rimborsi
auto vietati. Non per tutti. Il giro di vite
vale solo per il personale che svolge
attività ispettiva. Un parere del
Friuli-Venezia Giulia prova a restringere il
campo di applicazione della manovra.
Il divieto di rimborsare
il costo di un quinto della benzina ai
dipendenti pubblici che utilizzino l'auto
propria vale solo per il personale adibito
ad attività ispettiva.
Una flebile luce nel buio del garbuglio
interpretativo determinato dall'articolo 6,
comma 12, della legge 122/2010 prova a
gettarla la regioni Friuli-Venezia Giulia,
che col parere n. 10693/2010 ritiene di
poter restringerne il campo di applicazione.
Secondo il parere regionale la
disapplicazione del rimborso chilometrico ai
dipendenti che facciano uso dell'auto
propria, quindi, riguarda non ha portata
generale. Non coinvolge, dunque, il
personale autorizzato all'uso del proprio
automezzo per ordinarie ragioni di servizio,
ma solo il personale che, per lo svolgimento
di funzioni ispettive, abbia frequente
necessità di spostarsi.
Insomma, la regioni Friuli attribuisce
rilievo interpretativo decisivo alla lettera
espressa dell'articolo 15, comma 1, della
legge 836/1973, che essendo riferito in modo
chiaro solo ai dipendenti incaricati di
funzioni ispettive solo nei confronti di
questi esplica i suoi effetti.
Si tratta di un'interpretazione certamente
volta a superare i problemi enormi posti
dalla norma, la quale viene, oltre tutto,
letta in modo erroneo (anche a causa della
relazione alla legge 122/2010 redatta dal
Servizio studi del Senato) quale divieto sia
di utilizzare l'auto propria, sia di
autorizzare tale utilizzo, da parte della
dirigenza.
Molti enti ritengono che, pur non potendo
pretendere il diritto al rimborso
chilometrico, il dipendente che utilizzi
l'auto propria ed il dirigente che lo
autorizzi commetterebbero un'infrazione
disciplinare. Si tratta, tuttavia, di una
lettura abnorme, perché non tiene conto che
il legislatore ha disapplicato gli articoli
15 della legge 836/1973 e 8 della legge
417/1978 (che ha introdotto l'indennità
chilometrica pari al quinto del costo della
benzina), ma non l'articolo 9 della medesima
legge 417/1978.
Tale ultima norma prevede espressamente: «Quando
particolari esigenze di servizio lo
impongano qualora risulti economicamente più
conveniente, l'uso del proprio mezzo di
trasporto può essere autorizzato, con
provvedimento motivato, anche oltre i limiti
della circoscrizione provinciale».
Pertanto, nell'ordinamento rimane radicato
in modo indubitabile il principio secondo il
quale in assenza di alternative e,
soprattutto, se risulti più conveniente (si
deve pensare sia sul piano finanziario, sia
sul piano organizzativo), il dipendente
pubblico può, o addirittura deve essere
autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo
di trasporto privato, senza che ciò comporti
violazione disciplinare alcuna.
Secondo la regione Friuli Venezia Giulia, in
ogni caso, per i dipendenti non incaricati
di funzioni ispettive la disapplicazione
dell'indennità chilometrica non opererebbe.
Il che consentirebbe, dunque, al dipendente
di una sede staccata di un ente di
utilizzare la propria vettura per
partecipare, ad esempio, a corsi di
formazione indetti presso la sede centrale o
partecipare a riunioni di lavoro.
La lettura fornita dal parere della regione
ha il pregio di tentare di superare gli
ostacoli organizzativi posti da una norma
certamente frettolosa ed oscura nei
contenuti. Tuttavia, si presta ad una
obiezione: l'articolo 6, comma 12, della
legge 122/2010 ha disapplicato non solo le
leggi poste a disciplinare l'indennità
chilometrica, ma anche tutte le norme
contrattuali in materia.
Insomma, in assenza di una lettura ufficiale
governativa o, meglio, di una correzione o
abolizione della disposizione, è doveroso
evidenziare la sua portata erga omnes,
in quanto essa ha del tutto privato le
amministrazioni del titolo giuridico per
poter erogare il rimborso.
A questo punto potrebbero aprirsi spazi per
una regolamentazione autonoma degli enti,
alla luce del combinato disposto degli
articoli 9 della legge 417/1978 e
dell'articolo 12 della legge 836/1973, per
effetto del quale l'impiego delle vetture
private è certamente ammissibile e
meritevole di un ovvio rimborso.
L'autonomia organizzativa e finanziaria
degli enti locali, in particolare, può
consentire loro di emanare norme
regolamentari che definiscano in modo chiaro
condizioni e presupposti per erogare
l'indennità, definendone anche l'importo
ovviamente in misura non superiore a quella
della norma disapplicata
(articolo ItaliaOggi
del 25.08.2010, pag. 23). |
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PUBBLICO IMPIEGO: P.a.,
attenuante per i fannulloni. Cassazione:
timbrare e uscire è truffa lieve.
Ha diritto
all'attenuante del valore lieve il
dipendente pubblico condannato per truffa
per aver timbrato e poi essere uscito solo
per qualche ora.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che,
con la
sentenza
24.08.2010 n. 32290, ha accolto (solo
sul fronte attenuante) il secondo motivo del
ricorso di un dipendente comunale condannato
per truffa perché usciva, dopo aver
timbrato, durante l'orario di lavoro.
I giudici di piazza Cavour, confermando la
condanna per truffa, hanno riconosciuto
all'uomo il diritto a uno sconto di pena,
date le assenze limitate a poche ore e
accertate solo in tre occasioni. In
particolare secondo la Cassazione «la
falsa attestazione del pubblico dipendente
circa la presenza in ufficio riportata sui
cartellini marcatempo o nei fogli di
presenza, è condotta fraudolenta, idonea
oggettivamente a indurre in errore
l'amministrazione di appartenenza circa la
presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque
suscettibile di integrare il reato di truffa
aggravata, ove il pubblico dipendente si
allontani senza far risultare, mediante
timbratura del cartellino o della scheda
magnetica, i periodi di assenza, sempre che
siano da considerare, come nel caso
concreto, economicamente apprezzabili».
Va tuttavia riconosciuta l'«attenuante
del valore lieve» al dipendente qualora
le assenze siano limitate a poche ore. La
linea dura della Cassazione sui cosiddetti
fannulloni si è fatta sentire spesso in
questi ultimi due anni. Infatti la sentenza
depositata ieri suona un po' come una voce
fuori dal coro nel senso che diminuisce la
pena da scontare perché in caso di assenza
illegittima del lavoratore soltanto
sporadica.
In altre occasioni, invece, gli Ermellini si
sono limitati a confermare la condanna per
truffa della Corte d'appello nella misura
stabilita dai giudici di merito. Soltanto
l'anno scorso è stata depositata una
sentenza dalla seconda sezione penale del
Palazzaccio con la quale è stato usato il
pugno di ferro contro gli assenteisti.
Infatti in quell'occasione (sentenza n.
41471) i giudici affermarono che «rischia
il carcere per truffa aggravata consumata e
una multa il dipendente pubblico che si fa
timbrare il cartellino da un collega per
andarsene allo stadio. Ciò perché la sua
assenza dal lavoro costituisce un ingiusto
danno patrimoniale per l'ente pubblico (in
questo caso un comune) di cui è dipendente»
(articolo ItaliaOggi
del 25.08.2010, pag. 24 - link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il
blocco stipendi non è un dogma. Esclusi i
compensi da eventi straordinari. Ma urgono
chiarimenti. Molti gli aspetti problematici
della manovra 2010. Dubbi sulle assunzioni
nei mini-enti.
È in vigore da poco più di 20 giorni eppure
la manovra correttiva dei conti pubblici
(legge 122/2010) sta già creando più di un
grattacapo agli operatori delle pubbliche
amministrazioni e degli enti locali, alle
prese in questi giorni d'estate con i primi
tentativi di decifrare alcune disposizioni
particolarmente criptiche.
Soprattutto in materia di personale.
Occorrono chiarimenti su quale debba essere
il tetto del trattamento economico
individuale dei dipendenti pubblici per i
prossimi 3 anni. Su come operare la
riduzione del fondo per la contrattazione
decentrata in caso di diminuzione del numero
dei dipendenti. Su quale sia il numero
massimo di assunzioni a tempo indeterminato
che i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti
possono effettuare a partire dallo 1°
gennaio 2011. E ancora, sull'applicazione
anche alle unioni dei comuni delle deroghe
per le assunzioni negli enti di nuova
istituzione; sulla estensione del blocco
della contrattazione collettiva per il
triennio 2010/2012 anche ai contratti
decentrati. Su cosa si debba intendere per
taglio delle spese destinate esclusivamente
alla formazione. Vediamoli nel dettaglio.
L'articolo 9 stabilisce che i compensi «ordinariamente
spettanti» per l'anno 2010 costituiscono
il tetto di quelli erogabili ai dipendenti
pubblici nel triennio 2011/2013 e che in
tale tetto non sono compresi i compensi
«derivanti da eventi straordinari della
dinamica retributiva», quali gli arretrati,
le assenze, le malattie, la maternità, il
«conseguimento di funzioni diverse».
Rispetto al testo iniziale del decreto sono
state inserite queste eccezioni ed è stata
sostituita la base di riferimento, che non è
più quella di cassa, cioè il trattamento in
godimento, ma quella di competenza, cioè il
trattamento spettante in via ordinaria.
Sulla base del nuovo testo è evidente che lo
svolgimento di compiti diversi, ad esempio
avere attribuita per la prima volta una
posizione organizzativa o averne una di peso
maggiore, non rientra nel blocco. Così come
nuove modalità di svolgimento della
prestazione, ad esempio il turno, la
reperibilità o lo svolgimento nelle giornate
festive sembrano escluse dal blocco. Ed
ancora si deve escludere lo svolgimento, ad
esempio per ragioni elettorali o per eventi
eccezionali, di ore aggiuntive di lavoro
straordinario.
Mentre l'ottenimento di una posizione di
progressione economica determina
necessariamente che il dipendente debba
ricevere una quantità minore di risorse
legate al trattamento accessorio per non
superare il tetto, in quanto siamo in
presenza di un miglioramento che ha
carattere continuativo: di fatto siamo in
presenza di un blocco sostanziale di questo
istituto.
Rimane da chiarire se il conseguimento di
premi in ragione di valutazioni positive e
della applicazione del dlgs n. 150/2009,
cosiddetta legge Brunetta, rientri o meno in
questo ambito: a parere di chi scrive la
volontà del legislatore va in senso
contrario e nel trattamento economico «ordinariamente
spettante» vanno compresi solo quello
fondamentale e le altre voci che hanno un
carattere sostanzialmente analogo, cioè
stabile, con esclusione invece di quelle
legate allo svolgimento delle proprie
prestazioni.
Un secondo dubbio riguarda il modo con cui
ridurre il fondo a seguito della diminuzione
del numero di dipendenti: la norma si limita
a dirci che essa deve avvenire
automaticamente ed in misura proporzionale,
mentre manca ogni riferimento alla base di
calcolo. In particolare non viene chiarito
se il taglio debba avvenire esclusivamente
sulla parte stabile o anche su quella
variabile e come determinare la proporzione.
Ad avviso di chi scrive, stante la sua
natura, la proporzione va calcolata in
rapporto al numero dei dipendenti in
servizio: per cui si deve ridurre il fondo
della quantità di risorse attribuita come
media ad ogni dipendente, a prescindere dai
residui e dalle parti non utilizzate. Questa
appare come la lettura più appropriata del
carattere proporzionale del fondo, per cui
non si deve fare riferimento al trattamento
economico accessorio in effettivo godimento
da parte del dipendente cessato.
Ed ancora il taglio non sembra comprendere
la parte variabile, che è oggetto di una
determinazione autonoma dell'ente, ma solo
la parte stabile. Occorre ricordare che a
questo taglio del fondo se ne può aggiungere
un altro a seguito della necessità di
restare dentro il tetto della spesa del
personale.
Per tutti gli enti locali viene fissato il
tetto delle assunzioni nel 20% della spesa
sostenuta per il personale cessato dal
servizio nell'anno precedente: la norma non
opera distinzioni tra enti soggetti o meno
al patto. Ma la norma non abroga il comma
562 della legge finanziaria 2007 che fissa
per gli enti non soggetti al patto il tetto
nel numero dei dipendenti cessati nell'anno
precedente. Ad avviso dell'Anci questa
disposizione continua ad essere in vigore,
per cui nelle amministrazioni più piccole
non si applica il nuovo ed assai più rigido
vincolo.
Tale interpretazione, che va nella direzione
di addolcire in misura assai rilevante
questa asprezza della cd manovra estiva, si
basa su una carenza della disposizione, ma
ha bisogno di conferme istituzionali in
quanto sembra contrastare con una precisa
volontà legislativa, determinando una
condizione di favore per gli enti di più
ridotte dimensioni.
Gli enti di nuova istituzione possono, nei
cinque anni successivi, assumere personale
entro il tetto del 50% delle entrate
correnti certe e continuative e del 60%
della propria dotazione organica. Tale
deroga sembra applicabile anche alle unioni
di comuni, che ovviamente non sono
sottoposte alla necessità di una preventiva
autorizzazione da parte di ministeri.
Viene disposto il blocco dei contratti
collettivi per il triennio 2010/2012. La
formulazione assai ampia utilizzata dal
legislatore sembra comprendere non solo i
contratti nazionali, ma anche quelli
decentrati integrativi. Il che produce
effetti assai dirompenti sulla concreta
applicazione del dlgs n. 150/2009, cd legge
Brunetta, che impone la revisione dei
contratti decentrati integrativi entro
l'anno per le amministrazioni dello stato ed
entro il 2012 per gli enti locali. Al di
fuori di tale vincolo si pone unicamente la
contrattazione per la ripartizione del fondo
per il trattamento economico accessorio.
Con una disposizione di dubbia legittimità,
e sulla cui opportunità non si possono che
avere ancora più dubbi, sono state tagliate
del 50% rispetto al 2009 le spese per la
formazione. Il testo finale ci dice che il
vincolo riguarda le spese destinate
esclusivamente ad attività di formazione. In
tal modo si è evidentemente cercato di
restringere l'ambito di applicazione e si
sono volute escludere le attività in cui la
formazione è una componente, che si aggiunge
alla erogazione di servizi o di prestazioni
professionali
(articolo ItaliaOggi
del 20.08.2010, pag. 30 - link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Salario
accessorio da ridurre. Le risorse variabili
del fondo devono decrescere ogni anno. La
manovra 2010 introduce l'ennesimo vincolo
all'aumento della spesa per il personale.
Le risorse variabili del
fondo contrattuale per il salario accessorio
debbono decrescere annualmente. L'articolo
9, comma 2-bis, del dl 78/2010, convertito
in legge 122/2010 introduce di fatto un
nuovo ed ennesimo vincolo alla crescita
della spesa di personale nelle
amministrazioni pubbliche e, in particolare,
negli enti locali.
La disposizione, pur consentendo di
distribuire tra i dipendenti la retribuzione
legata al risultato senza congelare la
remunerazione del singolo dipendente a
quanto percepito (sempre solo a titolo di
salario accessorio) nel 2010, stabilisce che
«a decorrere dall'01.01.2011 e sino al
31.12.2013 l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30.03.2001, n.
165, non può superare il corrispondente
importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale
in servizio».
Si introduce, come è evidente, un vincolo
alla spesa complessiva connessa al salario
accessorio, prendendo come riferimento
quella sostenuta nel 2010. Non solo: poiché
dal 2011 sarà consentito sostituire solo il
20% del personale cessato, l'ammontare delle
risorse destinate al salario accessorio deve
necessariamente scendere, anche se di poco,
rispetto all'anno precedente.
Per gli enti locali il vincolo appare
particolarmente stringente e destinato a
rimanere operante anche successivamente al
31/12/2013. Occorre, allo scopo, combinare
la disposizione vista prima col testo
dell'articolo 1, comma 557, della legge
296/2006, come novellato sempre dalla
manovra economica estiva, ai sensi del quale
comuni e province debbono rispettare il
principio del «contenimento delle
dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le
amministrazioni statali».
La
formulazione della norma null'altro è se non
un giro di parole, per affermare che gli
enti locali allo scopo di contenere il costo
della spesa di personale non solo possono,
ma in assenza di altre soluzioni, debbono
ridurre quanto destinato al finanziamento
dei fondi contrattuali.
Salta, allora, sia pure in parte, uno dei
capisaldi dell'autonomia degli enti locali
in tema di contrattazione: la possibilità di
incrementare le risorse variabili in modo
autonomo, anche se condizionato
dall'attivazione di servizi di maggiore
qualità, richiedenti una superiore
produttività. Tale facoltà è concessa
dall'articolo 15, comma 5, del Ccnl
01/04/1999.
È inevitabile applicare adesso la norma
contrattuale alla luce delle limitazioni
poste dalla manovra. Da un lato, sicuramente
fino al 31/12/2013 l'incremento facoltativo
delle risorse variabili non potrà essere del
tutto discrezionale, poiché complessivamente
l'ammontare del salario accessorio non potrà
superare quello del 2010, al netto delle
riduzioni proporzionali alle fuoriuscite di
personale. Dall'altro, enti che denuncino
situazioni di eccesso di spesa di personale
tali da portarli vicino o oltre la soglia
del 40% dell'incidenza di tale spesa sul
totale di quella corrente, saranno tenuti ad
agire primariamente sugli oneri della
contrattazione, per invertire la tendenza e
diminuire la spesa di personale, sia in
termini assoluti, sia in termini
percentuali.
Non manca tra gli interpreti qualche voce
secondo la quale addirittura le disposizioni
della legge 122/2010 in esame avrebbero di
fatto abolito implicitamente l'articolo 15,
comma 2, del citato Ccnl 01/04/1999, che
consente agli enti locali di incrementare le
risorse variabili, previo rispetto di alcuni
parametri di virtuosità.
Tale tesi appare tuttavia eccessivamente
restrittiva. Dovendo portarla alle estreme
conseguenze, essa dovrebbe indurre a
considerare abolito, allora, anche il comma
5 dell'articolo 15 del Ccnl 01/04/1999 e
ogni altra disposizione contrattuale che
consenta incrementi facoltativi alle risorse
variabili.
Le cose, però, non stanno così. Gli enti
locali mantengono la possibilità di
incrementare le risorse variabili, in
applicazione dell'espressa facoltà loro
concessa dall'articolo 40, comma
3-quinquies, del dlgs 165/2001. Ma, la
manovra 2010 restringe i margini di
discrezionalità, fino ad annullarli per gli
enti non virtuosi e, comunque, a contenerli
entro gli obblighi di progressiva riduzione,
derivanti dalle cessazioni dal servizio del
personale.
Resta, tuttavia, irrisolto il problema di
come quantificare la riduzione delle risorse
variabili in funzione delle cessazioni dei
dipendenti, poiché il salario connesso al
risultato non è per sua natura
quantificabile in modo fisso e certo
(articolo ItaliaOggi
del 20.08.2010, pag. 29). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
È
illegittimo bandire un concorso pubblico
prima di avere espletato la procedura di
mobilità del personale.
L’articolo 30 del decreto legislativo
30.03.2001, n. 165, dopo aver fissato al
primo comma il principio della mobilità
volontaria a domanda (“1. Le
amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Le
amministrazioni devono in ogni caso rendere
pubbliche le disponibilità dei posti in
organico da ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i
criteri di scelta. Il trasferimento è
disposto previo parere favorevole dei
dirigenti responsabili dei servizi e degli
uffici cui il personale è o sarà assegnato
sulla base della professionalità in possesso
del dipendente in relazione al posto
ricoperto o da ricoprire”), al
successivo comma 2-bis, introdotto
dall’articolo 5, del decreto legislativo
31.01.2005, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 31.03.2005, n. 43,
stabilisce che “Le amministrazioni, prima
di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di
posti vacanti in organico, devono attivare
le procedure di mobilità di cui al comma 1,
provvedendo, in via prioritaria,
all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei
ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei
limiti dei posti vacanti, con inquadramento
nell'area funzionale e posizione economica
corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza”.
Il tenore letterale di tale previsione, di
cui non è dubitabile in alcun modo
l’applicazione anche agli enti locali
(rientranti, ai sensi dell’articolo 1, comma
2, nell’ambito delle disposizione del citato
decreto legislativo 30.03.2001, n. 165), è
del tutto univoco nell’imporre alle
pubbliche amministrazioni che devono coprire
eventuali posti vacanti del proprio organico
di avviare le procedure di mobilità prima di
procedere all’espletamento delle procedure
concorsuali.
Tale obbligo ben si coordina con le
strategie volte a contemperare il prevalente
interesse pubblico alla razionalità
dell’organizzazione pubblica e alla
funzionalità dei suoi uffici, con le
esigenze di riduzione della spesa pubblica e
le aspirazioni dei pubblici dipendenti di
poter espletare la propria attività in
uffici quanto più possibili vicino alle
proprie abitazioni.
Né può sostenersi che una simile previsione
mortifichi e comprima irragionevolmente
l’autonomia delle singole amministrazioni a
bandire procedure concorsuali, atteso che
non sussiste alcun divieto in tal senso:
dando concreta attuazione al principio di
buon andamento ed efficienza che deve
connotare l’intera organizzazione
amministrativa, all’accertamento della
sussistenza di una vacanza di organico
l’amministrazione è tenuta innanzitutto ad
avviare la procedura di mobilità finalizzata
ad accertare l’esistenza di pubblici
dipendenti già in servizio, dotati della
necessaria professionalità, che si trovino
nella legittima condizione di poter
ricoprire il posto vacante; l’esito
infruttuoso di tale procedimento riespande
le facoltà dell’amministrazione di indire la
procedura concorsuale, ovviamente nel
rispetto delle cogenti disposizioni
finanziarie di contenimento della spesa
pubblica.
In altri termini il reclutamento dei
dipendenti pubblici avviene attraverso un
procedimento complesso nell’ambito del quale
la procedura concorsuale non è affatto
soppressa, ma è subordinata alla previa
obbligatoria attivazione della procedura di
mobilità, in attuazione dei fondamentali
principi di imparzialità e buon andamento,
predicati dall’articolo 97 della
Costituzione.
Non può pertanto neppure condividersi
l’assunto delle amministrazioni appellanti,
secondo cui la procedura di mobilità
riguarderebbe solo l’immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o
di fuori ruolo, in quanto, dalla corretta
esegesi dalla disposizione in questione, si
evince agevolmente che tale categoria di
personale deve essere solo sistemata in
ruolo con priorità rispetto agli altri
dipendenti che hanno partecipato alla
procedura di mobilità e non già che la
procedura di mobilità sia esclusivamente
riservata alla predetta categoria di
dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 18.08.2010 n. 5830 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Controlli
in chiaro sulle e-mail. Vanno definite le
procedure per le verifiche contro l'uso
personale. Per il datore di lavoro opportuno
codificare le regole sull'utilizzo di posta
elettronica ed internet.
E' difficile immaginare lo svolgimento di
mansioni d'ufficio senza l'accesso a
internet e alla posta elettronica; il loro
uso ha cambiato radicalmente non soltanto il
modo di svolgere la prestazione lavorativa,
ma anche le abitudini di vita ...
(articolo
Il Sole 24 Ore
del 18.08.2010, pag. 23 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Fattispecie in tema di
conferimento incarichi a dipendenti enti
locali – Limiti.
Quesito proposto dal Comune di A.
(Provincia di S.).
Si chiede di conoscere parere in ordine al
concetto di «incarico» di cui all’art. 53
del D.L.vo 30.03.2001, n. 165, e in
particolare se lo stesso possa riferirsi,
senza alcun limite se non quello di
svolgersi fuori dall’orario di servizio e di
non essere in contrasto con gli interessi
dell’Ente di appartenenza (Comune), allo
svolgimento di ogni attività (per esempio
l’attività di amministratore di condomini:
fattispecie sulla quale, peraltro, ha avuto
modo di esprimersi la Corte dei conti, Sez.
I giurisdizionale d’appello, con la sentenza
n. 554 del 16.09.2009, ma solo per ciò che
attiene alla esistenza o meno di danno
erariale a causa della mancanza di
autorizzazione, lasciando pertanto irrisolta
la questione sulle fattispecie
autorizzabili), e in particolare, appunto,
se tali incarichi (con richieste –per
esempio– di autorizzazione presentate ogni
anno) possano dissimulare una vera e propria
altra attività lavorativa, che si
svolgerebbe ininterrottamente e
parallelamente a quella di pubblico
dipendente.
Si tenga altresì presente che il regolamento
sugli uffici e servizi del Comune prevede
che le attività/incarichi in argomento
costituiscano motivo di crescita
professionale, anche nell’interesse
dell’Ente.
---------------
La ratio dell’art. 53 del D.L.vo n.
165/2001 è quella evidentemente di mettere «sotto
tutela e controllo», nei termini
previsti dallo stesso art. 53 qui in
commento (incompatibilità ai sensi degli
artt. 60 e segg. del D.P.R. 10.01.1957, n.
3, in parte qua ancora in vigore, o
autorizzazione preventiva
dell’Amministrazione di appartenenza) tutte
le forme di «incarichi extraistituzionali»,
nel senso di resi ed espletati
nell’interesse di soggetti «esterni»,
persone fisiche o giuridiche, rispetto
all’Amministrazione titolare formale e
sostanziale del relativo rapporto di
pubblico impiego.
Difatti, expressis verbis, il comma
6, ultimo inciso, dell’art. 53 cit. dispone
che nell’alveo della nozione di «incarico»
conferito o conferibile al dipendente
pubblico e, quindi, autorizzabile nei
termini previsti dalla legge, vi rientri
necessariamente qualsiasi tipo di incarico,
anche di natura occasionale, non compreso
nei compiti e doveri di ufficio, «per i
quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso».
Ritenendo sul punto la giurisprudenza
prevalente che nell’ambito applicativo del
comma 6 vi rientrino tutti i compensi,
comunque erogati, anche con formule in «natura»
e non soltanto «pecuniaria».
Ciò evidentemente in applicazione del «principio
di esclusività» del rapporto di pubblico
impiego con l’Amministrazione di
appartenenza.
Principio che si oppone in linea di
principio al cumulo con altri impieghi e/o
incarichi, nel caso in cui la particolare
prestazione lavorativa «esterna»
possa creare situazioni di incompatibilità
sia di diritto che di fatto, nell’interesse
del buon andamento come recita appunto in
modo letterale lo stesso comma 5 del più
volte citato art. 53.
In tali fattispecie l’applicazione
dell’istituto dell’autorizzazione preventiva
consente all’Amministrazione di valutare che
sia scongiurata ogni possibilità di
conflitto di interesse tra l’attività di
lavoro extraistituzionale autorizzanda e
quanto oggetto della ordinaria prestazione
lavorativa del dipendente pubblico.
Occorre, pertanto, nella valutazione finale
considerare anche la durata dell’incarico e
l’entità del compenso finale.
Difatti, secondo un insegnamento ormai
recepito e «granitico» della giurisprudenza
della Corte dei conti un incarico non
occasionale e di importo «sostanzioso»,
avuto riguardo alle ordinarie condizioni di
mercato, è già sintomo di conflitto di
interessi, sotto il profilo delle risorse di
tempo di lavoro e di impegno «mentale»
che viene sottratto dal dipendente pubblico
al proprio rapporto «esclusivo» di
pubblico impiego a tempo pieno.
Uniche eccezioni al suddetto principio di
esclusività sono previste direttamente dal
legislatore per tassative fattispecie che
non ammettono interpretazioni estensive o
per analogia:
a)
rapporto di lavoro pubblico a part-time con
prestazione lavorativa non superiore al 50%
di quella prevista per il rapporto di lavoro
ordinario ed a tempo pieno;
b)
compensi derivanti dalla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili;
c)
utilizzazione economica da parte dell’autore
o inventore di opere dell’ingegno e di
invenzioni industriali;
d)
partecipazione a convegni e seminari;
e)
incarichi per i quali è corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
f)
incarichi per i quali il dipendente è posto
in aspettativa, comando o fuori ruolo;
g)
incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita;
h)
incarichi derivanti da attività di
formazione diretta a dipendenti della
pubblica Amministrazione di cui all’art. 1,
comma 2, del citato D.L.vo n. 165/2001.
In tali evenienze non è necessaria neppure
l’autorizzazione preventiva essendo
sufficiente una mera informazione
all’Amministrazione di appartenenza.
Nella sola fattispecie (part-time non
superiore al 50%) di cui al punto a) è
consentito al dipendente pubblico lo
svolgimento di attività libero-professionale
esterna o comunque ad essa equiparabile,
purché non sia configurabile comunque alcun
tipo di conflitto di interesse.
Pertanto il dipendente pubblico non potrà
svolgere e di conseguenza non potrà essere
autorizzato per lo svolgimento, a titolo
oneroso, dell’attività di amministratore di
condominio e/o condomini, se prima non avrà
optato, nell’ambito del rapporto di pubblico
impiego per un regime orario a part-time non
superiore al 50% del tempo pieno previsto,
qualora la suddetta attività esterna assuma
i connotati di una comune attività
professionale.
Difatti è solo in quest’ultima evenienza che
è consentito lo svolgimento di attività
professionale parallela a quella inerente il
rapporto di pubblico impiego.
Cosa evidentemente diversa è invece il caso
in cui l’attività di amministratore di
condominio venga svolta a titolo gratuito.
Rimane ad ogni modo anche in tale
fattispecie la necessaria autorizzazione
preventiva, onde valutare che, nonostante la
gratuità dell’incarico di amministratore di
condominio, rimanga tutelato il principio
del buon andamento della pubblica
Amministrazione (assenza di conflitto di
interesse).
Si fa presente che la previsione del
regolamento degli uffici e dei servizi che
disponga diversamente da quanto dettato dal
citato art. 53 non vale a «sanare» il
configurarsi di eventuali responsabilità di
natura erariale a carico di chi vi dà
applicazione, a maggior ragione in un
contesto ordinamentale in cui la materia
delle incompatibilità e dei cumuli di
impieghi appare di stretta competenza
legislativa, residuando alla fonte
regolamentare una mera competenza di
dettaglio della normativa di legge, nel
rispetto degli inderogabili principi dalla
stessa posti (tratto da Nuova Rassegna n. 16
del 16.08.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Il
comune non può decidere da solo sui fondi
premiali.
Ulteriore stop alla riforma Brunetta. Questa
volta a porre un freno all'applicazione del
decreto legislativo 150/2009 agli enti
locali è il Tribunale di Salerno: con la
sentenza 19.07.2010
viene condannato per condotta antisindacale
un comune che aveva deciso in via
unilaterale la destinazione delle somme
ricomprese nel fondo per le risorse
decentrate.
Il caso esaminato dall'organo
giurisdizionale prende il via dalla mancata
sottoscrizione definitiva dell'accordo
decentrato per il 2009.
Dopo aver firmato l'ipotesi di accordo in
periodo ante Dlgs 150/2009, la giunta
comunale rileva che nella stessa ipotesi è
presente una serie di vizi di legittimità e
quindi non ne autorizza la sottoscrizione
definitiva. Ne seguono una serie di incontri
fra la delegazione di parte pubblica e le
organizzazioni sindacali, dove, tra l'altro,
viene posta in rilievo anche la non corretta
costituzione del fondo per la contrattazione
decentrata.
Si arriva, così, nel periodo di vigenza
della riforma Brunetta e l'amministrazione
comunale decide di dare attuazione
all'articolo 54, comma 3-ter, del decreto
150, nel quale si prevede la facoltà del
datore di lavoro di provvedere in via
unilaterale e provvisoria nelle materie per
le quali non è stato raggiunto l'accordo in
sede decentrata.
Osserva, però, il collegio giudicante come
il comune possa procedere in via unilaterale
solo nel momento in cui i contratti
decentrati in essere alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 150/2009
(15.11.2009) perdano la loro efficacia. Con
l'articolo 65 di questo decreto, poi, per
gli enti locali vengono individuati il
31.12.2011 quale termine per l'adeguamento
dei contratti decentrati alla riforma
Brunetta e il 31.12.2012 quale data dalla
quale, in caso di mancato adeguamento, non
si possono più applicare i vecchi Ccdi.
Quindi, fino a queste date,
l'amministrazione deve rispettare quanto
disposto dal Ccnl, in particolare l'articolo
4 del contratto del 22.01.2004 che prevede
la contrattazione per la destinazione delle
risorse per la contrattazione decentrata.
Richiamando, poi, i presupposti individuati
dalla corte di Cassazione, sezione Lavoro,
sentenza 5422/1998, per l'individuazione
della condotta antisindacale -vale a dire
l'obiettività, l'attualità e la concretezza-
e riconoscendone l'esistenza nel
comportamento tenuto dal comune, il
tribunale accoglie il ricorso proposto in
base all'articolo 28 della legge 300/1970.
Il comportamento del datore di lavoro
pubblico, non rispettando il diritto
all'informazione e alla consultazione delle
organizzazioni sindacali, ha inciso
negativamente sulla sfera patrimoniale delle
stesse, intesa nell'accezione più ampia e
che ricomprende il diritto all'immagine e al
rispetto della sue funzioni
(articolo Il Sole 24
Ore
del 13.08.2010, pag. 24). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Disco
rosso ai dirigenti tuttofare. Niente
incarichi libero-professionali per i manager
a tempo. Per la Corte conti
dell'Emilia-Romagna i compensi extra
costituiscono danno erariale.
Il dirigente o responsabile assunto a tempo
determinato sulla base delle previsioni
dell'articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000 non
può ricevere dallo stesso ente incarichi
professionali né per la redazione di
progetti di opere pubbliche né per la
direzione dei lavori. Lo svolgimento di tali
attività deve essere remunerato
esclusivamente, come per i dipendenti ed i
dirigenti assunti a tempo indeterminato,
tramite i compensi previsti prima
dall'articolo 18 della legge n. 109/1994 ed
ora dal codice degli appalti per la
incentivazione del personale dell'ufficio
tecnico in caso di realizzazione di opere
pubbliche. Tutto ciò che viene percepito in
aggiunta a tali somme determina danno
erariale.
Possono essere così riassunti i principi
dettati dalla sezione giurisdizionale della
Corte dei conti dell'Emilia-Romagna nella
sentenza 07.07.2010 n. 1222.
Siamo in presenza di una sentenza che per la
prima volta fissa con molta chiarezza il
divieto di conferire incarichi ai dipendenti
e dirigenti assunti a tempo determinato e
che sostanzialmente li parifica a quelli a
tempo indeterminato.
La sentenza evidenzia in premessa che, dopo
la cd privatizzazione del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici, «è proprio nella
disciplina del conferimento degli incarichi
dirigenziali che si manifesta, con la
massima intensità, la connessione tra
pubblicità delle funzioni
dell'amministrazione e carattere
privatistico del rapporto individuale di
lavoro».
Ed ancora, «il rapporto di lavoro che
lega gli esterni alla amministrazione
pubblica è ontologicamente omogeneo a quello
del personale di ruolo, dato che, in base
alla disciplina negoziale collettiva che
costituisce la fonte regolatrice del
rapporto di impiego, anche questi soggetti,
non diversamente da quelli di ruolo, sono
tenuti a effettuare una prestazione
lavorativa connotata dai caratteri della
professionalità, continuatività ed
esclusività, con predeterminazione
dell'orario di lavoro, a fronte di una
retribuzione determinata e onnicomprensiva».
Su questa base si deve sottolineare che «contrasta
con la vigente normativa e con i principi di
razionale organizzazione di una pubblica
amministrazione, che deve essere informata
ai canoni dell'economicità e della buona
gestione del pubblico denaro, incaricare un
intraneus per lo svolgimento di un incarico
esterno».
Da qui la conclusione che «la
retribuzione da corrispondere per la
progettazione e direzione dei lavori della
riqualificazione del centro storico
affidategli con deliberazione della giunta
comunale (progettazione definitiva ed
esecutiva) non poteva essere remunerata a
tariffa professionale bensì in base all'art.
18 della legge n. 109/1994. La ratio del
divieto di conferire incarichi
libero-professionali ai dipendenti pubblici,
al di fuori delle ipotesi espressamente
previste, discende sia dal più volte citato
principio di onnicomprensività della
retribuzione sia da quello di esclusività
che li lega all'ente datore di lavoro, e
consiste nell'evitare commistioni di
qualsiasi tipo tra interessi pubblici e
privati che potrebbero minare il principio
costituzionale di imparzialità dell'azione
amministrativa, con incompatibilità logica,
prima che giuridica, tra lo svolgimento
della libera professione e il rapporto di
impiego con una pubblica amministrazione».
Da qui la conclusione che il funzionario non
aveva alcun diritto a percepire un distinto
compenso di posizione per ognuno dei servizi
assegnati, dato che la retribuzione prevista
dal comma 3 dello stesso art. 110 del d.lgs.
n. 267/2000 è connotata dal principio della
onnicomprensività.
Da evidenziare infine che ai fini del
calcolo della prescrizione «il dies a quo
decorre dopo che l'appalto di servizi abbia
formato oggetto della positiva valutazione
da parte della stazione appaltante,
condizione alla quale è subordinato il
legittimo pagamento della parcella con il
che è, comunque, da escludere che il momento
della maturazione dei cosiddetti anticipi
sul corrispettivo pattuito spettante
all'appaltatore possano segnare il dies a
quo da cui comincia a decorrere la
prescrizione dell'azione di danno a titolo
di responsabilità amministrativa».
Infine l'ente ha riconosciuto come
produttiva di danno erariale anche l'avere
richiesto, dopo il conferimento
dell'incarico, un parere legale sulla
materia e ciò perché «il parere stesso
era privo di utilità con riferimento
all'atto gestorio posto in essere dai
convenuti»
(articolo
ItaliaOggi del 13.08.2010, pag. 31
- link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: La
manovra ha eliminato l'indennità
chilometrica per le missioni di servizio. Ma
non il principio. Rimborsi spese senza più
regole. Rifusione dei costi da parametrare
ai prezzi dei mezzi pubblici.
La disapplicazione dell'indennità
chilometrica per i dipendenti pubblici che
utilizzino il proprio mezzo per le missioni
di servizio non ha abolito il diritto al
rimborso delle spese incontrate. È un vero
guazzabuglio giuridico quello causato
dall'articolo 6, comma 12, del dl 78/2010,
convertito in legge 122/2006.
L'ultimo periodo di tale disposizione
stabilisce che «gli articoli 15 della
legge 18.12.1973, n. 836 e 8 della legge
26.07.1978, n. 417 e relative disposizioni
di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al dlgs 165 del
2001 e cessano di avere effetto eventuali
analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi». Le norme
disapplicate consentivano il rimborso delle
spese per missioni autorizzate con auto del
dipendente, nel limite di un quinto del
costo del carburante.
La norma, occorre sottolinearlo senza giri
di parole, merita un immediato intervento
correttivo o abrogativo. Nell'intento,
infatti, di conseguire risparmi per la spesa
pubblica, si è confusa la necessità di
limitare le auto blu, con le spese per
trasferte. Le due cose non hanno nulla a che
vedere tra loro. I dipendenti pubblici sono
spesso stati autorizzati in passato ad
utilizzare le proprie vetture per le
trasferte, essenzialmente per due motivi: in
primo luogo perché il parco delle auto
pubbliche, per quanto ampio e diffuso, non
consente di assicurare l'impiego dell'auto
di servizio ai dipendenti pubblici impegnati
in attività esterne.
E di dipendenti che svolgono servizi esterni
ve n'è tantissimi in tutte le pubbliche
amministrazioni; basti pensare non solo a
chi svolge servizi ispettivi nelle direzioni
provinciali del lavoro o nelle agenzie
fiscali, ma ai dipendenti delle dogane, ai
docenti delle scuole impegnati su più sedi,
ai dipendenti delle aziende regionali per
l'ambiente, a coloro che svolgono i servizi
tecnico-manutentivi in reperibilità.
Insomma, la norma forse crea risparmi
finanziari, ma causa caos organizzativi o
pesanti limitazioni nel conseguimento degli
obiettivi gestionali degli enti.
Il secondo motivo del ricorso alle auto
private dei dipendenti deriva
dall'inevitabile assenza in alcune zone di
mezzi di trasporto utili o
dall'inconciliabilità degli orari;
paradossalmente, un dipendente, per effetto
dell'articolo 6, comma 12, della manovra
finanziaria, dovendo utilizzare un mezzo di
trasporto pubblico esistente, a causa degli
orari, potrebbe essere costretto al
pernottamento in un albergo. Il che non
aiuta sicuramente a ridurre i costi delle
trasferte.
In ogni caso, l'articolo 6, comma 12,
disapplica l'articolo 15 della legge
813/1973, ma non il suo articolo 12, ai
sensi del quale «per i percorsi o per le
frazioni di percorso non serviti da ferrovia
o da altri servizi di linea è corrisposta, a
titolo di rimborso spesa, un'indennità di
lire 43 a chilometro aumentabile, per i
percorsi effettuati a piedi in zone prive di
strade, a lire 62 a chilometro».
La norma, non attuabile per quanto concerne
l'entità (per altro irrisoria) del rimborso
spesa, anch'essa per questa parte travolta
dalla manovra 2010, è rilevante perché pone
un principio generale ovvio: se il pubblico
dipendente è comandato a svolgere missioni e
non sia possibile utilizzare mezzi pubblici,
ha diritto a un rimborso delle spese
incontrate per svolgere comunque la missione
nonostante l'impossibilità di utilizzare i
trasporti pubblici.
Dunque, la manovra 2010 ha inopportunamente
reso inoperante le norme poste a determinare
l'ammontare del rimborso, senza abolire il
principio del rimborso delle spese. Appare
evidente il cortocircuito giuridico (oltre
che organizzativo) causato dalla frettolosa
disposizione della legge 122/2010: da un
lato, la norma elimina l'indennità
chilometrica per il personale in missione
che faccia uso dell'auto propria, ma
dall'altro lascia fermo il principio del
rimborso delle spese, facendo mancare un
parametro per comprendere quale possa essere
l'entità di tale rimborso.
Una soluzione pratica, allora, può essere
immaginata. E cioè adottare atti
organizzativi interni, norme da inserire nel
regolamento di organizzazione di ciascun
ente, che facendo leva sull'articolo 12
della legge 836/1973 fissino il rimborso
delle spese del personale autorizzato
all'uso dell'auto propria in misura pari a
quelle che avrebbero incontrato se la
missione fosse stata condotta utilizzando un
mezzo pubblico di trasporto, in quanto
comune, ai sensi del comma 1 dell'articolo
12 da ultimo citato, tale spesa dovrebbe
essere rimborsata.
La soluzione migliore, in ogni caso, resta
l'auspicabile e celere eliminazione
dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo
della legge 122/2010
(articolo ItaliaOggi
dell'11.08.2010, pag. 24). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La
Manovra estiva/ Retroattivo il calmiere sugli
stipendi. Da giugno inefficaci le clausole
contrattuali per il 2008/2009 con
adeguamenti superiori al 3,2%.
Ai dipendenti pubblici lo sforzo per il
risanamento del bilancio pubblico costerà,
fra tagli e blocchi degli stipendi, alcuni
miliardi di euro ...
(articolo Il Sole 24
Ore
dell'11.08.2010, pag. 13 - link a www.corteconti.it). |
|
INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGO: Incarichi
anche senza laurea. Soprattutto nei piccoli
enti.
Non sempre è essenziale
il possesso della laurea per l'attribuzione
di un incarico ai sensi dell'art. 110 del
Tuel.
L'indicazione arriva dalla sezione regionale
della Corte dei Conti della Lombardia con la
deliberazione n. 702/2010.
L'attribuzione di tali incarichi nelle
amministrazioni prive di dirigenza deve
essere temperata sia in relazione alle
peculiari dimensioni organizzative dell'ente
sia alla necessità che i servizi e le
funzioni fondamentali vengano svolte
regolarmente ...
(articolo
Il Sole 24 Ore del 09.08.2010, pag. 8
- link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Mobilità, Sì "condizionato"
all'interscambio.
La deliberazione n. 49/2010 della
Corte dei Conti sezione regionale di
controllo per il Veneto riaccende la
questione sulla natura della mobilità con
particolare riferimento alle possibilità di
assunzione per gli enti che non hanno
rispettato il patto di stabilità ...
(articolo
Il Sole 24 Ore del 09.08.2010, pag. 8
- link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Personale.
Anche dopo la conversione delta manovra
resta il congelamento delle retribuzioni per
il prossimo triennio. Fasce di merito ancora
in bilico. Possibile un rinvio al 2014 per i
premi alle performance dei dipendenti.
Rimane in bilico l'applicazione delle fasce
di merito introdotte dalla riforma Brunetta
anche dopo le modifiche apportate in sede di
conversione del Dl 78/2010.
La premialità della performance si basa
sulla possibilità di differenziare di anno
in anno in modo significativo il trattamento
accessorio collegato al merito. Il
congelamento della retribuzione dei singoli
dipendenti per il triennio 2011-2013 fa
evidentemente traballare questo principio,
prospettandone un possibile rinvio al 2014
...
(articolo
Il Sole 24 Ore del 09.08.2010, pag. 8
- link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi
pubblici, stop al sindacato. Consiglio
stato: non c'è legittimazione.
Off limits per le sigle
sindacali presentare ricorsi sui concorsi
indetti dal ministero. Non è riconosciuta
loro la legittimazione ad agire in giudizio
per tutelare gli iscritti da un concorso che
leda carriera e aspettative economiche.
È questa la pronuncia del Consiglio di
Stato, Sez. IV, che con la
sentenza 16.07.2010 n. 4600 ha
accolto il ricorso del ministero delle
finanze, capovolgendo la decisione del
tribunale amministrativo che, al contrario
aveva accolto il ricorso di Dirstat finanze.
La decisione.
I giudici di Palazzo Spada fanno leva su un
consolidato orientamento giurisprudenziale
per cui le associazioni di categoria sono
legittimate ad agire in giudizio allorché
facciano valere interessi propri della
categoria che rappresentano. Per il
consiglio di stato invece non è ravvisabile
una legittimazione a ricorrere da parte di
un'associazione per la salvaguardia di
interessi propri di una parte sola degli
iscritti dove non ci sia una omogeneità di
posizioni soggettive.
Per i giudici non si comprende l'interesse
collettivo generale di cui l'organizzazione
si intende fare portatrice potendo
sussistere per lo stesso consiglio di stato,
contrasti anche potenziali tra gli
associati.
«La posizione di Dirpubblica»,
scrivono dunque i giudici, «non è idonea
a superare il dato oggettivo costituito
dalla impossibilità di riferire l'interesse
dedotto in giudizio alla totalità dei suoi
iscritti e ciò non può non incidere
negativamente sulla legittimazione
processuale del sindacato».
La vicenda.
Il Tar Lazio–Roma n. 3403/2006 con sentenza
340/2006 aveva accolto il ricorso proposto
dalla Federazione Dirpubblica per
l'annullamento del decreto del ministro
dell'economia e delle finanze 03.08.2005 e
del decreto del rettore della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze del
14.09.2005 nonché degli atti successivi
dello speciale corso-concorso pubblico per
il reclutamento di dirigenti (i primi 10
classificati) e funzionari (gli ulteriori 25
dell'unica graduatoria).
Il Consiglio di stato ha dunque depositato
il 16/07/2010 la sentenza già emessa in
camera di consiglio lo stesso giorno del
12/05/2010 con la quale è stato accolto il
ricorso di parte pubblica e degli altri
controinteressati condannando Dirpubblica al
pagamento complessivo di 6 mila euro di
spese processuali.
Il Tar in primo grado aveva invece
condannato il ministero dell'economia alle
spese per 4 mila euro (articolo ItaliaOggi
del 04.08.2010, pag. 23 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: In
data 03.08.2010 è stato definitivamente
sottoscritto il contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’Area II della
Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali
relativo al biennio economico 2008-2009
(comunicato
stampa 04.08.2010 - link a www.aranagenzia.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Su alcune questioni
attinenti le fasi e modalità di svolgimento
di un pubblico concorso.
Nei concorsi pubblici, non è prescritta la
verbalizzazione della votazione assegnata da
ciascun commissario, salvo che risulti il
dissenso da parte di taluno dei commissari,
ai
quali solo spetta di invalidare per tale
motivo la verbalizzazione della seduta, in
quanto, in
un’ottica di maggiore rilievo e salve
diverse disposizioni del bando o dei criteri
fissati dalla
commissione esaminatrice, l'onere di
verbalizzazione delle operazioni di concorso
(di cui
all'art. 14 d.p.r. 09.05.1994 n. 487) è
sufficientemente garantito dall'indicazione
del
giudizio finale.
Nei
concorsi pubblici, la predeterminazione dei
criteri di valutazione delle prove è
connotata da un’ampia discrezionalità, per
cui i criteri adottati sfuggono al sindacato
giurisdizionale, salvi i casi di manifesta
illogicità e irrazionalità.
Nei concorsi pubblici il punteggio numerico
deve essere considerato di per sé idoneo a
sorreggere l'obbligo di motivazione
richiesto dall'art. 3 l. 07.08.1990 n.
241 anche
qualora non siano rinvenibili sull’elaborato
segni grafici o glosse di commento a
margine.
Nei concorsi pubblici, la stringatezza dei
tempi di correzione degli elaborati
costituisce
vicenda normalmente sottratta al controllo
di legittimità; la relativa censura deve
ritenersi
inammissibile, ove sia prospettata non in
relazione ad un dato assoluto (tempo
effettivamente occorso), ma ad un dato
relativo (tempi medi di correzione), facendo
risaltare l’assenza di alcuna prova o
indizio dell'asserita incongruità del tempo
occorso alla
correzione delle prove della parte
interessata, risultando dai verbali solo
l'indicazione del tempo occorso alla
correzione degli elaborati svolti da un
certo numero di candidati (massima tratta da http://doc.sspal.it
- Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 03.08.2010 n. 5165
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Il principio di omnicomprensività della
retribuzione impedisce di attribuire
compensi aggiuntivi per lo svolgimento di
attività lavorative comunque riconducibili
ai doveri istituzionali dei dipendenti
pubblici.
Secondo la recente giurisprudenza della
Sezione (cfr. Cons. St., Sez. V, 12.02.2008,
n. 493), alla quale il Collegio ritiene di
dover prestare adesione, non ravvisando
validi motivi per discostarsene, il
principio di omnicomprensività della
retribuzione impedisce di attribuire
compensi aggiuntivi per lo svolgimento di
attività lavorative comunque riconducibili
ai doveri istituzionali dei dipendenti
pubblici.
In tale ambito si colloca anche l’attività
di notificazione svolta dai messi comunali
nell’interesse dell’amministrazione
finanziaria o di altre amministrazioni dello
Stato, tenendo conto della evoluzione
dell’ordinamento.
Il Collegio è consapevole della decisione
della Sezione, 20.10.1994, n. 1183, la quale
ha affermato la sussistenza del diritto dei
dipendenti comunali messi notificatori ad
ottenere un compenso aggiuntivo per
l’espletamento del servizio delle
notificazioni, qualificato come aggiuntivo e
autonomamente disciplinato, quanto
all’aspetto retributivo.
Detta pronuncia, tuttavia, si riferisce ad
un contesto ordinamentale e temporale, nel
quale il principio della onnicomprensività
retributiva e della contrattualizzazione
della disciplina dei compensi spettanti al
personale non era ancora completamente
attuato.
In ogni caso, poi, occorre considerare con
attenzione anche il quadro mansionario
concretamente attribuito, di volta in volta,
ai dipendenti addetti al servizio di
notificazione. In tale prospettiva, non può
essere trascurato che le attività assegnate
all’attuale appellante consistono proprio “nella
funzione di notificazione degli atti di
pertinenza del comune e nelle altre
incombenze spettanti per legge e per
regolamento al messo comunale”.
Anche la notificazione degli atti
nell’interesse dell’amministrazione
finanziaria o di altra amministrazione dello
Stato si svolge nel normale orario di
ufficio e mediante l’utilizzo degli
strumenti organizzativi messi a disposizione
dall’amministrazione.
Numerose disposizioni succedutesi nel tempo,
poi, hanno evidenziato la sussistenza del
dovere istituzionale dei messi comunali di
effettuare le prescritte attività di
notifica anche in relazione agli atti di
competenza dell’amministrazione finanziaria
(fra le tante: art. 32 del D.P.R. n.
636/1972; art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
Solo il quadro normativo preesistente al
1979 permetteva il riconoscimento, in favore
dei messi comunali, di un compenso
aggiuntivo per ogni atto
dell'Amministrazione finanziaria notificato.
Vi erano, infatti, almeno tre disposizioni
che portavano a tale conclusione:
- l’art. 1 della legge 27.02.1955 n. 83, che
riconosceva ai messi comunali un compenso di
lire 25 per ogni atto notificato ad istanza
dell'Amministrazione finanziaria;
- l’art. 1 della legge 24.02.1971 n. 114,
che elevava a lire 50 o a lire 100 il
compenso per le dette notifiche);
- l’art. 1 della legge 10.05.1976 n. 249,
che fissava il compenso in una misura
variabile da lire 500 a lire 750, a seconda
della classe demografica del comune.
Successivamente, le tre disposizioni
richiamate sono state superate, per
abrogazione implicita o esplicita.
In particolare, l’art. 19, comma 4, del
D.P.R. 01.06.1979 n. 191 ha espressamente
stabilito che “al personale dipendente
degli Enti locali di cui all’art. 1 compete
esclusivamente la retribuzione annua lorda
derivante dal trattamento economico di
livello e dalla progressione economica
orizzontale, inglobante qualsiasi
retribuzione per prestazioni a carattere sia
continuativo che occasionale ad eccezione
del compenso per lavoro straordinario,
dell’indennità di missione e trasferimento,
dell’indennità per la funzione di
coordinamento di cui all’art. 24, del
compenso per servizio ordinario notturno e
festivo nonché delle indennità per maneggio
valori, per radiazioni ionizzanti e per
profilassi antitubercolare da determinare
con le modalità di cui al regolamento di
attuazione della legge n. 734 del 1973,
approvato con D.P.R. n. 146 del 1975, e
successive modificazioni, nonché con le
modalità previste dalla legge n. 310 del
1953”.
Mediante tale norma è stata cristallizzato
esplicitamente il principio di
onnicomprensività del trattamento economico
del personale degli enti locali, con la
conseguente abrogazione di tutte le
disposizioni, anche di valore legislativo,
prevedenti componenti retributive non
rientranti nell'elencazione prevista
dall'art. 19, comma 4.
Alla modifica del 1979 sono poi seguiti
altri due interventi normativi di rilievo.
L'art. 4, comma 2, della legge 12.07.1991 n.
202 ha abrogato l'art. 4, comma 1, della
legge n. 249 del 1976. L'art. 34 della legge
18.02.1999 n. 28 ha previsto una nuova
disciplina, ad efficacia retroattiva, dei
compensi di notifica, affermando che “a
decorrere dal 27.07.1991 e fino all'entrata
in vigore della disciplina concernente il
riordino dei compensi spettanti ai Comuni
per la notificazione degli atti a mezzo dei
messi comunali su richiesta di uffici della
Pubblica amministrazione, al Comune spetta,
ove non corrisposta, la somma di lire
tremila per ogni singolo atto
dell'Amministrazione finanziaria notificato”.
In base a tale norma, il compenso per le
notificazioni va corrisposto alle
amministrazioni comunali e non già ai
dipendenti.
Una ulteriore conferma della correttezza di
questa interpretazione, deriva dal tenore
dell'art. 10 della legge 03.08.1999 n. 265,
secondo il quale “le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2
del decreto legislativo 03.02.1993 n. 29, e
successive modificazioni, possono avvalersi,
per le notificazioni dei propri atti, dei
messi comunali, qualora non sia possibile
eseguire utilmente le notificazioni
ricorrendo al servizio postale o alle altre
forme di notificazione previste dalla legge.
Al Comune che vi provvede spetta da parte
dell'Amministrazione richiedente, per ogni
singolo atto notificato, oltre alle spese di
spedizione a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento, una somma determinata
con decreto dei Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,
dell’interno e delle finanze”.
In tale solco si è inserita la
interpretazione giurisprudenziale
successiva, che sottolinea il rapporto di
immedesimazione organica diretta tra
Amministrazione finanziaria o statale in
genere e singolo messo notificatore.
In particolare, nella giurisprudenza del
giudice di primo grado si è chiarito che:
- il diritto dei messi notificatori al
compenso per gli atti notificati a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, previsto
da specifiche norme di legge, è stato
soppresso dall'art. 19 del D.P.R. 01.06.1979
n. 191; peraltro, la disposizione dell'art.
34 della legge 18.02.1999 n. 28 -concernente
il riordino dei compensi spettanti ai Comuni
per la notificazione degli atti a mezzo dei
messi comunali su richiesta di uffici della
Pubblica amministrazione- prevede come unica
destinataria l'Amministrazione comunale, con
la conseguenza che deve essere esclusa,
almeno a livello implicito, qualsiasi
volontà legislativa di attribuire un
particolare compenso per ogni atto
notificato al singolo messo comunale (cfr.
TAR Basilicata, 13.07.2004 n. 725 e TAR
Puglia, Lecce, Sez. II, 20.09.2001 n. 5415 e
10.05.2000 n. 2343).
In senso analogo, la giurisprudenza ha
affermato che, in virtù del principio di
onnicomprensività della retribuzione dei
dipendenti degli Enti locali, fissato
dall'art. 19 D.P.R. 01.06.1979 n. 191, ai
dipendenti comunali con la qualifica di
messo non spetta alcun compenso aggiuntivo
per l’attività di notificazione di atti
richiesta al Comune dall'Amministrazione
finanziaria, rientrando tali funzioni tra
gli ordinari compiti d' ufficio spettanti ai
detti dipendenti (cfr. TAR Piemonte, Sez. II,
25.01.2003 n. 117 e 15.04.2000 n. 421).
Ancora, si è stabilito che, in tema di
notifica degli avvisi di accertamento
tributario, qualora l'Amministrazione
finanziaria, avvalendosi della facoltà di
cui all'art. 600 del D.P.R. 29.09.1973 n.
600, richieda al Comune di provvedere
all'incombente a mezzo di messi comunali, si
instaura, tra Amministrazione statale ed
Ente locale, un rapporto di preposizione
gestoria che deve essere qualificato come
mandato ex lege, la cui violazione
costituisce, se del caso, fonte di
responsabilità esclusiva a carico del
Comune, non essendo ravvisabile
l'instaurazione di un rapporto di servizio
diretto tra Amministrazione finanziaria e
messi comunali, che operano alle esclusive
dipendenze dell' Ente territoriale (cfr. TAR
Veneto, 22.08.2002 n. 4508).
Infatti, deve escludersi che tra i messi
comunali e l’Amministrazione richiedente la
notifica corra un rapporto diretto (Cass.,
SS.UU., 06.06.1997 n. 5069, Cass.,
16.06.1998 n. 5987 e TAR Toscana, Sez. I,
14.11.1997 n. 527).
Da ultimo, appare significativa la
circostanza che sia intervenuto, in epoca
successiva, un nuovo assetto della materia,
costituito dall’art. 54 del C.C.N.L. del
14.09.2000, secondo il quale i messi
notificatori sono stati destinatari del
compenso pari al 35% degli introiti per le
notifiche.
Tale evenienza conferma come sia
indispensabile, per il riconoscimento della
pretesa indennità in favore del personale
dipendente, una norma specifica che lo
consenta.
È appena il caso di osservare che le recenti
decisioni della IV Sezione (19.02.2007, n.
850 e 14.02.2006, n. 604), non alterano la
conclusione raggiunta, perché esse si
limitano ad affermare la persistente vigenza
dell’obbligo dell’amministrazione
finanziaria di corrispondere ai comuni un
compenso per l’effettuazione delle
notifiche, senza prendere alcuna esplicita
posizione sulla fondatezza della pretesa
economica fatta valere dai dipendenti (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 02.08.2010 n. 5099 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Sul limite del 3,2% degli
incrementi contrattuali del biennio
economico 2008-2009
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 02.08.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Dipendente tecnico comunale
autorizzato con deliberazione giuntale a
prestare servizio per due giorni settimanali
come collaboratore presso altro Comune –
Assenza di convenzione – Disciplina.
Quesito proposto dal Comune di …
(Provincia di …).
Questo Comune, con deliberazione giuntale,
ha autorizzato il dipendente tecnico
comunale a prestare servizio per due giorni
settimanali come collaboratore presso un
altro Comune.
Considerato che detta autorizzazione è
avvenuta in assenza di convenzione, ai sensi
dell’art. 14 del CCNL 14.09.2000, si chiede:
1) è legittima l’allegata deliberazione
giuntale? Oppure l’Amministrazione doveva
stipulare preventiva convenzione?
2) la posizione del tecnico comunale
autorizzato, nel Comune ove espleta il
servizio per un massimo di 12 ore
settimanali, può configurarsi come rapporto
di dipendenza e quindi sottoscrivere i
relativi atti? Oppure deve predisporre solo
le proposte dei provvedimenti da sottoporre
al dirigente di quella Amministrazione
comunale?
---------------
Si evidenzia che l’art. 14 del CCNL
22.01.2004 prevede, al fine di soddisfare la
migliore realizzazione dei servizi
istituzionali e di conseguire un’economica
gestione delle risorse, con il consenso dei
lavoratori interessati, l’assegnazione di
personale ad altri enti per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di
lavoro d’obbligo mediante convenzione e
previo assenso dell’ente di appartenenza.
La convenzione deve definire il tempo di
lavoro in assegnazione, nel rispetto del
vincolo dell’orario settimanale d’obbligo,
la ripartizione degli oneri finanziari e
tutti gli altri aspetti utili per regolare
il corretto utilizzo del lavoratore ed in
modo particolare si evidenziano gli istituti
delle ferie, del riposo giornaliero, del
riposo settimanale e della durata
giornaliera dell’orario di lavoro. Al comma
7 dell’art. 14 il CCNL citato precisa che la
disciplina trova applicazione anche nei
confronti del personale utilizzato a tempo
parziale per le funzioni e i servizi in
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.L.vo
18.08.2000, n. 267.
L’art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004,
n. 311, prevede invece che i comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i
consorzi tra enti locali gerenti servizi a
rilevanza non industriale, le comunità
montane e le unioni di comuni possono
servirsi dell’attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno, di altre
amministrazioni locali purché autorizzati
dall’Amministrazione di provenienza. Si
tratta quindi di un rapporto di lavoro
complementare al principale rapporto di
lavoro ovvero una sorta di secondo lavoro
del dipendente pubblico e può assumere la
forma sia del contratto di lavoro di tipo
subordinato che del contratto di lavoro
autonomo e nella forma coordinata e
continuativa. Nel primo caso evidentemente
una convenzione dovrà stabilire le modalità
di utilizzo del lavoratore con particolare
riferimento come precisato più sopra agli
istituti delle ferie, del riposo
giornaliero, del riposo settimanale e della
durata giornaliera dell’orario di lavoro.
Tale soluzione è del tutto eccezionale ed è
intesa a favorire la condivisione di
professionalità all’interno della pubblica
Amministrazione senza che vi sia a monte la
definizione di un servizio da gestire in
convenzione o la volontà di ricorrere
all’istituto dell’assegnazione, ai sensi del
comma 1 dell’art. 14 del CCNL citato, per il
quale rimane fisso il tempo di lavoro
d’obbligo ovvero le ore settimanali
concordate nel contratto individuale di
lavoro sono ripartite, per periodi
predeterminati e con il consenso dei
lavoratori, tra gli enti interessati. Si
precisa comunque che tale soluzione comporta
una valutazione in termini di compatibilità
con i vincoli della spesa del personale in
relazione al regime assunzionale a cui
l’ente è soggetto.
Lo status del lavoratore e quindi
l’esercizio delle eventuali responsabilità
sarà quindi da configurarsi in relazione
alle differenti soluzioni adottate.
Si evidenzia pertanto che, dalla
documentazione pervenuta, si è fatto
riferimento a due disposizioni che sono
alternative e quindi riferibili a soluzioni
operative, organizzative, convenzionali e
contrattuali distinte (tratto da Nuova
Rassegna n. 15 dell'01.08.2010). |
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luglio 2010 |
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PUBBLICO IMPIEGO: OSSERVATORIO
VIMINALE/ Spese legali.
Un comune è tenuto anche alla refusione
delle spese peritali sostenute da un
dirigente ed un funzionario per la difesa,
in un procedimento penale conclusosi con
sentenza di assoluzione, nel caso in cui le
stesse esorbitino dal massimale di polizza
assicurativo previsto per gli oneri di
assistenza legale ai sensi dell'art. 43,
comma 1, del Ccnl 14/09/2000 per i dipendenti
e dell'art. 7 del Ccnl 27.02.1997 per i
dirigenti, e utilizzato per il rimborso
delle spese legali sostenute dai medesimi
dipendenti?
La normativa disciplinante il patrocinio
legale di cui all'art. 28, comma 3, del Ccnl
14/09/2000 per il dipendenti, e quella di cui
all'art. 12, comma 3, del Ccnl 2000/2001 per
il personale dirigenziale prevedono
espressamente che la disciplina ivi
contenuta non trova applicazione per i
dipendenti assicurati ai sensi dei suddetti
artt. 43 e 7.
Conseguentemente non è possibile accedere
alla richiesta del predetto personale di
refusione delle spese peritali tenuto conto
che le stesse dovrebbero essere oggetto
della copertura assicurativa al pari delle
spese legali
(articolo ItaliaOggi
del 30.07.2010, pag. 35). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Le
progressioni orizzontali finiscono per
essere congelate. La legge 122/2010 incide
notevolmente sull'impiego delle risorse
decentrate.
La manovra economica 2010 rende molto
difficoltose le progressioni orizzontali,
ovvero il sistema selettivo finalizzato agli
incrementi economici del trattamento dei
dipendenti pubblici, da ultimo regolato
dall'articolo 23 del dlgs 150/2009.
Il maxiemendamento al dl 78/2010 incide
notevolmente sull'impiego delle risorse
contrattuali decentrate delle pubbliche
amministrazioni, poiché stabilisce che per
il triennio 2011-2013 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del
personale pubblico, anche di livello
dirigenziale, non può superare il
corrispondente importo dell'anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale
in servizio.
L'ultima disposizione, in particolare,
modifica radicalmente il sistema delle
relazioni sindacali, in quanto ha introdotto
un automatismo sottratto a qualsiasi
rapporto di contrattazione o concertazione
tra le parti, per effetto del quale al
ridursi del personale in servizio, per
qualsiasi causa, deve necessariamente
ridursi in proporzione proprio la parte
delle risorse decentrate posta a finanziare
il salario accessorio.
La progressione orizzontale, pur non essendo
qualificabile come salario accessorio perché
stabilmente acquisita al trattamento
economico fondamentale del dipendente che
l'abbia acquisita, viene indirettamente
colpita da questa misura, nonostante essa
sia posta sostanzialmente a ridurre la spesa
complessiva che ciascun'amministrazione
sostiene per finanziare gli elementi non
fissi e continuativi della paga dei propri
dipendenti.
Infatti, le risorse decentrate sono
destinate a finanziare due macro voci di
spesa: una prima, riguarda il trattamento
fisso e continuativo (tra cui la
progressione orizzontale e l'indennità di
comparto per gli enti locali), nonché le
indennità come turno, reperibilità, maneggio
valori, rischio, connesse a prestazioni rese
dai singoli dipendenti per assicurare una
razionale organizzazione delle attività; una
seconda, invece, concerne proprio il
trattamento accessorio vero e proprio, e in
particolare la retribuzione connessa al
raggiungimento dei risultati, collettivi e
individuali.
La progressione orizzontale, proprio perché
rimane saldamente connessa alla posizione
retributiva del dipendente che la
acquisisce, diminuisce le disponibilità
dell'insieme complessivo delle risorse
decentrate: più aumenta l'ammontare delle
risorse destinate alle progressioni, più,
simmetricamente, si riduce il fondo per il
salario accessorio.
In conseguenza di ciò, posto che per legge
il salario accessorio è destinato a
diminuire automaticamente in proporzione
alla riduzione del personale in servizio, la
progressione orizzontale nella sostanza
finisce per essere congelata, ed
utilizzabile solo reinvestendo la posizione
economica acquisita dal personale che cessa
dal servizio, destinata a rifinanziare la
parte stabile del fondo.
Non sarebbe agevole, invece, una politica di
espansione delle progressioni orizzontali
che dia luogo ad una spesa superiore a
quella consentita dal rifinanziamento
derivante dalle cessazioni dal servizio,
perché si darebbe luogo ad una riduzione
delle risorse disponibili per il salario
accessorio tale da diminuire eccessivamente
le disponibilità per il trattamento
economico accessorio.
Il tutto, per altro, in un quadro nel quale
risulta vigente, anche se non operante, il
principio secondo il quale il finanziamento
del trattamento economico legato alla
performance individuale, e dunque, al
risultato dovrebbe risultare prevalente,
nell'ambito delle risorse decentrate
(articolo ItaliaOggi
del 30.07.2010, pag. 30 - link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA
2010/ Gli enti si attrezzano per rispettare
il tetto del 3,2% ai rinnovi contrattuali.
Risorse aggiuntive da restituire. I comuni
virtuosi devono recuperare le somme extra
corrisposte.
Il recupero delle risorse aggiuntive
inserite nel fondo 2009 da parte degli enti
virtuosi e il taglio della indennità pari a
1/5 del costo di un litro di benzina per km
percorso con la propria automobile per
ragioni di servizio e previa apposita
autorizzazione: sono questi i principali
aspetti su cui in molti enti locali ci si
sta concretamente arrovellando per cercare
di evitare l’effetto che sembra essere
voluto dalla manovra (legge n.122/2010) ... (articolo ItaliaOggi
del 30.07.2010, pag. 30 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: La
falsa malattia è truffa. Il dipendente non
può stare a casa senza motivo.
La notizia è la seguente: un'azienda
pugliese ha alle proprie dipendenze un
lavoratore con il quale non tutto funziona
serenamente, tanto da esserci una vertenza
in corso tra le parti. Il lavoratore
tuttavia è assente per malattia da due
settimane, con regolare certificato medico
che –a tutela della privacy– non riporta la
patologia di cui è affetto.
Il datore di lavoro non si attiva
personalmente per smascherare il dipendente
infedele né si affida ad un investigatore
privato: si rivolge alla Guardia di Finanza.
Le Fiamme Gialle scoprono il dipendente a
lavorare rigorosamente al nero presso altro
datore di lavoro, con conseguente denuncia
di truffa ai danni dell'Inps e truffa ai
danni dell'azienda. Sarebbe infatti stata
circa di 800 euro la cifra che l'Inps
avrebbe dovuto rimborsare al datore per il
periodo di infermità.
La questione stimola la riflessione
perlomeno su tre distinti aspetti: la
rilevanza che ha il comportamento commissivo
del lavoratore ai fini della attivazione
delle forze dell'ordine, la rilevanza penale
della finta malattia e la violazione dei
principi di fedeltà e buona fede tipici del
rapporto di lavoro subordinato.
Sul primo: rileva, a riguardo, il reato di
truffa disciplinato dall'art. 640-bis del
codice penale, che nel caso specifico, si
realizza nei confronti dell'ente pubblico in
funzione di ente erogatore di prestazioni
sociali nell'ambito delle prestazioni
sostitutive della retribuzione. La truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (art. 640-bis c.p.) è stata
introdotta con l'art. 22 legge n. 55/1990,
recante disposizioni per la prevenzione
della delinquenza mafiosa. Secondo il c. 2
n. 1 della norma in esame, la truffa è
aggravata se il fatto è commesso a danno
dello Stato o di altro ente pubblico: in tal
caso, alla normale lesione patrimoniale si
aggiunge quella agli interessi della p.a.
interessata.
Lo stesso art. 640-bis punisce le stesse
condotte del reato di truffa (realizzata
attraverso artifizi e raggiri), aggiungendo
la specialità dell' oggetto del reato quali
«contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o dalla Comunità europea».
Da tale breve illustrazione della norma,
riviene evidente non solo la competenza
della Guardia di finanza ad intervenire in
un similare caso, ma anche l'obbligatorietà
dell'intervento, stante la rilevanza
pubblica del bene leso. Finta malattia,
quindi, che realizza una sua precisa
collocazione tra i comportamenti del
lavoratore penalmente rilevanti e
suscettibile di aggravante, pur compiuta
nell'ambito di un rapporto di natura
privata.
I due ulteriori aspetti sono intimamente
collegati tra loro, pur di diversa
connotazione penale e civilistica. Se
infatti dal punto di vista penale, l'assenza
falsamente giustificata realizza la truffa «ordinaria»
nei confronti del datore di lavoro che non
riceve la prestazione lavorativa cui ha
interesse, si è in presenza –dal punto di
vista civilistico– della violazione dei
consolidati principi di buona fede,
caratterizzanti il rapporto di lavoro
subordinato.
Infatti, «l'obbligo di fedeltà vieta
qualsiasi condotta in contrasto con i doveri
connessi all'inserimento del lavoratore
nella struttura dell'impresa e che sia
comunque idonea a ledere irrimediabilmente
il presupposto fiduciario del rapporto.
L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore
subordinato va collegato ai principi
generali di correttezza e buona fede ex
artt. 1175 e 1375 e per tanto impone al
lavoratore di tenere un comportamento leale
nei confronti del proprio datore di lavoro,
astenendosi da qualsiasi atto idoneo a
nuocergli anche potenzialmente per cui, ai
fini della violazione dell'obbligo di
fedeltà incombente sul lavoratore ex art.
2105 c.c., è sufficiente la preordinazione
di un'attività contraria agli interessi del
datore di lavoro anche solo potenzialmente
produttiva di danno» (Cass. 26.08.2003
n. 12489).
Sono queste iniziali riflessioni
sull'episodio narrato, che non mancherà di
motivare ulteriori opinioni e commenti. Ma
soprattutto, se il ricorso all'ausilio della
Guardia di finanza da parte dei datori di
lavoro che verranno a trovarsi in analoghe
situazioni, non sarà più un'eccezione.
Dipendenti avvisati
(articolo ItaliaOggi
del 30.07.2010, pag. 27). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: G.U.
30.07.2010 n. 176 "Comunicazione
dell’avvio a regime del sistema regionale
della regione Lombardia, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette a carico
del Servizio sanitario nazionale da parte
dei medici prescrittori regionali"
(Ragioneria Generale dello Stato,
decreto 14.07.2010). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Visite
fiscali - Oneri a carico del datore di
lavoro
(ASL di Bergamo,
nota
28.07.2010 n. 102382 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Ancora sullo scorrimento delle
graduatorie: è una facoltà della p.a., non
un obbligo.
La Sez. IV del Consiglio di Stato,
uniformandosi al consolidato orientamento
della magistratura amministrativa, ribadisce
che la posizione vantata dal soggetto
risultato idoneo in graduatoria, a seguito
dell’espletamento di un pubblico concorso,
non ha natura e consistenza di un diritto
soggettivo, ma di mera aspettativa, essendo
il c.d. scorrimento della graduatoria una
facoltà eccezionale e non un obbligo
dell’Amministrazioni e, pertanto,
espressione del suo ampio potere
discrezionale.
Ha aggiunto la sentenza in rassegna che tale
orientamento giurisprudenziale non è stato
minimamente intaccato dalla c.d.
privatizzazione del pubblico impiego e dal
passaggio delle relative controversie, salvo
quelle di natura concorsuale, alla
cognizione del giudice ordinario.
Il G.A. rileva che la qualità di idoneo si
consegue da parte di chi, dopo aver superato
tutte le prove concorsuali previste, si
colloca nella graduatoria finale di merito,
in ragione del punteggio riportato, in
posizione non utile rispetto ai posti messi
a concorso.
La posizione raggiunta nelle fasi intermedie
della procedura selettiva (come nel caso di
specie), quale formalizzata
dall’Amministrazione ai fini dell’ammissione
alle fasi successive della selezione, non dà
luogo a poter conseguire la posizione di
idoneo nella procedura selettiva,
costituendo la collocazione nella
graduatoria intermedia un atto
infraprocedimentale, privo di effetti sulla
graduatoria finale di merito.
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione (Sez.
lav., sentenza 05.03.2003, n. 3252) ha
espressamente negato che il pubblico
dipendente abbia diritto all’assunzione per
effetto dello scorrimento della graduatoria,
in quanto detto scorrimento costituisce
l’effetto di una autonoma decisione
dell’amministrazione stessa, rientrante
nell’ambito degli atti di
macro-organizzazione, con la conseguenza che
il diritto all’assunzione è configurabile
solo ove l’amministrazione abbia già assunto
la determinazione di scorrimento,
individuando così nuovi vincitori del
concorso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n.
509/2008 e decisione n. 5320/2006).
I giudici di Palazzo Spada, infine,
ritengono che il c.d. scorrimento della
graduatoria di un concorso costituisca
frutto di un ampio potere discrezionale,
impinge nel merito dell’azione
amministrativa e si sottrae al sindacato di
legittimità del giudice amministrativo la
scelta della P.A. di indire un nuovo
concorso piuttosto che utilizzare una
graduatoria ancora valida ed efficace, salva
la sussistenza di macroscopici vizi di
eccesso di potere per arbitrarietà,
irrazionalità, irragionevolezza e
travisamento dei fatti.
La scelta di indire un nuovo concorso,
piuttosto che di utilizzare una graduatoria,
non comporta la violazione del principio di
economicità, quale espressione del principio
di buon andamento della pubblica
amministrazione.
Quest’ultimo, invero, è uno dei principi
informatori dell’azione della pubblica
amministrazione, ma non è il solo e la sua
applicazione va contemperata con altri
fondamentali principi informatori
dell’attività pubblica, quale l’art. 97,
comma 3, Cost., secondo cui agli impieghi
pubblici si accede mediante concorso, inteso
quale procedura selettiva preconfigurata,
diretta alla selezione degli elementi più
meritevoli e più dotati professionalmente.
Ipotizzare risparmi di spesa attraverso
l’utilizzazione di soggetti ritenuti idonei,
significherebbe andare indubbiamente
incontro agli auspici dei candidati, ma
altresì sacrificare la ricerca dei soggetti
più idonei e professionalmente dotati,
opzione questa che, se pur riservata alla
scelta discrezionale dell’Amministrazione,
non appare comunque in linea con i principi
costituzionali che regolano la materia
dell’accesso ai pubblici impieghi e
l’organizzazione dei pubblici uffici
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 27.07.2010 n. 4911 -
link a www.altalex.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
C. Puzzo,
Il certificato medico elettronico nel
pubblico impiego: a pochi giorni dalla
scadenza del mese di collaudo il punto della
situazione (link a
www.diritto.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
E. Soraci,
Pensione di vecchiaia: nuovi limiti di età
per le donne del pubblico impiego
(link a www.diritto.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Maxiemendamento, cosa cambia nel trattamento
economico complessivo 2011-2013 dei
dipendenti (CGIL-FP di Bergamo,
nota 24.07.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La manovra sulle pensioni (INCA-CGIL di
Bergamo,
nota 22.07.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Circolare n. 8 del 19.07.2010 DFP - Assenze
dal servizio per malattia dei pubblici
dipendenti (CISL-FPS di Bergamo,
nota 22.07.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Inpdap
trasparente. Parte la sperimentazione.
Servizio a regime nel 2011. In arrivo
l'estratto conto online.
Arriva l'estratto conto online dell'Inpdap.
Anche i dipendenti della pubblica
amministrazione, così come quelli del
settore privato, potranno consultare
direttamente da casa la propria posizione
assicurativa semplicemente collegandosi al
sito dell'Inpdap.
Il servizio sarà attivato gradualmente, dopo
la fase di sperimentazione già partita in
otto enti locali dell'Umbria (i comuni di
Gualdo Tadino, Castiglione del Lago,
Marsciano, Amelia, Montecastrilli, Guardea e
Collazzone e l'Azienda Speciale Farmacie
Municipali di Terni).
Sarà poi la volta dei dipendenti di due
amministrazioni pubbliche per ogni regione,
mentre nel corso del 2011 la platea degli
iscritti che potrà fruire del servizio
estratto conto on-line aumenterà fino a
raggiungere tutti i pubblici dipendenti.
A regime ogni cittadino iscritto
all'Istituto guidato da Paolo Crescimbeni
potrà, da casa, visualizzare e stampare la
propria posizione assicurativa, così come
risulta dalla banca dati dell'Istituto
(estratto conto informativo). A questo
punto, se necessario, potrà richiedere,
tramite internet, alla sede Inpdap di
competenza le eventuali modifiche o
integrazioni dell'estratto conto (variazioni
anagrafiche, dei periodi di servizio, delle
retribuzioni, dei periodi riconosciuti).
L'iscritto avrà anche la possibilità di
visualizzare una simulazione di quello che
sarà il tasso di sostituzione tra l'ultimo
stipendio e la prima pensione futura.
Restano comunque invariati i canali
tradizionali attualmente vigenti per la
consultazione della propria posizione
assicurativa e l'eventuale inoltro di
richieste di variazione. L'iscritto,
infatti, per ottenere tali servizi può,
previo conferimento di mandato, rivolgersi
agli istituti di patronato o recarsi presso
la sede Inpdap.
L'iscritto Inpdap, dipendente di uno degli
enti pubblici che saranno via via abilitati,
può accedere al servizio attraverso un
codice personale di accesso (Pin) per
garantire la necessaria riservatezza nella
fruizione dei servizi in linea.
Per ottenere il Pin è sufficiente entrare,
dalla home-page di
www.inpdap.gov.it, in Servizi in linea,
Iscritti, Autoregistrazione e seguire le
indicazioni del sistema.
Una prima metà del codice viene rilasciata
automaticamente, l'altra metà viene inviata
per posta all'indirizzo di residenza
dell'iscritto. Lo stesso Pin, in futuro,
consentirà l'accesso anche ad altri «servizi
al cittadino»: l'estratto conto on-line
è il primo di questi a essere attivato
(articolo ItaliaOggi
del 20.07.2010, pag. 32). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Rischio-stress
per i dipendenti, ancora cinque mesi per
adeguarsi.
Altri cinque mesi per
adeguare le misure di sicurezza contro lo
stress sul lavoro. L'entrata in vigore delle
disposizioni del T.u. prevista per il
prossimo 1° agosto slitta al 31 dicembre.
Sia per le p.a., (già previsto dal dl n.
78/2010) che per le aziende.
La gestione del rischio stress da
lavoro-correlato ha fatto esordio nel T.u. (dlgs
n. 81/2008), che lo esplicita con
riferimento ai principi dell'accordo europeo
08.10.2004.
Le modifiche del dlgs n. 106/2009 hanno
stabilito che la valutazione del relativo
rischio deve essere effettuata nel rispetto
di specifiche indicazioni da elaborarsi a
cura della Commissione consultiva permanente
e che il nuovo obbligo di valutazione del
rischio stress, per aziende e p.a., decorre
dall'01.08.2010, termine che, con
l'approvazione della manovra correttiva,
slitterà al 31/12/2010.
La manovra dà poi altri 12 mesi di tempo per
«l'individuazione delle effettive
particolari esigenze connesse al servizio
espletato o alle peculiarità organizzative»,
che devono essere individuate con appositi
decreti interministeriali.
La norma interessa le forze armate e di
polizia, i vigili del fuoco, i servizi di
protezione civile, le strutture giudiziarie
penitenziarie, le università, gli istituti
di istruzione, l'arma dei carabinieri, le
forze di polizia. Il termine prorogato (di
un anno) era stabilito il 24 mesi
dall'entrata in vigore del T.u. (15.05.2008)
(articolo ItaliaOggi
del 19.07.2010, pag. 3). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Possibilità di instaurare un
rapporto di servizio a scavalco con
dipendente part-time a tempo indeterminato
di altro Comune avente in corso un rapporto
di lavoro a tempo determinato in altro
Comune.
Il Comune di (omissis) chiede se sia
legittimo instaurare un rapporto di servizio
a scavalco ai sensi art 1, comma 557 della
legge 311/2004 con un dipendente part-time a
tempo indeterminato di altro Comune (18 ore
settimanali) il quale ha, sempre in
attuazione della legge 311/2004 sopra
richiamata, in corso un rapporto di lavoro a
tempo determinato fino alla fine del 2010
per complessive h. 7,12 (pari al 20%
dell’orario complessivo) con un altro
Comune.
L’ulteriore servizio presso l’Ente
richiedente verrebbe stabilito per un orario
settimanale di h 10,48 (pari al 30%
dell’orario complessivo) ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1, comma 557 della Legge
30.12.2004 n. 311, per un totale di servizio
complessivo nei tre Enti di 36 ore
settimanali.
L’Ente precisa, altresì, che l’istituzione
del rapporto avrebbe carattere temporaneo,
dato che sta già percorrendo la soluzione
del convenzionamento fra Enti in modo da
legittimare l’attività lavorativa ordinaria
del dipendente, con l’attivazione di un
unico rapporto di lavoro per il dipendente
interessato (Regione Piemonte,
parere n.
70/2010 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Possibilità per il Comune di
ottenere il rimborso dei danni per le spese
sostenute per la sostituzione del dipendente
infortunato.
Il Comune di (omissis), premesso che un
proprio dipendente è stato investito da un
auto mentre percorreva una strada in
bicicletta da corsa e che l’investitore si è
assunto la responsabilità del sinistro,
chiede se il Comune ha titolo al rimborso
dei danni per le spese connesse alla
sostituzione del dipendente nei giorni di
assenza per infortunio (Regione Piemonte,
parere n.
68/2010 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
C. Rapicavoli,
Applicazione del Decreto Brunetta - Norme di
immediata applicazione e norme ad
applicazione differita - Circolare del
dipartimento della Funzione Pubblica n.
7/2010 - Effetti della manovra finanziaria
(link a www.ambientediritto.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
COLLEGAMENTO IN RETE DEI MEDICI E RICETTA
ELETTRONICA - Avvio a regime per la Regione
Lombardia.
Il Ragioniere Generale dello Stato ha
firmato il decreto che fissa all'01.10.2010
la data di avvio a regime nella regione
Lombardia della operatività della ricetta
elettronica, mediante il collegamento
telematico in rete dei medici prescrittori.
Trattasi di una significativa evoluzione del
progetto Tessera Sanitaria, di cui all'art.
50 della L. 326/2003, gestito dal
MEF-Ragioneria Generale dello Stato,
unitamente al Ministero della salute.
Infatti, l'attuale Sistema rende già
disponibili, entro 20 giorni dalla fine di
ogni mese, alle singole regioni gli
strumenti informatizzati finalizzati al
monitoraggio puntuale, standardizzato e
tempestivo delle prescrizioni mediche,
consentendo, in particolare, con riferimento
alla spesa farmaceutica:
- la verifica dell'appropriatezza
prescrittiva e dell'efficienza finanziaria
nell'utilizzo delle risorse;
- il confronto fra le regioni su indicatori
condivisi con l'AIFA inerenti le soglie di
appropriatezza prescrittiva, basate sul
comportamento prescrittivo registrato nelle
regioni con il miglior risultato.
Il progetto evolutivo riguardante la Regione
Lombardia consente la disponibilità
quotidiana on-line dei dati delle ricette
elettroniche di farmaceutica e specialistica
compilate dal medico, con il conseguente
potenziamento per la regione degli strumenti
di monitoraggio della spesa sanitaria.
E' in corso la verifica dell'evoluzione per
l'avvio a regime anche presso altre regioni.
Parallelamente, è in fase avanzata la messa
a disposizione per tutte le regioni dei dati
necessari per il controllo del diritto
all'esenzione per reddito dalla
compartecipazione del cittadino alla spesa
sanitaria per le prestazioni di
specialistica
(link a www.rgs.mef.gov.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Certificati on-line rinviati sine
die. Inattive le sanzioni per i medici.
Niente sanzioni per il mancato invio dei
certificati medici on-line dal 19 luglio.
Almeno fino a quando non si concluderà la
procedura di collaudo, che il ministero per
la pubblica amministrazione e l'innovazione
e la Fnomceo (Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri) hanno deciso di proseguire per
risolvere le criticità emerse nella
predisposizione dei sistemi di
certificazione telematica.
Le verifiche quindi non potranno terminare
entro il 19 luglio e proseguendo l'attività
di collaudo, rimarrà inattivo anche il
sistema sanzionatorio. Nel frattempo,
comunque, ministero e Federazione invitano i
medici, «nell'ambito delle concrete
possibilità tecniche, ad attuare la modalità
di certificazione telematica».
«Nei fatti una proroga indeterminata»,
denuncia la Cgil medici. «La trasmissione
telematica per i certificati di malattia dei
pubblici dipendenti», ricorda una nota
del sindacato, «era indicata dal dlgs
150/2009, entrato in vigore il 15.11.2009,
ma sul sito della Funzione Pubblica si
annunciava la sua operatività dal
15.12.2009, con una fase di sperimentazione
di due mesi. La circolare 11.03.2010 n. 1
della funzione pubblica indicava ulteriori
mesi di transizione, e infine un ultimo mese
di collaudo, con scadenza 19 luglio. Dal 20
luglio la trasmissione si sarebbe dovuta
effettuare esclusivamente per via
telematica. E invece siamo alla nuova
proroga mascherata da proseguimento delle
procedure di collaudo» (articolo ItaliaOggi del 17.07.2010, pag. 27). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Segretari comunali esclusi da
organismi di valutazione.
Il segretario comunale
in quanto soggetto alla valutazione da parte
dell'Organismo indipendente di valutazione,
non può anche farne parte. Si tratterebbe di
una sovrapposizione, non ammissibile, tra
valutatore e valutato.
Il principio è stato affermato dalla Civit
-Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche- nel
parere
dell'01.07.2010 in risposta a un
quesito posto dal comune di Pastrengo.
L'articolo 14 del dlgs n. 150/2009 dispone
che le amministrazioni pubbliche si dotino
di un Oiv. È stato chiarito che quelle
soggette alla nomina, entro il 30 aprile
scorso, sono le aziende e le amministrazioni
dello stato, anche a ordinamento autonomo,
le Agenzie e gli altri enti pubblici
nazionali.
Le regioni e gli enti locali, ai sensi
dell'articolo 16, debbono applicare le
disposizioni in materia di trasparenza e
sono tenuti, entro il 31.12.2010, ad
adeguare i propri ordinamenti ai principi
indicati nel comma 2 del citato articolo 16.
Dalla lettura delle norme si ricava che i
nuclei di valutazione in carica negli enti
locali continueranno ad operare fino alla
fine dell'anno, mentre dal 2011 si dovrà
provvedere a nominare gli Oiv.
Il comune, nel quesito in oggetto, ha
richiesto se la proposta di valutazione del
segretario comunale rientrasse nelle
competenze dell'Oiv e se tale soggetto
potesse far parte di quest'organismo. La
Civit, confermando l'orientamento prima
indicato, ritiene che gli enti locali sono
tenuti all'attuazione della novella
legislativa, anche se sulla base di uno
speciale regime, e sono pertanto applicabili
i criteri di valutazione previsti nelle
altre amministrazioni.
Questi criteri si fondando sul principio
dell'indipendenza del valutatore dal
soggetto da valutare: i dirigenti generali
valutano l'attività dei dirigenti; questi a
loro volta controllano l'attività degli
uffici che da loro dipendono.
Pertanto in caso di figure di vertice, come
il segretario generale o il direttore
generale, la valutazione va effettuata
dall'organo di indirizzo politico, dal quale
il valutato dipende direttamente, su
proposta dell'Oiv. Negli enti locali il
segretario dipende funzionalmente dal
sindaco, ai sensi dell'articolo 99 Tuel, e
pertanto la sua valutazione deve essere
effettuata direttamente dal sindaco, su
proposta dell'organismo di valutazione.
Per il Civit, poi, da tutto ciò deriva
l'impossibilità che il segretario comunale
faccia parte dell'Oiv e contemporaneamente
continui a svolgere il proprio ruolo
istituzionale nell'ente locale, in quanto si
tratterebbe, infatti, di una inammissibile
sovrapposizione tra valutatore e valutato.
È opinione della stessa Commissione, che è
intervenuta con la
delibera 16.02.2010 n. 4/2010,
che l'Oiv debba essere composto da membri
che siano in grado di garantire autonomia e
imparzialità di giudizio e assicurare
l'effettività e l'autorevolezza
istituzionale dell'esercizio delle funzioni.
Necessaria è, pertanto, la totale
indipendenza dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, di conseguenza tale
principio sarebbe seriamente compromesso
qualora fosse consentita la partecipazione
del segretario comunale all'organismo di
valutazione (articolo ItaliaOggi del
16.07.2010, pag. 38). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Posti unici dell'organico, no a
concorsi con riserva. L'orientamento delle
sezioni della Corte conti si è consolidato.
Niente concorsi pubblici con riserva per
posti unici della dotazione organica. Si è
ormai consolidato l'orientamento delle
sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti, che ritiene, condivisibilmente,
abolite le progressioni verticali.
La
deliberazione 29.04.2010 n. 10/2010
della Sezione autonomie della Corte dei
Conti ha dato il deciso avvio verso la presa
d'atto dell'eliminazione delle progressioni
verticali, contraddicendo l'avviso
inizialmente espresso dalla Sezione
Lombardia col
parere 18.03.2010 n. 375, poi
modificato dal successivo
parere 28.04.2010
n. 517.
Successivamente, la Sezione Piemonte ha
ribadito l'eliminazione delle progressioni
verticali col
parere 20.05.2010 n. 41/2010.
Anche la Sezione Emilia Romagna, col
parere 18.05.2010 n.
136 ha in modo tranciante rilevato
l'impossibilità per gli enti locali di
continuare ad applicare l'istituto delle
progressioni verticali, sottolineando
l'impossibilità di considerare ancora
vigenti regolamenti di organizzazione e una
norma come l'articolo 91, comma 3, del dlgs
267/2000 (per altro disapplicata
dall'articolo 9 del Ccnl 05.10.2010, in
quanto contrastanti con l'articolo 62 del
dlgs 150/2009, qualificato come norma di
diretta attuazione della Costituzione.
La Sezione ha evidenziato puntualmente
l'impossibilità per norme di legge e
soprattutto regolamentari di derogare alla
Costituzione, negando la sussistenza di
peculiari condizioni dell'ordinamento
locale, tali da giustificare il permanere
delle progressioni verticali nel 2010.
Infatti, per giustificare una diversa
decorrenza dell'eliminazione delle
progressioni occorrerebbe ipotizzare che
l'esigenza di buon andamento
dell'amministrazione, astrattamente idonea a
giustificare una deroga al principio del
concorso pubblico sussisterebbe solo per gli
enti locali: ma così si creerebbe, secondo
la Sezione «un irrazionale
disallineamento del sistema».
Né l'articolo 1, comma 4, del dlgs 267/2000
potrebbe proteggere l'articolo 91, comma 3,
dagli effetti della riforma Brunetta: la
Sezione Emilia Romagna spiega bene che è
tale articolo 1, comma 4, a rivelarsi
difforme dalle regole generali sul rapporto
tra le norme, in quanto «contrastante con
principi fondamentali delle fonti
dell'ordinamento, secondo cui tra fonti
dello stesso grado gerarchico, promulgate in
tempi successivi e regolanti la medesima
materia «lex posterior derogat priori» (art.
15 delle preleggi)».
Sempre la Sezione Emilia Romagna, col
parere 18.05.2010 n.
136 precisa l'impossibilità di «stirare»
l'interpretazione della norma che
sostituisce le progressioni verticali con il
concorso pubblico con riserva di posti non
superiore al 50%, in modo da ritenere che
per gli enti locali di piccole dimensioni
sia comunque possibile un concorso
interamente riservato per posti unici in
dotazione organica. La Sezione rammenta che
l'orientamento della giurisprudenza sul
punto è nel senso di escludere la
possibilità di applicare la riserva, perché
va salvaguardato l'interesse pubblico alla
scelta dei candidati più capaci e meritevoli
prevale su quello alla copertura dei posti
con candidati appartenenti a particolari
categorie di cittadini.
D'altra parte, il testo novellato
dell'articolo 52, comma 1-bis, del dlgs
165/2001 è molto chiaro nel vietare la
riserva per concorsi ad un solo posto,
poiché prescrive che essa risulti «comunque
non superiore al 50% di quelli messi a
concorso».
Dunque, ferma restando, come affermato dalla
Sezione Emilia Romagna, l'impossibilità del
concorso interamente riservato per posti
unici in dotazione organica, comunque non è
consentito prevedere riserve se il bando non
riguardi l'assunzione per almeno due posti,
ovviamente relativi a medesima categoria e
profilo (articolo
ItaliaOggi del 16.07.2010 - link
a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Straordinari
con badge (ma con eccezioni).
In via generale, stante il disposto
normativo dell'articolo 3, comma 83, della
legge finanziaria 2008, è possibile
effettuare prestazioni di lavoro
straordinario, solo se nella struttura è
presente il rilevatore automatico delle
presenze. Tuttavia, nei casi particolari di
personale che, per la peculiarità del
proprio servizio, non possono attestare la
presenza in ufficio (si pensi, ad esempio,
al personale della Polizia di Stato o a
quello del corpo dei Vigili del Fuoco),
l'amministrazione di appartenenza valuterà
la possibilità che sia il responsabile
dell'ufficio a certificare le prestazioni di
lavoro straordinario rese dal personale,
evidenziando anche l'esigenza che ha
comportato la protrazione dell'orario di
servizio.
È quanto ha chiarito il Consiglio di Stato,
nel testo del parere n. 2555/2010, con il
quale ha fornito un'interessante
interpretazione delle disposizioni contenute
all'articolo 3, comma 83 della legge
finanziaria 2008.
Come si ricorderà, tale norma prevede che le
pubbliche amministrazioni possono erogare
compensi per lavoro straordinario soltanto «previa
attivazione dei sistemi di rilevazione
automatica delle presenze». Quindi, se
nella struttura pubblica non è previsto il
cosiddetto badge, al personale è precluso lo
svolgimento di qualsiasi tipologia di lavoro
eccedente il normale orario di servizio.
Su questo punto, il ministero dell'Interno,
che ha intenzione di emanare una direttiva
agli uffici, si è trovato in difficoltà a
causa delle particolari componenti del
personale amministrato.
Il Viminale,
chiamando in causa Palazzo Spada per un
necessario chiarimento, ha infatti ravvisato
la principale difficoltà in sede di
regolamentazione nella circostanza che al
suo interno, sono presenti tre distinte
categorie di personale (appartenenti
rispettivamente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno,
della Polizia di Stato e del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco), ciascuna delle quali
si caratterizza per una propria particolare
disciplina dello stato giuridico ed
economico.
In via ordinaria, ha risposto il Consiglio,
non ci sono esenzioni al meccanismo previsto
dall'art. 3, comma 83, della legge
finanziaria 2008, che possano derivare dalla
peculiarità dello status del dipendente in
relazione al corpo di appartenenza,
diversamente da quanto ritenuto dalla
Funzione pubblica con una nota risalente
all'aprile 2008. È pur vero, però, che
queste conclusioni «non possono essere
portate fino alle estreme conseguenze»,
nel senso che si deve richiedere la
rilevazione automatica anche se la modalità
del servizio espletato escluda la
possibilità di rilevare la presenza del
personale mediante strumenti automatici.
Pertanto, ammette Palazzo Spada, rientrerà
nella valutazione dell'amministrazione
l'individuazione dei casi specifici in cui
queste evenienze potranno verificarsi. In
questo caso, il responsabile del servizio
dovrà provvedere alla certificazione delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal
personale, evidenziando anche l'esigenza che
ha comportato la protrazione dell'orario del
personale (articolo ItaliaOggi del
14.07.2010, pag. 25). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Commi 12 e 20 art. 6 D.L. n. 78/2010
recante uso del mezzo proprio.
L‘utilizzo del mezzo proprio è possibile per
particolari esigenze di servizio e se
risulta economicamente più conveniente (ANCI
Emilia Romagna,
nota
13.07.2010 n. 105 di prot.). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Il principio
del concorso pubblico non può essere
derogato quando le mansioni proprie dei
posti da coprire richiedono esperienze
professionali suscettibili di essere
acquisite anche presso strutture diverse da
quelle appartenenti all’Amministrazione o
Ente che bandisce il concorso.
Il Collegio non ignora (v. Sez. V,
18.12.2003 n. 8344) come fonti legislative
primarie e secondarie, e gli stessi
pronunciamenti del giudice delle leggi,
ritengano senz’altro conforme all’interesse
pubblico il fatto che precedenti esperienze
non vadano perdute (Corte Cost., n.
141/1999); che non può escludersi in via
preventiva che l’accesso ad un concorso
pubblico possa essere condizionato al
possesso di una precedente esperienza
nell’amministrazione ove ragionevolmente
configurabile quale requisito professionale
(Corte cost., n. 373/2002), o ancora, che la
ragionevolezza della deroga alla regola del
pubblico concorso non può dirsi radicalmente
esclusa nel caso che si tratti di concorso
riservato interamente al personale con una
determinata esperienza protratta nel tempo
(Corte Cost., ord. n. 517 del 4.12.2002).
Occorre tuttavia tenere presente che, ancora
secondo la Corte (sentenza 26.01.2004 n.34),
la possibilità di deroga alla regola
generale è ammessa “solo in presenza di
peculiari situazioni giustificatrici,
nell'esercizio di una discrezionalità che
trova il suo limite nella necessità di
garantire il buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97, primo comma, della
Costituzione) ed il cui vaglio di
costituzionalità non può che passare
attraverso una valutazione di ragionevolezza
della scelta operata dal legislatore.”
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 12.07.2010 n. 4475 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: P.
Russo e M. I. Bruno,
La disciplina della revoca degli incarichi
dirigenziali negli enti locali tra riforma
brunetta e manovra anticrisi
(link a www.diritto.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Il Dirigente o Responsabile a tempo
determinato non può ricevere compensi extra
per incarichi professionali dallo stesso
ente.
La norma generale in tema di incarichi
conferiti dalle pubbliche amministrazioni a
soggetti esterni è contenuta nell’art. 7,
comma 6, del decreto legislativo 30.03.2001,
n. 165, ai sensi del quale: “per esigenze
cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali ad
esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione”.
A sua volta, l’art. 110, comma 6, del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 (in linea di continuità
con il previgente art. 51, comma 7, della
legge n. 142/1990), prevede che “per
obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento [sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi] può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità”.
Come è noto, poiché il conferimento di
incarichi professionali da parte delle
pubbliche amministrazioni costituisce una
problematica ricorrente, la giurisprudenza
di questa Corte ha delineato un orientamento
che può dirsi oramai consolidato.
Tenuto conto delle sempre più pressanti
esigenze di contenimento della spesa
pubblica, specie di quella corrente, un
punto fermo è costituito dal carattere
straordinario del ricorso ad apporti
esterni: la pubblica amministrazione, di
norma, è tenuta a perseguire i fini
istituzionali utilizzando il proprio
personale, talché l’incarico esterno è
consentito solo qualora non sia
ragionevolmente possibile provvedere con
personale interno, o perché l’attività che
deve essere svolta richiede un apporto
professionale particolarmente elevato sotto
il profilo tecnico-scientifico, oppure
perché sussista una oggettiva, oltre che
transitoria e contingente, impossibilità del
personale in organico a provvedervi. Con il
che un protrarsi nel tempo di un incarico
esterno di consulenza, non può che
confliggere con il principio costituzionale
di buon andamento della pubblica
amministrazione, poiché, diversamente,
assumerebbe i caratteri propri di un
rapporto lavorativo “parallelo” a
quello dei dipendenti di ruolo, modello non
in sintonia con il delineato quadro
ordinamentale.
In materia di consulenze, i criteri da
rispettare per considerare legittima la
scelta sono:
1) l’effettiva rispondenza degli incarichi
agli obiettivi dell’amministrazione
conferente;
2) la specificità e temporaneità
dell’incarico;
3) l’impossibilità di procurarsi le utilità
all’interno della propria organizzazione;
4) l’esistenza di un’adeguata motivazione
delle scelte;
5) la proporzione fra compensi ed utilità
conseguite (Corte conti, sez. III appello,
277 del 2002; Sez. riunite in sede di
controllo n. 46/CONTR/05; Sez. regionale di
controllo per la Campania n. 28/2008;
Autorità di vigilanza sui lavori pubblici,
determinazione n. 21/2000).
Per la risoluzione del caso in esame,
particolare rilevanza assume proprio il
citato punto 3 e cioè l’impossibilità, per
l’amministrazione pubblica, di procurarsi le
utilità all’interno della propria
organizzazione, condizione che lo stesso
art. 10, comma 1, ultimo periodo, del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi comunali 15.07.1998, n. 160
espressamente evidenziava, laddove in esso
si afferma che “presupposto per
l’effettiva applicazione di tale facoltà è
l’assenza di analoghe professionalità
all’interno dell’ente”. Ne discende che
contrasta, all’evidenza, con la vigente
normativa e con i principi di razionale
organizzazione di una pubblica
amministrazione, che deve essere informata
ai canoni dell’economicità e della buona
gestione del pubblico denaro, incaricare un
intraneus per lo svolgimento di un
incarico esterno.
In effetti, l’omessa adeguata
predeterminazione delle sfere di competenza
degli uffici e le connesse responsabilità
proprie dei funzionari, comporta la
violazione dei più elementari principi
organizzativi ai quali le amministrazioni
pubbliche sono chiamate a conformare i
rispettivi ordinamenti per assicurare il
buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione (Corte cost. n.
14/1962) e dunque per raggiungere una
razionale, predeterminata e stabile
distribuzione di compiti, per un esercizio
dell’azione amministrativa ispirata ai
canoni dell’efficacia, efficienza ed
economicità.
Sicché confligge con i predetti criteri di
razionalità ed economicità, corollari del
principio di buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.), perimetrare
in modo angusto, sì da frazionare in modo
irrazionale le competenze degli uffici di
un’amministrazione pubblica, nella specie di
un Comune, con la riserva, via via, di
introdurre ulteriori ambiti competenziali,
comunque logicamente inerenti all’attività
di istituzionale dell’ente, asseritamente
conferibili attraverso la stipula di
contratti ad hoc a tempo determinato (art.
110, commi 1, 2 e 3, cit.) allo stesso
titolare dell’ufficio, da remunerare con
apposite indennità ad personam; tale
prassi, che fa leva su un mal concepito
ius variandi dell’amministrazione,
determina una violazione dei sopra ricordati
principi del buon andamento della pubblica
amministrazione e dell’onnicomprensività
della remunerazione. Altrettanto vale per le
ipotesi di attribuzione di incarichi di
collaborazione esterna dietro pagamento di
compensi stabiliti sulla base di tariffe
professionali (art. 110, comma 6, cit.)
aventi ad oggetto attività che ben
potrebbero essere fronteggiate con le
professionalità del personale già in
servizio presso l’Amministrazione.
E’ evidente che in questi casi, in astratto,
qualora sussista danno erariale, non possono
ritenersi immuni da responsabilità
amministrativa i titolari di quegli organi
dell’amministrazione pubblica che,
configurando in modo irrazionale, oltre che
irragionevole, l’organizzazione (nella
specie) di un Comune (o comunque di una
pubblica amministrazione), sotto il profilo
causale, cagionano o concorrono a cagionare
la produzione di un danno.
Come sopra evidenziato, i caratteri
dell’incarico dirigenziale ex art. 110,
commi 1 e 2, TUEL sono omogenei rispetto a
quelli conferiti ai dirigenti di “ruolo”;
sicché i primi, come i secondi, sono a pieno
titolo “intranei” all’amministrazione
comunale, con la conseguenza che anche per
essi vale il principio della
onnicomprensività e per l’amministrazione il
divieto di attribuire incarichi esterni a
soggetti interni alla medesima
amministrazione in possesso delle
professionalità richieste.
Da ciò discende che la retribuzione da
corrispondere al Mazzucca per la
progettazione e direzione dei lavori della
riqualificazione del centro storico di
Bomporto affidategli con deliberazione della
Giunta comunale n. 7 del 2004 (progettazione
definitiva ed esecutiva) non poteva essere
remunerata a tariffa professionale bensì in
base all’art. 18 “Incentivi e spese per
la progettazione” della legge
11.02.1994, n. 109 (Corte dei Conti, Sez.
giurisdiz. Emilia
Romagna,
sentenza 07.07.2010 n.
1222 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Questioni varie
attinenti il pubblico concorso.
In assenza di una normazione ad hoc, è del
tutto sufficiente la motivazione contenuta
in un punteggio numerico.
Il punteggio numerico è considerato di per
sé idoneo a sorreggere l'obbligo di
motivazione richiesto dall'art. 3 l.
07.08.1990 n. 241 anche qualora non siano
rinvenibili sull’elaborato segni grafici o
glosse di commento a margine dell'elaborato.
La predeterminazione dei criteri di
valutazione delle prove è connotata da
un’ampia discrezionalità, per cui i criteri
adottati sfuggono al sindacato
giurisdizionale, salvi i casi di manifesta
illogicità e irrazionalità.
In tema di valutazioni dei tempi medi di
correzione, la giurisprudenza ha sostenuto,
da un lato, l’infondatezza della censura in
quanto si tratta di vicenda normalmente
sottratta al controllo di legittimità.
Non è prescritta la verbalizzazione della
votazione assegnata da ciascun commissario
come elemento di legittimità della
valutazione delle prove in un pubblico
concorso, salvo che risulti il dissenso da
parte di taluno dei commissari, ai quali
solo spetta di invalidare per tale motivo la
verbalizzazione della seduta.
A seguito di
una considerevole elaborazione, la
giurisprudenza è oramai ferma nel
considerare, in assenza di una normazione ad
hoc, del tutto sufficiente la motivazione
contenuta in un punteggio numerico. In tal
caso, si tratta di motivazione sintetica, ma
comunque significativa ed idonea a rendere
palese la valutazione compiuta dalla
commissione, con la conseguenza che, se per
un verso, non occorre integrare il punteggio
numerico con un'apposita motivazione, un
obbligo di motivazione integrativa si pone
solo nel caso in cui vi sia un contrasto
talmente rilevante fra i punteggi attribuiti
dai componenti della commissione da
configurare un'eventuale contraddittorietà
intrinseca del giudizio complessivo (da
ultimo Consiglio di Stato, sez. IV,
14.04.2006, n. 2127, anche in tema di
concorso notarile; nonché id. sez. VI,
26.05.2006 n. 3147; id., 14.01.2005, n. 110;
id., IV 05.08.2005, n. 4165). Il punteggio
numerico è considerato di per sé idoneo a
sorreggere l'obbligo di motivazione
richiesto dall'art. 3 l. 07.08.1990 n. 241
anche qualora non siano rinvenibili
sull’elaborato segni grafici o glosse di
commento a margine dell'elaborato (da ultimo
TAR Sardegna, sez. I, 24.12.2004, n. 1933);
La predeterminazione dei criteri di
valutazione delle prove è connotata da
un’ampia discrezionalità, per cui i criteri
adottati sfuggono al sindacato
giurisdizionale, salvi i casi di manifesta
illogicità e irrazionalità (Consiglio di
Stato sez. IV, 06.05.2004, n. 2798; id. IV,
08.02.2000 n. 679). Pertanto, in assenza di
un rilevante scostamento dai detti canoni di
coerenza, le scelte operate dalla
commissione appaiono del tutto immuni dalle
censure operate;
In tema di valutazioni dei tempi medi di
correzione, la giurisprudenza ha sostenuto,
da un lato, l’infondatezza della censura in
quanto si tratta di vicenda normalmente
sottratta al controllo di legittimità
(Consiglio di Stato VI, 27.05.1998 n. 829);
dall’altro, e con affermazioni ancora più
radicali, la inammissibilità della censura
stessa, in quanto prospettata non in
relazione ad un dato assoluto (tempo
effettivamente occorso), ma ad un dato
relativo (tempi medi di correzione), facendo
risaltare l’assenza di alcuna prova o
indizio dell'asserita incongruità del tempo
occorso alla correzione delle prove della
parte ricorrente, risultando dai verbali
solo l'indicazione del tempo occorso alla
correzione degli elaborati svolti da un
certo numero di candidati (Consiglio di
Stato, sez. IV, 05.08.2005, n. 4165);
Non è prescritta la verbalizzazione della
votazione assegnata da ciascun commissario
come elemento di legittimità della
valutazione delle prove in un pubblico
concorso, salvo che risulti il dissenso da
parte di taluno dei commissari, ai quali
solo spetta di invalidare per tale motivo la
verbalizzazione della seduta (Consiglio di
Stato, sez. VI, 20.07.1995 n. 764), in
quanto, in un’ottica di maggiore rilievo e
salve diverse disposizioni del bando o dei
criteri fissati dalla commissione
esaminatrice, l'onere di verbalizzazione
delle operazioni di concorso (di cui
all'art. 14 d.p.r. 09.05.1994 n. 487) è
sufficientemente garantito dall'indicazione
del giudizio finale della commissione (TAR
Calabria, 03.04.1998, n. 252)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 06.07.2010 n. 4331 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La qualifica
apicale VII-led non è equivalente alla
posizione D3 giuridica (ex VIII qualifica) e
la laurea in lettere é equivalente agli
altri titoli di studio ai fini del
conseguimento delle qualifica di dirigente
amministrativo ex art. 28 D. lgs. n. 165
2001.
Non è giuridicamente corretto sostenere che
ai dipendenti degli enti locali a suo tempo
inquadrati nella qualifica 7 led ai sensi
del DPR n. 347/1983, ancorché titolari di
posizioni apicali e di incarichi di
responsabilità organizzativi, possa essere
attribuito il diritto all’inquadramento
nella posizione giuridica D3 secondo la
tabella C allegata al C.C.N.L. 31.03.1999
sulle corrispondenze fra le qualifiche
professionali possedute al momento
dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento
professionale ed i livelli economici
previsti all’interno della medesime ed unica
categoria D.
Secondo la costante giurisprudenza, il
livello economico differenziato, per i
dipendenti nelle qualifiche comprese tra la
prima e la settima del DPR n. 347/1983, si
sostanzia in una maggiorazione retributiva
conferita a dipendenti (in contingenti
percentuali e previa selezione) senza
determinare l'istituzione di nuove posizioni
funzionali di lavoro, risolvendosi
nell'attribuzione di un incremento
stipendiale correlato non ad un mutamento di
mansioni, ma al riconosciuto possesso, da
parte di taluni dipendenti in comparazione
con i pari grado, di una maggiore
produttività ed impegno professionale (da
ult. Cons. Stato, V, 13.06.2008, n. 2964;
29.11.2005, n. 6732; Cass. sez. lav.,
23.01.2008, n. 1441; TAR Campania Napoli,
sez. V, 14.10.2009, n. 5556).
Per vero, il livello economico differenziato
non era previsto nella formulazione del DPR
n. 347/1983, con il quale il personale degli
enti locali fu inquadrato con decorrenza 1°
gennaio 1983 sulla base delle declaratorie
delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali istituiti dall’art. 26 e
secondo le declaratorie previste
dell’allegato 1: nell’originario accordo era
infatti prevista dall’art. 30, l’istituzione
di compensi incentivanti la produttività, la
cui attribuzione individuale era subordinata
a programmi di attività delle singole unità
organiche ed alla verifica dei risultati.
L’istituzione del livello economico
differenziato fu, infatti, prevista dagli
artt. 35 e 36 del DPR n. 333/2990, per le
figure professionali appartenenti alle
qualifiche comprese fra la prima e la
settima, secondo percentuali massime
complessive per ciascuna qualifica
funzionale e determinato maggiorando il
trattamento economico tabellare iniziale di
ogni qualifica di un importo annuo lordo
pari al 40% della differenza con il
trattamento tabellare iniziale della
qualifica superiore.
Dal livello economico differenziato di
professionalità erano pertanto esclusi i
funzionari di ottava qualifica, peraltro
prevista come apicale per i soli enti di
tipo 3 (comuni classificati di II classe ai
sensi della tab. A, all.to 1 alla L. n.
604/1962) dall’art. 2 del DPR n. 347/1983,
ma non per quelli di tipo 4 (comuni
classificati di III classe) per i quali la
qualifica apicale era la settima.
Nell’inquadrare a sensi dell’art. 7, il
personale in servizio degli enti locali
secondo il nuovo sistema di classificazione
introdotto dal CCNL del 31.03.1999 con la
attribuzione della categoria e della
posizione economica corrispondenti alla
qualifica funzionale e al trattamento
economico in godimento, la tabella C ha
conseguentemente previsto la categoria D2
per il personale proveniente dalla qualifica
7 led e la categoria D3 per il personale
proveniente dalla qualifica VIII. Per il
personale proveniente dalla settima
qualifica la tabella citata ha, infine,
previsto la categoria D1.
In sostanza, nel nuovo inquadramento per
categorie la differenza verticale fra il
settimo e l’ottavo livello propria delle
precedente contrattazione è stata comunque
riconosciuta, sicché non può ritenersi
completamente obliterata dal sistema di
scorrimento orizzontale introdotto dal CCNL
del 31.03.1999 (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 06.07.2010 n. 4317 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Le procedure che
consentono il passaggio da un’area inferiore
a quella superiore integrano un vero e
proprio concorso, tali essendo anche le
procedure che vengono denominate
“selettive”, qualunque sia l’oggetto delle
prove che i candidati sono chiamati a
sostenere.
La
previsione del bando (e del regolamento di
un ente locale) delle procedure di
progressioni verticali che, in assenza di
prova scritta, attribuisce al colloquio
un’incidenza pari al 60 per cento del
punteggio attribuibile (il resto è assegnato
in base ai titoli posseduti) si pone in
contrasto con i principi di imparzialità e
buon andamento ex art. 97 Costituzione.
E' consolidato l'indirizzo espresso dalla
Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sent. 15.10.2003, n. 15403), secondo cui “considerato
che mediante gli accordi collettivi
stipulati nel comparto del pubblico impiego
è stato previsto un sistema di inquadramento
del personale articolato in aree o fasce,
all’interno delle quali sono contemplati
diversi profili professionali, si deve
ritenere che le procedure che consentono il
passaggio da un’area inferiore a quella
superiore integrino un vero e proprio
concorso, tali essendo anche le procedure
che vengono denominate “selettive”,
qualunque sia l’oggetto delle prove che i
candidati sono chiamati a sostenere” (in
tal senso, Cass. Sez. Un., 18.05.2007, n.
11559; Cons. Stato, sez. VI, 22.10.2008, n.
5184).
Nella giurisprudenza citata, il riferimento
alla progressione da un’”area” ad
altra superiore non va inteso in senso
letterale, ma va letto nel suo significato
sostanziale, comprensivo di tutti i passaggi
da una “fascia” di inquadramento ad
altra, non limitata agli aspetti meramente
economici dei diversi livelli in cui si
articola, eventualmente, ogni profilo
professionale e ogni “area”.
L’aspetto novativo della vicenda,
ripetutamente sottolineato dalla Cassazione,
non è attenuato dalla circostanza che la
progressione verticale sia disciplinata
tenendo conto della pregressa appartenenza
del dipendente alla stessa amministrazione.
Questo dato potrebbe spiegare, fra l’altro,
la previsione della contrattazione
collettiva, secondo cui non è richiesto il
superamento di un periodo di prova per la
definitiva assunzione del personale
selezionato attraverso il concorso interno.
Del resto, la disciplina della prova non è
decisiva per individuare la natura
concorsuale della procedura selettiva.
Né può trascurarsi che la nozione generale
di novazione oggettiva del rapporto,
utilizzata per qualificare la natura
giuridica della “progressione verticale”
da un’area ad altra superiore, pone in
evidenza anche la possibile sussistenza di
alcuni –a volte non trascurabili-
collegamenti con il rapporto originario.
Una previsione di bando (e di regolamento)
che attribuisce al colloquio una incidenza
pari al 60% del punteggio attribuibile si
pone in contrasto con i principi di
imparzialità e buon andamento (principi che,
come si è detto, in attuazione degli artt.
3, 51 e 97 Cost., devono trovare
applicazione quale che sia la tipologia di
procedura competitiva), ed è quindi viziata
da eccesso di potere per irragionevolezza,
posto che non è idonea a salvaguardare la
par condicio dei candidati, né consente la
selezione dei soggetti più idonei secondo
procedure obiettive (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 06.07.2010 n. 4313 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Il
codice disciplinare è ok anche fuori
bacheca. Il recente orientamento della Corte
di Cassazione, che conferma e anzi supera
Brunetta. Pubblicazione non necessaria per
contestare una violazione.
Il ministro della funzione pubblica, Renato
Brunetta, integrando la vigente legislazione
sul rapporto di lavoro di lavoro dei
dipendenti statali, ha previsto che non
occorre che il codice disciplinare sia
pubblicato in un luogo accessibile a tutti i
lavoratori, basta che sia conoscibile
attraverso il sito web dell'istituzione di
appartenenza (art. 55, secondo comma, d.l.
165/2001, come sostituito dall'art. 68 del d
decreto legislativo 150/2009).
Tale previsione ha carattere imperativo e
non può essere derogata dai contratti di
lavoro. Per la validità di una sanzione
disciplinare, a parte il rispetto degli
altri requisiti di merito e di diritto,
d'ora in poi non occorre più verificare che
vi sia stata e continui a esserci la
pubblicazione del codice in un determinato
ambiente fisico.
La Cassazione è andata oltre, e senza
bisogno di modificare legislazione e norme
contrattuali. Con una sentenza da poco
depositata in cancelleria, la n. 11250/2010,
la sezione lavoro dell'alta corte ha
stabilito che l'affissione del codice
disciplinare non costituisce requisito
essenziale per l'applicazione della sanzione
disciplinare, quando l'infrazione riguarda «doveri
previsti dalla legge o comunque appartenenti
al patrimonio deontologico di qualsiasi
persona onesta». Detto in altre parole,
quando «l'illiceità della violazione, per
l'evidente contrasto con la coscienza comune
e con le regole fondamentali del vivere
civile, [può] essere conosciuta e apprezzata
dal lavoratore senza bisogno di previo
avviso».
La sentenza è stata emessa nei confronti di
un lavoratore del settore privato ma il
principio enunciato è estensibile anche al
pubblico impiego, al quale, dopo la sua
privatizzazione, si applicano le stesse
regole.
In particolare l'art. 7 dello statuto dei
lavoratori, che rappresenta la fonte da cui
derivano le diverse prescrizioni
contrattuali aventi lo stesso contenuto o
contenuto analogo: «Le norme disciplinari
relative alle sanzioni, alle infrazioni in
relazione alle quali ciascuna di esse può
essere applicata ed alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti»
(legge n. 300/1970).
A suo tempo, una sanzione disciplinare,
comminata nel rispetto del contraddittorio e
motivata nel merito, poteva essere revocata
dal giudice del lavoro, se accertava la
mancata, preventiva pubblicazione del
codice.
E ciò è accaduto spesso nei quindici anni
dal primo contratto scuola nei confronti del
personale Ata della scuola (il codice
disciplinare dei docenti non è stato ancora
contrattualizzato), per il quale la norma
relativa, l'ultimo comma dell'art. 95 del
vigente contratto di lavoro, stabilisce
addirittura che nessun'altra forma di
pubblicità può sostituire l'affissione.
Adesso, disposizioni imperative di legge e
pronunce giurisprudenziali convergono in un
unico punto, quello di ridurre le formalità
preliminari all'instaurazione di un
procedimento disciplinare. Il caso, preso in
considerazione dalla Cassazione, riguarda un
maître d'albergo, licenziato perché da oltre
un mese non si presentava sul posto di
lavoro per assumere servizio.
Il licenziamento era fondato nel merito e lo
era anche sotto il profilo del rispetto
delle formalità richieste, ha sentenziato la
Cassazione. I fatti sono stati regolarmente
contestati, è stato accertato che
effettivamente il lavoratore si era
immotivatamente assentato né aveva dato
accettabili giustificazioni.
Se non ci si presenta sul posto di lavoro
per un prolungato lasso di tempo e non si dà
conto del proprio comportamento, si deve
sapere che esso è sanzionabile, a
prescindere da considerazioni su
pubblicazione o meno del codice disciplinare
(articolo ItaliaOggi
del 06.07.2010, pag. 38). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Lo svolgimento di mansioni
superiori, salvo diversa disposizione di
legge, è irrilevante ai fini della
quantificazione del trattamento economico.
Il rapporto di pubblico impiego non è
assimilabile al rapporto di diritto privato,
perché gli interessi coinvolti non sono
disponibili e anche perché l’attribuzione
delle mansioni e del relativo trattamento
economico devono avere il loro presupposto
indefettibile nel provvedimento di nomina o
d’inquadramento, non potendo tali elementi
costituire oggetto di libere determinazioni
dei funzionari amministrativi (Ap., n.
22/1999; Cons. St., V Sez., n. 545/2007).
Sulla base di questa prima considerazione, i
giudici di Palazzo Spada affermano che le
mansioni superiori svolte dal dipendente
rispetto a quelle dovute sulla base del
provvedimento di nomina o di inquadramento,
sono del tutto irrilevanti sia ai fini sia
economici, sia di progressione di carriera,
salvo che la legge non disponga altrimenti.
In effetti, il richiamo all'art. 2126 del
codice civile(prestazione di fatto con
violazione di legge) non attiene al caso
delle mansioni superiori svolte dal pubblico
dipendente: oramai la giurisprudenza ha
chiarito che si tratta di un richiamo
incongruente in quanto tale articolo, oltre
a non dare rilievo alle mansioni svolte in
difformità dal titolo invalido, riguarda il
fenomeno del tutto diverso (lo svolgimento
di attività lavorativa da parte di chi non è
qualificabile pubblico dipendente) ed
afferma il principio della retribuibilità
del lavoro prestato sulla base di un atto
nullo o annullato.
Esso, pertanto, non incide in alcun modo sui
principi concernenti la portata dei
provvedimenti che individuano il trattamento
giuridico ed economico dei dipendenti
pubblici e non consente di disapplicare gli
atti di nomina o di inquadramento emanati in
conformità di leggi e di regolamenti.
Inoltre, è da tempo pacifico, nella
giurisprudenza amministrativa, il carattere
supplementare ed integrativo dell’art. 2103
c.c., come sostituito dall’art. 13 L.
20.05.1970 n. 300 ("Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo
un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi"),
per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il
trattamento economico alle mansioni
esercitate (V Sez., n. 274/1989), sicché
tale norma può essere applicata soltanto nei
limiti previsti da norme speciali (IV Sez,
n. 113/2006).
E’ stato anche rilevato che la pretesa al
riconoscimento di mansioni superiori non può
trovare diretto fondamento nell’art. 36
Cost., che sancisce il principio di
corrispondenza della retribuzione alla
qualità e alla quantità del lavoro prestato,
non potendo la norma trovare incondizionata
applicazione nel rapporto di pubblico
impiego, concorrendo in detto ambito altri
principi di pari rilevanza costituzionale
(cfr. Ap. n. 22 cit.; V Sez., n. 1722/2007).
In conclusione, nell’ambito del pubblico
impiego, non sono le mansioni ma la
qualifica il parametro al quale la
retribuzione va inderogabilmente riferita,
considerate anche le esigenze di carattere
organizzatorio regolate secondo il paradigma
dell’art. 97 Cost. (IV Sez., n. 587/2006).
Ciò comporta che l’Amministrazione è tenuta
ad erogare la retribuzione corrispondente
alle mansioni superiori solo se una norma
speciale consenta tale maggiorazione
retributiva (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 02.07.2010 n. 4236
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Gli assegni al nucleo
famigliare - Le tabelle aggiornale al 2010
(CGIL di Bergamo - nota luglio 2010). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Pensioni,
le ultima novità
(CGIL di Bergamo - nota luglio 2010). |
|
PUBBLICO IMPIEGO - VARI: La
libera prestazione di servizi in regime
occasionale e l’attività professionale in
regime di stabilimento a seguito del D.Lgs.
26.03.2010, n. 59 “Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno”
(luglio 2010 - tratto da www.centrostudicni.it). |
|
giugno 2010 |
 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
A. Recchia,
Privacy ed invio cedolini paghe tramite
posta elettronica
(link a www.diritto.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
D.L. 78/2010: il trattamento
economico complessivo dei singoli dipendenti
nel triennio 2001-2013
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 26.06.2010). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
D.L. 78/2010: 400 mila posti in
meno nei prossimi tre anni nella pubblica
amministrazione
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 26.06.2010). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Certificati di malattia on-line - Descrizione
dei servizi (nota
25.06.2010). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: PRINCIPIO
DEL PUBBLICO CONCORSO.
1.- Comune e provincia - Competenze - Art.
89, D.Lgs. n. 267/2000 - Accesso al lavoro -
Sussiste - Art. 36, D.Lgs. n. 29/1993 -
Principi.
2.- Comune e provincia - Artt. 35 e 36,
D.Lgs. n. 165/2001 - Applicabilità -
Sussiste.
3.- Comune e provincia - Personale -
Reclutamento - Principio della pubblica
selezione - Applicazione.
1.- L'articolo 89 del D.Lgs. n. 267/2000
stabilisce che la potestà regolamentare
degli enti locali si esercita, fra l'altro,
in materia di "procedimenti di selezione per
l'accesso al lavoro e di avviamento al
lavoro" (co. 2, lett. d) e che i relativi
regolamenti fanno riferimento, nella
definizione delle procedure per le
assunzioni, ai "princìpi" fissati dall'art.
36, D.Lgs. n. 29/1993 (comma 3), dovendosi
intendere tale richiamo ora effettuato alle
corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n.
165/2001.
In particolare il principio
sancito dal citato art. 35, co. 1, D.Lgs. n.
165/2001 secondo il quale per la
costituzione del rapporto di pubblico
impiego devono superarsi procedure
selettive, è applicabile, in via generale,
anche con riferimento all'attribuzione al
dipendente di una qualifica superiore (in
base alle disposizioni contenute nei
contratti collettivi cui rinvia l'art. 40, co.
1, dello stesso Decreto Legislativo), dato
che, a norma del successivo art. 52, co. 1,
la qualifica superiore viene acquisita dal
lavoratore «per effetto dello sviluppo
professionale o di procedure concorsuali o
selettive»; pertanto si deve ritenere
che le procedure che consentono il passaggio
da un'area inferiore a quella superiore
integrano un vero e proprio concorso,
qualunque sia l'oggetto delle prove che i
candidati sono chiamati a sostenere, ciò
perché in materia di pubblico impiego il
concorso costituisce (di norma) la regola
generale anche per l'accesso ad una fascia
funzionale superiore, essendo lo stesso il
mezzo maggiormente idoneo ed imparziale per
garantire la scelta dei soggetti più capaci
ed idonei ad assicurare il buon andamento
della p.A..
2.- Il contesto vincolistico che, in nome
del contenimento della spesa pubblica,
attraverso la riduzione delle dotazioni
organiche la cui determinazione assume
sempre più strategicamente il ruolo di
presupposto necessario ed ineludibile per
pianificare la politica del personale e
quindi le procedure di reclutamento ex artt.
35 e 36, D.Lgs. n. 165/2001, è sicuramente
valevole anche per le Regioni e le autonomie
locali che devono attenersi ai criteri e
limiti fissati al riguardo.
3.-
La normativa di settore, che tuttora impone
per l'assegnazione di pubblici uffici il
ricorso a procedure concorsuali che
salvaguardino l'accesso dall'esterno ai
sensi degli artt. 36 e 36-bis, D.Lgs. n.
29/1993 i cui principi, oggi trasfusi nel
citato art. 35, D.Lgs. n. 165/2001 per
effetto dell'espresso rinvio contemplato
dall'art. 88, D.Lgs. n. 267/2000, sono
applicabili anche agli Enti Locali,
prevedendosi che l'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene tramite
procedure selettive, volte all'accertamento
della professionalità richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno; d'altro canto i regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
-che gli Enti locali nell'esercizio della
loro autonomia sono chiamati ad adottare-
devono disciplinare le dotazioni organiche,
le modalità di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi
fissati dai commi precedenti e, dunque,
anche in modo da garantire l'accesso
dall'esterno.
Vero è che il richiamato Testo Unico n.
267/2000, all'art. 91, espressamente
consente agli Enti Locali, che non versino
nelle situazioni strutturalmente
deficitarie, di prevedere concorsi
interamente riservati al personale
dipendente, ma ciò solo in relazione a
particolari profili o figure caratterizzati
da una professionalità acquisita
esclusivamente all'interno dell'Ente, tant'è
che lo stesso art. 4 del C.C.N.L. per il
personale del comparto delle
Regioni-Autonomie Locali ha disciplinato
l'area operativa dell'istituto della
progressione verticale nel rispetto dei
suindicati principi, peraltro espressamente
richiamati, limitandola ai posti che non
siano stati destinati all'accesso
dall'esterno ovvero, con riferimento agli
Enti che non versino nelle condizioni
strutturalmente deficitarie, ai posti
vacanti dei profili caratterizzati da una
professionalità acquisibile esclusivamente
dall'interno degli stessi Enti
(massima tratta da http://mondolegale.it -
TAR Campania-Napoli, Sez. V,
sentenza 24.06.2010 n. 16016
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI - PUBBLICO IMPIEGO:
La richiesta di parere ha per
oggetto il contenuto dell'art. 110 del TUEL
e, in particolar modo, la sua applicabilità
anche ai comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti per quanto concerne la
sussistenza di particolare e comprovata
qualificazione professionale.
L’interpretazione della norma posta
dall’art. 110 TUEL e dei requisiti
professionali richiesti al fine del
conferimento di incarichi dirigenziali
temporanei negli enti con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti che siano privi
di dirigenza deve essere temperata sia in
relazione alle peculiari dimensioni
organizzative dell’ente che alla necessità
che i servizi e le funzioni fondamentali
dell’ente vengano svolti regolarmente.
La concreta applicazione della disposizione
contenuta nell’articolo 110 TUEL è
subordinata quindi, alla sussistenza dei
seguenti requisiti:
a)
previsione e definizione dei limiti di
operatività e dei criteri applicativi di
carattere generale all’interno del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
b)
temporaneità dell’incarico collegata alla
durata del mandato del Sindaco;
c)
assenza di altra professionalità equivalente
all’interno dell’ente, da valutarsi in
concreto prima di ogni attribuzione di
incarico.
d)
presenza di un numero di incarichi non
superiore al 5% della complessiva dotazione
organica, con arrotondamento all’unità
superiore o comunque non superiore a una
unità negli enti con meno di 20 dipendenti;
e)
instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato;
f)
possesso del requisito dell’alta
specializzazione che deve essere individuata
in concreto dall’ente, in relazione alle
attività da espletare ed alle necessità
funzionali da soddisfare. Al riguardo è
evidente che il requisito ordinario è quello
della laurea, trattandosi di un incarico di
direzione di un ufficio. Tuttavia, non può
trascurarsi che in relazione a specifiche
attività proprie dell’organizzazione degli
enti pubblici, soprattutto di dimensioni
minori, l’attività di specifici settori in
particolare, tecnici, può essere svolta da
soggetti che seppur privi di titolo di
studio universitario, siano in possesso del
titolo di studio specificamente richiesto
per l’esercizio di una particolare attività,
nonché di idonea e documentata esperienza di
settore.
In relazione allo specifico quesito posto
dal Sindaco di Cittiglio la predetta
conclusione risulta applicabile in quanto
per la direzione del Settore Gestione del
Territorio di un ente di minori dimensioni è
normalmente richiesto il titolo di studio di
geometra, oltre ad un’adeguata esperienza
professionale.
Da ultimo, in relazione al secondo quesito
la Sezione osserva che gli incarichi in
corso, nonostante l’entrata in vigore della
nuova disciplina legislativa, proseguono
sino alla loro naturale scadenza ed
eventuali discipline normative sopravvenute
si applicano unicamente in relazione a nuovi
affidamenti di incarico (Corte dei Conti,
Sez. giurisdiz. Lombardia,
parere 24.06.2010 n.
702). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Le visite fiscali? Le paga chi le
ordina. Nuova stangata per i bilanci delle
scuole. La Consulta ha bocciato il
trasferimento degli oneri sulle Asl.
Brutte notizie per i bilanci del ministero
dell'istruzione e delle scuole: le spese
delle visite fiscali ritornano a carico di
chi le ha richieste, non possono gravare né
sulle aziende sanitarie locali né sulle
regioni da cui dipendono.
La Consulta, infatti, con sentenza
10.06.2010 n. 207 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale delle norme
che stabiliscono che gli accertamenti
medico-legali sui dipendenti pubblici
assenti per malattia, incentivati dalla
riforma della pa del ministro Renato
Brunetta, rientrano nei compiti
istituzionali del servizio sanitario
nazionale con oneri a carico delle aziende
sanitarie che li hanno eseguiti e che in
sede di riparto del risorse deve essere
individuata una quota di finanziamento da
destinare agli accertamenti, infine che
questi ultimi si possono effettuare
nell'ambito di tali risorse (art. 71, commi
5-bis e ter, del d.l. 133/2008, convertito
nella l. 133/2008).
La Corte costituzionale si è pronunciata su
un ricorso della regione Toscana, che aveva
promosso la questione per violazione degli
artt. 117 e 119 della Costituzione. A meno
di un improponibile intervento di revisione
della nostra carta fondamentale, porre le
spese delle visite di controllo a carico dei
fondi sanitari regionali senza prevederne il
rimborso, significa intervenire
illegittimamente sull'autonomia finanziaria
delle regioni, costringendole, per non
ridurre i servizi assistenziali
obbligatoriamente e gratuitamente dovuti a
tutti i cittadini, ad aumentare di un
corrispondente importo le risorse destinate
alla sanità. Sarebbe, inoltre, violata la
competenza legislativa concorrente della
regione in materia di tutela della salute e
di organizzazione del servizio sanitario, in
relazione alla quale l'intervento dello
stato si deve limitare alla sola
determinazione dei principi fondamentali e
quello delle regioni alle scelte
organizzative (art. 117, terzo comma,
Cost.).
Le norme contestate non sono una normativa
di principio, perché i due commi dichiarati
incostituzionali non lascerebbero alcuno
spazio legislativo alle regioni, nemmeno di
carattere esecutivo, e vincolerebbero
risorse per l'effettuazione di una
prestazione estranea anche alla competenza
esclusiva dello stato (art. 117, secondo
comma, Costituzione). Anche se il
legislatore, commettendo un errore
nominalistico, ha voluto ricomprendervi gli
accertamenti medici (art. 74, primo comma,
del decreto legislativo 150/2009). Non
basta, infatti, dichiarare che si tratta di
materia di competenza esclusiva dello stato,
occorre che lo sia effettivamente e
oggettivamente.
L'accertamento medico–legale sui dipendenti
pubblici assenti per malattia non è una
prestazione sanitaria essenziale, che deve
essere garantita dalla legislazione dello
stato, per evitare che gli utenti ne
usufruiscano in modi differenziati, per
qualità e quantità, a seconda della regione
di residenza.
Essa «è un'attività strumentale al
controllo di regolarità», svolta
nell'interesse del datore di lavoro,
pubblico o privato che sia. Le
amministrazioni pubbliche, così, dovranno
cercare altrove le risorse necessarie a
proseguire i controlli sulle malattie dei
propri dipendenti, «anche nel caso di
assenza di un solo giorno» (articolo ItaliaOggi del 22.06.2010, pag. 45). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
L'assenteista ringrazia, la crisi allenta le
visite fiscali. Le visite fiscali rimangono
senza soldi.
Torna ad incepparsi sul nodo dei costi il
meccanismo dei controlli a tappeto
anti-assenteismo nel pubblico impiego,
introdotti con la manovra di due anni fa ...
(articolo
Il Sole 24 Ore del 22.06.2010 -
link a www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Visite fiscali disposte dal datore di
lavoro pubblico - Sentenza della Corte
Costituzionale n. 207 del 07.06.2010
(Regione Lombardia,
nota 22.06.2010 n. 22282 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Assegno per il nucleo familiare
2010/2011
(CISL di Bergamo,
nota
giugno 2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Riteniamo utile intervenire
ancora una volta sulla portata applicativa
della norma contenuta nell’art. 9, comma 4,
del D.L. 78/2010, che dispone che i rinnovi
contrattuali per il biennio 2008-2009 non
possono determinare aumenti retributivi
superiori al 3,2% ...
(CISL-FPS di Bergamo,
nota 23.06.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Concorsi pubblici: requisito
della pregressa esperienza lavorativa presso
la PA.
Con la pronuncia in rassegna, i giudici di
Palazzo Spada delineano il perimetro del
concetto di “attività prestata presso una
P.A.”, valevole come requisito di
partecipazione in alcune tipologie di bandi
concorsuali.
Preliminarmente, il Consesso ricorda come
non esiste nell’ordinamento una nozione
unitaria di P.A., così come inoltre sancito
a livello comunitario dalla Corte di
Giustizia. Tuttavia, esistono diverse
definizioni dal contenuto più o meno ampio a
seconda della ratio sottesa
all’istituto che, di volta in volta,
richiama il concetto.
La nozione di soggetto pubblico non è intesa
come categoria unitaria, ma viene elaborata
settore per settore, adattandola alle
esigenze sottese alla normativa delle
singole materie. Così, ad esempio, ai fini
dell’applicazione del d.lgs. 165/2001 in
materie di lavoro alle dipendenze della
P.A., nonché del D.Lgs. 82/2005 recante il
Codice dell’amministrazione digitale,
nonché, inoltre, a fini dell’
assoggettabilità all’obbligo di gara ai
sensi del D.Lgs. 163/2006 cd. Codice dei
Contratti pubblici, di soggetti che, ad
altri fini, sono invece soggetti privati
(cfr. la celeberrima categoria
dell’organismo di diritto pubblico).
Il G.A., nel caso di specie, ritiene che la
nozione di P.A., cui fa riferimento il bando
di concorso oggetto del giudizio, deve
essere delimitata in base ad un criterio
sostanziale -tenendo conto della ratio
della previsione della lex specialis-
e non meramente formale.
Pertanto, deve ritenersi che, quando per
partecipare al concorso, il bando de quo
richiede una certa esperienza presso una
P.A., si sia inteso includere nel concetto
di Pubblica Amministrazione solo quegli enti
sottoposti, quando assumono personale,
all’obbligo del pubblico concorso. È solo
questo dato che qualifica nell’ambito di una
procedura concorsuale, la pregressa
esperienza lavorativa.
Dunque, affinché l’esperienza lavorativa
possa assumere valore come requisito di
partecipazione al concorso, occorre che essa
sia stata svolta in seguito al superamento
di un pubblico concorso non potendo darsi
rilievo all’attività prestata per un
soggetto privato che svolga funzioni
pubbliche il cui statuto prevede, invece, la
possibilità di procedere ad assunzioni anche
senza pubblico concorso, evidenziando,
conseguentemente, una netta distinzione
rispetto ai tradizionali principi del
pubblico impiego (Consiglio di Stato, Sez.
VI,
sentenza 17.06.2010 n. 3849 - link a
www.altalex.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La Manovra sulle pensioni
(INCA-CGIL di Bergamo,
nota 14.06.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Attribuzione responsabilità di
servizio (posizione organizzativa) a
dipendente di categoria “C”.
Il Comune di (omissis), Ente con popolazione
inferiore ai tremila abitanti, chiede se sia
possibile attribuire la responsabilità del
servizio per l’area amministrativa-tributi
ad un dipendente di categoria “C” in
presenza di titolari di posizioni
organizzative, in altre aree, di personale
di categoria “D” in convenzione con altri
Comuni, e non dipendente in senso proprio
dal Comune di (omissis) (Regione Piemonte,
parere n. 57/2010 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: E.
Soraci,
Le nuove decorrenze pensionistiche per il
pubblico impiego del decreto legge n. 78 del
31.05.2010
(link a www.diritto.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Stop ai dirigenti a tempo negli
enti locali.
È uno stop quasi totale alle assunzioni di
dirigenti con contratti a tempo determinato
negli enti locali, quello che deriva dal dl
78/2010, combinato con la riforma-Brunetta.
La manovra economica modifica l'articolo 1,
comma 557, della legge 296/2006 e impone
alle amministrazioni locali alcune misure
per ridurre la spesa di personale e, tra
queste, «razionalizzazione e snellimento
delle strutture burocratico-amministrative,
anche attraverso accorpamenti di uffici con
l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico».
La norma contribuisce a risolvere ogni
possibile equivoco interpretativo sulla
provvista di dirigenti a tempo determinato
ed assesta un ulteriore colpo a tale
strumento di spoils system. Già il
dlgs 150/2009 ha inteso estendere
espressamente anche agli enti locali le
limitazioni percentuali alle assunzioni di
dirigenti a tempo determinato, riferendole
alla dotazione organica: il che esclude la
compatibilità con la riforma del comma 2
dell'articolo 110 del dlgs 267/2000.
Inoltre, la modifica all'articolo 19, comma
6, del dlgs 165/2001, applicabile certamente
anche a comuni e province per effetto
dell'articolo 88 del dlgs 267/2000 (e in
ogni caso come principio generale) di fatto
cancella il comma 1 del medesimo articolo
110. Infatti, questo consente agli enti
locali di assumere dirigenti a tempo
determinato anche per il 100% della
dotazione organica.
La riforma-Brunetta, invece, nell'imporre
limiti percentuali da considerare entro il
massimo del 10% della dotazione dei
dirigenti e nel subordinare le assunzioni di
dirigenti a contratto solo ad una specifica
motivazione riguardante l'accertata assenza
di professionalità interne, limita di gran
lunga la possibilità di acquisire manager a
contratto.
L'imposizione di accorpare gli uffici allo
scopo di contenere il numero dei dirigenti
costituisce, adesso, di per sé un ulteriore
impedimento al ricorso a dirigenti esterni,
generalmente utilizzato per ampliare la
dotazione.
Gli enti sono, infatti, tenuti a consolidare
e valorizzare la dotazione delle competenze,
e infatti a questo scopo solo la
dimostrazione dell'assenza di capacità
interne operative potrebbe consentire un
incarico a contratto. Ma, in ogni caso,
questo non può essere utilizzato per
incrementare il numero della dotazione: ciò
significa che l'articolo 110, comma 2, del
dlgs 267/2000 deve considerarsi ancora a
maggior ragione implicitamente abolito.
Né può perdurare l'utilizzo del meccanismo
dello scorporo di funzioni dirigenziali,
spessissimo adoperato dagli enti per creare
strumentali vuoti di organico ed attingere
così a piene mani agli incarichi a
contratto, anche allo scopo di attribuire
incarichi dirigenziali ai dipendenti privi
di tale qualifica, secondo un meccanismo
comunque non più corrispondente alla regola
della previa verifica dell'assenza di
professionalità nella dotazione organica.
A questo proposito, il dl 78/2010 pare
inferire un ulteriore fendente alle residue
possibilità di incaricare i funzionari come
dirigenti. Il congelamento degli stipendi al
2010, la limitazione degli incarichi
dirigenziali, la previsione che progressioni
di carriera, quali sono a tutti gli effetti
gli incarichi dirigenziali a dipendenti non
dirigenti, abbiano effetti solo giuridici e
non economici almeno fino al 2013
costituiscono insieme la comprova che questa
prassi è ormai ben al di là dei margini
della legittimità (articolo ItaliaOggi
dell'11.06.2010, pag. 35). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Permessi anche senza convivenza.
Sentenza innovativa della Cassazione sulla
fruizione dei tre giorni per l'assistenza.
L'importante è che l'aiuto al parente
disabile sia continuativo.
Per avere diritto ai tre giorni previsti
dalla legge 104/92 per l'assistenza ai
disabili è necessario che l'assistenza sia
in atto e sia continuativa ed esclusiva.
Mentre non è più necessario il requisito
della convivenza con il disabile.
È questo il principio affermato dalla
sezione lavoro della Corte di cassazione,
con una sentenza depositata il 22.04.2010
(9557).
Il provvedimento, di cui si è avuta notizia
solo in questi giorni, proietta altra luce
sulla questione dei permessi per i disabili,
sgombrando il campo dagli equivoci. I
giudici hanno ricostruito l'iter formativo
della normativa ricordando che, fino al
2000, per ottenere i permessi era necessario
che l'interessato convivesse con il disabile
assistito.
Dal 2000, invece, tale requisito è stato
espunto per effetto dell'entrata in vigore
della legge 53/2000, a sua volta conforme a
una precedente sentenza della Corte
costituzionale, che aveva indicato la strada
al legislatore (n. 335/1986).
La Suprema corte ha ricordato che la
Consulta aveva affermato che «non è
immaginabile che l'assistenza al disabile si
fondi esclusivamente su quella familiare, sì
che il legislatore ha, con la legge quadro
n. 104, ragionevolmente previsto, quale
misura aggiuntiva, la salvaguardia
dell'assistenza in atto, accettata dal
disabile, al fine di evitare rotture
traumatiche, e dannose, della convivenza».
E tale passaggio è stato interpretato dal
legislatore nel senso della non necessarietà
del requisito della convivenza, fatta salva
la necessità di tutelare l'attualità, la
continuità e l'esclusività dell'assistenza.
Il caso riguardava un lavoratore che si era
visto rifiutare i permessi previsti
dall'articolo 33 della legge 104/1992 per
assistere la propria madre portatrice di
handicap, sebbene non residente nella stessa
città.
Secondo il ricorrente per ottenere i
permessi sarebbe stata sufficiente una
qualche assistenza, sia pure non esaustiva,
già in atto che aveva affermato di aver
prestato con continuità, mediante
un'assistenza telefonica e logistica
convivendo, inoltre, per 45 giorni all'anno,
ossia nel periodo di ferie e festività, con
la madre handicappata.
Ma la Cassazione non ha condiviso tale tesi,
affermando che ai fini della fruizione dei
permessi di cui alla legge n. 104 del 1992,
art. 33, comma 3, occorre che l'assistenza
al parente o affine entro il 3 grado
portatore di handicap, ancorché non
convivente, sia in atto, continuativa ed
esclusiva. E che non basta intrattenere
contatti telefonici e convivere durante le
feste e le ferie (articolo ItaliaOggi
dell'08.06.2010, pag. 40). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Dirigenti, aumenti da 103 euro
ENTI LOCALI/ nuovo ccnl. Via libera al
contratto nazionale dei dirigenti delle
regioni ed enti locali.
È stata infatti sottoscritta ieri presso
l'Aran l'ipotesi
del contratto nazionale di lavoro 2008-2009
(secondo biennio economico) che
riguarda 9.935 dirigenti. In analogia con
quanto definito per le altre aree
dirigenziali, si legge in una nota,
l'ipotesi assegna a questo personale un
incremento economico pari al 3,2% che
corrisponde sullo stipendio tabellare a 103
euro a regime.
Per quanto attiene al trattamento economico
accessorio, coerentemente con le previsioni
del decreto legislativo 150/2009 (Riforma
Brunetta) una quota significativa delle
risorse è finalizzata alla retribuzione di
risultato, collegata al raggiungimento degli
obiettivi connessi all'incarico
dirigenziale.
Il commissario straordinario dell'Aran
Antonio Naddeo ha espresso la sua
soddisfazione per la chiusura del contratto:
«Siamo giunti quasi alla fine della
tornata contrattuale. Tutti i contratti che
stiamo chiudendo rispettano le norme della
manovra finanziaria e sono stati chiusi al
3,2%, anche grazie al grande senso di
responsabilità delle organizzazioni
sindacali» (articolo ItaliaOggi del
05.06.2010, pag. 26). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Requisiti Previdenziali: pre-D.L.
n. 78/31.05.2010 e post-D.L. 78/31.05.2010
(CISL-FP
nota
09.06.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
D.L. 78/2010: tagli alle spese
per le consulenze nella manovra estiva senza
nulla in cambio
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 07.06.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
D.L. 78/2010: nei fatti la
manovra estiva porta ad un allungamento
dell'età pensionabile
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 07.06.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
D.L. 78/2010: la manovra estiva
taglia migliaia di precari
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 07.06.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Le progressioni verticali abolite
negli enti locali. La magistratura contabile
della Lombardia cambia parere.
La Corte dei conti della Lombardia ci
ripensa: le progressioni verticali sono
abolite anche per gli enti locali. Ma vi
possono essere «strascichi» per quelle
programmate prima della vigenza del dlgs
150/2009.
Il
parere 28.04.2010
n. 517 della Sez. regionale di
controllo della Lombardia rivede l'avviso
espresso col precedente
parere 18.03.2010 n. 375, secondo
il quale, al contrario, i concorsi interni
per l'ascesa sarebbero stati ancora
legittimi.
Sulla questione della vigenza o meno delle
progressioni verticali, successivamente alla
prima presa di posizione assunta dalla
sezione della Lombardia si è espressa la
sezione delle autonomie, che col parere
10/2010 in maniera tranciante aveva escluso
la possibilità di una reviviscenza, una
volta in vigore la riforma-Brunetta.
La nuova pronuncia della sezione della
Lombardia cerca di mediare tra la posizione
precedentemente assunta e le conclusioni cui
è pervenuta la Sezione delle autonomie. Il
parere evidenzia l'importanza delle norme
del dlgs 150/2009, qualificandole come
attuative dei principi costituzionali in
tema di massima apertura al pubblico delle
procedure selettive.
Secondo il nuovo parere, pur dovendosi al
tempo stesso valorizzare l'autonomia
riconosciuta costituzionalmente agli enti
locali, si deve ritenere che l'entrata in
vigore del testo novellato dell'articolo 52,
comma 1-bis, del dlgs 165/2001 impone
l'adeguamento contestuale dei regolamenti di
organizzazione degli enti locali, poiché
l'articolo 74 della riforma Brunetta
considera la disciplina dell'obbligatorietà
del concorso pubblico con riserva di posti
fino al 50% di quelli messi a bando come
norma di diretta attuazione della
Costituzione.
Gli enti locali, prosegue il parere, sono
tenuti ad adeguare i propri regolamenti a
decorrere dal 1° gennaio 2010 e tale
adeguamento non può che essere integralmente
conforme alle nuove norme di legge che
regolano l'istituto delle progressioni di
carriera.
Il parere lascia, tuttavia, aperte le porte
a progressioni verticali anche nel 2010.
Infatti, secondo la ricostruzione della
sezione Lombardia, mancando un regime
transitorio chiaramente definito dalla
novella legislativa, possono concludersi
legittimamente nel 2010 le progressioni
verticali già formalmente autorizzate in
sede di programmazione del fabbisogno di
personale, secondo le modalità definite nei
regolamenti ancora vigenti. Unica cautela:
le progressioni verticali non possono essere
avviate quando abbiano effetto oltre il
31.12.2010.
Questi ultimi due aspetti contrastano con le
conclusioni cui è pervenuta la Sezione
autonomie, secondo la quale a partire dalla
data di entrata in vigore del dlgs 150/2009,
i regolamenti di organizzazione degli enti
locali che disciplinassero le progressioni
verticali, si sono posti in immediato e
diretto contrasto sia con la riforma, sia
con la Costituzione. Lo stesso è avvenuto
per i contratti collettivi e l'articolo 91,
comma 3, del dlgs 267/2000.
Dunque, gli enti locali non possono
riferirsi ad alcuna «norma vigente»
nelle more dell'adeguamento dei loro
ordinamenti alla riforma, che possa
consentire loro una legittima conduzione di
progressioni verticali nel 2010, anche se
precedentemente programmata.
Pare, allora, necessario prendere atto non
solo che le progressioni verticali sono
state eliminate dalla riforma, ma che non vi
sia alcuno spazio per l'espletamento
legittimo di selezioni interamente riservate
nel 2010, perché l'articolo 52 novellato del
dlgs 165/2001 determina l'immediata
abrogazione di ogni fonte incompatibile col
principio di assunzione esclusivamente per
concorso pubblico, compresi i regolamenti e
più ancora gli atti di programmazione
triennale delle assunzioni (articolo ItaliaOggi del 05.06.2010, pag. 26). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
In attesa di elaborazioni più
approfondite, alcuni primi esempi dei
"tagli" sulla previdenza per i lavoratori
dipendenti del Pubblico Impiego - ALCUNI
ESEMPI A CONFRONTO DOPO IL DECRETO LEGGE
78/2010 MANOVRA FINANZIARIA
(CGIL-LOMBARDIA,
nota
04.06.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La parificazione dei titoli di
studio disposta con norma di legge comporta
che l’Amministrazione non può escludere
dall’ammissione al concorso il possessore di
titolo dichiarato equipollente.
La giurisprudenza in maniera costante ed
univoca ha sancito il principio secondo il
quale in caso di mancata specificazione di
equipollenza e, pertanto, di univoca ed
espressa volontà della P.A. di limitare
l’accesso ai soli titoli indicati, le
previsioni del bando devono essere
interpretate nel senso di consentire la
partecipazione per i possessori di titoli
equipollenti ex lege; tutto ciò anche
in ossequio al principio del “favor
partecipationis”.
La parificazione dei titoli di studio
disposta con norma di legge comporta che
l’Amministrazione non può escludere
dall’ammissione al concorso il possessore di
titolo dichiarato equipollente né il bando
per cui è causa esclude i titoli di studio
ivi non elencati (Consiglio di Stato, Sez.
V,
sentenza 03.06.2010 n. 3484 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La manovra estiva del Governo:
schede illustrative
(CGIL-FP,
nota 03.06.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Dirigenti locali, contratto
ridotto.
MANOVRA CORRETTIVA/ L'accordo è
incompatibile col dl 78/2010. Aumenti per
194 euro. Niente incrementi decentrati per
rispettare il tetto del 3,2%.
La cifra che le casse dello stato
risparmieranno dal congelamento per tre anni
(2011-2013) degli stipendi pubblici per il
momento non si conosce. E, come ammesso dal
governo nella relazione tecnica alla
manovra, si saprà solo a consuntivo. Ma
intanto l'austerity sulle retribuzioni del
pubblico impiego sta per mietere la prima
vittima illustre: il contratto dei dirigenti
degli enti locali (Area II) per il biennio
economico 2008-2009 che potrebbe essere
chiuso già venerdì prossimo. Ma sul cui
cammino pesano come un macigno le nuove
norme in materia di contenimento della spesa
pubblica.
Il nuovo Ccnl dei circa 14 mila manager di
regioni ed enti locali è, infatti, il primo
accordo a presentare seri problemi di
compatibilità con i principi contenuti nel
dl 78/2010. Che, oltre a bloccare le buste
paga a livello del 2010 per tre anni a
partire dall'anno prossimo, impedisce ai
rinnovi contrattuali per il 2008-2009 (anche
a quelli già sottoscritti) di corrispondere
aumenti superiori al 3,2 per cento.
Una soglia che le nuove buste paga dei
dirigenti locali potrebbero superare se, ai
194,52 euro di aumento mensile previsto dal
nuovo Ccnl, si dovessero sommare anche gli
incrementi eventualmente previsti a livello
locale dagli enti virtuosi (in regola con il
patto di stabilità nel triennio precedente,
con una bassa incidenza della spesa per il
personale sul totale delle entrate e con
pochi dirigenti in rapporto al numero dei
dipendenti).
Si tratta di una possibilità meramente
teorica, non un obbligo, ma sufficiente a
convincere l'Aran a non siglare il
contratto. Per questo le organizzazioni
sindacali che venerdì si incontreranno per
la firma si troveranno davanti a un bivio:
rimandare l'accordo sul Ccnl o chiudere
subito la partita, stralciando però la norma
sulle risorse extra che fa a pugni con il
tetto imposto dalla manovra correttiva.
A quel punto ai dirigenti locali resterebbe
solo l'incremento di 194,52 euro al mese.
Così composto: 103,3 euro sul tabellare, 27
euro sul salario di posizione fissa e 64,22
euro sul salario di risultato. Incrementi
che sarebbero perfettamente in linea con il
tetto del 3,2%.
Quale che sia la sorte dei manager locali,
il varo della manovra correttiva ha
determinato una vera e propria corsa al
rinnovo dei contratti in sospeso. Dopo la
firma nei giorni scorsi dei Ccnl dei
dipendenti di palazzo Chigi e dei dirigenti
del Cnel, da ieri anche i dirigenti della
presidenza del consiglio hanno di che
festeggiare per la chiusura del contratto
nazionale relativo al quadriennio 2006-2009
e al biennio economico 2006-2007. In questo
caso, gli aumenti saranno ancora più
sostanziosi perché ad essi non si applica il
tetto del 3,2% ma quello del 4,85% del monte
salari medio.
E così i manager di palazzo Chigi si
porteranno a casa 280,22 euro in più al mese
se appartengono alla seconda fascia
dirigenziale e addirittura 676,01 euro se
sono dirigenti di prima fascia. Il tutto a
decorrere dal 1° gennaio 2007 ad eccezione
della quota di aumento rappresentata dalla
retribuzione di risultato (rispettivamente
99,15 e 376,66 euro) che decorre dal 31
dicembre 2007.
«È un risultato importante», commenta
Daniela Volpato, segretario nazionale Cisl
Fp, «che porta miglioramenti
significativi, che saranno completati con il
secondo biennio contrattuale 2008-2009 per
il quale a breve inizieremo le trattative.
La firma di ieri», conclude Volpato, «rappresenta
un'altra tappa importante del percorso di
definizione dei rinnovi contrattuali
2006-2009 che con il secondo biennio di
questo contratto e quello dell'Area II della
dirigenza delle autonomie locali volge alla
conclusione».
Intanto, in una nota diffusa ieri la Confsal,
la quarta confederazione sindacale italiana,
ha ribadito il giudizio critico sulla
manovra, giudicata «iniqua e penalizzante
per i lavoratori pubblici e i pensionandi».
La confederazione autonoma, pur riconoscendo
che il testo ufficiale del decreto legge «riporta
qualche lieve miglioramento riguardo allo
slittamento temporale del congelamento delle
retribuzioni e alla modulazione della
rateizzazione delle liquidazioni dei
dipendenti pubblici, conferma la sua
valutazione complessivamente negativa in
merito ai provvedimenti riguardanti pubblico
impiego e pensioni».
Per la Confsal la manovra così com'è «non
risolve le due grandi questioni italiane:
l'eliminazione degli sprechi della politica
e la riduzione dell'evasione fiscale e
contributiva» (articolo ItaliaOggi del
02.06.2010, pag. 27). |
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maggio 2010 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Congruità dell’inquadramento di
un dipendente con specifiche responsabilità.
Il Comune di (omissis) chiede parere sulla
congruità dell’inquadramento nella posizione
giuridica B3 a dipendente a tempo pieno ed
indeterminato, assunto nella 5^ qualifica
funzionale ed attualmente inquadrato in
categoria B3 (pos. Econ. B6) nell’Area
Anagrafe e Stato Civile cui sono state
attribuite una serie di specifiche
responsabilità (deleghe Ufficiale di
anagrafe e di stato civile, deleghe in
materia di documentazione amministrativa,
nomina a messo notificatore, responsabilità
di istruttoria e del procedimento “area
legale e legislativa servizi amministrativi”).
Chiede inoltre se sia ancor possibile la
progressione verticale stante le vigenti
disposizioni in materia (Regione Piemonte,
parere n.
38/2010 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Termini
incerti sulle progressioni. Per la Corte dei
Conti l'obbligo di concorso è già in vigore.
Sulla questione delle progressioni verticali
dopo la riforma Brunella è intervenuta anche
la sezione regionale della Corte dei Conti
del Piemonte che, con il
parere 20.05.2010 n. 41/2010,
prende in considerazione i passaggi di
carriera.
Tralasciando l'ipotesi che le novità
potessero essere efficaci dal 15 novembre
scorso, rimangono in piedi due
interpretazioni difficilmente conciliabili.
Da una parte chi sostiene che le
progressioni verticali alla vecchia maniera
fossero possibili solamente fino al
31.12.2009; dall'altra c'è chi vede uno
spazio per poter procedere per tutto il 2010
in quanto gli enti locali sono chiamati a un
adeguamento e nel frattempo rimane in vigore
la norma speciale dell'articolo 91, comma 3,
del Dlgs 267/2000.
Nel mezzo la fermezza dell'Anci che ha
ribadito, nel forum online del 25 maggio
scorso, come quest'anno si potranno portare
a termine solo le progressioni verticali già
previste nella programmazione triennale del
fabbisogno di personale vigente all'entrata
in vigore del Dlgs 150/2009.
La questione è stata trattata diversamente
dagli enti locali e dalla pubblica
amministrazione che, nel tentativo di
riconoscere le ultime progressioni di
carriera anche a non laureati e con concorsi
riservati agli interni, si sono affrettati
ad adottare atti e deliberazioni ...
(articolo
Il Sole 24 Ore del 31.05.2010 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Una "manovra estiva" iniqua,
centralista e contraddittoria
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 31.05.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Come
cambiano le pensioni. Tutte te novità su
finestre, invalidità e liquidazioni.
Fino a un anno in più per l'addio al lavoro.
Penalizzati soprattutto i trattamenti di
vecchiaia. Per l'anzianità l'attesa può
crescere anche di un solo mese ...
(articolo
Il Sole 24 Ore del 31.05.2010 - link a www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Liquidazioni
«leggere». Cambiano i criteri di calcolo per
il trattamento di fine servizio.
Donne in salvo. L'età pensionabile delle
dipendenti pubbliche. Cassata la norma che
prevedeva l'innalzamento dell'età
pensionabile per la pensione di vecchiaia
delle dipendenti pubbliche.
Nel testo presentato dal Governo è scomparsa
la norma che prevedeva l'accelerazione
dell'innalzamento dell'età pensionabile per
la pensione di vecchiaia delle dipendenti
pubbliche da 60 a 65 anni, attraverso una
diversa scalettatura -non più un anno ogni
biennio, ma un anno ogni 18 mesi- che
avrebbe determinato che già dal 1° luglio
2011 sarebbero stati necessari 62 anni ...
(articolo
Il Sole 24 Ore del 31.05.2010 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Note applicative del d.lgs. 150/2009
(Comitato per l’attuazione del Protocollo di
Intesa tra UPI e Ministero per la pubblica
amministrazione e innovazione - link a
www.ambientediritto.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
In assenza di alcuna esplicita
previsione nel bando non vi è un obbligo
legale e specifico di comunicazione
dell’esito del concorso nei confronti dei
soggetti non vincitori.
Come è stato rilevato dalla medesima
Sezione, con riferimento all'atto conclusivo
di una procedura concorsuale con il quale
viene approvata la graduatoria di un
concorso a pubblico impiego, la
amministrazione ha uno specifico interesse
ad attivare forme individuali di
comunicazione solo nei confronti di quei
soggetti che, in quanto vincitori, dovranno
entrare a far parte del suo assetto
organizzativo per rivestire la qualifica di
pubblico dipendente.
Nei confronti di tutti gli altri
partecipanti può configurarsi a carico della
amministrazione solo l'obbligo di rendere
pubblico e conoscibile l'esito del concorso
con le ordinarie forme di pubblicità notizia
per cui dalla data di tale pubblicità
notizia decorre il termine per ricorrere
contro la graduatoria (Cons. Stato, Sez. V,
del 09.10.2002 n. 5407).
In sostanza, in assenza di alcuna esplicita
previsione nel bando di concorso, non vi è
un obbligo legale e specifico di
comunicazione dell’esito del concorso nei
confronti dei soggetti non vincitori.
D’altro canto, per l’ente locale l’obbligo
legale di fornire una adeguata forma di
pubblicità notizia si realizza attraverso la
pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente
della graduatoria definitiva (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 28.05.2010 n. 3417 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Fino
al 2013 progressioni di carriera senza
aumenti. La cura Tremonti mette nel
congelatore la riforma brunetta.
La manovra finanziaria mette in un angolo la
riforma Brunetta. Le conseguenze del
congelamento degli stipendi dei dipendenti
pubblici, compresi anche gli emolumenti
legati ai risultati, a quanto da essi
percepito nel 2010 impone un sostanziale
stop agli effetti che il dlgs 150/2009
intendeva produrre sul merito e
l'efficienza.
Sebbene il testo della manovra non preveda
un'espressa sospensione dell'attuazione del
dlgs 150/2009, gli effetti concreti delle
disposizioni sul contenimento della spesa
per stipendi e il blocco dei contratti fino
al 2013 producono conseguenze
sostanzialmente identiche.
In quanto al blocco dei contratti, verrà a
mancare per quattro anni un elemento
fondamentale della riforma: la
ristrutturazione delle risorse che
ciascun'amministrazione destina alla
contrattazione decentrata, in modo tale che,
come prevede la norma programmatica
contenuta nell'articolo 40, comma 2-bis, del
d.lgs 165/2001, risulti prevalente la parte
del salario accessorio collegata alla
valutazione del merito individuale ...
(articolo
ItaliaOggi del 28.05.2010 - link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Conferimento degli incarichi
dirigenziali - Potere discrezionale -
Valutazioni di carattere fiduciario -
Provvedimento di nomina - Obblighi
motivazionali - Diffusa esternazione
dell’iter valutativo - Necessità -
Esclusione.
La Pubblica Amministrazione fruisce di un
potere ampiamente discrezionale in ordine al
conferimento degli incarichi dirigenziali,
in ragione del ruolo di collegamento di tali
incarichi tra la funzione di indirizzo
politico e quella amministrativa, in
ossequio al principio legislativo secondo il
quale, nell’attribuzione delle qualifiche di
vertice, deve privilegiarsi l’obiettivo
della piena efficienza della P.A. attraverso
la più ampia possibilità di reperimento dei
soggetti più capaci e meritevoli, che
giustifica l’evidenza pubblica (cfr. Cons.
di Stato, sez. IV, n. 1391/2005, ex
pluris).
La scelta dei soggetti da nominare,
nondimeno, prescinde da ogni forma di
valutazione comparativa, il che esime anche
da adempimenti di partecipazione
procedimentale, e deve avvenire sulla base
di valutazioni di carattere eminentemente
fiduciario con riferimento alla probabilità
di svolgimento ottimale delle mansioni
pubbliche, in piena autonomia, ma in
consonanza con l’indirizzo politico del
nominante (cfr. Cons. di Stato, cit.).
Ne deriva che il provvedimento di nomina non
richiede la diffusa esternazione dell’iter
valutativo compiuto dall’Amministrazione,
dovendosi ritenere assolto l’obbligo di
motivazione allorché sia dato atto della
positiva valutazione dei requisiti
professionali del nominato, in relazione
alla particolarità dell’incarico da
svolgere, all’esito di un apprezzamento
complessivo della sua professionalità (cfr.
TAR Calabria, CZ, sez. II, n. 1452/2007)
(TAR Abruzzo-L’Aquila, Sez. I,
sentenza 24.05.2010 n. 420 - link
a www.ambientediritto.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI COMUNALI.
1. Comune e provincia -
Programmazione - Atti programmatori - Pianta
organica - Natura e Funzione - Conseguenze.
2. Comune e provincia - Personale - Degli
uffici comunali - Selezione - Profili.
3. Comune e provincia - Organizzazione -
Strutture apicali - Sussistenza -
Condizioni.
1.
Essendo la pianta organica finalizzata
all'astratta configurazione delle esigenze
organizzative dell'ente locale, con la
funzione di determinare, categoria per
categoria, il numero di lavoratori
necessario per il perseguimento dei fini
istituzionali, le eventuali trasformazioni,
anche di un unico posto, incidono
esclusivamente sulla pianta organica stessa,
a prescindere dal soggetto che in concreto
occupa il posto.
La trasformazione di un posto di organico in
uno superiore, quindi, non legittima di per
sé alcuna pretesa alla copertura del posto
trasformato, in deroga all'obbligo del
previo concorso e al possesso del prescritto
titolo, attesa altresì la discrezionalità
dell'amministrazione di prevedere
l'inquadramento nella nuova qualifica del
titolare del posto trasformato ove
l'interessato sia in possesso dei requisiti
richiesti per l'accesso alla nuova funzione.
Al fine di evitare che si concretizzi una
violazione delle disposizioni che prevedono
il concorso come la regola per la
progressione in carriera, infatti, gli
ampliamenti e le eventuali trasformazioni
della pianta organica devono prescindere dal
soggetto che in concreto occupa il posto,
sussistendo anzi l'obbligo per
l'Amministrazione di procedere al
contestuale trasferimento del dipendente o
al suo licenziamento (Cfr. ex multis,
TAR Calabria Reggio Calabria 16-03-2002 n.
161; Cons. Stato, sez. V, 24-10-2001 n.
5598; TAR Lombardia Milano 04-07-1996 n.
934).
2.
La pianta organica e le norme
sull'organizzazione degli uffici di un ente
ben possono prevedere che, a capo dei vari
uffici equiordinati ed aventi la medesima
denominazione nei quali l'ente si articola
(nella specie, i "Settori" di un
Comune), siano preposti funzionari di
diverso livello.
Infatti la "dimensione dell'ufficio",
per gli effetti di cui all'art. 40, D.P.R.
n. 347/1983, non discende puramente dalla
denominazione, bensì da fattori come
l'ampiezza della materia di competenza, il
numero degli addetti, la difficoltà delle
questioni trattate ordinariamente (Cons.
Stato, sez. V, 21-01-1992 n. 71).
3.
Non qualsiasi struttura di un Comune che
dipenda direttamente dal Sindaco o dal
Segretario comunale può ritenersi apicale;
vanno ritenute invece apicali solo le ampie
strutture di complessità tale da comportare
di necessità una collocazione ai vertici (C.G.A.
26-02-1993 n. 69)
(massima tratta da http://mondolegale.it -
TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 21.05.2010 n. 2128 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Solo concorsi aperti. I principi
espressi dalla Consulta valgono anche per gli enti.
Illegittime le progressioni riservate.
Sono illegittime progressioni di carriera integralmente
riservate ai dipendenti degli enti che le bandiscono.
La
sentenza 13.05.2010 n. 169 della Corte
Costituzionale estende indubbiamente a tutte le
amministrazioni, compresi gli enti locali, i suoi effetti
anche se riferita alla legge regionale della Liguria 3/2009.
Con tale disposizione legislativa, la regione aveva previsto
di bandire concorsi pubblici riservati a soggetti
prestassero servizio con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa presso la regione stessa e i suoi
enti strumentali regionali e che avessero almeno un anno di
attività maturato nel triennio anteriore alla data di
entrata in vigore della stessa legge ... (articolo
ItaliaOggi del 21.05.2010 - link a
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
EE.LL.: finanziamento delle risorse decentrate (CGIL-FP di
Bergamo,
nota 20.05.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Impiegati dello Stato - Trasferimento per
incompatibilità ambientale - Presupposti -
Valutazione da parte della p.a. - Ampia
discrezionalità - Sussiste - Obbligo di
motivazione sui motivi dell'allontanamento -
Sussiste.
Il trasferimento per incompatibilità
ambientale non ha carattere sanzionatorio o
natura disciplinare, né postula un
comportamento contrario ai doveri di
ufficio, ma è subordinato ad una valutazione
ampiamente discrezionale dei fatti, da parte
della pubblica amministrazione, che porti a
ritenere nociva per il prestigio, il decoro
e la funzionalità dell'ufficio, l'ulteriore
permanenza del dipendente in una determinata
sede lavorativa.
Nondimeno, affinché detta
valutazione non sfoci nell'arbitrio, è
necessario che siano esaminati attentamente
i fatti che hanno originato tale
incompatibilità ambientale, dandone contezza
nella parte motiva del provvedimento che
eventualmente dispone l'allontanamento del
dipendente, in conformità all'interesse
pubblico alla tutela del buon funzionamento
degli uffici e del prestigio
dell'Amministrazione stessa (cfr. TAR
Lazio Roma, sez. III, 11.09.2009, n.
8585)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 19.05.2010 n.
1567 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Dall'ISPESL la guida alla valutazione e la gestione dello
stress lavoro-correlato.
Il Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ha
individuato, tra i rischi per i quali occorre effettuare la
valutazione negli ambienti di lavoro, lo stress
lavoro-correlato.
L'obbligo della valutazione del rischio stress
lavoro-correlato, secondo le disposizioni dell'art. 28 del
Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), decorre dal
momento in cui la Commissione consultiva permanente per la
salute e la sicurezza sul lavoro rende disponibili le
proprie indicazioni.
Lo stesso art. 28, tuttavia, prevede che, in assenza di tali
indicazioni, l'obbligo decorra comunque dal 1° agosto 2010
... (link a www.acca.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Rischia
una sanzione il dirigente pubblico che fuma in ufficio.
Rischia una sanzione il docente
universitario o il dirigente pubblico che fuma nella sua
stanza. Non solo. Non può impugnare davanti al giudice il
verbale di contestazione della violazione amministrativa.
Lo si evince dalla
sentenza 10.05.2010 n. 11281 della Corte di
Cassazione, Sez. II civile, con la quale è stato dichiarato
improponibile l'opposizione contro il verbale di
contestazione della violazione.
Una docente universitaria era solita fumare nella sua stanza
nella quale riceveva alunni e collaboratori. In corridoio
erano stati appesi i divieti. La donna non era mai stata
colta sul fatto ma da sempre aveva ammesso di fumare
liberamente alla sua scrivania. Così era scattata la
contestazione da parte dell'Ateneo.
Lei l'aveva impugnata di fronte al giudice di pace di
Perugia che però aveva respinto. A questo punto la docente
ha presentato ricorso in Cassazione che si è incagliato in
un importante scoglio processuale.
Infatti, hanno sostenuto gli Ermellini, la contestazione da
parte dell'università non poteva essere impugnata in sede
giurisdizionale: «Il verbale di accertamento di una
violazione amministrativa è impugnabile in sede giudiziale
unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla
circolazione stradale, giacché solo in tale caso è idoneo ad
acquisire valore ed efficacia di titolo esecutivo per la
riscossione dell'importo della pena pecuniaria prefissata,
mentre, quando riguarda il mancato rispetto di norme
relative ad altre materie, non incide ex se sulla situazione
giuridica soggettiva del trasgressore ed è destinato
esclusivamente a contestargli il fatto e a segnalargli la
facoltà di estinguere l'obbligazione sanzionatoria mediante
un pagamento in misura ridotta, in difetto del cui esercizio
l'autorità competente valuterà la fondatezza
dell'accertamento» (articolo
ItaliaOggi del 12.05.2010 - link a
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Parolacce in ufficio? Non sempre
costituiscono reato.
Insulti, parolacce e volgarità, se pronunciate in ambiente
lavorativo, possono, in determinate situazioni, diventare
persino costruttive, con la conseguenza che chi le pronuncia
non commette reato.
Al di là dell'«ineleganza» e della «rozzezza»
con cui ci si può rivolgere al capo o ad un collega, in
certi casi il turpiloquio può essere solo un modo per
sollecitare il dibattito sul lavoro, potendo, addirittura,
stimolare il miglioramento dell'organizzazione aziendale
(Corte di Cassazione, Sez. V penale,
sentenza 07.05.2010 n. 17672 - link a
www.altalex.com). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La decorrenza delle progressioni
economiche all‘interno della categoria non
può essere antecedente al momento in cui si
determina la disponibilità delle risorse
finanziarie e quindi al momento in cui le
parti determinano di attivare l’istituto
stesso delle progressioni orizzontali
(Corte dei Conti, Sez. regionale di
controllo Lombardia,
parere 07.05.2010 n. 589). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTITI AGLI ISCRITTI ALLA
GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI
ISTITUITA PRESSO L’INPDAP.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13.04.2010 è stato
pubblicato il regolamento per l'erogazione di piccoli
prestiti (annuali, biennali e triennali) e di prestiti
pluriennali (quinquennali e decennali) agli iscritti alla
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,
istituita presso l'Inpdap.
Le regole, in vigore dal prossimo 1° luglio, disciplinano
sia le erogazioni rimborsabili da uno a tre anni che i
prestiti pluriennali diretti e indicano inoltre la procedura
da seguire per le richieste di finanziamento. |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Dalle Regioni la guida operativa "Valutazione e Gestione
del Rischio da Stress Lavoro-Correlato".
L’obbligo della valutazione del rischio stress
lavoro-correlato, secondo le disposizioni dell’art. 28 del
Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), decorre dal
momento in cui la Commissione consultiva permanente per la
salute e la sicurezza sul lavoro rende disponibili le
proprie indicazioni.
Lo stesso art. 28, tuttavia, prevede che, in assenza di tali
indicazioni, l’obbligo decorra comunque dal 1° agosto 2010.
Il Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei
luoghi di lavoro ha attivato, in assenza delle indicazioni,
uno specifico gruppo di lavoro in tema di valutazione dello
stress lavoro-correlato.
Il gruppo, insediato il 16 dicembre, ha predisposto la guida
operativa "Valutazione e Gestione del Rischio da Stress
Lavoro-Correlato" sulla base degli indirizzi e delle
proposte già elaborate dalle singole regioni, approvata il
25.03.2010.
La guida è strutturata nei seguenti capitoli: ... (link a
www.acca.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Mobilità
personale. Procedure applicative.
Il Comune di
(omissis), avendo assunto un dipendente, a seguito di
concorso, da meno di un anno, chiede se, qualora pervenisse
da altro Comune richiesta di mobilità, possa
discrezionalmente concedere o meno il nulla osta o se,
diversamente, nel caso in esame la mobilità non possa essere
comunque concessa, attesa la brevissima permanenza del
dipendente presso l’attuale sede, anche in relazione alle
clausole ed ai richiami di legge riportate nel contratto
individuale e alle nuove disposizioni del decreto
legislativo 150/2009 (Regione Piemonte,
parere n. 27/2010 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Trattamento
economico del personale nella giornata festiva.
Il Comune (omissis) rivolge quesito per sapere quale sia il
trattamento economico spettante al dipendente comunale che
occasionalmente lavori nella giornata di domenica, in
particolare chiedendo quale trattamento economico debba
essere corrisposto in tal caso in aggiunta al riposo
compensativo.
Precisa che il dubbio nasce in quanto ritiene che il CCNL
disciplini in modo preciso il trattamento spettante quando
il dipendente lavora durante la domenica interessata alla
consultazione elettorale, mentre non è altrettanto chiara la
disciplina in caso di lavoro svolto durante le altre
domeniche (Regione Piemonte,
parere n. 26/2010 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Procedimento
concorso per soli titoli.
Il Comune di
(omissis) chiede se sia possibile effettuare, tramite
concorso per soli titoli, il passaggio di due dipendenti,
rispettivamente da D3 e B3 orizzontale in D3 e B3
giuridico (Regione Piemonte,
parere n. 25/2010 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Utilizzo graduatoria per assunzione
personale.
Il Comune di
(omissis) con 650 abitanti e con 3 dipendenti in servizio
chiede se, alla luce delle disposizioni vigenti in materia
di personale, possa procedere, attraverso l’utilizzo di una
graduatoria approvata nel 2004, alla sostituzione, nello
stesso anno, di un dipendente che si è dimesso in data
10.01.2009 (Regione Piemonte,
parere n. 19/2010 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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aprile 2010 |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Enti, la valutazione può attendere.
L'obbligo di costituzione di un organismo ad hoc entro il 30
aprile non si applica alle autonomie. Comuni, province e
regioni hanno tempo fino a tutto il 2010.
Gli enti locali e le regioni non devono costituire
necessariamente entro oggi il proprio organismo indipendente
di valutazione. Tale obbligo si applica alle amministrazioni
statali, mentre i comuni, le province e le regioni hanno
tempo fino a tutto il 2010 per approvare le disposizioni
regolamentari e per nominare questo organismo. Nella
regolamentazione delle sue attività non si applicano i
vincoli dettati per le amministrazioni statali, ivi comprese
le indicazioni sulla composizione dettate dalla Commissione
per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle
pubbliche amministrazioni (Civit).
Con il protocollo che tale commissione firmerà con l'Anci,
l'Upi e la Conferenza dei presidenti delle regioni saranno
fissati gli ambiti entro cui gli enti locali saranno
sottoposti alla vigilanza ed all'indirizzo della stessa
Civit. Fino alla entrata in vigore del regolamento che ogni
ente deve approvare, continuerà a svolgere la propria
attività il nucleo di valutazione. Appare opportuno che i
regolamenti disciplino la fase transitoria, in particolare
per l'eventuale inclusione nell'organismo indipendente di
valutazione dei componenti del nucleo e dettino le modalità
di coordinamento con le altre forme di controllo interno ...
(articolo
ItaliaOggi del 30.04.2010, pag. 31 - link a
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Enti
locali, concorsi interni addio. Raffica di chiarimenti della
sezione autonomie. Non retroattive le delibere (in ritardo)
sull'addizionale. Progressioni verticali per non più del 50%
dei posti.
Da quest'anno, gli enti locali non
possono più bandire concorsi interamente riservati al
personale interno ma, per espressa previsione dell'articolo
62 della riforma Brunetta del pubblico impiego, potranno
riservare a questi una quota che non superi il 50% dei posti
messi a concorso. Ciò in quanto l'articolo 91 del Tuel,
nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al
personale dipendente, deve ritenersi abrogato per
incompatibilità con il citato dlgs n. 150/2009.
Lo ha chiarito la Sezione autonomie della Corte dei Conti,
con la
deliberazione 29.04.2010 n. 10.
Concorsi interni addio.
L'articolo 62 della riforma Brunetta dispone che,
dall'1/1/2010, negli enti locali, le progressioni di
carriera si svolgano con le regole del concorso pubblico.
Altresì, è ammesso che al personale già in servizio, in
possesso del titolo di studio previsto per l'accesso
dall'esterno, si possa riservare una quota non superiore al
50% del totale dei posti.
Tuttavia, un ente locale ha sollevato il problema in merito
a una presunta «antinomia» tra quanto appena evidenziato e
il contenuto dell'articolo 31 della stessa norma, ove si
prevede che l'ente deve adeguare i propri regolamenti entro
il 31/12/2010, precisando che, nelle more, agli enti locali
si applicano le disposizioni vigenti. L'ipotesi, pertanto, è
quella di intendere tale disposizione nel senso di una
proroga, legittimando l'ente alla continuazione di procedure
difformi dai principi fissati dal dlgs n. 150/2009 ... (articolo
ItaliaOggi del 30.04.2010, pag. 29 - link a
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Il
medico rischia se non visita il paziente. Circolare di
Brunetta sulle sanzioni, penali e non, per i falsi
certificati.
I medici cadranno sotto la scure del ministro Brunetta se
rilasceranno certificati ai pubblici dipendenti senza averli
opportunamente visitati. Come richiesto, invece, dalla buona
pratica medica che impone di trarre i dati clinici dalla
visita del paziente.
Con la
circolare 28.04.2010 n. 5/2010 il ministro della
funzione pubblica ha dettato i chiarimenti sulla stretta
introdotta dalla riforma che prende il suo nome. Visto che
molte sono state le richieste di delucidazioni giunte al
dicastero dalla categoria.
La nota ripercorre le diverse fattispecie di responsabilità
(penale e non) previste dall'art. 55-quinquies del Testo
unico sul pubblico impiego (modificato dal dlgs 150/2009).
Partendo dalla più grave che prevede la reclusione da uno a
cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro per il medico che
rilascia un certificato falso o falsamente attesta lo stato
di malattia di un dipendente pubblico. In questo caso il
camice bianco concorre nel reato commesso da quest'ultimo
... (articolo
ItaliaOggi del 30.04.2010, pag. 29 - link a
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Il
fondo per la produttività nei questionari dei revisori.
Sempre più attenzione da parte della corte conti sulla
contrattazione integrativa.
Le linee guida e i relativi questionari, che gli organi di
revisione contabile degli enti locali debbono trasmettere
alla Corte dei conti relativamente al bilancio di previsione
2010, contengono una nuova sezione riferita alla
costituzione e ripartizione del fondo per il miglioramento
della produttività dei dipendenti.
Si tratta, come si vedrà nel prosieguo, della sezione 8 del
questionario allegato alla
deliberazione 16.04.2010 n. 9/aut/2010 della
Sezione autonomie della stessa Corte dei Conti.
L'argomento della contrattazione integrativa degli enti
locali ha registrato, negli ultimi anni, un'attenzione
crescente da parte del legislatore e della stessa Corte dei
conti.
La legge finanziaria per il 2006 ha disposto la
trasmissione, da parte del collegio dei revisori dei conti
degli enti locali, di una relazione sul bilancio di
previsione (e una sul rendiconto). Tale adempimento deriva
dall'abolizione dei controlli preventivi di legittimità
sugli atti degli enti e dall'introduzione del cosiddetto
controllo collaborativo della sezione regionale di controllo
della Corte, alla quale i revisori debbono inviare la
relazione. Tale controllo collaborativo si fonda su cinque
capisaldi: sana e corretta gestione, verifica
dell'indebitamento, mantenimento degli equilibri di
gestione, monitoraggio sul patto di stabilità e infine
risultati delle società partecipate ... (articolo
ItaliaOggi del 30.04.2010, pag. 30 - link a
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Limiti
alla mobilità. Brunetta: i mini-enti non sono un serbatoio
di dipendenti. I vincoli alle assunzioni restano fermi.
Le procedure di mobilità non devono
essere utilizzate per aggirare i limiti alle assunzioni e i
vincoli al contenimento della spesa per il personale. Per
questo, bisogna evitare che i comuni con meno di 5.000
abitanti, non soggetti al patto di stabilità e svincolati
dai limiti alle assunzioni, siano utilizzati come un
«serbatoio da cui le altre p.a. possano attingere
dipendenti» aggirando la legge.
Rispondendo alla camera a un'interrogazione della deputata
leghista Giovanna Negro, il ministro della funzione
pubblica, Renato Brunetta, è stato chiaro: le regole in
materia di mobilità tra i vari comparti della p.a. non
possono essere interpretate a maglie larghe perché «la
mobilità, pur rappresentando sempre uno strumento
finanziariamente da privilegiare, si configura in termini di
neutralità di spesa solo se si svolge tra amministrazioni
entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a
tempo indeterminato» ... (articolo
ItaliaOggi del 29.04.2010, pag. 24 - link a
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Il personale nei processi di
esternalizzazione ed internalizzazione di
servizi pubblici locali
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 26.04.2010). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Giro di vite sui turni. La Cassazione dà
torto ai dipendenti di una biblioteca. Indennità se l'orario
è continuativo.
Ai dipendenti della biblioteca comunale
aperta con orario prolungato solo qualche giorno alla
settimana con orario spezzato non può essere erogata
l'indennità di turno prevista dal contratto nazionale di
lavoro. E questa limitazione deve essere mantenuta
nonostante l'alternanza dei dipendenti nei servizi
antimeridiani e pomeridiani.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la
sentenza 07.04.2010 n. 8254.
I dipendenti di un piccolo comune veneziano addetti al
servizio biblioteca hanno richiesto il pagamento
dell'indennità di turno, conseguente al loro particolare
avvicendamento lavorativo nell'ambito del servizio cultura.
In pratica l'orario di apertura della biblioteca è stato
organizzato in modo da consentire una frequentazione del
pubblico su 4 giorni per almeno 10 ore, con pausa pranzo.
Nei restanti due giorni, ovvero il lunedì ed il sabato,
l'orario di apertura per gli utenti è stato invece limitato
a solo 5 ore. Contro il conseguente diniego
dell'amministrazione comunale all'applicazione dell'istituto
economico che ristora il particolare disagio per i
dipendenti in turno, gli interessati hanno proposto ricorso
al tribunale che ha accolto le doglianze evidenziando la
legittimità delle pretese salariali ... (articolo
ItaliaOggi del 23.04.2010, pag. 31 - link a
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
P.a., Brunetta a 360°. La reale portata
della sentenza del tribunale di Torino. Riforma estesa ai
contratti decentrati.
La riforma-Brunetta si applica
integralmente ai nuovi contratti decentrati, col solo limite
dell'impossibilità di modificare l'assetto dei fondi
contrattuali, in assenza della nuova contrattazione
nazionale collettiva.
La sentenza
del Tribunale di Torino 02.04.2010 (si veda Italia Oggi del
12 aprile scorso) non ha affatto sancito l'inapplicabilità
della riforma e, in particolare, dell'istituto del
provvedimento unilaterale sostitutivo del mancato accordo
sindacale, introdotto dall'articolo 40, comma 3-ter, del
dlgs 165/2001.
Il Tribunale si è limitato a considerare come antisindacale
il comportamento del datore di lavoro pubblico che ha negato
l'esplicarsi dei diritti sindacali alle relazioni di
concertazione e informazione fissati dai contratti
decentrati vigenti. L'operazione interpretativa compiuta dal
giudice torinese non si pone per nulla in contrasto con la
riforma ... (articolo
ItaliaOggi del 23.04.2010, pag. 30 - link a
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Certificati, si naviga a vista.
Sui certificati medici telematici la
burocratizzazione rischia di operare solo a metà. Mentre
ancora non si placano le polemiche tra i medici di base
convenzionati col servizio sanitario nazionale, parecchio
recalcitranti ad attuare la previsione della
riforma-Brunetta, e palazzo Vidoni, pare si navighi «a
vista» in merito alla concreta applicazione delle procedure.
Come prevede la circolare 1/2010 della Funzione pubblica,
esplicativa dell'articolo 55-septies, del dlgs 165/2001, si
prevede che il certificato medico telematico sia trasmesso
all'Inps per il tramite del Sistema di accoglienza centrale
(Sac), il servizio già attivato per la trasmissione
telematica dei certificati di malattia dei lavoratori
privati. Tuttavia, anche se il canale di trasmissione
previsto è il medesimo, la procedura non è esattamente
identica a quella valevole per il lavoro privato. In questo
sistema, infatti, destinatario ultimo del certificato di
malattia è lo stesso Inps. L'istituto, infatti, utilizza in
prima persona i certificati ricevuti, per organizzare le
visite di controllo nei confronti dei lavoratori. I
certificati telematici dei medici si fermano presso il reale
beneficiario della comunicazione.
Nel caso del settore pubblico, invece, l'Inps fa solo da
centro di raccolta e, non si capisce ancora in che modo,
smistamento. Proprio la scelta dell'inoltro o, comunque, del
modo di mettere i certificati a disposizione delle
amministrazioni pubbliche si rivela il lato debole della
riforma, assolutamente vaga sul modo col quale i certificati
telematici possano transitare nelle banche dati dei datori
di lavoro pubblici.
Le possibilità alternative sono più di una. La meno efficace
è quella secondo la quale l'Inps dovrebbe organizzarsi per
dirottare quotidianamente i certificati pervenuti dai medici
verso le centinaia di comuni che spesso compongono il
territorio della provincia o, comunque, le decine di comuni
ricadenti nelle agenzie se saranno queste a provvedere; cui
vi saranno da aggiungere le decine di scuole, le Usl, le
aziende ospedaliere, commissariati e uffici periferici dello
stato. Una mole di lavoro imponente, tale da imporre di
dedicare indubbiamente a tempo pieno personale per il solo
compito di dirottare i certificati verso le amministrazioni
destinatarie.
Tale soluzione appare assolutamente impraticabile. L'Inps,
per altro, in questo periodo particolare risulta oltre modo
sovraccarico di lavoro pressata com'è dalle pratiche per
l'erogazione dell'enorme numero di indennità di
disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ed altri
ammortizzatori sociali in deroga, dovuto alla crisi
economica. Un aggravio ulteriore di burocrazia è l'ultima
delle scelte opportune. Tanto è vero che tra le soluzioni
allo studio c'è quella di lasciare i certificati acquisiti
al sistema depositati, in modo che siano inoltrati alle
amministrazioni datrici solo su loro richiesta. Ma, anche in
questo caso la soluzione appare tutt'altro che ottimale.
Essa non allevierebbe il carico dell'Inps e aggiungerebbe
l'ulteriore attività improduttiva della domanda di
consultazione di ciascuna amministrazione.
L'unica soluzione seriamente percorribile appare quella che
l'Inps archivi i certificati pervenuti nel suo portale,
assegnando preventivamente alle amministrazioni codici e
chiavi di accesso, perché siano queste a scaricare
quotidianamente da lì i certificati.
Certo è che comunque sembra mancare un pezzo. Le
amministrazioni sono, poi, tenute a richiedere
sostanzialmente sempre ai servizi di visita fiscale delle
Asl la visita ispettiva. Forse, sarebbe stato meglio pensare
il sistema in modo che i certificati dei medici invece di
passare attraverso l'Inps giungessero direttamente ai
servizi ispettivi del servizio sanitario e per conoscenza
alle amministrazioni, valendo già automaticamente come input
per l'avvio dei controlli. In questo modo si sarebbero
effettivamente risparmiati passaggi burocratici eccessivi e
forse inutili. Non resta che aspettare auspicabili
evoluzioni e revisioni del sistema (articolo ItaliaOggi del
23.04.2010, pag. 30). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO: PROGRESSIONE
DI CARRIERA? SOLO SE MERITATA...
1. Pubblico impiego - Mansioni -
Superiori - Svolgimento - Effetto - Progressione di carriera
- Non sussiste - Ragioni.
2. Pubblico impiego - Inquadramento - In una superiore
qualifica - Condizioni necessarie - Ragioni.
1.
Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto alla
qualifica di quadramento dei pubblici dipendenti deve
ritenersi del tutto irrilevante ai fini della progressione
della carriera e ciò in ragione del fatto che il rapporto di
pubblico impiego è connotato (tra l'altro) dai principi di
imparzialità, efficienza e buon andamento di cui agli
articoli 97 e 98 della costituzione; principi che implicano
la necessità che ogni passaggio di qualifica formale avvenga
tramite procedura selettiva.
2.
Nell'ambito del pubblico impiego, in difetto di una
specifica e puntuale disciplina legislativa o contrattuale,
deve ritenersi non consentito l'inquadramento automatico
nella qualifica superiore solo perché muta la pianta
organica; ciò in quanto occorre a tal fine sempre una
procedura concorsuale finalizzata all'individuazione del
dipendente più meritevole ad occupare il posto oggetto di
nuova istituzione (massima tratta da http://mondolegale.it -
TAR Veneto, Sez. III,
sentenza 20.04.2010 n. 1429 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
A proposito di ... Progressioni
verticali nel comparto Autonomie Locali e di
applicazione della legge 150/2009. La Corte
dei Conti della Lombardia conferma la
normativa vigente
(CISL-FPS di Bergamo,
nota 19.04.2010). |
|
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
C. Rapicavoli,
Controlli in materia di contrattazione integrativa -
Obblighi di pubblicità e di trasmissione all'ARAN e al CNEL
(link a www.ambientediritto.it). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO:
C. Rapicavoli,
Incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti Locali
- Applicabilità dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 dopo
l'entrata in vigore del Decreto brunetta - Parere della
Corte dei Conti della Lombardia (link a
www.ambientediritto.it). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO:
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia
all’Inps. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative
(INPS,
circolare 16.04.2010 n. 60 - link a www.inps.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Enti, progressioni verticali legittime.
La Corte conti della Lombardia sposa la linea interpretativa
dell'Anci. Ma restano i dubbi. Concorsi riservati ok fino al
recepimento della riforma Brunetta.
Apertura per le progressioni verticali negli enti locali,
secondo la Corte dei Conti, Sez. delle autonomie locali
della Lombardia.
Il
parere 18.03.2010 n. 375, riprendendo alcune
delle considerazioni proposte dalle linee interpretative
redatte dall'Anci sulla riforma Brunetta, afferma che le
amministrazioni locali attualmente potrebbero porre in
essere concorsi interamente riservati, essendo solo
obbligate «a recepire entro il 31.12.2010 nei propri
ordinamenti i principi introdotti dal dlgs 150/2009 avendo
cura di assicurare il massimo rispetto dei parametri
costituzionali stabiliti in materia di accesso e tenuto
conto che le procedure di cui all'art. 91, 3° comma Tuel
assumono carattere residuale e limitato a particolari
profili e figure professionali caratterizzate da una
professionalità acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente».
In poche parole, fino all'eventuale recepimento, gli enti
locali potrebbero ancora, sia pure in via eccezionale e
limitata, dedicare progressioni verticali a particolari
figure. Questo, perché occorre valorizzare due elementi ...
(articolo
ItaliaOggi del 16.04.2010, pag. 41 - link a
www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO:
Dirigenti locali, incarichi motivati. La
Corte conti Lombardia per prima dirime il contrasto tra la
riforma Brunetta e il Tuel. Gli enti devono spiegare il
ricorso a professionalità esterne.
Gli enti locali debbono adeguare la
propria disciplina degli incarichi dirigenziali a tempo
determinato alle disposizioni dell'articolo 19 del dlgs
165/2001, anche se l'articolo 110 del Tuel è da considerare
ancora vigente.
La Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la
Lombardia col
parere 17.03.2010 n. 308 è la prima autorità
giurisdizionale a pronunciarsi sulla delicata questione
dell'incidenza della riforma-Brunetta nei confronti degli
incarichi dirigenziali a contratti di comuni e province ...
(articolo
ItaliaOggi del 14.04.2010, pag. 26 - link a
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Sulla licenziabilità o meno di un
tecnico comunale per aver assunto un
rapporto di lavoro part-time con un altro
ente locale senza la prescritta
autorizzazione, per aver sottoscritto in
qualità di tecnico libero professionista un
progetto ed una perizia per ottenere un
contributo per la ricostruzione di un
immobile in una frazione dello stesso comune
di (OMISSIS), per avere posto in essere una
serie di omissioni ed irregolarità nello
svolgimento dei suoi compiti amministrativi,
e per aver svolto attività libero
professionale, anche in altri comuni, senza
preventiva autorizzazione.
La controversia ha per oggetto
l'impugnazione, da parte dell'ing. I.C., del
licenziamento intimatogli dalla comune di
(OMISSIS), di cui era dipendente in qualità
di (OMISSIS) dell'ufficio tecnico, per una
serie di irregolarità che gli erano state
addebitate e in particolare per aver assunto
un rapporto di lavoro part-time con un altro
ente locale senza la prescritta
autorizzazione, per aver sottoscritto in
qualità di tecnico libero professionista un
progetto ed una perizia per ottenere un
contributo per la ricostruzione di un
immobile in una frazione dello stesso comune
di (OMISSIS), per avere posto in essere una
serie di omissioni ed irregolarità nello
svolgimento dei suoi compiti amministrativi,
e per aver svolto attività libero
professionale, anche in altri comuni, senza
preventiva autorizzazione ... (Corte di
Cassazione, Sez. civile lavoro,
sentenza 12.04.2010 n. 8642 -
link a
www.astrid-online.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Riforma
Brunetta, solo in pochi non riceveranno premi. Chi si
colloca nella fascia di merito più bassa potrà partecipare
al trattamento accessorio.
Anche i dirigenti e i dipendenti degli enti locali e delle
regioni collocati nella fascia di merito più bassa possono
partecipare al trattamento economico accessorio collegato
alle performance a condizione che vi sia comunque una
significativa differenza rispetto ai colleghi collocati
nelle fasce più alte. Occorre creare delle specifiche fasce,
differenziate da quelle dei dirigenti e dei dipendenti, per
i titolari di posizione organizzativa sia negli enti
sprovvisti di dirigenti che in quelli in cui tali figure
sono presenti.
Il testo del decreto cd Brunetta sembra inoltre consentire
agli enti locali di suddividere il personale in fasce
articolate anche per la varie articolazioni organizzative.
Si deve ricordare che gli enti locali che hanno fino a
cinque dirigenti e quelli che hanno fino a otto dipendenti
non devono dare corso alla suddivisione in fasce. Infine
sembra che anche negli enti locali si debba procedere alla
contrattazione decentrata prima della decisione
regolamentare ... (articolo
ItaliaOggi del 09.04.2010 - link a
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: SOSPENSIONE
CAUTELARE DEL PUBBLICO DIPENDENTE.
1. Pubblico impiego - Procedimento
disciplinare - Rapporti con il giudizio penale - Sospensione
cautelare - Natura - Conseguenze - Ragioni.
2. Pubblico impiego - Procedimento disciplinare - Rapporti
con il giudizio penale - Conclusione di quest'ultimo -
Effetti sull'attività della p.A..
3. Atto amministrativo - Discrezionalità
- Obblighi partecipativi - Non sussistono - Casi - Ragioni.
1.
Il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del
pubblico dipendente ristretto in vincoli per misure penali è
privo di carattere sanzionatorio e, finché dura la misura
interdittiva, esso è giustificato dall'impossibilità di
esecuzione della prestazione nel periodo della custodia
cautelare.
Cessata quest'ultima, il perdurare della sospensione dal
servizio acquista ragion d'essere e presupposti diversi,
riferibili alla prioritaria esigenza di tutela
dell'immagine, del prestigio e, in certi casi, anche della
sicurezza dell'Amministrazione (Cons. Stato, sez. V,
14-05-2003 n. 2557; TAR Basilicata Potenza, sez. I,
09-07-2008 n. 384).
2.
E' pacifico che, quando il dipendente pubblico è sospeso dal
servizio perché raggiunto da un'ordinanza di custodia
cautelare, l'Amministrazione datrice non sia obbligata a
riammetterlo automaticamente in servizio, al momento in cui
venga meno la misura interdittiva.
Viceversa, l'Amministrazione deve effettuare una valutazione
discrezionale di fatti e comportamenti ascritti alla
responsabilità del proprio dipendente e, in relazione alla
gravità dei medesimi, potrà decidere di non riammetterlo in
servizio, per evitare che la riammissione rechi turbamento o
nocumento all'attività pubblica e l'eventuale risonanza
ambientale nuoccia all'immagine di essa (TAR Campania
Napoli, sez. VI, 03-05-2007 n. 4656).
3.
Allorché la sospensione cautelare dal servizio, sia adottata
con valutazione discrezionale dell'Amministrazione circa il
comportamento posto in essere dal proprio dipendente, in
condizioni di urgenza e celerità, stante la preminente
esigenza di tutelare gli interessi di rilievo pubblico
coinvolti e il prestigio dell'Amministrazione,
potenzialmente compromesso dalla condotta del dipendente, è
comprensibile come il relativo procedimento non sia gravato
dagli obblighi partecipativi e dalle garanzie di cui agli
artt. 7 e 8, L. n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. VI,
11-01-2010 n. 19) (massima tratta da http://mondolegale.it -
TAR Molise,
sentenza 08.04.2010 n. 176 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Il sistema di monitoraggio del
lavoro flessibile nella pubblica
amministrazione
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 06.04.2010). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Il certificato medico di malattia
nella p.a.
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 06.04.2010). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO:
C. A. Sirna - A. Sirna - M. Sirna,
Pubblica Amministrazione. Affidamenti incarichi
dirigenziali. Ipotesi di spoils system di fatto legiferate.
Riflessioni sulla costituzionalità delle medesime
(link a www.diritto.it). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO:
Millantando credito presso un pubblico
ufficiale - Nozione - Delitto del privato contro la P.A. -
Reato di cui all’art. 346 c.p. c.2° - Configurabilità nella
forma tentata - Elementi.
L'art. 346 cod. pen., com'è noto, sanziona la condotta di
chi, millantando credito presso un pubblico ufficiale riceve
o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra
utilità, come prezzo della propria mediazione (comma 1)
ovvero come prezzo per comprare il favore del pubblico
ufficiale o per remunerarlo (comma 2).
Trattasi di un delitto del privato contro la pubblica
amministrazione il cui retto e imparziale funzionamento
costituisce l'oggetto della tutela. Per integrare la
fattispecie tipica, ed in particolare l'ipotesi -ravvisata
nei casi di specie nella forma tentata- prevista dal secondo
comma dell'art. 346 (che costituisce ipotesi autonoma di
reato e non aggravante: v. Cass., sez. VI, 20/02/2006 n.
22248, Ippaso e altri) è irrilevante che l'iniziativa parta
dalla persona cui è richiesto di corrispondere il danaro o
l'utilità (Cass., sez. VI, 22/02/2005 n. 11441, Sammartano)
e neppure è richiesto che l'agente indichi nominativamente i
funzionari o impiegati che devono essere comprati o
remunerati (Cass., sez. VI, 27/01/2000 n. 2645, Agresti e
altro; Cass. 17/06/1999 n. 9425, Fatone) (Corte di
Cassazione, Sezz. Unite Penali,
sentenza 02.04.2010 n. 12822 - link a
www.ambientediritto.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
PERSONALE/ Anche negli enti locali non
trova ostacoli l'applicazione del decreto 165/2001.
Contratto anche senza sindacato. Subito operante il potere
unilaterale dell'amministrazione.
Il potere di fissare unilateralmente i contenuti della
contrattazione in assenza di accordo con la parte sindacale
opera da subito e non è condizionato dalla definizione dei
tempi della negoziazione, da parte dei contratti collettivi.
Per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli
enti locali, è immediatamente possibile e doveroso applicare
l'articolo 40, comma 3-ter, del dlgs 165/2001, come
novellato dal dlgs 150/2009, ai sensi del quale «al fine
di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della
funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la
stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
l'amministrazione interessata può provvedere, in via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino
alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis».
Ha espresso una tesi diversa l'Anci nelle Linee guida
sull'applicazione della riforma Brunetta all'ordinamento
locale.
Secondo l'associazione, l'articolo 40, comma 3-ter potrebbe
essere applicato solo una volta che i prossimi contratti
collettivi nazionali abbiano definito il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata, al cui spirare le
parti potranno assumere le rispettive prerogative e libertà
di iniziativa e decisione. Tale presupposto all'unilaterale
decisione sarebbe richiesto dall'articolo 40, comma 3-bis,
ultimi due periodi, ai sensi del quale “i contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata”. Alla scadenza del termine
le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
Detta interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa.
In primo luogo, si deve osservare che il comma 3-ter non
contiene alcun condizionamento espresso della sua
operatività rispetto alla contrattazione collettiva. Né tale
rapporto di presupposizione della previsione espressa del
termine delle sessioni negoziali può, in via interpretativa,
essere desunto. Infatti, il comma 3-bis si limita a fissare
per la contrattazione collettiva di tutti i comparti un
contenuto obbligatorio: il termine delle sessioni negoziali.
Null'altro.
C'è da osservare, per altro, che per il comparto regioni
autonomie locali il Ccnl 01/04/1999, all'articolo 4, comma
4, già determina in 30 giorni, prorogabili di altri 30, la
durata delle sessioni. Sicché, la norma contenuta nel comma
3-bis dell'articolo 40 per regioni ed enti locali non
avrebbe che valore ricognitivo. È erroneo ritenere che la
durata della sessione prevista dall'articolo 4, comma 4, del
Ccnl riguardi solo le materie non soggette ad obbligo di
stipulazione. La durata vale per l'intera gamma delle
trattative; per le materie non soggette ad obbligo di
stipulazione alla scadenza il contratto consente alle parti
di riassumere le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
In secondo luogo, si deve sottolineare come non vi sia
alcuna relazione tra la durata delle sessioni negoziali e il
potere di definire unilateralmente i contenuti della
contrattazione decentrata. Lo scopo della previsione dei
termini delle sessioni negoziali è definire su quali ambiti
della contrattazione esista un obbligo a contrattare e su
quali altri un obbligo a stipulare.
Nel primo caso, una volta scaduto il termine della sessione,
le parti possono autonomamente riassumere la libertà di
iniziati. Nel caso, invece, della sussistenza dell'obbligo a
stipulare, no: le parti sono tenute comunque a giungere alla
prestazione del consenso. Ovviamente, l'articolo 40, comma
3-ter, esplica effetti solo per il caso di materie sulle
quali sussista un obbligo a stipulare. Infatti, la norma si
riferisce espressamente al mancato raggiungimento
dell'accordo per stipulare un contratto decentrato. In
questo caso, il termine della sessione risulta indifferente:
le parti dovrebbero comunque perseguire l'accordo, anche a
oltranza.
In ogni caso, essendo già previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale del comparto regioni-autonomie locali
l'obbligo a stipulare esclusivamente per le materie aventi
ad oggetto i criteri per destinare le risorse finanziarie ai
vari istituti del trattamento economico accessorio, risulta
evidente che nel caso di mancato accordo su questi ambiti,
le amministrazioni possono già agire unilateralmente, per
scongiurare pregiudizi alla continuità ed efficienza dello
svolgimento delle loro funzioni. Non è assolutamente
necessario che intervenga una nuova contrattazione
collettiva nazionale in merito, perché la durata delle
sessioni è già fissata.
E, comunque, l'articolo 40, comma 3-ter ha l'evidente fine
di evitare sessioni contrattuali infinite, causate spesso da
pregiudiziali alla stipulazione illegittime (come clausole
per accordarsi su materie non comprese nella contrattazione,
quali le progressioni orizzontali), che rischiano di indurre
le amministrazioni ad accettare condizioni in violazione dei
vincoli alla contrattazione (articolo ItaliaOggi del
02.04.2010, pag. 31). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Il
bando di concorso va pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Tutta la procedura di un concorso
pubblico è illegittima se il relativo bando non è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Lo afferma il Consiglio di Stato, Sez. V, con la
sentenza 16.02.2010 n. 871.
Il Collegio avvia le mosse dall'esame dell'art. 4 del dpr n.
487/1994 che prescrive la pubblicazione del bando di
concorso per l'accesso all'impiego pubblico nella Gazzetta
Ufficiale ed in particolare, per gli enti locali, prevede la
possibilità di sostituire la pubblicazione del bando con
l'avviso di concorso contenente gli estremi del bando e
l'indicazione della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (comma 1-bis).
«Né tale disposizione», prosegue la sentenza, «può
considerarsi in contrasto con l'art. 35, comma 3, lett. a),
del dlgs n. 165/2001, recante principi in materia di
procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni,
che si limita a prescrivere “adeguata pubblicità della
selezione”, senza nulla specificare in ordine alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».
«Invero», concludono i giudici di Palazzo Spada, «le
disposizioni di dettaglio contenute nella fonte
regolamentare servono a completare la norma di rango
legislativo, costituendone coerente e conforme
specificazione; esse non possono, pertanto essere
disapplicate, in quanto conformi alla norma di rango
superiore ed allo stesso dettato degli articoli 51 e 97
della Costituzione, che garantiscono il diritto di accesso
agli impieghi pubblici di tutti i cittadini su di un piano
di parità, esercitabile solo attraverso un sistema di
pubblicità che favorisca la massima partecipazione»
(articolo ItaliaOggi dell'01.04.2010, pag. 20). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi
pubblici - Procedimento - Commissioni
esaminatrici - Natura - Collegio perfetto -
Rettifica del verbale - Assenza di uno o più
commissari - Effetti - Senza riconvocazione
della Commissione - Illegittima.
Stante la natura di collegio perfetto delle
Commissioni di concorso nell'assunzione
delle determinazioni rilevanti, deve
escludersi che la rettifica del verbale
effettuata senza una formale riconvocazione
della Commissione medesima e senza che siano
presenti tutti i componenti -soprattutto
qualora manchi proprio il soggetto
verbalizzante oltre ad un commissario- possa
atteggiarsi alla stregua di un legittimo
esercizio del potere di autotutela
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 01.04.2010 n.
848 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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marzo 2010 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Diventa operativa la trasmissione
telematica del certificato di malattia nelle
pubbliche amministrazioni
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 31.03.2010). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
C. Rapicavoli,
Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia
(link a www.ambientediritto.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Pubblico impiego, i certificati medici telematici.
A partire dal 19.06.2010 in caso di assenza per malattia dei
lavoratori pubblici, i certificati medici dovranno essere
inviati esclusivamente per via telematica.
La nuova procedura è già attiva dal 19 marzo, ma si prevede
un periodo transitorio di tre mesi, durante il quale è
ancora possibile ai medici rilasciare il documento in forma
cartacea, per permettere a tutti di abilitarsi e adattarsi
alle nuove regole.
Il Ministero della salute, con decreto del 26.02.2010
pubblicato nella G.U. n. 65 del 19.03.2010, ha definito le
modalità tecniche per la predisposizione e l'invio
telematico dei dati delle certificazioni di malattia al
sistema di accoglienza centralizzata (SAC). Trascorsi 15
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta il medico curante può
procedere all'invio on line.
I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i
due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia,
ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni
di malattia alle proprie amministrazioni.
Infatti l'invio telematico soddisfa tale l'obbligo; rimane
fermo, invece, l'obbligo di segnalare tempestivamente la
propria assenza e l'indirizzo di reperibilità
all'amministrazione per i successivi controlli medico
fiscali (link a www.governo.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Il ticket restaurant? Fa reddito.
Risoluzione delle Entrate con risposte in materia di
trattamento del lavoro dipendente. Niente esenzione una
volta superata la soglia di 5,29 euro.
L'importo nominale dei ticket restaurant che eccede il
limite di 5,29 euro concorre alla formazione del reddito di
lavoro dipendente. I beni ed i servizi acquistati dal datore
di lavoro in virtù di particolari convenzioni e
successivamente offerti ai dipendenti costituiscono reddito
di lavoro dipendente sulla base del minor prezzo di acquisto
che il datore steso è riuscito ad ottenere dai propri
fornitori.
Sono due precisazioni contenute nella
risoluzione 29.03.2010 n. 26/E dell'Agenzia delle
Entrate dedicata alla risposta ai quesiti presentati durante
un recente forum in materia di redditi di lavoro dipendente
... (articolo
ItaliaOggi del 30.03.2010 - link a
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Più
soldi a chi rispetta il Patto.
Gli enti locali possono prevedere risorse aggiuntive alla
contrattazione decentrata solo a condizione di aver
rispettato il patto di stabilità sia negli anni precedenti,
sia nell'anno in corso.
Lo chiarisce la Corte dei conti, Sez. regionale di controllo
del Veneto, con il
parere 26.03.2010 n. 38/2010, in risposta ad un
quesito posto da un comune in merito alle modalità di
attuazione dell'articolo 40, comma 3-quinquies, del dlgs
165/2001, come recentemente modificato dal dlgs 150/2009.
Detta disposizione stabilisce che «gli enti locali
possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione
integrativa nei limiti stabiliti dalla comunicazione
nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati
per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni ... in
ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto
di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della
spesa» ... (articolo
ItaliaOggi del 30.04.2010, pag. 32 - link a
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Trasmissione per via telematica
dei certificati di malattia dei dipendenti
pubblici - Il via dal 03.04.2010
(CISL-FPS di Bergamo,
nota 25.03.2010). |
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ATTI
AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO:
Trasparenza sui dati sensibili. Il
principio formulato dal Tar Piemonte: conta la necessità di
difendersi in giudizio. Al dipendente copia dei documenti
relativi al collega.
Il dipendente di un ente pubblico può
avere copia dei documenti di servizio relativi a un collega
se necessari per difendersi in un giudizio.
Questo il principio formulato dal TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 22.03.2010 n. 1553, che ha accolto il
ricorso di una infermiera dipendente Asl, la quale si è
lamentata di una disparità di trattamento con un suo
collega, cui era stato riconosciuto di computare ai fini
pensionistici un certo emolumento. Da qui la richiesta di
avere la documentazione del collega con la motivazione di
poterli utilizzare in causa, facendo valere, appunto, la
grave disparità di trattamento subita rispetto a detto
funzionario.
L'Asl ha negato la copia della documentazione per due
motivi: l'opposizione dell'interessato, informato della
richiesta di accesso; la esigenza di tutela della privacy
del collega.
É seguito il ricorso al Tar Piemonte, che ha bocciato la
decisione dell'Azienda sanitaria.
La sentenza ricostruisce il quadro normativo, in cui la
norma più importante è l'articolo 24 della legge 241/1990.
Da questo quadro emerge il principio per cui la riservatezza
cede rispetto al diritto di accesso esercitato per la difesa
di un interesse giuridico, e nei limiti in cui ciò sia
necessario alla difesa di quell'interesse, anche nel caso di
dati sensibili di terze persone; soltanto quando vengano in
rilievo dati super sensibili, attinenti allo stato di salute
e alla vita sessuale, si richiede che l'accesso sia
preordinato a tutelare una situazione giuridica di rango
almeno pari a quello della persona cui si riferiscono tali
dati.
Il quadro normativo vede bilanciato il diritto alla
trasparenza amministrativa con i diritto alla privacy, dando
prevalenza al primo quando il cittadino ha bisogno dei
documenti per far valere un suo diritto o interesse. Il
diritto di difesa, infatti, ha rilevanza costituzionale.
Lo stesso principio è stato utilizzato, ad esempio, per
ammettere l'accesso di un dirigente della pubblica
amministrazione agli atti relativi al trattamento economico
accessorio dei colleghi (documentazione necessaria o utile
per comparare i trattamenti retributivi e verificare
eventuali disparità di trattamento, TAR Lazio Roma, sez. II,
08.04.2008, n. 2936).
Applicando gli stessi principi il Tar Piemonte ha affrontato
il caso in esame.
Sul punto la sentenza precisa che la semplice sussistenza di
esigenze di tutela di dati personali di terzi non può
costituire ragione in sé ostativa all'esercizio del diritto
di accesso funzionale alla tutela di un interesse giuridico
del richiedente. Questo vale anche quando l'accesso ha ad
oggetto dati sensibili: l'accesso va ugualmente consentito,
sia pure nei limiti in cui sia strettamente indispensabile a
tutelare l'interesse giuridico del richiedente; mentre
soltanto in caso di dati “sensibilissimi” attinenti
allo stato di salute o alla vita sessuale dei terzi, esso
può essere escluso quando l'interesse azionato dal
richiedente non sia di rango almeno pari a quello del terzo.
Anche in quest'ultimo caso la legge non impone un divieto
assoluto, ma impone un bilanciamento tra diverse posizioni.
Per motivare un diniego all'accesso la Pubblica
Amministrazione deve, dunque, indicare specificamente quali
siano i dati personali meritevoli di tutela, specificare se
si tratta di di dati sensibili sensibili o sensibilissimi
del controinteressato. Con riferimento a queste ultime
categorie di dati il Tar rileva che il diniego potrebbe
essere astrattamente legittimo, se non sono presenti le
ragioni di necessità o se manca il presupposto dei diritti
di pari rango. Se, invece, si tratta di semplici dati
giuridici ed economici di un collega il rigetto della
domanda di accesso deve considerarsi illegittimo.
Se l'amministrazione si limita a indicare genericamente la
tutela della riservatezza, quale motivo ostativo
all'accesso, il rigetto è illegittimo. Non a caso l'Asl in
questione è stata condannata a riesaminare la richiesta
dell'infermiera (articolo ItaliaOggi dell'01.04.2010, pag.
36). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
EE.LL.: cosa cambia nel sistema
di valutazione secondo le linee guida ANCI
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 22.03.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Collegato al lavoro: uno schiaffo
all'art. 18 dello statuto dei lavoratori
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 22.03.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Passaggio diretto di personale mediante
procedure di mobilità tra amministrazioni
diverse, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.
30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni. Applicazione dei limiti in
materia di assunzioni e vincoli sulla spesa
di personale (parere
UPPA 19.03.2010 n. 13731 di prot.). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Art.
55-septies del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, introdotto
dall'art. 69 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 - Trasmissione
per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni
operative (circolare
19.03.2010 n. 1/2010 - link a
www.innovazionepa.gov.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Nell'ambito del lavoro subordinato
pubblico le mansioni superiori svolte da un dipendente sono
irrilevanti ai fini economici, giuridici e di progressione
di carriera.
La giurisprudenza ha da tempo rilevato (ex multis,
con specifico riferimento ai dipendenti comunali, Cons.
Stato, V, 10.02.2004 n.451; V, 10.08.2000 n. 4399) che
nell'ambito del lavoro subordinato pubblico e salvo che la
legge non disponga espressamente altrimenti, le mansioni
svolte da un dipendente, superiori a quelle corrispondenti
alla qualifica formalmente posseduta, sono irrilevanti ai
fini economici, giuridici e di progressione di carriera, in
quanto, per un verso ed a differenza dell'impiego privato,
gli interessi coinvolti nel rapporto di pubblico impiego
sono indisponibili e le qualifiche e le mansioni non sono
oggetto di libere determinazioni dei funzionari
amministrativi, sotto altro profilo, l'indennità per lo
svolgimento di mansioni superiori non può considerarsi
spettante neppure in base all'art. 2041 c.c., atteso che le
norme imperative che fissano le retribuzioni dei pubblici
dipendenti accordano specifiche azioni in presenza dei
relativi presupposti, sicché non è configurabile la
proponibilità dell'azione sussidiaria di arricchimento senza
causa (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 16.03.2010 n. 1510 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Niente visite fiscali ai lavoratori
esenti. Parere Uppa sulle assenze per malattia.
Il dipendente pubblico esente, in quanto
affetto da grave patologia, dall'obbligo di reperibilità in
caso di assenza dal lavoro, non può ricevere la visita
fiscale se ha ha trasmesso all'amministrazione di
appartenenza tutta la documentazione relativa alla causa di
servizio, all'accertamento legale dell'invalidità o alla
causa di infortunio. In caso contrario l'amministrazione
deve richiedere l'accertamento fin dal primo giorno di
assenza. E in ogni caso il dipendente sarà sempre tenuto a
comunicare l'assenza all'ufficio di appartenenza
«tempestivamente e all'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui si verifica».
A dettare i chiarimenti sulla nuova
disciplina delle assenze per malattia
introdotta dalla riforma Brunetta è la
stessa Funzione pubblica con il
parere
UPPA
15.03.2010 n. 12567 di prot..
L'Ufficio personale pubbliche amministrazioni ha risposto a
un quesito del ministero della difesa che chiedeva lumi
sulla obbligatorietà della richiesta di accertamento dello
stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i quali
ricorre una delle circostanze di esenzione dall'obbligo di
reperibilità previste dall'art. 2 del decreto ministeriale
18.12.2009 n. 206.
Il provvedimento (si veda ItaliaOggi del 19.12.2009) in
vigore da febbraio ha operato un giro di vite sulle fasce di
reperibilità che sono passate da quattro a sette ore. E ha
al contempo elencato alcune fattispecie di esclusione
dall'obbligo di reperibilità che scattano, per esempio, in
presenza di patologie molto gravi (che richiedono la cura
mediante terapie salvavita) o malattie di cui la p.a. ha già
avuto conoscenza.
«Le ipotesi di esclusione», spiega il dipartimento
guidato da Antonio Naddeo, «sono motivate da esigenze di
economicità dell'azione amministrativa» ed evitano alla
p.a. «una duplicazione di attività, lì dove un
accertamento è stato già effettuato ovvero una conoscenza
già acquisita». Ma ciò non toglie che vadano rispettati
alcuni passaggi formali indispensabili come la trasmissione
della documentazione.
Se questo adempimento è stato osservato, chiarisce l'Uppa, «l'amministrazione
si astiene dal richiedere la visita fiscale poiché il
controllo potrebbe risultare infruttuoso». In caso
contrario, «l'amministrazione deve richiedere
l'accertamento sin dal primo giorno di assenza».
Nessuna sanzione, infine, per il dipendente esente da
reperibilità che non venga trovato in casa dall'incaricato
della Asl (articolo ItaliaOggi del 16.03.2010, pag. 21). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Manuale Inail: il Medico Competente e gli Addetti ai
Videoterminali.
L’INAIL ha reso disponibile l'edizione 2010 del manuale “Il
Medico Competente e gli Addetti ai Videoterminali”.
L’aggiornamento si è reso necessario alla luce
dell'emanazione delle nuove normative sulla prevenzione nei
luoghi di lavoro (Testo unico della sicurezza -D.Lgs.
81/2008- e recenti aggiornamenti D.Lgs. 106/2009) che hanno
introdotto alcune novità per quanto riguarda la sorveglianza
sanitaria ed il giudizio di idoneità nell’attività del
medico competente.
Il manuale è dedicato sia agli addetti al videoterminale che
al medico competente ... (link a www.acca.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Ministero dell'Interno in merito
alla possibilità di procedere, a seguito
della legge di conversione del d.l.
194/2009, alle assunzioni di personale
autorizzate con DPCM 23.04.2009 e con DPR
28.08.2009, nonché di poter attuare le
procedure di mobilità pubblicate nella G.U.
4^ serie speciale Concorsi ed esami del
30.09.2008
(parere
UPPA 15.03.2010 n. 12694 di prot.). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Progressioni verticali negli enti
locali: possibili fino al 31.12.2010
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 15.03.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
L'applicazione delle fasce di
merito negli enti locali
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 15.03.2010). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Collegato al lavoro: la revisione
dei rapporti di lavoro a tempo parziale
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 15.03.2010). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Gli enti possono assumere l'8% di
dirigenti a termine.
La percentuale dei dirigenti che gli
enti locali possono assumere con contratto a tempo
determinato, a seguito dell'entrata in vigore del dlgs
150/2009, è dell'8%.
Il nuovo testo dell'articolo 19 del dlgs 165/2001, al comma
6-ter, estende agli enti locali l'applicazione del
precedente comma 6, che consente alle amministrazioni
statali di coprire con contratti a tempo determinato il 10%
della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia; tale
percentuale scende all'8% per i dirigenti di seconda fascia.
Negli enti locali si pone il problema di quale percentuale
prendere in considerazione. Piuttosto diffusa è
l'interpretazione estensiva secondo la quale, in assenza di
una distinzione tra dirigenti in fasce, occorrerebbe sommare
le due percentuali; sicché negli enti locali sarebbe del
18%.
L'assunto, tuttavia, non è condivisibile. Nello stato il
conto del personale riferito al 2008 ha censito 317
dirigenti di prima fascia e 2.850 dirigenti di seconda
fascia. Complessivamente, dunque, nello stato, a dotazioni
invariate, potrebbero essere assunti a contratto 32
dirigenti di prima fascia e 228 dirigenti di seconda fascia.
Sommando i due risultati, su un totale di 3.167 dirigenti
(tra prima e seconda fascia) potrebbero essere reclutati a
tempo determinato 260 dirigenti, pari all'8,21%
complessivamente. Si dimostra, dunque, che la somma delle
due percentuali risulterebbe una falsa applicazione della
norma ed una soluzione illegittima. Infatti, L'incidenza
della percentuale di assunzione di dirigenti di prima fascia
è bassissima, dato il numero estremamente contenuto di tali
dirigenti.
La soluzione, allora, è automatica: alla dirigenza locale
non può che applicarsi la percentuale dell'8% prevista dal
primo periodo dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001,
riguardante la dirigenza di seconda fascia. Al limite
potrebbe considerarsi opportuno l'arrotondamento ed
ammettere per gli enti locali una percentuale di incarichi a
soggetti non appartenenti ai ruoli del 10%. Occorrerebbe,
tuttavia, una disposizione normativa chiara in materia
(articolo ItaliaOggi del 12.03.2010, pag. 31). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Visite fiscali dal volto umano.
Il lavoratore a casa in malattia è
assente giustificato se alla visita fiscale non viene
trovato a casa perché è andato a trovare la mamma malata.
La legittimità dell'assenza, dice la Cassazione, deriva
dalla «esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare
senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti
etico sociali garantiti dalla Costituzione». In questo
modo, la sezione lavoro ha respinto il ricorso dell'Inps che
non voleva riconoscere l'indennità di malattia a un
lavoratore fiorentino, Luca G., non trovato a casa dal
medico fiscale nella fascia oraria prevista per le visite.
L'assenza da casa, nonostante la malattia, era dovuta al
fatto che Luca G. si era recato a fare visita alla mamma
ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione a
seguito di un intervento cardiochirurgico. Intrappolato nel
traffico, era rincasato non in tempo per la visita fiscale.
Da qui il rifiuto dell'Inps di riconoscerli l'indennità di
malattia pari a dieci giorni.
A Luca G. già la Corte d'appello di Firenze, nel giugno
2006, aveva dato ragione. Inutile il ricorso della
previdenza in Cassazione, volto a dimostrare che la
legittimità dell'assenza non può essere giustificata da un
discorso di «utilità morale».
Piazza Cavour, nella sentenza 5718, ha respinto il ricorso
dell'Inps e ha evidenziato che «la situazione addotta dal
lavoratore e accertata dal giudice configura un'esigenza di
solidarietà e di vicinanza familiare senz'altro meritevole
di tutela nell'ambito dei rapporti etico sociali garantiti
dalla Costituzione».
Insomma, il lavoratore non ha fatto altro che recarsi dalla
madre malata per darle un «sostegno morale e di vicinanza»
tale da giustificare la sua assenza alla visita fiscale
(articolo ItaliaOggi dell'11.03.2010, pag. 28). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Malato,
ma non era a casa. Scusato: stava da mamma.
Il lavoratore assente per malattia, che non si fa trovare in
casa dal medico fiscale, non è sanzionabile se è andato a
fare visita alla madre ricoverata in ospedale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con la
sentenza 09.03.2010 n. 5718.
La pronuncia fornisce un ulteriore chiarimento su come debba
interpretarsi la normativa che prevede la trattenuta
dell'intera giornata di retribuzione per chi si assenta
durante le ore di reperibilità. E si aggiunge a un'altra
sentenza, emanata dalla Corte costituzionale, con la quale è
stato stabilito che la trattenuta non può essere disposta
fino a quando il medico fiscale non abbia fatto un ulteriore
tentativo e che anche questo sia andato a vuoto (78/88).
La Cassazione, peraltro, fin dal 2004 ha spiegato che
l'assenza alla visita di controllo, per non essere
sanzionata dalla perdita del trattamento economico di
malattia «può essere giustificata, oltre che dal caso di
forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non
insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non
osservata, la lesione di beni primari, abbia reso
indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato,
secondo un accertamento riservato al giudice del merito (n.
22065/2004)».
Ma questa volta si è spinta a decidere anche nel merito,
rigettando il ricorso e chiarendo ulteriormente che fornire
assistenza alla propria madre ricoverata in un centro
specialistico di riabilitazione e «priva di altro
sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari»
configura un'esigenza di solidarietà e di vicinanza
familiare senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei
rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art.
29). E comunque il lavoratore aveva anche spiegato che
l'orario di visita presso il centro sanitario coincideva con
quello di reperibilità.
La posizione assunta dalle magistrature superiori consente
di trarre alcune conclusioni.
In primo luogo, è illegittima la trattenuta della giornata
di retribuzione se il medico fiscale non dimostra di avere
fatto almeno due tentativi, andati a vuoto, in orari diversi
per rintracciare il lavoratore assente. E in ogni caso se
l'irreperibilità è dovuta a forza maggiore o alla necessità
di soddisfare un interesse meritevole di tutela, l'assenza è
comunque giustificata (articolo ItaliaOggi del 27.04.2010,
pag. 37). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: C.
Rapicavoli,
D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 - Incarichi dirigenziali a tempo
determinato negli Enti Locali - Compatibilità con l'art. 110
del D.Lgs. 267/2000 - Prime linee giuda dell'ANCI
(link a www.ambientediritto.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Pubblico impiego al restyling. Le novità
del collegato lavoro. Aspettativa di un anno per iniziare
un'attività imprenditoriale. Comunicazioni online più
facili, modificabile il part-time.
Dalla facilitazione delle comunicazioni on-line delle
assunzioni, alla possibilità di rivedere i provvedimenti di
concessione del part-time, sono molteplici le norme del
collegato-lavoro alla finanziaria del 2009,
approvato in via definitiva ieri al senato.
Comunicazioni telematiche.
Si consentirà alle amministrazioni pubbliche di non
comunicare più le assunzioni entro le ore 24 del giorno
antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma entro
il ventesimo giorno successivo del mese nel quale si è
proceduto all'assunzione, alla proroga, alla trasformazione
ed alla cessazione del rapporto di lavoro. Insomma, si
applica alla pubblica amministrazione una disciplina analoga
a quella prevista per le agenzie per il lavoro, esentate
dalla comunicazione preventiva essendo per loro
sostanzialmente impossibile assumere con contratti
irregolari.
Con tre anni di distanza, il legislatore ha preso atto che
anche nelle pubbliche amministrazioni l'attivazione di
rapporti di lavoro nero è, di fatto, impossibile e, dunque,
semplifica le comunicazioni. Il provvedimento interesserà
anche le scuole, che già da tempo godevano di una deroga
rispetto alle comunicazioni preventive. Si attendono,
tuttavia, i criteri e le modalità per procedere alle
comunicazioni, da determinare con una circolare del ministro
della funzione pubblica. In caso di mancata o incompleta
comunicazione, i dirigenti rischieranno una valutazione
negativa ai fini della performance individuale.
Il datore di lavoro pubblico potrà assolvere all'obbligo di
informare il proprio dipendente dell'avvenuta instaurazione
del rapporto di lavoro fornendogli copia della comunicazione
ai servizi provinciali per l'impiego sempre entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, oppure dandogli copia del contratto individuale
di lavoro.
Conferimento dati alla borsa nazionale del
lavoro. Anche le
amministrazioni pubbliche dovranno conferire alla borsa
nazionale del lavoro i dati relativi agli avviamenti. Entro
cinque giorni dalla data di pubblicazione dei bandi di
concorso, gli enti dovranno inserire nei nodi regionali
della borsa i dati relativi alle procedure concorsuali
previste dagli articoli 35 e 36 del dlgs 165/2001; detti
dati saranno definiti da un successivo decreto del ministero
del lavoro.
Il medesimo adempimento dovrà essere posto in essere anche
per le procedure comparative attivate ai sensi dell'articolo
7, commi 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001, allo scopo di
selezionare i collaboratori esterni.
Esuberi per mobilità.
Il trasferimento o il conferimento di funzioni tra
amministrazioni statali, da un lato e regionali o locali,
dall'altro, e, comunque, tra amministrazioni pubbliche tra
loro, non può comportare la duplicazione delle strutture
amministrative. Di conseguenza il personale adibito ai
servizi oggetto del trasferimento di funzioni, se non
passano in mobilità presso l'altro ente, dovranno essere
dichiarati in esubero e dovranno essere inseriti nelle liste
di disponibilità del personale. Lo stesso varrà anche per i
processi di esternalizzazione delle funzioni da
amministrazioni pubbliche verso soggetti privati.
Assegnazioni temporanee.
Finita l'era dei distacchi o comandi a tempo indeterminato.
Per motivate esigenze organizzative, da evidenziare nei
programmi triennali delle assunzioni, le amministrazioni
potranno ricevere l'assegnazione di personale dipendente da
altri enti per un periodo non superiore a tre anni.
Privacy.
Si modifica l'articolo 19 del dlgs 196/2003 inserendo un
nuovo comma 3-bis che sottrae alla disciplina sulla
riservatezza dei dati le notizie riguardanti lo svolgimento
delle prestazioni lavorative di chiunque sia addetto a una
funzione pubblica; il medesimo regime riguarda anche le
relative valutazioni. La norma completa quanto già previsto
dall'articolo 4, comma 9, della legge 15/2009.
Non saranno, però, accessibili le notizie riguardanti la
natura dell'infermità o degli impedimenti personali o
familiari alla base di periodi di astensione dal lavoro,
come anche le componenti della valutazione che possano
rivelare alcune delle notizie soggette a privacy, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del dlgs 196/2003.
Part time.
Le amministrazioni avranno 180 giorni dall'entrata in vigore
della legge per potere eventualmente rivedere i
provvedimenti di concessione del part time ai
dipendenti pubblici già adottati prima dell'entrata in
vigore del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008.
Il tutto dovrà avvenire nel rispetto dei principi di buona
fede e correttezza. Il che rende oggettivamente complicato,
se non impossibile, la revisione di provvedimenti adottati
magari da anni, incidenti in maniera estremamente impattante
sull'organizzazione della vita dei dipendenti.
Aspettativa.
Si introduce una nuova ipotesi di aspettativa, fino a un
anno, finalizzata a consentire ai dipendenti di testare la
possibilità di intraprendere un'attività professionale o
imprenditoriale (articolo ItaliaOggi del 05.03.2010, pag.
35). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
È fatto divieto di assunzione in forme
diverse da quelle del pubblico concorso, con conseguente
nullità degli atti adottati in senso contrario.
La ricorrente, chiede, nella pronuncia in commento, il
pagamento delle differenze retributive e degli oneri
accessori che sarebbero ad essa dovuti, sul presupposto del
riconoscimento del rapporto di pubblico impiego svolto alle
dipendenze del comune in causa nel periodo 1973/1980.
L’asserita costituzione di un rapporto di pubblico impiego
sarebbe avvenuta in forme diverse da quelle previste dalla
legge, e quindi, in violazione del divieto di cui all'art.
5, co. 18 del d.l. 10.11.1978 n. 702, convertito nella legge
08.01.1979 n. 3, che commina la nullità, di diritto, di tali
assunzioni.
Al riguardo, i giudici del Consiglio di Stato segnalano che
la giurisprudenza risulta consolidata nel senso del divieto
di assunzione in forme diverse da quelle del pubblico
concorso, con conseguente nullità degli atti adottati in
senso contrario (Ad. Pl. n. 1, n. 6 del 1992, C.S. n.
2389/2003, n. 4892/2003, n. 6749/2003).
Nella fattispecie, peraltro, viene invocato il diverso
orientamento che ammette che un rapporto di impiego, pur se
nullo per contrasto con il richiamato divieto, assumerebbe
rilievo, ai sensi dell’art. 2126 c.c., ai soli fini della
retribuzione della qualifica rivestita in via di fatto e del
relativo trattamento previdenziale. Tale orientamento,
presuppone, tuttavia, che il rapporto di lavoro, costituito
senza le prescritte modalità, presenti i profili
dell’impiego pubblico, che la giurisprudenza ha
analiticamente individuato nell'inserimento stabile nella
struttura dell'ente, nell'esclusività della prestazione,
nella retribuzione prestabilita, nel godimento di ferie,
ecc..
Nella fattispecie, risulta dalle delibere di incarico in
favore dell’appellante che il servizio di pulizia delle
varie scuole comunali era stato affidato a varie ditte, tra
cui quella intestata alla ricorrente, con un contratto di
appalto dal quale risulta che il lavoro di pulizia doveva
svolgersi in piena autonomia e senza vincolo di orario e di
esclusività. Pertanto, i criteri sopra enunciati, volti a
configurare la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, sostenuti, nel gravame dalla parte appellante,
risultano, nella fattispecie, essere meramente enunciati e
non provati.
Sotto altro profilo, va anche ricordato l'ulteriore
orientamento della giurisprudenza, assolutamente prevalente,
secondo cui l'atto con cui l'amministrazione definisce la
posizione di lavoro con un privato deve essere impugnato
tempestivamente, se ritenuto lesivo, atteso che l'omessa
impugnazione determina acquiescenza, con la conseguenza che
il rapporto resta inoppugnabilmente regolato dall'atto
medesimo (da ultimo, C.S. n. 1368/2003, n. 3375/2003, n.
5971/2002, n. 1894/2001) (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 04.03.2010 n. 1259 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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febbraio 2010 |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
L. Spadone e D. Noretta,
CHI ELUDE I SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA PRESENZA VA
LICENZIATO?
PUO’ ESSERE ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL PUBBLICO
DIPENDENTE CHE ABBIA POSTO IN ESSERE FATTI E COMPORTAMENTI
TESI ALL’ELUSIONE DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA PRESENZA
(link a www.lavoroprevidenza.com). |
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EDILIZIA
PRIVATA - ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Presentato
alla Camera il 12.02.2010, da parte dei Ministri Brunetta e
Calderoli, il
ddl C-3209 "Disposizioni in materia di
semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione
con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione
della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per
la codificazione in materia di pubblica amministrazione".
Di interesse sono i seguenti articoli:
- art. 5 "Attività edilizia libera";
- art. 12 "Disposizioni in materia di sportello unico per
l'edilizia";
- art. 21 "Giuramento dei dipendenti pubblici";
- art. 28 "Delega al Governo per l’emanazione della Carta
dei doveri delle amministrazioni pubbliche";
- art. 29 "Princìpi e criteri direttivi";
- art. 30 "Codificazione". |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Alla lavoratrice madre o al lavoratore
padre di figli con handicap in situazione di gravità, deve
riconoscersi il diritto ad usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di due
ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino
rientrante in tale categoria fino al compimento del terzo
anno di vita.
La Corte Suprema di Cassazione ha deciso che alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre di figli con
handicap in situazione di gravità, deve riconoscersi il
diritto ad usufruire, in alternativa al prolungamento fino a
tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso
giornaliero retribuito per ciascun bambino rientrante in
tale categoria fino al compimento del terzo anno di vita.
Il principio espresso dalla Cassazione trae origine dalla
vicenda di un lavoratore, padre di due gemelli riconosciuti
portatori di handicap in situazione di gravità, a cui è
stato negato, dal datore di lavoro, il diritto ad usufruire
di due permessi giornalieri retribuiti ai sensi dell'art. 33
della legge 104/1992 e dell'art. 42 del decreto legislativo
151/2001.
La Corte ha motivato la sua decisione sostenendo che, se
fosse limitata l'assistenza a sole due ore si creerebbe una
irragionevole disparità di trattamento, che non era nelle
intenzioni del legislatore, rispetto all'ipotesi di
pluralità di bambini non svantaggiati, per i quali viene
prevista all'art. 41 del D.Lgs. 151/2001 la moltiplicazione
dei periodi di riposo giornaliero.
La sentenza riveste notevole importanza a seguito della
riforma del processo civile che consente alla Cassazione di
dichiarare inammissibili i ricorsi contro sentenze che
decidono in conformità ai principi di diritto enunciati
dalla Cassazione stessa, in pratica una volta che la
Cassazione ha deciso in un modo, se le vengono sottoposte
questioni analoghe può limitarsi a rigettarle (Corte di
Cassazione, Sez. lavoro,
sentenza 25.02.2010 n. 4623). |
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PUBBLICO
IMPIEGO - VARI:
Dipendenti in bagno? Non serve l’ok
dell’azienda.
Obbligare un
dipendente alla richiesta di autorizzazione scritta per
andare in bagno costituisce violazione della privacy ed è,
altresì, lesivo del diritto alla riservatezza del
lavoratore.
Lo ha definitivamente stabilito il Garante della privacy che
ha vietato le autorizzazioni scritte del datore di lavoro
per assenze momentanee dal lavoro, giudicando illecito il
trattamento dei dati effettuato con simili modalità da parte
di una azienda nei confronti dei propri dipendenti (Garante
della Privacy,
prescrizione 24.02.2010 - link a
www.altalex.com). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
C. Rapicavoli,
D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 – incarichi dirigenziali a tempo
determinato negli enti locali – compatibilità con l’art. 110
del d.lgs. 267/2000 - prime linee guida dell’Anci
(link a www.diritto.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Cartellino di riconoscimento obbligatorio per i dipendenti
pubblici.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono
attività a contatto con il pubblico sono tenuti dal 13
febbraio scorso a rendere conoscibile il proprio nominativo
mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da
apporre presso la postazione di lavoro.
E' quanto dispone la circolare esplicativa n. 3 del 2010 del
ministro Renato Brunetta indirizzata a tutte le
amministrazioni centrali e periferiche che intende dare
indicazioni più concrete sull'obbligo di identificazione
introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009
(Riforma della Pubblica Amministrazione) che persegue
l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e
nell'attività delle pubbliche amministrazioni e comprende
tutti i dipendenti pubblici "contrattualizzati".
La norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello
Stato, ai professori universitari, al personale appartenente
alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera
diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che sono
disciplinate dai propri ordinamenti. Ma rimane in ogni caso
salva, anche in questi casi, la possibilità per le
amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure
per consentire una rapida identificazione del personale a
contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel
rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi
al trattamento dei dati personali.
Le deroghe comunque, debbono essere indicate in decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
adottati su proposta del Ministro competente (link a www.governo.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Progressioni impossibili con valore
retroattivo. Istruzioni ARAN.
Le progressioni orizzontali non possono avere una decorrenza
retroattiva rispetto a quella in cui ne viene decisa
l'attivazione, e hanno diritto a concorrervi tutti i
dipendenti in servizio, anche quelli assenti per lungo tempo
... (articolo
Il Sole 24 Ore del 22.02.2010 - tratto da http://rassegnastampa.formez.it). |
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APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO:
Dal Ministero del Lavoro gli obblighi del medico competente
in merito alla gestione della cartella sanitaria.
Quali sono gli obblighi del medico competente in merito alla
gestione della cartella sanitaria e di rischio?
Alla domanda risponde il Ministero del Lavoro ... (link a
www.acca.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Il dirigente non parla coi sindacati. Il
decreto Brunetta (dlgs 150/2009) rafforza i poteri datoriali
dei manager pubblici. Niente concertazione sul programma
triennale delle assunzioni.
Concertazione sindacale out per la programmazione triennale
delle assunzioni. Il rafforzamento dei poteri datoriali in
capo ai dirigenti operato dalla riforma disposta dal dlgs
150/2009 esclude forme di relazioni industriali, nell'ambito
delle decisioni in tema di reclutamento del personale.
Con l'avvio dell'anno finanziario, le amministrazioni sono
chiamate ad aggiornare la prima annualità del programma
delle assunzioni. È estesissima la prassi di avviare con le
organizzazioni sindacali la concertazione su quanti
dipendenti assumere, con quali forme (concorsi, mobilità,
scorrimento graduatorie) e, altrettanto di frequente,
addirittura su quali forme flessibili utilizzare, cosa per
altro eccedente la materia, considerando che il programma
triennale riguarda esclusivamente la copertura della
dotazione organica, mentre le assunzioni con contratti
flessibili sono per loro natura extra dotazionali.
Si tratta di un'abitudine non conforme al sistema delle
competenze in tema di gestione del personale, già da prima
dell'entrata in vigore del dlgs 150/2009. Il programma
triennale delle assunzioni altro non è se non il sistema per
attuare la dotazione organica: il primo, dunque, è in
funzione della seconda, tanto che i due strumenti sono
intimamente collegati. Non sarebbe, infatti, ammissibile un
programma delle assunzioni non rispettoso dei vincoli
stabiliti dall'ente con la fissazione della dotazione
organica.
Poiché, dunque, determinazione e variazione delle dotazioni
organiche, da un lato, e programmazione delle assunzioni,
dall'altro, costituiscono un insieme inscindibile, l'unica
relazione «industriale» ammissibile è la «consultazione»,
prevista dall'articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001. Essa è
una semplice e informale modalità, con la quale ciascuna
amministrazione mette al corrente le organizzazioni
sindacali del programma chiedendo un avviso e nulla più. Non
è caratterizzata da una tempistica, non occorre alcuna
verbalizzazione, meno che mai l'acquisizione di un consenso
in merito. Del resto, il programma triennale delle
assunzioni altro non è se non una misura organizzativa, per
altro costituente parte integrante del bilancio di
previsione, almeno sul piano contabile.
Nel comparto regioni ed enti locali l'avvio della
concertazione viene giustificato con riferimento
all'articolo 8, comma 2, lett. d), del Ccnl 01/04/1999, che
prevede tale relazione in tema di «andamento dei processi
occupazionali». Appare evidente, tuttavia, che
l'andamento non coincide con le scelte su se, quanto e quale
personale assumere, potere esclusivamente datoriale.
L'andamento dei processi occupazionali è, semmai, l'analisi
dinamica dei reclutamenti in rapporto alle cessazioni,
nonché degli strumenti contrattuali utilizzati per acquisire
personale.
La riforma Brunetta, in ogni caso, elimina qualsiasi residuo
dubbio. L'articolo 35 del dlgs 150/2009, infatti, ha
aggiunto all'articolo 6 del dlgs 165/2001 il nuovo comma
4-bis, ai sensi del quale «il documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale ed i suoi
aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta
dei competenti dirigenti che individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle strutture cui sono preposti».
La disposizione ha due effetti molto chiari. Il primo,
consiste nell'ascrivere in via esclusiva al dirigente, quale
datore di lavoro, la proposizione del programma delle
assunzioni, corredato anche della determinazione dei profili
professionali. L'esclusività della competenza in capo ai
dirigenti discende dall'articolo 5, comma 2, del dlgs
165/2001, laddove stabilisce che «le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva
dagli organi preposti alla gestione»: quale misura
organizzativa, la programmazione delle assunzioni spetta
solo e soltanto ai dirigenti-datori. Nessuna relazione
sindacale, dunque, è ammissibile (salvo, eventualmente, in
futuro l'informazione).
D'altra parte, sono solo i datori a poter determinare
quantità e qualità dei dipendenti necessari al corretto e
funzionale svolgimento delle attività degli uffici. Da qui,
il secondo effetto della norma: imporre alle amministrazioni
di programmare le assunzioni non attraverso decisioni
centralizzate, assunte dall'organo di governo e, nel caso
degli enti locali, magari col solo coinvolgimento del
segretario o direttore generale. Vi è un evidente
decentramento delle competenze datoriali. Ciascun dirigente
propone le assunzioni: poi, come prevede l'articolo 6 del
dlgs 165/2001, l'organo di governo approva, anche tenendo
presente i limiti finanziari (articolo ItaliaOggi del
19.02.2010, pag. 34). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Identificazione del personale a
contatto con il pubblico.
Indicazioni relative all'art. 55-novies
del d.lgs. n. 165 del 2001 (circolare
17.02.2010 n. 3/2010). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Concorsi, segni di riconoscimento,
stampatello, legittimità.
Segni di riconoscimento devono essere delle chiare
appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge un
componimento di individuare significativamente il soggetto
che l’ha apposto.
Non sono segni di riconoscimento:
- la numerazione delle pagine, che è una evidente vicenda
ordinatoria;
- la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 16.02.2010 n. 877 - link a
www.altalex.com). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO: Nei
concorsi pubblici la scrittura in stampatello non è causa di
esclusione.
Un comune aveva impugnato, nella pronuncia in rassegna, la
sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale del
Piemonte aveva accolto un ricorso che annullava il
provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso
per un posto di funzionario (VIII qualifica funzionale), in
quanto la vincitrice, avendo utilizzato la scrittura a
stampatello maiuscolo, aveva posto in essere un segno di
riconoscimento e doveva perciò essere esclusa dal concorso.
I giudici del Consiglio di Stato, in proposito, rilevano che
i segni di riconoscimento devono essere delle chiare
appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge un
componimento di individuare significativamente il soggetto
che l’ha apposto, mentre nella specie, né la numerazione
delle pagine, che è una evidente vicenda ordinatoria, né la
utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo,
possono essere considerati segni di riconoscimento.
In particolare, l’uso della scrittura i n stampatello
maiuscolo, pur non essendo abituale da parte dei candidati,
è comunque una modalità di uso, specialmente quando il
candidato stesso, per timore di non essere ben compreso,
intende chiaramente rappresentare da un punto di vista
grafico le proprie argomentazioni.
In mancanza, pertanto, di altri evidenti segni di
riconoscimento, l’elaborato, né per la numerazione delle
pagine, né per l’uso della scrittura a stampatello
maiuscolo, può considerarsi affetto da segni di
riconoscimento (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 16.02.2010 n. 877 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Concorsi pubblici: i bandi devono essere
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso indetto da un
Comune deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
La mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana di un bando di concorso pubblico
contrasta insanabilmente con l'articolo 4 del D.P.R.
09.05.1994, n. 487 (regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).
Secondo i giudici di Palazzo Spada tale norma, richiamando
al primo comma la data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale ai fini della decorrenza del termine perentorio
dei trenta giorni per la presentazione delle domande di
ammissione, prescrive un obbligo generalizzato per tutte le
pubbliche amministrazioni di pubblicare i bandi di concorso
nella GURI.
Il comma 1-bis (introdotto dall'articolo 4 del D.P.R.
30.10.1996, n. 693) prevede in particolare per gli enti
locali territoriali la possibilità di sostituire la
pubblicazione integrale del bando “con l'avviso di
concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione
della scadenza del termine per la presentazione delle
domande”.
Secondo il Consiglio di Stato le previsioni sopra richiamate
risultano pienamente conformi con quanto stabilito
dall'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente
delle amministrazioni pubbliche) che si limita a prescrivere
un'adeguata pubblicità della selezione.
Tali norme di dettaglio quindi non possono essere
disapplicate delle singole amministrazioni, in quanto
conformi “alla norma di rango superiore ed allo stesso
dettato degli articoli 51 e 97 della Costituzione, che
garantiscono il diritto di accesso agli impieghi pubblici di
tutti i cittadini su di un piano di parità, esercitabile
solo attraverso un sistema di pubblicità che favorisca la
massima partecipazione” (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 16.02.2010 n. 871 - link a
www.altalex.com). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Giro
di vite sui trasferimenti. Consiglio di stato ribalta la
propria tesi sui benefici ai sensi della legge 104/1992. Ok
solo se nessuno può occuparsi del disabile.
Il trasferimento di ufficio disposto ai sensi della legge
104 del 1992 può essere avviato solo se chi lo richiede
dimostra l'inesistenza di altri familiari o affini che siano
in grado di occuparsi dell'assistenza al disabile.
Dimostrazione che dovrà altresì avvenire attraverso la
produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, atti
ad accertare che i congiunti stessi sono impossibilitati a
supportare il soggetto bisognoso di assistenza continua.
È quanto ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 15.02.2010 n. 825, con la quale si
ribalta l'indirizzo giurisprudenziale fin qui assunto dai
giudici di palazzo Spada in materia di concessione benefici
ex legge n. 104/1992.
Infatti, accogliendo un appello proposto dal Consiglio
superiore della magistratura, avverso la decisione
favorevole del giudice amministrativo di prime cure che ha
permesso a un magistrato l'avvicinamento della sede di
lavoro, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 104,
così da poter accudire più facilmente un familiare, il
collegio di palazzo Spada è pervenuto, con un'interessante
conclusione, a fare definitiva chiarezza sui requisiti
richiesti dalla richiamata disposizione.
Come si ricorderà, il testo della norma dispone che il
lavoratore che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La norma,
ripresa poi dall'articolo 20 della legge n. 53 del 2000,
precisa che tale beneficio si applica a coloro che assistono
parenti o affini portatori di handicap «in via esclusiva
e continuativa».
Pertanto, ha sottolineato il collegio amministrativo, sono
due i requisiti affinché si possa dare corso al
trasferimento della sede di lavoro. Il primo è il requisito
della continuità dell'assistenza al soggetto disabile, il
secondo è quello della sua esclusività. Ed è proprio questo
secondo requisito che necessita ora di un approfondimento.
Infatti, una parte della giurisprudenza interpreta questo
requisito nel senso che solo la mancanza di altri soggetti,
abitanti nel comune di residenza della persona bisognosa e
che sono tenuti a prestarle la necessaria assistenza,
legittima il dipendente alla richiesta di trasferimento
(cfr. Cons. stato n. 5795/2005).
Ma c'è anche un secondo indirizzo giurisprudenziale dello
stesso Consiglio di stato. Quello che ammette il
trasferimento anche in presenza di altri congiunti i quali,
pur teoricamente in grado di prestare assistenza al soggetto
bisognoso, non danno la loro disponibilità per impedimenti
di svariata natura (Cons. stato n. 4182/2007).
Non può sottacersi, si legge nella sentenza, che è il primo
di questi due indirizzi a essere più aderente alla ratio
della normativa. Infatti, il requisito della esclusività
sussiste solo se il lavoratore richiedente «comprova
l'inesistenza di altri parenti o affini che siano in grado
di occuparsi dell'assistenza al disabile». Ma
attenzione, precisa palazzo Spada, questa «inesistenza»
non può essere certo affidata a semplici dichiarazioni di
carattere formale, ma dovrà essere acclarata attraverso «dati
ed elementi di carattere oggettivo, di una certa gravità,
che siano idonei a giustificare l'indisponibilità sulla base
di criteri di ragionevolezza».
In definitiva, ha concluso il collegio, il via libera al
trasferimento o all'assegnazione di nuovo ufficio ex legge
n. 104, si potrà avere solo se il richiedente dimostri
l'inesistenza di altri congiunti in grado di assistere il
soggetto bisognoso, derogando da tale assunto solo se lo
stesso istante produce elementi probatori che dimostrino
chiaramente che i congiunti stessi sono impossibilitati a
supportare il portatore di handicap (articolo ItaliaOggi del
19.02.2010, pag. 37). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Istanza di trattenimento in
servizio, non c'è perentorietà per i
termini. Parere della Funzione pubblica
sulle domande di chi ha raggiunto i limiti
di età.
Non è perentorio il
termine di presentazione della domanda di
trattenimento in servizio per un biennio da
parte del dipendente prossimo alla
quiescenza, così come indicato dall'articolo
72 della manovra anticrisi del 2008. La
fissazione di un periodo temporale di
massima, infatti, è posta solamente quale
presidio del buon andamento della
programmazione del fabbisogno professionale.
Pertanto, l'amministrazione pubblica, se
ritiene che è proprio interesse trattenere
in servizio il dipendente prossimo alla
pensione che fa richiesta di continuare il
proprio rapporto di lavoro, può decidere di
accogliere anche domande presentate fuori
tempo massimo. In tal caso, al fine di non
pregiudicare altri dipendenti,
l'amministrazione dovrà comunicare in ogni
caso la riapertura del termine, così da
permettere l'eventuale ripresentazione della
domanda da parte di chi, in precedenza, era
rimasto tagliato fuori.
Lo ha chiarito il dipartimento della
funzione pubblica, nel testo del
parere 12.02.2010 n. 1/2010, con
il quale ha fornito chiarimenti sulla natura
del termine temporale apposto dall'articolo
72 del decreto legge n. 112/2008 al testo
dell'articolo 16, comma 1 del dlgs n.
503/1992, in materia di istanze di
trattenimento in servizio anche se si sono
raggiunti i limiti di età per il
collocamento a riposo.
Come si ricorderà, il citato dlgs del 1992
prevede espressamente che è facoltà dei
dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici, di permanere in
servizio per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di età previsti per
essere collocati a riposo. La richiesta di
proseguire il rapporto, però, non dà luogo
ad una tacita accettazione da parte del
datore di lavoro pubblico, in quanto
quest'ultimo è tenuto ad una preliminare
verifica, in base alla particolare
esperienza professionale acquisita dal
richiedente in determinati o specifici
ambiti e, soprattutto, in base alla
possibile utilità che la prosecuzione del
rapporto di lavoro potrà dare all'efficiente
andamento della mission
istituzionale. La norma, però, precisa che
per poter accedere alla possibilità di
lavorare ulteriormente per ulteriore
biennio, è necessario che il lavoratore
interessato presenti la domanda in un arco
temporale che va dai ventiquattro ai dodici
mesi precedenti il compimento del limite di
età per il proprio collocamento a riposo.
È proprio questa fissazione di un termine
che ha portato l'avvocatura generale dello
Stato a richiedere un apposito intervento da
parte del dipartimento guidato da Antonio
Naddeo, nel timore di una sua natura
perentoria e pertanto, inderogabile. La
funzione pubblica, sgombrando il campo dai
dubbi, ha risposto che attraverso la
fissazione di questo limite temporale, il
legislatore ha inteso salvaguardare le
amministrazioni pubbliche, così da garantire
loro «un congruo termine per poter
valutare le istanze». Tale termine,
però, non ha natura perentoria, in quanto,
come si è visto, è posto «a presidio del
buon andamento ed in funzione della
programmazione del fabbisogno professionale».
Tutto pertanto viene rinviato alla
discrezionalità dell'amministrazione
statale. Che, se ritiene che il
trattenimento in servizio può configurare un
interesse pubblico, può decidere di derogare
dal termine sopraindicato «valutando ed
eventualmente accogliendo anche domande di
trattenimento presentate fuori tempo».
In tal caso, precisa la funzione pubblica,
si deve agire in modo imparziale e non
pregiudicare la situazione di altri
dipendenti. Ne consegue che
l'amministrazione dovrà dare comunicazione a
tutti i dipendenti della riapertura del
termine e, quindi, della possibilità di
presentare o ripresentare domanda
(articolo ItaliaOggi del 13.02.2010, pag.
25). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Varato dalla Giunta Regionale
della Lombardia un Progetto di Legge sulla
Polizia Locale
(CISL-FPS di Bergamo,
nota 08.02.2010). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Sì alle progressioni. Le linee guida
Anci sulla riforma Brunetta negli enti locali. Sono ancora
possibili nel 2010.
Progressioni verticali possibili nel
2010.
Lo afferma l'Anci nelle
linee guida per l'applicazione del dlgs 150/2009 negli enti
locali emanate nel tentativo di fornire loro una
autorevole base per il complesso sistema di adattamento
dell'ordinamento locale alla riforma.
Il tema delle progressioni verticali è uno tra i più spinosi
della riforma. Secondo l'Anci esse sono ancora possibili nel
2010 per due ragioni.
In primo luogo,
nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento di ciascun ente
alla riforma, comunque considerato obbligatorio, si
applicano, fino al 31 dicembre le «disposizioni vigenti»
alla data di entrata in vigore del decreto. Tra tali
disposizioni, secondo l'Anci, rientra la programmazione
triennale delle assunzioni, per la parte che abbia previsto
progressioni verticali nel 2010.
In secondo luogo,
nota l'associazione, non risulta abrogato espressamente
l'articolo 91, comma 3, del dlgs. 267/2000, che disciplina i
concorsi interni.
In senso contrario, si deve osservare che il programma delle
assunzioni è un atto amministrativo: esso deve, dunque,
rispettare il principio di legalità e subordinazione alla
legge. La quale ha sostituito alle progressioni verticali il
concorso pubblico con riserva. Dunque, la programmazione che
abbia previsto nel 2010 concorsi interni è da considerare
necessariamente abolita.
In secondo luogo,
l'articolo 91, comma 3, è evidentemente implicitamente
abrogato dall'eliminazione dei concorsi interni. Per altro,
esso comunque non è più da 2001 norma vigente: esso venne,
infatti, disapplicato dall'articolo 9 del Ccnl 05.10.2001.
Vediamo gli ulteriori punti del decalogo proposto
dall'associazione.
Trasparenza.
L'Anci evidenzia che l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 11 del dlgs 150/2009 risulta immediatamente
obbligatoria. Infatti, la trasparenza costituisce un livello
essenziale delle prestazioni, non derogabile.
Oggetto della valutazione.
La valutazione dei dipendenti sia di qualifica dirigenziale,
sia privi di tale qualifica, ricorda l'Anci, è già da tempo
prevista nel sistema locale, anche in via di prassi. Vi sono
alcuni elementi di novità degli oggetti da valutare: per
dirigenti e posizioni organizzative sono da definire
obiettivi individuali, che concorrono al risultato; per il
personale delle qualifiche sono necessari obiettivi
individuali o anche di gruppo. Uno specifico elemento da
considerare per la dirigenza (trasponibile anche ai
funzionari incaricati di funzioni dirigenziali ove manchi la
dirigenza) è la capacità di diversificare le valutazioni.
Ambiti della valutazione.
L'Anci ritiene applicabile anche agli enti locali la
previsione secondo la quale la valutazione ha a riferimento
non solo la prestazione lavorativa individuale, ma anche le
strutture amministrative di vertice (come autonomamente
definite da ciascun ente) e l'amministrazione nel suo
complesso.
Per gli enti di piccole dimensioni, le linee guida ammettono
che talvolta la valutazione individuale possa coincidere, di
fatto, anche con la valutazione della struttura di vertice,
se essa coincida con un singolo dipendente. La valutazione
dell'ente nel suo complesso, secondo l'Anci, sarà possibile
solo una volta operativi i protocolli di intesa per
estendere anche agli enti locali i commi 5, 6 e 8
dell'articolo 13.
Soggetti valutatori.
Le linee guida affermano che gli articoli 13 e 14 nella
sostanza non risultano operanti per comuni e province. In
quanto alla commissione di cui all'articolo 13, si è detto
prima che occorreranno i protocolli di intesa tra
associazioni degli enti locali e stato. Per quanto concerne
l'articolo 14, esso disciplina gli organismi indipendenti di
valutazione, ma tale norma vale solo per le amministrazioni
statali, incidendo sulla disciplina del dlgs 286/1999, norma
che non trova applicazione nell'ordinamento locale.
Pertanto, presso comuni e province potranno continuare a
svolgere la funzione di valutazione i nuclei.
Strumenti di programmazione.
L'Anci conferma la inapplicabilità dell'articolo 10 del dlgs
150/2009, in tema di piano della performance e relazione
sulla performance: relazione previsionale e programmatica,
piano esecutivo di gestione e referto sulla gestione,
infatti, sono documenti programmatici, da sempre presenti
nell'ordinamento locale, che svolgono le medesime funzioni.
Dirigenza.
Gli enti sono obbligati ad adeguare al più presto
l'ordinamento alla riforma, in particolare per assicurare il
procedimento di evidenza pubblica richiesto per il
conferimento e la revoca degli incarichi. L'Anci ricorda
come non sia possibile considerare gli incarichi
dirigenziali connessi ad un rapporto di fiducia con gli
organi di governo.
Le linee guida ritengono applicabile ancora, nonostante la
riforma, l'articolo 110 del dlgs 267/200, con argomentazioni
tuttavia non del tutto persuasive. Solo per gli enti con
dirigenza varranno le modifiche alla procedura per le
sanzioni disciplinari (articolo ItaliaOggi del 04.02.2010,
pag. 24). |
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gennaio 2010 |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Dal Ministero del Lavoro gli obblighi del datore di lavoro
in relazione ai rischi legati all’uso di videoterminali.
Quali sono gli obblighi a cui il datore di lavoro deve
ottemperare in relazione ai rischi legati all'uso di
attrezzature munite di videoterminali?
Alla domanda risponde il Ministero del Lavoro ... (link a
www.acca.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
1. Trasferimento - incompatibilità
ambientale - presupposti - natura discrezionale- ragioni di
decoro e funzionalità - addebitabilità fatti specifici del
dipendente - non necessaria.
2. Provvedimento di trasferimento - motivazione - condizioni
legittimanti.
1.
Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale
del pubblico dipendente non ha carattere sanzionatorio né
natura disciplinare - non postulando comportamenti contrari
ai doveri d'ufficio - ma è condizionato solo
all'apprezzamento di fatti che possano far ritenere nociva
la sua permanenza in una determinata sede per ragioni di
decoro o di funzionalità.
Assume quindi la finalità di ripristinare il corretto e
sereno funzionamento dell'ufficio restituendo ad esso il
prestigio, l'autorevolezza o l'immagine perduti. Il relativo
provvedimento finale ha carattere ampiamente discrezionale e
non postula necessariamente un diretto rapporto di
imputabilità al dipendente di specifici comportamenti,
essendo sufficiente l'oggettiva sussistenza di una
situazione lesiva del prestigio dell'amministrazione che sia
riferibile alla presenza in loco del soggetto in questione e
suscettibile di rimozione attraverso la sua assegnazione ad
altra sede.
2.
Il provvedimento di trasferimento deve essere completo nella
motivazione con precisa riferibilità della situazione di
disagio dell'ufficio al comportamento del dipendente e
correlazione tra la condotta del soggetto coinvolto e la
situazione di incompatibilità riferibile alla sua presenza
in loco, come ad esempio nei casi di conflittualità con i
superiori ed i colleghi o di scarso inserimento nella realtà
operativa dell'ufficio. In particolare, la giurisprudenza
amministrativa ha individuato le seguenti condizioni
legittimanti detto trasferimento:
- in fatti e/o comportamenti, anche nella vita privata, che
violino i principi dell'onore e del decoro e che per la loro
risonanza ledano il prestigio e l'immagine esterna
dell'ufficio;
- in una condotta all'interno dell'ufficio che nella sua
sistematicità e reiterazione pregiudichi ogni ulteriore
proficua permanenza nella sede;
- in situazioni di conflittualità palesi e/o latenti con
l'ambiente di lavoro, che pregiudichino ogni ulteriore
proficua utilizzazione del dipendente nella sede di
assegnazione, anche per il pregiudizio che ciò arreca alla
funzionalità dell'ufficio (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 29.01.2010 n. 417 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO:
OSSERVATORIO VIMINALE/ P.a., stipendi
tutto compreso. Solo rimborso spese al lavoratore incaricato
dal segretario di stipulare contratti. Nessun compenso al
dipendente per attività extra.
Può essere corrisposto a favore di un
dipendente incaricato dal segretario comunale dell'attività
di stipula di un contratto un compenso?
Occorre preliminarmente considerare che sulla base del
principio di omnicomprensività il trattamento economico,
fondamentale e accessorio, del personale dipendente da una
amministrazione pubblica è stabilito dai contratti
collettivi e l'attribuzione di trattamenti economici
aggiuntivi può avvenire, secondo quanto affermato dall'art.
2, comma 3, del dlgs n. 165/2001, esclusivamente mediante
specifica norma contrattuale o, alle condizioni previste dai
contratti collettivi medesimi, mediante contratti
individuali.
Ciò premesso, per quanto attiene alla possibilità di
conferire incarichi al personale dipendente, si fa presente
che l'art. 53, comma 2, del dlgs n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, pone il divieto, in linea
generale, alle pubbliche amministrazioni di conferire ai
dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di
ufficio fatta eccezione i casi in cui siano è espressamente
previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative.
Il successivo comma 12 dello stesso articolo 53, indica in
modo analitico gli adempimenti che le amministrazioni sono
tenute ad osservare ai fini di non incorrere nelle sanzioni
previste dal comma 15 dello stesso articolo, ovvero il
divieto di conferire nuovi incarichi fino a quando non
effettuati gli adempimenti.
Le amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi
retribuiti ai propri dipendenti, ai sensi del citato comma
12, sono tenute, infatti, a fornire al dipartimento della
funzione pubblica. oltre ad un elenco degli incarichi
stessi, una dettagliata relazione nella quale devono essere
indicate le norme in base alle quali si è conferito
l'incarico, le ragioni, i criteri di scelta dei dipendenti e
la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione.
Da quanto sopraesposto emerge, quindi, chiaramente che al
divieto generale di conferire incarichi ai propri
dipendenti, posto dal richiamato articolo 53, può derogarsi
solo a condizione che sussista una specifica norma che lo
consenta.
Peraltro, l'eccezionalità della deroga si ricava anche dal
fatto che la disciplina dettata in materia di incarichi,
contenuta nell'art. 53 in commento, come sopra ricordato,
fissa i criteri che l'amministrazione pubblica che intende
procedere al conferimento di incarichi retribuiti ai propri
dipendenti, deve osservare.
Ciò al fine di evitare che il dipendente venga distolto dai
normali compiti d'istituto, retribuiti con il trattamento
economico contrattuale, fondamentale e accessorio, a
vantaggio di incarichi aggiuntivi.
Alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene,
quindi. che nella fattispecie in esame, al dipendente
interessato non possa più essere corrisposto il compenso
previsto per l'attività di registrazione o trascrizione
degli atti contrattuali, non trovando lo stesso fondamento
in alcuna disposizione legale o contrattuale.
Al dipendente incaricato, potrà essere riconosciuto, il solo
rimborso delle spese effettivamente sostenuto nel caso di
utilizzo del mezzo proprio, se autorizzato, o del mezzo
pubblico (articolo ItaliaOggi del 29.01.2010, pag. 38). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO: G.U.
20.01.2010 n. 15 ""Determinazione delle fasce orarie di
reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza
per malattia" (D.M.
18.12.2009 n. 206). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO:
P.A. senza segreti. La trasparenza nel
c.v. dei dirigenti. Via libera i primi sette articoli del
collegato lavoro.
La trasparenza delle p.a. influirà sulla
carriera dei dirigenti. Le comunicazioni dovute dalle
pubbliche amministrazioni, da divulgare obbligatoriamente
sui propri siti internet, relative alle informazioni su
funzionari (curriculum vitae, retribuzioni, recapiti
istituzionali) e tassi di assenza e di presenza del
personale, saranno infatti rilevanti (laddove mancanti o non
aggiornate) ai fini della misurazione e valutazione delle
performance individuali dei dirigenti.
La novità è prevista da un emendamento del relatore al
ddl lavoro 1441-quater, Giuliano Cazzola, che ha
ricevuto l'ok in commissione lavoro alla Camera.
Ieri sono cominciate le votazioni sul provvedimento con
approvazione dei primi sette articoli. I lavori
riprenderanno stamattina per terminare entro fine settimana,
nel rispetto del calendario che prevede l'approdo del
provvedimento in aula alla camera lunedì prossimo, 25
gennaio, per poi tornare in senato per il via libera
definitivo ... (articolo
ItaliaOggi del 20.01.2010 - tratto da http://rassegnastampa.formez.it).
- - - - - - - - - - - - - -
N.B.: il suddetto ddl 1441-quater è lo
stesso che dovrebbe reintrodurre al 2% l'incentivo alla
progettazione interna. |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
A. Barbiero,
I principi per la reimpostazione dei sistemi di valutazione
delle risorse umane nel d.lgs. n. 150/2009 (link
a www.albertobarbiero.net). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
In tema di responsabilità di dipendenti comunali per omesso
versamento delle contribuzioni CPDEL e il conseguente danno
erariale per interessi legali a causa della regolarizzazione
del debito attraverso l'adesione al condono (Corte dei
Conti, Sez. giurdiz. Lazio,
sentenza 15.01.2010 n. 41 - link a http://bddweb.corteconti.it). |
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EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO: Richiesta
di parere dal Sindaco del Comune di Brignano
Gera D'Adda (Bg) per poter
ricorrere ad una professionalità esterna per
la copertura del posto di responsabile
dell'Ufficio
è presupposto essenziale di legittimità che
il Comune abbia verificato l'assenza di
professionalità analoga al suo interno ...
L’art. 110, comma 2, TUEL prevede che in
tale tipologia di Enti (ndr: sprovvisti
della dirigenza) il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
stabilisca i limiti, i criteri e le modalità
con cui possono essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica, solo in
assenza di professionalità analoghe presenti
all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per
cento della dotazione organica dell'ente
arrotondando il prodotto all'unità
superiore, o ad una unità negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unità.
Dalla richiamata disciplina si evince che il
legislatore, negli Enti di minori
dimensioni, ha inteso privilegiare la
valorizzazione delle professionalità interne
rispetto al ricorso a soggetti esterni,
coerentemente con la ratio di ottimizzazione
delle risorse pubbliche che caratterizza in
generale la normativa in materia di
personale dipendente e che, per molti versi,
pervade anche la disciplina degli incarichi
esterni di natura non subordinata. Si
rammenta, in proposito, che rientra fra le
condizioni legittimanti il conferimento
d’incarichi individuali nella P.A., di cui
all’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, che
l'amministrazione abbia preliminarmente
accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno.
Per poter ricorrere
ad una professionalità esterna per la
copertura del posto di responsabile
dell’Ufficio è quindi presupposto essenziale
di legittimità che il Comune abbia
verificato l’assenza di professionalità
analoga al suo interno,
condizione che dovrà essere attentamente
valutata dal Comune di Brignano Gera d’Adda,
che risulta già avere nella propria
dotazione organica personale di categoria D.
Quanto al trattamento economico, è lo stesso
art. 110, comma 3 TUEL che lo prevede
equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati
per il personale degli enti locali, e che
può essere integrato, con provvedimento
motivato della Giunta, da una indennità ad
personam. Quest’ultima non è rimessa ad una
mera contrattazione tra le parti ma, da un
lato, trova il suo parametro quantitativo
nella specifica qualificazione professionale
e culturale richiesta all’incaricato, anche
in considerazione della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze
professionali e, dall’altro, deve
necessariamente essere definita in stretta
correlazione con il bilancio dell'ente
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere
14.01.2010 n. 57
- link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Richiesta di parere dal Sindaco
del Comune di Busto Garolfo (MI)
sull’assunzione dell'onere relativo
all'assistenza legale del dipendente da
parte dell'Ente locale.
L'assunzione dell'onere relativo
all'assistenza legale del dipendente da
parte dell'Ente locale non è automatica, ma
è conseguenza di rigorose valutazioni che
l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una
trasparente, efficace ed efficiente
amministrazione delle risorse economiche
pubbliche.
In particolare occorre che il procedimento
con una sentenza definitiva di assoluzione,
con cui si sia stabilita l'insussistenza
dell'elemento psicologico del dolo o della
colpa grave. Quest'ultima condizione non può
ritenersi ricorrente allorché il giudice
penale non abbia concluso con formula
liberatoria ma abbia soltanto dato atto,
nella propria decisione, del venir meno
dell'interesse a perseguire il reato
contestato a causa del decorso del tempo,
constatando la preclusione all'accertamento
nel merito a causa, appunto,
dell'intervenuta prescrizione.
In ogni caso l'Amministrazione non può
procedere al pagamento di spese legali
laddove sia affermata la penale
responsabilità dell'imputato (Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere 14.01.2010 n. 56
- link a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
On-line i curricula dei titolari
di posizioni organizzative.
Anche i dirigenti delle
amministrazioni regionali e locali dovranno
compilare il proprio curriculum vitae che
sarà pubblicato, assieme ai dati
retributivi, nel sito internet
dell'amministrazione di appartenenza.
Infatti, la riforma del pubblico impiego
attuata di recente dal ministro Brunetta,
impone alle regioni e agli enti locali la
massima trasparenza nella gestione della
performance, così appare evidente che la
pubblicazione dei dati curriculari e
retributivi si applichi anche al personale
di detti enti.
Inoltre, a tale obbligo si intendono
sottoposti anche i titolari di posizione
organizzative, i segretari comunali e
provinciali e tutti coloro che rivestono
incarichi di indirizzo
politico-amministrativo. Novità in arrivo
per l'anagrafe delle prestazioni. L'obbligo
di comunicazione telematica riguarderà anche
le dichiarazioni negative, vale a dire la
certificazione di non aver conferito
incarichi a soggetto esterno o che nessun
incarico è stato attribuito al dipendente
della struttura pubblica che trasmette detta
informazione on-line.
È quanto è possibile ricavare dalla lettura
della
circolare 14.01.2010 n. 1, con la
quale il ministro della funzione pubblica,
Renato Brunetta, ha fornito chiarimenti in
merito alla pubblicazione e alla
comunicazione dei dati curriculari e
retributivi della dirigenza e sulle assenze
del personale, nonché in materia di anagrafe
delle prestazioni.
L'apparato burocratico va migliorato, questo
l'incipit del documento della funzione
pubblica. E quale strumento è migliore della
trasparenza e della conoscibilità delle
informazioni? Se la legge sulla
competitività (legge n. 69/2009) aveva
sancito l'obbligo di indicare i dati
curriculari e retributivi dei dirigenti, il
legislatore lo ha rafforzato con i recenti
interventi. Il riferimento, è ovvio, va al
decreto legislativo n. 150/2009.
Infatti, se nella prima delle due norme
l'obbligo di pubblicazione riguardava solo i
dirigenti, adesso lo si estende ai titolari
di posizioni organizzative (ovviamente,
funzionari che non espressamente detengono
la qualifica di dirigente). Ma c'è di più.
Le disposizioni contenute nella legge n.
69/2009 non richiamano espressamente i
segretari comunali e provinciali. Tuttavia,
scrive Brunetta, la ratio di entrambe
le norme, da intendersi sistematicamente
collegate e la funzione dirigenziale
ricoperta da tali funzionari nell'ambito
dell'organizzazione degli enti locali,
induce il ministro a ritenere che anche
queste figure «siano comprese nella
previsione concernente l'obbligo di
pubblicazione del curriculum vitae e dei
dati retributivi».
Allo stesso obbligo, ricorda il titolare del
dicastero di palazzo Vidoni, soggiacciono
tutti coloro che rivestono incarichi di
indirizzo politico-amministrativo. Pertanto,
Brunetta raccomanda agli uffici del
personale delle pubbliche amministrazioni il
puntuale assolvimento di queste incombenze,
in quanto la sanzione (che non si applica al
comparto presidenza del consiglio dei
ministri, cui fa capo la stessa funzione
pubblica, per espressa previsione contenuta
nel citato dlgs n. 150/2009), «pari al
divieto di erogazione della retribuzione di
risultato al dirigente», è dietro l'angolo,
così come si richiede la massima cura al
dirigente stesso, in quanto «unico
responsabile della compilazione e
dell'aggiornamento del proprio curriculum
vitae».
Sul versante della comunicazione degli
incarichi conferiti ai dipendenti pubblici e
sugli incarichi a soggetti esterni,
attraverso il sito dell'anagrafe delle
prestazioni, Brunetta annuncia novità. Ad
oggi, l'unica modalità di trasmissione dati
è quella telematica, ma è risalente al 2001.
Ora, la funzione pubblica sta mettendo a
punto una nuova applicazione web che renderà
più agevole l'adempimento, richiedendo un
maggior dettaglio delle informazioni. Tra
queste (diversamente da quanto accade oggi),
l'obbligo di comunicazione anche in caso
negativo, cioè anche nell'ipotesi di mancato
conferimento di incarichi a consulenti e a
collaboratori esterni (articolo ItaliaOggi
del 16.01.2010, pag. 25). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO:
Il testo del decreto ministeriale 18.12.2009 con il quale
vengono fissate le nuove fasce orarie di reperibilità dei
dipendenti pubblici per le visite fiscali in caso di
malattia (link a www.sappe.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
D. Zonno,
COPERTURA DI POSTI VACANTI NEI RUOLI DELL’AMMINISTRAZIONE:
NUOVO CONCORSO O SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE?
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
C. Tessarolo,
L’azione collettiva risarcitoria: finalità, legittimazione,
procedimento (link a
www.dirittodeiservizipubblici.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Finanziaria 2010: il lavoro
accessorio - la nuova forma di
precarizzazione nella p.a.
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 11.01.2010). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO:
Pc del lavoro senza segreti. Il
principio affermato dal garante della privacy con un
provvedimento. In caso di emergenza il datore può accedere.
In caso di emergenza, il datore di
lavoro può avere accesso ai file contenuti nel computer in
uso a un dipendente assente; ma il personale deve essere
adeguatamente informato di questa possibilità. Se poi il
datore di lavoro consente ai lavoratori un uso per finalità
personali degli apparecchi elettronici aziendali, il datore
di lavoro dovrà specificare condizioni, finalità e modalità
di un tale uso.
È questo il principio affermato dal garante per la
protezione dei dati personali nel definire il reclamo di una
dipendente che, rientrata in azienda dopo un periodo di
cassa integrazione, si era accorta che alcuni file
memorizzati sul personal computer affidatole in dotazione
dalla società erano stati oggetto di accesso, per conto di
quest'ultima, da parte del lavoratore che l'aveva sostituita
(provvedimento 1665170/2009).
Alcuni di questi file, secondo l'interessata, avrebbero
rivestito natura personale e quindi estranea ai compiti di
ufficio e per questo si è rivolta al garante per la tutela
della sua privacy. La dipendente si è anche lamentata di non
avere ricevuto alcuna informativa sulle procedure per
l'accesso ai dati dei lavoratori assenti.
Il garante ha dato torto alla lavoratrice. Innanzitutto non
è risultato provato che la società avesse avuto accesso a
dati personali concretamente riferibili alla reclamante. In
particolare è emerso che i file consultati contenevano
analisi ed elaborazioni dei dati contenuti nel sistema
centrale di calcolo delle retribuzioni dei dipendenti
dell'azienda, redatti e compilati allo scopo di fornire i
report richiesti dall'amministrazione; inoltre gli stessi
file non contenevano informazioni riservate o in qualche
modo protette, dal momento che erano esattamente identici ai
file trasmessi agli altri uffici, con in aggiunta solo le
formule ideate e costruite dall'interessata per estrarre ed
elaborare i dati presenti sul sistema gestionale aziendale.
In sostanza, l'istruttoria non ha rivelato l'intento del
datore di lavoro di consultare documenti di pertinenza
personale della lavoratrice, ma ha solo voluto avere accesso
ai file utili per la gestione aziendale.
La legittimità della condotta del datore di lavoro porta a
dire, quindi, che non è illecito che i datore di lavoro
stesso acceda al computer in uso al lavoratore in situazioni
nelle quali ha necessità di accedere alle informazioni,
anche in assenza del lavoratore.
Come si rileva nel provvedimento, al fine di ottimizzare
l'uso dell'infrastruttura tecnologica all'interno di
un'azienda, può risultare giustificato rendere accessibili a
utenti diversi le singole postazioni di lavoro nel rispetto
delle istruzioni impartite a ciascun incaricato dal titolare
del trattamento. È legittimo, dunque, mettere a disposizione
di altri dipendenti incaricati del trattamento le
informazioni riferibili all'attività lavorativa svolta per
conto del datore di lavoro.
Nel caso specifico, però, il garante ha riscontrato alcune
inadempienze formali a carico del datore di lavoro. Il
garante, infatti, ha ritenuto che le informazioni rese al
personale relativamente all'accesso ai file memorizzati nei
pc fossero inadeguate, anche perché non inserite in un
documento autonomo messo a disposizione dei lavoratori, ma
contenute nel dps (documento programmatico della sicurezza)
solitamente non destinato alla consultazione da parte dei
lavoratori.
Il garante ha dunque prescritto all'azienda di fornire una
chiara informativa ai dipendenti circa le condizioni, le
finalità e le modalità con le quali vengono rese accessibili
a terzi debitamente incaricati i file memorizzati
all'interno dei pc, definendo altresì puntualmente le
situazioni di «emergenza» che giustifichino tale accesso.
All'azienda è stato inoltre imposto di integrare le
istruzioni fornite, in modo tale da informare adeguatamente
i dipendenti in ordine alle condizioni, finalità e modalità
di utilizzo dei pc anche per finalità personali.
A questo proposito si deve ricordare che la sede più
opportuna per l'informativa al lavoratore è il regolamento
interno sull'uso della posta elettronica e di internet,
secondo quanto indicato nelle Linee guida per posta
elettronica e internet del garante del 10.03.2007 (articolo ItaliaOggi dell'08.01.2010, pag. 20). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Dipendenti
pubblici, freno alle promozioni. In vigore la norma che
vieta gli avanzamenti di carriera senza concorso pubblico
... (articolo
Il Messaggero del 07.01.2010 - tratto da http://rassegnastampa.formez.it). |
|
PUBBLICO
IMPIEGO: Incarichi
ai dirigenti Affidamenti difficili. Tesi restrittiva della
Corte conti.
Gli incarichi dirigenziali scadenti il
31.12.2009, in assenza di una espressa mancata conferma,
debbono necessariamente essere confermati per il successivo
triennio, salvo revoche o riorganizzazioni.
La scadenza naturale degli incarichi, per effetto delle
modifiche all'articolo 19 del dlgs 165/2001, operate dal
dlgs 150/2001, non rappresenta di per sé più causa che
consenta agli organi di governo di modificare l'assetto
della dirigenza. La conferma dell'incarico, infatti,
rappresenta, nel nuovo sistema, la regola; la modifica
un'eccezione da motivare espressamente e da gestire secondo
i principi e criteri dell'evidenza pubblica.
È il nuovo comma 1-bis dell'articolo 19 del dlgs 165/2001 la
chiave di volta della forte restrizione operata dal
legislatore nei confronti del potere dell'organo di governo
di modificare gli incarichi dirigenziali.
Esso stabilisce che «l'amministrazione rende conoscibili,
anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica
e i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei
dirigenti interessati e le valuta». Si pretende, cioè,
una vera e propria procedura pubblica, finalizzata a mettere
i dirigenti nelle condizioni di manifestare il proprio
interesse a un incarico che l'amministrazione intende
conferire, rendendolo «conoscibile» con un avviso.
Non tutti gli incarichi dirigenziali sono, tuttavia, oggetto
di tale procedura e, dunque, da rendere conoscibili. Lo
chiariscono il comma 1 dell'articolo 19 medesimo e
l'articolo 21, comma 1, del dlgs 165/2001. Il primo, tra gli
altri criteri per assegnare gli incarichi dirigenziali,
enuncia espressamente l'esigenza di tenere in considerazione
i risultati ottenuti dal dirigente, secondo il sistema di
valutazione. Se i risultati sono positivi, nella sostanza la
normativa attribuisce maggior valore all'interesse generale
alla continuità dell'azione gestionale del singolo
dirigente, rispetto all'interesse, particolare, del singolo
amministratore a cambiare gli assetti della dirigenza.
Lo dimostra il citato articolo 21, comma 1, ai sensi del
quale la mancata conferma degli incarichi è conseguenza
esclusivamente di due eventi: il mancato raggiungimento
degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione, ovvero l'inosservanza delle
direttive imputabili al dirigente. In assenza di questi due
presupposti, non vi è alcuna possibilità di non confermare
l'incarico, anche se sia scaduto il termine di durata.
Il procedimento a evidenza pubblica scatta se ricorrano le
condizioni per rendere disponibile un incarico, liberatosi
per mancato rinnovo specificamente motivato dalle ragioni
viste prima, oppure determinato da una revoca dovuta alla
particolare gravità del mancato raggiungimento dei risultati
o della violazione alle direttive.
Una terza ipotesi per modificare gli incarichi è la
riorganizzazione, che deve, tuttavia, riguardare l'intero
ente in termini concreti, non bastando una semplice azione
di spostamento non sostanziale di alcuni uffici e risorse,
mirate ad incidere esclusivamente sulla posizione
dirigenziale di un particolare dirigente. Tanto è vero, che
il già citato comma 1-ter dell'articolo 19 dispone: «L'amministrazione
che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero
alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non
intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è
tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente
stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti
disponibili per un nuovo incarico».
Quanto fin qui visto vale direttamente per le
amministrazioni statali, ma anche come principio
inderogabile per le amministrazioni regionali e locali.
Infatti, la novellazione all'articolo 19 del dlgs 165/2001 è
posta in essere in attuazione della delega legislativa
contenuta nella legge 15/2009, ai sensi della quale il
legislatore delegato era chiamato ad applicare alla
disciplina degli incarichi e delle revoche dirigenziali i
principi enunciati dalla Corte costituzionale, nelle note
sentenze 103 e 104 del 2007, ove si sottolinea la
contrarietà a Costituzione di una configurazione fiduciaria
degli incarichi e la necessità, invece, di garantire la
continuità delle funzioni dirigenziali, allo scopo di non
rendere precaria la loro funzione, che, essendo i dirigenti
organi esercitanti una funzione pubblica di interesse
generale, non deve essere resa incerta da fattori non
connessi alla valutazione della loro capacità tecnica.
Per tale ragione, anche regioni ed enti locali debbono
rispondere ad un principio valevole erga omnes,
discendendo direttamente dagli articoli 97 e 98 della
Costituzione, non derogabile da alcuna fonte, né
legislativa, né statutaria, propria dell'autonomia di detti
enti, visto che tale autonomia deve essere armonica e non
contrastante con la Costituzione (articolo di ItaliaOggi del
06.01.2010, pag. 25). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Sulla mobilità mani legate alle giunte
locali.
La competenza
a disporre la mobilità dei dipendenti pubblici spetta in via
esclusiva alla dirigenza. Non sono, dunque, legittimi i
provvedimenti adottati con deliberazioni delle giunte
comunali o provinciali.
Nonostante la mobilità sia indiscutibilmente un
provvedimento di natura gestionale, sono frequentissimi i
casi nei quali gli enti locali decidono di acquisire o
lasciar trasferire un dipendente per mobilità volontaria,
mediante deliberazioni della giunta ... (articolo
ItaliaOggi del 02.01.2010 - tratto da http://rassegnastampa.formez.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
P.a., class action senza munizioni. Al
debutto sia le azioni collettive pubbliche sia quelle
private. E qui ci sono già i primi due casi. Non sono
previsti risarcimenti, ma solo l'obbligo di rimediare.
La class action contro la p.a. non porterà
risarcimenti dei danni. Al massimo servirà a imporre agli
enti pubblici di rimediare alla propria inefficienza. Ma
senza nuove o maggiori spese per le amministrazioni.
L'azione collettiva «pubblica», pure se in versione
«ridotta», è comunque in procinto di diventare operativa.
È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
31/12/2009 il dlgs 20.12.2009, n. 198, in materia di ricorso
per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari
di servizi pubblici. Comunque la class action contro
le p.a. non partirà subito, in quanto il decreto legislativo
non basta. Servono anche decreti attuativi e fino alla loro
emanazione tutto rimarrà sulla carta ... (articolo
ItaliaOggi del 02.01.2010 - tratto da http://rassegnastampa.formez.it). |
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dicembre 2009 |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: G.U.
31.12.2009 n. 303 "Attuazione dell’articolo 4 della legge
04.03.2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza
delle amministrazioni e dei concessionari di servizi
pubblici"
(D.Lgs. 20.12.2009 n. 198).
La cosiddetta class action (senza
risarcimento) per i disservizi pubblici. |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Il taglio di figure tecniche non è uno
spoils system. Il Consiglio di stato ha accolto un ricorso
del Minambiente.
Palazzo Spada rilancia la possibilità di tagli di massa di
personale all'interno delle pubbliche amministrazioni per
esigenze di contenimento della spesa. Infatti è legittima la
riduzione collettiva di figure tecnico-professionali che non
può essere bollata come spoils system.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato Sez. VI che, con la
sentenza 28.12.2009 n. 8791, ha accolto il
ricorso presentato dal ministero dell'ambiente che aveva
deliberato la soppressione di venti figure
tecnico-professionali all'interno del dicastero. E lo aveva
fatto in virtù di alcune norme contenute nel decreto
Bersani.
Subito i tecnici avevano fatto ricorso contro la delibera
sottolineando che il sistema usato dal dicastero poteva
essere considerato un vero e proprio spoils system,
nel frattempo dichiarato incostituzionale. Il Tar del Lazio
aveva accolto la tesi dei ricorrenti, chiarendo che la
decadenza ex lege degli incarichi potesse configurare
una ipotesi di spoils system. Contro questa decisione
il dicastero ha fatto ricorso, con successo, al Consiglio di
Stato.
Con una interessante decisione i giudici di Palazzo Spada
hanno precisato che tagli in massa di figure tecnico
professionali non legate ai vertici politici
dell'amministrazione non sono spoils system e sono
quindi legittimi.
In particolare, si legge nelle motivazioni depositate dal
Consiglio di Stato, «che poiché l'art. 29, dl n. 223/2006
conv. in legge n. 248/2006 ha imposto alle amministrazioni
pubbliche, per esigenze di contenimento della spesa
pubblica, il riordino degli organismi operanti presso di
esse, è legittima la riduzione dei membri delle commissioni
ministeriali, anche se operata in massa. Infatti non si può
ritenere che la disciplina legislativa abbia previsto uno
spoils system in relazione ad incarichi di esclusivo profilo
tecnico-professionale, in contrasto con i dettami della
Corte costituzionale che non ritiene giustificato lo spoils
system (ossia la decadenza automatica dall'incarico per
effetto dell'inizio di una nuova legislatura) per incarichi
a contenuto tecnico che non implicano una diretta e
fiduciaria collaborazione con i vertici politici. Infatti
non si è in presenza di una decadenza generalizzata e
automatica di tutti gli organi connessa al solo fatto
dell'inizio di una nuova legislatura, ma di una decadenza
limitata solo a taluni organi e necessitata dalla novazione
degli organi in virtù della loro diversa disciplina»
(articolo ItaliaOggi del 30.12.2009, pag. 25). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Controriforma Brunetta: quando
scatta il licenziamento disciplinare
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 14.12.2009). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Controriforma Brunetta: spazi e
limiti della contrattazione integrativa
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 14.12.2009). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
In tema di responsabilità di un
funzionario dipendente di un ente locale addetto all'ufficio
economato per danno erariale derivante dall'omissione di
ogni forma di controllo e vigilanza sull'illecito operato di
altro dipendente a lui sottoposto (nella fattispecie la
Sezione ha ritenuto responsabile il convenuto per
responsabilità sussidiaria conseguente l'omessa vigilanza
sul versamento di somme nelle casse comunali)
(Corte dei Conti, Sez. II giurisdiz. centrale d'appello,
sentenza 09.12.2009 n. 548 - link a
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Controriforma Brunetta: a chi e
come si applica il sistema delle fasce di
merito
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 09.12.2009). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Controriforma Brunetta: la nuova
disciplina della mobilità volontaria
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 09.12.2009). |
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novembre 2009 |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Rimborso ordine professionale oneri
previdenziali, assistenziali, assicurativi.
Il Comune di (omissis) chiede di sapere se è tenuto a
rimborsare, a un ordine professionale gli oneri
previdenziali, assistenziali e assicurativi relativamente ai
permessi retribuiti concessi ad un proprio dipendente, il
quale svolge il mandato di assessore comunale e se, in caso
di aspettativa, sia applicabile altresì la disciplina di cui
all'art. 86 del TUEL 267/2000 (Regione Piemonte,
parere n. 149/2009 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Integrazione fondo 2009 con risorse
integrative. Ammissibilità su richiesta sindacale.
Il Comune di
(omissis) premette che nella trattativa decentrata per
l’anno 2009 la Parte Sindacale -R.S.U. ed Organizzazioni
Provinciali- chiede l'integrazione del Fondo 2009 con
risorse integrative -a discrezione dell'Ente- per l'inverno
2008/2009 a titolo di una sorta di "indennità neve" e
di “indennità chiamata” a favore dei dipendenti del
servizio tecnico-manutentivo.
Il Comune rivolge un parere sull’ammissibilità di tale
richiesta sindacale ed, inoltre, chiede se la corresponsione
dell’indennità di rischio sia rapportata all’effettiva
presenza in servizio del dipendente (Regione Piemonte,
parere n. 148/2009 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Responsabile servizio comunale. Recupero
ore prestate prima dell’incarico di servizio.
Il Comune di (omissis) chiede se un dipendente, nominato
Responsabile del servizio a partire dall'01/11/2009, abbia
diritto a recuperare le ore prestate in più prima di tale
data.
Il dipendente ed il suo rappresentante sindacale sostengono
che da Responsabile del servizio non può più recuperare le
ore prestate in più e l'unica soluzione è costituita dal
pagamento del lavoro straordinario. Secondo il Comune,
invece, avendo l'interessato prestato le ore in più prima
della nomina a Responsabile di servizio, lo stesso conserva
il diritto anche dopo la nomina a Responsabile di servizio.
Il Comune ha altresì precisato che tale prestazioni non
erano state formalmente autorizzate e che non si può
provvedere al pagamento in quanto non c'è in bilancio la
necessaria previsione di spesa e nell'ambito del fondo delle
risorse decentrate relativo all'anno 2009 il fondo per il
lavoro straordinario per tutti i dipendenti non può superare
la somma di € 652,83, somma, questa, insufficiente per il
pagamento delle ore prestate dal dipendente prima citato
(Regione Piemonte,
parere n. 146/2009 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Cantoniere - autista scuolabus. Guida
mezzo comunale.
Il Comune di
(omissis) ha acquistato una macchina operatrice complessa
per attività tecnico-manutentive. Chiede se può avvicendare
alla guida del mezzo oltre all’unico dipendente comunale
(cantoniere-autista scuolabus), personale non dipendente
pubblico, in possesso di idonea patente di guida, ed in caso
affermativo che qualifica e che tipo di rapporto lavorativo
possa essere instaurato (Regione Piemonte,
parere n. 126/2009 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Procedimento disciplinare - Obbligo di
avviso di avvio del procedimento - Non sussiste.
In materia di pubblico impiego, il procedimento disciplinare
non richiede la previa comunicazione all'interessato
dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi
dell'art. 7 della l. n. 241/1990, poiché tale funzione è
svolta, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. n. 3/1957,
dall'atto con il quale il dipendente, dopo le indagini
preliminari, non solo è reso edotto di un procedimento
instaurato nei suoi confronti, ma è messo in condizione di
conoscere con precisione quale comportamento gli si
contesta, consentendogli la difesa dall'addebito con la
presentazione di giustificazioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV,
n. 4050/2003) (massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 27.11.2009 n. 5199 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Rimborsi spese ko. Corte conti lombarda
sui guai legali dei dipendenti. Scelta del legale da fare
con la p.a..
La pubblica amministrazione non può
rimborsare le spese legali al dipendente coinvolto in
vicende giudiziarie per fatti attinenti il servizio, dopo
che lo stesso ha provveduto a scegliersi autonomamente il
proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità
all'amministrazione di essere interpellata sulle decisioni
inerenti il patrocinio legale.
Lo ha chiarito la Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Lombardia, nel testo del
parere 12.11.2009 n. 1000, con la quale ha fatto
ordine sul rapporto rimborso spese legali- scelta difensore
da parte del dipendente pubblico.
La Corte, interessata sul punto dal sindaco del comune di
Varese, ha sottolineato che l'articolo 28 del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro sostanzialmente
ricalca quanto contenuto dell'articolo 67 del dpr n.
268/1987.
La ratio di tale norma, pertanto, è quella di
rispondere all'esigenza che il soggetto appartenente ad
un'organizzazione pubblica, chiamato ingiustamente a
rispondere per attività compiute nell'espletamento dei
propri compiti istituzionali, non deve sopportare il peso
economico del processo. Va da sé che l'assunzione del
relativo onere economico da parte della p.a. non è certo
automatico, ma è conseguenza di alcuni presupposti e
rigorose valutazioni che la p.a. deve svolgere.
In particolare, ha rilevato la Corte lombarda, sul punto
della legittimità del rimborso delle spese legali, il testo
dei citato articolo 67 fa espresso riferimento alla
necessità che il legale, che assumerà la difesa del
dipendente con onere a carico dell'ente locale, sia «di
comune gradimento».
Questo fa sì che deve escludersi che il rimborso delle spese
legali a carico del Comune, possa avvenire a seguito di una
scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella
nomina del proprio difensore, cioè, senza che
l'amministrazione sia mai stata interpellata nelle decisioni
inerenti alla scelta del patrocinio legale.
Inoltre, la risposta del collegio lombardo chiarisce un
altro interessante punto. Infatti, in caso di liquidazione
di spese in sede giudiziale (rifuse dalla parte soccombente
al dipendente), il rimborso da parte del Comune di eventuali
maggiori spese, rispetto alla quantificazione contenuta
nella sentenza, deve essere frutto di un «accordo
preliminare» intervenuto in sede di conferimento
dell'incarico. Mancando tale accordo, le maggiori spese
sopra descritte restano a totale carico del dipendente, in
quanto ciò «attiene al rapporto interno tra il difensore
e il soggetto che gli ha conferito l'incarico» (articolo ItaliaOggi del 26.11.2009, pag. 36). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Accesso
all'orario di lavori dei colleghi. Si può chiedere di vedere
le timbrature.
La posizione che legittima l'esercizio
del diritto di accesso non deve possedere tutti i requisiti
che legittimerebbero al ricorso avverso l'atto lesivo della
posizione soggettiva vantata, ma è sufficiente che l'istante
sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che
il suo interesse si fondi su tale posizione.
Con nota del 10.09.2009, il ricorrente, in qualità di
dipendente del Comune di ..., ha inoltrato al predetto Ente
istanza di accesso ai sensi della legge 241 del 1990, al
fine di ottenere copia delle timbrature del personale
dipendente ivi comprese le eventuali richieste individuali
di modifica, da parte di altri dipendenti, del proprio
orario di lavoro-servizio e le eventuali conseguenti
risposte; il tutto riferito al periodo dall'01.01.2009 al
31.08.2009.
Ha motivato la richiesta con l’esigenza di poter
compiutamente valutare l’opportunità di eventuali azioni
giudiziarie innanzi al Giudice competente.
Con provvedimento in data 09.10.2009, prot. 11384 il Comune
di ... ha denegato l’accesso ritenendo insussistente
l’interesse in capo al richiedente.
La sezione condivide l’orientamento per il quale la
posizione che legittima l'esercizio del diritto di accesso
non deve possedere tutti i requisiti che legittimerebbero al
ricorso avverso l'atto lesivo della posizione soggettiva
vantata, ma è sufficiente che l'istante sia titolare di una
posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse si
fondi su tale posizione. La necessaria sussistenza di un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
al quale è chiesto l'accesso, non significa che l'accesso
sia stato configurato con carattere meramente strumentale
rispetto alla difesa in giudizio della situazione
sottostante, in quanto assume, invece, una valenza autonoma,
non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla
stessa possibilità di instaurazione del medesimo (Cons.
Stato, sez. VI, 29.07.2009, n. 4734).
Nel caso di specie, il fatto che il ricorrente sia
dipendente del Comune che gli ha denegato la modifica
dell’orario di servizio richiesta e ritenga di essere
pregiudicato da tale diniego, costituisce valido presupposto
per l'esercizio del diritto di accesso diretto ad acquisire
gli atti per valutare la legittimità, sotto il profilo della
non discriminazione, del diniego di modifica dell’orario di
servizio.
In proposito deve osservarsi che la richiesta indiscriminata
di tutte le timbrature, se può apparire immotivata, in
realtà tende a verificare se siano applicate a tutti i
dipendenti le ragioni di servizio indicate come ostative
alla modifica richiesta dal ricorrente (TAR Lombardia-Milano,
Sez. IV,
sentenza 25.11.2009 n. 5153 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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settembre 2009 |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Concorsi
pubblici - Punteggi assegnati dalla commissione esaminatrice
- Insindacabilità da parte del Giudice amministrativo -
Eccezioni.
Per giurisprudenza consolidata in assenza di macroscopici
profili di illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti
ictu oculi rilevabili, i giudizi delle commissioni
esaminatrici dei concorsi sono sottratti al sindacato del
giudice amministrativo (cfr. ex multis: Cons. Stato,
Sez. IV, 12.07.2007, n. 3985 e Cons. Stato, Sez. IV,
26.04.2007, n. 1891) (massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 17.09.2009 n. 4663 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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INCARICHI
PROGETTUALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Incarico tecnico comunale di
progettazione.
Il sindaco del
Comune di (omissis) chiede se sia legittimo conferire al
tecnico comunale dell’ente l’incarico per predisporre
progetto di solo intonaco esterno su un edificio (granaio)
sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza.
La soluzione alternativa è rappresentata dalla necessità di
affidare incarico professionale ad ingegnere o architetto
esterni, con un evidente aggravio di spesa sul bilancio
comunale (Regione Piemonte,
parere n. 118/2009 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
EE.LL. privi di dirigenza: a chi
si possono conferire gli incarichi di
posizione organizzativa
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 11.09.2009). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Licenziamento del dipendente che
elude il sistema di rilevamento delle
presenze.
Può essere illegittimo
il licenziamento del pubblico dipendente che
abbia posto in essere fatti e comportamenti
tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento
della presenza.
È questa la conclusione cui è giunto il
Collegio del Tribunale di Verbania a seguito
di reclamo avverso l’ordinanza emessa in
sede cautelare dal Giudice del Lavoro dello
stesso Tribunale.
Per il Collegio, infatti, il licenziamento
dovrà essere sospeso e il dipendente
reintegrato fino a che non sia nel concreto
accertata la proporzionalità della sanzione
inflittagli dall’Amministrazione Locale di
appartenenza.
Indipendentemente quindi dalla commissione o
meno dei fatti ascritti, sarà, secondo il
Collegio, il requisito della proporzionalità
ad essere decisivo per la soluzione della
controversia che nel frattempo sta
proseguendo nella fase di merito (TRIBUNALE
di Verbania,
ordinanza 04.09.2009 - link a
www.altalex.com). |
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maggio 2009 |
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ATTI AMMINISTRATIVI - CONSIGLIERI COMUNALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Integra il reato di omissione di
atti d'ufficio (art. 328, comma secondo cod.
pen.) la condotta del segretario comunale
che, a fronte della richiesta di un
consigliere comunale di accesso agli atti,
ometta di fornirgli e di rispondere nei
termini di legge, essendo irrilevante che
gli atti richiesti non rientrino nelle
competenze deliberative del Consiglio (in
motivazione, la Corte ha chiarito che il
potere di sindacato ispettivo, di stimolo e
controllo sull'attività degli organi
comunali previsto dall'art. 42 T.U.E.L dà
diritto ai consiglieri di ottenere qualsiasi
informazione necessaria per il suo
esercizio).
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Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe, la Corte
d'appello di Brescia, a seguito di
impugnazione della parte civile C.O., ha
riformato in toto quella di primo grado del
giorno 22.09.2004 del Tribunale di Bergamo,
emessa a seguito di giudizio abbreviato,
condannando G.G. per due episodi del reato
di cui all'art. 328 c.p., comma 2, al
risarcimento dei danni in favore della parte
civile, liquidati in complessivi Euro
4.000,00 (fatti del (OMISSIS)).
Al G. era stato contestato detto reato
perché, quale Segretario comunale del Comune
di (OMISSIS), richiesto legittimamente dal
consigliere comunale C.O. in data (OMISSIS)
di ottenere atti del Comune, ometteva di
fornirli e di rispondere nel termine di
legge.
Con la sentenza impugnata i giudici del
gravame hanno osservato, anzitutto, sul
dedotto impedimento del difensore
dell'imputato, che non è applicabile la
disciplina di cui all'art. 420-ter del
giudizio ordinario a quello in camera di
consiglio davanti alla Corte d'appello. Ha
poi rilevato che la disposizione del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, art. 42 (T.U.E.L.), che
contiene l'elencazione della materie nelle
quali è esercitabile da parte del consiglio
comunale il sindacato politico
amministrativo sulla attività del Comune,
non limita, esaurendolo, il potere di tale
sindacato. Quel limite potrà valere per
l'attività deliberativa, ma l'attività di
controllo del consigliere comunale si
estende a ogni materia di competenza della
amministrazione. Tale interpretazione è
confermata proprio dal testo dell'art. 22
dello Statuto del Comune di (OMISSIS) e
dall'art. 48 del Regolamento del consiglio
comunale, il primo dei quali stabilisce che
i consiglieri comunali hanno diritto di
ottenere tutte le informazioni in possesso
degli uffici comunali e tutti gli atti
pubblici utili all'espletamento del loro
mandato, ribadendo il potere di
interpellanza, di mozione e di altre istanze
di controllo. Una corretta ermeneusi del
citato art. 48, comma 4, induce a far
ritenere che il diritto dei consiglieri
all'informazione riguarda oltre che le
materie di competenza del consiglio comunale
anche quelle ricomprese nell'espletamento
del mandato di cui al comma 1, laddove i
commi 2 e 3 fanno riferimento ad atti e non
a materie. Tutto ciò consentiva di escludere
la mancanza di dolo dell'imputato, non solo
per la sua qualità. Esclusione peraltro già
evidente dalla risposta irridente che G.,
rivendicando un appartenenza politica, aveva
dato al C..
Avverso la predetta sentenza propone ricorso
per cassazione il difensore dell'imputato,
deducendo i seguenti motivi di ricorso.
1) Inosservanza dell'art. 420-ter in quanto
la Corte d'appello all'udienza (camerale)
del 22.11.2005 aveva rigettato la richiesta
di differimento del procedimento per
legittimo impedimento del difensore, le cui
ragioni erano state adeguatamente comprovate
con certificato medico attestante l'avvenuto
ricovero in data (OMISSIS) per un intervento
chirurgico con prognosi di 25 giorni;
richiesta tempestivamente inviata a mezzo
telefax in data 15.11.2005. L'indicazione
del tipo di intervento era stata omessa per
ragioni di privacy (l'intervento aveva poi
comportato una degenza fino al (OMISSIS) e
una convalescenza di 60 giorni). Osserva il
ricorrente che il difensore non aveva alcun
obbligo di farsi sostituire da altro
professionista e che orientamenti
giurisprudenziali (cita Cass. 11.10.2000 e
Cass., 10.10.2000) e dottrinali si sono
espressi nel senso della estensione
dell'art. 420-ter c.p.p. anche ai giudizi
camerali.
2) Inosservanza degli artt. 576 e 538 c.p.p..
La Corte d'appello aveva liquidato il danno
in Euro 4.000,00, peraltro senza alcuna
prova e senza motivazione sul punto (cita
Cass., 06.04.1995 e Cass., 14.06.2006),
motivazione certamente necessaria anche in
caso di danno non patrimoniale (cita Cass.,
01.10.1999 e Cass., 23.01.1997). In
proposito rileva ancora che nelle ipotesi,
come quella di specie, in cui il giudice
penale deve decidere ai soli effetti civili,
egli deve limitarsi a rimuovere l'effetto
extrapenale, ma il proscioglimento
pronunciato in primo grado rimane
irrevocabile, con la conseguenza che il
giudice penale non può provvedere sul
risarcimento del danno. La pronuncia del
giudice penale potrebbe solo aprire la
strada a un'azione davanti al giudice civile
(cita Cass., 07.04.1997 e Cass.,
30.10.1997).
3) Inosservanza ed erronea applicazione
dell'art. 328 c.p., comma 2, e mancanza e
manifesta illogicità della motivazione.
Nella specie, la documentazione richiesta
dal consigliere comunale C. esulava dalle
materie di competenza del consiglio
comunale, trattandosi di materia edilizia (D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, art. 42 (T.U. Enti
Locali)). L'art. 48, comma 4, del
Regolamento del consiglio comunale e della
Commissioni consiliari di (OMISSIS) prevede
che il diritto di accesso a notizie e
informazioni utili per l'espletamento del
mandato riguarda solo le materie di
competenza consiliare, mentre l'art. 21
prevede che il responsabile del procedimento
debba negare l'informazione qualora la
richiesta sia presentata per scopi diversi
da quelli attinenti al mandato:
C., peraltro, non aveva detto quali fossero
le finalità per le quali intendeva esplicare
il suo diritto di accesso. Ciò aveva
specifici riflessi in ordine alla mancanza
del dolo del reato contestato.
In data 13.03.2009 ha depositato memoria il
difensore della parte civile ai sensi
dell'art. 611 c.p.p.. Contesta il fondamento
di tutti i motivi, osservando, sul primo,
che le norme che disciplinano il rito
ordinario e in particolare le norme sulla
obbligatorietà della presenza del difensore
non sono estensibili al rito camerale con
cui proceda la Corte d'appello (Cita Cass.,
sez. u., 26.06.2006 n. 3146 e Corte cost.
del 1998, n. 373). Peraltro, il certificato
medico non attestava l'assoluta
impossibilità a comparire e impediva ogni
valutazione sulla ricorrenza
dell'impedimento. Sul secondo motivo di
ricorso, replica nel senso che è infondata
la doglianza sulla pronuncia della condanna
al risarcimento dei danni e sulla
liquidazione del danno da parte della Corte
d'appello, non potendosi negare il relativo
potere del giudice del gravame che decide
sulla responsabilità penale ai soli effetti
civili (cita Cass., 09.07.2007 n. 36079 e
Cass., 27.10.2006 n. 38948). Infine, con
riferimento al terzo motivo di ricorso,
osserva che, come correttamente ritenuto
dalla Corte di merito, la norma del
regolamento del Comune di (OMISSIS) (art.
42, citato dal ricorrente) riproduce
esattamente il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
art. 43.
Entrambi le norme tutelano i diritti dei
consiglieri comunali di ottenere qualsiasi
atto o qualsiasi informazione utile
all'espletamento del loro mandato in
generale (quindi anche il potere di
interpellanza, mozione e di ogni altro atto
di sindacato); onde neppure è necessario che
il consigliere comunale specifichi le
ragioni della sua richiesta. Si tratta di
concetti più volte ribaditi dalla
giurisprudenza amministrativa (cita Cons.
Stato, sez. 5, 21.02.1994, n. 119).
Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento.
...
Infine, neppure il terzo motivo
merita accoglimento.
Va premesso che i precedenti di questa Corte
citati dalla difesa del ricorrente, i quali
sarebbero favorevoli al G., o sono del tutto
estranei all'oggetto del presente giudizio,
oppure non sono condivisibili per non
affrontare il problema nei sui corretti
termini. Infatti, mentre la sentenza Cass.,
sez. 6, n. 18033 dep. 04.05.2001, Gremmo
riguarda una fattispecie di richiesta di
atti da parte di un consigliere comunale a
organismo del tutto estraneo al comune, la
pronuncia Cass., sez. 6, n. 21735 - dep.
29.05.2008, Vitellaro riguarda una richiesta
di accesso di un privato fatta a uffici
comunali. La sentenza Cass., sez. 6, n.
43492, - dep. il 13.11.2003, Biondi
riguarda, sì, una richiesta di un
consigliere comunale di copia di alcune
delibere, ma rivolta al vicesindaco;
quest'ultima decisione, peraltro, come
emerge dalla motivazione, non si confronta
minimamente con la normativa speciale che
riguarda i consiglieri comunali, omettendo
di prenderla in considerazione.
Ciò premesso, osserva la Corte che
indubbiamente, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
art. 42 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), recante
la rubrica "Attribuzioni dei consigli",
dopo avere stabilito che il consiglio è
l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, elenca gli atti che
rientrano nelle competenze deliberative dei
consigli comunali. Tra essi certamente non
rientrano gli atti concernenti l'attività
edilizia. Il successivo art. 43 ("Diritti
dei consiglieri") riconosce ai
consiglieri comunali il diritto di accesso
e, nel ricalcare in modo pedissequo la L.
12.06.1990, n. 142, art. 31, che già
riproduceva, con diversa formulazione, i
contenuti della L. 27.12.1985, n. 816, art.
24 (norme entrambe rimaste abrogate dalla
entrata in vigore del T.U.E.L.) prevede, nel
quadro del più ampio diritto di accesso di
cui all'art. 10 del testo unico, assicurato
a ogni cittadino, il cosiddetto diritto di
accesso conoscitivo dei consiglieri
comunali, i quali "...hanno diritto di
ottenere dagli uffici, rispettivamente, del
comune e della provincia, nonché dalle loro
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie
e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato"
anche se "sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge".
E la dottrina individua i soggetti chiamati
a collaborare con i consiglieri comunali nei
funzionari del comune e, prima di ogni
altro, nel Segretario comunale.
Sarebbe del tutto riduttivo ed errato
ritenere, come ritiene il ricorrente, che il
diritto di accesso del consigliere comunale,
e quindi il suo diritto di ottenere
qualsiasi notizia o informazione, sia
limitato alle materie cui si riferiscono gli
atti previsti dal citato art. 42, cioè alle
materie sulle quali il consiglio ha un
potere deliberativo. Quest'ultima norma va,
infatti, letta parallelamente all'art. 43
dello stesso testo unico, secondo cui "I
consiglieri comunali e provinciali hanno
diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta alla deliberazione del consiglio.
Hanno inoltre il diritto di chiedere la
convocazione del consiglio secondo le
modalità dettate dall'art. 39, comma 2, e di
presentare interrogazioni e mozioni". E
il sindaco o gli assessori da lui delegati
devono rispondere, entro 30 giorni, alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentata dai
consiglieri (art. 43, comma 3).
I cosiddetti diritti di sindacato ispettivo,
di stimolo e di controllo, sull'attività
degli organi comunali garantiti da
quest'ultima norma, danno conto dell'ampio
spettro di tale diritto dei consiglieri
comunali, funzionale, dunque, non solo a
ottenere qualsiasi notizia o informazione ai
fini del consapevole esercizio dei poteri e
diritti relativi alle materie previste
dall'art. 42, ma anche alla informazione
necessaria per l'esercizio dei poteri e
diritti rientranti nel sindacato ispettivo
degli organi comunali (Cons. Stato, sez. 5,
21.02.1994, n. 119): poteri e diritti che
configurano, dal lato passivo, un vero e
proprio dovere di supporto dei consiglieri
comunali nella esecuzione del proprio
mandato, da parte dei funzionari degli
uffici dell'ente. L'ampiezza del diritto è,
d'altra parte confermata dalla
giurisprudenza amministrativa la quale ha
ritenuto che nessuna norma prevede che
l'istanza di accesso -che si estendevi
rilascio di copia dei documenti richiesti
secondo le procedure d'accesso ex L.
07.08.1990, n. 241- debba contenere le
ragioni della singola richiesta, in quanto,
in caso contrario si giungerebbe all'assurdo
di permettere ai controllati di esercitare
un controllo sulla attività dei controllanti
(Cons. Stato, Sez. 5, 22.02.2000, n. 940;
Cons. Stato, sez. 5, 07.05.1996, n. 528):
esattamente ciò che intendeva fare
l'imputato nel caso di specie.
E non v'è dubbio che la norma penale di cui
all'art. 328 c.p., comma 2, si estenda alla
tutela del diritto di informazione e di
accesso del consigliere comunale previsti
dalle disposizioni di cui si è fatto cenno,
al pari della tutela spettante a qualsiasi
cittadino introdotta nel codice penale con
la riforma dei diritti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione
(L. 26.04.1990, n. 86, art. 16) pressoché
coeva alla emanazione della L. 07.08.1990,
n. 241 contenente le nuove norme sul
procedimento amministrativo e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
Né l'imputato può sostenere che, nel caso,
norme regolamentari del Comune di (OMISSIS)
prevedono limitazioni del diritto di
informazione del consigliere comunale alle
materie di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
art. 42, in quanto è noto a tutti che una
norma sub primaria non può contenere
previsioni difformi da quella primaria, che,
nella specie, non poteva non trovare
applicazione.
Considerazione quest'ultima che ha indotto
la Corte d'appello a ritenere la sussistenza
del dolo da parte del segretario comunale,
che proprio per la sua qualità, e
contrariamente a quanto sostenuto dalla
difesa anche nel ricorso per cassazione, ha
inteso sostenere la buona fede del
ricorrente basandola sulle norme
regolamentari del Comune di (OMISSIS), in
piena antitesi con quanto si è sinora detto.
Per tutte le considerazioni esposte il
ricorso del G. deve essere rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al
rimborso delle spese sostenute dalla parte
civile C.O., liquidate, come da nota spese,
in Euro 2.761,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché
al rimborso delle spese sostenute dalla
parte civile C.O., liquidate, come da nota
spese, in Euro 2.761,00 (Corte di
Cassazione, Sez. VI penale, sentenza
20.05.2009 n. 21163). |
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ottobre 2008 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
S. Lazzini, Richiesta di
parere riguardante la possibilità di
procedere alla stipula di apposita polizza
assicurativa per responsabilità
amministrativa patrimoniale derivante da
colpa lieve a favore dei propri dirigenti e
dei titolari di posizione organizzativa,
responsabili di procedimento con il
pagamento del relativo premio per il 50% a
carico dell’Ente e per il 50% a carico
dell’assicurato.
La richiesta di parere concerne la corretta
interpretazione di una norma giuridica e,
specificatamente dell’art. 3, comma 59,
della legge n. 244 del 2007 (legge
finanziaria per il 2008) che, secondo un
condivisibile orientamento della
giurisprudenza contabile, introduce
importanti principi a tutela della sana e
corretta gestione finanziaria degli enti
locali (Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz.
Molise,
parere 14.10.2008 n. 34 -
link a www.diritto.it). |
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settembre 2008 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Modifica orario di servizio -
accertamento dei comportamenti antisindacali
- diritto all’informazione – concertazione –
contrattazione – riparazione del danno
arrecato all’immagine del sindacato –
pubblicazione della decisione nelle bacheche
dell’ente, ai sensi dell’art. 120 c.p.c..
La determinazione dei criteri per la
politica dell’orario di lavoro deve essere
oggetto di informazione preventiva,
concertazione e contrattazione (Tribunale di
Nola,
provvedimento 25.09.2008 - link a
www.iussit.eu).
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(nota di: Avv. Paolo Carbone – Dott.ssa
Luisa Marotta).
L’art. 28 Stat. Lav. tutela gli organismi
locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse dal
comportamento illegittimo del datore di
lavoro diretto ad impedire o limitare
l’esercizio della libertà e dell’attività
sindacale nonché del diritto di sciopero,
attribuendo al Tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, il potere di ordinare al
datore la cessazione del comportamento
illegittimo e di rimuovere gli effetti.
Tale norma non individua in maniera
analitica la condotta antisindacale ma
fornisce della stessa una nozione
teleologica: è considerata antisindacale,
infatti, non una determinata condotta in
base alle sue modalità esteriori, ma
qualsiasi condotta diretta ad un determinato
risultato, ovvero ad impedire o limitare
l’esercizio della libertà e dell’attività
sindacale, oltre che del diritto di
sciopero.
L’ampia descrizione legislativa induce a
ritenere che qualsiasi condotta idonea a
ledere i beni indicati debba essere
considerata antisindacale: non solo, dunque,
le condotte dirette esclusivamente ad
impedire l’attività sindacale, ma anche le
condotte che, in astratto, potrebbero essere
legittime ma, in concreto, siano state
adottate per motivi antisindacali.
Anche un comportamento omissivo del datore
di lavoro può realizzare una condotta
antisindacale, a condizione che,
pregiudizievole alla libertà o all’attività
sindacale, integri violazione di uno
specifico obbligo di contenuto positivo
imposto allo stesso datore da disposizioni
legislative o contrattuali.
In tema di orario di servizio, come nel caso
in esame, sussiste la violazione in quanto
il CCNL prevede la concertazione e la
contrattazione e non solo la fase
dell’informativa o della consultazione in
tema di orario di servizio.
Nelle materie nelle quali è prevista la
concertazione, l’informazione deve essere
preventiva e preliminare. |
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agosto 2008 |
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CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO:
La colpa grave non è
assicurabile. L’ente locale non può
estendere la copertura dei danni. La Corte
conti Lombardia bacchetta il sindaco di
Erba: la polizza fa scattare il danno
erariale.
Agli enti locali è permesso sottoscrivere un
contratto assicurativo che preveda il
risarcimento all’amministrazione dei danni
causati dagli amministratori o dai
dipendenti con colpa lieve.
In nessun caso è permesso all’ente stesso di
assicurare i danni causati dagli stessi con
colpa grave, posto che in tal caso il premio
eventualmente pagato non risponde ad alcun
pubblico interesse e costituisce danno
erariale per il dirigente che ha
sottoscritto la polizza.
Altresì non è possibile per l’ente integrare
una copertura assicurativa danni per colpa
lieve con una clausola che estenda la
responsabilità per colpa grave, con il
pagamento della relativa quota di premio a
carico del contraente. In tale ultimo caso,
l’amministratore o il dipendente potrà
concludere separati contratti per coprire la
colpa grave in maniera del tutto autonoma e
con oneri a proprio carico.
Le interessanti conclusioni sopra riportare
pervengono da un rilevante parere che la
sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Lombardia ha reso in questi
giorni (parere
22.07.2008 n. 57) sulla vexata
quaestio della legittimità
dell’assicurazione degli amministratori e
dipendenti, con onere a carico del bilancio
comunale, per coprire i danni commessi.
Qui si tratta della possibilità, ventilata
dal sindaco di Erba, di assicurare
amministratori e dipendenti per la colpa
lieve e di prevede, nello stesso contratto,
una clausola di estensione anche per la
colpa grave, con pagamento relativo di
premio esclusivamente a carico dei
contraenti.
Innanzitutto, bisogna ricordare che la
scorsa Finanziaria, all’articolo 3, comma
59, ha disposto la nullità del contratto di
assicurazione con il quale un ente pubblico
assicuri propri amministratori per i rischi
derivanti dall’espletamento dei compiti
istituzionali connessi con la carica e
riguardanti la responsabilità per danni
cagionati
allo stato o a enti pubblici.
Una mano pesante, quella legislatore,
previsto che l’amministratore che ponga in
essere un simile contratto (e il
beneficiario della copertura assicurativa)
siano tenuti a rimborsare, quale vero e
proprio danno erariale, una somma pari a
dieci volte l’ammontare del premio relativo.
Una disposizione che viene fuori da un
filone giurisprudenziale che ormai si è
consolidato (su tutte, Corte conti Sicilia
n. 3471/2005), secondo cui stipulare un
contratto che «copre» il danno
erariale (e pertanto quando è stata
acclarata la colpa grave) non può che
definirsi esso erariale, quanto «del
tutto privo di sinallagma con la p.a. e non
rispondente ad alcun pubblico interesse».
Ora, rimane la possibilità che a carico
dell’ente restino le conseguenze di fatti
causativi di danno posti in essere da
amministratori e dipendenti senza dolo o
colpa grave. Per tali tipologie è possibile
ricorrere a una copertura assicurativa a
carico dell’erario, in cui l’assicurato e il
beneficiario sia l’ente locale stesso.
È questa una forma ammissibile di tutela dai
danni che altrimenti rimarrebbero a totale
carico delle stesse amministrazioni locali
e, giustamente, il premio relativo è posto a
carico della p.a., in quanto soggetto
garantito dall’assicurazione.
Non è invece possibile, ha ammesso il
collegio, inserire in un contratto
assicurativo per «colpa lieve», una
clausola estensiva che copra anche la colpa
grave, anche quando l’onere sia a carico
degli amministratori e dei dipendenti. A
prima vista, ciò non sembrerebbe contrastare
con il divieto posto dalla finanziaria 2008,
ma è pur vero che tale clausola, in cui
contraente e beneficiario dell’assicurazione
è l’amministratore o il dipendente, «non
troverebbe giustificazione nella polizza
assicurativa conclusa dal comune», non
trovando ragion d’essere nel contratto
concluso dal comune.
Se gli amministratori o i dipendenti, ha
concluso la Corte, vogliono tutelarsi dai
danni commessi per colpa grave, potranno
concludere, con oneri a proprio carico, «separati
contratti che l’impresa assicuratrice
intenda autonomamente proporgli».
---------------
I PUNTI DEL PARERE
• La legge finanziaria 2008 ha posto un
divieto assoluto a stipulare contratti di
assicurazione, con oneri a carico della
p.a., che coprano il rischio di danni
commessi con colpa grave;
• È tuttavia possibile stipulare contratti
di assicurazione che tutelino
l’amministrazione dai danni commessi con
colpa lieve, i cui oneri sono da imputare al
bilancio della stessa p.a.;
• Non è invece ammissibile l’inclusione in
contratti a copertura di danni da colpa
lieve, di una clausola estensiva alla colpa
grave, ancorché il relativo premio sia a
carico del contraente. I soggetti, siano
essi amministratori o dipendenti, che
intendano tutelarsi in tal modo, potranno
sottoscrivere separati contratti, con oneri
a proprio carico
(articolo ItaliaOggi
dell'08.08.2008). |
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luglio 2008 |
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INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGO:
LAVORO PUBBLICO - DIVIETO DI
CUMULO TRA PENSIONE ANTICIPATA DI ANZIANITÀ
E INCARICHI DI CONSULENZA PER
L´AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA.
Il divieto di cumulo tra pensione anticipata
di anzianità e lo svolgimento o la
prosecuzione, successivamente alla
cessazione del rapporto, di incarichi di
consulenza per l'amministrazione di
provenienza si estende anche allo
svolgimento dell’incarico di direttore
amministrativo presso un’istituzione
ospedaliera, in ragione della trasparenza
nel conferimento degli incarichi e
dell’ulteriore fine di garantire risparmi di
spesa impedendo il cumulo tra pensione e
retribuzione (massima tratta da
www.lavoroprevidenza.com - Corte di Cassazione,
sentenza 28.07.2008 n.
20523). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
LAVORO PUBBLICO - DIVIETO DI
CUMULO TRA PENSIONE ANTICIPATA DI ANZIANITÀ
E INCARICHI DI CONSULENZA PER
L´AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA.
Il divieto di cumulo tra pensione anticipata
di anzianità e lo svolgimento o la
prosecuzione, successivamente alla
cessazione del rapporto, di incarichi di
consulenza per l'amministrazione di
provenienza si estende anche allo
svolgimento dell’incarico di direttore
amministrativo presso un'istituzione
ospedaliera, in ragione della trasparenza
nel conferimento degli incarichi e
dell’ulteriore fine di garantire risparmi di
spesa impedendo il cumulo tra pensione e
retribuzione (massima tratta da
www.lavoroprevidenza.com - Corte di
cassazione,
sentenza 28.07.2008). |
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maggio 2007 |
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INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: conferimento incarichi
di collaborazione esterna
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 22.05.2007). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
R. Nobile,
Il regime delle incompatibilità nel rapporto
di lavoro alle dipendenze degli enti locali
(link a www.lexitalia.it). |
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marzo 2007 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Per i dipendenti pubblici vige,
nel nostro ordinamento giuridico, il
principio immanente di onnicomprensività del
trattamento economico per cui non è
possibile remunerare il dipendente con
compensi extra-ordinem per compiti
rientranti nelle mansioni dell'Ufficio
ricoperto. Alla luce del quadro normativo
sopra delineato si evince, senza alcuna
ombra di dubbio, che il pubblico dipendente,
compreso quello in servizio nel territorio
regionale, non può essere in alcun modo
ricompensato extra-retribuzione per lo
svolgimento di mansioni riguardanti
l'Ufficio ricoperto e che allo stesso, salvo
i casi espressamente previsti da apposite
disposizioni, non possono essere conferiti
incarichi libero-professionali.
La ratio del divieto di conferire incarichi
libero-professionali ai dipendenti pubblici,
al di fuori delle ipotesi espressamente
previste, discende dal principio di
esclusività che li lega all'Ente datore di
lavoro, e consiste nell'evitare commistioni
di qualsiasi tipo tra interessi pubblici e
privati che potrebbero minare il principio
costituzionale di imparzialità dell'azione
amministrativa; ciò è anche conseguenza
della incompatibilità logica, prima che
giuridica, tra lo svolgimento della libera
professione ed il rapporto di pubblico
impiego, tradizionalmente richiedente, come
sopra delineato, una esclusività della
prestazione lavorativa in favore
dell'amministrazione di appartenenza, non
esigibile da chi svolge anche una libera
professione.
Deve ravvisarsi in capo all'odierno
convenuto il requisito soggettivo della
colpa grave, considerata la chiarezza del
quadro normativo di riferimento che, stante
la particolare posizione apicale ricoperta
dall'ing. ... nell'ambito dell'apparato
burocratico del Comune di Gela, non avrebbe
potuto essere in alcun modo ignorata.
Il conferimento degli incarichi
libero-professionali ai dipendenti del
Comune di Gela ha costituito, pertanto, un
danno erariale in quanto avvenuto contra
legem, non rilevando in alcun modo che
l'ente locale avrebbe ottenuto un risparmio
di spesa per non avere fatto ricorso a
professionisti esterni, considerato che,
prescindendo da ogni ulteriore circostanza,
l'effettuazione di una spesa in violazione
di chiara e puntuale normativa non può
trovare alcuna giustificazione da parte di
una pubblica amministrazione.
... considerato che ai predetti dipendenti è
stato conferito un incarico libero
professionale al di fuori delle mansioni
d'ufficio, ritenuto fonte di illecito
erariale, è necessario esaminare innanzi
tutto la relativa normativa.
L'art. 60 del d.p.r. n. 3/1957, in materia
di disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, prevedeva
espressamente il divieto per i pubblici
dipendenti di eserciate “il commercio,
l'industria, né alcuna professione”.
L'art. 58 del decreto legislativo n.
29/1993, trasfuso successivamente nell'art.
53 del decreto legislativo n. 165/2001,
riguardante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, i cui principi
desumibili dall'art. 2 della legge n.
421/1992 e dall'art. 11 co. 4° della legge
n. 59/1997 costituiscono per le regioni a
statuto speciale norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica,
ha esteso a tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilità previste
dall'art. 60 del d.p.r. n. 3/1957, fatte
salve le eccezioni previste per i dipendenti
a tempo parziale: “le pubbliche
amministrazioni non possono conferire ai
dipendenti incarichi, non compresi nei
compiti e doveri d'ufficio, che non siano
espressamente previsti o disciplinati dalla
legge o da altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati ... in ogni
caso il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonché
l'autorizzazione all'esercizio di incarichi
che provengano da amministrazione pubblica
diversa da quella di appartenenza … sono
disposti dai rispettivi organi competenti
secondo criteri oggettivi e predeterminati,
che tengano conto della specifica
professionalità, tali da escludere casi di
incompatibilità, sia di diritto che di
fatto, nell'interesse del buon andamento
della pubblica amministrazione”.
La legge regionale n. 21/1985, come
modificata dalla legge regionale n. 10/1993,
ha stabilito:
- all'art. 5, che la progettazione può
essere affidata agli Uffici tecnici, con
indicazione dei criteri per l'incentivazione
economica dei rispettivi dipendenti, previa
adozione di apposito regolamento, come
quello adottato con la delibera della Giunta
Municipale di Gela n. 158 del 23.10.1995,
nonché a professionisti esterni,
disciplinando con un proprio regolamento le
modalità per i conferimenti degli incarichi
di progettazione e di direzione dei lavori;
inoltre, ai sensi dell'ultimo comma del
citato articolo, ha previsto che gli enti
non possono avvalersi, come professionisti
esterni, di dipendenti di uffici tecnici di
altri enti pubblici, ancorché autorizzati
dall'ente di appartenenza, con la
conseguenza che a maggior ragione tale
incarico non può essere conferito con
contratto libero-professionale a propri
dipendenti al di fuori delle ipotesi
permesse;
- agli artt. 8, 9 e 19, che possono essere
attribuiti gli incarichi di ingegnere-capo,
collaudatore tecnico-amministrativo, di
collaudatore statico anche a funzionari
dipendenti, secondo le modalità indicate con
decreto dell'assessore regionale per i
lavori pubblici che dovrà fissare anche “il
compenso massimo complessivo per ciascun
biennio percepibile dai funzionari regionali”.
L'art. 17 della legge n. 109/1994, in
materia di lavori pubblici, trasfuso
successivamente nell'art. 90 del Codice dei
lavori pubblici, i cui principi ai sensi
dell'art. 1 costituiscono norme fondamentali
di riforma economico sociale per le regioni
a statuto speciale, prevede che l'attività
di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, la direzione dei lavori, nonché
gli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo, sia affidata agli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti,
con gli incentivi previsti dal successivo
art. 18, o a soggetti che esercitano
professionalmente la relativa attività e che
non possono identificarsi in generale,
tranne espresse eccezioni normative, con
coloro che hanno la qualità di pubblici
dipendenti (cfr. art. 17 co. 8°: “indipendentemente
dalla natura giuridica del soggetto
affidatario dell'incarico, lo stesso deve
essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti nei vigenti
ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già
in sede di presentazione dell'offerta, con
la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali”); le forme
di incentivazione per il personale
dell'amministrazione appaltante, stabilito
in una percentuale dell'importo posto a base
di gara, è ripartita, per ogni singola opera
o lavoro, tra il responsabile unico del
procedimento, gli incaricati della redazione
del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo
nonché tra i loro collaboratori: modalità e
criteri di ripartizione sono previsti in
sede di contrattazione decentrata e assunti
in un regolamento adottato
dall'Amministrazione appaltante; in detta
percentuale devono essere inseriti anche gli
oneri riflessi, come sancito dall'art. 3 co.
29° della legge n. 350/2003 riguardante i
compensi erogati dagli enti locali e come
disposto con interpretazione autentica
dall'art. 1 co. 207° della legge n.
266/2005.
L'art. 2 co. 3° della legge regionale n.
23/1998 ha recepito, comunque, l'art. 6
della legge n. 127/1997 e successive
modifiche e integrazioni, il cui co. 13° ha
sostituito l'art. 18 co. 1° della citata
legge n. 109/1994; a sua volta il suddetto
art. 6 della legge n. 127/1997 è stato
modificato dall'art. 2 co. 18° della legge
n. 191/1998 e, successivamente, dall'art. 13
co. 4° della legge n. 144/1999.
Il Comune di Gela ha adottato il relativo
regolamento con delibera della Giunta
Municipale n. 238 del 12.11.2002.
L'art. 13 co. 4° della legge n. 144/1999 ha
abrogato l'art. 62 co. 4° e 5°del regio
decreto n. 2537/1925 che prevedeva la
possibilità, per le sole amministrazioni
dello Stato, di liquidare ai propri
funzionari i corrispettivi per le
prestazioni compiute per enti pubblici o
aventi finalità di pubblico interesse con
una riduzione non inferiore ad un terzo né
superiore alla metà delle tariffe
professionali; sul punto è necessario
puntualizzare che l'art. 21 della legge n.
734/1973 prevedeva che i compensi previsti
dal suddetto art. 62 avrebbero dovuto essere
versati “al bilancio dello Stato in conto
entrate eventuali del Tesoro” e che “nessun
corrispettivo è dovuto agli interessati per
l'attività professionale dagli stessi
eventualmente svolta quali dipendenti o in
rappresentanza dello Stato eccettuato il
compenso per lavoro straordinario per
l'attività svolta oltre il normale orario di
lavoro anche in eccedenza ai limiti orari
previsti dalle norme in materia, e
l'indennità di missione per i servizi resi
fuori sede”.
In ultimo sulla materia de qua,
l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, con atto di regolazione datato
08.11.1999, ha definito l'attività di
progettazione svolta da funzionari pubblici
come “attività professionalmente
qualificata, ma non di libera professione”
ed ha ribadito il divieto per i dipendenti
pubblici a tempo pieno di assumere incarichi
da parte delle pubbliche amministrazioni in
qualità di liberi professionisti e la
possibilità per i dipendenti part-time di
ricevere incarichi di progettazione esterna,
purché previa procedura concorsuale e con le
limitazioni territoriali di cui all'art. 18,
comma 2-ter della legge n. 104/1994.
Aggiungasi che per i dipendenti pubblici
vige, nel nostro ordinamento giuridico, il
principio immanente di onnicomprensività del
trattamento economico per cui non è
possibile remunerare il dipendente con
compensi extra-ordinem per compiti
rientranti nelle mansioni dell'Ufficio
ricoperto (ex plurimis Consiglio di
Stato, Sezione V, 09.09.1999 n. 1027 e
Sezione VI, 05.05.1995 n. 419; Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, 04.01.1995
n. 94; Corte dei Conti, Sezione Campania
18.11.1991 n. 3 e 08.11.1994 n. 54, Sezione
Puglia 10.05.1994 n. 43; nonché Sezione II
Centrale d'Appello 30.10.2000 n. 327 e
13.03.2001 n. 115 e Sezione III Centrale
d'Appello n. 179/2006).
Alla luce del quadro normativo sopra
delineato si evince, senza alcuna ombra di
dubbio, che il pubblico dipendente, compreso
quello in servizio nel territorio regionale,
non può essere in alcun modo ricompensato
extra-retribuzione per lo svolgimento di
mansioni riguardanti l'Ufficio ricoperto e
che allo stesso, salvo i casi espressamente
previsti da apposite disposizioni, non
possono essere conferiti incarichi
libero-professionali.
Ciò posto, l'ing. ... con la determina n.
162 del 05.08.1999 (segr. n. 839 del
15.09.1999) ha conferito, per la
realizzazione di 700 loculi nel cimitero di
Farello, incarichi libero-professionali agli
ingg. ... e ..., quali coordinatori per
l'esecuzione, e all'arch. ..., quale
collaudatore statico in corso d'opera, per
mansioni non rientranti nei compiti
d'istituto, e remunerati secondo tariffa
professionale abbattuta del 20%, ai sensi
dell'art. 4 co. 12-bis della legge n.
155/1989, giusta la determina dirigenziale
n. 277 del 17.11.1999 (seg. n. 1227 del
18.11.1999).
Innanzitutto, è palese la contraddizione
nella quale cade l'ing. ... circa l'obbligo
dei suddetti dipendenti di svolgere i
compiti attribuiti al di fuori dell'orario
di servizio, considerato che è irragionevole
il solo supporre, anche alla luce del comune
buon senso, che il funzionamento di un
cantiere edile possa essere subordinato
all'orario di lavoro a tempo pieno di un
pubblico dipendente.
Aggiungasi che nessuna norma
dell'ordinamento statale, né di quello
regionale autorizzava l'ing. ... a conferire
tali incarichi libero-professionali ai
dipendenti di cui sopra, né gli stessi
potevano dirsi autorizzati dall'Ente di
appartenenza, considerato che la Giunta
Municipale (delibera n. 186/1999) non aveva
approvato il relativo regolamento
predisposto dall'ing. ... per il
conferimento di incarichi professionali ai
dipendenti.
Del resto, la ratio del divieto di
conferire incarichi libero-professionali ai
dipendenti pubblici, al di fuori delle
ipotesi espressamente previste, discende dal
principio di esclusività che li lega
all'Ente datore di lavoro, e consiste
nell'evitare commistioni di qualsiasi tipo
tra interessi pubblici e privati che
potrebbero minare il principio
costituzionale di imparzialità dell'azione
amministrativa; ciò è anche conseguenza
della incompatibilità logica, prima che
giuridica, tra lo svolgimento della libera
professione ed il rapporto di pubblico
impiego, tradizionalmente richiedente, come
sopra delineato, una esclusività della
prestazione lavorativa in favore
dell'amministrazione di appartenenza, non
esigibile da chi svolge anche una libera
professione.
In ultimo, non risulta in alcun modo
dimostrato che i compiti attribuiti
esulassero dalle mansioni d'ufficio degli
interessati, già coinvolti a diverso titolo
nella realizzazione dell'opera pubblica di
cui sopra, e che non potessero essere svolti
dall'ordinaria organizzazione burocratica
dell'ente appaltante.
In conclusione, deve ravvisarsi in capo
all'odierno convenuto il requisito
soggettivo della colpa grave, considerata la
chiarezza del quadro normativo di
riferimento che, stante la particolare
posizione apicale ricoperta dall'ing. ...
nell'ambito dell'apparato burocratico del
Comune di Gela, non avrebbe potuto essere in
alcun modo ignorata; aggiungasi che la
proposta di delibera n. 186 del 24.06.1999
dallo stesso inoltrata per il conferimento
di incarichi professionali a professionisti
dipendenti non è stata approvata dalla
Giunta Municipale, considerato il parere
negativo del segretario generale che non ha
ritenuto legittimo il conferimento di
suddetti incarichi, e le cui argomentazioni
sono state ribadite nel verbale della
riunione del 21.07.1999.
Il Collegio ritiene che la nota
dell'A.N.C.I. datata 08.06.1999 non possa
acquisire efficacia esimente, contrariamente
a quanto sostenuto dalla difesa in quanto la
stessa reca una data anteriore alla mancata
approvazione da parte della G.M. della
proposta di delibera n. 186 del 24.06.1999 e
alla riunione del 21.07.1999.
Il conferimento degli incarichi
libero-professionali ai dipendenti del
Comune di Gela ha costituito, pertanto, un
danno erariale in quanto avvenuto contra
legem, non rilevando in alcun modo che
l'ente locale avrebbe ottenuto un risparmio
di spesa per non avere fatto ricorso a
professionisti esterni, considerato che,
prescindendo da ogni ulteriore circostanza,
l'effettuazione di una spesa in violazione
di chiara e puntuale normativa non può
trovare alcuna giustificazione da parte di
una pubblica amministrazione (Corte dei
Conti, Sez. giurisdiz. Sicilia,
sentenza 26.03.2007 n. 801 - link
a www.corteconti.it). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
P.a. e trasferimento del lavoratore per assistere un
parente portatore di handicap.
Il trasferimento o
l’assegnazione del lavoratore presso una sede che consenta
la prosecuzione del rapporto di assistenza verso un parente
o un affine entro il terzo grado in situazione di handicap,
ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/1992, ha
natura di interesse legittimo e, pertanto, è attuabile
purché non ostino a tale assegnazione o trasferimento
superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 22.03.2007 n. 2488
- link a www.altalex.com). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Termini
nel procedimento disciplinare nel pubblico impiego.
Per gli impiegati
statali, è illegittima la sanzione disciplinare, quando non
vi è stato il rispetto del termine minimo dilatorio di 10
giorni che deve intercorrere fra l’acquisita conoscenza
della convocazione e la data fissata per la trattazione
orale avanti al Consiglio di disciplina, come prevede l’art.
20, 2° comma, del D.P.R. 25.10.1981, n. 737
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 13.03.2007 n. 1232
- link a www.altalex.com). |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Necessaria predeterminazione dei criteri di
valutazione nei concorsi pubblici.
Nei pubblici concorsi,
la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di
valutazione delle prove, che in base all’art. 12 del D.P.R.
487/1994 assolvono ad una precisa funzione di trasparenza ed
imparzialità dell’azione amministrativa, rende illegittima
la procedura concorsuale
(TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 10.03.2007 n. 1180
- link a www.altalex.com). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Dipendenti
pubblici: sostituzione del titolare e retribuilità di
mansioni superiori.
Non può essere
corrisposto il pagamento delle differenze retributive per le
mansioni superiori svolte al dipendente che sostituisce il
titolare momentaneamente assente
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 06.03.2007 n. 1048
- link a www.altalex.com). |
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febbraio 2007 |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Ferie
non godute del pubblico dipendente e
presupposti del compenso sostitutivo.
Il permanere in servizio
per svolgere delle incombenze d’ufficio,
come frutto di una scelta personale,
rendendo materialmente impossibile la
fruizione delle ferie, pur essendo un
comportamento meritevole del più favorevole
apprezzamento, non può avere conseguenze di
ordine retributivo, quale il pagamento
sostitutivo, che la legge collega al diverso
presupposto del diniego espresso
dall’Amministrazione per esigenze di
servizio
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 12.02.2007 n. 560
- link a www.altalex.com). |
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gennaio 2007 |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Rimborso
spese legali al dipendente pubblico assolto: ammontare e
limite.
Il rimborso delle spese
legali, sostenute nei giudizi intrapresi nei confronti dei
dipendenti delle Amministrazioni statali per responsabilità
civili, penali ed amministrative, in conseguenza di fatti ed
atti connessi con l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
sentenza che escluda la loro responsabilità, deve essere
effettuato, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997,
convertito in legge n. 135/97, nei limiti riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato
(Corte di
Cassazione, Sez. lavoro,
sentenza 23.01.2007 n. 1418
- link a www.altalex.com). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
Falsa dichiarazione in un concorso e decadenza del
dipendente pubblico.
E’ legittimo il
provvedimento di decadenza di un dipendente pubblico,
scoperto di essere in servizio in virtù di una sua falsa
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa con
l’istanza di partecipazione ad un bando di concorso
(TAR Lazio-Roma, Sez. III-bis,
sentenza 17.01.2007 n. 345
- link a www.altalex.com). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Concorsi
e mancato rispetto della riserva alle donne nelle
commissioni.
Nei concorsi pubblici,
la nomina delle commissioni esaminatrici e la verifica dei
presupposti legali posseduti dei loro componenti è una
scelta che rientra nei poteri discrezionali della pubblica
amministrazione.
Inoltre, la norma che prescrive la riserva
alle donne di almeno un terzo dei posti nelle commissioni
esaminatrici è solo diretta a tutelare la parità dei sessi
nell’accesso al pubblico impiego, pertanto il mancato
rispetto non discrimina lo svolgimento delle prove
concorsuali
(TAR Lazio-Roma, Sez. III-bis,
sentenza 12.01.2007 n. 149
- link a www.altalex.com). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Concorsi
pubblici: non occorre verbalizzare le risposte fornite nelle
prove orali.
La Commissione
esaminatrice, anche alla luce dell’art. 3 della legge
07.08.1990, n. 241, che prevede un obbligo di motivazione in
occasione della valutazione dei pubblici concorsi, non è
tenuta a trascrivere le risposte fornite dai candidati nelle
prove orali, essendo sufficiente la verbalizzazione della
concreta modalità di espletamento della prova, che può
essere assolta anche con la semplice annotazione delle
domande formulate al candidato
(TAR Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 03.01.2007 n. 14
- link a www.altalex.com). |
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anno 2006 |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Mobilità
tra pubbliche amministrazioni e trattamento economico
accessorio.
Il trattamento economico
accessorio, avente carattere precario ed accidentale e non
connotato dal carattere di fissità e continuità, non può
essere mantenuto nel passaggio in mobilità tra pubbliche
amministrazioni (Consiglio
di Stato, adunanza plenaria,
decisione 11.12.2006 n. 14
- link a www.altalex.com). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Ordinamento
degli uffici comunali: esercizio del potere regolamentare.
L'esercizio del potere regolamentare comunale in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi non può invadere la
sfera di competenza riservata alla contrattazione
collettiva.
Lo hanno stabilito i giudici del Tar Lecce per i quali la
disposizione regolamentare comunale che istituisce l'area
professionale dei professionisti dipendenti, “alla quale
appartengono i laureati specialistici di tipo professionale,
il cui profilo ... preveda lo svolgimento di mansioni per
l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione, previo
superamento dell'esame di Stato, agli albi speciali previsti
dalla legge per i dipendenti comunali”, va ad incidere
sulla classificazione del personale dipendente, poiché crea
una nuova area professionale cui aggregare il personale
stesso in possesso di particolari titoli professionali
(laurea ed iscrizione in appositi albi professionali)
(TAR
Puglia-Lecce,
sentenza 02.12.2006 n. 5636
- link a www.altalex.com). |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Pubblico
impiego: i presupposti per il pagamento del lavoro
straordinario.
Non ha diritto ad alcun
compenso il pubblico dipendente che effettua lavoro
straordinario in assenza di una preventiva e formale
autorizzazione da parte della pubblica amministrazione,
datrice di lavoro, poiché solo in questo modo è possibile
verificare nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione,
la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che
rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative
eccezionali
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 29.08.2006 n. 5057
- link a www.altalex.com). |
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INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGO:
L'art. 25 della Legge 724/1994
vieta alle amministrazioni di affidare
incarichi a proprio personale cessato per
pensionamento di anzianità.
Il divieto copre ogni forma di incarico
compreso il rapporto di lavoro subordinato e
non solo il rapporto di consulenza, studio,
ricerca od altro.
... emerge anzitutto la necessità di
stabilire quale sia la reale portata del
divieto di conferire incarichi al personale
cessato dal servizio per pensionamento di
anzianità, di cui all'art. 25 della l. n.
724/1994, perché qualora fosse vero che esso
ha valore assoluto, sia con riferimento
all'oggetto, che ai “soggetti attivi”
e “passivi”, nel senso che
l'Amministrazione non può mai, in nessun
caso ed in nessun tempo, conferire incarichi
ai propri ex dipendenti cessati dal servizio
a domanda, come lascerebbe intendere parte
attrice (v. pag. 11 della citazione e
successivi, conformi interventi), allora
apparirebbero del tutto superflue, per la
risoluzione dell'odierna controversia, le
ulteriori norme invocate da parte attrice
medesima sulla disciplina generale degli
incarichi, stante le peculiarità del caso.
I resistenti, come detto poc'anzi, hanno
sostenuto che difettano, nella fattispecie
all'esame, i presupposti applicativi del
precitato art. 25, sia perché si verte in
ipotesi di lavoro subordinato, e non già di
vera e propria consulenza, sia perché l'art.
72, comma 1, della l. n. 388/2000 avrebbe
modificato, a loro avviso, il ripetuto
articolo art. 25, dando luogo “ad una
sostanziale equiparazione delle pensioni
liquidate con anzianità contributiva pari o
superiore ai 40 anni, alle pensioni di
vecchiaia” (v. precedente paragrafo XI).
Il Collegio ritiene che per poter ben
comprendere la reale porta dell'art. 25
della l. n. 724/1994, che indubbiamente
contiene una “norma di divieto”,
occorra anzitutto individuare quale siano i
beni-valori a tutela dei quali è stato posto
il divieto stesso.
Soccorre al riguardo la lettera della norma
che, nel suo incipit, espressamente
correla il divieto in discorso al dichiarato
fine di “garantire piena ed effettiva
trasparenza e imparzialità (alla) azione
amministrativa”; in tal senso, del resto, la
stessa Corte costituzionale ha chiarito che
“la disposizione tende ad arginare il
fenomeno di dimissioni accompagnate da
incarichi ad ex dipendenti, sì da garantire
la piena ed effettiva trasparenza e la
imparzialità dell'azione amministrativa”
(cfr. sent. n. 406/1995, pure richiamata da
parte attrice).
Nel contesto dell'art. 25 della l. n.
724/1994, dunque, la “trasparenza” e
l'“imparzialità” passano da attributi
generali dell'azione amministrativa a
specifici beni-valori da tutelare, in
relazione agli abusi intrinsecamente
presenti nel conferimento di incarichi a
chi, già dipendente dall'Amministrazione che
gli incarichi stessi attribuisce, ha
volontariamente posto fine al suo rapporto
di servizio con l'Amministrazione medesima,
così manifestando un chiaro disinteresse
all' espletamento di ulteriori attività
lavorativa con essa.
In altri termini, a fronte di un siffatto
disinteresse, il citato art. 25 recepisce e
positivizza l'idea, diffusa tra i
consociati, secondo la quale è oltremodo
contraddittorio, e perciò contrario ai
canoni di giustificatezza e ragionevolezza
che presiedono alla trasparenza ed
all'imparzialità amministrativa, ex artt. 3
e 97 cost., affidare incarichi ai dipendenti
pubblici che volontariamente cessino dal
servizio, in quanto costoro se avessero
voluto ancora lavorare per la loro ex
Amministrazione di appartenenza non
avrebbero certo chiesto di andare in
pensione.
E' evidente infatti l'irrazionalità, anche
economica, del conferimento di un incarico
in simili condizioni, ove si consideri che
l'attività commissionata con l'incarico
stesso sarebbe stata remunerata con il solo
stipendio, se il dipendete fosse rimasto
ancora in servizio, laddove -dopo le
dimissioni- il compenso per il ripetuto
incarico si aggiunge alla pensione, ossia
alla “retribuzione differita” dall'ex
dipendente medesimo, con un sensibile
aumento dei costi complessivi e,
soprattutto, senza assicurare una nuova
professionalità di ricambio, alla
conclusione dell'incarico. E ciò poi, è
appena il caso di rilevarlo, è ancora più
ingiusto ed incomprensibile ove si consideri
che di regola è lo stesso ex dipendente ad
aver creato l'esigenza lavorativa che
l'incarico tende a superare, come nel caso
di specie, cessando volontariamente dal
servizio.
Così individuata la ratio, le
finalità e l'oggetto specifico della tutela
del “divieto” posto dall'art. 25
della l. n. 724/1994, è evidente che esso
copre ogni forma di incarico, e non solo
quelle di “consulenza” in senso
stretto, contrariamente a quanto sostenuto
in proposito dai difensori dei convenuti.
D'altronde se, ai fini di una diversa
conclusione, può indurre a dubbi
l'intestazione dell'art. 25, che menziona
solo gli “incarichi di consulenza”,
la lettera della norma elimina ogni
incertezza, riferendosi chiaramente oltre
che agli “incarichi di consulenza, studi e
ricerca”, anche agli incarichi di “collaborazione”
tout-court, nei quali sicuramente si
collocano anche quelli che danno luogo ad un
rapporto di lavoro subordinato.
Per questi ultimi, anzi, l'irrazionalità è
ancora maggiore -dal lato
dell'Amministrazione che conferisce
l'incarico-, visto che l'incarico stesso
riveste la medesima natura del rapporto di
lavoro appena dismesso, mentre -dal lato
dell'ex dipendente- può trovare
giustificazione solo nel compenso che egli
percepisce in aggiunta alla pensione (Corte
dei Conti, Sez. giurisdiz. Umbria,
sentenza 27.07.2006 n. 235 - link
a www.corteconti.it). |
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anno 2003 |
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PUBBLICO IMPIEGO: Non
appare dubbia la spettanza ai dipendenti
degli uffici tecnici comunali chiamati ad
accertare violazioni in materia edilizia
della indennità di vigilanza in relazione
alla riconosciuta qualità di ufficiali di
polizia giudiziaria.
Osserva il Collegio che secondo indirizzi
della Corte di Cassazione cui si richiama
parte appellante nell’atto introduttivo di
questa fase di giudizio, ribaditi in modo
vincolante nel caso di specie con
dichiarazione del competente Procuratore
della Repubblica (cfr. nota del 30.12.1989
n. 1024/89) e secondo il dato testuale
dell’art. 26, quarto comma, lett. f), del
DPR 347/1983, non appare dubbia la spettanza
ai dipendenti degli uffici tecnici comunali
chiamati ad accertare violazioni in materia
edilizia della indennità di vigilanza in
relazione alla riconosciuta qualità di
ufficiali di polizia giudiziaria
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 12.11.2003 n. 7232 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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