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71-LOTTO INTERCLUSO
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93-PUBBLICO IMPIEGO
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dossier TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
anno 2012

EDILIZIA PRIVATALa tinteggiatura della facciata esterna di un edificio rientra nella definizione degli interventi di manutenzione ordinaria recata dall'articolo 3 del testo unico dell'edilizia; infatti, l'articolo 3 del d.p.r. 380 del 2001 definisce interventi di manutenzione ordinaria “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici”.
La tinteggiatura della facciata di un edificio consiste, effettivamente, nel rinnovamento o riparazione di una finitura dell'edificio stesso, per cui ricade certamente nella suddetta definizione di manutenzione ordinaria.
Erroneamente il comune ha classificato tale intervento edilizio nella manutenzione straordinaria, intendendosi per manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, ai sensi del medesimo articolo 3.
Ne deriva che, configurandosi la manutenzione ordinaria come attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico dell'edilizia, l'intervento di tinteggiatura poteva essere svolto senza alcun titolo abilitativo.
---------------
Ai fini della realizzabilità di interventi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico, è necessaria, in linea generale, la contestuale acquisizione sia del titolo autorizzatorio edilizio, sia di quello paesaggistico (che assume, tra l'altro, carattere prioritario e preminente rispetto al titolo edilizio). Tuttavia, ai sensi dell'art. 149 comma 1, lett. a), d.lgs. 22.01.2004 n. 42, l'autorizzazione non è comunque richiesta per "gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".
Nella fattispecie, l'intervento di tinteggiatura della facciata deve essere considerato, come già visto, opera di manutenzione ordinaria; trattandosi di tinteggiatura della facciata, qualora fosse stato scelto un colore diverso da quello originario, si sarebbe potuta verificare quella alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici che avrebbe richiesto una previa autorizzazione paesaggistica.
Secondo il ricorrente, peraltro, il piano paesistico si limiterebbe a prescrivere colori tenui, rinviando al piano colori comunale una più dettagliata regolamentazione, che non sarebbe mai stata adottata dal comune stesso. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il colore originario della facciata sarebbe stato proprio il rosa e il fatto sarebbe apparso evidente dopo la raschiatura della parete. Inoltre, il colore rosa sarebbe prevalente nelle facciate degli edifici situati nella via pubblica su cui si trova l'edificio.
Ritiene il collegio di poter condividere le deduzioni di parte ricorrente, in quanto una colorazione tenue non può essere ritenuta tale da alterare l'aspetto esteriore dei luoghi in misura tale da deteriorare o porre in pericolo il valore della tutela del paesaggio. Dalla stessa documentazione fotografica allegata agli atti dal Comune, si rileva che le case situate nei paraggi dell'edificio interessato presentano una tinteggiatura non assolutamente uniforme, comparendo colori tenui diversi tra loro, dal giallo chiaro al verde grigio, dall'ocra al rosa pallido; deve concludersi dunque, per l'inconsistenza della contestazione mossa al ricorrente con la seconda parte della motivazione dell'ordinanza di demolizione.

Con il provvedimento impugnato, il comune di Pescolanciano ha ordinato all'attuale ricorrente la riduzione in pristino della situazione dei luoghi sui quali sarebbero stati svolti lavori abusivi, consistenti nella tinteggiatura delle facciate esterne dell'immobile in colore rosa e nella parziale demolizione di una parete tramezzale interna situata tra un vano negozio ed un retrostante disimpegno.
...
Il ricorso deve ritenersi fondato.
Nell'ordinanza di demolizione impugnata, la tinteggiatura delle facciate esterne in colore rosa viene considerata abusiva in quanto rientrerebbe tra le opere soggette a denuncia di inizio attività e perché, inoltre, comportando una modifica del preesistente aspetto esteriore del fabbricato, sottoposto a vincolo di tutela ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004, doveva essere preventivamente autorizzata a norma dell'articolo 146 del predetto decreto legislativo.
Ritiene il collegio che, diversamente da quanto considerato nell'ordinanza impugnata, la tinteggiatura della facciata esterna di un edificio rientri nella definizione degli interventi di manutenzione ordinaria recata dall'articolo tre del testo unico dell'edilizia; infatti, l'articolo tre del d.p.r. 380 del 2001 definisce interventi di manutenzione ordinaria “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici”.
La tinteggiatura della facciata di un edificio consiste, effettivamente, nel rinnovamento o riparazione di una finitura dell'edificio stesso, per cui ricade certamente nella suddetta definizione di manutenzione ordinaria. Erroneamente il comune ha classificato tale intervento edilizio nella manutenzione straordinaria, intendendosi per manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, ai sensi del medesimo articolo tre. Ne deriva che, configurandosi la manutenzione ordinaria come attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo sei del testo unico dell'edilizia, l'intervento di tinteggiatura poteva essere svolto senza alcun titolo abilitativo.
Viene a cadere, di conseguenza, la prima parte della motivazione dell'ordinanza impugnata, secondo la quale l'intervento contestato sarebbe stato soggetto a denuncia di inizio attività.
La seconda parte della motivazione dell'ordinanza, come già esposto, considera l'abusività dell'opera come conseguenza della violazione del decreto legislativo 42 del 2004.
Secondo il comune resistente, l'intero territorio comunale sarebbe vincolato a tutela paesaggistica e il passaggio dal colore verde chiaro della facciata al colore rosa costituirebbe una modifica dell'aspetto esterno, per la quale sarebbe stata necessaria una previa autorizzazione.
Ai fini della realizzabilità di interventi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico, è necessaria, in linea generale, la contestuale acquisizione sia del titolo autorizzatorio edilizio, sia di quello paesaggistico (che assume, tra l'altro, carattere prioritario e preminente rispetto al titolo edilizio). Tuttavia, ai sensi dell'art. 149 comma 1, lett. a), d.lgs. 22.01.2004 n. 42, l'autorizzazione non è comunque richiesta per "gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".
Nella fattispecie, l'intervento di tinteggiatura della facciata deve essere considerato, come già visto, opera di manutenzione ordinaria; trattandosi di tinteggiatura della facciata, qualora fosse stato scelto un colore diverso da quello originario, si sarebbe potuta verificare quella alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici che avrebbe richiesto una previa autorizzazione paesaggistica.
Secondo il ricorrente, peraltro, il piano paesistico si limiterebbe a prescrivere colori tenui, rinviando al piano colori comunale una più dettagliata regolamentazione, che non sarebbe mai stata adottata dal comune stesso. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il colore originario della facciata sarebbe stato proprio il rosa e il fatto sarebbe apparso evidente dopo la raschiatura della parete. Inoltre, il colore rosa sarebbe prevalente nelle facciate degli edifici situati nella via pubblica su cui si trova l'edificio.
Ritiene il collegio di poter condividere le deduzioni di parte ricorrente, in quanto una colorazione tenue non può essere ritenuta tale da alterare l'aspetto esteriore dei luoghi in misura tale da deteriorare o porre in pericolo il valore della tutela del paesaggio. Dalla stessa documentazione fotografica allegata agli atti dal Comune, si rileva che le case situate nei paraggi dell'edificio interessato presentano una tinteggiatura non assolutamente uniforme, comparendo colori tenui diversi tra loro, dal giallo chiaro al verde grigio, dall'ocra al rosa pallido; deve concludersi dunque, per l'inconsistenza della contestazione mossa al ricorrente con la seconda parte della motivazione dell'ordinanza di demolizione (TAR Molise, sentenza 27.12.2012 n. 786 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Un giudizio estetico negativo (ndr: tinteggiatura facciate esterne) può aversi solo con riferimento ad aspetti (attinenti, per esempio, all’uso di particolari materiali e/o colori) espressamente previsti e disciplinati dalla normativa edilizia e/o paesaggistica, i quali debbono pertanto essere adeguatamente individuati in sede motivazionale mediante il richiamo alle pertinenti disposizioni.
L’art. 3.0.1 del regolamento edilizio stabilisce che “Le parti delle case e degli edifici in genere prospettanti sulle vie e spazi pubblici … devono rispondere alle esigenze del decoro edilizio tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee, quanto per materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione e per tinteggiature”. L’art. 23 delle N.T.A. del P.R.G. per tempo vigente dispone che “Quando per effetto dell’esecuzione del PRG anche una sola parte di edificio venga ad essere esposta alla pubblica vista e ne derivi un deturpamento dell’ambiente urbano, è facoltà del Comune di imporre ai proprietari di sistemare le fronti secondo progetto da approvarsi”.
La giurisprudenza ha affermato che un giudizio estetico negativo può aversi solo con riferimento ad aspetti (attinenti, per esempio, all’uso di particolari materiali e/o colori) espressamente previsti e disciplinati dalla normativa edilizia e/o paesaggistica, i quali debbono pertanto essere adeguatamente individuati in sede motivazionale mediante il richiamo alle pertinenti disposizioni (TAR Liguria, sez. I – 20/04/2010 n. 1834).
Nella fattispecie dall’esame delle fotografie a colori depositate in atti non traspare alcuna lesione del decoro urbano, né soprattutto alcuno “stridente contrasto” con il contesto circostante l’edificio dei ricorrenti. Quest’ultimo corrisponde perfettamente alla descrizione dagli stessi effettuata nella memoria finale, in quanto si presenta finito con un intonaco di malta cementizia di colore uniforme, in buono stato di manutenzione ed in alcun modo ammalorato (non sono infatti visibili distacchi o rigonfiamenti – cfr. doc. 7). E’ altresì evidente la somiglianza con una pluralità di fabbricati dell’abitato, ugualmente terminati con intonaco “a vista”, mentre si dà conto di altri manufatti connotati da un’evidente situazione di degrado. A queste considerazioni i ricorrenti hanno aggiunto il rilievo che l’edificio non ricade in zona interessata da vincolo paesaggistico
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 14.11.2012 n. 1787 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nessun ordine della PA per la tinteggiatura del fabbricato brutto.
È illegittimo, per travisamento dei fatti e per sviamento del potere pubblico, il provvedimento con cui un ente locale ha ordinato l’esecuzione di lavori di tinteggiatura delle facciate di un fabbricato residenziale, motivato con riferimento all’ubicazione dello stesso in zona di notevole pregio storico e artistico, ove l’immobile versi in buono stato manutentivo.
I deducenti, proprietari di un’immobile destinato a civile abitazione e ubicato in zona residenziale esterna al centro storico cittadino, hanno gravato il provvedimento con cui il Sindaco del Comune ha ingiunto l’esecuzione di alcuni lavori di tinteggiatura delle facciate del medesimo fabbricato.
Nello specifico, hanno esposto che l’adozione del predetto atto era intervenuta nonostante le controdeduzioni formulate dagli interessati circa l’ottimo stato di manutenzione del medesimo immobile.
La civica P.A., infatti, aveva assunto l’impugnata ordinanza sulla motivazione per cui l’abitazione de quo, da un esame dello stato dei luoghi e in considerazione della sua ubicazione, si sarebbe posta "in stridente contrasto con il contesto circostante".
I ricorrenti, così, hanno eccepito plurimi profili di eccesso di potere sotto il versante del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e disparità di trattamento, in quanto le disposizioni del regolamento edilizio e delle N.T.A. richiamate dall’Amministrazione avrebbero disciplinato le sole attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Il ricorso è stato accolto.
Il TAR di Brescia ha osservato che, nella vicenda, il regolamento edilizio stabiliva espressamente che: "Le parti delle case e degli edifici in genere prospettanti sulle vie e spazi pubblici … devono rispondere alle esigenze del decoro edilizio tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee, quanto per i materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione e tinteggiature".
Al contempo, ha evidenziato che le N.T.A. del P.R.G. al tempo vigente prevedevano che: "Quando per effetto dell’esecuzione del P.R.G. anche una sola parte di edificio venga a essere esposta alla pubblica vista e ne derivi un deturpamento dell’ambiente urbano, è facoltà del Comune di imporre ai proprietari di sistemare le fronti secondo un progetto da approvarsi".
Alla stregua di siffatte disposizioni, il giudicante ha rilevato che l’ordine di esecuzione dei lavori di tinteggiatura avrebbe dovuto essere impartito previo idoneo giudizio estetico dell’immobile interessato.
Sul proposito, ha richiamato un recente arresto giurisprudenziale per cui: “… un giudizio estetico negativo può aversi solo con riferimento ad aspetti -attinenti, per esempio, all’uso di particolari materiali e/o colori- espressamente previsti e disciplinati dalla normativa edilizia e/o paesaggistica, i quali debbono pertanto essere adeguatamente individuati in sede motivazionale mediante il richiamo alle pertinenti disposizioni" (TAR Liguria, Sez. I, 20.04.2010, n. 1834).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, il Collegio ha osservato che l’edificio in proprietà dei ricorrenti non era risultato interessato da alcuna lesione, né da alcuno "stridente contrasto" con il contesto circostante; lo stesso, invero, si presentava finito con un intonaco di malta cementizia di colore uniforme, in buono stato di manutenzione e in alcun modo ammalorato.
Parallelamente, ha riscontrato sia la sussistenza di un’evidente somiglianza del fabbricato in parola con la pluralità degli immobili formanti l’abitato, tutti ugualmente terminati con intonaco "a vista", sia la circostanza per cui lo stesso non ricadeva in zona interessata da vincolo paesaggistico.
A siffatte conclusioni, del resto, l’adito TAR è giunto alla luce della documentazione versata in atti dagli interessati.
Il Tribunale amministrativo lombardo, infatti, ha precisato che il temperamento del principio dispositivo -proprio del giudizio civile- con quello acquisitivo -peculiare del processo amministrativo- deve essere definitivamente rimeditato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2010, il cui art. 64 prevede espressamente che: "Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni … Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parte nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite".
In virtù di tale disposizione, il G.A., condividendo l’impostazione esegetica per cui: “… il tema probatorio nel giudizio amministrativo oggidì è essenzialmente assegnato alle parti e il giudice non deve supplire con propri poteri istruttori a incombenti cui la parte può diligentemente provvedere” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 01.12.2010 n. 26440; idem, 18.03.2011, n. 438), ha conclusivamente sottolineato che i ricorrenti hanno esibito in corso di causa molteplici elementi idonei a comprovare l’eccepito travisamento dei fatti e sviamento del potere pubblico.
A quest’ultimo riguardo, ha rilevato la sussistenza di elementi che hanno documentato non solo che l’impulso dell’iniziativa repressiva era stato dato direttamente dal primo cittadino in carica, ma anche che l’Amministrazione comunale non aveva fornito alcun supporto (a titolo esemplificativo, mediante indagini comparative sugli edifici del territorio o relazioni di approfondimento) alla propria decisione finale sfociata nell’adozione dell’ordinanza sindacale.
In considerazione delle illustrate argomentazioni, il TAR di Brescia ha accolto il gravame e, per l’effetto annullato l’impugnato provvedimento (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 14.11.2012 n. 1787 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATA: Concessione edilizia - Diniego basato su considerazioni di carattere estetico - Assenza di specifiche disposizioni normative o di piano - Assenza di vincoli storico-paesaggistici - Illegittimità.
In mancanza di specifiche disposizioni primarie e secondarie o dello strumento urbanistico comunale, non può essere negata la concessione edilizia in base a generiche considerazioni di carattere estetico, non tradotte in norme o previsioni urbanistiche, relativamente ad aree su cui le norme vigenti non impediscono di costruire e su cui non sussistono vincoli di carattere storico-artistico o paesaggistico (TAR Veneto, II, 04.07.2001, n. 1971) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 20.04.2010 n. 1834 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATA: Qualificazione intervento previsto in ambito edilizio dalla vigente normativa.
Viene chiesto parere in ordine alla qualificazione dell’intervento di sola tinteggiatura o ritinteggiatura (peraltro totale) di un edificio, nell’ambito delle categorie di interventi edilizi individuate dalla vigente normativa.
Più specificatamente il Comune si interroga sulla qualificabilità dell’intervento predetto come “manutenzione ordinaria” o come “manutenzione straordinaria”, ricercando al riguardo la risposta oggettivamente più corretta (Regione Piemonte, parere n. 87/2009 - link a www.regione.piemonte.it).

anno 2001

EDILIZIA PRIVATA: In mancanza di specifiche disposizioni primarie e secondarie o dello strumento urbanistico comunale, non può essere negata la concessione edilizia in base a generiche considerazioni di carattere estetico, non tradotte in norme o previsioni urbanistiche, relativamente ad aree su cui le norme vigenti non impediscono di costruire e su cui non sussistono vincoli di carattere storico-artistico o paesaggistico.
Circa l’altro motivo del diniego, cioè il pregiudizio estetico derivante alla prospettiva della piazza, esso effettivamente incorre nelle censure dedotta col primo e col secondo mezzo di gravame.
Infatti, in mancanza di specifiche disposizioni primarie e secondarie o dello strumento urbanistico comunale, non può essere negata la concessione edilizia in base a generiche considerazioni di carattere estetico, non tradotte in norme o previsioni urbanistiche, relativamente ad aree su cui le norme vigenti non impediscono di costruire e su cui non sussistono vincoli di carattere storico-artistico o paesaggistico (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23.06.1997 n. 718) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 04.07.2001 n. 1971 - link a www.giustizia-amministrativa.it).