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dossier PUBBLICO IMPIEGO
maggio 2012

PUBBLICO IMPIEGO: Licenziamenti disciplinari, per gli statali c’è solo il reintegro. In caso di illegittimità non c’è l’alternativa indennizzo.
Licenziamenti: per i dipendenti pubblici non cambierà nulla. Se il provvedimento viene giudicato illegittimo ci sarà sempre e comunque il reintegro.

Si chiude così la partita sulle tutele dell’articolo 18 per gli statali. Ovvero, senza modifiche. Nessuna convergenza quindi con le nuove norme previste dalla riforma del mercato del lavoro elaborata dal ministro Fornero per il settore privato. Dopo circa tre mesi di trattativa è stato raggiunto un protocollo di intesa tra il ministro della funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi, le amministrazioni locali e le organizzazioni sindacali tutte, compresa la Cgil.
Otto paginette che, dopo un passaggio formale nella riunione del 10 maggio della Conferenza unificata degli enti locali, verranno definitivamente siglate e portate in Consiglio dei ministri per il varo del relativo provvedimento: un disegno di legge delega, ma non è escluso che il premier possa optare per un emendamento al pacchetto lavoro all’esame del Senato.
La parte sui licenziamenti, naturalmente, è solo un pezzo dell’accordo. Che prevede un nuovo modello di relazioni industriali con un ruolo più significativo delle organizzazioni sindacali nei processi di mobilità e di riorganizzazione; la razionalizzazione e la semplificazione dei sistemi di valutazione e premialità; la valorizzazione del salario di produttività attraverso la contrattazione di secondo livello; una spinta alla formazione; un rafforzamento delle responsabilità dei dirigenti.
Non manca -e qui c’è il percorso di convergenza con la riforma Fornero- una nuova architettura della flessibilità in entrata. Basta con quella cattiva, basta con i co.co.co, basta con l’esercito dei duecentomila precari a vita: anche il datore di lavoro pubblico dovrà adeguarsi all’idea che «la forma ordinaria» di assunzione è «il lavoro subordinato a tempo indeterminato». Tipologie di lavoro flessibile saranno ancora utilizzabili, ma solo «per esigenze temporanee o eccezionali» e quindi per durate limitate.
Per gestire la fase di transizione entro il 30 maggio si apriranno una serie di tavoli ad hoc al ministero con i sindacati, in modo da superare gradualmente la selva di contratti di collaborazione, ma anche per consentire «la proroga e il rinnovo dei contratti esistenti nell’ambito delle risorse disponibili». Tra le idee dei sindacati c’è quella di introdurre anche nella pubblica amministrazione una sorta di concorso per gli apprendisti con contratti di 36 mesi e relativa certificazione valida ai fini di successive tornate concorsuali.
L’unica forma di licenziamento individuale prevista resta quella per motivi disciplinari. A questo proposito l’intesa, «fermo restando le competenze attribuite alla contrattazione collettiva nazionale» prevede «un rafforzamento dei doveri disciplinari dei dipendenti» e «al contempo garanzie di stabilità in caso di licenziamento illegittimo». Ovvero il reintegro.
Per quanto riguarda i processi di riorganizzazione e razionalizzazione che comportano esuberi o trasferimenti, anche in vista della spending review, i sindacati hanno chiesto la definizione di criteri trasparenti e hanno ottenuto il loro coinvolgimento nelle relative procedure.
«L’intesa sarà una buona base in vista della delega legislativa che a breve presenterò al Consiglio dei Ministri» dice Patroni Griffi. Per la Cgil «è un primo segnale di discontinuità che riapre, dopo le macerie prodotte dalla legge Brunetta, un percorso sindacale che riguarda il mondo del lavoro pubblico». Gianni Baratta, segretario confederale Cisl, parla di «importante traguardo, per la prima volta l’intesa è condivisa da tutti i pezzi della pubblica amministrazione».
Soddisfazione anche in casa Uil. Osserva il segretario confederale Paolo Pirani: «L’intesa rappresenta una positiva e importante risposta sia ai temi posti dalla Uil con lo sciopero generale delle categorie del pubblico impiego, svoltosi nei mesi scorsi, sia alla piattaforma presentata per il rilancio del valore e della qualità del lavoro pubblico» (articolo Il Messaggero del 05.05.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Licenziamenti disciplinari, l'accordo è più vicino.
Si profila un accordo sindacale articolato sul documento presentato ieri dal ministro della Pa e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, per la traduzione in norme valide per il pubblico impiego  dei principi e criteri generali contenuti nel ddl di riforma del mercato del lavoro. ... (articolo Il Sole 24 Ore del 04.05.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Censimento, compensi fuori dal tetto della contrattazione.
I compensi che i comuni hanno corrisposto o corrisponderanno ai propri dipendenti per l'effettuazione del censimento della popolazione e che sono finanziati dall'Istat vanno al di fuori del tetto al fondo per la contrattazione decentrata.

E' questa la indicazione fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato nel conto annuale del personale ... (articolo Il Sole 24 Ore del 04.05.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGONiente incentivi agli uffici tributi. L'Anutel non condivide la scelta del governo.
Tra gli effetti prodotti dall'abrogazione dell'art. 59 rientra l'inapplicabilità della disposizione che consentiva ai comuni di riconoscere compensi incentivanti nell'ambito della lotta all'evasione Ici, applicabile in ambito Imu grazie al richiamo dell'art. 59 a opera del dlgs 23/2011.
È una scelta che non mancherà di produrre conseguenze negative tra gli addetti agli uffici tributi e che contraddice lo spirito iniziale che aveva portato all'istituzione di quell'incentivo, in un paese ove il fenomeno dell'evasione fiscale sembra aver raggiunto livelli altissimi.
Secondo il legislatore, il contributo che i comuni possono dare nella gestione della fiscalità locale è di fondamentale importanza. Anche la stessa Agenzia delle entrate, al fine di una maggiore lotta all'evasione, riconosce un incentivo ai comuni per le segnalazioni qualificate, quindi implicitamente viene riconosciuto un maggiore ruolo degli enti locali che sono conoscitori dei territori, ma che non hanno gli strumenti propri dell'Agenzia. Allora perché sminuire il ruolo di funzionari e operatori che s'ingegnano a costruire sistemi di controllo e incrocio di banche dati per il solo fine di conseguire l'equità fiscale?
Rincorrere un contribuente che si diletta nell'evasione o elusione fiscale non è uno sport così gratificante. La gratifica economica serviva per dare anche un briciolo di dignità professionale. Sarebbe stato più saggio regolare l'incentivo piuttosto che falciarlo. Ma, caso molto strano, l'incentivo a determinate figure operanti nella p.a. viene salvaguardato, operando così una evidente discriminazione tra i diversi settori. Se oggi, attraverso l'eliminazione degli incentivi al personale, il governo ritiene di ridurre i costi deve farlo per tutti gli appartenenti alla p.a. iniziando proprio dai ministeri, dalle Agenzie, e da tutte le figure che oggi possono usufruire di norme specifiche di tutela, in poche parole i sacrifici li fanno tutti. Non bastavano alcuni provvedimenti dell'ex ministro Brunetta, relativamente all'uso dei mezzi propri da parte dei dipendenti della p.a. per partecipare alle attività formative?
L'Anutel non può tacere davanti alla dispersione di un patrimonio accumulato dai dipendenti negli anni e dimostrerà come moltissimi comuni saranno costretti a esternalizzare le attività accertative, con rimunerazioni che a oggi raggiungono anche cifre del 40% sulle somme riscosse, con evidente danno economico (articolo ItaliaOggi del 04.05.2012).

aprile 2012

PUBBLICO IMPIEGO: F. Federici, Abuso d’ufficio, peculato d’uso e rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio - nota a Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 16.01.2012 n. 1208 (link a www.filodiritto.com).

ENTI LOCALI  - PUBBLICO IMPIEGO: G. Bertagna, Enti locali e part-time: soluzione o fonte di problemi? - Numerosi gli interventi restrittivi all’uso del tempo parziale, con molti dubbi di interpretazione (tratto da Diritto e Pratica Amministrativa n. 4/2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPersonale. Deroga ampia su scuola e polizia. Dal 2013 i vincoli sui rapporti flessibili si possono evitare per tutto il settore. In nessun caso però i Comuni possono superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.
APPLICAZIONE GENERALE/ Anche negli enti «minori» il via libera offerto dalla Corte dei conti non può oltrepassare i tetti relativi alle uscite.

Si ampliano le possibilità per gli enti locali di effettuare assunzioni flessibili, ma rimangono i limiti di spesa che determinano una contrazione nel ricorso a questo istituto: possono essere così sintetizzati gli effetti del delle novità contenute nell'articolo 4-ter della legge di conversione del Dl 16/2012 e nel parere delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti n. 11/2012.
Le nuove regole prevedono che dal 2013 il tetto del 50% della spesa sostenuta nel 2009 non si applichi alle assunzioni con contratti flessibili del personale «strettamente necessario a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale». Si amplia quindi la deroga prevista dal Milleproroghe per il 2012, che riguarda solo il personale educativo e docente, la polizia municipale (non provinciale) e le stabilizzazioni di Lsu in corso.
La deroga tocca ora negli enti locali tutti i dipendenti impegnati nelle funzioni istruzione (quindi non solo i docenti), della vigilanza (e non solo la polizia municipale) e dei servizi sociali. L'applicazione è rimessa all'autonomia delle amministrazioni. A fronte dell'ampliamento delle deroghe, il legislatore ha previsto -a differenza del 2012- il divieto di superamento della spesa per le assunzioni flessibili del 2009.
Le deroghe previste dalla Sezioni unite di controllo della magistratura contabile sono limitate: si consente agli enti locali di derogare ai vincoli dettati dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, ma questo non può evitare la riduzione del tetto alla spesa. La deroga riguarda, in particolare, gli «enti di minore dimensione per salvaguardare particolari esigenze operative». Essa può essere prevista per imporre un limite cumulativo al complesso delle assunzioni flessibili, senza la suddivisione indicata dalla norma. Il carattere limitato è dato dalla precisazione che «resta comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate».
Le interpretazioni fornite dalle sezioni regionali di controllo includono infine nel tetto le assunzioni di dirigenti e responsabili ex articolo 110 e del personale dell'ufficio di staff degli organi politici ex articolo, 90 sempre del Dlgs 267/2000. In modo prevalente, viene detto che la spesa necessaria per garantire l'esercizio associato tramite convenzioni ex articolo 30 del Tuel non va inclusa nel tetto. Vanno invece inclusi gli oneri per l'utilizzo di personale in modo associato tra più enti, sia che ciò avvenga attraverso l'articolo 14 del contratto del 22.01.2004, sia che si realizzi attraverso il comma 557 della Finanziaria 2005 (utilizzazione extra orario da parte dei piccoli comuni di dipendenti di altri enti locali).
Rimane da chiarire se gli oneri derivanti dalla utilizzazione di personale di altra Pa in comando debba essere compresa nel tetto alla spesa per le assunzioni flessibili. E se quelle che sono interamente finanziate da altri soggetti, pubblici o privati (ad esempio i vigili stagionali i cui oneri sono sostenuti attraverso una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per le inosservanze al codice della strada), siano da includere nel tetto o se si debba applicare in modo estensivo la esclusione prevista in questi casi dal tetto alla spesa del personale.
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I passaggi
01 | GLI AMBITI
La normativa particolare riguarda i settori della Polizia locale, dell'istruzione
e il settore sociale
02 | IL PROBLEMA
In questi settori, soprattutto nell'istruzione e nei servizi sociali, l'incidenza dei contratti a termine è molto alta. Per questa ragione l'estensione ai contratti a termine dei vincoli del turn over previsti per le assunzioni stabili avrebbe determinato grossi problemi di operatività
03 | IL PRIMO INTERVENTO
Il decreto «Milleproroghe» (articolo 1, comma 6-bis, del Dl 216/2011) aveva rimandato al 2013 l'applicazione dei vincoli di turn over al personale educativo, scolastico e di vigilanza
04 | IL DECRETO FISCALE
Il nuovo intervento amplia le deroghe, permettendo agli enti locali di superare dal 2013 i tetti in relazione ai contratti «strettamente necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale». In questo modo, la deroga può riguardare tutte le tipologie di personale nei settori indicati
05 | LA SPESA
Mentre amplia i confini della deroga, la norma introduce però un nuovo limite, in virtù del quale in nessun caso, gli enti locali possono però superare la spesa registrata per le stesse finalità nel 2009 (articolo Il Sole 24 Ore del 30.04.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Niente assunzioni solo con il Patto. Nota Anci sui limiti per gli enti locali.
I limiti nell'assunzione di personale a tempo indeterminato, previsti dal decreto legge 78/2010, non riguardano gli enti non sottoposti al Patto di stabilità.
È quanto sostiene la nota 27.04.2012 dell'Anci, in cui si spiega che sebbene le sezioni riunite della Corte dei conti abbiano di recente sostenuto che i limiti alle assunzioni riguardino tutti gli enti, «a oggi la normativa vigente per gli enti non sottoposti al Patto è quella di cui alla legge 27.12.2006, n. 296», che stabilisce altre modalità di contenimento delle spese per il personale.
In particolare, all'articolo 1, comma 562, si prevede che: «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558».
Insomma, regole ad hoc, che secondo l'Anci la Corte dei conti non tiene in considerazione, contraddicendo peraltro, nel parere n. 11/2012 reso dalle sezioni riunite, e senza fornire alcuna motivazione, quanto precedentemente affermato in diverse pronunce in relazione al rapporto fra il comma 562 della Finanziaria 2007 ed il comma 7 dell'art. 76 del dl n. 78 del 31.05.2010. Norme che, relativamente alla parti che dispongono limitazioni alle assunzioni, non sono state modificate da alcun intervento successivo.
A tal proposito, l'Anci cita le delibere n. 3, 4 e 20 del 2011. Per giungere infine alla conclusione che ad oggi, non essendo stato modificato il quadro normativo di riferimento, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato negli enti non sottoposti al patto di stabilità trova appunto applicazione il comma 562 dell'articolo unico alla legge 27.12.2006, 296 (articolo ItaliaOggi del 28.04.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Limiti alle assunzioni a tempo indeterminato applicabili agli enti non sottoposti al patto di stabilità (ANCI, nota 27.04.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPa, licenziamenti disciplinari più semplici.
In arrivo la delega sull'articolo 18 per gli statali: tipizzazione dei casi che fanno scattare la sanzione
ADDIO AI CO.CO.CO/ Più autonomia per i dirigenti, taglio delle consulenze, riordino del reclutamento e cambio di politica sui contratti a termine.

Un disegno di legge con una delega per la regolazione dei licenziamenti disciplinari nelle pubbliche amministrazioni, per i quali dovrà essere razionalizzata la struttura attuale delle sanzioni e introdotta una tipizzazione delle ipotesi che possono giustificare il licenziamento per motivi soggettivi.
Parte da qui la proposta operativa che il ministro della Pa e della Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sta mettendo a punto per la traduzione in norme dei «principi e criteri generali» contenuti nella riforma Fornero. La ri-regolazione del pubblico impiego si muoverà su un indice articolato e complesso, che i tecnici di palazzo Vidoni stanno ancora limando in vista del prossimo incontro con i sindacati (la data è da confermare ma dovrebbe essere il 4 maggio) sapendo che tutto dovrà essere pronto entro la metà di maggio.
Oltre all'armonizzazione delle norme sul mercato del lavoro, vale a dire i contratti flessibili in entrata e le regole sui licenziamenti, si punta a un nuovo insieme di misure per rafforzare la responsabilità e l'autonomia dei dirigenti; un taglio delle consulenze esterne; una nuova impostazione delle politiche di reclutamento che passa anche per il rilancio del vecchio progetto di riordino delle scuole superiori della Pa; una rivisitazione del ciclo della performance, che prevede una condivisione con i sindacati nella gestione delle scelte organizzative delle amministrazioni.
Licenziamenti disciplinari.
Se per i licenziamenti discriminatori (o nulli) non serviranno norme di equiparazione tra pubblico e privato e se per i licenziamenti per giustificati motivi oggettivi (quelli economici) la cornice regolatoria già esiste ed è l'articolo 33 del Dlgs 165/2001 con la prevista mobilità del personale in disponibilità (dichiarato in eccedenza a conclusione della relativa procedura), un intervento ad hoc servirà per i disciplinari.
Tenendo conto dei vincoli costituzionali, della diversa natura della funzione pubblica che prevede maggiori doveri e pretende diverse garanzie ai dipendenti di un'amministrazione pubblica rispetto a quelli di un'azienda privata, con la delega si punta a introdurre una serie di ipotesi di giustificato motivo soggettivo e a ricalibrare il sistema delle sanzioni conservative o espulsive che, tra l'altro, sono differenziate a seconda che si tratti di funzionari o di dirigenti.
Una delega, insomma, per rendere più certe le situazioni che fanno scattare il licenziamento in casi disciplinari. Con la prospettiva, in caso di sentenza che boccia il licenziamento, del reintegro del dipendente piuttosto che del suo indennizzo; ipotesi peraltro già bollata da incostituzionalità dal Giudice delle leggi.
Dirigenza con più autonomia.
Nel quadro della privatizzazione del contratto dei dirigenti con il Ddl Patroni Griffi si punterebbe a rafforzare l'autonomia dei dirigenti dall'indirizzo politico e la responsabilità nella gestione dell'organizzazione e delle risorse dell'amministrazione.
Probabilmente verrà proposto un meccanismo di conferma automatica a fine incarico (fatti salvi casi oggettivi di inadempienza) per mettere a riparo i direttori generali da logiche non regolate di spoil system. Misure che verrebbero affiancate da un forte giro di vite sugli incarichi esterni, da limitare esclusivamente a casi di assoluta eccellenza e per posizioni particolari.
Sempre sulla dirigenza, il ministro vuole proporre una riforma dell'attuale sistema di reclutamento che passa anche per un riordino delle cinque scuole di alta formazione: ai nuovi dirigenti dello Stato dovrebbe essere assicurata una formazione comune, come nelle esperienze di Francia e Regno Unito, in maniera da poter garantire reali possibilità di trasferimento da un'amministrazione a un'altra superando canali impropri come il reclutamento esterno o il «comando» di dirigenti fuori dai ruoli.
Contratti a termine.
L'idea è di abbandonare il contratto coordinato e continuativo con un'equiparazione stretta con il settore privato. I contratti a termine, che comunque non potranno essere trasformati in contratti a tempo indeterminato perché resta il vincolo dell'accesso per concorso nella Pa, verranno molto ricalibrati: per quelli molto brevi verrà recepita la riforma Fornero mentre per quelli fino a 36 mesi si penseranno formule tipo il corso-concorso, mirate per qualificare il più possibile questi rapporti temporanei d'impiego.
Ciclo della performance.
Per superare alcune difficoltà applicative del sistema di valutazione introdotto dalla riforma Brunetta si punta poi a un superamento delle analisi delle performance basate sulla logica dell'adempimento. L'idea è quella di favorire un maggior coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella definizione dei criteri di valutazione e delle scelte organizzative delle amministrazioni che, dopo l'ultima riforma, dovrebbero essere invece semplicemente comunicate ai sindacati (articolo Il Sole 24 Ore del 26.04.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: A. Barbiero, Come gestire i limiti alla spesa per la formazione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 13, della legge n. 122/2010) (24.04.2012 - tratto da www.albertobarbiero.net).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPiù flessibilità in entrata per i dirigenti.
IL RECLUTAMENTO/ Necessario riformare l'accesso: selezioni più trasparenti, ma vanno evitate le carriere a vita
.

Gli osservatori riconoscono alle amministrazioni locali una capacità di innovazione sconosciuta ad altri livelli di governo. La gran parte di questi risultati sono stati ottenuti grazie alla maggiore autonomia di cui hanno goduto i Comuni, a partire dalla seconda metà degli anni novanta, e alla possibilità concreta di realizzare un forte ricambio della dirigenza in servizio.
Grazie a questa maggiore autonomia, è stato infatti possibile inserire nei Comuni dirigenti con rapporti di lavoro a tempo determinato, soggetti a valutazione, riconferma e senza più la garanzia di un posto fisso a vita.
Queste figure, cooptate a volte dall'esterno o in altri casi dall'interno dell'amministrazione, hanno assicurato tassi elevati di turn-over della dirigenza locale e una maggiore dinamicità all'azione dei Comuni.
Il rapporto a tempo determinato e l'assenza della garanzia a vita dello status di dirigente hanno inoltre rappresentato un incentivo concreto, per i dirigenti a termine, a investire per mantenere elevata la propria professionalità, pena la sostituzione alla scadenza naturale del contratto.
Il rovescio della medaglia di questo meccanismo può essere individuato nel potenziale rischio di una maggiore dipendenza della dirigenza dalla politica, chiamata a nominare o rinnovare gli incarichi dirigenziali. In alcuni casi questo rischio si è anche oggettivamente tradotto in concrete pratiche negative. A fronte di questa situazione è stata ora imboccata la strada della “ministerializzazione” della dirigenza locale: si sono ristretti in modo drastico la possibilità di accesso a tempo determinato e, nonostante alcuni spazi introdotti nel decreto fiscale in corso di approvazione, si ritorna di fatto alla tradizionale dirigenza a tempo indeterminato.
Questo comporterà una incredibile rigidità della dirigenza locale: assisteremo ad una nuova infornata di dirigenti che, una volta assunti, godranno della totale inamovibilità a prescindere dalle prestazioni effettivamente fornite, dai fabbisogni quali quantitativi futuri delle amministrazioni e dall'aggiornamento delle proprie competenze, bloccando così, per una intera generazione, le possibilità di ricambio ai vertici delle strutture dei Comuni. Questo meccanismo inoltre produrrà probabili costi aggiuntivi: molti dirigenti attualmente a contratto sono infatti già funzionari a tempo indeterminato con una differenza retributiva minima per quanto riguarda l'incarico dirigenziale. Anziché risolvere un problema si è scardinato malamente un sistema.
E' invece necessario coniugare le due esigenze: occorre da un lato garantire l'accesso alla dirigenza tramite procedure selettive e trasparenti, ma dall'altro non perdere i benefici del tempo determinato ed evitare i danni della strutturazione a vita dei posti e dei costi per la dirigenza nelle amministrazioni locali. E' necessario e possibile coniugare queste due esigenze. E per farlo occorre ripensare il sistema di accesso alla dirigenza locale in modo più sistemico e non con interventi frammentari e senza disegno.
Ad esempio si potrebbero ipotizzare forme di reclutamento su base nazionale o regionale volte a selezionare e certificare le competenze dei candidati sulla base delle esperienze maturate concretamente e di quelle riscontrate nei percorsi selettivi, lasciando poi alle amministrazioni la facoltà di scegliere, solo tra gli idonei, i soggetti ai quali conferire il rapporto a tempo determinato per la durata della legislatura.
Si potrebbe ipotizzare la necessità per i soggetti di sottoporsi ogni cinque anni a una sorta di riaccreditamento della propria idoneità e all'obbligo di maturare crediti formativi. Si potrebbe ipotizzare che solo alcune università accreditate sono titolate a svolgere i percorsi selettivi e di certificazione della idoneità e dei crediti. Insomma si può rafforzare moltissimo e rendere fortemente selettivo il meccanismo di accesso e permanenza dei soggetti agli incarichi dirigenziali, ma al contempo rendere molto più flessibile il rapporto di lavoro, i meccanismi di entrata e uscita dalle amministrazioni e la possibilità per le amministrazioni di scegliere davvero i candidati ritenuti migliori (articolo Il Sole 24 Ore del 23.04.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPubblico impiego. Dopo l'emendamento che alza la soglia delle assunzioni dal 20 al 40% delle «uscite» dell'anno prima.
Turn-over, ampliamento a metà. Ma la nuova norma si scontra con le disposizioni di contenimento della spesa.

Allentamento a metà per i vincoli al turn-over negli enti locali. Infatti l'ampliamento delle possibilità di assumere personale a tempo indeterminato (si passa dal 20% al 40% delle cessazioni dal servizio avvenute nell'anno precedente) si scontra con l'obbligo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, di garantire la riduzione della spesa per il personale di anno in anno. Il risultato? I nuovi limiti più soft rischiano di essere vanificati se i dipendenti cessano dal servizio a inizio anno.
Soglia a rischio
La Camera, durante l'esame per la conversione in legge del decreto sulle semplificazioni fiscali 16/2012, ora in attesa del «sì» definitivo del Senato, ha approvato un emendamento che modifica l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 112/2008: in base alla nuova disposizione, gli enti virtuosi, ovvero quelli con la spesa di personale al di sotto del 50% di quella corrente, potranno assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 40% delle cessazioni dell'anno precedente, anziché del 20 per cento.
Ma il raddoppio del turn-over è insidiato da un'altra norma di contenimento della spesa: la Finanziaria 2007 (articolo unico, comma 557, legge 296/2006) impone agli enti soggetti al patto di stabilità di ridurre la spesa di personale da un anno all'altro. Così, nel 2012, gli enti locali non potranno spendere di più rispetto al 2011. Inoltre, il personale cessato nel 2011 non può essere sostituito nell'anno in corso, ma solo l'anno successivo. Il nodo è qui: se il dipendente è cessato dal servizio all'inizio del 2011 e non è stato sostituito per vincolo normativo, la spesa totale per il personale si riduce e questa riduzione rischia di vanificare l'aumento dal 20 al 40% del turn-over.
A conti fatti, con il tetto del 20%, perché la riduzione della spesa totale non compromettesse le possibilità di assunzione, era sufficiente che i dipendenti cessati avessero lavorato in media 2,4 mesi nel 2011 (il 20% di 12 mesi). Con il limite al 40%, invece, occorre che i dipendenti cessati rimangano in servizio almeno 4,8 mesi. È quindi probabile che gli enti si adatteranno a creare strategie alternative per compensare queste riduzioni della spesa.
Incarichi dirigenziali
L'emendamento, inoltre, introduce una deroga ai limiti agli incarichi dirigenziali conferiti (secondo l'articolo 110, comma 1, del Tuel) con contratti a termine: in base al nuovo testo del decreto legislativo 165/2001, non possono superare il 10% dei dirigenti a tempo indeterminato in organico (il 20% per i comuni fino a 100mila abitanti e il 13% fino a 250mila abitanti).
Con la nuova disposizione, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della norma e che eccedono questi limiti potranno essere prorogati una sola volta se scadono entro fine anno. Ma il costo graverà sulle «ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato», ovvero sul 40 per cento. Quindi, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato potranno sopravvivere solo a scapito del turn-over dei dipendenti.
Ma che cosa succederà del budget assunzionale assorbito dai dirigenti alla scadenza dell'incarico? Una interpretazione restrittiva potrebbe portare alla perdita definitiva di tali risorse. Altrimenti, le cessazioni potrebbero tornare in circolo alla stregua delle cessazioni a tempo indeterminato, ma in questo caso l'originaria cessazione, che ha finanziato il rinnovo del dirigente a termine, verrebbe sostituita solo nel limite del 16%, per la doppia applicazione del 40 per cento.
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L'ESEMPIO
I vincoli al turn-over alla prova
01 | «VECCHIO» DIPENDENTE
Un dipendente costa a un ente locale 30mila euro l'anno e cessa dal servizio il 31.01.2011. Per quel dipendente, quindi, l'ente nel 2011 ha speso 2.500 euro (un dodicesimo di 30mila)
02 | IL VINCOLO
La nuova soglia del turn-over al 40% delle cessazioni dell'anno precedente permetterebbe all'ente di spendere 12mila euro per nuove assunzioni nel 2012 (il 40% di 30mila). Ma l'apertura è annullata dall'obbligo di spendere meno per il personale dell'anno precedente (quindi meno di 2.500 euro) (articolo Il Sole 24 Ore del 23.04.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGODECRETO FISCALE/ Enti, largo ai dirigenti a contratto. E spunta la sanatoria per i manager esterni già in servizio. Gli emendamenti approvati alla camera sconfessano la Consulta.
Dirigenza a contratto degli enti locali, le percentuali di assunzioni aumentano dall'8% ad almeno il 10%, con estesissime possibilità di deroga.
Gli emendamenti presentati al decreto fiscale ampliano per comuni e province la possibilità di assumere dirigenti a tempo determinato e, soprattutto, con una disposizione «transitoria» discutibile, di confermare anche in deroga a qualsiasi limite i dirigenti esterni già in servizio.
L'esempio della sanatoria dei dirigenti a contratto presso le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane, come era prevedibile, ha fatto breccia anche negli enti locali, per altro da sempre contrari alle limitazioni quantitative alle assunzioni dei dirigenti a termine, imposte prima dal dlgs 150/2009 e poi in parte ampliate dall'articolo 6 del dlgs 141/2011.
Nonostante la crisi e le difficoltà occupazionali di tutti i settori del paese, sembra che sia indispensabile per le amministrazioni pubbliche assicurarsi le prestazioni lavorative dei dirigenti fiduciari, nonostante le sentenze della Corte costituzionale, a partire dalla 103/2007, le abbiano considerato incompatibili col sistema ordinamentale.
Dunque, l'emendamento modifica il testo dell'articolo 19, comma 6-quater, del dlgs 165/2001, e «arrotonda» dall'8 al 10% della dotazione organica dirigenziale la quota di dirigenti a tempo determinato che gli enti locali possono assumere. Tuttavia, i comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti sono beneficiati di una percentuale doppia: il 20%. I comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti e inferiore ai 250 mila invece, facoltativamente possono incrementare la percentuale dal 10 al 13%. L'incremento pare destinato a erodere le possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Infatti, l'ulteriore 3% andrà «a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato». Insomma, non solo assumere dirigenti a contratto consumerà risorse per il tetto assoluto alla spesa e quello specificamente destinato alle assunzioni a tempo determinato, ma la spesa andrà considerata come se erogata per assunzioni a tempo indeterminato e, dunque, incidere sul limite del 40% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente.
La percentuale-base del 10%, a ben vedere, varrà solo per province e comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti.
L'emendamento, però, porta con sé l'aggiramento dell'intento della riforma Brunetta di contenere l'abuso oggettivo dell'utilizzo di dirigenti a contratto negli enti locali, che spesso hanno assunto dirigenti a termine per quote ben superiori al 10%, molte volte vicine al 100%, in totale contrasto con le indicazioni della Consulta. Dunque, si consente di rinnovare «per una sola volta» tutti i contratti dirigenziali a termine in scadenza entro il 31/12/2012, a condizione di adottare un provvedimento che con specifica motivazione dimostri l'indispensabilità del rinnovo per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni essenziali.
Ancora una volta, torna il concetto di «funzioni essenziali», senza che esse però vengano definite. La deroga ai limiti percentuali consiste, nella sostanza, in una gentile concessione a tutte le amministrazioni comunali e provinciali in scadenza, nelle quali i dirigenti a contratto avrebbero dovuto lasciare gli incarichi definitivamente, se si fosse applicato rigorosamente (come richiederebbe la Consulta) il limite percentuale disposto dalla legge.
Grazie all'emendamento, tutti i comuni potranno motivare, più o meno sommariamente, l'indispensabilità di incarichi dirigenziali a contratto, che, paradossalmente, dovrebbero essere invece in ogni caso ridotti, visto che l'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 impone di contenere non solo il personale a tempo determinato (che ai sensi dell'articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 comunque non possono superare, per spesa, il 50% del 2009), ma di diminuire l'incidenza percentuale dei dirigenti rispetto al rimanente personale.
Anche questi rinnovi consumeranno le risorse per assumere personale a tempo indeterminato, come unico scotto a questa sorta di sanatoria della dirigenza fiduciaria, molto ai limiti della legittimità costituzionale.
L'emendamento conclude indicando ai comuni che effettueranno i rinnovi dei dirigenti a contratto in deroga a qualsiasi limitazione percentuale di adottare atti di programmazione per assicurare a regime quello che, in realtà, da sempre la Consulta imporrebbe: il rispetto dei limiti percentuali previsti dalla legge. Poiché non è dato capire cosa si intenda per assicurazione «a regime» del rispetto dei limiti percentuali, sostanzialmente agli enti locali e ai dirigenti vicini alla politica è assicurato un altro quinquennio di incarichi. Per l'attuazione delle norme nel rispetto della Costituzione, ci sarà tempo (articolo ItaliaOggi del 20.04.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOAssunzioni più facili per comuni e province. Limiti meno rigorosi per polizia locale, istruzione e servizi sociali.
Limiti meno rigorosi per le assunzioni degli enti locali. Gli emendamenti al «decreto fiscale» tornano a estendere in parte le possibilità di assunzione per comuni e province, riformulando l'articolo 76, comma 7, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, l'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 e l'articolo 9, comma 28, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2009.
Limiti finanziari alle assunzioni.
Il contenimento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto al costo del personale cessato l'anno precedente passerà dal 20 al 40%.
Polizia, istruzione e servizi sociali. Per il personale addetto alle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica (sia personale ausiliario, sia insegnanti) e dei servizi sociali l'onere della spesa relativa alle loro assunzioni inciderà per il 50%. Tale previsione deve intendersi, probabilmente, riferita al calcolo delle possibilità di assumere funzionale al tetto di spesa assoluto e al rapporto tra spesa di personale e totale delle spese correnti.
Invece, il costo del personale assegnato ai servizi elencati prima si continuerà a computare per intero, ai fini della determinazione del limite del 40% del costo del personale cessato l'anno precedente.
Qualora i comuni, avendo un'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti inferiore al 35%, si siano avvalsi della possibilità di coprire l'intero turnover dei dipendenti addetti alla polizia municipale, l'estensione delle assunzioni vista prima si applica solo ai dipendenti addetti ai servizi di istruzione e sociali.
Comuni non soggetti al Patto. Viene modificato l'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, dedicato agli enti non obbligati al rispetto del patto di stabilità.
Per loro il limite di spesa alle assunzioni viene finalmente aggiornato e spostato dal 2004 al 2008. Un beneficio, tuttavia, destinato a durare poco. Nel 2013 la gran parte degli enti, quelli con popolazione superiore a 1.000 abitanti, verrà assoggettata ai vincoli del patto di stabilità.
Assunzioni a tempo determinato. Il legislatore continua a fare confusione in merito all'articolo 9, comma 28, della legge 122/2010, ai sensi del quale si applica come «principio» agli enti locali il limite di spesa alle assunzioni flessibili pari al 50% di quella sostenuta nel 2009.
Contraddicendo se stesso e l'autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali, il legislatore pare intendere il limite del 50% non come regola di principio e, dunque, non puntuale, bensì come disposizione cogente.
In quest'ottica, l'emendamento permette agli enti locali, a partire dal 2013, di superare il limite del 50% qualora intendano effettuare assunzioni «strettamente necessarie» a garantire le funzioni sempre nell'ambito della polizia locale, dell'istruzione pubblica e dei servizi sociali.
La possibilità di sforare il limite di spesa del 50% rispetto al 2009 non è, tuttavia, piena. Comuni e province in ogni caso non potranno spendere complessivamente per le assunzioni flessibili riguardanti polizia locale, istruzione e servizi sociali, più dei costi sostenuti per i medesimi settori nel 2009 (articolo ItaliaOggi del 20.04.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOStatali, dall'estate libertà di licenziare. L'annuncio del ministro della Funzione Pubblica Patroni Griffi.
"STATALI, SI LICENZIA"/ Il ministro Griffi: riforma del pubblico entro l'estate. Fuori dal lavoro dopo.

È di quasi tre milioni di persone l'esercito dei "senza speranza", i disoccupati che non cercano più lavoro. Il triplo della media Ue.
Nei tavoli di confronto con il sindacato, l'eventualità era finora passata solo per allusioni ma ieri, con un'intervista sul quotidiano Avvenire, il ministro della Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi, è stato netto: il governo licenzierà anche gli statali. Arrivando fino a dove non era arrivato Brunetta. Le forme saranno mediate, ovviamente, ma la sostanza resta e tutto quanto dovrà avvenire già entro l'estate.
Il ministro vuole varare la sua riforma entro metà maggio e del resto, la riforma del Lavoro, che è già all'esame del Parlamento, è stata fatta in modo da recepire, all'articolo 2, una legge delega. A quanto pare la riforma è già avanti nel suo punto più cruciale, quello del licenziamento del pubblico impiego. "Spero che capiscano tutti, anche i sindacati" dice il ministro al quotidiano cattolico.
"Devono accettare il meccanismo di mobilità obbligatoria per due anni che già esiste ma che ancora non è stato attuato. Devo farlo perché le amministrazioni pubbliche vanno riorganizzate anche per attuare la spending review sulla spesa pubblica". La procedura, in effetti, è già prevista nella norma attuale che prevede la messa in mobilità, per 24 mesi e all'85 per cento dello stipendio, del personale dichiarato in esubero. "Prima proveremo a vedere se quel personale, riqualificato, potrà essere utilizzato meglio in altri settori" spiega Patroni Griffi, "poi, solo se alla fine non si troveranno alternative, l'unica strada rimarrà quella del licenziamento".
NESSUNO crede, però ... (articolo Il Fatto Quotidiano del 20.04.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: S. Quinzone Garofalo, Dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici al codice disciplinare dei ccnl: competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: C. Morici, Se il datore di lavoro cambia la password del pc e sostituisce la serratura dell’ufficio del lavoratore è integrato il danno da mobbing (link a www.diritto.it).

ENTI LOCALI: La Corte dei Conti cambia indirizzo: il limite alle assunzioni vale anche per gli Enti non sottoposti al Patto di stabilità interno.
L'art. 14, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, ha introdotto per tutti gli enti, sia quelli sottoposti al patto che quelli esclusi, una restrizione alle assunzioni di personale che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
Resta fermo, inoltre, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità l'obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004 (Corte dei conti, Sez. riunite di controllo, delibera 17.04.2012 n. 11).

COMPETENZE GESTIONALI - CONSIGLIERI COMUNALI - ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPolitici commissari ai concorsi. Per l'esclusione va dimostrato che la carica pesa sul giudizio. Consiglio di Stato. Dopo i no dei Tar la sentenza 2104/2012 riapre le porte anche ai sindacalisti.
Il Consiglio di Stato riabilita politici e sindacalisti nelle commissioni di concorso.
Dopo un lungo periodo di astinenza, nel quale coloro che ricoprivano cariche politiche o sindacali erano banditi dalla partecipazione a procedure selettive, il massimo organo della giustizia amministrativa, con la sentenza 13.04.2012 n. 2104, inverte la rotta e riconosce legittima la nomina di un consigliere comunale di altra amministrazione in una commissione di concorso.
La questione prende origine dalla previsione dell'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 165/2001, in base al quale non possono far parte della commissione di concorso i componenti gli organi di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o sindacali o vengano designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Fino ad oggi, tale divieto era stato interpretato in modo assoluto e, secondo la giurisprudenza abbastanza unanime dei Tar, bastava essere stato eletto nel consiglio comunale di un ente locale per far scattare l'incompatibilità in tutto il territorio nazionale.
Il Consiglio di Stato non è così categorico e apre le porte alla partecipazione di politici e sindacalisti nelle commissioni in questione. Afferma, infatti, che non basta essere assessore o consigliere comunale per perdere quella indipendenza di giudizio necessaria per valutare l'idoneità dei candidati all'impiego pubblico. È necessario dimostrare, di volta in volta, che la carica ricoperta in un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso influenzi, in qualche maniera, l'attività dell'ente che sta procedendo all'assunzione.
Riconoscendo l'assenza di criteri giuridici che possano soccorrere nell'individuare tale influenza, il Consiglio di Stato richiede, per riconoscere l'incompatibilità, che, in astratto, l'attività di consigliere comunale sia idonea «a far riverberare i suoi effetti anche sull'ente che indice la selezione».
Dal punto di vista pratico è immediatamente rilevabile come le condizioni richieste debbano essere valutate caso per caso. È evidente come, ad esempio, per ragioni connesse alla lontananza fisica delle amministrazioni interessate, l'influenza possa escludersi a priori; ma, in altri casi, quali per amministrazioni limitrofe o appartenenti alla stessa provincia o regione, è altrettanto evidente che la presenza o l'assenza di tale influenza risulti difficile da dimostrare. E, quindi, il contenzioso in materia è assicurato.
Ma se questa è la nuova filosofia che avanza, possiamo individuare una serie di incompatibilità previste per coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali, che vengono notevolmente ridimensionate. La mente corre immediatamente all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 150/2009, riforma Brunetta, che prevede analogo divieto di nomina per i componenti degli organismi indipendenti di valutazione. Se verrà confermato l'indirizzo, potremo trovare sindaci, assessori, sindacalisti componenti gli organismi indipendenti di valutazione (Oiv), che rischiano di perdere la loro indipendenza (articolo Il Sole 24 Ore del 17.04.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOCorruzione p.a., prefetti in campo. Gli Utg vigileranno sui comuni. Più poteri ai segretari. Le proposte della commissione Patroni Griffi. Per gli enti locali un passo indietro di 15 anni.
Prefetti e segretari in campo per la lotta alla corruzione negli enti locali. Prefigura un passo indietro di almeno 15 anni l'integrazione al rapporto sulle misure anticorruzione elaborata dalla «Commissione di studio su trasparenza e corruzione nella p.a.», sotto il coordinamento del ministro Filippo Patroni Griffi.
Il documento contiene una serie di proposte che la commissione coordinata dal consigliere di stato Roberto Garofoli chiederà vengano recepite nel ddl anticorruzione su cui sta lavorando il ministro della giustizia Paola Severino (si veda ItaliaOggi del 31/3/2012).
Si tratta di una sonora bocciatura delle riforme-Bassanini che nel 1997, in un'impostazione pseudo-federalista dell'autonomia locale, modificarono radicalmente la figura del segretario comunale, sottraendogli la competenza a esprimere il parere di legittimità sugli atti degli enti locali e lasciando la sua nomina nelle mani dei sindaci e dei presidenti delle province, in applicazione di uno spoil system molto spinto.
La Commissione, a seguito di un'audizione col Viminale dello scorso 22 marzo, prefigura un sostanziale ritorno indietro su tutta la linea, travolgendo anche ogni residua velleità di «federalismo» o «policentrismo istituzionale».
Poteri del prefetto. L'idea di fondo del piano anticorruzione è costituire un'ennesima Authority. La Commissione, tuttavia, si rende conto che tale organismo avrebbe difficoltà a relazionarsi con le amministrazioni locali. Il compito, allora, di vigilare sulle misure anticorruzione da adottare da parte degli enti locali si ipotizza possa essere assegnato ai prefetti, anche nel quadro di un potenziamento degli uffici del governo.
Il peso del Viminale tornerebbe, così, a gravare fortemente su comuni e province. Le prefetture dovrebbero supportare gli enti locali per l'elaborazione dei «piani di prevenzione della corruzione», obbligatori per tutte le p.a., assicurando che siano formulati nel rispetto delle linee-guida dell'Authority, della quale sarebbero le referenti.
Poteri sostitutivi. Il rapporto suggerisce anche di attribuire ai prefetti il potere di sostituirsi alle amministrazioni locali inadempienti, che non adottino, aggiornino o attuino i piani di prevenzione della corruzione.
Ma, in alternativa o in aggiunta, lo studio della Commissione prende in considerazione anche l'ipotesi di configurare la mancata adozione del piano alla stregua della mancata approvazione del bilancio di previsione. La conseguenza, dunque, sarebbe il commissariamento e lo scioglimento dell'ente locale.
Ruolo del segretario comunale. Il piano anticorruzione prevede l'individuazione di un «dirigente responsabile della prevenzione della corruzione», che secondo la Commissione andrebbe individuato nel segretario comunale, in particolare nei comuni privi di dirigenza, nelle forme associative e nei comuni con meno di 5.000 abitanti, ove la gestione sia assegnata ai componenti della giunta, ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000. Il segretario comunale, dunque, avrebbe il compito materiale di redigere il piano e sottoporlo all'approvazione dell'organo di governo, che secondo la Commissione dovrebbe essere la giunta.
Inoltre, il segretario dovrebbe addossarsi le funzioni proprie del dirigente responsabile, procedendo, dunque, ad attuare concretamente le misure contro la corruzione. La Commissione ritiene che l'attribuzione di questo ruolo al segretario comunale risulti coerente con le sue funzioni di coordinamento dell'azione dei dirigenti e le storiche competenze in tema di regolarità amministrativa, visto che il segretario è sempre stato strumento di garanzia di legalità e imparzialità dell'azione amministrativa.
Dunque, in qualità di dirigente responsabile dell'anticorruzione, al segretario andrebbero rassegnati poteri e funzioni addirittura più ampi di quelli, come il mero parere di legittimità, che resero la figura talmente invisa alle amministrazioni locali da suscitare la proposta di un referendum abrogativo, scongiurato proprio dalle riforme-Bassanini, dalle quali derivò il depotenziamento del ruolo dei segretari.
Nomina e revoca dei segretari. Altro punto dolentissimo della riforma-Bassanini è da sempre il sistema di nomina e revoca dei segretari. La legge 127/1997 e, attualmente, il testo unico degli enti locali connota come ampiamente fiduciario l'incarico che sindaci e presidenti delle province assegnano ai segretari comunali, così da comprometterne l'autonomia e indipendenza operativa.
La Commissione, dunque, ritiene opportuno modificare radicalmente il sistema di nomina, ipotizzando che il Viminale sottoponga ai vertici monocratici degli enti locali una rosa di segretari preselezionata in base a specifici requisiti di professionalità e sulla base di autocandidature, nell'ambito della quale sindaco e presidente della provincia possano poi nominare il segretario da incaricare (articolo ItaliaOggi del 14.04.201).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGORecupero delle somme stipendiali nei confronti dei dipendenti pubblici: il Consiglio di Stato muta orientamento individuando ipotesi di concreta giustizia che impediscono al Comune il recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Il Collegio rileva come nella materia del recupero di somme stipendiali nei confronti dei pubblici dipendenti si sia formata negli ultimi anni una giurisprudenza costante che ritiene non ostative le situazioni di affidamento o di buona fede del percipiente all’effettuazione del recupero medesimo: esse semmai possono condurre ad un’equa rateizzazione del recupero, ma questo ultimo è sempre giustificato dal fatto che le amministrazioni sono portatrici dell’interesse a rimediare ad un’indebita spendita di pubblico denaro.
Il Collegio, pur condividendo in linea generale i principi ora espressi, ritiene però che una soluzione di concreta giustizia debba essere rapportata alle singole fattispecie dedotte in giudizio (Cons. Stato, V, 15.10.2003 n. 6291); per cui non si possono sottacere una serie di elementi come, ad esempio, ove risieda l’errore che ha portato alla corresponsione delle somme in controversia e cioè se di esso si possa fare carico alla sola Amministrazione, il lungo lasso di tempo tra la data di corresponsione e quella di emanazione del provvedimento di recupero, l’eventuale tenuità delle somme corrisposte anche in riferimento ai servizi resi, la complessità della macchina burocratica dalla quale è scaturito l’errore di conteggio.
Nel caso di specie il Collegio rileva come la vicenda appare del tutto paradigmatica di cattiva amministrazione, tanto da apparire al di là del credibile: il Sindaco ha continuativamente riscontrato il sistema di retribuzione delle ore di reperibilità pur partecipando alla riunioni di Giunta con le quali veniva deliberato un metodo retributivo affatto diverso e ciò è accaduto per anni, anche a fronte del controllo del segretario comunale.
Se poi si rileva che trattasi di un comune al di sotto dei 15.000 abitanti e dunque dotato di una macchina amministrativa del tutto priva di complessità, appare logico che l’affidamento maturato nel dipendente non può essere portato alla stregua di quanto può accadere in un capoluogo di Regione o ancor più in strutture di complessità macroscopica, come ad esempio il Ministero dell’Istruzione o della Difesa, oppure ancora l’Inps o quant’altro di simile, soprattutto in dipendenza del fatto che le somme in questione riguardavano solo due dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13.04.2012 n. 2118
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

COMPETENZE GESTIONALI - CONSIGLIERI COMUNALI - ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOComposizione delle commissioni di concorso: individuazione delle ipotesi in cui la funzione di Presidente può essere assunta da un soggetto che ricopre la carica di consigliere comunale in un Comune diverso da quello che ha indetto la procedura.
L'art. 35, comma 4, lettera e), del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, stabilisce che “le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.".
Ad avviso del Consiglio di Stato sulla possibilità che la funzione di Presidente della Commissione venga assunta da un soggetto che ricopre la carica di consigliere comunale in un Comune diverso da quello che ha indetto la procedura, soccorre l'orientamento interpretativo secondo cui la causa di incompatibilità in esame può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso (Cons. Stato, sez. V, decisioni nn. 5526/2003 e 4056/2002).
Questo Consiglio ha reputato, infatti, che una diversa interpretazione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione. Si è, in particolare, rimarcato che “detto elemento di collegamento, in mancanza di criteri legali, può essere rinvenuto nella sfera di influenza dell'attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche, sindacali o professionali, per cui se questa in astratto è idonea a riverberare i suoi effetti anche sull'ente che indice la selezione, l'incompatibilità deve ritenersi sussistente, altrimenti deve escludersi, salva la deducibilità delle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. o del vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili consentiti”.
Applicando dette coordinate al caso di specie il Collegio ha reputato insussistente il profilo di illegittimità dedotto in primo grado in quanto non risulta comprovata l’idoneità sostanziale dell’attività espletata dal Presidente della Commissione, nella qualità di consigliere comunale presso altro Comune ad incidere sulla sfera sull’ente che ha indetto la selezione in parola.
Infine ha altresì reputato che non abbia valenza invalidante neanche l’assunzione, da parte di un soggetto che ricopriva la carica di rappresentante sindacale, della veste di segretario della Commissione, posto che la normativa di cui sopra, avente carattere eccezionale e, quindi, non passibile di applicazione analogica, si riferisce ai componenti in senso stretto della commissione, ossia ai soli soggetti aventi funzione decisionale, con conseguente esclusione dei segretari che assumono un ruolo di assistenza e supporto (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13.04.2012 n. 2104
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi pubblici: l’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nell’individuazione dei titoli di studio ritenuti indispensabili per l’ammissione ad un concorso pubblico.
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha affermato che sussiste in capo all’amministrazione un ampio potere discrezionale nell’individuazione dei titoli di studio ritenuti indispensabili per l’ammissione ad un concorso pubblico, potere sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell’ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso, fattispecie che non si rinviene nel caso di specie.
Inoltre quando un bando "richieda il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge.
Il principio poggia sul dovuto riconoscimento in capo all'Amministrazione che indice la procedura selettiva di un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire
" (Cons. di Stato, VI, 03.05.2010, n. 2494; 19.08.2009, n. 4994) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13.04.2012 n. 2098
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

COMPETENZE GESTIONALI - ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOSolo il consiglio comunale nomina il nucleo di valutazione. La decisione del Tar Campania.
L'ALTRO ORIENTAMENTO/ Secondo Anci, Civit e Corte dei conti la scelta è invece nella competenza del primo cittadino.

Il
TAR Campania-Napoli, Sez. I, sentenza 28.03.2012 n. 1510, ha ritenuto illegittimo, per incompetenza, il provvedimento di nomina dei componenti del nucleo di valutazione di un ente locale, nel caso in cui sia stato adottato dal sindaco e non dal Consiglio comunale.
Secondo la sentenza del tribunale amministrativo campano, infatti, dal combinato disposto di cui agli articoli 14, comma 3, del Dlgs 150/2009 e 42, comma 1, del Dlgs 267/2000, discende la regola che la competenza alla nomina dei componenti del nucleo di valutazione spetta al Consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente e non al Sindaco, che è semplicemente l'organo responsabile dell'amministrazione generale del Comune e il suo massimo rappresentante.
La sentenza ha osservato che, se ex articolo 14, comma 3, del Dlgs 150/2009 l'organismo di valutazione deve essere nominato «dall'organo di indirizzo politico-amministrativo», questi, ex articolo 42, comma 1, del Dlgs 267/2000, non può che essere identificato nel Consiglio comunale, con la conseguenza di individuare per le amministrazioni comunali tale organo come quello competente alla nomina.
La tesi è tuttavia in contrasto con quanto finora affermato non solo dall'Anci ma anche dalla stessa Civit e dalla Corte dei Conti. Se per le amministrazioni dello Stato, infatti, la materia è regolata dall'articolo 14 del citato Dlgs è pur vero che le interpretazioni "univoche" (Anci, Civit e Corte Conti Controllo della Lombardia) ritengono che l'articolo 14 del Dlgs 150/2009 non sia operante per gli enti locali. La magistratura contabile, infatti, evidenzia come ai sensi dell'articolo 16 della riforma-Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3. Sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.
Il Dlgs 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare l'articolo 14, che disciplina appunto gli Oiv anche in considerazione che l'articolo 14, comma 2, della riforma-Brunetta «sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30.07.1999, n. 286»: il Dlgs 286/1999 ha sempre trovato applicazione in via esclusiva nelle sole amministrazioni statali e mai in via diretta presso gli enti locali. Non si capisce, dunque, sulla base di quali fondamenti sia emersa la teoria secondo la quale l'articolo 14 sia direttamente applicabile agli enti locali facendo recedere il potere normativo degli stessi in un ambito quale quello organizzativo (articolo Il Sole 24 Ore dell'11.04.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOImpugnabili le sanzioni disciplinari. In un interpello i chiarimenti sulle procedure applicabili. Arbitrato nella p.a..
Le sanzioni disciplinari irrogate ai pubblici dipendenti sono impugnabili sia mediante il tentativo di conciliazione, sia con procedure arbitrali.
Lo chiarisce il ministero del lavoro con l'interpello 10.04.2012 n. 11/2012, in risposta a un quesito del Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche. L'interpello scioglie il dubbio interpretativo derivante dalla apparente inconciliabilità tra quanto dispone l'articolo 55, comma 3, del dlgs 165/2001 e le disposizioni del codice di procedura civile in tema di processo del lavoro, riformate dalla legge 183/2010 (il cosiddetto collegato lavoro). Ai sensi della regola speciale contenuta nel dlgs 165/2001 «la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento (_)».
Detta previsione, inserita nel dlgs 165/2001 dal dlgs 150/2009, cioè la riforma-Brunetta, ha introdotto nell'ambito del lavoro pubblico il divieto di ricorrere avverso i provvedimenti disciplinari emessi dai dirigenti o gli uffici delle p.a., avvalendosi di forme arbitrali fissate dai contratti collettivi o, come precisa l'interpello del ministero, ricorrendo al collegio di conciliazione operante presso le direzioni provinciale del lavoro, in applicazione dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 300/1970.
Il ministero del lavoro nota, però, che successivamente alla riforma Brunetta, la legge 183/2010 ha modificato proprio la regolamentazione di conciliazione e arbitrato nell'ambito della disciplina delle controversie del lavoro, per altro al preciso scopo di ottenere un effetto deflattivo del contenzioso avanti ai giudici. L'articolo 31, comma 9, della legge 183/2010 ha stabilito espressamente che le nuove regole sull'arbitrato contenute negli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile sono applicabili direttamente alle controversie del lavoro riguardanti i dipendenti pubblici, abolendo le regole speciali sul tentativo obbligatorio di conciliazione e il collegio di conciliazione, contenute negli articoli 65 e 66 del dlgs 165/2001.
Di conseguenza, poiché le vertenze relative alle sanzioni disciplinari riguardano i rapporti di lavoro, secondo l'interpello è possibile per i dipendenti pubblici opporsi all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari esperendo le procedure di conciliazione e arbitrato previste dagli articoli 410 e 412 c.p.c. Del resto, il tentativo di conciliazione, divenuto facoltativo, trova la sua fonte direttamente nella legge e non nella contrattazione collettiva; sicché non risulta applicabile il divieto posto dall'articolo 55, comma 3, del dlgs 165/2001, che non permette di avvalersi di conciliazione e arbitrati regolati da contratti collettivi.
Resta invece preclusa la possibilità del cosiddetto arbitrato irrituale previsto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, in quanto tale forma di gravame è rimessa alla disciplina della contrattazione collettiva (articolo ItaliaOggi dell'11.04.2012).

PUBBLICO IMPIEGO - VARIMalattia, attenzione al certificato. Lavoratore responsabile della presenza dei dati domiciliari. Indennità negata quando è impossibile svolgere la visita fiscale per scarsità di informazioni.
Attenzione a fare i furbi sul certificato medico per evitare i controlli fiscali. Fornire dati incompleti, infatti, può costare la perdita dell'indennità di malattia.
Lo ha precisato l'Inps, fornendo chiarimenti in merito ai controlli attivati da imprese e pubbliche amministrazioni (le cosiddette «visite fiscali»). L'istituto ha ribadito, in particolare, l'obbligo per il lavoratore di verificare con massima attenzione i dati riferiti al proprio indirizzo finalizzati al controllo domiciliare, in quanto la responsabilità sulla correttezza di tali informazioni ricade unicamente su se stesso che rischia di perdere l'indennità per malattia.
Entro il 30/4 vanno comunicati i dati 2011 su rifiuti, imballaggi, Aee, veicoli fuori uso, emissioni.
La malattia viaggia online. La novità scaturisce dal processo di uniformazione dei regimi previsti per i dipendenti pubblici e quelli privati in ordine alle certificazioni di malattia. Unificazione che ha portato dal 14 settembre all'entrata in vigore di un'unica disciplina (cioè applicabile sia al settore privato che pubblico) sulla trasmissione in via telematica dei certificati medici all'Inps. E ha portato pure alla telematizzazione delle richieste di controllo (le cosiddette visite fiscali), a regime dal 1° dicembre.
Oggi, dunque, è vigente un regime unico «per la certificazione di malattia dei lavoratori», a seguito della legge n. 183/2010 (collegato lavoro), con riferimento principale all'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001, ossia al T.u. pubblico impiego. Ciò ha comportato, inoltre, l'unificazione del regime anche per ciò che concerne gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del Ssn o convenzionati.
Vale la pena ricordare, infine, che dal 06.07.2011 (entrata in vigore del dl n. 98/2011) è arrivata un'ulteriore innovazione, sempre in tema di assenze per malattia, per cui «nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione» (unica ipotesi, insomma, per cui resta possibile la modalità cartacea di giustificazione dell'assenza).
La visita fiscale si chiede online. A decorrere dall'01.10.2011, come accennato, anche le richieste di visita medica di controllo (le cosiddette «visite fiscali») devono essere inoltrate all'Inps mediante canale telematico. La novità fa parte del piano di «estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'Inps ai cittadini», in costruzione progressiva dal 1° gennaio di quest'anno e che prevede l'utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.
Con riferimento alle segnalazioni da parte di alcune sedi dell'Inps di imprese che continuano ad inviare le richieste di visite mediche mediante fax, l'Inps ha precisato che tali richieste (per fax) possono essere accolte solo in eventuali casi di interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo tecnico. In via ordinaria, invece l'Inps non dà seguito alle richieste non pervenute in via telematica.
Modalità operative. Il servizio telematico di richiesta di visita fiscale è a disposizione dei datori di lavoro sia pubblici che privati, compresi i datori i cui dipendenti non sono tenuti al pagamento della contribuzione per l'indennità economica di malattia all'Inps. Per l'utilizzo del servizio occorre essere abilitati all'accesso. Tutti i soggetti già dotati di Pin e attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia sono abilitati al servizio automaticamente.
Invece i datori di lavoro o loro incaricati non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter accedere al servizio, devono presentare presso una sede dell'Inps i seguenti documenti: modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con l'elenco dei dipendenti per i quali si chiede il rilascio del Pin per l'accesso agli attestati di malattia del personale con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore; modulo di richiesta «individuale» compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, con allegata una fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.
I datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di richiesta visita medica di controllo a un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione per la consultazione degli attestati di malattia, devono comunicarlo all'Inps, che provvederà a modificare i relativi profili autorizzativi. Inoltre, gli stessi datori di lavoro o loro incaricati in possesso di Pin sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell'autorizzazione all'Inps (che provvederà a cessare, con effetto immediato, l'abilitazione), al verificarsi della cessazione dell'attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell'intestatario del Pin.
La richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla sede competente dell'Inps per residenza/domicilio o per reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta. È possibile, inoltre, richiedere anche la visita di controllo ambulatoriale Inps, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale, da parte della sede territoriale dell'Inps destinataria.
Ogni visita può essere richiesta 24 ore su 24; tuttavia l'effettuazione del controllo nello stesso giorno di richiesta è garantita dall'Inps soltanto per le istanze inviate entro le ore 12. Infatti, i datori di lavoro possono inviare in qualsiasi momento della giornata la richiesta di controllo essendo attivo il canale telematico; lo smistamento delle richieste ai medici incaricati però avviene: per i controlli nella fascia antimeridiana con riferimento alle richieste pervenute entro le ore 9; per quelli pomeridiani con riferimento alle richieste arrivate entro le ore 12.
Indirizzo reperibilità. Per consentire il controllo domiciliare è di fondamentale importanza che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione, l'inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all'indirizzo per la reperibilità. Anche per tale aspetto, infatti, nulla è innovato rispetto al passato e, pertanto, la responsabilità sulla correttezza delle informazioni ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l'onere di controllare i dati al momento dell'inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso (il lavoratore rischia di perdere l'indennità per malattia).
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Dopo dieci giorni parola al medico Ssn.
Per la malattia lunga serve un certificato medico «doc». Nei casi di assenza superiori ai dieci giorni, infatti, il lavoratore deve munirsi necessariamente di certificato rilasciato da un medico del Servizio sanitario o con esso convenzionato.
Il vincolo, finora vigente per il solo settore pubblico (cioè per gli impiegati statali), è stato esteso al settore privato dal Collegato lavoro (legge n. 183/2010). Vale non solo in caso di lunghe malattie (quelle superiori a dieci giorni), ma pure per le infermità oltre la seconda in un anno. In particolare, il Collegato lavoro ha stabilito che, per garantire un quadro completo e univoco delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse assenze, a decorrere dall'01.01.2010 (termine poi slittato al 14 settembre scorso, per il solo settore privato), in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il «rilascio» e la «trasmissione» della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001. È proprio questo rinvio normativo a determinare, per il settore privato, la necessità di ricorrere a una certificazione «doc» in alcune situazioni.
Nel dettaglio è nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dello stesso anno solare che anche per il lavoratore del settore privato è divenuto obbligatorio produrre, al datore di lavoro, idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Ssn o con esso convenzionato. Fa eccezione a tale regole l'assenza di malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata (articolo ItaliaOggi Sette dell'08.04.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Gestione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale.
Domanda
Liquidando la produttività dell'anno 2011 di un Ente ai propri dipendenti, le economie rilevate possono far parte dell'avanzo vincolato al Fondo risorse decentrate anno 2012 o saranno parte indistinta del risultato di amministrazione?
Risposta
L'art. 17 del C.C.N.L. 1999 stabilisce, al comma 5, che "Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo".
L'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31-05-2010, n. 78 prevede che "a decorrere dall'01.01.2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio". Si riportano i Pareri contrastanti delle Corte dei Conti delle varie sezioni regionali:
- Sezione regionale della Corte Conti - Veneto - si è espressa con la Delibera n. 285/2011 ritenendo il limite dell'anno X del Fondo risorse decentrate, rispetto al Fondo dell'anno X-1, si applichi anche sulle economie degli anni precedenti;
- Sezione regionale della Corte dei Conti - Puglia - si è espressa con la Delibera n. 58/2011 sostenendo la tesi opposta;
- Sezione Regionale della Corte dei Conti - Lombardia - si è espressa con la Delibera n. 609 dell'11.11.2011 individuando e ponendo fine a tutti dubbi in merito alla problematica in questione stabilendo che: "Sempre nell'ottica dei congelamenti retributivi comminati dal D.L. 31-05-2010, n. 78, infatti, si ribadisce che la ratio della norma deve essere individuata nella cristallizzazione della dinamica retributiva del pubblico impiego (incluse le risorse per il trattamento accessorio) al fine di contenere la spesa pubblica per esigenze di stabilità economico-finanziaria del Paese. Rispetto a tali esigenze, la misura di contenimento deve reputarsi applicabile, quindi, sinanco laddove l'ente disponga di risorse aggiuntive, derivanti ad esempio da incrementi di entrata ovvero da riporto di erogazioni di risorse non effettuate negli anni precedenti. Resta inteso, peraltro, che sia pure non idonee a consentire una deroga alla limitazione operata dal legislatore, il "trasporto" previsto dalla contrattazione collettiva al successivo esercizio finanziario di somme in concreto non erogate opera in bonam partem sia pure nel più limitato senso di rendere irrilevante, al fine della determinazione del plafond cui ancorare il tetto di spesa, la mancata attribuzione delle predette risorse".
Ad avviso dello scrivente, le economie del Fondo risorse decentrate dell'anno precedente non possono formare integrazione del Fondo dell'anno successivo, al fine del rispetto del disposto dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31-05-2010, n. 78. Il confronto fra il Fondo dell'anno X e dell'anno X+1 viene effettuato sulle risorse individuate al momento della costituzione dei due Fondi; il confronto è attuato fra i due ammontari complessivi delle risorse destinati annualmente al trattamento accessorio del personale (costituzione del fondo) e non sull'utilizzo del medesimo. Se nell'anno x è stato costituito il Fondo risorse decentrate (senza economie anno x-1) per 100.000 euro e ne è stato utilizzato nell'anno x soltanto 90.000, nell'anno x+1 la costituzione del Fondo ha come limite la somma di 100.000 euro (costituzione) e non quella di 90.000 euro (utilizzo) (06.04.2012 - tratto da www.ipsoa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Svolgimento di mansioni superiori e diritto alle differenze retributive: il Consiglio di Stato ribadisce i principi giurisprudenziali consolidati in materia.
Sulla rivendicazione del diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato ha affermato, in sintesi, che:
a) prima dell’entrata in vigore (il 22.11.1998) dell’art. 15 del d.lgs. n. 29.10.1998, n. 387, di modifica dell’art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento, pur se conferite con atto formale, non dava luogo al diritto alle differenze retributive (Sez. VI, 24.01.2011, n. 467);
b) con il detto articolo 15 tale diritto è stato riconosciuto, alle condizioni previste dal citato art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993 (poi art. 52 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165);
c) l’art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, non essendo norma di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva ed è perciò inapplicabile alle situazioni anteriori alla sua entrata in vigore (tra tante: Sez. V, 08.03.2010, n. 332; 12.04.2007, n. 1722).
In particolare è stato affermato quanto segue (Cons. Stato, Sez. VI, 03.02.2011, n. 758): “- la retribuzione corrispondente all'esercizio delle mansioni superiori può aver luogo non in virtù del mero richiamo all'art. 36 della Costituzione, ma solo ove una norma speciale consenta tale assegnazione e la maggiorazione retributiva (Cons. Stato, ad. Plen,. n. 22 del 1999);
- l'art. 57 del d.lgs. 29 del 1993, recante una nuova disciplina dell'attribuzione temporanea di mansioni superiori, è stato abrogato dall'art. 43 d.lgs. 31.03.1998, n. 80 senza avere mai avuto applicazione, essendo stata la sua operatività più volte differita dalla legge prima dell'abrogazione e da ultimo fino al 31.12.1998;
- la materia è restata disciplinata dall'art. 56 d.lgs. n. 29 del 1993, poi sostituito dall'art. 25 d.lgs. n. 80 del 1998 che, nel recepire l'indirizzo della giurisprudenza, ha previsto la retribuzione dello svolgimento delle mansioni superiori, rinviandone tuttavia l'attuazione alla nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza ivi stabilita, disponendo altresì che "fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore" (art. 56, comma 6);
- le parole "a differenze retributive" sono state poi abrogate dall'art. 15 d.lgs. 29.10.1998, n. 387, ma "con effetto dalla sua entrata in vigore" (Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 1999), con la conseguenza che l'innovazione legislativa spiega effetto a partire dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 387 e cioè dal 22.11.1998;
- il diritto al trattamento economico per l'esercizio di mansioni superiori ha, quindi, la sua disciplina in una disposizione (art. 15 d.lgs. n. 387 del 1998) a carattere innovativo, e non meramente interpretativo della disciplina previgente, per cui il riconoscimento legislativo "non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse" (Cons. Stato, ad. plen., n. 11 del 2000 e n. 3 del 2006)
” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 05.04.2012 n. 2017 -
massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGONiente più scuse per la p.a. lumaca. La tardiva emanazione dell'atto incide sulla valutazione. Il decreto semplificazioni contiene molte novità in materia di procedimento amministrativo.
La semplificazione passa anche per la garanzia dell'effettività degli obblighi posti a carico della p.a. Questo sembra essere il disegno che ha ispirato il legislatore nelle modifiche introdotte, in tema di procedimento amministrativo (con riferimento particolare all'articolo 2 della legge n. 241 del 1990), dal decreto legge n. 5 del 2012 (c.d. decreto «semplificazione»).
Il decreto in questione è intervenuto cercando di garantire la certezza dei tempi del procedimento attraverso un duplice meccanismo e, precisamente, mediante la puntualizzazione delle forme di responsabilità dei singoli attori della vicenda e l'introduzione di una nuova figura chiamata a concludere il procedimento. Sotto il primo profilo va riguardato l'obbligo generalizzato della segreteria del Tar di trasmettere, in via telematica, alla Corte dei conti tutte le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione.
Nella stessa ottica deve essere vista la specifica previsione secondo cui la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
Le disposizioni in esame non hanno carattere innovativo ma si limitano a ribadire che la violazione dell'obbligo di provvedere da parte dei soggetti chiamati a gestire il procedimento (e, quindi, non solo il responsabile del provvedimento ma anche il dirigente che omette il dovuto controllo o non adempie agli oneri organizzativi di competenza), oltre a produrre conseguenze sul piano della legittimità dell'azione amministrativa, rileva anche ai fini delle varie forme di responsabilità per la cui operatività rimanda ai presupposti previsti dalle norme di riferimento.
Singolare è la previsione (contenuta nell'articolo 2, comma 9-quinquies, della legge n. 241/1990) per cui nei provvedimenti rilasciati in ritardo, a istanza di parte, deve essere indicato il termine stabilito dalla normativa vigente per provvedere e quello effettivamente impiegato.
A parte le concrete modalità di operatività della disposizione, che prevede una sorta di «autodenuncia» del ritardo nel provvedere e che, al limite, potrebbe paradossalmente incentivare forme di inerzia totale invece del ravvedimento tardivo dell'amministrazione, c'è da chiedersi quale sia la reale efficacia dell'obbligo dovendosi escludere che la mancata osservanza dello stesso possa riverberarsi sulla legittimità del provvedimento dal momento che nella fattispecie sembra, al più, potersi configurare una mera irregolarità dell'atto.
Probabilmente, l'attestazione di tardività contenuta nell'atto amministrativo è stata pensata come remora per il funzionario competente e come forma di controllo da parte della collettività del rispetto dell'obbligo di concludere il procedimento nei tempi previsti anche nell'ottica dell'attivazione, davanti agli organi competenti, delle responsabilità dei dipendenti pubblici coinvolti. Decisamente innovativa è, invece, la previsione di una figura nuova che può essere definita quale sostituto del responsabile del provvedimento.
Il legislatore, probabilmente conscio del problematico effetto dissuasivo che il richiamo alla responsabilità del pubblico dipendente produce, ha cercato di garantire, in concreto, l'osservanza dell'obbligo di conclusione del procedimento individuando un soggetto, collocato in una posizione qualificata nell'ambito della struttura amministrativa, al quale tale obbligo si trasferisce dopo il decorso del termine previsto per provvedere.
Tale soggetto è individuato con atto organizzatorio o con provvedimento puntuale dall'organo di governo dell'ente e, quindi, ad esempio, dal ministro nelle amministrazioni centrali e dal sindaco o, meglio, dalla giunta nei comuni; singolare si presenta questo coinvolgimento dell'organo politico in un'attività amministrativa che segna un passo indietro rispetto alla tendenza alla separazione tra funzioni politiche e gestionali e probabilmente si spiega con la collocazione verticistica del sostituto.
E, infatti, la legge stabilisce che la scelta avvenga tra le «figure apicali dell'amministrazione» con ciò presupponendo una limitata discrezionalità dell'organo decidente; significativa è la previsione per cui la mancanza della nomina non osta all'operatività del meccanismo surrogatorio in quanto è la stessa legge a designare il sostituto nella persona del dirigente generale o, in mancanza, del dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza ancora, del funzionario di più elevato livello presente.
Il privato può rivolgersi a tale soggetto affinché quest'ultimo, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario esterno; le generalità di tale soggetto dovrebbero essere inviate alla parte con la comunicazione di avvio del procedimento che, infatti, deve indicare anche il termine per concludere il procedimento e le modalità di reazione all'inerzia dell'amministrazione (tra cui, appunto, deve intendersi compresa la possibilità di adire il sostituto).
Ulteriori problemi che la nuova normativa pone sono costituiti dalla possibilità che l'inadempimento del sostituto faccia decorrere un nuovo termine per impugnare l'inerzia dell'amministrazione (la soluzione positiva sembra preferibile) e dal rapporto tra sostituito e sostituto (il primo perde la competenza a provvedere?) e tra quest'ultimo e le strutture dell'amministrazione chiamate a collaborare con lo stesso (articolo ItaliaOggi del 05.04.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: No all’assoluto potere discrezionale della pubblica amministrazione nel conferimento di incarichi dirigenziali: si configura inadempimento contrattuale.
Così ha deciso, con sentenza 04.04.2012 n. 5369, la Sez. Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi su di un ricorso presentato da un dirigente cui non era stato riconosciuto, nei precedenti gradi di giudizio, il diritto al risarcimento del danno avanzato nei confronti dell’Istituto Autonomo Case popolari, per il mancato riconoscimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area Operativa Patrimoniale.
In particolare la Corte d’appello territoriale motivava il rigetto in considerazione del fatto che la contrattazione collettiva rimette alla dirigenza dell’Istituto, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il conferimento di incarichi di posizione ai soggetti ritenuti meritevoli, mentre non prevede alcun obbligo di comparazione tra i singoli aspiranti all’incarico.
Contro tale decisione il dirigente presentava, dunque, ricorso per cassazione, adducendo che la Corte territoriale si era limitata ad affermare la discrezionalità della dirigenza nel conferimento dell’incarico in questione, senza interpretare correttamente la previsione contrattuale che fa riferimento alla natura e alle caratteristiche del programma da realizzare, ai requisiti culturali posseduti dal soggetto a cui viene conferito l’incarico, alle attitudini, alla capacità professionale ed esperienza, previsione che sarebbe inutile se interpretata nel senso dell’assoluta ed illimitata discrezionalità.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui, in tema di impiego pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
Laddove, pertanto, l’amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (commento tratto da www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Spese legali, rimborso della PA sono per ''questioni'' funzionali.
Condizione indispensabile affinché possa essere disposto il rimborso delle spese legali previsto in favore dei dipendenti pubblici, è che il dipendente sia stato ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell'ufficio e da tale accusa sia stato pienamente assolto, ovvero sia stata comunque accertata l'assenza di responsabilità.
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza in servizio, ha impugnato il provvedimento con cui il Comando di appartenenza aveva respinto l’istanza tendente a ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per un procedimento penale conclusosi con la propria assoluzione.
Ha esposto che, dopo essere stato sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 490, 56, 61 e 640 c.p. ed essere stato assolto da tutti i capi di imputazione con la formula "perché il fatto non sussiste", aveva presentato, ai sensi dell’art. 18, L. n. 135/1997, apposita istanza di rimborso delle spese legali sostenute.
Rigettata siffatta richiesta, il deducente ha impugnato il provvedimento, contestando la violazione e falsa applicazione dell’art.18 cit. sulla scorta della considerazione per cui la medesima disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione nella specie in quanto la condotta dal medesimo posta in essere sarebbe stata strettamente collegata allo svolgimento dei propri obblighi istituzionali. Il ricorso è stato respinto.
Il TAR di Palermo ha premesso come il comma 1 del menzionato art. 18 statuisca che: "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura dello Stato.
Le amministrazioni interessate, sentita l'avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità
".
Di talché, il giudicante, al fine di delimitare l’ambito di applicazione della norma -e così il diritto del pubblico dipendente al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute– ha ritenuto necessario individuare l’esatta portata interpretativa della prevista connessione degli atti e fatti, in relazione ai quali il dipendente è sottoposto a giudizio, con "l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali".
Sicché, sulla scorta di un consolidato indirizzo per cui “la norma in esame appare caratterizzata dalla finalità di evitare che i dipendenti statali debbano essere esposti all'onere delle spese legali, per i giudizi promossi nei loro confronti per fatti connessi all'espletamento del servizio” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 26.04.2010, n. 8478; Cass. Civ., Sez. I, 03.01.2008, n. 2), l’adito G.A. ha precisato come, in linea di principio, la connessione dei fatti con lo svolgimento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, debba intendersi nel senso che tali atti e fatti siano effettivamente riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi (nello stesso senso, Cons. Giust. Amm., Sez. Cons., 04.04.2006, n. 358).
Conseguentemente, con riferimento al caso di specie, ha ritenuto non meritevole di condivisione la prospettazione del ricorrente, secondo cui i fatti al medesimo contestati rientrassero nell’alveo dei cd. "reati propri", ovvero di quei reati richiedenti espressamente la qualità soggettiva di pubblico ufficiale.
Invero, ha osservato come i comportamenti contestati al deducente, avendo integrato il reato di tentata truffa e di concorso morale, con altro imputato, nell’occultamento di verbali, avessero riguardato atti che in nessun modo potevano rientrare tra i compiti istituzionali cui lo stesso era preposto.
Invero, ha precisato che la qualità di pubblico ufficiale aveva rappresentato unicamente una mera occasione per l’adozione di un contegno che, però, appariva del tutto sganciato dall’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Per siffatta ragione, il Collegio ha rilevato l’inapplicabilità del menzionato art. 18, atteso che i fatti per i quali il ricorrente era stato rinviato a giudizio, e poi assolto, erano ricollegabili alla propria vita di relazione e comunque al proprio status (di appartenente alla Guardia di Finanza) e non al diretto svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
Senza, del resto, tralasciare la circostanza per cui il Tribunale amministrativo ha ribadito l’inapplicabilità del predetto art. 18 anche sulla scorta della considerazione per cui l’assoluzione penale del ricorrente per i fatti in esame era avvenuta, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., "perché il fatto non sussiste", vale a dire solo per insufficienza di prove, con ciò non escludendosi del tutto la sua responsabilità.
Alla stregua di siffatte argomentazioni, il TAR di Palermo ha rigettato il gravame, con conseguente conferma della legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego di rimborso delle spese giudiziali sostenute dal ricorrente (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. I, sentenza 04.04.2012 n. 695 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMobilità.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con il parere 04.04.2012 n. 116, risponde ad un ente che chiede di poter assumere con mobilità superando così il range disponibile per garantire il rispetto del tetto alla spesa del personale dell'ultimo anno precedente e precisa di non aver rispettato il patto di stabilità negli anni 2009 e 2010. La Sezione:
- riguardo al primo aspetto, ribadisce gli orientamenti consolidati secondo i quali il trasferimento per mobilità non deve essere utilizzato per consentire l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro oltre i limiti numerici e di spesa previsti dalla disciplina vigente (Lombardia/904/2010 PAR del 29.09.2010; Sezione delle Autonomie n. 21/2009 del 27.11.2009 e parere n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19.03.2010)
- sulla seconda questione (riferimento all'esercizio precedente in ordine al rispetto del patto di stabilità), precisa "...., in mancanza di riferimenti puntuali circa le misure adottate nel 2011 per sanare le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità negli anni 2009 e 2010 ed anche per rimanere rigorosamente nell'ambito delle competenze di questa Sezione, ......, non rimane che affermare un principio di carattere generale, secondo il quale il riferimento all'esercizio precedente non può essere considerato isolato rispetto al comportamento complessivo dell'ente locale, la cui azione deve tendere, secondo le intenzioni del legislatore, a mantenere o a riportare le spese entro i parametri stabiliti.
Il riferimento all'anno precedente, pertanto, appare legittimo solo se in tale anno sono state scontate le sanzioni derivanti dalle violazioni del patto di stabilità effettuate negli anni precedenti. E' poi opportuno ricordare che, in ogni caso, persiste il limite del 20% relativo al tetto di spesa rispetto alle cessazioni avvenute nell'anno precedente
" (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOI licenziamenti pubblici sono già a prova di giudice. E c'è una legge che, se applicata anche allo stato, escluderebbe del tutto il reintegro sul posto di lavoro.
Non è possibile parlare di riforma del mercato del lavoro, e in particolare del nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori, applicata al pubblico impiego senza far riferimento al nuovo articolo 33 del d.lgs. 165/2001. Il procedimento è stato novellato dalla legge 183/2011 e risulta particolarmente semplificato dal punto di vista delle causali di giustificazione del licenziamento degli statali, in quanto fa riferimento a tre fattispecie: soprannumero rispetto alla dotazione organica, eccedenze in relazione alle esigenze funzionali ed eccedenze in relazione alla situazione finanziaria.
Si tratta nel settore pubblico di tre fattispecie che si fondano quasi sempre su atti formali e che costituiscono una base probatoria certa sulla quale difficilmente il giudice di merito potrebbe sindacare (come ribadito dall'art. 30, comma 1, della legge 183/2010). É utile in questa sede fare alcuni esempi. Gli atti di organizzazione e le dotazioni organiche, con le quali attestare le eccedenze, sono atti organizzativi di natura regolamentare, soggetti a formalizzazione in base alla riserva di legge di cui agli artt. 2, comma 1, e 6 del d.lgs. 165/2001.
Le esigenze funzionali potrebbero essere di carattere macro, e quindi fondarsi su una cessione di funzioni, la gestione associate delle stesse, le varie forme di esternalizzazione, e necessitano pertanto di atti formali di carattere organizzativi certi, spesso supportati da documenti di bilancio e dal parere del collegio dei revisori. Vi può essere in questo caso anche una dimensione micro e gestionale, che può avere effetti in termini di riduzione e trasformazione delle attività connesse ai processi di innovazione tecnologica e di razionalizzazione, e che potrebbe basarsi su atti gestionali formalizzati come piani della performance, di informatizzazione o i piani di razionalizzazione di cui all'art. 16 del DL 98/2011. La terza fattispecie, di particolare gravità e attualità nell'attuale periodo storico, riguarda le eccedenze per situazioni finanziarie.
Qui i numerosi tetti di spesa sul personale e l'irrigidimento delle misure sul patto di stabilità rendono chiari, insindacabili e inderogabili i presupposti per i quali ci si può trovare di fronte a gravi situazioni finanziarie. Alcuni casi sono ad esempio: il non rispetto del tetto di spesa per il personale, il taglio significativo dei capitoli di funzionamento e per le locazioni degli stabili, il mancato rispetto del patto di stabilità o le situazioni di deficitarietà strutturale o di dissesto.
Ovviamente l'applicazione di queste norme apre per il settore pubblico tutta una serie di problematiche mai affrontate, come ad esempio i criteri di scelta per gli esuberi. In questo caso il settore pubblico non avendo molti profili specialistici non potrebbe far affidamento sulle «esigenze tecniche e produttive», ma sui carichi di famiglia e l'anzianità, da decidere poi se anagrafica o aziendale (vedi art. 5 legge 223/1991). L'impugnativa nel caso di specie potrebbe riguardare la messa in disponibilità di cui al comma 7 dell'art. 33, ma anche degli atti presupposti (atti di organizzazione e bilanci).
Inoltre, il settore pubblico ha un meccanismo di gestione della mobilità attraverso gli articoli 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001 molto procedimentalizzata ma al contempo di assoluta garanzia, ma che potrebbe generare ulteriori casi di contenzioso. Ma probabilmente il tema riguarda le politiche e i comportamenti sulla pa, in quanto il vertice politico di un'amministrazione (e quello amministrativo) si adopera sovente per mascherare le gravi situazioni finanziarie e quindi per evitare i licenziamenti, e prima ancora le sanzioni connesse al mancato rispetto delle norme di finanza pubblica. I diversi casi di fallimento di città, asl e regioni, tardivamente scoperti e ripianati dalle finanze pubbliche, sono a tutti noti.
Il paradosso circa l'applicabilità della flessibilità per il datore di lavoro, per esempio con il non reintegro in caso di mancanza dei presupposti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è che per gli statali non ci troveremmo di fronte a scelte di libertà aziendale, ma per la maggior parte a situazioni attestate e certificate di mutamento delle funzioni o di criticità finanziarie che ben giustificherebbero (anzi richiedono) «la riduzione o la trasformazione di attività o di lavoro». Partendo dalle fattispecie concrete quindi è possibile concludere che il datore di lavoro pubblico non avrebbe difficoltà a dimostrare la veridicità e congruenza dei casi in cui necessita ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo economico.
Circa la scelta di applicare anche al settore pubblico questa riforma, è interessante ricordare, da ultimo, come il d.lgs. 110/2004 ha modificato l'art. 24 della legge 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi, prevedendo per «datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto» l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15.07.1966, n. 604, cioè il pagamento dell'indennizzo in luogo del reintegro. Data questa particolare deroga, non sarebbe strano (ove non paradossalmente già ricomprendibili per i settori cultura e istruzione) immaginare di includere per questa via anche le pubbliche amministrazioni pubbliche, che certamente sono «datori di lavoro non imprenditori» (articolo ItaliaOggi del 03.04.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOConcorso pubblico: il voto numerico, attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte ed orali, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui il voto numerico, attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (salvo il caso in cui, mancando l'unanimità, uno dei commissari solleciti specifiche determinazioni).
La motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, assicura infatti la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato (da ultimo questa Sezione, 18.10.2011, n. 5597; 30.06.2011, n. 3890; 12.04.2011, n. 1612; 31.03.2011, n. 1996; 11.02.2011, n. 913) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 02.04.2012 n. 1939 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOProcedure concorsuali: prima della nomina dei vincitori non sono configurabili contro interessati.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa con la sentenza in esame ha riformato la decisione resa dal Giudice di prime cure che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge n. 1034/1971 sul presupposto che il medesimo non era stato notificato ad alcuno dei soggetti inseriti nella impugnata graduatoria.
Il Collegio, sul punto ha richiamato l'insegnamento consolidato (CGA, sentenze nn. 477/2009 e 479/2009), secondo il quale, premesso che “la nozione di contro interessato in senso tecnico … esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato ovvero della sua immediata individuabilità, e quello sostanziale, discendente dal riconoscimento di un interesse al mantenimento della situazione esistente ...”, ne consegue, con riferimento alle procedure concorsuali “che non sono configurabili, prima della nomina dei vincitori, contro interessati in senso tecnico con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di concorso, attesa l’insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall’accoglimento del ricorso stesso” (CGA Regione Siciliana, Sez. I, sentenza 02.04.2012 n. 372
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOL’equiparazione tra i diplomi di laurea in Architettura v.o. e la laurea specialistica n.o. relativa alla classe 4/S –Architettura ed Ingegneria Civile va interpretata solo “ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi" e non può ritenersi operante anche nei confronti degli esami di abilitazione professionale.
Il Collegio nella sentenza in esame ha rilevato come il DPR n. 328/2001 ha previsto che la laurea specialistica in Architettura ed Ingegneria Civile - classe 4/S (nuovo ordinamento) costituisce titolo idoneo per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione sia all’esercizio della professione di ingegnare, che a quella di architetto; ma nulla ha disposto in tal senso per le lauree in Architettura vecchio ordinamento, che sotto questo profilo non sono menzionate come titolo idoneo per l’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
Il senso di tale omissione e conseguente esclusione si precisa alla stregua di quanto disposto dall’art. 8 dello stesso DPR n. 328/2001 e dalle note di applicazione contenute nella nota n. 2126 del 22.05.2002 del MIUR, la quale, per un verso, ha voluto sottolineare che “per coloro che sono in possesso di titoli rilasciati secondo l’ordinamento previgente … tutti i titoli che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di Stato continuano ad essere titoli validi per l’accesso allo stesso, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR n. 328/2001”; e, per altro verso, ha voluto precisare che “al contrario le lauree … del previgente ordinamento non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami, a meno che non esistano espresse previsioni in tal senso nel DPR n. 328/2001 …”.
L’orientamento così formulato risulta riaffermato sia dal D.L. n. 107/2002 (conv. in legge n. 173/2002) contenente “Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni”, sia, poi, dall’art. 7 dell’Ordinanza del MIUR 22.01.2007 per le due sessioni di esami di Stato per il 2007, dove si è ribadito che “i possessori di titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma … svolgono le prove degli esami di Stato secondo l’ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 05.06.2001 n. 328”.
La formulazione di questa disciplina attesta con ragionevole evidenza il tipo di problema che essa ha inteso risolvere, e cioè quello di consentire l’ammissione agli esami di abilitazione dei soggetti in possesso di titoli di studio rilasciati secondo il vecchio ordinamento, che in tal modo non dovranno subire alcun pregiudizio a seguito della riforma del sistema universitario circa le pregresse possibilità professionali che i vecchi titoli gli garantivano. La disciplina de qua, dunque, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento degli studi universitari, ha inteso risolvere essenzialmente un problema di salvaguardia dei titoli di vecchio ordinamento, ma non quello di equiparare in via di principio percorsi di studio e professionali che viceversa si vuole in via di principio tenere distinti.
In questo senso, infatti, depone la più attenta giurisprudenza del Consiglio di Stato citata dalla difesa della parte appellante, sia quando, in un caso particolare, ha escluso che “il diploma di laurea in biotecnologie mediche conseguito in base all’ordinamento previgente … che non dava accesso alla professione di biologo nel precedente ordinamento, tantomeno lo consente nel sistema disciplinato dal DPR n. 328/2001 ...”; sia quando ha voluto ribadire che l’art. 8 del DPR n. 328/2001 costituisce “una disposizione di salvaguardia, che proprio perché diretta a conservare il valore dei titoli di studio del passato ordinamento didattico non può attribuire a detti titoli un valore maggiore di quello che era loro proprio” (Cons. Stato, VI, n. 1548/2007) (CGA Regione Siciliana, Sez. I, sentenza 02.04.2012 n. 367 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Licenziamenti economici estranei agli uffici pubblici.
IL PERCORSO/ Nella Pa per situazioni di soprannumero ed eccedenze si prevedono mobilità e prove di ricollocazione.

Con la riforma del lavoro è diventata di stretta attualità l'applicazione al lavoro pubblico dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
L'articolo 2 del Dlgs 165/2001 elenca le fonti che disciplinano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pa a seguito della loro privatizzazione. Esse sono:
a) le disposizioni del Codice civile;
b) le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nello stesso decreto.
Da quest'articolo si deduce che lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), si applica anche al lavoro pubblico nel rispetto della pregiudiziale evidenziata.
L'articolo 51 del Dlgs 165/2001 lo ribadisce e ricorda che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pa è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 dello stesso decreto. La stesso articolo prevede che lo Statuto dei lavoratori si applichi alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. L'articolo 18 dello Statuto rileva quale baricentro del sistema della flessibilità in uscita in ragione delle tutele in esso previste. La disciplina dei licenziamenti individuali o plurimi (tenendoli distinti da quelli collettivi) è quella della legge 604/1966 che individua le ragioni giustificatrici del licenziamento:
a) giusta causa senza preavviso, detto anche licenziamento in tronco (ad esempio nel settore pubblico: falsa attestazione della presenza in servizio, reiterazione nell'ambiente di lavoro di condotte aggressive o moleste);
b) giustificato motivo, con preavviso, nella duplice veste di:
   1. giustificato motivo soggettivo (determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; ad esempio nel settore pubblico: assenza priva di valida giustificazione ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata);
   2. giustificato motivo oggettivo (determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione e al funzionamento. In casi di questo tipo nel settore pubblico non si ritrovano esempi di licenziamento, in quanto scatta l'articolo 33 del Dlgs 165/2001).
Per completezza si ricorda che la legge 604/1966 disciplina anche il licenziamento discriminatorio. In caso di licenziamenti individuali illegittimi la legge 604/1966 dava l'ultima parola al datore di lavoro che poteva decidere tra riassunzione e risarcimento del danno.
La svolta epocale dell'articolo 18 è stata quella di aver previsto una duplice tutela per il caso di licenziamento illegittimo: la tutela reale dell'obbligo di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro; la tutela obbligatoria intesa come risarcimento del danno subito. Questa duplice tutela si applica al datore di lavoro privato che occupa alle sue dipendenze più di 15 prestatori di lavoro. Altrimenti si applicano le tutele meno efficaci della legge 604/1966 (scelta del datore di lavoro se reintegrare o indennizzare). Visto che lo Statuto dei lavoratori si applica alle Pa a prescindere dal numero dei dipendenti, anche il comune che ne ha 9 e che licenzia illegittimamente un dipendente può essere condannato a reintegrarlo in servizio ed a corrispondergli il risarcimento del danno.
La discussione sul tavolo Fornero è quella di non contemplare la tutela reale della reintegrazione in servizio per il caso di licenziamento per ragioni economiche non motivate. Quest'aspetto è ininfluente nel settore pubblico in quanto il licenziamento per ragioni economiche non sussiste in modo diretto, passando attraverso la disciplina dell'articolo 33 del Dlgs 165/2001 secondo cui le Pa che hanno situazioni di soprannumero o eccedenze, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria tentano la ricollocazione del personale stesso, collocandolo in disponibilità qualora non sia possibile impiegarlo diversamente anche mediante lo strumento della mobilità. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio per un periodo massimo di ventiquattro mesi. In questi 24 mesi si tenta ancora di collocarlo in mobilità in tutte le Pa e solo in caso di impossibilità si arriva al licenziamento.
Questa disposizione speciale del lavoro pubblico si distingue anche rispetto al regime dei licenziamenti collettivi del settore privato, questi ultimi riconducibili solo alle ragioni economiche di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. I licenziamenti collettivi possono avvenire nel settore privato in via diretta (articolo 24 della legge 223/91) oppure dopo l'intervento straordinario della cassa integrazione. In entrambi i casi scatta il collocamento in mobilità che per il settore privato ha un significato diverso rispetto a quello pubblico (articolo Il Sole 24 Ore del 02.04.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGODecentrata. I chiarimenti sul mancato accordo con i sindacati: sì alla liquidazione provvisoria ma le trattative vanno riaperte. Sui contratti decentrati l'ente decide anno per anno.
Sulla contrattazione decentrata ogni anno fa storia a sé. Per una annualità, l'ente può decidere di seguire la strada tracciata da Brunetta e adottare un atto unilaterale per risolvere l'empasse della contrattazione decentrata; per l'anno successivo, la stessa amministrazione può ritornare al tavolo con le organizzazioni sindacali, pur avendo ancora aperta la vecchia trattativa.
Questa, in sintesi, la posizione della Funzione Pubblica, espressa con nota 06.03.2012, protocollo 9738, in risposta al quesito posto dal Comune di Marcellina, in provincia di Roma.
Per il 2010 l'ente non era riuscito a raggiungere un accordo con i sindacati e quindi aveva proceduto ai sensi dell'articolo 40, comma 3-ter, del Dlgs 165/2001, a liquidare «in via provvisoria» il trattamento accessorio. Il Comune si chiedeva cosa fare nel 2011, e in particolare se potesse riprendere le relazioni sindacali per stipulare il contratto decentrato per il 2011.
Nella risposta la Funzione pubblica avalla il comportamento tenuto dal Comune, evidenziando come già la circolare 7 del 13.05.2010 dello stesso Dipartimento aveva affermato l'immediata applicabilità dell'articolo 40 citato. Ma avverte che, nel provvedimento in cui si dà atto che viene intrapresa la strada della unilateralità, dopo aver evidenziato gli sforzi per raggiungere l'intesa, si devono anche «chiaramente» indicare i motivi di interesse pubblico che hanno determinato questa scelta. In secondo luogo, Palazzo Vidoni raccomanda all'ente di proseguire, la trattativa per raggiungere comunque l'accordo anche per il 2010, in quanto l'atto unilaterale ha valenza provvisoria. Quindi, il datore di lavoro deve farsi parte attiva convocando periodicamente le organizzazioni sindacali per arrivare a un accordo.
Sulla legittimità dell'atto unilaterale si deve esprimere l'organo di revisione, che dovrà porre attenzione «al rispetto dei criteri di meritocrazia ed al perseguimento dell'obiettivo di una maggiore produttività».
Tutto ciò, però, non pregiudica le sorti del 2011, per il quale si ritorna ai blocchi di partenza.
Ma se dal punto di vista giuridico la questione può apparire semplice, non lo è sotto il profilo delle relazioni sindacali. I sindacati chiederanno di riunire le due annualità, mentre l'amministrazione ha tutto l'interesse a tenerle separate. Il mancato accordo anche per il secondo anno diventa un'ipotesi del tutto probabile, con il ricorso ad un nuovo atto unilaterale. Insomma, la situazione può incancrenirsi, senza via d'uscita (articolo Il Sole 24 Ore del 02.04.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

marzo 2012

PUBBLICO IMPIEGO:  Inquadramento di pubblici dipendenti: non è ammissibile un'azione volta all'ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica, né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento per la disapplicazione di provvedimenti dell'Amministrazione.
I provvedimenti di inquadramento di pubblici dipendenti sono considerati atti autoritativi e, come tali, soggetti al termine decadenziale di impugnazione, con la conseguenza che non è ammissibile un'azione volta all'ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica, né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione di provvedimenti dell'Amministrazione, atteso che l'azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo, laddove la posizione del pubblico dipendente a fronte della potestà organizzatoria della Pubblica amministrazione è quella di titolare di un mero interesse legittimo (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1251 del 28.02.2011; sez. VI, n. 1049 del 18.02.2011) (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 29.03.2012 n. 1871 -
massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIncarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL.
Anche la Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con il parere 29.03.2012 n. 92, si conforma all'orientamento secondo il quale anche il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato (ex art. 110 TUEL) al personale interno agli enti (di categoria D) deve rientrare nei limiti previsti dalla normativa, ovvero 8% per le fattispecie di cui al comma 1 e 5% per quelle del comma 2.
Precisa, inoltre, la sezione lombarda: ".... è opportuno ricordare che il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari di categoria D determina, di fatto, una progressione verticale in diversa categoria al di fuori di una prova selettiva, in grave contrasto con il principio costituzionale della concorsualità (art. 97, comma 3, Cost.), e con il divieto di attribuzione fiduciaria di incarichi dirigenziali" (tratto da www.publika.it).

COMPETENZE GESTIONALI - ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: È il consiglio comunale che nomina i componenti del nucleo di valutazione.
La ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica, indetta dal Comune di Agerola, finalizzata al conferimento dell’incarico di componente del nucleo di valutazione di cui agli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 150/2009, organo monocratico la cui nomina è devoluta alla competenza del Sindaco a termini dell’art. 50, comma 2, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Agerola, approvato con delibera di giunta municipale n. 107 del 14.09.2011.
La ricorrente impugna il decreto sindacale n. 18 del 24.11.2011, con il quale è stato conferito al dott. ... il predetto incarico, nonché la presupposta fonte regolamentare limitatamente alla parte in cui individua il sindaco quale organo competente alla nomina del nucleo di valutazione, adducendo vari vizi inerenti all’incompetenza, alla violazione dell’art. 97 della Costituzione, alla violazione della legge n. 241/1990, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.
È fondata la censura con cui la ricorrente denuncia la sussistenza del vizio di incompetenza per violazione del combinato disposto dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.
Infatti, si presenta condivisibile la tesi sostenuta in gravame secondo la quale dalla combinazione di tali disposizioni discende la regola che la competenza alla nomina del nucleo di valutazione spetta al consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente, e non al sindaco, che è semplicemente l’organo responsabile dell’amministrazione generale del comune ed il suo massimo rappresentante.
Osserva il Collegio che, se a termini dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 l’organismo di valutazione deve essere nominato “dall’organo di indirizzo politico-amministrativo”, d’altra parte è la stessa legge, con l’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che qualifica espressamente come organo di indirizzo politico-amministrativo il consiglio comunale, con la conseguenza di individuare per le amministrazioni comunali tale organo come quello competente alla nomina.
Tale esegesi, tra l’altro, è in linea con il principio secondo cui la competenza attribuita ai consigli comunali è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 09.06.2008 n. 2832 e 31.01.2007 n. 383), se letto alla luce del chiaro enunciato dell’art. 15 del d.lgs. n. 150/2009, che attribuisce appunto all’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente anche compiti di alta programmazione in materia di miglioramento della performance.
Ne discende che la nomina del componente del nucleo di valutazione doveva essere effettuata dal consiglio comunale e non dal sindaco, con conseguente illegittimità degli atti impugnati (decreto di nomina e norma regolamentare) che pertanto vanno annullati (TAR Campania-Napoli, Sez. I, sentenza 28.03.2012 n. 1510 -
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIl ministro Patroni Griffi conferma e anticipa gli approfondimenti annunciati da Fornero. L'articolo 18 si applica agli statali. Licenziamenti? Ragioni finanziarie invece che economiche.
L'articolo 18 si applica anche al lavoro pubblico. Lo ha confermato il ministro della funzione pubblica Patroni Griffi, con una lettera aperta pubblicata ieri sui giornali. Confermando quanto ItaliaOggi ha avuto modo di chiarire più volte (si vedano i numeri del 17 febbraio e del 23.03.2012).
L'intervento sulla stampa di Palazzo Vidoni sembra inizialmente tendere verso la soluzione opposta. Il ministro si meraviglia del dibattito sorto in merito all'applicabilità o meno dell'articolo 18 ai pubblici dipendenti, considerandolo «fuorviante».
Ma la lettera aperta, che sostanzialmente anticipa gli «approfondimenti» annunciati in tema dal ministro Fornero, non poteva che riportare la realtà dei fatti, che è quella discendente direttamente dalla legge. Il ministro Patroni Griffi, infatti, con riferimento ai dipendenti poco capaci ha affermato che «i licenziamenti discriminatori hanno una disciplina identica nel settore pubblico e nel settore privato. I licenziamenti disciplinari nel settore pubblico hanno poi una disciplina molto dettagliata proprio per evitare che possano essere utilizzati per finalità diverse»; a conferma dell'inevitabile simmetria della disciplina dei licenziamenti.
Quanto, invece, alle «ragioni economiche», Patroni Griffi prova a fare dei distinguo: «Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o economico non può trovare applicazione nel pubblico in quanto in questi casi c'è una disciplina ad hoc che riguarda i casi in cui le pubbliche amministrazioni abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria».
Si tratta solo di una sottigliezza tecnica. Il ministro afferma che nella p.a. non opera il motivo economico, ma poche parole dopo non può che ammettere la sussistenza del licenziamento per ragioni finanziarie, previsto espressamente dall'articolo 33 del dlgs 165/2001. Ci si deve riferire alle ragioni «finanziarie», invece che a quelle «economiche», per una ragione estremamente semplice: le amministrazioni pubbliche hanno una contabilità appunto solo finanziaria, posta, cioè, a misurare solo i volumi di entrata e spesa del denaro, senza riferirsi a grandezze economiche (costi, ammortamenti, scorte ecc.), utilizzate solo a corredo dei bilanci, impostati sulla parità finanziaria.
È evidente che un'amministrazione pubblica non può ritrovarsi in ambasce economiche per carenza di fatturato o ritardi nell'acquisizione dei pagamenti dei clienti o per crisi della domanda rispetto ai beni e servizi che produce. Per questo, correttamente, il citato articolo 33 del dlgs 165/2001 considera possibile il licenziamento anche individuale per giustificato motivo oggettivo dettato dalla «situazione finanziaria». Per esemplificare, un ente locale in dissesto o che non abbia rispettato il patto di stabilità, alla luce di tale norma non solo può, ma deve verificare la possibilità di alleggerire la spesa del personale collocando i propri dipendenti in esubero e in disponibilità, cioè sospendendo ogni prestazione lavorativa per 24 mesi, riducendo il trattamento economico all'80% di quello fondamentale e giungendo al licenziamento se nel frattempo il dipendente non sia stato trasferito presso qualche altra amministrazione.
Paradossalmente, davanti al giudice del lavoro un licenziamento per la «situazione finanziaria» di un ente pubblico può trovare, ai sensi della riforma paventata dell'articolo 18, tutela di molto inferiore a quella dovuta alle ragioni economiche di un ente privato. Infatti, la «situazione finanziaria» negativa di un'amministrazione pubblica non può che essere sorretta da atti pubblici, asseverati dagli organi di controllo amministrativo e contabile, tale che sostanzialmente risulterebbe impossibile in sede giurisdizionale accertare la simulazione di ragioni discriminatorie o disciplinari.
Per queste ragioni, anche se ancora l'articolo 18 non è stato riformato, nei confronti dei dipendenti pubblici opera già a partire dall'entrata in vigore della legge 183/2011 una disciplina di maggior rigore rispetto al lavoro privato, qualora intervengano licenziamenti per ragioni finanziarie (articolo ItaliaOggi del 28.03.2012).

PUBBLICO IMPIEGOConcorso pubblico: le cancellature a penna nell'elaborato non sono segni di riconoscimento.
In materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l'apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l'anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione.
Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4119; Sez. V , 16-02-2010, n. 877 ; Sez. VI, 08.02.2006 n. 5220; Sez. V, 29.09.1999, n. 1208).
Ritiene il Collegio che l’apposizione di cancellature (peraltro non isolate, ma in un certo numero) a penna nell’elaborato è fatto riconducibile ad una incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore. Per questo, essa non è configurabile come segno di riconoscimento (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.03.2012 n. 1740 
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Personale. Corte dei conti Toscana. Con lo stop ai resti assunzioni bloccate.
RETROATTIVI/ Il decreto del Viminale impone un numero di attestazioni relative al 2009-2011 ma manca la disciplina di Economia e Consob.

Gli enti locali non possono utilizzare i resti delle possibilità di assunzione a tempo indeterminato di cui non si sono serviti negli anni precedenti.
È questa l'indicazione contenuta nel parere 13.03.2012 n. 30 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana.
Si tratta di una lettura assai rigida, che segna una netta differenza rispetto alle regole dettate per le amministrazioni dello Stato.
Essa riduce ulteriormente la possibilità dei Comuni di effettuare assunzioni di personale, vanificandole di fatto per gli enti soggetti al Patto di stabilità di ridotte dimensioni. Il tutto con conseguenze assai pesanti sui comuni con popolazione superiore a mille abitanti che dal prossimo 1° gennaio dovrebbero essere soggetti al Patto. Se questa lettura si consoliderà, di fatto si avrà una condizione di sostanziale blocco delle assunzioni per la stragrande maggioranza dei Comuni.
Il Dl 78/2010 ha disposto, per la gran parte delle Pubbliche amministrazioni, il tetto del 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente come soglia massima per le assunzioni a tempo indeterminato. Agli enti locali sono inoltre richiesti il rispetto del Patto di stabilità, avere contenuto la spesa del personale entro quella dell'anno precedente e avere un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 50 per cento. Il riferimento, per espressa indicazione contenuta nel comma 9 dell'articolo 14, va per le assunzioni del 2011 solamente al personale cessato nell'anno 2010. Il che impedisce già, a differenza di quanto le Sezioni unite della Corte dei Conti hanno stabilito per gli enti non soggetti al Patto di stabilità, di recuperare le cessazioni degli anni precedenti che non sono state utilizzate per nuove assunzioni.
Alle amministrazioni dello Stato l'articolo 9, comma 11, consente di recuperare le quote di cessazione degli anni precedenti che gli enti non hanno potuto utilizzare come base per nuove assunzioni in quanto non si raggiungeva la soglia di almeno 1 unità. Per la sezione di controllo della Corte dei Conti della Toscana, sulla base dei lavori preparatori, si deve ritenere che questa disposizione sia «applicabile agli enti di piccole dimensioni da individuarsi negli enti pubblici non economici e negli enti di ricerca nei confronti dei quali è pertanto riferita la disposizione normativa». E da ciò se ne trae la conseguenza della «esclusione degli enti locali».
Questa conclusione viene si basa su una lettura meramente formale, che non tiene conto del fatto che gli enti locali hanno generalmente una dimensione medio piccola nel numero dei dipendenti e che, quindi, molto spesso le cessazioni di 1 anno non consentono di effettuare neppure una assunzione. Essa determina inoltre una condizione di sperequazione negativa rispetto alle amministrazioni dello Stato, condizione che risulta essere del tutto ingiustificata alla luce della scelta legislativa di avere invece le stesse regole, si veda da ultimo la estensione ai comuni dei tetti alle assunzioni flessibili dettate per lo Stato (articolo Il Sole 24 Ore del 26.03.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il dirigente risponde per dolo o colpa grave. E' tenuto ai danni se ha assegnato ai dipendenti mansioni superiori rispetto a quelle stabilite.
La responsabilità a cui si accenna nel quesito è qualificata dal nostro ordinamento come amministrativa e si configura ogni volta che il pubblico dipendente ... (articolo Il Sole 24 Ore del 26.03.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Funzionari Arpa.
Domanda.
Si chiede se i funzionari dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) possano esser qualificati o meno pubblici ufficiali.
Risposta.
La Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 01.02.2011 n. 3634, dopo avere evidenziato che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) è un ente di diritto pubblico preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza ed il controllo ambientale, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario, ha sottolineato che non si può sostenere che «il pubblico ufficiale preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, che venga a conoscenza dell'esistenza di rifiuti interrati e partecipi alle operazioni di rimozione, non assuma una posizione di garanzia, in relazione alle sue condotte omissive», anche se «il decreto legislativo numero 152, del 2006, non prevede specificamente che si debba interessare della tipologia e dello smaltimento del rifiuto».
«Va rilevato», aggiungono i Supremi giudici, «che tra i compiti fondamentali posti in capo alle regioni (e alle province), secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo, numero 152, del 2006, articolo 196, rientra la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, con esercizio, tra le altre, di funzioni attinenti al controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti predetti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia».
«Orbene», aggiunge la Suprema corte, «per l'esercizio delle funzioni de quibus, le regioni e le province si avvalgono del supporto dell'Arpa, per cui, l'affermazione del giudice di merito, secondo la quale non sarebbe ravvisabile nella specie l'esistenza di una norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex articolo 40, capoverso, codice penale, nei confronti dell'imputato non risulta corretto».
Nella fattispecie, è spontaneo chiedersi se i funzionari dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) debbano essere considerati quali pubblici ufficiali o quali ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (articolo ItaliaOggi Sette del 26.03.2012).

PUBBLICO IMPIEGO: Il licenziamento economico già esiste per gli statali.  È il caso del personale in esubero rispetto alle esigenze funzionali o finanziarie.
La riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori avrà effetti anche nella pubblica amministrazione, sebbene alcuni di essi siano in buona parte già operativi, per effetto della legge 183/2011. Il nuovo articolo 18 (si veda ItaliaOggi di ieri), una volta entrata in vigore la riforma, varrà anche per il lavoro pubblico, per effetto dell'articolo 51, comma 2, del d.lgs 165/2001, ai sensi del quale «La legge 20.05.1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti».
Nessun dubbio, dunque, che per i dipendenti pubblici valgano le regole di volta in volta vigenti poste dallo Statuto dei lavoratori. Dunque, anche i dipendenti pubblici non potranno ottenere il reintegro nel posto di lavoro, qualora siano stati coinvolti in licenziamenti individuali per «ragioni economiche».
Nel caso del lavoro privato la fattispecie del licenziamento dovuto a ragioni economiche è ancora da definire. Per la pubblica amministrazione è già operante da qualche mese il nuovo testo dell'articolo 33 del d.lgs 165/2001, come modificato dall'articolo 16 della legge 183/2011, a mente del quale le pubbliche amministrazioni debbono effettuare annualmente la ricognizione del personale eventualmente in esubero; laddove rilevino situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, «in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria» sono tenute ad osservare le procedure previste dai successivi commi dell'articolo 33: le amministrazioni entro 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati della situazione di esubero, devono verificare se il personale interessato possa essere reimpiegato all'interno del medesimo ente, o possa andare in mobilità (cioè essere trasferito) verso altri enti della provincia o della regione. In mancanza di ciò, essere inserito nelle liste dei lavoratori in disponibilità: cioè dei lavoratori sostanzialmente licenziati, che restano per 24 mesi al massimo inseriti nella lista, con il trattamento economico pari all'80% dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per il nucleo familiare.
É evidente che «la situazione finanziaria» come giustificativo della norma pubblicistica di rapporto del lavoro alle dipendenze della p.a. risulta analoga e sovrapponibile alle «esigenze economiche» di cui parla la riforma dell'articolo 18. Nel caso delle amministrazioni locali, lo stato di dissesto finanziario o la violazione delle soglie di spesa per il personale, come la violazione del patto di stabilità, possono essere ragioni sufficienti per la risoluzione del rapporto di lavoro, senza possibilità di reintegro.
In quanto ai licenziamenti disciplinari, anch'essi sono previsti nel lavoro pubblico dall'articolo 55-quater del d.lgs 165/2001. Si estenderà, dunque, ai lavoratori pubblici la previsione che rimetterà al giudice la scelta se condannare al reintegro, o al pagamento dell'indennizzo, il lavoratore licenziato in esito ad un procedimento disciplinare, riconosciuto privo di fondamento in sede giudiziale. Ai dipendenti pubblici si applicherà anche l'Aspi, la nuova indennità sostitutiva della disoccupazione ordinaria e della mobilità. Che però,varrà solo per i lavoratori pubblici assunti con contratti a tempo determinato. Per gli altri l'unico «ammortizzatore» è l'indennità del periodo di disponibilità (articolo ItaliaOggi del 23.03.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIl servizio di polizia stradale non è una funzione che spetta automaticamente ai dipendenti con la qualifica di cantoniere o capo cantoniere, ma consegue ad una scelta dell’amministrazione.
Nel giudizio in esame i ricorrenti, con qualifica di cantonieri e capo cantonieri tendono al riconoscimento del diritto all’espletamento di specifici servizi di polizia stradale e chiedono, di conseguenza, la consegna dei blocchetti per l’elevazione delle contravvenzioni per le violazioni delle norme del codice della strada. Il Consiglio di Stato ha confermato la statuizione del Giudice di prime cure a tenore della quale l’espletamento del servizio di polizia stradale non è funzione che spetta automaticamente ai dipendenti con la suddetta qualifica di cantoniere o capo cantoniere, ma consegue ad una scelta dell’amministrazione.
L’art. 12, comma 2, del codice della strada non attribuisce i servizi di polizia stradale immediatamente ed in via automatica ai dipendenti degli enti locali, ma prevede la possibilità che a detto personale vengano assegnati specifici e limitati servizi di polizia stradale e precisamente solo quelli di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull’uso delle strade, allorché l’amministrazione istituisca il servizio e individui i dipendenti ai quali assegnare delle funzioni. In sostanza, spetta all’amministrazione assegnare ai dipendenti con la qualifica indicata dalla norma citata l’espletamento del suddetto servizio.
Ciò presuppone che il servizio sia disposto e organizzato dall’amministrazione che, d’altro canto, non ha alcun onere né obbligo di istituire il servizio e tanto meno di affidarlo a tutti i dipendenti che abbiano una determinata qualifica e che abbiano superato il corso.
In conclusione, l’aver superato il corso di qualificazione costituisce mero presupposto per l’espletamento del servizio, ma non attribuisce di per sé alcun diritto all’espletamento del servizio di polizia stradale che, invece, può essere affidato solo dall’ente (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22.03.2012 n. 1634 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOSolo peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico possono derogare alla regola generale che subordina l'instaurazione di un rapporto d'impiego con un ente pubblico alla partecipazione ad un concorso pubblico.
A termini dell’art. 5, comma 18, della legge 08.01.1979, n. 3, per la instaurazione di un valido rapporto di impiego con un ente pubblico è necessaria la partecipazione ad un concorso o ad una prova selettiva pubblica, perché il concorso pubblico, quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito, costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, nonché un ineludibile presidio delle esigenze di trasparenza e di efficienza dell'azione amministrativa.
Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 della Costituzione possono essere disposte solo con legge e debbono rispondere a “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” (Corte Costituzionale, sentenza n. 81, del 22.02.2006) … ”altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone” (Corte Costituzionale, sentenza n. 205 del 17.05.2006) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22.03.2012 n. 1625
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGODipendenti degli enti locali: nessun riconoscimento giuridico ed economico alle mansioni superiori esercitate di fatto.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 22 del 18.11.1999, ha rimarcato che le mansioni svolte, superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti ai fini economici e di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti e che l’attribuzione della mansioni e del relativo trattamento economico devono trovare presupposto nel provvedimento stesso di nomina o di inquadramento. Nel pubblico impiego, in sostanza, è la qualifica e non le mansioni il parametro di riferimento per la retribuzione, considerata la rigidità organizzatoria propria della pubblica amministrazione, legata anche ad esigenze fondamentali di controllo della spesa pubblica, così come previsto dall’articolo 97 della Costituzione.
In ordine al disposto dell’articolo 36 della Costituzione, richiamato nel caso di specie dall’appellante unitamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 296/19909, come da giurisprudenza ricorrente deve osservarsi che la norma trova applicazione nel pubblico impiego in concorso con altri principi di pari rilevanza, quali il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione e la rigida determinazione delle attribuzioni e responsabilità dei funzionari. Tali principi non consentono di dare riconoscimento giuridico ed economico alle mansioni superiori esercitate di fatto (Cons., Stato, sez. VI, 18.09.2009, n. 5605).
Giova rilevare che tale limite ha carattere di generalità nel pubblico impiego, tanto che per i dipendenti degli enti locali la possibilità di riconoscimento delle mansioni superiori è stata esclusa dai vari D.P.R. che hanno recepito gli accordi collettivi di categoria, per evitare che con tale conferimento si potesse far luogo dello slittamento in alto delle varie qualifiche, con conseguenti squilibri e lievitazione della spesa pubblica.
Deve osservarsi, da ultimo, che gli artt. 56 e 57 del D.lgs. n. 29 del 31.03.1993, pure evocati dall’appellante, escludono la rilevanza delle mansioni superiori svolte di fatto da un pubblico dipendente, in quanto il divieto di riconoscimento delle stesse ai fini di un diverso inquadramento è coerente ai dettati costituzionali, in particolare all’articolo 97 che, per il principio di imparzialità obbliga alla osservanza delle regole di selezione e di accesso al pubblico impiego, per il buon andamento della pubblica amministrazione e per dare ad essa certezze sul piano organizzativo e finanziario (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22.03.2012 n. 1623 
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APPALTI - PUBBLICO IMPIEGO: La previsione del bando, quale lex specialis della procedura, non può disapplicarsi nemmeno se in contrasto con la normativa primaria, essendo necessaria la previa impugnazione della stessa e la sua caducazione ad opera del giudice o della stessa Amministrazione in sede di autotutela.
La previsione del bando, quale lex specialis della procedura, non può disapplicarsi nemmeno se in contrasto con la normativa primaria –come pare evidente in questo caso, atteso il chiaro disposto degli artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445 del 2000– essendo necessaria la previa impugnazione della stessa e la sua caducazione ad opera del giudice o della stessa Amministrazione in sede di autotutela (cfr. Consiglio di Stato, V, 11.01.2012, n. 82) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 22.03.2012 n. 887 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARIVademecum sui certificati medici. Tutti i modi in cui è possibile la contestazione da parte del datore. Parere della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro fa luce su una materia complessa.
Il datore di lavoro può contestare i certificati medici trasmessi dal lavoratore in presenza di uno stato di malattia che si presume falso? E in che modo?
Il parere n. 10 della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro fornisce una disamina di un tema complesso, anche alla luce della recente sentenza 09.03.2012 n. 3705 della Corte di Cassazione.
1. IL QUADRO NORMATIVO.
Come è noto, l'art. 2110 c.c. prevede che –in ipotesi di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio– si realizza una sospensione del rapporto di lavoro, caratterizzata dal perdurare dell'obbligazione retributiva o indennitaria, entro un certo limite temporale (c.d. comporto). In particolare, l'art. 2110, c.c., comma 1 stabilisce che: «In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità».
A sua volta, in merito al controllo dello stato di malattia del lavoratore, l'art. 5, legge n. 300 del 1970, prevede che: «Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico».
Pertanto:
a) il datore di lavoro non può eseguire personalmente, o attraverso medici di sua fiducia, accertamenti sullo stato di salute del dipendente;
b) lo stesso datore di lavoro conserva, però, la facoltà di controllo sull'idoneità fisica e sull'infermità del dipendente ma –diversamente dal controllo dell'attività lavorativa– non può esercitarla direttamente, bensì avvalendosi di enti pubblici ed enti specializzati di diritto pubblico.
La centralità dell'utilizzo del servizio sanitario pubblico nell'accertamento della malattia del dipendente è stata di recente ribadita dall'art. 25, legge 04.11.2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro), il quale ha uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici e di quelli privati, disponendo che la malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, il secondo evento morboso nell'anno solare (1°gennaio-31 dicembre) devono essere giustificati (a partire, quindi, dal terzo evento) esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da:
a) una struttura sanitaria pubblica;
b) un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Peraltro, alla luce della recente sentenza della Corte di cassazione (n. 3705 del il 09.03.2012), il certificato medico può essere rilasciato solo a seguito di visita al paziente, essendo esclusa l'ammissibilità di certificati di tipo «anamnestico», in cui il sanitario si limita ad attestare quanto sostenuto dal dipendente rispetto al proprio stato di salute.
2. LA CONTESTAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA DEL DIPENDENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO.
La giurisprudenza consolidata ritiene che il certificato medico attestante lo stato di malattia del dipendente può essere contestato dal datore di lavoro, che abbia motivo di ritenere insussistente la denunciata malattia del lavoratore (v. ad es. Cass. civ. Sez. lavoro, 10.05.2000, n. 6010, in Notiz. Giur. Lav., 2000; Trib. Milano, 16.09.1998, in Orient. Giur. Lav., 1998, I, 648).
In particolare, il datore di lavoro può domandare in giudizio la verifica dell'attendibilità della certificazione prodotta dal lavoratore, anche laddove non abbia richiesto una visita di controllo (Cass. civ. Sez. lavoro, 27.12.1997, n. 13056, in Mass. Giur. It., 1997; nel senso che tale diritto di contestazione spetta anche al lavoratore, v. Trib. Parma, 14.01.2000, in Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, 70).
Infatti, il controllo delle assenze del lavoratore per infermità previsto dall'art. 5, legge 20.05.1970, n. 300, non costituisce l'unico mezzo concesso al datore di lavoro per contestare l'attendibilità del certificato medico prodotto dal lavoratore, che può sempre mettere in dubbio tale certificazione mediante il ricorso all'autorità giudiziaria (Cass. Sez. lavoro, 13.02.1990, n. 1044, in Notiz. Giur. Lav., 1990, 228).
Ciò in quanto la natura di atti pubblici dei certificati redatti da medici appartenenti al servizio sanitario nazionale conferisce a tali documenti la fede pubblica, fino a querela di falso, per ciò che concerne i seguenti fatti:
- la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato;
- i fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta di aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza (Cass. Sez. lavoro, 22.05.1999, n. 5000; Cass. Sez. lavoro, 14.01.1987, n. 217).
Viceversa, la fede pubblica non si estende alla diagnosi, e dunque ai giudizi del sanitario relativi allo stato di malattia ed all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa. Tali valutazioni, pur essendo dotate di un elevato grado di attendibilità in ragione della qualifica funzionale e professionale del pubblico ufficiale, non sono vincolanti per il giudice, che può anche decidere di sconfessarle in presenza di elementi probatori di segno contrario.
Si ritiene, infatti, che l'art. 5, comma 3, legge 20.05.1970 n. 300, nella parte in cui demanda solo ad enti pubblici il controllo della idoneità fisica del lavoratore su richiesta del datore di lavoro, lascia integro il potere-dovere del giudice di merito di controllare l'attendibilità degli accertamenti sanitari, avvalendosi dei poteri istruttori che gli conferisce il rito del lavoro; deve quindi escludersi che la norma citata -che ha inteso garantire l'imparzialità della valutazione tecnica affidandola ad organi pubblici- abbia attribuito a dette indagini una particolare insindacabile efficacia probatoria (Cass. Sez. lavoro, 11.05.2000, n. 6045, in Notiz. Giur. Lav., 2000; Cass. Sez. lavoro, 03.07.1987, n. 5830; Cass. civ., 05.11.1985, n. 5387; Cass. civ., 18.04.1985, n. 2572; Cass. civ., 11.08.1983, n. 5356).
3. LE MODALITÀ DI CONTESTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO.
Nel giudizio di valutazione attestante l'effettivo stato di malattia del dipendente, è stato accordato rilievo alle seguenti circostanze.
A) L'incongruenza tra la prognosi (ad es., numerose settimane di malattia) e la diagnosi: ad es., per un caso di lombosciatalgia, Cass. Sez. lavoro, 05.05.2000, n. 5622 ha ritenuto ingiustificata l'assenza di tre mesi autorizzata dal medico curante, in quanto «... il disturbo certificato non [era] di entità tale da poter costituire impedimento totale al lavoratore rilevante per un periodo relativamente lungo...» (v. anche: Pret. Parma, 22.07.1995, in Riv. It. Dir. Lav., 1995, II, 876; Trib. Parma, 07.11.1996, ivi, 1997, II, 120; Trib. Parma, 14.01.2000, in Riv. Critica Dir. Lav., 2000, 409).
B) Anche l'incongruenza tra la prognosi (o la diagnosi) e la terapia prescritta al lavoratore può invalidare la certificazione medica, come è stato affermato nel caso di una «sindrome ansioso-depressiva» che il giudice non ha considerato di gravità tale da impedire il lavoro per mesi, tanto più che il medico stesso non aveva prescritto alcuna terapia farmacologica (Pret. Torino, 19.01.1989, in Riv. It. Dir. Lav., 1989, II, 298).
C) Ancora, è stato accordato rilevo alla tardività della visita medica rispetto all'inizio della malattia, che ha privato di attendibilità una diagnosi riferita ai periodi pregressi (Trib. Roma, 02.06.2000, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, II, 695).
D) Le circostanze complessive di fatto e il comportamento del lavoratore (giudizio di tipo presuntivo, ex art. 2729 c.c.).
   1) Ad esempio, il giudice può rilevare l'incompatibilità tra la malattia denunciata e la condotta del lavoratore, sorpreso a svolgere un'altra attività lavorativa (Cass. civ. Sez. lavoro, 03.03.2001, n. 6236, in Lavoro nella Giur., 2001: nel caso la Corte ha valutato anche la rilevanza disciplinare del comportamento per la violazione da parte del lavoratore del dovere di non ritardare la propria guarigione).
   2) Ancora, è stata ritenuta ingiustificata l'assenza di un giorno di una dipendente in quanto ella aveva reiteratamente domandato di assentarsi dal servizio nella medesima giornata della presunta malattia, ma tale richiesta era stata respinta dal datore di lavoro; nel caso, poi, il certificato non era stato rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale e non indicava l'esecuzione di nessuna visita alla paziente (Trib. Milano, 03.07.1991, in Orient. Giur. Lav., 1991, 754).
E) Il contrasto di valutazioni tra il contenuto del certificato del medico curante del lavoratore e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo: in tal caso, il giudice di merito non deve recepire acriticamente la certificazione ufficiale, ma deve compiere un esame comparativo tra i due certificati al fine di stabilire quale delle due contrastanti certificazioni sia maggiormente attendibile (Cass. Sez. lavoro, 05.09.1988, n. 5027, in Dir. Lav., 1988, II, 371; Cass. civ., 11.11.1982, n. 5969).
F) Infine, come anticipato, anche l'omessa visita al paziente può costituire un valido motivo di contestazione del certificato medico (Cass. sent. n. 3705, 09.03.2012, cit.) (articolo ItaliaOggi del 20.03.2012).

PUBBLICO IMPIEGOL'Inps pretende il biglietto bus da chi assiste un disabile.
Chi assiste un disabile grave distante 150 chilometri dalla propria dimora e vuole fruire dei premessi previsti dalla legge 104/92 è meglio che ci vada in treno o in autobus. Perché se copre in auto la distanza da casa alla dimora del disabile, a meno che no esibisca al ritorno uno scontrino di pedaggio autostradale, rischia di vedersi contestare l'assenza ingiustificata dal lavoro.

É quanto si evince dalla
circolare 06.03.2012 n. 32 dell'Inps che reca i primi chiarimenti su come applicare le novità introdotte dal decreto legislativo 119/2011 alle disposizioni sui permessi per chi assiste un portatore di handicap.
Il provvedimento non è vincolante per l'amministrazione scolastica. Ma proviene comunque da fonte autorevole. E dunque, i chiarimenti in esso contenuti possono essere comunque utili a dissipare lo stato di incertezza in cui versano gli addetti ai lavori a causa dell'estrema complessità delle nuove norme. La nuova stesura dell'art. 33 della legge 194/1992, infatti, prevede che se il disabile da assistere risiede o dimora ad una distanza superiore ai 150 chilometri dal luogo dove vive l'assistente, quest'ultimo, ogni volta che fruisce un permesso per adempiere alla prestazione di assistenza, al ritorno deve provare di esserci andato, esibendo un titolo di viaggio o altro documento idoneo.
In buona sostanza, come spiega anche l'Inps, si tratta di una delle rare disposizioni di legge che impongono espressamente l'inversione dell'onere della prova. E qui la faccenda si complica. Perché la legge fa riferimento al mero titolo di viaggio, quale mezzo di prova. Il che vuol dire che bisogna tirare fuori il biglietto di un mezzo pubblico per giustificare il permesso. Va detto subito, peraltro, che il biglietto di per sé non è utile a provare che il latore del medesimo lo abbia effettivamente utilizzato.
Ma in ogni caso è l'unica ipotesi espressamente prevista dalla legge. E quindi l'Inps ha consigliato agli interessati di viaggiare con i mezzi pubblici se intendono fruire del permesso. Anche se bisogna raggiungere zone interne. Pazienza se ciò comporta un ulteriore onere, che si aggiunge a quello della prestazione di assistenza a distanza di oltre 150 chilometri da casa (articolo ItaliaOggi del 20.03.2012).

PUBBLICO IMPIEGOCongedi retribuiti e non Adesso si cumula tutto.
I congedi retribuiti biennali per assistere i portatori di handicap si cumulano con quelli non retribuiti. E la somma di tutti i periodi di premesso così fruiti non può eccedere i 24 mesi per singolo lavoratore. Il disabile però ha comunque diritto a giovarsi di due anni di assistenza con esonero dal servizio del lavoratore interessato. Pertanto, se l'assistente esaurisce il biennio, cumulando le differenti tipologie di permesso, la restante parte del biennio può essere fruito da un altro lavoratore.

Lo prevede LA
circolare 28.02.2012 n. 28 emanata dall'Inps.
Il provvedimento è vincolante solo per i lavoratori delle varie sedi dell'ente previdenziale, ma proviene comunque da una fonte autorevole. E quindi può essere utile anche alle scuole, in sede di applicazione della normativa sui congedi. Che ha subito recenti modifiche da parte del legislatore, con le quali sono state recepite anche alcune sentenza additive della Corte costituzionale. Dunque, il biennio di congedo si applica una volta sola nell'ambito della vita lavorativa.
Conseguentemente i congedi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 si sommano a quelli dell'art. 4 della legge 53/2000 ai fini del biennio. Pertanto, se un lavoratore esaurisce il biennio, per esempio, se utilizza 6 mesi del congedo non retribuito e 18 mesi del congedo retribuito, non ha diritto a fruire di altri periodi di assenza. Fermo restando che si fa riferimento solo ai periodi previsti dall'art. 4 della legge 53/2000 e a quelli dell'art. 42 del decreto legislativo 151/2001. La preclusione, infatti, non vale per altre tipologie di assenze tipiche previste dalla legge o dal contratto. Come per esempio i permessi previsti dall'art. 33 dalla legge 104/1992.
Tornando all'esempio di prima, dunque, al disabile rimangono 6 mesi di congedo retribuito da far sfruttare al proprio assistente. E dunque, se l'assistente esaurisce il congedo di sua spettanza, la parte residua può essere fruita dal soggetto che lo sostituisce. Tale soggetto va individuato secondo una scala di priorità tassativa che risulta così costituita: coniuge, genitore, figlio, fratello (o sorella). Lo scorrimento della scala di priorità va effettuato secondo il criterio della supplenza (articolo ItaliaOggi del 20.03.2012).

PUBBLICO IMPIEGO: S. Liali, Novità su congedi, aspettative e permessi (link a www.ipsoa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: P.a., ai raggi X personale e spesa. Circolare Rgs con le indicazioni.
Definito il cronoprogramma relativo al monitoraggio sull'andamento annuale della consistenza del personale pubblico e sulla relativa spesa, nonché le modalità operative per la relazione allegata al conto annuale del 2011.

Lo ha messo nero su bianco la Ragioneria generale dello stato nella circolare 09.03.2012 n. 8, con la quale, d'intesa con la funzione pubblica, ha fornito le indicazioni operative in merito alle rilevazioni obbligatorie previste dal titolo V del testo unico sul pubblico impiego.
Monitoraggio
Per il corrente anno parteciperanno al monitoraggio, che comporta l'invio trimestrale dei dati mensili relativi all'andamento delle spese e dell'occupazione, un campione di 598 comuni, le province, le aziende sanitarie, quelle ospedaliere universitarie, nonché gli enti pubblici non economici con più di 200 unità di personale e gli enti di ricerca e sperimentazione. Rispetto allo scorso anno, il monitoraggio 2012 si caratterizza per la sostanziale riduzione del campione di enti locali che vi partecipano. Rispetto agli 840 enti del 2011, si passa al campione attuale di 598, sostituendo, in gran parte, molti enti locali con un numero di dipendenti inferiore alle duecento unità.
Per la trasmissione dei dati, gli enti interessati dovranno utilizzare l'apposito portale Sico (www.sico.tesoro.it), secondo un calendario prestabilito. In pratica, i dati afferenti al primo trimestre 2012 dovranno essere trasmessi entro il 30 aprile, i dati del secondo semestre entro il 31 luglio, quelli relativi al terzo trimestre entro il 31 ottobre e, infine, i dati dell'ultimo trimestre 2012 dovranno essere inviati entro il 31.01.2013.
Relazione conto annuale
Secondo la circolare firmata dal ragioniere generale Mario Canzio, per quanto riguarda gli enti locali (ovvero comuni, Unioni di comuni e province), l'invio dei dati da allegare al conto annuale del 2011 avverrà in una «sostanziale invarianza» di contenuto rispetto alla rilevazione operata per il 2010. Per i ministeri, le Agenzie fiscali e la presidenza del Consiglio, invece, le informazioni sulla localizzazione e sul tipo di struttura dell'unità organizzativa che rileva, saranno riportate nell'apposita maschera di rilevazione. Novità in arrivo, invece, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Queste amministrazioni, per la prima volta, trasmetteranno i dati direttamente nel predetto portale Sico.
Anche per la relazione in oggetto, la Ragioneria definisce un preciso crono-programma. In dettaglio, gli enti locali trasmetteranno i dati 2011, nell'arco temporale che va dal 15 marzo al 07.05.2012. Le aziende sanitarie saranno invece impegnate dal 1° giugno al 31 luglio e, infine, ministeri, agenzie fiscali e presidenza del consiglio procederanno alla rilevazione dal 2 luglio al 31 agosto. In nessun caso, si precisa nella circolare, le rilevazioni dovranno essere trasmesse in forma cartacea.
A tal fine, la stessa Ragioneria mette a disposizione degli enti interessati un servizio di help desk all'indirizzo di posta elettronica assistenza.pi@tesoro.it (per assistenza relativa monitoraggio) e relazione.sico@tesoro.it (per problematiche relative alla relazione) (articolo ItaliaOggi del 16.03.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOUn Tfr più ricco per gli statali. Stop al prelievo sull'accantonamento a titolo di rivalsa. Sentenza del Tar Calabria: trattenuta illegittima (crea disparità con i privati) e da restituire.
Sugli stipendi degli statali addio prelievo sull'accantonamento per la buonuscita a titolo di rivalsa. La trattenuta è illegittima perché si configura una disparità di trattamento con i dipendenti del settore privato. Un gruppo di magistrati amministrativi ricorrono al Tar e ottengono la declaratoria di illegittimità del prelievo di una quota della retribuzione effettuato dall'amministrazione a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita: scatta la restituzione delle trattenute sugli accantonamenti, nella misura del 2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione, eseguite a partire dal primo gennaio 2011 a oggi, più interessi e rivalutazione.
Lo stabilisce il
TAR Calabria-Reggio Calabria, nella sentenza 18.01.2012 n. 53, che si riserva di sottoporre la legittimità della norma alla Consulta.
Nel mirino il comma 10 dell'art. 12 del dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010. L'area di riferimento è costituita dalle anzianità contributive maturate a partire dal primo gennaio 2011 dai «lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 196/2009, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 Cc»: il computo del tfr, secondo la disposizione, deve avvenire secondo la norma codicistica con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.
Secondo i magistrati ricorrenti la novella implicherebbe l'abrogazione nell'indennità di buonuscita dell'accantonamento a titolo di rivalsa. Il perdurare del prelievo discriminerebbe i dipendenti pubblici rispetto a quelli del settore privato che alla trattenuta per rivalsa non sono soggetti. La novella riforma in pieno l'istituto previdenziale e non fa salva la rivalsa del 2,5 per cento: la trattenuta, insomma, è del 6,91 per cento su tutta la retribuzione. E crea squilibri mantenere la rivalsa sul dipendente in assenza della fascia esente del 20 per cento (laddove la base di calcolo della ritenuta era l'80 per cento dello stipendio e non tutto l'importo).
Il risultato concreto è una diminuzione di stipendio e tfr, con l'unico effetto di alleggerire la porzione di accantonamento a carico del datore: l'applicazione congiunta delle nuove regole sul tfr e della vecchia ritenuta a carico del dipendente pubblico, infatti, farebbe in modo che la quota a valere sulle casse dell'amministrazione non sia del 6,91 per cento, ma del 4,91 per cento, e il trattamento economico dei dipendenti sarebbe inciso al 2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione e dunque, se calcolato sull'intera retribuzione, nella misura del 2 per cento (articolo ItaliaOggi del 15.03.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOVisite fiscali, occhio all'ora. Richiesta entro le 9 per il controllo in giornata. L'Inps fornisce ulteriori chiarimenti sul sistema di prenotazione online.
La visita fiscale all'Inps si può richiedere 24 ore su 24, ma l'effettuazione nello stesso giorno (della richiesta) è garantita soltanto per le istanze inviate entro le ore 12. In particolare, i datori di lavoro, pubblici e privati, possono inviare in ogni momento della giornata la richiesta di controllo malattia dei dipendenti tramite il canale telematico (unico canale adoperabile); tuttavia lo smistamento delle richieste ai medici incaricati avviene: per i controlli nella fascia antimeridiana con riferimento alle richieste pervenute entro le ore 9; per quelli pomeridiani con riferimento alle richieste arrivate entro le ore 12.
Lo precisa, tra l'altro, l'Inps nel messaggio 12.03.2012 n. 4344.
La visita fiscale. I chiarimenti riguardano l'effettuazione delle visite fiscali da parte dell'Inps su richiesta dei datori di lavoro sia pubblici che privati, perché l'Inps ha la titolarità all'effettuazione dei controlli medico-legali ai lavoratori assenti per malattia anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione all'istituto (settore pubblico).
Tuttavia, per i datori di lavoro privati l'Inps è l'unico istituto di riferimento, per quelli pubblici resta ferma la possibilità alternativa di rivolgersi alle Asl territorialmente competenti, in base alle modalità previste dalle stesse strutture.
Fasce di reperibilità. Con riferimento al settore pubblico, la circolare puntualizza che il servizio fornito dall'Inps non copre a oggi l'intero orario di reperibilità previsto per tali lavoratori (si veda tabella), essendo possibile effettuare le visite di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato.
Pertanto, con il nuovo sistema di richiesta online il datore di lavoro può inoltrare le richieste in qualsiasi momento, nell'arco delle 24 ore; tuttavia, vengono elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore 9 per la fascia antimeridiana ed entro ore 12 per quella pomeridiana.
Indirizzo reperibilità. Per consentire il controllo domiciliare, spiega ancora la circolare, è di fondamentale importanza che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione, l'inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all'indirizzo per la reperibilità.
Anche per tale aspetto, infatti, nulla è innovato rispetto al passato e, pertanto, la responsabilità sulla correttezza delle informazioni ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l'onere di controllare i dati al momento dell'inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso (il lavoratore rischia di perdere l'indennità per malattia).
Canale telematico esclusivo. Con riferimento alle segnalazioni di alcune sedi di imprese che continuano a inviare le richieste di visite mediche mediante fax, l'Inps precisa che le stesse possono essere accolte soltanto in eventuali casi di interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo tecnico. In via ordinaria, dunque, l'Inps non dà seguito alle richieste non pervenute in via telematica.
Allo stesso tempo, spiega infine la circolare, sono da ritenersi abolite tutte le pregresse modalità informative circa l'esito delle visite (quale l'invio per lettera della copia al datore di lavoro): di tale esito ne sono informati ugualmente per via telematica, nell'apposita sezione presente sul portale internet (articolo ItaliaOggi del 13.03.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMalattia. Dipendente più responsabile. Deve verificare la correttezza dell'indirizzo scritto dal medico nel certificato.
Per consentire il controllo medico legale domiciliare, è importante che il lavoratore verifichi l'inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all'indirizzo per la reperibilità.
Lo ha precisato l'Inps con il messaggio 12.03.2012 n. 4344, in seguito a richieste da parte dei datori di lavoro pubblici e privati sull'attivazione del canale telematico per la richiesta all'Inps delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte dei datori di lavoro di cui alla circolare 118/2011.
Viene sottolineato, che la richiesta è offerta ai datori di lavoro nel rispetto della normativa già esistente che riconosce all'Istituto la titolarità all'effettuazione dei controlli medico legali ai lavoratori assenti per malattia, anche nell'ipotesi in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Inps. In ogni caso, vi è sempre la possibilità per i datori di lavoro pubblici di far riferimento alle Asl territorialmente competenti.
Per i lavoratori del settore pubblico, attualmente il servizio dell'Inps non potrà coprire tutto l'orario di reperibilità (9.00-13.00/15.00-18.00), dato che le visite mediche di controllo possono essere effettuate solo nelle fasce di reperibilità dei lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00). Particolare importanza riveste, come fatto cenno, l'indirizzo sul certificato; la responsabilità sulla correttezza delle informazioni riportate, è del lavoratore che ha il diritto e dovere di controllare tali dati al momento dell'inserimento da parte del medico o dopo visualizzando la copia stampata del certificato stesso.
Infatti, ai fini dell'indennizzabilità della malattia, si dovrà garantire la massima diligenza nel fornire anche gli elementi utili di dettaglio per consentire il reperimento, specie in quei casi di particolare complessità: contrade di notevole vastità, frazioni, complessi comprendenti più palazzine ma con un unico numero civico, ecc. Per quanto concerne le visite richieste via fax, l'Inps precisa che le istanze di visite mediche di controllo che pervengono con questo canale potranno essere accolte solo in eventuali possibili casi di interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo tecnico.
Inoltre, sono abolite tutte le pregresse modalità informative sull'esito delle visite domiciliari, invio per lettera della copia per il datore di lavoro, dato che di tale esito ne saranno informati sempre per via telematica, utilizzando l'apposita sezione a loro disposizione sul portale internet. Infine, precisa l'Inps, rimane in vita ogni altra comunicazione resa disponibile dalle relative procedure a seguito dell'apposizione di specifici codici di trattazione (ad esempio per sanzioni o giustificazioni) (articolo Il Sole 24 Ore del 13.03.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Ancora a proposito di TFR e TFS.
Evidentemente il troppo sapere a volte fa perdere la dimensione del reale e porta a sconclusionate teorie che non aiutano i lavoratori a comprendere e nascondono altre finalità.
Per un ultimo tentativo di chiarire, anche a chi non ha intenzione di capire, il senso e la portata della nostra iniziativa in materia di ritenute sul trattamento di fine servizio:
- la UIL PA ha invitato i lavoratori a presentare una formale diffida alle amministrazioni per la cessazione della ritenuta del 2,5%, considerata illegittima, in ciò confortata dal parere dei propri legali e da pronunce giurisdizionali, come quella del TAR di Reggio Calabria;
- la UIL PA si farà carico completamente, senza nulla chiedere ai lavoratori, delle spese relative ad eventuali cause pilota, una volta ottenuta risposta negativa o in mancanza di risposta dalle amministrazioni; (... continua) (13.03.2012 - link a www.uilpa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: C'è danno se il contratto è troppo generoso.
La
Corte dei conti, I Sez. giurisdizionale centrale, sentenza 03.02.2012 n. 52, ha fissato principi importanti sul rapporto fra contratti decentrati integrativi delle Pa che prevedano illegittime progressioni verticali e danno erariale.
Riformando il precedente verdetto di assoluzione formulato dalla Corte dei conti per la Basilicata, la Sezione centrale ha condannato il rettore, i direttori amministrativi e i componenti del cda dell'Università lucana per aver posto in essere, mediante i contratti integrativi e gli atti applicativi consequenziali, progressioni verticali del personale interno in violazione di alcuni limiti previsti dall'ordinamento.
Nell'ambito della fattispecie concreta si fa riferimento al principio della programmazione preventiva dei fabbisogni del personale e al principio dell'adeguato accesso dall'esterno nel reclutamento del personale pubblico, che prevede un valore minimo del 50% nel rapporto fra assunzioni riservate agli interni e accesso mediante concorso.
Nel caso di specie, i contratti integrativi e i successivi atti amministrativi d'inquadramento avevano consentito l'effettuazione di progressioni verticali e l'attribuzione dei relativi incrementi economici ai dipendenti beneficiari, senza che l'Amministrazione avesse precedentemente adottato un corretto programma triennale dei fabbisogni. Gli inquadramenti dei dipendenti nelle categorie immediatamente superiori, inoltre, erano avvenuti senza garantire il contemporaneo espletamento di procedure selettive di carattere concorsuale che garantissero in misura adeguata l'accesso dal l'esterno, in applicazione del principio del 50 e 50.
Le procedure interne, infatti, hanno avuto compimento indipendentemente dal l'indizione e dall'espletamento dei concorsi esterni. Inoltre, in base alle scelte effettuate dall'Amministrazione al tempo, la misura percentuale del 50% risultava calcolata sull'ammontare delle risorse disponibili e non sul numero dei posti da coprire, attesa la mancanza dei documenti programmatori previsti dall'ordinamento.
Il Giudice di primo grado, tuttavia, aveva mandato assolti i convenuti dalle censure della Procura per carenza del requisito psicologico della colpa grave, a causa, essenzialmente, della complessità e non univocità della normativa in vigore al tempo della commissione dei fatti.
Il Giudice d'appello, invece, seppur diminuendo l'importo del danno attribuito ai convenuti, ha ritenuto che i citati principi, anche se declinati da una normativa confusa e di non facile interpretazione, altro non sono che aspetti dei principi costituzionali di legalità sostanziale, imparzialità e buon andamento che devono connotare l'azione di tutte le pubbliche amministrazioni, università comprese e, in quanto tali, giustiziabili anche in sede contabile.
Appare evidente che il contenuto della sentenza, anche per l'autorevolezza del giudice da cui promana, riveste un'importanza che va oltre il mondo delle università, finendo per investire tutto il mondo delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, regioni ed enti locali.
Per i Giudici contabili, infatti, può essere fonte di responsabilità amministrativa la previsione contrattuale e l'effettiva esecuzione di percorsi verticali di carriera in assenza di una corretta programmazione dei fabbisogni e senza il rispetto del principio che obbliga le pubbliche amministrazioni all'espletamento di procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del Dlgs 165 del 2001 (articolo Il Sole 24 Ore del 12.03.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOPensioni p.a., un anno sabbatico per la permanenza in servizio. I chiarimenti di Patroni Griffi. La chance torna nel 2013.
Arrivederci al 2013 per il trattenimento in servizio, ma scompare quello che fino a oggi è stato un diritto potestativo del lavoratore. Infatti, la possibilità di restare a lavorare oltre l'età per la pensione di vecchiaia opera esclusivamente per i lavoratori soggetti al nuovo regime delle pensioni, i quali da 66 possono arrivare a 68 anni (chi invece ha maturato i 65 anni utili nel 2011 va messo subito in pensione, si veda ItaliaOggi di ieri).
È quant'altro precisa la circolare 08.03.2012 n. 2 del ministro per la p.a. sulla riforma delle pensioni. Trattenimento in servizio.
Anche dopo l'entrata in vigore della riforma Fornero (01.01.2012), spiega la circolare, restano in vita gli istituti del «trattenimento in servizio» oltre i limiti di età e della «risoluzione unilaterale», mentre è stato abrogato quello dell'esonero. Sopravvivono, in particolare, nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per la pensione dall'anno 2012, ossia sulla base dei nuovi limiti (di età e di contribuzione) fissati dalla riforma.
Pertanto, anche dopo la riforma i dipendenti possono richiedere (e le p.a. «possono» accordare) il trattenimento in servizio, ma questo si riferirà necessariamente al periodo successivo alla maturazione del nuovo requisito d'età per la pensione di vecchiaia che è fissato a 66 anni. Ciò vuol dire, allora, che il trattenimento in servizio diventa possibile dai 66 ai 68 anni d'età ma non prima dell'01.01.2013 (e salvo i futuri adeguamenti alla «speranza di vita»). Perché i dipendenti che quest'anno (2012) compiono 66 anni di età, avendo maturato i 65 anni nel 2011, rimangono soggetti alla previgente disciplina e la p.a. avrebbe potuto loro accordare di restare in servizio fino a 67 anni.
Peraltro, aggiunge la circolare, per effetto del dl n. 138/2011, adesso la discrezionalità della p.a nella concessione del trattenimento in servizio è molto più marcata. Infatti, il trattenimento in servizio non è più un «diritto potestativo» del lavoratore, ma un diritto subordinato alla valutazione della p.a. in ordine all'organizzazione, al fabbisogno e alla disponibilità finanziaria (insomma soltanto se conviene alla p.a. il trattenimento è concesso, altrimenti il lavoratore va in pensione).
Stop ai 40 anni. Nella previgente disciplina la p.a. aveva facoltà di licenziare il dipendente che avesse maturato «l'anzianità massima contributiva», vale a dire i 40 anni di contributi oltre i quali non si maturava più la pensione (nel sistema retributivo il massimo importo di pensione poteva arrivare all'80 per cento della retribuzione considerando proprio i 40 anni con i quali andava moltiplicato il coefficiente 2% di trasformazione).
 Adesso le cose sono cambiate. Infatti, spiega la circolare, la riforma delle pensioni ha abrogato il concetto di «anzianità massima contributiva» (ossia i 40 anni); con esso, di conseguenza, deve considerarsi abrogato pure il «presupposto» (cioè l'anzianità massima contributiva) per il licenziamento da parte della p.a. In verità, la circolare ritiene che il predetto presupposto sia soltanto «mutato», ossia si sia ora collegato agli anni di anzianità necessari per il diritto alla pensione anticipata. Pertanto, dall'01.01.2013 le p.a. possono licenziare i dipendenti con 42 anni e 5 mesi di contributi, ossia 41 anni e 5 mesi se donne (sono i nuovi requisiti per la pensione anticipata).
Unico salvagente per i lavoratori può essere l'età, perché la circolare raccomanda alle p.a. di non procedere a licenziare i soggetti con età inferiore a 62 anni essendo per loro prevista la penalizzazione dell'importo della pensione (ma l'operatività è stata rinviata al 2017 dal milleproroghe).
Esonero. Infine, la circolare ricorda che è stato abrogato l'esonero, un istituto che consentiva di andare prima in pensione a certe condizioni. La riforma ha previsto che a chi fosse già titolare dell'esonero alla data del 04.12.2011 continuano ad applicarsi i vecchi requisiti per la pensione.
A tal fine, precisa la circolare, l'esonero si intende concesso se la p.a. (il dirigente) ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento della richiesta (articolo ItaliaOggi del 10.03.2012).

PUBBLICO IMPIEGOPrevidenza. Il ministero obbliga alla pensione i dipendenti che hanno maturato i requisiti nel 2011. Pubblici, niente opzione per restare in ufficio.
Le novità previdenziali introdotte dal decreto «salva Italia» hanno trovato chiarimenti nella circolare 08.03.2012 n. 2 della Funzione pubblica, resa nota giovedì.
Il documento conferma quanto già preannunciato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 febbraio scorso). Palazzo Vidoni chiarisce che i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e, pertanto, anche se ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti neanche su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva. Infatti la norma prevede che i nuovi requisiti si applicano esclusivamente nei confronti dei dipendenti che maturano il diritto a pensione a decorrere dall'01.01.2012.
La circolare prosegue affermando che le amministrazioni, negli anni 2012 e seguenti, dovranno collocare a riposo al compimento del 65esimo anno di età i dipendenti che al 31.12.2011 erano già in possesso di un diritto a pensione. Tale diritto, eccetto quello per il conseguimento della pensione di vecchiaia, fa sì che sia applicabile l'età ordinamentale che costituisce un limite non superabile in presenza del quale l'ente deve far cessare il rapporto di lavoro; salve le prosecuzioni per effetto di trattenimento e per la finestra.
Un altro aspetto importante riguarda la prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni il quale non può essere applicato nel settore pubblico eccetto i casi in cui il prosieguo sia finalizzato alla maturazione del diritto a pensione poiché l'introduzione del limite minimo (1,5 volte l'assegno sociale) potrebbe non far fruire il trattamento pensionistico neppure alla prescritta età anagrafica. Il concetto di anzianità massima contributiva deve ritenersi superato per i dirigenti civili dello Stato nonché per il personale del comparto scuola. Per quanto riguarda la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro i requisiti previsti devono essere modulati sulla base dei nuovi limiti richiesti per l'accesso al pensionamento; pertanto dal 2013 saranno richiesti 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne.
Tuttavia, tali nuovi parametri potrebbero concorrere con la penalizzazione prevista per le cessazioni con età inferiori a 62 anni. La Funzione pubblica raccomanda alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione unilaterale nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. Ne deriva che la risoluzione potrà essere esercitata al raggiungimento degli anni contributivi richiesti per l'accesso a pensione con un'età anagrafica non inferiore a 62 anni.
I nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia fanno sì che, a decorrere dal 2012, i dipendenti che manifesteranno la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio accederanno al trattamento pensionistico al compimento del 68esimo anno di età. Tuttavia tale problematica è rinviata al 2013 poiché nell'anno in corso potranno cessare solo coloro i quali hanno maturato i 65 anni di età nel 2011 e sono in regime di finestra oppure coloro che sono nel biennio.
L'istituto dell'esonero è stato soppresso dal 28 dicembre scorso e la norma di salvaguardia continua ad applicarsi agli esonerati fino al 03.12.2011. Tali soggetti potranno accedere al trattamento pensionistico secondo il previgente regime ma a condizione che risulti la capienza nel contingente di spesa (articolo 24, comma 15, Dl 201); l'eventuale incapienza comporterà l'applicazione del nuovo regime previdenziale e la prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente fino alla maturazione dei nuovi requisiti di accesso.
La finalità del periodo transitorio (comma 20), istituita con lo scopo di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi e di contenimento della spesa pubblica, è quella di far salvi solo i collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età disposti con provvedimenti prima del 06.12.2011 anche se aventi decorrenza successiva al 2011. Tutte le altre casistiche (dipendenti che hanno maturato la quota oppure che hanno raggiunto l'anzianità massima contributiva) ma sprovvisti dei nuovi requisiti di accesso alla data di decorrenza dell'atto dovranno maturare i nuovi requisiti. Per il comparto Scuola si rinvia alle indicazioni di prossima emanazione da parte del ministero dell'Istruzione.
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La nota
01|IL CHIARIMENTO
I dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime
02|I PROBLEMI APERTI
Non è ancora stata sciolta la riserva sulle donne optanti che vanno in pensione con il requisito anagrafico di 57 anni (e 35 anni di contributi): tale età non è mai stata richiamata dalle norme in vigore, ma potrebbe paradossalmente essere aggiornata alla speranza di vita registrata all'età di 65 anni (articolo Il Sole 24 Ore del 10.03.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOLavoro. Permessi straordinari. Diritto al congedo se c'è convivenza.
A partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale, teoricamente fruibile dal genitore, decorre il prolungamento stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 119/2011 a favore dei genitori di figli con grave handicap, per un periodo massimo complessivo di tre anni da godere entro il compimento dell'ottavo anno d'età del bimbo, con diritto all'indennità pari al 30% della retribuzione.

Dopo un lavoro istruttorio comune con il ministero del Lavoro, l'Inps e l'Inpdap, il dipartimento della Funzione Pubblica fornisce con la circolare 03.02.2012 n. 1 ai lavoratori del settore pubblico alcuni chiarimenti relativi al nuovo regime dei permessi e congedi che possono essere utilizzati per l'assistenza e figli o familiari con grave handicap.
Nulla cambia, invece, per i permessi utilizzabili dal lavoratore in situazione di grave disabilità. Come già l'Inps con la circolare 32/2012 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 marzo) anche la Funzione pubblica sottolinea che, in alternativa, i genitori del minore in situazione di handicap grave continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti ma solo fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Rimane anche ferma la possibilità per i genitori, anche adottivi, di fruire dei tre giorni di permesso mensile (legge 104/1992) anche oltre gli otto anni di età del figlio.
Quanto, invece, al congedo straordinario che i lavoratori subordinati possono chiedere per l'assistenza del coniuge o di una familiare con disabilità grave, nel sottolineare la tassatività dei criteri di priorità per fruirne, la circolare 1/2012 evidenzia che il diritto al congedo è subordinato al requisito della convivenza, fatta eccezione per i genitori. Si considera tale la concomitanza della residenza anagrafica e della coabitazione che può sussistere anche qualora gli alloggi siano separati ma situati nello stesso stabile.
La durata massima di due anni del congedo deve essere intesa nel senso che ciascuna persona in situazione di grave disabilità ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari. A sua volta, il lavoratore può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo indennizzato per assistere i familiari disabili. Il periodo di congedo è indennizzato in base all'ultima retribuzione ma con esclusivo riferimento alle voci fisse e continuative, entro il limite annualmente rivalutato (si veda la tabella) ed è valido ai fini del calcolo dell'anzianità.
A differenza del settore privato, l'accredito contributivo non è figurativo poiché per i dipendenti della Pa la contribuzione va calcolata, trattenuta e versata secondo le regole ordinarie sulla base dei trattamenti corrisposti. Il trattamento non è assoggettato a contribuzione Tfs/Tfr (articolo Il Sole 24 Ore del 10.03.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARIStretta sui medici. Stop ai certificati senza la visita. Sospeso chi si limita ad attestare cosa dice il lavoratore.
Stretta della Cassazione sui medici che chiudono un occhio con i lavoratori malati immaginari ma veri professionisti dell'assenteismo. Rischia un mese di sospensione dall'esercizio della professione il medico di famiglia che giustifica la mancata presenza in servizio del paziente senza neppure visitarlo: è infatti escluso che possa ammettersi l'esistenza di certificati di tipo «anamnestico» in cui il sanitario si limiterebbe ad attestare quanto sostenuto dal paziente rispetto al proprio stato di salute nei giorni precedenti la redazione del documento.
È quanto emerge dalla sentenza 09.03.2012 n. 3705 della III Sez. civile della Corte di Cassazione.
Attestazione e parvenza
«Assente per indisposizione», se non addirittura «per malattia»: così recitano, spesso, i laconici certificati rilasciati dal medico di famiglia, grazie alla convenzione col servizio sanitario nazionale, che sono poi inviati al datore di lavoro e all'ente previdenziale.
Non bisogna dimenticare, a questo proposito, che la prestazione del sanitario nel giustificare l'assenza del lavoratore dal servizio si completa con la redazione di un modulario ad hoc, e ciò proprio per “responsabilizzare” il professionista: il medico, insomma, deve svolgere la funzione di certificatore delle patologie riscontrate per evitare comportamenti illeciti da parte dei clienti.
È escluso, insomma, che per evitare la sanzione disciplinare il professionista possa invocare la natura «anamnestica» di questo tipo di certificati, che sarebbero soltanto parvenze di attestazioni dal momento che proprio nulla certificano, limitandosi ad asseverare le dichiarazioni del (presunto) malato; in tal modo, infatti, il medico si presta a ingenerare il dubbio che l'assenza sia giustificata da una malattia accertata.
Macchia professionale
È legittimo inquadrare la condotta dell'incolpato nell'articolo 24 del codice deontologico che impone «scrupolo» e «diligenza» nella redazione di certificati medici. Non solo il medico non evita la sanzione, ma «sporca inesorabilmente il suo camice» quando rilascia con troppa disinvoltura certificati che rilevano l'incapacità al lavoro sui moduli previsti: il sanitario, infatti, non ottiene la cancellazione dal controricorso della frase che così descrive la sua condotta, sanzionata dall'Ordine. Al professionista non resta che pagare le spese di giudizio (articolo ItaliaOggi del 10.03.2012).

PUBBLICO IMPIEGOL'omessa impugnazione della graduatoria definitiva del concorso ai pubblici impieghi vanifica l'impugnazione del provvedimento di esclusione.
Per un principio generale nei procedimenti di tipo concorsuale, l'impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l'approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l'esclusione (Consiglio Stato, Sezione V, 08.09.2008, n. 4241).
Fermo restando quindi l'onere di impugnazione immediata dell’atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, rimane l'onere di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ovverosia l'atto di approvazione della graduatoria finale da parte del concorrente escluso (Consiglio Stato, Sezione V, 29.07.2003, n. 4320). Diversamente opinando, dovrebbe riconoscersi effetto caducante e non meramente viziante all'eventuale annullamento del provvedimento endoprocedimentale, tesi che risulta seguita in giurisprudenza da orientamento di segno decisamente minoritario (C.G.A., 29.08.2005, n. 574) e che la Sezione non ritiene condivisibile, non ravvisandosi un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediato, diretto e necessario tra l’atto endoprocedimentale impugnato e l’approvazione della graduatoria finale.
La determinazione conclusiva andava pertanto ritualmente impugnata nel termine decadenziale decorrente, ex art. 41 c. 2 c.p.a. (o ex art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 in caso di ricorso straordinario al Capo dello Stato), dalla scadenza del termine di pubblicazione, non essendone richiesta comunicazione personale nei confronti dei concorrenti per cui era già stata disposta l'esclusione, né in base al bando, né in base a quanto stabilito dalla commissione di gara con verbale del 06.12.2001 (con riguardo alle modalità di comunicazione dell’esito della prova orale), né in base alla disciplina generale dell'efficacia del provvedimento amministrativo di cui all'art. 21 bis della l. n. 241/1990, il quale limita la regola della c.d. “recettizietà” ai soli atti limitativi della sfera giuridica dei privati -tra cui rientra l'esclusione- ma non l'approvazione della graduatoria finale per i soggetti già esclusi, atto generale soggetto ad impugnazione dalla scadenza del periodo di pubblicazione legale (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 09.03.2012 n. 1347 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOConcorso pubblico: la presenza al completo della Commissione giudicatrice non è necessaria per operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio.
Secondo un principio pacifico in giurisprudenza, in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento: essa ha natura di collegio perfetto solo nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (come la fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, la selezione degli argomenti e la redazione delle tracce delle prove scritte, la determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali, la correzione degli elaborati e lo svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (Consiglio Stato, sez. IV, 12.03.2007, n. 1218).
Solo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza soltanto di alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione (Consiglio Stato, sez. VI, 01.03.2005, n. 815) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 09.03.2012 n. 1347
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGORogiti à gogò per i vicesegretari. Se dirigenti percepiscono diritti di segreteria senza limiti. La Corte conti della Sicilia smentisce le indicazioni dell'Aran e della Ragioneria dello stato.
I vicesegretari comunali che sono dirigenti possono percepire i diritti di segreteria, il cd rogito, anche oltre il tetto di 1/3 dello stipendio annuale dei segretari comunali.
È questo il principio fissato dalla sentenza 08.03.2012 n. 786 della Sez. giurisdizionale della Corte dei Conti della Sicilia.
La sentenza smentisce le indicazioni dettate dall'Aran, dalla Ragioneria generale dello stato e da numerose sezioni regionali di controllo della stessa magistratura contabile.
Il primo elemento da sottolineare è che vi è una significativa differenza tra i contratti dei dirigenti del 25/02/2006, che si limita a prevedere la possibilità di erogare questo compenso ai vicesegretari, e del personale del 09/05/2006, il quale prevede questa possibilità per i dipendenti cui è attribuito tale incarico, ma entro il tetto massimo –sommando i compensi che spettano al segretario e quelli che sono attribuiti al vicesegretario- di 1/3 del trattamento economico annuale del segretario.
La colpa grave deve essere esclusa per la indubbia incertezza interpretativa esistente nella lettura delle due disposizioni contrattuali.
Si deve escludere la possibilità della interpretazione analogica: «essendo il contratto un atto negoziale, frutto della concorde volontà di due o più soggetti, esso vincola, tranne i casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 1372 c.c., solamente le parti stipulanti e nel caso dei contratti collettivi le categorie datoriali e dei lavoratori in essi espressamente rappresentate e previste». Ovviamente l'interpretazione di un contratto non si può estendere alle disposizioni dettate nella intesa per un'altra categoria o per un altro comparto.
Viene messa in discussione la legittimità della norma dettata dal contratto collettivo del personale, in quanto produce effetti su altri dipendenti non compresi nel comparto, cioè i segretari: «tale norma contrattuale, incidendo sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali ha oltrepassato i limiti di efficacia della specifica contrattazione collettiva prevista esclusivamente per il personale non dirigente degli enti locali, visto che, i segretari comunali costituiscono un separato e autonomo comparto contrattuale. Pertanto, tale clausola deve considerarsi inefficace per l'assenza delle rappresentanze sindacali dei segretari comunali, in quanto incide comunque sul loro stato giuridico ed economico relativo ai diritti di rogito».
La sentenza afferma la rilevabilità d'ufficio di questa illegittimità: essa «trova il proprio rafforzamento e fondamento nell'art. 45 dlgs n. 165/2001, il quale imponendo l'applicazione di un trattamento non inferiore a quello previsto dal rispettivo contratto collettivo (quello dei segretari comunali, che non prevede un tetto ai diritti di rogito al lordo e comprensivo di quelli spettanti ai vicesegretari) e nell'art. 1325 n. 1 c.c., che prevede quale elemento essenziale del contratto l'accordo tra le parti, che in questo caso è mancante, ciò trasforma l'inefficacia per difetto di rappresentanza in una invalidità assoluta, ovvero nullità, della clausola contrattuale, rilevabile d'ufficio ai fini della valutazione da parte di questo collegio della responsabilità del convenuto, qualora avesse (come ritiene parte attrice) superato il suddetto limite quantitativo, ferma restando comunque, come già accennato, la violazione dell'art.1372 c.c., non potendo tale contratto vincolare i segretari comunali».
Viene infine messa in discussione dalla sentenza la legittimità della norma contrattuale che prevede il calcolo del tetto di 1/3 sulla base del periodo di effettiva sostituzione e non allo stipendio annuale teorico: «nel caso di impedimento, il segretario non può considerarsi assente, ma allo stesso tempo il vice segretario può rogare il contratto, pertanto, in pratica diventa impossibile individuare un periodo di sostituzione che in fatto è istantaneo».
Per cui si deve parlare di illegittimità «per impossibilità dell'oggetto» (articolo ItaliaOggi del 13.04.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Pubblico impiego, pensione magra. Non opera l'incentivo della permanenza al lavoro fino a 70 anni.  Circolare del ministro Patroni Griffi sull'applicazione alla p.a. del decreto salva-Italia.
Obbligati alla pensione i dipendenti pubblici. Nei loro confronti non opera l'incentivo della permanenza al lavoro fino a 70 anni d'età e non opera più neppure la facoltà di rimanere in servizio oltre i limiti d'età per conseguire il massimo della pensione.
E non è tutto. Per chi abbia maturato i requisiti nel 2011 (età, quota o anzianità massima), la pubblica amministrazione dovrà procedere con l'immediato collocamento a riposo.

È quanto stabilisce, tra l'altro, la circolare 08.03.2012 n. 2 firmata dal ministro per la p.a. Filippo Patroni Griffi per illustrare la riforma delle pensioni entrata in vigore il 1° gennaio introdotta dall'art. 24 del dl n. 201/2011
Nuovi limiti d'età. Innanzitutto, la circolare illustra i nuovi requisiti di età e contribuzione per maturare il diritto alla pensione, nelle due nuove alternative di pensione di vecchiaia e pensione anticipata; ricorda, tra l'altro, l'abrogazione delle finestre che fissavano la decorrenza della pensione e l'estensione del sistema contributivo, con il pro-rata, alle anzianità successive al 2011. Le nuove norme non si applicano, tuttavia, nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione entro il 31.12.2011, i quali potranno conseguire la pensione in qualsiasi momento secondo il vecchio regime (ante riforma).
Da questa deroga, la circolare fa scaturire un preciso obbligo per le p.a., ossia quello di dover collocare a riposo nel 2012 o negli anni successivi al compimento dei 65 anni quei dipendenti che nel 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) o della «quota» (era 96) o comunque dei requisiti per la pensione.
Limite d'età ordinamentale. Per i pubblici dipendenti l'aspetto cruciale (forse paradossale) della riforma è che, mentre da una parte allontana l'età di pensionamento dall'altro nega di rimanere più a lungo in servizio quando ciò possa voler dire un miglioramento dell'assegno di pensione. Infatti, la riforma non ha modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio che, anzi, è stata espressamente confermato (comma 4 dell'art. 24).
Ciò vuol dire, spiega la circolare, che i predetti limiti continuano a costituire il tetto massimo di permanenza in servizio; pertanto, il lavoratore che li dovesse raggiungere potrà proseguire il rapporto d'impiego solo fino a garantirsi la decorrenza della pensione; viceversa, il dipendente già in possesso del diritto alla pensione, una volta raggiunto il limite d'età vedrà la p.a. intimargli la cessazione dell'impiego (è un obbligo per la p.a.).
Stop agli incentivi. Dalla sopravvivenza dei limiti di età ordinamentale, spiega la circolare, discende che nel settore pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio fino a 70 anni di età. Si tratta, in particolare, della possibilità di rimanere più a lungo a lavoro al fine di maturare il diritto alla pensione, perché all'età di 70 anni non opera più il requisito dell'«importo minimo» di pensione (pari a 1,5 volte l'assegno sociale). Dunque, tale opportunità non vale per i pubblici dipendenti e non vale neppure l'altra facoltà, specifica per il settore pubblico, del concetto di «massima anzianità contributiva».
In particolare spiega la circolare, l'estensione a tutti i lavoratori, dall'01.01.2012, del criterio contributivo rende inapplicabili le disposizioni che consentivano al personale pubblico di proseguire il servizio sino al raggiungimento della massima anzianità contributiva al fine di conseguire il massimo della pensione (maggiormente interessati, nello specifico, erano i dirigenti civili dello stato e il personale del comparto scuola).
Il periodo transitorio. La riforma, tra l'altro, ha fatto salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati prima del 06.12.2011 (entrata in vigore del dl n. 201/2011). La salvaguardia, spiega la circolare, concerne solo le ipotesi di raggiunti limiti d'età; mentre travolge gli eventuali provvedimenti di pensionamento adottati per altri motivi. In tal caso, pertanto, i dipendenti devono tornare al lavoro salvo che non possano comunque far valere il diritto alla pensione per altre ragioni.
La circolare fa riferimento a quegli atti con decorrenza dal 2013 per pensionamento di lavoratori con 40 anni di servizio (e finestra mobile) e che, invece, non raggiungono in quell'anno i 42 anni e 5 mesi se uomini ovvero 41 anni e 5 mesi se donne; oppure ai casi di accettazione, già nel 2011, di dimissioni per il raggiungimento della quota nell'anno 2012 o in anni successivi (articolo ItaliaOggi del 09.03.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Doppia indennità alla polizia locale.  Decisione del Tribunale di Verona.
LA MOTIVAZIONE/ Si devono compensare in modo specifico particolari situazioni di lavoro molto gravose.

Con due sentenze pronunciate il 23.02.2012 e l'01.03.2012, i Tribunali di Verona e di Rimini hanno stabilito che è possibile corrispondere al personale dell'area della vigilanza l'indennità di disagio.
Negli enti locali italiani accade spesso che alla Polizia locale venga riconosciuta, in aggiunta all'indennità di vigilanza, anche quella di disagio. Sennonché in occasione delle ispezioni inviate dalla Ragioneria dello Stato, frequentemente vengono sollevati specifici rilievi su questo aspetto.
Secondo la Ragioneria –che si rifà all'orientamento dell'Aran– il personale dell'area della vigilanza è adeguatamente tutelato per la specificità delle prestazioni richieste e per l'impegno, la gravosità dei compiti e le responsabilità connesse, attraverso l'indennità di vigilanza. Di conseguenza, il cumulo della predetta indennità con quella di disagio è possibile solo in casi molto limitati.
Le due controversie decise dal Tribunale di Verona e da quello di Rimini originano proprio da ispezioni ministeriali che avevano sollevato questa censura. Nelle sentenze in commento, che sono le prime a occuparsi della questione, i giudici, accogliendo la tesi dei vigili, hanno giudicato legittima la corresponsione dell'indennità di disagio al personale della Polizia locale e hanno ritenuto validi i relativi accordi decentrati integrativi. Nella sentenza veronese si legge, infatti, che le due indennità «sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessariamente coincidenti».
Secondo il Tribunale scaligero, «l'indennità di disagio ha la funzione di compensare particolari situazioni di lavoro più gravose (turni, rischi, reperibilità, esposizione a intemperie e agenti atmosferici), mentre l'indennità di vigilanza ha la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di particolari funzioni (polizia giudiziaria), che comportano particolari responsabilità». Ne consegue che i contratti collettivi che riconoscono l'indennità di disagio al personale della vigilanza «non risultano affetti da nullità ai sensi dell'articolo 40 del Dlgs 165/2001, per contrasto con norme imperative o con i vincoli dettati dalla contrattazione nazionale».
Valutazione analoga è stata fatta dal Tribunale di Rimini. Le conclusioni raggiunte dalle due sentenze sono condivisibili, anche se desta qualche perplessità l'affermazione secondo cui l'indennità di disagio dovrebbe compensare condizioni di lavoro più gravose quali turni, rischi, reperibilità. Infatti, per tali caratteristiche della prestazione sono previste dai contratti nazionali voci ad hoc dello stipendio.
Peraltro, anche il Parlamento sembra intenzionato a recepire il punto di vista dei giudici. Si ricorda, infatti, che sono giacenti alle Camere diversi disegni di legge orientati in tal senso e che il Senato, con l'ordine del giorno 9/2479/12 del 15.12.2010, ha impegnato il Governo ad adoperarsi al fine di garantire al personale della Polizia locale, in aggiunta a quelle già previste, una indennità «diretta a remunerare gli specifici rischi e i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 07.03.1986, n. 65» (articolo Il Sole 24 Ore del 09.03.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPRIVACY/ La salute non si mette in comune. L'ente non può pubblicare i dati sanitari del lavoratore. La Cassazione: per il risarcimento è sufficiente aver creato imbarazzo e disagio.
Il comune non può pubblicare, senza un valido motivo di interesse pubblico, lo stato di salute del dipendente. Se lo fa deve risarcire il danno, che potrà essere accertato in base alla sola esistenza del patema d'animo del lavoratore, provocato dalla arbitraria divulgazione dei suoi dati supersensibili.
Lo ha stabilito la sentenza 13.02.2012 n. 2034 emessa dalla Corte di Cassazione, con la quale è stata confermata la pronuncia del giudice di primo grado che ha condannato un comune sardo al risarcimento di ben 16.000 euro nei confronti di un suo dipendente, per violazione del codice della privacy.
Nel caso di specie, il lavoratore ha chiesto all'ente di appartenenza che venisse riconosciuto il legame tra la malattia cui andava affetto e il lavoro prestato per lo stesso ente. Quest'ultimo ha rigettato la domanda e, successivamente, ha pubblicato un provvedimento nel quale sono stati inseriti tutti i particolari relativi alla malattia del lavoratore, comprese diagnosi, cause, natura ed effetti della stessa.
Il lavoratore ha, quindi, deciso di rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito della divulgazione delle informazioni attinenti alla sua intimità.
La Corte di primo grado, oltre a stabilire l'illegittimità del provvedimento, ha condannato l'amministrazione a risarcire il danno patito dal dipendente. Secondo il giudice cagliaritano, infatti, con la pubblicazione di quei dati il comune avrebbe violato, oltre che l'articolo 2 della Costituzione, i limiti di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 193/2006.
L'ente non ha condiviso il verdetto del giudice cagliaritano e ha deciso portare la lite in Cassazione. Secondo lo stesso, infatti, il danno patito dal dipendente non sarebbe stato concretamente provato.
La Corte romana, con la sentenza in rassegna, chiarisce che se è vero che la semplice pubblicazione illegittima non comporta sempre un danno, è altrettanto vero che per ottenere un risarcimento basta che il giudice accerti un patema d'animo nel lavoratore, provocato della divulgazione dei suoi dati riservati.
Ciò perché il provvedimento che rivela, senza un valido motivo, i richiamati dati provoca nel dipendente non solo un stato di disagio, imbarazzo o preoccupazione, ma anche un'incertezza sul numero di persone che verranno a conoscenza dei fatti.
In tal senso, il dipendente si troverebbe nell'incapacità di relazionarsi con le persone che incontra, perché non sarebbe in grado di capire se i suoi interlocutori sono o meno a conoscenza del suo stato di salute.
Per tali motivi la Corte romana ha scelto di confermare quanto già stabilito dal giudice di primo grado, confermando la condanna dell'ente
L'effetto della sentenza è quello di rendere più facile la prova del danno per il lavoratore nel caso in cui il datore si renda colpevole di violazioni del codice della privacy. La decisione, peraltro, può essere estesa anche ai datori di lavoro privati, essendo anche questi ultimi tenuti, al pari dei primi, a osservare le norme che tutelano la riservatezza dei lavoratori (articolo ItaliaOggi del 09.03.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOFUNZIONE PUBBLICA/ Cumulabili congedi e permessi.
Il dipartimento della Funzione pubblica illustra con la circolare 03.02.2012 n. 1 le novità introdotte dal Dlgs 119/2011 in materia di congedo parentale prolungato e di congedo straordinario per l'assistenza a familiari con grave handicap, per gli aspetti che più interessano i dipendenti pubblici.
Le maggiori novità riguardano la possibilità di cumulare le diverse tipologie di permessi e congedi nell'arco dello stesso mese, ma non nello stesso giorno. Deve pertanto intendersi superata la circolare n. 13 del 2010 che precludeva il cumulo fra congedo straordinario e permessi ex lege 104/1992 (articolo Il Sole 24 Ore del 09.03.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOChi esagera con le progressioni verticali paga i danni. Responsabilità erariale per l'ente che non rispetta il tetto del 50% delle assunzioni dall'esterno. La corte dei conti bacchetta l'università della Basilicata.
Un numero eccessivo di progressioni verticali determina il maturare di responsabilità amministrativa in capo agli amministratori ed ai dirigenti che le hanno disposte.
E' questo il principio stabilito per la prima volta dalla Corte dei conti, I Sez. giurisdizionale centrale, sentenza 03.02.2012 n. 52.
Da sottolineare che la sentenza ha ribaltato la pronuncia di primo grado che aveva mandato assolto rettore, componenti il consiglio di amministrazione e dirigenti amministrativi della Università della Basilicata, giudicando assente il requisito della colpa grave. Nel caso specifico viene rilevata una duplice illegittimità: la mancata preventiva programmazione del fabbisogno del personale ed il mancato rispetto del tetto del 50% rispetto alle assunzioni dall'esterno.
Il primo elemento che la sentenza mette in evidenza è la necessità del rispetto da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le università, del vincolo alla programmazione del fabbisogno delle assunzioni. Per cui la mancata preventiva adozione da parte dell'ente di questo documento deve essere considerato come causa di illegittimità dei provvedimenti di progressione verticale che sono stati adottati in violazione di tale principio. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle università, ma disposizioni analoghe sono contenute in tutti gli altri contratti collettivi nazionali, ivi compreso quello del personale degli enti locali (esattamente l'articolo 4 del Ccnl 31.03.1999, cd nuovo ordinamento professionale), prevede la possibilità di effettuare progressioni verticali.
In via interpretativa è stato generalmente inteso che questo tetto sia del 50% dei posti da coprire. Si arriva a questa conclusione sulla base del principio di cui all'articolo 35 del dlgs n. 165/2011, che prevede espressamente la necessità di garantire «in misura adeguata l'accesso dall'esterno». Questo tetto deve essere calcolato in termini di bilanciamento tra i posti messi a concorso pubblico e quelli riservati alle progressioni e non con riferimento al bilanciamento della spesa (si consideri che il costo di una progressione verticale è enormemente più basso di una assunzione dall'esterno).
A differenza di quanto ritenuto dai giudici contabili di primo grado, non siamo in presenza di una colpa lieve o scusabile; in quanto «gli organi di amministrazione dell'università erano in possesso di tutti gli elementi per poter svolgere una politica del personale esente da forzature del sistema e rispettosa dei principi generali immanenti all'ordinamento amministrativo». Si deve affermare, al contrario, che «le condotte in esame rientrano fra i canoni della colpa intensa».
Nella quantificazione del danno occorre tenere conto del fatto che «la gestione del personale stretta fra i principi generale dell'ordinamento, la legislazione primaria e le norme derivanti dalla contrattazione, integra sicuramente una materia di non facile gestione. Se poi si considera l'incertezza descritta del quadro normativo, regolamentare e di indirizzo amministrativo–operativo nel quale i convenuti odierno si sono trovati ad operare e, conseguentemente, a decidere le più opportune e satisfattive soluzioni di strategia e di gestione», si deve arrivare alla conclusione della riduzione della misura del danno.
Il formarsi della prescrizione, per giurisprudenza consolidata, non matura «con riferimento alla condotta potenziale quanto piuttosto con il momento in cui l'amministrazione subisce l'effettiva diminuzione patrimoniale. Si deve quindi fare riferimento ad un danno verificatosi con i pagamenti successivi ai provvedimenti di approvazione dei bandi con cui si indicevano le procedure selettive per cui è causa»: da qui il mancato decorso del quinquennio.
Nella individuazione dei responsabili, la sentenza evidenza in primo luogo l'importanza del ruolo svolto dai direttori amministrativi, che non possono essere definiti come dei passacarte. Analoga responsabilità matura nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione (articolo ItaliaOggi del 09.03.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: decreto legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni (circolare 08.03.2012 n. 2).

PUBBLICO IMPIEGODecide il giudice ordinario sulle controversie relative a concorsi interni riguardanti la progressione verso una qualifica superiore nell'ambito della stessa area.
La controversia all'esame del giudice amministrativo concerne l'impugnazione di un bando di corso-concorso per un passaggio interno di carriera (dall’area C1-C2 all’area C3). Trattandosi, quindi, di un concorso interno riguardante la progressione verso una qualifica superiore nell’ambito della medesima area funzionale, il Giudice amministrativo ha fatto proprio l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12764 del 25.05.2010 e n. 5458 del 06.03.2009 che hanno stabilito che “sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario nelle controversie relative a concorsi interni riguardanti la progressione verso una qualifica superiore appartenente all’ambito della stessa area”.
Ritenuto che nella fattispecie per cui è causa, concernente proprio un concorso interno per progressione di carriera nell’ambito di una medesima area, la giurisdizione appartenga al Autorità Giudiziaria Ordinaria, e che pertanto -in considerazione del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo- il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (TAR Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 06.03.2012 n. 2256 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Decreto legislativo n. 119 del 18.07.2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità (circolare 06.03.2012 n. 32 - link a www.inps.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOTrasformazione da part-time a full-time e limiti alle assunzioni.
Sul tema, ritorna la Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con il parere 05.03.2012 n. 51 e conferma:
"... l'aumento delle ore lavorative del personale in servizio è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione nel caso in cui il dipendente era stato assunto a tempo parziale ..."
"Al contrario, si dovrebbe pervenire alla conclusione che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell'orario di lavoro..." (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGOPersonale. «Pasticcio» sul maltempo. Assenze per neve, Governo in panne sui tagli in busta paga.
LE PROSPETTIVE/ Difficile retribuire il dipendente in assenza della prestazione Probabile l'utilizzo di ferie, permessi o recuperi.

Il maltempo delle scorse settimane ha creato difficoltà anche agli uffici personale della Pa. Il problema consiste nel trovare una motivazione giuridica che possa consentire il pagamento dei giorni di assenza causa neve, e la soluzione non sembra agevole. In questi giorni, molte amministrazioni si stanno rivolgendo alla Funzione pubblica per avere chiarimenti in merito.
La questione è stata oggetto di analisi da parte degli interpreti istituzionali e della giurisprudenza. In diverse occasioni, l'Aran ha affermato che l'assenza del dipendente, o la chiusura degli uffici da parte datoriale in conseguenza di eventi atmosferici e calamità naturali, rientra nelle ipotesi di forza maggiore sopravvenuta, non imputabile al datore di lavoro né al lavoratore. Ergo, se il dipendente non ha potuto lavorare, la parte datoriale, non avendo beneficiato di alcuna prestazione, non può corrispondere la retribuzione. In tal senso si era espressa anche la Cassazione lavoro, con la sentenza 481/1984. In caso contrario, secondo l'Aran, si verrebbero a determinare oneri impropri e ingiustificati a carico del bilancio degli enti che, letti dalla Corte dei conti, si trasformerebbero in danno all'erario.
Volendo in ogni caso evitare la decurtazione della retribuzione, è necessario individuare un istituto legale o contrattuale che possa giustificare l'assenza e, al contempo, ne preveda la retribuzione. Se nel panorama legislativo non si rinvengono norme di legge speciali per la fattispecie, in ambito contrattuale occorre analizzare comparto per comparto quali soluzioni possono essere trovate. A esempio, per i ministeriali, si prevede la possibilità di utilizzare i permessi retribuiti per motivi familiari o personali in caso di impossibilità oggettiva al raggiungimento della sede di servizio anche nell'ipotesi di gravi calamità naturali. Al contrario, per quanto riguarda gli enti locali, nulla è previsto nel contratto e quindi si dovrà comunque ricorrere ai permessi, alle ferie o al recupero.
La buona volontà della Funzione pubblica si scontra, oltre che con un consolidato orientamento interpretativo, anche con il costo che questa operazione potrebbe determinare per le casse dello Stato. Per questo, sarà difficile che l'Economia supporti una interpretazione estensiva a favore dei dipendenti pubblici. Sarebbe inoltre complicato spiegare perché i dipendenti pubblici che non hanno lavorato potranno beneficiare della retribuzione quando i colleghi del settore privato, a casa per neve ed ai quali si applica lo stesso quadro normativo, non verrebbero pagati. Allo stesso tempo, ai dipendenti pubblici che, proprio a causa delle condizioni atmosferiche avverse, hanno dovuto subire turni di lavoro massacranti, non potrà che essere riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto, che si concretizza in pochi euro in più (articolo Il Sole 24 Ore del 05.03.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOPolizia municipale, indennità cumulabili. L'assegno di vigilanza non esclude la retribuzione per il disagio. Una sentenza del tribunale di Verona sconfessa le tesi dell'aran.
Indennità di vigilanza e di disagio possono essere cumulate.
Lo ha stabilito il Tribunale di Verona in sede di giudice del lavoro, con sentenza 23.02.2012 di condanna della provincia di Verona, che a seguito delle risultanze dei servizi ispettivi della ragioneria generale dello stato, aveva sospeso ai dipendenti destinatari dell'indennità di vigilanza il pagamento dell'ulteriore indennità di disagio.
La decisione del giudice del lavoro veronese è particolarmente rilevante, perché priva di fondamento i pareri che da sempre, sul tema, esprime l'Aran. L'Agenzia nazionale per la contrattazione ha infatti ritenuto, con il parere espresso in sede di orientamenti applicativi Ral145, che «il personale dell'area di vigilanza è correttamente tutelato per la specificità delle prestazioni richieste e per l'impegno, la gravosità e le responsabilità ad esse correlate, con la particolare indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del Ccnl del 06/07/1995. Ci sembra evidente che la stessa indennità e il relativo importo è stato individuato tenendo conto anche degli specifici rischi o disagi che caratterizzano le prestazioni di tutti gli addetti. Consideriamo, quindi, irragionevole l'attribuzione di una ulteriore indennità per la medesima prestazione di lavoro».
Gli effetti di questo parere dell'Aran sono stati dirompenti. Esso, infatti, è stato preso come base dai servizi ispettivi per stigmatizzare l'illegittimità dei contratti collettivi decentrati che avessero previsto il cumulo tra indennità di vigilanza e disagio e delle spese derivanti. Ed è noto che i referti dei servizi ispettivi sono inviati alle procure regionali della Corte dei conti, allo scopo di attivare eventuali azioni per responsabilità amministrativa.
C'è da osservare che di recente i servizi ispettivi sembrano aver mutato atteggiamento rispetto al tema. Nel volume «le risultanze delle indagini svolte dai Sifip in materia di spese di personale del comparto regioni ed enti locali» relative al 2011 si legge: «Non si può, invero, escludere a priori che taluni degli appartenenti al corpo della polizia municipale possano percepire, accanto alle indennità di vigilanza, anche quella di rischio o di disagio. Deve, a ogni buon conto, trattarsi di prestazioni che non rientrano tra quelle che possono e devono essere richieste ad appartenenti a un corpo di polizia, essendo esse, altrimenti, già retribuite attraverso l'indennità di vigilanza. Più in generale, l'indennità di rischio e di disagio non dovrebbero essere corrisposte a titolo di remunerazione aggiuntiva di quelle situazioni o condizioni che caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento economico stipendiale previsto per lo stesso profilo».
Il giudice del lavoro di Verona è ancora più netto. La sentenza rileva che il diritto al pagamento dell'indennità di vigilanza e dell'indennità di disagio trova «a propria fonte in autonome previsioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi». Tali indennità, osserva il giudice del lavoro, «sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessariamente coincidenti».
La sentenza, dunque, smonta totalmente l'impalcatura interpretativa costruita negli anni dall'Aran rilevando che mentre l'indennità di disagio compensa particolari situazioni di lavoro concretamente connesse al modo con cui si svolge la prestazione, l'indennità di vigilanza è un riconoscimento economico discendente dal conseguimento di una particolare funzione.
Quanto deciso dal giudice del lavoro veronese acuisce per l'ennesima volta un grave cortocircuito, che caratterizza da troppo tempo il lavoro pubblico e la contrattazione. Infatti, vengono assunti come regole tassative di condotta o come interpretazioni autentiche i pareri dell'Aran, mentre l'interpretazione della legge è funzione rimessa esclusivamente al legislatore o al giudice. Che, spesso, contraddice radicalmente gli orientamenti «di prassi» dell'Aran, come di recente avvenuto in merito all'illegittimità del finanziamento delle retribuzioni dei dirigenti a contratto a valere sul fondo contrattuale della dirigenza.
Sarebbe necessario chiarire una volta per tutte quali legittimi spazi interpretativi siano riservabili all'Aran. Ma, più importante, una volta limitate le relazioni sindacali alla sola destinazione delle risorse contrattuale e alla gestione del rapporto di lavoro, risulterebbe escludere di considerare come dannosa una gestione del fondo contrattuale che decida come destinarne le risorse, senza però violare il limite di spesa e, dunque, utilizzare illegittimamente risorse aggiuntive dei bilanci (articolo ItaliaOggi del 02.03.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Indennità di vigilanza e indennità di disagio.
Dopo il Giudice del Lavoro di Verona (sentenza 23.02.2012) anche il Tribunale di Rimini, con la sentenza 01.03.2012 n. 122, si esprime sulla cumulabilità dell'indennità di vigilanza con l'indennità di disagio; questa volta il Giudice esamina la fattispecie in relazione alle previsioni del CCNL, del contratto decentrato integrativo stipulato nell'ente e della nullità della clausola negoziale (che il Tribunale ritiene non sussistere) (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGOIllegittimo il contributo del 2% sulla busta paga. Sentenza del Tar Calabria disdice la prassi Inpdap. Sì ai rimborsi dal 2011Tfr, trattenuta non dovuta.
Illegittima la trattenuta stipendiale operata ai dipendenti pubblici (2%) e versata all'Inpdap per il tfr, il trattamento di fine rapporto. È illegittima perché non prevista dall'articolo 2120 del codice civile, il quale non dispone alcuna compartecipazione contributiva dei lavoratori con i datori di lavoro per il diritto al tfr.

Lo stabilisce il TAR Calabria-Reggio Calabria nella sentenza 18.01.2012 n. 53, che condanna le pubbliche amministrazioni allo stop immediato del prelievo in busta paga nonché alla restituzione di quanto trattenuto a partire dall'01.01.2011. Soddisfazione è stata espressa da Giovanni Torluccio, segretario della Uil-Fpl che da tempo denunciava questa sorta di «finanziamento forzoso dello Stato a carico del lavoratore pubblico».
La vicenda trae origine dalla legge n. 122/2010 (conversione del dl n. 78/2010) la quale, all'articolo 12, comma 10, dispone che, a partire dalle anzianità maturate dall'01.01.2011, tutti i trattamenti di fine servizio comunque denominati vengano determinati secondo le regole del codice civile e in particolare dell'articolo 2120, cioè con le stesse regole già operanti per i lavoratori dipendenti del settore privato.
A seguito della novità l'Inpdap è intervenuto con circolare n. 17/2010 (si veda ItaliaOggi del 12.10.2010), dettando i criteri operativi con il placet del ministero del lavoro. In base a tali criteri, dall'01.01.2011 tutte le buonuscite (di tutti i dipendenti da amministrazioni individuate dall'Istat ai sensi della legge n. 196/2009) vengono calcolate in base alle regole del tfr, con la ripartizione in due quote: la prima relativa alle anzianità fino al 31.12.2010, secondo le vecchie regole (un dodicesimo dell'80% della retribuzioni utile); la seconda relativa alle anzianità dall'01.01.2011, con applicazione dell'aliquota del 6,91% alla retribuzione utile.
In quella sede, l'Inpdap ha precisato che la normativa ha mutato unicamente le regole di calcolo del tfr, non anche la «natura» dello stesso con la conseguenza di rimanere confermate le voci retributive utili, nonché «le modalità di finanziamento e il contributo alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel secondo l'attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro» (ciò che viene censurato dal Tar Calabria).
In pratica, anche dopo il cambio di disciplina del tfr (da pubblica a privata), le pa hanno continuato a praticare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione (ossia il 2% sul 100% della busta paga) (articolo ItaliaOggi dell'01.03.2012).

febbraio 2012

PUBBLICO IMPIEGO: M. Ferrari, Emergenza neve e attività lavorativa (tratto dalla newsletter di www.publika.it n. 47 - febbraio 2012).

PUBBLICO IMPIEGO: Gli atti di inquadramento sono autoritativi e impugnabili entro termini perentori.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 29.02.2012 n. 1174.
In tale sede i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che gli atti di inquadramento dei pubblici dipendenti hanno carattere provvedimentale sia quando implicano un apprezzamento delle mansioni svolte dall’interessato, sia quando si risolvono nel semplice confronto formale tra la precedente posizione e quella di nuova attribuzione, “trattandosi di atti autoritativi di inserimento del personale nell’organizzazione dei pubblici uffici, espressione del potere di supremazia speciale del datore di lavoro pubblico”.
Una volta riconfermata la natura di tali atti, ne consegue per il Collegio che essi devono essere tempestivamente impugnati, per gli effetti lesivi che da essi derivano sia sul piano giuridico che su quello economico, secondo lo schema tipico del giudizio impugnatorio. La posizione del dipendente, pertanto, non è quella di titolare di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo che egli è legittimato a far valere sollevando tempestivamente, nel rispetto dei termini decadenziali, contro l'atto autoritativo che gli attribuisce una posizione di status e retributiva inferiore a quella che ritiene spettargli. E’ esclusa, pertanto, la possibilità di un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione dei provvedimenti dell'Amministrazione,
atteso che l'azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo.
In particolare, il termine decadenziale va individuato nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione, la quale può eventualmente rilevare ai fini della proposizione di motivi aggiunti (tratto da www.diritto.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: L. Oliveri, Dirigenti locali: il cumulo degli stipendi è un illecito (link a www.leggioggi.it).

PUBBLICO IMPIEGOStatali, illegittima la trattenuta del 2% dopo il passaggio da buonuscita a Tfr.
Il Tar dà torto allo stato: vanno restituite ai dipendenti pubblici le somme accantonate dallo scorso anno.
Dal primo gennaio dello scorso anno lo Stato sta trattenendo illegittimamente il 2 per cento dello stipendio a circa due milioni di dipendenti pubblici.

Lo afferma il TAR Calabria-Reggio Calabria nella sentenza 18.01.2012 n. 53 con la quale ha condannato l’amministrazione a restituire le relative somme, con gli interessi, ai dipendenti che avevano presentato ricorso, aprendo così la strada ad azioni dello stesso tipo in tutta Italia. Ora è prevedibile che la presidenza del Consiglio faccia le sue contromosse, non solo in sede giudiziaria ma anche legislativa; il pronunciamento della magistratura segna però un importante punto a favore dei lavoratori in una vicenda iniziata con la manovra economica approvata dal governo nell’estate del 2010.
Quella legge (la 122) oltre a bloccare il rinnovo dei contratti e a congelare per tre anni le retribuzioni dei dipendenti pubblici, cambiava il meccanismo della liquidazione, trasformando la vecchia indennità di buonuscita in un trattamento di fine rapporto (Tfr) del tutto analogo a quello in vigore per i privati, secondo quanto previsto dal Codice civile. La differenza tra i due meccanismi è consistente. Per la buonuscita venivano accantonati contributi pari al 9,60 per cento sull’80 per cento della retribuzione; il 2,5 per cento (di fatto quindi il 2 sull’intero stipendio) era a carico del lavoratore. Con il Tfr invece l’accantonamento è del 6,91 sull’intera retribuzione, interamente a carico del datore di lavoro.
L’abolizione della vecchia disciplina, in generale più vantaggiosa rispetto al Tfr, avrebbe dovuto comportare la cancellazione della trattenuta del 2,5 per cento, che i dipendenti vedono sul cedolino dello stipendio alla voce «Opera di previdenza». Invece le cose sono andate diversamente. Le varie amministrazioni, confortate anche da una circolare dell’Inpdap, hanno continuato a regolarsi come prima, trattenendo ogni mese quella somma (in media 35-40 euro) dallo stipendio di circa due milioni di dipendenti pubblici, che avranno però al momento di lasciare il servizio una liquidazione meno favorevole. Per di più -come precisato dalla stessa Inpdap- nonostante il passaggio al Tfr, che per i privati si calcola su tutto lo stipendio, la base retributiva per la liquidazione dei dipendenti pubblici resterà l’80 per cento del totale: è un ulteriore elemento di disparità.
La novità non riguarda tutti gli statali: sono esclusi i lavoratori assunti dal 2001 in poi, che in base ad una riforma approvata all’epoca hanno già il Tfr e non la buonuscita. A loro la trattenuta non viene fatta, perché la retribuzione è stata ridotta in proporzione dal momento in cui sono stati assunti. Una situazione non ottimale ma comunque diversa da quella di chi -tutti gli altri dipendenti- si è visto cambiare le regole in corsa.
Contro questo stato di cose qualcuno ha deciso di scegliere la via giudiziaria: in particolare si sono rivolti al TAR Calabria-Reggio Calabria, alcuni magistrati amministrativi. Nel loro ricorso hanno messo in discussione la costituzionalità del nuovo assetto (anche per la disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati) chiedendo in particolare che fosse riconosciuta l’illegittimità -dal primo gennaio 2011- della trattenuta e di conseguenza l’obbligo per le amministrazioni di restituire gli importi con gli interessi. Il tribunale ha emesso una sentenza non definitiva, riservandosi di rimettere alla Corte le questioni di costituzionalità, ma riconoscendo la fondatezza delle specifiche richieste. Ora però le cause si stanno moltiplicando e il governo dovrà porsi il problema di cosa fare, al di là della resistenza giudiziaria.
È chiaro che la semplice rinuncia alla trattenuta avrebbe un costo difficilmente sostenibile per le finanze pubbliche, nell’ordine del miliardo di euro l’anno o anche di più. La soluzione potrebbe essere l’apertura di una trattativa. «La sentenza ci dà ragione -commenta Giovanni Torluccio, segretario generale della Uil-Fpl- è ora che lo Stato la smetta di operare un vero e proprio finanziamento forzoso a carico del lavoratore pubblico» (articolo Il Messaggero del 29.02.2012 - tratto da www.ecostampa.it).
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N.B.: lo stesso TAR Calabria-Reggio Calabria, con ordinanza 01.02.2012 n. 89, "...
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, comma 21, primo periodo, e comma 22, primo, secondo e terzo periodo, nonché art. 12, comma 7, del DL 31.05.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30.07.2010 n. 122 in relazione agli artt. 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111 e 113 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.".

PUBBLICO IMPIEGO«Statali, illegittime le trattenute sulle buste paga». Sentenza del Tar Calabria contro i tagli del 2%. Nel mirino la manovra Tremonti dell'estate 2010.
La strategia Il governo ora teme ricorsi in tutta Italia Allo studio un'ipotesi di trattativa.
Dal primo gennaio dello scorso anno lo Stato sta trattenendo illegittimamente il 2 per cento dello stipendio a circa due milioni di dipendenti pubblici.
Lo afferma il TAR Calabria-Reggio Calabria nella sentenza 18.01.2012 n. 53 con la quale ha condannato l'amministrazione a restituire le somme in questione ai dipendenti che avevano fatto ricorso, aprendo così la strada ad azioni dello stesso tipo in tutta Italia. Ora è prevedibile che la presidenza del Consiglio faccia le sue contromosse, non solo in sede giudiziaria ma anche legislativa; ma il pronunciamento della magistratura segna un importante punto a favore dei lavoratori in una vicenda iniziata con la manovra economica approvata dal governo nell'estate del 2010.
Quella legge (la 122) oltre a bloccare il rinnovo dei contratti e a congelare per tre anni le retribuzioni dei dipendenti pubblici, cambiava il meccanismo della liquidazione, trasformando la vecchia indennità di buonuscita in un trattamento di fine rapporto (Tfr) del tutto analogo a quello in vigore per i privati, secondo quanto previsto dal Codice civile. La differenza tra i due meccanismi è consistente. Perla buonuscita venivano accantonati contributi pari al 9,60 per cento sull'80 per cento della retribuzione; il 2,5 per cento (di fatto quindi i12 sull'intero stipendio) era a carico del lavoratore. Con il Tfr invece l'accantonamento è del 6,91 sull'intera retribuzione, interamente a carico del datore di lavoro.
L'abolizione della vecchia disciplina, in generale più vantaggiosa rispetto al Tfr, avrebbe dovuto comportare la cancellazione della trattenuta del 2,5 per cento, che i dipendenti vedono sul cedolino dello stipendio alla voce «Opera di previdenza». Invece le cose sono andate diversamente. Le varie amministrazioni, confortate anche da una circolare dell' Inpdap, hanno continuato a regolarsi come prima, trattenendo ogni mese quella somma (in media 35-40 euro) dallo stipendio di circa due milioni di dipendenti pubblici, che avranno però al momento di lasciare il servizio una liquidazione meno favorevole.
La novità non riguarda tutti: sono esclusi i lavoratori assunti dal 2001 in poi, che in base ad una riforma approvata all'epoca hanno già il Tfr e non la buonuscita. A loro la trattenuta non viene fatta, perché la retribuzione è stata ridotta in proporzione dal momento in cui sono stati assunti. Una situazione non ottimale, ma comunque diversa da quella di chi -tutti gli altri dipendenti- si è visto cambiare le regole in corsa.
Contro questo stato di cose qualcuno ha deciso di scegliere la via giudiziaria: in particolare si sono rivolti al TAR Calabria-Reggio Calabria, alcuni magistrati amministrativi. Nel loro ricorso hanno messo in discussione la costituzionalità del nuovo assetto (anche perla disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati) chiedendo in particolare che fosse riconosciuta l'illegittimità -dal primo gennaio 2011- della trattenuta e di conseguenza l'obbligo per le amministrazioni di restituire gli importi con gli interessi. Il tribunale ha emesso una sentenza non definitiva, riservandosi di rimettere alla Corte le questioni di costituzionalità, ma riconoscendo la fondatezza delle specifiche richieste. Ora però le cause si stanno moltiplicando e il governo dovrà porsi il problema di cosa fare, al di là della resistenza giudiziaria.
È chiaro che la semplice rinuncia alla trattenuta avrebbe un costo difficilmente sostenibile per le finanze pubbliche, nell'ordine del miliardo di euro l'anno o anche di più. la soluzione potrebbe essere l'apertura di una trattativa. «La sentenza ci dà ragione -commenta Giovanni Torluccio, segretario generale della Uil-Fpl- è ora che lo Stato la smetta di operare un vero e proprio finanziamento forzoso a carico del lavoratore pubblico» (articolo Il Mattino del 29.02.2012 - tratto da www.corteconti.it).
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N.B.: lo stesso TAR Calabria-Reggio Calabria, con ordinanza 01.02.2012 n. 89, "...
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, comma 21, primo periodo, e comma 22, primo, secondo e terzo periodo, nonché art. 12, comma 7, del DL 31.05.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30.07.2010 n. 122 in relazione agli artt. 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111 e 113 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.".

PUBBLICO IMPIEGOConcorsi e corsi-concorsi per passaggio di aree, massima discrezionalità della P.A. sul numero di posti messi a bando.
Per principio generale ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di concorsi, la determinazione numerica della disponibilità dei posti da ricoprire costituisce profilo organizzativo ampiamente discrezionale (v. fra le altre, TAR Calabria, RC n. 273/1989 e TAR Lazio,RM II, 1409/1984 ) e ciò vale anche per quelle procedure che, dopo una iniziale fase di accertamento di idoneità, vedono una successiva fase di formazione che precede la selezione finale (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.02.2012 n. 1129 
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PUBBLICO IMPIEGOAvvocato e dipendente Pa part-time. Sull'incompatibilità decide la Consulta.
Non è detto che l'attività professionale di un avvocato sia incompatibile con quella di dipendente pubblico part-time.
A porre il dubbio è stata la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 2929/2012, ha ritenuto opportuno attendere «la decisione della Corte costituzionale sul prospettato dubbio di legittimità costituzionale» relativo alla legge 339/2003.
In attesa che la Corte costituzionale si pronunci, la Cassazione ha deciso di sospendere l'efficacia della decisione del Consiglio nazionale forense che aveva cancellato dall'albo degli avvocati un professionista che aveva iniziato a lavorare come dipendente pubblico part-time. Secondo il Cnf, la legge 339/2003 ha sancito l'incompatibilità anche reatroattiva.
La Cassazione, invece, ha dichiarato «non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 339 del 2003, articoli 1 e 2, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito dall'articolo 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50% del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati».
Sempre in materia di avvocati, la Cassazione (sentenza 2924/2012) ha respinto il ricorso di un legale che aveva proposto reclamo contro i risultati delle elezioni del Consiglio dell'Ordine svoltesi senza che ne fosse data notizia sul sito dell'Ordine nazionale.
Secondo il Cnf, la mancata pubblicazione «costituiva una mera irregolarità inidonea a inficiare il risultato elettorale». L'avviso delle elezioni, infatti, era stato pubblicato sui giornali locali e affisso nelle aule degli uffici giudiziari del circondario. In più, l'avviso di convocazione era stato inviato anche per posta elettronica agli iscritti. Alle elezioni, in effetti, era stato raggiunto il quorum. La Cassazione, quindi, ha respinto la richiesta di annullamento delle elezioni.
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I principi
01 | ORDINANZA 2929/2012
Secondo la Corte di cassazione è opportuno attendere la decisione della Corte costituzionale sul dubbio di legittimità costituzionale relativo alle legge 339/2003, che ha stabilito l'incompatibilità, anche retroattiva, tra la professione di avvocato e il lavoro di dipendente pubblico.
In attesa che la Corte costituzionale si pronunci, la Cassazione ha deciso per l'accoglimento dell'istanza del ricorrente di sospendere l'efficacia della decisione del Consiglio nazionale forense, che lo aveva cancellato dall'albo.
02 | SENTENZA 2924/2012
Non sono nulle le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che non sono state pubblicizzate sul sito internet dell'Ordine nazionale. La Cassazione ha respinto il ricorso di un iscritto, che lamentava la mancanza di un annuncio sul web.
Secondo il Cnf, tale irregolarità è «inidonea» a inficiare il risultato delle elezioni, posto che queste erano state pubblicizzate sui quotidiani locali e attraverso l'affissione di avvisi in Tribunale. Per di più, alle elezioni contestate era stato raggiunto il quorum (articolo Il Sole 24 Ore del 28.02.2012).

PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Benefici per il personale dipendente dell’Istituto impegnato nell’assistenza di un soggetto affetto da grave disabilità. Art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26.03.2001, n. 151 - congedo straordinario retribuito. Art. 4, comma 2, della legge 08.03.2000, n. 53 – congedo (INPS, circolare 28.02.2012 n. 28 - link a www.inps.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Comando e art. 9, comma 28, D.L. 78/2010.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Liguria, con il parere 27.02.2012 n. 7, si allinea alla posizione espressa dalla sezione di controllo per la Toscana (deliberazione n. 6/2012/PAR) e ritiene che le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono essere formalmente annoverate tra le forme di lavoro flessibile il cui utilizzo è limitato dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. Aggiunge però le seguenti considerazioni:
- "Sebbene, come anche affermato dall'Ente, l'istituto del comando non sia da inquadrarsi tra le tipologie di assunzione di personale, non possono non essere considerati gli effetti derivanti dallo stesso in termini di mantenimento del principio di neutralità finanziaria";
- "... in applicazione del principio di neutralità finanziaria ...., nella diversa fattispecie ora all'esame, quale è quella del limite di assunzione del personale a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando può essere esclusa dall'ambito applicativo di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 a condizione che la medesima spesa sia figurativamente mantenuta dall'Ente cedente ai soli fini dell'applicazione della norma richiamata" (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGOPart-time. L'estensione non può eludere i tetti alle assunzioni. La spesa frena l'orario ampliato.
I dubbi sulle possibilità di assunzione degli enti locali si spostano sul part-time. Diverse pronunce contrastanti della Corte dei conti stanno portando alla ribalta la questione su quando la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno vada considerata come nuova assunzione, con effetti sul turn-over.
Gli enti soggetti a Patto possono assumere nel limite del 20% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente, gli altri nel limite delle cessazioni dell'ultimo esercizio. Il rapporto a tempo parziale si può attivare direttamente o trasformando un contratto a tempo pieno, quando possibile.
Se l'assunzione in origine è a tempo parziale la questione si fa più complicata. In questo contesto si applica infatti interamente l'articolo 3, comma 101, della Finanziaria 2008, dove si prevede che per il personale assunto con contratto a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti in materia di assunzioni.
La situazione si infittisce però di fronte ad un'altra domanda: anche l'aumento delle ore del rapporto di lavoro instaurato a part-time, senza giungere alle 36 contrattuali, costituisce nuova assunzione? I magistrati contabili sono divisi.
Nel parere 13.02.2012 n. 8 della Corte dei conti Emilia Romagna si ritiene che esuli dall'applicazione dell'articolo 3, comma 101, e quindi non possa essere considerato nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto a tempo parziale purché non si determini una trasformazione a tempo pieno. Tesi confermata anche dai magistrati contabili del Piemonte (delibera 57/2011), della Toscana (delibera n. 198/2011) e Campania (delibera 496/2011).
Di avviso contrario la Corte dei conti della Lombardia. Nella deliberazione 226/2011 viene affermato che l'aumento delle ore è assimilabile a una nuova assunzione poiché il dipendente era stato assunto a tempo parziale.
Questa impostazione è in linea con la nota 46078/2010 redatta dalla Funzione Pubblica d'intesa con la Ragioneria Generale, dove si afferma che sono subordinati ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part-time concernenti il personale che è stato assunto con questa tipologia di contratto.
Quest'ultima analisi sembra quella più coerente e vicina al contesto normativo attuale. Operando diversamente, si rischierebbe di eludere i vincoli del turn over. Al momento dell'espletamento di un concorso va infatti verificato il rispetto dei vincoli assunzionali. Se un'amministrazione ha una spesa di cessazioni che può permettere di assumere solo con un rapporto a tempo parziale, una successiva estensione di orario andrebbe oltre il limite.
Non vi sono invece dubbi sul fatto che qualsiasi estensione di orario costituisce incremento di spesa e va quindi disposta nel rispetto dei tetti alle uscite (articolo Il Sole 24 Ore del 27.02.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOPensione ridotta per lo statale part-time. Il taglio corrisponde alla quota di lavoro effettuata.
Nell'ipotesi in cui i dipendenti pubblici abbiano trasformato il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con prestazione effettiva dell'attività lavorativa in misura superiore al 50% del tempo pieno (e dunque con riduzione dell'orario di lavoro in misura percentuale inferiore al 50%), la pensione di anzianità liquidata dovrà essere decurtata in misura inversamente proporzionale alla prescelta percentuale di riduzione dell'orario di lavoro. In particolare, dovrà essere decurtata in misura esattamente corrispondente alla percentuale di lavoro effettivamente prestato, anche se ne derivi una decurtazione del trattamento pensionistico superiore al 50 per cento.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 30662/2011, in seguito a ricorso proposto dall'Inps di cui è stata data notizia con messaggio 3202/2012.
Con altre sentenze, 25800 e 27041/2011, illustrate con messaggio 3203/2012, si informa che la Suprema corte ha stabilito che sono di carattere speciale le norme nei commi 185 e 187 dell'articolo 1 della legge 662/1996 e nel Dm 331/1997, che danno la possibilità nel pubblico impiego di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale con contestuale percezione della pensione di anzianità al 60° anno di età. Tali norme permettono ai dipendenti pubblici, in deroga al regime generale di non cumulabilità, di cumulare parzialmente la pensione di anzianità e il reddito da lavoro dipendente.
Dalla natura speciale, eccezionale e derogatoria di dette norme rispetto al regime generale vigente all'epoca della loro emanazione discende la loro non derogabilità ad opera delle successive disposizioni di carattere generale, introdotte dall'art. 72 della legge 388/2000 e dall'art. 44 della legge 289/2002 (articolo Il Sole 24 Ore del 24.02.2012).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Se ha dei sospetti il datore può controllare le vecchie e-mail.
Il controllo della posta elettronica e degli accessi ad internet da parte del datore di lavoro per verificare la corretta esecuzione della prestazione è vietato. Non lo è più, però, quando avviene ex post. In seconda battuta, dunque, l’azienda a seguito dell’emersione di elementi di fatto “tali da raccomandare l’avvio di una indagine retrospettiva” può accedere alla corrispondenza telematica del dipendente. E se ravvede delle violazioni gravi licenziarlo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza 23.02.2012 n. 2722, respingendo il ricorso di un alto funzionario di banca e confermando le sentenze di primo e secondo grado.
Il dipendente aveva divulgato informazioni protette
Nel 2004 un quadro direttivo della Banca Bipop-Carire s.p.a, addetto all’ufficio Advisory center, era stato licenziato “per giusta causa” per aver divulgato attraverso l’invio di e-mail a soggetti esterni all’azienda notizie riservate riguardanti un cliente dell’Istituto e per aver posto in essere, grazie a queste notizie, “operazioni finanziarie da cui aveva tratto un vantaggio personale”.
La Corte di appello aveva confermato la sentenza ravvisando una serie di violazioni: l’obbligo di segretezza e correttezza (previsti dall’articolo 2104 del codice civile), il regolamento interno e il codice deontologico. Nel complesso, il dipendente aveva tenuto un comportamento “particolarmente lesivo dell’elemento fiduciario” sfruttando la propria posizione in azienda.
Il controllo non riguardava lo svolgimento della prestazione
Contro questa sentenza il bancario è ricorso in Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che il datore di lavoro avrebbe violato le garanzie dello Statuto dei lavoratori sui limiti nei controlli a distanza dei dipendenti. Per la Suprema corte, però, il caso è diverso
da quello tutelato dall’articolo 4 dello Statuto. Infatti, l’attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali da parte della banca “prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione”, essendo, invece, “diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati)”.
Un controllo al passato dunque che non verteva sull’ “esatto adempimento delle obbligazioni” discendenti dal rapporto di lavoro, bensì “destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell’istituto presso terzi” (tratto da e link a www.diritto24.ilsole24ore.com).

PUBBLICO IMPIEGOConcorso pubblico: bastano annotazioni scritte nel palmo della mano per l'esclusione dal concorso.
La circostanza di non aver concretamente copiato non è sufficiente ad evitare l'esclusione dal concorso pubblico. Invero, come rilevato dal Consiglio di Stato, il d.P.R. n. 487 del 1994 -“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”- all'art. 13 riconnette l’esclusione dalla prova concorsuale non già ad un’effettiva e conclamata copiatura, ma al semplice fatto della violazione al divieto di portare con sé “appunti manoscritti” di qualsiasi genere, indipendentemente dall’uso che poi in concreto se ne faccia.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato rileva come la motivazione dell’esclusione è agevolmente evincibile dal combinato disposto del verbale della prova d’esame, nel quale si dà atto puramente e semplicemente della disposta estromissione dell’odierno appellato dalla prova, e della specifica “dichiarazione di comunicazione di esclusione” sottoscritta dallo stesso candidato, nella quale si precisa che egli è stato scoperto da tre Ufficiali (uno dei quali componente della Commissione giudicatrice e gli altri due addetti alle funzioni di sorveglianza) mentre era intento a consultare “annotazioni” scritte sul palmo della sua mano (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 23.02.2012 n. 980 
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PUBBLICO IMPIEGOAccertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego di fatto ai fini del riconoscimento delle differenze retributive, dell'indennità di fine rapporto e delle altre prestazioni contributive e previdenziali.
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha evidenziato che:
1) in linea di principio, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, e le modalità della prestazione, la continuità, l'orario lavorativo predeterminato sono elementi astrattamente compatibili con diverse forme contrattuali e, perciò, non decisivi. Pertanto in sede di legittimità l’inclusione del rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale dipende dalla qualificazione degli elementi rilevanti nei singoli casi (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 08.02.2010, n. 2728);
2) il contratto d'opera ex art. 2222 c.c. si caratterizza per il fatto che l'esecuzione dell'attività commissionata avviene mediante il prevalente lavoro del prestatore (arg. ex Cassazione civile, sez. II, 21.05.2010, n. 12519);
3) quando la prestazione in contestazione sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare particolarmente significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 19.04.2010, n. 9252).
Se le norme in materia di assunzione del personale pubblico escludono che il rapporto di pubblico impiego possa essersi costituito di fatto, la sussistenza dei ricordati indici sintomatici non solo devono essere comprovati per il riconoscimento delle differenze retributive, dell'indennità di fine rapporto e delle altre prestazioni contributive e previdenziali ex art. 2126 c.c. (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 10.11.2008, n. 5582; A.P. 05.03.1992, n. 5), ma devono comporre un quadro coerente dello svolgimento di fatto di un rapporto impiegatizio (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 23.02.2012 n. 975 
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PUBBLICO IMPIEGOIl provvedimento di rettifica della graduatoria finale di un concorso pubblico deve essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241 del 1990, nei confronti dei concorrenti che si sono utilmente collocati nella graduatoria stessa e che, in caso di positiva conclusione del procedimento di autotutela attivato dall'Amministrazione, verrebbero a subire un pregiudizio nel proprio interesse differenziato e qualificato coincidente con il mantenimento del risultato della selezione.
Più in generale l’omessa comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione comporta l’illegittimità del provvedimento da essa adottato a conclusione dello stesso.

In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il provvedimento di rettifica della graduatoria finale di un concorso pubblico deve essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241 del 1990, nei confronti dei concorrenti che si sono utilmente collocati nella graduatoria stessa e che, in caso di positiva conclusione del procedimento di autotutela attivato dall'Amministrazione, verrebbero a subire un pregiudizio nel proprio interesse differenziato e qualificato coincidente con il mantenimento del risultato della selezione (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II, 13.12.2010, n. 36323).
Più in generale l’omessa comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione comporta l’illegittimità del provvedimento da essa adottato a conclusione dello stesso (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 22.03.2011 n. 1755) (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 23.02.2012 n. 168 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOIn presenza di una dichiarazione dell'interessato in cui il documento è descritto e dichiarato come allegato, i principi di correttezza e buona fede impongono all'Ente di richiedere all'interessato l'integrazione della documentazione o comunque di far constare l'inesistenza (o lo smarrimento) del documento, consentendo una nuova produzione documentale.
In tema di procedure concorsuali, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che, in presenza di una dichiarazione dell'interessato in cui il documento è descritto e dichiarato come allegato, i principi di correttezza e buona fede impongono all'Ente di richiedere all'interessato l'integrazione della documentazione o comunque di far constare l'inesistenza (o lo smarrimento) del documento, consentendo una nuova produzione documentale (cfr. TAR Sicilia Catania, sez. III, 21.07.2003, n. 1178).
In altri termini la comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente partecipazione da parte della ricorrente avrebbe potuto dare un utile contributo all’attività dell’Amministrazione, consentendo una concreta ponderazione degli interessi in gioco (cfr. Consiglio di Stato sez. V 21.04.2006, n. 2254) (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 23.02.2012 n. 167 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOSulla concessione o meno del congedo previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lg.vo n. 151/2001, per l’assistenza di familiare convivente con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Il ricorrente afferma di aver diritto alla concessione del congedo previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lg.vo n. 151/2001, per l’assistenza di familiare convivente con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
L’amministrazione nega la concessione del richiesto congedo e afferma nell’impugnato provvedimento di diniego che “la L. 04/11/2010 n. 183, innovando la disciplina dei permessi per l’assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità, non ha inciso sul requisito della convivenza, intesa come dimora abituale e non come mera convivenza anagrafica, quale presupposto necessario alla concessione del congedo richiesto”.
Infatti il familiare (padre) con riguardo all’assistenza del quale il ricorrente richiede il beneficio è residente a Taranto, mentre Egli presta servizio presso il Commissariato di Siderno (RC), sicché la loro effettiva coabitazione è, all’evidenza, impossibile e comunque non è affermata neppure da parte attrice.
Il ricorrente contesta la decisione assunta dall’amministrazione, sostenendo che il requisito della convivenza non sarebbe più richiesto a seguito della legge n. 183/2010 e che, comunque, esso dovrebbe intendersi in senso anagrafico, cioè quale dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., non quale coabitazione.
Tali censure non possono condividersi.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il requisito della convivenza è ancora richiesto dal testo dell’art. 42, comma 5, del D.Lg.vo n. 151/2001 vigente (a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3 del D.Lg.vo n. 115/2003, dall’art. 3, comma 106, del D.Lg.vo n. 350/2003 e dall’art. 1, comma 1266, della legge n. 296/2006) al momento dell’adozione del provvedimento impugnato (e per verità anche da quello successivamente introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lg.vo n. 119/2011).
Ciò si evince immediatamente dalla lettura del primo periodo di detta disposizione, secondo il quale: “La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 1, del presente testo unico e all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 05.02.1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 08.03.2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.”.
Né, ad avviso del collegio, il requisito della convivenza può essere inteso, ai fini della concessione del beneficio in questione, in senso meramente “anagrafico”, implicando invece di necessità la effettiva coabitazione con il familiare da assistere (v. TAR Sicilia, I, 27.06.2011, n. 1213).
D’altronde, la “residenza” è un concetto di fatto ed indica il luogo di abituale dimora (art. 43, comma 2, cod. civ.). La circostanza che esistano registri della popolazione residente, tenuti dai comuni, nonché sussista l’obbligo di comunicare i mutamenti della residenza, non modifica il dato focale del concetto di residenza, quale descrizione di uno stato di fatto. Da ciò deriva la conseguenza che l’esistenza di un certificato anagrafico che riporta una comune residenza del ricorrente e del padre handicappato non può essere risolutiva per affermare la loro “convivenza” effettiva, quando, come si verifica nella specie, essa non sussiste (circostanza non in contestazione) (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 23.02.2012 n. 158 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Interpretazione dell’art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296. Effetto prenotativo.
L’art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296, va interpretato nel senso che, qualora siano programmate nuove assunzioni in un determinato esercizio con avvio delle relative procedure, appare coerente consentire all’ente di portarne a conclusione l’iter anche se le assunzioni dovessero essere concretamente effettuate nell’esercizio successivo.
Ciò, naturalmente, a condizione che lo slittamento sia dovuto a cause non imputabili all’ente stesso. In tal senso, la programmazione di nuove assunzioni con avvio delle relative procedure de termina un “effetto prenotativo” nello stesso anno sulle relative somme ai soli fini del disposto di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296, senza che ciò comporti una prenotazione di impegno in senso contabile.
Ne consegue che quando e se nell’anno successivo le assunzioni verranno concretamente effettuate con impegno delle relative spese, si dovrà tener conto, ai fini del raffronto con le spese dell’anno precedente ai sensi del predetto comma 557, delle spese che seppur non impegnate risultano “prenotate” nel precedente esercizio (Corte dei Conti, Sez. controllo Basilicata, deliberazione 23.02.2012 n. 2).

PUBBLICO IMPIEGOIl dipendente pubblico per ottenere il pagamento dell'indennità di buonuscita deve fare causa all'Inpdap e non all'Amministrazione di appartenenza.
Per consolidata giurisprudenza l'Amministrazione di appartenenza non ha legittimazione passiva nel ricorso proposto da un pubblico dipendente nei confronti dell'Inpdap per il pagamento dell'indennità di buonuscita e i suoi accessori, non rivestendo alcun ruolo con rilevanza esterna nel relativo procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 06.09.2010, n. 6465; v. anche Sez. VI, 31.01.2006, n. 329 e 21.06.2007, n. 3365 nonché TAR Veneto, Sez. III, 12.05.2008, n. 1290 e TAR Em-Rom, Sez. I, 31.05.2004, n. 932).
Ciò alla stregua del convincimento per cui l’Inpadp, che, a norma dell’art. 4, d.lg. n. 479 del 1994, è succeduto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS) nella totalità dei relativi rapporti giuridici, deve ritenersi l’unico soggetto legittimato passivo nei giudizi promossi, come nel caso in esame, in materia di indennità di buonuscita (TAR Campania, Na, Sez. I, 19.12.2007, n. 16433).
Questa Sezione, inoltre, ha già proprio evidenziato che nei giudizi proposti da pubblici dipendenti aventi per oggetto l'indennità di buonuscita l'unico soggetto legittimato passivo è l'Inpdap, trattandosi del soggetto tenuto, ai sensi dell'art. 25 T.U. 29.12.1973 n. 1032, alla liquidazione dell'indennità e al pagamento della somma, e non anche l'Amministrazione di appartenenza, che non riveste alcun ruolo con rilevanza esterna nel relativo procedimento (TAR Lazio, Sez. III, 06.12.2006, n. 13916) (TAR Lazio-Roma, Sez. III, sentenza 20.02.2012 n. 1695 
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Reati contro l’amministrazione. Danno all’immagine pubblica.
...
Il Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ha promosso azione di responsabilità nei confronti del sig. C.M.P., all’epoca dei fatti Presidente della Commissione Sviluppo e Territorio del Comune di Milano, per un danno recato all’immagine del Comune medesimo.
In sintesi, l’attore espone che il convenuto è stato arrestato in flagranza di reato, in data 11.02.2010, per avere indotto un imprenditore, il sig. M.B., a consegnargli la complessiva somma di € 10.000/00 (suddivisa in due tranches da €. 5.000/00 ciascuna) per favorirlo nell’ambito di una concessione edilizia da costui a suo tempo richiesta.
...
e la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna C.M.P. al pagamento, in favore in favore del Comune di Milano, della somma di euro 45.000,00 (diconsi euro quarantacinquemila e zero centesimi), oltre interessi legali, da calcolare secondo le modalità indicate in parte motiva.
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La giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa si esercita nei confronti di soggetti legati alla pubblica amministrazione da una relazione funzionale, il cd. rapporto di servizio; pertanto, per rapporto di servizio si intende la relazione con la pubblica amministrazione, caratterizzata per il tratto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece un'attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investitura, provvedimento, convenzione o contratto.
Nell’alveo della giurisdizione contabile è irragionevole ritenere che il danno all’immagine sia perseguibile nei confronti dei soli dipendenti pubblici, perché non sussiste alcuna valida motivazione che giustifichi tale discrimine, con particolare riferimento alla circostanza che il danno all’immagine dell’amministrazione è maggiore quando segue al comportamento illecito di un suo amministratore, perché in tal caso nell’opinione pubblica tende a essere più intensa l’identificazione tra soggetto agente e amministrazione da esso rappresentata.
Ai fini del ristoro del danno all’immagine pubblica il reato di concussione è uno dei reati contro la P.A. più gravi che un pubblico ufficiale possa commettere, perché oltre a sfruttare illecitamente le funzioni pubbliche svolte, il reo esercita una costrizione, più o meno intensa, sul soggetto passivo, che finisce per essere posto in una condizione di sudditanza, alterando in modo profondo il rapporto che, in un paese civile, deve intercorrere tra la pubblica amministrazione e il cittadino.
Sussiste il pregiudizio all’immagine della pubblica amministrazione quando un reato contro la stessa è commesso da chi svolge un ruolo apicale nell’ambito dell’apparato amministrativo, poiché è più facile che si diffonda all’esterno la convinzione che le pratiche illecite siano ampiamente estese nell’amministrazione con la conseguente preoccupante lesione del prestigio dell’amministrazione medesima che vede compromessi interessi di assoluto rilievo costituzionale, compendiati nell’imparzialità e nel buon andamento dell’azione amministrativa (massima tratta da www.regione.piemonte.it - Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, sentenza 20.02.2012 n. 96 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Contratti. Limitazioni su più livelli al lavoro flessibile.
Le limitazioni al lavoro flessibile sono la spina nel fianco della gestione del personale degli enti locali per il 2012. La legge di stabilità ha incluso Comuni e Province tra le amministrazioni che possono avvalersi di contratti a tempo determinato, con convenzioni e contratti "co.co.co." nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009.
L'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 ha altresì previsto che la stessa percentuale si applichi anche ai contratti di formazione e lavoro, di somministrazione, ai tirocini formativi e al lavoro accessorio. Così il legislatore ha spazzato via i dubbi sollevati con la delibera 46/2011 dalla Corte dei conti (Sezioni riunite).
La questione principale risiede piuttosto nel fatto che negli enti locali esistono forme lavorative che non sempre si riescono a incasellare tra i contratti di lavoro previsti all'articolo 36 del Dlgs 165/2001. Gli operatori, quindi, hanno sottoposto alcune questioni alle Sezioni regionali della Corte dei conti, consentendo di farsi un'idea più precisa, anche se i pareri discordanti non mancano.
Il Dlgs 267/2000 prevede due tipologie lavorative tipiche per le amministrazioni locali. L'articolo 90 disciplina le assunzioni a tempo determinato in staff degli organi politici, ma senza prevedere limitazioni. Non a caso i magistrati contabili della Campania e delle Marche hanno ritenuto che tali assunzioni rientrino nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009. La stessa sorte sembrano avere gli incarichi a contratto sia in dotazione che in extra-dotazione organica di cui all'articolo 110. Per le due tipologie si trovano vincoli ben precisi, ma per la Corte dei conti della Toscana (deliberazione 6/2012) anche tali incarichi sono inclusi nel campo di applicazione dell'articolo 9, comma 28.
Vi è poi la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per le assunzioni stagionali di forze di polizia locale, finanziate con i proventi del Codice della strada. Anche tali forme, che non rientrano tra le spese di personale, vanno tagliate del 50% della spesa del 2009? Ecco due pareri contrastanti: la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione 21/2012) precisa che gli enti dovranno programmare il piano delle assunzioni con le forme di lavoro flessibile anche con riferimento alle assunzioni stagionali, mentre i magistrati della Toscana (deliberazione 10/2012) ritengono tali assunzioni escluse dal campo di applicazione del l'articolo 9, comma 28.
Va pure chiarito che cosa il legislatore intenda per «convenzioni». Potrebbero infatti rientrare nel campo di applicazione della norma l'utilizzo di personale di altre amministrazioni ex articolo 14 del Ccnl 2004. Anche se non ci sono interpretazioni specifiche sull'argomento, la Corte dei conti della Campania (deliberazione 497/2011) ha fatto rientrare nel limite del 50% le situazioni di comando in entrata, tipologia analoga alle convenzioni di cui sopra.
Inoltre, a sorpresa, i giudici toscani hanno escluso dal limite le prestazioni di cui al comma 557 della finanziaria 2005, che concede, ma solo a Comuni sotto i 5mila abitanti e Unioni, di avvalersi di attività lavorativa dei dipendenti di altre amministrazioni. Due pareri in contrasto anche sugli enti che non hanno sostenuto spese per lavoro flessibile nel 2009 o nel triennio 2007/2009. Per i giudici della Lombardia (deliberazione 29/2012) sono consentite le assunzioni determinate da un'assoluta necessità di far fronte a un servizio essenziale: la spesa sarà il parametro finanziario per gli anni successivi. La scelta non è condivisa dalla Corte dei conti della Toscana (deliberazione 14/2009) (articolo Il Sole 24 Ore del 20.02.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: L'ostacolo. Obbligo di concorso. No all'ingresso in Comune degli assunti dalle società.
La reinternalizzazione non salva i dipendenti assunti direttamente dalla società.
La costituzione di aziende in house da parte degli enti locali ha comportato, nel corso degli anni, l'instaurazione di numerosi contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Trattandosi di datori di lavoro privati, le assunzioni non erano soggette a formalità particolari, rimanendo, quindi, fuori da qualsiasi vincolo e, soprattutto, dal concorso pubblico. Qualora si decidesse di riprendersi il servizio, si pone il problema dei dipendenti della società che dovrebbero transitare nella dotazione del Comune.
Non si può negare che, secondo l'articolo 31 del Dlgs 165/2001, che richiama la normativa civilistica (nello specifico, l'articolo 2112 del Codice civile), in caso di trasferimento d'azienda è prevista una specifica tutela per i dipendenti in servizio.
La Corte dei conti a sezioni riunite, interpellata sul tema, con la delibera 03.02.2012 n. 4 ha ritenuto che il vincolo costituzionale dell'accesso alle dipendenze della pubblica amministrazione non possa prescindere dal concorso pubblico (articolo 97 della Costituzione). Nello specifico, il tema risultava più complesso, in quanto la società aveva posto in essere una selezione, riservata, però, ai lavoratori socialmente utili in applicazione di una legge regionale specifica. Tutto inutile, in quanto il concorso non era aperto al pubblico, ma limitato a questi lavoratori.
Varie sono le fattispecie che possono interessare il personale dell'azienda partecipata, oggetto di reinternalizzazione. Un primo gruppo è rappresentato dagli ex dipendenti dell'ente locale, che sono transitati dal Comune alla società per effetto del trasferimento dei servizi. Questa tipologia di lavoratori ha comunque sostenuto un concorso pubblico per accedere ai ruoli dell'amministrazione comunale. Sono i soggetti che rischiano meno, in quanto l'ostacolo concorso sembra superato. La seconda categoria è composta dai dipendenti assunti direttamente dalla società partecipata, senza alcuna procedura ad evidenza pubblica. Questi non hanno nessun appiglio a cui attaccarsi per salvare la loro posizione.
Sono, quindi, i soggetti maggiormente a rischio. Per loro non resta che la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Ma il giudice del lavoro sarà dello stesso parere? Infine, la categoria di mezzo: i dipendenti che sono stati assunti direttamente dalle aziende partecipate, avendo, però, superato una selezione che rispetti i principi dell'articolo 35 del Dlgs 165/2011. Quale sarà il loro destino? Nel parere della Corte dei conti non risulta chiaro e, di conseguenza, è vivamente consigliato un comportamento molto prudente: considerarli dipendenti pubblici appare rischioso.
La conclusione può essere una sola: i vincoli in materia di riduzione progressiva della spesa di personale, i problemi sul patto di stabilità, il vincolo sul rapporto fra spesa di personale e spesa corrente, i nuovi ingressi sottoposti al 20% e, non ultima, la sorte dei dipendenti assunti dalla società rendono praticamente impossibile la reinternalizzazione.
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Tre figure
01 | EX DIPENDENTI
Gli ex dipendenti dell'ente locale, transitati dal Comune alla società partecipata per effetto del trasferimento dei servizi, che hanno comunque sostenuto un concorso pubblico per accedere ai ruoli dell'amministrazione comunale
02 | «SELEZIONATI»
I dipendenti che sono stati assunti direttamente dalle aziende partecipate, avendo, però, superato una selezione che è stata nel rispetto dei principi dell'articolo 35 del Dlgs 165/2011
03 | NON «SELEZIONATI»
I dipendenti assunti direttamente dalla società partecipata, senza alcuna procedura ad evidenza pubblica (articolo Il Sole 24 Ore del 20.02.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOLa legittimità del provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita va valutata in base alla normativa vigente al momento della sua emanazione.
Il provvedimento con cui la pubblica amministrazione dispone il collocamento a riposo di un proprio dipendente è atto conclusivo del rapporto di impiego, attinente allo status ed alla stessa qualità di dipendente del soggetto interessato, con natura autoritativa dell’atto non dissimile da quella dell’inquadramento; la legittimità di tale provvedimento e di quelli strettamente consequenziali (come la liquidazione dell’indennità di buonuscita) deve quindi essere valutata in base alla normativa vigente alla data della relativa emanazione, senza che disposizioni legislative, successivamente intervenute, possano incidere sul trattamento già definito (con ogni questione di esatta quantificazione o riliquidazione della pensione rimessa alla giurisdizione della Corte dei Conti, fatte salve pretese strettamente connesse al rapporto di impiego intercorso o riferite all’indennità di buonuscita, in ogni caso con applicazione del noto principio “tempus regit actum”: cfr. Cons. St., sez. VI, 18.12.2007, n. 6514).
Qualsiasi nuova normativa, pertanto, deve considerarsi normalmente applicabile solo ai trattamenti, anche a carattere continuativo, da definire dopo la relativa entrata in vigore, a meno di dichiarato effetto retroattivo della normativa stessa, dovendo trovare applicazione l’art. 11, comma 1, disp. prelim. al codice civile, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire (cfr. anche, per il principio Cons. St., sez. VI, 22.10.2002, n. 5794, 29.07.2004, n. 5354 e 5339, 29.09.2010, n. 7187, 02.03.2011, n. 1303, 29.03.2011, n. 1900; Cass. civ., sez. III, 24.03.2010,n. 7119) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 17.02.2012 n. 849 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOSe la traccia è errata candidato subito all'orale.
Se la traccia del concorso verte su argomenti non compresi nel programma esplicitato nel bando, il concorso è da rifare. E nel frattempo, il candidato bocciato allo scritto sulla base della traccia errata, va ammesso alle prove orali.
È quanto si evince dalla sentenza 08.02.2012 n. 54 del TAR Basilicata.
La questione riguardava un concorso promosso da un ente a partecipazione interamente pubblica, la Società energetica lucana, che aveva indetto un concorso per il reclutamento di un ingegnere.
Alla selezione si erano presentati solo dieci aspiranti, tra cui il ricorrente, che però non aveva superato le prove scritte. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale e l'ammissione con riserva alle prove orali del ricorrente in via d'urgenza. Già in sede cautelare, infatti, il collegio aveva ritenuto che la non ammissione del ricorrente alle prove orali fosse immotivata (ordinanza sospensiva 251/2010).
E adesso il Tar, in sede di giudizio di ottemperanza, ha spiegato il perché. Secondo i giudici amministrativi, ferma la discrezionalità tecnica della commissione d'esame, nel caso di specie l'illegittimità rilevava fin dall'origine. La traccia, infatti, non era conforme al programma indicato nel bando, perché verteva su argomenti non compresi in tale programma. Di qui la conferma dell'ammissione alle prove scritte.
Quanto agli effetti della sentenza, il collegio ha spiegato che essi non vanno oltre l'ammissione alle prove. E ciò vale anche se il candidato ammesso con riserva abbia superato le prove. L'assunzione vera e propria, infatti, potrà avvenire solo dopo che la sentenza sarà passata in giudicato. Perché alle sentenze del giudice amministrativo si applica l'articolo 366 del codice civile (effetto espansivo esterno).
E quindi c'è sempre il rischio che nei successivi gradi di giudizio possa intervenire una riforma della sentenza di primo grado in senso sfavorevole al ricorrente. Riforma che, qualora dovesse verificarsi, estenderebbe i suoi effetti anche ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza di I grado. In ciò vanificando anche le prove d'esame già effettuate dal ricorrente.
A nulla rilevando la valutazione positiva delle prove concorsuali svolte in esecuzione della pronuncia di primo grado «trattandosi di provvedimento destinato a venir meno in virtù della riforma della sentenza» (articolo ItaliaOggi del 17.02.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOAumenti solo se si lavora di più. Compiti aggiuntivi giustificano incrementi per i dirigenti. L'effetto del combinato disposto delle previsioni sui tetti dettate dal decreto 78 del 2010.
La retribuzione di posizione dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa non può aumentare, tranne che siano loro affidati compiti aggiuntivi. Un aumento può venire probabilmente sulla retribuzione di risultato dalla utilizzazione di una quota dei risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e riorganizzazione.
È questo l'effetto determinato dal «combinato disposto» delle previsioni dettate dal dl n. 78/2010 sul tetto al trattamento economico individuale e del divieto di aumentare la misura di questa indennità in caso di cambio o di conferma del dirigente, nonché della possibilità prevista dal dl n. 98/2011 di aumentare i fondi per la contrattazione decentrata con le risorse derivanti dalla concretizzazione dei piani di risparmio. Da ricordare inoltre che il legislatore ha disposto il divieto di aumentare i fondi per la contrattazione decentrata integrativa, sia dei dirigenti che dei dipendenti, con il che si determina una ulteriore limitazione della possibilità di accrescere il salario accessorio di dirigenti e posizioni organizzative.
Quindi, i vertici delle amministrazioni pubbliche non possono contare sulla possibilità di aumentare il proprio trattamento economico, visto che per il triennio 2011/2013 è stato anche stabilito il blocco della contrattazione collettiva e, quindi, degli stipendi. E l'unica possibilità di aumento si ha con la realizzazione degli obiettivi di risparmio fissati dall'ente ed a condizione che quest'ultimo destini una quota, non superiore al 50%, alla incentivazione del personale e dei dirigenti.
Per il triennio 2011/2013 l'articolo 9 del dl n. 78/2010 dispone che il trattamento economico individuale dei dipendenti pubblici non possa aumentare rispetto all'anno 2010. Questo vincolo riguarda non solo lo stipendio, ma anche le forme di salario accessorio che hanno un carattere non occasionale, che non sono strettamente collegate ad attività svolte e che non sono collegate a modifiche delle mansioni. Per cui, come è stato chiarito dalla Ragioneria generale dello stato, la indennità di posizione sia dei dirigenti che dei titolari di posizione organizzativa non può essere modificata in aumento.
Le eccezioni sono costituite dalla variazione dei compiti assegnati alle figure di vertice delle amministrazioni, variazioni che devono determinare un aumento delle responsabilità. Il che, di regola, non può che determinare diminuzioni del trattamento accessorio dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa che hanno avuto una riduzione delle responsabilità. In conseguenza di questa disposizione una modifica della «pesatura» delle posizioni dirigenziali e predirigenziali con aumento del salario accessorio in presenza di una invarianza dei compiti assegnati non è da ritenere come legittima. Per i dirigenti questo divieto assume un carattere che deve essere considerato come permanente e non limitato esclusivamente al triennio 2011/2013.
Occorre inoltre considerare che, sulla base della lettura delle previsioni contrattuali date dall'Aran e dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania, la remunerazione del conferimento ad interim di incarichi ai dirigenti può essere remunerata solamente con un aumento della retribuzione di risultato e non con l'incremento di quella di posizione.
Oltre all'aumento dei compiti, un aumento del salario accessorio dei dirigenti e delle posizioni organizzative può probabilmente arrivare dai risparmi derivanti dalla concretizzazione dei piani di razionalizzazione e riorganizzazione, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 16 del dl n. 98/2011. Ricordiamo che questa norma consente agli enti di destinare non più della metà dei proventi derivanti dalla concretizzazione dei piani di risparmio alla incentivazione del personale, riservando il 50% di questi aumenti alle fasce di merito, che per il resto sono state rinviate al nuovo contratto nazionale. La disposizione non prevede espressamente la possibilità di destinare queste risorse anche alla incentivazione dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa; ma il dettato normativo sembra consentirlo nella forma dell'incremento del fondo per la contrattazione decentrata e, quindi, della indennità di risultato.
Occorre comunque che questa possibilità sia chiarita e sia, inoltre, precisato se negli enti senza i dirigenti queste risorse possano incrementare anche la retribuzione di posizione dei responsabili (articolo ItaliaOggi del 17.02.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: OGGETTO: Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia (INPS, circolare 16.02.2012 n. 23).
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Dall'Inps un sms a chi è malato. Messaggio sul cellulare per comunicare l'attestazione medica. Nota dell'Istituto previdenziale spiega le nuove implementazioni al sistema online dei certificati.
A letto con la febbre? Il primo a dirti che sei ammalato sarà l'Inps. Con un messaggino al cellulare, infatti, l'istituto comunicherà ai lavoratori il numero di protocollo del loro certificato di malattia inviato online dal medico curante.
La novità è annunciata dall'Inps nella circolare 16.02.2012 n. 23 di ieri, con cui, inoltre, informa di avere esteso agli intermediari (consulenti ecc.) la possibilità di consultare gli attestati di malattia tramite Pec o su internet (www.inps.it).
Malattia via sms. Si tratta di un nuovo servizio, spiega l'Inps, che consente al lavoratore di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via Sms ad un numero telefonico da lui indicato. In questo modo, dunque, al lavoratore è semplificata la successiva ricerca del proprio attestato di malattia che, eventualmente, dovrà consegnare al proprio datore di lavoro.
Il servizio può essere attivato tramite due procedure: per i cittadini in possesso di Pin, selezionando la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione dei certificati di malattia; per chi non è dotato di Pin inviando richiesta tramite posta elettronica certificata rilasciata (www.postacertificata.gov.it). La richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo Pec di un ufficio territoriale Inps indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale e del numero telefonico per ricevere l'sms.
Intermediari aziende private. Altra novità, spiega l'Inps, è l'estensione agli intermediari della possibilità, già concessa ai datori di lavoro, di consultare gli attestati di malattia attraverso il: sistema di invio dell'attestato con Pec; o il sistema di accesso con Pin. Nel primo caso (Pec), la richiesta di utilizzo del servizio deve essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata di un ufficio territoriale Inps tra quelli con cui le aziende rappresentate dall'intermediario hanno rapporti di adempimenti contributivi.
La richiesta, che va inviata utilizzando lo stesso indirizzo di Pec al quale dovranno essere trasmessi gli attestati di malattia dei lavoratori, deve contenere i dati anagrafici dell'intermediario, completi di codice fiscale, e l'elenco delle matricole aziendali per le quali si richiede il servizio. Nel caso di richiesta di consultazione tramite il sistema di accesso con Pin, l'Inps spiega che le attestazioni di malattia dei certificati trasmessi dal medico curante sono disponibili direttamente sul portale dell'Inps (servizi online).
Entrambi i predetti sistemi, precisa l'Inps, sono resi disponibili agli intermediari muniti di delega generale, da parte del datore di lavoro, allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale nei confronti dell'Inps e che abbiano comunicato l'esistenza di tale delega all'istituto. Nel caso in cui, invece, gli intermediari siano anche titolari di un rapporto di lavoro dipendente, presso un'azienda diversa da quella rappresentata, e vengano delegati dal proprio datore di lavoro alla consultazione degli attestati di malattia dei dipendenti di tale azienda, è necessaria apposita delega personale da parte dello stesso datore di lavoro.
Infine, i delegati abilitati alla consultazione degli attestati di malattia e i soggetti abilitati (delegati aziendali e intermediari) alla ricezione dell'attestato di malattia via Pec sono tenuti a dare tempestiva comunicazione della cessazione o della sospensione dell'attività in modo tale che l'Inps possa provvedere alla revoca dell'abilitazione.
Intermediari del settore agricolo. I predetti servizi previsti per le aziende private, spiega ancora l'Inps, sono estensi anche ai datori di lavoro agricoli e agli intermediari che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere gli adempimenti per conto delle aziende agricole, con riferimento ala consultazione degli attestati di malattia degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetti Oti).
Intermediari di amministrazioni pubbliche. Infine, l'Inps spiega che anche gli intermediari delle pa possono presentare richiesta di accesso ai servizi tramite Pin e di invio degli attestati con Pec inoltrando richiesta corredata di delega, a una sede Inps (articolo ItaliaOggi del 17.02.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Conseguenze in caso di assunzioni effettuate da un ente locale in violazione di legge.
Ai sensi dell’art. 5, comma 18, della legge 08.01.1979, n. 3, per la instaurazione di un valido rapporto di impiego con un ente locale è necessaria la partecipazione ad un concorso pubblico o ad una prova selettiva pubblica, adempimento che, nel caso sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, risulta del tutto assente.
In caso di non configurabilità del rapporto di pubblico impiego, propria della fattispecie in esame, come in caso di nullità del rapporto, in presenza di assunzioni effettuate in violazione di legge può comunque ricorrere il diritto degli interessati ad ottenere le prestazioni contributive e previdenziali, quando sia provata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, rispetto al quale gli indici rivelatori del pubblico impiego assumono soltanto funzione di astratta qualificazione, ai fini della determinazione della disciplina economica e previdenziale relativa alle prestazioni lavorative in essere (C.d.S., Ad. Plen., 29.02.1992, n. 1 e 2; C.d.S., Ad. Plen., 05.03.1992, n. 5 e 6; C.d.S., Sez. V, 15.03.2005, n. 6342).
L’esame, finalizzato a verificare l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., comma 2, anche in presenza, come nel caso di specie, di un rapporto di lavoro definito contra legem, in quanto contrario a norme imperative, deve avere quindi, necessariamente ad oggetto l’accertamento degli indici rilevatori e sintomatici del rapporto di lavoro subordinato. Tali indici, individuati dalla giurisprudenza nel tipo di attività svolta, diretta al raggiungimento di una finalità propria dell’Amministrazione, nella posizione di subordinazione gerarchica assunta dal lavoratore, nell’obbligo di rispettare un rigido orario giornaliero, nella continuità della prestazione resa e nell’incardinamento dello stesso lavoratore nella struttura amministrativa, come correttamente ritenuto dai giudici di primo grado, non si riscontrano nei casi qui oggetto di esame.
In particolare l’attività svolta dalle appellanti non rientra sempre nei compiti disimpegnati direttamente dal Comune, potendo essa essere affidata, come sovente accade, a ditte esterne attraverso gare d’appalto e il potere di sorveglianza riconosciuto all’Amministrazione è funzionale solo ad accertare che il servizio sia regolarmente effettuato, cioè è un potere relativo alla posizione contrattuale attiva dell’Amministrazione stessa come creditrice di una prestazione di servizio continuativa, e non indica l’assunzione della veste di datore in assenza di un contesto significativo di fatti eccedenti la mera naturale esplicazione di tale prestazione di servizio nell’ambito di un appalto (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.02.2012 n. 801
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Fatti di reato e ufficio ricoperto, sospensione cautelare sconnessa.
E' legittimo il decreto del Rettore dell''università con cui e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio di un professore in riferimento al fatto che l'interessato era stato condannato, con sentenza penale, per il reato di concorso in peculato, a nulla rilevando che tale reato era stato commesso nell'esercizio del diverso munus publicum afferente la carica di Sindaco.
Il ricorrente, professore di diritto costituzionale, ha impugnato il provvedimento con cui l’Università di appartenenza aveva disposto la propria sospensione dal servizio a cagione di una sentenza penale di condanna del docente per concorso in peculato, relativamente a fatti commessi durante l’esercizio delle precedenti funzioni di Sindaco.
Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 4, L. n. 97/2001, nonché l’eccesso di potere per erronea motivazione dell’impugnato provvedimento nella parte in cui era stata disposta la sospensione del docente con riferimento a un illecito consumato nell’esercizio di diverso munus publicum.
Con produzione documentale il ricorrente, inoltre, ha depositato il dispositivo della sentenza emessa dalla competente Corte di Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato “il non luogo a procedere” in ordine al reato ascrittogli in quanto estinto per prescrizione, nonché l’istanza di revoca del provvedimento di sospensione.
Il ricorso è stato respinto.
Il Collegio di Napoli, con riferimento alle censure sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della L. n. 97/2001, nonché sull’eccesso di potere sotto i profili dell’erroneità della motivazione e del travisamento dei fatti, ha rilevato come, né il valore semantico delle espressioni contenute nell’art. 4 cit., né una lettura sistematica della norma, avrebbero consentito di avallare l’opzione interpretativa avanzata dal ricorrente.
Invero, ha precisato come, in linea di principio, il contenuto precettivo della menzionata disposizione appare ancorato unicamente alla condanna per ben individuate tipologie di delitti -tra i quali, il peculato ex art. 314 c.p.- e alla qualità del soggetto attivo (dipendente di amministrazioni o di enti pubblici, ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica).
Epperò, considerato che la misura cautelare della sospensione è posta a presidio dell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione e al rapporto di fiducia dei cittadini verso quest’ultima (cfr. Corte costituzionale, 03.05.2002, n. 145), il giudicante ha ritenuto che un vulnus ai suddetti beni giuridici avrebbe potuto configurarsi anche in assenza di una connessione qualificata tra i fatti di reato e l’ufficio presso il quale il dipendente presta servizio.
Siffatta opzione ermeneutica è apparsa, d’altronde, ben compatibile con la rilevanza che l’ordinamento ha sempre assegnato, ai fini disciplinari, finanche a condotte tenute al di fuori dell’ufficio e, tanto, ha trovato conferma nella stessa giurisprudenza della Consulta, la quale ha riconosciuto l’ammissibilità di misure obbligatorie di sospensione dal servizio in presenza di fatti non connessi con le pubbliche funzioni esercitate dall’interessato, ovvero anche solo con la qualità di pubblico dipendente (ex multis, Corte Cost., 03.06.1999, n. 206).
Di conseguenza, il TAR partenopeo ha ritenuto che, nella vicenda, non occorreva una più specifica motivazione del provvedimento di sospensione, atteso che il menzionato art. 4 sancisce la sospensione obbligatoria dal servizio alla ricorrenza dei presupposti sopra delineati, senza che residui alcun spazio di discrezionalità in capo all’amministrazione.
Tanto assodato, per quel che concerne l’obbligo di motivazione, l’adito Tribunale ha esaminato gli ulteriori motivi di censura formulati sulla scorta della considerazione per cui al momento del deposito della motivazione della sentenza penale e dell’adozione del provvedimento di sospensione dal servizio, il termine di prescrizione del reato era presuntivamente decorso.
Tale prospettazione è stata disattesa dal Collegio alla luce delle considerazioni svolte dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 145/2002, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, L. n. 97/2001, nella parte in cui disponeva che la sospensione dal servizio del dipendente pubblico, condannato anche non in via definitiva, perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
Nella richiamata pronuncia, infatti, la Corte ha sottolineato come l’individuazione del termine di prescrizione del reato comporta una serie di "valutazioni precluse alla pubblica amministrazione, che solo l'autorità giudiziaria può compiere: si pensi all'incidenza sul decorso della prescrizione delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato", con la conseguenza che "la suddetta causa di cessazione di efficacia della misura cautelare viene necessariamente a coincidere con quella rappresentata dalla sentenza di proscioglimento”.
Alla stregua di tali dicta, la Consulta ha tratto i seguenti corollari: "Anzitutto, la prescrizione del reato non può che coincidere con la sentenza che la dichiari, giacché non può annettersi alcun rilievo giuridico alla sussistenza ipotetica di una causa di estinzione del reato, il cui ricorrere, per di più, presuppone un accertamento su una complessa ed articolata gamma di elementi di commisurazione -alcuni dei quali presupponenti, addirittura, indagini di fatto (quale lo stesso tempus commissi delicti)- che non possono che essere svolti dalla autorità giudiziaria, all'interno del processo.
In secondo luogo, proprio perché ontologicamente privo di rilievo giuridico esterno al processo, deve necessariamente restare al di fuori del perimetro normativo qui in discorso qualsiasi accertamento incidenter tantum, che, nell'individuare la “non maturazione” della prescrizione, ne abbia indicato la data -futura e ipotetica- in cui la prescrizione maturanda potrebbe essere dichiarata.
In terzo ed ultimo luogo, quand'anche si volesse assegnare a quell'accertamento incidentale un qualche effetto, esso non potrebbe mai essere "esterno" al processo e tale da coinvolgere una valutazione da parte della pubblica amministrazione
".
Inoltre, la Corte costituzionale aveva ritenuto dirimente il rilievo secondo cui "soltanto il giudice della impugnazione è in grado di delibare l’eventuale prescrizione del reato, in quanto soltanto in presenza di una impugnazione ammissibile può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del reato, posto che, ove l'impugnazione risultasse per qualsiasi causa inammissibile, l’inammissibilità precluderebbe la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, alla luce di un consolidato quadro di interpretazione giurisprudenziale ormai assurto al rango di diritto vivente” (nello stesso senso, Cass. civ., Sez. Un., 22.03.2005, n. 23428; idem, 22.11.2000, n. 32).
Per tali ragioni, il G.A. di Napoli ha respinto il ricorso, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del docente (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 15.02.2012 n. 807 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOIl dipendente pubblico non può rivendicare la retribuzione di prestazioni poste in essere senza autorizzazione in surplus rispetto all'orario di lavoro seppur effettuate per apprezzabili scopi.
Con riferimento alla domanda diretta al corresponsione di somme per le prestazioni rese in surplus dal dipendente pubblico, il Consiglio di Stato ha affermato che occorre accertare se l’attività svolta in plus orario e/o quale lavoro straordinario avesse a presupposto specifiche ordinanze e/o autorizzazioni in tal senso, posto che le PP.AA., come unanimemente riconosciuto, agiscono, in specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da constare in atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivata, a tutela dell’erario e dello stesso personale, che non può quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni poste in essere autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi.
D’altra parte l’ordinamento, proprio a scanso della paventata responsabilità, offre più strumenti sollecitatori dell’attività amministrativa della P.A., non essendo consentita la “sostituzione” dell’Amministrazione ad opera del dipendente soprattutto se l’organizzazione del servizio riguarda direttamente il dipendente che svolge funzioni apicali.
E' indubbio che le prestazioni in surplus necessitano di un preventivo atto di autorizzazione, quanto meno ai fini della giustificazione della spesa a carico del bilancio dell’Amministrazione, non potendosi erogare somme che non trovino copertura, formale e sostanziale, in un esplicito provvedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 15.02.2012 n. 783 
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PUBBLICO IMPIEGOSvolgimento di mansioni superiori: individuazione del differente trattamento, anche ai fini retributivi, del dipendente pubblico rispetto al dipendente privato.
Il prevalente indirizzo giurisprudenziale esclude la corresponsione del trattamento economico, corrispondente a funzioni superiori alla qualifica di appartenenza, in assenza di esplicite disposizioni normative al riguardo.
La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne infatti la nota problematica dello svolgimento di funzioni superiori, rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza: questione da tempo oggetto di contenzioso, sotto il duplice profilo del riconoscimento sia del superiore livello professionale di fatto raggiunto, sia del trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte.
Sotto il primo profilo, è oggetto di pacifica giurisprudenza l’inammissibilità della pretesa, in quanto riferita ad una posizione lavorativa definita con provvedimento autoritativo di inquadramento, quale atto di carattere auto-organizzatorio contestabile entro gli ordinari termini di decadenza, con correlativa posizione di interesse legittimo non suscettibile di azione di accertamento (Cons. St., Ad .Plen. 20.03.1989, n. 8 e successiva giurisprudenza pacifica; cfr., fra le tante, Cons. St., sez. IV, 17.12.1991, n. 1124 e 17.04.1990, n. 279; sez. VI, 10.04.1997, n. 573).
Per quanto riguarda, inoltre, la retribuzione delle mansioni superiori alla qualifica di fatto svolte, il Collegio stesso ritiene condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale, largamente prevalente per il periodo che qui interessa, che nega in ordine all’espletamento di dette mansioni – per il periodo di cui trattasi – qualsiasi rilevanza anche economica. (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, 29.01.1993, n. 119, 22.02.1993, n. 203, 14.05.1993, n. 536, 30.06.1993, nn. 646, 647 e 648; 13.06.1994, nn. 492 e 493; sez. V, 23.11.1994, n. 1362, 18.01.1995, n. 89, 22.03.1995, n. 452, 30.04.1997, n. 429, 17.05.1997, n. 515, nonché Ad. Plen. 18.11.1999, n. 22).
In rapporto a quanto sopra, sembra opportuno sottolineare come il quadro normativo di riferimento vedesse -quale principio generale, per i rapporti di lavoro instaurati presso pubbliche amministrazioni- l’affermazione di un vero e proprio diritto del dipendente stesso all’esercizio delle funzioni, inerenti alla qualifica formalmente rivestita (art. 31, c.1, D.P.R. n. 3/1957), con ben precise regole per il passaggio a qualifiche funzionali diverse, essendo oggetto di consolidata giurisprudenza -anche prima di esplicitazioni legislative al riguardo- che sia l’immissione nei ruoli dell’Amministrazione, sia il successivo sviluppo della carriera debbano avvenire per concorso, tenuto conto della peculiarità ed indisponibilità degli interessi, inerenti all’attività dei pubblici funzionari (cfr. al riguardo Cons. St., sez. V, 30.04.1997, n. 429).
Il trattamento economico dei dipendenti in questione, inoltre, è correlato ad una capacità di diritto pubblico e non di diritto comune dell’Ente datore di lavoro, con conseguente inderogabilità del medesimo, di modo che il pagamento spettante a titolo di retribuzione può avvenire solo nei modi e con l’entità previsti dalla legge, tenuto conto degli atti di inquadramento nelle qualifiche (Cons. St., sez. V, 09.04.1994, n. 272; 18.01.1995, n. 89 e 17.05.1997, n. 515).
Può essere dunque individuato, in base alle argomentazioni sinora svolte, uno dei più significativi punti di diversificazione fra lavoratori, che operino presso un soggetto pubblico o privato, essendo applicabile solo nei confronti di quest’ultimo l’art. 2103 cod. civ. - nel testo sostituito dall’art. 13 L. 20.05.1970, n. 300, ritenuto inestensibile al rapporto di pubblico impiego (Cons. St. sez. V, 11.01.1985, n. 12 e 10.06.1982, n. 521; sez. VI, 07.07.1981, n. 392, Corte Cost. ord. 23.12.1987, n. 601; Cons. St., sez. VI, 31.03.1987, n. 217; Cons. St., sez. V, 05.10.1987, n. 604, 02.12.1987, n. 937; 10.06.1982, n. 52 e 07.07.1981, n. 392). Detta diversificazione trova ragione profonda nella sostanziale assenza per gli apparati pubblici del rischio di impresa e comunque in una specifica scelta legislativa.
Nemmeno appare invocabile nella materia di cui trattasi l’art. 36 della Costituzione, sia per assenza di un diritto soggettivo in rapporto agli atti con cui l’Amministrazione ha proceduto all’organizzazione dei propri uffici, predisponendo la pianta organica ed operando i relativi inquadramenti (Cons. St. sez. V, 11.01.1985, n. 12), sia perché detta norma costituzionale pone solo un parametro di riscontro, per verificare che in sede legislativa o regolamentare non siano state operate discriminazioni fra lavoratori, e non sorregge anche la pretesa ad una retribuzione superiore rispetto a quella normativamente spettante (Cons.St., Ad. Plen. 05.05.1978, n. 16 e 04.11.1977, n. 17; Cons. St. sez. IV, 15.10.1990, n. 768; sez. V, 22.03.1995, n. 452; 24.05.1996, n. 587; 30.04.1997, n. 429; 17.05.1997, n. 515), sia infine perché la retribuzione è collegata non solo alla “quantità”, ma anche alla “qualità” del lavoro svolto: requisito, quest’ultimo, che non può essere presunto senza alcun nesso con la riconosciuta idoneità allo svolgimento di una certa prestazione lavorativa.
Rilevano a quest’ultimo riguardo numerose pronunce della Corte dei Conti (cfr. C.d.C., sez. II, 23.01.1991, n. 58 e 09.10.1989, n. 242), secondo le quali l’assunzione, da parte di pubblici dipendenti, di mansioni superiori alla qualifica comporterebbe un danno erariale, non potendo ritenersi utili, per l’Amministrazione, prestazioni lavorative rese in maniera difforme da quella prevista dall’ordinamento (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.02.2012 n. 748
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOrganizzazione degli uffici e dei sevizi degli enti locali: limiti alla scelte politiche nella riorganizzazione dell'Ufficio legale degli enti pubblici.
L’Amministrazione pubblica gode, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, di un ampio margine di auto-organizzazione degli uffici e del personale, il che è stato ulteriormente ribadito dalla legge n. 127 del 1997 che, nel modificare l’art. 51 della legge n. 142 del 1990, ha modificato la competenza ad adottare il regolamento degli uffici e dei servizi, attribuendolo (unico fra tutti i regolamenti) alla Giunta, proprio per porre in evidenza che la organizzazione degli uffici degli enti locali è vicenda operativa intrinsecamente collegata con il potere operativo e non può sottostare alle discussioni di un’approvazione assembleare. Ma se ciò è vero, come è indubitabile, è anche vero che l’esercizio in concreto di tale discrezionalità non è senza limiti, altrimenti essa si tramuterebbe in una incondizionata licenza, senza alcun limite e senza alcuna possibilità di controllo.
Pertanto, pur nella notevole discrezionalità che caratterizza la materia, essa incontra due limiti: uno è quello della ragionevolezza, nel senso che, qualora si dovessero riscontrare patenti violazione dell’ordine logico e si dovesse individuare una organizzazione che non si presenta rispettosa dei principi di cui all’art. 97 Cost., allora l’esame del provvedimento di macro-organizzazione diventa non solo necessario, ma addirittura indispensabile; l’altro limite, si potrebbe dire, naturalmente, è quello del rispetto delle statuizioni esistenti e, in particolare, nel caso che interessa in questa sede, delle guarentigie attribuite a determinate categorie di soggetti operanti nell’ambito della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha rilevato come la normativa attualmente vigente (con particolare riferimento, oltre alla natura dell’attività tipica di un ufficio legale, ricavabile dal principi generali dell’ordinamento giuridico, dall’art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933 e dall’art. 15, comma 2, della legge n. 70 del 1975) prevede che gli uffici legali degli enti pubblici devono godere di autonomia e di indipendenza, per cui, al di là delle scelte politiche, la parte squisitamente tecnica non può essere sottoposta né a condizionamenti, né a valutazioni che possano in qualche modo svilirne il modo di essere. Indubbiamente, l’Ufficio legale è sempre un ufficio dell’Amministrazione e non può sottrarsi alle indicazioni degli organi di vertice, nel senso di agire al di fuori di quelle indicazioni, ma tali indicazioni non possono mai intaccare la visione autonoma delle vicende che sono sottoposte alla sua cognizione.
Mentre nella vicenda che interessa la presente fattispecie, il Consiglio di Stato ha rilevato come si sia assistito, non tanto all’allontanamento, del dirigente dell’Avvocatura, per il quale non vi è giurisdizione del giudice amministrativo, ma soprattutto allo smembramento dell’Ufficio, che finisce di essere un vero e proprio ufficio legale, sia per la sottoposizione al coordinamento e alla sovrintendenza del direttore generale, sia per la sottrazione dei pareri legali (affidati addirittura ad un ufficio archivio e protocollo), sia per la sottrazione del contenzioso in materia di controversie di lavoro, affidato al settore risorse umane, e sia, ancora, per l’affidamento all’ufficio legale in materia di costituzione in giudizio, di un mero parere amministrativo, mentre la tecnicità dell’ufficio prevederebbe invece un parere di natura tecnico-giuridica.
Da ciò consegue a dire del Collegio che il provvedimento di macro-organizzazione posto in essere nel caso di specie dalla Provincia di Salerno, oltre a violare le guarentigie dell’Ufficio legale, si prospetta anche particolarmente perplesso, in ordine al raggiungimento degli interessi pubblici che sono collegati con un’attività di tipo giuridico e non può, conseguentemente, essere considerato legittimo (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.02.2012 n. 730 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOTirocini formativi e art. 9, comma 28, D.L. 78/2010.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Toscana, con il parere 14.02.2012 n. 14 esamina il rapporto tra i tirocini formativi e le disposizioni limitative di spesa previste dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 ed il particolare caso in cui l'ente, nel 2009, non abbia sostenuto spese per le medesime finalità.
La Corte ritiene quanto segue:
- "... il carattere generale della locuzione 'altri rapporti formativi' utilizzata dal legislatore sembra condurre ad un'interpretazione del concetto in senso ampio che possa ricomprendere al suo interno qualunque forma di rapporto con intento formativo che comporti una spesa a carico dell'ente pubblico; difatti l'obiettivo della norma di cui all'art. 9 .... è quello di ridurre le spese a carico degli enti pubblici destinatari. Nella fattispecie in esame il tirocinio formativo, pur non costituendo un rapporto di lavoro vero e proprio, instaura un rapporto tra l'amministrazione e il tirocinante dal quale derivano specifici obblighi e diritti e che, aldilà della tipologia contrattuale o convenzionale adoperata per la sua nascita, instaura una relazione che può considerarsi rientrante nel concetto di rapporto formativo in senso ampio."
Sulla specifica ipotesi di assenza di spesa (allo stesso titolo) nell'anno 2009, ritiene non si possa analogicamente estendere l'orientamento espresso dalla Corte stessa (Sezione Regionale Lombardia deliberazione n. 227/2010) in tema di incarichi che ha ritenuto possibile il conferimento, purché adeguatamente motivato.
La Corte Toscana, esprime diverso avviso nella fattispecie in argomento, alla luce delle seguenti considerazioni:
- "Nell'operare un confronto in relazione alle norme che disciplinano i due istituti (incarichi esterni e rapporti formativi), il collegio ritiene che i presupposti per l'utilizzo dei medesimi sono differenti: infatti, mentre il ricorso ad un incarico esterno è una facoltà conferita all'amministrazione per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio in presenza di alta specializzazione, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne, nonché di una serie di altri requisiti, l'utilizzo di personale con forme flessibili (quali i rapporti formativi) non risponde all'esigenza di realizzare competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente (art. 7 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. disciplinanti il conferimento di incarichi esterni)";
- "Se la deliberazione della Sezione Lombardia invita a non interpretare la norma limitativa di cui all'art. 6 della L. 122/2010 quale impeditiva del ricorso ad incarichi esterni sul presupposto che l'esistenza dei presupposti di stretta necessità, sia di carattere soggettivo sia di tipo oggettivo, giustificano il ricorso ad una professionalità esterna, lo stesso non può dirsi in tema di ricorso a forme flessibili di lavoro (tra le quali rientrano i rapporti formativi) poiché i principi delle norme in materia di pubblico impiego, oltre a richiedere una riduzione della relativa spesa, tendono pacificamente a disincentivare il ricorso a forme flessibili nel lavoro pubblico limitandole a casi temporanei ed eccezionali. Su tali presupposti deve rispondersi negativamente alla possibilità di sostenere una spesa per un rapporto formativo in violazione ai requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, della L. 122/2010" (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Privacy: lecito rendere pubblico lo stato di salute di un dipendente?
Il datore di lavoro che scelga di rendere pubblico lo stato di salute di un suo dipendente, senza che una tale divulgazione sia stata retta da fini di interesse pubblico, viola l'art. 11 del D.lgs. 193/2006. Con tale condotta viene lesa la riservatezza del dipendente a seguito del superamento dei limiti di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali. Per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale è sufficiente lamentare un patema d'animo, essendo sovente le modalità della divulgazione idonee, già per se stesse, a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio.
E' quanto è emerso dalla sentenza 13.02.2012 n. 2034 emessa dalla Corte di Cassazione civile che ha condannato un comune italiano ad un risarcimento di 16.000 euro nei confronti di un suo dipendente, per violazione del Codice della Privacy.
Nel caso di specie il dipendente pubblico ha chiesto all'amministrazione che venisse riconosciuta la connessione tra una patologia cui andava affetto e il tipo di lavoro prestato per l'ente. La domanda viene rigettata con un parere negativo, al quale fa seguito un provvedimento che viene reso pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del comune per quindici giorni.
nell'atto amministrativo sono state riportate tutte le informazioni attinenti alla paventata patologia del lavoratore, unitamente alle sue diagnosi e alle cause, alla natura e agli effetti della stessa.
Conseguentemente, il lavoratore ha ritenuto di adire il giudice per chiedere la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali da lui patiti a seguito della divulgazione dei dati sensibili.
Il Tribunale di Cagliari ha accolto la sua istanza, accertando sia l'illegittimità del provvedimento amministrativo per violazione dell'articolo 2 della Costituzione e dell'articolo 11 del Codice della Privacy, sia il pregiudizio morale patito dal lavoratore.
Per la corte cagliaritana, infatti, l'amministrazione ha del tutto superato i limiti di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 193/2006, senza che vi fosse una valida giustificazione.
Il provvedimento, infatti, ben avrebbe potuto essere divulgato con modi alternativi, allineati con la sfera privata del dipendente pubblico, come tali idonei ad evitare l'insorgere di qualsivoglia tipologia di danno.
Il Comune, tuttavia, non ha condiviso il dictum del giudice di merito e si è rivolto alla Corte di legittimità per chiedere la riforma della sentenza.
La violazione della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali è stata ritenuta pacifica. Si continua a discutere, però, sulla prova del danno.
Contrariamente a quanto affermato dal Comune, secondo il quale non vi sarebbe stato nessun pregiudizio per il lavoratore né un tale pregiudizio sarebbe stato provato, la corte capitolina afferma che, seppure il danno non può considerarsi in re ipsa a seguito della la mera violazione, lo stesso può ben desumersi, come ha fatto la corte di primo grado, da quel disagio, imbarazzo o preoccupazione discendente dalla divulgazione di dati sensibili, quali sono quelli attinenti allo stato di salute.
A tali riflessi deve sommarsi un patema d'animo ancor più incisivo, consistente nell'incertezza, per il lavoratore, sul numero di persone degli effettivi conoscitori della predetta situazione personale.
In tal senso, il pregiudizio patito dal soggetto leso si sostanzierebbe nella sua incapacità di relazionarsi serenamente con i consociati a causa della preoccupazione derivante dal non sapere se questi conoscano o meno i suoi problemi di salute e le sue vertenze con il datore per il quale presta il suo servizio.
Così argomentando la Corte riesce a svincolarsi dalla censura avanzata dal Comune circa il difettoso accertamento di un concreto pregiudizio patito dal lavoratore.
La sentenza si immerge nel tema della responsabilità dell'amministrazione per le violazioni commesse nell'ambito della sua attività provvedimentale, attraverso l'agire dei suoi dipendenti.
Seppur in apparente controtendenza rispetto alla tesi, per lungo tempo sostenuta, della responsabilità oggettiva, la corte dimostra di accordare la pretesa risarcitoria anche in presenza di un accertamento del danno dai difficili contorni.
L'impressione, pertanto, sembra quella per la quale la caratura della violazione e l'oggetto della stessa (dati sensibili attinenti lo stato di salute del soggetto) debbano sempre prevalere sulle esigenze di accertamento di un danno, essendo questo desumibile dall'id quod plerunque accidit.
La divulgazione dei dati che si è attuata nel caso di specie, infatti, sarebbe da considerarsi, per natura, idonea a determinare un patimento nell'interessato, obbligato a rivedere il suo modo di rapportarsi con le persone a seguito dell'imbarazzo generato dal datore.
Le argomentazioni della sentenza possono essere estese anche ai datori di lavoro privati che si rendano (analogamente) colpevoli di divulgazioni illecite. Anche in questo caso, infatti, le modalità della divulgazione possono semplificare la prova del danno per il dipendente, rendendo, così, più ardua la difesa del datore di lavoro (commento tratto da www.ipsoa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Pubblica in bacheca comunale l’atto amministrativo contenente le infermità del dipendente: sì al risarcimento per diffusione di dati sensibili.
Così ha stabilito la I Sez. civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi, con sentenza 13.02.2012 n. 2034, sul risarcimento dei danni non patrimoniali, riconosciuti nel precedente grado di giudizio ad un dipendente del Comune, cui gli era stata negata la dipendenza da causa di servizio per una patologia da cui era affetto.
Il dichiarato danno non patrimoniale, conseguente alla lesione del proprio diritto alla riservatezza, sopraggiungeva dal momento in cui la responsabile dell’area direzionale del Comune, che appunto aveva negato il riconoscimento, riportava nell’atto amministrativo diagnosi, cure, natura ed effetti della patologia e ne disponeva la pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.
La Corte di cassazione ha ribadito l’illiceità del comportamento per violazione dell’art. 2 della Costituzione e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 193/2003 (Codice della privacy), cioè per illegittima divulgazione dei dati personali e sensibili riguardanti la salute.
In particolare, la pubblica amministrazione ha violato il principio di pertinenza e di non eccedenza, principio secondo cui commette un illecito se effettua il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare. Nella fattispecie, il trattamento dei dati sensibili è risultato eccedente la funzione pubblica (quella della pubblicazione dell’atto).
La pubblicazione della determinazione amministrativa, infatti, era avvenuta in modo tale per cui chiunque avrebbe potuto leggerne la motivazione e apprendere le informazioni sulla salute del soggetto interessato. Di conseguenza, un ulteriore pregiudizio derivava proprio dalla specifica preoccupazione dell’attore della possibile lettura dell’atto amministrativo da parte di un numero indeterminato di soggetti, e dunque dal fatto di non sapere quali e quante persone avevano in realtà conosciuto la propria situazione di salute.
D’altronde le stesse motivazione dell’atto si sarebbero potute egualmente esprimere adottando una differente modalità di notificazione o più semplicemente sarebbe, bastato per tutelare il soggetto interessato, l’utilizzo di “omissis”.
Debole è apparsa la difesa della responsabile dell’area direzionale del Comune, la quale, oltre a sosteneva che il pregiudizio arrecato non fosse stato minimamente provato, ma solo supposto, ribatteva che gli incaricati dell’affissione all’albo degli atti comunali avevano sì affisso la determinazione, ma in parte sovrapposta ad altra deliberazione, per cui in concreto non sarebbe stato possibile al pubblico accertare il contenuto della motivazione contenente la pretesa violazione del diritto alla riservatezza (tratto da www.diritto.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGOSemplificazioni. Effetto combinato tra le norme sugli iter conclusi oltre i termini e la riforma Brunetta.
Il ritardo «licenzia» il dirigente. La valutazione negativa per due anni può far scattare la sanzione.

Il decreto legge sulle semplificazioni pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di giovedì mette in campo una serie di nuove tutele nei confronti del cittadino che presenta una istanza alla Pubblica Amministrazione.
Dall'introduzione del potere sostitutivo del dirigente individuato dall'amministrazione, o in mancanza, predefinito dal legislatore stesso, il cittadino allo scadere del termine per l'emanazione del provvedimento di suo interesse può investire direttamente il sostituto e ottenere quanto gli necessita, con un minimo di attesa ulteriore comunque pari a non oltre la metà del tempo fissato dalla legge o dal regolamento dell'amministrazione. Al verificarsi di un tale ritardo maturano in primo luogo gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa del dirigente o del funzionario che avrebbe dovuto provvedervi, e scatta la segnalazione alla Corte dei Conti che potrà condannare il lavoratore a risarcire un danno al suo ente di appartenenza.
Il ritardo o l'assenza del provvedimento finale costituisce anche elemento di valutazione negativa della prestazione del dirigente o del funzionario per l'anno in cui esso si verifica, e può comportare una riduzione dell'indennità di risultato; si tratta in queste ipotesi di responsabilità «dirigenziale» che si aggiunge alla responsabilità amministrativa.
In casi estremi si può verificare per l'interessato una valutazione talmente negativa da determinare, qualora si ripeta per almeno due anni, anche non consecutivi, una valutazione di insufficiente rendimento: un'eventualità che rende il dirigente suscettibile di licenziamento disciplinare, come previsto dal decreto Brunetta (nel nuovo articolo 55-quater, comma 2, Dlgs 165/2001). Dal ritardo o dall'omissione del provvedimento richiesto dal cittadino, anche prima del decreto semplificazione e sviluppo, sorgeva a dire il vero in capo al dirigente o al funzionario responsabile anche una responsabilità di natura disciplinare.
Occorre però distinguere il comportamento del lavoratore che ha semplicemente ritardato nell'emanare un atto dovuto dall'ipotesi in cui il ritardo o l'omissione abbia anche comportato per il cittadino un danno ingiusto. Nella prima ipotesi la responsabilità disciplinare deriva dal comportamento scarsamente diligente nell'esecuzione dei suoi compiti e nella trattazione ordinata delle pratiche che potrà comportare dal minimo del richiamo verbale al massimo della multa fino a quattro ore di retribuzione.
Qualora invece il cittadino investa il giudice civile, richiedendo un risarcimento alla Pa per il danno subito, al dirigente o al funzionario potrà venire contestata una diversa figura di responsabilità disciplinare. Anch'essa é stata introdotta dal decreto Brunetta, tra le ipotesi di «responsabilità per comportamento pregiudizievole per l'amministrazione» (articolo 55-sexies, comma 1, Dlgs 165/2001). Questa ipotesi di responsabilità disciplinare tuttavia richiede una sentenza favorevole al cittadino, che accerti il fatto che si sia verificato ai suoi danni un danno quale diretta conseguenza del ritardo o dell'omissione nell'emettere il provvedimento richiesto.
Come previsto dall'articolo 2-bis della legge 241/1990, modificata dalla legge 69/2009, il ritardo o l'omissione devono essere frutto di dolo o colpa, anche lieve, del dipendente pubblico. Richiede pertanto che il giudice si esprima in tal senso, avuto riguardo al comportamento complessivo del lavoratore e alle eventuali attenuanti dovute, ad esempio, a carenze organizzative a lui non imputabili.
L'entità del risarcimento riconosciuto con sentenza a favore del cittadino determina infine la gravità della sanzione disciplinare applicabile in queste ipotesi. Sanzione che varia da un minimo di tre giorni a un massimo di tre mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il dirigente o funzionario responsabile del ritardo. Questo può tuttora costituire un problema, tenuto conto degli attuali tempi medi della giustizia, che rendono di fatto inefficace il meccanismo.
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L'incrocio delle regole
01 | LE SANZIONI
In caso di procedimenti conclusi in ritardo rispetto ai tempi fissati da leggi o regolamenti, può maturare per il dirigente o funzionario responsabile la responsabilità amministrativa, e scatta la segnalazione alla Corte dei conti che in caso di danno può stabilire la necessità di un risarcimento a favore dell'ente
02 | LA VALUTAZIONE
L'esistenza di procedimenti che arrivano in ritardo alla conclusione viene considerata obbligatoriamente nella valutazione della performance del dirigente responsabile
03 | LE CONSEGUENZE
La prima conseguenza diretta è di tipo economico, perché una valutazione negativa può ridurre fino ad annullare la retribuzione di risultato riconosciuta al dirigente
04 | RIFORMA BRUNETTA
L'entità dell'eventuale danno arrecato all'ente, invece, può determinare in capo al dirigente una sanzione aggiuntiva da tre giorni a tre mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Nei casi più gravi, una valutazione negativa protratta per due anni può portare al licenziamento disciplinare (articolo Il Sole 24 Ore del 13.02.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Per il danno indiretto prodotto all’amministrazione come conseguenza della condanna del Comune medesimo in un giudizio civile, attivato da un dipendente che era stato rimosso (ingiustamente) da una funzione istituzionale (comandante del Corpo della polizia municipale), precedentemente assegnata dallo stesso sindaco; la rimozione, fra l’altro, ha prodotto anche la condanna del sindaco in sede penale per il reato di abuso di ufficio.
L’atto di revoca dell’incarico, individuato dalla difesa quale momento iniziale del termine, invero è stato soltanto fonte di una responsabilità penale per il ..., ma non di una responsabilità amministravo-contabile per danno erariale, che si è concretizzata solo a seguito dell’azione civile promossa dalla dirigente, dott.ssa ..., per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Si tratta, pertanto, di danno c.d. indiretto, cagionato dal presunto responsabile ad un terzo nei cui confronti l’Amministrazione è tenuta al risarcimento. In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (Corte dei conti, SS.RR. n. 848/A/1993; Sez. I, n. 84/1994; Sez. I, n. 75/1996; Sez. Lazio, n. 2/1995; Sez. Lombardia, n. 355/1996; Sez. Veneto, n. 236/1998; Sez. Toscana, 1005/1999), che questa Sezione ha già ritenuto di dovere condividere (Sent. n. 83/2001 e n. 146/2006), il momento in cui tale danno si concretizza, divenendo certa la diminuzione patrimoniale per l’amministrazione, è quello in cui insorge l’obbligo giuridico di risarcire il terzo.
Tale obbligo emerge nella sua pienezza nel momento in cui il debito si sia evidenziato nell’an e nel quantum con un negozio unilaterale (riconoscimento di debito) o bilaterale (transazione) o con una sentenza definitiva di condanna della pubblica amministrazione a risarcire un terzo da un danno prodotto per inadempimento contrattuale o per fatto illecito del proprio dipendente o per altra causa.
Così, nel momento in cui per l’amministrazione viene ad esistere un titolo esecutivo con obbligazione specifica di pagamento, si completa la fattispecie illecita produttiva del danno, con la conseguenza che, essendo i fatti pienamente conosciuti ed in assenza di ostacoli giuridici all’esercizio del diritto (art. 2935 cc.), ha inizio il decorso dei termini prescrizionali ai fini dell’azione nei confronti del responsabile del danno erariale.
Le somme dovute, nel momento in cui passa in giudicato una sentenza di condanna, sono infatti sottratte alla giuridica disponibilità dell’ente pubblico che su di esse non può più contare, dovendo solo metterle a disposizione del creditore; dal punto di vista contabile il debito deve essere iscritto tra le poste passive del conto del patrimonio e si impone l’assunzione dell’impegno della spesa per fare fronte all’obbligo giuridicamente perfezionatosi.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, poiché la sentenza è divenuta definitiva nel 2007 e l’atto di citazione è stato notificato il giorno 08.02.2010, nessuna prescrizione può ritenersi maturata.
Appare, altresì, infondato il motivo con cui l’appellante denuncia la violazione del diritto di difesa per non avere il giudice di primo grado accordato il rinvio ad altra udienza di discussione, richiesto dal convenuto impedito di partecipare al dibattimento.
Invero, il diritto di difesa delle parti nel corso del processo viene assicurato dall’ordinamento attraverso la regolare instaurazione del contraddittorio sulle domande proposte e le eccezioni sollevate da entrambe le parti e dando, altresì, la possibilità ai difensori costituiti di partecipare alle udienze istruttorie e dibattimentali. La difesa, infatti, per i giudizi di responsabilità amministrativa si esercita attraverso il patrocinio di un avvocato, che deve essere posto in grado di espletare compiutamente il suo mandato anche attraverso la sua presenza alla discussione orale. Nessuna violazione del diritto di difesa sussiste, invece, quando l’impedimento a partecipare all’udienza riguardi la parte, che se ritualmente assistita, non è destinataria di alcuna norma che imponga alcun obbligo di comunicazione personale di atti processuali.
Con il terzo motivo di appello il difensore ha contestato le modalità di applicazione dell’art. 651 c.p.p. da parte del giudice di primo grado, sostenendo che dall’esame della fattispecie criminosa, come accertata dal giudice penale, non emerge un deliberato e consapevole proposito da parte dell’appellante di recare pregiudizio al destinatario del provvedimento.
Rileva il Collegio che, ai sensi del primo comma dell’art. 651 c.p.p. che disciplina l’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo, “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Nella fattispecie, a seguito del rigetto, da parte della Corte di Cassazione, del ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Caltanissetta, la statuizione di condanna per abuso di ufficio a carico del sig. ... è divenuta irrevocabile, e, in applicazione dell’art. 651 c.p.p. già richiamato, fa stato nel presente giudizio di responsabilità amministrativa con efficacia vincolante in merito alla sussistenza del fatto, alla sua antigiuridicità ed alla riferibilità soggettiva dello stesso.
Appare, pertanto, del tutto infondata la pretesa difensiva di limitare il vincolo previsto dalla norma al solo elemento oggettivo della responsabilità, dato che l’accertamento della illiceità penale del fatto, che espressamente secondo la norma ha efficacia di giudicato nel giudizio risarcitorio, contiene in sé la verifica di un comportamento doloso, in mancanza del quale la condanna per la commissione del reato non avrebbe potuto essere affermata.
In definitiva, quindi, verificata l’identità del fatto contestato dal procuratore regionale con quello accertato dal giudice penale, questo giudice può limitarsi a procedere alla determinazione del quantum risarcitorio.
Sul punto il giudice di primo grado ha affermato che il danno subito dall’ente locale si è cristallizzato nell’ammontare determinato dal giudice civile con una pronuncia avente autorità di cosa giudicata
L’assunto non è condivisibile. Invero, i rapporti tra azione civile e azione di responsabilità amministrativa, sono improntati all’assoluta autonomia, in considerazione dell’esistenza di un diverso petitum e di una diversa causa petendi fra l'azione di responsabilità amministrativa e l'azione civile di danno contro la P.A.. Cosicché, quando si verte in ipotesi di danno cosiddetto indiretto, il pagamento al terzo costituisce il presupposto per l’esercizio dell'azione di rivalsa da parte del Procuratore, mentre deve essere operato un accertamento autonomo circa la sussistenza delle condizioni necessarie per pervenire ad una statuizione di condanna.
E’ pacifico, comunque, in giurisprudenza (vedi per tutte Corte conti Sez. III Appello n. 623/2005) che, anche se le sentenze civili di condanna non esplicano efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità, il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi utili a formare il proprio libero convincimento, ex art. 116 c.p.c..
Ciò posto la prima contestazione sull’ammontare del danno riguarda l’importo addebitato a titolo di lucro cessante. Sostiene la difesa che l’importo di € 50.000 è stato raggiunto dal giudice del lavoro attribuendo a titolo di indennità di posizione il massimo previsto, cioè lire 25.000.000 annui, e come retribuzione di risultato il 25%, mentre gli importi in concreto previsti nelle delibere sindacali dell’anno 2001 erano inferiori a quelli liquidati.
In proposito osserva il Collegio che il giudice del lavoro ha bene operato determinando gli importi dovuti sulla base di quanto previsto nei contratti collettivi di categoria. Non poteva, infatti, farsi riferimento a quanto in concreto liquidato, dato che la dirigente fu rimossa prima della fine dell’anno 2001 e, pertanto, certamente non le furono liquidate tutte le spettanze dovute, né, ai fini del percepimento della retribuzione di risultato, poté raggiungere compiutamente gli obiettivi che si era prefissa.
Con riferimento al danno qualificato da demansionamento l’appellante ne ha contestato la sussistenza, sostenendo che sia sprovvisto di prova.
Ritiene al contrario il Collegio che dal punto di vista probatorio il demansionamento risulta dagli atti ed è l’effetto della delibera di revoca dell’incarico dirigenziale. Da tale illegittimo comportamento sono derivati per la ... una serie di effetti pregiudizievoli, che sono stati esattamente valutati e quantificati dal giudice civile, cosicché anche per questa posta di danno il Collegio concorda con la determinazione effettuata nella pronuncia del giudice del lavoro, dove, esclusa la risarcibilità di un danno biologico, si è ritenuta sussistente, a causa della dequalificazione professionale, una lesione del diritto alla libera esplicazione della personalità all’esterno, ma soprattutto nell’ambiente di lavoro, anche in considerazione delle aspettative di carriera della dirigente.
In definitiva, quindi, ritiene il Collegio che l’appello debba essere respinto e confermata la sentenza di primo grado (Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza 13.02.2012 n. 61 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per illeciti riferibili a condotte di dipendenti dell’ente non possono essere addebitate al bilancio dell’Amministrazione.
1. Il presente giudizio d’appello riguarda la pronunzia con la quale l’odierno attore, direttore generale f.f. della ASL n. 5 di Crotone, è stato condannato unitamente ad altri tre dipendenti, alla rifusione della somma di € 8.908,87, corrispondente all’importo della sanzione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 758/1994, comminata per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; sanzione che era stata pagata a carico del bilancio dell’Azienda sanitaria, anziché degli autori delle violazioni stesse.
Il dr. T., unico appellante, lamenta: il difetto di contraddittorio nei confronti degli autori dell’illecito causa della sanzione e dei direttori generali che non agirono con l’azione di regresso; la mancata considerazione, da parte del primo Giudice, dell’esistenza di una responsabilità solidale in capo all’Azienda sanitaria; infine, la mancanza di un danno per la ASL, che avrebbe pagato le somme in questione ad un proprio servizio interno, lo S.P.I.S.A.L.
2. Ciò posto, le doglianze di parte attorea sono prive di pregio e devono pertanto essere rigettate.
2.1. Infondata, innanzi tutto, è la pretesa relativa alla (ritenuta) necessità di integrazione del contraddittorio.
Ed invero, parte appellante sembra non aver tenuto presenti petitum e (sopra tutto) causa petendi del presente giudizio contabile: nel quale, come ben noto, si fa valere la personale e diretta responsabilità dei soggetti che, titolari di un rapporto di servizio con un’amministrazione pubblica, abbiano cagionato ad essa (o altra p.a.) un danno patrimoniale ingiusto, in conseguenza dell’inosservanza dolosa o gravemente colposa dei propri doveri (art. 1 L. n. 19/1994).
E dunque, è evidente che alcun rilievo potrebbe rivestire, nella presente vicenda, la posizione degli autori dell’illecito che causò la sanzione in sede amministrativa, i quali semmai sarebbero stati da perseguire innanzi ad altro organo: ciò che qui unicamente rileva è la responsabilità connessa con il depauperamento dell’ente pubblico, il quale –è questo il titolo della condanna in prime cure– ha pagato un sanzione che sarebbe dovuta restare a carico di altri soggetti. E tale specifica (e diversa) responsabilità è stata, giustamente, imputata a chi tale pagamento dispose o, comunque, colpevolmente consentì.
Non può poi accogliersi l’altra pretesa, di integrare il contraddittorio con i vertici aziendali che non agirono in regresso verso gli autori dell’illecito; va qui confermato, infatti, che la responsabilità dell’indebito esborso è da addebitare unicamente a chi contribuì a disporre la relativa liquidazione, senza che possa avere rilievo il successivo comportamento di altri soggetti, nei confronti dei quali difetterebbe il necessario nesso di causalità con la produzione del danno per il quale è causa. Tutto ciò, a tacere della circostanza (da ritenere assorbente) che parte attrice non ha provveduto a dimostrare l’esistenza delle su dette, altrui concorrenti responsabilità.
2.2. Né migliore sorte potrebbe incontrare l’altro punto di doglianza, sull’esistenza di una responsabilità solidale dell’Azienda, che in sostanza escluderebbe, secondo l’appellante, l’illegittimità dell’operato dei dirigenti che addossarono la sanzione alla ASL.
In proposito, opera come noto il principio generale di cui all’art. 6 della legge 24.11.1981, n. 689, c.d. legge sulla depenalizzazione. Recita la norma: “1. Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione
”.
Orbene, ha provveduto a chiarire in proposito la giurisprudenza che “la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate” (Cassazione, Sez. II, 13.05.2010, n. 11643) e, ancor più chiaramente, che “Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24.11.1981, n. 689, l'art. 6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito” (Cassazione, Sez. II, 20.11.2006, n. 24573).
Insomma, la solidarietà in questione ha carattere sussidiario perché ha il suo (logico e ovvio) fondamento nella necessità di garantire l’effettività del meccanismo sanzionatorio anche nei casi di illeciti commessi nell’ambito di attività riconducibile ad entità organizzate, in particolare laddove non sia stato possibile in concreto individuare la persona fisica autrice materiale dell'illecito (Cassazione, 25.05.2011, n. 11481/ord.). Ma non v’è dubbio che è l’autore-persona fisica dell’illecito che dovrà pagare la sanzione, e solo nel caso in cui sia impossibile tale pagamento verrà in rilievo la responsabilità della persona giuridica nell’ambito della quale il soggetto ha agito.
Nel caso all’esame, ciò che è stato contestato ai convenuti in primo grado (e ha poi giustificato la corrispondente condanna) è stato proprio il fatto che essi liquidarono l’oblazione direttamente ed immediatamente con somme provenienti dal bilancio aziendale, senza in alcun modo (tentare di) escutere gli autori delle violazioni sanzionate.
Questo Collegio non può che pienamente confermare la correttezza dell’operato del primo Collegio anche sotto tale profilo.
2.3. Da ultimo, vanno respinte le deduzioni attoree relative all’inesistenza del danno (perché le somme furono pagate allo S.P.I.S.A.L. e sarebbero affluite poi al bilancio della ASL).
In proposito, appare convincente e va condiviso quanto fatto presente in proposito dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni: innanzi tutto, l’asserzione circa l’incameramento di dette somme da parte della ASL -una semplice partita di giro?- non risultano in alcun modo dimostrate, come sarebbe invece stato necessario da parte attrice (anzi, in linea di massima e allo stato degli atti sono decisamente da escludere).
In secondo luogo, anche con un eventuale (e non dimostrato, si ripete) versamento di dette somme nel bilancio aziendale, resterebbe comunque il danno per la medesima ASL, costituito dalla mancata riscossione dell’importo della sanzione da parte degli autori degli illeciti sanzionati: insomma, la ASL avrebbe pagato a se stessa e non avrebbe invece ricevuto quegli 8.900 euro (in più) dai soggetti tenuti al pagamento.
3. In conclusione, l’appello proposto, per tutte le ragioni innanzi esposte, si appalesa infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza (
Corte dei Conti, Sez. I giurisdiz. centrale d'appello, sentenza 13.02.2012 n. 57 -
link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOE' legittimo il recupero delle somme indebitamente erogate non tenendo conto della buona fede del percipiente, considerando il recupero come un atto dovuto non rinunziabile espressione di una funzione pubblica vincolata.
La buona fede rileva invece, ai sensi dell'art. 2033 ultimo periodo Cod. Civ., riguardo agli interessi sulle somme erogate. Detta disposizione infatti, nei casi di indebito oggettivo in cui la percezione delle somme sia avvenuta con affidamento e buona fede, prevede il calcolo dell'accessorio al credito principale dalla data della domanda di restituzione dell'indebito.

Al riguardo va richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale (già condiviso anche da questo Tribunale) che ritiene comunque legittimo il recupero delle somme indebitamente erogate non tenendo conto della buona fede del percipiente, considerando il recupero come un atto dovuto non rinunziabile espressione di una funzione pubblica vincolata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24.05.2007 n. 2651; id. 12.05.2006 n. 2679; 22.09.2005 nn. 4964 e 4983; TAR Campania Napoli, Sez. V, 07.04.2011 n. 1986; TAR Toscana, Sez. I, 08.11.2004 n. 5465; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 12.08.2003, n. 1272; TAR Marche, 18.04.1997 n. 246; TAR Lazio, Latina, 11.02.1993 n. 143).
La buona fede rileva invece, ai sensi dell'art. 2033 ultimo periodo Cod. Civ., riguardo agli interessi sulle somme erogate. Detta disposizione infatti, nei casi di indebito oggettivo in cui la percezione delle somme sia avvenuta con affidamento e buona fede, prevede il calcolo dell'accessorio al credito principale dalla data della domanda di restituzione dell'indebito (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24.11.2010 n. 8215) (TAR Marche, sentenza 10.02.2012 n. 122 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOAssunzioni a tempo determinato ex art. 90 TUEL e art. 9, comma 28, D.L. 78/2010.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Marche, con il parere 10.02.2012 n. 6, si occupa del limite di spesa applicabile al personale da assumere a tempo determinato in posizione di staff al Sindaco.
Le conclusioni del parere sono le seguenti:
"La Sezione esprime l'avviso che, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, lett. "b", della legge 183/2011, costituisca, per gli enti locali, principio generale ai fini della finanza pubblica il vincolo di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".
Nelle argomentazioni la Corte ricorda le condizioni legittimanti le possibilità assunzionali (cui devono aggiungersi il rispetto del limite di spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 o 562, della legge n. 296/2006 ed il rispetto del patto di stabilità interno per gli enti soggetti), ovvero:
- la programmazione triennale ed il piano annuale delle assunzioni
- un rapporto inferiore al 50% tra spese di personale e spese correnti
- gli adempimenti in materia di rideterminazione della pianta organica
- l'adozione ed il rispetto del piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la pari opportunità tra uomini e donne
- la ricognizione annuale di eventuali eccedenze di personale
per le immissioni in ruolo, inoltre:
- gli adempimenti in materia di previa verifica di personale in mobilità (tratto da www.publika.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Pa, via alla cura anti-ritardi. Commissari e sanzioni ai funzionari se la procedura è troppo lenta. Semplificazioni. Le prime regole operative dopo la pubblicazione in «Gazzetta» (Dl 5/2012).
La cura «anti-ritardi» per la burocrazia, lo snellimento delle pratiche con la nuova spinta alla Scia e le novità su documenti e assunzioni partono ufficialmente oggi. Con l'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni varato in via definitiva venerdì scorso dal consiglio dei ministri e pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale» (è il Dl 5/2012) dopo l'esame puntuale del Quirinale e la firma del capo dello Stato, partono davvero i primi ingredienti della ricetta che, insieme al decreto liberalizzazioni che ora impegna il Parlamento, dovrebbe aiutare la ripresa del nostro Pil oggi in sofferenza.
Un gruppo consistente di norme ha bisogno di decreti e altri provvedimenti attuativi, per disciplinare per esempio il cambio di residenza in tempo reale o l'unificazione delle autorizzazioni ambientali, ma molte regole partono subito, senza bisogno di passaggi ulteriori.
Tra queste, una posizione di spicco va senza dubbio assegnata alla cura «anti-ritardi», che anche per il suo valore "strategico" occupa il primo articolo del decreto pubblicato ieri. Le procedure portate a termine oltre i tempi previsti da leggi o regolamenti, o quelle che addirittura sprofondano nelle sabbie mobili fino a produrre un silenzio-inadempimento, incontrano con il nuovo decreto una doppia penalità. La prima è organizzativa, e porta alla possibile diffusione di una serie di "commissariamenti" in cui i vertici delle amministrazioni sostituiscono i dirigenti e i funzionari che guidano le strutture ritardatarie.
I «sostituiti» si vedono macchiata la pagella che riporta i dati sulle loro performance, sulla cui base viene distribuita la retribuzione di risultato, e possono andare incontro alla responsabilità amministrativa e a quella amministrativo-contabile. La sanzione, insomma, punta dritta sul portafoglio dei dirigenti o funzionari responsabili, con conseguenze potenziali ancora più pesanti quando l'inerzia dell'amministrazione produce un ricorso in via amministrativa (nella nuova disciplina la tutela contro i silenzi della Pa è disciplinata dal Codice del diritto amministrativo scritto nel Dlgs 104/2010): se il ricorso ha successo, la sentenza passata in giudicato viene girata in automatico alla Corte dei conti, che può quindi procedere per i profili di competenza (danno erariale causato da dolo o colpa grave).
Un'ultima sanzione è d'immagine, e costringe l'ufficio ritardatario a rilasciare i documenti con l'indicazione dei tempi previsti dalla legge e di quelli, più lunghi, utilizzati in concreto per portare a dama il provvedimento. Sempre sul fronte della burocrazia, cambiano le scadenze dei documenti, che vanno a coincidere con il compleanno del titolare, e viene portata a dieci anni la validità delle tessere di riconoscimento (con fotografia) rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni.
L'entrata in vigore del decreto porta con sé anche la riforma dei controlli, che amplia gli spazi per il revisore unico sia nelle Srl sia nelle Spa a scapito dei collegi (gli attuali, però, rimangono in carica fino alla scadenza). Nelle università, cadute le previsioni sul riordino del Cun e sui limiti alla partecipazione dei professori alle commissioni di reclutamento, l'entrata in vigore del provvedimento porta con sé come primi effetti lo stop alla possibilità di affidare attività di tutoraggio o didattica integrativa ai ricercatori a tempo indeterminato. Novità anche in campo assunzioni: la notizia-clou sul punto è la proroga di un anno del bonus Sud, che attende però l'accordo con le Regioni per la ripartizione dei fondi (articolo Il Sole 24 Ore del 10.02.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOMalattia senza festivi.
La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, ha ribadito con la sentenza 09.02.2012 n. 1885 il seguente comportamento: «Se alla conclusione del periodo di malattia seguono dei giorni festivi gli stessi non devono essere conteggiati nel periodo di comporto pena l'illegittimità del licenziamento stesso».
Il caso di specie riguardava una dipendente del ministero della giustizia che aveva fruito di un periodo di malattia durato 18 mesi (periodo massimo consentito dal Ccnl) e che, alla conclusione del periodo stesso, aveva ottenuto dall'Amministrazione di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo di 18 mesi.
L'ulteriore periodo concesso scadeva in data 31/10/2003 e pertanto la lavoratrice doveva riprendere servizio il giorno 1° novembre del 2003; tuttavia , essendo il giorno 1° novembre festivo e il giorno 2 novembre cadente di domenica, la dipendente si era presentata al lavoro il giorno 03.11.2003 (tale comportamento aveva portato al licenziamento della stessa in quanto in data 01/01/2003 scadeva il periodo massimo di assenza consentito dal contratto).
Il licenziamento è stato impugnato e la questione giuridica è arrivata fino alla Cassazione che ha riconosciuto l'illegittimità del licenziamento (cosa che era accaduta anche in primo grado) in quanto la lavoratrice non aveva superato il periodo di comporto (avendo ripreso servizio in tempo utile il 03/11/2003) in quanto il 1° e il 2 novembre del 2003 erano giorni festivi (articolo ItaliaOggi del 13.04.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPrescrizione quinquennale per il recupero da parte della P.A. degli importi indebitamente erogati al dipendente a titolo di trattamento retributivo.
Per pacifica giurisprudenza non vi è obbligo di specifica motivazione per il recupero di emolumenti non dovuti. Inoltre vi è rilevanza della buona fede dei percettori soltanto ai fini della modalità di esecuzione del recupero delle somme indebitamente percepite ed il recupero non deve essere preceduto dall'avviso dell'inizio di procedimento, trattandosi di atto vincolato (v. da ultimo Tar Campania, Napoli, 25.07.2011, n. 3987).
Ad avviso del giudice peraltro l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal dipendente è fondata in quanto ai sensi degli artt. 2948, numero 4), e 2943 del codice civile il diritto dell’Amministrazione a ripetere gli emolumenti non dovuti al ricorrente ma ad esso corrisposti prima del quinquennio anteriore alla comunicazione della richiesta di restituzione si è estinto per prescrizione.
Conseguentemente: - è illegittima la richiesta di questa parte di emolumenti, trattandosi di credito ormai prescritto; - la porzione di questa parte di emolumenti che sia stata già percepita dal ricorrente va ad esso restituita, con gli accessori di legge.
Parimenti fondata è la prospettazione del ricorrente circa la illegittimità della ripetizione di somme lorde anziché nette: l'Amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare il recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, giacché è al netto di queste ritenute che gli emolumenti in più sono stati corrisposti, e la ripetizione dell'indebito deve necessariamente riferirsi soltanto alle somme effettivamente percepite in eccesso (confr. C.d.S., Sez. VI, 02.03.2009, n. 1164) (TAR Lazio-Roma, Sez. I-bis, sentenza 09.02.2012 n. 1317 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Concorso per dirigente tecnico: per la prova orale la Commissione esaminatrice non e' vincolata dal curriculum del partecipante il quale deve essere pronto a rispondere su tutte le materie previste dal Bando.
In base al principio di imparzialità del concorso, i curricula “studiorum” e professionali dei singoli candidati non possono comunque costituire un limite o comunque un vincolo per la Commissione esaminatrice nella formulazione delle prove del colloquio.
Nella sostanza delle cose dunque, chi partecipa ad un concorso per posti di dirigente tecnico, deve essere pronto a rispondere su tutte le materie comunque previste del bando. Del tutto legittimamente qui la Commissione, nell’ambito delle materie della prova orale, ha proceduto ad accertare la specifica qualificazione professionale di coloro che sarebbero stati destinati ad assicurare le funzioni dirigenziali dell’amministrazione (quali i servizi catasto - tecnico erariale - registri immobiliari - gestione immobili dello stato, ecc. ecc.) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 09.02.2012 n. 694 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOCambio al vertice dell’ente “pilotato” da politico: è abuso d’ufficio. La Cassazione annulla con rinvio una sentenza di assoluzione di un politico/presidente di un ente locale sospettato di aver sostituito un dirigente con un suo “fedelissimo".
Il politico che fa dimettere un dirigente di un ente per far posto a un suo fedelissimo commette il reato di abuso d’ufficio.
Lo afferma la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, Sez. VI penale, con sentenza 08.02.2012 n. 4933.
Il politico, presidente di un ente locale siciliano, è infatti sospettato di aver posto in essere atti di “moral suasion” affinché un manager dirigente al vertice di un ente controllato si dimettesse lasciando così il posto ad un suo fedelissimo, il quale lo avrebbe certamente favorito nell’aumentare il proprio bacino di voti all’interno della struttura in questione. Tali atti sarebbero consistiti nell’aver tagliato e bloccato unilateralmente i fondi destinati all’ente, in modo da indurre alle dimissioni l’incolpevole dirigente.
Tuttavia il politico in questione era stato assolto dall’accusa di abuso d’ufficio “perché il fatto non costituisce reato”; infatti la sentenza che esclude la sua responsabilità non considera le testimonianze secondo cui, dopo il “pilotato” cambio al vertice dell’ente, i finanziamenti pubblici sarebbero tornati ad affluire verso l’istituto. Secondo il giudice d’appello l’imputato non avrebbe interferito sulla sospensione dei pagamenti né avrebbe influito sulle dimissioni rassegnate dal dirigente.
Ma la Cassazione è di tutt’altro avviso e, accogliendo il ricorso del procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo, ordina il rinnovo del giudizio.
Secondo la Suprema Corte, nel valutare la colpevolezza o meno del politico amministratore, il giudice del rinvio dovrà prendere “in esame tutte le prove legittimamente acquisite al processo” e valutarle “secondo le regole della logica”. Tutto si gioca nell’accertare i tre fatti topici oggetto di prova: 1) se l’imputato ha dato ordine di sospendere i pagamenti in favore dell’ente; 2) se il manager ha presentato le dimissioni per effetto dell’ordine abusivo impartito dall’imputato; 3) se l’imputato ha agito per soddisfare un interesse privato. Per la Suprema Corte, qualora questi fatti fossero provati, ci si troverebbe in presenza del reato di concussione.
Da qui, l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello (link a www.leggioggi.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOAvere password del database non salva da accesso abusivo.
D'ora in avanti sistemi informatici blindati. Infatti risponde del reato di accesso abusivo anche chi ha la password del database ma entra con finalità diverse rispetto a quelle consentite dal titolare di tale sistema.
Componendo un radicato contrasto di giurisprudenza, le Sezz. unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza 07.02.2012 n. 4694, hanno confermato la condanna a carico di un carabiniere che, pur essendo abilitato all'ingresso del sistema, lo aveva fatto non a fini investigativi a lui consentiti ma per svelare informazioni riservate a una conoscente.
L'uomo si era difeso sostenendo che lui possedeva la password di ingresso al sistema e che per questo non era punibile ai sensi dell'articolo 615-ter del codice penale, indirizzato soltanto agli hacker. A questa obiezione il massimo consesso di Piazza Cavour ha risposto aderendo a una giurisprudenza della quinta sezione penale del Palazzaccio piuttosto restrittiva, che «integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema».
Nel caso sottoposto all'esame del Supremo collegio il maresciallo era stato autorizzato ad accedere al sistema informatico interforze soltanto per ragioni «di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione dei reati», con espresso divieto di stampare il risultato. Insomma, spiega la Corte, si tratta «di prescrizioni disciplinanti l'accesso e il mantenimento all'interno del sistema che, in quanto non osservate dall'imputato, hanno reso abusiva l'attività di consultazione esercitata in concreto, prescindendosi dal successivo uso indebito dei dati acquisiti e dalla predeterminazione di una finalità siffatta».
In altri termini, il militare ha agito con la consapevolezza della contrarietà alle disposizioni ricevute e, quindi, del carattere «invito domino» dell'accesso e della permanenza fisica nel sistema, «e ciò integra a evidenza il dolo generico richiesto dalla norma, che non prevede alcuna finalità speciale né lo scopo di trarre profitto, per sé o per altri, ovvero di cagionare ad altri un danno ingiusto» (articolo ItaliaOggi dell'08.02.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOChiusura per neve recuperata con ferie o permessi retribuiti.
I lavoratori pubblici di Roma e provincia, che non sono andati al lavoro nei giorni scorsi a causa delle avverse condizioni meteorologiche e in ossequio alle disposizioni di chiusura degli uffici pubblici contenute nelle ordinanze prefettizie del 3 e 4 febbraio scorsi, potrebbero essere costretti a dover recuperare, con ferie o permessi retribuiti, le giornate lavorative non svolte. Le abbondanti nevicate, vere e proprie cause di forza maggiore che impongono la chiusura degli uffici pubblici per garantire la sicurezza, non sono imputabili né al lavoratore né al datore di lavoro. Di conseguenza, quest'ultimo non è tenuto a corrispondere la prestazione lavorativa.
A questa conclusione si perviene leggendo il parere 25.05.2011 n. 50 dell'Aran che, in risposta a un quesito sul punto, non lascia margine ad alcun dubbio. I giorni non lavorati vanno scomputati dalle ferie o dal monte ore dei permessi retribuiti per motivi personali che spettano ai lavoratori annualmente per contratto.
Il quesito posto all'Aran chiedeva in che termini considerare la prestazione lavorativa, qualora la stessa non possa essere effettuata per cause derivanti da «eventi naturali o per provvedimenti autoritativi che impongono la chiusura dell'amministrazione» (come si vede, entrambi i casi ricorrono per il maltempo che ha colpito la Capitale in questi giorni).
Per l'Agenzia, nel caso in questione occorre fare riferimento al concetto di «forza maggiore», ovvero un evento che non è imputabile né ai lavoratori né al datore di lavoro, con la conseguenza «che quest'ultimo non è tenuto a corrispondere la retribuzione per le ore di mancata prestazione» (citando sul punto l'articolo 2099 del codice civile e la sentenza della Cassazione, sez. lav., n. 481 del lontano 1984).
Attenzione, nulla vieta alla stessa amministrazione di corrispondere ugualmente la retribuzione per i giorni in cui si è verificata la situazione di forza maggiore, ma a una condizione. Ovvero, che il dipendente utilizzi, al fine di motivare l'assenza, gli strumenti forniti dal contratto collettivo di comparto, quali le ferie, le festività soppresse, i permessi retribuiti ex articolo 18 Ccnl del 1995 (18 ore annuali), oppure altre modalità previste dal contratto per il recupero delle ore non lavorate.
In pratica, il lavoratore romano che è rimasto a casa, se ha già fruito dei permessi retribuiti, si vedrà costretto, alla riapertura degli uffici, a restare di più in servizio per recuperare le ore non lavorate causa maltempo (articolo ItaliaOggi del 07.02.2012).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Statuto dei lavoratori e Codice della privacy. Registrazione delle telefonate dei dipendenti: è controllo a distanza dei lavoratori?
Domanda.
L'installazione di un sistema in grado di fare registrazioni audio delle chiamate in uscita e in entrata, finalizzato al monitoraggio della qualità dei processi e dei servizi di assistenza alla clientela forniti dall'impresa, costituisce un controllo a distanza dei lavoratori soggetto alle regole dello Statuto dei lavoratori e del Codice della privacy?
Risposta.
Se l'impresa che intende installare il sistema di registrazione delle telefonate adotta alcune regole precauzionali che annullano il rischio di trattamenti non autorizzati di dati personali della clientela e dei lavoratori, a mio avviso la fattispecie non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni della legge n. 300/1970 e del D.Lgs. n. 196/2003.
In particolare perché l'apparecchiatura sia legittima è necessario che:
- i controlli non siano fatti in maniera sistematica e automatica, ma solamente a campione;
- le voci degli operatori e dei clienti registrate dal sistema siano criptate, in modo tale da non essere riconoscibili e di non permettere di risalire all'identità del singolo operatore o cliente;
- i primi secondi di conversazione siano eliminati, in modo che sia impossibile ascoltare il nome dell'operatore che ha risposto al cliente;
- non siano tracciati né il nome dell'operatore, né alcun altro dato che possa permettere la sua identificazione;
- il sistema di monitoraggio non fornisca alcun report contenente informazioni sul singolo operatore del servizio assistenza clienti;
- l'accesso ai dati registrati sia tracciabile e sia limitato solamente ai soggetti espressamente autorizzati (cioè formalmente incaricati del trattamento) dall'impresa per la finalità di monitoraggio (07.02.2012 - tratto da www.ipsoa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGOCompetenze anti-ritardi da chiarire. È incerto se sia compito del sindaco o della giunta individuare il responsabile.
LA PLATEA/ Anche i segretari e i direttori generali possono essere incaricati di intervenire come sostituti in caso di inerzia.

Tutela molto più forte dei cittadini e delle imprese per i ritardi delle pubbliche amministrazioni nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, previsione di un intervento sostitutivo e possibilità di rapido avvio del l'azione di responsabilità amministrativa in capo al dirigente inadempiente.
Sono questi gli strumenti con i quali il decreto legge sulle semplificazioni, riapprovato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, vuole raggiungere il risultato di tagliare i tempi dell'attività amministrativa, dando certezza sul momento della sua conclusione. Questa tutela si applica a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni, quindi non solo nel caso di mancata risposta a istanze, ma anche per i ritardi nei pagamenti. Lo strumento tecnico è la modifica della legge 241/1990.
Il legislatore ribadisce in primo luogo la competenza dei tribunali amministrativi e precisa l'applicabilità delle forme di tutela contenute nel Codice sul processo amministrativo. Le nuove regole non si applicano ai procedimenti tributari.
I vertici politici devono individuare il dirigente a cui sono attribuiti i poteri sostitutivi in caso di inerzia: un solo soggetto per ogni amministrazione. In caso di mancata individuazione, provvede direttamente il legislatore: questa competenza è attribuita nell'ordine al direttore generale, al dirigente del settore o al funzionario di più elevato livello presente nell'ente. Negli enti locali occorre chiarire se la competenza all'individuazione del dirigente a cui sono attribuiti i poteri sostitutivi spetta alla Giunta, in quanto organo che ha competenza residuale generale, o ai sindaci, in quanto spetta a loro la competenza al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali: la seconda soluzione appare preferibile. I dirigenti individuati come sostituti in caso di inerzia possono essere sicuramente anche i segretari o i direttori generali; nei Comuni sprovvisti di dirigenza possono essere individuati anche nei titolari di posizioni organizzative.
L'intervento del sostituto può essere richiesto solamente dopo il decorso del termine di conclusione dei procedimenti, termine che ricordiamo essere in linea generale fissato in 30 giorni e che i regolamenti degli enti possono innalzare fino a 90 giorni. Il sostituto deve concludere il procedimento entro la metà del termine e a tal fine può avvalersi della struttura esistente o nominare un commissario ad acta. Comunque, dall'applicazione della disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per l'ente.
In capo ai dirigenti inadempienti sono previsti vari tipi di sanzione. I ritardi determinano il maturare di responsabilità dirigenziale o di risultato, oltre che di responsabilità amministrativa e contabile: gli organismi di valutazione devono tenere conto di questo elemento nella valutazione della performance. Va sottolineato che il legislatore ha rafforzato una previsione già esistente. Questo rafforzamento si manifesta soprattutto nell'obbligo per il dirigente individuato come sostituto di informare annualmente il vertice politico dei procedimenti in cui si è dovuto sostituire ai dirigenti in ritardo nell'adozione di provvedimenti amministrativi. Un ulteriore e importante elemento di novità è dato dalla previsione che questi comportamenti possono determinare l'insorgere di responsabilità amministrativa e, soprattutto, dalla facilità con cui la relativa azione può essere instaurata. Si dispone infatti che le sentenze dei tribunali amministrativi che condannano le Pa per ritardi nella risposta ai cittadini possano essere in via telematica inviate alla Corte dei conti; ma soprattutto si stabilisce che debbano essere inviate quelle passate in giudicato.
È ovvio che per Corte dei conti si debba intendere la Procura e non le sezioni di controllo; la possibilità di invio è una formula molto generica e andrebbe meglio precisata, soprattutto per individuare il soggetto responsabile; l'obbligo di invio di tutte le sentenze passate in giudicato è fissato in modo tassativo: in questo modo si forniscono immediatamente le informazioni necessarie per l'eventuale instaurazione dell'azione di responsabilità. Azione di responsabilità che, sulla base della giurisprudenza contabile consolidata, fissa la misura del danno erariale nelle sanzioni e interessi che l'ente ha dovuto versare al privato, ivi compresi gli eventuali risarcimenti danni.
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Il percorso per rimediare - Che cosa succede in caso di ritardi della pubblica amministrazione
- Le pubbliche amministrazioni devono individuare il dirigente che interviene in caso di ritardi
- Il sostituto è tenuto a informare l'ente a proposito dei procedimenti in cui è intervenuto
- Il sostituto conclude i procedimenti entro la metà dei termini, anche tramite un commissario ad acta
- Dei ritardi si tiene conto negativamente nella valutazione delle performance
- Le sentenze che condannano le pubbliche amministrazioni per ritardi sono inviate alla Corte dei conti (articolo Il Sole 24 Ore del 06.02.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: F. V. Prosperetti, NORME SOPRAVVENUTE IN PENDENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI: LA SOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA (link a www.gazzettaamministrativa.it).

CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO: G. Dall'Ozzo, LA ESIMENTE POLITICA - La portata dell'art. 1, co. 1-ter, l. 20/1994 così come novellata dalla l. 639/1996 e dell'art. 49 d.lgs. 267/2000 - La valutazione della responsabilità dei titolari degli organi politici per la adozione di atti muniti del parere favorevole di regolarità tecnico-contabile e per quelli di competenza degli uffici tecnici o amministrativi causativi di danno - La contestualizzazione con la recente giurisprudenza contabile (link a www.gazzettaamministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: F. Falco, MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE PUBBLICO: IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE TRA LA CORTE DI CASSAZIONE ED IL CONSIGLIO DI STATO (link a www.gazzettaamministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità  - decreto legislativo 18.07.2011, n. 119 ("Attuazione dell'articolo 23 della legge 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi") (circolare 03.02.2012 n. 1).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGODisabili, paletti alle assunzioni. Corte conti: la spesa per il personale è onnicomprensiva. Le ultime decisioni restrittive della magistratura contabile penalizzano le categorie protette.
La spesa per le assunzioni obbligatorie dei disabili da parte degli enti locali deve rientrare nei limiti e vincoli a vario titolo fissati dalle leggi.
La Corte dei conti sta assumendo un nuovo e restrittivo orientamento, rispetto alla possibilità di tenere fuori dal computo della spesa di personale le assunzioni effettuate per adempiere agli obblighi previsti dalla legge 68/1999.
Mentre, infatti, fino a qualche mese fa si poteva dare per scontata la non computabilità di tali spese per i tetti fissati dalla legge, adesso le interpretazioni sempre più rigoristiche della magistratura contabile stanno decisamente modificando il quadro.
In proposito, il parere 14.09.2011 n. 82 della sezione regione di controllo per il Molise non lascia troppi spazi alla possibilità di non computare nell'aggregato «spesa del personale» le spese per assunzioni finalizzate ad assolvere agli obblighi imposti dalla 68/1999.
Secondo il parere, occorre dare privilegio «al principio di onnicomprensività delle spese di personale da computare ai fini del rispetto della percentuale di cui al comma 7 dell'art. 76 del dl n. 112/2008». In altre parole, l'assunzione dei disabili concorre a costituire base di calcolo per verificare che il totale delle spese di personale non superi il rapporto del 50% sul totale delle spese correnti.
Secondo la sezione Molise, anche se la spesa per assumere disabili è finalizzata a soddisfare obblighi di legge, tuttavia «non può essere considerata finanziariamente neutra per l'amministrazione e anzi incide sull'indice di rigidità della spesa corrente, che risulta, giova ribadirlo, dal rapporto tra le principali voci di spesa fissa -costituite dalle spese per il personale e dalle spese per il rimborso dei mutui in ammortamento (quota capitale e quota interessi)- e il totale delle spese correnti».
Insomma, la sezione ritiene che tra la tutela del diritto al lavoro dei disabili, la cui garanzia crea anche in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di rispettare le percentuali di assunzioni obbligatorie, ed il rispetto ai tetti di spesa per il personale, va risolto a vantaggio della tutela della finanza pubblica. Sicché, tra le spese di personale «devono essere necessariamente incluse anche quelle sostenute a tutela di categorie protette di lavoratori senza che la necessità di adempiere alle assunzioni obbligatorie possa costituire l'occasione per la violazione di norme a tutela degli equilibri di bilancio».
Meno drastica, ma nella stessa direzione, è l'opinione espressa dalla sezione regionale di controllo per la Basilicata con la delibera 25.11.2011 n. 95, secondo il quale non si deve dimenticare la particolare vincolatività dell'obbligo di assumere i disabili, espressamente sanzionato «sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 12.03.1999, n. 68». Tuttavia, sebbene questa considerazione e il richiamo che il parere fa a pronunce della Ragioneria generale e della Funzione pubblica circa l'esclusione delle spese per assunzione di disabili dai computi per i vincoli alla spesa di personale, aprono spazi alla tesi più elastica, la sezione conclude in modo diverso.
Il parere evidenzia che le pubbliche hanno in ogni caso l'obbligo di attuare tutte le misure programmatorie necessaria ad adempiere agli obblighi relativi alle categorie protette, ma rispettando contemporaneamente la rimanente disciplina pubblicistica sulla spesa di personale. Insomma, non sarebbe possibile sforare i tetti di spesa di personale assumendo disabili; occorrerebbe, invece, adempiere alla legge 68/1999 avendo avuto cura, prima, di aver ridotto l'aggregato della spesa in misura tale da consentire di assumere i disabili, senza violare i tetti della spesa di personale.
L'indirizzo della magistratura contabile di controllo verso letture sempre più restrittive della normativa sulla spesa del personale non paiono del tutto condivisibili. In effetti, la sola considerazione delle responsabilità anche penali scaturenti dalla violazione della legge 68/1999 dovrebbero lasciar intendere che per l'ordinamento è meritevole di maggior tutela la garanzia per il lavoro delle categorie protette, che il rispetto pedissequo delle norme in materia di finanza pubblica. Questo atteggiamento di maggior favore dell'ordinamento verso le categorie svantaggiate, del resto, è anche ricavabile dalla Costituzione (articolo ItaliaOggi del 03.02.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOContrattazione decentrata 2012, non serve aspettare il varo dei bilanci.
È opportuno che le amministrazioni avviino subito la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2012 in modo da potere arrivare alla ripartizione del trattamento economico accessorio premiando le performance e la meritocrazia. Peraltro non vi sono dubbi rilevanti, a differenza dell'anno passato, nella determinazione del fondo per le risorse decentrate.
Occorre subito rilevare che per la costituzione del fondo non occorre attendere l'approvazione del bilancio preventivo: non vi è infatti alcun vincolo in questa direzione né in modo esplicito né implicito. Al massimo, per la concreta erogazione delle risorse variabili è opportuno attendere l'approvazione di questo documento programmatico. Nella quantificazione della parte stabile del fondo non può essere usato l'articolo 15, comma 5, del Ccnl 01/04/1999 per aumentare la capienza complessiva. Non vi sono dubbi che i risparmi derivanti dalle progressioni economiche dei dipendenti cessati dal servizio continuino a ritornare tra le somme disponibili: in questo caso infatti non abbiamo un incremento del fondo.
L'unico dubbio riguarda il possibile inserimento della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam dei dipendenti cessati dal servizio: la Ragioneria generale dello stato lo ha escluso, quanto meno per le amministrazioni statali, nella propria circolare n. 20/2010, mentre la successiva circolare 12/2011 del ministro dell'economia non ne fatto cenno. Per la costituzione della parte variabile le possibilità previste dai contratti nazionali, in particolare l'articolo 15, comma 5 e comma 2, del Ccnl 01/04/1999, non possono dare luogo ad un aumento delle risorse.
Le sezioni unite di controllo della Corte dei conti hanno ammesso come deroghe esclusivamente quelle previste per la incentivazione degli uffici tecnici in caso di realizzazione di opere pubbliche e per gli avvocati in caso di contenziosi risolti con successo per l'ente. La Rgs e la sezione di controllo della magistratura contabile pugliese consentono l'aumento del fondo per le risorse derivanti dai risparmi nella utilizzazione del fondo. Rimane da risolvere, ma il tema è di minore attualità nell'anno 2012, il dubbio sulla possibilità di incrementare il fondo con i compensi derivanti dall'Istat per il censimento.
Una volta costituito il fondo si possono avviare le trattative per la ripartizione del fondo. Ricordiamo che non è necessario attendere la presentazione di una piattaforma da parte dei sindacati e che è opportuno che la giunta formuli delle direttive per la delegazione trattante di parte pubblica. Non vi sono certezze per potere andare a una rivisitazione complessiva della contrattazione decentrata: appare opportuno limitare le trattative solamente alla ripartizione del fondo, mentre un intervento sulla parte istituzionale è necessario solamente se vi sono dei dubbi di illegittimità delle norme esistenti.
Il tempestivo avvio delle trattative per la ripartizione del fondo consente di spostare una parte significativa delle risorse per la incentivazione delle attività finalizzate al perseguimento dei risultati richiesti dall'amministrazione. Cioè di incentivare la produttività del personale e le indennità di risultato per i dirigenti ed i titolari di posizione organizzativa (articolo ItaliaOggi del 03.02.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il dipendente che ha svolto mansioni superiori non può ottenere il corrispettivo agendo ex art. 2041 c.c. contro la P.A. per ingiustificato arricchimento.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, l’esercizio di mansioni superiori da parte del personale dipendente dalla pubblica amministrazione, ancorché con attribuzione per atto formale, non comporta alcun diritto, neppure per differenze retributive, salvo espressa previsione normativa dettata da norma speciale che consenta l’attribuzione delle mansioni superiori e la maggiorazione retributiva. Ciò perché nell’ambito del pubblico impiego è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 29.05.2002, n. 2969; sez. V. 08.05.2002, n. 2452).
Tale orientamento muove dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 18.11.1999, che ha evidenziato che la parametrazione della retribuzione alla qualifica è conseguente all’assetto rigido della pubblica amministrazione sotto l’aspetto organizzatorio, collegato anch’esso, secondo il paradigma dell’art. 97 della Costituzione ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica.
Invero, la sentenza impugnata ha fondato l’accoglimento della domanda delle differenze retributive sull’istituto dell’indebito arricchimento di cui all’art. 2041 cod. civ., avendo ravvisato l’indebito arricchimento della p.a. in danno del dipendente. L’applicazione di tale istituto di diritto privato al rapporto di pubblico impiego è stato disconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa ravvisandosi nella sua applicazione l’elusione del principio della necessaria corrispondenza tra qualifica e retribuzione e delle norme poste a salvaguardia della stabilità programmata dei costi per i servizi amministrativi (Adunanza plenaria 23.02.2000, n. 12).
Il diritto del dipendente al corrispettivo per l’espletamento di mansioni superiori non può fondarsi sull’ingiustificato arricchimento dell’amministrazione atteso che l’esercizio di mansioni superiori alla qualifica rivestita svolto durante l’ordinaria prestazione lavorativa, non reca alcuna diminuzione patrimoniale in danno del dipendente (il c.d. depauperamento che dell’azione ex art. 2041 cod. civ. è requisito essenziale) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 02.02.212 n. 574 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

gennaio 2012

PUBBLICO IMPIEGOConcorsi, prove aderenti al bando. Tar Campania dà ragione a un candidato.
Conoscenze informatiche? Sì, ma senza esagerare.
Con la sentenza 31.01.2012 n. 491, la III Sez. del TAR Campania-Napoli ha accolto il ricorso presentato da un candidato, deducendo l'illegittimità del provvedimento di non ammissione alle prove orali del concorso pubblico per «coadiutore amministrativo-cat. B3» del ruolo del Consiglio Regionale della Campania, cui aveva preso parte. I magistrati amministrativi hanno, infatti, ritenuto censurabile, «in quanto viziata per eccesso di potere per illogicità manifesta», la valutazione che aveva effettuato la commissione giudicatrice, la quale, in sede di revisione della prova pratica (Word ed Excel), non si era attenuta né ai parametri previsti nel bando, né tanto meno ai criteri di giudizio cui si era autovincolata.
A causa della valutazione «totalmente erronea», quindi, il candidato non era riuscito a ottenere il punteggio minimo previsto per superare la prova scritta. Ma contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, secondo la quale il corretto superamento della prova contestata implicava anche la risoluzione di un problema di tipo logico, i giudici hanno chiarito che «il Bando si limitava a richiedere la conoscenza di ''elementari nozioni in campo informatico'' e, per quanto riguardava la prova Excel, l'espletamento di una semplice ''prova di calcolo''».
Invece, l'amministrazione pretendeva un «percorso logico» che avrebbe richiesto «ben più che la cognizione di informazioni «elementari» del funzionamento del sistema Excel, specie se posto in relazione alle mansioni tipiche della qualifica messa a concorso». Il collegio ha ritenuto altresì erronea la valutazione della prova Word: gli errori commessi dal ricorrente nel ricopiare il testo fornito, infatti, non potevano qualificarsi come «di ortografia» o di «grammatica», ma semplicemente di battitura, tenuto conto che tra i requisiti del bando vi era quello secondo il quale il testo doveva essere ricopiato nella sua interezza e non «con caratteri e formattazione identici».
Ciò a maggior ragione sul presupposto che il corretto uso delle lettere maiuscole e minuscole o la corretta impaginazione, «lungi dall'essere ritenuti come condicio sine qua non della fedele copiatura del testo di riferimento», erano stati addirittura ritenuti elementi di favore per l'eventuale attribuzione, in via del tutto discrezionale, di un ulteriore punto aggiuntivo (articolo ItaliaOggi del 02.03.2012 - link a www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: R. Mancuso, Il Mobbing: problema comune (link a www.diritto.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Non può essere limitato il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale in quanto le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi.
Ad avviso del giudice amministrativo il ricorrente -avendo partecipato ad una procedura concorsuale- è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza quell'"interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" che l'art. 2 del DPR n. 352/1992, in puntuale applicazione dell'art. 22 della L. n. 241/1990, richiede quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso (ex plurimis CS, sez VI, n. 6246/2000).
Tale interesse è stato puntualmente evidenziato nell'istanza di accesso nella quale il ricorrente ha manifestato l'intenzione di valutare la legittimità degli atti della procedura concorsuale e, se del caso, di tutelare in sede giurisdizionale le proprie ragioni.
E' consolidato l’orientamento giurisprudenziale (CS, sez. VI, n. 260/1997; Tar Campania n. 7538/1997; Tar Emilia Romagna, Parma, n. 274/2001) per cui le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.
Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 30.01.2012 n. 1032 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOL'esercizio non autorizzato di incarichi da parte del dipendente pubblico non rientra nella giurisdizione contabile.
... pur volendo considerare in modo autonomo l’obbligo di refusione a carico del lavoratore al servizio di una p.a. (anziché obbligazione subordinata, com’è in effetti), la giurisdizione contabile dovrebbe essere esclusa, trattandosi di un obbligo che scaturisce dall’esercizio di un’attività lavorativa extraistituzionale, mentre i presupposti per radicare la giurisdizione della Corte dei conti si fondano sul verificarsi di un danno erariale, cagionato da un soggetto vincolato da un rapporto di servizio, inteso anche in senso lato, con la p.a., e sulla circostanza che il danno sia stato determinato nell'esercizio delle funzioni alle quali il dipendente è stato preposto.

Ancora in via pregiudiziale, deve essere esclusa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla seconda posta di danno contestata dalla Procura attrice, riguardante la violazione dell’art. 53, co. 7, d.lgs. 30.03.2001, n. 165, in relazione all’illecito svolgimento, da parte della Sig.ra ..., di due stabili rapporti lavorativi non autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Il relativo danno è stato quantificato in misura pari alle somme che la convenuta ha ricevuto dai soggetti terzi, a remunerazione del lavoro extraistituzionale (euro 57.000,00 +12.950,00 = euro 69.950,00).
L’art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165/2001, stabilisce che <<I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti>>.
Dal testo letterale della norma (il compenso <<deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore>>) si evince che dalla violazione dell’obbligo di esclusività scaturisce un obbligo di corresponsione di somme di denaro che è posto, in primis, nei confronti del soggetto erogante e, in via subordinata, a carico del dipendente di una p.a.
Tale circostanza è significativa della natura esclusivamente privatistica dell’obbligazione di refusione, trattandosi del soddisfacimento di un interesse meramente lavoristico. Ciò vale a dire che la violazione del dovere di esclusività dà luogo ad un credito del datore di lavoro nei confronti dei soggetti obbligati (ente erogante e lavoratore), che non può in alcun modo ricondursi all’esercizio di funzioni pubblicistiche, come già ritenuto da questa Corte in analoghe fattispecie (Sez. Trentino-Alto Adige, Trento, 15.12.2010, n. 66; id., 03.12.2009, n. 55).
Ma, pur volendo considerare in modo autonomo l’obbligo di refusione a carico del lavoratore al servizio di una p.a. (anziché obbligazione subordinata, com’è in effetti), la giurisdizione contabile dovrebbe essere esclusa, trattandosi di un obbligo che scaturisce dall’esercizio di un’attività lavorativa extraistituzionale, mentre i presupposti per radicare la giurisdizione della Corte dei conti si fondano sul verificarsi di un danno erariale, cagionato da un soggetto vincolato da un rapporto di servizio, inteso anche in senso lato, con la p.a., e sulla circostanza che il danno sia stato determinato nell'esercizio delle funzioni alle quali il dipendente è stato preposto.
In un caso analogo di generica trasgressione di obblighi incombenti dal lavoratore (controversia avente ad oggetto l'accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell'alloggio di servizio), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ravvisato un inadempimento contrattuale, integrante la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, ma non anche un’attività posta in essere dal dipendente pubblico <<nell'esercizio delle sue funzioni>>, affermando che <<la relativa controversia non può che essere demandata al solo giudice avente giurisdizione sul rapporto di impiego, e, per l'effetto, al giudice del lavoro>> (Cass., sez. un., 30.04.2008, n. 10870/ord.).
In senso conforme, il giudice di legittimità ha ritenuto che <<il regime delle incompatibilità>> è materia <<sottratta alla disciplina propria dell'attività amministrativa, ed inclusa nell'ambito dei comportamenti di gestione del rapporto di lavoro>> (Cass., sez. lav., 26.03.2010, n. 7343). Correlativamente, il giudice amministrativo ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, come giudice del rapporto di lavoro, in una controversia volta all'annullamento del diniego opposto dalla p.a. di appartenenza alla richiesta di svolgere un incarico extraistituzionale formulata da un dipendente, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 (Cons. St., sez. IV, 07.06.2004, n. 3618).
L’esatta collocazione dell’istituto in esame proviene dalla Corte Costituzionale (sentenza 11.06.2001, n. 189), secondo cui l’obbligo di esclusività è uno dei canoni fondamentali del rapporto di impiego pubblico, del quale costituisce indice rivelatore, come la predeterminazione dell’orario di lavoro e della retribuzione, l'inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione amministrativa e la subordinazione gerarchica (v. TAR Toscana, 11.09.2008, n. 1910; Cons. St., Sez. V, 01.12.1999, n. 2022; id., 03.05.1995, n. 681).
Nella mera violazione dell’obbligo di esclusività non è, quindi, ravvisabile il nesso di occasionalità necessaria tra danno alla amministrazione ed esercizio delle funzioni nell’ambito del rapporto di servizio, che è il generale presupposto della responsabilità amministrativa e della giurisdizione di questa Corte, ai sensi degli artt. 82 e 83, R.D. 18.11.1923, n. 2440 e degli artt. 13 e 52, R.D. 12.07.1934, n. 1214.
Ciò pur considerando l’ottica ulteriormente espansiva della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità amministrativa, secondo cui la giurisdizione attribuita alla Corte dei conti <<presuppone che il soggetto, legato all'amministrazione da un rapporto di impiego (o di servizio), debba rispondere del danno da lui causato nell'esercizio di un'attività illecita connessa con detto rapporto, tale dovendosi considerare non solo quella costituente svolgimento diretto della funzione propria del rapporto d'impiego (o di servizio), ma anche quella rivestente carattere strumentale per l'esercizio della medesima funzione, sempre che detta attività rinvenga nel rapporto l'occasione necessaria del suo manifestarsi>> (Cass., sez. un., 02.12.2008, n. 28540; id., sez. un., 25.11.2008, n. 28048; id. sez. un., 22.02.2002, n. 2628).
Questa giurisprudenza di legittimità si trova citata in altra pronuncia della Corte di cassazione (02.11.2011, n. 22688/ord.), menzionata dal P.M. in udienza che, pur facendo riferimento al predetto univoco indirizzo che estende la competenza del giudice contabile alla cognizione dell’attività strumentale all'esercizio della funzione pubblica <<sempre che detta attività rinvenga nel rapporto l'occasione necessaria del suo manifestarsi>>, ha risolto in senso opposto il regolamento preventivo di giurisdizione, senza spiegare le ragioni per le quali, nelle conclusioni, ha inteso discostarsi dall’indirizzo precedentemente richiamato. In relazione a ciò, il Collegio non condivide l’avviso dell’Organo requirente circa la presenza di un evidente revirement del giudice di legittimità sulla questione di cui è causa.
In buona sostanza, il discrimine tra giurisdizione della Corte dei conti, in materia di danno erariale, e quella del giudice del rapporto di lavoro, resta confermato nel verificarsi di un inadempimento riconducibile, rispettivamente, all’esercizio di una funzione pubblica (sia pure nel senso dell’occasionalità necessaria), oppure alle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro tra un dipendente e l’amministrazione di appartenenza.
In particolare, la giurisdizione del giudice del lavoro si radica nei casi di alterazione del sinallagma contrattuale (assenze ingiustificate, per riscossione di retribuzioni non dovute), allorché il dipendente pubblico venga in rilievo come semplice debitore, alla stregua di un qualsiasi lavoratore privato inadempiente e, in quanto tale, soggetto alle normali sanzioni ed azioni civilistiche dell’ente di appartenenza. Attualmente, la materia è posta sotto la stretta sorveglianza del datore di lavoro pubblico: il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ispettorato per la funzione pubblica) può disporre verifiche, operando d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (art. 53, co. 16-bis, d.lgs. n. 165/2001, comma aggiunto dall’art. 47, d.l. 25.06.2008, n. 112, e poi così sostituito dall’art. 52, co. 1, lett. b), d.lgs. 27.10.2009, n. 150).
Si aggiunge che, in precedenza, l’art. 6, d.l. 28.03.1997, n. 79, convertito dalla l. 28.05.1997, n. 140, prevedeva sanzioni pecuniarie a carico <<dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato>> agli obblighi previsti dalla disciplina del lavoro a tempo parziale e <<che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23.12.1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza>>. Ciò a ulteriore riprova dell’estraneità della materia alla responsabilità amministrativo-contabile del dipendente pubblico, fatto salvo un eventuale danno erariale <<da mancata entrata>> per la cui configurabilità, ad avviso della Sez. Puglia, 30.10.2008, n. 821, <<non sarebbe, comunque, sufficiente che il dipendente percettore abbia omesso di riversare in favore dell’Amministrazione di appartenenza il compenso percepito, ma occorrerebbe, altresì, che il diritto di quest’ultima ad esigerne il riversamento si sia estinto in modo non satisfattivo ovvero ne sia divenuto impossibile l’esercizio, per insolvibilità del debitore o altrimenti>>.
Il Pubblico Ministero, dopo aver affermato, nell’atto di citazione, che la violazione dell’obbligo di esclusività è da ritenersi illecita e, quindi, foriera di danno erariale, ha specificato, in udienza, che vi è danno per la semplice ragione che tutte le energie lavorative devono essere spese per il datore di lavoro in favore del quale l’obbligo è posto. Al riguardo, l’Organo requirente ha citato la sentenza della Sezione Emilia-Romagna (25.10.2007, n. 818), che muovendo dalle stesse premesse, è pervenuta ad una decisione di condanna, nei confronti del Direttore generale dell’INAIL, per aver consentito lo svolgimento, da parte dei medici dipendenti dell’Istituto, di attività libero-professionale extra-muraria in costanza di rapporto a tempo pieno, senza che gli stessi avessero optato per il rapporto a tempo definito, economicamente meno favorevole.
Il Collegio ritiene che la richiamata pronuncia sia coerente con le precedenti osservazioni, in relazione alla evidente diversità del caso di specie rispetto a quello deciso dal giudice bolognese che, correttamente, ha qualificato come danno erariale l’avvenuta corresponsione, da parte dell’Istituto, di un maggior trattamento economico (corrispondente a una prestazione a tempo pieno anziché part-time), a nulla rilevando i compensi percepiti dai dipendenti pubblici nell’ambito dell’attività extra-muraria, che sarebbero, invece, assimilabili a quelli oggetto di contestazione in questa sede.
Per tutte le suesposte considerazioni, il Collegio esclude la provvista di giurisdizione della Corte dei conti sull’obbligo di refusione, da parte della convenuta, delle somme ricevute dai soggetti terzi per il lavoro extraistituzionale, quantificate in euro 69.950,00.
Nel merito, sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (il rapporto di servizio, la colpa grave, il danno erariale) in relazione alle altre voci di danno: 1) il danno diretto per violazione del c.d. vincolo sinallagmatico tra salario e prestazione lavorativa; 2) il danno all’immagine e al prestigio dell’ente di appartenenza causato dal comportamento delittuoso della dipendente.
Con riguardo al primo profilo di danno, la Procura assume che il comportamento della Sig.ra ..., come ricostruito nel corso dell’indagine penale, è stato caratterizzato dalla costante distrazione di energie lavorative da destinare alle incombenze d’ufficio in favore della realizzazione di fattispecie penalmente rilevanti ai danni della medesima amministrazione, per cui una porzione del trattamento salariale è risultata indebitamente corrisposta.
In relazione alla commissione di tali illeciti (tra cui la sistematica e ripetuta intromissione illecita nel sistema RE.GE., la rivelazione di segreti d’ufficio, il favoreggiamento personale e la corruzione propria), la Sig.ra ... chiedeva di essere ammessa al c.d. patteggiamento e il Tribunale di Milano, Sezione Giudice per le indagini preliminari, applicava nei suoi confronti la pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione (sentenza n. 1582/2009).
In merito all’efficacia, nel giudizio di responsabilità amministrativo- contabile, della sentenza di patteggiamento, si rammenta che essa, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., viene pronunciata <<sulla base degli atti>> se <<non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129>>. In materia, esiste una giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, secondo cui l’inesistenza -a fronte della sostanziale identità tra il fatto di reato e quello dannoso- di un giudicato penale di condanna, non preclude al giudice contabile di trarre elementi di convincimento dalle risultanze emergenti dal fascicolo penale, da apprezzare unitamente ad altri concordanti fattori indizianti (cfr., ex multis, sez. Lombardia, 22.05.2009, n. 384; id., 15.05.2009, n. 353; sez. Abruzzo, 12.11.2003, n. 601; sez. II, 09.10.2003, n. 285/A; sez. I, 06.06.2003, n. 187/A; sez. III, 16.10.2001, n. 274/A; sez. I, 03.05.2001, n. 106/A; sez. I, 14.03.2001, n. 55/A; sez. Lombardia, 15.12.1999, n. 1551; sez. Emilia Romagna, 10.11.1997, n. 555; SS.RR. 02.10.1997, n. 68/A; sez. I, 21.12.1995, n. 34).
Tale orientamento è stato avallato dal giudice di legittimità (Cass., sez. lav., 21.03.2003, n. 4193), secondo cui la condanna a pena patteggiata <<costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione>>. In tal senso, il giudice contabile fa applicazione del principio del libero convincimento, conservando la facoltà di decidere in modo difforme da quanto statuito con sentenza di patteggiamento, in quanto la stessa <<assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie>> (C. conti, sez. I, 06.06.2003, n. 187/A, cit.).
Ciò conferma la solidità dell’accertamento contenuto nella sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. che può ben costituire un importante strumento probatorio utilizzabile nei giudizi civili o amministrativi di danno, ancorché di efficacia non vincolante (cfr. sez. Lombardia, 12.02.2007, n. 106; id., 29.09.2005, n. 571).
Nella specie, il Collegio non ha motivo di porre in discussione i fatti oggetto della sentenza penale di patteggiamento, tanto più considerando le ampie ammissioni della convenuta nella fase istruttoria del processo penale e, quindi, ritiene provati i riferiti episodi di accesso abusivo ai sistemi informativi, di corruzione propria, di rivelazione di segreti d’ufficio, di favoreggiamento personale e di falso ideologico. Parimenti, deve essere ritenuta la sussistenza del requisito soggettivo del dolo, trattandosi di fatti di reato caratterizzati dall’intenzionalità di ledere il bene giuridico protetto.
Il danno è stato quantificato dalla Procura in via equitativa (art. 1226 c.c.) in una somma pari al 20 % del salario percepito nel corso dell’anno 2008 (periodo, individuato in sede penale, nel quale sono stati commessi gli illeciti), per un ammontare pari ad euro 3.735,60 (18.678 x 20%).
Il Collegio considera fondata detta posta risarcitoria ritenendo che, in presenza della commissione di numerosi illeciti correlati alle funzioni pubbliche ricoperte, una parte dello stipendio percepito dalla convenuta si ponga al di fuori della <<causa obbligandi>> per la quale è stato erogato, con conseguente danno all’amministrazione della giustizia.
È così ravvisabile la violazione dei canoni della <<lealtà>> e della <<salvaguardia>> insiti nel principio di buona fede che presiede all’esecuzione dei rapporti contrattuali, tra cui quello di lavoro, ex art. 1375 c.c., nonché la lesione dell’obbligo di diligenza statuito dall’art. 1176 c.c.
Ma, soprattutto, si è verificato un parziale inadempimento dell’obbligazione lavorativa, poiché la convenuta, durante l’orario di servizio, risulta aver indirizzato le proprie energie a favore di terzi, con evidenti profili negativi sulla funzionalità del servizio. Ciò integra la fattispecie del danno da disservizio, nella quale deve ritenersi assorbita la voce di danno contestata dalla Procura (cfr. sez. Lombardia, 01.08.2003, n. 990). Va, infatti, considerata la particolarità del rapporto di lavoro svolto dalla convenuta (dipendente pubblico inquadrata presso la Procura della Repubblica di Milano in qualità di operatore giudiziario ed assegnata all’Ufficio arrestati), la quale, mediante le descritte azioni criminose, si è posto in una posizione di estraneità rispetto alla pubblica funzione, sicché l’inosservanza dei doveri del pubblico dipendente si è tradotta in una diminuzione di efficienza dell’apparato pubblico, con ricadute negative per l’utenza (cfr. sez. Lombardia, 19.01.2011, n. 42; id., 23.02.2009, n. 74).
In merito alla quantificazione del nocumento in esame, il Collegio accoglie parzialmente la richiesta della Procura, in considerazione della prestazione lavorativa della Sig.ra ..., valutata positivamente nel periodo contestato (anno 2008), con attribuzione, a titolo di <<misurazione della prestazione>>, del giudizio di <<più che adeguata>>. Pertanto, ritiene di commisurare il danno da disservizio nella misura del 10 % della retribuzione di riferimento, pari alla metà di quanto richiesto in citazione (euro 1.867,80).
Con riferimento alla terza voce di danno, essa consiste nel grave nocumento arrecato al prestigio, all’immagine ed alla personalità pubblica dell’amministrazione a seguito dell’illecita condotta tenuta dalla convenuta. Infatti, ogni azione dannosa compiuta dal pubblico dipendente in violazione dell’art. 97 Cost. (in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici) <<si traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata>> (C. conti, sez. riun., 23.04.2003, n. 10/QM). Il torto subito dalla p.a. è nella specie particolarmente evidente, trattandosi di azioni illecite commesse da un pubblico ufficiale operante nel settore della giustizia.
Al riguardo, il Collegio richiama la costante giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex multis, 28.10.2010, n. 626), che ha accolto una definizione di danno all’immagine da iscrivere nella categoria del danno non patrimoniale, individuando la norma violata dalla convenuta nell’art. 2059 c.c. anziché nell’art. 2043 c.c.. Con particolare riferimento all’assolvimento dell’onere probatorio, ricorda la pronuncia di questa Corte conti, sez. riun., 18.01.2011, n. 1/QM, secondo cui il danno all’immagine, anche se qualificato come danno-conseguenza, è sempre costituito dalla lesione (all’immagine dell’ente) e mai si identifica con le spese necessarie al suo ripristino (come già affermato dalla citata sentenza n. 10/2003/QM).
In ogni caso, il Collegio condivide l’avviso della Procura, secondo cui la riparazione del danno all’immagine patito dalla persona giuridica debba essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., assumendo quali ragionevoli indicatori, volti a prevenire giudizi arbitrari, la qualifica della convenuta (operatore giudiziario inquadrata presso la Procura della Repubblica di Milano), la gravità oggettiva del fatto (caratterizzato da una disinvolta strumentalizzazione a fini privati di attribuzioni e funzioni pubblicistiche), la diffusività dell’episodio nella collettività, per la negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica locale e anche all’interno dell’ente di appartenenza, oltre all’amplificazione del fatto da parte dei mass-media, il c.d. clamor fori.
In relazione a tali parametri, il Collegio considera insufficiente l’importo contestato dalla Procura regionale (peraltro commisurato a diversi criteri), ma accoglie integralmente la richiesta di condanna, in aderenza al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
In conclusione, è accolta la richiesta di condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 23.973,48, di cui euro 1.867,80 a titolo di danno da disservizio ed euro 22.105,68 per il danno all’immagine (Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, sentenza 27.01.2012 n. 31 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGONiente trucchi sui dirigenti. Contratti di diritto pubblico o privato pari sono. Fioccano le sentenze distorsive della riforma Brunetta. L’ultima in Toscana.
Non esiste una distinzione tra contratti di diritto pubblico e di diritto privato, finalizzata a giustificare la possibilità per gli enti locali di assumere dirigenti a tempo determinato oltre i limiti percentuali imposti dalla riforma-Brunetta.
Nonostante la diretta applicazione a comuni e province dell’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 sia stata acclarata dalla Corte costituzionale e dalle deliberazioni 12, 13 e 14, delle sezioni riunite della Corte dei conti e sebbene l’articolo 1 del dlgs 141/2011 sancisca senza ombra di dubbio che le assunzioni di dirigenti a contratto debbono essere contenute nel limite massimo del 18% della dotazione organica dirigenziale e solo per gli enti virtuosi, si moltiplicano letture finalizzate a rendere elastica la lettura delle disposizioni della riforma. Che, tuttavia, si pongono in contrasto radicale con essa. Tra le ultime, è il parere 20.12.2011 n. 519 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Toscana.
Secondo la sezione, i limiti percentuali discendenti dall’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 non si riferirebbero al caso dell’assunzione di dirigenti a contratto assunti con «contratto di diritto pubblico». Di conseguenza, ritiene la sezione che «nell’ambito della normativa locale possa essere regolata la disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali mediante contratto di diritto pubblico, rispettando i limiti sanciti dal citato art. 110 Tuel e delle altre spese che impongono limitazioni agli enti locali in tema di personale».
L’ipotesi, sostenuta anche da alcuni interpreti, dunque sarebbe quella secondo la quale i limiti percentuali riguardano solo i contratti di diritto privato, perché la sentenza 324/2010 della Consulta ha ritenuto legittima la modifica apportata dalla riforma Brunetta all’articolo 19, comma 6, in quanto il legislatore statale ha correttamente esercitato la propria potestà legislativa esclusiva in tema di disciplina del rapporto di lavoro privatizzato.
Dunque, conclude la tesi, laddove il rapporto di lavoro non derivi da contratti di diritto privato, bensì pubblico, allora si potrebbe ipotizzare la non applicazione dell’articolo 19, comma 6, e dei suoi tetti agli incarichi a contratto. Si tratta di una tesi assolutamente infondata. Un primo elemento per evidenziarne l’erroneità è data dalla circostanza che il rapporto dei dipendenti degli enti locali rientra tra quelli «contrattualizzati», cioè regolati dalle norme generali del dlgs 165/2001 e dalle regole del diritto civile.
Lo stabilisce chiaramente l’articolo 2, comma 2, primo periodo del Testo unico sul pubblico impiego: «I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo». Lo ribadisce il primo periodo del successivo comma 3 del medesimo articolo: «I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente».
Dunque, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro indicati dall’articolo 3 sempre del dlgs 165/2001, tutti gli altri sono regolati da un contratto: sono, dunque, tutti contratti «di diritto privato», perché la loro fonte di costituzione e di regolazione è privatistica e non pubblicistica. In sostanza, l’ipotesi del rapporto di lavoro di diritto pubblico è venuta totalmente meno, si ribadisce con l’eccezione delle tipologie lavorative specificate dall’articolo 3 del dlgs 165/2001.
Di conseguenza, il riferimento ai contratti «di diritto pubblico» contenuto nell’articolo 110 del dlgs 267/2000 sul quale si basa la teoria secondo la quale gli incarichi a contratto «di diritto pubblico» deve considerarsi un superato ed arcaico residuo del passato: il testo dell’articolo 110 è sostanzialmente rimasto quello dell’articolo 51 della legge 142/1990, approvata quando ancora il rapporto di lavoro dei dipendenti era appunto di diritto pubblico. Infatti, il comma 1 dell’articolo 110 dispone che lo statuto degli enti locali può consentire l’assunzione di dirigenti «possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato».
Secondo il testo della norma, la regola sarebbe il contratto di diritto pubblico, mentre l’eccezione (da motivare) quello di diritto privato. Se così stessero davvero le cose, allora la disciplina dell’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 sarebbe riferita a un’ipotesi solo residuale ed eccezionale. È esattamente il contrario: i rapporti di lavoro sono tutti di diritto privato, compresi quelli di cui parla l’articolo 110 del dlgs 267/2000, che non sfuggono in alcun modo ai limiti percentuali previsti dalla riforma Brunetta (articolo ItaliaOggi del 27.01.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGOSEMPLIFICAZIONI/ Pagamenti lenti, danno erariale. Le sentenze dei Tar andranno trasmesse alla Corte conti. La mancata adozione dei provvedimenti costa cara ai dipendenti pubblici.
Contro i ritardi nei procedimenti amministrativi in campo la Corte dei conti, la responsabilità disciplinare ed erariale e l'esercizio di poteri sostitutivi.
Lo schema di disegno di legge sulle semplificazioni presentato dal Ministro della Funzione pubblica prende nuovamente di mira il rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi come elemento di qualità dell'azione amministrativa, introducendo disincentivi e sanzioni a violare i termini fissati dalle norme.
Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, della legge 241/1990 «Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento».
I ritardi, dunque, possono costare cari alle amministrazioni. Per questa ragione, lo schema impone di trasmettere per via telematica alla magistratura contabile tutte le sentenze dei giudici amministrativi che accolgano i ricorsi contro il silenzio inadempimento, cioè l'assenza di un provvedimento nei termini, che siano passate in giudicato. Destinataria della comunicazione deve intendersi la procura della Corte dei conti.
Responsabilità. Lo schema presentato dal ministro Patroni Griffi inasprisce il regime delle responsabilità. Attualmente, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, la mancata adozione del provvedimento finale nei termini costituisce elemento di valutazione solo dei dirigenti, influendo in particolare sulla responsabilità dirigenziale, non connessa ai singoli provvedimenti, ma alla complessiva conduzione delle strutture.
La modifica proposta punta, invece, direttamente sulla responsabilità individuale derivante dal singolo procedimento. Il ritardo, infatti, costituirà elemento di valutazione della performance individuale: dunque, ai fini delle schede di valutazione occorrerà tracciare se e in che misura ciascun singolo dipendente avrà causato ritardi. Ma non basta l'eventuale riduzione della valutazione: il ritardo potrà essere anche causa di responsabilità disciplinare, se, ovviamente, connesso o causa, di violazioni al codice disciplinare. Inoltre, il ritardo, nei casi di produzione di danno, sarà anche causa di responsabilità contabile (ma, anche se le norme attualmente non lo affermano espressamente è sempre stato così).
Lo schema di riforma della legge indica come soggetti responsabili sia il dirigente, sia il funzionario inadempiente.
Poteri sostitutivi. La riforma punta comunque ad assicurare al privato che un provvedimento, sia pure in ritardo, sia adottato. Pertanto i vertici politici degli enti dovranno individuare tra le «figure apicali» un soggetto cui attribuire un potere sostitutivo in caso di inerzia.
I cittadini potranno rivolgersi a tale soggetto una volta trascorsi inutilmente i termini dei procedimenti di loro interessi. Il sostituto potrà concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (si deve presumere decorrente dall'istanza del cittadino), avvalendosi delle strutture amministrative competenti o anche nominando un commissario ad acta.
Il dirigente incaricato di sostituire gli inadempienti dovrà comunicare entro il 30 gennaio di ogni anno i procedimenti nei quali è intervenuto in via sostitutiva, così da permettere un quadro chiaro delle inadempienze.
In ogni caso, i provvedimenti adottati in ritardo su istanza dei cittadini da parte dei dirigenti sostituti dovranno indicare espressamente il termine previsto dalle leggi o dai regolamenti e quello effettivamente decorso.
Problemi applicativi. La riforma pone non poche questioni applicative. Basti pensare che tra i soggetti chiamati a rispondere a vario titolo dei ritardi non menziona minimamente il «responsabile del procedimento», ma parla impropriamente di «funzionari», termine che anche con le nuove declaratorie contrattuali non potrà che ingenerare equivoci. Nei confronti dei dirigenti, poi, sembra introdurre una sorta di responsabilità oggettiva per i singoli procedimenti condotti da altri, l'esatto opposto delle responsabilità organizzative di stampo manageriale.
Inoltre, la norma non distingue le responsabilità discendenti dai procedimenti avviati a istanza di parte e quelli d'ufficio. Il legislatore dimentica che nei riguardi dei primi il ritardo, se inteso come inerzia nel rilascio di provvedimenti favorevoli, in generale non si può determinare, visto che opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/1990, il silenzio-assenso.
Infine, negli enti locali si porrà il problema dei soggetti apicali. Nello Stato i dirigenti generali dispongono per legge di poteri sostitutivi, cosa che negli enti locali non sussiste (articolo ItaliaOggi del 26.01.2012).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: L. Laperuta, Decreto sulle semplificazioni, nuovi profili di responsabilità a fronte dei ritardi della P.A. (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Violazione di un obbligo contrattuale.
Lavoratore assente alla visita di controllo domiciliare: quali le sanzioni disciplinari?.
Domanda.
É possibile sanzionare disciplinarmente un dipendente che, assente dal lavoro per malattia, risulti assente alla visita di controllo domiciliare effettuata dal medico del servizio pubblico?
Risposta.
Nel caso in cui un lavoratore risulti assente dal proprio domicilio al momento della visita di controllo (richiesta dal datore di lavoro o dall'Inps), il datore di lavoro può procedere disciplinarmente nei confronti del dipendente.
L'assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare, infatti, non determina solo conseguenze di carattere economico, ossia la perdita del diritto al trattamento economico di malattia, ma incide anche sul rapporto di lavoro, cosicché il datore di lavoro può sanzionare disciplinarmente tale comportamento del lavoratore.
Peraltro, dal momento che la condotta in esame costituisce violazione di un obbligo derivante direttamente dal contratto di lavoro, si ritiene che ai fini della sanzionabilità di tale condotta non sia necessaria una espressa previsione in tal senso da parte del codice disciplinare; in tal senso si esprime anche la giurisprudenza (Cassaz. 22.04.2004, n. 7691) (24.01.2012 - tratto da www.ipsoa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOEsuberi ai raggi X per assumere. Atti nulli senza la rilevazione del personale in sovrannumero. La legge di stabilità 2012 impone alle amministrazioni la ricognizione dei dipendenti.
Obbligo di rilevazione annuale del personale in sovrannumero e di quello eccedente: è questa la nuova condizione posta a tutte le pubbliche amministrazioni per poter effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo. La mancata applicazione di questa prescrizione è sanzionata con la nullità degli atti adottati, il che determina inevitabilmente il maturare di responsabilità amministrativa. Sono questi i principali effetti determinati dal nuovo testo dell'articolo 33 del dlgs n. 165/2011 introdotto dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd di stabilità 2012.
Il primo elemento da sottolineare è che il legislatore individua le condizioni di sovrannumero nella presenza di personale e/o di dirigenti extra dotazione organica: siamo quindi in presenza di un accertamento esclusivamente formale, che si effettua confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio con quello previsto nella dotazione organica. Le condizioni di eccedenza devono essere individuate «in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria».
Nel testo precedentemente in vigore il riferimento era invece molto più genericamente alle previsioni della legge n. 223/1991, cioè la norma dettata per la individuazione delle condizioni di eccedenza nel settore privato. Il secondo elemento da rilevare è che queste dichiarazioni, a differenza del passato, possono essere disposte solamente al momento dell'adozione di questo documento.
Mancano, nella disposizione, indicazioni sul modo in cui le p.a. devono effettuare questa verifica. Sul terreno delle procedure appare necessario il coinvolgimento di tutti i dirigenti nella definizione della proposta, mentre l'adozione dell'atto appartiene alla competenza della giunta. Espressamente il legislatore prevede il coinvolgimento dei dirigenti: essi sono infatti chiamati ad attivare questa procedura; il mancato rispetto di tale vincolo, sulla base di una esplicita previsione, «è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare».
L'accertamento della condizione di eccedenza deve essere effettuato dalle amministrazioni sulla base della condizione finanziaria, il che non è senza conseguenze per gli enti che hanno violato il tetto alla spesa del personale o il rapporto massimo del 50% tra spesa del personale e corrente. Essa deve inoltre essere effettuata in relazione alle attività svolte da ogni unità organizzativa, quindi con riferimento ai procedimenti, al loro numero e alla loro complessità. È verosimile che, al momento in cui saranno determinati i fabbisogni standard, ogni ente dovrà tenerne conto.
La ricognizione può sicuramente essere effettuata unitamente alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale. La sua effettuazione, anche in caso di esito negativo, deve essere comunicata alla funzione pubblica. Se invece si sono determinate condizioni di eccedenza o di sovrannumero occorre dare informazione ai soggetti sindacali. Da questo momento le amministrazioni devono attivarsi per superare tali condizioni.
Dopo non meno di dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti sindacali, l'ente deve verificare se questa condizione può essere risolta attraverso il ricorso a forme flessibili, al contratti di solidarietà, il collocamento in quiescenza del personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva e l'eventuale mobilità presso amministrazioni della stessa regione. In caso negativo, decorsi 90 giorni dalla comunicazione ai soggetti sindacali, sono collocati in disponibilità i dipendenti individuati come eccedenti.
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Così la delibera di giunta per il monitoraggio.
Visto l'articolo 33 del dlgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd legge di stabilità 2012;
Ricordato che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;
Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
Assunto che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè l'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto e l'anno precedente per quelli soggetti al patto) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Si dà atto, come da comunicazione del dirigente del settore economico finanziario, che la spesa del personale è stata nell'anno 2011 pari ad _ , mentre nell'anno 2010 (ovvero nell'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto) era stata pari ad _, quindi quella del 2012 è inferiore. Si dà atto, sempre sulla base della comunicazione del dirigente del settore economico finanziario che nell'anno 2011 la spesa corrente è stata pari ad _ , quindi che il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, considerando anche -sulla base delle previsioni del dl n. 98/2011- la spesa sostenuta per il personale delle società cd in house e di quelle controllate che svolgono compiti di supporto, per cui tale rapporto è stato inferiore al 50%. E ancora, dalla assenza di personale dipendente non trasferito alle dipendenze del nuovo soggetto in caso di esternalizzazione, nonché dalla rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli settori;
Valutate le relazioni presentate dai dirigenti dell'ente sulla assenza di tali condizioni nei singoli settori da essi diretti;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del settore personale e da quello del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali dlgs 18/08/2000, n. 267,
D E L I B E R A
a) nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2012 né dipendenti né dirigenti in soprannumero;
b) nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2012 né dipendenti né dirigenti in eccedenza;
c) l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2012 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
d) di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2012 e per il triennio 2012/2014
e) di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della presente deliberazione;
f) di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione (articolo ItaliaOggi del 20.01.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Incompatibilità componenti commissioni giudicatrici.
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 18.01.2012 n. 181, affronta il tema dell'incompatibilità a far parte delle commissioni di concorso per coloro che rivestono cariche politiche.
Nella fattispecie esaminata, il Presidente della Commissione era Presidente di Comunità Montana nonché Consigliere Comunale in ambito territoriale ricompreso nell'area di competenza dell'ente che ha indetto la procedura (ASL). Con motivazione parzialmente diversa da quella espressa dal Giudice di primo grado, il Consesso così conclude:
"La procedura concorsuale risulta viziata esclusivamente dalla partecipazione alla Commissione di concorso, in qualità di Presidente, di una persona che ricopre contemporaneamente due incarichi politici in enti territoriali, entrambi ricompresi nell'area di competenza dell'Azienda Sanitaria .....Pertanto si riscontra la violazione delle disposizioni dell'articolo 36, comma 3, lettera e) D.Lgs. 165/2001, anche considerando l'interpretazione data a tale norma dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dall'appellante e dai controinteressati........Infatti, data la connessione territoriale esistente tra gli enti interessati, non può escludersi quella 'incidenza' tra attività esercitabile tra colui che ricopre cariche politiche (...) e l'attività dell'ente che indice il concorso, cui fa riferimento anche la sentenza CdS n. 6526/2003 ai fini della rilevanza della incompatibilità prevista dalla norma, nonché l'effettivo peso di quei legami politici derivanti dall'appartenenza ai partiti cui fa riferimento la sentenza del TAR" (tratto da www.publika.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOIl titolo superiore può ritenersi assorbente di quello inferiore, con conseguente possibilità di partecipazione ai concorsi pubblici per i quali sia prescritto il possesso di quest’ultimo, allorché le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo.
Giova pertanto richiamare quell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il titolo superiore può ritenersi assorbente di quello inferiore, con conseguente possibilità di partecipazione ai concorsi pubblici per i quali sia prescritto il possesso di quest’ultimo, allorché le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo (si vedano, sul punto, TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 09.05.2008, n. 463, sull’assorbimento del diploma di geometra nella laurea in architettura e TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 21.06.2007, n. 1063, sull’assorbimento del titolo di tecnico di laboratorio nella laurea in scienze biologiche) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 17.01.2012 n. 159 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Assunzioni in deroga nella Polizia Locale.
Torna sull'argomento la Corte dei Conti Sez. Reg.le Puglia che, con il parere 16.01.2012 n. 7, risponde a tre quesiti posti dal Comune di Giovinazzo.
Questi, in sintesi, gli avvisi della sezione pugliese:
- "... se per effettuare assunzioni nel settore della polizia locale, ai fini della determinazione dell'ammontare della spesa del personale cessato, debba tenersi conto di tutte le cessazioni dal servizio ovvero delle sole cessazioni riferibili alla suddetta Area. Sul punto il Collegio ritiene di non doversi discostare da quanto già affermato da questa Sezione regionale di Controllo con deliberazione n. 125/PAR/2011 del 21.12.2011 che ha riconosciuto la necessità della corrispondenza tra le mansioni già svolte dal personale cessato e le mansioni a cui dovrà essere adibito il personale da assumere.
Tale principio si basa sulla stretta interpretazione -in quanto norma di carattere eccezionale- dell'espressione utilizzata dal legislatore ("assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali") che rende palese la volontà di collegare le nuove assunzioni alla necessità di continuare ad esercitare funzioni amministrative ritenute di particolare rilevanza (funzioni polizia locale) che potrebbero essere compromesse dalla riduzione del personale dipendente adibito al loro svolgimento
";
- "... se le assunzioni per turn-over possano essere effettuate sia per il servizio di polizia municipale che per quello di polizia amministrativa. ..... Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 21 (L. 42/2009) le predette funzioni sono individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa sulla base dell'articolazione in funzioni e servizi .... la funzione '04. Funzioni di polizia locale' ..... è .....articolata nei seguenti Servizi: 04.01 - Polizia municipale; 04.02 - Polizia commerciale; 04.03 - Polizia amministrativa. Il servizio di polizia amministrativa risulta dunque ricompreso nella più generale 'Funzione di Polizia Locale'.";
- ".... se la possibilità ..... riguardi anche il personale amministrativo (dal quesito: che presta servizio presso la polizia locale). ....La ratio di tale deroga risiede nel favor del legislatore verso lo svolgimento delle funzioni di polizia. Considerato che ai sensi della L. 65/1986 le funzioni di polizia locale sono esercitate dai Comuni per mezzo del Servizio (o del Corpo) di Polizia Municipale, appare chiara la volontà del legislatore di limitare la deroga in esame ai soli addetti al predetto Servizio." (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I dirigenti precari sul bilancio. Il costo non deve gravare sul fondo contrattuale dei lavoratori. Il tribunale di Verona smentisce le tesi dell'Aran e della Ragioneria sui manager a termine.
Il costo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti degli enti locali assunti a tempo determinato non deve gravare sul fondo contrattuale decurtandolo a svantaggio dei dipendenti a tempo indeterminato, ma sul bilancio. Almeno fino al 2008.
Il Tribunale di Verona, con la sentenza 13.12.2011 n. 776, smentisce clamorosamente, anche se con efficacia limitata nel tempo, le contrarie tesi proposte dal 2002 dall'Aran e dai servizi ispettivi della Ragioneria dello stato. L'Agenzia e l'Igop per tutta la prima parte dello scorso decennio avevano sostenuto che comuni e province dovessero attingere i fondi per remunerare i dirigenti a tempo determinato dalle risorse contrattuali, nonostante queste abbiano il chiaro ed evidente scopo di finanziare esclusivamente la remunerazione dei dirigenti a tempo indeterminato. Il comune di Verona aveva disposto di finanziare le retribuzioni di posizione e risultato dei dirigenti a tempo determinato a decorrere dal 2002, proprio in conseguenza della verifica amministrativo-contabile effettuata dall'Igop nel marzo 2004.
Gli ispettori, appiattendosi del tutto su alcuni pareri espressi dall'Aran avevano ritento che «le risorse necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato su posto vacante in dotazione organica, devono essere risparmiate dall'ente in conseguenza della connessa minore destinazione di somme al fondo. Le stesse somme saranno pertanto utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell'ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto dei dirigenti a termine».
Troppo evidente l'inammissibile contrasto di questa teoria con le disposizioni normative. In primo luogo, l'articolo 110, comma 3, del dlgs 267/2000 a mente del quale per i dirigenti a contratto «il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale». Il giudice del lavoro di Verona disvela l'erroneità dell'impostazione di Aran e Igop, affermando che appunto la lettura delle disposizioni citate «conduce inevitabilmente all'accoglimento del ricorso».
La sentenza è estremamente importante. Essa rivela come i pareri dell'Aran non possano, al pari di qualsiasi altro atto reso da organi di consulenza o da avvocati, se discosti dalle chiare previsioni normative, avere forza cogente e validità. Allo stesso modo, il delicatissimo ruolo dei servizi ispettivi dovrebbe essere svolto affrancandosi da preconcetti mossi non dall'analisi oggettiva delle norme, bensì da teorie costruite sopra e, talvolta, a prescindere da esse.
Il giudice del lavoro veronese, tuttavia, limita la portata dell'accoglimento del ricorso all'anno 2008. Osterebbe, infatti, al perdurare dell'illegittimità del finanziamento della retribuzione dei dirigenti a contratto mediante il fondo contrattuale l'entrata in vigore dell'articolo 76, comma 1, della legge 133/2008. Tale norma ha modificato l'articolo 1, comma 557 (oggi è il comma 557-bis), della legge 296/2006, indicando espressamente che costituiscono spese di personale quelle sostenute per il personale di cui all'articolo 110 del dlgs 267/2000. In ciò, secondo il giudice, la norma si differenzia dall'articolo 1, comma 198, della legge 266/2005 e avrebbe, così, implicitamente abolito l'articolo 110, comma 3, citato prima (articolo ItaliaOggi del 13.01.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: P.A, senza illecito l'uso limitato del mezzo di servizio. Permane tuttavia l'eventuale responsabilità disciplinare o contabile.
Non e' configurabile il reato di peculato d'uso in caso di uso momentaneo di un'autovettura di servizio per un tempo trascurabile e per un limitato tragitto.
Sulla base di queste premesse, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del procuratore della Repubblica avverso la sentenza di non luogo a procedere con cui il Gup aveva escluso il peculato d’uso (articolo 314, comma 2, c.p.) nella condotta di un carabiniere che aveva utilizzato l’auto di servizio, nonostante il divieto del superiore, per recarsi urgentemente a casa per sincerarsi delle condizioni della figlia che aveva avuto un incidente, evidenziando, a supporto della decisione liberatoria, che si era trattato di un fatto privo di lesività, inidoneo a pregiudicare apprezzabilmente la funzione pubblicistica cui era asservito il veicolo.
La soluzione della Cassazione è convincente, fornendo un’equilibrata lettura della disciplina del peculato nel caso di utilizzo improprio dell’autovettura di servizio.
In termini, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, laddove si esclude costantemente il reato di reato di peculato d’uso (articolo 314, comma 2, c.p.) in caso di uso momentaneo di un'autovettura di ufficio, anche se per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali, quando si sia trattato di un uso episodico ed occasionale, non caratterizzatosi, quanto a consistenza (distanze percorse) e durata dell’uso, in fatti di effettiva “appropriazione” dell’autovettura di servizio, suscettibili di recare un concreto e significativo danno economico all’ente pubblico (in termini di carburante utilizzato e di energia lavorativa degli autisti addetti alla guida) ovvero di pregiudicarne l’ordinaria attività funzionale [cfr., di recente, Cassazione, Sezione VI, 27.10.2010, PM in proc. Mola ed altri; nonché, Sezione VI, 10.01.2007, Stranieri].
Ciò non esclude che il fatto possa rilevare contabilmente o disciplinarmente (commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 12.01.2012 n. 809).

EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO: Abuso di ufficio.
Nell'abuso d'ufficio connesso al rilascio di un permesso edilizio ritenuto illegittimo e nei reati edilizi compiuti in esecuzione di tale permesso, uno degli elementi dai quali desumere l'intenzionalità del dolo o la colpa e costituito appunto dall'analisi del contrasto del permesso di costruire con la norma urbanistica nel senso che, quanto più è palese o macroscopico tale contrasto, tanto più e evidente la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato.
Il dolo intenzionale del delitto di abuso d'ufficio può desumersi, non solo dal rapporto collusivo, ma anche da una serie di altri indizi diversi, quali ad esempio: la natura dell'illegittimità dell'atto, i rapporti tra il pubblico ufficiale ed il privato, la mancanza di una doverosa istruttoria della pratica (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 12.01.2012 n. 649 - tratto da www.lexambiente.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Assunzioni negli enti non soggetti al patto di stabilità.
Il parere 12.01.2012 n. 2 della Corte dei Conti Sez. Reg.le Piemonte, anche se non particolarmente significativa, riepiloga le indicazioni normative generali per le assunzioni a tempo indeterminato negli enti non soggetti al patto di stabilità (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGOIl Santo patrono rimane festivo. Tempo scaduto per il dpcm attuativo. Tutto resta come prima. Lo chiarisce l'Anci. Il decreto con le ricorrenze da fare slittare doveva arrivare entro il 30/11.
I Santi patroni restano dove sono, almeno per il 2012. E i giorni in cui si celebrano continuano a essere considerati festivi se ricadenti in giornate lavorative.
A chiarirlo è il segretario generale dell'Anci, Angelo Rughetti, che nella nota 11.01.2012 è intervenuto a dissipare i dubbi dei comuni sull'applicazione di una delle norme più controverse della manovra di Ferragosto.
Quell'art. 1, comma 24, che per scoraggiare l'invalso costume dei ponti a cavallo delle festività civili e religiose ha stabilito che da quest'anno la gran parte delle ricorrenze (con esclusione di quelle concordatarie, del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno) dovesse cadere la domenica seguente oppure il venerdì precedente o il lunedì successivo a quest'ultima.
Peccato che l'individuazione delle festività da spostare sarebbe dovuta arrivare con un decreto di palazzo Chigi da approvare in tempo utile (entro il 30.11.2011) prima dell'inizio del nuovo anno. La scadenza è invece trascorsa invano e il 2012 è iniziato senza che i comuni sapessero la sorte delle rispettive feste patronali. Un particolare non da poco, visto che la ricorrenza del Santo patrono è da considerare giorno festivo a tutti gli effetti.
Secondo l'Anci, in assenza del dpcm e dal momento che la disposizione del dl 138/2011 «non apporta alcuna modifica alle date delle ricorrenze, è da ritenere tuttora vigente la disciplina contrattuale del comparto». Diversamente, sottolinea l'Associazione presieduta da Graziano Delrio, ci si troverebbe davanti a una situazione di vuoto normativo.
Per il comparto dei comuni, chiarisce la nota dell'Anci, continua dunque a trovare applicazione, l'art. 18, comma 6, del Contratto nazionale di lavoro del 06.07.1995 secondo il quale la ricorrenza del Santo patrono dell'ente in cui il dipendente presta servizio è considerata giorno festivo se cade in una giornata lavorativa (articolo ItaliaOggi del 12.01.2012).

PUBBLICO IMPIEGO: Il provvedimento di inquadramento di pubblici dipendenti è atto autoritativo e, come tale soggetto a termine decadenziale di impugnazione; con l'effetto che non si ammette un'azione volta all'ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica né, tantomeno, come richiesto dal ricorrente, può trovare ingresso un'azione di accertamento di qualifica superiore per superiori mansioni di fatto svolte in quanto il dipendente è titolare, a fronte della potestà organizzatoria della p.a., di una mera posizione di interesse legittimo.
La giurisprudenza amministrativa, nel solco di un orientamento stabile, ha condivisibilmente avuto modo di affermare che «…il provvedimento di inquadramento di pubblici dipendenti è atto autoritativo e, come tale soggetto a termine decadenziale di impugnazione; con l'effetto che non si ammette un'azione volta all'ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica né, tantomeno, come richiesto dal ricorrente, può trovare ingresso un'azione di accertamento di qualifica superiore per superiori mansioni di fatto svolte in quanto il dipendente è titolare, a fronte della potestà organizzatoria della p.a., di una mera posizione di interesse legittimo (Cfr. da ultimo Consiglio Stato, sez. V, 24.09.2010, n. 7104)… » (Cons. Stato, Sez. V, 28.02.2011, n. 1251) (TAR Sicilia-Catania, Sez. II, sentenza 11.01.2012 n. 54 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOAssistenza, congedi una tantum. Permessi fruibili solo per due anni in tutta la vita lavorativa. La stretta in una nota dell'Inpdap che scalza la Funzione pubblica: impossibile cumulare.
L'Inpdap ha bypassato la Funzione pubblica e ha dettato le regole per la fruizione dei congedi biennali per assistere i portatori di handicap, limitandone complessivamente la fruizione a soli due anni nell'arco della vita lavorativa. Anche se i disabili da assistere sono più di uno e le necessità si verificano in epoche diverse.
É quanto si evince dalla
circolare 28.12.2011 n. 22 emanata dall'ente previdenziale (INPDAP) guidato da Paolo Crescimbeni, ente in corso di trasferimento all'Inps in virtù dell'accorpamento deciso dalla manvora salva-Italia.
L'istituto si spinge fino ad impartire disposizioni alle altre amministrazioni dello stato su come fruire dei congedi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001. La materia dei congedi è stata decontrattualizzata e, per effetto della delega contenuta nell'articolo 23 della legge 04.11.2010, n. 183, è ormai riservata ai regolamenti. Ciò comporta che non sia più il tavolo negoziale a dettare le regole, ma direttamente il governo, per il tramite di decreti legislativi. Più che all'Inpdap, dunque, il potere di orientare le amministrazioni centrali e periferiche dello stato nell'applicazione della complessa materia dei permessi decontrattualizzati spetta alla Funzione pubblica.
All'Inpdap toccherebbe indicare alle proprie sedi periferiche come far pagare i contributi alle amministrazioni quando i dipendenti fruiscono dei congedi. Resta il fatto, però, che l'ente previdenziale è andato ben oltre e ha messo nero su bianco che i due anni del congedo per assistere i disabili sono da considerarsi una tantum. A prescindere dl fatto che vi siano più leggi che prevedono diverse tipologie di congedi biennali e a nulla rilevando che vi sia più di un disabile da assistere.
Pertanto, una volta esauriti i due anni, secondo l'Inpdap, non si può più fruire di altro. Il tutto senza tenere conto che il diritto al congedo, pur assumendo rilievo in capo al soggetto che ne richiede la fruizione, trova la sua causa nelle necessità di ciascuno dei disabili da assistere e non in capo al lavoratore che lo assista. Oltre tutto l'ente ha i giorni contati, perché la manovra Monti ne ha previsto la cessazione per incorporazione nell'Inps insieme all'Enpals.
Ma nonostante il de profundis intonato dal governo, l'Inpdap non ha voluto rinunciare ad un ultimo pronunciamento per dire no al cumulo tra il congedo biennale per assistere il disabile grave (art. 42, dlgs n. 151/2001) e il congedo non retribuito per gravi motivi di famiglia (art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000). Secondo l'ente previdenziale le due tipologie di congedo non sono cumulabili e, in ogni caso, anche se la stessa persona dovesse assistere nel corso della vita due disabili diversi in epoche diverse, una volta esauriti i 2 anni di congedo, ciò comporterà la preclusione del diritto al congedo biennale di cui all'art. 42 del dlgs 151/2001. E ciò determinerà l'ulteriore effetto di non poter fruire nemmeno di quello previsto dall'art. 4 della legge 53/2000.
Il ragionamento seguito dall'Inpdap è il seguente: il congedo biennale non può superare la durata di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Pertanto, chi fruisce del congedo biennale di cui all'art. 42 del dlgs 151/2000 perde la possibilità di giovarsi del congedo biennale previsto dalla legge 53.
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Fuori nipoti e cugini del lavoratore con handicap.
Il congedo biennale per assistere il portatore di handicap grave può essere fruito, nell'ordine: dal coniuge, dai genitori, dai figli, dai fratelli e dalle sorelle. Sono esclusi, invece, nipoti, cugini, generi o altri familiari, anche se convivono con il portatore di handicap.

E' questo uno dei chiarimenti contenuti nella
circolare 28.12.2011 n. 22 emanata dall'Inpdap.
Il provvedimento dedica un paragrafo all'individuazione degli aventi diritto ai congedi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001, la cui disciplina è stata interessata da alcune recenti modifiche. In particolare, l'ente previdenziale ha spiegato che, fermo il requisito della convivenza con l'assistito, il congedo spetta in via prioritaria al coniuge della persona gravemente disabile. In mancanza del coniuge convivente il diritto al congedo insorge in capo ai genitori, naturali o adottivi.
L'ente previdenziale ha chiarito inoltre che il beneficio spetta in via subordinata in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, alla madre o al padre e non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori. È possibile usufruire del beneficio anche se l'altro genitore non lavora, sia in caso di figlio minorenne che maggiorenne. Non è richiesta la dichiarazione/prova di convivenza con il soggetto disabile e non è previsto alcun limite di età del soggetto che assiste il disabile. In assenza dei genitori il diritto al congedo scatta per il figlio convivente del soggetto disabile grave. Se non vi sono figli nelle condizioni previste dalla legge, il congedo può essere fruito dai fratelli e dalle sorelle.
Lo scorrimento della scala di priorità deve avvenire secondo l'ordine fissato dalla legge: coniuge, genitore, figlio, fratello, a prescindere dal sesso degli interessati e fermo il requisito necessario della convivenza con il disabile. Sono esclusi nipoti, cugini, generi o altri familiari che, pur assistendo, in convivenza, un familiare con handicap grave, non hanno diritto alla concessione del congedo.
Quanto al requisito della convivenza esso si intende soddisfatto qualora l'assistito e l'assistente abbiano la stessa residenza, intendendo per tale la medesima dimora abituale. E cioè l'abitazione nel medesimo stabile avente lo stesso numero civico, a nulla rilevando che i soggetti abitino in interni diversi.
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Anche il congedo fa festa quando capita di domenica. Ammessa la fruizione frazionata, ma solo su base giornaliera.
Se il congedo va dal lunedì a un giorno prefestivo, non è necessario ritornare in servizio per evitare che il festivo rientri nel periodo di congedo. La sospensione delle lezioni, infatti, sposta l'obbligo della presa di servizio al primo giorno utile dopo la festa. Ma se l'assenza del lavoratore riparte dal giorno dopo la festa, anche il giorno festivo rientra nel congedo.

É questo uno dei chiarimenti sulle assenze previste dall'art. 42 del dlgs 151/2001, contenuti nella
circolare 28.12.2011 n. 22, emanata dall'Inpdap.
L'ente previdenziale ha chiarito, inoltre, che la fruizione del congedo per l'assistenza dei portatori di handicap non può eccedere il decorso del termine del certificato della Asl che attesta lo stato di handicap dell'assistito. Pertanto, anche se la legge fissa il limite massimo del congedo in due anni, la relativa fruizione non può andare oltre il periodo di vigenza del certificato sanitario. Si pensi, per esempio al caso del portatore di handicap giudicato rivedibile che, all'atto del successivo accertamento, perda lo stato di handicap per effetto dell'intervenuta guarigione.
L'Inpdap ha spiegato, inoltre, che il congedo è fruibile anche in modo frazionato. La frazionabilità però va intesa nel senso che l'assenza può essere fruita a giorni, rimanendo preclusa la possibilità della fruizione ad ore in quanto non espressamente prevista dalla legge. Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l'altro di fruizione, per evitare che vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, è necessaria, l'effettiva ripresa del lavoro. Il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal lunedì al venerdì.
A questo proposito l'Inpdap ha fatto riferimento all'ipotesi della settimana corta (che viene adottata talvolta anche nelle istituzioni scolastiche). In tal caso, secondo l'ente previdenziale, il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro non devono essere conteggiati. Sempre che non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il lunedì successivo.
La ripresa di servizio non è necessaria anche se muta il titolo dell'assenza. Per esempio se, una volta esaurito il periodo di congedo richiesto, l'interessato prosegua l'assenza fruendo di ferie, di permessi o si assenti per malattia. In questi casi, cioè nell'ipotesi di giorni di ulteriori assenze a diverso titolo collocate immediatamente dopo il congedo le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate nel congedo (articolo ItaliaOggi del 10.01.2012).

PUBBLICO IMPIEGO: L. Laperuta, Pubblico impiego: dal 2012 si potrà licenziare dopo la messa in disponibilità (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Statali, i vincoli al part-time. Entro 60 giorni la Pa accoglie o respinge (con motivi) la domanda (articolo Il Sole 24 Ore del 09.01.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARIDalla riforma delle pensioni a guadagnarci sono gli autonomi. Le nuove prestazioni previdenziali: accesso ridotto di un semestre per artigiani e commercianti.
Artigiani e commercianti vanno in pensione di vecchiaia sei mesi prima. Gli unici a guadagnarci dalla riforma Monti, infatti, sono i lavoratori autonomi che già da quest'anno possono accedere sei mesi prima al riposo. È la nuova pensione di vecchiaia, che eleva il requisito dell'età (senza più la vecchia «finestra mobile») quasi a 66 anni per dipendenti e autonomi uomini e per le donne del pubblico impiego, a 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome e a 62 anni per le donne del privato (requisiti per il 2012).
La nuova pensione di vecchiaia. Dall'anno 2012 scompaiono le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, sostituite da due sole prestazioni: la «pensione di vecchiaia» e la «pensione anticipata». Dal 2012, in particolare, esiste un solo trattamento di vecchiaia che si consegue, con riferimento a «tutti» i lavoratori e per l'anno 2012, in presenza di un requisito minimo contributivo pari a 20 anni (che sostituisce il vecchio requisito di 20 di contribuzione per la pensione di vecchiaia retributiva e quello di 5 anni per la pensione di vecchiaia contributiva) e un'età non inferiore: 66 anni per i lavoratori dipendenti e autonomi, compresi quelli iscritti alla gestione separata Inps (co.co.co. e lavoratori a progetto); 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato; 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome del settore privato, comprese quelle iscritte alla gestione separata Inps (co.co.co. e lavoratrici a progetto); 66 anni per i lavoratori dipendenti del settore pubblico.
Va notato, tuttavia, che l'innalzamento dell'età non sempre corrisponde a un effettivo aumento del requisito per il diritto alla pensione, perché i nuovi requisiti inglobano anche il tempo di attesa per la «decorrenza» della pensione, che nella vecchia disciplina era rappresentato dalla «finestra mobile».
Oltre al requisito di età e di contribuzione, inoltre, se il lavoratore appartiene pienamente al regime contributivo (cioè ha iniziato a lavorare a partire dall'01.01.1996), per il diritto alla pensione di vecchiaia occorre che soddisfi un'ulteriore condizione: l'assegno di pensione non deve risultare di importo inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale (in precedenza questo limite era di 1,2 volte). Non è necessario soddisfare la predetta soglia minima da parte di chi è in possesso di un'età pari a 70 anni; in tal caso, inoltre, è sufficiente anche un'anzianità contributiva minima effettiva di soli 5 anni. Tale importo soglia (1,5 volte l'assegno sociale) è soggetto all'annuale rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istat, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
Novità assoluta della nuova pensione di vecchiaia è la flessibilità che si sostanzia in un meccanismo premiale a favore di chi ritardi l'accesso alla pensione, rispetto all'età minima prestabilita per legge e fino a 70 ani. Chi prosegue l'attività lavorativa oltre l'età minima di pensione, in altre parole, è premiato con l'applicazione di un «coefficiente di trasformazione» di misura più conveniente. A tal fine, questi coefficienti (che sono i tassi percentuali che applicati al montante contributivo danno la misura della pensione) saranno predeterminati fino all'età di 70 anni (salvo successivi adeguamenti alla speranza di vita).
Poiché, come già detto, la revisione del requisito di età ha decretato l'abrogazione definitiva delle finestre di pensionamento, dall'01.01.2012 la pensione decorre dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti per il diritto (ossia cessazione dal lavoro) (articolo ItaliaOggi Sette del 09.01.2012).

PUBBLICO IMPIEGOVertici. Il caso dei dipendenti di categoria «D». Incarichi dirigenziali fuori dall'8%.
L'ORIENTAMENTO/ I magistrati contabili hanno concesso ai Comuni la libertà di disciplinare la materia con regolamento.

Il conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti di categoria D dello stesso ente sfugge ai vincoli del contenimento entro l'8% della dotazione organica dettati dall'articolo 19 del Dlgs 165/2001, così come modificato dalla legge Brunetta (Dlgs 150/2009).
È questa l'innovativa lettura data dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Abruzzo con il parere 05.12.2011 n. 384.
Il parere prevede inoltre che i Comuni utilizzino procedure ispirate ai principi della «pubblicità e selettività da definire a livello regolamentare», quindi con ampi margini di autonomia nella scelta dei dipendenti a cui conferire questi incarichi. Il lungo e argomentato parere dei giudici contabili abruzzesi offre una lettura assai estensiva dei vincoli dettati dal legislatore e delle interpretazioni fornite dalle sezioni unite di controllo della Corte dei conti con i pareri 12, 13 e 14 del 2011. Esso consente alla gran parte dei Comuni di risolvere direttamente i problemi connessi alla mancanza di dirigenti a tempo indeterminato, problemi che si manifestano in modo assai marcato soprattutto dopo l'elezione del nuovo sindaco e la scadenza degli incarichi precedentemente conferiti, come appunto nel comune di Lanciano (Chieti) che ha sollevato il quesito.
In premessa viene ricordato che le nuove regole non hanno abrogato né implicitamente né esplicitamente le previsioni dettate per gli enti locali dall'articolo 110 del Dlgs 267/2000: esse «possono essere intese unicamente come integrative rispetto a quelle già contenute nel Tuel, con le quali vanno perciò necessariamente coordinate», operazione che peraltro è niente affatto facile. E ancora le norme per gli enti locali non prevedono limiti per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, ma solo per quelli extra dotazione organica.
La deliberazione ricorda che nel conferimento di incarichi per la copertura di posti vacanti in dotazione organica non possono essere invocate esigenze di contenimento della spesa, né essa può essere ascritta alla disciplina dell'ordinamento civile, per cui la materia è sostanzialmente preclusa a interventi restrittivi del legislatore nazionale. Conclusione che è rafforzata dalla tutela offerta dalla stessa Costituzione all'autonomia regolamentare ed organizzativa degli enti locali. Si deve inoltre ricordare che i principi di carattere generale dettati dalla normativa più recente vanno nella direzione della «valorizzazione delle professionalità interne rispetto al ricorso a soggetti esterni».
La materia è da considerare quindi rimessa alla autonomia dei singoli enti locali, i quali «potranno conferire incarichi temporanei tenendo comunque presente, da un lato, i limiti imposti dai principi di sana gestione delle risorse pubbliche a disposizione degli enti; d'altro lato, dell'eccezionalità della disposizione di cui all'articolo 110 Tuel nel sistema del conferimento d'incarichi dirigenziali».
Infine, il parere ricorda che non siamo nell'ambito di incarichi che possano essere concessi sulla base del criterio della fiduciarietà personale, il cosiddetto spoil system. Per cui ogni ente deve utilizzare procedure ispirate ai principi per cui si «devono prevedere adeguate forme procedimentali idonee a garantire l'oggettività e la trasparenza nella selezione del personale dirigenziale». E infine è sufficiente che questi dipendenti si collochino in aspettativa, non essendo in alcun modo necessaria la conclusione del rapporto di lavoro (articolo Il Sole 24 Ore del 09.01.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGONella p.a. no a contratti fotocopia. Servono ragioni eccezionali e comparazione tra candidati. La Corte dei conti ha bocciato il rinnovo di tre co.co.co. dell'università di Catanzaro.
Non sono conformi alle previsioni contenute all'articolo 7, comma 6 del Testo unico sul pubblico impiego, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, non appena scaduti, vengono riaffidati agli stessi soggetti e per le medesime finalità. In tali fattispecie, infatti, posto che tra i requisiti legittimanti l'affidamento di una prestazione co.co.co. vi è la temporaneità, manca altresì una seppur minima procedura comparativa di affidamento richiesta dalla norma.
Lo ha messo nero su bianco la Sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, nel testo della delibera 20.12.2011 n. 24/2011, pubblicata lo scorso 4 gennaio, ricusando il visto e la conseguente registrazione dei rinnovi di tre contratti di co.co.co. (riferiti al biennio 2009-2011) stipulati dall'Università di Catanzaro con soggetti esterni all'organigramma dell'Ateneo.
La Corte ha rilevato che ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del dlgs n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non siano in grado di far fronte con personale in servizio, possano ricorrere al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, affidati a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, al ricorrere di ben precisi presupposti.
Tra le prerogative legittimanti l'affidamento esterno, l'oggetto della prestazione non deve mai consistere nello svolgimento di funzioni ordinarie.
Inoltre, l'amministrazione conferente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e tale indisponibilità deve avere sempre carattere qualitativo e non quantitativo. Infine, la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata.
A proposito della durata dei contratti di collaborazione, è stata in più occasioni ribadita sia dalla giurisprudenza che dalla prassi amministrativa la necessità che gli incarichi ex art. 7, comma 6, del dlgs n. 165/2001 abbiano natura temporanea, in quanto conferiti allo scopo di sopperire ad esigenze di carattere temporaneo per le quali l'amministrazione non possa oggettivamente fare ricorso alle risorse umane e professionali presenti al suo interno.
Al riguardo, infatti, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia considera l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non prorogabile, se non a fronte di un ben preciso interesse dell'amministrazione committente, adeguatamente motivato e al solo fine di completare le attività oggetto dell'incarico, limitatamente all'ipotesi di completamento di attività avviate, contenute all'interno di uno specifico programma e neppure rinnovabile.
Quindi, il ricorso ad incarichi di collaborazione di tipo coordinato e continuativo deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari, per le quali l'Amministrazione necessiti dell'apporto di specifiche competenze professionali esterne, in quanto non sono rinvenibili al suo interno. Ora, nel caso in esame, a due anni di distanza dall'adozione dei primi contratti, non si possono considerare l'eccezionalità e la temporaneità quali presupposti che giustifichino l'affidamento di nuovi incarichi alle stesse persone, in assenza, peraltro, di una procedura comparativa.
A ciò si aggiunga che in questo frangente, l'Ateneo non ha trovato medio tempore, una soluzione in termini di programmazione dei fabbisogni di personale, nonché in termini di aggiornamento dei profili professionali già incardinati nella propria struttura amministrativa (articolo ItaliaOggi del 07.01.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOUno stop all'equo indennizzo. Addio a pensioni privilegiate e rimborsi per cause di servizio. Ecco le novità in materia di personale contenute nella manovra Monti (legge 214 del 2011).
Abrogazione dell'equo indennizzo, del rimborso delle spese di degenza e delle pensioni privilegiate in caso di cause di servizio; innalzamento al 50% del tetto massimo del rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente ed utilizzazione nel corso del 2012 delle graduatorie approvate dopo il dicembre del 2005: sono queste le principali novità in materia di personale dipendente dalle P.a. contenute nel decreto legge n. 201, per come convertito dalla legge n. 214/2011, cd salva Italia, e nel decreto n. 216/2011, cd milleproroghe.
Le novità contenute in queste disposizioni non sono certamente le parti più importanti di questi provvedimenti, in quanto le misure di maggiore rilievo innovativo per il pubblico impiego erano state già assunte con le precedenti manovre. Ma il loro rilievo è comunque assai importante, in particolare per l'apertura che consente alla possibilità di utilizzare i ridotti margini di assunzioni previsti dall'ordinamento.
Vengono abrogati i benefici previsti per i dipendenti che hanno contratto patologie per cause di servizio: l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata. Ricordiamo che l'equo indennizzo si concretizza nella erogazione di un compenso una tantum e la pensione privilegiata è il collocamento in quiescenza di coloro che hanno acquisito una grave inabilità, a prescindere dalla anzianità effettivamente maturata. Questi benefici erano tra loro sommabili, previo accertamento medico. L'abrogazione si applica a tutti i dipendenti, tranne che a quelli impegnati in uno dei seguenti comparti: sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nonché ai vigili del fuoco.
L'abrogazione non interessa i procedimenti che sono in corso, nonché quelli per cui non sia scaduto il termine di presentazione delle domande e quelli instaurabili d'ufficio per fatti accaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il decreto legge cd salva Italia aumenta al 50% il tetto massimo del rapporto tra spese del personale e spese correnti che consente agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ricordiamo che tale tetto era stato fissato, a decorrere dallo scorso 01.01.2011, nel 40%. In questo modo si torna ad offrire a numerose amministrazioni locali, siano esse soggette o meno al patto di stabilità, la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato.
Infatti la sanzione per gli enti inadempienti di questo vincolo, come del rispetto del patto di stabilità e del rispetto del tetto di spesa del personale dell'anno precedente (per gli enti non soggetti al patto del 2004) è il divieto di effettuare assunzioni di dipendenti a qualunque titolo, ivi comprese le mobilità, nonché di utilizzare i contratti di somministrazione.
Ricordiamo che con la lettura data dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti (deliberazione n. 27/2011) la nozione di spesa del personale è stata fortemente ampliata e con le previsioni contenute nel dl n. 98/2011 è stato previsto l'inserimento della spesa del personale delle società controllate dagli enti locali. Il decreto legge milleproroghe 2011 dispone la utilizzazione nel corso del 2012 delle graduatorie concorsuali approvate dopo il 31/12/2005.
Ricordiamo che, prima con il decreto milleproroghe 2012 e poi con uno specifico decreto del ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, era stata disposta nel 2011 la utilizzazione delle graduatorie concorsuali approvate dopo il mese di settembre del 2003. Ed ancora, che in assenza di norme di proroga, la durata delle graduatorie concorsuali è fissata in un triennio (articolo ItaliaOggi del 06.01.2011).

PUBBLICO IMPIEGOIl 2012 potrebbe essere un anno molto delicato per il personale delle amministrazioni pubbliche. Riqualificazione, futuro in bilico. Dipendenti in esubero, blocco delle risorse per la formazione.
La riqualificazione dei dipendenti pubblici in esubero viene messa a rischio dal blocco delle risorse da spendere per la formazione.
Il 2012 potrebbe essere un anno molto delicato per il personale pubblico. Vi è, infatti, una normativa che nel suo complesso può preludere ad una forte redistribuzione e reimpiego del personale.
In primo luogo, l'articolo 33 del dlgs 165/2001 impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente la ricognizione di eventuali esuberi, giustificati sia da esigenze funzionali, sia da problemi di bilancio e finanziari. Poi, le varie manovre finanziarie hanno imposto un ulteriore taglio del 10 per cento della spesa relativa alle dotazioni organiche delle amministrazioni statali da effettuare entro il 31 marzo. Infine, l'accorpamento tra Inps e Inpdap ha già determinato la previsione di circa 700 esuberi. La stima è di oltre 15.000 dipendenti pubblici in eccedenza rispetto ai fabbisogni.
Anche nella pubblica amministrazione, dunque, si pone un potenziale problema di rilevanti fuoriuscite di personale. Occorre ricordare, infatti, che i dipendenti in esubero se non sono ricollocati all'interno degli enti che li considerano in eccedenza in altre mansioni o non sono trasferiti verso altri enti per mobilità, vengono inseriti nelle liste di «disponibilità». Il che equivale ad essere sulle soglie del licenziamento: il dipendente in disponibilità, infatti, non svolge più attività lavorative per l'ente di appartenenza e riceve per 24 mesi un'indennità pari all'80% del trattamento economico fondamentale oltre all'assegno di famiglia. Decorsi i 24 mesi, il rapporto di lavoro si chiude.
Proprio i tagli alla spesa per le dotazioni organiche (che considerando il periodo 2008-2010 ammonta, ormai, a quasi il 30%) renderanno piuttosto difficile il trasferimento dei dipendenti per mobilità. Gran parte delle amministrazioni statali, infatti, potrebbe ritrovarsi in condizione di esubero, sicché non potrebbero accogliere personale proveniente da altri enti.
La mobilità intercompartimentale, cioè trasferimenti tra enti diversi, per esempio Stato ed enti locali, potrebbe essere resa complicata sia dall'attuazione dell'articolo 33 del dlgs 165/2001, sia dalla manovra intricatissima relativa alle province: potenzialmente, ben 56.000 dipendenti provinciali potrebbero essere coinvolti in processi di esubero e trasferimenti.
Un'arma per contenere gli effetti anche sociali enormi che esuberi così massicci di personale potrebbero determinare, allora, è la già ricordata possibilità di reimpiego dei dipendenti in esubero in altre mansioni e ruoli, sia all'interno degli enti da cui dipendono, sia presso altri enti.
A questo scopo, allora, risulta fondamentale investire in formazione e aggiornamento: solo in questo modo si può garantire ai lavoratori la possibilità di acquisire competenze nuove e diverse, utili per una ricollocazione lavorativa.
Tuttavia, l'articolo 6, comma 13, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, continua ad inchiodare la spesa per formazione sostenibile dalle amministrazioni entro il tetto del 50% di quella sostenuta nel 2009.
Risulta evidente che col nuovo assetto normativo il tetto alla formazione, già di per sé poco strategico ed asfittico, visto che il recupero di efficienza del pubblico impiego non potrebbe che passare per attività formative di qualità, non è coerente. Potenziali esuberi per decine di migliaia di dipendenti vanno necessariamente gestiti anche tramite la formazione, la cui spesa dovrebbe aumentare, piuttosto che restare ancorata ad un tetto.
In assenza di un'urgente cancellazione del vincolo alla spesa, l'attuazione delle misure di contenimento della spesa di personale e l'avvio degli esuberi potrebbe determinare una Caporetto organizzativa ed occupazionale, della quale proprio non si sentirebbe il bisogno (articolo ItaliaOggi del 06.01.2011).

PUBBLICO IMPIEGOCassazione. I limiti al diritto di critica. Reato dare del «colluso» senza prove al dirigente di un ente locale.
Rischia sanzioni penali chi definisce un dirigente comunale «colluso con la mafia locale».
Lo afferma la Corte di Cassazione, Sez. V penale (sentenza 05.01.2012 n. 87) ponendo fine al contrasto tra un consigliere comunale agrigentino e un dirigente di quel Comune.
La condanna è scaturita dall'«incontinenza espressiva» dell'imputato: pur ammettendo la Cassazione che la critica all'esercizio dei pubblici poteri deve essere ampia e penetrante, perché i cittadini debbono poter conoscere il funzionamento della cosa pubblica e formarsi una opinione corretta sui fatti che si verificano, conclude però che è necessario non eccedere. La conoscenza, la critica e la discussione di fatti di pubblico interesse arricchiscono infatti la democrazia, e anzi più elevato è l'incarico di responsabilità pubblica ricoperto, più si è esposti a legittime critiche.
Tuttavia, continua la Suprema Corte, la critica non deve trasmodare in attacchi personali e deve sempre essere rispettosa sia dei criteri della verità dei fatti che costituiscono il presupposto della critica, sia della continenza espressiva e, ovviamente, dell'interesse pubblico per i fatti raccontati e criticati. Nel caso specifico, anche se il dirigente era stato coinvolto in alcuni processi per abusi in atti di ufficio, non vi era mai stato un processo di mafia. In conseguenza, eventuali misfatti non hanno potuto essere provati nel processo per diffamazione, in quanto, pur essendo possibile provare una qualche irregolarità qualificabile come abuso, non è assolutamente lecito qualificare mafioso o colluso con la mafia chi si sia macchiato di mere irregolarità amministrative.
Ciò è in linea con il precedente espresso dalla Cassazione 10125/2011, che ha riconosciuto, a chi invoca il diritto di critica, la possibilità di non essere assolutamente obiettivo e di usare un linguaggio colorito e pungente: in quel caso ne ha fatto le spese il Consiglio dei geometri, che riteneva lesivo della categoria un articolo sul condono edilizio, ritenuto invece dalla Cassazione genericamente critico verso tutti coloro i quali avevano determinato danni all'ambiente (articolo Il Sole 24 Ore del 06.01.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARIMa le attestazioni dei medici sono fuori dalla semplificazione.
I certificati medici non rientrano nell'ambito delle semplificazioni anti burocrazia contenute nell'articolo 15 della legge 183/2010.

Tale disposizione ha modificato, come noto, l'articolo 40 del dpr 445/2001, inserendo un nuovo comma 01, ai sensi del quale «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
».
Il successivo comma 02 impone che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Queste disposizioni hanno lo scopo di indurre le pubbliche amministrazioni a utilizzare pienamente l'accesso diretto alle proprie banche dati, sollevando i privati dall'onere di reperire o produrre e, poi, trasmettere i certificati relativi a informazioni che le amministrazioni stesse già possiedono o sono in condizione di acquisire dialogando tra loro.
Risulta, dunque, palpabile l'inapplicabilità alla fattispecie dei certificati medici. Ancorché detti certificati possano considerarsi provenienti da una pubblica amministrazione, alcuni elementi indicano senza ombra di dubbio che i certificati medici sono totalmente fuori dalla nuova regolamentazione.
In primo luogo, la semplificazione prevista dalla legge di stabilità è connessa all'autocertificabilità di stati, fatti o qualità comprovabili mediante i certificati. In altre parole, ai cittadini è consentito di chiedere e ottenere benefici sulla semplice base di loro dichiarazioni sostitutive, che sostituiscono in via definitiva ogni certificato. Ma, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del dpr 445/2001 «i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore».
Mancando, dunque, la possibilità di sostituire il certificato medico con dichiarazioni, non può sorgere il presupposto per attuare la semplificazione disposta dall'articolo 15 della legge 183/2011. Del resto, l'amministrazione datore di lavoro non avrebbe nessuna possibilità di verificare lo stato di salute del proprio dipendente accedendo a banche dati di altre amministrazioni.
Se la questione relativa ai certificati medici appare abbastanza chiara, vi sono però molte zone che l'articolo 15 lascia in ombra. Per esempio, rientrano nella categoria dei certificati i certificati di destinazione urbanistica, fondamentali per provvedimenti amministrativi che concernono la gestione del territorio; si tratta di certificati che spessissimo hanno come destinatari pubbliche amministrazioni, per loro natura impossibili da sostituire con dichiarazioni dei privati. Piuttosto difficile immaginare di sottrarre tali certificati alla trasmissione tra pubbliche amministrazioni.
C'è, per esempio, il problema degli attestati di servizio dei dipendenti pubblici che abbiano vinto un concorso presso un'altra amministrazione.
Altro paradosso della normativa riguarda, per esempio, i certificati di frequenza di istituti scolastici o centri di formazione professionale, richiesti dalle aziende dei trasporti, per applicare le tariffe agevolate agli studenti. Tutte queste aziende rientrano nella categoria dei «gestori di pubblici servizi», che al pari delle pubbliche amministrazioni non possono legittimamente utilizzare i certificati per svolgere le proprie attività.
Dunque, gli studenti dovrebbero presentare ai gestori una dichiarazione sostitutiva nella quale attestare di frequentare una certa scuola e dovrebbero essere, poi, le aziende di trasporto a chiedere ai singoli istituti conferma della veridicità della dichiarazione o, cosa del tutto improbabile, accedere direttamente alle loro banche dati. Ovviamente, se si vuole rispettare la lettera di una norma che rivela da subito una serie di difetti operativi piuttosto gravi.
Infine, l'irrisolto problema del Durc, che altro non è se non un certificato, da produrre prevalentemente alle pubbliche amministrazioni per le tante finalità cui è destinato. Pare oggettivamente improponibile sostenere che esso sia soggetto al divieto di produzione a pubbliche amministrazioni a pena di nullità.
L'articolo 15 della legge 183/2011 pare una norma troppo poco ponderata, che necessiterebbe di un urgente intervento normativo posto a chiarirne esattamente la portata e i confini (articolo ItaliaOggi del 04.01.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOI concorsi pubblici su Cliclavoro.
Le pubbliche amministrazioni devono comunicare alla borsa nazionale del lavoro (cliclavoro) tutte le procedure comparative e selettive (concorsi) per l'attribuzione di incarichi di collaborazione e per l'assunzione con ogni tipo di contratto di lavoro.

Lo prevede il decreto ministeriale 13.10.2011 pubblicato in G.U. n. 1/2012.
Per l'operatività del provvedimento, in vigore dal 1° febbraio, occorrerà attendere la direttiva del ministro per la pubblica amministrazione che, peraltro, potrà prevedere un periodo di sperimentazione non superiore a 12 mesi. Il nuovo obbligo, che interessa tutte le p.a., mira a favorire una maggiore efficienza del mercato del lavoro, con la disponibilità online (www.cliclavoro.gov.it) delle offerte di impiego pubblico sull'intero territorio nazionale (articolo ItaliaOggi del 04.01.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO«Cliclavoro» apre anche al pubblico.
Cliclavoro apre al pubblico. È stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 1 del 02.01.2012 il decreto del ministero del Lavoro 13.10.2011 sulla trasmissione informatica delle informazioni e dei dati relativi alle procedure di reclutamento dei lavoratori da parte delle amministrazioni e società pubbliche.
Scopo della normativa è favorire l'efficienza e la trasparenza del mercato del lavoro pubblico in Italia tramite "Cliclavoro". Si tratta di un luogo di incontro virtuale che ha lo scopo di agevolare l'occupazione dei lavoratori su tutto il territorio nazionale attraverso un catalogo completo e dettagliato di informazioni e servizi per il lavoro. Questi servizi permetteranno alle amministrazioni pubbliche di pubblicare le candidature e le offerte di lavoro ed effettuare ricerche per entrare più facilmente in contatto con i lavoratori. La navigazione tra le informazioni del portale è libera, senza bisogno di registrazione, necessaria invece per iscriversi alla newsletter o per rimanere aggiornati sulle novità mediante la sezione rassegna stampa periodica e sui sondaggi.
Con la pubblicazione del decreto si completa la riforma sull'attività di intermediazione, prezioso strumento per la promozione dell'occupazione e le cui procedure sono state oggi snellite. Lo spirito della riforma sembra posarsi in primo luogo sulla creazione di un sistema flessibile e veloce di gestione del mercato del lavoro, dove il collocamento dei lavoratori risulti fondato su un immediato ed effettivo scambio di informazioni e notizie. La riforma si propone di completare il processo di liberalizzazione del collocamento, avviato già dal 1997 con il superamento del regime di "monopolio pubblico" e portato avanti dalla legge Biagi, che aveva dato la possibilità di svolgere attività di intermediazione anche a specifiche agenzie private (le Agenzie per il lavoro) e altri operatori. Con il collegato lavoro era stata poi ampliata la platea dei soggetti abilitati a operare nel mercato del lavoro. La lista era molto lunga e includeva gli enti locali, le Università, le Scuole superiori, statali e parificate, le Camere di commercio, i gestori di siti Internet, i consulenti del lavoro e le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le novità più importanti, nell'ottica di una semplificazione dell'attività di collocamento, riguardano il nuovo regime di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, i soggetti abilitati che intendano effettivamente svolgere attività di intermediazione non saranno più tenuti a ottenere il consenso delle Regioni o del ministero del Lavoro.
Le recenti riforme sono intervenute, altresì, sui requisiti cui è condizionata l'autorizzazione, ora esclusivamente subordinata all'interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro (Bcnl) per il tramite del portale "Cliclavoro", nonché al rilascio alle Regioni e al ministero del Lavoro di ogni informazione "strategica" al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Il mancato conferimento dei dati alla Borsa continua nazionale del lavoro –prosegue la norma– comporterà l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 2mila a 12mila euro, nonché la cancellazione dall'albo degli intermediari e conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione (articolo Il Sole 24 Ore del 04.01.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: G.U. 02.01.2012 n. 1 "Offerte lavoro pubblico su clic lavoro" (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 13.10.2011).

dicembre 2011

PUBBLICO IMPIEGOConcorsi interni e Riforma Brunetta.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 29.12.2011 n. 6981, vaglia una procedura riservata a solo personale interno bandita da un ente locale nel gennaio 2010.
Riformando la sentenza di primo grado, evidenzia (sinteticamente) quanto segue:
- gli enti locali sono tenuti ad adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009, ivi compresi quelli dell'art. 24 del medesimo decreto e a ciò dovevano provvedere entro il 31.12.2010 (art. 31); conseguentemente, le disposizioni del citato art. 24 non sono di diretta ed immediata applicazione alle autonomie locali;
- nelle more del predetto adeguamento, agli enti locali era consentito applicare le disposizioni previgenti;
- decorso il termine del 31.12.2010, in assenza di adeguamento, l'art. 24 diviene di diretta, immediata e cogente applicazione anche agli enti locali (tratto da www.publika.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOValutazione prove di concorso pubblico.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 29.12.2011 n. 6973, conferma l'orientamento consolidato ed anche suffragato dalla Corte Costituzionale, secondo il quale -nella valutazione delle prove concorsuali- l'espressione di un voto numerico ovvero di un giudizio aggettivabile sintetico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale operato dalla pubblica amministrazione e, in correlazione ai criteri di valutazione formulati dalla lex specialis (bando di concorso) o dalla stessa Commissione, consente il sindacato giurisdizionale sul potere amministrativo.
Infatti, come espresso dalla Suprema Corte (sentenza 08.06.2011 n. 175) "... il criterio del punteggio numerico è idoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice in quanto rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell'ambito di tale giudizio, rende palese l'apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all'elaborato oggetto di esame" (tratto da www.publika.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOBacchettati i fannulloni. Mobbing, nessun danno per chi non è produttivo. Sentenza della Cassazione sui dipendenti della pubblica amministrazione.
La Cassazione ammonisce i «fannulloni» all'interno della pubblica amministrazione. Non ha infatti diritto al risarcimento per il danno da mobbing il dipendente pubblico che viene sanzionato e sostituito perché l'ufficio è poco produttivo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione civile che, con la sentenza 27.12.2011 n. 28962, ha respinto il ricorso di un funzionario pubblico sanzionato e poi sostituito per la scarsa produttività del suo ufficio che, dopo alcuni mesi, si era dimesso.
In questi casi, ha spiegato la sezione lavoro, il capo non pone in essere una condotta persecutoria finalizzata alle dimissioni del lavoratore ma aumenta l'efficienza degli uffici.
In particolare gli Ermellini hanno ricordato che per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e del complesso della sua personalità.
In altri termini, «ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio».
Dunque, la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore per il mobbing subito è soggetta a specifica allegazione e prova in ordine agli specifici fatti asseriti come lesivi e l'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente (cosiddetto mobbing, che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cc) si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro.
Anche la procura generale del Palazzaccio aveva sollecitato di negare il risarcimento al funzionario dell'Agenzia delle entrate (articolo ItaliaOggi del 29.12.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001 - Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti (INPDAP, circolare 28.12.2011 n. 22).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOTelecamere indiscrete fuori gioco. Spenti i sistemi di videosorveglianza sul controllo a distanza. Intervento del Garante della privacy sugli impianti che non rispettano lo Statuto dei lavoratori.
Stop ai sistemi di videosorveglianza che controllano i lavoratori in assenza delle garanzie di legge. Il Garante privacy ha «spento» le telecamere a un'amministrazione pubblica, a una società che opera nel settore dell'Ict, a una casa di riposo e a un centro di riabilitazione in convenzione con il servizio sanitario.
Gli occhi elettronici erano stati installati in violazione dello Statuto dei lavoratori, che vieta il controllo a distanza dei dipendenti, e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Garante, intervenuto a seguito di alcune segnalazioni, ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato e di conseguenza inutilizzabili le immagini riprese in violazione di legge.
Per quanto riguarda in particolare la casa di riposo, l'Autorità ha vietato definitivamente l'uso delle telecamere installate nell'area dove sono collocati i cartellini di presenza dei dipendenti e gli orologi marcatempo. Negli altri tre casi il divieto è scattato per l'uso delle telecamere collocate presso gli accessi ai luoghi di lavoro o in altre aree interne, in corrispondenza degli ascensori e dei corridoi, in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).
Nel motivare i divieti il Garante, ha ribadito che il controllo a distanza dell'attività lavorativa si configura anche nel caso in cui la sorveglianza non sia a carattere continuativo o le telecamere siano segnalate da cartelli: per essere in regola nell'installazione di telecamere occorre comunque e sempre rispettare le procedure stabilite dallo Statuto a tutela dei lavoratori.
L'Autorità ha anche elaborato, come informa la newsletter diffusa ieri, uno schema di autorizzazione generale per disciplinare il trattamento dei dati nell'ambito dei cosiddetti «studi osservazionali retrospettivi». Tali ricerche sugli effetti di terapie, farmaci o interventi sanitari comportano l'uso di dati sulla salute di persone assistite in passato presso i centri di cura che partecipano ai progetti di ricerca.
La rilevanza dello scopo scientifico degli studi osservazionali e la impossibilità di reperire tutti i pazienti coinvolti hanno indotto l'Autorità ad adottare un'autorizzazione generale a trattare i dati, anche senza il loro consenso, purché siano rispettate le garanzie e le prescrizioni individuate. Sulla autorizzazione (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it) è stata avviata una consultazione pubblica, il cui avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che si concluderà il 31.01.2012.
Il Garante per la privacy ha infine vietato a una società concessionaria di pubblicità l'utilizzo di due banche dati contenenti gli indirizzi e-mail di oltre 340.000 persone. La società, in alcuni casi, aveva operato direttamente su due banche dati esterne, utilizzando gli indirizzi e gli altri dati personali contenuti senza aver però rispettato l'obbligo di informare le persone registrate e richiedere il loro consenso (articolo ItaliaOggi del 24.12.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Reati contro la PA. Millantato credito, anche nei confronti della P.A. e' reato.
La pronuncia della II sezione della Corte di Cassazione si colloca nel solco della costante giurisprudenza di legittimità nel ritenere, in materia di millantato credito, che il secondo comma dell'art. 346 c.p. costituisca una fattispecie di reato autonoma e non una semplice circostanza aggravante rispetto al primo comma.
Il ricorrente veniva condannato dalla Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio, per il reato di cui all’art. 346 comma 2 c.p. per aver ricevuto una somma di denaro non quale corrispettivo della propria mediazione, bensì con il pretesto di dover remunerare un pubblico ufficiale onde ottenere l’intervento di quest’ultimo finalizzato alla sospensione e al riavvio di una gara di appalto.
Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando l’erronea applicazione della legge penale con riguardo al giudizio di bilanciamento tra l’art. 346 comma 2 c.p. –considerato alla stregua di una circostanza aggravante del millantato credito– e le circostanze attenuanti riconosciute dal giudice del merito.
Il millantato credito si presenta infatti con un duplice schema normativo.
La fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 346 c.p. descrive la condotta di chi riceve o accetta la promessa di denaro o di altra utilità quale corrispettivo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale nei cui confronti viene millantato un credito.
L'ipotesi di cui al comma 2 riguarda invece la condotta di chi riceve o accetta la promessa di denaro o di altra utilità col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare.
In ordine ai rapporti tra primo e secondo comma, la dottrina e la giurisprudenza più risalenti ritenevano che il capoverso dell’art. 346 c.p. costituisse una circostanza aggravante autonoma non risultando alterati gli elementi essenziali della fattispecie, consistenti pur sempre nel farsi dare o promettere denaro o altra utilità a seguito di millanteria [così Manzini, Trattato di diritto penale italiano, 1986, 579; Cass. pen. 19.6.1963, in Giust. pen. 1964, II, 179].
La natura di autonoma fattispecie di reato del capoverso dell’art. 346 c.p. è ora invece riconosciuta dalla dottrina assolutamente maggioritaria [cfr. Antolisei, Diritto penale, Parte Speciale, II, 2008, 694; Fiandaca Musco, Diritto penale, Parte Speciale, I, 2007, 314; Benussi, in Dolcini-Marinucci (a cura di), Codice Penale Commentato, II, 2011, art. 346, 3541] e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, pur con alcune sfumature.
Secondo un primo orientamento, che fa leva su di un argomento di ordine teleologico, il comma 2 configura un titolo autonomo di reato poiché descrive una condotta che comporta una lesione anche di interessi non tutelati dal comma 1 [da ultimo, Cass. Sez. VI, 01.07.2002, A., in Cass. Pen. 2004, 3636]: non solo il prestigio della pubblica amministrazione, che è offeso quando un suo organo viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialità o correttezza cui la pubblica amministrazione deve ispirarsi, ma anche il patrimonio del cd. “compratore di fumo”.
Qualora la fattispecie penale tuteli un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento saremmo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante.
Tale notazione non appare del tutto soddisfacente poiché -oltre alle difficoltà nell’enucleare l’oggettività giuridica tutelata dall’art. 346 c.p.- si è osservato con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 10.7.2002, n. 26351, Fedi, che il principale criterio distintivo tra fattispecie autonoma di reato e fattispecie circostanziata non può che attenere alla struttura e alla descrizione del precetto penale, considerata l’insufficienza degli altri criteri discretivi, quale il nomen iuris, la collocazione topografica della norma, o i beni giuridici tutelati.
È proprio in relazione agli elementi costitutivi delle fattispecie che emerge pienamente la differenza tra i due commi dell’art. 346 c.p.
Il comma 2 dell’art. 346 c.p. si caratterizza infatti per una particolare forma di raggiro (consistente nel far passare il pubblico amministratore o impiegato come persona non semplicemente arrendevole alle pressioni ma corrotta, o almeno corruttibile), mentre l’inganno non sarebbe richiesto dalla fattispecie del primo comma, che sarebbe invece implicito nel “pretesto” di cui al comma 2 [in questo senso Cass. pen., sez. VI, 23.05.1990]
Le condotte differiscono quindi per il diverso pretesto adoperato [Cass. pen., Sez. VI, 18.09.1992], cioè la rappresentazione della destinazione del denaro o altra utilità, tale da determinare una chiara alternatività: in un caso sono dati o promessi al millantatore quale prezzo della propria mediazione; nel secondo sono invece falsamente destinati a comprare o remunerare il pubblico ufficiale [cfr. M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei privati, 2002, 119].
L’ulteriore conseguenza è un aggravato pregiudizio al prestigio della pubblica amministrazione che si rispecchia ne maggior disvalore della fattispecie penale e gravità della pena.
Aderendo a tale ultimo orientamento la Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, ribadisce pertanto la natura di figura autonoma di reato del comma 2 dell’art. 346 c.p. poiché “mentre nella previsione del comma primo il raggiro consiste nel presentare il pubblico ufficiale, destinatario di pressioni amicali, come arrendevole, in quella del comma secondo il pubblico ufficiale è prospettato dall’agente come persona corrotta o corruttibile” [nello stesso senso Cass. pen., Sez. VI, 23.06.2006, n. 22248, Cass. Sez. VI, 01.07.2002, cit.; Cass. Sez. VI, 09.07.1997, Zanellato, in Giust. Pen. 1998, II, 654].
La principale conseguenza, derivante dalla corretta qualificazione giuridica del capoverso dell’art. 364 c.p., consiste nell’impossibilità di procedere al giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p. (commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione penale, sentenza 22.12.2012 n. 47906).

PUBBLICO IMPIEGOPresupposti per il riconoscimento della retribuzione per l'esercizio di mansioni superiori.
Il riconoscimento della retribuzione correlata all’esercizio di mansioni di qualifica superiori, è oggettivamente precluso ove le mansioni esercitate (in assenza di alcun ordine di servizio, o in presenza di questo) risultino corrispondenti a quelle proprie della qualifica formale posseduta ed al mansionario.
I presupposti imprescindibili per la configurabilità dell’esercizio delle mansioni superiori e della rilevanza dello stesso ai fini retributivi erano comunque “concorrentemente: 1) lo svolgimento di fatto, in modo continuativo e prevalente, di funzioni qualitativamente attinenti a livello funzionale superiore rispetto a quello di cui l’impiegato è titolare; 2) il conferimento formale delle mansioni in questione mediante uno specifico atto; 3) la vacanza del posto relativo in organico”. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22.12.2011 n. 6792 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Progetti specifici per pratiche di sanatoria edilizia.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Sardegna, con parere 21.12.2011 n. 128, risponde al seguente quesito: "Se la legge 662/1996 è applicabile anche al di fuori della legge sul condono edilizio, atteso che dalla lettura letterale della norma sembrerebbe potersi attivare progetti specifici per l'istruttoria delle pratiche in sanatoria attraverso progetti ai quali partecipano i dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro".
La risposta della Corte è negativa in base al seguente quadro normativo e conseguenti conclusioni:
"- a) i proventi derivanti da accertamenti di conformità (rientranti nelle funzioni ordinarie dell'amministrazione) non possono essere utilizzati per il finanziamento di piano di lavoro. Ciò a livello sistematico, anche alla luce del principio di omnicomprensività della retribuzione di cui agli artt. 2, comma 3, 24, comma 3, e 45, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- b) i proventi derivanti da sanatorie edilizie nell'ambito di procedure straordinarie di condono edilizio possono dar luogo, nel rispetto dei criteri di legge, a piani di lavoro a ciò finalizzati in ossequio alle disposizioni normative sopra citate (legge 662/1996 e d.l. 269/2003);
- c) i proventi derivanti dal conguaglio delle oblazioni legate ai condoni precedenti (legge 45/1987 e 724/1994), analogamente a quanto previsto al punto a) non possono essere utilizzati per il finanziamento di piani di lavoro
" (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGOQuadro normativo sul conferimento di mansioni superiori ai dipendenti degli Enti Locali.
L’attribuzione di mansioni superiori ai dipendenti pubblici è disciplinata, a termini della legge delega n. 421/1992, dall’art. 57 del d.lgs n. 29/1993, riprodotto in seguito nell’art. 52 del dlgs. n. 165/2001, che costituisce attualmente un elemento unitario di riferimento.
L’art. 52 del decreto n. 165/1991 prevede la possibilità di assegnazione formale di un lavoratore a mansioni “prevalenti” della qualifica immediatamente superiore, esclusivamente per coprire un posto vacante, ovvero per sostituire un altro lavoratore in caso di sua lunga assenza dal servizio, per il periodo massimo di sei mesi prorogabili a dodici. Con l’assegnazione delle funzioni superiori viene a lui contestualmente riconosciuto il trattamento economico della qualifica temporaneamente rivestita, per la durata dell’effettiva prestazione.
La disciplina legislativa dell’istituto è integrata, in ogni comparto, dalla contrattazione collettiva e per gli enti locali rileva l’articolo 8 del C.C.N.L. dell’anno 2000, che prevede che il conferimento di mansioni superiori deve essere inserito nella programmazione dei fabbisogni di organico, con conseguente assegnazione delle risorse finanziarie necessarie.
Il quadro tracciato afferisce il conferimento delle mansioni superiori “legittime”. La normativa vigente prende poi in considerazione la casistica attinente le mansioni svolte al di fuori delle regole (art. 52, comma 5) e cioè le mansioni superiori esercitate senza incarico ovvero svolte sulla base di atto nullo o invalido, quelle riguardanti una qualifica ulteriormente eccedente la qualifica superiore e quelle del ruolo dirigenziale, svolte dal personale inquadrato nei livelli. In questi casi, l’attribuzione o l’esercizio illegittimo delle funzioni sono colpiti da nullità, ma tuttavia comportano la “corresponsione della differenza di trattamento economico” al pubblico dipendente interessato.
La disciplina suddetta è entrata in vigore il 21.02.1993, anteriormente all’emanazione del decreto n. 29/1993, la disciplina relativa al conferimento delle mansioni superiori ai dipendenti degli enti locali, era rimessa alla regolamentazione dell’ente stesso (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20.12.2011 n. 6678 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Incentivi al personale.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Sardegna, con parere 21.12.2011 n. 127, ha stabilito che non è consentito dall'ordinamento provvedere alla distribuzione ai dipendenti di una quota-parte dei proventi percepiti dall'amministrazione a seguito dell'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva di cui all'art. 1 del D.L. 203/2005; con tale norma il legislatore ha voluto coinvolgere gli enti locali nell'attività di contrasto all'evasione, indicando anche la misura premiale -esclusivamente indirizzata alle amministrazioni- della compartecipazione percentuale dell'ente alle risorse recuperate alle casse erariali.
Pertanto, nessuna previsione legittima l'ulteriore redistribuzione delle risorse percepite dall'amministrazione in favore del personale dipendente, per il quale rimane invece fermo il principio generale dell'omnicomprensività della retribuzione (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGOLa cefalea non impedisce di mandare il certificato. Sentenza del Tar Lazio: legittimo il benservito alla dipendente pubblica.
L'amministrazione dà il benservito al travet specializzato nel «marcare visita». Il bello, o se si vuole il brutto, è che l'impiegata pubblica non comunica tempestivamente le assenze dal servizio: sostiene che la sua malattia le impedisce di prevedere quando sarà assente dal servizio.
E allora giù contestazioni disciplinari, multe e infine il licenziamento: legittimo, stavolta, perché la dipendente dell'ente non può invocare lo stato di necessità che esonera il lavoratore di dare tempestiva comunicazione al datore in caso di malattia. La cefalea, per quanto grave e cronica, non impedisce di alzare il telefono o di mandare il certificato in ufficio.

È quanto emerge dalla sentenza 20.12.2011 n. 9940 della Sez. III-quater del TAR Lazio-Roma.
Dipendente inadempiente.
Inutile per l'impiegata in rotta con l'amministrazione sostenere che il diniego del part-time richiesto al dirigente abbia innescato un meccanismo di contrasto con l'ente, sfociando nella sua recidiva. In effetti la conversione del contratto da tempo pieno a parziale non è affatto dovuta, ma rientra nelle scelte organizzative dell'amministrazione: non giova alla licenziata eccepire che l'ente datore non avrebbe tenuto conto delle precarie condizioni di salute della dipendente; in realtà la signora spesso e volentieri viene meno ai suoi obblighi di comunicazione delle assenze e risulta spesso oggetto di provvedimenti disciplinari: l'incolpata ben avrebbe potuto impugnare le sanzioni di fronte al collegio arbitrale.
La malattia, per quanto seria, non configura un fattore ostativo tale da non consentire l'adempimento degli oneri burocratici in tema di malattia entro i termini del regolamento. Nel frattempo la signora accumula dieci giorni di sospensione dal servizio in due anni: inevitabile il licenziamento con preavviso.
A questo proposito il punto 7 dell'articolo 2 del codice disciplinare dispone che il licenziamento con preavviso può essere disposto «per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso: a) recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione». Inevitabile il recesso dell'ente. Spese di giudizio compensate (articolo ItaliaOggi del 15.02.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Comando.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, con parere 20.12.2011 n. 497, esami l'istituto del comando (passivo) e ritiene:
- gli oneri che l'ente utilizzatore deve rimborsare all'ente datore di lavoro debbono essere conteggiati ai fini del rispetto del comma 557 (o 562) dell'art. 1 L. 296/2006
- il comando può essere "assimilato" ad una assunzione a tempo determinato e, come tale, a decorrere dal 01.01.2012, concorrerà a determinare il rispetto del limite di spesa imposto dall'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (esteso agli enti locali per effetto dell'art. 4, comma 102, L. 183/2011) (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Incremento orario di rapporto di lavoro part-time.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, con parere 20.12.2011 n. 496 (riformando proprio precedente parere, recependo orientamenti successivi, facendo salvi pronunciamenti attesi dalla SS.RR. su questioni connesse) reputa non interferente l'incremento orario di un rapporto di lavoro a tempo parziale con le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOAssunzioni ex art. 90 TUEL.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, con parere 20.12.2011 n. 493, esamina il caso di un ente che intende procedere ad una assunzione ex art. 90 D.Lgs. 267/2000; dal parere emerge anche quanto segue:
- la natura interpretativa del comma 103 dell'art. 4 della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) in relazione al limite assunzionale del 20% riferito al solo reclutamento a tempo indeterminato (conferma interpretazione sezione Toscana con delibera n. 410/2011)
- per l'anno 2011, quindi, la non attualità della ricostruzione ermeneutica offerta dalle SS.RR. con deliberazione n. 46/2011
- trattandosi di assunzione a tempo determinato, il rispetto -a decorrere dal 01.01.2012- delle disposizioni limitative di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (50% spesa anno 2009) esteso agli enti locali ad opera della precitata legge di stabilità 2012 (art. 4, comma 102) (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio, né natura disciplinare, non postulando comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ma essendo condizionato solo alla valutazione, ampiamente discrezionale, di fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell'ufficio la permanenza del dipendente in una determinata sede.
Tale trasferimento ha il fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa e mira ad eliminare la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente, tanto da trascendere da ogni valutazione circa l'imputabilità al dipendente di eventuali profili soggettivi di colpa per la situazione di incompatibilità ambientale ingeneratasi.
L'impossibilità di riconoscere al procedimento un carattere sanzionatorio o disciplinare comporta quindi che siano del tutto ininfluenti i successivi sviluppi di carriera del dipendente o la eventuale successiva attribuzione allo stesso di incarichi di particolare rilevanza, che non incidono sulle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione al precedente trasferimento e che quindi non determinano in alcun modo, come nel caso in esame, una qualche carenza di interesse da parte dell’Amministrazione stessa a veder confermata, in sede giurisdizionale, la legittimità della sua precedente, contestata, attività.
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Non si ha violazione dell’avvio del procedimento quando sia comunque intervenuta la conoscenza da parte dell’interessato del procedimento in itinere e la partecipazione dello stesso al procedimento sia stata resa comunque possibile con forme equivalenti, in modo da poter ritenere in concreto raggiunto lo scopo perseguito dalla norma.
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Le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità sono sindacabili da parte del giudice amministrativo solo ab externo, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito della valutazione dell’amministrazione.
D’altro canto, anche la motivazione per relationem è ammessa, purché le ragioni dell’atto richiamato siano esaurienti; in particolare, proprio con riferimento al trasferimento per incompatibilità ambientale, si è rilevato che la motivazione può desumersi anche dall’intero iter procedimentale, ove dalla sequenza degli atti possano essere agevolmente ricavabili le ragioni sottese alle scelte discrezionali della amministrazione.

Al riguardo occorre richiamare pacifici approdi della giurisprudenza amministrativa, secondo i quali il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio, né natura disciplinare, non postulando comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ma essendo condizionato solo alla valutazione, ampiamente discrezionale, di fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell'ufficio la permanenza del dipendente in una determinata sede.
Tale trasferimento ha il fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa e mira ad eliminare la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente, tanto da trascendere da ogni valutazione circa l'imputabilità al dipendente di eventuali profili soggettivi di colpa per la situazione di incompatibilità ambientale ingeneratasi.
L'impossibilità di riconoscere al procedimento un carattere sanzionatorio o disciplinare comporta quindi che siano del tutto ininfluenti i successivi sviluppi di carriera del dipendente o la eventuale successiva attribuzione allo stesso di incarichi di particolare rilevanza, che non incidono sulle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione al precedente trasferimento e che quindi non determinano in alcun modo, come nel caso in esame, una qualche carenza di interesse da parte dell’Amministrazione stessa a veder confermata, in sede giurisdizionale, la legittimità della sua precedente, contestata, attività.
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Al riguardo si richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale, in base al quale non si ha violazione dell’avvio del procedimento quando sia comunque intervenuta la conoscenza da parte dell’interessato del procedimento in itinere e la partecipazione dello stesso al procedimento sia stata resa comunque possibile con forme equivalenti, in modo da poter ritenere in concreto raggiunto lo scopo perseguito dalla norma (Cons. Stato, Sez. V, 17.04.2003, n. 2062) .
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Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità sono sindacabili da parte del giudice amministrativo solo ab externo, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito della valutazione dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, IV, n. 970 del 2010).
D’altro canto, anche la motivazione per relationem è ammessa, purché le ragioni dell’atto richiamato siano esaurienti; in particolare, proprio con riferimento al trasferimento per incompatibilità ambientale, si è rilevato che la motivazione può desumersi anche dall’intero iter procedimentale, ove dalla sequenza degli atti possano essere agevolmente ricavabili le ragioni sottese alle scelte discrezionali della amministrazione (Cons. Stato, IV, 31.01.2001, n. 550)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 16.12.2011 n. 6623 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOLA MANOVRA MONTI/ Tetto agli stipendi, non per tutti. Deroghe motivate per le posizioni apicali delle singole p.a.. Le disposizioni sui dirigenti pubblici nella versione definitiva.
Tutti i dirigenti pubblici sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. E per loro il tetto alle retribuzioni può essere derogato. Si prevederanno infatti con decreto «deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni», e si stabilirà «un limite massimo per i rimborsi spese».
Lo prevede la manovra Monti, dl 201/2011, nella versione definitiva approvata in commissione e su cui ieri il governo ha posto la fiducia alla camera. Un emendamento introduce l'articolo 23-ter allo scopo di fissare un tetto agli emolumenti dei lavoratori dipendenti o autonomi presso la pubblica amministrazione e di coloro che ricevano incarichi di natura politica. Infatti, dietro al rigore della norma, risiede l'insidia della possibilità di violare a piacimento i vincoli alle retribuzioni, derogandovi senza praticamente alcun limite.
Il comma 1 dell'articolo 23-bis introdotto dall'emendamento si occupa del tetto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o autonomi che operino presso una pubblica amministrazione e stabilisce come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Precisando che per il computo del tetto si cumuleranno tutte le somme comunque erogate da parte del medesimo ente di appartenenza o anche di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
Il pomo vero della discordia è il comma 2, ai sensi del quale i dipendenti pubblici chiamati all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, e che conservano il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non possono ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
È una norma posta a compensare gli effetti dell'articolo 19, commi da 5 a 6, del dlgs 165/2001, che consentono di assegnare incarichi di vertice nelle pubbliche amministrazioni anche a funzionari o magistrati o avvocati dello stato o professori universitari. Fin qui, in molti hanno potuto cumulare alla retribuzione per l'incarico dirigenziale ricevuto anche la retribuzione erogata dall'ente di appartenenza.
La previsione del maxiemendamento consentirà, invece, di aggiungere al trattamento economico ricevuto dall'amministrazione di provenienza al massimo un ulteriore 25%, mettendo la parola fine al cumulo di stipendi.
Tuttavia, il comma 3 dell'articolo 23-ter consente di prevedere «deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni», e di stabilire «un limite massimo per i rimborsi spese». Senza fissare alcun limite quantitativo al numero di dirigenti che possano fruire della deroga, né nessun tetto di spesa. Una previsione che apre una serie di decreti «ad personam», tagliati su misura in relazione all'influenza che ciascun «papavero» dell'amministrazione potrà esercitare, per sfuggire alla stretta al cumulo delle retribuzioni.
E, intanto, infuria la polemica relativa ai fortunati destinatari della possibile deroga. Notizie di stampa, cavalcate dal vice presidente dell'Italia dei valori, Antonio Borghesi, danno per scontato che anche i componenti del governo potranno giovarsi della possibilità di cumulare lo stipendio di dirigente o magistrato o professore con la retribuzione per la carica politica rivestita. Il ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, Filippo Patroni Griffi, però, non ci sta e spiega che l'emendamento, d'iniziativa parlamentare, non riguarda in alcun modo le autorità politiche. Ministri e sottosegretari, di conseguenza, non ne trarranno alcun beneficio e non potranno usufruire della deroga (articolo ItaliaOggi del 16.12.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLA MANOVRA MONTI/ Assunzioni più facili nei comuni. Elevata al 50% l'incidenza massima delle spese di personale. Ipt senza discriminazioni territoriali, riscossione locale al restyling.
Assunzioni più facili, eliminazione delle discriminazioni territoriali sull'Ipt e riforma della riscossione locale.
Sono queste le principali novità per gli enti locali contenute nel maxiemendamento al decreto Monti. Fra queste, la più importante è certamente quella che riguarda il pubblico impiego. Il nuovo comma 11-quater dell'art. 28, novellando ancora una volta l'art. 76, comma 7, del dl 112/2008 aumenta dal 40 al 50% la soglia massima dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti oltre la quale scatta, per comuni e province, il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Si tratta di una novità importante, soprattutto dopo che la manovra di luglio ha imposto di considerare, ai fini del calcolo del predetto rapporto, anche le spese sostenute dalle società controllate titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, nonché da quelle che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale ovvero funzioni strumentali (sono in ogni caso escluse le quotate). In non pochi casi, comunque, l'inclusione delle società rischiava di portare gli enti a sfondare il tetto del 40%, con il conseguente obbligo di bloccare le assunzioni.
La seconda novità di rilievo riguarda le province. Viene previsto che l'eliminazione, ai fini dell'Ipt, del regime forfettario per gli atti soggetti a Iva si applichi all'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni speciali. Il maxi-emendamento conferma, infine, le novità in materia di riscossione anticipate da ItaliaOggi il 13 e 14/12. In primo luogo, è stato previsto lo slittamento al 31/12/2012, del termine a partire dal quale Equitalia lascerà il campo dei tributi locali.
Inoltre, è stata profondamente modificata la disciplina prevista dalla successiva lett. gg-quater dello stesso art. 7, comma 2, da un lato eliminando qualsiasi riferimento alla riscossione spontanea (che quindi potrà essere affidata a terzi, bypassando la lettura restrittiva del Mef), dall'altro eliminando il divieto per i concessionari locali di utilizzare per la coattiva la procedura «esattoriale» dell'ingiunzione (articolo ItaliaOggi del 16.12.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGORelazione tra illecito penale e illecito disciplinare del dipendente pubblico.
Per la pacifica giurisprudenza amministrativa “l'illiceità penale e quella disciplinare operano su piani differenti, ben potendo un determinato comportamento del dipendente rilevare sotto il profilo disciplinare, anche se lo stesso non è punito dalla legge penale; pertanto, il riconoscimento di attenuanti o l'applicazione della prescrizione in sede penale non impediscono la sanzionabilità del fatto sotto l'aspetto disciplinare, che può trovare preclusione soltanto nell'identità materiale tra fatto penale e fatto disciplinare sanzionato, quando il proscioglimento è pieno perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.”
Analoghi principi vigono perfino in ipotesi di intervenuta archiviazione (allorché quindi neppure è stata esercitata l’azione penale) giacché in tema di procedimento disciplinare è legittimo dare rilevanza a fatti che siano stati oggetto di precedenti procedimenti penali, in seguito archiviati, dal momento che il decreto di archiviazione racchiude valutazioni che afferiscono specificatamente al profilo penale, il che non può precludere un loro apprezzamento in sede disciplinare (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011 n. 6605 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOL'errore scusabile che evita alla P.A. di pagare il risarcimento del danno.
Per la pacifica giurisprudenza amministrativa perché possa affermarsi che ci si trovi innanzi ad un danno risarcibile occorre che si pervenga al positivo riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all’amministrazione, intesa come apparato.
Quanto a tale profilo, in passato, si è avuto modo di evidenziare il ridotto onere dimostrativo che grava in subiecta materia sul privato, atteso che fermo restando l'inquadramento della maggior parte delle fattispecie di responsabilità della p.a., tra cui quella in esame, all'interno della responsabilità extracontrattuale, non è comunque richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare sforzo probatorio sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell'amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all'art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie.
Il privato danneggiato può, quindi, invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà, di contro, all'amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile, ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011 n. 6598 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il principio dell'equa proporzione con il trattamento del segretario comunale non è più applicabile ai dipendenti comunali neanche per i periodi anteriori alla riforma della contrattazione collettiva.
Ricordiamo che la norma invocata dagli appellanti a sostegno delle loro rivendicazioni, in questa pronuncia decisa dal Consiglio di Stato, disponeva che "gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale".
Ma su questo tema è ormai compatto l'orientamento giurisprudenziale negativo, secondo il quale da quando il trattamento economico del personale dipendente dei Comuni deve essere determinato con il sistema della contrattazione collettiva, con il recepimento del contenuto dei relativi accordi nazionali da parte delle Amministrazioni e, quindi, con il contestuale divieto di corrispondere trattamenti superiori a quelli risultanti dagli accordi stessi, il principio dell'equa proporzione con il trattamento del segretario comunale, di cui all'art. 228 del T.U. 03.03.1934 n. 383, non è più applicabile.
Questo principio si abbinava a un diverso sistema normativo, nel quale gli enti locali potevano determinare, con atto autoritativo ed unilaterale, il trattamento economico dei propri dipendenti. Facoltà che, tuttavia, è tramontata per il carattere immediatamente precettivo ed inderogabile conferito, ad opera dell'art. 6 del D.L. 29.12.1977 n. 946, convertito nella legge 27.02.1978 n. 43, alla disciplina del rapporto di impiego del personale in questione contenuta nel D.P.R. 01.06.1979 n. 191.
La determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali in conformità degli accordi nazionali, peraltro, risponde alla volontà legislativa di individuare una nuova fonte esclusiva di regolamentazione a garanzia dell'omogeneità del regime applicabile ed in vista del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa (cfr., tra le altre, Cons. St., Sez. V, 21.07.1999 n. 883; id., 15.09.1997 n. 978; id., 03.06.1996, n. 610). Si tratta, quindi, di una disciplina che, rafforzata dal principio di onnicomprensività della retribuzione fissato dagli accordi, disancora il trattamento economico del dipendente dal potere discrezionale dell'ente, risultando in tal modo radicalmente incompatibile con la menzionata facoltà di riequilibrio previsto dall'art. 228 citato.
Né può ritenersi che questa facoltà sopravviva per i periodi anteriori alla riforma. Non si tratta, invero, di applicare, ora per allora, una disciplina che fissa concreti livelli retributivi, sulla quale eventualmente fondare diritti soggettivi ormai immodificabili, bensì di postulare l'esercizio di un potere pubblico definitivamente abrogato al momento della presentazione delle istanze oggetto del presente giudizio (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15.12.2011 n. 6591 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLa P.A. è obbligata allo scorrimento della graduatoria o può bandire un nuovo concorso?
Sul tema dello “scorrimento della graduatoria” vigono in giurisprudenza due orientamenti di massima che contrappongono il giudice amministrativo a quello civile. L’uno che afferma che si tratterebbe di una facoltà dell’amministrazione, che potrebbe anche decidere di bandire un nuovo concorso, cui è correlato un interesse legittimo dell’idoneo, (v. ad esempio, Cons. St., VI, n. 5637/2005); l’altro, seguito dalla giurisprudenza civile, che riconosce agli idonei di una graduatoria in corso di validità un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione nel caso in cui l’amministrazione decida di coprire i posti vacanti, la cui discrezionalità verrebbe meno una volta che tale decisione sia stata presa (Cass. s.u., n. 14529/2003; v. altresì Cass. sez. lav., n. 5588/2009).
E’ utile rilevare che tale ultima decisione distingue tra la pretesa allo scorrimento e diritto all’assunzione, affermando che il secondo sorge con il completamento di una fattispecie complessa: la perdurante efficacia di una graduatoria e la decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 12.12.2011 n. 6507 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi ed attività della Commissione giudicatrice.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 12.12.2011 n. 6494, riprende i seguenti principi generali che regolano il corretto espletamento delle procedure pubbliche di reclutamento:
- la Commissione non può fissare criteri di valutazione dei titoli dopo che sono noti i nomi dei concorrenti
- la Commissione non può fissare criteri di valutazione nuovi (che, quindi, non siano mera specificazione) rispetto a quelli predefiniti nel bando
- la fissazione a posteriori di sub criteri impedisce ai concorrenti (a domande già presentate) di indicare titoli (ritenuti non valutabili in base al bando) (tratto da www.publika.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Buoni pasto.
Su quanto in oggetto, la Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con parere 12.12.2011 n. 651, conferma precedenti pronunciamenti.
In conclusione:
"... va affermata l'inclusione del buono pasto nella parte eccedente l'importo di € 5,29 nel trattamento economico complessivo (concetto più ampio di quello di retribuzione) e, conseguentemente, va ribadito il divieto di incremento dello stesso con riferimento all'importo erogato nell'anno 2010.
Resta fermo, inoltre, che il buono pasto va incluso per il suo intero ammontare nel computo della spesa di personale ai fini del rispetto dei commi 557 e 562 dell'articolo unico della L. 296/2006 inerenti i limiti in tema di spesa di personale negli enti locali
" (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Reati contro la pubblica amministrazione. L'assunzione del raccomandato può essere oggetto di corruzione.
Nella corruzione, il vantaggio per il pubblico ufficiale corrotto ben può essere costituito dall'assunzione di personale segnalato. La dazione o la promessa illecita, ossia l'utilità cui tende il pubblico ufficiale corrotto, può avere ad oggetto non solo una somma di denaro, ma qualsivoglia "altra utilità".
Secondo la contestazione, il reato di corruzione era ravvisato ipotizzandosi che l’utilità per il pubblico ufficiale corrotto fosse rappresentata dall’assunzione di comodo di personale “segnalato” [ergo, raccomandato].
La Corte, sotto questo specifico profilo, ha ritenuto corretta la contestazione [pur avendo annullata in parte qua la decisione per una più approfondita disamina sulla configurabilità della corruzione per altri profili che qui non interessano].
In effetti, non è dubitabile che nella fattispecie corruttiva la dazione o la promessa illecita, ossia l’”utilità” cui tende il pubblico ufficiale corrotto, può avere ad oggetto non solo una somma di denaro, ma anche, appunto, qualsivoglia "altra utilità", dovendosi intendere per tale qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale (o anche per un terzo) un vantaggio, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, quindi anche non necessariamente economico, ma comunque giuridicamente apprezzabile (tra le altre, Cassazione, Sezione VI, 11.11.1998, Plotino).
Basti pensare, per esemplificare, che nella nozione di “utilità” rientrano non solo le utilità di natura patrimoniale, ma anche quei “vantaggi sociali”, che comunque la collettività percepisce come utile, le cui ricadute patrimoniali siano mediate ed indirette (Cassazione, Sezione VI, 18.06.2010, Cosentino, che, nella specie, ha ritenuta ricompresa nella nozione di “utilità” l’attività di mediazione svolta dal corruttore per alimentare e favorire le aspettative di carriera del corrotto).
Basti pensare, ancora, che nella anzidetta nozione rientrano finanche i “favori sessuali”, i quali rappresentano pur sempre un vantaggio per il corrotto, che ne ottenga la promessa o l'effettiva prestazione (cfr., tra le altre, Cassazione, Sezione VI, 18.11.2004, Vignoni).
E’ evidente allora che un’assunzione ”di comodo” è indubitabilmente rilevante come “utilità” apprezzabile ai fini della configurabilità del reato, risolvendosi in un vantaggio patrimoniale quantomeno per il terzo [l’assunto] beneficato dal pubblico ufficiale corrotto (commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione penale, sentenza 09.12.2011 n. 45930).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOTrasformazione da part-time a full-time.
Altra conferma dalla Sezione Reg.le Lazio della Corte dei Conti, con parere 07.12.2011 n. 94, in ordine al fatto che la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time equivale ad assunzione e soggiace a tutti i limiti di spesa e vincoli in materia di personale (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGORisorse decentrate e art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010.
Ritorna sulla questione la Corte dei Conti Sez. Reg.le Lazio con parere 07.12.2011 n. 93.
Rispetto ai quesiti formulati, conferma l'inclusione nei conteggi degli incentivi per recupero evasione tributaria e della quota dei diritti di notifica riconosciuta ai messi comunali nonché l'esclusione dei compensi per rilevazioni ISTAT.
La Sezione giunge a queste conclusioni dopo una ricostruzione anche "critica" degli orientamenti consolidati, compresi quelli delle SS.RR. (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: risorse per censimento ISTAT (CISL-FP di Beramo, nota 07.12.2011).
Si leggano altresì i relativi allegati: file 1 - file 2 - file 3 - file 4 - file 5.

PUBBLICO IMPIEGO: Revoca illegittima di un incarico dirigenziale nella pubblica amministrazione: conseguenze.
Domanda.
Quali sono le conseguenze della revoca illegittima di un incarico dirigenziale da parte di un'amministrazione pubblica?
Risposta.
Il D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009, all'art. 21 stabilisce che "in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può (...), previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo".
Per la legittimità della suddetta revoca, in altre parole, occorre che sussistano i presupposti di fatto della responsabilità dirigenziale (mancato raggiungimento degli obiettivi, inosservanze di direttive, illeciti disciplinari) e che questi raggiungano una soglia di apprezzabile gravità tale da essere proporzionale alla più radicale misura della revoca dell'incarico. Quanto alle conseguenze della revoca illegittima dell'incarico dirigenziale si sono affermati in giurisprudenza due differenti orientamenti. Una parte minoritaria e ormai superata della giurisprudenza era solita ritenere che in caso di illegittima revoca di un incarico dirigenziale, il destinatario di essa non avrebbe avuto diritto ad essere reintegrato, ma l'unico strumento di tutela sarebbe stato quello risarcitorio.
Sul punto sono tuttavia intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 01.12.2009, n. 25254) le quali hanno definitivamente stabilito che "la disciplina del recesso dal rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici non è quella dell'art. 2118 c.c., propria dei dirigenti privati, ma segue i canoni del rapporto di lavoro dei dipendenti con qualifica impiegatizia, con la conseguenza che l'illegittimità del recesso comporta gli effetti reintegratori stabiliti dall'art. 18 Statuto dei lavoratori".
Conseguentemente la Corte di legittimità ha ritenuto che dichiarato nullo e inefficace il licenziamento di un dirigente pubblico per motivi inerenti alla responsabilità dirigenziale, il dirigente stesso ha diritto alla reintegrazione nel rapporto d'impiego e nell'incarico dirigenziale, oltre che alle retribuzioni maturate sino all'effettiva reintegrazione (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 01.02.2007, n. 2233; Cass., sez. lav., 20.02.2007, n. 3929; Cass., sez. un., 16.02.2009, n. 3677) (06.12.2011 - tratto da www.ipsoa.it).

PUBBLICO IMPIEGOIncarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL a dipendenti dell'ente di Cat. D.
Una ricostruzione particolare della fattispecie in oggetto -quanto a limiti percentuali e modalità di scelta- offerta dalla Corte dei Conti Sez. Reg.le Abruzzo con parere 05.12.2011 n. 384 (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGOFerie non godute sono ferie perse. Non importa che il lavoratore sia malato.
Se il lavoratore si ammala e non riesce a fruire delle ferie entro il limite fissato dal contratto di lavoro, non può più recuperarle.
É questo il principio affermato dalla Corte di giustizia europea con la sentenza 22.11.2011 n. C 214/10.
A differenza di quanto avviene per le sentenze dei giudici nazionali, le pronunce della Corte di giustizia valgono per tutti gli stati dell'Unione. E dunque essa trova immediata applicazione anche nel nostro paese, sia nel settore pubblico che in quello privato. Scuola compresa. Ne consegue, che qualora un docente o un non docente dovesse trovarsi nelle stesse condizioni, non potrebbe fare altro che adeguarsi. Perché l'amministrazione avrebbe gioco facile, anche in giudizio, a far valere il principio affermato dai giudici europei.
Il limite del periodo di riporto (così si chiama il limite di tempo oltre il quale le ferie non possono essere più fruite) è fissato dal contratto di lavoro nell'ordine di un anno scolastico oltre quello in corso (art. 13, comma 10). La Corte ha ricordato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 7 della direttiva 2003/88, possiede una duplice finalità: da una parte, consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altra, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione.
Resta il fatto, però, che il diritto alle ferie annuali retribuite acquisito da un lavoratore inabile al lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi può rispondere ai due elementi della sua finalità solo ove il riporto non superi un certo limite temporale. Oltre tale limite, infatti, le ferie annuali sono prive del loro effetto positivo per il lavoratore quale momento di riposo, mantenendo solo la loro natura di periodo di distensione e di ricreazione.
In buona sostanza, dunque, se il lavoratore non va a lavorare perché è malato, non ha diritto a riposarsi (articolo ItaliaOggi del 05.12.2011).

PUBBLICO IMPIEGOCompensi extra solo in base al Ccnl.
IL PRINCIPIO/ Il dirigente non può giustificarsi invocando una norma di legge o un regolamento locale che prevede i pagamenti.

Responsabilità amministrativa per il dirigente che intasca un compenso in violazione del principio della onnicomprensività. La presenza di disposizioni legislative che ammettono l'erogazione di tali compensi non azzera la responsabilità, dato che le uniche eccezioni sono quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Sono queste le indicazioni dell'innovativa sentenza 31.08.2011 n. 1396 della Corte dei conti della Campania con cui due dirigenti della provincia di Napoli vengono condannati a rimborsare all'ente i compensi percepiti come componenti di commissioni e organi collegiali.
Come capita sempre più spesso in materia di responsabilità per l'erogazione di salario accessorio, anche questa vicenda è nata a seguito di una ispezione della Ragioneria generale dello Stato.
La sentenza evidenzia che «la ratio restrittiva della norma è di immediata percezione ed altrettanto chiara si presenta la valenza interpretativo/applicativa della stessa, rispetto ad altre disposizioni previgenti o successive che rechino indicazioni con essa contrastanti: quest'ultime devono essere lette(rilette) in modo conforme al nuovo canone posto, sollevando ove ritenuto necessario appositi quesiti presso l'Aran o il dipartimento della Funzione pubblica».
E ancora: «Non v'è spazio per emolumenti ulteriori, se non nei casi espressamente indicati dal contratto collettivo». Il principio di maggiore rilievo innovativo è il seguente: «Non può esser dubbio che una norma di legge statale ad efficacia rinforzata (...) quale quella contenuta nell'articolo 24 del Dlgs 165/2001, prevalga su una norma regionale preesistente così come su disposizioni regolamentari di un ente locale: ciò, peraltro, a prescindere dalla perdurante vigenza di tali fonti».
Inoltre, matura colpa grave in quanto «la piena conoscenza e la corretta interpretazione delle leggi e delle norme dell'ordinamento sono compiti che rientrano, naturalmente e doverosamente, nella funzione dirigenziale». Per cui i dirigenti non dovevano limitarsi a considerare l'esistenza della disposizione regionale, ma dovevano approfondire i termini della questione alla luce del principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio. Si aggiunge inoltre che «la presenza di diverse interpretazioni e/o soluzioni applicative di una norma non costituisce, ex se, circostanza scriminante per l'amministrazione/amministratore che abbia scelto un'opzione meno rigorosa». Il soggetto pubblico deve sempre orientarsi verso la soluzione «più strettamente aderente al dettato normativo e, comunque, di maggior tutela» degli interessi collettivi.
La sentenza riconosce valore interruttivo della maturazione della prescrizione alla lettera con cui il segretario, per conto dell'ente, ha contestato l'illegittimità dei compensi e ne ha richiesto la restituzione sulla base delle risultanze della ispezione della Rgs. Tale effetto si produce anche se la comunicazione non soddisfa tutti i crismi formali, in particolare per il mancato «richiamo specifico alle pertinenti norme del Codice civile, assumendo rilievo preminente il contenuto sostanziale ed inequivocabile dell'atto» (articolo IL Sole 24 Ore del 05.12.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOSoppresso l'Inpdap debutta il super Inps.
COLPO DI SPUGNA/ Si completa un progetto avviato nel 2007 Confluiranno nel nuovo perimetro 3,5 milioni di lavoratori.

Inpdap ed Enpals, gli ultimi due enti che erano sopravvissuti alla razionalizzazione dell'anno scorso, sono soppressi e le loro funzioni sono trasferite all'Inps.
La manovra varata ieri dal Governo Monti chiude così, con poche righe inserite in un decreto legge, una partita iniziata nel lontano 2007, con la mini-riforma delle pensioni di Prodi e Damiano e che avrebbe dovuto garantire risparmi strutturali per 3,5 miliardi con l'accorpamento di diversi enti minori. Un piano che ha vissuto momenti alterni, sempre osteggiato da diversi ambienti sindacali e che si è trascinato tra improbabili piani industriali e progetti di sinergia dei principali servizi comuni fino a quando, lo scorso anno, con un altro decreto, si decise la fusione di Ipost in Inps e di Ipsema e Ispesl in Inail.
Ora il colpo di spugna arriva sull'ultimo colosso della previdenza nazionale, l'Inpdap, il cui bilancio 2011, stando ai preventivi resi noti in primavera, è proiettato su un disavanzo ancora in crescita, verso quota 10,4 miliardi che l'istituto avrebbe dovuto coprire con 8,4 miliardi di anticipazione dal bilancio dello Stato e altri 2 miliardi con avanzi di gestione. Nel 2009 l'anticipo era stato per 6,2 miliardi e nel 2008 di 5,6. Lo squilibrio dei conti Inpdap parte da lontano ed ha una ragione piuttosto semplice: il blocco del turn-over nella Pubblica amministrazione. Una stretta sulle nuove assunzioni e una pressione su pensionamenti (forzosi per chi ha 40 anni di contributi) che ha messo l'istituto su un piano inclinato. È un fatto che se nel 2007 il rapporto tra lavoratori e pensionati era di 1,53, nel 2012 scenderà a 1,10.
Quando un anno fa il Governo decise di battere un nuovo colpo sul piano di razionalizzazione degli enti previdenziali l'Inpdap fu protagonista attivo e incorporò l'Enam. E prima ancora, all'inizio del 2010, all'istituto guidato da Paolo Crescimbeni vennero trasferite le gestioni previdenziali di tutto il personale militare.
L'operazione interessò oltre 350mila persone già iscritte negli elenchi contribuenti dell'Istituto e che facevano parte delle forze di polizia ad ordinamento militare (Guardia di Finanza e Carabinieri) e delle forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica). Con quell'operazione l'Inpdap, oltre alla liquidazione di 15mila nuove pensioni l'anno, si sarebbe trovata a gestire tutte le altre prestazioni collegate, dal calcolo degli assegni e ai riscatti, necessari per consentire l'aggiornamento delle posizioni assicurative. Furono due buon passi avanti nella direzione, auspicata da molti, di rafforzamento dell'Istituto in quello che sarebbe potuto diventare il terzo polo previdenziale, quello dedicato a tutto il mondo del pubblico impiego, al quale si sarebbero dovuti associare, secondo un progetto proposto dallo stesso Crescimbeni, anche i dipendenti di tante società che erogano servizi pubblici e ora iscritti nelle gestioni Inps. Quel piano, tuttavia, non ebbe alcun seguito, mentre si rafforzarono, con le fusione, i due poli raccolti attorno a Inps e Inail.
Con il decreto di ieri Inps diventa davvero Super-Inps, un colosso che aggiunge ai suoi 25.500 addetti attuali altri 7mila dipendenti in arrivo da Inpdap e circa 350 da Enpals, il piccolo istituto di previdenza dei lavoratori dello spettacolo. Soprattutto, arrivano in Inps, circa 2,6 milioni di pensionati iscritti all'Inpdap e altri 3,5 milioni di lavoratori, vale a dire tutto il mondo del pubblico impiego; mentre dall'Enpals arrivano circa 300mila iscritti attivi e 60mila pensionati.
Come era avvenuto con la soppressione di Ipost il decreto assicura il destino dei due direttori generali degli istituti. Si dovrà dunque gestire il trasferimento degli altri incarichi dirigenziali mentre sul fronte delle tecnologie si dovrà gestire il complesso piano di integrazione dei sistemi. I passaggi di consegne, e le chiusure dei bilanci, saranno accompagnati da decreti dei ministri del Lavoro e della Pubblica amministrazione e la semplificazione (articolo Il Sole 24 Ore del 05.12.2011 - link a www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOLiquidazione buonuscita, spartiacque al 13.08.2011. L'Inpdap sui termini per il pagamento ai dipendenti pubblici.
Chi abbia maturato i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione, di anzianità e/o di vecchiaia (raggiunti limiti di età o servizio), prima del 13.08.2011 non dovrà aspettare i nuovi e più lunghi termini per intascare la buonuscita.
Lo precisa, tra l'altro, l'Inpdap nella nota operativa 30.11.2011 n. 41 con cui fornisce ulteriori istruzioni sulle novità introdotte dal dl n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 (decreto sviluppo).
Nuovi termini. Il citato decreto sviluppo, spiega l'Inpdap, ha previsto un nuovo termine generale per il pagamento delle prestazioni di fine lavoro dei dipendenti pubblici (tfs e tfr), pari a 24 mesi cui aggiungere i 90 giorni fissati dal dl n. 79/1997 quale termine entro cui l'ente deve procedere all'erogazione. I nuovi termini, che si applicano alle cessazioni avvenute dal 13 agosto, sono i seguenti:
● entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio per inabilità o decesso del dipendente;
● non prima di 180 e non oltre 270 giorni dal collocamento a riposo per limiti d'età o di servizio e per collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima di servizio, maturati dal 13 agosto (se maturati entro il 12.08.2011, il termine è di 105 giorni);
● non prima di 24 mesi e un giorno e non oltre 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio in ogni altra ipotesi (dimissioni, licenziamento, etc.) verificatasi dal 13 agosto (se verificatasi entro il 12.08.2011, il termine è tra 181 e 270 giorni).
Le deroghe. La nuova disciplina, tuttavia, prevede una deroga, mantenendo fermi i vecchi termini nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti di pensione precedentemente al 13.08.2011 (data di entrata in vigore del dl n. 138/2011), nonché, relativamente al personale del comparto scuola, nei confronti dei soggetti che maturano il requisito di pensione entro il prossimo 31.12.2011. Di conseguenza, spiega l'Inpdap, i vecchi termini di pagamento continuano ad applicarsi:
● ai lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione, di anzianità o vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio), prima del 13.08.2011;
● al personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal 1° novembre) e che matura i requisiti per la pensione entro il 31.12.2011; questo termine, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria, vale anche per il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.
Pertanto, per questi dipendenti i termini rimangono:
● 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della anzianità contributiva massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
● sei mesi per tutte le altre casistiche.
Un esempio. Il dipendente comunale che cessa per dimissioni successive al 12.08.2011 ma che, a quella data, aveva già maturato il requisito pensionistico (per esempio, pensione di anzianità con quota 96), il termine per la liquidazione della buonuscita non è di 24 mesi, ma di sei mesi (articolo ItaliaOggi del 02.12.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGODirigenti, limiti uguali per tutti. Il tetto dell'8% si applica anche agli incarichi apicali. La stretta va estesa anche agli enti i cui vertici sono privi di qualifiche dirigenziali.
I limiti percentuali alle assunzioni di dirigenti a contratto si applicano, per gli enti locali, anche ai conferimenti di incarichi a contratto di funzionari responsabili di servizio, da incaricare come posizioni organizzative. Si sta manifestando la teoria secondo la quale l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, che impone il noto limite dell'8% alle assunzioni di dirigenti a tempo determinato (tetto che può ascendere al 18% ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 141/2011 per gli enti particolarmente virtuosi) non varrebbe per i responsabili di servizio privi di qualifica dirigenziale.
Tra gli altri, sostiene tale tesi la Corte dei conti del Lazio, che nel parere 09.08.2011 n. 47 afferma «non può esservi dubbio che l'art. 19, comma 6, nei sensi indicati vada a integrare la sola disciplina inerente alla nomina dei dirigenti, continua a sussistere presso gli enti locali un' area di incarichi apicali, diversamente qualificati, per i quali è ammesso il conferimento intuitu personae, senza altri limiti, né procedurali, né quantitativi, se non quelli della congrua motivazione delle scelta effettuata». Si tratta di conclusioni impossibili da condividere.
Intanto, si deve evidenziare la contraddizione in termini in cui incorre il parere quando ad un tempo afferma che gli incarichi agli apicali non dirigenti potrebbero essere conferiti intuitu personae, ma con congrua motivazione. Se c'è, come c'è, l'obbligo della motivazione, non può esservi l'intuitu personae, è fin troppo ovvio. Per altro, vigente l'articolo 97, comma 3, della Costituzione, affermare che incarichi a contratto possano essere assegnati senza nemmeno alcun principio di selezione pubblica, appare avventato e ormai antistorico.
Principale argomentazione contraria all'erronea indicazione della tesi sostenuta dalla sezione Lazio è, comunque, un'altra. Non risulta dimostrabile, invero, che la disciplina dell'articolo 19, comma 6, sia riservata in via esclusiva alla dirigenza. Indubbiamente, l'articolo 19, commi 6 e 6-quater, del dlgs 165/2001 si riferiscono in via diretta alla dirigenza. Tuttavia, non si deve dimenticare che la stragrande maggioranza degli enti locali sono privi di qualifiche dirigenziali: è impensabile ritenere che la novellazione apportata all'articolo 19 del dlgs 165/2001 dalla riforma-Brunetta non abbia alcun effetto per le figure di vertice degli enti locali nei quali non siano presenti le qualifiche dirigenziali.
Non si deve dimenticare che tra gli scopi espressamente enunciati sia dalla legge 15/2009, sia dal dlgs 150/2009, vi è l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che, a partire dalla decisione 103/2007, hanno considerato contrario alla Costituzione lo spoil system sia se attuato attraverso appunto incarichi mediante cooptazione, sia se derivante dalla violazione del principio della continuità amministrativa. Tale principio viene evidentemente vulnerato in maniera gravissima, se si ammette che tutta la compagine preposta ai vertici organizzativi possa essere modificata al cambiare della maggioranza al governo, come ammetterebbe l'articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000.
L'interpretazione coerente con la Costituzione dell'articolo 19, comma 6, allora, non può che essere per l'estensione delle disposizioni da esso enunciate, trasmutate in principio, anche agli enti i cui vertici non abbiano la qualifica dirigenziale. Del resto, gli enti locali debbono adeguare i propri ordinamenti ai principi generali sull'ordinamento del lavoro pubblico sia ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 165/2001, sia ai sensi dell'articolo 111 del d.lgs 267/2000.
Non parrebbe per nulla obbediente a tale obbligo di adeguamento uno statuto o un regolamento o anche una sola direttiva interpretativa che ammettesse la possibilità di assumere a contratto e dall'esterno alla dotazione organica responsabili di servizio per il 100% della dotazione organica, in presenza di chiarissime norme e sentenze della Consulta, volte a contenere il numero dei preposti ai vertici delle organizzazioni acquisibili a tempo determinato.
Inoltre, una volta esteso anche agli enti locali il principio del contenimento della spesa per personale a tempo determinato entro il 50% del 2009, ai sensi dell'articolo 9, comma 28, della legge 122/2010, risulta parecchio complicato immaginare di coprire senza limiti numerici i posti di vertice degli enti locali privi di qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato (articolo ItaliaOggi del 02.12.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Economie fondo risorse decentrate.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con parere 01.12.2011 n. 635, conferma i propri orientamenti su quanto in oggetto; distingue inoltre le economie relative all'utilizzo del fondo 2010 da quelle del fondo 2009 (tratto da www.publika.it).

novembre 2011

PUBBLICO IMPIEGO: Riforma Brunetta. Legittima la revoca dell'incarico al dirigente pubblico.
La Corte di Cassazione ha confermato che è legittimo il provvedimento di revoca dell'incarico se è giustificato da manchevolezze e negligenze del dirigente pubblico. La vicenda presa in esame dai giudici di legittimità è di notevole importanza per il mondo del pubblico impiego che dopo una serie di riforme attuate in questo ultimo decennio e, dopo la cura "Brunetta" del precedente esecutivo di Governo, tende ad assomigliare sempre più al privato.
Con la sentenza 28.11.2011 n. 25036 la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, in tema di pubblica amministrazione, ha confermato che è legittimo il provvedimento di revoca se è giustificato da manchevolezze e negligenze del dirigente pubblico.
La vicenda presa in esame dai giudici di legittimità è di notevole importanza per il mondo del lavoro del pubblico impiego che dopo una serie di riforme attuate in questo ultimo decennio e, dopo la cura “Brunetta“ del precedente esecutivo di Governo, tende ad assomigliare sempre più al privato.
Il caso nasce a seguito del fatto che il Tribunale ordinario aveva dichiarato l’illegittimità del decreto della Agenzia delle Entrate, con cui un suo dirigente pubblico era stato rimosso dall'incarico di Capo di un Reparto dell'Ufficio IVA di una città siciliana, ordinando alla stessa Agenzia delle Entrate di reintegrare il ricorrente in mansioni ritenute equivalenti a quelle svolte in precedenza dal lavoratore presso il suddetto Ufficio e condannando, l'Amministrazione, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente per effetto del demansionamento.
Per converso i giudici di secondo grado hanno “ribaltato” la sentenza dei giudici di primo grado ritenendo che il provvedimento di revoca dell’Agenzia delle Entrate fosse giustificato alla luce di una valutazione complessiva delle numerose violazioni dei doveri d'ufficio commesse dal dipendente e dei risultati negativi della gestione del reparto, osservando altresì che non vi era comunque prova che le nuove mansioni assegnate al dipendente ricorrente non rientrassero tra quelle proprie della qualifica rivestita dal ricorrente.
Avverso tale sentenza il dirigente pubblico ricorre in Cassazione.
La rimozione dell’incarico nella pubblica amministrazione.
Occorre preliminarmente rilevare che con la riforma Brunetta viene introdotto per la prima volta il criterio della trasparenza e della pubblicità nel procedimento per l’affidamento degli incarichi e, dando un forte rilievo alla valutazione, si punta sulla rivoluzione del merito.
Occorre rilevare che dopo i numerosi interventi interpretativi della magistratura volti a tutelare la dirigenza riaffermando la separazione del potere politico da quello gestionale (vedi in particolare le sentenze della Corte Costituzionale 103/2007 e 104/2007, nonché 161/2008) la riforma Brunetta ha cercato (e sta cercando nel suo intento) di porre rimedio ai problemi connessi con l’attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali.
L’incarico può essere revocato (art. 21 del D.Lgs 165/2001) in caso di responsabilità dirigenziale per mancanza di raggiungimento degli obiettivi fissati, da accertare attraverso le risultanze del sistema di valutazione previsto dal D.Lgs. 150/2009, o per inosservanza delle direttive; la revoca deve essere ancorata a dati oggettivi e valutabili e non già “ad nutum e deve seguire precise garanzie procedimentali (atto comunicato al dirigente con congruo avviso, motivato e previo contraddittorio, sottoposto al controllo giurisdizionale in relazione alla sua legittimità sostanziale e al rispetto delle garanzie procedimentali)”.
Il D.Lgs. 165/2001 prevede, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.
A proposito della gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli o può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
L’analisi dei giudici.
I giudici di legittimità con la sentenza citata nel paragrafo iniziale osservano che i giudici di merito hanno ritenuto giustificato il provvedimento di revoca dell'incarico, adottato dall'Amministrazione nei confronti del dirigente ricorrente, sulla base di un esame complessivo delle manchevolezze riscontrate nella gestione del reparto al quale il dirigente ricorrente era preposto, manchevolezze ritenute "di essenziale importanza, in quanto relative alla principale finalità istituzionale dell'Agenzia delle Entrate", oltre che reiterate in un arco temporale inferiore ad un anno, osservando che il ritardo nell'invio di numerosi atti di contestazione e avvisi di accertamento alla firma del Dirigente non poteva trovare alcuna valida giustificazione, considerato anche "il rischio derivante dal ritardo nell'attività di riscossione" e "il pregiudizio che ne risente l'attività amministrativa, gravemente penalizzata dalla necessità di avviare alla notifica, in prossimità della scadenza, una gran mole di atti che ben potevano, invece, se correttamente gestiti, essere scaglionati nel tempo".
Altrettanto grave e ingiustificato era il calo di produttività del reparto, che si attestava intorno al 74% e che, date le proporzioni, non poteva essere spiegato con le pur lamentate carenze di organico.
Per i giudici di legittimità si tratta, come è evidente, di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile in cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
Per la Corte di Cassazione, quindi, il ricorso deve essere pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata (commento tratto da www.ipsoa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Trasmissione telematica attestati di malattia - Visualizzazione dati identificativi enti datori di lavoro (INPDAP, informativa 28.11.2011 n. 5696 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: OGGETTO: Visite mediche di controllo domiciliare – Verbale Informatico delle visite (INPS, circolare 28.11.2011 n. 150).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Efficienza, il premio può avvantaggiare chi non ha tagliato.
Si bloccano i trattamenti economici individuali, si pongono tetti ai fondi per le risorse decentrate, ma quali possono essere gli effetti dei piani di razionalizzazione sulla spesa di personale?
La domanda sorge spontanea dalla lettera della circolare 11.11.2011 n. 13/2011 della Funzione pubblica, firmata in zona Cesarini dal ministro Brunetta. Questione che, allo stato attuale, non sembra avere risposta.
La circolare detta le istruzioni operative che consentono alle amministrazioni di destinare ai dipendenti una quota significativa del cosiddetto "dividendo per l'efficienza", introdotto dall'articolo 16, comma 5, della prima manovra estiva (Dl 98/2011). La procedura non è semplice e scontata ma, in sostanza, consiste nel destinare alla contrattazione decentrata fino al 50% dei maggiori risparmi che le amministrazioni conseguono rispetto a quanto già imposto dalle varie manovre finanziarie. Chi intende imboccare questa strada, dovrà approvare entro il 31 marzo di ogni anno un piano di razionalizzazione che quantifichi la spesa iniziale e le ulteriori economie che intende conseguire.
A consuntivo, dovranno essere verificati i risultati ottenuti, che andranno certificati dall'organo di revisione. Gli ambiti nei quali ci si può muovere sono molto ampi e vanno dalla semplificazione amministrativa ai costi della politica, dagli incarichi alle partecipate agli oneri per consulenze.
Le cose sembrano quasi scontate e potrebbero rappresentare un nuovo modo di procurarsi risorse fresche, superando gli ormai troppo rischiosi meccanismi introdotti con la privatizzazione del rapporto di lavoro del 1999. Non a caso le organizzazioni sindacali stanno spingendo per l'applicazione di questo istituto. Con ogni evidenza, ci sono ampi spazi per un uso non proprio ortodosso del dividendo per l'efficienza.
In primo luogo si dovrebbe partire da dati finanziari certi, che dovrebbero avere già scontato gli sforzi imposti nel corso degli anni precedenti dalla varie manovre finanziarie. Poiché questi non sempre sono stati scrupolosamente rispettati, e soprattutto analiticamente certificati, il punto di partenza potrebbe celare delle criticità trasformando quello che dovrebbe essere un dividendo dell'efficienza in un dividendo dell'inefficienza. Il meccanismo proposto va in modo inspiegabile a premiare proprio i dipendenti di quelle amministrazioni che storicamente sono state più cicale che formiche. Chi, infatti, non si è preoccupato di adeguarsi o di contenere le spese, oggi avrà ampio spazio per distribuire: un vero e proprio encomio ai meno virtuosi.
Il premio si colloca all'interno di un contesto normativo molto rigido che impone il blocco dei fondi al valore del 2010. La faticosa interpretazione della magistratura contabile ha escluso che vi possano essere delle deroghe se non in tema di progettazione e avvocatura. Per altro verso la manovra estiva non si è preoccupata di prendere posizione su questo punto decisivo. In caso di interpretazione restrittiva, ancora una volta, ne avrebbero beneficio gli enti che nel 2010 avevano spinto sull'acceleratore delle risorse variabili creandosi una zoccolo duro elevato che oggi potrebbe fare da alveo al nuovo premio che tutto sembra essere tranne che dell'efficienza (articolo Il Sole 24 Ore del 28.11.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO: Dipendente comunale rilascia un permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. E’ abuso d’Ufficio.
In tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, la nozione di “atto di ufficio” comprende una vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili all’incarico del pubblico ufficiale e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l’emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato”.
La precisazione arriva dalla Corte di Cassazione, Sez. III penale, che, con la sentenza 25.11.2011 n. 43669, ha rigettato il ricorso, promosso dal responsabile dell’Ufficio Tecnico di un Comune, avverso la pronuncia con cui la Corte di Appello di Catania, lo aveva riconosciuto del reato di abuso d’Ufficio.
Infatti, l’imputato aveva rilasciato a un privato cittadino, in violazione delle norme del P.R.G. attuato dal Comune un permesso di costruire in zona agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico/ambientale, nonché, in violazione dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, aveva rilasciato il nulla osta paesaggistico/ambientale senza che tale documento fosse stato sottoposto al parere della Sovrintendenza ai Beni Ambientali.
Il permesso era stato rilasciato per la realizzazione di un impianto di trasformazione di inerti. La norma citata prevede, infatti, che l”amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento e acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati e tale comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento.
Il giudice di appello aveva rigettato la deduzione difensiva, che l’imputato non era il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, ma solo il responsabile del procedimento e che, pertanto, allo stesso non poteva essere attribuita alcuna condotta omissiva idonea a integrare il reato di abuso di ufficio. Stessa sorte della censura, con il ricorso per Cassazione. La questione verte sull’interpretazione dell’art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio". La norma dispone che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca a altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quindi reato omissivo, improprio contesta il ricorrente. Infatti, la violazione riguarda un obbligo di natura squisitamente procedurale avente a oggetto la tutela dell’ambiente, obbligo che non ha quale diretta conseguenza la produzione di alcun evento.
Ma, la Corte osserva che l’art. 323 c.p. non prevede, ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa, la commissione di specifici atti ovvero l’emissione di provvedimenti da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma solo che la condotta di questi sia posta in essere nello svolgimento delle funzioni o servizio di cui è investito e procuri intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi a altri un ingiusto danno, in violazione di norme di legge o di regolamento.
E’ del tutto irrilevante, pertanto, che la condotta abbia riguardato solo atti interni al procedimento che si sia concluso con il provvedimento definitivo emesso da altri (link a www.studiolegalelaw.net).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOO.I.V. (Organismo di valutazione Indipendente) o N.T.V.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Basilicata, con deliberazione 25.11.2011 n. 96, conferma le interpretazioni consolidate e conclude il suo parere come segue:
"..... ritiene la Sezione che non vi è l'obbligo, ma solo la facoltà, del Comune di costituire un Organismo di valutazione indipendente (O.I.V.) strutturato secondo le prescrizioni di cui all'art. 14 del decreto "Brunetta". Tuttavia, pur non operando detta disposizione in via diretta all'interno degli ordinamenti locali perché non espressamente menzionata dall'art. 16 sopra riportato, vi è comunque per il Comune l'obbligo di adeguare la struttura di valutazione esistente almeno ai principi che regolano il sistema di misurazione e valutazione delle performance, secondo il dettato dell'art. 7, D.Lgs. n. 150/2009.
Quanto alla composizione dell'organismo, occorre che sia comunque garantita l'indipendenza e la professionalità di chi è chiamato a farne parte. Non si ritiene, infatti, che dalla diversa struttura organizzativa prescelta, se O.I.V. strutturato ex art. 14 decreto "Brunetta", ovvero diverso organismo autonomamente organizzato ex art. 147 TUEL, possa farsi derivare un diverso regime di idoneità e incompatibilità, dal momento che identica è la funzione e la finalità che i predetti organismi devono garantire. Esclusa la possibilità che l'organo di revisione contabile dell'Ente possa assumere altri incarichi (art. 236 TUEL; cfr. C. conti, Sez. Controllo Campania, parere n. 107/2010), la valutazione di idoneità del/dei soggetto/i chiamato/i a farne parte, è questione da risolversi in concreto, sulla quale non può questa Sezione esprimersi.
Quanto alla invarianza della spesa, la Sezione si riporta, condividendolo, a quanto sul punto deliberato dalla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, con delibera 4/2011/SRCPIE/PAR.
" (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Al via il nuovo fondo pensione per i dipendenti delle Regioni, degli Enti Locali e della Sanità (COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, comunicato stampa 24.11.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Spese di formazione rimborsate da altri Enti.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Toscana, con parere 23.11.2011 n. 509, su quanto in oggetto, così conclude:
"... si ritiene che il comune possa escludere dal calcolo del tetto di spesa ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 13, della L. 122/2011, le spese necessarie all'organizzazione dei corsi di formazione anche per conto di un'altra amministrazione ed erogate da quest'ultima, sempreché l'importo in questione sia computato dall'ente erogante nel conteggio della propria spesa di formazione al fine di evitare facili elusioni della norma limitativa (qualora quest'ultimo si compreso nei destinatari della norma di cui all'art. 6, comma 13, della L. 122/2011)" (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Superamento limite di spesa di personale e assunzioni a tempo determinato (art. 110 TUEL).
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con parere 23.11.2011 n. 617, riafferma il seguente principio chiaramente espresso dalla normativa vigente:
"... un'Amministrazione comunale soggetta al patto di stabilità interno, la quale superi nell'esercizio 2011 il limite di spesa di personale dell'esercizio 2010, non potrà procedere ad assunzioni con contratto part-time a tempo determinato ex art. 110 TUEL nella successiva annualità 2012" (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Trasformazione rapporto di lavoro da part-time a full-time.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con parere 23.11.2011 n. 613, conferma gli orientamenti già espressi riguardo alla rilevanza della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in relazione al concetto di "assunzione" e distingue le fattispecie dell'originario rapporto di lavoro part-time da quello divenuto tale da precedente tempo pieno (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGOAssenze, attenti ai giorni sospetti. Verifiche obbligatorie se ci ammala alla vigilia delle feste. Per la Funzione pubblica le visite vanno chieste anche in prossimità del riposo infrasettimanale.
Il giorno di assenza per malattia, prima o dopo di un permesso, del giorno libero o di un periodo di vacanza, è un'assenza sospetta. E quindi, anche in questi casi, i dirigenti scolastici devono sempre disporre la visita fiscale.
É quanto si evince
nel testo del parere di cui alla nota 21.11.2011 n. 56340 di prot., emanata dal dipartimento della funzione pubblica.
Il provvedimento interviene a far luce sull'annosa questione dell'obbligo delle visite fiscali fin dal primo giorno di assenza per malattia. Che dopo una fase iniziale in cui il legislatore aveva previsto che dovessero essere disposte sempre e comunque, ha conosciuto una sorta di pausa di riflessione. Dopo l'entusiasmo iniziale, infatti, le amministrazioni si sono rese conto di non avere i soldi per pagare i medici in visita di controllo. E poi, considerato che i dipendenti pubblici assenti per malattia bisogna pagarli lo stesso, il furor rigorista sui controlli si sarebbe tradotto in un enorme spreco di denaro pubblico. In pratica, si sarebbe ottenuto l'effetto contrario di quello perseguito dal legislatore.
La ratio del decreto Brunetta, infatti, è quella di evitare il più possibile che i dipendenti si assentino dal lavoro sulla base di patologie non ostative della prestazione. Così da ottimizzare le prestazioni e, al tempo stesso, risparmiare sulle retribuzioni tramite l'applicazione di una piccola tassa sulla malattia. Resta il fatto, però, che nella stragrande maggioranza dei casi, chi si assenta dal lavoro per malattia lo fa perché è malato davvero. Tanto più che per fruire dell'assenza ci vuole anche un certificato medico. E nessun medico rischia la galera per consentire a un paziente di marinare la scuola. Motivo per cui, quando il medico fiscale va a visitare il lavoratore, non solo scopre che è malato davvero, ma non sono rari i casi in cui allunga la prognosi di un giorno, perché il lavoratore non è ancora guarito.
Insomma, la visita fiscale, di regola, si traduce in un viaggio a vuoto. Ma il medico bisogna pagarlo lo stesso e i soldi non ci sono. Pertanto, per mettere fine a questo spreco, il legislatore è intervenuto con il decreto legge 98/2011. Il dispositivo all'art. 16 dice che la visita fiscale bisogna mandarla solo se è proprio necessario. Salvo i casi in cui l'assenza è sospetta, intendendo per tale l'assenza strategica a ridosso delle giornate non lavorative. Ma siccome i dirigenti delle amministrazioni dello stato non amano le espressioni generali ed astratte, specie se foriere di danno erariale da eccesso di zelo, alcuni di loro hanno chiesto lumi alla Funzione pubblica.
Di qui la pronta risposta del dipartimento guidato dal ministro Filippo Patroni Griffi: «La giornata lavorativa» prima e dopo la quale l'assenza è in odore di illegittimità, «va individuata non solo in riferimento alle giornate festive e alla domenica, che di regola sono dedicate al riposo, ma anche all'articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o ferie concesse».
Insomma, punto è capo. Per lo meno nella scuola. Facciamo un esempio. Il lunedì e il sabato sono sospetti per definizione in quanto a ridosso della domenica. Restano dunque gli infrasettimanali. Dal martedì al venerdì. Poniamo che un docente abbia il mercoledì libero. A quel punto, oltre al lunedì e al sabato, diventano sospetti anche il martedì e il giovedì.
Risultato: l'unico giorno in cui il dirigente può evitare di inviare la visita fiscale è il venerdì. D'altra parte la norma parla chiaro: «Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.» (articolo ItaliaOggi del 05.12.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: art. 16, commi 9 e 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 15.07.2011 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici (nota 21.11.2011 n. 56340 di prot.).
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Malattia, controlli dopo il permesso. La Funzione pubblica sul dl n. 98/2011.
L'obbligo di inviare il medico fiscale per verificare lo stato di malattia dei dipendenti pubblici scatta non solo se questa inizia in un giorno precedente o successivo a una giornata festiva, ma anche in caso di malattia che è iniziata dopo un giorno di ferie, di permesso o di congedo.
Lo ha chiarito la Funzione pubblica, nel testo del parere di cui alla nota 21.11.2011 n. 56340 di prot., con il quale ha fatto chiarezza in ordine alla portata delle disposizioni recate dall'articolo 16, commi 9 e 10 del decreto legge n. 98/2011, in materia di controllo delle assenze per malattia da parte dei dipendenti pubblici.
Con le novità introdotte dalla disposizione legislativa sopra riportata, le amministrazioni pubbliche dispongono il controllo delle assenze per malattie dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente stesso, anche alla luce dell'onerosità dell'invio del medico fiscale al domicilio del dipendente malato.
Ma la legge mette un paletto, ovvero che, in ogni caso, allo scopo di porre un freno all'assenteismo, il controllo del medico fiscale va fatto se la malattia insorge in un giorno immediatamente precedente o successivo a una giornata non lavorativa. Molte amministrazioni pubbliche hanno chiesto indicazioni alla Funzione pubblica sull'esatto significato di quest'ultimo inciso. E Palazzo Vidoni ha precisato che la ratio del legislatore è quella di frenare il facile assenteismo. Quindi, la giornata «non lavorativa», deve intendersi non solo quella festiva o la domenica, ma anche tutte quelle giornate in cui, anche in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro del dipendente, oppure perché lo stesso ha usufruito di ferie, permessi o congedi, la prestazione lavorativa non è stata fisicamente effettuata nella sede di servizio.
Infine, aggiunge la nota, in relazione a particolari tipologie di assenze quali l'espletamento di esami, visite mediche o diagnostiche, ai fini di un'eventuale imputazione di tali assenze al regime della malattia, sarà sufficiente l'attestazione giustificativa rilasciata al dipendete dal medico o dalla struttura sanitaria, anche privata e questo «a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni sanitarie siano connesse a una patologia in atto» (articolo ItaliaOggi del 23.11.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Concorso pubblico per dirigente.
Il Consiglio di Stato Sezione V, con sentenza 21.11.2011 n. 6135, si occupa di quanto in oggetto per diversi aspetti. Tra l'altro, statuisce:
"... per quanto riguarda le selezioni per l'accesso alla dirigenza, le amministrazioni locali non sono tenute ad un ineludibile rispetto ad litteram dell'elencazione delle categorie di personale legittimate a concorrere che si rinviene nell'art. 28 del d.lgs. 165/2001. Tali amministrazioni possono, invece, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguare i propri ordinamenti ai principi del relativo capo, alla luce delle loro peculiarità, apportando alla detta elencazione i ragionevoli adattamenti che si reputino necessari...".
"Si deve però prendere atto che l'art. 28 d.lgs. n. 165 cit, considerato sub specie di fonte di norme di principio vincolanti per gli enti locali ai sensi del precedente art. 27, esprime un quid pluris rispetto al canone della necessaria effettività dell'esperienza professionale pregressa. Esso postula anche, difatti, l'esigenza che tale esperienza sia qualificata, e, soprattutto, sia stata maturata all'interno della P.A., o quantomeno in prevalente rapporto con essa" (tratto da www.publika.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOBuoni ai pensionati. Ex dipendenti richiamabili in comune. Interpello sul ricorso al lavoro accessorio negli enti locali.
Il pensionato di anzianità può svolgere attività di lavoro accessorio (voucher) con l'ex ente locale da cui dipendeva. In tal caso infatti, non opera il divieto imposto alle pubbliche amministrazioni dal Tu sul pubblico impiego (dlgs n. 165/2001) di conferire incarichi a chi abbia cessato volontariamente il servizio con una p.a.
Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello 11.11.2011 n. 44/2011, in risposta all'Anci (associazione nazionale comuni italiani) che ha chiesto chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 70 del dlgs n. 276/2003, relativamente allo svolgimento da parte di pensionati delle attività di natura occasionale nei confronti di enti locali. L'Anci, in particolare, ha sollevato la problematica afferente alla possibilità, da parte degli enti locali, di utilizzare lavoratori ex dipendenti di enti locali, che siano stati collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di cinque anni, per l'espletamento di attività a carattere accessorio.
In via preliminare, il ministero ricorda che, per quanto riguarda le prestazioni di lavoro accessorio, gli enti locali (da intendersi comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, nonché consorzi cui partecipano enti locali, in base alla circolare Inps n. 17/2010), possono utilizzare prestazioni di natura accessoria per peculiari tipologie di attività, quali pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, giardinaggio.
Per quanto riguarda i pensionati, il ministero ricorda che loro possono svolgere attività occasionali «in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali». Infine, il ministero ricorda che «il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte (_) degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale (...)». Tale disposto, spiega sempre il ministero, va coordinato con le norme del T.u. sul pubblico impiego che impongono limitazioni lavorative.
In particolare, è precluso il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di altre amministrazioni al dipendente «che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia ma che abbia tuttavia il requisito per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione».
Il vincolo, spiega il ministero, non trova applicazione con riferimento al lavoro accessorio che si connota per l'occasionalità della prestazione la quale, in ogni caso, non può superare dei limiti di compenso ben definiti dal legislatore. Detti limiti, infatti, consentono di scongiurare quei possibili fenomeni elusivi che lo stesso legislatore ha voluto contrastare introducendo particolari vincoli circa la possibilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, di avvalersi di soggetti cessati dal servizio anticipatamente (articolo ItaliaOggi del 19.11.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOStatali e P.A.: cosa cambia con la legge di stabilità.
Procedura veloce per individuare i posti in eccesso. Se fallisce la ricollocazione il personale viene messo in mobilità.
LE NOVITÀ - Ai dipendenti in disponibilità stipendio all'80% per 2 anni. Vietato il reclutamento senza verifica sul sovrannumero.

È la novità che più di tutte promette di avere impatto sulle dinamiche del pubblico impiego. La legge di stabilità interviene drasticamente sulla mobilità dei dipendenti delle amministrazioni prevedendo caratteristiche e procedure innovative rispetto al passato. La modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 165/2001 vuole sottolineare ulteriormente la maggior autonomia datoriale rispetto alle scelte gestionali, dribblando, ancora una volta, le relazioni sindacali.
Di cosa si tratta.
L'articolo in esame era destinato a disciplinare le eccedenze di personale degli enti pubblici.
La Riforma Brunetta (Dlgs 150/2009) aveva previsto un vero e proprio obbligo in capo al dirigente per individuare questo personale, precisando che un comportamento diverso avrebbe potuto essere oggetto di valutazione al fine della responsabilità per danno erariale.
Dopo una precisa procedura i soggetti in eccedenza venivano collocati in disponibilità con ogni sospensione delle obbligazioni del rapporto di lavoro e il diritto, per ventiquattro mesi, ad una retribuzione pari all'80% dello stipendio in godimento.
La novità.
Dall'entrata in vigore della legge di stabilità, l'articolo 33 non disciplina però solamente le eccedenze di personale, ma anche le situazioni di soprannumero in relazione alle esigenze funzionali o alla «situazione finanziaria».
È proprio quest'ultimo aspetto a destare qualche preoccupazione in più. Manca infatti qualsiasi ulteriore indicazione su quali circostanze un'amministrazione potrebbe far leva.
La «situazione finanziaria» è una definizione talmente vaga che potrebbe essere utilizzata ad ampio raggio per motivare scelte di rilevante impatto.
Il contesto.
La verifica va effettuata ogni anno con l'obiettivo principale di favorire la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale.
Pertanto le amministrazioni dovranno procedere annualmente a questa ricognizione, senza peraltro dimenticare che il Dlgs 165/2001 chiede anche ai dirigenti di contribuire all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti.
La sanzione.
La norma prevede due sanzioni. Innanzitutto, in base all'articolo 6 del Testo unico del pubblico impiego, l'amministrazione che non provvede alla ricognizione annuale dei posti in eccedenza o in soprannumero non può procedere ad assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
Su questo l'articolo 33 rincara la dose indicando che il divieto si estende ai rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.
In secondo luogo viene confermata l'eventuale responsabilità in capo al dirigente.
La procedura.
L'azione prende il via con una semplice informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale di lavoro.
Questo è l'unico coinvolgimento dei sindacati che, rispetto al passato, vengono di fatto relegati, almeno dal punto di vista procedurale, a meri spettatori nella procedura.
Trascorsi dieci giorni da tale comunicazione l'amministrazione tenta di ricollocare totalmente o parzialmente il personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, utilizzando anche forme flessibili di gestione del rapporto di lavoro (si pensi a una riduzione del tempo del lavoro).
Con accordi preventivi è possibile collocare il personale anche in altre amministrazioni nel medesimo ambito regionale. I contratti nazionali potranno prevedere forme di trasferimento anche presso enti di altre regioni.
Trascorsi novanta giorni dall'informazione sindacale preventiva e qualora le operazioni di ricollocamento di cui sopra non siano andate a buon fine, il personale viene inserito nelle liste di disponibilità.
Il trattamento economico.
Al personale viene corrisposto un trattamento pari al l'80% dello stipendio, con esclusione di ogni altro emolumento, per la durata di ventiquattro mesi. È garantito l'assegno famigliare, nei casi in cui sia spettante, ed il periodo è utile ai fini pensionistici.
L'entrata in vigore.
Le novità entrano in vigore dal 2012, in quanto contenute nella legge di stabilità per il prossimo anno, e non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate (articolo Il Sole 24 Ore del 19.11.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa –contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti– atteso che il punteggio, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa, assicura la necessaria graduazione della valutazione di merito compiuta dalla Commissione e consente il sindacato sul potere esercitato.
Il principio sopra espresso incontra il limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto: ove manchino criteri di massima cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione in forma numerica.
Un giudizio formulato in una procedura selettiva concorsuale –in assenza di commenti specifici ed analitici sui singoli elaborati– non può prescindere dalla preventiva predisposizione di criteri dettagliati, in modo che l’attribuzione del punteggio numerico consenta di evincere gli elementi utili a suffragare la coerenza e l’attendibilità delle conclusioni raggiunte dalla Commissione. L’indicazione numerica, in altri termini, deve essere associata ad un ben individuato sub-criterio, in modo da renderlo oggettivamente percepibile e significativo.

E’ noto l’orientamento del Consiglio di Stato sul voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame: esso esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa –contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti– atteso che il punteggio, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa, assicura la necessaria graduazione della valutazione di merito compiuta dalla Commissione e consente il sindacato sul potere esercitato (cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. V – 13/07/2010 n. 4528).
Tuttavia il giudice d’appello ha anche chiarito che il principio sopra espresso incontra il limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (Consiglio di Stato, sez. VI – 11/02/2011 n. 913), ed ha in particolare sostenuto che –ove manchino criteri di massima cui raccordare il punteggio assegnato– si può ritenere illegittima la valutazione in forma numerica (Consiglio di Stato, sez. VI – 10/09/2009 n. 5447, la quale ha statuito che proprio la mancanza di precisi parametri di riferimento cui correlare il punteggio assegnato impone la necessità di dare motivazione degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della sua quantificazione).
Il Collegio rileva che la giurisprudenza –nel dare atto dell'orientamento tradizionale mantenuto dal giudice d'appello in materia di valutazioni degli esami di avvocato (secondo il quale l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico)– ha altresì dato conto degli indirizzi del Consiglio di Stato riguardo a procedure concorsuali di diverso tipo (ed in particolare, alle c.d. procedure a numero chiuso), nel senso della possibilità di verificare in concreto e con specifico riferimento alle ulteriori indicazioni rinvenibili nel procedimento, la sufficienza motivazionale del voto numerico (cfr. TAR Umbria – 01/02/2011 n. 41 che richiama, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI – 08/05/2008 n. 2128; 12/11/2008 n. 5638): si è in particolare affermato che l’esternazione di un voto numerico può essere sufficiente ad adempiere l’onere di motivazione soltanto laddove la Commissione abbia precostituito criteri di valutazione atti a rendere pregnante un giudizio che, altrimenti (cioè, qualora inteso autonomamente, al di fuori di un sistema di riferimento precostituito) risulta apodittico e privo di alcun significato condivisibile al di fuori della percezione del soggetto che lo ha formulato, e quindi di alcun significato oggettivo e sindacabile. E’ stato quindi sottolineato che, in sede di valutazione delle prove scritte nei concorsi a posti di pubblico impiego, la questione del punteggio numerico a fungere da motivazione va risolta non in astratto, ma in concreto, con riguardo ad una serie di aspetti, tra cui la tipologia dei criteri di massima fissati dalla commissione, potendosi ritenere sufficiente il punteggio nel caso in cui siano rigidamente predeterminati e insufficiente nel caso in cui essi si risolvono in espressioni generiche (TAR Liguria, sez. II – 21/04/2011 n. 662).
Ad avviso del Collegio, nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa, un giudizio formulato in una procedura selettiva concorsuale –in assenza di commenti specifici ed analitici sui singoli elaborati– non può prescindere dalla preventiva predisposizione di criteri dettagliati, in modo che l’attribuzione del punteggio numerico consenta di evincere gli elementi utili a suffragare la coerenza e l’attendibilità delle conclusioni raggiunte dalla Commissione. L’indicazione numerica, in altri termini, deve essere associata ad un ben individuato sub-criterio, in modo da renderlo oggettivamente percepibile e significativo.
Nella prova pratica della selezione in commento l’impostazione delineata è stata disattesa, per l’enucleazione di una pluralità di parametri (ciascuno dei quali privo di un proprio autonomo valore numerico) e per la contestuale formulazione dei punteggi in assenza di spiegazioni o commenti. In aggiunta la valutazione (con riguardo alla tempistica e al numero di errori) è illogica, contrastando con le regole matematiche comunemente utilizzabili
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 17.11.2011 n. 1582 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Compensi ISTAT, spese di personale e fondo.
Conferme dalla Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia (pareri 15.11.2011 n. 606, n. 607 e 17.11.2011 n. 608) riguardo ai contributi per le rilevazioni (censimento) ISTAT:
- non si conteggiano ai fini del rispetto del vincolo posto dall'art. 1, commi 557 o 562, della L. 296/2006;
- non si conteggiano nella determinazione del rapporto spese di personale/spesa corrente (art. 9, comma 14, D.L. 78/2010);
- sono esclusi dai vincoli di contenimento del fondo risorse decentrate ex art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Proventi art. 208 Codice della Strada.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Veneto, con parere 17.11.2011 n. 403, conferma gli orientamenti consolidati secondo cui il finanziamento del trattamento economico del personale, mediante i proventi da sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, rientra nelle spese di personale e, conseguentemente, deve essere effettuato nel rispetto dei vincoli vigenti, tra i quali quello di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Incarichi di collaborazione di alta professionalità.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Piemonte, con parere 17.11.2011 n. 186, inquadra la fattispecie in oggetto sia riguardo alle norme vigenti in tema di legittimità e limitazioni al conferimento di incarichi esterni (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 e riduzione della spesa ex art. 6, comma 7, D.L. 78/2010) che alle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e divieti di assunzione con qualsivoglia tipologia contrattuale (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Limitazione delle spese di formazione.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Molise, con parere 17.11.2011 n. 113, ricostruito il quadro normativo e pattizio in tema di formazione ed aggiornamento professionale nel pubblico impiego, formula osservazioni di rilevante significato; successivamente, esamina un aspetto particolare e, con specifico riferimento alla limitazione posta dall'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010), evidenzia:
"... la limitazione della spesa non può risolversi in un impedimento alla programmazione di fabbisogni formativi. Affermata quindi la possibilità e la necessità della previsione, la problematica proposta con il primo quesito si sposta esclusivamente sulla fissazione di un parametro di riferimento cui rapportare la riduzione nel caso in cui nel 2009 l'Amministrazione procedente -erroneamente- non abbia sostenuto spese di tale natura. Al riguardo la Sezione ritiene che l'ente possa fare riferimento all'ultimo stanziamento utile pregresso."
La finale precisazione così recita:
"Inoltre è bene precisare che l'obbligo di riduzione in parola non incide sulle singole voci di spesa, ma sulle spese riconducibili ad attività esclusivamente di formazione che, a decorrere dal 2011 non devono essere superiori al 50% di quelle complessivamente sostenute nel 2009. Si inducono in tal guisa le amministrazioni ad individuare le attività di formazione effettivamente vantaggiose, per destinare esclusivamente ad esse, nei limiti di spesa imposti, le risorse disponibili (cfr. Sez. Reg. Contr. Piemonte n. 55/2011" (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Protezione dei dati personali. Installazione di un firewall su rete aziendale: come viene tutelata la privacy dei lavoratori?
Domanda.
Se il sistema informatico aziendale comprende l'installazione di un firewall che controlla il traffico di rete, come ci si deve comportare rispetto alla privacy degli impiegati che utilizzano i computer dell'azienda?
Risposta.
La recente diffusione delle nuove tecnologie ha contribuito a un assottigliamento della barriera della privacy, basti pensare, ad esempio, alla tracciabilità dei cellulari o alla relativa facilità di reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone. Anche il firewall può rivelarsi uno strumento "pericoloso" per la privacy.
In termini generali, un firewall di rete è un sistema o un gruppo di sistemi che impone una politica di controllo dell'accesso tra due reti. Generalmente le due reti sono Internet e la propria rete LAN e, a volte, con l'installazione di un firewall si è più interessati a regolamentare l'accessibilità delle proprie risorse da Internet, mentre altre volte si vuole regolamentare l'accesso a Internet da parte degli utenti locali.
Le funzionalità di un firewall sono diverse:
a) la "packet inspection" permette di analizzare il contenuto di ogni pacchetto che passa attraverso esso e può bloccare il traffico indesiderato o gli attacchi di hacker informatici;
b) il "content filtering" consente di filtrare il traffico di rete in base al tipo di protocollo, all'indirizzo e alla porta sorgente e all'indirizzo e alla porta di destinazione, ma può anche filtrare il traffico Web degli utenti interni (cioè il traffico dalla rete LAN verso Internet) in base al contenuto dei siti Web o in base ad altre policy;
c) può essere usato come gateway verso Internet e, in questo caso, il firewall viene visto dalla rete locale come un router (anche se generalmente sarà un altro router a realizzare la connessione fisica verso Internet) e lo strumento può gestire una rete sicura riservata ai propri server Internet e isolare la rete locale.
Ora, è evidente che la funzione di "content filtering" può servire anche ad evitare un uso improprio di Internet con conseguente perdita di tempo e di produttività dei dipendenti, ma questo può contrastare con il loro diritto alla privacy, diritto che il D.Lgs. 196/2003 tutela anche nell'ambito del rapporto di lavoro.
Perciò l'azienda deve informare tutti i dipendenti della presenza del firewall precisando le sue funzionalità (ad esempio la possibilità di creare log sul traffico e/o di filtrare lo stesso) e deve comunque fare in modo che l'accesso allo strumento sia consentito solo per attività di manutenzione. In nessun caso e per nessun motivo deve essere resa possibile l'analisi sistematica del traffico degli utenti, soprattutto con l'individuazione puntuale degli stessi.
Per l'eventuale controllo sull'utilizzo di Internet da parte dei dipendenti devono comunque essere sempre rispettate le regole e le garanzie stabilite dal Garante nel provvedimento generale dell'01.03.2007 (17.11.2011 - tratto da www.ipsoa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Progressioni orizzontali.
Con parere 16.11.2011 n. 399, la Corte dei Conti Sez. Reg.le Veneto esamina i seguenti quesiti del Comune di Vigonza:
"1. quale sia il fondamento normativo, nel contesto dei CCNL applicabili agli enti locali, che consente un passaggio con effetti meramente giuridici in relazione alle progressioni orizzontali;
2. se, eventualmente attivate dall'Amministrazione comunale delle progressioni economiche nel corso degli anni 2011-2013, le risorse economiche del fondo per la produttività utilizzate allo scopo debbano essere vincolate (congelate) per l'intero triennio ed essere rese disponibili agli aventi diritto solo dal 2014;
3. se, nel caso di cui al precedente punto 2, il maturato economico dei dipendenti interessati alle predette progressioni orizzontali debba comunque essere garantito a far data dal 2014.
"
La Corte, sinteticamente, si esprime cose segue:
"Dalla disciplina emerge, in particolare, come il legislatore consideri l'istituto delle 'progressioni orizzontali' nel quadro di una più generale cristallizzazione stipendiale ai valori percepiti nel 2010, a mente del disposto di cui al primo comma dell'art. 9 della più volte richiamata legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010."
Riguardo a punti 1 e 2, richiamati i contenuti della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011, conclude:
"...l'approvazione di progressioni orizzontali con effetti economici o il riconoscimento di trattamenti retributivi accessori (che determinano effetti finanziari sul bilancio dell'ente), in mancanza di precisi accordi (che debbono essere stipulati in sede di contrattazione decentrata anteriormente al periodo di riferimento dell'accordo e non a sanatoria), nei quali siano stati determinati ex ante le modalità di esecuzione delle prestazioni accessorie o i presupposti per il conseguimento delle progressioni, potrebbe determinare responsabilità erariale a carico del soggetto che ha formalmente autorizzato la liquidazione delle relative somme" (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOProgressioni orizzontali anno 2010.
La Corte dei Conti Sez. Reg.Le Veneto, con parere 16.11.2011 n. 393, conferma l'orientamento già assunto dalle Sezioni Lombardia (69/2011) e Friuli Venezia Giulia (28/2011) secondo il quale:
"... ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. 31.05.2010 n. 122 (D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010), le amministrazioni locali non possono dar luogo nell'anno in corso a progressioni orizzontali, con effetti economici, a decorrere dall'01.01.2010, a seguito di accordi decentrati stipulati nell'anno 2011 o in presenza di una mera preintesa a detti accordi".
Aggiunge:
"Appare necessario evidenziare che l'approvazione di progressioni orizzontali con effetti economici o il riconoscimento di trattamenti retributivi accessori, che determinano effetti finanziari sui bilanci degli enti, in mancanza di puntuali accordi (da stipularsi in sede di contrattazione decentrata in epoca anteriore al periodo di riferimento dell'accordo e non 'in sanatoria') con i quali siano stati determinati ex ante le modalità di esecuzione delle prestazioni accessorie o i presupposti per il conseguimento delle progressioni, potrebbero determinare responsabilità erariale a carico del soggetto che ha formalmente autorizzato la liquidazione delle relative somme (per giurisprudenza consolidata si veda, da ultimo, Sezione Giurisdizionale Campania - sentenza 1808/2011)" (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Compensi ISTAT fuori dal blocco del fondo risorse decentrate.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con parere 15.11.2011 n. 607, conferma quanto già espresso con propria precedente n. 550/2011 e quindi che le risorse ISTAT, nel loro complesso, risultano escluse dai vincoli di contenimento della spesa di personale (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOUtilizzo proventi art. 208 Codice della Strada.
Sull'argomento torna la Corte dei Conti Sez. Reg.le Abruzzo, con parere 15.11.2011 n. 379. Confermato l'inquadramento nella fattispecie dell'art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 (e non art. 15 lettera k) oppure art. 14, comma 2, medesimo CCNL, la Sezione ritiene di discostarsi da altri pronunciamenti e prefigura la possibilità motivata di ritenere dette risorse non soggette ai vincoli di cui all'art. 1, comma 557 (o 562), L. 296/2006 e all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOP.a., premi ai bravi. Vanno certificati gli obiettivi raggiunti. Circolare di Brunetta sul dividendo di efficienza.
Prendono corpo le risorse da destinare alla contrattazione integrativa degli statali, tra cui quelle destinate a premiare la qualità della performance individuale, prevista dalla riforma Brunetta del pubblico impiego. Ma affinché si possano utilizzare a tal fine i risparmi conseguiti, le amministrazioni dovranno accertare, a consuntivo, il raggiungimento dell'obiettivo fissato nel piano triennale di razionalizzazione della spesa, per ciascuna delle singole voci di spesa ivi previste.
E' quanto rende noto la circolare 11.11.2011 n. 13 della funzione pubblica, resa nota sabato scorso sul sito dello stesso dipartimento di Palazzo Vidoni, con cui si disciplina il cosiddetto «dividendo dell'efficienza».
La normativa vigente, infatti, ovvero l'articolo 61, comma 17, del dl n. 112/2008 e l'articolo 16, commi 4 e 5, del dl n. 98/2011, offrono delle «opportunità» alle amministrazioni statali, per ottenere risorse concrete da destinare ai propri dipendenti dalla razionalizzazione e dal contenimento della spesa. In linea generale, c'è un ampio ventaglio che le stesse p.a. possono sfruttare, al fine di incrementare le risorse dedicate alla contrattazione integrativa, così da «compensare» il perdurante blocco delle risorse destinate al pubblico impiego.
Da questi presupposti, la circolare precisa che la base di fondo è quanto sancito al predetto articolo 61 dl n. 12/2008, ovvero l'istituzione di un fondo cui affluiscono le risorse scaturenti dalle riduzioni di spesa per gli apparati amministrativi e le maggiori entrate previste tra le pieghe del citato dl, una cui parte deve alimentare la contrattazione integrativa.
Inoltre, ad incrementare parte di detto fondo, intervengono, grazie alla manovra correttiva del 2010, le risorse provenienti dalla riduzione di alcuni costi sostenuti dalle p.a., ovvero la partecipazione agli organi collegiali, le indennità ed i gettoni di presenza, nonché le riduzioni in materia di spesa annua per studi e consulenze. Ma le stesse amministrazioni possono conseguire ulteriori risparmi che «non andranno perduti». Infatti, per effetto dell'articolo 16 della prima manovra correttiva di quest'anno, questi possono essere destinati al finanziamento della contrattazione integrativa.
Su questo punto, le maggiori economie possono ricavarsi dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, dalle misure in materia di semplificazione e digitalizzazione, dai risparmi derivati dal blocco delle assunzioni, dalle riduzioni in materia di utilizzo della auto blu, nonché dalla riduzione dei costi della politica. Se la p.a. raggiunge ulteriori economie di spesa, allora, in sede di rendicontazione annuale ne destina, al massimo, il 50% alla contrattazione integrativa, ma di questo importo, la metà deve andare all'erogazione dei premi per la qualità della prestazione individuale previsti dalla riforma Brunetta (il dlgs n. 150/2009), la restante somma deve essere riversata all'erario, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
C'è una precisazione, però, che il documento di Renato Brunetta sottolinea espressamente. Ovvero, che le economie conseguite sono utilizzabili solo se le amministrazioni interessate, a consuntivo e per ogni esercizio finanziario, accertano che gli obiettivi fissati (e i relativi risparmi) sono stati raggiunti «per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani triennali di razionalizzazione della spesa» (articolo ItaliaOggi del 15.11.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIl ritardo della p.a. va risarcito. Non un semplice indennizzo per il mancato rispetto dei termini. Brunetta lascia in dote il codice della pubblica amministrazione. Concorsi senza firme autenticate.
Non sarà un indennizzo, ma un vero e proprio risarcimento del danno quello che la pubblica amministrazione dovrà pagare ai cittadini quando non osserverà il termine di conclusione del procedimento, fissato al massimo in 90 giorni. E il diritto a ricevere il pagamento scatterà non solo in presenza di dolo, ma anche in caso di inosservanza colposa del termine.
Il principio, sancito nella legge di semplificazione n. 69/2009, entra di diritto nel nuovo codice della pubblica amministrazione, l'opera omnia che il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, ha lasciato come ultimo atto della proprio dicastero. In 163 pagine e 262 articoli il provvedimento racchiude in un'unica codificazione tutta la legislazione, spesso alluvionale, accumulatasi negli anni in materia di p.a. Con evidenti risparmi di tempo per cittadini e imprese.
Il codice è suddiviso in quattro libri: principi fondamentali, attività amministrativa, lavoro alle dipendenze delle p.a., disposizioni finali e abrogazioni. Toccherà al prossimo inquilino di palazzo Vidoni portare il decreto legislativo all'approvazione definitiva, visto che il testo licenziato venerdì scorso dal penultimo consiglio dei ministri del governo Berlusconi è solo uno schema di dlgs che dovrà ancora ricevere i pareri previsti.
Il provvedimento lega a doppio filo la tutela dei diritti lesi dal silenzio delle pubbliche amministrazioni con il codice del processo amministrativo, anch'esso approvato dal consiglio dei ministri di venerdì scorso (si veda ItaliaOggi del 12/11/2011).
Oltre a legittimare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del cittadino, la mancata adozione del provvedimento nei termini previsti sarà oggetto di valutazione disciplinare per il dirigente. Che dunque risponderà in prima persona per i ritardi degli uffici di sua competenza.
Revoca del provvedimento. Le pubbliche amministrazioni dovranno mettere mano al portafoglio non solo in caso di inosservanza dei termini, ma anche in caso di revoca di un atto. In questo caso però il codice della p.a. non parla di risarcimento ma di «indennizzo» che dovrà essere corrisposto ai destinatari del provvedimento originario. L'indennizzo sarà parametrato al solo danno emergente (non dunque al lucro cessante, ossia il mancato guadagno).
Scia. Il codice recepisce anche le ultime novità in materia di segnalazione certificata di inizio attività introdotta dalla manovra correttiva 2010 (dl 78/2010). Sarà sostituito da una semplice segnalazione dell'interessato ogni provvedimento di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta (comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, professionale o artigianale) il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti stabiliti dalla legge e non sia soggetto ad alcun contingente complessivo.
Concorsi senza autentica di firma. Un'altra semplificazione non da poco sarà l'esonero dall'autentica della firma per le domande di partecipazione ai concorsi pubblici. Niente autentica anche per gli esami di abilitazione o diploma.
Acquisizione d'ufficio di informazioni. Infine, il dlgs recepisce le ultime novità in materia di autocertificazione introdotte dalla legge di stabilità (n. 183/2011, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale). Le amministrazioni pubbliche non potranno richiedere atti o certificati quando le informazioni sono già in loro possesso.
Saranno obbligate ad acquisirle d'ufficio, ma il cittadino dovrà indicare chiaramente dove reperirle. In alternativa, le p.a. saranno sempre tenute ad accettare le autocertificazioni (articolo ItaliaOggi del 15.11.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARIRicetta cartacea, l'addio nel 2012. In Gazzetta le linee guida del Mef.
Entro settembre 2012 diremo addio alla tradizionale ricetta medica cartacea e un benvenuto a quella in formato elettronico.
Sono state infatti definite dal decreto 02.11.2011 del Mineconomia (sulla G.U. di sabato 12 novembre), le linee guida per la dematerializzazione della ricetta medica cartacea, così come prevede l'articolo 11, comma 16, del dl n. 78/2010.
La parola d'ordine, pertanto, è l'accelerazione del conseguimento dei risparmi che si otterranno grazie alla trasmissione telematica delle ricette mediche. E su questo punto, il dm in esame già mette nero su bianco le modalità operative che interesseranno i medici prescrittori e le strutture di erogazione dei servizi sanitari, secondo un corposo protocollo allegato al dm stesso. In tutto questo, il Mineconomia renderà a breve disponibile, per le regioni e le Asl, nonché ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, la piattaforma dei servizi telematici necessaria per l'invio online.
Seguiamo l'iter di generazione di una ricetta medica telematica. Il medico proscrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica, invia al Sistema di accoglienza centrale (Sac) del Mineconomia i dati della stessa, comprensivi del Numero di ricetta elettronica (Nre), del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione e del codice di eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. Se il sistema risponde con esito positivo, il medico proscrittore rilascia al soggetto assistito un promemoria cartaceo. Se, invece, il sistema non accoglie la richiesta, il medico segnala tale anomalia al Sistema tessera sanitaria, provvedendo a compilare tradizionalmente la ricetta medica, utilizzando il bollettario standard. Il passo successivo si manifesta all'atto dell'utilizzazione, da parte dell'assistito, della ricetta elettronica.
Qui, la struttura di erogazione dei servizi sanitari «preleva» (sempre in ambito telematico) dal sistema di accoglienza centrale, la ricetta elettronica nonché il promemoria che l'assistito stesso ha presentato alla struttura. Una volta completata la prestazione, la stessa struttura invia le informazioni sull'erogazione della prestazione, provvedendo, altresì, alla sua rendicontazione in apposito archivio informatico (articolo ItaliaOggi del 15.11.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: M. Catellani, I COMPENSI ISTAT PER IL CENSIMENTO: ATTENZIONE AI RICORDI DEL PASSATO (tratto dalla newsletter di www.publika.it n. 45 - novembre 2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLA LEGGE DI STABILITÀ/ Dipendenti pubblici sotto osservazione. Più fluido e veloce il procedimento per dichiarare l'esubero.
Stop agli equivoci sul licenziamento nella p.a. Il maxiemendamento alla legge di stabilità ha modificato proprio la disciplina del licenziamento dei dipendenti pubblici, ma non si tratta né dell'introduzione di «licenziamenti facili» nella pubblica amministrazione, né, tanto meno, di estendere ai dipendenti pubblici la cassa integrazione.
L'equivoco interpretativo è sorto dalla famosa lettera presentata dal governo lo scorso ottobre a Cannes, ove si leggeva: «Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costosa la pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli enti territoriali (oltre al vigente blocco del turnover del personale) renderemo effettivi con meccanismi cogenti/sanzionatori: a) la mobilità obbligatoria del personale; b) la messa a disposizione (Cassa integrazione guadagni) con conseguente riduzione salariale e del personale; c) il superamento delle dotazioni organiche». Il maxiemendamento alla legge di stabilità ha, in effetti, attuato l'intenzione, ma senza introdurre gli istituti della mobilità e della Cig, propri del settore privato, al sistema del lavoro pubblico.
La legge di stabilità è intervenuta riformando l'articolo 33 del dlgs 165/2001, che regola il collocamento dei dipendenti pubblici in esubero nella condizione di «disponibilità».
Molti hanno ritenuto che l'intervento normativo abbia introdotto per la prima volta nella pubblica amministrazione la mobilità obbligatoria e la cassa integrazione per i dipendenti in esubero, cui spetta per la durata di 24 mesi lo stipendio base, ridotto del 20%. Si tratta di un equivoco. La legge di stabilità ha inteso rendere più fluido e veloce il procedimento per dichiarare l'esubero dei dipendenti pubblici rafforzando l'obbligo delle p.a. di verificare l'adeguatezza del numero dei propri dipendenti in relazione alle attività svolte e obbligando i lavoratori interessati ad accettare anche trasferimenti verso altre amministrazioni per scongiurare l'eventuale licenziamento. Ma, si tratta come detto del rafforzamento di misure già esistenti nel testo previgente dell'articolo 33 del dlgs 165/2001. Rispetto al quale il nuovo testo disposto dalla legge di stabilità rileva tre differenze.
In primo luogo, la novella normativa impone alle amministrazioni l'obbligo di procedere necessariamente ogni anno alla rilevazione del personale in servizio, per rilevare se emergano casi di lavoratori in eccedenza rispetto ai fabbisogni. Per effetto della riforma, qualora le amministrazioni non rispettassero l'obbligo di effettuare la rilevazione andrebbero incontro a una rilevante sanzione: il divieto assoluto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, la cui violazione a sua volta implica la nullità assoluta dei contratti di lavoro eventualmente stipulati. A tale sanzione si aggiunge, poi, la responsabilità dei dirigenti che non attivino le procedure per la mobilità o la messa in disponibilità del personale in esubero, o, ancora, effettuino le assunzioni nulle.
Una seconda differenza riguarda il procedimento da seguire. Il nuovo testo dell'articolo 33 del dlgs 165/2001 comprime estremamente le relazioni sindacali, limitandole a una mera informazione. Il testo precedente, invece, richiedeva una vera e propria concertazione, nel caso di esuberi relativi ad almeno 10 dipendenti. L'iter novellato si deve concludere entro 90 giorni, nel corso dei quali l'amministrazione deve sondare la possibilità di ricollocare i dipendenti in esubero all'interno delle sue strutture, anche modificando il contratto di lavoro, prevedendo forme flessibili di impegno orario.
Ultima rilevante differenza è la decisa spinta all'utilizzo della mobilità, intesa come trasferimento di un dipendente da un ente all'altro, ai sensi dell'articolo 30 del dlgs 165/2001.
Per effetto della legge di stabilità la mobilità «volontaria», nei riguardi dei dipendenti in esubero, diviene, in effetti, «obbligatoria». Infatti, l'amministrazione procedente, deve accertare che il dipendente in eccedenza possa essere utilmente ricollocato presso un'altra amministrazione, appunto mediante la mobilità. In questo caso, può stipulare un accordo con l'altra amministrazione, per definire le modalità e i tempi del trasferimento.
La novella normativa intende così perseguire l'obiettivo di razionalizzare la distribuzione dei dipendenti presso le p.a., consentendo a quelle sovradimensionate di dimagrire in favore di quelle con vacanze in organico.
Se l'amministrazione che abbia accertato la condizione di esubero abbia stipulato con un'altra amministrazione un accordo per disciplinare la mobilità e i dipendenti eccedenti non accettino il trasferimento loro proposto, per detti dipendenti scatta la tagliola della messa «in disponibilità». Si tratta, cioè, di quella condizione che apre le porte ad un potenziale licenziamento, nella quale il dipendente non presta alcuna attività lavorativa e percepisce, a titolo di indennità e non di retribuzione, una somma pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, escluso qualsiasi altro onere retributivo, per un periodo non superiore ai 24 mesi.
La collocazione in disponibilità deriva, comunque, dall'impossibilità di ricollocare utilmente i lavoratori in mobilità sia presso l'ente che dichiara l'eccedenza, sia verso altre amministrazioni.
Durante il periodo di disponibilità, per effetto degli articoli 34 e 34-bis del dlgs 165/2001, le amministrazioni legittimate ad assumere, debbono verificare la presenza di dipendenti inseriti nelle liste di disponibilità con le province e il dipartimento della funzione pubblica, perché in caso positivo sono obbligate a proporre a detti dipendenti l'assunzione, prima di fare i concorsi.
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Il glossario della p.a..
Un breve glossario è necessario per comprendere quali siano i contenuti della norma introdotta dalla legge di stabilità.
Mobilità. Con tale denominazione vengono identificati due istituti completamente diversi tra loro. Nel settore privato, la mobilità null'altro è se non il licenziamento dei dipendenti conseguente a crisi aziendali, spesso successive a fasi di cassa integrazione straordinaria. La mobilità è regolata dalla legge 223/1991, nel caso di licenziamenti collettivi conseguenti a riduzioni di personale o trasformazione di attività o di lavoro e a cessazione dell'attività dell'azienda.
Vi è anche la mobilità di cui alla l. 236/1993 per licenziamenti individuali anche di imprese con meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività. La mobilità di cui si occupa la legge di stabilità, modificando l'articolo 33 del dlgs 165/2001, altro non è, invece, se non l'istituto regolato dall'articolo 30 del dlgs 165/2001: si tratta del trasferimento di un dipendente pubblico da un'amministrazione all'altra, oppure il cambio di sede nell'ambito della medesima amministrazione.
Disponibilità. L'istituto che nel lavoro pubblico è un ibrido tra cassa integrazione e mobilità del settore privato, è la «messa in disponibilità». Verificato l'irrimediabile situazione di esubero del personale, le amministrazioni collocano in disponibilità i lavoratori che non sia possibile impiegare diversamente sia nell'ambito della medesima amministrazione, sia presso altre amministrazioni, oppure i lavoratori che non abbiano preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
Analogamente a quanto avviene nel caso di collocazione in cassa integrazione nel settore privato, dalla data di collocamento in disponibilità il lavoratore pubblico ed ha diritto solo ad un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi (articolo ItaliaOggi Sette del 14.11.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOUna nuova occasione per i contratti decentrati.
I toni del dibattito scaturito all'indomani dell'entrata in vigore dell'articolo 8 della manovra-bis sulla derogabilità di contratti nazionali e legislazione nazionale nel contratto di secondo livello, non hanno consentito di esaminare le esigenze organizzative che possono spingere datore di lavoro e sindacati a sfruttare le nuove regole.
Partendo da questa chiave di analisi, sarebbe utile verificare le potenzialità di applicazione della norma alle Pa, in questa fase storica di riduzione significativa della spesa pubblica, che impone di superare i tagli lineari per arrivare a una riorganizzazione della struttura.
Il settore pubblico ha visto, in questi ultimi anni, fortemente limitato il secondo livello di contrattazione, in particolare per contenere la spesa del personale cresciuta a livello decentrato. L'applicabilità di un meccanismo come quello dell'articolo 8 dovrebbe quindi riguardare gli aspetti ordinamentali, e accrescere la flessibilità nelle prestazioni, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle norme di finanza pubblica. Un ottimo strumento di volano, ma anche di corretta e finalizzata applicazione della deroga, potrebbe essere costituito dai piani di razionalizzazione dell'articolo 16 del DL 98/2011, che ora andrebbero resi obbligatori. Gli stessi riferimenti contenuti nella lettera alla Ue su mobilità, utilizzo della cassa integrazione e superamento della dotazione organica rischiano di rivelarsi vuoti e ridondanti, rispetto a quanto già è previsto e non si fa, senza un'idea di pianificazione.
Serve uno strumentario complessivo, in grado di accompagnare questa fase di ristrutturazione del settore pubblico, che consenta agevolmente di spostare, riqualificare e riconvertire il personale. In alcuni casi occorrerà favorire l'esodo anticipato con 35 anni di contributi, superando però la contraddizione fra le norme sulla risoluzione anticipata e la finestra mobile di 15 mesi, in altri si dovrà consentire l'applicazione accompagnata della legge 223/1991, in presenza di piani industriali o nei casi di soppressione o crisi finanziaria dell'ente.
La gestione del personale nel settore pubblico richiede una serie di flessibilità, essenziali per salvare posti di lavoro e riconvertire il personale in servizio. Un vincolo presente oggi riguarda la dotazione organica e il profilo acquisito dal dipendente, che spesso si troverebbe in eccedenza rispetto a una dotazione di dettaglio ed aggiornata o, realisticamente, rispetto ai reali carichi di lavoro e fabbisogni di competenze. Ragionando sulle competenze, si scopre infatti che il settore pubblico soffre di eccedenze in alcuni campi, ma anche di vacanze in altri settori. Molte progressioni hanno creato eccedenze di personale in alto, mentre le esternalizzazioni di funzioni e servizi hanno in alcuni casi creato eccedenze di personale nelle aree o categorie più basse. Si tratta di eccedenze percepite dal dirigente, ma non facilmente formalizzabili, soprattutto in presenza di dotazioni organiche generiche e per nulla rappresentative dei reali fabbisogni delle pubbliche amministrazioni.
Un primo elenco di strumenti utili è presto fatto: un accordo quadro sulle equiparazioni o un decreto per consentire la mobilità intercompartimentale; la possibilità di derogare con il contratto integrativo alla normativa sulle mansioni, sull'utilizzo delle ferie e sui limiti all'orario di lavoro; infine una deroga sul requisito minimo di 40 di contributi per la risoluzione unilaterale, con la possibilità di adottare la risoluzione con 35 anni di contributi, in presenza di piani di riduzione.
Uno strumentario da arricchire, ma che comunque richiede a monte di politiche e piani di razionalizzazione che da anni la politica promette senza essere in grado però di proporli e soprattutto di realizzarli (articolo Il Sole 24 Ore del 14.11.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMobilità anche negli enti in crisi. La procedura potrà scattare per «difficoltà finanziarie» - Nodi sull'applicazione.
La legge di stabilità mette l'acceleratore alle procedure di mobilità e al collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici. Viene consegnata al datore di lavoro pubblico una regola che sembra perseguire due obiettivi: specificare e ampliare le casistiche che consentono di utilizzare questo istituto e ridurre al minimo le relazioni sindacali.
La mobilità è stata estesa, oltre alle eccedenze di personale, anche ai casi di soprannumero. La procedura scatta per esigenze funzionali o per situazioni finanziarie che possano dimostrare dipendenti in esubero. Si tratta di un'applicazione di largo raggio proprio perché la locuzione «situazione finanziaria» è decisamente più ampia rispetto alle più "tradizionali" esigenze funzionali. Con la nuova formulazione, un ente in difficoltà finanziarie (mancato rispetto del patto di stabilità, situazioni prossime al dissesto, non rispetto dei parametri di spesa del personale, eccetera) potrebbe decidere di ridurre il proprio personale anche senza dover dimostrare le mutate esigenze funzionali o organizzative. Certo, non c'è un automatismo di legge fra le difficoltà finanziare e la riduzione del personale, ma la novità è importante. Per dare maggior forza a questo istituto è stato introdotto un nuovo obbligo di "ricognizione annuale" del personale in eccesso prevedendo il divieto di assunzione in caso di inadempimento con relativa nullità degli atti eventualmente posti in essere.
Pur trattandosi di una materia di impatto rilevante sul personale, le relazioni sindacali sono ormai ridotte all'obbligo di informazione preventiva alle Rsu e ai sindacati firmatari del contratto nazionale. Nel settore pubblico, insomma, la procedura sarà più libera che nel privato perché la legge 223/1991 non è più richiamata dall'articolo 33 del Dlgs 165/2001. Quindi non ci saranno più tavoli per discutere i motivi delle eccedenze e per trovare eventuali soluzioni, e non è più previsto un contenuto obbligatorio della comunicazione da inviare ai sindacati. Abrogate anche le garanzie in merito ai criteri di scelta dei dipendenti da considerare in esubero. Con ogni probabilità inizierà un ennesimo contenzioso, visto che in molti casi nei contratti collettivi queste materie sono oggetto di contrattazione.
Il tentativo di ricollocare il personale al proprio interno o presso altre Pa, anche attraverso con contratti flessibili di gestione del tempo di lavoro o con contratti di solidarietà, resta di competenza della parte datoriale. Decorsi 10 giorni dall'informativa, devono essere collocati a riposo d'ufficio i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di contributi; quella che in termini generali rappresenta una facoltà diviene nel caso di specie un obbligo. Decorsi 90 giorni, il dipendente è collocato in disponibilità all'80% dello stipendio base, senza accessorio, per 24 mesi decorsi i quali il rapporto di lavoro si risolve di diritto.
Lo strumento normativo in mano al datore di lavoro è potente, ma ci si chiede se, in pratica, troverà applicazione. Si tratta, infatti, di una possibilità e non di un obbligo di ridurre il personale e in periodi nei quali vige il diktat del blocco delle assunzioni, con uffici strutturalmente sotto organico, chi avrà voglia di intraprendere una strada politicamente costosa e funzionalmente penalizzante? (articolo Il Sole 24 Ore del 14.11.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: 1. Procedimento amministrativo - Valutazione del periodo di prova - Natura discrezionale - Mancata comunicazione di avvio del procedimento - Illegittimità.
2. Enti locali - Competenze degli organi - Atti comportanti la risoluzione del rapporto di lavoro - Natura gestionale - Competenza - Spetta ai dirigenti.

Con il primo motivo l'amministrazione sostiene che la risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituirebbe atto vincolato rispetto al quale sarebbe priva di utilità la partecipazione dell’interessato ex art. 7 della L. n. 241/1990.
Il motivo è infondato e va respinto in quanto la valutazione del periodo di prova è atto caratterizzato da ampia discrezionalità a cui va riconnesso l’apporto collaborativo del destinatario che deve ritenersi rilevante ai fini della decisione, permettendo un'efficace tutela delle sue ragioni attraverso la produzione di elementi di conoscenza utili per l'adozione di un atto che incide in modo lesivo sulla sfera giuridica dell'interessato.
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E’ infondato anche il secondo motivo, in quanto la competenza a decidere sul periodo di prova spettava, nella fattispecie, al nuovo segretario generale subentrato a quello uscente e presente alla seduta della Giunta comunale del 23.12.1997 in quanto, ai sensi della L. n. 127/1997 ( L. Bassanini) gli atti comportanti la risoluzione del rapporto di lavoro devono qualificarsi come atti gestionali e non sono ascrivibili ai poteri di indirizzo spettanti agli organi politici.
Tali motivi sono sufficienti per confermare l'annullamento dell'atto e la reintegrazione dell’interessata nel posto di lavoro, disposti dal primo giudice.
Peraltro, la ricorrente, in questa sede, ha limitato la sua domanda solo al conseguimento della retribuzione del periodo intercorrente tra la cessazione del servizio presso il comune appellante e la sua assunzione in servizio presso altro comune.
Di conseguenza, l’accoglimento disposto in primo grado va limitato al pagamento dei compensi retributivi limitatamente al periodo dal 1°/1/98 al 30/4/98, secondo i parametri disposti dal primo giudice.
L’appello, pertanto, deve essere respinto nei sensi di cui in motivazione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11.11.2011 n. 5976 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIncremento del fondo per recupero evasione TARSU.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con il parere 10.11.2011 n. 577, al quesito se la potestà regolamentare dei Comuni consenta una integrazione del fondo per la produttività, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera k), CCNL 01.04.1999, con risorse derivanti dal recupero dell'evasione TARSU e di altre entrate dell'ente (o se, invece, la possibilità sia limitata alla sola ipotesi dell' ICI), evidenzia:
- "Diversamente (rispetto all'ICI), per la TARSU e per le entrate non sussistono specifiche disposizioni di legge che consentono all'ente locale di destinare nel fondo risorse c.d. incentivanti";
- "...nell'attuale sistema normativo, il tetto di spesa cui fa riferimento il citato art. 9, comma 2-bis, preclude all'ente locale di valutare a priori la possibilità o meno di stabilire se destinare al trattamento accessorio del personale risorse derivanti dal recupero della Tarsu o di altre entrate" (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – utilizzo lavoro accessorio ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 (... problematica afferente alla possibilità da parte degli Enti medesimi di utilizzare lavoratori, ex dipendenti di Enti locali, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di 5 anni, per l’espletamento di attività a carattere “accessorio”).
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Lavoro accessorio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 11.11.2011 n. 37/0005092 di prot., risponde alla richiesta di interpello (n. 44/2011) dell'ANCI in merito all'utilizzo del lavoro accessorio (ex art. 70 D.Lgs. 276/2003) da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

PUBBLICO IMPIEGO: Incentivi alla produttività, responsabile il dirigente.
LA SENTENZA - L'utilizzo dei fondi di un progetto obiettivo illegittimo determina un pregiudizio patrimoniale al comune.

L'erogazione di compensi incentivanti la produttività per attività svolte al di fuori del lavoro ordinario determina il maturare di responsabilità amministrativa in capo al dirigente per tutto l'importo eccedente il compenso per il lavoro straordinario.
È questo il principio dettato dalla
Corte dei conti Campania, nel testo della sentenza 13.10.2011 n. 1808.
La sentenza condanna a oltre 100mila euro di sanzione un dirigente del comune di Salerno per avere corrisposto al personale impegnato nella raccolta e smaltimento dei rifiuti risorse aggiuntive derivanti da un progetto obiettivo illegittimo. La vicenda deriva dalle risultanze di un'ispezione della Ragioneria dello Stato, che vede quindi confermata la bontà della sua attività e che anzi dalla sentenza riceve un'ulteriore legittimazione. Infatti viene riconosciuto che il «contenuto della relazione ispettiva rappresenta, a pieno titolo, una specifica e concreta notizia di danno in ragione della quale la Procura era pienamente legittimata –se non obbligata– a porre in essere ogni iniziativa istruttoria ritenuta necessaria ai fini di individuare le responsabilità amministrativo-contabili connesse al prodursi di un ingente nocumento alle finanze pubbliche e, successivamente, a esercitare l'azione di competenza, sussistendone le condizioni».
La sentenza chiarisce che l'illegittimità della condotta del dirigente deriva dal fatto che «per i progetti obiettivo non risultano essere state rispettate le condizioni normativamente previste per il loro finanziamento, determinando l'utilizzo dei fondi, nella circostanza, un pregiudizio patrimoniale al comune per la loro distribuzione a pioggia». Le indicazioni sulla corretta utilizzazione dello strumento sono state dettate dall'Aran. La circostanza della presenza di una condizione di emergenza dei rifiuti non è stata intesa come una circostanza esimente del maturare di responsabilità, ma ha determinato unicamente la riduzione della misura della sanzione del 50 per cento.
E ancora l'invocata «impossibilità di coprire i servizi resi con il ricorso ai pressoché inesistenti fondi per il lavoro straordinario» non è neppure un'esimente: «Oggetto di contestazione non è l'utilizzo ex se dei progetti obiettivo, bensì l'inappropriata procedura seguita a tal fine, violativa della disciplina normativamente prevista». E inoltre, entrando nel merito delle scelte, la sentenza evidenzia che si è determinato un danno nella quantificazione del compenso erogato: se «le prestazioni rese dal personale fossero state retribuite come lavoro straordinario avrebbero comportato un costo equivalente a circa 1/3 della spesa sostenuta per i progetti obiettivo». Da qui la conclusione che il danno erariale deve essere quantificato in tale differenza. «Non vi è luogo, invece, alla valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione perché dall'eventuale corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario sarebbero derivati gli stessi benefici».
Il dirigente condannato era quello preposto al servizio di raccolta dei rifiuti; la sentenza stabilisce che la sua condotta può essere qualificata come colpa grave, anche se egli non è un esperto di gestione delle risorse umane. Ciò dipende dalla «palese violazione delle disposizioni disciplinanti il finanziamento dei progetti obiettivo» e perché ciò è avvenuto dopo una nota del segretario «con la quale si censuravano i criteri procedurali seguiti dai dirigenti ai fini dell'utilizzazione dei fondi» (articolo Il Sole 24 Ore del'11.11.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Personale, rilevazioni d'obbligo. Sanzionata la p.a. che non mette nero su bianco gli esuberi. Al dipendente collocato in disponibilità va l'80% dello stipendio a titolo di indennità.
Rafforzati i poteri delle pubbliche amministrazioni per trasferire i dipendenti che risultino in esubero, ma senza le norme sulla mobilità o sulla cassa integrazione proprie dell'ordinamento privato.
È ancora molta la confusione a cui si assiste nei dibattiti rispetto alla portata della modifica all'articolo 33 del dlgs 165/2001.
Molti commentatori e osservatori sintetizzano l'emendamento al ddl stabilità, presentandolo come se esso introducesse nella pubblica amministrazione la mobilità obbligatoria e la cassa integrazione per i dipendenti in esubero, cui spetta per la durata di 24 mesi lo stipendio base, ridotto del 20%.
Le cose non stanno così. In effetti il testo ancora oggi vigente dell'articolo 33 del dlgs 165/2001 prevede esattamente gli stessi strumenti: e cioè che nel caso in cui uno o più dipendenti siano dichiarati in esubero, in quanto non più utilmente impiegabili nell'ambito dell'organizzazione, né li si possa trasferire in altre amministrazioni, vengono messi «in disponibilità», cioè sulle soglie del licenziamento, per 24 mesi, nel corso dei quali percepiscono uno stipendio pari all'80% di quello precedente e sono vincolati ad accettare eventuali proposte di altre amministrazioni che intendano assumerli.
Tra il nuovo testo proposto dal maxiemendamento e il testo attualmente vigente dell'articolo 33 del dlgs 165/2001, allora, intercorrono sostanzialmente solo tre rilevanti differenze.
La prima discende dall'imposizione, in capo alle amministrazioni, dell'obbligo di procedere necessariamente ogni anno alla rilevazione del personale in servizio, per comprendere se emergano casi di lavoratori in eccedenza. Dunque, mentre nel testo attualmente vigente la situazione di esubero può essere evidenziata in modo episodico e contingente, in quanto discendente da particolari situazioni (ad esempio, l'esternalizzazione di funzioni), per effetto del maxiemendamento ogni datore di lavoro pubblico deve in modo continuativo, almeno ogni anno, controllare che la quantità dei dipendenti sia adeguata all'organizzazione e non vi siano eccedenze di personale. Tanto è vero, che il maxiemendamento sanziona l'inadempimento a effettuare la ricognizione annuale sull'eventuale soprannumero dei dipendenti col divieto assoluto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo. A tale sanzione si aggiunge, poi, la responsabilità dei dirigenti che non attivino le procedure per la mobilità o la messa in disponibilità del personale in esubero.
La seconda differenza concerne procedimento da seguire. Il maxiemendamento riduce al minimo le relazioni sindacali, limitandole ad una mera informazione. L'iter si deve concludere entro il breve volgere di 90 giorni, nel corso dei quali l'amministrazione deve sondare la possibilità di ricollocare i dipendenti in esubero all'interno delle sue strutture, anche modificando il contratto di lavoro.
La terza differenza consiste nella decisa spinta all'utilizzo della mobilità. Non si tratta, però, dell'istituto vigente nel settore privato: nell'ambito del lavoro pubblico per “mobilità” si intende il trasferimento di un dipendente da un ente all'altro. La regolamentazione della mobilità è contenuta nell'articolo 30 del dlgs 165/2001, che la qualifica come mobilità «volontaria», in quanto l'iniziativa per i trasferimenti è nei fatti rimessa alla volontà di ciascun dipendente di trasferirsi, anche se allo scopo occorre l'espressione di un consenso da parte dell'ente di appartenenza, trattandosi di cessione di contratto.
Per effetto del maxiemendamento la mobilità «volontaria», nei riguardi dei dipendenti in esubero, diviene, in effetti, «obbligatoria». Infatti, l'amministrazione procedente, può accertare che il dipendente in eccedenza possa essere utilmente ricollocato presso un'altra amministrazione, appunto mediante la mobilità. In questo caso, può stipulare un accordo con l'altra amministrazione, per definire le modalità ed i tempi del trasferimento.
La spinta verso l'utilizzo della mobilità è forte, perché in questo modo si garantisce l'obiettivo di razionalizzare la distribuzione dei dipendenti presso le p.a.: quelle, infatti, che si ritrovino con un plafond ridondante di dipendenti, possono spingere i dipendenti in esubero a trasferirsi verso enti il cui organico risulti, invece, deficitario.
Laddove l'amministrazione che abbia accertato la condizione di esubero abbia stipulato con un'altra amministrazione un accordo per disciplinare la mobilità e i dipendenti eccedenti non accettino il trasferimento loro proposto, per detti dipendenti scatta la tagliola della messa «in disponibilità». Si tratta, cioè, di quella condizione che apre le porte a un potenziale licenziamento, nella quale il dipendente non presta alcuna attività lavorativa e percepisce, a titolo di indennità e non di retribuzione, una somma pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, escluso qualsiasi altro onere retributivo, per un periodo non superiore ai 24 mesi.
Durante questo lasso di tempo, per effetto degli articoli 34 e 34-bis del dlgs 165/2001, le amministrazioni legittimate ad assumere, debbono verificare la presenza di dipendenti inseriti nelle liste di disponibilità con le province e il Dipartimento della funzione pubblica, perché in caso positivo sono obbligate a proporre a detti dipendenti l'assunzione, prima di fare i concorsi.
Dunque, il maxiemendamento non ha nulla a che vedere con la cassa integrazione e con la disciplina privatistica di tutela dei dipendenti licenziati, ma punta a rafforzare l'obbligo delle amministrazioni di razionalizzare la distribuzione quantitativa dei propri dipendenti, puntellando norme e regole già esistenti (articolo ItaliaOggi dell'11.11.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Mobilità, i sindacati restano fuori dai giochi. Resta solo l'informazione preventiva. La competenza esclusiva spetta alla dirigenza. Si compie il percorso avviato dalla riforma brunetta.
Sindacati out dalle procedure per la dichiarazione di esubero e messa in disponibilità dei dipendenti pubblici.
La modifica all'articolo 33 del dlgs 165/2001 prevista dagli emendamenti alla legge di stabilità produrrà l'effetto di conclamare la netta riduzione della sfera di intervento delle organizzazioni sindacali nelle vicende organizzative delle pubbliche amministrazioni, compiendo definitivamente il percorso avviato dalla riforma-Brunetta. In effetti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Testo unico sul pubblico impiego stabilisce che «le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati».
L'individuazione dei casi di esubero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni rientra indubbiamente nell'ambito delle determinazioni per l'organizzazione degli uffici; così come le conseguenti decisioni da adottare, come il tentativo di ricollocare i dipendenti in esubero all'interno dell'ente, oppure di avviarli in mobilità verso altri enti e, infine, di metterli in disponibilità, sono misure inerenti alla gestione dello specifico rapporto di lavoro.
Insomma, l'iter finalizzato agli esuberi, alla luce del dlgs 150/2009, rientra nella competenza esclusiva della dirigenza, sicché per le organizzazioni sindacali resta solo l'informazione preventiva.
Non è un caso, allora, che il maxiemendamento riduca le relazioni sindacali finalizzate alla gestione della procedura appunto alla sola informazione, modificando radicalmente la sequenza procedimentale del testo dell'articolo 33 attuale.
Oggi la norma stabilisce che laddove gli esuberi riguardino almeno dieci dipendenti occorre rivolgere alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area la comunicazione preventiva prevista dall'articolo 4 della legge 223/1991, indicando i motivi che determinano la situazione di eccedenza, i motivi tecnici e organizzativi che non consentono di riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione, il numero, la collocazione, le qualifiche del personale in esubero, nonché eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e i relativi tempi di attuazione.
L'attuale testo consente alle organizzazioni sindacali di chiedere un esame congiunto delle cause di esubero, per verificare la possibilità di diversa utilizzazione e di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o della regione. In ogni caso, la procedura deve concludersi con un accordo o un verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni.
Il maxiemendamento elimina radicalmente tale iter e rimette tutto alle decisioni unilaterali del datore di lavoro, coerentemente, del resto, con le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 29, del dl 138/2011, convertito in legge 148/2011 (articolo ItaliaOggi dell'11.11.2011).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: I PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ In pensione a 67 anni dal 2016. Per gli autonomi è l'effetto di finestre e speranza di vita. Dai conteggi della relazione tecnica al maxiemendamento emerge l'anticipo rispetto al 2026.
Per pensionarsi all'età di 67 anni non bisognerà aspettare il 2026. Già nel 2016, infatti, i lavoratori autonomi dovranno attendere quest'età per incassare il primo assegno di pensione: dieci anni prima del traguardo (il 2026) garantito all'Ue. Poi sarà la volta dei dipendenti privati e delle lavoratrici del pubblico impiego, nel 2022; quindi delle lavoratrici autonome nel 2024, e infine delle lavoratrici dipendenti nel 2025.
È quanto evidenzia la relazione tecnica al maxiemendamento del governo al ddl di stabilità 2012.
Finestre e speranza di vita. I requisiti per la pensione sono influenzati da due elementi: speranza di vita e finestra di pensionamento. La prima, che entrerà in vigore il 2013, è un meccanismo di aggiornamento automatico del requisito di età; in pratica, ogni tre anni l'Istat misurerà la probabilità di vita che resta a chi ha 65 anni e, se questa aumenta, l'incremento eleverà il requisito d'età per la pensione.
La relazione al maxiemendamento dà una stima di questa speranza di vita: nel 2013 dovrebbe produrre un incremento di tre mesi del requisito d'età per la pensione, nel 2016 di altri quattro mesi, e così nel 2019, 2022, 2025, 2028 e 2031 per poi riscendere a tre mesi nei trienni successivi. Quanto al secondo elemento, la finestra determina la data di effettiva decorrenza della pensione, una volta maturato il diritto; ha misura fissa di 12 mesi (dipendenti) e 18 mesi (autonomi).
Pensione di vecchiaia. È la pensione ordinaria. Il diritto si matura con 20 anni di contributi (sistema retributivo), ovvero cinque anni per chi ha cominciato a lavorare dal 1996 (sistema contributivo), e un'età di 65 anni per gli uomini, 61 anni per le donne del pubblico (65 anni dal 2012) e di 60 anni per le donne del privato (crescerà dal 2014 per arrivare a 65 anni nel 2024).
Dal 2013 il requisito d'età sarà soggetto alla speranza di vita; la relazione al maxiemendamento dà una stima dell'evolversi, tenendo conto anche delle finestre. In pratica, se oggi un dipendente incassa la pensione a 66 anni (a 65 matura il diritto, poi attende un anno per la finestra), nel 2021 la incasserà a 66 anni e 11 mesi e nel 2022 a 67 anni e tre mesi. Va molto peggio agli autonomi; oggi, infatti, incassano la pensione a 66 anni e 6 mesi (a 65 anni il diritto, poi attendono un anno e mezzo per la finestra), nel 2015 la incasseranno a 66 anni e 9 mesi e nel 2016 a 67 anni e un mese.
Va meglio alle lavoratrici, dipendenti e autonome, del privato; le prime, che oggi vanno in pensione a 61 anni, dovranno aspettare il 2024 per vedersi elevare l'età a 67 anni e 4 mesi; le autonome, che oggi vanno in pensione a 61 anni e sei mesi, nel 2024 andranno in pensione a 67 anni. Le stime del governo arrivano fino al 2050, quando tutti i dipendenti, pubblici e privati, donne e uomini, andranno in pensione a 69 anni e 10 mesi, mentre gli autonomi, uomini e donne, a 70 anni e 4 mesi.
Pensione di anzianità. È la pensione anticipata, per evitare le età per la vecchiaia. Si ha diritto in questi casi: con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni (a qualunque età), oppure in presenza di almeno 35 anni di contributi e un'età che dai 60 anni del 2010 salirà a 62 anni dal 2013 per i dipendenti e da 61 anni del 2010 a 63 anni dal 2013 per gli autonomi (è possibile abbassare l'età di un anno, ma il minimo di contributi passa a 36 anni).
In base alla stima della relazione al maxiemendamento, se oggi un dipendente, pubblico e privato, incassa la pensione di anzianità a 61/62 anni (con 35/36 anni di contributi), nel 2021 la incasserà a 62/63 anni e 11 mesi e nel 2050 a 65/66 anni e 10 mesi. Vanno peggio gli autonomi, con un anno in più di attesa (articolo ItaliaOggi dell'11.11.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Licenziare resterà una chimera. Senza parametri oggettivi impossibile determinare gli esuberi. I fabbisogni non sono noti e le dotazioni insufficienti.
Licenziamenti per esuberi difficili da attuare, in assenza di parametri oggettivi sulla base dei quali determinare la giusta provvista di personale nelle amministrazioni pubbliche.
Il potenziamento dei poteri dei datori di lavoro pubblici di licenziare i dipendenti, previsto dal maxiemendamento alla legge di stabilità, rischia di restare una norma di bandiera, la cui concreta attuazione potrebbe non portare a risultati molto diversi da quelli scaturiti dalla previgente stesura dell'articolo 33 del dlgs 165/2001, che il maxiemendamento intende modificare.
In termini astratti, non c'è alcun dubbio: nel caso in cui l'ente rilevi un'eccedenza di dipendenti pubblici, deve adottare accorgimenti per ridurre il carico che ne deriva, come farebbe un'impresa privata.
Ma, nel caso delle aziende private, a guidare la scelta di licenziamenti per esuberi sono fondamentalmente ragioni economiche e finanziarie: una situazione di crisi che non consenta di sostenere la spesa, in quanto i fattori di produzione costano di più di quanto l'impresa riesca a guadagnare sul mercato.
Le amministrazioni pubbliche, però, non operano sul mercato. Il finanziamento delle loro attività è frutto dell'imposizione fiscale e, per altro, alcune funzioni debbono essere gestite obbligatoriamente, come quelle connesse alla sanità, all'anagrafe, all'assistenza sociale, alla sicurezza. Finché sia garantito il pareggio di bilancio e il rispetto del patto di stabilità mancano, allora, oggettivi parametri finanziari per stabilire una situazione di esubero.
Essa potrebbe derivare da una revisione delle dotazioni organiche. Ma, perché si creino le condizioni di esuberi oggettivi, sarebbe necessario individuare fabbisogni standard di personale o di spesa di personale, da qualificare come necessari e sufficienti allo svolgimento di una certa funzione. Come è noto, però, i fabbisogni standard non sono noti: nel 2010 è partita l'opera finalizzata alla loro costruzione, adempiendo alle previsioni della legge 42/2009 sul federalismo fiscale. Gli enti, allora, potrebbero essere indotti a verificare eventuali eccedenze di personale alla luce della loro dotazione organica, parametrando gli utenti in servizio con quelli astrattamente previsti dalla dotazione di diritto. È noto, però, che le dotazioni di fatto siano nella quasi totalità dei casi largamente inferiori alle dotazioni di diritto. Sicché, ben difficilmente gli enti in questo modo potrebbero evidenziare situazioni di esubero.
Situazioni di eccedenza di personale potrebbero derivare da processi di esternalizzazione di servizi, come si evince dal combinato disposto degli articoli 6-bis e 31, sempre del dlgs 165/2001. Infatti, una volta trasferita la competenza a gestire una funzione o un servizio a un soggetto terzo, occorrerebbe trasferire tutte le dotazioni, economiche, finanziarie, strumentali e di personale, per evitare una duplicazione di tale ultima voce di spesa. Il maxiemendamento, però, manca di una chiara correlazione tra esuberi ed esternalizzazioni: sarebbe la sede per rendere più evidente tale connessione, spesso ignorata dagli enti, tanto che spesso processi di esternalizzazione conducono ad incrementi della spesa, senza nessuna razionalizzazione delle dotazioni.
Anche il fine del maxiemendamento di obbligare alla mobilità, cioè ai trasferimenti, di dipendenti di enti sovradimensionati verso enti sotto organico, richiederebbe, a monte, uno standard per stabilire effettivamente in base a quali indicatori un ente presenti eccedenze ed un altro, invece, sia in stato di richiedere maggiori dotazioni. Potrebbero essere qualificati come indicatori le regole sul contenimento della spesa: una situazione di esubero oggettivo potrebbe derivare dal superamento della soglia del 40% nel rapporto tra spese di personale e totale delle spese correnti. Ma, nessuna norma fornisce indicazioni precise in merito.
Questa laconicità e insufficienza della normativa ed anche del maxiemendamento finisce per lasciare all'autonomia di ciascun singolo ente la valutazione della sufficienza o esuberanza della propria dotazione di personale, il che di per sé non assicura alcun risultato di riduzione della spesa di personale o di redistribuzione tra enti (articolo ItaliaOggi dell'11.11.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il vigile che minaccia multe al commerciante per costringerlo a pagare mazzette è colpevole di concussione.
A deciderlo è stata un recente sentenza 10.11.2011 n. 40898 della Corte di cassazione con cui è stata confermata la condanna per il reato ex art. 317 del codice penale nei confronti di tre istruttori della Polizia Municipale di Roma cha avevano minacciato alcuni negozianti di elevare contravvenzione per violazione delle normative antinfortunistiche e igienico-sanitarie qualora costoro non gli avessero corrisposto una «mazzetta».
Il reato di concussione presuppone un abuso dei poteri da parte del pubblico ufficiale per ottenere un vantaggio indebito, e un conseguente stato di soggezione della vittima, che, per questa pressione psicologica, sia indotta a corrispondere quanto richiesto.
L’elemento saliente del reato di cui all’art. 317 c.p., che lo caratterizza rispetto alla corruzione, è appunto il metus pubblicae potestatis, ossia la soggezione della vittima, collegata spesso al ruolo rivestito dal pubblico ufficiale; la corruzione invece, presuppone una convergenza di interessi tra pubblico ufficiale e privato, per il quale i due si mettano d’accordo, il primo, per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio (o per non compiere un atto d’ufficio) e il secondo per corrispondergli un certo vantaggio economico.
Quindi il privato nella corruzione sostanzialmente «compra» un atto del pubblico ufficiale corrotto.
Ma la fattispecie posta all’attenzione della Corte esula dall’ambito della corruzione, presentando invece tutti gli elementi della più grave ipotesi incriminatrice della concussione, e contrassegnandosi per una volontà prevaricatrice e aggressiva dei pubblici ufficiali in danno delle vittime designate (tratto da www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Ferie non godute: diritto sopravvive al trasferimento per mobilità.
Il trasferimento per mobilità interna presso una pubblica amministrazione non comporta novazione del rapporto di lavoro.
In tal caso si avrà solo sostituzione del datore di lavoro con la conseguenza che il lavoratore trasferito conserverà ogni suo diritto maturato presso il precedente datore, ivi comprese le ferie non godute.

Così il TRIBUNALE di Brindisi, nella sezione lavoro, con la sentenza 10.11.2011 n. 4190.
Il prestatore di lavoro ha diritto ad usufruire presso la pubblica amministrazione di destinazione, delle ferie maturate e non godute presso quella di provenienza.
Anche la prescrizione è stata interrotta; nella decisione che si annota il Tribunale ha rigettato anche l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta, poiché la ricorrente ha interrotto la decorrenza del termine, con la presentazione della richiesta del godimento delle ferie.
Vi è anche di più per la prova del diritto alle ferie, ossia la confessione del datore di lavoro; il giudice ha riconosciuto provato il diritto alla ferie anche perché la ricorrente ha dimostrato i fatti costitutivi, mediante produzione del documento con efficacia confessoria (proveniente direttamente dal datore di lavoro) in cui veniva indicato espressamente il periodo maturato dal lavoratore.
Il Tribunale ha, quindi, accolto il ricorso, accertando il diritto del godimento delle ferie maturate e non godute (link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGOIl giudizio della commissione di concorso comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione.
Secondo la pacifica giurisprudenza, “il giudizio della commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione” (Consiglio di Stato, IV, 03.08.2010, n. 5165) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 10.11.2011 n. 2724 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Unioni e assunzione a tempo determinato ex art. 110 TUEL.
La Corte dei Conti, Sez. Reg.le Emilia Romagna, con parere 10.11.2011 n. 111, stabilisce quanto segue:
"...le Unioni di Comuni, enti non assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, anche a seguito dell'adozione del predetto decreto ministeriale (si veda art. 1 D.Lgs. 141/2011), potranno procedere al conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 110, comma 1, TUEL nei limiti della percentuale dell'8% prevista dall'articolo 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 (cfr. SS.RR. 12 e 13 del 2011)" (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Assunzioni in deroga in base a legge regionale.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Sardegna, con parere 10.11.2011 n. 78 ritiene quanto segue:
"In ordine, quindi, ai limiti di spesa assunzionali per il personale degli enti locali, va richiamata la normativa regionale secondo la quale si ammette la possibilità in favore degli enti superiori ai 5000 abitanti -purché in regola con i vincoli del patto di stabilità interno per il precedente esercizio e per quello in corso- di derogare ai limiti previsti dal sistema statale (contemplati nel d.l. 78 del 2010, convertito in legge 122 del 2010, art. 14 commi 7 e 9).
Tale deroga, però, trova ingresso esclusivamente con riguardo alla spesa discendente da nuovi rapporti di lavoro a diverso titolo quando derivino da comprovati reali processi di decentramento o riorganizzazione di funzioni e il cui onere sia finanziato con risorse regionali e/o del fondo unico. In tal senso dispone, infatti, in ultimo la legge regionale n. 10 del 18.03.2011, art. 2, comma 7, la quale, peraltro, ripropone modalità di deroga sulla materia cui si è fatto sistematicamente ricorso negli ultimi esercizi finanziari (sul presupposto della mancata conclusione del processo di decentramento di cui sopra e dell'indifferibilità o obbligatorietà dello svolgimento delle funzioni amministrative interessate).
Si deve ulteriormente precisare, rispondendo al quesito della provincia di Sassari, che detta deroga si estende anche al limite del 40% dell'incidenza della intera spesa del personale sulla spesa corrente, attesa l'espressa previsione di deroga consentita dal Legislatore regionale ai vincoli posti dall'art. 14, comma 9, del cit. d.l. 78 (convertito nella legge n. 122 del 2010).
Quindi l'eventuale superamento della percentuale di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (in via ordinaria pari o superiore al 40%) non rileva né al momento dell'assunzione del personale in questione, né successivamente alla medesima assunzione. La spesa per il personale in questione può, quindi, essere correttamente sostenuta, pur determinandosi il superamento del 40% della spesa del personale sulla spesa corrente a condizione che sia stato rispettato il patto di stabilità nell'esercizio precedente e in quello in corso ed esclusivamente per le finalità sopra delineate. Infatti, il d.l. 112/2008, convertito in legge 06.08.2008 n. 133, art. 76, comma 4, fa divieto agli enti di assunzioni a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e tale disposizione non è stata abrogata dalla normativa regionale in esame.
Il presente orientamento era già stato affermato da questa Sezione (cfr. deliberazione n. 26/2011/PAR)
" (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGOBuonuscita, differimento per tutti. Il rinvio della liquidazione per ogni cessazione dal servizio. Una circolare dell'Inpdap illustra le novità per i dipendenti pubblici della legge 148/2011.
L'allungamento dei tempi di riscossione della buonuscita comprende tutte le cessazioni dal servizio e tutti i trattamenti di fine rapporto comunque erogati dall'Inpdap, inclusi i dipendenti di enti che, pur avendo perso la natura di pubblica amministrazione, hanno invece conservato la disciplina del trattamento di fine servizio.
Lo precisa l'Inpdap nella circolare 09.11.2011 n. 16, emanata con l'assenso del ministero del lavoro, illustrando alcune delle novità del dl n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011.
La finestra nella scuola. La circolare interviene sulle nuove norme in tema di decorrenza della pensione per il personale della scuola. Dal prossimo anno, chi matura i requisiti in un anno solare, andrà in pensione dall'anno scolastico o accademico dell'anno solare seguente, e non più dall'anno scolastico o accademico dello stesso anno solare di maturazione dei requisiti (come accade oggi), cosa che resta possibile soltanto per chi maturerà i requisiti entro il prossimo 31.12.2011.
L'Inpdap spiega che nel comparto scuola rientra anche il personale dipendente da istituzioni scolastiche pubbliche non statali (per esempio scuole comunali), nonché il personale appartenente al comparto dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Afam (conservatori, accademie belle arti ecc.). Pertanto, per coloro che maturano i requisiti per il diritto a partire dall'01.01.2012, l'accesso alla pensione avverrà dal 1° settembre o 1° novembre dell'anno successivo.
La buonuscita può attendere. Per quanto riguarda i nuovi termini di pagamento delle buonuscite, poiché la novità è introdotta con una modifica della disciplina vigente dal 1997 (legge n. 140/1997), l'ambito di applicazione, spiega l'Inpdap, comprende tutte le cessazioni dal servizio e tutti i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, erogati dall'istituto, con le sole eccezioni stabilite dalla medesima norma di riforma. Vale a dire: lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia prima del 13 agosto (data di entrata in vigore del dl di riforma); personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale, Afam.
In tabella le singole ipotesi aggiornate; alla scadenza dei singoli termini previsti, l'Inpdap è tenuta a erogare gli interessi. In sostanza, la novità è il periodo di attesa più lungo da sei a 24 mesi nei casi di prepensionamento e di cessazioni per altri motivi, nonché l'introduzione di un termine di sei mesi (prima inesistente) per i pensionamenti ordinari. Dal 13 agosto il pagamento avviene:
● entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio per inabilità o decesso del dipendente;
● non prima di 180 e non oltre 270 giorni dal collocamento a riposo per limiti d'età o di servizio e per collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima di servizio, maturati dal 13 agosto (se maturati entro il 12.08.2011, il termine è di 105 giorni);
● non prima di 24 mesi e un giorno e non oltre 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio in ogni altra ipotesi (dimissioni, licenziamento ecc.) verificatasi dal 13 agosto (se verificatasi entro il 12.08.2011, il termine è tra 181 e 270 giorni).
Per il personale interessato dalla deroga, la buonuscita è erogata tra 181 e 270 giorni se relativa a una qualsiasi causa di cessazione; nel termine di 105 giorni se relativa al collocamento a riposo per limiti d'età o di servizio oppure per collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima di servizio.
L'Inpdap, infine, precisa che l'introduzione dei nuovi termini di pagamento non modifica le regole sulle modalità di erogazione rateale; pertanto, se la buonuscita supera i 90 mila euro, il pagamento della seconda ed eventuale terza rata avverrà dopo, rispettivamente, un anno e due anni dai nuovi termini (articolo ItaliaOggi del 10.11.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOSanzione disciplinare e valutazione della prestazione.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 09.11.2011 n. 5914, stabilisce che sono legittime sia la sanzione disciplinare che la valutazione negativa della prestazione quando, sostanzialmente, ricorrono le condizioni di "grave negligenza in servizio" e "inosservanza dei doveri d'ufficio" per scarso numero di pratiche espletato e mancata vigilanza sull'emissione di determinati provvedimenti in tempo utile per la loro efficacia.
L'irrilevanza della condotta nel sindacato di responsabilità patrimoniale non risulta rilevante (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Compensi aggiuntivi per partecipazione a Unità di staff.
La Corte dei Conti III Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, con la sentenza 09.11.2011 n. 751, condanna un Responsabile (APO) di un Comune al risarcimento del danno erariale per i compensi aggiuntivi dallo stesso percepiti quale componente di una unità di staff costituita per la realizzazione di un progetto obiettivo (peraltro senza la dimostrazione dei requisiti previsti dalla normativa e dall'art. 15 CCNL 01.04.1999).
In ogni caso, la Corte osserva essere stato violato il principio di omnicomprensività della retribuzione; a tal fine precisa:
"il principio dell'omnicomprensività della retribuzione si collega, più che all'ufficio ricoperto, ai fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente di cui l'impiegato o il dirigente è dipendente."
"Pertanto, anche alla stregua di tale nuovo principio di distinzione, basato sula riconducibilità dell'attività espletata ai 'fini dell'ente', più che alla qualifica del dipendente, è da ritenere che la partecipazione ai lavori della ripetuta Unità di staff sia avvenuta 'ratione officii' e non 'intuitu personae" (tratto da www.publika.it - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOCostituisce danno ingiusto per il comune (c.d. danno indiretto), e come tale da rimborsare, la somma corrispondente alla condanna subita dal medesimo ente locale, a titolo di risarcimento danni, nei confronti di un dipendente che era stato oggetto di un provvedimento di demansionamento in violazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.
Integra il requisito della colpa grave, sotto il profilo di un comportamento improntato a notevole negligenza, imperizia ed imprudenza, la decisione del direttore generale di un comune il quale -sulla base di una semplice domanda dell’interessato, finalizzata peraltro al mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia- ha adottato un provvedimento di sostanziale demansionamento di un impiegato, in violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (che fa divieto di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle della propria qualifica), e che ha poi comportato la condanna dell’ente al risarcimento danni in favore del dipendente.

... L’aver deciso, infatti, sulla base di una semplice domanda dell’interessato, avente, peraltro, finalità completamente diverse da quella di essere sollevato dalle proprie mansioni di geometra e cioè intesa, invero, al mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle denunciate patologie cardiovascolari, l’aver in tal modo dato luogo ad un provvedimento sostanzialmente di demansionamento, in violazione dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, sono elementi che comprovano un comportamento improntato a notevole negligenza, imperizia ed imprudenza, tanto più grave per un soggetto, come l’appellante, al quale erano state affidate le delicate funzioni di direttore generale dell’Ente locale.
Inoltre, non può sottacersi che sotto la stessa data di emissione della determinazione n. 5 del 17.02.2003 il ..., per il tramite del proprio sindacato ebbe a contestare siffatta disposizione, adducendo di non aver mai chiesto alcuna mobilità interna o cambio di profilo professionale, peraltro, in quel momento impossibile, non essendo stata apportata alla pianta organica di quel Comune alcuna modifica, giusta art. 34 della legge n. 289/2002.
Altresì, non è privo di rilevo il fatto che alla lettera dell’interessato, inviata il 04.03.2003, per comunicare che al proprio rientro dal periodo di assenza per malattia egli avrebbe ripreso servizio presso la ripartizione tecnica, il dr. ..., con nota di riscontro del 07.03.2003, abbia replicato confermandone l’assegnazione alle nuove mansioni, assunte poi effettivamente dallo stesso in data 19.03.2003.
Quanto innanzi esposto, denota certamente un comportamento gravemente colposo che, come ben delineato anche nella sentenza emessa dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, citata nella parte in fatto, viola palesemente tutti gli indici individuati dalla giurisprudenza per poter considerare corretto l’esercizio dello “ius variandi”, il quale, sintetizzando, “deve comunque consentire al dipendente nell’esercizio delle nuove mansioni di utilizzare la sua professionalità acquisita e di arricchirla con possibilità di crescita professionale”.
L’ordinanza di assegnazione, concretizzatasi in sostanza in un demansionamento, sicuramente effettuato in violazione dell’art. 52 del D.L.vo n. 165/2001, si pone, altresì, in contrasto con l’art. 97 della Costituzione che dispone che i pubblici uffici siano organizzati in modo da assicurarne il buon andamento, nel senso dell’efficacia e dell’efficienza del servizio offerto. L’atto in discussione, invece, ha rimosso un dipendente qualificato e competente dalle sue naturali mansioni per destinarlo ad un ufficio che non aveva nulla a che vedere con la professionalità dello stesso e, per di più, in risposta ad una richiesta volta ad altre finalità.
Assegnazione disposta, oltretutto, senza aver preventivamente acquisito il consenso da parte dello stesso interessato che, come detto, prima di intraprendere il giudizio che ha visto soccombente il Comune, aveva espresso la sua assoluta contrarietà a tale differente collocazione lavorativa.
Ritiene, quindi, il Collegio che il giudice di prime cure correttamente ha ritenuto esistente il nesso causale tra la condotta del ... ed il danno finanziario patito dal Comune di Casamassima.
Peraltro, tenuto conto che il sig. ... è cessato dalle funzioni di Direttore generale del Comune di Casamassima il 13.10.2003 e che, pertanto, dopo l’adozione della delibera n. 5 del 17.02.2003 di trasferimento del dipendente ad altro ufficio, nella esecuzione di detta delibera sono intervenuti successivamente altri soggetti, il Collegio ritiene equo determinare il danno da porre a carico dell’appellante nell’importo di Euro 8.500,00 comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria (Corte dei Conti, Sez. I giurisdiz. centrale, sentenza 09.11.2011 n. 510 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ P.a., o mobilità o licenziamento. Il trasferimento ad altro ente evita la risoluzione del rapporto. Il maxiemendamento delinea la riforma che il governo ha in mente sul lavoro pubblico.
Mobilità obbligatoria per scongiurare i licenziamenti. La nuova versione del maxiemendamento alla legge di stabilità delinea la riforma che il governo vuole apportare alla disciplina del lavoro pubblico, per rafforzare il potere datoriale di licenziare i dipendenti pubblici, per ragioni di natura organizzativa e finanziaria.
Come già rilevato (ItaliaOggi del 28 ottobre scorso), le misure riguardanti la risoluzione dei rapporti di lavoro pubblici non hanno nulla a che vedere con gli istituti della mobilità e della cassa integrazione, valevoli nel sistema privato. Il maxiemendamento, infatti, non estende al settore pubblico la normativa privatistica, ma modifica la regolamentazione già esistente, cioè l'articolo 33 del dlgs 165/2001, rendendola più cogente ed efficace
Obbligo di rilevare le eccedenze di personale. Il nuovo testo dell'articolo 33, come delineato dal maxiemendamento, chiarisce definitivamente l'obbligo in capo a ogni amministrazione pubblica di rilevare annualmente, anche in sede di ricognizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001, eventuali eccedenze di personale, cioè esuberi di dipendenti, rispetto alle attività da svolgere.
Laddove le eccedenze siano riscontrate, scattano una serie di adempimenti vincolanti, tra i quali l'osservanza delle procedure per ricollocare i dipendenti in esubero e l'immediata comunicazione della situazione di esubero e dei dipendenti interessati al Dipartimento della funzione pubblica.
Omettere la rilevazione annuale (da realizzare, dunque, in via formale e per iscritto) costerà caro: le amministrazioni inadempienti non potranno instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto e l'eventuale violazione del divieto sarà sanzionata con la nullità degli atti posti in essere. In ogni caso la mancata attivazione delle procedure di rilevazione delle eccedenze e finalizzate alla ricollocazione o al licenziamento dei dipendenti sarà valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale, visto che tali inadempienze possono far insorgere una spesa senza titolo.
Procedura per gli esuberi. È evidente, anche se il testo dell'articolo 33 che si intende novellare non lo afferma esplicitamente, che la rilevazione andrà effettuata da ciascun dirigente per la propria struttura, in modo che sia sintetizzata, poi dal dirigente del personale e dagli organi di vertice. Una volta accertata la situazione di personale in esubero, sarà il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane obbligato a trasmettere un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
Decorsi 10 giorni da tale comunicazione, l'ente ha due possibilità. Applicare l'articolo 72, comma 1, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008: dunque, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva (non si capisce, dal testo della novella, se questa facoltà sia ristretta ai soli dipendenti in esubero, sia da estendere a tutti i dipendenti dell'ente, per garantire risparmi sulle spese di personale in generale).
In alternativa, l'amministrazione, in via subordinata, verifica la possibilità di ricollocare tutti o parte dei dipendenti in soprannumero nell'ambito della stessa amministrazione. A tale scopo, potrà anche essere posta in essere una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, visto che la norma ammette il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. Laddove non fosse possibile la ricollocazione all'interno dell'ente stesso, il nuovo testo dell'articolo 33 del dlgs 165/2001 consente di attivare trasferimenti forzati (cioè la mobilità di cui all'articolo 30 del dlgs 165/2001) ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della regione di appartenenza.
A tale scopo, sarà necessario che le due amministrazioni stipulino un accordo tra loro. La novella all'articolo 33 chiarisce quello che era sfuggito ad alcuni interpreti: essa richiama espressamente l'articolo 1, comma 29, del dl 138/2011, convertito in legge 148/2011 che consente di obbligare i dipendenti alla mobilità territoriale all'interno della regione. Secondo alcuni, tale norma si sarebbe dovuta intendere come riferita solo alla mobilità territoriale nell'ambito di un medesimo ente. Il maxiemendamento spiega che non è così.
Ruolo della contrattazione. La novella demanda alla contrattazione nazionale la fissazione di criteri generali e procedure per consentire la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni anche al di fuori del territorio regionale.
Risoluzione del rapporto di lavoro. Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati dello stato di esubero dei dipendenti, qualora tutti o parte di essi non siano stati ricollocati nella stessa o in altre amministrazione, saranno messi in disponibilità: dunque il lavoratore non presterà più le proprie funzioni e avrà diritto a un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi, trascorsi i quali scatterà il licenziamento.
Borsa nazionale del lavoro. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei dipendenti pubblici in esubero, le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare le eccedenze di personale alla «Borsa nazionale sulla mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni», visualizzabile sul portale Cliclavoro (articolo ItaliaOggi del 09.11.2011 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Meno concorsi e più graduatorie. Dipendenti da reclutare chiamando i vincitori in attesa.
Meno concorsi, largo all'utilizzo delle graduatorie. Il maxiemendamento alla legge di stabilità per il quadriennio 2012-2015 obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001 a reclutare i dipendenti da assumere a tempo indeterminato (nel rispetto delle restrizioni previste a vario titolo dalla normativa vigente) in via principale e prevalente chiamando i vincitori inseriti all'interno delle graduatorie vigenti.
L'obbligo di non effettuare i concorsi e scorrere le graduatorie scatterà in particolare quando occorrerà assumere figure professionali previste dai bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime; nel caso delle amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici statali e delle Agenzie la necessità di utilizzare le graduatorie si verifica anche per l'assunzione di figure professionali solo equipollenti a quelle indicate nei bandi di concorso.
Per effetto di questa spinta all'impiego delle graduatorie, le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, qualora non dispongono di proprie graduatorie utili, dovranno avvalersi per il quadriennio 2012-2015, della possibilità di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, sulla base di un preventivo accordo
Regioni ed enti locali, una volta che abbiano esaurito le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, potranno a loro volta convenzionarsi con altri enti per attingere alle graduatorie di questi
Il maxiemendamento, allo scopo di dare piena applicazione alla norma, proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato fino al 31.12.2015 e chiarisce che fino all'esaurimento degli elenchi dei vincitori risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche non potranno indire nuovi concorsi per assumere qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti
A partire dall'01.01.2014, qualora siano state completate le assunzioni mediante lo scorrimento delle graduatorie anche in convenzione, o anche prima di tale data se risulteranno esauriti gli elenchi dei vincitori, le amministrazioni potranno reclutare il personale attingendo alle graduatorie degli idonei per un 50%; il restante 50 per cento potrà essere coperto bandendo nuovi concorsi (articolo ItaliaOggi del 09.11.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOAttenti alle liti, l'ingiuria è dietro l'angolo. Il preside aveva attaccato un prof in riunione. Leso l'onore e il decoro. La cassazione detta il galateo dei rapporti.
É penalmente rilevante, ai fini del reato di ingiuria, il comportamento del preside che, durante una riunione del consiglio di istituto, si rivolge a un docente dicendogli: «Lei dice stronzate».
Lo ha stabilito la V Sez. penale della Corte di Cassazione con la sentenza 17.10.2011 n. 37380, una sentenza di grande interesse visto anche l'esplodere di comportamenti conflittuali nella scuola.
Il caso riguardava un docente, che era stato fatto oggetto di un'aspra critica da parte del preside, durante i lavori del consiglio di istituto di cui facevano entrambi parte. Secondo la versione del giudice di I grado, peraltro, la frase esatta profferita dal dirigente sarebbe la seguente: «Lei dice solo stronzate». Ma l'avverbio non risultava nel verbale di seduta. E quindi, dopo avere subito una condanna in primo grado, il preside era riuscito ad ottenere l'assoluzione in appello. Secondo i giudici di II grado, infatti, l'omessa comparizione dell'avverbio «solo», anteposto alla parola volgare, aveva inciso sul significato dell'espressione profferita dal preside. Perché la frase ne risultava indirizzata non al modo di essere della persona offesa ma a quanto la stessa aveva argomentato nella specifica circostanza.
Giova ricordare che il reato di ingiuria si configura allorquando l'apprezzamento lesivo cade direttamente sul soggetto che lo riceve e non sul comportamento del medesimo. Per esempio, dire a qualcuno che è stupido è reato. Se invece si dice alla stessa persona che l'affermazione appena pronunciata dal medesimo è una stupidaggine, non è reato. Il docente, però, non si era rassegnato, ed aveva presentato ricorso in Cassazione. E i giudici di legittimità gli hanno dato ragione. La sezione ha spiegato che, a prescindere dalla presenza dell'avverbio «solo», il comportamento del preside risulta lesivo dell'onore e del decoro del docente.
Secondo la Corte, infatti, la collocazione dell'episodio in una riunione di docenti di un istituto scolastico, lo svolgimento dello stesso in presenza di colleghi quotidianamente impegnati in un'attività professionale comune a quella del soggetto passivo e la provenienza dell'espressione contestata da un immediato superiore di quest'ultimo sono elementi sicuramente rilevanti nel definire l'incidenza lesiva della condotta. E quindi il giudice di merito avrebbe dovuto esaminarne la portata ai fini di un compiuto giudizio sull'esistenza o meno di un pregiudizio per l'onore e il decoro della parte offesa nel proprio ambiente lavorativo ed umano. Di qui la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello (articolo ItaliaOggi dell'08.11.2011).

INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGOP.a., la negligenza costa. Incarichi al buio, si paga il doppio dei compensi. La Corte conti della Sicilia richiama le amministrazioni alla trasparenza.
Se un ente pubblico conferisce legittimamente un incarico a un dipendente statale, è tenuto a comunicare all'amministrazione di appartenenza del citato dipendente, ai sensi dell'art. 53, comma 11, del dlgs n. 165/2001, anche l'ammontare dei compensi erogati. In caso di omissione, infatti, scatta la sanzione pari al doppio degli emolumenti percepiti e questo costituisce danno erariale a carico dei vertici dell'ente inadempiente, in quanto indice della negligenza a percepire la sussistenza di un obbligo di legge, previsto in una disposizione di agevolissima interpretazione.
È quanto ha messo nero su bianco la sezione giurisdizionale della Corte dei conti siciliana, nel testo della sentenza 26.10.2011 n. 3488, con cui ha condannato presidente e direttore generale di un'autorità d'ambito ottimale a rifondere le stesse casse dell'ente, del danno pari alla sanzione pagata per la violazione relativa all'omessa comunicazione dei compensi percepiti da un dipendente pubblico cui era stato conferito un incarico di esperto amministrativo.
La norma sopra richiamata, infatti, prevede che «entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per incarichi, sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente».
Norma, questa, di strettissima e rigorosa interpretazione che prevede un altrettanto rigoroso sistema sanzionatorio in caso di inosservanza. Ne è prova l'articolo 6, comma 1, del dl n. /97 ove si prevede che «nei confronti dei soggetti pubblici che non comunicano l'ammontare degli emolumenti o che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici».
È questo ciò che è avvenuto nella vicenda sottoposta al giudizio della Corte siciliana. Che non ha avuto dubbi nel decidere per la condanna dell'ex presidente e del direttore generale dell'autorità d'ambito. Secondo la Corte, infatti, nel caso di enti collettivi, in mancanza della formalizzazione sulla ripartizione delle competenze, l'obbligo di effettuare una comunicazione è riferibile a quei soggetti che, per l'ufficio ricoperto, hanno il potere di amministrare e rappresentare l'ente. Soggetti che hanno messo in pratica una condotta negligente (quindi con colpa grave, tale da generare l'inutile esborso) in quanto l'adempimento, consistente in un'azione di agevolissima realizzazione, era (ed è) imposto da una norma chiara, inidonea a dar luogo a dubbi interpretativi. Nella norma di legge non è alcun margine di discrezione e la semplicità dell'adempimento richiesto ha indotto la Corte a ritenere che l'omissione della comunicazione «integra un negligente esercizio di compiti istituzionali la cui gravità configura la responsabilità amministrativa».
Ad avviso della Corte, si legge nella sentenza, non può essere ignorato che del danno sono stati chiamati a rispondere due soggetti, professionalmente molto qualificati, che ricoprivano posizioni apicali nell'organigramma aziendale. L'assunzione di tali uffici, nell'ambito di una società di significativa consistenza, è «indice inequivocabile della capacità dei soggetti chiamati a ricoprirli, di percepire la sussistenza di un obbligo di legge, previsto in una disposizione di agevolissima interpretazione e di assumere le conseguenti iniziative per assicurare il rispetto di tale obbligo» (articolo ItaliaOggi dell'08.11.2011 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMobilità per interscambio.
In conclusione, la Sezione non ritiene possibile lo scambio di dipendenti in mobilità che comporti un incremento di spesa per l'ente che abbia violato il limite massimo di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente dettato dall'art. 76, comma 7, della L. 133/2008 come sostituito dall'articolo 14, comma 9, della legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 118, della legge n. 220 del 2010 (Corte dei Conti, Sez. controllo Toscana, parere 08.11.2011 n. 294 - tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGOPersonale in convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004: spese di missione e di viaggio.
Di quanto in oggetto si occupa la Corte dei Conti Sez. Reg.le Abruzzo, con parere 07.11.2011 n. 376. Sinteticamente evidenzia:
- per le spese di trasferta/missione, l'obbligo di rispetto del vincolo posto dall'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010)
- per le spese di viaggio e rimborsi chilometrici utilizzo auto propria, il richiamo a quanto previsto nella deliberazione delle SS.RR. 8/2011 e nella circolare RGS n. 36 del 22.10.2010 (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIstat fuori dal blocco ma i dubbi restano.
DISCORDANTI - I magistrati contabili in Lombardia ammettono l'eccezione, ma la sezione della Toscana non è d'accordo.

I compensi corrisposti ai dipendenti degli enti locali per le attività di censimento sono all'esame della Corte dei conti. L'obiettivo è stabilire se questi incentivi sono o non sono fuori dal campo di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del Dl n. 78/2010. La questione, molto attesa, ha avuto conclusioni differenti nelle Sezioni della Lombardia e della Toscana.
La manovra estiva dello scorso anno ha posto un tetto insormontabile all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente: per gli anni 2011-2013 non potrà superare il relativo importo dell'anno 2010. Agli operatori erano rimasti diversi dubbi fin dall'entrata in vigore della disposizione. La Corte dei conti ha espresso la propria opinione nell'ambito delle Sezioni riunite con la recente deliberazione n. 51/2011. Nel documento si afferma che la norma non ammette eccezioni ricomprendendo ogni fonte di finanziamento del salario accessorio dei lavoratori degli enti locali. Due sole, per la Corte, le eccezioni: nel caso delle progettazioni interne e in quello delle attività di avvocatura interna (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 ottobre scorso).
La partita sembrava chiusa. Rimaneva però in sospeso una questione di grande attualità: i compensi relativi al censimento. L'Istat infatti trasferisce a ciascuna amministrazione locale risorse economiche da destinare alle attività di direzione, coordinamento e rilevamento delle informazioni statistiche. Alcune di queste somme possono essere destinate al personale dipendente. Per la Corte dei conti della Lombardia si è sempre trattato di attività di natura istituzionale, sulla quale si è persino posto il dubbio di legittimità in merito all'erogazione di specifici incentivi (si veda la Deliberazione n. 14/2009).
La stessa Sezione è tornata però sulla questione per esaminare gli effetti di questi emolumenti sul fondo. Coerentemente con quanto affermato in precedenza la recente deliberazione n. 550/2011 sottolinea innanzitutto che non è ancora dimostrato che il contributo forfettario per le rilevazioni Istat sia destinato a comporre il fondo incentivante della contrattazione decentrata.
Il documento si occupa però soprattutto degli effetti di natura finanziaria. Poiché la rilevazione è obbligatoria per ciascun comune, le risorse sono di fatto dei trasferimenti statali per l'espletamento di una funzione amministrativa inderogabile e sono specificatamente vincolate alle operazioni di censimento.
Il passaggio chiave risiede nella considerazione che queste erogazioni sono già state definite "a monte" e che quindi il legislatore, al momento della stesura delle manovre, ha già provveduto a valutare la compatibilità delle risorse impiegate con i vincoli di finanza pubblica. Pertanto a ciascun ente non può spettare alcuna ulteriore verifica di congruità. Un blocco su questi compensi costituirebbe quindi un doppio vincolo.
In conclusione, quindi, le risorse Istat nel loro complesso sono escluse tout court dai vincoli di contenimento di cui all'art. 9, comma 2-bis, del Dl n. 78/2010.
Diversamente, la Corte dei conti della Toscana nella Deliberazione n. 291/2011 ritiene che nel blocco rientrino anche i compensi relativi al censimento, perché si tratta di risorse della contrattazione integrativa potenzialmente destinate a tutti i dipendenti (articolo Il Sole 24 Ore del 07.11.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARII PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Busta paga per tutti. E via e-mail. Il cedolino diventa una copia del Libro unico del lavoro. La semplificazione nel maxiemendamento al ddl di stabilità. Raddoppiate le sanzioni.
Addio cara e vecchia busta-paga. Il cedolino, infatti, diventa una copia del libro unico del lavoro, da consegnarsi con più calma (entro tre giorni dall'erogazione delle paghe non più contestualmente) e non necessariamente in formato cartaceo (possibile la consegna telematica, per esempio con email in formato pdf).
Inoltre, l'obbligo di consegna allarga i confini interessando non solo i dipendenti (e peraltro «tutti», non solo operai e impiegati come previsto oggi), ma pure collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo. Infine le sanzioni: mancare all'adempimento costerà la multa da 125 a 1.500 euro (oggi da 125 a 770 euro), in base al numero di violazioni e/o di lavoratori interessati.

A prevederlo è il maxiemendamento al ddl di stabilità.
Lul e busta paga. Si tratta, dunque, di una completa riedizione della disciplina del cedolino paga, da consegnare a tutti i lavoratori per rendicontare le spettanze liquidate in virtù di un rapporto di lavoro, con indicazione delle ritenute operate (tasse e contributi). In pratica, viene abrogata la vigente disciplina (la legge n. 4/1953) e contestualmente modificata la normativa relativa al libro unico del lavoro, il Lul (dl n. 112/2008).
La novità è introdotta al fine di semplificare la gestione del rapporto di lavoro; in effetti, con le nuove norme il cedolino non costituisce più adempimento a parte (ossia una comunicazione delle registrazioni eseguite su vecchi libri paga, oggi Lul), ma un sunto, anzi una copia del libro unico del lavoro.
Le nuove regole. Il nuovo cedolino è «una copia del libro unico del lavoro contenente il prospetto delle retribuzioni, con esclusione del calendario delle presenze». L'obbligo interessa i datori di lavoro e i committenti, in quanto il nuovo cedolino va consegnato ai lavoratori subordinati, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Per quanto concerne la scadenza per la consegna (oggi contestuale al pagamento delle retribuzioni), viene fissato un termine di «tre giorni dal momento in cui viene corrisposta al lavoratore la relativa somma o, in alternativa, entro tre giorni dal termine ultimo per l'elaborazione del libro unico»; quest'ultima norma, dunque, fissa automaticamente il termine massimo, ossia il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento.
Per quanto riguarda infine il formato, il prospetto potrà essere anche di tipo informatico, perché la consegna potrà aver luogo in modalità telematica.
Le sanzioni. La violazione dell'obbligo di consegna del nuovo prospetto è punita con la sanzione amministrativa da 125 a 770 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque mensilità la sanzione passa all'importo da 200 a 1.000 euro; se si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno dieci mensilità, la sanzione è da 500 a 1.500 euro.
Conservazione Lul e sanzione. Il maxiemendamento riscrive anche la disposizione con le sanzioni in materia di Lul (articolo 39, comma 7, del dl n. 112/2008), inserendo quale novità la previsione di una sanzione da 100 a 600 euro in caso di mancata conservazione del Lul per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione (articolo ItaliaOggi del 05.11.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOI risparmi gonfiano i fondi decentrati. Corte conti Piemonte: ma il tetto del 2010 va comunque rispettato.
Enti locali liberi di alimentare i fondi per la contrattazione decentrata mediante risparmi provenienti da progetti di miglioramento della produttività o con fondi che si autoalimentano, come il recupero dall'evasione Ici, ma tenuti comunque a rispettare il tetto del 2010. Pertanto, tali somme potranno solo giustificare la destinazione alla produttività, ma non sforare il tetto complessivo.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con il parere 21.10.2011 n. 127, prende una posizione intermedia nel contrasto di interpretazioni relativo alla possibilità di incrementare o meno le risorse decentrate con fondi che trovano finanziamenti esterni, come sponsorizzazioni o recuperi dell'evasione.
Come è noto, alcune sezioni della magistratura contabile si sono espresse in senso favorevole, altre in modo diametralmente opposti, mentre la recente deliberazione 51/2011 delle sezioni riunite ha sostenuto che solo gli incentivi per progettisti ed avvocati possono comportare un incremento del fondo, perché non destinabili nemmeno potenzialmente alla generalità dei dipendenti.
La sezione Piemonte, discostandosi in parte anche dalle indicazioni delle sezioni Riunite, afferma che nuove voci retributive possono essere introdotte nel fondo per la contrattazione decentrata, ricorrendone i presupposti, ma «l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non potrà incrementarsi rispetto al parametro individuato, e pertanto ciò sarà possibile solo a condizione di riduzioni, di pari importo, di altre voci».
Il parere fornisce un'indicazione operativa.
Si supponga che il fondo per la contrattazione sia, tra risorse stabili e risorse variabili, nel 2010 ammontasse a 100 mila euro, e che le risorse variabili fossero 30 mila euro. Le risorse variabili a loro volta poniamo siano scomposte, per semplicità, in 1.500 per incentivi da sponsorizzazioni, 3 mila in incentivi per progettazioni, 1.500 in incentivi per avvocatura, 3 mila in incentivi per recupero Ici e 21 mila per progetti di incremento di produttività (che trovino il finanziamento nell'articolo 15, commi 2 e 4, del Ccnl 01/04/1999).
Secondo quanto indica la sezione Piemonte, nulla impedisce che di anno in anno possano aumentare le risorse da destinare alle macrovoci delle risorse variabili.
Dunque, l'anno successivo, un ente potrebbe destinare all'incentivazione delle sponsorizzazioni 3 mila euro, invece di 1.500, ovviamente sul presupposto di aver stipulato contratti che assicurino quella cifra. Ciò significa che la maggiore destinazione di 1500 euro sulle sponsorizzazioni deve ridurre necessariamente di pari importo una delle altre destinazioni, così da assicurare che, comunque, il fondo nel suo complesso non superi mai i 100 mila euro del 2010 e, anzi, si riduca.
In sostanza, la sezione Piemonte chiarisce indirettamente agli enti locali che essi possono «manovrare» le destinazioni all'interno del fondo, a seconda dei progetti e delle attività che di anno in anno si svolgono. Stando a quanto hanno indicato le sezioni riunite, invece, solo nel caso di incentivi per progettazione ed avvocatura possono esservi incrementi da un anno all'altro, tali addirittura da sforare la base di partenza del 2010 (articolo ItaliaOggi del 04.11.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOUfficiali di Polizia giudiziaria - Attività di indagine dirette dal P.M. - Rapporto di subordinazione funzionale con l'A.G. - Sussiste - Condotta dell'ufficiale che abbia informato direttamente il P.M. in merito ad eventuali difficoltà organizzative - Legittima - Obbligo dell'ufficiale di informare previamente il proprio dirigente responsabile - Non sussiste.
L'ufficiale di polizia giudiziaria, incaricato dal P.M. di attività di indagine, si trova in un rapporto di subordinazione funzionale con l'Autorità giudiziaria, che si affianca al rapporto di subordinazione gerarchica con il corpo di appartenenza. Per tale ragione, egli è tenuto ad informare il P.M. di ogni difficoltà che possa insorgere nell'espletamento dell'attività delegata e, dunque, anche delle difficoltà organizzative che gli siano state prospettate dai propri dirigenti.
Non ricorre, quindi, alcun profilo di illecito disciplinare nell'ipotesi in cui l'ufficiale abbia reso edotto direttamente P.M. in merito alla situazione organizzativa critica dell'ufficio con riferimento all'indagine in corso (senza, cioè, previamente riferire al proprio dirigente responsabile) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 03.11.2011 n. 2604 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Pubblico impiego, il provvedimento di inquadramento è soggetto a termine decadenziale di impugnazione.
Questo, in estrema sintesi, il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 02.11.2011 n. 5845.
In tale sede l’organo collegiale ha avuto modo di ricordare che il provvedimento di inquadramento di pubblici dipendenti è atto autoritativo e, in quanto tale, soggetto a termine decadenziale di impugnazione, con la conseguenza che non è ammissibile un'azione volta all'ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica. Allo stesso tempo i giudici escludono la possibilità di un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione dei provvedimenti dell'Amministrazione, atteso che l'azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo, laddove il pubblico dipendente a fronte dell’esercizio della potestà organizzatoria della Pubblica amministrazione risulta invece essere di titolare di un mero interesse legittimo (cfr. sul punto anche Cons. Stato, sez. V, sentt. 1251/2011 e 7104/2010).
In materia di inquadramento di pubblici dipendenti, il Collegio ancora ribadisce, non sono proponibili azioni di accertamento, ma solo domande di impugnazione degli atti autoritativi di assegnazione della qualifica funzionale e del corrispondente livello retributivo, in quanto essendo la posizione giuridica del dipendente qualificabile in termini di interesse legittimo, egli è legittimato a far valere
lo stesso insorgendo tempestivamente, nel rispetto dei termini decadenziali, contro l'atto autoritativo che gli attribuisca una posizione di status e retributiva inferiore a quella che ritiene spettargli (commento tratto da www.diritto.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Emolumenti incentivanti la produttività previsti da legge regionale.
La Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo, con deliberazione 02.11.2011 n. 56, si pronuncia su questione di massima deferita dalla Sezione Regionale Marche. Queste le conclusioni:
- "Ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, la parte variabile del trattamento accessorio è esclusa dall'aggregato di riferimento. Pertanto, gli emolumenti indicati dall'art. 15 LR 22/2009, che prevede la maggiorazione dei diritti di segreteria e la destinazione di queste ulteriori risorse a progetti di produttività, non vanno computati nella quantificazione del 'trattamento economico ordinariamente spettante', quale parametro del limite ai trattamenti retributivi individuali, afferendo gli stessi alle voci retributive dell'accessorio e privi del carattere fisso e continuativo";
- "Le componenti variabili del trattamento accessorio, escluse dai limiti del comma 1 per il loro carattere non fisso e continuativo, hanno il loro vincolo di incremento nella disciplina del comma 2-bis del medesimo articolo, che va ad incidere sui fondi unici di amministrazione.
La fattispecie di cui alla presente delibera non appare riconducibile alle ipotesi in deroga, indicate nella richiamata delibera delle Sezioni riunite n. 51/CONTR/1, ed essendo potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa, rientra quindi nell'aggregato da considerare ai fini del rispetto nel limite imposto dal legislatore nel triennio 2011/2013
" (tratto da www.publika.it).

ottobre 2011

PUBBLICO IMPIEGO: A. Trovato, Onnicomprensività e prestazioni aggiuntive.
Il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel nostro ordinamento deve essere correlato, da una parte, ai principi di privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, dall’altra all’obbligo di fedeltà ed imparzialità imposto ai dipendenti pubblici dagli artt. 98, co. 1 (“i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”) e 54, co. 2 (“i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”) della nostra Costituzione.
Preliminarmente, va precisato che nel diritto del lavoro per onnicomprensività si intende l’unitarietà della retribuzione, la quale include tutti indistintamente i compensi recanti i caratteri di continuità, obbligatorietà, corrispettività, determinatezza e/o determinabilità.
Invero, con la privatizzazione del pubblico impiego la fonte del rapporto è costituita dal contratto collettivo e la disciplina del trattamento economico spettante al dipendente della pubblica amministrazione è contenuta esclusivamente in tale atto. Pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire una voce stipendiale e/o indennitaria deve necessariamente trovare fondamento nel documento delle parti sociali, come espressamente disposto dall’art. 45 del Dlgs n. 165/2001, nel quale si dispone che “il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”. (... continua) (Guida al Pubblico Impiego n. 10/2011).

LAVORI PUBBLICI - PUBBLICO IMPIEGO: Le risposte dell'ANCI.
Il responsabile del procedimento.
Si chiede di sapere se come responsabile del procedimento di lavori, alla luce del nuovo regolamento attuativo di cui al Dpr n. 207/2010 che nell’art. 9, co. 4, fa riferimento alla figura del funzionario, possa essere nominato sia il dipendente di cat. D1 che cat. C, essendo entrambe queste figure presenti nel comune.

Per individuare con esattezza la figura di cui si discute occorre fare riferimento al co. 5 dell’art. 10 del Codice degli appalti, Dlgs n. 163/2006, ed in particolare al successivo co. 6 per il quale spetta al regolamento la determinazione dei requisiti di professionalità richiesti al Rup.
Ai sensi del co. 4 dell’art. 9 del nuovo regolamento (citato dal quesito) “il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni”.
In sintesi la lettura dell’articolato ci dice che il Rup deve essere un tecnico con:
● titolo di studio adeguato all’intervento da realizzare;
● abilitazione all’esercizio dell’attività professionale.
Soltanto nel caso in cui l’abilitazione non sia prevista, le funzioni di Rup possono essere attribuite a un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio di almeno 5 anni.
Appare interessante notare come il dispositivo del nuovo regolamento, rispetto al corrispondente art. 7 del vecchio regolamento Merloni (Dpr n. 554/1999) elimini l’ulteriore puntualizzazione secondo cui si dovrebbe comunque trattare di un funzionario tecnico “con idonea professionalità” e specifichi, in aggiunta rispetto allo stesso art. 7, che potrebbe trattarsi di un funzionario tecnico “anche di qualifica non dirigenziale”.
Inoltre, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha più volte chiarito che la capacità richiesta al soggetto è più organizzativa e propositiva che meramente tecnica. Resta ovvio che di fronte alla realizzazione di opere particolarmente complesse, è chiaramente opportuno affidare l’incarico a soggetti in possesso di titolo di studio più elevato e commisurato alla tipologia degli interventi da realizzare. Così, discutendo della figura professionale del geometra, risulta ormai consolidato che essendo questi un tecnico e soddisfacendo, quindi, la prima condizione posta, nel caso in cui siano soddisfatte anche le ulteriori condizioni, e cioè l’adeguata professionalità (non espressamente contemplata dal nuovo regolamento) e anzianità di ruolo non inferiore a 5 anni, questi può essere tranquillamente nominato Rup.
Il soggetto va prescelto tra i dipendenti di ruolo dell’ente e la formale nomina (provvedimento “ad hoc” con data certa) compete al dirigente o al responsabile dell’unità organizzativa che gestisce l’intervento (competenza ad “assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento”, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990).
Si terrà altresì presente che secondo quanto disposto dall’art. 10 del Codice degli appalti già citato, tale responsabile deve essere “unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione”.
Alla luce di quanto chiarito, l’appartenenza alla categoria C o D, fermo restando le declaratorie professionali contrattualmente definite e fatto salvo quanto disciplinato dal regolamento locale dei servizi e degli uffici, assume un rilievo poco rilevante nel contesto di precipuo interesse.
Risulta per contro pregnante la qualifica di tecnico e la sussistenza degli ulteriori requisiti sopra citati (tratto da Guida al Pubblico Impiego n. 10/2011).

EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO: Le risposte dell'ANCI.
La polizza assicurativa.
Per la locazione e la vendita dei propri immobili, l’amministrazione comunale deve predisporre gli attestati di certificazione energetica (Ace) previsti dalla legge.
Nel proprio organico, l’amministrazione possiede dipendenti che sono abilitati presso il Cened (Certificazione energetica degli edifici) alla redazione della suddetta certificazione.
In base della direttiva 2010/31/Ue del 19.05.2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, i soggetti certificatori, l’alienante e il locatore sono soggetti ad accertamenti a campione; inoltre, la Regione Lombardia, con Lr n. 24/2006, ha previsto sanzioni pesanti in termini economici per i certificatori.

Ciò premesso, si chiede se l’amministrazione comunale possa stipulare una polizza assicurativa, con oneri a proprio carico, a copertura dei rischi nei quali incorre il dipendente pubblico nell’esercizio dell’attività di certificatore energetico effettuata a favore dell’ente, per la vendita e la locazione degli immobili comunali.
Il comune, datore di lavoro di cui trattasi, sulla base delle informazioni fornite può legittimamente richiedere le speciali prestazioni (attestazione di certificazione energetica, Ace).
In ordine alla seconda domanda va inizialmente evidenziato che la materia delle responsabilità in capo a chi svolge le proprie attività lavorative nel sistema pubblico trova trattazione in numerose norme, a partire dall’art. 28 della Costituzione fino al Dlgs n. 267/2000.
In ogni caso, per i generali principi normativi contenuti nelle accennate legislazioni ed il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile i dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono essere assicurati con polizze a carico dalla propria amministrazione di appartenenza, per i casi di colpa grave.
Tali principi non possono ritenersi derogati neppure da quelle disposizioni legislative che prevedono in forma generale la copertura assicurativa a carico dell’amministrazione dei rischi connessi ad alcune attività professionali (progettazione, Rup ecc.) Anche in questi casi, infatti, le amministrazioni pubbliche non possono farsi legittimamente carico delle spese per i rischi connessi alle responsabilità derivanti da colpa grave, che rimangono onere dell’assicurato.
Alcune legislazioni regionali, per alcune attività professionali (progettazione, responsabilità Rup ecc.) hanno sancito l’obbligo di stipulare apposite polizze, fermo restando che , come si diceva, i rischi connessi alla responsabilità per colpa grave non possono essere posti a carico dell’amministrazione.
Ancora oggi mancando una obbligatorietà temporale per il committente ente pubblico di assicurare i propri dipendenti, utilizzati nelle diverse figure che concorrono alla realizzazione di lavori pubblici, si verificano le più diverse situazioni di fatto.
L’ente però potrebbe procedere nel caso di specie, in un contesto più ampio di assicurabilità delle responsabilità civili e amministrative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ad assicurare i soggetti interessati in maniera indiretta, mediante una polizza che assicuri l’ente per danni a terzi nell’espletamento dell’attività istituzionale con colpa lieve senza dolo o colpa grave (tratto da Guida al Pubblico Impiego n. 10/2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Le risposte dell'ANCI.
Il servizio in convenzione.
Questo comune ha una organizzazione basata su 5 servizi di cui 2 servizi tecnici:
1) servizio tecnico manutentivo con responsabile di cat. D);
2) servizio tecnico-progettuale Ll.Pp urbanistica.
Dal 30 giugno risulta scoperto il posto di responsabile del servizio tecnico-progettuale Ll.Pp urbanistica, per scadenza di un incarico conferito ex art. 110 del Dlgs n. 267/2000. Nel suddetto servizio non risultano categorie D) ma solo 2 categorie C).
Si precisa che l’ente, soggetto a patto di stabilità per l’anno 2011, non rientra nei parametri di cui all’art. 14, co. 9, del Dl n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, per cui risulta impossibile procedere a qualsiasi tipologia di assunzione.
L’amministrazione comunale intende anche per una maggiore funzionalità dei servizi ed in linea con gli stessi principi sanciti dal Dl n. 78/2010, di procedere ad una convenzione per la gestione associata del predetto servizio istituendo un unico ufficio con personale messo a disposizione dagli enti partecipanti, che comunque non dovrà comportare maggiori oneri a carico di questo ente.
In via d’urgenza e temporanea l’amministrazione comunale intende, inoltre, attribuire la responsabilità del servizio ad un dipendente di cat. C) (geometra) assegnato al predetto servizio tecnico progettuale Ll.Pp urbanistica.
Si chiede un parere in ordine alla possibilità di attuare le proposte avanzate dall’amministrazione comunale.
In caso di esito positivo al primo quesito si chiede inoltre un suggerimento in ordine alla possibile organizzazione del servizio tecnico in forma associata così come prospettato.

A parere di chi scrive, la forma più corretta potrebbe essere quella di affidare in attesa della convenzione di cui al quesito la responsabilità del servizio o all’altra P.O. del servizio tecnico o al segretario comunale.
L’organizzazione del servizio in forma associata, attraverso apposita convenzione con altro comune, pare una soluzione corretta nella fattispecie (tratto da Guida al Pubblico Impiego n. 10/2011).

PUBBLICO IMPIEGOPart-time, il permesso è a ore. Si considera l'intera giornata di assenza e l'indennità ridotta. Il criterio di calcolo del congedo parentale intervallato da assenze e nei rapporti a tempo parziale.
Quando ci sono assenze per ferie o malattia che inframmezzano un periodo di congedo parentale, il weekend (sabato e domenica) risulta non indennizzabile né computabile in conto del congedo; salvo che non ci sia una ripresa di attività lavorativa. Inoltre, il congedo parentale non è mai fruibile a ore se non nel caso di lavoratore titolare di due (o più) rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale o misto.
Le precisazioni, dell'Inps, sono contenute nel messaggio 18.10.2011 n. 19772/2011.
Il congedo parentale. Il congedo parentale (la vecchia «astensione facoltativa») spetta ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) per un periodo complessivo tra i due (mamma e papà) non superiore a dieci mesi, aumentabili a undici, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi otto anni di vita del bambino (fino al giorno compreso dell'ottavo compleanno).
Il congedo è coperto da un'indennità, subordinata alla vivenza del bambino e alla sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all'inizio e durante il periodo di astensione facoltativa. Inoltre, l'indennità spetta in qualità di lavoratori dipendenti anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato purché possano far valere 51 giornate nell'anno precedente quello di inizio del congedo oppure nello stesso anno se lavorate prima dell'inizio del congedo stesso.
Il congedo invece non spetta ai genitori disoccupati o sospesi; ai genitori lavoratori domestici; ai genitori lavoratori a domicilio; da quando cessa il rapporto di lavoro in atto all'inizio e durante il periodo di astensione.
Come detto, il congedo parentale spetta per un periodo complessivo massimo, tra mamma e papà, di dieci mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi otto anni di vita del bambino. Nel dettaglio:
● alla madre lavoratrice dipendente spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, trascorso quello previsto per l'astensione obbligatoria dopo il parto;
● al padre lavoratore dipendente spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. È in questo caso il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori sale a undici mesi. Al padre lavoratore dipendente, il congedo spetta anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora;
● al genitore single (solo), padre o madre, spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo complessivo tra i due è pari a dieci mesi (tre mesi per la madre e sette mesi per il padre). Ai lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio), il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, fino al compimento della maggiore età del minore.
Madre e padre possono fruire di tale congedo parentale anche contemporaneamente. Infine, in caso di parto gemellare o plurigemellare e anche in caso di adozione e affidamento di più minori, ciascun genitore lavoratore dipendente ha diritto a fruire del congedo parentale, per ogni nato e per ogni adottato o affidato, per il numero di mesi previsti dalla legge, con le stesse modalità di fruizione e con gli stessi criteri di pagamento.
Come si computa il congedo parentale. Il congedo parentale può essere fruito continuativamente (tre mesi, quattro mesi) oppure anche in modo frazionato. In tale ultima ipotesi, la frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa «effettiva» del lavoro. Le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale.
L'effettiva ripresa del lavoro è un requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (settimana corta), senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie. Ciò non significa comunque che, immediatamente dopo un periodo di congedo parentale, non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo parentale.
Significa, però, che due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi).
Il weekend del congedo parentale. Criteri di computo particolari e di indennizzo sono previsti per i giorni di congedo parentale quando il periodo di congedo risulti inframmezzato da ferie, malattia o assenze ad altro titolo (incluse le pause di sospensione contrattuale previste nel part-time di tipo verticale o misto).
In particolare, l'Inps ha spiegato che i giorni festivi, le domeniche e anche i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all'interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale. Per esempio, nel caso di un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (la cosiddetta settimana corta), che fruisca di congedo parentale nel seguente modo:
1ª settimana:
dal lunedì al venerdì = congedo parentale;
poi sabato e domenica;
2ª settimana:
dal lunedì al venerdì = ferie – malattia – assenza ad altro titolo;
poi sabato e domenica;
3ª settimana:
dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo;
poi sabato e domenica;
4ª settimana:
dal lunedì al venerdì = congedo parentale
il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale, in quanto tali giorni (che sono da considerarsi compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è stata ripresa dell'attività lavorativa) risultano comunque ricompresi all'interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro).
Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili e indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.
Stesso principio è applicabile anche in una situazione «settimanale»; per esempio, nel caso in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo:
● dal martedì al giovedì = congedo parentale
● venerdì = ferie
● sabato e domenica
● lunedì = ferie
● dal martedì a giovedì = congedo parentale.
In altre parole, anche in quest'ultimo caso, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto risultano inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì).
Congedo parentale a ore. In via di principio, il congedo parentale non è fruibile ad ore. Tuttavia, secondo l'Inps, il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due (o più) rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale (o misto) può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l'attività lavorativa sull'altro rapporto (a part-time) in essere.
In tal caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l'assenza, benché limitata ad alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l'intera giornata. L'indennità, invece, ove spettante, dovrà essere commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro (articolo ItaliaOggi Sette del 31.10.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOI contratti sul territorio ignorano i limiti del fondo.
Negli enti locali che sono stati ispezionati dalla Ragioneria generale dello Stato nel 2010 si riscontra, rispetto al 2004, l'aumento del fondo per la contrattazione decentrata in misura superiore ad almeno tre volte di quanto consentito dai contratti nazionali, tendenza che si estende anche al fondo dei dirigenti: tale aumento è stato ottenuto soprattutto utilizzando illegittimamente le disposizioni per il finanziamento di nuovi servizi (articolo 15, comma 5, del contratto nazionale di comparto).
E, ancora, nella destinazione del fondo sono state rilevate forme di erogazione "a pioggia", in particolare per le progressioni orizzontali, la produttività e l'indennità di specifiche responsabilità, nonché la violazione del principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio, soprattutto per i dirigenti.
Varie forme di illegittimità.
Oltre alle illegittimità connesse alla contrattazione decentrata, gli ispettori della Ragioneria dello Stato hanno riscontrato in misura frequente –nei Comuni, nelle Province e nelle Camere di commercio esaminati– la effettuazione di progressioni verticali e di stabilizzazioni in numero superiore alle assunzioni dall'esterno, il superamento dei tetti posti dalla legislazione alle assunzioni di personale e la violazione dei tetti imposti al ricorso all'articolo 110 del Dlgs 267/2000 per le assunzioni a tempo determinato di dirigenti.
Sono questi i rilievi più frequenti da parte del servizio ispettivo della Ragioneria generale dello Stato in seguito alle 49 ispezioni compiute l'anno scorso nelle amministrazioni locali (tra cui 20 enti con la dirigenza). L'importanza del documento che rende conto di questa attività è data sia dal "censimento" delle illegittimità, che ci danno un quadro approfondito di conoscenza della realtà, che dalla analitica ricostruzione delle motivazioni che sono alla base delle censure mosse. Per cui la lettura del documento risulta assai utile, come annota il ragioniere generale dello Stato nella premessa, per evitare ai singoli enti di commettere errori, diventando così una sorta di "manuale d'uso".
Vincoli inapplicati.
L'incremento del fondo per la contrattazione decentrata del personale legato alla attivazione di nuovi servizi e/o all'aumento dei dipendenti (articolo 15, comma 5, del Ccnl 01.04.1999) è stato disposto dalla maggioranza degli enti ispezionati e ha determinato un aumento del fondo di oltre il 20 per cento. L'analoga possibilità di incremento prevista per il fondo dei dirigenti è stata utilizzata da circa l'88% degli enti e pesa per poco più del 45% del fondo.
Nella stragrande maggioranza dei casi non sono stati rispettati i vincoli dettati dal contratto nazionale, sia per assenza di motivazioni adeguate che per il mancato rispetto delle procedure (ad esempio la deliberazione in sanatoria) e per la quantificazione arbitraria della misura degli incrementi.
In Comune meno scostamenti.
Complessivamente, i fondi per la contrattazione decentrata sono cresciuti di circa il 27% nel periodo compreso tra il 2004 e il 2009 negli enti "ispezionati", con un aumento che nei Comuni è risultato essere più contenuto rispetto a Province e Camere di commercio. Per il contratto nazionale l'aumento di questo quinquennio doveva essere nel suo insieme (contratto nazionale e contratti decentrati) contenuto nel 16%, in gran parte riservato all'adeguamento degli stipendi. Dobbiamo inoltre aggiungere che il personale in servizio è calato del 6 per cento.
Analoga la tendenza riscontrata per i dirigenti: aumenti medi del fondo del 21%, a fronte di una diminuzione dei dirigenti del 9% e di aumenti consentiti dal contratto nazionale nella misura del 14%, peraltro anche in questo caso in gran parte destinati ai miglioramenti dello stipendio.
Progressioni.
Nella erogazione del fondo per la contrattazione decentrata la voce di gran lunga più importante (circa il 28% del fondo totale) è costituita dalle progressioni orizzontali. Tale istituto è stato quasi sempre utilizzato non come un premio selettivo al merito, ma come un aumento corrisposto in modo automatico alla gran parte dei dipendenti.
Va evidenziato che i compensi per la produttività, a cui nel 2009 è stato destinato il 15% del fondo, risultano essere in calo rispetto agli anni precedenti. Un'altra cifra che la dice lunga sull'uso del fondo in modo da erogare compensi a pioggia è quella che si riferisce a indennità per specifiche responsabilità: assorbe ben il 9% del fondo 2009. Da notare che per l'indennità di comparto nello stesso anno è stato speso poco più del 3% del fondo, il che dimostra che essa non è un fattore significativo di irrigidimento.
Più della metà delle amministrazioni esaminate hanno effettuato progressioni verticali in numero superiore alle assunzioni effettuate tramite concorsi pubblici. E non le hanno, inoltre, comprese tra le assunzioni al fine del rispetto dei vincoli dettati dal legislatore. In un numero superiore alla metà degli enti, infine, le stabilizzazioni sono state effettuate superando il tetto delle assunzioni tramite concorsi pubblici e senza svolgere prove selettive (articolo Il Sole 24 Ore del 31.10.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLa trasformazione da full-time a part-time non è cessazione.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con il parere 28.10.2011 n. 551, in riferimento ad ente non soggetto a patto di stabilità, ritiene: "I Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, a partire dall'01.01.2011 possono effettuare nuove assunzioni solamente per sostituire il personale cessato nell'anno precedente, sempreché la loro spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40 per cento sulla spesa corrente e sia inferiore a quella sostenuta nel 2004.
... non può considerarsi cessazione la riduzione definitiva da tempo pieno a tempo parziale del dipendente, poiché una tale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato realizzerebbe, semmai, una semplice novazione oggettiva dell'obbligazione contrattuale originariamente assunta con il dipendente in servizio, il quale continuerà ad occupare il posto in ruolo, seppure a tempo ridotto ed in altro ufficio
." (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOCompensi ISTAT e art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010.
Secondo la Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, come da parere 28.10.2011 n. 550:
"Le risorse per le rilevazioni censuari sono, dunque, trasferimenti statali vincolati all'espletamento di una funzione amministrativa inderogabile, resa dall'ente locale al servizio d'interessi di portata generale.
Il contributo forfettario statale per le rilevazioni ISTAT è specificamente vincolato alle operazioni di censimento che si manifestano ciclicamente secondo la cadenza prevista dalla legge. Esso costituisce la risorsa necessaria per assicurare la puntuale esecuzione di un'attività amministrativa obbligatoria
."
"Le valutazioni circa la compatibilità delle risorse impiegate con i vincoli di finanza pubblica, sono state già effettuate 'a monte', nella determinazione compiuta a livello centrale di destinare il quantum di risorse disponibili da distribuire in ambito locale. Con riferimento a tali trasferimenti, non residua alcuna verifica di compatibilità con la disciplina vincolistica imposta agli enti locali che partecipano alle rilevazioni censuarie.
Delineato il quadro di riferimento, appare coerente con la ricostruzione giuridica prospettata, argomentare che a prescindere dalle concrete modalità di erogazione, trattandosi di finanziamenti statali a destinazione vincolata, le risorse ISTAT nel loro complesso, risultano escluse tout court dai vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella legge 30.07.2010, n. 122
" (tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Spese di missione e progetti UE.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Veneto, con parere 27.10.2011 n. 392, risponde al seguente quesito del Comune di Verona:
"... applicabilità dell'art. 6, comma 12, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010 n. 122 (...) nella parte in cui dispone che le amministrazioni pubbliche devono limitare le spese di missione al 50% di quelle sostenute nel 2009 .... alle spese di realizzazione delle attività previste nei progetti europei relative al viaggio e trasferta del personale comunale coinvolto ...".
Conclusivamente, la Corte è dell'avviso che:
"... le spese per missioni sostenute nell'ambito della realizzazione di progetti comunitari finanziati dall'Unione Europea vadano escluse dal computo delle spese per missioni dell'Ente soggette, quest'ultime, all'applicazione della disposizione riduttiva di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122" (tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOFondi decentrati, Corte conti divisa su compensi Istat e risparmi.
Le sezioni regionali di controllo delle Corti dei conti sono in contrasto sulla possibilità che i compensi erogati dall'Istat e quelli derivanti dai risparmi provenienti dalla contrattazione decentrata del 2010 possano derogare al tetto del fondo della contrattazione decentrata. Mentre si deve considerare preclusa la possibilità di derogare a tale limite con le risorse derivanti dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada, nonché per la utilizzazione dei commi 2 e 5 del Ccnl 01/04/1999.
Parimenti non possono incrementare il fondo per la contrattazione decentrata le risorse destinate alla incentivazione del personale degli uffici tributi con i maggiori gettiti Ici né quelle provenienti da sponsorizzazioni. Sicuramente le uniche deroghe ammesse al tetto del fondo sono quelle per la incentivazione del personale degli uffici tecnici per la realizzazione di opere pubbliche e per l'adozione degli strumenti urbanistici.

Possono essere così riassunte le indicazioni che si ricavano dai pareri resi dalle sezioni di controllo della Corte dei conti sull'applicazione delle previsioni dettate dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl n. 78/2010. Ricordiamo che, sulla base di questa disposizione, le amministrazioni devono garantire il raggiungimento di due risultati per il fondo per la contrattazione decentrata negli anni 2011/2012 e 2013 (periodo che il governo potrà allungare di 1 anno ancora): in primo luogo il non superamento del tetto del fondo 2010 e poi la sua decurtazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio a tempo indeterminato.
L'ultimo contrasto interpretativo è quello emerso tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti della Toscana e della Lombardia sulla inclusione dei compensi Istat nel tetto per il fondo alla contrattazione decentrata integrativa.
Per la sezione toscana, parere 26.10.2011 n. 291, rientrano nel tetto posto dal dl n. 78/2010 al fondo per la contrattazione decentrata anche i compensi che i comuni vanno a riconoscere ai propri dipendenti impegnati nelle operazioni di censimento in ragione degli specifici trasferimenti effettuati dall'Istat.
Per la sezione regionale di controllo della Lombardia, parere 28.10.2011 n. 550, invece essi vanno comunque esclusi dal tetto al fondo per la contrattazione decentrata, qualunque ne sia la modalità di erogazione.
Per i giudici contabili toscani si arriva a questa conclusione sulla base delle indicazioni dettate dalle sezioni riunite che, con il parere n. 51/2011, hanno stabilito che sfuggono al vincolo i compensi destinati solamente a precisi dipendenti e se si tratta di «prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravi di spesa a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche».
I giudici contabili lombardi mettono invece in evidenza che le singole amministrazioni non hanno alcuna possibilità di incidere su questa scelta ed in quanto l'applicazione di questi istituti non pone a loro carico oneri aggiuntivi (articolo ItaliaOggi del 25.11.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Sì alle differenze retributive per mansione superiore anche senza promozione.
Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione.

La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con la sentenza 27.10.2011 n. 22438 accoglie il ricorso del direttore di un carcere che aveva, di fatto, svolto per oltre cinque anni un ruolo dirigenziale pur essendo inquadrato come funzionario.
Il diverso profilo professionale - Le rivendicazioni economiche del lavoratore erano state accolte dai giudici di primo grado per essere però, subito dopo, respinte dalla Corte d’Appello.
Per i giudici di seconda istanza la qualifica di dirigente non poteva in nessun modo essere considerata superiore a quella di funzionario trattandosi di status e ruoli assolutamente differenti e non inquadrabili nella stessa scala gerarchica. Decisamente più fortunato l’esito del ricorso in Cassazione, grazie agli ermellini che negano l’esistenza di un “compartimento stagno” tra i due ruoli per quanto riguarda il diritto a ottenere le differenze retributive.
Il collegio di piazza Cavour chiarisce, infatti, che il ricorrente non chiedeva la qualifica ma dei soldi che senz’altro gli spettavano. Impropriamente, infatti, la Corte d’Appello aveva basato il suo no sull’articolo 52 del Dlgs 152/2001 che, al comma 1, stabilisce che “l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione a incarichi di direzione”.
Retribuzione slegata dallo status – Se i giudici di secondo grado avessero avuto la “pazienza” di scorrere ancora la stessa norma avrebbero visto che, il comma 5, prevede da un lato la nullità delle assegnazioni a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi espressamente consentiti affermando al tempo stesso il diritto del lavoratore a incassare le differenze retributive per l’attività svolta.
Una conclusione contraria –afferma la Suprema Corte– sarebbe in contraddizione con la ratio della legge che è quella di assicurare comunque, anche in assenza di una possibilità di “scalare” l’organico, la retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato.
La teoria dei “vasi non comunicanti” affermata dalla Corte d’Appello non può portare “all’esito abnorme” –chiudono i giudici della sezione lavoro– di considerare la garanzia applicabile a chi ha svolto mansioni anche di poco superiori nell’ambito dello stesso livello contrattuale negandola invece a chi ha avuto compiti di maggiore rilievo pur avendo un altro profilo professionale (commento tratto da e link a www.diritto24.ilsole24ore.com).

PUBBLICO IMPIEGO: Mansioni superiori di fatto e diritto alle differenze retributive.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che il diritto del pubblico dipendente a percepire le differenze del trattamento economico rispetto alla qualifica superiore, in caso di esercizio di fatto di mansioni superiori (senza effetto ai fini dell'inquadramento), sussiste sempre, anche quando si sia in presenza di esercizio (di fatto) di funzioni dirigenziali da parte di un funzionario.
Infatti, la ratio dell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 è quella di assicurare, in ogni caso, al lavoratore, pur in assenza di un diritto alla promozione, la retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato (tratto da www.publika.it - Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza 27.10.2011 n. 2243).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Decreto legislativo n. 119 del 18.07.2011, artt. 2 e 8 - Modifica degli artt. 16 e 45 del Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo n. 151/2001) (INPS, circolare 27.10.2011 n. 139).

PUBBLICO IMPIEGOAi sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 (nel testo ora vigente, dopo le modifiche apportate prima dall'art. 19 della legge n. 53 dell’08.03.2000, e poi dall’art. 24, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 04.11.2010), il lavoratore dipendente pubblico o privato “che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”, che non sia ricoverata a tempo pieno, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Per effetto di tale disposizione il lavoratore dipendente pubblico o privato ha quindi, qualora ne sussistano i presupposti, il diritto di chiedere (ed ottenere) il trasferimento nella sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (o di non essere allontanato da tale domicilio).
Per poter ottenere la concessione del beneficio, il richiedente deve dimostrare, con dati o riferimenti oggettivi, la necessità di dover assistere un familiare in condizione di handicap grave e che altri parenti e affini non sono in grado o comunque non sono disponibili ad occuparsi dell'assistenza del disabile.
Tale diritto, come previsto dalla stessa norma, non è tuttavia incondizionato ma deve essere necessariamente confrontato con le irrinunciabili esigenze organizzative dell'Amministrazione.
Si è quindi affermato che la pretesa del lavoratore, che effettivamente assiste con continuità un parente portatore di handicap, alla scelta della sede di lavoro può trovare accoglimento solo “ove possibile” e quindi quando la richiesta di trasferimento possa essere soddisfatta senza porsi in contrasto con specifiche esigenze funzionali dell'Amministrazione di appartenenza, dovendo assumere rilievo, con riferimento alle Forze Armate ed ai corpi di Polizia, possibili situazioni di deficit di organico di particolari sedi o reparti ovvero le necessità operative che impongono un obbligato utilizzo in alcune sedi di personale in possesso di particolari specializzazioni.
In conseguenza, l’amministrazione deve considerare i bisogni, personali e familiari, dei suoi dipendenti, ma non può subordinare ad essi la realizzazione dei propri compiti istituzionali, ai quali nel bilanciamento degli interessi, deve riconoscersi priorità.
Si deve peraltro precisare che le cause di servizio ostative al trasferimento non possono essere enunciate in modo generico o apodittico ma devono essere indicate in concreto perché solo concrete (e prevalenti) esigenze di servizio possono giustificare il diniego di accoglimento di una richiesta che trova fondamento in esigenze di natura personale e sociale alle quali il legislatore ha voluto dare particolare tutela.
Senza contare che, per principio più generale, la motivazione costituisce un elemento fondamentale del provvedimento amministrativo e consente il possibile sindacato giurisdizionale sulla correttezza delle valutazioni compiute.
Anche se la normativa in questione deve essere applicata con il giusto rigore, in modo da evitare possibili abusi, e con la dovuta comparazione dei contrapposti interessi pubblici e privati, occorre peraltro che l’amministrazione valuti in concreto la rilevanza delle esigenze assistenziali esposte dal lavoratore e le modalità con le quali tale assistenza è stata (e sarà) fornita.

Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 (nel testo ora vigente, dopo le modifiche apportate prima dall'art. 19 della legge n. 53 dell’08.03.2000, e poi dall’art. 24, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 04.11.2010), il lavoratore dipendente pubblico o privato “che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”, che non sia ricoverata a tempo pieno, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Per effetto di tale disposizione il lavoratore dipendente pubblico o privato ha quindi, qualora ne sussistano i presupposti, il diritto di chiedere (ed ottenere) il trasferimento nella sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (o di non essere allontanato da tale domicilio).
Per poter ottenere la concessione del beneficio, il richiedente deve dimostrare, con dati o riferimenti oggettivi, la necessità di dover assistere un familiare in condizione di handicap grave e che altri parenti e affini non sono in grado o comunque non sono disponibili ad occuparsi dell'assistenza del disabile.
Tale diritto, come previsto dalla stessa norma, non è tuttavia incondizionato ma deve essere necessariamente confrontato con le irrinunciabili esigenze organizzative dell'Amministrazione.
Si è quindi affermato che la pretesa del lavoratore, che effettivamente assiste con continuità un parente portatore di handicap, alla scelta della sede di lavoro può trovare accoglimento solo “ove possibile” e quindi quando la richiesta di trasferimento possa essere soddisfatta senza porsi in contrasto con specifiche esigenze funzionali dell'Amministrazione di appartenenza, dovendo assumere rilievo, con riferimento alle Forze Armate ed ai corpi di Polizia, possibili situazioni di deficit di organico di particolari sedi o reparti ovvero le necessità operative che impongono un obbligato utilizzo in alcune sedi di personale in possesso di particolari specializzazioni (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 923 dell’11.02.2011).
In conseguenza, l’amministrazione deve considerare i bisogni, personali e familiari, dei suoi dipendenti, ma non può subordinare ad essi la realizzazione dei propri compiti istituzionali, ai quali nel bilanciamento degli interessi, deve riconoscersi priorità (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 923 dell’11.02.2011 cit.).
Si deve peraltro precisare che le cause di servizio ostative al trasferimento non possono essere enunciate in modo generico o apodittico ma devono essere indicate in concreto perché solo concrete (e prevalenti) esigenze di servizio possono giustificare il diniego di accoglimento di una richiesta che trova fondamento in esigenze di natura personale e sociale alle quali il legislatore ha voluto dare particolare tutela.
Senza contare che, per principio più generale, la motivazione costituisce un elemento fondamentale del provvedimento amministrativo e consente il possibile sindacato giurisdizionale sulla correttezza delle valutazioni compiute.
Ciò premesso, in relazione a tale profilo, il diniego dell’amministrazione di concedere al sig. ... il trasferimento da lui richiesto (sia in applicazione della legge n. 104 del 1992, che regola in via ordinaria la concessione dei benefici per i lavoratori che prestano assistenza ai familiari portatori di handicap, sia in applicazione dell’art. 55 del D.P.R. n. 335, che consente all’Amministrazione di disporre il trasferimento anche in soprannumero per gravissime ed eccezionali situazioni personali ed eventualmente anche in deroga alla graduatoria dei trasferimenti), risulta affetto, come sostenuto dall’appellante, da evidente illegittimità per difetto di motivazione (e di istruttoria).
Nel diniego impugnato in primo grado non sono state infatti indicate le concrete (e prevalenti) ragioni di servizio che hanno impedito l’accoglimento della richiesta di trasferimento dell’interessato mentre sono state enunciate, come ostative, solo generiche ragioni di interesse pubblico, connesse alla peculiarità dei doveri cui è tenuto un appartenente alla Polizia di Stato, e all’esistenza di numerose analoghe domande avanzate da altri aspiranti con pari qualifica alla stessa sede.
Ma tali (generiche) ragioni non possono ritenersi sufficienti. Tanto più perché non sono state smentite dall’amministrazione (neanche in giudizio) le affermazioni, fatte dall’appellante, secondo cui: i posti nella città di Isernia per i quali era stato chiesto il trasferimento erano liberi nell’organico; vi erano stati medio tempore altri trasferimenti presso la Questura di Isernia; risultava soddisfatta la condizione apposta dal Questore di Reggio Emilia all’accoglimento della richiesta di trasferimento, con l’assegnazione alla Questura di Reggio di altro dipendente nel posto da lui ricoperto.
Il Ministero dell’Interno ha peraltro negato il trasferimento del signor ... (con riferimento alla richiesta applicazione della legge n. 104 del 1992) anche per la carenza del requisito della continuità dell’assistenza al familiare portatore di handicap, a causa della notevole distanza intercorrente fra la residenza della persona disabile e il luogo di lavoro.
Ma la conclusione alla quale è giunta sul punto l’amministrazione (e che il TAR ha ritenuto esente da censure) non può essere condivisa.
Infatti nella fattispecie non poteva ricavarsi automaticamente l’insussistenza di una continuità assistenziale (richiesta dalla norma all’epoca vigente) solo a causa della distanza fra il luogo di lavoro e la residenza della persona disabile.
Anche se la normativa in questione deve essere applicata con il giusto rigore, in modo da evitare possibili abusi, e con la dovuta comparazione dei contrapposti interessi pubblici e privati (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8527 del 03.12.2010), occorre peraltro che l’amministrazione valuti in concreto la rilevanza delle esigenze assistenziali esposte dal lavoratore e le modalità con le quali tale assistenza è stata (e sarà) fornita.
Deve allora osservarsi che, nella fattispecie, come evidenziato con il primo motivo di appello, il sig. ... aveva dichiarato di prestare fin dal 2000 assistenza alla madre handicappata, che il padre era deceduto, che gli unici due fratelli più piccoli lavoravano e risiedevano in Lombardia, che aveva continuato a prestare assistenza alla madre anche quando, nel 2007, era stato assunto ed assegnato alla Questura di Reggio Emilia da dove si recava, anche organizzando i turni di servizio “in quinta”, per metà del suo tempo presso la madre.
Sulla base di tali elementi l’amministrazione avrebbe potuto eventualmente negare il trasferimento richiesto (oltre che, come si è visto, per eventuali concrete ragioni di servizio anche) qualora avesse accertato l’insussistenza di alcuni presupposti o la non veridicità delle ragioni indicate, ma non poteva limitarsi a negare il trasferimento per la carenza del requisito dell’assistenza solo a causa della distanza dalla sede di lavoro tenuto conto delle modalità con le quali l’assistenza veniva comunque (asseritamente) prestata dall’interessato con carattere di continuità.
Del resto proprio la distanza dalla persona handicappata che occorreva assistere aveva determinato la richiesta di trasferimento in sede a lei più vicina (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 26.10.2011 n. 5725 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARILicenziamento per giusta causa, la graduazione della sanzione va sempre motivata.
Il licenziamento per giusta causa deve sempre essere corroborato da un ragionamento sulla proporzionalità della sanzione che giustifichi la graduazione della pena. Non è sufficiente, dunque, il mero richiamo da parte del giudice alla sussistenza di una infrazione al codice disciplinare.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza 25.10.2011 n. 22129, accogliendo il ricorso di un cassiere di supermercato licenziato per aver accreditato sulla propria fidelity card i punti della spesa accumulati dai clienti del supermercato, e rinviando per la decisione alla Corte di appello di Milano.
Per la Suprema corte, infatti, “giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa”. Simili specificazioni “hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità”.
All'opposto: “Nel caso in esame la Corte territoriale, al fine di giudicare la proporzionalità della sanzione, ha omesso ogni considerazione riguardo alla graduazione della pena, limitandosi ad affermare la sussistenza della fattispecie disciplinare”.
Bocciato, invece, il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata predeterminazione delle sanzioni disciplinari. La Corte ha chiarito che “il codice disciplinare aziendale non necessariamente deve contenere una analitica e specifica predeterminazione delle infrazioni e, in relazione allo loro gravità, delle corrispondenti sanzioni secondo il rigore formale proprio del sistema sanzionatorio penale statuale”. Ma “è sufficiente che sia redatto in forma che renda chiare le ipotesi di infrazione, sia pure dandone una nozione schematica e non dettagliata delle varie prevedibili o possibili azioni del singolo” (link a www.diritto24.ilsole24ore.com).

PUBBLICO IMPIEGOIn comune dirigenti con la laurea. Il titolo di studio è essenziale. Anche per i contratti a termine. La Corte conti stoppa il tentativo del sindaco di Milano di nominare manager senza requisiti.
Negli enti locali, la mancanza del diploma di laurea impedisce lo svolgimento della funzione di dirigente a tempo determinato, anche se in presenza dei requisiti di comprovata esperienza professionale. Infatti, come prevede l'articolo 19, comma 6, del dlgs n. 165/2001, il possesso del diploma di laurea è presupposto inderogabile per il conferimento di un incarico dirigenziale negli enti locali, in quanto si tratta di un requisito di base e necessariamente propedeutico per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
È quanto ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, nel testo del recente parere 11.10.2011 n. 504, rispondendo in tal senso a una richiesta pervenuta dal sindaco di Milano, Giuliano Pisapia.
L'istanza formulata dal primo cittadino milanese, infatti, tendeva a conoscere se a soggetti esterni all'organigramma del comune, in possesso di particolari e comprovate qualifiche professionali, con maturata esperienza in funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio, si potesse conferire incarichi dirigenziali con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, pur in mancanza del possesso del diploma di laurea.
A sostegno della possibilità di poter instaurare tali rapporti, Pisapia ha rilevato che dalla lettura del citato articolo 19, comma 6, sembrerebbe che i requisiti culturali, professionali e di comprovata esperienza siano tra loro alternativi. In poche parole, secondo il titolare di palazzo Marino, soggetti privi di laurea, ma in possesso di particolari specializzazioni professionali, culturali o scientifiche, potrebbero essere incardinati nei ruoli della dirigenza comunale.
Una fattispecie che ricorda da vicino la sentenza della Corte dei conti Toscana (si veda ItaliaOggi del 22 ottobre scorso), che ha condannato gli amministratori di un comune per aver conferito la funzione di direttore generale a un soggetto privo di laurea, in quanto la mancanza del titolo ha reso la prestazione lavorativa per l'ente assolutamente inadeguata. Il collegio della magistratura contabile non è stato dello stesso avviso della prospettazione di Pisapia. Infatti, come disciplinato dal più volte citato articolo 19, comma 6, del dlgs n. 165, il requisito del possesso del diploma di laurea è necessario per il conferimento di un incarico dirigenziale negli enti locali, così come nelle altre amministrazioni che rientrano nell'alveo delle pubbliche amministrazioni, in quanto «si tratta di un requisito di base e necessariamente propedeutico per l'accesso alla qualifica dirigenziale».
È pur vero, ha rilevato la Corte, che l'art. 110 del Tuel e la disciplina introdotta dall'art. 19, comma 6, del dlgs n. 165 del 2001, consentono l'accesso di soggetti particolarmente qualificati alla dirigenza a tempo, prevedendo che i soggetti che possono rientrare in questa categoria debbono possedere alcuni requisiti di specifica preparazione ed esperienza professionale, ma occorre evidenziare che «le previsioni normative in esame non sono sostitutive del requisito di base del possesso della laurea ma sono aggiuntive, nel senso che purché in possesso del diploma di laurea i soggetti che siano dotati di uno dei requisiti delineati nell'art. 19, c. 6, possono ottenere un incarico dirigenziale temporaneo».
Un orientamento che la stessa sezione del controllo (cfr. parere n. 20/2006), aveva già espresso, nel senso della necessaria compresenza di entrambi i presupposti, diploma di laurea ed esperienza lavorativa, affinché si possa dar corso al conferimento degli incarichi dirigenziali (articolo ItaliaOggi del 25.10.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Progressioni economiche orizzontali.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, col parere 24.10.2011 n. 482, dopo aver esposto le proprie tesi (particolarmente argomentate in diritto) e di contrario avviso rispetto a quelle di altre sezioni regionali (in particolare Lombardia) propone il deferimento alle SS.RR. delle seguenti questioni di massima:
- "se le progressioni economiche orizzontali previste dall'art. 23 del d.lgs. 27.10.2009 n. 150 ricadano o meno nell'accezione 'progressioni di carriera comunque denominate', e, dunque nel regime giuridico ed economico di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego previsto dall'art. 9, comma 21, del decreto legge 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30.07.2010 n. 122";
- "se, nell'ipotesi in cui le progressioni economiche orizzontali non dovessero essere ricomprese nel novero delle 'progressioni di carriera comunque denominate' ai sensi dell'art. 9, comma 21, del decreto legge 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30.07.2010 n. 122, dette progressioni economiche orizzontali debbano o meno essere considerate -ai fini dell'esclusione dal tetto economico di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010- 'eventi straordinari della dinamica retributiva', con ogni conseguenza anche in ordine all'efficacia e alla retroattività dei relativi provvedimenti, anche qualora questi ultimi fossero adottati ex novo nell'arco del triennio 2011-2013" (commento tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMeno co.co.co. nei mini-enti. Il tetto al lavoro flessibile colpisce anche i Comuni fuori dal Patto.
Le assunzioni a tempo determinato, le collaborazioni coordinate e continuative e le altre forme di lavoro flessibile potranno avvenire nel limite del 50% della corrispondente spesa dell'anno 2009; le assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente.
A chiudere la questione delle assunzioni negli enti locali ci pensa direttamente il legislatore che con la legge di stabilità supera le interpretazioni che si sono succedute dall'approvazione del Dl n. 78/2010 in poi. Soprattutto la deliberazione n. 46/2011 della Corte dei conti, sezioni riunite secondo cui il limite del turn-over del 20% si applica sia alle assunzioni a tempo indeterminato che a qualsiasi altra tipologia contrattuale di lavoro, ma che contemporaneamente aveva aperto alla possibilità di deroga in casi di massima urgenza e per servizi infungibili ed essenziali.
Effettivamente negli enti locali stava dominando la confusione più assoluta. Infatti, fin dal primo momento della deliberazione, i tentativi per giustificare lo sforamento del 20% per i contratti a tempo determinato erano già diffusissimi e si concretizzavano in deliberazioni di giunta per l'individuazione di tutte le possibilità e casistiche di deroga. Ora, il legislatore, sollecitato probabilmente da tale interpretazione, interviene a suo modo: nel 20% ci sta solo il tempo indeterminato, mentre le assunzioni di lavoro flessibile andranno fatte nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009.
E così, anche i piccoli enti, cioè le amministrazioni non soggette a patto di stabilità, si ritrovano con un vincolo che fino all'altro giorno non esisteva. Infatti, come sostenuto dalla stessa Corte dei conti, sezioni riunite nella deliberazione n. 3/2011 ai comuni sotto i 5mila abitanti si continuava ad applicare la disposizione del comma 562 della Finanziaria 2007 che prevedeva un'assunzione per una cessazione dell'anno prima. Con la novità legislativa e con l'introduzione della dicitura «e degli enti locali» all'articolo 9, comma 28 del Dl n. 78/2010 l'obbligo di assestarsi per il tempo determinato nel limite del 50% del 2009 sembra valido per tutti. Salvo future analisi diverse.
Paletti quindi estremamente rigidi, ma immediatamente efficaci dal momento dell'entrata in vigore della legge di stabilità. In attesa, si spera, di una pronuncia da parte della Corte costituzionale che confermi quanto già affermato nella sentenza 390/2004 su una situazione praticamente uguale.
La Consulta aveva infatti concluso che la disposizione che fissava un turn-over del 50% rispetto alle vacanze del 2002 non si limitava a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma poneva invece un precetto specifico e puntuale; precetto che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, del l'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri e obiettivi ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
E infine una curiosità: cosa accade se l'ente nel 2009 non aveva avuto spese per contratti di lavoro flessibile e si ritrova oggi nel bisogno e in presenza di un'esigenza temporanea ed eccezionale?
Insomma, probabilmente nella fretta di contingentare la spesa pubblica spesso si creano norme di difficile attuazione con il forte rischio di minare lo svolgimento dei servizi locali (articolo Il Sole 24 Ore del 24.10.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOAddio ai rimborsi per trasferte e traslochi.
PROSPETTIVE - Il provvedimento è tanto più oneroso in quanto con la manovra di Ferragosto è più facile ricollocare i pubblici dipendenti.

Le indennità di trasferta per il trasferimento e il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai familiari del dipendente pubblico trasferito, nonché i rimborsi delle spese di trasloco riconosciute in questo caso e il contributo riconosciuto nel caso di trasloco nella stessa città da o per o tra alloggi di servizio, sono abrogati. La possibilità di erogazione dell'indennità di prima sistemazione nel caso di trasferimenti per ragioni di servizio viene limitata solamente al caso di effettivo trasferimento della residenza.
Sono queste le disposizioni restrittive previste dalla proposta di legge di stabilità e per il trasferimento dei dipendenti pubblici, salvo quelli dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Disposizioni che, una volta approvate, produrranno effetti ancora più rilevanti alla luce delle previsioni contenute nel recente Dl n. 138/2011, la «Manovra di ferragosto», in base alle quali i dipendenti pubblici possono essere facilmente trasferiti dai dirigenti per ragioni di servizio in altre sedi nell'ambito della stessa regione, ambito che invece per i dipendenti del ministero dell'Interno si estende all'intero Paese.
Vediamo le norme abrogate, anche se contenute in contratti collettivi. In primo luogo il dipendente e i familiari hanno diritto all'indennità di trasferta per tutto il periodo di viaggio necessario al trasferimento per esigenze di servizio. L'indennità comprende anche gli oneri per una sosta non superiore a 24 ore, nel caso di trasferimento in località posta a distanza superiore a 800 km. Ricordiamo che l'indennità di trasferta per missioni è già stata abolita per tutti i dipendenti pubblici dai commi 213 e 214 della legge n. 266/2005, Finanziaria 2006.
E ancora, nel caso di trasferimento del dipendente pubblico viene erogata un'indennità che copre gli oneri di viaggio suoi e dei familiari, oneri che devono essere calcolati sulla base del costo dei biglietti dei mezzi di trasporto pubblico ovvero di 2,20 centesimi a km in caso di assenza di mezzi pubblici. A questi oneri si aggiungono anche quelli necessari per il trasloco dei mobili, sulla base del costo sostenuto. Spetta inoltre al dipendente il «rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico» dei suoi bagagli. E infine gli spetta un contributo nel caso di passaggio, su decisione dell'amministrazione, nell'ambito dello stesso comune da un alloggio di servizio a un altro o a un alloggio privato o nel caso opposto. I benefici verranno meno per tutti i dipendenti pubblici al momento della definitiva approvazione della legge di stabilità. Mentre l'indennità di prima sistemazione, prevista in una misura compresa tra poco più di 200 euro e poco più di 60 sulla base della qualifica di inquadramento, viene limitata solamente al caso di effettivo trasferimento della residenza.
Ricordiamo che il legislatore ha di recente previsto, articolo 1, comma 29, Dl n. 138/2011, che le Pa possano per «motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive» contenute nel piano delle performance e di razionalizzazione disporre il trasferimento del personale nell'ambito della stessa regione. La relativa disciplina sarà dettata nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ma fino ad allora la decisione spetta ai dirigenti in quanto siamo nell'ambito dei "criteri datoriali" e l'unica forma di relazione sindacale è la semplice informazione preventiva (articolo Il Sole 24 Ore del 24.10.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOP.a., tariffe da avvocati.
La p.a. che, nelle cause di lavoro, si difende da sé (senza avvocato), se vince, potrà chiedere la condanna del lavoratore a pagare le spese processuali calcolate in proporzione sul tariffario degli avvocati. Nei primi gradi di giudizio delle cause di lavoro contro le pubbliche amministrazioni, infatti, queste possono stare in giudizio senza avvocato, ma avvalendosi di propri dipendenti.
Il ddl stabilità stabilisce che, nelle liquidazioni delle spese del giudizio (art. 91 cpc) a favore delle pubbliche amministrazioni (quelle istituzionali definite dall'art. 1, comma 2, del dlgs 165/2001, T.u. del pubblico impiego), se assistite da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20% degli onorari.
La novità è che viene stabilito espressamente che la p.a. ha diritto al rimborso delle spese processuali calcolate con il tariffario forense. Nella giurisprudenza attuale, invece, alla p.a., che vince la causa senza avvocato, non vengono riconosciuti gli onorari, ma al massimo un rimborso delle spese vive. Nella giurisprudenza si arriva, talvolta, a calcolare le spese vie conteggiando le ore di lavoro per la preparazione delle difese e per la stesura degli atti difensivi, ma certamente non si calcolano diritti e onorari di avvocato. In effetti il ragionamento è che non c'è possibilità di applicazione delle tariffe degli avvocati se in realtà in giudizio non c'è l'avvocato.
La disposizione proposta dal ddl stabilità toglie questo ostacolo e estende espressamente al dipendente (non avvocato) difensore della p.a. in giudizio la disciplina prevista per gli emolumenti degli avvocati, anche se con un abbattimento. Questo significa che il lavoratore soccombente dovrà pagare le spese legali all'amministrazione, anche se questa non si è difesa con un avvocato. Tra l'altro si tratta di manovre disincentivanti che si combinano con l'assoggettamento al contributo unificato delle cause di lavoro. La norma in esame estende anche alle controversie di lavoro una regola già dettata nei processi tributari (art. 15, comma 2-bis, del dl 546/1992). La riscossione avverrà mediante iscrizione al ruolo.
La novità non si applica alle cause pendenti, ma solo alle controversie insorte successivamente alla futura data di entrata in vigore della legge di stabilità. Rimane fermo, invece, il mancato rimborso delle spese processuali per altri contenziosi che ammettono l'ente pubblico alla difesa in proprio. Anche se non si comprende perché l'ente pubblico non ha diritto alle spese processuali nelle cause di opposizione a sanzioni amministrative, mentre ne ha diritto per le cause di lavoro e per i ricorsi tributari.
Il ddl stabilità propone, poi, la modifica dell'art. 52, comma 1-bis, del T.u. pubblico impiego, riducendo il tempo per impugnare le progressioni di carriera. Secondo il ddl tutte le impugnazioni concernenti le progressioni all'interno della stessa area devono essere proposte, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura. La disposizione si applicherà per il futuro e, quindi, alle graduatorie pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.
Analogo termine di 120 giorni è proposto da una novità del ddl stabilità per la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da provvedimenti dell'amministrazione, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle p.a. rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. La domanda deve essere proposta entro il termine di decadenza decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione dei provvedimenti della p.a. La disposizione avrà effetto solo per il futuro, in quanto il ddl specifica che la tagliola non si applica alle domande già proposte nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge stabilità (articolo ItaliaOggi Sette del 24.10.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Anche nel caso di condanna definitiva del dipendente è possibile la ricostruzione della posizione giuridica ed economica per il periodo di sospensione cautelare.
Nella controversia in rassegna l'appellante, dipendente presso un Comune, veniva cautelativamente sospeso dal servizio a seguito di arresto, e, sottoposto a procedimento penale, veniva condannato a due anni di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
L’Ente locale ha perciò applicato la sanzione disciplinare della sospensione della qualifica per sei mesi che l’interessato ha contestato presso il Tribunale amministrativo di primo grado; il Tar ha accolto il ricorso condannando l'amministrazione al pagamento del trattamento retributivo corrispondente alla durata della sospensione dal servizio. Il Comune, pertanto, ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo di non essere tenuto al pagamento degli emolumenti per i periodi di sospensione sino all'esito del procedimento penale.
L'appello, secondo i giudici del Consiglio di Stato, è infondato: ai sensi dell'art. 91, d.P.R n. 3/1957, infatti, l'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere sospeso dal servizio quando la natura del reato sia particolarmente grave, mentre deve necessariamente essere sospeso quando sia destinatario di misure restrittive della libertà personale.
La sospensione cautelare disposta a causa del procedimento penale, ove questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, è revocata con conseguente diritto dell'imputato a godere di tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità di lavoro straordinario, mentre, nel caso in cui il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi differenti da quelli di cui al comma 1 del cit. art. 91, la sospensione può essere mantenuta qualora venga iniziato, entro 180 giorni, apposito procedimento disciplinare.
I giudici di Palazzo Spada affermano che non risulta regolata l'ipotesi in cui il dipendente, sospeso ex art. 91, d.P.R.. n. 3/1957, sia destinatario, come in quest’occasione, di una sentenza definitiva di condanna. In tal caso, ritiene il collegio che, in base all'esame sistematico delle citate disposizioni, la misura sospensiva ed i relativi effetti debbano considerarsi sussistenti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione non abbia iniziato il procedimento disciplinare (o questo sia stato annullato), allorché il dipendente sia stato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato. Ciò in quanto la sentenza di condanna del pubblico dipendente, anche se non scontata, determina l'interruzione del rapporto di lavoro per fatto imputabile allo stesso, con conseguente insussistenza dei presupposti idonei a giustificare il ripristino dello status quo ante dell'impiegato a suo tempo sospeso (cfr. C.S., dec. n. 5568/2010).
Pertanto, la ricostruzione della posizione giuridica ed economica per il periodo di sospensione cautelare è possibile, nonostante l'intervenuta condanna definitiva, purché siano preventivamente dedotti i periodi corrispondenti alla condanna penale inflitta, anche se non scontata per l'eventuale sospensione condizionale della pena (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 21.10.2011 n. 5660 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Trasformazione part-time in full-time e vincoli in materia di personale.
La Corte dei Conti, Sez. Reg.le Piemonte, con parere 21.10.2011 n. 124, considera tutti gli aspetti legati alla trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale in ente non soggetto alle regole del patto di stabilità interno (commento tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOAssunzioni, si volta pagina. Subito. Il limite del 20% non si applica ai contratti a termine. Gli enti locali possono disapplicare immediatamente le pronunce restrittive della Corte conti.
Disapplicabili da subito le pronunzie della Corte dei conti secondo le quali il limite delle assunzioni pari al 20% del costo delle cessazioni degli anni precedenti si applicherebbe anche alle assunzioni a tempo determinato.
I lavori preparatori alla legge di stabilità, e in particolare la relazione tecnica allegata, che smentiscono sul punto le conclusioni della magistratura contabile, consentono agli enti di non tenere conto di tali conclusioni, senza dover necessariamente aspettare l'approvazione del testo normativo.
La relazione tecnica, commentando l'articolo 4, comma 110, dell'attuale testo del ddl di stabilità precisa che «la norma interviene attraverso una parziale modifica dell'art. 76 del dl n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, e successive modificazioni. In particolare: la lettera a) interviene in materia di assunzioni del sistema degli enti locali -integrando l'art. 76, comma 7, del dl 112- ed è intesa a offrire un'interpretazione univoca della norma di cui trattasi, specificando che la disciplina assunzionale ivi prevista per regioni ed enti locali si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato. La disposizione, configurandosi come interpretativa, non comporta oneri a carico della finanza pubblica».
Se già il testo dell'articolo 4 del ddl è chiarissimo, poiché inserisce nell'articolo 76, comma 7, della legge 133/2010 la precisazione che il tetto del 20% si applica solo ai contratti a tempo indeterminato, ancor più lineare è l'indicazione data dalla relazione tecnica. La quale espressamente rivela l'intento del legislatore di «offrire un'interpretazione univoca», con chiaro indiretto riferimento alle contrastanti posizioni espresse, sul merito, anche nell'ambito delle stesse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Non solo: la relazione considera altrettanto esplicitamente la norma come «interpretativa», certo allo scopo di chiarire la sua neutralità sul piano dei costi, ma finendo per qualificarla indirettamente come disposizione di interpretazione autentica, che pone nel nulla dall'origine le letture di segno contrario sancite dalla deliberazione 46/2011 delle sezioni riunite e recentissimamente confermate dalla sezione Lazio con deliberazione 12.10.2011, n. 59, certamente antecedente all'iniziativa legislativa.
Sul piano operativo, prudenza potrebbe consigliare alle amministrazioni di attendere l'approvazione del testo di legge e così agire libere dagli effetti vincolativi derivanti dalla lettura restrittiva della magistratura contabile. Tuttavia, occorre ricordare che le sezioni della Corte dei conti esprimono pareri, non emettono sentenze, né tanto meno possono creare diritto (anche se la deliberazione 46/2011 ha, in effetti, introdotto elementi di novità nella disciplina delle assunzioni, non sussistenti nella norma).
Si tratta di un'attività collaborativa, svolta ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003. In quanto pareri, essi non sono ovviamente vincolanti: si tratta di una funzione di amministrazione consultiva, volta a meglio chiarire aspetti controversi di una disciplina agli organi competenti, i quali restano comunque integralmente responsabili comunque delle scelte amministrative concretamente adottate. Ivi comprese, quelle di non aderire ai pareri espressi, con l'onere di fornire ampia ed approfondita motivazione che espliciti le ragioni di tale eventuale decisione.
I pareri delle sezioni restano, dunque, comunque fonti di interpretazione e non fonti di produzione del diritto (articolo ItaliaOggi del 21.10.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOPRIVACY/ Basta l'estratto per rettificare il punteggio di un candidato. Il Garante stabilisce un principio valido per tutti i concorsi pubblici.
Concorsi pubblici più riservati. Per rettificare il punteggio di un candidato nella graduatoria di un concorso a vicepresidente di sezione di commissioni tributarie provinciali, è sufficiente pubblicare solo il dispositivo della delibera. Per pubblicare l'atto in forma integrale è necessario invece che lo disponga una norma di legge o di regolamento.
Così il Garante privacy ha deciso un ricorso stabilendo un principio valido in tutte le procedure selettive.
Il Garante con altri provvedimenti si è occupato anche di sms per protezione civile, form delle università telematiche e trattamento dei dati sanitari dei militari. Vediamo il contenuto dei provvedimenti.
Concorsi pubblici. Nel caso specifico la delibera di rettificazione del punteggio assegnato al candidato, affissa conteneva numerosi dati personali, tra i quali valutazioni e apprezzamenti sulla persona, e informazioni sulle attività prestate ritenute lesive della dignità umana e professionale. Vista la presa di posizione del Garante per questi concorsi è stata cambiata la modalità di pubblicazione, prevedendo l'affissione della sola parte dispositiva.
Il principio può essere esteso agli altri casi di pubblicazione di delibere di enti pubblici: tale forma di diffusione è legittima solo se è prevista da una norma di legge o di regolamento (come per esempio per comuni e province il Testo unico degli enti locali).
Sms di protezione civile. Il Centro di coordinamento nazionale per la viabilità («Viabilità Italia»), costituito presso il ministero dell'interno, potrà inviare sms utili alla gestione di situazioni di crisi della viabilità a tutte le persone presenti sul territorio interessato dall'emergenza. Via libera del Garante allo schema di convenzione stipulato tra «Viabilità Italia» e le società telefoniche.
«Viabilità Italia», in seguito a una ordinanza contingibile e urgente emanata da una autorità di pubblica sicurezza, potrà chiedere alle società telefoniche di individuare i cellulari dei clienti presenti nell'area di crisi per allertarli via sms sulla situazione di emergenza o di imminente pericolo. È stato escluso l'obbligo di acquisire il consenso considerato che si tratta di contattare le persone in casi di urgenza.
Università telematica. Il form di iscrizione a un sito web può contenere solo i dati personali strettamente necessari a fornire il servizio per il quale l'utente si registra. Altrimenti si viola la privacy e il Garante può bloccare il trattamento. Come è successo a una università telematica che raccoglieva anche informazioni, quali luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, risultati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità di mantenere contatti con gli utenti interessati al mondo dell'ateneo e di informare sulle novità e gli appuntamenti universitari.
Dati sanitari dei militari. Parere favorevole del Garante su uno schema di dpr predisposto dal ministero della difesa. Lo schema di regolamento disciplina l'adozione del «doppio certificato»: per il militare in malattia prevista la trasmissione di due certificati medici: uno con la sola prognosi, da consegnare al superiore diretto, e un altro, recante anche la diagnosi, da inviare alle strutture sanitarie militari (articolo ItaliaOggi del 20.10.2011 - link a www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: G.U. 20.10.2011 n. 245 "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165" (D.P.R. 27.07.2011 n. 171).
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P.a., l'irrequieto resta a casa. In G.U. dpr sulla sospensione cautelare.
Il dipendente pubblico «turbolento» potrà essere sospeso cautelativamente dal servizio. Infatti, in presenza di comportamenti gravi e ripetuti, tali da poter generare pericolo per sé, per gli altri lavoratori o per l'utenza, l'amministrazione pubblica potrà invitarlo a non presentarsi in ufficio, attivando, per il tramite delle aziende sanitarie, l'iter di verifica della sua idoneità alle mansioni svolte. Inoltre, se al lavoratore viene riconosciuta una inidoneità psicofisica assoluta, l'amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro.
Questo è quanto si rileva dalla lettura del dpr 27.07.2011 n. 171, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre scorso, attuativo delle disposizioni contenute all'articolo 55-octies del dlgs n. 165/2001. Come si ricorderà, (si veda ItaliaOggi del 14 luglio scorso) le disposizioni si applicano ai dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, nonché al personale delle Agenzie fiscali. Mentre restano escluse le categorie del personale cosiddetto non contrattualizzato (come ad esempio i prefetti, professori universitari, magistrati).
Il dpr prevede che se il dipendente supera la soglia prevista dal contratto in caso di assenze per malattia, oppure, come detto in presenza di gravi e ripetuti comportamenti sul luogo di lavoro, l'amministrazione (ma anche il dipendente potrà chiederlo) ha la facoltà di attivare tutte le iniziative per accertare l'inidoneità del dipendente allo svolgimento delle mansioni. Inidoneità che può essere assoluta (quindi con l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), oppure relativa, nel caso in cui il dipendente non potrà svolgere le attività proprie del suo profilo professionale ma che potrà essere «ricollocato» in altro profilo professionale.
In quest'ultimo caso, infatti, il dpr prevede che l'amministrazione dovrà attivarsi per «rinquadrarlo» in mansioni equivalenti, ovvero inferiori, assicurandogli comunque, il trattamento economico di provenienza. Solo se non sarà possibile collocare in alcun modo il dipendente, anche attraverso consultazioni con altre p.a., questi sarà messo in «soprannumero».
Nei casi limite, infine, ovvero se il dipendente viene riconosciuto inidoneo assoluto al servizio, l'amministrazione, previa comunicazione, risolve il rapporto di lavoro e corrisponderà l'indennità di preavviso (articolo ItaliaOggi del 22.10.2011 - link a www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOL'ente anticipa le spese legali. Un parere della Corte conti Lombardia.
In caso di procedimento penale a carico di dipendente di un ente locale per fatti attinenti l'attività di servizio, nulla vieta alla stessa amministrazione locale di poter anticipare i costi relativi alle spese legali. Infatti, come precisa l'articolo 67 del dpr n. 268/1987, tale scelta non appare incompatibile con la previsione secondo cui la pubblica amministrazione «assumerà a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento». Tuttavia, regole di prudenza impongono che l'ente dovrà cautelarsi prevedendo la ripetizione di tali spese in funzione dell'esito del giudizio penale.
È quanto ha chiarito la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, nel testo del parere 18.10.2011 n. 528, rispondendo in tal senso ad un'istanza pervenuta dal comune di Robecco sul Naviglio (Mi).
La decisione da parte dell'amministrazione comunale di provvedere o meno al pagamento delle spese di lite in favore di un proprio dipendente, «deve essere frutto di una valutazione propria, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali, che rientrano nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali». Ora, l'articolo 28 del Ccnl 14.09.2000 del comparto regioni ed autonomie locali, richiamando l'articolo 67 del citato dpr n. 268/1987, prevede che, in caso di apertura di procedimento penale a carico di dipendenti per fatti o atti connessi all'adempimento di compiti d'ufficio, l'ente, a tutela dei propri diritti ed interessi, può assumere a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento. Ovviamente, in caso di sentenza esecutiva di condanna, l'ente dovrà ottenere dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Pertanto, in riferimento all'oggetto del parere, ovvero alla possibilità di anticipare le spese legali al dipendente sottoposto a procedimento penale, il collegio della magistratura contabile lombarda ha sostenuto che, sempre nel rispetto del requisito del «comune gradimento» dell'avvocato difensore e al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa, tale possibilità non appare incompatibile con l'ampia previsione contrattuale secondo cui la pubblica amministrazione «assumerà a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento» (articolo ItaliaOggi dell'01.11.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLEGGE DI STABILITÀ/ P.a., vincoli limati sul personale. Assunzioni col tetto solo su impiegati a tempo indeterminato. Smentite nel ddl le interpretazioni prospettate dalla Corte dei conti.
Il tetto alle assunzioni per gli enti soggetti al patto, pari al 20% del costo del personale cessato l'anno precedente, si applica solo ai dipendenti a tempo indeterminato.
È il disegno di legge di stabilità per il 2012, approvato dal consiglio dei ministri venerdì scorso, a chiarire l'interpretazione corretta dell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, smentendo in modo piuttosto aperto la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite 46/2011.
Come si ricorda, le Sezioni Riunite hanno ritenuto che il tetto di spesa debba valere per qualsiasi tipo di assunzione e contratto, ivi comprese, dunque, le assunzioni flessibili.
Molte sono le perplessità che ha destato la conclusione della magistratura contabile: la principale tra esse la considerazione evidente che il legislatore abbia inteso ridurre la spesa fissa e continuativa del personale, ma non quella connessa ad esigenze flessibili, per sua natura variabile nel tempo e, dunque, inidonea ad un tetto di spesa come quello del 20% del costo delle cessazioni.
Il disegno di legge di stabilità conferma che l'intenzione del legislatore era ben diversa da quanto hanno ritenuto le Sezioni Riunite. E chiarisce la portata della disciplina del tetto di spesa apportando due modifiche all'impianto della manovra del 2010.
Il primo intervento è una novellazione dell'articolo 76, comma 7, della legge 133/2008, (oggetto della norma contenuta nell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2020) aggiungendovi la precisazione che gli enti soggetti al patto (i «restanti enti») possono procedere ad assunzioni di personale «a tempo indeterminato». Il nuovo testo dell'articolo 76, comma 7, della legge 133/2008, pertanto, conterrà espressamente la limitazione del meccanismo del tetto della spesa ai soli contratti a tempo indeterminato.
In secondo luogo il disegno di legge di stabilità modifica anche l'articolo 9, comma 28, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, così da precisare che il contenimento della spesa per personale flessibile, pari al 50% di quella del 2009 per le amministrazioni statali, valga solo come principio anche per gli enti locali.
A ben vedere, della novellazione dell'articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 non c'era bisogno. Lo stesso concetto, ovvero che la riduzione del costo del personale flessibile costituisca un principio generale, finalizzato a ridurre il costo complessivo del personale, è espresso dall'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge 296/2006, come novellato dall'articolo 14, comma 7, della legge 122/2010.
In ogni caso, la novellazione dell'articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 chiarisce che il contenimento della spesa per il lavoro flessibile, per quanto autonomamente definibile da ciascun ente, deve essere sostanzioso. Gli enti locali non saranno obbligati a ridurlo né del 20% del costo delle cessazioni dell'anno precedente, né del 50% del costo affrontato a questo titolo nel 2009, ma dovranno abbatterlo in modo significativo, così da rispettare i principi normativamente posti. Senza, tuttavia, le commistioni tra misure di contenimento del lavoro a tempo indeterminato e di diminuzione della spesa del personale flessibile che avrebbe causato la delibera 46/2011 delle Sezioni Riunite (articolo ItaliaOggi del 18.10.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOPermessi al padre con moglie casalinga.
Anche il padre può fruire dei riposi giornalieri previsti dall'articolo 40 del Testo Unico sulla maternità (decreto legislativo 151/2001) nell'ipotesi di madre casalinga.
Con la nota operativa 13.10.2011 n. 23, infatti, l'Inpdap afferma che, sulla scia dell'interpretazione estensiva che scaturisce dagli indirizzi giurisprudenziali (si veda la sentenza del Consiglio di Stato 4293/2008), è possibile riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. L'ente di previdenza chiarisce che, trattandosi di permessi retribuiti, la fruizione degli stessi non ha alcuna incidenza ai fini dell'obbligo di versamento contributivo, che rimane immutato.
Con lettera circolare 8494/2009 il ministero del Lavoro, nell'intento di fare chiarezza, si è espresso in senso favorevole al riconoscimento dei riposi in capo al padre in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgono dall'assolvimento di tale compito. In quell'occasione il ministero ha richiamato la sentenza della Cassazione 20324/2005.
Il padre dipendente potrà quindi fruire dei riposi entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in presenza di determinate condizioni opportunamente documentate (madre impegnata in accertamenti sanitari, cure mediche, concorsi pubblici eccetera) e, comunque, dal giorno successivo alla scadenza del congedo di maternità.
In caso di parto plurimo è concesso al padre -nell'ipotesi di madre casalinga- il raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i tre mesi dopo il parto. Le ore di riposo giornaliero non fruite giornalmente, come di consueto, non potranno essere fruite successivamente (articolo Il Sole 24 Ore del 18.10.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Buoni pasto e Faverin "il serio" (CGIL-FP di Bergamo, nota 18.10.2011).

PUBBLICO IMPIEGOContributi legati agli stipendi pagati.
Arrivano i chiarimenti Inpdap su alcune problematiche applicative del Dl 78/2010.
Con la
nota operativa 05.10.2011 n. 22 l'istituto analizza i riflessi previdenziali delle progressioni giuridiche ma non economiche e le modalità di calcolo e versamento dei contributi per le riduzioni dei compensi oltre i 90mila e i 150mila euro.
L'articolo 9 della Dl 78/2010 ha introdotto diverse disposizioni di forte impatto, prima fra tutte la previsione che per gli anni 2011, 2012 e 2013 le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetti solo giuridici.
Innanzitutto è opportuno ricordare che sia alcune sezioni regionali della Corte dei conti che la Ragioneria generale dello Stato (Rgs) hanno riconosciuto che nella definizione «progressioni di carriera comunque denominate» si possono far rientrare anche le progressioni economiche (orizzontali), e questo nonostante gli articoli 23 e 24 del Dlgs 150/2009 abbiano tenuto distinti i due istituti. La Rgs, con la circolare 12/2011, ha quindi avallato il principio secondo il quale in questo triennio un dipendente possa progredire ad una posizione economica superiore pur non percependo almeno fino al 2014 –senza il beneficio della retroattività– il relativo compenso, e purché le risorse finanziarie necessarie siano rese indisponibili fino a tutto il 2013. La tesi, già messa in discussione per una serie di motivi non solo giuridici, ma soprattutto di equilibrio del fondo delle risorse decentrate, necessitava però di chiarimenti previdenziali. Che sono puntualmente arrivati con la nota operativa 22/2011 dell'Inpdap.
A fronte del previsto riconoscimento soltanto giuridico del maggiore livello retributivo cui non corrisponde il relativo adeguamento economico, nessun incremento contributivo è richiesto, per cui in questa ipotesi il versamento dovuto all'istituto deve essere rapportato alle sole retribuzioni di fatto corrisposte. Non va quindi versata alcuna contribuzione figurativa.
Altra questione attesissima riguardava il corretto calcolo dei contributi previdenziali in caso di decurtazione delle retribuzioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del Dl 78/2010. Si tratta della riduzione del 5% per i compensi sopra i 90mila euro e del 10% per i compensi sopra i 150mila euro, disposizione peraltro mantenuta in vita per i lavoratori pubblici. La norma stessa indica che tale decurtazione non opera a fini previdenziali. I dubbi però rimanevano. Gli operatori si chiedevano se comunque il dipendente dovesse pagare la contribuzione solo sui compensi effettivamente percepiti e quindi il datore dovesse intervenire con la cosiddetta contribuzione figurativa, oppure se, in questo caso, anche il lavoratore dovesse versare i contributi sull'importo spettante ante riduzione.
La Ragioneria generale dello Stato ha optato per questa soluzione, confermata ora anche dall'Inpdap. I contributi da versare devono essere calcolati sull'intera retribuzione spettante senza tener conto della riduzione sia per la quota del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore.
Un'ultima precisazione. Ai fini del raggiungimento della quota dei 90mila o 150mila euro, si deve fare riferimento a un criterio di competenza. Infatti, devono essere conteggiati anche i compensi corrisposti nell'anno successivo rispetto a quello in cui si sono effettuate le prestazioni. Quindi, per esempio, l'indennità di risultato per l'anno 2011 erogata nel 2012 entra come competenza dell'anno attualmente in corso (articolo Il Sole 24 Ore del 17.10.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOLa «promozione» non è un diritto.
CONSEGUENZE PROCESSUALI - Il giudice ordinario non può imporre il conferimento di posizioni organizzative ma solo valutare la legittimità degli atti.

La posizione giuridica in capo al dipendente che aspira a una posizione organizzativa non è corrispondente a un diritto soggettivo perfetto, ma costituisce "solo" un interesse legittimo di diritto privato in un contesto di lavoro pubblico costituzionalizzato. Il dipendente che aspira ad essere incaricato di posizione organizzativa ha un interesse legittimo a che la procedura sia svolta in modo corretto, al quale si contrappone però un potere discrezionale da parte del «datore di lavoro», anch'esso di diritto privato; lo stesso datore può accogliere o meno la richiesta di conferimento dell'incarico, sempre nel rispetto della procedura.
La conseguenza processuale più importante è che il «giudice giammai può emettere sentenza con la quale accerta il diritto del ricorrente a vedersi conferire l'incarico cui aspira, essendo lo stesso attribuibile solo a seguito di valutazione discrezionale della Pa (si veda Cassazione 14.09.2005, n. 18198) ma lo stesso giudice, se accerta che il potere discrezionale è stato esercitato fuori dai limiti di legge, potrà dichiarare illegittimo il conferimento dell'incarico impugnato». Una tale conclusione potrà soltanto portare la Pa ad operare una nuova valutazione, nel rispetto delle norme in precedenza violate, ma non si potrà concretizzare nell'affidamento, tanto meno a carattere retroattivo, delle funzioni attribuibili alla posizione organizzativa.

Lo ha deciso il Tribunale di Trani, Sez. lavoro, nella sentenza 22.09.2011, che conferma la pregressa giurisprudenza ordinaria (si veda ad esempio Cassazione Civile, sezione lavoro 15.05.2008, nr. 12315) e quella amministrativa del Consiglio di Stato (tra le tante, sezione V, 15.02.2010, n. 815) per le quali le procedure di selezione finalizzate al conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle Pa esulano dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi.
La decisione di Trani, seppur inserita in una scia abbastanza consolidata nei principi, è importante in quanto ribadisce, in un momento di particolare ritorno della pubblicizzazione del rapporto di lavoro, la discrezionalità della scelta della Pa.
Tuttavia la tesi, malgrado sostenuta da ampia giurisprudenza, non potrà che essere rivista alla luce del principio di effettività della tutela: sostenere, infatti, che il giudice ordinario non possa sostituirsi all'amministrazione decidente e, nel contempo, affermarne la giurisdizione ordinaria limitandola alla possibilità della sola disapplicazione degli atti, attraverso la categoria del l'interesse legittimo di diritto privato, potrebbe portare a una carenza di tutela del singolo oggi in contrasto con i principi sull'effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall'articolo 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo Il Sole 24 Ore del 17.10.2011 - link a www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARIMalattia lunga, il certificato è doc. Per prognosi oltre i dieci giorni occorre il medico dell'Ssn. Estesa al settore privato la disciplina dei dipendenti pubblici sulla giustificazione delle assenze.
Per la malattia lunga serve un certificato medico «doc». Nei casi di assenza superiori ai dieci giorni, infatti, il lavoratore deve munirsi di certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario o convenzionato. Il vincolo, finora vigente per gli impiegati statali, è stato esteso al privato dal Collegato lavoro.
E vale non solo in caso di lunghe malattie (superiori a dieci giorni), ma per le infermità oltre la seconda in un anno.
Malattia online. La novità scaturisce dal processo di uniformazione dei regimi previsti per i dipendenti pubblici e quelli privati in ordine alle certificazioni di malattia. Unificazione che ha portato, dal 14 settembre, all'entrata in vigore di un'unica disciplina sulla trasmissione in via telematica dei certificati medici all'Inps. La necessità di un certificato «doc» già vigente per i dipendenti pubblici e ora estesa ai privati scaturisce proprio da questa equiparazione.
Regime unico. La legge n. 183/2010 (Collegato lavoro), nel completare questo processo di unificazione, ha fatto un rimando integrale ed esplicito all'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001, ossia al T.U. sul pubblico impiego. Ciò ha comportato, evidentemente, l'entrata in vigore di un unico regime per i dipendenti sia del settore pubblico che privato, anche per quanto concerne gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del Ssn o con esso convenzionati.
Successivamente, con l'entrata in vigore (dal 6 luglio) del dl n. 98/2011, è arrivata un'ulteriore innovazione: «Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione».
Quando serve una certificazione «doc». Il Collegato lavoro ha stabilito che, per garantire un quadro completo e univoco delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo, dall'01.01.2010 (termine poi slittato al 14 settembre scorso, per il solo settore privato), in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il «rilascio» e la «trasmissione» della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001.
È proprio questo rinvio normativo a determinare, per il settore privato, la necessità di ricorrere a una certificazione «doc» in alcune situazioni. Nel dettaglio è nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dello stesso anno solare che anche per il lavoratore del settore privato è divenuto obbligatorio produrre, al datore di lavoro, idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Ssn o con esso convenzionato.
Fa eccezione a tale regole l'assenza di malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.
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La richiesta viaggia sul canale telematico.
Dall'01.10.2011, le richieste di visita medica di controllo devono essere inoltrate mediante canale telematico. La novità fa parte del piano di «estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'Inps ai cittadini», in costruzione progressiva dal 1° gennaio di quest'anno e che prevede l'utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.
Dal 1° ottobre, dunque, è stata attivata, per i datori di lavoro, la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia (la cosiddetta visita fiscale), in virtù di quanto previsto dall'articolo 38 della legge n. 122/2010. Il servizio di richiesta, in modalità telematica, delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia all'Inps. Per l'utilizzo del servizio occorre essere abilitati all'accesso.
Tutti i soggetti già dotati di Pin e attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia sono abilitati al servizio automaticamente. Invece i datori di lavoro o loro incaricati non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter accedere al servizio, devono presentare presso una sede dell'Inps i seguenti documenti: modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con l'elenco dei dipendenti per i quali si chiede il rilascio del Pin per l'accesso agli attestati di malattia del personale con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore; modulo di richiesta «individuale» compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, con allegata una fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.
I datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di richiesta visita medica di controllo a un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione per la consultazione degli attestati di malattia, devono comunicarlo all'Inps, che provvederà a modificare i relativi profili autorizzativi. Inoltre, gli stessi datori di lavoro o loro incaricati in possesso di Pin sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell'autorizzazione all'Inps (che provvederà a cessare, con effetto immediato, l'abilitazione), al verificarsi della cessazione dell'attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell'intestatario del Pin.
La richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla sede competente dell'Inps per residenza/domicilio o per reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta. È possibile, inoltre, richiedere anche la visita di controllo ambulatoriale Inps, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale, da parte della sede territoriale dell'Inps.
La procedura di richiesta di visita medica di controllo si compone di più pannelli che consentono un colloquio interattivo con l'utente che comunica i dati relativi alla richiesta, in modalità guidata dal sistema informatico: preimpostando i dati ove già disponibili (i dati anagrafici del datore di lavoro, per le imprese iscritte a Inps e del lavoratore se presente nell'archivio anagrafico unico); costruendo e completando dinamicamente le informazioni (per esempio, la selezione del comune nell'ambito della provincia già specificata); indirizzando l'utente con domande specifiche (per esempio «Il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps?»); segnalando i dati obbligatori (un asterisco, '*', accanto al campo); sottoponendo i dati forniti all'immediato controllo formale; utilizzando una messaggistica puntuale per segnalare le informazioni incongruenti. Inoltrata la richiesta di visita medica di controllo, si ottiene in risposta una ricevuta, con la segnatura di protocollo in entrata assegnata dal sistema Inps. Infine, è possibile visualizzare anche l'esito della visita. Come detto, le richieste di visita medica di controllo devono essere inoltrate attraverso il canale telematico dal 1° ottobre.
In fase di prima attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio, fino al 30 novembre, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali sono considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia. Alla scadenza, il canale telematico diventa esclusivo (articolo ItaliaOggi Sette del 17.10.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Manovra-bis: la liquidazione del TFS/TFR tramite l'Inpdap (CGIL-FP di Bergamo, nota 17.10.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: A. Pozzi, La contrattazione collettiva nel pubblico impiego tra illusioni e delusioni. Dalla legge 421/1992 al d.l. n. 138/2011 (link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Statali, salvati i buoni pasto. Berlusconi: nessun taglio - Pa: 300mila dipendenti in meno nel 2014.
EQUO INDENNIZZO - Cancellata anche la norma che negava il giudizio equitativo nelle azioni di risarcimento. Per Palazzo Vidoni era incostituzionale.

«Durante il Consiglio dei ministri se ne è parlato ma poi abbiamo deciso di non farne nulla». Silvio Berlusconi ieri ha smentito così la notizia del taglio ai buoni pasto dei dipendenti pubblici. La misura è stata sfilata dall'articolato del disegno di legge di stabilità messo a punto dai tecnici dell'Economia dopo un confronto tra i ministri anche per i «problemi applicativi» che avrebbe comportato una sua rigorosa applicazione, ha fatto sapere in una nota il portavoce del ministro per la Pa e l'Innovazione, Renato Brunetta.
Con la norma taglia-ticket –che sarebbe scattata per la maggioranza dei dipendenti, visto che valeva per presenze in ufficio inferiori alle 8 ore al giorno– è sparita anche la misura che negava la possibilità di equo indennizzo nelle azioni di risarcimento per danno non patrimoniale. In questo secondo caso lo scoglio era di natura costituzionale, stando ai tecnici di palazzo Vidoni.
Delle misure sul pubblico impiego, a questo punto, dovrebbero essere rimaste in campo la mini-tassa sui concorsi per dirigenti, la soppressione di accertamento e pagamento dell'indennità per infermità derivante da cause di servizio (da cui sono comunque esclusi i dipendenti del comparto sicurezza) e la norma che riduce a 60 giorni i termini per le azioni giudiziarie per controversie di lavoro.
La marcia indietro sui buoni pasto è stata accolta con soddisfazione da tutto il fronte sindacale e dalle opposizioni. Ma ora si tratta di capire con quali misure alternative saranno garantiti i tagli di spesa potenziali –il conto dei ticket restaurant sfiora il miliardo l'anno per tutta la Pa- visto che con quell'intervento si contribuiva a garantire i tagli alla spesa dei ministeri e degli enti territoriali.
Il pubblico impiego, in effetti, era già stato colpito da nuove misure restrittive sulla spesa (in aggiunta a quelle del 2009 e del 2010) che spaziano dalla proroga fino al 2014 del blocco dei contratti alla proroga del blocco del turn-over; strette che in termini cumulati dovrebbero garantire una minor spesa per oltre un miliardo nel 2014, anno in cui il numero complessivo dei dipendenti dovrebbe stabilizzarsi attorno ai 3,3 milioni, con un calo dell'8% rispetto all'inizio della legislatura. Nel 2014, inoltre, grazie al blocco della contrattazione, si realizzerà un allineamento tra le retribuzioni di fatto dei dipendenti pubblici con quelle dei privati, come è confermato dalle stime Aran raccolte nella relazione al Parlamento sullo stato della Pa 2010-2011 che il ministro Brunetta ha consegnato l'altro giorno al presidente della Camera, Gianfranco Fini.
La Relazione mette a fuoco alcuni dei profili più importanti di monitoraggio della spesa non obbligatoria delle amministrazioni. Un dato, in particolare, risulta significativo: è scesa sotto quota un miliardo la spesa per le consulenze esterne. L'anno scorso -secondo quanto si legge nella Relazione- sono stati spesi per le 199.619 consulenze esterne 962.918.344 euro con un calo del 5% rispetto al 2009. Il numero dei consulenti è diminuito del 16% ma è aumentato il compenso medio per incarico da 4.057 euro a 4.366 (+8%) (articolo Il Sole 24 Ore del 15.10.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLEGGE DI STABILITÀ/ P.a., il buono pasto va guadagnato. Ticket a chi lavora almeno 8 ore. Contributo per i concorsi. I dipendenti in missione dovranno alloggiare nelle strutture degli enti.
Il buono pasto al personale pubblico, dovrà essere corrisposto quando il lavoratore svolga almeno otto ore di servizio. Ai dipendenti pubblici comandati presso le Autority non spetterà più l'erogazione di emolumenti o indennità finalizzati a operare perequazioni con il personale di ruolo.
Per poter partecipare ai concorsi indetti dalla pubblica amministrazione per l'immissione nella carriera dirigenziale si dovrà versare un contributo per le spese della procedura. A tal fine, i bandi, dovranno prevedere un versamento variabile dai 10 ai 15 euro.
I dipendenti pubblici in missione, dovranno usufruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture messe a disposizione delle amministrazioni di appartenenza, se esistenti e disponibili. Dall'anno scolastico 2012-2013, nel comparto scuola, i distacchi o i permessi sindacali saranno ridotti del 15%.

Sono queste alcune delle disposizioni contenute all'articolo 4 del disegno di legge di stabilità che l'esecutivo ha varato nella seduta del consiglio dei ministri di ieri. Entriamo nel dettaglio delle norme varate.
Tassa sui concorsi. I concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali delle amministrazioni pubbliche dovranno prevedere un «diritto di segreteria», dovuto a titolo di copertura delle spese della procedura. E' quanto si prevede al comma 58 del citato articolo 4. Saranno gli stessi bandi di concorso a prevedere la misura di tale contributo che dovrà variare da 10 a 15 euro. Esentati dal versamento del contributo, i concorsi indetti dalle regioni, province autonome, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
Buono pasto solo dopo otto ore. I dipendenti pubblici, anche con qualifica dirigenziale, non potranno ricevere il buono pasto nei giorni in cui la loro prestazione effettiva, attestata mediante i sistemi di rilevazione automatica, al netto della pausa pranzo e degli eventuali riposi, sia inferiore ad otto ore. Il comma 60 pertanto, opera un taglio netto con quanto sinora vigente (il buono pasto spetta dopo almeno sei ore di prestazione lavorativa).
E infatti, la disposizione precisa che le disposizioni contrattuali in contrasto con quanto sopra, sono nulle e non possono trovare applicazione. Dall'entrata in vigore della disposizione, pertanto, tenuto conto che la pausa pranzo non potrà essere inferiore a trenta minuti e che la prestazione lavorativa massima giornaliera non può superare, per legge, le nove ore, per avere il buono pasto si dovrà stare (fisicamente) in ufficio almeno 8 ore e 30 minuti.
Tuttavia, l'esecutivo lancia una ciambella di salvataggio, prevedendo l'esclusione dalle disposizioni sopra richiamate per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Vitto e alloggio durante le missioni. Stretta sulla spesa per le missioni del personale statale. Il comma 123 infatti, precisa che i dipendenti pubblici inviati in missione (all'interno del territorio nazionale) per motivi di servizio, dovranno utilizzare, per il vitto e l'alloggio, delle strutture che le amministrazioni di appartenenza metteranno a loro disposizione «ove esistenti e disponibili».
Una norma finalizzata ad operare una significativa stretta sui rimborsi spese sostenuti dai dipendenti inviati in missione che, a titolo esemplificativo, oggi permettono di consumare un pasto per massimo di 22 euro e il pernottamento, qualora la missione superi le otto ore, in alberghi tre stelle.
Indennità di trasferta addio. Non sarà più erogata l'indennità di trasferta e i relativi rimborsi spese, al personale pubblico che viene trasferito per ordine dell'amministrazione di appartenenza. Il comma 57 prevede infatti, la soppressione degli artt. 18,19, 20 e 24 della legge n. 836/1973. Resta in piedi la sola indennità di prima sistemazione, ma al verificarsi del presupposto che il dipendenti cambi anche la residenza nel comune della nuova sede di servizio.
Distacchi sindacali e scuola. Dal prossimo anno scolastico, il comma 84 dell'articolo 4 del ddl in esame, precisa che, al fine di valorizzare le professionalità del personale scolastico e di pervenire a riduzioni di spesa, nel comparto scuola, i distacchi, le aspettative ed i permessi sindacali sono ridotti del 15%.
Tagli al comparto sicurezza. Meno dieci milioni di euro per il 2012 e meno cinquanta milioni dal 2013 nel comparto sicurezza. Il comma 26 prevede una razionalizzazione delle risorse umane e strumentali, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza pubblica. La riduzione delle risorse sarà operata «salomonicamente» nella misura del 50% a carico della polizia di stato e dell'altro 50% a carico dell'Arma dei carabinieri.
Personale comandato delle Autority.
Stretta (economica) anche per il personale delle amministrazioni pubbliche che si trova in posizione di comando o distacco presso le autorità amministrative indipendenti. A questi lavoratori, il comma 63 prevede che non potranno essere erogati, da parte delle stesse Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti finalizzati ad operare perequazioni con il trattamento economico fondamentale del personale di ruolo delle stesse Autorità (articolo ItaliaOggi del 15.10.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGORiposi orari ai papà. Ok anche se la mamma è casalinga. Nota Inpdap sulle condizioni per usufruire del diritto.
Il papà lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi orari (ex allattamento) anche se il coniuge è casalinga purché sia impossibilitata a curare il neonato.
Lo spiega l'Inpdap nella nota operativa 13.10.2011 n. 23/2011, precisando che il diritto scatta solo in certe condizioni opportunamente documentate; che il padre può fruire dei riposi entro il primo anno di vita del bimbo (o dall'ingresso in caso di minore adottato o affidato); e che non è consentito in alcun modo il recupero delle ore non godute.
La questione riguarda dunque i riposi orari. La madre lavoratrice dipendente ne ha diritto in misura pari a due periodi giornalieri, anche cumulabili, di un'ora ciascuno durante il primo anno di vita del bimbo (dopo il congedo di maternità). La disciplina (T.u. maternità, dlgs n. 151/2001) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire di tali riposi nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; qualora i figli siano affidati al solo padre o in caso di morte o grave infermità della madre. L'ipotesi di madre non lavoratrice dipendente è stata intesa nel senso di madre lavoratrice autonoma (per esempio artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, co.co.pro. ecc.) e non anche di madre casalinga.
Con sentenza n. 4293/2008, il consiglio di stato ha interpretato in maniera più estensiva quest'ipotesi, equiparando alla madre non lavoratrice dipendente la casalinga impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato. Praticamente, dunque, anche in queste ipotesi il papà ha diritto ai riposi orari.
Alla luce di tali indicazioni l'Inpdap illustra i riflessi contributivi e procedurali per quanto di propria competenza. Innanzitutto spiega che la nuova interpretazione estensiva consente di riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei permessi orari anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.
Trattandosi di permessi retribuiti, aggiunge l'Inpdap, la loro fruizione non ha alcuna incidenza ai fini degli obblighi contributivi; pertanto, in presenza di determinate condizioni, «opportunamente documentate» (madre casalinga impossibilitata a prendersi cura del neonato perché impegnata in altre attività, quali ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altre simili), il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
I riposi possono essere fruiti a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto. In caso di parto plurimo, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche durate i primi tre mesi dopo il parto. Infine, l'Inpdap precisa che non è consentito in alcun modo il recupero delle ore di permesso eventualmente non godute (articolo ItaliaOggi del 15.10.2011).

PUBBLICO IMPIEGOMalattia, ricaduta nel certificato. Messaggio Inps sulle annotazioni.
I medici devono precisare nel certificato se la malattia si riferisce a un precedente evento morboso, per evitare al lavoratore la trattenuta Inps relativa ai tre giorni di carenza.
Lo spiega, tra l'altro, il messaggio n. 19405/2011 dell'INPS.
La precisazione fa seguito ad apposite richieste di chiarimento, da parte degli uffici Inps, in merito alla nuova procedura che dal 14 settembre ha praticamente equiparato la disciplina sulla malattia dei lavoratori pubblici e privati.
Nel dettaglio l'Inps spiega che, qualora l'evento morboso si configuri quale «continuazione» dello stato patologico in corso, il medico curante deve farne menzione negli appositi campi previsti nel certificato e nell'attestazione di malattia; e che inoltre stessa annotazione deve essere riportata anche nel caso di ricaduta, ipotesi ricorrente quando il lavoratore, rientrato in servizio dopo un periodo di assenza per malattia, è costretto ad assentarsi nuovamente a causa di uno stato patologico riconducibile al precedente evento morboso «nell'arco temporale di 30 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa».
Tale annotazione servirà a configurare la seconda assenza per malattia non un nuovo evento morboso ma una prosecuzione del primo con la conseguenza che, agli effetti della liquidazione delle prestazioni economiche, l'Inps non effettuerà la trattenuta dei giorni di carenza (i primi tre), e potrà effettuare correttamente il calcolo dell'elevazione della misura dell'indennità in base ai limiti temporali previsti dalla normativa.
Infine, il messaggio mette in guardia gli uffici sulle visite fiscali, chiedendo di riscontrare gli esiti delle richieste inoltrate alle Asl. Ciò perché, in base a quanto riferisce l'Inps, le Asl richiedono il pagamento del compenso anche nei casi in cui non riescano a fare le visite nello stesso giorno in cui sono richieste, ma le effettuino in giornate successive (vanificando, però, gli effetti del controllo) (articolo ItaliaOggi del 15.10.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOEnti, progetti doc. Chiarezza su obiettivi, tempi, risorse. Corte conti Campania: in caso contrario è danno erariale.
Negli enti locali, l'avvio di un progetto obiettivo che coinvolga i dipendenti in attività che esulano dai normali compiti d'istituto e caratterizzati da una situazione di eccezionalità, deve possedere tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti e dai contratti collettivi di settore. In particolare, devono essere presenti documenti che attestino la loro corretta elaborazione, che deve dar conto del personale coinvolto, dei tempi di attuazione, del responsabile, della verifica dei risultati e della successiva corresponsione dei benefici economici. In mancanza di ciò e sostanziandosi in una mera elargizione a pioggia ai dipendenti coinvolti, la condotta del dirigente responsabile di tale «progetto obiettivo» causa danno erariale.
È quanto ha deciso la Corte dei conti Campania, nel testo della sentenza 13.10.2011 n. 1808, che ha condannato un dirigente comunale per una serie di irregolarità commesse in sede di determinazione e applicazione del fondo per il trattamento accessorio previsto dall'art. 15 del Ccnl dell'01/04/1999 per il personale non dirigenziale degli enti locali.
In particolare, si è contestato al convenuto di aver liquidato compensi relativi a due progetti obiettivo, riferiti all'intervento straordinario di rimozione Rsu da parte dei dipendenti del servizio igiene urbana, senza che siano state rispettate le condizioni normativamente previste per il loro finanziamento (art. 45, comma 3, del dlgs n. 156 del 2001; artt. 17 e 18 del Ccnl per il personale del comparto delle regioni-enti locali; all'art. 30 del contratto collettivo decentrato per il periodo 1998-2001). L'accusa è quella che alla base di tali progetti non vi sia stata alcuna evidenza documentale sulla loro corretta elaborazione, intesa come personale da coinvolgere, verifica dei risultati e della corresponsione dei benefici solo dopo la citata verifica.
In breve, i progetti non sono stati redatti preventivamente, risolvendosi in una mera distribuzione di somme a consuntivo, né risultava una certificazione da parte del nucleo di valutazione interno, nonostante la previsione dell'art. 6 del Ccnl del 31/03/1999.
Secondo il collegio giudicante i rilievi mossi dalla procura appaiono condivisibili. È stato evidenziato, pertanto, come per i progetti obiettivo in esame non risultano essere state rispettate le condizioni normativamente previste per il loro finanziamento, cosicché, l'utilizzo dei fondi ha determinato, in tale circostanza, un pregiudizio patrimoniale alle casse comunali per la loro distribuzione a pioggia.
Passando al quantum del danno, il collegio ha ritenuto sussistente, in questo caso, l'esercizio del cosiddetto potere riduttivo (ex art. 52, comma 2, rd 1214/1934), specificando che «il particolare contesto in cui i fatti si sono verificati (periodo di emergenza rifiuti per la cittadinanza) e l'intento verosimile del convenuto di incrementarne la raccolta», può determinare una riduzione del 50% del danno erariale addebitatogli (articolo ItaliaOggi del 29.10.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: costituzione delle unioni di comuni per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali previste dall’art. 21 della legge 42 del 2009 (CGIL-FP di Bergamo, nota 13.10.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Funzionario pubblico investito di un ruolo dirigenziale. Per le mansioni apicali sono dovute le differenze retributive.
Nel caso in cui ad un funzionario ministeriale siano attribuite in maniera illegittima funzioni dirigenziali e' dovuta, comunque, la differenza retributiva laddove le prestazioni sono svolte secondo i compiti propri del caso.
E' l'importante sentenza della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto che ad un funzionario reggente deve essere pagata la retribuzione da dirigente fino a quando il posto vacante non viene ricoperto.
La Corte d'Appello aveva rigettato la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di una città umbra con la quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento in favore di un funzionario pubblico dell’importante somma di € 290.551,28 a titolo di differenze retributive dovutegli a decorrere dal novembre del 2000 per aver diretto una Casa Circondariale, individuata da quella data come ufficio di livello dirigenziale non generale per effetto del D.M. del 23.10.2001.
Le mansioni superiori nella PA.
Come è stato più volte affermato in giurisprudenza la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (desunta principalmente dall'art. 97 Cost., secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte Costituzionale, del quale sono attuazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 52), non consente inquadramenti automatici del personale, in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte.
Il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 –Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni pubbliche- prevede, all’articolo 52, che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Nei casi suindicati per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. Al di fuori delle ipotesi appena viste è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
L’analisi dei giudici della Cassazione.
Per i giudici di merito di secondo grado l’applicazione art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 dipendeva dalla circostanza che nella fattispecie non poteva ritenersi sussistente l'ipotesi contemplata da quest'ultima norma, vale a dire lo svolgimento di mansioni della qualifica immediatamente superiore, in quanto il ruolo dirigenziale rivendicato dal funzionario ricorrente rappresentava uno status, comportante poteri ed obblighi diversi, e non una qualifica superiore. Il funzionario per far valere le proprie ragioni ricorreva in Cassazione.
Ai giudici di legittimità si chiedeva in particolare se in applicazione dell'art. 4 D.lgs. 146/2000, sia illegittima l'attribuzione delle mansioni superiori ad un funzionario di livello C3 per un periodo di tempo illimitato, quando vi sia totale assenza dell'avvio delle procedure per la nomina del dirigente e quindi se sia stato erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale che il ricorrente, pur svolgendo per molti anni con continuità, le funzioni di dirigente del penitenziario abbia avuto attribuito unicamente il livello retributivo di C/3 ancorché contestualmente l'amministrazione datoriale non abbia avviato alcuna procedura per la copertura del posto di dirigente dell'istituto.
I giudici di merito osservano che l'art. 31 del CCNL del i 16/02/1999 prevede l'istituzione di un Fondo unico di amministrazione presso ciascuna amministrazione e le fonti di finanziamento dello stesso Fondo. Quindi, come è dato vedere, non si tratta di una indennità appositamente destinata ai casi di sostituzione di dirigenti impediti o assenti o di reggenza in attesa di dirigenti da nominare, bensì di un emolumento previsto per il personale preposto alla direzione di istituti penitenziari, inteso a compensare i rischi e le responsabilità connaturati all'espletamento dell'attività penitenziaria in genere, la qual cosa prescinde dalla circostanza dell'espletamento di mansioni superiori dirigenziali in regime di sostituzione o di reggenza.
La giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, ha ripetutamente affermato l'applicabilità, anche nel pubblico impiego e nel lavoro pubblico in generale, dell’articolo 36 Costituzione, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale anche alla qualità del lavoro prestato; pertanto, si deve ritenere che intenzione del legislatore sia stata di rimuovere, con la disposizione correttiva, una norma in contrasto con i principi costituzionali.
D'altra parte, la considerazione delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico, come della diversità delle "carriere", non può escludere l'applicazione della disciplina in esame quando venga dedotto, come nella specie, l'espletamento di fatto, protratto nel tempo, di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario di posizione economica "C3", nonostante l'esistenza di una norma (art. 4 del D.lgs n. 146/2000 sulla copertura delle sedi di livello dirigenziale) che consentiva di avvalersi del personale con specifica esperienza professionale per la copertura delle sedi dirigenziali solo nella fase transitoria e che prevedeva l'adozione, non verificatasi nella fattispecie, di adeguate procedure selettive, con le modalità indicate, per l'assunzione dei dirigenti; tale ipotesi può essere, invece, ricondotta certamente alla previsione del quinto comma dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001 relativa al conseguimento del diritto corrispondente trattamento economico, secondo la ratio della norma che è quella di assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’articolo 36 della Costituzione.
Le conclusioni.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del funzionario e rinvia a diversa Corte d'appello, che uniformandosi ai suddetti principi, deve provvedere ad individuare l'esatto periodo di svolgimento delle superiori funzioni dirigenziali da parte del ricorrente e a determinare le relative differenze retributive che gli competono con riguardo al diverso trattamento economico del ruolo dirigenziale ricoperto (commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione civile, sentenza 12.10.2011 n. 20978).

PUBBLICO IMPIEGO: Sempre a pena di esclusione le formalità di partecipazione che evitano favoritismi.
E' legittima la clausola di un bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A., secondo cui i documenti rappresentativi dei titoli posseduti dai concorrenti devono essere prodotti, unitamente alla domanda di partecipazione, ma in un plico chiuso e separato.

La segnalata pronuncia affronta la tematica della legittimità di una clausola escludendi di un bando di concorso relativa alle modalità di presentazione della domanda partecipativa.
Nello specifico, il ricorrente, partecipante a un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una P.A., ha impugnato la deliberazione con cui la Commissione di valutazione ha provveduto alla pubblicazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori della predetta selezione.
In primis, ha assunto che uno dei vincitori, nella busta contenente la domanda di partecipazione, avrebbe inserito i propri titoli in modo sciolto e libero e non, come (implicitamente) previsto a pena di esclusione dall’art. 8 del bando, in plico chiuso.
Prosegue, indi, lamentando un’errata valutazione dei propri titoli per i quali sarebbe stato inesattamente attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello che, suo dire, avrebbe dovuto vedersi assegnare con conseguente diritto alla nomina.
Nelle more del giudizio, tuttavia, la Commissione esaminatrice del concorso ha proceduto a un riesame delle posizioni del ricorrente e del controiteressato pervenendo, in particolare, alla modifica in melius dei punteggi attribuiti a quest’ultimo e, comunque, confermando l’ordine della graduatoria originariamente approvata.
Il ricorso è stato accolto.
Il Collegio di Napoli, con riferimento all’eccepita illegittima ammissione del controinteressato-vincitore alla procedura de qua, ha rilevato come il ricorrente ha fondato l’assunto sulla violazione dell’art. 8 del bando di concorso secondo cui, nella stessa busta contenente la domanda di partecipazione al concorso, il candidato avrebbe dovuto inserire in un plico chiuso tutta la documentazione relativa ai titoli posseduti; invero, il controinteressato aveva racchiuso i documenti rappresentativi dei propri titoli in modo sciolto e libero.
Orbene, l’eccepita illegittimità dell’inclusione del controinteressato è stata pienamente condivisa dall’adito TAR che, sul punto, ha ritenuto di evidenziare la ratio sottesa al menzionato art. 8 del bando.
In disparte la considerazione per cui le clausole di dubbia significazione e portata debbono, per il principio di conservazione dei valori giuridici, "interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno" (art. 1367), il giudicante ha osservato come il controverso adempimento era stato posto unicamente a presidio e garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa e valeva ad assicurare che la Commissione esaminatrice non debordasse, in sede di determinazione del valore da attribuire ai singoli titoli, dai principi di logicità e imparzialità (art. 97 Cost.), esercitando il relativo potere in modo distorto e deformato.
In considerazione di tanto, il G.A. campano ha compreso la ragione per la quale l’Amministrazione chiedeva l’inserimento nella stessa busta contenente la domanda di partecipazione al concorso dei titoli posseduti, da racchiudersi, però, in plico separato.
La separatezza nella stessa busta delle due entità, domanda e titoli, era evidentemente preordinata al fine di assicurare che la Commissione giudicatrice operasse la graduazione dei punteggi “al buio”, senza la previa conoscenza della paternità dei titoli prodotti dai singoli candidati, in modo tale da escludere in radice il sospetto che la graduazione fosse predeterminata in favore di taluni candidati.
Cosi ricostruita la ratio della clausola in parola, il Collegio ha ritenuto che l’adempimento prescritto dal precetto dovesse intendersi intrinseco alla logica stessa dei concorsi che si svolgono anche per titoli e consustanziale al relativo meccanismo selettivo: una sorta di precondizione, pertanto, imposta dalla funzione, propria di tale meccanismo, di mezzo di scelta del candidato più meritevole
Trattasi, del resto, di principio generale nel sistema, costantemente applicato, a cui risultano informate tutte le procedure concorsuali e selettive di soggetti in base a determinati titoli.
Di ciò evidentemente era ben consapevole l’Amministrazione in sede di predisposizione del bando del concorso in questione, al punto da far ritenere superfluo inserire la mancata osservanza della prevista formalità nel novero delle cause di esclusione dal concorso; sicché, la mancata osservanza del predetto adempimento da parte di un candidato, costituiva un irrimediabile attentato alla segretezza e all’imparzialità dell’agire amministrativo, rendendo inutile comprendere l’ipotesi della sua inosservanza nel novero delle cause di esclusione dal concorso.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il Tribunale amministrativo ha concluso che il controinteressato, avendo violato la disposizione dell’art. 8 bando, non poteva essere ammesso al concorso de quo e al contrario doveva essere escluso dalla partecipazione allo stesso.
Tuttavia, il G.A. di Napoli si è posto il problema se la relativa, menzionata invalidità avrebbe investito l’intero concorso, comportandone l’annullamento totale con conseguente sua rinnovazione, oppure solo parziale, limitata cioè alla declaratoria dell’illegittima ammissione al concorso del controinteressato.
Il Collegio ha ritenuto corretta la soluzione dell’annullamento parziale non solo in applicazione del principio "utile per inutile non vitiatur", ma anche e soprattutto per il differente punto di incidenza dell’accertata invalidità.
Mentre infatti la violazione da parte del candidato della mancata chiusura in plico chiuso dei titoli da lui prodotti, ha rilevato come circostanza astrattamente perturbatrice della volontà della Commissione giudicatrice, nessun effetto invalidante può annettersi alla stessa anomalia sulla sorte del concorso (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 12.10.2011 n. 4675 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGODirigenti a contratto, si assume. Tetto all'8% fino alla definizione degli indici di virtuosità. La Corte dei conti del Molise è stata la prima a pronunciarsi sul correttivo della Brunetta.
Gli enti locali possono assumere dirigenti a contratto entro il tetto dell'8%, finché non siano definiti i parametri di virtuosità previsti dall'articolo 20, comma 3, della legge 111/2011.
È la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise la prima a pronunciarsi in merito agli effetti dell'articolo 1 del dlgs 141/2011, il cosiddetto «correttivo» alla riforma-Brunetta, col parere 14.09.2011 n. 81, sostenendo che l'ampliamento della percentuale di assunzione di dirigenti «a contratto» al 18% resta congelato, in attesa delle regole sulla virtuosità degli enti locali.
L'articolo 1 del dlgs 141/2011 novella l'articolo 19 del dlgs 165/2001, nell'intento di chiarire entro quale misura gli enti locali possono acquisire dirigenti «esterni» alla dotazione organica, aggiungendo un comma 6-quater, ai sensi del quale “per gli enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato".
Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».
Subito si è posta la questione se in assenza dei parametri di virtuosità e, dunque, della espressa qualificabilità degli enti come «virtuosi» valesse la percentuale del 18%, oppure non si potesse radicalmente assumere qualsiasi dirigente a contratto o, infine, continuasse a vigere la percentuale dell'8%, seguendo le indicazioni del comma 6 dell'articolo 19, come interpretato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, delibere 12, 13 e 14 del 2011.
La tesi più restrittiva, secondo la quale effetto del dlgs 141/2011 sarebbe stato il congelamento della possibilità di assumere dirigenti a contratto non era convincente. È evidente l'intento del legislatore di dettare regole finalizzate a permettere di assumere dirigenti a contratto, entro limiti percentuali da definire. L'incertezza non poteva che riguardare, allora, la determinazione della percentuale.
Secondo la Sezione Molise nelle more dell'emanazione del decreto finalizzato a determinare quali saranno gli enti collocati nella classe di massima virtuosità «rimane consentito procedere al conferimento di incarichi ex art. 110, comma 1, comma Tuel nei limiti di quanto previsto dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti nn. 12 e 13/2001/QM».
La condivisibile tesi della Sezione permette di inquadrare meglio, allora, il nuovo comma 6-quater dell'articolo 19. Non si tratta della fissazione secca di un potere discrezionale assoluto degli enti locali di incrementare la percentuale dei dirigenti esterni dall'8% al 18%. Tale incremento apparirebbe, se slegato da ragioni particolari, del tutto irrazionale, posto che nelle amministrazioni dello Stato la combinazione dei limiti percentuali entro i quali è possibile acquisire dirigenti a tempo determinato, pari al 10% per la dirigenza di prima fascia e all'8% per i dirigenti di seconda, dà come risultato in termini assoluti proprio l'8%. È, insomma, fuorviante immaginare che per gli enti locali si potessero sommare la percentuale del 10 e dell'8%.
Secondo la chiave di lettura suggerita dalla Sezione Molise, il comma 6-quater deve essere considerato logicamente connesso al comma 6 dell'articolo 19, norma che regge il sistema e che fonda la possibilità di assumere dirigenti a contratto solo entro la soglia dell'8% della dotazione organica. Sicché, il comma 6-quater finisce per essere una norma che incentiva gli enti a collocarsi nella fascia di massima virtuosità, in quanto tra gli altri «benefici» scatta anche quello di poter acquisire dirigenti a contratto oltre la soglia «ordinaria» dell'8%, fino al massimo del 18%.
Questa logica interpretativa è confermata da una specificazione espressa del parere della Sezione Molise, secondo il quale la possibilità di assumere entro la più ristretta percentuale dell'8% varrà anche successivamente all'adozione del decreto sulla virtuosità degli enti anche «per gli enti non collocati nella prima classe di virtuosità» (articolo ItaliaOggi dell'11.10.2011 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il passaggio diretto dribbla il turnover ma non il Patto.
FUORI DAL BLOCCO - Ma il divieto può scattare se non si rispettano i saldi e le norme sul contenimento della spesa come interpretate dalla Corte dei conti.

Il contenimento delle spese di personale e le regole sul turn over costringono a guardare con sempre maggiore attenzione all'istituto del passaggio diretto di dipendenti tra pubbliche amministrazioni.
Dal punto di vista legislativo non vi è dubbio che la mobilità venga sempre più ricercata prima di procedere a qualsiasi assunzione dall'esterno. Sia il Dl 98/2011 che il Dl 138/2011 individuano la procedura come il primo passo da fare, peraltro obbligatorio sia per la mobilità ex articolo 30, comma 2-bis, che per quella dell'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 in uno spirito di condivisione delle risorse pubbliche senza incrementi di spesa.
Non a caso il legislatore ha previsto che prima di ogni procedura concorsuale si debba procedere a rendere pubbliche le disponibilità di posti, affinché ci si possa avvalere, prima di ogni altra scelta, dei trasferimenti in entrata di lavoratori di altri enti.
Addirittura il Tar Lombardia Milano, sezione IV, con sentenza 21.09.2011 n. 2250, nell'affrontare la questione se viene prima la mobilità o lo scorrimento della graduatoria ha optato per la prima indicazione. L'amministrazione, infatti, quando prevede la copertura di un posto in organico mediante mobilità volontaria esercita un potere discrezionale di scelta delle modalità di copertura delle proprie esigenze di organico con uno strumento che, essendo oggetto di preferenza legislativa e garantendo l'assunzione di personale specializzato, non richiede specifica motivazione.
L'attenzione si sposta a questo punto sul considerare o meno la mobilità quale assunzione. Dal punto di vista giuridico non ci sono dubbi. La procedura non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma soltanto la cessione del contratto di lavoro già in essere con l'originaria amministrazione di appartenenza. La fattispecie integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte tre le parti e, quindi, appunto, una cessione del contratto. Parola di Consiglio di Stato, così come si ricava dalla recente sentenza n. 5085/2011.
Rimane, però, sempre incertezza sul rapporto dell'istituto con le spese di personale e le possibilità di assunzione, soprattutto dopo la delibera n. 46/2011 delle Sezioni riunite della Corte dei conti che fa rientrare nelle regole del turn over «le assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale». Anche la mobilità, quindi?
La risposta dovrebbe essere negativa. Infatti, in questo contesto, trova piena applicazione l'articolo 1 comma 47 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) laddove è previsto che in un rigido regime di turn over la mobilità è comunque consentita tra Pa che hanno limiti alle assunzioni. Allo stato attuale tutti gli enti locali hanno limiti: gli enti non soggetti a Patto possono assumere nel limite delle cessazioni dell'anno precedente; quelli soggetti nel limite del 20% della spesa delle cessazioni dell'esercizio precedente. La mobilità non può, quindi, essere considerata né tra le cessazioni né tra le assunzioni quando avvenga tra le autonomie territoriali.
Vi sono però altre disposizioni che possono impattare sull'istituto. Infatti, anche i passaggi di dipendenti tra amministrazioni possono essere vietati qualora non si rispetti il Patto di stabilità e non si osservino le norme sul contenimento della spesa di personale (comma 557 e comma 562, legge 296/2006). In questo caso si è, infatti, in presenza di rigide sanzioni specifiche per il singolo ente.
Alcune sezioni regionali della Corte dei conti hanno esteso il divieto anche al caso in cui l'ente abbia un rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 40 per cento. Per ultimi l'hanno ribadito i giudici contabili della Liguria con la delibera n. 61/2011, allargando il campo d'azione non solo alla mobilità, ma anche all'utilizzo di personale comandato da altri enti (articolo Il Sole 24 Ore del 10.10.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOP.a., il taglio non tocca le pensioni. Sulla parte di stipendio ridotta si pagano comunque i contributi. Una circolare Inpdap illustra gli effetti previdenziali delle disposizioni previste dal dl 78/2010.
Il taglio degli stipendi pubblici non tocca le pensioni. Infatti, sulla quota ridotta delle retribuzioni (in misura del 5-10%), operati agli impiegati statali con stipendi sopra i 90 mila euro per il triennio 2011/2013, devono comunque essere pagati i contributi previdenziali.
A precisarlo è l'Inpdap, nella nota operativa 05.10.2011 n. 22, illustrando i riflessi contributivi sulle misure di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico introdotte dalla manovra estiva dello scorso anno.
L'istituto precisa, inoltre, che lo stop triennale degli adeguamenti retributivi e delle progressioni di carriera, invece, determina automaticamente un ridotto versamento contributivo e, quindi, una minore copertura pensionistica.
Stop agli aumenti retributivi. Le misure analizzate dall'Inpdap sono tre, e tutte previste dall'articolo 9, commi 2 e 21, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. La prima di queste prevede, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il blocco senza successivi recuperi dei meccanismi di adeguamento retributivo al personale (ex all'articolo 3 del dlgs n. 165/2001).
In sostanza, come peraltro chiarito dal ministero della pubblica amministrazione (circolare n. 12/2011), questa misura prevede nei confronti del predetto personale, per il triennio 2011/2013, l'interruzione di tutti gli automatismi stipendiali, la cui naturale data di maturazione slitta di tre anni (a ripartire).
Per ciò che riguarda i riflessi previdenziali, spiega l'Inpdap, l'imponibile contributivo non subisce variazioni a seguito dei mancati aumenti retributivi; pertanto, le amministrazioni datori di lavoro sono tenute a versare i contributi, per la quota a proprio carico e per quelle a carico dei lavoratori, in misura corrispondente alle retribuzioni effettivamente erogate.
Stop alle progressioni di carriera. La seconda misura è il blocco delle progressioni di carriera, comunque denominate, per gli stessi anni (2011/2013) e per lo stesso personale individuato dall'articolo 3 del T.u. sul pubblico impiego (dlgs n. 165/2001), le quali (progressioni) hanno effetto, per il predetto triennio, esclusivamente ai fini giuridici.
L'Inpdap precisa che, per le progressioni interessate al blocco, in pratica, il lavoratore acquista la posizione/qualifica superiore mediante promozione, ma senza la relativa remunerazione che otterrà soltanto a partire dall'anno 2014 in poi. Anche in questo caso, per quanto concerne i riflessi previdenziali, l'imponibile contributivo non subisce variazioni a seguito dei mancati aumenti retributivi; pertanto, le amministrazioni datori di lavoro sono tenute a versare i contributi, per la quota a proprio carico e per quelle a carico dei lavoratori, in misura corrispondente alle retribuzioni di fatto corrisposte.
Riduzione stipendi. Diverso è il discorso sulla riduzione straordinaria degli stipendi pubblici. L'articolo 9, comma 2, del dl n. 78/2010 prevede che, dall'01.01.2011 e fino al 31.12.2013, i trattamenti economici dei dipendenti superiori a 90 mila euro lordi sono ridotti del 5% per la parte eccedente tale importo e fino a 150 mila euro, nonché del 10% per la parte eccedente i 150 mila euro. La stessa norma inoltre precisa che «la riduzione_ non opera ai fini previdenziali».
In questo caso, spiega l'Inpdap, la previsione normativa è esplicita nel garantire la tutela previdenziale, per cui la riduzione retributiva non determina la corrispondente riduzione della base imponibile ai fini contributivi e previdenziali.
Pertanto, le amministrazioni devono calcolare i contributi sull'intera retribuzione, senza cioè tener conto della riduzione del 5-10%, e denunciarli e versarli sia per la quota a proprio carico che per la quota a carico dei lavoratori (articolo ItaliaOggi dell'08.10.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOC'è un tetto sui buoni pasto: non superabile quota 5,29.
Il buono pasto non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente fino alla soglia prevista dall'articolo 51 del Tuir, oggi fissata a 5,29 euro. La quota eccedente tale soglia, pertanto, costituisce reddito imponibile e soggetta alle ritenute fiscali e previdenziali.
Ne consegue che un ente locale non può incrementare il valore del singolo buono pasto per i propri dipendenti oltre la soglia di 5,29 euro in quanto, in tali casi, vige il divieto, imposto dall'articolo 1, comma 9 della manovra correttiva 2010, di incrementare fino al 2013, il trattamento economico (anche quello accessorio) dei dipendenti pubblici, rispetto a quello goduto nel 2010.

Lo ha sancito la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Toscana, nel testo del parere 21.07.2011 n. 187 con il quale ha fatto chiarezza sui riflessi contenuti nel divieto imposto alle Pa di aumentare il trattamento economico ai dipendenti, con riguardo al valore del buono pasto.
Rispondendo a un'apposita richiesta proveniente dalla Provincia di Prato, in merito alla possibilità di incrementare il valore del buono pasto ai propri dipendenti portandolo da 5,29 a 7,50 euro, il collegio toscano ha rilevato che la natura giuridica del buono pasto è quella di essere un'agevolazione di carattere assistenziale, non costituendo un elemento integrativo della retribuzione.
Ma solo entro certi limiti, che il legislatore ha infatti posto all'articolo 51, comma 2 del Tuir. In pratica, il buono pasto ha valore di ristoro solo se il suo valore non supera la soglia di 5,29 euro. L'importo che eccede tale limite concorre alla formazione del reddito imponibile e quindi del trattamento economico complessivo (è questo, ad esempio, il caso del personale appartenente al comparto ministeri che beneficia di un buono pasto pari a 7 euro), perdendo la sua natura puramente assistenziale.
Da ciò consegue, rileva la Corte toscana, che il divieto di aumentare ai dipendenti, per il triennio 2011-2013 «il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010», così come prescritto dal citato articolo 9, comma 1 del dl n. 78/2010, sia violato se l'amministrazione locale intende incrementare il valore del buono pasto oltre la soglia di 5,29 euro.
In più, la Corte ha rilevato che il buono pasto va sempre incluso nel computo della spesa di personale ai fini del rispetto dei commi 557 e 562 della lf 2007, che gli enti locali sono tenuti a perseguire (articolo ItaliaOggi dell'08.10.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Formazione di livello universitario nelle PA. Coniugare le esigenze delle PA. e il diritto allo studio.
Sono stati forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica alcuni chiarimenti in ordine all’utilizzo di permessi e congedi per motivi di studio richiesti dal personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni al fine di contemperare, in un giusto equilibrio, esigenze amministrative e diritto allo studio.
La legge, i contratti collettivi e gli accordi negoziali prevedono numerose possibilità di accedere proficuamente a percorsi di studio che consentano ai lavoratori di incrementare la propria professionalità, favorendo il necessario adeguamento ai rapidi cambiamenti del mondo del lavoro (dovuti anche alle numerose innovazioni tecnologiche). Le esigenze di tipo formativo devono, tuttavia, necessariamente coniugarsi con le esigenze della Pubblica Amministrazione, sia per quanto l’organizzazione del lavoro che il rispetto di limiti di spesa.
La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica si sofferma in modo particolare sull’aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca (Legge n. 476 del 1984 di recente oggetto di modifica da parte della legge n. 240 del 2010 (cd. Legge Gelmini) e del decreto legislativo n. 119 del 2011).
Normativa che si applica anche a coloro che ricadono nella sfera di applicazione del Decreto legislativo n. 165, per i quali era intervenuto il CCNL di comparto. In particolare nel 2010 è stato previsto, in maniera innovativa, che il collocamento del dipendente avvenga compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, accordando così all’interessato una posizione giuridica condizionata, la cui realizzazione è condizionata al buon andamento. Inoltre, il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza poi avere conseguito il titolo.
Inoltre, nei casi di ripetizione degli importi corrisposti ai dipendenti (qualora avessero optato per un’aspettativa retribuita), essa e’ dovuta solo se il dipendente cessa il rapporto di lavoro con la P.A.; diversamente, nel caso in cui vi sia un passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra pubblica amministrazione. Per quanto attiene, inoltre, il regime delle “150 ore di permesso” (che, viene sottolineato, non spettano per l’attività di studio, ma per le attività didattiche/esami) con riferimento al cd. “personale di prestito”, la gestione dei permessi è rimessa all’amministrazione presso cui il personale e’ in comando. Una fattispecie particolare riguarda infine coloro che frequentano le università telematiche.
La disciplina dei permessi ha carattere generale e non si rinvengono preclusioni in ordine alla sua applicabilità anche all’ipotesi in commento. In ogni caso la fruizione dei permessi resta comunque subordinata alla presentazione della documentazione comprovante l’iscrizione e gli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione perdonale del dipendente alle lezioni. In tale ultimo caso occorre certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro (commento tratto da www.ipsoa.it - Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 07.10.2011 n. 12/2011).

PUBBLICO IMPIEGO: EE.LL. censimento 2011: le risorse destinate ai dipendenti (CGIL-FP di Bergamo, nota 06.10.2011):
- file in formato .PDF oppure (per la compilazione) - file in formato .DOC

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: M. Benedetto, Incarichi dirigenziali: regole per conferimento e revoca (link a www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com).

PUBBLICO IMPIEGOIl ko delle Entrate valido senza notifica. Per i 175 dirigenti nullità immediata.
Centosettantacinque incarichi dirigenziali da annullare. Sono questi per l'Agenzia delle entrate gli effetti immediati della sentenza 30.09.2011 n. 7636 del TAR Lazio-Roma, Sez. II, qualora dovesse essere notificata. Ma, a ben vedere, l'annullamento del bando per la selezione dei 175 dirigenti potrebbe conseguire direttamente dall'adozione della sentenza stessa, senza dover attendere i successivi passaggi della procedura giurisdizionale.
Molto dipenderà dalle scelte operative che adotterà l'Agenzia. Un fatto è certo: le decisioni del Tar Lazio incidono in maniera pesantissima sulla prassi più che decennale di coprire posti della dotazione organica dei dirigenti con incarichi ai funzionari, vere e proprie «promozioni sul campo», legittime solo a condizione che si rispettino le condizioni oggettive e soggettive discendenti dai principi enunciati dall'articolo 19 del dlgs 165/2001.
La tentazione di lasciare fermi gli effetti degli incarichi conferiti sarà molto forte, anche perché organizzativamente gli effetti della sentenza del 30 settembre, aggiunta a quella sempre del Tar Lazio del 1° agosto, privano l'Agenzia di centinaia di soggetti da poter preporre ai vertici delle proprie strutture. I giudici amministrativi nelle loro decisioni hanno imputato all'Agenzia stessa la responsabilità organizzativa, derivante dalla manifesta intenzione di lasciare scoperti quasi il 70% dei posti da dirigenti, proprio per cooptare i funzionari interni.
La soluzione ideale sarebbe indire un concorso interamente pubblico in tempi brevissimi, facendolo precedere da una procedura di mobilità anche intercompartimentale, che consentirebbe in linea teorica di acquisire in tempi brevi dirigenti di ruolo e fare fronte alle emergenze. E la situazione è considerata un vero e proprio terremoto, tanto che le sigle sindacali rappresentanti dei lavoratori hanno presentato una nota unitaria in cui chiedono un incontro urgente con l'Agenzia delle entrate.
«La sentenza del Tar apre un capitolo inquietante», commenta Vincenzo Patricelli, della segreteria generale della Flp, federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche. «Non siamo mai stati teneri con L'Agenzia né sulle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali né sulla valutazione di alcuni titoli per il concorso a 175 posti. Ma ricorrere per cassare tutto il concorso e proporre come alternativa lo scorrimento di graduatorie di concorsi dirigenziali vecchi di 10-15 anni e persino 20 anni fa, anziché battere sugli aspetti del concorso che erano certamente da cambiare, significa non solo bloccare gli incaricati dirigenziali ma negare qualunque possibilità di carriera a una generazione di funzionari giovani e preparati che non sono incaricati. Una scelta conservatrice che non è condivisibile in alcun modo. Se poi la conseguenza dovesse essere la reggenza senza remunerazione alcuna, vogliamo vedere chi andrà a dirigere gli uffici» (articolo ItaliaOggi del 05.10.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere aran. E-learning, la p.a. non dà permessi.
Non spettano le 150 ore di permesso retribuito per studio ai lavoratori pubblici che frequentano corsi organizzati dalle università telematiche. Infatti, in questi casi, posto che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti, si può ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei citati permessi.
È quanto precisa l'Aran nel testo del parere 25.09.2011 n. 166, rispondendo a un quesito relativo alla corretta fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio ex art. 13 Ccnl 16/05/2001 (meglio noti come 150 ore).
L'Agenzia, infatti, precisa che i permessi in oggetto possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. In tale ambito, pertanto, l'attestato di partecipazione o di frequenza assume un rilievo prioritario, in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (ciò che giustifica la fruizione dei permessi).
In presenza di un lavoratore che deve seguire dei corsi organizzati da università telematiche, proprio la circostanza che lo stesso non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti, induce l'Aran a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venir meno della fruizione dei citati permessi. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nelle università ordinarie, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente.
Tuttavia, apre uno spiraglio l'Agenzia, i permessi potrebbero essere concessi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare, in particolare, un certificato dell'Università che attesti «che lo stesso ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica e che le giornate e gli orari coincidono con le ordinarie prestazioni lavorative» (articolo ItaliaOggi del 05.10.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOConcorso con riserva, da rifare. Illegittimo sanare gli incarichi dirigenziali dei funzionari. Il Tar del Lazio boccia la procedura dell'Agenzia delle entrate per la copertura di 175 posti.
Illegittimo il concorso per assumere dirigenti amministrativi con riserva di posti agli interni, bandito nel 2010 dall'Agenzia delle entrate, allo scopo di «sanare» incarichi di funzioni dirigenziali conferiti da anni ai funzionari.
È durissimo il doppio colpo che il TAR Lazio-Roma, Sez. II, inferisce all'Agenzia, prima con la sentenza 01.08.2011 n. 6884 e, poi, con la sentenza 30.09.2011 n. 7636, che colpiscono al cuore la discutibile prassi, comune a molte altre amministrazioni, di attribuire incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica di dirigente, costruendo un surrettizio spoil system, in barba alle varie disposizioni normative che pretendono il concorso per soli esami per accedere alla qualifica dirigenziale.
Con la decisione dello scorso 1° agosto, il Tar Lazio aveva rilevato l'illegittimità dell'articolo 24 del regolamento di organizzazione, che consentiva l'attribuzione di incarichi dirigenziali ai funzionari come ordinario sistema di copertura dei posti della dotazione organica dirigenziale, contravvenendo ai principi generali enunciati dall'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001. Quest'ultima norma, infatti, consente di reclutare dirigenti al di fuori della dotazione organica solo in casi eccezionali e per rimediare alla conclamata assenza di professionalità tra i dirigenti in ruolo.
L'Agenzia ha largheggiato senza troppo contenersi nella possibilità di affidare incarichi a contratto ai propri funzionari, tanto che negli anni dei 1.143 posti della dotazione dirigenziale, solo 376 sono coperti da dipendenti aventi la qualifica dirigenziale. La gran parte dei restanti posti è stata coperta con incarichi «straordinari», prorogati, però, costantemente ogni anno. Tanto è vero che con provvedimento 29/10/2010 n. 146687 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 88 del 05/11/2011), l'Agenzia aveva bandito una selezione concorsuale, finalizzata ad acquisire 175 dirigenti di ruolo e rimpolpare, così, la più che scarna schiera di dirigenti a tempo indeterminato dotati della necessaria qualifica.
Applicando disinvoltamente alcune disposizioni, come l'articolo 1, comma 530, della legge 196/2006, che consente all'Agenzia di utilizzare modalità selettive speciali per assumere i propri dipendenti, il provvedimento impugnato e stigmatizzato come illegittimo dal Tar Lazio con la sentenza del 30 settembre, aveva riservato il 50% dei posti messi a concorso a dipendenti interni. In particolare, proprio ad alcuni tra i tantissimi funzionari che negli anni erano stati cooptati negli incarichi dirigenziali, al dichiarato scopo di sanare la loro posizione ed in considerazione dell'egregio lavoro svolto, nonostante la mancanza della qualifica dirigenziale.
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento principalmente sotto il profilo della violazione dei principi generali che regolano l'accesso alla dirigenza, posti dal combinato disposto degli articoli 97, comma 3, della Costituzione e 28 del dlgs 165/2001, che impongono esclusivamente il concorso pubblico per soli esami. Un concorso avente finalità di «sanatoria» come quello bandito dall'Agenzia finisce per contravvenire alle norme sulle «stabilizzazioni» dei precari, che avevano escluso espressamente proprio gli incarichi dirigenziali e, prevedendo la riserva di posti, non può essere configurato come pienamente «pubblico», cioè aperto a tutti, allo scopo di selezionare le migliori professionalità.
Nel merito, poi, la sentenza oltre a richiamare integralmente le ragioni addotte con la precedente decisione del primo agosto 2011, critica fortemente la stessa idea, alla base del concorso «a sanatoria», che l'Agenzia fosse tenuta o potesse discrezionalmente agire allo scopo di riconoscere ai funzionari incaricati da dirigenti la qualifica dirigenziale. I giudici amministrativi romani sono trancianti: nella sostanza, la reiterazione continua degli incarichi dirigenziali ai funzionari si è tramutata nell'attribuzione di mansioni superiori illegittima, per violazione dell'articolo 52, comma 5, del dlgs 165/2001.
Ma vi è di più: secondo i giudici, l'Agenzia avrebbe potuto fare fronte alla carenza di figure dirigenziali attribuendo correttamente gli incarichi di «reggenza» ai propri funzionari: la sentenza fa notare che lo svolgimento della funzione di reggenza fa parte dei «contenuti professionali di base propri della terza area funzionale», come definiti dalla contrattazione nazionale collettiva del comparto delle Agenzie fiscali. Insomma, l'Agenzia avrebbe dovuto ricorrere agli incarichi di reggenza e non abusare degli incarichi dirigenziali, anche perché così avrebbe potuto risparmiare la maggiore spesa connessa all'attribuzione del trattamento economico dirigenziale, non spettante nel caso di reggenza.
Per l'Agenzia adesso la situazione è delicatissima. L'annullamento del bando travolge anche la legittimità dei provvedimenti di assegnazione degli incarichi dirigenziali, col rischio di coinvolgere in aggiunta gli atti adottati dai dirigenti, che possono rimanere salvi solo in applicazione del principio dell'affidamento dei terzi sulla legittimità dell'azione amministrativa. In ogni caso, l'esecuzione della sentenza impone l'annullamento degli incarichi dirigenziali assegnati ai funzionari (articolo ItaliaOggi del 04.10.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: P. Briguori, Malattia: per le assenze controlli dal primo giorno (link a www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com).

PUBBLICO IMPIEGOCGIL materiali - a cura dell'ufficio comunicazione della CGIL di Bergamo (ottobre 2011).

settembre 2011

PUBBLICO IMPIEGO: Giurisdizione pubblico impiego. Graduatorie PA, dopo 11 anni il TAR ''cede'' al giudice ordinario.
Nella sfera di giurisdizione del Tar del Lazio non rientrano le questioni che riguardano le graduatorie per le assunzioni del personale nella PA, ivi comprese le materie concernenti le graduatorie a esaurimento per l'assunzione dei docenti della scuola statale.
Lo ha stabilito il TAR Lazio-Roma con 8 sentenze depositate il 30.09.2011. Dopo un braccio di ferro durato 11 anni il Tar del Lazio si è arreso all'orientamento delle Sezioni unite della Cassazione ed ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in materia di graduatorie per le assunzioni nella Pubblica amministrazione.
Ma la resa non è avvenuta tanto per uniformarsi alle linee di indirizzo delle Sezioni unite, il cui orientamento era noto dal 2000, quanto, invece, per effetto del mutato orientamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 11 del 12 luglio scorso, ha fatto proprie le argomentazioni delle Sezioni unite, rivedendo la propria posizione contraria espressa nel 2007.
Affermando definitivamente che le graduatorie finalizzate alle assunzioni nella Pubblica amministrazione (nel caso concreto: le graduatorie a esaurimento per l'assunzione dei docenti della scuola statale) non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che non si tratta di materia concorsuale per carenza degli elementi essenziali (bando, prove selettive, compilazione della graduatoria e provvedimento di approvazione della stessa da parte della commissione di concorso).
La resa del TAR Lazio-Roma, Sez. III-bis, è avvenuta il 30.09.2011 con 8 sentenze aventi per oggetto controversie collegate alle graduatorie a esaurimento per le assunzioni del docenti della scuola statale (30.09.2011 n. 7628, n. 7629, n. 7630, n. 7631, n. 7632, n. 7655, n. 7657, n. 7659).
Il rigetto dei ricorsi per difetto di giurisdizione comporta la cessazione degli effetti delle ordinanze cautelari già emesse, fatta salva la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato delle sentenze.
Le sentenze.
Le questioni oggetto delle decisioni riguardano anzi tutto la possibilità, per i docenti inclusi in graduatoria, di trasferirsi da una provincia all'altra entrando nella graduatoria della nuova provincia conservando il punteggio e il diritto alla posizione corrispondente (c.d. inserimento a pettine: sentenze n. 7628 del 2011; n. 7629 del 2011 e n. 7630 del 2011).
Su tale questione, peraltro, Il Tar del Lazio si era già pronunciato accogliendo il ricorso dei ricorrenti che lamentavano il mancato inserimento in graduatoria e, a seguito di diversi giudizi di ottemperanza, l'Amministrazione scolastica aveva proceduto a tali inserimenti.
Le altre questioni oggetto di pronunce di inammissibilità per difetto di giurisdizione riguardano:
- il diritto a vedersi riconoscere il punteggio relativo all'anno in cui sia stato prestato il servizio militare anche se non in costanza di nomina (n. 7632 del 2011);
- la facoltà di chiedere anche tardivamente di permanere nelle graduatorie (n. 7659 del 2011);
- la mancata previsione della possibilità di inserimento in graduatoria per i docenti di strumento neoabilitati (n. 7631 del 2011 e n. 7655 del 2011);
- la preclusione dell'inserimento in graduatoria dei docenti che si sono abilitati con i corsi del decreto Miur n. 85 del 2005, ma non hanno potuto presentare la domanda di inserimento con riserva nelle graduatorie 2007 del 2009 perché non sono stati attivati i corsi stessi al momento della scadenza del termine di presentazione delle istanze (n. 7657 del 2011) e, infine, la preclusione dell'inserimento o della permanenza in graduatoria degli aspiranti docenti ultrasessantacinquenni (n. 7658 del 2011) (commento tratto da www.ipsoa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Niente doni al personale per Natale a spese dell’amministrazione
Doni natalizi al personale - Spese di rappresentanza - Inconfigurabilità - Danno erariale - Sussiste.

La sezione di appello, diversamente dal giudice di prime cure, ha ravvisato l’elemento soggettivo della colpa grave nella condotta di un Presidente di consiglio regionale che, in questa veste, aveva disposto spese di rappresentanza a carico del bilancio del Consiglio stesso non consentite dalla normativa (più precisamente, le spese per doni in occasione del Natale 2005 per piatti natalizi destinati ai familiari dei dipendenti e per medaglie d’oro commemorative per i consiglieri regionali).
Ad avviso della I sezione centrale di appello, i donativi in questione non possono essere considerati come gesti animati “da uno spirito di fidelizzazione del personale e segnatamente di coinvolgimento dei legislatori regionali”, evocandosi scopi alquanto indefiniti e che comunque non appaiono trovare collocazione tra le finalità delle spese di rappresentanza.
L’espressione “fidelizzazione del personale” sembra voler significare l’intento di favorire l’attaccamento del personale al lavoro e alle istituzioni, ma ciò rappresenta una finalità per il cui perseguimento non necessitano spese ulteriori rispetto a quelle consentite dalla disciplina del rapporto di lavoro. Ricorre, di conseguenza, la colpa grave, atteso il carattere inescusabile della violazione di legge, per aver speso denaro pubblico per finalità estranee a quelle di legge, non corrispondenti all’interesse pubblico (Corte dei Conti, Sez. I giurisdizionale centrale d’appello, sentenza 27.09.2011 n. 417 - commento tratto da Diritto e Pratica Amministrativa n. 10-11/2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOL'incarico dirigenziale a un esterno è l'extrema ratio. L'amministrazione deve prima sondare la disponibilità di professionalità al suo interno.
Per poter legittimamente affidare all'esterno un incarico dirigenziale, l'Amministrazione deve, con procedure imparziali e trasparenti, prima scrutinare le professionalità interne disponibili e, solo all'esito di tale ricognizione, procedere all'emanazione di un bando di ricerca di professionalità esterne cui conferire l'incarico dirigenziale de quo.
La sentenza 21.09.2011 n. 7481 della Sez. I-ter del TAR Lazio-Roma ha annullato nove procedure di nomina di altrettanti dirigenti apicali esterni effettuate dalla Regione Lazio, pretermettendo i dirigenti di ruolo. Avverso tali provvedimenti erano insorte la Direr e la Cida, i sindacati maggiormente rappresentativi della dirigenza pubblica regionale.
La peculiarità della sentenza sta nella circostanza che la stessa afferma la diretta applicabilità dei principi generali dell'ordinamento (ed, in particolare, di quelli di cui all'art. 97 della Costituzione: trasparenza, imparzialità, buon andamento) al procedimento con il quale l'Amministrazione decide di rivolgersi all'esterno per conferire un incarico dirigenziale, piuttosto che utilizzare risorse interne.
Ulteriore motivo di interesse della sentenza sta nella circostanza che tale procedimento è ritenuto espressione del potere di organizzazione degli uffici che postula una motivata scelta amministrativa, di tipo autoritativo, soggetta al sindacato del G.A. che può vagliarne la legittimità sotto il profilo della violazione di legge, dell'incompetenza e dell'eccesso di potere.
È chiaro, poi, che avere, correttamente, riportato la fase iniziale del procedimento di conferimento di incarichi dirigenziali, a soggetti esterni alla p.a., nell'alveo dei procedimenti amministrativi, ha reso possibile (e necessario) valutare la motivazione dei relativi provvedimenti anche in relazione all'obbligo di rispettare i principi generali dell'esercizio del potere amministrativo, dovendosi ritenere illegittima nel nostro ordinamento, per l'assenza del carattere politico degli incarichi conferendi, ogni forma di attribuzione di incarico su base solamente fiduciaria.
La sentenza n. 7481 chiarisce una volta per tutte quali vincoli guidano in modo inviolabile le amministrazioni, quando si determinino a conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni:
a) una concreta motivazione, che espliciti l'assenza effettiva di professionalità interne, alla luce di una seria ed adeguata ricognizione del ruolo;
b) una procedura trasparente, con adeguata pubblicità, per consentire in primo luogo ai dirigenti di ruolo di candidarsi alla copertura degli incarichi da affidare, al fine di valorizzare le professionalità esistenti, garantendo l'autonomia della dirigenza;
c) una altrettanto seria valutazione del possesso di una professionalità assolutamente specifica in capo al soggetto esterno chiamato a svolgere l'incarico dirigenziale, come prevede l'articolo 19, comma 6, del dlgs n. 165/2001;
d) l'esigenza di garantire il contenimento della spesa, attraverso il prioritario impiego delle risorse interne.
È in quest'ottica che la sentenza n. 7481/2011 si rivela innovativa in quanto traccia il solco per riportare la prassi dei conferimenti di incarico dirigenziale a personale esterno in una logica meritocratica e rigorosamente eccezionale, con l'applicazione di strumenti (principi generali dell'ordinamento e obbligo di adeguata motivazione) che, in vero, sembravano quasi «superati», non solo nel concreto operato delle Pubbliche amministrazioni (che spesso li considerano addirittura tamquam non esset), ma, talvolta, anche nelle stesse argomentazioni degli organi di giustizia aditi.
La sentenza ha suscitato un scalpore anche perché il presidente della Regione Lazio Renata Polverini l'ha definita, in un'affollata conferenza stampa che ha avuto un grande risalto sui media, «una decisione politica». Eppure, come già rilevato negli interventi di alcuni esperti della materia, la decisione del Tar del Lazio ha un percorso argomentativo ineccepibile, limitandosi ad affermare principi di rango costituzionale e cogliendo l'illegittimità degli atti impugnati proprio nella violazione di tali principi.
La reazione della governatrice del Lazio sembra piuttosto dimostrare che la politica consideri la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali nella p.a. attività di carattere meramente fiduciario e, come tale, scevra da qualsiasi sindacato giurisdizionale. Il Tar del Lazio, invece, ha correttamente rilevato che la scelta di rivolgersi all'esterno è attività amministrativa in senso stretto e che, conseguentemente, il relativo procedimento deve soggiacere ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione e alle norme della legge n. 241/1990.
D'altronde l'impossibilità di ridurre il conferimento di incarichi dirigenziali ad una scelta esclusivamente fiduciaria deriva dalla insuperabile considerazione che il dirigente pubblico, a differenza di quello privato, gestisce gli interessi e i soldi della collettività e, pertanto, deve essere selezionato su base rigorosamente meritocratica (articolo ItaliaOggi del 30.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOLA GUIDA COMPLETA ALLA MANOVRA/ Pubblico impiego: dal TFR ai tagli.
Dalla mobilità al trattenimento al lavoro. Le riduzioni dei posti nelle amministrazioni centrali. I piani di riorganizzazione delle Pa. Le regole sulle visite fiscali in caso di malattia. ... (articolo Il Sole 24 Ore del 30.09.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOSSERVATORIO VIMINALE/ Occhio ai costi se il dipendente cambia il part-time in tempo pieno.
Un ente locale può accogliere la richiesta, presentata da un dipendente, di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (contratto di lavoro con il quale lo stesso era stato originariamente assunto) tenuto conto che l'incremento di spesa che ne deriverebbe si porrebbe in contrasto con i vincoli posti dalla normativa applicabile agli enti di minori dimensioni ex art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, nonché con il parametro tra spesa di personale e spese correnti, stabilito dall'art. 14, comma 9, del dl 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010?

La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nell'art. 4 del Ccnl del 14/09/2000, e in particolare, nei commi 14 e 15, che regolano rispettivamente il caso del dipendente già assunto a tempo pieno e che successivamente abbia chiesto la trasformazione del rapporto a tempo parziale e il caso del dipendente assunto direttamente a tempo parziale.
Nel caso di specie, trova quindi applicazione il comma 14, secondo cui il dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. La clausola contrattuale, che riproduce il testo dell'art. 6, comma 4, del dl 28/03/1997, n. 79 convertito in legge 28/05/1997, n. 140, riconosce, quindi, un vero e proprio diritto soggettivo il cui soddisfacimento non può essere autoritativamente differito.
Come sostenuto dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, nella deliberazione n. 002/2009/Par, «ammettere la comprimibilità di tale diritto significherebbe ammettere la comprimibilità di tutti i diritti sorti in base a disposizioni vincolanti, di fonte legale o contrattuale, che incidono sulla spesa di personale».
L'ente locale, sempre secondo le indicazioni della stessa Corte, dovrebbe tenere conto, sin dal momento della stesura del bilancio di previsione, della possibilità che venga esercitato «il diritto del personale in part-time alla ricostituzione del tempo pieno alla scadenza del biennio e, conseguentemente, adottare le necessarie iniziative di contenimento di altre componenti della spesa di personale al fine di rispettare i vincoli derivanti dalla legislazione finanziaria».
L'ente locale dovrà, pertanto, adottare quelle misure, di sua esclusiva pertinenza, che consentano di rispettare, nel contempo, gli obblighi di matrice contrattuale e le misure di contenimento della spesa pubblica stabilite dalle manovre finanziarie (articolo ItaliaOggi del 30.09.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOSSERVATORIO VIMINALE/ Turnover.
Un ente locale, soggetto alle norme del patto di stabilità e con un'incidenza delle spese di personale rispetto alla spesa corrente pari al 27,98%, può conteggiare anche le cessazioni verificatesi negli anni pregressi ai fini del calcolo del turnover del settore di polizia municipale per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge n. 220/2010?

L'art. 1, comma 118, della recente legge 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), aggiungendo un periodo al comma 7 dell'art. 76 del dl 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133, e successivamente modificato dal richiamato dl 78/2010, ha previsto la possibilità, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti, di effettuare le assunzioni per turnover che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, lett. b), della legge 05.05.2009, n. 42, in deroga al 20% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale.
Dalla formulazione della norma soprarichiamata, non appare possibile utilizzare nel calcolo del turnover i posti che si sono resi vacanti negli anni pregressi, dovendosi fare esclusivo riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, come espressamente indicato dal comma 7, dell'art. 76 della legge n. 133/2008 (articolo ItaliaOggi del 30.09.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Truffa aggravata per il dirigente che "protegge" il dipendente assenteista.
Rischia la condanna per truffa aggravata il dirigente che a fronte della falsa attestazioni della presenza in ufficio da parte di alcuni dipendenti, non solo non si adoperi per sanzionarli ma addirittura ostenti nei loro confronti un atteggiamento di favore tale da incoraggiarne la condotta fraudolenta. Scoraggiandone nello stesso tempo la denuncia da parte dei colleghi, per paura di mettersi contro il capo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. II penale, con la sentenza 29.09.2011 n. 35344, rigettando il ricorso del direttore delle relazioni esterne del comune di Milano, già condannato dalla Corte di appello meneghina.
Nel ricorso alla Suprema corte il dirigente si era difeso sostenendo che la presenza del meccanismo del tesserino magnetico per entrare a lavoro lo rassicurava circa la corretta attestazione delle presenze dei dipendenti. E che comunque un simile controllo non rientrava nelle sue mansioni, spettando semmai al capo del personale.
Di altro avviso la Cassazione, secondo cui la responsabilità del dirigente non dipendeva da un comportamento omissivo ma piuttosto, come chiarito dalla sentenza di Appello, in un comportamento sostanzialmente commissivo dato dalla esibizione di un rapporto preferenziale con i dipendenti che li aveva messi in una «posizione privilegiata» che li rendeva «capaci di ottenere il silenzio di tutti gli altri dipendenti pena delazioni del capo».
Scrive infatti la Cassazione: «Concorre nel reato con condotta commissiva -anziché mediante omissione ai sensi dell'art. 40, 2 comma c.p.- il dirigente di un ufficio pubblico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere reiterate violazioni nell'osservanza dell'orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisca intenzionalmente tale comportamento creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un'aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, in ultima analisi, il cosiddetto 'controllo sociale».
«Pertanto tale condotta -scrivono i supremi giudici- ha in sé valenza agevolatrice nella commissione del reato, anche solo per il sostegno morale e l'incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore senza che occorra quindi accertare, sul piano del rapporto di causalità, se il dirigente dell'ufficio avesse il potere di impedire la consumazione del reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (come il controllo computerizzato delle presenze) iniziative comunque rivelatesi inefficaci» (tratto da e link a www.diritto24.ilsole24ore.com).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGODal 1° ottobre i nuovi canali telematici. La visita fiscale si chiede on-line.
Al via i nuovi servizi online dell'Inps. Dal 1° ottobre, infatti, è prevista l'attivazione sul sito internet dell'istituto delle procedure per richiedere le visite mediche di controllo (le cosiddette visite fiscali), l'erogazione di assegni familiari in agricoltura e l'autorizzazione ai versamenti volontari all'Ipost, al fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas e al fondo speciale per il personale dipendente dalle ferrovie dello stato. Lo ricorda l'Inps in un comunicato diffuso ieri.
Nuovi servizi online. I nuovi servizi rientrano nel programma di telematizzazione che dovrebbe concludersi entro la metà del prossimo anno, quando tutte le domande di prestazioni e servizi saranno disponibili online. Dal 1° ottobre, è la volta delle seguenti domande:
● visite mediche di controllo da parte dei datori di lavoro per cui inizia il periodo transitorio che terminerà il 30 novembre;
● assegni familiari per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i quali inizia il periodo transitorio che terminerà il 30 novembre;
● autorizzazione ai versamenti volontari per il fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas, il fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello stato e l'Istituto postelegrafonici (Ipost), per cui inizia il periodo transitorio, che terminerà il 31 dicembre.
Modalità operative. Terminato il periodo transitorio, le domande non possono più essere presentate in modalità cartacea, ma solo attraverso uno dei seguenti canali:
web: avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dal portale dell'Inps (www.inps.it);
telefono: contattando il contact center integrato al numero verde 803164;
patronati e tutti gli intermediari dell'Inps usufruendo dei servizi telematici dagli stessi offerti.
Domestici e Gestione separata Inps. Vale la pena ricordare, inoltre, che sempre dal 1° ottobre, dopo un periodo transitorio in scadenza domani (30 settembre), anche l'iscrizione alla gestione separata Inps e le denunce dei rapporti di lavoro dei domestici (come colf, badanti ecc.) dovranno avvenire necessariamente in via telematica, tramite il sito internet dell'istituto di previdenza, da parte di soggetti in possesso di Pin (articolo ItaliaOggi del 29.09.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOSul personale limiti senza esclusioni.
È arrivata la prima interpretazione, estensiva, sul corretto calcolo del rapporto tra spese di personale e spese correnti per gli enti locali dopo che il Dl 98/2011 ha richiesto l'inserimento dei valori delle società partecipate. Una percentuale al di sopra del 40% impedisce qualsiasi tipologia di assunzione.
La Corte dei Conti della Lombardia con il parere 20.09.2011 n. 479 ha avuto affrontato il nodo della tipologia di società coinvolte nel calcolo circoscrivendo il perimetro del consolidamento. Sono oggetto della norma tutte le società controllate da enti locali che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica, oppure che svolgano servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (a prescindere dall'affidamento diretto), oppure che svolgano attività strumentali (anch'esse a prescindere dall'affidamento diretto).
Il problema posto dal Comune di Osio Sotto mirava anche a puntualizzare un aspetto incerto, ovvero se l'obbligo di calcolo complessivo è da intendersi riferito alle sole spese del personale sostenute dalla partecipata per i centri di costo relativi ai servizi gestiti in house o anche agli altri servizi gestiti dalla stessa in forma autonoma. Non è infatti raro che le società, una volta costituite, forniscano attività anche per il libero mercato.
La conclusione è quella a maggior tutela dei conti della finanza pubblica. L'attività di una società interamente partecipata sia essa affidataria diretta di servizi pubblici locali a rilevanza economica, o svolga servizi pubblici locali privi di tale rilevanza o attività strumentali - è imputata nel suo complesso all'ente locale socio totalitario anche in relazione ai centri di costo (e relativi servizi) "autonomi".
Si attendono ora istruzioni sulle modalità di trasformazione dei dati contabili delle società nei dati finanziari degli enti (articolo Il Sole 24 Ore del 29.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Le valutazioni dei dipendenti sono sindacabili dal Giudice.
La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza 27.09.2011 n. 19710, conferma il consolidato orientamento della Corte secondo il quale: "...le valutazioni del datore di lavoro in ordine al rendimento ed alla capacità professionale del lavoratore, espresse con le note di qualifica, sono sindacabili dal giudice in riferimento ai parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e, quindi, sul datore di lavoro grava l'onere di motivare queste note, allo scopo di permettere il controllo da parte del giudice dell'osservanza di siffatti criteri.
Peraltro detto controllo non è limitato alla mera verifica della coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo della valutazione, ma ha ad oggetto la verifica della correttezza del procedimento di formazione del medesimo, che richiede di prendere in esame i dati sia positivi che negativi rilevanti ai fini della valutazione, non potendo invece tenersi conto di quelli estranei alla prestazione lavorativa
.".
Sentenza resa in una controversa di lavoro privato, ma i cui principi espressi sono sicuramente e pienamente estensibili anche ai meccanismi valutativi del pubblico impiego (commento tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGOLe dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con l’accettazione delle stesse da parte dell’amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell’accettazione medesima.
Infatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni (rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto) ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione.
Pertanto, la volontà del dipendente dimissionario di revocare le dimissioni, manifestata nella domanda di revoca presentata successivamente all’accettazione delle dimissioni, è irrilevante per l’Amministrazione che non ha alcun obbligo di provvedere su una richiesta inammissibile, in quanto intervenuta quando si è già prodotto l’effetto estintivo del rapporto di impiego.

Come correttamente rilevato dal primo giudice, le dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con l’accettazione delle stesse da parte dell’amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell’accettazione medesima.
Infatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni (rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto) ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione (cfr. sul punto Corte Cost. n. 417/1996; n. 92/1997).
Pertanto, come esattamente osservato dal primo giudice, la volontà del dipendente dimissionario di revocare le dimissioni, manifestata nella domanda di revoca presentata successivamente all’accettazione delle dimissioni, è irrilevante per l’Amministrazione che non ha alcun obbligo di provvedere su una richiesta inammissibile, in quanto intervenuta quando si è già prodotto l’effetto estintivo del rapporto di impiego (cfr. C.G.A.R.S., sez. consult., 11.06.1996 n. 334).
Inoltre, sempre come correttamente rilevato dal TAR, nel caso di specie l’anzidetto effetto estintivo si è prodotto indipendentemente dal fatto che le dimissioni volontarie fossero subordinate alla mancata concessione di un periodo di aspettativa per motivi familiari, atteso che il ricorrente aveva subordinato l’efficacia delle dimissioni incondizionatamente al diniego di aspettativa (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.09.2011 n. 5384 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOStop ai concorsi pubblici riservati ai dipendenti interni. Bocciata una selezione per progressioni verticali.
Ulteriore chiusura sulla vicenda delle progressioni verticali negli enti locali. A quasi due anni dall'entrata in vigore del Dlgs 150/2009, una recentissima sentenza del Tar Lazio di Latina, conferma l'orientamento delle sezioni riunite della Corte dei conti. Nonostante la vigenza dell'articolo 91 del Dlgs 267/2000 le autonomie territoriali non potranno più prevedere concorsi solamente riservati al personale interno.
Le progressioni tra le aree hanno subito un duro colpo ad opera della Riforma Brunetta. Da una parte è stato infatti previsto che per poter procedere all'inquadramento superiore è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno; dall'altra è stato sancito che il passaggio di carriera può avvenire esclusivamente tramite concorso pubblico con (eventuale) riserva ai dipendenti interni, ma mai superiore al 50% dei posti.
Mentre quindi le progressioni orizzontali mantengono la loro natura premiante del merito o del percorso valutativo, le progressioni verticali, oltre a trasformarsi in progressioni di carriera, acquisiscono una nuova e certa finalità cui è correlato uno specifico procedimento.
I magistrati del TAR Lazio-Latina con la sentenza 15.09.2011 n. 689 concludono quindi che la determinazione del responsabile del settore amministrativo di un Comune è illegittima perché prevede una procedura selettiva interna per la copertura di un solo posto di Comandante, anziché quella normativamente imposta dal Dlgs 150/2009, ovvero il concorso pubblico.
In questi casi non è neppure possibile invocare il principio di specialità del Dlgs 267/2000. Infatti il Tuel al l'articolo 91 prevede ancora che gli enti locali possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
E questo nonostante l'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto contenga la cosiddetta clausola di rafforzamento sull'impossibilità di una norma successiva di intercedere sugli istituti propri degli enti locali senza espressa modificazione. Infatti, la stessa Corte dei conti, Sezioni riunite, con la Deliberazione n. 10/2010 aveva già scardinato tale tesi ribadendo che l'articolo 91 del Tuel risulta abrogato per incompatibilità con le norme del Dlgs 150/2009.
Le regole per le progressioni di carriera sono pertanto esclusivamente quelle volute dalla Riforma Brunetta che abbiamo riassunte qui sopra: i passaggi tra le aree possono avvenire esclusivamente con riserva di concorso e vi possono partecipare solo lavoratori in possesso di titolo di studio necessario per l'accesso dal l'esterno.
Risulta quindi impossibile bandire un concorso per un solo posto interamente riservato ai propri dipendenti.
Le progressioni verticali vecchia maniera non sono quindi più attuabili dal 15.11.2009, ma, secondo il Tar Reggio Calabria (Sentenza n. 914/2010) è possibile portare a compimento quelle previste in bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore del Dlgs 150/2009 (articolo Il Sole 24 Ore del 26.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOTutele dello Statuto anche all'impiegato comunale.
Illegittimo il licenziamento del dipendente comunale che assume un incarico di consulenza professionale mentre è sospeso dal servizio se non viene rispettata la normativa dettata dallo Statuto dei lavoratori.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18829/2011 che ha respinto il ricorso di un ente locale nei confronti di un suo dipendente che, sospeso dal servizio perché sottoposto a procedimento penale, aveva assunto un incarico di consulenza.
Il Comune ha sostenuto che il recesso, anche se avvenuto per giusta causa, non necessitava di garanzie procedimentali particolari dal momento che la sanzione era stabilita dalla legge senza margini di discrezionalità.
La Suprema corte, al contrario, ha affermato che anche in materia di impiego pubblico, il licenziamento quando è motivato da colpa o comunque da una mancanza del lavoratore deve considerarsi di natura disciplinare e quindi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dalla legge n. 300 del 1970 in tema di contestazione dell'addebito e di diritto di difesa (articolo Il Sole 24 Ore del 26.09.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARIIl licenziamento minacciato non invalida le dimissioni.
Le dimissioni indotte dal pericolo di essere licenziato per giusta causa sono valide. Il loro annullamento per violenza morale, infatti, scatta solo quando viene accertata l'inesistenza del diritto al recesso del datore di lavoro: se l'inadempimento addebitato al dipendente è insussistente la minaccia del datore annulla il suo legittimo esercizio a risolvere il contratto.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18705/2011.
La sezione lavoro ha bocciato il ricorso di un direttore generale che in seguito al rischio di essere mandato via ha scelto la strada dell'accordo solutorio, impugnando però in un secondo momento il licenziamento e chiedendo il risarcimento per condotta illecita della controparte e la condanna alla reintegra.
Nella ricostruzione dei termini della vicenda il Collegio evidenzia la presenza di uno scontro sulle strategie per incentivare l'attività della banca. Conosciuta l'intenzione dell'istituto di allontanarlo dall'incarico, il direttore aveva chiesto che l'intimato recesso non venisse menzionato nel verbale del Cda acconsentendo a presentare le dimissioni. In sede giudiziaria ha poi impugnato il licenziamento e il successivo accordo di prepensionamento raggiunto con l'azienda.
Il primo dato accertato dai giudici è che al momento delle dimissioni il ricorrente non era ancora destinatario di un valido atto di recesso, infatti il licenziamento era stato solo paventato. Assodato questo punto, sono passati a esaminare l'esistenza di eventuali vizi delle stesse dimissioni convincendosi che i contrastati avvenimenti pregressi avevano adeguatamente preparato il dipendente ad avere consapevolezza di una situazione non tranquillizzante, le cui conseguenze erano prevedibili e ipotizzabili. Gli "attacchi" alla sua linea operativa e programmatica non lasciavano dubbi, la minaccia di procedere al licenziamento era fondata su comportamenti incontestabili ed era dunque legittima.
Concludendo, è nei poteri della banca recedere dal rapporto di lavoro con il direttore generale assumendo come giustificazioni le contestazioni disciplinari sollevate a suo carico (articolo Il Sole 24 Ore del 26.09.2011).

PUBBLICO IMPIEGOE' legittima la destituzione dall'impiego del responsabile dell'ufficio tecnico comunale poiché si ritiene che, in riferimento alla posizione rivestita -appunto- di unico responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’avere taciuto all’amministrazione di appartenenza che il soggetto richiedente una concessione edilizia non era il proprietario dell’area e che gli effettivi proprietari della stessa erano il medesimo ricorrente e il coniuge e, ulteriormente, l’avere personalmente presenziato alla seduta della Commissione edilizia, esprimendo anche parere favorevole all’accoglimento della relativa domanda e, infine, l’avere dato personalmente parere favorevole anche alla proroga del termine per il ritiro della concessione, costituisca comportamento oggettivamente molto grave e certamente idoneo a far venire meno il necessario rapporto fiduciario tra l’amministrazione ed il dipendente preposto a delicate funzioni amministrative quale responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con conseguente adeguatezza e proporzionalità della sanzione della destituzione irrogatagli, in quanto presenti, nella specie, tutti gli elementi costitutivi della predetta misura disciplinare di cui all’art. 84 del D.P.R. n. 3 del 1957 e della corrispondente identica disposizione di cui all’art. 5 dell’allegato A) del Regolamento organico del Comune.
Inoltre, il comportamento del ricorrente ha gravemente nociuto al prestigio dell’ente di appartenenza, nel contempo arrecando anche grave pregiudizio alla dignità delle funzioni esercitate, con conseguente ragionevolezza e proporzionalità, anche sotto tale profilo, della sanzione disciplinare comminata al dipendente, in quanto rientrante nella previsione di cui all’art. 84, lett. a) del D.P.R. n. 3 del 1957.

Con il presente gravame, un dipendente del comune di Saludecio impugna, chiedendone l’annullamento, la deliberazione con la quale la Giunta Comunale –su conforme proposta della Commissione comunale di disciplina- gli ha irrogato la sanzione disciplinare della destituzione dall’impiego.
Il Collegio deve osservare al riguardo, che la sanzione irrogata risulta coerente e proporzionata rispetto ai fatti disciplinarmente rilevanti di cui il dipendente è stato ritenuto responsabile a conclusione del relativo procedimento.
Invero, si ritiene che, in riferimento alla posizione dal medesimo rivestita di unico responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’avere taciuto all’amministrazione di appartenenza che il soggetto richiedente una concessione edilizia non era il proprietario dell’area e che gli effettivi proprietari della stessa erano il medesimo ricorrente e il coniuge e, ulteriormente, l’avere personalmente presenziato alla seduta della Commissione edilizia, esprimendo anche parere favorevole all’accoglimento della relativa domanda e, infine, l’avere dato personalmente parere favorevole anche alla proroga del termine per il ritiro della concessione, costituisca comportamento oggettivamente molto grave e certamente idoneo a far venire meno il necessario rapporto fiduciario tra l’amministrazione ed il dipendente preposto a delicate funzioni amministrative quale responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con conseguente adeguatezza e proporzionalità della sanzione della destituzione irrogatagli, in quanto presenti, nella specie, tutti gli elementi costitutivi della predetta misura disciplinare di cui all’art. 84 del D.P.R. n. 3 del 1957 e della corrispondente identica disposizione di cui all’art. 5 dell’allegato A) del Regolamento organico del Comune.
Inoltre, il comportamento del ricorrente ha gravemente nociuto al prestigio dell’ente di appartenenza, nel contempo arrecando anche grave pregiudizio alla dignità delle funzioni esercitate, con conseguente ragionevolezza e proporzionalità, anche sotto tale profilo, della sanzione disciplinare comminata al dipendente, in quanto rientrante nella previsione di cui all’art. 84, lett. a) del D.P.R. n. 3 del 1957 (v. Cons. Stato, sez. IV, 05/10/2004 n. 6490) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 26.09.2011 n. 669 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGORisparmiare gonfia le risorse decentrate.
Le economie di gestione derivanti dall'anno precedente non si computano nel calcolo del tetto massimo del fondo delle risorse decentrate. È dunque possibile che il totale delle risorse decentrate del 2011 risulti in cifra assoluta superiore a quello del 2010, se lo sforamento derivi dall'applicazione dei residui dell'anno 2010.

Il parere 21.07.2011 n. 58 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia apre spazi agli enti locali per il computo delle risorse decentrate, fornendo un'interpretazione estensiva alla previsione contenuta nell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 122/2010.
Tale disposizione ha previsto il cosiddetto congelamento dell'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'01.01.2011 e sino al 31.12.2013. La norma è sin troppo sommaria e laconica. Da un lato non considera che le risorse destinate al salario accessorio sono di due tipi, stabili e variabili e non fornisce la minima indicazione su come il congelamento debba operare.
In termini generali, si può ritenere che il congelamento debba prioritariamente impedire la crescita delle risorse variabili, che in quanto tali sono destinate a finanziare voci di salario del tutto accessorie ed eventuali, così da fare salve le risorse che finanziano, invece, istituti fissi e continuativi facenti parte del trattamento fondamentale individuale (progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità di anzianità e alcune voci peculiari per alcune categorie), ed istituti fissi accessori al salario individuale ma continuativi per l'organizzazione, come le varie indennità di turno, reperibilità, maneggio valori, rischio, disagio e responsabilità di varia natura.
Per altro verso, l'articolo 9, comma 2-bis, non considera che alcune delle risorse variabili sono finanziate da veri e propri giri contabili: è il problema ancora irrisolto della necessità di conteggiare o meno gli incentivi per la progettazione o per il recupero dell'Ici o per l'attività degli avvocati. Si tratta di somme del tutto variabili di anno in anno, in relazione al volume degli appalti progettati e della gestione delle attività e per altro finanziate con risorse fresche, non dal bilancio.
Eppure, l'incertezza sulla possibilità di non computare tali voci per la determinazione del tetto del 2010 è massima. Lo stesso concerne le economie della gestione del fondo. L'articolo 17, comma 5, del Ccnl 01/04/1999 stabilisce: «Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo». In effetti, assenze per aspettative prolungate, cessazioni dal servizio, mancata erogazione di parte degli incentivi per la produttività possono comportare risparmi di gestione sulle voci di spesa finanziate dal fondo. Poiché, però, si tratta di risorse a destinazione vincolata, cioè finalizzate solo a remunerare il personale e, dunque, non utilizzabili dagli enti ad altro titolo, il contratto collettivo del 1999 ha imposto agli enti di incrementare le risorse dell'anno successivo, in modo che non vadano perdute.
I residui dell'anno precedente, avendo natura del tutto eventuale e variabile, vanno a incrementare la parte variabile del fondo e finanziano istituti a loro volta variabili, come la produttività. L'applicazione dell'articolo 17, comma 5, del Ccnl 01/04/1999 potrebbe determinare lo sforamento del tetto del 2010, se i risparmi dell'anno precedenti fossero per qualsiasi causa piuttosto consistenti.
Secondo la sezione Puglia occorre accogliere la tesi alla luce della quale dal tetto 2010 occorre escludere i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Spiega la sezione che il legislatore, quando ha voluto ancorare le risorse decentrate al «corrispondente importo dell'anno 2010», ha preso in considerazione «un parametro certo», da «intendersi depurato da ogni aggiunta derivante da residui degli anni pregressi». Sicché, secondo il parere «residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati» (articolo ItaliaOggi del 23.09.2011).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Mancato aggiornamento professionale e demansionamento.
La mancata predisposizione di adeguate iniziative di aggiornamento per il personale prossimo alla pensione (in quanto ultracinquantenne) può essere considerata ipotesi di demansionamento, suscettibile di risarcimento del danno patrimoniale e non.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza 23.09.2011.
In particolare, il datore di lavoro che rende inoperoso per un lungo periodo di tempo il proprio dipendente con apprezzabile anzianità di servizio, negandogli sia nuovi incarichi che un adeguato e costante aggiornamento professionale, lede la professionalità del dipendente stesso ed è tenuto, pertanto, a risarcire anche il danno non patrimoniale.
In merito, poi, alla prova di quest’ultimo, la Corte ha ritenuto che orientamento consolidato è che il giudice può attenersi anche a parametri probatori presuntivi (tratto da www.diritto.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOResponsabilità forti nei Comuni. Al via l'effetto combinato di decreto sulla «meritocrazia» e manovre estive.
Rafforzamento delle sanzioni per chi sfora il Patto di stabilità, e più responsabilità per gli amministratori ma anche per i funzionari che si allontanano dai sentieri della sana gestione o addirittura arrivano a provocare il dissesto dell'ente.
È il quadro che emerge dal "doppio passo" determinato dalla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto legislativo 149/2011 su premi e sanzioni per Regioni ed enti locali (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) e dalle manovre estive, che tra le tante misure rivolte a Comuni e Province contemplano anche il taglio fino a dieci indennità per gli amministratori e a tre mensilità per il responsabile del servizio finanziario quando l'ente rispetta gli obiettivi del Patto di stabilità solo grazie a meccanismi elusivi accertati dalla Corte dei conti.
Proprio alla magistratura contabile viene assegnato un ruolo sempre più da regista nei tentativi di repressione delle esperienze di contabilità allegra, tanto più che le pronunce delle sezioni regionali di controllo superano il valore semplicemente di indirizzo per diventare determinanti nell'applicazione delle sanzioni.
Le conseguenze più pesanti, com'è naturale, intervengono nei casi di dissesto dell'ente, fenomeno rarissimo negli ultimi anni perché non "conveniente" dopo il tramonto dei ripiani statali (solo 36 su 448 l'hanno fatto dopo la riforma del Titolo V) che però la nuova normativa prova a rendere più stringente. Il meccanismo parte proprio da un esame della Corte dei conti, che può anche seguire le verifiche avviate dalla Ragioneria generale dello Stato quando si accendono determinate spie di allarme (si veda anche il grafico qui accanto).
I magistrati contabili indicano un termine entro il quale il consiglio dell'ente deve adottare le misure in grado di evitare il default. Trascorsa senza successo la scadenza fissata dalla Corte, entra il campo il Prefetto che, dopo 30 giorni, avvia inevitabilmente l'ente sulla strada del dissesto. Alzare bandiera bianca può far detonare la moltiplicazione delle sanzioni nei confronti degli amministratori coinvolti: anche in questo caso, la parola più pesante tocca alla Corte dei conti (in questo caso le sezioni giurisdizionali). Quando i magistrati individuano negli amministratori una responsabilità per danni od omissioni che hanno portato al dissesto, nei confronti degli interessati si chiudono per dieci anni le porte verso un incarico da assessore, revisore o rappresentante dell'ente nei cda degli organismi partecipati. Per sindaci e presidenti di Provincia nella stessa situazione, poi, scatta anche l'incandidabilità decennale in qualsiasi tipo di elezione, dalle comunali alle europee.
La griglia rafforzata delle responsabilità abbraccia anche i revisori dei conti, sempre attraverso il passaggio presso la Corte. Quando la magistratura contabile li riconosce responsabili di non aver vigilato a dovere, o di non aver trasmesso (o aver trasmesso in ritardo) le informazioni che avrebbero potuto far risuonare l'allarme, anche i guardiani dei conti vengono colpiti dall'espulsione decennale che impedisce loro di far parte di altri collegi di revisione (articolo Il Sole 24 Ore del 22.09.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Stipendi, assegni ed indennità per lo svolgimento in via di fatto di mansioni di pubblico impiego.
Nel caso di svolgimento in via di fatto di mansioni di pubblico impiego, il pagamento delle differenze retributive e previdenziali spettanti va determinato alla luce dell'art. 2126 c.c.; in tal caso le prestazioni lavorative rese non possono essere retribuite mediante l'attribuzione di una paga oraria, ma mediante uno stipendio tabellare mensile lordo iniziale rapportato alle funzioni svolte, comprensivo della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità, nonché degli altri elementi accessori e continuativi della retribuzione (nella specie, contributo posto, premio di produzione, ecc.), ed infine mediante erogazione della indennità di fine rapporto (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3464/2011) (massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 21.09.2011 n. 5338 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il procedimento di mobilità volontaria esterna tra pubbliche Amministrazioni.
La giurisprudenza ha affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il procedimento di mobilità volontaria esterna tra pubbliche Amministrazioni, trattandosi di atto di gestione del rapporto di lavoro; tale mobilità, infatti, infatti, determina una semplice cessione del contratto di lavoro del dipendente tra l'Amministrazione di provenienza e quella di destinazione con continuità del suo contenuto (art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001) e non la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione. Tutte le vicende che interessano la fase di gestione del rapporto di lavoro e le modifiche soggettive ed oggettive che dovessero intervenire in costanza di esso (ivi compresa la mobilità volontaria) devono, perciò, essere conosciute dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, residuando la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione dei dipendenti, ossia relative alla fase antecedente alla costituzione del rapporto di impiego (TAR Puglia Lecce, sez. II, 16.08.2011, n. 1509).
Il ricorrente, benché affermi di voler tutelare il proprio diritto all’assunzione derivante dallo scorrimento della graduatoria, può infatti contestare il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione per mobilità volontaria solo nella diversa qualità di dipendente pubblico abilitato a parteciparvi, situazione che è ammessa pacificamente dalle parti, facendo valere il proprio interesse alla cessione del suo contratto di lavoro.
Il difetto di giurisdizione investe anche la domanda volta all’accertamento del diritto del ricorrente ad essere assunto dal Comune di Sedriano in quanto il ricorrente fa valere in via principale il suo diritto all’assunzione al di fuori dell’ambito di una procedura concorsuale (Cass. SS.UU. 13.06.2011 n. 12895) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 21.09.2011 n. 2250 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il decreto correttivo della "riforma Brunetta": per le fasce di merito applicazione solo col nuovo ccnl (CGIL-FP di Bergamo, nota 21.09.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Gli incentivi ICI devono transitare dal fondo.
La Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Puglia, con sentenza 20.09.2011 n. 1006, ravvisa responsabilità patrimoniale in caso di liquidazione dei compensi incentivanti il recupero dell'evasione ICI effettuata al di fuori del fondo per la contrattazione decentrata.
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Con atto di citazione del 29.11.2010, la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Puglia conveniva in giudizio il Sig. ... per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 28.000,00, oltre interessi legali e spese di giudizio, per avere lo stesso, in qualità di dirigente del settore economico e finanziario del Comune di Cerignola, provveduto alla liquidazione in proprio favore di detta somma, quale compenso incentivante a favore del personale addetto al potenziamento degli uffici tributari comunali, contravvenendo così alla normativa vigente che non consente l’erogazione diretta di compensi in favore della dirigenza locale.
Più precisamente, la Procura contesta che detta percentuale del gettito ICI, che ai sensi della l. 662/1996 (art. 3, comma 57) e della l. 446/1997 (art. 59) può essere destinata al personale addetto al potenziamento degli uffici tributari, previa adozione di specifico regolamento comunale, sia stata liquidata dall’odierno convenuto, per la parte di propria spettanza, direttamente a sé stesso, senza confluire, come dispone la normativa in materia per la dirigenza, nell’apposito fondo istituito presso ciascuna amministrazione ove, necessariamente, devono convergere le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.
L’art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001, dispone, infatti, che i compensi dovuti dai terzi (tra i quali, ai sensi della dichiarazione congiunta 4 del CCNL 2002–2005, anche quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 3, comma 57, l. 662/1996 e all’art. 59, comma 1, lett. P, d.lgs. 446/1997), sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
Nel caso de quo, dunque, con l’attribuzione delle risorse destinate al fondo direttamente effettuata dall’odierno convenuto a sé medesimo, si è sottratta alla fonte di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, la somma di € 28.000, determinandosi, così, un danno erariale pari alla somma allontanata dalla sua specifica destinazione. (... continua) (link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOBabele di regole per i dirigenti a termine. Il Dlgs 141/2011 aumenta la flessibilità, la Corte stringe ma con «deroghe».
Quando la mano destra non sa quello che fa la sinistra: devono essere così sintetizzate le indicazioni contraddittorie dettate nei giorni scorsi in materia di assunzioni a tempo determinato di dirigenti. Viene aumentata dal Dlgs n. 141/ 2011 –pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto– la possibilità di assumere dirigenti e responsabili a tempo determinato.
Ma poi, questa norma viene smentita di fatto dalle limitazioni imposte, ad appena una settimana di distanza, dalla deliberazione 29.08.2011 n. 46 delle Sezz. riunite di controllo della Corte dei Conti. Senza dimenticare che, al contrario, poche settimane prima, il 9 agosto, la sezione di controllo della magistratura contabile del Lazio aveva ampliato la possibilità di effettuare queste assunzioni.
Il fatto che dalle norme e dalle interpretazioni più autorevoli arrivino conclusioni opposte, crea ovviamente sconcerto negli operatori. Ma soprattutto si determinano condizioni di incertezza, di difficoltà spesso non sostenibili e, comunque, di stallo nelle attività amministrative.
Il Dlgs n. 141/2011, conosciuto come «correttivo della legge Brunetta», accogliendo parzialmente le richieste delle associazioni degli enti locali, ha portato, negli enti giudicati virtuosi in base alle disposizioni dettate dal Dl n. 98/2011, al 18% della dotazione organica le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili per la copertura di posti vacanti. Una possibilità che tutte le altre Pa continua a essere limitata all'8%, cui nello Stato si deve aggiungere il 10% per i dirigenti generali.
Nella stessa direzione di ampliamento di queste possibilità va il parere 09.08.2011 n. 47 della magistratura contabile del Lazio, che esclude da questi limiti le assunzioni di dirigenti e responsabili a tempo determinato effettuate tramite concorso pubblico e che estende la base di calcolo su cui effettuare il conteggio delle assunzioni di queste figure per posti extra dotazione organica.
Il parere n. 46/2011 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, mutando parzialmente i propri orientamenti e smentendo le indicazioni del dipartimento della Funzione pubblica, ha incluso per gli enti locali soggetti al patto di stabilità gli oneri per tutte le assunzioni a tempo determinato entro il tetto della spesa consentita per finanziare le assunzioni a tempo indeterminato (si veda Il Sole 24 Ore del 6 e del 7 settembre). Cioè entro il 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. Con il che per queste amministrazioni si applica un regime ben più duro di quello in vigore per lo Stato e per le regioni, nelle quali le assunzioni flessibili sono consentite entro il tetto del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009.
Il parere ha escluso da tale vincolo solo le assunzioni necessarie all'erogazione di servizi essenziali e infungibili e le massime urgenze. E vanifica nei fatti, quanto meno per la gran parte dei Comuni e delle Province, la possibilità di dare corso ad assunzioni di dirigenti, visti i ridottissimi margini previsti per la copertura dei relativi oneri. Non vi sono dubbi sull'applicazione di questo vincolo alle assunzioni dei dirigenti e dei responsabili a tempo determinato ex articolo 110 del Dlgs n. 267/2000, così come sulla estensione anche agli uffici di staff degli organi politici. E ciò in quanto il nuovo tetto opera per tutte le assunzioni flessibili.
Sicuramente qualche incarico dirigenziale potrà rientrare nella necessità di consentire l'erogazione di servizi essenziali e infungibili, si pensi a quelli di ragioneria, alla polizia locale, ai servizi sociali eccetera.
Ma è evidente l'effetto di drastica limitazione della possibilità di dare corso alle assunzioni di figure essenziali per il buon funzionamento delle amministrazioni, non solo nella forma del tempo indeterminato ma anche con rapporti flessibili, il che determina in molti enti una condizione di non sostenibilità e probabilmente spingerà qualcuno a forzare oltre misura le deroghe che il parere consente (articolo Il Sole 24 Ore del 19.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPaletti alle assunzioni aggirabili. Direttiva di giunta per superare i vincoli ai contratti a termine. La decisione delle sezioni unite sul tetto del 20% lascia spazi di discrezionalità.
Una direttiva della giunta comunale e provinciale degli enti locali soggetti al patto di stabilità, per superare i vincoli alle assunzioni a tempo determinato scaturenti dalla delibera 29.08.2011 n. 46 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti.
L'interpretazione fornita dalla magistratura contabile agli effetti dell'articolo 14, comma 9, della legge 122/2010, secondo la quale il limite della spesa per nuove assunzioni, pari al 20% delle cessazioni dell'anno precedente, si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato, oltre a non risultare convincente, si presta ad applicazioni discrezionali difficilmente sanzionabili.
Tanto che la regola di rigorosità posta dalle sezioni riunite potrebbe risultare tamquam non esset.
Somma urgenza e servizi infungibili ed essenziali. La ricostruzione proposta dalle sezioni riunite è, infatti, inficiata dal tentativo di ammorbidire gli effetti eccessivamente restrittivi sull'autonomia organizzativa, derivanti dal comprendere nel limite del 20% anche le assunzioni a tempo determinato. Effetti restrittivi che le stesse sezioni riunite ammettono verificarsi, ritenendo, però, che spetti al legislatore correggere.
Tuttavia, la delibera n. 46/2011, preoccupata dell'eccessività della tesi proposta, ritiene che non rientrano nel vincolo del 20% le assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie per assicurare interventi di somma urgenza e per assicurare servizi infungibili ed essenziali.
La delibera, tuttavia, non affronta, perché non potrebbe, il problema di individuare quali siano tali servizi «infungibili» ed «essenziali», dei quali manca totalmente nell'ordinamento non solo un'elencazione, ma anche una definizione. Si tratta, infatti, di una fattispecie di «diritto creativo», ripresa dalla circolare 18.11.2011, n. 10/122/CR6/C1 della Conferenza delle regioni e delle province autonome: un atto, cioè, privo in modo totale ed assoluto di qualsiasi carattere di fonte normativa ed interpretativa ufficiale e vincolante.
Direttive locali. Naturalmente, con questa interpretazione si aprono spazi immensi alla discrezionalità degli enti. Ai quali, soprattutto per l'innesto di diritto nuovo, nulla pare vietare di esercitare una piena funzione di direttiva organizzativa, individuando preventivamente con un provvedimento di giunta i servizi da ritenere infungibili ed essenziali, nell'ambito dei quali è possibile assumere dipendenti a tempo determinato, senza il limite finanziario del 20% della spesa complessiva delle cessazioni di personale dell'anno precedente.
In quanto ai servizi essenziali, è possibile fare riferimento all'elencazione dei servizi qualificati appunto come essenziali per comuni e province dalla legge delega sul federalismo fiscale, la 42/2009. Basta che nelle direttive generali della giunta si faccia riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 21 della citata legge 42/2009, per individuare una gamma amplissima in cui, secondo le sezioni riunite, è in re ipsa consentita la deroga alla regola del 20%. La somma urgenza, al contrario, va ovviamente di volta in volta dimostrata con i singoli provvedimenti.
Forzatura. Il potere che la delibera 46/2011 dà alla discrezionalità delle amministrazioni è di per sé la dimostrazione della forzatura della tesi ivi sostenuta.
È piuttosto evidente che l'articolo 14, comma 9, della legge 122/2010, contrariamente a quanto forza a leggere la delibera 46/2011, riferisce il limite della spesa per cessazioni al 20% ai soli rapporti a tempo indeterminato, per una serie fin troppo lunga di ragioni. In primo luogo, si l'articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 ha escluso le amministrazioni locali dall'obbligo di ridurre le spese per personale a tempo determinato del 50% rispetto al 2009. Per via interpretativa non è ammesso appesantire addirittura tale onere a carico degli enti locali, minando la loro autonomia organizzativa riconosciuta dalla Costituzione.
In secondo luogo, l'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 qualifica come principio il «contenimento della spesa per il lavoro flessibile»: trattandosi di un principio, non è evidentemente possibile che al tempo stesso l'ordinamento imponga la misura percentuale del contenimento della spesa per il lavoro flessibile (articolo ItaliaOggi del 16.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGODanno indiretto, prescrizione dalla data del pagamento.
Il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per il risarcimento del danno indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato.
È questo l'importante principio espresso dalle Sezz. unite della Corte dei Conti con la recente sentenza 05.09.2011 n. 14.
È danno indiretto quello cagionato (generalmente da un dipendente o amministratore pubblico) non direttamente all'ente ma ad un terzo nei cui confronti la p.a. è tenuta al risarcimento. L'ipotesi più frequente di danno indiretto si verifica, quindi, quando la p.a. procede al risarcimento del danno nei confronti di un terzo per effetto di una sentenza civile o amministrativa.
Il danno indiretto può tuttavia scaturire anche da altre fattispecie quali, per esempio accordi transattivi, lodi arbitrali o riconoscimenti di debito. In tutti questi casi spetta alla Corte dei conti stabilire quanta parte dell'esborso subito dalla p.a. debba essere addebitata al dipendente o all'amministratore pubblico sempre che sussistano i presupposti di imputazione (per esempio, colpa grave).
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 20/1994, nell'ambito della giurisdizione contabile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 5 anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, esiste da tempo un contrasto giurisprudenziale in relazione alla individuazione dell'inizio del termine prescrizionale in ipotesi di danno indiretto: secondo una prima tesi (finora prevalente in quanto espressa in passato dalle stesse sezioni riunite) la prescrizione decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, secondo altra tesi è invece rilevante la data di effettivo pagamento al terzo danneggiato.
Con la sentenza in argomento la Corte dei conti, considerato che la prescrizione inizia a decorrere, per effetto della regola generale prevista dall'art. 2935 del codice civile, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e cioè da quando il danno è divenuto certo, concreto ed attuale e che non è pertanto sufficiente l'insorgere del semplice obbligo giuridico di pagare, afferma che è rilevante la diminuzione patrimoniale dell'ente e quindi l'effettivo pagamento.
Le sezioni riunite hanno infatti precisato che occorre distinguere tra il perfezionamento dell'obbligazione risarcitoria (che si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza) e la concretizzazione del danno (che si verifica con il soddisfacimento del terzo) in quanto prima del pagamento sussiste solo una situazione di danno potenziale (articolo ItaliaOggi del 16.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOCon riferimento agli enti locali, va ritenuto che decorre dall'01.01.2010 l'applicabilità dell'art. 62 d.lgs. 27.10.2009 n. 150, nella parte in cui stabilisce che le progressioni tra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. Ne segue che l'art. 91 t.u.e.l. nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lg. 27.10.2009 n. 150.
Pertanto, la previsione del concorso pubblico quale sistema di reclutamento del personale degli enti pubblici per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica è da ritenersi principio generale immediatamente applicabile, fatta salva la possibilità della riserva di un numero di posti non superiore al 50% dei posti a concorso a favore del personale interno, purché in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

L’art. 52, comma 1-bis, del D.L.vo 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del D.L.vo 27.10.2009 n. 150 (c.d. riforma Brunetta) prevede che “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore”.
Sul punto, il Collegio condivide l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti secondo il quale “Con riferimento agli enti locali, va ritenuto che decorre dall'01.01.2010 l'applicabilità dell'art. 62 d.lgs. 27.10.2009 n. 150, nella parte in cui stabilisce che le progressioni tra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. Ne segue che l'art. 91 t.u.e.l. nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lg. 27.10.2009 n. 150" (Corte Conti, sez. riun., 29.04.2010, n. 10).
Pertanto, la previsione del concorso pubblico quale sistema di reclutamento del personale degli enti pubblici per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica è da ritenersi principio generale immediatamente applicabile, fatta salva la possibilità della riserva di un numero di posti non superiore al 50% dei posti a concorso a favore del personale interno, purché in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
Nel caso di specie, quindi, la determinazione n. 207 del 18.05.2010 del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Monte San Giovanni Campano è illegittima perché prevede una procedura selettiva interna per la copertura di n. 1 posto di Comandante – Categoria D posizione giuridica D3, anziché quella normativamente imposta del concorso pubblico.
Né può ritenersi rispettata la norma con la previsione (con delibera di G. C. n. 118 del 15.09.2009) di una ulteriore assunzione nella categoria giuridica D3, sia perché tale seconda assunzione riguarda un posto part time, quindi non equiparabile a un posto a tempo pieno, sia perché il posto di Comandante (nella fattispecie della Polizia Municipale) rappresenta una posizione apicale, che non può prefigurare posizioni equivalenti a cui applicare la riserva del 50% dei posti a concorso a favore del personale interno (TAR Lazio-Latina, sentenza 15.09.2011 n. 689 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA BIS/ Chi più spende meno guadagna. Al dirigente il 30% in meno della retribuzione di risultato. L'imperativo è ridurre i costi. Dal taglio degli organici si risparmierà il 10% della massa salariale.
Molteplici le misure che interessano la pubblica amministrazione e gli enti locali contenute nel dl n. 138/2011 che ieri sera è stato definitivamente convertito in legge dalla camera.
Rispetto al testo di Ferragosto, per le amministrazioni statali che non conseguono gli obiettivi di risparmio non si toccherà più la tredicesima dei dipendenti, bensì si opererà un taglio del 30% della retribuzione di risultato del dirigente responsabile del mancato risparmio.
I dipendenti delle p.a., tranne il personale non contrattualizzato, potranno essere destinati ad effettuare la prestazione di lavoro in altra sede sulla base di motivate esigenze produttive. Un trasferimento solo in ambito regionale, tranne che per il personale del Viminale. Si prevede una riduzione del 10% degli statali.
In pratica, si dovrà operare un taglio degli organici che permetta un risparmio di spesa della massa salariale del 10%, rispetto a quella attuale. Restano festive le solennità civili del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e quella relativa al Santo Patrono di Roma. Anche gli enti tra 1.000 e 5.000 abitanti saranno soggetti al patto di stabilità. Inoltre, le regioni del meridione, potranno escludere dal Patto i finanziamenti del Fondo Fas.
Dal 2012, i sindaci potranno diversificare l'addizionale Irpef secondo scaglioni di reddito.
Avranno però l'obbligo di ricalcare le stesse fasce di reddito stabilite per l'Irpef. Prevista anche una soglia di esenzione. La manovra prevede che negli enti con meno di 15.000 abitanti, giunte, consigli e commissioni si svolgano in un arco temporale che non coincida con lo svolgimento dell'attività lavorativa dei suoi componenti.
Si prevede, poi, che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano amministratori locali, da oggi possono assentarsi dal posto di lavoro solo il tempo necessario per partecipare ai lavori dell'assemblea e per il tempo che occorre a raggiungere l'aula consiliare. Gli enti con meno di mille abitanti si salvano dalla soppressione, ma hanno l'obbligo di associarsi per svolgere tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti. Previste riduzioni anche nel numero degli amministratori. Salta, infine, la soppressione delle province, rinviata a un ddl costituzionale che l'esecutivo ha varato la scorsa settimana.
Il governo, poi, dovrà varare la riorganizzazione della spesa pubblica che, tra gli obiettivi, presenta l'accorpamento degli enti di previdenza (di fatto una «Super Inps») e l'integrazione operativa delle agenzie fiscali (articolo ItaliaOggi del 15.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Pratiche edilizie, è peculato l'appropriazione del geometra.
Commette il reato di peculato il geometra del comune che si appropria del denaro che i cittadini hanno versato per la definizione di pratiche edilizie.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 14.09.2011 n. 34086, ha confermato la condanna nei confronti di un geometra del comune di Genova che si era appropriato dei soldi versato dai cittadini per un condono edilizio.
In particolare la Corte d'appello del capoluogo ligure lo aveva condannato anche per truffa. Per aver incassato e tenuto per sé anche i soldi estorti agli utenti, non dovuti effettivamente.
Contro la doppia conforme di merito il professionista ha presentato ricorso in Cassazione ma al Palazzaccio ha perso definitivamente la causa. Ad avviso della difesa il reato di peculato non avrebbe potuto configurarsi in quanto l'attività illecita si svolgeva al di fuori della disciplina sulla riscossione dei crediti dell'ente locale. Attività, questa, che potrebbe essere svolta soltanto dai cassieri.
La tesi non ha convinto la sezione penale feriale che, nel rendere definitiva la condanna nei confronti del geometra, ha chiarito che «l'eventuale agire in violazione delle norme interne dell'ente sulla esazione dei crediti non può avere la conseguenza di elidere i presupposti del peculato, che si verifica tanto se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia la disponibilità giuridica quanto semplicemente quella materiale del denaro altrui. Il possesso di tale denaro per ragioni di ufficio, presupposto dei delitto in questione, si verifica sia se avvenga secondo le regole che disciplinano i pagamenti all'ente sia se si realizzi con violazione delle disposizioni organizzative dell'ufficio al riguardo, potendo tale violazione costituire un illecito disciplinare che si aggiunge al peculato».
E ciò perché è irrilevante per la consumazione del reato contestato che l'appropriazione derivi da un corretto e legittimo esercizio delle funzioni esercitate da parte del geometra o dall'esercizio di fatto e arbitrario di tali funzioni, «dovendosi escludere il peculato solo quando il possesso sia meramente occasionale, cioè dipendente da evento fortuito o legato al caso». Di certo, non può sussistere l'occasionalità quando l'affidamento riposto dal privato nella qualifica pubblica del soggetto ha favorito l'insorgere del presupposto del reato (articolo ItaliaOggi del 15.09.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Esami di abilitazione alla professione forense: è sufficiente l'attribuzione del punteggio numerico.
Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti
Il TAR ha ritenuto in particolare che la motivazione espressa numericamente assicuri la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e consenta il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione abbia predisposto -come nel caso che ci occupa- i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove; e che la sottocommissione, la quale ha proceduto alla correzione delle prove scritte, ha indicato, sia pure sinteticamente, il giudizio in calce ai due elaborati valutati negativamente
Detto orientamento è stato avallato, da ultimo, dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 175/2011 (sopra citata), ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale -sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione- degli articoli 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, 24, primo comma, del R.D. n. 37/1934 (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 14.09.2011 n. 1642 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Divieto di incremento del valore dei buoni pasto.
La Corte dei Conti, Sez. Reg.le Puglia, con parere 14.09.2011 n. 63, si pronuncia sulla possibilità di incremento del valore dei buoni pasto, in relazione al disposto dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010). Le conclusioni (conformi a precedente pronuncia della Corte Conti Toscana e alla circolare RGS n. 12/2011):
- la disciplina dell'art. 9 del D.L. 78/2010 "prevede misure di contenimento finalizzate a garantire l'invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento e che tale invarianza deve riguardare anche il valore dei buoni pasto la cui misura non può essere incrementata nel medesimo triennio in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 51 comma 2, lett. c), del T.U.I.R., i buoni pasto costituiscono redditi da lavoro dipendente per importi superiori a euro 5,29.".
- "Ne consegue, ad avviso del Collegio, che qualora il valore del buono pasto non sia superiore a euro 5,29 non costituisce reddito da lavoro dipendente e pertanto non soggiace ai vincoli imposti dall'art. 9 del citato D.L. 78/2010." (commento tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOCertificati di malattia online. Da domani gestione telematizzata anche per i privati. Circolare Inps precisa le novità. Se l'infermità è lunga serve la firma del medico del Ssn.
Al via la gestione online della malattia. A partire da domani anche nel settore privato (cosa che già succede in quello pubblico) entra pienamente a regime la procedura telematica tra aziende e medici sullo scambio dei certificati di malattia dei lavoratori. Lavoratori che, di conseguenza, tali certificati non devono più consegnare né all'Inps né alle proprie aziende.
L'uniformità tra pubblico e privato è totale e vale pure in merito agli stessi certificati. Tanto che, se l'infermità è lunga (oltre dieci giorni) o se è la terza in un anno, deve ora essere certificata esclusivamente da un medico del Ssn anche quando riguarda lavoratori privati.

A precisarlo è l'Inps nella circolare 09.09.2011 n. 117.
Dal 14 settembre. A ricordare l'entrata a regime dalla procedura telematica è stato ieri pure il ministero della funzione pubblica, spiegando in un comunicato stampa che oggi è l'ultimo giorno in cui è possibile utilizzare la carta per i certificati medici di malattia dei dipendenti privati. Diversamente da quanto annunciato il 2 settembre, il comunicato spiega che scatta da mercoledì 14 (e non da oggi) l'applicazione al settore privato delle nuove regole.
A partire da domani, pertanto, il datore di lavoro non potrà più richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovrà prenderne visione avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'Inps.
Le altre novità.
E l'Inps è intervenuto ieri con la circolare n. 117/2011 per spiegare le altre novità dell'equiparazione tra pubblico e privato in ordine alla disciplina dei certificati di malattia. La legge n. 183/2010 (il collegato lavoro), spiega l'Inps, ha fatto rimando integrale ed esplicito all'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001 (tu pubblico impiego), così uniformando totalmente il regime dei dipendenti dei settori pubblico e privato, ivi compresi gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del Ssn o con esso convenzionati.
Successivamente, aggiunge l'Inps, con l'entrata in vigore (06.07.2011) del dl n. 98/2011 sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti per cui «nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione».
Questa norma, spiega l'Inps, introduce un regime speciale, rispetto a quello generale dell'articolo 55-septies. Pertanto, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell'anno solare, anche per il lavoratore del settore privato vige l'obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Ssn o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata. Certificazione che, sino all'adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potrà essere prodotta in forma cartacea.
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Visite fiscali tramite web.
Dal 1° ottobre le richieste di visita medica di controllo dei dipendenti in malattia (la «visita fiscale») dovranno essere inoltrate all'Inps mediante canale telematico. In fase di prima attuazione, tuttavia, vigerà un periodo transitorio, fino al 30 novembre, durante il quale le richieste inviate secondo i canali tradizionali saranno considerate utili agli effetti giuridici.
Lo rende noto l'Inps nella circolare 12.09.2011 n. 118.
La novità interessa tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, inclusi quelli i cui dipendenti non pagano i contributi di malattia. Da ieri, 12 settembre (data di pubblicazione della circolare), tutti i soggetti già dotati di Pin sono stati automaticamente abilitati al nuovo servizio. I datori di lavoro che intendano affidarsi a un soggetto devono tempestivamente comunicarlo all'Inps, che provvederà a modificare i profili autorizzativi. La richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta. È possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale Inps, per casi eccezionali e motivati.
Come accennato, in fase di prima attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio fino al 30 novembre, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali. Alla scadenza (dal 1° dicembre), dunque, il canale telematico diventa esclusivo (articolo ItaliaOggi del 13.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Performance governativa: l'odissea del contributo di solidarietà (CGIL-FP di Bergamo, nota 13.09.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOA fronte di una graduatoria valida ed efficace, l’Amministrazione non può trascurare, con l’indizione di una nuova procedura concorsuale, le posizioni di soggetti già in precedenza selezionati come idonei, quanto meno in carenza di valide ragioni giustificatrici ed in presenza di una graduatoria ancora efficace, non potendo ritenersi il reclutamento degli idonei (giudicati tali con regolare procedura concorsuale, in rapporto all’esercizio di determinate funzioni) contrastante con il principio di cui all’art. 97, terzo comma, della Costituzione e rispondendo tale reclutamento al principio di economicità dell’azione amministrativa.
La questione da valutare è stata recentemente oggetto di ordinanza di remissione all’Adunanza Plenaria (Cons. St., sez. VI, ord. coll. n. 1839/2011 del 25.03.2011), al fine di porre in discussione l’orientamento prevalente del Consiglio di Stato, secondo cui la determinazione amministrativa di avviare nuove procedure concorsuali –in presenza di una graduatoria di idonei ancora valida ed efficace– costituirebbe espressione di un potere ampiamente discrezionale, non richiedente specifica motivazione in corrispondenza della prioritaria regola del concorso per l’assegnazione di funzioni pubbliche, a norma dell’art. 97 della Costituzione (Cons. St., sez. V, 19.11.2009, n. 7243 e 18.12.2009, n. 8369; Cons. St., sez. IV, 27.07.2010, n. 4911).
Si è ritenuto infatti che non potesse ignorarsi il diverso indirizzo –recepito con maggiore ampiezza dal Giudice Amministrativo di primo grado, nonché dalla Corte di Cassazione– secondo cui, a fronte di una graduatoria valida ed efficace, l’Amministrazione non potrebbe trascurare, con l’indizione di una nuova procedura concorsuale, le posizioni di soggetti già in precedenza selezionati come idonei, quanto meno in carenza di valide ragioni giustificatrici ed in presenza di una graduatoria ancora efficace, non potendo ritenersi il reclutamento degli idonei (giudicati tali con regolare procedura concorsuale, in rapporto all’esercizio di determinate funzioni) contrastante con il principio di cui all’art. 97, terzo comma, della Costituzione e rispondendo tale reclutamento al principio di economicità dell’azione amministrativa (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. 29.09.2003, n. 14529 e 09.02.2009, n. 3055; TAR Sardegna, 19.10.1999, n. 1228; TAR Lazio, 30.01.2003, n. 536 e 15.09.2009, n. 8743; TAR Puglia, Lecce, 10.10.2005, n. 4452; TAR Lombardia, 15.09.2008, n. 4073).
La seconda posizione sopra indicata risulta comunque preferibile nel caso di specie, in presenza di una specifica previsione del bando –relativo al concorso, nell’ambito del quale le attuali appellate sono state classificate idonee– che ad avviso del Collegio rendeva più stringente l’obbligo dell’Amministrazione di motivare in modo rigoroso la scelta di avviare una nuova procedura concorsuale, senza procedere a scorrimento della graduatoria.
Si deve ritenere pacifico, in effetti, che a detto scorrimento non corrisponda un diritto, ma un interesse legittimo (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. III, 13.12.2010, n. 5205; Cons. St., sez. IV, 18.06.2009, n. 3998), ma va anche detto che tale interesse deve essere rapportato alla specificità delle norme attributive del potere, o al regime corrispondente a forme di autolimitazione dell’Amministrazione.
Di conseguenza, ove lo scorrimento di cui trattasi corrisponda ad una mera facoltà dell’Amministrazione, nei termini generalmente disciplinati dall’art. 8 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, come integrato con legge 08.07.1975, n. 305, deve ritenersi che tale facoltà sia esercitabile, in via eccezionale, in funzione esclusiva della potestà di auto-organizzazione dell’Amministrazione stessa, ispirata a principi di economicità in rapporto alle più lunghe e costose procedure concorsuali, con possibile impugnativa solo per manifesta irragionevolezza o contraddittorietà (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V, 16.10.2002, n. 5611 e 10.01.2007, n. 53; Cons. St., sez. IV, 12.09.2006, n. 5320; Cons. St., sez. VI, 11.10.2005, n. 5637).
In altri casi il legislatore ha, viceversa, prescritto il medesimo scorrimento come un vero e proprio obbligo, tale da configurare la natura vincolata del provvedimento autoritativo da emanare al riguardo (cfr. art. 23 L. 29.01.1986, n. 23; art. 13, comma 6, D.L. 25.03.1997, n. 67, convertito in legge 23.05.1997, n. 71; art. 9, comma 17, L. 18.11.1998, n. 415).
Nelle fattispecie sopra indicate non è richiesta con ogni evidenza –benché per ragioni opposte– una motivazione particolarmente stringente, mentre ad opposte conclusioni si deve pervenire quando, come nella situazione in esame, lo scorrimento sia previsto dal bando di concorso, non come modalità gestionale di auto-organizzazione (per inconferenza della “sedes materiae”), ma come esplicita “chance” occupazionale per gli idonei, in caso di disponibilità di posti in organico nel biennio successivo all’approvazione della graduatoria.
Nell’ultima ipotesi indicata deve ammettersi, ad avviso del Collegio, che in presenza di nuovi posti in organico, che l’Amministrazione intenda ricoprire –ed in presenza di una graduatoria di idonei ancora efficace– detti idonei abbiano titolo prioritario per l’immissione in ruolo, a meno di esigenze straordinarie, puntualmente motivate (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.09.2011 n. 5112 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLa mobilità volontaria prevista dal D.Lgs. 03.02.1993, n. 29, art. 33, come modificato dalla L. 28.11.2005, n. 246, art. 16, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto”.
Il Comune di Taranto con apposito avviso pubblico ha indetto una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di dirigente della propria dotazione organica, cui erano ammessi a partecipare (art. 1) i dirigenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, individuando i requisiti e precisando (art. 3) che i candidati ammessi sarebbero stati invitati ad un colloquio “finalizzato alla valutazione della professionalità e delle attitudini professionali” e che la valutazione del curriculum e del colloquio sarebbe stata affidata ad una apposita commissione (che disponeva di 100 punti, di cui 50 punti utilizzabili per la valutazione del curriculum e 50 punti attribuibili alla valutazione del colloquio)
L’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, stabilisce che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione di contratto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”, aggiungendo che “le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta”;
La procedura indetta dal Comune di Taranto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con i soggetti selezionati, ma soltanto la cessione del contratto di lavoro già in essere con la originaria amministrazione di appartenenza, non potendosi condividere la tesi dell’appellante secondo cui la valutazione del curriculum e del colloquio integri una vera e propria procedura paraconcorsuale, trattandosi di strumenti atti semplicemente a verificare la concreta rispondenza dei candidati alle specifiche esigenze dell’amministrazione attraverso l’apprezzamento delle loro attitudini e professionalità.
Sussiste pertanto nel caso di specie, come rilevato dai primi giudici, la giurisdizione del giudice ordinario, come di recente ulteriormente confermato dalla Corte di Cassazione (SS.UU. 09.09.2010, n. 19251), secondo cui “la mobilità volontaria prevista dal D.Lgs. 03.02.1993, n. 29, art. 33, come modificato dalla L. 28.11.2005, n. 246, art. 16, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto”; infatti “in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato solo le procedure selettive di tipo concorsuale per l'attribuzione a dipendenti di p.a. della qualifica superiore, che comportino il passaggio da un'area ad un'altra, hanno una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l'assunzione", e valgono a radicare -ed ampliare- la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4, dell'art. 63 citato D.Lgs.; fuori da questa ipotesi non opera detta fattispecie eccettuata del comma 4, dell'art. 63 e conseguentemente si riespande la regola del primo comma della medesima disposizione, che predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato”, con la conseguenza che “le procedure di mobilità volontaria interna, che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale…” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.09.2011 n. 5085 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: R. Schiavone, Riordino di congedi, aspettative e permessi (link a www.ipsoa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: N. Durante, Spoils system e dirigenza pubblica (link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Controllo della malattia: al via la procedura telematica. Termine del periodo transitorio a novembre.
Dall'01.10.2011 le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico, che diverrà lo strumento esclusivo con decorrenza 30.11.2011. Fino a tale ultima data saranno accettate le richieste anche tramite i canali tradizionali.
A decorrere dall'01.10.2011, viene attivata, per i datori di lavoro pubblici e privati (compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Inps), la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo (domiciliare e/o ambulatoriale) dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto di cui alla legge 30.07.2010, n. 122, art. 38, comma 5.
Il sistema fornirà una ricevuta (stampabile e recante il protocollo) e darà anche la possibilità di verificare l’esito della visita medica. La presentazione della richiesta dovrà essere effettuata attraverso il portale WEB dell’Istituto - servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”, con accesso tramite PIN e previa autorizzazione all’accesso al servizio.
Nel dettaglio:
- a partire dal 12.09.2011 tutti i soggetti già dotati di PIN ed attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia saranno automaticamente abilitati al servizio;
- i datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter acceder al servizio, devono presentare domanda presso una Sede Inps utilizzando il modulo a tale fine predisposto dall’Istituto;
- i datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo” ad un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione per la consultazione degli attestati di malattia, dovrà tempestivamente comunicarlo all’INPS, che provvederà a modificare i relativi profili autorizzativi.
Al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN, i datori di lavoro o loro incaricati in possesso di PIN, sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione.
L’INPS provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione. Inoltre, viene specificato che:
- la richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla Sede competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta.
- è possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale, da parte della Sede INPS destinataria (commento tratto www.ipsoa.it - INPS, circolare 12.09.2011 n. 118).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Performance governativa: misure di sostengo alla contrattazione "di prossimità" (CGIL-FP di Bergamo, nota 12.09.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Malattia, è giunta l'ora dell'online. Il datore non può più chiedere le certificazioni su carta. Termina il periodo transitorio. Dal 13 settembre le informazioni mediche disponibili sul sito Inps.
Al via la nuova disciplina sulle certificazioni mediche di malattia dei dipendenti pubblici e privati. A partire dal 13 settembre anche nel settore privato diventeranno definitivamente operative la gestione telematica (online) tra datori di lavoro e medici sullo scambio dei certificati medici dei lavoratori ammalati.
Da tale data, pertanto, anche il datore di lavoro privato (come già succede nel settore pubblico) non potrà più richiedere al lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia ma potrà/dovrà prendere visione avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'Inps. Resta ferma per il datore di lavoro del settore privato la possibilità di chiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato online dal medico. L'ok decisivo all'entrata a regime del sistema telematico è arrivato dal Comitato tecnico di monitoraggio, nella riunione dello scorso 2 settembre.
Stop alla carta. È dal 3 aprile dell'anno scorso che i medici dipendenti del sistema sanitario nazionale in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all'Inps, per il tramite del Sac (Sistema di accoglienza centrale), i certificati di malattia dei lavoratori rilasciandone copia cartacea agli interessati. Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall'Inps che lo mette a disposizione del lavoratore, sul proprio sito internet (indirizzo www.inps.it) previa identificazione con pin, nonché (sempre su internet) al datore di lavoro, pubblico o privato.
Nel settore pubblico la telematizzazione delle certificazioni mediche ha avuto effetti più immediati; nel settore privato, invece, è stato vigente un periodo transitorio.
Infatti, il collegato lavoro ha posto l'estensione della disciplina pubblica al settore privato dall'01.01.2010; ma la legge n. 183/2010 è entrata in vigore il 24 novembre che rappresenta la data a partire dalla quale deve ritenersi uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati di malattia per tutti i dipendenti, sia pubblici che privati. Con circolare ministeriale congiunta (funzione pubblica/lavoro) è stato previsto uno speciale regime transitorio per i datori di lavoro privati consentendo, per tre mesi successivi «alla data di pubblicazione» della stessa circolare, la possibilità di continuare a far valere le vecchie regole. Dunque, l'entrata a regime delle nuove regole scatta dal 13 settembre.
Niente più comunicazioni all'Inps. Prima dell'entrata in vigore della procedura telematica, i lavoratori che si ammalavano erano tenuti a due obblighi fondamentali (oltre a quello di avvisare l'azienda dell'assenza):
a) far pervenire una copia del certificato medico all'Inps, entro due giorni;
b) far pervenire una copia del certificato medico al proprio datore di lavoro, entro due giorni.
Entrambi gli adempimenti risultano modificati dalla legge n. 311/2004 che ha previsto la procedura telematica. In sostanza, i lavoratori dipendenti non hanno più l'obbligo di trasmettere una copia del certificato all'Inps (primo adempimento) e, dal 13 settembre, non devono nemmeno più consegnare al datore di lavoro (che non può più pretenderlo) una copia cartacea dell'attestazione di malattia.
La novità non fa venir meno il diritto delle aziende alle relative informazioni; ma i datori di lavoro dovranno prendere visione avvalendosi dei servizi telematici resi disponibili dall'Inps (in pratica possono decidere di prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti sul sito internet oppure di riceverle tramite posta elettronica). Rimane invece riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato online dal medico.
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Un sms per comunicare il protocollo.
La nuova disciplina sulle certificazioni di malattia implica l'aggiornamento delle regole contrattuali fra aziende e lavoratori attualmente previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro. Ma l'operazione potrà avvenire soltanto in sede di rinnovo dei contratti. Pertanto, in vista dell'entrata a regime della nuova disciplina, alcune confederazioni di imprese hanno siglato con i sindacati accordi quadri al fine di coordinare le nuove regole con le discipline dei ccnl mediante disposizioni specifiche che resteranno operative fino a quando non saranno stati i singoli ccnl ad armonizzare le nuove modalità. È il caso, per esempio, di Confindustria, Confapi, Cgil, Cisl e Uil.
In pratica, dal 13 settembre il medico non potrà più rilasciare al lavoratore il certificato di malattia in forma cartacea (è la novità principale del nuovo sistema), che viene sostituito da un «numero identificativo» (il protocollo) che il medico è obbligato a consegnare al lavoratore. I recenti accordi stabiliscono che il lavoratore è tenuto a comunicare questo numero alla propria azienda entro i termini fissati dai vigenti ccnl per l'invio della certificazione di malattia su carta (praticamente c'è lo scambio tra certificato e numero), potendo utilizzare i mezzi tecnologici quali, per esempio, e-mail o sms.
L'obbligo di comunicazione del numero identificativo scatta in presenza di espressa richiesta da parte dell'azienda; se manca invece il lavoratore può astenersi. Resta fermo infine l'obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente al suo datore di lavoro l'assenza per malattia ed ogni eventuale variazione d'indirizzo per consentire la visita fiscale.
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Il cervellone si chiama Sac.
La procedura telematica gestita dall'Inps funziona in questo modo. Il medico curante, attraverso il collegamento internet, trasmette all'Inps le informazioni relative alla certificazione di malattia che ha rilasciato a un lavoratore, accedendo al Sistema di accoglienza centrale (Sac) del ministero dell'economia.
Le certificazioni telematiche si compongono di: a) un attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi; b) un certificato di malattia per l'assistito (cioè il lavoratore) con i dati della diagnosi e/o il codice nosologico. Completato l'invio, il Sac restituisce al medico un numero di protocollo attribuito all'operazione (al certificato); il medico procede, se possibile, alla stampa del certificato e dell'attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore.
Se si trova impossibilitato ad effettuare la stampa della certificazione, il medico è tenuto soltanto a comunicare al lavoratore il numero di protocollo della certificazione affinché successivamente il lavoratore possa recuperare copia della certificazione su internet. L'Inps, ricevuto il certificato dal Sac, mette il relativo attestato di malattia a disposizione del datore di lavoro (privato e pubblico) sul proprio portale web.
Lo stesso fa anche per il lavoratore, il quale può accedere sempre dal sito web dell'Inps ai dati di tutti i certificati a lui intestati (accesso tramite codice Pin) o al singolo attestato di malattia (attraverso l'inserimento del codice fiscale personale e del numero identificativo del certificato). Imprese e lavoratori, inoltre, possono registrarsi all'Inps per ottenere una copia delle certificazioni mediche via Pec (Posta elettronica certificata) (articolo ItaliaOggi Sette del 12.09.2011).

PUBBLICO IMPIEGOUn freno per chi resta al lavoro. Sul «trattenimento» silenzio-diniego della Pa al dipendente.
LIBERA SCELTA - Confermata anche la possibilità di risoluzione unilaterale anticipata verso chi ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva.

La manovra di Ferragosto è intervenuta su due importanti istituti che attengono al collocamento a riposo dei lavoratori pubblici e che possono essere utilizzati discrezionalmente dalla Pa: il trattenimento in servizio del dipendente in età compresa tra i 65 e i 67 anni (articolo 16 del Dlgs 503/1992) e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni (articolo 72, comma 11 del 112/2008).
La disciplina di questi due istituti evidenzia un potere organizzativo e gestionale della Pa di realizzare politiche che incidono sul numero di personale in servizio e sembra andare in controtendenza rispetto a tutti gli interventi del legislatore volti ad ampliare la permanenza in attività lavorativa. Sul trattenimento in servizio dai 65 ai 67 anni (ora regolato dall'articolo 1, comma 17, del Dl 138/2011) era già intervenuto il Dl 112/2008, che aveva reso discrezionale l'accoglimento da parte della Pa della richiesta presentata dal lavoratore, accoglimento che era prima obbligatorio.
La manovra di agosto rafforza il potere datoriale in quanto tramuta la domanda di trattenimento presentata dal lavoratore in mera dichiarazione di disponibilità a essere trattenuto. A fronte di questa dichiarazione l'amministrazione ha facoltà, sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente, tenuto conto della particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.
La nuova formulazione letterale voluta dalla manovra di Ferragosto, modificando la richiesta del lavoratore in mera dichiarazione, non obbliga l'amministrazione a dare un riscontro alla sua richiesta se non intende trattenere in servizio il dipendente: in sostanza, si esprimerà soltanto laddove intenda avvalersi della sua disponibilità e vorrà trattenerlo. È utile ricordare che il Dl 78/2010 (articolo 9, comma 31) prevede che questi trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione tenendo conto delle cessazioni del personale, destinando le risorse finanziarie necessarie alla stessa stregua di una nuova assunzione.
La Pa, di fronte alla disponibilità di un dipendente a essere trattenuto dai 65 ai 67 anni, ha la facoltà di decidere se avvalersi di una professionalità esperta e consolidata oppure di assumere un giovane disoccupato. Va sottolineato che, qualora l'amministrazione volesse trattenere il dipendente, dovrebbe finanziare un'assunzione per due anni, mentre se destinasse il finanziamento a una nuova assunzione potrebbe avvalersene, normalmente, per la vita lavorativa del nuovo assunto.
Inoltre, per chi matura il diritto al pensionamento di vecchiaia è prevista già la cosiddetta finestra mobile (articolo 12 del Dl 78/2010). Per come è regolata la materia, l'istituto del trattenimento non appare una scelta molto conveniente, data l'onerosità, e come ratio non è in linea con le disposizioni che tendono ad adeguare i requisiti di accesso al trattamento pensionistico agli incrementi della speranza di vita.
Analogo discorso,sotto quest'aspetto, si può fare per il secondo istituto, quello della risoluzione unilaterale anticipata dal rapporto di lavoro e dal contratto individuale con il personale che ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, salvo il preavviso di sei mesi, a prescindere dall'età del lavoratore. Questo istituto era previsto per il triennio 2009-2011 e la manovra di agosto lo ripropone anche per il prossimo triennio 2012-2014 (articolo 1, comma 16, del Dl 138/2011).
È espressione di un forte potere datoriale e il legislatore si è preoccupato di precisare questa natura disponendo che non necessita di ulteriore motivazione laddove l'amministrazione abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto di organizzazione interna, sottoposto agli organi di controllo competenti (articolo 16, comma 11, del Dl 98/2011). Anche in questo caso si applica la finestra mobile che fa slittare il collocamento a riposo.
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Punto per punto
01 | IL TRATTENIMENTO
In base all'articolo 1, comma 17, del decreto legge 138/2011, la pubblica amministrazione di appartenenza è tenuta a rispondere al dipendente che comunica la propria disponibilità a essere trattenuto in servizio nel periodo intercorrente fra i 65 e i 67 anni di età solamente nel caso in cui intenda avvalersi di tale disponibilità.
In caso di mancata risposta, pertanto, il dipendente non potrà essere trattenuto in servizio.
02 | IN ANTICIPO
In base all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 138/2011, anche per il triennio 2012-2014 la pubblica amministrazione potrà optare per la risoluzione unilaterale anticipata del rapporto con il personale che ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, salvo il preavviso di sei mesi, a prescindere dall'età del dipendente.
03 | LA MOBILITÀ
Secondo l'articolo 1, comma 29, del decreto legge 138/2011, «i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti a effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto...» (articolo Il Sole 24 Ore del 12.09.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ Dirigenti sulla graticola (ma non tutti). Chi è a tempo determinato dribbla i vincoli alle assunzioni posti alle p.a..
Dirigenti sulla graticola, ma quelli a tempo determinato dribblano i vincoli alle assunzioni posti alle amministrazioni statali.
Non c'è, ormai, manovra finanziaria che non intervenga sulla retribuzione dei dirigenti e sul reclutamento di quelli a contratto. Il dl 138/2011, come integrato dal maxiemendamento, non fa eccezione.
Mancato rispetto degli obiettivi di risparmio. Nel caso in cui i ministeri manchino il raggiungimento degli obiettivi di risparmio, ai sensi del secondo periodo del comma 12 dell'articolo 10 del dl 98/2011, convertito in legge 111/2011, sarà applicata una riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30%.
Secondo il Servizio studi del senato la norma, contenuta nell'articolo 1, comma 7, del dl 138/2011 si sarebbe dovuta applicare a tutte le pubbliche amministrazioni. Il nuovo testo derivante dal maxiemendamento, che elimina il riferimento all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001, convince, invece, il Servizio studi della camera che la disposizione valga solo per le amministrazioni dello stato. I cui dirigenti, dunque, dovranno prestare particolare occhio agli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza (Def) e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, nonché agli obiettivi di risparmio in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto per i ministeri.
La norma, tuttavia, non chiarisce se e come la sanzione per i dirigenti possa essere scongiurata, laddove lo scostamento dagli obiettivi possa essere conseguenza dell'applicazione di direttive imposte dai ministri stessi, causa non secondaria del mancato conseguimento di risparmi. Il che potrebbe portare a pensare che si tratti o di una norma «di facciata», in effetti inapplicabile, oppure di uno scudo di responsabilità: pagheranno comunque i dirigenti, anche per scelte dei ministri non proprio in linea con la programmazione economica.
Dirigenti a tempo determinato. Chi, invece, resta accuratamente fuori da tagli e vincoli è la dirigenza a tempo determinato. L'articolo 1, comma 4, del dl 138/2011 impone alle amministrazioni statali un ulteriore taglio alla dotazione organica dei dirigenti e dei dipendenti delle altre qualifiche, comminando alle amministrazioni inadempienti la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Ma, da tale divieto saranno esclusi gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione di riferimento, ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del dlgs 165/2001.
Insomma, nonostante le ristrettezze economiche, i contributi di solidarietà e la contrazione delle dotazioni, allo spoil system, del quale gli incarichi a contratto costituiscono uno strumento attuativo fondamentale, proprio non si rinuncia. Anche quando un'amministrazione risulti poco virtuosa nel tagliare le dotazioni organiche.
Si fanno salvi gli incarichi a contratto nonostante la Corte costituzionale abbia considerato contrari alla Costituzione incarichi dirigenziali sorretti da un rapporto fiduciario e nonostante recentissimamente il Tar Lazio abbia pesantemente censurato l'abuso dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 per assegnare incarichi dirigenziali a funzionari interni, precludendo del tutto una selezione seria di nuove competenze, mediante concorsi (articolo ItaliaOggi del 10.09.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ Festività, dubbi sulla sorte di Santo Stefano e Pasquetta.
Salvate dall'oblio le festività civili più rappresentative dell'Unità e della storia d'Italia, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, resta da capire quali potranno essere, allora, le giornate di festa che un decreto del presidente del consiglio da adottare entro il 30 novembre di ogni anno avrà il potere di far cadere il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva, ovvero la domenica successiva stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della manovra finanziaria.
La possibilità di accorpare le festività per evitare i ponti lunghi e assicurare un incremento di produttività del lavoro e del pil esclude le feste introdotte con legge dello stato conseguenti ad accordi con la Santa sede, in altre parole le «feste religiose», che sono la maggioranza.
Ad elencarle è l'articolo 2 del dpr 792/1985, ai sensi del quale sono festività religiose tutte le domeniche, il 1° gennaio (Maria Santissima Madre di Dio), il 6 gennaio (Epifania del Signore), il 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine Maria), il 1° novembre (tutti i Santi), l'8 dicembre (Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria), il 25 dicembre (Natale del Signore) e, solo per il comune di Roma il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).
Non sono, dunque, festività scaturenti da accordi con la Santa Sede oltre alle festività «civili» che il maxiemendamento ha salvato, il giorno di lunedì dopo Pasqua e il 26 dicembre. Dunque, il decreto del Presidente del consiglio si dovrebbe limitare a spostare solo queste due feste, oltre a quelle dei santi patroni.
Tanto rumore per nulla, o quasi, si potrebbe dire. Accorpare, infatti, il lunedì di Pasqua al lunedì non ha oggettivamente molto senso. Rendere festivo il venerdì precedente, legato alla Passione di Cristo è impensabile. Accorpare il lunedì di Pasqua alla domenica servirebbe solo a mettere in forte difficoltà le famiglie, che si vedrebbero costrette a sacrificare un giorno di ferie per stare a casa con i figli studenti, visto che le vacanze pasquali scolastiche non le tocca nessuno. Lo stesso avverrebbe per il 26 dicembre. Eliminando, per altro, questa festa, solitamente legata al «recupero» psicofisico dal cenone natalizio servirebbe proprio poco alla causa dell'incremento del pil.
Probabilmente, visto la limitata portata dell'intervento del dpcm sulle festività e la ancor minore influenza sul pil, sarebbe stato meglio eliminare del tutto il comma 24. La cui unica maggiore produttività appare, oggettivamente, la sola attività burocratica necessaria per emanare un decreto del Presidente del consiglio, fonte giuridica che meriterebbe miglior spolvero (articolo ItaliaOggi del 10.09.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Trattamento economico nel pubblico impiego.
In materia di prescrizione dei crediti pecuniari dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, solo nel caso in cui l'atto interruttivo derivi da una iniziativa del lavoratore creditore esso può considerarsi esteso anche al credito relativo agli accessori, mentre l’eventuale riconoscimento del debito da parte della pubblica amministrazione debitrice non è, in genere, idoneo ad interrompere la prescrizione dei crediti vantati dal dipendente a titolo di accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria).
In tema di spettanze retributive al pubblico dipendente il termine di prescrizione decennale può trovare applicazione solo quando spetti all’amministrazione di riconoscere e determinare la sussistenza del diritto vantato, previo accertamento delle condizioni necessarie per la sua liquidazione, e non già allorché il credito (cui accede la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria) derivi direttamente da disposizioni di legge o di contratti collettivi di lavoro.
Sempre in materia di prescrizione dei crediti pecuniari dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, solo nel caso in cui l'atto interruttivo derivi da una iniziativa del lavoratore creditore esso può considerarsi esteso anche al credito relativo agli accessori, mentre l’eventuale riconoscimento del debito da parte della pubblica amministrazione debitrice non è, in genere, idoneo ad interrompere la prescrizione dei crediti vantati dal dipendente a titolo di accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria); inoltre il pagamento della sola sorte capitale operato da una pubblica amministrazione creditrice ha solo un effetto estintivo del debito per il capitale, senza alcun significato univoco di riconoscimento del debito relativo agli accessori, salvo che all'atto del pagamento l'amministrazione espressamente indichi che si tratta di un pagamento parziale, in acconto o salvo conguaglio (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 09.09.2011 n. 5077 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOCommemorare i morti della Thyssen? Legittimo. Via libera del giudice. Permessi utili a manifestare.
I permessi per motivi personali e familiari sono diritti. E quindi possono essere fruiti ogni volta che l'interessato ritenga di perseguire interessi meritevoli di tutela. Come, per esempio, partecipare ad una manifestazione.
É quanto si evince dalla sentenza 09.09.2011 n. 299 del Tribunale di Terni.
Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, fa luce su di un ulteriore aspetto della tormentata vicenda dei permessi previsti dall'art. 15 del contratto di lavoro. E cioè di una particolare forma di assenze tipiche che, pur essendo qualificate espressamente come diritti, di fatto, risultano di difficile fruizione.
Ciò è dovuto, da una parte alla cancellazione delle ore a disposizione, che inducono gli stessi docenti a rinunciare a fruirne per non creare disservizi (si pensi al fenomeno deteriore della distribuzione degli alunni nelle altre classi quando si assenta il docente della classe). E dall'altra parte, alla diffusa convinzione che, per il solo fatto che siano fruibili a domanda, ciò comporti la possibilità per l'amministrazione di degradarli da diritti a concessioni.
Vi sono addirittura alcuni casi in cui il dirigente scolastico ha sindacato la giustificazione del permesso, spingendosi fino ad emettere un decreto di assenza ingiustificata. Tra i casi più singolari vi è quello di un docente di una scuola del Sud, che si è visto recapitare tale decreto perché aveva rifiutato di rivelare al dirigente scolastico il nome dei tecnici che gli avevano riattivato la linea telefonica. Il caso esaminato al giudice del lavoro di Terni, sebbene meno singolare, si inquadra in questo filone.
Il dirigente scolastico, infatti, aveva colpito un docente con un decreto di assenza ingiustificata perché aveva utilizzato il permesso per partecipare ad una commemorazione dei lavoratori bruciati vivi nel rogo della ThyssenKrupp. Ma il giudice ha annullato il decreto e ha condannato l'amministrazione scolastica al pagamento delle spese.
«Il riferimento a motivi di carattere personale», si legge nella sentenza, «è di tale ampiezza da indurre a ritenere giustifica la richiesta di permesso ogni qual volta l'istanza sia finalizzata a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico». Siccome la partecipazione a una manifestazione comporta l'esercizio della libertà di riunione tutelata dall'articolo 17 della Costituzione, la giustificazione del permesso era da ritenersi legittima (articolo ItaliaOggi del 13.12.2011).

PUBBLICO IMPIEGOConcorsi pubblici, vale tutto il servizio. Sentenza della Corte di giustizia Ue.
L'esclusione del servizio a termine dai requisiti di un concorso pubblico costituisce discriminazione vietata dal diritto comunitario.
Lo stabilisce la Corte di giustizia Ue nella sentenza n. C/177 emessa ieri in relazione alla Direttiva 1999/70 sul lavoro a tempo determinato.
In particolare, la pronuncia stabilisce che non è possibile subordinare il diritto alla promozione interna nel pubblico impiego, aperta ai dipendenti di ruolo, alla condizione che i candidati abbiano prestato servizio per un certo periodo in qualità di dipendenti di ruolo ma escludendo di prendere in considerazione quei periodi compiuti, invece, come dipendenti a tempo determinato. La questione verte, fondamentalmente, sul divieto di discriminazione previsto dalla direttiva Ue tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
In primo luogo, la Corte di giustizia ricorda che la direttiva 1999/70 si applica pure ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi nel settore pubblico. Quindi aggiunge che l'accordo esige che sia esclusa ogni disparità di trattamento tra dipendenti di ruolo e dipendenti temporanei, a meno che un trattamento diverso sia giustificato da ragioni oggettive (spetta stabilirlo al giudice nazionale). Al fine di determinare se, in un caso concreto, l'eventuale mancato riconoscimento dei periodi di lavoro compiuti dal lavoratore in qualità di dipendente a termine costituisca discriminazione, la Corte rinvia al giudice di stabilire, in primo luogo, se il lavoratore si trovava, nel momento in cui esercitava le sue funzioni in qualità di dipendente temporaneo, in una situazione paragonabile a quella dei dipendenti di ruolo ammessi al concorso.
In tale verifica, il giudice deve prendere in particolare considerazione la natura delle funzioni svolte dal lavoratore come dipendente temporaneo e la qualità dell'esperienza che egli ha a questo titolo acquisito. Solo se le funzioni corrispondono è possibile che il lavoratore abbia subito o sia esposto a discriminazioni (articolo ItaliaOggi del 09.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ Collocamento obbligatorio più facile. Via libera alla compensazione automatica.
Via libera alle compensazione delle assunzioni obbligatorie anche nel settore pubblico. Infatti, le pa possono essere autorizzate, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva una quota di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quella prescritta dalla legge e a portare le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.
A prevederlo è la manovra-bis (articolo 9 del dl n. 138/2011), che modifica la legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Collocamento obbligatorio. La manovra bis interviene sulla richiamata legge n. 68/1999 per modificare, in parte, gli obblighi a carico dei datori di lavoro alle assunzioni di soggetti disabili. La citata legge, in particolare, prevede che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di soggetti appartenenti alle cosiddette categorie protette, variabile in funzione del numero di lavoratori occupati (che costituisce la forza lavoro):
● un solo soggetto protetto, se la forza lavoro è compresa da 15 a 35 lavoratori;
● due soggetti protetti, se la forza lavoro è compresa da 36 a 50 lavoratori;
● soggetti protetti pari al 7% dei lavoratori occupati quando la forza lavoro supera il numero di 50 lavoratori.
La compensazione territoriale. Una prima modifica riguarda l'istituto della cosiddetta compensazione territoriale, in virtù del quale le imprese aventi aziende o unità locali dislocate in diverse sedi provinciali possono effettuare una (appunto) compensazione territoriale dell'obbligo di assunzione di soggetti protetti. Con questa compensazione, in altre parole, in una o più sedi possono effettuare assunzioni di disabili in numero superiore a quello previsto dalla legge per portare la quota eccedente (le assunzioni in eccesso dei soggetti protetti) a compenso del minor numero di assunzioni obbligatorie effettuate nelle altre sedi. Fino al 12 agosto le imprese con un numero di dipendenti fino a 50 potevano valutare liberamente in quale sede effettuare le assunzioni in quota eccedente da compensare; quelle con un numero di dipendenti inferiore a 50, invece, erano prima tenute a richiedere, e quindi a ottenere, una specifica autorizzazione.
È su questa disciplina che interviene la manovra-bis.
La novità è una: la previsione dell'automaticità delle compensazioni per tutte le aziende e con riferimento a tutto il territorio nazionale. In particolare, la nuova norma del comma 8, dell'articolo 5, della legge n. 68/1999 stabilisce che l'obbligo di assunzione di disabili va rispettato a livello nazionale e che, ai fini del rispetto di tale obbligo, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive, nonché i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo possono assumere in un'unità produttiva o in un'impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori disabili (aventi cioè diritto al collocamento mirato) superiore a quello prescritto portando in via automatica l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori (disabili) assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.
In sostanza, dal 13 agosto non è più necessario richiedere né ottenere l'autorizzazione, perché la compensazione opera in via automatica a livello nazionale e opera, non solo nei confronti delle imprese, ma anche dei gruppi di imprese. Vale la pena ricordare che, anche in caso di utilizzo della nuova compensazione, c'è un unico adempimento da osservare, in caso di utilizzo della nuova compensazione automatica. E cioè la trasmissione, in via telematica, del «prospetto informativo» a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui sono presenti le unità produttive dell'impresa o le sedi delle diverse imprese facenti parte del gruppo.
Da tale prospetto dovrà risultare che è stato osservato l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva o a ciascuna impresa appartenente al gruppo. Il termine per la trasmissione del prospetto è fissato al 31 gennaio dell'anno seguente quello per il quale ci sono state modifiche all'obbligo o alla quota di riserva.
Compensazione anche nel pubblico. L'altra modifica della manovra bis è un'assoluta novità: l'estensione dell'istituto di compensazione al settore del lavoro pubblico, previa autorizzazione e su base regionale (e non automatica e su base nazionale, come nel privato).
Infatti, il nuovo comma 8-ter introdotto all'articolo 5 della legge n. 68/1999, prevede che i datori di lavoro pubblici possano essere autorizzati su loro motivata richiesta ad assumere in unità produttiva un numero di lavoratori protetti superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione (articolo ItaliaOggi del 09.09.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOValutazione in forma numerica e necessaria predeterminazione dei criteri.
La sentenza che si segnala consente di formulare una breve sintesi degli orientamenti invalsi sul tema dell’esaustività della motivazione affidata alla sola forma numerica nelle procedure concorsuali.
L’appello deciso dalla Quinta Sezione verteva sull’impugnazione di una sentenza del TAR con la quale erano stati annullati gli atti di un concorso per l’insufficienza della motivazione numerica espressa in relazione agli elaborati presentati dai candidati, in quanto nemmeno i criteri di valutazione che erano stati deliberati dalla Commissione erano risultati sufficientemente predeterminati e, quindi, suscettibili di consentire un effettivo apprezzamento delle ragioni sottese all’attribuzione del punteggio.
Il Consiglio di Stato, nel respingere il gravame rileva un primo criterio, identificato nella “capacità di esposizione” può considerarsi sicuramente idoneo a sorreggere la successiva attribuzione del punteggio numerico, in quanto con tale parametro ci si riferisce in generale alla “capacità del candidato di esporre i concetti in un linguaggio corretto e secondo un’articolazione logica”.
Per converso, il secondo criterio, relativo alla “capacità di sintesi” si rivela generico e deficitario di quei caratteri di chiarezza ed esaustività necessari a rendere percepibile “il percorso logico attraverso il quale i commissari abbiano inteso valutabile tale «capacità»”.
Considerazioni non dissimili vengono espresse anche per il terzo criterio, riguardante le “capacità di risoluzione del problema”, rispetto al quale il Consiglio di Stato rileva come “in assenza di elementi motivazionali o, come evidenziato dal T.A.R., di sottoparametri suppletivi, non appare, né può essere stato idoneo a consentire una valida e razionale valutazione della prova né a ciò si può supplire, con giudizio solo numerico”.
Numerose altre sentenze sono intervenute in materia, sostanzialmente in linea con l’orientamento da ultimo espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza che qui si segnala.
Ad esempio, la Sezione Sesta, con sentenza 10.09.2009, n. 5447, aveva rilevato che “l’espressione del punteggio in termini solo numerici … non si configura di per sé idonea ad esternare le ragioni della valutazione discrezionale dell’Amministrazione, in assenza di una griglia che ne scomponga l’ entità in relazione ai plurimi aspetti della carriera del dipendente interessato che vengono a formare oggetto di contestuale considerazione”, con la conseguenza che “in presenza dell’ ampia sfera di discrezionalità che viene a caratterizzare il giudizio oggetto di contestazione proprio la mancanza di precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato impone la necessità di dare motivazione degli elementi elencati alla categoria terza ritenuti rilevanti ai fini della sua quantificazione, ovvero del limitato rilievo assegnato a taluni di essi agli effetti del punteggio complessivo”.
Per converso, la stessa Sezione Sesta, con sentenza 08.07.2009 n. 4384 ha riconosciuto la legittimità degli atti di un concorso in cui la valutazione in forma numerica trovava riscontro in criteri, non formulati dalla Commissione esaminatrice, ma che potevano essere desunti dagli atti pregressi della procedura concorsuale, ed in particolare dallo stesso bando della selezione. Anzi, la soluzione di anticipare la fissazione dei criteri valutativi in uno stadio procedimentale che sia meno prossimo all’esercizio della effettiva attività valutativa ad opera della commissione (e di limitare al massimo per tal via il potere discrezionale di quest’ultima) è ritenuta una forma di garanzia ancor più incisiva (commento tratto da www.amministrazioneincammino.luiss.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 08.09.2011 n. 5061 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ Statali, salva la tredicesima di lavoratori e dirigenti.
Tredicesima salva per i dipendenti statali, nel caso in cui le amministrazioni non conseguano gli obiettivi di risparmio fissati annualmente dall'articolo 10, comma 12, del dl 8/2011 convertivo in legge 111/2011.
Il maxi-emendamento riscrive l'articolo 1, comma 7, del dl 138/2011, cancellando la penalizzazione che avrebbe coinvolto tutti i dipendenti delle amministrazioni, nel caso di mancato raggiungimento di obiettivi gestionali, per altro non imputabile ai dipendenti, ma semmai agli organi di governo ed alla dirigenza.
Il nuovo articolo 1, comma 7, salva dalla posticipazione della tredicesima anche i dirigenti, ma modifica la norma ripensandola in maniera più corretta e coercitiva proprio nei confronti dei vertici delle amministrazioni. Il testo, infatti, prevede che nel caso l'amministrazione competente manchi gli obiettivi di risparmio previsti, in base ad una comunicazione del ministero dell'economia e delle finanze, dovrà essere prevista «la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili, nella misura del 30 per cento».
Si passa, dunque, da una misura che colpiva indiscriminatamente tutti i lavoratori incidendo, per altro, sulla retribuzione fissa, della quale la tredicesima mensilità è parte integrante, ad un sistema sanzionatorio, posto a colpire esclusivamente i dirigenti direttamente responsabili del mancato ottenimento dei risparmi previsti, incidendo, come è corretto che sia, non sullo stipendio tabellare, ma sulla retribuzione di risultato. Quella, cioè, direttamente connessa alla capacità dimostrata dal dirigente di conseguire gli obiettivi posti dalla legge e dall'amministrazione. Appare certamente più corretto agire in via sanzionatoria sul salario accessorio e non su quello fisso, oltre che incidere in modo selettivo solo sui dipendenti effettivamente responsabili dei mancati risultati.
Resta la questione dell'ambito di applicazione della norma. Il servizio studi del senato, sulla base della stesura originaria dell'articolo 1, comma 7, che conteneva un espresso riferimento alla possibilità di differire la tredicesima ai «dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165», ha sostenuto che esso si applichi anche a regioni ed enti locali.
Ora che l'articolo 1, comma 7, del dl 138/2011 viene del tutto riscritto dal maxi-emendamento che cancella sia il differimento della tredicesima, sia il riferimento alle amministrazioni pubbliche elencate dall'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001, dovrebbe risultare indubbio che esso non trova applicazione per regioni ed enti locali (articolo ItaliaOggi dell'08.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOStipendi pubblici solo al rialzo. La busta paga non può peggiorare nel passaggio ad altre p.a. La Corte di giustizia europea annulla l'interpretazione autentica della Finanziaria 2006.
La busta paga del dipendente pubblico non può peggiorare nel passaggio di ruolo da una p.a. ad altra, perché questa riassunzione costituisce trasferimento d'impresa per il quale è salvaguardato il diritto dei lavoratori a conservare presso il nuovo datore di lavoro la posizione acquisita presso il vecchio datore di lavoro. Così, il bidello di un comune che, dopo un tot numero di anni, ottiene il passaggio nella scuola, conserva un salario non inferiore a quello già goduto presso l'ente locale.
Lo stabilisce la corte di giustizia europea nella sentenza 06.09.2011 n. C-108/10 emessa ieri.
La pronuncia annulla, di fatto, l'interpretazione autentica fornita dalla legge 266/2005 (Finanziaria 2006) sul trattamento salariale dei dipendenti nel trasferimento.
La vicenda. La vicenda riguarda una dipendente di un comune trasferita anni fa nei ruoli del personale Ata dello Stato. Con il trasferimento, la lavoratrice è stata inquadrata in una fascia retributiva corrispondente a nove anni di anzianità, in misura inferiore rispetto ai 20 anni maturati presso l'ente locale da cui proveniva. In questo modo la lavoratrice ha sofferto una riduzione della sua retribuzione, per cui si è rivolta al Tribunale per ottenere il riconoscimento integrale dell'anzianità.
Il Tribunale ha rimesso la questione alla Corte di giustizia europea con due richieste: 1) se l'ipotesi della lavoratrice sia assimilabile al «trasferimento di impresa»; 2) se ai fini del calcolo del salario dei lavoratori trasferiti il nuovo datore di lavoro (cessionario) deve tener conto dell'anzianità lavorativa maturata dai lavoratore presso il vecchio datore di lavoro (cedente).
La sentenza. In buona sostanza, il Tribunale ha chiesto di sapere se il «passaggio del dipendente da una pubblica amministrazione a un'altra» sia assimilabile all'ipotesi del trasferimento di impresa. Ipotesi per la quale (vigente nel settore privato) è previsto il diritto del lavoratore a mantenere con il nuovo datore di lavoro (cessionario) la posizione acquisita presso il vecchio datore di lavoro (cedente) nonostante il lavoratore sia assoggettato, nella nuova impresa, al relativo ccnl da questa applicato. La corte di giustizia sentenzia positivamente su entrambe le questioni.
Secondo la corte Ue la riassunzione da parte di una pa del personale dipendente di un'altra pa costituisce un «trasferimento d'impresa» se detto personale è costituito dal complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale dello stato. Di conseguenza (la seconda risposta) ne deriva che in virtù del trasferimento, e dell'applicazione del nuovo contratto collettivo, il lavoratore non può soffrire una posizione (retributiva) meno favorevole rispetto a quella di cui godeva in precedenza.
Infine, la corte precisa che è compito del giudice nazionale esaminare se, all'atto del trasferimento, si sia verificato un peggioramento retributivo (articolo ItaliaOggi del 07.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Mobilità, valore della posizione economica, fondo per le risorse decentrate.
La Corte dei Conti, Sez. Reg.le Friuli Venezia Giulia, con parere 07.09.2011 n. 75, affronta -alla luce della normativa generale e di quella specifica regionale- i temi legati all'espletamento di procedure di mobilità che si concludano con l'acquisizione di personale inquadrato in categoria economica superiore rispetto a quella della posizione dotazionale resasi vacante (commento tratto da www.publika.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Politica sociale - Direttiva 77/187/CEE- Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese.
Il diritto dell'UE osta a che i lavoratori trasferiti, compresi quelli che si trovano alle dipendenze di una pubblica autorità di uno Stato membro e che sono riassunti da un'altra pubblica autorità, subiscano, per il solo fatto del trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale.
La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14.02.1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro.
Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo (Corte di giustizia europea, Grande Sezione, sentenza 06.09.2011 n. C-108/10 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOAssunzioni con vincolo ampio. Il limite del 20% vale per ogni tipologia contrattuale. Delibera della Corte dei conti a sezioni riunite precisa l'applicazione per gli enti locali.
Negli enti locali sottoposti al patto di stabilità, nei quali l'incidenza delle spese di assunzione non è superiore al 40% delle spese di personale, il vincolo di spesa per assunzioni del 20 per cento, imposto dall'articolo 14, comma 9, della manovra correttiva dei conti pubblici del 2010, si intende riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, in quanto, nell'ordinamento vigente, non esiste un principio di «favor» nei confronti delle assunzioni temporanee o precarie rispetto a quelle a tempo indeterminato.
Lo hanno precisato le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, nel testo della deliberazione 29.08.2011 n. 46, che hanno così risolto alcune difformità di interpretazione delle disposizioni contenute al citato articolo 14, comma 9 del dl n. 78/2010.
Tale norma prevede, a decorrere dall'01/01/2011 con riferimento alle cessazioni intervenute nel 2010, che è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di assunzione è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, mentre i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
Sul punto sono intervenute alcune sezioni della stessa magistratura contabile, per dirimere la questione se il via libera alle assunzioni (per la quota parte del 20%), fossa da intendere esclusivamente a tipologie di contratto a tempo indeterminato, ovvero all'instaurazione di altre tipologie di lavoro e, visto che sono stati registrati differenti orientamenti, la sezione lombarda della Corte ha chiesto alle Sezioni riunite un intervento di massima.
È pacifico, hanno rilevato le Ss.rr., che la norma in osservazione è finalizzata a contenere la spesa di personale senza incidere sulle modalità organizzative degli enti interessati. Pertanto il vincolo di spesa del 20% deve essere riferito alle assunzioni di personale avvenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ne è prova la sua collocazione (all'interno della disciplina del patto di stabilità), che induce a ritenere che la percentuale del 20% sia di natura strutturale e riferita all'intero complesso delle spese di personale.
Quindi, ammettono le Ss.rr., appare indifferente la tipologia contrattuale, rilevando esclusivamente il risultato in termini di saldi economici e finanziari. Peraltro, nell'ordinamento vigente non esiste un principio di favor nei confronti delle assunzioni temporanee o precarie rispetto a quelle a tempo indeterminato. Ma, nella predetta percentuale non devono essere incluse le assunzioni obbligatorie per legge, gli interventi caratterizzati da somma urgenza e lo svolgimento di servizi «infungibili ed essenziali». Tuttavia, la norma appare «rigida» nella presunzione assoluta che si possa fronteggiare adeguatamente la riduzione dell'80% della spesa afferente al turnover complessivo negli enti soggetti al patto di stabilità.
Sussiste, quindi, l'esigenza e l'opportunità di una migliore graduazione. Infine, nel complesso della spesa presa a riferimento per quantificare la percentuale del 20% vanno inclusi anche stanziamenti non utilizzati inerenti al personale a tempo indeterminato cessato e non sostituito nel 2010 (articolo ItaliaOggi del 06.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

INCARICHI PROGETTUALI - PUBBLICO IMPIEGO: La progettazione esterna non può essere affidata ad un dipendente pubblico a tempo pieno.
L’art. 53 d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che “quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da individuare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti […]”.
L’art. 90, comma 1, lett. d) e ss., d.lgs. n 163 del 2006 a sua volta prevede che i soggetti esterni ai quali può essere affidata l’attività di progettazione sono –in sintesi- i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale, le società di professionisti o le società di ingegneria.
Attesa la tassatività di un siffatto elenco –da raccordare alla diretta responsabilizzazione del soggetto della cui prestazione ci si avvale- il soggetto “esterno”, destinatario dell’incarico di progettazione esterna, non può essere un pubblico dipendente a tempo pieno. Quest’ultimo invero non può esercitare la libera professione e, quindi, non può assumere la qualifica professionale che l’art. 90 richiede per i progettisti esterni.
In senso contrario non rileva l’autorizzazione che l’Ing. ... aveva ricevuto dall’Amministrazione di appartenenza, perché tale autorizzazione non poteva rimuovere la circostanza che la prescrizione normativa da qui applicare richiede in capo ai progettisti esterni un vero e proprio status di libero professionista (con tanto di iscrizione nel relativo albo) e questo era precluso, nel caso concreto, dall’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
L’ing. ..., pertanto, non poteva essere un “progettista qualificato” ai sensi dell’art. 53, né un soggetto del quale la società incaricata della progettazione si poteva avvalere, anche solo come ausiliario, per integrare parte dei requisiti di progettazione richiesti dal bando di gara.
Inoltre, assume carattere assorbente l’ulteriore e dirimente considerazione che la pregressa attività svolta dall’Ing. ... in qualità di dipendente pubblico non poteva comunque essere utilizzata per integrare i requisiti di progettazione richiesti dal bando di gara.
La pregressa attività di progettazione svolta per l’Amministrazione di appartenenza è, infatti, esclusivamente riferibile a quest’ultima.
Nemmeno, per escludere tale riferibilità esclusiva, può valere la circostanza che i progetti sono il frutto di un’attività umana fondamentalmente intellettiva analoga all’esercizio delle professioni liberali, in quanto l’attività è svolta dal dipendente ratione officii e non intuitu personae e si risolve pertanto in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego.
E’ da escludersi quindi che lo svolgimento di tale attività consenta al dipendente di acquisire in proprio un requisito di qualificazione e, a maggior ragione, che tale requisito di qualificazione possa poi essere “prestato” o “ceduto” a imprese private al fine di consentire la partecipazione di queste ultime a gare di appalto (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 05.09.2011 n. 5003 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Al fine di rendere rilevanti le mansioni superiori adempiute da un pubblico dipendente, non è invocabile l'art. 2126, c.c., il quale, oltre a non dare rilievo alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido, riguarda il fenomeno del tutto diverso (lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non sia qualificabile come pubblico dipendente) ed afferma il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato. Esso, pertanto, non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e non consente di disapplicare gli atti di nomina o di inquadramento emanati in conformità a leggi e regolamenti.
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Le funzioni di cancelliere dell'ufficio di conciliazione del dipendente pubblico non giustificano inquadramenti automatici in qualifiche superiori.
La giurisprudenza (cfr. C.S., Ad. pl., dec. n. 22/1999) ha chiarito che, al fine di rendere rilevanti le mansioni superiori adempiute da un pubblico dipendente, non è invocabile l'art. 2126, c.c., il quale, oltre a non dare rilievo alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido, riguarda il fenomeno del tutto diverso (lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non sia qualificabile come pubblico dipendente) ed afferma il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato. Esso, pertanto, non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e non consente di disapplicare gli atti di nomina o di inquadramento emanati in conformità a leggi e regolamenti.
Inoltre, è da tempo pacifico, nella giurisprudenza amministrativa, il carattere supplementare ed integrativo dell'art. 2103, c.c., come sostituito dall'art. 13, legge 20.05.1970 n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), per quanto riguarda l'obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate (cfr. C.S., sez. V, dec. n. 274/1989), sicché tale norma può essere applicata soltanto nei limiti previsti da norme speciali (cfr. C.S., sez. IV, n. 113/2006).
È stato anche rilevato che la pretesa al riconoscimento di mansioni superiori non può trovare diretto fondamento nell'art. 36, Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, non potendo la norma trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale (cfr. C.S. Ad. pl., dec. n. 22/1999, cit.; sez. V, dec. n. 1722/2007 e dec. n. 4236/2010).
Va anche richiamata la giurisprudenza che, in fattispecie analoghe a quella in esame, ha affermato che, in applicazione del principio d’irrilevanza delle mansioni espletate di fatto, ai fini dell'inquadramento di un pubblico dipendente, le funzioni di cancelliere dell'ufficio di conciliazione, conferite dal presidente del tribunale ad un operatore amministrativo dipendente comunale, non costituiscono un incarico formale, non interagiscono sulla posizione di lavoro già assegnata all'impiegato in seno all'organizzazione burocratica dell'ente e non danno titolo all'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita, a ciò non ostando l'art. 34, d.P.R. 03.08.1990 n. 333, che ascrive alla VII qualifica funzionale la figura professionale del cancelliere, ma che può tornare utile solo se, nell'organizzazione dell'ente, esista già la formale istituzione di siffatta posizione di lavoro, non mai per giustificare inquadramenti automatici in qualifiche superiori (cfr. C.S., sez. V, dec. 06.02.2001 n. 476).
Anche volendo limitare la pretesa al mero inquadramento economico, si osserva che il citato art. 34 non consentiva neanche tale riconoscimento e la domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto a percepire la pretesa retribuzione, consistente nelle differenze retributive corrispondenti alle superiori mansioni svolte, poteva essere accolta solo in presenza di una norma speciale, legittimante tale assegnazione e la connessa maggiorazione retributiva, senza che potesse assumere un rilievo diretto l'art. 36, Cost. (cfr. C.S., Ad. pl., dec. 18.11.1999 n. 22, sopra cit.). Nel caso di specie, mancava una norma speciale contemplante il diritto ad ottenere le differenze retributive, con correlativa infondatezza dell'invocata pretesa diretta a percepire il superiore trattamento economico (cfr. C.S., sez. V, dec. n. 5696/2010) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 05.09.2011 n. 4986 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGODirigenti: dopo il Dlgs 141/2011 - Tre vie d'uscita per gli incarichi a contratto.
Per la Corte dei Conti del Lazio sono fuori dalle limitazioni dell'articolo 19, comma 6, le assunzioni di dirigenti a contratto effettuate "a monte" con procedure selettive.

Il parere 09.08.2011 n. 47 giunge pochi giorni prima dell'adozione definitiva del Dlgs 141/2011, ovvero il correttivo alla riforma Brunetta, e rischia di creare non poca confusione.
La questione degli incarichi dirigenziali riguarda l'applicabilità del contingente dell'8% previsto dall'articolo 19 del Dlgs 165/2001 anche agli incarichi a contratto di cui all'articolo 110 del Testo unico degli enti locali (Tuel). Le sezioni riunite hanno creato un netto spartiacque: gli incarichi dirigenziali in dotazione organica, disciplinati dal comma 1, sono di fatto limitati all'8%, mentre rimane in vita la possibilità, prevista al comma 2, di affidare incarichi extra-dotazione organica, ma nel limite del 5% della stessa.
Per la Corte dei conti del Lazio le cose stanno un po' diversamente. I magistrati affermano che l'orientamento delle sezioni riunite è riferibile solo agli incarichi conferibili ex articolo 110, comma 1, in via residuale mediante «contratti di diritto privato».
Quindi, per il conferimento di incarichi «con provvedimento fiduciario» oppure «intuitu personae», indipendentemente dai soggetti che ne sono destinatari, vanno rispettati i rigorosi limiti di cui all'articolo 19, comma 6; qualora invece vi sia una selezione "a monte", tali limiti scompaiono in virtù dell'autonomia dell'ente locale.
L'amministrazione potrebbe quindi disciplinare la necessità di una selezione/concorso per l'accesso all'incarico dirigenziale ex articolo 110, comma 1, e in questo caso superare ogni contingente di legge.
La tesi lascia certamente qualche dubbio. Non va infatti dimenticato che tutte le ultime disposizioni normative puntano a una riduzione della dirigenza a contratto, e certamente non a un suo ampliamento, come potrebbe accadere con disposizioni regolamentari appropriate. Una procedura selettiva garantisce imparzialità, ma il legislatore sembra aver puntato a un secco contingentamento piuttosto che a individuare modalità diverse di accesso al pubblico impiego. La prova è anche nel riscritto comma 557 della Finanziaria 2007, che individua proprio nella riduzione delle aree dirigenziali una forte azione per il contenimento della spesa di personale.
A chiudere la vicenda ha comunque pensato il Dlgs 141/2011. Il decreto correttivo permette agli enti locali virtuosi nel rispetto del patto di stabilità di innalzare la percentuale per cui possono avvalersi di dirigenti a tempo determinato fino al 18%, precisando espressamente «ai sensi dell'articolo 110, comma 1» del Tuel.
Un secondo intervento fa invece salvi i contratti dirigenziali a termine stipulati prima del 09.03.2011 anche oltre la limitazione vigente, purché realizzati nel rispetto delle norme sulle spese di personale e delle assunzioni a tempo determinato.
Vi sono quindi scaglioni temporali ben chiari che si possono così riassumere:
- gli incarichi affidati entro il 9 marzo, anche se superiori all'8%, sono validi fino a scadenza;
- gli incarichi affidati dopo il 9 marzo superiori all'8% non rispettano le norme vigenti (potrebbero rientrare nella casistica gli incarichi affidati dalle amministrazioni che sono andate al voto quest'anno);
- solamente quando usciranno i decreti per stabilire gli enti virtuosi, si potrà passare dall'8% al 18 per cento.
Vi è poi un altro punto critico. Possono infatti beneficiare del 18% esclusivamente gli enti collocati nelle fasce di virtuosità, previste, però, solo per gli enti soggetti a patto di stabilità. Ma cosa accade agli incarichi dirigenziali a termine nelle amministrazioni non soggette a patto? (articolo Il Sole 24 Ore del 05.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Manovra d'estate: previdenza - Quali effetti per la previdenza integrativa dei dipendenti pubblici? (link a www.ipsoa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: G. Bertagna e M. G. Galgani, Il blocco della retribuzione del singolo dipendente (tratto dalla newsletter di www.publika.it n. 44 - settembre 2011).

PUBBLICO IMPIEGO: La manovra-bis di ferragosto: lavoratori a rischio licenziamento. Qual'è il principale pericolo nascosto? (CSA Lombardia, nota settembre 2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ Salvate le feste laiche. Amministrazioni obbligate a certificare i debiti.
La pubblica amministrazione sarà obbligata a certificare i debiti nei confronti di imprese e professionisti.
A prevederlo è un emendamento di minoranza alla manovra, passato ieri sera a sorpresa, in commissione bilancio al senato, contro il parere del governo e del relatore Antonio Azzollini (Pdl). Maggioranza finita sotto, dunque, grazie al voto che è stato compatto di tutte le opposizioni, compresa Forza del Sud, la formazione di Gianfranco Miccichè (che appoggia l'esecutivo), che avevano presentato più di una proposta di modifica per risolvere l'annosa questione dei crediti vantati verso la p.a. da un'importante fetta del mondo produttivo.
Il via libera al testo ha provocato letteralmente il caos nella V commissione di palazzo Madama, in chiusura di seduta: con tutta probabilità, considerando la rilevanza finanziaria dell'emendamento (non ancora quantificata), l'esecutivo dovrà correre ai ripari nelle prossime ore per evitare che la manovra, sulla quale il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha assicurato la «totale solidità dei saldi di copertura», si carichi di una ulteriore, imprevista voce di spesa.
Sono state «salvate», invece, in extremis, le feste del primo maggio, del 25 aprile e del 2 giugno, ma non quelle patronali (eccezion fatta per i SS Pietro e Paolo, che si celebrano a Roma): l'emendamento del Pd, accolto dal relatore, che ha ottenuto il semaforo verde, stabilisce che le festività civili non saranno più accorpate alla domenica successiva, come si era ipotizzato nei giorni scorsi per evitare di perdere giornate lavorative.
Esaminati e votati nella serata di ieri tutti gli emendamenti all'articolo 1 e aggiuntivi (di cui ne sono stati approvati in tutto una decina), i lavori nell'organismo parlamentare riprendono questa mattina alle 9:30, ripartendo dall'art. 2 della manovra (articolo ItaliaOggi del 03.09.2011).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ Spoil system travestito da mobilità. Dirigenti esposti alla discrezionalità del potere politico. Nel dl 138 un colpo di spugna alla riforma Brunetta che ha applicato i dettami della Consulta.
Torna lo spoil system per la dirigenza pubblica. È l'effetto dell'articolo 1, comma 18, del dl 138/2011, ai sensi del quale «al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto.
In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi
».
La disposizione, pur senza modificare espressamente né il dlgs 165/2001, né il dlgs 150/2009, costituisce un deciso passo indietro nella disciplina degli incarichi dirigenziali, perché ha l'obiettivo di esporli nuovamente alla piena discrezionalità, se non all'arbitrio dell'organo di governo. Infatti, la manovra estiva 2011 bis consente di modificare gli incarichi nel corso della loro durata, prevedendo come unica salvaguardia per il dirigente interessato la conservazione del trattamento economico in godimento, ovviamente se superiore a quello previsto per il nuovo incarico assegnato.
Si tratta di un colpo di spugna agli intenti della riforma Brunetta, che aveva avuto tra i principali scopi quello di adeguare la normativa alle decisioni della Corte costituzionale, che a partire dalla sentenza 103/2007 avevano qualificato lo spoil system e in particolare proprio modalità automatiche o eccessivamente discrezionali di modifica degli incarichi come incompatibili con la Costituzione.
L'articolo 1, comma 18, del dl 138/2011, per altro, è difficilmente coordinabile con la disciplina sugli incarichi introdotta dalla riforma Brunetta. Infatti, come visto, esso prevede una generale modificabilità degli incarichi assegnati, anche nel corso della loro durata, cioè prima della scadenza del termine. Contestualmente, però, l'articolo 19, comma 1-ter stabilisce: «Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico».
L'articolo 21 prevede il mancato raggiungimento degli obiettivi o la violazione delle direttive come causa del mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale, non della modifica dell'incarico in corso. Come visto, lo stesso articolo 19, comma 1-ter, ammette che processi di riorganizzazione siano il presupposto per attribuire a un dirigente un nuovo incarico, ma a condizione che quello precedente fosse scaduto: si parla, infatti, di mancata conferma.
È evidente la contraddizione tra norme, generata dal dl 138/2011. Sul cui articolo 1, comma 18, possono anche avanzarsi dubbi di applicabilità e legittimità costituzionale. Il contrasto con le citate norme del dlgs 165/2001 potrebbe in apparenza risolversi a vantaggio della manovra 2011, applicando il principio della successione delle leggi nel tempo, che dà prevalenza alla norma più recente.
Tuttavia, la lettura costituzionalmente orientata della norma rivela la sua oggettiva contrarietà a Costituzione, anche perché oltre a reintrodurre cascami di spoil system ritenuto da tempo incostituzionale, viola le norme procedurali previste dalla riforma Brunetta, per garantire il contraddittorio e opportunità di scelta degli incarichi ai dirigenti interessati a una modifica della loro attività (articolo ItaliaOggi del 02.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Videosorveglianza dei lavoratori: omessa informativa del datore di lavoro.
Domanda.
L'azienda in cui lavoro è dotata di quattro telecamere (tre esterne e una interna), appositamente segnalate e della cui esistenza tutti i dipendenti sono informati, più sei rilevatori di movimento, posti all'interno; il tutto viene normalmente attivato la sera quando l'azienda chiude, fino al mattino dopo.
Mi sono accorta per caso che alcuni di questi rilevatori di movimento presentano al loro interno una microcamera, della cui presenza nessun lavoratore è stato informato. Questo mi sembra molto scorretto e mi auguro almeno che i rilevatori presenti nei bagni siano privi di videocamera. Quali sono le sanzioni previste per l'omessa informativa del mio datore di lavoro?
Risposta.
Il provvedimento a carattere generale del Garante per la privacy dell'08.04.2010 (che sostituisce integralmente il precedente provvedimento del 29.04.2004 in tema di videosorveglianza), ha ribadito l'obbligo per il datore di lavoro che voglia effettuare la videosorveglianza esclusivamente per ragioni organizzative o produttive, ovvero per la sicurezza del lavoro, di osservare le regole "procedurali" previste dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970). Detto art. 4 subordina l'installazione degli impianti audiovisivi al preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, ovvero in difetto di tale accordo, all'autorizzazione preventiva del Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.
Inoltre, è fondamentale affinché i trattamenti di dati personali derivanti dalla videosorveglianza siano leciti e corretti ("trattamenti" che sono costituiti dalla rilevazione di immagini che permettono di identificare le persone) che sia data sempre un'informativa preventiva ai soggetti interessati. Tale informativa può essere data in via generale ricorrendo a un cartello analogo al fac-simile proposto dal Garante stesso (con gli opportuni adattamenti che diano conto della sola rilevazione di immagini, o anche della eventuale registrazione e/o dell'eventuale collegamento diretto della videosorveglianza privata con le forze di polizia), cartello che deve essere posizionato prima del raggio d'azione delle telecamere (per consentire all'interessato la scelta di non accedere all'area coperta dal raggio d'azione) e non necessariamente a contatto con gli impianti e che deve essere sempre chiaramente visibile, anche nelle ore notturne. Va segnalato però che il Garante, nel suo provvedimento dell'08.04.2010, invita anche ad integrare l'informativa resa tramite i cartelli con un testo completo (contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice della privacy) reso facilmente disponibile agli interessati.
Quanto all'aspetto sanzionatorio, il mancato rispetto delle anzidette prescrizioni costituisce una violazione amministrativa punita con il pagamento di una somma variabile da 30.000 a 180.000 euro; mentre per l'omessa o inidonea informativa continua ad applicarsi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 36.000 euro.
Inoltre, se dall'utilizzo illecito di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro deriva un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (che è assolutamente vietato dalla legge), il fatto è sanzionato anche penalmente ai sensi dell'art. 171 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 38 della L. n. 300/1970 (02.09.2011 - commento tratto da www.ipsoa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Verifica dei requisiti per l’accesso ad un pubblico impiego.
Sul candidato che partecipa ad un procedimento concorsuale gravano obblighi di correttezza –specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede e solidarietà e rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 98, co. 1, Cost.– fra cui il dovere di cooperare lealmente fornendo tutte le informazioni richieste in modo veridico e indicando tutti i dati necessari per la gestione di procedimenti di massa (Cfr. Corte cost., n. 329 del 2007; Cons. St., sez. V, n. 2311 del 2011; sez. IV, n. 7382 del 2010.
In applicazione del principio nella specie è stato ritenuto che una candidata di un concorso pubblico aveva violato tali doveri di correttezza perché, a suo tempo, aveva dichiarato di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore indicando un punteggio in sessantesimi mai conseguito).
Nei concorsi per l’accesso ad un posto di pubblico impiego, i requisiti generali che legittimano la nomina e l’instaurazione del rapporto di lavoro (quale il possesso del pertinente titolo di studio), devono permanere in costanza di servizio; pertanto, in materia, vige il principio generale (enucleabile dagli artt. 127, lett. d), t.u. imp. civ. Stato e 3, co. 3, d.P.R. n. 487 del 1994), in base al quale, nell’ipotesi di mancanza successivamente accertata del requisito legale, indipendentemente dal riscontro di qualsivoglia profilo di colpevolezza del candidato, l’Amministrazione deve escludere dal concorso il candidato e dichiarare la decadenza di diritto dalla nomina con la conseguente cessazione del rapporto di servizio; in tal caso il provvedimento è atto interamente vincolato e, come tale, non assistito dalle garanzie partecipative e motivazionali previste dalla l. n. 241 del 1990 e può intervenire in qualunque momento successivo al reclutamento (Cfr. sul principio generale ed i suoi corollari applicativi, Cons. St., sez. IV, n. 7382 del 2010; sez. IV, n. 148 del 2006; sez. III, n. 86/2004 del 03.02.2004).
In linea generale, il riscontro del possesso dei titoli da parte dei candidati e l’adozione dei provvedimenti conseguenti rientrano nella competenza dell’Amministrazione procedente e non della commissione esaminatrice (Cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2968 del 2008) (massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 01.09.2011 n. 4896 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGODirigenti a tempo, chance di salvezza.
Il decreto correttivo della riforma Brunetta, il decreto legislativo 141/2011, più che risolvere finalmente il problema dei dirigenti "a contratto" pone il fianco a una serie di difficoltà in merito alla sua applicazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di martedì).

Si tratta della norma considerata l'ancora di salvezza dei contratti dirigenziali "a tempo" stipulati dopo il 15.11.2009, in eccesso rispetto alla percentuale massima consentita dal l'articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001. Il decreto legislativo 141 del 2011, all'articolo 6, prevede, infatti, che tali contratti, fermo restando la valutazione della congruità degli stessi ad ogni altra disposizione normativa, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, se in essere al 09.03.2011 e se stipulati nel rispetto delle regole sul contenimento della spesa di personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato.
La norma concede agli enti la possibilità di «mantenere». Si tratta, quindi, di una facoltà, per le singole amministrazioni in base a criteri di tipo organizzativo, considerando anche che tale situazione è temporanea. A fronte di tale facoltà non vi può essere un diritto del dirigente.
Il verbo «mantenere» usato dal legislatore deve far presupporre un'altra condizione perché gli stessi contratti continuino a esplicare la loro efficacia, vale a dire che i dirigenti a tempo determinato siano in servizio in tale qualifica anche alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 141 (06.09.2011).
Questo significa che contratti individuali oggi non più vigenti non possono essere «mantenuti.» Non solo. Anche il dirigente a tempo determinato il cui il contratto, pur se in eccesso alla percentuale massima consentita, abbia tutti le caratteristiche necessarie per essere mantenuto, non può dormire sonni tranquilli.
La norma fissa, infatti, un termine, rappresentato dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater del Dlgs 165/2001, e, quindi, si fa riferimento ai provvedimenti con i quali verranno determinate le classi di virtuosità degli enti locali.
In altre parole i contratti a tempo determinato dei dirigenti stipulati in eccesso alla percentuale massima consentita possono essere mantenuti fino alla loro scadenza e, comunque, non oltre l'emanazione dei decreti che fissano le classi di virtuosità (articolo Il Sole 24 Ore dell'01.09.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOLa tua postura durante il lavoro è corretta? Come valutarla e come prevenire i disturbi muscolo-scheletrici.
Una postura di lavoro corretta rappresenta un requisito fondamentale per prevenire disturbi muscolo-scheletrici legati all’attività lavorativa.
Quando un’articolazione si sposta dalla propria posizione naturale, è necessario un maggiore sforzo muscolare per ottenere la stessa forza e si produce quindi fatica muscolare, assumendo una posizione non neutra che può accrescere le sollecitazioni di tendini, legamenti e nervi.
Le posture scorrette, quindi, sono quelle in cui varie parti del corpo non si trovano nella loro posizione naturale e vanno assolutamente evitate in quanto posso generare disturbi muscolo-scheletrici.
L’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro ha pubblicato una guida finalizzata alla prevenzione delle posture scorrette.
Il documento, certamente utile sia per la valutazione della propria postura che di quella dei propri lavoratori, è così strutturato:
● Introduzione, contenente descrizioni e immagini relative a posture scorrette;
● Liste di controllo per la prevenzione;
● Esempi di misure preventive (01.09.2011 - link a www.acca.it).

agosto 2011

PUBBLICO IMPIEGOOnnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti.
Anche la Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Campania, con sentenza 31.08.2011 n. 1396, analizza quanto in oggetto.
La fattispecie trattata è relativa a remunerazioni aggiuntive, percepite da Dirigente, per la partecipazione a commissioni e ad altri organi collegiali. Alcuni passaggi della pronuncia, i cui precetti sono estensibili anche agli incaricati di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza:
" ..... la piena conoscenza e la corretta interpretazione delle leggi e delle norme dell'ordinamento sono compiti che rientrano, naturalmente e doverosamente, nella funzione dirigenziale, in quanto costituiscono gli strumenti attraverso i quali essa si dispiega per realizzare gli interessi della collettività amministrata: ciò comporta che di regola nessuna forma di "ignorantia legis" sia ammissibile in capo a chi riveste tale funzione. ....... la presenza di diverse interpretazioni e/o soluzioni applicative di una norma non costituisce, ex se, circostanza scriminante per l'amministrazione/amministratore che abbia scelto un'opzione meno rigorosa, atteso che -viceversa- il soggetto pubblico, essendo preposto alla cura di interessi non propri, deve "normalmente" orientarsi verso la soluzione che si palesi più strettamente aderente al dettato normativo e, comunque, di maggior tutela di quegli interessi."
"Orbene, posto che la questione giuridica oggetto di contestazione investe il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, deve rilevarsi come -alla luce dei summenzionati canoni ermeneutici- non siano fondate le argomentazioni difensive volte a sostenere la legittimità dei compensi percepiti dai convenuti.
Con l'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, infatti, il legislatore ha inteso porre una regola di carattere assolutamente generale che fosse congruente con l'avvenuta attribuzione alla fonte negoziale (CCNL) della riserva di disciplina della retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, di talché la sua nuova conformazione composita risultasse esaustiva di ogni possibile spettanza connessa all'esercizio delle relative funzioni. ....... la ratio restrittiva della norma è di immediata percezione, ed altrettanto chiara si presenta la valenza interpretativo/applicativa della stessa....
".
"....... un aspetto centrale della riforma della dirigenza (e dei meccanismi retributivi della stessa) ha riguardato il rafforzamento del concetto e del contenuto della funzione, intesa come specifica sfera di attribuzioni e poteri propri del singolo dirigente in relazione al settore di preposizione.
Nel descritto quadro normativo, pertanto, non v'è spazio per emolumenti ulteriori se non nei casi espressamente indicati dal contratto collettivo e di ciò si trova conferma nel parere del Consiglio di Stato del 04/05/2005, nel quale il principio di onnicomprensività viene ribadito, declinando le diverse tipologie di incarichi che i dirigenti possono esser chiamati a svolgere "nell'ambito delle loro funzioni proprie" e, quindi, senza dover percepire compensi accessori
." (tratto da www.publika.it).

EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO: In tema di responsabilità di un dipendente comunale, geometra responsabile del procedimento, per danno erariale derivante dall’esborso sostenuto dall’Ente locale quale sanzione amministrativa per lavori di costruzione di un impianto di depurazione ed ampliamento della rete fognante in assenza di preventivo nulla osta paesaggistico.
Il danno erariale del quale si discute ha ad oggetto la somma versata dal Comune di Altomonte quale sanzione per le opere di ristrutturazione e potenziamento di un impianto di depurazione già esistente –ubicato all’interno di una zona boschiva– senza la previa richiesta del nulla osta paesaggistico in violazione del D.Lgs. n. 490/1999, art. 151, norma vigente all’epoca dei fatti.
Da tale violazione sarebbe infatti dipesa la sanzione a carico del Comune di appartenenza del geom. ... da parte della regione Calabria per euro 3.450,50, al fine di ottenere la relativa sanatoria, con conseguente procedimento di danno erariale a carico del dipendente comunale geom. ... in qualità di responsabile del relativo procedimento.
Assume parte appellata che il suddetto nulla osta paesaggistico non è stato richiesto in quanto non necessario, e che, per tale ragione, se il Comune ha inteso pagare la sanzione irrogata dalla Regione anziché contestarne la fondatezza, imputet sibi.
Osserva il Collegio che la normativa vigente all’epoca dei fatti –art. 151, I e II comma, D.Lgs. n. 490/1999, abrogato con decorrenza dall'01.05.2004 ad opera dell’art. 184 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004– così testualmente dispone: “I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell’articolo 140 o dell’articolo 144 o nelle categorie elencate all’articolo 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione
”.
Con la ulteriore rilevante precisazione –art. 152, lettera a), D.Lgs. n. 490/1999– che la predetta autorizzazione non è comunque necessaria relativamente alla realizzazione di opere e attività di manutenzione straordinaria.
Nel caso di specie, come acclarato anche in primo grado, si trattava di un lavoro di ampliamento di un impianto già esistente mediante l’interramento di una vasca settica a cielo aperto (cfr. pag. 10 sentenza n. 280/2009).
In altre parole, il Comune ha provveduto a sostituire un canale di scolo di acque nere che confluivano in un’unica vasca di raccolta a cielo aperto, priva dei più basilari requisiti igienico-sanitari, con un depuratore –suddiviso in più vasche– completamente interrato.
Il tutto con un intervento che il Comune medesimo ha definito come “opera pubblica di necessità ed urgenza” (cfr. lettera Comune del 28.02.2005).
Siffatta qualificazione delle opere eseguite quali attività di manutenzione straordinaria che non necessitavano di alcuna autorizzazione paesaggistica (art. 152, lett. a), D.Lgs. n. 490/1999) è resa evidente dalla circostanza che nella fattispecie all’esame non si discute affatto della realizzazione ex novo di una rete fognaria, bensì dell’ammodernamento (rectius: messa a norma) di un inadeguato impianto preesistente mediante realizzazione di vasche di depurazione.
Per tale ragione –attesa, altresì, la pacifica necessità ed urgenza dell’opera– il geom. ..., in qualità di responsabile del procedimento, non ha reputato necessaria l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa summenzionata (art. 152 cit.) in quanto gli interventi realizzati sono stati considerati come di straordinaria manutenzione e non come realizzazione di nuova opera.
Ed inoltre, sotto il profilo oggettivo, la correttezza della condotta tenuta da parte appellata si evincerebbe anche nel caso in cui le opere realizzate non fossero qualificabili quale intervento di manutenzione straordinaria bensì quale realizzazione di nuova opera.
In tal caso essa deriverebbe direttamente dall’art. 151 D.Lgs. n. 490/1999, anziché dal successivo art. 152 (relativo, per l’appunto, alle sole opere di manutenzione straordinaria).
In merito, osserva il Collegio che è quanto mai significativo che le opere realizzate non hanno determinato alcun pregiudizio di tipo esteriore/estetico, in quanto del tutto interrate.
La stessa relazione tecnica allegata al progetto, a firma dell’ing. ... e dell’ing. ..., precisa che “La tipologia costruttiva di tipo interrato e coperto non reca danno al paesaggio di primo piano. In conclusione l’intervento non apporta una modifica irreversibile del paesaggio e delle caratteristiche naturali ed ambientali dell’area e del territorio circostante”.
E’ pur vero che il capoverso del citato art. 151 richiede l’autorizzazione preventiva per il compimento di “opere di qualunque genere”, ma il primo comma della medesima norma si occupa di prevenire e reprimere eventuali pregiudizi all’aspetto esteriore/estetico dei beni tutelati: pregiudizio che nella fattispecie non è neppure ipotizzabile, attesa la peculiare tipologia di intervento (interrato) attuato.
Si deve pertanto convenire che una lettura sistematica dei due commi in parola impone di ritenere che il nulla osta paesaggistico deve essere richiesto per la realizzazione di opere di qualsiasi genere ma sempre che le stesse possano incidere –per le loro caratteristiche e modalità organizzative– sul bene tutelato, il paesaggio, in caso contrario non essendo necessario acquisire alcun preventivo nulla-osta paesaggistico.
Nella fattispecie, pertanto, difetta il presupposto necessario di applicazione del citato art. 151 capoverso: non ha alcun senso parlare di tutela paesaggistica esteriore a fronte di un’opera interrata.
Stante tale situazione oggettiva, corrette appaiono le motivazioni della sentenza appellata, che ha ritenuto di escludere, in capo al geom. ..., il requisito soggettivo della colpa grave.
La Corte regionale ha rilevato come la corretta esegesi della normativa di settore non fosse di immediata individuazione in considerazione:
a) della oggettiva complessità della normativa in materia paesaggistica anche alla luce della necessità di operare un coordinamento tra le norme medesime (artt. 151 e 152 del D.Lgs. n. 490/1999);
b) delle concrete modalità di realizzazione delle opere (interrate e comunque di intervento su manufatti preesistenti);
c) della specifica formazione culturale del convenuto (geometra) che, seppure dotato di padronanza delle regole tecniche, non sempre è in grado di valutare con dimestichezza l’esegesi giuridica.
La scusabilità dell’eventuale errore, pertanto, appare idoneo a ritenere corretto escludere ogni addebito di colpa grave in capo alla parte appellante per la buona fede con cui agito.
Per le considerazioni che precedono, l'appello della parte pubblica si appalesa infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di prime cure (Corte dei Conti, Sez. I centrale d'appello, sentenza 31.08.2011 n. 356).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ Trasferimento dei dipendenti flop. La manovra non cancella il diritto alle indennità oggi dovute. La norma che dà la possibilità alla p.a. di spostare il personale rischia di essere un boomerang.
Il trasferimento dei dipendenti pubblici su richiesta del datore di lavoro, misura prevista dall'articolo 1, comma 29, della manovra di Ferragosto per ottimizzare le esigenze organizzative e produttive delle pubbliche amministrazioni, potrebbe rivelarsi un flop per i risparmi che si intendono far conseguire alle casse erariali. Infatti, la norma non specifica chiaramente che nei casi in cui al dipendente cui viene richiesto di trasferirsi non sono dovute alcune indennità accessorie, quali l'indennità di trasferta o quella di missione che, sino ad oggi, gli spettano.
Sarebbe pertanto auspicabile che le pubbliche amministrazioni adottino preventivamente degli strumenti che permettano loro di verificare l'allocazione del proprio personale sul territorio, con riguardo ai piani della performance, così da poter gestire l'eventuale personale in sovrannumero in relazione ai fabbisogni derivanti dall'esecuzione della mission istituzionale.
È quanto rileva il dossier approntato dai tecnici del senato sul disegno di legge di conversione del dl n. 138/2011, nel sottolineare in particolare le disposizioni contenute al comma 29 dell'articolo 1. Norma, quest'ultima, che contiene, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 (restano pertanto, espressamente esclusi i magistrati e il personale cosiddetto «non contrattualizzato»), su richiesta del datore di lavoro, la previsione ad effettuare la prestazione di lavoro in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more, il trasferimento è consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento, mentre, esclusivamente per il personale del ministero dell'interno, il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento.
Su questa disposizione, la relazione tecnica di accompagnamento evidenzia che in tal modo si intende consentire «una più razionale allocazione del personale pubblico» ma il documento non espone alcun effetto d'impatto sui saldi tendenziali di finanza pubblica.
Secondo il testo uscito dagli uffici del senato, invece, nella pacifica considerazione che la disposizione è chiaramente volta alla realizzazione di un più efficiente utilizzo degli organici delle amministrazioni rispetto ai relativi fabbisogni di sede, andrebbe confermato che a questa non si accompagni anche il sostenimento di maggiori oneri da parte delle amministrazioni pubbliche stesse, ovvero il pagamento al dipendente trasferito di indennità previste dalla legge, come quella di prima sistemazione (o eventuale trattamento di trasferta). Infatti, mettono nero su bianco i tecnici di Palazzo Madama: se la mobilità del personale rappresenta uno strumento per favorire anche i piani di razionalizzazione appare possibile che ciò possa riflettersi anche in esigenze di adeguamento delle sedi, da cui potrebbe derivare il sostenimento di nuovi oneri.
Il riferimento dei tecnici del senato va alle disposizioni contenute all'articolo 21 della legge n. 836/1973, che prevede a favore del dipendente trasferito un'indennità di prima sistemazione, il cui importo è variabile in relazione alla qualifica posseduta, senza dimenticare che allo stesso spettano i rimborsi per il trasporto di mobili e masserizie nella nuova sede di servizio. Inoltre, anche l'art. 1 della legge 10.03.1987, n. 100 prevede per il personale militare, trasferito d'autorità, la concessione dell'indennità di missione e gli importi accessori (indennità di prima sistemazione e rimborsi spese).
I presupposti per poter fruire del predetto trattamento economico sono, l'adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni e la natura autoritaria di tale provvedimento, disposto cioè motu proprio dall'Amministrazione (e non su domanda dell'interessato)
Per ovviare a ciò e per andare nel senso voluto dal legislatore, appare necessaria (soprattutto per il Viminale, amministrazione che può da subito trasferire il proprio personale in ambito extra-regionale), acquisire degli elementi idonei a fornire una prima valutazione delle potenzialità della norma, tramite l'evidenziazione della distribuzione del personale sul territorio nazionale per ambiti regionali e per amministrazioni di provenienza.
Informazioni aggiuntive sarebbero utili sugli eventuali surplus di organici esistenti rispetto ai relativi fabbisogni, nonché su qualsiasi elemento che sia in grado di confermare l'utilità delle misure di mobilità del personale in termini di riduzione degli oneri di funzionamento delle strutture (postazioni di lavoro, spazi nelle sedi ecc.) (articolo ItaliaOggi del 30.08.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOCongedi e permessi, si cambia. Più flessibilità per le mamme, agli invalidi la prova delle cure. È entrato in vigore il decreto legislativo 119 che rivoluziona la materia anche per la scuola.
Entrato in vigore l'11 agosto scorso il decreto legislativo 18.07.2011 n. 119 recante modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi. Obiettivo: riordinare le tipologie dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini della loro fruizione.
Nei nove articoli di cui si compone il decreto diverse sono le modifiche alle norme in vigore in materia di flessibilità del congedo di maternità, del congedo parentale e del congedo per l'assistenza di soggetto portatore di handicap grave e del congedo per cure per gli invalidi.
Altre modifiche sono apportate in materia di aspettativa per dottorato di ricerca, di assistenza a soggetti portatori di handicap e in materia di adozioni e affidamenti.
Flessibilità per la maternità.
L'articolo 2 del decreto dispone che all'articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001, dopo il comma 1 venga aggiunto il comma 1-bis che recita testualmente: "Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorno al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute".
Portatore di handicap grave.
L'articolo 3 sostituisce il comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001.
Dispone che, per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto, entro l'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale.
È fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di astensione facoltativa post partum, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 con specifico riferimento al congedo previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 53/2000 (massimo due anni con diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione). Viene precisato che il congedo può essere fruito dal coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità. In sua assenza o indisponibilità il congedo può essere fruito dal padre o la madre anche adottivi, in loro assenza da uno dei figli conviventi e, in assenza di quest'ultimo, da uno dei fratelli o sorelle conviventi e che non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.
Detto congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Viene, infine, precisato che tale congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Modifiche all'articolo 33 della legge n. 104/1992 sono invece apportate dall'articolo 6 del decreto legislativo in esame.
Al comma 3 del predetto articolo 33 viene aggiunto il seguente periodo: «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (in precedenza entro il secondo grado), o entro il secondo grado( in precedenza entro il terzo grado) qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».
Dopo il terzo comma viene aggiunto un comma 3-bis con il quale si dispone che il lavoratore che fruisce dei permessi di cui al comma 3 (tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa) per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quella di residenza del lavoratore, deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.
Cure per gli invalidi.
L'articolo 7 riconosce ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento la possibilità di fruire ogni anno, anche in materia frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, periodo che non rientra in quello di comporto previsto dal contratto scuola( diciotto mesi nell'arco degli ultimi tre anni).
Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento economico secondo il regime delle assenze per malattia ma dovrà documentare in maniera idonea, anche con attestazione cumulativa, l'avvenuta sottoposizione alle cure.
Adozioni e affidamenti.
L'articolo 8 apporta, infine, modifiche anche all'articolo 45 del più volte citato decreto n. 151/2001 disponendo che viene estesa anche ai genitori adottivi o affidatari con figli minori entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, la facoltà di essere assegnati ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale uno dei due genitori lavora, indipendentemente dall'età del minore (articolo ItaliaOggi del 30.08.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOParametri incerti per assumere dirigenti a tempo.
LA PREVISIONE - Il plafond del 18% si applica ai Comuni collocati, ma solo dal 2012, nella classe di maggiore virtuosità.

Non trovano pace i dirigenti a contratto degli enti locali. Anche il decreto correttivo della riforma Brunetta, decreto legislativo 141/2011, che doveva mettere definitivamente la parola fine all'annosa questione, in realtà lascia aperti numerosi dubbi e perplessità.
La vicenda prende origine dal decreto legislativo 150/2009, che impone il limite alla nomina dei dirigenti a tempo determinato nella pubblica amministrazione del 10% dei posti in dotazione organica per quelli di prima fascia e nell'8% per la seconda fascia. Norma la cui applicazione agli enti locali non risultava comunque certa.
Dopo pronunce non univoche da parte delle sezioni regionali delle Corte dei Conti, sono intervenute sia la Corte costituzionale, che vede anche gli enti locali fra i destinatari, sia le sezioni riunite della Corte dei Conti, le quali aggiungono, in via interpretativa, che la percentuale massima di dirigente a contratto per gli enti locali è pari all'8% dei posti di qualifica dirigenziale in dotazione organica. Da qui il caos degli enti che, nel frattempo, avevano nominato dirigenti oltre la quota consentita e, quindi, la necessità di un intervento legislativo, derimente la questione.
In primo luogo, il decreto 141/2011, aggiungendo il comma 6-quater all'articolo 19 del decreto 165/2011, stabilisce che la percentuale massima di dirigenti a contratto per gli enti locali, assunti in base all'articolo 110, comma 1, del decreto 267/2000, è pari al 18% dei posti in dotazione organica della medesima qualifica, con arrotondamento del quoziente all'unità superiore se il primo decimale è pari o superiore a cinque, e all'unità inferiore, in caso contrario.
La norma si applica solo gli enti locali collocati nella classe di maggiore virtuosità delle quattro previste dall'articolo 20 del decreto legge 98/2011 e individuate con decreto del ministro dell'Economia. E gli enti che si collocano nelle tre classi di virtuosità inferiori? Due sono le ipotesi: o non possono assumere dirigenti a contratto in quanto non sufficientemente virtuosi, oppure si applica il comma 6 dell'articolo 19 in commento, nella interpretazione delle sezioni riunite della Corte dei Conti e, quindi, con il limite dell'8 per cento.
In ogni caso, la classificazione degli enti nelle quattro classi di virtuosità partirà dal 2012. E nel frattempo? Gli enti locali possono assumere dirigenti a contratto nel limite del 18%? La risposta dovrebbe essere negativa in quanto gli stessi enti non conoscono la classe di virtuosità di appartenenza. Di conseguenza tornano le due ipotesi: o non si possono assumere dirigenti a termine o il limite è rappresentato dall'8 per cento.
Anche a regime, la questione non sarà semplice. Immaginiamo che, nel 2012, un comune sia inserito nella prima classe di virtuosità e, quindi, proceda ad assumere i dirigenti a contratto nella percentuale massima.
Cosa succede se, nell'anno successivo, lo stesso ente viene collocato nella seconda classe di virtuosità? Quale destino sarà riservato ai dirigenti a contratto, nel momento in cui viene a mancare il presupposto per applicare la percentuale del 18%? Ovvero il venir meno della prima classe di virtuosità dell'ente datore di lavoro rappresenta una clausola risolutiva del contratto di lavoro per i dirigenti a termine? (articolo Il Sole 24 Ore del 30.08.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti a contratto non per tutti. Incarichi solo nei comuni virtuosi. E nel limite del 18%.  Il dlgs 141, correttivo della riforma Brunetta, subordina le assunzioni all'efficienza gestionale.
Incarichi dirigenziali a contratto solo per gli enti locali virtuosi. La stesura definitiva del dlgs 141/2011 che modifica in parte la riforma Brunetta, per quanto concerne la questione delle percentuali dei dirigenti extra ruolo che possono essere assunti dalle amministrazioni locali contiene una sorpresa imprevista per Anci e Upi, che auspicavano la più ampia estensione possibile del ricorso a dirigenti a contratto.
All'articolo 19 del dlgs 165/2001 è stato aggiunto un comma 4-bis, ai sensi del quale «per gli enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualific
a dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».
Dunque, per gli enti non virtuosi niente dirigenti a contratto. Ma, pare necessario concludere, dalla lettura del comma 4-bis visto prima, che nelle more della definizione delle classi di virtuosità e della verifica concreta della collocazione di ciascun ente locale in ogni specifica classe, la possibilità di assumere dirigenti a tempo determinato risulti congelata.
Si tratta, ovviamente, di un pregiudizio all'autonomia locale, ma coerente con l'impostazione del dlgs 141/2011 che intende evidentemente connettere la possibilità di assumere dirigenti a contratto all'efficienza della gestione.
Per gli enti locali, dunque, resta solo la consolazione della norma transitoria contenuta nell'articolo 6, comma 2, del dlgs 141/2011, che fino alla data di emanazione dei decreti posti a individuare gli enti virtuosi fa salvi «i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari», purché però «nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato», anche se abbiano superato i contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 (cioè l'8% della dotazione della dirigenza), e fossero in essere alla data del 09.03.2011. Tali contratti possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, «fermo restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa».
C'è, tuttavia, da osservare che la configurazione della possibilità di assumere dirigenti a contratto come si trattasse di un premio per l'efficienza degli enti è una contraddizione in termini evidentissima. Infatti, presupposto per l'assunzione di dirigenti a contratti, in applicazione dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, norma da applicare anche agli enti locali, è la copertura di posti, attribuendoli a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, avendo accertato la loro assenza nei ruoli e con specifica motivazione.
Sembra, allora, che gli enti virtuosi, proprio in quanto tali, non possano dimostrare di non avere nei propri ruoli dirigenti efficienti. Dovrebbero, al contrario, essere gli enti non virtuosi nelle condizioni di poter dimostrare l'assenza nei ruoli di dirigenti dotati delle competenze necessarie, così da giustificare realmente il ricorso ai dirigenti a contratto (articolo ItaliaOggi del 27.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGORinviate le fasce di merito, non la valutazione. In gazzetta ufficiale il decreto correttivo della riforma brunetta.
Il rinvio dell'entrata in vigore delle fasce di merito non esonera gli enti locali dall'obbligo di adottare il sistema di valutazione, il ciclo di gestione delle performance ed i documenti di programmazione per come previsto dalla legge Brunetta. Anzi, questa esigenza è ulteriormente rafforzata dalla scelta per cui la salvaguardia dei contratti decentrati sottoscritti prima del novembre 2009 non si applica a questa materia, in quanto è rimessa al potere regolamentare.
Possono essere così riassunte le principali disposizioni contenute nel dlgs n. 141/2011, cd correttivo del dlgs n. 150/2009, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 di lunedì 22 agosto, a circa un mese dalla approvazione da parte del consiglio dei ministri.
Il provvedimento aumenta al 18% il numero dei dirigenti a tempo determinato che gli enti locali cosiddetti virtuosi possono assumere per coprire posti vacanti in dotazione organica, mentre la legge Brunetta aveva stabilito che il tetto massimo era fissato allo 8%, sia per lo stato che per tutte le altre p.a.
L'obbligo di istituire le fasce di merito, recependo le indicazioni dettate per le sole amministrazioni statali dall'accordo governo-sindacati (tranne la Cgil) dello scorso febbraio, viene rinviato all'entrata in vigore dei nuovi contratti nazionali, cioè ad oggi ad un termine indefinito. Peraltro questo rinvio non si applica in toto perché, per potere ripartire tra il personale fino alla metà dei risparmi che le amministrazioni conseguono sfruttando la possibilità offerta dall'articolo 16 del dl n. 98/2011, occorre utilizzare le fasce di merito.
Altra importante novità è costituita dall'ampliamento del numero di p.a. che sono esentate dalla istituzione delle fasce: sulla base del testo del dlgs n. 150/2009 esso era fissato in quelle con un numero di dirigenti non inferiori a 5 e/o con un numero di dipendenti non inferiore a 8; sulla base del nuovo testo viene portata ad un numero non inferiore a 15 dipendenti, cioè il vincolo scatta dal sedicesimo in poi. Ma la stessa disposizione impegna comunque le amministrazioni escluse a differenziare il trattamento accessorio collegato alla performance, riservandone comunque la parte prevalente ad una quota limitata. Cioè rimane l'obbligo della differenziazione, ma le piccole amministrazioni lo applicheranno in modo flessibile.
Il rinvio delle fasce non determina analoghi effetti sulle disposizioni che impongono alle amministrazioni di darsi una nuova metodologia di valutazione, di utilizzare il ciclo di gestione delle performance, di assegnare obiettivi in linea con le caratteristiche dettate dalla disposizione e di adottare documenti di programmazione coerenti con le finalità perseguite dalla legge Brunetta. Anzi, questi vincoli sono rafforzati dal chiarimento contenuto nel decreto correttivo, che limita fortemente i rinvii ai nuovi contratti nazionali (che valgono solo per le nuove regole dettate per la contrattazione collettiva) e che assegna ai regolamenti degli enti la competenza a decidere sulla valutazione, competenza che per esplicita indicazione del decreto correttivo prevale sulle eventuali norma contrarie dettate dai contratti decentrati.
L'ampliamento del tetto dei dirigenti a tempo determinato e negli enti che ne sono sprovvisti dei responsabili che gli enti possono assumere per la copertura di posti vacanti in dotazione organica, cioè l'articolo 110 comma 1 del dlgs n. 267/2000, viene limitato ai comuni ed alle province virtuosi e non viene allargato alle regioni. La scelta legislativa solleva un problema applicativo fino al prossimo anno, in quanto le tabelle per la individuazione delle amministrazioni virtuose non saranno pronte prima di tale data, visto che il dl n. 138/2011 ne ha anticipato l'entrata in vigore che, in precedenza, era invece fissata al 2013. Il problema è in parte risolto dalla sanatoria contenuta nel dlgs 141 delle illegittimità commesse finora dalle amministrazioni locali che hanno assunto un numero di dirigenti a tempo determinato maggiore dello 8% (articolo ItaliaOggi del 26.08.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Niente merito negli enti piccoli. Le sedi virtuose potranno assumere sino al 18% di dirigenti a tempo. Trattamento economico differenziato solo dopo il prossimo contratto collettivo.
Rinvio dell'applicazione delle fasce di merito e ampliamento del numero delle Pa di ridotte dimensioni escluse; innalzamento al 18% del numero di dirigenti che gli enti locali virtuosi possono assumere a tempo determinato; chiarimenti sull'applicazione del Dlgs 150/2009 in materia di relazioni sindacali che vanno nella direzione della delimitazione del ruolo dei sindacati: sono queste le novità contenute nel Dlgs 141, correttivo della legge Brunetta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto.
Il provvedimento era stato deliberato dal Consiglio dei ministri del 22 luglio dopo che le commissioni della Camera e la Conferenza unificata avevano espresso il parere positivo (per il Senato erano invece decorsi i termini); a seguito di questi pareri il testo finale è molto diverso dalla proposta presentata dal Governo il 21 gennaio.
I Comuni e le Province che saranno inseriti tra gli enti più virtuosi (in base ai parametri dettati dall'articolo 20 del Dl 98/2011) potranno assumere dirigenti a tempo determinato entro il tetto del 18% della dotazione organica dei dirigenti. In tal modo si supera il tetto fissato per altre Pa all'8%, a cui si aggiunge nello Stato il 10% per i dirigenti generali. Il testo, rispetto alle versioni precedenti, non sembra consentire tale possibilità alle Regioni e introduce la limitazione del possesso dei parametri di virtuosità per gli enti locali.
Questo inserimento solleva subito problemi interpretativi sulla data di entrata in vigore, perché i parametri di virtuosità non saranno disponibili prima del 2012, e sulla esclusione delle Regioni, che non sono enti locali, ma sono incluse tra le amministrazioni destinatarie dei parametri di virtuosità, nonché sulla estensione ai Comuni non soggetti al patto di stabilità. Sempre sullo stesso tema il legislatore ha stabilito che fino alla emanazione del decreto sulla virtuosità le assunzioni a tempo determinato di dirigenti in eccesso rispetto alla soglia massima rimangono valide.
Le fasce di merito, cioè la suddivisione dei dirigenti e del personale dipendente delle Pa ai fini della erogazione in modo differenziato del trattamento economico accessorio collegato alle performance, viene rinviata alla entrata in vigore del nuovo contratto nazionale. Per cui si recepisce in una disposizione di legge, estendendolo anche alle Regioni, alla sanità e agli enti locali, il contenuto dell'accordo stipulato il 4 febbraio tra il Governo e i sindacati, tranne la Cgil. Alla base di questa scelta la volontà di non determinare riduzioni nel salario accessorio di una parte di dipendenti pubblici a seguito del blocco della contrattazione .
Le fasce di merito non si dovranno applicare nelle Pa di più ridotte dimensioni: nel testo della legge Brunetta l'esclusione era dettata per quelle con un numero di dirigenti non superiore a 5 e un numero di dipendenti non superiore a 8. Con le nuove regole il numero minimo dei dipendenti si applica alle Pa che hanno un numero non inferiore a 15. L'effetto è di esonerare un più ampio numero di enti, in particolare piccoli Comuni, dall'obbligo di suddivisione in fasce predeterminate. Ma viene rafforzato l'obbligo per queste amministrazioni di dare comunque applicazione al principio della differenziazione, anche se in modo elastico, per cui la parte prevalente di questi compensi deve essere destinata a una quota limitata di dirigenti e dipendenti.
Si chiarisce che la ultrattività dei contratti collettivi decentrati integrativi rispetto alle previsioni contrastanti contenute nella legge Brunetta vale solo per quelli stipulati prima del 15.11.2009. E ancora che tale salvaguardia non riguarda l'applicazione che gli enti locali e le Regioni devono fare con proprio regolamento delle disposizioni sulla valutazione e sulla meritocrazia. E, infine, si precisa che le disposizioni legislative rinviate ai contratti nazionali stipulati successivamente sono solamente quelle relative alle nuove regole per la contrattazione nazionale.
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01|LEGGE BRUNETTA
La legge Brunetta prevale sui contratti decentrati, salvo quelli stipulati prima del 15.11.2009, ma prevale comunque sulle intese locali per le materie che ha rimesso ai regolamenti regionali.
02|CONTRATTI
I rinvii ai contratti nazionali valgono solo per le norme in essa contenute sulla contrattazione nazionale.
03|ENTI VIRTUOSI
Gli enti locali virtuosi potranno assumere dirigenti a tempo determinato entro il tetto del 18% e non dello 8% previsto per lo Stato.
04|FASCE DI MERITO

L'entrata in vigore delle fasce è rinviata ai nuovi contratti nazionali, salvo la ripartizione dei risparmi di cui al Dl 98/2011 e sono escluse le PA che hanno dipendenti non superiori a 15 e dirigenti non superiori a 5
 (articolo Il Sole 24 Ore del 24.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ La riduzione dei dirigenti fa rotta sugli enti locali.
Il taglio al numero dei dirigenti delle amministrazioni statali rischia di lasciare senza presidio le amministrazioni decentrate.
La combinazione tra eliminazione delle province con meno di 300 mila abitanti, connessa soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede in quei territori e obbligo di sfrondare le dotazioni organiche dei dirigenti di almeno il 10%, prevista dal dl 138/2011, pone seriamente il problema del depauperamento degli uffici statali periferici.
Infatti, la precostituzione della chiusura degli uffici territoriali governativi è oggettivamente una spinta a tagliare prioritariamente proprio i posti dirigenziali degli uffici che possono già esser considerati «rami secchi». Un colpo, insomma, all'efficienza delle strutture amministrative decentrate che, al contrario, proprio per effetto degli accorpamenti dovrebbero risultare potenziati.
Il fatto è che l'articolo 1, comma 3, lettera b), della manovra estiva 2011-bis nelle imporre alle amministrazioni statali, ivi comprese le agenzie, di ridurre gli uffici dirigenziali del 10% entro il 31.03.2012 non ha fornito alcun criterio generale in base al quale le amministrazioni interessate debbano procedere. Per la verità, un criterio è indicato: il comma 4 del medesimo articolo 1 sanziona le amministrazioni che non abbiano adempiuto all'obbligo di tagliare i dirigenti col divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; ma da tale divieto resteranno esclusi gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del dlgs 165/2001.
Proprio quelli il cui abuso da parte dell'Agenzia delle entrate (ma, molto diffuso in tutte le altre amministrazioni pubbliche) è stato di recente stigmatizzato e considerato illegittimo dal Tar Lazio, con la sentenza della sezione II, 01.08.2011, n. 6884, che ha censurato l'inveterata abitudine di assegnare gli incarichi dirigenziali a contratto a funzionari interni, senza concorso. Come dire che i dirigenti di ruolo debbono essere ridotti, mentre quelli «fiduciari» restano, anche in deroga ai divieti di assunzione.
Una strana salvaguardia dei «dirigenti precari», da parte di un legislatore che ha, invece, negli ultimi tempi intrapreso una lotta al precariato nella pubblica amministrazione, anche imponendo l'annullamento delle stabilizzazioni dichiarate incostituzionali, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge 111/2011 (articolo ItaliaOggi del 23.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGODonne, vecchiaia anticipata addio. Dal 2012 statali in pensione a 65 anni come gli uomini. La marcia verso la piena equiparazione tra i sessi si completerà dal 2028 con il settore privato.
Donne senza più diritto a una pensione anticipata di vecchiaia. Tempo 15 anni, e l'equiparazione fra i due sessi, maschi e femmine, settore pubblico e privato, sarà completa. Si parte dal prossimo anno. Dall'01.01.2012, infatti, tutti gli impiegati pubblici possono andare in pensione (di vecchiaia) con uno stesso requisito d'età (oltre al minimo di 20 di contributi): 65 anni, siano donne o uomini.
La differenza resterà ancora per qualche tempo, invece, solamente nel settore privato, dove le donne potranno andare in pensione prima, a 60 anni, fino al 31.12.2015. Poi, dal 2016, scatterà pure lì la graduale salita verso il tetto dei 65 anni, che verrà raggiunto dopo 15 anni. In conclusione, dal Capodanno del 2028, tutti i lavoratori, maschi e femmine, pubblici impiegati e dipendenti privati, andranno in pensione di vecchiaia non prima di 65 anni di età.
La «vecchiaia» dal 2011.
Vecchiaia a 65 anni per tutti? Questo in base a quanto dice la legge. Praticamente, però, va tenuto presente il doppio gioco della «speranza di vita» e della «finestra mobile». Pertanto, l'effettiva età di accesso alla pensione slitterà in avanti di altri uno/due anni. Infatti, prima di tutto va tenuto presente che la finestra mobile innalza di un anno (66 anni) o di un anno e mezzo (66 anni e 6 mesi) l'età di pensionamento, rispettivamente, a dipendenti e automi.
Poi va considerato che la «speranza di vita», presumibilmente, nei 15 anni che ci distanziano dal 2028, apporterà l'aggiunta di almeno un altro anno al requisito d'età per la pensione. Insomma, dal 2028 non è sbagliato immaginarsi che si andrà in pensione di vecchiaia all'età di 68 anni, uomini e donne.
A parte queste considerazioni, nessuna altra novità di effetto immediato è prevista dalla manovra-bis (dl n. 138/2011 in vigore dal 13 agosto) sulle pensioni di vecchiaia. Pertanto, resta fermo che dal 1° gennaio la pensione di vecchiaia si ottiene con minimo 20 anni di contributi e l'età di 65 anni per gli uomini, di 60 anni per le donne del settore privato e di 61 anni per le donne del pubblico impiego.
Dal 2012, poi, comincerà la rivoluzione. Prima scatterà lo «scalone» nel pubblico impiego, così che tutti i dipendenti statali, femmine e maschi, andranno in pensione di vecchiaia a 65 anni (in pratica, lo scalone è il passaggio del requisito d'età per le donne da 61 a 65 anni). Poi, dal 2016, grazie all'anticipo della manovra bis, scatterà la marcia verso i 65 anni per le donne nel privato.
Una «finestra» nella scuola.
Qualcosa di «nuovo» comunque c'è nella manovra-bis: è la novità di una «finestra» di uscita anche al personale della scuola, abitualmente esonerato dal posticipo delle decorrenze delle pensioni. La novità entrerà in vigore dal prossimo anno, cioè si applicherà a chi maturerà i requisiti di pensione dall'01.01.2012, e consiste in questo: chi matura i requisiti in un anno solare, andrà in pensione dall'anno scolastico o accademico che inizia l'anno solare seguente.
La novità dunque è il posticipo di un anno (mese più, mese in meno) dell'accesso alla pensione; fino a tutto quest'anno, infatti, vale invece la regola che, chi matura i requisiti per la pensione in un anno solare, va in pensione a partire dall'anno scolastico o accademico dello stesso anno solare di maturazione dei requisiti (chi riesce a maturare i requisiti entro il 31.12.2011, potrà ancora accedere alla pensione dal prossimo 1° settembre).
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La finestra è mobile Ma anche più lunga.
A partire dall'01.01.2011 (per chi va in pensione da tale data in poi), è in vigore una diversa decorrenza delle pensioni, di tutte le pensioni (anzianità, vecchiaia ecc.). Al posto delle «finestre» rigide, infatti, è diventata operativa la cosiddetta «finestra mobile» o «a scorrimento», che prevede la decorrenza del pensionamento non ad epoche prestabilite (trimestre, semestre ecc.), ma a distanze fisse e certe: dopo 12 mesi nel caso dei lavoratori dipendenti e dopo 18 mesi nel caso dei lavoratori autonomi. In particolare, le pensioni decorrono dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei predetti termini.
Un esempio. I requisiti di pensionamento vengono perfezionati entro il corrente mese di agosto? La pensione decorrerà dall'01.09.2012 al lavoratore dipendente ovvero dall'01.03.2013 al lavoratore autonomo.
Altro esempio. Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto la «quota 96», con 36 anni di contribuzione e 60 anni di età, il 30.06.2011, la pensione decorrerà dall'01.07.2012.
Cosa è cambiato rispetto al passato? È cambiato che deve lavorare sei mesi in più, perché con le vecchie regole (vigenti fino al 2010), avrebbe ottenuto la liquidazione del primo assegno di pensione dall'01.01.2012.
Ancora un altro esempio. La lavoratrice dipendente che ha compiuto 60 anni il 23.03.2011 avendo maturato 21 anni di contributi, percepirà la sua prima pensione il 1° aprile 2012; con le vecchie regole, avrebbe già incassato il primo assegno di pensione lo scorso mede di luglio 2011 e invece deve lavorare dieci mesi in più.
Le cose stanno un poco peggio per chi vuole andare in pensione con 40 anni di contributi: l'attesa alla «finestra», infatti, è più lunga.
Dal prossimo anno, in particolare, chi matura la pensione con il massimo dei contributi (appunto, con i 40 anni di servizio) dovrà lavorare un mese in più per poter incassare il primo assegno di pensione, ossia 13 mesi se è un lavoratore dipendente 19 mesi se è lavoratore autonomo; dal 2013 dovrà lavorare due mesi in più (ossia, rispettivamente, 14 e 20 mesi) e a partire dal 2014 tre mesi in più (ossia 15 e 21 mesi). Con questa misura, la manovra di luglio (legge n. 133/2011) ha colpito, sul triennio 2012/2014, circa 115 mila lavoratori vicini alla pensione (80 mila dipendenti e 35 mila autonomi).
La novità si applica a coloro che maturano il requisito dei 40 anni dal prossimo anno (2012); resta fuori pertanto chi i 40 anni riesce a raggiungerli entro la fine del 2011, nonché speciali categorie di lavoro nel limite di 5 mila unità (articolo ItaliaOggi Sette del 22.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGOPensioni, il settore non conosce pace. Tutte le riforme degli ultimi 30 anni.
Non c'è pace per le pensioni. E non soltanto nel presente, anche se un primato in termini di numero delle misure correttive, va senz'altro riconosciuto all'attuale Governo.
Senza andare troppo indietro nel tempo, gli ultimi 30 anni consegnano una storia fatta di continue azioni di riforma del sistema previdenziale.
Nel 1992 (riforma Amato) è stato introdotto il graduale aumento dell'età di pensione di vecchiaia, da 55 a 60 anni alle donne e da 60 a 65 agli uomini. Nel 1996 (riforma Dini) è stato (re)introdotto il sistema di calcolo contributivo delle pensioni; nel 2004 (riforma Maroni), l'età per la pensione di anzianità è stata fatta salire in misura graduale da 52 a 62 anni. Poi è stata la volta delle «quote» sempre per la pensione di anzianità (riforma Damiano), nel 2007, con il Protocollo Welfare. Infine, nei nostri giorni, le tre diverse riforme targate Sacconi.
La prima, più incisiva e strutturale, è arrivata con la manovra estiva dell'anno scorso (legge n. 122/2010) con un risparmio di soldi pubblici pari a 80 miliardi di euro (quasi 4 punti del pil) nei prossimi 40 anni. Poi è stata la volta della prima manovra 2011 (legge n. 111); infine, la manovra-bis (dl n. 138/2011) tuttavia con novità di scarso effetto immediato (salvo per la scuola).
Il «peggio» sembra debba ancora avvenire, a leggere le interviste degli esponenti di maggioranza e opposizione (articolo di pagina precedente), entrambi d'accordo sul fatto che il sistema previdenza abbia bisogno di ulteriori accorgimenti. Insomma, bisogna abituarsi: si può sapere con certezza quando (e se) si comincia a lavorare, ma non quando (età) si potrà smettere.
Unico tabù che ancora resiste è il traguardo dei 40 anni di contributi, scampato all'automatico incremento della «speranza di vita», ma subito «corretto» con alcuni mesi in più alla finestra mobile.
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Anzianità, avanti con le quote.
Nessuna novità dalla manovra-bis sulle pensioni di anzianità. Almeno per ora, perché dai rumors si capisce che potrebbe arrivare anche un inasprimento della quota, così da passare dall'attuale «96» addirittura a «100» (si vedano anche le interviste che precedono).
Riforme future a parte, dal 1° gennaio di quest'anno la pensione è stata già coinvolta in due novità: la nuova quota e la nuova finestra mobile. Fino al 31.12.2010 è rimasta vigente quota 95 per i dipendenti e quota 96 per gli autonomi. Dall'01.01.2011 (e fino al 31.12.2012) si passa a quota 96 (dipendenti) ovvero quota 97 (autonomi). Ciò significa che i lavoratori dipendenti possono andare in pensione con un minimo di 60 anni di età (e in tal caso serve una contribuzione di almeno 36 anni) oppure con un minimo di 35 anni di contributi (in tal caso serve un'età di almeno 61 anni); i lavoratori autonomi possono andare in pensione con un minimo di 61 anni d'età (in tal caso serve una contribuzione di almeno 36 anni) oppure con un minimo di contributi di 35 anni (in tal caso serve un'età di almeno 62 anni).
Per effetto della nuova finestra mobile, però, l'effettiva epoca di accesso alla pensione slitta in avanti di 12 mesi nel caso di lavoratori dipendenti e di 18 mesi nel caso di lavoratori autonomi. A proposito di finestra, la prima manovra di quest'anno l'ha allungata a chi va in pensione con il massimo di contributi (40 anni). La novità non tocca chi dovesse arrivare a 40 anni di contributi entro fine anno perché si applicherà a partire dal 1° gennaio 2012 (si veda altro articolo) (articolo ItaliaOggi del 22.08.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: G.U. 22.08.2011 n. 194 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 04.03.2009, n. 15" (D.Lgs. 01.08.2011 n. 141).

PUBBLICO IMPIEGOAssistere un disabile è un diritto senza vincoli. Sezione Lombardia: gli oneri finanziari non sono un ostacolo.
Il diritto del lavoratore ad assistere un familiare disabile, al ricorrere dei presupposti richiesti dalla normativa in materia, non può essere vincolato o limitato, dai paletti in materia di spese per il personale. Il lavoratore, in tali casi, è titolare di un diritto potestativo alla concessione del congedo retribuito per l'assistenza del familiare disabile e questo, prescinde dal fatto che gli oneri finanziari ricadono sulla pubblica amministrazione. La stessa p.a., in tali casi, deve coniugare il rispetto di entrambi i vincoli, ovvero quelli relativi alla spesa di personale e quelli derivanti dalla concessione del diritto del lavoratore all'assistenza del familiare disabile.
Non ammette repliche la conclusione cui è pervenuta la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, nel testo del
del parere 18.07.2011 n. 463, con il quale ha fatto luce sul diritto in capo ai lavoratori che promana dall'articolo 42 del dlgs n. 151/2001.
Sul punto, il sindaco del comune di Veduggio con Colzano (Mb), richiedeva l'intervento della Corte in quanto un dipendente ha chiesto la concessione di un periodo di congedo, ai sensi dell'articolo 42 del citato dlgs, per assistere la madre inabile.
Il sindaco, nella richiesta di parere osservava che, mentre per i lavoratori del settore privato, l'onere derivante dalla concessione del congedo è assunto dal sistema previdenziale nazionale, per i dipendenti pubblici, la spesa relativa è posta a carico dell'amministrazione concedente. Quindi, concludeva, alla luce del quadro di contenimento delle spese di personale e nell'impossibilità di procedere ad una sostituzione temporale dello stesso dipendente, il primo cittadino richiedeva se la richiesta in questione dovesse essere intesa come una facoltà ovvero come un obbligo gravante sul comune.
Il collegio della magistratura contabile lombarda ha fatto presente che, alla luce delle disposizioni recate dal citato articolo 42 e della sentenza n. 19/2009 della Corte costituzionale, ne deriva che il dipendente comunale, in presenza dei requisiti posti dalla normativa di settore, è titolare di un diritto potestativo alla concessione del congedo retribuito per l'assistenza del familiare disabile.
Ne è prova il tenore letterale del citato articolo 42, comma 5, secondo cui i soggetti legittimati «hanno diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta. Tutto questo, per la Corte, prescinde dal fatto che sul piano contabilistico», gli oneri finanziari continuino a gravare sulle casse dell'amministrazione comunale, quale datore di lavoro, in termini di spesa di personale, con la conseguente necessità di rispettare i relativi limiti.
In altri termini, si legge nel parere, tale diritto spetta ala lavoratore in presenza dei presupposti legali posti dall'ordinamento (recentemente modificati dalla legge n. 183/2010, meglio nota come collegato lavoro). L'amministrazione è tenuta solamente alla verifica dei presupposti legittimanti la concessione del congedo.
Infine, rileva il collegio, in tema di rispetto dei limiti di spesa, il comune è tenuto comunque a rispettarli, in ossequio alla vigente disciplina di coordinamento della finanza pubblica. Ma il rispetto di tali limiti non può «degradare» nella singola fattispecie, il diritto potestativo del dipendente al congedo retributivo per l'assistenza al familiare disabile.
Pertanto, in presenza dei presupposti di legge, l'amministrazione è tenuta a rispettare «simultaneamente» entrambe le tipologie di vincoli, ovvero quelli di finanza pubblica e quelli derivanti dal diritto del dipendente all'assistenza al familiare disabile (articolo ItaliaOggi del 20.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ Stop alla buonuscita per due anni. Liquidazione dopo 24 mesi in caso di cessazioni anticipate. Blocco per tutti i dipendenti pubblici. Salvo il personale della scuola in pensione entro dicembre.
La buonuscita può attendere. Due anni, per la precisione. Che si riducono a sei mesi se la cessazione del rapporto avviene per raggiunti limiti d'età o per anzianità massima di servizio. La novità tocca i dipendenti pubblici che lasciano l'impiego dal 13 agosto 2011 o che da tale data maturano i requisiti per la pensione anticipata. Una clausola di salvaguardia è prevista per il personale della scuola fino a fine anno. Infatti, a chi matura i requisiti per la pensione entro il 2011 la liquidazione avverrà con le vecchie regole (subito o al massimo entro sei mesi).
Lo stabilisce l'articolo 1, commi 22 e 23, del dl n. 138/2011.
Nuovo sacrificio per gli statali. La crisi non passa e, dunque, un nuovo sacrificio è chiesto agli statali. Dopo che con la manovra del 2010 (legge n. 122) ne è stato fissato il pagamento a rate (oltre i 90 mila euro), la buonuscita adesso viene assoggettata a una attesa fino a 24 mesi per l'erogazione.
La misura colpisce tutti i dipendenti pubblici: di amministrazioni dello stato; istituti e scuole; aziende statali; regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi e loro associazioni; istituzioni universitarie; istituti autonomi case popolari; camere di commercio e loro associazioni; enti pubblici non economici; amministrazioni, enti e aziende del servizio sanitario nazionale.
I nuovi termini. La novità è introdotta con una modifica della disciplina vigente dal 1997 (legge n. 140/1997) e che fissa diversi termini di pagamento della buonuscita, a seconda delle cause di cessazione dal servizio.
In tabella le singole ipotesi aggiornate dalla manovra-bis. In buona sostanza, la novità è l'attesa più lunga da sei a 24 mesi nelle ipotesi di prepensionamento e di cessazioni per altri motivi, nonché l'introduzione di un termine di sei mesi (prima inesistente) per i pensionamenti ordinari. Dal 13 agosto il pagamento avviene:
● entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio per inabilità o decesso del dipendente;
● non prima di 180 e non oltre 270 giorni dal collocamento a riposo per limiti d'età o di servizio e per collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima di servizio, maturati dal 13 agosto (se maturati entro il 12.08.2011, il termine è di 105 giorni);
● non prima di 24 mesi e un giorno e non oltre 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio in ogni altra ipotesi (dimissioni, licenziamento, etc.) verificatasi dal 13 agosto (se verificatasi entro il 12.08.2011, il termine è tra 181 e 270 giorni).
Una deroga è prevista per il personale della scuola: a quello che matura i requisiti di pensionamento entro il 31.12.2011 continua ad applicarsi la vecchia disciplina. In tal caso, la buonuscita è erogata tra 181 e 270 giorni se relativa a una qualsiasi causa di cessazione; nel termine di 105 giorni se relativa al collocamento a riposo per limiti d'età o di servizio oppure per collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima di servizio (articolo ItaliaOggi del 20.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPiù tutele all'immagine della p.a.. Condanne erariali per danni derivanti da qualsiasi reato. La Corte conti Toscana disattende la tesi restrittiva sostenuta nel 2010 dalla Consulta.
La Corte dei conti può condannare per danno all'immagine della p.a. derivante da qualsiasi reato anche in assenza di sentenza di condanna irreversibile.
È questa la conclusione a cui è pervenuta la Corte dei Conti, Sez. giur. della Toscana, con la sentenza 02.08.2011 n. 277.
Il danno all'immagine della p.a. è stato ed è tuttora al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
Oggi sembra prevalente l'opinione per cui il danno all'immagine della p.a. è costituito dalla lesione all'immagine, intesa come credibilità e prestigio, conseguente a fatti lesivi produttivi della lesione stessa, da non confondersi con le spese necessarie al ripristino dell'immagine stessa che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento.
Negli ultimi anni la Corte dei conti aveva progressivamente esteso la propria azione contestando il danno all'immagine della p.a. non solo in caso di delitti contro la p.a. ma anche in presenza di reati comuni e di illeciti amministrativi o disciplinari.
Il legislatore è intervenuto stabilendo, con l'art. 17, comma 30-ter, del dl 78/2009, che le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 97/2001 il quale a sua volta prevede che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di dipendenti pubblici (o assimilati) per i delitti contro la p.a. è comunicata al procuratore regionale della corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale salvo quanto disposto dall'art. 129 delle norme di attuazione del cpp secondo cui, tra l'altro, quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario il pm informa il procuratore presso la Corte dei conti dando notizia dell'imputazione.
Dopo l'entrata in vigore del dl 78/2009, si erano formati sul tema sostanzialmente tre diversi orientamenti secondo i quali la tutela del danno all'immagine della p.a. sussiste: 1) solo a seguito di reati contro la p.a. e non per tutti i reati o per fatti illeciti che non costituiscono reato; 2) in conseguenza di qualsiasi reato dovendo ritenersi esclusa solo in conseguenza di fatti illeciti non costituenti reato; 3) nelle ipotesi indicate al punto 2 con giurisdizione contabile solo in caso di reato contro la p.a. e giurisdizione ordinaria nel caso di diverso reato. Sulla questione è intervenuta anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 355/2010 con la quale, giudicando infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, la stessa ha manifestato la propria adesione alla prima opzione interpretativa.
A tale sentenza, molto criticata in sede dottrinale, in conseguenza della quale non scatterebbe la tutela del danno all'immagine della p.a. in presenza di reati odiosi quali la violenza sessuale o lo spaccio di droga commessi da pubblici ufficiali, si sono allineate molte sezioni regionali della Corte dei conti.
La sezione toscana ha invece affermato che la sentenza della Corte costituzionale è una sentenza di rigetto e che sia le sentenze di rigetto che le sentenze interpretative di rigetto non hanno, a differenza di quelle dichiarative di illegittimità costituzionale, efficacia erga omnes in quanto determinano un vincolo solo per il giudice del procedimento nel quale la relativa questione è stata sollevata mentre, negli altri procedimenti, il giudice conserva il potere-dovere di interpretare, in piena autonomia, la norma denunciata sempre che il risultato ermeneutico risulti adeguato ai principi espressi nella Costituzione poiché l'interpretazione fatta propria dalla Corte costituzionale riveste, per il giudice diverso da quello a quo, solo il valore di un precedente autorevole.
Partendo da tali considerazioni, a seguito di una capillare disamina della normativa indicata, la sezione toscana della Corte dei conti accede alla seconda delle opzioni interpretative indicate e conclude ritenendo che l'art. 17, comma 30-ter, va interpretato nel senso che esso non esclude la tutela del danno all'immagine della p.a. derivante da reato comune anche in assenza di sentenza di condanna irreversibile.
Resta da capire se tale pronuncia, peraltro non isolata e corroborata da una rilevante dottrina conforme, avvierà un ripensamento della magistratura contabile. Occorre tuttavia evidenziare che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 219 del 21.07.2011, successiva alla pronuncia della sezione toscana e precedente alla relativa pubblicazione, ha sostanzialmente confermato quanto riportato nella precedente sentenza n. 355/2010 aggiungendo che la sentenza di condanna per reati contro la p.a. deve acquisire il crisma della definitività prima che inizi il procedimento per l'accertamento della responsabilità amministrativa derivante dalla lesione dell'immagine della p.a. (articolo ItaliaOggi del 19.08.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ Disabili, rispetto quota più facile. Le compensazioni diventano automatiche e su base nazionale. La manovra allenta gli obblighi di assunzione ampliando la platea anche ai gruppi d'impresa.
Compensazioni automatiche per la quota obbligatoria di disabili. Infatti, le imprese non devono più richiedere l'autorizzazione per effettuare il compenso tra assunzioni di disabili effettuate in diverse sedi provinciali, dove in più e dove in meno rispetto alla quota obbligatoria. Tale possibilità, adesso, opera automaticamente, a livello nazionale e non solo in un'impresa ma anche a favore di gruppi di imprese.
A prevederlo è l'articolo 9 della manovra-bis che modifica la legge n. 68/1999 ed estende, inoltre, la compensazione anche ai datori di lavoro pubblici, ma previa autorizzazione e su base regionale.
Compensazione territoriale. Le imprese aventi aziende o unità locali dislocate in diverse sedi provinciali possono effettuare una «compensazione territoriale» dell'obbligo di assunzione di disabili. In particolare possono effettuare in una o più sedi assunzioni di disabili in numero superiore a quello fissato dalla legge portando la quota eccedente (di assunzioni di disabili) a compenso del minor numero di assunzioni di disabili effettuate in altre sedi.
Fino al 12 agosto scorso, le imprese con un numero di dipendenti fino a 50 potevano valutare liberamente in quale sede effettuare la quota eccedente di assunzioni da compensare; quelle con un numero di dipendenti inferiore a 50, invece, erano prima tenute a richiedere, e quindi a ottenere, una specifica autorizzazione.
Compensazioni automatiche. È su questa disciplina che interviene la manovra-bis, stabilendo l'automaticità delle compensazioni per tutte le aziende e con riferimento all'intero territorio nazionale. In particolare, la nuova norma del comma 8, dell'articolo 5, della legge n. 68/1999 stabilisce che l'obbligo di assunzione di disabili va rispettato a livello nazionale e che, ai fini del rispetto di tale obbligo, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive, nonché i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo possono assumere in un'unità produttiva o in un'impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori disabili (aventi cioè diritto al collocamento mirato) superiore a quello prescritto portando in via automatica l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori (disabili) assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.
In sostanza, dallo scorso 13 agosto non serve più richiedere l'autorizzazione, perché la compensazione opera in via automatica a livello nazionale e opera non solo nei confronti delle imprese ma anche dei gruppi di imprese.
Il prospetto. C'è unico adempimento da osservare, in caso di utilizzo della nuova compensazione automatica. E cioè la trasmissione, in via telematica, del «prospetto informativo» a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui sono presenti le unità produttive dell'impresa o le sedi delle diverse imprese facenti parte del gruppo, dal quale dovrà risultare l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.
Il prospetto, dopo la legge n. 133/2008, è dovuto ogni anno entro il 31 gennaio dai datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti e che siano stati interessati da modifiche, avvenute entro il 31 dicembre precedente, alla situazione occupazionale tali d'aver modificato l'obbligo o la quota di riserva.
Compensazione anche nel pubblico.
Infine, ultima novità riguarda l'estensione della possibilità di compensazione al settore del pubblico impiego. In particolare, il nuovo comma 8-ter che la manovra-bis ha introdotto all'articolo 5 della legge n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici possano essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del mino numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione (articolo ItaliaOggi del 19.08.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ I tagli fanno rotta sul personale. Stretta su dipendenti e dirigenti. Meno sulla burocrazia. Dalle tredicesime al Tfr tutte le norme di interesse per le pubbliche amministrazioni locali.
Netta prevalenza, per numero e per rilievo, delle nuove misure di contenimento della spesa per i singoli dirigenti e dipendenti rispetto a quelle dettate per la razionalizzazione della organizzazione delle singole amministrazioni.
Possono essere così riassunte le linee ispiratrici della manovra di ferragosto. Appartengono al primo ambito la possibilità di diluire il pagamento delle tredicesime nello stato, il differimento fino a un anno e mezzo del pagamento del trattamento di fine servizio a tutti i dipendenti pubblici che si collocano in pensione per anzianità, il calcolo della buonuscita sulla base del trattamento economico accessorio in godimento prima della assegnazione dell'ultimo incarico, se breve; il tetto europeo al trattamento economico dei dirigenti generali dello stato; la possibilità di accorpamento delle festività non religiose e l'obbligo di utilizzare i voli in classe economica.
Tra le misure di razionalizzazione dirette alle amministrazioni segnaliamo il vincolo alla riduzione del numero dei dirigenti nello stato, l'allungamento della possibilità di collocare in quiescenza il personale pubblico che ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva, anche in assenza di una specifica richieste, l'estensione offerta a tutte le p.a. della possibilità di collocare in mobilità o di utilizzare in modo flessibile il personale; la parziale flessibilità aggiuntiva prevista per le assunzioni cd obbligatorie e la definizione delle caratteristiche essenziali dei tirocini formativi.
Occorre sottolineare che queste disposizioni non hanno, nella economia complessiva dei risparmi previsti dal dl n. 138/2011, un grande rilievo; così come non hanno avuto un analogo grande rilievo i risparmi sul pubblico impiego previsti dal dl n. 98/2011. Si deve infine sottolineare in premessa che il numero di disposizioni che si applicano al personale degli enti locali è ancora più ridotto, basta ricordare che il differimento del pagamento delle tredicesime è limitato alle sole amministrazioni statali.
Il taglio dei dirigenti. Tutte le amministrazioni statali devono tagliare di un ulteriore 10% i posti dirigenziali e dirigenziali generali previsti nella propria dotazione organica. Il mancato rispetto di questa prescrizione è sanzionato con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo. È necessario chiarire se in tale divieto sono comprese anche le nomine di dirigenti a tempo determinato.
Il differimento della tredicesima. Se l'amministrazione statale presso cui si presta servizio non ha raggiunto gli obiettivi di risparmio assegnati dal dl n. 98/2011 o dal documento di programmazione finanziaria, matura la possibilità che il governo disponga lo slittamento del pagamento della tredicesima mensilità in tre rate annuali da corrispondere entro il triennio successivo. Ovviamente non sono riconosciuti gli interessi.
Il collocamento in quiescenza. Viene prorogata di tre anni la possibilità offerta dal dl n. 112/2008 a tutte le p.a. di collocare in quiescenza i propri dipendenti e dirigenti che hanno raggiunto 40 anni di anzianità contributiva, anche se non hanno presentato una specifica richiesta.
Occorre rispettare solamente il vincolo della comunicazione con un preavviso non inferiore a sei mesi. Il dl n. 98 ha stabilito che se gli enti si danno preventivamente dei criteri di carattere generale non devono motivare i singoli provvedimenti.
L'assegnazione di altri incarichi ai dirigenti. Le p.a. hanno le mani più libere nella assegnazione di incarichi diversi ai dirigenti. Esse possono provvedere in questo senso anche prima della scadenza dell'incarico assegnato. Devono semplicemente rispettare una «clausola di salvaguardia», cioè fino alla data di scadenza del primo incarico il dirigente deve mantenere lo stesso trattamento economico, anche il nuovo incarico ha un peso inferiore.
In sostanza si ripropone, per la parte economica, una clausola già presente nel contratto dei dirigenti. Per evitare aggiramenti ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio si dispone che gli incarichi di durata inferiore alla soglia minima, cioè tre anni, conferiti ai dirigenti che stanno per essere collocati in quiescenza non contano a questo fine.
La mobilità e l'utilizzo dei dipendenti. Con due distinte disposizioni si stabilisce che il personale comandato presso un'altra p.a. ha diritto di precedenza nella mobilità anche se il posto si rende vacante in un ufficio diverso da quello in cui presta la sua attività.
Si consente inoltre alla p.a. di spostare il proprio personale in altro ufficio nell'ambito della stessa regione. Per rafforzare tale previsioni si stabilisce che, fino alla stipula di uno specifico contratto nazionale, siamo nell'ambito dei poteri datoriali; quindi i dirigenti hanno mano ampiamente libera.
Il differimento della buonuscita. Tutti i dipendenti pubblici che si collocano in quiescenza per anzianità contributiva e non per raggiungimento dei limiti massimi di età a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (nella scuola dal prossimo 31 dicembre) riceveranno il trattamento di fine servizio non più entro i sei mesi successivi, ma entro il tetto di 24 mesi. Gli eventuali interessi decorreranno solamente al superamento di tale periodo.
Festività civili. Con uno specifico decreto del presidente del consiglio dei ministri viene annualmente individuata la data (collocandola tra la domenica o i giorni immediatamente precedenti o seguenti alle giornate non lavorative) in cui collocare le festività non previste dal Concordato.
Le assunzioni obbligatorie. Le amministrazioni pubbliche possono non rispettare i vincoli minimi di assunzioni obbligatorie nelle singole sedi, purché rispettino nell'insieme del proprio personale tali vincoli.
Altre disposizioni. Ai dipendenti pubblici collocati in aspettativa per svolgere incarichi di governo in amministrazioni pubbliche si applicano le stesse regole previste per le normali aspettative, salvo che optino per il mantenimento in via esclusiva del trattamento economico in godimento.
Sono fissati, in modo più stringente, i vincoli che le p.a. e i privati devono rispettare per l'effettuazione di tirocini formativi. I dipendenti e dirigenti dello Stato infine devono obbligatoriamente viaggiare in classe economica (articolo ItaliaOggi del 19.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGOOSSERVATORIO VIMINALE/ Trasferimenti per i consorzi. I componenti hanno diritto all'avvicinamento. Il beneficio previsto dall'art. 78 del Tuel va interpretato estensivamente.
È possibile applicare nei confronti di un dipendente della polizia di stato, che ha prodotto istanza di trasferimento, il beneficio di cui all'art. 78, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, qualora il dipendente medesimo sia stato delegato dal sindaco a rappresentare il comune presso un Consorzio tra enti locali?

L'articolo citato introduce una disposizione di garanzia a favore di tutti i lavoratori dipendenti per evitare loro restrizioni o limitazioni all'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio mandato. In proposito, è stabilito che la richiesta di tali lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.
L'art. 77, comma 2, del Tuel statuisce poi che, ai fini dell'applicazione delle norme di cui al capo IV –status degli amministratori locali (artt. 77-87)– nel novero degli amministratori locali sono compresi anche «i componenti degli organi dei consorzi fra enti locali». Nel caso di specie, pertanto, al suddetto dipendente sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 78 del Tuel (articolo ItaliaOggi del 19.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOSe la p.a. non trasferisce l'impiegato, ci pensa il Tar. Tutela piena non solo nel processo civile ma anche in quello amministrativo.
Se l'amministrazione non trasferisce lo statale ci pensa il Tar. Il dipendente pubblico, a cui venga negato il trasferimento ad altra sede di lavoro, può chiedere al giudice di intervenire affinché quest'ultimo provveda direttamente in sostituzione dell'amministrazione.
È quanto emerso dalla sentenza 08.06.2011 n. 1428 emessa dal TAR Lombardia-Milano, Sez. III.
Il caso riguardava l'istanza di un agente di polizia costretto a chiedere il trasferimento della sede di lavoro per potersi avvicinare al luogo di residenza dei propri genitori, bisognosi della sua assistenza essendo affetti da gravi disturbi psico-fisici. L'amministrazione, per ben due volte, ha negato il trasferimento e, conseguentemente, ha rigettato l'istanza del lavoratore.
Rilevata l'illegittimità dei provvedimenti di diniego, il Tar Lombardo, dice la sua sulla possibilità di sostituirsi all'amministrazione per garantire le necessità del lavoratore e della sua famiglia.
In sostanza il Tar sottolinea che, come nel processo civile, anche nel processo amministrativo il cittadino deve ricevere una tutela piena ed effettiva. E una tutela piena ed effettiva non può prescindere, secondo il Tar Lombardia, dalla possibilità di condannare l'amministrazione all'adozione del provvedimento capace di soddisfare le pretese del ricorrente.
Applicando gli artt. 30 e 34, comma 1, lett. c) ed e), del codice del processo amministrativo (cpa) viene fatta chiarezza sui presupposti necessari affinché il giudice possa scavalcare l'amministrazione: l'attività di quest'ultima deve essere vincolata oppure la discrezionalità della stessa deve ritenersi esaurita. Nel caso in esame è stato ritenuto che l'amministrazione, negando in due diverse occasioni l'istanza del lavoratore, avesse consumato la propria discrezionalità. Per cui a questo punto il Tar può sostituirsi alla p.a.
La conseguenza della sentenza è quella di velocizzare la tutela del cittadino. La possibilità di condannare l'amministrazione a adottare un determinato atto, infatti, consente di ottenere in un solo giudizio quello che, prima del codice del processo amministrativo, si doveva fare in due processi: dopo il processo di merito (che si limitava ad annullare) bisognava promuovere il processo di ottemperanza (per avere concreta attuazione del proprio diritto). Con la nuova impostazione si fanno due processi in uno.
L'azione di esatto adempimento e la correlata condanna da parte del giudice amministrativo nei confronti dell'amministrazione valgono per tutti i tipi di processi che si celebrano davanti al Tar. Ma la p.a., dopo la sentenza del giudice, non è del tutto fuori gioco. Può ancora smarcarsi dall'ordine del Tar purché la situazione di fatto sia cambiata: si pensi alle ipotesi in cui la decisione del Tar arrivi dopo qualche anno dal deposito del ricorso (articolo ItaliaOggi del 18.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ Mobilità a tutto spiano nella p.a.. Trasferimenti anche in aree diverse di contrattazione. L'obbligatorietà dell'istituto è legato alla razionalizzazione delle province e dei piccoli comuni.
Trasferimenti obbligatori per i dipendenti pubblici, anche nelle more dei criteri che saranno definiti dalla contrattazione collettiva.

Il dl 138/2011 dà un ulteriore colpo di acceleratore alla mobilità del personale pubblico, potenziandola ulteriormente con l'articolo 1, comma 26, ai sensi del quale i dipendenti di tutte le amministrazioni previste dall'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2011 «esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti a effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.
Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
».
Il comma 19 completa l'opera modificando l'articolo 30, comma 2-bis, del dlgs al quale è aggiunta la seguente frase: «Il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria».
Il potenziamento dell'istituto della mobilità è evidentemente finalizzato a consentire il passaggio dei dipendenti pubblici da un territorio all'altro della medesima amministrazione, ma anche tra un'amministrazione e l'altra: infatti, coinvolti sono anche regioni ed enti locali. È implicita la connessione tra questa norma e il disegno di riduzione delle province, unione dei comuni con meno di 1.000 abitanti e ridisegno degli uffici periferici statali che hanno sede nelle province che verranno soppresse. Questi ultimi, infatti, dovrebbero traslocare, per concentrarsi nelle nuove sedi ove si collocheranno gli uffici periferici. Pertanto, risulta fondamentale poter imporre ai dipendenti la mobilità in ambito regionale, così da razionalizzare la distribuzione delle risorse umane.
Sono, dunque, sostanzialmente queste le «esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione» cui fa riferimento l'articolo 1, comma 29, che danno al datore di lavoro pubblico la potestà di trasferire i dipendenti.
Lo stesso, nella sostanza, varrà anche per comuni, province e regioni interessate dalla profonda trasformazione che scaturirà della soppressione delle province con meno di 300.000 abitanti o con una superficie inferiore ai 3.000 chilometri quadrati. Anche se il dl 138/2011 non entra assolutamente nel dettaglio della disciplina necessaria per stabilire le sorti dei dipendenti coinvolti dalle soppressioni ed accorpamenti previsti dagli articoli 15 e 16 della manovra 2011-bis, è evidente che il loro trasferimento sarà una misura necessaria per garantire sia la buona riuscita delle operazioni, sia la conservazione dei posti di lavoro.
Mancano, tuttavia, in questo momento i criteri per scegliere chi e come dovrà essere trasferito. Il comma 29 assegna alla contrattazione collettiva di comparto (si ritiene, dunque, debba trattarsi della contrattazione di livello nazionale) il compito di stabilire criteri ed ambiti. Ma, il blocco della contrattazione fino al 2014 certo non favorirà la convocazione delle parti. Per questo, il comma 29 dispone che in assenza della contrattazione si utilizzeranno criteri che saranno autodeterminati dalle amministrazioni stesse, soggette solo all'informazione preventiva, non alla contrattazione.
Il che non favorirà un clima sereno nelle relazioni sindacali, dal momento che processi di estesa mobilità come quelli determinati dal dl 138/2011 richiedono indubbiamente un coinvolgimento delle parti sociali ampio, anche ai fini di una valutazione completa delle implicazioni complesse collegate alla soppressione delle province ed alla riorganizzazione mastodontica che ne deriverà (articolo ItaliaOggi del 17.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ Negli enti non virtuosi tredicesima posticipata e a rate. Per la prima volta una norma incide su una componente fissa della retribuzione.
Tredicesima posticipata a rate per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non virtuose. Per la prima volta una disposizione normativa incide su una componente fissa della retribuzione, considerandola come se fosse eventuale e connessa all'avverarsi di una condizione, snaturandone la natura. Ma, la necessità di fare cassa ha indotto il governo, con l'articolo 1, comma 7, del dl 138/2011 di introdurre una misura a dir poco draconiana per i dipendenti pubblici.
La norma modifica l'articolo 10, comma 12, del dl 98/2011, convertito in legge 111, inserendo un nuovo periodo dopo il secondo, ai sensi del quale «nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo può essere disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, il differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, in tre rate annuali posticipate.
Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione del presente comma
».
I presupposti, dunque, per negare ai dipendenti pubblici il pagamento a dicembre della tredicesima mensilità sono l'incapacità dell'amministrazione di rispettare gli obiettivi finanziari stabiliti dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, oppure il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Laddove si accertino questi indici di mancata virtuosità nella gestione il differimento si può dare corso al differimento della tredicesima. È bene precisare che tale misura non è automatica, ma facoltativa, dal momento che l'articolo 1, comma 7, della manovra 2011-bis stabilisce che esso «può essere disposto». In questo caso, ai dipendenti la tredicesima sarà pagata in tre rate annuali, per altro senza interessi, secondo modalità ancora da decidere con decreto del ministero dell'economia.
Alla misura sono interessate solo le amministrazioni statali: infatti è ad esse che si rivolge l'articolo 10 del dl 98/2011 convertivo in legge 111/2011. Dunque, restano esclusi i dipendenti di regioni ed enti locali. Il che contribuisce ad aumentare i dubbi di legittimità costituzionale della norma, anche sul piano della parità di trattamento dei dipendenti.
Soprattutto, desta perplessità la scelta di diradare i pagamenti delle tredicesime in base ad eventi che non possono essere connessi alla diretta responsabilità dei dipendenti.
La norma sarebbe apparsa egualmente una misura molto dura anche se fosse stata concepita come metodo generale, applicato a tutti i dipendenti pubblici, per consentire di realizzare risparmi di cassa nel corso degli anni, a prescindere da indici di gestione non virtuosa.
Così come concepita, la norma va contro anche qualsiasi logica di «meritocrazia» e impatta decisamente sulla riforma Brunetta. Infatti, per il mancato rispetto di indici finanziari, finiscono per rispondere i dipendenti, col differimento di una parte della loro retribuzione: non è esattamente un sistema per incentivare la produttività.
La norma, inoltre, dovrebbe portare a conseguenze molto forti sul principio di separazione delle competenze della dirigenza, da quelle degli organi di governo. Non è, infatti, un mistero che gli sforamenti agli obiettivi finanziari da parte delle amministrazioni siano spessissimo conseguenza di scelte ed indicazioni derivanti soprattutto dagli organi di governo ed i loro staff.
La disposizione contenuta nel dl 138/2011, viste le conseguenze molto rilevanti che produce su un elevatissimo numero di dipendenti, dovrebbe, allora, consentire alla dirigenza tecnica di non attuare alcun indirizzo che possa compromettere gli obiettivi gestionali o, quanto meno, di rilevare formalmente l'incompatibilità di tali indirizzi con la necessità di assicurare gli obiettivi, anche per non danneggiare i dipendenti.
Anche allo scopo di evidenziare, così, su chi ricada effettivamente la responsabilità degli scostamenti e fornire le basi per non esercitare, eventualmente, la facoltà di posticipare la tredicesima (articolo ItaliaOggi del 17.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA BIS/ Il decreto legge fa la festa ai ponti. Tra i riposi tagliati spuntano anche Pasquetta e Santo Stefano. Da decidere i termini dell'accorpamento alle domeniche o ai lunedì. Dpcm entro il 30 novembre.
La previsione normativa sullo spostamento delle feste ha ripreso quanto in più occasioni sostenne Silvio Berlusconi, regolarmente equivocato come se avesse inteso sopprimere alcuni giorni festivi. Si tratta, essenzialmente, di spostare un giorno festivo infrasettimanale al venerdì o al lunedì successivo, per limitare l'effetto del ponte.
Esempio. Nel 2012 il 25 aprile cadrà di mercoledì e il 1° maggio di martedì. Se la prima festa venisse spostata a venerdì 27, attutirebbe il desiderio di «pontificarla» con l'uso del 26 e del 27; se poi fosse collocata a lunedì 30 aprile, permetterebbe un unico ponte da sabato 28 a martedì 1° maggio, evitandone un paio di altri. In ogni caso, inibirebbe il proliferare di assenze motivate solo per cumulare giorni di vacanza.
Per la verità, il decreto-legge prevede una terza possibilità, che è quella più temuta ed è passata, in genere, come l'unica applicabile: cioè la coincidenza con la domenica. In questo caso, oltre che evitare ponti, naturalmente ci sarebbe una giornata festiva perduta. È prevedibile che molti parlamentari si oppongano, in sede di conversione.
Quali sono esattamente le feste interessate? La risposta, di là di strafalcioni commessi da molti anche dopo aver avuto in mano il testo definitivo, si ricava da una sottrazione. Bisogna prendere la legge n. 260 del 1949 (vigente), che disciplina le «ricorrenze festive», e sottrarvi i «giorni festivi» che tali sono in virtù del concordato con la S. Sede, indicati dalla legge n. 810 del 1929 (fra essi figurano pure tutte le domeniche).
Entrambi i provvedimenti vanno esaminati con le modifiche più volte apportate (feste religiose soppresse, feste religiose ripristinate, feste nazionali spostate ecc.). Se ne ricava che i giorni disponibili per il dpcm che sposti le feste per l'anno successivo, come previsto dall'art. 1, comma 24, del decreto-legge 138, sono i seguenti: il 25 aprile; il lunedì dopo Pasqua; il 1° maggio; il 2 giugno; il 26 dicembre. Qualcuno si stupirà di trovare come feste civili i giorni di Pasquetta e di S. Stefano. Il concordato, invero, non ne fa cenno alcuno. Si tratta di giorni di riposo introdotti dallo stato per rendere più festevoli le due ricorrenze: Pasqua (che altrimenti sarebbe una qualsiasi domenica) e Natale. Se il lunedì detto dell'Angelo cade già, per sua natura, il lunedì, e quindi non ha bisogno di essere spostato per evitare ponti, teoricamente il giorno di S. Stefano potrebbe essere fatto slittare al venerdì, alla domenica o al lunedì successivo. Difficile prevederlo, anche se le occasioni «pontificanti» legate al 1° gennaio (festa religiosa) potrebbero invitare a trasferire il giorno festivo oggi fissato al 26 dicembre senza alcun'altra indicazione che non sia la data (la designazione con santo Stefano è soltanto corrente: fra l'altro, la giornata non è di precetto per la Chiesa cattolica).
Restano 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. Naturalmente, si solleverà un putiferio in nome del Lavoro, della Resistenza, dell'Antifascismo e via esaltando Valori e Ideali. È già successo in questi giorni: ci limitiamo a citare il livoroso pezzo («Giù le mani da quelle feste») apparso su l'Unità il 12 agosto, a firma di un Vittorio Emiliani solitamente ben più posato. Così invece non avvenne nel 1977, quando fu fatto sparire il 4 novembre, giorno della Vittoria e autentico simbolo della raggiunta Unità italiana. Non ci furono grandi doglianze nemmeno per la soppressione della «festa nazionale» (tale definita per legge) del 2 giugno, poi reintrodotta una tantum nel 1986 e in via definitiva dal 2001, pronubo Carlo Azeglio Ciampi.
Indipendentemente dalle polemiche promosse e promovende degli esaltatori delle feste civili oggi oggetto di spostamento, ci si augura che la stesura della disposizione sia chiarita e modificata, anche sulla base dell'esperienza maturata qualche mese fa con l'introduzione, solo per quest'anno, del 17 marzo come giorno festivo (anniversario dell'Unità). Andrebbero, insomma, sciolte le espressioni concernenti «celebrazioni nazionali» e le «festività dei Santi Patroni», per risolvere anticipatamente i problemi che si pongono nel diritto del lavoro.
Ovviamente, una corretta stesura delle norme implicherebbe che si azzerasse quell'inciso «sulla base della più diffusa prassi europea», contenente un'affermazione tutta da provare ma, in ogni caso, costituente una pura idiozia in un testo di legge. Infine, un suggerimento terra terra. Il termine previsto per emanare il dpcm sulle feste è previsto per il 30 novembre di ogni anno. Sarebbe bene anticipare la data di qualche mese.
Ciò, per le ovvie esigenze di programmare lavoro e riposo per ciascun italiano. Bisogna altresì considerare piccoli particolari pratici: già oggi si vendono calendari per l'anno 2012; per avere agende e calendari aggiornati bisognerebbe che le ditte li apprestassero nei primi giorni di ogni dicembre, con danni e problemi chiari a tutti, meno che a chi ha steso la norma nel decreto (articolo ItaliaOggi del 17.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGOP.a., il part-time è discrezionale. Niente più automatismi: l'amministrazione valuta le istanze. Le regole per trasformare il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a parziale.
In soffitta il diritto al part-time per i pubblici dipendenti. La pubblica amministrazione, infatti, non è più tenuta, senza condizioni, ad accettare le richieste dei lavoratori di trasformare il proprio impiego da tempo pieno a parziale, né tantomeno la trasformazione può prodursi automaticamente.
Piuttosto, essa rappresenta soltanto un'opportunità per il lavoratore, la cui decisione è rimessa alla valutazione dell'amministrazione che deciderà in considerazione: 1) della dotazione organica, 2) dell'oggetto dell'attività che il lavoratore intende svolgere con il part-time; 3) dell'impatto sull'organizzazione lavorativa.
Pubblici sempre più privati. La novità, introdotta dal dl n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008), è stata oggetto di precisazioni da parte del ministro della pubblica amministrazione e del ministro per le pari opportunità nella circolare congiunta n. 9/2011.
Due i motivi dell'intervento ministeriale: primo per il nascente contenzioso sull'applicazione delle nuove e più stringenti regole; secondo per la norma del collegato lavoro (legge n. 183/2010) che, in via transitoria, ha concesso alle pubbliche amministrazioni un potere speciale, ossia la facoltà di rimettere in valutazione le trasformazioni già concesse prima dell'entrata in vigore della riforma (24.11.20110).
Quando è accoglibile la domanda. In base alla normativa vigente, dunque, a fronte di un'istanza del lavoratore, l'amministrazione non ha più l'obbligo di accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time. Né la trasformazione stessa avviene in maniera automatica. Infatti, la nuova disciplina prevede che la trasformazione «può» essere concessa entro 60 giorni dalla domanda e poi prevede particolari condizioni ostative alla trasformazione, cioè alle cause che precludono l'accoglimento della istanza (che sono tipizzate ex ante).
Pertanto, in presenza della disponibilità del «posto» nel contingente e in assenza di tali condizioni preclusive (che riguardano il perseguimento dell'interesse istituzionale e il buon funzionamento dell'amministrazione), il lavoratore dipendente è titolare di interesse tutelato alla trasformazione del rapporto di lavoro a part-time, ferma restando comunque la valutazione da parte dell'amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti.
La valutazione dell'istanza. La valutazione dell'istanza, una volta verificatane l'accoglibilità dal punto di vista soggettivo e la presenza delle altre condizioni di ammissibilità, si basa su tre elementi:
● la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;
● l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; in particolare, lo svolgimento dell'attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorre con altra amministrazione (a meno che non si tratti di dipendente di ente locale per lo svolgimento di prestazione in favore di altro ente locale);
● l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.
La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e deve essere compiuta in concreto con riferimento al momento in cui la trasformazione dovrebbe aver luogo, in base alla domanda del lavoratore. Nel caso in cui il numero delle domande risulti eccedente rispetto ai posti di contingente, la valutazione sull'accoglimento delle istanze deve essere operata tenendo conto, congiuntamente, dell'interesse al funzionamento dell'amministrazione e della particolare situazione del dipendente, il quale, ricorrendo determinate circostanze, può essere titolare di un interesse protetto, di un titolo di precedenza o di un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto.
Il diniego va motivato. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione o delle condizioni ostative, come pure quella relativa alla collocazione temporale della prestazione proposta dal dipendente e alla decorrenza della trasformazione, non può che essere svolta in concreto, in base alle circostanze fattuali particolari che l'amministrazione è tenuta ad analizzare.
In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell'atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera e, se del caso, consentire l'attivazione del controllo giudiziale.
In merito, la circolare della Funzione pubblica, per limitare il rischio di pronunce giudiziali sfavorevoli all'amministrazione, ha raccomandato (alle amministrazioni) di adottare sempre motivazioni puntuali, evitando l'uso di clausole generali o di formule generiche che non sono utili allo scopo.
Qualora l'amministrazione ritenesse accoglibile la domanda del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle dallo stesso prospettate nell'istanza, al fine di perfezionare l'accordo, sarebbe comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del lavoratore interessato.
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C'è chi mantiene la precedenza.
La contrattazione collettiva disciplina le ipotesi di precedenza alla trasformazione.

La contrattazione collettiva, in virtù della delega conferita dal T.u. sul pubblico impiego (dlgs n. 165/2001) di «individuare criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale», ha stabilito due regole:
a) alcuni dipendenti, in considerazione della particolare situazione in cui si trovano, hanno un titolo di priorità nell'accesso alle varie forme di flessibilità (dell'orario, del rapporto) che l'amministrazione decide di attuare compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro;
b) i criteri di priorità debbono essere «certi», ossia predeterminati in modo chiaro e resi conoscibili, in modo da evitare scelte arbitrarie o comunque non imparziali.
Da ciò deriva che le amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, devono stabilire in maniera generale i criteri di priorità e la graduazione tra gli stessi, tenendo conto delle previsioni legali e di contrattazione collettiva, che, intervenendo specificamente in riferimento a determinate fattispecie, hanno accordato rilevanza a particolari situazioni in cui il disagio personale o famigliare è maggiore.
Tra le fattispecie che danno diritto o titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro ci sono quelle previste dallo stesso T.u. sul pubblico impiego (articolo 12-bis) il quale stabilisce che hanno diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori del settore pubblico e di quello privato affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica.
Tali lavoratori, inoltre, hanno anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, a seguito di espressa richiesta. I titoli di precedenza nella trasformazione sono a favore dei:
● lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
● lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità (ex lege n. 104/1992), con riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
● lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni;
● lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.
Altra situazione meritevole di tutela è quella dei familiari di studenti che presentano la sindrome Dsa (Disturbi specifici di apprendimento). Sono i contratti collettivi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto; pertanto, la concreta attuazione del diritto è subordinata alla regolamentazione da parte dei contratti stessi. Secondo la Funzione pubblica tuttavia, la posizione di questi dipendenti deve essere considerata come assistita sin da subito da una tutela particolare e, quindi, da valutare nell'ambito dei criteri di priorità previsti dai Ccnl in ordine alla flessibilità dell'orario (articolo ItaliaOggi Sette del 15.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA-BIS/ Disallineamento tra pubblico e privato.
FINESTRA UNICA - L'estensione del meccanismo rigido di uscita alla scuola non riguarda chi ha maturato il diritto alla pensione entro il 31.12.2011.

Non è passato neanche un mese, e le pensioni di vecchiaia delle donne subiscono una nuova e importante modifica.
Il meccanismo che prevedeva per le donne del settore privato la crescita del requisito anagrafico fino ai 65 anni a partire dal 2020, viene anticipato al 2016: resta invariata la durata complessiva del percorso di crescita (12 anni) e, quindi, il momento di entrata a regime della nuova disciplina è anticipato al 2028.
Resta invariata la durata degli scalini intermedi: 1 mese il primo anno (2016), 2 mesi in più dal 2017, 3 dal 2018, 4 dal 2020, 5 dal 2021, 6 dal 2022 e per ognuno degli anni fino al 2027, 3 mesi dal 2028. Solo nel 2028 quindi l'età di vecchiaia delle donne del settore privato sarà portata a 65 anni (salvo ulteriori interventi in sede di conversione del decreto).
Un percorso comunque molto lento, che guarderanno con un po' di rammarico le lavoratrici del settore pubblico, per le quali la legge n. 122/2010 ha disposto la crescita dell'età pensionabile (fissata nel 2010 a 60 anni) delle donne a 65 anni a partire dall'01.01.2012, dopo un piccolo balzo di un anno nel 2011.
Queste norme devono essere lette in combinazione con gli effetti prodotti dall'entrata in vigore del meccanismo di adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita. Secondo questo meccanismo, applicabile non solo al regime di accesso alla pensione di vecchiaia delle donne (di tutti i settori) ma ad ogni altro trattamento pensionistico, l'età pensionabile dovrà essere periodicamente adeguata all'eventuale aumento delle speranze di vita.
L'entrata in vigore di questo sistema, introdotto dalla legge n. 122/2010, era inizialmente prevista per 2015 ma, con una doppia anticipazione, la manovra di luglio ha disposto la sua entrata in vigore all'01.01.2013. In questi giorni si è parlato dell'ipotesi di portare tale termine all'01.01.2012; per ora il decreto legge non ha scelto questa opzione, resta da vedere se in sede di conversione si deciderà qualcosa a riguardo.
Dal momento di entrata in vigore di questo meccanismo, i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva necessari per le pensioni di anzianità, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, e tutti gli altri requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente per l'accesso a trattamenti pensionistici obbligatori, potranno crescere con cadenza triennale, se cresce l'aspettativa di vita degli italiani.
Si tratta, quindi, di una "riforma permanente" dei requisiti di accesso alla pensione, che tiene costantemente in equilibrio il sistema rispetto alla crescita della vita media (e al potenziale incremento di costi previdenziali che questo fenomeno produce). Alla prima scadenza dell'01.01.2013, la crescita dei requisiti anagrafici sarà di 3 mesi; questo periodo si dovrà quindi sommare ai requisiti anagrafici di tutte le pensioni, di vecchiaia e di anzianità, e quindi dovrà essere aggiunti agli scalini sopra ricordati.
Le donne sono protagoniste indirette anche di un altro intervento della nuova manovra, quello sulle finestre di pensionamento dei dipendenti della scuola, su cui la quota di personale femminile ha da sempre una incidenza rilevante.
Per tutto il personale scolastico, viene introdotta una nuova finestra di accesso alla pensione, che potrà essere goduta al termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione dei requisiti. Sono esclusi dalla novità sono i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011 (articolo Il Sole 24 Ore del 14.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA-BIS/ Ecco i tagli immediati e quelli in ballo. Appena firmata, la manovra è già in movimento. Mano pesante per tutti i dipendenti.
I sacrifici arriveranno subito per tutti sotto forma di tagli ai servizi sociali, ai trasporti locali, agli asili, alla scuola: sono questi i settori su cui nel 2012 si farà sentire la sforbiciata secca di 12 miliardi che colpisce enti locali e ministeri. ... (articolo Il Secolo XIX del 14.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA-BIS/ Pa, senza tagli stop alle tredicesime. Polemica sugli statali - Congelamento del Tfr per chi va in pensione d'anzianità - Più mobilità.
IL PIANO DI RIASSETTO - Saranno soppressi gli enti pubblici non economici sotto i 70 dipendenti Trasferimenti di addetti sulla base di esigenze produttive.

Riduzione degli uffici dirigenziali, cura dimagrante degli organici nel senso che si assottiglierà il personale assegnato ai singoli uffici, soppressione degli enti inutili e spazio alla mobilità tra uffici.
Sono queste le principali misure che, insieme allo slittamento di due anni del trattamento di fine rapporto e alla possibilità di un taglio della tredicesima per i dipendenti delle amministrazione non virtuose, stanno per ridisegnare il pubblico impiego (3.115.187 dipendenti a tempo indeterminato e 323.757 contratti flessibili).
Prima la doccia fredda, la sforbiciata economica. Rischiano la tredicesima i dipendenti delle amministrazioni che sforeranno il tetto di spesa. In questo caso scatta «il differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30.03.2001, numero 165, in tre rate annuali posticipate». Una misura che provoca polemiche, reazioni dure da parte dei sindacati. E anche al Quirinale c'è qualche dubbio.
Brutte notizie per chi è sul punto di andare in pensione, ovvero per colore che «maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data al'articolo 3 del decreto-legge 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28.05.1997, n. 140». Per questi dipendenti il trattamento di fine rapporto non sarà erogato «decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro» ma dopo 24 mesi.
Poi la cura dimagrante per la macchina amministrativa. Dunque, gli uffici dirigenziali centrali saranno ridotti in misura non inferiore al 10 per cento. L'obiettivo è ridurre in costi senza, nelle intenzioni, penalizzare il servizio. A questo proposito ministeri (si veda pezzo a fianco), enti pubblici non economici ed agenzie nazionali «dovranno -spiega la Funzione pubblica- procedere ad accorpamenti delle unità organizzative dirigenziali secondo un criterio di razionalizzazione, eliminazione delle duplicazioni e accentramento delle attività di supporto per realizzare ulteriori economie di scala. In relazione alla diminuzione degli uffici, è prevista anche la diminuzione della dotazione organica del personale assegnato. In tale caso la riduzione viene calcolata non sulle unità di personale, bensì sulla spesa complessiva che dovrà ridursi in misura non inferiore al dieci per cento». A rafforzare l'intervento il blocco delle «assunzioni che scatta a decorrere dall'01.04.2012 per tutte le amministrazioni inadempienti».
Restano esclusi il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sempre nell'ottica della razionalizzazione finiranno sotto la scure gli enti pubblici non economici nazionali di piccole dimensioni (si stima una trentina). In sostanza «gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31.12.2011, n. 196, con una dotazione organica inferiore alle settanta unità» saranno soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto.
«Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale».
Quanto al personale «i rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati». Corposo poi il capitolo che riguarda la mobilità tra uffici. Al pari cioè di quanto accade già nel settore privato il datore di lavoro pubblico ha il potere di modificare il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa attraverso lo strumento del trasferimento definitivo o temporaneo.
È questo un intervento che ricalca il principio alla base del decreto legislativo numero 150/2009 (riforma Brunetta). «Il piano delle performance delle amministrazioni -chiarisce la Funzione pubblica- non può prescindere da una corretta allocazione delle risorse sul territorio nazionale, resa indispensabile in relazione alla necessità di contenimento dei costi e di limitatezza delle risorse disponibili». Due le condizioni: esigenze produttive e attenzione alla contrattazione.
Il trasferimento può essere disposto «sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto» (articolo Il Sole 24 Ore del 14.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA-BIS/ Donne in pensione a 65 anni nel 2028. Nel 2016 il primo scalino di un mese - In dieci anni risparmi cumulati per 13 miliardi.
Tre anni dopo il pareggio di bilancio, nel 2016, il requisito per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato verrà aumentato di un mese. L'innalzamento proseguirà negli anni a seguire di 2, 3, 4, 5 e 6 mesi per portare l'età a 65 anni tra il 2027 e il 2028.
È questa l'unica misura strutturale in materia pensionistica approvata ieri dal Consiglio dei ministri. Nel primo anno, per effetto delle nuove misure, saranno trattenute al lavoro per un periodo più lungo circa 50mila lavoratrici, che poi salgono fino a quota 270-300mila l'anno verso la fine del decennio di transizione. I risparmi cumulati saranno di circa 13 miliardi.
Ieri nel corso della conferenza stampa in cui sono stati illustrati sommariamente i contenuti della manovra, il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha poi riferito di altri interventi pensionistici che garantiranno un miliardo di risparmi nel 2012. Si tratta, secondo le prime ricostruzioni, dell'effetto di due misure.
La prima è il posticipo del pagamento del Tfr per i dipendenti pubblici che andranno in pensione di anzianità. La seconda prevede invece l'estensione della cosiddetta «finestra unica», vale a dire il posticipo secco di 13 mesi del pensionamento effettivo dal momento della maturazione dei requisiti, anche al settore scuola, dove i pensionamenti sono sempre stati legati al momento di chiusura dell'anno scolastico. Per far fronte alle esigenze della scuola in vista dell'avvio del nuovo anno, su proposta dei ministri Renato Brunetta e Giulio Tremonti –ha poi reso noto da palazzo Chigi– è stato inoltre approvato un decreto presidenziale che autorizza «per il solo anno 2011-2012» il trattenimento in servizio di 414 dirigenti scolastici. Il decreto autorizza poi l'assunzione a tempo indeterminato di 30.300 unità di personale docente ed educativo e di 36.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Nessuna novità, invece, per le pensioni di anzianità, per la quali si prevedeva l'anticipo di «quota 97» dal 2013 al 2012. La «vigilanza stretta» del leader della Lega, Umberto Bossi, non ha fatto passare neanche questa mediazione al ribasso rispetto all'ipotesi iniziale che prevedeva il blocco progressivo entro il 2015 dei pensionamenti anticipati, mossa che avrebbe assicurato circa 2,5 miliardi di minore spesa previdenziale. Al termine del Consiglio i tre ministri della Lega si sono detti «contenti» per il salvataggio delle pensioni anticipate. La quadra su questo punto è stata raggiunta nel corso dei numerosi contatti tra Silvio Berlusconi e Umberto Bossi, un confronto tra i due leader che è proseguita nel lungo pomeriggio di Palazzo Chigi che ha preceduto la riunione del Consiglio dei ministri.
Nessuna decisione, infine, riguardo alle pensioni di reversibilità, sulle quali probabilmente si tornerà nell'ambito della razionalizzazione delle prestazioni assistenziali prevista dalla legge delega che verrà presentata al Parlamento. Nulla di fatto anche sull'altra misura di cui si era parlato negli ultimi giorni, vale a dire l'anticipo al 2012 del meccanismo di aggancio del pensionamento all'aspettativa di vita, che resta dunque fissato al 2013 con il primo posticipo di tre mesi. La misura, nel primo biennio di applicazione, ma anche qui siamo fuori dall'orizzonte del close to balance 2013, garantirà 300 milioni di risparmi (articolo Il Sole 24 Ore del 13.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA-BIS/ Statali, stretta su tredicesima e Tfr.
I TAGLI - Rinviato di due anni il trattamento di fine rapporto mentre rischiano la mensilità i dipendenti degli enti che non riducono la spesa.

Il trattamento di fine rapporto arriverà con due anni di ritardo e la tredicesima non sarà corrisposta per i lavoratori delle amministrazioni che non rispetteranno i tagli di spesa previsti.
Per i dipendenti pubblici la manovra anticrisi all'esame del Consiglio dei ministri prevede altre misure restrittive per il reddito e sono queste le due principali novità emerse ieri sera. Il segretario generale dell'Ugl Giovanni Centrella dà «un giudizio negativo sulle misure indirizzate al pubblico impiego perché troppo penalizzanti».
Vanno ad aggiungersi alle strette che sono state annunciate per il pubblico impiego negli ultimi interventi. La manovra bis dunque interesserà ancora una volta le amministrazioni pubbliche che hanno occupato nell'ultimo anno circa 3,4 milioni di dipendenti a tempo determinato e indeterminato con una spesa di oltre 168 miliardi di euro.
E per i quali le ultime settimane sono già state ricche di importanti cambiamenti che porteranno una trasformazione forte nel sistema del lavoro pubblico. L'ultima novità, in ordine di tempo, è stata l'estensione della possibilità di poter utilizzare i contratti di apprendistato anche nel pubblico impiego, oltre che negli studi professionali e nell'ambito della somministrazione di manodopera.
Focalizzandosi sul tema del reddito quelli chiesti al pubblico impiego sembrano tagli che andranno consolidandosi nei prossimi anni e a confermarlo ci sarebbe il rinvio che pende sui rinnovi contrattuali che dovrebbero ripartire nel 2013 ma possono slittare al 2015. Per gli statali sono iniziati insomma tempi di continui giri di vite.
La manovra "uno" del 2011, quella di luglio, aveva infatti già blindato i risparmi previsti dal Dl 78/2010 e ne aveva aggiunti di nuovi, per un ammontare di circa 1,1 miliardi nel periodo 2013-2015 e da 340 milioni a decorrere dal 2016. Se oggi il peso del costo del lavoro pubblico è intorno a 168 miliardi, nei prossimi anni, grazie a questi progressivi interventi dovrà arrestarsi ben al di sotto.
Oltre al mancato adeguamento della parte economica del contratto, numerose sono state le misure ideate per centrare l'obiettivo. Come per esempio la proroga di un anno per i vincoli al turn over e quella al 2014 del blocca-stipendi, ossia la misura accessoria che impedisce ai trattamenti accessori di portare gli stipendi sopra i livelli del 2010. O come la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni, eterna promessa nel pubblico impiego che non ha mai dato i risultati prospettati. Così per gli statali fino a qualche settimana fa, ossia fino alla manovra "uno", il conto del risparmio andava da poco più di 2mila euro per il personale Ata ai 43mila euro per i dirigenti di prima fascia degli enti pubblici non economici.
A tutto questo adesso vanno aggiunte le due novità emerse ieri sera che renderanno ancora più salato il conto per gli statali. La scure della manovra bis si è infatti abbattuta su Tfr e tredicesima. Per quanto riguarda le tredicesime mensilità, ci sarà uno stop per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che non rispettano gli obiettivi di riduzione della spesa (articolo ItaliaOggi del 13.08.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA-BIS/ Statali, Tfr congelato per due anni. Niente tagli, niente tredicesima.
La vera novità contenuta nel decreto-legge varato ieri sera dal Consigli dei ministri per "ristrutturare" (e non solo anticipare) la manovra sui conti pubblici riguarda i dipendenti statali.
Non più solo i dirigenti (che già con manovra varata a luglio dovranno versare un contributo di solidarietà), ma tutti i dipendenti che hanno come datore di lavoro lo Stato, cioè quasi 3 milioni e mezzo di persone, saranno interessati dalle nuove norme decise dal governo.
Ecco le misure, La prima è, diciamo così, una "messa in mora". ... (articolo Corriere della Sera del 13.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA-BIS/ Tfr, province, tagli alla Casta. Ecco cosa cambia per gli italiani.
Stretta sui dipendenti statali degli enti meno virtuosi, che perderanno la tredicesima. Addio voli blu e sigarette più care. Spinta sulle liberalizzazioni delle municipalizzate.

Una manovra da 45 miliardi di euro (20 nel 2012 e 25 nel 2013) per rimettere in sesto i conti pubblici con un anno di anticipo.
Il provvedimento licenziato all'unanimità dal Consiglio dei ministri contiene misure che riguardano i costi della politica, al previdenza, il fisco, gli investimenti finanziari e i dipendenti pubblici.
Per fronteggiare l'emergenza ... (articolo Il Giornale del 13.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA-BIS/ Tutte le novità in 15 parole.
Tasse, assistenza, pensioni, lavoro e servizi pubblici locali: l'abc per capire l'impatto su famiglie, imprese e professionisti.

Un pesante pacchetto di interventi sul fronte del Fisco che spazia dai tributi locali (sblocco delle addizionali e soprattutto la nuova imposta Imu) al contributo di solidarietà sull'Irpef per i redditi più elevati, dalla nuova tassazione delle rendite finanziarie alla lotta contro l'evasione attraverso la tracciabilità dei pagamenti.
Ecco poi le misure sul welfare, come i ticket sui ricoveri, i costi standard nella sanità, la stretta sulle pensioni e la riforma dell'assistenza. Per passare alle disposizioni che riguardano le attività economiche, come la norma costituzionale sulla libertà di impresa, il riordino delle professioni e le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali.
Con una panoramica complessiva sui provvedimenti più importanti approvati ieri sera dal Governo, «Il Sole 24 Ore» propone oggi la prima puntata del «Dizionario della manovra di Ferragosto». Una bussola quotidiana attraverso le parole chiave per capire che cosa cambia, con quali costi e in quali tempi. E con un occhio particolare ai singoli destinatari, come famiglie, imprese, professionisti ed enti locali.
Per ogni voce vengono attribuite due valutazioni: da una parte, un voto (da 1 a 10) sull'efficacia per il miglioramento dei conti pubblici; dall'altra, un giudizio (alto, medio e basso) sul grado di concreta facilità nell'attuazione della norma. ... (articolo Il Sole 24 Ore del 13.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA BIS/ Approvato anche l'anticipo al 2015 dell'adeguamento dell'età pensionabile delle donne. All'anzianità serve un anno in più. Dal 2012 quota 97 per i dipendenti e 98 per gli autonomi.
Dal prossimo anno ci vorrà un anno in più d'età per andare in pensione d'anzianità, ossia 61 anni se si è dipendenti e 62 anni se si è lavoratori autonomi, e raggiungere rispettivamente quota 97 o 98.

È quanto prevede la bozza di manovra esaminata ieri dal consiglio dei ministri che, per le pensioni di anzianità, anticipa di un anno l'operatività dell'ultima quota che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2013.
Ciò significa che dal prossimo anno, per andare in pensione, ai lavoratori dipendenti servirà l'età di 61 anni e 36 anni di contributi oppure l'età di 62 anni e 35 anni di contributi; ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, ecc.) occorrerà un'età non inferiore a 62 anni e 36 anni di contributi oppure un'età di 63 anni con 35 anni di contributi.
Inoltre, la bozza di manovra anticipa di cinque anni il progressivo incremento del requisito d'età a 65 anni per la pensione di vecchiaia delle donne del settore privato. Scatterà, in altre parole, dall'anno 2015 per concludersi entro il 2027.
Anzianità, anticipo quota 97/98. La prima stretta sulle pensioni riguarda, dunque, quelle di anzianità. Cioè i trattamenti per i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è stato introdotto il cosiddetto sistema delle quote in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al raggiungimento di una quota (appunto), data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva.
Il sistema prevedeva il suo completamento a partire dal 1° gennaio 2013, da quando sarebbe dovuta diventare operativa l'ultima quota. In particolare, per i lavoratori dipendenti erano previsti questi requisiti di pensione:
● 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
● 61 anni di età e raggiungere quota 97, a partire dal 1° gennaio 2013.
Per i lavoratori autonomi erano previsti i seguenti requisiti di pensione:
● 61 anni di età e raggiungere quota 97, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
● 62 anni di età e raggiungere quota 98, a partire dal 1° gennaio 2013.
In ogni caso, era necessario il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota da perfezionarsi con esclusione della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia. Inoltre, restava ferma la possibilità di andare in pensione a prescindere dall'età, qualora si possedesse un'anzianità contributiva di almeno 40 anni (in tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia).
La novità, dunque, è l'anticipo dell'ultima quota (97 per i dipendenti e 98 per gli autonomi a partire dal 1° gennaio 2012. Pertanto dal prossimo anno i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione con 61 anni di età se raggiungono quota 97, mentre i lavoratori autonomi con 62 anni di età qualora raggiungono quota 98. Resta ferma, infine, la possibilità di accedere alla pensione in presenza di 40 anni di contribuzione.
Donne in pensione a 65 anni dal 2027. L'altra novità riguarda l'anticipo di cinque anni della tabella di marcia che eleva il requisito d'età per la pensione di vecchiaia delle donne. In sostanza, invece che scattare dal 1° gennaio 2020 (con il primo mese di incremento), il graduale incremento scatterà dall'anno 2015. Pertanto, il requisito anagrafico oggi previsto a 60 anni resterà tale fino al 31.12.2014, salvo gli incrementi dovuti alla speranza di vita, per poi incrementarsi:
di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2015;
di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016;
di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017;
di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018;
di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019;
i ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per ogni anno successivo fino al 2026;
di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2027, quando arriverà a 65 anni (al netto degli ulteriori incrementi dovuti alla speranza di vita) (articolo ItaliaOggi del 13.08.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIl professionista non fa il dirigente. Vietato coprire posti di vertice con lavoratori autonomi. Corte conti Lombardia: c'è il rischio di andare incontro a responsabilità amministrativa.
È illegittimo e possibile fonte di responsabilità amministrativa coprire posti di vertice direzionale degli enti locali mediante incarichi di lavoro autonomo.
Lo evidenzia, sia pure in modo non del tutto lineare e coerente, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 23.12.2010 n. 1060, pubblicato in questi giorni.
La sezione si è mossa a partire dalla richiesta di parere formulata da un comune privo di qualifiche dirigenziali, il quale si è rivolto alla magistratura contabile per verificare la possibilità di conferire la responsabilità del settore tecnico «ad un libero professionista, al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell'articolo 50, comma 10 del dlgs n. 267/2000 e previo espletamento della relativa selezione», mediante un «contratto a tempo determinato di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 110 Tuel».
Il parere non manca di sottolineare come la richiesta di parere confonda le ipotesi di conferimento degli incarichi dirigenziali, con quelle di collaborazione esterna e si dilunga anche in modo ingarbugliato sulla disciplina normativa stratificatasi nel corso degli anni in tema di conferimento di incarichi esterni. La conclusione è, tuttavia, chiara e lapidaria: l'applicazione della disciplina degli incarichi dirigenziali a professionalità esterne ha presupposti e regolamentazione diversa sia dagli incarichi di consulenza, sia dalle collaborazioni.
Il parere ricorda anche che l'utilizzo di incarichi di collaborazione (quelli previsti dall'articolo 110, comma 6, del dlgs 267/2000) per lo svolgimento di attività proprie dei lavoratori subordinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001 è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che stipula i relativi contratti. Alle medesime conclusioni era, comunque, possibile e più efficace giungere sulla base di ragionamenti ancora più semplici.
È sufficiente osservare che l'assoluta impossibilità di preporre ai vertici delle strutture amministrative degli enti locali liberi professionisti mediante contratti di lavoro autonomo deriva dalla circostanza che il lavoro autonomo non costituisce il rapporto organico, ma solo il rapporto di servizio. In altre parole, un professionista incaricato con un contratto di lavoro autonomo può rendere all'amministrazione pubblica un'attività connessa alla propria professione, ponendo in essere nella sostanza un appalto di servizio. Trattandosi di rapporto di lavoro autonomo o para subordinato, non si crea alcun vincolo di subordinazione con l'ente pubblico: il professionista, dunque, agisce in totale autonomia e l'attività svolta viene imputata esclusivamente alla propria sfera giuridica e non a quella dell'amministrazione.
Questo rende appunto incompatibile la direzione delle strutture di vertice con contratti di lavoro autonomo. Il dirigente o il responsabile di servizio di un ente locale o di qualsiasi pubblica amministrazione non agisce per sé, ma quale organo dell'ente. Il vertice direzionale, insomma, impersona l'ente, agisce immedesimandolo e, dunque, la sua attività viene imputata direttamente all'ente nel quale è incardinato.
Tale incardinazione può avvenire solo ed esclusivamente con un contratto di lavoro subordinato, l'unico che, anche ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, consenta di imputare pienamente all'amministrazione di appartenenza anche i danni eventualmente cagionati dall'azione amministrativa a terzi.
Dunque, la copertura di incarichi dirigenziali o di responsabili di servizio ai sensi della combinazione degli articoli 19, comma 6, del dlgs 165/2001 e dell'art. 110 del dlgs 267/2000 (che dovrebbe considerarsi abolito, nonostante il contraddittorio avviso espresso sul merito dalle sezioni riunite della Corte dei conti) è ammissibile solo a condizione che tra il dirigente o il responsabile esterno intercorra un rapporto di lavoro subordinato. Non certamente un contratto di consulenza, che esclude radicalmente poteri gestionali, né un contratto di collaborazione, i quali non permettono al lavoratore autonomo di impegnare direttamente verso terzi l'ente. Il collaboratore di un ente, infatti, rivolge la propria attività esclusivamente a beneficio del committente (articolo ItaliaOggi del 12.08.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOL'assistenza ai disabili sempre garantita.
Il diritto del lavoratore pubblico ad assistere un familiare disabile non può essere vincolato dai limiti spesa per il personale. Il lavoratore, infatti, in tali casi è titolare di un diritto potestativo alla concessione del congedo retribuito per l'assistenza del familiare disabile e questo prescinde dal fatto che gli oneri finanziari ricadono sulla pubblica amministrazione.

Non ammette repliche la conclusione cui è pervenuta la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, nel testo del parere 18.07.2011 n. 463, con il quale ha fatto luce sul diritto in capo ai lavoratori che promana dall'articolo 42 del dlgs n. 151/2001.
Sul punto, il sindaco del comune di Veduggio con Colzano (Mb) richiedeva l'intervento della Corte in quanto un dipendente ha chiesto la concessione di un periodo di congedo, ai sensi dell'articolo 42 del citato dlgs, per assistere la madre inabile. Il sindaco, nella richiesta di parere osservava che, mentre per i lavoratori del settore privato l'onere derivante dalla concessione del congedo è assunto dal sistema previdenziale nazionale, per i dipendenti pubblici la spesa relativa è posta a carico dell'amministrazione concedente. Quindi, concludeva, alla luce del quadro di contenimento delle spese di personale e nell'impossibilità di procedere a una sostituzione temporale dello stesso dipendente, il primo cittadino richiedeva se la richiesta in questione dovesse essere intesa come una facoltà ovvero come un obbligo gravante sul comune.
Il collegio della magistratura contabile lombarda ha fatto presente che, alla luce delle disposizioni recate dal citato articolo 42 e della sentenza n. 19/2009 della Corte costituzionale, ne deriva che il dipendente comunale, in presenza dei requisiti posti dalla normativa di settore, è titolare di un diritto potestativo alla concessione del congedo retribuito per l'assistenza del familiare disabile. Ne è prova il tenore letterale del citato articolo 42, comma 5, secondo cui i soggetti legittimati «hanno diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta».
Tutto questo, per la Corte, prescinde dal fatto che sul piano «contabilistico», gli oneri finanziari continuino a gravare sulle casse dell'amministrazione comunale, quale datore di lavoro, in termini di spesa di personale, con la conseguente necessità di rispettare i relativi limiti. In altri termini, si legge nel parere, tale diritto spetta ala lavoratore in presenza dei presupposti legali posti dall'ordinamento (recentemente modificati dalla legge n. 183/2010, meglio nota come collegato lavoro).
L'amministrazione è tenuta solamente alla verifica dei presupposti legittimanti la concessione del congedo. Infine, rileva il collegio, in tema di rispetto dei limiti di spesa, il comune è tenuto comunque a rispettarli, in ossequio alla vigente disciplina di coordinamento della finanza pubblica. Ma il rispetto di tali limiti non può «degradare» nella singola fattispecie, il diritto potestativo del dipendente al congedo retributivo per l'assistenza al familiare disabile.
Pertanto, in presenza dei presupposti di legge, l'amministrazione è tenuta a rispettare «simultaneamente» entrambe le tipologie di vincoli, ovvero quelli di finanza pubblica e quelli derivanti dal diritto del dipendente all'assistenza al familiare disabile (articolo ItaliaOggi del 12.08.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOStage all'estero d'obbligo per i dirigenti della p.a.. In Gazzetta Ufficiale il decreto che attua la legge Brunetta.
Per i dirigenti pubblici di prima fascia neo assunti, sarà obbligatorio effettuare, prima del conferimento dell'incarico dirigenziale, uno stage formativo all'estero di sei mesi presso gli uffici amministrativi degli stati membri dell'Unione europea, dei suoi organismi, ovvero di enti e organizzazioni cui l'Italia aderisce. La formazione dovrà completarsi con la partecipazione del neo dirigente anche ad seminari e convegni. Al termine del periodo formativo, sarà l'amministrazione estera che dovrà valutare il livello di professionalità acquisito dal dirigente.
Questi i contenuti salienti del dpr n. 134/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 09.08.2011 (si veda ItaliaOggi di ieri) che attua le disposizioni contenute all'articolo 28-bis del dlgs n. 165/2001, introdotte dalla riforma del pubblico impiego, fortemente voluta dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta.
Un periodo di stage all'estero, si legge nel dpr in esame, potrà far acquisire ai dirigenti competenze e strumenti tipici delle scienze manageriali, incrementare il livello delle loro competenze, così da assicurare «il miglior contributo alla performance generale dell'organizzazione statale», nonché sviluppare la capacità di interagire con amministrazioni e organismi internazionali. Giova, però, premettere che le disposizioni richiamate non avranno effetto nei confronti dei neodirigenti assunti con contratto a tempo determinato, in quanto la formazione risulterebbe eccessivamente onerosa, anche sotto il profilo temporale, in rapporto al periodo lavorativo da svolgere.
Quindi, le amministrazioni che intendono bandire concorsi dirigenziali di prima fascia, devono curare la programmazione della formazione all'estero dei dirigenti, così da assicurarne lo svolgimento «nel periodo immediatamente successivo all'assunzione e precedente al conferimento dell'incarico dirigenziale». Sulla scorta di accordi, convenzioni o forme di collaborazione, che sarà cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione (Sspa) definire, i neo dirigenti pubblici svolgeranno il tirocinio presso gli uffici amministrativi degli stati membri Ue, degli stati candidati all'adesione, ovvero di organismi dell'Unione europea e di enti e organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Il neo dirigente, infatti, al momento dell'assunzione, dovrà scegliere l'amministrazione estera in cui dovrà espletare lo stage, tra quelle individuate a seguito degli accordi predetti.
In particolare, come prevede l'articolo 5 del dpr in esame, il neodirigente dovrà effettuare uno stage di sei mesi, preferibilmente continuativi, presso una o più amministrazioni estere. La sospensione dello stage è prevista sono se ricorrono legittime cause. In ogni caso, il periodo di stage, dovrà completarsi entro tre anni dalla conclusione del concorso.
Come detto, al termine del periodo formativo sarà l'amministrazione (o le amministrazioni) estera che redigeranno una valutazione del dirigente. La conclusione positiva dello stage, pertanto, equivale al superamento del periodo di prova, necessario all'immissione definitiva nel ruolo dei dirigenti di prima fascia.
Infine, sotto il profilo economico, il dpr precisa che anteriormente al conferimento dell'incarico e durante il periodo formativo, al dirigente spetta il trattamento economico tabellare e la retribuzione di posizione previsti per i dirigenti di prima fascia, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, che sono a carico delle amministrazioni presso cui il dirigente è incardinato (articolo ItaliaOggi dell'11.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGONuove regole sui congedi parentali. Permessi fino a un massimo di tre anni per assistere i disabili. Entra in vigore il decreto legislativo n. 119/2011 che riordina la disciplina sulle astensioni.
Arriva la stretta su congedi e permessi dal lavoro. Il congedo parentale per assistenza a figli disabili comprende anche il congedo ordinario: complessivamente, tra l'uno e l'altro, il congedo spetta fino a un massimo di tre anni. Chi fruisce di permessi per assistere disabili residente in comune distante più di 150 km deve attestare il raggiungimento di tale luogo. La lavoratrice in congedo di maternità ha facoltà di rientrare anticipatamente al lavoro, in caso di aborto o di morte prematura del bimbo. Infine, il dipendente pubblico che ha fruito di aspettativa per motivi di studio, se nei successivi due anni interrompe il rapporto d'impiego, deve restituire la retribuzione percepita durante il congedo.
A stabilirlo, tra l'altro, il dlgs n. 119/2011 che entra in vigore oggi, di riordino della disciplina dei congedi, aspettative e permessi in attuazione della legge n. 183/2010 (collegato lavoro).
Vediamo le principali novità.
Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria). La disciplina vigente prevede l'obbligo per la lavoratrice di astenersi dal lavoro per cinque mesi, dai due precedenti la data presunta del parto fino al terzo successivo al parto. La lavoratrice ha facoltà di posticipare il periodo, cominciando ad assentarsi dal mese precedente la data presunta del parto per proseguirlo, così, fino al quarto mese successivi (è la flessibilità), a condizione che non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La novità del decreto di riordino prevede che, nel caso d'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, dando un preavviso di dieci giorni all'azienda, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente sulla sicurezza attestino (entrambi) che il rientro al lavoro non arreca pregiudizio al suo stato di salute.
Congedo parentale (ex astensione facoltativa). Il T.u. maternità disciplina il congedo parentale, come diritto ad astenersi dal lavoro dei genitori, per ogni bambino nei primi otto anni di vita, per la durata non superiore a sei mesi se fruiti dalla madre, sette mesi se fruiti dal padre, 11 mesi complessivamente (entrambi i genitori).
La lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap grave ha diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale, quando il bambino non risulta ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
La novità del decreto di riordino definisce il prolungamento del congedo parentale per i genitori di bimbi con disabilità: per ogni minore con handicap grave, uno dei due genitori ha diritto al prolungamento del congedo entro l'ottavo anno di vita del bambino; i genitori possono fruire alternativamente del congedo, in modo continuativo o frazionato per un massimo di tre anni; previsto un prolungamento del congedo anche nel caso in cui uno dei due genitori debba assistere il minore ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.
Per effetto delle modifiche è disposto, dunque, che il periodo di congedo parentale ordinario, nel caso di bambini con disabilità, va compreso nella durata di «tre anni complessiva» relativa al prolungamento del congedo stesso.
Riposi giornalieri (ex allattamento). Il T.u. maternità disciplina i riposi giornalieri (ex allattamento) in via generale a favore della madre, ma fruibili pure dal padre, il cui diritto spetta durante il primo anno di vita del bimbo e la cui durata è di due ore al giorno (un'ora sola se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore).
La novità del decreto di riordino stabilisce che tale disciplina va applicata entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia, anziché entro il primo anno di vita del bambino.
Inoltre, nel caso dei dipendenti pubblici assegnati ad altra sede temporaneamente, stabilisce che la disciplina dei riposi può applicarsi entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dalla sua età (articolo ItaliaOggi dell'11.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGODirigenti con concorso nella p.a.. Riserva per il 50% dei manager pubblici di prima fascia. Direttiva di Brunetta per dare il via alla riforma dell'accesso. Programmazione entro il 31 ottobre.
Nella p.a. un dirigente apicale su due dovrà essere assunto con concorso e con contratto a tempo indeterminato. E dovrà obbligatoriamente andare all'estero per un periodo di formazione (non meno di sei mesi) prima di assumere l'incarico o al massimo entro tre anni dall'immissione in ruolo.
La golden rule della legge Brunetta (dlgs 150/2009) per rendere i manager pubblici più autonomi dal potere politico, ma anche più responsabili per le scelte gestionali assunte, entra ora nel vivo. La legge Brunetta dava agli enti due anni di tempo per mettersi in regola e il 31 ottobre prossimo scade la dead line entro cui le amministrazioni interessate dalla nuova disciplina dell'accesso alla dirigenza (p.a. centrali anche ad ordinamento autonomo, agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca, mentre restano esclusi i dirigenti con rapporti di lavoro di natura privatistica, nonché i capi dipartimento e i segretari generali) dovranno programmare su base triennale il numero di posti da mettere a concorso.
Per quest'anno le p.a. avranno una chance in più perché potranno scegliere se calcolare le posizioni dirigenziali disponibili sul triennio 2011-2013 o spingendosi fino al 2014.

Le indicazioni operative del ministro della funzione pubblica sono contenute nella direttiva 05.08.2011 n. 11/2011 diffusa ieri da palazzo Vidoni. Proprio nel giorno in cui è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 184 del 09/08/2011) il dpr 21.06.2011 n. 134 sulla formazione all'estero dei neo dirigenti di prima fascia.
La direttiva richiama l'attenzione degli enti sull'applicazione del dpcm 26.10.2010 con cui la Funzione pubblica ha disciplinato le modalità di calcolo dei posti disponibili e lo svolgimento dei concorsi.
Le norme. La legge Brunetta, sulla base dell'assunto che «il reclutamento di parte della dirigenza apicale mediante procedure concorsuali pubbliche concorre a rendere più imparziale l'azione amministrativa», ha disposto che il 50% dei posti dirigenziali di prima fascia resi disponibili dalle cessazioni avvenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente, venga messo a concorso per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato.
Il concorso sarà la regola anche nel caso in cui le amministrazioni, in sede di determinazione del fabbisogno, richiedano particolari professionalità o esperienze specifiche. La quota da destinare in questo caso sarà pari alla metà della riserva di cui sopra e verrà coperta con contratti di diritto privato, questa volta a tempo determinato, da assegnare sempre con concorso pubblico.
Nella prima fascia della dirigenza pubblica transiteranno di diritto i dirigenti di seconda fascia che abbiano diretto uffici dirigenziali generali o equivalenti per almeno cinque anni senza essere incorsi in ipotesi di responsabilità. Viene dunque a delinearsi un sistema binario di accesso alla dirigenza apicale (transito dalla seconda fascia o acquisizione della qualifica mediante concorso) che a due anni di distanza dal dlgs 150/2009 diventa pienamente operativo.
La riserva del 50%, chiarisce la direttiva, va calcolata sulla base dei posti disponibili a partire dall'01.01.2011. Con la conseguenza che, qualora siano rimasti posti vacanti anteriormente al 1° gennaio, le p.a. mantengono su quei posti il regime precedente alla riforma, a meno che non vogliano «utilizzarli a compensazione per realizzare l'obiettivo della riserva al concorso».
La dead line per la programmazione dei fabbisogni è invece il 31 gennaio. Entro questa data gli enti devono programmare su base triennale il numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale disponibili per la contemporanea cessazione dal servizio dei dirigenti di prima fascia. La programmazione su base triennale, chiarisce la direttiva, è stata scelta per «aiutare le amministrazioni in termini di flessibilità» grazie alla chance di operare compensazioni fra gli anni considerati.
Per il 2011 la programmazione doveva essere presentata non oltre il 31 gennaio, ma trattandosi del debutto delle nuove regole, il termine è stato spostato al 31 ottobre. E, come detto, solo per quest'anno le p.a. potranno scegliere se programmare per il triennio 2011-2013 oppure allargare il proprio orizzonte temporale fino al 2014. Anche in quest'ultima ipotesi il termine ultimo per la programmazione resta il 31.10.2011, nonostante per il triennio 2012-2014 la scadenza sarebbe stata il 31.01.2012.
Il ministero della funzione pubblica verrà incontro agli enti per agevolare lo svolgimento dei concorsi, promuovendo convenzioni per la gestione unificata e incentivando l'informatizzazione delle procedure (le p.a. sono richiamate all'utilizzo della posta elettronica certificata). La direttiva raccomanda inoltre, «al fine di evitare un uso improprio delle graduatorie», di indicare nel bando di concorso se i posti disponibili si riferiscono a un solo anno oppure a un orizzonte temporale maggiore (in ogni caso non superiore al triennio) (articolo ItaliaOggi del 10.08.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Vigili urbani, turni equilibrati.
Solo la distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni di servizio degli operatori di polizia locale permette al comune la regolare corresponsione dell'indennità di turno. Purché l'articolazione dell'orario di servizio dei vigili urbani sia strutturata su almeno due turni giornalieri per un arco di tempo di 11 ore.

Lo ha ribadito il ministero dell'Interno con il parere 04.04.2011 diramato dal dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Un comune ha evidenziato di aver attivato un servizio di polizia municipale operativo per 12 ore giornaliere senza pausa e ha quindi richiesto chiarimenti circa l'alternanza degli operatori e l'incidenza dei periodi di ferie, malattia e permesso sull'erogazione della speciale remunerazione.
L'indennità di turnazione nel comparto regioni enti locali è ancora disciplinata dall'art. 22 del Ccnl del 14.09.2000, specifica innanzitutto il ministero. Questo disposto chiarisce che gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente. In pratica la caratteristica della turnazione consiste «nella rotazione ciclica degli addetti. L'alternanza a rotazione della prestazione lavorativa giornaliera comporta come conseguenza che la prestazione lavorativa settimanale non viene effettuata dal singolo addetto sempre nello stesso periodo temporale».
Questa indennità, conclude la nota, spetta però solo per i periodi di effettiva prestazione del servizio restando esclusa per i giorni di assenza dal lavoro. Il compenso è infatti rapportato alle ore effettivamente svolte dall'operatore in ogni singolo turno e per questo non può essere erogato in caso di assenza anche se giustificata (articolo ItaliaOggi del 09.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGODipendenti, detrazioni self service. I dati dei familiari a carico inviati via Internet al Tesoro. Il nuovo servizio del portale stipendipa.tesoro.it per snellire gli adempimenti burocratici.
I dipendenti pubblici potranno trasmettere i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico direttamente dal portale Stipendi del Dipartimento del tesoro, evitando così l'invio di documentazione cartacea al proprio sostituto d'imposta.
È stata infatti, avviata una procedura che permette, a chi è già abilitato alla navigazione nel portale https://stipendipa.tesoro.it (con cui è possibile prendere visione del proprio cedolino stipendio, modello Cud e 730 online), di modificare le informazioni relative ai propri familiari, ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali.
Ne dà notizia un comunicato diffuso nei giorni scorsi sulla home-page del sito sopra indicato, dove si informa che, per semplificare i processi amministrativi connessi al trattamento economico del personale, è disponibile un nuovo servizio self-service che consente di presentare la richiesta delle detrazioni per familiari a carico, senza più recarsi presso gli uffici competenti. È bene ricordare che, come precisa il Tuir, sono considerati a proprio carico le persone che non hanno redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili.
Come noto, il decreto legge n. 70 del 13.05. 2011 (meglio noto come decreto sviluppo), ha abolito l'obbligo, per i lavoratori dipendenti, di comunicare annualmente i dati delle detrazioni per familiari a carico al sostituto d'imposta, mentre è rimasto il solo obbligo di comunicare le eventuali variazioni.
Quindi, in assenza di variazioni, le detrazioni si intendono confermate sulla scorta di quelle comunicate nel corso del 2010.
Per accedere al nuovo servizio, dalla home-page si dovrà selezionare la voce «Gestione detrazioni» presente nel menù sul lato sinistro della pagina. L'utente troverà una guida online relativa alle procedure operative da seguire per la presentazione di una nuova richiesta. La procedura prevede, altresì, la comunicazione dei dati anagrafici e fiscali sia del richiedente che dei familiari a carico (di cui si dovrà trasmettere il relativo codice fiscale e la percentuale di detrazione).
Il servizio consente, inoltre, la visualizzazione della lista delle detrazioni eventualmente presentate tramite il predetto portale. Il messaggio del Dipartimento del Tesoro, infine, invita gli utenti a una tempestiva presentazione di una nuova richiesta, «solo qualora si siano verificate condizioni che comportino la variazione alla detrazione d'imposta in godimento» (articolo ItaliaOggi del 09.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOSCUOLA/ Visite fiscali solo ai malati sospetti. E l'assenza da casa per motivi diversi dai controlli medici va giustificata.
Visite fiscali con il contagocce. Non ci sono abbastanza soldi per pagarle e, quindi, per le assenze di un solo giorno, meglio lasciar correre. A meno che non siano sospette. Come per esempio se il lavoratore si assenta il sabato o il lunedì. In quest'ultimo caso, dunque, la visita fiscale resta obbligatoria anche per un solo giorno.
È questa una delle novità più importanti contenute nella
circolare 01.08.2011 n. 10/2011 emanata dal dipartimento della funzione pubblica.
Il provvedimento fa il punto sulle novità introdotte dal decreto legge 98/2011 e prevede, in primo luogo, che il dirigente scolastico debba disporre il controllo sulle assenze per malattia valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita.
Il tutto tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. A questo proposito la Funzione pubblica ha chiarito che la valutazione della condotta del dipendente, ai fini della disposizione della visita fiscale, deve considerare elementi di carattere oggettivo «prescindendo, naturalmente, da considerazioni e sensazioni di carattere personalistico». Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, l'introduzione di questo elemento di valutazione è diretto a tenere nel giusto conto le difficoltà connesse alla copertura finanziaria per l'effettuazione delle visite.
In altre parole, i dirigenti scolastici dovranno valutare caso per caso, ma non potranno esimersi dal tenere conto che le visite costano e, quindi, salvo casi si manifesto assenteismo, è preferibile astenersi dal disporre le viste fiscali per un solo giorno di assenza. Salvo che non si tratti di assenze «dubbie» come per esempio quelle a ridosso di domeniche e altre festività. Che potrebbero nascondere, più che uno stato di malattia, la voglia di fare un ponte fuori stagione.
La Funzione pubblica ha ricordato, inoltre, che vi sono novità anche per quanto riguarda la reperibilità. In particolare il dipartimento ha spiegato le novità in fatto di assenze alla visita fiscale. Il dipendente può allontanarsi da casa in caso di necessità, ma deve avvertire la scuola. La legge fissa anche la casistica-tipo: necessità di effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati.
A questo proposito, il dicastero guidato da Renato Brunetta ha chiarito che la valutazione dei giustificati motivi è rimessa al dirigente scolastico, secondo le circostanze concrete che ricorrano di volta in volta. Fermo restando che la documentazione dei giustificati motivi diventa un obbligo per il dipendente solo se richiesta espressamente dal dirigente scolastico. Quanto alla giustificazione, per le visite e gli accertamenti diagnostici è necessaria l'attestazione del medico o della struttura , anche privata, dove si sia recato l'interessato.
Per quanto riguarda invece la giustificazione di altri motivi, il dipartimento ha spiegato che basta che l'interessato descriva il fatto in forma scritta, avvalendosi della facoltà consentita dal decreto del presidente della repubblica 445/200, in particolare agli articoli 47 e 49. In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale si applica il comma 14 dell'articolo 5 del decreto legge 463/1983, che testualmente recita: «Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo».
Giova ricordare, però, che la Corte costituzionale con sentenza 14-26.01.1988, n. 78 ha dichiarato l'illegittimità di questa norma, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni (articolo ItaliaOggi del 09.08.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La radiografia degli errori nella gestione delle risorse.
La Ragioneria generale dello Stato ha raccolto, anche per quest’anno, in un massimario le risultante delle proprie ispezioni negli enti locali e nelle altre pubbliche amministrazioni, indicando gli errori più frequentemente commessi. Una parte di grande rilievo hanno quelli relativi alla gestione delle risorse umane e, in tale ambito, quelli attinenti alla contrattazione collettiva, di cui ci occupiamo specificamente.

Da sottolineare che le ispezioni stanno crescendo nel numero e che gli esiti determinano in numerosi casi l’irrogazione di condanne da parte della Corte dei conti.
Basti ricordare che nei mesi scorsi si è arrivati alla pronuncia definitiva per il comune di Rho, con la sostanziale conferma da parte della terza sezione giurisdizionale centrale d’appello (sentenza n. 853/2010) della sentenza di condanna n. 457/2008 resa in primo grado dalla sezione giurisdizionale della Lombardia. Ed ancora, molto di recente, la sentenza n. 976 del'01.06.2011 della Corte dei conti della Campania, che riguarda il condono tributario deliberato in modo eccessivamente estensivo dal comune di Benevento, si basa sulle risultanze della attività degli ispettori della Ragioneria generale dello Stato.
I segretari comunali.
Le anomalie che più frequentemente sono contestate ai segretari comunali e provinciali sono la percezione di compensi illegittimi e l’errata applicazione della clausola del c.d. galleggiamento.
La percezione di compensi illegittimi si realizza in primo luogo attraverso la violazione del principio della onnicomprensività del loro trattamento economico accessorio. Ciò avviene spesso con il riconoscimento di maggiorazioni per le attività ulteriori che sono svolte, mentre il Ccnl del 16.05.2001 stabilisce che tutte queste voci debbano essere comprese nell’ambito della retribuzione di posizione e della sua eventuale maggiorazione. Per cui, ad esempio, l’assegnazione della responsabilità di un settore non consente l’erogazione di uno specifico compenso, ma esso deve essere compreso nell’ambito della maggiorazione della retribuzione di posizione: ed infatti il contratto decentrato del dicembre 2003 che ha per la prima volta previsto tale possibilità richiama espressamente questo elemento. L’unica eccezione consentita da tale contratto riguarda l’eventuale remunerazione in modo aggiuntivo della presidenza del nucleo di valutazione. Evidenziamo al riguardo che, per la Corte dei conti della Campania, comunque l’ammontare dei compensi percepiti non può eccedere la maggiorazione massima della retribuzione di posizione consentita dal contratto, cioè il 50% che scende al 30% nel caso dei piccoli comuni.
Altra frequente violazione riguarda l’erogazione di compensi per incarichi specifici, in particolare per la presidenza di commissioni di gara e/o di concorso nello stesso ente.
Gli ispettori, sulla scorta dei pareri dell’Aran e della Ragioneria generale dello Stato, contestano la modalità con cui in molti enti è stata calcolata la c.d. indennità di galleggiamento. Essi ritengono che tale compenso vada calcolato ed erogato solamente dopo che, anche tramite la maggiorazione della retribuzione di posizione, si sia al di sotto del compenso di posizione più elevato in godimento nell’ente da parte di un dirigente o di un titolare di posizione organizzativa. Mentre in molti enti tale indennità scatta prima della maggiorazione della retribuzione di posizione. Da sottolineare che la giurisprudenza è divisa sulla interpretazione corretta.
I dirigenti.
In altre occasioni le relazioni degli ispettori della Ragioneria generale dello Stato hanno evidenziato che, statisticamente, le irregolarità commesse nel trattamento economico dei dirigenti sono quelle più rilevanti sia nel numero che nel peso. Si ritiene che questo giudizio continui a corrispondere ancora pienamente alla realtà.
In molte amministrazioni in cui vi sono pochi dirigenti, non risulta essere costituito il fondo per la contrattazione decentrata. Il fatto che negli enti in cui il numero dei dirigenti sia inferiore a cinque non si debba dare luogo alla stipula di un contratto decentrato e che le materie ad esso rimesse diventano oggetto di concertazione, non deve essere inteso nel senso che la costituzione del fondo diventa una scelta opzionale.
Esso deve essere costituito in tutte le amministrazioni in cui sono in servizio dei dirigenti. Il fondo deve essere costituito nel rispetto delle regole dettate dai contratti collettivi nazionali, a partire da quello -per importanza- del 23.12.1999.
Costituisce un grave errore il “pesare” le singole posizioni dirigenziali e dalla somma dei compensi far scaturire il fondo. La metodologia da seguire è esattamente quella opposta: si costituisce il fondo e, sulla base dei criteri di pesatura utilizzati, si provvede alla determinazione delle indennità di posizione e di risultato, riservando a queste ultime almeno il 15% del totale delle risorse.
Occorre inoltre ricordare che con il fondo devono essere remunerate tutte le posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica, a prescindere che siano o meno coperte. Per cui queste risorse serviranno anche a riconoscere le indennità di posizione e di risultato ai dirigenti assunti ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Dlgs n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, cioè ai dirigenti assunti per coprire posti vacanti in dotazione organica. Gli eventuali risparmi che si realizzeranno nel caso di posti non coperti andranno ridistribuiti ai dirigenti in servizio, in primo luogo a coloro che coprono ad interim tali responsabilità, sotto forma di indennità di risultato. Solamente usando questo metodo l’eventuale copertura di posti dirigenziali prima scoperti consente l’erogazione del trattamento economico accessorio senza oneri aggiuntivi per l’ente.
Nella costituzione del fondo non è in alcun modo consentito, sulla base dell’art. 23 del Ccnl 23.12.1999, prevedere risorse aggiuntive per gli enti virtuosi: la relativa clausola è rimasta infatti una mera norma di principio in quanto non si è tradotta in alcuna intesa operativa.
Particolare attenzione occorre mostrare all’incremento ex art. 23, comma 3, del Ccnl 23.12.1999. Siamo in presenza di una disposizione per molti aspetti analoga a quella dettata per i dipendenti dall’art. 15, comma 5, del Ccnl 01.04.1999, per cui rinviamo agli errori che segnaleremo nell’applicazione di questa norma. Ricordiamo che siamo in presenza di una disposizione che consente l’incremento del fondo per l’aumento del numero dei dirigenti in servizio per posti di nuova istituzione e/o per l’attivazione ovvero il miglioramento o l’estensione di servizi esistenti. L’unica differenza è data dal fatto che la ripetizione nel corso degli anni di questo incremento per l’attivazione di nuovi servizi e/o il miglioramento-estensione di quelli esistenti sembra essere più facile per i dirigenti.
Quanto al trattamento economico, in molte amministrazioni non sono state ridotte le indennità di posizione nella misura prevista dal Ccnl 2002 a fronte del corrispondente incremento del trattamento economico fondamentale. Ricordiamo che queste somme, oltre ad essere tolte dalle indennità di posizione, vanno tolte anche dal fondo. E che, ovviamente, l’ente non può successivamente deliberare un loro incremento, così da coprire il taglio.
Quanto alla remunerazione degli ‘interim’, si deve ricordare che le attuali regole non la consentono sotto forma di incremento della retribuzione di posizione, ma solamente nella forma dell’aumento dell’indennità di risultato.
Anche per i dirigenti vale, in modo particolarmente forte dopo la pronuncia del 2005 della commissione speciale per il pubblico impiego del Consiglio di Stato, il vincolo dell’onnicomprensività del trattamento economico accessorio, fatte salve unicamente le deroghe previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale divieto si estende a qualunque incarico conferito dall’ente, anche se lo stesso non ha immediata attinenza con i compiti assegnati.
Il fondo per le risorse decentrate.
Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono tassative e non consentono né agli enti, né ai contratti decentrati di aumentare le somme disponibili oltre a quanto previsto dai contratti nazionali. Si deve ricordare che gli aumenti a disposizione dei singoli enti sono solamente due: art. 15, commi 2 e 5, del Ccnl 01.04.1999.
Il primo incremento, cioè fino allo 1,2% del monte salari 1997, può essere effettuato se si rispettano le seguenti tre indicazioni. In primo luogo, l’ente deve annualmente deliberare la volontà di avvalersi di tale istituto e deve fissarne la misura: è necessario seguire questa procedura in quanto siamo in presenza di una componente della parte variabile del fondo e non di quella stabile, per cui essa non è in alcun modo acquisita permanentemente, ma deve essere deliberata ed in ciò vi sono margini di autonomia e discrezionalità da parte dei singoli enti. In secondo luogo, sulla base delle previsioni di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, occorre una specifica motivazione in termini di provenienza da risparmi conseguenti a razionalizzazioni organizzative e/o di destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità. In terzo luogo, sempre sulla base delle previsioni dello stesso comma 4, tale provenienza o destinazione deve essere attestata da parte del nucleo di valutazione o dei servizi di controllo interno.
L’incremento di cui all’art. 15, comma 5, è consentito sia sulla parte stabile che su quella variabile. Il primo richiede che vi siano contemporaneamente un aumento del numero dei dipendenti in servizio e che tale incremento copra posti di nuova istituzione in dotazione organica. Quindi, la semplice copertura di posti vacanti, anche se si determina un aumento del personale a tempo indeterminato, non consente tale integrazione. Ricorrendo tali condizioni, e da alcun anni si può parlare al riguardo di una ipotesi di scuola, la misura dell’aumento deve essere determinata sulla base di criteri oggettivi, quali ad esempio la incidenza media di un dipendente sul fondo o il trattamento accessorio in godimento da parte di dipendenti di quella categoria e profilo. Si deve ricordare che questo incremento non è consentito nel caso in cui l’aumento dei dipendenti e la variazione in aumento della dotazione organica sono dovuti a decentramento di funzioni: in queste ipotesi, il fondo deve essere incrementato del trattamento accessorio in godimento da parte dei dipendenti trasferiti e che gli stessi continuano ovviamente a percepire.
L’ipotesi più utilizzata di incremento del fondo ex art. 15, comma 5, del Ccnl 01.04.1999 riguarda la parte variabile ed è collegato all’attivazione di nuovi servizi e/o al miglioramento-estensione di quelli esistenti senza che vi siano nuove assunzioni. Occorre che i nuovi servizi siano effettivamente tali e che si producano effetti esterni percepibili effettivamente da parte degli utenti/cittadini. Tali incrementi, unitamente ai servizi aggiuntivi, devono essere oggetto di una decisione preventiva da parte dell’ente e non di una scelta che interviene a sanatoria. La misura degli incrementi deve essere determinata sulla base di criteri oggettivi e deve essere motivata per ogni singolo servizio. Tali criteri possono essere dati dalla quantità di risorse aggiuntive necessarie per la corresponsione delle indennità previste dai contratti nazionali o in relazione agli effetti di miglioramento che si determinano. Ed ancora, di regola queste risorse non vanno ripetute nel corso degli anni, fatti salvi i casi in cui siano strettamente necessarie per corrispondere indennità indispensabili per lo svolgimento del servizio aggiuntivo.
Le amministrazioni devono decurtare il fondo delle risorse utilizzate per il trattamento accessorio del personale Ata trasferito alle dipendenze dello Stato, risorse che sono state sottratte agli enti attraverso un corrispondente taglio dei trasferimenti erariali.
Ed ancora, occorre finanziare dalla parte stabile gli oneri per il reinquadramento dall'01.01.1998 dei dipendenti di prima e seconda qualifica funzionale in terza e dei vigili dalla quinta alla sesta. Ovviamente tali risorse tornano ad essere disponibili man mano che questi dipendenti cessano dal servizio.
Inoltre, il fondo va tagliato di una cifra eguale al trattamento economico effettivamente in godimento da parte del personale cessato a seguito di esternalizzazione della gestione di un servizio. Analogamente, nel caso di passaggio dei dipendenti ad altro ente per la realizzazione di forme di gestione associate, occorre tagliare il fondo di una cifra pari al trattamento economico accessorio in godimento da parte del personale trasferito, trattamento economico che i dipendenti si portano dietro come una sorta di “zainetto”.
Infine, gli aumenti della parte variabile del fondo previsti dai Ccnl del 2006 e del 2008 non possono essere ripetuti negli anni successivi e quelli previsti dal Ccnl 2009 potevano essere inseriti solo in tale anno.
I compensi dei dipendenti.
In molte amministrazioni si erogano illegittimamente compensi al personale. Tali sono le erogazioni che non rispondono ai requisiti dettati dal contratto nazionale e che, fatte salve le eccezioni dallo stesso previste, non possono essere modificate da parte dei contratti decentrati. La giurisprudenza della Corte dei conti ha stabilito ripetutamente che, anche se non vi sono oneri aggiuntivi, si determina comunque danno erariale in quanto si aumenta illegittimamente il compenso previsto e si privano gli altri dipendenti di risorse che potrebbero loro spettare sulla base delle regole previste dai contratti nazionali, quindi una sorta di responsabilità per perdita di chance.
La produttività richiede la preventiva assegnazione di obiettivi, il loro raggiungimento e la valutazione da parte del dirigente. Sulla base delle previsioni dettate dal Ccnl 22.01.2004 che sono, per questo aspetto, un’anticipazione della legge c.d. Brunetta, gli obiettivi, che devono essere assegnati da parte dei dirigenti ed essere coerenti con quelli loro assegnati da parte della giunta, devono determinare un apprezzabile miglioramento dei risultati normalmente attesi. Il loro effettivo raggiungimento deve essere verificato da parte del nucleo di valutazione. Deve essere considerato vietata ogni erogazione sulla base di automatismi, quali la presenza, la categoria ecc.
Le indennità di rischio e disagio non possono essere erogate ad intere categorie e/o profili; si richiede cioè la presenza di condizioni ulteriori rispetto a quelle tipiche ed ordinarie. Esse non possono sommarsi per la stessa fattispecie. Non possono in alcun modo remunerare le attività svolte dinanzi al computer. La misura della indennità di disagio, ancorché rimessa alla contrattazione decentrata, non deve superare quella di rischio.
I compensi per specifiche responsabilità non possono remunerare il semplice svolgimento di un’attività di responsabile del procedimento; occorre che i compiti assegnati siano ulteriori rispetto a quelli tipici della categoria.
Le condizioni per l’erogazione dell’indennità di turno sono fissate in modo compiuto dal contratto nazionale, al pari dei compensi per la reperibilità e per le attività svolte nelle giornate festive, per cui i contratti decentrati integrativi non possono in alcun modo intervenire. Nel caso di interruzione dell’orario di servizio viene a mancare uno dei requisiti essenziali per l’erogazione di questo compenso. Occorre inoltre rispettare il vincolo della alternanza tra i vari turni in modo equilibrato nel corso del mese.
Le attività svolte durante le giornate festive infrasettimanali dai dipendenti inseriti in turno devono essere remunerate tramite la corresponsione dell’indennità di turno festiva e non tramite il compenso per le attività svolte in giornate festive. Occorre ricordare che su questa materia vi sono interpretazioni giurisprudenziali assai diversificate (tratto da www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com).

PUBBLICO IMPIEGOBrunetta rimandato alla Consulta. Deve difendere i tagli di stipendio al dipendente che si ammala. La Corte dovrà giudicare se è legittimo sanzionare i lavoratori pubblici e non i privati.
Le trattenute previste dal decreto Brunetta che vengono applicate ai docenti e agli Ata in caso di assenze per malattia potrebbero essere incostituzionali.
Secondo il giudice del lavoro di Livorno, ridurre la retribuzione al dipendente pubblico è contro il principio di uguaglianza, perché non è previsto per il lavoratori del settore privato.
E in più viola il diritto alla salute, il principio di retribuzione sufficiente e il diritto di assistenza del lavoratore inabile. Insomma, ce n'è abbastanza per interrogare la Corte costituzionale. Che se dovesse dare ragione al giudice di Livorno potrebbe cancellare con un colpo di spugna l'articolo 71 del decreto Brunetta: una delle disposizioni più odiate dai dipendenti pubblici, perché riduce la retribuzione, anche se solo per la parte accessoria, quando il lavoratore si assenta per malattia. Una disposizione che interessa tutto il pubblico impiego e la scuola in particolare, che è il settore statale più corposo con il suo milione di dipendenti.
L'ordinanza 05.08.2011 n. 1330/2010 r.g. è motivata facendo riferimento a 4 norme costituzionali: gli articoli 3, 36, 32 e 38 della Carta.
Il principio di uguaglianza.
Il giudice di merito ha posto l'accento, anzi tutto, sul fatto che la decurtazione della retribuzione, che consiste nella mancata attribuzione del compenso accessorio per i primi 10 giorni di ogni episodio di assenza (poche decine di euro), è prevista solo per il personale della pubblica amministrazione e non per i dipendenti del settore privato.
Il tutto nonostante entrambe le tipologie di personale siano caratterizzate da un identico vincolo di subordinazione. E ciò, secondo il giudice rimettente, viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
La retribuzione sufficiente.
Il giudice ha fatto presente inoltre che, per effetto dell'art. 71, il lavoratore legittimamente ammalato si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto una riduzione del corrispettivo in busta paga.
«Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico», si legge nell'ordinanza «diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa un lusso che il lavoratore non potrà più permettersi, e ciò appare in contrasto con l'art. 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa».
Il diritto alla salute.
L'art. 71, inoltre, sempre secondo il Tribunale di Livorno, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia. Il tutto in violazione dell'art. 32 della Costituzione, che qualifica il diritto alla salute come diritto fondamentale.
Il diritto all'assistenza.
Il giudice rimettente, infine, ha fatto riferimento anche all'art. 38 della Costituzione. Che risulterebbe violato per effetto del trattamento deteriore previsto dal decreto Brunetta, perché la Costituzione garantisce i mezzi di sostentamento al lavoratore inabile al lavoro. La violazione deriverebbe, appunto, dalla decurtazione stipendiale, che priverebbe il lavoratore parzialmente inabile di parte della retribuzione utile al proprio sostentamento.
Sulla base di queste considerazioni il giudice ha sospeso il giudizio ed ha trasmesso gli atti alla Consulta. La palla passa dunque alla Corte costituzionale che, se dovesse dare ragione al giudice rimettente, potrebbe cancellare la norma che dispone le decurtazioni e tutto ritornerebbe come prima della riforma (articolo ItaliaOggi del 20.09.2011).
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Comunicato Stampa Unicobas 13.09.2011.
Il Giudice rinvia alla Corte Costituzionale il Decreto Brunetta ritenendo incostituzionali le decurtazioni di stipendio in caso di malattia.
Il Giudice del Lavoro Jacqueline Magi, su ricorso promosso dall’Unicobas e curato dall’avv. Claudio Altini, ha inviato alla Corte Costituzionale ed alle due Camere del Parlamento il Decreto Brunetta (D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008) ritenendo illegittimo l’art. 71 riguardante le decurtazioni stipendiali in caso di malattia per i lavoratori della scuola e tutti i pubblici dipendenti.
L’ordinanza di trasmissione depositata ad agosto e che oggi rendiamo nota dichiara “la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 71 …. in relazione agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione”.
Infatti detto articolo prevede che: “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”.
Il Giudice ha osservato:
con riferimento all’art. 3 della Costituzione:
Il D.L. 112 risulta in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione il quale tutela la persona e la sua dignità, e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte all’ordinamento.
L’art. 71 del citato decreto, applicabile ai soli lavoratori del settore pubblico ... determina un’illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato. “Infatti nel settore privato non è prevista tale decurtazione dello stipendio in caso di malattia
".
con riferimento all’art. 36 della Costituzione:
Il lavoratore legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto ima riduzione dello stipendio in busta paga. Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa un “lusso” che il lavoratore non potrà più permettersi, e ciò appare in contrasto con l’art. 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa”.
con riferimento all’art. 32 della Costituzione:
Detto articolo garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. “La norma in questione, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia…”.
con riferimento all’art. 38 della Costituzione:
L’assenza di garanzia al lavoratore malato di adeguati mezzi di mantenimento ed assistenza costituisce inoltre violazione dell’art. 38.
Questa ordinanza è una prima vittoria di quei lavoratori che, su indicazione dell’Unicobas, appena uscì questa norma liberticida, oltre a manifestare e scioperare si rivolsero al Tribunale di Livorno per ottenere giustizia.
Siamo coscienti di aver vinto per ora una battaglia e non ancora la guerra ma siamo sulla buona strada e non ci fermeremo finché vedremo calpestati i diritti dei lavoratori e dei cittadini, sia per quanto riguarda la malattia sia per tutto il resto. La lotta sindacale se condotta con coerenza e su tutti i fronti alla fine paga.

PUBBLICO IMPIEGODirigenti a termine solo se laureati.
Gli enti locali possono assumere dirigenti a tempo determinato solo se laureati e purché la carenza di professionalità cui si intende rimediare sia ristretta alla sola dotazione organica dei dirigenti.
La Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Basilicata, con la tranciante deliberazione 21.06.2011 n. 29 priva ufficialmente di qualsiasi fondamento giuridico tesi strumentalmente da tempo avanzate da alcuni interpreti e da molti operatori, tendenti a estendere oltre misura le possibilità di assumere dirigenti a contratto.
La sezione Basilicata stronca la cittadinanza giuridica alla tesi secondo la quale l'interpretazione letterale della prima parte dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 consentirebbe di assumere come dirigenti extra ruolo persone prive della laurea. La norma consente di conferire gli incarichi a contratto «a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali».
Secondo l'erronea tesi proposta da molti, poiché il citato periodo dell'articolo 19, comma 6, non fa espresso riferimento al possesso della laurea si potrebbe, allora, supporre la legittimità di un'assunzione di dirigente a contratto di soggetti non laureati, purché sussistano gli altri requisiti. Del resto, sostiene la tesi, poiché nell'impiego privato la laurea non è essenziale ai fini della qualifica dirigenziale, sarebbe eccessivo chiedere detto titolo.
Insomma, l'interpretazione letterale della prima parte del comma 6 fonderebbe un'alternativa tra la «qualificazione professionale», particolare e comprovata, acquisibile con esperienza «sul campo» e il possesso del titolo di studio.
La sezione rigetta senza alcuna esitazione la validità di tale tesi. Il parere osserva, com'è inevitabile, l'insufficienza di un'esegesi fondata sul solo dato letterale di una sola parte dell'articolo 19, comma 6. Occorre, invece, una lettura sistematica e coerente della normativa.
Il parere ricorda che già a suo tempo «la sezione del controllo di legittimità su atti del governo, nell'adunanza congiunta del I e II Collegio del 09.01.2003, con la delibera n. 3/2003 del 09.01.2003, ha ricusato il visto del provvedimento di nomina a dirigente di seconda fascia di un soggetto esterno al ruolo per mancanza del titolo adeguato di studio».
Il perché è evidente: il legislatore ha consentito l'immissione nella dirigenza pubblica anche di soggetti esterni che fossero stati in precedenza privi della qualifica di dirigenti pubblici nell'intento di acquisire professionalità estranee, ma tali da offrire qualità professionali aggiuntive e in ogni caso non minori rispetto ai già elevati requisiti previsti per l'assunzione dei dirigenti pubblici. Non avrebbe alcuna razionalità, dunque, consentire l'ingresso nella dirigenza pubblica di soggetti con requisiti inferiori a quelli che si richiederebbero in un concorso. Specie perché l'articolo 19, comma 6, intende rimediare alla situazione, che dovrebbe risultare del tutto straordinaria, di carenza di professionalità interne.
L'articolo 19, comma 6, consente di assumere dirigenti a tempo determinato da conferire «fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione».
La sezione Basilicata precisa che l'assenza della particolare professionalità che giustifica il ricorso a dirigenti a contratto è da limitare ai «ruoli dell'amministrazione» dirigenziali.
A legittimare, dunque, l'assunzione straordinaria di dirigenti a contratto non è l'assoluta carenza di professionalità all'interno di tutte le qualifiche, bensì circoscritta ai soli posti della dotazione organica dirigenziale.
Ciò consente, in linea teorica, di applicare la parte dell'articolo 19, comma 6, che permette di assumere a contratto anche dipendenti del medesimo ente conferente privi di qualifica dirigenziale. C'è, però, da aggiungere che i dipendenti interni possono aspirare a tale tipo di assunzione solo a condizione di essere in possesso dei requisiti di particolare ed elevata professionalità richiesti dal medesimo articolo, non essendo allo scopo sufficiente la mera circostanza di essere dipendenti da almeno un quinquennio in qualifica pre-dirigenziale (articolo ItaliaOggi del 05.08.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Toni prudenti nella circolare della funzione pubblica sulla trasformazione unilaterale del part-time (CGIL-FP di Bergamo, nota 04.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGOAccordo all'Aran con le sigle sindacali. Compensazioni sui permessi.
Le organizzazioni sindacali che, negli anni dal 2007 al 2010, hanno utilizzato permessi per la partecipazione agli organismi direttivi statutari in misura maggiore di quanto spettante, non dovranno mettere mano al portafoglio così da versare alla funzione pubblica il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti. Potranno, infatti, compensare, in un arco da tre a cinque anni, le ore fruite in eccedenza nell'ambito dei contingenti orari previsti per gli anni successivi.
Questo grazie all'ipotesi 29.07.2011 di Ccnq firmata tra l'Aran e le maggiori sigle sindacali, al fine di sanare una situazione che, di fatto, pone fine alle criticità relative al recente utilizzo, da parte delle sigle sindacali del software di rilevazione del monte ore destinato ai permessi sindacali e ad evitare l'insorgere di possibili contenziosi sulla materia.
L'ipotesi comunque, prevede l'attivazione di meccanismi di compensazione a favore delle sigle sindacali che nel quadriennio 2007-2010, hanno sforato il tetto di permessi loro assegnati, fermo restando che l'eventuale compensazione non deve pregiudicare l'esercizio delle prerogative sindacali, stabilendo, a tal fine, che almeno il 30% del monte ore annuo deve restare nella disponibilità delle associazioni sindacali stesse.
In breve, si precisa che se le organizzazioni sindacali dal 2007 al 2010 hanno utilizzato permessi sindacali, ex art. 11 Ccnq 07.08.1998, in misura superiore a quella spettante, possono compensare le ore fruite in eccedenza nell'ambito del contingente di permessi loro spettanti negli anni successivi. Sarà la funzione pubblica ad avviare le necessarie iniziative che permetteranno alle pubbliche amministrazioni e alle sigle sindacali la verifica dei dati contenuti nella banca dati Gedap relativi al quadriennio 2007-2010.
Tuttavia, tale verifica deve concludersi entro sessanta giorni, al termine dei quali ci saranno ulteriori quindici giorni in cui i dati del sistema Gedap si intenderanno definitivi. La procedura di verifica permette ai sindacati che ricevono la nota di palazzo Vidoni di inviare una proposta per la compensazione dei permessi usufruiti in eccedenza.
La compensazione può essere «spalmata» in tre anni, decorrenti dal gennaio 2012, detraendo una quota dal monte ore di spettanza. Se l'eccedenza dovesse essere rilevante, è possibile concordare un piano di rientro in cinque anni (articolo ItaliaOggi del 03.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: EE.LL.: diventa un'odissea la disciplina delle assunzioni dopo l'approvazione del D.L. 98/2011 (CGIL-FP di Bergamo, nota 03.08.2011).

PUBBLICO IMPIEGOIncarichi dirigenziali ai dirigenti. Entrate, stop all'attribuzione a funzionari senza qualifica. Una sentenza del Tar del Lazio annulla la delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia.
Stop agli indiscriminati incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica di dirigente.
La sentenza 01.08.2011 n. 6884 del TAR Lazio-Roma, Sez. II, ha annullato la delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate, che aveva modificato l'articolo 24, comma 2, del regolamento di amministrazione, introducendo un testo che consentiva sostanzialmente di coprire quasi tutti i posti vacanti della dotazione organica dirigenziale mediante incarichi conferiti a funzionari, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001.
L'articolo censurato prevedeva che tali incarichi potessero essere assegnati «per inderogabili esigenze di funzionamento» allo scopo di coprire provvisoriamente vacanze sopravvenute della dotazione di dirigenti e prevedendo un termine, nel caso di specie il 31.12.2010, che poi veniva regolarmente prorogato di anno in anno.
Insomma, il Tar Lazio ha colto l'intento elusivo della normativa riguardante l'accesso alla carriera dirigenziale, che richiede necessariamente un concorso pubblico per esami e la disciplina delle mansioni superiori, considerando illegittima la prassi di conferire incarichi a funzionari «asseritamente in provvisoria reggenza», ma nei fatti coprendo ad libitum i posti della dotazione organica. Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate copre i 1143 posti della dotazione dirigenziale solo con 376 dirigenti di ruolo; i restanti 767 posti sono lasciati vacanti o coperti ad interim; ma gran parte sono coperti da tempo con incarichi dirigenziali a funzionari.
Il Tar Lazio censura questa prassi sia sul piano dello stretto diritto, sia eccependo gli effetti distorsivi sull'organizzazione, che determina la mancata copertura della dotazione dirigenziale mediante concorsi, come prevederebbe la legge.
L'articolo 24 del regolamento di organizzazione è illegittimo perché si pone irrimediabilmente in contrasto con l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, il quale consente l'attribuzione di incarichi dirigenziali anche a funzionari interni solo come ipotesi straordinaria ed eccezionale, attivabile in presenza di particolarissimi requisiti di professionalità dei destinatari. Il che risulta oggettivamente incompatibile con un utilizzo così diffuso e ampio dell'istituto.
Inoltre, spiega la sentenza, «configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge» gli atti di conferimento sono da considerare radicalmente nulli ai sensi dell'articolo 52, comma 5, sempre del dlgs 154/2001.
Né gli incarichi come regolati dall'articolo 24 censurato possono essere qualificati come «reggenza», poiché non caratterizzati dalla temporaneità legata a ragioni di emergenza, propria dell'istituto della reggenza, che per altro non dà titolo alla retribuzione dirigenziale e, dunque, non costituisce nemmeno di fatto mansione superiore.
Per l'Agenzia delle entrate una tegola: dovrà rivedere la propria consolidata abitudine a coprire i posti da dirigente senza concorsi. Ma, spiega il Tar «consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto» non è possibile.
Lo stesso pare debba valere anche per le altre pubbliche amministrazioni, che in questi anni non hanno certamente lesinato incarichi dirigenziali a propri funzionari con decisioni caratterizzate dalle medesime illegittimità rilevate dal Tar Lazio.
Per Giancarlo Barra, segretario generale Dirpubblica «sono state danneggiate due generazioni di colleghi in un settore delicato nei confronti dei cittadini, dove ci dovrebbero lavorare persone che rispondono alla legge prima che al loro capo. Invece sono più di venti anni che non si fanno concorsi pubblici. Sono stati fatti dei danni alle istituzioni e ai cittadini che lavorano all'Agenzia delle entrate che sono enormi. Eppure gli strumenti non mancavano, basti pensare allo scorrimento delle graduatorie o alla vice dirigenza» (articolo ItaliaOggi del 03.08.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOEntrate, «nulli» due dirigenti su tre.
LA MOTIVAZIONE - Sono stati assegnati con contratti e aumenti nel trattamento economico posti che vanno coperti con procedure selettive.

Bordata agostana sui vertici del Fisco. A scagliarla è il TAR Lazio-Roma, Sez. II, nella sentenza 01.08.2011 n. 6884, che ha accolto il ricorso di Dirpubblica (la Federazione dei dirigenti della Pa) e ha bocciato la prassi dell'agenzia delle Entrate di coprire posti dirigenziali assegnando incarichi ad interim a proprio personale senza qualifica dirigenziale, senza passare tramite il concorso che dovrebbe rappresentare la via ordinaria verso le poltrone da dirigente.
Dichiarando illegittima la norma, scritta nell'articolo 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia riformato il 02.12.2009, la sentenza stabilisce la «radicale nullità» di questi incarichi, che negli anni si sono estesi a larga parte degli uffici del Fisco: è la stessa Agenzia, nelle spiegazioni fornite al Tar in istruttoria, a segnalare che su 1.143 posti in tutta Italia sono solo 376 (il 32,9%) quelli coperti da dirigenti con tutti i crismi, mentre gli altri sono affidati con incarico temporaneo o vacanti. In un quadro come questo il concorso in via di svolgimento, per 175 posizioni da dirigente, è lontano dal risolvere il problema.
Proprio questi numeri hanno spinto i giudici amministrativi verso la sentenza, respingendo l'obiezione mossa dall'Agenzia sulla carenza di interesse dei ricorrenti; arrivati al merito, la prassi dell'Agenzia (formalizzata nella riforma regolamentare del 2009 ma impiegata in misura crescente fin dal 2006) non ha retto lo scontro con la regola di riferimento, cioè l'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001.
La norma, che nel caso di posti vacanti in organico prevede l'interim per un massimo di sei mesi, secondo i giudici amministrativi non si può estendere all'assegnazione di mansioni superiori dirigenziali, per cui l'unica alternativa possibile sarebbe il richiamo all'istituto della reggenza, possibile solo quando «cause imprevedibili» facciano «venir meno la titolarità di un organo», aprendo un buco organizzativo da coprire in via d'urgenza. Non è però questo il caso degli interim diffusi alle Entrate, che non prevedono limiti temporali predeterminati, vengono assegnati con un contratto di lavoro individuale e portano il trattamento economico del titolare dell'incarico allo stesso livello previsto per il dirigente di cui svolge le funzioni.
Niente reggenza, insomma, ma un «conferimento di un vero e proprio incarico dirigenziale» a persone che non hanno i requisiti per riceverlo: di qui l'intervento dell'articolo 52, comma 5, del decreto 165/2011, che fa scattare la nullità degli incarichi in virtù di quella che il Tar giudica una «grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del pubblico impiego» (articolo Il Sole 24 Ore del 03.08.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOMalattia statali, palla ai dirigenti. Visita fiscale a discrezione. Considerandone anche i costi. Circolare Funzione pubblica sulle nuove norme sulle assenze.
Dipendenti pubblici: sulle assenze dal servizio per malattia sarà il dirigente a valutare, a sua discrezione, la sussistenza dei presupposti per l'invio della visita fiscale. Dovrà, pertanto, valutare la condotta del dipendente, prescindendo da considerazioni e sensazioni personalistiche e ponderando gli interessi dell'amministrazione, tenuto conto del costo a carico delle finanze pubbliche derivante dall'espletamento della visita del medico fiscale al domicilio del dipendente.
Gli statali che, durante il periodo di malattia, devono allontanarsi dal proprio domicilio, per non incorrere in sanzioni pecuniarie e nell'attivazione di un procedimento disciplinare, devono preventivamente avvertire l'ufficio di tale evenienza.
Infine, dal 6 luglio, tutte le disposizioni relative ai presupposti per la visita fiscale, al regime delle reperibilità e alle modalità di giustificazione delle assenze, sono applicabili anche al personale di magistratura, pur tenendo conto dell'autonomia di cui sono dotati i singoli organi di autogoverno delle magistrature.

È quanto mette nero su bianco la Funzione pubblica, nel testo della circolare 01.08.2011 n. 10/2011 diffusa ieri, che fornisce i primi chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni in materia di assenze dal servizio del personale delle pubbliche amministrazioni, operate dall'articolo 16, commi 9 e 10 della manovra correttiva dei conti pubblici per il triennio 2011-2014 (il dl n. 98/2011).
Visita fiscale. Rispetto al regime previgente, per effetto della nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001, dal 6 luglio scorso le p.a. non sono più tenute «obbligatoriamente» a richiedere la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza e anche per un solo giorno di malattia, ma si demanda alla discrezionalità del dirigente, la sussistenza dei presupposti per l'invio del medico fiscale.
Il dirigente, infatti, dovrà valutare la condotta del dipendente, fondandosi esclusivamente «su elementi di carattere oggettivo» e non certamente su considerazioni o sensazioni che sono proprie della sfera personale. Inoltre, dovrà anche tenere conto degli oneri connessi al costo della visita fiscale, in particolare alla copertura finanziaria per tali fini (la norma mette sul piatto a tal fine 70 milioni di euro per ogni anno del triennio 2011-2014).
Resta inteso, come precisa la disposizione, che l'obbligo di inviare il medico fiscale sussiste se il dipendente è assente per malattia nei giorni immediatamente precedenti o successivi a giorni non lavorativi. Un modo, questo, per porre un freno a quei «furbetti» che tentano così di allungare qualche «ponte» festivo.
La reperibilità. A breve, un decreto del ministro Brunetta renderà note le nuove fasce orarie di reperibilità per i dipendenti in malattia. Ad oggi, pertanto, valgono quelle stabilite dal dm 18.12.2009, ovvero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
La circolare in esame, pertanto, rileva che la norma contenuta nella manovra riprende l'obbligo (sancito dal Ccnl ministeri), di informare preventivamente il datore di lavoro della momentanea assenza dal proprio domicilio. Sui motivi che legittimano l'assenza, sarà il dirigente a valutarne l'idoneità.
Tuttavia, chi dovesse allontanarsi per effettuare visite mediche o specialistiche, potrà farsi rilasciare apposita attestazione dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha eseguito l'accertamento. In tutti gli altri casi, si precisa che il dipendente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Applicazione al personale di diritto pubblico. Come sancito dal comma 10 dell'articolo 16 della manovra, la circolare in osservazione, «al fine di fugare dubbi interpretativi», rileva che a far data dal 6 luglio scorso, la normativa sui presupposti per la visita fiscale, sul regime della reperibilità e le modalità di giustificazione dell'assenza da domicilio, si applica anche al personale in regime di diritto pubblico, ovvero alla magistratura, al personale militare e a quello della carriera prefettizia.
E ciò, «pur tenendo conto delle garanzie di autonomia dell'organico magistratuale, di cui sono titolari i singoli organi di autogoverno delle magistrature» (articolo ItaliaOggi del 02.08.08.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOCertificati anche dai medici privati.
Anche le strutture private possono giustificare l'assenza per malattia del dipendente pubblico, quando siano loro a erogare il servizio (dalla visita all'esame diagnostico) che lo tiene lontano dall'ufficio. I controlli anti-assenteismo riguarderanno anche docenti universitari, militari, polizia, vigili del fuoco e magistrati, ma su quest'ultima categoria vigilano gli organi di autogoverno in nome della sua particolare autonomia; le nuove regole generali, comunque, sono più flessibili, e lontano dai giorni festivi lasciano alle amministrazioni maggiori margini di scelta se disporre o meno la visita fiscale al dipendente in malattia.
Dopo l'ennesimo restyling delle misure anti-assenteismo, portato dalla manovra (articolo 16 del Dl 98/2011), la Funzione pubblica fa il punto della situazione nella circolare 01.08.2011 n. 10/2011 diramata ieri.
In particolare, l'intervento della manovra sana un buco procedurale, perché imporre la certificazione da parte del Servizio sanitario (o di un medico convenzionato) significava obbligare a un doppio passaggio chi si rivolgesse a strutture private.
La manovra, poi, amplia la platea dei soggetti alle verifiche anti-assenze, estendendole anche al personale in regime di diritto pubblico. Sul punto, le istruzioni di Palazzo Vidoni sottolineano che l'equiparazione con il personale privatizzato è a tutto campo, e riguarda sia le modalità di certificazione dell'assenza sia le visite fiscali e la reperibilità: tema, quest'ultimo, su cui dovrà intervenire un nuovo Dm per rivedere ancora una volta le fasce orarie (articolo Il Sole 24 Ore del 02.08.2011).

luglio 2011

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA CORRETTIVA/ P.a., stop ai furbetti del personale. No alle esternalizzazioni per aggirare i tetti alla spesa. Si completa il percorso normativo avviato con il dl 112/2008.
Niente più furbetti sulle spese per il personale. La manovra fa cadere il velo di ipocrisia che da anni copriva le spese delle pubbliche amministrazioni. Non sarà più possibile utilizzare le esternalizzazioni per aggirare i tetti di spesa anche se l'effetto è il blocco totale delle assunzioni per il superamento della soglia del 40%.
Il dl 98/2011 completa di fatto un percorso normativo avviato con il dl 112/2008 diretto a intercettare e a contenere le spese più rilevanti effettuate sui bilanci che concorrono al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni a prescindere dalla natura giuridica dell'ente pagatore.
Da un lato il legislatore interviene per ricomprendere nel concetto di spesa per il personale tutte le tipologie contrattuali utilizzate dalle pubbliche amministrazioni, con le modifiche al comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006, con le disposizioni contenute all'art. 76 del dl 112/2008, nonché con quelle previste dall'art. 14 del dl 78/2010, fino a vietare i «contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione» in caso di mancato rispetto del patto di stabilità. Dall'altro comincia a far riferimento a un ambito soggettivo di pubbliche amministrazioni, che include tra le amministrazioni destinatarie pure i soggetti e società controllate o partecipate, che sulla base del Regolamento Ue Sec 95 (Sistema europeo dei conti), sono inseriti nell'elenco Istat richiamato da ultimo dall'art. 1 della legge 196/2009.
Un percorso inevitabile con il fiorire delle partecipate, come la stessa banca dati del Dipartimento della funzione pubblica ci conferma, che porta oggi ad avere una disposizione di modifica dell'art. 76 del citato dl 112/2008, contenuta all'art. 20 del dl 98/2011, al fine di ricomprendere tra i tetti sulla spesa per il personale, sempre più stringenti, anche la spesa effettuata dalle società partecipate e controllate. Il comma 9 dell'art. 20 infatti prevede che ai fini del computo del tetto di spesa del 40% della spesa corrente si calcolano anche «le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».
La nuova disposizione pone certamente alcuni problemi di applicazione, in merito alla comparazione dell'aggregato spesa corrente dei bilanci delle partecipate rispetto a quello definito negli enti locali. Qualche amministrazione sta procedendo in via prudenziale ad applicare intanto il tetto del 40% separatamente ai soggetti partecipati, per la difficoltà nell'effettuare un consolidato unico su tale rapporto di spesa. Ovviamente la nuova norma va coordinata con le norme precedenti in materia riassunzioni di partecipate e dovrebbe consentire di spostare personale da una partecipata ad un'altra senza computarlo come nuova assunzione.
Molte amministrazioni soprattutto al centro sud per i costi eccessivi di personale rischiano di non poter assumere per i prossimi anni e di dover accelerare processi severi di riorganizzazione con numerosi casi di eccedenza di personale. Il nuovo quadro normativo imporrà comunque nuovi comportamenti in capo agli enti, che dovranno necessariamente monitorare l'andamento della spesa, al fine di evitare che eccessi di spesa delle società impediscano di far assumere all'ente partecipante e porre attenzione ad operazioni elusive del divieto di assunzione quali il distacco e l'assegnazione di personale tra i soggetti dell'holding.
Gli effetti positivi di questa norma potranno essere diversi. Certamente aumenterà il controllo sulle vigilate e sulle spese per il personale, si dovrà avere una visione di insieme delle attività e funzioni svolte all'interno dell'ente e di quelle affidate alle partecipate; le amministrazioni pubbliche inoltre prenderanno seriamente in considerazione la possibilità di razionalizzare il sistema delle partecipate sia perché considerato parametro di virtuosità ai sensi dell'art. 20, comma 2, della manovra sia perché oggetto di processi virtuosi di razionalizzazione così come previsto dall'art. 16 dello stesso decreto (articolo ItaliaOggi del 30.07.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi pubblici - Procedure di selezione - Sindacato giurisdizionale - Verifica dell'attendibilità delle operazioni concorsuali - Possibilità - Limiti.
Il sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo in materia di procedure di selezione nell'ambito dei concorsi pubblici (nella fattispecie, per la nomina di professori universitari di prima fascia) può svolgersi anche con la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice, rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, con la precisazione che resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito dell'opinabilità, poiché altrimenti all'apprezzamento dell'Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile (cfr. da ultimo: Cons. Stato, sez. VI, 30.06.2011, n. 3896; Cons. Stato, Sez. VI, 06.02.2009, n. 694 e Cons. Stato, Sez. VI, 04.09.2007, n. 4635) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 29.07.2011 n. 2036 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARIFamiglia, più semplice l'istanza per le detrazioni.
Il Decreto sviluppo (dl n. 70/2011), convertito nella legge n. 160 del 12.07.2011, modifica per i pensionati e i dipendenti le modalità per la richiesta delle detrazioni fiscali per i familiari a carico.
Non è più prevista infatti la consegna annuale della modulistica per le detrazioni, ma fa fede quella presentata in precedenza, purché non vi siano stati cambiamenti nella situazione familiare del contribuente.
Normativa in vigore prima della modifica legislativa.
La disciplina precedente prevedeva (art. 23 del dpr n. 600/73) la possibilità, per i pensionati e i dipendenti con familiari fiscalmente a carico, di presentare la richiesta annuale delle detrazioni fiscali.
Tutti i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, ricevevano annualmente la specifica modulistica in oggetto al fine di poter provvedere all'inserimento delle detrazioni in busta paga.
Nuova normativa dettata dal decreto sviluppo convertito nella legge 160 del 12 luglio 2011.
La legge n. 160/2011 all'articolo 7 ha semplificato la procedura e i dipendenti / pensionati non hanno più l'obbligo di presentare annualmente la suddetta richiesta per aver diritto alle detrazioni in quanto la modulistica deve essere presentata solo in presenza di variazioni rispetto alla domanda già consegnata in precedenza al datore di lavoro.
La normativa ha previsto infine delle sanzioni in capo al contribuente che non ottempera all'obbligo di comunicare (in maniera tempestiva) le eventuali variazioni della propria situazione familiare che incidono sull'attribuzione delle suddette detrazioni fiscali (sanzione da 258 euro a 2.065 euro) (articolo ItaliaOggi del 29.07.2011).

PUBBLICO IMPIEGOAssistenza, primo il coniuge.
Cura del disabile: la riforma riconosce la priorità sugli altri familiari - ASSENZE «LUNGHE» - Questi periodi non fanno maturare le ferie, e non valgono ai fini del trattamento di fine rapporto e della tredicesima.
Il coniuge che convive con un disabile "grave" ha la precedenza sulla richiesta di congedo straordinario. Solo in caso di mancanza, decesso o gravi patologie invalidanti dello stesso subentrano, in ordine di priorità: il padre o la madre anche adottivi, uno dei figli conviventi o, in ultima ratio, uno dei fratelli o sorelle a condizione che vivano con il disabile.
È quanto mette nero su bianco il decreto legislativo 119/2011 pubblicato in Gazzetta il 27.07.2011 che modifica il Dlgs 151/2001.
Nel decreto un'altra importante conferma: durante il periodo di congedo straordinario non si maturano ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto. Nella prassi già era così, ma ora è previsto espressamente dalla legge.
In caso di disabili in famiglia la legge 104/1992, già modificata recentemente dal Collegato lavoro, prevede inoltre la possibilità di assentarsi per periodi brevi e ripetuti (permessi) retribuiti. Vediamo le misure in dettaglio.
Permessi.
L'articolo 33 della legge 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il coniuge o un parente o affine entro il 2° grado in situazione di gravità, diritto che può essere esteso a parenti o affini entro il 3° grado qualora il coniuge o i genitori della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Anche il lavoratore subordinato maggiorenne in situazione di gravità ha diritto di usufruire, alternativamente, di due ore di permesso giornaliero, oppure di tre giorni di permesso mensile e ha, altresì, il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Dal 24.11.2010, data di entrata in vigore del Collegato lavoro, il diritto ai tre giorni non può essere riconosciuto a più di un lavoratore con riferimento alla stessa persona disabile, salvo il caso dei figli con handicap in condizione di gravità, che potranno essere assistiti, alternativamente, da entrambi i genitori.
Che la norma debba essere tassativamente interpretata in questo senso trova conferma nella risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 24 del 17 giugno scorso. Precisa, infatti il Ministero che il concetto di esclusività introdotto dalla legge 183/2010 deve essere inteso nel senso che i permessi possono essere accordati a un unico lavoratore per assistere la stessa persona.
Nello stesso senso si esprime il Dipartimento della funzione pubblica con la circolare 13/2010. E rispondendo con l'interpello 21 del 17.06.2011, la Direzione generale dei servizi ispettivi del ministero del Lavoro ha chiarito che i permessi in questione non devono essere riproporzionati qualora il lavoratore fruisca, nello stesso mese, di un periodo di ferie.
Congedo straordinario.
Per assistere un familiare gravemente disabile può anche essere chiesto un periodo di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001), per massimo di due anni, anche non continuativi, nell'arco della vita lavorativa. Tale richiesta, fino ad oggi, poteva essere fatta dalla lavoratrice madre o, in alternativa, dal lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, da uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992).
Con le sentenze 158/2007 e 19/2009 la Corte costituzionale ha, però, dichiarato l'illegittimità del comma 3, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, il coniuge convivente e nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti che possono richiedere il congedo, il figlio convivente. Di queste sentenze ha tenuto conto l'articolo 4 del Dlgs 18.07.2011, n. 119 - di attuazione della delega di cui all'articolo 23 del Collegato).
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo annualmente rivalutato e pari, per il 2011, a 44.276,32 euro, di cui 33.290 euro a titolo di indennità economica. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.
Con il messaggio n. 13013 del 17.06.2011 l'Inps ha espresso parere che durante tale periodo non maturi il Tfr (parere confermato dal Dlgs 119/2011 appena pubblicato) che è espressamente previsto nei periodi di assenza dal lavoro per una delle cause elencate dall'articolo 2120 del Codice civile, vale a dire in caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, oppure nei casi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto all'integrazione salariale.
Come sopra accennato il comma 5-quinquies, articolo 4, Dlgs 119/2011 prevede esplicitamente che il periodo di congedo straordinario non rilevi ai fini del Tfr, della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Per tutto quanto non espressamente previsto si applica l'articolo 4 della legge n. 53/2000, che stabilisce che durante i periodi di assenza straordinaria per gravi e documentati motivi familiari, di cui il congedo straordinario indennizzato fa parte, il dipendente conserva il posto di lavoro, ma il periodo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali (articolo Il Sole 24 Ore del 29.07.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOEcco la «stretta» sulle assenze dal lavoro. Figli, politica e cure sospendono l'attività: operative dall'11 agosto le nuove regole contro gli abusi.
Novità in arrivo per i congedi e permessi dei lavoratori, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 27 luglio, del decreto legislativo di riordino -che entrerà in vigore l'11 agosto. Una materia che rappresenta un "universo" legislativo complesso, fatto da tanti tasselli spesso difficili da coordinare tra loro: alle norme si sovrappongono poi gli interventi di prassi che dettano le modalità operative per la fruizione degli stessi.
Queste fonti disciplinano i requisiti per l'esercizio del diritto ai congedi, la loro durata, la retribuzione spettante ma anche l'utilizzo della modulistica, le tempistiche e le regole per richiederli, i meccanismi per la loro gestione e i conseguenti riflessi sull'azienda che gestisce il rapporto di lavoro con l'interessato.
Intento di questa Guida è una ricognizione delle diverse fattispecie di permessi, analizzandone i tratti distintivi e individuando la platea degli aventi diritto, i percorsi da seguire per l'effettivo godimento e i trattamenti spettanti.
Il decreto legislativo 119/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 173 del 27 luglio scorso, ha apportato un parziale riordino della materia, andando a toccare alcune tipologie: si tratta più che altro di una "stretta" volta a evitare possibili abusi nel l'utilizzo dei permessi, attraverso una ridefinizione dei criteri e delle modalità di fruizione, in particolare rivolta ai congedi per assistere i familiari disabili.
Altre disposizioni innovano il congedo di maternità, introducendo la possibilità del rientro flessibile al lavoro, in caso di eventi quali l'interruzione di gravidanza. In sostanza, il provvedimento ha apportato qualche "sistemazione" alla materia, anche con l'obiettivo di raccogliere gli indirizzi dettati dalla Corte costituzionale, intervenuta negli ultimi anni per dirimere le questioni di legittimità su alcuni passaggi legislativi.
Il collegato lavoro (legge 183/2010) aveva invece delegato il Governo a riordinare la materia, per giungere alla stesura di un Testo unico: in effetti, è sentita l'esigenza di avere un "raccoglitore" delle diverse regole, anche per far fronte alle difficoltà interpretative e per conferire maggiore organicità a norme per lo più sparpagliate. Si pensi, infatti, che per certe tipologie di permessi si fa ancora riferimento alla legge 300/1970, come per quelli sindacali, mentre per altre, quali i congedi per assistere persone con disabilità, le norme hanno vissuto diversi passaggi: dalla legge 104/1992 alla 388/2000, dal Dlgs 151/2001 alla legge 350/2003 al Dlgs 119/2011.
La Guida punta così a fare il punto sullo "stato dell'arte" delle principali casistiche: oltre a quelli già citati, vengono analizzati i permessi per attività formative, quelli per il volontariato, i congedi parentali, i riposi giornalieri, il congedo matrimoniale, i permessi sindacali e politici, quelli per i donatori di sangue.
Sulla strada della conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro si è mosso il Dpcm n. 277/2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio scorso), individuando azioni positive ad hoc, e l'avviso comune sottoscritto dal ministero del Lavoro con le parti sociali il 07.03.2011, puntando sulla flessibilità degli orari di lavoro per la cura dei familiari.
Anche il sistema del welfare contrattuale deve essere visto come opportunità e sta muovendo i primi passi, per modellare l'impianto legislativo sulla materia dei permessi mediante l'istituzione di regole collettive, anche aziendali.
L'accordo tra Confindustria e le organizzazioni sindacali del 28 giugno potrà favorire queste politiche e far sì che il ruolo del cosiddetto secondo livello non si esaurisca in uno sterile rimando all'impianto legislativo, bensì in un'attività di integrazione e adattamento delle diverse tipologie di congedi alle singole realtà imprenditoriali, così da creare una stretta correlazione tra il livello contrattuale e quello legislativo.
In questo modo si potrebbero sfruttare appieno le potenzialità di alcune forme di permessi spesso inutilizzati –come ad esempio il congedo di paternità– e creare altresì le condizioni per soddisfare non solo le esigenze del lavoratore ma anche per contemperare queste ultime con quelle della realtà aziendale (articolo Il Sole 24 Ore del 29.07.2011).

PUBBLICO IMPIEGODai giudici i paletti per giocare in difesa.
LE LITI PIÙ FREQUENTI - Molte cause riguardano le autorizzazioni sindacali perché i comportamenti illegittimi prescindono dall'intento lesivo.

Nel mondo del lavoro sono tante le circostanze che consentono ai dipendenti di usufruire di permessi per far fronte a esigenze, personali o familiari, di diversa natura. La legge prevede specificamente varie ipotesi di "astensione", ma non sempre i diritti dei lavoratori collimano con le aspettative aziendali, dando luogo a un contenzioso che quasi sempre privilegia le necessità dei singoli.
Una delle violazioni più ricorrenti riguarda il rilascio di permessi sindacali. La definizione della condotta antisindacale prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i beni protetti. Ne consegue che per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.
L'esigenza di una tutela della libertà sindacale, infatti, può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta. In questo contesto è stato, quindi, considerato illegittimo il licenziamento per asserita assenza arbitraria dal lavoro di un dipendente che si trovava in permesso sindacale non retribuito, regolarmente comunicato (Cassazione, sentenza 9250/2007).
Vìola inoltre la libertà sindacale e la possibilità di razionalizzare il servizio il comportamento dell'imprenditore che non comunica ai sindacati, cinque giorni prima di uno sciopero, quali lavoratori dovranno garantire le prestazioni indispensabili in azienda. (Cassazione, sentenza 13780/2011).
Grandi "conquiste" si riscontrano nelle aule di giustizia anche sul fronte dei congedi parentali. In tema di permessi giornalieri retribuiti per i lavoratori, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 05.02.1992 n. 104, la lavoratrice madre o il lavoratore padre di una pluralità di minori portatori di handicap grave hanno diritto, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, ad usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di età, dovendosi ritenere prevalente rispetto alle esigenze connesse alla prestazione lavorativa l'interesse del bambino e la tutela, prioritaria, del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente garantiti.
In applicazione di questo principio, la Cassazione, con la sentenza 4623/2010 ha riconosciuto a un padre di due gemelli affetti da handicap grave il diritto a usufruire di un permesso giornaliero di due ore retribuite per ciascuno dei figli.
Nel comparto scuola, infine, le disposizioni in materia di congedi parentali hanno portata generale e si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, a maggior tutela e sostegno della maternità e paternità (articolo Il Sole 24 Ore del 29.07.2011).

CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO:  Il datore anticipa i compensi dei giorni spesi per la politica. Pagati anche contributi e oneri, rimborsati poi dall'Inps - Lo stesso vale per il sindacato.
Quando il lavoratore dipendente di aziende pubbliche o private, ricopre cariche politiche o sindacali, il datore di lavoro è tenuto a concedergli i permessi necessari per l'espletamento del mandato. Il legislatore, infatti, prevede a favore del lavoratore dipendente una serie di tutele per consentire lo svolgimento dell'attività nel migliore dei modi ponendone il costo a carico della collettività.
Oltre al diritto a fruire di permessi non retribuiti, poi, per l'espletamento di questi incarichi i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti e coperti spesso da contribuzione figurativa per la maturazione della pensione. Certo il disagio per i datori di lavoro è concreto e, per certi versi, esiste anche un danno economico, quanto meno in termini di modificazione dell'organizzazione interna del lavoro.
Tuttavia il datore di lavoro non può esimersi dal concedere i permessi, avendo, ove previsto, la sola possibilità di recuperare le somme anticipate, spesso con modalità non del tutto automatiche al contrario di come avviene, ad esempio, per l'indennità di malattia.
Permessi per cariche elettive.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche (ad esempio consiglieri comunali, provinciali, sindaci) possono fruire di permessi e di periodi di aspettativa con il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati gli organi cui appartengono. La norma che regola svolgimento, limiti e concessione è il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Dlgs 267/2000).
Spesso i lavori si svolgono in orario serale, in queste ipotesi è previsto il diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo e, ove gli stessi si protraggano oltre la mezzanotte, il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
In generale il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni è limitato alla loro effettiva durata e comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Per alcuni incarichi, in funzione del numero di abitanti nel territorio di riferimento dell'ente, oltre a questi permessi, il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro per un massimo di 24 o 48 ore lavorative al mese.
Per le giornate di assenza, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione anticipata dal datore di lavoro che ha la facoltà di chiedere il rimborso, compresi contributi e oneri differiti. L'ente lo deve erogare entro 30 giorni sulla base di apposita richiesta documentata. In alternativa, è possibile richiedere un'aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato e tale periodo è considerato a tutti i effetti come servizio effettivamente prestato.
Permessi sindacali.
Scatta il diritto a permessi retribuiti e non retribuiti anche per la partecipazione dei lavoratori alle riunioni degli organi direttivi delle associazioni sindacali e delle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) e unitarie (Rsu).
I limiti sono dettati dalle dimensioni aziendali (legge 300/1970), mentre le regole sono stabilite dai relativi contratti collettivi di riferimento. In ogni caso la contrattazione collettiva non può tramutare la concessione dei permessi in una facoltà del datore, o condizionare il riconoscimento del diritto del lavoratore all'assenza di impedimenti di ordine tecnico aziendale. Al datore, quindi, non è lasciato alcun potere discrezionale, ma i nominativi del lavoratori legittimati a fruirne e la comunicazione preventiva obbligatoria, sono finalizzate alla possibilità di sostituzione del soggetto assente dal lavoro.
I lavoratori chiamati a ricoprire le cariche sindacali provinciali o nazionali, possono chiedere di essere posti in aspettativa non retribuita per la durata del loro mandato. Per i permessi sindacali non vige il principio del riproporzionamento che regola i rapporti part-time, pertanto in caso di prestazione ad orario ridotto il permesso sarà intero.
I Consiglieri di parità, lavoratori dipendenti che ricoprano tale ruolo a livello nazionale o regionale, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 50 ore lavorative mensili medie retribuite, i consiglieri provinciali di parità per un massimo di 30 ore (Dlgs 196/2000) (articolo Il Sole 24 Ore del 29.07.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOCongedi, nuove norme dall'11/08/2011. Riforma in g.u..
Via libera al riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi dei lavoratori del settore pubblico e privato. Le nuove norme, approvate dal consiglio dei ministri lo scorso 9 giugno, entreranno in vigore dal prossimo 11 agosto a seguito della pubblicazione in gazzetta ufficiale n. 173/2011 (dlgs 18.07.2011 n. 119).

Diverse sono le novità previste dal provvedimento che dà attuazione all'articolo 23 della legge n. 183/2010 (il collegato lavoro).
Per quanto riguarda il congedo di maternità, nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, successivamente a 180 giorni dalla gestazione, è prevista la facoltà per la lavoratrice di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa. A tal fine, è necessario tuttavia che un medico specialista (Ssn o in convenzione) e il medico competente (per la sicurezza lavoro) attestino che il rientro anticipato non arreca pregiudizio al suo stato di salute.
In merito al congedo straordinario per assistenza a familiari portatori di handicap grave (la cui durata complessiva è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa) viene innanzitutto riscritta la platea dei soggetti legittimati a fruirne. Ha diritto al congedo, prima di altri, il coniuge convivente del soggetto disabile. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge, ha diritto a fruirne il padre o la madre anche se adottivi. In caso decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche se adottivi, il diritto passa a uno dei figli conviventi. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, infine, il congedo spetta a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.
Altra novità è la previsione, allo scopo di consentire una reale assistenza, che il congedo possa essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno e qualora i sanitari della struttura ne attestino l'esigenza.
Il dlgs n. 119/2001, ancora, disciplina il congedo straordinario per motivi di studio dei pubblici dipendente ammessi ai corsi di dottorato di ricerca; restringe la platea dei dipendenti con diritto a prestare assistenza nei confronti di più disabili (legge n. 104/1992); prevede l'obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di residenza della persona assistita, qualora distante oltre 150 km (articolo ItaliaOggi del 29.07.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOIpotesi di contratto collettivo nazionale quadro di integrazione e modifica del CCNQ 09.10.2009 (ARAN, ipotesi 29.07.2011).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Schema di decreto correttivo del Decreto legislativo 150/2009 (Decreto Brunetta) (CSA-Roma, nota 29.07.2011 n. 317 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: G.U. 27.07.2011 n. 173 "Attuazione dell’articolo 23 della legge 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi" (D.Lgs. 18.07.2011 n. 119).

PUBBLICO IMPIEGOAncora una picconata allo spoils system.
Ancora una picconata allo spoils system. L'opera di demolizione dell'istituto, iniziata dalla Corte costituzionale nel 2007, è proseguita ieri con l'ennesima decisione contraria alla rimozione automatica dei dirigenti quando cambia il governo. Anche questa volta a ricorrere alla Consulta è stato il tribunale di Roma poco convinto della legittimità dell'art. 19, comma 8, del dlgs 165/2001 (nel testo modificato dal dl 262/2006).

Rispetto alla fattispecie esaminata dalla sentenza n. 81/2010 (si veda ItaliaOggi del 06/03/2010) il contenuto non cambia. L'unica differenza è che la norma del decreto Visco-Bersani, cassata l'anno scorso, dettava un regime transitorio dello spoils system, mentre questa volta è finita nel mirino della Corte la disciplina a regime. E le motivazioni del ricorso non mutano: violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione perché l'interruzione del rapporto di ufficio prima della scadenza priva gli incarichi dirigenziali delle garanzie necessarie ad assicurare l'imparzialità e il buon andamento della p.a..
Nella sentenza n. 246/2011, depositata ieri in cancelleria e redatta da Sabino Cassese, la Corte ha ribadito la necessità, già espressa nel 2010 e nelle precedenti sentenze n. 104/2007 e n. 103/2008, di prevedere «un confronto dialettico tra le parti nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni per le quali ritenga di non consentire la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista, e, dall'altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni» (articolo ItaliaOggi del 26.07.2011).

PUBBLICO IMPIEGOMalattie, le visite fiscali non sono più obbligatorie.
Nel decreto legge 98/2011, convertito nella legge 111/2011, contenente disposizioni in materia di manovra economica, il governo ha modificato nuovamente la disciplina (comma 5 dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001) sui controlli delle assenze per malattia di tutti i dipendenti pubblici, ivi compreso il personale della scuola, finalizzata chiaramente ad una riduzione delle spese derivanti dal costo delle visite fiscali.
Il comma 9 dell'art. 16 del citato decreto legge 98/2001 attenua notevolmente l'obbligo dell'amministrazione di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno. Tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo, le pubbliche amministrazioni, recita il comma 9, nel disporre il controllo sulle assenze per malattia dovranno valutare la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita. L'obbligo di disporre la visita di controllo sin dal primo giorno permane solo quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Il predetto comma 9 nel disporre, inoltre, che le fasce orarie di reperibilità e il relativo regime delle esenzioni dovranno essere stabilite con decreto del ministro Brunetta, precisa che qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specifici o per altri giustificati motivi, da documentare a richiesta, sarà tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
Un'altra importante precisazione riguarda il caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. In tali casi l'assenza dovrà essere giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati.
L'applicazione delle nuove disposizioni in materia di visite fiscali e il nuovo decreto del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, oltre a comportare una riduzione delle spese, dovrebbe poter ridurre lo stato di tensione che da tempo si registra nelle scuole, sia negli uffici di segreteria che nei rapporti tra i dirigenti scolastici e personale (articolo ItaliaOggi del 26.07.2011).

PUBBLICO IMPIEGOIl decreto correttivo della "riforma Brunetta" manda in soffitta le fasce di merito (CGIL-FP di Bergamo, nota 26.07.2011).

PUBBLICO IMPIEGOFerie, malattia a effetto sospensivo. Da verificare l'incompatibilità effettiva vacanze-indisposizione. Gli effetti del principio stabilito dalla Corte costituzionale ed elaborato dalla giurisprudenza.
Ferie sospese se ci si ammala. La malattia insorta durante le ferie, infatti, ne sospende il decorso, salvo che il datore di lavoro riesca a provare che l'infermità è compatibile con la finalità delle ferie. In tal caso in altre parole la malattia non pregiudica la fruizione del riposo come recupero di energie psicofisiche del lavoratore e, dunque, l'una (ferie) e l'altra (malattia) diventano compatibili.
Il principio stabilito dalla Corte costituzionale ed elaborato dalla giurisprudenza ha messo fine alla sventura degli sfortunati vacanzieri che, costretti a letto durante la villeggiatura, vedevano perdere i giorni di ferie per ritornare al lavoro più stanchi di prima.
Le ferie. La normativa sulle ferie è contenuta in primo luogo nella Costituzione che, all'articolo 36, disciplina questo periodo annuale come diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori al fine del recupero delle energie psicofisiche.
Il codice civile (articolo 2109) aggiunge che la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità; che l'epoca del godimento è stabilita dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore; che il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo e con pieno diritto alla retribuzione.
Ferie e malattia. La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, salvo che il datore di lavoro provi che la stessa risulta in concreto compatibile con le finalità delle ferie.
È questo il risultato del principio enunciato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 616/1987) in aderenza al quale l'Inps (circolare n. 11/1991) aveva stabilito idonee a interrompere le ferie le infermità di durata superiore a tre giorni, a patto di aver comportato necessità di ricovero oppure tempestivamente e adeguatamente notificate all'istituto e al datore di lavoro, nei modi e nei termini previsti ordinariamente per la malattia.
La questione è stata poi affrontata in giurisprudenza sviluppando un contrasto risolto, infine, da una pronuncia delle sezioni unite (sentenza n. 1947/1998) che ha definitivamente individuato le linee da seguire. In primo luogo, è da ritenersi non assoluto, ma tollerante di alcune eccezioni, il principio dell'effetto sospensivo delle ferie in caso di malattia insorta durante il decorso.
In particolare, per l'individuazione delle eccezioni va avuto riguardo alla specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate, al fine di accertare l'incompatibilità della malattia con la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, cioè del recupero delle energie psico-fisiche e di ricreazione propria delle ferie. Dal punto di vista pratico (operativo), il lavoratore, il quale nel presupposto della incompatibilità della sopravvenuta malattia con le finalità delle ferie, intenda modificare il titolo della sua assenza da ferie a malattia, ha solo l'onere di comunicare lo stato di malattia al proprio datore di lavoro.
E tale comunicazione è idonea di per sé a determinare, dalla data di conoscenza da parte del datore di lavoro, la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore di lavoro provi, per mezzo dei previsti controlli sanitari, l'infondatezza del presupposto e, quindi, l'inidoneità della malattia a impedire la prosecuzione del periodo feriale.
La visita fiscale. Il datore di lavoro che intenda verificare l'effettiva incompatibilità della malattia con le ferie può ricorrere alla visita fiscale. In tal caso, deve precisare espressamente, all'atto della richiesta del controllo, che si tratta di lavoratore ammalatosi durante un periodo di ferie per il quale si chiede di accertare le condizioni per l'interruzione delle ferie, a partire da una data da indicare e che coincide con quella di ricezione della comunicazione dello stato di malattia (Inps, circolare n. 109/1999). Se la verifica non è possibile per fatto imputabile al lavoratore cade ogni possibilità di considerare la malattia come interruttiva delle ferie.
Nel caso di controlli di ufficio, qualora il datore di lavoro riconosca (autonomamente o a seguito di specifica, diversa visita di controllo) l'effetto sospensivo in questione, le assenze rilevate sono sanzionabili soltanto per il periodo qualificabile ai fini previdenziali come malattia, e cioè per il periodo che si colloca dal momento in cui esplica efficacia l'effetto sospensivo delle ferie (giorno di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione dello stato di malattia).
L'accertamento sanitario. La particolare finalità del controllo è l'accertamento della compatibilità o meno della malattia con il riposo annuale. Pertanto, l'idoneità della malattia ad interrompere le ferie è valutata rapportandola al cosiddetto danno biologico, del quale la capacità lavorativa specifica è solo una estrinsecazione e che, da sola, non è sufficiente a definire la reale incidenza sulla facoltà di svolgere attività ricreativa.
Lo stato d'incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico non sempre quindi è idoneo all'interruzione del periodo feriale, ma solo quando, incidendo sulla sfera biologica dell'individuo, contestualmente, diventi causa di un parziale, ma sostanziale e apprezzabile pregiudizio alle finalità delle ferie, cioè al ristoro e reintegro delle energie psicofisiche.
A titolo semplificativo, l'Inps ha affermato che laddove è presente un'inabilità temporanea assoluta generica, come si può verificare in seguito ad elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi ecc., viene di regola inibita la possibilità di godimento delle ferie; mentre nel caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico si possono riscontrare due possibilità: la prima quando la menomazione funzionale, ancorché importante per lo svolgimento del lavoro specifico, ha riflessi marginali sul ristoro proprio delle ferie e pertanto non risulta idonea a interromperle (come nei casi di cefalea, stress psicofisico, sindromi ansioso depressive reattive all'ambiente di lavoro e in genere quelle patologie che spesso trovano nelle attività ludico ricreative un valido sostegno alla risoluzione della sintomatologia); la seconda quando la stessa menomazione funzionale, producendo un sostanziale e apprezzabile pregiudizio alle funzioni biologiche preposte al ristoro e al reintegro delle energie psicofisiche, influenza negativamente il godimento delle ferie e risulta pertanto idonea ad interromperle (articolo ItaliaOggi del 25.07.2011 - tratto da www.corteconti.it).

CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGOResponsabilità da aumento. Superato il tetto delle retribuzioni di posizione dei dirigenti.
IL PUNTO - Decisivo il fatto che l'incremento sia stato deliberato senza rispettare i vincoli dei contratti collettivi - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - Non basta il richiamo all'evoluzione della struttura organizzativa. Servivano ulteriori indicazioni sulla complessità dell'ente.
Se non rispetta i vincoli dettati dai contratti collettivi, l'aumento delle retribuzioni di posizione dei dirigenti fa nascere la responsabilità amministrativa.
È questo il principio che, per la prima volta, ha stabilito la Corte dei conti del Lazio, con la sentenza 02.05.2011 n. 714, resa nota solo nei giorni scorsi.
Da sottolineare che la sentenza prende spunto dai rilievi mossi dagli ispettori della Ragioneria generale dello Stato a una Camera di commercio.
Nel caso specifico l'ente ha deliberato, come consentito dal contratto collettivo nazionale nel caso di strutture che hanno un elevato grado di complessità, il superamento del tetto massimo della retribuzione di posizione per i dirigenti. Tale incremento, che ovviamente deve essere finanziato dal fondo per le risorse decentrate della dirigenza, non risulta però adeguatamente motivato.
In particolare, il semplice richiamo alla «evoluzione della struttura organizzativa» non può in alcun modo essere considerato sufficiente. Inoltre, nel caso specifico manca un diretto e immediato collegamento tra un fatto o, per meglio dire, una specifica misura organizzativa e la deliberazione di incremento del fondo per la contrattazione decentrata integrativa.
Bisogna considerare, ci dicono i giudici contabili, che non è «ragionevole pensare di poter incrementare la misura di tale retribuzione ad ogni accrescimento delle funzioni dirigenziali, ma occorre in via aggiuntiva sostanziare la relativa motivazione con ulteriori e puntuali indicazioni sulla complessità dell'ente».
L'illegittimità dell'atto è accentuata dalla scelta dell'ente di incrementare il fondo in misura da potere finanziare questo onere aggiuntivo. E, ancora, dal fatto che l'incremento è stato ulteriormente aumentato a causa della sua illecita estensione anche alla 13ª mensilità.
Inoltre, prosegue la Corte dei conti, non si deve «dimenticare che l'azione amministrativa deve sempre rispondere ai canoni di efficacia ed economicità di cui all'articolo 1, legge 241/1990, criteri che assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità». Non è assolutamente sufficiente la volontà dell'ente, il quale «ritiene comunque di premiare l'impegno profuso dai dirigenti nella migliore realizzazione degli obiettivi strategici fissati dall'Organo di governo e nella efficace, efficiente ed economica gestione dell'attività amministrativa». In questo caso, sempre nell'ambito delle risorse previste dal fondo, occorreva provvedere all'aumento della retribuzione di risultato, ovviamente in presenza della condizione (che non non si era peraltro concretizzata nel caso specifico) che fossero stati preliminarmente assegnati gli obiettivi.
La responsabilità matura in primo luogo in capo al segretario generale dell'ente, sia come beneficiario dell'aumento che come soggetto proponente la deliberazione. Egli, dicono i giudici, si è «guardato bene dall'esprimere dubbi di legittimità della delibera essendone il diretto beneficiario».
La responsabilità amministrativa si estende ai vertici politici che hanno assunto il relativo provvedimento, nonché ai revisori dei conti che hanno omesso il necessario controllo: «la delibera è un emblematico esempio di acrobazia amministrativo-contabile per mascherare l'illecita utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche. Specchio della gravità del comportamento dei membri della Giunta, ma anche dei revisori dei conti, oltre a quella del segretario generale, è proprio la tesi difensiva secondo la quale il controllo di legittimità del contenuto deliberativo che si sarebbe dovuto adottare spettava ad altri». Questo "scaricabarile" diventa per la Corte dei conti l'elemento sufficiente per considerare presente il requisito della colpa grave.
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La sentenza
01|IL PRINCIPIO
La responsabilità amministrativa è derivata dal superamento del tetto massimo delle retribuzioni di posizione dei dirigenti che, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti del Lazio (sentenza 714 del 02.05.2011), non rispetta i vincoli dettati dai contratti collettivi. In particolare, l'incremento è consentito per le strutture con un elevato grado di complessità e non può essere legato al solo accrescimento delle funzioni dirigenziali.
Nel caso specifico esso non è stato adeguatamente motivato con ulteriori e puntuali indicazioni sulla complessità dell'ente
02|ILLEGITTIMITÀ
L'illegittimità dell'atto è accentuata dalla scelta di incrementare il fondo per le risorse decentrate della dirigenza allo scopo di finanziare l'onere aggiuntivo.
Inoltre, non è sufficiente la volontà dell'ente di premiare l'impegno profuso dai dirigenti nella migliore realizzazione degli obiettivi strategici, nel qual caso, nell'ambito delle risorse previste dal fondo, si sarebbe dovuto provvedere all'aumento della retribuzione di risultato, a patto che gli obiettivi fossero stati preliminarmente assegnati (cosa che non si era verificata nella circostanza specifica)
03|COLPA GRAVE

Il segretario generale viene considerato responsabile come beneficiario dell'aumento e come soggetto proponente la deliberazione.
La responsabilità amministrativa si estende ai membri della Giunta che hanno assunto il provvedimento e ai revisori dei conti per omesso controllo.
Secondo i giudici contabili l'elemento sufficiente per determinare il requisito della colpa grave sta in uno "scaricabile" , cioè nella tesi difensiva, adottata dai vari soggetti coinvolti, secondo cui il controllo di legittimità del contenuto deliberativo spettava ad altri
(articolo Il Sole 24 Ore del 25.07.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: M. Cito, Abuso d'ufficio e dintorni (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: G. Bertagna e M. Catellani, I COMPENSI PER IL CENSIMENTO (tratto dalla newsletter di www.publika.it n. 43 - luglio/agosto 2011).

PUBBLICO IMPIEGO: S. Facello e M. Tiraboschi, Congedi, aspettative e permessi: al via il riordino della normativa (Guida al Lavoro n. 26/2011 - link a www.ilsole24ore.com).

PUBBLICO IMPIEGO: M. Bellina, Demansionamento e rifiuto della prestazione lavorativa (link a www.ipsoa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti locali, sanatoria ampia. Meritocrazia «congelata» e annullata negli enti con pochi dipendenti. Consiglio dei ministri: approvato il decreto correttivo della riforma della Pubblica amministrazione.
Si allargano le maglie per i dirigenti a tempo degli enti locali, la distinzione del personale in fasce di merito è definitivamente rimandata a data da destinarsi e tramonta del tutto negli enti che contano fino a 15 dipendenti o 5 dirigenti, mentre si precisa l'immediata applicabilità del nuovo sistema di relazioni sindacali, senza aspettare la prossima tornata contrattuale.

Sono i contenuti del restyling della riforma del Pubblico impiego portato dal Dlgs correttivo approvato in via definitiva ieri dal consiglio dei ministri.
Sul versante degli incarichi dirigenziali, enti locali e Regioni escono definitivamente dal tetto fissato dalla riforma Brunetta, che impediva di assegnare posti dirigenziali a tempo in numero superiore all'8 per cento dell'organico dirigenziale di ogni ente. Alle amministrazioni territoriali si applicherà un nuovo limite, al 18% (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 luglio), ma il passaggio in consiglio dei ministri ha aggiunto un nuovo tassello, nonostante l'opposizione di Via XX Settembre: i contratti già siglati, anche se in sovrannumero rispetto ai tetti fissati dalla riforma, proseguono tranquillamente per la loro strada fino alla scadenza naturale. Un modo per togliere definitivamente d'impaccio le tante amministrazioni, compresi grandi Comuni come Milano a Roma, con una dotazione di dirigenti a tempo decisamente superiore a quella prevista dalle nuove regole.
Il correttivo interviene nuovamente anche su un altro dei pilastri della riforma, quello della divisione in fasce di merito del personale, per assegnare un salario accessorio differenziato in base alle «pagelle» ottenute in termini di produttività. La graduatoria del merito scompare definitivamente in tutti gli enti, locali e centrali, di piccole dimensioni: il personale eviterà le fasce quando gli organici conteranno fino a 15 persone, mentre per i dirigenti l'addio scatta quando non sono superiori a cinque.
Anche negli altri enti, però, per vedere le graduatorie meritocratiche, si dovrà attendere: traducendo in legge lo stop di fatto già previsto nell'intesa con i sindacati del 4 febbraio scorso (che però riguardava solo la Pubblica amministrazione centrale), il correttivo spiega che la distinzione in fasce partirà solo con i prossimi rinnovi contrattuali. Il blocco degli stipendi pubblici previsto dalla manovra 2010 aveva già complicato l'applicazione di questo sistema, e l'accordo del 4 febbraio ne era la conseguenza immediata: l'incrocio con la nuova manovra, che prefigura un altro allungamento dello stop ai contratti (possibile fino al 2017), rischia però di far finire in cantina le fasce, a tempo quasi indeterminato.
«In ogni caso –precisa però la nuova norma– deve essere garantita l'attribuzione selettiva» delle risorse accessorie. Confermata, infine, l'applicazione immediata delle nuove regole che assegnano maggiori poteri ai dirigenti e sottraggono l'organizzazione degli uffici alla concertazione con i sindacati (articolo Il Sole 24 Ore del 23.07.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Assunzioni: dati sensibili solo se indispensabili. Chiarimenti del Garante della privacy sui test di assunzione.
Test per l'assunzione senza dati sensibili o comunque senza dati superflui. Il questionario sottoposto ai candidati non deve indagare su aspetti privati e delicati del tutto estranei alla valutazione della idoneità a svolgere le mansioni. Altrimenti si viola lo Statuto dei Lavoratori, la legge Biagi e il codice della privacy, rischiando sanzioni amministrative, penali e anche l'obbligo di risarcire i danni morali.
Questo il principio affermato dal Garante della privacy, che con un suo provvedimento ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato dall'Aler (Azienda lombarda per l'edilizia residenziale) di Brescia con un questionario somministrato ai candidati che partecipavano alla selezione per il reclutamento di un dirigente tecnico.
La stessa sorte è toccata alla Cispel Lombardia Services Srl in relazione al trattamento dei dati per la selezione e alla psicologa incaricata della raccolta dei profili. Questo significa che tutti rischiano sanzioni amministrative. Peraltro il garante ha dato comunicazione della vicenda anche all'autorità giudiziaria per i profili penalistici di violazione delle norme dello statuto dei lavoratori. Da subito comunque i test sono stati bloccati e non è possibile usare i dati personali. In sostanza la selezione è stata azzerata e i soggetti che hanno partecipato alla raccolta dei dati sono esposti a pesanti responsabilità. Tra l'altro aggiungiamo che gli interessati potrebbe avanzare richieste di risarcimento del danno subito per l'illecito trattamento dei propri dati personali: un danno che è indennizzato anche come danno morale.
Nel caso specifico, infatti, il garante si è trovato di fronte a questionari che indagavano veramente in profondità sulle persone e in maniera del tutto ingiustificata. Numerose domande contenute nel questionario riguardavano aspetti anche intimi della sfera personale dei candidati, relativi ai rapporti affettivi, al grado di stabilità degli stessi, alla vita sessuale (con richieste su eventuali problemi o disturbi), condizioni di salute psico-fisica, eventuali interruzioni di gravidanza, tentativi di suicidio.
Secondo il garante i test in questione non superano il giudizio di legittimità. Le domande contrastano, prima che con le disposizioni del codice della privacy, con l'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di fare indagini ai fini dell'assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore e su fatti non rilevanti per la valutazione dell'attitudine professionale.
La stabilità del rapporto di coppia piuttosto che circostanze riguardante la condizione sanitaria non sono coerenti con l'obiettivo di valutare l'idonea professionale. Un'altra violazione si è verificata in relazione alla Legge Biagi e cioè all'articolo 10 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che vieta alle agenzie di lavoro o ai soggetti che si occupano di preselezione di lavoratori di effettuare indagini relative alle convinzioni personali, al credo religioso, all'orientamento sessuale, allo stato di gravidanza, allo stato di salute.
Per arrivare al codice della privacy: il garante ha accertato che la raccolta dei dati personali risulta non ha rispettato i principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza fissati dal dlgs 196/2003. Secondo il codice della privacy il trattamento dei dati sensibili è ammesso, in base al principio di indispensabilità, solo quando non se ne può fare a meno, utilizzando altri tipi di dati.
Sono state violate anche le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili, che non contemplano l'ipotesi dei questionari pre-assunzione in esame tra i casi autorizzati (articolo ItaliaOggi del 23.07.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Pensione più lontana per gli statali. Anche chi matura 40 anni di contributi dovrà aspettare 13 mesi. Nota operativa dell'Inpdap sulla legge di stabilità finanziaria recentemente approvata.
Chi nel 2012 matura il diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianità contributiva (i 40 anni), indipendentemente dall'età anagrafica, potrà accedere al pensionamento dopo 13 mesi (un anno per la cosiddetta «finestra mobile», più un mese di ulteriore posticipo. Tale disposizione, introdotta dalla legge n. 111/2011 (la manovra Tremonti), si applica anche ai dipendenti pubblici iscritti all'Inpdap, con esclusione degli insegnanti.
Lo precisa lo stesso ente di previdenza nella tempestiva nota operativa 21.07.2011 n. 27, che si occupa di tutte le altre novità in materia pensionistica.
Decorrenza anzianità. L'intervento in tema di decorrenza della pensione di anzianità è contenuto nell'art. 18, comma 22-ter, 22-quater, 22-quinquies. Pertanto, chi matura, nel 2012, il diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di anzianità contributiva), potrà accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del predetto requisito (12 mesi per la c.d. «finestra mobile», già prevista dalla legge n. 122/2010, più un mese di ulteriore posticipo).
Chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva mentre chi matura il diritto a partire dal 2014 potrà accedere al pensionamento decorsi 15 mesi dal raggiungimento del citato requisito.
La disposizione, si legge nella nota, non si applica nei confronti del personale del comparto scuola per il quale resta confermata la precedente normativa (comma 9, dell'art. 59 della legge n. 449/1997) che prevede il pensionamento dal 1° settembre dell'anno di maturazione del requisito.
Aspettative di vita. Il sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione (previsto dall'articolo 12, commi 12-bis e 12-ter della legge n. 122/2010) è stato modificato.
In particolare, l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita individuata dall'Istat, già programmato dall'01.01.2015, viene anticipato all'01.01.2013 e il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall'Istat a partire dall'anno 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Di conseguenza, a partire dall'01.01.2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia, ovvero i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (le cosiddette «quote») sono incrementati di tre mesi.
Rivalutazione automatica. Per gli anni 2012 e 2013, è stata modificata la perequazione delle pensioni superiori a 5 il trattamento minimo Inps per le quali essa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70%.
È previsto un correttivo in base al quale sulle pensioni anzidette, il cui ammontare sia inferiore al limite costituito dall'importo corrispondente a 5 volte il minimo Inps incrementato della quota di perequazione, l'aumento è attribuito fino a concorrenza di tale limite perequato.
Pensioni d'oro. La legge di conversione del decreto riporta in vita uno degli istituti più controversi del sistema previdenziale, il cosiddetto «contributo di solidarietà».
Si tratta di una trattenuta secca che si applica sui trattamenti pensionistici più elevati. Per determinare se si è o meno soggetti a questo prelievo, la legge 111/2011 prevede tre scaglioni di pensione:
- fino a 90 mila euro lordi, non si applica alcuna trattenuta;
- per gli importi che superino i 90 mila euro lordi annui (pari da un importo netto mensile di € 4.381,77 per 13 mesi) e fino a 150 mila euro, il contributo è pari al 5% della parte eccedente il predetto importo;
- per la parte eccedente i 150 mila euro (pari da un importo netto mensile di € 6.947,96 per 13 mesi) la misura della trattenuta è del 10%.
La trattenuta in questione si applica a decorrere dall'01.08.2011 e fino al 31.12.2014 e, in ogni caso, per effetto di tale riduzione, il trattamento pensionistico complessivo non può essere inferiore a 90 mila euro lordi annui.
Reversibilità. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'01.01.2012 (art. 18, comma 5) l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti (ora del 60%) è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Si tratta del ritorno a una vecchia norma «antibusi» (per scoraggiare in questo caso i matrimoni fittizi tra assistiti e badanti) già presente nell'ordinamento pensionistico statale, giudicata incostituzionale nei primi anni 70.
Resta in ogni caso confermato, sottolinea la nota, il regime di cumulabilità (di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995) (articolo ItaliaOggi del 23.07.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOFirmata l'ipotesi di contratto decentrato integrativo al Comune di Albino (CGIL-FP di Bergamo, nota 22.07.2011).

PUBBLICO IMPIEGODecade l'obbligo della visita fiscale il primo giorno di malattia (CGIL-FP di Bergamo, nota 22.07.2011).

PUBBLICO IMPIEGOLa valutazione va in naftalina. Slitta l'obbligo di dividere i dipendenti per fasce di merito.  In cdm il decreto correttivo della legge Brunetta. Efficacia immediata per la riforma.
Immediata entrata in vigore della riforma Brunetta, senza attendere la prossima contrattazione nazionale collettiva; dirigenza a contratto entro il 18% della dotazione organica per regioni ed enti locali; rinvio delle fasce di valutazione alla prossima tornata della contrattazione collettiva nazionale.

Il decreto correttivo alla riforma-Brunetta, oggi sul tavolo del consiglio dei ministri, introduce modifiche molto significative al dlgs 150/2009.
Efficacia immediata della riforma. Il decreto correttivo, all'articolo 4, interpreta autenticamente i commi 1, 2 e 4, dell'articolo 65 del dlgs 150/2009 stabilendo che essi vadano letti «nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto». Dunque, tutti i contratti decentrati stipulati successivamente al 15.11.2009 (come era ovvio) dovevano e debbono essere già adeguati alla legge Brunetta.
In secondo luogo, si interpreta autenticamente anche il comma 5 dell'articolo 65 del dlgs 150/2009, dedicato ai contratti collettivi nazionali. Il correttivo spiega che le norme sui contratti collettivi nazionali demandate alla sottoscrizione della nuova tornata contrattuale sono solo quelle che disciplinano il procedimento di stipulazione e controllo, ma non quelle che incidono sulla definizione delle materie di competenza dei contratti stessi.
Il che, conferma la piena ed immediata applicabilità dell'articolo 40 del dlgs 165/2001, privando in via retroattiva i contratti collettivi nazionali della possibilità di disciplinare sostanzialmente tutte le materie riguardanti l'organizzazione, gli incarichi dirigenziali, le progressioni verticali, le prerogative dei dirigenti quali datori di lavoro.
Dirigenti a contratto. Regioni ed autonomie locali potranno assumere dirigenti a contratto nel limite del 18% e non dell'8% della dotazione organica. Il decreto correttivo al dlgs 150/2009 recepisce solo in parte le richieste della Conferenza unificata, Anci e Upi. Le regioni, esercitando la propria potestà legislativa e regolamentare, dovranno adeguare i propri ordinamenti ai principi posti dal comma 6 dell'articolo 19 del dlgs 165/2001. In ogni caso, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato non potranno superare il 18% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda gli enti locali, il nuovo comma 6-quinquies dell'articolo 16 del dlgs 165/2001 riesuma l'articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000 ma stabilisce che il numero complessivo degli incarichi a contratto a copertura della dotazione organica dirigenziale deve essere preventivamente determinato. Ciò significa che il regolamento di organizzazione deve stabilire il numero assoluto massimo di dirigenti a contratto ammissibili. In ogni caso, tale numero non può essere superiore al 18%diciotto per cento del totale della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
Rinvio delle fasce. La modifica forse più clamorosa è quella che concerne l'articolo 19 del dlgs 150/2009, la norma dalla quale deriva l'obbligo di collocare i dipendenti in fasce di merito a seguito della valutazione dei risultati individuali. L'accordo del 4 febbraio scorso aveva sostanzialmente dato un colpo di freno all'operatività di questa parte, per altro estremamente significativa, della riforma Brunetta.
Il decreto correttivo attribuisce, ora, valore di legge al contenuto sostanziale dell'accordo, cioè rinviare a tempi migliori la ripartizione delle fasce. L'articolo 6, comma 2, del correttivo prevede una specifica norma transitoria, ai sensi della quale la differenziazione per fasce «si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009».
La norma transitoria, comunque, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, dà alle amministrazioni la facoltà di utilizzare le risorse aggiuntive previste dall'articolo 16, comma 5, dl 98/2011, convertito in legge 111/2011, cioè il 50% dei risparmi derivanti dall'attuazione di misure di contenimento della spesa aggiuntive. Le risorse risparmiate, ai sensi della manovra 2011, possono andare a rimpinguare le risorse della contrattazione decentrata e il 50% di esse va destinato appunto a premiare le prestazioni individuali secondo il sistema delle fasce.
Comunque, le fasce non saranno operative se il numero dei dipendenti delle aree delle qualifiche in servizio nell'amministrazione non è superiore a 15; lo stesso vale per i dirigenti, se il numero di quelli in servizio non è superiore a 5. Lo stesso vale anche per regioni ed enti locali (articolo ItaliaOggi del 22.07.2011 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Enti locali - Manovra economica di cui al D.L. n. 78/2010 - Personale - Trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti - Buoni pasto.
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) il buono pasto non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente solo fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; pertanto, la natura assistenziale e non retributiva del buono è limitata entro il predetto importo, oltre il quale concorre alla formazione del trattamento economico complessivo.
Ne consegue che l'aumento del valore del buono pasto, oltre tale soglia, deve considerarsi parte del trattamento economico ai fini del rispetto del disposto ex art. 9, comma 1, della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, secondo il quale "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio.... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010" (tratto da www.centrostudi-sv.org - Corte dei Conti, Sez. controllo Toscana, parere 21.07.2011 n. 187).

PUBBLICO IMPIEGOLa manovra e Brunetta fanno male al pubblico impiego (CGIL-FP di Bergamo, nota 20.07.2011).

PUBBLICO IMPIEGODetrazioni, basta richieste annuali. Inpdap: la dichiarazione non va ripetuta.
Vita più facile ai pensionati Inpdap (e non solo). La richiesta di detrazioni per il carico familiare non va più ripetuta ogni anno, ma soltanto in caso di variazioni della dichiarazione precedentemente presentata.
Lo spiega, tra l'altro, l'Inpdap nella nota operativa n. 26/2011.
Richieste una volta per sempre. La novità arriva dalla legge n. 106/2011 (conversione dl n. 70/2011) che, tra l'altro, ha modificato l'articolo 23 del dpr n. 600/1973 in merito al diritto alle detrazioni fiscali.
Praticamente, si torna alla vecchia disciplina in virtù della quale le detrazioni «sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni», cosicché la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi.
La nuova normativa solleva quindi i contribuenti dall'obbligo di presentare ogni anno all'Inpdap (in via generale al sostituto d'imposta), la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia assieme alle condizioni di spettanza e ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l'attribuzione del beneficio fiscale. L'adempimento deve essere effettuato, tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni.
Novità dal 2011. La novità ha effetto immediato per i pensionati Inpdap. L'istituto, infatti, spiega che riconoscerà le detrazioni per carichi di famiglia sulla base dell'ultima richiesta presentata dal contribuente il quale, tuttavia, avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
Di conseguenza, l'Inpdap non sospenderà l'attribuzione del beneficio fiscale con la rata del prossimo mese di agosto a coloro che non abbiano presentato la prescritta dichiarazione entro il 31 maggio, diversamente da quanto aveva stabilito lo stesso istituto previdenziale con la nota operativa n. 7/2011 (su ItaliaOggi del 4 febbraio).
Infine l'Inpdap spiega che rimane invariato quanto già in essere per le detrazioni sul reddito che vengono attribuite direttamente dall'istituto in base ai dati reddituali in suo possesso (articolo ItaliaOggi del 20.07.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOConcorsi. Il Tar sulle selezioni comunali. Fra i commissari niente sindacalisti.
È illegittima la composizione della commissione esaminatrice di un concorso pubblico bandito da un Comune se come presidente viene designato un consigliere comunale e come segretario un rappresentante sindacale.
Così ha deciso la quinta sezione del TAR Campania-Napoli, Sez. V, con la sentenza 19.07.2011 n. 3895.
I giudici hanno fatto riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, il quale stabilisce che «le commissioni dei concorsi (...) devono essere composte esclusivamente da esperti (...) che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali».
Il caso ha riguardato un concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo dei servizi demografici comunali. Presidente della commissione esaminatrice era stato designato un consigliere di un altro comune e l'incarico di segretario era stato conferito a un rappresentante sindacale. Per questo una candidata, non ammessa alle prove orali, ha proposto ricorso al Tar chiedendo l'annullamento della selezione.
Richiesta accolta dai giudici sulla base delle seguenti concatenate ragioni: la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici deve rispettare i principi dell' imparzialità e del diritto di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici; in conseguenza, non vi deve essere alcuna interferenza tra le funzioni svolte da chi ricopre cariche politiche e sindacali e l' attività dell'ente che ha indetto il concorso; la norma che stabilisce queste incompatibilità ha un'applicazione generale e non è limitata alla rappresentanza del sindacato in organismi interni dell'amministrazione che ha indetto il concorso; la posizione vietata non riguarda, per i rappresentanti sindacali designati, la sola designazione, ma anche la funzione che è stata formalmente ed effettivamente assunta sulla base della designazione (articolo Il Sole 24 Ore del 15.08.2011).
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Il Collegio condivide la giurisprudenza prevalente (cfr. Cons. Stato, VI, 01.06.2010, n. 3461) allorché ha evidenziato che l'interpretazione della normativa sulla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, più volte richiamata per la soluzione della controversia in esame, comporta l'applicazione dei due principi rispettivamente dell'imparzialità dell'azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici; perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, la giurisprudenza ha sottolineato la necessità di criteri puntuali nell'applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni (Cons. Stato, V, 27.07.2002, n. 4056) occorrendo comunque un "qualche elemento di possibile incidenza fra l'attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e l'attività dell'ente che indice il concorso" (Cons. Stato, V, 21.10.2003, n. 6526). Di conseguenza un componente della commissione nominato in ragione della sua competenza ed esperienza deve nondimeno dimettersi se acquisisca successivamente una delle posizioni vietate, ma la sussistenza di una tale posizione deve risultare certa alla luce della tipologia e della ratio dei divieti.
In questo quadro la Sezione ritiene, quanto al caso in esame, che la questione preliminare da dirimere non è quella se il divieto di partecipazione alle commissioni di concorso per i titolari di cariche politiche ed i rappresentanti o designati delle organizzazioni sindacali sussista anche quando gli interessati rivestano tali posizioni in organi di un'amministrazione diversa da quella di cui si tratta – il che non appare dubitabile, ma come si debba interpretare l'espressione della norma per cui devono essere esclusi i soggetti "designati" dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali; infatti la precisazione di quali siano le posizioni costitutive del divieto è pregiudiziale rispetto alla individuazione di quale sia l'organo (se interno o esterno all'amministrazione de qua) in cui la posizione acquista rilevanza.
In altre parole, la Sezione ritiene che secondo la ratio della normativa l'impedimento ad essere componente di commissioni concorsuali si produce non quando la posizione vietata sia potenzialmente conseguibile, per effetto della sola designazione a poterla rivestire, ma quando essa è in atto, cioè formalmente assunta; trattasi di interpretazione che si basa anzitutto sulla lettera della normativa, i cui divieti, in quanto previsti per i membri dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, i titolari di cariche politiche ed i rappresentanti di organizzazioni sindacali, sono tutti identificati dalla piena attribuzione delle relative funzioni, risultando incongruo in questo contesto che con l'ulteriore espressione di "designati" si indichi come sufficiente, invece, una posizione eventuale, non ancora dotata dell'effettività delle funzioni. Peraltro tale impostazione è confortata anche sul piano sostanziale, poiché soltanto con tale effettività diviene possibile l'incidenza sull'attività concorsuale delle funzioni rivestite, essendo la volontà o l'effetto di condizionamento assistiti dalla concretezza dei poteri azionabili;
se invece si dovesse affermare che l'impedimento si produce per effetto della sola designazione, l'applicazione della normativa verrebbe anticipata ad una fase in cui non si sono ancora realizzate le condizioni concrete del rischio che si vuole evitare, provocando così una ingiustificata limitazione della capacità di accesso agli uffici pubblici. Da ciò consegue che, nella normativa, l'espressione di "designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali" deve intendersi riferita a soggetti "nominati previa designazione" di tali enti, distinti dai "rappresentanti sindacali", pure previsti nella stessa normativa, da individuare nei soggetti direttamente investiti del potere di rappresentanza delle organizzazioni sindacali per lo svolgimento della relativa attività istituzionale.
L’annullamento dell’intera procedura concorsuale per come attività di una commissione il cui Presidente era un Consigliere comunale del Comune di S. Maria Capua Vetere ed il Segretario era stato individuato in un rappresentante sindacale scaturisce dalla palese violazione della disposizione in esame, laddove essa ha previsto che le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Si è chiarito che la norma ha l'evidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi, per cui non appare logico limitare l'applicazione della norma all'interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso pubblico, nel senso di ritenerla applicabile solo se la designazione avvenga a rappresentare il sindacato in organismi interni alla stessa amministrazione.
Infatti è l'"appartenenza" in generale ad una forza politica o ad una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni, identificati dal Legislatore, quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta all'interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso (TAR Sardegna, 15.10.2002, n. 1367).
D'altra parte l'incompatibilità scatta al momento della designazione, ove ovviamente conosciuta ed accettata dall'interessato, in quanto è questo il momento che qualifica e configura il legame tra organizzazione sindacale e soggetto, essendo irrilevante ai fini che qui ci occupano il provvedimento successivo di nomina: si verifica quindi in tale momento l'obbligo e non la mera facoltà per l'amministrazione, alla quale il soggetto deve comunicare la situazione di incompatibilità, di sostituire il componente incompatibile (Cons. Stato, V, 25.02.2004, n. 764).

PUBBLICO IMPIEGO: MANOVRA CORRETTIVA/ Blocco assunzioni a lunga gittata. Un anno in più, tranne che per forze dell'ordine e agenzie. Operazione restyling per il calcolo dell'indennità di vacanza.
Lacrime e sangue per l'impiego pubblico, ma a partire dal 2013, a meno che esigenze improvvise non richiedano ulteriori anticipi degli effetti della manovra varata ieri. I tagli alle spese complessive per il personale pubblico contribuiranno per circa 1.500.000 di euro tra il 2013 e il 2016, con risparmi annui a regime, a partire dal 2017, per 370 milioni.
Il tutto sarà rimesso, però, ad regolamenti delegati di delegificazione che interverranno con una serie di misure specifiche, per assicurare i risparmi previsti.

Il primo intervento della legge 111/2011 consiste nella proroga di un anno dell'efficacia delle disposizioni in materia di limitazione della possibilità di assumere nuovi dipendenti per le amministrazioni dello Stato, a esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del dlgs 165/2001. La disposizione riguarda direttamente solo le amministrazioni statali. Per gli enti locali non è necessaria. Infatti le disposizioni sul contenimento delle assunzioni di comuni e province sono operative a regime, cioè con disposizioni che valgono a tempo indeterminato.
Il secondo intervento demandato ai regolamenti delegati è la proroga fino al 31.12.2014 del congelamento al 2010 delle retribuzioni dei dipendenti e dei fondi decentrati per la contrattazione. I regolamenti delegati potranno allentare sia il blocco parziale delle assunzioni, sia il congelamento degli stipendi e dei fondi contrattuali, differenziando il regime di contenimento della spesa per i comparti «virtuosi».
Ancora, si prevede una revisione delle modalità di calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017: potrebbe essere il preannuncio di ulteriori congelamenti della contrattazione. I risparmi passeranno anche per la semplificazione ed il rafforzamento dell'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni, per favorire la redistribuzione territoriale dei dipendenti pubblici, così da rimediare a problemi di carenze in certe amministrazioni, cui fanno fronte eccessi delle dotazioni di altre. Allo scopo di uniformare la normativa, i regolamenti delegati potranno anche coinvolgere tutti i soggetti pubblici come destinatari diretti delle misure di razionalizzazione della spesa di personale; faranno eccezione solo regioni e province autonome, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale.
Infine i regolamenti delegati potranno prevedere «ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del dl 25.06.2008, n. 112 convertito dalla legge 06.08.2008, n. 133 al personale del comparto sicurezza e difesa con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni».
Per contribuire ai risparmi, gli enti avranno la facoltà di adottare entro il mese di marzo di ogni anno «piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche», dai quali ricavare anche finanziamenti per l'incentivazione del personale.
Ancora, si impone espressamente ai dirigenti pubblici di attuare sentenze della Corte costituzionale che accertino l'incostituzionalità di forme di assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle frutto della stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni (articolo ItaliaOggi del 19.07.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Come devono essere rilasciati i certificati dal pronto soccorso?
Domanda.
Come devono essere rilasciati i certificati rilasciati dal pronto soccorso o dagli ospedali in caso di ricovero e dimissione? Sono ancora redatti in forma cartacea o utilizzano il sistema telematico anche loro? Come possiamo sapere se si tratta di ricovero ospedaliero piuttosto che malattia non ospedaliera? E' necessario riprodurli dal medico di famiglia oppure no?
Risposta.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 della L. 04.11.2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro alla Finanziaria 2010), al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione dell'attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'art. 55-septies del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.
Ne discende che, in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica (con inizio e durata presunta della malattia) deve essere trasmessa per via telematica, direttamente dal medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o dalla struttura sanitaria pubblica che la rilascia, all'INPS e dal predetto Istituto immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, ai datori di lavoro. L'eventuale inosservanza di tale obbligo comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei medici inadempienti.
Tenuto presente che permangono alcune obiettive situazioni di tipo tecnico e/o procedurale L'INPS, con il Messaggio n. 9197 del 20.04.2011, ha previsto le seguenti ipotesi di deroga:
1. ricovero ospedaliero.
2. degenza in strutture di pronto soccorso.
3. strutture di medici privati non ancora abilitati all'invio telematico.
In pratica l'Inps precisa che nel caso in cui il medico "non proceda all'invio on-line del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea", sarà cura del lavoratore presentare "l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'Inps, secondo le modalità tradizionali" (19.07.2011 - commento tratto da www.ipsoa.it).

APPALTI SERVIZICorte dei conti Lombardia. A volte riportare i servizi all'interno è più conveniente.
Messo in discussione il dogma della riduzione della spesa di personale. A fronte della possibilità di reinternalizzare un servizio, con conseguente oggettivo risparmio in termini di costi, si può giustificare un aumento della spesa per i dipendenti?

Il problema è stato posto dal comune di Porto Mantovano alla Corte dei conti Lombardia, la quale, pur cavalcando una soluzione favorevole all'ente locale, rimette la questione alle Sezioni Riunite.
Il presupposto viene identificato in una situazione considerata ottimale dal punto di vista della gestione del personale, cioè un rapporto fra spesa di personale e spesa corrente che si aggira attorno al 22% e un rapporto fra dipendenti e residenti pari a 1 ogni 400 circa.
Dati alla mano, il Comune dimostra che riportare all'interno un'attività, prima esternalizzata, comporta maggiori costi a livello di personale, ma l'incremento viene assorbito da minori oneri in termini di uscite per servizi, con una differenza di gran lunga a favore del comune. La Corte lombarda osserva come le disposizioni sulla riduzione della spesa di personale non rappresentano mere indicazioni, ma devono essere considerate veri e propri vincoli, che si inseriscono in quel coordinamento della finanza pubblica, previsto dal l'articolo 119 della Costituzione.
D'altro canto, però, i giudici contabili non si nascondono che i principi di economicità e di efficacia non rappresentano solo criteri che devono guidare le scelte discrezionali della pubblica amministrazione, ma devono essere considerati elementi che caratterizzano la legittimità del l'azione amministrativa, di cui l'autorità giudiziaria può ben chiederne conto. Si colloca, quindi, in quell'alveo del buon andamento tutelato dall'articolo 97 della Costituzione.
Già in altra occasione, le Sezioni riunite hanno sottolineato che sulla spesa di personale è necessaria un'analisi molto più dettagliata per arrivare a una quantificazione più precisa. Il coordinamento delle diverse esigenze tutelate dalla stessa Costituzione diventa sempre più complesso se si considera anche il principio dell'autonomia organizzativa degli enti territoriali previsto dal l'articolo 114.
In altri termini, la Corte si chiede se l'efficienza, l'efficacia e l'economicità non costituiscano un confine invalicabile anche per le esigenze di finanza pubblica, che si reggono sui tagli alla spesa storica. Le argomentazioni risultano estremamente convincenti, anche se la Corte non ha affondato il colpo, in quanto una crepa del sistema potrebbe aprire il campo a comportamenti elusivi che possono realmente mettere in crisi i delicati equilibri dei conti pubblici (articolo Il Sole 24 Ore del 18.07.2011 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOManovra. Punito singolarmente chi viola le regole sulla stabilità interna - Nulli i contratti di servizio e gli atti elusivi. Sul Patto sanzioni ad personam. Politici e dirigenti rischiano fino a 10 volte l'indennità e il triplo dello stipendio.
La manovra introduce la sanzione personale per la violazione del Patto di stabilità interno. Dall'entrata in vigore del Dl 98/2011, infatti, i contratti di servizio e gli altri atti di regioni ed enti locali elusivi delle regole del Patto sono colpiti da nullità. Inoltre, qualora la Corte dei conti accerti che il rispetto del Patto sia stato artificiosamente conseguito grazie a un'errata imputazione di entrate e/o uscite rispetto ai pertinenti capitoli di bilancio o ad altre forme elusive, gli amministratori e il responsabile del servizio finanziario che li abbiano posti in essere, possono essere condannati, rispettivamente, a una sanzione pecuniaria fino a un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita e fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
È una forma di responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio, simile a quella che prevede una sanzione parametrata all'indennità percepita, per gli amministratori degli enti territoriali che ricorrano al debito per finanziare spese non d'investimento (articolo 30, comma 15, della legge 289/2002).
Ma torniamo alla norma della manovra (articolo 20, commi 10, 11 e 12) che facendo perno sulla nullità degli atti e sulla responsabilità personale, vuole scoraggiare manovre elusive nella gestione finanziaria, finalizzate al conseguimento formale-cartolare degli obiettivi del Patto, senza tuttavia che a ciò si coniughi un rispetto sostanziale degli stessi. Fra gli artifici contabili più frequenti, si possono elencare:
- l'errata imputazione di spese in sezioni di bilancio non rilevanti ai fini del Patto (soprattutto nei servizi in conto terzi/partite di giro);
- il ricorso strumentale a rapporti finanziari e di servizio con i soggetti partecipati;
- la mancata iscrizione in bilancio di spese da sostenere e la relativa formazione di debiti fuori bilancio;
- il rinvio agli esercizi successivi di pagamenti eccedenti i limiti imposti dal Patto.
Sulla questione dell'indebitamento, la Corte dei conti (sezioni riunite, sentenza 12/2007) ha fissato alcuni principi che sembrano applicabili anche alla sanzione in tema di Patto, chiarendo la natura dell'ammenda di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 282/2002:
- il procedimento per la sua applicazione è quello previsto per l'ordinario giudizio di responsabilità. Non è utilizzabile, invece, la procedura relativa ai giudizi a istanza di parte;
- per la condanna è necessario che ricorra l'ordinario elemento soggettivo del dolo o della colpa grave;
- il destinatario della sanzione è l'ente di appartenenza degli amministratori e non l'erario.
Per il calcolo dell'importo, la configurazione dell'elemento soggettivo, l'intermediazione di soggetti strumentali dell'ente pubblico e le modalità di dichiarazione della nullità, si segnalano le decisioni 87/2008 della Corte conti Umbria, 444/2010 della Corte conti - sezione 1° giurisdizionale centrale e 473/2011 della Corte conti Lazio, nonché l'ordinanza 27092/2009 della Cassazione.
Il mancato rispetto del Patto, tuttavia, presenta problemi applicativi maggiori. Nel caso del debito, infatti, sono chiari il momento e l'atto violativo del precetto (l'esecuzione del contratto di finanziamento in violazione dell'articolo 119, comma 6, Costituzione). Inoltre è agevole individuare i soggetti responsabili (gli amministratori che hanno deliberato il ricorso al debito).
In tema di Patto, invece, è più difficile identificare i comportamenti elusivi e i relativi responsabili. La casistica, difatti, è più ampia: alcuni esempi-tipo –quali lo stanziamento di maggiori spese per garantire servizi essenziali, oppure l'utilizzo strumentale degli enti partecipati per le assunzioni o, ancora, gli artifici di bilancio– sono elencati nella tabella qui a fianco.
Occorreranno accertamenti complessi per qualificare i provvedimenti e gli atti elusivi, anche di tipo omissivo e per individuare i responsabili, l'apporto causale e il profilo soggettivo, tenendo presente il ruolo assunto non tanto nella compagine amministrativa, quanto nell'iter procedurale che ha originato lo sforamento. Riguardo alle modalità di violazione, inoltre, andrà precisato il giudice competente a dichiararne la nullità.
Se per i contratti la Cassazione, nell'ordinanza 27092/2009, stabilisce la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (e non della Corte dei conti), nel caso di provvedimenti e atti amministrativi le modalità sono ancora da definire. Ancor più complesso, infine, è il caso dei comportamenti di fatto (ad esempio: una fattura nel cassetto), per i quali è concettualmente arduo configurare una nullità in senso tecnico.
Nonostante le difficoltà, è apprezzabile il tentativo del legislatore di porre un altro tassello nella costruzione di un sistema di sanzioni personali per prevenire comportamenti opportunistici in materia di finanza pubblica (articolo Il Sole 24 Ore del 18.07.2011 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPiù flessibile l'utilizzo delle visite fiscali.
L'uso delle visite mediche di controllo (le c.d. visite fiscali) nei confronti dei dipendenti pubblici assenti per malattia diventa più flessibile, lasciando alle singole amministrazioni maggiore spazio di manovra, ma mantenendo comunque inalterato l'obiettivo di perseguire l'assenteismo. Possono essere così sintetizzate le modifiche apportate dalla manovra correttiva. Appare opportuno che i comuni e gli altri enti locali si diano, attraverso norme regolamentari, criteri di carattere generale per decidere le modalità di utilizzazione di questo strumento.
Sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore tutte le PA, anche nel caso di assenze per malattia di un solo giorno, erano obbligate a richiedere le visite fiscali. Solo in casi eccezionali, quali ad esempio il ricovero in una struttura ospedaliera, non sussisteva tale vincolo. Il che si è dimostrato molto oneroso, visto che il costo delle visite fiscali è stato posto dalla Corte costituzionale a carico delle singole amministrazioni. E molto spesso si è rilevato inutile, visto che in molte realtà a seguito delle numerose richieste le visite fiscali non possono essere effettuate, quanto meno in tempi utili.
Con le nuove disposizioni, le amministrazioni dovranno decidere il ricorso alle visite mediche di controllo sulla base dei seguenti tre fattori: l'esigenza di contrastare l'assenteismo, la storia dei singoli dipendenti e gli oneri che esse sono chiamate a sostenere. Il modo con cui mettere insieme questi fattori deve essere scelto da ogni singolo ente. Per cui appare opportuno che si approvi un regolamento, assai snello, con cui dettare i principi di carattere generale a cui fare riferimento. Ad esempio, se un dipendente non si è mai assentato per malattia negli ultimi 10 anni, è assai probabile che il suo malessere corrisponda ad una condizione di effettiva patologia; se tra l'assenza e la malattia di cui in modo certo il dipendente è affetto vi è un nesso immediato, può essere inutile richiedere la visita.
Ed ancora, nell'ambito delle risorse disponibili, si possono dare delle priorità. Ed inoltre, si può rimettere al dirigente competente una valutazione discrezionale nei casi in cui vi siano dei dubbi sulla effettività della malattia. Peraltro, in questa sede è bene decidere se il dirigente competente è uno solo nell'intero ente, nel qual caso non può che essere quello del personale, o se la competenza è attribuita a tutti i dirigenti o se vi è una decisione da assumere con il concorso del dirigente del settore e di quello preposto alla gestione delle risorse umane.
Il legislatore ha inoltre stabilito che le visite fiscali debbano necessariamente essere richieste, anche nel caso di assenze per una sola giornata, quando la malattia segue o precede immediatamente una giornata o un periodo non lavorativo. Il riferimento va al venerdì ed al lunedì, ai giorni immediatamente precedenti o seguenti le ferie, ai giorni in cui si può fare ponte. Questa disposizione sembra quanto mai opportuna visto che l'esperienza e i dati ci dicono che in queste giornate si registrano picchi di assenze per malattia. Per cui le singole amministrazioni non hanno in questa materia alcun margine di autonomia ed il mancato rispetto della prescrizione determina l'insorgere di responsabilità in capo al dirigente competente.
Il provvedimento interviene anche sulle cd fasce di reperibilità, cioè le ore nelle quali i dipendenti assenti per malattia devono necessariamente essere presenti nel proprio domicilio per le eventuali visite di controllo. Si conferma che la loro durata giornaliera viene fissata dal ministro della pubblica amministrazione e della Innovazione con un proprio decreto. Si stabilisce, norma che per il personale degli enti locali era già presente nel Ccnl, che l'eventuale assenza dal proprio domicilio durante tali ore deve essere preventivamente comunicata all'ente. Questa mancata comunicazione deve necessariamente essere sanzionata in via disciplinare.
Nel ricordare la necessità che il dipendente fornisca comunque idonea giustificazione, la stessa può essere costituita dalla produzione della certificazione di essersi recati a una visita medica o di essere stati sottoposti ad un esame clinico, diagnostico ecc. (articolo ItaliaOggi del 15.07.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO: Abuso d’ufficio - Dirigente dell'ufficio tecnico - Rilascio concessione edilizia in sanatoria per opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti - Configurabilità - Artt. 81, 323, 378 c.p..
Configura un ingiusto vantaggio patrimoniale anche il mero incremento del valore commerciale dell'immobile, per cui ben può essere chiamato a rispondere di abuso di ufficio il responsabile del settore urbanistico del Comune che abbia rilasciato una concessione edilizia in sanatoria per un'opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti in quel Comune (Cass. Sez. 6, del 06/06/2008, n. 35856 Morelli) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 14.07.2011 n. 27703 - link a www.ambientediritto.it).

PUBBLICO IMPIEGOAssistenza di un familiare portatore di handicap - Carattere della sistematicità e dell'adeguatezza - Può essere concesso anche a favore di chi risiede distante dal luogo in cui risiede il disabile.
Per poter fruire dei benefici previsti dalla Legge 104, l'assistenza che il lavoratore deve prestare nei confronti del familiare portatore di handicap non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona disabile.
Il beneficio può, quindi, essere riconosciuto in favore di quei lavoratori che -pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede la persona con disabilità grave- offrano alla stessa un'assistenza sistematica ed adeguata dovendosi intendere come tale una cura della persona disabile avente cadenza regolare e periodica idonea a soddisfarne gli effettivi bisogni materiali e morali (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 14.07.2011 n. 1885 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La mobilità di personale tra enti è consentita purché non comporti assunzione di nuovo personale da parte dell’ente cedente.
Parere - Enti locali - Enti non soggetti a patto di stabilità - Trasferimento del dipendente - Conseguente necessità assunzione di personale - Possibilità di assunzione o mobilità esterna - Invariabilità delle spese ed equilibrio di bilancio - Rispetto del limite di incidenza delle spese di personale pari o superiore al 40% delle spese di personale intercorse nell’anno precedente.

Una serie di comuni, non soggetti a patto di stabilità e con un’incidenza delle spese di personale rispetto a quelle correnti inferiore al 40%, hanno formulato alla sezione regionale di controllo per il Piemonte una richiesta di parere in materia di assunzione di personale ai sensi dell’art. 7, co. 8, della L. n. 131/2003. In particolare, il quesito verteva sulla possibilità dell’ente di procedere a un’assunzione, mediante concorso o mobilità esterna, per coprire un posto lasciato vacante da un dipendente a seguito di trasferimento.
Come osservato dalla sezione adita, anche l’ente locale non soggetto a patto di stabilità è tenuto all’osservanza degli obblighi di contenimento della spesa per il personale previsti dalla disciplina generale in materia di assunzioni negli enti locali. Innanzitutto, con riferimento a quanto previsto dal co. 562 dell’articolo unico della L. n. 296/2006, secondo il quale tale tipologia di spesa deve essere mantenuta entro il corrispondente ammontare del 2004, prevedendo, tra l’altro, anche un limite all’assunzione di personale delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel precedente anno (come chiarito da pronunce di altre sezioni di controllo, nel limite previsto per l’assunzione di personale derivante da cessazione di rapporti di lavoro, devono essere ricomprese tutte le vacanze che si sono verificate a seguito dell’entrata in vigore della norma in questione).
Pertanto, anche a seguito dello svolgimento del turn over, l’ente è tenuto ad assicurare l’obiettivo previsto dalla norma e cioè l’invarianza della spesa per il personale come condizione per mantenere l’equilibrio di bilancio. Con riferimento, invece, alle cessazioni che hanno avuto luogo nel 2010, è operante dall'01.01.2011 il divieto per tutti gli enti (indipendentemente se siano sottoposti o meno a patto di stabilità) di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, nel caso in cui le relative spese siano pari o superiori al 40% delle spese correnti.
Inoltre, per quanto riguarda i limiti di spesa previsti al co. 9 dell’art. 14 del Dl n. 78/2010, la sezione osserva come, sulla base di un orientamento generale delle sezioni riunite della Corte, non trova applicazione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il limite delle assunzioni al 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.
Tornando al quesito richiesto nel parere, la Corte dei conti piemontese ha affermato che relativamente agli enti sottoposti a regime vincolistico debba trovare applicazione l’art. 1, co. 47, della L. n. 311/2004, secondo il quale, in vigenza di un regime di limitazione della assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazione sottoposte a regime di limitazione, a condizione che le stesse abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente e purché tale trasferimento abbia luogo tra enti sottoposti a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato.
Soltanto in tal caso, continua la sezione, la mobilità non è qualificabile come assunzione poiché la modalità di trasferimento così azionata costituisce un’operazione neutra per l’amministrazione. Infatti, l’ente ricevente non è tenuto a imputare tale ingresso alla quota di assunzioni previste, e resta, pertanto, libero di effettuare un numero di assunzioni compatibile con il regime vincolistico e con le vacanze residue di organico. Ovviamente, una tale situazione è possibile soltanto laddove l’ente cedente non proceda a sua volta all’instaurazione di nuove assunzioni per la sostituzione del personale trasferito. In tal caso, conclude la Corte, non si farebbe altro che autorizzare l’ingresso dall’esterno di un numero di dipendenti maggiori di quello complessivamente consentito (Corte dei Conti, Sez. controllo Piemonte, parere 14.07.2011 n. 107 -
tratto da Diritto e Pratica Amministrativa n. 9/2011).

PUBBLICO IMPIEGO: A casa per inidoneità fisica. E in caso di pericolo scatterà la sospensione. Lo prevede lo schema di dpr attuativo della riforma del pubblico impiego.
Dipendenti pubblici, l'inidoneità psicofisica assoluta fa scattare il licenziamento. Inoltre, in presenza di comportamenti gravi e ripetuti del dipendente statale (ovvero in presenza di condizioni fisiche critiche), quando ci sia il fondato motivo che tali fattispecie possano generare pericolo per sé, per gli altri lavoratori o per l'utenza, la pubblica amministrazione può disporre la sua sospensione cautelare dal servizio.
Queste alcune delle disposizioni contenute nello schema di dpr, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 luglio, attuativo delle disposizioni ex articolo 55-octies del dlgs 165/2011 (riforma del pubblico impiego).
Le disposizioni si applicano ai dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, nonché al personale delle Agenzie fiscali.
Restano escluse le categorie del personale cosiddetto non contrattualizzato (es. prefetti, professori universitari, magistrati).
L'iter. L'iniziativa per avviare la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'amministrazione ovvero al dipendente. L'inidoneità può essere assoluta, nel caso di dipendente che a causa di infermità o di difetto fisico o mentale «si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa». È invece relativa, nel caso di dipendente che, per le predette cause, non può svolgere alcune o tutte le mansioni che sono proprie dell'area, categoria o qualifica posseduta.
La p.a., precisa l'art. 3, deve avviare «d'ufficio» l'iter per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, quando si protragga l'assenza per malattia del dipendente, oltre il primo periodo previsto dal Ccnl quale conservazione del posto, quando si è in presenza di disturbi gravi, evidenti e ripetuti che «facciano fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità permanente o relativa», ovvero in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa dal servizio.
Nel primo dei casi evidenziati, l'amministrazione, prima di concedere l'ulteriore periodo di malattia al dipendente, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite delle commissioni mediche presso le Asp. Come detto, in presenza di condotte gravi che possano essere nocive allo stesso dipendente, ai colleghi o all'utenza, l'amministrazione può disporre la sospensione dal servizio sino a quando il dipendente non si sottoporrà alla visita medica. Se il dipendente «salterà» la visita medica per ben due volte, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro.
Il dipendente sottoposto all'iter di accertamento per la verifica di comportamenti gravi o in presenza di condizioni fisiche nocive, spetta il trattamento economico previsto in caso di assenza per malattia. Al dipendente sospeso per mancata presentazione alla (prima) visita medica di idoneità spetta il trattamento economico previsto per chi è sottoposto a sospensione cautelare per procedimento penale (il trattamento meglio noto come «assegno alimentare»).
Le conseguenze. Se viene accertata l'inidoneità permanente relativa alle mansioni del profilo assegnato al dipendente, l'amministrazione dovrà attivarsi per «rinquadrarlo» in mansioni equivalenti, ovvero in altro profilo professionale, assicurando un percorso di riqualificazione. Potrà eventualmente assegnarlo anche a mansioni inferiori, assicurando al dipendente il trattamento economico dell'area e fascia di provenienza, mediante la corresponsione di un assegno ad personam. Ma se non sarà possibile collocare in alcun modo il dipendente, questi sarà messo in «soprannumero», rendendo indisponibile il relativo posto.
La p.a. potrà anche avviare una consultazione con altre amministrazioni nell'ambito territoriale della provincia, ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. Nel caso di dirigenti, l'amministrazione dovrà trovare altro incarico dirigenziale e, nel caso di indisponibilità di posti, collocarli a disposizione nei ruoli, senza incarico. Tuttavia, se il dipendente viene riconosciuto inidoneo assoluto al servizio, l'amministrazione, previa comunicazione, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta, l'indennità di preavviso (articolo ItaliaOggi del 14.07.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi pubblici, arte e cultura senza autocertificazione.
I titoli artistico-culturali e professionali non possono essere oggetto di autocertificazione nei concorsi pubblici: tali titoli se non allegati non possono essere oggetto di integrazione successiva.
Il ricorrente in primo grado risultava escluso dalla graduatoria finale a seguito della mancata valutazione dei titoli artistico-culturali, che risultavano oggetto solo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto l’illegittimità delle norme concorsuali che –nel prevedere la necessaria allegazione dei titoli– avrebbero violato le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, nonché la Direttiva Ministeriale n. 1672/2002, secondo cui avrebbe dovuto essere sufficiente la presentazione, da parte dei candidati alla selezione, di un curriculum in cui si specificassero i titoli posseduti.
Secondo la tesi fatta propria dal TAR, le certificazioni relative a “stati, qualità personali e fatti”, di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, rientranti nella diretta conoscenza dell’interessato, potrebbero essere sostituite da dichiarazioni rese e sottoscritte dal medesimo, in base ai principi dell’autoresponsabilità del dichiarante e dell’equivalenza funzionale di dette dichiarazioni rispetto ai certificati e agli atti sostituiti.
Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che, anche nel caso in cui le norme in materia di autocertificazione non fossero richiamate dal bando dovrebbe sempre ammettersi la certificazione semplificata e sostitutiva prevista dal Testo Unico, ha affermato alcuni limiti a tale principio.
Secondo la sentenza in esame, l’autocertificazione costituisce, infatti, solo modalità di semplificazione procedimentale in rapporto a dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici, ma non può sostituire atti non riconducibili a mere attestazioni, la cui acquisizione sia prevista a fini di diretta valutazione di contenuto da parte dell’Amministrazione stessa.
Con riguardo ai titoli artistico-culturali e professionali risulta pertanto legittima la disposizione del bando di concorso che ne imponga l'allegazione da parte dei concorrenti al momento di presentazione della domanda, senza possibilità di ricorrere alla autocertificazione. Tale previsione, riferita ad esempio alle pubblicazioni scientifiche, consente infatti alla commissione di concorso di valutarle, escludendo la possibilità di una mera elencazione fornita dall’interessato (commento tratto da www.ipsoa.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.07.2011 n. 4195 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Il dipendente escluso ha diritto d’accesso alle schede di valutazione degli altri candidati alla selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.
Nella pronuncia in commento il ricorrente, in servizio presso il Settore Controlli di un Comune quale “istruttore direttivo amministrativo” (cat. D), chiedeva all’ente di appartenenza l’accesso ad alcuni documenti relativi alla selezione per l’attribuzione delle “progressioni economiche orizzontali” inerenti l’anno 2010, all’esito della quale egli era risultato il secondo degli esclusi.
La domanda era finalizzata a conoscere nel dettaglio le modalità di ripartizione tra i diversi Settori/Servizi delle risorse economiche disponibili per la seconda tranche delle p.e.o. 2010, a conoscere la formula matematica per l’assegnazione dei punteggi dei partecipanti alla selezione, ad avere copia delle schede di valutazione dei beneficiari delle p.e.o. 2010 (prima e seconda tranche).
Avendo negato l’Amministrazione comunale la sussistenza di un interesse diretto del ricorrente alla visione delle schede di valutazione degli altri candidati, il ricorrente ha richiesto al giudice amministrativo le misure utili a garantirne il diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione oggetto dell’istanza di accesso parzialmente respinta.
I giudici del Tribunale amministrativo di Parma ricordano che, secondo un oramai costante orientamento giurisprudenziale, il soggetto che ha partecipato ad una procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza quell’interesse diretto e concreto per la salvaguardia di situazioni giuridicamente tutelate che l’art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, in conformità dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, richiede quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso, nessuna rilevanza preclusiva potendo assumere l’esigenza di tutela della riservatezza e della vita privata degli altri candidati la cui produzione documentale è oggetto della richiesta di accesso, stante il generale principio per cui le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono atti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, se è vero che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza, onde tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati e comunque non possono opporsi all’ostensione dei documenti richiesti, mentre l’istanza di accesso, per essere volta a verificare in simili casi l’imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituisce certamente una forma di controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione (v. TAR Basilicata 22.04.2009 n. 139).
È illegittimo, quindi, secondo i giudici ducali, il diniego opposto nella circostanza al ricorrente, il quale ha titolo a prendere visione degli atti in base ai quali sono stati assegnati i punteggi agli altri candidati del Settore Controlli – onde verificare la correttezza delle relative operazioni–, ed in particolare è legittimato a pretendere l’ostensione delle schede di valutazione inerenti gli assegnatari delle progressioni economiche orizzontali del Settore Controlli, poiché essenzialmente quelle schede non recano informazioni di carattere psicoattitudinale (evincibili semmai in via indiretta e parziale) bensì giudizi, espressi in punteggi, sul rendimento dei vari dipendenti nel periodo di osservazione considerato (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it -  TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 12.07.2011 n. 251 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

LAVORI PUBBLICI - PUBBLICO IMPIEGO: Il funzionario comunale responsabile dell'ufficio manutenzioni stradali non può pensare di eludere le responsabilità connesse con la qualifica ricoperta, adducendo di non avere avuto notizia di insidie stradali, perché le funzioni affidategli comportano l'onere di attivarsi in maniera autonoma per prevenire qualunque situazione di pericolo si verifichi sulle strade di propria competenza, senza attendere passivamente la segnalazione da parte di terzi.
Attesa la qualifica ricoperta di responsabile dell'ufficio manutenzione del comune, proprio allo stesso dipendente incombeva il dovere di intervenire per eliminare l'insidia creatasi sulla strada, peraltro priva di illuminazione, a causa dell'assenza della copertura di un tombino.
Il dipendente ricorrente non può pensare di eludere le responsabilità connesse con tale qualifica, adducendo di non avere avuto notizia di tale assenza. In realtà, le funzioni affidategli e la posizione di garanzia che da esse per lui derivava, avrebbero dovuto indurlo non ad attendere passivamente la segnalazione di terzi ma ad attivarsi in maniera autonoma per prevenire ogni possibile incidente.
In realtà, ha in proposito giustamente osservato il primo giudice che, alla stregua delle disposizioni vigenti in materia di svolgimento dell'attività amministrativa e di organizzazione degli uffici della pubblica amministrazione, lo ... era portatore di poteri, oltre, che di organizzazione e di intervento, anche di controllo. Circostanza che delinea un preciso profilo di colpa a carico dell'imputato poiché ne denuncia una gestione meramente passiva ed attendista dell'ufficio ricoperto, laddove una corretta e dinamica interpretazione delle funzioni avrebbe dovuto indurlo ad attivarsi, a prescindere dalle segnalazioni di terzi, per organizzare uno specifico servizio di controllo del territorio al fine di verificare e prevenire eventuali situazioni di pericolo.
Controllo che, peraltro, nel caso specifico non avrebbe dovuto riguardare l'assenza solo delle coperture dei tombini, ma anche di segnali che avvertissero del pericolo rappresentato dalle buche scoperte, ed anche la mancanza di illuminazione, che rendeva la zona ancor più a rischio per i cittadini (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 11.07.2011 n. 27035).

PUBBLICO IMPIEGOAttenti al litigio, se il collega si sente male sono guai. Sussiste il reato di lesioni per i danni subiti a causa di un comportamento ingiurioso. La suprema corte ribalta la decisione del gup.
In una lite fra docenti, se uno dei litiganti si sente male, l'altro collega rischia una condanna per lesioni.
Lo ha stabilito la V Sez. penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 27.06.2011 n. 25611.
La Suprema corte ha ritenuto plausibile la tesi della docente offesa, secondo la quale il giudice dell'udienza preliminare (Gup) non avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a procedere.
E quindi ha annullato la sentenza impugnata rinviando gli atti al tribunale di Tivoli per un nuovo esame. Una sentenza interessante, visto che il clima nella scuola è sempre più rovente, anche nei rapporti tra docenti.
I fatti contestati all'imputato si erano svolti in una scuola, in cui tanto entrambi i litiganti prestavano servizio come insegnanti. Secondo l'ipotesi di accusa si erano verificati in due diverse circostanze: una prima volta durante il collegio dei docenti dell'01.10.2007 e poi il 31 ottobre successivo, nell'ambito di un vivace diverbio. In tale occasione un altro collega era stato testimone e si era anche interposto tra i due per evitare che la discussione sfociasse in atti di violenza fisica. Peraltro, all'ultima fase del litigio aveva assistito la stessa preside. In occasione dei litigi intercorsi tra i due docenti, erano volate parole grosse e l'imputato aveva apostrofato la collega con espressioni del tipo: «prevaricatrice>», «maleducata», «priva di dignità», che però, secondo il Gup, non costituivano ingiuria.
Infine, per quanto riguarda un ulteriore epiteto, rivolto sempre dall'imputato alla collega («necrofila fallica») il giudice aveva argomentato il non doversi procedere con il fatto che non risultava proposta querela. Quanto alle minacce lamentate dalla docente, il magistrato aveva ritenuto che non ve ne fossero state. Pur dando atto che la lite si era svolta in due fasi, e che nella seconda fase l'imputato aveva fatto irruzione nello studio della preside, dove l'antagonista aveva trovato riparo, tentando di aggredirla fisicamente. Tentativo non riuscito grazie all'interposizione di un altro docente, che già aveva evitato pochi minuti prima che la lite trascendesse a vie di fatto.
La querelante, peraltro, aveva anche lamentato le lesioni volontarie, perché lo stress emotivo le aveva cagionato un rialzo brusco della pressione, che aveva indotto un'emorragia cerebrale a sinistra con esiti protrattisi per oltre 40 giorni. Ma il Gup aveva osservato che si era trattato di esito del litigio del tutto imprevedibile, non ascrivibile all'imputato neppure a titolo di colpa. Insomma, il giudice monocratico le aveva dato torto su tutta la linea. La docente, però, non si era rassegnata e aveva presentato ricorso per Cassazione. E i giudici di legittimità le hanno dato ragione, annullando la sentenza e rinviandola al mittente.
Secondo la Cassazione il Gup aveva affermato, senza dimostrarlo, che le invettive rivolte dall'imputato alla docente ricorrente non avevano valenza denigratoria. Il tutto «nonostante la loro evidente portata ingiuriosa», si legge nella sentenza, «risultante anche dal contesto e dalla pluralità delle espressioni offensive, indubbiamente e chiaramente lesive del prestigio professionale, della dignità e del decoro della parte offesa».
In più il Gup aveva dichiarato che l'imputato non aveva tenuto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'antagonista, contraddicendo la stessa ricostruzione del fatto esposta in sentenza.
E infine aveva escluso l'applicazione dell'articolo 586 del codice penale, che peraltro, punisce proprio le lesioni derivanti da altro comportamento illecito «con affermazione meramente assertiva, sostanzialmente immotivata» (articolo ItaliaOggi del 05.07.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIl recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente deve essere effettuato al netto e non già al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Il collegio non ha motivo di discostarsi dal consolidato indirizzo interpretativo in forza del quale il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente deve essere effettuato al netto e non già al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Al riguardo, fra le più recenti pronunce in tal senso, si può fare riferimento alla decisione della Sez. VI, 02.03.2009, n. 1164, secondo la quale la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente, da parte dell'Amministrazione, non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Ne consegue che la P.A., nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare tale recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 04.07.2011 n. 3984 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: DIMISSIONI: REVOCABILI FINO ALLA COMUNICAZIONE DELLA LORO ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA PA.
Dimissioni - Revocabilità - È ammissibile sino al momento della formale comunicazione della loro accettazione da parte dell’amministrazione.
Le dimissioni del pubblico dipendente possono essere legittimamente revocate dall’interessato fino al momento in cui non gli sia stata formalmente comunicata la loro accettazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, né possono avere rilievo alcuno modalità conoscitive ritenute dall’amministrazione equivalenti.
NOTA
La sesta sezione, con la decisione in esame, ha chiarito come il Consiglio di Stato abbia più volte precisato che le dimissioni del pubblico dipendente possono essere legittimamente revocate dall’interessato fino al momento in cui non gli sia stata formalmente comunicata la loro accettazione da parte dell’amministrazione di appartenenza (Cons. Stato, sez. IV, 16.01.2008, n. 73; 27.11.2008, n. 5860 e 28.04.2010, n. 1927).
La legge 11.02.2005, n. 15 ha inoltre introdotto con l’art. 15 un art. 21-bis alla L. n. 241 del 07.08.1990, il quale statuisce che “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso […]”.
E come ricorda Palazzo Spada nella decisione della quarta sezione 16.01.2008, n. 73, la conoscenza del provvedimento ad effetti negativi sul destinatario, collegata all’accettazione delle dimissioni, è essenziale e non può che avvenire attraverso la sua effettiva comunicazione, né possono avere rilievo alcuno modalità conoscitive ritenute dall’amministrazione equivalenti (tratto da Guida al Pubblico Impiego n. 7-8/2011 - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 04.07.2011 n. 3968 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Le ferie arretrate vanno risarcite. Termine di prescrizione decennale per i riposi non goduti. L'orientamento della Corte di cassazione: l'indennità sostitutiva non ha natura retributiva.
L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura risarcitoria. Il termine di prescrizione è quello di dieci anni.
Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11.05.2011 n. 10341.
La corte ha così deciso di uniformarsi a diverse prese di posizioni precedenti della suprema corte secondo cui «l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro» (Cass. n. 9999/2009, Cass. n. 3298/2002, Cass. n. 13039/1997, Cass. n. 8212/1997, Cass. n. 2231/1997, Cass. n. 8627/1992).
Ciò in quanto tale indennità è pur sempre correlata a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (nonché la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquennale ex art. 2947 c.c..
Nonostante sia ormai assodato che il diritto alle ferie è inviolabile, è però possibile che in un determinato periodo (esercizio sociale) maturino periodi feriali che non siano goduti entro la fine del medesimo periodo. E in questo caso si possono presentare due ipotesi:
a) nonostante la chiusura del periodo è ancora possibile per il dipendente godere delle ferie (in quanto per esempio il contratto collettivo stabilisce il termine ultimo per godere delle stesse nei mesi successivi alla chiusura dell'anno solare);
b) è decorso inutilmente anche questo periodo: in questo caso il prestatore di lavoro ha diritto a un risarcimento del danno denominato «indennità sostitutiva delle ferie» che corrisponde, normalmente, alla retribuzione di un giorno di lavoro per ogni giorno di ferie non goduto.
Quindi qualora i lavoratori non godano delle ferie essi hanno conseguentemente diritto alla relativa indennità sostitutiva, ma a questo punto è poi da chiarire: il momento in cui sorge l'obbligo di pagare l'indennità sostitutiva delle ferie; l'eventuale esistenza di un termine prescrizionale.
Per individuare anche questo secondo aspetto occorre in primo luogo accertare il momento in cui sorge il diritto a ricevere il pagamento dell'indennità. Tale momento è teoricamente lo stesso in cui matura tale diritto e, quindi, coincide con il momento in cui il prestatore non ha più la possibilità di godere del periodo feriale (ciò significa che ogni anno si dovrebbero monetizzare le ferie eventualmente non godute e pagare di conseguenza l'indennità). È anche vero che non sempre si assiste a un comportamento come quello descritto. Il differimento del pagamento dell'indennità sostitutiva come spesso avviene nella prassi comporta la necessità di verificare se il diritto debba essere ritenuto prescrivibile ed eventualmente in che tempo.
Il riferimento in tema di prescrizione del diritto alle ferie o, meglio, dell'indennità sostitutiva, è da ritrovare negli artt. 2946 e 2948 del codice civile che rispettivamente sostengono che «salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni» e che «si prescrivono in cinque anni: gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
In sostanza il nostro ordinamento prevede due diversi termini prescrizionali ognuno dei quali applicabile a ipotesi differenziate. Il dubbio è quindi relativo a quale delle due ipotesi possa rapportarsi il nostro caso: in sostanza se l'indennità sostitutiva delle ferie sia soggetta alla ordinaria prescrizione decennale o, invece, alla minore prescrizione quinquennale poiché l'indennità sostituiva andrebbe pagata ogni anno.
In un primo tempo si era sostenuto che «i crediti di lavoro relativi alle ferie e ai riposi non goduti non hanno carattere risarcitorio, bensì retributivo, per cui dovendo essere erogati con la stessa periodicità della normale retribuzione, sono assoggettabili alla prescrizione quinquennale» (Cass. Lav. 16.02.1989 n. 927). In sostanza si sosteneva che civilisticamente l'indennità da riconoscere era assimilabile alla retribuzione e quindi doveva ritenersi valido il termine di prescrizione di cinque anni.
Tale orientamento sembra però ormai superato e quello più recente sostiene invece che «l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura risarcitoria e non retributiva e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale». E ciò può avere riflessi anche in ambito contabile (articolo ItaliaOggi del 04.07.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: L'ente paga la tassa per l'Albo degli avvocati dipendenti.
LUNGA QUERELLE - Anche per la Cassazione l'onere è dell'amministrazione. Per l'Aran e la Corte dei conti l'interesse e, quindi, la spesa sono invece del professionista.

Ancora un punto segnato a favore degli avvocati dipendenti degli enti pubblici: la tassa annuale di iscrizione all'Albo deve restare a carico dell'amministrazione di appartenenza.
A stabilirlo è la Sez. I del Consiglio di Stato, nel parere 23.02.2011 n. 678/2010, richiesto dal dipartimento degli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, per decidere in ordine a un ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La materia del contendere è rappresentata dalla delibera adottata da una giunta comunale, con la quale è stata abrogata la possibilità di assumere, a carico del bilancio comunale, la tassa annuale. Con decreto del 31 maggio 2011, pubblicato nei giorni scorsi, il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati pubblici contro l'abrogazione. «Il Dpr utilizza il buon senso prima ancora del diritto», sostiene Antonella Trentini, vicepresidente dell'Unione nazionale avvocati enti pubblici.
La materia è stata oggetto di vari interventi interpretativi. Dapprima, l'Aran, con parere 05.06.2002 n. V6.27, ha sostenuto che l'avvocato dipendente di una pubblica amministrazione, pur operando esclusivamente a favore di questa, ha un interesse proprio a mantenere l'iscrizione all'albo e, quindi, non è possibile procedere al rimborso della relativa tassa.
Nello stesso senso si è espressa la Corte dei conti, sin dalla sezione autonomie, con parere 07.06.2007 n. 6935/C21, seguite, poi, da una serie di delibere, univoche, delle sezioni regionali. I giudici contabili affermano che, pur se l'iscrizione rappresenta un requisito per l'accesso al posto, la stessa è mantenuta nell'esclusivo interesse dell'ente e procura, al dipendente avvocato, i benefici economici riconosciuti da norme di legge e contrattuali, in caso di soccombenza della controparte.
Osserva ancora la Corte dei conti che non è presente, nel nostro panorama legislativo o contrattuale, una norma che autorizzi l'ente ad assumere, a proprio carico, l'onere della tassa di iscrizione all'albo: rappresentando, quest'ultima, un requisito per l'assunzione del dipendente, è lo stesso lavoratore che ne deve sopportare la spesa.
Ma, analogamente a quanto si registra a proposito dell'Irap, la giurisprudenza dà ragione agli avvocati, a scapito della prassi. E così il Consiglio di Stato si pone nella linea opposta rispetto ai pareri sin qui esaminati. Partendo dal presupposto che sussiste un rapporto di esclusività che lega il dipendente e l'ente pubblico e che la prestazione resa assume carattere di continuità, giunge a conclusione che la tassa in questione deve rimanere a carico dell'amministrazione di appartenenza, quale unica beneficiaria dei risultati ottenuti dall'avvocato pubblico. Questo in modo del tutto analogo a quanto prevede l'art. 1719 Codice civile, in materia di mandato. Si devono, ovviamente, escludere i casi in cui all'avvocato sia permesso assumere ulteriori incarichi rispetto a quelli conferiti dal datore di lavoro.
Il Consiglio di Stato ricorda che nella medesima direzione si era espressa anche la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3928/2007, la quale, ribadendo il principio della prestazione resa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione pubblica, ha osservato come la tassa di iscrizione non può essere compensata con l'indennità di toga, in quanto quest'ultima ha carattere retributivo, e non può neppure essere considerata come costo sostenuto nell'interesse della persona, al pari delle spese universitarie.
È vero che tuttora vige il divieto di estensione del giudicato, ma non si può nascondere che i massimi consessi si sono espressi in maniera univoca e, quindi, sarà improbabile, in sede di ricorso, una diversa soluzione al problema (articolo Il Sole 24 Ore del 04.07.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA CORRETTIVA/ P.a., stop ai furbetti della malattia. Più sono le assenze, più aumenta il rischio di visita fiscale. Fari puntati su chi resta a casa prima o dopo un giorno di festa.
Malattia degli statali: la pubblica amministrazione dovrà disporre il controllo sulle assenze dei lavoratori valutando la condotta complessiva del dipendente.
Stante il tenore letterale della disposizione si può al momento ipotizzare che lavoratori che difficilmente si assentano dal servizio per episodi di malattia, difficilmente riceveranno la visita del medico fiscale, al contrario invece, di chi fa della malattia un largo uso.
Si dovranno, inoltre, considerare gli oneri economici connessi all'effettuazione della visita fiscale, ma sempre tenendo conto del «bene primario», ovvero l'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. In ogni caso, queste valutazioni non sussistono e si dovrà dare corso, sin dal primo giorno di assenza alla richiesta di effettuazione della visita fiscale, se la malattia insorge nei giorni immediatamente precedenti o successivi ad un giorno festivo. Praticamente, si tratta di porre un freno al malcostume di allungare «ponti» festivi con un giorno di malattia.
I commi di interesse sono il 6, 7 e 8 dell'articolo 17 della bozza di manovra correttiva varata giovedì sera dal governo. Si stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono disporre il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti «valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo». In attesa, ovviamente, di una circolare della Funzione pubblica che faccia estrema chiarezza sul punto, salta subito all'occhio una considerazione. La pubblica amministrazione, quindi, ricevuta la comunicazione di assenza per malattia del dipendente ha davanti a sé un bivio. Deve valutare tre parametri.
Il primo, la condotta complessiva del dipendente. Si può ipotizzare che il dirigente dell'ufficio pubblico dia disposizioni affinché si mandi il medico fiscale a casa di quei dipendenti «più soliti» ad assentarsi per malattia, mentre chi ne fa un uso sporadico sarà «salvato»? Poi, il dirigente dovrà valutare gli oneri connessi all'effettuazione della visita (e sul piatto, la manovra mette 70 mln di euro a regime). Infatti, le visite fiscali disposte dalla p.a. per l'accertamento della malattia dei propri dipendenti, dopo un lungo contenzioso conclusosi innanzi alla Consulta, non sono gratuite ma devono essere rimborsate alle aziende sanitarie. Quindi, c'è anche il lato economico da tenere in debita considerazione. Il tutto, rimarcando l'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo.
Queste considerazioni comunque, su una sorta di discrezionalità della dirigenza dell'ufficio a disporre dell'effettuazione della visita fiscale in relazione alla condotta del dipendente, non sussistono in un caso, ovvero quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle lavorative. Qui, l'assenza deve essere accertata sin dal primo giorno. È questo, infatti, uno strumento che «dovrebbe» stroncare il malcostume di effettuare dei «ponti» da allungare a festività, grazie al giorno di malattia.
Andiamo sulle fasce orarie di reperibilità alla visita fiscale, oggi fissate in 9,00-13,00 e 15,00-18,00. Anche qui, novità in arrivo. Dovrà attendersi un decreto della funzione pubblica, che disciplinerà le nuove fasce di reperibilità e il regime delle esenzioni (probabilmente per i dipendenti affetti da forme tumorali o che devono sottoporsi a terapie salvavita). Si precisa sin da adesso, comunque, che qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (sempre documentati), deve dare preventiva comunicazione all'amministrazione. Nel caso l'assenza è dovuta allo svolgimento di esami diagnostici, terapie o visite specialistiche, l'assenza è giustificata dall'attestazione del medico o dalla direzione della struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione.
Il settimo comma della manovra, poi, dispone che le sopracitata indicazioni, si applicano anche al personale in regime di diritto pubblico (ovvero i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia).
Infine, la norma mette nero su bianco che la possibilità da parte della p.a. di risolvere unilateralmente il contratto con i dipendenti che hanno maturato un'anzianità massima contributiva di quaranta anni (prevista dall'articolo 17, comma 35-novies del dl n. 78/2009) non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata, abbia preventivamente determinato, in via generale, i relativi criteri applicativi «con atto generale di organizzazione interna» (ovvero una circolare), preventivamente sottoposta al visto dei competenti organi di controllo (articolo ItaliaOggi del 02.07.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOMarcia indietro sul part-time. Via libera alla trasformazione unilaterale a tempo pieno. Dal collegato disco verde al datore di lavoro: lo dice un'ordinanza del tribunale di Trento.
Marcia indietro sul part-time nel pubblico impiego: è legittima la trasformazione unilaterale a tempo pieno da parte del datore pubblico, in applicazione dell'articolo 16 della legge 183/2010 (cosiddetto collegato lavoro).
Il Tribunale di Trento, con l'ordinanza 16.06.2011, n. 323 ha totalmente ribaltato la decisione adottata lo scorso 4 maggio con ordinanza in sede cautelare dal tribunale in composizione monocratica.
Nel giudizio d'urgenza di prime cure, il giudice monocratico l'unilaterale ampliamento dell'orario di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, disposto da un dirigente del tribunale di Trento nei riguardi di una funzionaria di cancelleria, aveva violato la direttiva 15/12/1997, n. 97/81/Ce, finalizzata a perseguire «l'esigenza di adottare misure volte ad incrementare l'intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un'organizzazione più flessibile del lavoro che risponda sia a i desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività», nonché l'articolo 5 del dlgs 61/2000.
Secondo il giudice monocratico le disposizioni richiamate prima, poiché tutelano il lavoratore nelle sue scelte di vita e lavorativa volte a ridurre il tempo di lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno poteva aver luogo solo con il consenso del lavoratore.
Tale impostazione viene, tuttavia, rigettata in sede di reclamo all'ordinanza, da parte del tribunale in composizione collegiale. Le previsioni della direttiva e del citato articolo 5, stando al nuovo giudizio, non impediscono alle amministrazioni di ripristinare d'imperio il tempo pieno. Non rileva la circostanza che la normativa europea vieti di licenziare il lavoratore esclusivamente per il solo fatto di rifiutare la trasformazione del tempo di lavoro: esigenze organizzative superiori, consentono al datore di lavoro di tradurle in atti unilaterali, tipica espressione della sua supremazia sul lavoratore subordinato, tali da portare comunque alla modifica del tempo di lavoro.
Sicché il rifiuto opposto dal lavoratore può fondare ad altro titolo violazioni disciplinari, tali da fondare anche un possibile licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore che rifiuti la modifica del tempo di lavoro per esigenze organizzative, insomma, si espone al rischio della risoluzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso, secondo, l'ordinanza del 16 giugno l'articolo 16 del «collegato lavoro» ha lo scopo di ripristinare tra datore pubblico e lavoratore quella posizione paritaria, nel definire il tempo del rapporto di lavoro, che era stata lesa dalla legge 662/1996, che aveva fondato un vero e proprio diritto potestativo dei pubblici impiegati di collocarsi a part-time, senza che l'ente potesse opporvisi. L'articolo 16 della legge 183/2010 riequilibra la situazione e permette al datore pubblico di ripristinare il tempo pieno, anche per far fronte alla necessità di incrementare il tempo di lavoro in tempo di restrizioni alle assunzioni, necessità portata alla base del provvedimento adottato dal Ministero della giustizia oggetto delle due contrastanti ordinanze.
Inoltre, considera l'ordinanza del giudice collegiale, l'articolo 16 compie anche un atto di giustizia tra dipendenti pubblici, parificando la posizione di coloro che avevano chiesto il part-time prima della riforma operata dal dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, che ha eliminato il diritto potestativo alla modifica del tempo di lavoro, e i dipendenti che chiedono il part-time nel nuovo regime, esposti all'eventualità che il datore pubblico non accolga l'istanza.
Infine, l'ordinanza del 16 giugno nega che la necessità, richiesta dall'articolo 16 del collegato lavoro, di rivedere i part-time nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede imponga una verifica congiunta, tra datore e lavoratore, della permanenza dell'interesse reciproco alla conservazione del tempo parziale. In sostanza, il datore può valutare unilateralmente anche il rispetto della buona fede e della correttezza, nel rivedere i provvedimenti di concessione del tempo parziale.
L'ordinanza proprio su questo punto non appare del tutto convincente. Non si vede, infatti, come la buona fede e la correttezza possano essere garantite, se non considerando l'affidamento del dipendente nella prosecuzione del part-time ottenuto anni prima (nel caso di specie, nel 2000) e senza un pieno contraddittorio. Poco convincente è anche il tema del «riequlibrio» della posizione tra lavoratori: le modifiche all'ordinamento rendono continuamente diverse le posizioni dei dipendenti, basti pensare ai regimi pensionistici (articolo ItaliaOggi dell'01.07.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Assegni al nucleo familiare: a chi spetta cosa dei componenti e del reddito del nucleo familiare. I nuovi livelli di reddito per il calcolo dell’importo in vigore fra il luglio 2011 e il giugno 2012 (CGIL di Bergamo, nota luglio 2011).

giugno 2011

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Rimborso spese di missione al personale in convenzione: ancora consentito.
La Corte dei Conti, Sez. Reg. Calabria, con parere 30.06.2011 n. 356, in parziale difformità con gli orientamenti consolidati (ivi comprese SS.RR. 8 e 9/2011), su quanto in oggetto, così conclude: "Ciò non di meno, il Comune di Canna, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 417/1978, è tuttora legittimato ad autorizzare il personale dipendente all'uso del proprio mezzo di trasporto, se più conveniente economicamente per l'Amministrazione comunale, allo scopo di far fronte a particolari esigenze di servizio, che il medesimo Ente avrà cura di individuare con provvedimento motivato e responsabile, nel rispetto del limite quantitativo di spesa fissato dall'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (50% della spesa per missioni sostenute nell'anno 2009)" (commento tratto da www.publika.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIl tetto agli stipendi colpisce le risorse variabili.
La Ragioneria generale dello Stato sdogana, dopo lunghe e travagliate vicissitudini, la circolare 15.04.2011 n. 12 sull'applicazione dell'articolo 9 del Dl 78/2010, con particolare riferimento ai commi 1, 2-bis e 4.
Le componenti.
Secondo la Ragioneria stessa, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 è composto dal trattamento fondamentale (vale a dire lo stipendio base, la tredicesima e la Ria) e dal «trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo», in cui bisogna far confluire l'indennità di amministrazione per lo Stato, l'indennità di comparto per gli enti locali, la retribuzione di posizione e le «indennità pensionabili», espressione non molto felice, considerando che, dal 1996, anche tutto il salario accessorio è utile ai fini del calcolo della pensione.
Non rientrano nel tetto lo straordinario, le maggiorazioni orarie e le indennità di turno. Per il calcolo, si deve far riferimento al concetto di ordinarietà, e quindi non rilevano i congedi, i permessi non retribuiti e le aspettative.
Limite del 3,20%.
Il limite del 3,20% interessa solo i non dirigenti degli enti locali e i dipendenti della sanità, ma tale vincolo riguarda unicamente le risorse aggiuntive di carattere variabile previste dall'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Sono fatte salve le risorse variabili previste dai precedenti Ccnl quali gli incrementi di cui all'articolo 15, commi 2 e 5, del Ccnl 01.04.1999. La posizione della Ragioneria generale dello Stato si pone in antitesi con i pareri che sono stati espressi, di recente, da alcune sezioni regionali della Corte dei conti.
Temi caldi.
Il blocco del trattamento accessorio si riferisce al fondo per la contrattazione decentrata. Peccato, però, che la Rgs non tocchi i temi caldi sul tappeto, quali i compensi per progettazione e vigili.
Probabilmente il riferimento alle risorse del fondo conferma l'orientamento elaborato dalla magistratura contabile che non prevede esclusioni.
Meno scontate le istruzioni per il calcolo della riduzione per i cessati, che sarà proporzionale alla media dei dipendenti di ciascun anno rispetto a quelli del 2010. Media pari alla semisomma dei dipendenti presenti il primo e l'ultimo giorno dell'anno.
In un contesto di esasperato rigore, la Ragioneria fa salve le progressioni economiche al l'interno delle aree ponendo due condizioni: i soldi si vedranno nel 2014 e la spesa rende indisponibili le risorse stabili.
Il che suona come un "assalto la diligenza" delle residue risorse che dovevano servire per l'attuazione di una riforma Brunetta sempre più povera (articolo Il Sole 24 Ore del 27.06.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGONodo previdenza sulle progressioni.
Gli effetti del riconoscimento «giuridico» ma non economico degli avanzamenti - LE CONSEGUENZE - Remunerazione congelata per il triennio con interrogativi sui fondi alla «scadenza» di gennaio 2004.
La Ragioneria generale dello Stato apre alla possibilità di effettuare nel triennio 2011-2013 progressioni orizzontali a valenza giuridica ma non economica. La circolare 15.04.2011 n. 12 conferma quindi l'orientamento espresso da alcune sezioni regionali della Corte dei conti. Tutto nasce dal comma 21 dell'articolo 9 del Dl 78/2010, il quale ha stabilito che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree producono effetti solo giuridici. Di fatto, la promozione non verrà remunerata se non dal 2014. Secondo la Rgs, in tale previsione normativa è possibile ricomprendere anche le progressioni orizzontali. Questa analisi presenta però alcuni elementi di criticità.
Il primo deriva dalla distinzione tra i due istituti, progressioni di carriera e progressioni economiche, delineata dagli articoli 23 e 24 del Dlgs 150/2009. Si tratta di realtà completamente diverse, per cui l'assimilazione in via interpretativa appare un po' forzata. In secondo luogo, le progressioni orizzontali sono un istituto premiante finalizzato esclusivamente a un maggiore riconoscimento retributivo. Pensare che una progressione a valenza esclusivamente economica possa essere fatta solo a fini giuridici è impresa ardua. La terza criticità si rinviene nella modalità di costituzione e nell'utilizzo del fondo dal quale le risorse per le progressioni vengono pescate. Anche in caso di congelamento retributivo nel triennio, con la mensilità di gennaio 2014 vi sarebbe una fuoriuscita cospicua di risorse dal fondo per pagare le progressioni fino ad allora solo giuridiche. Come si può ipotecare oggi la presenza di tali risorse? Soprattutto nel comparto delle autonomie la progressione giuridica ma non economica appare una scommessa.
Infine, la difficile sostenibilità della tesi della Rgs sta anche nei risvolti che tale scelta potrebbe portare ai fini previdenziali. Se a un dipendente viene riconosciuta una posizione giuridica superiore, ci si domanda cosa potrebbe accadere in sede di quantificazione della pensione. Di fatto il dipendente risulterebbe inquadrato a un maggior livello retributivo, senza che sia stato versato alcun contributo previdenziale. A questo punto ci si chiede anche se l'ente dovrebbe provvedere comunque al versamento della contribuzione obbligatoria, che porterebbe a un maggiore esborso di risorse finanziarie senza, dall'altra parte, alcuna prestazione aggiuntiva da parte dei lavoratori. Forse la matassa potrà essere sbrogliata dall'Inpdap, ma di certo non è una situazione da prendere alla leggera.
La circolare 12, poi, non ha brillato in chiarezza sulla tematica dell'inclusione o meno delle somme incentivanti previste da specifiche disposizioni di legge nel blocco del salario accessorio per il triennio 2011-2013. A oggi la tesi più accreditata, e anche più vicina al testo letterale dell'articolo 9 comma 2-bis, sembra quella della Corte dei conti del Veneto, che nella deliberazione 285/2011 ha rilevato l'assenza di eccezioni per qualsiasi emolumento.
Sulla stessa linea si trovano i dubbi inerenti alle somme trasferite dallo Stato per il censimento in corso. A tal fine la Rgs ha fornito all'Istat con la nota protocollo 70840/2011 la propria interpretazione dei fatti. Se in termini di principio le norme vigenti non contengono alcuna deroga alle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, in termini più circoscritti la Ragioneria ritiene che –poiché si tratta di somme interamente finanziate da risorse statali a destinazione vincolata– le stesse possono non essere considerate ai fini del vincolo di cui ai commi 557 e 562 della Legge finanziaria 2007 (articolo Il Sole 24 Ore del 27.06.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: La mera circostanza che la commissione non sia composta almeno per un terzo da donne non vizia le operazioni concorsuali.
Con ricorso presentato nella pronuncia in rassegna i ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la determina del Direttore del Servizio Risorse Umane di un Comune avente ad oggetto “Selezione pubblica a 15 posti di dirigente. Recepimento della graduatoria finale”, la determina del Direttore Generale di individuazione della Commissione esaminatrice e della Segreteria tecnica, il provvedimento contenente la loro esclusione dalla prova orale e la graduatoria finale degli idonei predisposta dalla Commissione Giudicatrice, nonché tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, ivi compresi gli atti di nomina dei vincitori.
Non condivisibili, secondo il tribunale amministrativo di Torino sono, tra le altre contestazioni, le argomentazioni relative alla pretesa violazione, sempre nella nomina della Commissione, delle pari opportunità, per la presenza, all’interno dell’organo collegiale, solo di componenti di sesso maschile: come evidenziato da costante giurisprudenza, ricordano i giudici torinesi, “la mera circostanza che una commissione di concorso non sia composta almeno per un terzo da donne (così come prescritto dall'art. 9, comma 2, d.P.R n. 487 del 1994) non esplica di per sé effetti vizianti delle operazioni concorsuali: tale violazione, infatti, è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile” (Cons. St., sez. VI, 27/12/2006, n. 7962; Cons. St., sez. V, 23/10/2007 n. 5572; TAR Campania, Napoli, sez. III, 03/02/2010 n. 558).
Nella vicenda in commento, concludono i giudici sabaudi, di una simile condotta, anche alla luce dei risultati della selezione, che hanno visto l’affermazione di numerose concorrenti nelle prime posizioni della graduatoria, non si riscontra, in verità, alcun concreto indizio nella procedura oggetto di causa (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 26.06.2011 n. 677 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOValutazione facoltativa negli enti. L'istituzione degli organismi indipendenti non è un obbligo. Dopo il dietrofront della Civit anche per la Corte conti la legge Brunetta non è cogente sul punto.
Organismi indipendenti di valutazione solo facoltativi per gli enti locali. Dopo che anche la Civit ha modificato il suo iniziale avviso, secondo il quale anche comuni e province avevano l'obbligo di istituire gli Oiv, è la Corte dei conti a chiarire definitivamente che l'articolo 14 del dlgs 150/2009 non è operante per gli enti locali.
Il parere 30.05.2011 n. 325 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia chiude definitivamente la questione.
La magistratura contabile evidenzia come ai sensi dell'articolo 16 della riforma-Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.
Il parere osserva, dunque, che il dlgs 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio, l'articolo 14, che disciplina appunto gli Oiv.
Del resto, si deve aggiungere che l'articolo 14 della riforma-Brunetta ai sensi del suo comma 2, «sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30.07.1999, n. 286»: il dlgs 286/1999 ha sempre trovato applicazione in via esclusiva nelle sole amministrazioni statali e mai presso gli enti locali. Non si capisce, dunque, sulla base di quali fondamenti sia emersa la teoria secondo la quale l'articolo 14 del dlgs 150/2009 avrebbe potuto obbligare gli enti locali ad istituire gli Oiv.
La conclusione cui giunge la sezione Lombardia è, allora, inevitabile: «costituisce, pertanto, una facoltà e non un obbligo per gli enti comunali l'adeguamento del proprio ordinamento alla previsione contenuta nell'art. 14 del dlgs 150/2009».
Simmetricamente, allora, gli enti locali possono del tutto legittimamente continuare ad avvalersi dei nuclei di valutazione precedentemente istituiti e nella composizione fissata dai regolamenti interni, per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell'attività gestionale.
Secondo la sezione Lombardia, comunque, laddove gli enti locali nella loro autonomia decidano di applicare l'articolo 14 del dlgs 150/2009 istituendo l'Oiv, in questo caso dovranno attenersi strettamente ai principi ivi enunciati. In particolare,
non potranno nominare quali componenti dell'Oiv soggetti legati all'organo di indirizzo politico-amministativo, come i segretari comunali e i direttori generali e le nomine dei componenti devono essere conferite “senza nuovi o maggiori oneri” per la finanza dell’ente comunale.
Il parere della sezione, dunque, insiste, come la Civit, nel considerare il segretario comunale come soggetto non neutro e indipendente. Una conclusione oggettivamente strana: se la si porta alle sue estreme conseguenze, allora i segretari non potrebbero mai risultare destinatari di funzioni gestionali e, comunque, di tutte quelle competenze che si basano sull'applicazione del principio di separazione tra competenze degli organi di governo e quelle degli organi gestionali (articolo ItaliaOggi del 24.06.2011 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOFondi decentrati, conta il 2010. Le risorse per il 2011-2013 non devono superare il tetto. I chiarimenti del Mef. Il tetto al trattamento individuale non comprende il salario accessorio.
I fondi per le risorse decentrate del 2011/2012 e 2013 non devono superare quello del 2010 nel loro complesso e nella parte stabile; il taglio deve essere effettuato per le riduzioni rispetto all'anno 2010. Il tetto al trattamento economico individuale non comprende il salario accessorio legato alle prestazioni svolte; la spesa per il personale cessato su cui calcolare il tetto per le nuove assunzioni comprende anche la riduzione del fondo; i buoni pasto non possono in questo triennio aumentare di importo e le amministrazioni che hanno corrisposto compensi finanziati con l'incremento del fondo consentito agli enti virtuosi dopo il mese di maggio dello scorso anno devono recuperare tali somme.
Sono queste, oltre a quelle sulle progressioni economiche e di carriera di cui all'articolo pubblicato su ItaliaOggi di venerdì 17 giugno, le principali indicazioni che si ricavano dalla circolare 15.04.2011 n. 12 del ministro dell'economia e delle finanze «Applicazione dell'articolo 9 dl 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30.07.2010 n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».
Gli enti locali, come le regioni e le aziende del servizio sanitario nazionale, non risultano tra le destinatarie della circolare. Ma, questo è un dato meramente formale, in quanto le disposizioni commentate si applicano a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della p.a. come individuate dall'Istat, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, legge n. 196/2009, ambito in cui sono inclusi comuni, province, altri enti locali, regioni ed enti del servizio sanitario nazionale.
Il comma 2-bis dell'articolo 9 del dl n. 78/2010 stabilisce che il fondo per la contrattazione decentrata degli anni 2011, 2012 e 2013 non dovrà superare quello dell'anno 2010. Tale disposizione si riferisce anche al fondo per contrattazione decentrata dei dirigenti. Non viene fornito dalla circolare alcun chiarimento sulla estensione di questo tetto anche al fondo per il lavoro straordinario del personale. Per il ministero di via XX Settembre occorre riferirsi ai fondi costituiti sulla base «della normativa contrattuale vigente»; in caso di superamento del «valore del fondo determinato per l'anno 2010, esso va ricondotto a tale importo».
La circolare, modificando l'impostazione data da alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dice espressamente che «le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire». Tale possibilità non vale per la parte stabile: la circolare richiama espressamente il tetto non valicabile dell'anno 2010. Ricordiamo che la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 40/2010 aveva espressamente chiarito che le risorse del fondo «non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la Ria del personale cessato».
È da considerare preclusa la possibilità di disporre aumenti ex articolo 15, commi 2 e 5 (per quest'ultimo sia per la parte variabile che per quella stabile) rispetto a quanto stanziato allo stesso titolo nell'anno 2010. La circolare non dice nulla sulle voci che sono alimentate da risorse previste da specifiche disposizioni di legge, né sulla corresponsione dei compensi Istat per il censimento.
La riduzione del fondo va operata in caso di diminuzione del numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2010. La circolare suggerisce di fare ricorso alla media aritmetica tra il personale in servizio al 1° gennaio e quello in servizio al 31 dicembre, sia del 2010 che dell'anno che con esso si deve confrontare. Il taglio deve essere effettuato in proporzione alla incidenza media di un dipendente sul fondo stesso, quindi prescindendo da quanto in effettivo godimento ed escludendo «le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi e dai servizi resi dal personale in conto terzi».
Da sottolineare infine che, con una tesi assai discutibile, si sostiene che le progressioni economiche disposte nel triennio 2011/2013 produrranno effetti economici solamente dal 2014 e fino ad allora le risorse sono rese indisponibili, cioè devono essere incamerate dal bilancio (articolo ItaliaOggi del 24.06.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: 1. Il conferimento di incarichi dirigenziali anche a soggetti esterni all’amministrazione, ex art. 19, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, impone che questi abbiano, oltre ai requisiti professionali richiesti, il titolo di studio della laurea previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Con riferimento all’ambito entro il quale deve essere verificata l’assenza di soggetti dotati di comprovata e particolare qualificazione professionale, onde poter procedere al conferimento dell’incarico a soggetti “esterni”, l’aver ammesso che tra questi soggetti vi possano essere coloro che, oltre a possedere il titolo di studio indicato, abbiano maturato concrete esperienze lavorative per almeno un quinquennio, anche presso la stessa amministrazione che conferisce l’incarico, in posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza, induce a ritenere che la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione” sia da circoscrivere ai soli ruoli “dirigenziali” della stessa.

1. ... Le argomentazioni sopra riportate non possono essere condivise, né può essere condivisa la conclusione che l’incarico dirigenziale di cui tratta il comma 6 del’art. 19 del TUIP, nei termini in cui è ora applicabile anche agli Enti locali, possa essere conferito a soggetti privi di laurea che, tuttavia, "abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali”, così da acquisire una particolare e comprovata qualificazione professionale.
La tesi dell’Ente istante si fonda sulla interpretazione meramente testuale, se non addirittura lessicale, della “lettera” della disposizione. Tuttavia, un’esegesi fondata sul solo dato letterale della disposizione non appare appagante e le conclusioni cui, per questa via, si perviene restano incerte. Si consideri, in proposito, che la Sezione di controllo per la Lombardia, con la delibera 12.11.2009 n. 1001, è giunta alla conclusione che il dato “testualmente” ricavabile dalla lettera dell’art. 19, c. 6, del TUIP, come novellato dal D.Lgs. n. 150/2009, depone nel senso della necessaria compresenza di entrambi i requisiti, titolo di laurea ed esperienza lavorativa.
In verità la questione posta dalla Provincia di Potenza in sede consultiva, negli stessi termini ora prospettati, è già stata affrontata dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità, ancora prima della estensione della disposizione alle Autonomie locali.
La Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo, nell’adunanza congiunta del I e II Collegio del 09.01.2003, con la delibera 04.02.2003 n. 3/2003, ha ricusato il visto del provvedimento di nomina a dirigente di seconda fascia di un soggetto esterno al ruolo per mancanza del titolo adeguato di studio.
Osservava la Sezione che “il criterio secondo il quale il legislatore ha inteso disciplinare l’immissione nell’esercizio di funzioni dirigenziali di soggetti, quali essi siano, in precedenza già non investiti di tale qualifica, risulta evidentemente informato alla volontà di acquisire professionalità estranee, tali da presentare qualità aggiuntive e comunque non minori rispetto ai già elevati requisiti previsti per le nomine di funzionari appartenenti ai ruoli dirigenziali.
Tanto premesso, consegue da ciò attraverso una lettura sistematica dell’art. 19, c. 6°, che la facoltà da tale norma prevista richiede, nei suoi destinatari, il concorrente possesso di una particolare specializzazione, sia professionale, che culturale e scientifica; quando si passi all’accertamento di tali requisiti, in relazione alle funzioni da attribuire, l’interprete, dal canto suo, non può sottrarsi alla verifica, sotto ogni profilo, della presenza di tutti gli elementi che complessivamente rendono il soggetto idoneo all’incarico.
Ne discende che, ferma rimanendo l’esigenza dell’accertamento di un livello di formazione culturale identificabile nel possesso della laurea, gli elementi che configurano e completano in estranei il profilo della professionalità debbano, insieme ad altri, ricavarsi dal già disimpegnato esercizio di funzioni almeno di pari rilevanza di quelle previste nel nuovo compito.
Quindi, oltre all’accertato possesso di sufficiente formazione culturale, in un contesto normativo in cui è però prevista l’attribuzione di incarichi dirigenziali previa verifica della sussistenza di livelli di formazione particolarmente elevati, occorre che la valutazione venga estesa ad un puntuale esame dei curricula degli incaricandi
”.
Le argomentazioni così svolte sono state condivise anche in sede consultiva, sia prima (Sezione di controllo Lombardia, parere 31.10.2006 n. 20) che successivamente alla parziale riscrittura dell’art. 19 del TUIP ad opera del D.Lgs. n. 150/2009 (Sezione regionale Veneto parere 24.11.2010 n. 275).
Ad analoghe conclusioni è giunto anche il Dipartimento per la funzione pubblica che, con parere 30.05.2008 n. 35, ha osservato che per gli Enti locali il requisito di studio richiesto dalla legge per il conferimento di incarico dirigenziale è lo stesso disposto, in generale, dall’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001, e consiste nel titolo di laurea. In precedenza, a proposito delle Camere di Commercio, si era espresso in termini identici lo stesso Dipartimento col parere 15.01.2003 n. 169/2003 di prot..
A conferma delle argomentazioni sostenute per ritenere la laurea titolo di studio necessario per il conferimento di incarichi dirigenziali anche presso gli Enti locali, giova osservare che proprio la Corte Costituzionale, con la decisione n. 324 del 2010, ricordata dall’Ente istante, ha ritenuto che la disciplina dettata dall’art. 19, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, riguardi tutte le amministrazioni pubbliche, anche quelle locali, e attiene (tra l’altro) ai requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal contraente privato, requisiti che, dunque, non possono che essere identici per tutte le fattispecie in cui si dà luogo a un incarico dirigenziale.
Conclusivamente, ritiene la Sezione che il conferimento di incarichi dirigenziali anche a soggetti esterni all’amministrazione, impone che questi abbiano, oltre ai requisiti professionali richiesti, i titoli di studio previsti dall’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001.
2. ... Con riferimento all’ambito entro il quale deve essere verificata l’assenza di soggetti dotati di comprovata e particolare qualificazione professionale, onde poter procedere al conferimento dell’incarico a soggetti “esterni”, ritiene la Sezione che l’aver ammesso che tra questi soggetti vi possano essere coloro che, oltre a possedere il titolo di studio indicato, abbiano maturato concrete esperienze lavorative per almeno un quinquennio, anche presso la stessa amministrazione che conferisce l’incarico, in posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza, induce a ritenere che la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione” sia da circoscrivere ai soli ruoli “dirigenziali”.
Del resto, la disposizione dettata dal comma 6 del citato art. 19 TUIP consente, entro limiti percentuali stretti, di conferire incarichi dirigenziali a soggetti che sono al di fuori del ruolo dei dirigenti di cui all’art. 23 TUIP. Ciò lascia ragionevolmente intendere che la limitazione del diritto del dirigente (di ruolo) all’ottenimento di un incarico presuppone che, per esso, non vi siano professionalità rinvenibili tra i dirigenti di ruolo dell’amministrazione. Diversamente, se si dovesse ritenere che i “ruoli” dell’amministrazione, mancanti della particolare qualificazione professionale, siano quelli in cui è inquadrato tutto il personale della amministrazione, verrebbe meno la possibilità stessa di rendere applicabile quella parte della disposizione sopra citata.
Argomenti in questo senso possono essere tratti dalla delibera n. 13/2004 della Sezione centrale di controllo di legittimità, resa nell’adunanza del 25.11.2004 (Corte dei Conti, Sez. controllo Basilicata, parere 21.06.2011 n. 29).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: L'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 secondo la Ragioneria Generale dello Stato (CGIL-FP di Bergamo, nota 21.06.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: S. Mattia, Gli incarichi dirigenziali a contratto negli enti locali. I limiti percentuali fissati dalla disciplina statale per gli incarichi a soggetti esterni si applicano anche agli enti locali? Dipende… (link a www.leggioggi.it).

PUBBLICO IMPIEGO: No, la mancia no!
Chi fa affiggere un cartello che ricorda all’utenza il divieto di dare mance compie illecito disciplinare?

Scorrendo alcune recenti decisioni in materia di lavoro ho “scoperto” che dare mance è una brutta e cattiva abitudine; un fenomeno negativo da scoraggiare in maniera decisa e netta.
E’ quanto ha confermato l’ordinanza 17.06.2011 n. 13425 della VI Sez. civile della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la riprovevole ed annosa abitudine di dare mance ai dipendenti.
La vicenda: una gentile titolare di un ufficio postale in provincia di Rieti ha ben pensato di adoperarsi presso il proprio personale dipendente per scoraggiare –appunto– la prassi delle mance da parte degli utenti, arrivando fino al punto di affiggere in ufficio un bel cartello con la dicitura “si prega cortesemente la gentile clientela di non lasciare compensi (mance) ai dipendenti Poste Italiane spa”.
Indubbiamente, la dipendente ha ritenuto di porre in essere un comportamento del tutto consono alle sue funzioni e, soprattutto, in perfetta aderenza allo stile aziendale.
Dello stesso avviso, però, non sono state le alte sfere di Poste Italiane che, per tutta risposta, hanno sospeso la signora dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, rimproverandole l’affissione del cartello senza permesso. In realtà, la contestazione riguardava anche un carico di posta arretrata in giacenza, ma la principale accusa è stata proprio quella dell’affissione del cartello con la sacra dicitura.
La povera signora, rivoltasi al proprio legale di fiducia, proponeva ricorso al Tribunale di Roma che confermava la sanzione di Poste Italiane, mentre la Corte di Appello ne ha dichiarato la illegittimità.
La parola fine alla vicenda, come si diceva, è stata messa dalla Cassazione che ha invece riconosciuto alla signora serietà ed attaccamento all’azienda.
L’affissione del cartello, al di là della sua idoneità o meno “ad ingenerare disagio tra gli utenti“, ha dimostrato al contrario “un senso di serietà o quanto meno di solerte intervento da parte del titolare dell’Ufficio Postale“!
Sfuggendo alla facile ironia sulla vicenda, si deve sottolineare e confermare il dato giuridico che emerge: “la condotta della titolare dell’ufficio non può essere certo censurata né per mancanza del dovere di diligenza (art. 2104 cod. civ.), né del dovere di fedeltà (art. 2105 cod. civ.), né per violazione delle norme contrattuali, dovendo al contrario considerarla idonea a salvaguardare il buon nome e l’immagine dell’azienda“.
Al riguardo: “la lettura degli artt. 2104 e 1176 del codice civile impongono al lavoratore di eseguire la prestazione, anche in assenza di specifiche direttive del datore di lavoro –come in questo caso– secondo la particolare qualità dell’attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono, e di osservare inoltre tutti quei comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta”.
Ciò che la nostra titolare dell’ufficio postale, con serietà e solerzia, ha indubbiamente fatto! (tratto da e link a www.leggioggi.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Le ferie non incidono sul godimento dei permessi mensili per assistere i disabili.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello 17.06.2011 n. 21/2011 sostiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che quindi non è ammissibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.
A seguito di richiesta di interpello avanzata dal NURSIND, in merito alla possibilità di proporzionare i permessi ex art. 33, Legge n. 104/1992 in base ai giorni di ferie usufruite nel mese, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva chiarisce, data la diversa finalità, che i due istituti (ferie e permessi per assistere i disabili) hanno natura totalmente diversa e non sono interscambiabili.
Conseguentemente, conclude la risposta ministeriale, si ritiene che la fruizione delle ferie non vada ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, Legge n. 104/1992 e pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese (commento tratto da www.ipsoa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Sussistenza della necessità di produrre i titoli da parte del candidato, anche se si tratta di titoli relativi alla stessa P.A. che ha indetto il concorso.
Nell’ambito del procedimento di un concorso pubblico, i titoli che il candidato intende sottoporre alla valutazione della commissione giudicatrice, onde ottenerne l’attribuzione del relativo punteggio, rientrano nella sua piena disponibilità, di modo che non possono essere attribuiti al candidato punteggi per titoli non allegati (anche se afferenti ad attività svolte presso la medesima amministrazione che ha indetto il concorso), né titoli il cui possesso è indicato, ma non documentato, nel caso in cui una prescrizione del bando preveda un onere di allegazione documentale a carico del candidato (Nella specie una specifica prescrizione del bando prevedeva che i titoli che si intendevano far valutare ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio dovevano risultare dalla documentazione presentata con la domanda di partecipazione, entro il termine perentorio previsto; l’appellante tuttavia non aveva prodotto la documentazione attestante il titolo di comando per un periodo superiore a cinque anni, con conseguente mancata assegnazione del relativo punteggio) (commento tratto da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.06.2011 n. 3659 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOProgressioni, obiettivo risparmio. Sulle verticali riduzione della spesa. Caos sulle orizzontali. L'attesa circolare Rgs sugli effetti del dl 78 rischia di creare più di un problema agli enti locali.
Progressioni orizzontali effettuate negli anni 2011, 2012 e 2013 valide solo a fini giuridici ma non economici. Progressioni verticali (oggi di carriera) valide ai soli fini giuridici solo se attivate prima dell'entrata in vigore del dlgs 150/2009 (avvenuta il 15/11/2009).
La circolare 15.04.2011 n. 12 della ragioneria generale dello stato sull'applicazione dell'articolo 9 del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 cerca di fare chiarezza sul comma 21 dell'articolo medesimo, sposando in parte posizioni espresse dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ma risulta fuorviante, in particolare per il comparto enti locali.
Progressioni orizzontali. L'istituto consiste nella possibilità di attribuire ad un dipendente pubblico, a parità di mansioni e profilo professionale, senza alcuna promozione, dunque, a mansioni e qualifiche superiori, un incremento economico, su basi selettive. Esse sono state variamente disciplinate dai contratti nazionali collettivi ed oggi trovano regolamentazione nell'articolo 23 del dlgs 150/2009, che le qualifica espressamente «progressioni economiche».
La stessa denominazione legislativa dell'istituto, di per sé rivela come le progressioni economiche non abbiano alcun effetto giuridico, poiché ne comportano solo di economici. L'interpretazione fornita dalla circolare 12/2011, dunque, si rivela oggettivamente contraria alla legge. Del resto, l'articolo 9, comma 21, della manovra estiva 2010 si riferisce molto chiaramente al diverso istituto delle progressioni di carriera, disciplinato dall'articolo 24 del dlgs 150/2009, che sostituisce le abolite progressioni verticali.
È vero che l'articolo 21 parla di progressioni di carriera «comunque denominate», ma non si può correttamente ritenere che le progressioni economiche siano equivalenti a quelle di carriera, pur essendo diversamente «denominate»: sono proprio cosa totalmente diversa.
In alcuni comparti pubblici, alla posizione economica corrisponde anche una certa posizione giuridica: ascendendo la prima, si modifica e migliora, dunque anche il trattamento giuridico. Solo in questi casi può valere quanto afferma la circolare 12/2011, quando indica «le progressioni di carriera comunque denominate del personale non contrattualizzato nonché le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree del personale contrattualizzato disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetto, per i predetti anni, ai soli fini giuridici. Ad esempio, il computo ai fini giuridici rimane salvaguardato nel caso di progressione alla posizione superiore per la quale sia prescritta una determinata anzianità per un ulteriore avanzamento di qualifica/posizione, fermo restando che vanno comunque esclusi effetti economici anteriormente al 1° gennaio 2014».
Nel comparto regioni enti locali ciò risulta del tutto impossibile. Infatti, l'articolo 5, comma 1, del Ccnl 31/03/1999 è sul punto chiarissimo: «All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13».
Dunque, non possono esservi effetti esclusivamente giuridici, per la semplice ragione che non esistono. Per altro, non si vedrebbe come gli organi di revisione potrebbero accettare procedure di progressione che andrebbero ad impegnare le risorse stabili nel 2014, non potendo conoscere la consistenza delle risorse a quella data.
Progressioni verticali. In merito alle progressioni verticali la Ragioneria generale legge l'articolo 9, comma 21, della manovra 2010 nel senso che «la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009 il quale ha equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che di copertura finanziaria dell'onere conseguente».
In questo modo, la circolare limita le conseguenze di risparmio dell'articolo 9, comma 21, alle sole progressioni verticali indette prima della vigenza della riforma-Brunetta, salvaguardando, di conseguenza, le progressioni di carriera vere e proprie, previste dall'articolo 24 del dlgs 150/2009, effettuate successivamente.
Dunque, secondo la Ragioneria, laddove un dipendente pubblico venisse assunto nella quota di riserva nell'ambito di procedure concorsuali pubbliche, ai sensi degli articoli 24 del dlgs 150/2009 e 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001, otterrebbe non solo i benefici giuridici dell'ascensione ad una qualifica o categoria superiore, ma anche quelli economici senza dover attendere il 2014. In questo caso, l'interpretazione suggerita corregge l'evidente vizio di illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, ma si pone in chiarissimo contrasto con esso (articolo ItaliaOggi del 17.06.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOScatti di carriera con aumenti solo dal 2014.
La Ragioneria dello Stato sdogana la circolare 15.04.2011 n. 12 sugli scatti dei dipendenti pubblici: soltanto dal primo gennaio 2014 le progressioni potranno produrre gli effetti economici ma senza il beneficio della retroattività.
La circolare dedicata in particolare all'applicazione dell'articolo 9 del Dl 78/2010, con particolare riferimento ai commi 1, 2-bis e 4.
Secondo la Ragioneria, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 è composto dal trattamento fondamentale (lo stipendio base, la tredicesima e la Ria) e dal «trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo» in cui far confluire l'indennità di amministrazione per lo stato, l'indennità di comparto per gli enti locali, la retribuzione di posizione e le «indennità pensionabili», espressioni non molto felice, considerando che, da11996, anche tutto il salario accessorio è utile ai fini del calcolo della pensione. Non rientrano nel tetto lo straordinario, le maggiorazioni orarie e le indennità di turno.
Per il calcolo, si deve far riferimento al concetto di ordinarietà, e quindi non rilevano i congedi, i permessi non retribuiti e le aspettative. Il limite del 3,20% interessa solo i non dirigenti degli enti locali e i dipendenti della sanità ... (articolo Il Sole 24 Ore del 16.06.2011 - tratto da www.corteconti.it).

SEGRETARI COMUNALISegretari, rimborsi double face. Sì ai pagamenti. Commisurati a 1/5 del prezzo della benzina.
Le limitazioni imposte dal legislatore alla spesa per missioni del personale pubblico, contenute all'articolo 6, comma 12, della manovra correttiva dei conti pubblici 2010, non disapplicano le norme contrattuali in materia di rimborsi spese per i segretari comunali cosiddetti a scavalco , contenute all'art. 45, comma 2 ... (articolo ItaliaOggi del 15.06.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOL'indennità di disagio negli enti locali (CGIL-FP di Bergamo, nota 15.06.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Comunicato ai pubblici dipendenti (CSA di Roma, comunicato 14.06.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: L'indennità di vigilanza prevista dall'art. 34, comma 1, lettera a), del d.p.r. n. 268/1987 non spetta ai tecnici comunali che esplicano attività di vigilanza in materia edilizia o urbanistica, poiché la detta indennità non costituisce un emolumento accessorio allo stipendio dei dipendenti degli enti locali, ma il trattamento riservato solo a formali qualifiche funzionali di inquadramento, aventi ad oggetto la specifica prestazione lavorativa; ne consegue che essa, pertanto, spetta solo al personale compreso nell'area di vigilanza, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 10, l. 07.03.1986 n. 65 e, quindi, al personale che presta servizio di polizia municipale nel corpo dei vigili urbani.
La giurisprudenza amministrativa (Tar Calabria Catanzaro, 24.05.200 n. 600, Tar Liguria 14.09.2001 n. 626, Tar Basilicata 16.12.2008 n. 953 e 13.06.2002 n. 471) ha stabilito che l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 34, comma 1, lettera a), del d.p.r. n. 268/1987 non spetta ai tecnici comunali che esplicano attività di vigilanza in materia edilizia o urbanistica, poiché la detta indennità non costituisce un emolumento accessorio allo stipendio dei dipendenti degli enti locali, ma il trattamento riservato solo a formali qualifiche funzionali di inquadramento, aventi ad oggetto la specifica prestazione lavorativa; ne consegue che essa, pertanto, spetta solo al personale compreso nell'area di vigilanza, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 10, l. 07.03.1986 n. 65 e quindi al personale che presta servizio di polizia municipale nel corpo dei vigili urbani.
Da ciò discende che figure tipiche di tale area sono solo gli appartenenti al corpo dei vigili urbani e al personale ispettivo, ma non certamente i tecnici comunali addetti all’edilizia e all’urbanistica, i quali rientrano nella diversa area tecnica e tecnico progettuale, essendo connotato fondamentale e caratterizzante di dette figure lo svolgimento di mansioni di carattere tecnico.
Neppure potrebbero assumere rilevanza eventuali mansioni svolte di fatto dai dipendenti, atteso che l'individuazione dei destinatari dell'indennità di vigilanza è definita dalla norma citata in modo chiaro e univoco (appartenenti all'area di vigilanza e della polizia urbana), con la conseguenza che si deve escludere che si tratti di un emolumento accessorio o che abbiano rilevanza le funzioni di fatto svolte (cfr. la giurisprudenza citata) (TAR Marche, sentenza 13.06.2011 n. 476 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOSforbiciata su permessi e congedi. Il periodo concesso ai genitori non può andare oltre i tre anni.
Piccola stretta su congedi e permessi dal lavoro. Il prolungamento del congedo parentale fino a tre anni, previsto a favore dei genitori di bambino con disabilità, comprende anche il congedo ordinario (fino a 10 mesi). Pertanto, complessivamente, il periodo di congedo non pub durare oltre tre anni, includendo sia il congedo parentale ordinario (fino a 10 mesi) che il periodo di prolungamento.
E' questa una delle novità del decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi dei lavoratori del settore pubblico e privato, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri il 09.06.2011, in attuazione dell'articolo 23 della legge n. 183/2010 (collegato lavoro).
Congedo di maternità. La disciplina vigente (articolo 16 del Tu. maternità) prevede l'obbligo, perla lavoratrice, di astenersi dal lavoro nel periodo di cinque mesi che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.
Ferma restando questa durata complessiva dell'astensione obbligatoria (di cinque mesi), la lavoratrice ha facoltà di posticipare il periodo cominciando ad assentarsi dal mese precedente la data presunta del parto per proseguirlo, così, fino ai quattro mesi successivi (è la cosiddetta flessibilità, disciplinata dall'articolo 20 del T.u. maternità), a condizione che cib non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Durante l'astensione obbligatoria (ora: congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto a un'indennità, a carico dell'lnps, pari all'80% della retribuzione media giornaliera.
Integrando direttamente la normativa del Tu. maternità (le modifiche sono apportate all'articolo 20), il decreto di riordino prevede che, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180  giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, dando un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista ... (articolo ItaliaOggi del 13.06.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGODirigenti con più poteri. Funzioni disciplinari allargate a una serie di infrazioni minori.
Nel quadro di una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, introdotta con il Dlgs 150 del 27.10.2009 (il cosiddetto decreto Brunetta), anche la normativa riguardante i procedimenti e le sanzioni disciplinari ... (articolo Il Sole 24 Ore del 13.06.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Ragioneria generale. Monitoraggio degli ispettori dalle violazioni del patto ai compensi a pioggia. I dieci errori più gravi delle amministrazioni.
La Ragioneria generale ha appena pubblicato i risultati della propria attività ispettiva negli enti locali. Dal massimario 2010, è utile trarre il decalogo degli errori più gravi incontrati diffusamente dagli ispettori, per mettere in luce i punti deboli che rimangono nell'attività degli enti.
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Affidamento appalti. Si aggirano i vincoli dettati dal codice degli appalti, attraverso il frazionamento dell'importo: in questo modo gli enti stanno al di sotto della soglia per il conferimento di incarichi di progettazione con i vincoli comunitari e di quelle per i lavori in economia e in amministrazione diretta.
- Anagrafe delle prestazioni. Molte amministrazioni non comunicano al dipartimento della Funzione pubblica le informazioni sugli incarichi conferiti a soggetti esterni (generalità, oggetto, compenso, durata) né quelli conferiti a dipendenti pubblici e ai propri dipendenti.
- Attivazione di nuovi servizi. La parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata viene incrementata per l'attivazione di nuovi servizi e/o il loro miglioramento senza che essi siano progettati preventivamente, che determinano risultati tangibili per i cittadini, che la misura degli aumenti sia determinata oggettivamente, ripetendo l'incremento negli anni senza accertare il raggiungimento dell'obiettivo.
- Conferimento degli incarichi di collaborazione. Non si rispettano i vincoli dettati dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001: l'ente non ha adottato un piano, è stato violato il tetto di spesa, non è stata accertata la mancanza di analoghe professionalità all'interno dell'ente, il compenso non è stato determinato con criteri oggettivi, i collaboratori non sono stati scelti con criteri selettivi, è mancata la pubblicità sul sito internet.
- Indebitamento. Viene violato il principio costituzionale per cui l'indebitamento è consentito solamente per il finanziamento delle spese per gli investimenti. In particolare, si qualificano come tali altre spese.
- Indennità agli amministratori. Sono erogati compensi illegittimi agli amministratori per la remunerazione delle riunioni svolte dalla conferenza dei capigruppo consiliari, l'illegittimo innalzamento e/o la mancata decurtazione delle indennità di carica e gettoni di presenza, il mancato accertamento della presenza e della durata delle riunioni delle commissioni consiliari.
- Onnicomprensività del trattamento accessorio. I dirigenti e, anche se in misura minore, i titolari di posizione organizzativa, ricevono compensi in violazione del principio della onnicomprensività delle indennità di posizione e di risultato: gettoni per le commissioni di concorso e di gara, remunerazione di incarichi ulteriori.
- Produttività. Questo compenso non può essere erogato sulla base di criteri automatici o "a pioggia", quali ad esempio la presenza e l'inquadramento, ma in modo selettivo sulla base di una valutazione effettuata dai dirigenti, dopo che sia stato accertato dal nucleo il raggiungimento degli obiettivi assegnati ed a condizione che questi, assegnati preventivamente, determinino un apprezzabile miglioramento dei normali standard.
- Riduzione del fondo. Il fondo per la contrattazione decentrata deve essere decurtato del salario accessorio in godimento da parte del personale Ata trasferito al ministero della Pubblica istruzione. Gli oneri per il reinquadramento dei vigili e degli operai vanno tolti dal fondo. E così vanno tolte le risorse in godimento da parte del personale cessato per esternalizzazione del servizio.
- Tetto alla spesa del personale e alle assunzioni. Occorre rispettare il tetto alla spesa del personale dell'anno precedente negli enti soggetti al patto e del 2004 in quelli non soggetti al patto. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate nei vincoli dettati dalle finanziarie e non dagli enti che non hanno rispettato il patto. Le assunzioni flessibili non possono essere prorogate più di una volta e in modo da superare il tetto di tre anni e devono essere adeguatamente motivate (articolo Il Sole 24 Ore del 13.06.2011 - tratto da www.corteconti.it).

SEGRETARI COMUNALI: Rimborsi auto «ultra-light» ai segretari in convenzione.
I segretari in convenzione possono continuare a utilizzare il mezzo proprio, ma il rimborso non può avvenire tramite le tariffe Aci. L'Unità di missione del ministero dell'Interno ha stabilito, infatti, che potrà essere riconosciuto esclusivamente il rimborso pari a un quinto del costo della benzina verde per chilometro. Un apposito parere (
nota 17.05.2011 n. 25402 di prot.) è stato acquisito dalla Ragioneria generale dello Stato. Come per i dipendenti, i dubbi nascevano dalla manovra estiva 2010 (articolo 6, comma 12, del Dl n. 78) che ha reso impossibile l'uso del mezzo proprio per recarsi nei luoghi di missione e trasferta. Nell'ultimo anno sono intervenute più volte le interpretazioni della Corte dei conti. Le conclusioni sono state inserite nelle Deliberazioni n. 8, 9 e 21 del 2011 delle Sezioni riunite.
Ma per i segretari comunali c'era una questione aggiuntiva. Infatti, negli enti locali di minori dimensioni, è ormai consuetudine stipulare apposite convenzioni per avvalersi di tale figura professionale suddividendo in tal modo anche le spese. Gli spostamenti del segretario tra una sede e l'altra sono quindi all'ordine del giorno. Anche in questo caso è scesa la scure? La risposta era giunta dalle Sezioni riunite nella Delibera n. 9/2011: le limitazioni al trattamento di missione non comportano l'inefficacia del l'articolo 45, comma 2 del Ccnl del 16.05.2001 per i segretari comunali e provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata. Nulla veniva detto sulla quantificazione del rimborso.
La Ragioneria generale, nella nota 21.04.2011 n. 54055 fatta propria dall'Unità di missione, aggiunge qualche paletto. Le amministrazioni in convenzione potranno continuare a rimborsare l'utilizzo del mezzo proprio da parte del segretario, esclusivamente nell'importo di un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. Non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.
Questo permetterà agli enti di risparmiare importi fino a 20 centesimi di euro a km, ma molto dipenderà dal mezzo di proprietà del segretario. Per le reggenze e le supplenze, sia a tempo pieno che a scavalco, il risparmio sarà totale in quanto non sarà possibile erogare alcun rimborso (articolo Il Sole 24 Ore del 13.06.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOMerito e professionalità: quali strumenti premiali?
Domanda.
E' possibile per gli Enti Locali assegnare premialità con strumenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 150/2009?
Risposta.
Si, in quanto se da un lato il comma 3 dell'art. 31 stabilisce che gli Enti Locali, al fine di premiare il merito e la professionalità, utilizzano gli istituti premiali di cui all'art. 20 della Riforma Brunetta, dall'altro si aggiunge "oltre a quanto autonomamente stabilito nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa".
Quindi, in buona sostanza, qualora in sede di contrattazione decentrata vengano individuate risorse disponibili, se ne può fissare la destinazione ad altre ulteriori forme di premialità rispetto a quelle previste dal citato art. 20 del D.Lgs. 27-10-2009, n. 150 (13.06.2011 - commento tratto da www.ipsoa.it).

PUBBLICO IMPIEGOCongedi e permessi al restyling. Assistenza anche se il disabile è ricoverato a tempo pieno. Via libera definitivo dal consiglio dei ministri al decreto di riforma previsto dal collegato lavoro.
Via libera al riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi dei lavoratori del settore pubblico e privato. La lavoratrice in congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) ha facoltà di rientrare in anticipo al lavoro in caso di aborto o morte prematura del bimbo.
Al fine di garantire una tutela reale, inoltre, il congedo straordinario per l'assistenza a disabili (due anni nella vita lavorativa) può essere fruito anche se il disabile è ricoverato a tempo pieno. Infine, il pubblico dipendente che fruisce dell'aspettativa per motivi di studio, se nei due anni successivi interrompe il rapporto di lavoro, deve restituire la retribuzione percepita durante il congedo.

Queste alcune delle novità previste dallo schema di dlgs di attuazione dell'articolo 23 della legge n. 183/2010 (collegato lavoro), approvato ieri in via definitiva dal consiglio dei ministri.
Congedo maternità.
Una prima novità riguarda il congedo di maternità. Nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, successivamente al 180° giorno dalla gestazione, viene prevista la facoltà per la lavoratrice di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa. A tal fine, è necessario tuttavia che un medico specialista (Ssn o in convenzione) e il medico competente (per la sicurezza lavoro) attestino che il rientro anticipato non arreca pregiudizio al suo stato di salute.
Congedo straordinario.
Diverse le novità in merito al congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap grave (la cui durata complessiva è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa). Innanzitutto viene riscritta la platea dei soggetti legittimati a fruire del congedo, con ordine di priorità recependo le indicazioni della Corte costituzionale. Ha diritto al congedo, prima di tutto, il coniuge convivente della persona disabile. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge, ha diritto a fruirne il padre o la madre anche se adottivi. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche se adottivi, il diritto passa a uno dei figli conviventi. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, infine, il congedo spetta a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.
Altra novità è la previsione, allo scopo di consentire una reale assistenza, che il congedo possa essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno e qualora i sanitari della struttura ne attestino l'esigenza.
Aspettativa per studio.
Il dlgs approvato ieri, ancora, disciplina il congedo straordinario per motivi di studio dei pubblici dipendente ammessi ai corsi di dottorato di ricerca. Prevede la discrezionalità dell'amministrazione a concedere il congedo anche ai dipendenti contrattualizzati; mentre la fruizione viene comunque esclusa per i dipendenti che abbiano già il titolo di dottore di ricerca e per quelli che abbiano fruito del congedo con l'iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno accademico. Il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro, nei due anni successivi al periodo di aspettativa, infine, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.
Congedo per cure agli invalidi.
Ai lavoratori mutilati e agli invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, è data la possibilità di fruire, ogni anno, e anche in maniera frazionata, un congedo per cure per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni. La novità, in tal caso, è la previsione della retribuzione del congedo. Infatti, durante tale periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento economico secondo il regime delle assenze per malattia.
In tal caso, inoltre, il datore di lavoro non è tenuto a richiedere l'accertamento mediante la normale visita di controllo, ma il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione a cure (articolo ItaliaOggi del 10.
06.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOContratti decentrati in un circolo vizioso. La Corte conti stoppa la nota Rgs.
L'adozione dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa nei singoli enti locali è praticamente impossibile perché mancano le istruzioni sull'applicazione del tetto non superiore al 2010 e sulla riduzione in caso di diminuzione del numero dei dipendenti in servizio. Tale ritardo mette in dubbio la stessa possibilità di stipulare i contratti decentrati integrativi per l'anno 2011.
L'annunciata circolare della Ragioneria generale dello stato tarda infatti a essere emanata e anzi sembra difficile che ciò possa avvenire in tempi brevi: se infatti sarà confermata l'indiscrezione per cui sul suo testo la Corte dei conti ha formulato osservazioni, ci vorrà parecchio tempo per avere una base di riferimento.
Alle singole amministrazioni, per evitare di trovarsi in una condizione di impasse, che potrebbe determinare effetti pesanti sulla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione, appare utile avanzare la proposta di definire un contratto ponte con le organizzazioni sindacali, così da destinare le risorse necessarie per il pagamento delle indennità vincolate dal contratto nazionale, di dettare i principi per la ripartizione dei compensi collegati alla contrattazione decentrata e di adottare gli obiettivi necessari per l'assegnazione della produttività.
La circolare 40/2010 della Ragioneria generale dello stato ha chiarito che la retribuzione individuale di anzianità, e implicitamente gli assegni ad personam, in godimento da parte dei dipendenti cessati dal servizio non possono andare a integrare la parte stabile del fondo per le risorse decentrate.
Non è chiaro se nel fondo possono confluire le economie derivanti dalla mancata utilizzazione integrale del fondo del 2010 che eccedono l'analoga cifra derivante dai risparmi 2009 confluita nel fondo 2010. In senso negativo si è espressa la sezione regionale di controllo della Corte del Veneto con il parere n. 285/2011.
Lo stesso parere ha esteso tale interpretazione anche ai risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione del fondo per il lavoro straordinario. Il parere vieta anche l'inserimento in aumento rispetto all'anno 2010 delle risorse derivanti dalla incentivazione della realizzazione di opere pubbliche, dai maggiori incassi Ici e dalle vittorie in sede processuale.
La sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte, parere n. 5/2011, applica tale principio anche alla incentivazione dei vigili urbani tramite una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per l'inosservanza del codice della strada, con ciò rendendo di fatto inutilizzabile nel triennio 2011/2013 tale istituto.
Non è in alcun modo chiaro se la riduzione del fondo per le diminuzioni di personale debba essere effettuata sulla base del saldo 2010 tra assunzioni e cessazioni ovvero se tale operazione debba essere effettuata con il saldo 2011. Se si opta per la seconda soluzione si pone il problema di come tenere conto del periodo del 2011 in cui tali unità di dipendenti continuano ad essere in servizio.
Per qualunque delle due soluzioni si opti si deve chiarire se le assunzioni che, in modo parziale negli enti soggetti al patto di stabilità ed in modo integrale negli enti non soggetti, possono essere effettuate nell'anno successivo, vadano a incidere sulla diminuzione del fondo.
Si può considerare acquisito che il taglio non deve essere fatto avendo come base il trattamento economico accessorio in godimento da parte dei cessati, ma in modo proporzionale, cioè togliendo dal fondo risorse pari alla incidenza percentuale delle cessazioni sul numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato. È opportuno rilevare, a latere, che la circolare della funzione pubblica 22.02.2011, avallata dalla ragioneria generale dello stato, sembra consentire alle amministrazioni di conteggiare nei risparmi derivanti dalle cessazioni anche la quota di diminuzione del fondo che matura.
In queste condizioni costituire il fondo deve essere definito come un azzardo, ma si deve anche tenere conto del fatto che difficilmente nel 2012 potranno essere riportate le eventuali economie del fondo 2011, per cui è bene che tali risorse siano utilizzate. La soluzione migliore è quella di stipulare un contratto decentrato integrativo «ponte» per il 2011, che in attesa della costituzione del fondo consenta la ripartizione di una buona parte delle sue risorse, diciamo prudenzialmente nell'ordine dello 80/90%.
Esse andrebbero destinate al finanziamento delle indennità disciplinate interamente dai Ccnl (turno, reperibili, compensi per giornate festive) e di quelle disciplinate dal Ccdi (produttività, specifiche responsabilità etc). Per la produttività ci si potrebbe riservare la integrazione al momento della definizione del fondo le amministrazioni dovrebbero definire gli obiettivi ed i criteri di valutazione, così da renderne possibile la erogazione (articolo ItaliaOggi del 10.
06.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo le procedure che consentono il passaggio da un'area inferiore a quella superiore.
Sulla scorta dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 1 del 1999), e poi della Corte di Cassazione (SS.UU. 15.10.2003 n. 15403), il Consiglio di Stato afferma costantemente che le procedure che consentono il passaggio da un'area inferiore a quella superiore integrino un vero e proprio concorso, tali essendo anche le procedure che vengono denominate selettive, qualunque sia l'oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere, con la conseguenza che le relative controversie sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo (Sez. V, 06.07.2010, n. 4313) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 08.06.2011 n. 3484 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il rapporto di pubblico impiego in contrasto con le norme imperative che regolano le assunzioni è nullo ma rileva come rapporto di mero fatto.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 97, Cost., “…Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediate concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”: affinché possa dirsi esistente (o possa chiedersi la declaratoria di sussistenza di un rapporto di pubblico impiego), l’interessato deve aver utilmente partecipato ad un pubblico concorso, oppure deve sussistere una specifica norma di legge in applicazione della quale la p.a. abbia provveduto all’assunzione, e non rileva, per costante giurisprudenza anche di questo Consiglio di Stato, lo svolgimento di mansioni di fatto anche in presenza dei c.d. elementi rivelatori (cfr. C.S., sez. V, dec. 09.10.2007 n. 5262).
Com’è stato ribadito da questo Consiglio di Stato, “Il rapporto di lavoro avente le caratteristiche del pubblico impiego, costituito in contrasto con le norme imperative che disciplinano le assunzioni della pubblica amministrazione, è nullo ma rileva come rapporto di mero fatto, per il quale, ai fini retributivi e previdenziali, deve trovare applicazione l'art. 2126, c.c.; infatti, gli effetti derivanti dalla predetta norma civilistica sono connessi alle prestazioni lavorative di fatto, che sono tali proprio in quanto gli atti in base ai quali le prestazioni stesse sono state svolte sono affetti da nullità per contrasto con norme imperative” (cfr. C.S., sez. V, dec. 09.10.2007 n. 5262).
Ed ancora, “Quando il rapporto di lavoro avente le caratteristiche del pubblico impiego sia sorto in violazione di norme imperative che ne sanzionavano la nullità di diritto e la improduttività di effetti a carico dell'amministrazione (nella specie, quelle di cui agli art. 18, l. n. 808 del 1977, ed art. 123, d.P.R. n. 382 del 1980), il rapporto stesso viene comunque a rilevare come rapporto di fatto per il quale trova applicazione ai fini retributivi e previdenziali l'art. 2126, c.c., salvo che la nullità derivi dalla illiceità dell'oggetto o della causa”. (cfr. C.S., sez. VI, dec. 04.09.2007 n. 4620) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 08.06.2011 n. 3474 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOAssistenza ai portatori di handicap e diniego dell’Amministrazione? Il TAR dispone il trasferimento del poliziotto per consentirgli di assistere il genitore disabile.
Il TAR della Lombardia-Milano, Sez. I, con sentenza 08.06.2011 n. 1428 ha ordinato all’Amministrazione che aveva rigettato l’istanza, di trasferire un agente di polizia presso qualsiasi ufficio o reparto della Polizia di Stato la cui prossimità sia tale da consentire allo stesso l’assistenza nei confronti del genitore portatore di handicap grave.
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1428/2011, si è occupato di un caso relativo ad un agente di polizia che aveva presentato domanda di trasferimento ad altra sede per gravi ed eccezionali situazioni familiari la quale era stata rigettata dall’Amministrazione.
Già con ordinanza del 10.06.2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, aveva accolto il ricorso del poliziotto, rilevando che il provvedimento impugnato non conteneva una motivazione adeguata ad evidenziare perché i fatti dedotti dal ricorrente fossero stati ritenuti non sufficienti ad integrare il requisito delle gravissime ed eccezionali situazioni personali contemplato dalla fattispecie sul trasferimento ad altra sede ai sensi dell’art. 55 D.P.R. 24.04.1982, n. 335.
Tuttavia, in esecuzione della suddetta ordinanza l’Amministrazione ha nuovamente negato il trasferimento ed il ricorrente ha impugnato anche questo secondo provvedimento.
A questo punto il TAR Lombardia ha verificato che era stato accertato che il genitore del ricorrente fosse portatore di handicap in situazione di gravità, con impedimento permanente delle capacità motorie, ai sensi della legge 104/1992 -come attestato dalla Commissione di prima istanza della ASL- nonché che il ricorrente fosse figlio unico e che sua madre soffrisse di disturbi depressivi connessi ai disagi giornalieri conseguenti alla predetta situazione familiare, come risultante da documentazione medica prodotta.
Inoltre il Tribunale ha ritenuto del tutto generica l’affermazione dell’Amministrazione di avere valutato gli elementi addotti a sostegno dell’istanza e dell’insussistenza dei presupposti per il suo accoglimento, senza indicare concrete ragioni di fatto o giuridiche a supporto della determinazione adottata e senza spendere alcuna parola per evidenziare per quale motivo i fatti dedotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda sarebbero non sufficienti ad integrare il requisito delle gravissime ed eccezionali situazioni personali contemplato dalla fattispecie sul trasferimento ad altra sede ai sensi dell’art. 55 D.P.R. 24.04.1982, n. 335.
Quindi il diniego è stato ritenuto illegittimo ed il TAR, acclarata la fondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere il trasferimento di riavvicinamento (non essendo stata evidenziata nel corso del procedimento e del successivo processo alcuna valida causa ostativa), ha ricordato che di recente il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha affermato (sia pure in obiter dictum) che il codice del processo amministrativo ha introdotto, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, l’azione di condanna volta ad ottenere l’adozione dell’atto amministrativo richiesto (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 23.03.2011 n. 3).
Stante quanto sopra, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di disporre il trasferimento del ricorrente presso qualsiasi ufficio o reparto della Polizia di Stato la cui prossimità rispetto al luogo di residenza del disabile sia tale da consentire allo stesso l’assistenza nei confronti del genitore (commento tratto da www.ipsoa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Differenze retributive per mansioni superiori nel pubblico impiego.
Nell'assetto normativo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 15 d.lgs. 29.10.1998, n. 387, lo svolgimento da parte dei dipendenti pubblici di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di inquadramento, pur se protratte nel tempo e conferite con atto formale, non dà luogo al diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive ed è giuridicamente irrilevante, salvo che tali effetti derivino da un'espressa previsione normativa e salvo in ogni caso il diritto alle differenze retributive per il periodo successivo all'entrata in vigore della richiamata disposizione.

Secondo un consolidato orientamento, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, nell'assetto normativo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 15 d.lgs. 29.10.1998, n. 387, lo svolgimento da parte dei dipendenti pubblici di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di inquadramento, pur se protratte nel tempo e conferite con atto formale, non dà luogo al diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive ed è giuridicamente irrilevante, salvo che tali effetti derivino da un'espressa previsione normativa e salvo in ogni caso il diritto alle differenze retributive per il periodo successivo all'entrata in vigore della richiamata disposizione (Cons. Stato, IV, 30.06.2010, n. 4165; IV, 26.03.2010, n. 1775; VI, 05.02.2010, n. 532).
Non vi sono ragioni pertanto per non aderire, anche nel caso in esame, alla consolidata valutazione giurisprudenziale (di recente, in questi sensi, Cons. Stato, VI, 24.01.2011 n. 467) secondo cui gli interessi sottostanti al rapporto tra amministrazione e dipendente pubblico, anche se di natura economica, sono indisponibili e derivano da disposizioni di rango primario, per loro natura non derogabili dalla mera volontà delle parti, e dunque caratterizzate da una stringente corrispondenza tra qualifica del dipendente, assetto organizzativo in cui le mansioni vanno svolte e retribuzione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 18.11.1999, n. 22, che ha ribadito l'irrilevanza giuridica ed economica dello svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, salvo che per espressa previsione normativa; e che il principio di corrispondenza di retribuzione a qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all'art. 36 Cost., concorre con altri principi di pari rilevanza, come quello dell'art. 98 Cost., che esclude nel pubblico impiego la riduzione alla logica di scambio, e soprattutto quello dell'art. 97 Cost., vale a dire con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e - in combinato con l'art. 28 Cost. - di rigida determinazione di competenze, attribuzioni e responsabilità dei funzionari; nonché di esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 07.06.2011 n. 3417 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Procedimento disciplinare nel pubblico impiego.
La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento.
Le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (l'amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo).
In sede di procedimento disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti, la valutazione circa la gravità dei fatti commessi ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare è estrinsecazione di discrezionalità amministrativa ed in quanto tale è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue varie articolazioni di natura sintomatica, fra cui l'evidente sproporzionalità della misura disciplinare adottata rispetto alla gravità dei fatti accertati.

Il Collegio rammenta il consolidato orientamento -peraltro ben tenuto presente dal giudice di prime cure e dal quale la Sezione non intende discostarsi- secondo cui “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento.” (ex multis, si veda Consiglio Stato, sez. IV, 31.05.2007, n. 2830).
La Sezione, in particolare, ha di recente affermato che “le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (l'amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo)”. (Consiglio Stato, sez. VI, 22.03.2007, n. 1350).
In sede di procedimento disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti, la valutazione circa la gravità dei fatti commessi ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare è estrinsecazione di discrezionalità amministrativa ed in quanto tale è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue varie articolazioni di natura sintomatica, fra cui l'evidente sproporzionalità della misura disciplinare adottata rispetto alla gravità dei fatti accertati.” (Consiglio Stato, sez. IV, 16.10.2009, n. 6353) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 07.06.2011 n. 3414 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Accertamento corresponsione trattamento economico per mansioni superiori.
In linea di diritto osserva il Collegio, in adesione a consolidato orientamento di questo Consiglio da cui non v’è motivo di discostarsi, che il diritto al trattamento economico relativo alla qualifica superiore, nel caso di svolgimento di mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti, va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 29.10.1998 n. 387 (22.11.1998), per effetto della modifica apportata agli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29/1993 dall’art. 15 d.lgs. n. 387/1998, mentre prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 387/1998, nel settore del pubblico impiego, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di inquadramento, pur se protratte nel tempo e assegnate con atto formale, era del tutto irrilevante agli effetti del trattamento economico, salvo che tali effetti derivassero da un’espressa previsione normativa, e salvo il diritto alle differenze retributive per il periodo successivo all’entrata in vigore della richiamata disposizione modificativa dell’art. 56 d.lgs. 03.02.1993, n. 29 (v. C.d.S., Ad. Plen. 23.03.2006, n. 3; C.d.S., Sez. VI, 20.10.2010, n. 7584; C.d.S., Sez. VI, 24.01.2011, n. 468).
Ciò, in quanto il citato art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 –che ha riconosciuto per la prima volta con carattere di generalità il diritto dei pubblici dipendenti di ottenere le differenze retributive nel caso di svolgimento di mansioni superiori a seguito di formale incarico–, non avendo carattere interpretativo, non può che disporre per il futuro.
Il carattere di norma d’interpretazione autentica va, infatti, riconosciuto soltanto alle disposizioni a sostanziale valenza ermeneutica, dirette a chiarire il significato di quelle preesistenti, ovvero a escludere o a enucleare uno dei significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle fonti interpretate; mentre, nel caso della disposizione di cui trattasi, la scelta assunta dalla disposizione in questione non rientra in nessuna delle varianti semantiche compatibili con il tenore letterale del combinato disposto dei pregressi artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29/1993.
In particolare, un’eventuale deroga al principio di corrispondenza fra qualifica rivestita e retribuibilità delle mansioni in concreto svolte può essere ravvisata solo a fronte di espresse disposizioni di carattere primario, e non anche come conseguenza indiretta di eventuali disposizioni organizzative poste da norme a carattere sub-primario, espressive della capacità di autoorganizzazione, quand’anche speciale, di enti pubblici autonomi, poiché la materia, attingendo a principi fondamentali del lavoro con pubbliche amministrazioni, è da considerare di competenza della sola fonte primaria in virtù della riserva di legge stabilita dall’art. 97, comma 1, Cost., secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, alle quali è rimessa la disciplina normativa di competenze, attribuzioni e responsabilità dei funzionari (v. sul punto, in modo specifico, C.d.S., Sez. VI, 24.01.2011, n. 468).
La soluzione qui propugnata s’impone, non da ultimo, per esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica e di prevenzione di eventuali abusi e disparità di trattamento conseguenti a provvedimenti di assegnazione a mansioni superiori accompagnati da aumenti retributivi non sorretti da una specifica previsione normativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 06.06.2011 n. 3337 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/ Nel caso si intenda procedere alla risoluzione di un contratto di formazione e lavoro prima della sua scadenza, qual è il termine di preavviso?
Come deve calcolarsi la relativa indennità sostitutiva?
(parere 06.06.2011 n. RAL-412 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/ Il dipendente assente per malattia ha un vero e proprio diritto soggettivo all’ulteriore periodo di assenza previsto dall’art. 21, comma 2, del CCNL del 06.07.1995?
In caso negativo, quand’è che l’amministrazione può legittimamente rifiutarglielo?
(parere 06.06.2011 n. RAL-411 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/ Se dall’accertamento medico effettuato ai sensi dell’art. 21 del CCNL del 06.07.1995 risulta che il dipendente può permanentemente svolgere solo in modo parziale le mansioni del proprio profilo è corretto mantenerlo in servizio? (parere 06.06.2011 n. RAL-410 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/ Al fine della risoluzione del rapporto di lavoro conseguente all’applicazione dell’art. 21, commi 4 e 4-bis, del CCNL del 06.07.1995 e successive modifiche, è necessario attendere in ogni caso il superamento del periodo di comporto? (parere 06.06.2011 n. RAL-409 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/ Che significato deve essere attribuito all’espressione “l’Ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso” contenuta nell’art. 12 del CCNL del 05/10/2001? (parere 06.06.2011 n. RAL-408 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/ Si può risolvere il rapporto di lavoro di un dipendente dichiarato inidoneo alle proprie mansioni, in mancanza di altri posti vacanti di altri profili? (parere 06.06.2011 n. RAL-407 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/ Il dipendente dimissionario che fruisce di una pensione di anzianità, può presentare domanda per la ricostituzione del rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 26 del CCNL del 14.09.2000) dopo il raggiungimento dei 65 anni? (parere 06.06.2011 n. RAL-406 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/ E’ possibile avere qualche chiarimento sulla disciplina applicabile alle dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 151/2001? (parere 06.06.2011 n. RAL-405 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/ Un dipendente che abbia rassegnato le dimissioni con effetto dall’01.01.2001 può anticipare la risoluzione del rapporto all’01.09.2000? (parere 06.06.2011 n. RAL-404 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/ In caso di pagamento dell’indennità sostituiva del preavviso, da quando si verifica l’effetto risolutivo del rapporto? (parere 06.06.2011 n. RAL-403 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/ E’ possibile revocare le dimissioni ?
In caso positivo, per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto e la ripresa del servizio qual è il trattamento economico da corrispondere al dipendente?
(parere 06.06.2011 n. RAL-402 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: NORME DISCIPLINARI/ Un dipendente, sospeso dal servizio perché rinviato a giudizio, sta prestando la propria attività di lavoro dipendente a favore di terzi.
È dovuto l'assegno alimentare, e con quali modalità, devono essere ripetute le somme corrisposte a tale titolo nel caso in cui il dipendente sia sottoposto a condanna passata in giudicato?
(parere 05.06.2011 n. RAL-667 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: NORME DISCIPLINARI/ E’ possibile per il datore di lavoro pubblico applicare la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione anche nel caso in cui il dipendente sia in malattia nel momento in cui gli deve essere eseguita la sanzione stessa, senza dovere attendere la cessazione dello stato morboso? (parere 05.06.2011 n. RAL-666 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: NORME DISCIPLINARI/ La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie estingue il procedimento disciplinare? (parere 05.06.2011 n. RAL-665 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: NORME DISCIPLINARI/ Quali sono gli effetti della sentenza con la quale il TAR ha annullato un provvedimento di destituzione dall’impiego?
In particolare, il periodo intercorso tra la destituzione e la riammissione in servizio è utile ai fini della maturazione delle ferie e ai fini della progressione economica all’interno della categoria?
(parere 05.06.2011 n. RAL-664 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Nella espressione 'compensi Istat' sono da ricomprendere anche quelli relativi ai censimenti?
Tali compensi possono essere corrisposti anche ai titolari delle posizioni organizzative?
(parere 05.06.2011 n. RAL-639 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Quali sono gli adempimenti per l’attribuzione al personale incaricato di posizione organizzativa di prestazioni straordinarie elettorali e compensi ISTAT?
Gli enti possono farsi carico delle relative risorse?
(parere 05.06.2011 n. RAL-638 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Quali sono i criteri guida per la disciplina dei compensi ai professionisti?
Le relative risorse devono intendersi al netto o al lordo degli oneri riflessi?
(parere 05.06.2011 n. RAL-637 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Il compenso spettante al segretario di una commissione può essere corrisposto anche al responsabile di posizione organizzativa? (parere 05.06.2011 n. RAL-636 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ E’ possibile avere chiarimenti sull’applicazione dell’art. 8 del CCNL del 05.10.2001 che consente di integrare la retribuzione di risultato del personale dell’area delle posizioni organizzative?
In particolare, quali sono, se ci sono, i momenti di confronto con le OO.SS.? Da quando è efficace il citato art. 8?
(parere 05.06.2011 n. RAL-635 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ I compensi per recupero evasione ICI possono essere corrisposti al personale incaricato delle posizioni organizzative anche con decorrenza dal gennaio 2000? (parere 05.06.2011 n. RAL-634 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Sono compatibili con la retribuzione di posizione i compensi per "recupero evasione fiscale"? (parere 05.06.2011 n. RAL-633 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ La disciplina per il pagamento dei compensi per straordinario elettorale, di cui all'art. 39 del CCNL del 14.09.2000, ha decorrenza retroattiva? (parere 05.06.2011 n. RAL-632 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Il Comandante della Polizia Municipale, titolare di posizione organizzativa, che coordina un progetto intercomunale, può partecipare alla distribuzione delle risorse specificamente destinate al progetto? (parere 05.06.2011 n. RAL-631 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ L'indennità di vigilanza per gli incaricati delle posizioni organizzative di cui all'art. 35 del CCNL del 14.09.2000 ha effetto retroattivo? (parere 05.06.2011 n. RAL-630 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Quali compensi possono essere corrisposti al responsabile dell’area della vigilanza (incaricato di posizione organizzativa) oltre alla retribuzione di posizione? (parere 05.06.2011 n. RAL-629 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ E’ possibile che un ente stabilisca di remunerare le attività svolte dai responsabili di posizione organizzativa nell’ambito di un progetto finalizzato attraverso l’istituzione di un apposito compenso denominato “indennità di pronta disponibilità”? (parere 05.06.2011 n. RAL-628 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Quali sono i compensi aggiuntivi spettanti al personale incaricato di posizione organizzativa, oltre alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato? (parere 05.06.2011 n. RAL-627 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ L’art. B10 del CCNL del 22.01.2004 prevede che l’importo della retribuzione di posizione per le alte professionalità varia da un minimo di € 5.160,66 ad un massimo di € 16.000,00; si chiede di sapere se ai funzionari che già godevano di detta indennità nella misura massima di £. 25.000.000 (oggi € 12.911,42), sia automaticamente attribuibile l’indennità di € 16.000,00, con la medesima decorrenza contrattuale dei benefici economici (01.01.2002) (parere 05.06.2011 n. RAL-626 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Responsabile di posizione organizzativa in distacco sindacale: quali effetti produce, sul suo trattamento economico, la rideterminazione dei valori delle retribuzioni di posizione di cui all’art. 10 del CCNL sul sistema di classificazione del 31.03.1999? (parere 05.06.2011 n. RAL-625 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ La retribuzione di posizione deve essere corrisposta per tredici mensilità?
Il valore annuo della retribuzione di posizione ricomprende anche la 13^ mensilità e quindi deve essere diviso, e corrisposto, per 13 mesi, secondo la chiara previsione dell'art. 11 del CCNL del 31.03.1999
(parere 05.06.2011 n. RAL-624 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ La retribuzione di posizione è utile per la determinazione del trattamento di pensione e dell’indennità di buonuscita?
In relazione al quesito formulato, possiamo segnalare che l'INPDAP, con la recente circolare n. 51 del 28.11.2000, ha specificato che la retribuzione di posizione di cui all'art. 10 e 11 del CCNL dell'01.04.1999, è utile ai fini del trattamento di pensione (quota A) mentre non è interamente utile per la determinazione della indennità premio di fine servizio (buonuscita) se non nella misura di L. 1.500.000, che corrisponde alla precedente indennità del personale di ottava qualifica
(parere 05.06.2011 n. RAL-623 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Il valore minimo della retribuzione di risultato (10%) deve essere comunque riconosciuto al responsabile della posizione organizzativa? (parere 05.06.2011 n. RAL-622 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ L’art. 10, comma 1, del CCNL del 31.03.1999 prevede che il trattamento economico accessorio del personale incaricato di una delle posizioni di cui agli artt. 8 e ss. sia costituito unicamente dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato disciplinate nello stesso art. 10. Come devono essere remunerate le prestazioni di lavoro straordinario? (parere 05.06.2011 n. RAL-620 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Il dipendente incaricato di una delle posizioni di cui agli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999 perde la possibilità di effettuare passaggi all’interno della categoria per effetto di progressione economica? (parere 05.06.2011 n. RAL-619 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ All’incaricato di posizione organizzativa deve essere mantenuta la quota di LED attribuita o deve essere riassorbita nella retribuzione di posizione? (parere 05.06.2011 n. RAL-618 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Qual è il personale cui va corrisposta l’indennità di direzione e staff di cui all’art. 37, comma 4, CCNL 06/07/1995 di £. 1.500.000? (parere 05.06.2011 n. RAL-617 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Se un ente adotta un orario di lavoro articolato su 38 ore settimanali su sei giorni per tre settimane e 30 ore settimanali su cinque giorni per la quarta settimana, è possibile che anche il responsabile di posizione organizzativa fruisca, nella quarta settimana e con libera scelta del giorno, del previsto “riposo compensativo”? (parere 05.06.2011 n. RAL-616 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ L’orientamento dell’ARAN a riconoscere il riposo compensativo al personale incaricato di posizione organizzativa nel caso di attività prestata in giorno di riposo settimanale può essere intesa anche al caso di prestazione lavorativa di sabato? (parere 05.06.2011 n. RAL-615 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Le prestazioni lavorative rese da personale incaricato di una delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999 in giornata domenicale o festiva infrasettimanale danno diritto a compensi aggiuntivi e/o al recupero della giornata di riposo? (parere 05.06.2011 n. RAL-614 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Il dipendente incaricato di una posizione organizzativa può gestire il proprio orario di lavoro in modo flessibile, come i dirigenti, o è tenuto a rispettare le regole stabilite per tutti i dipendenti? In particolare, per posticipare il suo orario d’entrata deve farsi autorizzare? (parere 05.06.2011 n. RAL-613 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ E’ possibile estendere la disciplina in materia di orario di lavoro dei dirigenti al personale incaricato di posizione organizzativa? (parere 05.06.2011 n. RAL-612 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Il dipendente in aspettativa per dottorato di ricerca con rinuncia alla borsa di studio ha diritto, ai sensi dell'art. 52, comma 57, della L. n. 448/2001, alla conservazione della retribuzione di posizione e di risultato in godimento?
Anche in caso di scadenza dell'incarico di posizione organizzativa durante il periodo di aspettativa o in caso di successive modifiche organizzative?
Se sì, è possibile frazionare in più periodi l'aspettativa in modo da garantire, almeno in parte, l'effettivo espletamento dei compiti ai quali è collegata la retribuzione di posizione e di risultato?
(parere 05.06.2011 n. RAL-611 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ La retribuzione di risultato prevista dall’art. 10 del CCNL del 31.03.1999 spetta anche per i periodi di congedo parentale?
In caso affermativo, deve essere liquidata sulla base della retribuzione di posizione teoricamente spettante o sulla base di quella effettivamente corrisposta?
(parere 05.06.2011 n. RAL-610 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ La dipendente in congedo di maternità ha diritto alla retribuzione di posizione di cui all’art. 10 del CCNL del 31.03.1999 per tutta la durata del congedo anche se l’incarico di posizione organizzativa scade all’interno di tale periodo? (parere 05.06.2011 n. RAL-609 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Alla dipendente incaricata di posizione organizzativa deve essere corrisposta la retribuzione di posizione durante i periodo di astensione facoltativa e di assenza per malattia del figlio? (parere 05.06.2011 n. RAL-608 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Al personale incaricato di posizione organizzativa si può applicare la disciplina dei permessi brevi di cui all’art. 20 CCNL 06/07/1995? Si può disciplinare la presenza in servizio oltre le 36 ore settimanali? (parere 05.06.2011 n. RAL-607 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ La retribuzione di posizione prevista dall’art. 10, comma 1, del CCNL del 31.03.1999 spetta anche in caso di assenza prolungata? (parere 05.06.2011 n. RAL-606 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Nei comuni privi di qualifiche dirigenziali che rapporto c'è tra le posizioni di responsabilità di uffici e servizi e le posizioni organizzative?
Esiste un obbligo alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato?
(parere 05.06.2011 n. RAL-606 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Qual è il trattamento economico da riconoscere al responsabile di posizione organizzativa che sostituisca nelle funzioni (con incarico ad interim) una collega assente per congedo di maternità (anche lei responsabile di posizione organizzativa)? (parere 05.06.2011 n. RAL-605 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Come bisogna comportarsi per la sostituzione dell'incaricato di posizione organizzativa? (parere 05.06.2011 n. RAL-604 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Gli incarichi delle posizioni organizzative possono essere affidate, nei comuni di cui all’art. 11 del ccnl del 31.03.1999, al personale della categoria C anche nel caso in cui l’ente abbia uno o più posti della categoria D? (parere 05.06.2011 n. RAL-603 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Il regolamento di un comune privo di dirigenza prevede la istituzione dei Settori, come strutture apicali; lo stesso regolamento consente che le funzioni dirigenziali ex art. 107 del TUEL possono essere attribuite solo ad alcuni capi-settore, i settori con responsabile privo di funzioni dirigenziali è inserito funzionalmente in altro settore al cui responsabile sono attribuite le funzioni gestionali dirigenziali.
Secondo l’art. 15 del CCNL 22.01.2004 la posizione organizzativa deve essere riconosciuta a tutti i capi-settore, con relativa attribuzione della retribuzione e del risultato?
(parere 05.06.2011 n. RAL-602 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Ente privo di posizioni di qualifica dirigenziale che abbia applicato la disciplina dell’area della posizioni organizzative ai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 11, comma 1, del CCNL del 31.03.1999: in caso di assenza per malattia di lunga durata, è possibile revocare l’incarico di posizione organizzativa al responsabile di servizio? (parere 05.06.2011 n. RAL-601 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ E’ possibile attribuire funzioni di rappresentanza dell’ente o incarichi di posizione organizzativa a soggetti con incarico di collaborazione? (parere 05.06.2011 n. RAL-600 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ E’ possibile attribuire incarichi di posizione organizzativa, con i corrispondenti trattamenti economici, con effetto retroattivo? (parere 05.06.2011 n. RAL-300 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Il dipendente può rifiutare l’incarico di posizione organizzativa che l’ente abbia deciso di conferirgli? (parere 05.06.2011 n. RAL-299 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Qual’è, all’interno dell’ente, il soggetto competente per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa? (parere 05.06.2011 n. RAL-298 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ In un comune privo di figure dirigenziali è stato istituito un apposito “fondo” (distinto dalle risorse dell’art. 15 del CCNL del 01.04.1999) per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili dei servizi nominati dal Sindaco. Si formulano i seguenti quesiti:
1) le risorse corrispondenti allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, destinate a remunerare gli incarichi delle alte professionalità (art. 32, comma 7, e art. 10, comma 5, del CCNL del 22.01.2004) devono essere inserite tra le risorse decentrate stabili (art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004) oppure tra quelle del “fondo” della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.?
2) l’incremento delle predette risorse decorre dell’anno in cui viene istituita la posizione di alta professionalità o si devono calcolare comunque a partire dall’anno 2003?
3) Se non si intende istituire una posizione di alta professionalità, si deve comunque integrare il “fondo” dello 0,20% del monte salari 2001?
(parere 05.06.2011 n. RAL-297 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ E’ possibile, in un Comune privo di dirigenza, utilizzare le risorse destinate al fondo di produttività per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei responsabili di servizio? (parere 05.06.2011 n. RAL-296 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Alcune precisazioni circa il finanziamento, la quantificazione e la corresponsione dell’indennità di risultato solo negli enti con dirigenza (parere 05.06.2011 n. RAL-295 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Le risorse necessarie per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato ai responsabili degli uffici e dei servizi, nei Comuni destinatari dell’art. 11 del CCNL del 31.03.1999, sono interamente a carico del bilancio dell’ente? (parere 05.06.2011 n. RAL-294 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Quali sono gli strumenti e le procedure da attivare per la definizione dell’area delle posizioni organizzative? (parere 05.06.2011 n. RAL-293 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ L’ente è obbligato ad applicare la disciplina degli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999 sulle posizioni organizzative?
Possono essere stabiliti valori diversi da quelli contrattuali per la retribuzione di posizione?
(parere 05.06.2011 n. RAL-292 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Il riproporzionamento dell’indennità di posizione e di risultato per le posizioni organizzative a tempo parziale ha valenza retroattiva? (parere 05.06.2011 n. RAL-291 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ In un ente con dirigenza è possibile il conferimento di un incarico di P.O. ad un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale? (parere 05.06.2011 n. RAL-290 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Il responsabile di una posizione organizzativa può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni? (parere 05.06.2011 n. RAL-289 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Ad un dipendente inquadrato in categoria D, con incarico di P.O. ai sensi della lett. a), dell’art. 8 del CCNL 31.03.1999, può essere attribuito anche un incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. a), del CCNL del 22.01.2004, elevando la retribuzione di posizione a 16.000 euro? (parere 05.06.2011 n. RAL-288 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ Il principio relativo alla adozione degli atti di diritto comune per la valorizzazione delle alte professionalità, di competenza dei dirigenti, trova applicazione anche con riferimento agli adempimenti per la applicazione della disciplina delle PO di cui alla lettera a) dell’art. 8, del CCNL 31.03.1999? (parere 05.06.2011 n. RAL-287 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ La disciplina delle posizioni organizzative non attinenti alla direzione di struttura, di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) e c.), del ccnl del 31.03.1999, continua ad applicarsi anche dopo l’introduzione delle alte professionalità di cui all’art. 10 del ccnl del 22.01.2004? (parere 05.06.2011 n. RAL-286 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ L’art. 8, comma 1, del CCNL del 31.03.1999 prevede che gli enti istituiscono posizioni di lavoro caratterizzate da 'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato'.
Come deve intendersi tale espressione?
(parere 05.06.2011 n. RAL-285 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: FORMAZIONE/ L’art. 23 del CCNL dell’01/04/1999 obbliga gli enti a destinare alla formazione “una quota pari almeno all’1% della spesa complessiva del personale”? (parere 05.06.2011 n. RAL-128 - link a www.aranagenzia.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOI comuni scivolano sul personale. Errori à gogo, dalle progressioni ai contratti decentrati. La Ragioneria dello stato ha riunito in un dossier le criticità rilevate nell'attività di controllo.
Gli errori più frequentemente commessi dagli enti locali riguardano l'applicazione delle regole dettate dal legislatore e dai contratti collettivi nazionali in materia di personale.
Sono queste le principali indicazioni che si possono trarre dal massimario in cui sono riassunti, per la prima volta, i rilievi che servizi ispettivi della Ragioneria generale dello stato hanno formulato nella loro attività di controllo svolta nel corso del 2010.
Sono numerose le amministrazioni che hanno assegnato progressioni orizzontali a tutto il personale in servizio. Tale comportamento è formalmente vietato dal dlgs n. 150/2009, cosiddetta legge Brunetta, il quale espressamente limita il ricorso a questo istituto a una quota limitata. Per il periodo precedente, le norme contrattuali richiedevano comunque, in modo implicito, che il riconoscimento del beneficio fosse limitato a un numero ridotto di dipendenti, in considerazione del carattere meritocratico. In questo senso si sono pronunciate tanto l'Aran che la Corte dei conti della Basilicata.
Sono assai frequenti anche le violazioni riscontrate nelle progressioni verticali. In particolare, in molte realtà esse sono state effettuate senza rispettare il vincolo di garantire comunque un adeguato accesso dall'esterno. Analoga censura viene mossa per le procedure di stabilizzazione del personale precario. Nelle procedure di contrattazione decentrata continuano a essere frequenti i seguenti errori: presenza nella delegazione trattante di parte pubblica del sindaco e/o di assessori, mancata adozione da parte della giunta di una direttiva alla delegazione trattante, mancanza della deliberazione della giunta di autorizzazione alla sottoscrizione, mancata stipula del contratto dopo la deliberazione della giunta, mancanza della relazione illustrativa, mancata espressione del parere da parte dei revisori dei conti, mancata trasmissione all'Aran della copia del contratto decentrato.
In materia di costituzione del fondo del personale, in molte amministrazioni non sono state considerate le risorse necessarie per il finanziamento del reinquadramento dei vigili dalla quinta alla sesta qualifica funzionale e dei dipendenti di 1a e 2a in 3a qualifica funzionale, disposto dal Ccnl 31/03/1999. E ancora, non sono state tolte dal fondo le risorse relative al trattamento economico accessorio in godimento da parte del personale Ata trasferito alle dipendenze del ministero della pubblica istruzione dall'anno 2000. Alcune amministrazioni hanno inoltre indebitamente consolidato nel fondo gli aumenti previsti dai Ccnl del 2006 e del 2008 consentiti alle amministrazioni in possesso delle condizioni di particolare virtuosità, ma limitatamente a quegli esercizi.
In molti casi l'incremento del fondo sulla base delle previsioni di cui all'articolo 15, comma 2, Ccnl 01/04/1999 è stato disposto «in carenza del preventivo accertamento, da parte del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione o riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità». Sulla costituzione del fondo dei dirigenti vengono frequentemente contestati gli aumenti disposti per l'attivazione di nuovi servizi, sulla base delle regole contenute nell'articolo 26, comma 3, del Ccnl 23/12/1999, in particolare per l'assenza di motivazioni e per il consolidamento di tali risorse.
Sul versante della costituzione e della erogazione delle risorse stanziate dal fondo il rapporto evidenzia che in numerosi casi i progetti di produttività, soprattutto quelli finanziati con l'inserimento di risorse ulteriori nel fondo, ex articolo 15, comma 5, Ccnl 01/04/1999, in modo particolare quelli destinati al personale della vigilanza, non hanno rispettato i vincoli previsti dai Ccnl, vuoi perché non sono stati effettivamente adottati in via preventiva, vuoi per l'assenza di un effettivo miglioramento della qualità dei servizi, vuoi per l'avere stanziato risorse non determinate in modo motivato.
Quanto alla erogazione delle risorse, una censura assai diffusa riguarda la corresponsione ai vigili che prestano attività in giorno festivo del compenso per lavoro straordinario ex art. 24 del Ccnl 14/09/2000, anziché dell'indennità di turno maggiorata per le giornate festive. Occorre comunque evidenziare che in questa materia vi sono contrasti interpretativi nella giurisprudenza del lavoro. Sempre sul versante della erogazione del fondo è frequente la censura della «illegittima attribuzione dell'indennità di rischio a favore di tutto il personale anziché, come previsto dalla legge, ai soli soggetti esposti in maniera continua e diretta a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale», ambito in cui frequentemente viene contestata la erogazione di tale compenso ai dipendenti che utilizzano i personal computer.
Analoga censura, anche per la determinazione dell'importo, viene avanzata frequentemente per la corresponsione della indennità di disagio. E ancora, la erogazione della indennità per specifiche responsabilità in modo indiscriminato a tutti o alla gran parte dei dipendenti delle categorie D e C, così da remunerare il semplice affidamento di incarichi di responsabilità di procedimento. Per i dirigenti in molte realtà la indennità di posizione non è stata tagliata a fronte degli aumenti dello stipendio disposti dal Ccnl 2002 e viene spesso superata la soglia massima della indennità di posizione, senza una adeguata e convincente motivazione della complessità dell'incarico.
Quanto ai segretari le censure più frequenti riguardano le modalità di determinazione della indennità cosiddetta di galleggiamento, cioè della differenza tra la sua indennità di posizione e quella più elevata in godimento nell'ente, in modo da non tenere conto della eventuale maggiorazione. E ancora, spesso si contestata la corresponsione di compensi per i nuclei di valutazione, in modo da eccedere il tetto massimo di incremento della retribuzione di posizione fissato dal contratto integrativo nazionale del dicembre 2003 (articolo ItaliaOggi del 03.06.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Lavoro pubblico e lavoro privato - Il giano bifronte della politica governativa (CGIL-FP di Bergamo, nota 03.06.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: G. Bertagna, QUESTIONI VARIE SUL SALARIO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI (tratto dalla newsletter di www.publika.it n. 42 - giugno 2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Fac-simile di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2011 (versione modificabile a piacimento) (CISL-FP di Bergamo, giugno 2011).

maggio 2011

EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO: La quota di contributo afferente al costo di costruzione va dunque determinata all’atto del rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione, ma deve essere versata nel corso della costruzione e comunque nei sessanta giorni dalla sua ultimazione.
La data del rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione è il momento in cui sorge l’obbligazione contributiva rapportata al costo di costruzione, e pertanto è da quella stessa data che l’amministrazione comunale può far valere il suo diritto di credito, ossia esercitare il potere di accertamento dell’importo dovuto, con conseguente decorrenza della prescrizione (decennale) del diritto medesimo il quale, sin dal momento dell’adozione del provvedimento ampliativo della sfera del richiedente la concessione o il permesso di costruzione, è certo, liquido o agevolmente liquidabile ed esigibile.
La suddetta obbligazione è di tipo “acausale”, perché connessa alla mera utilizzazione edificatoria del territorio, e perciò ritenuta di natura paratributaria, a differenza dell’obbligazione per oneri di urbanizzazione che deve, invece, ritenersi “causale” ed ha natura di corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, dovuto dal titolare della concessione edilizia per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connessi all’edificazione.
In ogni caso, per entrambe le obbligazioni il rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione rappresenta il momento costitutivo dell’obbligo giuridico -incombente sul beneficiario del provvedimento autorizzatorio- di corrispondere le somme dovute per il contributo di costruzione.
Con la conseguenza che l’omessa contestuale determinazione di tale contributo o di una delle due voci che lo compongono (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) realizza, sin dal momento del rilascio del titolo abilitativo all’edificazione, una lesione attuale e concreta alla finanza comunale, venendo a mancare, in capo all’ente locale, la disponibilità piena ed immediata di entrate contributive ad esso spettanti.
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Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali –art. 58 della legge 08.06.1990 n. 142– è previsto che l’azione di responsabilità si prescrive col decorso del quinquennio “dalla commissione del fatto”.
Tale espressione deve essere intesa nel senso che non è sufficiente a dare inizio al periodo prescrizionale il semplice compimento della condotta trasgressiva degli obblighi di servizio dalla quale non sia ancora scaturito alcun nocumento all’ente pubblico, posto che l’elemento “fatto” comprende non solo la condotta del soggetto ma anche l’evento dannoso che ad essa consegue.
Un indirizzo interpretativo del tutto analogo è stato poi adottato a proposito dell’art. 1, secondo comma, della legge 14.01.1994, n. 20 (come sostituito con legge 20.12.1996, n. 639) -per il quale il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in 5 anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il “fatto dannoso” (ovvero, in caso d’occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta)–, affermandosi che ai fini dell’individuazione del “dies a quo” della prescrizione, ai sensi del citato art. 1 l. n. 20/1994 occorre avere riguardo alla fattispecie costituita da condotta ed evento dannoso, che si completa al verificarsi di quest’ultimo, vale a dire del depauperamento dell’amministrazione o dell’ente.
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L
’adeguamento annuo del costo di costruzione secondo l’indice ISTAT ... rientra indiscutibilmente nell’ambito del procedimento autorizzatorio di cui sopra, trattandosi di adempimento strettamente connesso all’esatto computo del contributo dovuto in relazione al permesso di costruire.
An
che per tale adempimento l’ordinaria competenza a provvedere (appartenesse e) appartenga al Responsabile della Unità Operativa interessata, più che al Responsabile dell’Area di riferimento (“Servizi per la Collettività ed il Territorio”) o agli organi deliberativi dell’Ente.
D’altro canto, l’aggiornamento in questione si risolve in una operazione di calcolo da effettuarsi sulla base di un parametro -la variazione ISTAT- fissato da prescrizioni legislative (statali e regionali) alla stregua delle quali si sarebbe dovuto provvedere automaticamente anno per anno, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali da parte degli organi di governo comunali trattandosi, invero, di adeguamento comunque obbligatorio per legge.
Sul punto le disposizioni di riferimento
, vale a dire l’art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001 –testualmente riproduttivo, in parte qua, dell’art. 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977– e l’art. 29, comma 3, della legge regionale Emilia Romagna n. 31 del 2002, risultano univocamente chiare e vincolanti nel prevedere che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali il costo di costruzione è adeguato annualmente dai Comuni “in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica”, con l’ulteriore rilevante precisazione, nella norma statale appena citata, che all’adeguamento si procede anche “in eventuale assenza di tali determinazioni” ed “autonomamente”.

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Il mancato aggiornamento del costo di costruzione configura una condotta omissiva dell’odierno convenuto qualificabile, se non come dolosa, certamente come gravemente colposa.
Osserva il Collegio come nella fattispecie in esame difettino i profili del c.d. dolo “erariale” o “contrattuale” non risultando il comportamento del sig. ... improntato a consapevole volontà del medesimo di agire in violazione dei propri doveri d’ufficio e di arrecare un ingiusto pregiudizio all’Ente.
Nella condotta del sunnominato ricorrono, tuttavia, gli elementi della colpa grave, ove si consideri, anzitutto, che l’aggiornamento annuale del costo di costruzione postulava un dovere particolarmente pregnante e puntuale di diligenza nell’adempimento di tale obbligo, specie per i connessi rilevanti riflessi sulle finanze del Comune.
L’inadempienza si è protratta per svariati anni senza che il convenuto abbia mai adottato, nell’ambito dell’autonomia di competenze non meramente esecutive di cui in precedenza si è fatto cenno, alcuna concreta, documentata iniziativa di natura “operativa”, o anche solo “sollecitatoria” e/o “propositiva”, volta a definire la vicenda dell’adeguamento ISTAT di cui si discute; vicenda, occorre ribadirlo, coinvolgente, in via diretta ed immediata, l’importante attività gestionale in materia di edilizia privata propriamente riservata all’Unità Operativa (“Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente”) della quale il sig. ... era Responsabile.
In altre parole, viene qui in rilievo la prolungata, ingiustificata inerzia del convenuto in ordine all’adeguamento del costo di costruzione, inerzia da ritenersi e valutarsi quale espressione di inescusabile e macroscopica superficialità nella cura dell’attività gestoria di un settore comunale, quello dell’edilizia privata, di assoluto rilievo.
Il Collegio ritiene dunque sussistente una condotta gravemente colposa del sig. ..., direttamente causativa del danno alle finanze comunali perseguito in questa sede.

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Non si può non evidenziare come abbia fatto assoluto difetto, nella vicenda in esame, l’esercizio da parte dei dirigenti succedutisi nella carica di Responsabile dell’Area n. 3 (“Servizi per la Collettività ed il Territorio”) dei propri poteri di direttiva, di impulso e di controllo, quando non sostitutivi, in relazione alla specifica attività svolta dall’Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente”.
R
esta il fatto che l’assenza di una qualunque iniziativa da parte dei vari soggetti comunali (in primis Consiglio, Giunta e dirigenti Responsabili dell’Area 3), comunque coinvolti dalla discussa problematica in ragione delle rispettive attribuzioni, ha consentito che la grave anomalia gestionale rappresentata dal mancato adeguamento del costo di costruzione si protraesse per diversi anni in una situazione di persistente inazione dell’amministrazione; situazione che ha senza dubbio contribuito al progressivo formarsi dell’ingente danno per cui è causa.
I
l mancato intervento degli altri soggetti comunali interessati, concretizzatosi anch’esso in una continuata ed assolutamente ingiustificabile inerzia, pur non facendo venire meno la responsabilità per colpa grave dell’odierno convenuto assuma, tuttavia, concorrente rilevanza nella produzione dell’evento dannoso.
Tale apporto concausale, valutato con riguardo all’insieme delle accennate condotte “inattive”, appare complessivamente stimabile, per la notevole incidenza che esso ha avuto sul protrarsi per anni dell’inadempimento dell’obbligo di adeguamento del costo di costruzione, nella misura del 75 per cento, con corrispondente riduzione al 25 per cento della percentuale di responsabilità restante a carico del sig. ....

1) L’ipotesi di danno erariale sottoposta all’esame della Corte è costituita –secondo la prospettazione accusatoria- dalle minori entrate, per il complessivo importo di € 386.711,64, derivanti al Comune di Vergato dal mancato adeguamento annuale, relativamente al periodo 2000–2009, del costo di costruzione ai fini della determinazione della quota di contributo per il rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruire nuovi edifici.
Per tale evento dannoso è stato chiamato in giudizio il sig. ..., quale responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente dal 1999 al 2001 e, poi, della Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente” fino al 29.07.2009.
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2) Ai fini della migliore comprensione della causa è opportuno premettere un breve excursus delle norme in materia edificatoria coinvolte nella fattispecie.
2.a) Si deve quindi partire dalla legge 28.01.1977, n. 10 sull’edificabilità dei suoli, che all’art. 1 stabiliva che “Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge” soggiungendo, all’art. 3, che “la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.
Per il successivo art. 5 della legge n. 10 del 1977 appena citata, “l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29.09.1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22.10.1971, n. 865, nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione…(comma 1).
Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 06.08.1967, n. 765 (comma 2).
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale (comma 3)
”.
Infine, l’art. 6 (nel testo sostituito dall’art. 7 l. 24.12.1993 n. 537) della medesima legge prevedeva che “il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della L. 05.08.1978, n. 457” (comma 1), soggiungendo che “con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento” (comma 2) e disponendo, altresì, che “nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)” (comma 3).
2.b) I sopra citati artt. 1, 3, 5 e 6 (nonché gli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16) della legge n. 10 del 1977 sono stati, poi, espressamente abrogati dall'art. 136, commi 1 e 2, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, a decorrere dal 30.06.2003, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 20.06.2002, n. 122, conv., con modificazioni, in legge 01.08.2002, n. 185.
Per quel che occupa, il predetto Testo unico, definite la natura e le caratteristiche del permesso di costruire (v. artt. 10–15), rilasciato “dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici” (v. art. 13, comma 1), all’art. 16, ha raccolto le disposizioni (legge 28.01.1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 05.08.1978, n. 457, art. 47; legge 24.12.1993, n. 537, art. 7; legge 29.09.1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22.10.1971, n. 865, art. 44; legge 11.03.1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 05.02.1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23.12.1998, n. 448, art. 61, comma 2) sul “contributo per il rilascio del permesso di costruire” tra le quali vanno segnalate le seguenti:
- “Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo” (comma 1);
- “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata…” (comma 2);
- “La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione” (comma 3);
- “Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 05.08.1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione” (comma 9).
2.c) Da ultimo, la legge regionale Emilia Romagna 25.11.2002, n. 31 (“Disciplina generale dell’edilizia") ha disposto, all’art. 27 (“Contributo di costruzione”), che: “Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'art. 30, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la denuncia di inizio attività è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” (comma 1); “Il contributo di costruzione è quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con denuncia di inizio attività” (comma 2); “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività. Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato” (comma 3); “La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune” (comma 4).
Al successivo art. 29, la stessa legge regionale ha stabilito che “Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato almeno ogni cinque anni dal Consiglio regionale con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata. Il contributo afferente al titolo abilitativo comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata con l'atto del Consiglio regionale in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione” (comma 1), e “Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica” (comma 3).
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3) In base alla delineata cornice normativa, la quota di contributo afferente al costo di costruzione va dunque determinata all’atto del rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione, ma deve essere versata nel corso della costruzione e comunque nei sessanta giorni dalla sua ultimazione.
Secondo giurisprudenza amministrativa ormai consolidata,
la data del rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione è il momento in cui sorge l’obbligazione contributiva rapportata al costo di costruzione, e pertanto è da quella stessa data che l’amministrazione comunale può far valere il suo diritto di credito, ossia esercitare il potere di accertamento dell’importo dovuto, con conseguente decorrenza della prescrizione (decennale) del diritto medesimo il quale, sin dal momento dell’adozione del provvedimento ampliativo della sfera del richiedente la concessione o il permesso di costruzione, è certo, liquido o agevolmente liquidabile ed esigibile (cfr. Consiglio di Stato – Sez. IV, 06.06.2008 n. 2686; Sez. IV, 05.04.2006 n. 7219; Sez. V, 13.06.2003 n. 3332; TAR Marche Ancona, 01.04.2004 n. 143; TAR Abruzzo Pescara, 10.05.2002 n. 477; TAR Calabria Catanzaro, 06.02.1996 n. 180).
Come ancora precisato dal giudice amministrativo,
la suddetta obbligazione è di tipo “acausale”, perché connessa alla mera utilizzazione edificatoria del territorio, e perciò ritenuta di natura paratributaria, a differenza dell’obbligazione per oneri di urbanizzazione che deve, invece, ritenersi “causale” ed ha natura di corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, dovuto dal titolare della concessione edilizia per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connessi all’edificazione (cfr. TAR Lombardia Brescia, 03.12.2007 n. 1268; TAR Toscana Firenze, Sez. III, 11.08.2004 n. 3181).
In ogni caso, per entrambe le obbligazioni il rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione rappresenta il momento costitutivo dell’obbligo giuridico -incombente sul beneficiario del provvedimento autorizzatorio- di corrispondere le somme dovute per il contributo di costruzione (cfr. Consiglio di Stato – Sezione IV, 06.06.2008 n. 2686).
Con la conseguenza che l’omessa contestuale determinazione di tale contributo o di una delle due voci che lo compongono (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) realizza, sin dal momento del rilascio del titolo abilitativo all’edificazione, una lesione attuale e concreta alla finanza comunale, venendo a mancare, in capo all’ente locale, la disponibilità piena ed immediata di entrate contributive ad esso spettanti.
Analogamente è a dire, in termini di attualità ed effettività del pregiudizio, con riguardo all’errata determinazione del contributo in misura inferiore al dovuto; ciò anche a voler prescindere dal carattere di definitività attribuito da una certa giurisprudenza alla determinazione del quantum della obbligazione contributiva a carico del privato, con esclusione della possibilità per l’amministrazione comunale che abbia erroneamente liquidato l’ammontare del contributo, di richiedere successivamente, in via di autotutela, un importo a titolo di conguaglio (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, decisione n. 1007/2000).
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4) Si può ora passare ad esaminare la questione della prescrizione dell’azione di responsabilità eccepita dalla difesa del convenuto.
Sul punto è appena da ricordare che
nel nuovo ordinamento delle autonomie locali –art. 58 della legge 08.06.1990 n. 142– è previsto che l’azione di responsabilità si prescrive col decorso del quinquennio “dalla commissione del fatto”.
Tale espressione, secondo giurisprudenza di questa Corte, deve essere intesa nel senso che non è sufficiente a dare inizio al periodo prescrizionale il semplice compimento della condotta trasgressiva degli obblighi di servizio dalla quale non sia ancora scaturito alcun nocumento all’ente pubblico, posto che l’elemento “fatto” comprende non solo la condotta del soggetto ma anche l’evento dannoso che ad essa consegue (cfr. Sez. II, 03.02.1999 n. 28/A; Sez. giurisd. reg. Lazio, 25.09.2000 n. 1544/R).
Un indirizzo interpretativo del tutto analogo è stato poi adottato a proposito dell’art. 1, secondo comma, della legge 14.01.1994, n. 20 (come sostituito con legge 20.12.1996, n. 639) -per il quale il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il “fatto dannoso” (ovvero, in caso d’occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta)–, affermandosi che ai fini dell’individuazione del “dies a quo” della prescrizione, ai sensi del citato art. 1 l. n. 20/1994 occorre avere riguardo alla fattispecie costituita da condotta ed evento dannoso, che si completa al verificarsi di quest’ultimo, vale a dire del depauperamento dell’amministrazione o dell’ente (cfr. Corte dei Conti – Sezioni II, 19.10.1998 n. 212/A).
Tanto premesso, ritiene il Collegio di non poter condividere la tesi di parte attrice secondo la quale si tratterebbe, nella specie, di illecito permanente caratterizzato dal protrarsi nel tempo della condotta antidoverosa la quale dovrebbe, perciò, essere considerata una condotta unica continuata, con conseguente spostamento “in avanti”, sino alla sua cessazione, del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine prescrizionale.
In realtà, la contestata vicenda di danno, pur nella sua sostanziale unitarietà, risulta articolata in segmenti temporali corrispondenti ai singoli anni controversi (2000–2009), cui le specifiche minori entrate sono state riferite.
D’altra parte, il criterio -poi confermato dalla Procura attrice– per mezzo del quale il Comune di Vergato è pervenuto alla determinazione del danno in discussione è consistito proprio nel calcolare il mancato adeguamento del costo di costruzione anno per anno, a partire dal 2000 fino al 2009, individuando l’ammontare delle minori entrate per ogni singolo esercizio finanziario ed il loro ammontare complessivo (pari a € 386.711,64).
La decorrenza della prescrizione della domanda risarcitoria va quindi stabilita tenendo conto del criterio appena evidenziato, ovvero avendo riguardo al danno come perdita di entrate contributive subita dal Comune in riferimento ad ogni specifico anno oggetto di contestazione.
Resta da aggiungere che, non sussistendo nella fattispecie alcun occultamento doloso,
il mancato adeguamento automatico del costo di costruzione era comunque rilevabile, e dunque obiettivamente conoscibile, già all’interno di ogni esercizio finanziario di riferimento, attraverso le normali procedure di controllo e di revisione previste dal T.U.EE.LL. (d.lgs. n. 267/2000).
Ne discende, ad avviso del Collegio, che il “dies a quo” del termine prescrizionale deve essere fatto coincidere, anno per anno, con la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento, e pertanto, poiché il primo atto interruttivo del termine prescrizionale (quinquennale) va individuato nell’invito a dedurre emesso il 16.03.2010 dalla Procura attrice, la pretesa risarcitoria azionata da quest’ultima risulta prescritta in relazione al danno per le minori entrate contributive riferite agli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
L’accertata parziale prescrizione del danno nei termini appena specificati conduce a ritenere assorbita, relativamente e limitatamente agli anni sopra indicati (2000–2004), ogni ulteriore questione dedotta in atti.
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5) Quanto, invece, alla parte restante del danno, costituita dalla perdita di entrate contributive realizzata nel periodo dall'01.01.2005 all’ottobre 2009, occorre prendere le mosse dalla considerazione che tale periodo ricade interamente sotto il vigore del citato Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001).
Questo corpo normativo è stato emanato –unitamente al d.lgs. 06.06.2001 n. 378, recante “Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)” e al d.P.R. 06.06.2001 n. 379 recante “Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C)”- in esecuzione delle norme e dei principi di cui alla legge 08.03.1999, n. 50 (“Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998”), che prevedeva, in attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15.03.1997, n. 59 (c.d. “legge Bassanini”), l’emanazione di regolamenti (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23.08.1988, n. 400) per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi (art. 1), nonché il riordino delle norme legislative e regolamentari disciplinanti varie fattispecie e materie “mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari” (art. 7).
Le norme del d.P.R. n. 380 del 2001 che interessano in particolare ai fini dell’odierno giudizio sono già state riportate al punto 2.b) della presente esposizione in diritto, cui si rinvia.
Qui preme osservare che le norme anzidette hanno ripreso i contenuti sostanziali delle preesistenti disposizioni della legge n. 10 del 1977 in coerenza, peraltro, ai limiti di intervento del legislatore delegato come segnati dai principi e criteri direttivi fissati dall’art. 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999, tra cui il “coordinamento formale delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo” (v. art. 7, comma 2, lett. d).
In altre parole, il legislatore delegato, con l’emanazione del Testo unico in oggetto, ha realizzato un unico quadro normativo delle preesistenti disposizioni nella materia che occupa, effettuando un’opera di ricognizione, coordinamento e razionalizzazione delle stesse senza, comunque, introdurre innovazioni sostanziali rispetto al sistema normativo previgente.
Ad avviso del Collegio, in un siffatto contesto non appare quindi configurabile alcuna radicale discontinuità delle disposizioni de quibus raccolte nel Testo unico n. 380 del 2001 rispetto a quelle della legge n. 10 del 1977 sulla edificabilità dei suoli, tale da poter giustificare, per quanto qui interessa, dubbi ed incertezze applicative in ordine alla determinazione del contributo afferente al costo di costruzione.
Ciò anche a voler considerare l’aspetto innovativo riferito alla sostituzione della concessione edilizia con il “permesso di costruire”, che tuttavia non ha comportato modifiche di rilevanza sostanziale alla disciplina del costo di costruzione, come del resto può desumersi dal raffronto tra le sopra riportate disposizioni degli artt. 3 (“contributo per il rilascio della concessione”) e 6 (“determinazione del costo di costruzione”) della legge n. 10 del 1977 e le corrispondenti disposizioni dell’art. 16 (“contributo per il rilascio del permesso di costruire”) del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché degli artt. 27 (“contributo di costruzione”) e 29 (“costo di costruzione”) della legge Emilia Romagna n. 31 del 2002.
Al riguardo, peraltro, non appare superfluo osservare che nel presente giudizio oggetto di contestazione non è un (ipotetico) “cattivo” uso del potere abilitativo del Comune in ordine all’attività edificatoria, bensì il mancato aggiornamento ISTAT, negli anni sopra specificati (2005–2009), del costo di costruzione da determinarsi (ed effettivamente determinato) all’atto del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione a costruire; provvedimenti -giova sottolinearlo– che in questa sede non hanno formato oggetto di alcuna censura.
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6) Passando al merito degli addebiti mossi a carico dell’odierno convenuto, occorre anzitutto soffermarsi sulla collocazione dell’Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente” all’interno del sistema di organizzazione del Comune come ridefinito (con deliberazione di giunta n. 120 del 02.11.2000) a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), ed ordinato per “Aree” comprendenti, a loro interno, più Unità Operative.
Orbene, la suddetta Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente”, della quale il sig. ... è stato Responsabile dal 2001 al luglio 2009, rappresenta un’articolazione dell’Area n. 3 – “Servizi per la Collettività ed il Territorio” comprendente, oltre alla menzionata Unità, anche le Unità Operative "Attività Produttive-Sportello unico-Turismo (escluso quello culturale)", "Lavori Pubblici e manutenzione” e "Polizia Municipale-Protezione civile".
Come desumibile dalla documentazione in atti (v. Statuto del Comune e Piani Esecutivi di Gestione), l’Unità Operativa in questione, sostitutiva (dall’anno 2001) del Settore “Urbanistica e Ambiente”, ancorché costituisca, così come le altre Unità Operative, una struttura interna (all’Area n. 3) di tipo non apicale, risulta comunque dotata, negli specifici ambiti di competenza, di autonomia funzionale e gestionale per il conseguimento degli obiettivi programmati, con imputazione dei relativi capitoli di bilancio (42035 - oneri su costo di costruzione; 42036 – oneri di urbanizzazione primaria; 42037 – oneri di urbanizzazione secondaria…).
D’altra parte, giusta quanto precisato dal Comune di Vergato, e come sottolineato dalla Procura attrice, senza alcuna contestazione difensiva sul punto, il geom. ..., anche dopo la “trasformazione” del Settore “Urbanistica e Ambiente” in Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente”, all’esito allo svolgimento “delle attività istruttorie di natura tecnica in materia urbanistica ed edilizia” provvedeva “autonomamente all’adozione del provvedimento finale” (v. “Prospetto dotazione organica del servizio” trasmesso con nota sindacale 08.01.2010, prot. n. 213), in piena continuità con le funzioni di Responsabile di Settore precedentemente esplicate.
In altre parole, anche successivamente alla creazione -unitamente alla figura dei relativi Responsabili- delle “Aree”, individuate come “strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l’efficacia dell’intervento nell’ambito di materie aventi caratteristiche omogenee” (v. Statuto del Comune di Vergato) ed articolate, a loro volta, in Unità Operative, l’intero procedimento abilitativo edilizio, e quindi la determinazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) in sede di rilascio del permesso di costruzione, continuava a fare capo, in via diretta, al geom. ..., nella sua qualità di Responsabile della Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente”.
Tanto chiarito, va subito aggiunto che
l’adeguamento annuo del costo di costruzione secondo l’indice ISTAT, disciplinato dalla normativa dianzi richiamata (v. art. 16 d.P.R. n. 380/2001; artt. 27 e 29 l.reg. Emilia Romagna n. 31/2002), rientra indiscutibilmente nell’ambito del procedimento autorizzatorio di cui sopra, trattandosi di adempimento strettamente connesso all’esatto computo del contributo dovuto in relazione al permesso di costruire.
Appare perciò evidente, ad avviso del Collegio, che
anche per tale adempimento l’ordinaria competenza a provvedere (appartenesse e) appartenga al Responsabile della Unità Operativa interessata, più che al Responsabile dell’Area di riferimento (“Servizi per la Collettività ed il Territorio”) o agli organi deliberativi dell’Ente.
D’altro canto,
l’aggiornamento in questione si risolve in una operazione di calcolo da effettuarsi sulla base di un parametro -la variazione ISTAT- fissato da prescrizioni legislative (statali e regionali) alla stregua delle quali si sarebbe dovuto provvedere automaticamente anno per anno, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali da parte degli organi di governo comunali trattandosi, invero, di adeguamento comunque obbligatorio per legge.
Sul punto
le disposizioni di riferimento, vale a dire l’art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001 –testualmente riproduttivo, in parte qua, dell’art. 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977– e l’art. 29, comma 3, della legge regionale Emilia Romagna n. 31 del 2002, risultano univocamente chiare e vincolanti nel prevedere che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali il costo di costruzione è adeguato annualmente dai Comuni “in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica”, con l’ulteriore rilevante precisazione, nella norma statale appena citata, che all’adeguamento si procede anche “in eventuale assenza di tali determinazioni” ed “autonomamente.
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7) Per quanto precede, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame, riguardo al mancato adeguamento annuale del costo di costruzione, si sia verificata una situazione di illegittima omissione a provvedere da parte del Comune.
Omissione in primo luogo imputabile al geom. ... il quale, nella sua veste di Responsabile della competente Unità Operativa, avrebbe dovuto dare piena e continuativa attuazione, anche dopo l’entrata in vigore del Testo Unico dell’edilizia, alla delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 29.09.1999 (di recepimento della deliberazione del Consiglio Regionale n. 1108 in data 29.03.1999) aggiornando annualmente, con propria determinazione, il costo di costruzione, così come stabilito al punto 4) del dispositivo della delibera medesima; adempimento, del resto, di non particolare complessità, già curato dall’odierno convenuto in riferimento all’anno 2001 mediante l’adozione della determinazione n. 58 del 20.12.2000.
Né il contestato inadempimento può trovare valida giustificazione nel documento denominato “Appunti per una discussione della Giunta in merito alla pianificazione urbanistica comunale e ai primi adempimenti conseguenti alla nuova legge di disciplina dell’attività edilizia” allegato dalla difesa del convenuto.
Trattasi infatti, come anche sottolineato dall’Organo requirente, di documento –senza data e senza alcuna sottoscrizione- del quale non è affatto chiara la provenienza, privo comunque di qualsiasi valenza autoritativa e decisoria ed inidoneo, pertanto, ad esplicare efficacia vincolante nei confronti del convenuto, e ciò a fronte –è bene ripeterlo- sia del perdurante obbligo, normativamente espresso, di adeguare annualmente il costo di costruzione, sia del menzionato atto deliberativo comunale (delib. cons. n. 58 del 29.09.1999) che poneva tale incombente a carico del “Capo Settore Urbanistica” (ora Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente”).
Incombente, peraltro, mai revocato, né formalmente né implicitamente, ed anzi ribadito, con richiamo testuale ai precedenti e sottostanti provvedimenti regionale (delib. cons. n. 1108/1999) e comunale (delib. cons. n. 58/1999), dalla deliberazione di giunta n. 105 in data 08.10.2009 con la quale, nel prendere atto “…della necessità di procedersi all’aggiornamento del costo di costruzione ai sensi della deliberazione di Consiglio Regionale n. 1108/1999 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/1999, alla luce delle intervenute variazioni dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT”, si disponeva che il Responsabile della U.O. “Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente” avrebbe provveduto “all’aggiornamento annuale ed autonomo del predetto costo di costruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione di CR n. 1108/1999”.
Il che sta a confermare, con tutta evidenza, la piena e perdurante validità ed efficacia delle due suindicate delibere (regionale e comunale) del 1999 anche oltre l’entrata in vigore del Testo unico dell’edilizia.
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8) In sostanza, dunque, il mancato aggiornamento del costo di costruzione configura, ai fini del presente giudizio, una condotta omissiva dell’odierno convenuto qualificabile, se non come dolosa, certamente come gravemente colposa.
A questo riguardo, osserva il Collegio come
nella fattispecie in esame difettino i profili del c.d. dolo “erariale” o “contrattuale, peraltro solo adombrato dalla Procura attrice, non risultando il comportamento del sig. ... improntato a consapevole volontà del medesimo di agire in violazione dei propri doveri d’ufficio e di arrecare un ingiusto pregiudizio all’Ente.
Nella condotta del sunnominato ricorrono, tuttavia, gli elementi della colpa grave, ove si consideri, anzitutto, che l’aggiornamento annuale del costo di costruzione -operazione, come già detto, di relativa semplicità- postulava un dovere particolarmente pregnante e puntuale di diligenza nell’adempimento di tale obbligo, specie per i connessi rilevanti riflessi sulle finanze del Comune.
Va inoltre evidenziato che
l’inadempienza si è protratta per svariati anni senza che il convenuto abbia mai adottato, nell’ambito dell’autonomia di competenze non meramente esecutive di cui in precedenza si è fatto cenno, alcuna concreta, documentata iniziativa di natura “operativa”, o anche solo “sollecitatoria” e/o “propositiva”, volta a definire la vicenda dell’adeguamento ISTAT di cui si discute; vicenda, occorre ribadirlo, coinvolgente, in via diretta ed immediata, l’importante attività gestionale in materia di edilizia privata propriamente riservata all’Unità Operativa (“Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente”) della quale il sig. ... era Responsabile.
In altre parole,
viene qui in rilievo la prolungata, ingiustificata inerzia del convenuto in ordine all’adeguamento del costo di costruzione, inerzia da ritenersi e valutarsi quale espressione di inescusabile e macroscopica superficialità nella cura dell’attività gestoria di un settore comunale, quello dell’edilizia privata, di assoluto rilievo.
Per quanto sin qui dedotto,
il Collegio ritiene dunque sussistente una condotta gravemente colposa del sig. ..., direttamente causativa, nella misura che si andrà a specificare, del danno alle finanze comunali perseguito in questa sede.
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9) Ciò posto, la condotta omissiva del sunnominato va però collocata in un certo contesto fattuale, del quale occorre tenere debitamente conto ai fini della delimitazione della responsabilità posta a carico del convenuto medesimo.
In particolare, con riferimento alla questione che ne occupa, non risulta che i già menzionati “Appunti per una discussione della Giunta in merito alla pianificazione urbanistica comunale e ai primi adempimenti conseguenti alla nuova legge di disciplina dell’attività edilizia” –ove risulta annotato, a proposito del contributo di costruzione, che “Anche in questo caso non sono necessarie, ora, scelte particolari; occorre infatti attendere le nuove determinazione del consiglio regionale e quindi le tabelle per contributi e oneri rimangono quelle in vigore. E' facoltà del Consiglio Comunale l'adeguamento del costo di costruzione sulla semplice base dei dati ISTAT.”- siano stati poi tradotti in formali deliberati del Comune contenenti disposizioni o indicazioni in ordine all’adeguamento del costo di costruzione.
In realtà, allo stato degli atti, nel periodo intercorso tra la determinazione n. 58 del 28.12.2000 (oggetto: Aggiornamento costo di costruzione) adottata dal geom. ... e la delibera giuntale n. 105 in data 08.10.2009 (oggetto: “Aggiornamento ISTAT costo di costruzione”) conseguente alla relazione in pari data dell’arch. ... - subentrata al geom. ... nella responsabilità dell’Unità Operativa Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente-, nessun organo comunale, elettivo e non, risulta in alcun modo essersi formalmente attivato, nell’ambito dell’esercizio delle proprie peculiari competenze, perché le modalità dell’adeguamento ISTAT del costo di costruzione ricevessero certa e sollecita definizione nel vigore della nuova normativa statale e regionale (d.P.R. n. 380/2001 e l.reg. Emilia Romagna n. 31/2002);
fermo restando comunque, come già sottolineato, l’obbligo, non la mera facoltà, del Comune di provvedere a tale adeguamento.
D’altra parte,
anche ammesso e non concesso (stante il chiaro dettato normativo) che fosse effettiva facoltà del Consiglio Comunale deliberare, sulla base di una valutazione politica e discrezionale, in ordine all’adeguamento o meno del costo di costruzione, in ogni caso una tale decisione avrebbe dovuto essere formalizzata con uno specifico atto consiliare (con piena assunzione della conseguente responsabilità); il che non è avvenuto, né le delibere di adozione di variante al PRG (n. 39 dell’11-04-2003; n. 48 del 28-04-2003; n. 35 del 21-04-2009) richiamate nella memoria di costituzione del convenuto (vedasi pag. 6), ed alla stessa allegate, esprimono alcuna volontà politico-amministrativa di mantenere fermo il costo anzidetto.
Non si può, inoltre, non evidenziare come abbia fatto assoluto difetto, nella vicenda in esame, l’esercizio da parte dei dirigenti succedutisi nella carica di Responsabile dell’Area n. 3 (“Servizi per la Collettività ed il Territorio”) dei propri poteri di direttiva, di impulso e di controllo, quando non sostitutivi, in relazione alla specifica attività svolta dall’Unità Operativa “Urbanistica–Edilizia Privata–Ambiente”.
In conclusione, al di là di ipotizzabili profili di responsabilità la cui valutazione appartiene prioritariamente alla competenza della Procura Requirente,
resta il fatto che l’assenza di una qualunque iniziativa da parte dei vari soggetti comunali (in primis Consiglio, Giunta e dirigenti Responsabili dell’Area 3), comunque coinvolti dalla discussa problematica in ragione delle rispettive attribuzioni, ha consentito che la grave anomalia gestionale rappresentata dal mancato adeguamento del costo di costruzione si protraesse per diversi anni in una situazione di persistente inazione dell’amministrazione; situazione che ha senza dubbio contribuito al progressivo formarsi dell’ingente danno per cui è causa.
Tutto ciò risulta ancora più evidente se si considera che, a distanza di anni dall’entrata in vigore della nuova normativa sull’edilizia, è bastata la relazione dell’08.10.2009 dell’arch. ... per attivare il potere deliberativo della Giunta e provvedere all’aggiornamento del costo di costruzione (vedasi deliberazione n. 105 in data 08.10.2009) senza, peraltro, che nel frattempo il Consiglio Regionale avesse adottato alcuna nuova determinazione in materia.
Del resto, e vale la pena di rimarcarlo, nella menzionata relazione si espone testualmente che “
Le procedure di approvazione dell'aggiornamento cambiano secondo indirizzi interni ai Comuni, che non si è potuto riscontrare, a volte delibera di giunta, altre volte determina del responsabile urbanistica-edilizia, ma il riscontro dell'aggiornamento si è potuto avere in quasi tutti i comuni. Tuttavia la scrivente si è premurata di contattare la Regione, dalla quale ha ricevuto rassicurazioni sulla non rilevanza relativamente alla procedura di approvazione, ma certezza sull'obbligo dei comuni di procedere all'aggiornamento” (vedasi pag. 4), a riprova del fatto che se in precedenza i vari organi comunali avessero prestato, ognuno nell’ambito delle proprie prerogative, maggiore cura e attenzione circa la corretta applicazione della procedura di calcolo del costo di costruzione, l’ammontare del danno sarebbe risultato di gran lunga inferiore a quello poi accertato, o forse non si sarebbe realizzato.
Ritiene pertanto il Collegio che nella dedotta vicenda
il mancato intervento degli altri soggetti comunali interessati, concretizzatosi anch’esso in una continuata ed assolutamente ingiustificabile inerzia, pur non facendo venire meno la responsabilità per colpa grave dell’odierno convenuto assuma, tuttavia, concorrente rilevanza nella produzione dell’evento dannoso.
Tale apporto concausale, valutato con riguardo all’insieme delle accennate condotte “inattive”, appare complessivamente stimabile, per la notevole incidenza che esso ha avuto sul protrarsi per anni dell’inadempimento dell’obbligo di adeguamento del costo di costruzione, nella misura del 75 per cento, con corrispondente riduzione al 25 per cento della percentuale di responsabilità restante a carico del sig. ....
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10) Si pone, a questo punto, il problema della quantificazione del danno derivato al Comune dal mancato adeguamento annuale del costo di costruzione; ciò limitatamente al periodo gennaio 2005–ottobre 2009, essendo il periodo precedente coperto, come già detto, da prescrizione.
Al riguardo si deve tornare a rilevare che il danno in questione è costituito dalle minori entrate contributive conseguenti al minor importo, rispetto al dovuto, del costo di costruzione quale determinato dallo stesso geom. ... nell’ambito del rilascio dei permessi di costruire relativi alle pratiche edilizie definite anno per anno.
Pratiche che come già evidenziato nel corso della presente esposizione, e come anche osservato in citazione dalla Procura attrice, non hanno formato oggetto, né in sede amministrativa né in questa sede giurisdizionale, di alcuna contestazione sotto alcun altro profilo diverso dal mancato adeguamento ISTAT del costo di costruzione.
Ne consegue che i rilievi formulati dalla difesa del convenuto per il periodo dal 2005 in poi, e riportati al punto 6) della parte narrativa della presente sentenza (cui si rimanda), appaiono non risolutivi per quanto qui ci occupa, siccome involgenti aspetti e problematiche dei titoli abilitativi a costruire (quali attività edilizie dovessero scontare il costo di costruzione, quali fossero a costo pieno, quali a costo ridotto, quali esenti; …diversità dei costi da scontare a seconda delle varie tipologie di attività…inapplicabilità di alcun tipo di adeguamento del costo di costruzione per i permessi di costruire dei nuovi edifici ad uso terziario; diversa disciplina per le pratiche relative alle ristrutturazioni e alle DIA…) che non possono influire sull’accertamento del quantum del costo di costruzione non introitato dal Comune a causa della mancata applicazione, anno per anno, del meccanismo adeguativo previsto dalla normativa in materia.
Ciò in quanto il dato sostanziale su cui l’Amministrazione ha computato, ai fini risarcitori, l’adeguamento annuale ISTAT è il costo di costruzione, comprendente l’aumento (non aggiornato) a suo tempo applicato, quale risultato del relativo procedimento tecnico all’uopo utilizzato proprio dal geom. ... nelle varie pratiche edilizie come trattate e definite dallo stesso e che non possono ora, in questa sede, essere sottoposte ad una verifica generalizzata stante, tra l’altro, l’assoluta mancanza di indicazione, riguardo alle stesse, di ulteriori circostanze ed elementi concreti e specifici che sarebbe stato onere del convenuto allegare.
A tale proposito, giova richiamare testualmente alcuni passaggi della nota prot. n. 7924 del 14.06.2010 inviata dal Comune di Vergato alla Procura Regionale, ove si precisa -in ordine alle modalità di calcolo del danno erariale– “che il calcolo è stato disposto in relazione alle somme effettivamente accertate per ciascun esercizio finanziario a titolo di costo di costruzione (capitolo di entrata 4035-000 tit. 4 cat. 5, risorsa 44217), pertanto già separato dall'introito per oneri di urbanizzazione (che compongono la voce complessiva del contributo di costruzione dovuto dal cittadino).
Per quanto concerne le osservazioni in ordine alla legittimazione della richiesta del costo di costruzione di cui alla memoria difensiva (e quindi alla differenziazione tra edifici residenziali e terziari, alle verifiche relative alla data di presentazione della pratica, alla distinzione tra nuove costruzioni e ristrutturazioni) si precisa che il calcolo è stato effettuato utilizzando come base sostanziale gli accertamenti tecnici e l'istruttoria già compiuta dal dipendente in ordine rispettivamente alla ricorrenza del titolo legittimante la richiesta del costo di costruzione, alla definizione dei parametri temporali di applicazione ed alla definizione della base di calcolo (vale a dire presupponendo in via esclusiva che l'applicazione del costo di costruzione fosse erronea solo nella quantificazione dell'importo unitario).
Diversamente opinando si dovrebbe ipotizzare una verifica caso per caso con conseguente riesame istruttorio di ciascuna pratica del periodo interessato, con conseguente paralisi delle attività ordinarie dell'Ente. Per questo motivo la formulazione del calcolo del danno erariale (pari ad euro 386.711,64) è stata determinata dall'applicazione per ciascun anno della % di aumento ISTAT effettivamente dovuta e non applicata. Da tale somma è stato scomputato l'aumento percentuale formalmente praticato con decorrenza 2001 (come di seguito specificato). Per la medesima ragione nella quantificazione del danno non si è tenuto in considerazione l'asserito arrotondamento eseguito dal dipendente a € 500,00, posto che lo stesso non risulta formalizzato in alcun atto…
”.
La stessa Amministrazione comunale ha inoltre prodotto un prospetto -a firma del Sindaco– di quantificazione delle minori entrate contributive accertate anno per anno, nel quale sono esposti, per il periodo che qui interessa (2005-2009), i seguenti dati:
- esercizio 2005: “entrata accertata = € 303.674,06; atto di aggiornamento - determina URB 58/2000; cc corretto = € 556,59; ISTAT annuo = 4,3900%; ISTAT totale = € 119,7452%; ISTAT totale = 19,7452%; aumento % ISTAT formalmente applicato = 1,8500%; entrata accertata depurata dell’aumento formalmente applicato = € 298.158,13; aumento applicato su totale accertato = € 5.515,9255; aumento effettivamente dovuto su totale accertato = € 58.871,8626; minore entrata = € 53.355,9371”;
- esercizio 2006: “entrata accertata = € 296.041,52; atto di aggiornamento - determina URB 58/2000; cc corretto = € 577,55; ISTAT annuo = 3,7700%; ISTAT totale = € 124,2596%; ISTAT totale = 24.2596%; aumento % ISTAT formalmente applicato = 1,8500%; entrata accertata depurata dell’aumento formalmente applicato = € 290.693,69; aumento applicato su totale accertato = € 5.377,8332; aumento effettivamente dovuto su totale accertato = € 70.521,0503; minore entrata = € 65.143,2170”;
- esercizio 2007: “entrata accertata = € 254.035,98; atto di aggiornamento - determina URB 58/2000; cc corretto = € 595,58; ISTAT annuo = 3,1200%; ISTAT totale = € 128,1365%; ISTAT totale = 28,1365%; aumento % ISTAT formalmente applicato = 1,8500%; entrata accertata depurata dell’aumento formalmente applicato = € 249.421,68; aumento applicato su totale accertato = € 4.614,3011; aumento effettivamente dovuto su totale accertato = € 70.178,4628; minore entrata = € 65.564,1617”;
- esercizio 2008; “entrata accertata = € 206.657,90; atto di aggiornamento - determina URB 58/2000; cc corretto = € 625,36; ISTAT annuo = 5,000%; ISTAT totale = € 134,5433%; ISTAT totale = 34,5433%; aumento % ISTAT formalmente applicato = 1,8500%; entrata accertata depurata dell’aumento formalmente applicato = € 202.904,17; aumento applicato su totale accertato = € 3.753,7272; aumento effettivamente dovuto su totale accertato = € 70.089,7899; minore entrata = € 66.336,0627”;
- esercizio 2009: “entrata accertata = € 128.047,80; atto di aggiornamento – sino ad aggiornamento (DGC 105/2009-DA3 145/2009); cc corretto = € 654,38; ISTAT annuo = 4,6400%; ISTAT totale = € 140,7861%; ISTAT totale = 40,7861%; aumento % ISTAT formalmente applicato = 1,8500%; entrata accertata depurata dell’aumento formalmente applicato = € 125.721,94; aumento applicato su totale accertato = € 2.325,8560; aumento effettivamente dovuto su totale accertato = € 51.277,0846; minore entrata = € 48.951,2286”.
Ebbene, ritiene il Collegio che i dati appena riportati diano sufficientemente conto del complessivo importo, determinato per arrotondamento in € 299.000, del danno derivato al Comune da minori entrate contributive per mancato adeguamento del costo di costruzione relativamente alle pratiche edilizie definite dall’odierno convenuto nel periodo gennaio 2005–ottobre 2009.
Né d’altra parte, a fronte di tali dati oggettivamente accertati, il convenuto medesimo ha allegato elementi probatori contrari, certi e concreti idonei a dimostrare quanto dedotto nella memoria di costituzione sul fatto che “per moltissime pratiche le entrate introitate dal Comune sono state addirittura superiori a quelle che avrebbe potuto pretendere con l'applicazione rigorosa della l.r. 31/2002 …., è pacifico che il danno richiesto non sia corretto, ma sia molto maggiore di quello effettivamente e se del caso sussistente subito dall'amministrazione” ed “addirittura c'è ragione di credere che il Comune di Vergato non abbia registrato alcuna perdita” (vedasi pag. 26 della memoria difensiva).
Da quanto sopra considerato discende, dunque, che la quota parte di danno addebitabile al sig. ..., pari al 25 per cento dell’importo di € 299.000, risulta fissata in € 74.750.
Inoltre, sempre ad avviso del Collegio, ricorrono i presupposti per un moderato esercizio del potere riduttivo dell’addebito tenuto conto, in particolare, delle circostanze di incertezza amministrativa nel cui contesto il geom. ... ebbe ad operare all’epoca dei fatti di causa; tale riduzione appare equamente calcolabile nella misura del 20 per cento, con susseguente determinazione dell’addebito nel conclusivo importo (arrotondato) pari a € 60.000, comprensivo degli accessori maturati sino alla presente sentenza.
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11) Conclusivamente, va quindi affermata la responsabilità amministrativa dell’odierno convenuto sig. ... per i fatti di cui è causa, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento in favore del Comune di Vergato della somma di € 60.0000 (sessantamila), cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo; salvo a tenere conto in sede di esecuzione, nella sopra specificata misura del 25 per cento, di quanto eventualmente altrimenti recuperato dal predetto Comune, in via di autotutela ed a titolo di conguaglio, nei confronti dei beneficiari dei provvedimenti autorizzatori edilizi in relazione ai quali, nel periodo di riferimento (2005-ottobre 2009), non si è provveduto alla determinazione del costo di costruzione nella misura aggiornata (Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Emilia Romagna, sentenza 31.05.2011 n. 265 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Potere della P.A. di verificare, nel corso del rapporto di lavoro, la permanenza della invalidità che aveva determinato l’assunzione del dipendente.
La situazione di invalido civile del dipendente pubblico condiziona non solo la regolarità dell'assunzione, ma anche la permanenza dell'efficacia del rapporto, che si fonda sul regime speciale riconosciuto ai dipendenti oggettivamente svantaggiati e che perciò esige la persistenza della condizione che legittima l'applicazione della disciplina di favore, anche a tutela di soggetti effettivamente invalidi e non avviati al lavoro. Ne consegue che ben può l'Amministrazione, in seguito all'instaurazione del rapporto con l'invalido, verificare la permanenza dei requisiti soggettivi che ne hanno imposto l'assunzione obbligatoria, essendo titolare del relativo potere e, a maggior ragione, del dovere di verificare la legittimità della prosecuzione del vincolo, ogniqualvolta sospetti la mancanza (anche sopravvenuta) delle condizioni di applicabilità di questa disciplina (1).
In base al combinato disposto degli artt. 10 e 20 della l. 02.04.1968, n. 482, l'espletamento di una visita medica finalizzata ad accertare la compatibilità delle condizioni di salute del dipendente con le mansioni assegnate, può essere sollecitato, oltre che su iniziativa del dipendente, anche su impulso del datore di lavoro, pubblico o privato (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, V, 18.09.2003, n. 5297. Alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto legittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione, dopo avere verificato, mediante apposita visita medica, che il dipendente assunto quale invalido civile non aveva alcuna invalidità, ha disposto la risoluzione del rapporto.
Nel caso in questione il dipendente era stato assunto in servizio sulla base della semplice dichiarazione della permanenza dello stato d’invalidità, e non era stato immediatamente assoggettato a controllo. Soltanto qualche anno più tardi fu sottoposto ad accertamenti sanitari, dai quali emerse uno stato di "non invalidità". Ha ritenuto la sentenza in rassegna che il controllo successivo si appalesava quale atto dovuto in base all’art. 9 del d.l. 12.09.1983, n. 463, convertito dalla l. 11.11.1983, n. 368.
Invero, per pacifica giurisprudenza l'art. 9 d.l. 12.09.1983, n. 463, nel testo modificato dalla legge di conversione 11.11.1983, n. 638, prescrive, come regola generale, che l'accertamento dello stato invalidante, nella misura minima richiesta per l'assunzione obbligatoria, preceda anche l’atto di avviamento al lavoro, ma, al tempo stesso, evita che difficoltà operative possano ritardare l'assunzione, da parte dell'invalido, del posto di lavoro: perciò consente che il rapporto di lavoro sia instaurato anche se la visita di controllo non è stata ancora disposta ed effettuata; ma ne condiziona la permanenza all'esito di quest'ultima; perciò che è legittima la risoluzione del rapporto se alla visita di controllo si accerti che il soggetto non aveva i requisiti per l'assunzione privilegiata.
(2) Cfr. Cons. Stato, VI, 08.11.2005, n. 6220
(massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 30.05.2011 n. 3238 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Modifica del decreto "Brunetta" - L'immediata applicazione delle norme su merito e premi (CGIL-FP di Bergamo, nota 30.05.2011).

PUBBLICO IMPIEGOUn tetto per i dirigenti a termine. Le assunzioni devono restare entro il limite del 20%. In caso contrario verrebbe aggirata la legge. Senza dimenticare i risparmi imposti dal dl 78.
Le assunzioni di dirigenti a contratto degli enti locali debbono restare entro il limite del 20% del costo del personale cessato l'anno precedente. L'applicazione dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 anche nell'ordinamento locale, al posto dell'articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000 (da considerare certamente abrogato, nonostante l'avviso diverso, ma non condivisibile, espresso dalle sezioni riunite della Corte dei conti con i pareri 12, 13 e 14 del 2011) impone di contenere le assunzioni a contratto nella soglia di spesa, fissata dall'articolo 14, comma 9, della legge 122/2010.
La disposizione in esame, che consente agli enti soggetti al patto di assumere nuovi dipendenti esclusivamente entro il tetto di spesa del 20% delle cessazioni degli anni precedenti, non si applica con ogni evidenza alle assunzioni a tempo determinato.

I contrari avvisi espressi, in tal senso, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia col parere 31.03.2011 n. 167 e dalla sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, col parere 24.03.2011 n. 14, sono già stati smentiti dalle sezioni riunite, con la delibera 04.04.2011 n. 20.
In apparenza, allora, anche i contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti dovrebbero sfuggire al tetto di spesa. A meglio guardare, tuttavia, le cose non stanno così.
L'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, così come del resto l'articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000, consentono alle amministrazioni di assumere dirigenti a tempo determinato non di ruolo nel limite dell'8% della dotazione organica. In altre parole, la norma consente di coprire l'8% dei posti della dotazione organica con rapporti a tempo determinato.
Si tratta di una deroga normativa alla regola che, invece, impone di coprire i posti di ruolo, quelli previsti dalla dotazione organica, esclusivamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, come chiarisce senza ombra di dubbio l'articolo 36, comma 1, del dlgs 165/2001. La norma sulla dirigenza a contratto costituisce, dunque, una specificità dell'ordinamento, da cui discende la possibilità di assumere dirigenti a tempo determinato, non occorrendo allo scopo la ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 3, del dlgs 368/2001, cioè la comprovata presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. V'è un'ulteriore deroga: le assunzioni di dirigenti a contratto vanno a coprire, appunto, posti vacanti della dotazione, mentre tutte le assunzioni a tempo determinato, proprio perché sorrette dalle ragioni temporanee imposte dalla legge, sono necessariamente extra dotazione.
Insomma, l'ente invece di assumere un dirigente in ruolo, può assumerlo a tempo determinato. Ma, il dirigente a contratto va a coprire un posto che se assegnato ad un dirigente reclutato a tempo indeterminato, certamente rientrerebbe nel limite del 20% del costo delle assunzioni dell'anno precedente.
Allora, in questo caso, escludere le assunzioni di dirigenti a contratto dal computo del 20% sarebbe un modo per eludere la legge, non coerente con la normativa derogatoria, che consente di acquisire dirigenti a tempo determinato a copertura della dotazione organica.
Potrebbero uscire dal computo le assunzioni di dirigenti extra dotazione organica, previste dall'articolo 110, comma 2, del dlgs 267/2000, ritenuto, non condivisibilmente, ancora vigente dalla magistratura contabile. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 come novellato dalla manovra economica 2010, il numero ed il costo dei dirigenti deve necessariamente diminuire, insieme con la riduzione del ricorso ai contratti flessibili. Risulta, pertanto, evidente come gli enti locali, per effetto della combinazione delle varie disposizioni viste prima, debbono necessariamente ridurre da subito il ricorso alla dirigenza a contratto (articolo ItaliaOggi del 27.05.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego (circolare 26.05.2011 n. 8/2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Mobbing: quando scatta il danno erariale?
Molto interessante la sentenza 23.05.2011 n. 2028 della Sez. siciliana della Corte dei Conti.
Oltre che sui diversi profili processuali, i giudici si sono soffermati su una fattispecie di danno erariale relativa ad un’ipotesi di mobbing da cui è scaturita una perdita per l’erario per essere stata l’amministrazione costretta a risarcire il danno subito dal mobbizzato.
Quando il mobbing è causa di danno erariale.
In sostanza, il mobbing è causa di danno erariale nel caso in cui il dipendente “maltrattato” ottenga dalla sua amministrazione il risarcimento del danno per le vessazioni subite dai superiori ovvero nel caso in cui sia la stessa amministrazione a versare una somma in via transattiva tacitando le ulteriori pretese risarcitorie. Il giudice contabile -pur discostandosi in parte dalla originaria domanda risarcitoria- ha aderito alla tesi di fondo e ha accertato che le somme versate al lavoratore dalla sua amministrazione (un Comune siciliano) devono essere rifuse alla stessa dal dirigente che ha tenuto la condotta mobbizzante.
È questa un’ipotesi di danno indiretto, di danno cioè prodotto all’amministrazione per effetto di somme che la stessa è stata obbligata a versare per colpa di un suo dipendente a terzi, circostanza che fa sorgere in capo alla stessa il diritto di rivalsa, il cui esercizio è affidato alla procura contabile in veste di sostituto processuale. Fondamento del diritto di rivalsa è l’art. 28 della Costituzione, nel quale è espressamente previsto che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
Tale disposizione sul piano civilistico introduce una responsabilità solidale, diretta e paritaria del dipendente e dello Stato. Ne deriva che il terzo leso può rivolgersi ad entrambi per esercitare la pretesa risarcitoria: ma è evidente che l’azione sarà rivolta più agevolmente nei confronti dello Stato per ottenere un sicuro soddisfacimento, considerata la certa solvibilità della PA. La scelta del legislatore costituente deve individuarsi evidentemente nella necessità di dare massima copertura risarcitoria ai terzi danneggiati, in considerazione del fatto che il pubblico dipendente verso l’esterno si presenta –ed è percepito- come parte dell’amministrazione (recte, come l’amministrazione stessa) in cui presta servizio.
Gli atti a cui fa riferimento l’art. 28 della Carta fondamentale sono gli atti d’ufficio, intesi in termini di omissioni e attività che il funzionario o il dipendente compie nell’esercizio dei poteri che gli spettano in quanto titolare dell’ufficio. In questa accezione sono compresi anche gli atti compiuti “in occasione dell’ufficio”, in relazione ai quali presupposto necessario è l’esistenza di un rapporto di servizio fra l’agente che ne è l’autore e l’ente di cui questi fa parte.
Ne consegue che l’obbligo di risarcimento della pubblica amministrazione sorge solo se intercorre un rapporto di servizio tra questa e l’agente, che è presupposto necessario per quella “estensione” della responsabilità agli enti pubblici di cui all’art. 28 della Costituzione, e se l’illecito sia stato commesso nell’esercizio delle incombenze inerenti al posto ricoperto.
Come detto, secondo una dottrina autorevole, in difetto di ogni specificazione normativa, tra questi vi sarebbe concorrenza alternativa e, quindi, paritarietà, di tal che il danneggiato può rivolgersi (alternativamente o congiuntamente, ma non cumulativamente) –sempre che ne ricorrano le condizioni (e sempre che l’agente sia in colpa perseguibile)– tanto verso l’agente che verso l’amministrazione, salvo a quest’ultima il diritto di pretendere a sua volta dall’agente il ristoro per il sacrificio patrimoniale subito per soddisfare l’obbligo di risarcimento da lui provocato.
Il principio della solidarietà passiva previsto dalla Carta costituzionale è poi stato ripreso dagli artt. 22 e seguenti del Dpr 10.01.1957 n. 3, della cui vigenza non si dubita neppure dopo la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, in considerazione del richiamo espresso effettuato dall’art. 55, comma 2, del Dlgs 30.03.2001 n. 165, come modificato di recente dal comma 1 dell’art. 68 del Dlgs 27.10.2009 n. 150, secondo cui resta “ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile”. Il citato art. 22, inserito nella rubrica “responsabilità verso terzi”, prevede la personale responsabilità dell’impiegato che cagioni ad altro un danno ingiusto, che deve intendersi il danno derivante da ogni violazione dei diritti di terzi commessa con dolo o colpa grave.
È fin troppo evidente la sostanziale differenza sussistente tra i criteri di imputazione della responsabilità del dipendente e quelli di imputazione della pubblica amministrazione: il primo risponde solo se si ravvisa almeno la colpa grave, la seconda anche in caso di colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c. L’innalzamento della soglia della punibilità per il lavoratore pubblico risponde alla logica di alleggerire in generale la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici.
In tale evenienza, peraltro, l’indagine del giudice contabile per accertare i fatti causativi della deminutio patrimonii non si riduce nell’adesione alle risultanze del giudicato civile –ove vi sia stato- ma si basa sempre su una rilettura della fattispecie al fine di formare un suo libero convincimento. A parte la differenza sul piano dell’elemento psicologico, possono rilevarsi anche forti difformità sulla quantificazione del danno risarcibile, da cui deriva che non sempre la rivalsa fa incassare alla PA quanto ha versato ai terzi danneggiati.
Nell’azione susseguente di rivalsa per danno indiretto, il giudice contabile -hanno stigmatizzato, proprio, i giudici siciliani- dovrà, al fine di addivenire ad una sentenza di condanna nei confronti degli amministratori che hanno agito, individuare la colpa grave dell’agente pubblico e, successivamente, al fine di assicurare una corretta quantificazione della condanna, dovrà valutare l’eventuale vantaggio comunque conseguito dall’amministrazione o dalla comunità di riferimento, con il comportamento, pur per altri versi dannoso, da lui tenuto, potendo, inoltre, ricorrere anche all’applicazione del potere riduttivo.
Non deve essere sottaciuto che il giudice contabile “ove giunga a pronunce diverse da quelle prese del giudice ordinario, deve adeguatamente e puntualmente motivarle, anche in specifico riferimento alla diversa ricostruzione, interpretazione o valutazione dei fatti di causa comuni e del relativo materiale probatorio” (Corte conti, sez. III appello, n. 623/2005).
Ne deriva che i due giudici possono giungere a una diversa conclusione.
Il caso di specie è, appunto, espressione della richiamata disciplina, poiché la Corte arriva alla conclusione di ritenere responsabile del danno il superiore del dipendente vittima di mobbing per una somma pari a un terzo di quella versata allo stesso dall’amministrazione.
I fatti da cui ha tratto origine il danno erariale.
Era accaduto che la vittima del mobbing, un impiegato della polizia municipale di un paese della Sicilia -qualifica D1, vigile urbano più anziano ed alto in grado al momento in servizio– si era visto trasferire più volte e, da ultimo, negare il posto di comandante dei vigili urbani al momento della vacanza del posto per le dimissioni volontarie del titolare ovvero la reggenza dello stesso che era assegnata ad interim al segretario generale.
Costui si era rivolto al giudice del lavoro per essere reintegrato nel suo posto che gli era stato sottratto e successivamente per ottenere il riconoscimento del suo diritto al risarcimento dei danni per condotta, a suo dire mobbizzante, tenuta nei suoi confronti dall’amministrazione comunale. Il ricorso, in cui venivano descritti episodi di mortificazione, di emarginazione ed isolamento tenuti nei suoi confronti, era accolto e l’amministrazione comunale era condannata al risarcimento dei danni.
Numerose erano state le vessazioni:
- la mancata attribuzione delle funzioni indicate nella sentenza del giudice del lavoro;
- la collocazione del dipendente in locali distaccati rispetto ai colleghi;
- i diversi episodi di mortificazione posti in essere dei confronti dello stesso, descritti nella sentenza di condanna per mobbing;
- mancata inclusione nei turni e nello svolgimento di mansioni che assicurino la percezione di diverse indennità.
La Corte d’appello di Catania aveva riformato la sentenza del primo giudice, confermando tra l’altro l’impossibilità, già riconosciuta dal giudice di primo grado, di rimuovere il vice comandante dei vigili urbani dalle sue funzioni, e riconoscendo come unico limite a tale divieto, l’incompatibilità ambientale, innegabilmente emersa dai fatti di causa e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo il trasferimento del dipendente leso.
Il Comune, in ogni caso, aveva deciso di non impugnare la sentenza di condanna per mobbing e di addivenire, quindi, ad una transazione con la parte vincitrice al solo fine di dilazionare il pagamento, successivamente avvenuto con l’approvazione di un debito fuori bilancio.
La decisione del giudice contabile.
La Corte dei conti ha individuato un unico responsabile, assolvendo il sindaco e il direttore generale. Come detto, il responsabile è stato identificato nel diretto superiore della parte lesa, sulla scorta di una serie di prove schiaccianti che hanno permesso di accertare la chiara volontà di questi di volere vessare il suo subalterno con l’intento anche di eludere il giudicato del giudice del lavoro che aveva disposto la sua reintegrazione.
Altamente probante (e oltremodo imbarazzante) era stato l’episodio della riunione appositamente convocata dal comandante stesso in un bar di un’area di servizio al fine di informare, in un luogo ben lontano dalla sede di lavoro, gli altri vigili urbani in servizio presso il Comune dell’imminente rientro del vice comandante mobbizzato presso il settore Polizia municipale. In quell’occasione costui aveva informato i colleghi del fatto che questi non avrebbe però preso servizio presso il Comando, ma presso i locali del Palazzo di città; li aveva invitati poi a non prendere ordini da questi, sebbene loro superiore, e di rivolgersi sempre a lui.
La scelta di collocarlo presso uffici diversi da quelli del Comando rispondeva a un intento altamente persecutorio: il mobbizzato, pur rientrato nel settore di Polizia municipale, era stato, di fatto, isolato presso locali diversi da quelli del Comando; non gli era stata fornita una stanza né l’attrezzatura idonea per lavorare ed i locali a lui destinati ospitavano, al momento del suo arrivo, una mostra di decoupage che era durata per tutta l’estate. Dopo oltre un biennio, non era stato ancora dotato di una divisa e dell’arma; non aveva, rispetto alle unità di personale a lui sottoposte, alcun potere, ingerendo il dirigente superiore anche sulla gestione delle stesse unità.
L’atteggiamento persecutorio e discriminatorio si era rivelato in sede di valutazioni del personale. Al dipendente, infatti, il suo superiore, nella qualità di dirigente del servizio, aveva dato punteggi di valutazione quasi pari allo zero ciò, a suo dire, in ragione di alcune ripetute assenze dal posto di lavoro. Era emerso che -sulla base di testimonianze- il dirigente aveva “‘ritoccato’ le valutazioni assegnate in modo tale da determinare un esiguo valore totale assegnato […].
Il disegno discriminatorio posto in essere dal mobber si era spinto sino all’idea di isolare il mobbizzato dai suoi colleghi. Rappresentativo era stato l’episodio dato dalla trasferta ad Avola per rendere testimonianza innanzi al Tribunale di alcuni vigili urbani. In quella occasione al solo mobbizzato era stato riservato inspiegabilmente un mezzo di trasporto diverso dagli altri. Così mentre tutti i colleghi viaggiavano insieme su di un’auto, questi viaggiava isolato su di un’auto diversa.
Pur se quelli richiamati erano singoli episodi, la Corte è giunta al convincimento di ritenerli tutti collegati in quanto parte di un disegno vessatorio e discriminatorio ordito dal superiore al solo fine di distruggere psicologicamente e annichilire il suo subalterno. Ciò in linea con i principi della Cassazione (sez. un., 04.05.2004, n. 8438; 29.12.2005, n. 19053), secondo al quale, al fine di valutare una condotta come mobbizzante, non deve guardarsi ai singoli atti posti in essere, che potrebbero rivelarsi anche intrinsecamente legittimi, ma allo specifico intento di chi li ha posti in essere ed alla sua protrazione nel tempo, che distingue detta condotta mobbizzante, anche da singoli atti illegittimi. I principi esposti dalla Suprema corte sono utili ai fini della corretta valutazione dei fatti posti alla base della vicenda in esame.
Alla luce di ciò, secondo la Corte, il complessivo comportamento tenuto dal mobber denota una condotta non orientata ad assicurare una sana gestione della cosa pubblica, bensì di una condotta sprezzante dei più elementari principi di correttezza e efficienza dell’azione amministrativa, palesemente finalisticamente orientata alla realizzazione di interessi personali anziché all’attuazione del pubblico interesse e, come tale, quindi, gravemente colposa.
La Corte ha fatto, peraltro, ricorso all’esercizio del potere riduttivo richiamando a giustificazione il clima altamente conflittuale, chiaramente manifestatosi sin dall’inizio dell’intera vicenda, che avrebbe inasprito i rapporti fra i protagonisti della vicenda (tratto da www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com).

PUBBLICO IMPIEGO: CONTINUANO LE REVOCHE INDISCRIMINATE E SENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PART-TIME.
Continuano a pervenire dai territori e dalle amministrazioni notizie preoccupanti sull'applicazione spesso distorta ed impropria della recente normativa contenuta nel cosiddetto collegato lavoro (art. 16 legge 183/2010) che consente alle amministrazioni di rivedere i provvedimenti di part-time già concessi prima dell'entrata in vigore del DL 112/2008 (25.06.2008).
Ciò sta determinando gravissime ripercussioni sulla vita familiare e sull'organizzazione di moltissimi dipendenti, soprattutto lavoratrici, con revoche immotivate e generalizzate dei part-time in essere.
A questo proposito rammentiamo che sono da considerare illegittimi e, dunque, suscettibili di ricorso al giudice del lavoro i provvedimenti di revoca che si pongono in contrasto con la normativa nazionale:
- disposti dopo il 23.05.2011;
- non supportati da adeguata motivazione che ne abbia valutato nel concreto la permanenza delle condizioni di attribuzione e l'impossibilità di provvedere con altri strumenti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza;
- revoca generalizzata per tutti i part-time per aggirare il termine di 180 giorni.
Sono inoltre da considerare illegittime le revoche basate su una eccessiva discrezionalità delle amministrazioni che si pongono in contrasto con la normativa Europea, che attribuisce all'istituto del part-time un particolare trattamento di favore per il suo alto valore sociale.
Alleghiamo un articolato parere 23.05.2011 dello studio legale Galleano, convenzionato con la UIL-PA, al quale sarà possibile rivolgersi per ricevere assistenza e consulenza, ai recapiti indicati sul nostro sito (commento tratto da www.uilpa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Scade oggi il termine per le «verifiche» sui vecchi part-time. Rischio-annullamento sui provvedimenti per imporre il tempo pieno ai dipendenti.
LA SOLLECITAZIONE - Il Consiglio di Stato aveva richiamato le ragioni a sostegno del diritto di esprimere prima possibile le rappresentanze.

Le autorizzazioni al lavoro part-time, già adottate prima della data di entrata in vigore della riforma dell'istituto nella Pubblica amministrazione, sono state nell'ultimo semestre oggetto di ripensamento da parte del datore di lavoro pubblico. L'evaporazione del diritto al part-time, contenuto nella riforma, sembrava lasciare indenni i rapporti pregressi, basati sulle premesse normative precedenti, prima che in argomento intervenisse l'articolo 16 della legge 183/2010 (il collegato Lavoro), per il quale entro oggi (cioè dopo 180 giorni dall'entrata in vigore della legge) le Pubbliche amministrazioni possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Le amministrazioni si sono mosse in ordine sparso, e non sempre correttamente, poiché la norma ha alimentato dubbi interpretativi ed incertezze applicative. Occorre premettere che l'articolo 16 non conferisce una semplice possibilità di intervento, perché i dirigenti non possono sottrarsi dal compito di portare a verifica gli interessi organizzativi in gioco, secondo le regole di buon andamento, inteso in senso omnicomprensivo di buona amministrazione: efficiente, efficace, economica ed imparziale.
È, poi, pacifico l'ambito di riferimento: i soli part-time trasformati, esclusi i rapporti ex articolo 12-bis, comma 1, del Dlgs 61/2000 (lavoratori affetti da patologie oncologiche).
Riguardo al termine, 180 giorni, pare di poter affermare che sia riferibile all'esito dell'attività di valutazione, il cui oggetto sono i provvedimenti di concessione (terminologia, invero, perplessa per descrivere un atto di natura privatistica), altrimenti verrebbe ammessa una dilazione dei tempi anche consistente.
Ma quale comportamento, sul piano concreto, poteva portare l'accertamento della presenza di pregiudizi funzionali collegati ai vecchi rapporti a tempo parziale?
Il datore di lavoro pubblico non poteva unilateralmente revocare i part-time autorizzati, ovvero modificarli, e neppure richiedere al lavoratore una nuova istanza, quale presupposto per una nuova autorizzazione o per un diniego secondo la vigente disciplina. Una prima conferma a questa lettura arriva dal Tribunale di Trento, che in un'ordinanza depositata il 04.05.2011 ha bocciato il provvedimento di una Pa centrale proprio perché non concordato con il lavoratore interessato.
Depone in tal senso una lettura sistematicamente e costituzionalmente orientata della norma. L'articolo 16 non può, infatti, porsi in contrasto, pena la sua disapplicazione, con la direttiva n. 97/81/CE, che afferma la necessità di interventi attivi degli Stati membri per favorire la flessibilità lavorativa e la rimozione degli ostacoli al part-time. È, inoltre, da segnalare l'esposizione della norma alla censura di incostituzionalità, in quanto incidente su diritti ormai acquisiti, con compressione del legittimo affidamento nutrito dagli interessati.
In ogni caso, tutt'altro che sfumato è il riferimento al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che presumono una lealtà di condotta nel rapporto la quale non può prescindere dal considerare il sacrificio richiesto al dipendente affinché possa adempiere correttamente.
Conclusivamente, il carattere bilaterale della volontà in ordine al cambiamento dell'orario di lavoro è difficilmente negabile. La novella introdotta con il collegato lavoro, ove non interpretata quale sollecitazione verso un'attività manageriale di attenta analisi degli interessi organizzativi e di proposta di soluzioni gestionali, tra le quali anche il ripensamento consensuale dei rapporti part-time, rischia di portare le pubbliche amministrazioni verso onerose controversie giudiziarie (articolo Il Sole 24 Ore del 23.05.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La formazione finanziata da esterni dribbla i vincoli.
L'AUSPICIO - Utile la definizione del contesto normativo dopo che sull'argomento sono intervenute pronunce dei giudici contabili.

Le spese relative all'attività formativa interamente finanziate con contributi esterni non sono assoggettate ai vincoli imposti dall'articolo 6, comma 13, del Dl 78/10 convertito nella legge 122/2010, ai sensi del quale –a decorrere dal 2011– la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.
Questo importante principio viene sostenuto dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte che, nel parere 11.05.2011 n. 55, richiama l'autorevole parere espresso dalle sezioni riunite (delibera 07.02.2011 n. 7) in riferimento ai limiti di spesa in materia di studi e consulenze.
Laddove inserite in un organico quadro programmatorio, le spese in questione sono infatti finalizzate a incrementare le competenze e le conoscenze dell'ente locale. Non vi sarebbe dunque ragione di assoggettare ai tagli imposti dalla manovra 2010 le uscite finanziate a carico di soggetti terzi, pubblici o privati. Spetterà a ciascuna amministrazione, sostengono poi i magistrati contabili, operare un'attenta valutazione circa la possibilità di dar seguito o meno alle obbligazioni precedentemente assunte per attività formative, avendo riguardo sia alla compatibilità delle spese rispetto ai vincoli finanziari, sia alla loro essenzialità rispetto alle finalità dell'ente.
Parere analogo, in tema di esclusione di spese finanziate da terzi, è stato espresso anche dalla sezione di controllo della Toscana nel parere 06.04.2011 n. 28, con la quale viene fornita un'indagine conoscitiva organica in tema di collaborazioni autonome e di incarichi esterni.
In un'ottica di armonizzazione delle regole di finanza pubblica, e allo scopo di fornire un quadro sistematico dei vincoli cui assoggettare i bilanci locali, sarebbe dunque auspicabile un'interpretazione univoca, che tenesse conto dei principi espressi su tutte le tipologie di spesa soggette ai tagli dell'articolo 6 del Dl 78/2010 (studi e consulenze, formazione, missioni, spese di rappresentanza e relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, convegni e spese per autovetture).
Poiché la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo in questione costituisce talvolta illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del funzionario che dà avvio al processo di spesa, la definizione del contesto normativo di riferimento appare quanto mai opportuna (articolo Il Sole 24 Ore del 23.05.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti, turn-over bloccato. I tetti agli incarichi non permettono il rinnovo a molte giunte uscite dal voto.
ALLA SCADENZA - Nel breve periodo si possono affidare ad interim, a medio termine è necessario rivedere la struttura.

Negli enti locali, i dirigenti a contratto sono diventati merce scottante: da un lato possono rappresentare, a seguito dei pareri della Corte dei Conti, personale in eccedenza, dall'altro, per effetto della nuova tornata elettorale, sono figure ricercate.
Si riassume così la situazione dei dirigenti assunti sulla base dell'articolo 110, comma 1, del Tuel. È vero, infatti, che le pronunce delle sezioni riunite della Corte hanno buttato nello scompiglio le diverse Amministrazioni nelle quali si era proceduto alla nomina dei dirigenti a tempo determinato dopo l'entrata in vigore del Dlgs 150/2009. I giudici contabili hanno affermato, infatti, (pareri n. 12, 13 e 14 del 2011) che anche alle autonomie locali si applica il limite della riforma Brunetta, e, quindi, i dirigenti a contratto non possono superare l'8% dei posti di qualifica dirigenziale previsti in dotazione organica.
Sulla sorte dei dirigenti nominati in eccesso rispetto a questo limite, soccorrono i chiarimenti forniti -sempre dalla Corte dei Conti- ma sezione regionale del Piemonte (parere 29.04.2011 n. 52), secondo la quale conservano efficacia, fino a scadenza, i contratti individuali di lavoro sottoscritti prima del 15.11.2009, data di entrata in vigore della riforma, ma non possono essere rinnovati. Per quelli sottoscritti successivamente, la Corte evidenzia come, avendo le pronunce degli stessi giudici contabili valore interpretativo, i contratti non potevano essere stipulati e quindi risultano sottoscritti in violazione a norme imperative di legge.
Nelle amministrazioni dove si è proceduto al rinnovo del Sindaco o del Presidente si è di fronte al problema diametralmente opposto. Con la cessazione delle precedenti amministrazioni sono venuti meno i vecchi incarichi ex articolo 110 del Dlgs 267/2000. In alcuni enti questi incarichi sono in numero esiguo, ma in altri rappresentano una quantità molto elevata rispetto al complesso dei dirigenti presenti. Stante i limiti imposti dal Dlgs 150/2009, nell'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, nella impossibilità di superare la soglia dell'8%, in molti casi non risulta possibile sostituire integralmente i dirigenti cessati.
E la situazione potrebbe risultare ancora più difficile se anche queste tipologie di assunzioni dovessero rientrare in quel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, previsto dall'articolo 14, comma 9, del Dl 78/2010, così come sembra delinearsi dalle interpretazioni fornite da alcuni giudici contabili (Piemonte, parere 09.02.2011 n. 6, Lombardia, parere 31.03.2011 n. 167, Emilia Romagna, parere 24.03.2011 n. 14 - contrario Campania, parere 27.04.2011 n. 246). La struttura deve affrontare, di conseguenza, una grave crisi organizzativa in quanto mancante di un'importante fetta della direzione.
Nel brevissimo periodo, si può far fronte a questa situazione affidando degli incarichi ad interim ai dirigenti a tempo indeterminato, ma nel medio termine, l'amministrazione è costretta a una rivisitazione della propria macrostruttura sulla base del personale dirigente presente e non, come si dovrebbe, fondando le proprie scelte sugli obiettivi che ha posto a base del mandato politico.
Perciò, parecchi sono i dubbi sulla legittimità di queste norme: da un lato, è vero che tali disposizioni sono misure comunque volte al coordinamento della finanza pubblica, dall'altra incidono in maniera pesante su quella autonomia riconosciuta agli enti locali dall'articolo 114 della Costituzione (articolo Il Sole 24 Ore del 23.05.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Tribunale di Trento - Illegittima la trasformazione unilaterale del part-time (CGIL-FP di Bergamo, nota 23.05.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Lavoro, il part-time non si tocca. La p.a. non può passare unilateralmente al tempo pieno. Dal tribunale di Trento una spallata al collegato: valgono le regole dell'Unione europea.
Il part-time non si tocca: valgono le regole dell'Unione europea. E quindi la p.a. non può trasformare d'imperio un contratto da tempo parziale a tempo pieno.
Il TRIBUNALE di Trento ha assunto una significativa decisione in tema di rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione accogliendo il ricorso di una dipendente con l'ordinanza 04.05.2011. Il giudice ha ritenuto inapplicabile una legge italiana perché contrastante con una direttiva comunitaria.
IL CASO.
Una dipendente statale, in regime di part-time, aveva subito d'imperio una trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno con un provvedimento adottato dal proprio dirigente amministrativo che le assegnava, di conseguenza, un nuovo e più ampio orario di lavoro. Le disposizioni, impugnate davanti al tribunale, erano state adottate sulla base della legge nazionale n. 183 del 04/11/2010 (art. 16) che sostanzialmente consente alla p.a. di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti (già adottati) di «concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale» nel solo rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
LA PROCEDURA D'URGENZA.
La lavoratrice, colta d'impatto dal provvedimento di revoca della modalità del part-time, adiva con ricorso d'urgenza (art. 700 c.p.c.) il giudice del lavoro che, come da norma procedurale, ha il primario compito di valutare due elementi: il pericolo che possa derivare dall'efficacia dell'atto impugnato e le fondamenta di diritto sulle quali si basa.
Sotto il primo profilo, il giudice trentino ha osservato che, dopo oltre dieci anni di lavoro svolto in part-time, l'improvvisa modifica avrebbe «arrecato danni non riparabili per equivalente» (ossia in termini risarcitori) nella vita privata della ricorrente, ritenendo dunque sussistente il primo requisito.
Quanto al cosiddetto fumus boni juris, invero, il tribunale non ha del tutto condiviso le lagnanze della dipendente sulla mancanza della citata «buona fede e correttezza» per non aver ricevuto pre-avviso della trasformazione e per non aver tenuto conto delle esigenze di vita, poiché agli atti risultava emessa una nota, del dirigente dell'ufficio, che invitava i dipendenti a rappresentare eventuali situazioni personali, che fossero ostative alla modifica. Sotto questo profilo, dunque, la «correttezza» non veniva lesa.
IL RILIEVO DI DIRITTO.
Più interessante, e vincente, si è rilevata invece un'arguta argomentazione di diritto relativa al rapporto tra la normativa europea e quella italiana.
Il giudice si è interrogato, infatti, sulla conformità alla legislazione comunitaria dell'art. 16 della legge 183/2010, applicato nel caso in questione, nella parte in cui attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di trasformare il rapporto di lavoro part-time in rapporto di lavoro a tempo pieno alla sola condizione del rispetto dei detti principi di correttezza e buona fede, «a prescindere dal consenso del lavoratore, e quindi anche contro la sua volontà».
LA NORMA EUROPEA.
Assume particolare significato la direttiva n. 97/81/Ce emessa il 15/12/1997 adottata avvertendo «l'esigenza di adottare misure volte ad incrementare l'intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un'organizzazione più flessibile del lavoro che risponda sia a i desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività».
Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo n. 61 del 25/2/2000 che (art. 5) il giudice di Trento così interpreta: «La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno può aver luogo solo con il consenso del lavoratore».
CONCLUSIONE.
L'ordinanza del magistrato del lavoro accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento amministrativo sulla base della considerazione che, in caso di conflitto con l'ordinamento interno (nazionale) prevale quello comunitario trattandosi di caso di efficacia verticale, vale a dire tra cittadino e lo stato (o parte di esso, come la p.a.).
Sul punto il giudice approfitta, mediante un excursus su alcune sentenze della Corte di giustizia europea, per sottolineare come sia «opportuno evitare che lo stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario» (articolo ItaliaOggi del 20.05.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il pubblico dipendente, nei cui confronti non sia stato promosso procedimento disciplinare in seguito alla pronuncia di sentenza penale di condanna, ha diritto alla restitutio in integrum.
Il Consiglio di Stato ha infatti in più occasioni ritenuto che, in favore del dipendente pubblico definitivamente condannato in sede penale dopo essere stato sospeso cautelarmente in pendenza del relativo processo, è possibile operare la ricostruzione della posizione giuridica ed economica per il periodo di sospensione cautelare, previa deduzione dei periodi di tempo corrispondenti alla sospensione dalla qualifica irrogata in sede disciplinare nonché alla condanna penale inflitta, ancorché non scontata (Cons. Stato, ad. plen., 16.06.1999, n. 15 e 02.05.2002, n. 4).
In tale senso vedasi, anche “Il pubblico dipendente, nei cui confronti non sia stato promosso procedimento disciplinare in seguito alla pronuncia di sentenza penale di condanna, ha diritto alla restitutio in integrum, nel senso che il periodo di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, deve essere riconosciuto sia agli effetti giuridici sia a quelli economici ma con esclusione per gli eventuali periodi di detenzione, anche se non scontati.” TAR Umbria Perugia, 10.04.2007, n. 299 (TAR Campania-Napoli, Sez. V, sentenza 19.05.2011 n. 2782 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il rebus dei precari sul turn over. Corti dei conti divise sull'inclusione del lavoro flessibile nel calcolo della spesa.
Il dibattito sul turn-over degli enti locali si è incagliato sulle forme di lavoro flessibile. Nella percentuale del 20% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente sono da ricomprendere anche i rapporti di lavoro a tempo determinato? La questione è stata sottoposta a diverse Sezioni regionali della Corte dei conti e le risposte non sono univoche.
La manovra estiva ha cambiato radicalmente le possibilità di assumere personale negli enti soggetti al Patto. Mentre i piccoli Comuni devono solo rispettare la regola delle cessazioni dell'anno precedente (delibera 3/2011 della Corte dei conti, Sezioni riunite), alle Province e ai Comuni sopra i 5mila abitanti è stato imposto il rigido meccanismo di turn-over.
L'articolo 14, comma 9, del Dl 78/2010 ha però usato genericamente il termine «assunzioni» senza precisare ulteriori caratteristiche. Ed è da qui che nascono i dubbi. Nella stessa disposizione, oltre alla regola del turn-over, il legislatore ha previsto che negli enti in cui il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti sia superiore al 40% vi sia un divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Facendo leva su tale aspetto, la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione 167/2011) ha affermato che la ratio di contenimento della spesa induce a ritenere che il riferimento di questa parte della norma (il divieto) debba valere anche per la seconda parte (il turn-over). Il 20% è quindi da calcolarsi anche in relazione ai rapporti di lavoro a termine. L'esclusione dal calcolo delle spese per questo personale cessato nel 2010, oltre a non essere conforme al dettato normativo, potrebbe condurre a conseguenze contrarie all'impostazione della regola stessa.
È di avviso diverso la Corte dei conti della Campania. La delibera 246/2011 sostiene che la regola del turn-over, introdotta quale limite legislativo alle assunzioni che comportano un consolidamento della spesa, deve, ragionevolmente, comprendere in via esclusiva le assunzioni a tempo indeterminato. La Corte dei conti Sezioni Riunite ha avuto modo di toccare la questione nella delibera 20/2011, precisando che «il limite alle assunzioni di personale nell'ambito delle cessazioni avvenute nell'anno precedente si riferisce ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato».
Questa tesi, supportata anche dall'Anci, sembra essere la più convincente. In primo luogo va sottolineato che il legislatore non ha mai introdotto limiti al turn-over per il lavoro flessibile, ma solo per le assunzioni a tempo indeterminato. Il lavoro flessibile è però elencato come elemento utile al fine del contenimento della spesa previsto dal comma 557 della Finanziaria 2007.
C'è poi da evidenziare che l'articolo 36 del Dlgs 165/01 prevede l'attivazione del lavoro flessibile solo in presenza di situazioni temporanee ed eccezionali. Una regola del turn-over in questi casi appare discutibile.
Inoltre, andando proprio nella logica di tutta la manovra estiva, è evidente che il Governo ha adottato azioni nell'unica direzione di ridurre in maniera consolidata le spese del personale della Pa. Il modo più certo per raggiungere l'obiettivo è proprio quello di evitare assunzioni a tempo indeterminato che comportano il consolidamento della spesa anche per gli anni futuri. Se nel limite del 20% fossero inclusi anche i rapporti a termine, si potrebbe giungere al paradosso di utilizzare la spesa delle cessazioni a tempo determinato per legittimare assunzioni a tempo indeterminato.
Dalle Sezioni riunite della Corte, nella stessa delibera 20/2011, arriva un'ulteriore conferma: nel turn-over non rientrano i co.co.co. È invece della Corte dei conti della Lombardia un'apertura interessante: gli eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale non utilizzati nell'anno in corso si possono riportare nell'anno successivo (articolo Il Sole 24 Ore del 16.05.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il blocco 2011-2013 delle risorse destinate al trattamento economico accessorio (CGIL-FP di Bergamo, nota 16.05.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: G. Bertagna e M. Ferrari, La revisione del part-time (tratto dalla newsletter di www.publika.it n. 41 - maggio 2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Il blocco delle assunzioni si applica alle progressioni verticali? Il TAR Sicilia-Palermo “libera” i concorsi interni dalle norme finanziarie, sentenza 647 del 2011 (link a www.leggioggi.it).

PUBBLICO IMPIEGO: I permessi per motivi personali o familiari non sono subordinati ad una valutazione discrezionale da parte del dirigente.
Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per motivi personali o familiari, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né, tanto meno, è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari (TRIBUNALE di Monza, sentenza 12.05.2011 n. 288 - tratto da e link a www.dirittoscolastico.it).

PUBBLICO IMPIEGO: La costituzione dei comitati unici di garanzia (CGIL-FP di Bergamo, nota 11.05.2011).

PUBBLICO IMPIEGOSì alle progressioni fuori dal «patto».
Le progressioni verticali non possono essere considerate assunzioni di personale e, di conseguenza, possono essere effettuate anche dai Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità.

Questa l'inedita conclusione della sentenza 01.04.2011 n. 647 del TAR Sicilia-Palermo che sposa la tesi che le progressioni verticali costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro.
I giudici chiariscono che non osta a questa conclusione il fatto che la giurisprudenza già dal 2003 considera le progressioni verticali come assunzioni ai fini del riparto della giurisdizione: i Tar possono occuparsi solo delle assunzioni e non delle modificazioni del rapporto di lavoro. Viene specificato che «una cosa è considerare le progressioni verticali o concorsi interni, equiparate ai concorsi pubblici (questi finalizzati a una nuova assunzione) ai fini del riparto di giurisdizione, altra cosa è la parificazione della progressione (che si genera nell'ambito di un rapporto già preesistente) a un nuovo reclutamento ai fini del rispetto delle norme finanziarie».
La sentenza supera il parere 09.11.2055 n. 3556/2005 della Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato, Sez. III, per le quali le progressioni verticali sono nuove assunzioni. Viene poi evidenziato che le progressioni economiche possono non determinare oneri aggiuntivi e che le leggi finanziarie sono "inidonee" a incidere sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro.
Infine la sentenza non considera che per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità matura il divieto di effettuare nuove assunzioni «a qualsiasi titolo», quindi con una estensione assai ampia e che ha una natura sostanziale (articolo Il Sole 24 Ore del 09.05.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOQuando l'ispezione diventa una condanna.
Attenzione alle contestazioni degli ispettori della Ragioneria generale dello Stato: possono determinare il maturare di responsabilità amministrativa per amministratori, dirigenti e segretari. Per la prima volta arriva una sentenza di condanna definitiva in seguito a un'ispezione ministeriale.

La III Sezione di appello della Corte dei Conti con la sentenza 17.12.2010 n. 853 ha confermato la condanna ad amministratori, revisori dei conti e dirigenti del comune di Rho (provincia di Milano) per clausole illegittime del contratto decentrato.
Secondo la Corte, le posizioni organizzative possono essere istituite solo dopo la preventiva «individuazione e attribuzione di obiettivi specifici». Non possono essere inoltre istituite con decorrenza retroattiva. Viene poi ribadito che l'erogazione "a pioggia" della produttività determina il maturare di responsabilità: «poiché la dannosità è implicita ex se nella scelta difforme dai parametri prefissati».
E ancora «l'attribuzione di un beneficio sganciato dai risultati appare antitetica alla finalità premiale e, anzi, avalla un appiattimento verso il basso delle prestazioni disincentivando i migliori ad assumere iniziative comportanti maggior impegno che non verrebbe, comunque, riconosciuto».
Infine, l'aumento dell'indennità di posizione dei dirigenti per sterilizzarne la diminuzione voluta dal contratto nazionale a seguito dell'aumento dello stipendio non costituisce esercizio legittimo di autonomia, ma un modo per aumentare surrettiziamente il trattamento economico.
La sentenza ha ridotto le sanzioni poiché è stato giudicato che alcune condotte illegittime hanno determinato effetti positivi sulla attività dell'ente. Inoltre, la responsabilità individuale matura per non avere marcato le proprie distanze dalle scelte effettuate e anche nel caso della colpa professionale: «la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell'attività esercitata e della prestazione richiesta».
Infine, la compensazione tra i danni ed i benefici conseguiti dal l'ente matura solamente «quando il danno e il vantaggio sono conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto che deve essere idoneo a produrre entrambi gli effetti» (articolo Il Sole 24 Ore del 09.05.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Revoca del part-time, Collegato lavoro in contrasto con la direttiva UE. Prima sentenza a favore del dipendente nel pubblico impiego.
Il Collegato lavoro nel consentire al datore di lavoro pubblico di trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore, si pone in contrasto con la direttiva europea (dir. 15.12.1997, n. 97/81/CE), in quanto discrimina il lavoratore a part-time che, a differenza del lavoratore a tempo pieno, rimane soggetto al potere del datore di lavoro pubblico di modificare unilateralmente la durata della prestazione di lavoro.
In tema di modifica del part-time nella pubblica amministrazione, dopo le novità introdotte dalla legge n. 183 del 04.11.2010, riveste particolare importanza la recentissima ordinanza del Tribunale di Trento, sezione lavoro, che di fatto ha accolto il ricorso di una dipendente pubblica che era ricorsa avverso due provvedimenti , uno ministeriale , e uno del proprio dirigente del Tribunale dove lavorava, che le avevano revocato l’istituto del part-time.
Si ricorda brevemente che la citata legge n. 183 del 04.11.2010 , dopo un lungo dibattito parlamentare, ha previsto tra le altre disposizioni in materia di lavoro, all’articolo 16, che “In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 73 del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008″.
L'articolo 73 del decreto legge aveva dettato nuove e più stringenti disposizioni in materia di part-time nel pubblico impiego, prevedendo, in particolare, il rigetto delle istanze in tutti i casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possa determinare, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dai singoli dipendenti, un pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione. Si è trattato di una profonda innovazione in quanto la normativa precedente non consentiva il rifiuto della richiesta del part-time ma solo il differimento del suo inizio fino a sei mesi e ciò nei casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro avesse determinato un grave pregiudizio all'attività dell'ufficio.
L'articolo 16 della legge, di conversione consente ora alle pubbliche amministrazioni di riesaminare, alla luce dei più stringenti criteri previsti dal citato articolo 73, tutti i rapporti di lavoro trasformati in epoche precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge 112/2008. Si tratta degli atti adottati prima del 25.06.2008. Tale facoltà deve essere esercitata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore (24.11.2010) della citata legge 183/2010.
Il caso.
La vicenda presa in esame dal giudice di prime cure riguarda una funzionaria di un Tribunale di Trento, del Ministero della Giustizia, che era a part-time dal 2000; tale funzionaria aveva subito due provvedimenti, uno del Ministero del febbraio 2011 e uno del dirigente amministrativo del Tribunale di Trento del marzo 2011, con i quali era disposto la trasformazione del suo rapporto lavorativo a part-time con un nuovo orario a tempo pieno.
L’analisi del giudice.
Il giudice del Lavoro evidenzia, nella sentenza in commento, che dopo oltre 10 anni di prestazione lavorativa a tempo parziale, l’improvvisa trasformazione in lavoro a tempo pieno, avrebbe modificato irreparabilmente la vita privata della lavoratrice “arrecandole danni non riparabili per equivalente”; ecco perché ha ritenuto sussistente il primo requisito del ricorso presentato dalla dipendente pubblica.
Per quanto riguarda il fumus boni iuris, invero, il Tribunale non ha del tutto condiviso le doglianze della funzionaria sulla mancanza della “buona fede e correttezza” (principi previsti dall’art. 16 della legge 04.11.2010, n. 183) per non aver ricevuto preavviso della trasformazione e per non aver tenuto conto delle esigenze di vita, poiché agli atti risultava emessa una nota del 22.11.2011, del Dirigente amministrativo del Tribunale, in cui si chiedeva “a tutti i lavoratori part-time di esporre le situazioni personali che potessero giustificare il mantenimento di tale ridotto orario di lavoro”.
Sotto questo profilo, secondo il giudice di primo grado, dunque la “correttezza” non era stata lesa. Tuttavia l’aspetto molto importante della sentenza del giudice del Lavoro è quella dove viene precisato che l’articolo 16 della legge 04.11.2010, n. 183, nel consentire al datore di lavoro pubblico di trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore, si ponga in insanabile contrasto con la direttiva europea (dir. 15.12.1997, n. 97/81/CE), in quanto una norma nazionale “sifatta discrimina il lavoratore a part-time, il quale, a differenza del lavoratore a tempo pieno, rimane soggetto al potere del datore di lavoro pubblico di modificare unilateralmente la durata della prestazione di lavoro; non contribuisce certo allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, atteso che il lavoratore part-time sarebbe soggetto al rischio di vedersi trasformare il rapporto in lavoro a tempo pieno, anche contro la propria volontà, con evidente grave pregiudizio alle proprie esigenze personali e familiari.
La norma nazionale, infine, contrasta con quella parte della direttiva che impone la presenza del consenso del lavoratore in caso di trasformazione del rapporto
”.
Per il giudice del Lavoro, quindi, l’articolo 16 della legge 04.11.2010, n. 183, confliggendo con la direttiva 15.12.1997, n. 97/81/CE, deve essere disapplicato. Per tale motivo il giudice del Lavoro accoglie il ricorso della dipendente pubblica e annulla il provvedimento ministeriale e quello del dirigente amministrativo di revoca del part-time dove la stessa dipendente lavora.
Riflessi della sentenza.
Per il profilo che assume si tratta di una sentenza dirompente, che si pone come battistrada nella battaglia che molti lavoratori del pubblico impiego hanno intrapreso o stanno intraprendendo in difesa dei propri diritti. Nello specifico, dalla lettura della sentenza, si coglie come la norma “incriminata” si ponga in evidente contrasto con i contenuti della direttiva comunitaria n. 97/81 del 15.12.1997 concernente il lavoro a tempo parziale, rappresentando una rilevante condanna per il legislatore che l’ha approvato, probabilmente, con molta superficialità (commento tratto da www.ipsoa.it - TRIBUNALE di Trento, ordinanza 04.05.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPa locale. Corte dei Conti Campania. Fuori dal blocco del turn over i dipendenti a tempo.
I limiti al turn over nel personale degli enti locali introdotti dalla manovra estiva del 2010 non riguardano il personale a tempo determinato.
L'affermazione, nuova, arriva dalla sezione regionale della Corte dei conti della Campania, nel parere 27.04.2011 n. 246 diffusa ieri. Di opinione opposta la magistratura contabile della Lombardia, che in una delibera di un paio di settimane fa (parere 31.03.2011 n. 167) aveva affermato l'esatto contrario.
La questione è spinosa, e incide in maniera profonda sulle politiche del personale nelle amministrazioni locali.
La regola, fissata dall'articolo 14, comma 9, del Dl 78/2010, impedisce le «assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto» negli enti che dedicano alle buste paga più del 40% delle spese correnti, e consente alle altre amministrazioni di effettuare «assunzioni» nel limite del 20% dei risparmi ottenuti con le cessazioni intervenute nell'anno precedente. Ma quali sono queste seconde «assunzioni»?
I magistrati contabili della Lombardia non hanno dubbi: secondo la loro lettura si tratta delle stesse «assunzioni a qualsiasi titolo» citate nella prima frase del comma, e di conseguenza anche i contratti a termine rientrano nei vincoli al turn over. A supporto della propria tesi, la Corte lombarda richiama lo scopo «sostanziale» della regola, che consiste nel contenimento della spesa di personale e, dunque, dovrebbe assorbire tutte le tipologie di uscite per stipendi.
La Campania non è d'accordo, e sposa invece la tesi caldeggiata anche dalla nota Anci del 29.07.2010, di commento alla manovra estiva, secondo cui il limite si applica alle sole assunzioni a tempo indeterminato. Sul punto, la Corte campana richiama anche una delibera delle sezioni riunite di controllo (la 20/2011), che però si era concentrata sull'esclusione dai vincoli dei co.co.co. nei Comuni sotto i 5mila abitanti; in quel caso, inoltre, il riferimento è al tetto al turn over del 100% e non del 20%, perché gli enti non soggetti al Patto erano già stati esclusi tout court dal nuovo vincolo dalle stesse sezioni Riunite (delibera 3/2011).
La via campana non è necessariamente più "generosa" di quella lombarda; quest'ultima, infatti, inserendo pienamente i contratti a termine nel raggio d'azione del turn over, potrebbe permettere di utilizzare i "risparmi" ottenuti con la scadenza dei contratti per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato (articolo Il Sole 24 Ore 03.05.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per giudizi per responsabilità civile, penale o amministrativa.
E’ illegittimo, ai sensi dell’art. 18 del d.l. 25.03.1997 n. 67, convertito dalla l. 23.05.1997 n. 135, il diniego di rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico assolto in sede penale, motivato con riferimento al fatto che "la condotta concretamente posta in essere dal dipendente non è riferibile alla tutela di interessi propri dell’Amministrazione di appartenenza", nel caso in cui risulti che il dipendente stesso (nella specie si trattava del Comandante di una Stazione dei Carabinieri) sia stato imputato e poi assolto in sede penale per il reato di falso nello svolgimento delle attività di ufficio (nella specie, nell’ambito di una perquisizione domiciliare), trattandosi di reato tipico che può essere compiuto soltanto nello svolgimento dei compiti istituzionali (1).
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(1) Nella specie al dipendente pubblico in sede panale era stato contestato di aver posto in essere, nell’ambito dell’attività di servizio svolta quale Comandante della Stazione dei Carabinieri, comportamenti diversi da quelli poi fatti risultare in atti pubblici, il che è stato poi smentito dal giudice penale.
E’ stata ritenuta irrilevante la circostanza che il dipendente possa essersi determinato ad eseguire la perquisizione domiciliare al fine di non incorrere in eventuali sanzioni disciplinari, come sostenuto nella sentenza appellata.
V. in argomento da ult. C.G.A., sentenza 19.04.2011 n. 316
(massima tratta da www.regione.piemonte.it - C.G.A.R.S, sentenza 02.05.2011 n. 347 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOCCNL Enti Locali - Lavoro in turni e festività infrasettimanale (CGIL-FP di Bergamo, nota 02.05.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Schema di contratto collettivo decentrato integrativo anni 2011-2012 (CGIL-FP di Bergamo, nota 02.05.2011).

aprile 2011

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Personale - Rapporto lavoro a tempo parziale - Aumento di ore - Assimilabilità ad assunzione.
La trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale, con aumento di ore del part-time, è assimilabile ad una nuova assunzione. Conseguentemente il sindaco, nel valutare la possibilità di trasformazione del contratto, dovrà tenere conto dei limiti posti dalla legge alle assunzioni, oltre che alle spese di personale.
Quanto sopra trova conferma nella nota n. 46078/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica, secondo la quale "sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part-time"; la circolare richiamata è diretta alle amministrazioni statali, ma contiene indicazioni che possono considerarsi alla stregua di principi generali (massima tratta da www.centrostudi-sv.org - Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 29.04.2011 n. 226).

PUBBLICO IMPIEGOTrattative, gli enti fanno da sé. Sì ad atti unilaterali se non c'è accordo con i sindacati. Il giudice del lavoro di Verona ritiene immediatamente operativa la riforma Brunetta.
Legittima l'adozione di atti unilaterali laddove non si raggiunga, nel corso delle trattative, l'accordo tra amministrazione pubblica datore di lavoro e le organizzazioni sindacali. Inoltre, le norme del dlgs 150/2009 sono da considerare immediatamente applicabili e imperative.
Il decreto 21.04.2011 del giudice del lavoro di Verona fa cadere i principali baluardi eretti dalle organizzazioni sindacali contro la riforma-Brunetta, incentrati proprio sulla sua presunta inoperatività e sulla conseguente impossibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi dell'articolo 40, comma 3-ter, del dlgs 165/2001.
Atto unilaterale.
Tale ultima norma prevede espressamente l'atto unilaterale, disponendo: «al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis».
Il decreto del giudice veronese in modo molto chiaro sancisce che «è legittimo, invero, ogni provvedimento che disciplini provvisoriamente una materia sulla quale non sia raggiunto l'accordo in sede di contrattazione collettiva», aggiungendo «l'ente territoriale può senza dubbio adottare i provvedimenti urgenti e provvisori per colmare il vuoto generato dall'assenza di accordo fra le parti collettive».
La giurisprudenza del lavoro va sempre più allineandosi, dunque, alle interpretazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica, in particolare con la circolare 7/2010 e più di recente con la direttiva rivolta all'Aran 18/02/2011, n. 10790, nella quale si afferma: «Con riferimento agli ambiti di intervento della contrattazione rilevano, in particolare, l'art. 45 del dlgs n. 165 del 2001, in base al quale a) il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi (fermo restando le disposizioni in ordine all'adottabilità di atti unilaterali qualora non si raggiunga l'accordo nei termini di cui all'art. 40, comma 3-ter dlgs n. 165 del 2001)».
Secondo il decreto, tuttavia, costituisce condotta antisindacale recepire l'atto unilaterale come accordo decentrato, in sostituzione del contratto, in quanto ciò significherebbe svilire il dissenso della parte sindacale, considerato come tamquam non esset. Dunque, l'atto unilaterale può colmare il vuoto dell'assenza di accordo, ma non sostituirsi ad esso, mediante il recepimento dell'atto stesso come fosse un contratto.
Piena applicabilità della riforma-Brunetta.
Sull'operatività del dlgs 150/2009 il decreto del giudice veronese si pone in linea col nuovo orientamento giurisprudenziale avviato dalla sentenza del Tribunale di Pesaro Sez. Lavoro, n. 417/2010, andando anche oltre. Infatti, per la prima volta si afferma che la riforma-Brunetta ha immediatamente disapplicato le clausole dei contratti collettivi incompatibili col dlgs 150/2009.
Secondo il decreto del giudice di Verona l'articolo 65 del dlgs 150/2009, dai sindacati considerato come norma che bloccherebbe l'attuazione della riforma, non può essere letto sì da fargli derivare l'effetto di congelare e salvaguardare l'efficacia delle norme della contrattazione decentrata, vigenti prima dell'entrata in vigore del dlgs 150/2009, fino al 31/12/2011 in modo tale che «la contrattazione collettiva (antecedente) possa operare in deroga a disposizioni (successive) di legge a carattere imperativo; quanto meno, si deve ritenere che le disposizioni di carattere imperativo siano immediatamente efficaci, tali da porre nel nulla contrarie norme contenute nel contratto collettivo».
Poiché tutte le disposizioni del dlgs 165/2001, novellato dalla riforma-Brunetta, sono a carattere imperativo, esse non solo sono immediatamente applicabili, ma appunto prevalgono sulle disposizioni contrarie contenute nei contratti collettivi, tanto nazionali, quanto decentrati. Per queste ragioni, i contratti collettivi, sia nazionali, sia decentrati, pur non essendo stati disapplicati integralmente dalla riforma, esplicano effetti solo «nelle parti residue, non incompatibili con disposizioni imperative di legge» (articolo ItaliaOggi del 29.04.2011).

PUBBLICO IMPIEGOCompensi per lavoro straordinario elettorale.
Domanda.
Un dipendente di Cat. D, titolare di posizione organizzativa, può percepire compensi per lavoro straordinario elettorale, indennità di economato, quale economo e compensi per il censimento della popolazione, quale responsabile?
Risposta.
L'art. 10 del C.C.N.L. 31-03-1999, avente ad oggetto "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato", stabilisce che: "Il trattamento economico accessorio del personale della categoria titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001".
Successivamente il C.C.N.L. del 14-09-2000, con l'art. 39, ha stabilito che: "Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. del C.C.N.L. del 31-03-1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 dello stesso C.C.N.L. e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all'art. 14, comma 5, del C.C.N.L. 01-04-1999" (art. 14, comma 5, C.C.N.L. 01-04-1999: "E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro").
Pertanto, sulla base del disposto delle normative sopra ricordate, si ritiene che ai titolari di posizione organizzativa:
• possa essere erogato il compenso per lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di operazioni censuarie, di indagini ISTAT, nel rispetto, comunque, del disposto dell'art. 39 sopra citato, ovvero come somme aggiuntive rispetto alla retribuzione di risultato, ma che non possono superare il valore massimo teorico della stessa, perché altrimenti si determinerebbe un'incoerenza nella gestione delle risorse attribuite a questa particolare figura, in quanto si attribuirebbero ai titolari di PO compensi per lavoro straordinario maggiori di quelli potenzialmente conseguibili con la retribuzione di risultato, diminuendo quindi le finalità di quest'ultima;
• non possa essere erogata l'indennità di agente contabile (economo), in quanto tale indennità, facendo parte delle indennità previste dai contratti vigenti, è inclusa nel trattamento omnicomprensivo di un titolare di posizione organizzative (27.04.2011 - tratto da www.ipsoa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: La trasformazione unilaterale da part-time a full-time (CGIL-FP di Bergamo, nota 23.04.2011).

PUBBLICO IMPIEGOI limiti imposti dal dlgs 150/2009 possono essere superati dalle amministrazioni locali. Dirigenti a termine con concorso.
Ammissibile anche il ricorso a posti extra dotazione organica
I limiti dettati dal decreto Brunetta al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere superati attraverso le assunzioni tramite concorsi pubblici e il ricorso ai posti extra dotazione organica. Tali disposizioni si applicano anche agli incarichi di responsabilità conferiti negli enti privi di dirigenti.

Sono queste le principali indicazioni che si possono fornire alle amministrazioni locali nella applicazione delle previsioni dettate dal dlgs n. 150/2009 e che vogliono limitare in modo assai marcato la possibilità di ricorso allo spoils system.
Come è noto, sulla base della lettura data prima dalla Corte costituzionale e successivamente dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, è stato esteso alle regioni e agli enti locali il tetto fissato nelle amministrazioni dello stato per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, cioè l'8% della dotazione organica della dirigenza. Queste disposizioni prevalgono, anche se non è stata abrogata, sulle previsioni contenute nel comma 1 dell'articolo 110 del Tuel, che invece assegnavano ai comuni ed alle province la possibilità di coprire senza limitazioni i posti vacanti in dotazione organica.
È stato inoltre chiarito che le amministrazioni locali possono utilizzare il comma 2 dello stesso articolo, il quale prevede che in tutti i comuni, ivi compresi quelli sprovvisti di dirigenti, e le province si possano conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato extra dotazione organica entro il tetto del 5% della dotazione organica e comunque per almeno 1 unità. Queste disposizioni limitano la possibilità di effettuare assunzioni di dirigenti a tempo determinato attraverso il ricorso alla scelta fiduciaria da parte del sindaco o del presidente della provincia. E' opportuno ricordare che queste assunzioni devono comunque essere effettuate attraverso una procedura a evidenza pubblica e in modo motivato.
Tale disposizione non si estende alle assunzioni a tempo determinato effettuate tramite concorsi pubblici. Infatti, le nuove regole sono state dettate con lo scopo di limitare lo spoils system, come indicato con chiarezza dalle previsioni dettate dalla legge n. 15/2009, cioè dalla delega che è alla base del dlgs n. 150/2009. Ed ancora, esse hanno modificato l'articolo 19 del dlgs n. 165/2001 e non l'articolo 36 dello stesso decreto, articolo che ricordiamo essere quello che legittima il ricorso alle assunzioni flessibili. Ed inoltre occorre aggiungere che anche il dlgs n. 368/2001, cioè la norma che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria sulle assunzioni a tempo determinato, si applica espressamente anche alla dirigenza.
Ovviamente le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti tramite concorsi pubblici devono ubbidire ai vincoli dettati dal legislatore, in particolare possono essere basate sulla presenza di motivazioni straordinarie e limitate nel tempo e possono essere prorogate una volta sola e per un arco temporale che, sommando il primo incarico e la proroga, non deve superare tre anni. I sindaci e i presidenti di provincia possono continuare a conferire incarichi extra dotazione organica.
A questi soggetti possono sicuramente essere assegnati compito gestionali, cioè hanno in tutto e per tutto le stesse prerogative dei dirigenti a tempo indeterminato, di quelli assunti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti in dotazione organica (oggi entro il tetto dell'8%) e di quelli assunti tramite concorso pubblico. Le amministrazioni devono però prestare una particolare attenzione a che le motivazioni poste alla base del ricorso a tale strumento siano ben circostanziate, con particolare riferimento alla dimostrazione che quelle professionalità non sono presenti nell'ente e che lo stesso ne ha una specifica necessità (articolo ItaliaOggi del 22.04.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: G.U. 21.04.2011 n. 92 "Testo del decreto-legge 22.02.2011, n. 5, coordinato con la legge di conversione 21.04.2011, n. 47, recante: «Disposizioni per la festa nazionale del 17.03.2011»".

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Pubblici dipendenti: precisazioni in merito alla trasmissione telematica della certificazione di malattia nel caso di esenzioni dalla decurtazione stipendiale (circolare n. 2/2010 Dipartimento Funzione Pubblica) (Patronato INCA-CGIL, nota 20.04.2011 n. 55/2011 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Festività del 17.03.2011: ecco la legge di conversione (CGIL-FP di Bergamo, nota 20.04.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Il lavoro straordinario svolto nel corso dell’attività di missione può essere remunerato solo nella parte eccedente il normale orario di lavoro ma con esclusione dei tempi necessari per recarsi presso la sede di trasferta e per ritornare presso quella di servizio, che sono già remunerati con il trattamento di missione.
Il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di preventiva e formale autorizzazione. Questa ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate. In circostanza straordinarie l’autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, ma comunque non può mai essere esclusa.
La sussistenza di autorizzazione implicita è stata eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell’ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l’amministrazione era obbligata a garantire trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza.

Il lavoro straordinario svolto nel corso dell’attività di missione può essere remunerato solo nella parte eccedente il normale orario di lavoro ma con esclusione dei tempi necessari per recarsi presso la sede di trasferta e per ritornare presso quella di servizio, che sono già remunerati con il trattamento di missione.
Inoltre, “secondo consolidati principi (ex multis Cons. St. Sez. V n. 844/2009; Sez. IV n. 2282/2007), il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di preventiva e formale autorizzazione. Questa ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate.
In circostanza straordinarie l’autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, ma comunque non può mai essere esclusa.
La sussistenza di autorizzazione implicita è stata eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell’ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l’amministrazione era obbligata a garantire trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza (Cons. St. Sez. V, n. 3503/2001).
Nel caso in esame, nessun principio di prova è stato addotto relativamente alla presenza di autorizzazione alla prestazioni di lavoro straordinario, sia preventiva che a sanatoria, né sono stati documentati eventi che, a causa della loro straordinarietà, possano ricondursi alla fattispecie dell’autorizzazione implicita
.” (C.S. n. 1370/2010) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19.04.2011 n. 2400 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO - SICUREZZA LAVORO: Oggetto: Accesso a verbali di visita ispettiva in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con nota del 19.03.2011 la S.V. ha comunicato che un dipendente del Conservatorio “E. R. Duni” di Matera, che dichiara di agire a tutela del proprio diritto alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha chiesto di accedere ai verbali di visita ispettiva con i quali la ASL ha rilevato, negli edifici dell’Istituto, varie violazioni, oggettivamente imputabili alla S.V., alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Al riguardo viene prospettato alla Commissione che la domanda d’accesso dovrebbe essere respinta, sia perché il procedimento avviato con la visita ispettiva non è ancora concluso, sia perché, trattandosi di atti relativi ad un contenzioso, opererebbe l’esclusione prevista dall’art. 4, comma 2, del regolamento per l’accesso vigente presso l’Istituto. In via subordinata si prospetta l’opportunità di un differimento dell’accesso, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del regolamento generale n. 184/2006.
Osserva la Commissione che né la legge n. 241/1990 né il regolamento dell’Istituto precludono l’accesso agli atti infraprocedimentali relativi ad un contenzioso (che peraltro allo stato non risulta) tra terzi qualora vi sia un congruo interesse personale, diretto, attuale e giuridicamente protetto del richiedente; interesse che nel caso in esame palesemente sussiste, atteso che il dipendente intende tutelare il proprio diritto fondamentale alla salute. L’accesso pertanto non può essere senz’altro negato.
Attesa peraltro l’evidente lesione del diritto alla riservatezza della S.V. che potrebbe derivare da un accesso effettuato prima che il Conservatorio abbia potuto esplicitare le proprie eventuali controdeduzioni, può ritenersi applicabile la citata disposizione dell’art. 9, comma 2, del regolamento n. 184/2006, secondo cui “il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 6, della legge”, che riguarda –tra l’altro– la riservatezza delle persone; e che di conseguenza l’accoglimento dell’accesso possa essere differito al momento in cui l’accertamento ispettivo diventerà incontestabile da parte dell’Amministrazione.
Va peraltro precisato che, in attesa della prescritta messa a norma degli impianti e delle strutture, i luoghi in cui l’indagine ispettiva ha rilevato situazioni di pericolo dovranno essere senza indugio opportunamente segnalati e –ove possibile- preclusi sia pure parzialmente al transito dei dipendenti, al fine di richiamare questi ultimi ad una condotta improntata ad una responsabile cautela (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, risposta del Plenum in seduta del 19.04.2011 - link a www.commissioneaccesso.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il Tribunale di Grosseto condanna per comportamento antisindacale il Comune di Castiglione della Pescaia (CGIL-FP di Bergamo, nota 18.04.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Il foglio dei lavoratori della Funzione Pubblica (CGIL-FP di Bergamo, aprile 2011).

PUBBLICO IMPIEGO: N. Laface, Il danno all’immagine della pubblica amministrazione va risarcito anche in ipotesi di reato comune commesso da pubblici dipendenti - Nota a Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana, Sentenza 18.03.2011 n. 90 (link a www.filodiritto.com).

PUBBLICO IMPIEGO: Danni da dequalificazione per il dipendente assegnato ad altre mansioni senza adeguata formazione.
Il dipendente assegnato dal datore di lavoro a nuove mansioni ha diritto al risarcimento del danno da dequalificazione se non riesce a svolgerle per non aver ricevuto un'adeguata formazione. In questo caso, infatti, deve essere indennizzato il disagio dovuto "all'evidente ed incolpevole imperizia" in quanto lesivo per la dignità e il prestigio professionale.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza 14.04.2011 n. 8527, che ha respinto il ricorso di una società nei confronti di un proprio dipendente che era stato assegnato all'uso di un elaboratore elettronico senza la preventiva e necessaria istruzione. In questo caso, ha affermato la Cassazione, il giudice deve determinare il danno in via equitativa (massima tratta e link a www.diritto24.ilsole24ore.com - link a www.giustizia-amministrativa.it).
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Demansionamento senza formazione. La Cassazione amplia il riconoscimento.
Stretta della Cassazione sul demansionamento. Ha diritto a essere risarcito anche del danno morale il lavoratore a cui sono state affidate nuove mansioni senza nessuna formazione, soprattutto se viene assegnato all'uso del Pc.

È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 8527 del 14.04.2011, ha respinto il ricorso di un'azienda condannata a risarcire un dipendente trasferito e al quale erano state affidate nuove mansioni, senza nessuna preventiva istruzione.
In particolare l'impiegato, che da sempre si era occupato di amministrazione, era stato assegnato all'uso dell'elaboratore elettronico. Ma non aveva ricevuto nessun tipo di istruzione. Aveva quindi avuto delle forti difficoltà a ingranare nella nuova attività. Per questo aveva chiesto al tribunale di Milano il risarcimento del danno.
I giudici avevano accolto l'istanza. La Corte d'appello e ora la Cassazione hanno reso definitiva la decisione, respingendo il ricorso dell'azienda.
In sentenza si legge che «l'assunto della società è infondato, in quanto le considerazioni svolte dalla Corte territoriale non conducono a tale conclusione, avendo la stessa, alla luce dell'istruttoria esperita, osservato come il lavoratore fosse stato assegnato all'uso dell'elaboratore elettronico senza la previa, necessaria istruzione e quindi con disagio dovuto all'evidente e incolpevole imperizia e con conseguente pregiudizio per la dignità personale e per il prestigio professionale, tutelati dall'art. 35, primo comma, Cost.».
C'è di più. «In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore», si legge in un altro passaggio chiave delle motivazioni, «in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto» (articolo ItaliaOggi del 15.04.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Selezione interna integralmente riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune.
E’ illegittima la determinazione dirigenziale con la quale è stato approvato il bando di selezione interna per progressione verticale relativa a posti di Commissario di Polizia Municipale cat. D3 (posizione economica D3) interamente riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune, atteso che tale determinazione confligge con il principio del pubblico concorso enunciato dall’articolo 97 della Costituzione e dall’articolo 35 del D.lgs 165/2001; quest’ultimo strumento, infatti, costituisce la regola per l’ammissione ai pubblici impieghi, mentre la selezione esclusivamente interna rappresenta solo un’eccezione a cui ricorrere in presenza di speciali ragioni, nel caso in questione non ricorrenti (1).
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(1) Nella motivazione della sentenza in rassegna si rileva, tra l’altro, che costituisce un principio generale dell’ordinamento, di rilevo costituzionale, quello per cui «l’area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (Corte Cost., sentenza n. 363 del 2006) e che le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (Corte Cost., sentenza n. 81 del 2006).
Non può, infatti, ritenersi sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato la propria attività presso l’amministrazione (Corte Cost., sentenza 11.02.2011 n. 42; Corte Cost., sentenza 15.12.2010 n. 354; Corte Cost., sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una progressione di carriera.
Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all’esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione e non acquisibili all’esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione.
La natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico. Procedure selettive riservate, che riducano irragionevolmente o escludano la possibilità di accesso dall’esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso (Corte Cost., sentenza 13.05.2010 n. 169; Corte Cost., sentenza n. 34 del 2004), e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon andamento, che esso assicura.
Tali principi di rilievo costituzionale sono stati recepiti dal legislatore ordinario che all’articolo 35 del D.lgs 165 del 2001, applicabile agli enti locali in virtù dell’esplicito richiamo di cui all’articolo 88 del D.lgs 267 del 2000, ha previsto che le procedure selettive devono garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno.
Del resto anche l’articolo 91 del citato D.lgs 267 del 2000 prevede esplicitamente la possibilità di effettuare concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
Sul principio v. da ult. Corte cost., sentenza 18.02.2011, n. 52 ed ivi ult. riferimenti (massima tratta da www.regione.piemonte.it - TAR Emilia-Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 12.04.2011 n. 343 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Con la circolare n. 7/2011 Brunetta smentisce definitivamente CISL e UIL, ma anche sé stesso (CGIL-FP di Bergamo, nota 12.04.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: R.S.U.: finalmente l'accordo per il rinnovo (CGIL-FP di Bergamo, nota 12.04.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLa legge Brunetta fa pochi sconti. Riforma pienamente applicabile. A parte i premi al merito. Nessun rinvio per le nuove norme sulle relazioni sindacali e sui procedimenti disciplinari.
La legge Brunetta è pienamente operativa e deve essere applicata dalle singole amministrazioni pubbliche: solamente le disposizioni che premiano i meritevoli sono in buona parte state rinviate. E l'introduzione delle fasce di merito è stata limitata alle risorse aggiuntive nello stato e una intesa tra governo, sindacati ed associazioni degli enti locali ne definirà la sorte immediata per le regioni, i comuni e le province.
Le disposizioni sulle relazioni sindacali, per come precisato dalla recente circolare 05.04.2011 n. 7/2011 del dipartimento della Funzione pubblica, sono immediatamente applicabili. Non vi sono dubbi sulla piena applicazione delle nuove regole sui procedimenti e sulle sanzioni disciplinari.
Come ribadito dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, le singole amministrazioni devono dare applicazione alle limitazioni allo spoils system, in particolare per il più rigido tetto imposto alle assunzioni a tempo determinato di dirigenti e, negli enti che ne sono sprovvisti, di responsabili per la copertura di posti vacanti in dotazione organica. Per cui non ha alcun fondamento la tesi che, soprattutto ad iniziativa delle organizzazioni sindacali, sta circolando, in base alla quale l'applicazione del dlgs n. 150/2009 è stata completamente rinviata alla stipula dei nuovi contratti nazionali e gli enti locali non devono adottare alcun atto.
In particolare, tutti gli enti locali devono recepire le modifiche organizzative e le nuove regole sulla misurazione e valutazione delle performance. Occorre al riguardo ricordare che la legge c.d. Brunetta espressamente stabilisce che, a partire dall'anno 2011, non possono essere erogati compensi legati alle performance, cioè la indennità di produttività per i dipendenti e quella di risultato per i dirigenti, i titolari di posizione organizzativa e le alte professionalità, se l'ente non si è data una metodologia di valutazione adeguata ai principi innovativi dettati dal legislatore.
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che tali indennità per il 2010 possono essere erogate, anche se le valutazioni sono effettuate nel 2011, mentre quelle relative alle attività svolte a partire da quest'anno non possono essere erogate in assenza di tale adeguamento. Ricordiamo che, come in un gioco di scatole cinesi, l'approvazione delle nuove metodologie di valutazione si deve basare sulla proposta avanzata dal nucleo o organismo indipendente di valutazione.
Il che richiede che il regolamento dell'ente ne abbia dettato la disciplina e che il sindaco o presidente di provincia abbia provveduto alla nomina dei suoi componenti.
Altro passaggio essenziale, anche se lo spostamento fino al 30 giugno del termine per l'approvazione dei bilanci preventivi pesa negativamente, è costituito dalla adozione di obiettivi individuali e di performance organizzativa adeguati rispetto ai vincoli stringenti dettati dal legislatore ed organizzati in modo da rispondere ai requisiti previsti dal legislatore per il piano delle performance.
Come chiarito dal dipartimento della Funzione Pubblica, le disposizioni sulle relazioni sindacali sono immediatamente operative, in particolare per gli aspetti relativi alla limitazione alla semplice informazione delle relazioni sindacali sugli atti di gestione del rapporto di lavoro adottati dai dirigenti con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro.
Ed ancora, sono immediatamente applicabili le disapplicazioni delle parti dei contratti collettivi nazionali di lavoro in contrasto con la legge Brunetta, Mentre negli enti locali, a differenza di quanto previsto per lo stato, le norme dei contratti decentrati in contrasto con il dlgs 150/2009 continueranno ad essere applicabili per tutto il 2011 e, di fatto, anche per tutto il prossimo anno (articolo ItaliaOggi del 08.04.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOTempi duri per il travet malato. Più facile il licenziamento in caso di inidoneità psico-fisica. Sì al decreto Brunetta: accertamenti d'ufficio per i casi sospetti di disturbi comportamentali.
Il rischio finale del licenziamento ora sarà molto più concreto. Perché quando si avranno problemi di salute, anche solo presunti in base ai comportamenti, scatteranno accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione-datore di lavoro a cui sarà arduo sottrarsi.
E questo grazie alle nuove norme sulle inidoneità psico-fisica dei dipendenti pubblici varate ieri dal consiglio dei ministri e ora la vaglio del Consiglio di stato per il prescritto parere.
Il provvedimento (SCHEMA DI D.P.R. RECANTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI IN CASO DI PERMANENTE INIDONEITÀ PSICOFISICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 55-OCTIES DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165) è stato curato dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, con l'obiettivo di tutelare l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione, si legge in una nota del governo, «consentendo la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui è stata accertata l'inidoneità psicofisica permanente e assoluta, oppure il demansionamento nel caso di inidoneità psicofisica permanente e relativa». Per la prima volta si parla di inidoneità anche psichica, finora genericamente c'erano problemi di salute.
E per la prima volta, si prevede che ci si la licenziabilità anche dei dirigenti. L'amministrazione avvia, prima era solo una possibilità, la procedura di accertamento non solo nei casi in cui le assenze per malattia si protraggono oltre i limiti massimi previsti ma anche quando, con una valutazione di natura discrezionale, il datore di lavoro ritenga che il comportamento del lavoratore denunci disturbi psichici o fisici. Comportamento tale da rendere presumibile un'inidoneità assoluta o relativa al servizio.
Per questi casi, è possibile anche una sospensione cautelare in attesa delle visite a tutela della sicurezza dei colleghi e della eventuale utenza. Situazioni delicate, queste, che finora non erano espressamente disciplinate e che avevano creato problemi soprattutto nei servizi di sportello.
Il licenziamento scatta in caso di accertamento di impossibilità assoluta a svolgere le mansioni. Se l'inidoneità è relativa, l'amministrazione deve mettere in atto ogni tentativo per recuperare al servizio il dipendente, con l'assegnazione a diverse mansioni dello stesso profilo di inquadramento ma anche di altro profilo. Se più basso, lo stipendio resterà comunque quello di primo inquadramento. Norme dunque non solo più rigide a favore della pa ma anche a tutela del lavoratore.
Nella stretta contro i furbi, rischia grosso chi per ben due volte si rifiuta, senza giustificato motivo, di sottoporsi ai controlli: sarà licenziato con il debito preavviso (articolo ItaliaOggi del 08.04.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPiccoli comuni, turnover amaro. Se va in pensione l'unico vigile: non può essere rimpiazzato. Disco rosso della Corte conti Veneto sull'assunzione di un nuovo agente nel corso dell'anno.
Il pensionamento di figure uniche infungibili non sfugge al divieto, per i comuni non soggetti al patto, di assumere personale cessato in corso d'anno, anche se il turnover riguarda agenti di polizia municipale. La mobilità in uscita può essere considerata come cessazione solo se l'ente destinatario del dipendente trasferito non sia soggetto a vincoli assunzionali.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto fornisce questi due importanti chiarimenti.
Cessazioni in corso d'anno. Il comune richiedente, non soggetto al patto di stabilità, ventilava la possibilità di sostituire l'unico agente di polizia municipale destinato ad andare in pensione nel 2011, già nel 2011 stesso. Ciò in considerazione dell'unicità ed infungibilità della figura e della necessità di assicurare le funzioni.
La sezione, tuttavia, non ha potuto fare a meno di evidenziare l'illegittimità di tale approccio. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, gli enti non sottoposti al patto limitano le assunzioni di personale alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute «nel precedente anno». Anche l'interpretazione strettamente letterale della norma conferma che l'anno di riferimento ai fini del contenimento delle spese di personale detta riduzione debba essere sempre quello precedente alla cessazione.
Non osta a questa obbligata applicazione della norma l'unicità della figura, né la qualifica di agente di polizia municipale. Spiega la sezione veneta agli enti non soggetti al patto non è applicabile la disposizione di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 220/2010, che consente di derogare al limite di spesa per assunzioni nell'ambito delle funzioni di polizia locale ai soli comuni con oltre 5.000 abitanti, visto che richiama, come condizione, il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.
Effetti della mobilità. Il comune ha chiesto se fosse, allora, possibile avviare nel 2011 una procedura di assunzione per sostituire un dipendente andato in mobilità presso un altro ente nel 2009.
La sezione risponde affermativamente circa la possibilità di coprire, in linea teorica, una cessazione anche di due anni prima, ma in merito agli effetti della mobilità si allinea alle conclusioni tratte dalle sezioni riunite con la delibera 59/2010: la mobilità in uscita può essere considerata come cessazione solo se l'ente di provenienza debba rispettare a vincoli alle assunzioni, mentre l'ente destinatario, al contrario, non sia soggetto a tetti alle assunzioni.
Infatti, in questo caso l'ente di destinazione deve sempre imputare la mobilità in entrata alla copertura delle vacanze di organico, sicché l'assunzione per mobilità occupa i posti che si intendono coprire mediante il piano annuale delle assunzioni. In tal modo non si avrebbe un incremento della spesa complessiva per personale, così da permettere all'ente di provenienza di effettuare una nuova assunzione.
Restano, tuttavia, in piedi le perplessità di tale ricostruzione che le sezioni riunite della Corte dei conti hanno fondato sul presupposto della vigenza dell'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 che operava in un regime profondamente diverso, quando gli enti non soggetti al patto non erano sottoposti a vincoli alle assunzioni, mentre gli enti tenuti a rispettare il patto di stabilità dovevano complessivamente rispettare tetti alle assunzioni non a livello di singolo ente, bensì complessivamente di comparto.
Dopo la modifica del patto di stabilità le cose non stanno più così. I tetti alla spesa e alle assunzioni operano solo a livello di singolo ente. Per altro, dalla vigenza della legge 296/2006 alla vigenza del dl 78/2010 solo gli enti non soggetti al patto erano tenuti a vincoli alle assunzioni. A causa della manovra estiva 2010, anche gli enti obbligati al patto incontrano vincoli assunzionali, esattamente entro il 20% della spesa del personale cessato l'anno precedente.
Sicché, la mobilità intercompartimentale tra enti locali non sarebbe mai né cessazione, né assunzione. E potrebbe essere coperta solo da mobilità. Il che pregiudica di molto proprio la situazione degli enti di piccole dimensioni. Senza considerare che ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del dlgs 165/2001 le assunzioni debbono necessariamente avvenire per mobilità. E che lo stesso dl 78/2010 nel disporre che i fondi delle risorse decentrate debbono essere ridotti in proporzione non al personale cessato, ma al «personale in servizio»: il che significa che anche le mobilità in uscita, riducendo il personale «in servizio» determinano risparmi sulla spesa di personale esattamente come una cessazione, così come, simmetricamente, le mobilità in uscita costi come fossero assunzioni (articolo ItaliaOggi del 08.04.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOBrunetta dà più poteri ai dirigenti alla faccia di sindacati e giudici. Un decreto per far decollare subito le nuove competenze previste dalla riforma.
È una corsa contro il tempo, quella tra Brunetta e i sindacati. A chi arriva prima a fermare l'altro. Sembrava che i sindacati, quelli moderati di Cisl e Uil, ci fossero riusciti con l'accordo spuntato a Palazzo Chigi lo scorso 4 febbraio, che rinviando a una successiva trattativa all'Aran molti dei nodi caldi dell'attuazione del decreto legislativo 150/2009 nei fatti depotenziavano la riforma Brunetta.
E ora invece il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, sta per assestare un colpo a suo favore: intanto che il tavolo all'Aran ancora non si è aperto, con un decreto correttivo al 150 si rendono pienamente operativi alcuni filoni della riforma che rischiavano con l'accordo di restare fermi. Rendendo così la pariglia ai sindacati e stoppando i giudici che, adducendo dubbi interpretativi, stanno remando contro.
Si tratta di un decreto legislativo (SCHEMA DI D.LGS. RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL D.LGS. 27.10.2009, N. 150 AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 04.03.2009, N. 15) che in queste ore è stato sottoposto al vaglio di regioni, comuni e province per il prescritto parere, prima della trasmissione alla camere e poi il via libero definitivo del consiglio dei ministri. Un decreto che tra le varie correzioni stabilisce che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del 150, «mentre i contratti sotto scritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto».
Ma il colpo più forte si ha all'ultimo punto dell'articolato, quello in cui si interpreta il senso dell'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 150/2009: le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto «sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali». Fuori di burocratese, questo significa che in tema di relazioni sindacali la riforma si applica già. Anche se proprio sulle relazioni sindacali il tavolo all'Aran avrebbe dovuto dire una parola chiarificatrice e condivisa.
E dunque, i dirigenti possono da subito disciplinare l'organizzazione del lavoro e la gestione degli uffici come ritengono opportuno. Informando i sindacati ma senza trattare più con loro, come fatto finora e come preteso ancora dalle sigle. Tanto da aver ottenuto un diluvio di sentenze a favore che hanno bloccato l'iniziativa manageriale dei dirigenti pubblici.
Se il decreto dovesse riuscire a ultimare il suo iter prima dell'accordo, avrà vinto Brunetta. Un risultato non da poco per il responsabile di Palazzo Vidoni, visto lo stop inferto alla sua riforma dalla manovra correttiva dei conti pubblici che ha congelato le retribuzioni degli statali impedendo aumenti o decurtazioni sul monte salariale pregresso. Così mandando a gambe all'aria la piena attuazione della meritocrazia. La partita non è ancora finita (articolo ItaliaOggi del 07.04.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Via libera dalla Corte dei Conti - Utilizzo del mezzo proprio per il dipendente pubblico in servizio, quali limiti per le PA?
Una importante pronuncia della Corte dei Conti torna sulla questione dell'utilizzo del mezzo proprio per motivi di servizio da parte del dipendente pubblico.
Sulla questione spinosa dell’utilizzo del mezzo proprio per motivi di servizio da parte del dipendente pubblico c’è stata una importante e recente pronuncia della Corte dei Conti che si ritiene utile portare a conoscenza del lettore; i giudici contabili con la delibera, a sezioni riunite di controllo, n. 21 depositata in segreteria il 5 aprile scorso hanno affermato che anche a seguito dell'entrata in vigore della disciplina recata dall'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 (cd. Manovra estiva 2010), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, le amministrazioni pubbliche possono continuare ad autorizzare i propri dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni; le stesse pubbliche amministrazioni non possono più riconoscere agli stessi il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dall’ art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico.
La norma contenute nella manovra estiva 2010.
Si ricorda brevemente che l’art. 6, comma 12 del decreto legge 31.05.2010, n. 78 convertito in legge con la legge 30.07.2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevede che: “dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti (…) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 15 della legge 18.12.1973, n. 836 e 8 della legge 26.07.1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.
In virtù di detta norma, dal 31.05.2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) non sarebbero più applicabili né l'articolo 15 della legge 18.12.1973 n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con cui si stabiliva un’indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l'art. 8 della legge 26.07.1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale).
Il chiarimento dei giudici contabili.
L’intervento delle Sezioni riunite su un argomento, oggetto di grande attualità nelle pubbliche amministrazioni dopo l’approvazione della Manovra estiva 2010 che, tra l’altro, ha dato adito a molte interpretazioni interne ad ogni pubblica amministrazione, è la conseguenza di due quesiti rivolti dalla Sezione di controllo per la Regione Liguria.
I giudici contabili sull’argomento oggetto del presente commento ritengono di dover richiamare la propria deliberazione n. 8/CONTR/2011 del 16.12.2010 con la quale è stato chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del disposto dell’art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il dipendente può ancora essere autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell’ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico.
Un comportamento diverso da parte della pubblica amministrazione svuoterebbe di significato la portata dell’innovazione introdotta dall’art. 6, comma 12, della Manovra estiva 2010 considerato che anche nel sistema pregresso, l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un’accurata valutazione dei benefici per l’ente.
E’ da ritenere non legittimo, secondo i giudici della Corte dei Conti, che una amministrazione reintroduca , attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988; tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del disposto del richiamato art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010.
I giudici contabili, tuttavia, evidenziano che al fine anche di evitare i rischi, ritengono possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la Manovra estiva 2010 e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (commento tratto da www.ipsoa.it - Corte dei Conti, Sezz. riunite di controllo, delibera 05.04.2011 n. 21).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Contenimento della spesa di personale. Piccoli Comuni, limiti di assunzione per i rapporti di collaborazione?
Secondo le Sezioni Riunite i vincoli assunzionali previsti per gli Enti non soggetti al patto di stabilità sono solo per le assunzioni a tempo indeterminato o tempo determinato e non, invece, per le collaborazioni.

La Corte dei Conti, Sezz. riunite in sede di controllo, con delibera 04.04.2011 n. 20, ha affrontato e reso il proprio parere, in ordine al contenimento della spesa di personale ed alla possibilità di assunzioni con rapporti di collaborazione negli Enti non soggetti al patto di stabilità.
Ovviamente la questione giunge alle Sezioni Riunite, a seguito di remissione da parte della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria.
Il Parere de quo è ampiamente articolato e formulato, merita la massima fedeltà nell'esposizione:
Tematica - Questione di massima.
Il Comune istante riprende gli artt. 1, commi 557 e 557-bis, 562, L. n. 296 del 2006 (finanziaria per l'anno 2007) che impongono agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità, quindi quelli inferiori a 5.000 abitanti, di non superare la spesa di personale dell'anno 2004 e che limitano la possibilità di assunzioni nel solo limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, avvenute nell'anno precedente.
La specifica richiesta è quella di sapere se tale limitazione trova applicazione per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa od a progetto.
Inquadramento normativo esposto.
La Sezione remittente (Liguria) ha disaminato la questione avanti esposta concludendo che le spese per rapporti di collaborazione, sono sempre da comprendere nella più ampia categoria delle spese di personale, concludendo che non si pone il vincolo del limite assunzionale, ma solo quello del limite di spesa, per i rapporti di collaborazione.
Inquadramento delle sezioni riunite.
Il Giudice Contabile ha premesso alla valutazione del quesito posto l'analisi dei vincoli di legge per spesa di personale ed assunzioni, per come di seguito:
- Comma 562, L. n. 296 del 2006 - enti non sottoposti al patto di stabilità- dispongono del limite di spesa e delle assunzioni nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro verificatisi nell'anno precedente, con richiamo a Sezioni Riunite Deliberazione n. 52/2010;
- Comma 557 e comma 557-bis - enti sottoposti a patto di stabilità - la spesa di personale comprende anche quella per i rapporti di collaborazione;
- Art. 76, comma 7, D.L. n. 112 del 2008, nel testo convertito in legge dall'art. 14, comma 9, D.L. n. 78 del 2010 che per il 2011 introduce il limite di spesa per enti sottoposti e non sottoposti al patto di stabilità, del 40% della spesa di personale rispetto al totale delle spese correnti che impedisce di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Nel caso in cui la spesa di personale sia inferiore al 40% del totale delle spese correnti, si può procedere ad assunzioni solo nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni di servizio dell'anno precedente.
Sintetizzano, quindi, le Sezioni Riunite che, sono vincoli assunzionali per gli enti non sottoposti al patto di stabilità la spesa di personale (del limite di spesa come avanti definito e secondo quanto di seguito riportato). In tale logica precisano le Sezioni che la configurazione giuridica del rapporto di lavoro che prevede l'assunzione (soggetta ai limiti assunzionali propri di legge) è diversa da quella della collaborazione che è un fatto episodico e non permanente per l'Ente.
Alla luce di ciò i vincoli assunzionali sono solo per le assunzioni a Tempo Indeterminato o Tempo Determinato e non, invece, per le collaborazioni.
Concludono, quindi, le Sezioni Riunite che nel rispetto della spesa storica del personale, per enti non soggetti al patto di stabilità, dell'anno 2004, anche se non vi sono stati pensionamenti nell'anno precedente a quello nel quale si intendono attivare rapporti di collaborazione, gli stessi sono possibili.
Tuttavia le Sezioni precisano che il ricorso alle collaborazioni può avvenire solo alle seguenti condizioni:
- deve essere di carattere temporaneo, nel mentre si provvede ad adeguare la programmazione del personale nell'Ente, anche con l'eventuale organizzazione dei servizi in forma associata;
- le funzioni pubbliche indefettibili devono essere assicurate con personale in dotazione organica;
- non deve esservi superamento del limite di spesa di personale e della spesa per incarichi di consulenza.
Non mancano le Sezioni di ricordare la necessità per i piccoli Enti di perseguire modelli organizzativi quali le convenzioni e/o l'Unione dei Comuni, giusta previsione dell'art. 14, comma 30, D.L. n. 78 del 2010, secondo i principi di economicità e di riduzione delle spese, in armonia con le previsioni dell'art. 117, comma 2, lett. p), ed art. 118, comma 2, della Costituzione Italiana.
Ricordano le Sezioni Unite anche il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione da riportare nel bilancio di previsione, per come stabilito dall'art. 3, comma 56, L. n. 244 del 24.12.2007, per come sostituito dall'art. 46, comma 3, D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008 (commento tratto da link a www.ipsoa.it).

PUBBLICO IMPIEGONon è più applicabile agli impiegati comunali il principio dell'equa proporzione tra i loro stipendi e quello del segretario comunale.
Con la sentenza contestata in appello, il TAR di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli attuali appellanti, tutti dipendenti di un Comune campano, per l’annullamento del silenzio tenuto dall’amministrazione comunale sulle alcune istanze volte al riconoscimento del diritto a veder ristabilita l’equa proporzione tra i loro stipendi e quello del segretario comunale. Il TAR Campania aveva dichiarato inammissibile il ricorso, non sussistendo i presupposti per la formazione del silenzio rigetto, rilevandone, comunque, l’infondatezza nel merito.
Gli appellanti hanno contestato la sentenza principalmente in riferimento alla valutazione di merito non avendo, a loro avviso, il TAR tenuto conto del disposto dell’art. 228 del r.d. n. 783 del 1934 che imponeva alle amministrazioni comunali di fissare gli stipendi con equa proporzione rispetto a quello goduto dal segretario comunale. Secondo i giudici del Consiglio di Stato, tuttavia, l’appello è infondato: è sufficiente, infatti, evidenziare che la questione relativa alla rideterminazione del trattamento economico dei dipendenti comunali, in applicazione dell’art. 228 del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383, ai sensi del quale <>, è stata affrontata da tempo dalla giurisprudenza, che ha assunto una posizione negativa che si condivide in pieno (cfr., tra le più recenti decisioni, Cons. St., Sez. V, 14.06.2004, n. 3793; 07.07.2002 n. 3736; 23.01.2001 n. 196; 13.03.2000 n. 1304; id., 07.02.2000 n. 664; id., 06.10.1999 n. 1335).
Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che da quando il trattamento economico del personale dipendente dei Comuni deve essere determinato con il sistema della contrattazione collettiva, con il recepimento del contenuto dei relativi accordi nazionali da parte delle Amministrazioni e, quindi, con il contestuale divieto di corrispondere trattamenti superiori a quelli risultanti dagli accordi stessi, il principio dell'equa proporzione con il trattamento del segretario comunale, di cui all'art. 228 del T.U. 03.03.1934 n. 383, non è più applicabile.
Questo principio, chiariscono i giudici di Palazzo Spada, è riconducibile ad un diverso sistema normativo, nel quale gli enti locali potevano determinare, con atto autoritativo ed unilaterale, il trattamento economico dei propri dipendenti. Facoltà che, tuttavia, è venuta meno per il carattere immediatamente precettivo ed inderogabile, conferito ad opera dell'art. 6 del d.l. 29.12.1977 n. 946, convertito nella legge 27.02.1978 n. 43, alla disciplina del rapporto di impiego del personale in questione contenuta nel d.p.r. 01.06.1979 n. 191.
La determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali in conformità degli accordi nazionali, per altro, risponde alla volontà legislativa di individuare una nuova fonte esclusiva di regolamentazione a garanzia dell'omogeneità del regime applicabile ed in vista del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa (cfr., tra le molte, Cons. St., Sez. V, 21.07.1999 n. 883; id., 15.09.1997 n. 978; id., 03.06.1996, n. 610).
Si tratta, quindi, di una disciplina che, rafforzata dal principio di onnicomprensività della retribuzione fissato dagli accordi, disancora il trattamento economico del dipendente dal potere discrezionale dell'ente, risultando in tal modo radicalmente incompatibile con la citata facoltà di riequilibrio previsto dall'art. 228 citato. Né può ritenersi che questa facoltà sopravviva per i periodi anteriori alla riforma.
Non si tratta, invero, di applicare, ora per allora, una disciplina che fissa concreti livelli retributivi, sulla quale eventualmente fondare diritti soggettivi ormai immodificabili, bensì di postulare l'esercizio di un potere pubblico definitivamente abrogato (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 01.04.2011 n. 2024 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

marzo 2011

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il Sindaco del Comune di Mantova ha posto alla Sezione un quesito del seguente tenore: <<se le nuove disposizioni sugli incarichi dirigenziali a tempo determinato introdotte dal D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 debbano considerarsi estese anche agli Enti Locali, stante la previsione dell’art. 1 del D.Lgs. che vieta l’introduzione di deroghe al TUEL se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni>>.
Inoltre, per il caso in cui si propendesse per una risposta in senso affermativo al quesito che precede, ha domandato <<
se l’Ente possa determinare un ragionevole tetto percentuale per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, svincolandosi dalle percentuali previste per la dirigenza statale ed, in particolare, se possa dare quattro incarichi a tempo determinato ex art. 110 TUEL, attingendo, per tre di essi, a personale interno>>.
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1° quesito: <<se le nuove disposizioni sugli incarichi dirigenziali a tempo determinato introdotte dal D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 debbano considerarsi estese anche agli Enti Locali, stante la previsione dell’art. 1 del D.Lgs. che vieta l’introduzione di deroghe al TUEL se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni>>.
Preliminarmente le Sezioni Riunite hanno dovuto affrontare la questione se l’ente locale, nel conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti in dotazione organica, debba rispettare le percentuali di cui all’art. 19, comma 6 dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001 o se sia ancora vigente ed applicabile l’art. 110, comma 1 del TUEL che non prevede alcun limite.
In proposito, hanno statuito che <<la questione verte sulla compatibilità tra le disposizioni dettate dal d.lgs. 150/2009 in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali a termine conferiti a soggetti esterni all’amministrazione e la disciplina dettata in materia per gli enti locali nel d.lgs. 267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali).
Il d.lgs. 27.10.2009 n. 150, in vigore dal 15.11.2009, ha introdotto, negli artt. 37–45, significative modifiche di alcune disposizioni del titolo II, capo II, sezione I, del d.lgs. 165/2001 in materia di dirigenza pubblica.
Nelle ipotesi in esame rileva in particolare l’art. 40 che, nel modificare l’art. 19, commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165/2001, ha riformulato le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali a termine a soggetti esterni all’amministrazione.
Tale disposizione ha, in particolare:
- confermato i limiti percentuali della dotazione organica entro cui conferire tali incarichi dirigenziali (“entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia");
- consentito il ricorso agli incarichi esterni nelle sole ipotesi in cui non si rinvengono, all’interno delle amministrazioni, persone dotate della qualificazione professionale richiesta; introdotto la necessità di motivare in modo esplicito le ragioni per le quali si intende attingere a professionalità esterne;
- precisato il meccanismo di computo dei limiti percentuali della dotazione organica (il quoziente derivante dall'applicazione di tale percentuale, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque).
Tali disposizioni sono state espressamente ritenute applicabili alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, tra cui anche gli enti locali (comma 6-ter del citato art. 19 del d.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 40 del d.lgs. 150/2009)
>> (Sez. Riun. in sede di contr. n. 12 e n. 13 dell’08.03.2011).
2° quesito: se <<l’Ente possa determinare un ragionevole tetto percentuale per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, svincolandosi dalle percentuali previste per la dirigenza statale ed, in particolare, se possa dare quattro incarichi a tempo determinato ex art. 110 TUEL, attingendo, per tre di essi, a personale interno>>.
Avendo risolto il primo problema nel senso che il nuovo comma 6 dell’art. 19 TUPI si applica anche agli enti locali, si pone l’ulteriore problema se le percentuali previste dalla norma (10 per cento della dotazione organica per i dirigenti di prima fascia e 8 per cento della dotazione organica per i dirigenti di seconda fascia) siano applicabili o se sia possibile sommare le stesse, attesa l’assenza di tale distinzione per la dirigenza degli Enti Locali.
In proposito, le Sezioni Riunite hanno statuito che <<l’espressa estensione della predetta disciplina anche agli enti locali, pone problemi di compatibilità con la specifica disciplina dettata in materia di incarichi dirigenziali esterni contenuta nell’art. 110 del TUEL>>.
In particolare, <<il tenore letterale dell’art. 110, comma 1 –la cui disciplina (che demanda allo statuto dell’ente la possibilità di coprire, con contratti a tempo determinato, i posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, sia di qualifica dirigenziali che di alta specializzazione) non appare completamente sovrapponile a quella contenuta nell’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001– esclude, in primo luogo, la configurazione, nel caso all’esame, di una ipotesi di abrogazione tacita di tale disposizione ad opera della norma intervenuta successivamente.
La questione sottoposta alle Sezioni riunite concerne pertanto, più propriamente, la diretta applicabilità agli enti territoriali, limitatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto previsti nell’art. 110, comma 1, del TUEL, delle disposizioni contenute nell’art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 165/2001, malgrado il richiamo, contenuto nell’art. 27 del d.lgs. 165/2001 e nell’art. 111 del TUEL, alla autonomia statutaria e organizzativa riconosciuta agli enti locali.
Soccorre al riguardo il principio, sotteso a più di una disposizione dello stesso d.lgs. 150/2009, in base al quale si considerano direttamente applicabili le norme che contengono i principi di carattere generale, escludendo, per contro, la immediata applicabilità delle norme che introducono modalità operative o misure di dettaglio.
E che le disposizioni dettate dall’art. 19, comma 6 e 6-bis, del d.lgs. 165/2001 debbano essere considerate espressione di principi di carattere generale discende, in primo luogo, dalla interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 324/2010. La Consulta, eliminando ogni incertezza, ha, infatti dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche, in ordine all’art. 40, comma 1, lett. f), del d.lgs. 150/2009, confermando l’applicazione immediata e diretta delle citate norme sia nell’ordinamento delle Regioni sia in quello degli enti locali, cui spetta pertanto un corrispondente obbligo di adeguamento.
La sentenza della Corte Costituzionale afferma, in particolare, che l’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 non riguarda né procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al pubblico impiego né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto, con la conseguenza che non può rilevarsi alcuna violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione giacché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) né di competenza residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali).
Secondo la Consulta, atteso che il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato, il legislatore statale ha correttamente esercitato la propria potestà legislativa adottando una normativa riconducibile alla materia dell’ordinamento civile sia per la fase costitutiva di tale contratto, sia per quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico. Trattandosi pertanto di materia che l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, l’immediata e diretta applicazione anche agli ordinamenti locali e regionali della disciplina contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, al pari degli istituti previsti nelle disposizioni indicate nell’art. 74, comma 1, del d.lgs. 150/2009, non determina una violazione della Costituzione.
Quanto all’ambito applicativo, la disposizione introdotta con l’art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 165/2001, è stata valutata dalla Corte Costituzionale, nel suo complesso, con riferimento in particolare ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato (adeguata motivazione del possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, valutata anche sulla base di precedenti esperienze lavorative, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione), alla durata massima del rapporto (non superiore a cinque anni) e ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico (l’indennità che –ad integrazione del trattamento economico– può essere attribuita al privato e le conseguenze del conferimento dell’incarico su un eventuale preesistente rapporto di impiego). Resta invece sullo sfondo, anche nell’ambito della decisione della Consulta, la disposizione concernente i limiti percentuali della dotazione organica nell’ambito dei quali è concesso agli enti locali conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni. Trattandosi, in ogni caso, di presupposti di fatto attinenti la costituzione del rapporto di lavoro, appare coerente con l’interpretazione accolta dalla Corte Costituzionale ritenere che siano immediatamente vincolanti per gli enti territoriali.
La disciplina dettata dall’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 va infatti considerata nel suo complesso proprio alla luce dei principi indicati dal legislatore nella legge delega n. 15/2009 volti, in particolare, a ridefinire la disciplina relativa al conferimento degli incarichi a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, della quota della dotazione organica entro la quale sia consentito affidare detti incarichi. Tale interpretazione risulta, inoltre, in linea con la più recente giurisprudenza, anche costituzionale, che, nell’obiettivo di rafforzare il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi di governo) e le funzioni di gestione amministrativa (spettanti alla dirigenza), ha espresso un orientamento restrittivo nei confronti della c.d. “dirigenza fiduciaria”, privilegiando, per l’accesso alla dirigenza, il ricorso a procedure selettive pubbliche e, per il conferimento dei relativi incarichi, la dirigenza di ruolo.
Quanto alle concrete percentuali applicabili, queste Sezioni Riunite, condividono l’orientamento seguito dalle Sezioni regionali di controllo per la Puglia e per il Veneto. Considerato quindi che la contrattazione collettiva di comparto non prevede la distinzione tra dirigenza di prima e di seconda fascia, appare ragionevole applicare la percentuale dell’8% in considerazione del fatto che la percentuale più elevata è prevista per la dirigenza statale di prima fascia, ovvero addetta ad uffici di livello dirigenziale generale, che non trova previsione equipollente nell’amministrazione locale. Va conseguentemente esteso agli enti locali anche il meccanismo di computo dei limiti percentuali della dotazione organica (art. 19, comma 6-bis, del d.lgs. 165/2001) che, superando le precedenti incertezze, ha definitivamente precisato le modalità applicative in base alle quali il quoziente derivante dall'applicazione di tale percentuale, deve essere arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque
>> (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 30.03.2011 n. 161).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il finanziamento delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge (CGIL-FP di Bergamo, nota 29.03.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Schema di contratto collettivo decentrato anni 2011-2012 (CGIL-FP di Bergamo, nota 28.03.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Diniego di assunzione per il fatto che l’aspirante ha riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. L’estinzione di condanne penali non preclude alla P.A. di valutare la sentenza di condanna.
E’ legittimo il provvedimento di diniego di assunzione nel ruolo dei Vigili del Fuoco motivato con riferimento al fatto che l’aspirante ha riportato una condanna definitiva per un delitto non colposo (nella specie si trattava di una condanna per furto), atteso che l’art. 88 del d.lgs. n. 217 del 2005, recante la disciplina per l’accesso al ruolo degli operatori dei Vigili del Fuoco, stabilisce, al comma 1, lett. e), che per le assunzioni è necessario il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 26 della legge 01.02.1989, n. 53 e cioè quelle richieste per l’ammissione ai concorsi per l’accesso alla magistratura ordinaria, che individua una causa tassativa di esclusione (in presenza della quale non vi è, di conseguenza, alcuna facoltà di valutazione), nella condanna a pena detentiva per delitto non colposo (Ha aggiunto in particolare la sentenza in rassegna che non valeva in contrario la previsione del comma 2 dell’art. 88 del d.lgs. n. 217 del 2005, per il quale non possono essere assunti coloro "che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo", trattandosi di previsione aggiuntiva a quella di cui al comma 1 dello stesso articolo).
L’estinzione del reato, pur comportando l'estinzione delle incapacità giuridiche e degli altri effetti penali che conseguono automaticamente ad una sentenza di condanna, non elimina la condanna in sé quale fatto storico rilevante, che continua ad esistere e a produrre integralmente tutti quegli effetti giuridici che non sono rimossi dal beneficio estintivo, per cui non è precluso che l’Amministrazione eserciti le sue valutazioni discrezionali, considerando negativamente la condanna penale, né che tale condanna sia autonomamente valutata in senso ostativo (Cfr. Cons. Stato, VI, 25.09.2009, n. 5793) (massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 25.03.2011 n. 1841 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGONiente scuse sulla legge Brunetta. Applicare la riforma non costituisce condotta antisindacale. Il tribunale di Venezia spezza il fronte giurisprudenziale contrario all'immediata applicazione.
L'applicazione della riforma Brunetta non può configurare condotta antisindacale, perché è un dovere del dirigente pubblico.

Si spezza decisamente il fronte, fino a poco tempo fa, compatto delle decisioni dei giudici del lavoro, che avevano ritenuto costituisse violazione dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori l'applicazione del digs 150/2009, anche in assenza della nuova stagione della contrattazione nazionale collettiva.
Dopo la sentenza del Tribunale di Pesaro 417/2010 è il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, con sentenza 12.03.2011 n. 280, a chiarire che la riforma-Brunetta è immediatamente operativa, respingendo direttamente l'ennesimo ricorso presentato da una sigla sindacale.
Oggetto della controversia, in questo caso, la decisione di un dirigente scolastico di non sottoporre alla contrattazione decentrata materie che, pur essendo rimesse a tale forma di relazione dall'articolo 6, lettera m), del Ccnl 29/11/2007 del comparto scuola, riguardavano tuttavia l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale. Ambiti, questi ultimi, attribuiti dal dlgs 150/2009 all'esclusiva competenza della dirigenza, sì da non ammettere alcuna relazione sindacale se non quella dell'informazione.
L'articolo 6, lettera m), infatti, riguarda criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo e Ata, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
Il giudice veneziano esclude radicalmente che il dirigente scolastico abbia posto in essere una condotta antisindacale, mostrandosi contrario alla contrattazione decentrata sulla base di un proprio convincimento. Il sindacato ricorrente aveva proprio stigmatizzato il comportamento del dirigente, ritenendo preclusa la possibilità di escludere materie dalla contrattazione, in assenza di direttive chiare sul punto.
Secondo il giudice del lavoro, esattamente all'opposto, il dirigente ha operato bene e doverosamente. Infatti, da un lato si è attenuto alle previsioni della circolare 7/2010 del dipartimento della funzione pubblica. Dall'altro, essendo gravato dell'obbligo di adottare gli atti di organizzazione dell'ufficio, era tenuto a fornire una propria interpretazione circa l'ambito temporale di applicazione del dlgs 150/2009.
Anche il giudice del lavoro di Venezia come quello di Pesaro, dunque, ritiene che la circolare 7/2010 di palazzo Vidoni costituisca parametro essenziale del corretto operare delle amministrazioni, a totale smentita di quanto sostenuto, invece, dal giudice del lavoro di Trieste col decreto 06/10/2010.
Tra l'altro, nota il giudice veneziano, il dirigente scolastico nel caso di specie ha agito con lo specifico intento di non arrecare danni alle prerogative sindacali: infatti ha proseguito nella negoziazione integrativa fino a tutto il 31/12/2010, nonostante il mancato consenso del sindacato.
Il decreto del giudice veneziano spiega anche perché l'articolo 65 del dlgs 150/2009, erroneamente ritenuto dai sindacati e dalle prime decisioni dei giudici del lavoro alla stregua di norma di diritto transitorio, non costituisce ostacolo alcuno al pieno dipanarsi dell'operatività della riforma-Brunetta. Detto articolo 65, infatti, si limita a mantenere in vita solo i contratti decentrati vigenti al 15/11/2009, ma fino al 31/12/2010 (per le amministrazioni locali, il termine è al 31/12/2011).
Se, ragiona il giudice veneziano, i contratti già vigenti al momento dell'entrata in vigore della riforma restano efficaci al verificarsi delle scadenze previste proprio dall'articolo 65 «tanto più deve ritenersi esclusa la possibilità di stipulare nuovi ... (articolo ItaliaOggi del 25.03.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOSi assottigliano i tagli agli stipendi pubblici. Fuori rogiti e premi.
I diritti di rogito, i compensi per le progettazioni interne e gli incentivi per il recupero dell'Ici non subiscono i tagli del Dl 78/2010.
La Corte dei conti del Veneto, non senza sorprese, tira le somme sull'articolo 9, comma 2, della manovra estiva che taglia del 5% la quota di stipendio pubblico superiore a 90mila euro all'anno e del 10% quella che supera i 150mila euro. Con il parere 14.03.2011 n. 250 la corte esclude dal tetto i tre tipi di compenso appena citati.
Questi emolumenti non sono tra le voci che compongono la spesa di personale indicata dai commi 557 e 562 della finanziaria 2007; almeno così sostiene la delibera 16/2009 della sezione Autonomie della Corte dei conti, ma le regole sul contenimento della spesa, modificate più volte negli ultimi anni, non hanno mai previsto esclusioni, se non quelle sugli arretrati contrattuali.
Nonostante l'assenza di disposto normativo, gli enti hanno quasi sempre seguito le indicazioni della Corte dei conti. Proprio da qui parte l'interpretazione dei magistrati contabili del Veneto. Se i diritti di rogito, le progettazioni interne e gli incentivi Ici non sono spese di personale, allora non vengono tagliate dal D178/2010.
Le conclusioni sono logiche nell'attuale contesto interpretativo, ma lasciano qualche dubbio. In primo luogo l'ambito del della manovra estiva è totalmente diverso rispetto a quello sul contenimento della spesa di personale.
Nell'articolo 9 si assiste infatti ad una serie divincoli che fanno riferimento ai trattamenti retributivi complessivi (fondamentali ed accessori) senza particolari esclusioni, e non c'è dubbio che i diritti di rogito, gli incentivi per la progettazione e per l'Ici rientrano tra le voci del trattamento retributivo (articolo Il Sole 24 Ore del 23.03.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Responsabilità amministrativa – Elementi costitutivi – Comportamento illecito – Mancato controllo sui rimborsi spese da parte del responsabile della ragioneria – Visto di regolarità – Natura – Costituisce atto di controllo di legittimità – Responsabilità – Sussistenza – Fattispecie.
Il visto o parere di regolarità contabile del responsabile del servizio ragioneria di un comune deve ritenersi, a tutti gli effetti, un visto di legittimità del relativo provvedimento di spesa, sulla base del principio di contabilità pubblica contenuto nell’art. 20 del T.U. della Corte dei conti, R.D. 12.07.1934, n. 1214 e la stessa, diversa interpretazione offerta in proposito nelle circolari del Ministero dell’interno deve ritenersi non vincolante per gli enti locali; conseguentemente, il funzionario medesimo è responsabile del danno cagionato al comune per il mancato controllo sul rimborso di spese illegittime a favore del sindaco (massima tratta da www.centrostudi-sv.org - Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Sicilia, sentenza 23.03.2011 n. 1058 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOIl 17 marzo, festa senza copertura. Il Senato scopre che la norma del decreto legge è sbagliata.
Tra chi premeva perché ci fosse la celebrazione e chi si opponeva, per motivi economici o ideologici, alla fine il 17 marzo l'ha spuntata ed è stata festa nazionale per i 150 anni dell'unità d'Italia. Ma la fretta del prendere una decisione evidentemente non ha portato consiglio a chi la norma era chiamata a scriverla. Tanto da aver previsto una copertura finanziaria sbagliata.
Se ne sono accorti al senato, chiamato in questi giorni ad approvare la conversione del decreto legge che ha istituito il 17.03.2011 festa nazionale. Una delle condizioni del dl è che non costasse un euro alle tasche dei datori di lavoro pubblici e privati, e a questo scopo era stata utilizzata dal governo la compensazione con «la festività soppressa del 4 novembre»: per un anno spostata di rigore sul 17 marzo.
Ma si è scoperto, tra le commissioni bilancio e affari costituzionali di Palazzo madama, che la festività soppressa del 4 novembre non esistere più. Un bel problema, per i privati, e per lo stato che sarebbe chiamato a pagare una giornata festiva aggiuntiva. I lavoratori pubblici sono più di 3 milioni, un milione solo nella scuola.
Un problema su cui era stato sollecitato lo stesso ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, a cui gli uffici facevano notare come parlare di una festività soppressa fosse sbagliato. E che i sindacati, agguerriti in materia (visto che si tratta tra l'altro di argomento contrattato in sede negoziale) erano con il coltello tra i denti: «La nuova festività non si può pagare con il 4 novembre».
Per evitare di ritrovarvi con un buco nel bilancio, ieri la commissione affari costituzionali ha approvato un emendamento che pesca la copertura tra le giornate di riposo previste per il pubblico impiego, ridotte da 4 a 3. La quarta è per tutti, per il 2011, il 17 marzo.
Il Pd, visto l'andazzo , ha subito accusato la maggioranza di essere allo sbando. Un'accusa resa ancora più cruenta dal fatto che Pdl e Lega sono andati sotto su un emendamento dell'Italia dei valori che istituisce dal 2012 il 17 marzo giornata dell'indipendenza e dell'indivisibilità della repubblica.
Celebrazione ma non festa, e dunque senza problemi di copertura, l'emendamento è passato grazie alle assenze di maggioranza, in particolare della Lega Nord. Che però si è giustificata dicendo che non c'era nessun distinguo rispetto al Pdl, c'era solo la necessità di essere altrove per decidere la mozione sulla Libia Un'emergenza che è divenuta priorità rispetto alla giornata dell'indipendenza. Che dovrebbe essere cassata alla camera (articolo ItaliaOggi del 23.03.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOIncrocio di date e quote per andare in pensione. Lavoratori alla prova di contributi, età e decorrenze. Previdenza, a regime le innovazioni introdotte con la manovra d'estate per stabilizzare il sistema.
Chi in questo mese matura i requisiti per la pensione dovrà aspettare aprile 2012 (o ottobre 2012 se si tratta di lavoratore autonomo) per ricevere il primo assegno: è l'effetto di una delle innovazioni contenuta nella manovra estiva del 2010, che stanno progressivamente entrando a regime. L'effetto complessivo di queste innovazioni è di allungare il tempo di attesa per il trattamento pensionistico.
Le finestre.
Quando un lavoratore matura i requisiti pensionistici, non percepisce immediatamente la pensione, ma deve aspettare che decorra un certo periodo di tempo, definito "finestra" pensionistica. La legislazione, in passato, prevedeva un sistema di finestre fisse: il trattamento veniva erogato a partire da un certo mese dell'anno. Con la manovra anticrisi del 2010 la finestra è diventata un periodo minimo che ciascun soggetto deve attendere per fruire della pensione (si parla di finestre "mobili").
I lavoratori dipendenti devono aspettare 12 mesi per ottenere la pensione, che si alzano a 18 mesi per autonomi -artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri- e parasubordinati. La nuova regola si applica a tutti i trattamenti pensionistici: i trattamenti di vecchiaia (compresi quelli previsti da ordinamenti speciali), di anzianità, le pensioni derivanti dalla totalizza-zione dei periodi assicurativi, le pensioni ... (articolo Il Sole 24 Ore del 22.03.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Sistema di classificazione – comparto Regioni-Enti locali – categoria D – posizioni differenziate.
L’art. 4 del CCNL del 31.03.1999 del comparto Regioni-Enti locali prevede che “Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, d.lgs. n. 29/1993 come modificato dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 80/1998 e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all’allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno. Analoga procedura può essere attivata dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie”.
Sicché per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad uno dei profili professionali superiori –(rectius alla posizione economica superiore)– è prevista la stessa procedura selettiva prevista per il passaggio da una categoria all’altra, nel presupposto che si sia di fronte a posizioni economiche distinte cui corrisponde anche un differente contenuto professionale e in ragione della diversa professionalità di provenienza (ex 7^ e 8^ qualifica funzionale) (Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza 18.03.2011 n. 6295 - link a www.amministrazioneincammino.luiss.it).

PUBBLICO IMPIEGO: È illegittima la normativa concorsuale che preveda espressamente quale causa di esclusione dalla partecipazione al concorso il mancato pagamento della relativa tassa.
La tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio, con la conseguenza che è illegittima la normativa concorsuale (nella specie il bando di concorso ed il regolamento comunale dei concorsi) che preveda espressamente quale causa di esclusione dalla partecipazione al concorso il mancato pagamento della relativa tassa, potendo l'Amministrazione richiedere la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine dalla stessa stabilito, mediante l'effettuazione del relativo versamento e la presentazione della ricevuta nel termine di cui sopra, trattandosi di una irregolarità meramente formale.
Il tardivo versamento della tassa di concorso costituisce pertanto un’irregolarità sanabile e, quindi, è da ritenere che, ricorrendone i presupposti, l'amministrazione debba consentirne la regolarizzazione, sussistendo semmai il dovere dell'amministrazione di procedere alla verifica dell’avvenuto pagamento della tassa in un arco temporale antecedente allo svolgimento delle prove di concorso e chiedere al concorrente la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine a tal fine stabilito(TAR Lazio-Roma, sez. II, 28.06.2006, n. 5308; TAR Toscana, sez. III, 13.06.1991, n. 285).
Né può ipotizzarsi la violazione di un principio di par condicio nella partecipazione al concorso pubblico finalizzato all’assunzione del dipendente pubblico, derivante dal mancato pagamento di Euro 3,87, in quanto detto adempimento formale non ha nulla a che vedere con lo svolgimento della procedura e con il rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione.
Del resto la normativa di fonte primaria, ossia l’articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28.02.1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.1983, n. 131, come novellato dalla legge 24.11.2000, n. 340, nel prevedere il potere impositivo della tassa di concorso alle amministrazione, per effetto di una scelta eventuale e discrezionale, non dispone l’esclusione dei candidati che non vi ottemperino e, conseguentemente, appare sproporzionata la sanzione dell’esclusione dal concorso conseguente alla ritardata corresponsione di una somma di euro 3,87 prevista dal regolamento comunale e dal bando, in mancanza di un obbligo di legge in tal senso (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 18.03.2011 n. 258 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOÈ illegittima la normativa concorsuale che preveda espressamente quale causa di esclusione dalla partecipazione al concorso il mancato pagamento della relativa tassa.
Il ricorrente, nella pronuncia in commento, ha partecipato a un pubblico concorso per la copertura di dieci posti di docente presso la scuola d’infanzia, indetta dal comune in causa. Avendo appreso dall’Amministrazione di non aver versato la tassa di concorso, pari ad Euro 3,87, provvedeva al suo versamento dopo la conclusione dello stesso.
L’Amministrazione in applicazione di una specifica clausola del bando nonché del regolamento dei concorsi, ne disponeva l’esclusione e la decadenza dalla graduatoria. L’interessata presentava ricorso al TAR impugnando tutti gli atti della procedura, ivi compreso il bando e la norma del regolamento dei concorsi, per la parte concernente il pagamento della tassa di concorso e l’esclusione dalla procedura selettiva, deducendone l’illegittimità.
La tassa di concorso, secondo i giudici del Tribunale amministrativo di Bologna, non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio, con la conseguenza che è illegittima la normativa concorsuale (nella specie il bando di concorso ed il regolamento comunale dei concorsi) che preveda espressamente quale causa di esclusione dalla partecipazione al concorso il mancato pagamento della relativa tassa, potendo l'Amministrazione richiedere la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine dalla stessa stabilito, mediante l'effettuazione del relativo versamento e la presentazione della ricevuta nel termine di cui sopra, trattandosi di una irregolarità meramente formale.
Il tardivo versamento della tassa di concorso costituisce pertanto un’irregolarità sanabile e, quindi, è da ritenere che, ricorrendone i presupposti, l'amministrazione debba consentirne la regolarizzazione, sussistendo semmai il dovere dell'amministrazione di procedere alla verifica dell’avvenuto pagamento della tassa in un arco temporale antecedente allo svolgimento delle prove di concorso e chiedere al concorrente la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine a tal fine stabilito (TAR Lazio Roma, sez. II, 28.06.2006, n. 5308; TAR Toscana, sez. III, 13.06.1991, n. 285).
Né può ipotizzarsi, continuano i giudici emiliani, la violazione di un principio di par condicio nella partecipazione al concorso pubblico finalizzato all’assunzione del dipendente pubblico, derivante dal mancato pagamento di Euro 3,87, in quanto detto adempimento formale non ha nulla a che vedere con lo svolgimento della procedura e con il rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione.
Del resto la normativa di fonte primaria, ossia l’articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28.02.1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.1983, n. 131, come novellato dalla legge 24.11.2000, n. 340, nel prevedere il potere impositivo della tassa di concorso alle amministrazione, per effetto di una scelta eventuale e discrezionale, non dispone l’esclusione dei candidati che non vi ottemperino e, conseguentemente, appare sproporzionata la sanzione dell’esclusione dal concorso conseguente alla ritardata corresponsione di una somma di euro 3,87 prevista dal regolamento comunale e dal bando, in mancanza di un obbligo di legge in tal senso (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 18.03.2011 n. 258 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati dì malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato (circolare 18.03.2011 n. 4/2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOP.a., più aumenti meno merito. le progressioni economiche si mangiano gran parte dei fondi.
La parte maggioritaria del fondo per la contrattazione decentrata è assorbita alle progressioni orizzontali, mentre le risorse destinate al finanziamento della produttività hanno un peso più ridotto: nell'arco del decennio 2009/2000 essa è cresciuta di appena 372 euro su base annuale. All'interno del comparto delle autonomie regionali e locali si deve evidenziare che il trattamento economico attributo ai dipendenti regionali è maggiore di quello che è in godimento da parte del personale degli enti locali.
Possono essere così riassunti i principali elementi che emergono dal secondo rapporto semestrale del dicembre 2010 dell'Aran sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici.
Il rapporto evidenzia inoltre che, in relazione all'andamento degli altri comparti, il peso della produttività non è in alcun modo inferiore, cioè che questa è una tendenza diffusa in tutto il pubblico impiego. Il rapporto ci fornisce una serie assai importante di informazioni sull'andamento effettivo ... (articolo ItaliaOggi del 18.03.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Festività del 17.03.2011 - Trattamento dipendenti che prestano servizio. Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (Ragioneria Generale dello Stato, nota marzo 2011 n. 39192 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGONessuna riduzione per i fondi decentrati.
Gli enti locali non sono tenuti a recuperare le somme erogate a titolo di produttività ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Ccnl 01.4.1999 successivamente alla data del 31 maggio scorso.

Il parere 24.02.2011 n. 109 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, sta suscitando un comprensibile allarme tra le amministrazioni e viene letta come fondamento per operazioni di riduzione dei fondi della contrattazione decentrata (o, meglio, di mancato incremento), analoghe a quelle previste dall'articolo 9, comma 4, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010.
Sulla scorta di tale disposizione, la magistratura contabile, in linea con la Ragioneria generale dello stato, ha ritenuto lecito il pagamento dell'incremento delle risorse decentrate di parte variabile, previsto dall'articolo 4 del Ceni 31.7.2009 solo se effettuato appunto prima del 31.05.2010. Per contro, le amministrazioni, laddove non avessero ancora distribuito le somme connesse, avrebbero dovuto eliminarle dal fondo contrattuale, mentre se lo avessero distribuito, dovrebbero procedere al suo recupero.
La delibera 109/2011 della sezione Lombardia si può, in effetti, prestare ad essere letta nel senso che le medesime conseguenze discendenti dall'articolo 9, comma 4, della manovra economica 2010 ricadano anche sull'articolo 15, comma 2, del Ccnl 01.4.1999, poiché anche l'incremento facoltativo della parte variabile delle risorse decentrate previsto da tale norma comporterebbe un aumento delle risorse contrattuali superiore del 3,2%.
In particolare, induce a tale conclusione il passaggio nel quale il parere afferma: «l'ente locale soggiace a quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della legge 30.07.2010, n. 122, a tenore della quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto convertito, non si potrà procedere ad alcuna integrazione del fondo che determina incrementi retributivi sopra la soglia consentita dalla legge e le eventuali integrazioni disposte ai sensi dei citati artt. 4, comma 2 (Ccnl 2009), e 15, comma 2 (Ccnl 1999), non potranno essere distribuite, formando oggetto di riduzione del fondo medesimo».
Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa. In primo luogo, perché il parere si riferisce a un caso concreto: un comune che aveva deciso di non incrementare nel 2009 il fondo contrattuale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Ccnl 01.04.1999, per avvalersi solo dell'articolo 4, comma 2, del Ccnl 31.07.2009, che non aveva, tuttavia, erogato ancora alla data di entrata in vigore della manovra finanziaria estiva 2010.
Tale comune ha chiesto se, allora, fosse possibile «convertire» l'incremento di cui all'articolo 4, comma 2, nell'incremento (deciso ex post), sotto il diverso titolo dell'articolo 15, ... (articolo ItaliaOggi del 15.03.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Festa per i 150 anni dell'Unità d'Italia: vi è il dubbio che i lavoratori del comparto Regioni ed Enti Locali non debbano subire la compensazione su ferie o festività soppresse (CSA di Roma, comunicato stampa del 15.03.2011).

PUBBLICO IMPIEGOFestività nazionale del 17.03.2011 (CISL-FP di Bergamo, nota 14.03.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Risorse economiche aggiuntive: per la contrattazione decentrata? (CGIL-FP di Bergamo, nota 14.03.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOUn taglio a tutti gli incrementi del fondo 2009.
Il Dl 78/2010 taglia ogni incremento del fondo di regioni ed enti locali del 2009. La questione dell'articolo 9 comma 4, che sancisce l'obbligo di contenere la contrattazione del biennio economico 2008-2009 nel limite del 3,2%, sembra avere una soluzione definitiva.

La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione 109/2011, precisa che la norma blocca gli incrementi dell'articolo 4 del Ccnl 31.07.2009 e ogni altro incremento di parte variabile del fondo, tra cui le somme di cui all'articolo 15, comma 2, del Ccnl 01.04.1999. L'amministrazione è salva solo se ha messo in busta paga gli emolumenti entro il 31.05.2010. Diversamente scatta l'obbligo di recupero.
Decorrenza retroattiva.
L'articolo 9, comma 4, ha creato da subito imbarazzo, in quanto una norma successiva ha reso inefficaci incrementi del fondo con decorrenza retroattiva. Ma così è stato, nella direzione della volontà del legislatore di contenere la spesa pubblica. Tanti dubbi ancora oggi assillano gli operatori.
Oltre alle sezioni regionali della Corte dei conti è intervenuta la Ragioneria generale dello Stato, la quale ha precisato che lo spartiacque è la data di pagamento del fondo. Sono allineati a tale interpretazione sia i giudici lombardi che quelli toscani (delibera 123/2010). E pensare che il criterio di cassa assume sempre un carattere aleatorio, in ragione della casualità dell'entità dei mandati effettuati dalle amministrazioni locali.
L'interpretazione non fa però sconti: per essere legittimo, il fondo 2009 andava erogato entro il 31 maggio scorso. Più logico sarebbe stato collegare ... (articolo Il Sole 24 Ore del 14.03.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: modifica alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 04.11.2010 n. 183, art. 24 (circolare 10.03.2011 n. 2/2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Procedimento disciplinare a seguito della condanna in sede penale.
Dopo la conclusione del procedimento penale nei confronti di un dipendente pubblico a seguito del quale lo stesso è stato condannato, l’Amministrazione deve valutare se iniziare o meno il procedimento disciplinare a carico del dipendente già sospeso in via cautelare, e può iniziarlo ancorché il dipendente sia cessato dal servizio anteriormente al giudicato penale, e ciò al fine precipuo di regolare gli effetti della sospensione cautelare, che è titolo per sua natura provvisorio; tale potere va esercitato nei termini previsti per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dell’impiegato in servizio con la conseguenza che il mancato inizio dell’azione disciplinare nei termini comporta il venire meno con effetto ex tunc del provvedimento di sospensione cautelare (1).
Il mancato inizio del procedimento disciplinare nei prescritti termini nei confronti di un dipendente pubblico che sia stato condannato, comporta il venir meno del provvedimento di sospensione cautelare con effetto ex tunc, sicché in caso di cessazione dal servizio del dipendente sottoposto a sospensione cautelare a seguito di procedimento penale, qualora l’amministrazione decida di non iniziare l’azione disciplinare dopo l’intervento del giudicato penale al fine di regolare gli effetti della stessa sospensione cautelare, al medesimo dipendente compete la differenza tra la retribuzione spettante e l’assegno alimentare. La sospensione cautelare dall’impiego, infatti, per sua natura interinale e provvisoria, è destinata a produrre effetti solo fino a quando non intervenga un provvedimento definitivo, ravvisabile esclusivamente in quello adottato al termine del procedimento disciplinare.
Al pubblico dipendente sottoposto a sospensione cautelare a cui non è seguito il provvedimento di destituzione deve essere concessa la "restituito in integrum", dedotto il periodo della eventuale detenzione sofferta e dedotti tutti i compensi percepiti a qualsiasi titolo sul periodo di allontanamento dal lavoro.
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(1) Cfr. Consiglio Stato, Ad. Plen., 06.03.1997 n. 8, riportata nella banca dati della rivista.
Ha osservato la sentenza in rassegna che, in forza di una interpretazione estensiva dell’art. 118 t.u. imp. Civ. Stato –che consente espressamente la prosecuzione del procedimento disciplinare anche in caso di dimissioni del dipendente se la sua definizione influisce sul trattamento di quiescenza e previdenza– la giurisprudenza amministrativa assolutamente prevalente, avallata dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha ritenuto doverosa la esperibilità del procedimento disciplinare, anche dopo la cessazione del rapporto di servizio, in presenza di una pregressa sospensione cautelare del dipendente pubblico (così Cons. Stato, comm. Spec. 05.02.2001, n. 482; Ad. Plen. 06.03.1997, n. 8; sezione V, 24.05.1995, n. 360).
Tanto sul presupposto che la sospensione cautelare, quale ne sia il tipo, debba essere sempre sostituita da un diverso titolo giuridico costituito dal provvedimento disciplinare; sicché la sorte del provvedimento cautelare è rimessa alla iniziativa dell’amministrazione, cui spetta il potere di valutare, anche ai fini della eventuale destituzione, il comportamento del dipendente, onde regolare in maniera definitiva l’assetto degli interessi provvisoriamente determinati dalla sospensione cautelare, ben potendo retroagire gli effetti della destituzione al momento della sospensione, anche dopo le dimissioni o il collocamento in quiescenza del dipendente, per evitare pericolose richieste di restituito in integrum (cfr. Consiglio Stato, Ad. Plen., nn. 2 e 4 del 2002; commissione speciale 05.02.2001, n. 482; Ad. Plen. n. 8 del 1997 citata).
Nell’esercitare l’azione punitiva l’amministrazione è comunque astretta al rispetto dei termini perentori di inizio e conclusione del procedimento disciplinare (Cons. Stato, IV, 30.05.2005, n. 2830)
(massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 09.03.2011 n. 1505 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti, i limiti agli incarichi a tempo determinato.
Gli Enti locali possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato entro il tetto dell’8% della dotazione organica dei dirigenti; nel calcolo dei resti devono procedere all’arrotondamento all’unità superiore solamente se si supera lo 0,5 per cento.
Si possono utilizzare tali possibilità solamente a condizione che le amministrazioni non abbiano quelle professionalità tra i dirigenti in servizio.
La mancata abrogazione delle previsioni dettate dal Tuel sulla copertura dei posti dirigenziali vacanti tramite assunzioni a tempo determinato, non si pone in contrasto con il vincolo, introdotto dal Dlgs 150/2009, ad applicare le stesse regole dettate per le amministrazioni statali.
Non vi sono invece novità sulla possibilità offerta a tutte le amministrazioni locali, ivi compresi i Comuni sprovvisti di dirigenti, di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato al di fuori della propria dotazione organica entro il tetto del 5% della stessa.

Sono queste le principali indicazioni che si possono ricavare dalle deliberazioni 08.03.2011 n. 12, n. 13 e n. 14, per molti aspetti eguali, delle Sezz. riunite di controllo della Corte dei Conti.
Siamo in presenza di un orientamento assai restrittivo, che limita in misura molto drastica l’autonomia regolamentare delle singole amministrazioni locali.
Queste indicazioni possono creare numerosi problemi a quegli enti in cui il numero dei dirigenti a tempo determinato è superiore alla soglia, assai bassa peraltro, fissata dal legislatore.
È per molti versi evidente che la magistratura contabile arriva a queste conclusioni sulla base delle indicazioni dettate dalla sentenza 324/2010 con cui la Corte costituzionale ha ritenuto applicabili alle Regioni (e di conseguenza si può aggiungere anche agli Enti locali) queste disposizioni e le ha giudicate come costituzionalmente legittime.
LE PRONUNCE.
Queste pronunce risolvono i contrasti interpretativi emersi tra la sezione regionale di controllo della Lombardia, da un lato, e quelle della Puglia e del Veneto, dall’altra. Esse sono state sollecitate dalle sezioni regionali del Piemonte, del Friuli Venezia Giulia e del Molise.
Per la sezione di controllo lombarda, le nuove regole limitative dettate dalla legge Brunetta devono essere applicate in modo da non limitare l’autonomia garantita agli Enti locali dalla Costituzione.
Per le sezioni pugliese e molisana, invece, le limitazioni vanno applicate tout court, in quanto tale è la volontà del legislatore.
Le sezioni riunite di controllo hanno inteso sciogliere una «questione di massima di particolare rilevanza» e, pertanto, le sue indicazioni hanno un carattere vincolante per tutte le sezioni regionali di controllo della magistratura contabile.
Viene ribadito che i quesiti posti devono essere considerati ammissibili in quanto, anche se non riguardano direttamente la contabilità pubblica, toccano una materia, il personale, che ha una notevole rilevanza sulla spesa degli Enti locali e, di conseguenza, ha grande importanza sul coordinamento della finanza pubblica.
Lo stesso dubbio sulla estensione agli Enti locali dei limiti dettati per lo Stato in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato produce effetti significativi sulla spesa dei Comuni e delle Province.
In particolare, si ricorda che "la conservazione o la perdita di strumenti che offrono agli Enti locali una maggiore flessibilità nella definizione degli assetti organizzativi e nella gestione delle risorse umane, è infatti destinata a incidere sulla attività di programmazione del fabbisogno di personale (quale complesso delle professionalità necessarie all’esercizio delle funzioni attribuite) a sua volta correlata alle disponibilità di bilancio dell’ente e improntata a principi di contenimento degli organici e della spesa programmata".
Viene inoltre evidenziato, con riferimento al caso specifico, che «l’attuale vigenza o meno della specifica disciplina dettata dall’art. 110, con riferimento in particolare alla possibilità di continuare a effettuare conferimenti di incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica, presenta evidenti riflessi di diretta incidenza anche sulla sana gestione finanziaria sulla tenuta degli equilibri di bilancio».
LE NORME.
Ricordiamo che il nuovo testo dell’articolo 19 del Dlgs 165/2001 introdotto dalla legge Brunetta, Dlgs 150/2009, ha stabilito che in tutte le pubbliche amministrazioni si deve applicare lo stesso tetto previsto per le amministrazioni dello Stato per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, cioè il 10% per i dirigenti di prima fascia e l’8% per quelli di seconda fascia.
E ancora, tale disposizione ha stabilito, riprendendone il contenuto sintetizzato dalla Corte dei conti, che viene «consentito il ricorso agli incarichi esterni nelle sole ipotesi in cui non si rinvengono, all’interno delle amministrazioni, persone dotate della qualificazione professionale richiesta; introdotto la necessità di motivare in modo esplicito le ragioni per le quali si intende attingere a professionalità esterne; precisato il meccanismo di computo dei limiti percentuali della dotazione organica (il quoziente derivante dall’applicazione di tale percentuale, è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque)».
Il dubbio affrontato dalle deliberazioni delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti riguarda la sopravvivenza o meno delle disposizioni contenute nell’articolo 110, commi 1 e 2, del Dlgs 267/2000. Il comma 1 stabilisce che i regolamenti possono prevedere la copertura, senza limiti, dei posti dirigenziali vacanti attraverso il conferimento di incarichi a tempo determinato. Il comma 2 stabilisce che, in tutti gli enti -ivi compresi quelli senza dirigenti-, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti extra dotazione organica entro il tetto del 5% della stessa e comunque per almeno una unità.
LE INDICAZIONI.
Per la citata sentenza della Corte costituzionale, 324/2010, «il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato», il che determina la conseguenza che la «disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell’ordinamento civile».
Il parere ci dice inoltre che «la disciplina dettata dall’art. 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 non riguarda né procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico.
Essa, valutata nel suo complesso, attiene ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata massima del rapporto, ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico ed è pertanto riconducibile alla regolamentazione del particolare contratto che l’amministrazione stipula con il soggetto, a essa esterno, cui conferisce l’incarico dirigenziale
»… «l’art. 19, comma 6 del Dlgs 165/2001 non riguarda né procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al pubblico impiego né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto, con la conseguenza che non può rilevarsi alcuna violazione degli art. 117 e 119 della Costituzione giacché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) né di competenza residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli Enti locali)».
I POSTI VACANTI.
Su questa base i pareri delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti risolvono il contrasto con le previsioni contenute nell’articolo 110 del Dlgs 267/2000. Il parere n. 12 espressamente chiarisce che le nuove disposizioni legislative non possono essere considerate come «completamente sovrapponibili» con quelle dettate nel comma 1; da qui la conseguenza che non si deve parlare di «abrogazione tacita».
Nonostante la mancata abrogazione in modo espresso il nuovo tetto massimo alle assunzioni a tempo determinato di dirigenti negli Enti locali è pienamente operante perché previsto in disposizioni di carattere generale e di principio del Dlgs 150/2009.
Esse peraltro riguardano «presupposti di fatto attinenti la costituzione del rapporto di lavoro»; per cui si deve arrivare alla conclusione che «appare coerente con l’interpretazione accolta dalla Corte costituzionale ritenere che siano immediatamente vincolanti per gli enti territoriali». In questo senso vanno anche i principi di limitazione dello spoil system previsti dalla legge 15/2009, cioè dalla norma di delega, e ancora le indicazioni dettate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, cioè «l’orientamento restrittivo nei confronti della c.d. dirigenza fiduciaria, privilegiando, per l’accesso alla dirigenza, il ricorso a procedure selettive pubbliche e, per il conferimento dei relativi incarichi, la dirigenza di ruolo».
Il parere non contiene indicazioni sulla applicabilità delle nuove limitazioni alla assunzione di responsabili negli enti sprovvisti di dirigenza, anche se tra le righe sembra propendere per una lettura estensiva.
EXTRA DOTAZIONE.
Il successivo parere n. 14 chiarisce che il comma 2 di tale articolo si occupa di «una fattispecie del tutto diversa da quella disciplinata dal comma precedente, in quanto volta a sopperire a esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l’opportunità di affidare funzioni, anche dirigenziali, extra dotationem e quindi al di là delle previsioni della pianta organica dell’ente locale che, invece, cristallizza il fabbisogno ordinario di risorse umane.
La possibilità riconosciuta agli enti territoriali, in ragione della propria autonomia organizzativa, di reperire dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’area direttiva al di fuori della dotazione organica rappresenta dunque un peculiare strumento gestionale di grande flessibilità che, calibrato alle esigenze strutturali degli Enti locali, appare funzionale soprattutto agli enti di ridotte dimensioni
». Siamo in presenza di una disposizione che non si deve considerare compresa tra quelle dettate per le amministrazioni statali.
La conferma del carattere particolare di questa disposizione è ulteriormente sottolineata, ci dice la deliberazione, dalla presenza, in questo caso, di limiti più stringenti per l’autonomia dei singoli enti. Per cui si «esclude la configurazione, nel caso all’esame, di una ipotesi di incompatibilità tra norme tali da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione alla luce del rispettivo principio ispiratore».
TETTO NUMERICO.
Tutte e tre le deliberazioni chiariscono che il tetto deve essere considerato all’8% in quanto nel comparto Regioni ed Enti locali non vi è la differenziazione in 2 fasce prevista per le amministrazioni statali e non si può assumere come base di riferimento l’aliquota destinata alla prima fascia, in cui sono inquadrati i dirigenti generali, in quanto tali figure non sono previste in tale comparto.
E infine viene chiarito che si deve applicare negli Enti locali la disposizione che detta le regole da seguire per il calcolo dei resti, con approssimazione all’unità inferiore se minore di 0,5 e all’unità maggiore se più elevato di tale aliquota (commento tratto da
www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com).
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Si legga anche l'articolo 27.04.2011 di ItaliaOggi.

PUBBLICO IMPIEGO: Ancora sulla festa nazionale del 17.03.2011 (CGIL-FP di Bergamo, nota 07.03.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Controversie in materia di nomine delle Commissioni giudicatrici.
Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica altrui: la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell'approvazione della graduatoria (1).
L’art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142 del 1990, nel testo riformato dalla legge n. 127 del 1997, secondo il quale ai dirigenti spettano tutti i compiti che la legge e lo statuto dell'ente locale non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente, costituisce disposizione immediatamente applicabile senza bisogno dell'interposizione di apposite fonti secondarie, cui spetta solo la determinazione delle modalità d'esercizio della competenza, comunque indefettibile e tale da non tollerare impedimenti o soluzioni di continuità (2) (in applicazione del principio nella specie è stata ritenuto illegittimo il provvedimento di nomina di una commissione di concorso effettuata dalla Giunta provinciale e non già dal competente dirigente, a nulla rilevando le specifiche norme regolamentari della Provincia).
Quando il giudice amministrativo si trovi a dover applicare un regolamento che risulti confliggente con norme di legge, e la norma regolamentare o non sia stata impugnata, o costituisca il fondamento della pretesa dedotta, ad esso è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992).
Il potere del giudice amministrativo di disapplicare atti non ritualmente impugnati è ammesso nei riguardi di regolamenti illegittimi, sia quando il provvedimento impugnato sia contrastante con il regolamento, sia quando non sia conforme al presupposto atto normativo (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24.07.1993, n. 799), e questo anche quando si verte in materia di interessi legittimi (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19.09.1995, n. 1332).
E' illegittima, per incompetenza, la delibera di nomina della Commissione giudicatrice di una procedura concorsuale adottata dalla Giunta provinciale, piuttosto che dal dirigente, non essendo rilevante la circostanza che il regolamento dei concorsi di detto ente prevedeva la competenza della Giunta, essendo tale norma regolamentare illegittima perché in contrasto con la competenza dirigenziale prevista dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142 del 1990. La riconosciuta incompetenza alla nomina della Commissione comporta, quale riflesso dell’annullamento della relativa delibera, la caducazione di tutte le operazioni di valutazione eseguite da tale organo (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5625 del 2006 e n. 5279 del 2002).
È inammissibile e comunque infondata la domanda risarcitoria formulata in maniera del tutto generica, senza alcuna allegazione dei fatti costitutivi (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 06.04.2009, n. 2143 e 13.06.2008, n. 2967). Anche se può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subìto e della sua entità, è comunque ineludibile l'obbligo, a monte, di allegare circostanze di fatto precise (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13.06.2008, n. 2967).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5279 del 2002 e n. 1589 del 1999. V. anche Cons. Stato, Sez. V, n. 232 del 1996, secondo cui in un procedimento amministrativo concernente un pubblico concorso, il candidato leso da un provvedimento della Commissione lo può ben impugnare unitamente all'atto di nomina dei componenti di quest'ultima, in quanto detta nomina ha natura endoprocedimentale ed è adottata in esito ad uno specifico sub-procedimento, volto a consentire che i candidati siano valutati, nell'ulteriore corso, proprio da coloro che le norme reputano più idonei e siano in possesso dei prescritti requisiti, per cui l'interesse dei candidati stessi alla rimozione dei componenti illegittimamente nominati si attualizza solo dopo l'adozione dell'atto che ha preso in esame la loro posizione e approvato la relativa graduatoria.
(2) Cons. Stato, Sez. V, 23.03.2000, n. 1617; in termini si vedano anche Sez. V, nn. 5603 e 5833 del 2001 e 2694 del 2004.
Ha osservato in particolare la sentenza in rassegna che il comma 3 dell’art. 51 cit., con la sua precisa formula "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino gli organi di governo dell'ente", permette con una chiara logica di riservare competenze, pur in via di principio dirigenziali, agli organi di governo dell'ente alla sola fonte statutaria (oltre che alla legge), quale fonte locale primaria cui l’art. 4 della stessa legge n. 142 affida la definizione delle norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente locale, ed in particolare delle attribuzioni degli organi. Ai regolamenti, che sono fonti subordinate allo statuto, lo stesso comma 3 consente, invece, solo la definizione delle "modalità" di esercizio delle competenze enumerate nel medesimo comma (sulla differenza di gerarchia tra statuto e regolamenti cfr., in generale, ad es., C.d.S., V, 25.01.2005, n. 148)
(massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 04.03.2011 n. 1408 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: L’onere di immediata impugnazione del bando di concorso sussiste solo se l’interessato intenda contestare la decisione dell’amministrazione di avviare la procedura concorsuale oppure ritenga di censurare clausole che impediscano la stessa partecipazione al concorso, potendo per il resto il concorrente attendere di verificare la lesività delle stesse all’esito della procedura
È legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione.

E’ stato più volte rilevato dalla giurisprudenza che l’onere di immediata impugnazione del bando di concorso sussiste solo se l’interessato intenda contestare la decisione dell’amministrazione di avviare la procedura concorsuale oppure ritenga di censurare clausole che impediscano la stessa partecipazione al concorso, potendo per il resto il concorrente attendere di verificare la lesività delle stesse all’esito della procedura (tra le più recenti C.d.S., sez. V, 10.08.2010, n. 5555; 25.05.2010, n. 3308; sez. VI, 23.09.2009, n. 5668).
L’articolo 12 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”), al primo comma stabilisce che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuire alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.
E’ stato rilevato che il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che, secondo la previsione del ricordato articolo, devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, (o tutt’al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (C.d.S., sez. IV, 22.09.2005, n. 4989).
In altri termini la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte costituisce lo strumento indispensabile per poter apprezzare poi il giudizio della commissione esaminatrice ed il corretto esercizio del suo potere tecnico–discrezionale, sintetizzato dal voto numerico (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 04.03.2011 n. 1398 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Controversia relativa al provvedimento con il quale la P.A. indice un concorso piuttosto che utilizzare una graduatoria di altro concorso.
La giurisdizione del giudice ordinario sullo scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico e sull'assunzione è comunque esclusa quando venga contestato un provvedimento di indizione di un nuovo concorso da chi ha interesse allo scorrimento della graduatoria; in tal caso, infatti, l'interessato chiede tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo, con la conseguenza che a quest'ultimo corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela deve essere accordata dal giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.P.R. n. 165/2001 (Cfr. Cass., Sez. un., 18.10.2005, n. 20107; 20.08.2009 n. 18499).
E’ illegittima la delibera con la quale una P.A. indice un concorso pubblico, piuttosto che utilizzare una graduatoria di un precedente concorso per la copertura dei posti banditi, nel caso in cui la stessa graduatoria sia stata in precedenza utilizzata per la copertura di altri posti e la scelta di procedere per gli ulteriori posti con un nuovo concorso non trovi alcuna ragionevole giustificazione, ponendosi in contrasto con il già avvenuto utilizzo della graduatoria (1).
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(1) Nella motivazione della sentenza in rassegna si dà lealmente atto del fatto che in materia, anche di recente, la giurisprudenza amministrativa si è divisa tra la tesi della non necessità della motivazione della indizione di una nuova procedura concorsuale in luogo dello scorrimento di una precedente graduatoria ancora efficace (Cons. Stato, sez. V, 19.11.2009, n. 7243) e l’opposto orientamento, secondo cui quando l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, ritenga di procedere a nuove assunzioni, essa, in ossequio al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., è tenuta a utilizzare la graduatoria ancora efficace, non potendo indire un nuovo concorso, a meno che non ricorrano particolari ragioni, da esplicitare adeguatamente nella motivazione del bando (Cons. Stato, sez. VI, 19.02.2010, n. 668).
Nella specie la peculiarità del caso è stata tuttavia ritenuta decisiva per la soluzione della controversia.
Infatti, il ricorrente era risultato idoneo (9° posto) nella graduatoria del concorso pubblico per n. 6 posti di Dirigente Amministrativo, indetto dall’A.S.L. e la suddetta graduatoria era stata immediatamente utilizzata, mediante scorrimento, per coprire un posto di dirigente amministrativo rimasto scoperto a seguito di rinunzia all’assunzione del primo classificato del concorso con assunzione del candidato classificatosi al settimo posto
(massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 04.03.2011 n. 1395 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: 17.03.2011: festa dell'Unità d'Italia (CGIL-FP di Bergamo, nota 04.03.2011).

APPALTI - PUBBLICO IMPIEGO: Non sussiste attualità dell'interesse a ricorrere allorché si controverta in ordine a disposizioni di un bando di concorso non immediatamente lesive quali la valutazione di titoli e l'attribuzione di punteggi.
L’onere della immediata impugnazione degli atti generali contenenti le prescrizioni disciplinanti una procedura selettiva (gara o concorso pubblici) si manifesta esclusivamente quando le prescrizioni della lex specialis che si ritengono illegittime e che pregiudicano la posizione del concorrente (o dell’aspirante tale, per meglio dire) impediscano di fatto la sua partecipazione tanto che, se l’interessato presentasse la relativa domanda, il soggetto procedente non potrebbe che escluderlo dalla selezione (cfr. TAR Lazio, II Sezione, 05.01.2011 n. 30).
L'onere di immediata impugnazione delle norme disciplinanti la partecipazione ad una procedura selettiva deve, quindi, essere assolto con riguardo a quelle sole disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e a quelle che integrano un'immediata preclusione alla partecipazione, ossia a quelle clausole che ledano immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale.
Ogni diversa questione inerente all'applicazione delle norme regolamentari generali, così come l'impugnazione di norme del bando che, pur potendo considerarsi immediatamente lesive non siano peraltro univocamente chiare e vincolanti, può e deve essere proposta unitamente agli atti che di esse fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della sua situazione soggettiva (cfr., in termini, da ultimo TAR Lazio, Sez. II, 17.09.2010 n. 32351).
Deriva da quanto sopra che non sussiste attualità dell'interesse a ricorrere allorché si controverta in ordine a disposizioni di un bando di concorso non immediatamente lesive quali la valutazione di titoli e l'attribuzione di punteggi (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - TAR Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 02.03.2011 n. 2018 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il foglio dei lavoratori della Funzione Pubblica (CGIL-FP di Bergamo, marzo 2011).

febbraio 2011

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPersonale. Trattamenti accessori. Anche i proventi delle multe nel blocco salariale.
Rientrano nel blocco del salario accessorio del Dl 78/2010 le attività finanziate con i proventi del codice della strada.
La Corte dei conti del Piemonte con il parere 28.01.2011 n. 5 precisa che tale analisi risulta coerente con la manovra estiva.
L'articolo 9, comma 2-bis, ha infatti introdotto l'obbligo di contenere il trattamento accessorio complessivo dei dipendenti nel limite di quello del 2010 nel triennio 2011-2013. Gli operatori degli enti locali si sono domandati a quali voci di stipendio si dovesse fare riferimento.
Ed è proprio in tale ambito che si collocala questione presentata ai giudici piemontesi. Se infatti anche i proventi del Codice della strada utilizzati per il potenziamento dei servizi scontassero il blocco salariale, rischierebbe di essere vana la modifica all'articolo 208 del Codice della strada con la legge 120/2010. Non vi è dubbio che tali somme debbano transitare dal fondo delle risorse decentrate.
La Corte dei conti della Lombardia, prima ad affrontare la questione, ha ritenuto che si debba fare riferimento alle possibilità di incremento fornite dall'articolo 15, comma 5, del Ccnl dell'01.04.1999.
Tale analisi è stata confermata dalla Corte dei conti del Veneto (delibera 25/2011) che ha precisato che detti compensi non possono essere esclusi dalle «spese di personale» e sono subordinati alla individuazione delle forme organizzative più idonee per raggiungere le finalità di legge, senza incentivazioni generalizzate e nel rispetto dei limiti di fonte legale e contrattuale ai trattamenti accessori.
L'interpretazione toglie speranza a chi pensava che la modifica al Codice della strada fosse finalizzata a far rientrare le attività di potenziamento dei servizi di polizia locale tra le «specifiche disposizioni di legge» di cui alla lettera k) dell'articolo 15 del Ccnl. In tale ambito sono collocati gli incentivi per le progettazioni interne e i compensi per le attività di maggiore accertamento degli introiti Ici. Poiché la sezione autonomie della Corte ha escluso tali voci dalle spese di personale, l'analogia con i proventi delle multe sarebbe stata immediata e gli enti avrebbero avuto il via libera.
Ma non è così. Anzi, alla luce della delibera 5/2001, non si porrà neppure sforare il tetto del salario accessorio. Non è neppure così pacifico ... (articolo Il Sole 24 Ore del 28.02.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: La CISL-FP spiega l'intesa del 04.02.2011 anche alle regioni (CGIL-FP di Bergamo, nota 28.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: L. Levita, L’abuso d’ufficio (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: C. Rapicavoli, Utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti degli enti locali - Chiarimenti della Corte dei Conti (link a www.ambientediritto.it).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Art. 55-septies del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni (nota 23.02.2011 n. 12338 di prot. - circolare n. 1/2011).
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Certificati online, sanzioni light. Medici puniti solo per colpa, in modo graduale e proporzionale. I contenuti della circolare firmata dal ministro Brunetta sulla trasmissione telematica.
Se non c'è colpa il medico non può essere sanzionato per la mancata trasmissione telematica dei certificati. E non c'è colpa, per esempio, in caso di malfunzionamento del sistema generale, cosa verificabile dall'esame del cruscotto del Sac (sistema di accoglienza centrale che gestisce l'invio di tutti i certificati medici), che registra ogni anomalia di funzionamento. Gradualità e proporzionalità inoltre nell'applicazione delle sanzioni sulla base dei criteri della contrattazione collettiva. Che vuol dire per esempio che non c'è reiterazione se dalla precedente infrazione è trascorso un biennio (così prevede il Ccnl 06.05.2010 dirigenza medica e veterinaria). Infine, per strutture o servizi privi dei necessari requisiti tecnici, le regioni possono disapplicare temporaneamente i procedimenti disciplinari.

È quanto precisa, tra l'altro, la circolare n. 1/2011 firmata mercoledì dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta.
Certificati online. La circolare affronta il problema della sanzionabilità dei medici che non osservano il nuovo obbligo della trasmissione online dei certificati di malattia dei lavoratori. Obbligo che, spiega la nota, dal 24.11.2010 è uniformemente applicabile al settore del lavoro pubblico e privato anche negli aspetti sanzionatori, a seguito dell'entrata in vigore del collegato lavoro (legge n. 183/2010).
Quando c'è responsabilità. In primo luogo la circolare ribadisce ciò che il ministro Brunetta aveva informalmente comunicato all'indomani dell'entrata in vigore del regime sanzionatorio (si veda ItaliaOggi del 2 febbraio). E cioè che affinché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare (questa la sanzione prevista a carico dei medici che non rispettano l'obbligo della trasmissione per via telematica) devono ricorrere sia l'elemento oggettivo (l'inosservanza dell'obbligo della trasmissione telematica) sia l'elemento soggettivo (dolo o colpa).
Quest'ultimo, spiega la circolare, è escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale, di guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico, situazioni che vanno considerate dalle aziende sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare. In altre parole, per contestare al medico l'infrazione è necessario che siano preliminarmente acquisiti dall'amministrazione elementi comprovanti anomalie di funzionamento, verifica possibile anche mediante consultazione del cruscotto di monitoraggio del Sac.
Gradualità e proporzionalità. In secondo luogo la circolare spiega che l'applicazione delle sanzioni deve avvenire in base a criteri di gradualità e proporzionalità previsti dagli accordi e contratti collettivi di riferimento. Questo vale anche nell'ipotesi di reiterazione della condotta illecita, per la quale è prevista la sanzione massima del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza della convenzione per il medico in convenzione.
La reiterazione, precisa la circolare, è da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto già sanzionato (per la mancata trasmissione telematica del certificato). Questa, però, va letta alla luce dei Ccnl, i quali generalmente prevedono differenti criteri di valutazione. Per esempio, il Ccnl 06.05.2010 fissa un arco temporale di due anni ai fini della computabilità di più illeciti (cioè per la reiterazione); l'accordo 20.01.2005 relativo ai medici specialisti ambulatoriali prevede termini ancorati alla gravità dell'infrazione.
Infine, per agevolare l'applicazione della nuova procedura, la circolare riconosce alle Regioni la facoltà d'individuare strutture o servizi per i quali ritenere non sussistenti, per periodi limitati di tempo, le condizioni tecniche necessarie all'avvio dei procedimenti disciplinari.
Altri chiarimenti. La circolare ministeriale, ancora, spiega che per quanto riguarda la trasmissione del certificato dalle strutture di pronto soccorso, le strutture ospedaliere sono tenute ad individuare le soluzioni tecniche e organizzative più idonee a garantirne l'applicabilità, in maniera tale che il certificato possa essere predisposto e inviato da parte del medico contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso.
E che, invece, i documenti elaborati dagli ospedali all'atto del ricovero e della dimissione possono continuare ad essere rilasciati al lavoratore in forma cartacea, sino all'attuazione di idonee soluzioni che, al momento, sono allo studio di un tavolo congiunto delle Regioni (articolo ItaliaOggi del 25.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGOP.a., la privacy tutela i testimoni. Il dipendente denunciato non può sapere chi ha fatto la spia. Il Cds ha respinto il ricorso di una insegnante per accedere agli atti del processo disciplinare.
Non si può sapere il nome del collega che ha fatto dichiarazioni contro il dipendente pubblico trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale. È vietato dal Codice della privacy che tutela la riservatezza, anche nel corso dei procedimenti disciplinari.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 09.02.2011 n. 895, respingendo il ricorso di una insegnante che pretendeva di vedere «in chiaro» in maniera integrale tutti gli atti del procedimento a suo danno per trasferimento disciplinare.
Per il Consiglio di stato solo una «conclamata» esigenza difensiva può battere la riservatezza di chi testimonia o segnala un fatto alla p.a. Il principio può essere utilizzato anche dai comuni per occultare il nome, per esempio, di chi denuncia un abuso edilizio. Ma vediamo di analizzare la sentenza del consiglio di stato.
L'istituto scolastico, presso cui prestava servizio l'insegnante, aveva fornito alla stessa tutti i documenti istruttori, coprendo con degli «omissis» l'identità di tutti i colleghi di lavoro che, nel procedimento di trasferimento disciplinare, avevano riferito fatti ed espresso giudizi sui comportamenti tenuti dalla docente. La stessa ha fatto ricorso al Tar per vedere riconosciuto il diritto ad avere la copia senza «omissis».
Sia il Tar sia il Consiglio di stato hanno dato torto all'insegnante. Secondo quest'ultima i dati inerenti l'identità dei colleghi «testimoni» del procedimento disciplinare sarebbero stati utili alla sua difesa, che sarebbe automaticamente prevalente sulla privacy. Il Consiglio di stato si è mostrato d'accordo in linea di principio sul fatto che il diritto di difesa prevale sulla privacy, ma ha ritenuto che, in concreto, conoscere i nominativi dei testimoni non avrebbe offerto alcuna chance difensiva in più.
In altre parole, il consiglio di stato ha precisato che il diritto di difesa prevale sulla riservatezza, non sempre e a priori, ma a una condizione: e cioè se gli atti richiesti sono in concreto funzionali alla difesa in giudizio. Se i documenti sono utili alla difesa, allora non c'è riservatezza che tenga, neppure per i dati sensibili e per i dati supersensibili (salute e vita sessuale).
Insomma per vincere la riservatezza di terzi si deve riscontrare un «nesso strumentale» tra gli specifici dati ricavabili da documenti amministrativi richiesti e la difesa in giudizio delle proprie ragioni.
Chi vuole avere la copia degli atti deve almeno prospettare questa utilità, che l'amministrazione detentrice dei documenti deve, comunque, valutare.
Quindi:
1) la copertura delle generalità dei dichiaranti ha lo scopo di tutelare chi segnala un illecito da ritorsioni e anche di garantire agli enti pubblici l'acquisizione di informazioni testimoniali;
2) il disvelamento è consentito solo se c'è un interesse concreto e attuale di entrare in possesso di quegli specifici dati per «conclamate» esigenze difensive.
Nel caso specifico il Consiglio di stato ha ritenuto inesistenti esigenze difensive, soddisfacibili solo conoscendo i nomi dei testimoni del procedimento disciplinare. La sentenza considera, infatti, che l'insegnate era in possesso di tutta la documentazione posta a base del procedimento di trasferimento d'ufficio: documentazione già di per sé esaustiva rispetto alle esigenze di difendersi e di impugnare il trasferimento d'ufficio. Niente trasparenza amministrativa sui nomi dei segnalanti, dunque, a meno di esigenza difensiva conclamata.
Il principio formulato dalla sentenza in esame può essere esteso anche ad altri casi che quotidianamente occupano alcuni uffici pubblici. Si pensi alle richieste agli uffici tecnici dei comuni per ottenere il nome di chi ha segnalato un abuso edilizio e provocato un'ispezione che si è conclusa con una sanzione. Seguendo la sentenza in esame, a meno che non sia presente una esigenza difensiva specifica, il comune potrà sbianchettare il nome del segnalante.
Si sposta, pertanto, a favore della riservatezza il bilanciamento degli interessi, che in altre sentenze è risolto diversamente, dando, invece, priorità all'interesse del cittadino di conoscere integralmente tutti gli atti del procedimento amministrativo che lo interessa (articolo ItaliaOggi del 25.02.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOSolo valutatori doc. Il capo di gabinetto fuori dall'Oiv. La figura costituisce un alter ego tecnico del sindaco.
Il capo di gabinetto non può far parte dell'Organismo indipendente di valutazione. Tra gli enti locali che hanno deciso di applicare, per quanto non obbligati, l'articolo 14 della legge Brunetta (dlgs 150/2009) si è ingenerata notevole confusione in merito ai soggetti che possono essere incaricati nell'organismo medesimo.
Alla situazione di incertezza ha certamente contribuito anche la Civit, la quale ha ripetutamente ritenuto impossibile la partecipazione agli Oiv dei segretari comunali, considerandoli carenti del requisito dell'indipendenza. Essa sarebbe esclusa dalla derivazione diretta dell'incarico del segretario comunale dal sindaco o dal presidente della provincia. A maggior ragione, il direttore generale non potrebbe essere parte dell'Oiv, anche perché la Civit ha rilevato problemi di conflitto di interessi tra valutatore e valutato, posto che l'Oiv dovrebbe anche valutare i risultati del segretario e del direttore.
Le tesi esposte dalla Civit sono tutt'altro che persuasive, con riferimento al segretario comunale in particolare. Infatti, la circostanza che detto funzionario sia incaricato dal sindaco non ne compromette per nulla l'indipendenza. Basti considerare che il segretario dipende solo funzionalmente dal sindaco, poiché conduce il proprio rapporto di lavoro con il ministero dell'interno.
Non altrettanto può dirsi per il direttore generale, figura eventuale e non obbligatoria come il segretario, che deve integralmente all'organo di governo l'insorgere del proprio ruolo e delle proprie funzioni, tanto da essere chiamato espressamente dall'articolo 108, comma 1, del dlgs 267/2000 ad «attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia».
La connessione tra direttore generale e organi di governo è strettissima, tanto che, sebbene la giurisprudenza amministrativa abbia negato la sua configurazione quale organo politico, nei comuni di grandi dimensioni spessissimo il direttore generale funziona da assessore aggiunto e l'incaricato ha un'evidentissima carriera politica alle sue spalle. Se, allora, è da escludere per il direttore generale la possibilità astratta stessa di far parte dell'Oiv, a maggior ragione è in totale contrasto con il requisito di indipendenza l'incarico del capo di gabinetto, all'interno dell'Organismo.
La figura del capo di gabinetto, infatti, da un lato non solo è eventuale, ma non è nemmeno espressamente prevista dalla legge, essendo rimessa totalmente all'autonomia organizzativa dell'ente. La funzione del capo di gabinetto del sindaco non può che essere analoga a quella delle simili figure previste nell'ordinamento dei ministeri. Ha, dunque, prevalentemente il compito di definire e dirigere gli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo, fare da raccordo tra le funzioni di indirizzo politico e quelle gestionali, nel rispetto dell'autonomia dei dirigenti, e supportare l'organo di governo nello svolgimento delle proprie specifiche funzioni strettamente politiche.
Non vi è dubbio alcuno, dunque, che si tratti di una figura legata strettissimamente al sindaco, del quale costituisce un alter ego tecnico, ma anche politico. Il capo di gabinetto viene istituto negli enti locali sulla base dell'articolo 90 del dlgs 267/2000, ai sensi del quale «il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge».
Il capo di gabinetto, dunque, da un lato collabora con gli organi politici solo per supportarli nell'esercizio delle funzioni di controllo che la legge assegni alla loro competenza: e tra queste non rientra assolutamente la funzione di valutazione. Dall'altro, l'articolo 90 esplicita una dipendenza diretta da sindaco, presidente della provincia, giunta o singolo assessore: basta questo da solo per escludere in radice l'indipendenza, richiesta dall'articolo 14, comma 8, del dlgs 150/2009, la quale non è assicurata dalla mera circostanza che l'incaricato nell'Oiv non conduca da almeno tre anni incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.
L'indipendenza implica l'assoluta assenza di un collegamento sia gerarchico, sia funzionale, e richiede anche l'assenza di un rapporto fiduciario o di condivisione politica. Nessuno di questi elementi caratterizzano il capo di gabinetto, la cui presenza nell'Oiv non può che inficiarne gravemente l'indipendenza e la stessa legittimità dei provvedimenti adottati (articolo ItaliaOggi del 25.02.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOI nuovi Ccnl sbloccheranno la valutazione.
La nuova stagione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sbloccherà il sistema delle fasce di valutazione di cui all'articolo 19 del dlgs 150/2009, sterilizzato dall'intesa del 04.02.2011.

La lettera circolare 17/02/2011, n. 1, firmata dal ministro Renato Brunetta, cerca di mettere in chiaro le questioni connesse all'applicabilità della riforma del pubblico impiego, dopo il recente accordo con i sindacati, che blocca il funzionamento di uno degli strumenti maggiormente rilevanti, cioè la distinzione obbligatoria dei dipendenti in tre fasce di valutazione e di incentivazione.
Si sottolinea, nella nota, che l'intento dell'intesa del 4 febbraio scorso è evitare gli effetti che deriverebbero ai lavoratori se si applicasse il citato articolo 19: la riduzione, anche rilevante, della retribuzione comprensiva anche del salario accessorio, rispetto a quanto percepito dal 2010. È per questa ragione che le fasce di valutazione varranno solo per la distribuzione delle risorse aggiuntive ai contratti collettivi, in attuazione dell'articolo 61, comma 17, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008.
E, precisa la nota, questo effetto si produrrà solo per le amministrazioni destinatarie di tale articolo 61, comma 17, cioè amministrazioni statali ed enti nazionali. La nota, dunque, implicitamente esclude regioni, enti locali ed enti del sistema sanitario nazionale tra quelli abilitati ad applicare il sistema delle fasce alle sole risorse aggiuntive, posto che tali risorse per gli enti non appartenenti ai comparti statali non sono previste.
Questa osservazione ha portato di recente il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani, a concludere che regioni ed enti del sistema sanitario nazionale (ma si possono aggiungere anche gli enti locali) potranno applicare il sistema delle fasce solo dopo il 2013, quando i nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro sbloccheranno le fasce, come per altro la nota circolare 1/2011 indirettamente conferma.
Il ministro Brunetta, comunque, nella nota 1/2011 ricorda che, sempre solo per le amministrazioni statali, hanno perso efficacia tutti i contratti collettivi decentrati non adeguati alle norme del dlgs 150/2009, sicché risultano pienamente operativi e attuabili tutti gli strumenti previsti dalla riforma finalizzati a valorizzare il merito e la professionalità.
Implicitamente, la nota riafferma la piena vigenza anche delle nuove relazioni sindacali, visto che richiama le indicazioni espresse dalla funzione pubblica con la circolare 7/2010. La questione delle relazioni sindacali, comunque, è stata di recente oggetto della direttiva rivolta all'Aran per avviare la stipulazione dell'accordo quadro previsto dal punto 5 dell'intesa del 4 febbraio.
Inoltre, costituisce espresso oggetto anche dello schema di decreto legislativo di interpretazione autentica dell'articolo 65 del dlgs 150/2009, volto a chiarire l'immediata applicabilità della riforma, anche nelle more della sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro (articolo ItaliaOggi del 25.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Semplicità o disinformazione (CGIL-FP di Bergamo, nota 25.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: L'Unità d'Italia si paga. Con l'anticipazione al 17 di marzo della retribuzione del 4 novembre i lavoratori perdono comunque una giornata di stipendio.
Giornata festiva, ma non pagata ai lavoratori, per le celebrazioni del 150 dell'unità d'Italia. Scuole, uffici e fabbriche resteranno chiusi il 17 marzo, senza obbligo per i datori di lavoro di retribuire la giornata ai dipendenti.
I lavoratori delle imprese private, tuttavia, manterranno costante lo stipendio, poiché riceveranno in anticipo la giornata incassata in più normalmente a novembre per la festività del 4 novembre (sullo stipendio di novembre poi riceveranno la giornata in meno). Non invece colf, badanti, portieri e dipendenti degli studi professionali i quali, invece, quel giorno potranno soltanto riposare.
La novità arriva dal dl 5/2011, in G.U. n. 44 di ieri, che dichiara giornata festiva l'anniversario dell'unità d'Italia. Giorno festivo. Il dl stabilisce che il 17 marzo (festa nazionale) deve considerarsi anche festivo ai sensi degli art. 2 e 4 della legge 260/1949.
Valgono dunque due cose: «l'osservanza del completo orario festivo e il divieto di compiere determinati atti giuridici» (art. 2) e l'obbligo di imbandierare gli edifici pubblici (art. 4). Il provvedimento, invece, non richiama l'art. 5 della legge 260/1949, che disciplina il trattamento economico da riservare alle festività. La conseguenza è doversi ritenere, il prossimo 17 marzo, una giornata festiva ma senza diritto alla retribuzione.
Chi paga la giornata? Per equilibrare la giornata di festa non retribuita il dl prevede una soluzione ad hoc: «gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150 anniversario dell'unità d'Italia», ossia al 17 marzo. La soluzione è prevista ... (articolo ItaliaOggi del 24.02.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: EE.LL. - Salario accessorio e specifiche disposizioni di legge (CGIL-FP di Bergamo, nota 24.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: No a maggiorazioni sulla buonuscita. Nota Inpdap sulla contribuzione.
Nessuna maggiorazione contributiva sulla buonuscita (tfs, tfr). Sia che il dipendente lavori per 15 giorni almeno (con diritto a un mese intero di buonuscita) sia che lavori di meno (nessun diritto alla buonuscita) il contributo da pagare va calcolato sulla retribuzione effettivamente erogata.
Lo precisa l'Inpdap nella nota operativa 17.02.2011 n. 5/2011.
I chiarimenti riguardano la novità operativa da quest'anno che vede i dipendenti pubblici equiparati (quasi) pienamente ai lavoratori del settore privato, con l'estensione delle modalità di calcolo del tfr per ogni tipologia di buonuscita (si veda ItaliaOggi del 4 febbraio).
La novità, spiega l'Inpdap, non modifica le voci retributive utili ai fini del calcolo della prestazione, né le aliquota di finanziamento. Pertanto, per i lavoratori in regime di Ibu (indennità di buonuscita ex Enpas) il contributo, pari al 9,60% della retribuzione contributiva (che è l'80% della retribuzione utile) resta ripartito per la quota pari al 7,10% a carico dell'amministrazione ... (articolo ItaliaOggi del 22.02.2011 - link a www.corteconti.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Estrazione copia di elaborati di un concorso pubblico.
Il Comune di Serrastretta ha bandito ed espletato un concorso pubblico per l’assunzione di un vigile. Alcuni concorrenti giudicati idonei alla prima prova e quindi non ammessi agli esami successivi hanno presentato istanza di accesso agli atti. L’accesso è stato consentito immediatamente sia per quanto riguarda l’elaborato del candidato richiedente che per quello del concorrente vincitore e degli idonei, e ciò in ottemperanza –sottolinea lo stesso Comune– della consolidata giurisprudenza amministrativa.
Viene chiesto a questa Commissione il parere in ordine alla richiesta di un candidato di estrarre copia degli elaborati dei concorrenti risultati idonei e se, in caso positivo, l’accoglimento dell’istanza debba essere subordinato al consenso dei controinteressati.
La risposta al quesito, in linea con la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, e anche di questa Commissione, è positiva.
In materia di concorsi pubblici ed in tutti i casi di atti endoprocedimentali il diritto di accesso del concorrente ad accedervi è pieno, non limitato alla sola visione ma anche al rilascio di copia e non condizionato all’assenso del controinteressato il quale, consapevole di partecipare ad una procedura a contenuto comparativo e selettivo, non può opporre motivi di riservatezza a tutela della propria posizione giuridica se non nei casi specificatamente previsti dalla legge (v., per esempio, la normativa sulla partecipazione a gara per l’assegnazione di appalti pubblici) (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, risposta del Plenum in seduta del 22.02.2011 - link a www.commissioneaccesso.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La mobilità « dribbla» il turn over. Il vincolo non ferma i passaggi tra enti soggetti ai tetti di spesa.
Le procedure di mobilità tra enti sottoposti a limitazioni sulle assunzioni non rientrano nel limite del turn-over del 20% rispetto alla spesa delle cessazioni dell'anno precedente.
La Corte dei conti della Lombardia, con il parere 16.02.2011 n. 80, fissa i criteri e le regole per i trasferimenti del personale nell'anno in corso, dopo che il decreto legge della manovra estiva (Dl 78/2010) ha rivisto ancora una volta le norme sul contenimento della spesa di personale delle autonomie locali.
L'introduzione della possibilità di assumere nel limite del 20% della spesa delle cessazioni intervenute nell'anno precedente ha spiazzato gli operatori. Da tempo infatti gli enti soggetti a patto di stabilità non avevano limitazioni alle assunzioni. Il comma 557 della finanziaria 2007 decretava infatti il con-tenimento della spesa di personale senza mai individuare una regola sul turn-over.
In altre parole, che l'entrata di un nuovo dipendente fosse per mobilità o per accesso dall'esterno della Pa, l'importante era ridurre la spesa rispetto all'anno precedente, senza vincoli numerici o «per testa». Dal 2011 le cose cambiano. Oltre al limite di spesa vi è anche la regola del turn-over al 20 per cento.
La Corte dei conti a Sezioni riunite, con la delibera n. 3 di quest'anno, ha ritenuto che questo vincolo non si debba applicare agli enti non soggetti a patto. Ma peri comuni più grandi e per le province la questione diventa urgente, soprattutto perla possibilità di potersi "almeno" avvalere delle procedure di mobilità. ... (articolo Il Sole 24 Ore del 21.02.2011 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Certificati di malattia on line; con la fine della sperimentazione, scattano le sanzioni.
A dieci mesi dal suo avvio, la nuova procedura di trasmissione online all'INPS dei certificati medici di malattia dei lavoratori pubblici e privati è stata giudicata dal ministro Brunetta “largamente positiva”.
Il sistema, ha dichiarato il ministro nel corso di una conferenza stampa il 02.02.2011, è pienamente operativo in tutte le sue funzionalità; la nuova procedura è diffusa su tutto il territorio e la quota di medici di medicina generale abilitati all'utilizzo è ormai vicina al 100%.
Così funziona il sistema: il medico invia all'INPS il certificato di malattia compilando una pagina web (o utilizzando il proprio software abituale o il call center telefonico).
L'INPS rende disponibile il certificato al datore di lavoro (pubblico e privato), che può riceverlo tramite PEC o consultando il sito dell'INPS. Il lavoratore può consultare i propri certificati di malattia tramite il sito dell'INPS o chiederne l'invio alla propria casella di posta elettronica. Il datore di lavoro riceve immediatamente dall'INPS le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti.
I medici che, anche temporaneamente, hanno difficoltà a utilizzare il PC o ad accedere a Internet possono inviare il certificato rivolgendosi al call center telefonico gratuito dell'INPS con l'assistenza di un operatore dedicato. Eventuali sanzioni hanno luogo solo in caso di "colpa esplicita" del medico e non per impossibilità tecnica di trasmissione del certificato (link a www.governo.it).

PUBBLICO IMPIEGO: F. Logiudice, L’applicazione della riforma Brunetta non è condizionata da norme transitorie (link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: M. Scanniello, Il diritto di accesso nei concorsi pubblici (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: atto di indirizzo quadro all'ARAN in attuazione del punto 5 dell'intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego, sottoscritta il 04.02.2011 (nota 18.02.2011 n. 10790 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: La posizione del CSA sull'accordo del 04.02.2011 (CSA di Roma, nota 18.02.2011 n. 119 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Antisindacali le clausole di stile nell’atto di nomina di posizioni organizzative.
Il Giudice del Lavoro di Verbania torna a pronunciarsi in materia di condotta antisindacale e lo fa con un Decreto che fornisce ulteriori spunti di riflessione.
Dopo avere premesso che l’art. 28 della L. 300/1970 non vincola al rispetto di particolari forme e, conseguentemente, una notifica seppure tardiva rispetto al termine indicato dal Giudice ma che salvaguardi il diritto di difesa della parte convenuta non inficia la legittimazione del ricorrente in udienza, taccia di condotta antisindacale il mancato rispetto di criteri individuati in sede di concertazione.
Pur avendo premesso che, nel corso degli incontri, non di vera concertazione si sia trattato atteso essere rimasti inespressi i criteri generali relativi alla specifica materia in cui si sostanzia l’istituto, la vera forza innovativa del Decreto sta nel fatto di considerare antisindacale non solo la mancata fase concertativa, ma anche l’assoluta assenza di motivazione negli atti di conferimento.
Il Giudicante ha infatti ritenuto che le clausole apposte quali motivazioni per l’affidamento di ogni singolo incarico fossero del tutto prive di significato concreto, palesandosi in mere clausole di stile senza una preventiva e attenta valutazione che invece avrebbe dovuto seguire ogni singolo conferimento.
A ben vedere, essendo la norma di cui all’art. 28 lasciata volutamente indeterminata dal Legislatore onde ricomprendervi non solo i casi di violazione di norme sulle relazioni sindacali, ma anche ogni comportamento atto a screditare l’immagine del sindacato, la pronunzia del Giudice deve essere accolta con particolare favore: diversamente, infatti, se esaurita la fase della concertazione quando concordemente determinato fosse del tutto disatteso, sarebbe immotivatamente colpita proprio l’immagine del sindacato.
Ipotesi che la norma ha voluto invece evitare
(TRIBUNALE di Verbania, decreto 18.02.2011 - commento tratto e link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: esonero dal servizio previsto dall'art. 72 del d.l. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008 - regime della "finestra mobile" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (parere UPPA 17.02.2011 n. 10081 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Art. 12, comma 10, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30.07.2010, n. 122 - Interventi in materio di trattamento di fine servizio e di fine rapporto. Adempimenti contributivi (Inpdap, nota operativa 17.02.2011 n. 5/2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Accordo separato–riforma Brunetta: il Ministro smentisce Cisl e Uil (CGIL-FP di Roma, nota 17.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Vigili urbani, stretta sui festivi. Niente cumulo tra l'indennità di turno e lo straordinario. La Cassazione risolve una querelle che da sempre crea tensioni all'interno dei comuni.
Niente maggiorazione per lavoro festivo infrasettimanale agli agenti di polizia municipale che svolgano servizi organizzati in turni, quando detti servizi ricadano in giornate festive.
La Corte di cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza 09.04.2010 n. 8458 risolve definitivamente una questione interpretativa ed operativa che da sempre pregiudica il buon funzionamento dei comuni, creando scintille nelle relazioni sindacali.
Infatti, da sempre gli agenti di polizia locale, supportati fieramente dai sindacati, per le giornate di lavoro ricadenti nei festivi infrasettimanali rivendicano il cumulo di più trattamenti economici: l'indennità di turno in giornata festiva e lo straordinario con maggiorazione per lavoro in giornata festiva.
La Corte di cassazione ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza della Corte di appello di Lecce 27.09.2005, n. 1660, che aveva a sua volta confermato la decisione del giudice del lavoro di escludere per gli agenti appartenenti al corpo di polizia locale il cumulo dell'indennità di turno con lo straordinario festivo.
La decisione della suprema corte dovrebbe finalmente mettere un punto fermo su una questione, oggettivamente nata su fondamenta d'argilla.
La tesi sostenuta da ricorrenti e sindacati, nettamente rigettata dalla Cassazione, si fonderebbe sulla circostanza che ai sensi dell'articolo 24 del Ccnl 14/09/2000 del comparto regioni autonomie locali il trattamento per attività prestata in giorno festivo spetterebbe comunque a tutti i dipendenti, siano o meno inseriti in attività organizzate per turni: di conseguenza, l'indennità di turno sarebbe autonoma dal compenso per lavoro festivo, il che ne autorizzerebbe il cumulo.
La Cassazione spiega che le cose non stanno affatto così. L'istituto della turnazione è integralmente regolato dall'articolo 22 sempre del Ccnl 14/09/2000, il quale compensa interamente il disagio causato dalla particolare articolazione oraria, maggiorando del 10% la retribuzione nei turni diurni, del 30% nei turni notturni e festivi e del 50% nei turni festivi e notturni.
Al lavoro organizzato su turni risulta totalmente inapplicabile la disciplina del trattamento economico per attività prestata in giorno festivo, che corrisponde, sostanzialmente, ad un'attività lavorativa in orario straordinario, svolta, cioè, al di là degli obblighi orari del lavoratore. Insomma, l'articolo 24 vale per i dipendenti non turnisti, eccezionalmente chiamati ad effettuare prestazioni lavorative in giornate festive in straordinario.
Ricorda la Cassazione che lo straordinario, però, presuppone necessariamente il superamento dell'orario contrattuale di lavoro. Ma, per i lavoratori turnisti la prestazione lavorativa in turno ricadente in giornata festiva non è «straordinaria», ma normale orario contrattuale di lavoro.
Per questa ragione, nei confronti del personale turnista si applica esclusivamente l'articolo 22 del Ccnl 14/09/2000 e non l'articolo 24, destinato solo a personale non turnista.
Unica limitata ipotesi di estensione della disciplina dell'articolo 24 ai dipendenti inseriti in servizi organizzati per turni è quella nella quale il lavoratore turnista sia chiamato in via eccezionale a svolgere la propria attività nella giornata che, in base al turno assegnato, quella settimana avrebbe dovuto essere di riposo (articolo ItaliaOggi del 18.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Enti, progressioni bloccate. Niente avanzamenti economici fino al 2013. Corte conti Lombardia interpreta estensivamente le norme della manovra.
Niente progressioni orizzontali per gli anni 2011-2013. La Corte dei conti, Sez. regionale di controllo della Lombardia, con il pur discutibile sotto molti aspetti parere 07.02.2011 n. 69, conferma che per effetto della manovra economica 2010 non è possibile per gli enti locali attivare le progressioni economiche fino al 2013.
Effetti solo economici delle progressioni di carriera. Due sono le ragioni a fondamento della tesi proposta dalla sezione Lombardia. La prima risiede nella previsione contenuta nell'articolo 9, comma 21, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, per effetto del quale le progressioni di carriera comunque denominate negli anni 2011-2013 possono avere effetti solo economici.
La sezione ritiene che la norma abbia un'estensione «lata» e, dunque, vada applicata prescindendo dalla nozione concretamente data al termine «progressione di carriera». Dunque, per la sezione Lombardia è progressione di carriera «ogni variazione d'inquadramento del dipendente»; in conseguenza dell'articolo 9, comma 21, pertanto, tale variazione potrà produrre fino al 2013 solo effetti giuridici, senza incrementi economici.
Questa prima motivazione proposta dalla sezione appare, tuttavia, errata e non convincente. L'interpretazione «lata» dell'accezione di progressione di carriera, infatti, cozza con la definizione estremamente precisa che di essa fornisce l'articolo 24 del dlgs 150/2009: si tratta delle progressioni che determinano, per effetto della partecipazione a concorsi pubblici con riserva di posti, il passaggio appunto da una categoria di inquadramento ad una più elevata, con conseguente mutamento di profilo e mansioni. Solo in questo caso potrebbero verificarsi effetti «giuridici».
Le progressioni orizzontali, nell'ordinamento contrattuale degli enti locali (e anche delle Usl) hanno effetti esclusivamente economici e niente affatto giuridici. Ai sensi dell'articolo 5 del Ccnl 01/04/1999, infatti, per effetto delle progressioni orizzontali, a totale parità di inquadramento giuridico, il dipendente ottiene esclusivamente un incremento economico.
Cristallizzazione degli stipendi. La seconda motivazione proposta dalla sezione è quella corretta. L'impossibilità di attivare le Peo negli anni 2011-2013 deriva dall'articolo 9, comma 1, della manovra economica estiva 2010, che impedisce la crescita del trattamento economico «ordinariamente spettante» ai dipendenti pubblici oltre la soglia di quello percepito nel 2010.
Per quanto parte degli interpreti sottolinei che la progressione orizzontale sia considerata dal dlgs una misura di premio, essa è un trattamento ordinariamente spettante, in quanto una volta acquisita si consolida, divenendo parte dello stipendio fondamentale del dipendente. In questo senso, non può non incontrare i limiti previsti dalla manovra 2010.
Vietata la Peo a posteriori. La sezione chiarisce, inoltre, che non sono consentiti comportamenti elusivi del dl 78/2010. Tra questi, essenzialmente il tentativo di prevedere nel 2011, in modo retroattivo, progressioni orizzontali. La retroattività vietata non è quella della decorrenza, inevitabilmente riferita ad annualità precedenti.
La sezione, richiamando il parere 399-5F4 dell'Aran, sottolinea che la progressione orizzontale va concordata con i sindacati prima dell'inizio del periodo di valutazione. Di conseguenza, la decorrenza delle progressioni non può essere antecedente alla stipulazione degli accordi decentrati, i quali destinano le risorse finanziarie –stabili, sottolinea la Sezione– allo scopo di attivare le progressioni.
Dunque, sono ammissibili progressioni orizzontali riferite al 2010 se i presupposti per gli incrementi economici degli stipendi si siano verificati l'anno precedente al periodo preso in considerazione dalla norma, cioè prima del 2010 (articolo ItaliaOggi del 18.02.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Elezione delle R.S.U.: il parere del Consiglio di Stato (CGIL-FP di Bergamo, nota 15.02.2011).

EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGOIl condono edilizio alimenta gli incentivi ai dipendenti. Corte dei conti. Quota degli oneri per premiare l'evasione delle pratiche.
I comuni possono destinare alla incentivazione del proprio personale per la definizione delle pratiche di condono edilizio non solo la quota del 10% aggiuntivo dell'oblazione eventualmente deliberato, ma anche una parte dei proventi spettanti nell'ambito della oblazione che ordinariamente deve essere corrisposta da chi ha presentato domanda.
Questo il contenuto del parere 25.01.2011 n. 10 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia, in risposta al quesito posto dal comune di Seregno.
Il Dl 269/2003 prevede al comma 40 dell'articolo 32 che i diritti e gli oneri relativi alla istruzione delle domande di condono edilizio possano essere incrementati dai comuni del 10% e i relativi proventi essere destinati a incentivare le attività di dirigenti e dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro.
Il comma 41 stabilisce che una quota compresa entro il tetto del 50% dei proventi derivanti dalle oblazioni spetta ai comuni, che può utilizzarla per «incentivare la definizione delle domande di sanatoria».
La sezione di controllo lombarda ha chiarito che questi due compensi possono sommarsi e che le entrate del comune provenienti dalla oblazione, entro il tetto del 50%, possono essere utilizzate «per la costituzione del fondo per l'incentivazione del personale dipendente che svolga attività istruttoria delle domande di sanatoria edilizia al di fuori dell'ordinario orario di lavoro».
Alla base di questa scelta la considerazione che, nel caso della possibilità di incremento dei diritti, vi è una esplicita e univoca destinazione dettata dal legislatore. ... (articolo Il Sole 24 Ore del 14.02.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: L'intesa del 04.02.2011: una situazione caotica (CGIL-FP di Bergamo, nota 14.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: L'intesa del 04.02.2011: un accordo per escludere la CGIL (CGIL-FP di Bergamo, nota 14.02.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Nei Comuni fino a 5mila abitanti non si applicano le regole sul turn-over. L’unico limite è che questi Comuni non devono superare le spese di personale sostenute nel 2004. Le assunzioni però si bloccano nel caso in cui le spese di personale superano il 40% delle spese correnti.  
Recenti pronunce della Corte dei Conti riaprono la possibilità di assumere a copertura del turn-over per gli enti che non sottoposti a patto di stabilità  (ANCI, nota 14.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: La nuova normativa sul T.F.S. dei dipendenti Enti Locali e Sanità (CSA di Roma, nota 12.02.2011 n. 11 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Dipendenti pubblici - Legge 104 - Requisiti - Sussistenza.
I requisiti che devono ricorrere per legittimare il pubblico dipendente a chiedere di essere assegnato alla sede più vicina al domicilio dell'assistito, ai sensi dell'art. 33, l. 05.02.1992 n. 104, sono quello della continuità dell'assistenza al soggetto portatore di handicap e quello della sua esclusività.
Il comportamento dell'amministrazione che ha rigettato l'istanza del ricorrente volta all'ottenimento del trasferimento per la necessità di fornire assistenza ad entrambi i genitori di cui è figlio unico appare irrimediabilmente affetto da vizio di motivazione, essendosi l'Amministrazione limitata alla generica affermazione di avere valutato gli elementi addotti a sostegno dell'istanza nonché dell'insussistenza dei presupposti per il suo accoglimento, senza indicare concrete ragioni in fatto e/o in diritto a supporto della determinazione adottata.
Ne consegue, inoltre, il correlato vizio di insufficienza dell'istruttoria (con riferimento alla mancata valutazione da parte dell'Amministrazione di tutti gli elementi di fatto allegati all'istanza): come già rilevato in sede cautelare il provvedimento impugnato, infatti, non motiva il suo diniego in relazione alla mancanza dei requisiti della continuità dell'assistenza al soggetto portatore di handicap e della sua esclusività e neppure ha adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'interessato a sostegno della domanda di proroga dell'aggregazione presso la Questura di Pescara
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 11.02.2011 n. 463 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Legittimità eventuale della deroga al principio del pubblico concorso.
In materia di assunzioni nel campo del pubblico impiego, l’area delle eccezioni al concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso (Cfr. Corte cost., sentenza n. 363 del 2006) e deroghe sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (Cfr. Corte cost., sentenza n. 81 del 2006).
La natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico. Procedure selettive riservate, che riducano irragionevolmente o escludano la possibilità di accesso dall’esterno, violano il carattere pubblico del concorso (Cfr. Corte cost., sentenza n. 34 del 2004) e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon andamento, che esso assicura.
Ai fini della legittimità della deroga al principio del pubblico concorso non può ritenersi sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione (Cfr. Corte cost., sentenza n. 205 del 2006), né basta la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (Cfr. Corte cost., sentenza n. 81 del 2006).
Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all’esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione e non acquisibili all’esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione (massima tratta da www.regione.piemonte.it - Corte Costituzionale, sentenza 11.02.2011 n. 42).

PUBBLICO IMPIEGOSul merito il governo si arrende ai sindacati.
La scelta della legge c.d. Brunetta di valorizzare il merito viene annacquata, mentre non viene toccato l'obbligo per le p.a. di adottare nuovi sistemi di valutazione dei dirigenti e del personale. Si pongono inoltre le basi per un contratto collettivo per tutto il pubblico impiego con cui dare certezza sulle relazioni sindacali.
Sono queste le principali scelte contenute nella intesa stipulata tra governo e organizzazioni sindacali, tranne la Cgil, lo scorso 04.02.2011, intesa che non si applica automaticamente agli enti locali. Le regioni, i comuni e le province dovranno, infatti, decidere se fare proprie le scelte contenute nel protocollo sottoscritto tra il governo e le organizzazioni sindacali: è molto probabile che ciò avverrà in tempi assai brevi.
Basta ricordare che più volte l'Anci ha chiesto nei mesi scorsi, in particolare dopo l'entrata in vigore del dl n. 78/2010 e del conseguente blocco della contrattazione collettiva per il triennio 2010/2012, di rallentare il percorso attuativo della riforma, stante la mancanza di risorse aggiuntive.
Occorre subito evidenziare che l'intesa non è di per sé immediatamente produttiva di effetti giuridici, che si produrranno nel momento in cui i suoi contenuti saranno trasfusi in norme di legge, in circolari interpretative e in un contratto collettivo.
Ovviamente ciò non toglie nulla alla sua rilevanza, che è data dalla sostanziale marcia indietro che il governo ha dovuto innestare su molti aspetti qualificanti della riforma, marcia indietro che peraltro era di fatto cominciata con la manovra estiva e i pesanti vincoli da essa introdotti sul trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti pubblici, e all'indubbio successo ottenuto dalle organizzazioni sindacali firmatarie.
L'intesa incide sugli strumenti meritocratici, mettendo di fatto in soffitta tutte le forme di valorizzazione del merito introdotte dalla legge Brunetta. O meglio quelle che erano sopravvissute alla manovra estiva. Ricordiamo infatti che il blocco della contrattazione collettiva ha determinato la sospensione dell'applicazione dei nuovi istituti del bonus della eccellenza e del premio per l'innovazione: l'applicazione del premio per l'efficienza è invece incerta, anche se trattandosi di risorse aggiuntive non dovrebbe essere toccato.
Perché ciò si realizzi occorre consentire che il suo finanziamento possa andare in deroga al tetto alle risorse che gli enti possono destinare alla contrattazione decentrata, deroga possibile visto che il finanziamento deriva da risparmi ottenuti dagli enti nella spesa corrente. Con l'intesa, le fasce di merito si applicheranno nello stato solamente alle risorse aggiuntive derivanti da risparmi realizzati sulla base delle prescrizioni del dl n. 112/2008 e che ammontano ad appena 200 milioni di euro circa.
Scelta che negli enti locali è difficile da realizzare perché risorse aggiuntive per il personale non ve ne sono. Ma l'intesa non si ferma qui: con una scelta della cui legittimità si deve fortemente dubitare se viene letta non come un vincolo di carattere generale, ma come un precetto da applicare ai singoli lavoratori, si stabilisce che «le parti convengono che le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto dell'applicazione dell'articolo 19 del dlgs n. 150/2009», cioè delle fasce di merito, che quindi si applicano solo sulle risorse aggiuntive.
Il protocollo non tocca le innovazioni della legge Brunetta sulla valutazione, le cui metodologie devono essere coerenti con le novità legislative, e sulla programmazione e assegnazione degli obiettivi. Ricordiamo che la mancata adozione delle nuove metodologie di valutazione determina come conseguenza il divieto di erogare le incentivazioni della performance, cioè la produttività e le indennità di risultato (articolo ItaliaOggi del 11.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGOTrasferte, i dubbi restano. Tagli a missioni e trasferte, è rebus inestricabile.
La deliberazione 07.02.2011 n. 8 delle Sezioni riunite della Corte dei conti rende ancora più nebuloso e incerto il regime giuridico del trattamento di trasferta dei dipendenti pubblici, non addetti a funzioni ispettive, di vigilanza e controllo.
Infatti, le Sezioni, aderendo all'interpretazione restrittiva offerta dalla Ragioneria generale dello stato in merito all'articolo 6, comma 12, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, hanno ritenuto illegittimo riconoscere per qualsiasi strada ai dipendenti il rimborso del quinto del costo della benzina, se autorizzati a utilizzare il mezzo proprio.
Ma, contestualmente, hanno considerato ammissibile che le amministrazioni, attraverso propri regolamenti, riconoscono un indennizzo ai dipendenti autorizzati a utilizzare il mezzo proprio, pari al costo del biglietto del mezzo di trasporto pubblico eventualmente utilizzabile. Qui scattano ulteriori problemi interpretativi. Nella sostanza, le Sezioni riunite considerano legittimo riconoscere ai dipendenti in trasferta o missione a titolo di indennizzo il costo della spesa che sosterebbero se, invece di utilizzare il mezzo proprio, per il viaggio si avvalessero di mezzi pubblici.
Si dovrebbe, dunque, concludere che il riconoscimento del costo del biglietto dei trasporti pubblici sia sempre legittimo, visto che viene ammesso anche nel caso di dipendenti in trasferta autorizzati all'impiego del mezzo proprio, ipotesi tendenzialmente oggetto di un taglio quasi assoluto alle spese delle amministrazioni pubbliche.
Ma, se le cose stanno come hanno spiegato le Sezioni riunite, non si capisce, allora, quale sia l'oggetto della prima parte sempre dell'articolo 6, comma 12, della manovra estiva 2010, ove si stabilisce che le amministrazioni pubbliche, salvo poche eccezioni «non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero ... per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009».
Se la magistratura contabile ritiene possibile, a titolo di indennizzo, riconoscere ai dipendenti che, stando alla lettera della norma, non avrebbero diritto ad alcun riconoscimento economico per la trasferta svolta col mezzo proprio, il costo del mezzo di trasporto pubblico, un semplice sillogismo condurrebbe a concludere che a maggior ragione ai dipendenti in trasferta o missione spetti sempre e comunque il rimborso del costo del mezzo pubblico. Anche perché, da questo punto di vista, nessuna norma delle leggi 836/1973 e 417/1978 è stata modificata.
Tuttavia, l'articolo 6, comma 12, impone un taglio della spesa per missioni pari al 50% della spesa del 2009. Poiché da sei anni per i dipendenti pubblici è stata abolita l'indennità di missione, i primi osservatori hanno dedotto che le spese da tagliare sarebbero, allora, i rimborsi dei costi dei mezzi pubblici utilizzati per le missioni.
Risulta, con ogni evidenza, difficile conciliare tuttavia la prima parte dell'articolo 6, comma 12, che richiede la riduzione dei costi delle missioni, supponendo che essi consistano nel rimborso dei mezzi di trasporto, con l'ultima parte che, impedendo di utilizzare il mezzo proprio, al limite consente di indennizzare i dipendenti proprio col rimborso del mezzo pubblico.
Le contraddizioni della norma sono evidentissime. L'unica soluzione all'enigma coerente col testo della legge, consisterebbe nel ritenere sempre ammesse le spese per rimborso spese di utilizzo dei mezzi di trasporto solo entro il 50% del 2009. Ma, in questo modo, l'indennizzo immaginato dalle Sezioni riunite potrebbe operare solo parzialmente. E, soprattutto, gli enti a un certo punto si troverebbero nell'impossibilità materiale di effettuare missioni, anche quelle magari derivanti da convocazioni in conferenze di servizi, riunioni obbligatorie presso altri enti, per superamento del limite di spesa.
Eppure, le missioni, proprio perché spesso dovute a esigenze istruttorie non preventivabili a inizio anno, non sono del tutto programmabili.
La deliberazione 8/2011 delle Sezioni riunite, allora, dà modo di affermare che il taglio del 50% alle spese per missioni non dovrebbe riguardare il rimborso dei costi dei mezzi pubblici. Ma, a questo punto non si capirebbe su cosa opererebbe il taglio del 50% delle spese di missione (articolo ItaliaOggi del 11.02.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Nei Comuni fino a 5mila abitanti non si applicano le regole sul turn-over. L’unico limite è che questi Comuni non devono superare le spese di personale sostenute nel 2004. Le assunzioni però si bloccano nel caso in cui le spese di personale superano il 40% delle spese correnti.  
Recenti pronunce della Corte dei Conti riaprono la possibilità di assumere a copertura del turnover per gli enti che non sottoposti a patto di stabilità  (Corte dei Conti, Sezz. riunite di controllo, deliberazione 25.01.2011 n. 3).
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I piccoli comuni sono esclusi dai limiti al 20% del turn-over. Corte dei conti: le indicazioni delle sezioni riunite.
Niente limite al 20 per cento per il turn-over nei comuni con meno di 5mila abitanti I piccoli enti devono continuare a seguire le vecchie regole, che impediscono di superare la spesa di personale registrata nel 2004, con una sola novità: le assunzioni rimangono bloccate in ogni caso quando gli assegni al personale superano il 40% della spesa corrente. L'altra norma chiave della manovra estiva, che permette un'assunzione ogni cinque cessazioni, si applica solo negli enti più grandi, quelli soggetti al patto di stabilità.
A certificare il via libera per i piccoli enti intervengono le Sezz. riunite della Corte dei Conti, che nella deliberazione 25.01.2011 n. 3 diffusa ieri fanno tirare un sospiro di sollievo ai quasi 5.700 sindaci interessati (il 70% del totale).
Il tema domina da mesi le preoccupazioni dei piccoli comuni, da quando la manovra estiva (DL 78/2010, articolo 14, comma 9) ha dettato le nuove regole per il personale degli enti locali: regola del 20% sul turn-over, e stop assoluto al reclutamento per chi spende troppo.
La regola non distingue esplicitamente enti grandi e piccoli, e questi ultimi avevano tempestato di domande ... (articolo Il Sole 24 Ore dell'08.02.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Pubblico impiego, nuovo assetto. Il lavoratore torna al centro del cambiamento della p.a..
Quella sull'intesa del 04.02.2011 è una firma importantissima che apre uno scenario nuovo per il pubblico impiego.
Con l'accordo sottoscritto venerdì a Palazzo Chigi i lavoratori tornano al centro del cambiamento nella Pa e si fa finalmente chiarezza sui punti più controversi del dlgs 150/2009: niente pagelle sul salario ai dipendenti, nessun taglio di stipendio, nessuna applicazione delle fasce 2550-25 ai «salari attuali» dei dipendenti pubblici.
In altre parole il modello contrattuale definito dall'intesa del 30.04.2009 comincia finalmente a prendere corpo e la partecipazione dei lavoratori diventa il fulcro dell'innovazione e dell'efficienza del settore pubblico. Allo stesso tempo si superano le incertezze interpretative che volevano relegare i lavoratori e le rappresentanze a un ruolo subalterno, e tutto il valore della contrattazione decentrata è ristabilito nero su bianco.
Come Cisl-Fp abbiamo sempre messo in chiaro i limiti dei cambiamenti introdotti per legge e chiesto con forza di intervenire attraverso la contrattazione per decidere su aspetti chiave come l'organizzazione di enti, agenzie e aziende. Ma anche per salvaguardare i livelli retributivi sottoposti al blocco dei contratti. L'accordo in questo senso parla chiaro: gli stipendi, congelati al 31.12.2010, non subiranno alcun taglio in applicazione delle tre fasce.
Il criterio del 25-50-25 non interverrà sui salari attuali in godimento, ma sarà applicabile solo ad incrementi resi possibili da eventuali risorse aggiuntive. Tradotto nel concreto dei numeri ... (articolo ItaliaOggi del 08.02.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: L’Intesa del 04.02.2011 tra Governo e Sindacati è un accordo politico: nulla cambia ai fini della rappresentatività sindacale (CSA di Roma, nota 08.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Intesa del 04.02.2011: la posizione del CSA Regioni Autonomie Locali (CSA di Roma, nota 07.02.2011 n. 76 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGOIl concorso vince sempre. Riserva inapplicabile al totale dei posti vacanti. Corte conti Calabria interviene sulla eliminazione delle progressioni verticali.
Il concorso pubblico prevale sempre, anche nei riguardi dei concorsi con riserva dei posti agli interni non superiore al 50% che hanno sostituito le ormai soppresse progressioni verticali. Le amministrazioni, dunque, non possono applicare la riserva del 50% all'insieme dei posti vacanti da coprire per concorso, ma solo a ciascun singolo bando, se i profili professionali sono diversi.
E questo, nonostante la riserva ad interni comporti potenzialmente costi inferiori.
Il parere 15.09.2010 n. 444 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, è molto drastico nell'escludere la possibilità di applicare la riserva di posti del 50% al totale dei posti di una stessa categoria da mettere a concorso, come richiedeva il comune al quesito del quale è stata fornita risposta.
Nel caso di specie, il comune segnalava di avere vacanti quattro posti di categoria C, ma riferiti a profili del tutto diversi: contabile del servizio ragioneria, tecnico nell'ufficio tecnico, amministrativo nel servizio anagrafe e agente di polizia municipale nel relativo corpo. Il comune aveva chiesto di poter estendere la riserva del 50% ai quattro posti da coprire, così da assicurare, almeno potenzialmente, a due dipendenti interni la possibilità di accedere al nuovo inquadramento.
La Corte dei conti calabrese ha tuttavia osservato che in questo modo si determinerebbe una deroga al principio del concorso pubblico, in quanto tale senza riserva, non prevista dalla legge. La quale, infatti, all'articolo 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001, consente di operare la riserva ai dipendenti interni solo nell'ambito del singolo bando di concorso, e non all'insieme delle assunzioni da effettuare.
Nel caso prospettato dal comune cui la Corte dei conti della Calabria ha fornito la risposta, dunque, non sarebbe stato possibile applicare la riserva a nessuno dei posti da ricoprire. E tale necessaria conclusione non è contraddetta dalle norme che impongono tagli e tetti alla spesa di personale.
Su questo tema, ancora più chiaramente si era espressa la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, secondo cui la possibile riserva dei posti messi a concorso risulta ammissibile per ogni singola procedura selettiva, sicché «nelle ipotesi di procedure concorsuali con un unico posto disponibile, l'ente sarà obbligato a svolgere una procedura concorsuale interamente rivolta a soggetti esterni, non essendo possibile in tale ipotesi applicare il meccanismo della riserva a favore del personale già dipendente dall'ente».
C'è, per altro, da ricordare che in conseguenza dell'articolo 9, comma 21, della legge 122/2010 «le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici»: dunque, i dipendenti interni che partecipino a concorsi pubblici con riserva di posti acquisirebbero, se li superassero, solo l'inquadramento giuridico, ma non quello economico. La norma è molto probabilmente incostituzionale, per aperto contrasto con l'articolo 36 della Costituzione.
Tuttavia, finché vigente, non risulta conveniente per l'ente indire concorsi con riserva, dal momento che il dipendente interno si ritroverebbe nelle condizioni si coprire categoria, profilo e mansioni superiori, con lo stipendio precedente: l'esatto opposto degli effetti di valorizzazione del merito predicati dalla riforma Brunetta (articolo ItaliaOggi del 04.02.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOL'adeguamento alla legge Brunetta non è obbligatorio per gli enti. Ma conviene attivarsi.
Niente premi senza la valutazione. A rischio le indennità per segretari, direttori generali e dirigenti.

Se gli enti locali non adeguano rapidamente il proprio sistema di valutazione ai principi dettati dal dlgs n. 150/2009 non possono erogare i compensi legati alle performance individuali, cioè la indennità di risultato per segretari, direttori generali, dirigenti e titolari di posizione organizzativa e la produttività per il personale.
Tale sanzione si applica a partire dalle attività che sono svolte dall'01/01/2011: la valutazione delle attività svolte nel 2010 e la erogazione dei relativi compensi, anche se effettuata nel 2011, si effettua sulla base delle regole in vigore nello scorso anno.
Se gli enti locali non regolamentano la suddivisione dei propri dirigenti e dei propri dipendenti in fasce di merito, si applicano quelle previste per le amministrazioni dello stato.
Se è vero che il termine del 31/12/2010 per l'adeguamento dei singoli enti locali ai nuovi principi introdotti dal dlgs n. 150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e di valorizzazione del merito è ordinatorio e non perentorio; è anche vero che se i comuni e le province non adottano subito il nuovo sistema di valutazione non potranno erogare indennità di risultato e produttività nel 2011.
La necessità di una adeguamento in tempi rapidi è dato dal combinarsi del divieto di erogare questi compensi in assenza del recepimento delle scelte di fondo dettate dalla legge cd Brunetta nei sistemi di valutazione dei singoli enti e dal principio di carattere generale per cui i criteri di valutazione devono essere conosciuti da parte dei valutati prima del periodo a cui si riferiscono.
Il soggetto competente alla approvazione della metodologia di valutazione è la giunta. Nella adozione di questo sistema occorre ricordare il vincolo legislativo a che l'Organismo di valutazione elabori la proposta iniziale.
Quanto alle relazioni sindacali, esse possono essere così riassunte: obbligo di contrattazione per i principi generali di valutazione del personale e per la definizione delle risorse da destinare alle singole fasce di merito; informazione preventiva e a richiesta concertazione per la metodologia di valutazione dei dirigenti e del personale; informazione su tutte le altre scelte.
Il sistema adottato dalle singole amministrazioni deve definire esattamente il contenuto e le metodologie di valutazione della performance organizzativa: con la introduzione di questo fattore il legislatore ha voluto, come nelle aziende private, legare la valutazione e la erogazione delle forme di incentivazione delle prestazioni al positivo andamento complessivo dell'ente.
Ricordiamo che, quando saranno sbloccati i rinnovi contrattuali, una parte significativa delle risorse aggiuntive dovrà essere assegnata in modo differenziato alle singole amministrazioni sulla base degli esiti della valutazione delle performance organizzative.
Quanto al suo contenuto si può ipotizzare, sulla scorta dei principi dettati dalla legge cd Brunetta, una sua sostanziale quadripartizione: il grado di realizzazione degli obiettivi strategici, che sono quelli politico programmatici di fondo e che sono caratterizzati essenzialmente dai concreti impatti che hanno determinato sugli utenti dei servizi, sui cittadini, sui portatori di interessi (cd outcome); i miglioramenti nei parametri che misurano le condizioni essenziali della gestione, sia dell'intero ente che dei singoli settori di attività; gli esiti della valutazione effettuata dagli utenti rispetto alla qualità dei servizi erogati e delle attività svolte; gli impatti concreti delle politiche di pari opportunità.
Tra gli strumenti di valutazione si può suggerire, per la sua facilità di utilizzazione e per l'assenza di oneri aggiuntivi, il ricorso al metodo di autovalutazione della qualità introdotto dalla Unione europea, cioè il Common assessment framework (Caf), un sistema basato sulla verifica del rispetto del metodo della programmazione preventiva, dello svolgimento delle attività, del controllo e della adozione delle necessarie misure correttive.
Un ulteriore importante elemento di novità è costituito dalla introduzione del vincolo della misurazione delle performance. In tal modo il legislatore vuole garantire che si realizzi una base oggettiva per l'esercizio della discrezionalità che è una caratteristica connaturata strettamente alla valutazione. Occorre individuare il soggetto responsabile, ricordando che siamo in presenza di un ruolo assai delicato, tanto è vero che il legislatore impone che il suo nome e il suo curriculum siano pubblicati sul sito internet.
Si suggerisce di mettere in diretta correlazione tale compito con il controllo di gestione, anche unificando tali attività. E ancora, di stabilire un collegamento diretto con l'Organismo di valutazione.
Occorre disciplinare in modo minuto e vincolante le procedure di comunicazione tra i valutatori ed i valutati: è questa la fase sicuramente più importante del processo di valutazione. Esso costituisce uno strumento di sviluppo organizzativo, cioè le sue finalità essenziali sono quelle di migliorare la qualità delle attività e di fare crescere le professionalità.
Per raggiungere tali esiti è indispensabile che, all'avvio del ciclo delle performance, il valutato sappia bene cosa ci si attende da lui in termini di obiettivi da raggiungere, di competenze professionali da utilizzare e di comportamenti da praticare. Che nel corso dell'anno siano tempestivamente segnalati i fattori di criticità.
E che la valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi, delle competenze professionali e dei comportamenti manageriali siano comunicati e spiegati. Fermo restando l'obbligo del contraddittorio: cioè prima della formalizzazione degli esiti della valutazione si deve tenere motivatamente conto delle eventuali obiezioni mosse dal valutato.
È infine assai importante che si abbia la piena consapevolezza del fatto che, soprattutto nei primi anni di applicazione, è assai probabile una esplosione dei contenziosi e delle tensioni: è questo lo scotto per molti versi inevitabile che si deve pagare per passare da un sistema in cui le differenziazioni sono minime, ad uno in cui esse diventano rilevanti, sia sul terreno delle indennità che, non dimentichiamolo, su quello delle progressioni orizzontali, che dovranno nel futuro, visto che oggi sono bloccate fino a tutto il 2013, essere effettuate esclusivamente in modo limitato e utilizzando gli esiti delle valutazioni.
Per governare queste conseguenze è sicuramente necessario che nella metodologia il grado di arbitrarietà sia assai ridotto, a differenza di quanto invece caratterizza la stragrande maggioranza dei sistemi oggi in vigore; che l'Organismo di valutazione e i dirigenti assegnino una parte significativa del loro tempo allo svolgimento di queste attività e che, infine, siano previste procedure di conciliazione tali da ridurre in misura assai forte il ricorso al contenzioso (articolo ItaliaOggi del 04.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Differenze retributive in caso di svolgimento di mansioni superiori.
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs. 29.10.1998, n. 387 -che ha natura innovativa e portata non retroattiva- nel capo del pubblico impiego l’eventuale svolgimento di mansioni superiori poteva dare luogo alla corresponsione delle differenze retributive non in virtù del mero richiamo all’art. 36 della Costituzione, ma solo ove una norma speciale consentisse tale assegnazione e la maggiorazione retributiva (1).
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(1) Giurisprudenza ormai costante del Consiglio di Stato: v. per tutte Cons. Stato, Ad. Plen., 18.11.1999, n. 22; 23.02.2000, n. 11; 23.02.2006, n. 3.
In senso diverso si è orientata la giurisprudenza della Cassazione: v. per tutte Sez. unite civili, sentenza 11.12.2007, n. 25837, (disattendendo l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del CdS e facendo riferimento a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, le S.U. affermano che l’art. 36 Cost. è direttamente applicabile anche nel campo del pubblico impiego e che le maggiorazioni stipendiali dovute nel caso di svolgimento delle mansioni superiori spettavano con carattere di generalità ai pubblici dipendenti anche prima dell’art. 15 del D.L.vo n. 387 del 1998; ritengono inoltre retribuibili le mansioni superiori anche nel caso di svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiore a quella di inquadramento)
(massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 03.02.2011 n. 758 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il foglio dei lavoratori della Funzione Pubblica (CGIL-FP di Bergamo, febbraio 2011).

gennaio 2011

PUBBLICO IMPIEGO: G.U. 28.01.2011 n. 22 "Istruzioni operative, per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione con oneri a carico degli istituti delegatari" (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, circolare 17.01.2011 n. 1/RGS).

PUBBLICO IMPIEGOLa delega alle funzioni di ufficiale dello stato civile non determina il conferimento di un incarico formale allo svolgimento di mansioni superiori.
Il ricorrente, nella pronuncia che commentiamo, in possesso della VI qualifica funzionale, sulla base del fatto di aver espletato, su delega del Sindaco, funzioni di ufficiale dello stato civile, rivendicava il trattamento economico della qualifica corrispondente all’ottavo livello, nel quale andava inquadrato il soggetto svolgente le funzioni di ufficiale dello stato civile.
Per prima cosa, osservano i giudici del Consiglio di Stato, va rilevato che l’appellante non è stato incaricato di svolgere le funzioni superiori con un atto formale, ma è stato soltanto delegato dal Sindaco di svolgere le funzioni di ufficiali di stato civile.
E la delega, continuano gli stessi giudici, essendo un istituto particolare del diritto amministrativo, per cui un soggetto viene investito di volta in volta di svolgere un determinato compito che non rientra nelle sue specifiche attribuzioni, ma in quelle del soggetto delegante, si connette ad un meccanismo che è tipico di un dipendente che è tenuto ad adeguarsi alla delega, per cui lo stesso non opera nell’ambito di funzioni proprie ma in quelle di un altro organo che è invece titolare delle medesime.
Pertanto, dato che è ammissibile la delega del Sindaco ad un dipendente in possesso della VI qualifica funzionale, in questa occasione non si è configurata l’emanazione di un provvedimento formale di svolgimento di mansioni superiori, ma soltanto quello di provvedere in delegazione al compimento di attività di un altro organo.
Ora, concludono i giudici d’appello, tali deleghe, se potranno essere eventualmente valutate in sede di possesso di titolo per lo svolgimento qualificato di funzioni particolari (quelle di ufficiale dello stato civile) non determinano comunque il conferimento di un incarico formale dello svolgimento di mansioni superiori (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.01.2011 n. 561 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOSulle missioni decide il dirigente. Vanno autorizzate anche quelle ispettive.
Sulle missioni decide sempre il dirigente. Anche su quelle finalizzate a compiti ispettivi, per le quali è possibile utilizzare l'autovettura propria: tale possibilità, infatti, non è più automatica e deve anch'essa essere autorizzata.

Lo precisa l'INPS nella circolare 24.01.2011 n. 11, spiegando le nuove regole su invii in missione e relativi trattamenti economici, alla luce dei recenti interventi legislativi mirati al contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni. ... (articolo ItaliaOggi del 26.01.2011 - link a www.ecostampa.com).

PUBBLICO IMPIEGO: Nasce PERSEO ... la previdenza complementare per la Sanità e gli Enti Locali (CGIL-FP di Bergamo, nota 26.01.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: La mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche. Problemi applicativi (CGIL-FP di Bergamo, nota 24.01.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Missioni – criteri generali, profili autorizzativi, regole operative e norme sulle spese e sui rimborsi (INPS, circolare 24.01.2011 n. 11).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOCorte conti. Turn-over, il calcolo è annuale.
Il calcolo della spesa di personale cessato, da considerare per il turn-over, negli enti locali va effettuato tenendo conto dell'anno intero e non della frazione di anno effettivamente lavorata.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Toscana, col parere 17.11.2010 n. 160, fornisce un chiarimento fondamentale per la corretta applicazione dell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010.
Tale disposizione ha modificato l'articolo 76, comma 7, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, il quale ora dispone: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».
Era fin qui rimasta incertezza rispetto al computo appunto del limite del 20% corrispondente al personale cessato l'anno precedente.
Visto il chiaro intento della manovra estiva 2010 di ridurre drasticamente la spesa pubblica, poteva desumersi che il 20% dovesse essere computato per cassa e, cioè, immaginando che un dipendente cessasse dal servizio a giugno, si dovesse conteggiare il 20% del costo sostenuto effettivamente per i sei mesi di lavoro. Era, tuttavia, chiara la conseguenza eccessivamente restrittiva di simile chiave di lettura.
Nell'esempio fatto, in effetti il limite di spesa, per la singola cessazione, sarebbe divenuto del 10%, con l'allungamento ad libitum dei tempi di copertura del turn-over e, soprattutto, con una distorsione del criterio di limitazione delle assunzioni che deve avvicinarsi quanto più possibile alla sostituzione di un dipendente, ogni cinque che cessano. Il computo della cassa ovviamente può di molto allontanare da tale risultato.
La sezione Toscana, molto semplicemente spiega che «la locuzione spesa corrispondente alle cessazioni va interpretata quale spesa annuale», estendendo agli enti locali la logica seguita dal dipartimento della Funzione pubblica nella circolare 18.10.2010 Uppa, la quale precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati «sempre sui 12 mesi» (articolo ItaliaOggi del 21.01.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOENTI LOCALI/ Fondi decentrati, via all'austerity. Vietato superare il 2010. Tagli se i dipendenti diminuiscono. I vincoli per le amministrazioni locali si applicano sia alla parte stabile che a quella variabile.
Non superare il fondo del 2010 e tagliarlo in caso di diminuzioni del numero dei dipendenti: sono questi i vincoli che tutti gli enti locali devono rispettare nella costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata dei dirigenti e del personale. Questi vincoli si applicano sia alla parte stabile sia a quella variabile e si sommano al tetto al trattamento economico individuale.
Il primo obbligo da rispettare è quello di non superare nel triennio 2011/2013 la consistenza del fondo per le risorse decentrate del 2010.
La disposizione, contenuta nella prima parte del comma 2-bis dell'articolo 9 del dl n. 78/2010, non modifica le regole per la costituzione del fondo, che rimangono fissate dai Ccnl, in particolare da quelli dell'1/4/1999 e 22/1/2004 per il personale e da quello del 23/12/1999 per i dirigenti. L'importante è che dall'applicazione di tali regole non discendano oneri aggiuntivi: nel caso in cui ciò si realizzasse occorre intervenire per tagliarne l'ammontare complessivo.
Bisogna prestare particolare cura all'utilizzazione della possibilità di incrementare il fondo per la realizzazione di nuovi servizi e/o l'ampliamento-miglioramento di quelli esistenti, cioè dell'articolo 15, comma 5, per il personale e dell'articolo 23, comma 3, per i dirigenti. Tale possibilità non è vietata, neppure indirettamente, ma non può determinare incrementi del totale complessivo delle risorse disponibili nel fondo.
Rimane da chiarire se le risorse previste da specifiche norme di legge, ricorrendone le condizioni, vadano aumentate, visto che in buona parte esse non vanno comprese nella spesa per il personale (come per esempio le incentivazioni per la realizzazione di opere pubbliche e Ici), ovvero se sono comprese nel tetto.
Alla determinazione del fondo senza aumenti devono seguire i tagli nel caso di diminuzione del numero dei dipendenti. Tale riduzione è obbligatoria e deve essere effettuata in modo automatico, cioè direttamente da parte dei dirigenti e senza che sia necessaria alcuna forma di contrattazione preventiva: i soggetti sindacali hanno diritto a essere informati preventivamente rispetto all'avvio della contrattazione, ma non è loro riservato alcuno spazio di intervento nel merito delle scelte, salvo che in termini di controllo.
Il metodo da applicare è il seguente: le amministrazioni quantificano il numero dei dirigenti e dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010, adempimento che devono peraltro effettuare per il conto del personale. Il passaggio successivo è quello della previsione del numero delle cessazioni e delle assunzioni che saranno effettuate nel corso del 2011: anche in questo caso si possono utilizzare le rilevazioni che vengono effettuate ai fini della programmazione del fabbisogno del personale. Nel caso in cui tale saldo sia negativo occorre tagliare la consistenza del fondo. Ovviamente prima della fine dell'anno la previsione deve essere sostituita dalla puntuale rilevazione.
Si deve sottolineare che per il legislatore non hanno alcuna influenza le ragioni delle cessazioni e delle assunzioni: per cui le mobilità in uscita determinano una riduzione del numero dei dipendenti e quelle in entrata il loro aumento. Così come non sembra assumere alcun rilievo la variazione delle categorie e dei profili professionali.
Il taglio del fondo deve essere effettuato, ci dice espressamente la norma, in modo proporzionale e riferito all'insieme delle sue risorse, senza alcuna considerazione per il salario accessorio in godimento da parte dei cessati. Dal che si arriva alla conclusione che è necessario assumere il dato della incidenza media dei dipendenti sul fondo e del taglio in modo corrispondente: per esempio se il fondo per le risorse decentrate è complessivamente di 200 mila euro e i dipendenti sono 100, l'incidenza media è di 2 mila euro e per ogni diminuzione il taglio deve avere quella dimensione.
Nel primo anno, il taglio deve essere proporzionato ai mesi di cessazione, mentre negli anni successivi esso va operato in modo pieno (articolo ItaliaOggi del 21.01.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLegge Brunetta operativa. Il dlgs 150 non è condizionato da norme transitorie. Dal tribunale di Pesaro la prima sentenza a favore dell'immediata applicabilità.
Si spezza il fronte, fino a oggi compatto, dei giudici del lavoro ostili alla teoria dell'immediata vigenza della riforma-Brunetta (per ribadire la quale il ministro della funzione pubblica si è visto costretto a emanare un decreto correttivo di interpretazione autentica del dlgs 150 che andrà oggi all'esame del consiglio dei ministri, si veda ItaliaOggi di ieri).
È il tribunale di Pesaro, sez. lavoro, con la sentenza n. 417/2010 ad affermare con chiarezza, dopo una serie di decreti d'urgenza di segno contrario, che la piena operatività del dlgs 150/2009 non è condizionata da un diritto transitorio.
La decisione del tribunale è estremamente importante per almeno due motivi.
In primo luogo, perché è, appunto, la prima e originale decisione del tribunale in sede di giudice del lavoro che riconosce l'inesistenza del diritto transitorio legato all'adeguamento dei contratti. La seconda, perché sin qui la gran parte delle decisioni rivendicate dalle organizzazioni sindacali come vittorie contro applicazioni del dlgs 150/2009 suppostamente illegittime e fonte di condotta anti sindacale da parte delle pubbliche amministrazioni, sono decreti adottati in via d'urgenza da giudici monocratici, all'evidenza prive del necessario approfondimento della delicata questione. Resa particolarmente complessa dalla specificità delle regole normative alla base del rapporto di lavoro pubblico, molto diverse da quelle del lavoro privato che i giudici del lavoro conoscono meglio.
La sentenza del tribunale di Pesaro smonta con efficacia tutte le teorie sulle quali sin qui si erano retti i decreti dei giudici monocratici.
Prima tesi destituita di fondamento è quella secondo la quale l'efficacia dell'articolo 5, comma 2, novellato del dlgs 165/2001, che assegna al datore di lavoro pubblico immediati e unilaterali poteri organizzativi che richiedono la sola relazione sindacale della comunicazione, sarebbe subordinata alla stipulazione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nulla di tutto ciò. Il tribunale di Pesaro sottolinea che le clausole contrattuali collettive contrastanti con il nuovo sistema devono intendersi sostituite di diritto con la previsione di cui alla norma di legge.
A differenza di molti giudici monocratici (in particolare quello di Trieste) il tribunale lealmente fornisce un'interpretazione del problema conforme a quella suggerita dalla circolare del ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 13/05/2010 n. 7, dando atto che essa era stata emanata «proprio per rispondere a dubbi interpretativi nascenti dal contrasto fra la disposizione normativa di cui al più volte citato art. 5 con quanto eventualmente già previsto dalle norme contrattuali collettive», precisando «che la norma di legge in questione è di immediata applicazione, con la conseguenza che i contratti collettivi si adeguano attraverso il meccanismo della etero integrazione».
La sentenza del tribunale fornisce una lettura che scongiura una sorta di conflitto tra poteri e prende atto dell'unica soluzione giuridicamente corretta del contrasto tra legge e contratti: sono ovviamente questi a essere necessariamente disapplicati.
In secondo luogo, la sentenza del tribunale di Pesaro inferisce un colpo decisivo alla teoria, largamente diffusa tra i giudici del lavoro monocratici ma certamente infondata, secondo la quale l'applicazione delle novità in tema di gestione del rapporto previste dalla riforma Brunetta sarebbero condizionate dall'articolo 65 del dlgs 150/2009 al previo e necessario adeguamento dei contratti decentrati.
Secondo il Tribunale «non è pertinente il richiamo all'art. 65 del dlgs 150/2009, riguardante l'adeguamento e l'efficacia dei contratti collettivi vigenti, per poter sostenere che la norma di cui all'art. 5 cit. riguarda necessariamente i contratti successivi». La decisione mette, finalmente, in evidenza una circostanza chiarissima, ma letta artatamente dalle organizzazioni sindacali e fonte di confusione nelle precedenti decisioni dei giudici del lavoro. «I commi da 1 a 4 dell'art. 65 predetto si riferiscono espressamente ai contratti collettivi integrativi, per cui le disposizioni attinenti al loro necessario adeguamento non si applicano ai contratti collettivi nazionali. In ogni caso la necessità del loro adeguamento attiene specificamente alle problematiche riguardanti i meriti ed i premi che ne derivano, come si ricava dall'esplicito riferimento al titolo 3° del decreto contenuto nel comma 1 dell'art. 65, titolo che riguarda, come detto «merito e premi»: nulla a che vedere, quindi, con le disposizioni organizzative del lavoro».
Discende, dunque, che dall'applicazione delle disposizioni fissate direttamente dalla legge non può derivare condotta antisindacale da parte delle amministrazioni. Si apre, finalmente, la strada per l'applicazione piena della riforma, nonostante l'ovvia resistenza sindacale (articolo ItaliaOggi del 21.01.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30.03.2011, n. 165. Incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni (parere UPPA 20.01.2011 n. 202 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGONome sul campanello per salvarsi. Se l'ammalato non è rintracciabile rischia lo stipendio.
Quando si è in malattia e si attende il medico di controllo (sotto l'impero di Brunetta, quasi sempre), non basta essere presenti a casa propria per non essere dichiarati assenti e non perdere il diritto alla retribuzione, bisogna che ci sia almeno il proprio cognome sul campanello di casa perché il medico fiscale ti possa facilmente ritrovare. Soprattutto gli si deve aprire la porta e lo si deve far accomodare. Non come quella dipendente, sul campanello della cui abitazione c'erano solo le generalità del marito e che non ha aperto la porta al medico visitatore. Il quale, non trovando il cognome della lavoratrice da controllare, aveva invano suonato a tutti i campanelli del condominio.
La Cassazione non si è fatta impietosire dalle precarie condizioni di salute con le quali la lavoratrice aveva giustificato il fatto di non aver potuto aprire la porta, e ha riconosciuto corretto il provvedimento di decadenza da ogni trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia e nella misura della metà per i successivi giorni previsto dall'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto legge n. 463/1983, convertito nella legge 638/1983.
Questa ed altre massime ed enunciazioni giurisprudenziali si possono ritrovare sul sito di indire, alla sezione gestire la scuola, quasi un vademecum a disposizione dei dipendenti che si assentano per malattia).
Secondo un'altra sentenza della Cassazione, invece, l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, pub essere giustificata, oltre che da cause di forza maggiore, da tutte quelle situazioni nelle quali il dipendente deve indifferibilmente trovarsi altrove, quindi anche durante le fasce orarie di reperibilità, ancorché quelle situazioni non siano del tutto insuperabili o non siano tali da determinare la lesione di beni primari (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 5718/2010).
Ad esempio, quando il dipendente debba assistere la propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale e psicologico. Oppure ancora, quando debba necessariamente sottoporsi a visita presso il proprio medico di fiducia, la visita non si possa svolgere in ore diverse da quelle di reperibilità e il dipendente fornisca ampia prova.
Invece guai a farsi scoprire, durante una malattia magari già accertata dal medico di controllo, mentre si guida la propria moto di grossa cilindrata e ci si reca in spiaggia. Oltre ad essere indice di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri ... (articolo ItaliaOggi del 18.01.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOPersonale. Lo «sforamento» della spesa. I dirigenti generosi devono rimborsare gli stipendi eccessivi ai fini dell'accertamento.
La violazione delle norme sul contenimento delle spese di personale può essere fonte di responsabilità amministrativa-patrimoniale. Parola della Corte dei conti della Lombardia.
I magistrati contabili sono stati chiamati ad esprimere un parere in merito alle possibili sanzioni da erogare in caso di mancato rispetto del comma 557 della legge finanziaria 2007, ovvero alla possibilità di assumere pur sapendo che l'assunzione programmata porterebbe nel 2011 a uno sforamento del limite di spesa fissato nel 2010.
Fino al Dl 78/2010 il sistema legislativo non prevedeva alcuna sanzione sul tema. Con la manovra estiva è stato esteso al mancato contenimento delle spese di personale quel divieto di assunzione già previsto per il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.
Agli enti che non rispettano il comma 557 è quindi vietato procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e i rapporti di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Agli stessi enti è vietata anche la stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della stessa disposizione.
La Corte dei conti del Piemonte, con il parere 07.10.2010 n. 55, ha avuto modo di precisare che il divieto non potrà che essere in concreto operante dall'esercizio successivo a quello in cui può verificarsi l'eventuale violazione. Di fatto gli enti sono quindi ora in presenza di un obbligo di legge e di una sanzione per la violazione dello stesso.
Il che significa che uno degli elementi fonte di responsabilità ... (articolo Il Sole 24 Ore del 17.01.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione – Oneri a carico degli istituti delegatari – Istruzioni operative (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, circolare 17.01.2011 n. 1/RGS - link a www.rgs.mef.gov.it).

PUBBLICO IMPIEGORiforma Brunetta. L'adeguamento. Automatismi dubbi sulle fasce di merito.
La temuta data del 31.12.2010 per l'adeguamento di regioni ed enti locali alla riforma Brunetta è ormai acqua passata. Gli operatori, ormai, sono già alle prese con la gestione del personale nel nuovo anno, programmazione delle assunzioni in pole position. Eppure i dubbi sul DLgs 150/2009 non si sono ancora attenuati. Anzi.
Vi è innanzitutto la preoccupazione su cosa possa succedere a quelle amministrazioni che non hanno ancora adottato le modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e al sistema di valutazione. Quello del 31.12.2010 non era certo un termine perentorio. C'è ancora spazio di azione, purché tutto avvenga in tempi ristretti. È infatti fondamentale che l'organizzazione e i dipendenti siano a conoscenza delle modalità di svolgimento della valutazione fin dai primi mesi dell'anno per evitare di inficiare tutta la procedura.
La questione più accesa è però l'introduzione della premialità attraverso le fasce di merito. Se l'ente non si adegua con un proprio sistema, scatteranno le fasce previste per le altre amministrazioni?
La lettura della riforma Brunetta non è così agevole da questo punto di vista. L'articolo 31, comma 4, prevede infatti che sì, scatteranno le regole delle amministrazioni centrali, ma solo per il mancato adeguamento alle norme relative al ciclo di gestione della performance e all'adozione del nuovo sistema di valutazione individuale.
Le fasce per gli enti locali sono però disciplinate al comma 2. Quindi i casi sono due: o l'obbligo di introdurre le fasce per gli enti locali era immediato, oppure siamo in presenza di una disposizione che, non prevedendo un termine preciso di adeguamento, né un automatismo in caso di inerzia delle amministrazioni, non ha scadenze particolari.
In questa seconda ipotesi si potrebbe addirittura immaginare che le amministrazioni possano aspettare la prossima tornata contrattuale per capire se il Ccnl interverrà sulla materia, restando il dubbio se sia possibile ancora applicare integralmente o parzialmente le disposizioni dei contratti vigenti. Purtroppo per le autonomie, però, l'articolo 31, comma 2, ha indicato nelle «rispettive potestà normative» la competenza ad adottare il sistema delle fasce e quindi parrebbe logico che l'azione regolamentare avvolga anche tale situazione.
I vantaggi sono peraltro molto evidenti: viene infatti data la possibilità di creare anche più fasce di merito rispetto alle tre indicate all'articolo 19, purché venga ... (articolo Il Sole 24 Ore del 17.01.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOSussiste il diritto del dipendente pubblico ai permessi mensili retribuiti, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, per poter assistere il familiare disabile anche se quest’ultimo non è convivente e abita in altra città.
Il Collegio, confermando l’orientamento già fatto proprio da questa Sezione (cfr. sentenza n. 1329/2010 cit.), ritiene che il requisito della continuità dell’assistenza non possa farsi coincidere con una quotidianità dell’assistenza medesima, essendo sufficiente che tale assistenza si svolga secondo criteri di sistematicità e di adeguatezza (orientamenti giurisprudenziali recepiti dall’I.N.P.S. con la circolare n. 90 del 23.05.2007), come condivisibilmente prospettato da parte ricorrente; tanto è vero che i benefici per cui è causa non possono invece essere riconosciuti solo per l’ipotesi di ricovero del disabile a tempo pieno presso apposita struttura.
Se quanto sopra è vero, la distanza non può in sé rappresentare elemento dirimente alla mancata concessione del beneficio, come sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza n. 591 dell’01.10.2009 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione; anche con la suddetta sentenza n. 1329/2010, peraltro richiamata da parte ricorrente nella memoria depositata il 26.11.2010, questa Sezione ha ritenuto che per continuità dell’assistenza, intesa anche come effettività dell’assistenza in favore del disabile da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, non possa –ai fini della concessione dei giorni di permesso– aversi riguardo in senso ostativo ad una accezione del concetto di lontananza solo in senso spaziale.
Seppure la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. che tutela le violazioni gravi di diritti inviolabili della persona, non altrimenti rimediabili. (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 23.03.2009, n. 1716) si ritiene di dover ulteriormente evidenziare che, anche a voler ammettere la sua configurabilità per una tipologia di danno quale quella addotta nel caso di specie, la relativa domanda va comunque rigettata in quanto il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr. Cassazione Sezioni Unite n. 3677/2009) (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 14.01.2011 n. 63 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Entrata in vigore il 24.11.2010, la legge 183/2010 introduce novità per il pubblico impiego. Collegato lavoro, cantiere aperto. Sull’applicazione delle nuove norme serve aprire un negoziato.
Entrata in vigore il 24 novembre, la legge n.183/2010, più nota come «collegato lavoro», introduce novità significative anche per il pubblico impiego.
Il provvedimento, che segue la manovra finanziaria per gli anni 2009/2013, contiene infatti, al di là delle disposizioni in tema di controversie sul lavoro su cui si è molto dibattuto, norme in materia di riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, mobilità, ammortizzatori sociali, trasparenza, servizi per l’impiego.
Si tratta ... (articolo ItaliaOggi del 14.01.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Concertazione ancora d'obbligo. Il tribunale di Roma dà ragione ai sindacati.
La concertazione con i sindacati è ancora obbliatoria. Negli enti locali, così come nella amministrazioni centrali dello stato. Perché in materia di contrattazione collettiva la legge Brunetta (dlgs 150/2009), che ha mandato in soffitta l'obbligo di accordo con i sindacati (sostituendolo con la semplice comunicazione), si applica solo dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso.
Lo ha deciso il tribunale di Roma (terza sezione lavoro) con la sentenza n. 687/2011 del gennaio con cui ha accolto il ricorso della Flp (Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche) contro l'Agenzia delle dogane, rea di aver dato il proprio benestare al passaggio tra aree funzionali di 544 dipendenti, senza preventivo assenso dei sindacati.
Un errore, ha riconosciuto il tribunale, in cui le Dogane sono state indotte dalla circolare n. 7/2010 della Funzione pubblica che invece aveva sostenuto l'immediata applicabilità delle norme sulla partecipazione sindacale. Ne consegue dunque la piena legittimità delle disposizioni dei contratti collettivi vigenti che prevedono la concertazione.
Tali norme, ha spiegato il giudice monocratico capitolino, «non potranno dirsi affette da nullità sopravvenuta per contrasto ... (articolo ItaliaOggi del 12.01.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Trattamenti di fine servizio: Legge 122/2010 (CISL-FPS di Bergamo, nota 12.01.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Fondo Perseo, parte la previdenza complementare per Sanità e Autonomie Locali (CISL-FPS di Bergamo, nota 12.01.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Non è peculato, se la telefonata privata del dipendente è di breve durata.
Non integra il reato di peculato ex art. 314 c.p., la condotta del dipendente che utilizza la linea telefonica per fini privati, qualora il danno economico arrecato alla pubblica amministrazione sia di modesta entità.
E’ quanto stabilito nella sentenza 10.01.2011 n. 256 dalla VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull’argomento.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribaltato la pronuncia della Corte d’Appello di Catania, che in precedenza, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato di peculato continuato. Il caso riguardava un sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri a cui era stato contestato l’utilizzo delle utenze telefoniche intestate all’Amministrazione per telefonate d’interesse personale.
Non ha condiviso tale decisione la Suprema Corte, che nella sentenza oggetto del presente esame, ha enunciato letteralmente: “il fatto lesivo si sostanzia propriamente nella "appropriazione", che attraverso tale uso si consegue, delle energie, formate da impulsi elettronici, entrate a far parte della sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche (Cass, Sez. VI, n. 26595 del 06.02.2009).
Occorre sottolineare che il delitto di peculato ha carattere plurioffensivo, ovvero è volto alla tutela dell'interesse e del patrimonio della pubblica amministrazione, e si può estrinsecare mediante l’appropriazione o mediante la distrazione di un bene economico rientrane nella sfera pubblica.
Tuttavia, affinché sussista l’elemento materiale di tale delitto, è necessario che i beni sottratti all’amministrazione posseggano un significativo rilievo economico. Altrimenti, qualora tali cose oggetto di appropriazione da parte del dipendente, siano di scarso valore, non saranno idonee a costituire elemento materiale del peculato
".
In effetti, nella fattispecie esaminata, i Giudici di Legittimità hanno osservato che i beni costituenti l’elemento oggettivo del peculato sono di entità così modesta da non provocare un vero e proprio danno al patrimonio della pubblica amministrazione, per cui il reato suddetto non sussiste.
La conclusione a cui perviene la Suprema Corte è che “l'elemento materiale è integrato allorché la condotta di abusiva appropriazione abbia avuto a oggetto cose di valore economico intrinseco apprezzabile e tali da arrecare un reale e altrettanto apprezzabile danno patrimoniale per la pubblica amministrazione (Cass., Sez. VI, n. 25273 del 09.05.2006)”.
Pertanto, con la sentenza n. 256/2011 la Suprema Corte si è uniformata ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di peculato (Corte di Cassazione, sentenza 25.11.2010, n. 41709) escludendo il configurasi di tale fattispecie criminosa a causa dell’inidoneità dei beni, di cui il dipendente si è impadronito, a rilevare come elemento materiale dell’appropriazione (link a www.altalex.com).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Aziende speciali, anche consortili, per la gestione dei servizi alla persona (CGIL-FP di Bergamo, nota 08.01.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Verso la soppressione dei consorzi di Polizia? (CGIL-FP di Bergamo, nota 07.01.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Parte la previdenza complementare per EE.LL. e Sanità: un argine alle misure del governo sulla liquidazione (CGIL-FP di Bergamo, nota 07.01.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOGli enti alle prese con l'adeguamento. E sulle valutazioni i nodi vengono al pettine.
Il sistema di valutazione dei dipendenti è disciplinato dalla legge, l'articolo 19, del dlgs 150/2009, o può essere modificato attraverso i regolamenti di organizzazione. Non è ammessa, né risulta legittima, la contrattazione.
La data del primo gennaio 2011 era realmente «fatidica» per gli enti locali, i quali si sono, inopportunamente, crogiolati sul termine del 31/12/2010 per adeguare i propri ordinamenti ai contenuti della prima parte della riforma-Brunetta. Gli articoli 16 e 31 della riforma, infatti, avevano assegnato un anno per armonizzare la disciplina regolamentare alle disposizioni normative. In moltissimi hanno ritenuto opportuno far decorrere il termine nell'inerzia.
Giunto il 2011, i nodi vengono al pettine. Gli enti che non hanno ancora adeguato il sistema di valutazione si trovano nella necessità di dover applicare obbligatoriamente l'articolo 19, che come noto istituisce le tre fasce di valutazione, prevedendo che il 50% del fondo destinato al risultato individuale finanzi la prima, nella quale collocare solo il 25% dei dipendenti; il restante 50% finanzi la seconda, nella quale collocare il 50% dei dipendenti; nessun finanziamento c'è per la terza fascia, nella quale collocare il restante 25% dei dipendenti.
L'operatività dell'articolo 19 è certa. Infatti, è una norma avente valore «suppletivo» proprio nei confronti degli enti locali che, colpevolmente, non rimasti con le mani in mano e non si sono avvalsi della possibilità concessa loro dall'articolo 31, comma 2, del dlgs 150/2009 di modificare la disciplina delle fasce, con facoltà di istituirne anche più di tre e, soprattutto, di modificare notevolmente il loro finanziamento.
Tuttavia, proprio per il valore di norma che si sostituisce in modo sanzionatorio alla carente disciplina regolamentare locale, gli enti sono ancora in tempo a esercitare le loro potestà. Infatti, vale pur sempre l'effetto ghigliottina: l'inerzia non fa perdere il diritto, comunque assicurato dall'articolo 31, comma 2, di disciplinare le fasce valutative in modo diverso, anche successivamente al 31/12/2010. Purché, ovviamente, ciò avvenga prima di mettere mani alla valutazione. I ritardatari, dunque, debbono fare presto.
Si pone, allora, il problema di come adeguare il sistema di valutazione e, in particolare, la strutturazione delle fasce.
Molti enti stanno procedendo mediante contratti con le organizzazioni sindacali. È un errore tale da inficiare la legittimità stessa dell'adeguamento. In primo luogo, si deve osservare che il sistema di valutazione non è mai stato oggetto di contrattazione, ma di concertazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), del Ccnl 31/03/1999. In secondo luogo, l'articolo 7, comma 1, del dlgs 150/2009 modifica radicalmente la situazione, qualificando il sistema di valutazione come atto unilaterale di organizzazione. Infatti, si stabilisce che «adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance». Il riferimento al «provvedimento» è chiarissimo: si tratta di un atto amministrativo e non negoziale.
La contrattazione, dunque, è esclusa e laddove il sistema di valutazione fosse adottato con contratto decentrato essa sarebbe nulla. Infatti, è causa di nullità non solo la violazione di limiti e vincoli di carattere finanziario posti alla contrattazione decentrata, ma anche la cura di materie non espressamente attribuite alla competenza della contrattazione di secondo livello.
Acclarato che l'articolo 31, comma 2, del dlgs 150/2009 assegna alla potestà regolamentare degli enti la determinazione delle fasce e del loro finanziamento, resta da capire quale relazione sindacale possa essere attivata in merito.
A stretto rigore, si deve ritenere che le relazioni sindacali sul tema si limitino alla consultazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001, quale presupposto dell'organizzazione e disciplina degli uffici.
Lo stesso vale per l'istituzione delle fasce. L'articolo 31, comma 2, del dlgs 150/2009 possono determinarsi in merito «nell'esercizio delle rispettive potestà normative» e cioè col regolamento di organizzazione. In questo caso, dunque, la relazione sindacale prevista, ai sensi dell'articolo 7 del Ccnl 1/4/1999 è l'informazione successiva, non quella preventiva, in quanto essa riguarda solo le materie oggetto di contrattazione e concertazione: nell'elencazione delle materie relative a tali relazioni sindacali manca, ovviamente, il riferimento alla disciplina delle fasce. È, tuttavia, comunque consigliabile anche in questo caso la consultazione delle organizzazioni sindacali (articolo ItaliaOggi del 07.01.2011, pag. 29).

PUBBLICO IMPIEGOSanzioni disciplinari doc. Il segretario controlla l'operato dei dirigenti. Circolare del ministero della pubblica amministrazione sulla riforma.
Le competenze e le responsabilità dei dirigenti nei procedimenti e nelle sanzioni disciplinari sono state fortemente aumentate dalla legge cd Brunetta, mentre sono state ridotte le attribuzioni dei responsabili nelle amministrazioni prive di dirigenti. Tale disposizione ha attribuito ai segretari il compito di sanzionare i dirigenti che non collaborano con i titolari del potere disciplinare e non avviano o non concludono i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti o utilizzano motivazioni palesemente incongruenti per arrivare alla loro «assoluzione». Le regole dettate dal dlgs n. 150/2009 prevalgono in modo automatico e immediato sulle disposizioni contrattuali contrastanti.
Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella circolare 23.12.2010 n. 14/2010 del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che ha come oggetto «dlgs n. 150 del 2009 - disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative».
Non è la prima volta che il ministero di Palazzo Vidoni fornisce chiarimenti sulla applicazione di questa parte importantissima della legge cd Brunetta. La circolare è assai importante per i chiarimenti che fornisce su numerosi aspetti formali: si deve ricordare che molto spesso i giudici del lavoro hanno annullato le sanzioni irrogate dalle pa per errori procedurali. Per cui si raccomanda a tutti i dirigenti e agli Uffici per i procedimenti disciplinari di prestare la massima attenzione a questi aspetti.
Per esempio, la legge Brunetta consente di sostituire l'obbligo dell'affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro con la pubblicazione sul sito internet dell'ente: fino ad oggi il mancato rispetto di questa previsione ha determinato l'annullamento delle condanne. La circolare ci dice che questa forma di pubblicità può essere considerata sufficiente solo se tutti i dipendenti hanno a disposizione dal proprio pc d'ufficio la possibilità di accedere alla rete internet. E raccomanda di dare la massima evidenza a tale documento, sia sul sito sia sulle pagine intranet, nonché di pubblicare «le procedure previste per l'applicazione delle sanzioni, le tipologie di infrazione e le relative sanzioni; il codice di comportamento».
E ancora, ci ricorda che tutte le amministrazioni devono, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, istituire e disciplinare l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, anche attribuendo questa competenza a una articolazione organizzativa esistente. Un chiarimento assai importante è quello per cui questo Ufficio è competente alla irrogazione della gran parte delle sanzioni nei confronti dei dirigenti.
Il segretario comunale può dal canto suo, sempre che non sia individuato come responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari e che questo compito gli sia affidato, irrogare le sanzioni ai dirigenti solo nelle 2 nuove fattispecie introdotte dalla legge cd Brunetta: la violazione del dovere di collaborare con il soggetto preposto alla irrogazione di sanzioni disciplinari e il mancato avvio o la mancata conclusione entro i termini dei procedimenti disciplinari, nonché la utilizzazione di motivazioni palesemente errate per evitare di aprire o concludere con la condanna un procedimento disciplinare.
Assai importante è anche la indicazione che questo Ufficio può aprire direttamente i procedimenti, cioè anche in assenza della segnalazione del dirigente della struttura presso cui il dipendente presta la propria attività.
E infine si chiarisce che la ripartizione delle competenze è da ritenere come un vincolo non superabile, per cui ogni vizio può determinare l'annullamento della procedura e della sanzione. Ciò vale in particolare per la attribuzione ai dirigenti dei poteri di irrogare le sanzioni per le violazioni di minore gravità, quelle punibili fino alla sospensione per dieci giorni, e ai responsabili, negli enti privi di dirigenza, del potere di irrogare direttamente solo il rimprovero verbale (articolo ItaliaOggi del 07.01.2011, pag. 29).

PUBBLICO IMPIEGO: Personale, no al fai da te. Stop a stabilizzazioni e indennità a pioggia. La Corte Costituzionale boccia norme della regione Liguria sui dipendenti.
Nuovo stop della Corte costituzionale alle stabilizzazioni selvagge, alle progressioni verticali e a sistemi di indiscriminata e non selettiva attribuzione di indennità a pioggia ai dipendenti pubblici. ... (articolo ItaliaOggi del 06.01.2011 - link a www.ecostampa.com).

PUBBLICO IMPIEGOImpiegati con autorizzazione per timbrare fuori sede.
Rischia una condanna per truffa l'impiegato pubblico che, senza autorizzazione, timbra fuori sede per farsi pagare gli straordinari.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza 04.01.2011 n. 46, che ha annullato con rinvio il non luogo a procedere pronunciato dal Gup di Torino in favore di un'impiegata dell'Inps che, senza esserne stata autorizzata (almeno non era riuscita a provarlo), aveva timbrato fuori sede per avere gli straordinari. ... (articolo ItaliaOggi del 06.01.2011 - link a www.ecostampa.com).
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La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili (Cass. Sez. 2, sentenza n. 26722 del 12.06.2008 dep. 02.07.2008 rv 240700).
La timbratura in altro luogo implica l'attestazione della continuità della prestazione, rispetto alla quale non vi era alcuna possibilità di controllo, essendo l'imputata uscita.

PUBBLICO IMPIEGO: L’omessa verbalizzazione delle sedute e delle prove d’esame di una procedura di concorso non comporta la nullità delle sedute e delle operazioni concorsuali.
Osserva il Collegio che nei concorsi pubblici oggetto del processo verbale sono soltanto gli aspetti più salienti e significativi dell’attività amministrativa, con la conseguenza che l’omessa verbalizzazione delle sedute e delle prove d’esame di una procedura di concorso non comporta la nullità delle sedute e delle operazioni concorsuali (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.02.2010, n. 805).
Invero la verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora detta funzione non sia stato validamente provato che sia rimasta compromessa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.11.1993, n. 1001).
La violazione di norme regolamentari sulla verbalizzazione delle prove di concorso non può determinare di per sé la invalidazione dell'intero procedimento concorsuale, se alla omessa dichiarazione non si accompagna la esistenza di detta prova, che nel caso di specie non è stata validamente fornita, limitandosi il motivo di ricorso a denunciare la violazione delle disposizioni anzidette e a paventare la possibilità di alterazione degli elaborati, senza fornire concreti elementi che possano convincere il giudicante della effettiva influenza della irregolarità posta in essere sulla par condicio dei partecipanti e sulla regolarità della correzione delle prove ed attribuzione dei relativi punteggi (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 04.01.2011 n. 8 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO2011, si apre la finestra mobile. L'accesso al riposo prorogato indistintamente di 12-18 mesi.
Sei mesi in più di attesa e di lavoro, in media, rima di percepire la pensione di vecchiaia.
Le nuove regole in vigore dall'01.01.2011, scaturenti dalla riforma Sacconi (legge n. 122/2010) non hanno modificato i requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia.
Pensione che, tuttavia, sarà erogata con più ritardo per effetto della nuova «finestra mobile». Finestra che allunga l'epoca di pensionamento di 12 mesi ai lavoratori dipendenti e di 18 mesi a quelli autonomi, indistintamente sia per la vecchiaia che per l'anzianità.
Cinque super-riforme in 30 anni. Negli ultimi 30 anni si è assistita a una continua azione di riforma del sistema previdenziale. Nel 1992, con la riforma Amato, è stato introdotto un graduale aumento dell'età per la pensione di vecchiaia. Nel 1996, con la riforma Dini, e poi nel 2004, con la riforma Maroni, anche l'età per la pensione di anzianità è stata fatta salire in misura graduale da 52 a 62 anni.
E' stata poi la volta della riforma Damiano che, con il Protocollo Welfare 2007, ha introdotto le cosiddette «quote». Infine la riforma Sacconi, con la manovra estiva (legge n. 122/10).
Tre le novità fondamentali: 1. il rinvio del momento di decorrenza della pensione di 12 mesi ai lavoratori dipendenti e di 18 mesi a quelli autonomi («finestra mobile», che significa elevare ... (articolo ItaliaOggi del 03.01.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Quesiti relativi alla efficacia delle norme relative ai cd “passaggi verticali”: circolare operativa (CSA di Milano, nota gennaio 2011).

dicembre 2010

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOGli incentivi autofinanziati non sono spese di personale. Parere della Corte conti Lombardia esclude i bonus per i condoni.
Esclusi dalle spese di personale gli incentivi autofinanziati, come i corrispettivi per l'espletamento delle pratiche di condono edilizio.
Il parere 10.12.2010 n. 1046 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, è una buona notizia per gli enti locali, in quanto potrebbe dirimere una serie di questioni estremamente delicate sul tema ancora nebuloso della concreta determinazione della nozione di «spese di personale». Tale concetto è in particolare indicato nell'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006, ma manca un'elencazione precisa e dettagliata di tali tipologie di spesa nella legge.
L'articolo 1, comma 557-bis, della citata legge 296/2006 contiene un elenco estremamente lacunoso: solo la circolare della Ragioneria generale dello stato 9/2006 si è spinta più in là, nel tentativo di dettagliare in maniera più chiara quali spese siano da considerare di personale e quali no. Le incertezze, tuttavia, restano perché la circolare ha una funzione solo interpretativa e le chiavi di lettura sulla questione sono molteplici.
Solo di recente, grazie all'intervento della sezione autonomie della Corte dei conti (delibera 09.11.2009, n. 16), si è preso atto della necessità di escludere dal computo delle spese di personale i diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali, i compensi per l'accertamento dell'evasione dall'Ici e gli incentivi per le progettazioni.
Proprio a partire dalle indicazioni della sezione autonomie, la sezione Lombardia afferma un principio estremamente importante: la categoria della spesa di personale non deve essere individuata sulla base della semplice circostanza che una certa somma di denaro venga assegnata dall'ente ai propri dipendenti. Occorre, invece, verificare sia la natura della specifica voce di spesa, sia l'impatto che tale spesa può avere nella gestione finanziaria.
La conclusione, allora, è coerente con la premessa. Le spese che si autoalimentano non vanno incluse nel concetto di spese di personale. Nel caso di specie, l'incentivo per i condoni, disciplinato dall'articolo 32 della legge 326/2003, è finanziato dagli oneri a carico dei soggetti interessati e, oltretutto, riguarda attività da svolgere necessariamente al di fuori dell'orario di lavoro.
Sembra, tuttavia, acclarabile per effetto del parere della sezione Lombardia che tutte le tipologie di spesa non aventi impatti negativi sul bilancio vadano escluse dai tetti della spesa di personale, sia all'effetto di valutarne la dimensione assoluta sia ai fini del rapporto con le spese correnti, che dal 2011 non potrà essere superiore al 40%.
Pare corretto, allora, sostenere che siano da escludere le spese di personale finanziate dall'Unione europea e da soggetti privati (per esempio, per sponsorizzazioni o iniziative finanziate da fondazioni bancarie) esattamente per la medesima motivazione: si tratta di somme prive di impatto per il bilancio, alimentate dall'esterno. Ulteriore conseguenza dell'esclusione dal novero delle spese di personale di quelle autoalimentate o comunque finanziate è l'ulteriore loro esclusione dagli effetti dell'articolo 9, comma 2-bis del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010.
Tale disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 vada, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Nel computo delle risorse «destinate annualmente al trattamento accessorio», allora, non debbono confluire le tipologie di spesa autoalimentate o finanziate così da non determinare impatti negativi (articolo ItaliaOggi del 31.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOP.a., niente paletti alle progressioni orizzontali.
Il blocco della carriera per i dipendenti pubblici, previsto dall'articolo 9, comma 21, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, vale solo per i concorsi pubblici con riserva di posti (che hanno sostituito le progressioni verticali) e non per le progressioni orizzontali.
Il contenuto dell'ultimo paragrafo del citato articolo 9, comma 21, sta traendo in inganno molti operatori e interpreti: «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Se è chiara la conseguenza della norma, cioè non consentire un incremento stipendiale, limitando il beneficio ai soli effetti giuridici, equivoca in apparenza appare la sua portata oggettiva.
Ciò che trae in inganno è il riferimento alle «progressioni di carriera» e, soprattutto, l'ulteriore specificazione «comunque denominate». Infatti, c'è chi trae la conclusione secondo la quale nelle progressioni comunque denominate possano rientrare anche quelle orizzontali.
Le cose non stanno così.
A seguito della novellazione all'articolo 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001, operata dalla riforma-Brunetta, e dell'articolo 24 della riforma medesima il concetto di «progressione di carriera» è ormai chiaro: si tratta solo ed esclusivamente dei concorsi pubblici con riserva di posti non superiore al 50%, che, nonostante l'ultimo colpo di coda del Tar Umbria, hanno definitivamente soppiantato le progressioni verticali già a partire dallo scorso 1° gennaio 2010. D'altra parte, a ben riflettere, solo in questo caso potrebbero esservi effetti «giuridici» ma non economici. Solo la progressione di carriera, consistente nell'ascesa a una categoria o area (a seconda del comparto) superiore implica un effetto giuridico, consistente nel cambio di mansioni e profilo. La progressione orizzontale ha solo ed esclusivamente, invece, effetti economici: il profilo, la categoria, la mansione restano identici.
Occorre precisare, tuttavia, che le progressioni orizzontali di fatto dal 2011 al 2013 sono bloccate, per effetto del comma 1 dell'articolo 9 della manovra estiva. Restano in piedi tutti i dubbi di incostituzionalità. Basti pensare a questo paradosso: un dipendente che partecipi come riservatario a un concorso pubblico con riserva indetto dal proprio ente, se lo vince fino al 2013 dovrà svolgere una mansione superiore, ma rimanendo inchiodato al precedente trattamento economico. Quello stesso dipendente se partecipasse al medesimo concorso, indetto senza la riserva, e lo vincesse, avrebbe diritto al maggiore trattamento economico (articolo ItaliaOggi del 31.12.2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOAssunzioni in libertà nei piccoli comuni. Legge di stabilità: niente limite del 20%.
La legge di stabilità per il 2011 fornisce la prova definitiva che gli enti non oggetti al patto di stabilità non incontrano il limite alle assunzioni del 20% del costo delle cessazioni dell'anno precedente.
Ai sensi dell'articolo 76, comma 7, novellato dalla manovra estiva 2010, della legge 133/2008 «è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».
Sul limite del 20 per cento si registra una spaccatura interpretativa, sia in letteratura, sia tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In particolare, la sezione Piemonte insiste nel ritenere che tale limite del 20% riguardi anche gli enti non soggetti al patto.
Le sezioni Lombardia, Veneto e, da ultimo, Toscana (parere 17.11.2010, n. 160) affermano il contrario. Esistono già semplicemente a guardare l'articolo 14 della legge 122/2010 fortissime motivazioni tali da privare di pregio la teoria secondo la quale gli enti non soggetti al patto sarebbero vincolati al limite del 20% del costo delle cessazioni.
Basti evidenziare che la norma è posta a salvaguardia del patto di stabilità e che il legislatore ha modificato, ma non soppresso, l'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, per capire come il limite di spesa del 20% delle cessazione sia disposizione finalizzata esclusivamente al rispetto del patto e, dunque, priva di qualsiasi ... (articolo ItaliaOggi del 29.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOSenza quote i dirigenti locali a termine. Municipi e province. Le indicazioni di Anci e Upi.
La riforma del pubblico impiego ha fissato un tetto agli incarichi dirigenziali a termine (10% nell'organico di prima fascia, 8% nella seconda fascia), ma la regola non è applicabile agli enti locali. Per loro continua a valere quanto previsto dal testo unico (articolo 110 del DLgs 267/2000), che non indica un tetto agli incarichi.
Lo sostengono Anci e Upi, che hanno diffuso una nota su un tema che ha impegnato, con alterne vicende, tutti gli interpreti.
La Corte costituzionale, che ha dedicato alla norma la sentenza 324/2010, non si è espressa sull'applicabilità del limite, e le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono divise: Veneto (delibera 231/2010) e Puglia (44/2010) hanno detto che il nuovo limite cancella le precedenti discipline speciali degli enti locali, che di conseguenza si devono uniformare.
La Lombardia (308/2010) è di parere opposto, e sostiene che la riforma riguarda direttamente le amministrazioni statali, mentre «trova necessariamente il proprio limite nell'autonomia statutaria e regolamentare costituzionalmente garantite alle autonomie locali».
Chi cerca una posizione mediana la trova in Piemonte: secondo i magistrati contabili piemontesi (75/2010) la norma si applica in via indiretta, nel senso che i comuni e le province devono adeguare i propri statuti e i regolamenti. Per esserne certi, però, hanno chiesto lumi alle sezioni Riunite, che si devono ancora pronunciare.
I tecnici di Anci e Upi partono dà questo panorama frastagliato per constatare che «un orientamento ... (articolo Il Sole 24 Ore del 29.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOTutte le novità delle pensioni 2011 per contributi, assegni e «finestre».
La previdenza è un cantiere sempre aperto. Anche quando il legislatore non interviene con riforme strutturali la materia subisce aggiustamenti continui perché il traguardo della sostenibilità complessiva del sistema non è ancora stato raggiunto.
In gennaio entrano in vigore alcune innovazioni introdotte negli ultimi anni, con il protocollo del welfare (la legge 247/2007) e con la manovra anticrisi del maggio scorso (decreto legge 78/2010). Vediamo cosa cambia. ... (articolo Il Sole 24 Ore del 29.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOPoteri disciplinari anche a funzionari e dirigenti a tempo. Pa. Istruzioni della Funzione pubblica.
Il codice disciplinare dei dipendenti pubblici scritto dalla riforma Brunetta del 2009 aumenta compiti e responsabilità dei dirigenti, ma la loro funzione di giudici si estende anche fuori dai confini dell'organico dirigenziale vero e proprio.
Lo spiega la Funzione pubblica, che nella circolare 23.12.2010 n. 14/2010 detta le chiavi interpretative per le nuove procedure che sanzionane i comportamenti irregolari negli uffici pubblici.
Per le infrazioni «di minore gravità», cioè quelle che producono sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio senza stipendio per 10 giorni, il procedimento può essere nelle mani anche dei titolari di incarichi dirigenziali a tempo, e paradossalmente i comportamenti più gravi possono finire anche sul tavolo di chi è del tutto privo di qualifiche dirigenziali.
Le infrazioni più problematiche sono infatti affidate all'ufficio dei procedimenti disciplinari che però, spiegano le istruzioni di palazzo Vidoni, non è necessariamente un ufficio a sé; le sue competenze possono essere svolte «anche nell'ambito di una struttura deputata a più ampie attribuzioni», chiarisce la circolare, e l'individuazione del titolare di questi compiti «è rimessa alla discrezionalità organizzativa di ogni amministrazione».
Qui sta il punto: soprattutto negli enti locali più piccoli (5.691 comuni, il 70% del totale, non arrivano a 5mila abitanti) è possibile ... (articolo Il Sole 24 Ore del 28.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOProgressioni vietate. Subito. Non regge la tesi della moratoria fino al 2011. Secondo il TAR Umbria le promozioni sarebbero ancora per pochi giorni legittime.
Progressioni verticali legittime fino al 31.12.2010. Ma si tratta di una svista evidente. Secondo il TAR Umbria, Sez. I, sentenza 15.12.2010 n. 536, legittimamente regioni ed enti locali avrebbero potuto effettuare progressioni verticali per tutto il 2010.
La sentenza riapre per l'ennesima volta una questione ormai da considerare ampiamente chiusa, dopo le molteplici ed uniformi deliberazioni delle sezioni regionali della Corte dei conti, della sezione autonomie, la chiarificatrice decisione del Tar Calabria, 23.08.2010, n. 914 e la sentenza della Corte costituzionale 03.05.2010 n. 169, tutte coerentemente di segno opposto alla teoria, largamente minoritaria e pacificamente non condivisibile, espressa ora dal Tar Umbria.
Detto Tar nella sentenza riprende argomentazioni ormai superate, per ridare vigore alla tesi della sussistenza di un «diritto transitorio», vigente nel 2010, entro il quale le progressioni verticali sarebbero legittime. La sentenza ancora si fonda sull'articolo 31, comma 4, del dlgs 150/2009, ai sensi del quale «nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31.12.2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale».
Per il collegio umbro, tali previsioni andrebbero lette nel senso che la nuova disciplina delle progressioni di carriera, introdotta dalla riforma Brunetta si applicherebbe a regioni ed enti locali «a partire dall'01.01.2011, termine entro il quale dette amministrazioni dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti conformemente ai principi stabiliti dal decreto delegato».
La prova di ciò risiederebbe nella circostanza che l'articolo ... (articolo ItaliaOggi del 28.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOTar Umbria. Progressioni verticali. Promozioni: stop a partire dal 2011.
La partita delle progressioni orizzontali non si è ancora conclusa. Una recente sentenza del Tar Umbria dà l'opportunità di tirare le somme sull'istituto. L'entrata in vigore del Dlgs 150/2009 sembrava aver definitivamente tolto ogni possibilità di facile passaggio di categoria: le progressioni sono di fatto ora possibili solo tramite concorso, con possibile riserva del 50% agli interni con conseguente necessità di possedere i titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
Sull'effettiva decorrenza delle nuove regole c'è stata molta confusione. Lo stesso legislatore ha previsto infatti la nuova disposizione in un articolo di modifica al DLgs 165/2001, ma allo stesso tempo sembra aver previsto all'articolo 24 della riforma Brunetta uno slittamento al 31.12.2010 perle autonomie locali.
In una corsa al foto-finish diversi comuni e province hanno quindi adottato negli ultimi giorni del 2009 modifiche al proprio fabbisogno di personale nella speranza di procedere in tempo con progressioni riservate tutte agli interni.
E qui iniziano i problemi. A livello interpretativo infatti si sono succedute tutta una serie di deliberazioni spesso discordanti tra le sezioni regionali della Corte dei conti. Mentre, secondo l'Anci, il 15.11.2009 (data di entrata ... (articolo Il Sole 24 Ore del 27.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Comuni indietro sulla valutazione. Al via in poche città i nuovi organismi indipendenti di giudizio sulle performance. Il primo bilancio a fine anno mostra che i municipi restano ancora refrattari alla riforma Brunetta.
L'obiettivo è adeguarsi entro il 2010. Ma a pochi giorni dal tempo massimo fissato dal legislatore per allinearsi al Dlgs 150/2009, la delibera n. 121/2010 della Civit apre diverse problematiche.
Tra tutte il profilo 6 sugli «organismi indipendenti di valutazione». È lasciata alla discrezionalità del singolo comune la scelta di costruire o meno l'organismo indipendente di valutazione (Oiv). Trascurando la "virtuosità" di molti comuni che hanno già modificato i propri regolamenti e, nell'ambito della definizione di un sistema di valutazione e misurazione delle performance, hanno attivato l'Oiv seguendo i principi fondanti del Dlgs Brunetta (in questo senso si è mossa di recente Reggio Emilia), una ricerca condotta su un campione di 101 comuni italiani capoluogo di provincia (escluse le province autonome) dimostra quanto anche prima della delibera 121 gli enti sono stati refrattari alla riforma.
Il 18% degli enti coinvolti ha attivato l'Oiv e il 29% si propone di attuarlo a breve. Un dato importante è la quota di comuni in cui l'Oiv è in corso la predisposizione (54%) e che rischiano una "battuta di arresto". Nei pochissimi comuni che hanno già istituito l'Oiv si evidenzia, ancorché non obbligati, un allineamento ai contenuti delle direttive della Civit emanate prima della 121.
La tipologia di struttura del nuovo organismo più appropriata, che gli enti stessi individuano, è quella collegiale (81%), costituita nella maggior parte dei casi sia da membri interni sia esterni (con struttura mista 43,5%). Il 19% non ha ancora deciso la struttura comunque nessuno prevede l'organo monocratico.
Il numero di componenti negli organi collegiali varia tra 2 (La Spezia) e 5 (Pescara). Mediamente l'organo di valutazione è ... (articolo Il Sole 24 Ore del 27.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOSenza dirigenti il fondo "perde" la produttività.
Il fondo per le risorse decentrate, negli enti privi di dirigenza, deve essere ulteriormente ridotto del salario di produttività spettante al personale nominato titolare di posizione organizzativa.
La questione, che spesso ha comportato contrapposizioni in sede di contrattazione decentrata, è stata affrontata e chiarita dalla Corte dei conti Lombardia, parere 1037/2010, secondo la quale la quota parte del salario di produttività in precedenza spettante al titolare di posizione organizzativa non potrà essere distribuita fra gli altri dipendenti ma costituirà un'economia comportando una riduzione del fondo.
La ferma presa di posizione della magistratura contabile era già stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Aran (parere n. 499-15B3) sin dall'applicazione del Ccnl 01.04.1999.
Secondo l'Agenzia, a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della attribuzione della relativa retribuzione di posizione, il fondo dell'articolo 15 del Ccnl dell'01.04.1999 deve essere decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato.
Forti di tale parere, gli ispettori della Ragioneria dello stato, in sede di verifica, hanno sempre censurato comportamenti difformi. Le organizzazioni sindacali, pur non essendo materia demandata alla contrattazione decentrata, non hanno mai condiviso l'orientamento Aran in considerazione del fatto che nel contratto collettivo nazione non è presente una specifica disposizione in tal senso.
Il vuoto normativo ha quindi determinato comportamenti differenziati da parte delle amministrazioni. L'interpretazione La Corte dei conti abbraccia la tesi datoriale che non consente di destinare ai rimanenti dipendenti la quota di salario accessorio non attribuita alle posizioni organizzative, per le quali la retribuzione di posizione e risultato vengono finanziate con risorse di bilancio. ... (articolo Il Sole 24 Ore del 27.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOVisite fiscali, rimborsi retroattivi. Gli enti locali devono pagare anche i costi dei controlli passati. Una sentenza delle sezioni unite della Corte conti rischia di aprire una voragine nei bilanci comunali.
Gli enti locali (ma il principio può valere per tutte le pubbliche amministrazioni) debbono rimborsare alle Usl i costi per le visite fiscali di controllo ai dipendenti in malattia, anche retroattivamente.
Lo chiarisce la Corte dei conti, sezioni riunite, con la deliberazione 14.12.2010 n. 62, secondo la quale l'effetto della sentenza della Corte costituzionale 207/2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71, commi 5-bis e 5-ter, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008 non può che avere efficacia ex tunc, come avviene per tutte le sentenze della Consulta, le quali privano di effetti le norme sin dal momento della loro vigenza.
E adesso, per gli enti locali si apre un quadro di forte incertezza ed un rischio di un vero e proprio buco finanziario, come le stesse sezioni riunite ammettono.
Il quadro normativo.
Con i due commi dichiarati incostituzionali dalla Consulta erano stati il tentativo del legislatore di porre a carico del sistema sanitario nazionale i costi per le visite fiscali di controllo effettuati dalle aziende sanitarie nei confronti dei dipendenti pubblici in malattia. Ma, la legislazione statale ha invaso una potestà legislativa esclusiva delle regioni, non rientrando le visite fiscali in prestazioni sanitarie da rendere per la cura della salute, bensì finalizzate all'interesse datoriale a verificare il corretto comportamento dei propri dipendenti. Come tali, potenzialmente onerose.
Incertezze risolte. Le sezioni riunite risolvono ogni possibile incertezza, rispetto agli effetti della sentenza. Per quanto la sentenza della Consulta indirettamente indichi che le regioni possono con propria normativa disporre diversamente in tema di rimborsi per le visite fiscali, la declaratoria di incostituzionalità delle norme viste prima non consente ai comuni di tergiversare, laddove le aziende sanitarie richiedano il rimborso.
La magistratura contabile è chiara: non è consentito «attendere un nuovo intervento del legislatore (o più precisamente un intervento del legislatore regionale, ovvero dell'organo amministrativo di vertice della regione, ovvero del dirigente competente)». I comuni debbono pagare tutto e subito, al momento della richiesta delle Usl.
Effetto boomerang della lotta ai «fannulloni». L'incremento delle visite fiscali, imposto dalla prima riforma-Brunetta, rischia di creare un buco finanziario estremamente rilevante.
Sin dalla sentenza della Consulta, gli enti del sistema sanitario nazionale non se lo sono fatti dire due volte: hanno immediatamente chiesto alle amministrazioni pubbliche il pagamento per le attività di controllo sulle malattie. Dopo la pronuncia della Corte dei conti arriveranno anche le richieste retroattive, decorrenti dal maggio 2008.
Per gli enti locali si rischia un salasso. Infatti, il costo del rimborso chiesto dalle Asl, sia pure in ordine sparso, si aggira mediamente intorno ai 45 euro a visita. Il «conto del personale» nel 2008 ha registrato circa 470 mila eventi di malattia, coincidenti col primo giorno di assenza, da cui deve derivare la richiesta della visita di controllo. Moltiplicando questa cifra per il costo medio del rimborso l'onere per gli enti locali in teoria ammonterebbe a oltre 21 milioni di euro, con buona pace del federalismo. Solo la circostanza che le asl non sono in grado di effettuare tutte le visite richieste attenua nei fatti l'immane onere.
Gli arretrati non sono debiti fuori bilancio. Le sezioni riunite, nel parere escludono che per gli enti locali il rimborso delle visite, anche se riferito a quelle risalenti al 2008, sia da considerare debito fuori bilancio. Al contrario, si tratta di oneri straordinari della gestione cui far fronte con le ordinarie risorse di bilancio, «in quanto l'esercizio sul quale detti oneri potranno gravare non può essere anteriore al 2010, poiché solo a decorrere da tale esercizio, tuttora in corso, le aziende sanitarie potranno avere titolo a presentare richieste di rimborso dei costi connessi alle prestazioni per visite fiscali effettuate in base alla normativa caducata dalla sentenza n. 207 del 2010».
Il parere apre, senza risolvere, il dubbio sulla possibilità di escludere i costi dai saldi relativi al patto di stabilità, considerando che sul 2010 possono scaricarsi all'improvviso oneri ovviamente non previsti gli anni precedenti.
Esigenza di correre ai ripari. Il parere in maniera pacata e prudente evidenzia gli effetti potenzialmente molto negativi per la finanza locale. E, dando atto che il governo, in base all'articolo 17, comma 13, della legge 196/2009, ha la facoltà di intervenire, in sostanza esorta l'esecutivo a valutare l'opportunità (necessità?) di adottare apposite iniziative legislative specie per quanto riguarda i profili di copertura di detti oneri (articolo ItaliaOggi del 24.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOGestione, obiettivi e performance in un unico documento. I chiarimenti in una delibera della Civit.
Il programma esecutivo di gestione, il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano delle performance costituiscono un unico documento, che deve essere redatto sulla base dei principi dettati dalla legge cd Brunetta. In particolare, esso deve avere un arco programmatico triennale e comprendere anche la performance organizzativa, oltre a quella individuale.
Il sistema di valutazione deve comprendere anche il dizionario delle competenze professionali e delle capacità manageriali.

Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella delibera 09.12.2010 n. 121 della Civit (Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
È questa la stessa delibera (vedi ItaliaOggi di martedì 14) che, con una scelta assai discutibile e che non tiene conto dell'esplicito dettato dell'articolo 7 del dlgs n. 150/2009, vincolante anche per regioni ed enti locali, ha stabilito che gli enti locali possono continuare, in luogo della istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione, ad assegnare tale incombenza ai nuclei di valutazione.
Il documento di programmazione che gli enti locali si devono dare deve contenere tanto gli obiettivi strategici che quelli operativi e gestionali, fermo restando che ambedue devono soddisfare i requisiti previsti dal legislatore; in particolare i secondi devono essere strettamente coordinati con i primi, anzi discenderne con una struttura ad albero, per riprendere il linguaggio usato dalla stessa Civit. E inoltre devono esplicitare i risultati attesi sul terreno del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, nonché su quello degli indicatori fondamentali della gestione dell'ente.
Devono inoltre indicare le azioni che concretamente le amministrazioni intendono intraprendere per realizzare tali obiettivi, anche avvalendosi degli esiti della misurazione e valutazione delle performance. Ad esempio, traducendo in iniziative concrete le valutazioni espresse sulla attività dell'ente dai soggetti interessati, dagli utenti e dai cittadini. E, infine, devono essere redatti utilizzando un linguaggio chiaro: la trasparenza costituisce uno degli elementi essenziali assunti dal legislatore e che serve a garantire il cd controllo sociale.
In aderenza al dettato legislativo questo documento deve avere un carattere «programmatico triennale»; il che impone una sua sostanziale riscrittura. In particolare, come per il bilancio e per la programmazione del fabbisogno del personale e delle opere pubbliche, appare opportuno che esso sia strutturato in parti riferite ai singoli anni. Quello iniziale deve avere un carattere immediatamente operativo e vincolante, quelli dei due anni successivi caratterizzarsi essenzialmente per la indicazione di un percorso e, perciò, congiungendosi direttamente con la relazione previsionale e programmatica e con l'eventuale bilancio di mandato.
Al Peg/piano delle performance deve strettamente connettersi la metodologia per la valutazione delle performance organizzativa ed individuale. In particolare, ciò deve rendere possibile il percorso di miglioramento che l'ente ha imboccato, il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, il miglioramento degli indicatori riferiti alla condizione «strutturale» dell'amministrazione.
La deliberazione Civit ci ricorda quanto alla performance organizzativa sia strettamente connessa quella individuale: una parte rilevante della valutazione dei singoli dirigenti e, anche se in misura minore, dei dipendenti viene infatti collegata all'andamento complessivo dell'ente ed all'apporto dato dai singoli al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente e/o delle sue articolazioni organizzative. Ed inoltre non dobbiamo dimenticare che alla performance organizzativa saranno, con i nuovi contratti collettivi, legati una parte rilevante delle risorse destinate alla incentivazione del trattamento economico accessorio di dirigenti e dipendenti.
Nella metodologia di valutazione occorre inoltre prevedere l'assegnazione di pesi specifici ai singoli obiettivi ed agli indicatori di capacità gestionale. E redigere il cosiddetto dizionario delle competenze, da intendere come «lista dei comportamenti o come insieme di conoscenze, capacità e attitudini. In tal modo la valutazione sarà sempre più orientata al miglioramento delle capacità professionali e della organizzazione e sarà meno arbitraria» (articolo ItaliaOggi del 24.12.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: d.lgs. n. 150 del 2009 - disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative (Dipartimento della Funzione pubblica, circolare 23.12.2010 n. 14/2010).

PUBBLICO IMPIEGO: LA CONCILIAZIONE, IN CASO DI CONTRASTO TRA IL VALUTATORE ED IL VALUTATO, NON PUO' ESSERE AFFIDATA AL SUPERIORE GERARCHICO DEL VALUTATORE MA A SOGGETTI TERZI E IMPARZIALI.
La CIVIT (COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) con la DELIBERA 22.12.2010 N. 124 boccia le procedure di conciliazione relative ai processi di valutazione della performance adottate da molte amministrazioni..
SEMBRA INFATTI CHE IN MOLTI CASI GLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE SIANO STATI INDIVIDUATI TRA LE FIGURE GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATE AL VALUTATORE, VENENDO COSI' MENO L'ESIGENZA DI IMPARZIALITA' ED ESTRANEITA' ALL'AMMINISTRAZIONE PREVISTA DALLA PRECEDENTE DELIBERA N. 104.
Conclude la CIVIT affermando che l'esigenza dell'adozione di procedure di conciliazione debba essere soddisfatta o con l'istituzione di un apposito collegio o mediante il ricorso ai collegi previsti dall'art. 410 cpc, come recentemente modificato con la legge 183/2010.

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOConcorsi la speranza continua. L'efficacia delle graduatorie è spostata fino al 31/12/2011.
Prorogata fino al 31.12.2011 la validità dei concorsi pubblici. Il decreto mille proroghe puntualmente, come ogni anno, prolunga l'efficacia delle graduatorie delle prove concorsuali delle pubbliche amministrazioni, accendendo le speranze degli idonei di poter finalmente essere assunti nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. Impresa che rimane difficile, considerando i limiti alle assunzioni da ultimo imposti dalla manovra estiva 2010.
Si tratta dell'ennesimo intervento posto a consentire alle amministrazioni pubbliche di non attivare nuove prove concorsuali e, dunque, di affrontare i relativi oneri non solo finanziari, ma anche organizzativi. In questo periodo di crisi del mercato del lavoro, le amministrazioni in grado di assumere hanno visto un incremento esponenziale delle domande di partecipazione ai concorsi. Segno evidente che anche chi prima preferiva rivolgersi al mercato privato, oggi considera indispensabile provare ad entrare nella pubblica amministrazione.
L'articolo 4 dello schema di decreto mille proroghe interviene sul termine fissato al 31.12.2010 dall'articolo 5, comma 1, del dl 207/2008, convertito in legge 14/2009, poi modificato dall'articolo 2, comma 8, del dl 194/2009, convertito in legge 26/2010. Nella realtà, tuttavia, la proroga parte da ben più lontano: infatti, la norma del 2008 aveva prorogato al 31.12.2010 la validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente all'01.01.1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, allungano i termini a suo tempo già prorogati dall'articolo 1, comma 100, della legge 311/2003.
Ormai, tenere il filo rosso che unisce le varie norme di proroga delle graduatorie diviene un vero e proprio rompicapo. Anche la Corte dei conti beneficerà del decreto: il comma 2 dell'articolo 4, infatti, prevede che le autorizzazioni alle assunzioni e l'efficacia ... (articolo ItaliaOggi del 22.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Rilascio di un’autorizzazione - Inosservanza del dovere di compiere l’istruttoria per verificare la sussistenza delle condizioni richieste - Violazione di legge - Art. 3 L. n. 241/1990.
L’inosservanza del dovere di compiere un'adeguata istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio di un'autorizzazione (nella specie, permesso di costruire) è idonea ad integrare la violazione di legge, rilevante ai fini della sussistenza del reato di abuso di ufficio, dal momento che l’istruttoria amministrativa è comunque imposta da una norma generale sul procedimento amministrativo, prevista dalla L. 07.08.1990. n. 241, art. 3, costituendo una fase procedimentale essenziale e incidente direttamente sul momento finale della decisione, in cui i diversi interessi, pubblici, collettivi e privati, devono essere ponderati (Cass, Sez. 6^, 04.11.2004, n. 69, Palascino; Sez. 6^, 07.04.2005, n. 18149, Fabbri).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Violazione di strumenti urbanistici - Integrazione del reato di abuso di ufficio - Possibilità - Fondamento.
La violazione di strumenti urbanistici, pur non potendosi questi configurare come norme di legge o di regolamento, può integrare il reato di abuso d'ufficio, in quanto rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica, alla quale deve farsi comunque riferimento quale dato strutturale della fattispecie delittuosa di cui all'art. 323 c.p. (Cass. Sez. 6, 25.01.2007, n. 11620, Pellegrino).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Concorso del privato - Presupposti - Presentazione della sola istanza relativi ad un atto rivelatosi poi illegittimo - Insufficienza.
Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel reato di abuso di ufficio, anche se destinatario dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, è necessaria la dimostrazione che questi abbia posto in essere una condotta causalmente rilevante nella realizzazione della fattispecie criminosa, partecipando con comportamenti diretti a determinare o ad istigare il pubblico ufficiale ovvero accordandosi con quest'ultimo (Sez. 6A, 25.05.1995, n. 2140, Tontoli).
Di conseguenza deve escludersi ogni forma di concorso nel caso in cui il privato si limiti alla presentazione della semplice istanza relativa a un atto che, nel concreto, risulti illegittimo (tra le tante v., Sez. 6, 12.07.2000. Margini).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Delitti contro la P.A. - Concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio - Mera coincidenza tra la richiesta del privato e il provvedimento posto in essere dal pubblico funzionario - Idoneità ad integrare il concorso - Esclusione - Ragioni.
In tema di delitti contro la P.A., al fine di affermare la sussistenza del concorso del privato nel reato di abuso di ufficio, la prova che l'atto amministrativo è il risultato della collusione tra privato e pubblico funzionario non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo e il provvedimento posto in essere dal secondo, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati di contorno dimostrino che la presentazione della domanda è stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa col Pubblico funzionario, o comunque da pressioni dirette a sollecitarlo, ovvero a persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo e, nonostante ciò, venga adottato; va infatti considerato che il privato, contrariamente al pubblico funzionario, non è tenuto a conoscere le norme che regolano l’attività di quest'ultimo, né a conoscere le situazioni attinenti l’ufficio che possano condizionare la legittimità dell’atto(conf., ex plurimis, Cass. sez. 6 12/2003).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Falso documentale - Natura plurioffensiva.
Il falso documentale ha natura plurioffensiva: l'obiettivo generalmente perseguito dal falsario non è infatti quello precipuo dell'offesa della fede pubblica, bensì lo scopo ulteriore cui è diretta l’attività criminosa, onde il falso finisce in genere con l'aggredire gli specifici interessi di volta in volta lesi dall'uso del documento falsificato.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Falso materiale e falso ideologico - Differenza.
Laddove il falso materiale attiene generalmente alla forma esteriore del documento, aggredendo il carattere della genuinità dell'atto, il falso ideologico, o falso intellettuale, attiene invece al contenuto di veridicità di un atto materialmente integro, ossia si identifica con dichiarazioni menzognere, aggredendo quindi la veridicità del documento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Falso ideologico - Dolo richiesto per il perfezionamento del reato - Dolo generico.
Il dolo richiesto al fine del perfezionarsi del reato di falso ideologico è quello generico, consistente nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, non essendo invece richiesto né l’animus nocendi, né l’animus decipendi.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Falso ideologico - Occultamento della situazione reale - Necessità.
Il falso ideologico presuppone necessariamente l'occultamento della situazione reale. La condotta criminosa è scindibile in 2 momenti: l'attestazione del fatto non vero e l'occultamento di quello vero.
Quando l'attestazione del fatto -pur incompleta o minimizzata- consente di pervenire all'individuazione del fatto vero, essa non può essere ritenuta falsa (Cass., V, 17/04/1992, Montalbano).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - falso in atto pubblico - Bene tutelato - Affidamento nella corrispondenza al vero delle informazioni contenute nell’atto.
Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell'affidamento che chi prende cognizione dell'atto fa nella corrispondenza al vero dell'informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel determinato contesto.
Non è necessario , ai fini della rilevanza penale, né la determinazione di un danno ulteriore per l'amministrazione, né il pregiudizio derivante dalla lesione di un interesse probatorio connesso all’oggetto materiale della condotta di falsificazione (S.C., sez. V, 21/11/1996, Meloro).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Oggetto del reato - Soggetti attivi - Reato proprio non esclusivo - Attuazione per interposta persona - Concorso nel reato dell’extraneus.
L'abuso di ufficio è fattispecie legale volta a reprimere quei fatti illeciti che si concretizzano nell'esercizio distorto e strumentale di un pubblico ufficio, ovvero delle potestà pubblicistiche connesse all'esercizio dell'ufficio, al fine della realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale, o del danno ingiusto, perseguito attraverso la violazione di norme o regolamenti. Oggetto del reato è la lesione del buon funzionamento della P.A..
Quanto ai soggetti attivi del reato, trattasi di tipica figura di reato proprio ma non esclusivo, onde a ciò consegue la possibilità di attuare il fatto tipico anche per interposta persona e la applicabilità del concorso nel reato dell'extraneus - secondo i principi generali dell'istituto del concorso di persone nel reato- senza tuttavia che tale apporto dell'extraneus possa essere considerato imprescindibile per la configurazione dell'illecito.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Art- 323 c.p. - Violazione di norme di leggi o regolamento - Atto amministrativo illegittimo per violazione di legge - Differenza.
Il novellato art. 323 c.p. richiede espressamente, al fine del configurarsi dell’elemento oggettivo del reato, che i'ingiusto danno o vantaggio venga perseguito mediante la violazione di norme di legge o di regolamento, concetto questo che non va confuso con quello, più ampio, di atto amministrativo illegittimo per violazione di legge, atteso che il termine legge riportato dall'art. 26 del T.U. sul C.d S. -e cui si riferisce il vizio dell'atto amministrativo- include non solo le fonti primarie di produzione del diritto, ma anche qualunque altro atto o fatto che costituisca fonte normativa in senso lato, mentre invece non possono ricomprendersi nella previsione dell'art. 323 c.p. le fonti normative diverse da quelle primarie e secondarie. Il concetto di violazione di legge come vizio dell'atto amministrativo è invece più ristretto di quello cui si riferisce l’art. 323 cp, atteso che quest’ultimo si riferisce non necessariamente, o esclusivamente, -come nel caso del vizio dell'atto- alla attività del p.u. che si sia tradotta in atti amministrativi, bensì a qualsivoglia attività o comportamenti posti in essere in violazione di legge, pur se non tradottisi in atti amministrativi.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Condotta punibile - Azione od omissione.
In tema di abuso di ufficio, l’attuale previsione normativa, presupponendo la violazione di una norma di legge o di regolamento, che a sua volta può contenere un obbligo di agire a carico del pubblico funzionario, consente la punibilità di un abuso commesso sia con una condotta attiva che omissiva. Laddove infatti è sancito un obbligo di agire a carico del funzionario pubblico, l'eventuale omissione perpetrata, se diretta a procurare un vantaggio ingiusto, non può che determinare la responsabilità dello stesso.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Art. 323 c.p. - Vantaggio ingiusto - Doppia condizione - “Non iure” e “contra ius”.
Affinché il vantaggio previsto dall'art. 323 c.p. possa considerarsi ingiusto, occorre la doppia condizione che esso sia prodotto "non iure" e inoltre che sia "contra ius", vale a dire che risultato dell'abuso si presenti come contrario all'ordinamento giuridico.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Dolo intenzionale.
In tema di abuso d’ufficio, il dolo intenzionale può correttamente intendersi integrato dalla coscienza e volontà non solo del fatto tipico, e dunque delle specifiche modalità di causazione dell'evento (violazione di norme ecc.), ma anche dell'evento di danno o di ingiusto vantaggio, risultando invece irrilevante il movente, ossia la motivazione induce il soggetto a perseguire la realizzazione del reato come fine della condotta (TRIBUNALE di Salerno, Ufficio del G.I.P., sentenza 21.12.2010 n. 683 - link a www.ambientediritto.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il conferimento di incarichi dirigenziali a termine negli Enti Locali (ANCI e UPI, nota 21.12.2010).

PUBBLICO IMPIEGOLa mancata unità crea confusione e ostacola le scelte.
La delibera 09.12.2010 n. 121 emanata dalla Civit giunge in una fase temporale alquanto problematica per le autonomie locali, in quanto oltre a essere alla prese con la predisposizione dei bilanci e con i problemi connessi ai tagli imposti dalla finanziaria, si trovano ora a stringere i tempi relativamente alle modifiche da apportare ai propri regolamenti di organizzazione, alla nomina dell'Oiv e al sistema di valutazione del personale dirigente e non, imposti dal decreto Brunetta entro il termine del 31.12.2010.
In tale contesto, è sorta un'ulteriore diatriba che sta tergiversando nella prassi degli enti, scaturita dall'avvicendarsi di indicazioni contrastanti emerse dal documento di linea guida approvato dall'Anci e passate al vaglio anche da parte della Civit, chiamata a esprimere una valutazione circa i contenuti dello stesso.
Il documento Anci affermava infatti che nella nomina degli Oiv vi era la possibilità da parte degli enti di prevedere la presenza di un soggetto interno, nella veste di coordinatore della struttura organizzativa (segretario o direttore generale) e pertanto conoscitore degli assetti interni: nel giro di pochi giorni, in seguito ad un noto parere messo dalla Civit (in risposta a un quesito avanzato nel mese di novembre dal comune di Cantù), si era affermato che i componenti dell'Oiv dovevano risultate tutti esterni e ciò avrebbe probabilmente richiesto la preventiva ricerca di soggetti con i requisiti indicati dalla delibera Civit 4/2010 e la copertura finanziaria da ricercarsi possibilmente in altre aree del bilancio, pur consapevoli della necessità di mantenere l'invarianza della spesa (ulteriore aspetto contraddittorio).
La delibera 121/2010, considerando probabilmente il fatto che la maggior parte degli enti locali si trova in difficoltà anche nel cercare di adempiere ... (articolo Il Sole 24 Ore del 20.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO«Giudici» facoltativi negli enti. I comuni non devono istituire il nuovo organismo di valutazione. La Civit risponde alle indicazioni dell'Anci su come costruire i piani delle performance.
La Civit risponde all'Anci. Le linee guida sulla performance dell'associazione dei comuni sono state passate al setaccio dalla commissione guidata da Antonio Martone.
Le osservazioni fissano degli elementi importanti nelle scelte delle autonomie, soprattutto in questo periodo di adeguamento dei propri ordinamenti. Non va infatti dimenticato che gli enti locali hanno tempo fino al 31 dicembre per individuare e precisare strumenti propri per applicare compiutamente la riforma Brunetta. Certo, i tempi si sono allungati e ora è una corsa al foto-finish.
Le preziose indicazioni arrivano purtroppo a oltre un anno dell'entrata in vigore del Dlgs 150/2009 e dopo tutte le difficoltà interpretative nella concreta attuazione. La delibera 09.12.2010 n. 121 della Civit mette quindi un paletto chiaro a tutta la riforma con due indicazioni specifiche.
Il principio è fondamentale: gli enti locali si devono adeguare esclusivamente alle disposizioni indicate dall'articolo 16 del decreto (richiamate armonicamente dall'articolo 74), mentre è facoltà prendere spunto dalle altre disposizioni per dare maggiore coerenza al sistema. La prima questione specifica riguarda il piano della performance.
L'articolo 10 non è tra le norme di adeguamento e quindi l'Anci ha ritenuto che nel piano esecutivo di gestione vi fossero tutti gli elementi richiesti alla Pa. Tra l'altro, mentre è chiaro che anche le autonomie debbano adottare un sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, quella organizzativa è disciplinata da un altro articolo (il numero 8) di non diretto adeguamento.
Per la Civit però il Peg degli enti locali è un po' incompleto per essere equiparato al piano della performance e propone quindi tutta una serie di correttivi da porre in essere. Correttivi interessanti che di fatto dovrebbero comunque già rientrare ... (articolo Il Sole 24 Ore del 20.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOBloccate anche le vecchie progressioni di carriera. Promozioni. Effetti solo sullo status giuridico.
Il blocco degli effetti economici correlati alle progressioni di carriera ricomprende tutte le vecchie progressioni, verticali e orizzontali.
La Corte dei conti Lombardia, con il parere 30.11.2010 n. 1015, interpreta in modo estensivo il significato delle «progressioni di carriera comunque denominate» di cui all'articolo 9, comma 21, del Dl 78/2010. Progressioni che possono spiegare effetti solo giuridici e non anche economici nel triennio 2011/2013.
Secondo la dottrina prevalente, le progressioni di carriera facevano riferimento a quelle disciplinate nell'articolo 24 del Dlgs 150/2009 ovvero le vecchie progressioni verticali. Al contrario, la Corte ritiene che la norma abbia una «estensiòne lata» e debba trovare concreta applicazione a prescindere dal nomen juris, nel senso che «ogni variazione di inquadramento del dipendente produrrà effetti soltanto sullo status giuridico, ma non sul trattamento economico dell'impiegato».
La motivazione si basa sul testo normativo, il quale parla di progressioni di carriera «comunque denominate». Poiché la norma non ha effetti retroattivi, la Corte ammette i benefici economici delle progressioni orizzontali disposte nel 2011 con efficacia retroattiva al 2010 a condizione che i presupposti per l'inquadramento siano maturati nel corso del 2010 e che non si tratti di un comportamento volto a eludere il divieto di progressione economica nel triennio 2011-2013 ... (articolo Il Sole 24 Ore del 20.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLegittime le limitazioni sul danno d'immagine alla Pa. Corte costituzionale. Respinte dieci cause riunite.
La Corte costituzionale "salva" la limitazione della responsabilità dei dipendenti pubblici per il «danno d'immagine» provocato all'amministrazione di appartenenza, così come ridisegnata e ridotta dal decreto legge "anticrisi" 78/2009.
I giudici della Consulta hanno respinto, con la sentenza 15.12.2010 n. 355, ben dieci ricorsi riuniti sul tema, per fatti molto eterogenei si va dalla pretesa risarcitoria contro poliziotti penitenziari accusati di violenza sessuale su detenuti, agli amministratori di aziende municipalizzate troppo sbrigativi nell'aprire centri "salute", dal direttore regionale per la sanità che spende troppo e male, ai dirigenti comunali che non raggiungono le quote di raccolta differenziata, fino al poliziotto che pretendeva di entrare gratis nei locali pubblici.
Tutte ipotesi, queste, che dallo scorso anno non sono più perseguibili dalla procure presso la Corte dei conti per «danno d'immagine», appunto, perché o non si tratta di reati, oppure sono reati ma' fuori dal novero di quelli che il dl 78 ha previsto "con aggravio" erariale (una dozzina di fattispecie che partono dal peculato e dalla malversazione, passano dalla corruzione e dall'abuso di ufficio e arrivano all'interruzione di pubblico servizio con le altre varianti del capo I, titolo H del libro II del codice: delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione). ... (articolo Il Sole 24 Ore del 16.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOIndennizzo per la lesione all'immagine solo se c'è reato. P.a., risarcimento danni limitato.
Il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione resta limitato ai soli casi in cui sia stato commesso (e accertato con sentenza di condanna passata in giudicato) un reato contro la stessa p.a..
A nulla sono valsi i ricorsi della prima sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte conti e di ben sei sezioni regionali (Umbria, Calabria, Campania, Toscana, Sicilia e Lombardia) per scardinare la mini-riforma dei giudizi contabili inserita dal parlamento in sede di conversione del decreto anticrisi del 2009 (dl 78/2009) e subito corretta col successivo decreto legge n. 103/2009 (si veda ItaliaOggi dell'01/08/2009).

Lo ha stabilito la Consulta nella sentenza 15.12.2010 n. 355, depositata ieri in cancelleria e redatta da Alfonso Quaranta, con cui le censure mosse dalla Corte conti sono state giudicate in parte infondate e in parte inammissibili.
Le norme impugnate, sin dalla loro approvazione, hanno suscitato subito forti polemiche per i presunti paletti introdotti all'azione del pubblico ministero contabile che ora, per poter iniziare l'attività di indagine, ha la necessità di avere in mano una notizia di danno «specifica e concreta».
Venivano fatte salve le fattispecie di danno erariale di tipo sanzionatorio in cui è la legge stessa ad affermare che una determinata condotta (per esempio, affidare consulenze o, nei comuni, contrarre debiti per finanziare la spesa corrente) costituisce danno erariale.
Sul danno all'immagine la riforma (art. 17, comma 30-ter, del dl 78/2009) ha previsto che il pm contabile possa esercitare l'azione pér il risarcimento solo dopo sentenza irrevocabile di condanna del dipendente pubblico per reati contro la pubblica amministrazione. E ha stabilito nel contempo che il decorso del termine di prescrizione (5 anni) sia sospeso fino alla conclusione del processo penale.
Le sei sezioni regionali della Corte conti hanno sollevato la questione di legittimità ritenendo le norme lesive di un folto gruppo di disposizioni costituzionali. ... (articolo ItaliaOggi del 16.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGO: Comune di San Giorgio Jonico (TA) - Il Sindaco chiede il parere di questa Corte in ordine all’ambito applicativo della norma dell’art. 25 della legge n. 724 del 23.12.1994; chiede cioè se il divieto -ivi previsto- di conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca per chi abbia cessato volontariamente dal servizio a determinate condizioni (privo del requisito previsto per il pensionamento per vecchiaia, ma in presenza di quello per la pensione anticipata di anzianità), da parte dell’amministrazione di provenienza, si riferisca solo ai rapporti di consulenza oppure sia da applicarsi anche ai casi di “incarichi a contratto ex art. 110, comma 2, TUEL”.
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Con riferimento agli “incarichi a contratto ex art. 110, comma 2, TUEL” la norma citata è da disapplicare alla luce dell’intervenuta modifica dell’art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 da parte dell’art. 40 D.Lgs. n. 150/2009.
Gli incarichi “a contratto” possono essere conferiti dagli enti locali esclusivamente ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 6-ter, del D.Lgs. 165/2001, con relativa necessità di una procedura comparativa volta alla selezione del destinatario dell’incarico.
La ratio della norma di divieto di cui alla legge n. 724/1994 è da ravvisarsi in un duplice obiettivo: da una parte, salvaguardare l’imparzialità e la trasparenza nel conferimento degli incarichi, atteso che è proprio nel particolare caso di ex dipendenti dell’amministrazione che tali esigenze si pongono in modo più pressante; dall’altra, garantire risparmi di spesa, impedendo il cumulo tra pensione e retribuzione.
Orbene, il primo dei due obiettivi –al cui perseguimento contribuiscono oggi l’implicita abrogazione dell’art. 110 TUEL e la previsione, ai sensi dell’intervenuta novella del corrente anno, dell’obbligo di procedura comparativa (art. 19, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165 nuovo testo) e di sostanziali restrizioni quantitative di utilizzo dell’istituto (art. 19, comma 6)– è realizzato dalla norma in esame nel senso di seguito esposto. E’ la stessa Corte Costituzionale, supremo giudice delle leggi, che ha avuto modo di chiarire come “la disposizione tende ad arginare il fenomeno di dimissioni accompagnate da incarichi ad ex dipendenti, sì da garantire la piena ed effettiva trasparenza e la imparzialità dell'azione amministrativa” (sentenza n. 406/1995).
Nel contesto dell'art. 25 della legge n. 724/1994, dunque, la “trasparenza” e l'“imparzialità” passano da attributi generali dell’azione amministrativa a specifici beni-valori da tutelare, in relazione agli abusi intrinsecamente presenti nel conferimento di incarichi a chi, già dipendente dall'Amministrazione che attribuisce gli incarichi stessi, ha volontariamente posto fine al suo rapporto di servizio con l’Amministrazione medesima, così manifestando un chiaro disinteresse all’espletamento di ulteriori attività lavorativa con essa (Corte Conti, Sezione Giurisdizionale Umbria, n. 235/2006).
Risulterebbe infatti contraddittorio, e perciò in contrasto con i canoni di giustificatezza e ragionevolezza che presiedono alla trasparenza ed all'imparzialità amministrativa, ex artt. 3 e 97 della Costituzione, affidare incarichi ai dipendenti pubblici che volontariamente cessino dal servizio, dimostrando così di non volere più prestare il proprio operato a vantaggio della loro ex Amministrazione di appartenenza. E’ evidente infatti l'irrazionalità, anche economica, del conferimento di un incarico in simili condizioni, ove si consideri che l’attività commissionata con l’incarico stesso sarebbe stata remunerata con il solo stipendio, se il dipendente fosse rimasto ancora in servizio, laddove -dopo le dimissioni- il compenso per il ripetuto incarico si aggiunge alla pensione, ossia alla “retribuzione differita” dall’ex dipendente medesimo, con un sensibile aumento dei costi complessivi generali e, soprattutto, senza assicurare una nuova professionalità di ricambio, alla conclusione dell’incarico.

... il riferimento contenuto nel quesito agli “incarichi a contratto ex art. 110, comma 2, TUEL” è da considerare improprio alla luce dell’interpretazione, già sostenuta da questa Sezione, secondo la quale la norma citata è da disapplicare alla luce dell’intervenuta modifica dell’art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 da parte dell’art. 40 D.Lgs. n. 150/2009.
I commi 1 e 2 dell’art. 110 TUEL risultano non più applicabili, in quanto incompatibili con la cd. riforma Brunetta e con una lettura costituzionalmente orientata delle norme, come riformulate.
Le tesi contrarie, basate essenzialmente sui due elementi della “specialità” dell’art. 110 e della “clausola di rafforzamento” contenuta nell’art. 1, comma 4, dello stesso TUEL, sono così state sconfessate (parere 17.06.2010 n. 44 Sezione Regionale di Controllo Puglia). Ne consegue che gli incarichi “a contratto” possono essere conferiti dagli enti locali esclusivamente ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 6-ter, del D.Lgs. 165/2001 (Corte Costituzionale, sentenza 12.11.2010 n. 324), con relativa necessità di una procedura comparativa volta alla selezione del destinatario dell’incarico.
La tendenza del legislatore in questi ultimi anni, infatti, procede nel senso della creazione di un assetto della dirigenza pubblica prevalentemente fondato su rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai quali si acceda mediante pubblica procedura selettiva, con conseguente restrizione degli spazi riservati ai contratti a termine, specie se conferiti sulla base di elementi di fiduciarietà.
Tale volontà tendenziale è desumibile anche dalla riduzione delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi, come previsto dalla legge delega n. 15/2009 (poi sfociata nel D.Lgs. n. 150/2010) rispetto alla normativa previgente.
Occorre a questo punto, al fine di risolvere la questione sottoposta all’odierna analisi, interrogarsi sull’effettiva natura dei cd. “incarichi a contratto” di cui all’art. 110 TUEL.
Tale norma dispone che l'affidamento degli incarichi da parte degli enti locali possa avvenire con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, purché il soggetto incaricato disponga dei requisiti necessari per la copertura della qualifica professionale cui è destinato.
Detti incarichi, attribuiti al di fuori della dotazione organica per espressa previsione di legge, non possono avere durata superiore al mandato elettorale del sindaco. La specifica natura dei rapporti di lavoro che ne derivano (chiarita anche dalla rubrica della norma), è contrattuale; essi non danno infatti diritto all'inserimento nella dotazione organica dell'amministrazione conferente, bensì comportano l'affiancamento, alla dirigenza di ruolo, di dirigenti non di ruolo, con incarichi specifici e a tempo determinato.
Che si tratti poi di rapporti di lavoro subordinato, è desumibile dal fatto che i dirigenti o i responsabili di servizio, destinatari della norma, risultano sottoposti alle direttive degli organi politici, elemento che contraddistingue, congiuntamente ad altri indici sintomatici -quali ed esempio l’essere oggetto della prestazione una obbligazione di risultati e non di mezzi- proprio il rapporto di lavoro subordinato.
Sotto questo profilo tali incarichi si differenziano dai contratti d'opera professionale, nei quali, al contrario, non è presente alcuna soggezione alle direttive del committente, né vi è obbligazione di risultato, bensì di mezzi, in quanto il professionista svolge il suo operato fornendo al committente un’opera o un servizio verso un corrispettivo.
Ora, ad avviso della scrivente Sezione, la ratio della norma di divieto di cui alla legge n. 724/1994 è da ravvisarsi in un duplice obiettivo: da una parte, salvaguardare l’imparzialità e la trasparenza nel conferimento degli incarichi, atteso che è proprio nel particolare caso di ex dipendenti dell’amministrazione che tali esigenze si pongono in modo più pressante; dall’altra, garantire risparmi di spesa, impedendo il cumulo tra pensione e retribuzione.
Orbene, il primo dei due obiettivi –al cui perseguimento contribuiscono oggi l’implicita abrogazione dell’art. 110 TUEL e la previsione, ai sensi dell’intervenuta novella del corrente anno, dell’obbligo di procedura comparativa (art. 19, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165 nuovo testo) e di sostanziali restrizioni quantitative di utilizzo dell’istituto (art. 19, comma 6)– è realizzato dalla norma in esame nel senso di seguito esposto. E’ la stessa Corte Costituzionale, supremo giudice delle leggi, che ha avuto modo di chiarire come “la disposizione tende ad arginare il fenomeno di dimissioni accompagnate da incarichi ad ex dipendenti, sì da garantire la piena ed effettiva trasparenza e la imparzialità dell'azione amministrativa” (sentenza n. 406/1995).
Nel contesto dell'art. 25 della legge n. 724/1994, dunque, la “trasparenza” e l'“imparzialità” passano da attributi generali dell’azione amministrativa a specifici beni-valori da tutelare, in relazione agli abusi intrinsecamente presenti nel conferimento di incarichi a chi, già dipendente dall'Amministrazione che attribuisce gli incarichi stessi, ha volontariamente posto fine al suo rapporto di servizio con l’Amministrazione medesima, così manifestando un chiaro disinteresse all’espletamento di ulteriori attività lavorativa con essa (Corte Conti, Sezione Giurisdizionale Umbria, n. 235/2006).
Risulterebbe infatti contraddittorio, e perciò in contrasto con i canoni di giustificatezza e ragionevolezza che presiedono alla trasparenza ed all'imparzialità amministrativa, ex artt. 3 e 97 della Costituzione, affidare incarichi ai dipendenti pubblici che volontariamente cessino dal servizio, dimostrando così di non volere più prestare il proprio operato a vantaggio della loro ex Amministrazione di appartenenza. E’ evidente infatti l'irrazionalità, anche economica, del conferimento di un incarico in simili condizioni, ove si consideri che l’attività commissionata con l’incarico stesso sarebbe stata remunerata con il solo stipendio, se il dipendente fosse rimasto ancora in servizio, laddove -dopo le dimissioni- il compenso per il ripetuto incarico si aggiunge alla pensione, ossia alla “retribuzione differita” dall’ex dipendente medesimo, con un sensibile aumento dei costi complessivi generali e, soprattutto, senza assicurare una nuova professionalità di ricambio, alla conclusione dell’incarico.
Così individuati la ratio, le finalità e l’oggetto specifico della tutela del “divieto” posto dall'art. 25 della legge n. 724/1994, è evidente che esso copre ogni forma di incarico, e non solo quelli di consulenza in senso stretto. D’altronde se, ai fini di una diversa conclusione, può indurre a dubbi l'intestazione dell'art. 25, che menziona solo gli “incarichi di consulenza”, la lettera della norma, alla luce dell’indagine appena tratteggiata circa l’intento del legislatore, induce a ritenere, ad avviso di questa Sezione, che essa sia da riferirsi oltre che agli “incarichi di consulenza, studio e ricerca”, anche a quelli che danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato (Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo Puglia, parere 15.12.2010 n. 167).

PUBBLICO IMPIEGO: Le mansioni superiori non assumono rilievo neppure per ciò che riguarda la mera maggiorazione retributiva.
Il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa formatosi nella materia per cui è causa trova ampio ed esaustiva esposizione nella sentenza n. 332 dell’08.02.2005 della V Sezione del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, e della quale, per chiarezza espositiva, è opportuno riportare i passaggi essenziali alla definizione della controversia:
…le… mansioni superiori non assumono rilievo neppure per ciò che riguarda la mera maggiorazione retributiva;
- è già stato autorevolmente affermato che l'art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità di lavoro prestato, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall' art. 98 Cost. (che nel disporre che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione» vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio ) e dall' art. 97 Cost. (contrastando l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con il buon andamento e l' imparzialità dell' Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari) (sul punto, già A.P. n. 22 del 19.11.1999);
- il Supremo consesso della giurisdizione amministrativa, già con la citata decisione (e successivamente con le decisioni nn. 10 ed 11 del 2000) ha avuto modo di precisare che nell'ambito del pubblico impiego è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita, considerato anche l'assetto rigido della Pubblica amministrazione sotto il profilo organizzatorio, collegato anch'esso, secondo il paradigma dell'art. 97, ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica; con la conseguenza che l'Amministrazione é tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo quando una norma speciale consenta tale assegnazione e la maggiorazione retributiva;
-ciò non sussiste nel caso in esame, che verte sulla pretesa retributiva di dipendente di Ente locale;
- sulla materia, infatti, a parte i principi generali sopra enunciati, giova rilevare che tutte le disposizioni dei regolamenti organici dei dipendenti degli Enti locali che, ai sensi dell'art. 220 T.U. 03.03.1934 n. 383, attribuivano rilevanza allo svolgimento di mansioni superiori svolte, sono state abrogate per incompatibilità dall' art. 6 D.L. 29.12.1977 n. 946, come convertito dalla L. 27.02.1978 n. 43, ( con il quale è stato vietato agli Enti predetti di erogare ogni trattamento economico previsto dagli accordi nazionali), il cui contenuto è stato più volte ribadito e da ultimo confermato dall'art. 11 L. 09.02.1983 n. 93 (in termini, Sez. V. n. 3326 del 15.06.2000 e, già prima, n. 1307 del 04.11.1996);
- nella ricostruzione storica dell’evoluzione dell’istituto, con riguardo al graduale passaggio alla «privatizzazione» del rapporto di impiego dei pubblici dipendenti, è stato anche osservato come soltanto l'art. 57 del D.L.vo 03.02.1993 n. 29 ha introdotto (in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 2, lett. n), della L. 23.10.1992 n. 421) una nuova, completa disciplina dell'attribuzione temporanea di mansioni superiori, riconoscendo entro certi limiti rilevanza economica a detta attribuzione, con disposizioni peraltro innovative del pregresso sistema (IV Sez., n. 1205 del 12.11.1996 n. 1205);
- è stato però rilevato come la norma sia stata poi abrogata dall'art. 43 del D.L.vo 31.03.1998 n. 80, senza avere avuto mai applicazione (la sua operatività è stata più volte differita, da ultimo, al 31.12.1998 con l'art. 39, comma 17, della L. 27.12.1997 n. 449); la materia è stata poi disciplinata dall'art. 56 del D.L.vo n. 29 del 1993 (nel testo sostituito con l'art. 25 del D.L.vo n. 80 del 1998), che (come già l'art. 56 comma 2 nel testo originario) ha confermato l'indirizzo elaborato dal Consiglio di Stato;
- detta norma, nella sua originaria formulazione, prevedeva espressamente la retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori, ma (comma 6) ne rinvia l'applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita;
- essa disponeva, infatti che «fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore» (art. 56 citato comma 6);
- le parole «a differenze retributive o» sono state soppresse dall'art. 15 del D.L. vo 29.10.1998 n. 387 (pubblicato sulla G.U. 07.11.1998 n. 261), ma ovviamente con effetto dalla sua entrata in vigore, sicché l'innovazione, esulando dall'ambito temporale coinvolto dalla presente vertenza, non esplica su di essa alcuna efficacia (in termini, le già citate decisione dell’AP. n. 10 ed 11 del 2000 e 22 del 1999);
- non vi è ragione di dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 15 citato, per la parte in cui con conferisce al riconoscimento in questione una portata retroattiva, innanzitutto perché è nell’ordine generale della funzione, che le nuove norme non dispongano altro che per l’avvenire, salvo differente scelta del legislatore che (ove non sia espressamente vietato dallo stesso sistema dei principi costituzionali) è insindacabile anche dalla Corte costituzionale e, sul piano logico, in quanto, come ricostruito nelle citate decisioni dell’Adunanza Plenaria (dalle quali non vi è ragione di discostarsi) altrettanti rilevanti principi costituzionali, di pari grado rispetto a quelli invocati da parte ricorrente, precludevano, nel sistema del pubblico impiego, la generalizzata applicazione del differente principio affermato, in via ordinaria, nel rapporto di lavoro disciplinato dalla normativa privatistica (art. 2103 Cod. civ., come sostituito dall'art. 13 della legge 20.05.1970 n. 300 che, per quanto riguarda l'obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate, è stato ritenuto applicabile al settore dell'impiego pubblico –in termini, per tutte, V Sez., 11.05.1989 n. 274- soltanto nei limiti previsti da norme speciali);

ciò vale anche indipendentemente dalla sussistenza o meno di disponibilità di organico vacante e dello svolgimento in concreto delle pretese mansioni superiori, in quanto, il principio della irrilevanza giuridica ed economica dello svolgimento, in tutte le sue forme, di mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego -salvo che tali effetti derivino da un'espressa previsione normativa- è un dato acquisito alla giurisprudenza amministrativa (già prima dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, fra le tante, IV Sez., 17.05.1997 n. 647; C.G.A.R.S. 27.05.1997 n. 197; V Sez., 30.04.1997 n. 429, 24.03.1997 n. 290, 28.01.1997 n. 99; VI Sez., 26.06.1996 n. 860 e 10.02.1996 n. 189), che risponde testualmente al dettato normativo (come desumibile dalle fonti normative sopra citate) e che, per ciò che concerne specificamente i dipendenti degli enti locali, trova conferma ulteriore, a contrario, nella norma speciale, contenuta nell’art. 72 D.P.R. 13.05.1987 n. 268, che in via eccezionale (e dunque non analogicamente estensibile), prevede la corresponsione della retribuzione per lo svolgimento di funzioni superiori, soltanto allorché si tratti di incarichi di livello dirigenziale, formalmente attribuiti, relativamente a posti di responsabili delle massime strutture organizzative dell’Ente, subordinandola peraltro, al formale conferimento dell’incarico da parte dei competenti organi di vertice (non essendo sufficiente la disposizione organizzativa impartita dal superiore gerarchico)
”.
Gli anzidetti consolidati principi giurisprudenziali sono stati successivamente confermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 23.03.2006 (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 14.12.2010 n. 2685 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Accesso di organizzazione sindacale all’organizzazione dell’orario di lavoro del personale della Polizia Municipale.
In data 01.10.2010 è pervenuta al Comune di Ciriè la richiesta di accesso agli atti di un’organizzazione sindacale del seguente tenore: “La scrivente O.S., ai sensi della vigente normativa, chiede le vengano forniti tutti i dati necessari per la verifica di una corretta applicazione dei dispositivi contrattuali e concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro di tutto il personale appartenente al Servizio della Polizia Municipale.
A tal proposito si chiedono nello specifico le bollature attestanti l’inizio e la fine del servizio giornaliero, compresi gli straordinari e tutte le prestazioni lavorative effettuate a qualunque altro titolo di ogni dipendente del succitato Servizio a far data dall'01/01/2009.
Si chiede inoltre, per lo stesso periodo di riferimento, il corrispettivo delle ore straordinarie liquidate e/o messe a recupero per ognuno, nonché la quanificazione dei servizi ed il trattamento economico riconosciuto per prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale secondo la disciplina dell’art. 24 CCNL 14/09/2000 e s.m..

In ordine all’accoglimento della richiesta l’amministrazione comunale ha espresso le seguenti perplessità:
1 – la richiesta sembra tendere ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Ente, vietato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
2 – in alcune parti la richiesta è orientata all’acquisizione di dati che devono essere elaborati ad hoc dall’Ente, in quanto non riportati in documenti amministrativi.
La vigente disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spetti a quanti “abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, 1° comma, legge n. 241 del 1990).
L’applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle Organizzazioni sindacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione (cfr. parere del 14.01.2009), secondo un ormai consolidato orientamento, ad affermare che le Organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l’istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato.
In altri termini, la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità dell’interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali l’interesse è azionato concretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell’istante, nel senso che questo debba essere proprio dell’Organizzazione e non dei singoli associati.
Inoltre, affinché le Organizzazioni sindacali siano legittimate è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari, in quanto il diritto di accesso deve essere riferito, come si è detto, ad un interesse proprio dell’Organizzazione sindacale.
In definitiva, le Organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull’attività amministrativa inteso come connotato implicito dell’attività sindacale, idoneo a consentire comunque l’accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere la latitudine dei diritto di accesso ai documenti amministrativi, fino a configurarlo come una sorta di azione popolare, diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull’amministrazione (cfr., tra i tanti, TAR Emilia Romagna – Parma, sentenza 10.01.2003, n. 16).
Nella fattispecie, la richiesta dell’O.S. sembra diretta all’accertamento del rispetto del CCNL nell’organizzazione dell’orario di lavoro e del trattamento economico del personale della Polizia Municipale, per cui la motivazione che legittima all’accesso è sussistente. Di contro, il contenuto della richiesta e le modalità con le quali il Comune di Ciriè dovrebbe soddisfarla sembrano giustificare le perplessità formulate nell’istanza di parere in quanto effettivamente finalizzate ad un controllo generalizzato ed implicanti un’attività elaborativi da parte dell’amministrazione comunale.
La richiesta dell’O.S. potrebbe, conseguentemente, essere soddisfatta con una informativa da parte del Comune sull’applicazione in materia della disciplina contenuta del CCNL corredata da documentazione a campione di posizioni lavorative di alcune unità di personale ricadenti nelle fattispecie oggetto della domanda di accesso.
Peraltro, qualora l’O.S. istante avesse sede legale nel Comune di Ciriè, si renderebbe applicabile l’art. 10 del TUEL, secondo il quale l’accesso al cittadino (diritto estensibile alle persone giuridiche e alle associazioni) non incontra alcun limite oggettivo per cui la richiesta pur così “invasiva” dovrà essere accolta. Ovviamente i tempi del rilascio della documentazione non potranno pregiudicare lo svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa comunale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, risposta del Plenum in seduta del 14.12.2010 - link a www.commissioneaccesso.it).

PUBBLICO IMPIEGOPermessi per l'assistenza a familiari disabili, modificata la L. 104/1992.
Varie modifiche alla disciplina dei permessi per l’assistenza alle persone con gravi disabilità sono introdotte nell’ordinamento dalla L. 183/2010 entrata in vigore il 24.11.2010. È stata parzialmente innovata la disciplina dettata dalla Legge n. 104/1992, e dal decreto legislativo n. 151/2001.
Tra le principali novità: restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi; eliminazione del requisito della convivenza; decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti; istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Due circolari, del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 13 del 06.12.2010), e dell’INPS (n. 155, del 03.12.2010) chiariscono le nuove norme.
Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. La nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa; si passa inoltre dal terzo al secondo grado di parentela.
È prevista un’eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch’essi affetti da “patologie invalidanti” oppure siano deceduti o “mancanti”: in tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado.
L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma comprende anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
Il concetto di “patologia invalidante” consente l’estensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinità. Possono considerarsi invalidanti: le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale; le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici; le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario (link a www.governo.it).

PUBBLICO IMPIEGOStretta sui congedi per assistere i disabili. Abrogata la norma che consentiva l'astensione anche ai familiari non conviventi entro il terzo grado.
Per il figlio portatore di handicap entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro: il permesso, tuttavia, può essere fruito dai genitori solo alternativamente.
Lo stabilisce l'art. 24 della legge 183/2010 che apporta sostanziali modifiche ... (articolo Il Sole 24 Ore del 13.12.2010 - link a www.ecostampa.com).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMobilità in uscita senza sostituzione. Non è possibile indire concorsi per coprire il personale trasferito ad altro ente. Corte dei conti/1. La pronuncia delle sezioni riunite di controllo rischia di limitare il ricorso a tali procedure.
La mobilità in uscita non costituisce cessazione e, quindi, non consente là sostituzione tramite concorsi, ma solamente con assunzioni in mobilità. E può essere sostituita tramite concorso solo se è diretta a un ente che non ha vincoli alle assunzioni.
È questa la principale indicazione contenuta nel parere 06.12.2010 n. 59 della Corte dei conti, sezioni riunite di controllo.
Una pronuncia che limiterà fortemente le autorizzazioni alla mobilità in uscita e spingerà molte amministrazioni locali a stabilire nei propri regolamenti il divieto di concedere il trasferimento ad altro ente prima che siano decorsi alcuni anni dalla assunzione.
La Corte dei conti, con questa pronuncia, in parte ribadisce e in parte modifica l'orientamento già assunto dalla sezione autonomie con il parere n. 21/2009, orientamento messo di recente in discussione dalle sezioni regionali della Sardegna e della Liguria, per le quali «il trasferimento per mobilità sarebbe a tutti gli effetti da considerare, da un lato, quale cessazione per l'ente di partenza e, dall'altro, quale assunzione per l'ente di destinazione». ... (articolo ItaliaOggi del 13.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGONiente dirigenti a tempo privi di laurea.
Illegittima l'assunzione di dirigenti a tempo determinato non appartenenti alla dotazione organica, se privi di laurea.

L'ulteriore colpo allo spoils system lo assesta la Corte dei conti, Sez. regionale di controllo del Veneto, che, anche alla luce della riforma-Brunetta, boccia senza appello la possibilità di assumere dirigenti a tempo determinato senza laurea, anche se in staff al sindaco.
E' il parere 24.11.2010 n. 275 a privare definitivamente di ogni pregio la teoria secondo la quale sarebbe possibile per le amministrazioni locali attribuire incarichi dirigenziali a contratto anche a non laurèati, sulla base della considerazione esclusiva dell'esperienza professionale.
Indirettamente, il parere della sezione disvela come la potestà regolamentare degli enti locali, in materia, sia ben poco rilevante.
I regolamenti di organizzazione, infatti, non possono riferirsi alla materia dell'accesso agli impieghi, riservata alla legge statale come ha avuto modo di chiarire la sentenza della Corte costituzionale 324/2010, in tema di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 6-ter, che, disapplicando l'articolo 110 del dlgs 267/2000, ha esteso anche agli enti locali la disciplina degli incarichi a contratto contenuta nel comma 6 dell'articolo 19 del digs 165/2001.
La prassi, per la verità piuttosto diffusa, di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti privi di laurea si rivela, dunque, in contrasto con l'attuale assetto normativo. E si risolve una questione che avrebbe dovuto considerarsi chiusa da tempo.
A ben vedere, la normativa da sempre, prima ancora della vigenza del dlgs 150/2009 non consente di attribuire incarichi dirigenziali a personale privo di laurea. Dunque, sono da considerare illegittimi incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti privi della laurea. I sindaci non dispongono del potere di assegnare incarichi dirigenziali a soggetti estranei ai ruoli, sulla base della sola particolare «esperienza professionale».
La sezione Veneto riafferma l'avvenuta disapplicazione dell'articolo 110 del digs 267/2000, cagionata dalla previsione contenuta nell'articolo 19, comma 6-ter, del digs 165/2001, che ha esteso espressamente anche agli enti locali la disciplina contenuta nel precedente comma 6 ... (articolo ItaliaOggi del 10.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: ADEGUAMENTO REGIONI ED ENTI LOCALI AL D.LGS. 150/2009 (CISL-FPS di Bergamo, nota dicembre 2010).

PUBBLICO IMPIEGO: La paradossale situazione dell'uso del mezzo proprio (CGIL-FP di Bergamo, nota 09.12.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Non compete al messo notificatore un compenso aggiuntivo.
La Sezione osserva che la questione della spettanza ai dipendenti comunali addetti alle notifiche dell’indennità per i diritti delle notifiche di atti, effettuate per conto di amministrazione diverse dall’ente locale presso il quale prestano servizio, in particolare, dell’amministrazione finanziaria, ha formato oggetto di propri recentissimi arresti (02.08.2010, n. 5090 – 5099; 12.02.2008, n. 493), dalle cui convincenti conclusioni non vi ragione di discostarsi.
E’ stato sottolineato che “il principio di omnicomprensività della retribuzione impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici” e che in “in tale ambito si colloca anche l’attività di notificazione svolta dai messi comunali nell’interesse dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni dello Stato, tenendo conto della evoluzione dell’ordinamento”: infatti le mansioni concretamente attribuite ai dipendenti addetti al servizio di notificazione consistono proprio nella funzione di notificazione degli atti di pertinenza del comune e nelle altre incombenze spettanti per legge e per regolamento al messo comunale, con la conseguenza che la notificazione degli atti nell’interesse dell’amministrazione finanziaria o di altra amministrazione dello Stato si svolge nel normale orario di ufficio e mediante l’utilizzo degli strumenti organizzativi messi a disposizione dall’amministrazione (né nel caso di specie tali decisive circostanze sono state oggetto di prova contraria) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 06.12.2010 n. 8542 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informativa presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 04.11.2010 n. 183, art. 24 (Dipartimento della Funzione pubblica, circolare 06.12.2010 n. 13/2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Scatta il test sullo stress da lavoro. Entro fine anno i datori devono avviare il meccanismo di valutazione dei fattori di rischio. Per il nuovo obbligo più certezze con le linee guida vincolanti emanate dalla commissione consultiva del Welfare.
Da gennaio è operativo l'obbligo di valutare lo stress lavoro-correlato. Una novità per tutti i datori, pubblici e privati, prevista dal Testo unico sulla sicurezza che trova finalmente, dopo numerosi rinvii, un po' più di certezze: dalla commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro (istituita presso il ministero del Welfare) arrivano, infatti, le linee guida che permetteranno alle imprese di adeguarsi alle norme. Cominciando, da subito, a programmare le fasi della valutazione dei rischi da stress. ... (articolo Il Sole 24 Ore del 06.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: In caso di impugnazione dell’esclusione da un concorso pubblico l’azione di risarcimento del danno è ipotizzabile a prescindere dalla impugnazione della aggiudicazione ad altro concorrente.
In caso di impugnazione della esclusione da un concorso, è ipotizzabile l’azione di risarcimento del danno a prescindere dalla impugnazione degli atti ad essa successivi ed in particolare della aggiudicazione ad altro concorrente (Consiglio Stato, Sezione V, 03.10.2002, n. 5196), non potendo derivare la improcedibilità del ricorso dalla mancata impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento atteso che il concorrente illegittimamente escluso conserva comunque un interesse processualmente rilevante a conseguire l'annullamento dell'esclusione, posto che da esso può ricavare, quantomeno, il significativo vantaggio, sufficiente a sostenere la procedibilità del gravame, di poter pretendere il risarcimento del pregiudizio patrimoniale sofferto in conseguenza della determinazione giudicata illegittima.
Anche in presenza di sopravvenuta carenza di interesse attuale all'annullamento, può invero ancora sorreggere l'impugnativa l'interesse residuale finalizzato al risarcimento del danno (Consiglio Stato, sez. VI, 27.10.2009, n. 6577).
Se è vero che la domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento non impugnato è ammissibile, ma è infondata nel merito in quanto la mancata impugnazione dell'atto fonte del danno impedisce che il danno stesso possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall'Amministrazione in esecuzione dell'atto in oppugnato (Consiglio Stato, sez. VI, 21.04.2009, n. 2436), va tuttavia considerato che, diversamente da quanto sostenuto dal TAR, nei casi in cui ad un soggetto è preclusa in radice la partecipazione ad un concorso, e non sia possibile dimostrare ex post né la certezza della vittoria, né la certezza della non vittoria, la situazione soggettiva tutelabile è infatti la chance, cioè l’astratta possibilità di un esito favorevole, di cui può essere richiesto il ristoro o mediante la ripetizione dell’occasione perduta o, come nel caso che occupa, per equivalente monetario (Consiglio Stato, Sezione VI, 05.12.2005, n. 6990).
Il danno da perdita di "chance" va invero tenuto distinto da quello derivante da mancata promozione; in quest'ultimo caso, il dipendente che agisca per il risarcimento deve provare sia l'illegittimità della procedura concorsuale sia il fatto che, in caso di legittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi, mentre nel danno da perdita di “chance”, sul presupposto della irrimediabilità di tale perdita, in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima, fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile.
Ne consegue che, mentre il danno da mancata promozione può trovare un ristoro corrispondente in pieno con la perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica (non solo di natura economica, ma anche normativa), il danno da perdita di “chance” può solo commisurarsi, ma non identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di probabilità -esistente al momento della esclusione- di conseguire la promozione (Cassazione civile, sez. lav., 18.01.2006, n. 852).
Ovviamente se la esclusione non sia illegittima tale probabilità è del tutto insussistente, atteso che il pregiudizio connesso alla perdita di “chance” non può che derivare dalla perdita dell'occasione di vincere un concorso per effetto dell'illegittima selezione di un altro concorrente, o della propria indebita esclusione dal procedimento (Consiglio Stato, sez. VI, 15.02.2005, n. 478) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 03.12.2010 n. 8418 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Legge n. 183 del 04.11.2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (INPS, circolare 03.12.2010 n. 155).

PUBBLICO IMPIEGO: Le indicazioni della Civit nelle risposte ai quesiti degli enti. Porte aperte ai dipendenti. Segretari esclusi dalla valutazione. Fuori dall'Oiv per evitare possibili conflitti di interesse.
Non partecipazione del segretario all'Organismo indipendente di valutazione (Oiv), obbligo di comunicazione alla Civit della effettiva pubblicazione sul sito internet delle informazioni prescritte, obbligo di adozione delle carte dei servizi da parte di tutte le amministrazioni locali e possibilità che nell'Oiv siedano dipendenti dell'ente.

Sono questi i principali chiarimenti che la Commissione nazionale per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha fornito in risposta ai quesiti posti. Tali risposte sono state raccolte, in forma sintetica, in un apposito documento che è disponibile sul sito internet all'indirizzo www.civit.it.
La Commissione ritiene che i segretari comunali e i direttori generali non debbano far parte dell'Oiv sulla base delle seguenti tre motivazioni: in primo luogo perché essi, in quanto vertici burocratici dell'ente possono essere valutati da tale organismo, il che determinerebbe un palese «conflitto di interessi». In secondo luogo perché la definizione della loro metodologia di valutazione deve essere proposta dall'Oiv. In terzo luogo perché si può dubitare della sua autonomia: «L'Oiv deve essere composto da membri che assicurino la totale indipendenza dall'organo di indirizzo politico amministrativo, il che risulterebbe compromesso qualora si ammettesse la partecipazione del segretario comunale alla formazione dell'Organismo».
Tali risposte sono state fornite dalla Civit a numerosi comuni, ma non risultano convincenti.
Quanto alla prima obiezione, si può stabilire che la valutazione del segretario/direttore generale sia effettuata direttamente dal sindaco o dal presidente della provincia. Ed ancora l'Oiv può non svolgere alcun ruolo nella definizione della proposta di metodologia di valutazione del segretario. I dubbi sulla sua indipendenza non hanno ragione di sussistere, in quanto i segretari sono chiamati a svolgere importanti ruoli di garanzia e in quanto è vero che la loro nomina è disposta dal sindaco, ma anche quella di tale organismo spetta alla competenza del vertice politico, cioè del sindaco o del presidente della provincia.
Parimenti non risultano convincenti le risposte sulla necessità che l'Oiv debba essere composto, come nello stato, da uno o tre componenti: siamo in presenza di una lesione assai rilevante alla autonomia delle singole amministrazioni. Ed ancora non si capisce esattamente cosa si voglia dire con l'espressione che gli enti locali non sono tenuti «a costituire gli Oiv nelle more dell'adeguamento dei propri ordinamenti»: non pare che vi siano spazi per rinviare oltre la fine dell'anno l'adeguamento dei regolamenti alle nuove prescrizioni dettate dalla legge cd Brunetta.
Sempre sull'Oiv, è stato chiarito, con riferimento ad amministrazioni statali, che possono farne parte anche dei dipendenti: siamo in presenza di una lettura che non risulta pienamente convincente. Pienamente condivisibile è lo stimolo alla costituzione in forma associata, in particolare per gli enti di più ridotte dimensioni. Le amministrazioni, nel deliberare i propri regolamenti, devono tenere conto delle indicazioni dettate dalla delibera n. 4/2010 della Commissione sui criteri di composizione dell'Oiv: siamo in presenza di norme di principio, che devono comunque ritenersi modificabili dai singoli enti. Ad esempio il vincolo della esclusività non è tassativo, in particolare per le amministrazioni di dimensioni più ridotte e lo stesso principio si deve applicare anche alla età. La Commissione sottolinea la necessità che comunque i componenti degli Oiv siano dotati di una elevata qualificazione professionale. Tranne che l'Organismo sia monocratico, la sua composizione può essere mista tra interni ed esterni.
Gli enti locali sono tenuti a darsi comunque le carte dei servizi; nelle more della adozione delle specifiche linee guida da parte del presidente del Consiglio dei ministri, essi applicano la normative vigente. Essi devono inoltre informare la Civit della effettiva pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni imposte dalla normativa in materia di valutazione delle performance (articolo ItaliaOggi del 03.12.2010, pag. 41).

PUBBLICO IMPIEGO: Dipendenti pubblici o avvocati.  La Corte di giustizia legittima l'esclusione dalla pubblica amministrazione dei liberi professionisti.
È legittima la normativa di uno stato membro dell'Unione europea che vieta ai dipendenti pubblici l'esercizio della professione di avvocato. Perché non va né contro il Trattato sulla libera concorrenza né contro la direttiva n. 98/5/Ce sull'esercizio della professione forense in uno Stato diverso rispetto a quello dove si è acquisita la qualifica.
Lo afferma la Corte di giustizia europea (sentenza C-225/09), che si è pronunciata sull'incompatibilità prevista dalla normativa italiana tra l'iscrizione all'albo e un impiego pubblico a tempo parziale, ribadita anche dalla riforma forense approvata in prima lettura al Senato. ... (articolo ItaliaOggi del 03.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Al via la valutazione del rischio-stress nel pubblico impiego.
Partirà con il nuovo anno, per l'esattezza dal 31 dicembre prossimo come stabilito con la manovra di giugno, l'attività di valutazione del rischio da stress lavoro correlato anche nei settori pubblici.
Modalità e metodologie sono contenute in una circolare, licenziata al termine di un anno di lavoro dall'apposito Comitato tecnico, che fornisce chiarimenti definitivi sulla scorta delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro — in merito all'interpretazione e all'applicazione del dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza).
La normativa italiana in materia di stress lavoro correlato, riconducibile cioè al contesto, alle condizioni e alle relazioni di lavoro piuttosto che a fattori personali, relazionali o socio-demografici, si fonda sull'accordo europeo del 2004, recepito con l'accordo interconfederale del giugno 2008. In particolare, l'art. 28 del T.u. dispone che la valutazione dei rischi debba riguardare «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori», tra cui appunto quelli collegati allo stress. Questa rientra perciò tra gli obblighi che il datore di lavoro è tenuto ad assolvere direttamente senza possibilità di delega, avvalendosi del Responsabile di prevenzione e protezione, del medico competente ove previsto, e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. ... (articolo ItaliaOggi del 03.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Assunzioni più facili nei mini-enti. Va considerato il cumulo delle cessazioni degli anni precedenti.
Le cessazioni di personale che consentono agli enti locali non soggetti al patto di effettuare assunzioni non sono esclusivamente quelle dell'anno precedente, ma il cumulo di quelle avvenute nel corso degli anni. Di conseguenza, gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono cumulare le cessazioni di personale per effettuare le assunzioni nel rispetto dei limiti posti dall'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006.
La Corte dei conti, Sezz, riunite di controllo, ha chiarito in modo finalmente univoco la questione, con una serie ravvicinata di pareri, ultimo dei quali quello espresso con la deliberazione 11.11.2010, n. 52.
Le sezioni riunite hanno deciso che «il significato da attribuire all'espressione «nel precedente anno» contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione».
Il parere delle sezioni riunite segue di pochi giorni quello espresso già alla sezione regionale di controllo della Calabria, parere 05.10.2010, n. 511 e risponde positivamente all'impulso della sezione delle Marche, la quale aveva rimesso la questione alle sezioni riunite, con la deliberazione 21.07.2010, n. 551, poiché vi sono state nel passato visioni contrastanti tra diverse sezioni regionali e la sezione autonomie.
La questione interpretativa sorge dal testo dell'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 ai sensi del quale gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti «possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno».
Una prima tesi, restrittiva, ritiene che la norma debba essere interpretata in senso strettamente letterale: dunque, gli enti possono assumere solo ed esclusivamente per sostituire i dipendenti cessati l'anno prima. Pertanto ... (articolo ItaliaOggi del 03.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGODipendenti p.a., il Collegato riduce la privacy.
Privacy ridotta peri dipendenti pubblici. Il Collegato lavoro (legge 183/2010) garantisce la trasparenza delle informazioni concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chi è addetto a una funzione pubblica (nome del dipendente, orario di svolgimento, mansioni, assenza dal servizio, straordinari ecc.). Trasparenza piena anche per le valutazioni dei dipendenti. Anche i colleghi o i sindacati, quindi, potranno conoscere i dati relativi al pubblico impiego.
Il Collegato inserisce un comma all'articolo 19 del codice della privacy (dlgs 196/2003). Questa disposizione si occupa delle modalità di trattamento da parte delle pubbliche amministrazione dei dati diversi da quelli sensibili. In particolare per i trattamenti diversi da comunicazione e diffusione all'esterno le amministrazioni sono autorizzate a trattare i dati diversi da quelli sensibili per realizzare gli scopi istituzionali. ... (articolo ItaliaOggi del 02.12.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: La ricongiunzione dei contributi dopo la manovra estiva: una vera e propria truffa (CGIL-FP di Bergamo, nota 02.12.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Permessi ex L. 104/1992. Gli impedimenti dei familiari devono derivare da oggettive situazioni di ostacolo.
Gli impedimenti dei familiari a prestare la necessaria assistenza, idonei a rendere oggettivamente esclusiva quella dell’istante, devono derivare da particolari situazioni di ostacolo desunte da elementi oggettivi ritenendo che non possano consistere in normali impegni di lavoro o motivi di salute genericamente indicati presenti in famiglia, poiché essi non assurgono al rango di particolari ed oggettivi impedimenti all‘assistenza, non essendo sufficienti, perciò, semplici dichiarazioni di carattere formale, magari attestanti impegni generici, ma attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l’indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un’effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.
Quindi la regola è nel senso che la esclusività non può sussistere in presenza di altri congiunti in grado di assistere l’infermo e tale regola può essere derogata solo se il dipendente produce elementi probatori atti veramente a dimostrare che i congiunti stessi sono nell’impossibilità di supportare il portatore di handicap (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 01.12.2010 n. 8382 - link a www.litis.it).

novembre 2010

PUBBLICO IMPIEGO: Speciale pensioni (CSA-FIADEL di Milano, Il Faro n. 3/2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Il foglio dei lavoratori della Funzione Pubblica (CGIL-FP di Bergamo, novembre 2010).

PUBBLICO IMPIEGO: V. Tedesco, Le missioni nel pubblico impiego. La tormentata questione dell'utilizzo del mezzo proprio dopo la legge 122/2010 (link a www.diritto.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIl divieto di assunzione per gli enti che non rispettano il patto di stabilità si estende anche ai casi di mobilità in entrata.
È questa la conclusione delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo contenute nella deliberazione 11.11.2010 n. 53.
Negli ultimi anni la mobilità è stata al centro di diverse analisi a seconda della dimensione demografica degli enti locali. Da una parte si trovano gli enti non assoggettati a patto di stabilità che hanno avuto interpretazioni differenti da parte delle sezioni regionali di controllo sul considerare o meno la mobilità tra le cessazioni al fine di poter assumere dall'esterno.
Il problema non si pone però per gli enti sopra i 5mila abitanti; questi ultimi applicano infatti il comma della Finanziaria 2007 che non prevede delle limitazioni alle assunzioni, ma solo l'obbligo di contenere la spesa di personale entro il risultato raggiunto nell'anno precedente. Pertanto la questione su come considerare la mobilità, assunzione e cessazione, potrebbe costituire un falso problema. A meno che l'ente non abbia rispettato il patto di stabilità.
In questo caso infatti scatta la sanzione prevista all'articolo 76, comma 4, del Dl 112/2008 ... (articolo Il Sole 24 Ore del 29.11.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOGli organismi di valutazione sempre formati con esterni. Chi dà i voti. Il Dlgs 150/2009 fissa solo alcuni requisiti di carattere generale.
I componenti degli Organismi indipendenti di valutazione devono essere pochi, pienamente autonomi da partiti e sindacati e avere una elevata qualificazione.
Questi i requisiti imposti dal Dlgs 150/2009 per individuare i perni della riforma Brunetta che prendono il posto degli attuali nuclei di valutazione.
Il nuovo organismo ha ricevuto una serie di compiti di grande rilevanza e responsabilità. Negli enti locali devono però essere definiti dal regolaménto di organizzazione: non sono direttamente applicabili ai comuni, alle province e alle regioni le norme di dettaglio sul loro funzionamento. ... (articolo Il Sole 24 Ore del 29.11.2010 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Legittimo estendere la riforma Brunetta a regioni e autonomie. L'analisi: cosa cambia dopo la sentenza della consulta.
La riforma-Brunetta è costituzionalmente legittima, nella parte che estende espressamente a regioni ed enti locali la disciplina degli incarichi dirigenziali a tempo determinato per soggetti non appartenenti ai ruoli, contenuta nell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001.
È la Corte costituzionale, con la sentenza 12.11.2010, n. 324 a chiarire definitivamente la legittimità costituzionale dell'operazione legislativa posta in essere dal dlgs 150/2009 si sovrapporsi all'articolo 110 del dlgs 267/2000, del quale indirettamente si conferma l'irrimediabile disapplicazione.
La Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale poste dalle regioni Piemonte, Toscana e Marche, in merito all'articolo 40, comma 1, lettera f), del d.lgs 150/2009, nella parte in cui ha introdotto nell'articolo 19 del dlgs 165/2001 il comma 6-ter.
Tale disposizione stabilisce che i commi precedenti 6 e 6-bis del citato articolo 19 si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sempre del dlgs 165/2001: dunque, anche a regioni ed enti locali.
L'Anci e molta parte della dottrina hanno rilevato la presunta incostituzionalità di tale norma, che avrebbe compresso l'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita, tanto alle regioni, quanto agli enti locali, impedendo di applicare le più estensive norme regionali o la disciplina dell'articolo 110 del dlgs 267/2000. In particolare, l'articolo 19, comma 6, è stato ritenuto penalizzante per le amministrazioni locali, soprattutto per le rigide e contenute percentuali entro le quali consente di assumere dirigenti esterni con contratti a tempo determinato.
Le regioni ricorrenti, in particolare, avevano lamentato la violazione degli articoli 76, 117, comma 3 e 4, e 119 della Costituzione, ritenendo che la norma introdotta dalla riforma-Brunetta avrebbe leso la potestà legislativa generale e residuale delle regioni, estesa, a loro giudizio, all'organizzazione ed alle modalità di reclutamento del personale regionale e degli enti locali. Una legge statale non avrebbe potuto fissare e certamente non col dettaglio dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 l'acquisizione di dirigenti a tempo determinato non appartenenti ai ruoli.
La Consulta ha totalmente rigettato l'impostazione delle regioni ricorrenti, evidenziando che il legislatore statale ha correttamente esercitato la propria potestà legislativa, trattandosi di una normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile. L'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione attribuisce, infatti, alla competenza legislativa esclusiva dello stato appunto la materia dell'ordinamento civile. E il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni si determina, spiega la sentenza 324/2010 attraverso «la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile».
La sentenza della Consulta rileva che l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 non riguarda né procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico.
Dunque, non c'è violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, e 119 della Costituzione, proprio perché perché la norma impugnata dalle regioni non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali).
Come rilevato, dalla sentenza della Consulta discende la conferma della disapplicazione dell'articolo 110, commi 1, 2 e 5, del dlgs 267/2000. Il comma 1 risulta assolutamente incompatibile con l'articolo 19, comma 6, perché non prevede alcuna limitazione percentuale all'incarico di dirigenti a tempo determinato. L'estensione dell'articolo 19, comma 6, invece impone di rispettare il limite massimo agli incarichi, che a questo punto non può non coincidere con l'8% relativo ai dirigenti di seconda fascia, poiché il limite del 10%, riguardante esclusivamente poche centinaia di dirigenti dello stato di prima fascia, non può estendersi all'ordinamento locale.
A sua volta, il comma 2 dell'articolo 110 deve considerarsi del tutto abolito: esso, infatti, a differenza dell'articolo 19, comma 6, prevede l'acquisizione di dirigenti a tempo determinato oltre i limiti della dotazione organica. Anche il comma 5, ai sensi del quale il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali si risolve di diritto, non può considerarsi operante, rispetto all'estensione anche all'ordinamento locale dell'articolo 19, comma 6, per effetto del quale, invece, scatta l'aspettativa d'ufficio (articolo ItaliaOggi del 26.11.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il tetto agli aumenti blocca tutto. Semaforo rosso all'erogazione di compensi aggiuntivi. Parere della Ragioneria generale dello stato in risposta a un quesito sul dl 78 del 2010.
Il tetto del 3,2% agli aumenti contrattuali del biennio economico 2008/2009 si applica al personale degli enti locali e blocca la erogazione di compensi aggiuntivi non corrisposti concretamente prima della entrata in vigore del dl n. 78/2010, cd manovra estiva, e finanziati dall'aumento del fondo 2009 disposto per gli enti cd virtuosi.
Non si producono effetti né sugli aumenti di stipendio disposti dallo stesso contratto, anche se gli aumenti superano il tetto del 3,2%, né sui pagamenti del fondo derivanti dall'aumento previsto per gli enti virtuosi e già corrisposti in precedenza, né sulle risorse aggiuntive inserite nei fondi dalla contrattazione decentrata.

Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalla Ragioneria generale dello stato nel parere 16.11.2010 n. 96618 di prot., reso in risposta a un quesito posto dall'Anci che si faceva portavoce dei dubbi esistenti in numerosi comuni. Ricordiamo che negli stessi termini si era espressa nelle scorse settimane anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, con il parere n. 123: per cui non vi sono dubbi interpretativi o incertezze da invocare nel caso di contenziosi. La conclusione lascia l'amaro in bocca ai dipendenti di quelle amministrazioni in cui le somme aggiuntive sono state inserite nel fondo, ma non sono state corrisposte e, a seguito del dl n. 78/2010, non possono essere erogate, mentre in numerosi altri enti ciò è invece avvenuto.
Vediamo il dato legislativo. L'articolo 9, comma 4, della manovra estiva dispone che dallo scorso giugno, cioè dal mese successivo alla entrata in vigore del dl n. 78/2010, siano diventate «inefficaci» le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che dispongono aumenti superiori al 3,2% per il biennio economico 200/2009. E inoltre ha stabilito che «i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati». Nell'ambito di questa norma rientrano i contratti collettivi dei dirigenti e dei dipendenti della sanità e dei dipendenti degli enti locali (Ccnl 31/7/2009).
Si deve subito precisare che la norma non si occupa degli aumenti previsti da singoli contratti collettivi decentrati integrativi in applicazione delle previsioni dei contratti nazionali che consentono aumenti del fondo per le risorse decentrate. E non rientrano neppure gli aumenti di stipendio corrisposti alle singole posizioni di progressione economica: anche se si supera il tetto del 3,2% di aumento, si deve considerare che comunque non si supera il tetto complessivo dell'incremento del 3,2% del costo medio: infatti il Ccnl non prevede nessun aumento del fondo per le risorse decentrate, per cui gli aumenti stipendiali devono superare tale cifra.
L'aumento che ha superato il tetto dettato dal legislatore è quello che viene consentito agli enti cd virtuosi nella misura massima dello 1% del monte salari 20007: Tale aumento poteva essere ulteriormente incrementato fino allo 1,5% in presenza di condizioni di forte differenziazione. E ciò nonostante che tale aumento sia espressamente una tantum per il fondo del 2009. E che tali aumenti vadano nella parte variabile e non in quella stabile, quindi non possono essere utilizzati per finanziare le progressioni economiche e/o per la indennità dei titolari di posizione organizzativa e/o la maggior parte della indennità di comparto.
Da qui la conclusione della Ragioneria generale dello stato: non si possono erogare i «predetti emolumenti anche con riferimento alle somme che, pur se stanziate, non siano state ancora corrisposte» al personale. Mentre invece non è necessario operare alcun recupero in caso di erogazione avvenuta in precedenza. Alla base di tale scelta, oltre che lo scopo di evitare impatti traumatici, quali il recupero di somme già percepite, peraltro dagli esiti assai dubbi in caso di contenziosi. Questa differenza sicuramente lascia, più che legittimamente, l'amaro in bocca a coloro che speravano in tali aumenti e che li vedono percepiti dai colleghi di altri enti (articolo ItaliaOggi del 26.11.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Progressioni bandite. Assunzioni nulle. Paga il dirigente. È fuorviante pensare che il divieto non preveda sanzioni.
Lo svolgimento di progressioni verticali, in violazione della disciplina della riforma-Brunetta, che le ha eliminate, comporta la nullità delle assunzioni e potenziali elementi di responsabilità amministrativa.
Nonostante a partire dalla deliberazione 10/2010 della Corte dei conti, sezione autonomie, la magistratura contabile abbia assunto una posizione chiarissima, secondo la quale per effetto degli articoli 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001 e 24 del dlgs 150/2009 le progressioni verticali siano state eliminate, molte amministrazioni locali hanno continuato per tutto il 2010, a riforma vigente, ad espletare le relative procedure.
Si è ingenerata, infatti, la convinzione che tutto sommato non vi sarebbero controindicazioni a procedere egualmente, visto che il legislatore non prevede espressamente sanzioni nel caso in cui si dia corso alle progressioni verticali. È, tuttavia, una visione erronea e semplicistica.
Non si tiene sufficientemente in considerazione che la disciplina per le progressioni di carriera (che hanno sostituito le progressioni verticali) è contenuta nell'articolo 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001, il quale ammette esclusivamente il concorso pubblico, con eventuale riserva di posti non superiore al 50%. Tale norma, come tutte quelle del dlgs 165/2001, è qualificata come «imperativa» dall'articolo 2, comma 2, del medesimo dlgs 165/2001. Dunque, la violazione di tali norme comporta di per sé la totale nullità dei provvedimenti che le violino e degli atti negoziali, i contratti di lavoro, conseguenti.
Allora, risultano evidenti le conseguenze delle assunzioni mediante progressioni verticali vietate. Si tratta, infatti, di assunzioni in una nuova categoria o area senza un valido titolo giuridico, sicché l'erogazione del compenso diviene illegittima e, dunque, possibile fonte di responsabilità amministrativa dell'ente e del dirigente che vi abbia dato corso (fermo restando il diritto del dipendente a percepire l'incremento stipendiale, fino a disapplicazione del provvedimento).
Il vulnus derivante dal perdurante utilizzo delle progressioni verticali nonostante la loro eliminazione dall'ordinamento viene ulteriormente comprovato dal danno potenziale che esse arrecano ai lavoratori posti in disponibilità e, dunque, alle soglie del licenziamento. Gli enti, quando avviano le progressioni verticali, non adempiono all'articolo 34-bis del dlgs 165/2001 e dunque non verificano se vi sono dipendenti pubblici inseriti nelle liste di disponibilità, per l'attivazione della mobilità obbligatoria. Tale verifica, invece, è obbligatoria quando si proceda mediante concorso pubblico.
Di conseguenza, proseguire nelle progressioni verticali non solo implica le responsabilità viste prima, ma compromette le protezioni sul lavoro che l'ordinamento ha previsto a beneficio dei lavoratori pubblici in disponibilità, ciascuno dei quali potrebbe vantare un diritto al risarcimento del danno subito dalla perdita della possibilità di ricollocarsi in un'amministrazione, derivante dall'illecito utilizzo delle progressioni verticali (articolo ItaliaOggi del 26.11.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: P.a., web sdoganato. Dipendenti al pc: niente peculato. Per la Cassazione importante è che non ci sia danno.
La Cassazione sdogana la navigazione in internet negli uffici pubblici che hanno contratti prepagati. Il dipendente pubblico che usa il cellulare di lavoro per mandare sms o fare chiamate private e naviga su internet dal pc dell'ufficio per ragioni personali non risponde di peculato, se il danno provocato all'amministrazione è di scarsa entità.
È quanto sancito dalla Suprema corte che, con la sentenza 25.11.2010 n. 41709, ha respinto il ricorso della procura di Torino contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gip nei confronti di un dipendente comunale accusato di peculato e abuso d'ufficio.
L'uomo aveva usato il telefono cellulare datogli in dotazione dall'ente locale per chiamare i suoi amici e familiari, per un totale di 25 ore a un costo di 75 euro. Il dipendente inoltre aveva usato il computer dell'ufficio navigando su internet per ragioni personali. Il danno all'amministrazione era ridottissimo nel caso del telefono, e nullo per quel che riguardava la navigazione su internet, dal momento che il comune pagava un canone fisso mensile di abbonamento per la connessione.
La Cassazione ha quindi confermato il proscioglimento da ogni accusa, ricordando che «non integra il reato di peculato l'utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato o l'uso del pc collegato alla rete internet per ragioni personali qualora i danni al patrimonio della pubblica amministrazione siano di scarsa entità o nulli, finendo per essere irrilevanti, rilevandosi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato».
Non solo, i giudici pur affermando che la giurisprudenza della Corte sull'argomento «ha giudicato in modo differente è vero che le diversità sono dovute essenzialmente alla diversa misura di tale utilizzazioni» e tutte le sentenze pronunciate «sono concordi nel ritenere che danni al patrimonio della pubblica amministrazione di scarsa entità finiscono per essere irrilevanti per rivelarsi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato».
Sul fronte internet, poi, la sesta sezione penale ha inoltre chiarito che, dato l'abbonamento che il Comune aveva stipulato con la Telecom, «nessun danno è stato cagionato alla pubblica amministrazione». Infatti, ha poi aggiunto il Collegio di legittimità, «ravvisabile un concreto incremento patrimoniale» da parte dell'indagato e quindi «un vantaggio ingiusto» (articolo ItaliaOggi del 26.11.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Manager a termine, vale la Brunetta. Abrogate le disposizioni del Tuel sulla dirigenza non di ruolo. Corte conti Veneto: gli enti locali possono conferire incarichi solo a norma del dlgs 150/2009.
Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti dagli enti locali esclusivamente nel rispetto delle previsioni dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001. Non risulta più applicabile, dunque, l'articolo 110, commi 1 e 2, del dlgs 267/2000, che risulta incompatibile con la riforma Brunetta e con una lettura delle disposizioni costituzionalmente orientata.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale 12.11.2010, n. 324 che ha sancito la conformità a Costituzione dell'articolo 19, comma 6-ter, del dlgs 165/2001, ai sensi del quale si estende a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese regioni ed enti locali, la regolamentazione degli incarichi dirigenziali a contratto prevista nel precedente comma 6, è la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Veneto, che col parere 15.11.2010 n. 231 chiude le questioni interpretative poste, decretando l'abrogazione dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Tuel.
La sezione dirime i dubbi interpretativi, negando la sostenibilità delle tesi contrarie, poggiate principalmente su due elementi: la natura «speciale» dell'articolo 110 del dlgs 267/2000 e la clausola di rafforzamento del medesimo dlgs 267/2000, contenuta nel suo articolo 1, comma 4.
La prima argomentazione non ha pregio. Secondo la sezione, l'articolo 19, comma 6, è a sua volta norma speciale: in effetti, contiene una regolamentazione specifica per l'acquisizione di dirigenti non di ruolo. Poiché il nuovo comma 6-ter dell'articolo 19 stabilisce che la nuova norma speciale riguardante la dirigenza statale vada applicata anche in tutte le altre amministrazioni pubbliche, allora non si può che rilevare l'inefficacia delle relative norme speciali previgenti riguardanti la medesima questione.
Del resto, evidenzia la sezione, il legislatore ha manifestato chiaramente l'intento di ricondurre ad unità la disciplina degli incarichi dirigenziali a contratto, allo scopo di contenerne il numero e di adeguarla alle sentenze della Corte costituzionale che, a partire dalla sentenza 103/2007, hanno rilevato la contrarietà a Costituzione di una dirigenza non di ruolo. Infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera h), della legge 15/2009 (le legge delega da cui è scaturito il dlgs 150/2009) ha demandato al legislatore delegato il compito di ridefinire la «disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi». Tale delega è stata attuata con una disciplina unitaria degli incarichi a contratto, valevole per ogni amministrazione pubblica.
D'altra parte, l'articolo 110, commi 1 (in particolare) e 2, cozza contro una lettura costituzionalmente orientata del corpo normativo come indicata dalla Consulta, in quanto tale norma consente un'eccessivamente stretta correlazione il dirigente a contratto e l'organo di governo, che pregiudicherebbe l'effettività della distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione.
In secondo luogo, non vale a fare salvo l'articolo 110 il comma 4 dell'articolo 1 del dlgs 267/2000. La sezione del Veneto richiama quanto già rilevato affermato dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera 10/2010, ribadendo che detto articolo 1, comma 4, è da considerarsi come non esistesse, poiché contrasta platealmente con principi fondamentali in merito alla struttura delle fonti dell'ordinamento, in applicazione del quale «tra fonti dello stesso grado gerarchico, promulgate in tempi successivi e regolanti la stessa materia, la legge posteriore deroga la legge precedente».
L'articolo 1, comma 4, altro non è se non una sorta di invito di natura «politica» che l'estensore del dlgs 267/2000 ha rivolto ai futuri legislatori, del tutto privo di ogni rilievo e cogenza giuridica.
Di particolare rilievo, ancora, l'affermazione del parere della sezione, secondo la quale l'applicazione diretta dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2000 non trova ostacolo nell'autonomia regolamentare in materia di organizzazione riconosciuta agli enti locali dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione. Infatti si tratta di accesso al pubblico impiego, ambito di disciplina riservato alla legge ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione, rispetto al quale l'organizzazione delle funzioni non ha nulla a che vedere  (articolo ItaliaOggi del 26.11.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Rappresentanze Sindacali Unitarie (ARAN, nota 26.11.2010 n. 10700 di prot. - link a www.aranagenzia.it).
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... nell'attesa della definizione dei nuovi comparti di contrattazione, le RSU attualmente vigenti resteranno in carica anche oltre il 30.11.2010, conservando tutte le loro prerogative, fino alle prossime elezioni.

PUBBLICO IMPIEGO: Se il dipendente pubblico effettua telefonate brevi non vi è peculato.
Se il dipendente pubblico utilizza un cellulare aziendale o una connessione internet mentre è in ufficio, per scopi privati, non può essere penalmente perseguibile per il delitto di peculato, sempre che i costi siano contenuti (Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 25.11.2010 n. 41709 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Art. 31 della legge 04.11.2010 n. 183. Conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro. Prime indicazioni operative nella fase transitoria (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 25.11.2010 n. 3428 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Lo statale si paga la benzina. Utilizzo del mezzo proprio solo se assicurato. Corte dei conti Toscana scrive un nuovo capitolo della querelle aperta dalla manovra.
La pubblica amministrazione può autorizzare il dipendente all'utilizzo del mezzo proprio, in particolare quando tale soluzione sia più conveniente per la stessa amministrazione.
L'amministrazione dovrà farsi carico di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali sinistri occorsi al dipendente (ovvero a mantenere quella in essere), ma i costi relativi al carburante devono restare esclusivamente a carico dello stesso dipendente autorizzato. Questo perché la volontà dei legislatore, che sul punto è intervenuto con la manovra correttiva dei conti pubblici del maggio 2010, non è stata quella di abrogare la possibilità di utilizzare il mezzo del dipendente, bensì quella di ridurre la spesa che ne consegue.

E' quanto ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, nel testo del parere 17.11.2010 n. 170 che arricchisce di un nuovo capitolo la querelle sulla corretta interpretazione da dare alle disposizioni contenute all'articolo 6, comma 12 del decreto legge n. 78/2010, in merito alla possibilità o meno del dipendente di poter utilizzare il mezzo proprio, nell'espletamento di un compito d'istituto e al correlato rimborso delle spese da questi sostenute ... (articolo ItaliaOggi del 25.11.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Tremonti contro Brunetta (CGIL-FP di Bergamo, nota 23.11.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: CONTROVERSIE DI LAVORO: TRA NOVITA' E CONTRADDIZIONI.
Inspiegabili contraddizioni tra la cosiddetta "RIFORMA BRUNETTA" ed il collegato-lavoro in materia di contenzioso disciplinare.
E' indispensabile un chiarimento della Funzione Pubblica, per evitare che i lavoratori pubblici siano privati di un fondamentale strumento di tutela in alternativa al ricorso al giudice del lavoro (nota 22.11.2010 - link a www.uilpa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Le fasce di merito e la deliberazione 111/2010 della Civit (CGIL-FP di Bergamo, nota 20.11.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Comportamento antisindacale e "riforma Brunetta" (CGIL-FP di Bergamo, nota 20.11.2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Chiarimenti in ordine all'ambito applicativo della disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 78/2010, che impone il divieto di definire trattamenti retributivi superiori al 3,2% per il biennio contrattuale 2008-2009 (risposta ad un quesito posto dall'ANCI).
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge 30.07.2010, n. 122 (Ministero dell'Economia e delle Finanze, nota 16.11.2010 n. 96618 di prot.). - link a www.rgs.mef.gov.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Se dico al capo "non mi rompere il c....", cosa succede? Nulla.
Dire al capo "non mi rompere il c...." è legittimo secondo la Corte di Cassazione: "assoluzione piena", quindi, per la frase incriminata (Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza 16.11.2010 n. 23132 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: G. Neri, Le collaborazioni nella pubblica amministrazione (link a www.filodiritto.com).

PUBBLICO IMPIEGO: In riferimento ai dipendenti degli enti locali, lo svolgimento di mansioni superiori non assume rilievo neanche per ciò che riguarda la mera maggiorazione retributiva.
Il Collegio osserva che pur non essendo controverso nella specie l’avvenuto svolgimento delle mansioni superiori, riveste carattere decisivo l’orientamento giurisprudenziale -pienamente condivisibile- secondo il quale il diritto del dipendente pubblico, che abbia svolto mansioni superiori, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore, va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 15 D.Lgs. 29.10.1998, n. 387 (22.11.1998), atteso il carattere innovativo delle disposizioni in esso contenute che non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse, né è rilevante la circostanza che si tratti di mansioni superiori protratte nel tempo anche se con assegnazione mediante atti formali di incarico, a meno che tali effetti derivino da una espressa previsione normativa e salvo il diritto alle differenze retributive per il periodo successivo all'entrata in vigore del citato art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998, circostanza che nella specie non è neppure riscontrabile attesa la durata del rapporto di lavoro del ricorrente presso il Comune dal marzo 1980 al 15.01.1988 (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 16.07.2010, n. 4596; idem, sez. V, 17.09.2010, n. 6949; TAR Lazio, Roma, sez. III, 07.07.2010, n. 23246).
A ciò va aggiunto, inoltre, che con riferimento ai dipendenti degli enti locali, lo svolgimento di mansioni superiori non assume rilievo neanche per ciò che riguarda la mera maggiorazione retributiva, tenuto conto che -già prima delle previsioni degli artt. 56 e 57, D.Lgs. 03.02.1993, n. 29- la norma speciale, di cui all'art. 72 del D.P.R. 13.05.1987, n. 268, prevedeva la corresponsione della retribuzione per lo svolgimento di funzioni superiori soltanto nel caso di incarichi di livello dirigenziale, formalmente attribuiti, relativamente a posti di responsabili delle massime strutture organizzative dell'Ente, subordinandola peraltro al formale conferimento dell'incarico da parte dei competenti organi di vertice, non essendo sufficiente la disposizione organizzativa impartita dal superiore gerarchico (cfr. TAR Marche, sez. I, 07.06.2010, n. 1222), con la conseguenza che indipendentemente dallo svolgimento in concreto delle pretese mansioni superiori, lo svolgimento, in tutte le sue forme, di mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego è irrilevante, sotto il profilo giuridico ed economico, salvo che tali effetti derivino da un'espressa previsione normativa.
Né appare condivisibile la tesi del ricorrente riguardo l’applicabilità in materia dei principi costituzionali riguardanti la proporzionalità e sufficienza della retribuzione del lavoratore né quelli di cui all’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, quest’ultimo non applicabile nel settore del pubblico impiego.
Ed invero, la pretesa di chi venga adibito a mansioni superiori ad una retribuzione più elevata rispetto a quella stabilita dalla normativa di settore non può trovare fondamento nell'art. 36 Cost., considerato che, tale norma non trova incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall'art. 98 Cost. che, nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio, e dall'art. 97 Cost., contrastando l'esercizio di mansioni superiori, rispetto alla qualifica rivestita, con il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei dipendenti; tale contrasto impedisce anche l'applicazione di istituti civilistici quali il rapporto contrattuale di fatto, la gestione di affari altrui o l'arricchimento senza causa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25.05.2010, n. 3314; TAR Puglia, Bari, sez. III, 15.04.2010, n. 1386; TAR Lazio Roma, sez. III, 01.06.2010, n. 14507).
E al riguardo va precisato che non possono ritenersi rilevanti a tale scopo i meri ordini di servizio o le altre attestazioni a carattere meramente ricognitivo, allegati in atti, poiché essi non raggiungono lo scopo dell’investitura formale, soprattutto sotto il profilo della certezza delle situazioni giuridiche e della spesa pubblica, previa necessità di previsione normativa.
Peraltro, va posto in rilievo che il diritto del pubblico dipendente al corrispettivo ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di mansioni superiori, non può fondarsi sull'ingiustificato arricchimento dell'amministrazione, non sussistendo i presupposti dell'azione generale di arricchimento, atteso che l'esercizio di mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica rivestita, svolte durante l'ordinaria prestazione lavorativa, non risulta aver arrecato alcuna effettiva diminuzione patrimoniale ai danni del dipendente ossia il c.d. depauperamento, che dell'azione in parola è requisito essenziale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23.02.2000, n. 11; idem, sez. V, 02.08.2010, n. 5064; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 21.04.2010, n. 1108).
Infine, la domanda del ricorrente risulta, altresì, inammissibile anche in considerazione della particolarità della pretesa, in disparte la carenza dei predetti requisiti per il riconoscimento delle differenze retributive, anche perché si tratta di richiesta di mansioni superiori "per saltum", non ammesse nell’ambito del pubblico impiego essendo possibile soltanto -ricorrendone le condizioni e la sussistenza dei requisiti- l'attribuzione ad un dipendente inquadrato in una qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella del dipendente il cui posto si sia reso vacante, previa previsione normativa (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 10.07.2001, n. 1065; TAR Sicilia Catania, sez. III, 10.02.2004, n. 179) (TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, sentenza 11.11.2010 n. 33413 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOSecondo i giudici amministrativi toscani "l'area direttiva" ex all’art. 110 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 non può che identificarsi nella categoria D.
La presente vicenda trae origine dalla scelta dell’Amministrazione di conferire l’incarico di responsabile dell'ufficio di pianificazione urbanistica mediante ricorso alle potestà di cui all’art. 110 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 anziché con indizione di pubblico concorso o scorrimento della graduatoria concorsuale, nella quale il ricorrente era il primo degli idonei.
Con il ricorso originario il ricorrente impugna la deliberazione di Giunta e il presupposto regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi lamentando che l'incarico affidato al controinteressato supererebbe il limite del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva entro il quale è consentita l'assunzione di soggetti esterni all'amministrazione.
A suo dire infatti la percentuale di incarichi che possono essere affidati all'esterno, stabilita nella misura del 4% dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dovrebbe essere calcolata sulla base oltre che del personale dirigenziale, dei soli funzionari titolari di posizioni organizzative.
Il Tribunale amministrativo di Firenze ha ritenuto tale motivo di ricorso infondato spiegando che l’art. 110 del d.lgs. 267/2000 individua la base su cui calcolare la percentuale di incarichi conferiti a tempo determinato nella “dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva”. Non essendo in contestazione il significato del primo termine, il ricorrente sostiene che l'area direttiva da prendere in considerazione a tal fine consisterebbe nei soli funzionari con responsabilità di posizione organizzativa.
I giudici toscani, tuttavia, non concordano con questa ricostruzione attestando che la norma deve essere interpretata alla luce dell'inquadramento del personale effettuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31.03.1999, che ha istituito la categoria “D” prevedendo all’art. 8 che al suo interno possano essere istituite posizioni di lavoro “che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza
”.
Si tratta delle “posizioni organizzative” che non costituiscono però una categoria a sé stante, ma una specificazione dei compiti e delle responsabilità attribuite a taluni dipendenti inquadrati nella generale categoria D.
L’art. 110 del d.lgs. 267/2000 non fa riferimento a posizioni organizzative ma ad una generale “area direttiva”, alludendo quindi ad una categoria generale di inquadramento del personale, che alla luce delle previsioni del suddetto C.C.N.L. non può che identificarsi nella categoria D.
L’interpretazione appare coerente con il dato letterale della legge, e consente anche di contemperare le esigenze di flessibilità proprie delle moderne amministrazioni con la necessità di salvaguardare i principi della trasparenza nella provvista di risorse umane.
Le amministrazioni, in base a tale interpretazione, hanno una disponibilità relativamente ampia nell'individuazione di incarichi da attribuire con contratto a tempo determinato per rispondere ad obiettivi ed esigenze transitorie; tuttavia ciò possono fare solo rispettando il principio concorsuale, e pertanto i soggetti cui conferire gli incarichi devono essere individuati tramite procedure selettive da pubblicizzare adeguatamente.
Nel computo degli incarichi affidati ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 non rientrano poi quelli relativi agli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici per l'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e controllo. Per questi vige infatti una disciplina specifica, come correttamente deduce l'Amministrazione, contenuta nell’art. 90 del medesimo d.lgs. 267/2000.
Trattasi di diversa ipotesi che (infatti) viene disciplinata da una norma di specie; l'art. 110 del d.lgs. 267/2000 trova invece il suo ambito di applicazione relativamente all’affidamento di incarichi all'interno della struttura amministrativa dell'ente. Per le medesime motivazioni non rientra nel computo suddetto nemmeno l’affidamento dell’incarico di direttore generale, disciplinato dall’art. 108 del d.lgs. 267/2000 (massima tratta da www.documentazione.ancitel.it -  TAR Toscana, Sez. I, sentenza 11.11.2010 n. 6578 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOCostituisce illecito e danno erariale risarcibile la monetizzazione dei buoni pasto a favore dei dipendenti degli enti locali.
La Procura regionale, con atto depositato il 22.01.2010, ha evocato in giudizio, dinanzi questa Corte, i sigg. ... poiché, quali assessori pro-tempore del Comune di Posta Fibreno (FR) avrebbero causato alle casse dell’Ente un danno ingiusto pari ad €. 12.625,26, relativo all’indebito pagamento del corrispettivo di buoni pasto non erogati al personale del suddetto Comune nel periodo 01.01.2001-30.06.2006.
...
In primo luogo la norma posta a fondamento della tesi accusatoria (art. 45 del CCNL del 14.09.2000 per il personale degli Enti Locali) prevede che “comma 1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali…..comma 6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.”.
La norma non sembra porre, obiettivamente, problemi di interpretazione, ponendo un divieto assoluto (e chiaro) alla monetizzazione dei buoni pasto (sia essa ex ante sia ex post) ed altrettanto chiara è la ratio che la giustifica, ovvero quella di evitare forme surrettizie di elargizioni economiche a scapito di un’esigenza effettiva, quella dei lavoratori che prestano un orario di servizio particolarmente esteso –sotto il profilo temporale– a fruire comunque di un pasto.
Altrettanto indiscutibile è, allora, che la violazione della norma è stata perpetrata da coloro che, come i convenuti, hanno autorizzato la liquidazione, in valuta, del pari valore di ogni buono pasto (moltiplicato per il numero di quelli non fruiti) ai lavoratori beneficiari.
L’accusa sostiene che una simile azione concretizzi una tipica ipotesi di danno erariale, discendente dal fatto materiale dell’esborso di denaro pubblico, malgrado un apposito divieto posto dalla normativa contrattuale, nonché dalla colpa grave che avrebbe contraddistinto l’agire degli amministratori.
Ad avviso del Collegio non è da porsi in dubbio che vi sia stato un esborso di somme a carico del bilancio comunale, imputabile alla volontà degli amministratori convenuti di “retribuire” taluni dipendenti della mancata percezione, dal 2001 al 30 giugno 2006, di un certo numero di buoni pasto (variabile a seconda dell’orario di lavoro da ciascuno effettivamente prestato).
Non vi è neanche dubbio che una simile decisione sia in contrasto con il chiaro (e, ad avviso del Collegio, non altrimenti interpretabile) disposto dell’art. 45, comma 6, del CCNL del 14.09.2000.
Vi è, allora, da valutare correttamente se sussista il richiesto elemento soggettivo.
La difesa dei ricorrenti ha posto all’attenzione di questo Collegio alcune circostanze ed elementi, in ipotesi atti ad elidere la ritenuta volontà dei convenuti di violare la norma che, però, non possono essere apprezzati, nella loro complessiva entità, come fattori discriminanti della contestata responsabilità.
Il Collegio è consapevole che ogni fattispecie regolamentatrice della vita quotidiana vada, in concreto, calata nella realtà effettuale, ma un’obiettiva difficoltà di applicazione non può essere ritenuta fattore di sostanziale elusione della stessa.
Così le dimensioni del Comune, la scarsità di personale qualificato, tale da imporre agli assessori compiti di diretta conduzione degli uffici, la loro insufficiente preparazione in materia giuscontabile, la mancanza di idonee strutture ricettive nei pressi della sede del Municipio, sono dati di conoscenza che appaiono utili ad una valutazione della complessiva fattispecie ma non certamente sufficienti a rendere legittimo quello che legittimo (e lecito) non è.
La condotta asseritamente lesiva addebitata dal requirente deve essere allora scrutinata nella sua oggettiva rilevanza, nonché indagata se posta in essere con il richiesto elemento soggettivo, rimanendo le circostanze appena sopra confinate in un contesto accessorio.
Poiché la valutazione del Collegio deve essere effettuata ex ante, per meglio apprezzare il comportamento tenuto e le sue ragioni giustificatrici, deve dirsi che la situazione presentatasi agli odierni convenuti era quella di un radicato inadempimento da parte del Comune che, nei sei anni precedenti –ovvero dall’entrata in vigore del CCNL del 14.09.2000, non aveva provveduto a erogare ai dipendenti legittimati i previsti buoni pasto.
Agli stessi amministratori era stata prospettata la realistica eventualità di un ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la riparazione di un diritto patrimoniale sicuramente leso; l’esito di quel giudizio appare (e appariva fin da allora) scontato.
Essi si sono così trovati di fronte ad un vero e proprio nodo gordiano, rappresentato sia dal prospettato giudizio dall’esito scontato (e con un esborso sicuramente superiore per gli oneri accessori ad esso relativi) sia dal divieto posto dalla norma contrattuale.
La decisione da assumere risultava in ogni caso problematica e gli amministratori hanno deciso di accedere alle richieste dei lavoratori ritenendo, forse, che il divieto di monetizzazione riguardasse un impedimento strutturale, ossia di liquidazione economica sistematica e non episodica, quale quella rappresentata dal ristoro di un danno derivante dall’omessa prestazione da parte degli organi comunali.
Peraltro, dagli atti versati si rileva che agli stessi è stato liquidato un importo, del singolo buono pasto, pari al costo ordinariamente previsto dagli Enti locali (€ 5,16).
In merito è avviso del Collegio che, innegabilmente, si era formata a carico del Comune di Posta Fibreno, anche ad opera di soggetti non convenuti in giudizio, un’obbligazione patrimoniale di natura risarcitoria non adempiuta che, ove portata alla cognizione del Giudice Ordinario, avrebbe condotto alla condanna del Comune a pagare sia gli importi già liquidati che anche altre spese per la difesa e per il giudizio.
Gli amministratori locali, allora, hanno operato nel modo censurato dalla Procura, ritenendo possibile (e vantaggioso) accedere ad una soluzione transattiva.
Ora, a ben vedere, a fianco di un’indiscutibile violazione della norma, deve registrarsi che il Comune ha sostenuto l’esborso minimo possibile –a parte quanto si preciserà oltre-, esborso al quale era comunque tenuto in base all’obbligazione inadempiuta.
Il danno erariale, per sua stessa definizione, consiste nell’ingiustificata lesione alle finanze pubbliche, causata da un comportamento che –quantomeno– dimostri un radicale ed inaccettabile scostamento dalle regole di buona amministrazione.
Nel caso di specie, tenuto conto che i lavoratori avevano maturato il diritto a ricevere la prestazione patrimoniale rappresentata dalla consegna dei buoni pasto, non pare esservi dubbio che non vi sia stata alcuna complessiva ed ingiustificata lesione delle finanze comunali (salvo quanto appresso), fermo restando l’illegittimità del mezzo usato.
Né il Collegio ritiene di poter ravvisare, nel comportamento degli Amministratori, l’elemento soggettivo richiesto dalla normativa riguardante la responsabilità dei funzionari pubblici, salvo quanto ora si dirà.
Quanto detto vale, infatti, come considerazione generale e richiede, tuttavia, che alcuni aspetti della vicenda vadano ulteriormente scrutinati.
In primo luogo ai lavoratori richiedenti sono stati “liquidati” -a dicembre 2006- i buoni pasto relativi a prestazioni di lavoro del periodo 01.01.2001 – 30.06.2006.
La liquidazione operata si prospetta però immotivatamente “generosa” poiché gli stessi amministratori avrebbero dovuto opporre l’intervenuta prescrizione delle somme relative ai buoni non erogati nel periodo 01.01.2001 – 31.12.2001, stante il fatto che, trattandosi di prestazione accessoria al trattamento economico, sconta il termine prescrizionale quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c..
Non risulta in atti, infatti, alcun efficace atto interruttivo della dedotta prescrizione.
Risulta, invece, che il Comune ha interamente corrisposto ai lavoratori la somma integralmente prevista per ogni buono-pasto (ovvero €. 5,16), senza tener conto che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 45 del CCNL del 14.09.2000, ai lavoratori spettava corrispondere all’Amministrazione un terzo del corrispettivo.
E’ ovvio che tale parte della complessiva liquidazione rappresenta un’indebita risorsa sottratta alle casse comunali.
Sia la norma generale sulla prescrizione che quella contrattuale appena richiamata non possono ritenersi accomunate alla stessa logica di possibile, controversa interpretazione sopra descritta per cui, in parte qua, deve affermarsi la sussistenza di un danno erariale, per colpa grave, ascrivibile agli stessi convenuti, in relazione ad un danno che, in mancanza di esatta determinazione, deve quantificarsi in via equitativa.
In conclusione, in accoglimento parziale della domanda attrice, respinta ogni altra eccezione o deduzione, deve affermarsi la responsabilità amministrativa dei convenuti ... in ordine alla liquidazione di somme prescritte e alla mancata decurtazione di un terzo del valore di ogni buono pasto corrisposto.
I convenuti vanno pertanto condannati a risarcire il Comune di Posta Fibreno della somma di €. 1.300,00 (euro milletrecento/00) cadauno, da considerarsi già rivalutata alla data del deposito della presente decisione, dalla quale decorreranno interessi legali sino al giorno di effettivo soddisfo
(Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Lazio, sentenza 10.11.2010 n. 2147 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Nella seduta del 10.11.2010, in risposta ad un quesito formulato dal Comune di Cantù, la Commissione ha precisato che è il Sindaco l’organo competente a nominare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e che il Segretario comunale/Direttore generale non può far parte dell’OIV (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche).
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Con il quesito in oggetto, è stato chiesto di chiarire:
1. quali sono i requisiti che devono avere i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione con riferimento al Comparto Regioni Autonomie Locali e come l’Ente può procedere alla nomina degli stessi;
2. se il Segretario/Direttore generale possa continuare a svolgere la valutazione dei dirigenti e, in caso negativo, se il Sindaco possa svolgere la valutazione dei dirigenti;
3. se la Giunta possa essere identificata quale organo di indirizzo politico-amministrativo competente per la nomina degli Organismi indipendenti di valutazione.
Risposta.
Con riferimento al quesito 1., si evidenzia che, con delibera n. 4/2010, questa Commissione ha chiarito i requisiti ed il procedimento di nomina, da parte dell’organo di indirizzo politico-amministrativo, dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.
Con riferimento al quesito 2., si precisa che, nella risposta dell'01.07.2010 al quesito formulato dal Comune di Pastrengo, questa Commissione ha già ritenuto che “Il ruolo dell’OIV nella valutazione del segretario comunale porta ad escludere la possibilità che lo stesso possa far parte di tale Organismo e, contemporaneamente, continuare a svolgere il proprio ruolo istituzionale nel medesimo ente. Si tratterebbe, infatti, di una inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato. Inoltre, l’OIV deve essere composto da membri che assicurino la totale indipendenza dall’organo di indirizzo politico amministrativo, il che risulterebbe compromesso qualora si ammettesse la partecipazione del segretario comunale alla formazione dell’Organismo”. E tale previsione deve essere ribadita nonostante la previsione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, secondo la quale la costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione deve essere effettuata “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” o, comunque, “nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno”, in quanto è possibile che gli Enti locali utilizzino altri stanziamenti già posti in bilancio, ancorché non destinati alle spese per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi indipendenti di valutazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Segretario generale non può far parte dell’Organismo indipendente di valutazione.
Le medesime considerazioni valgono per il Direttore generale considerato che, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, è il Sindaco che nomina e (eventualmente) revoca il Direttore generale, il cui incarico ha una durata che non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
La valutazione dei dirigenti di vertice (Segretario generale e Direttore generale) dovrà quindi essere svolta dal Sindaco, su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
Con riferimento al quesito 3., si ricorda che l’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 attribuisce all’organo di indirizzo politico-amministrativo la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione e che l’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che “Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia”; ne consegue che, nei Comuni, la competenza per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione spetta al Sindaco.

PUBBLICO IMPIEGO: Nella seduta del 10.11.2010, in risposta ad un quesito formulato dall’Agenzia del Farmaco, la Commissione ha precisato che né l’Organismo indipendente di valutazione né i singoli componenti dello stesso possono essere individuati quali soggetti cui affidare le procedure di conciliazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 150/2009 (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche).
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Con il quesito in oggetto, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità che l’Organismo indipendente di valutazione sia preposto alle procedure di conciliazione.
Risposta.
La Commissione è dell’avviso di escludere che l’OIV possa essere individuato quale soggetto cui affidare le procedure di conciliazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 150/2009.
L’articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009, infatti, non contempla tra le competenze dell’OIV l’attività di conciliazione.
Una simile attribuzione, inoltre, comporterebbe che l’Organismo, chiamato in sede di prima applicazione a definire il Sistema, si trovi, in veste di organo di conciliazione, a riesaminare la valutazione contestata in applicazione dei criteri di valutazione dallo stesso individuati nel Sistema medesimo. Tale attività risulterebbe quindi in contrasto con la funzione assegnata all’OIV di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi (articolo 14, comma 4, lett. d, del D.Lgs. n. 150/2009).
Le medesime argomentazioni sono di ostacolo anche alla nomina, nell’ambito del collegio di conciliazione, di un singolo componente dell’OIV dell’amministrazione interessata, mentre non precludono di affidare l’incarico ad un componente di un OIV di amministrazione diversa.
Si ribadisce infine la necessità che le procedure di conciliazione siano affidate ad un soggetto “terzo” rispetto a valutatore e valutato.

PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi. I test a risposta multipla non devono contenere ambiguità ed incertezza di soluzione.
Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale (nel caso di specie nell’arco di un ora e trenta minuti), deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità.
A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione delle acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione.
Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio indoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell’osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi –diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale regionale– all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente, una volta posta la domanda, l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 09.11.2010 n. 7984 - link a www.litis.it).

PUBBLICO IMPIEGODirigenza e valutazioni delle prestazioni (CGIL-FP di Bergamo, nota 08.11.2010)

PUBBLICO IMPIEGO: COLLEGATO LAVORO”: LE NOVITA’ SUL PUBBLICO IMPIEGO dopo le ulteriori modifiche parlamentari (link a www.uilpa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLegge Brunetta, comuni in affanno. Enti alla prese con valutazione e merito. Ma si chiede un rinvio. Le amministrazioni devono adottare le regole entro il 2010. Le ipotesi di proroga sul tavolo della Civit.
I comuni stanno avviando le procedure per dare concreta applicazione alla legge cd Brunetta sul versante della adozione delle nuove metodologie di valutazione, della introduzione degli istituti meritocratici e dell'adattamento del proprio regolamento di organizzazione. Ricordiamo che il termine entro cui le amministrazioni devono avere adottato le nuove regole è fissato per la fine del mese di dicembre.
Si deve aggiungere che in molte realtà si ritiene, e in alcune si chiede, che tale termine venga rinviato. Peraltro in molti comuni si è sparsa la voce che una ipotesi di rinvio sarebbe attualmente all'esame della Commissione nazionale per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Civit). Alla base di tale rinvio sarebbe la mancanza di risorse aggiuntive da destinare alla incentivazione del personale e dei dirigenti che otterranno le migliori valutazioni ed il blocco della contrattazione collettiva.
Il primo passaggio che i comuni devono realizzare, per dare attuazione alle prescrizioni dettate dalla legge Brunetta, è costituito dalla deliberazione da parte del consiglio delle linee guida per la introduzione delle novità previste da tale disposizione. Essendo in presenza di prescrizioni che devono essere realizzate attraverso la modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, avendo tali modifiche un carattere radicalmente innovativo ed avendo una notevole rilevanza, la deliberazione preventiva del consiglio è indispensabile.
Ricordiamo che, sulla base delle regole stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la competenza alla adozione del regolamento di organizzazione è della giunta, ma il consiglio è chiamato a dettare i criteri generali. La giunta dovrà recepire in una norma regolamentare le prescrizioni dettate dal dlgs n. 150/2009. Un primo argomento è costituito dalla disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione. A partire dalla scelta, che si caldeggia per i piccoli e medi centri, di dare vita ad una forma di gestione associata.
Ed ancora, si deve fissare il numero dei componenti e la composizione, tra le opzioni esclusivamente esterna e quella mista. Ricordiamo che negli ultimi mesi la Civit, modificando il suo orientamento iniziale ed aderendo alla impostazione dell'Anci, si è espressa perché il segretario non possa far parte di tale organismo, in quanto lo stesso venga chiamato a proporre anche la metodologia di valutazione della sua prestazione.
Occorre inoltre operare una scelta sul livello della professionalità richiesta (ricordiamo che la Civit ha dettato criteri molto rigorosi per i requisiti), nonché sulla durata, sul suo modo di operare, sul compenso, sulla eventuale clausola di esclusività (che nella stragrande maggioranza dei comuni non appare necessaria), sulle incompatibilità e sulle procedure di nomina. Il regolamento dovrà inoltre dare attuazione alla suddivisione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e del personale in fasce di merito, sulla base degli esiti delle valutazioni.
I vincoli legislativi sono: le fasce devono essere almeno tre, il numero di ogni fascia deve essere prefissato e la quota prevalente delle risorse deve essere destinata alla incentivazione di coloro che sono collocati nella fascia più alta. La scelta potrà confermare le differenziazioni previste dalla legge per le amministrazioni dello stato, accrescerle o diminuirle: ricordiamo che non vi è un vincolo a negare ogni forma di incentivazione a coloro che sono inseriti nella fascia più bassa.
Il regolamento decide il numero delle fasce e la quantità di dipendenti, dirigenti o posizioni organizzative da inserire nelle singole fasce, nonché nelle amministrazioni più rilevanti potrà anche prevedere che la suddivisione sia operata nell'ambito delle varie articolazioni organizzative. Spetta invece alla contrattazione decentrata fissare la quantità di risorse da assegnare ad ogni fascia.
In sede regolamentare dovranno inoltre essere fissati i capisaldi del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dei dipendenti. Nel nuovo sistema si dovrà tenere conto sia della performance individuale, che di quella organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze tecniche e, per i dirigenti, della capacità di valutare in modo differenziato il personale.
I criteri generali di valutazione sono oggetto di informazione e, a richiesta dei soggetti sindacali, di concertazione per dirigenti e posizioni organizzative; sono oggetto di contrattazione per il personale (articolo ItaliaOggi del 05.11.2010 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPiani delle performance, conta l'utilità per i cittadini. Le linee guida della civit per adempiere alla legge brunetta.
Sono i benefici che l'azione amministrativa assicura alla comunità amministrata il faro che deve guidare le pubbliche amministrazioni nell'elaborazione dei piani della performance.

La deliberazione 28.10.2010 n. 112 (allegato: carte di lavoro <---> allegato: termini e concetti chiave del Piano della performance) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), che formula le linee guida per l'adozione del piano, fondamentale per la crescita della produttività e qualità del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, insiste molto sulla necessità di programmare gli obiettivi ed i risultati, così da rendere evidenti le ricadute benefiche sui cittadini.
Il piano della performance non deve, cioè, ridursi ad un mero esercizio burocratico, finalizzato per adempiere formalmente alle disposizioni dell'articolo 10 del dlgs 150/2009. I suoi contenuti debbono rendere chiaro all'esterno che gli sforzi organizzativi, economici posti in essere per conseguire obiettivi sui quali, poi, valutare la produttività risultino «utili».
Per questa ragione, la Civit insiste molto anche sulla comprensibilità del documento, il quale deve essere intelligibile per i cittadini, esplicitando legame sussistente tra i loro i bisogni, la missione istituzionale di ciascun ente, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell'amministrazione.
La Civit fissa anche l'indice ed i contenuti di fondo del documento. Particolarmente interessanti sono gli spunti che offre e le schede operative di esempio sulla concretezza e misurabilità degli obiettivi, i quali debbono indicare gli indicatori in base ai quali risulti possibile valutarne il raggiungimento secondo grandezze numeriche da mettere in rapporto. Per queste ragioni, occorre necessariamente esplicitare la formula matematica di valutazione dell'indicatore, la sua unità di misura, il valore storico di partenza (così da poter confrontare la crescita di valore).
La delibera suggerisce di prendere a riferimento anche il valore benchmark, cioè il confronto con i risultati di amministrazioni simili o con indicatori standard e l'illustrazione del risultato assoluto atteso in ciascuno dei tre anni di cui si compone il programma. La delibera evidenzia anche la necessità di disaggregare gli obiettivi strategici o generali in azioni o attività concrete, da assegnare alla diretta responsabilità dei dirigenti, insieme con le risorse umane, strumentali e finanziarie, anch'esse da tracciare per verificare concretamente l'adeguatezza delle risorse e la capacità di spenderle nel rispetto delle finalità.
Non mancano, tuttavia, ridondanze. La Civit si sofferma molto, per esempio, sulla necessità che il piano descriva una «identità» dell'amministrazione indicando gli elementi che consentano di identificarne il mandato istituzionale, e la missione, qualificando questi contenuti come «indispensabili» per l'attuazione delle finalità di qualità e comprensibilità della rappresentazione della performance.
Inoltre, dedica uno spazio larghissimo alla necessità di analizzare il «contesto interno ed esterno all'amministrazione», dedicando spazio ai gruppi di cittadini ed imprese che possano beneficiare dell'azione dell'amministrazione ed orientarne gli obiettivi. Oggettivamente, lo spazio e l'attenzione assegnata a questi elementi appaiono eccessivi. Esigenze di trasparenza possono ovviamente suggerire che l'amministrazione enunci le sue competenze, allo scopo di evidenziare che la creazione di «valore aggiunto» delle sue attività sia coerente con il mandato istituzionale. Ma l'elemento vero e concreto della performance è il sistema di valutazione e misurazione.
Per quanto riguarda l'analisi del contesto, la delibera appare troppo suggestionata dalle metodologie di compilazione delle domande di ammissione a bandi per finanziamenti europei o statali, prese indubbiamente a modello. La individuazione dei benefici attesi dalla cittadinanza è certamente importante, ma non pare pensabile che annualmente possa farsi una sorta di «negoziazione» degli obiettivi da cogliere, anche perché vi sono precisi programmi politico-amministrativi alla base del mandato elettorale. Probabilmente l'indagine del contesto risulta più rilevante per gli enti privi di una rappresentanza diretta di tipo rappresentativo.
La delibera induce anche gli enti a pubblicizzare attivamente i contenuti del piano, non ritenendo sufficiente la mera pubblicazione sui portali. Forse, sfugge che dal 2011 le risorse per tali attività di comunicazione sono ridotte dell'80% rispetto al 2009, per effetto della manovra economica d'estate.
Elementi operativi essenziali del piano sono le modalità con cui l'amministrazione lo collega ed integra con la programmazione economico-finanziaria e le fasi gestionali.
La delibera 112 enuncia espressamente il suo campo di applicazione immediato e diretto: essa vale per i ministeri, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali e le agenzie di cui al decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, con esclusione dell'Agenzia del demanio.
Non è, dunque, direttamente applicabile a regioni, enti locali ed amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Nei confronti di tali enti assume valore di linee guida. In particolare, gli enti locali che abbiano attuato correttamente le norme contenute nel dlgs 267/2000 in tema di controllo di gestione non dovrebbero porsi problemi di adeguamento o di compatibilità con le linee guida della Civit. Lo stesso per gli enti del sistema sanitario nazionale, dotati di atti aziendali e sistemi di valutazione effettivamente di natura «industriale».
A proposito del servizio sanitario nazionale, la delibera 113 della Civit conferma che i contenuti del dlgs 150/2009 relativi proprio il sistema di valutazione e premiale non sono direttamente applicabili, finché le regioni non abbiano esercitato la propria funzione normativa in merito (articolo ItaliaOggi del 05.11.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: esonero dal servizio previsto dall'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008 (parere UPPA 03.11.2010 n. 8).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOAncora sulle assunzioni nei comuni non soggetti al patto di stabilità dal 1° gennaio 2011 (CGIL-FP di Bergamo, nota 03.11.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Tagli alle tredicesime per i dipendenti pubblici? (CGIL-FP di Bergamo, nota 02.11.2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il nuovo art. 208 del codice della strada: il parere 20.10.2010 n. 961 della Corte dei Conti della Lombardia (CGIL-FP di Bergamo, nota 02.11.2010).
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Il parere ha ad oggetto la possibilità per gli enti locali di destinare -mediante appositi progetti- i proventi derivanti da violazioni del codice della strada al trattamento accessorio del personale di polizia municipale.

ottobre 2010

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOI revisori pagano in prima persona per il funzionario comunale infedele. Secondo i giudici marchigiani la responsabilità scatta in caso di mancata vigilanza.
Se un funzionario comunale si appropria di somme di pertinenza delle casse comunali, ovvero gestisce «allegramente» i conti del bilancio comunale, del relativo danno erariale ne rispondono anche i revisori dei conti dell'ente, qualora si accerti che questi non hanno mai effettuato le verifiche obbligatorie sui conti previste dal Tuel. Ciò, in quanto è evidente che se l'attività di verifica fosse stata effettuata con scrupolo e diligenza secondo le norme contenute nel citato Tuel, nonché secondo le regole di revisione comunque esistenti ed applicabili agli enti locali, si sarebbe potuto evitare il danno o quanto meno ridurre il suo ammontare.
È quanto ha messo nero su bianco la Sez. giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Marche, nel testo della sentenza 06.10.2010 n. 163, con la quale ha condannato, tra gli altri, anche il collegio dei revisori dei conti di un comune del Pesarese per l'omessa e inefficiente verifica effettuata sui conti e sulle poste di bilancio dell'ente.
Nei fatti oggetto del giudizio della magistratura contabile marchigiana, chiamata a decidere su una vicenda di irregolarità sui conti dell'ente, per la quale anche il funzionario coinvolto è stato condannato, si è accertato che il collegio dei revisori dei conti ha omesso la sua «doverosa attività di sostanziale e sistematico riscontro sulla regolare tenuta della contabilità».
Secondo la Corte marchigiana, la condotta del funzionario comunale è stata, infatti, «oggettivamente agevolata dall'inerzia o dal superficiale e grossolano controllo dei revisori cosicché le contestazioni addebitategli non possono non essere ascritte anche alla colpa grave degli organi di revisione responsabili».
Sul punto, lo stesso collegio ha richiamato un importante principio (cfr. sentenza Cdc Marche n. 64/2010) laddove è stata sottolineata l'importanza del controllo dei revisori, nonché del ruolo e dei compiti che in generale, incombono sui revisori dei conti, anche per quel che concerne le modalità di effettuazione mirata del controllo, detto anche «a campione».
Nella sentenza in esame, infatti, si censura «l'inconsistente controllo svolto dai suddetti organi, non risultando essere intervenute significative pronunce o segnalazioni nelle forme dovute e non essendo sufficienti le relazioni sul conto consuntivo ovvero meri richiami orali non verbalizzati, né sulle modalità di svolgimento della gestione comunale, né sulle relative rappresentazioni contabili, pur in presenza di vistose discrasie e irregolarità».
Pertanto, ha rilevato il collegio giudicante, risulta evidente che se l'attività di verifica fosse stata effettuata con scrupolo e diligenza secondo le norme contenute nel Tuel (artt. 223 e 239 e segg.), così come anche dalle prescrizioni contenute nel regolamento di contabilità del comune interessato, nonché secondo le regole di revisione comunque esistenti ed applicabili agli enti locali, si sarebbe potuto evitare il verificarsi del danno o quanto meno ridurre il suo ammontare.
In definitiva, su un danno erariale quantificato dal collegio in 25.000 euro, diecimila euro devono essere restituiti dai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ente locale (articolo ItaliaOggi del 29.10.2010 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOLo staff del sindaco non lavora gratis. I componenti dell'ufficio di supporto devono avere un contratto. Per i magistrati contabili della Calabria il rimborso spese non basta.
All'interno degli uffici alle dirette dipendenze degli organi di vertice politico degli enti locali non si può lavorare a titolo gratuito. Come prescrive l'articolo 90 del Tuel, infatti, i componenti esterni degli uffici di supporto devono essere inquadrati con contratto di lavoro a tempo determinato al quale si applicano integralmente le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
Una norma, questa, che non è suscettibile di alcuna deroga, in quanto si tratta di disposizione imperativa, posta a tutela del lavoratore, al quale viene garantito un trattamento economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali.

È questa l'importante precisazione che la Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti calabrese ha posto nel testo del parere 02.08.2010 n. 395, con il quale ha fatto luce sulla natura e sulle modalità di retribuzione dei componenti degli organi di supporto ai vertici politici degli enti locali e territoriali (cosiddetto staff), così come prevede l'articolo 90 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
Nei fatti oggetto del parere in osservazione, il quesito posto dal sindaco di Cerchiara di Calabria (Cs) ha inteso conoscere la possibilità di prevedere, nell'organigramma dei predetti uffici di supporto, oltre a personale dipendente dell'ente e a soggetti esterni inquadrati con contratto di lavoro a tempo determinato, anche altri soggetti, sempre esterni all'ente, da inserire come semplici collaboratori, i quali presterebbero la propria opera a titolo gratuito e a cui verrebbe corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività, previa idonea documentazione.
Il collegio della Corte calabra ha però stoppato le attese del comune istante. Infatti, una simile previsione appare incompatibile con quanto statuisce il citato articolo 90 del Tuel, ove si prescrive che al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato «si deve applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali». Una norma che non può essere in alcun modo derogata, in quanto imperativa e posta a tutela del lavoratore, al quale viene garantito un trattamento economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva del personale degli enti locali.
Come d'altronde insegna l'orientamento consultivo fin qui seguito da altri collegi della Corte dei conti, per il personale adibito a staff degli organi di vertice non si possono stipulare contratti di lavoro autonomo, in quanto in contrasto con le previsioni del Ccnl, soprattutto per i riflessi in merito all'entità della retribuzione (Corte conti Puglia, parere n. 241/2007). Senza dimenticare che il personale di staff, rientra a tutti gli effetti nell'ambito della dotazione organica dell'ente, con la conseguenza che «l'unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato» (cfr. Corte dei conti Toscana, parere n. 622/2004).
Ma vi è di più, fa notare la Corte calabra. L'articolo 90 del Tuel, prevede, quale unica condizione per l'assunzione di collaboratori esterni da adibire agli uffici di staff, posti alle dirette dipendenze degli organi di vertice, che l'ente non versi in una situazione di dissesto o di deficit strutturale.
In conclusione, l'ente locale che intende costituire uffici alle dirette dipendenze degli organi di vertice politico, può ben farlo con l'espressa previsione nel proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici, nel rispetto dei limiti di legge in materia di spese per il personale e assicurando ai componenti il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali (articolo ItaliaOggi del 29.10.2010 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: G. Neri, Pubblico impiego: disciplina del contratto di formazione e lavoro negli Enti Locali (link a www.altalex.com).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOChiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30.07.2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Utilizzo del mezzo proprio in missione (Ragioneria Generale dello Stato, nota 22.10.2010 n. 89530 di prot. - link a www.rgs.mef.gov.it).

PUBBLICO IMPIEGOCOLLEGATO LAVORO/ Al restyling i contratti part-time. La p.a. ha 180 giorni per rivedere i provvedimenti autorizzatori. Ancora incerto l'orizzonte temporale fino a cui potrà spingersi la revisione.
Le pubbliche amministrazioni potranno riconsiderare i provvedimenti di concessione del part-time ai propri dipendenti.
Il collegato lavoro approvato i giorni scorsi in parlamento all'articolo 16 consente alle pubbliche amministrazioni una nuova valutazione delle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a suo tempo assentite «in sede di prima applicazione» delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008.
La facoltà di rivedere i provvedimenti favorevoli al part-time va esercitata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del «collegato alla finanziaria», nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Le amministrazioni avranno l'opportunità di rivedere i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato dl 112/2008.
La disposizione non è esente da problemi attuativi, cosa, d'altra parte, attestata dal richiamo al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Le amministrazioni sono, evidentemente, invitate a esercitare la facoltà che con cautela e, naturalmente, in presenza di specifiche e circostanziate motivazioni, tali da mostrare appunto il rispetto dei principi espressamente enunciati dal legislatore.
Non risulta, però, chiaro quali siano i provvedimenti oggetto della possibile revisione. La norma parla di quelli adottati prima della vigenza della manovra d'estate 2008. È chiaro, però, che tale arco di tempo, non espressamente determinato dalla legge, può essere infinito. C'è, dunque, da chiedersi se le amministrazioni possano rivedere anche concessioni di part-time adottate anni addietro.
In senso contrario conduce la circostanza che il passare del tempo ha certamente consolidato la situazione del lavoratore, sicché risulterebbe certo meno agevole, per l'amministrazione datrice, enucleare una motivazione rispettosa della correttezza e della buona fede.
La norma potrebbe intendersi riferita ai provvedimenti di concessione adottati nel mese di giugno 2008, nell'imminenza della vigenza della manovra d'estate. Infatti, la contrattazione collettiva prevede(va) che le domande per la collocazione a tempo parziale debbono essere presentate nei mesi di dicembre e giugno.
Pertanto, a giugno 2008 certamente molti lavoratori hanno presentato domande di collocazione a part-time, sulle quali, prima del 25.12.2008, in mancanza di gravi motivazioni che giustificassero il rinvio di sei mesi, le amministrazioni potrebbero essersi viste costrette ad adottare da subito provvedimenti di accoglimento. Che, magari, pochi giorni dopo avrebbero potuto, invece, non emettere.
Nel caso in cui il dipendente avesse presentato prima del 25.06.2008 istanza di trasformazione a part-time e tale istanza fosse stata formalmente accolta, con decorrenza differita, opera il principio tempus regit actum, perché l'atto decisionale sarebbe stato comunque adottato, ancorché i suoi effetti si producessero successivamente alla vigenza del dl 112/2008.
Sembra, dunque, plausibile che il collegato lavoro si riferisca alle istanze di part-time presentate nel giugno 2008, come lascerebbe intuire il riferimento alla prima applicazione della manovra d'estate. Tra l'altro, parlare di prima applicazione a oltre due anni di distanza dall'entrata in vigore del dl 112/2008 appare una forzatura, tale da rendere l'attuazione concreta della facoltà concessa dalla legge piuttosto complicata.
Sarebbe stato necessario che il legislatore avesse chiarito questi aspetti con una disposizione esplicita, sì da dirimere i dubbi. Così non è stato, nonostante la lunghissima gestazione della legge e i tanti emendamenti apportati (articolo ItaliaOggi del 22.10.2010 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOArriva l'aspettativa per nuove attività. Un anno senza stipendio e anzianità.
Nuova ipotesi di aspettativa per i dipendenti pubblici che vogliano sperimentare l'avvio di attività professionali o imprenditoriali.
L'articolo 18 del collegato lavoro attribuisce ai dipendenti pubblici la possibilità di chiedere agli enti dai quali dipendono la collocazione in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi. In questo arco di tempo, gli interessati potranno anche avviare attività professionali e imprenditoriali, senza che si determino, ovviamente, cause di incompatibilità.
Le amministrazioni non sono obbligate ad acconsentire alle richieste: la concessione dell'aspettativa rimane facoltativa e subordinata alla valutazione delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
Intento non tanto nascosto della disposizione del collegato lavoro è favorire un esodo volontario dal lavoro pubblico verso il lavoro privato, permettendo ai dipendenti interessati a nuove e diverse esperienze di lavoro di dedicarsi a tempo pieno alle nuove attività.
Scaduto il periodo di aspettativa, i dipendenti interessati dovranno scegliere se proseguire nell'attività privata avviata durante l'aspettativa, o rientrare nei ruoli dell'ente di appartenenza: infatti, l'inapplicabilità delle norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 53 del dlgs 165/2001 perdura solo fino al periodo concesso di aspettativa.
La norma può rivelarsi particolarmente utile per quei dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale al di sotto del 50% del tempo pieno, i quali hanno chiesto ed ottenuto tale tipologia di part-time, nella maggior parte dei casi, allo scopo di poter svolgere ulteriori attività lavorativa, oltre a quella condotta con l'ente di appartenenza.
Un periodo di aspettativa come quello consentito dal collegato permetterebbe loro di valutare meglio, con la prova concreta sul campo, la possibilità di fare il passo decisivo verso lo svolgimento di un lavoro interamente in proprio e non più alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
Ciò potrebbe contribuire alla diminuzione del personale pubblico e al contenimento dei costi del personale, obiettivo fondamentale di tutte le riforme attivate dal legislatore (articolo ItaliaOggi del 22.10.2010, pag. 47).

PUBBLICO IMPIEGO: Annullamento degli elaborati per plagio: vanno individuati i passi copiati.
L’annullamento degli elaborati dell’esame di avvocato che risultino copiati non può, in alcun modo, prescindere dall’individuazione delle parti dell’elaborato che possano giustificare l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi del plagio.
E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, I sez., ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la mancata ammissione agli esami orali di avvocato a causa della presunta copiatura da altro candidato.
In particolare, ha osservato il TAR salentino come, ai sensi dell’art. 23, ult. comma del r.d. 22.01.1934, n. 37, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che, l’applicazione della previsione (che sanziona la violazione degli obblighi dei partecipanti all’esame di non comunicare tra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere, previsti dagli artt. 20 e 21 del r.d. 37 del 1934) non possa, in alcun modo, prescindere dall’individuazione delle parti dell’elaborato che possano giustificare l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi del plagio: <<il limite che la commissione incontra nell'esercizio del potere di annullamento deve essere, invece, individuato nella riscontrata effettiva conformità degli elaborati, che faccia ragionevolmente presumere che essa sia il risultato della iniziativa o dell'accordo di più candidati>> (Consiglio di stato, sez. IV, sentenza 17.02.2004, n. 616 che si pone nel solco di una giurisprudenza assolutamente consolidata).
Nella vicenda in esame, infatti, il primo elaborato relativo alla prova di diritto civile non recava assolutamente l’individuazione delle parti o dei passi dell’elaborato che possano aver indotto la Commissione a concludere per la necessità di procedere all’annullamento dell’intera prova, a seguito della presunta conformità dell’elaborato 611 con l’<<elaborato contenuto nella busta n. 782>>, rendendo così praticamente impossibile qualsiasi controllo in ordine alla correttezza sostanziale della valutazione operata dalla Commissione, con consequenziale violazione di pacifici criteri di motivazione degli atti amministrativi desumibili dall’art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (TAR Puglia-Lecce, Sez. II, sentenza 21.10.2010 n. 2147 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: Il collegato lavoro articolo per articolo.
La Camera dei deputati ha approvato il 19.10.2010 in via definitiva il disegno di legge (cosiddetto Collegato lavoro - AC 1441-quater-F) recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Proponiamo una tabella di sintesi (a cura di Pietro Gremigni) di tutti gli articoli del nuovo provvedimento ... (link a www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com).

PUBBLICO IMPIEGO: LA CAMERA APPROVA DEFINITIVAMENTE IL COLLEGATO-LAVORO.
MODIFICATE LE NORME SULL'ARBITRATO. ORA SI ATTENDE LA PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Il provvedimento contiene anche numerose, importanti, disposizioni in materia di lavoro pubblico (link a www.uilpa.it).

PUBBLICO IMPIEGOIl dipendente che non sta bene può tornare a casa su consiglio colleghi.
Il dipendente che non sta bene può tornare a casa, annunciando l’allontanamento anche solo ai colleghi. L’azienda non lo potrà considerare assente ingiustificato, né tanto meno licenziarlo per giusta causa.
Lo rileva la Cassazione nel bocciare il ricorso di un’azienda che aveva licenziato in tronco un suo operaio colpevole, a suo dire, di essere tornato a casa abbandonando il posto di lavoro senza avvisare il datore di lavoro. Non che il collega abbia licenza di “concedere permessi”, ma l’allontanamento dal posto di lavoro deve ritenersi “giustificato su un piano di buona fede” ... (Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza 14.10.2010 n. 21215 - link a www.litis.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Uso del mezzo proprio dei dipendenti degli Enti Locali.
Col parere 12.10.2010 n. 949 la Corte dei Conti, Sezione controllo Lombardia, interviene su una materia rispetto alla quale sono emerse diverse interpretazioni, concernente l’uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti degli enti locali per lo svolgimento dei servizi istituzionali.
I dubbi erano scaturiti dalla norma di cui all’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78, convertito nella legge 122 del 2010, che prevede che a decorrere dall’anno 2011 “le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, (omissis). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18.12.1973, n. 836 e 8 della legge 26.07.1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.
Si ricorda che l'articolo 15 della legge 18.12.1973, n. 836, stabilisce un’indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto; mentre l’art. 8 della legge 26.07.1978, n. 417, disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale).
Da questo quadro normativo è sorto il dubbio, prospettato dalla provincia che ha formulato la richiesta di parere alla Corte dei Conti Lombardia, se il legislatore abbia inteso disapplicare anche l’art. 41 del CCNL del 14.09.2000 dei dipendenti delle regioni e degli enti locali, il cui 4 comma, rispettivamente, consente eccezionalmente, da un lato, l’autorizzazione all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto, qualora più conveniente dei normali servizi di linea e riconosce conseguentemente, dall’altro, la relativa indennità.
Nel merito la Corte dei Conti osserva che la norma contenuta nell’art. 9, della legge del 1978 n. 417, che prevede che ”quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”, non è stata espressamente abrogata e quindi continua ad esplicare i suoi effetti, in quanto attiene alle modalità di organizzazione di servizi pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa del personale.
In particolare la Corte evidenzia che nelle ipotesi nelle quali “l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente è funzionale all’organizzazione del servizio e risponde perciò a finalità proprie dell’amministrazione di assicurare particolari esigenze di servizio non conseguibili o più difficilmente conseguibili con diverse modalità organizzative, la spesa conseguente all’uso del mezzo proprio non attiene alla natura della razionalizzazione e riduzione della spesa del personale, ma più propriamente alla natura delle pubbliche amministrazioni, la cui attività deve rispondere ai ben noti criteri di buon andamento".
Concludendo la Corte dei Conti ritiene, che pur raccomandandosi un’attenta valutazione della fattispecie, la norma di cui all’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78, convertito nella legge 122 del 2010, non può intervenire nell’organizzazione dei servizi degli enti locali.
Pertanto, in vigenza dell’art. 9 della legge 26.07.1978, n. 417 sopra indicato e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, ovvero le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l’uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente locale, garantite dall’ordinamento.
Per una lettura più completa in allegato si trasmette il testo della delibera, che può rappresentare un valido sostegno a fronte di dubbi e/o interpretazioni restrittive del quadro normativo.

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Accesso agli atti della procedura di progressione economica orizzontale.
Con nota del 30.07.2010 n. 0022686, il Comando della Polizia Municipale di Caserta ha comunicato che un proprio dipendente, che aveva partecipato ad una procedura per l’attribuzione della progressione economica orizzontale per il 2009, risultando non utilmente collocato in graduatoria, ha chiesto l’accesso agli atti della procedura stessa, ed in particolare alle schede di valutazione di tutti i concorrenti collocati in posizione utile.
Tale domanda è stata respinta, perché ritenuta preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione. Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione, facendo presente che la questione è stata sottoposta al Difensore Civico (senza peraltro precisare se ciò sia avvenuto mediante formale ricorso, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, ovvero mediante semplice richiesta di parere).
Al riguardo la Commissione osserva, in via preliminare, che se la questione ha formato oggetto di apposito ricorso al Difensore Civico questa Commissione non ha alcuna competenza per intervenire, poiché le controversie in materia di accesso ad atti comunali sono di esclusiva competenza del Difensore Civico.
Se invece al Difensore Civico è stato richiesto un semplice parere ciò non preclude a questa Commissione di esprimere il proprio avviso, nei seguenti termini. In casi analoghi è stato costantemente ritenuto che, trattandosi di accesso procedimentale, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990, l’interessato abbia diritto di ottenere copia dei documenti della procedura, ed in particolare delle schede valutative dei concorrenti utilmente graduati, dal momento che questi ultimi, partecipando ad una selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nella graduatoria stessa potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (quali sono senza dubbio i concorrenti non utilmente graduati).
Né in ciò può ravvisarsi un controllo generalizzato dell’attività della pubblica Amministrazione, dal momento che in tali casi l’accesso concerne i documenti amministrativi di un singolo specifico procedimento e non la generale attività dell’Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, risposta del Plenum in seduta del 12.10.2010 - link a www.commissioneaccesso.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGOOGGETTO: Accesso a graduatoria interna per progressione orizzontale.
Con e-mail del 22.08.2010, la Sig.ra ..., dipendente comunale, premesso di avere partecipato ad una selezione interna per progressione orizzontale e di avere poi chiesto copia della relativa graduatoria, ottenendone un rifiuto, chiede se a parere di questa Commissione:
1) possa inoltrare domanda di riesame al Comune;
2) tutti gli altri partecipanti collocati in graduatoria debbano ritenersi
controinteressati, dal momento che la graduatoria espone i loro dati personali, e debbano quindi essere preventivamente invitati a comunicare la loro eventuale opposizione.
Al riguardo la Commissione ritiene:
1) che l’interessato all’accesso, in caso di rifiuto da parte dell’Amministrazione, possa presentare domanda di riesame. Va però tenuto presente, in primo luogo, che l’Amministrazione, qualora tale domanda non sia fondata su circostanze o interessi già rappresentati nell’originaria domanda d’accesso, non è tenuta a provvedere e, in secondo luogo, che la domanda di riesame non sospende né interrompe il termine stabilito dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 per proporre ricorso al difensore civico, sicché l’interessato potrebbe consumare inutilmente il termine per proporre tale ricorso;
2) che, trattandosi di accesso endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 10, della legge n. 241/1990 l’interessato abbia diritto di ottenere copia della chiesta graduatoria senza alcun necessità di una preventiva notifica agli altri graduati, dal momento che questi ultimi, partecipando ad una selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nella graduatoria stessa potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, risposta del Plenum in seduta del 12.10.2010 - link a www.commissioneaccesso.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Art. 12 del Decreto legge n. 78 del 31.05.2010 convertito con modifiche nella Legge 30.07.2010 - Interventi in materia pensionistica.
NUOVE NORME IN MATERIA PENSIONISTICA: L'INPDAP FA IL PUNTO.
Con la circolare 08.10.2010 n. 18, l'INPDAP ha fornito ulteriori e più precisi ragguagli in merito alle nuove disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla recente manovra economica del Governo (art. 12, Legge 122/2010).
RIPRENDENDO E AMPLIANDO QUANTO GIA’ ILLUSTRATO NELLE DUE PRECEDENTI NOTE OPERATIVE DIRAMATE SU TALE ARGOMENTO (rispettivamente l’11.06.2010 n. 7627 di prot. ed il 03.08.2010 n. 10560 di prot.), l'INPDAP CHIARISCE LA PORTATA APPLICATIVA DI ALCUNI ISTITUTI, TRA CUI RICORDIAMO:
- lo slittamento delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia a partire dall’01.01.2011 (C.D. “FINESTRE MOBILI”);
- l'adeguamento automatico e generalizzato dei requisiti per il diritto alla pensione a decorrere dall'01.01.2015, per effetto dell'incremento della “SPERANZA DI VITA”;
- l'innalzamento obbligatorio a 65 anni dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego a decorrere dall’01.01.2012;
- le nuove regole in materia di ricongiunzioni;
- il prolungamento del servizio fino alla data di decorrenza della pensione, per effetto delle “FINESTRE MOBILI”.
VIENE INVECE RINVIATO AD UNA SUCCESSIVA CIRCOLARE L’APPROFONDIMENTO RIGUARDANTE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE (commi da 7 a 10 dell'art. 12 della L. 122/2010), TRA CUI QUELLA SULL’INTRODUZIONE DEI NUOVI CRITERI DI CALCOLO DELLA BUONUSCITA SECONDO LE REGOLE DEL T.F.R. A DECORRERE DALL’01.01.2011.

PUBBLICO IMPIEGOSpetta il compenso per ferie non godute se l’impedimento non è imputabile al dipendente.
Anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interesso non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo.
Si tratta infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 05.10.2010 n. 7295 - link a www.litis.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Personale delle amministrazioni pubbliche - Conferimento di incarico dirigenziale di seconda fascia - Art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001.
L’art. 19, sesto comma, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 40 della L. n. 150/2009, consente il conferimento di incarichi esterni a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell’ambito del personale dirigenziale dell’Amministrazione, con conseguente onere di previa verifica della sussistenza di risorse interne all'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali richiesti per quell’incarico e, soltanto ove tale indagine dia esito negativo, sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta (nella fattispecie, la Sezione ha ricusato il visto, e la conseguente registrazione, al provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale di seconda fascia a soggetto estraneo ai ruoli, essendo stata accertata, a seguito di procedura selettiva intrapresa dall'Amministrazione, la presenza di dirigenti interni in possesso della richiesta professionalità) (massima tratta da www.centrostudi-sv.org - Corte dei Conti, Sez. centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione 04.10.2010 n. 18/2010/P).

PUBBLICO IMPIEGO: P. Barrera, La responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici dopo il d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (anche alla luce del decreto legge n. 78/2010) (link a http://doc.sspal.it).

PUBBLICO IMPIEGO: CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali (AREA II) - Biennio economico 2008-2009 (INPDAP, nota operativa 02.10.2010 n. 46).

PUBBLICO IMPIEGO: Quando la partecipazione ad una gara pubblica è preclusa dallo stesso bando, sussiste l’interesse a gravare la relativa determinazione a prescindere dalla mancata presentazione della domanda.
Poiché l’interessato ha lamentato che l’amministrazione non avrebbe potuto bandire un corso riservato unico essendo il posto messo a concorso, egli non era neppure tenuto a presentare la domanda di partecipazione ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, essendo ormai jus receptum che quando la partecipazione ad una gara pubblica è preclusa dallo stesso bando, sussiste l’interesse a gravare la relativa determinazione a prescindere dalla mancata presentazione della domanda, posto che la presentazione della stessa si risolve in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di esclusione, con un risultato analogo a quello della originaria preclusione e quindi privo di qualsiasi utilità (C.d.S., sez. V, 19.03.2009, n. 1624) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 01.10.2010 n. 7271 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

settembre 2010

PUBBLICO IMPIEGO: Contrattualizzazione del rapporto - Onnicomprensività del trattamento economico - Riferibilità ai dipendenti delle Regioni.
Gli artt. 2, comma 3, e 45, comma 1, del Dlgs. n. 165 del 30.03.2001, che “cristallizzano” il principio della c.d. contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico e della onnicomprensività del relativo trattamento economico, si applicano anche ai dipendenti regionali.
Trattamento economico accessorio - Fonti legittimanti l’attribuzione - Deliberazioni di Giunta regionale - Illegittimità delle stesse.
È illegittima l’erogazione di trattamenti accessori in assenza di una fonte contrattuale legittimante la stessa e fondata non su prescrizioni legislative regionali, bensì su atti amministrativi generali interni, quali le deliberazioni di Giunta regionale.
L’attribuzione di trattamenti economici, infatti, può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi che sono anche l’unica fonte legittimata a definire il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente. Trattamento accessorio che potrà essere erogato solo se collegato ad una performance che dovrà essere oggetto di specifica valutazione o all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute.
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Trattamento accessorio: se indebito paga il dirigente.
Anche ai dipendenti delle regioni si applicano i principi della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego e di onnicomprensività della retribuzione, previsti dagli artt. 2, comma 3, e 45, comma 1, del Dlgs. 30.03.2001, n. 165. I dirigenti, inoltre, sono responsabili, ai sensi dell’art. 45, comma 4, della stessa norma, dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori.
L’affidamento psicologico indotto dall’espressione di pareri favorevoli nel corso dell’istruttoria, tenuto conto delle sequenze procedimentali, esclude, infine, la responsabilità dell’organo politico deliberante.

Queste, in sintesi, le indicazioni che emergono dalla sentenza 23.09.2010 n. 568, emessa dalla Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Puglia, con la quale due dirigenti del settore Turismo della Regione sono stati condannati al pagamento di 71.925 euro (35.962,50 euro a testa), contro una richiesta della Procura di 101.890 euro, in relazione ad una fattispecie di danno erariale consistente nell’aver indebitamente erogato compensi, in violazione del principio della onnicomprensività del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti, a funzionari regionali per la loro partecipazione ad una commissione giudicatrice deputata a valutare iniziative turistiche per beneficiare di finanziamenti regionali.
La sentenza del giudice contabile pugliese.
Nell’elaborazione della sentenza in commento, il Collegio parte dalla considerazione che l’attuale assetto costituzionale riconosce una potestà legislativa regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione dei propri uffici e del relativo personale.
In base a tale “cornice” costituzionale, entro la quale devono, poi, delinearsi le competenze legislative degli enti territoriali, risulta evidente l’illegittimità di un’erogazione di trattamenti accessori in assenza di una fonte contrattuale che la legittimi e basata, addirittura, non su prescrizioni legislative regionali, bensì su atti amministrativi generali interni, quali le deliberazioni di Giunta regionale.
Il complesso normativo riferibile al rapporto di pubblico impiego è, infatti, costituito, sia dalle disposizioni del capo I del Titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, sia dalle norme, definite espressamente dal legislatore di carattere imperativo, contenute nel Dlgs. n. 165/2001.
Ciò è quanto ribadito dalla Corte in relazione alla tesi sostenuta dalla difesa secondo la quale i citati principi della contrattualizzazione del pubblico impiego e dell’onnicomprensività della retribuzione previsti dal Dlgs. n. 165/2001 non troverebbero diretta applicazione ai dipendenti regionali.
Il Collegio sottolinea invece la regola per cui l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi che sono, tra l’altro, anche l’unica fonte legittimata a definire il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente. Trattamento accessorio che, per completezza, si ricorda, potrà essere erogato solo se collegato ad una performance che dovrà essere oggetto di specifica valutazione o all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Nell’ambito di questo quadro di riferimento, inoltre, non riveste alcun rilievo il fatto che il dirigente abbia sottoposto all’approvazione dell’organo politico atti di propria competenza, al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa; ciò, anche se il principio di distinzione tra l’attività di indirizzo e di controllo dell’organo politico e l’attività di gestione, propria dell’apparato burocratico non sia stato compiutamente attuato, come spesso succede nella realtà operativa degli enti pubblici, in modo rigoroso.
Infatti, quando la decisione dell’organo politico è condizionata in modo evidente da pareri, attestazioni o altri adempimenti istruttori dell’ufficio tecnico o amministrativo preposto in quanto presuppone conoscenze specialistiche, è evidente l’esonero da responsabilità della decisione solo formalmente assunta dall’organo deliberante.
Terza carta giocata dalla difesa, con l’obiettivo di ripartire il danno su più teste, è stato il coinvolgimento, oltre che dell’organo politico, anche del dirigente del settore finanziario e del settore personale. Ciò in relazione al parere favorevole di regolarità contabile apposto dal primo sull’atto e dalla liquidazione dei compensi nel cedolino, disposta dal secondo.
Ma, anche su tale aspetto, il Collegio ha smontato tale prospettazione. La generale autonomia decisionale di ciascun dirigente e la sua specifica responsabilità in ordine alla corretta attribuzione dei trattamenti economici accessori di cui al citato art. 45, comma 4, del Dlgs. n. 165/2001, “[…] conducono all’impossibilità di configurare un affidamento dello stesso in ordine alla legittimità del proprio agire fondata sull’espressione di un ulteriore atto endoprocedimentale che, nella fattispecie, manifesta esclusivamente un giudizio in ordine al rispetto delle norme vigenti in materia di contabilità e di regolarità delle procedure di spesa previste. Le stesse motivazioni escludono una rilevanza causale di successivi comportamenti esecutivi, quali la liquidazione dei compensi ai componenti la commissione da parte del settore personale nei cedolini della busta paga”.
Accolta, invece, la richiesta della difesa di quantificare il danno erariale al netto delle imposte, togliendo, dunque, l’Irap versata dalla Regione (massima e commento tratti da www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Le linee guida del CIVIT per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
La CIVIT (Commissione per la Valutazione, Trasparenza e l'Integrità delle amministrazione pubbliche) ha emanato la delibera 23.09.2010 n. 150, contenente il testo provvisorio, sottoposto a consultazione, delle linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150.
Tale decreto legislativo è stato emanato in attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è previsto dall'art. 11, commi 2 e 8, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009 ... (link a
venetoius.myblog.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Art. 55-septies del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni (Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'innovazione tecnologica, circolare 28.09.2010 n. 43096 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Orario di Lavoro: normativa, sicurezza, ...
La tematica dell'orario di lavoro rappresenta sicuramente uno degli aspetti più rilevanti nell' ambito della vita lavorativa (e non solo) di ciascun individuo. Già in passato si era compresa l'importanza di individuare, nell'arco della giornata, spazi temporali delimitati, da riservare alle diverse attività.
A livello comunitario si è ricercata una maggiore flessibilità dei tempi di lavoro, tesa ad ottenere una migliore distribuzione del tempo da dedicarsi all'attività lavorativa rispetto a quello da destinare alle attività familiari, sociali e di svago, oltre che, naturalmente, di riposo.
Grande rilevanza è inoltre assegnata all'esigenza sempre maggiore di una rafforzata tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.
La direzione provinciale del lavoro di Modena ha diffuso, attraverso il proprio sito internet, una pubblicazione che affronta tutti gli aspetti e le problematiche connesse all'orario di lavoro, dal titolo "L'orario di lavoro: orario normale e orario massimo di lavoro".
La pubblicazione si compone di ben 117 pagine e si articola in 5 capitoli:
- Evoluzione storica: la disciplina dell'orario di lavoro;
- La durata della prestazione di lavoro. La durata dell'orario giornaliero;
- Il D. Lgs. n. 213/2004;
- La sicurezza del lavoro;
- Conclusioni (link a www.acca.it).

PUBBLICO IMPIEGO: F. Logiudice, I riflessi della manovra d’estate sul personale delle PPAA (link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: Pensioni e liquidazioni: una vera e propria mazzata per i dipendenti pubblici (CGIL-FP di Bergamo, nota 22.09.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: La disciplina della malattia nei comparti del pubblico impiego (CGIL-FP di Bergamo, settembre 2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Se il candidato sottolinea la traccia deve essere annullata la prova scritta.
Deve essere annullata la prova scritta di un concorso se il candidato ha sottolineato parti della traccia, in quanto trattasi elemento idoneo a far venir meno l’anonimato, indispensabile per garantire la par condicio tra i concorrenti (TAR Lazio-Roma, Sez. I, sentenza 20.09.2010 n. 32366 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: Corte dei conti Puglia: per «normali» compiti d'ufficio stop a compensi aggiuntivi.
Niente compensi aggiuntivi ai dipendenti e ai dirigenti delle Pa per lo svolgimento di attività che rientrano nei compiti di ufficio. Tutte le forme di trattamento economico accessorio sono oggetto di contrattazione e né le amministrazioni né i singoli dirigenti possono disporre unilateralmente l'erogazione di compensi. Neppure lo svolgimento di tali attività fuori dall'orario di lavoro, l'uso del mezzo proprio o l'avere l'ente ottenuto notevoli benefici legittimano l'erogazione ditali compensi. In capo ai dirigenti inadempienti matura colpa grave per l'incuranza degli effetti sulla finanza dell'ente. La circostanza che alcuni progetti fossero stati preventivamente approvati dalla giunta determina solo una riduzione della responsabilità del dirigente e non costituisce una esimente.
Questi principi sono stati affermati dalla Corte dei Conti della Puglia nella sentenza 22.07.2010 n. 475 e nella sentenza 02.08.2010 n. 487.
Sono stati condannati due dirigenti della provincia di Lecce per avere corrisposto compensi aggiuntivi a propri collaboratori per lo svolgimento di attività comprese tra quelle di istituto, nei casi specifici la definizione delle iniziative per la utilizzazione degli strumenti di finanza innovativa e la classificazione degli alberghi.
Queste pronunce confermano un orientamento che è maggioritario nella magistratura contabile, ma che talvolta non è stato applicato in presenza di circostanze (sezione appello Corte conti Sicilia, sentenza 87/2009) per cui lo svolgimento di attività ordinarie deve comunque essere definito come uno sforzo straordinario. Tali non sono stati giudicati nella classificazione delle strutture alberghiere, in quanto attività programmabile, né i notevoli asseriti vantaggi finanziari che l'amministrazione potrebbe avere ottenuto. dall'applicazione degli strumenti di finanza innovativa.
Le sentenze ricordano che i principi di onnicomprensività e di contrattazione del trattamento economico si applicano non solo ai dipendenti, ma anche ai dirigenti. E aggiungono che questi compensi non sono riconducibili agli istituti contrattuali in vigore: non possono essere considerati produttività perché «erogati senza alcun riferimento ai parametri e metodologie di valutazione eventualmente adottati».
Per lo svolgimento al di fuori del normale orario di lavoro la forma di remunerazione è il compenso per lavoro straordinario, sussistendone le condizioni: in ogni caso, per potere assumere che l'ente ne abbia tratto vantaggio, ai fini della riduzione della responsabilità, il dirigente deve dimostrare che l'attività non poteva essere svolta nell'ordinario orario di lavoro.
L'eventuale decisione preventiva della giunta di costituire uno specifico gruppo di lavoro e distanziare risorse per la relativa remunerazione, in quanto la determinazione dirigenziale è a essa legata da un «rapporto di consequenzialità logica e cronologica», determina soltanto la riduzione della responsabilità, ma non l'esonero, poiché è comunque il dirigente che adottagli atti gestionali (articolo Il Sole 24 Ore del 20.09.2010 - tratto da www.corteconti.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGOOGGETTO: Istanza di accesso a schede di valutazione di una procedura concorsuale.
Con fax del 19.06.2010 la Città di Caserta, Polizia Municipale, Area Comando ha comunicato:
1) che il dipendente ..., che aveva partecipato ad una procedura concorsuale per il passaggio dalla posizione C4 a C5, ha chiesto copia delle schede di valutazione di tutti i concorrenti interessati a detto passaggio, al fine di accertare l’equità e l’uniformità dei giudizi e delle valutazioni;
2) che la domanda d’accesso è stata respinta perché ritenuta preordinata ad un controllo generalizzato dell’attività dell’Amministrazione.
Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.
Al riguardo si fa presente che chi ha partecipato ad una selezione di tipo concorsuale ha l’evidente interesse di poter poi controllare se, ai suoi danni, siano stati commessi errori o parzialità. Pertanto il Sig. ... ha indubbiamente diritto, ai sensi dell’articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990, di accedere alle schede di valutazione richieste, limitatamente però a quelle dei concorrenti che l’abbiano preceduto nella graduatoria, dal momento che negli altri casi l’esistenza di eventuali errori o parzialità non potrebbe causargli alcun danno, con conseguente carenza di interesse all’accesso
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, risposta del Plenum in seduta del 14.09.2010 - link a www.commissioneaccesso.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Lavoro: anche il "tempo tuta" deve essere retribuito.
Al fine di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita; mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e, di conseguenza, il tempo ad essa necessario deve essere retribuito (Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza 10.09.2010 n. 19358 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOIn Gazzetta due circolari ministeriali Sanzioni ai pubblici per le inosservanze sul cartellino.
Sanzioni disciplinari per il dipendente pubblico che non rispetta le nuove regole sui cartellini identificativi obbligatori. E poi retribuzione di risultato di dirigenti e posizioni organizzative fuori dal taglio per le assenze per malattia.
Sono le principali precisazioni contenute in due circolari della Funzione pubblica n. 3 «(Articolo 55-novies del decreto legislativo 165 del 2001- identificazione del personale a contatto con il pubblico») e 8 («Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti») pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» 210 dell'08 settembre.
Il cartellino.
Tutti i dipendenti pubblici a contatto con il pubblico devono essere muniti di un cartellino di riconoscimento. L'inosservanza di questa prescrizione costituisce precisa la nuova circolare una valida ragione per l'avvio di un procedimento disciplinare e per la conseguente irrogazione di sanzioni.
Il cartellino identitificativo o la targa nella stanza o nella postazione di lavoro devono contenere le seguenti informazioni: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Non devono essere contenuti dati eccedenti o non necessari rispetto alle finalità di trasparenza e tali da violare la privacy, come ad esempio le generalità personali.
L'obbligo precisa la circolare si applica a tutti dipendenti e dirigenti pubblici contrattualizzati, cioè ne sono escluse le forze armate, di polizia, i prefetti, i docenti universitari, i magistrati e le altre categorie a cui non si applica il Dlgs 165/2001: per queste figure comunque le singole amministrazioni possono introdurre l'obbligo. Siamo dinanzi a un obbligo che si applica anche alle regioni e alle autonomie locali. Da questo vincolo possono essere escluse specifiche categorie, sulla base di analitiche e argomentate motivazioni.
Questa esclusione ricorda la circolare deve essere contenuta in provvedimenti del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione adottati d'intesa con il ministro competente e, per le regioni e gli enti locali, con la Conferenza unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali. L'obbligo si applica nei confronti dei dipendenti a contatto con il pubblico, intendendo come tali quelle -si legge nella circolare che «si intendono svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta», valutazione- che deve essere effettuata in concreto dalle singole amministrazioni.
Le assenze.
Le assenze per malattia dei dipendenti pubblici sono diminuite di oltre il 30% a seguito delle disposizioni introdotte dal Dl 112/2008. Un'ulteriore riduzione è attesa dalla concreta applicazione del vincolo alla trasmissione telematica dei certificati direttamente da parte dei medici alle amministrazioni introdotto dalla «legge, Brunetta» (Dlgs 150/2009).
Per i primi io giorni di ogni assenza per malattia, fatte salve le eccezioni previste per i ricoveri ospedalieri, gli infortuni, le terapie salva vita e i morbi dipendenti da ragioni professionali, occorre effettuare il taglio di ogni forma di trattamento economico accessorio. L'eventuale esonero dal taglio spiega la circolare deve essere disposta solo sulla base di un adeguato supporto in termini di certificazione medica.
In questa decurtazione non deve essere compresa, per i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa, la retribuzione di risultato in quanto essa non può essere equiparata a una «indennità giornaliera» perché dovuta a consuntivo sulla base degli «esiti del procedimento di valutazione» (articolo Il Sole 24 Ore del 10.09.2010, pag. 33 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOP.a., sanzioni senza Statuto. Niente collegi arbitrali per pubblici dipendenti. Una circolare del ministero del lavoro sugli effetti della riforma Brunetta.
Lo Statuto dei lavoratori non si applica alle controversie sul pubblico impiego. La riforma Brunetta (dlgs n. 150/2009), in particolare, eliminando la possibilità di adire collegi arbitrali per le decisioni sulle sanzioni disciplinari, non ha inteso rinviare ai medesimi organismi costituiti presso le direzioni provinciali del lavoro, come previsto dall'articolo 7 della legge n. 300/1970.
Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 28/2010.
La riforma Brunetta. La riforma del pubblico impiego operata dal dlgs n. 150/2009 ha introdotto alcune novità in tema di controversie. Due quelle principali, come spiega il ministero del lavoro: la prima relativamente alla disciplina delle procedure conciliative precontenziose, la seconda riguardo all'impugnazione delle sanzioni.
In merito al primo aspetto, la riforma ha sostituito la vecchia disciplina cosiddetta del patteggiamento con la possibilità, per la contrattazione collettiva, di regolamentare procedure di conciliazione non obbligatoria, a eccezione dell'ipotesi della sanzione del licenziamento. In merito alle impugnazioni, la riforma ha praticamente eliminato il ricorso a collegi arbitrali, rimettendo di fatto ogni decisione al giudice del lavoro.
Inapplicabile lo Statuto. Tutto ciò, spiega il ministero, appare delineare un disegno di razionalizzazione delle procedure di conciliazione e d'impugnazione ispirato dalla volontà di evitare il rischio di collusione che potrebbe derivare dallo svolgimento di procedure, regolate dalla contrattazione o dalla legge, di carattere arbitrale o svincolate dai presupposti sostanziali fissati dalla legge.
Considerazioni, queste, secondo il ministero, che inducono a pensare che dopo la riforma non sia possibile ritenere vigente l'articolo 7 della legge n. 300/1970 (lo statuto dei lavoratori), nonostante questo fosse richiamato dalla precedente normativa. Infatti, nell'ambito delle nuove norme, il citato articolo 7 non è stato mai richiamato.
Quando invece nel nuovo contesto normativo la volontà di applicare al settore pubblico la disciplina prevista per il settore privato (il predetto articolo 7) avrebbe dovuto essere espressa in maniera esplicita, mediante (appunto) richiamo o ridisciplina. Peraltro, conclude il ministero, questa conclusione sembra confermata pure dalla circostanza che, in attuazione del criterio di delega («abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva»), la riforma ha definitivamente eliminato la possibilità di ricorrere a collegi arbitrali di disciplina.
Tale previsione, che in senso stretto si riferisce ai collegi, pare indice della volontà del Legislatore di escludere decisioni arbitrali in materia di impugnazioni disciplinari, con la conseguenza che anche l'impugnazione prevista e disciplinata dall'articolo 7 dello Statuto, in quanto svolta di fronte a un collegio di conciliazione e di arbitrato, deve ritenersi preclusa (articolo ItaliaOggi del 09.09.2010, pag. 32 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOCertificati medici con pec. I datori possono chiedere all'Inps l'invio per e-mail. Una circolare dell'Istituto fornisce le istruzioni alle aziende e alla p.a..
I datori di lavoro, privati e pubblici, possono ricevere i certificati medici di malattia anche via Pec.
Lo stabilisce l'Inps nella circolare 07.09.2010 n. 119 di ieri di cui dà notizia un comunicato stampa, diffuso sempre ieri, del ministero per la pubblica amministrazione il quale, peraltro, informa che i certificati finora inviati online ammontano a 302.813, con un incremento del 19% nell'ultima settimana.
Tutti i servizi a regime. È a partire dal 3 aprile, a seguito della riforma Brunetta (dlgs n. 150/2009) che i medici dipendenti del Ssn oppure in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all'Inps, tramite il Sac (Sistema di accoglienza centrale), il certificato di malattia del lavoratore. Ricevuto il certificato, il Sac lo invia all'Inps che lo mette a disposizione dei datori di lavoro, privati e pubblici, e dei lavoratori sul sito internet.
Fino a ieri, i certificati erano consultabili online tramite il codice pin o con l'inserimento del codice fiscale del lavoratore e del numero del certificato. Da ieri è operativa la nuova modalità, mediante la quale i datori di lavoro possono richiedere all'Inps di ricevere nella propria casella di posta elettronica certificata (Pec) le attestazioni di malattia dei propri dipendenti.
Una soluzione più efficiente, dal punto di vista delle aziende, perché le libera dall'impegno quotidiano di collegarsi al sito dell'Inps e verificare l'eventuale immissione di un certificato medico. Con la nuova procedura, infatti, sarà direttamente l'Inps, con invii giornalieri, ad inoltrare alla Pec del datore di lavoro tutti i certificati medici eventualmente trasmessi dai medici con riferimento ai rispettivi lavoratori.
Le istruzioni operative. Per accedere alla nuova possibilità, spiega la circolare, i datori di lavoro (pubblici e privati) devono trasmettere apposita richiesta all'Inps tramite l'indirizzo di Pec al quale richiedono di ricevere la trasmissione quotidiana delle certificazioni mediche.
La richiesta va inviata alle competenti sedi Inps i cui indirizzi sono reperibili su internet (www.Inps.it). Per essere accolta, la richiesta deve contenere le informazioni indicate in tabella.
I dati. Il comunicato stampa del ministero, relativamente alla copertura territoriale dell'operatività della trasmissione online dei certificati medici, sottolinea che la media regionale di medici dotati di pin (è la password che serve per l'invio dei certificati) si attesta al 75%.
Significa che, dal 27 agosto al 3 settembre, sono stati abilitati altri 8 mila medici di famiglia. In almeno otto regioni il processo si è sostanzialmente completato: Piemonte (84% dei medici abilitati), Valle d'Aosta (99%), Provincia di Bolzano (96%), Veneto (89%), Marche (91%), Basilicata (88%), Calabria (85%), Abruzzo (82%) e Sardegna (89%).
Nelle altre regioni, le percentuali di medici abilitati risultano quasi ovunque intorno al 60%. In Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna, aggiunge il comunicato, i medici sono in possesso di carta nazionale dei servizi (Cns) per l'accesso al sistema.
Infine, spiega il comunicato, fino a ieri risultano inviati complessivamente 302.813 certificati, per un incremento del 19% nell'ultima settimana (articolo ItaliaOggi del 08.09.2010, pag. 31 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Certificati di malattia on line: sul sito Inps l’iter per i datori Amministrazioni pubbliche e aziende private possono chiedere “in rete” di ricevere gli attestati sulla Pec.
Codice fiscale e numero progressivo Inpdap relativo alla “sede di servizio”, per le Amministrazioni pubbliche; matricola Inps, per le aziende private; indicazione del formato di invio dei file prescelto, per tutti.
Sono queste le semplici informazioni da fornire all’Istituto nazionale di previdenza sociale per ricevere sul proprio indirizzo e-mail “certificato” gli attestati di malattia dei dipendenti.
I dettagli della procedura da seguire sono impressi nero su bianco nella circolare Inps n. 119 del 07.09.2010 ... (link a www.nuovofiscooggi.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Bergamo, ecco chi sono i dirigenti super-pagati della provincia.
La Fp-Cgil di Bergamo ha messo in fila dal più pagato a quello meno, i 48 dirigenti della Pubblica Amministrazione: in testa due della Provincia (07.09.2010 - link a www.bergamonews.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Deve sempre sussistere nei concorsi pubblici una riserva di posti per coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, anche se il bando di concorso non l‘ha prevista.
La legge n. 482/1968 prevede espressamente la riserva di posti “allo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale” (sentenza del 09.07.2005 n. 3698).
Ciò comporta l’attribuzione di un carattere cogente alle disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l’ha prevista e, d’altro canto, essa si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all’assunzione (sentenza cit.).
Occorre aggiungere che i medesimi principi esigono che l’Amministrazione operi in maniera non formalistica nell’individuare i presupposti per accordare il beneficio, al fine di non vanificare le rilevanti ragioni sottese al riconoscimento della riserva di posti, di cui s’è detto (TAR Puglia-Lecce, Sez. II, sentenza 07.09.2010 n. 1935 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Deve sempre sussistere nei concorsi pubblici una riserva di posti per coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, anche se il bando di concorso non l'ha prevista.
La legge n. 482/1968, recante disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, prevede espressamente la riserva di posti "allo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale".
Ciò comporta l'attribuzione di un carattere cogente alle disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista e, d'altro canto, essa si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque (TAR Puglia-Lecce, Sez. II, sentenza 07.09.2010 n. 1935 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La disciplina delle assunzioni dal 1° gennaio 2011 negli enti locali (CGIL-FP di Bergamo, nota 06.09.2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La disciplina delle assunzioni fino al 31.12.2010 negli enti locali (CGIL-FP di Bergamo, nota 06.09.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: M. M. Russo, TELECAMERE NON AUTORIZZATE SUL POSTO DI LAVORO: LA PROVA È VALIDA? (link a www.lavoroprevidenza.com).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOComuni, stop a lsu. Via ai fondi per la stabilizzazione. In corso di pubblicazione i decreti con i finanziamenti.
Via libera alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (lsu) negli enti locali. Con tre distinti decreti, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il ministero del lavoro fornisce procedure e criteri per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50 mila abitanti nel limite di un milione di euro per ciascuna annualità 2008, 2009 e 2010 (in totale 3 milioni di euro), finalizzato alla stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi enti e con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.
Il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo scadrà 30 giorni dopo la pubblicazione dei provvedimenti.
Tre annualità. La stabilizzazione degli lsu è prevista dalla Finanziaria 2008, la legge n. 244/2007, a favore di quei soggetti che siano impegnati in tali attività nei comuni con meno di 50 mila abitanti con oneri tutti a carico del bilancio comunale e siano nella disponibilità dei comuni da almeno otto atti.
I comuni possono richiedere il contributo per una sola annualità, 2008, 2009 o 2010, a condizione di avere in carico lsu a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente.
Tre vie per la stabilizzazione. L'erogazione del contributo, che avverrà sulla base di un'apposita graduatoria predisposta a cura del ministero del lavoro, è finalizzato all'attuazione di un piano di stabilizzazione occupazionale che il comune deve avere a tal fine predisposto. Tale piano può prevedere una o più delle seguenti vie alternative di stabilizzazione:
a) assunzione dei lsu con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi presso lo stesso comune; in tal caso, il sindaco deve dichiarare la conformità delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzione e di contenimento della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni;
b) assunzione dei lsu presso soggetti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi;
c) erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialità da erogare ai lsu con indicazione del relativo ammontare.
La domanda. I comuni interessati devono presentare apposita domanda, da spedire con raccomandata oppure da consegnare a mano, al ministero del lavoro entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto concernente la disponibilità di risorse per l'annualità (2008, 2009 o 2010) per la quale viene richiesto il contributo.
La domanda, sottoscritta dal sindaco, deve contenere tra l'altro il numero dei soggetti lsu con specificazione di quelli che si intendono stabilizzare. Nell'ipotesi di comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, la domanda deve inoltre recare esplicita dichiarazione che le assunzioni sono conformi ai limiti di spesa e vengono effettuate nel rispetto del patto di stabilità per gli enti locali (articolo ItaliaOggi del 04.09.2010, pag. 26).

PUBBLICO IMPIEGOStipendi, conta la qualifica. Lo svolgimento di mansioni superiori è irrilevante. Palazzo Spada ha respinto l'appello di un dipendente della regione Calabria.
Nell'ambito del pubblico impiego è irrilevante, sia a fini economici che di carriera, lo svolgimento di mansioni superiori, in quanto nell'ambito di tale rapporto non sono le mansioni ma la qualifica il parametro al quale la retribuzione va riferita.
Il principio è stato sancito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 02.07.2010 n. 4236.
La questione del riconoscimento economico delle mansioni superiori ha subito, nel tempo, orientamenti giurisprudenziali difformi, ma a seguito dell'articolo 56 del dlgs n. 29/1993, così come sostituito dal dlgs n. 80/1998, è stato riconosciuto al lavoratore pubblico il diritto alle differenze retributive dovute per le mansioni superiori, con attribuzione della responsabilità al dirigente che ha disposto l'incarico, in caso di dolo o colpa grave.
L'applicazione della normativa è stata rinviata e successivamente è intervenuto il dlgs n. 387/1998.
Nella sentenza in commento, il Consiglio di stato ha respinto l'appello presentato da un dipendente della regione Calabria, che aveva richiesto il riconoscimento della differenza retributiva maturata per lo svolgimento di mansioni superiori svolte tra il 1996 e il 1997.
Il Consiglio di stato non ha riconosciuto alla norma natura retroattiva e pertanto il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive, a seguito dello svolgimento delle mansioni superiori, va riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ossia dal 22 novembre 1998, in quanto di carattere innovativo, ergo non ha alcuna efficacia sulle situazioni precedenti.
Nel merito i giudici di palazzo Spada hanno affermato che nessuna norma o principio generale consentiva, almeno fino all'entrata in vigore del dlgs n. 387/1998, la retribuzione delle mansioni superiori comunque svolte nel pubblico impiego.
È stato evidenziato, tuttavia, che le mansioni svolte dal dipendente pubblico, se superiori a quelle relative alla qualifica attribuita, non hanno rilevanza né dal punto di vista della progressione in carriera né dal punto di vista retributivo. Ciò in quanto il pubblico impiego si differenzia dal lavoro privato giacché le mansioni e la retribuzione trovano fondamento in un atto formale di nomina e non in una libera scelta del personale amministrativo.
Il riconoscimento non può trovare fondamento nell'articolo 36 della Costituzione, che fissa il principio della corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, dato che la norma non trova applicazione nel rapporto di pubblico impiego, nel quale si applicano altri principi costituzionali.
In definitiva, nell'ambito lavorativo succitato non sono le mansioni ma la qualifica, il parametro al quale la retribuzione va riferita. L'amministrazione di appartenenza può e deve erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo nel caso in cui una norma speciale lo consenta (articolo ItaliaOggi del 03.09.2010, pag. 30 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGODa capo dei vigili a bibliotecario. Per la Cassazione il trasferimento è legittimo.
Il comune che decide di riorganizzare i propri uffici eliminando il posto da comandante può legittimamente trasferire l'operatore anche in biblioteca. Purché ci sia equivalenza di mansioni questa operazione di per sé non può infatti essere considerata discriminatoria e può prescindere anche dalla professionalità acquisita.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 18283 del 05.08.2010.
È curiosa e tutta italiana la vicenda occorsa al comandante della polizia municipale di un piccolo comune siciliano. Con delibera di giunta il settore della polizia municipale è stato inserito in una diversa organizzazione con contestuale soppressione del posto apicale e trasferimento del funzionario presso il servizio biblioteca.
Contro questa singolare iniziativa l'interessato ha proposto censure fino alla Corte di cassazione ma senza risultati apprezzabili. Con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, specifica innanzitutto la sentenza, le amministrazioni locali hanno ora ampia facoltà di ingerenza diretta nell'organizzazione lavorativa fermo restando il principio delle mansioni equivalenti.
In buona sostanza il dipendente deve essere adibito a mansioni per le quali è stato assunto «o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi».
Ai sensi dell'art. 52 del dlgs 165/2001 il concetto di equivalenza delle mansioni è particolarmente formale ancorandosi saldamente a una valutazione demandata ai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita. In pratica basta salvaguardare il formalismo delle mansioni per assecondare il dettato normativo. Ma nel caso in esame non è stato possibile neppure avvallare il carattere ritorsivo dell'intera manovra per la genericità delle considerazioni avanzate dall'interessato.
Risulta evidente però che questa determinazione è in forte controtendenza rispetto alla giurisprudenza maggioritaria che sostiene a spada tratta l'autonomia e l'indipendenza del comando di polizia locale, stante la sua peculiarità organizzativa e funzionale.
La legge quadro sulla polizia municipale n. 65/1986 di certo riconosce infatti tutte queste specificità e non ammette interferenze così incisive nei rapporti funzionali di un soggetto apicale incaricato di svolgere anche complesse attività di polizia (articolo ItaliaOggi del 03.09.2010, pag. 32 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOContratti decentrati al capolinea. P.a. e sindacati avranno margini di manovra molto ridotti. Gli effetti della legge 122/2010. La contrattazione locale può destinare le risorse ancora disponibili.
La manovra economica depotenzia la contrattazione decentrata. La previsione contenuta nell'articolo 9, comma 1, della legge 122/2010 limita notevolmente l'oggetto di quanto le amministrazioni, nella veste di datori, e i sindacati possono trattare, nelle materie residue soggette alla relazione della contrattazione.
La disposizione, come noto, congela parte delle retribuzioni, disponendo che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.
Leggendo il comma 1 dell'articolo 9 in combinazione col successivo comma 2-bis, per effetto del quale sussiste non tanto un tetto individuale del salario accessorio, bensì un tetto per ente, si deve ritenere che il concetto di «trattamento ordinariamente spettante» comprenda la parte della retribuzione fissa e continuativa.
In altre parole, la contrattazione decentrata non potrà intervenire sulla retribuzione tabellare (ma questa è sempre stata materia riservata alla contrattazione nazionale), né su elementi che accedono in modo irreversibile al trattamento economico, come ad esempio retribuzione individuale di anzianità, effetti di reinquadramenti fissati nel passato dalla contrattazione collettiva, l'indennità di comparto propria della realtà di regioni ed enti locali e la posizione economica acquisita per effetto delle progressioni orizzontali.
La manovra, disponendo un generalizzato blocco della contrattazione collettiva, valevole tanto per quella nazionale, quanto per quella decentrata, e congelando le parti fisse e continuative delle retribuzioni dei singoli dipendenti, priva le amministrazioni per il triennio 2011-2013 della possibilità di attivare progressioni economiche. Conseguentemente, la contrattazione decentrata, che tipicamente ha come oggetto la destinazione del fondo delle risorse decentrate costituito dall'ente, non potrà occuparsi dell'eventuale destinazione alle progressioni orizzontali.
La contrattazione, ancora, viene privata della possibilità di intervenire sulla destinazione del fondo, con riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 122/2010, ove si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Nella sostanza si introduce un obbligo discendente direttamente dalla legge di ridurre le risorse decentrate. Pertanto, spetta esclusivamente alle amministrazioni determinare l'ammontare della riduzione, nella fase della costituzione delle risorse.
Ovviamente, ciò finisce per circoscrivere gli spazi della contrattazione decentrata, la quale, nella sostanza, si limita a concordare la destinazione delle risorse decentrate libere, cioè ancora disponibili, dopo aver computato i valori delle progressioni economiche, dell'indennità di comparto, nonché delle indennità finalizzate a remunerare mansioni particolari o connesse a modalità di erogazione dei servizi (rischio, turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, particolari responsabilità).
Questa parte ancora disponibile, per altro, riguarda le sole risorse stabili, quelle sulle quali è possibile una reale contrattazione. Infatti, le risorse variabili sono per loro natura già destinate dal contratto, ad esempio a incentivare progettisti, avvocati, gli uffici tributi per il recupero Ici, oppure al premio per i risultati individuali.
Alla contrattazione, comunque, resta certamente la competenza a destinare, annualmente, le risorse ancora disponibili. Da questo punto di vista, il ruolo della contrattazione non risulta cancellato, ma solo ridimensionato dai nuovi vincoli imposti dalla legge.
Ancora, la contrattazione decentrata deve provvedere all'adeguamento dei contratti decentrati stipulati prima dell'entrata in vigore del dlgs 150/2009 ai contenuti della riforma-Brunetta.
Quello disposto, infatti, dall'articolo 65 del dlgs 150/2009 è un vero e proprio obbligo e non una semplice facoltà. La legge ha lasciato alle parti la possibilità di adeguare gradualmente le clausole incompatibili con la riforma, dando ben due anni di tempo agli enti locali. Ma, le clausole non adeguate non possono considerarsi applicabili. Prima di attuarle occorre attivare la contrattazione, che ha l'obbligo di eliminare gli elementi di contrasto, per sbloccarne così l'attuabilità (articolo ItaliaOggi del 03.09.2010, pag. 32 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOTar Calabria: Progressioni verticali possibili soltanto per bandi pre-riforma.
Le progressioni verticali vecchia maniera' non sono pi attuabili dal 15.11.2009, ma è possibile concludere solo quelle previste in bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto 150/2009.
Sono queste le conclusioni del TAR Calabria-Reggio Calabria con la sentenza 23.08.2010 n. 914.
Dopo diverse interpretazioni della Corte dei conti, dell'Anci e della Funzione pubblica, arriva il primo provvedimento giurisdizionale sulle progressioni interne che chiarisce la portata delle novità della riforma Brunetta .
il decreto legislativo ha previsto notevoli modifiche al Dlgs 165/2001 introducendo le progressioni di carriera possibili solo attuando una riserva non superiore al 50% all'interno di un concorso. Inoltre, i dipendenti devono possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
All'articolo 24 il legislatore aveva per indicato il l'gennaio 2010 come termine per poter utilizzarlo. Regioni ed autonomie locali avranno, tuttavia, tempo di adeguarsi sino al 31dicembre.
Per gli enti che applicano il decreto 267/2000 vi è poi una questione aggiuntiva, cioè la sopravvivenza dell'articolo 91 del medesimo Tuel secondo cui le amministrazioni che «non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente». Norma mai abrogata o disapplicata.
Nell'incertezza interpretativa diversi enti si sono lanciati in azioni da foto finish, come quella, molto diffusa, di adottare a fine anno scorso delle delibere di modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale o di avvio delle procedure della progressione.
Ma tutto ciò , secondo il Tar Calabria, è inutile. Tra passato e futuro delle progressioni verticali la scure è scesa definitivamente il 15.11.2009, con l'entrata in vigore della riforma Brunetta. I giudici, peraltro, non vedono contraddizione tra l'articolo 52 del Tuel e l'articolo 24 del decreto legislativo 150/2009, il quale ha la finalità di valorizzare e premiare le risorse interne dotate di capacità e preparazione.
Sulla questione della specialità (articolo 91 del Tuel) la sentenza ritiene che la norma si debba considerare tacitamente abrogata per incompatibilità con l'articolo 5 del decreto 165/2001 e, soprattutto, per incompatibilità con l'articolo 52, comma 1-bis della legge 150/2009 che, per la carriera dei dipendenti, afferma la regola del concorso pubblico, con eventuale previsione di riserva massima del 50% agli interni.
Ci che attesta, quindi, la correttezza delle progressioni verticali ante riforma è la pubblicazione del bando. Nel caso in esame la pubblicazione era avvenuta il 30 dicembre scorso e quindi fuori tempo massimo. Il Tar conclude, infine, precisando (in antitesi con l'Anci) che il piano occupazionale, anche se approvato prima dell'entrata in vigore della legge, costituisce comunque un atto generale di pianificazione, suscettibile di divieti o limiti (articolo Il Sole 24 Ore del 02.09.2010, pag. 27 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il foglio dei lavoratori della Funzione Pubblica (CGIL-FP di Bergamo, settembre 2010).

agosto 2010

PUBBLICO IMPIEGOConcorsi illegittimi senza mobilità.
Il bando per un concorso pubblico è illegittimo se l'ente non ha attivato la procedura di mobilità prevista dalla norma, in quanto non si è consentita agli interessati, la presentazione delle eventuali domande di trasferimento.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 18.08.2010 n. 5830, ha annullato un bando per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, bandito da un'unione di comuni.
Il comma 1 dell'articolo 30 del dlgs n. 165/2001, fissa il principio della mobilità volontaria a domanda, prevedendo che i posti vacanti possono essere ricoperti con cessione del contratto di lavoro da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, che richiedano il trasferimento. È necessario, comunque, che siano rese pubbliche le disponibilità dei posti, fissando preventivamente i criteri di scelta.
Il comma 2-bis, introdotto dalla legge n. 43/2005, stabilisce che le amministrazioni, prima di espletare il concorso, devono attivare le procedure di mobilità suddette, e il trasferimento è disposto nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
Le disposizioni normative sono senz'altro applicabili anche agli enti locali, in quanto rientranti nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo, e impongono alle amministrazioni pubbliche di avviare, prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, le procedure di mobilità.
Con propria sentenza, il Tar per l'Emilia Romagna accoglieva il ricorso presentato da una cittadina, considerando che la norma obbligava ad avviare, preventivamente, le procedure di mobilità.
L'unione dei comuni presenta appello al Consiglio di stato, per la riforma della predetta sentenza, evidenziando l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.
Per il Consiglio di stato l'appello è infondato, in quanto l'interpretazione letterale delle norme impone alle pubbliche amministrazioni di avviare prima la mobilità e poi espletare le procedure concorsuali. L'obbligo risponde all'interesse pubblico di riduzione della spesa pubblica. Tale previsione non lede l'autonomia delle amministrazioni poiché, al fine della copertura di un posto vacante, è tenuta, innanzitutto, ad avviare la procedura di mobilità, diretta ad accertare l'esistenza di dipendenti pubblici già in servizio, con le necessarie professionalità. Solo l'esito infruttuoso della mobilità permette all'ente di indire la procedura concorsuale.
Per i giudici di palazzo Spada, non può accogliersi neppure quanto sostenuto dall'appellante (che la procedura di mobilità sarebbe relativa soltanto all'immissione di dipendenti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo) in quanto, dalla corretta interpretazione della norma si evidenzia che tali categorie hanno, esclusivamente, una priorità rispetto agli altri dipendenti che partecipano alla mobilità, ergo non si può affermare che la procedura sia riservata soltanto a questi dipendenti.
La norma, infine, non può dirsi rispettata con il semplice esame delle domande di trasferimento presentate spontaneamente da dipendenti pubblici, in quanto manca l'adempimento all'obbligo di rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico e la fissazione preventiva dei criteri di scelta (articolo ItaliaOggi del 31.08.2010, pag. 27).

PUBBLICO IMPIEGO: Commette reato il datore di lavoro che dà dello “str…” ad un proprio dipendente.
Va incontro a una condanna per ingiuria il capo che si rivolge a un dipendente dandogli dello ‘str..’.

La quinta sezione penale della Cassazione ha per questo confermato la condanna al pagamento di 240 euro di multa e al risarcimento danni in favore della parte offesa inflitta ad un uomo che, nei confronti di una sua sottoposta, aveva proferito la frase “sei una str… se te la prendi”.
L’imputato si era difeso sottolineando nel suo ricorso che “il vocabolo ‘str…’ e’ un epiteto forte”, entrato però “nel linguaggio comune romanesco”.
Egli, essendo romano, aveva così usato un “linguaggio generalmente colorito, normalmente in un ambiente di lavoro”: la sua, insomma, voleva essere un’”espressione bonaria, rassicurante e non offensiva” per far capire alla dipendente che “non era il caso di prendersela”.
I supremi giudici, però, non hanno condiviso la sua tesi e confermato la condanna inflittagli dal tribunale di Avezzano: il termine ‘str…’ “attribuisce, secondo il comune significato recepito da tutti gli italiani, romani compresi, e al di là della sua derivazione longobarda, al destinatario qualifica di persona meritevole di disprezzo, di disistima”.
Inoltre, rilevante, osserva la Cassazione, è il contesto in cui la frase è stata pronunciata: la donna “non è tenuta a sottostare all’uso di epiteti di disprezzo e di disistima in virtù delle generali scelte di espressione del datore di lavoro. Questi –si legge nella sentenza n. 35099/2010– quando fa rilievi di qualsiasi tipo a un dipendente non li può fare ‘a modo suo’, anche al di fuori dei normali e comuni canoni di civiltà sociale e giuridica”.
Nel nostro ordinamento, infatti, “il contesto lavorativo –ricordano gli ‘ermellini’– è caratterizzato da una pari dignità dei suoi protagonisti, da una pari effettività di tutta la normativa, senza che possa invocarsi, per nessuna delle parti, una desensibilizzazione alle altrui trasgressioni” (Corte di Cassazione, Sez. V. penale, sentenza n. 35099/2010 - link a www.litis.it).

PUBBLICO IMPIEGODoppi incarichi, scattano le multe. La Gdf inizia a sanzionare le consulenze non autorizzate. Brunetta e le Fiamme gialle hanno deciso: la norma del T.u. va applicata. Recuperato un milione.
Rispetto al valore totale delle consulenze affidate dalla p.a. (1,4 miliardi nel 2009, ma la cifra, secondo la Funzione pubblica è destinata a salire a 2,5 miliardi se si considerano quelle non dichiarate) il milione di euro, recuperato dalla Guardia di finanza di Roma per violazione delle norme sulle incompatibilità nel pubblico impiego, può apparire una goccia nel mare.
Ma è anche il segnale che Brunetta e le Fiamme Gialle (con cui il ministro ha sottoscritto un protocollo d'intesa) intendono fare sul serio, pretendendo dalle amministrazioni il rispetto dell'art. 53 del T.u. (dlgs 165/2001) che punisce il conferimento di incarichi senza autorizzazione e la mancata comunicazione dei compensi con una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo corrisposto.
Una norma di trasparenza vecchia di 14 anni (ha fatto la comparsa nel nostro ordinamento con la Finanziaria del 1997, la legge 662/1996, prima di essere recepita nel T.u.) ma sempre disattesa anche perché mai le amministrazioni e i dipendenti pubblici non in regola venivano sanzionati.
Ora però la Guardia di finanza ha deciso di iniziare a far scattare le prime multe. I controlli hanno riguardato, in particolare, 11 tra dirigenti e funzionari pubblici che hanno svolto complessivamente 83 consulenze, a vario titolo, nei confronti di enti pubblici e privati. Senza aver mai chiesto il benestare alle amministrazioni di appartenenza o senza che queste ultime abbiano mai comunicato all'Anagrafe delle prestazioni (la banca dati degli incarichi attivata dalla Funzione pubblica) i compensi erogati.
Gli uomini del comando provinciale di Roma e del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie hanno multato le amministrazioni committenti per 800.000 euro e hanno recuperato 245.000 euro dai pubblici dipendenti che hanno svolto incarichi in difetto di autorizzazione. Nell'elenco dei cattivi sono finiti l'avvocatura generale dello stato, la regione Lazio, dirigenti della regione Piemonte che svolgevano consulenze nella Capitale per conto di un ente pubblico economico, svariati comuni della provincia di Roma (Castelnuovo di porto, Sacrofano) e persino un ex ministro dei lavori pubblici per consulenze affidate a un ingegnere del ministero in sospetto conflitto d'interesse.
E a quanto pare è solo l'inizio perché la Gdf sembra aver già individuato il prossimo obiettivo: la Rai. Dove in passato numerosi dipendenti pubblici hanno svolto incarichi non autorizzati e di valore economico ignoto. Basterà incrociare i dati del modello 770 (compilato dai sostituti d'imposta) e risalire agli enti committenti (e, se del caso, inadempienti all'obbligo di comunicazione) sarà un gioco da ragazzi, assicurano le Fiamme gialle. Ma a questo punto la domanda è d'obbligo: perché ci sono voluti 14 anni? (articolo ItaliaOggi del 27.08.2010, pag. 27 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOContratti locali, cura dimagrante. Integrativi limitati alla ripartizione del fondo risorse decentrate. Tutte le novità introdotte dalla manovra d'estate (legge 122/2010) in materia di personale.
La contrattazione collettiva decentrata integrativa può nel prossimo triennio, a seguito delle prescrizioni dettate dalla manovra (legge 122/2010) svolgersi esclusivamente per la ripartizione annuale del fondo per le risorse decentrate. E, in tale ambito, deve scontare i vincoli dettati per la riduzione del suo importo, nonché per la imposizione di un tetto al trattamento economico individuale.
Sono, come ben si vede, molti e di grande rilievo gli effetti determinati dalla finanziaria d'estate sulla contrattazione a livello locale.
Effetti a cui si aggiunge il blocco del rinnovo del contratto nazionale per il triennio 2010/2012, cioè per il primo destinato a coprire, sia per gli aspetti normativi che per quelli economici, un arco triennale, al posto dei vecchi contratti di durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennale per quelli economici.
Se vogliamo sintetizzare queste novità l'espressione migliore è «drastica cura dimagrante» imposta alla contrattazione, senza dimenticare che già il dlgs n. 150/2009 si caratterizza per scelte che vanno nella stessa direzione. La manovra (articolo 9, comma 17) blocca per il triennio 2010/2012 e «senza possibilità di recupero... le procedure contrattuali e negoziali»; viene fatta salva unicamente la indennità di vacanza contrattuale.
Quando il legislatore si riferisce alle «procedure contrattuali e negoziali» dobbiamo intendere tale disposizione come la formula usata per comprendere nel blocco sia il personale pubblico cd contrattualizzato che quello cd non contrattualizzato, per il quale non vengono stipulati contratti, ma solo intese che sono poi recepite con provvedimenti quali i dpr. La formula, come si vede, è assai ampia e non è limitata alla sola contrattazione collettiva nazionale: di conseguenza essa comprende anche i contratti collettivi decentrati integrativi. Ricordiamo che, sulla base delle regole dettate dal dlgs n. 165/2001, la contrattazione nel pubblico impiego avviene su due livelli, nazionale e decentrato, che l'arco di validità delle intese è lo stesso e che vi è una supremazia gerarchica del livello nazionale su quello decentrato, supremazia che si manifesta soprattutto nella scelta delle materie.
Ricordiamo anche che le regole in vigore negli enti locali ci dicono che la contrattazione decentrata si svolge in un unico arco temporale ed ha carattere unitario. Per cui nel triennio 2010/2012 non si potrà dare luogo nelle singole amministrazioni alla stipula del contratto decentrato valevole per tale arco temporale: di qui la conseguenza che continuerà ad applicarsi, per quanto possibile, l'ultimo contratto stipulato.
Da sottolineare che questa disposizione impatta in misura assai rilevante con la necessità di adattare i contratti decentrati alle novità determinate dalla entrata in vigore del dlgs n. 150/2009, cioè la cd legge Brunetta: essa dà tempo alle amministrazioni dello stato fino al prossimo 31 dicembre ed agli enti locali, di fatto, fino alla fine del 2012 per modificare i contratti decentrati in modo da adattarli alle novità da essa introdotte. Arriviamo così alla seconda rilevante novità: la riduzione del fondo per le risorse decentrate.
Siamo in presenza di una novità pressoché assoluta negli enti locali; infatti fino alla entrata in vigore del dl n. 78/2010 questa possibilità era prevista in termini generali per le amministrazioni dello stato ed era estensibile per la parte variabile del fondo anche agli enti locali. Uno specifico vincolo alla riduzione era previsto solamente nel caso di esternalizzazione di attività con conseguente trasferimento di una parte del personale. Adesso invece la riduzione viene prevista in ben due forme.
In primo luogo il legislatore all'articolo 9, comma 2-bis, stabilisce che in caso di riduzione del numero dei dipendenti (il che a partire dal 2011 si realizzerà progressivamente in tutti gli enti a seguito dei drastici vincoli imposti alle assunzioni) la consistenza del fondo deve essere ridotta in modo automatico e proporzionale. Siamo in presenza di un taglio che deve essere effettuato, innanzitutto, sulla parte stabile. E inoltre viene stabilito dall'articolo 14, comma 7, che questo strumento può essere discrezionalmente utilizzato al fine di pervenire al rispetto dei vincoli dettati alla spesa per il personale.
Nella ripartizione del fondo la contrattazione collettiva deve tenere conto degli effetti che le nuove disposizioni di legge producono sulle progressioni economiche. La cd legge Brunetta ha già previsto che esse debbano svolgersi con una procedura selettiva ed interessare una quota limitata di dipendenti.
Con la manovra estiva viene aggiunto il tetto al trattamento economico individuale, tetto che sicuramente riguarda sia lo stipendio che quelle indennità che hanno natura formalmente di salario accessorio, ma che per il loro carattere fisso possono essere considerate come una componente del trattamento economico fondamentale. Per cui di fatto siamo in presenza di una impossibilità di riconoscere progressioni economiche nell'arco del triennio 2010/2012, fatte salve quelle erogate con decorrenza dall'01/01/2010 (in questo caso infatti il beneficio si estende per l'intero anno) (articolo ItaliaOggi del 27.08.2010, pag. 28 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: 1. Trasferimento per incompatibilità ambientale - Dipendente pubblico - Oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio della p.a..
2. Trasferimento per incompatibilità ambientale - Dipendente della Polizia di Stato - Ampi poteri discrezionali della p.a. - Situazioni di sospetto, o comunque di ombre atte ad offuscare l'immagine offerta all'esterno dell'Autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica.

1. Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente -ed in particolare di un agente di pubblica sicurezza- non postula la diretta imputabilità di specifici fatti al dipendente, né l'accertamento di un suo comportamento colpevole, essendo sufficiente l'oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede.
2. Tale principio assume particolare consistenza quando venga riferito al trasferimento di un dipendente della Polizia di Stato, perché allora "si configurano in capo all'amministrazione più ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione di tutela di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile, interessi ai quali restano subordinate le esigenze particolari dei dipendenti, con correlativo rafforzamento dell'esigenza di tutela del prestigio dell'amministrazione, in relazione a peculiari compiti ad essa propri, anche in presenza di semplici situazioni di sospetto, o comunque di ombre atte ad offuscare l'immagine offerta all'esterno dell'Autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica" (cfr. C.d.S., sez. V, 08.03.2001, n. 1359; C.d.S., sez. IV, 30.06.2003, n. 3909; C.d.S., sez. VI, 27.06.2008, n. 3270; TAR Campania Napoli, sez. VI, 17.03.2008, n. 1361) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 25.08.2010 n. 4181 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGORimborsi auto vietati. Non per tutti. Il giro di vite vale solo per il personale che svolge attività ispettiva. Un parere del Friuli-Venezia Giulia prova a restringere il campo di applicazione della manovra.
Il divieto di rimborsare il costo di un quinto della benzina ai dipendenti pubblici che utilizzino l'auto propria vale solo per il personale adibito ad attività ispettiva.
Una flebile luce nel buio del garbuglio interpretativo determinato dall'articolo 6, comma 12, della legge 122/2010 prova a gettarla la regioni Friuli-Venezia Giulia, che col parere n. 10693/2010 ritiene di poter restringerne il campo di applicazione.
Secondo il parere regionale la disapplicazione del rimborso chilometrico ai dipendenti che facciano uso dell'auto propria, quindi, riguarda non ha portata generale. Non coinvolge, dunque, il personale autorizzato all'uso del proprio automezzo per ordinarie ragioni di servizio, ma solo il personale che, per lo svolgimento di funzioni ispettive, abbia frequente necessità di spostarsi.
Insomma, la regioni Friuli attribuisce rilievo interpretativo decisivo alla lettera espressa dell'articolo 15, comma 1, della legge 836/1973, che essendo riferito in modo chiaro solo ai dipendenti incaricati di funzioni ispettive solo nei confronti di questi esplica i suoi effetti.
Si tratta di un'interpretazione certamente volta a superare i problemi enormi posti dalla norma, la quale viene, oltre tutto, letta in modo erroneo (anche a causa della relazione alla legge 122/2010 redatta dal Servizio studi del Senato) quale divieto sia di utilizzare l'auto propria, sia di autorizzare tale utilizzo, da parte della dirigenza.
Molti enti ritengono che, pur non potendo pretendere il diritto al rimborso chilometrico, il dipendente che utilizzi l'auto propria ed il dirigente che lo autorizzi commetterebbero un'infrazione disciplinare. Si tratta, tuttavia, di una lettura abnorme, perché non tiene conto che il legislatore ha disapplicato gli articoli 15 della legge 836/1973 e 8 della legge 417/1978 (che ha introdotto l'indennità chilometrica pari al quinto del costo della benzina), ma non l'articolo 9 della medesima legge 417/1978.
Tale ultima norma prevede espressamente: «Quando particolari esigenze di servizio lo impongano qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale».
Pertanto, nell'ordinamento rimane radicato in modo indubitabile il principio secondo il quale in assenza di alternative e, soprattutto, se risulti più conveniente (si deve pensare sia sul piano finanziario, sia sul piano organizzativo), il dipendente pubblico può, o addirittura deve essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto privato, senza che ciò comporti violazione disciplinare alcuna.
Secondo la regione Friuli Venezia Giulia, in ogni caso, per i dipendenti non incaricati di funzioni ispettive la disapplicazione dell'indennità chilometrica non opererebbe. Il che consentirebbe, dunque, al dipendente di una sede staccata di un ente di utilizzare la propria vettura per partecipare, ad esempio, a corsi di formazione indetti presso la sede centrale o partecipare a riunioni di lavoro.
La lettura fornita dal parere della regione ha il pregio di tentare di superare gli ostacoli organizzativi posti da una norma certamente frettolosa ed oscura nei contenuti. Tuttavia, si presta ad una obiezione: l'articolo 6, comma 12, della legge 122/2010 ha disapplicato non solo le leggi poste a disciplinare l'indennità chilometrica, ma anche tutte le norme contrattuali in materia.
Insomma, in assenza di una lettura ufficiale governativa o, meglio, di una correzione o abolizione della disposizione, è doveroso evidenziare la sua portata erga omnes, in quanto essa ha del tutto privato le amministrazioni del titolo giuridico per poter erogare il rimborso.
A questo punto potrebbero aprirsi spazi per una regolamentazione autonoma degli enti, alla luce del combinato disposto degli articoli 9 della legge 417/1978 e dell'articolo 12 della legge 836/1973, per effetto del quale l'impiego delle vetture private è certamente ammissibile e meritevole di un ovvio rimborso.
L'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali, in particolare, può consentire loro di emanare norme regolamentari che definiscano in modo chiaro condizioni e presupposti per erogare l'indennità, definendone anche l'importo ovviamente in misura non superiore a quella della norma disapplicata (articolo ItaliaOggi del 25.08.2010, pag. 23).

PUBBLICO IMPIEGOP.a., attenuante per i fannulloni. Cassazione: timbrare e uscire è truffa lieve.
Ha diritto all'attenuante del valore lieve il dipendente pubblico condannato per truffa per aver timbrato e poi essere uscito solo per qualche ora.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 24.08.2010 n. 32290, ha accolto (solo sul fronte attenuante) il secondo motivo del ricorso di un dipendente comunale condannato per truffa perché usciva, dopo aver timbrato, durante l'orario di lavoro.
I giudici di piazza Cavour, confermando la condanna per truffa, hanno riconosciuto all'uomo il diritto a uno sconto di pena, date le assenze limitate a poche ore e accertate solo in tre occasioni. In particolare secondo la Cassazione «la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente a indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili».
Va tuttavia riconosciuta l'«attenuante del valore lieve» al dipendente qualora le assenze siano limitate a poche ore. La linea dura della Cassazione sui cosiddetti fannulloni si è fatta sentire spesso in questi ultimi due anni. Infatti la sentenza depositata ieri suona un po' come una voce fuori dal coro nel senso che diminuisce la pena da scontare perché in caso di assenza illegittima del lavoratore soltanto sporadica.
In altre occasioni, invece, gli Ermellini si sono limitati a confermare la condanna per truffa della Corte d'appello nella misura stabilita dai giudici di merito. Soltanto l'anno scorso è stata depositata una sentenza dalla seconda sezione penale del Palazzaccio con la quale è stato usato il pugno di ferro contro gli assenteisti. Infatti in quell'occasione (sentenza n. 41471) i giudici affermarono che «rischia il carcere per truffa aggravata consumata e una multa il dipendente pubblico che si fa timbrare il cartellino da un collega per andarsene allo stadio. Ciò perché la sua assenza dal lavoro costituisce un ingiusto danno patrimoniale per l'ente pubblico (in questo caso un comune) di cui è dipendente» (articolo ItaliaOggi del 25.08.2010, pag. 24 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIl blocco stipendi non è un dogma. Esclusi i compensi da eventi straordinari. Ma urgono chiarimenti. Molti gli aspetti problematici della manovra 2010. Dubbi sulle assunzioni nei mini-enti.
È in vigore da poco più di 20 giorni eppure la manovra correttiva dei conti pubblici (legge 122/2010) sta già creando più di un grattacapo agli operatori delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali, alle prese in questi giorni d'estate con i primi tentativi di decifrare alcune disposizioni particolarmente criptiche.
Soprattutto in materia di personale. Occorrono chiarimenti su quale debba essere il tetto del trattamento economico individuale dei dipendenti pubblici per i prossimi 3 anni. Su come operare la riduzione del fondo per la contrattazione decentrata in caso di diminuzione del numero dei dipendenti. Su quale sia il numero massimo di assunzioni a tempo indeterminato che i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti possono effettuare a partire dallo 1° gennaio 2011. E ancora, sull'applicazione anche alle unioni dei comuni delle deroghe per le assunzioni negli enti di nuova istituzione; sulla estensione del blocco della contrattazione collettiva per il triennio 2010/2012 anche ai contratti decentrati. Su cosa si debba intendere per taglio delle spese destinate esclusivamente alla formazione. Vediamoli nel dettaglio.
L'articolo 9 stabilisce che i compensi «ordinariamente spettanti» per l'anno 2010 costituiscono il tetto di quelli erogabili ai dipendenti pubblici nel triennio 2011/2013 e che in tale tetto non sono compresi i compensi «derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva», quali gli arretrati, le assenze, le malattie, la maternità, il «conseguimento di funzioni diverse».
Rispetto al testo iniziale del decreto sono state inserite queste eccezioni ed è stata sostituita la base di riferimento, che non è più quella di cassa, cioè il trattamento in godimento, ma quella di competenza, cioè il trattamento spettante in via ordinaria. Sulla base del nuovo testo è evidente che lo svolgimento di compiti diversi, ad esempio avere attribuita per la prima volta una posizione organizzativa o averne una di peso maggiore, non rientra nel blocco. Così come nuove modalità di svolgimento della prestazione, ad esempio il turno, la reperibilità o lo svolgimento nelle giornate festive sembrano escluse dal blocco. Ed ancora si deve escludere lo svolgimento, ad esempio per ragioni elettorali o per eventi eccezionali, di ore aggiuntive di lavoro straordinario.
Mentre l'ottenimento di una posizione di progressione economica determina necessariamente che il dipendente debba ricevere una quantità minore di risorse legate al trattamento accessorio per non superare il tetto, in quanto siamo in presenza di un miglioramento che ha carattere continuativo: di fatto siamo in presenza di un blocco sostanziale di questo istituto.
Rimane da chiarire se il conseguimento di premi in ragione di valutazioni positive e della applicazione del dlgs n. 150/2009, cosiddetta legge Brunetta, rientri o meno in questo ambito: a parere di chi scrive la volontà del legislatore va in senso contrario e nel trattamento economico «ordinariamente spettante» vanno compresi solo quello fondamentale e le altre voci che hanno un carattere sostanzialmente analogo, cioè stabile, con esclusione invece di quelle legate allo svolgimento delle proprie prestazioni.
Un secondo dubbio riguarda il modo con cui ridurre il fondo a seguito della diminuzione del numero di dipendenti: la norma si limita a dirci che essa deve avvenire automaticamente ed in misura proporzionale, mentre manca ogni riferimento alla base di calcolo. In particolare non viene chiarito se il taglio debba avvenire esclusivamente sulla parte stabile o anche su quella variabile e come determinare la proporzione.
Ad avviso di chi scrive, stante la sua natura, la proporzione va calcolata in rapporto al numero dei dipendenti in servizio: per cui si deve ridurre il fondo della quantità di risorse attribuita come media ad ogni dipendente, a prescindere dai residui e dalle parti non utilizzate. Questa appare come la lettura più appropriata del carattere proporzionale del fondo, per cui non si deve fare riferimento al trattamento economico accessorio in effettivo godimento da parte del dipendente cessato.
Ed ancora il taglio non sembra comprendere la parte variabile, che è oggetto di una determinazione autonoma dell'ente, ma solo la parte stabile. Occorre ricordare che a questo taglio del fondo se ne può aggiungere un altro a seguito della necessità di restare dentro il tetto della spesa del personale.
Per tutti gli enti locali viene fissato il tetto delle assunzioni nel 20% della spesa sostenuta per il personale cessato dal servizio nell'anno precedente: la norma non opera distinzioni tra enti soggetti o meno al patto. Ma la norma non abroga il comma 562 della legge finanziaria 2007 che fissa per gli enti non soggetti al patto il tetto nel numero dei dipendenti cessati nell'anno precedente. Ad avviso dell'Anci questa disposizione continua ad essere in vigore, per cui nelle amministrazioni più piccole non si applica il nuovo ed assai più rigido vincolo.
Tale interpretazione, che va nella direzione di addolcire in misura assai rilevante questa asprezza della cd manovra estiva, si basa su una carenza della disposizione, ma ha bisogno di conferme istituzionali in quanto sembra contrastare con una precisa volontà legislativa, determinando una condizione di favore per gli enti di più ridotte dimensioni.
Gli enti di nuova istituzione possono, nei cinque anni successivi, assumere personale entro il tetto del 50% delle entrate correnti certe e continuative e del 60% della propria dotazione organica. Tale deroga sembra applicabile anche alle unioni di comuni, che ovviamente non sono sottoposte alla necessità di una preventiva autorizzazione da parte di ministeri.
Viene disposto il blocco dei contratti collettivi per il triennio 2010/2012. La formulazione assai ampia utilizzata dal legislatore sembra comprendere non solo i contratti nazionali, ma anche quelli decentrati integrativi. Il che produce effetti assai dirompenti sulla concreta applicazione del dlgs n. 150/2009, cd legge Brunetta, che impone la revisione dei contratti decentrati integrativi entro l'anno per le amministrazioni dello stato ed entro il 2012 per gli enti locali. Al di fuori di tale vincolo si pone unicamente la contrattazione per la ripartizione del fondo per il trattamento economico accessorio.
Con una disposizione di dubbia legittimità, e sulla cui opportunità non si possono che avere ancora più dubbi, sono state tagliate del 50% rispetto al 2009 le spese per la formazione. Il testo finale ci dice che il vincolo riguarda le spese destinate esclusivamente ad attività di formazione. In tal modo si è evidentemente cercato di restringere l'ambito di applicazione e si sono volute escludere le attività in cui la formazione è una componente, che si aggiunge alla erogazione di servizi o di prestazioni professionali (articolo ItaliaOggi del 20.08.2010, pag. 30 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOSalario accessorio da ridurre. Le risorse variabili del fondo devono decrescere ogni anno. La manovra 2010 introduce l'ennesimo vincolo all'aumento della spesa per il personale.
Le risorse variabili del fondo contrattuale per il salario accessorio debbono decrescere annualmente. L'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 introduce di fatto un nuovo ed ennesimo vincolo alla crescita della spesa di personale nelle amministrazioni pubbliche e, in particolare, negli enti locali.
La disposizione, pur consentendo di distribuire tra i dipendenti la retribuzione legata al risultato senza congelare la remunerazione del singolo dipendente a quanto percepito (sempre solo a titolo di salario accessorio) nel 2010, stabilisce che «a decorrere dall'01.01.2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio».
Si introduce, come è evidente, un vincolo alla spesa complessiva connessa al salario accessorio, prendendo come riferimento quella sostenuta nel 2010. Non solo: poiché dal 2011 sarà consentito sostituire solo il 20% del personale cessato, l'ammontare delle risorse destinate al salario accessorio deve necessariamente scendere, anche se di poco, rispetto all'anno precedente.
Per gli enti locali il vincolo appare particolarmente stringente e destinato a rimanere operante anche successivamente al 31/12/2013. Occorre, allo scopo, combinare la disposizione vista prima col testo dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, come novellato sempre dalla manovra economica estiva, ai sensi del quale comuni e province debbono rispettare il principio del «contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali».
La formulazione della norma null'altro è se non un giro di parole, per affermare che gli enti locali allo scopo di contenere il costo della spesa di personale non solo possono, ma in assenza di altre soluzioni, debbono ridurre quanto destinato al finanziamento dei fondi contrattuali.
Salta, allora, sia pure in parte, uno dei capisaldi dell'autonomia degli enti locali in tema di contrattazione: la possibilità di incrementare le risorse variabili in modo autonomo, anche se condizionato dall'attivazione di servizi di maggiore qualità, richiedenti una superiore produttività. Tale facoltà è concessa dall'articolo 15, comma 5, del Ccnl 01/04/1999.
È inevitabile applicare adesso la norma contrattuale alla luce delle limitazioni poste dalla manovra. Da un lato, sicuramente fino al 31/12/2013 l'incremento facoltativo delle risorse variabili non potrà essere del tutto discrezionale, poiché complessivamente l'ammontare del salario accessorio non potrà superare quello del 2010, al netto delle riduzioni proporzionali alle fuoriuscite di personale. Dall'altro, enti che denuncino situazioni di eccesso di spesa di personale tali da portarli vicino o oltre la soglia del 40% dell'incidenza di tale spesa sul totale di quella corrente, saranno tenuti ad agire primariamente sugli oneri della contrattazione, per invertire la tendenza e diminuire la spesa di personale, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali.
Non manca tra gli interpreti qualche voce secondo la quale addirittura le disposizioni della legge 122/2010 in esame avrebbero di fatto abolito implicitamente l'articolo 15, comma 2, del citato Ccnl 01/04/1999, che consente agli enti locali di incrementare le risorse variabili, previo rispetto di alcuni parametri di virtuosità.
Tale tesi appare tuttavia eccessivamente restrittiva. Dovendo portarla alle estreme conseguenze, essa dovrebbe indurre a considerare abolito, allora, anche il comma 5 dell'articolo 15 del Ccnl 01/04/1999 e ogni altra disposizione contrattuale che consenta incrementi facoltativi alle risorse variabili.
Le cose, però, non stanno così. Gli enti locali mantengono la possibilità di incrementare le risorse variabili, in applicazione dell'espressa facoltà loro concessa dall'articolo 40, comma 3-quinquies, del dlgs 165/2001. Ma, la manovra 2010 restringe i margini di discrezionalità, fino ad annullarli per gli enti non virtuosi e, comunque, a contenerli entro gli obblighi di progressiva riduzione, derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale.
Resta, tuttavia, irrisolto il problema di come quantificare la riduzione delle risorse variabili in funzione delle cessazioni dei dipendenti, poiché il salario connesso al risultato non è per sua natura quantificabile in modo fisso e certo (articolo ItaliaOggi del 20.08.2010, pag. 29).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOÈ illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la procedura di mobilità del personale.
L’articolo 30 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, dopo aver fissato al primo comma il principio della mobilità volontaria a domanda (“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”), al successivo comma 2-bis, introdotto dall’articolo 5, del decreto legislativo 31.01.2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31.03.2005, n. 43, stabilisce che “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.
Il tenore letterale di tale previsione, di cui non è dubitabile in alcun modo l’applicazione anche agli enti locali (rientranti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nell’ambito delle disposizione del citato decreto legislativo 30.03.2001, n. 165), è del tutto univoco nell’imporre alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali.
Tale obbligo ben si coordina con le strategie volte a contemperare il prevalente interesse pubblico alla razionalità dell’organizzazione pubblica e alla funzionalità dei suoi uffici, con le esigenze di riduzione della spesa pubblica e le aspirazioni dei pubblici dipendenti di poter espletare la propria attività in uffici quanto più possibili vicino alle proprie abitazioni.
Né può sostenersi che una simile previsione mortifichi e comprima irragionevolmente l’autonomia delle singole amministrazioni a bandire procedure concorsuali, atteso che non sussiste alcun divieto in tal senso: dando concreta attuazione al principio di buon andamento ed efficienza che deve connotare l’intera organizzazione amministrativa, all’accertamento della sussistenza di una vacanza di organico l’amministrazione è tenuta innanzitutto ad avviare la procedura di mobilità finalizzata ad accertare l’esistenza di pubblici dipendenti già in servizio, dotati della necessaria professionalità, che si trovino nella legittima condizione di poter ricoprire il posto vacante; l’esito infruttuoso di tale procedimento riespande le facoltà dell’amministrazione di indire la procedura concorsuale, ovviamente nel rispetto delle cogenti disposizioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica.
In altri termini il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell’ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione.
Non può pertanto neppure condividersi l’assunto delle amministrazioni appellanti, secondo cui la procedura di mobilità riguarderebbe solo l’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, in quanto, dalla corretta esegesi dalla disposizione in questione, si evince agevolmente che tale categoria di personale deve essere solo sistemata in ruolo con priorità rispetto agli altri dipendenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità e non già che la procedura di mobilità sia esclusivamente riservata alla predetta categoria di dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.08.2010 n. 5830 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOControlli in chiaro sulle e-mail. Vanno definite le procedure per le verifiche contro l'uso personale. Per il datore di lavoro opportuno codificare le regole sull'utilizzo di posta elettronica ed internet.
E' difficile immaginare lo svolgimento di mansioni d'ufficio senza l'accesso a internet e alla posta elettronica; il loro uso ha cambiato radicalmente non soltanto il modo di svolgere la prestazione lavorativa, ma anche le abitudini di vita ... (articolo Il Sole 24 Ore del 18.08.2010, pag. 23 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Fattispecie in tema di conferimento incarichi a dipendenti enti locali – Limiti.
Quesito proposto dal Comune di A. (Provincia di S.).
Si chiede di conoscere parere in ordine al concetto di «incarico» di cui all’art. 53 del D.L.vo 30.03.2001, n. 165, e in particolare se lo stesso possa riferirsi, senza alcun limite se non quello di svolgersi fuori dall’orario di servizio e di non essere in contrasto con gli interessi dell’Ente di appartenenza (Comune), allo svolgimento di ogni attività (per esempio l’attività di amministratore di condomini: fattispecie sulla quale, peraltro, ha avuto modo di esprimersi la Corte dei conti, Sez. I giurisdizionale d’appello, con la sentenza n. 554 del 16.09.2009, ma solo per ciò che attiene alla esistenza o meno di danno erariale a causa della mancanza di autorizzazione, lasciando pertanto irrisolta la questione sulle fattispecie autorizzabili), e in particolare, appunto, se tali incarichi (con richieste –per esempio– di autorizzazione presentate ogni anno) possano dissimulare una vera e propria altra attività lavorativa, che si svolgerebbe ininterrottamente e parallelamente a quella di pubblico dipendente.
Si tenga altresì presente che il regolamento sugli uffici e servizi del Comune prevede che le attività/incarichi in argomento costituiscano motivo di crescita professionale, anche nell’interesse dell’Ente.

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La ratio dell’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 è quella evidentemente di mettere «sotto tutela e controllo», nei termini previsti dallo stesso art. 53 qui in commento (incompatibilità ai sensi degli artt. 60 e segg. del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, in parte qua ancora in vigore, o autorizzazione preventiva dell’Amministrazione di appartenenza) tutte le forme di «incarichi extraistituzionali», nel senso di resi ed espletati nell’interesse di soggetti «esterni», persone fisiche o giuridiche, rispetto all’Amministrazione titolare formale e sostanziale del relativo rapporto di pubblico impiego.
Difatti, expressis verbis, il comma 6, ultimo inciso, dell’art. 53 cit. dispone che nell’alveo della nozione di «incarico» conferito o conferibile al dipendente pubblico e, quindi, autorizzabile nei termini previsti dalla legge, vi rientri necessariamente qualsiasi tipo di incarico, anche di natura occasionale, non compreso nei compiti e doveri di ufficio, «per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso».
Ritenendo sul punto la giurisprudenza prevalente che nell’ambito applicativo del comma 6 vi rientrino tutti i compensi, comunque erogati, anche con formule in «natura» e non soltanto «pecuniaria».
Ciò evidentemente in applicazione del «principio di esclusività» del rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione di appartenenza.
Principio che si oppone in linea di principio al cumulo con altri impieghi e/o incarichi, nel caso in cui la particolare prestazione lavorativa «esterna» possa creare situazioni di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento come recita appunto in modo letterale lo stesso comma 5 del più volte citato art. 53.
In tali fattispecie l’applicazione dell’istituto dell’autorizzazione preventiva consente all’Amministrazione di valutare che sia scongiurata ogni possibilità di conflitto di interesse tra l’attività di lavoro extraistituzionale autorizzanda e quanto oggetto della ordinaria prestazione lavorativa del dipendente pubblico.
Occorre, pertanto, nella valutazione finale considerare anche la durata dell’incarico e l’entità del compenso finale.
Difatti, secondo un insegnamento ormai recepito e «granitico» della giurisprudenza della Corte dei conti un incarico non occasionale e di importo «sostanzioso», avuto riguardo alle ordinarie condizioni di mercato, è già sintomo di conflitto di interessi, sotto il profilo delle risorse di tempo di lavoro e di impegno «mentale» che viene sottratto dal dipendente pubblico al proprio rapporto «esclusivo» di pubblico impiego a tempo pieno.
Uniche eccezioni al suddetto principio di esclusività sono previste direttamente dal legislatore per tassative fattispecie che non ammettono interpretazioni estensive o per analogia:
a) rapporto di lavoro pubblico a part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella prevista per il rapporto di lavoro ordinario ed a tempo pieno;
b) compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
c) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
d) partecipazione a convegni e seminari;
e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
f) incarichi per i quali il dipendente è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo;
g) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
h) incarichi derivanti da attività di formazione diretta a dipendenti della pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del citato D.L.vo n. 165/2001.
In tali evenienze non è necessaria neppure l’autorizzazione preventiva essendo sufficiente una mera informazione all’Amministrazione di appartenenza.
Nella sola fattispecie (part-time non superiore al 50%) di cui al punto a) è consentito al dipendente pubblico lo svolgimento di attività libero-professionale esterna o comunque ad essa equiparabile, purché non sia configurabile comunque alcun tipo di conflitto di interesse.
Pertanto il dipendente pubblico non potrà svolgere e di conseguenza non potrà essere autorizzato per lo svolgimento, a titolo oneroso, dell’attività di amministratore di condominio e/o condomini, se prima non avrà optato, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego per un regime orario a part-time non superiore al 50% del tempo pieno previsto, qualora la suddetta attività esterna assuma i connotati di una comune attività professionale.
Difatti è solo in quest’ultima evenienza che è consentito lo svolgimento di attività professionale parallela a quella inerente il rapporto di pubblico impiego.
Cosa evidentemente diversa è invece il caso in cui l’attività di amministratore di condominio venga svolta a titolo gratuito.
Rimane ad ogni modo anche in tale fattispecie la necessaria autorizzazione preventiva, onde valutare che, nonostante la gratuità dell’incarico di amministratore di condominio, rimanga tutelato il principio del buon andamento della pubblica Amministrazione (assenza di conflitto di interesse).
Si fa presente che la previsione del regolamento degli uffici e dei servizi che disponga diversamente da quanto dettato dal citato art. 53 non vale a «sanare» il configurarsi di eventuali responsabilità di natura erariale a carico di chi vi dà applicazione, a maggior ragione in un contesto ordinamentale in cui la materia delle incompatibilità e dei cumuli di impieghi appare di stretta competenza legislativa, residuando alla fonte regolamentare una mera competenza di dettaglio della normativa di legge, nel rispetto degli inderogabili principi dalla stessa posti (tratto da Nuova Rassegna n. 16 del 16.08.2010).

PUBBLICO IMPIEGOIl comune non può decidere da solo sui fondi premiali.
Ulteriore stop alla riforma Brunetta. Questa volta a porre un freno all'applicazione del decreto legislativo 150/2009 agli enti locali è il Tribunale di Salerno: con la sentenza 19.07.2010 viene condannato per condotta antisindacale un comune che aveva deciso in via unilaterale la destinazione delle somme ricomprese nel fondo per le risorse decentrate.
Il caso esaminato dall'organo giurisdizionale prende il via dalla mancata sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato per il 2009.
Dopo aver firmato l'ipotesi di accordo in periodo ante Dlgs 150/2009, la giunta comunale rileva che nella stessa ipotesi è presente una serie di vizi di legittimità e quindi non ne autorizza la sottoscrizione definitiva. Ne seguono una serie di incontri fra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali, dove, tra l'altro, viene posta in rilievo anche la non corretta costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.
Si arriva, così, nel periodo di vigenza della riforma Brunetta e l'amministrazione comunale decide di dare attuazione all'articolo 54, comma 3-ter, del decreto 150, nel quale si prevede la facoltà del datore di lavoro di provvedere in via unilaterale e provvisoria nelle materie per le quali non è stato raggiunto l'accordo in sede decentrata.
Osserva, però, il collegio giudicante come il comune possa procedere in via unilaterale solo nel momento in cui i contratti decentrati in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 150/2009 (15.11.2009) perdano la loro efficacia. Con l'articolo 65 di questo decreto, poi, per gli enti locali vengono individuati il 31.12.2011 quale termine per l'adeguamento dei contratti decentrati alla riforma Brunetta e il 31.12.2012 quale data dalla quale, in caso di mancato adeguamento, non si possono più applicare i vecchi Ccdi.
Quindi, fino a queste date, l'amministrazione deve rispettare quanto disposto dal Ccnl, in particolare l'articolo 4 del contratto del 22.01.2004 che prevede la contrattazione per la destinazione delle risorse per la contrattazione decentrata.
Richiamando, poi, i presupposti individuati dalla corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5422/1998, per l'individuazione della condotta antisindacale -vale a dire l'obiettività, l'attualità e la concretezza- e riconoscendone l'esistenza nel comportamento tenuto dal comune, il tribunale accoglie il ricorso proposto in base all'articolo 28 della legge 300/1970.
Il comportamento del datore di lavoro pubblico, non rispettando il diritto all'informazione e alla consultazione delle organizzazioni sindacali, ha inciso negativamente sulla sfera patrimoniale delle stesse, intesa nell'accezione più ampia e che ricomprende il diritto all'immagine e al rispetto della sue funzioni (articolo Il Sole 24 Ore del 13.08.2010, pag. 24).

PUBBLICO IMPIEGODisco rosso ai dirigenti tuttofare. Niente incarichi libero-professionali per i manager a tempo. Per la Corte conti dell'Emilia-Romagna i compensi extra costituiscono danno erariale.
Il dirigente o responsabile assunto a tempo determinato sulla base delle previsioni dell'articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000 non può ricevere dallo stesso ente incarichi professionali né per la redazione di progetti di opere pubbliche né per la direzione dei lavori. Lo svolgimento di tali attività deve essere remunerato esclusivamente, come per i dipendenti ed i dirigenti assunti a tempo indeterminato, tramite i compensi previsti prima dall'articolo 18 della legge n. 109/1994 ed ora dal codice degli appalti per la incentivazione del personale dell'ufficio tecnico in caso di realizzazione di opere pubbliche. Tutto ciò che viene percepito in aggiunta a tali somme determina danno erariale.

Possono essere così riassunti i principi dettati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna nella sentenza 07.07.2010 n. 1222.
Siamo in presenza di una sentenza che per la prima volta fissa con molta chiarezza il divieto di conferire incarichi ai dipendenti e dirigenti assunti a tempo determinato e che sostanzialmente li parifica a quelli a tempo indeterminato.
La sentenza evidenzia in premessa che, dopo la cd privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, «è proprio nella disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali che si manifesta, con la massima intensità, la connessione tra pubblicità delle funzioni dell'amministrazione e carattere privatistico del rapporto individuale di lavoro».
Ed ancora, «il rapporto di lavoro che lega gli esterni alla amministrazione pubblica è ontologicamente omogeneo a quello del personale di ruolo, dato che, in base alla disciplina negoziale collettiva che costituisce la fonte regolatrice del rapporto di impiego, anche questi soggetti, non diversamente da quelli di ruolo, sono tenuti a effettuare una prestazione lavorativa connotata dai caratteri della professionalità, continuatività ed esclusività, con predeterminazione dell'orario di lavoro, a fronte di una retribuzione determinata e onnicomprensiva».
Su questa base si deve sottolineare che «contrasta con la vigente normativa e con i principi di razionale organizzazione di una pubblica amministrazione, che deve essere informata ai canoni dell'economicità e della buona gestione del pubblico denaro, incaricare un intraneus per lo svolgimento di un incarico esterno».
Da qui la conclusione che «la retribuzione da corrispondere per la progettazione e direzione dei lavori della riqualificazione del centro storico affidategli con deliberazione della giunta comunale (progettazione definitiva ed esecutiva) non poteva essere remunerata a tariffa professionale bensì in base all'art. 18 della legge n. 109/1994. La ratio del divieto di conferire incarichi libero-professionali ai dipendenti pubblici, al di fuori delle ipotesi espressamente previste, discende sia dal più volte citato principio di onnicomprensività della retribuzione sia da quello di esclusività che li lega all'ente datore di lavoro, e consiste nell'evitare commistioni di qualsiasi tipo tra interessi pubblici e privati che potrebbero minare il principio costituzionale di imparzialità dell'azione amministrativa, con incompatibilità logica, prima che giuridica, tra lo svolgimento della libera professione e il rapporto di impiego con una pubblica amministrazione».
Da qui la conclusione che il funzionario non aveva alcun diritto a percepire un distinto compenso di posizione per ognuno dei servizi assegnati, dato che la retribuzione prevista dal comma 3 dello stesso art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 è connotata dal principio della onnicomprensività.
Da evidenziare infine che ai fini del calcolo della prescrizione «il dies a quo decorre dopo che l'appalto di servizi abbia formato oggetto della positiva valutazione da parte della stazione appaltante, condizione alla quale è subordinato il legittimo pagamento della parcella con il che è, comunque, da escludere che il momento della maturazione dei cosiddetti anticipi sul corrispettivo pattuito spettante all'appaltatore possano segnare il dies a quo da cui comincia a decorrere la prescrizione dell'azione di danno a titolo di responsabilità amministrativa».
Infine l'ente ha riconosciuto come produttiva di danno erariale anche l'avere richiesto, dopo il conferimento dell'incarico, un parere legale sulla materia e ciò perché «il parere stesso era privo di utilità con riferimento all'atto gestorio posto in essere dai convenuti» (articolo ItaliaOggi del 13.08.2010, pag. 31 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOLa manovra ha eliminato l'indennità chilometrica per le missioni di servizio. Ma non il principio. Rimborsi spese senza più regole. Rifusione dei costi da parametrare ai prezzi dei mezzi pubblici.
La disapplicazione dell'indennità chilometrica per i dipendenti pubblici che utilizzino il proprio mezzo per le missioni di servizio non ha abolito il diritto al rimborso delle spese incontrate. È un vero guazzabuglio giuridico quello causato dall'articolo 6, comma 12, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2006.
L'ultimo periodo di tale disposizione stabilisce che «gli articoli 15 della legge 18.12.1973, n. 836 e 8 della legge 26.07.1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al dlgs 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi». Le norme disapplicate consentivano il rimborso delle spese per missioni autorizzate con auto del dipendente, nel limite di un quinto del costo del carburante.
La norma, occorre sottolinearlo senza giri di parole, merita un immediato intervento correttivo o abrogativo. Nell'intento, infatti, di conseguire risparmi per la spesa pubblica, si è confusa la necessità di limitare le auto blu, con le spese per trasferte. Le due cose non hanno nulla a che vedere tra loro. I dipendenti pubblici sono spesso stati autorizzati in passato ad utilizzare le proprie vetture per le trasferte, essenzialmente per due motivi: in primo luogo perché il parco delle auto pubbliche, per quanto ampio e diffuso, non consente di assicurare l'impiego dell'auto di servizio ai dipendenti pubblici impegnati in attività esterne.
E di dipendenti che svolgono servizi esterni ve n'è tantissimi in tutte le pubbliche amministrazioni; basti pensare non solo a chi svolge servizi ispettivi nelle direzioni provinciali del lavoro o nelle agenzie fiscali, ma ai dipendenti delle dogane, ai docenti delle scuole impegnati su più sedi, ai dipendenti delle aziende regionali per l'ambiente, a coloro che svolgono i servizi tecnico-manutentivi in reperibilità. Insomma, la norma forse crea risparmi finanziari, ma causa caos organizzativi o pesanti limitazioni nel conseguimento degli obiettivi gestionali degli enti.
Il secondo motivo del ricorso alle auto private dei dipendenti deriva dall'inevitabile assenza in alcune zone di mezzi di trasporto utili o dall'inconciliabilità degli orari; paradossalmente, un dipendente, per effetto dell'articolo 6, comma 12, della manovra finanziaria, dovendo utilizzare un mezzo di trasporto pubblico esistente, a causa degli orari, potrebbe essere costretto al pernottamento in un albergo. Il che non aiuta sicuramente a ridurre i costi delle trasferte.
In ogni caso, l'articolo 6, comma 12, disapplica l'articolo 15 della legge 813/1973, ma non il suo articolo 12, ai sensi del quale «per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennità di lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro».
La norma, non attuabile per quanto concerne l'entità (per altro irrisoria) del rimborso spesa, anch'essa per questa parte travolta dalla manovra 2010, è rilevante perché pone un principio generale ovvio: se il pubblico dipendente è comandato a svolgere missioni e non sia possibile utilizzare mezzi pubblici, ha diritto a un rimborso delle spese incontrate per svolgere comunque la missione nonostante l'impossibilità di utilizzare i trasporti pubblici.
Dunque, la manovra 2010 ha inopportunamente reso inoperante le norme poste a determinare l'ammontare del rimborso, senza abolire il principio del rimborso delle spese. Appare evidente il cortocircuito giuridico (oltre che organizzativo) causato dalla frettolosa disposizione della legge 122/2010: da un lato, la norma elimina l'indennità chilometrica per il personale in missione che faccia uso dell'auto propria, ma dall'altro lascia fermo il principio del rimborso delle spese, facendo mancare un parametro per comprendere quale possa essere l'entità di tale rimborso.
Una soluzione pratica, allora, può essere immaginata. E cioè adottare atti organizzativi interni, norme da inserire nel regolamento di organizzazione di ciascun ente, che facendo leva sull'articolo 12 della legge 836/1973 fissino il rimborso delle spese del personale autorizzato all'uso dell'auto propria in misura pari a quelle che avrebbero incontrato se la missione fosse stata condotta utilizzando un mezzo pubblico di trasporto, in quanto comune, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 da ultimo citato, tale spesa dovrebbe essere rimborsata.
La soluzione migliore, in ogni caso, resta l'auspicabile e celere eliminazione dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo della legge 122/2010 (articolo ItaliaOggi dell'11.08.2010, pag. 24).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLa Manovra estiva/ Retroattivo il calmiere sugli stipendi. Da giugno inefficaci le clausole contrattuali per il 2008/2009 con adeguamenti superiori al 3,2%.
Ai dipendenti pubblici lo sforzo per il risanamento del bilancio pubblico costerà, fra tagli e blocchi degli stipendi, alcuni miliardi di euro ... (articolo Il Sole 24 Ore dell'11.08.2010, pag. 13 - link a www.corteconti.it).

INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGOIncarichi anche senza laurea. Soprattutto nei piccoli enti.
Non sempre è essenziale il possesso della laurea per l'attribuzione di un incarico ai sensi dell'art. 110 del Tuel.
L'indicazione arriva dalla sezione regionale della Corte dei Conti della Lombardia con la deliberazione n. 702/2010.
L'attribuzione di tali incarichi nelle amministrazioni prive di dirigenza deve essere temperata sia in relazione alle peculiari dimensioni organizzative dell'ente sia alla necessità che i servizi e le funzioni fondamentali vengano svolte regolarmente ... (articolo Il Sole 24 Ore del 09.08.2010, pag. 8 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Mobilità, Sì "condizionato" all'interscambio.
La deliberazione n. 49/2010 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto riaccende la questione sulla natura della mobilità con particolare riferimento alle possibilità di assunzione per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità ... (articolo Il Sole 24 Ore del 09.08.2010, pag. 8 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOPersonale. Anche dopo la conversione delta manovra resta il congelamento delle retribuzioni per il prossimo triennio. Fasce di merito ancora in bilico. Possibile un rinvio al 2014 per i premi alle performance dei dipendenti.
Rimane in bilico l'applicazione delle fasce di merito introdotte dalla riforma Brunetta anche dopo le modifiche apportate in sede di conversione del Dl 78/2010.
La premialità della performance si basa sulla possibilità di differenziare di anno in anno in modo significativo il trattamento accessorio collegato al merito. Il congelamento della retribuzione dei singoli dipendenti per il triennio 2011-2013 fa evidentemente traballare questo principio, prospettandone un possibile rinvio al 2014 ... (articolo Il Sole 24 Ore del 09.08.2010, pag. 8 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOConcorsi pubblici, stop al sindacato. Consiglio stato: non c'è legittimazione.
Off limits per le sigle sindacali presentare ricorsi sui concorsi indetti dal ministero. Non è riconosciuta loro la legittimazione ad agire in giudizio per tutelare gli iscritti da un concorso che leda carriera e aspettative economiche.
È questa la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, che con la sentenza 16.07.2010 n. 4600 ha accolto il ricorso del ministero delle finanze, capovolgendo la decisione del tribunale amministrativo che, al contrario aveva accolto il ricorso di Dirstat finanze.
La decisione. I giudici di Palazzo Spada fanno leva su un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui le associazioni di categoria sono legittimate ad agire in giudizio allorché facciano valere interessi propri della categoria che rappresentano. Per il consiglio di stato invece non è ravvisabile una legittimazione a ricorrere da parte di un'associazione per la salvaguardia di interessi propri di una parte sola degli iscritti dove non ci sia una omogeneità di posizioni soggettive.
Per i giudici non si comprende l'interesse collettivo generale di cui l'organizzazione si intende fare portatrice potendo sussistere per lo stesso consiglio di stato, contrasti anche potenziali tra gli associati.
«La posizione di Dirpubblica», scrivono dunque i giudici, «non è idonea a superare il dato oggettivo costituito dalla impossibilità di riferire l'interesse dedotto in giudizio alla totalità dei suoi iscritti e ciò non può non incidere negativamente sulla legittimazione processuale del sindacato».
La vicenda. Il Tar Lazio–Roma n. 3403/2006 con sentenza 340/2006 aveva accolto il ricorso proposto dalla Federazione Dirpubblica per l'annullamento del decreto del ministro dell'economia e delle finanze 03.08.2005 e del decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze del 14.09.2005 nonché degli atti successivi dello speciale corso-concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti (i primi 10 classificati) e funzionari (gli ulteriori 25 dell'unica graduatoria).
Il Consiglio di stato ha dunque depositato il 16/07/2010 la sentenza già emessa in camera di consiglio lo stesso giorno del 12/05/2010 con la quale è stato accolto il ricorso di parte pubblica e degli altri controinteressati condannando Dirpubblica al pagamento complessivo di 6 mila euro di spese processuali.
Il Tar in primo grado aveva invece condannato il ministero dell'economia alle spese per 4 mila euro (articolo ItaliaOggi del 04.08.2010, pag. 23 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: In data 03.08.2010 è stato definitivamente sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area II della Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali relativo al biennio economico 2008-2009 (comunicato stampa 04.08.2010 - link a www.aranagenzia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Su alcune questioni attinenti le fasi e modalità di svolgimento di un pubblico concorso.
Nei concorsi pubblici, non è prescritta la verbalizzazione della votazione assegnata da ciascun commissario, salvo che risulti il dissenso da parte di taluno dei commissari, ai quali solo spetta di invalidare per tale motivo la verbalizzazione della seduta, in quanto, in un’ottica di maggiore rilievo e salve diverse disposizioni del bando o dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice, l'onere di verbalizzazione delle operazioni di concorso (di cui all'art. 14 d.p.r. 09.05.1994 n. 487) è sufficientemente garantito dall'indicazione del giudizio finale.
Nei concorsi pubblici, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove è connotata da un’ampia discrezionalità, per cui i criteri adottati sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità e irrazionalità.
Nei concorsi pubblici il punteggio numerico deve essere considerato di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. 07.08.1990 n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull’elaborato segni grafici o glosse di commento a margine.
Nei concorsi pubblici, la stringatezza dei tempi di correzione degli elaborati costituisce vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità; la relativa censura deve ritenersi inammissibile, ove sia prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso), ma ad un dato relativo (tempi medi di correzione), facendo risaltare l’assenza di alcuna prova o indizio dell'asserita incongruità del tempo occorso alla correzione delle prove della parte interessata, risultando dai verbali solo l'indicazione del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati
(massima tratta da http://doc.sspal.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 03.08.2010 n. 5165 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il principio di omnicomprensività della retribuzione impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici.
Secondo la recente giurisprudenza della Sezione (cfr. Cons. St., Sez. V, 12.02.2008, n. 493), alla quale il Collegio ritiene di dover prestare adesione, non ravvisando validi motivi per discostarsene, il principio di omnicomprensività della retribuzione impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici.
In tale ambito si colloca anche l’attività di notificazione svolta dai messi comunali nell’interesse dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni dello Stato, tenendo conto della evoluzione dell’ordinamento.
Il Collegio è consapevole della decisione della Sezione, 20.10.1994, n. 1183, la quale ha affermato la sussistenza del diritto dei dipendenti comunali messi notificatori ad ottenere un compenso aggiuntivo per l’espletamento del servizio delle notificazioni, qualificato come aggiuntivo e autonomamente disciplinato, quanto all’aspetto retributivo.
Detta pronuncia, tuttavia, si riferisce ad un contesto ordinamentale e temporale, nel quale il principio della onnicomprensività retributiva e della contrattualizzazione della disciplina dei compensi spettanti al personale non era ancora completamente attuato.
In ogni caso, poi, occorre considerare con attenzione anche il quadro mansionario concretamente attribuito, di volta in volta, ai dipendenti addetti al servizio di notificazione. In tale prospettiva, non può essere trascurato che le attività assegnate all’attuale appellante consistono proprio “nella funzione di notificazione degli atti di pertinenza del comune e nelle altre incombenze spettanti per legge e per regolamento al messo comunale”.
Anche la notificazione degli atti nell’interesse dell’amministrazione finanziaria o di altra amministrazione dello Stato si svolge nel normale orario di ufficio e mediante l’utilizzo degli strumenti organizzativi messi a disposizione dall’amministrazione.
Numerose disposizioni succedutesi nel tempo, poi, hanno evidenziato la sussistenza del dovere istituzionale dei messi comunali di effettuare le prescritte attività di notifica anche in relazione agli atti di competenza dell’amministrazione finanziaria (fra le tante: art. 32 del D.P.R. n. 636/1972; art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
Solo il quadro normativo preesistente al 1979 permetteva il riconoscimento, in favore dei messi comunali, di un compenso aggiuntivo per ogni atto dell'Amministrazione finanziaria notificato. Vi erano, infatti, almeno tre disposizioni che portavano a tale conclusione:
- l’art. 1 della legge 27.02.1955 n. 83, che riconosceva ai messi comunali un compenso di lire 25 per ogni atto notificato ad istanza dell'Amministrazione finanziaria;
- l’art. 1 della legge 24.02.1971 n. 114, che elevava a lire 50 o a lire 100 il compenso per le dette notifiche);
- l’art. 1 della legge 10.05.1976 n. 249, che fissava il compenso in una misura variabile da lire 500 a lire 750, a seconda della classe demografica del comune.
Successivamente, le tre disposizioni richiamate sono state superate, per abrogazione implicita o esplicita.
In particolare, l’art. 19, comma 4, del D.P.R. 01.06.1979 n. 191 ha espressamente stabilito che “al personale dipendente degli Enti locali di cui all’art. 1 compete esclusivamente la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, dell’indennità di missione e trasferimento, dell’indennità per la funzione di coordinamento di cui all’art. 24, del compenso per servizio ordinario notturno e festivo nonché delle indennità per maneggio valori, per radiazioni ionizzanti e per profilassi antitubercolare da determinare con le modalità di cui al regolamento di attuazione della legge n. 734 del 1973, approvato con D.P.R. n. 146 del 1975, e successive modificazioni, nonché con le modalità previste dalla legge n. 310 del 1953”.
Mediante tale norma è stata cristallizzato esplicitamente il principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale degli enti locali, con la conseguente abrogazione di tutte le disposizioni, anche di valore legislativo, prevedenti componenti retributive non rientranti nell'elencazione prevista dall'art. 19, comma 4.
Alla modifica del 1979 sono poi seguiti altri due interventi normativi di rilievo. L'art. 4, comma 2, della legge 12.07.1991 n. 202 ha abrogato l'art. 4, comma 1, della legge n. 249 del 1976. L'art. 34 della legge 18.02.1999 n. 28 ha previsto una nuova disciplina, ad efficacia retroattiva, dei compensi di notifica, affermando che “a decorrere dal 27.07.1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai Comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della Pubblica amministrazione, al Comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato”.
In base a tale norma, il compenso per le notificazioni va corrisposto alle amministrazioni comunali e non già ai dipendenti.
Una ulteriore conferma della correttezza di questa interpretazione, deriva dal tenore dell'art. 10 della legge 03.08.1999 n. 265, secondo il quale “le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 03.02.1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. Al Comune che vi provvede spetta da parte dell'Amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’interno e delle finanze”.
In tale solco si è inserita la interpretazione giurisprudenziale successiva, che sottolinea il rapporto di immedesimazione organica diretta tra Amministrazione finanziaria o statale in genere e singolo messo notificatore.
In particolare, nella giurisprudenza del giudice di primo grado si è chiarito che:
- il diritto dei messi notificatori al compenso per gli atti notificati a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, previsto da specifiche norme di legge, è stato soppresso dall'art. 19 del D.P.R. 01.06.1979 n. 191; peraltro, la disposizione dell'art. 34 della legge 18.02.1999 n. 28 -concernente il riordino dei compensi spettanti ai Comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della Pubblica amministrazione- prevede come unica destinataria l'Amministrazione comunale, con la conseguenza che deve essere esclusa, almeno a livello implicito, qualsiasi volontà legislativa di attribuire un particolare compenso per ogni atto notificato al singolo messo comunale (cfr. TAR Basilicata, 13.07.2004 n. 725 e TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 20.09.2001 n. 5415 e 10.05.2000 n. 2343).
In senso analogo, la giurisprudenza ha affermato che, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti degli Enti locali, fissato dall'art. 19 D.P.R. 01.06.1979 n. 191, ai dipendenti comunali con la qualifica di messo non spetta alcun compenso aggiuntivo per l’attività di notificazione di atti richiesta al Comune dall'Amministrazione finanziaria, rientrando tali funzioni tra gli ordinari compiti d' ufficio spettanti ai detti dipendenti (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 25.01.2003 n. 117 e 15.04.2000 n. 421).
Ancora, si è stabilito che, in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 600 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600, richieda al Comune di provvedere all'incombente a mezzo di messi comunali, si instaura, tra Amministrazione statale ed Ente locale, un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato ex lege, la cui violazione costituisce, se del caso, fonte di responsabilità esclusiva a carico del Comune, non essendo ravvisabile l'instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra Amministrazione finanziaria e messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell' Ente territoriale (cfr. TAR Veneto, 22.08.2002 n. 4508).
Infatti, deve escludersi che tra i messi comunali e l’Amministrazione richiedente la notifica corra un rapporto diretto (Cass., SS.UU., 06.06.1997 n. 5069, Cass., 16.06.1998 n. 5987 e TAR Toscana, Sez. I, 14.11.1997 n. 527).
Da ultimo, appare significativa la circostanza che sia intervenuto, in epoca successiva, un nuovo assetto della materia, costituito dall’art. 54 del C.C.N.L. del 14.09.2000, secondo il quale i messi notificatori sono stati destinatari del compenso pari al 35% degli introiti per le notifiche.
Tale evenienza conferma come sia indispensabile, per il riconoscimento della pretesa indennità in favore del personale dipendente, una norma specifica che lo consenta.
È appena il caso di osservare che le recenti decisioni della IV Sezione (19.02.2007, n. 850 e 14.02.2006, n. 604), non alterano la conclusione raggiunta, perché esse si limitano ad affermare la persistente vigenza dell’obbligo dell’amministrazione finanziaria di corrispondere ai comuni un compenso per l’effettuazione delle notifiche, senza prendere alcuna esplicita posizione sulla fondatezza della pretesa economica fatta valere dai dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 02.08.2010 n. 5099 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Sul limite del 3,2% degli incrementi contrattuali del biennio economico 2008-2009 (CGIL-FP di Bergamo, nota 02.08.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Dipendente tecnico comunale autorizzato con deliberazione giuntale a prestare servizio per due giorni settimanali come collaboratore presso altro Comune – Assenza di convenzione – Disciplina.
Quesito proposto dal Comune di … (Provincia di …).
Questo Comune, con deliberazione giuntale, ha autorizzato il dipendente tecnico comunale a prestare servizio per due giorni settimanali come collaboratore presso un altro Comune.
Considerato che detta autorizzazione è avvenuta in assenza di convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 14.09.2000, si chiede:
1) è legittima l’allegata deliberazione giuntale? Oppure l’Amministrazione doveva stipulare preventiva convenzione?
2) la posizione del tecnico comunale autorizzato, nel Comune ove espleta il servizio per un massimo di 12 ore settimanali, può configurarsi come rapporto di dipendenza e quindi sottoscrivere i relativi atti? Oppure deve predisporre solo le proposte dei provvedimenti da sottoporre al dirigente di quella Amministrazione comunale?

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Si evidenzia che l’art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l’assegnazione di personale ad altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza.
La convenzione deve definire il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore ed in modo particolare si evidenziano gli istituti delle ferie, del riposo giornaliero, del riposo settimanale e della durata giornaliera dell’orario di lavoro. Al comma 7 dell’art. 14 il CCNL citato precisa che la disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
L’art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311, prevede invece che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno, di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza. Si tratta quindi di un rapporto di lavoro complementare al principale rapporto di lavoro ovvero una sorta di secondo lavoro del dipendente pubblico e può assumere la forma sia del contratto di lavoro di tipo subordinato che del contratto di lavoro autonomo e nella forma coordinata e continuativa. Nel primo caso evidentemente una convenzione dovrà stabilire le modalità di utilizzo del lavoratore con particolare riferimento come precisato più sopra agli istituti delle ferie, del riposo giornaliero, del riposo settimanale e della durata giornaliera dell’orario di lavoro.
Tale soluzione è del tutto eccezionale ed è intesa a favorire la condivisione di professionalità all’interno della pubblica Amministrazione senza che vi sia a monte la definizione di un servizio da gestire in convenzione o la volontà di ricorrere all’istituto dell’assegnazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del CCNL citato, per il quale rimane fisso il tempo di lavoro d’obbligo ovvero le ore settimanali concordate nel contratto individuale di lavoro sono ripartite, per periodi predeterminati e con il consenso dei lavoratori, tra gli enti interessati. Si precisa comunque che tale soluzione comporta una valutazione in termini di compatibilità con i vincoli della spesa del personale in relazione al regime assunzionale a cui l’ente è soggetto.
Lo status del lavoratore e quindi l’esercizio delle eventuali responsabilità sarà quindi da configurarsi in relazione alle differenti soluzioni adottate.
Si evidenzia pertanto che, dalla documentazione pervenuta, si è fatto riferimento a due disposizioni che sono alternative e quindi riferibili a soluzioni operative, organizzative, convenzionali e contrattuali distinte (tratto da Nuova Rassegna n. 15 dell'01.08.2010).

luglio 2010

PUBBLICO IMPIEGOOSSERVATORIO VIMINALE/ Spese legali.
Un comune è tenuto anche alla refusione delle spese peritali sostenute da un dirigente ed un funzionario per la difesa, in un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione, nel caso in cui le stesse esorbitino dal massimale di polizza assicurativo previsto per gli oneri di assistenza legale ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Ccnl 14/09/2000 per i dipendenti e dell'art. 7 del Ccnl 27.02.1997 per i dirigenti, e utilizzato per il rimborso delle spese legali sostenute dai medesimi dipendenti?

La normativa disciplinante il patrocinio legale di cui all'art. 28, comma 3, del Ccnl 14/09/2000 per il dipendenti, e quella di cui all'art. 12, comma 3, del Ccnl 2000/2001 per il personale dirigenziale prevedono espressamente che la disciplina ivi contenuta non trova applicazione per i dipendenti assicurati ai sensi dei suddetti artt. 43 e 7.
Conseguentemente non è possibile accedere alla richiesta del predetto personale di refusione delle spese peritali tenuto conto che le stesse dovrebbero essere oggetto della copertura assicurativa al pari delle spese legali (articolo ItaliaOggi del 30.07.2010, pag. 35).

PUBBLICO IMPIEGOLe progressioni orizzontali finiscono per essere congelate. La legge 122/2010 incide notevolmente sull'impiego delle risorse decentrate.
La manovra economica 2010 rende molto difficoltose le progressioni orizzontali, ovvero il sistema selettivo finalizzato agli incrementi economici del trattamento dei dipendenti pubblici, da ultimo regolato dall'articolo 23 del dlgs 150/2009.
Il maxiemendamento al dl 78/2010 incide notevolmente sull'impiego delle risorse contrattuali decentrate delle pubbliche amministrazioni, poiché stabilisce che per il triennio 2011-2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
L'ultima disposizione, in particolare, modifica radicalmente il sistema delle relazioni sindacali, in quanto ha introdotto un automatismo sottratto a qualsiasi rapporto di contrattazione o concertazione tra le parti, per effetto del quale al ridursi del personale in servizio, per qualsiasi causa, deve necessariamente ridursi in proporzione proprio la parte delle risorse decentrate posta a finanziare il salario accessorio.
La progressione orizzontale, pur non essendo qualificabile come salario accessorio perché stabilmente acquisita al trattamento economico fondamentale del dipendente che l'abbia acquisita, viene indirettamente colpita da questa misura, nonostante essa sia posta sostanzialmente a ridurre la spesa complessiva che ciascun'amministrazione sostiene per finanziare gli elementi non fissi e continuativi della paga dei propri dipendenti.
Infatti, le risorse decentrate sono destinate a finanziare due macro voci di spesa: una prima, riguarda il trattamento fisso e continuativo (tra cui la progressione orizzontale e l'indennità di comparto per gli enti locali), nonché le indennità come turno, reperibilità, maneggio valori, rischio, connesse a prestazioni rese dai singoli dipendenti per assicurare una razionale organizzazione delle attività; una seconda, invece, concerne proprio il trattamento accessorio vero e proprio, e in particolare la retribuzione connessa al raggiungimento dei risultati, collettivi e individuali.
La progressione orizzontale, proprio perché rimane saldamente connessa alla posizione retributiva del dipendente che la acquisisce, diminuisce le disponibilità dell'insieme complessivo delle risorse decentrate: più aumenta l'ammontare delle risorse destinate alle progressioni, più, simmetricamente, si riduce il fondo per il salario accessorio.
In conseguenza di ciò, posto che per legge il salario accessorio è destinato a diminuire automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio, la progressione orizzontale nella sostanza finisce per essere congelata, ed utilizzabile solo reinvestendo la posizione economica acquisita dal personale che cessa dal servizio, destinata a rifinanziare la parte stabile del fondo.
Non sarebbe agevole, invece, una politica di espansione delle progressioni orizzontali che dia luogo ad una spesa superiore a quella consentita dal rifinanziamento derivante dalle cessazioni dal servizio, perché si darebbe luogo ad una riduzione delle risorse disponibili per il salario accessorio tale da diminuire eccessivamente le disponibilità per il trattamento economico accessorio.
Il tutto, per altro, in un quadro nel quale risulta vigente, anche se non operante, il principio secondo il quale il finanziamento del trattamento economico legato alla performance individuale, e dunque, al risultato dovrebbe risultare prevalente, nell'ambito delle risorse decentrate (articolo ItaliaOggi del 30.07.2010, pag. 30 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOMANOVRA 2010/ Gli enti si attrezzano per rispettare il tetto del 3,2% ai rinnovi contrattuali. Risorse aggiuntive da restituire. I comuni virtuosi devono recuperare le somme extra corrisposte.
Il recupero delle risorse aggiuntive inserite nel fondo 2009 da parte degli enti virtuosi e il taglio della indennità pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per km percorso con la propria automobile per ragioni di servizio e previa apposita autorizzazione: sono questi i principali aspetti su cui in molti enti locali ci si sta concretamente arrovellando per cercare di evitare l’effetto che sembra essere voluto dalla manovra (legge n.122/2010) ... (articolo ItaliaOggi del 30.07.2010, pag. 30 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO:  La falsa malattia è truffa. Il dipendente non può stare a casa senza motivo.
La notizia è la seguente: un'azienda pugliese ha alle proprie dipendenze un lavoratore con il quale non tutto funziona serenamente, tanto da esserci una vertenza in corso tra le parti. Il lavoratore tuttavia è assente per malattia da due settimane, con regolare certificato medico che –a tutela della privacy– non riporta la patologia di cui è affetto.
Il datore di lavoro non si attiva personalmente per smascherare il dipendente infedele né si affida ad un investigatore privato: si rivolge alla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle scoprono il dipendente a lavorare rigorosamente al nero presso altro datore di lavoro, con conseguente denuncia di truffa ai danni dell'Inps e truffa ai danni dell'azienda. Sarebbe infatti stata circa di 800 euro la cifra che l'Inps avrebbe dovuto rimborsare al datore per il periodo di infermità.
La questione stimola la riflessione perlomeno su tre distinti aspetti: la rilevanza che ha il comportamento commissivo del lavoratore ai fini della attivazione delle forze dell'ordine, la rilevanza penale della finta malattia e la violazione dei principi di fedeltà e buona fede tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Sul primo: rileva, a riguardo, il reato di truffa disciplinato dall'art. 640-bis del codice penale, che nel caso specifico, si realizza nei confronti dell'ente pubblico in funzione di ente erogatore di prestazioni sociali nell'ambito delle prestazioni sostitutive della retribuzione. La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) è stata introdotta con l'art. 22 legge n. 55/1990, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa. Secondo il c. 2 n. 1 della norma in esame, la truffa è aggravata se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico: in tal caso, alla normale lesione patrimoniale si aggiunge quella agli interessi della p.a. interessata.
Lo stesso art. 640-bis punisce le stesse condotte del reato di truffa (realizzata attraverso artifizi e raggiri), aggiungendo la specialità dell' oggetto del reato quali «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalla Comunità europea».
Da tale breve illustrazione della norma, riviene evidente non solo la competenza della Guardia di finanza ad intervenire in un similare caso, ma anche l'obbligatorietà dell'intervento, stante la rilevanza pubblica del bene leso. Finta malattia, quindi, che realizza una sua precisa collocazione tra i comportamenti del lavoratore penalmente rilevanti e suscettibile di aggravante, pur compiuta nell'ambito di un rapporto di natura privata.
I due ulteriori aspetti sono intimamente collegati tra loro, pur di diversa connotazione penale e civilistica. Se infatti dal punto di vista penale, l'assenza falsamente giustificata realizza la truffa «ordinaria» nei confronti del datore di lavoro che non riceve la prestazione lavorativa cui ha interesse, si è in presenza –dal punto di vista civilistico– della violazione dei consolidati principi di buona fede, caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
Infatti, «l'obbligo di fedeltà vieta qualsiasi condotta in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura dell'impresa e che sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 e per tanto impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente per cui, ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore ex art. 2105 c.c., è sufficiente la preordinazione di un'attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno» (Cass. 26.08.2003 n. 12489).
Sono queste iniziali riflessioni sull'episodio narrato, che non mancherà di motivare ulteriori opinioni e commenti. Ma soprattutto, se il ricorso all'ausilio della Guardia di finanza da parte dei datori di lavoro che verranno a trovarsi in analoghe situazioni, non sarà più un'eccezione. Dipendenti avvisati (articolo ItaliaOggi del 30.07.2010, pag. 27).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: G.U. 30.07.2010 n. 176 "Comunicazione dell’avvio a regime del sistema regionale della regione Lombardia, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori regionali" (Ragioneria Generale dello Stato, decreto 14.07.2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOVisite fiscali - Oneri a carico del datore di lavoro (ASL di Bergamo, nota 28.07.2010 n. 102382 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Ancora sullo scorrimento delle graduatorie: è una facoltà della p.a., non un obbligo.
La Sez. IV del Consiglio di Stato, uniformandosi al consolidato orientamento della magistratura amministrativa, ribadisce che la posizione vantata dal soggetto risultato idoneo in graduatoria, a seguito dell’espletamento di un pubblico concorso, non ha natura e consistenza di un diritto soggettivo, ma di mera aspettativa, essendo il c.d. scorrimento della graduatoria una facoltà eccezionale e non un obbligo dell’Amministrazioni e, pertanto, espressione del suo ampio potere discrezionale.
Ha aggiunto la sentenza in rassegna che tale orientamento giurisprudenziale non è stato minimamente intaccato dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego e dal passaggio delle relative controversie, salvo quelle di natura concorsuale, alla cognizione del giudice ordinario.
Il G.A. rileva che la qualità di idoneo si consegue da parte di chi, dopo aver superato tutte le prove concorsuali previste, si colloca nella graduatoria finale di merito, in ragione del punteggio riportato, in posizione non utile rispetto ai posti messi a concorso.
La posizione raggiunta nelle fasi intermedie della procedura selettiva (come nel caso di specie), quale formalizzata dall’Amministrazione ai fini dell’ammissione alle fasi successive della selezione, non dà luogo a poter conseguire la posizione di idoneo nella procedura selettiva, costituendo la collocazione nella graduatoria intermedia un atto infraprocedimentale, privo di effetti sulla graduatoria finale di merito.
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione (Sez. lav., sentenza 05.03.2003, n. 3252) ha espressamente negato che il pubblico dipendente abbia diritto all’assunzione per effetto dello scorrimento della graduatoria, in quanto detto scorrimento costituisce l’effetto di una autonoma decisione dell’amministrazione stessa, rientrante nell’ambito degli atti di macro-organizzazione, con la conseguenza che il diritto all’assunzione è configurabile solo ove l’amministrazione abbia già assunto la determinazione di scorrimento, individuando così nuovi vincitori del concorso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 509/2008 e decisione n. 5320/2006).
I giudici di Palazzo Spada, infine, ritengono che il c.d. scorrimento della graduatoria di un concorso costituisca frutto di un ampio potere discrezionale, impinge nel merito dell’azione amministrativa e si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo la scelta della P.A. di indire un nuovo concorso piuttosto che utilizzare una graduatoria ancora valida ed efficace, salva la sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
La scelta di indire un nuovo concorso, piuttosto che di utilizzare una graduatoria, non comporta la violazione del principio di economicità, quale espressione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Quest’ultimo, invero, è uno dei principi informatori dell’azione della pubblica amministrazione, ma non è il solo e la sua applicazione va contemperata con altri fondamentali principi informatori dell’attività pubblica, quale l’art. 97, comma 3, Cost., secondo cui agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, inteso quale procedura selettiva preconfigurata, diretta alla selezione degli elementi più meritevoli e più dotati professionalmente.
Ipotizzare risparmi di spesa attraverso l’utilizzazione di soggetti ritenuti idonei, significherebbe andare indubbiamente incontro agli auspici dei candidati, ma altresì sacrificare la ricerca dei soggetti più idonei e professionalmente dotati, opzione questa che, se pur riservata alla scelta discrezionale dell’Amministrazione, non appare comunque in linea con i principi costituzionali che regolano la materia dell’accesso ai pubblici impieghi e l’organizzazione dei pubblici uffici (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.07.2010 n. 4911 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: C. Puzzo, Il certificato medico elettronico nel pubblico impiego: a pochi giorni dalla scadenza del mese di collaudo il punto della situazione (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: E. Soraci, Pensione di vecchiaia: nuovi limiti di età per le donne del pubblico impiego (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Maxiemendamento, cosa cambia nel trattamento economico complessivo 2011-2013 dei dipendenti (CGIL-FP di Bergamo, nota 24.07.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: La manovra sulle pensioni (INCA-CGIL di Bergamo, nota 22.07.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Circolare n. 8 del 19.07.2010 DFP - Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti (CISL-FPS di Bergamo, nota 22.07.2010).

PUBBLICO IMPIEGOInpdap trasparente. Parte la sperimentazione. Servizio a regime nel 2011. In arrivo l'estratto conto online.
Arriva l'estratto conto online dell'Inpdap. Anche i dipendenti della pubblica amministrazione, così come quelli del settore privato, potranno consultare direttamente da casa la propria posizione assicurativa semplicemente collegandosi al sito dell'Inpdap.

Il servizio sarà attivato gradualmente, dopo la fase di sperimentazione già partita in otto enti locali dell'Umbria (i comuni di Gualdo Tadino, Castiglione del Lago, Marsciano, Amelia, Montecastrilli, Guardea e Collazzone e l'Azienda Speciale Farmacie Municipali di Terni).
Sarà poi la volta dei dipendenti di due amministrazioni pubbliche per ogni regione, mentre nel corso del 2011 la platea degli iscritti che potrà fruire del servizio estratto conto on-line aumenterà fino a raggiungere tutti i pubblici dipendenti.
A regime ogni cittadino iscritto all'Istituto guidato da Paolo Crescimbeni potrà, da casa, visualizzare e stampare la propria posizione assicurativa, così come risulta dalla banca dati dell'Istituto (estratto conto informativo). A questo punto, se necessario, potrà richiedere, tramite internet, alla sede Inpdap di competenza le eventuali modifiche o integrazioni dell'estratto conto (variazioni anagrafiche, dei periodi di servizio, delle retribuzioni, dei periodi riconosciuti).
L'iscritto avrà anche la possibilità di visualizzare una simulazione di quello che sarà il tasso di sostituzione tra l'ultimo stipendio e la prima pensione futura. Restano comunque invariati i canali tradizionali attualmente vigenti per la consultazione della propria posizione assicurativa e l'eventuale inoltro di richieste di variazione. L'iscritto, infatti, per ottenere tali servizi può, previo conferimento di mandato, rivolgersi agli istituti di patronato o recarsi presso la sede Inpdap.
L'iscritto Inpdap, dipendente di uno degli enti pubblici che saranno via via abilitati, può accedere al servizio attraverso un codice personale di accesso (Pin) per garantire la necessaria riservatezza nella fruizione dei servizi in linea.
Per ottenere il Pin è sufficiente entrare, dalla home-page di www.inpdap.gov.it, in Servizi in linea, Iscritti, Autoregistrazione e seguire le indicazioni del sistema.
Una prima metà del codice viene rilasciata automaticamente, l'altra metà viene inviata per posta all'indirizzo di residenza dell'iscritto. Lo stesso Pin, in futuro, consentirà l'accesso anche ad altri «servizi al cittadino»: l'estratto conto on-line è il primo di questi a essere attivato (articolo ItaliaOggi del 20.07.2010, pag. 32).

PUBBLICO IMPIEGORischio-stress per i dipendenti, ancora cinque mesi per adeguarsi.
Altri cinque mesi per adeguare le misure di sicurezza contro lo stress sul lavoro. L'entrata in vigore delle disposizioni del T.u. prevista per il prossimo 1° agosto slitta al 31 dicembre. Sia per le p.a., (già previsto dal dl n. 78/2010) che per le aziende.
La gestione del rischio stress da lavoro-correlato ha fatto esordio nel T.u. (dlgs n. 81/2008), che lo esplicita con riferimento ai principi dell'accordo europeo 08.10.2004.
Le modifiche del dlgs n. 106/2009 hanno stabilito che la valutazione del relativo rischio deve essere effettuata nel rispetto di specifiche indicazioni da elaborarsi a cura della Commissione consultiva permanente e che il nuovo obbligo di valutazione del rischio stress, per aziende e p.a., decorre dall'01.08.2010, termine che, con l'approvazione della manovra correttiva, slitterà al 31/12/2010.
La manovra dà poi altri 12 mesi di tempo per «l'individuazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative», che devono essere individuate con appositi decreti interministeriali.
La norma interessa le forze armate e di polizia, i vigili del fuoco, i servizi di protezione civile, le strutture giudiziarie penitenziarie, le università, gli istituti di istruzione, l'arma dei carabinieri, le forze di polizia. Il termine prorogato (di un anno) era stabilito il 24 mesi dall'entrata in vigore del T.u. (15.05.2008) (articolo ItaliaOggi del 19.07.2010, pag. 3).

PUBBLICO IMPIEGO: Possibilità di instaurare un rapporto di servizio a scavalco con dipendente part-time a tempo indeterminato di altro Comune avente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato in altro Comune.
Il Comune di (omissis) chiede se sia legittimo instaurare un rapporto di servizio a scavalco ai sensi art 1, comma 557 della legge 311/2004 con un dipendente part-time a tempo indeterminato di altro Comune (18 ore settimanali) il quale ha, sempre in attuazione della legge 311/2004 sopra richiamata, in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato fino alla fine del 2010 per complessive h. 7,12 (pari al 20% dell’orario complessivo) con un altro Comune.
L’ulteriore servizio presso l’Ente richiedente verrebbe stabilito per un orario settimanale di h 10,48 (pari al 30% dell’orario complessivo) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 557 della Legge 30.12.2004 n. 311, per un totale di servizio complessivo nei tre Enti di 36 ore settimanali.
L’Ente precisa, altresì, che l’istituzione del rapporto avrebbe carattere temporaneo, dato che sta già percorrendo la soluzione del convenzionamento fra Enti in modo da legittimare l’attività lavorativa ordinaria del dipendente, con l’attivazione di un unico rapporto di lavoro per il dipendente interessato (Regione Piemonte, parere n. 70/2010 - link a www.regione.piemonte.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Possibilità per il Comune di ottenere il rimborso dei danni per le spese sostenute per la sostituzione del dipendente infortunato.
Il Comune di (omissis), premesso che un proprio dipendente è stato investito da un auto mentre percorreva una strada in bicicletta da corsa e che l’investitore si è assunto la responsabilità del sinistro, chiede se il Comune ha titolo al rimborso dei danni per le spese connesse alla sostituzione del dipendente nei giorni di assenza per infortunio (Regione Piemonte, parere n. 68/2010 - link a www.regione.piemonte.it).

PUBBLICO IMPIEGO: C. Rapicavoli, Applicazione del Decreto Brunetta - Norme di immediata applicazione e norme ad applicazione differita - Circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2010 - Effetti della manovra finanziaria (link a www.ambientediritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: COLLEGAMENTO IN RETE DEI MEDICI E RICETTA ELETTRONICA - Avvio a regime per la Regione Lombardia.
Il Ragioniere Generale dello Stato ha firmato il decreto che fissa all'01.10.2010 la data di avvio a regime nella regione Lombardia della operatività della ricetta elettronica, mediante il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori.
Trattasi di una significativa evoluzione del progetto Tessera Sanitaria, di cui all'art. 50 della L. 326/2003, gestito dal MEF-Ragioneria Generale dello Stato, unitamente al Ministero della salute.
Infatti, l'attuale Sistema rende già disponibili, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, alle singole regioni gli strumenti informatizzati finalizzati al monitoraggio puntuale, standardizzato e tempestivo delle prescrizioni mediche, consentendo, in particolare, con riferimento alla spesa farmaceutica:
- la verifica dell'appropriatezza prescrittiva e dell'efficienza finanziaria nell'utilizzo delle risorse;
- il confronto fra le regioni su indicatori condivisi con l'AIFA inerenti le soglie di appropriatezza prescrittiva, basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato.
Il progetto evolutivo riguardante la Regione Lombardia consente la disponibilità quotidiana on-line dei dati delle ricette elettroniche di farmaceutica e specialistica compilate dal medico, con il conseguente potenziamento per la regione degli strumenti di monitoraggio della spesa sanitaria.
E' in corso la verifica dell'evoluzione per l'avvio a regime anche presso altre regioni.
Parallelamente, è in fase avanzata la messa a disposizione per tutte le regioni dei dati necessari per il controllo del diritto all'esenzione per reddito dalla compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica (link a ww
w.rgs.mef.gov.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Certificati on-line rinviati sine die. Inattive le sanzioni per i medici.
Niente sanzioni per il mancato invio dei certificati medici on-line dal 19 luglio. Almeno fino a quando non si concluderà la procedura di collaudo, che il ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e la Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) hanno deciso di proseguire per risolvere le criticità emerse nella predisposizione dei sistemi di certificazione telematica.
Le verifiche quindi non potranno terminare entro il 19 luglio e proseguendo l'attività di collaudo, rimarrà inattivo anche il sistema sanzionatorio. Nel frattempo, comunque, ministero e Federazione invitano i medici, «nell'ambito delle concrete possibilità tecniche, ad attuare la modalità di certificazione telematica».
«Nei fatti una proroga indeterminata», denuncia la Cgil medici. «La trasmissione telematica per i certificati di malattia dei pubblici dipendenti», ricorda una nota del sindacato, «era indicata dal dlgs 150/2009, entrato in vigore il 15.11.2009, ma sul sito della Funzione Pubblica si annunciava la sua operatività dal 15.12.2009, con una fase di sperimentazione di due mesi. La circolare 11.03.2010 n. 1 della funzione pubblica indicava ulteriori mesi di transizione, e infine un ultimo mese di collaudo, con scadenza 19 luglio. Dal 20 luglio la trasmissione si sarebbe dovuta effettuare esclusivamente per via telematica. E invece siamo alla nuova proroga mascherata da proseguimento delle procedure di collaudo» (articolo ItaliaOggi del 17.07.2010, pag. 27).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Segretari comunali esclusi da organismi di valutazione.
Il segretario comunale in quanto soggetto alla valutazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione, non può anche farne parte. Si tratterebbe di una sovrapposizione, non ammissibile, tra valutatore e valutato.
Il principio è stato affermato dalla Civit -Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche- nel parere dell'01.07.2010 in risposta a un quesito posto dal comune di Pastrengo.
L'articolo 14 del dlgs n. 150/2009 dispone che le amministrazioni pubbliche si dotino di un Oiv. È stato chiarito che quelle soggette alla nomina, entro il 30 aprile scorso, sono le aziende e le amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, le Agenzie e gli altri enti pubblici nazionali.
Le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, debbono applicare le disposizioni in materia di trasparenza e sono tenuti, entro il 31.12.2010, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi indicati nel comma 2 del citato articolo 16. Dalla lettura delle norme si ricava che i nuclei di valutazione in carica negli enti locali continueranno ad operare fino alla fine dell'anno, mentre dal 2011 si dovrà provvedere a nominare gli Oiv.
Il comune, nel quesito in oggetto, ha richiesto se la proposta di valutazione del segretario comunale rientrasse nelle competenze dell'Oiv e se tale soggetto potesse far parte di quest'organismo. La Civit, confermando l'orientamento prima indicato, ritiene che gli enti locali sono tenuti all'attuazione della novella legislativa, anche se sulla base di uno speciale regime, e sono pertanto applicabili i criteri di valutazione previsti nelle altre amministrazioni.
Questi criteri si fondando sul principio dell'indipendenza del valutatore dal soggetto da valutare: i dirigenti generali valutano l'attività dei dirigenti; questi a loro volta controllano l'attività degli uffici che da loro dipendono.
Pertanto in caso di figure di vertice, come il segretario generale o il direttore generale, la valutazione va effettuata dall'organo di indirizzo politico, dal quale il valutato dipende direttamente, su proposta dell'Oiv. Negli enti locali il segretario dipende funzionalmente dal sindaco, ai sensi dell'articolo 99 Tuel, e pertanto la sua valutazione deve essere effettuata direttamente dal sindaco, su proposta dell'organismo di valutazione.
Per il Civit, poi, da tutto ciò deriva l'impossibilità che il segretario comunale faccia parte dell'Oiv e contemporaneamente continui a svolgere il proprio ruolo istituzionale nell'ente locale, in quanto si tratterebbe, infatti, di una inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato.
È opinione della stessa Commissione, che è intervenuta con la delibera 16.02.2010 n. 4/2010, che l'Oiv debba essere composto da membri che siano in grado di garantire autonomia e imparzialità di giudizio e assicurare l'effettività e l'autorevolezza istituzionale dell'esercizio delle funzioni. Necessaria è, pertanto, la totale indipendenza dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, di conseguenza tale principio sarebbe seriamente compromesso qualora fosse consentita la partecipazione del segretario comunale all'organismo di valutazione (articolo ItaliaOggi del 16.07.2010, pag. 38).

PUBBLICO IMPIEGO: Posti unici dell'organico, no a concorsi con riserva. L'orientamento delle sezioni della Corte conti si è consolidato.
Niente concorsi pubblici con riserva per posti unici della dotazione organica. Si è ormai consolidato l'orientamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che ritiene, condivisibilmente, abolite le progressioni verticali.

La deliberazione 29.04.2010 n. 10/2010 della Sezione autonomie della Corte dei Conti ha dato il deciso avvio verso la presa d'atto dell'eliminazione delle progressioni verticali, contraddicendo l'avviso inizialmente espresso dalla Sezione Lombardia col parere 18.03.2010 n. 375, poi modificato dal successivo parere 28.04.2010 n. 517.
Successivamente, la Sezione Piemonte ha ribadito l'eliminazione delle progressioni verticali col parere 20.05.2010 n. 41/2010.
Anche la Sezione Emilia Romagna, col parere 18.05.2010 n. 136 ha in modo tranciante rilevato l'impossibilità per gli enti locali di continuare ad applicare l'istituto delle progressioni verticali, sottolineando l'impossibilità di considerare ancora vigenti regolamenti di organizzazione e una norma come l'articolo 91, comma 3, del dlgs 267/2000 (per altro disapplicata dall'articolo 9 del Ccnl 05.10.2010, in quanto contrastanti con l'articolo 62 del dlgs 150/2009, qualificato come norma di diretta attuazione della Costituzione.
La Sezione ha evidenziato puntualmente l'impossibilità per norme di legge e soprattutto regolamentari di derogare alla Costituzione, negando la sussistenza di peculiari condizioni dell'ordinamento locale, tali da giustificare il permanere delle progressioni verticali nel 2010. Infatti, per giustificare una diversa decorrenza dell'eliminazione delle progressioni occorrerebbe ipotizzare che l'esigenza di buon andamento dell'amministrazione, astrattamente idonea a giustificare una deroga al principio del concorso pubblico sussisterebbe solo per gli enti locali: ma così si creerebbe, secondo la Sezione «un irrazionale disallineamento del sistema».
Né l'articolo 1, comma 4, del dlgs 267/2000 potrebbe proteggere l'articolo 91, comma 3, dagli effetti della riforma Brunetta: la Sezione Emilia Romagna spiega bene che è tale articolo 1, comma 4, a rivelarsi difforme dalle regole generali sul rapporto tra le norme, in quanto «contrastante con principi fondamentali delle fonti dell'ordinamento, secondo cui tra fonti dello stesso grado gerarchico, promulgate in tempi successivi e regolanti la medesima materia «lex posterior derogat priori» (art. 15 delle preleggi)».
Sempre la Sezione Emilia Romagna, col parere 18.05.2010 n. 136 precisa l'impossibilità di «stirare» l'interpretazione della norma che sostituisce le progressioni verticali con il concorso pubblico con riserva di posti non superiore al 50%, in modo da ritenere che per gli enti locali di piccole dimensioni sia comunque possibile un concorso interamente riservato per posti unici in dotazione organica. La Sezione rammenta che l'orientamento della giurisprudenza sul punto è nel senso di escludere la possibilità di applicare la riserva, perché va salvaguardato l'interesse pubblico alla scelta dei candidati più capaci e meritevoli prevale su quello alla copertura dei posti con candidati appartenenti a particolari categorie di cittadini.
D'altra parte, il testo novellato dell'articolo 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001 è molto chiaro nel vietare la riserva per concorsi ad un solo posto, poiché prescrive che essa risulti «comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso».
Dunque, ferma restando, come affermato dalla Sezione Emilia Romagna, l'impossibilità del concorso interamente riservato per posti unici in dotazione organica, comunque non è consentito prevedere riserve se il bando non riguardi l'assunzione per almeno due posti, ovviamente relativi a medesima categoria e profilo (articolo ItaliaOggi del 16.07.2010 - link a ww
w.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOStraordinari con badge (ma con eccezioni).
In via generale, stante il disposto normativo dell'articolo 3, comma 83, della legge finanziaria 2008, è possibile effettuare prestazioni di lavoro straordinario, solo se nella struttura è presente il rilevatore automatico delle presenze. Tuttavia, nei casi particolari di personale che, per la peculiarità del proprio servizio, non possono attestare la presenza in ufficio (si pensi, ad esempio, al personale della Polizia di Stato o a quello del corpo dei Vigili del Fuoco), l'amministrazione di appartenenza valuterà la possibilità che sia il responsabile dell'ufficio a certificare le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale, evidenziando anche l'esigenza che ha comportato la protrazione dell'orario di servizio.

È quanto ha chiarito il Consiglio di Stato, nel testo del parere n. 2555/2010, con il quale ha fornito un'interessante interpretazione delle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 83 della legge finanziaria 2008.
Come si ricorderà, tale norma prevede che le pubbliche amministrazioni possono erogare compensi per lavoro straordinario soltanto «previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze». Quindi, se nella struttura pubblica non è previsto il cosiddetto badge, al personale è precluso lo svolgimento di qualsiasi tipologia di lavoro eccedente il normale orario di servizio.
Su questo punto, il ministero dell'Interno, che ha intenzione di emanare una direttiva agli uffici, si è trovato in difficoltà a causa delle particolari componenti del personale amministrato.
Il Viminale, chiamando in causa Palazzo Spada per un necessario chiarimento, ha infatti ravvisato la principale difficoltà in sede di regolamentazione nella circostanza che al suo interno, sono presenti tre distinte categorie di personale (appartenenti rispettivamente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), ciascuna delle quali si caratterizza per una propria particolare disciplina dello stato giuridico ed economico.
In via ordinaria, ha risposto il Consiglio, non ci sono esenzioni al meccanismo previsto dall'art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008, che possano derivare dalla peculiarità dello status del dipendente in relazione al corpo di appartenenza, diversamente da quanto ritenuto dalla Funzione pubblica con una nota risalente all'aprile 2008. È pur vero, però, che queste conclusioni «non possono essere portate fino alle estreme conseguenze», nel senso che si deve richiedere la rilevazione automatica anche se la modalità del servizio espletato escluda la possibilità di rilevare la presenza del personale mediante strumenti automatici.
Pertanto, ammette Palazzo Spada, rientrerà nella valutazione dell'amministrazione l'individuazione dei casi specifici in cui queste evenienze potranno verificarsi. In questo caso, il responsabile del servizio dovrà provvedere alla certificazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale, evidenziando anche l'esigenza che ha comportato la protrazione dell'orario del personale (articolo ItaliaOggi del 14.07.2010, pag. 25).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Commi 12 e 20 art. 6 D.L. n. 78/2010 recante uso del mezzo proprio.
L‘utilizzo del mezzo proprio è possibile per particolari esigenze di servizio e se risulta economicamente più conveniente (ANCI Emilia Romagna, nota 13.07.2010 n. 105 di prot.).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il principio del concorso pubblico non può essere derogato quando le mansioni proprie dei posti da coprire richiedono esperienze professionali suscettibili di essere acquisite anche presso strutture diverse da quelle appartenenti all’Amministrazione o Ente che bandisce il concorso.
Il Collegio non ignora (v. Sez. V, 18.12.2003 n. 8344) come fonti legislative primarie e secondarie, e gli stessi pronunciamenti del giudice delle leggi, ritengano senz’altro conforme all’interesse pubblico il fatto che precedenti esperienze non vadano perdute (Corte Cost., n. 141/1999); che non può escludersi in via preventiva che l’accesso ad un concorso pubblico possa essere condizionato al possesso di una precedente esperienza nell’amministrazione ove ragionevolmente configurabile quale requisito professionale (Corte cost., n. 373/2002), o ancora, che la ragionevolezza della deroga alla regola del pubblico concorso non può dirsi radicalmente esclusa nel caso che si tratti di concorso riservato interamente al personale con una determinata esperienza protratta nel tempo (Corte Cost., ord. n. 517 del 4.12.2002).
Occorre tuttavia tenere presente che, ancora secondo la Corte (sentenza 26.01.2004 n.34), la possibilità di deroga alla regola generale è ammessa “solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.07.2010 n. 4475 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: P. Russo e M. I. Bruno,  La disciplina della revoca degli incarichi dirigenziali negli enti locali tra riforma brunetta e manovra anticrisi (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il Dirigente o Responsabile a tempo determinato non può ricevere compensi extra per incarichi professionali dallo stesso ente.
La norma generale in tema di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti esterni è contenuta nell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale: “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
A sua volta, l’art. 110, comma 6, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (in linea di continuità con il previgente art. 51, comma 7, della legge n. 142/1990), prevede che “per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento [sull’ordinamento degli uffici e dei servizi] può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.
Come è noto, poiché il conferimento di incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni costituisce una problematica ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha delineato un orientamento che può dirsi oramai consolidato.
Tenuto conto delle sempre più pressanti esigenze di contenimento della spesa pubblica, specie di quella corrente, un punto fermo è costituito dal carattere straordinario del ricorso ad apporti esterni: la pubblica amministrazione, di norma, è tenuta a perseguire i fini istituzionali utilizzando il proprio personale, talché l’incarico esterno è consentito solo qualora non sia ragionevolmente possibile provvedere con personale interno, o perché l’attività che deve essere svolta richiede un apporto professionale particolarmente elevato sotto il profilo tecnico-scientifico, oppure perché sussista una oggettiva, oltre che transitoria e contingente, impossibilità del personale in organico a provvedervi. Con il che un protrarsi nel tempo di un incarico esterno di consulenza, non può che confliggere con il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché, diversamente, assumerebbe i caratteri propri di un rapporto lavorativo “parallelo” a quello dei dipendenti di ruolo, modello non in sintonia con il delineato quadro ordinamentale.
In materia di consulenze, i criteri da rispettare per considerare legittima la scelta sono:
1) l’effettiva rispondenza degli incarichi agli obiettivi dell’amministrazione conferente;
2) la specificità e temporaneità dell’incarico;
3) l’impossibilità di procurarsi le utilità all’interno della propria organizzazione;
4) l’esistenza di un’adeguata motivazione delle scelte;
5) la proporzione fra compensi ed utilità conseguite (Corte conti, sez. III appello, 277 del 2002; Sez. riunite in sede di controllo n. 46/CONTR/05; Sez. regionale di controllo per la Campania n. 28/2008; Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, determinazione n. 21/2000).
Per la risoluzione del caso in esame, particolare rilevanza assume proprio il citato punto 3 e cioè l’impossibilità, per l’amministrazione pubblica, di procurarsi le utilità all’interno della propria organizzazione, condizione che lo stesso art. 10, comma 1, ultimo periodo, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali 15.07.1998, n. 160 espressamente evidenziava, laddove in esso si afferma che “presupposto per l’effettiva applicazione di tale facoltà è l’assenza di analoghe professionalità all’interno dell’ente”. Ne discende che contrasta, all’evidenza, con la vigente normativa e con i principi di razionale organizzazione di una pubblica amministrazione, che deve essere informata ai canoni dell’economicità e della buona gestione del pubblico denaro, incaricare un intraneus per lo svolgimento di un incarico esterno.
In effetti, l’omessa adeguata predeterminazione delle sfere di competenza degli uffici e le connesse responsabilità proprie dei funzionari, comporta la violazione dei più elementari principi organizzativi ai quali le amministrazioni pubbliche sono chiamate a conformare i rispettivi ordinamenti per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (Corte cost. n. 14/1962) e dunque per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione di compiti, per un esercizio dell’azione amministrativa ispirata ai canoni dell’efficacia, efficienza ed economicità.
Sicché confligge con i predetti criteri di razionalità ed economicità, corollari del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), perimetrare in modo angusto, sì da frazionare in modo irrazionale le competenze degli uffici di un’amministrazione pubblica, nella specie di un Comune, con la riserva, via via, di introdurre ulteriori ambiti competenziali, comunque logicamente inerenti all’attività di istituzionale dell’ente, asseritamente conferibili attraverso la stipula di contratti ad hoc a tempo determinato (art. 110, commi 1, 2 e 3, cit.) allo stesso titolare dell’ufficio, da remunerare con apposite indennità ad personam; tale prassi, che fa leva su un mal concepito ius variandi dell’amministrazione, determina una violazione dei sopra ricordati principi del buon andamento della pubblica amministrazione e dell’onnicomprensività della remunerazione. Altrettanto vale per le ipotesi di attribuzione di incarichi di collaborazione esterna dietro pagamento di compensi stabiliti sulla base di tariffe professionali (art. 110, comma 6, cit.) aventi ad oggetto attività che ben potrebbero essere fronteggiate con le professionalità del personale già in servizio presso l’Amministrazione.
E’ evidente che in questi casi, in astratto, qualora sussista danno erariale, non possono ritenersi immuni da responsabilità amministrativa i titolari di quegli organi dell’amministrazione pubblica che, configurando in modo irrazionale, oltre che irragionevole, l’organizzazione (nella specie) di un Comune (o comunque di una pubblica amministrazione), sotto il profilo causale, cagionano o concorrono a cagionare la produzione di un danno.
Come sopra evidenziato, i caratteri dell’incarico dirigenziale ex art. 110, commi 1 e 2, TUEL sono omogenei rispetto a quelli conferiti ai dirigenti di “ruolo”; sicché i primi, come i secondi, sono a pieno titolo “intranei” all’amministrazione comunale, con la conseguenza che anche per essi vale il principio della onnicomprensività e per l’amministrazione il divieto di attribuire incarichi esterni a soggetti interni alla medesima amministrazione in possesso delle professionalità richieste.
Da ciò discende che la retribuzione da corrispondere al Mazzucca per la progettazione e direzione dei lavori della riqualificazione del centro storico di Bomporto affidategli con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 2004 (progettazione definitiva ed esecutiva) non poteva essere remunerata a tariffa professionale bensì in base all’art. 18 “Incentivi e spese per la progettazione” della legge 11.02.1994, n. 109 (Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Emilia Romagna, sentenza 07.07.2010 n. 1222 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Questioni varie attinenti il pubblico concorso.
In assenza di una normazione ad hoc, è del tutto sufficiente la motivazione contenuta in un punteggio numerico.
Il punteggio numerico è considerato di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. 07.08.1990 n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull’elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell'elaborato.
La predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove è connotata da un’ampia discrezionalità, per cui i criteri adottati sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità e irrazionalità.
In tema di valutazioni dei tempi medi di correzione, la giurisprudenza ha sostenuto, da un lato, l’infondatezza della censura in quanto si tratta di vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità.
Non è prescritta la verbalizzazione della votazione assegnata da ciascun commissario come elemento di legittimità della valutazione delle prove in un pubblico concorso, salvo che risulti il dissenso da parte di taluno dei commissari, ai quali solo spetta di invalidare per tale motivo la verbalizzazione della seduta.

A seguito di una considerevole elaborazione, la giurisprudenza è oramai ferma nel considerare, in assenza di una normazione ad hoc, del tutto sufficiente la motivazione contenuta in un punteggio numerico. In tal caso, si tratta di motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione, con la conseguenza che, se per un verso, non occorre integrare il punteggio numerico con un'apposita motivazione, un obbligo di motivazione integrativa si pone solo nel caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un'eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14.04.2006, n. 2127, anche in tema di concorso notarile; nonché id. sez. VI, 26.05.2006 n. 3147; id., 14.01.2005, n. 110; id., IV 05.08.2005, n. 4165). Il punteggio numerico è considerato di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. 07.08.1990 n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull’elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell'elaborato (da ultimo TAR Sardegna, sez. I, 24.12.2004, n. 1933);
La predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove è connotata da un’ampia discrezionalità, per cui i criteri adottati sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità e irrazionalità (Consiglio di Stato sez. IV, 06.05.2004, n. 2798; id. IV, 08.02.2000 n. 679). Pertanto, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla commissione appaiono del tutto immuni dalle censure operate;
In tema di valutazioni dei tempi medi di correzione, la giurisprudenza ha sostenuto, da un lato, l’infondatezza della censura in quanto si tratta di vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità (Consiglio di Stato VI, 27.05.1998 n. 829); dall’altro, e con affermazioni ancora più radicali, la inammissibilità della censura stessa, in quanto prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso), ma ad un dato relativo (tempi medi di correzione), facendo risaltare l’assenza di alcuna prova o indizio dell'asserita incongruità del tempo occorso alla correzione delle prove della parte ricorrente, risultando dai verbali solo l'indicazione del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati (Consiglio di Stato, sez. IV, 05.08.2005, n. 4165);
Non è prescritta la verbalizzazione della votazione assegnata da ciascun commissario come elemento di legittimità della valutazione delle prove in un pubblico concorso, salvo che risulti il dissenso da parte di taluno dei commissari, ai quali solo spetta di invalidare per tale motivo la verbalizzazione della seduta (Consiglio di Stato, sez. VI, 20.07.1995 n. 764), in quanto, in un’ottica di maggiore rilievo e salve diverse disposizioni del bando o dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice, l'onere di verbalizzazione delle operazioni di concorso (di cui all'art. 14 d.p.r. 09.05.1994 n. 487) è sufficientemente garantito dall'indicazione del giudizio finale della commissione (TAR Calabria, 03.04.1998, n. 252)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 06.07.2010 n. 4331 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: La qualifica apicale VII-led non è equivalente alla posizione D3 giuridica (ex VIII qualifica) e la laurea in lettere é equivalente agli altri titoli di studio ai fini del conseguimento delle qualifica di dirigente amministrativo ex art. 28 D. lgs. n. 165 2001.
Non è giuridicamente corretto sostenere che ai dipendenti degli enti locali a suo tempo inquadrati nella qualifica 7 led ai sensi del DPR n. 347/1983, ancorché titolari di posizioni apicali e di incarichi di responsabilità organizzativi, possa essere attribuito il diritto all’inquadramento nella posizione giuridica D3 secondo la tabella C allegata al C.C.N.L. 31.03.1999 sulle corrispondenze fra le qualifiche professionali possedute al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale ed i livelli economici previsti all’interno della medesime ed unica categoria D.
Secondo la costante giurisprudenza, il livello economico differenziato, per i dipendenti nelle qualifiche comprese tra la prima e la settima del DPR n. 347/1983, si sostanzia in una maggiorazione retributiva conferita a dipendenti (in contingenti percentuali e previa selezione) senza determinare l'istituzione di nuove posizioni funzionali di lavoro, risolvendosi nell'attribuzione di un incremento stipendiale correlato non ad un mutamento di mansioni, ma al riconosciuto possesso, da parte di taluni dipendenti in comparazione con i pari grado, di una maggiore produttività ed impegno professionale (da ult. Cons. Stato, V, 13.06.2008, n. 2964; 29.11.2005, n. 6732; Cass. sez. lav., 23.01.2008, n. 1441; TAR Campania Napoli, sez. V, 14.10.2009, n. 5556).
Per vero, il livello economico differenziato non era previsto nella formulazione del DPR n. 347/1983, con il quale il personale degli enti locali fu inquadrato con decorrenza 1° gennaio 1983 sulla base delle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali istituiti dall’art. 26 e secondo le declaratorie previste dell’allegato 1: nell’originario accordo era infatti prevista dall’art. 30, l’istituzione di compensi incentivanti la produttività, la cui attribuzione individuale era subordinata a programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.
L’istituzione del livello economico differenziato fu, infatti, prevista dagli artt. 35 e 36 del DPR n. 333/2990, per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima, secondo percentuali massime complessive per ciascuna qualifica funzionale e determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.
Dal livello economico differenziato di professionalità erano pertanto esclusi i funzionari di ottava qualifica, peraltro prevista come apicale per i soli enti di tipo 3 (comuni classificati di II classe ai sensi della tab. A, all.to 1 alla L. n. 604/1962) dall’art. 2 del DPR n. 347/1983, ma non per quelli di tipo 4 (comuni classificati di III classe) per i quali la qualifica apicale era la settima.
Nell’inquadrare a sensi dell’art. 7, il personale in servizio degli enti locali secondo il nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL del 31.03.1999 con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico in godimento, la tabella C ha conseguentemente previsto la categoria D2 per il personale proveniente dalla qualifica 7 led e la categoria D3 per il personale proveniente dalla qualifica VIII. Per il personale proveniente dalla settima qualifica la tabella citata ha, infine, previsto la categoria D1.
In sostanza, nel nuovo inquadramento per categorie la differenza verticale fra il settimo e l’ottavo livello propria delle precedente contrattazione è stata comunque riconosciuta, sicché non può ritenersi completamente obliterata dal sistema di scorrimento orizzontale introdotto dal CCNL del 31.03.1999 (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 06.07.2010 n. 4317 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Le procedure che consentono il passaggio da un’area inferiore a quella superiore integrano un vero e proprio concorso, tali essendo anche le procedure che vengono denominate “selettive”, qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere.
La previsione del bando (e del regolamento di un ente locale) delle procedure di progressioni verticali che, in assenza di prova scritta, attribuisce al colloquio un’incidenza pari al 60 per cento del punteggio attribuibile (il resto è assegnato in base ai titoli posseduti) si pone in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Costituzione.

E' consolidato l'indirizzo espresso dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 15.10.2003, n. 15403), secondo cui “considerato che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato in aree o fasce, all’interno delle quali sono contemplati diversi profili professionali, si deve ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un’area inferiore a quella superiore integrino un vero e proprio concorso, tali essendo anche le procedure che vengono denominate “selettive”, qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere” (in tal senso, Cass. Sez. Un., 18.05.2007, n. 11559; Cons. Stato, sez. VI, 22.10.2008, n. 5184).
Nella giurisprudenza citata, il riferimento alla progressione da un’”area” ad altra superiore non va inteso in senso letterale, ma va letto nel suo significato sostanziale, comprensivo di tutti i passaggi da una “fascia” di inquadramento ad altra, non limitata agli aspetti meramente economici dei diversi livelli in cui si articola, eventualmente, ogni profilo professionale e ogni “area”.
L’aspetto novativo della vicenda, ripetutamente sottolineato dalla Cassazione, non è attenuato dalla circostanza che la progressione verticale sia disciplinata tenendo conto della pregressa appartenenza del dipendente alla stessa amministrazione. Questo dato potrebbe spiegare, fra l’altro, la previsione della contrattazione collettiva, secondo cui non è richiesto il superamento di un periodo di prova per la definitiva assunzione del personale selezionato attraverso il concorso interno. Del resto, la disciplina della prova non è decisiva per individuare la natura concorsuale della procedura selettiva.
Né può trascurarsi che la nozione generale di novazione oggettiva del rapporto, utilizzata per qualificare la natura giuridica della “progressione verticale” da un’area ad altra superiore, pone in evidenza anche la possibile sussistenza di alcuni –a volte non trascurabili- collegamenti con il rapporto originario.
Una previsione di bando (e di regolamento) che attribuisce al colloquio una incidenza pari al 60% del punteggio attribuibile si pone in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento (principi che, come si è detto, in attuazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., devono trovare applicazione quale che sia la tipologia di procedura competitiva), ed è quindi viziata da eccesso di potere per irragionevolezza, posto che non è idonea a salvaguardare la par condicio dei candidati, né consente la selezione dei soggetti più idonei secondo procedure obiettive (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 06.07.2010 n. 4313 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOIl codice disciplinare è ok anche fuori bacheca. Il recente orientamento della Corte di Cassazione, che conferma e anzi supera Brunetta. Pubblicazione non necessaria per contestare una violazione.
Il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, integrando la vigente legislazione sul rapporto di lavoro di lavoro dei dipendenti statali, ha previsto che non occorre che il codice disciplinare sia pubblicato in un luogo accessibile a tutti i lavoratori, basta che sia conoscibile attraverso il sito web dell'istituzione di appartenenza (art. 55, secondo comma, d.l. 165/2001, come sostituito dall'art. 68 del d decreto legislativo 150/2009).
Tale previsione ha carattere imperativo e non può essere derogata dai contratti di lavoro. Per la validità di una sanzione disciplinare, a parte il rispetto degli altri requisiti di merito e di diritto, d'ora in poi non occorre più verificare che vi sia stata e continui a esserci la pubblicazione del codice in un determinato ambiente fisico.
La Cassazione è andata oltre, e senza bisogno di modificare legislazione e norme contrattuali. Con una sentenza da poco depositata in cancelleria, la n. 11250/2010, la sezione lavoro dell'alta corte ha stabilito che l'affissione del codice disciplinare non costituisce requisito essenziale per l'applicazione della sanzione disciplinare, quando l'infrazione riguarda «doveri previsti dalla legge o comunque appartenenti al patrimonio deontologico di qualsiasi persona onesta». Detto in altre parole, quando «l'illiceità della violazione, per l'evidente contrasto con la coscienza comune e con le regole fondamentali del vivere civile, [può] essere conosciuta e apprezzata dal lavoratore senza bisogno di previo avviso».
La sentenza è stata emessa nei confronti di un lavoratore del settore privato ma il principio enunciato è estensibile anche al pubblico impiego, al quale, dopo la sua privatizzazione, si applicano le stesse regole.
In particolare l'art. 7 dello statuto dei lavoratori, che rappresenta la fonte da cui derivano le diverse prescrizioni contrattuali aventi lo stesso contenuto o contenuto analogo: «Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti» (legge n. 300/1970).
A suo tempo, una sanzione disciplinare, comminata nel rispetto del contraddittorio e motivata nel merito, poteva essere revocata dal giudice del lavoro, se accertava la mancata, preventiva pubblicazione del codice.
E ciò è accaduto spesso nei quindici anni dal primo contratto scuola nei confronti del personale Ata della scuola (il codice disciplinare dei docenti non è stato ancora contrattualizzato), per il quale la norma relativa, l'ultimo comma dell'art. 95 del vigente contratto di lavoro, stabilisce addirittura che nessun'altra forma di pubblicità può sostituire l'affissione.
Adesso, disposizioni imperative di legge e pronunce giurisprudenziali convergono in un unico punto, quello di ridurre le formalità preliminari all'instaurazione di un procedimento disciplinare. Il caso, preso in considerazione dalla Cassazione, riguarda un maître d'albergo, licenziato perché da oltre un mese non si presentava sul posto di lavoro per assumere servizio.
Il licenziamento era fondato nel merito e lo era anche sotto il profilo del rispetto delle formalità richieste, ha sentenziato la Cassazione. I fatti sono stati regolarmente contestati, è stato accertato che effettivamente il lavoratore si era immotivatamente assentato né aveva dato accettabili giustificazioni.
Se non ci si presenta sul posto di lavoro per un prolungato lasso di tempo e non si dà conto del proprio comportamento, si deve sapere che esso è sanzionabile, a prescindere da considerazioni su pubblicazione o meno del codice disciplinare (articolo ItaliaOggi del 06.07.2010, pag. 38).

PUBBLICO IMPIEGO: Lo svolgimento di mansioni superiori, salvo diversa disposizione di legge, è irrilevante ai fini della quantificazione del trattamento economico.
Il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di diritto privato, perché gli interessi coinvolti non sono disponibili e anche perché l’attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o d’inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (Ap., n. 22/1999; Cons. St., V Sez., n. 545/2007).
Sulla base di questa prima considerazione, i giudici di Palazzo Spada affermano che le mansioni superiori svolte dal dipendente rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti sia ai fini sia economici, sia di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti.
In effetti, il richiamo all'art. 2126 del codice civile(prestazione di fatto con violazione di legge) non attiene al caso delle mansioni superiori svolte dal pubblico dipendente: oramai la giurisprudenza ha chiarito che si tratta di un richiamo incongruente in quanto tale articolo, oltre a non dare rilievo alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido, riguarda il fenomeno del tutto diverso (lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile pubblico dipendente) ed afferma il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato.
Esso, pertanto, non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e non consente di disapplicare gli atti di nomina o di inquadramento emanati in conformità di leggi e di regolamenti. Inoltre, è da tempo pacifico, nella giurisprudenza amministrativa, il carattere supplementare ed integrativo dell’art. 2103 c.c., come sostituito dall’art. 13 L. 20.05.1970 n. 300 ("Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi"), per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate (V Sez., n. 274/1989), sicché tale norma può essere applicata soltanto nei limiti previsti da norme speciali (IV Sez, n. 113/2006).
E’ stato anche rilevato che la pretesa al riconoscimento di mansioni superiori non può trovare diretto fondamento nell’art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, non potendo la norma trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale (cfr. Ap. n. 22 cit.; V Sez., n. 1722/2007).
In conclusione, nell’ambito del pubblico impiego, non sono le mansioni ma la qualifica il parametro al quale la retribuzione va inderogabilmente riferita, considerate anche le esigenze di carattere organizzatorio regolate secondo il paradigma dell’art. 97 Cost. (IV Sez., n. 587/2006).
Ciò comporta che l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo se una norma speciale consenta tale maggiorazione retributiva (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza  02.07.2010 n. 4236 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Gli assegni al nucleo famigliare - Le tabelle aggiornale al 2010 (CGIL di Bergamo - nota luglio 2010).

PUBBLICO IMPIEGOPensioni, le ultima novità (CGIL di Bergamo - nota luglio 2010).

PUBBLICO IMPIEGO - VARILa libera prestazione di servizi in regime occasionale e l’attività professionale in regime di stabilimento a seguito del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno  (luglio 2010 - tratto da www.centrostudicni.it).

giugno 2010

PUBBLICO IMPIEGO: A. Recchia, Privacy ed invio cedolini paghe tramite posta elettronica (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: D.L. 78/2010: il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti nel triennio 2001-2013 (CGIL-FP di Bergamo, nota 26.06.2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: D.L. 78/2010: 400 mila posti in meno nei prossimi tre anni nella pubblica amministrazione (CGIL-FP di Bergamo, nota 26.06.2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Certificati di malattia on-line - Descrizione dei servizi (nota 25.06.2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO.
1.- Comune e provincia - Competenze - Art. 89, D.Lgs. n. 267/2000 - Accesso al lavoro - Sussiste - Art. 36, D.Lgs. n. 29/1993 - Principi.
2.- Comune e provincia - Artt. 35 e 36, D.Lgs. n. 165/2001 - Applicabilità - Sussiste.
3.- Comune e provincia - Personale - Reclutamento - Principio della pubblica selezione - Applicazione.

1.- L'articolo 89 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la potestà regolamentare degli enti locali si esercita, fra l'altro, in materia di "procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro" (co. 2, lett. d) e che i relativi regolamenti fanno riferimento, nella definizione delle procedure per le assunzioni, ai "princìpi" fissati dall'art. 36, D.Lgs. n. 29/1993 (comma 3), dovendosi intendere tale richiamo ora effettuato alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001.
In particolare il principio sancito dal citato art. 35, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale per la costituzione del rapporto di pubblico impiego devono superarsi procedure selettive, è applicabile, in via generale, anche con riferimento all'attribuzione al dipendente di una qualifica superiore (in base alle disposizioni contenute nei contratti collettivi cui rinvia l'art. 40, co. 1, dello stesso Decreto Legislativo), dato che, a norma del successivo art. 52, co. 1, la qualifica superiore viene acquisita dal lavoratore «per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive»; pertanto si deve ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un'area inferiore a quella superiore integrano un vero e proprio concorso, qualunque sia l'oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere, ciò perché in materia di pubblico impiego il concorso costituisce (di norma) la regola generale anche per l'accesso ad una fascia funzionale superiore, essendo lo stesso il mezzo maggiormente idoneo ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti più capaci ed idonei ad assicurare il buon andamento della p.A..
2.- Il contesto vincolistico che, in nome del contenimento della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle dotazioni organiche la cui determinazione assume sempre più strategicamente il ruolo di presupposto necessario ed ineludibile per pianificare la politica del personale e quindi le procedure di reclutamento ex artt. 35 e 36, D.Lgs. n. 165/2001, è sicuramente valevole anche per le Regioni e le autonomie locali che devono attenersi ai criteri e limiti fissati al riguardo.
3.- La normativa di settore, che tuttora impone per l'assegnazione di pubblici uffici il ricorso a procedure concorsuali che salvaguardino l'accesso dall'esterno ai sensi degli artt. 36 e 36-bis, D.Lgs. n. 29/1993 i cui principi, oggi trasfusi nel citato art. 35, D.Lgs. n. 165/2001 per effetto dell'espresso rinvio contemplato dall'art. 88, D.Lgs. n. 267/2000, sono applicabili anche agli Enti Locali, prevedendosi che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; d'altro canto i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi -che gli Enti locali nell'esercizio della loro autonomia sono chiamati ad adottare- devono disciplinare le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti e, dunque, anche in modo da garantire l'accesso dall'esterno.
Vero è che il richiamato Testo Unico n. 267/2000, all'art. 91, espressamente consente agli Enti Locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, ma ciò solo in relazione a particolari profili o figure caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente, tant'è che lo stesso art. 4 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni-Autonomie Locali ha disciplinato l'area operativa dell'istituto della progressione verticale nel rispetto dei suindicati principi, peraltro espressamente richiamati, limitandola ai posti che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno ovvero, con riferimento agli Enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie, ai posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno degli stessi Enti (massima tratta da http://mondolegale.it - TAR Campania-Napoli, Sez. V, sentenza 24.06.2010 n. 16016 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

COMPETENZE GESTIONALI - PUBBLICO IMPIEGO: La richiesta di parere ha per oggetto il contenuto dell'art. 110 del TUEL e, in particolar modo, la sua applicabilità anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per quanto concerne la sussistenza di particolare e comprovata qualificazione professionale.
L’interpretazione della norma posta dall’art. 110 TUEL e dei requisiti professionali richiesti al fine del conferimento di incarichi dirigenziali temporanei negli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che siano privi di dirigenza deve essere temperata sia in relazione alle peculiari dimensioni organizzative dell’ente che alla necessità che i servizi e le funzioni fondamentali dell’ente vengano svolti regolarmente.
La concreta applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 110 TUEL è subordinata quindi, alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) previsione e definizione dei limiti di operatività e dei criteri applicativi di carattere generale all’interno del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) temporaneità dell’incarico collegata alla durata del mandato del Sindaco;
c) assenza di altra professionalità equivalente all’interno dell’ente, da valutarsi in concreto prima di ogni attribuzione di incarico.
d) presenza di un numero di incarichi non superiore al 5% della complessiva dotazione organica, con arrotondamento all’unità superiore o comunque non superiore a una unità negli enti con meno di 20 dipendenti;
e) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
f) possesso del requisito dell’alta specializzazione che deve essere individuata in concreto dall’ente, in relazione alle attività da espletare ed alle necessità funzionali da soddisfare. Al riguardo è evidente che il requisito ordinario è quello della laurea, trattandosi di un incarico di direzione di un ufficio. Tuttavia, non può trascurarsi che in relazione a specifiche attività proprie dell’organizzazione degli enti pubblici, soprattutto di dimensioni minori, l’attività di specifici settori in particolare, tecnici, può essere svolta da soggetti che seppur privi di titolo di studio universitario, siano in possesso del titolo di studio specificamente richiesto per l’esercizio di una particolare attività, nonché di idonea e documentata esperienza di settore.
In relazione allo specifico quesito posto dal Sindaco di Cittiglio la predetta conclusione risulta applicabile in quanto per la direzione del Settore Gestione del Territorio di un ente di minori dimensioni è normalmente richiesto il titolo di studio di geometra, oltre ad un’adeguata esperienza professionale.
Da ultimo, in relazione al secondo quesito la Sezione osserva che gli incarichi in corso, nonostante l’entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, proseguono sino alla loro naturale scadenza ed eventuali discipline normative sopravvenute si applicano unicamente in relazione a nuovi affidamenti di incarico (Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, parere 24.06.2010 n. 702).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Le visite fiscali? Le paga chi le ordina. Nuova stangata per i bilanci delle scuole. La Consulta ha bocciato il trasferimento degli oneri sulle Asl.
Brutte notizie per i bilanci del ministero dell'istruzione e delle scuole: le spese delle visite fiscali ritornano a carico di chi le ha richieste, non possono gravare né sulle aziende sanitarie locali né sulle regioni da cui dipendono.
La Consulta, infatti, con sentenza 10.06.2010 n. 207 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti per malattia, incentivati dalla riforma della pa del ministro Renato Brunetta, rientrano nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale con oneri a carico delle aziende sanitarie che li hanno eseguiti e che in sede di riparto del risorse deve essere individuata una quota di finanziamento da destinare agli accertamenti, infine che questi ultimi si possono effettuare nell'ambito di tali risorse (art. 71, commi 5-bis e ter, del d.l. 133/2008, convertito nella l. 133/2008).
La Corte costituzionale si è pronunciata su un ricorso della regione Toscana, che aveva promosso la questione per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. A meno di un improponibile intervento di revisione della nostra carta fondamentale, porre le spese delle visite di controllo a carico dei fondi sanitari regionali senza prevederne il rimborso, significa intervenire illegittimamente sull'autonomia finanziaria delle regioni, costringendole, per non ridurre i servizi assistenziali obbligatoriamente e gratuitamente dovuti a tutti i cittadini, ad aumentare di un corrispondente importo le risorse destinate alla sanità. Sarebbe, inoltre, violata la competenza legislativa concorrente della regione in materia di tutela della salute e di organizzazione del servizio sanitario, in relazione alla quale l'intervento dello stato si deve limitare alla sola determinazione dei principi fondamentali e quello delle regioni alle scelte organizzative (art. 117, terzo comma, Cost.).
Le norme contestate non sono una normativa di principio, perché i due commi dichiarati incostituzionali non lascerebbero alcuno spazio legislativo alle regioni, nemmeno di carattere esecutivo, e vincolerebbero risorse per l'effettuazione di una prestazione estranea anche alla competenza esclusiva dello stato (art. 117, secondo comma, Costituzione). Anche se il legislatore, commettendo un errore nominalistico, ha voluto ricomprendervi gli accertamenti medici (art. 74, primo comma, del decreto legislativo 150/2009). Non basta, infatti, dichiarare che si tratta di materia di competenza esclusiva dello stato, occorre che lo sia effettivamente e oggettivamente.
L'accertamento medico–legale sui dipendenti pubblici assenti per malattia non è una prestazione sanitaria essenziale, che deve essere garantita dalla legislazione dello stato, per evitare che gli utenti ne usufruiscano in modi differenziati, per qualità e quantità, a seconda della regione di residenza.
Essa «è un'attività strumentale al controllo di regolarità», svolta nell'interesse del datore di lavoro, pubblico o privato che sia. Le amministrazioni pubbliche, così, dovranno cercare altrove le risorse necessarie a proseguire i controlli sulle malattie dei propri dipendenti, «anche nel caso di assenza di un solo giorno» (articolo ItaliaOggi del 22.06.2010, pag. 45).

PUBBLICO IMPIEGO: L'assenteista ringrazia, la crisi allenta le visite fiscali. Le visite fiscali rimangono senza soldi. 
Torna ad incepparsi sul nodo dei costi il meccanismo dei controlli a tappeto anti-assenteismo nel pubblico impiego, introdotti con la manovra di due anni fa ... (articolo Il Sole 24 Ore del 22.06.2010 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Visite fiscali disposte dal datore di lavoro pubblico - Sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 07.06.2010 (Regione Lombardia, nota 22.06.2010 n. 22282 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Assegno per il nucleo familiare 2010/2011 (CISL di Bergamo, nota giugno 2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Riteniamo utile intervenire ancora una volta sulla portata applicativa della norma contenuta nell’art. 9, comma 4, del D.L. 78/2010, che dispone che i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2% ... (CISL-FPS di Bergamo, nota 23.06.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi pubblici: requisito della pregressa esperienza lavorativa presso la PA.
Con la pronuncia in rassegna, i giudici di Palazzo Spada delineano il perimetro del concetto di “attività prestata presso una P.A.”, valevole come requisito di partecipazione in alcune tipologie di bandi concorsuali.
Preliminarmente, il Consesso ricorda come non esiste nell’ordinamento una nozione unitaria di P.A., così come inoltre sancito a livello comunitario dalla Corte di Giustizia. Tuttavia, esistono diverse definizioni dal contenuto più o meno ampio a seconda della ratio sottesa all’istituto che, di volta in volta, richiama il concetto.
La nozione di soggetto pubblico non è intesa come categoria unitaria, ma viene elaborata settore per settore, adattandola alle esigenze sottese alla normativa delle singole materie. Così, ad esempio, ai fini dell’applicazione del d.lgs. 165/2001 in materie di lavoro alle dipendenze della P.A., nonché del D.Lgs. 82/2005 recante il Codice dell’amministrazione digitale, nonché, inoltre, a fini dell’ assoggettabilità all’obbligo di gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006 cd. Codice dei Contratti pubblici, di soggetti che, ad altri fini, sono invece soggetti privati (cfr. la celeberrima categoria dell’organismo di diritto pubblico).
Il G.A., nel caso di specie, ritiene che la nozione di P.A., cui fa riferimento il bando di concorso oggetto del giudizio, deve essere delimitata in base ad un criterio sostanziale -tenendo conto della ratio della previsione della lex specialis- e non meramente formale.
Pertanto, deve ritenersi che, quando per partecipare al concorso, il bando de quo richiede una certa esperienza presso una P.A., si sia inteso includere nel concetto di Pubblica Amministrazione solo quegli enti sottoposti, quando assumono personale, all’obbligo del pubblico concorso. È solo questo dato che qualifica nell’ambito di una procedura concorsuale, la pregressa esperienza lavorativa.
Dunque, affinché l’esperienza lavorativa possa assumere valore come requisito di partecipazione al concorso, occorre che essa sia stata svolta in seguito al superamento di un pubblico concorso non potendo darsi rilievo all’attività prestata per un soggetto privato che svolga funzioni pubbliche il cui statuto prevede, invece, la possibilità di procedere ad assunzioni anche senza pubblico concorso, evidenziando, conseguentemente, una netta distinzione rispetto ai tradizionali principi del pubblico impiego (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 17.06.2010 n. 3849 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: La Manovra sulle pensioni (INCA-CGIL di Bergamo, nota 14.06.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Attribuzione responsabilità di servizio (posizione organizzativa) a dipendente di categoria “C”.
Il Comune di (omissis), Ente con popolazione inferiore ai tremila abitanti, chiede se sia possibile attribuire la responsabilità del servizio per l’area amministrativa-tributi ad un dipendente di categoria “C” in presenza di titolari di posizioni organizzative, in altre aree, di personale di categoria “D” in convenzione con altri Comuni, e non dipendente in senso proprio dal Comune di (omissis) (Regione Piemonte, parere n. 57/2010 - link a www.regione.piemonte.it).

PUBBLICO IMPIEGO: E. Soraci, Le nuove decorrenze pensionistiche per il pubblico impiego del decreto legge n. 78 del 31.05.2010 (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Stop ai dirigenti a tempo negli enti locali.
È uno stop quasi totale alle assunzioni di dirigenti con contratti a tempo determinato negli enti locali, quello che deriva dal dl 78/2010, combinato con la riforma-Brunetta.

La manovra economica modifica l'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 e impone alle amministrazioni locali alcune misure per ridurre la spesa di personale e, tra queste, «razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico».
La norma contribuisce a risolvere ogni possibile equivoco interpretativo sulla provvista di dirigenti a tempo determinato ed assesta un ulteriore colpo a tale strumento di spoils system. Già il dlgs 150/2009 ha inteso estendere espressamente anche agli enti locali le limitazioni percentuali alle assunzioni di dirigenti a tempo determinato, riferendole alla dotazione organica: il che esclude la compatibilità con la riforma del comma 2 dell'articolo 110 del dlgs 267/2000.
Inoltre, la modifica all'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, applicabile certamente anche a comuni e province per effetto dell'articolo 88 del dlgs 267/2000 (e in ogni caso come principio generale) di fatto cancella il comma 1 del medesimo articolo 110. Infatti, questo consente agli enti locali di assumere dirigenti a tempo determinato anche per il 100% della dotazione organica.
La riforma-Brunetta, invece, nell'imporre limiti percentuali da considerare entro il massimo del 10% della dotazione dei dirigenti e nel subordinare le assunzioni di dirigenti a contratto solo ad una specifica motivazione riguardante l'accertata assenza di professionalità interne, limita di gran lunga la possibilità di acquisire manager a contratto.
L'imposizione di accorpare gli uffici allo scopo di contenere il numero dei dirigenti costituisce, adesso, di per sé un ulteriore impedimento al ricorso a dirigenti esterni, generalmente utilizzato per ampliare la dotazione.
Gli enti sono, infatti, tenuti a consolidare e valorizzare la dotazione delle competenze, e infatti a questo scopo solo la dimostrazione dell'assenza di capacità interne operative potrebbe consentire un incarico a contratto. Ma, in ogni caso, questo non può essere utilizzato per incrementare il numero della dotazione: ciò significa che l'articolo 110, comma 2, del dlgs 267/2000 deve considerarsi ancora a maggior ragione implicitamente abolito.
Né può perdurare l'utilizzo del meccanismo dello scorporo di funzioni dirigenziali, spessissimo adoperato dagli enti per creare strumentali vuoti di organico ed attingere così a piene mani agli incarichi a contratto, anche allo scopo di attribuire incarichi dirigenziali ai dipendenti privi di tale qualifica, secondo un meccanismo comunque non più corrispondente alla regola della previa verifica dell'assenza di professionalità nella dotazione organica.
A questo proposito, il dl 78/2010 pare inferire un ulteriore fendente alle residue possibilità di incaricare i funzionari come dirigenti. Il congelamento degli stipendi al 2010, la limitazione degli incarichi dirigenziali, la previsione che progressioni di carriera, quali sono a tutti gli effetti gli incarichi dirigenziali a dipendenti non dirigenti, abbiano effetti solo giuridici e non economici almeno fino al 2013 costituiscono insieme la comprova che questa prassi è ormai ben al di là dei margini della legittimità (articolo ItaliaOggi dell'11.06.2010, pag. 35).

PUBBLICO IMPIEGO: Permessi anche senza convivenza. Sentenza innovativa della Cassazione sulla fruizione dei tre giorni per l'assistenza. L'importante è che l'aiuto al parente disabile sia continuativo.
Per avere diritto ai tre giorni previsti dalla legge 104/92 per l'assistenza ai disabili è necessario che l'assistenza sia in atto e sia continuativa ed esclusiva. Mentre non è più necessario il requisito della convivenza con il disabile.

È questo il principio affermato dalla sezione lavoro della Corte di cassazione, con una sentenza depositata il 22.04.2010 (9557).
Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, proietta altra luce sulla questione dei permessi per i disabili, sgombrando il campo dagli equivoci. I giudici hanno ricostruito l'iter formativo della normativa ricordando che, fino al 2000, per ottenere i permessi era necessario che l'interessato convivesse con il disabile assistito.
Dal 2000, invece, tale requisito è stato espunto per effetto dell'entrata in vigore della legge 53/2000, a sua volta conforme a una precedente sentenza della Corte costituzionale, che aveva indicato la strada al legislatore (n. 335/1986).
La Suprema corte ha ricordato che la Consulta aveva affermato che «non è immaginabile che l'assistenza al disabile si fondi esclusivamente su quella familiare, sì che il legislatore ha, con la legge quadro n. 104, ragionevolmente previsto, quale misura aggiuntiva, la salvaguardia dell'assistenza in atto, accettata dal disabile, al fine di evitare rotture traumatiche, e dannose, della convivenza».
E tale passaggio è stato interpretato dal legislatore nel senso della non necessarietà del requisito della convivenza, fatta salva la necessità di tutelare l'attualità, la continuità e l'esclusività dell'assistenza.
Il caso riguardava un lavoratore che si era visto rifiutare i permessi previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 per assistere la propria madre portatrice di handicap, sebbene non residente nella stessa città.
Secondo il ricorrente per ottenere i permessi sarebbe stata sufficiente una qualche assistenza, sia pure non esaustiva, già in atto che aveva affermato di aver prestato con continuità, mediante un'assistenza telefonica e logistica convivendo, inoltre, per 45 giorni all'anno, ossia nel periodo di ferie e festività, con la madre handicappata.
Ma la Cassazione non ha condiviso tale tesi, affermando che ai fini della fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, occorre che l'assistenza al parente o affine entro il 3 grado portatore di handicap, ancorché non convivente, sia in atto, continuativa ed esclusiva. E che non basta intrattenere contatti telefonici e convivere durante le feste e le ferie (articolo ItaliaOggi dell'08.06.2010, pag. 40).

PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti, aumenti da 103 euro
ENTI LOCALI/ nuovo ccnl. Via libera al contratto nazionale dei dirigenti delle regioni ed enti locali.

È stata infatti sottoscritta ieri presso l'Aran l'ipotesi del contratto nazionale di lavoro 2008-2009 (secondo biennio economico) che riguarda 9.935 dirigenti. In analogia con quanto definito per le altre aree dirigenziali, si legge in una nota, l'ipotesi assegna a questo personale un incremento economico pari al 3,2% che corrisponde sullo stipendio tabellare a 103 euro a regime.
Per quanto attiene al trattamento economico accessorio, coerentemente con le previsioni del decreto legislativo 150/2009 (Riforma Brunetta) una quota significativa delle risorse è finalizzata alla retribuzione di risultato, collegata al raggiungimento degli obiettivi connessi all'incarico dirigenziale.
Il commissario straordinario dell'Aran Antonio Naddeo ha espresso la sua soddisfazione per la chiusura del contratto: «Siamo giunti quasi alla fine della tornata contrattuale. Tutti i contratti che stiamo chiudendo rispettano le norme della manovra finanziaria e sono stati chiusi al 3,2%, anche grazie al grande senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali» (articolo ItaliaOggi del 05.06.2010, pag. 26).

PUBBLICO IMPIEGO: Requisiti Previdenziali: pre-D.L. n. 78/31.05.2010 e post-D.L. 78/31.05.2010 (CISL-FP nota 09.06.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: D.L. 78/2010: tagli alle spese per le consulenze nella manovra estiva senza nulla in cambio (CGIL-FP di Bergamo, nota 07.06.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: D.L. 78/2010: nei fatti la manovra estiva porta ad un allungamento dell'età pensionabile (CGIL-FP di Bergamo, nota 07.06.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: D.L. 78/2010: la manovra estiva taglia migliaia di precari (CGIL-FP di Bergamo, nota 07.06.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Le progressioni verticali abolite negli enti locali. La magistratura contabile della Lombardia cambia parere.
La Corte dei conti della Lombardia ci ripensa: le progressioni verticali sono abolite anche per gli enti locali. Ma vi possono essere «strascichi» per quelle programmate prima della vigenza del dlgs 150/2009.

Il parere 28.04.2010 n. 517 della Sez. regionale di controllo della Lombardia rivede l'avviso espresso col precedente parere 18.03.2010 n. 375, secondo il quale, al contrario, i concorsi interni per l'ascesa sarebbero stati ancora legittimi.
Sulla questione della vigenza o meno delle progressioni verticali, successivamente alla prima presa di posizione assunta dalla sezione della Lombardia si è espressa la sezione delle autonomie, che col parere 10/2010 in maniera tranciante aveva escluso la possibilità di una reviviscenza, una volta in vigore la riforma-Brunetta.
La nuova pronuncia della sezione della Lombardia cerca di mediare tra la posizione precedentemente assunta e le conclusioni cui è pervenuta la Sezione delle autonomie. Il parere evidenzia l'importanza delle norme del dlgs 150/2009, qualificandole come attuative dei principi costituzionali in tema di massima apertura al pubblico delle procedure selettive.
Secondo il nuovo parere, pur dovendosi al tempo stesso valorizzare l'autonomia riconosciuta costituzionalmente agli enti locali, si deve ritenere che l'entrata in vigore del testo novellato dell'articolo 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001 impone l'adeguamento contestuale dei regolamenti di organizzazione degli enti locali, poiché l'articolo 74 della riforma Brunetta considera la disciplina dell'obbligatorietà del concorso pubblico con riserva di posti fino al 50% di quelli messi a bando come norma di diretta attuazione della Costituzione.
Gli enti locali, prosegue il parere, sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti a decorrere dal 1° gennaio 2010 e tale adeguamento non può che essere integralmente conforme alle nuove norme di legge che regolano l'istituto delle progressioni di carriera.
Il parere lascia, tuttavia, aperte le porte a progressioni verticali anche nel 2010. Infatti, secondo la ricostruzione della sezione Lombardia, mancando un regime transitorio chiaramente definito dalla novella legislativa, possono concludersi legittimamente nel 2010 le progressioni verticali già formalmente autorizzate in sede di programmazione del fabbisogno di personale, secondo le modalità definite nei regolamenti ancora vigenti. Unica cautela: le progressioni verticali non possono essere avviate quando abbiano effetto oltre il 31.12.2010.
Questi ultimi due aspetti contrastano con le conclusioni cui è pervenuta la Sezione autonomie, secondo la quale a partire dalla data di entrata in vigore del dlgs 150/2009, i regolamenti di organizzazione degli enti locali che disciplinassero le progressioni verticali, si sono posti in immediato e diretto contrasto sia con la riforma, sia con la Costituzione. Lo stesso è avvenuto per i contratti collettivi e l'articolo 91, comma 3, del dlgs 267/2000.
Dunque, gli enti locali non possono riferirsi ad alcuna «norma vigente» nelle more dell'adeguamento dei loro ordinamenti alla riforma, che possa consentire loro una legittima conduzione di progressioni verticali nel 2010, anche se precedentemente programmata.
Pare, allora, necessario prendere atto non solo che le progressioni verticali sono state eliminate dalla riforma, ma che non vi sia alcuno spazio per l'espletamento legittimo di selezioni interamente riservate nel 2010, perché l'articolo 52 novellato del dlgs 165/2001 determina l'immediata abrogazione di ogni fonte incompatibile col principio di assunzione esclusivamente per concorso pubblico, compresi i regolamenti e più ancora gli atti di programmazione triennale delle assunzioni (articolo ItaliaOggi del 05.06.2010, pag. 26).

PUBBLICO IMPIEGO: In attesa di elaborazioni più approfondite, alcuni primi esempi dei "tagli" sulla previdenza per i lavoratori dipendenti del Pubblico Impiego - ALCUNI ESEMPI A CONFRONTO DOPO IL DECRETO LEGGE 78/2010 MANOVRA FINANZIARIA (CGIL-LOMBARDIA, nota 04.06.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: La parificazione dei titoli di studio disposta con norma di legge comporta che l’Amministrazione non può escludere dall’ammissione al concorso il possessore di titolo dichiarato equipollente.
La giurisprudenza in maniera costante ed univoca ha sancito il principio secondo il quale in caso di mancata specificazione di equipollenza e, pertanto, di univoca ed espressa volontà della P.A. di limitare l’accesso ai soli titoli indicati, le previsioni del bando devono essere interpretate nel senso di consentire la partecipazione per i possessori di titoli equipollenti ex lege; tutto ciò anche in ossequio al principio del “favor partecipationis”.
La parificazione dei titoli di studio disposta con norma di legge comporta che l’Amministrazione non può escludere dall’ammissione al concorso il possessore di titolo dichiarato equipollente né il bando per cui è causa esclude i titoli di studio ivi non elencati (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 03.06.2010 n. 3484 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: La manovra estiva del Governo: schede illustrative (CGIL-FP, nota 03.06.2010).

PUBBLICO IMPIEGO Dirigenti locali, contratto ridotto.
MANOVRA CORRETTIVA/ L'accordo è incompatibile col dl 78/2010. Aumenti per 194 euro. Niente incrementi decentrati per rispettare il tetto del 3,2%.

La cifra che le casse dello stato risparmieranno dal congelamento per tre anni (2011-2013) degli stipendi pubblici per il momento non si conosce. E, come ammesso dal governo nella relazione tecnica alla manovra, si saprà solo a consuntivo. Ma intanto l'austerity sulle retribuzioni del pubblico impiego sta per mietere la prima vittima illustre: il contratto dei dirigenti degli enti locali (Area II) per il biennio economico 2008-2009 che potrebbe essere chiuso già venerdì prossimo. Ma sul cui cammino pesano come un macigno le nuove norme in materia di contenimento della spesa pubblica.
Il nuovo Ccnl dei circa 14 mila manager di regioni ed enti locali è, infatti, il primo accordo a presentare seri problemi di compatibilità con i principi contenuti nel dl 78/2010. Che, oltre a bloccare le buste paga a livello del 2010 per tre anni a partire dall'anno prossimo, impedisce ai rinnovi contrattuali per il 2008-2009 (anche a quelli già sottoscritti) di corrispondere aumenti superiori al 3,2 per cento.
Una soglia che le nuove buste paga dei dirigenti locali potrebbero superare se, ai 194,52 euro di aumento mensile previsto dal nuovo Ccnl, si dovessero sommare anche gli incrementi eventualmente previsti a livello locale dagli enti virtuosi (in regola con il patto di stabilità nel triennio precedente, con una bassa incidenza della spesa per il personale sul totale delle entrate e con pochi dirigenti in rapporto al numero dei dipendenti).
Si tratta di una possibilità meramente teorica, non un obbligo, ma sufficiente a convincere l'Aran a non siglare il contratto. Per questo le organizzazioni sindacali che venerdì si incontreranno per la firma si troveranno davanti a un bivio: rimandare l'accordo sul Ccnl o chiudere subito la partita, stralciando però la norma sulle risorse extra che fa a pugni con il tetto imposto dalla manovra correttiva.
A quel punto ai dirigenti locali resterebbe solo l'incremento di 194,52 euro al mese. Così composto: 103,3 euro sul tabellare, 27 euro sul salario di posizione fissa e 64,22 euro sul salario di risultato. Incrementi che sarebbero perfettamente in linea con il tetto del 3,2%.
Quale che sia la sorte dei manager locali, il varo della manovra correttiva ha determinato una vera e propria corsa al rinnovo dei contratti in sospeso. Dopo la firma nei giorni scorsi dei Ccnl dei dipendenti di palazzo Chigi e dei dirigenti del Cnel, da ieri anche i dirigenti della presidenza del consiglio hanno di che festeggiare per la chiusura del contratto nazionale relativo al quadriennio 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. In questo caso, gli aumenti saranno ancora più sostanziosi perché ad essi non si applica il tetto del 3,2% ma quello del 4,85% del monte salari medio.
E così i manager di palazzo Chigi si porteranno a casa 280,22 euro in più al mese se appartengono alla seconda fascia dirigenziale e addirittura 676,01 euro se sono dirigenti di prima fascia. Il tutto a decorrere dal 1° gennaio 2007 ad eccezione della quota di aumento rappresentata dalla retribuzione di risultato (rispettivamente 99,15 e 376,66 euro) che decorre dal 31 dicembre 2007.
«È un risultato importante», commenta Daniela Volpato, segretario nazionale Cisl Fp, «che porta miglioramenti significativi, che saranno completati con il secondo biennio contrattuale 2008-2009 per il quale a breve inizieremo le trattative. La firma di ieri», conclude Volpato, «rappresenta un'altra tappa importante del percorso di definizione dei rinnovi contrattuali 2006-2009 che con il secondo biennio di questo contratto e quello dell'Area II della dirigenza delle autonomie locali volge alla conclusione».
Intanto, in una nota diffusa ieri la Confsal, la quarta confederazione sindacale italiana, ha ribadito il giudizio critico sulla manovra, giudicata «iniqua e penalizzante per i lavoratori pubblici e i pensionandi».
La confederazione autonoma, pur riconoscendo che il testo ufficiale del decreto legge «riporta qualche lieve miglioramento riguardo allo slittamento temporale del congelamento delle retribuzioni e alla modulazione della rateizzazione delle liquidazioni dei dipendenti pubblici, conferma la sua valutazione complessivamente negativa in merito ai provvedimenti riguardanti pubblico impiego e pensioni».
Per la Confsal la manovra così com'è «non risolve le due grandi questioni italiane: l'eliminazione degli sprechi della politica e la riduzione dell'evasione fiscale e contributiva» (articolo ItaliaOggi del 02.06.2010, pag. 27).

maggio 2010

PUBBLICO IMPIEGO: Congruità dell’inquadramento di un dipendente con specifiche responsabilità.
Il Comune di (omissis) chiede parere sulla congruità dell’inquadramento nella posizione giuridica B3 a dipendente a tempo pieno ed indeterminato, assunto nella 5^ qualifica funzionale ed attualmente inquadrato in categoria B3 (pos. Econ. B6) nell’Area Anagrafe e Stato Civile cui sono state attribuite una serie di specifiche responsabilità (deleghe Ufficiale di anagrafe e di stato civile, deleghe in materia di documentazione amministrativa, nomina a messo notificatore, responsabilità di istruttoria e del procedimento “area legale e legislativa servizi amministrativi”).
Chiede inoltre se sia ancor possibile la progressione verticale stante le vigenti disposizioni in materia (Regione Piemonte, parere n. 38/2010 - link a www.regione.piemonte.it).

PUBBLICO IMPIEGOTermini incerti sulle progressioni. Per la Corte dei Conti l'obbligo di concorso è già in vigore.
Sulla questione delle progressioni verticali dopo la riforma Brunella è intervenuta anche la sezione regionale della Corte dei Conti del Piemonte che, con il parere 20.05.2010 n. 41/2010, prende in considerazione i passaggi di carriera.
Tralasciando l'ipotesi che le novità potessero essere efficaci dal 15 novembre scorso, rimangono in piedi due interpretazioni difficilmente conciliabili.
Da una parte chi sostiene che le progressioni verticali alla vecchia maniera fossero possibili solamente fino al 31.12.2009; dall'altra c'è chi vede uno spazio per poter procedere per tutto il 2010 in quanto gli enti locali sono chiamati a un adeguamento e nel frattempo rimane in vigore la norma speciale dell'articolo 91, comma 3, del Dlgs 267/2000.
Nel mezzo la fermezza dell'Anci che ha ribadito, nel forum online del 25 maggio scorso, come quest'anno si potranno portare a termine solo le progressioni verticali già previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale vigente all'entrata in vigore del Dlgs 150/2009.
La questione è stata trattata diversamente dagli enti locali e dalla pubblica amministrazione che, nel tentativo di riconoscere le ultime progressioni di carriera anche a non laureati e con concorsi riservati agli interni, si sono affrettati ad adottare atti e deliberazioni ... (articolo Il Sole 24 Ore del 31.05.2010 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Una "manovra estiva" iniqua, centralista e contraddittoria (CGIL-FP di Bergamo, nota 31.05.2010).

PUBBLICO IMPIEGOCome cambiano le pensioni. Tutte te novità su finestre, invalidità e liquidazioni.
Fino a un anno in più per l'addio al lavoro. Penalizzati soprattutto i trattamenti di vecchiaia. Per l'anzianità l'attesa può crescere anche di un solo mese ... (articolo Il Sole 24 Ore del 31.05.2010 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOLiquidazioni «leggere». Cambiano i criteri di calcolo per il trattamento di fine servizio.
Donne in salvo. L'età pensionabile delle dipendenti pubbliche. Cassata la norma che prevedeva l'innalzamento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia delle dipendenti pubbliche.
Nel testo presentato dal Governo è scomparsa la norma che prevedeva l'accelerazione dell'innalzamento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia delle dipendenti pubbliche da 60 a 65 anni, attraverso una diversa scalettatura -non più un anno ogni biennio, ma un anno ogni 18 mesi- che avrebbe determinato che già dal 1° luglio 2011 sarebbero stati necessari 62 anni ... (articolo Il Sole 24 Ore del 31.05.2010 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Note applicative del d.lgs. 150/2009 (Comitato per l’attuazione del Protocollo di Intesa tra UPI e Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione - link a www.ambientediritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: In assenza di alcuna esplicita previsione nel bando non vi è un obbligo legale e specifico di comunicazione dell’esito del concorso nei confronti dei soggetti non vincitori.
Come è stato rilevato dalla medesima Sezione, con riferimento all'atto conclusivo di una procedura concorsuale con il quale viene approvata la graduatoria di un concorso a pubblico impiego, la amministrazione ha uno specifico interesse ad attivare forme individuali di comunicazione solo nei confronti di quei soggetti che, in quanto vincitori, dovranno entrare a far parte del suo assetto organizzativo per rivestire la qualifica di pubblico dipendente.
Nei confronti di tutti gli altri partecipanti può configurarsi a carico della amministrazione solo l'obbligo di rendere pubblico e conoscibile l'esito del concorso con le ordinarie forme di pubblicità notizia per cui dalla data di tale pubblicità notizia decorre il termine per ricorrere contro la graduatoria (Cons. Stato, Sez. V, del 09.10.2002 n. 5407).
In sostanza, in assenza di alcuna esplicita previsione nel bando di concorso, non vi è un obbligo legale e specifico di comunicazione dell’esito del concorso nei confronti dei soggetti non vincitori. D’altro canto, per l’ente locale l’obbligo legale di fornire una adeguata forma di pubblicità notizia si realizza attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente della graduatoria definitiva (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.05.2010 n. 3417 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOFino al 2013 progressioni di carriera senza aumenti. La cura Tremonti mette nel congelatore la riforma brunetta.
La manovra finanziaria mette in un angolo la riforma Brunetta. Le conseguenze del congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, compresi anche gli emolumenti legati ai risultati, a quanto da essi percepito nel 2010 impone un sostanziale stop agli effetti che il dlgs 150/2009 intendeva produrre sul merito e l'efficienza.
Sebbene il testo della manovra non preveda un'espressa sospensione dell'attuazione del dlgs 150/2009, gli effetti concreti delle disposizioni sul contenimento della spesa per stipendi e il blocco dei contratti fino al 2013 producono conseguenze sostanzialmente identiche.
In quanto al blocco dei contratti, verrà a mancare per quattro anni un elemento fondamentale della riforma: la ristrutturazione delle risorse che ciascun'amministrazione destina alla contrattazione decentrata, in modo tale che, come prevede la norma programmatica contenuta nell'articolo 40, comma 2-bis, del d.lgs 165/2001, risulti prevalente la parte del salario accessorio collegata alla valutazione del merito individuale ... (articolo ItaliaOggi del 28.05.2010 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Conferimento degli incarichi dirigenziali - Potere discrezionale - Valutazioni di carattere fiduciario - Provvedimento di nomina - Obblighi motivazionali - Diffusa esternazione dell’iter valutativo - Necessità - Esclusione.
La Pubblica Amministrazione fruisce di un potere ampiamente discrezionale in ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali, in ragione del ruolo di collegamento di tali incarichi tra la funzione di indirizzo politico e quella amministrativa, in ossequio al principio legislativo secondo il quale, nell’attribuzione delle qualifiche di vertice, deve privilegiarsi l’obiettivo della piena efficienza della P.A. attraverso la più ampia possibilità di reperimento dei soggetti più capaci e meritevoli, che giustifica l’evidenza pubblica (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 1391/2005, ex pluris).
La scelta dei soggetti da nominare, nondimeno, prescinde da ogni forma di valutazione comparativa, il che esime anche da adempimenti di partecipazione procedimentale, e deve avvenire sulla base di valutazioni di carattere eminentemente fiduciario con riferimento alla probabilità di svolgimento ottimale delle mansioni pubbliche, in piena autonomia, ma in consonanza con l’indirizzo politico del nominante (cfr. Cons. di Stato, cit.).
Ne deriva che il provvedimento di nomina non richiede la diffusa esternazione dell’iter valutativo compiuto dall’Amministrazione, dovendosi ritenere assolto l’obbligo di motivazione allorché sia dato atto della positiva valutazione dei requisiti professionali del nominato, in relazione alla particolarità dell’incarico da svolgere, all’esito di un apprezzamento complessivo della sua professionalità (cfr. TAR Calabria, CZ, sez. II, n. 1452/2007) (TAR Abruzzo-L’Aquila, Sez. I, sentenza 24.05.2010 n. 420 - link a www.ambientediritto.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI.
1. Comune e provincia - Programmazione - Atti programmatori - Pianta organica - Natura e Funzione - Conseguenze.
2. Comune e provincia - Personale - Degli uffici comunali - Selezione - Profili.
3. Comune e provincia - Organizzazione - Strutture apicali - Sussistenza - Condizioni.

1. Essendo la pianta organica finalizzata all'astratta configurazione delle esigenze organizzative dell'ente locale, con la funzione di determinare, categoria per categoria, il numero di lavoratori necessario per il perseguimento dei fini istituzionali, le eventuali trasformazioni, anche di un unico posto, incidono esclusivamente sulla pianta organica stessa, a prescindere dal soggetto che in concreto occupa il posto.
La trasformazione di un posto di organico in uno superiore, quindi, non legittima di per sé alcuna pretesa alla copertura del posto trasformato, in deroga all'obbligo del previo concorso e al possesso del prescritto titolo, attesa altresì la discrezionalità dell'amministrazione di prevedere l'inquadramento nella nuova qualifica del titolare del posto trasformato ove l'interessato sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla nuova funzione.
Al fine di evitare che si concretizzi una violazione delle disposizioni che prevedono il concorso come la regola per la progressione in carriera, infatti, gli ampliamenti e le eventuali trasformazioni della pianta organica devono prescindere dal soggetto che in concreto occupa il posto, sussistendo anzi l'obbligo per l'Amministrazione di procedere al contestuale trasferimento del dipendente o al suo licenziamento (Cfr. ex multis, TAR Calabria Reggio Calabria 16-03-2002 n. 161; Cons. Stato, sez. V, 24-10-2001 n. 5598; TAR Lombardia Milano 04-07-1996 n. 934).
2. La pianta organica e le norme sull'organizzazione degli uffici di un ente ben possono prevedere che, a capo dei vari uffici equiordinati ed aventi la medesima denominazione nei quali l'ente si articola (nella specie, i "Settori" di un Comune), siano preposti funzionari di diverso livello.
Infatti la "dimensione dell'ufficio", per gli effetti di cui all'art. 40, D.P.R. n. 347/1983, non discende puramente dalla denominazione, bensì da fattori come l'ampiezza della materia di competenza, il numero degli addetti, la difficoltà delle questioni trattate ordinariamente (Cons. Stato, sez. V, 21-01-1992 n. 71).
3. Non qualsiasi struttura di un Comune che dipenda direttamente dal Sindaco o dal Segretario comunale può ritenersi apicale; vanno ritenute invece apicali solo le ampie strutture di complessità tale da comportare di necessità una collocazione ai vertici (C.G.A. 26-02-1993 n. 69) (massima tratta da http://mondolegale.it - TAR Veneto, Sez. II, sentenza 21.05.2010 n. 2128 - link a ww
w.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Solo concorsi aperti. I principi espressi dalla Consulta valgono anche per gli enti. Illegittime le progressioni riservate.
Sono illegittime progressioni di carriera integralmente riservate ai dipendenti degli enti che le bandiscono.

La sentenza 13.05.2010 n. 169 della Corte Costituzionale estende indubbiamente a tutte le amministrazioni, compresi gli enti locali, i suoi effetti anche se riferita alla legge regionale della Liguria 3/2009.
Con tale disposizione legislativa, la regione aveva previsto di bandire concorsi pubblici riservati a soggetti prestassero servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la regione stessa e i suoi enti strumentali regionali e che avessero almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della stessa legge ... (articolo ItaliaOggi del 21.05.2010 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: EE.LL.: finanziamento delle risorse decentrate (CGIL-FP di Bergamo, nota 20.05.2010).

PUBBLICO IMPIEGOImpiegati dello Stato - Trasferimento per incompatibilità ambientale - Presupposti - Valutazione da parte della p.a. - Ampia discrezionalità - Sussiste - Obbligo di motivazione sui motivi dell'allontanamento - Sussiste.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio o natura disciplinare, né postula un comportamento contrario ai doveri di ufficio, ma è subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti, da parte della pubblica amministrazione, che porti a ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio, l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede lavorativa.
Nondimeno, affinché detta valutazione non sfoci nell'arbitrio, è necessario che siano esaminati attentamente i fatti che hanno originato tale incompatibilità ambientale, dandone contezza nella parte motiva del provvedimento che eventualmente dispone l'allontanamento del dipendente, in conformità all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione stessa (cfr. TAR Lazio Roma, sez. III, 11.09.2009, n. 8585) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 19.05.2010 n. 1567 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Dall'ISPESL la guida alla valutazione e la gestione dello stress lavoro-correlato.
Il Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ha individuato, tra i rischi per i quali occorre effettuare la valutazione negli ambienti di lavoro, lo stress lavoro-correlato.
L'obbligo della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, secondo le disposizioni dell'art. 28 del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), decorre dal momento in cui la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro rende disponibili le proprie indicazioni.
Lo stesso art. 28, tuttavia, prevede che, in assenza di tali indicazioni, l'obbligo decorra comunque dal 1° agosto 2010 ... (link a www.acca.it).

PUBBLICO IMPIEGORischia una sanzione il dirigente pubblico che fuma in ufficio.
Rischia una sanzione il docente universitario o il dirigente pubblico che fuma nella sua stanza. Non solo. Non può impugnare davanti al giudice il verbale di contestazione della violazione amministrativa.
Lo si evince dalla sentenza 10.05.2010 n. 11281 della Corte di Cassazione, Sez. II civile, con la quale è stato dichiarato improponibile l'opposizione contro il verbale di contestazione della violazione.
Una docente universitaria era solita fumare nella sua stanza nella quale riceveva alunni e collaboratori. In corridoio erano stati appesi i divieti. La donna non era mai stata colta sul fatto ma da sempre aveva ammesso di fumare liberamente alla sua scrivania. Così era scattata la contestazione da parte dell'Ateneo.
Lei l'aveva impugnata di fronte al giudice di pace di Perugia che però aveva respinto. A questo punto la docente ha presentato ricorso in Cassazione che si è incagliato in un importante scoglio processuale.
Infatti, hanno sostenuto gli Ermellini, la contestazione da parte dell'università non poteva essere impugnata in sede giurisdizionale: «Il verbale di accertamento di una violazione amministrativa è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, giacché solo in tale caso è idoneo ad acquisire valore ed efficacia di titolo esecutivo per la riscossione dell'importo della pena pecuniaria prefissata, mentre, quando riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del trasgressore ed è destinato esclusivamente a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà di estinguere l'obbligazione sanzionatoria mediante un pagamento in misura ridotta, in difetto del cui esercizio l'autorità competente valuterà la fondatezza dell'accertamento» (articolo ItaliaOggi del 12.05.2010 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Parolacce in ufficio? Non sempre costituiscono reato.
Insulti, parolacce e volgarità, se pronunciate in ambiente lavorativo, possono, in determinate situazioni, diventare persino costruttive, con la conseguenza che chi le pronuncia non commette reato.
Al di là dell'«ineleganza» e della «rozzezza» con cui ci si può rivolgere al capo o ad un collega, in certi casi il turpiloquio può essere solo un modo per sollecitare il dibattito sul lavoro, potendo, addirittura, stimolare il miglioramento dell'organizzazione aziendale (Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza 07.05.2010 n. 17672 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: La decorrenza delle progressioni economiche all‘interno della categoria non può essere antecedente al momento in cui si determina la disponibilità delle risorse finanziarie e quindi al momento in cui le parti determinano di attivare l’istituto stesso delle progressioni orizzontali (Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo Lombardia, parere 07.05.2010 n. 589).

PUBBLICO IMPIEGO: REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTITI AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI ISTITUITA PRESSO L’INPDAP.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13.04.2010 è stato pubblicato il regolamento per l'erogazione di piccoli prestiti (annuali, biennali e triennali) e di prestiti pluriennali (quinquennali e decennali) agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, istituita presso l'Inpdap.
Le regole, in vigore dal prossimo 1° luglio, disciplinano sia le erogazioni rimborsabili da uno a tre anni che i prestiti pluriennali diretti e indicano inoltre la procedura da seguire per le richieste di finanziamento.

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Dalle Regioni la guida operativa "Valutazione e Gestione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato".
L’obbligo della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, secondo le disposizioni dell’art. 28 del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), decorre dal momento in cui la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro rende disponibili le proprie indicazioni.
Lo stesso art. 28, tuttavia, prevede che, in assenza di tali indicazioni, l’obbligo decorra comunque dal 1° agosto 2010.
Il Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha attivato, in assenza delle indicazioni, uno specifico gruppo di lavoro in tema di valutazione dello stress lavoro-correlato.
Il gruppo, insediato il 16 dicembre, ha predisposto la guida operativa "Valutazione e Gestione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato" sulla base degli indirizzi e delle proposte già elaborate dalle singole regioni, approvata il 25.03.2010.
La guida è strutturata nei seguenti capitoli: ... (link a www.acca.it).

PUBBLICO IMPIEGOMobilità personale. Procedure applicative.
Il Comune di (omissis), avendo assunto un dipendente, a seguito di concorso, da meno di un anno, chiede se, qualora pervenisse da altro Comune richiesta di mobilità, possa discrezionalmente concedere o meno il nulla osta o se, diversamente, nel caso in esame la mobilità non possa essere comunque concessa, attesa la brevissima permanenza del dipendente presso l’attuale sede, anche in relazione alle clausole ed ai richiami di legge riportate nel contratto individuale e alle nuove disposizioni del decreto legislativo 150/2009 (Regione Piemonte, parere n. 27/2010 - link a www.regione.piemonte.it).

PUBBLICO IMPIEGOTrattamento economico del personale nella giornata festiva.
Il Comune (omissis) rivolge quesito per sapere quale sia il trattamento economico spettante al dipendente comunale che occasionalmente lavori nella giornata di domenica, in particolare chiedendo quale trattamento economico debba essere corrisposto in tal caso in aggiunta al riposo compensativo.
Precisa che il dubbio nasce in quanto ritiene che il CCNL disciplini in modo preciso il trattamento spettante quando il dipendente lavora durante la domenica interessata alla consultazione elettorale, mentre non è altrettanto chiara la disciplina in caso di lavoro svolto durante le altre domeniche (Regione Piemonte, parere n. 26/2010 - link a www.regione.piemonte.it).

PUBBLICO IMPIEGOProcedimento concorso per soli titoli.
Il Comune di (omissis) chiede se sia possibile effettuare, tramite concorso per soli titoli, il passaggio di due dipendenti, rispettivamente da D3 e B3 orizzontale in D3 e B3 giuridico (Regione Piemonte, parere n. 25/2010 - link a www.regione.piemonte.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Utilizzo graduatoria per assunzione personale.
Il Comune di (omissis) con 650 abitanti e con 3 dipendenti in servizio chiede se, alla luce delle disposizioni vigenti in materia di personale, possa procedere, attraverso l’utilizzo di una graduatoria approvata nel 2004, alla sostituzione, nello stesso anno, di un dipendente che si è dimesso in data 10.01.2009 (Regione Piemonte, parere n. 19/2010 - link a www.regione.piemonte.it).

aprile 2010

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Enti, la valutazione può attendere. L'obbligo di costituzione di un organismo ad hoc entro il 30 aprile non si applica alle autonomie. Comuni, province e regioni hanno tempo fino a tutto il 2010.
Gli enti locali e le regioni non devono costituire necessariamente entro oggi il proprio organismo indipendente di valutazione. Tale obbligo si applica alle amministrazioni statali, mentre i comuni, le province e le regioni hanno tempo fino a tutto il 2010 per approvare le disposizioni regolamentari e per nominare questo organismo. Nella regolamentazione delle sue attività non si applicano i vincoli dettati per le amministrazioni statali, ivi comprese le indicazioni sulla composizione dettate dalla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Civit).
Con il protocollo che tale commissione firmerà con l'Anci, l'Upi e la Conferenza dei presidenti delle regioni saranno fissati gli ambiti entro cui gli enti locali saranno sottoposti alla vigilanza ed all'indirizzo della stessa Civit. Fino alla entrata in vigore del regolamento che ogni ente deve approvare, continuerà a svolgere la propria attività il nucleo di valutazione. Appare opportuno che i regolamenti disciplino la fase transitoria, in particolare per l'eventuale inclusione nell'organismo indipendente di valutazione dei componenti del nucleo e dettino le modalità di coordinamento con le altre forme di controllo interno ... (articolo ItaliaOggi del 30.04.2010, pag. 31 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOEnti locali, concorsi interni addio. Raffica di chiarimenti della sezione autonomie. Non retroattive le delibere (in ritardo) sull'addizionale. Progressioni verticali per non più del 50% dei posti.
Da quest'anno, gli enti locali non possono più bandire concorsi interamente riservati al personale interno ma, per espressa previsione dell'articolo 62 della riforma Brunetta del pubblico impiego, potranno riservare a questi una quota che non superi il 50% dei posti messi a concorso. Ciò in quanto l'articolo 91 del Tuel, nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il citato dlgs n. 150/2009.
Lo ha chiarito la Sezione autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione 29.04.2010 n. 10.
Concorsi interni addio. L'articolo 62 della riforma Brunetta dispone che, dall'1/1/2010, negli enti locali, le progressioni di carriera si svolgano con le regole del concorso pubblico. Altresì, è ammesso che al personale già in servizio, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, si possa riservare una quota non superiore al 50% del totale dei posti.
Tuttavia, un ente locale ha sollevato il problema in merito a una presunta «antinomia» tra quanto appena evidenziato e il contenuto dell'articolo 31 della stessa norma, ove si prevede che l'ente deve adeguare i propri regolamenti entro il 31/12/2010, precisando che, nelle more, agli enti locali si applicano le disposizioni vigenti. L'ipotesi, pertanto, è quella di intendere tale disposizione nel senso di una proroga, legittimando l'ente alla continuazione di procedure difformi dai principi fissati dal dlgs n. 150/2009 ... (articolo ItaliaOggi del 30.04.2010, pag. 29 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOIl medico rischia se non visita il paziente. Circolare di Brunetta sulle sanzioni, penali e non, per i falsi certificati.
I medici cadranno sotto la scure del ministro Brunetta se rilasceranno certificati ai pubblici dipendenti senza averli opportunamente visitati. Come richiesto, invece, dalla buona pratica medica che impone di trarre i dati clinici dalla visita del paziente.

Con la circolare 28.04.2010 n. 5/2010 il ministro della funzione pubblica ha dettato i chiarimenti sulla stretta introdotta dalla riforma che prende il suo nome. Visto che molte sono state le richieste di delucidazioni giunte al dicastero dalla categoria.
La nota ripercorre le diverse fattispecie di responsabilità (penale e non) previste dall'art. 55-quinquies del Testo unico sul pubblico impiego (modificato dal dlgs 150/2009). Partendo dalla più grave che prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro per il medico che rilascia un certificato falso o falsamente attesta lo stato di malattia di un dipendente pubblico. In questo caso il camice bianco concorre nel reato commesso da quest'ultimo ... (articolo ItaliaOggi del 30.04.2010, pag. 29 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIl fondo per la produttività nei questionari dei revisori. Sempre più attenzione da parte della corte conti sulla contrattazione integrativa.
Le linee guida e i relativi questionari, che gli organi di revisione contabile degli enti locali debbono trasmettere alla Corte dei conti relativamente al bilancio di previsione 2010, contengono una nuova sezione riferita alla costituzione e ripartizione del fondo per il miglioramento della produttività dei dipendenti.
Si tratta, come si vedrà nel prosieguo, della sezione 8 del questionario allegato alla deliberazione 16.04.2010 n. 9/aut/2010 della Sezione autonomie della stessa Corte dei Conti.
L'argomento della contrattazione integrativa degli enti locali ha registrato, negli ultimi anni, un'attenzione crescente da parte del legislatore e della stessa Corte dei conti.
La legge finanziaria per il 2006 ha disposto la trasmissione, da parte del collegio dei revisori dei conti degli enti locali, di una relazione sul bilancio di previsione (e una sul rendiconto). Tale adempimento deriva dall'abolizione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti e dall'introduzione del cosiddetto controllo collaborativo della sezione regionale di controllo della Corte, alla quale i revisori debbono inviare la relazione. Tale controllo collaborativo si fonda su cinque capisaldi: sana e corretta gestione, verifica dell'indebitamento, mantenimento degli equilibri di gestione, monitoraggio sul patto di stabilità e infine risultati delle società partecipate ... (articolo ItaliaOggi del 30.04.2010, pag. 30 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLimiti alla mobilità. Brunetta: i mini-enti non sono un serbatoio di dipendenti. I vincoli alle assunzioni restano fermi.
Le procedure di mobilità non devono essere utilizzate per aggirare i limiti alle assunzioni e i vincoli al contenimento della spesa per il personale. Per questo, bisogna evitare che i comuni con meno di 5.000 abitanti, non soggetti al patto di stabilità e svincolati dai limiti alle assunzioni, siano utilizzati come un «serbatoio da cui le altre p.a. possano attingere dipendenti» aggirando la legge.
Rispondendo alla camera a un'interrogazione della deputata leghista Giovanna Negro, il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, è stato chiaro: le regole in materia di mobilità tra i vari comparti della p.a. non possono essere interpretate a maglie larghe perché «la mobilità, pur rappresentando sempre uno strumento finanziariamente da privilegiare, si configura in termini di neutralità di spesa solo se si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato» ... (articolo ItaliaOggi del 29.04.2010, pag. 24 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il personale nei processi di esternalizzazione ed internalizzazione di servizi pubblici locali (CGIL-FP di Bergamo, nota 26.04.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Giro di vite sui turni. La Cassazione dà torto ai dipendenti di una biblioteca. Indennità se l'orario è continuativo.
Ai dipendenti della biblioteca comunale aperta con orario prolungato solo qualche giorno alla settimana con orario spezzato non può essere erogata l'indennità di turno prevista dal contratto nazionale di lavoro. E questa limitazione deve essere mantenuta nonostante l'alternanza dei dipendenti nei servizi antimeridiani e pomeridiani.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza 07.04.2010 n. 8254.
I dipendenti di un piccolo comune veneziano addetti al servizio biblioteca hanno richiesto il pagamento dell'indennità di turno, conseguente al loro particolare avvicendamento lavorativo nell'ambito del servizio cultura. In pratica l'orario di apertura della biblioteca è stato organizzato in modo da consentire una frequentazione del pubblico su 4 giorni per almeno 10 ore, con pausa pranzo. Nei restanti due giorni, ovvero il lunedì ed il sabato, l'orario di apertura per gli utenti è stato invece limitato a solo 5 ore. Contro il conseguente diniego dell'amministrazione comunale all'applicazione dell'istituto economico che ristora il particolare disagio per i dipendenti in turno, gli interessati hanno proposto ricorso al tribunale che ha accolto le doglianze evidenziando la legittimità delle pretese salariali ... (articolo ItaliaOggi del 23.04.2010, pag. 31 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: P.a., Brunetta a 360°. La reale portata della sentenza del tribunale di Torino. Riforma estesa ai contratti decentrati.
La riforma-Brunetta si applica integralmente ai nuovi contratti decentrati, col solo limite dell'impossibilità di modificare l'assetto dei fondi contrattuali, in assenza della nuova contrattazione nazionale collettiva.
La sentenza del Tribunale di Torino 02.04.2010 (si veda Italia Oggi del 12 aprile scorso) non ha affatto sancito l'inapplicabilità della riforma e, in particolare, dell'istituto del provvedimento unilaterale sostitutivo del mancato accordo sindacale, introdotto dall'articolo 40, comma 3-ter, del dlgs 165/2001.
Il Tribunale si è limitato a considerare come antisindacale il comportamento del datore di lavoro pubblico che ha negato l'esplicarsi dei diritti sindacali alle relazioni di concertazione e informazione fissati dai contratti decentrati vigenti. L'operazione interpretativa compiuta dal giudice torinese non si pone per nulla in contrasto con la riforma ... (articolo ItaliaOggi del 23.04.2010, pag. 30 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Certificati, si naviga a vista.
Sui certificati medici telematici la burocratizzazione rischia di operare solo a metà. Mentre ancora non si placano le polemiche tra i medici di base convenzionati col servizio sanitario nazionale, parecchio recalcitranti ad attuare la previsione della riforma-Brunetta, e palazzo Vidoni, pare si navighi «a vista» in merito alla concreta applicazione delle procedure.
Come prevede la circolare 1/2010 della Funzione pubblica, esplicativa dell'articolo 55-septies, del dlgs 165/2001, si prevede che il certificato medico telematico sia trasmesso all'Inps per il tramite del Sistema di accoglienza centrale (Sac), il servizio già attivato per la trasmissione telematica dei certificati di malattia dei lavoratori privati. Tuttavia, anche se il canale di trasmissione previsto è il medesimo, la procedura non è esattamente identica a quella valevole per il lavoro privato. In questo sistema, infatti, destinatario ultimo del certificato di malattia è lo stesso Inps. L'istituto, infatti, utilizza in prima persona i certificati ricevuti, per organizzare le visite di controllo nei confronti dei lavoratori. I certificati telematici dei medici si fermano presso il reale beneficiario della comunicazione.
Nel caso del settore pubblico, invece, l'Inps fa solo da centro di raccolta e, non si capisce ancora in che modo, smistamento. Proprio la scelta dell'inoltro o, comunque, del modo di mettere i certificati a disposizione delle amministrazioni pubbliche si rivela il lato debole della riforma, assolutamente vaga sul modo col quale i certificati telematici possano transitare nelle banche dati dei datori di lavoro pubblici.
Le possibilità alternative sono più di una. La meno efficace è quella secondo la quale l'Inps dovrebbe organizzarsi per dirottare quotidianamente i certificati pervenuti dai medici verso le centinaia di comuni che spesso compongono il territorio della provincia o, comunque, le decine di comuni ricadenti nelle agenzie se saranno queste a provvedere; cui vi saranno da aggiungere le decine di scuole, le Usl, le aziende ospedaliere, commissariati e uffici periferici dello stato. Una mole di lavoro imponente, tale da imporre di dedicare indubbiamente a tempo pieno personale per il solo compito di dirottare i certificati verso le amministrazioni destinatarie.
Tale soluzione appare assolutamente impraticabile. L'Inps, per altro, in questo periodo particolare risulta oltre modo sovraccarico di lavoro pressata com'è dalle pratiche per l'erogazione dell'enorme numero di indennità di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ed altri ammortizzatori sociali in deroga, dovuto alla crisi economica. Un aggravio ulteriore di burocrazia è l'ultima delle scelte opportune. Tanto è vero che tra le soluzioni allo studio c'è quella di lasciare i certificati acquisiti al sistema depositati, in modo che siano inoltrati alle amministrazioni datrici solo su loro richiesta. Ma, anche in questo caso la soluzione appare tutt'altro che ottimale. Essa non allevierebbe il carico dell'Inps e aggiungerebbe l'ulteriore attività improduttiva della domanda di consultazione di ciascuna amministrazione.
L'unica soluzione seriamente percorribile appare quella che l'Inps archivi i certificati pervenuti nel suo portale, assegnando preventivamente alle amministrazioni codici e chiavi di accesso, perché siano queste a scaricare quotidianamente da lì i certificati.
Certo è che comunque sembra mancare un pezzo. Le amministrazioni sono, poi, tenute a richiedere sostanzialmente sempre ai servizi di visita fiscale delle Asl la visita ispettiva. Forse, sarebbe stato meglio pensare il sistema in modo che i certificati dei medici invece di passare attraverso l'Inps giungessero direttamente ai servizi ispettivi del servizio sanitario e per conoscenza alle amministrazioni, valendo già automaticamente come input per l'avvio dei controlli. In questo modo si sarebbero effettivamente risparmiati passaggi burocratici eccessivi e forse inutili. Non resta che aspettare auspicabili evoluzioni e revisioni del sistema (articolo ItaliaOggi del 23.04.2010, pag. 30).

PUBBLICO IMPIEGOPROGRESSIONE DI CARRIERA? SOLO SE MERITATA...
1. Pubblico impiego - Mansioni - Superiori - Svolgimento - Effetto - Progressione di carriera - Non sussiste - Ragioni.
2. Pubblico impiego - Inquadramento - In una superiore qualifica - Condizioni necessarie - Ragioni.

1. Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto alla qualifica di quadramento dei pubblici dipendenti deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della progressione della carriera e ciò in ragione del fatto che il rapporto di pubblico impiego è connotato (tra l'altro) dai principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui agli articoli 97 e 98 della costituzione; principi che implicano la necessità che ogni passaggio di qualifica formale avvenga tramite procedura selettiva.
2. Nell'ambito del pubblico impiego, in difetto di una specifica e puntuale disciplina legislativa o contrattuale, deve ritenersi non consentito l'inquadramento automatico nella qualifica superiore solo perché muta la pianta organica; ciò in quanto occorre a tal fine sempre una procedura concorsuale finalizzata all'individuazione del dipendente più meritevole ad occupare il posto oggetto di nuova istituzione (massima tratta da http://mondolegale.it - TAR Veneto, Sez. III, sentenza 20.04.2010 n. 1429 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: A proposito di ... Progressioni verticali nel comparto Autonomie Locali e di applicazione della legge 150/2009. La Corte dei Conti della Lombardia conferma la normativa vigente (CISL-FPS di Bergamo, nota 19.04.2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: C. Rapicavoli, Controlli in materia di contrattazione integrativa - Obblighi di pubblicità e di trasmissione all'ARAN e al CNEL (link a www.ambientediritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: C. Rapicavoli, Incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti Locali - Applicabilità dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 dopo l'entrata in vigore del Decreto brunetta - Parere della Corte dei Conti della Lombardia (link a www.ambientediritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative (INPS, circolare 16.04.2010 n. 60 - link a www.inps.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Enti, progressioni verticali legittime. La Corte conti della Lombardia sposa la linea interpretativa dell'Anci. Ma restano i dubbi. Concorsi riservati ok fino al recepimento della riforma Brunetta.
Apertura per le progressioni verticali negli enti locali, secondo la Corte dei Conti, Sez. delle autonomie locali della Lombardia.
Il parere 18.03.2010 n. 375, riprendendo alcune delle considerazioni proposte dalle linee interpretative redatte dall'Anci sulla riforma Brunetta, afferma che le amministrazioni locali attualmente potrebbero porre in essere concorsi interamente riservati, essendo solo obbligate «a recepire entro il 31.12.2010 nei propri ordinamenti i principi introdotti dal dlgs 150/2009 avendo cura di assicurare il massimo rispetto dei parametri costituzionali stabiliti in materia di accesso e tenuto conto che le procedure di cui all'art. 91, 3° comma Tuel assumono carattere residuale e limitato a particolari profili e figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente».
In poche parole, fino all'eventuale recepimento, gli enti locali potrebbero ancora, sia pure in via eccezionale e limitata, dedicare progressioni verticali a particolari figure. Questo, perché occorre valorizzare due elementi ... (articolo ItaliaOggi del 16.04.2010, pag. 41 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti locali, incarichi motivati. La Corte conti Lombardia per prima dirime il contrasto tra la riforma Brunetta e il Tuel. Gli enti devono spiegare il ricorso a professionalità esterne.
Gli enti locali debbono adeguare la propria disciplina degli incarichi dirigenziali a tempo determinato alle disposizioni dell'articolo 19 del dlgs 165/2001, anche se l'articolo 110 del Tuel è da considerare ancora vigente.
La Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia col parere 17.03.2010 n. 308 è la prima autorità giurisdizionale a pronunciarsi sulla delicata questione dell'incidenza della riforma-Brunetta nei confronti degli incarichi dirigenziali a contratti di comuni e province ... (articolo ItaliaOggi del 14.04.2010, pag. 26 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Sulla licenziabilità o meno di un tecnico comunale per aver assunto un rapporto di lavoro part-time con un altro ente locale senza la prescritta autorizzazione, per aver sottoscritto in qualità di tecnico libero professionista un progetto ed una perizia per ottenere un contributo per la ricostruzione di un immobile in una frazione dello stesso comune di (OMISSIS), per avere posto in essere una serie di omissioni ed irregolarità nello svolgimento dei suoi compiti amministrativi, e per aver svolto attività libero professionale, anche in altri comuni, senza preventiva autorizzazione.
La controversia ha per oggetto l'impugnazione, da parte dell'ing. I.C., del licenziamento intimatogli dalla comune di (OMISSIS), di cui era dipendente in qualità di (OMISSIS) dell'ufficio tecnico, per una serie di irregolarità che gli erano state addebitate e in particolare per aver assunto un rapporto di lavoro part-time con un altro ente locale senza la prescritta autorizzazione, per aver sottoscritto in qualità di tecnico libero professionista un progetto ed una perizia per ottenere un contributo per la ricostruzione di un immobile in una frazione dello stesso comune di (OMISSIS), per avere posto in essere una serie di omissioni ed irregolarità nello svolgimento dei suoi compiti amministrativi, e per aver svolto attività libero professionale, anche in altri comuni, senza preventiva autorizzazione ... (Corte di Cassazione, Sez. civile lavoro, sentenza 12.04.2010 n. 8642 - link a
www.astrid-online.it).

PUBBLICO IMPIEGORiforma Brunetta, solo in pochi non riceveranno premi. Chi si colloca nella fascia di merito più bassa potrà partecipare al trattamento accessorio.
Anche i dirigenti e i dipendenti degli enti locali e delle regioni collocati nella fascia di merito più bassa possono partecipare al trattamento economico accessorio collegato alle performance a condizione che vi sia comunque una significativa differenza rispetto ai colleghi collocati nelle fasce più alte. Occorre creare delle specifiche fasce, differenziate da quelle dei dirigenti e dei dipendenti, per i titolari di posizione organizzativa sia negli enti sprovvisti di dirigenti che in quelli in cui tali figure sono presenti.
Il testo del decreto cd Brunetta sembra inoltre consentire agli enti locali di suddividere il personale in fasce articolate anche per la varie articolazioni organizzative.
Si deve ricordare che gli enti locali che hanno fino a cinque dirigenti e quelli che hanno fino a otto dipendenti non devono dare corso alla suddivisione in fasce. Infine sembra che anche negli enti locali si debba procedere alla contrattazione decentrata prima della decisione regolamentare ... (articolo ItaliaOggi del 09.04.2010 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOSOSPENSIONE CAUTELARE DEL PUBBLICO DIPENDENTE.
1. Pubblico impiego - Procedimento disciplinare - Rapporti con il giudizio penale - Sospensione cautelare - Natura - Conseguenze - Ragioni.
2. Pubblico impiego - Procedimento disciplinare - Rapporti con il giudizio penale - Conclusione di quest'ultimo - Effetti sull'attività della p.A..

3. Atto amministrativo - Discrezionalità - Obblighi partecipativi - Non sussistono - Casi - Ragioni.
1. Il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del pubblico dipendente ristretto in vincoli per misure penali è privo di carattere sanzionatorio e, finché dura la misura interdittiva, esso è giustificato dall'impossibilità di esecuzione della prestazione nel periodo della custodia cautelare.
Cessata quest'ultima, il perdurare della sospensione dal servizio acquista ragion d'essere e presupposti diversi, riferibili alla prioritaria esigenza di tutela dell'immagine, del prestigio e, in certi casi, anche della sicurezza dell'Amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 14-05-2003 n. 2557; TAR Basilicata Potenza, sez. I, 09-07-2008 n. 384).
2. E' pacifico che, quando il dipendente pubblico è sospeso dal servizio perché raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare, l'Amministrazione datrice non sia obbligata a riammetterlo automaticamente in servizio, al momento in cui venga meno la misura interdittiva.
Viceversa, l'Amministrazione deve effettuare una valutazione discrezionale di fatti e comportamenti ascritti alla responsabilità del proprio dipendente e, in relazione alla gravità dei medesimi, potrà decidere di non riammetterlo in servizio, per evitare che la riammissione rechi turbamento o nocumento all'attività pubblica e l'eventuale risonanza ambientale nuoccia all'immagine di essa (TAR Campania Napoli, sez. VI, 03-05-2007 n. 4656).
3. Allorché la sospensione cautelare dal servizio, sia adottata con valutazione discrezionale dell'Amministrazione circa il comportamento posto in essere dal proprio dipendente, in condizioni di urgenza e celerità, stante la preminente esigenza di tutelare gli interessi di rilievo pubblico coinvolti e il prestigio dell'Amministrazione, potenzialmente compromesso dalla condotta del dipendente, è comprensibile come il relativo procedimento non sia gravato dagli obblighi partecipativi e dalle garanzie di cui agli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. VI, 11-01-2010 n. 19) (massima tratta da http://mondolegale.it - TAR Molise, sentenza 08.04.2010 n. 176 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il sistema di monitoraggio del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione (CGIL-FP di Bergamo, nota 06.04.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Il certificato medico di malattia nella p.a. (CGIL-FP di Bergamo, nota 06.04.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: C. A. Sirna - A. Sirna - M. Sirna, Pubblica Amministrazione. Affidamenti incarichi dirigenziali. Ipotesi di spoils system di fatto legiferate. Riflessioni sulla costituzionalità delle medesime (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Millantando credito presso un pubblico ufficiale - Nozione - Delitto del privato contro la P.A. - Reato di cui all’art. 346 c.p. c.2° - Configurabilità nella forma tentata - Elementi.
L'art. 346 cod. pen., com'è noto, sanziona la condotta di chi, millantando credito presso un pubblico ufficiale riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione (comma 1) ovvero come prezzo per comprare il favore del pubblico ufficiale o per remunerarlo (comma 2).
Trattasi di un delitto del privato contro la pubblica amministrazione il cui retto e imparziale funzionamento costituisce l'oggetto della tutela. Per integrare la fattispecie tipica, ed in particolare l'ipotesi -ravvisata nei casi di specie nella forma tentata- prevista dal secondo comma dell'art. 346 (che costituisce ipotesi autonoma di reato e non aggravante: v. Cass., sez. VI, 20/02/2006 n. 22248, Ippaso e altri) è irrilevante che l'iniziativa parta dalla persona cui è richiesto di corrispondere il danaro o l'utilità (Cass., sez. VI, 22/02/2005 n. 11441, Sammartano) e neppure è richiesto che l'agente indichi nominativamente i funzionari o impiegati che devono essere comprati o remunerati (Cass., sez. VI, 27/01/2000 n. 2645, Agresti e altro; Cass. 17/06/1999 n. 9425, Fatone) (Corte di Cassazione, Sezz. Unite Penali, sentenza 02.04.2010 n. 12822 - link a www.ambientediritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: PERSONALE/ Anche negli enti locali non trova ostacoli l'applicazione del decreto 165/2001. Contratto anche senza sindacato. Subito operante il potere unilaterale dell'amministrazione.
Il potere di fissare unilateralmente i contenuti della contrattazione in assenza di accordo con la parte sindacale opera da subito e non è condizionato dalla definizione dei tempi della negoziazione, da parte dei contratti collettivi.
Per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, è immediatamente possibile e doveroso applicare l'articolo 40, comma 3-ter, del dlgs 165/2001, come novellato dal dlgs 150/2009, ai sensi del quale «al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis».
Ha espresso una tesi diversa l'Anci nelle Linee guida sull'applicazione della riforma Brunetta all'ordinamento locale.
Secondo l'associazione, l'articolo 40, comma 3-ter potrebbe essere applicato solo una volta che i prossimi contratti collettivi nazionali abbiano definito il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata, al cui spirare le parti potranno assumere le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Tale presupposto all'unilaterale decisione sarebbe richiesto dall'articolo 40, comma 3-bis, ultimi due periodi, ai sensi del quale “i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata”. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Detta interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa. In primo luogo, si deve osservare che il comma 3-ter non contiene alcun condizionamento espresso della sua operatività rispetto alla contrattazione collettiva. Né tale rapporto di presupposizione della previsione espressa del termine delle sessioni negoziali può, in via interpretativa, essere desunto. Infatti, il comma 3-bis si limita a fissare per la contrattazione collettiva di tutti i comparti un contenuto obbligatorio: il termine delle sessioni negoziali. Null'altro.
C'è da osservare, per altro, che per il comparto regioni autonomie locali il Ccnl 01/04/1999, all'articolo 4, comma 4, già determina in 30 giorni, prorogabili di altri 30, la durata delle sessioni. Sicché, la norma contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 40 per regioni ed enti locali non avrebbe che valore ricognitivo. È erroneo ritenere che la durata della sessione prevista dall'articolo 4, comma 4, del Ccnl riguardi solo le materie non soggette ad obbligo di stipulazione. La durata vale per l'intera gamma delle trattative; per le materie non soggette ad obbligo di stipulazione alla scadenza il contratto consente alle parti di riassumere le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
In secondo luogo, si deve sottolineare come non vi sia alcuna relazione tra la durata delle sessioni negoziali e il potere di definire unilateralmente i contenuti della contrattazione decentrata. Lo scopo della previsione dei termini delle sessioni negoziali è definire su quali ambiti della contrattazione esista un obbligo a contrattare e su quali altri un obbligo a stipulare.
Nel primo caso, una volta scaduto il termine della sessione, le parti possono autonomamente riassumere la libertà di iniziati. Nel caso, invece, della sussistenza dell'obbligo a stipulare, no: le parti sono tenute comunque a giungere alla prestazione del consenso. Ovviamente, l'articolo 40, comma 3-ter, esplica effetti solo per il caso di materie sulle quali sussista un obbligo a stipulare. Infatti, la norma si riferisce espressamente al mancato raggiungimento dell'accordo per stipulare un contratto decentrato. In questo caso, il termine della sessione risulta indifferente: le parti dovrebbero comunque perseguire l'accordo, anche a oltranza.
In ogni caso, essendo già previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto regioni-autonomie locali l'obbligo a stipulare esclusivamente per le materie aventi ad oggetto i criteri per destinare le risorse finanziarie ai vari istituti del trattamento economico accessorio, risulta evidente che nel caso di mancato accordo su questi ambiti, le amministrazioni possono già agire unilateralmente, per scongiurare pregiudizi alla continuità ed efficienza dello svolgimento delle loro funzioni. Non è assolutamente necessario che intervenga una nuova contrattazione collettiva nazionale in merito, perché la durata delle sessioni è già fissata.
E, comunque, l'articolo 40, comma 3-ter ha l'evidente fine di evitare sessioni contrattuali infinite, causate spesso da pregiudiziali alla stipulazione illegittime (come clausole per accordarsi su materie non comprese nella contrattazione, quali le progressioni orizzontali), che rischiano di indurre le amministrazioni ad accettare condizioni in violazione dei vincoli alla contrattazione (articolo ItaliaOggi del 02.04.2010, pag. 31).

PUBBLICO IMPIEGOIl bando di concorso va pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Tutta la procedura di un concorso pubblico è illegittima se il relativo bando non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Lo afferma il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 16.02.2010 n. 871.
Il Collegio avvia le mosse dall'esame dell'art. 4 del dpr n. 487/1994 che prescrive la pubblicazione del bando di concorso per l'accesso all'impiego pubblico nella Gazzetta Ufficiale ed in particolare, per gli enti locali, prevede la possibilità di sostituire la pubblicazione del bando con l'avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda (comma 1-bis).
«Né tale disposizione», prosegue la sentenza, «può considerarsi in contrasto con l'art. 35, comma 3, lett. a), del dlgs n. 165/2001, recante principi in materia di procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, che si limita a prescrivere “adeguata pubblicità della selezione”, senza nulla specificare in ordine alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».
«Invero», concludono i giudici di Palazzo Spada, «le disposizioni di dettaglio contenute nella fonte regolamentare servono a completare la norma di rango legislativo, costituendone coerente e conforme specificazione; esse non possono, pertanto essere disapplicate, in quanto conformi alla norma di rango superiore ed allo stesso dettato degli articoli 51 e 97 della Costituzione, che garantiscono il diritto di accesso agli impieghi pubblici di tutti i cittadini su di un piano di parità, esercitabile solo attraverso un sistema di pubblicità che favorisca la massima partecipazione» (articolo ItaliaOggi dell'01.04.2010, pag. 20).

PUBBLICO IMPIEGOConcorsi pubblici - Procedimento - Commissioni esaminatrici - Natura - Collegio perfetto - Rettifica del verbale - Assenza di uno o più commissari - Effetti - Senza riconvocazione della Commissione - Illegittima.
Stante la natura di collegio perfetto delle Commissioni di concorso nell'assunzione delle determinazioni rilevanti, deve escludersi che la rettifica del verbale effettuata senza una formale riconvocazione della Commissione medesima e senza che siano presenti tutti i componenti -soprattutto qualora manchi proprio il soggetto verbalizzante oltre ad un commissario- possa atteggiarsi alla stregua di un legittimo esercizio del potere di autotutela (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 01.04.2010 n. 848 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

marzo 2010

PUBBLICO IMPIEGO: Diventa operativa la trasmissione telematica del certificato di malattia nelle pubbliche amministrazioni (CGIL-FP di Bergamo, nota 31.03.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: C. Rapicavoli, Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia (link a www.ambientediritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Pubblico impiego, i certificati medici telematici.
A partire dal 19.06.2010 in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, i certificati medici dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica.
La nuova procedura è già attiva dal 19 marzo, ma si prevede un periodo transitorio di tre mesi, durante il quale è ancora possibile ai medici rilasciare il documento in forma cartacea, per permettere a tutti di abilitarsi e adattarsi alle nuove regole.
Il Ministero della salute, con decreto del 26.02.2010 pubblicato nella G.U. n. 65 del 19.03.2010, ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centralizzata (SAC). Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta il medico curante può procedere all'invio on line.
I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni.
Infatti l'invio telematico soddisfa tale l'obbligo; rimane fermo, invece, l'obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità all'amministrazione per i successivi controlli medico fiscali (link a www.governo.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Il ticket restaurant? Fa reddito. Risoluzione delle Entrate con risposte in materia di trattamento del lavoro dipendente. Niente esenzione una volta superata la soglia di 5,29 euro.
L'importo nominale dei ticket restaurant che eccede il limite di 5,29 euro concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. I beni ed i servizi acquistati dal datore di lavoro in virtù di particolari convenzioni e successivamente offerti ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente sulla base del minor prezzo di acquisto che il datore steso è riuscito ad ottenere dai propri fornitori.
Sono due precisazioni contenute nella risoluzione 29.03.2010 n. 26/E dell'Agenzia delle Entrate dedicata alla risposta ai quesiti presentati durante un recente forum in materia di redditi di lavoro dipendente ... (articolo ItaliaOggi del 30.03.2010 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPiù soldi a chi rispetta il Patto.
Gli enti locali possono prevedere risorse aggiuntive alla contrattazione decentrata solo a condizione di aver rispettato il patto di stabilità sia negli anni precedenti, sia nell'anno in corso.

Lo chiarisce la Corte dei conti, Sez. regionale di controllo del Veneto, con il parere 26.03.2010 n. 38/2010, in risposta ad un quesito posto da un comune in merito alle modalità di attuazione dell'articolo 40, comma 3-quinquies, del dlgs 165/2001, come recentemente modificato dal dlgs 150/2009.
Detta disposizione stabilisce che «gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla comunicazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni ... in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa» ... (articolo ItaliaOggi del 30.04.2010, pag. 32 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia dei dipendenti pubblici - Il via dal 03.04.2010  (CISL-FPS di Bergamo, nota 25.03.2010).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Trasparenza sui dati sensibili. Il principio formulato dal Tar Piemonte: conta la necessità di difendersi in giudizio. Al dipendente copia dei documenti relativi al collega.
Il dipendente di un ente pubblico può avere copia dei documenti di servizio relativi a un collega se necessari per difendersi in un giudizio.
Questo il principio formulato dal TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 22.03.2010 n. 1553, che ha accolto il ricorso di una infermiera dipendente Asl, la quale si è lamentata di una disparità di trattamento con un suo collega, cui era stato riconosciuto di computare ai fini pensionistici un certo emolumento. Da qui la richiesta di avere la documentazione del collega con la motivazione di poterli utilizzare in causa, facendo valere, appunto, la grave disparità di trattamento subita rispetto a detto funzionario.
L'Asl ha negato la copia della documentazione per due motivi: l'opposizione dell'interessato, informato della richiesta di accesso; la esigenza di tutela della privacy del collega.
É seguito il ricorso al Tar Piemonte, che ha bocciato la decisione dell'Azienda sanitaria.
La sentenza ricostruisce il quadro normativo, in cui la norma più importante è l'articolo 24 della legge 241/1990. Da questo quadro emerge il principio per cui la riservatezza cede rispetto al diritto di accesso esercitato per la difesa di un interesse giuridico, e nei limiti in cui ciò sia necessario alla difesa di quell'interesse, anche nel caso di dati sensibili di terze persone; soltanto quando vengano in rilievo dati super sensibili, attinenti allo stato di salute e alla vita sessuale, si richiede che l'accesso sia preordinato a tutelare una situazione giuridica di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono tali dati.
Il quadro normativo vede bilanciato il diritto alla trasparenza amministrativa con i diritto alla privacy, dando prevalenza al primo quando il cittadino ha bisogno dei documenti per far valere un suo diritto o interesse. Il diritto di difesa, infatti, ha rilevanza costituzionale.
Lo stesso principio è stato utilizzato, ad esempio, per ammettere l'accesso di un dirigente della pubblica amministrazione agli atti relativi al trattamento economico accessorio dei colleghi (documentazione necessaria o utile per comparare i trattamenti retributivi e verificare eventuali disparità di trattamento, TAR Lazio Roma, sez. II, 08.04.2008, n. 2936).
Applicando gli stessi principi il Tar Piemonte ha affrontato il caso in esame.
Sul punto la sentenza precisa che la semplice sussistenza di esigenze di tutela di dati personali di terzi non può costituire ragione in sé ostativa all'esercizio del diritto di accesso funzionale alla tutela di un interesse giuridico del richiedente. Questo vale anche quando l'accesso ha ad oggetto dati sensibili: l'accesso va ugualmente consentito, sia pure nei limiti in cui sia strettamente indispensabile a tutelare l'interesse giuridico del richiedente; mentre soltanto in caso di dati “sensibilissimi” attinenti allo stato di salute o alla vita sessuale dei terzi, esso può essere escluso quando l'interesse azionato dal richiedente non sia di rango almeno pari a quello del terzo. Anche in quest'ultimo caso la legge non impone un divieto assoluto, ma impone un bilanciamento tra diverse posizioni.
Per motivare un diniego all'accesso la Pubblica Amministrazione deve, dunque, indicare specificamente quali siano i dati personali meritevoli di tutela, specificare se si tratta di di dati sensibili sensibili o sensibilissimi del controinteressato. Con riferimento a queste ultime categorie di dati il Tar rileva che il diniego potrebbe essere astrattamente legittimo, se non sono presenti le ragioni di necessità o se manca il presupposto dei diritti di pari rango. Se, invece, si tratta di semplici dati giuridici ed economici di un collega il rigetto della domanda di accesso deve considerarsi illegittimo.
Se l'amministrazione si limita a indicare genericamente la tutela della riservatezza, quale motivo ostativo all'accesso, il rigetto è illegittimo. Non a caso l'Asl in questione è stata condannata a riesaminare la richiesta dell'infermiera (articolo ItaliaOggi dell'01.04.2010, pag. 36).

PUBBLICO IMPIEGO: EE.LL.: cosa cambia nel sistema di valutazione secondo le linee guida ANCI (CGIL-FP di Bergamo, nota 22.03.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Collegato al lavoro: uno schiaffo all'art. 18 dello statuto dei lavoratori (CGIL-FP di Bergamo, nota 22.03.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Passaggio diretto di personale mediante procedure di mobilità tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Applicazione dei limiti in materia di assunzioni e vincoli sulla spesa di personale (parere UPPA 19.03.2010 n. 13731 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGOArt. 55-septies del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative (circolare 19.03.2010 n. 1/2010 - link a www.innovazionepa.gov.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Nell'ambito del lavoro subordinato pubblico le mansioni superiori svolte da un dipendente sono irrilevanti ai fini economici, giuridici e di progressione di carriera.
La giurisprudenza ha da tempo rilevato (ex multis, con specifico riferimento ai dipendenti comunali, Cons. Stato, V, 10.02.2004 n.451; V, 10.08.2000 n. 4399) che nell'ambito del lavoro subordinato pubblico e salvo che la legge non disponga espressamente altrimenti, le mansioni svolte da un dipendente, superiori a quelle corrispondenti alla qualifica formalmente posseduta, sono irrilevanti ai fini economici, giuridici e di progressione di carriera, in quanto, per un verso ed a differenza dell'impiego privato, gli interessi coinvolti nel rapporto di pubblico impiego sono indisponibili e le qualifiche e le mansioni non sono oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi, sotto altro profilo, l'indennità per lo svolgimento di mansioni superiori non può considerarsi spettante neppure in base all'art. 2041 c.c., atteso che le norme imperative che fissano le retribuzioni dei pubblici dipendenti accordano specifiche azioni in presenza dei relativi presupposti, sicché non è configurabile la proponibilità dell'azione sussidiaria di arricchimento senza causa (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.03.2010 n. 1510 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGONiente visite fiscali ai lavoratori esenti. Parere Uppa sulle assenze per malattia.
Il dipendente pubblico esente, in quanto affetto da grave patologia, dall'obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro, non può ricevere la visita fiscale se ha ha trasmesso all'amministrazione di appartenenza tutta la documentazione relativa alla causa di servizio, all'accertamento legale dell'invalidità o alla causa di infortunio. In caso contrario l'amministrazione deve richiedere l'accertamento fin dal primo giorno di assenza. E in ogni caso il dipendente sarà sempre tenuto a comunicare l'assenza all'ufficio di appartenenza «tempestivamente e all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica».
A dettare i chiarimenti sulla nuova disciplina delle assenze per malattia introdotta dalla riforma Brunetta è la stessa Funzione pubblica con il parere UPPA 15.03.2010 n. 12567 di prot..
L'Ufficio personale pubbliche amministrazioni ha risposto a un quesito del ministero della difesa che chiedeva lumi sulla obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i quali ricorre una delle circostanze di esenzione dall'obbligo di reperibilità previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 18.12.2009 n. 206.
Il provvedimento (si veda ItaliaOggi del 19.12.2009) in vigore da febbraio ha operato un giro di vite sulle fasce di reperibilità che sono passate da quattro a sette ore. E ha al contempo elencato alcune fattispecie di esclusione dall'obbligo di reperibilità che scattano, per esempio, in presenza di patologie molto gravi (che richiedono la cura mediante terapie salvavita) o malattie di cui la p.a. ha già avuto conoscenza.
«Le ipotesi di esclusione», spiega il dipartimento guidato da Antonio Naddeo, «sono motivate da esigenze di economicità dell'azione amministrativa» ed evitano alla p.a. «una duplicazione di attività, lì dove un accertamento è stato già effettuato ovvero una conoscenza già acquisita». Ma ciò non toglie che vadano rispettati alcuni passaggi formali indispensabili come la trasmissione della documentazione.
Se questo adempimento è stato osservato, chiarisce l'Uppa, «l'amministrazione si astiene dal richiedere la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso». In caso contrario, «l'amministrazione deve richiedere l'accertamento sin dal primo giorno di assenza».
Nessuna sanzione, infine, per il dipendente esente da reperibilità che non venga trovato in casa dall'incaricato della Asl (articolo ItaliaOggi del 16.03.2010, pag. 21).

PUBBLICO IMPIEGO: Manuale Inail: il Medico Competente e gli Addetti ai Videoterminali.
L’INAIL ha reso disponibile l'edizione 2010 del manuale “Il Medico Competente e gli Addetti ai Videoterminali”.
L’aggiornamento si è reso necessario alla luce dell'emanazione delle nuove normative sulla prevenzione nei luoghi di lavoro (Testo unico della sicurezza -D.Lgs. 81/2008- e recenti aggiornamenti D.Lgs. 106/2009) che hanno introdotto alcune novità per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria ed il giudizio di idoneità nell’attività del medico competente.
Il manuale è dedicato sia agli addetti al videoterminale che al medico competente ... (link a www.acca.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere al Ministero dell'Interno in merito alla possibilità di procedere, a seguito della legge di conversione del d.l. 194/2009, alle assunzioni di personale autorizzate con DPCM 23.04.2009 e con DPR 28.08.2009, nonché di poter attuare le procedure di mobilità pubblicate nella G.U. 4^ serie speciale Concorsi ed esami del 30.09.2008 (parere UPPA 15.03.2010 n. 12694 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Progressioni verticali negli enti locali: possibili fino al 31.12.2010 (CGIL-FP di Bergamo, nota 15.03.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: L'applicazione delle fasce di merito negli enti locali (CGIL-FP di Bergamo, nota 15.03.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Collegato al lavoro: la revisione dei rapporti di lavoro a tempo parziale (CGIL-FP di Bergamo, nota 15.03.2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Gli enti possono assumere l'8% di dirigenti a termine.
La percentuale dei dirigenti che gli enti locali possono assumere con contratto a tempo determinato, a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 150/2009, è dell'8%.
Il nuovo testo dell'articolo 19 del dlgs 165/2001, al comma 6-ter, estende agli enti locali l'applicazione del precedente comma 6, che consente alle amministrazioni statali di coprire con contratti a tempo determinato il 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia; tale percentuale scende all'8% per i dirigenti di seconda fascia.
Negli enti locali si pone il problema di quale percentuale prendere in considerazione. Piuttosto diffusa è l'interpretazione estensiva secondo la quale, in assenza di una distinzione tra dirigenti in fasce, occorrerebbe sommare le due percentuali; sicché negli enti locali sarebbe del 18%.
L'assunto, tuttavia, non è condivisibile. Nello stato il conto del personale riferito al 2008 ha censito 317 dirigenti di prima fascia e 2.850 dirigenti di seconda fascia. Complessivamente, dunque, nello stato, a dotazioni invariate, potrebbero essere assunti a contratto 32 dirigenti di prima fascia e 228 dirigenti di seconda fascia.
Sommando i due risultati, su un totale di 3.167 dirigenti (tra prima e seconda fascia) potrebbero essere reclutati a tempo determinato 260 dirigenti, pari all'8,21% complessivamente. Si dimostra, dunque, che la somma delle due percentuali risulterebbe una falsa applicazione della norma ed una soluzione illegittima. Infatti, L'incidenza della percentuale di assunzione di dirigenti di prima fascia è bassissima, dato il numero estremamente contenuto di tali dirigenti.
La soluzione, allora, è automatica: alla dirigenza locale non può che applicarsi la percentuale dell'8% prevista dal primo periodo dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, riguardante la dirigenza di seconda fascia. Al limite potrebbe considerarsi opportuno l'arrotondamento ed ammettere per gli enti locali una percentuale di incarichi a soggetti non appartenenti ai ruoli del 10%. Occorrerebbe, tuttavia, una disposizione normativa chiara in materia (articolo ItaliaOggi del 12.03.2010, pag. 31).

PUBBLICO IMPIEGO: Visite fiscali dal volto umano.
Il lavoratore a casa in malattia è assente giustificato se alla visita fiscale non viene trovato a casa perché è andato a trovare la mamma malata.
La legittimità dell'assenza, dice la Cassazione, deriva dalla «esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti etico sociali garantiti dalla Costituzione». In questo modo, la sezione lavoro ha respinto il ricorso dell'Inps che non voleva riconoscere l'indennità di malattia a un lavoratore fiorentino, Luca G., non trovato a casa dal medico fiscale nella fascia oraria prevista per le visite.
L'assenza da casa, nonostante la malattia, era dovuta al fatto che Luca G. si era recato a fare visita alla mamma ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un intervento cardiochirurgico. Intrappolato nel traffico, era rincasato non in tempo per la visita fiscale. Da qui il rifiuto dell'Inps di riconoscerli l'indennità di malattia pari a dieci giorni.
A Luca G. già la Corte d'appello di Firenze, nel giugno 2006, aveva dato ragione. Inutile il ricorso della previdenza in Cassazione, volto a dimostrare che la legittimità dell'assenza non può essere giustificata da un discorso di «utilità morale».
Piazza Cavour, nella sentenza 5718, ha respinto il ricorso dell'Inps e ha evidenziato che «la situazione addotta dal lavoratore e accertata dal giudice configura un'esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti etico sociali garantiti dalla Costituzione».
Insomma, il lavoratore non ha fatto altro che recarsi dalla madre malata per darle un «sostegno morale e di vicinanza» tale da giustificare la sua assenza alla visita fiscale (articolo ItaliaOggi dell'11.03.2010, pag. 28).

PUBBLICO IMPIEGOMalato, ma non era a casa. Scusato: stava da mamma.
Il lavoratore assente per malattia, che non si fa trovare in casa dal medico fiscale, non è sanzionabile se è andato a fare visita alla madre ricoverata in ospedale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con la sentenza 09.03.2010 n. 5718.
La pronuncia fornisce un ulteriore chiarimento su come debba interpretarsi la normativa che prevede la trattenuta dell'intera giornata di retribuzione per chi si assenta durante le ore di reperibilità. E si aggiunge a un'altra sentenza, emanata dalla Corte costituzionale, con la quale è stato stabilito che la trattenuta non può essere disposta fino a quando il medico fiscale non abbia fatto un ulteriore tentativo e che anche questo sia andato a vuoto (78/88).
La Cassazione, peraltro, fin dal 2004 ha spiegato che l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia «può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito (n. 22065/2004)».
Ma questa volta si è spinta a decidere anche nel merito, rigettando il ricorso e chiarendo ulteriormente che fornire assistenza alla propria madre ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e «priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari» configura un'esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art. 29). E comunque il lavoratore aveva anche spiegato che l'orario di visita presso il centro sanitario coincideva con quello di reperibilità.
La posizione assunta dalle magistrature superiori consente di trarre alcune conclusioni.
In primo luogo, è illegittima la trattenuta della giornata di retribuzione se il medico fiscale non dimostra di avere fatto almeno due tentativi, andati a vuoto, in orari diversi per rintracciare il lavoratore assente. E in ogni caso se l'irreperibilità è dovuta a forza maggiore o alla necessità di soddisfare un interesse meritevole di tutela, l'assenza è comunque giustificata (articolo ItaliaOggi del 27.04.2010, pag. 37).

PUBBLICO IMPIEGO: C. Rapicavoli, D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 - Incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti Locali - Compatibilità con l'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 - Prime linee giuda dell'ANCI (link a www.ambientediritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Pubblico impiego al restyling. Le novità del collegato lavoro. Aspettativa di un anno per iniziare un'attività imprenditoriale. Comunicazioni online più facili, modificabile il part-time.
Dalla facilitazione delle comunicazioni on-line delle assunzioni, alla possibilità di rivedere i provvedimenti di concessione del part-time, sono molteplici le norme del collegato-lavoro alla finanziaria del 2009, approvato in via definitiva ieri al senato.
Comunicazioni telematiche. Si consentirà alle amministrazioni pubbliche di non comunicare più le assunzioni entro le ore 24 del giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma entro il ventesimo giorno successivo del mese nel quale si è proceduto all'assunzione, alla proroga, alla trasformazione ed alla cessazione del rapporto di lavoro. Insomma, si applica alla pubblica amministrazione una disciplina analoga a quella prevista per le agenzie per il lavoro, esentate dalla comunicazione preventiva essendo per loro sostanzialmente impossibile assumere con contratti irregolari.
Con tre anni di distanza, il legislatore ha preso atto che anche nelle pubbliche amministrazioni l'attivazione di rapporti di lavoro nero è, di fatto, impossibile e, dunque, semplifica le comunicazioni. Il provvedimento interesserà anche le scuole, che già da tempo godevano di una deroga rispetto alle comunicazioni preventive. Si attendono, tuttavia, i criteri e le modalità per procedere alle comunicazioni, da determinare con una circolare del ministro della funzione pubblica. In caso di mancata o incompleta comunicazione, i dirigenti rischieranno una valutazione negativa ai fini della performance individuale.
Il datore di lavoro pubblico potrà assolvere all'obbligo di informare il proprio dipendente dell'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro fornendogli copia della comunicazione ai servizi provinciali per l'impiego sempre entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, oppure dandogli copia del contratto individuale di lavoro.
Conferimento dati alla borsa nazionale del lavoro. Anche le amministrazioni pubbliche dovranno conferire alla borsa nazionale del lavoro i dati relativi agli avviamenti. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei bandi di concorso, gli enti dovranno inserire nei nodi regionali della borsa i dati relativi alle procedure concorsuali previste dagli articoli 35 e 36 del dlgs 165/2001; detti dati saranno definiti da un successivo decreto del ministero del lavoro.
Il medesimo adempimento dovrà essere posto in essere anche per le procedure comparative attivate ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001, allo scopo di selezionare i collaboratori esterni.
Esuberi per mobilità. Il trasferimento o il conferimento di funzioni tra amministrazioni statali, da un lato e regionali o locali, dall'altro, e, comunque, tra amministrazioni pubbliche tra loro, non può comportare la duplicazione delle strutture amministrative. Di conseguenza il personale adibito ai servizi oggetto del trasferimento di funzioni, se non passano in mobilità presso l'altro ente, dovranno essere dichiarati in esubero e dovranno essere inseriti nelle liste di disponibilità del personale. Lo stesso varrà anche per i processi di esternalizzazione delle funzioni da amministrazioni pubbliche verso soggetti privati.
Assegnazioni temporanee. Finita l'era dei distacchi o comandi a tempo indeterminato. Per motivate esigenze organizzative, da evidenziare nei programmi triennali delle assunzioni, le amministrazioni potranno ricevere l'assegnazione di personale dipendente da altri enti per un periodo non superiore a tre anni.
Privacy. Si modifica l'articolo 19 del dlgs 196/2003 inserendo un nuovo comma 3-bis che sottrae alla disciplina sulla riservatezza dei dati le notizie riguardanti lo svolgimento delle prestazioni lavorative di chiunque sia addetto a una funzione pubblica; il medesimo regime riguarda anche le relative valutazioni. La norma completa quanto già previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge 15/2009.
Non saranno, però, accessibili le notizie riguardanti la natura dell'infermità o degli impedimenti personali o familiari alla base di periodi di astensione dal lavoro, come anche le componenti della valutazione che possano rivelare alcune delle notizie soggette a privacy, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del dlgs 196/2003.
Part time. Le amministrazioni avranno 180 giorni dall'entrata in vigore della legge per potere eventualmente rivedere i provvedimenti di concessione del part time ai dipendenti pubblici già adottati prima dell'entrata in vigore del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008.
Il tutto dovrà avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Il che rende oggettivamente complicato, se non impossibile, la revisione di provvedimenti adottati magari da anni, incidenti in maniera estremamente impattante sull'organizzazione della vita dei dipendenti.
Aspettativa. Si introduce una nuova ipotesi di aspettativa, fino a un anno, finalizzata a consentire ai dipendenti di testare la possibilità di intraprendere un'attività professionale o imprenditoriale (articolo ItaliaOggi del 05.03.2010, pag. 35).

PUBBLICO IMPIEGO: È fatto divieto di assunzione in forme diverse da quelle del pubblico concorso, con conseguente nullità degli atti adottati in senso contrario.
La ricorrente, chiede, nella pronuncia in commento, il pagamento delle differenze retributive e degli oneri accessori che sarebbero ad essa dovuti, sul presupposto del riconoscimento del rapporto di pubblico impiego svolto alle dipendenze del comune in causa nel periodo 1973/1980.
L’asserita costituzione di un rapporto di pubblico impiego sarebbe avvenuta in forme diverse da quelle previste dalla legge, e quindi, in violazione del divieto di cui all'art. 5, co. 18 del d.l. 10.11.1978 n. 702, convertito nella legge 08.01.1979 n. 3, che commina la nullità, di diritto, di tali assunzioni.
Al riguardo, i giudici del Consiglio di Stato segnalano che la giurisprudenza risulta consolidata nel senso del divieto di assunzione in forme diverse da quelle del pubblico concorso, con conseguente nullità degli atti adottati in senso contrario (Ad. Pl. n. 1, n. 6 del 1992, C.S. n. 2389/2003, n. 4892/2003, n. 6749/2003).
Nella fattispecie, peraltro, viene invocato il diverso orientamento che ammette che un rapporto di impiego, pur se nullo per contrasto con il richiamato divieto, assumerebbe rilievo, ai sensi dell’art. 2126 c.c., ai soli fini della retribuzione della qualifica rivestita in via di fatto e del relativo trattamento previdenziale. Tale orientamento, presuppone, tuttavia, che il rapporto di lavoro, costituito senza le prescritte modalità, presenti i profili dell’impiego pubblico, che la giurisprudenza ha analiticamente individuato nell'inserimento stabile nella struttura dell'ente, nell'esclusività della prestazione, nella retribuzione prestabilita, nel godimento di ferie, ecc..
Nella fattispecie, risulta dalle delibere di incarico in favore dell’appellante che il servizio di pulizia delle varie scuole comunali era stato affidato a varie ditte, tra cui quella intestata alla ricorrente, con un contratto di appalto dal quale risulta che il lavoro di pulizia doveva svolgersi in piena autonomia e senza vincolo di orario e di esclusività. Pertanto, i criteri sopra enunciati, volti a configurare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, sostenuti, nel gravame dalla parte appellante, risultano, nella fattispecie, essere meramente enunciati e non provati.
Sotto altro profilo, va anche ricordato l'ulteriore orientamento della giurisprudenza, assolutamente prevalente, secondo cui l'atto con cui l'amministrazione definisce la posizione di lavoro con un privato deve essere impugnato tempestivamente, se ritenuto lesivo, atteso che l'omessa impugnazione determina acquiescenza, con la conseguenza che il rapporto resta inoppugnabilmente regolato dall'atto medesimo (da ultimo, C.S. n. 1368/2003, n. 3375/2003, n. 5971/2002, n. 1894/2001) (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 04.03.2010 n. 1259 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

febbraio 2010

PUBBLICO IMPIEGO: L. Spadone e D. Noretta, CHI ELUDE I SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA PRESENZA VA LICENZIATO?
PUO’ ESSERE ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE CHE ABBIA POSTO IN ESSERE FATTI E COMPORTAMENTI TESI ALL’ELUSIONE DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA PRESENZA (link a www.lavoroprevidenza.com).

EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Presentato alla Camera il 12.02.2010, da parte dei Ministri Brunetta e Calderoli, il ddl C-3209 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione".
Di interesse sono i seguenti articoli:
- art. 5 "Attività edilizia libera";
- art. 12 "Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia";
- art. 21 "Giuramento dei dipendenti pubblici";
- art. 28 "Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche";
- art. 29 "Princìpi e criteri direttivi";
- art. 30 "Codificazione".

PUBBLICO IMPIEGO: Alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di figli con handicap in situazione di gravità, deve riconoscersi il diritto ad usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino rientrante in tale categoria fino al compimento del terzo anno di vita.
La Corte Suprema di Cassazione ha deciso che alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di figli con handicap in situazione di gravità, deve riconoscersi il diritto ad usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino rientrante in tale categoria fino al compimento del terzo anno di vita.
Il principio espresso dalla Cassazione trae origine dalla vicenda di un lavoratore, padre di due gemelli riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità, a cui è stato negato, dal datore di lavoro, il diritto ad usufruire di due permessi giornalieri retribuiti ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992 e dell'art. 42 del decreto legislativo 151/2001.
La Corte ha motivato la sua decisione sostenendo che, se fosse limitata l'assistenza a sole due ore si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento, che non era nelle intenzioni del legislatore, rispetto all'ipotesi di pluralità di bambini non svantaggiati, per i quali viene prevista all'art. 41 del D.Lgs. 151/2001 la moltiplicazione dei periodi di riposo giornaliero.
La sentenza riveste notevole importanza a seguito della riforma del processo civile che consente alla Cassazione di dichiarare inammissibili i ricorsi contro sentenze che decidono in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione stessa, in pratica una volta che la Cassazione ha deciso in un modo, se le vengono sottoposte questioni analoghe può limitarsi a rigettarle (Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza 25.02.2010 n. 4623).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Dipendenti in bagno? Non serve l’ok dell’azienda.
Obbligare un dipendente alla richiesta di autorizzazione scritta per andare in bagno costituisce violazione della privacy ed è, altresì, lesivo del diritto alla riservatezza del lavoratore.
Lo ha definitivamente stabilito il Garante della privacy che ha vietato le autorizzazioni scritte del datore di lavoro per assenze momentanee dal lavoro, giudicando illecito il trattamento dei dati effettuato con simili modalità da parte di una azienda nei confronti dei propri dipendenti (Garante della Privacy, prescrizione 24.02.2010 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: C. Rapicavoli, D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 – incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali – compatibilità con l’art. 110 del d.lgs. 267/2000 - prime linee guida dell’Anci (link a www.diritto.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Cartellino di riconoscimento obbligatorio per i dipendenti pubblici.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti dal 13 febbraio scorso a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
E' quanto dispone la circolare esplicativa n. 3 del 2010 del ministro Renato Brunetta indirizzata a tutte le amministrazioni centrali e periferiche che intende dare indicazioni più concrete sull'obbligo di identificazione introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione) che persegue l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attività delle pubbliche amministrazioni e comprende tutti i dipendenti pubblici "contrattualizzati".
La norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che sono disciplinate dai propri ordinamenti. Ma rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali.
Le deroghe comunque, debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottati su proposta del Ministro competente (link a www.g
overno.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Progressioni impossibili con valore retroattivo. Istruzioni ARAN.
Le progressioni orizzontali non possono avere una decorrenza retroattiva rispetto a quella in cui ne viene decisa l'attivazione, e hanno diritto a concorrervi tutti i dipendenti in servizio, anche quelli assenti per lungo tempo ... (articolo Il Sole 24 Ore del 22.02.2010 - tratto da http://rassegnastampa.formez.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO: Dal Ministero del Lavoro gli obblighi del medico competente in merito alla gestione della cartella sanitaria.
Quali sono gli obblighi del medico competente in merito alla gestione della cartella sanitaria e di rischio?
Alla domanda risponde il Ministero del Lavoro ... (link a www.acca.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il dirigente non parla coi sindacati. Il decreto Brunetta (dlgs 150/2009) rafforza i poteri datoriali dei manager pubblici. Niente concertazione sul programma triennale delle assunzioni.
Concertazione sindacale out per la programmazione triennale delle assunzioni. Il rafforzamento dei poteri datoriali in capo ai dirigenti operato dalla riforma disposta dal dlgs 150/2009 esclude forme di relazioni industriali, nell'ambito delle decisioni in tema di reclutamento del personale.

Con l'avvio dell'anno finanziario, le amministrazioni sono chiamate ad aggiornare la prima annualità del programma delle assunzioni. È estesissima la prassi di avviare con le organizzazioni sindacali la concertazione su quanti dipendenti assumere, con quali forme (concorsi, mobilità, scorrimento graduatorie) e, altrettanto di frequente, addirittura su quali forme flessibili utilizzare, cosa per altro eccedente la materia, considerando che il programma triennale riguarda esclusivamente la copertura della dotazione organica, mentre le assunzioni con contratti flessibili sono per loro natura extra dotazionali.
Si tratta di un'abitudine non conforme al sistema delle competenze in tema di gestione del personale, già da prima dell'entrata in vigore del dlgs 150/2009. Il programma triennale delle assunzioni altro non è se non il sistema per attuare la dotazione organica: il primo, dunque, è in funzione della seconda, tanto che i due strumenti sono intimamente collegati. Non sarebbe, infatti, ammissibile un programma delle assunzioni non rispettoso dei vincoli stabiliti dall'ente con la fissazione della dotazione organica.
Poiché, dunque, determinazione e variazione delle dotazioni organiche, da un lato, e programmazione delle assunzioni, dall'altro, costituiscono un insieme inscindibile, l'unica relazione «industriale» ammissibile è la «consultazione», prevista dall'articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001. Essa è una semplice e informale modalità, con la quale ciascuna amministrazione mette al corrente le organizzazioni sindacali del programma chiedendo un avviso e nulla più. Non è caratterizzata da una tempistica, non occorre alcuna verbalizzazione, meno che mai l'acquisizione di un consenso in merito. Del resto, il programma triennale delle assunzioni altro non è se non una misura organizzativa, per altro costituente parte integrante del bilancio di previsione, almeno sul piano contabile.
Nel comparto regioni ed enti locali l'avvio della concertazione viene giustificato con riferimento all'articolo 8, comma 2, lett. d), del Ccnl 01/04/1999, che prevede tale relazione in tema di «andamento dei processi occupazionali». Appare evidente, tuttavia, che l'andamento non coincide con le scelte su se, quanto e quale personale assumere, potere esclusivamente datoriale. L'andamento dei processi occupazionali è, semmai, l'analisi dinamica dei reclutamenti in rapporto alle cessazioni, nonché degli strumenti contrattuali utilizzati per acquisire personale.
La riforma Brunetta, in ogni caso, elimina qualsiasi residuo dubbio. L'articolo 35 del dlgs 150/2009, infatti, ha aggiunto all'articolo 6 del dlgs 165/2001 il nuovo comma 4-bis, ai sensi del quale «il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti».
La disposizione ha due effetti molto chiari. Il primo, consiste nell'ascrivere in via esclusiva al dirigente, quale datore di lavoro, la proposizione del programma delle assunzioni, corredato anche della determinazione dei profili professionali. L'esclusività della competenza in capo ai dirigenti discende dall'articolo 5, comma 2, del dlgs 165/2001, laddove stabilisce che «le determinazioni per l'organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione»: quale misura organizzativa, la programmazione delle assunzioni spetta solo e soltanto ai dirigenti-datori. Nessuna relazione sindacale, dunque, è ammissibile (salvo, eventualmente, in futuro l'informazione).
D'altra parte, sono solo i datori a poter determinare quantità e qualità dei dipendenti necessari al corretto e funzionale svolgimento delle attività degli uffici. Da qui, il secondo effetto della norma: imporre alle amministrazioni di programmare le assunzioni non attraverso decisioni centralizzate, assunte dall'organo di governo e, nel caso degli enti locali, magari col solo coinvolgimento del segretario o direttore generale. Vi è un evidente decentramento delle competenze datoriali. Ciascun dirigente propone le assunzioni: poi, come prevede l'articolo 6 del dlgs 165/2001, l'organo di governo approva, anche tenendo presente i limiti finanziari (articolo ItaliaOggi del 19.02.2010, pag. 34).

PUBBLICO IMPIEGO: Identificazione del personale a contatto con il pubblico.
Indicazioni relative all'art. 55-novies del d.lgs. n. 165 del 2001 (circolare 17.02.2010 n. 3/2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi, segni di riconoscimento, stampatello, legittimità.
Segni di riconoscimento devono essere delle chiare appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge un componimento di individuare significativamente il soggetto che l’ha apposto.
Non sono segni di riconoscimento:
- la numerazione delle pagine, che è una evidente vicenda ordinatoria;
- la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.02.2010 n. 877 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGONei concorsi pubblici la scrittura in stampatello non è causa di esclusione.
Un comune aveva impugnato, nella pronuncia in rassegna, la sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte aveva accolto un ricorso che annullava il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per un posto di funzionario (VIII qualifica funzionale), in quanto la vincitrice, avendo utilizzato la scrittura a stampatello maiuscolo, aveva posto in essere un segno di riconoscimento e doveva perciò essere esclusa dal concorso.
I giudici del Consiglio di Stato, in proposito, rilevano che i segni di riconoscimento devono essere delle chiare appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge un componimento di individuare significativamente il soggetto che l’ha apposto, mentre nella specie, né la numerazione delle pagine, che è una evidente vicenda ordinatoria, né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere considerati segni di riconoscimento.
In particolare, l’uso della scrittura i n stampatello maiuscolo, pur non essendo abituale da parte dei candidati, è comunque una modalità di uso, specialmente quando il candidato stesso, per timore di non essere ben compreso, intende chiaramente rappresentare da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni.
In mancanza, pertanto, di altri evidenti segni di riconoscimento, l’elaborato, né per la numerazione delle pagine, né per l’uso della scrittura a stampatello maiuscolo, può considerarsi affetto da segni di riconoscimento (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.02.2010 n. 877 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi pubblici: i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso indetto da un Comune deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un bando di concorso pubblico contrasta insanabilmente con l'articolo 4 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 (regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).
Secondo i giudici di Palazzo Spada tale norma, richiamando al primo comma la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai fini della decorrenza del termine perentorio dei trenta giorni per la presentazione delle domande di ammissione, prescrive un obbligo generalizzato per tutte le pubbliche amministrazioni di pubblicare i bandi di concorso nella GURI.
Il comma 1-bis (introdotto dall'articolo 4 del D.P.R. 30.10.1996, n. 693) prevede in particolare per gli enti locali territoriali la possibilità di sostituire la pubblicazione integrale del bando “con l'avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
Secondo il Consiglio di Stato le previsioni sopra richiamate risultano pienamente conformi con quanto stabilito dall'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche) che si limita a prescrivere un'adeguata pubblicità della selezione.
Tali norme di dettaglio quindi non possono essere disapplicate delle singole amministrazioni, in quanto conformi “alla norma di rango superiore ed allo stesso dettato degli articoli 51 e 97 della Costituzione, che garantiscono il diritto di accesso agli impieghi pubblici di tutti i cittadini su di un piano di parità, esercitabile solo attraverso un sistema di pubblicità che favorisca la massima partecipazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.02.2010 n. 871 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGOGiro di vite sui trasferimenti. Consiglio di stato ribalta la propria tesi sui benefici ai sensi della legge 104/1992. Ok solo se nessuno può occuparsi del disabile.
Il trasferimento di ufficio disposto ai sensi della legge 104 del 1992 può essere avviato solo se chi lo richiede dimostra l'inesistenza di altri familiari o affini che siano in grado di occuparsi dell'assistenza al disabile. Dimostrazione che dovrà altresì avvenire attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, atti ad accertare che i congiunti stessi sono impossibilitati a supportare il soggetto bisognoso di assistenza continua.

È quanto ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.02.2010 n. 825, con la quale si ribalta l'indirizzo giurisprudenziale fin qui assunto dai giudici di palazzo Spada in materia di concessione benefici ex legge n. 104/1992.
Infatti, accogliendo un appello proposto dal Consiglio superiore della magistratura, avverso la decisione favorevole del giudice amministrativo di prime cure che ha permesso a un magistrato l'avvicinamento della sede di lavoro, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 104, così da poter accudire più facilmente un familiare, il collegio di palazzo Spada è pervenuto, con un'interessante conclusione, a fare definitiva chiarezza sui requisiti richiesti dalla richiamata disposizione.
Come si ricorderà, il testo della norma dispone che il lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La norma, ripresa poi dall'articolo 20 della legge n. 53 del 2000, precisa che tale beneficio si applica a coloro che assistono parenti o affini portatori di handicap «in via esclusiva e continuativa».
Pertanto, ha sottolineato il collegio amministrativo, sono due i requisiti affinché si possa dare corso al trasferimento della sede di lavoro. Il primo è il requisito della continuità dell'assistenza al soggetto disabile, il secondo è quello della sua esclusività. Ed è proprio questo secondo requisito che necessita ora di un approfondimento. Infatti, una parte della giurisprudenza interpreta questo requisito nel senso che solo la mancanza di altri soggetti, abitanti nel comune di residenza della persona bisognosa e che sono tenuti a prestarle la necessaria assistenza, legittima il dipendente alla richiesta di trasferimento (cfr. Cons. stato n. 5795/2005).
Ma c'è anche un secondo indirizzo giurisprudenziale dello stesso Consiglio di stato. Quello che ammette il trasferimento anche in presenza di altri congiunti i quali, pur teoricamente in grado di prestare assistenza al soggetto bisognoso, non danno la loro disponibilità per impedimenti di svariata natura (Cons. stato n. 4182/2007).
Non può sottacersi, si legge nella sentenza, che è il primo di questi due indirizzi a essere più aderente alla ratio della normativa. Infatti, il requisito della esclusività sussiste solo se il lavoratore richiedente «comprova l'inesistenza di altri parenti o affini che siano in grado di occuparsi dell'assistenza al disabile». Ma attenzione, precisa palazzo Spada, questa «inesistenza» non può essere certo affidata a semplici dichiarazioni di carattere formale, ma dovrà essere acclarata attraverso «dati ed elementi di carattere oggettivo, di una certa gravità, che siano idonei a giustificare l'indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza».
In definitiva, ha concluso il collegio, il via libera al trasferimento o all'assegnazione di nuovo ufficio ex legge n. 104, si potrà avere solo se il richiedente dimostri l'inesistenza di altri congiunti in grado di assistere il soggetto bisognoso, derogando da tale assunto solo se lo stesso istante produce elementi probatori che dimostrino chiaramente che i congiunti stessi sono impossibilitati a supportare il portatore di handicap (articolo ItaliaOggi del 19.02.2010, pag. 37).

PUBBLICO IMPIEGO: Istanza di trattenimento in servizio, non c'è perentorietà per i termini. Parere della Funzione pubblica sulle domande di chi ha raggiunto i limiti di età.
Non è perentorio il termine di presentazione della domanda di trattenimento in servizio per un biennio da parte del dipendente prossimo alla quiescenza, così come indicato dall'articolo 72 della manovra anticrisi del 2008. La fissazione di un periodo temporale di massima, infatti, è posta solamente quale presidio del buon andamento della programmazione del fabbisogno professionale. Pertanto, l'amministrazione pubblica, se ritiene che è proprio interesse trattenere in servizio il dipendente prossimo alla pensione che fa richiesta di continuare il proprio rapporto di lavoro, può decidere di accogliere anche domande presentate fuori tempo massimo. In tal caso, al fine di non pregiudicare altri dipendenti, l'amministrazione dovrà comunicare in ogni caso la riapertura del termine, così da permettere l'eventuale ripresentazione della domanda da parte di chi, in precedenza, era rimasto tagliato fuori.
Lo ha chiarito il dipartimento della funzione pubblica, nel testo del parere 12.02.2010 n. 1/2010, con il quale ha fornito chiarimenti sulla natura del termine temporale apposto dall'articolo 72 del decreto legge n. 112/2008 al testo dell'articolo 16, comma 1 del dlgs n. 503/1992, in materia di istanze di trattenimento in servizio anche se si sono raggiunti i limiti di età per il collocamento a riposo.
Come si ricorderà, il citato dlgs del 1992 prevede espressamente che è facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per essere collocati a riposo. La richiesta di proseguire il rapporto, però, non dà luogo ad una tacita accettazione da parte del datore di lavoro pubblico, in quanto quest'ultimo è tenuto ad una preliminare verifica, in base alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e, soprattutto, in base alla possibile utilità che la prosecuzione del rapporto di lavoro potrà dare all'efficiente andamento della mission istituzionale. La norma, però, precisa che per poter accedere alla possibilità di lavorare ulteriormente per ulteriore biennio, è necessario che il lavoratore interessato presenti la domanda in un arco temporale che va dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il proprio collocamento a riposo.
È proprio questa fissazione di un termine che ha portato l'avvocatura generale dello Stato a richiedere un apposito intervento da parte del dipartimento guidato da Antonio Naddeo, nel timore di una sua natura perentoria e pertanto, inderogabile. La funzione pubblica, sgombrando il campo dai dubbi, ha risposto che attraverso la fissazione di questo limite temporale, il legislatore ha inteso salvaguardare le amministrazioni pubbliche, così da garantire loro «un congruo termine per poter valutare le istanze». Tale termine, però, non ha natura perentoria, in quanto, come si è visto, è posto «a presidio del buon andamento ed in funzione della programmazione del fabbisogno professionale».
Tutto pertanto viene rinviato alla discrezionalità dell'amministrazione statale. Che, se ritiene che il trattenimento in servizio può configurare un interesse pubblico, può decidere di derogare dal termine sopraindicato «valutando ed eventualmente accogliendo anche domande di trattenimento presentate fuori tempo». In tal caso, precisa la funzione pubblica, si deve agire in modo imparziale e non pregiudicare la situazione di altri dipendenti. Ne consegue che l'amministrazione dovrà dare comunicazione a tutti i dipendenti della riapertura del termine e, quindi, della possibilità di presentare o ripresentare domanda (articolo ItaliaOggi del 13.02.2010, pag. 25).

PUBBLICO IMPIEGO: Varato dalla Giunta Regionale della Lombardia un Progetto di Legge sulla Polizia Locale (CISL-FPS di Bergamo, nota 08.02.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Sì alle progressioni. Le linee guida Anci sulla riforma Brunetta negli enti locali. Sono ancora possibili nel 2010.
Progressioni verticali possibili nel 2010.
Lo afferma l'Anci nelle linee guida per l'applicazione del dlgs 150/2009 negli enti locali emanate nel tentativo di fornire loro una autorevole base per il complesso sistema di adattamento dell'ordinamento locale alla riforma.
Il tema delle progressioni verticali è uno tra i più spinosi della riforma. Secondo l'Anci esse sono ancora possibili nel 2010 per due ragioni.
In primo luogo, nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento di ciascun ente alla riforma, comunque considerato obbligatorio, si applicano, fino al 31 dicembre le «disposizioni vigenti» alla data di entrata in vigore del decreto. Tra tali disposizioni, secondo l'Anci, rientra la programmazione triennale delle assunzioni, per la parte che abbia previsto progressioni verticali nel 2010.
In secondo luogo, nota l'associazione, non risulta abrogato espressamente l'articolo 91, comma 3, del dlgs. 267/2000, che disciplina i concorsi interni.
In senso contrario, si deve osservare che il programma delle assunzioni è un atto amministrativo: esso deve, dunque, rispettare il principio di legalità e subordinazione alla legge. La quale ha sostituito alle progressioni verticali il concorso pubblico con riserva. Dunque, la programmazione che abbia previsto nel 2010 concorsi interni è da considerare necessariamente abolita.
In secondo luogo, l'articolo 91, comma 3, è evidentemente implicitamente abrogato dall'eliminazione dei concorsi interni. Per altro, esso comunque non è più da 2001 norma vigente: esso venne, infatti, disapplicato dall'articolo 9 del Ccnl 05.10.2001.
Vediamo gli ulteriori punti del decalogo proposto dall'associazione.
Trasparenza. L'Anci evidenzia che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 del dlgs 150/2009 risulta immediatamente obbligatoria. Infatti, la trasparenza costituisce un livello essenziale delle prestazioni, non derogabile.
Oggetto della valutazione. La valutazione dei dipendenti sia di qualifica dirigenziale, sia privi di tale qualifica, ricorda l'Anci, è già da tempo prevista nel sistema locale, anche in via di prassi. Vi sono alcuni elementi di novità degli oggetti da valutare: per dirigenti e posizioni organizzative sono da definire obiettivi individuali, che concorrono al risultato; per il personale delle qualifiche sono necessari obiettivi individuali o anche di gruppo. Uno specifico elemento da considerare per la dirigenza (trasponibile anche ai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali ove manchi la dirigenza) è la capacità di diversificare le valutazioni.
Ambiti della valutazione. L'Anci ritiene applicabile anche agli enti locali la previsione secondo la quale la valutazione ha a riferimento non solo la prestazione lavorativa individuale, ma anche le strutture amministrative di vertice (come autonomamente definite da ciascun ente) e l'amministrazione nel suo complesso.
Per gli enti di piccole dimensioni, le linee guida ammettono che talvolta la valutazione individuale possa coincidere, di fatto, anche con la valutazione della struttura di vertice, se essa coincida con un singolo dipendente. La valutazione dell'ente nel suo complesso, secondo l'Anci, sarà possibile solo una volta operativi i protocolli di intesa per estendere anche agli enti locali i commi 5, 6 e 8 dell'articolo 13.
Soggetti valutatori. Le linee guida affermano che gli articoli 13 e 14 nella sostanza non risultano operanti per comuni e province. In quanto alla commissione di cui all'articolo 13, si è detto prima che occorreranno i protocolli di intesa tra associazioni degli enti locali e stato. Per quanto concerne l'articolo 14, esso disciplina gli organismi indipendenti di valutazione, ma tale norma vale solo per le amministrazioni statali, incidendo sulla disciplina del dlgs 286/1999, norma che non trova applicazione nell'ordinamento locale. Pertanto, presso comuni e province potranno continuare a svolgere la funzione di valutazione i nuclei.
Strumenti di programmazione. L'Anci conferma la inapplicabilità dell'articolo 10 del dlgs 150/2009, in tema di piano della performance e relazione sulla performance: relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione e referto sulla gestione, infatti, sono documenti programmatici, da sempre presenti nell'ordinamento locale, che svolgono le medesime funzioni.
Dirigenza. Gli enti sono obbligati ad adeguare al più presto l'ordinamento alla riforma, in particolare per assicurare il procedimento di evidenza pubblica richiesto per il conferimento e la revoca degli incarichi. L'Anci ricorda come non sia possibile considerare gli incarichi dirigenziali connessi ad un rapporto di fiducia con gli organi di governo.
Le linee guida ritengono applicabile ancora, nonostante la riforma, l'articolo 110 del dlgs 267/200, con argomentazioni tuttavia non del tutto persuasive. Solo per gli enti con dirigenza varranno le modifiche alla procedura per le sanzioni disciplinari (articolo ItaliaOggi del 04.02.2010, pag. 24).

gennaio 2010

PUBBLICO IMPIEGO: Dal Ministero del Lavoro gli obblighi del datore di lavoro in relazione ai rischi legati all’uso di videoterminali.
Quali sono gli obblighi a cui il datore di lavoro deve ottemperare in relazione ai rischi legati all'uso di attrezzature munite di videoterminali?
Alla domanda risponde il Ministero del Lavoro ... (link a www.acca.it).

PUBBLICO IMPIEGO: 1. Trasferimento - incompatibilità ambientale - presupposti - natura discrezionale- ragioni di decoro e funzionalità - addebitabilità fatti specifici del dipendente - non necessaria.
2. Provvedimento di trasferimento - motivazione - condizioni legittimanti.

1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del pubblico dipendente non ha carattere sanzionatorio né natura disciplinare - non postulando comportamenti contrari ai doveri d'ufficio - ma è condizionato solo all'apprezzamento di fatti che possano far ritenere nociva la sua permanenza in una determinata sede per ragioni di decoro o di funzionalità.
Assume quindi la finalità di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'ufficio restituendo ad esso il prestigio, l'autorevolezza o l'immagine perduti. Il relativo provvedimento finale ha carattere ampiamente discrezionale e non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità al dipendente di specifici comportamenti, essendo sufficiente l'oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'amministrazione che sia riferibile alla presenza in loco del soggetto in questione e suscettibile di rimozione attraverso la sua assegnazione ad altra sede.
2. Il provvedimento di trasferimento deve essere completo nella motivazione con precisa riferibilità della situazione di disagio dell'ufficio al comportamento del dipendente e correlazione tra la condotta del soggetto coinvolto e la situazione di incompatibilità riferibile alla sua presenza in loco, come ad esempio nei casi di conflittualità con i superiori ed i colleghi o di scarso inserimento nella realtà operativa dell'ufficio. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha individuato le seguenti condizioni legittimanti detto trasferimento:
- in fatti e/o comportamenti, anche nella vita privata, che violino i principi dell'onore e del decoro e che per la loro risonanza ledano il prestigio e l'immagine esterna dell'ufficio;
- in una condotta all'interno dell'ufficio che nella sua sistematicità e reiterazione pregiudichi ogni ulteriore proficua permanenza nella sede;
- in situazioni di conflittualità palesi e/o latenti con l'ambiente di lavoro, che pregiudichino ogni ulteriore proficua utilizzazione del dipendente nella sede di assegnazione, anche per il pregiudizio che ciò arreca alla funzionalità dell'ufficio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 29.01.2010 n. 417 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: OSSERVATORIO VIMINALE/ P.a., stipendi tutto compreso. Solo rimborso spese al lavoratore incaricato dal segretario di stipulare contratti. Nessun compenso al dipendente per attività extra.
Può essere corrisposto a favore di un dipendente incaricato dal segretario comunale dell'attività di stipula di un contratto un compenso?
Occorre preliminarmente considerare che sulla base del principio di omnicomprensività il trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dipendente da una amministrazione pubblica è stabilito dai contratti collettivi e l'attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi può avvenire, secondo quanto affermato dall'art. 2, comma 3, del dlgs n. 165/2001, esclusivamente mediante specifica norma contrattuale o, alle condizioni previste dai contratti collettivi medesimi, mediante contratti individuali.
Ciò premesso, per quanto attiene alla possibilità di conferire incarichi al personale dipendente, si fa presente che l'art. 53, comma 2, del dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, pone il divieto, in linea generale, alle pubbliche amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio fatta eccezione i casi in cui siano è espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative.
Il successivo comma 12 dello stesso articolo 53, indica in modo analitico gli adempimenti che le amministrazioni sono tenute ad osservare ai fini di non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 15 dello stesso articolo, ovvero il divieto di conferire nuovi incarichi fino a quando non effettuati gli adempimenti.
Le amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti, ai sensi del citato comma 12, sono tenute, infatti, a fornire al dipartimento della funzione pubblica. oltre ad un elenco degli incarichi stessi, una dettagliata relazione nella quale devono essere indicate le norme in base alle quali si è conferito l'incarico, le ragioni, i criteri di scelta dei dipendenti e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione.
Da quanto sopraesposto emerge, quindi, chiaramente che al divieto generale di conferire incarichi ai propri dipendenti, posto dal richiamato articolo 53, può derogarsi solo a condizione che sussista una specifica norma che lo consenta.
Peraltro, l'eccezionalità della deroga si ricava anche dal fatto che la disciplina dettata in materia di incarichi, contenuta nell'art. 53 in commento, come sopra ricordato, fissa i criteri che l'amministrazione pubblica che intende procedere al conferimento di incarichi retribuiti ai propri dipendenti, deve osservare.
Ciò al fine di evitare che il dipendente venga distolto dai normali compiti d'istituto, retribuiti con il trattamento economico contrattuale, fondamentale e accessorio, a vantaggio di incarichi aggiuntivi.
Alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene, quindi. che nella fattispecie in esame, al dipendente interessato non possa più essere corrisposto il compenso previsto per l'attività di registrazione o trascrizione degli atti contrattuali, non trovando lo stesso fondamento in alcuna disposizione legale o contrattuale.
Al dipendente incaricato, potrà essere riconosciuto, il solo rimborso delle spese effettivamente sostenuto nel caso di utilizzo del mezzo proprio, se autorizzato, o del mezzo pubblico (articolo ItaliaOggi del 29.01.2010, pag. 38).

PUBBLICO IMPIEGO: G.U. 20.01.2010 n. 15 ""Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia" (D.M. 18.12.2009 n. 206).

PUBBLICO IMPIEGO: P.A. senza segreti. La trasparenza nel c.v. dei dirigenti. Via libera i primi sette articoli del collegato lavoro.
La trasparenza delle p.a. influirà sulla carriera dei dirigenti. Le comunicazioni dovute dalle pubbliche amministrazioni, da divulgare obbligatoriamente sui propri siti internet, relative alle informazioni su funzionari (curriculum vitae, retribuzioni, recapiti istituzionali) e tassi di assenza e di presenza del personale, saranno infatti rilevanti (laddove mancanti o non aggiornate) ai fini della misurazione e valutazione delle performance individuali dei dirigenti.
La novità è prevista da un emendamento del relatore al ddl lavoro 1441-quater, Giuliano Cazzola, che ha ricevuto l'ok in commissione lavoro alla Camera.
Ieri sono cominciate le votazioni sul provvedimento con approvazione dei primi sette articoli. I lavori riprenderanno stamattina per terminare entro fine settimana, nel rispetto del calendario che prevede l'approdo del provvedimento in aula alla camera lunedì prossimo, 25 gennaio, per poi tornare in senato per il via libera definitivo ... (articolo ItaliaOggi del 20.01.2010 - tratto da http://rassegnastampa.formez.it).
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N.B.: il suddetto ddl 1441-quater è lo stesso che dovrebbe reintrodurre al 2% l'incentivo alla progettazione interna.

PUBBLICO IMPIEGO: A. Barbiero, I principi per la reimpostazione dei sistemi di valutazione delle risorse umane nel d.lgs. n. 150/2009 (link a www.albertobarbiero.net).

PUBBLICO IMPIEGO: In tema di responsabilità di dipendenti comunali per omesso versamento delle contribuzioni CPDEL e il conseguente danno erariale per interessi legali a causa della regolarizzazione del debito attraverso l'adesione al condono (Corte dei Conti, Sez. giurdiz. Lazio, sentenza 15.01.2010 n. 41 - link a http://bddweb.corteconti.it).

EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO: Richiesta di parere dal Sindaco del Comune di Brignano Gera D'Adda (Bg) per poter ricorrere ad una professionalità esterna per la copertura del posto di responsabile dell'Ufficio è presupposto essenziale di legittimità che il Comune abbia verificato l'assenza di professionalità analoga al suo interno ...
L’art. 110, comma 2, TUEL prevede che in tale tipologia di Enti (ndr: sprovvisti della dirigenza) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisca i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
Dalla richiamata disciplina si evince che il legislatore, negli Enti di minori dimensioni, ha inteso privilegiare la valorizzazione delle professionalità interne rispetto al ricorso a soggetti esterni, coerentemente con la ratio di ottimizzazione delle risorse pubbliche che caratterizza in generale la normativa in materia di personale dipendente e che, per molti versi, pervade anche la disciplina degli incarichi esterni di natura non subordinata. Si rammenta, in proposito, che rientra fra le condizioni legittimanti il conferimento d’incarichi individuali nella P.A., di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, che l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
Per poter ricorrere ad una professionalità esterna per la copertura del posto di responsabile dell’Ufficio è quindi presupposto essenziale di legittimità che il Comune abbia verificato l’assenza di professionalità analoga al suo interno, condizione che dovrà essere attentamente valutata dal Comune di Brignano Gera d’Adda, che risulta già avere nella propria dotazione organica personale di categoria D.
Quanto al trattamento economico, è lo stesso art. 110, comma 3 TUEL che lo prevede equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, e che può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam. Quest’ultima non è rimessa ad una mera contrattazione tra le parti ma, da un lato, trova il suo parametro quantitativo nella specifica qualificazione professionale e culturale richiesta all’incaricato, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali e, dall’altro, deve necessariamente essere definita in stretta correlazione con il bilancio dell'ente
(
Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo Lombardia, parere 14.01.2010 n. 57 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Richiesta di parere dal Sindaco del Comune di Busto Garolfo (MI) sull’assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'Ente locale.
L'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'Ente locale non è automatica, ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche.
In particolare occorre che il procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, con cui si sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave. Quest'ultima condizione non può ritenersi ricorrente allorché il giudice penale non abbia concluso con formula liberatoria ma abbia soltanto dato atto, nella propria decisione, del venir meno dell'interesse a perseguire il reato contestato a causa del decorso del tempo, constatando la preclusione all'accertamento nel merito a causa, appunto, dell'intervenuta prescrizione.
In ogni caso l'Amministrazione non può procedere al pagamento di spese legali laddove sia affermata la penale responsabilità dell'imputato (
Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo Lombardia, parere 14.01.2010 n. 56 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: On-line i curricula dei titolari di posizioni organizzative.
Anche i dirigenti delle amministrazioni regionali e locali dovranno compilare il proprio curriculum vitae che sarà pubblicato, assieme ai dati retributivi, nel sito internet dell'amministrazione di appartenenza. Infatti, la riforma del pubblico impiego attuata di recente dal ministro Brunetta, impone alle regioni e agli enti locali la massima trasparenza nella gestione della performance, così appare evidente che la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi si applichi anche al personale di detti enti.
Inoltre, a tale obbligo si intendono sottoposti anche i titolari di posizione organizzative, i segretari comunali e provinciali e tutti coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo. Novità in arrivo per l'anagrafe delle prestazioni. L'obbligo di comunicazione telematica riguarderà anche le dichiarazioni negative, vale a dire la certificazione di non aver conferito incarichi a soggetto esterno o che nessun incarico è stato attribuito al dipendente della struttura pubblica che trasmette detta informazione on-line.

È quanto è possibile ricavare dalla lettura della circolare 14.01.2010 n. 1, con la quale il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, ha fornito chiarimenti in merito alla pubblicazione e alla comunicazione dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e sulle assenze del personale, nonché in materia di anagrafe delle prestazioni.
L'apparato burocratico va migliorato, questo l'incipit del documento della funzione pubblica. E quale strumento è migliore della trasparenza e della conoscibilità delle informazioni? Se la legge sulla competitività (legge n. 69/2009) aveva sancito l'obbligo di indicare i dati curriculari e retributivi dei dirigenti, il legislatore lo ha rafforzato con i recenti interventi. Il riferimento, è ovvio, va al decreto legislativo n. 150/2009.
Infatti, se nella prima delle due norme l'obbligo di pubblicazione riguardava solo i dirigenti, adesso lo si estende ai titolari di posizioni organizzative (ovviamente, funzionari che non espressamente detengono la qualifica di dirigente). Ma c'è di più. Le disposizioni contenute nella legge n. 69/2009 non richiamano espressamente i segretari comunali e provinciali. Tuttavia, scrive Brunetta, la ratio di entrambe le norme, da intendersi sistematicamente collegate e la funzione dirigenziale ricoperta da tali funzionari nell'ambito dell'organizzazione degli enti locali, induce il ministro a ritenere che anche queste figure «siano comprese nella previsione concernente l'obbligo di pubblicazione del curriculum vitae e dei dati retributivi».
Allo stesso obbligo, ricorda il titolare del dicastero di palazzo Vidoni, soggiacciono tutti coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo. Pertanto, Brunetta raccomanda agli uffici del personale delle pubbliche amministrazioni il puntuale assolvimento di queste incombenze, in quanto la sanzione (che non si applica al comparto presidenza del consiglio dei ministri, cui fa capo la stessa funzione pubblica, per espressa previsione contenuta nel citato dlgs n. 150/2009), «pari al divieto di erogazione della retribuzione di risultato al dirigente», è dietro l'angolo, così come si richiede la massima cura al dirigente stesso, in quanto «unico responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del proprio curriculum vitae».
Sul versante della comunicazione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici e sugli incarichi a soggetti esterni, attraverso il sito dell'anagrafe delle prestazioni, Brunetta annuncia novità. Ad oggi, l'unica modalità di trasmissione dati è quella telematica, ma è risalente al 2001. Ora, la funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova applicazione web che renderà più agevole l'adempimento, richiedendo un maggior dettaglio delle informazioni. Tra queste (diversamente da quanto accade oggi), l'obbligo di comunicazione anche in caso negativo, cioè anche nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e a collaboratori esterni (articolo ItaliaOggi del 16.01.2010, pag. 25).

PUBBLICO IMPIEGO: Il testo del decreto ministeriale 18.12.2009 con il quale vengono fissate le nuove fasce orarie di reperibilità dei dipendenti pubblici per le visite fiscali in caso di malattia (link a www.sappe.it).

PUBBLICO IMPIEGO: D. Zonno, COPERTURA DI POSTI VACANTI NEI RUOLI DELL’AMMINISTRAZIONE: NUOVO CONCORSO O SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE? (link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: C. Tessarolo, L’azione collettiva risarcitoria: finalità, legittimazione, procedimento (link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Finanziaria 2010: il lavoro accessorio - la nuova forma di precarizzazione nella p.a. (CGIL-FP di Bergamo, nota 11.01.2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Pc del lavoro senza segreti. Il principio affermato dal garante della privacy con un provvedimento. In caso di emergenza il datore può accedere.
In caso di emergenza, il datore di lavoro può avere accesso ai file contenuti nel computer in uso a un dipendente assente; ma il personale deve essere adeguatamente informato di questa possibilità. Se poi il datore di lavoro consente ai lavoratori un uso per finalità personali degli apparecchi elettronici aziendali, il datore di lavoro dovrà specificare condizioni, finalità e modalità di un tale uso.
È questo il principio affermato dal garante per la protezione dei dati personali nel definire il reclamo di una dipendente che, rientrata in azienda dopo un periodo di cassa integrazione, si era accorta che alcuni file memorizzati sul personal computer affidatole in dotazione dalla società erano stati oggetto di accesso, per conto di quest'ultima, da parte del lavoratore che l'aveva sostituita (provvedimento 1665170/2009).
Alcuni di questi file, secondo l'interessata, avrebbero rivestito natura personale e quindi estranea ai compiti di ufficio e per questo si è rivolta al garante per la tutela della sua privacy. La dipendente si è anche lamentata di non avere ricevuto alcuna informativa sulle procedure per l'accesso ai dati dei lavoratori assenti.
Il garante ha dato torto alla lavoratrice. Innanzitutto non è risultato provato che la società avesse avuto accesso a dati personali concretamente riferibili alla reclamante. In particolare è emerso che i file consultati contenevano analisi ed elaborazioni dei dati contenuti nel sistema centrale di calcolo delle retribuzioni dei dipendenti dell'azienda, redatti e compilati allo scopo di fornire i report richiesti dall'amministrazione; inoltre gli stessi file non contenevano informazioni riservate o in qualche modo protette, dal momento che erano esattamente identici ai file trasmessi agli altri uffici, con in aggiunta solo le formule ideate e costruite dall'interessata per estrarre ed elaborare i dati presenti sul sistema gestionale aziendale.
In sostanza, l'istruttoria non ha rivelato l'intento del datore di lavoro di consultare documenti di pertinenza personale della lavoratrice, ma ha solo voluto avere accesso ai file utili per la gestione aziendale.
La legittimità della condotta del datore di lavoro porta a dire, quindi, che non è illecito che i datore di lavoro stesso acceda al computer in uso al lavoratore in situazioni nelle quali ha necessità di accedere alle informazioni, anche in assenza del lavoratore.
Come si rileva nel provvedimento, al fine di ottimizzare l'uso dell'infrastruttura tecnologica all'interno di un'azienda, può risultare giustificato rendere accessibili a utenti diversi le singole postazioni di lavoro nel rispetto delle istruzioni impartite a ciascun incaricato dal titolare del trattamento. È legittimo, dunque, mettere a disposizione di altri dipendenti incaricati del trattamento le informazioni riferibili all'attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro.
Nel caso specifico, però, il garante ha riscontrato alcune inadempienze formali a carico del datore di lavoro. Il garante, infatti, ha ritenuto che le informazioni rese al personale relativamente all'accesso ai file memorizzati nei pc fossero inadeguate, anche perché non inserite in un documento autonomo messo a disposizione dei lavoratori, ma contenute nel dps (documento programmatico della sicurezza) solitamente non destinato alla consultazione da parte dei lavoratori.
Il garante ha dunque prescritto all'azienda di fornire una chiara informativa ai dipendenti circa le condizioni, le finalità e le modalità con le quali vengono rese accessibili a terzi debitamente incaricati i file memorizzati all'interno dei pc, definendo altresì puntualmente le situazioni di «emergenza» che giustifichino tale accesso. All'azienda è stato inoltre imposto di integrare le istruzioni fornite, in modo tale da informare adeguatamente i dipendenti in ordine alle condizioni, finalità e modalità di utilizzo dei pc anche per finalità personali.
A questo proposito si deve ricordare che la sede più opportuna per l'informativa al lavoratore è il regolamento interno sull'uso della posta elettronica e di internet, secondo quanto indicato nelle Linee guida per posta elettronica e internet del garante del 10.03.2007 (articolo ItaliaOggi dell'08.01.2010, pag. 20).

PUBBLICO IMPIEGODipendenti pubblici, freno alle promozioni. In vigore la norma che vieta gli avanzamenti di carriera senza concorso pubblico ... (articolo Il Messaggero del 07.01.2010 - tratto da http://rassegnastampa.formez.it).

PUBBLICO IMPIEGOIncarichi ai dirigenti Affidamenti difficili. Tesi restrittiva della Corte conti.
Gli incarichi dirigenziali scadenti il 31.12.2009, in assenza di una espressa mancata conferma, debbono necessariamente essere confermati per il successivo triennio, salvo revoche o riorganizzazioni.
La scadenza naturale degli incarichi, per effetto delle modifiche all'articolo 19 del dlgs 165/2001, operate dal dlgs 150/2001, non rappresenta di per sé più causa che consenta agli organi di governo di modificare l'assetto della dirigenza. La conferma dell'incarico, infatti, rappresenta, nel nuovo sistema, la regola; la modifica un'eccezione da motivare espressamente e da gestire secondo i principi e criteri dell'evidenza pubblica.

È il nuovo comma 1-bis dell'articolo 19 del dlgs 165/2001 la chiave di volta della forte restrizione operata dal legislatore nei confronti del potere dell'organo di governo di modificare gli incarichi dirigenziali.
Esso stabilisce che «l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta». Si pretende, cioè, una vera e propria procedura pubblica, finalizzata a mettere i dirigenti nelle condizioni di manifestare il proprio interesse a un incarico che l'amministrazione intende conferire, rendendolo «conoscibile» con un avviso.
Non tutti gli incarichi dirigenziali sono, tuttavia, oggetto di tale procedura e, dunque, da rendere conoscibili. Lo chiariscono il comma 1 dell'articolo 19 medesimo e l'articolo 21, comma 1, del dlgs 165/2001. Il primo, tra gli altri criteri per assegnare gli incarichi dirigenziali, enuncia espressamente l'esigenza di tenere in considerazione i risultati ottenuti dal dirigente, secondo il sistema di valutazione. Se i risultati sono positivi, nella sostanza la normativa attribuisce maggior valore all'interesse generale alla continuità dell'azione gestionale del singolo dirigente, rispetto all'interesse, particolare, del singolo amministratore a cambiare gli assetti della dirigenza.
Lo dimostra il citato articolo 21, comma 1, ai sensi del quale la mancata conferma degli incarichi è conseguenza esclusivamente di due eventi: il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente. In assenza di questi due presupposti, non vi è alcuna possibilità di non confermare l'incarico, anche se sia scaduto il termine di durata.
Il procedimento a evidenza pubblica scatta se ricorrano le condizioni per rendere disponibile un incarico, liberatosi per mancato rinnovo specificamente motivato dalle ragioni viste prima, oppure determinato da una revoca dovuta alla particolare gravità del mancato raggiungimento dei risultati o della violazione alle direttive.
Una terza ipotesi per modificare gli incarichi è la riorganizzazione, che deve, tuttavia, riguardare l'intero ente in termini concreti, non bastando una semplice azione di spostamento non sostanziale di alcuni uffici e risorse, mirate ad incidere esclusivamente sulla posizione dirigenziale di un particolare dirigente. Tanto è vero, che il già citato comma 1-ter dell'articolo 19 dispone: «L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico».
Quanto fin qui visto vale direttamente per le amministrazioni statali, ma anche come principio inderogabile per le amministrazioni regionali e locali. Infatti, la novellazione all'articolo 19 del dlgs 165/2001 è posta in essere in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 15/2009, ai sensi della quale il legislatore delegato era chiamato ad applicare alla disciplina degli incarichi e delle revoche dirigenziali i principi enunciati dalla Corte costituzionale, nelle note sentenze 103 e 104 del 2007, ove si sottolinea la contrarietà a Costituzione di una configurazione fiduciaria degli incarichi e la necessità, invece, di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, allo scopo di non rendere precaria la loro funzione, che, essendo i dirigenti organi esercitanti una funzione pubblica di interesse generale, non deve essere resa incerta da fattori non connessi alla valutazione della loro capacità tecnica.
Per tale ragione, anche regioni ed enti locali debbono rispondere ad un principio valevole erga omnes, discendendo direttamente dagli articoli 97 e 98 della Costituzione, non derogabile da alcuna fonte, né legislativa, né statutaria, propria dell'autonomia di detti enti, visto che tale autonomia deve essere armonica e non contrastante con la Costituzione (articolo di ItaliaOggi del 06.01.2010, pag. 25).

PUBBLICO IMPIEGO: Sulla mobilità mani legate alle giunte locali.
La competenza a disporre la mobilità dei dipendenti pubblici spetta in via esclusiva alla dirigenza. Non sono, dunque, legittimi i provvedimenti adottati con deliberazioni delle giunte comunali o provinciali.
Nonostante la mobilità sia indiscutibilmente un provvedimento di natura gestionale, sono frequentissimi i casi nei quali gli enti locali decidono di acquisire o lasciar trasferire un dipendente per mobilità volontaria, mediante deliberazioni della giunta ... (articolo ItaliaOggi del 02.01.2010 - tratto da http://rassegnastampa.formez.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: P.a., class action senza munizioni. Al debutto sia le azioni collettive pubbliche sia quelle private. E qui ci sono già i primi due casi. Non sono previsti risarcimenti, ma solo l'obbligo di rimediare.
La class action contro la p.a. non porterà risarcimenti dei danni. Al massimo servirà a imporre agli enti pubblici di rimediare alla propria inefficienza. Ma senza nuove o maggiori spese per le amministrazioni. L'azione collettiva «pubblica», pure se in versione «ridotta», è comunque in procinto di diventare operativa.
È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2009 il dlgs 20.12.2009, n. 198, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Comunque la class action contro le p.a. non partirà subito, in quanto il decreto legislativo non basta. Servono anche decreti attuativi e fino alla loro emanazione tutto rimarrà sulla carta ... (articolo ItaliaOggi del 02.01.2010 - tratto da http://rassegnastampa.formez.it).

dicembre 2009

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: G.U. 31.12.2009 n. 303 "Attuazione dell’articolo 4 della legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici" (D.Lgs. 20.12.2009 n. 198).
La cosiddetta class action (senza risarcimento) per i disservizi pubblici.

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il taglio di figure tecniche non è uno spoils system. Il Consiglio di stato ha accolto un ricorso del Minambiente.
Palazzo Spada rilancia la possibilità di tagli di massa di personale all'interno delle pubbliche amministrazioni per esigenze di contenimento della spesa. Infatti è legittima la riduzione collettiva di figure tecnico-professionali che non può essere bollata come spoils system.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato Sez. VI che, con la sentenza 28.12.2009 n. 8791, ha accolto il ricorso presentato dal ministero dell'ambiente che aveva deliberato la soppressione di venti figure tecnico-professionali all'interno del dicastero. E lo aveva fatto in virtù di alcune norme contenute nel decreto Bersani.
Subito i tecnici avevano fatto ricorso contro la delibera sottolineando che il sistema usato dal dicastero poteva essere considerato un vero e proprio spoils system, nel frattempo dichiarato incostituzionale. Il Tar del Lazio aveva accolto la tesi dei ricorrenti, chiarendo che la decadenza ex lege degli incarichi potesse configurare una ipotesi di spoils system. Contro questa decisione il dicastero ha fatto ricorso, con successo, al Consiglio di Stato.
Con una interessante decisione i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che tagli in massa di figure tecnico professionali non legate ai vertici politici dell'amministrazione non sono spoils system e sono quindi legittimi.
In particolare, si legge nelle motivazioni depositate dal Consiglio di Stato, «che poiché l'art. 29, dl n. 223/2006 conv. in legge n. 248/2006 ha imposto alle amministrazioni pubbliche, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, il riordino degli organismi operanti presso di esse, è legittima la riduzione dei membri delle commissioni ministeriali, anche se operata in massa. Infatti non si può ritenere che la disciplina legislativa abbia previsto uno spoils system in relazione ad incarichi di esclusivo profilo tecnico-professionale, in contrasto con i dettami della Corte costituzionale che non ritiene giustificato lo spoils system (ossia la decadenza automatica dall'incarico per effetto dell'inizio di una nuova legislatura) per incarichi a contenuto tecnico che non implicano una diretta e fiduciaria collaborazione con i vertici politici. Infatti non si è in presenza di una decadenza generalizzata e automatica di tutti gli organi connessa al solo fatto dell'inizio di una nuova legislatura, ma di una decadenza limitata solo a taluni organi e necessitata dalla novazione degli organi in virtù della loro diversa disciplina» (articolo ItaliaOggi del 30.12.2009, pag. 25).

PUBBLICO IMPIEGO: Controriforma Brunetta: quando scatta il licenziamento disciplinare (CGIL-FP di Bergamo, nota 14.12.2009).

PUBBLICO IMPIEGO: Controriforma Brunetta: spazi e limiti della contrattazione integrativa (CGIL-FP di Bergamo, nota 14.12.2009).

PUBBLICO IMPIEGO: In tema di responsabilità di un funzionario dipendente di un ente locale addetto all'ufficio economato per danno erariale derivante dall'omissione di ogni forma di controllo e vigilanza sull'illecito operato di altro dipendente a lui sottoposto (nella fattispecie la Sezione ha ritenuto responsabile il convenuto per responsabilità sussidiaria conseguente l'omessa vigilanza sul versamento di somme nelle casse comunali) (Corte dei Conti, Sez. II giurisdiz. centrale d'appello, sentenza 09.12.2009 n. 548 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Controriforma Brunetta: a chi e come si applica il sistema delle fasce di merito (CGIL-FP di Bergamo, nota 09.12.2009).

PUBBLICO IMPIEGO: Controriforma Brunetta: la nuova disciplina della mobilità volontaria (CGIL-FP di Bergamo, nota 09.12.2009).

novembre 2009

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Rimborso ordine professionale oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi.
Il Comune di (omissis) chiede di sapere se è tenuto a rimborsare, a un ordine professionale gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi relativamente ai permessi retribuiti concessi ad un proprio dipendente, il quale svolge il mandato di assessore comunale e se, in caso di aspettativa, sia applicabile altresì la disciplina di cui all'art. 86 del TUEL 267/2000 (Regione Piemonte, parere n. 149/2009 - link a www.regione.piemonte.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Integrazione fondo 2009 con risorse integrative. Ammissibilità su richiesta sindacale.
Il Comune di (omissis) premette che nella trattativa decentrata per l’anno 2009 la Parte Sindacale -R.S.U. ed Organizzazioni Provinciali- chiede l'integrazione del Fondo 2009 con risorse integrative -a discrezione dell'Ente- per l'inverno 2008/2009 a titolo di una sorta di "indennità neve" e di “indennità chiamata” a favore dei dipendenti del servizio tecnico-manutentivo.
Il Comune rivolge un parere sull’ammissibilità di tale richiesta sindacale ed, inoltre, chiede se la corresponsione dell’indennità di rischio sia rapportata all’effettiva presenza in servizio del dipendente (Regione Piemonte, parere n. 148/2009 - link a www.regione.piemonte.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Responsabile servizio comunale. Recupero ore prestate prima dell’incarico di servizio.
Il Comune di (omissis) chiede se un dipendente, nominato Responsabile del servizio a partire dall'01/11/2009, abbia diritto a recuperare le ore prestate in più prima di tale data.
Il dipendente ed il suo rappresentante sindacale sostengono che da Responsabile del servizio non può più recuperare le ore prestate in più e l'unica soluzione è costituita dal pagamento del lavoro straordinario. Secondo il Comune, invece, avendo l'interessato prestato le ore in più prima della nomina a Responsabile di servizio, lo stesso conserva il diritto anche dopo la nomina a Responsabile di servizio.
Il Comune ha altresì precisato che tale prestazioni non erano state formalmente autorizzate e che non si può provvedere al pagamento in quanto non c'è in bilancio la necessaria previsione di spesa e nell'ambito del fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2009 il fondo per il lavoro straordinario per tutti i dipendenti non può superare la somma di € 652,83, somma, questa, insufficiente per il pagamento delle ore prestate dal dipendente prima citato (Regione Piemonte, parere n. 146/2009 - link a www.regione.piemonte.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Cantoniere - autista scuolabus. Guida mezzo comunale.
Il Comune di (omissis) ha acquistato una macchina operatrice complessa per attività tecnico-manutentive. Chiede se può avvicendare alla guida del mezzo oltre all’unico dipendente comunale (cantoniere-autista scuolabus), personale non dipendente pubblico, in possesso di idonea patente di guida, ed in caso affermativo che qualifica e che tipo di rapporto lavorativo possa essere instaurato (Regione Piemonte, parere n. 126/2009 - link a www.regione.piemonte.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Procedimento disciplinare - Obbligo di avviso di avvio del procedimento - Non sussiste.
In materia di pubblico impiego, il procedimento disciplinare non richiede la previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990, poiché tale funzione è svolta, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. n. 3/1957, dall'atto con il quale il dipendente, dopo le indagini preliminari, non solo è reso edotto di un procedimento instaurato nei suoi confronti, ma è messo in condizione di conoscere con precisione quale comportamento gli si contesta, consentendogli la difesa dall'addebito con la presentazione di giustificazioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4050/2003) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 27.11.2009 n. 5199 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Rimborsi spese ko. Corte conti lombarda sui guai legali dei dipendenti. Scelta del legale da fare con la p.a..
La pubblica amministrazione non può rimborsare le spese legali al dipendente coinvolto in vicende giudiziarie per fatti attinenti il servizio, dopo che lo stesso ha provveduto a scegliersi autonomamente il proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'amministrazione di essere interpellata sulle decisioni inerenti il patrocinio legale.
Lo ha chiarito la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, nel testo del parere 12.11.2009 n. 1000, con la quale ha fatto ordine sul rapporto rimborso spese legali- scelta difensore da parte del dipendente pubblico.
La Corte, interessata sul punto dal sindaco del comune di Varese, ha sottolineato che l'articolo 28 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sostanzialmente ricalca quanto contenuto dell'articolo 67 del dpr n. 268/1987.
La ratio di tale norma, pertanto, è quella di rispondere all'esigenza che il soggetto appartenente ad un'organizzazione pubblica, chiamato ingiustamente a rispondere per attività compiute nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, non deve sopportare il peso economico del processo. Va da sé che l'assunzione del relativo onere economico da parte della p.a. non è certo automatico, ma è conseguenza di alcuni presupposti e rigorose valutazioni che la p.a. deve svolgere.
In particolare, ha rilevato la Corte lombarda, sul punto della legittimità del rimborso delle spese legali, il testo dei citato articolo 67 fa espresso riferimento alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con onere a carico dell'ente locale, sia «di comune gradimento».
Questo fa sì che deve escludersi che il rimborso delle spese legali a carico del Comune, possa avvenire a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella nomina del proprio difensore, cioè, senza che l'amministrazione sia mai stata interpellata nelle decisioni inerenti alla scelta del patrocinio legale.
Inoltre, la risposta del collegio lombardo chiarisce un altro interessante punto. Infatti, in caso di liquidazione di spese in sede giudiziale (rifuse dalla parte soccombente al dipendente), il rimborso da parte del Comune di eventuali maggiori spese, rispetto alla quantificazione contenuta nella sentenza, deve essere frutto di un «accordo preliminare» intervenuto in sede di conferimento dell'incarico. Mancando tale accordo, le maggiori spese sopra descritte restano a totale carico del dipendente, in quanto ciò «attiene al rapporto interno tra il difensore e il soggetto che gli ha conferito l'incarico» (articolo ItaliaOggi del 26.11.2009, pag. 36).

PUBBLICO IMPIEGOAccesso all'orario di lavori dei colleghi. Si può chiedere di vedere le timbrature.
La posizione che legittima l'esercizio del diritto di accesso non deve possedere tutti i requisiti che legittimerebbero al ricorso avverso l'atto lesivo della posizione soggettiva vantata, ma è sufficiente che l'istante sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse si fondi su tale posizione.
Con nota del 10.09.2009, il ricorrente, in qualità di dipendente del Comune di ..., ha inoltrato al predetto Ente istanza di accesso ai sensi della legge 241 del 1990, al fine di ottenere copia delle timbrature del personale dipendente ivi comprese le eventuali richieste individuali di modifica, da parte di altri dipendenti, del proprio orario di lavoro-servizio e le eventuali conseguenti risposte; il tutto riferito al periodo dall'01.01.2009 al 31.08.2009.
Ha motivato la richiesta con l’esigenza di poter compiutamente valutare l’opportunità di eventuali azioni giudiziarie innanzi al Giudice competente.
Con provvedimento in data 09.10.2009, prot. 11384 il Comune di ... ha denegato l’accesso ritenendo insussistente l’interesse in capo al richiedente.
La sezione condivide l’orientamento per il quale la posizione che legittima l'esercizio del diritto di accesso non deve possedere tutti i requisiti che legittimerebbero al ricorso avverso l'atto lesivo della posizione soggettiva vantata, ma è sufficiente che l'istante sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse si fondi su tale posizione. La necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, non significa che l'accesso sia stato configurato con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, in quanto assume, invece, una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo (Cons. Stato, sez. VI, 29.07.2009, n. 4734).
Nel caso di specie, il fatto che il ricorrente sia dipendente del Comune che gli ha denegato la modifica dell’orario di servizio richiesta e ritenga di essere pregiudicato da tale diniego, costituisce valido presupposto per l'esercizio del diritto di accesso diretto ad acquisire gli atti per valutare la legittimità, sotto il profilo della non discriminazione, del diniego di modifica dell’orario di servizio.
In proposito deve osservarsi che la richiesta indiscriminata di tutte le timbrature, se può apparire immotivata, in realtà tende a verificare se siano applicate a tutti i dipendenti le ragioni di servizio indicate come ostative alla modifica richiesta dal ricorrente (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 25.11.2009 n. 5153 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

settembre 2009

PUBBLICO IMPIEGOConcorsi pubblici - Punteggi assegnati dalla commissione esaminatrice - Insindacabilità da parte del Giudice amministrativo - Eccezioni.
Per giurisprudenza consolidata in assenza di macroscopici profili di illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti ictu oculi rilevabili, i giudizi delle commissioni esaminatrici dei concorsi sono sottratti al sindacato del giudice amministrativo (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 12.07.2007, n. 3985 e Cons. Stato, Sez. IV, 26.04.2007, n. 1891) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 17.09.2009 n. 4663 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

INCARICHI PROGETTUALI - PUBBLICO IMPIEGO: Incarico tecnico comunale di progettazione.
Il sindaco del Comune di (omissis) chiede se sia legittimo conferire al tecnico comunale dell’ente l’incarico per predisporre progetto di solo intonaco esterno su un edificio (granaio) sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza.
La soluzione alternativa è rappresentata dalla necessità di affidare incarico professionale ad ingegnere o architetto esterni, con un evidente aggravio di spesa sul bilancio comunale (Regione Piemonte, parere n. 118/2009 - link a www.regione.piemonte.it).

PUBBLICO IMPIEGO: EE.LL. privi di dirigenza: a chi si possono conferire gli incarichi di posizione organizzativa (CGIL-FP di Bergamo, nota 11.09.2009).

PUBBLICO IMPIEGO: Licenziamento del dipendente che elude il sistema di rilevamento delle presenze.
Può essere illegittimo il licenziamento del pubblico dipendente che abbia posto in essere fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento della presenza.
È questa la conclusione cui è giunto il Collegio del Tribunale di Verbania a seguito di reclamo avverso l’ordinanza emessa in sede cautelare dal Giudice del Lavoro dello stesso Tribunale.
Per il Collegio, infatti, il licenziamento dovrà essere sospeso e il dipendente reintegrato fino a che non sia nel concreto accertata la proporzionalità della sanzione inflittagli dall’Amministrazione Locale di appartenenza.
Indipendentemente quindi dalla commissione o meno dei fatti ascritti, sarà, secondo il Collegio, il requisito della proporzionalità ad essere decisivo per la soluzione della controversia che nel frattempo sta proseguendo nella fase di merito (TRIBUNALE di Verbania, ordinanza 04.09.2009 - link a www.altalex.com).

maggio 2009

ATTI AMMINISTRATIVI - CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO: Integra il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma secondo cod. pen.) la condotta del segretario comunale che, a fronte della richiesta di un consigliere comunale di accesso agli atti, ometta di fornirgli e di rispondere nei termini di legge, essendo irrilevante che gli atti richiesti non rientrino nelle competenze deliberative del Consiglio (in motivazione, la Corte ha chiarito che il potere di sindacato ispettivo, di stimolo e controllo sull'attività degli organi comunali previsto dall'art. 42 T.U.E.L dà diritto ai consiglieri di ottenere qualsiasi informazione necessaria per il suo esercizio).
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Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia, a seguito di impugnazione della parte civile C.O., ha riformato in toto quella di primo grado del giorno 22.09.2004 del Tribunale di Bergamo, emessa a seguito di giudizio abbreviato, condannando G.G. per due episodi del reato di cui all'art. 328 c.p., comma 2, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in complessivi Euro 4.000,00 (fatti del (OMISSIS)).
Al G. era stato contestato detto reato perché, quale Segretario comunale del Comune di (OMISSIS), richiesto legittimamente dal consigliere comunale C.O. in data (OMISSIS) di ottenere atti del Comune, ometteva di fornirli e di rispondere nel termine di legge.
Con la sentenza impugnata i giudici del gravame hanno osservato, anzitutto, sul dedotto impedimento del difensore dell'imputato, che non è applicabile la disciplina di cui all'art. 420-ter del giudizio ordinario a quello in camera di consiglio davanti alla Corte d'appello. Ha poi rilevato che la disposizione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42 (T.U.E.L.), che contiene l'elencazione della materie nelle quali è esercitabile da parte del consiglio comunale il sindacato politico amministrativo sulla attività del Comune, non limita, esaurendolo, il potere di tale sindacato. Quel limite potrà valere per l'attività deliberativa, ma l'attività di controllo del consigliere comunale si estende a ogni materia di competenza della amministrazione. Tale interpretazione è confermata proprio dal testo dell'art. 22 dello Statuto del Comune di (OMISSIS) e dall'art. 48 del Regolamento del consiglio comunale, il primo dei quali stabilisce che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le informazioni in possesso degli uffici comunali e tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del loro mandato, ribadendo il potere di interpellanza, di mozione e di altre istanze di controllo. Una corretta ermeneusi del citato art. 48, comma 4, induce a far ritenere che il diritto dei consiglieri all'informazione riguarda oltre che le materie di competenza del consiglio comunale anche quelle ricomprese nell'espletamento del mandato di cui al comma 1, laddove i commi 2 e 3 fanno riferimento ad atti e non a materie. Tutto ciò consentiva di escludere la mancanza di dolo dell'imputato, non solo per la sua qualità. Esclusione peraltro già evidente dalla risposta irridente che G., rivendicando un appartenenza politica, aveva dato al C..
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
1) Inosservanza dell'art. 420-ter in quanto la Corte d'appello all'udienza (camerale) del 22.11.2005 aveva rigettato la richiesta di differimento del procedimento per legittimo impedimento del difensore, le cui ragioni erano state adeguatamente comprovate con certificato medico attestante l'avvenuto ricovero in data (OMISSIS) per un intervento chirurgico con prognosi di 25 giorni; richiesta tempestivamente inviata a mezzo telefax in data 15.11.2005. L'indicazione del tipo di intervento era stata omessa per ragioni di privacy (l'intervento aveva poi comportato una degenza fino al (OMISSIS) e una convalescenza di 60 giorni). Osserva il ricorrente che il difensore non aveva alcun obbligo di farsi sostituire da altro professionista e che orientamenti giurisprudenziali (cita Cass. 11.10.2000 e Cass., 10.10.2000) e dottrinali si sono espressi nel senso della estensione dell'art. 420-ter c.p.p. anche ai giudizi camerali.
2) Inosservanza degli artt. 576 e 538 c.p.p.. La Corte d'appello aveva liquidato il danno in Euro 4.000,00, peraltro senza alcuna prova e senza motivazione sul punto (cita Cass., 06.04.1995 e Cass., 14.06.2006), motivazione certamente necessaria anche in caso di danno non patrimoniale (cita Cass., 01.10.1999 e Cass., 23.01.1997). In proposito rileva ancora che nelle ipotesi, come quella di specie, in cui il giudice penale deve decidere ai soli effetti civili, egli deve limitarsi a rimuovere l'effetto extrapenale, ma il proscioglimento pronunciato in primo grado rimane irrevocabile, con la conseguenza che il giudice penale non può provvedere sul risarcimento del danno. La pronuncia del giudice penale potrebbe solo aprire la strada a un'azione davanti al giudice civile (cita Cass., 07.04.1997 e Cass., 30.10.1997).
3) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 328 c.p., comma 2, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Nella specie, la documentazione richiesta dal consigliere comunale C. esulava dalle materie di competenza del consiglio comunale, trattandosi di materia edilizia (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42 (T.U. Enti Locali)). L'art. 48, comma 4, del Regolamento del consiglio comunale e della Commissioni consiliari di (OMISSIS) prevede che il diritto di accesso a notizie e informazioni utili per l'espletamento del mandato riguarda solo le materie di competenza consiliare, mentre l'art. 21 prevede che il responsabile del procedimento debba negare l'informazione qualora la richiesta sia presentata per scopi diversi da quelli attinenti al mandato:
C., peraltro, non aveva detto quali fossero le finalità per le quali intendeva esplicare il suo diritto di accesso. Ciò aveva specifici riflessi in ordine alla mancanza del dolo del reato contestato.
In data 13.03.2009 ha depositato memoria il difensore della parte civile ai sensi dell'art. 611 c.p.p.. Contesta il fondamento di tutti i motivi, osservando, sul primo, che le norme che disciplinano il rito ordinario e in particolare le norme sulla obbligatorietà della presenza del difensore non sono estensibili al rito camerale con cui proceda la Corte d'appello (Cita Cass., sez. u., 26.06.2006 n. 3146 e Corte cost. del 1998, n. 373). Peraltro, il certificato medico non attestava l'assoluta impossibilità a comparire e impediva ogni valutazione sulla ricorrenza dell'impedimento. Sul secondo motivo di ricorso, replica nel senso che è infondata la doglianza sulla pronuncia della condanna al risarcimento dei danni e sulla liquidazione del danno da parte della Corte d'appello, non potendosi negare il relativo potere del giudice del gravame che decide sulla responsabilità penale ai soli effetti civili (cita Cass., 09.07.2007 n. 36079 e Cass., 27.10.2006 n. 38948). Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, osserva che, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, la norma del regolamento del Comune di (OMISSIS) (art. 42, citato dal ricorrente) riproduce esattamente il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 43.
Entrambi le norme tutelano i diritti dei consiglieri comunali di ottenere qualsiasi atto o qualsiasi informazione utile all'espletamento del loro mandato in generale (quindi anche il potere di interpellanza, mozione e di ogni altro atto di sindacato); onde neppure è necessario che il consigliere comunale specifichi le ragioni della sua richiesta. Si tratta di concetti più volte ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa (cita Cons. Stato, sez. 5, 21.02.1994, n. 119).
Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento.
...
Infine, neppure il terzo motivo merita accoglimento.
Va premesso che i precedenti di questa Corte citati dalla difesa del ricorrente, i quali sarebbero favorevoli al G., o sono del tutto estranei all'oggetto del presente giudizio, oppure non sono condivisibili per non affrontare il problema nei sui corretti termini. Infatti, mentre la sentenza Cass., sez. 6, n. 18033 dep. 04.05.2001, Gremmo riguarda una fattispecie di richiesta di atti da parte di un consigliere comunale a organismo del tutto estraneo al comune, la pronuncia Cass., sez. 6, n. 21735 - dep. 29.05.2008, Vitellaro riguarda una richiesta di accesso di un privato fatta a uffici comunali. La sentenza Cass., sez. 6, n. 43492, - dep. il 13.11.2003, Biondi riguarda, sì, una richiesta di un consigliere comunale di copia di alcune delibere, ma rivolta al vicesindaco; quest'ultima decisione, peraltro, come emerge dalla motivazione, non si confronta minimamente con la normativa speciale che riguarda i consiglieri comunali, omettendo di prenderla in considerazione.
Ciò premesso, osserva la Corte che indubbiamente, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), recante la rubrica "Attribuzioni dei consigli", dopo avere stabilito che il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, elenca gli atti che rientrano nelle competenze deliberative dei consigli comunali. Tra essi certamente non rientrano gli atti concernenti l'attività edilizia. Il successivo art. 43 ("Diritti dei consiglieri") riconosce ai consiglieri comunali il diritto di accesso e, nel ricalcare in modo pedissequo la L. 12.06.1990, n. 142, art. 31, che già riproduceva, con diversa formulazione, i contenuti della L. 27.12.1985, n. 816, art. 24 (norme entrambe rimaste abrogate dalla entrata in vigore del T.U.E.L.) prevede, nel quadro del più ampio diritto di accesso di cui all'art. 10 del testo unico, assicurato a ogni cittadino, il cosiddetto diritto di accesso conoscitivo dei consiglieri comunali, i quali "...hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" anche se "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". E la dottrina individua i soggetti chiamati a collaborare con i consiglieri comunali nei funzionari del comune e, prima di ogni altro, nel Segretario comunale.
Sarebbe del tutto riduttivo ed errato ritenere, come ritiene il ricorrente, che il diritto di accesso del consigliere comunale, e quindi il suo diritto di ottenere qualsiasi notizia o informazione, sia limitato alle materie cui si riferiscono gli atti previsti dal citato art. 42, cioè alle materie sulle quali il consiglio ha un potere deliberativo. Quest'ultima norma va, infatti, letta parallelamente all'art. 43 dello stesso testo unico, secondo cui "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni". E il sindaco o gli assessori da lui delegati devono rispondere, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri (art. 43, comma 3).
I cosiddetti diritti di sindacato ispettivo, di stimolo e di controllo, sull'attività degli organi comunali garantiti da quest'ultima norma, danno conto dell'ampio spettro di tale diritto dei consiglieri comunali, funzionale, dunque, non solo a ottenere qualsiasi notizia o informazione ai fini del consapevole esercizio dei poteri e diritti relativi alle materie previste dall'art. 42, ma anche alla informazione necessaria per l'esercizio dei poteri e diritti rientranti nel sindacato ispettivo degli organi comunali (Cons. Stato, sez. 5, 21.02.1994, n. 119): poteri e diritti che configurano, dal lato passivo, un vero e proprio dovere di supporto dei consiglieri comunali nella esecuzione del proprio mandato, da parte dei funzionari degli uffici dell'ente. L'ampiezza del diritto è, d'altra parte confermata dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha ritenuto che nessuna norma prevede che l'istanza di accesso -che si estendevi rilascio di copia dei documenti richiesti secondo le procedure d'accesso ex L. 07.08.1990, n. 241- debba contenere le ragioni della singola richiesta, in quanto, in caso contrario si giungerebbe all'assurdo di permettere ai controllati di esercitare un controllo sulla attività dei controllanti (Cons. Stato, Sez. 5, 22.02.2000, n. 940; Cons. Stato, sez. 5, 07.05.1996, n. 528): esattamente ciò che intendeva fare l'imputato nel caso di specie.
E non v'è dubbio che la norma penale di cui all'art. 328 c.p., comma 2, si estenda alla tutela del diritto di informazione e di accesso del consigliere comunale previsti dalle disposizioni di cui si è fatto cenno, al pari della tutela spettante a qualsiasi cittadino introdotta nel codice penale con la riforma dei diritti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (L. 26.04.1990, n. 86, art. 16) pressoché coeva alla emanazione della L. 07.08.1990, n. 241 contenente le nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Né l'imputato può sostenere che, nel caso, norme regolamentari del Comune di (OMISSIS) prevedono limitazioni del diritto di informazione del consigliere comunale alle materie di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42, in quanto è noto a tutti che una norma sub primaria non può contenere previsioni difformi da quella primaria, che, nella specie, non poteva non trovare applicazione.
Considerazione quest'ultima che ha indotto la Corte d'appello a ritenere la sussistenza del dolo da parte del segretario comunale, che proprio per la sua qualità, e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa anche nel ricorso per cassazione, ha inteso sostenere la buona fede del ricorrente basandola sulle norme regolamentari del Comune di (OMISSIS), in piena antitesi con quanto si è sinora detto.
Per tutte le considerazioni esposte il ricorso del G. deve essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile C.O., liquidate, come da nota spese, in Euro 2.761,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile C.O., liquidate, come da nota spese, in Euro 2.761,00 (Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 20.05.2009 n. 21163).

ottobre 2008

PUBBLICO IMPIEGO: S. Lazzini, Richiesta di parere riguardante la possibilità di procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità amministrativa patrimoniale derivante da colpa lieve a favore dei propri dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, responsabili di procedimento con il pagamento del relativo premio per il 50% a carico dell’Ente e per il 50% a carico dell’assicurato.
La richiesta di parere concerne la corretta interpretazione di una norma giuridica e, specificatamente dell’art. 3, comma 59, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza contabile, introduce importanti principi a tutela della sana e corretta gestione finanziaria degli enti locali (Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Molise, parere 14.10.2008 n.  34 -
link a www.diritto.it).

settembre 2008

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Modifica orario di servizio - accertamento dei comportamenti antisindacali - diritto all’informazione – concertazione – contrattazione – riparazione del danno arrecato all’immagine del sindacato – pubblicazione della decisione nelle bacheche dell’ente, ai sensi dell’art. 120 c.p.c..
La determinazione dei criteri per la politica dell’orario di lavoro deve essere oggetto di informazione preventiva, concertazione e contrattazione (Tribunale di Nola, provvedimento 25.09.2008 - link a www.iussit.eu).
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(nota di: Avv. Paolo Carbone – Dott.ssa Luisa Marotta).
L’art. 28 Stat. Lav. tutela gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse dal comportamento illegittimo del datore di lavoro diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero, attribuendo al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il potere di ordinare al datore la cessazione del comportamento illegittimo e di rimuovere gli effetti.
Tale norma non individua in maniera analitica la condotta antisindacale ma fornisce della stessa una nozione teleologica: è considerata antisindacale, infatti, non una determinata condotta in base alle sue modalità esteriori, ma qualsiasi condotta diretta ad un determinato risultato, ovvero ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, oltre che del diritto di sciopero.
L’ampia descrizione legislativa induce a ritenere che qualsiasi condotta idonea a ledere i beni indicati debba essere considerata antisindacale: non solo, dunque, le condotte dirette esclusivamente ad impedire l’attività sindacale, ma anche le condotte che, in astratto, potrebbero essere legittime ma, in concreto, siano state adottate per motivi antisindacali.
Anche un comportamento omissivo del datore di lavoro può realizzare una condotta antisindacale, a condizione che, pregiudizievole alla libertà o all’attività sindacale, integri violazione di uno specifico obbligo di contenuto positivo imposto allo stesso datore da disposizioni legislative o contrattuali.
In tema di orario di servizio, come nel caso in esame, sussiste la violazione in quanto il CCNL prevede la concertazione e la contrattazione e non solo la fase dell’informativa o della consultazione in tema di orario di servizio.
Nelle materie nelle quali è prevista la concertazione, l’informazione deve essere preventiva e preliminare.

agosto 2008

CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO: La colpa grave non è assicurabile. L’ente locale non può estendere la copertura dei danni. La Corte conti Lombardia bacchetta il sindaco di Erba: la polizza fa scattare il danno erariale.
Agli enti locali è permesso sottoscrivere un contratto assicurativo che preveda il risarcimento all’amministrazione dei danni causati dagli amministratori o dai dipendenti con colpa lieve.
In nessun caso è permesso all’ente stesso di assicurare i danni causati dagli stessi con colpa grave, posto che in tal caso il premio eventualmente pagato non risponde ad alcun pubblico interesse e costituisce danno erariale per il dirigente che ha sottoscritto la polizza.
Altresì non è possibile per l’ente integrare una copertura assicurativa danni per colpa lieve con una clausola che estenda la responsabilità per colpa grave, con il pagamento della relativa quota di premio a carico del contraente. In tale ultimo caso, l’amministratore o il dipendente potrà concludere separati contratti per coprire la colpa grave in maniera del tutto autonoma e con oneri a proprio carico.

Le interessanti conclusioni sopra riportare pervengono da un rilevante parere che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha reso in questi giorni (parere 22.07.2008 n. 57) sulla vexata quaestio della legittimità dell’assicurazione degli amministratori e dipendenti, con onere a carico del bilancio comunale, per coprire i danni commessi.
Qui si tratta della possibilità, ventilata dal sindaco di Erba, di assicurare amministratori e dipendenti per la colpa lieve e di prevede, nello stesso contratto, una clausola di estensione anche per la colpa grave, con pagamento relativo di premio esclusivamente a carico dei contraenti.
Innanzitutto, bisogna ricordare che la scorsa Finanziaria, all’articolo 3, comma 59, ha disposto la nullità del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati
allo stato o a enti pubblici.
Una mano pesante, quella legislatore, previsto che l’amministratore che ponga in essere un simile contratto (e il beneficiario della copertura assicurativa) siano tenuti a rimborsare, quale vero e proprio danno erariale, una somma pari a dieci volte l’ammontare del premio relativo.
Una disposizione che viene fuori da un filone giurisprudenziale che ormai si è consolidato (su tutte, Corte conti Sicilia n. 3471/2005), secondo cui stipulare un contratto che «copre» il danno erariale (e pertanto quando è stata acclarata la colpa grave) non può che definirsi esso erariale, quanto «del tutto privo di sinallagma con la p.a. e non rispondente ad alcun pubblico interesse».
Ora, rimane la possibilità che a carico dell’ente restino le conseguenze di fatti causativi di danno posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave. Per tali tipologie è possibile ricorrere a una copertura assicurativa a carico dell’erario, in cui l’assicurato e il beneficiario sia l’ente locale stesso.
È questa una forma ammissibile di tutela dai danni che altrimenti rimarrebbero a totale carico delle stesse amministrazioni locali e, giustamente, il premio relativo è posto a carico della p.a., in quanto soggetto garantito dall’assicurazione.
Non è invece possibile, ha ammesso il collegio, inserire in un contratto assicurativo per «colpa lieve», una clausola estensiva che copra anche la colpa grave, anche quando l’onere sia a carico degli amministratori e dei dipendenti. A prima vista, ciò non sembrerebbe contrastare con il divieto posto dalla finanziaria 2008, ma è pur vero che tale clausola, in cui contraente e beneficiario dell’assicurazione è l’amministratore o il dipendente, «non troverebbe giustificazione nella polizza assicurativa conclusa dal comune», non trovando ragion d’essere nel contratto concluso dal comune.
Se gli amministratori o i dipendenti, ha concluso la Corte, vogliono tutelarsi dai danni commessi per colpa grave, potranno concludere, con oneri a proprio carico, «separati contratti che l’impresa assicuratrice intenda autonomamente proporgli».
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I PUNTI DEL PARERE
• La legge finanziaria 2008 ha posto un divieto assoluto a stipulare contratti di assicurazione, con oneri a carico della p.a., che coprano il rischio di danni commessi con colpa grave;
• È tuttavia possibile stipulare contratti di assicurazione che tutelino l’amministrazione dai danni commessi con colpa lieve, i cui oneri sono da imputare al bilancio della stessa p.a.;
• Non è invece ammissibile l’inclusione in contratti a copertura di danni da colpa lieve, di una clausola estensiva alla colpa grave, ancorché il relativo premio sia a carico del contraente. I soggetti, siano essi amministratori o dipendenti, che intendano tutelarsi in tal modo, potranno sottoscrivere separati contratti, con oneri a proprio carico
(articolo ItaliaOggi dell'08.08.2008).

luglio 2008

INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGO: LAVORO PUBBLICO - DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE ANTICIPATA DI ANZIANITÀ E INCARICHI DI CONSULENZA PER L´AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA.
Il divieto di cumulo tra pensione anticipata di anzianità e lo svolgimento o la prosecuzione, successivamente alla cessazione del rapporto, di incarichi di consulenza per l'amministrazione di provenienza si estende anche allo svolgimento dell’incarico di direttore amministrativo presso un’istituzione ospedaliera, in ragione della trasparenza nel conferimento degli incarichi e dell’ulteriore fine di garantire risparmi di spesa impedendo il cumulo tra pensione e retribuzione (massima tratta da www.lavoroprevidenza.com - Corte di Cassazione, sentenza 28.07.2008 n. 20523).

PUBBLICO IMPIEGO: LAVORO PUBBLICO - DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE ANTICIPATA DI ANZIANITÀ E INCARICHI DI CONSULENZA PER L´AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA.
Il divieto di cumulo tra pensione anticipata di anzianità e lo svolgimento o la prosecuzione, successivamente alla cessazione del rapporto, di incarichi di consulenza per l'amministrazione di provenienza si estende anche allo svolgimento dell’incarico di direttore amministrativo presso un'istituzione ospedaliera, in ragione della trasparenza nel conferimento degli incarichi e dell’ulteriore fine di garantire risparmi di spesa impedendo il cumulo tra pensione e retribuzione (massima tratta da www.lavoroprevidenza.com - Corte di cassazione, sentenza 28.07.2008).

maggio 2007

INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: conferimento incarichi di collaborazione esterna (CGIL-FP di Bergamo, nota 22.05.2007).

PUBBLICO IMPIEGO: R. Nobile, Il regime delle incompatibilità nel rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali (link a www.lexitalia.it).

marzo 2007

PUBBLICO IMPIEGO: Per i dipendenti pubblici vige, nel nostro ordinamento giuridico, il principio immanente di onnicomprensività del trattamento economico per cui non è possibile remunerare il dipendente con compensi extra-ordinem per compiti rientranti nelle mansioni dell'Ufficio ricoperto. Alla luce del quadro normativo sopra delineato si evince, senza alcuna ombra di dubbio, che il pubblico dipendente, compreso quello in servizio nel territorio regionale, non può essere in alcun modo ricompensato extra-retribuzione per lo svolgimento di mansioni riguardanti l'Ufficio ricoperto e che allo stesso, salvo i casi espressamente previsti da apposite disposizioni, non possono essere conferiti incarichi libero-professionali.
La ratio del divieto di conferire incarichi libero-professionali ai dipendenti pubblici, al di fuori delle ipotesi espressamente previste, discende dal principio di esclusività che li lega all'Ente datore di lavoro, e consiste nell'evitare commistioni di qualsiasi tipo tra interessi pubblici e privati che potrebbero minare il principio costituzionale di imparzialità dell'azione amministrativa; ciò è anche conseguenza della incompatibilità logica, prima che giuridica, tra lo svolgimento della libera professione ed il rapporto di pubblico impiego, tradizionalmente richiedente, come sopra delineato, una esclusività della prestazione lavorativa in favore dell'amministrazione di appartenenza, non esigibile da chi svolge anche una libera professione.
Deve ravvisarsi in capo all'odierno convenuto il requisito soggettivo della colpa grave, considerata la chiarezza del quadro normativo di riferimento che, stante la particolare posizione apicale ricoperta dall'ing. ... nell'ambito dell'apparato burocratico del Comune di Gela, non avrebbe potuto essere in alcun modo ignorata.
Il conferimento degli incarichi libero-professionali ai dipendenti del Comune di Gela ha costituito, pertanto, un danno erariale in quanto avvenuto contra legem, non rilevando in alcun modo che l'ente locale avrebbe ottenuto un risparmio di spesa per non avere fatto ricorso a professionisti esterni, considerato che, prescindendo da ogni ulteriore circostanza, l'effettuazione di una spesa in violazione di chiara e puntuale normativa non può trovare alcuna giustificazione da parte di una pubblica amministrazione.

... considerato che ai predetti dipendenti è stato conferito un incarico libero professionale al di fuori delle mansioni d'ufficio, ritenuto fonte di illecito erariale, è necessario esaminare innanzi tutto la relativa normativa.
L'art. 60 del d.p.r. n. 3/1957, in materia di disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, prevedeva espressamente il divieto per i pubblici dipendenti di eserciate “il commercio, l'industria, né alcuna professione”.
L'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, trasfuso successivamente nell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, riguardante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, i cui principi desumibili dall'art. 2 della legge n. 421/1992 e dall'art. 11 co. 4° della legge n. 59/1997 costituiscono per le regioni a statuto speciale norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha esteso a tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità previste dall'art. 60 del d.p.r. n. 3/1957, fatte salve le eccezioni previste per i dipendenti a tempo parziale: “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati ... in ogni caso il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza … sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”.
La legge regionale n. 21/1985, come modificata dalla legge regionale n. 10/1993, ha stabilito:
- all'art. 5, che la progettazione può essere affidata agli Uffici tecnici, con indicazione dei criteri per l'incentivazione economica dei rispettivi dipendenti, previa adozione di apposito regolamento, come quello adottato con la delibera della Giunta Municipale di Gela n. 158 del 23.10.1995, nonché a professionisti esterni, disciplinando con un proprio regolamento le modalità per i conferimenti degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori; inoltre, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, ha previsto che gli enti non possono avvalersi, come professionisti esterni, di dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza, con la conseguenza che a maggior ragione tale incarico non può essere conferito con contratto libero-professionale a propri dipendenti al di fuori delle ipotesi permesse;
- agli artt. 8, 9 e 19, che possono essere attribuiti gli incarichi di ingegnere-capo, collaudatore tecnico-amministrativo, di collaudatore statico anche a funzionari dipendenti, secondo le modalità indicate con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici che dovrà fissare anche “il compenso massimo complessivo per ciascun biennio percepibile dai funzionari regionali”.
L'art. 17 della legge n. 109/1994, in materia di lavori pubblici, trasfuso successivamente nell'art. 90 del Codice dei lavori pubblici, i cui principi ai sensi dell'art. 1 costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale per le regioni a statuto speciale, prevede che l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, nonché gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, sia affidata agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, con gli incentivi previsti dal successivo art. 18, o a soggetti che esercitano professionalmente la relativa attività e che non possono identificarsi in generale, tranne espresse eccezioni normative, con coloro che hanno la qualità di pubblici dipendenti (cfr. art. 17 co. 8°: “indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti nei vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”); le forme di incentivazione per il personale dell'amministrazione appaltante, stabilito in una percentuale dell'importo posto a base di gara, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori: modalità e criteri di ripartizione sono previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione appaltante; in detta percentuale devono essere inseriti anche gli oneri riflessi, come sancito dall'art. 3 co. 29° della legge n. 350/2003 riguardante i compensi erogati dagli enti locali e come disposto con interpretazione autentica dall'art. 1 co. 207° della legge n. 266/2005.
L'art. 2 co. 3° della legge regionale n. 23/1998 ha recepito, comunque, l'art. 6 della legge n. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, il cui co. 13° ha sostituito l'art. 18 co. 1° della citata legge n. 109/1994; a sua volta il suddetto art. 6 della legge n. 127/1997 è stato modificato dall'art. 2 co. 18° della legge n. 191/1998 e, successivamente, dall'art. 13 co. 4° della legge n. 144/1999.
Il Comune di Gela ha adottato il relativo regolamento con delibera della Giunta Municipale n. 238 del 12.11.2002.
L'art. 13 co. 4° della legge n. 144/1999 ha abrogato l'art. 62 co. 4° e 5°del regio decreto n. 2537/1925 che prevedeva la possibilità, per le sole amministrazioni dello Stato, di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà delle tariffe professionali; sul punto è necessario puntualizzare che l'art. 21 della legge n. 734/1973 prevedeva che i compensi previsti dal suddetto art. 62 avrebbero dovuto essere versati “al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro” e che “nessun corrispettivo è dovuto agli interessati per l'attività professionale dagli stessi eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuato il compenso per lavoro straordinario per l'attività svolta oltre il normale orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in materia, e l'indennità di missione per i servizi resi fuori sede”.
In ultimo sulla materia de qua, l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con atto di regolazione datato 08.11.1999, ha definito l'attività di progettazione svolta da funzionari pubblici come “attività professionalmente qualificata, ma non di libera professione” ed ha ribadito il divieto per i dipendenti pubblici a tempo pieno di assumere incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di liberi professionisti e la possibilità per i dipendenti part-time di ricevere incarichi di progettazione esterna, purché previa procedura concorsuale e con le limitazioni territoriali di cui all'art. 18, comma 2-ter della legge n. 104/1994.
Aggiungasi che per i dipendenti pubblici vige, nel nostro ordinamento giuridico, il principio immanente di onnicomprensività del trattamento economico per cui non è possibile remunerare il dipendente con compensi extra-ordinem per compiti rientranti nelle mansioni dell'Ufficio ricoperto (ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione V, 09.09.1999 n. 1027 e Sezione VI, 05.05.1995 n. 419; Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 04.01.1995 n. 94; Corte dei Conti, Sezione Campania 18.11.1991 n. 3 e 08.11.1994 n. 54, Sezione Puglia 10.05.1994 n. 43; nonché Sezione II Centrale d'Appello 30.10.2000 n. 327 e 13.03.2001 n. 115 e Sezione III Centrale d'Appello n. 179/2006).
Alla luce del quadro normativo sopra delineato si evince, senza alcuna ombra di dubbio, che il pubblico dipendente, compreso quello in servizio nel territorio regionale, non può essere in alcun modo ricompensato extra-retribuzione per lo svolgimento di mansioni riguardanti l'Ufficio ricoperto e che allo stesso, salvo i casi espressamente previsti da apposite disposizioni, non possono essere conferiti incarichi libero-professionali.
Ciò posto, l'ing. ... con la determina n. 162 del 05.08.1999 (segr. n. 839 del 15.09.1999) ha conferito, per la realizzazione di 700 loculi nel cimitero di Farello, incarichi libero-professionali agli ingg. ... e ..., quali coordinatori per l'esecuzione, e all'arch. ..., quale collaudatore statico in corso d'opera, per mansioni non rientranti nei compiti d'istituto, e remunerati secondo tariffa professionale abbattuta del 20%, ai sensi dell'art. 4 co. 12-bis della legge n. 155/1989, giusta la determina dirigenziale n. 277 del 17.11.1999 (seg. n. 1227 del 18.11.1999).
Innanzitutto, è palese la contraddizione nella quale cade l'ing. ... circa l'obbligo dei suddetti dipendenti di svolgere i compiti attribuiti al di fuori dell'orario di servizio, considerato che è irragionevole il solo supporre, anche alla luce del comune buon senso, che il funzionamento di un cantiere edile possa essere subordinato all'orario di lavoro a tempo pieno di un pubblico dipendente.
Aggiungasi che nessuna norma dell'ordinamento statale, né di quello regionale autorizzava l'ing. ... a conferire tali incarichi libero-professionali ai dipendenti di cui sopra, né gli stessi potevano dirsi autorizzati dall'Ente di appartenenza, considerato che la Giunta Municipale (delibera n. 186/1999) non aveva approvato il relativo regolamento predisposto dall'ing. ... per il conferimento di incarichi professionali ai dipendenti.
Del resto, la ratio del divieto di conferire incarichi libero-professionali ai dipendenti pubblici, al di fuori delle ipotesi espressamente previste, discende dal principio di esclusività che li lega all'Ente datore di lavoro, e consiste nell'evitare commistioni di qualsiasi tipo tra interessi pubblici e privati che potrebbero minare il principio costituzionale di imparzialità dell'azione amministrativa; ciò è anche conseguenza della incompatibilità logica, prima che giuridica, tra lo svolgimento della libera professione ed il rapporto di pubblico impiego, tradizionalmente richiedente, come sopra delineato, una esclusività della prestazione lavorativa in favore dell'amministrazione di appartenenza, non esigibile da chi svolge anche una libera professione.
In ultimo, non risulta in alcun modo dimostrato che i compiti attribuiti esulassero dalle mansioni d'ufficio degli interessati, già coinvolti a diverso titolo nella realizzazione dell'opera pubblica di cui sopra, e che non potessero essere svolti dall'ordinaria organizzazione burocratica dell'ente appaltante.
In conclusione, deve ravvisarsi in capo all'odierno convenuto il requisito soggettivo della colpa grave, considerata la chiarezza del quadro normativo di riferimento che, stante la particolare posizione apicale ricoperta dall'ing. ... nell'ambito dell'apparato burocratico del Comune di Gela, non avrebbe potuto essere in alcun modo ignorata; aggiungasi che la proposta di delibera n. 186 del 24.06.1999 dallo stesso inoltrata per il conferimento di incarichi professionali a professionisti dipendenti non è stata approvata dalla Giunta Municipale, considerato il parere negativo del segretario generale che non ha ritenuto legittimo il conferimento di suddetti incarichi, e le cui argomentazioni sono state ribadite nel verbale della riunione del 21.07.1999.
Il Collegio ritiene che la nota dell'A.N.C.I. datata 08.06.1999 non possa acquisire efficacia esimente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa in quanto la stessa reca una data anteriore alla mancata approvazione da parte della G.M. della proposta di delibera n. 186 del 24.06.1999 e alla riunione del 21.07.1999.
Il conferimento degli incarichi libero-professionali ai dipendenti del Comune di Gela ha costituito, pertanto, un danno erariale in quanto avvenuto contra legem, non rilevando in alcun modo che l'ente locale avrebbe ottenuto un risparmio di spesa per non avere fatto ricorso a professionisti esterni, considerato che, prescindendo da ogni ulteriore circostanza, l'effettuazione di una spesa in violazione di chiara e puntuale normativa non può trovare alcuna giustificazione da parte di una pubblica amministrazione (Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Sicilia, sentenza 26.03.2007 n. 801 - link a www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: P.a. e trasferimento del lavoratore per assistere un parente portatore di handicap.
Il trasferimento o l’assegnazione del lavoratore presso una sede che consenta la prosecuzione del rapporto di assistenza verso un parente o un affine entro il terzo grado in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/1992, ha natura di interesse legittimo e, pertanto, è attuabile purché non ostino a tale assegnazione o trasferimento superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 22.03.2007 n. 2488 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGOTermini nel procedimento disciplinare nel pubblico impiego.
Per gli impiegati statali, è illegittima la sanzione disciplinare, quando non vi è stato il rispetto del termine minimo dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l’acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di disciplina, come prevede l’art. 20, 2° comma, del D.P.R. 25.10.1981, n. 737 (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.03.2007 n. 1232 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: Necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione nei concorsi pubblici.
Nei pubblici concorsi, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove, che in base all’art. 12 del D.P.R. 487/1994 assolvono ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, rende illegittima la procedura concorsuale (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 10.03.2007 n. 1180 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGODipendenti pubblici: sostituzione del titolare e retribuilità di mansioni superiori.
Non può essere corrisposto il pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte al dipendente che sostituisce il titolare momentaneamente assente (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 06.03.2007 n. 1048 - link a www.altalex.com).
febbraio 2007
PUBBLICO IMPIEGOFerie non godute del pubblico dipendente e presupposti del compenso sostitutivo.
Il permanere in servizio per svolgere delle incombenze d’ufficio, come frutto di una scelta personale, rendendo materialmente impossibile la fruizione delle ferie, pur essendo un comportamento meritevole del più favorevole apprezzamento, non può avere conseguenze di ordine retributivo, quale il pagamento sostitutivo, che la legge collega al diverso presupposto del diniego espresso dall’Amministrazione per esigenze di servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.02.2007 n. 560 - link a www.altalex.com).
gennaio 2007
PUBBLICO IMPIEGORimborso spese legali al dipendente pubblico assolto: ammontare e limite.
Il rimborso delle spese legali, sostenute nei giudizi intrapresi nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni statali per responsabilità civili, penali ed amministrative, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza che escluda la loro responsabilità, deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito in legge n. 135/97, nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato (Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza 23.01.2007 n. 1418 - link a www.altalex.com).
PUBBLICO IMPIEGO: Falsa dichiarazione in un concorso e decadenza del dipendente pubblico.
E’ legittimo il provvedimento di decadenza di un dipendente pubblico, scoperto di essere in servizio in virtù di una sua falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa con l’istanza di partecipazione ad un bando di concorso (TAR Lazio-Roma, Sez. III-bis, sentenza 17.01.2007 n. 345 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGOConcorsi e mancato rispetto della riserva alle donne nelle commissioni.
Nei concorsi pubblici, la nomina delle commissioni esaminatrici e la verifica dei presupposti legali posseduti dei loro componenti è una scelta che rientra nei poteri discrezionali della pubblica amministrazione.
Inoltre, la norma che prescrive la riserva alle donne di almeno un terzo dei posti nelle commissioni esaminatrici è solo diretta a tutelare la parità dei sessi nell’accesso al pubblico impiego, pertanto il mancato rispetto non discrimina lo svolgimento delle prove concorsuali
(TAR Lazio-Roma, Sez. III-bis, sentenza 12.01.2007 n. 149 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGOConcorsi pubblici: non occorre verbalizzare le risposte fornite nelle prove orali.
La Commissione esaminatrice, anche alla luce dell’art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241, che prevede un obbligo di motivazione in occasione della valutazione dei pubblici concorsi, non è tenuta a trascrivere le risposte fornite dai candidati nelle prove orali, essendo sufficiente la verbalizzazione della concreta modalità di espletamento della prova, che può essere assolta anche con la semplice annotazione delle domande formulate al candidato (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 03.01.2007 n. 14 - link a www.altalex.com).

anno 2006

PUBBLICO IMPIEGOMobilità tra pubbliche amministrazioni e trattamento economico accessorio.
Il trattamento economico accessorio, avente carattere precario ed accidentale e non connotato dal carattere di fissità e continuità, non può essere mantenuto nel passaggio in mobilità tra pubbliche amministrazioni (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, decisione 11.12.2006 n. 14 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGOOrdinamento degli uffici comunali: esercizio del potere regolamentare. L'esercizio del potere regolamentare comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi non può invadere la sfera di competenza riservata alla contrattazione collettiva.
Lo hanno stabilito i giudici del Tar Lecce per i quali la disposizione regolamentare comunale che istituisce l'area professionale dei professionisti dipendenti, “alla quale appartengono i laureati specialistici di tipo professionale, il cui profilo ... preveda lo svolgimento di mansioni per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione, previo superamento dell'esame di Stato, agli albi speciali previsti dalla legge per i dipendenti comunali”, va ad incidere sulla classificazione del personale dipendente, poiché crea una nuova area professionale cui aggregare il personale stesso in possesso di particolari titoli professionali (laurea ed iscrizione in appositi albi professionali)
(TAR Puglia-Lecce, sentenza 02.12.2006 n. 5636 - link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGOPubblico impiego: i presupposti per il pagamento del lavoro straordinario.
Non ha diritto ad alcun compenso il pubblico dipendente che effettua lavoro straordinario in assenza di una preventiva e formale autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, datrice di lavoro, poiché solo in questo modo è possibile verificare nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 29.08.2006 n. 5057 - link a www.altalex.com).

INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGO: L'art. 25 della Legge 724/1994 vieta alle amministrazioni di affidare incarichi a proprio personale cessato per pensionamento di anzianità.
Il divieto copre ogni forma di incarico compreso il rapporto di lavoro subordinato e non solo il rapporto di consulenza, studio, ricerca od altro.

... emerge anzitutto la necessità di stabilire quale sia la reale portata del divieto di conferire incarichi al personale cessato dal servizio per pensionamento di anzianità, di cui all'art. 25 della l. n. 724/1994, perché qualora fosse vero che esso ha valore assoluto, sia con riferimento all'oggetto, che ai “soggetti attivi” e “passivi”, nel senso che l'Amministrazione non può mai, in nessun caso ed in nessun tempo, conferire incarichi ai propri ex dipendenti cessati dal servizio a domanda, come lascerebbe intendere parte attrice (v. pag. 11 della citazione e successivi, conformi interventi), allora apparirebbero del tutto superflue, per la risoluzione dell'odierna controversia, le ulteriori norme invocate da parte attrice medesima sulla disciplina generale degli incarichi, stante le peculiarità del caso.
I resistenti, come detto poc'anzi, hanno sostenuto che difettano, nella fattispecie all'esame, i presupposti applicativi del precitato art. 25, sia perché si verte in ipotesi di lavoro subordinato, e non già di vera e propria consulenza, sia perché l'art. 72, comma 1, della l. n. 388/2000 avrebbe modificato, a loro avviso, il ripetuto articolo art. 25, dando luogo “ad una sostanziale equiparazione delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni, alle pensioni di vecchiaia” (v. precedente paragrafo XI).
Il Collegio ritiene che per poter ben comprendere la reale porta dell'art. 25 della l. n. 724/1994, che indubbiamente contiene una “norma di divieto”, occorra anzitutto individuare quale siano i beni-valori a tutela dei quali è stato posto il divieto stesso.
Soccorre al riguardo la lettera della norma che, nel suo incipit, espressamente correla il divieto in discorso al dichiarato fine di “garantire piena ed effettiva trasparenza e imparzialità (alla) azione amministrativa”; in tal senso, del resto, la stessa Corte costituzionale ha chiarito che “la disposizione tende ad arginare il fenomeno di dimissioni accompagnate da incarichi ad ex dipendenti, sì da garantire la piena ed effettiva trasparenza e la imparzialità dell'azione amministrativa” (cfr. sent. n. 406/1995, pure richiamata da parte attrice).
Nel contesto dell'art. 25 della l. n. 724/1994, dunque, la “trasparenza” e l'“imparzialità” passano da attributi generali dell'azione amministrativa a specifici beni-valori da tutelare, in relazione agli abusi intrinsecamente presenti nel conferimento di incarichi a chi, già dipendente dall'Amministrazione che gli incarichi stessi attribuisce, ha volontariamente posto fine al suo rapporto di servizio con l'Amministrazione medesima, così manifestando un chiaro disinteresse all' espletamento di ulteriori attività lavorativa con essa.
In altri termini, a fronte di un siffatto disinteresse, il citato art. 25 recepisce e positivizza l'idea, diffusa tra i consociati, secondo la quale è oltremodo contraddittorio, e perciò contrario ai canoni di giustificatezza e ragionevolezza che presiedono alla trasparenza ed all'imparzialità amministrativa, ex artt. 3 e 97 cost., affidare incarichi ai dipendenti pubblici che volontariamente cessino dal servizio, in quanto costoro se avessero voluto ancora lavorare per la loro ex Amministrazione di appartenenza non avrebbero certo chiesto di andare in pensione.
E' evidente infatti l'irrazionalità, anche economica, del conferimento di un incarico in simili condizioni, ove si consideri che l'attività commissionata con l'incarico stesso sarebbe stata remunerata con il solo stipendio, se il dipendete fosse rimasto ancora in servizio, laddove -dopo le dimissioni- il compenso per il ripetuto incarico si aggiunge alla pensione, ossia alla “retribuzione differita” dall'ex dipendente medesimo, con un sensibile aumento dei costi complessivi e, soprattutto, senza assicurare una nuova professionalità di ricambio, alla conclusione dell'incarico. E ciò poi, è appena il caso di rilevarlo, è ancora più ingiusto ed incomprensibile ove si consideri che di regola è lo stesso ex dipendente ad aver creato l'esigenza lavorativa che l'incarico tende a superare, come nel caso di specie, cessando volontariamente dal servizio.
Così individuata la ratio, le finalità e l'oggetto specifico della tutela del “divieto” posto dall'art. 25 della l. n. 724/1994, è evidente che esso copre ogni forma di incarico, e non solo quelle di “consulenza” in senso stretto, contrariamente a quanto sostenuto in proposito dai difensori dei convenuti.
D'altronde se, ai fini di una diversa conclusione, può indurre a dubbi l'intestazione dell'art. 25, che menziona solo gli “incarichi di consulenza”, la lettera della norma elimina ogni incertezza, riferendosi chiaramente oltre che agli “incarichi di consulenza, studi e ricerca”, anche agli incarichi di “collaborazionetout-court, nei quali sicuramente si collocano anche quelli che danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
Per questi ultimi, anzi, l'irrazionalità è ancora maggiore -dal lato dell'Amministrazione che conferisce l'incarico-, visto che l'incarico stesso riveste la medesima natura del rapporto di lavoro appena dismesso, mentre -dal lato dell'ex dipendente- può trovare giustificazione solo nel compenso che egli percepisce in aggiunta alla pensione (Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Umbria, sentenza 27.07.2006 n. 235 - link a www.corteconti.it).

anno 2003

PUBBLICO IMPIEGONon appare dubbia la spettanza ai dipendenti degli uffici tecnici comunali chiamati ad accertare violazioni in materia edilizia della indennità di vigilanza in relazione alla riconosciuta qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.
Osserva il Collegio che secondo indirizzi della Corte di Cassazione cui si richiama parte appellante nell’atto introduttivo di questa fase di giudizio, ribaditi in modo vincolante nel caso di specie con dichiarazione del competente Procuratore della Repubblica (cfr. nota del 30.12.1989 n. 1024/89) e secondo il dato testuale dell’art. 26, quarto comma, lett. f), del DPR 347/1983, non appare dubbia la spettanza ai dipendenti degli uffici tecnici comunali chiamati ad accertare violazioni in materia edilizia della indennità di vigilanza in relazione alla riconosciuta qualità di ufficiali di polizia giudiziaria (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.11.2003 n. 7232 - link a www.giustizia-amministrativa.it).