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84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
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93-PUBBLICO IMPIEGO
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dossier SAGOMA EDIFICIO
anno 2018

EDILIZIA PRIVATA: La “sagoma” dell’edificio s’individua nella “conformazione planovolumetrica della costruzione e nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti”.
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Giova rammentare, al riguardo, che la “sagoma” dell’edificio s’individua (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1564 del 15.03.2013; Cass., sez. III, 23.04.2004, n. 19034) nella “conformazione planovolumetrica della costruzione e nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti” (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 16.08.2018 n. 1989 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2016

EDILIZIA PRIVATAAffinché si determini un mutamento della “sagoma” dell’edificio, è necessario verificare la conformazione planovolumetrica della costruzione, esaminando il perimetro della costruzione anche in senso verticale.
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1.8 Ciò premesso per quanto concerne l’eccezione preliminare è possibile esaminare nel merito il ricorso, anticipando sin d’ora come quest’ultimo sia da accogliere risultando fondati il secondo e (in parte) il terzo motivo.
1.9 A tal fine è necessario evidenziare preliminarmente come l’immobile di cui si tratta ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in zona omogenea A, sottozona Al, "area urbana centrale sulla destra del Burlamacca" ed è contraddistinto dal simbolo 2, caratteristica quest’ultima che, in applicazione dell’art. 13.3 delle NTA, determina l’ammissibilità di interventi fino alla ristrutturazione edilizia con limitazioni e prescrizioni.
2. Risulta accertato (si veda perizia tecnica depositata dalla ricorrente a pag. 4 e 5) che con il progetto assentito la struttura in muratura preesistente viene modificata, realizzando una nuova struttura portante, mutando la sagoma del fabbricato e realizzando una nuova distribuzione del volume dell’edificio e, ciò, mediante la sostituzione di pilastri e travi, con l’incremento dei solai orizzontali (che passano da due a tre), con sopraelevazione di circa un metro, il tutto utilizzando la tecnica del “cuci e scuci”, consistente in una progressiva demolizione e contestuale ricostruzione, per parti, dell'edificio medesimo.
2.1 Ciò premesso per quanto attiene i presupposti di fatto risulta evidente che l’intervento di cui si tratta non possa essere qualificato (come vorrebbe l’Amministrazione comunale) come una ristrutturazione conservativa di cui all'art. 135, comma 2, lett. d), della Legge Reg. n. 65/2014, disposizione quest’ultima che presuppone una trasformazione dell'organismo edilizio che non comporta la demolizione del medesimo.
2.2 L’esistenza di un intervento suscettibile di determinare la demolizione dell’edificio preesistente –seppur utilizzando la tecnica sopra citata- è, peraltro, desumibile dalla perizia tecnica depositata dalla ricorrente (documento n. 9 e a pag. 5), laddove si precisa, e nel paragrafo relativo alle modifiche alla struttura, che “la precedente struttura portante composta da muratura in pietra e laterizio viene integralmente sostituita da una nuova struttura in cemento armato”.
2.2 Ne consegue che proprio sulla base delle caratteristiche dell’intervento deve ritenersi altrettanto erronea l’argomentazione contenuta nella scheda istruttoria pratica dello stesso comune, laddove consente la qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione conservativa” in ragione della tecnica costruttiva utilizzata, ritenendo che quest’ultima non determinasse un’effettiva demolizione dell’edificio.
2.3 Sul punto va rilevato come questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare (seppur in una diversa fattispecie) che la tecnica utilizzata non è suscettibile di incidere sulla tipologia di intervento effettivamente realizzato e, ancor di più, sulla sua conseguente qualificazione giuridico-edilizia (TAR Toscana, 23.01.2014, n. 156).
2.4 E’, peraltro, evidente che l’utilizzazione di una particolare tecnica costruttiva non può incidere sulla qualificazione dell’intervento che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere realizzata esaminando il complesso delle caratteristiche del progetto e delle opere realizzate e, ancora, la relativa incidenza di queste ultime rispetto al manufatto originario.
2.5 Se l’intervento non può essere qualificato come ristrutturazione conservativa, nemmeno è suscettibile di essere inquadrato nell’ambito della “ristrutturazione ricostruttiva” di cui all’art. 134, comma 1, lett. h), n. 3 della Legge Regionale n. 65/2014, fattispecie quest’ultima che presuppone che gli edifici una volta demoliti, devono essere ricostruiti nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente.
2.6 Detto presupposto risulta insussistente nel caso di specie, laddove si consideri come l’intervento preveda un incremento del numero dei piani, da due a tre, cui si accompagna l'aumento dell'altezza complessiva (di circa un metro).
2.7 Si consideri, inoltre, che il mutamento di sagoma, unitamente al nuovo livello di abitazione, costituiscono dei dati incontestati, essendo espressamente previsti nella relazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire (si veda pag. 3 della relazione tecnica doc. 2/3 di parte ricorrente), così come sono espressamente ribaditi nella perizia tecnica (all. n. 9 sempre dei documenti di parte ricorrente).
2.8 E’, peraltro, noto che affinché si determini un mutamento della “sagoma” dell’edificio, è necessario verificare la conformazione planovolumetrica della costruzione, esaminando il perimetro della costruzione anche in senso verticale (in questo senso Cons. Stato, Sez. 6^, 15.03.2013, n. 1564; Corte cost. 23.11.2011, n. 309; Cass. Pen., sez. 3^, 09.10.2008, 38408 e 06.02.2001, n. 9427).
2.9 Deve ritenersi, inoltre, del tutto inconferente il riferimento contenuto nel permesso di costruire, al fine di giustificare le modifiche di sagoma, nella parte in cui l’Amministrazione comunale richiama l'art. 134, comma 1, lett. g), e l'art. 135, comma 2, lett. d), della Legge Reg. n. 65/2014, disposizioni che ammettono il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile.
3. In realtà l’art. 134, comma 1, lett. g), riguarda una fattispecie del tutto differente che non si vede come possa riguardare il caso di specie e, ciò, considerando come detta fattispecie si limita a ritenere necessaria l’emanazione di un permesso di costruire per quanto concerne le "addizioni volumetriche", qualificando a detti fini queste ultime.
3.1 Altrettanto erroneo è il riferimento alla disposizione di cui all'art. 135, comma 2, lett. d), laddove considera ammissibile il “rialzamento del sottotetto”, disposizione quest’ultima non applicabile al caso di specie, nell’ambito del quale è stata realizzata una sopraelevazione che ha riguardato l'intero edificio (e quindi non solo il sottotetto), con l’inserimento di un piano ulteriore.
3.2 Va, da ultimo, evidenziato che il permesso di costruire ora impugnato deve ritenersi contrastante anche con l'art. 12.4.3 delle NTA, laddove detta disposizione ammette che l’unica modifica alla sagoma originaria, compatibile con gli edifici contraddistinti dal simbolo 2, sia rappresentata, solo ed esclusivamente, dal rialzamento del sottotetto, senza che per questo sia consentito la sopraelevazione dell’intero edificio.
3.3 Ne consegue che il permesso di costruire, e gli atti ad esso presupposti, risultano viziati, oltreché per violazione della normativa edilizia di riferimento, anche per difetto d'istruttoria, travisamento e carenza di motivazione (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 21.06.2016 n. 1049 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2015

EDILIZIA PRIVATA: Ristrutturazione con modifica dei prospetti e necessità di permesso di costruire.
Anche le recenti modifiche introdotte, non hanno prodotto novità per quanto riguarda quelle opere edilizie che comportino modifica dei prospetti. Il concetto di prospetto, infatti, non va confuso con quello di sagoma.
Per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma. La modifica di prospetti attiene alla facciata dell'edificio, per cui non va confusa e compresa nel concetto di sagoma, che indica la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l'edificio.
I prospetti, in altri termini, costituiscono un quid pluris rispetto alla sagoma, attenendo all'aspetto esterno, e quindi al profilo estetico-architettonico dell'edificio. La chiusura di preesistenti finestre e la loro apertura in altre parti, l'apertura di balconi in luogo di finestre, così come l'allargamento del portone di ingresso, essendo relativi al prospetto, non afferiscono al concetto di sagoma.
Pertanto un intervento di ristrutturazione edilizia, che ha visto una parziale demolizione e successiva ricostruzione del manufatto, mantenendo le medesime dimensioni di quello preesistente (e quindi la sua sagoma), ma comportando lo spostamento di una finestra dal lato est -dove veniva chiusa- al lato nord -dove veniva aperta- (e quindi modifica dei prospetti) necessitava di permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 06.06.2001, n. 380.

3. Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) (modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002), com'è noto, definisce ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare i manufatti attraverso un insieme sistematico di opere che possono condurre ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi possono comportare il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio e la eliminazione, la modifica, l'inserimento di nuovi elementi o impianti (cfr. questa sez. 3, n. 834 del 04.12.2008 dep. il 13.01.2009).
Orbene, va evidenziato che opere come quelle di cui all'odierno decidere non hanno visto modificato il loro regime autorizzatorio in virtù dei recenti e plurimi interventi normativi che pure hanno interessato negli ultimi mesi la disciplina urbanistica.
Va ricordato, infatti, che dal 21.08.2013 è in vigore la legge 09.08.2013, n. 98 di conversione del decreto "del fare" (D.L. 21.06.2013, n. 69), che ha introdotto in materia numerose novità, quali: 1) l'eliminazione del vincolo della sagoma come prescrizione necessaria ai fini dell'inquadramento degli interventi di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della ristrutturazione edilizia; 2) la previsione nell'ambito della categoria della ristrutturazione edilizia anche degli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, purché si possa accertarne la preesistente consistenza; 3) fatti salvi alcuni casi, l'estensione della SCIA agli interventi di ristrutturazione edilizia nonché delle cd. "varianti minori" ai permessi di costruire in caso di modifica della sagoma.
La nuova definizione di ristrutturazione edilizia semplifica, dunque, le procedure di rilascio del titolo abilitativo edilizio, poiché consente di effettuare i lavori con la segnalazione certificata inizio attività anche nei casi in cui la ristrutturazione edilizia comporti la modifica la sagoma dell'edificio preesistente, purché l'intervento non sia sottoposto a vincolo dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, e successive modificazioni.
Negli interventi di ristrutturazione edilizia, dunque, il legislatore pone particolare attenzione sulla consistenza volumetrica o alla superficie dell'edificio demolito e consente invece la sua ricostruzione con sagoma diversa dalla precedente. La modifica di quest'ultima, in altri termini, con la sola eccezione degli immobili sottoposti a vincolo dei beni culturali e del paesaggio, non assume più rilevanza ai fini della individuazione del permesso di costruire come titolo abilitativo necessario per l'intervento di ristrutturazione edilizia.
E' poi intervenuto il decreto-legge n. 133 del 12.09.2014 (il cosiddetto "sblocca Italia") convertito con la legge 11.11.2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività' produttive", che ha previsto, tra l'altro, che tra gli interventi di manutenzione straordinaria, vengono ora ricompresi anche quelli volti al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
4. Tuttavia, come si diceva, anche le modifiche introdotte, non hanno prodotto novità per quanto riguarda quelle opere edilizie che, come nel caso che ci occupa, comportino modifica dei prospetti.
Il concetto di prospetto, infatti, non va confuso con quello di sagoma. Questa Corte di legittimità ha in più occasioni sottolineato come per sagoma debba intendersi la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma (cfr questa sez. 3, n. 19034 del 18.3.2004 , Calzoni, rv. 228624).
Coerentemente con quanto afferma sul punto anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. 3, 22.07.2004, n. 3210) la modifica di prospetti attiene alla facciata dell'edificio, per cui non va confusa e compresa nel concetto di sagoma, che indica la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l'edificio.
I prospetti, in altri termini, costituiscono un quid pluris rispetto alla sagoma, attenendo all'aspetto esterno, e quindi al profilo estetico-architettonico dell'edificio.
La chiusura di preesistenti finestre e la loro apertura in altre parti, l'apertura di balconi in luogo di finestre, così come l'allargamento del portone di ingresso, essendo relativi al prospetto, non afferiscono al concetto di sagoma.
Pertanto un intervento di ristrutturazione edilizia come quello del 410 caso che ci occupa, che ha visto una parziale demolizione e successiva ricostruzione del manufatto, mantenendo le medesime dimensioni di quello preesistente (e quindi la sua sagoma), ma comportando lo spostamento di una finestra dal lato est -dove veniva chiusa- al lato nord -dove veniva aperta- (e quindi modifica dei prospetti) necessitava di permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 06.06.2001, n. 380
(Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 20.05.2015 n. 20846 - tratto da www.lexambiente.it).

anno 2014

EDILIZIA PRIVATA: Concetto di sagoma di un edificio.
Relativamente al concetto di “sagoma” di un edificio, essa è da intendersi -secondo l’insegnamento giurisprudenziale- come la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti.
La nozione di <ristrutturazione edilizia> ci è fornita dall’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001 che, per quel che qui rileva, ricomprende in essa anche gli interventi “consistenti nella demolizione e ricostruzione” di fabbricati esistenti, purché la ricostruzione avvenga “con la stessa volumetria e sagoma” dell’edificio demolito.
Quello richiamato è il testo dell’art. 3 cit. successivo al d.lgs. n. 301 del 2002, la sua versione originaria essendo ancora più restrittiva, giacché rientravano negli interventi di <ristrutturazione edilizia> solo “quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
In ogni caso, anche nel testo successivo al 2002, rientrano nella <ristrutturazione edilizia> solo gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino il vincolo di “volume” e “sagoma”. È solo con l’art. 30 del decreto-legge 21.06.2013, n. 69 che il legislatore ha espunto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380 del 2001 il riferimento alla “sagoma”, lasciando in quella norma solo la menzione del vincolo di “volume”, ma si tratta di normativa non rilevante al fine del presente giudizio, giacché ai sensi del suo comma 6, le disposizioni dell’art. 30 cit. si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, cioè dall’entrata in vigore della legge 09.08.2013, n. 98, quindi successivamente all’emanazione del provvedimento oggetto del presente giudizio.
D’altra parte, con riferimento al periodo anteriore a decreto-legge n. 69 del 2013 (o meglio alla sua conversione in legge), il vincolo della “sagoma” al fine di poter ricondurre un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione alla <ristrutturazione edilizia> era del tutto cogente anche per il legislatore regionale, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza 23.11.2011, n. 309, che ha dichiarato illegittima una previsione della legislazione regionale della Lombardia che definiva come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma.
Nella legislazione regionale della Toscana, ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. d), della legge n. 1 del 2005 si ha <ristrutturazione edilizia> in caso “demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all’articolo 52 oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”; ai sensi invece dell’art. 78, comma 1, lett. h), della stessa legge regionale n. 1 del 2005 si ha <sostituzione edilizia> in presenza di interventi di “demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione”.
Dunque la categoria della <sostituzione edilizia>, estranea alla disciplina statale, ricomprende interventi non riconducibili alla nozione di <ristrutturazione edilizia> e che costituiscono, sia nella legislazione statale che in quella regionale, interventi di nuova edificazione.
Risulta quindi rilevante, alla luce della normativa applicabile nel presente giudizio, il concetto di “sagoma”, giacché la sua modificazione comporta, con riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione, il passaggio dall’istituto della <ristrutturazione edilizia> a quello della <sostituzione edilizia>.
Quanto al concetto di “sagoma”, essa è da intendersi, secondo l’insegnamento giurisprudenziale, come la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti (cfr. Cons. Stato, Sez. 6^, 15.03.2013, n. 1564; Corte cost. 23.11.2011, n. 309; Cass. Pen., sez. 3^, 09.10.2008, 38408 e 06.02.2001, n. 9427).
Avendo riguardo a tale concetto non par dubbio che nella specie l’edificio progettato e autorizzato con il provvedimento gravato comporti, rispetto a quello demolito, una modificazione di sagoma, risultando ciò dagli elaborati progettuali versati in atti e dagli stessi rilievi delle parti negli atti di giudizio. In particolare è evidente il diverso disegno e le diverse caratteristiche che il nuovo edificio assume rispetto al vecchio se si tiene conto del passaggio da una copertura tradizionale a falde inclinate ad una copertura del nuovo edificio con andamento semicircolare, delle modifiche degli aggetti e dei prospetti e scale di accesso (ammesse anche dalla controinteressata), del rialzamento del colmo della copertura di 80 cm misurati esternamente (ammesso dalla controinteressata).
La diversità di sagoma, con riferimento al primo piano, è stata accertata anche nella svolta verificazione (pagg. 16 e 19 della relazione finale; il verificatore, con riferimento al primo piano, afferma che è stato totalmente reimpostato “cambiandone completamente perimetro e sagoma”), il che conforta le svolte considerazioni. Ne discende che la “sagoma” del nuovo progettato edificio, da valutarsi come intervento unitario, è sicuramente variata, il che esclude la sua riconducibilità alla <ristrutturazione edilizia> e il suo qualificarsi come <sostituzione edilizia>, il che comporta la configurazione dell’intervento stesso come nuova costruzione e non già come intervento sostanzialmente conservativo della pregressa edificazione, con le conseguenze che ne discendono (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 21.01.2014 n. 156 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2013

EDILIZIA PRIVATAVa rilevato come l’edificazione dei cinque abbaini in luogo dei preesistenti lucernai abbia indubbiamente determinato un’alterazione della sagoma dell’edificio, comportando altresì un aumento della volumetria.
Stante la rilevanza edilizia delle opere, che hanno comportato una sopraelevazione ed un incremento dell’altezza massima relativamente alle diagonali della precedente copertura, nonché un incremento di volume in rapporto alla sostituzione di ciascun lucernaio con un abbaino, è indubbio che ci si trovi di fronte ad un significativo mutamento della preesistente costruzione, con una parziale costruzione ‘nuova’ in senso tecnico.
Per la giurisprudenza che la Sezione condivide e fa propria, una sopraelevazione, pur se di ridotte dimensioni, nella parte in cui determini aumento della volumetria e della superficie di ingombro, va qualificata come nuova costruzione.
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La distanza tra gli edifici va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano, sicché nella specie risulta illegittimo l’atto che ha consentito la creazione di una sopraelevazione, nella forma di un abbaino, in sostituzione di un preesistente lucernaio, che ha determinato, per alcune parti del tetto, una distanza inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dalle NTA.

Sotto un profilo fattuale, va rilevato come l’edificazione dei cinque abbaini in luogo dei preesistenti lucernai abbia indubbiamente determinato un’alterazione della sagoma dell’edificio, comportando altresì un aumento della volumetria.
Stante la rilevanza edilizia delle opere, che hanno comportato una sopraelevazione ed un incremento dell’altezza massima relativamente alle diagonali della precedente copertura, nonché un incremento di volume in rapporto alla sostituzione di ciascun lucernaio con un abbaino, è indubbio che ci si trovi di fronte ad un significativo mutamento della preesistente costruzione, con una parziale costruzione ‘nuova’ in senso tecnico.
Per la giurisprudenza che la Sezione condivide e fa propria, una sopraelevazione, pur se di ridotte dimensioni, nella parte in cui determini aumento della volumetria e della superficie di ingombro, va qualificata come nuova costruzione (Cassazione civile, Sezione terza, 01.10.2009, n. 21059).
Le nuove opere così realizzate, in ragione della loro rilevanza, non potevano quindi considerarsi sottratte all’obbligo del rispetto delle distanze minime (5 metri) di cui all’art. 16 delle NTA del piano regolatore comunale di Vercelli.
La risalenza dell’edificio (nella sua originaria consistenza) esclude, evidentemente, che debba richiedersi ‘retroattivamente’ –a seguito delle modifiche apportate– il rispetto della distanza di cinque metri, oggi prevista dalle NTA: è ovvio che una disposizione (di per sé innovativa) sulle distanze non rende contra ius un manufatto realizzato in precedenza.
Tuttavia, non può ammettersi che le modifiche dell’edificio comportino una distanza tra i due edifici che sia inferiore alla misura imposta da una disposizione nel frattempo entrata in vigore: l’art. 16 si applica senz’altro per la nuova costruzione che si intenda realizzare su un edificio preesistente.
Peraltro, la distanza tra gli edifici va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano (Consiglio di Stato Sezione Quarta, 02.11.2010, n. 7731, e 05.12.2005, n. 6909), sicché nella specie risulta illegittimo l’atto che ha consentito la creazione di una sopraelevazione, nella forma di un abbaino, in sostituzione di un preesistente lucernaio, che ha determinato, per alcune parti del tetto, una distanza inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dalle NTA (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11.09.2013 n. 4501 - link a www.giustizia-amministrativa).

EDILIZIA PRIVATA: La sagoma, cioè il perimetro verticale ed orizzontale e/o il contorno che viene ad assumere l’edificio, è una cosa diversa dai prospetti, che consistono nelle aperture sulla sagoma del fabbricato, cioè sulle pareti esterne, senza superfici sporgenti.
Comunque, va rilevato che la domanda di SCIA in sanatoria, presentata il 10.08.2012, può essere qualificata come un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001, per cui possono essere sanate sia la modifica dei prospetti (precisamente chiusura delle aperture esistenti e realizzazione di finestre a nastro, ricavate tra le capriate, e di un ampio portone di accesso), sia la sopra descritta sostituzione del solaio di copertura.
Al riguardo, va rilevato che per le ristrutturazioni edilizie modificative dei prospetti (nella specie: chiusura delle preesistenti finestre e loro apertura in altre parti, nonché allargamento del portone di ingresso), l’art. 10, comma 1, lett. c), DPR n. 380/2001 prescrive il permesso di costruire.
Inoltre, l’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001 statuisce che gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche se consistenti nella demolizione e ricostruzione di un intero immobile, devono essere realizzati “con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
Ma la sagoma, cioè il perimetro verticale ed orizzontale e/o il contorno che viene ad assumere l’edificio, è una cosa diversa dai prospetti, che consistono nelle aperture sulla sagoma del fabbricato, cioè sulle pareti esterne, senza superfici sporgenti (cfr. TAR Bari Sez. III Sent. n. 54 del 14.01.2013; TAR Bologna Sez. I Sent. n. 787 del 28.12.2012; TAR Milano Sez. II Sent. n. 2232 del 05.09.2012; TAR Lecce Sez. I Sent. n. 232 del 21.01.2003; TAR Basilicata Sent. n. 628 del 17.10.2002; Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 8303 del 09.02.2006; CONTRA TAR Napoli Sez. IV Sent. n. 9951 del 21.08.2008; TAR Bari Sez. III Sent. n. 3210 del 22.07.2004, secondo cui le superfici aggettanti, come per es. i balconi, non possono essere configurate come modifiche della sagoma)
(TAR Basilicata, sentenza 21.06.2013 n. 361 - link a www.giustizia-amministrativa).

EDILIZIA PRIVATALa sagoma di una costruzione concerne il contorno che viene ad assumere l'edificio ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicché solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti rientrano nella nozione di sagoma e sono sottoposte al regime delle c.d. varianti in corso d'opera.
Con la sentenza in epigrafe il Gip del tribunale di Cuneo dichiarò C.M. colpevole del reato di cui all'art. 44, lett. a), d.p.R. 06.06.2001, n. 380, per avere, quale direttore dei lavori, realizzato, in parziale difformità dalla DIA, una tettoia a copertura della scala di accesso al piano seminterrato, condannandolo alla pena dell'ammenda ritenuta di giustizia.
Osservò il giudice che la tettoia in questione era stata poi demolita; che essa aveva alterato la sagoma dell'edificio, e comunque che violava le NTA del PRG perché non poteva equipararsi ad una pensilina e quindi avrebbe dovuto  rispettare la distanza di m. 10 dalla strada vicinale.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione dell'art. 44, lett. a), d.p.R. 06.06.2001, n. 380, e dell'art. 87 delle NTA. Osserva che la scala di accesso dall'esterno al piano interrato era già esistente e che la stessa era contornata da tre muri perimetrali.
L'intervento era consistito unicamente nella copertura di questa struttura. Pertanto non era stata modificata la sagoma e non erano state violate le distanze dalla strada vicinale, perché il preesistente filo di fabbricazione non è stato variato.
...
Il ricorso è fondato.
Dalla sentenza impugnata risulta:
- che esisteva già una scala di accesso al piano interrato situata all'esterno dell'edificio principale sul lato sud;
- che la scala era contornata da tre muri perimetrali, ma priva di copertura;
- che l'intervento in questione è consistito nell'apporre un tetto a copertura di questa struttura muraria già esistente;
- che la sua situazione anteriore corrisponde a quella attuale conseguente alla demolizione della struttura di copertura.
Il giudice ha giustamente ritenuto erronea la tesi del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, secondo cui l'intervento andrebbe qualificato come «ampliamento» sicché mancherebbe la distanza di 10 metri dalla strada vicinale, come prescritto dall'art. 87, comma 1, lett. J, delle NTA del comune di Fossano.
Il giudice, peraltro, ha ritenuto ugualmente configurabile il reato innanzitutto perché sarebbe mutata la sagoma dell'edificio, come risulterebbe anche da due sentenze di questa Corte. Sennonché, va in primo luogo rilevato che con il capo di imputazione non risulta contestato il cambiamento di sagoma, ma unicamente la violazione delle distanze dalla strada vicinale.
In secondo luogo, una delle due massime citate (Sez. III, 09.02.1998, n. 3849, Maffullo, m. 210647) -dopo aver affermato il principio che «La sagoma di una costruzione concerne il contorno che viene ad assumere l'edificio ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicché solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti rientrano nella nozione di sagoma e sono sottoposte al regime delle c.d. varianti in corso d'opera»- si riferisce alla realizzazione ex novo di una scala esterna di accesso al primo piano, che pertanto aveva alterato la sagoma dell'edificio ed impedito la sanatoria, integrando l'ipotesi della parziale difformità.
Nella specie, invece, la scala già esisteva, compresi i muri perimetrali e l'opera è consistita unicamente nel coprire con un tetto una struttura muraria già esistente.
In terzo luogo, la seconda massima citata (Sez. 111, 09.02.2006, n. 8303, Nardini, m. 233563) ribadisce il principio che «In tema di disciplina edilizia, rientrano nel concetto di sagoma di una costruzione tutte le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti, restandone escluse le sole aperture che non prevedono superfici sporgenti, soltanto per le quali è consentita la procedura della denunzia di inizio attività per varianti in corso d'opera».
Nella specie, pertanto, non si comprende come possa ritenersi alterata la sagoma, dal momento che dalla sentenza impugnata non risultano realizzati, rispetto all'edificio preesistente, nuovi aggetti o sporti o nuove strutture perimetrali, bensì solo la copertura di una preesistente struttura.
Del resto, il giudice non insiste sulla (non contestata) alterazione della sagoma e sembra fondare la sua decisione unicamente sulla violazione dell'art. 87, comma 1, lett. j, della NTA del PRG, secondo il quale la distanza rispetto alla strada vicinale di almeno 10 metri, va riferita al filo di fabbricazione, il quale è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di m. 1,50, mentre sono inclusi nel perimetro le verande, gli elementi portanti in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale e ascensori. Il giudice ha quindi ritenuto che l'opera in questione, ai fini del calcolo della distanza della costruzione dal ciglio stradale, andava «inclusa nel perimetro esterno, non essendo la stessa equiparabile a una semplice "pensilina", posto che poggia su pilastri infissi nel suolo».
Sennonché, giustamente la difesa osserva che il giudice non ha considerato che tale perimetro esterno già preesisteva, dal momento che i muri esterni della scala non erano stati oggetto d'intervento, che era consistito unicamente nella posa del tetto. Di conseguenza, proprio sulla base della norma regolamentare richiamata dal giudice, deve concludersi nel senso che il preesistente filo di fabbricazione non fu variato. E del resto, la norma regolamentare citata include espressamente nel perimetro esterno «i vani semi-aperti di scale e ascensori».
Nella specie risulta appunto già esistente un vano chiuso su tre lati e privo di copertura, che dunque costituiva vano semiaperto e che pertanto era incluso nel perimetro esterno della costruzione. L'opera contestata consiste appunto nella realizzazione del tetto di questo vano semiaperto, che non aggetta certamente per più di 1,5 m. e che di conseguenza non è computabile ai fini della distanza.
In conclusione, è chiaro l'errore in cui è incorso il giudice nel ritenere che l'intervento sia consistito nella realizzazione di una tettoia, la quale è un manufatto composto da una struttura di sostegno (pilastri o muri) e da un tetto di copertura.
Nel caso in esame, invece, la struttura di sostegno era già preesistente e costituiva a tutti gli effetti «perimetro esterno» ai sensi dell'art. 16 della NTA del PRG del comune di Fossano. L'apposizione di un tetto aggettante per meno di m. 1,50 non ha perciò variato il perimetro esterno e dunque non ha violato la distanza di m. 10 dalla adiacente strada vicinale.
Risulta quindi evidente che la violazione contestata con il capo di imputazione non sussiste. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 27.03.2013 n. 14417).

EDILIZIA PRIVATALa definizione della “sagoma” di un edificio è la “conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti”.
La definizione della “sagoma” di un edificio accolta dal primo giudice, quale “conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti”, è quella consolidata in giurisprudenza, anche penale (cfr. Cass., III: 09.10.2008, n. 38408; 06.02.2001, n. 9427), e da ultimo ripresa dalla Corte costituzionale (sentenza 23.11.2011, n. 309) a proposito della stessa l.r. Lombardia n. 12 del 2005.
A questi fini rileva la qualificazione dell’intervento che, con la d.i.a. del 2010, è stato riferito agli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale n. 12 del 2005, individuandosi di conseguenza quale “ristrutturazione edilizia” (art. 64, comma 2, con rinvio all’art. 27, comma 1, lett. d) e perciò vincolata in linea di principio alla non modificazione della sagoma dell’edificio, ai sensi della normativa regionale e statale [(art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 06.06.2001, n. 380)] (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.03.2013 n. 1564 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nozione di sagoma ex d.P.R. 380/2001.
In base alla normativa statale di principio d.P.R. 380/2001, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente, intesa quest'ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.
La nozione di sagoma di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” definisce gli "interventi di ristrutturazione edilizia", come “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”) comprende l’intera conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale e, con sequenzialmente, anche il rispetto della pregressa area di sedime.

La questione centrale da esaminare nella fattispecie in scrutinio è la riconducibilità dell’intervento proposto nell’area nozionale degli interventi sull’esistente, e in particolare della ristrutturazione edilizia, atteso che l’intervento edilizio de qua, in disparte le considerazioni sui profili volumetrici, viene realizzato mediante la demolizione degli edifici preesistenti e la loro collocazione in una area di sedime diversa, oppure al contrario in quella di opera di nuova costruzione.
Proprio il tema della rilevanza del concetto di sedime appare, in effetti, oggetto di discussione nell’ambito della nozione di ristrutturazione edilizia.
La circolare 07.08.2003 n. 4174 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolata “Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27.12.2002, n. 301. Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia”, esaminata la definizione di ristrutturazione edilizia ed evidenziato che questa non richiama più il concetto di “area di sedime”, afferma espressamente: “non si ritiene che l'esclusione di tale riferimento possa consentire la ricostruzione dell'edificio in altro sito, ovvero posizionarlo all'interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale. La prima ipotesi è esclusa dal fatto che, comunque, si tratta di un intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui una localizzazione in altro ambito risulterebbe palesemente in contrasto con tale obiettivo; quanto alla seconda ipotesi si ritiene che debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, sempreché rientrino nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il riferimento è nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dell'art. 32 del Testo unico. Resta in ogni caso possibile, nel diverso posizionamento dell'edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi”.
Rispetto a questa posizione ministeriale, di parziale apertura almeno alle dislocazioni interne al lotto, si riscontrano invece posizioni della giurisprudenza orientate in senso opposto (Consiglio di Stato, sez. VI, 16.12.2008 n. 6214; Consiglio di Stato, sez. V, 15.04.2004 n. 2142, per l’espressa affermazione che la ristrutturazione edilizia individua un intervento dove non si assista ad alcun incremento per i volumi, le sagome e le superfici, salvo una diversa distribuzione di quelle assentite, né una maggiore o diversa occupazione delle aree di sedime), evidenziando come lo spostamento della collocazione del manufatto costituisce una nuova costruzione e non un intervento sull’esistente.
La lettura in senso restrittivo della nozione di ristrutturazione urbanistica, così sostenuta, ha ricevuto poi un avallo autorevolissimo dalla giurisprudenza costituzionale, dove si legge (Corte Costituzionale, 23.11.2011 n. 309) in maniera assolutamente lineare e condivisibile che “in base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente -intesa quest'ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale- configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia”.
Pertanto, la nozione di sagoma di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (che definisce gli "interventi di ristrutturazione edilizia", come “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”) comprende l’intera conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale e, con sequenzialmente, anche il rispetto della pregressa area di sedime.
Inoltre, proprio il riferimento alla conformazione planovolumetrica e alla prevalenza delle definizioni di cui al testo unico dell’edilizia, elementi contenuti nella pronuncia della Corte costituzionale sopra citata, consente di ritenere superate le voci difformi alla lettura restrittiva qui proposta (tra tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 27.04.2006 n. 2364, in merito alla prevalenza della normativa tecnica di p.r.g. che consentiva la sostituzione dell'organismo con altro in parte o in tutto diverso dal precedente, anche dal punto di vista del sedime).
Non può quindi condividersi la ricostruzione fatta dalla parte appellata che vede lo spostamento dell’area di sedime come fatto di minor rilievo dal punto di vista edilizio e qualificabile come profilo legittimo della ristrutturazione edilizia. Al contrario, il manufatto qui in esame è da considerarsi edificio di nuova costruzione, e come tale soggetto a una disciplina diversa, ben più restrittiva (massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez, IV, sentenza 22.01.2013 n. 365 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: Per “sagoma” dell'edificio preesistente deve intendersi <<la conformazione plano-volumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale>>.
La creazione di balconi e l'apertura di finestre, modificando il prospetto principale dell'abitazione, non sono da considerare quale opera di manutenzione straordinaria e ciò si verifica anche se non venga alterata la volumetria dell'edificio, perché nuovi balconi e nuove finestre ne alterano i prospetti ed, in definitiva, la sagoma.

Appare altresì opportuno precisare che per “sagoma” dell'edificio preesistente deve intendersi <<la conformazione plano-volumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale>> (Corte Costituzionale, 23.11.2011, n. 309; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 29.06.2012, n. 463) ed inoltre che, secondo la giurisprudenza amministrativa, <<la creazione di balconi e l'apertura di finestre, modificando il prospetto principale dell'abitazione, non sono da considerare quale opera di manutenzione straordinaria e ciò si verifica anche se non venga alterata la volumetria dell'edificio, perché nuovi balconi e nuove finestre ne alterano i prospetti ed, in definitiva, la sagoma>> (cfr. C.d.S., Sez. I, 09.05.2012, n. 380) (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 26.10.2012 n. 4288 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA-PRIVATA: L'edificazione di abbaini sul tetto, contraddistinti da rilevanti dimensioni tali da trasformare la struttura preesistente, con conseguente creazione di nuovi spazi interni dapprima non utilizzabili per esigenze abitative, comporta aumento di volumetria, incidendo significativamente sulla sagoma dell'edificio. Del resto, la realizzazione di tali nuove strutture coperte laddove prima esse non esistevano, implica una radicale trasformazione della sagoma del tetto.
Le opere così realizzate, pertanto, proprio in virtù della loro rilevanza edilizia, non possono considerarsi sottratte all'obbligo generale del rispetto delle distanze. Ed infatti, gli aumenti della volumetria o delle superfici occupate, in relazione all'originaria sagoma di ingombro, anche qualora siano definiti come ristrutturazione, sono rilevanti ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui, come previste dagli strumenti urbanistici locali.
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Le distanze tra edifici, anche in relazione a quanto previsto dal d.m. n. 1444 del 1968, vanno calcolate con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela.

Nel merito si deve osservare, innanzi tutto, che l’edificazione dei cinque “abbaini” sul tetto dell’edificio di proprietà del controinteressato ha determinato un’evidente alterazione della sagoma di esso insieme ad un innegabile avanzamento (nonché innalzamento) della struttura coperta. Sono stati, infatti, ricavati cinque spazi chiusi innestati sulla superficie curva del tetto con altrettante strutture aventi pavimentazione piana, che fuoriescono notevolmente dalla struttura preesistente, con altezza pari a m. 3,20 (cfr. tavola n. 3/5 del progetto: doc. n. 20 del controinteressato) tale da poter essere sfruttata anche per esigenze abitative.
Deve, in proposito, richiamarsi la giurisprudenza amministrativa dominante, secondo la quale l’edificazione di abbaini sul tetto, caratterizzati da rilevanti dimensioni tali da trasformare la struttura preesistente, con conseguente creazione di nuovi spazi interni dapprima non utilizzabili per esigenze abitative, comporta aumento di volumetria ed incide significativamente sulla sagoma dell’edificio (cfr. ex multis: TAR Veneto, sez. II, n. 1692 del 2003; Cons. Stato, sez. V, n. 689 del 1996; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 13309 del 2010).
Non può avere rilevanza, in proposito, quanto eccepiscono in fatto l’amministrazione resistente e il controinteressato, ossia che le cinque nuove strutture non fuoriescono né rispetto al filo di gronda né rispetto al colmo del tetto: se ciò è vero, è anche vero però che sono state realizzate nuove strutture coperte laddove prima esse non esistevano, ossia previa occupazione di spazi (sia verso l’esterno, sia verso l’alto) prima liberi, con conseguente radicale trasformazione della sagoma del tetto.
Le opere così realizzate, pertanto, proprio per effetto della loro rilevanza edilizia, non potevano non considerarsi sottratte all’obbligo generale del rispetto delle distanze: come si precisa in giurisprudenza, infatti, gli aumenti della volumetria o delle superfici occupate, in relazione all’originaria sagoma di ingombro, anche qualora siano definiti come “ristrutturazione”, sono rilevanti ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui, come previste dagli strumenti urbanistici locali (cfr., ad es.: Cassaz. civ., sez. un., n. 21578 del 2011; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 7505 del 2010; TAR Liguria, sez. I, n. 3566 del 2009).
L’assunto, del resto, trova conferma anche in quelle pronunce giurisprudenziali (come Cons. Stato, sez. IV, n. 5490 del 2011, invocata dall’amministrazione resistente) che, pur ricordando che gli interventi di ristrutturazione effettuati sopra un manufatto già esistente non impongono il rispetto delle distanze minime, evidenziano però l’inoperatività di tale “principio” allorché risulti essere stata realizzata “un'opera difforme da quella preesistente per sagoma, volume e superficie, anche in termini di ampliamento e sopraelevazione” (così, per l’appunto, Cons. Stato n. 5490 del 2011, cit.), come è avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio.
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Quanto, poi, all’ulteriore circostanza di fatto (evidenziata dal controinteressato) che i due edifici “non si fronteggiano e non vi è pericolo di creazione di intercapedini nocive”, si deve comunque osservare che le distanze tra edifici, anche in relazione a quanto previsto dal d.m. n. 1444 del 1968, vanno calcolate con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 7731 del 2010 e n. 6909 del 2005) (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 05.07.2012 n. 807 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPer il concetto di "sagoma" deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti.
Come chiaramente emerge dalla documentazione versata in atti e non oggetto di contestazione fra le parti, l’intervento in questione concerne la demolizione di preesistenti fabbricati, con successiva attività ricostruttiva senza il rispetto della sagoma (anzi, con parziale traslazione del sedime).
In siffatte evenienze, stando alla normativa nazionale, si è in presenza di un intervento di nuova costruzione, non potendo l’intervento medesimo rientrare fra quelli di ristrutturazione edilizia che, stando alla lettera dell’art. 3, co. 1, lett. d), del d.P.R. cit., postula l’identità di sagoma fra l’immobile demolito e quello ricostruito.
In tal senso, è utile rammentare come, secondo la giurisprudenza pressoché unanime, esigenze di interpretazione logico-sistematica della succitata normativa inducano a ritenere che la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, debba conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma e volumi; diversamente opinando, infatti, sarebbe sufficiente la preesistenza di un edificio per definire ristrutturazione qualsiasi nuova realizzazione eseguita in luogo o sul luogo di quella preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18.03.2008, n. 1177; 08.10.2007, n. 5214; 16.03.2007, n. 1276; 22.05.2006, n. 3006; Cass., sez. III, 26.10.2007).
Il legame con l’edificio preesistente, quanto a sagoma -intendendosi con tale concetto “la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale”, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti (cfr. Cass. sez. III, 23.04.2004, n. 19034)- e a volumetria, costituisce, quindi, per unanime giurisprudenza, il criterio distintivo degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dalle nuove costruzioni (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 25.05.2012 n. 1441 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' del tutto legittimo l’operato comunale che, ritenendo l’intervento di demolizione/ricostruzione prospettato dall’esponente senza il rispetto della sagoma incompatibile con la definizione di ristrutturazione fornita dall’art. 3 del T.U.ED., lo ha inibito, in attesa dell’imminente decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale della normativa regionale.
Non si ravvisa, al riguardo, alcun vizio di eccesso di potere in tale determinazione, posto che la cura degli interessi pubblici di cui il Comune è portatore passa anche attraverso la corretta interpretazione del quadro normativo vigente, in cui assumono portata preminente le norme costituzionali.
In tale operazione interpretativa, peraltro, il Comune ha correttamente fatto leva anche sul precedente giurisprudenziale specifico, in relazione al quale è stata sollevata la q.l.c. delle ridette norme regionali.
Né si ravvisa in tale modus operandi alcuna violazione dell’art. 136 Cost., poiché -al contrario– l’atteggiamento prudenziale del Comune ha concorso a garantire la stabilità delle situazioni giuridiche soggettive attraverso l’applicazione della norma costituzionalmente legittima (art. 3 T.U.ED) in luogo di quella costituzionalmente illegittima (art. 27 cit.) in relazione al rapporto giuridico in questione.
Contrariamente a quanto divisato dall’esponente, infatti, la pronuncia di incostituzionalità della Corte, intervenuta dopo pochi mesi dalla presentazione della d.i.a., avrebbe ben potuto esplicare i suoi effetti anche in relazione alla vicenda per cui è causa, inidonea a rivestire i caratteri del rapporto giuridico esaurito (s’intendono per “rapporti esauriti” quelli che, sorti precedentemente alla pronuncia di incostituzionalità, abbiano dato luogo a situazioni ormai consolidate ed inderogabili per effetto del passaggio in giudicato di decisioni giurisdizionali, della definitività di provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale).
Il provvedimento emanato in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale, infatti, dà luogo ad una fattispecie di invalidità "sopravvenuta" o "derivata", che determina “una situazione di precarietà dell'atto”, connessa alla precarietà della stessa norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità, cui consegue la configurazione di un vizio originario quanto alla decorrenza, vista la retroazione ex tunc delle sentenze del giudice delle leggi, ma sopravvenuto quanto alla sua riconoscibilità.
In sostanza, in assenza dell’inibitoria qui gravata, la ricorrente si sarebbe trovata esposta all’esercizio dei poteri di autotutela da parte comunale, preordinati proprio all’eliminazione del titolo contrastante con la normativa vigente.
Anche se con il perfezionarsi della d.i.a., si consolida in capo al privato una posizione di affidamento meritevole di protezione, tuttavia, “tale affidamento non è certamente così forte da escludere qualsiasi potere di intervento da parte della p.a., anche perché, altrimenti, per effetto della d.i.a. si andrebbe a consolidare una posizione più stabile rispetto a quella che deriva dal provvedimento autorizzatorio (il quale, ricorrendo le condizioni di legge, può essere appunto rimosso in via di autotutela)”.
Non può, quindi, ritenersi che il decorso del termine di 30 giorni ingeneri un affidamento che prevalga, per ciò solo, su ogni interesse pubblico alla rimozione del titolo abilitativo perché, se così fosse, verrebbe negata in radice ogni possibilità per l’amministrazione di intervenire in autotutela.

Con provvedimento del 12.07.2011 il Comune ha adottato un provvedimento di sostanziale inibitoria della cit. d.i.a., sul fondamentale presupposto che l’intervento progettato dalla Società, in quanto implicante una modifica della sagoma, non sarebbe conforme all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, mentre, quanto alla normativa regionale (art. 27, co. 1, lett. d, della legge reg. Lombardia n.12/2005, come integrato dalla legge reg. n. 7/2010 e art. 103 della legge reg. n. 12/2005), essa sarebbe attualmente all’esame della Corte costituzionale, in conseguenza della sentenza di questo TAR n. 5122, del 07.09.2010, che ha sollevato la relativa questione di legittimità costituzionale, per contrasto con il citato art. 3 e, quindi, con l’art. 117, co. 3, della Costituzione.
...
Il Collegio ritiene del tutto legittimo l’operato comunale che, ritenendo l’intervento di demolizione/ricostruzione prospettato dall’esponente senza il rispetto della sagoma incompatibile con la definizione di ristrutturazione fornita dall’art. 3 del T.U.ED., lo ha inibito, in attesa dell’imminente decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale della normativa regionale.
Non si ravvisa, al riguardo, alcun vizio di eccesso di potere in tale determinazione, posto che la cura degli interessi pubblici di cui il Comune è portatore passa anche attraverso la corretta interpretazione del quadro normativo vigente, in cui assumono portata preminente le norme costituzionali.
In tale operazione interpretativa, peraltro, il Comune ha correttamente fatto leva anche sul precedente giurisprudenziale specifico, in relazione al quale è stata sollevata la q.l.c. delle ridette norme regionali.
Si tratta, giova ribadire, di un precedente tutt’altro che isolato in relazione alla tematica della riconducibilità degli interventi di demolizione/ricostruzione senza il rispetto della sagoma nell’ambito degli interventi di nuova costruzione piuttosto che in quelli di ristrutturazione edilizia (cfr. la giurisprudenza già richiamata).
Né si ravvisa in tale modus operandi alcuna violazione dell’art. 136 Cost., poiché -al contrario– l’atteggiamento prudenziale del Comune ha concorso a garantire la stabilità delle situazioni giuridiche soggettive attraverso l’applicazione della norma costituzionalmente legittima (art. 3 T.U.ED) in luogo di quella costituzionalmente illegittima (art. 27 cit.) in relazione al rapporto giuridico in questione.
Contrariamente a quanto divisato dall’esponente, infatti, la pronuncia di incostituzionalità della Corte, intervenuta dopo pochi mesi dalla presentazione della d.i.a., avrebbe ben potuto esplicare i suoi effetti anche in relazione alla vicenda per cui è causa, inidonea a rivestire i caratteri del rapporto giuridico esaurito (su cui cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 09.12.2008, n. 6097; nonché da ultimo TAR Napoli Campania sez. II, 18.07.2011, n. 3878, secondo il quale s’intendono per “rapporti esauriti” quelli che, sorti precedentemente alla pronuncia di incostituzionalità, abbiano dato luogo a situazioni ormai consolidate ed inderogabili per effetto del passaggio in giudicato di decisioni giurisdizionali, della definitività di provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale).
Il provvedimento emanato in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale, infatti, dà luogo ad una fattispecie di invalidità "sopravvenuta" o "derivata", che determina “una situazione di precarietà dell'atto”, connessa alla precarietà della stessa norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità, cui consegue la configurazione di un vizio originario quanto alla decorrenza, vista la retroazione ex tunc delle sentenze del giudice delle leggi, ma sopravvenuto quanto alla sua riconoscibilità (così Consiglio Stato, sez. IV, 30.11.2010, n. 8363).
In sostanza, in assenza dell’inibitoria qui gravata, la ricorrente si sarebbe trovata esposta all’esercizio dei poteri di autotutela da parte comunale, preordinati proprio all’eliminazione del titolo contrastante con la normativa vigente.
Come già più volte affermato dalla giurisprudenza, anche se con il perfezionarsi della d.i.a., si consolida in capo al privato una posizione di affidamento meritevole di protezione, tuttavia, “tale affidamento non è certamente così forte da escludere qualsiasi potere di intervento da parte della p.a., anche perché, altrimenti, per effetto della d.i.a. si andrebbe a consolidare una posizione più stabile rispetto a quella che deriva dal provvedimento autorizzatorio (il quale, ricorrendo le condizioni di legge, può essere appunto rimosso in via di autotutela)” (così, ad es. Cons. Stato, VI, 09.02.2009, n. 717).
Non può, quindi, ritenersi che il decorso del termine di 30 giorni ingeneri un affidamento che prevalga, per ciò solo, su ogni interesse pubblico alla rimozione del titolo abilitativo perché, se così fosse, verrebbe negata in radice ogni possibilità per l’amministrazione di intervenire in autotutela (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 25.05.2012 n. 1441 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATALa sagoma di una costruzione attiene alla conformazione planovolumetrica ed al suo perimetro inteso in senso verticale ed orizzontale, coincidendo con il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti.
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Gli interventi di risanamento conservativo presuppongono la conservazione della tipologia, forma e struttura e il mantenimento anche della sagoma preesistente.
L'intervento di ristrutturazione c.d. leggera di cui all’art 22, c. 1, t.u. edilizia, presuppone l’invariabilità di sagoma, volume e destinazione d’uso.

La documentazione depositata in giudizio evidenzia il mutamento quantomeno delle sagome preesistenti, non potendosi condividere le risultanze di cui alla perizia depositata dai ricorrenti, poiché non vi è attinenza tra “orma d’imposta” dell’edificio, rimasta immutata, e sagoma, giacché quest’ultima non riguarda esclusivamente l’area di sedime ma l’intero profilo del fabbricato, il quale invece risulta mutato.
Infatti, la sagoma di una costruzione attiene alla conformazione planovolumetrica ed al suo perimetro inteso in senso verticale ed orizzontale, coincidendo con il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti (ex multis Cassazione penale, sez. III, 06.02.2001, n. 9427).
Il progetto presentato dai ricorrenti interviene su due fabbricati diversi accomunando una porzione di uno con la totalità dell’altro, generando tra l’altro la fusione di tre distinte unità abitative e la realizzazione di nuove aperture esterne, giusta documentazione allegata alla perizia tecnica depositata dal Comune.
Ne consegue l’infondatezza della tesi prospettata da parte ricorrente circa la riconducibilità nel novero degli interventi di risanamento conservativo, che per giurisprudenza consolidata presuppongono la conservazione della tipologia, forma e struttura e il mantenimento anche della sagoma preesistente (Consiglio di Stato, sez IV, 16.01.2008 n. 2981, id sez V 09.10.2007 n. 5273, TAR Campania Napoli, sez IV, 29.01.2009 n. 505) così come a quello di ristrutturazione c.d. leggera di cui all’art. 22, c. 1, t.u. edilizia, presupponente l’invariabilità di sagoma, volume e destinazione d’uso (TAR Piemonte Torino, sez. I, 16.12.2010, n. 4551)
L’intervento realizzato dai ricorrenti va quindi qualificato quale ristrutturazione c.d. "pesante", prevista e disciplinata dall'art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001 portando comunque alla realizzazione di un quid novi comportando modifiche della sagoma, come tale subordinato a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. 380/2001 e sanzionato in ipotesi di abusività con la rimozione o la demolizione dell'opera.
E ciò tanto più in un sistema quale quello pugliese in cui il legislatore regionale, a differenza di altre Regioni, non ha inteso ampliare il concetto di ristrutturazione, non eliminando la sagoma quale vincolo da rispettare (TAR Lombardia Brescia, sez I, 13.04.2011, n. 552) (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 15.12.2011 n. 1889 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATACorte Costituzionale n. 309/2011: nessuna demolizione e ricostruzione senza rispetto della sagoma.
Nella seduta del 20.01.2010 della Commissione V ^Territorio^ della Lombardia il dott. Umberto Sala, alto funzionario regionale, ebbe a dichiarare che "da circa un anno sono intervenute sentenze dal TAR di Milano e di Brescia che hanno evidenziato un contrasto" la normativa nazionale e quella lombarda in tema di ristrutturazione, sull’assunto che la legge dello Stato porrebbe -in punto ricostruzione con vincolo di sagoma- una norma di principio che le regioni non potrebbero derogare. "Sarebbe auspicabile che il TAR, pur continuando ad eccepire, rimettesse la questione alla Corte Costituzionale", concludeva il dirigente.
Il dott. Sala é stato accontentato. Non solo -come noto- il TAR ha rimesso alla Corte la questione nel settembre 2010, ma con sentenza 23.11.2011 n. 309 questa ha dichiarato l'incostituzionalità:
1. dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11.03.2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;
2. dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);
3. dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 05.02.2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010),

confermando la fondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal TAR Lombardia con l'ordinanza n. 5122 del 7.9.2010 (sul punto, v. Ristrutturazione edilizia: e alla fine il TAR ha rimesso alla Corte Costituzionale il rito lombardo), ossia che non c'é spazio per una definizione di ristrutturazione edilizia diversa da quella indicata dal legislatore nazionale nell'articolo 3 del DPR 380/2011.
Sugli esiti della decisione della Corte sui titoli rilasciati, v. La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art. 27 l.r. 12/2005 pubblicato il 30.06.2010 all'indirizzo www.studiospallino.it/interventi/ristrutturazione.htm (link a http://studiospallino.blogspot.com).
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Sono da ricondursi nell’ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi: a fortiori sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali.
L’intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall’altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato.
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In base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente –intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale– configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.
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La linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi non può non essere dettata in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la cui «morfologia» identifica il paesaggio, considerato questo come «la rappresentazione materiale e visibile della Patria, coi suoi caratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli».
Sul territorio, infatti, «vengono a trovarsi di fronte» –tra gli altri– «due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni». Fermo restando che la tutela del paesaggio e quella del territorio sono necessariamente distinte, rientra nella competenza legislativa statale stabilire la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi.
Se il legislatore regionale potesse definire a propria discrezione tale linea, la conseguente difformità normativa che si avrebbe tra le varie Regioni produrrebbe rilevanti ricadute sul «paesaggio […] della Nazione» (art. 9 Cost.), inteso come «aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale», e sulla sua tutela.
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L’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, come interpretato dall’art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010, nel definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, è in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio.
Parimenti lesivo dell’art. 117, terzo comma, Cost., è l’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, qualificando come «disciplina di dettaglio» numerose disposizioni legislative statali, prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio dettata dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi.

... nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11.03.2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 05.02.2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. II, nel procedimento vertente tra C. B. ed altro e il Comune di Besozzo con ordinanza del 07.09.2010, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2010.
...
2. – La questione è fondata.
2.1. – Questa Corte ha già ricondotto nell’ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi (sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2 del Considerato in diritto): a fortiori sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali.
L’intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall’altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato.
2.2. – Tali categorie sono individuate dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, collocato nel titolo I della parte I del testo unico, intitolato «Disposizioni generali». In particolare, la lettera d) del comma 1 di detto articolo include, nella definizione di «ristrutturazione edilizia», gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all’edificio preesistente; la successiva lettera e) classifica come interventi di «nuova costruzione» quelli di «trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti».
In base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente –intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale– configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.
A conferma di ciò non sta solo il dato letterale dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 –che fa riferimento alla «stessa volumetria e sagoma» dell’edificio preesistente e ammette «le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica»– ma vi è anche la successiva legislazione statale in materia edilizia. L’art. 5, commi 9 e ss., del decreto-legge 13.05.2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12.07.2011, n. 106, infatti, nel regolare interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti di volumetria e adeguamenti di sagoma, non ha qualificato tali interventi come ristrutturazione edilizia, né ha modificato la disciplina dettata al riguardo dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001.
2.3. – La linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi, d’altronde, non può non essere dettata in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la cui «morfologia» identifica il paesaggio, considerato questo come «la rappresentazione materiale e visibile della Patria, coi suoi caratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli» (Relazione illustrativa della legge 11.06.1922, n. 778 «Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico», Atti parlamentari, Legislatura XXV, Senato del Regno, Tornata del 25.09.1920).
Sul territorio, infatti, «vengono a trovarsi di fronte» –tra gli altri– «due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni» (sentenza n. 367 del 2007, punto 7.1 del Considerato in diritto). Fermo restando che la tutela del paesaggio e quella del territorio sono necessariamente distinte, rientra nella competenza legislativa statale stabilire la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi.
Se il legislatore regionale potesse definire a propria discrezione tale linea, la conseguente difformità normativa che si avrebbe tra le varie Regioni produrrebbe rilevanti ricadute sul «paesaggio […] della Nazione» (art. 9 Cost.), inteso come «aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007), e sulla sua tutela.
2.4. – In conclusione, l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, come interpretato dall’art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010, nel definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, è in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio.
Parimenti lesivo dell’art. 117, terzo comma, Cost., è l’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, qualificando come «disciplina di dettaglio» numerose disposizioni legislative statali, prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio dettata dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11.03.2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 05.02.2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010)
(Corte Costituzionale, sentenza 23.11.2011 n. 309).

EDILIZIA PRIVATA: Sagoma di un edificio - Nozione.
Per sagoma di un edificio si deve fare riferimento alla conformazione planivolumetrica della costruzione ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale (Cass. Sez. 3, n. 8081 del 15/07/1994, Soprani) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 23.06.2011 n. 25191 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2008

EDILIZIA PRIVATA: Sagoma di un edificio - Elementi di identificazione - Modificazione sagoma - Conseguenze.
In materia urbanistica, la modificazione dell’altezza, anche di un vano, di un edifico comporta una mutamento dell'intera sagoma. Per sagoma s’identifica il perimetro dell'immobile inteso sia in senso verticale sia orizzontale, in quanto concerne il contorno che l'edificio assume. Inoltre, anche l'aumento d'altezza del sottotetto può comportare una modificazione di destinazione perché suscettibile di trasformare in unità abitale un vano tecnico non abitabile (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.10.2008 n. 38408 -
link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAModificazione sagoma.
La modificazione dell’altezza di ogni vano di un edifico comporta una modificazione dell'intera sagoma. Questa invero identifica il perimetro dell'immobile inteso sia in senso verticale sia orizzontale, in quanto concerne il contorno che l'edificio assume. Inoltre l'aumento d'altezza del sottotetto può comportare anche una modificazione di destinazione perché suscettibile di trasformare in unità abitale un vano tecnico non abitabile (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.10.2008 n. 38408 -
link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire - Chiusura balcone - Necessità.
La chiusura dei balconi mediante serramenti, trasforma questi spazi aperti verso l'esterno in locali chiusi, con cambio di destinazione, modifica della sagoma ed aumento della volumetria dell'immobile tali da richiedere un titolo abilitativo edilizio 
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.05.2008 n. 1803 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2006

EDILIZIA PRIVATA: Varianti in corso d'opera - Non incidenza sulla sagoma dell'edificio - Necessità - Concetto di sagoma - Individuazione.
In tema di disciplina edilizia, rientrano nel concetto di sagoma di una costruzione tutte le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti, restandone escluse le sole aperture che non prevedono superfici sporgenti, soltanto per le quali è consentita la procedura della denunzia di inizio attività per varianti in corso d'opera.
Pertanto, a quanto già previsto nella L. n. 47 del 1985, art. 15 e L. n. 662 del 1999, art. 2, comma 60, art. 7, lett. g), anche il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2, continua a prevedere l'assoggettabilità a DIA unicamente per le varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Di conseguenza, si è escluso, ad esempio, che possano rientrare nella categoria delle c.d. varianti di opera, la realizzazione di una scala esterna di accesso al primo piano, di una mensola su entrambi i lati con riguardo ai solai di calpestio, di sottotetto del primo piano, di uno sporto al solaio del sottotetto, (Sez. 3^, Sentenza n. 3849 del 09/02/1998 Rv. 210647) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.03.2006 n. 8303 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2004

EDILIZIA PRIVATALa facciata dell’edificio non va confusa o compresa nel concetto di sagoma che, invece, indica la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l’edificio. Ne consegue che la previsione di balconi in luogo di finestre, essendo relativa al prospetto non riguarda il concetto di sagoma.
I prospetti costituiscono, infatti, un quid pluris rispetto alla sagoma, attenendo all’aspetto esterno e, quindi, al profilo estetico architettonico.

Va osservato che l’intervento progettato, malgrado lo svuotamento effettuato all’interno del fabbricato, risulta rispettoso della precedente sagoma intesa quale involucro esterno (contorno del fabbricato), essendo rispettate le mura perimetrali e l’ingombro dell’edificio.
La modifica dei prospetti, sui quali si è incentrata la difesa giudiziale dell’amministrazione attiene alla facciata dell’edificio sicché non va confusa o compresa nel concetto di sagoma che –come detto- indica la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l’edificio. Ne consegue che la previsione di balconi in luogo di finestre, essendo relativa al prospetto non riguarda il concetto di sagoma.
I prospetti costituiscono, infatti, un quid pluris rispetto alla sagoma, attenendo all’aspetto esterno e, quindi, al profilo estetico architettonico.
La difformità dei prospetti rispetto all’esistente non rileva di per sé nella fattispecie in esame quale delineata dal legislatore, ma può essere indizio della modifica dei parametri vincolanti, siano quelli fissati dalla legge (volumetria e sagoma), siano quelli rivenienti dalla disciplina urbanistico –edilizia della zona.
Né potrebbe sostenersi che la omissione del riferimento ai prospetti nella definizione legislativa della ristrutturazione ex art. 3, T.U. 380/2001 sia dovuta a mera dimenticanza, ovvero che il concetto di sagoma comprenda anche il prospetto, atteso che nella diversa fattispecie di ristrutturazione di cui all’art. 10, TU 380/2001, i prospetti sono menzionati espressamente e separatamente dalla sagoma
(TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 22.07.2004 n. 3210 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Costruzione edilizia - Ristrutturazione edilizia - Area di sedime originaria - Necessità - Fondamento.
Per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma.

In tema di ristrutturazione edilizia, la necessità della costruzione dell'edificio demolito nell'area di sedime originaria è un requisito insito nella nozione stessa di ristrutturazione, atteso che tale nozione deve essere oggetto di interpretazione restrittiva poiché la sua disciplina costituisce un'eccezione al principio generale secondo il quale ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che ne comporti una rilevante modifica nel suo assetto, necessita di essere assentita con il permesso di costruire.
Al fine di ricomprendere nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma.
Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo paesistico e ambientale vanno considerati in variazione essenziale dalla normativa urbanistica e vanno sanzionati ai sensi dell'art. 20, lett. c), della legge 28.02.1985 n. 47 (ora sostituito dall'art. 44, comma primo, lett. c), del d.P.R. 06.06.2001 n. 380, con riferimento all'art. 32 stesso testo) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 23.04.2004 n. 19034 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2003

EDILIZIA PRIVATAIl concetto di “sagoma”, ai fini della ristrutturazione edilizia, risulta interpretato dalla giurisprudenza come aspetto tridimensionale di un edificio, quindi comprensivo anche dell’altezza.
Il concetto di “sagoma”, ai fini della ristrutturazione edilizia, risulta interpretato dalla giurisprudenza come aspetto tridimensionale di un edificio, quindi comprensivo anche dell’altezza (cfr.: Cons. St., Sez. V, 21.02.1994 n. 112; 24.02.1999 n. 197; TAR Pescara n. 1182 del 2002 (TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 23.01.2003 n. 197 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa “sagoma” di una costruzione concerne il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicché solo le aperture che non prevedono superfici sporgenti non rientrano nella nozione di sagoma.
E’ noto che la “sagoma” di una costruzione concerne il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicché solo le aperture che non prevedono superfici sporgenti non rientrano nella nozione di sagoma (Corte di Cassazione penale, III Sezione, 09.02.1998 n. 3849) (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 21.01.2003 n. 232 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2002

EDILIZIA PRIVATA: La “sagoma” attiene alla conformazione planivolumetrica della costruzione ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale.
La Corte suprema ha avvertito (cfr., per tutte, Cass. pen, Sez. III, 27.03.1998, n. 3849) che la “sagoma” attiene alla conformazione planivolumetrica della costruzione ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale.
La sagoma di una costruzione, quindi, concerne il contorno che viene ad assumere l'edificio ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicché solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti rientrano nella nozione di sagoma e sono sottoposte al regime delle c.d. varianti in corso d'opera (TAR Basilicata, sentenza 17.10.2002 n. 628 - link a www.giustizia-amministrativa.it).