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62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
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66-L.R. 23/1997
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68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
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86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
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PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
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89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
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RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
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dossier VINCOLO IDROGEOLOGICO
anno 2014

EDILIZIA PRIVATA: A causa della sua ratio e in virtù della stessa genericità della sua formulazione, l'autorizzazione ex artt. 7, 8 e 9 del R.D. 30.12.1923 n. 3267 riguarda ogni attività sottoposta a vincolo idrogeologico e immutazione totale o parziale dei luoghi della zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ivi compresa in particolare l'attività edificatoria, con la precisazione che detta normativa non esclude che i terreni interessati da vincoli idrogeologici siano interessati dall'attività edificatoria, essendo invece consentito ai proprietari dei terreni vincolati di richiedere la rimozione del vincolo (o anche solo l'autorizzazione al taglio di alcuni alberi) nella misura necessaria a consentire la realizzazione della costruzione.
Il regime autorizzatorio de quo implica in sostanza un controllo dal punto di vista della stabilità del suolo e dell'equilibrio geologico o idraulico per evitare che eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione dell'ambiente, pregiudicandone l'equilibrio idrogeologico

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il R.D. 30.12.1923, n. 3267 ("Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"), dopo aver previsto all'art. 1 che "Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque", dispone all'art. 7 che "Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1".
La giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che, a causa della sua ratio e in virtù della stessa genericità della sua formulazione, la autorizzazione in questione riguarda ogni attività sottoposta a vincolo idrogeologico e immutazione totale o parziale dei luoghi della zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ivi compresa in particolare l'attività edificatoria (C.d.S., sez. VI, 31.12.1988, n. 1347; 29.03.1983, n. 161; 25.05.1979, n. 395), con la precisazione che detta normativa non esclude che i terreni interessati da vincoli idrogeologici siano interessati dall'attività edificatoria, essendo invece consentito ai proprietari dei terreni vincolati di richiedere la rimozione del vincolo (o anche solo l'autorizzazione al taglio di alcuni alberi) nella misura necessaria a consentire la realizzazione della costruzione (C.d.S., sez. V, 14.04.1993, n. 480).
Il regime autorizzatorio de quo implica in sostanza un controllo dal punto di vista della stabilità del suolo e dell'equilibrio geologico o idraulico per evitare che eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione dell'ambiente, pregiudicandone l'equilibrio idrogeologico (C.d.S., sez. V, 03.01.1992, n. 4; sez. VI, 02.03.1987, n. 94).
Nella specie, facendo applicazione dei cennati principi giurisprudenziali merita accoglimento, con assorbimento degli altri motivi di ricorso, la censura con la quale si deduce il deficit istruttorio e motivazionale cui è incorsa l’A.R. nel negare il citato nulla–osta.
In particolare, la P.A. regionale ha espresso le seguenti considerazioni: “nota e riconosciuta ai boschi (dalla comunità scientifica), nella specie alle pinete di pino d’aleppo, la funzione di protezione del suolo e di regimentazione delle acque degli eventi idrometeorici critici. Funzioni svolte sia grazie all’apparato fogliare, ed epigeo, che tutela il terreno, ne migliorano la condizione strutturale e quindi sostanzialmente incrementano la capacità di immagazzinamento e di circolazione idrica, riducendo così notevolmente i fenomeni di ruscellamento e ristagno. Tali azioni hanno importantissimi effetti sugli eventi idrometeorici critici, che vanno da una consistente riduzione fino all’annullamento vero e proprio delle conseguenze dei ruscellamenti e dei ristagni superficiali di acque. Ritenuto che la realizzazione del fabbricato con le pertinenze d’uso ha comportato una riduzione della funzionalità del bosco per almeno tali superfici”.
Appare quindi evidente come le valutazioni della Regione siano del tutto scevre da una concreta e compiuta verifica dell’incidenza delle opere sul vincolo in questione; tale verifica non andava effettuata richiamando la notoria e generale funzione degli alberi di protezione del terreno e di regimentazione delle acque, quanto piuttosto analizzando i concreti ed effettivi rischi per la stabilità del suolo e dell'equilibrio geologico o idraulico nella situazione concreta, mediante un corretto bilanciato esame della compatibilità e sostenibilità delle opere edilizie in questione con i valori che il vincolo de quo intende tutelare (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 04.09.2014 n. 2291 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il vincolo idrogeologico non comporta l’inedificabilità assoluta, ma semmai l’approntamento di particolari cautele: non ogni opera edilizia in zona vincolata può ritenersi pregiudizievole all'interesse pubblico, ma soltanto quelle che, in seguito a puntuale accertamento, risultino in contrasto con lo stesso
Con la seconda censura la parte istante sostiene che l’area di Opini è sottoposta a vincolo idrogeologico per l’intera superficie, con la conseguenza che il divieto di edificare riguardante le aree boscate si dovrebbe estendere ai terreni non boschivi.
Il rilievo è infondato.
Il vincolo idrogeologico non comporta l’inedificabilità assoluta, ma semmai l’approntamento di particolari cautele: non ogni opera edilizia in zona vincolata può ritenersi pregiudizievole all'interesse pubblico, ma soltanto quelle che, in seguito a puntuale accertamento, risultino in contrasto con lo stesso (TAR Piemonte, I, 13.06.2007, n. 2593; TAR Puglia, Lecce, I, 24.08.2005, n. 4122) (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 01.07.2014 n. 1150 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 49 del 02.12.2013, "Adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di danni alle superfici boschive e ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico (art. 61, comma 14, l.r. n. 31/2008)" (decreto D.S. 26.11.2013 n. 10974).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 43 del 21.10.2013, "Individuazione degli interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, ai sensi dell’articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008 e delle relative procedure. Contestuali precisazioni sulla definizione di “Trasformazione del Bosco” (art. 43 l.r. 31/2008) e sulla definizione di “Mutamento di destinazione d’uso del suolo” ai sensi dell’art. 4-quater, comma 5-bis della l.r. 31/2008" (deliberazione G.R. 11.10.2013 n. 773).

EDILIZIA PRIVATA: Occupandosi delle disposizioni dei ricordati artt. 1 e 7 del r.d. n. 3267 del 1923 la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che, a causa della sua ratio ed in virtù della stessa genericità della sua formulazione, la autorizzazione in questione riguarda ogni attività sottoposta a vincolo idrogeologico ed immutazione totale o parziale dei luoghi della zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ivi compresa in particolare l’attività edificatoria, con la precisazione che detta normativa non esclude che i terreni interessati da vincoli idrogeologici siano interessati dall’attività edificatoria, essendo invece consentito ai proprietari dei terreni vincolati di richiedere la rimozione del vincolo (o anche solo l’autorizzazione al taglio di alcuni alberi) nella misura necessaria a consentire la realizzazione della costruzione.
Il regime autorizzatorio de qua implica in sostanza un controllo dal punto di vista della stabilità del suolo e dell’equilibrio geologico o idraulico per evitare che eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione dell’ambiente, pregiudicandone l’equilibrio idrogeologico: è stato così ritenuto legittimo il divieto di rimozione di alberi per finalità idrogeologiche (ai sensi del ricordato art. 7) qualora la conservazione di colture boschive attiene alla stabilità dei terreni e al regime delle acque.

L’articolo 23 della legge regionale 07.05.1996, n. 11 (“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28.02.1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”), stabilisce al primo comma che “Nei terreni e nei boschi di cui all’articolo 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 7 del R.D. 03.12.1923, n. 3267”, aggiungendo, al secondo comma, che “L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Presidente della Comunità Montana per il territorio di sua competenza e dei Comuni interclusi e dal Presidente dell’Amministrazione provinciale per il restante territorio, previa acquisizione del parere espresso dalla competente Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario – Settori tecnico amministrativi provinciali foreste”.
L’articolo 14 della predetta legge regionale reca la seguente definizione di bosco e di pascolo montano: “1. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico.
2. Sono da considerare altresì boschi gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione.
3. A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di pino domestico, anche se associate ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d’acqua.
4. Sono da considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti di cotico erboso permanente, anche se sottoposti a rottura ad intervalli superiori ai dieci anni ed anche se rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente ad altezza non inferiore ai 20 metri
”.
Il regio decreto 30.12.1923, n. 3267 (“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”), dopo aver previsto all’art. 1 che “Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”, dispone all’art. 7 che “Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all’art. 1”.
Occupandosi delle disposizioni dei ricordati artt. 1 e 7 del r.d. n. 3267 del 1923 la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che, a causa della sua ratio ed in virtù della stessa genericità della sua formulazione, la autorizzazione in questione riguarda ogni attività sottoposta a vincolo idrogeologico ed immutazione totale o parziale dei luoghi della zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ivi compresa in particolare l’attività edificatoria (C.d.S., sez. VI, 31.12.1988, n. 1347; 29.03.1983, n. 161; 25.05.1979, n. 395), con la precisazione che detta normativa non esclude che i terreni interessati da vincoli idrogeologici siano interessati dall’attività edificatoria, essendo invece consentito ai proprietari dei terreni vincolati di richiedere la rimozione del vincolo (o anche solo l’autorizzazione al taglio di alcuni alberi) nella misura necessaria a consentire la realizzazione della costruzione (C.d.S., sez. V, 14.04.1993, n. 480).
Il regime autorizzatorio de qua implica in sostanza un controllo dal punto di vista della stabilità del suolo e dell’equilibrio geologico o idraulico per evitare che eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione dell’ambiente, pregiudicandone l’equilibrio idrogeologico (C.d.S., sez. V, 03.01.1992, n. 4; sez. VI, 02.03.1987, n. 94): è stato così ritenuto legittimo il divieto di rimozione di alberi per finalità idrogeologiche (ai sensi del ricordato art. 7) qualora la conservazione di colture boschive attiene alla stabilità dei terreni e al regime delle acque (C.d.S., sez. VI, 30.10.1985, n. 571) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 02.05.2013 n. 2389 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATALegittimità diniego autorizzazione idrogeologica per opere abusive all’interno di uno stabilimento balneare.
E’ legittimo il diniego dell’autorizzazione idrogeologica per opere edilizie eseguite abusivamente all’interno di uno stabilimento balneare.
Il potere di ordinare la rimessione in pristino di aree soggette a vincolo, nella specie idrogeologico, compete non soltanto al Comune nel cui territorio si trova l’area sulla quale è stata realizzata l’opera abusiva, ma anche all’Autorità preposta al vincolo, la quale esercita poteri autonomi a tutela degli interessi pubblici ad essa affidati, onde garantire che lo stesso vincolo abbia valenza ed effetti sostanziali e non meramente formali. Ciò perché, ai sensi dell’art. 35 del T.U. n. 380 del 2001, disciplinante gli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici: “…Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici…”.
Secondo pacifica e condivisibile giurisprudenza l’eventuale sanatoria di altre opere edilizie precedentemente realizzate in maniera abusiva, rispetto a quelle contestate, non condiziona in alcun modo le valutazioni dell’Amministrazione sulle seconde, essendo le une autonome e distinte dalle altre e non potendo mai assumersi a parametro di giustizia atti e fatti comunque realizzati contra legem  (tratto da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20.09.2012 n. 5030 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il vincolo di cui all’art. 1 R.D.L. n. 3267 (ndr: vincolo idrogeologico) riguarda direttamente i terreni e non i boschi in quanto tali ed ha come finalità quella di prevenire smottamenti e movimenti franosi in genere. Sotto tale profilo, la tutela può avere ad oggetto tutti gli interventi edificatori e consente alla pubblica amministrazione di adottare qualsiasi misura, tanto restrittiva, quanto impeditiva (e, quindi, anche il divieto di edificabilità) per ragioni di tutela ambientale.
Ancora, è stata rilevata l’infondatezza della pretesa inopponibilità del vincolo in questione per essere intervenuto dopo l’acquisto dei terreni da parte della ricorrente. Infatti, l’apposizione del vincolo di cui all’art. 1 del R.D.L. è disciplinato dai successivi artt. 3, 4 e 5 (affissione all’Albo pretorio, fase delle contestazioni, pubblicazione) del medesimo Decreto, con la conseguenza che, in mancanza di prova –non fornita nel caso qui in esame- in ordine alla avvenuta contestazione da parte degli interessati secondo le modalità e termini indicati nelle ricordate disposizioni, l’area deve considerarsi definitivamente vincolata.

In linea generale, il vincolo di cui all’art. 1 R.D.L. n. 3267 -quale quello qui in esame- riguarda direttamente i terreni e non i boschi in quanto tali ed ha come finalità quella di prevenire smottamenti e movimenti franosi in genere. Sotto tale profilo, la tutela può avere ad oggetto tutti gli interventi edificatori e consente alla pubblica amministrazione di adottare qualsiasi misura, tanto restrittiva, quanto impeditiva (e, quindi, anche il divieto di edificabilità) per ragioni di tutela ambientale.
Ancora, è stata rilevata l’infondatezza della pretesa inopponibilità del vincolo in questione per essere intervenuto dopo l’acquisto dei terreni da parte della ricorrente. Infatti, l’apposizione del vincolo di cui all’art. 1 del R.D.L. è disciplinato dai successivi artt. 3, 4 e 5 (affissione all’Albo pretorio, fase delle contestazioni, pubblicazione) del medesimo Decreto, con la conseguenza che, in mancanza di prova –non fornita nel caso qui in esame- in ordine alla avvenuta contestazione da parte degli interessati secondo le modalità e termini indicati nelle ricordate disposizioni, l’area deve considerarsi definitivamente vincolata (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 29.02.2012 n. 240 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATA: Vincolo idrogeologico - Mancata iscrizione del corso d’acqua nell’elenco delle acque pubbliche - Irrilevanza - Fattispecie: fossato di convogliamento delle acque piovane - D.P.R. n. 238/1999.
Ai fini del vincolo idrogeologico è irrilevante sia la mancata iscrizione del corso d’acqua negli appositi elenchi delle acque pubbliche, stante il carattere dichiarativo e non costitutivo di detti elenchi (cfr. l’art. 1 della legge 05.01.1994, n. 36 e l’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 238/1999), sia la circostanza che manchi una sorgente a monte e che, pertanto, abitualmente non vi scorra acqua: anche a voler prescindere dal chiaro disposto dell’art. 93 R.D. 25.07.1904, n. 523, è infatti evidente che anche un fossato creatosi naturalmente tra due rilievi collinari, convogliando le acque meteoriche, può determinare il dilavamento dei terreni, mettendone in pericolo la stabilità e turbando il regime delle acque superficiali (art. 1 R.D. 30.12.1923, n. 3267).
In tal senso è assai significativo che l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 18.02.1999, n. 238 definisca pubbliche anche le acque piovane, non appena convogliate in un corso d’acqua (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 05.07.2010 n. 5564 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lo scopo del vincolo idrogeologico, in particolare, è quello di assoggettare determinati terreni all'obbligo della coltura boschiva, limitandone l'utilizzazione, onde evitare il denudamento che può cagionare la perdita di stabilità o il turbamento del regime delle acque.
La conformità di un’opera alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente e ai vincoli paesaggistici non comporta la conformità al vincolo idrogeologico, considerato che gli interessi pubblici tutelati dalla legislazione in materia urbanistico-edilizia, da quella in tema di beni paesaggistici e dalla normativa sul vincolo idrogeologico e forestale, di cui all'art. 1, RD 30.11.1923 n. 3267, sono nettamente distinti ed autonomi.
Lo scopo del vincolo idrogeologico, in particolare, è quello di assoggettare determinati terreni all'obbligo della coltura boschiva, limitandone l'utilizzazione, onde evitare il denudamento che può cagionare la perdita di stabilità o il turbamento del regime delle acque (TAR Lecce 06.02.2007 n. 321). Quindi sussiste l’interdipendenza tra il vincolo idrogeologico e le zone boscate, senza escludere che il vincolo possa interessare anche le aree prive di vegetazione (CdS Sez. V 10.09.2009 n. 5424) (TAR Marche, sentenza 30.06.2010 n. 2821 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: BOSCHI E FORESTE - Disciplina normativa forestale - Disciplina paesaggistica - Tutela del bosco - Presupposti differenti - Costruzione in zona sottoposta a vincolo forestale e paesistico - Atti autorizzativi distinti.
Mentre la disciplina normativa forestale (R.d.l. n. 3267/1923; d.lgs. n. 227/2001: L.r. Lombardia n. 27/2004) tutela il bosco in quanto tale, cioè quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, la disciplina paesaggistica tutela il bosco in quanto espressione dei valori naturali ed estetici del territorio.
Si comprende, allora, perché, in caso di costruzione che si trovi in zona sottoposta sia a vincolo forestale che a vincolo paesistico, occorrano tre distinti atti autorizzativi:
- l’autorizzazione forestale ex artt. 7 R.d. n. 3267/1923, 4 d.lgs. n. 227/2001 e 4 legge regionale Lombardia n. 27/2004;
- l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente preposto, ai sensi degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e 80 L.R. Lombardia n. 12/2005;
- il permesso di costruire da parte del Comune, che può essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le predette autorizzazioni paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il presupposto legale (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 14.04.2010 n. 1078 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: La sussistenza di un vincolo idrogeologico non determina l’assoluta impossibilità di edificare, essendo consentito ai proprietari dei terreni vincolati di chiedere la rimozione del vincolo nella misura necessaria a consentire la realizzazione della costruzione.
Anche la normativa vigente ratione temporis, non vietava in modo assoluto l’edificazione in zone soggette a vincolo idrogeologico: l’art. 12 del R.D. n. 3267 del 1923 prevede che “i proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale”. Infatti, la sussistenza di un vincolo idrogeologico non determina l’assoluta impossibilità di edificare, essendo consentito ai proprietari dei terreni vincolati di chiedere la rimozione del vincolo nella misura necessaria a consentire la realizzazione della costruzione (cfr. Consiglio di Stato, V, 14.04.1993, n. 480).
Similmente, la legge regionale n. 33 del 1988 subordinava l’edificazione nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico al rilascio dell’autorizzazione conseguente all’accertamento che l’attività antropica in ordine alla quale il provvedimento fosse richiesto, non incidesse negativamente sugli assetti del suolo (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 23.03.2010 n. 697 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATAIl vincolo idrogeologico e forestale, secondo la disciplina recata dall’art 7 R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, non comporta necessariamente l’inedificabilità assoluta, in quanto non ogni opera edilizia in zona vincolata arreca pregiudizio all'interesse pubblico tutelato ma solo le opere che, a seguito di puntuale accertamento, da condursi caso per caso, ne denotino un effettivo contrasto.
Pertanto, il vincolo in questione non interdice in modo assoluto l'attività edificatoria, ma richiede soltanto che l'intervento progettato sia espressamente autorizzato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo stesso in uno con eventuali prescrizioni imposte a salvaguardia degli interessi pubblici tutelati.

Il vincolo idrogeologico e forestale, secondo la disciplina recata dall’art 7 R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, non comporta necessariamente l’inedificabilità assoluta, in quanto non ogni opera edilizia in zona vincolata arreca pregiudizio all'interesse pubblico tutelato ma solo le opere che, a seguito di puntuale accertamento, da condursi caso per caso, ne denotino un effettivo contrasto (TAR Piemonte sez I 13.06.2007 n. 2593, Consiglio di Stato sez. V 05.05.1999 n. 516, Consiglio di Stato sez. V 04.01.1993 n. 26).
Pertanto, il vincolo in questione non interdice in modo assoluto l'attività edificatoria, ma richiede soltanto che l'intervento progettato sia espressamente autorizzato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo stesso (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 24.08.2005, n. 4122) in uno con eventuali prescrizioni imposte a salvaguardia degli interessi pubblici tutelati (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 06.11.2009 n. 2638 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2007

EDILIZIA PRIVATAIl vincolo idrogeologico e forestale non comporta inedificabilità assoluta, per cui non ogni opera edilizia in zona vincolata arreca pregiudizio all'interesse pubblico tutelato ma solo quelle che, a seguito di puntuale accertamento, da condursi caso per caso, risultino con esso pubblico interesse in effettivo contrasto; pertanto il richiamato vincolo non interdice in modo assoluto l'attività edificatoria, ma richiede soltanto che l'intervento progettato sia espressamente autorizzato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.
... Ritenuto, infatti, che il vincolo idrogeologico e forestale non comporta inedificabilità assoluta, per cui non ogni opera edilizia in zona vincolata arreca pregiudizio all'interesse pubblico tutelato ma solo quelle che, a seguito di puntuale accertamento, da condursi caso per caso, risultino con esso pubblico interesse in effettivo contrasto; pertanto il richiamato vincolo non interdice in modo assoluto l'attività edificatoria, ma richiede soltanto che l'intervento progettato sia espressamente autorizzato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo stesso (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 24.08.2005, n. 4122) (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 13.06.2007 n. 2593 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2006

EDILIZIA PRIVATA: Beni culturali e ambientali - Vincolo di rimboschimento - Obbligo di rimboschimento - Assimilazione ai boschi.
L’assimilazione ai boschi dei fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento richiede la sola presenza del provvedimento amministrativo o della disposizione normativa che abbia imposto il vincolo di rimboschimento.
E’ da escludersi il concorso apparente di norme e, conseguentemente, l’applicazione del principio di specialità tra la violazione paesaggistica di cui all’articolo 181 D.Lv. 42/2004 e il DL 3267/1923 artt. 26 e 54 in tema di vincolo idrogeologico e tra la medesima violazione penale e la legge 950/1956 art. 1 in materia di polizia forestale.
Beni culturali e ambientali - Vincoli idrogeologici - Danneggiamento o taglio di piante - Art. 26 D.l. n. 3267/1923 e Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 - Finalità di salvaguardia - Differenza del bene protetto.
L'art. 26 del d.l. 30.12.1923, n. 3267, è dettato a protezione del vincolo idrogeologico e di altri simili interessi (difesa dalla caduta di valanghe, sassi, furia dei venti, oltre che difesa delle condizioni igieniche locali e difesa militare) e sanziona il fatto di chi danneggi piante o comunque arrechi altri danni nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli altri scopi indicati e ciò in violazione delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità.
Mentre, l'art. 163 del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 (ora art. 181 d.lgs. 22.01.2004, n. 42), è dettato a tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, e segnatamente alla salvaguardia del bosco nel suo valore estetico-ambientale, e sanziona il fatto di chi esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, a prescindere dal fatto che arrechi o meno un danno o un pregiudizio.
Agricoltura - Vincoli idrogeologici - Terreni rimboschiti - Art. 54 D.l. n. 3267/1923 - Finalità di salvaguardia - Operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato - Pascoli - Sanzioni.
L'art. 54 del d.l. 30.12.1923, n. 3267, persegue la finalità di salvaguardare il vincolo idrogeologico (o gli altri interessi indicati) e sanziona proprietario dei terreni rimboschiti per effetto dello stesso decreto legge che effettui sugli stessi la coltura agraria o effettui il pascolo secondo modalità diverse da quelle previste o comunque compia le operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato.
Taglio di boschi - Fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento - D.Lgs. n. 227/2001 - Definizione di bosco - Requisiti minimi - Esclusione - Fattispecie.
La disposizione dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. 18.05.2001, n. 227, riferisce i requisiti «estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti», soltanto alle formazioni vegetali ed ai terreni su cui esse sorgono al fine della loro qualificazione come boschi e non anche ai fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per la cui assimilazione ai boschi non occorre anche la presenza dei detti requisiti, essendo sufficiente la presenza del provvedimento amministrativo o della disposizione normativa che abbia imposto il vincolo di rimboschimento per una delle finalità indicate.
Nella specie, appare assolutamente inverosimile ed illogico il comportamento del proprietario di un terreno che, avvertito delle distruzione delle piantine di sua proprietà e pur a conoscenza del vincolo gravante sul terreno, non sporga immediatamente denuncia all'organo competente al quale sa bene di dover rendere conto della piantagione.
Taglio di boschi - Terreno sottoposto a vincolo di rimboschimento - Violazione delle norme di polizia forestale - L. n. 950/1956 - Art. D.L. n. 3267/1923 - Fattispecie.
L'art. 1 della legge 09.10.1956, n. 950, sanziona la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del d.l. 30.12.1923, n. 3267. Nella specie, è stato ritenuto che sussiste il vincolo ambientale non perché si tratta di un bosco (in senso stretto) bensì perché si tratta di terreno sottoposto a vincolo di rimboschimento.
Ai sensi, dell'art. 146 del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 (ora art. 142 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42), alla lett. G), inserisce tra i beni ambientali tutelati per legge, oltre i territori coperti da foreste e da boschi, anche quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.
L'art. 142 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42, alla lett. G) che sono soggetti a tutela ambientale «i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18.05.2001, n. 227».
L'art. 2 del d.lgs. 18.05.2001, n. 227, poi, prevede nel comma 2 che entro dodici mesi le regioni stabiliscano per il territorio di loro competenza la definizione di bosco (ed in particolare i valori minimi di larghezza, estensione e copertura), e nel comma 3 che sono assimilati al bosco, tra gli altri, «i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale» (Corte di cassazione, Sez. III penale,
sentenza 29.09.2006 n. 32542 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2005

EDILIZIA PRIVATA: Il vincolo idrogeologico e forestale disciplinato dal Regio Decreto n. 3267/1923 non comporta inedificabilità assoluta, per cui non ogni opera edilizia in zona vincolata arreca pregiudizio all'interesse pubblico tutelato ma solo quelle che, a seguito di puntuale accertamento, da condursi caso per caso, risultino con esso pubblico interesse in effettivo contrasto.
Il vincolo idrogeologico non interdice in modo assoluto l'attività edificatoria, ma richiede soltanto che l'intervento progettato sia espressamente autorizzato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.
Nell'esercizio dei poteri discrezionali l'autorità è tenuta ad una idonea istruttoria ed ha l'obbligo di motivare le sue determinazioni in modo esauriente.

Va evidenziato che il vincolo idrogeologico e forestale disciplinato dal Regio Decreto n. 3267/1923 (in tal senso è l'orientamento giurisprudenziale: C.d.S. Sez. V decisione n. 832/1995 e TAR Toscana 3^ Sezione - sentenze nn. 158/1997 e 251/1997) non comporta inedificabilità assoluta, per cui non ogni opera edilizia in zona vincolata arreca pregiudizio all'interesse pubblico tutelato ma solo quelle che, a seguito di puntuale accertamento, da condursi caso per caso, risultino con esso pubblico interesse in effettivo contrasto.
Il vincolo idrogeologico non interdice in modo assoluto l'attività edificatoria, ma richiede soltanto che l'intervento progettato sia espressamente autorizzato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo stesso (Cons. di Stato, sez. V, n. 832/1995).
Nell'esercizio dei poteri discrezionali l'autorità è tenuta ad una idonea istruttoria ed ha l'obbligo di motivare le sue determinazioni in modo esauriente
(TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 24.08.2005 n. 4122 - link a www.giustizia-amministrativa.it).