dossier VINCOLO IDROGEOLOGICO |
anno
2014 |
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EDILIZIA PRIVATA:
A causa della sua ratio e in virtù della stessa
genericità della sua formulazione, l'autorizzazione ex artt.
7, 8 e 9 del R.D. 30.12.1923 n. 3267 riguarda ogni attività
sottoposta a vincolo idrogeologico e immutazione totale o
parziale dei luoghi della zona sottoposta a vincolo
idrogeologico, ivi compresa in particolare l'attività
edificatoria, con la precisazione che detta normativa non
esclude che i terreni interessati da vincoli idrogeologici
siano interessati dall'attività edificatoria, essendo invece
consentito ai proprietari dei terreni vincolati di
richiedere la rimozione del vincolo (o anche solo
l'autorizzazione al taglio di alcuni alberi) nella misura
necessaria a consentire la realizzazione della costruzione.
Il regime autorizzatorio de quo implica in sostanza un
controllo dal punto di vista della stabilità del suolo e
dell'equilibrio geologico o idraulico per evitare che
eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano
suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione
dell'ambiente, pregiudicandone l'equilibrio idrogeologico
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il R.D. 30.12.1923, n. 3267 ("Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"),
dopo aver previsto all'art. 1 che "Sono sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi
natura e destinazione che, per effetto di forme di
utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7,
8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere
la stabilità o turbare il regime delle acque", dispone
all'art. 7 che "Per i terreni vincolati la trasformazione
dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione
di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e
alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo
di prevenire i danni di cui all'art. 1".
La giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che, a
causa della sua ratio e in virtù della stessa
genericità della sua formulazione, la autorizzazione in
questione riguarda ogni attività sottoposta a vincolo
idrogeologico e immutazione totale o parziale dei luoghi
della zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ivi compresa
in particolare l'attività edificatoria (C.d.S., sez. VI,
31.12.1988, n. 1347; 29.03.1983, n. 161; 25.05.1979, n.
395), con la precisazione che detta normativa non esclude
che i terreni interessati da vincoli idrogeologici siano
interessati dall'attività edificatoria, essendo invece
consentito ai proprietari dei terreni vincolati di
richiedere la rimozione del vincolo (o anche solo
l'autorizzazione al taglio di alcuni alberi) nella misura
necessaria a consentire la realizzazione della costruzione
(C.d.S., sez. V, 14.04.1993, n. 480).
Il regime autorizzatorio de quo implica in sostanza
un controllo dal punto di vista della stabilità del suolo e
dell'equilibrio geologico o idraulico per evitare che
eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano
suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione
dell'ambiente, pregiudicandone l'equilibrio idrogeologico
(C.d.S., sez. V, 03.01.1992, n. 4; sez. VI, 02.03.1987, n.
94).
Nella specie, facendo applicazione dei cennati principi
giurisprudenziali merita accoglimento, con assorbimento
degli altri motivi di ricorso, la censura con la quale si
deduce il deficit istruttorio e motivazionale cui è incorsa
l’A.R. nel negare il citato nulla–osta.
In particolare, la P.A. regionale ha espresso le seguenti
considerazioni: “nota e riconosciuta ai boschi (dalla
comunità scientifica), nella specie alle pinete di pino d’aleppo,
la funzione di protezione del suolo e di regimentazione
delle acque degli eventi idrometeorici critici. Funzioni
svolte sia grazie all’apparato fogliare, ed epigeo, che
tutela il terreno, ne migliorano la condizione strutturale e
quindi sostanzialmente incrementano la capacità di
immagazzinamento e di circolazione idrica, riducendo così
notevolmente i fenomeni di ruscellamento e ristagno. Tali
azioni hanno importantissimi effetti sugli eventi
idrometeorici critici, che vanno da una consistente
riduzione fino all’annullamento vero e proprio delle
conseguenze dei ruscellamenti e dei ristagni superficiali di
acque. Ritenuto che la realizzazione del fabbricato con le
pertinenze d’uso ha comportato una riduzione della
funzionalità del bosco per almeno tali superfici”.
Appare quindi evidente come le valutazioni della Regione
siano del tutto scevre da una concreta e compiuta verifica
dell’incidenza delle opere sul vincolo in questione; tale
verifica non andava effettuata richiamando la notoria e
generale funzione degli alberi di protezione del terreno e
di regimentazione delle acque, quanto piuttosto analizzando
i concreti ed effettivi rischi per la stabilità del suolo e
dell'equilibrio geologico o idraulico nella situazione
concreta, mediante un corretto bilanciato esame della
compatibilità e sostenibilità delle opere edilizie in
questione con i valori che il vincolo de quo intende
tutelare (TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 04.09.2014 n. 2291 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Il vincolo idrogeologico non comporta l’inedificabilità
assoluta, ma semmai l’approntamento di particolari cautele:
non ogni opera edilizia in zona vincolata può ritenersi
pregiudizievole all'interesse pubblico, ma soltanto quelle
che, in seguito a puntuale accertamento, risultino in
contrasto con lo stesso
Con la seconda censura la parte istante sostiene che l’area
di Opini è sottoposta a vincolo idrogeologico per l’intera
superficie, con la conseguenza che il divieto di edificare
riguardante le aree boscate si dovrebbe estendere ai terreni
non boschivi.
Il rilievo è infondato.
Il vincolo idrogeologico non comporta l’inedificabilità
assoluta, ma semmai l’approntamento di particolari cautele:
non ogni opera edilizia in zona vincolata può ritenersi
pregiudizievole all'interesse pubblico, ma soltanto quelle
che, in seguito a puntuale accertamento, risultino in
contrasto con lo stesso (TAR Piemonte, I, 13.06.2007, n.
2593; TAR Puglia, Lecce, I, 24.08.2005, n. 4122) (TAR Toscana,
Sez. I,
sentenza 01.07.2014 n. 1150 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno
2013 |
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AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 49 del 02.12.2013, "Adeguamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di danni
alle superfici boschive e ai terreni soggetti a vincolo
idrogeologico (art. 61, comma 14, l.r. n. 31/2008)"
(decreto
D.S. 26.11.2013 n. 10974). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 43 del 21.10.2013, "Individuazione
degli interventi di irrilevante impatto sulla stabilità
idrogeologica dei suoli, ai sensi dell’articolo 44, comma 6,
lettera b), della l.r. 31/2008 e delle relative procedure.
Contestuali precisazioni sulla definizione di
“Trasformazione del Bosco” (art. 43 l.r. 31/2008) e sulla
definizione di “Mutamento di destinazione d’uso del suolo”
ai sensi dell’art. 4-quater, comma 5-bis della l.r. 31/2008"
(deliberazione
G.R. 11.10.2013 n. 773). |
EDILIZIA PRIVATA:
Occupandosi delle disposizioni dei ricordati
artt. 1 e 7 del r.d. n. 3267 del 1923 la giurisprudenza ha
già avuto modo di sottolineare che, a causa della sua ratio
ed in virtù della stessa genericità della sua formulazione,
la autorizzazione in questione riguarda ogni attività
sottoposta a vincolo idrogeologico ed immutazione totale o
parziale dei luoghi della zona sottoposta a vincolo
idrogeologico, ivi compresa in particolare l’attività
edificatoria, con la precisazione che detta normativa non
esclude che i terreni interessati da vincoli idrogeologici
siano interessati dall’attività edificatoria, essendo invece
consentito ai proprietari dei terreni vincolati di
richiedere la rimozione del vincolo (o anche solo
l’autorizzazione al taglio di alcuni alberi) nella misura
necessaria a consentire la realizzazione della costruzione.
Il regime autorizzatorio de qua implica in sostanza un
controllo dal punto di vista della stabilità del suolo e
dell’equilibrio geologico o idraulico per evitare che
eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano
suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione
dell’ambiente, pregiudicandone l’equilibrio idrogeologico: è
stato così ritenuto legittimo il divieto di rimozione di
alberi per finalità idrogeologiche (ai sensi del ricordato
art. 7) qualora la conservazione di colture boschive attiene
alla stabilità dei terreni e al regime delle acque.
L’articolo 23 della legge regionale 07.05.1996, n. 11
(“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28.02.1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suolo”), stabilisce al primo
comma che “Nei terreni e nei boschi di cui all’articolo 14,
sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra
nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli,
finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi,
sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 7 del
R.D. 03.12.1923, n. 3267”, aggiungendo, al secondo
comma, che “L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata
dal Presidente della Comunità Montana per il territorio di
sua competenza e dei Comuni interclusi e dal Presidente
dell’Amministrazione provinciale per il restante territorio,
previa acquisizione del parere espresso dalla competente
Area generale di coordinamento sviluppo attività settore
primario – Settori tecnico amministrativi provinciali
foreste”.
L’articolo 14 della predetta legge regionale reca la
seguente definizione di bosco e di pascolo montano: “1. Sono
da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga
comunque a costituirsi per via naturale o artificiale, un
popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive
a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino,
dalle quali si possono trarre, come principale utilità,
prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non
legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili
particolarmente alla protezione del suolo ed al
miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività
plurime di tipo zootecnico.
2. Sono da considerare altresì
boschi gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un
complesso boscato che, per cause naturali o artificiali,
siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e
nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di
rinnovazione o ricostituzione.
3. A causa dei caratteri
parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni
colturali, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni
di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono
assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei
artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di pino
domestico, anche se associate ad altre colture, le
vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle
pertinenze idrauliche golenali dei corsi d’acqua.
4. Sono da
considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una
altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti di cotico
erboso permanente, anche se sottoposti a rottura ad
intervalli superiori ai dieci anni ed anche se rivestiti da
piante arboree od arbustive radicate mediamente ad altezza
non inferiore ai 20 metri”.
Il regio decreto 30.12.1923, n. 3267 (“Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani”), dopo aver previsto all’art. 1 che “Sono
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di
qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di
utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7,
8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere
la stabilità o turbare il regime delle acque”, dispone
all’art. 7 che “Per i terreni vincolati la trasformazione
dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione
di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e
alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo
di prevenire i danni di cui all’art. 1”.
Occupandosi delle disposizioni dei ricordati artt. 1 e
7 del r.d. n. 3267 del 1923 la giurisprudenza ha già avuto
modo di sottolineare che, a causa della sua ratio ed in
virtù della stessa genericità della sua formulazione, la
autorizzazione in questione riguarda ogni attività
sottoposta a vincolo idrogeologico ed immutazione totale o
parziale dei luoghi della zona sottoposta a vincolo
idrogeologico, ivi compresa in particolare l’attività
edificatoria (C.d.S., sez. VI, 31.12.1988, n. 1347; 29.03.1983, n. 161; 25.05.1979, n. 395), con la
precisazione che detta normativa non esclude che i terreni
interessati da vincoli idrogeologici siano interessati
dall’attività edificatoria, essendo invece consentito ai
proprietari dei terreni vincolati di richiedere la rimozione
del vincolo (o anche solo l’autorizzazione al taglio di
alcuni alberi) nella misura necessaria a consentire la
realizzazione della costruzione (C.d.S., sez. V, 14.04.1993, n. 480).
Il regime autorizzatorio de qua implica in sostanza un
controllo dal punto di vista della stabilità del suolo e
dell’equilibrio geologico o idraulico per evitare che
eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano
suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione
dell’ambiente, pregiudicandone l’equilibrio idrogeologico
(C.d.S., sez. V, 03.01.1992, n. 4; sez. VI, 02.03.1987, n. 94): è stato così ritenuto legittimo il divieto di
rimozione di alberi per finalità idrogeologiche (ai sensi
del ricordato art. 7) qualora la conservazione di colture
boschive attiene alla stabilità dei terreni e al regime
delle acque (C.d.S., sez. VI, 30.10.1985, n. 571) (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 02.05.2013 n. 2389 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno
2012 |
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EDILIZIA
PRIVATA: Legittimità
diniego autorizzazione idrogeologica per opere abusive
all’interno di uno stabilimento balneare.
E’ legittimo il diniego dell’autorizzazione idrogeologica
per opere edilizie eseguite abusivamente all’interno di uno
stabilimento balneare.
Il potere di ordinare la rimessione
in pristino di aree soggette a vincolo, nella specie
idrogeologico, compete non soltanto al Comune nel cui
territorio si trova l’area sulla quale è stata realizzata
l’opera abusiva, ma anche all’Autorità preposta al vincolo,
la quale esercita poteri autonomi a tutela degli interessi
pubblici ad essa affidati, onde garantire che lo stesso
vincolo abbia valenza ed effetti sostanziali e non meramente
formali. Ciò perché, ai sensi dell’art. 35 del T.U. n. 380
del 2001, disciplinante gli interventi abusivi realizzati su
suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici: “…Resta
fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, nonché quello di altri enti
pubblici…”.
Secondo pacifica e condivisibile giurisprudenza
l’eventuale sanatoria di altre opere edilizie
precedentemente realizzate in maniera abusiva, rispetto a
quelle contestate, non condiziona in alcun modo le
valutazioni dell’Amministrazione sulle seconde, essendo le
une autonome e distinte dalle altre e non potendo mai
assumersi a parametro di giustizia atti e fatti comunque
realizzati contra legem (tratto da www.lexambiente.it
- Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 20.09.2012 n. 5030
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Il vincolo di cui all’art. 1
R.D.L. n. 3267 (ndr: vincolo idrogeologico)
riguarda direttamente i terreni e non i
boschi in quanto tali ed ha come finalità
quella di prevenire smottamenti e movimenti
franosi in genere. Sotto tale profilo, la
tutela può avere ad oggetto tutti gli
interventi edificatori e consente alla
pubblica amministrazione di adottare
qualsiasi misura, tanto restrittiva, quanto impeditiva
(e, quindi, anche il divieto di
edificabilità) per ragioni di tutela
ambientale.
Ancora, è stata rilevata l’infondatezza
della pretesa inopponibilità del vincolo in
questione per essere intervenuto dopo
l’acquisto dei terreni da parte della
ricorrente. Infatti, l’apposizione del
vincolo di cui all’art. 1 del R.D.L. è
disciplinato dai successivi artt. 3, 4 e 5
(affissione all’Albo pretorio, fase delle
contestazioni, pubblicazione) del medesimo
Decreto, con la conseguenza che, in mancanza
di prova –non fornita nel caso qui in esame-
in ordine alla avvenuta contestazione da
parte degli interessati secondo le modalità
e termini indicati nelle ricordate
disposizioni, l’area deve considerarsi
definitivamente vincolata.
In linea generale, il vincolo di cui all’art. 1 R.D.L. n. 3267 -quale quello qui in esame- riguarda
direttamente i terreni e non i boschi in
quanto tali ed ha come finalità quella di
prevenire smottamenti e movimenti franosi in
genere. Sotto tale profilo, la tutela può
avere ad oggetto tutti gli interventi
edificatori e consente alla pubblica
amministrazione di adottare qualsiasi
misura, tanto restrittiva, quanto impeditiva
(e, quindi, anche il divieto di
edificabilità) per ragioni di tutela
ambientale.
Ancora, è stata rilevata l’infondatezza
della pretesa inopponibilità del vincolo in
questione per essere intervenuto dopo
l’acquisto dei terreni da parte della
ricorrente. Infatti, l’apposizione del
vincolo di cui all’art. 1 del R.D.L. è
disciplinato dai successivi artt. 3, 4 e 5
(affissione all’Albo pretorio, fase delle
contestazioni, pubblicazione) del medesimo
Decreto, con la conseguenza che, in mancanza
di prova –non fornita nel caso qui in esame-
in ordine alla avvenuta contestazione da
parte degli interessati secondo le modalità
e termini indicati nelle ricordate
disposizioni, l’area deve considerarsi
definitivamente vincolata (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza
29.02.2012 n.
240 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno
2010 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Vincolo
idrogeologico - Mancata iscrizione del corso d’acqua
nell’elenco delle acque pubbliche - Irrilevanza -
Fattispecie: fossato di convogliamento delle acque piovane -
D.P.R. n. 238/1999.
Ai fini del vincolo idrogeologico è irrilevante sia la
mancata iscrizione del corso d’acqua negli appositi elenchi
delle acque pubbliche, stante il carattere dichiarativo e
non costitutivo di detti elenchi (cfr. l’art. 1 della legge
05.01.1994, n. 36 e l’art. 1, comma 4, del D.P.R. n.
238/1999), sia la circostanza che manchi una sorgente a
monte e che, pertanto, abitualmente non vi scorra acqua:
anche a voler prescindere dal chiaro disposto dell’art. 93
R.D. 25.07.1904, n. 523, è infatti evidente che anche un
fossato creatosi naturalmente tra due rilievi collinari,
convogliando le acque meteoriche, può determinare il
dilavamento dei terreni, mettendone in pericolo la stabilità
e turbando il regime delle acque superficiali (art. 1 R.D.
30.12.1923, n. 3267).
In tal senso è assai significativo che l’art. 1, comma 2,
del D.P.R. 18.02.1999, n. 238 definisca pubbliche anche le
acque piovane, non appena convogliate in un corso d’acqua
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 05.07.2010 n. 5564 - link a
www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Lo scopo del vincolo idrogeologico, in
particolare, è quello di assoggettare determinati terreni
all'obbligo della coltura boschiva, limitandone
l'utilizzazione, onde evitare il denudamento che può
cagionare la perdita di stabilità o il turbamento del regime
delle acque.
La conformità
di un’opera alle previsioni dello strumento urbanistico
generale vigente e ai vincoli paesaggistici non comporta la
conformità al vincolo idrogeologico, considerato che gli
interessi pubblici tutelati dalla legislazione in materia
urbanistico-edilizia, da quella in tema di beni
paesaggistici e dalla normativa sul vincolo idrogeologico e
forestale, di cui all'art. 1, RD 30.11.1923 n. 3267, sono
nettamente distinti ed autonomi.
Lo scopo del vincolo idrogeologico, in particolare, è quello
di assoggettare determinati terreni all'obbligo della
coltura boschiva, limitandone l'utilizzazione, onde evitare
il denudamento che può cagionare la perdita di stabilità o
il turbamento del regime delle acque (TAR Lecce 06.02.2007
n. 321). Quindi sussiste l’interdipendenza tra il vincolo
idrogeologico e le zone boscate, senza escludere che il
vincolo possa interessare anche le aree prive di vegetazione
(CdS Sez. V 10.09.2009 n. 5424) (TAR Marche,
sentenza 30.06.2010 n. 2821 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
BOSCHI E FORESTE - Disciplina normativa
forestale - Disciplina paesaggistica - Tutela del bosco -
Presupposti differenti - Costruzione in zona sottoposta a
vincolo forestale e paesistico - Atti autorizzativi
distinti.
Mentre la disciplina normativa forestale (R.d.l. n.
3267/1923; d.lgs. n. 227/2001: L.r. Lombardia n. 27/2004)
tutela il bosco in quanto tale, cioè quale elemento
fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la
salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica
italiana, la disciplina paesaggistica tutela il bosco in
quanto espressione dei valori naturali ed estetici del
territorio.
Si comprende, allora, perché, in caso di costruzione che si
trovi in zona sottoposta sia a vincolo forestale che a
vincolo paesistico, occorrano tre distinti atti
autorizzativi:
- l’autorizzazione forestale ex artt. 7 R.d. n. 3267/1923, 4
d.lgs. n. 227/2001 e 4 legge regionale Lombardia n. 27/2004;
- l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente
preposto, ai sensi degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e
80 L.R. Lombardia n. 12/2005;
- il permesso di costruire da parte del Comune, che può
essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state
previamente rilasciate le predette autorizzazioni
paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il
presupposto legale (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 14.04.2010 n. 1078 - link a
www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
La sussistenza di un vincolo
idrogeologico non determina l’assoluta impossibilità di
edificare, essendo consentito ai proprietari dei terreni
vincolati di chiedere la rimozione del vincolo nella misura
necessaria a consentire la realizzazione della costruzione.
Anche la normativa vigente ratione temporis, non
vietava in modo assoluto l’edificazione in zone soggette a
vincolo idrogeologico: l’art. 12 del R.D. n. 3267 del 1923
prevede che “i proprietari dei terreni compresi nelle
zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri
terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per
ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato
forestale”. Infatti, la sussistenza di un vincolo
idrogeologico non determina l’assoluta impossibilità di
edificare, essendo consentito ai proprietari dei terreni
vincolati di chiedere la rimozione del vincolo nella misura
necessaria a consentire la realizzazione della costruzione
(cfr. Consiglio di Stato, V, 14.04.1993, n. 480).
Similmente, la legge regionale n. 33 del 1988 subordinava
l’edificazione nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico
al rilascio dell’autorizzazione conseguente all’accertamento
che l’attività antropica in ordine alla quale il
provvedimento fosse richiesto, non incidesse negativamente
sugli assetti del suolo (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 23.03.2010 n. 697 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno
2009 |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
vincolo idrogeologico e forestale, secondo
la disciplina recata dall’art 7 R.D.L.
30.12.1923 n. 3267, non comporta
necessariamente l’inedificabilità assoluta,
in quanto non ogni opera edilizia in zona
vincolata arreca pregiudizio all'interesse
pubblico tutelato ma solo le opere che, a
seguito di puntuale accertamento, da
condursi caso per caso, ne denotino un
effettivo contrasto.
Pertanto, il vincolo in questione non
interdice in modo assoluto l'attività
edificatoria, ma richiede soltanto che
l'intervento progettato sia espressamente
autorizzato dalla autorità preposta alla
tutela del vincolo stesso in uno con
eventuali prescrizioni imposte a
salvaguardia degli interessi pubblici
tutelati.
Il vincolo idrogeologico e forestale,
secondo la disciplina recata dall’art 7
R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, non comporta
necessariamente l’inedificabilità assoluta,
in quanto non ogni opera edilizia in zona
vincolata arreca pregiudizio all'interesse
pubblico tutelato ma solo le opere che, a
seguito di puntuale accertamento, da
condursi caso per caso, ne denotino un
effettivo contrasto (TAR Piemonte sez I
13.06.2007 n. 2593, Consiglio di Stato sez.
V 05.05.1999 n. 516, Consiglio di Stato sez.
V 04.01.1993 n. 26).
Pertanto, il vincolo in questione non
interdice in modo assoluto l'attività
edificatoria, ma richiede soltanto che
l'intervento progettato sia espressamente
autorizzato dalla autorità preposta alla
tutela del vincolo stesso (cfr. TAR Puglia,
Lecce, sez. I, 24.08.2005, n. 4122) in uno
con eventuali prescrizioni imposte a
salvaguardia degli interessi pubblici
tutelati
(TAR Puglia-Bari, Sez. II,
sentenza 06.11.2009 n. 2638 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno
2007 |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
vincolo idrogeologico e forestale non
comporta inedificabilità assoluta, per cui
non ogni opera edilizia in zona vincolata
arreca pregiudizio all'interesse pubblico
tutelato ma solo quelle che, a seguito di
puntuale accertamento, da condursi caso per
caso, risultino con esso pubblico interesse
in effettivo contrasto; pertanto il
richiamato vincolo non interdice in modo
assoluto l'attività edificatoria, ma
richiede soltanto che l'intervento
progettato sia espressamente autorizzato
dalla autorità preposta alla tutela del
vincolo stesso.
... Ritenuto, infatti, che il vincolo
idrogeologico e forestale non comporta
inedificabilità assoluta, per cui non ogni
opera edilizia in zona vincolata arreca
pregiudizio all'interesse pubblico tutelato
ma solo quelle che, a seguito di puntuale
accertamento, da condursi caso per caso,
risultino con esso pubblico interesse in
effettivo contrasto; pertanto il richiamato
vincolo non interdice in modo assoluto
l'attività edificatoria, ma richiede
soltanto che l'intervento progettato sia
espressamente autorizzato dalla autorità
preposta alla tutela del vincolo stesso
(cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 24.08.2005,
n. 4122)
(TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 13.06.2007 n. 2593 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno
2006 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Beni culturali e ambientali - Vincolo di rimboschimento -
Obbligo di rimboschimento - Assimilazione ai boschi.
L’assimilazione ai boschi dei fondi gravati dall’obbligo di
rimboschimento richiede la sola presenza del provvedimento
amministrativo o della disposizione normativa che abbia
imposto il vincolo di rimboschimento.
E’ da escludersi il concorso apparente di norme e,
conseguentemente, l’applicazione del principio di specialità
tra la violazione paesaggistica di cui all’articolo 181 D.Lv.
42/2004 e il DL 3267/1923 artt. 26 e 54 in tema di vincolo
idrogeologico e tra la medesima violazione penale e la legge
950/1956 art. 1 in materia di polizia forestale.
Beni culturali e ambientali - Vincoli idrogeologici -
Danneggiamento o taglio di piante - Art. 26 D.l. n.
3267/1923 e Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 - Finalità di
salvaguardia - Differenza del bene protetto.
L'art. 26 del d.l. 30.12.1923, n. 3267, è dettato a
protezione del vincolo idrogeologico e di altri simili
interessi (difesa dalla caduta di valanghe, sassi, furia dei
venti, oltre che difesa delle condizioni igieniche locali e
difesa militare) e sanziona il fatto di chi danneggi piante
o comunque arrechi altri danni nei boschi vincolati per
scopi idrogeologici o per gli altri scopi indicati e ciò in
violazione delle prescrizioni impartite dalle competenti
autorità.
Mentre, l'art. 163 del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 (ora art.
181 d.lgs. 22.01.2004, n. 42), è dettato a tutela degli
interessi paesaggistici ed ambientali, e segnatamente alla
salvaguardia del bosco nel suo valore estetico-ambientale, e
sanziona il fatto di chi esegua lavori di qualsiasi genere
su beni ambientali senza la prescritta autorizzazione o in
difformità di essa, a prescindere dal fatto che arrechi o
meno un danno o un pregiudizio.
Agricoltura - Vincoli idrogeologici - Terreni
rimboschiti - Art. 54 D.l. n. 3267/1923 - Finalità di
salvaguardia - Operazioni di governo boschivo in difformità
del piano di coltura e conservazione approvato - Pascoli -
Sanzioni.
L'art. 54 del d.l. 30.12.1923, n. 3267, persegue la finalità
di salvaguardare il vincolo idrogeologico (o gli altri
interessi indicati) e sanziona proprietario dei terreni
rimboschiti per effetto dello stesso decreto legge che
effettui sugli stessi la coltura agraria o effettui il
pascolo secondo modalità diverse da quelle previste o
comunque compia le operazioni di governo boschivo in
difformità del piano di coltura e conservazione approvato.
Taglio di boschi - Fondi gravati dall'obbligo di
rimboschimento - D.Lgs. n. 227/2001 - Definizione di bosco -
Requisiti minimi - Esclusione - Fattispecie.
La disposizione dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. 18.05.2001,
n. 227, riferisce i requisiti «estensione non inferiore a
2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20
metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con
misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti»,
soltanto alle formazioni vegetali ed ai terreni su cui esse
sorgono al fine della loro qualificazione come boschi e non
anche ai fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per
la cui assimilazione ai boschi non occorre anche la presenza
dei detti requisiti, essendo sufficiente la presenza del
provvedimento amministrativo o della disposizione normativa
che abbia imposto il vincolo di rimboschimento per una delle
finalità indicate.
Nella specie, appare assolutamente inverosimile ed illogico
il comportamento del proprietario di un terreno che,
avvertito delle distruzione delle piantine di sua proprietà
e pur a conoscenza del vincolo gravante sul terreno, non
sporga immediatamente denuncia all'organo competente al
quale sa bene di dover rendere conto della piantagione.
Taglio di boschi - Terreno sottoposto a vincolo di
rimboschimento - Violazione delle norme di polizia forestale
- L. n. 950/1956 - Art. D.L. n. 3267/1923 - Fattispecie.
L'art. 1 della legge 09.10.1956, n. 950, sanziona la
violazione delle norme di polizia forestale contenute nei
regolamenti di cui all'art. 10 del d.l. 30.12.1923, n. 3267.
Nella specie, è stato ritenuto che sussiste il vincolo
ambientale non perché si tratta di un bosco (in senso
stretto) bensì perché si tratta di terreno sottoposto a
vincolo di rimboschimento.
Ai sensi, dell'art. 146 del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 (ora
art. 142 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42), alla lett. G),
inserisce tra i beni ambientali tutelati per legge, oltre i
territori coperti da foreste e da boschi, anche quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento.
L'art. 142 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42, alla lett. G) che
sono soggetti a tutela ambientale «i territori coperti da
foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come
definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto
legislativo 18.05.2001, n. 227».
L'art. 2 del d.lgs. 18.05.2001, n. 227, poi, prevede nel
comma 2 che entro dodici mesi le regioni stabiliscano per il
territorio di loro competenza la definizione di bosco (ed in
particolare i valori minimi di larghezza, estensione e
copertura), e nel comma 3 che sono assimilati al bosco, tra
gli altri, «i fondi gravati dall'obbligo di
rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del
territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio
idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale» (Corte di
cassazione, Sez. III penale,
sentenza
29.09.2006 n. 32542
- link a www.ambientediritto.it). |
anno
2005 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il vincolo idrogeologico e
forestale disciplinato dal Regio Decreto n.
3267/1923 non comporta inedificabilità
assoluta, per cui non ogni opera edilizia in
zona vincolata arreca pregiudizio
all'interesse pubblico tutelato ma solo
quelle che, a seguito di puntuale
accertamento, da condursi caso per caso,
risultino con esso pubblico interesse in
effettivo contrasto.
Il vincolo idrogeologico non interdice in
modo assoluto l'attività edificatoria, ma
richiede soltanto che l'intervento
progettato sia espressamente autorizzato
dalla autorità preposta alla tutela del
vincolo stesso.
Nell'esercizio dei poteri discrezionali
l'autorità è tenuta ad una idonea
istruttoria ed ha l'obbligo di motivare le
sue determinazioni in modo esauriente.
Va evidenziato che il vincolo idrogeologico
e forestale disciplinato dal Regio Decreto
n. 3267/1923 (in tal senso è l'orientamento
giurisprudenziale: C.d.S. Sez. V decisione
n. 832/1995 e TAR Toscana 3^ Sezione -
sentenze nn. 158/1997 e 251/1997) non
comporta inedificabilità assoluta, per cui
non ogni opera edilizia in zona vincolata
arreca pregiudizio all'interesse pubblico
tutelato ma solo quelle che, a seguito di
puntuale accertamento, da condursi caso per
caso, risultino con esso pubblico interesse
in effettivo contrasto.
Il vincolo idrogeologico non interdice in
modo assoluto l'attività edificatoria, ma
richiede soltanto che l'intervento
progettato sia espressamente autorizzato
dalla autorità preposta alla tutela del
vincolo stesso (Cons. di Stato, sez. V, n.
832/1995).
Nell'esercizio dei poteri discrezionali
l'autorità è tenuta ad una idonea
istruttoria ed ha l'obbligo di motivare le
sue determinazioni in modo esauriente
(TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 24.08.2005 n. 4122 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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