e-mail
info.ptpl@tiscali.it

APPALTI
CONVEGNI
FORUM
G.U.R.I. - G.U.U.E. - B.U.R.L.
LINK
NEWS PUBBLICATE:
1-aggiornam. pregressi
2-Corte dei Conti
3-
dite la vostra ...
4-dottrina e contributi
5-funzione pubblica
6-giurisprudenza
7-modulistica
8-news
9-normativa
10-note, circolari e comunicati
11-quesiti & pareri
12-utilità
- - -
DOSSIER
:
13-
ABBAINO
14-
ABUSI EDILIZI
15-
AFFIDAMENTO IN HOUSE
16-AGIBILITA'
17-AMIANTO
18-ANAC (già AVCP)
19
-APPALTI
20-ARIA
21-ASCENSORE
22-ASL + ARPA
23-ATTI AMMINISTRATIVI
24-ATTI AMMINISTRATIVI (accesso esposto e/o permesso di costruire e/o atti di P.G.)
25-ATTI AMMINISTRATIVI (impugnazione-legittimazione)
26-ATTIVITA' COMMERCIALE IN LOCALI ABUSIVI
27-BARRIERE ARCHITETTONICHE
28-BOSCO
29-BOX
30-CAMBIO DESTINAZIONE D'USO (con o senza opere)
31-CANCELLO, BARRIERA, INFERRIATA, RINGHIERA in ferro - SBARRA/STANGA
32-CANNE FUMARIE e/o COMIGNOLI
33-CARTELLI STRADALI
34-CARTELLO DI CANTIERE - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
35-CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA
36-CERIFICAZIONE ENERGETICA e F.E.R.
37
-C.I.L. e C.I.L.A.
38
-COMPETENZE GESTIONALI
39
-COMPETENZE PROFESSIONALI - PROGETTUALI
40-CONDIZIONATORE D'ARIA
41-CONDOMINIO
42-CONSIGLIERI COMUNALI
43-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
44-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (gratuità per oo.pp. e/o private di interesse pubblico)
45-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (prescrizione termine dare/avere e legittimazione alla restituzione)
46-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (rateizzato e/o ritardato versamento)
47-DEBITI FUORI BILANCIO
48-DEFINIZIONI INTERVENTI EDILIZI
49-DIA e SCIA
50-DIAP
51-DISTANZA dagli ALLEVAMENTI ANIMALI
52-DISTANZA dai CONFINI
53-DISTANZA dai CORSI D'ACQUA - DEMANIO MARITTIMO/LACUALE
54-DISTANZA dalla FERROVIA

55-DISTANZA dalle PARETI FINESTRATE
56-DURC
57-EDICOLA FUNERARIA
58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
59-ESPROPRIAZIONE
60-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI
61-INCARICHI LEGALI e/o RESISTENZA IN GIUDIZIO
62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
64-INDUSTRIA INSALUBRE
65-L.R. 12/2005
66-L.R. 23/1997
67-L.R. 31/2014
68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
-
PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
PERTINENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
97-RUDERI
98-
RUMORE
99-SAGOMA EDIFICIO
100-SANATORIA GIURISPRUDENZIALE E NON (abusi edilizi)
101-SCOMPUTO OO.UU.
102-SEGRETARI COMUNALI
103-SEMINTERRATI
104-SIC-ZSC-ZPS - VAS - VIA
105-SICUREZZA SUL LAVORO
106
-
SILOS
107-SINDACATI & ARAN
108-SOPPALCO
109-SOTTOTETTI
110-SUAP
111-SUE
112-STRADA PUBBLICA o PRIVATA o PRIVATA DI USO PUBBLICO
113-
TELEFONIA MOBILE
114-TENDE DA SOLE
115-TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
116-TRIBUTI LOCALI
117-VERANDA
118-VINCOLO CIMITERIALE
119-VINCOLO IDROGEOLOGICO
120-VINCOLO PAESAGGISTICO + ESAME IMPATTO PAESISTICO + VINCOLO MONUMENTALE
121-VINCOLO STRADALE
122-VOLUMI TECNICI / IMPIANTI TECNOLOGICI

123-ZONA AGRICOLA
124-ZONA SISMICA E CEMENTO ARMATO

NORMATIVA:
dt.finanze.it
entilocali.leggiditalia.it

leggiditaliaprofessionale.it

SITI REGIONALI
STAMPA
 
C.A.P.
Codice Avviamento Postale

link 1 - link 2
CONIUGATORE VERBI
COSTO DI COSTRUZIONE
(ag
g. indice istat):

link 1-BG - link 2-MI
link 3-CR
DIZIONARI
indici ISTAT:
link 1 - link 2-BG
link 3-MI

interessi legali:
link 1
MAPPE CITTA':
link 1 - link 2
METEO
1 - PAGINE bianche
2 - PAGINE gialle
PREZZI:
osservatorio prezzi e tariffe

prodotti petroliferi
link 1
- link 2
PUBBLICO IMPIEGO:
1 - il portale pubblico per il lavoro
2
- mobilità
 
 

DOSSIER

Alcuni files sono in formato Acrobat (pdf): se non riesci a leggerli, scarica gratuitamente il programma Acrobat Reader (clicca sull'icona a fianco riportata).  -      segnala un errore nei links                                                                                

dossier SILOS
anno 2018

EDILIZIA PRIVATA: Silos, non è qualificabile come volume tecnico.
I volumi tecnici vengono restrittivamente individuati in quelle strutture insuscettibili di autonoma funzione, se non quella di contenere impianti tecnologici (si pensi ai vani ascensori).
In tal senso depone anche la definizione di “volume tecnico” rinvenibile al punto n. 31 dell’intesa del 20.10.2016 per la definizione del regolamento edilizio-tipo, raggiunta tra Stato, Regioni e Comuni ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies, del d.p.r. n. 380/2001, secondo cui “sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, si sicurezza, telefonico..).”
Sicché, si condivide il più rigoroso orientamento secondo il quale un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici.
---------------

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe deducendo di essere rispettivamente proprietario e comodatario di un immobile sito in S. Vittoria di Alba, identificato a catasto al foglio 6, mappale 58, con riferimento al quale hanno ottenuto permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di nuovi silos di altezza pari a 10 mt.
In data 27.07.2012 il signor Da.To. presentava istanza di variante al permesso di costruire affinché i silos potessero avere una altezza di mt. 15, anziché mt. 10. La Commissione locale per il paesaggio e la Commissione edilizia esprimevano parere negativo. In data 23.10.2012 veniva comunicato preavviso di diniego.
I suddetti atti venivano impugnati con il ricorso introduttivo, censurando, tra l’altro, la mancanza di un esplicito provvedimento di diniego.
In data 13.12.2012 veniva emesso provvedimento definitivo di diniego, impugnato con i motivi aggiunti di ricorso.
...
Il provvedimento di diniego, dopo aver esposto l’intero andamento dell’istruttoria, ha esplicitato una articolata motivazione evidenziando in particolare che:
   1) i silos dovrebbero rispettare i limiti di altezza propri degli edifici preesistenti, pari a 10 mt.;
   2) la pertinente norma di NTA è rappresentata dall’art. 32 e non dall’art. 33;
   3) l’area è soggetta a vincolo paesaggistico, in quanto rientra nella fascia di 150 mt. dal torrente Mellea e la competente Commissione locale per il paesaggio ha espresso parere negativo.
Deve premettersi in fatto che il sig. Da. aveva, sin dal 2011, formulato una istanza di permesso di costruire per silos di altezza pari a 17 mt.; già nell’iter di detta pratica la Commissione locale per il paesaggio richiedeva che l’altezza venisse contenuta in un massimo di 10 mt., indicazione cui la proprietà si era adeguata. Con il contestato titolo in variante i ricorrenti hanno nuovamente formulato istanza per innalzare le strutture fino a 15 mt.
E’ pacifico che la scheda tecnica relativa all’area in questione preveda, per le edificazioni nell’area, una altezza massima pari a quella esistente (cioè 10 mt.). Fermo restando che le norme di piano applicabili non dettano regole specifiche per i “silos” la tesi di parte ricorrente si fonda sostanzialmente sull’assunto che i silos siano qualificabili “volumi tecnici” e come tali siano irrilevanti rispetto alla disciplina edilizia delle altezze.
Ritiene il collegio di condividere, sul punto, la più recente giurisprudenza, in forza della quale un silos non è qualificabile volume tecnico.
I ricorrenti insistono sulla natura accessoria della struttura alla attività produttiva, aspetto certamente vero ma che potrebbe predicarsi per qualunque locale magazzino, che non è per tale solo motivo urbanisticamente irrilevante e neppure viene ordinariamente qualificato pertinenza urbanistica. I volumi tecnici vengono per contro restrittivamente individuati in quelle strutture insuscettibili di autonoma funzione, se non quella di contenere impianti tecnologici (si pensi ai vani ascensori).
In tal senso depone anche la definizione di “volume tecnico” rinvenibile al punto n. 31 dell’intesa del 20.10.2016 per la definizione del regolamento edilizio-tipo, raggiunta tra Stato, Regioni e Comuni ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies, del d.p.r. n. 380/2001, secondo cui “sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, si sicurezza, telefonico..).”
Si condivide pertanto il più rigoroso orientamento secondo il quale un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici (in tal senso Tar Brescia, n. 213/2014; Tar Veneto, n. 281/2014), soluzione che comporta che la struttura dovrebbe rispettare i limiti di altezza previsti per l’area, pacificamente pari a 10 mt.
Ne consegue che risulta corretta e di per sé sufficiente a supportare il diniego la prima delle ragioni addotte nel provvedimento impugnato, soluzione che rende superflua ogni ulteriore analisi delle censure mosse avverso il diniego espresso anche dalla competente Commissione paesaggistica.
Il ricorso e i connessi motivi aggiunti devono quindi essere complessivamente respinti.
Non essendo ravvisabili condotte illegittime dell’amministrazione non sussistono i presupposti per la domanda risarcitoria, peraltro neppure sviluppata in atti.
L’opinabilità della questione, anche soggetta ad evoluzione giurisprudenziale, giustifica la compensazione delle spese di lite (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 05.07.2018 n. 821 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2014

EDILIZIA PRIVATAA prescindere dalle caratteristiche costruttive e di impiego dei silos (ndr: n. 8 silos che la ditta utilizza per lo stoccaggio e la distribuzione del mangime, consistenti in manufatti in vetroresina, poggianti su platea in calcestruzzo, addossati alle stalle e messi in comunicazione con queste attraverso nastri trasportatori per consentire l’alimentazione del bestiame), essi rappresentano, complessivamente intesi, una considerevole trasformazione del territorio, essendo strettamente e funzionalmente ancorati all’edificio cui accedono, poggiando su una platea di calcestruzzo (come confermato in occasione dell’istanza di condono successivamente presentata ed anche dalla difesa istante in occasione della presentazione del terzo gravame, avverso il diniego di condono dei medesimi silos), comportando all’evidenza un intervento di trasformazione del territorio urbanisticamente rilevante e quindi soggetto a permesso di costruire, in quanto opere sicuramente eccedenti la manutenzione ordinaria.
Rientrano invero nella nozione giuridica di costruzione, costituente modifica del territorio comunale per la quale occorre il permesso di costruire, tutti quei manufatti che, non necessariamente infissi al suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, come nella specie, ove trattasi di silos prefabbricati, poggianti su platea di calcestruzzo e collegati alle stalle da sistemi di trasporto del mangime.
Né è possibile ricondurre i silos ad impianti tecnologici, non essendo destinati ad ospitare alcun impianto di natura tecnologica, non potendo quindi essere esclusi, quale volume tecnico, dall'obbligo del rilascio del permesso di costruire, né a mere pertinenze, che per essere tali, ai fini dell'applicazione delle regole che governano l'attività edilizia, debbono essere privi di autonomia rispetto ad altra costruzione, circostanza non sussistente nel caso di specie vista la funzione dei silos, impiegati per lo stoccaggio, oltre alla distribuzione, del mangime per gli animali.

Resta quindi da esaminare la vicenda relativa agli otto silos che la ditta utilizza per lo stoccaggio e la distribuzione del mangime, consistenti in manufatti in vetroresina, poggianti su platea in calcestruzzo, addossati alle stalle e messi in comunicazione con queste attraverso nastri trasportatori per consentire l’alimentazione del bestiame.
Il diniego di sanatoria opposto per tali opere (dato atto che successivamente per i medesimi abusi è stata presentata istanza di condono, nuovamente denegata dal Comune, a sua volta oggetto del terzo ricorso indicato in epigrafe) è stato formulato dall’amministrazione sulla base della ritenuta necessità, per tale tipologia di opere, del permesso di costruire, trattandosi di interventi di trasformazione del territorio, peraltro soggetto a tutela, come tali comunque inibite sulla base della già contestata disposizione di cui all’art. 85 n.t.a., che per la sottozona E2/B non consente interventi eccedenti la manutenzione ordinaria.
Di conseguenza, non sussistendo il requisito della cd. doppia conformità, la sanatoria è stata denegata.
La difesa istante con i terzi motivi aggiunti ha contestato il presupposto su cui si fonda il diniego della sanatoria, riconducendo i silos ad opere precarie, amovibili, pertinenziali rispetto alle stalle e comunque assimilabili agli impianti tecnologici al servizio della produzione, come tali non assoggettabili a permesso di costruire e quindi non ricadenti nel divieto di cui all’art. 85 n.t.a. e comunque alla sanzione demolitoria.
Ancora una volta, considerate le ragioni per le quali non è stata concessa la sanatoria, la difesa istante ha rinnovato le doglianze già dedotte con il ricorso n. 2773/2002 avverso l’art. 85 delle n.t.a. ed ai limiti con esso introdotti per eventuali interventi edificatori, eccedenti la manutenzione ordinaria, in area agricola E2/B.
L’esatta configurazione della natura dei silos assume quindi rilevanza ai fini della possibilità della loro sanatoria, con riguardo al requisito della doppia conformità, ed al contempo per l’eventuale irrogazione della sanzione, diversa dalla demolizione, per l’abuso non sanato.
Ribadita l’infondatezza delle censure dedotte avverso l’art. 85 n.t.a., considerata la già rilevata specificità delle prescrizioni adottate al fine di tutelare l’ambito particolare protetto, inibendo per l’esistente ulteriori interventi, coerentemente con il generale divieto di nuovi insediamenti, ritiene il Collegio che non sia rinvenibile nei silos la pretesa natura di opere precarie e/o pertinenziali, sebbene teoricamente amovibili, prive di autonoma utilizzabilità ed inidonee ad alterare lo stato dei luoghi in ragione delle loro modeste dimensioni.
Invero, a prescindere dalle caratteristiche costruttive e di impiego dei silos, essi rappresentano, complessivamente intesi (trattasi di otto strutture su basamento in calcestruzzo), una considerevole trasformazione del territorio, essendo strettamente e funzionalmente ancorati all’edificio cui accedono, poggiando su una platea di calcestruzzo (come confermato in occasione dell’istanza di condono successivamente presentata ed anche dalla difesa istante in occasione della presentazione del terzo gravame, avverso il diniego di condono dei medesimi silos), comportando all’evidenza un intervento di trasformazione del territorio urbanisticamente rilevante e quindi soggetto a permesso di costruire, in quanto opere sicuramente eccedenti la manutenzione ordinaria.
Rientrano invero nella nozione giuridica di costruzione, costituente modifica del territorio comunale per la quale occorre il permesso di costruire, tutti quei manufatti che, non necessariamente infissi al suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, come nella specie, ove trattasi di silos prefabbricati, poggianti su platea di calcestruzzo e collegati alle stalle da sistemi di trasporto del mangime.
Né è possibile ricondurre i silos ad impianti tecnologici, non essendo destinati ad ospitare alcun impianto di natura tecnologica, non potendo quindi essere esclusi, quale volume tecnico, dall'obbligo del rilascio del permesso di costruire, né a mere pertinenze, che per essere tali, ai fini dell'applicazione delle regole che governano l'attività edilizia, debbono essere privi di autonomia rispetto ad altra costruzione, circostanza non sussistente nel caso di specie vista la funzione dei silos, impiegati per lo stoccaggio, oltre alla distribuzione, del mangime per gli animali.
In conclusione, per quanto riguarda specificamente i silos va ritenuta l’infondatezza dei motivi aggiunti, trattandosi di opere che necessitavano del permesso di costruire, che hanno dato luogo ad interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, come tali inibite dall’art. 85 n.t.a. e sanzionabili con la demolizione e rimessione in pristino.
Pertanto, riassumendo, con riguardo al ricorso n.r.g. 2773/2002, i terzi motivi aggiunti vanno in parte dichiarati improcedibili per quanto attiene all’ordinanza di sospensione ed alle opere già rimosse e/o riconosciute come già autorizzate dall’amministrazione; vanno accolti limitatamente all’imposta sanzione demolitoria per guanto riguarda i camini; infine, vanno respinti per quanto riguarda la mancata sanatoria dei silos.
Tenuto conto dell’esito della controversia e della tutela cautelare immediatamente concessa con riguardo alle ordinanze impugnate, qui annullate, non si ritiene sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza risarcitoria, così come formulata in occasione della proposizione del ricorso principale (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 05.03.2014 n. 281 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione di silos costituisce di per sé intervento di nuova costruzione, soggetto come tale a concessione edilizia, ed ora a permesso di costruire, poiché si tratta, come notorio, di strutture di grandi dimensioni, ancorate in modo stabile al suolo.
La Cassazione ha poi escluso in modo espresso che si possa trattare di volumi tecnici, atteso che questi sono opere edilizie prive di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, volte ad alloggiare impianti serventi di una costruzione principale; quelli sono “autonome costruzioni tecnologicamente predisposte alla conservazione e allo stoccaggio di prodotti alimentari o minerali”.

... per l’annullamento del provvedimento 05.08.2009 prot. n. 3852, notificato il giorno 11.08.2008, con la quale il Responsabile del Servizio edilizia privata del Comune di Piancamuno ha impartito alla Carbofer S.r.l. ordine motivato di non effettuare l’intervento di cui alla denuncia inizio attività – DIA 19.06.2009, consistente nella installazione di nuovi silos presso il compendio sito alla locale via delle Sorti 1, sul terreno distinto al catasto comunale al foglio 3, mappale 256, subalterno 2;
...
Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta natura di “volumi tecnici” dei silos per cui è causa, è infondato e va respinto.
Così come ritenuto già da TAR Veneto sez. II 21.11.2003 n. 5840 e da questo TAR con sentenza 10.09.2004 n. 1075, e da ultimo da Cass. civ. sez. II 25.05.2012 n. 6356, la realizzazione di silos costituisce di per sé intervento di nuova costruzione, soggetto come tale a concessione edilizia, ed ora a permesso di costruire, poiché si tratta, come notorio, di strutture di grandi dimensioni, ancorate in modo stabile al suolo.
Cass. civ. sez. III 26.11.2012 n. 20866 ha poi escluso in modo espresso che si possa trattare di volumi tecnici, atteso che questi sono opere edilizie prive di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, volte ad alloggiare impianti serventi di una costruzione principale; quelli sono “autonome costruzioni tecnologicamente predisposte alla conservazione e allo stoccaggio di prodotti alimentari o minerali”.
Nel caso di specie, non constano elementi di fatto volti a sostenere una diversa conclusione (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 26.02.2014 n. 213 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: Interventi soggetti a permesso di costruire.
L'installazione di due silos metallici e di un impianto di frantumazione richiedono il titolo concessorio così come le opere edili realizzate all'interno di una cava in cui si svolgono attività estrattive autorizzate necessitano del permesso di costruire, ove non precarie, anche se connesse al ciclo produttivo, configurandosi, in difetto, il reato di cui all'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Si ha inoltre trasformazione del suolo anche nello scavo con dinamite del suolo medesimo in modo da arrecare modifiche permanenti (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.06.2012 n. 23222 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA-PRIVATA: CAVE E MINIERE - Installazione di due silos metallici - Permesso di costruire - Necessità - Scavo con dinamite - Trasformazione del suolo - Fattispecie - Art. 44, D.P.R. n. 380/2001.
Anche per l'installazione di due silos metallici e di un impianto di frantumazione occorre il titolo concessorio (Cass. Sez. 3, n. 4891 del 25/02/1985 per i silos) così come le opere edili realizzate all'interno di una cava in cui si svolgono attività estrattive autorizzate necessitano del permesso di costruire, ove non precarie, anche se connesse al ciclo produttivo, configurandosi, in difetto, il reato di cui all'art. 44, d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Cass. Sez. 3, n. 18546 del 07/04/2010).
Inoltre, la trasformazione del suolo si materializza, anche, nello scavo con dinamite sul medesimo arrecando modifiche permanenti. Fattispecie: realizzazione di un impianto per materiale lapideo e di due silos in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione ambientale (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.06.2012 n. 23222 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2011

SICUREZZA LAVOROSICUREZZA/ Pulizia di silos, serve esperienza. Stop ai lavori in ambienti a rischio senza giusta formazione. Entra in vigore il dpr n. 177/2011 che approva il regolamento per la qualificazione delle imprese.
Stop ai lavori di pulitura di silos e cisterne senza adeguata formazione dei lavoratori e dispositivi di sicurezza. Il 23 novembre entra in vigore il dpr n. 177/2011 che approva il regolamento per la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Le disposizioni, che resteranno valide in attesa della definizione del complessivo sistema di qualificazione delle imprese previsto dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008), stabiliscono tra l'altro che per svolgere attività lavorativa in ambienti confinati l'azienda deve avere in forza personale con esperienza almeno triennale (in misura non inferiore al 30% della forza lavoro), munito di specifici dispositivi di protezione individuale (maschere protettive ecc.), di attrezzature e di strumentazioni (come rilevatori di gas, respiratori ecc.) idonei a prevenire i rischi.
Finalità e ambito di applicazione. Il regolamento disciplina il sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi destinati a operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quali individuati ai sensi degli articoli 66 e 121 del T.u. sicurezza (si veda tabella). Restano comunque disposizioni di carattere temporaneo, in attesa della definizione del complessivo sistema previsto dal T.u. sicurezza.
Le nuove regole. Il regolamento stabilisce che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione delle norme relative alle imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento (contenuti e modalità della formazione verranno individuati entro 90 giorni con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali);
e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva (Durc);
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo ItaliaOggi Sette del 21.11.2011).

SICUREZZA LAVORO: G.U. 08.11.2011 n. 260 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81" (D.P.R. 14.09.2011 n. 177).
---------------
Più sicurezza in silos e cisterne. In G.U. il dpr sugli ambienti confinati.
Per svolgere attività lavorativa in ambienti confinati l'azienda deve avere personale con esperienza almeno triennale (in misura non inferiore al 30% della forza lavoro), munito di specifici dispositivi di protezione individuale (maschere protettive ecc.), di attrezzature e di strumentazioni (rilevatori di gas, respiratori ecc.) idonei a prevenire i rischi di tali attività e provvedere all'addestramento all'uso corretto degli stessi.
Lo stabilisce, tra l'altro, il dpr n. 177/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260/2011 che entrerà in vigore dal 23.11.2011.
Il provvedimento approva il regolamento per la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; sono disposizioni che restano valide in attesa della definizione del complessivo sistema di qualificazione delle imprese previsto dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008).
Tra le novità principali, il provvedimento introduce le condizioni per lo svolgimento delle attività nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Infatti, possono svolgere tali attività unicamente le imprese e i lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso, tra l'altro, dei seguenti requisiti: integrale applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati; avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro se impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, mirato specificamente alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività; ancora possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento al loro corretto uso; infine rispetto delle norme, se applicabili, in materia di Durc (articolo ItaliaOggi del 10.11.2011).

SICUREZZA LAVOROAMBIENTI CONFINATI/ Le istruzioni del ministero. Appalti nel mirino. I controlli alle direzioni provinciali.
Sotto controllo gli appalti per le attività manutentive o di pulizia in aree confinate (silos, cisterne, pozzi ecc.). Le direzioni provinciali del lavoro (Dpl) provvederanno ad acquisire la documentazione utile a verificare la correttezza degli aspetti gestionali sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro controllando, tra l'altro, la corretta elaborazione del Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) e le misure di prevenzione e protezione.
Lo stabilisce il Ministero del Lavoro nella circolare 19.04.2011 n. 13/2011, a conclusione di una prima iniziativa di verifica avviata con la circolare n. 42/2010 ma praticamente non riuscita.
Nella predetta circolare n. 42/2010, infatti, il ministero aveva già espresso l'intenzione di dare avvio ad azioni specifiche di controllo degli appalti riguardanti attività manutentive o di pulizia di aree confinate, mediante un piano straordinario d'ispezione. Un piano finalizzato a individuare, a monitorare e controllare gli appalti per attività in silos, pozzi, cisterne, serbatoi, cunicoli, impianti di depurazione, gallerie ecc..
Tuttavia, spiega il ministero, da una ricognizione dei risultati (di cui alla nota 11.03.2011 con cui sono state richieste le risultanze del monitoraggio) emerge che a oggi, salvo una casistica limitata, non sono state intraprese iniziative condivise o coordinate con gli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali (Asl), competenti sulla specifica materia per difficoltà operative legate a una non ancora piena attuazione del disegno organizzativo delineato dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) che ha previsto, nell'ambito dei comitati regionali di coordinamento in materia di salute e sicurezza, la costituzione di specifici uffici «operativi» a livello provinciale.
Alla luce di questo primo test negativo, il ministero ci riprova attribuendo la titolarità dell'azione di verifica alle direzioni provinciali del lavoro. Infatti, si legge nella circolare, considerata l'urgenza di porre in essere alcuni interventi immediati per contrastare il fenomeno infortunistico negli ambienti confinati e, comunque, nelle more che le predette iniziative coordinate con gli organi di vigilanza del Servizio sanitario nazionale (Ssn) vengano definite, alle singole dpl è fatto obbligo di provvedere ad acquisire la documentazione utile a verificare la correttezza degli aspetti gestionali degli appalti, anche sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza. Nello specifico, la circolare stabilisce che durante gli accessi andrà acquisita e verificata:
a) la corretta e completa elaborazione del Duvri da parte delle aziende committenti;
b) le misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;
c) i contenuti e la «effettività» della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
d) l'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza (articolo ItaliaOggi del 22.04.2011 - tratto da www.corteconti.it).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATA: SILOS PER USI AGRICOLI: E' PERTINENZA EDILIZIA?
Pertinenza edilizia - Nozione.
E' pertinenza edilizia soltanto quella preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, in relazione alle caratteristiche di quest'ultimo, sfornita di un valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o, comunque, dotata di un volume minimo, sicché sono qualificabili come pertinenze in materia edilizia solo le opere che siano prive di autonoma destinazione, e che esauriscano la loro destinazione d'uso del rapporto funzionale con l'edificio principale così da non incidere sul carico urbanistico (massima tratta da
http://mondolegale.it - TAR Veneto, Sez. II, sentenza 24.03.2010 n. 928 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2008

EDILIZIA PRIVATA: 1. Realizzazione ex novo di silos - Intervento qualificabile come nuova costruzione - Assentibilità mediante permesso di costruire - Sussiste.
2. Giustizia amministrativa - Attività amministrativa espressione di discrezionalità tecnica - Sindacabilità da parte del Giudice amministrativo - Limiti.

1. La realizzazione ex novo di silos è qualificabile come intervento di nuova costruzione assentibile, pertanto, con il permesso di costruire.
2. A fronte di attività amministrativa espressione di discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può censurare l'operato dell'amministrazione soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico 
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.04.2008 n. 1111).

anno 2003

EDILIZIA PRIVATAL’installazione di silos, ancorati al terreno ed all’edificio esistente, configura un intervento implicante trasformazione urbanistica qualificabile come nuova costruzione, come tale soggetta a concessione edilizia.
- che per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 06.11.2003 avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, è necessario svolgere, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla stessa difesa comunale nella memoria del 15.11.2003, le seguenti considerazioni:
a) con riguardo all’impugnata ordinanza di sospensione lavori, attesa l’intervenuta decorrenza dei termini di legge relativi alla durata degli effetti del provvedimento, non sussiste più interesse al suo annullamento;
b) con riguardo al provvedimento del 07.08.2003 di diniego sanatoria dei silos, preso atto delle ragioni addotte dall’amministrazione a fondamento del diniego, nonché a fondamento del conseguente ordine di demolizione degli stessi contenuto nell’ordinanza n. 45/2003, parimenti impugnata, e ritenuto, conformemente all’orientamento già espresso in merito dalla Sezione –cfr. sentenza n. 2414/2002, conforme C.d.S., Sez. V, n. 343/2001- che l’installazione di silos, ancorati al terreno ed all’edificio esistente, configuri un intervento implicante trasformazione urbanistica qualificabile come nuova costruzione, come tale soggetta a concessione edilizia; nonché la sussistenza del rilevato contrasto con la previsione contenuta nell’art. 85 delle N.T.A., nella versione novellata a seguito della variante introdotta in virtù della delibera consiliare n. 37/2003, che non consente per gli allevamenti zootecnici già esistenti in zona E interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 21.11.2003 n. 5840 - link a www.giustizia-amministrativa.it).