dossier SILOS |
anno
2018 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Silos, non è qualificabile come volume tecnico.
I volumi tecnici vengono
restrittivamente individuati in quelle strutture
insuscettibili di autonoma funzione, se non quella di
contenere impianti tecnologici (si pensi ai vani ascensori).
In tal senso depone anche la definizione di “volume
tecnico” rinvenibile al punto n. 31 dell’intesa del
20.10.2016 per la definizione del regolamento edilizio-tipo,
raggiunta tra Stato, Regioni e Comuni ai sensi dell’art. 4,
comma 1-sexies, del d.p.r. n. 380/2001, secondo cui “sono
volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a
contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature
degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico,
termico, di condizionamento e di climatizzazione, di
sollevamento, elettrico, si sicurezza, telefonico..).”
Sicché, si condivide il più rigoroso orientamento secondo il
quale un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici.
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I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe
deducendo di essere rispettivamente proprietario e
comodatario di un immobile sito in S. Vittoria di Alba,
identificato a catasto al foglio 6, mappale 58, con
riferimento al quale hanno ottenuto permesso di costruire ed
autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di nuovi
silos di altezza pari a 10 mt.
In data 27.07.2012 il signor Da.To. presentava istanza di
variante al permesso di costruire affinché i silos potessero
avere una altezza di mt. 15, anziché mt. 10. La Commissione
locale per il paesaggio e la Commissione edilizia
esprimevano parere negativo. In data 23.10.2012 veniva
comunicato preavviso di diniego.
I suddetti atti venivano impugnati con il ricorso
introduttivo, censurando, tra l’altro, la mancanza di un
esplicito provvedimento di diniego.
In data 13.12.2012 veniva emesso provvedimento definitivo di
diniego, impugnato con i motivi aggiunti di ricorso.
...
Il provvedimento di diniego, dopo aver esposto l’intero
andamento dell’istruttoria, ha esplicitato una articolata
motivazione evidenziando in particolare che:
1) i silos dovrebbero rispettare i limiti di altezza propri degli
edifici preesistenti, pari a 10 mt.;
2) la pertinente norma di NTA è rappresentata dall’art. 32 e non
dall’art. 33;
3) l’area è soggetta a vincolo paesaggistico, in quanto rientra
nella fascia di 150 mt. dal torrente Mellea e la competente
Commissione locale per il paesaggio ha espresso parere
negativo.
Deve premettersi in fatto che il sig. Da. aveva, sin dal
2011, formulato una istanza di permesso di costruire per
silos di altezza pari a 17 mt.; già nell’iter di detta
pratica la Commissione locale per il paesaggio richiedeva
che l’altezza venisse contenuta in un massimo di 10 mt.,
indicazione cui la proprietà si era adeguata. Con il
contestato titolo in variante i ricorrenti hanno nuovamente
formulato istanza per innalzare le strutture fino a 15 mt.
E’ pacifico che la scheda tecnica relativa all’area in
questione preveda, per le edificazioni nell’area, una
altezza massima pari a quella esistente (cioè 10 mt.). Fermo
restando che le norme di piano applicabili non dettano
regole specifiche per i “silos” la tesi di parte
ricorrente si fonda sostanzialmente sull’assunto che i silos
siano qualificabili “volumi tecnici” e come tali
siano irrilevanti rispetto alla disciplina edilizia delle
altezze.
Ritiene il collegio di condividere, sul punto, la più
recente giurisprudenza, in forza della quale un silos non è
qualificabile volume tecnico.
I ricorrenti insistono sulla natura accessoria della
struttura alla attività produttiva, aspetto certamente vero
ma che potrebbe predicarsi per qualunque locale magazzino,
che non è per tale solo motivo urbanisticamente irrilevante
e neppure viene ordinariamente qualificato pertinenza
urbanistica. I volumi tecnici vengono per contro
restrittivamente individuati in quelle strutture
insuscettibili di autonoma funzione, se non quella di
contenere impianti tecnologici (si pensi ai vani ascensori).
In tal senso depone anche la definizione di “volume
tecnico” rinvenibile al punto n. 31 dell’intesa del
20.10.2016 per la definizione del regolamento edilizio-tipo,
raggiunta tra Stato, Regioni e Comuni ai sensi dell’art. 4,
comma 1-sexies, del d.p.r. n. 380/2001, secondo cui “sono
volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a
contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature
degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico,
termico, di condizionamento e di climatizzazione, di
sollevamento, elettrico, si sicurezza, telefonico..).”
Si condivide pertanto il più rigoroso orientamento secondo
il quale un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici
(in tal senso Tar Brescia, n. 213/2014; Tar Veneto, n.
281/2014), soluzione che comporta che la struttura dovrebbe
rispettare i limiti di altezza previsti per l’area,
pacificamente pari a 10 mt.
Ne consegue che risulta corretta e di per sé sufficiente a
supportare il diniego la prima delle ragioni addotte nel
provvedimento impugnato, soluzione che rende superflua ogni
ulteriore analisi delle censure mosse avverso il diniego
espresso anche dalla competente Commissione paesaggistica.
Il ricorso e i connessi motivi aggiunti devono quindi essere
complessivamente respinti.
Non essendo ravvisabili condotte illegittime
dell’amministrazione non sussistono i presupposti per la
domanda risarcitoria, peraltro neppure sviluppata in atti.
L’opinabilità della questione, anche soggetta ad evoluzione
giurisprudenziale, giustifica la compensazione delle spese
di lite (TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 05.07.2018 n. 821 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno
2014 |
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EDILIZIA
PRIVATA: A
prescindere dalle caratteristiche costruttive e di impiego
dei silos (ndr: n. 8 silos che la ditta utilizza per lo
stoccaggio e la distribuzione del mangime, consistenti in
manufatti in vetroresina, poggianti su platea in
calcestruzzo, addossati alle stalle e messi in comunicazione
con queste attraverso nastri trasportatori per consentire
l’alimentazione del bestiame), essi rappresentano,
complessivamente intesi, una considerevole trasformazione
del territorio, essendo strettamente e funzionalmente
ancorati all’edificio cui accedono, poggiando su una platea
di calcestruzzo (come confermato in occasione dell’istanza
di condono successivamente presentata ed anche dalla difesa
istante in occasione della presentazione del terzo gravame,
avverso il diniego di condono dei medesimi silos),
comportando all’evidenza un intervento di trasformazione del
territorio urbanisticamente rilevante e quindi soggetto a
permesso di costruire, in quanto opere sicuramente eccedenti
la manutenzione ordinaria.
Rientrano invero nella nozione giuridica di costruzione,
costituente modifica del territorio comunale per la quale
occorre il permesso di costruire, tutti quei manufatti che,
non necessariamente infissi al suolo e pur semplicemente
aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo
stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, come
nella specie, ove trattasi di silos prefabbricati, poggianti
su platea di calcestruzzo e collegati alle stalle da sistemi
di trasporto del mangime.
Né è possibile ricondurre i silos ad impianti tecnologici,
non essendo destinati ad ospitare alcun impianto di natura
tecnologica, non potendo quindi essere esclusi, quale volume
tecnico, dall'obbligo del rilascio del permesso di
costruire, né a mere pertinenze, che per essere tali, ai
fini dell'applicazione delle regole che governano l'attività
edilizia, debbono essere privi di autonomia rispetto ad
altra costruzione, circostanza non sussistente nel caso di
specie vista la funzione dei silos, impiegati per lo
stoccaggio, oltre alla distribuzione, del mangime per gli
animali.
Resta quindi da esaminare la vicenda relativa agli otto
silos che la ditta utilizza per lo stoccaggio e la
distribuzione del mangime, consistenti in manufatti in
vetroresina, poggianti su platea in calcestruzzo, addossati
alle stalle e messi in comunicazione con queste attraverso
nastri trasportatori per consentire l’alimentazione del
bestiame.
Il diniego di sanatoria opposto per tali opere (dato atto
che successivamente per i medesimi abusi è stata presentata
istanza di condono, nuovamente denegata dal Comune, a sua
volta oggetto del terzo ricorso indicato in epigrafe) è
stato formulato dall’amministrazione sulla base della
ritenuta necessità, per tale tipologia di opere, del
permesso di costruire, trattandosi di interventi di
trasformazione del territorio, peraltro soggetto a tutela,
come tali comunque inibite sulla base della già contestata
disposizione di cui all’art. 85 n.t.a., che per la sottozona
E2/B non consente interventi eccedenti la manutenzione
ordinaria.
Di conseguenza, non sussistendo il requisito della cd.
doppia conformità, la sanatoria è stata denegata.
La difesa istante con i terzi motivi aggiunti ha contestato
il presupposto su cui si fonda il diniego della sanatoria,
riconducendo i silos ad opere precarie, amovibili, pertinenziali rispetto alle stalle e comunque assimilabili
agli impianti tecnologici al servizio della produzione, come
tali non assoggettabili a permesso di costruire e quindi non
ricadenti nel divieto di cui all’art. 85 n.t.a. e comunque
alla sanzione demolitoria.
Ancora una volta, considerate le ragioni per le quali non è
stata concessa la sanatoria, la difesa istante ha rinnovato
le doglianze già dedotte con il ricorso n. 2773/2002 avverso
l’art. 85 delle n.t.a. ed ai limiti con esso introdotti per
eventuali interventi edificatori, eccedenti la manutenzione
ordinaria, in area agricola E2/B.
L’esatta configurazione della natura dei silos assume quindi
rilevanza ai fini della possibilità della loro sanatoria,
con riguardo al requisito della doppia conformità, ed al
contempo per l’eventuale irrogazione della sanzione, diversa
dalla demolizione, per l’abuso non sanato.
Ribadita l’infondatezza delle censure dedotte avverso l’art.
85 n.t.a., considerata la già rilevata specificità delle
prescrizioni adottate al fine di tutelare l’ambito
particolare protetto, inibendo per l’esistente ulteriori
interventi, coerentemente con il generale divieto di nuovi
insediamenti, ritiene il Collegio che non sia rinvenibile
nei silos la pretesa natura di opere precarie e/o
pertinenziali, sebbene teoricamente amovibili, prive di
autonoma utilizzabilità ed inidonee ad alterare lo stato dei
luoghi in ragione delle loro modeste dimensioni.
Invero, a prescindere dalle caratteristiche costruttive e di
impiego dei silos, essi rappresentano, complessivamente
intesi (trattasi di otto strutture su basamento in
calcestruzzo), una considerevole trasformazione del
territorio, essendo strettamente e funzionalmente ancorati
all’edificio cui accedono, poggiando su una platea di
calcestruzzo (come confermato in occasione dell’istanza di
condono successivamente presentata ed anche dalla difesa
istante in occasione della presentazione del terzo gravame,
avverso il diniego di condono dei medesimi silos),
comportando all’evidenza un intervento di trasformazione del
territorio urbanisticamente rilevante e quindi soggetto a
permesso di costruire, in quanto opere sicuramente eccedenti
la manutenzione ordinaria.
Rientrano invero nella nozione giuridica di costruzione,
costituente modifica del territorio comunale per la quale
occorre il permesso di costruire, tutti quei manufatti che,
non necessariamente infissi al suolo e pur semplicemente
aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo
stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, come
nella specie, ove trattasi di silos prefabbricati, poggianti
su platea di calcestruzzo e collegati alle stalle da sistemi
di trasporto del mangime.
Né è possibile ricondurre i silos ad impianti tecnologici,
non essendo destinati ad ospitare alcun impianto di natura
tecnologica, non potendo quindi essere esclusi, quale volume
tecnico, dall'obbligo del rilascio del permesso di
costruire, né a mere pertinenze, che per essere tali, ai
fini dell'applicazione delle regole che governano l'attività
edilizia, debbono essere privi di autonomia rispetto ad
altra costruzione, circostanza non sussistente nel caso di
specie vista la funzione dei silos, impiegati per lo
stoccaggio, oltre alla distribuzione, del mangime per gli
animali.
In conclusione, per quanto riguarda specificamente i silos
va ritenuta l’infondatezza dei motivi aggiunti, trattandosi
di opere che necessitavano del permesso di costruire, che
hanno dato luogo ad interventi eccedenti la manutenzione
ordinaria, come tali inibite dall’art. 85 n.t.a. e
sanzionabili con la demolizione e rimessione in pristino.
Pertanto, riassumendo, con riguardo al ricorso n.r.g.
2773/2002, i terzi motivi aggiunti vanno in parte dichiarati
improcedibili per quanto attiene all’ordinanza di
sospensione ed alle opere già rimosse e/o riconosciute come
già autorizzate dall’amministrazione; vanno accolti
limitatamente all’imposta sanzione demolitoria per guanto
riguarda i camini; infine, vanno respinti per quanto
riguarda la mancata sanatoria dei silos.
Tenuto conto dell’esito della controversia e della tutela
cautelare immediatamente concessa con riguardo alle
ordinanze impugnate, qui annullate, non si ritiene
sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza
risarcitoria, così come formulata in occasione della
proposizione del ricorso principale
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 05.03.2014 n. 281 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
La realizzazione di silos costituisce di
per sé intervento di nuova costruzione, soggetto come tale a
concessione edilizia, ed ora a permesso di costruire, poiché
si tratta, come notorio, di strutture di grandi dimensioni,
ancorate in modo stabile al suolo.
La Cassazione ha poi escluso in modo espresso che si possa
trattare di volumi tecnici, atteso che questi sono opere
edilizie prive di alcuna autonomia funzionale, anche
potenziale, volte ad alloggiare impianti serventi di una
costruzione principale; quelli sono “autonome costruzioni
tecnologicamente predisposte alla conservazione e allo
stoccaggio di prodotti alimentari o minerali”.
... per l’annullamento del provvedimento 05.08.2009 prot. n.
3852, notificato il giorno 11.08.2008, con la quale il
Responsabile del Servizio edilizia privata del Comune di
Piancamuno ha impartito alla Carbofer S.r.l. ordine motivato
di non effettuare l’intervento di cui alla denuncia inizio
attività – DIA 19.06.2009, consistente nella installazione
di nuovi silos presso il compendio sito alla locale via
delle Sorti 1, sul terreno distinto al catasto comunale al
foglio 3, mappale 256, subalterno 2;
...
Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta natura
di “volumi tecnici” dei silos per cui è causa, è
infondato e va respinto.
Così come ritenuto già da TAR Veneto sez. II 21.11.2003 n.
5840 e da questo TAR con sentenza 10.09.2004 n. 1075, e da
ultimo da Cass. civ. sez. II 25.05.2012 n. 6356, la
realizzazione di silos costituisce di per sé intervento di
nuova costruzione, soggetto come tale a concessione
edilizia, ed ora a permesso di costruire, poiché si tratta,
come notorio, di strutture di grandi dimensioni, ancorate in
modo stabile al suolo.
Cass. civ. sez. III 26.11.2012 n. 20866 ha poi escluso in
modo espresso che si possa trattare di volumi tecnici,
atteso che questi sono opere edilizie prive di alcuna
autonomia funzionale, anche potenziale, volte ad alloggiare
impianti serventi di una costruzione principale; quelli sono
“autonome costruzioni tecnologicamente predisposte alla
conservazione e allo stoccaggio di prodotti alimentari o
minerali”.
Nel caso di specie, non constano elementi di fatto volti a
sostenere una diversa conclusione (TAR Lombardia-Brescia,
Sez. I,
sentenza 26.02.2014 n. 213 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno
2012 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Interventi soggetti a permesso di
costruire.
L'installazione di due silos metallici e di un impianto di
frantumazione richiedono il titolo concessorio così come le
opere edili realizzate all'interno di una cava in cui si
svolgono attività estrattive autorizzate necessitano del
permesso di costruire, ove non precarie, anche se connesse
al ciclo produttivo, configurandosi, in difetto, il reato di
cui all'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Si ha inoltre trasformazione del suolo anche nello scavo con
dinamite del suolo medesimo in modo da arrecare modifiche
permanenti (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 13.06.2012 n. 23222 - tratto da
www.lexambiente.it). |
EDILIZIA-PRIVATA:
CAVE E MINIERE - Installazione di due
silos metallici - Permesso di costruire - Necessità - Scavo
con dinamite - Trasformazione del suolo - Fattispecie - Art.
44, D.P.R. n. 380/2001.
Anche per l'installazione di due silos metallici e di un
impianto di frantumazione occorre il titolo concessorio
(Cass. Sez. 3, n. 4891 del 25/02/1985 per i silos) così come
le opere edili realizzate all'interno di una cava in cui si
svolgono attività estrattive autorizzate necessitano del
permesso di costruire, ove non precarie, anche se connesse
al ciclo produttivo, configurandosi, in difetto, il reato di
cui all'art. 44, d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Cass. Sez. 3, n.
18546 del 07/04/2010).
Inoltre, la trasformazione del suolo si materializza, anche,
nello scavo con dinamite sul medesimo arrecando modifiche
permanenti. Fattispecie: realizzazione di un impianto per
materiale lapideo e di due silos in assenza di permesso di
costruire e di autorizzazione ambientale (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 13.06.2012 n. 23222 - link a
www.ambientediritto.it). |
anno
2011 |
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SICUREZZA
LAVORO: SICUREZZA/
Pulizia di silos, serve esperienza. Stop ai lavori in
ambienti a rischio senza giusta formazione. Entra in vigore
il dpr n. 177/2011 che approva il regolamento per la
qualificazione delle imprese.
Stop ai lavori di pulitura di silos e cisterne senza
adeguata formazione dei lavoratori e dispositivi di
sicurezza. Il 23 novembre entra in vigore il dpr n. 177/2011
che approva il regolamento per la qualificazione di imprese
e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati.
Le disposizioni, che resteranno valide in attesa della
definizione del complessivo sistema di qualificazione delle
imprese previsto dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008),
stabiliscono tra l'altro che per svolgere attività
lavorativa in ambienti confinati l'azienda deve avere in
forza personale con esperienza almeno triennale (in misura
non inferiore al 30% della forza lavoro), munito di
specifici dispositivi di protezione individuale (maschere
protettive ecc.), di attrezzature e di strumentazioni (come
rilevatori di gas, respiratori ecc.) idonei a prevenire i
rischi.
Finalità e ambito di applicazione. Il regolamento disciplina
il sistema di qualificazione di imprese e lavoratori
autonomi destinati a operare nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, quali individuati ai
sensi degli articoli 66 e 121 del T.u. sicurezza (si veda
tabella). Restano comunque disposizioni di carattere
temporaneo, in attesa della definizione del complessivo
sistema previsto dal T.u. sicurezza.
Le nuove regole.
Il regolamento stabilisce che qualsiasi attività lavorativa
nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati può essere svolta unicamente da imprese o
lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei
seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle disposizioni in materia di
valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di
gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione delle norme relative
alle imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al
30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale
relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie
contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda
ipotesi, che i relativi contratti siano stati
preventivamente certificati. Tale esperienza deve essere
necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le
funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e
formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di
lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato
alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali
attività, oggetto di verifica di apprendimento e
aggiornamento (contenuti e modalità della formazione
verranno individuati entro 90 giorni con accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le parti sociali);
e) possesso di dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla
prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta
effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto
di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di
tutto il personale impiegato per le attività lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso
il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di
procedure di sicurezza;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in
materia di Documento unico di regolarità contributiva (Durc);
h) integrale applicazione della parte economica e normativa
della contrattazione collettiva di settore, compreso il
versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale
di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo,
con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore
sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale (articolo
ItaliaOggi Sette del 21.11.2011). |
SICUREZZA
LAVORO:
G.U. 08.11.2011 n. 260 "Regolamento recante norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti,
a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto
legislativo 09.04.2008, n. 81" (D.P.R.
14.09.2011 n. 177).
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Più sicurezza in silos e cisterne. In
G.U. il dpr sugli ambienti confinati.
Per svolgere attività lavorativa in
ambienti confinati l'azienda deve avere personale con
esperienza almeno triennale (in misura non inferiore al 30%
della forza lavoro), munito di specifici dispositivi di
protezione individuale (maschere protettive ecc.), di
attrezzature e di strumentazioni (rilevatori di gas,
respiratori ecc.) idonei a prevenire i rischi di tali
attività e provvedere all'addestramento all'uso corretto
degli stessi.
Lo stabilisce, tra l'altro, il dpr n. 177/2011 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 260/2011 che entrerà in vigore
dal 23.11.2011.
Il provvedimento approva il regolamento per la
qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; sono
disposizioni che restano valide in attesa della definizione
del complessivo sistema di qualificazione delle imprese
previsto dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008).
Tra le novità principali, il provvedimento introduce le
condizioni per lo svolgimento delle attività nel settore
degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Infatti, possono svolgere tali attività unicamente le
imprese e i lavoratori autonomi qualificati in ragione del
possesso, tra l'altro, dei seguenti requisiti: integrale
applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione
delle emergenze; presenza di personale, in percentuale non
inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre
tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa
seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati
preventivamente certificati; avvenuta effettuazione di
attività di informazione e formazione di tutto il personale,
ivi compreso il datore di lavoro se impiegato per attività
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
mirato specificamente alla conoscenza dei fattori di rischio
propri di tali attività; ancora possesso di dispositivi di
protezione individuale, strumentazione e attrezzature di
lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle
attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati e avvenuta effettuazione di attività di
addestramento al loro corretto uso; infine rispetto delle
norme, se applicabili, in materia di Durc (articolo
ItaliaOggi del 10.11.2011). |
SICUREZZA
LAVORO: AMBIENTI
CONFINATI/ Le istruzioni del ministero. Appalti nel mirino.
I controlli alle direzioni provinciali.
Sotto controllo gli appalti per le
attività manutentive o di pulizia in aree confinate (silos,
cisterne, pozzi ecc.). Le direzioni provinciali del lavoro (Dpl)
provvederanno ad acquisire la documentazione utile a
verificare la correttezza degli aspetti gestionali sotto il
profilo del rispetto della normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro controllando, tra l'altro, la corretta
elaborazione del Duvri (Documento unico di valutazione dei
rischi interferenziali) e le misure di prevenzione e
protezione.
Lo stabilisce il Ministero del Lavoro nella
circolare 19.04.2011 n. 13/2011, a conclusione di
una prima iniziativa di verifica avviata con la circolare n.
42/2010 ma praticamente non riuscita.
Nella predetta circolare n. 42/2010, infatti, il ministero
aveva già espresso l'intenzione di dare avvio ad azioni
specifiche di controllo degli appalti riguardanti attività
manutentive o di pulizia di aree confinate, mediante un
piano straordinario d'ispezione. Un piano finalizzato a
individuare, a monitorare e controllare gli appalti per
attività in silos, pozzi, cisterne, serbatoi, cunicoli,
impianti di depurazione, gallerie ecc..
Tuttavia, spiega il ministero, da una ricognizione dei
risultati (di cui alla nota 11.03.2011 con cui sono state
richieste le risultanze del monitoraggio) emerge che a oggi,
salvo una casistica limitata, non sono state intraprese
iniziative condivise o coordinate con gli organi di
vigilanza delle aziende sanitarie locali (Asl), competenti
sulla specifica materia per difficoltà operative legate a
una non ancora piena attuazione del disegno organizzativo
delineato dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) che ha
previsto, nell'ambito dei comitati regionali di
coordinamento in materia di salute e sicurezza, la
costituzione di specifici uffici «operativi» a
livello provinciale.
Alla luce di questo primo test negativo, il ministero ci
riprova attribuendo la titolarità dell'azione di verifica
alle direzioni provinciali del lavoro. Infatti, si legge
nella circolare, considerata l'urgenza di porre in essere
alcuni interventi immediati per contrastare il fenomeno
infortunistico negli ambienti confinati e, comunque, nelle
more che le predette iniziative coordinate con gli organi di
vigilanza del Servizio sanitario nazionale (Ssn) vengano
definite, alle singole dpl è fatto obbligo di provvedere ad
acquisire la documentazione utile a verificare la
correttezza degli aspetti gestionali degli appalti, anche
sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di
salute e sicurezza. Nello specifico, la circolare stabilisce
che durante gli accessi andrà acquisita e verificata:
a) la corretta e completa elaborazione del Duvri da parte
delle aziende committenti;
b) le misure di prevenzione e protezione previste per
effettuare l'intervento lavorativo;
c) i contenuti e la «effettività» della
formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle
aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle
attività svolte;
d) l'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza (articolo
ItaliaOggi del 22.04.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
anno
2010 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
SILOS PER USI AGRICOLI: E' PERTINENZA
EDILIZIA?
Pertinenza edilizia - Nozione.
E' pertinenza
edilizia soltanto quella preordinata ad un'oggettiva
esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed
oggettivamente inserita al servizio dello stesso, in
relazione alle caratteristiche di quest'ultimo, sfornita di
un valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura
o, comunque, dotata di un volume minimo, sicché sono
qualificabili come pertinenze in materia edilizia solo le
opere che siano prive di autonoma destinazione, e che
esauriscano la loro destinazione d'uso del rapporto
funzionale con l'edificio principale così da non incidere
sul carico urbanistico (massima tratta da
http://mondolegale.it -
TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 24.03.2010 n. 928 -
link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno
2008 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
1. Realizzazione ex novo di silos -
Intervento qualificabile come nuova costruzione -
Assentibilità mediante permesso di costruire - Sussiste.
2. Giustizia amministrativa - Attività amministrativa
espressione di discrezionalità tecnica - Sindacabilità da
parte del Giudice amministrativo - Limiti.
1.
La realizzazione ex novo di silos è qualificabile come
intervento di nuova costruzione assentibile, pertanto, con
il permesso di costruire.
2.
A fronte di attività amministrativa espressione di
discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può
censurare l'operato dell'amministrazione soltanto nel caso
in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente,
irragionevole o frutto di errore tecnico (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 11.04.2008
n. 1111). |
anno
2003 |
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EDILIZIA
PRIVATA: L’installazione
di silos, ancorati al terreno ed all’edificio esistente,
configura un intervento implicante trasformazione
urbanistica qualificabile come nuova costruzione, come tale
soggetta a concessione edilizia.
- che per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti,
depositati in data 06.11.2003 avverso i provvedimenti
indicati in epigrafe, è necessario svolgere, anche alla luce
dei chiarimenti forniti dalla stessa difesa comunale nella
memoria del 15.11.2003, le seguenti considerazioni:
a) con riguardo all’impugnata ordinanza di sospensione
lavori, attesa l’intervenuta decorrenza dei termini di legge
relativi alla durata degli effetti del provvedimento, non
sussiste più interesse al suo annullamento;
b) con riguardo al provvedimento del 07.08.2003 di diniego
sanatoria dei silos, preso atto delle ragioni addotte
dall’amministrazione a fondamento del diniego, nonché a
fondamento del conseguente ordine di demolizione degli
stessi contenuto nell’ordinanza n. 45/2003, parimenti
impugnata, e ritenuto, conformemente all’orientamento già
espresso in merito dalla Sezione –cfr. sentenza n. 2414/2002,
conforme C.d.S., Sez. V, n. 343/2001- che l’installazione
di silos, ancorati al terreno ed all’edificio esistente,
configuri un intervento implicante trasformazione
urbanistica qualificabile come nuova costruzione, come tale
soggetta a concessione edilizia; nonché la sussistenza del
rilevato contrasto con la previsione contenuta nell’art. 85
delle N.T.A., nella versione novellata a seguito della
variante introdotta in virtù della delibera consiliare n.
37/2003, che non consente per gli allevamenti zootecnici già
esistenti in zona E interventi eccedenti l’ordinaria
manutenzione
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 21.11.2003 n. 5840 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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