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55-DISTANZA dalle PARETI FINESTRATE
56-DURC
57-EDICOLA FUNERARIA
58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
59-ESPROPRIAZIONE
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62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
64-INDUSTRIA INSALUBRE
65-L.R. 12/2005
66-L.R. 23/1997
67-L.R. 31/2014
68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
-
PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
PERTINENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
97-RUDERI
98-
RUMORE
99-SAGOMA EDIFICIO
100-SANATORIA GIURISPRUDENZIALE E NON (abusi edilizi)
101-SCOMPUTO OO.UU.
102-SEGRETARI COMUNALI
103-SEMINTERRATI
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105-SICUREZZA SUL LAVORO
106
-
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108-SOPPALCO
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dossier S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO per le ATTIVITA' PRODUTTIVE)
* * *
art. 32 L.R. 11.03.2005 n. 12 + art. 97 L.R. 11.03.2005 n. 12
* * *
D.P.R. 07.09.2010 n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133)
* * *
art. 38, comma 3, del d.l. 25.06.2008 n. 112
(convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133)
 

per approfondimenti vedi anche:
www.impresainungiorno.gov.it <---> Regione Lombardia <---> www.suapanorma.it

anno 2021

URBANISTICA: La variante urbanistica resta un'eccezione per la realizzazione di un impianto produttivo.
La variante urbanistica prevista dall'articolo 8 del Dpr 160/2010 per la realizzazione di un impianto produttivo (sia come nuova costruzione sia come ampliamento di una già esistente) in zona difforme dello strumento urbanistico generale o in deroga agli indici resta un'eccezione, che il Suap deve motivare previa rigorosa istruttoria e verifica dei presupposti normativi.
Fra questi, l'assenza o insufficienza in base al Prg di aree destinate all'insediamento di opifici industriali deve essere intesa e qualificata come "assoluta" e non "relativa", per evitare che l'indisponibilità contingente e transitoria di aree compatibili con l'insediamento produttivo valga di per sé a giustificare il ricorso del Comune alla procedura derogatoria semplificata, scandita dal regolamento governativo per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, per l'approvazione della variante urbanistica.
Dunque, per "inesistenza" di aree produttive per l'allocazione dei relativi impianti deve intendersi la loro indisponibilità fisica e materiale sul territorio comunale, per evitare che il procedimento speciale venga invece trasformato surrettiziamente in una modalità ordinaria di modifica dello strumento urbanistico generale, in violazione della legge 1150/1942.

L'importante principio è stato fissato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 19.10.2021 n. 7027, che ha risolto definitivamente il contenzioso che ha visto coinvolti, da un lato, un Comune campano ed un imprenditore che aveva ottenuto dal primo la variante urbanistica per la realizzazione di un complesso immobiliare da destinare ad attività produttiva e, dall'altro, un gruppo di cittadini proprietari di aree limitrofe che avevano impugnato il titolo edilizio invocando il principio della "vicinitas".
Alla base del ricorso, il corredo motivazionale posto dal Comune a sostegno dell'approvazione della variante urbanistica e cioè la momentanea indisponibilità nel Prg di aree destinate agli insediamenti produttivi in ragione della pendenza di ricorsi giurisdizionali sulle stesse aree fra i relativi proprietari e il Comune.
Circostanza che non avrebbe reso immediatamente utilizzabili quei suoli dagli imprenditori interessati.
Il Consiglio di Stato ha censurato la condotta dell'ente sul presupposto che, trattandosi di procedura derogatoria urbanistica per sua natura eccezionale, avrebbe dovuto valutare in maniera stringente le condizioni fissate dall'articolo 8 del dpr 160/2010 e, per l'effetto, non approvare la richiesta variante atteso che, nella fattispecie, i suoli compatibili erano indisponibili soltanto momentaneamente ma non in maniera assoluta.
In sostanza, le aree industriali edificabili erano fisicamente esistenti nello strumento urbanistico generale, ancorché non immediatamente disponibili, con la conseguenza che la loro assenza non era "assoluta" ma semplicemente "relativa", circostanza non sufficiente a giustificare per il Comune la procedura in deroga (articolo NT+Enti Locali & Edilizia del 30.12.2021).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 8 d.P.R. 160/2010 – Procedura semplificata – Natura eccezionale – Interpretazione restrittiva – Variante al piano regolatore generale – Mancanza di aree da destinarsi all’insediamento degli impianti produttivi – Indisponibilità assoluta.
In ragione della natura eccezionale e derogatoria della procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.R. 160/2010, ed al fine di evitare che tale procedimento possa essere surrettiziamente trasformato in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale, la norma in questione deve essere interpretata in senso restrittivo, dando alla nozione di “assenza” un significato “assoluto”, in modo tale da evitare che mere indisponibilità contingenti e transitorie di aree –destinate dal p.r.g. ad insediamenti produttivi– possano valere di per sé a giustificare la scelta dell’ente comunale di procedere con l’iter semplificato di approvazione della variante urbanistica (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19.10.2021 n. 7027 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: SUAP e variante urbanistica semplificata.
In linea generale, con riferimento all’interpretazione dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010, la Sezione ha già avuto modo di evidenziare che: “Va sottolineato il carattere eccezionale e derogatorio della procedura disciplinata dal ricordato art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447 (oggi trasposta nell'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010), la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità "ordinaria" di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l'assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l'insufficienza di queste, laddove per "insufficienza" deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua in ordine all'insediamento da realizzare”.
Di conseguenza il Comune, prima di procedere ai sensi del citato articolo 8, deve accertare e motivatamente attestare che, alla luce dello strumento urbanistico comunale, non ci siano aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, oppure che le aree individuate dal p.r.g. siano insufficienti con riguardo all’insediamento da realizzare.
Il problema ermeneutico si sposta quindi sulla nozione di “assenza” o di “insufficienza” di aree destinate dallo strumento urbanistico all’insediamento di impianti produttivi.
Sul punto la Sezione osserva che –proprio valorizzando la natura eccezionale e derogatoria della procedura semplificata prevista dal citato articolo 8, ed al fine di evitare che tale procedimento possa essere surrettiziamente trasformato in una modalità "ordinaria" di variazione dello strumento urbanistico generale– la norma in questione deve essere interpretata in senso restrittivo, dando alla nozione di “assenza” un significato “assoluto”, in modo tale da evitare che mere indisponibilità contingenti e transitorie di aree -destinate dal p.r.g. ad insediamenti produttivi- possano valere di per sé a giustificare la scelta dell’ente comunale di procedere con l’iter semplificato di approvazione della variante urbanistica.
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18.1. In linea generale, con riferimento all’interpretazione dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010, la Sezione ha già avuto modo di evidenziare che: “Va sottolineato il carattere eccezionale e derogatorio della procedura disciplinata dal ricordato art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447 (oggi trasposta nell'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010), la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità "ordinaria" di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l'assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l'insufficienza di queste, laddove per "insufficienza" deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua in ordine all'insediamento da realizzare” (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5273 del 2020; conforme sez. IV, sent. n. 3921 del 2020).
18.2. Di conseguenza il Comune, prima di procedere ai sensi del citato articolo 8, avrebbe dovuto accertare e motivatamente attestare che, alla luce dello strumento urbanistico comunale, non vi fossero aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, oppure che le aree individuate dal p.r.g. fossero insufficienti con riguardo all’insediamento da realizzare.
18.3. Il problema ermeneutico si sposta quindi sulla nozione di “assenza” o di “insufficienza” di aree destinate dallo strumento urbanistico all’insediamento di impianti produttivi.
18.4. Al riguardo il Tar, nella gravata sentenza, ha accolto una interpretazione estensiva della suddetta nozione di “assenza”, dando rilievo anche alle fattispecie caratterizzate da un’assenza “relativa”, contingente e temporanea: “Osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 07.09.2010, n. 160, per assenza di aree nel PRG destinate all’insediamento di impianti produttivi, non possa intendersi esclusivamente l’assenza assoluta, ma debba necessariamente essere considerata anche l’assenza relativa, ricomprendendovi quei casi in cui esista un’area deputata in PRG a tale fine, ma quell’area non sia ragionevolmente utilizzabile per concreti impedimenti di fatto o di diritto, non plausibilmente rimuovibili in termini di pronta soluzione” (pag. 18 della sentenza di primo grado).
18.5. Sul punto la Sezione, a differenza di quanto argomentato dal Tar, osserva che –proprio valorizzando la natura eccezionale e derogatoria della procedura semplificata prevista dal citato articolo 8, ed al fine di evitare che tale procedimento possa essere surrettiziamente trasformato in una modalità "ordinaria" di variazione dello strumento urbanistico generale– la norma in questione deve essere interpretata in senso restrittivo, dando alla nozione di “assenza” un significato “assoluto” (per utilizzare la medesima terminologia fatta propria dal Tar), in modo tale da evitare che mere indisponibilità contingenti e transitorie di aree -destinate dal p.r.g. ad insediamenti produttivi- possano valere di per sé a giustificare la scelta dell’ente comunale di procedere con l’iter semplificato di approvazione della variante urbanistica.
18.6. Nel caso di specie, nonostante il p.r.g. del Comune di San Paolo Bel Sito contemplasse un’area p.i.p. destinata agli insediamenti produttivi, nella gravata deliberazione di consiglio comunale n. 4/2014 si legge che il responsabile del V settore “ha dovuto esprimere parere negativo alla richiesta di insediamento dell’intervento nell’area PIP, atteso che essa è oggetto di diversi contenziosi ancora pendenti […]”.
18.7. Come emerso in primo grado e ribadito dal Comune appellato (pag. 14 della memoria depositata il 19.05.2016), l’indisponibilità della menzionata area p.i.p. non era affatto “assoluta”, ma meramente transitoria e temporanea, in quanto pendeva, innanzi al Tar per la Campania, sede di Salerno, un contenzioso tra il Comune ed alcune ditte private con riguardo all’area in questione (contenzioso nell’ambito del quale non furono pronunciati provvedimenti cautelari e che è stato successivamente dichiarato perento nel 2018).
18.8. Per quanto sopra esposto risulta quindi evidente che un tale tipo di indisponibilità momentanea e contingente dell’area p.i.p. non può essere affatto qualificata come “assenza” di aree destinate dal p.r.g. all’insediamento di impianti produttivi ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010, con conseguente illegittimità dell’operato del Comune odierno appellato, che ha erroneamente approvato la variante al p.r.g. attraverso la procedura semplificata prevista dalla citata norma, in mancanza dei necessari presupposti di legge, concedendo poi alla Es. s.r.l. il permesso di costruire per la realizzazione del complesso edilizio su un’area diversa da quella destinata dal p.r.g. all’insediamento di impianti produttivi.
18.9. Di conseguenza il primo motivo d’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso introduttivo, ribaditi in via derivata con il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento sia della deliberazione del consiglio comunale del Comune di San Paolo Bel Sito n. 4 del 19.03.2014, sia del gravato permesso di costruire n. 02/Suap/2014 prot. n. 2493 del 09.07.2014 rilasciato in favore della Estro s.r.l.
19. Dato l’accoglimento del primo motivo d’appello, con conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado, in quanto affetti da un vizio di illegittimità che si situa a monte delle ulteriori censure dedotte, è possibile assorbire i restanti motivi di gravame.
20. In definitiva l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, devono essere accolti il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti ai sensi di quanto sopra esposto, con conseguente annullamento della deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 19.03.2014 e del permesso di costruire n. 2493 del 09.07.2014 (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19.10.2021 n. 7027 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2020

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Sulla valutazione del danno da ritardo.
E' condivisibile la giurisprudenza espressa in materia di risarcimento del danno da ritardo, secondo cui l’espresso riferimento al “danno ingiusto” –contenuto nell’art. 2-bis l. n. 241 del 1990, così come nel comma 2 dell’art. 30 c.p.a., secondo cui può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal “mancato esercizio di quella obbligatoria”– induce a ritenere che per poter riconoscere la tutela risarcitoria in tali fattispecie, come in quelle in cui la lesione nasce da un provvedimento espresso, non possa in alcun caso prescindersi dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest’ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante tanto dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione quanto dalla sua colpevole inerzia e lo rende risarcibile.
L’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa, pertanto, è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stata adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento.
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Secondo la giurisprudenza in tema di variante semplificata ex art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998, l'eventuale esito positivo della conferenza di servizi non è in alcun modo vincolante per il Consiglio comunale, il quale, siccome organo titolare della potestà pianificatoria, resta pienamente padrone della propria autonomia e discrezionalità, potendo discostarsi dalla proposta di variante e respingerla senza alcun dovere di motivazione puntuale o "rafforzata", in quanto l'esito della conferenza non comporta il sorgere di alcun affidamento né di aspettative qualificate in capo al proponente, essendo la determinazione conclusiva della conferenza qualificabile come mera "proposta di variante".
Invero, il Consiglio comunale, in seguito alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderire o meno ad essa, dovendo apportare, nell’esercizio della propria potestà pianificatoria urbanistica, una valutazione globale e definitiva in termini di governo del territorio, per converso non potendo essa essere limitata alla sola possibilità di confutare nel merito le valutazioni tecniche della conferenza.
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12.3. Premesse tali considerazioni, occorre tuttavia rilevare che:
   a) in relazione a un periodo di circa cinque mesi, ossia fino all’adozione della sentenza del Tar Campania – Sezione di Salerno n. 826 del 03.05.2011, avente ad oggetto la delibera di Giunta comunale n. 159/2010, non è ravvisabile in capo all’Amministrazione comunale l’elemento soggettivo della colpa, atteso che nel periodo precedente a tale pronuncia residuavano dubbi in ordine alla natura vincolante o meno del parere della Soprintendenza, risultando lo stesso variamente interpretabile;
   b) nella condotta della società è ravvisabile un contributo causale nella determinazione del ritardo per un durata complessiva di circa dieci mesi, non avendo essa prodotto la totalità dei documenti richiesti e risultando in tal modo preclusa la convocazione della conferenza di sevizi da parte del Comune; invero, la società produceva tutta la documentazione richiesta, e necessaria per la convocazione della conferenza dei servizi, solo in data 24.11.2011, allorquando il d.P.R. n. 160/2010 era già entrato in vigore;
   c) sulla base di un giudizio prognostico vi è assoluta incertezza in ordine alla spettanza del bene della vita, necessaria per accordare il risarcimento del danno da ritardo, in quanto:
      c.1) è condivisibile la giurisprudenza espressa dalla Sezione in materia di risarcimento del danno da ritardo, secondo cui l’espresso riferimento al “danno ingiusto” –contenuto nell’art. 2-bis l. n. 241 del 1990, così come nel comma 2 dell’art. 30 c.p.a., secondo cui può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal “mancato esercizio di quella obbligatoria”– induce a ritenere che per poter riconoscere la tutela risarcitoria in tali fattispecie, come in quelle in cui la lesione nasce da un provvedimento espresso, non possa in alcun caso prescindersi dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest’ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante tanto dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione quanto dalla sua colpevole inerzia e lo rende risarcibile.
L’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa, pertanto, è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stata adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 27.02.2020, n. 1437; cfr. id., sez. IV, 02.12.2019, n. 8235; id., sez. IV, 15.07.2019, n. 4951);
      c.2) con riferimento al caso di specie, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di variante semplificata ex art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998 (da ultimo, sez. IV, 01.03.2017, n. 940; sez. IV, 18.02.2016, n. 650), l'eventuale esito positivo della conferenza di servizi non è in alcun modo vincolante per il Consiglio comunale, il quale, siccome organo titolare della potestà pianificatoria, resta pienamente padrone della propria autonomia e discrezionalità, potendo discostarsi dalla proposta di variante e respingerla senza alcun dovere di motivazione puntuale o "rafforzata", in quanto l'esito della conferenza non comporta il sorgere di alcun affidamento né di aspettative qualificate in capo al proponente, essendo la determinazione conclusiva della conferenza qualificabile come mera "proposta di variante" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 04.11.2013, n. 5292; id., sez. IV, 19.10.2007, n. 5471; id., 27.06.2007, n. 3772; id., sez. VI, 26.06.2007, n. 3593; id., sez. IV, 14.04.2006, n. 2170); invero, il Consiglio comunale, in seguito alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderire o meno ad essa, dovendo apportare, nell’esercizio della propria potestà pianificatoria urbanistica, una valutazione globale e definitiva in termini di governo del territorio, per converso non potendo essa essere limitata alla sola possibilità di confutare nel merito le valutazioni tecniche della conferenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22.07.2020 n. 4669 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2019

EDILIZIA PRIVATA: Sulla procedura di un'istanza col SUAP in variante al P.G.T. vigente.
Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 20.10.1998 n. 447, “Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza.
Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 07.08.1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15.05.1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.
Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17.08.1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.
Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis, della legge 07.08.1990, n. 241".

Da ciò discende che
la decisione in ordine alla convocazione della conferenza di servizi impone all’Amministrazione di valutare ex ante, in una fase originaria, effettuando un’istruttoria appropriata, se sussistano o meno, secondo lo strumento urbanistico, aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero se queste, ove presenti, debbano ritenersi insufficienti in relazione al progetto presentato.
Peraltro,
la decisione di seguire il modello della conferenza di servizi, come avvenuto nella fattispecie all’esame, non preclude, ed anzi rafforza, in considerazione del coinvolgimento di una pluralità di enti, l’esigenza di istruire approfonditamente il procedimento, al fine di individuare l’area maggiormente idonea alla realizzazione del progetto edilizio.
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L’esigenza di appropriata istruttoria e motivazione non viene, peraltro, esclusa dalla preesistente decisione della variante assunta dalla conferenza di servizi, attesa la natura non vincolante della stessa.
Invero, per costante giurisprudenza, la proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla conferenza di servizi, da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica, non è vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi
.
Invero,
secondo i consolidati principi della giurisprudenza:
   a)
in linea di massima, l'onere di motivazione delle scelte urbanistiche gravante sulla Pubblica amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata";
   b) tuttavia,
le scelte urbanistiche richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative;
   c) in tal modo,
mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG, per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale; in questa ipotesi, infatti, non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall'ente con il nuovo strumento urbanistico.
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8.3. Il Collegio, in considerazione dell’attività concretamente svolta dall’Amministrazione comunale nel corso dell’illustrato iter procedimentale, ritiene meritevoli di conferma le gravate statuizioni del primo giudice in ordine alla sussistenza dei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione della determinazione-proposta del 21.05.2004 e della delibera consiliare n. 19 del 09.08.2004, quest’ultima peraltro affetta anche da illogicità ed arbitrarietà.
8.4. In primis, va premesso, sul piano normativo, che, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 20.10.1998 n. 447, “Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza.
Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 07.08.1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15.05.1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.
Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17.08.1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.
Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis, della legge 07.08.1990, n. 241
".
8.4.1. Da ciò discende che la decisione in ordine alla convocazione della conferenza di servizi impone all’Amministrazione di valutare ex ante, in una fase originaria, effettuando un’istruttoria appropriata, se sussistano o meno, secondo lo strumento urbanistico, aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero se queste, ove presenti, debbano ritenersi insufficienti in relazione al progetto presentato.
Peraltro, la decisione di seguire il modello della conferenza di servizi, come avvenuto nella fattispecie all’esame, non preclude, ed anzi rafforza, in considerazione del coinvolgimento di una pluralità di enti, l’esigenza di istruire approfonditamente il procedimento, al fine di individuare l’area maggiormente idonea alla realizzazione del progetto edilizio.
8.5. Con riferimento al caso di specie, in aderenza a quanto già osservato dal primo giudice, va rilevato che, tanto in occasione delle due sedute della conferenza di servizi quanto in sede di approvazione della variante al P.R.G., si procedeva, in assenza di un’idonea attività istruttoria, ad analizzare la sola proposta fondata sulla relazione del Responsabile del servizio urbanistica (arch. Go.).
8.5.1. Nessuna differente localizzazione veniva infatti proposta, e conseguentemente esaminata, dalle altre amministrazioni partecipanti alla conferenza (in primis, Regione e Provincia, dotate di specifica competenza nella materia urbanistica). In particolare, non depongono in senso contrario le prescrizioni con cui la Regione Umbria ha imposto la riduzione della variante proposta della zona di particolare interesse agricolo alla sola "area di sedime del nuovo edificio e alla strada di accesso al medesimo", precisando che le altre porzioni di terreno non direttamente investite dalle previsioni edificatorie rimanessero alla destinazione già impressa.
8.5.2. Così come, in occasione della seduta del Consiglio comunale, ad esito della quale si adottava l’impugnata variante, non veniva apprestata la necessaria attenzione alle osservazioni, di segno contrario, avanzate dal cons. Gi.Em., ritenendole agevolmente superate con la valorizzazione dell’eccezione proposta dal cons. Br.Pa. circa l’esistenza di un deposito di gas nell’area alternativa indicata.
Al riguardo, attesa l’inidoneità delle generiche osservazioni del cons. Br. ad escludere in assoluto che l'intervento potesse essere comunque localizzato nell'area in questione, tenuto conto che la stessa si estende per oltre diciotto ettari, si ritiene che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto verificare in concreto la possibilità di allocare l'intervento nell'area indicata dal cons. Gi..
L’esigenza di appropriata istruttoria e motivazione non viene, peraltro, esclusa dalla preesistente decisione della variante assunta dalla conferenza di servizi, attesa la natura non vincolante della stessa.
Invero, per costante giurisprudenza, la proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla conferenza di servizi, da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica, non è vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 01.03.2017, n. 940; cfr. ex multis, id., sez. IV, n. 4151 del 2013).
8.6. L’acclarata assenza di sufficiente attività istruttoria (ed il conseguente difetto di motivazione degli atti impugnati) non può, peraltro, essere superata in considerazione della portata della discrezionalità dell’azione amministrativa nella fattispecie, la quale, attese le peculiarità della variante in esame, deve peraltro essere ritenuta decisamente circoscritta.
Invero, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, il Collegio osserva che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11.10.2017, n. 4707; ex multis, id., sez. IV, 24.10.2018, n. 6063; id., sez. IV, 12.05.2016, n. 1917):
   a) in linea di massima, l'onere di motivazione delle scelte urbanistiche gravante sulla Pubblica amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata";
   b) tuttavia, le scelte urbanistiche richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative;
   c) in tal modo, mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG, per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale; in questa ipotesi, infatti, non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall'ente con il nuovo strumento urbanistico (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 08.05.2019 n. 2954 - link a www.giustizia-amministrartiva.it).

EDILIZIA PRIVATA: Soggetto tenuto al pagamento del contributo straordinario per concessioni edilizie in deroga in caso di procedimento SUAP.
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Edilizia - Concessioni in deroga – Contributo straordinario – Soggetto obbligato - Procedimento SUAP – Individuazione.
Il contributo straordinario pari almeno al 50% del maggior valore acquistato dal suolo nel caso di permesso di costruire rilasciato in deroga al p.r.g. (art. 16 comma 4, lett. d) ter, T.U. edilizia) va corrisposto anche in caso di varianti in deroga per attività produttive, nonostante le norme sul c.d procedimento SUAP non lo richiamino espressamente (1).
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   (1) Ha chiarito la Sezione che: la previsione dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 16, comma 4, lett. d-ter, d.P.R. n. 380 del 2001, sebbene –come visto– di carattere straordinario, presenta nella materia edilizia un’applicazione generalizzata; del resto, nella disciplina dell’art. 8, d.P.R. n. 160 del 2010 risulta assente una espressa previsione in ordine all’esclusione dell’applicabilità al procedimento Suap del prelievo contributivo, necessaria al fine di ritenere integrato il criterio di specialità; così come, la medesima disciplina, piuttosto che introdurre una normativa derogatoria in materia di obbligo contributivo, non fa che limitarsi a disciplinare una modalità particolare per la presentazione della domanda e per l’espletamento del relativo procedimento di rilascio del titolo edilizio, con previsioni agevolative ai fini dell’implementazione e dello sviluppo delle attività produttive; ad ogni modo, non risulta neppure ipotizzabile una previsione di esonero totale dal contributo straordinario, atteso che la riserva di cui al comma 4-bis dell’art. 16, d.P.R. n. 380 del 2001 (“fatte salve le diverse disposizioni”), facendo riferimento solo a “quanto previsto al secondo periodo della lett. d-ter del comma 4”, riconosce alle legislazioni regionali ed agli strumenti urbanistici generali comunali un ambito di operatività limitato ai contenuti indicati in tale disposizione, individuabili esclusivamente nella percentuale di ripartizione, nelle modalità di versamento del contributo perequativo e nelle finalità di utilizzo (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12.04.2019 n. 2382 - commento tratto da e link a www.giustizia-amministrativa.it).
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SENTENZA
1. Con ricorso dinanzi al Tar Veneto (R.G. n. 1330/2017), la società Ga. s.p.a., impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del Comune di Mirano del 31.07.2017 con il quale il dirigente del Servizio edilizia privata convenzionata dell’Area 2 comunicava che il rilascio del permesso di costruire per l’ampliamento di un fabbricato industriale in viale ... 27 era subordinato al pagamento di un contributo ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. 06.06.2001 n. 380 di euro 346.828,40.
Chiedeva inoltre disporsi l’accertamento della non debenza di tale contributo, nonché la condanna al risarcimento del danno derivato dal ritardo nel rilascio di detto permesso di costruire.
2. Il Tar Veneto, Sezione II, dopo aver invitato il Comune -con ordinanza del 16.02.2018- a depositare in giudizio la perizia di stima del 31.07.2017 con la quale era stato determinato il maggior valore dell’area ai fini della applicazione dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001, ha respinto –con sentenza 11.04.2018 n. 382- il ricorso ritenendo che la richiesta del contributo in tal modo calcolato sarebbe stata giustificata dal fatto che l’intervento edilizio richiesto comportava una variante urbanistica.
Secondo il Tribunale, in particolare, l’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001 fa riferimento ad ogni ipotesi di variante urbanistica, quindi anche a quelle approvate con la procedura dello sportello unico.
6. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
7. Con l’unico motivo di appello viene sostanzialmente riproposta la censura avanzata dalla società nel primo grado di giudizio, con cui si sostiene che l’intervento edilizio richiesto ed assentito dal Comune non dovrebbe essere assoggettato al contributo straordinario perequativo di cui all’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001 in quanto il titolo che lo assisteva era stato rilasciato ai sensi del dell’art. 7 d.P.R. 07.09.2010, n. 160, norma speciale che non prevede la possibilità di procedere alla richiesta in questione.
In particolare, ad avviso dell’appellante, l’intervento richiesto sfuggirebbe all’applicazione del d.P.R. n. 380/2001, in quanto il decreto n. 160/2010, avendo un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello del decreto n. 380/2001 che disciplina l’attività edilizia in generale, costituirebbe normativa speciale (e sopravvenuta). Pertanto, nel caso di specie l’intervento non sarebbe assoggettabile al pagamento del contributo richiesto, in quanto, il d.P.R. n. 160/2010, unica normativa applicabile, non prevede alcuna corresponsione di contributo in sede di rilascio del titolo abilitante la realizzazione dell’intervento produttivo, nemmeno ove esso si ponga in variante allo strumento urbanistico vigente.
7.1. La censura non è meritevole di accoglimento.
7.2. Premettendo una breve ricostruzione dei fatti posti alla base del provvedimento impugnato, si rammenta che:
   i) in data 28.11.2012 la società Ga. s.p.a. presentava al Comune di Mirano domanda per l’avvio della procedura SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), ai sensi degli artt. 7 e segg. d.P.R. 07.09.2010 n. 160, al fine di ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento unico in variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di un ampliamento del fabbricato industriale sito in viale Venezia n. 27 adibito all’attività produttiva svolta dalla stessa;
   ii) nella conferenza di servizi decisoria, tenutasi il 27.06.2013 e conclusasi l’11.07.2013, veniva rilasciato il parere favorevole alla approvazione del progetto comportante la variante urbanistica allo strumento urbanistico con annessa convenzione; variante che, con deliberazione n. 53 del 18.07.2013, veniva approvata dal Consiglio Comunale;
   iii) con nota del 30.05.2016 l’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di decadenza della variante urbanistica approvata con la predetta deliberazione del Consiglio Comunale;
   iv) con nota inviata il 21.12.2016 il Comune faceva presente di ritenere che il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico dovesse essere accompagnato dalla corresponsione di un contributo straordinario ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. 06.06.2001, n. 380 commisurato all’aumento del valore del terreno;
   v) con provvedimento del 31.07.2017 il dirigente del Servizio edilizia privata convenzionata dell’Area 2 del Comune di Mirano subordinava il rilascio del permesso di costruire al pagamento di detto contributo, per un importo che, in base al maggior valore dell’immobile conseguito dalla variante urbanistica, ammonta ad euro 346.828,40, nonché alla sottoscrizione di convenzione urbanistica.
7.3. Ciò considerato, il Collegio rammenta che,
ai sensi dell’art. 16 (“Contributo per il rilascio del permesso di costruire”), del d.P.R. n. 380/2001, “Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.
È pertanto previsto, ai fini del rilascio del titolo, il pagamento obbligatorio di un contributo, comunemente ritenuto un corrispettivo di natura non tributaria a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme di benefici che la nuova costruzione consegue ovvero una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
(cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 30.08.2018, n. 12; Cons. Stato, Sez. IV, 27.02.2018, n. 1187).
Va dato atto, peraltro, che secondo la previsione del quarto comma del medesimo articolo: “l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: … d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”.
Viene in tal modo previsto, più che un criterio di calcolo degli oneri di urbanizzazione “ordinari”, un ulteriore onere rapportato all’aumento di valore che le aree e gli immobili hanno conseguito per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d’uso. Si tratta, pertanto, di un “contributo straordinario” diverso ed aggiuntivo rispetto agli oneri di urbanizzazione, che va ad aggiungersi nei casi in cui a monte dell’intervento vi sia stata una determinata scelta pianificatoria di natura eccezionale.
Peraltro, con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della citata lettera d-ter, il comma 4-bis prevede altresì che “sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali”.
Ai sensi del quinto comma, infine, “Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis”.
7.3.1. Parallelamente, occorre considerare che, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133, è stato adottato il d.P.R. 07.09.2010, n. 160 “regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” che, all’art. 8 (rubricato “Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici”), prevede la possibilità per l'interessato, nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti (fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale), di richiedere al responsabile del SUAP la convocazione di apposita conferenza di servizi.
Si prevede altresì che, nel caso in cui l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ed ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale viene sottoposto alla votazione del Consiglio comunale per l’approvazione.
7.4. Alla luce di tale compendio normativo, risulta al Collegio che il Comune di Mirano abbia fatto corretta applicazione della richiamata disciplina,
dovendo escludersi che l’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 costituisca norma speciale derogatoria e pertanto che, essendo quest’ultima priva di una previsione in merito alla esistenza dell’obbligo contributivo, sia intenzionalmente diretta ad impedirne la vigenza. Invero:
   a)
la previsione dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 16, comma 4, lett. d-ter, d.P.R. n. 380/01, sebbene –come visto– di carattere straordinario, presenta nella materia edilizia un’applicazione generalizzata;
   b) del resto,
nella disciplina dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, invocata dall’appellante, risulta assente una espressa previsione in ordine all’esclusione dell’applicabilità al procedimento Suap del prelievo contributivo, necessaria al fine di ritenere integrato il criterio di specialità;
   c) così come,
la medesima disciplina, piuttosto che introdurre una normativa derogatoria in materia di obbligo contributivo, non fa che limitarsi a disciplinare una modalità particolare per la presentazione della domanda e per l’espletamento del relativo procedimento di rilascio del titolo edilizio, con previsioni agevolative ai fini dell’implementazione e dello sviluppo delle attività produttive;
   d) ad ogni modo,
non risulta neppure ipotizzabile una previsione di esonero totale dal contributo straordinario, atteso che la riserva di cui al comma 4-bis dell’art. 16 d.PR. n. 380/2001 (“fatte salve le diverse disposizioni”), facendo riferimento solo a “quanto previsto al secondo periodo della lett. d-ter del comma 4”, riconosce alle legislazioni regionali ed agli strumenti urbanistici generali comunali un ambito di operatività limitato ai contenuti indicati in tale disposizione, individuabili esclusivamente nella percentuale di ripartizione, nelle modalità di versamento del contributo perequativo e nelle finalità di utilizzo.
7.5. Deve pertanto concludersi che
al rilascio del permesso di costruire, intervenuto in seguito all’approvazione della variante urbanistica SUAP, trova applicazione, anche nella Regione Veneto, l’obbligo di pagamento del contributo straordinario generato dal maggior valore dell’area. L’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001, invero, trova applicazione indistintamente per tutti i procedimenti che comportano un maggior valore generato dall’area da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, non facendo eccezione quello tenuto mediante attivazione del procedimento SUAP.
7.5.1. Del resto, in questo senso depone anche il tenore della circolare regionale Veneto n. 1 del 20.01.2015 (“procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica”, in B.U.R. n. 13 del 03.02.2015), esplicativa della l.r. Veneto n. 55/2012 in materia di SUAP, secondo cui anche in ipotesi di permesso a costruire rilasciato dal SUAP in variante al PRG su area da trasformarsi da agricola in destinazione produttiva, occorre condizionare il rilascio alla sottoscrizione della convenzione e dell’ottemperanza a tutte le condizioni e prescrizioni nella stessa fissate, “nonché della corretta corresponsione del pagamento del contributo di costruzione ex art. 16 del DPR 380/2001 secondo gli importi e le modalità fissati dal Comune”.
8. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.

anno 2018

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Conferenza di servizi semplificata e asincrona ex art. 14-bis della legge n. 241/1990 – Assenso implicito – Sportello unico – Potere di autotutela – Parere (Legali Associati per Celva, nota 04.12.2018 - tratto da www.celva.it).
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Allegati alla richiesta di parere:
  
allegato 1 -
allegato 2 - allegato 3

EDILIZIA PRIVATA: Il comma 4, lett. d-ter), dell'art. 16 del d.p.r. n. 380 del 2001 fa riferimento ad ogni ipotesi di variante urbanistica ossia anche alle varianti approvate con la procedura dello sportello unico (suap).
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... per l'annullamento:
   1) del provvedimento 31.07.2017 con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata Convenzionata dell'Area 2 del Comune di Mirano ha comunicato che il rilascio del permesso di costruire per l'ampliamento di un fabbricato industriale in viale ... 27 era subordinato al pagamento di un contributo ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. d)-ter, DPR 06.06.2001 n. 380 di Euro 346.828,40;
   2) accertamento della non debenza del contributo di cui sub. 1) per il rilascio del permesso di costruire;
   3) risarcimento del danno derivato dal ritardo nel rilascio del permesso di costruire di cui sub. 1).
...
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento che subordina il rilascio del permesso di costruire al pagamento dell’importo del contributo di costruzione determinato in base al maggior valore dell'immobile derivante dalla variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter), DPR 06.06.2001 n. 380 di Euro 346.828,40.
Il ricorso è infondato, essendo il contributo richiesto in relazione ad intervento in variante urbanistica. Il comune di Mirano ha fatto corretta applicazione del quarto comma, lettera d-ter, dell'art. 16 del d.p.r. n. 380 del 2001 che fa riferimento ad ogni ipotesi di variante urbanistica ossia anche alle varianti approvate con la procedura dello sportello unico, come nel caso di specie. È stato correttamente richiesto un contributo straordinario nella misura del 50 per cento dell'aumento di valore dell'area.
Ne consegue anche l'infondatezza della domanda risarcitoria (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 11.04.2018 n. 382 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2017

URBANISTICA: Oggetto: Parere in merito all'ammissibilità della procedura di variante urbanistica di cui all'art. 8 del d.P.R. 160/2010 per gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (Regione Lazio, nota 28.03.2017 n. 158854 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Il fresato d’asfalto è da considerarsi sottoprodotto laddove utilizzato in quantità ragionevoli e non eccessive quale materiale di continuo impiego per alimentare un impianto di produzione di asfalto, non rientrando –quindi– nella classificazione impeditiva del c.d. piano provinciale dei rifiuti, che può considerare il fresato d’asfalto come rifiuto solo laddove collocato in quantità tali da determinare la formazione di una vera e propria discarica.
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Il parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica reso dalla conferenza di servizi in sede di adozione del progetto edilizio di ampliamento edificatorio produttivo con formazione di impianti di produzione di asfalto e calcestruzzo in variante al piano urbanistico generale con la procedura dello Sportello Unico-SUAP, laddove anche ricognitivo di tutti i pareri ambientali istruttori favorevoli resi dai vari enti coinvolti nel procedimento (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco etc.) costituisce un vincolo procedimentale per il consiglio comunale chiamato ad assumere la delibera finale di approvazione del progetto stesso, impedendo la possibilità di un legittimo diniego di approvazione finale.
La Valutazione Ambientale Strategica è fase procedurale complessa che deve precedere l’approvazione del progetto edilizio in variante tramite la procedura di Sportello Unico SUAP, per cui le valutazioni istruttorie che vengono compiute nella fase istruttoria ed il giudizio ambientale positivo finale reso dall’autorità competente consumano per questi aspetti il potere di valutazione discrezionale assegnato al consiglio comunale, in ciò innovando radicalmente rispetto alla risalente giurisprudenza che riteneva permanesse ampia e totale discrezionalità in capo al Consiglio Comunale per l’approvazione o meno dei procedimenti di Sportello Unico nella fase finale, questa giurisprudenza –invero– si riferisce a casistiche relative a procedimenti anteriori all’entrata in vigore della normativa in tema di Valutazione Ambientale Strategica, in cui il giudizio ambientale veniva reso dal Consiglio Comunale solo nella fase finale del procedimento.
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L’illegittimo ed illecito arresto di un procedimento di approvazione di un progetto di ampliamento produttivo in variante al piano regolatore generale motivato solo per ragioni di tipo politico, ossia per un ripensamento insorto nell’amministrazione comunale nella fase finale approvativa in relazione a manifestazioni pubbliche di segno contrario provenienti da un comitato ambientalista nell’imminenza del rinnovo elettorale delle cariche comunali, determina l’annullamento giudiziale dell’atto di diniego e l’obbligo di risarcimento del danno per l’ingiusto blocco all’ampliamento dell’attività produttiva.
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Il tecnico comunale estensore –quale autorità competente VAS– di un motivato parere favorevole ambientale rispetto al progetto di ampliamento produttivo mediante le procedure di Sportello Unico SUAP incorre nel vizio di eccesso di potere per contraddittorietà manifesta laddove sottoscriva solo in seguito ma a breve distanza temporale nella fase finale del procedimento, dopo l’adozione del SUAP da parte del Consiglio Comunale, una relazione esprimente parere negativo ambientale ed urbanistico rispetto al medesimo intervento nonché redigendo bozza di delibera di diniego poi illegittimamente approvata dal Consiglio Comunale.
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Laddove, annullato dal giudice amministrativo, il diniego di ampliamento produttivo mediante la procedura di Sportello Unico SUAP sopravvenga una condizione di difficoltà economica dell’imprenditore proponente, tale da condurlo alla presentazione di una proposta di concordato liquidatorio, viene meno il presupposto legale (ossia l’esistenza di una impresa attiva che necessità di spazi ulteriori per il ciclo produttivo) che giustifichi il rilascio del permesso edilizio richiesto tramite la procedura SUAP, per cui deve essere rigettato il ricorso per ottemperanza proposto dal liquidatore giudiziale della società in concordato preventivo.
Pur sopravvenuta la condizione di liquidazione concordataria dell’impresa che impedisce il rilascio del permesso edilizio in variante in ottemperanza della sentenza del giudice amministrativo che abbia annullato il diniego opposto dal consiglio comunale, l’amministrazione comunale è comunque tenuta a risarcire all’imprenditore (e nel caso alla procedura liquidatoria concordataria gestita dal Tribunale Fallimentare) tutti i danni subiti per diniego ingiustamente ed illegittimamente provocati.
Il risarcimento dei danni conseguenti ad illegittimo diniego di approvazione di progetto edilizio in variante al piano regolatore comunale mediante la procedura SUAP deve comprendere:
   a) il ristoro di tutte le spese vive sopportate, compreso le spese per progetti e consulenze varie;
   b) la differenza di valore immobiliare tra l’area destinata ad uso produttivo (come sarebbe stato nel caso di approvazione del SUAP) e l’area rimasta nella destinazione agricola;
   c) i mancati utili conseguenti all’illecito impedimento all’avvio dell’iniziativa imprenditoriale, anche in relazione al possibile fatturato venuto meno ed agli appalti non conseguiti, con applicazione –rispetto al totale determinato- di parametri riduttivi equitativi riferiti alla c.d. “perdita di chanche” (nel caso l’amministrazione comunale di Arcore è stata condannata a pagare 600.000,00 € complessivi al Tribunale Fallimentare di Bergamo).
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... per la riforma della sentenza 09.04.2015 n. 898 del TAR per la LOMBARDIA – Sede di MILANO - SEZIONE II, resa tra le parti, concernente archiviazione di domanda di Suap. Risarcimento dei danni.
...
1. Con la sentenza n. 898 del 09.04.2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso proposto dalla società Do. f.lli s.a.s. (d’ora in poi Do.) in liquidazione e in concordato preventivo, dichiarava inammissibile la domanda per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 2182 del 10.08.2012, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4151 del 21.05.2013, e in parte dichiarava irricevibile e in parte respingeva la domanda di annullamento proposta avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Arcore n. 3 del 03.02.2014, e contro il nuovo Piano di governo del territorio del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 27.05.2013, ed il nuovo Piano di coordinamento della Provincia di Monza e Brianza, approvato con deliberazione di C.P. n. 16 del 10.7.2013; il Tar respingeva, inoltre, la domanda di condanna del Comune di Arcore al risarcimento dei danni.
1.1. La predetta sentenza esponeva in fatto quanto segue.
La società Do. f.lli s.a.s., operante nel campo dell’estrazione di materiali inerti naturali e della fornitura di calcestruzzi nel settore dei lavori pubblici, era proprietaria di un impianto di produzione di asfalto e di produzione di calcestruzzo, sito nel territorio del Comune di Vimercate. A seguito dell’approvazione del progetto per la realizzazione dell’Autostrada Pedemontana, il cui tracciato interseca il predetto impianto, la stessa società ha dovuto avviare un iter per lo spostamento di quest’ultimo, acquisendo una nuova area in Comune di Arcore, destinata a zona agricola.
In data 03.08.2009, ha presentato istanza per la realizzazione del nuovo insediamento produttivo ed il Comune, con deliberazione n. 200 del 09.12.2009, valutata l’assenza di zone adeguate per il complesso produttivo in base allo strumento urbanistico, ha giudicato procedibile l’istanza ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 447 del 1998, ai fini della variazione dello strumento urbanistico. Il progetto veniva sottoposto alla procedura di VAS che, dopo l’acquisizione dei pareri favorevoli delle autorità coinvolte in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, si concludeva con provvedimento favorevole del 14.05.2010 circa la compatibilità ambientale del SUAP a condizione del rispetto delle prescrizioni ed indicazioni del parere motivato.
Per l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e dell’attività, la Provincia Monza e Brianza giudicava non necessario l’espletamento della procedura di V.I.A. regionale. Il Sindaco, con nota 11.12.2009, nel comunicare all’impresa il buon esito della prima conferenza di servizi per la valutazione strategica ambientale del SUAP, la invitava a provvedere al versamento in conto anticipazione degli oneri di urbanizzazione per euro 150.000. La Conferenza di servizi si concludeva il 25.01.2011 con valutazione positiva del progetto per la realizzazione del nuovo insediamento industriale, con varie prescrizioni.
La Provincia di Monza e Brianza, con nota del 27.01.2011, nel dare atto del parere favorevole espresso dal proprio rappresentante in sede di conferenza di servizi, segnalava, tuttavia, sotto il profilo ambientale, l’incompatibilità dell’attività di trattamento di rifiuti con il Piano provinciale dei rifiuti e, considerato che il progetto comprendeva l’attività di fresa d’asfalto, da considerarsi alla stregua di un rifiuto, diffidava, in quanto titolare della funzione ambientale, il Comune di Arcore dall’autorizzare tale attività. Il Comune di Arcore, con deliberazione n. 35 del 21.07.2011, richiamando il contenuto della Relazione allegata alla delibera, respingeva l’istanza.
La società Do. ha impugnato dinanzi a questo TAR l’atto negativo comunale nonché il parere parzialmente negativo espresso dalla Provincia Monza e Brianza nella parte in cui ritiene incompatibile con il PPGR il progetto di impianto per l’impiego di fresato di asfalto. Il TAR, con sentenza n. 2182 del 10.08.2012, ha accolto il ricorso. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di appello (sent. n. 4151 del 06.08.2013). La ricorrente, in data 17.09.2013, ha protocollato una nota con cui ha chiesto al Comune di Arcore di dare esecuzione alla pronuncia del TAR, ormai passata in giudicato. L’amministrazione ha dato riscontro all’istanza con nota del 30.09.2013.
In tale atto, l’Amministrazione comunica che, per dare nuovo impulso al procedimento di SUAP, sarebbe stato necessario che la ricorrente avesse provveduto al deposito di un nuovo atto unilaterale d’obbligo e di una nuova bozza di convenzione; precisando che, siccome la stessa ricorrente aveva nel frattempo presentato al Tribunale di Bergamo istanza per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, tali atti avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzati dagli organi della procedura. A questa nota, ha fatto seguito la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03.02.2014, con cui il Comune di Arcore ha deciso di archiviare definitivamente la procedura di SUAP avviata dalla ricorrente….
”.
2. Avverso la prefata sentenza la Do. F.lli s.a.s. in liquidazione ed in concordato preventivo ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento e l’integrale riforma.
...
1. Viene alla decisione del Collegio l’ultimo segmento della causa suindicata che vede opposta l’appellante Do. F.lli s.a.s. in liquidazione ed in concordato preventivo alle amministrazioni intimate.
1.1. Preliminarmente il Collegio fa presente che a mente del combinato disposto degli artt. artt. 91, 92 e 101, co. 1, c.p.a., farà esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno dei ricorsi in appello, senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali (cfr. ex plurimis Cons. Stato Sez. V, n. 5865 del 2015); del pari, in via preliminare, si osserva che la causa appare sufficientemente istruita per cui non appare necessario disporre alcun incombente istruttorio.
1.2. Come rilevato nella parte in fatto del presente elaborato, mercé la sentenza non definitiva n. 5158/2015 è stata esclusa la fondatezza di tutti i primi quattro motivi di appello diretti a censurare la prefata sentenza del Tar n. 898/15 nella parte in cui questa aveva dichiarato inammissibile la domanda per ottenere l’ottemperanza al giudicato ed aveva dichiarato in parte irricevibile ed in parte infondata (respingendola) la domanda di annullamento dei nuovi atti pianificatori medio tempore emessi dalle amministrazioni intimate.
1.2. La sentenza non definitiva n. 5158/2015 ha invece parzialmente accolto il quinto motivo di appello, ha indicato i “versanti” di danno risarcibile, escludendo immediatamente invece la debenza del risarcimento richiesto con riguardo ad alcune “voci” di danno, pur causalmente ricollegabili al “primo” diniego, ed ha disposto una consulenza tecnica su tale aspetto da determinarsi.
1.3. Va quindi premesso che costituiscono statuizioni rigiudicate quelle contenute nella sentenza non definitiva n. 5158/2015 mediante le quali la Sezione ha perimetrato quali fossero i profili di danno risarcibili: tutti gli argomenti critici volti a rimettere in discussione gli approdi ivi raggiunti (si veda in proposito la prima parte della memoria depositata in data 13.12.2016 dalla appellante società Do. f.lli s.a.s.) sono pertanto inammissibili.
1.4. Posto però che entrambe le parti processuali hanno insistentemente tentato (in ultimo con le memorie depositate successivamente al deposito della relazione di consulenza tecnica ed in sede di discussione alla odierna pubblica udienza) di rimettere in discussione profili contenziosi già decisi con statuizione rigiudicata, si ritiene in proposito di specificare che:
   a) la più volte citata sentenza non definitiva n. 5158/2015 ha espressamente affermato che “in tale situazione, pertanto, permane la illegittimità delle ragioni ostative poste a base dello stesso e, dunque, la violazione del legittimo affidamento maturatosi in capo al privato.
I contenuti del giudicato e le argomentazioni poste a sostegno dello stesso –come sopra diffusamente richiamate– rivelano, pertanto, in assenza di una rinnovata valutazione sulle ragioni del primo diniego da parte del soggetto titolare della potestà pianificatoria, la sussistenza di profili di responsabilità in capo al Comune
”;
   a1) consegue da ciò che tutti gli argomenti dell’Amministrazione comunale tesi a dimostrare che (a cagione della mancata disponibilità pregressa degli impianti di Vimercate) tale affidamento non sussistesse, e tutti gli argomenti critici tesi a dimostrare che giammai l’appellante avrebbe potuto ottenere il bene della vita e che, pertanto, nessun risarcimento era dovuto, possono rilevare in punto (unicamente) di quantificazione dell’importo risarcitorio, ma non possono incidere sulla attribuibilità del medesimo e ove a ciò finalizzati devono essere dichiarati inammissibili;
   b) la società Do. F.lli s.a.s. ha eccepito l’integrale inammissibilità di tali argomenti critici (in quanto “nuovi” ed impingenti sull’an della realizzabilità dell’intervento, il che integrava cosa giudicata) ma -nei limiti prima indicati– la eccezione non è accoglibile in quanto:
      I) è ben vero che il comune avrebbe potuto prospettare dette “difficoltà realizzative dell’intervento” –prospettandole quali cause ostative alla realizzazione del medesimo in sede di rieffusione del potere- perché, come è noto, la sentenza demolitoria non le precludeva di ripronunciarsi su tutti gli aspetti della controversa vicenda una seconda volta (tra le tante, (Cons. Stato, Sez. IV, 06.10.2014, n. 4987);
      II) ciò non ha fatto, e quindi in chiave di dimostrazione della inassentibilità dell’intervento edificatorio auspicato dalla società Do. F.lli s.a.s. v’è una preclusione;
      III) pur tuttavia, la detta preclusione non impedisce al comune comunque di dedurre dette circostanze, che assumono rilievo in sede (ormai, soltanto) di quantificazione del risarcimento, laddove esse –in tali limiti- possono essere liberamente apprezzate dal giudice (come meglio si vedrà di qui a poco, allorché si chiarirà che la pretesa della società Do. ha mera consistenza di chance);
   c) quanto alla insistita contestazione da parte del Comune di Arcore (anche in sede di discussione all’odierna udienza pubblica) dell’affidamento ingeneratosi sulla società, per rilevarne la inammissibilità in quanto impingente su una tematica coperta dal giudicato è sufficiente riportare due brevi stralci della più volte menzionata sentenza non definitiva che così ha statuito:” gli argomenti portati a sostegno della determinazione reiettiva risultano illegittimi e non sufficienti a fondare il disposto rigetto. Ciò in considerazione della loro inidoneità a superare le risultanze del procedimento fino a quel momento svolto (favorevoli ad una conclusione positiva dello stesso) e ponendosi, dunque, con le stesse in ingiustificata contraddizione, con lesione del legittimo e rilevante affidamento in proposito maturatosi in capo al privato.”; “ln tale situazione, pertanto, permane la illegittimità delle ragioni ostative poste a base dello stesso e, dunque, la violazione del legittimo affidamento maturatosi in capo al privato.”;
   d) di converso, (e con più specifico riferimento agli argomenti prospettati dalla società Do. F.lli s.a.s. e ribaditi in sede di discussione all’odierna udienza pubblica) la medesima sentenza non definitiva n. 5158/2015 ha espressamente affermato che:
      I) “il maggior onere finanziario (maggior costo) per la realizzazione del complesso produttivo non è dovuto”;
      II) “neppure deve essere risarcito il danno finanziario per crisi di liquidità connessa ai maggiori costi di approvvigionamento dell’appalto”;
      III) “dagli atti di causa non emerge la prova della sussistenza di un nesso causale tra tale pretesa voce di danno, la sottoposizione di Do. a procedura di concordato preventivo ed il diniego a suo tempo opposto dal Comune di Arcore;”
   d1) consegue da ciò che non sono ammissibili le argomentazioni della parte privata nella parte in cui tentano di sollecitare un ulteriore giudizio su tali profili che, infatti, non verranno dal Collegio esaminati, in quanto coperti dal giudicato “interno” formatosi.
2. Ciò premesso, la relazione del Ctu nominato ha fornito partita risposta ai quattro quesiti descritti nella sentenza non definitiva n. 5158/2015, in particolare evidenziando che:
   a) quanto alle spese sostenute dalla originaria ricorrente (primo quesito), esse potevano essere così individuate:
      I) per le spese ed i costi di procedura, non recuperabili, è stato quantificato un importo “certo” pari ad Euro 326.343,55 e presumibile, pari ad Euro 339.021,69 (pag. 24 CTU);
      II) per ciò che concerneva l’acquisto del terreno ove avrebbe dovuto erigersi l’impianto, tenuto presente che il medesimo fu acquistato per un importo pari ad Euro 298.000//00 e che la servitù in favore del detto fondo fu acquistata successivamente (nel 2009) per un importo pari ad Euro 85.000//00 è stato computato il valore attuale, sia considerandolo agricolo (€ 152.664,00) che edificabile (€ 1.1272.200,00) con l’avvertenza che non sussistevano atti programmatori tali da fare desumere che lo stesso avesse assunto caratteristica di area edificabile con destinazione produttiva (pag. 25 dell’elaborato di Ctu); inoltre, il valore è stato distinto, facendo riferimento sia all’ipotesi di alienazione con recupero della servitù, che nell’ipotesi di alienazione senza recupero della servitù (e ciò sia con riferimento al valore del suolo quale edificabile, che con riguardo al valore del suolo quale agricolo); il computo finale contenuto nell’elaborato di verificazione è stato pertanto pari (nell’ipotesi di terreno agricolo) ad una minusvalenza di € 230.336,00 (corrispondente ad € 145.336,00 qual diminuzione del fondo, ed € 85.000,00 corrispondenti alla servitù ove considerata irrecuperabile) ovvero di € 145.336,00 (scomputati € 85.000,00 corrispondenti alla servitù ove considerata recuperabile); mentre, nell’ipotesi di terreno considerato edificabile sarebbe stata riscontrabile una plusvalenza pari ad € 889.200,00 (laddove il valore di € 85.000,00 corrispondente alla servitù venisse considerato irrecuperabile) ovvero pari ad € 974.200,00 (laddove il valore di € 85.000,00 corrispondente alla servitù venisse considerato recuperabile);
   b) quanto al secondo quesito -con il quale, in sostanza si chiedeva di quantificare con riferimento al periodo dal 21.07.2011 al 24.05.2013 (id est: la voce di “danno” discendente dagli acquisti di asfalto che la originaria ricorrente era stata costretta a sostenere (rispetto ai risparmi che ne sarebbero discesi laddove l’impianto fosse stato autorizzato e la stessa avesse ivi potuto produrre in proprio l’asfalto) e quella discendente dalla mancata vendita del surplus di asfalto eventualmente prodotto- la relazione ha esaminato la questione alle pagg. 25-43 dell’elaborato, pervenendo ad una quantificazione valoriale pari ad euro 216.900,00, quanto al maggior costo subito per l’acquisto dell’asfalto che essa era stata costretta ad effettuare (piuttosto che produrlo in proprio), e pari ad euro 313.000 quanto ai guadagni che essa avrebbe potuto ritrarre dalla vendita dell’asfalto: tale dato è stato calcolato previa sottrazione dell’arco temporale di nove mesi (quantificato quale arco temporale necessario per ottenere la variante) e, quindi, calcolando 13 mesi di attività effettiva;
   c) quanto al terzo quesito con il quale, in sostanza si chiedeva di quantificare con riferimento al periodo dal 21.07.2011 al 24.05.2013, la voce di “danno” (in termini di mancato guadagno) derivante dalla presumibile vendita di calcestruzzo prodotto nell’impianto medesimo, la relazione ha esaminato la questione alle pagg. 43-47 dell’elaborato, pervenendo ad una determinazione secondo cui il mancato margine sarebbe ricompreso tra Euro 699.400,00 (e quindi 16,14 € per metro cubo facendo riferimento ad un volume di attività “normale” per la società Do., pari a 40.000 metri cubi annui) ed Euro 1.213.729,16 (e quindi 17,23 € per metro cubo facendo riferimento ad un volume di attività “ideale” per la società Do., pari a 65.000 metri cubi annui);
   d) quanto infine al quarto quesito, la relazione del Ctu la relazione ha esposto i dati raccolti alle pagg. 47-49 dell’elaborato ed ha fatto presente che nel 2009 l’impianto di Vimercate della Co. srl (e da questa acquistato nel 2006 dalla società Ca. s.r.l.) venne venduto ad una società libica (l’impianto venne poi smantellato nel 2010), per cui a partire da tale data di avvenuta cessione, nel 2009 l’appellante non poteva vantare alcun rapporto negoziale privilegiato con il detto impianto,
2.1. Con nota allegata alla relazione e versata in atti, l’Ing. Ba. ha proposto una serie di osservazioni alle conclusioni del C.t.u., in particolare deducendo che:
   a) già nell’agosto 2009 (epoca in cui venne depositata l’istanza al Comune di Arcore) la società appellante non era più proprietaria degli impianti ubicati in Vimercate (nel 2006 l’azienda Cantù aveva ceduto i rami di azienda per la produzione del conglomerato bituminoso ed il calcestruzzo alla Co., come peraltro colto dal C.t.u. al paragrafo 3.2. della relazione) l’affermazione contenuta al paragrafo 3.1.1., pag 10, della relazione, ove si sosteneva che l’appellante utilizzava, nel periodo di interesse, impianti di proprietà in Vimercate, era in contraddizione con il paragrafo 3.2. della relazione di consulenza tecnica;
   b) la tesi esposta a pag. 10 della relazione, secondo la quale il progetto di Arcore era finalizzato ad una strategia di integrazione verticale dell’appellante, era apodittica e sfornita di evidenze probatorie;
   c) quanto al paragrafo 4.1. della relazione, non erano documentati il merito e la congruità delle spese di progettazione sostenute;
   d) quanto al paragrafo 4.2.1. della relazione, la Conferenza di servizi si tenne il 25.01.2011 ma a quella data il progetto non era cantierabile: i tempi di realizzazione del progetto, quindi, erano ben superiori ai sette mesi stimati dalla relazione di consulenza tecnica;
   e) ciò anche considerato che il progetto era sprovvisto di alcune autorizzazioni indispensabili a realizzare e mettere in esercizio l’impianto.
3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il punto di partenza dal quale occorre muovere è quello per cui, -come accertato nella sentenza parziale regiudicata n. 5158/2015- “i contenuti del giudicato e le argomentazioni poste a sostegno dello stesso –come sopra diffusamente richiamate– rivelano, pertanto, in assenza di una rinnovata valutazione sulle ragioni del primo diniego da parte del soggetto titolare della potestà pianificatoria, la sussistenza di profili di responsabilità in capo al Comune.
La illegittimità dei motivi di reiezione della variante lasciano, dunque, supporre (ripetesi, in assenza di rinnovata valutazione su di essi) che il bene della vita sperato da Do. sarebbe stato conseguito, non ostandovi le ragioni concretamente espresse nella delibera n. 35/2011, in ragione della loro illegittimità ed in considerazione delle risultanze del procedimento SUAP così come fino a quel momento svoltosi
.”.
3.1. Risultano pertanto incontrovertibili due circostanze:
   a) l’an della responsabilità del comune;
   b) la necessità di pervenire ad una valutazione di tipo equitativo fondata sul dato probabilistico del “presumibile” conseguimento da parte dell’appellante del bene della vita cui essa aspirava.
3.2. Sulla scorta di tale considerazione, è anzitutto inaccoglibile la pretesa della società Do. di vedersi liquidati, per intero, i valori determinati nella relazione di consulenza.
3.3. La impostazione della sentenza non definitiva n. 5158/2015 non è stata questa (argomentando diversamente non vi sarebbe logica nella minuta ed analitica strutturazione dei quesiti n. 2 e n. 3 disposta dalla sentenza medesima) e l’esito della consulenza non consente neppure di ritenere plausibile la pretesa della società Do..
3.4. Invero, dalla analitica relazione del C.T.U., e dalle difese del comune, emerge, quale dato incontrovertibile che, ferma la illegittimità del diniego opposto dal comune (così, si ripete, la sentenza suddetta: “il Comune di Arcore ha illegittimamente denegato, con la prima delibera di Consiglio Comunale n. 35/2011, l’approvazione della variante urbanistica SUAP richiesta dalla Do.”) comunque il progetto presentato non era “completo” (nel senso di munito di tutte le autorizzazioni provenienti da tutti gli Enti deputati a rilasciarli) e soprattutto le caratteristiche dell’impianto progettato, e delle opere ancora da eseguirsi (ed autorizzazioni da conseguire) non possono indurre a ritenere certa la costruzione del medesimo.
3.5. Alla stregua delle superiori considerazioni, tenuto conto del disposto dell’art. 1226 del codice civile, pacificamente applicabile alla quantificazione risarcitoria resa dal Giudice amministrativo, tenuto conto che nulla può imputarsi a parte appellante in termini di concorso colposo ex art. 1227 c.c. (peraltro il Comune non ha neppure formulato tale domanda, si veda Cassazione civile, sez. III, 27/07/2015, n. 15750) e considerata la circostanza che l’impresa che aspirava a realizzare l’impianto è stata posta in liquidazione non a cagione delle vicissitudini relative all’impianto per cui è causa, il Collegio ritiene di ravvisare una chance di realizzazione dell’impianto (pari alla misura del 50% di probabilità: vedasi Consiglio di Stato, sez. V, 25/02/2016, n. 762 Consiglio di Stato, sez. V, 30/06/2015, n. 3249) e tale argomento ricomprende ed assorbe tutte le considerazioni (ed i dubbi) dell’amministrazione comunale in ordine alla tempistica di realizzazione dell’impianto ed all’an della realizzabilità del medesimo.
3.5.1. Invero sulla circostanza che non era certa la realizzazione effettiva dell’impianto, non pare potersi controvertere; si è già chiarito che tali argomenti dedotti dal comune non possono essere esplorati in chiave preclusiva della concedibilità del risarcimento; la tesi della società secondo la quale trattandosi di procedimento demandato alla valutazione in sede di Suap il Comune ha artatamente enfatizzato i possibili ostacoli alla realizzabilità dell’impianto, (sintetizzati nell’ultima pagine delle osservazioni alla relazione del Ctu redatte dall’Ingegnere Ba. e datata 20.05.2016) è apoditttica ed indimostrata: tali elementi concorrono a far quantificare nella misura di una chance del 50% la posizione della società.
3.6. Quanto ai restanti argomenti critici, una volta quantificata nei termini di cui sopra la consistenza della posizione della ditta Do., il Collegio ritiene che nessuna delle minuziose critiche che investono l’elaborato di Ctu sia accoglibile, essendo stata in detta sede vagliata dal Ctu ogni perplessità prospettata dalle contrapposte parti processuali, e ritenendosi l’approdo raggiunto dal Ctu –che il Collegio condivide e fa proprio- compito, completo, ed immune da contraddizioni.
4. Alla stregua delle superiori considerazioni, il Comune deve essere condannato a corrispondere in favore della società odierna appellata un risarcimento che coincide con le somme che via via si elencano:
   a) quanto al quesito n. 1:
      I) considerato il terreno quale agricolo (questione, questa sulla quale non residua dubbio alcuno) una somma pari ad Euro 145.336,00 in considerazione della circostanza che la servitù acquistata non appare irrecuperabile in alcun modo: a tale cifra va sommata quella pari ad Euro 107. 671, 97 (spese non recuperabili) per un totale di Euro 243.007,97, dato, questo, cui va sommato il costo di progettazione degli impianti (Euro 211.311,00 cui vanno sommati Euro 7.360,50 per un parziale pari ad Euro 218.671,50).
4.1. Il Comune, quindi, dovrà versare alla Società la cifra di Euro 461.679,47.
4.2. A tale somma, va aggiunta una percentuale delle cifre quantificate dal Ctu in risposta ai quesiti nn. 2 e 3.
4.2.1. Si rammenta, in proposito, che dette cifre erano state così determinate:
   a) quanto al quesito n. 2 (valutazione del Ctu di cui alla pag. 43 dell’elaborato di consulenza tecnica):
      I) Euro 216.900,00 a titolo di maggiore costo;
      II) Euro 313.300,00 a titolo di mancato guadagno;
   b) quanto al quesito n. 3, (valutazione minimale del Ctu di cui alla pag. 43 dell’elaborato di consulenza tecnica), il mancato margine era stato quantificato nella misura di € 699.400,00.
4.2.2. Ora, appare evidente che a fronte di una possibilità realizzativa indicata nel 50% risulti viepiù ipotetica la effettiva conseguibilità delle somme in ultimo indicate, posto che su di esse incide innanzitutto un dato incerto, rappresentato dall’effettivo rispetto della tempistica di conseguimento delle autorizzazioni, ed altresì un dato se possibile ancor più aleatorio, rappresentato dalla sussistenza di una attività produttiva ed a regime ininterrotta, senza flessioni ascrivibili a guasti, malfunzionamenti, senza cali di alcun genere della domanda, di forniture etc.
E’ noto, che per parte della giurisprudenza, addirittura, non sarebbe mai consentita, alcuna liquidazione del c.d. “interesse positivo” nell’ipotesi di chance (ex aliis Consiglio di Stato, sez. VI, 01/02/2013, n. 633).
4.2.3. Ritiene il Collegio che, bilanciate in sede di valutazione equitativa ex art. 1226 cc tutte queste circostanze –e tenuto conto anche del fatto che la domanda originaria della ditta appellante conteneva una non irrilevante imprecisione in quanto se è vero che la stessa aveva una qualche disponibilità dell’impianto di Vimercate, con conseguente possibilità di godere di condizioni favorevoli, non ne era proprietaria- la percentuale delle somme indicate in risposta ai quesiti nn. 2 e 3 del Ctu vada determinata nella misura del 10% dei valori in essi indicati.
4.2.4. Alla cifra concernente le “spese” ed il deprezzamento dell’immobile, e pari ad Euro 461.679,47 si dovranno sommare pertanto le seguenti voci:
- Euro 21.690,00 (il 10% di Euro 216.900,00); Euro 31.300,00 (il 10% di Euro 313.300,00); Euro 69.940,00 (il 10% di Euro 699.400,00) il che conduce ad una somma parziale pari ad Euro 122.930,00 che, sommata ad Euro 461.679,47 porta alla cifra finale da liquidare, che è quindi pari ad Euro 584.609,47.
Sul quantum di danno accertato per la perdita di chance, trattandosi di un debito di valore, spetta anche la rivalutazione monetaria da calcolarsi sino alla pubblicazione della presente sentenza. A decorrere da tale momento, in conseguenza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta e spettano quindi solo gli interessi nella misura legale sino all'effettivo soddisfo (Consiglio Stato, sez. VI, 23.07.2009 n. 4628).
5. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell’appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere parzialmente accolto, e pertanto il comune di Arcore deve essere condannato al pagamento in favore della parte appellante della somma complessiva di Euro € 584.609,47, oltre ad accessori come sopra indicati.
5.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22.03.1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16.05.2012 n. 7663).
5.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Deve procedersi alla liquidazione del compenso complessivo (onorario e spese) spettante al consulente tecnico d'ufficio, che ne ha fatto espressa richiesta con due apposite note, rispettivamente in data 05.09.2016 e 18.01.2017 rimettendone la determinazione all'apprezzamento del giudice: in particolare, è stata richiesta la liquidazione di euro 445,00 a titolo di spese, e di Euro 22.200,00 complessivi (ivi calcolando anche l’importo di Euro 6.000,00 anticipato e posto provvisoriamente posto a carico dell’appellante nella sentenza non definitiva n. 5158 del 12.11.2015) di cui 14.400,00 in favore dalla CTU prof. Ar., e 7.800,00 in favore del collaboratore di questa, Prof. Pi..
L’importo residuo da liquidare, quindi, sarebbe pari ad Euro 16.200,00.
6.1. Tenuto conto anche della complessità dell’accertamento ritiene il Collegio che esso possa essere complessivamente contenuto (ivi comprese le spese, cioè) nella misura di Euro ventimila (€ 20.000,00) il che, detratto l’anticipo già erogato, implica che debbano corrispondersi restanti Euro 14.000,00.
6.2.. L'onorario spettante al consulente tecnico d'ufficio e le spese da questi sostenute da intendersi comprensivo dell'anticipo pari a Euro 6.000,00 provvisoriamente posto a carico dell’appellante nella sentenza non definitiva n. 5158 del 12.11.2015 sono poste definitivamente a carico del Comune di Arcore.
6.3. La complessità delle questioni trattate e la reciproca, parziale, soccombenza costituiscono ad avviso della Sezione ragioni idonee a giustificare tutte le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese (ad esclusione di quelle relative alla consulenza tecnica, liquidate come sopra).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, richiamata la propria precedente sentenza non definitiva n. 5158 del 12.11.2015 così provvede:
   a) accoglie parzialmente l’appello, ed in parziale riforma della impugnata sentenza condanna il comune di Arcore appellato a corrispondere alla appellante società Do. F.lli sas in liquidazione ed in concordato preventivo la somma di Euro 584.609,47 siccome determinata in motivazione, oltre ad accessori come determinati in motivazione;
   b) liquida in favore del consulente tecnico d'ufficio, Prof. An.Ma.Ar. l'importo complessivo di Euro 20.000,00 (comprensivo dell'anticipo pari a Euro 6.000,00, fissato nella sentenza non definitiva n. 5158 del 12.11.2015) di cui Euro. 19.555,00 a titolo di onorario ed Euro 445,00 a titolo di spese ponendolo a carico del Comune di Arcore;
   c) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio (ad esclusione di quelle concernenti la consulenza tecnica che restano a carico del comune) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 01.03.2017 n. 943 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2016

EDILIZIA PRIVATA: Il Collegio è dell’avviso che il modulo procedimentale prefigurato dall’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 sia strutturalmente analogo -per quanto qui interessa- a quello a suo tempo previsto dall’abrogato art. 5 del d.P.R. n. 447/1998, sicché può essere utilmente richiamata per l’uno la giurisprudenza formatasi sull’altro.
La necessità dell’assenso regionale, espressa nella disposizione dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010, era infatti implicita in quella dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 447/1998, perché, se non era richiesta l'approvazione della Regione, le attribuzioni di quest’ultima erano comunque fatte salve dalla partecipazione alla conferenza di servizi nei termini previsti dall'articolo 14, comma 3-bis, della legge 07.08.1990, n. 24, nel testo all’epoca vigente.
Deve dunque dirsi che:
   a) benché l’assenso della Regione (o dell’ente delegato, nel caso di specie la Provincia) sia essenziale al completamento dell’iter (art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010), la Regione stessa è solo uno dei soggetti pubblici che prendono parte alla Conferenza di servizi contemplata dalle disposizioni ricordate;
   b) il parere regionale ha natura di atto endo o infra procedimentale, la cui efficacia vincolante non incide sulla natura propria di questo, che -come detto- rimane un atto interno nell’ambito di un procedimento unico. Solo il parere contrario, producendo un arresto definitivo che termina nella sostanza il procedimento, ha un’autonoma efficacia lesiva, riveste carattere provvedimentale e, in quanto tale, può essere immediatamente impugnato dal destinatario;
   c) l’atto conclusivo del procedimento che si articola nella Conferenza non ha carattere decisorio ma costituisce una proposta di variante dello strumento urbanistico (espressamente l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 447/1998; implicitamente l’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010);
   d) secondo entrambi le disposizioni ora citate, la deliberazione definitiva -nel senso di aderire o no a tale proposta- spetta al Consiglio comunale;
   e) il Comune è dunque la sola Autorità emanante, necessariamente destinata a essere evocata in giudizio;
   f) poiché alla Regione (o alla Provincia) non è attribuito nell'ambito del procedimento alcun potere decisorio, non è necessario notificare ad essa la domanda impugnatoria della deliberazione del Consiglio comunale che approva la variante del P.R.G. in forma semplificata, e parimenti, essendo un atto endoprocedimentale l'assenso da essa espresso alla variante nel corso della Conferenza di servizi, non occorre neppure che lo stesso venga impugnato.

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Per giurisprudenza costante, la procedura semplificata di variante urbanistica ha carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale, sicché non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla norma, e i presupposti fattuali, da cui si assume nascere l’esigenza di tale variante, vanno accertati con in modo oggettivo con il dovuto rigore.
Secondo la normativa vigente, la variante semplificata può essere adottata “nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale” (art. 8 del d.p.r. n. 160/2010, cit.).
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26. Del pari infondati sono i motivi dell’appello n. 4840/2016.
26.1 Non ha pregio il primo motivo, con il quale il Comune appellante rinnova un’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, già rigettata dal TAR e fondata sull’omessa notifica alla Provincia di Perugia dell’atto introduttivo del giudizio.
26.1.1. Condividendo pienamente le osservazioni del Tribunale regionale sul punto, il Collegio è dell’avviso che il modulo procedimentale prefigurato dall’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 sia strutturalmente analogo -per quanto qui interessa- a quello a suo tempo previsto dall’abrogato art. 5 del d.P.R. n. 447/1998, sicché può essere utilmente richiamata per l’uno la giurisprudenza formatasi sull’altro.
26.1.2. La necessità dell’assenso regionale, espressa nella disposizione dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010, era infatti implicita in quella dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 447/1998, perché, se non era richiesta l'approvazione della Regione, le attribuzioni di quest’ultima erano comunque fatte salve dalla partecipazione alla conferenza di servizi nei termini previsti dall'articolo 14, comma 3-bis, della legge 07.08.1990, n. 24, nel testo all’epoca vigente.
26.1.3. Deve dunque dirsi che:
   a) benché l’assenso della Regione (o dell’ente delegato, nel caso di specie la Provincia) sia essenziale al completamento dell’iter (art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010), la Regione stessa è solo uno dei soggetti pubblici che prendono parte alla Conferenza di servizi contemplata dalle disposizioni ricordate;
   b) il parere regionale ha natura di atto endo o infra procedimentale, la cui efficacia vincolante non incide sulla natura propria di questo, che -come detto- rimane un atto interno nell’ambito di un procedimento unico. Solo il parere contrario, producendo un arresto definitivo che termina nella sostanza il procedimento, ha un’autonoma efficacia lesiva, riveste carattere provvedimentale e, in quanto tale, può essere immediatamente impugnato dal destinatario (per una problematica analoga -riguardo al ruolo dell’autorizzazione paesaggistica nel procedimento di rilascio di un titolo edilizio- Cons. Stato, sez. VI, 12.06.2008, n. 2903; sez. IV, 12.02.2015, n. 738);
   c) l’atto conclusivo del procedimento che si articola nella Conferenza non ha carattere decisorio ma costituisce una proposta di variante dello strumento urbanistico (espressamente l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 447/1998; implicitamente l’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010);
   d) secondo entrambi le disposizioni ora citate, la deliberazione definitiva -nel senso di aderire o no a tale proposta- spetta al Consiglio comunale (Cons. Stato, sez. IV, 10.08.2011, n. 4768; sez. IV, 02.10.2012, n. 5187; sez. V, 11.04.2013, n. 1972; sez. IV, 26.05.2014, n. 2667);
   e) il Comune è dunque la sola Autorità emanante, necessariamente destinata a essere evocata in giudizio;
   f) poiché alla Regione (o alla Provincia) non è attribuito nell'ambito del procedimento alcun potere decisorio, non è necessario notificare ad essa la domanda impugnatoria della deliberazione del Consiglio comunale che approva la variante del P.R.G. in forma semplificata, e parimenti, essendo un atto endoprocedimentale l'assenso da essa espresso alla variante nel corso della Conferenza di servizi, non occorre neppure che lo stesso venga impugnato (Cons. Stato, n. 2667 del 2014, cit.).
26.1.3. Da ciò, appunto, il rigetto dell’eccezione.
26.2. E’ anche infondato il secondo motivo.
26.2.1. Per giurisprudenza costante, la procedura semplificata di variante urbanistica ha carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale, sicché non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla norma, e i presupposti fattuali, da cui si assume nascere l’esigenza di tale variante, vanno accertati con in modo oggettivo con il dovuto rigore (Cons. Stato, sez. IV, 03.03.2006, n. 1038; sez. IV, 25.06.2007, n. 3593; sez. IV, 15.07.2011, n. 4308; sez. IV, 08.01.2016, n. 27).
26.2.2. Secondo la normativa vigente, la variante semplificata può essere adottata “nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale” (art. 8 del d.p.r. n. 160/2010, cit.).
26.2.3. Nel caso di specie, è noto che il capannone industriale preesisteva e non è stata data alcuna convincente spiegazione circa l’effettiva necessità di un ampliamento degli spazi per l’attività di distribuzione di energia per i veicoli a trazione elettrica.
26.2.4. Sembra piuttosto doversi dire che il Comune, messo sull’avviso dall’ordinanza cautelare della Sezione n. 3150/2011 (che, resa in relazione al ricorso n. 4654/2011, ha accolto la domanda cautelare, ma al solo scopo di mantenere la res integra, considerando tuttavia prima facie la sentenza appellata esente dalle censure proposte), abbia inteso utilizzare la speciale procedura della variante semplificata per un fine improprio, cioè quello di sanare un insediamento abusivo.
26.2.5. Sono dunque fondate le censure di violazione di legge e di eccesso di potere per sviamento dalla funzione tipica, sicché il secondo motivo dell’appello va parimenti respinto.
26.3. Tanto premesso, non occorre neppure esaminare il terzo motivo del gravame, essendo acclarata l’illegittimità del provvedimento impugnato. Tale motivo, per ragioni di economia processuale, resta perciò assorbito (Cons. Stato, ad. plen., 27.04.2015, n. 5)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20.10.2016 n. 4380 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 160/2010 in tema di esclusione delle procedure afferenti le strutture di vendita di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/1998 (Ministero dello Sviluppo Economico, parere 21.03.2016 n. 78743 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICAIn relazione al disposto dell’art. 8 del DPR 160/2010, la variante semplificata resta subordinata dal comune procedente ad una concreta verifica di inesistenza o di insufficienza di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi.
Anche di recente il Consiglio di Stato ha ribadito il carattere eccezionale della procedura, “la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare”.

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Nel merito il ricorso è fondato, in relazione all’assorbente censura sul grave difetto motivazionale che ha caratterizzato l’intero corso della procedura di variante impugnata.
Va in primo luogo puntualizzato che, a fronte della presentazione in data 16.1.2013 del progetto da parte della società contro interessata Va.Im., volto “al recupero funzionale ed alla ristrutturazione edilizia” del fabbricato da adibire a “farmacia, studi medici e residenziale in variante al PRG ed al piano particolareggiato”, il dirigente dell’Area Servizi alla Città ed al Territorio del comune di Giulianova aveva espresso in data 08.05.2013 parere negativo per alcuni profili di contrasto con la strumentazione vigente, generale ed attuativa.
Ciò nonostante, senza rendere alcun specifico richiamo a tale parere negativo, il Responsabile del SUAP ha disposto la convocazione della conferenza di servizi ex art. 8 del DPR 160/2010, sulla scorta di motivazione generica basata sul fatto che “l’intervento di cui sopra consentirà la riqualificazione del tessuto urbano dell’area in oggetto”.
Vale la pena di evidenziare che gli esiti della conferenza –terminata nell’unica seduta del 03.06.2013- sono riportati nel sintetico verbale in pari data, con cui si esprime parere favorevole alla variante urbanistica “sotto il profilo urbanistico ed edilizio”. Sulla scorta del parere favorevole acquisito dalla Provincia di Teramo e dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 02.09.2013 dal comune di Giulianova, il consiglio comunale ha poi dato séguito all’intervento rilevando che “l’attuazione del progetto come proposto genera a favore di questo ente una quota di plusvalenza pari ad euro 100.416,00”, così approvando ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 il progetto per il recupero funzionale e la ristrutturazione edilizia del fabbricato “polifunzionale” in via Gramsci.
Trattasi di istruttoria e di motivazione del tutto inadeguata, proprio in relazione al disposto dell’art. 8 del DPR 160/2010, secondo cui la variante semplificata resta subordinata dal comune procedente ad una concreta verifica di inesistenza o di insufficienza di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi.
Anche di recente il Consiglio di Stato (da ultimo VI sez., sentenza 08.01.2016 n. 27) ha ribadito il carattere eccezionale della procedura, “la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.07.2011, nr. 4308; id., 25.06.2007, nr. 3593; id., 03.03.2006, nr. 1038)”.
Nel caso di specie, nessun cenno istruttorio è stato operato in ordine alla verifica in concreto sull’esistenza o meno, in ambito civico, di spazi destinati ad insediamenti produttivi (il ricorrente si è peraltro anche soffermato sul punto, specificando –senza avversaria confutazione- gli ambiti territoriali che a suo dire postulerebbero ampie disponibilità dello strumento urbanistico in tal senso).
La stessa difesa del comune si è appellata al fatto che, soprattutto in presenza di strutture già esistenti e bisognose di ampliamento, gli spazi da reperire sarebbero quelli all’interno dei luoghi ove preesiste l’insediamento, risultando inutile riscontrare l’esistenza di spazi in altra parte del territorio difficilmente utilizzabili, con improbabili (se non impossibili) traslochi di tutta l’attività commerciale o professionale in atto.
Ora, in disparte il fatto che qualsiasi margine di adattabilità della verifica al progetto presentato non può mai prescindere dallo strumento vigente, il quale non può essere oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 3593/2007), va anche detto che nella specie non si tratta nemmeno di un insediamento preesistente. L’immobile in questione era dismesso dopo un risalente utilizzo ad ufficio fiscale, per cui l’attività economica programmata (farmacia e studi medici), che giustifica gli ampliamenti della vecchia struttura, risulta di nuova istituzione.
Resta pertanto inconferente il richiamo alle difficoltà di trasloco dell’attività in corso verso siti urbanisticamente dedicati (di cui il Comune non si è interessato nemmeno di controllarne estensione e/o vicinanza), dovendosi piuttosto rilevare la non appropriatezza, logica prima ancora che giuridica, di un sistema che dovesse consentire al proprietario di turno di qualsiasi immobile dismesso, ovvero finora adibito a tutt’altro utilizzo, di poter approntare in loco “a piacimento” un rilevante insediamento economico-produttivo, pur in assenza di idoneità urbanistica dell’area e pur in presenza di zone alternative, altrove localizzate nello stesso Comune.
Né può condividersi il tentativo delle parti resistenti di riportare l’iniziativa in questione ad un ampliamento della farmacia già presente in zona. In realtà tale esercizio –e l’immobile nel quale viene svolta l’attività- nulla ha direttamente a che vedere con l’iniziativa edilizio/ urbanistica dell’immobile da ristrutturare e da ampliare. Che poi il gestore della farmacia abbia deciso (come pare) di spostarsi presso la nuova struttura polifunzionale poco cambia al riguardo, trattandosi di una semplice adesione logistica alla struttura polifunzionale, magari per intercettare più agevolmente la clientela proveniente dagli studi medici.
Nel caso di specie, si è visto poi come ad inizio istruttoria sia stato raccolto un parere negativo reso dal competente Ufficio del Comune, che aveva registrato un contrasto del progetto con i vigenti statuti urbanistici generali ed attuativi. Almeno tale circostanza avrebbe dovuto sensibilizzare gli organi procedenti verso una verifica ancor più rigorosa, non solo sull’esistenza o meno di aree idonee in territorio civico, ma finanche sull’impatto dell’insediamento nei riguardi dell’equilibrio urbanistico del Comune; ma di contro, nessuna specifica argomentazione del SUAP, della conferenza e del consiglio comunale è intervenuta al riguardo, neppure per chiarire (almeno) le ragioni in base alle quali tale parere poteva essere disatteso, essendosi limitato l’Organo consiliare ad evidenziare solo gli asseriti profitti economici dell’ente che sarebbero scaturiti con nuovo insediamento.
In buona sostanza è mancato in radice qualsiasi approfondimento istruttorio e motivazionale. Di tanto si è avveduto lo stesso patrono del comune che, a proposito della motivazione evanescente esternata dal consiglio comunale, ha inteso difendersi affermando che nella specie si sarebbe trattato di una semplice adesione alla proposta della conferenza dei servizi, così che vi sarebbe stato una sorta di rinvio ob relationem alle ragioni che avrebbero indotto la conferenza stessa al parere positivo sul progetto. Detta tesi manifesta però tutta la sua debolezza, di fronte al fatto che, come in precedenza evidenziato, anche nei lavori (e nel “verbalino”) della conferenza nessuna motivazione sostanziale risulta rintracciabile.
Né ovviamente le sopravvenute variazioni riduttive del progetto possono aver in qualche modo alleviato i profili vizianti sopra evidenziati, atteso che risulta del tutto indifferente ai fini qui in rilievo il minore ingombro esterno del fabbricato. Va piuttosto affermata in via consequenziale l’illegittimità derivata anche degli atti ampliativi (permesso di costruire ed autorizzazione unica) rilasciati dal comune sul progetto modificato, e ritualmente impugnati con motivi aggiunti.
Del tutto generica risulta infine la domanda risarcitoria avanzata con i motivi aggiunti, domanda di cui va pertanto disposta la reiezione.
In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti trovano accoglimento, per gli assorbenti profili sopra evidenziati, e per l’effetto si annullano gli atti impugnati (TAR Abruzzo-L'Aquila, sentenza 10.03.2016 n. 132 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: E' improprio il ricorso allo strumento della variante urbanistica semplificata ex art. 5 del d.P.R. nr. 447 del 1998 a cagione dell’insussistenza del presupposto fattuale richiesto dalla stessa norma;
Invero, quest’ultima -come è noto- consente la variante in una approvazione del progetto dell’insediamento produttivo, laddove l’area interessata dall’intervento abbia una destinazione incompatibile con lo stesso, soltanto a condizione che “lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato”.
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Questa Sezione ha sempre sottolineato in modo rigoroso il carattere eccezionale e derogatorio della procedura disciplinata dal ricordato art. 5, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare.
Più specificamente, si è affermato che, se è vero che il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato “in relazione al progetto presentato”, il che certamente significa che esiste un margine di flessibilità e adattabilità di quest’ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico, resta fermo, però, che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente.
A tali rilievi, poi, va aggiunto ciò che la logica suggerisce in relazione all’ipotesi in cui il progetto abbia a oggetto un insediamento commerciale, e non produttivo: ipotesi rientrante nel d.P.R. nr. 447/1998 per effetto dell’art. 1-bis ivi inserito dal d.P.R. 07.12.2000, nr. 440, ed alla quale quindi si estende la previsione della variante semplificata di cui al più volte citato art. 5, originariamente elaborata per i soli insediamenti produttivi.
In tali casi, è evidente che il presupposto fattuale costituito dalla assenza o insufficienza nello strumento urbanistico di aree a destinazione specifica e coerente con il progetto va inteso nel senso della necessità di verificare preventivamente la disponibilità non soltanto di aree stricto sensu destinate a insediamenti produttivi (zone D), ma anche di aree con destinazione commerciale, anche se non in via esclusiva, quali certamente sono le aree con destinazione a zona C di espansione.
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Nel caso che qui occupa, il giudizio di “insufficienza” delle aree esistenti nel P.d.F. è scaturito non già da una ritenuta insufficienza delle superfici bensì da un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’impatto che la realizzazione della struttura avrebbe avuto sulle diverse e residue destinazioni impresse alle medesime aree.
Se così stanno le cose, questa Sezione ritiene molto discutibile che in tal modo possa dirsi integrato il presupposto normativo de quo, attraverso un quanto meno opinabile giudizio tecnico che ha portato il rappresentante del Comune in sede di Conferenza di servizi a sostenere che nelle aree in questione avrebbero potuto essere insediati solo esercizi di vicinato (limitazione, quest’ultima, non presente nelle disposizioni urbanistiche vigenti e che a sua volta è discesa dal suindicato apprezzamento tecnico-discrezionale); è evidente, infatti, che quella dell’inserimento della struttura commerciale nell’area in discorso e del suo raccordo con le altre destinazioni a questa impresse dal P.d.F. era questione afferente alle modalità esecutive dell’insediamento, e da affrontare in una alle altre problematiche connesse al rilascio dell’autorizzazione unica per l’esercizio commerciale (così come, ad esempio, quanto al raccordo con la viabilità esistente, su cui si tornerà appresso).
L’aver elevato tale problematica a elemento impeditivo a monte dell’utilizzabilità delle aree in questione, in modo da integrare il presupposto normativo per procedere a variante urbanistica su altra e diversa porzione del territorio comunale, costituisce chiaro elemento indiziario di sviamento di potere, inteso a offrire ai proponenti il progetto la possibilità, non consentita alla stregua della vigente disciplina urbanistica, di operare su aree in loro proprietà non compatibili dal punto di vista urbanistico con l’insediamento de quo.
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Il più volte citato art. 5, d.P.R. nr. 447/1998 impone di tener conto “delle osservazioni proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17.08.1990, n. 1150” (comma 1), e, quindi, delle osservazioni relative alla proposta di variante urbanistica ritualmente formulate da chi sarebbe legittimato a proporle in base alla legislazione urbanistica.
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In tema di legislazione nazionale e regionale sulla pianificazione commerciale, condivisibile giurisprudenza di primo grado ha affermato che il principio di libertà dell’iniziativa economica privata contenuto nell’art. 41 Cost. impone di interpretare la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 31.03.1998, nr. 114 (che sono le norme base della pianificazione regionale e comunale in subiecta materia) non con criteri restrittivi, ma in modo da consentirne lo svolgimento concreto, potendo essa essere limitata solo per gravi e preminenti motivi di interesse pubblico: pertanto, non può essere legittimamente negato l’insediamento di nuove strutture di vendita, né l’ampliamento di quelle esistenti, ove il diniego sia motivato unicamente sulla base della mancanza della fissazione dei criteri inerenti la programmazione locale.

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... avverso e per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione dei suoi effetti, della sentenza del TAR della Campania, Sezione di Salerno, Sezione Seconda, nr. 1838/11 del 16.11.2011, non notificata, che ha respinto il ricorso (nr. 1772/2008) proposto avverso la delibera del Consiglio Comunale di Montecorvino Rovella nr. 17 del 16.06.2008 (che ha approvato una variante urbanistica ex art. 5 del d.P.R. 20.10.1998, nr. 447, per l’insediamento di una media struttura commerciale di vendita), nonché i successivi motivi aggiunti proposti, tra l’altro, avverso il provvedimento unico conclusivo del Responsabile del Settore Tecnico del S.U.A.P. Associato della Comunità Montana “Monti Piacentini” nr. 2/2010 del 04.03.2010 (che ha rilasciato il titolo edilizio per la costruzione dell’opificio commerciale e, nello stesso tempo, l’autorizzazione per l’apertura della struttura di vendita che dovrà esservi allocata).
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7. La Sezione reputa invece fondato, come già anticipato in fase cautelare, il secondo mezzo, col quale si reitera la censura relativa all’improprio ricorso allo strumento della variante urbanistica semplificata ex art. 5 del d.P.R. nr. 447 del 1998, a cagione dell’insussistenza del presupposto fattuale richiesto dalla stessa norma; quest’ultima, come è noto, consente la variante in una approvazione del progetto dell’insediamento produttivo, laddove l’area interessata dall’intervento abbia una destinazione incompatibile con lo stesso, soltanto a condizione che “lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato”.
7.1. Al riguardo, giova premettere una sintetica ricostruzione dell’iter procedimentale per la parte che qui interessa, nel quale le odierne appellanti hanno ritenuto di cogliere un atteggiamento ondivago e contraddittorio da parte del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Montecorvino Rovella.
Quest’ultimo, dopo avere genericamente attestato, nella fase iniziale della Conferenza di servizi convocata ai sensi del precitato art. 5 del d.P.R. nr. 447/1998, la indisponibilità di aree utili, in occasione dell’ultima seduta della Conferenza medesima (27.02.2008) produsse un’apposita nota con la quale, in riscontro a sollecitazioni pervenute ab externo, precisava che per vero nel vigente assetto urbanistico –riveniente, come già rilevato, dal P.d.F. all’epoca in vigore nel territorio comunale– talune aree astrattamente idonee vi sarebbero state, ma che queste non erano in concreto sfruttabili per la realizzazione del progetto di cui alla proposta.
Più specificamente, a quanto era dato evincere dalla detta nota:
a) esistevano due comparti siti in zona C di espansione, per un’estensione complessiva di circa mq 80.000, fra le cui destinazioni vi era anche quella commerciale, ma per questi doveva ritenersi non possibile la realizzazione di una media struttura di vendita (quale era quella di cui alla proposta de qua) siccome incompatibile con la prevalente destinazione residenziale delle dette aree, sulle quali pertanto avrebbero potuto essere realizzati soltanto esercizi “di vicinato”;
b) esisteva, almeno formalmente, anche un’area destinata a P.I.P. (in località Pianella), ma su di essa vi era innanzi tutto un problema di salute pubblica, legato alle emissioni provenienti da un elettrodotto ivi situato, che fin dal 2002 l’A.R.P.A. aveva accertato essere superiori ai minimi consentiti dalla legislazione regionale, al punto da indurre il Comune a programmare l’abbandono dell’area in questione, incaricando i tecnici redattori del nuovo P.R.G. in itinere di individuare altra area P.I.P.;
c) in ogni caso, sempre con riguardo all’area in località Pianella, le N.T.A. del P.I.P. (art. 5) consentivano in loco solo le “attività commerciali all’ingrosso” (e non anche quelle al dettaglio, quale è quella per cui è causa).
7.2. Così sommariamente ricostruita la motivazione –ritenuta legittima dal primo giudice– che ha nella specie indotto l’Amministrazione a seguire la strada della variante semplificata ai sensi del più volte citato art. 5, d.P.R. nr. 447/1998, e acclarato che questa faceva perno non già sull’assenza, ma sull’insufficienza delle aree a destinazione commerciale (pure esistenti sul territorio comunale), è opportuno richiamare, sempre in via preliminare, alcuni principi desumibili dalla giurisprudenza in subiecta materia.
In particolare, questa Sezione ha sempre sottolineato in modo rigoroso il carattere eccezionale e derogatorio della procedura disciplinata dal ricordato art. 5, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.07.2011, nr. 4308; id., 25.06.2007, nr. 3593; id., 03.03.2006, nr. 1038).
Più specificamente, si è affermato che, se è vero che il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato “in relazione al progetto presentato”, il che certamente significa che esiste un margine di flessibilità e adattabilità di quest’ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico, resta fermo, però, che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 3593/2007, cit.).
A tali rilievi, poi, va aggiunto ciò che la logica suggerisce in relazione all’ipotesi in cui il progetto abbia a oggetto un insediamento commerciale, e non produttivo: ipotesi rientrante nel d.P.R. nr. 447/1998 per effetto dell’art. 1-bis ivi inserito dal d.P.R. 07.12.2000, nr. 440, ed alla quale quindi si estende la previsione della variante semplificata di cui al più volte citato art. 5, originariamente elaborata per i soli insediamenti produttivi.
In tali casi, è evidente che il presupposto fattuale costituito dalla assenza o insufficienza nello strumento urbanistico di aree a destinazione specifica e coerente con il progetto va inteso nel senso della necessità di verificare preventivamente la disponibilità non soltanto di aree stricto sensu destinate a insediamenti produttivi (zone D), ma anche di aree con destinazione commerciale, anche se non in via esclusiva, quali certamente sono le aree con destinazione a zona C di espansione.
7.3. Tutto ciò premesso, nel caso che qui occupa il giudizio di “insufficienza” delle aree esistenti nel P.d.F. è scaturito non già da una ritenuta insufficienza delle superfici (ché non risulta contestato da nessuno, né durante il procedimento amministrativo, né nel presente giudizio, che la predetta zona C fosse per estensione ampiamente in grado di accogliere l’insediamento de quo), bensì da un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’impatto che la realizzazione della struttura avrebbe avuto sulle diverse e residue destinazioni impresse alle medesime aree.
Se così stanno le cose, questa Sezione ritiene molto discutibile che in tal modo possa dirsi integrato il presupposto normativo de quo, attraverso un quanto meno opinabile giudizio tecnico che ha portato il rappresentante del Comune in sede di Conferenza di servizi a sostenere che nelle aree in questione avrebbero potuto essere insediati solo esercizi di vicinato (limitazione, quest’ultima, non presente nelle disposizioni urbanistiche vigenti e che a sua volta è discesa dal suindicato apprezzamento tecnico-discrezionale); è evidente, infatti, che quella dell’inserimento della struttura commerciale nell’area in discorso e del suo raccordo con le altre destinazioni a questa impresse dal P.d.F. era questione afferente alle modalità esecutive dell’insediamento, e da affrontare in una alle altre problematiche connesse al rilascio dell’autorizzazione unica per l’esercizio commerciale (così come, ad esempio, quanto al raccordo con la viabilità esistente, su cui si tornerà appresso).
L’aver elevato tale problematica a elemento impeditivo a monte dell’utilizzabilità delle aree in questione, in modo da integrare il presupposto normativo per procedere a variante urbanistica su altra e diversa porzione del territorio comunale, costituisce chiaro elemento indiziario di sviamento di potere, inteso a offrire ai proponenti il progetto la possibilità, non consentita alla stregua della vigente disciplina urbanistica, di operare su aree in loro proprietà non compatibili dal punto di vista urbanistico con l’insediamento de quo.
...
11. Infondato è anche il motivo con cui ci si duole dell’omesso esame delle osservazioni pervenute durante la procedura di variante urbanistica.
Al riguardo, giova premettere che il più volte citato art. 5, d.P.R. nr. 447/1998 impone di tener conto “delle osservazioni proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17.08.1990, n. 1150” (comma 1), e, quindi, delle osservazioni relative alla proposta di variante urbanistica ritualmente formulate da chi sarebbe legittimato a proporle in base alla legislazione urbanistica.
Orbene, non pare a questa Sezione che nella specie sia stata del tutto omessa la considerazione delle osservazioni pervenute: innanzi tutto, come già sopra evidenziato, è proprio sulla scorta delle dette osservazioni che il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune procedette, superando l’iniziale generica attestazione di insussistenza di aree a destinazione commerciale, a quel peculiare “approfondimento” sulle aree esistenti nel P.d.F. e sulla loro insufficienza (del quale si è vista, per altro riguardo, l’illegittimità).
Quanto sopra dimostra che le osservazioni pervenute da parte degli aventi titolo sono state realmente esaminate e prese in considerazione, non essendo indispensabile, a tal fine, che nei verbali della Conferenza fosse inserita un’espressa e specifica motivazione in replica o a confutazione di ciascun singolo rilievo in esse formulato.
12. Va respinta anche la censura articolata in primo grado in ordine alla pretesa illegittimità degli atti impugnati a causa della mancanza della previa pianificazione degli insediamenti commerciali, non essendosi il Comune di Montecorvino Rovella ancora dotato del S.I.A.D. previsto dall’art. 13, comma 1, della già citata l.r. nr. 1 del 2000.
Ed invero, in tema di legislazione nazionale e regionale sulla pianificazione commerciale, condivisibile giurisprudenza di primo grado ha affermato che il principio di libertà dell’iniziativa economica privata contenuto nell’art. 41 Cost. impone di interpretare la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 31.03.1998, nr. 114 (che sono le norme base della pianificazione regionale e comunale in subiecta materia), non con criteri restrittivi, ma in modo da consentirne lo svolgimento concreto, potendo essa essere limitata solo per gravi e preminenti motivi di interesse pubblico: pertanto, non può essere legittimamente negato l’insediamento di nuove strutture di vendita, né l’ampliamento di quelle esistenti, ove il diniego sia motivato unicamente sulla base della mancanza della fissazione dei criteri inerenti la programmazione locale (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 08.01.2016 n. 27 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2015

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: OGGETTO: Istanza al SUAP in variante al vigente PGT (Regione Lombardia - Area Affari Istituzionali - Presidenza, risposta e-mail del 14.12.2015).

EDILIZIA PRIVATA: Lo sportello unico per le attività produttive.
DOMANDA:
Si premette che: lo Sportello unico attività produttive (Suap) del nostro Comune è gestito attualmente dall'ufficio tecnico comunale; il Servizio Commercio–Polizia Amministrativa è inserito in un Settore Amministrativo distinto e separato dallo Sportello unico attività produttive; non è stato ancora approvato il Regolamento per la disciplina dello stesso Suap.
Considerato quanto sopra, si chiede, alla luce della vigente normativa in materia, stante l'attuale organizzazione del Comune in premessa descritta, al fine di evitare l'emissione di provvedimenti illegittimi, quale sia il Settore competente, se il Suap o l'Ufficio Commercio–Polizia Amministrativa:
1) al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. Marche 27/2009, "Testo unico sul Commercio", e all'emissione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca delle suddette autorizzazioni;
2) all'avvio del procedimento per i provvedimenti sopra citati di sospensione, decadenza e revoca delle suddette autorizzazioni 2) al rilascio delle autorizzazioni di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e delle normative regionali in materia di strutture ricettive;
3) all'adozione dei motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività sopra citate e di rimozione degli eventuali effetti dannosi delle stesse, di cui all'art. 19 della L. 241/1990.
RISPOSTA:
L’art. 4 del D.P.R. n. 160/2010, recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, dispone che le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
E’ solo il SUAP che deve adottare il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, mentre presso ciascun Settore/Servizio dell’Amministrazione Comunale dovrebbe essere individuato un Referente SUAP che, generalmente, coincide con il Responsabile del Settore/Servizio, salvo delega ad altro personale individuato dal Responsabile stesso, in qualità di responsabile delle fasi endoprocedimentali di competenza di ciascun Ufficio o Servizio ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico.
Questi referenti interni dovrebbero presidiare le funzioni autorizzative/abilitative dei Settori che intervengono negli endoprocedimenti del procedimento unico di competenza del SUAP e dovrebbero far pervenire le autorizzazioni, pareri o quant’altro di loro competenza, con relativi atti presupposti al responsabile del SUAP nei termini previsti.
I provvedimenti di sospensione, di decadenza ecc. sono di competenza del dirigente/funzionario che adotta anche i titoli autorizzativi e quindi questo può essere determinato solo nel regolamento del comune che disciplina l’attività del SUAP e le competenze assegnate al SUAP e ai dirigenti/funzionari di ciascun Settore/Servizio dell’Amministrazione Comunale che interviene nel procedimento (link a www.ancirisponde.ancitel.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATALa proposta di variazione della strumento urbanistico assunta dalla Conferenza dei servizi (nell'ambito di un procedimento SUAP) non è vincolante per il Consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se aderire o meno ad essa, potendo motivatamente disattendere la proposta stessa.
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Come chiarito dalla Giurisprudenza, l'istituto del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis, l. 07.08.1990 n. 241, ha lo scopo di far conoscere alle P.A., in contraddittorio rispetto alle motivazioni da essa assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo; con la conseguente illegittimità del provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato.
Infatti, anche se non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale, dato che altrimenti l'interessato non potrebbe interloquire con l'amministrazione anche su detti profili differenziali né presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva dell'ufficio.
E salvo che il provvedimento finale si discosti dalla motivazione contenuta nel preavviso solo in funzione dell'esigenza di replicare alle osservazioni presentate dal privato, ma non è questo il caso in esame, caratterizzato dal fatto che il Comune, a seguito del ricevimento delle controdeduzioni degli interessati, ha abbandonato i profili di cui al preavviso di rigetto (tranne uno, che verrà esaminato infra) e fondato il diniego su ragioni del tutto nuove e diverse.
Né può condividersi la prospettazione del Comune, secondo il quale ai sensi dell'art. 21-octies della stessa legge non potrebbe comunque pervenirsi all'annullamento del provvedimento, il contenuto del quale non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, l’elusione dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, nel caso in questione, incide sulla validità dell'atto conclusivo del procedimento, avendo determinato un deficit istruttorio e considerato che il contenuto del provvedimento in contestazione avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, laddove le ricorrenti avessero potuto presentare osservazioni, come è risultato palese dall’esame sia dei motivi di ricorso che delle osservazioni contenute nella consulenza di parte depositata in esito alla verificazione disposta da questa Sezione, ove le Società ricorrenti hanno allegato circostanze idonee a confutare le eccezioni del Comune e che non hanno potuto incolpevolmente sottoporre all'Amministrazione a tempo debito.
L’art. 10-bis in esame mira, infatti, ad instaurare un contraddittorio a carattere necessario tra la P.A. e il cittadino ed assolve anche ad una finalità deflattiva del contenzioso, evitando che si sposti nel processo ciò che dovrebbe svolgersi nel procedimento, come di fatto accaduto nel caso in questione.
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L’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447 (sostituito dall’articolo 8 del d.p.r. n. 160 del 2010, nei termini di cui all’articolo 12 del medesimo d.p.r.) dispone che ove il progetto sia in contrasto (come nel caso di specie) con lo strumento urbanistico, ma sia conforme con la normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, il responsabile del procedimento, in base al disposto degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447, recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di localizzazione degli impianti produttivi, possa convocare una conferenza di servizi per le conseguenti decisioni, che costituiscono proposta di variante allo strumento urbanistico e sulle quali si pronuncia il Consiglio comunale.
La Giurisprudenza ha reiteratamente interpretato tale normativa nel senso che, nell’ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo preesistente, la necessità di variare lo strumento urbanistico deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, sicché l’area da destinare all’ampliamento della relativa attività non può essere ricercata altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale e da ampliare.

I. Con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti lamentano che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.p.r. numero 160 del 2010, una volta che la conferenza dei servizi sia pervenuta alla deliberazione finale, con conseguente trasmissione della stessa al competente Consiglio Comunale, non è possibile riaprire la fase istruttoria, che, nella configurazione della disposizione richiamata (così come della norma preesistente di cui all’articolo 5 del d.p.r. numero 447 del 1998), finalizzata alla velocizzazione dell’iter procedimentale, deve svolgersi all’interno della conferenza dei servizi.
La censura (sebbene supportata in punto di fatto dalla considerazione che l’istruttoria è stata riaperta mediante l’emanazione di un ulteriore parere da parte del competente ufficio -che aveva già istruito il progetto e si era già espresso favorevolmente in sede di conferenza dei servizi- motivato dall’avvenuto avvicendamento delle persone fisiche titolari degli uffici dell’Ente: si veda il secondo capoverso del parere numero 1117 del 09.05.2013) non può essere esaminata, attesa la fondatezza dell’eccezione di tardività contenuta nelle difese del Comune.
Infatti, la decisione di riaprire l’istruttoria è stata assunta con la Delibera Commissariale n. 3 del 09.05.2013, il cui termine impugnatorio di giorni sessanta è scaduto (non il 30.07.2013, come sostenuto dal Comune, non potendosi fare decorrere il termine di decadenza dalla mera pubblicazione dell’atto, essendo l’Amministrazione tenuta alla notifica individuale, ma da quest’ultima data del 03.06.2013, nella quale la Delibera Commissariale n. 3 risulta pervenuta alle ricorrenti, secondo quanto da queste ultime affermato nelle controdeduzioni trasmesse il 02.07.2013 al Comune, allegate alla deliberazione numero 52/2013, documento numero 4 della produzione del Comune di Mascali) il 18.09.2013; sicché, avuto riguardo alla data di notificazione del ricorso (03-04.12.2013) quest’ultimo è effettivamente tardivo rispetto l’impugnazione della Delibera Commissariale n. 3/2013, con la conseguente inoppugnabilità della decisione di riaprire l’istruttoria.
Per completezza, deve comunque rilevarsi che la proposta di variazione della strumento urbanistico assunta dalla Conferenza dei servizi non è vincolante per il Consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se aderire o meno ad essa (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 19.10.2007 n. 5471), potendo motivatamente disattendere la proposta stessa.
II. Il Collegio prende in esame il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’illegittima divergenza tra le motivazioni a corredo della deliberazione numero 52/2013 e quelle contenute nel preavviso di rigetto, e ne ravvisa la fondatezza.
I rilievi di cui al parere numero 1117 del 09.05.2013 erano i seguenti:
1- insussistenza dei presupposti di cui all’articolo 8, comma 1, del d.p.r. numero 160 del 2010, in quanto il programma di fabbricazione del comune di Mascali individuerebbe sufficienti aree destinate ad insediamenti produttivi;
2- insussistenza dei presupposti di cui all’articolo 8, comma 1, del d.p.r. numero 160 del 2010, in quanto lo stabilimento esistente sarebbe in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico perché oggetto di precedenti concessioni edilizie in sanatoria;
3- l’ampliamento richiesto non sarebbe di modeste dimensioni, raddoppiando la cubatura esistente;
4- l’intervento richiesto verrebbe realizzato in un centro abitato.
Su tali rilievi si è svolto il contraddittorio con le ditte istanti, le quali, a seguito della comunicazione del 30 maggio 2013 da parte del Comune, trasmettevano articolate controdeduzioni, poi allegate all’atto conclusivo del procedimento.
Quest’ultimo, tuttavia, costituito dalla deliberazione numero 52/2013, nella motivazione a supporto del diniego di approvazione del programma ha mantenuto solo la prima delle argomentazioni di cui al parere 1117/2013, abbandonando le altre ed introducendo per la prima volta nuove eccezioni:
- l’ampliamento richiesto comporterebbe l’avvio di un’attività pericolosa per la salute, trattandosi della produzione di lastre di vetro;
- tale attività non potrebbe essere ubicata in prossimità del centro abitato;
- le emissioni sonore non rispetterebbero i limiti imposti dalla normativa sull’inquinamento acustico;
- gli standards urbanistici di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale numero 1444/1968 non sarebbero rispettati.
Risulta pertanto comprovata la divergenza tra le motivazioni comunicate alle ditte richiedenti con la nota del 30/05/2013, avente forma e sostanza di preavviso di rigetto, in quanto volta ad attivare il prescritto (dall’art. 10-bis L. n. 241/1990) contraddittorio con gli istanti, ed il provvedimento finale di diniego, che si regge su motivazioni in buona parte diverse ed introdotte solo nel provvedimento conclusivo stesso, quindi eludendo la ratio dell’art. 10-bis citato.
Infatti, come chiarito dalla Giurisprudenza, l'istituto del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis, l. 07.08.1990 n. 241, ha lo scopo di far conoscere alle P.A., in contraddittorio rispetto alle motivazioni da essa assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo (tra le più recenti TAR Campania, sez. VI Napoli, 10/04/2015 n. 2054); con la conseguente illegittimità del provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato.
Infatti, anche se non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale, dato che altrimenti l'interessato non potrebbe interloquire con l'amministrazione anche su detti profili differenziali né presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva dell'ufficio (TAR Liguria, sez. I di Genova, 25/02/2015 n. 232).
E salvo che il provvedimento finale si discosti dalla motivazione contenuta nel preavviso solo in funzione dell'esigenza di replicare alle osservazioni presentate dal privato (TAR Lombardia, sez. IV di Milano, 30/10/2014 n. 2589), ma non è questo il caso in esame, caratterizzato dal fatto che il Comune, a seguito del ricevimento delle controdeduzioni degli interessati, ha abbandonato i profili di cui al preavviso di rigetto (tranne uno, che verrà esaminato infra) e fondato il diniego su ragioni del tutto nuove e diverse.
Né può condividersi la prospettazione del Comune, secondo il quale ai sensi dell'art. 21-octies della stessa legge non potrebbe comunque pervenirsi all'annullamento del provvedimento, il contenuto del quale non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, l’elusione dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, nel caso in questione, incide sulla validità dell'atto conclusivo del procedimento, avendo determinato un deficit istruttorio e considerato che il contenuto del provvedimento in contestazione avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, laddove le ricorrenti avessero potuto presentare osservazioni, come è risultato palese dall’esame sia dei motivi di ricorso che delle osservazioni contenute nella consulenza di parte depositata in esito alla verificazione disposta da questa Sezione, ove le Società ricorrenti hanno allegato circostanze idonee a confutare le eccezioni del Comune e che non hanno potuto incolpevolmente sottoporre all'Amministrazione a tempo debito.
L’art. 10-bis in esame mira, infatti, ad instaurare un contraddittorio a carattere necessario tra la P.A. e il cittadino ed assolve anche ad una finalità deflattiva del contenzioso, evitando che si sposti nel processo ciò che dovrebbe svolgersi nel procedimento, come di fatto accaduto nel caso in questione.
Infatti, avuto riguardo sia agli esiti della verificazione che alle ulteriori circostanze addotte dalle Società ricorrenti in sede di consulenza di parte, va sottolineato che la contiguità tra il lotto di terreno e gli insediamenti residenziali previsti nel programma di fabbricazione e già edificati, rilevata dall’Organismo incaricato della verificazione, era già stata presa in esame in sede di conferenza dei servizi e ritenuta non ostativa; e d’altra parte, appare significativa la circostanza, evincibile dalla relazione di verificazione, secondo la quale lo stesso Comune aveva stabilito di destinare l’area interessata dall’insediamento delle ricorrenti a zona “D” nella proposta del nuovo piano regolatore generale adottata dal Consiglio Comunale nel 2007 (avendo, evidentemente, valutato compatibili insediamenti industriali di qualsiasi tipologia con la contiguità all’abitato), risultando, sotto tale profilo, irrilevante la circostanza che la Regione Siciliana non abbia approvato lo strumento urbanistico in questione.
D’altra parte, la questione circa la natura dell’attività destinata ad essere svolta nel capannone (se si tratti di produzione di lastre di vetro, come sostiene il Comune, ovvero semplicemente di lavorazione di lastre, con la conseguente ascrivibilità o meno dell’attività tra le industrie insalubri), addotta quale nuova motivazione (rispetto il preavviso di rigetto) nell’atto di diniego impugnato, avrebbe dovuto essere opportunamente approfondita in sede di contraddittorio con le Società istanti e non certo nel corso del presente giudizio.
Allo stesso modo, per quanto attiene il rilievo ostativo ricondotto dal Comune all’impatto acustico ambientale, che avrebbe violato la normativa di riferimento, la relazione di verificazione ha consentito di accertare che, al contrario, i valori indicati nella relazione prodotta dalle ricorrenti rientrano nei limiti previsti dal D.P.C.M. del 01.03.1991.
Non può, d’altra parte, tenersi conto del parere, espresso dall’Organismo incaricato della verificazione, circa l’inattendibilità dei risultati scaturiti dall’elaborazione dei dati nella relazione in questione: in primo luogo, perché non si tratta di questione introdotta nella motivazione dell’atto impugnato; in secondo luogo perché, a maggior ragione rispetto quanto già sopra precisato, si tratta di materia nella quale deve essere correttamente instaurato il contraddittorio con i richiedenti, i quali ben potrebbero integrare la relazione con gli elementi mancanti ed indicati dal Verificatore a pagina 15 (lettere a, b e c) della verificazione.
Al riguardo, infatti, occorre sottolineare che il verificatore ha espresso i propri dubbi circa l’attendibilità della relazione unicamente per profili di incompletezza nella descrizione dell’attività lavorativa (lett. a), nell’allegazione della mappa acustica elaborata dal software utilizzato dal tecnico (lett. b) e nell’indicazione del tipo di software utilizzato (lett. c), tutte carenze integrabili ed insuscettibili di condurre, senza previa instaurazione del contraddittorio, al rigetto dell’istanza.
Quanto, infine, alla questione relativa alla sufficienza delle aree per standard urbanistici, in esito alla verificazione è risultato che il progetto prevede aree in misura più che sufficiente a garantire gli standards di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale numero 1444/1968 (pagina 18 della relazione di verificazione), sebbene l’Organismo incaricato della verificazione abbia ritenuto che la localizzazione delle aree non assicuri la possibilità di un uso pubblico, disconoscendosi, da parte del Verificatore, che il progetto in questione possa essere qualificato come un insediamento chiuso ad uso collettivo, disciplinato dall’articolo 15 della legge regionale numero 71/1978, nel qual caso le aree risulterebbero correttamente localizzate.
Anche in questo caso, sarebbe stato necessario instaurare il contraddittorio con gli interessati, consentendo agli stessi di far valere le argomentazioni trasfuse nella consulenza di parte, ove è stato dedotto che il progetto soddisfa i contenuti di un piano di lottizzazione, si compone degli elaborati necessari per un piano di lottizzazione secondo le prescrizioni del regolamento edilizio del Comune intimato, soddisfa quanto l’articolo 9 della legge regionale numero 71 del 1978 richiede quale contenuto necessario dei piani di lottizzazione, nonché quanto richiede la circolare dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente numero 2 del 03.02.1979, ha previsto altresì la convenzione di cui all’articolo 14 della legge regionale numero 71 del 1978.
D’altra parte, gli istanti hanno altresì elencato gli atti adottati dalle Amm.ni coinvolte a vario titolo nell’esame della pratica, atti che hanno assolto alle prescrizioni relative all’istruttoria del piano di lottizzazione, e hanno prodotto alcuni precedenti provvedimenti emessi dall’ Assessorato Regionale Territorio e Ambiente su progetti di impianti produttivi, sia di nuova installazione che per ampliamenti, nei quali è stato applicato l’articolo 15 della legge regionale numero 71 del 1978 indipendentemente dal fatto che il progetto fosse stato presentato come piano di lottizzazione o meno.
Ora, la questione se il progetto presentato dalle ricorrenti costituisca o meno (per contenuti, elaborati progettuali, istruttoria) uno strumento attuativo al quale trovi applicazione l’articolo 15 della legge regionale numero 71 del 1978 è questione sulla quale sarebbe stato necessario instaurare il contraddittorio con le imprese richiedenti, non potendosi spostare tale dibattito nell’odierna sede giurisdizionale.
Ne consegue l’illegittimità in parte qua dell’atto impugnato.
III. La terza censura (relativa all’unico motivo a supporto del diniego impugnato esternato nel preavviso di rigetto e riprodotto nell’atto finale) è fondata.
Come si rileva dalla delibera impugnata n. 52 del 2013, la Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale ha ritenuto di non procedere alla variante perché il P. di F. prevede aree idonee ad allocare insediamenti produttivi, circostanza questa confermata in sede di verificazione; secondo le ricorrenti però non si è tenuto conto della circostanza che le ZTO “D” non consentirebbero (atteso la relativa ubicazione) l’ampliamento dell’impianto preesistente, sicché il Comune avrebbe dovuto istruire la pratica in relazione allo specifico progetto presentato, pena la vanificazione della ratio dell’articolo 8 del d.p.r. n. 160 del 2010, che è quella di favorire lo sviluppo degli investimenti anche mediante l’ampliamento degli impianti produttivi esistenti.
Il Collegio ritiene corretta la ricostruzione operata dalle ricorrenti.
L’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447 (sostituito dall’articolo 8 del d.p.r. n. 160 del 2010, nei termini di cui all’articolo 12 del medesimo d.p.r.) dispone che ove il progetto sia in contrasto (come nel caso di specie) con lo strumento urbanistico, ma sia conforme con la normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, il responsabile del procedimento, in base al disposto degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447, recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di localizzazione degli impianti produttivi, possa convocare una conferenza di servizi per le conseguenti decisioni, che costituiscono proposta di variante allo strumento urbanistico e sulle quali si pronuncia il Consiglio comunale.
La Giurisprudenza ha reiteratamente interpretato tale normativa nel senso che, nell’ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo preesistente, la necessità di variare lo strumento urbanistico deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, sicché l’area da destinare all’ampliamento della relativa attività non può essere ricercata altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale e da ampliare (cfr. TAR Abruzzo, Sezione I di Pescara, sentenze 07.11.2013 n. 525 e 20.05.2004 n. 453; TAR Lazio, Sezione I di Latina, 04.11.2013, n. 824; TAR Lombardia, sez. II di Milano, 28.12.2009 n. 6222; TAR Veneto, sez. II di Venezia, 11.07.2008 n. 1993).
Ne consegue l’illegittimità (anche in tale parte) della deliberazione n. 52/2013 impugnata, che dev’essere pertanto annullata (TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 30.07.2015 n. 2103 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2014

EDILIZIA PRIVATA: La scansione procedimentale ex art. 8 DPR 160/2010 prevede che, successivamente alla conferenza di servizi, si pronunci, nella prima seduta utile, il consiglio comunale, il quale è comunque titolare di un potere discrezionale circa l’approvazione o meno del progetto (che quindi può legittimamente fondare -anche indipendentemente da precisi divieti ambientali- su valutazioni di ordine generale, purché razionalmente ed equilibratamente rapportate, in relazione alla natura ed entità dell'intervento, all'esigenza di evitare la compromissione di valori paesaggistici, urbanistici o comunque inerenti la tutela dell'assetto del territorio).
Nessun potere risulta invece conferito dalla norma al Responsabile dell’UTC, nella more della decisione del consiglio comunale, circa la sospensione del procedimento per ragioni di carattere edilizio o urbanistico che, anche laddove non esaminate in sede di conferenza di servizi, potranno pur sempre essere valutate dal consiglio comunale.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L’art. 8 D.P.R. 160/2010 tipizza il particolare procedimento comportante l’approvazione di progetti in variazione di strumenti urbanistici: “1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 07.08.1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380.
2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti
.”
Appare evidente che la scansione procedimentale suindicata prevede che, successivamente alla conferenza di servizi, si pronunci, nella prima seduta utile, il consiglio comunale, il quale è comunque titolare di un potere discrezionale circa l’approvazione o meno del progetto (che quindi può legittimamente fondare -anche indipendentemente da precisi divieti ambientali- su valutazioni di ordine generale, purché razionalmente ed equilibratamente rapportate, in relazione alla natura ed entità dell'intervento, all'esigenza di evitare la compromissione di valori paesaggistici, urbanistici o comunque inerenti la tutela dell'assetto del territorio: cfr C.d.S. Sez. IV, sent. n. 1038 del 03.03.2006).
Nessun potere risulta invece conferito dalla norma al Responsabile dell’UTC, nella more della decisione del consiglio comunale, circa la sospensione del procedimento per ragioni di carattere edilizio o urbanistico che, anche laddove non esaminate in sede di conferenza di servizi, potranno pur sempre essere valutate dal consiglio comunale.
A ciò aggiungasi che la motivazione addotta dal responsabile dell’UTC per supportare la disposta sospensione procedimentale (omessa rimozione di manufatto abusivo), come già rilevato dalla sezione nell’ordinanza cautelare n. 134/2014, lungi dal costituire ostacolo al procedimento come tipizzato dall’art. 5 DPR 447/1998 (oggi art. 8 DPR 160/2010), assume rilievo solo sotto il profilo sanzionatorio, estraneo alla modifica della strumentazione urbanistica in questione (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 09.10.2014 n. 2451 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa problematica introdotta può sostanziarsi nel seguente quesito: se un’attività solo parzialmente ricettiva, com’è incontestatamente quella di “bed and breakfast” integri il requisito di “impianti produttivi di beni e servizi” previsto dall’art. 1, DPR n. 447/1998 per l’affidamento all’unica unica struttura del comune (SUAP) dell'intero procedimento concernente la realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie (art. 23, D.Lgs. n. 112/1998).
La giurisprudenza di primo grado è orientata in senso restrittivo: l’effettiva inerenza ad una attività produttiva, che, per la procedura di SUAP in variante al piano urbanistico generale, deve emergere con chiarezza dagli atti, è richiesta da TAR Lombardia (Brescia sez. I, 04.02.2013, n. 126) mentre la necessaria dimostrazione della diretta strumentalità tra il manufatto da realizzare e le esigenze di produzione è affermata da TAR Sardegna (Cagliari sez. II, 05.03.2010, n. 246).
Il Collegio è indotto a preferire l’opzione più restrittiva sia perché più confacente alla vocazione “produttiva” del DPR n. 447/1998, sia perché più consona all’esclusione di qualsiasi utilizzo del territorio in forma residenziale (ivi compreso quello indiretto o misto che si realizza con il bed and breakfast) impressa dallo strumento urbanistico locale.

Al di là della frammentazione, la problematica introdotta può sostanziarsi nel seguente quesito: se un’attività solo parzialmente ricettiva, com’è incontestatamente quella di “bed and breakfast” integri il requisito di “impianti produttivi di beni e servizi” previsto dall’art. 1, DPR n. 447/1998 per l’affidamento all’unica unica struttura del comune (SUAP) dell'intero procedimento concernente la realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie (art. 23, D.Lgs. n. 112/1998).
La giurisprudenza di primo grado è orientata in senso restrittivo: l’effettiva inerenza ad una attività produttiva, che, per la procedura di SUAP in variante al piano urbanistico generale, deve emergere con chiarezza dagli atti, è richiesta da TAR Lombardia (Brescia sez. I, 04.02.2013, n. 126) mentre la necessaria dimostrazione della diretta strumentalità tra il manufatto da realizzare e le esigenze di produzione è affermata da TAR Sardegna (Cagliari sez. II, 05.03.2010, n. 246).
La ragione va, evidentemente, individuata nel rischio di uno stravolgimento del sistema insito nella deroga alle procedure ordinarie di pianificazione territoriale, per l’estensione della competenza dello sportello unico per le attività produttive anche alle opere edilizie, il cui ampliamento oltre misura è suscettibile di porre fine alla fase propriamente produttiva dell’area: dalla “ratio” della speciale disciplina dello sportello unico di semplificare le procedure amministrative connesse all’esercizio dell’attività imprenditoriale discende l’esigenza della stretta connessione fra quest’ultima e la trasformazione del territorio.
L’incertezza sui limiti della procedura dello sportello unico discende probabilmente dall’indeterminatezza delle semplificazioni iniziate con la L. n. 59/1997, delle quali l’art. 23, segg. D.Lgs. n. 112/1998 costituisce attuazione sotto l’aspetto del conferimento (alle regioni e) agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi onde valorizzarne il ruolo nella gestione territoriale dello sviluppo economico e delle attività produttive e, al contempo, nell’offerta alle imprese di strumenti più agili per avviare e sviluppare le attività produttive evitando iter amministrativi complessi e con molteplici interlocutori.
Nell’ambito delle funzioni soggette a trasferimento l’art. 25, D.Lgs. n. 112/1998 precisa, a proposito dell'insediamento delle attività produttive, che il procedimento dev'essere unico e ne demanda la definizione ad uno o più regolamenti di delegificazione da emanare ex art. 17, co. 2, L. n. 400/1988 e con i criteri dell'art. 20, co. 5, L. n. 59/1997, tra i quali l’uniformità dei procedimenti del medesimo tipo e l’individuazione delle procedure e delle responsabilità inerenti alle attività di verifica e controllo.
In questo quadro normativo, il DPR n. 447/1998 prevede la procedura “semplificata” per attività relative ad impianti industriali in senso stretto e per quelle riguardanti gli esercizi commerciali, artigianali e le società di servizi, preliminare rispetto alla quale è l'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi.
A tal fine, il regolamento prevede che siano salvaguardate “le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali” nell’individuazione da parte dei comuni “delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi” in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni e che la variante sia approvata, in caso di contrasto gli strumenti urbanistici comunali vigenti, tramite procedure individuate dalla legge regionale, con criteri finalizzati all'adeguamento degli standards urbanistici e diretti ad accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia.
Il suesposto quadro normativo induce il Collegio a preferire l’opzione più restrittiva sia perché più confacente alla vocazione “produttiva” del DPR n. 447/1998, sia perché più consona all’esclusione di qualsiasi utilizzo del territorio in forma residenziale (ivi compreso quello indiretto o misto che si realizza con il bed and breakfast) impressa dallo strumento urbanistico locale.
Il motivo in esame va perciò respinto in tutte le sue possibili implicazioni: l’esigenza che l’attività sia diretta alla produzione di beni o servizi, ne rende irrilevante la modalità di esercizio (imprenditoriale o non): il carattere non esclusivamente produttivo (ma anche residenziale) del “bed and breakfast” non necessita di specifica motivazione del divieto ai relativi insediamenti e/o di approfondita relazione tecnica alle clausole impeditive del corrispondente utilizzo (entrambe sub specie esaustive); l’insufficiente approfondimento giurisprudenziale della problematica in esame non crea alcun vincolo nella decisione del presente giudizio (TAR Umbria, sentenza 23.07.2014 n. 406 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Imprescindibili per l'avvio del procedimento attraverso la convocazione della conferenza di cui al d.P.R. 20.10.1998, n. 447, art. 5, sono da un lato la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro; dall'altro l'impossibilità di reperire nello strumento esistente ulteriori e diverse aree idonee all'iniziativa produttiva.
Ed ancora, a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui delineate non può giungersi in relazione al fatto che la società appellata avesse proposto istanza di variazione dello strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 20.10.1998, n. 447 (il cui comma 1, come è noto, stabilisce che “qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall’articolo 14 della legge 07.08.1990, n. 241 (…), per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale”).
Al riguardo si osserva in primo luogo che la sola presentazione di un’istanza finalizzata dalla variazione dello strumento urbanistico ai sensi del richiamato articolo 5, lungi dal fornire argomenti in favore delle tesi della società appellata, conferma –piuttosto– il contrasto fra il progetto presentato e la pertinente disciplina di piano (di cui, per facta concludentia, si mostrava consapevole la stessa società appellata nel momento stesso in cui prendeva l’iniziativa finalizzata a superare il carattere ostativo di tale contrarietà).
In secondo luogo si osserva che la stessa appellata non ha fornito elementi persuasivi atti a ritenere l’effettiva percorribilità dell’iter delineato dal richiamato articolo 5 (e, in particolare, l’insussistenza nell’ambito del territorio comunale di diverse aree idonee ad ospitare l’iniziativa proposta in assenza della richiesta modifica di Piano).
Al riguardo si ritiene di richiamare il condiviso orientamento secondo cui condizioni imprescindibili per l'avvio del procedimento attraverso la convocazione della conferenza di cui al d.P.R. 20.10.1998, n. 447, art. 5, sono da un lato la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro; dall'altro l'impossibilità di reperire nello strumento esistente ulteriori e diverse aree idonee all'iniziativa produttiva (in tal senso –ex plurimis-: Cons. Stato, IV, 03.03.2006, n. 1038) (massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 03.06.2014 n. 2842 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Comune di CHIERI (TO) - Riscontro a nota comunale prot. n. 35182 del 23.10.2013: “Quesito in merito all’applicabilità delle tempistiche previste per i procedimenti SUAP in casi di interventi in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi della L. 106/2011” (Regione Piemonte, parere 12.02.2014 n. 4028 di prot.).

anno 2013

URBANISTICA: Variante per insediamento di impianti produttivi – Art. 5 D.P.R. n. 447/1998 – Conferenza di servizi - Potestà pianificatoria del Comune –Affidamento dell’istante.
La speciale procedura semplificata di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 non comporta abdicazione della istituzionale potestà pianificatoria del Comune, tale da rendere la proposta della Conferenza di servizi come obbligatoria, ma lascia integra la possibilità per l’Ente territoriale di discostarsene, sulla base di valutazioni urbanistiche (Cons. St. Sez. Vi, n. 2170/2012; n. 4498/2012; n. 5471/2007).
Tuttavia, quando la stessa amministrazione comunale abbia, con una seria univoca di atti, considerato procedibile il ricorso allo strumento dell’approvazione della variante per l’insediamento di impianti produttivi ex art. 5 cit., e nel corso del procedimento siano stati espressi i favorevoli pareri culminati nella proposta di tutte le autorità pubbliche e dei soggetti interessati, compreso lo stesso Comune, riuniti in conferenza di servizi, vanno valutate attentamente, e con particolare pregnanza sul versante motivazione, le scelte del Comune, richiedendosi, nell’ambito delle valutazioni urbanistiche, anche una ponderazione degli opposti interessi, in considerazione delle aspettative sorte in capo agli istanti e delle particolari situazioni di affidamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 06.08.2013 n. 4151 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAL'80% dei comuni tace sui costi al Suap.
Solo il 21% dei comuni del campione (tra accreditati e «camerali») ha provveduto a pubblicare informazioni sugli oneri connessi alla presentazione di una pratica al Suap. E ciò, nonostante ai sensi dell'art. 5 del Cad (Codice dell'amministrazione digitale) l'obbligo di pubblicazione per tutti i procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione decorra dal primo giugno di quest'anno e, con riferimento specifico al Suap, lo stesso obbligo sia stato già introdotto dall'art. 2 del dm 10.11.2011. Inoltre, le modalità prevalenti indicate dai comuni accreditati per la compilazione della pratica sono il download della modulistica dal sito web del Suap (45%) oppure soluzioni miste (38%), molto diffuse anche nel Suap «camerale» (23%). Insomma, la compilazione online delle comunicazioni non è ancora diffusa, con la conseguenza che il procedimento avviene tramite Pec.
Sono questi alcuni dei risultati dell'indagine svolta dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV, Promozione della concorrenza del Ministero dello sviluppo economico che è disponibile online nel sito del Mise.
A distanza di tre anni dall'entrata in vigore del Suap telematico (dpr 160/2010) non si può certo dire, comunque, che i risultati siano stati negativi anche se elementi di criticità sussistono ancora. Come il fatto che siano pochissimi i comuni che hanno attivato funzioni online per il pagamento degli oneri connessi alle pratiche che transitano attraverso lo sportello E, in parte, questo è dovuto al fatto che solo una minoranza dei comuni applica diritti di segreteria a questi adempimenti.
Circostanza questa che, tuttavia, non va vista negativamente perché soltanto per le pratiche di natura edilizia è prevista dalla legge la possibilità di imporre diritti mentre analoga facoltà non è prevista, ad esempio, per i procedimenti di natura meramente economica, com'è il caso dell'apertura di un negozio, di un bar o di un centro estetico.
In sostanza, ciò che l'indagine ha fatto emergere è che, a tre anni di distanza dall'entrata in vigore del nuovo Suap, è stato sostanzialmente raggiunto quello che era considerato l'obiettivo e funzione principale del Suap e la sua stessa ragion d'essere. Ovvero nella capacità del comune di assumere un ruolo di coordinamento nei confronti degli enti terzi in merito ai procedimenti che vanno oltre la sola competenza comunale. Non è invece stato raggiunto, osserva il Ministero, l'altro importante obiettivo che era quello di prevedere modalità standard nell'organizzazione dei servizi, attraverso livelli minimi condivisi, e facendo perno sulle tecnologie dell'informazione.
Con la conseguenza che il disagio avvertito dalle imprese non riguarda tanto l'informatizzazione del Suap, ma la standardizzazione dei servizi (articolo ItaliaOggi del 26.07.2013).

EDILIZIA PRIVATA L’art. 5 del D.P.R. n. 447 del 1998 prevede un'ipotesi eccezionale di proposta di variante dello strumento urbanistico e di accelerazione del conseguente procedimento, finalizzata all'individuazione di aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi: un'individuazione che presuppone, comunque, la presentazione di un progetto conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e che opera quando lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero tali aree siano insufficienti in relazione al progetto presentato.
Invero, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza, la previsione normativa in esame non determina alcuna abdicazione del Comune alla sua istituzionale potestà pianificatoria; all’organo consiliare, infatti, compete la definitiva valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti idonei a giustificare la deroga sul piano urbanistico e tale valutazione deve essere necessariamente svolta in concreto, in relazione, dunque, al singolo caso esaminato.
E’ opportuno precisare, a tale riguardo, che con l’espressione aree “insufficienti rispetto al progetto presentato”, la disposizione in esame intende riferirsi non solo ai casi nei quali non sia possibile per un’impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva ma anche ai casi nei quali la disciplina urbanistica ed edilizia comunale non consente quel determinato tipo di insediamento a causa dell’insufficiente dimensione dell’area o, comunque, della presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente, ben potendo l’insufficienza delle aree essere correlata ad una inidoneità di tipo qualitativo.
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L’avviso espresso dalle amministrazioni competenti nell’ambito della speciale conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 447 del 1998 ha carattere meramente endoprocedimentale.
Il secondo comma dell'articolo in parola stabilisce, infatti, che qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale il Consiglio Comunale è chiamato a pronunciarsi in via definitiva, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli interessati.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta l’illegittimità della variante parziale gravata a motivo della carenza dei presupposti prescritti per l’applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 447 del 1998, avendo l’amministrazione incentrato la propria attività istruttoria e valutativa sulle specifiche esigenze della società richiedente, senza considerare adeguatamente la sussistenza di una carenza reale ed oggettiva di aree da destinare agli insediamenti produttivi sulla base della strumentazione urbanistica comunale.
Orbene, è anzitutto opportuno evidenziare che l’art. 5 del D.P.R. n. 447 del 1998 prevede un'ipotesi eccezionale di proposta di variante dello strumento urbanistico e di accelerazione del conseguente procedimento, finalizzata all'individuazione di aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi: un'individuazione che presuppone, comunque, la presentazione di un progetto conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e che opera quando lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero tali aree siano insufficienti in relazione al progetto presentato.
Invero, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza, (ex multis, Cons. St., sez. IV, 16.04.2012, n. 2170), la previsione normativa in esame non determina alcuna abdicazione del Comune alla sua istituzionale potestà pianificatoria; all’organo consiliare, infatti, compete la definitiva valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti idonei a giustificare la deroga sul piano urbanistico e tale valutazione deve essere necessariamente svolta in concreto, in relazione, dunque, al singolo caso esaminato.
E’ opportuno precisare, a tale riguardo, che con l’espressione aree “insufficienti rispetto al progetto presentato”, la disposizione in esame intende riferirsi non solo ai casi nei quali non sia possibile per un’impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva ma anche ai casi nei quali la disciplina urbanistica ed edilizia comunale non consente quel determinato tipo di insediamento a causa dell’insufficiente dimensione dell’area o, comunque, della presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente, ben potendo l’insufficienza delle aree essere correlata ad una inidoneità di tipo qualitativo.
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Come rilevato dalla consolidata giurisprudenza, l’avviso espresso dalle amministrazioni competenti nell’ambito della speciale conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 447 del 1998 ha carattere meramente endoprocedimentale; il secondo comma dell'articolo in parola stabilisce, infatti, che qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale il Consiglio Comunale è chiamato a pronunciarsi in via definitiva, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli interessati (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 22.02.2007, n. 609; id. 08.03.2007, n. 965) (TAR Umbria, sentenza 02.07.2013 n. 356 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: SEMPLIFICAZIONI/ Le comunicazioni Tares saranno contestuali al cambio di residenza.
Imprese, un tutor in comune. Il responsabile dello sportello unico aiuterà gli imprenditori.
Un angelo custode che prenderà per mano le imprese aiutandole a districarsi nel groviglio della burocrazia.

Il «tutor d'impresa» è la nuova figura a cui il ddl semplificazioni (che assieme al decreto legge con le disposizioni sulla crescita completa il pacchetto sviluppo del governo Letta) affida il compito di far definitivamente decollare gli sportelli unici per le attività produttive istituiti dai comuni.
Sarà infatti il responsabile del Suap a dover assumersi il compito di assistere gli imprenditori dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, informandole sulla normativa e sugli adempimenti richiesti.
Qualora il comune non istituisca la figura del tutor d'impresa, gli imprenditori potranno rivolgersi alla regione affinché, in collaborazione con gli altri sportelli unici presenti sul territorio, provveda a fornire assistenza e informazione. Le best practice in materia serviranno come modello per gli altri e per questo dovranno essere pubblicate (a cura dei ministeri della funzione pubblica e dello sviluppo economico in collaborazione con regioni, Anci, Unioncamere e associazioni di imprese) sul portale www.impresainungiorno.it
Tassa rifiuti senza scorciatoie. Per i comuni sarà più agevole individuare i soggetti passivi Tares, ma anche coloro che, essendosi trasferiti, non sono più tenuti al pagamento del tributo. Il ddl semplificazione impone infatti ai municipi di acquisire all'atto del cambio di residenza «le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica».
Reati ambientali. Il ddl contiene anche la delega al governo per riformare l'attuale codice dell'ambiente (dlgs n. 152/2006). Tra i nuovi criteri che orienteranno l'attività del legislatore c'è la ricognizione e il riassetto dei reati ambientali. L'obiettivo è depenalizzare gli illeciti contravvenzionali puniti con la sola pena pecuniaria (o con multa alternativa all'arresto fino a un anno) trasformandoli in illeciti amministrativi che però dovranno essere puniti con sanzioni «adeguate, proporzionate, efficaci ed effettive». Il giro di vite prevede l'aumento fino al triplo delle ammende, mentre gli attuali illeciti ambientali contravvenzionali, puniti con l'arresto pari o superiore a due anni, dovranno essere trasformati in delitti.
Trasmissione dati dei comuni. Anche il riordino degli oneri informativi a carico dei comuni sarà oggetto di delega. La tempistica sarà molto stretta (120 giorni dall'entrata in vigore del ddl) e l'iniziativa dovrà essere presa dagli Affari regionali e da palazzo Vidoni. Dovranno essere eliminati gli obblighi di comunicazione di dati che sono accessibili direttamente sui siti web dei comuni.
Richieste al Pra tramite Pec. Le istanze inoltrate dalle p.a. al Pubblico registro automobilistico (Pra) dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata o tramite apposita procedura telematica predisposta dall'Aci. Dal 01.07.2014 le richieste di aggiornamento degli archivi del Pra dovranno essere trasmesse solo con modalità telematica.
Certificati medici di gravidanza, ci pensa il medico. Il certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto e valido ai fini della richiesta di maternità obbligatoria dovrà essere trasmesso all'Inps direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale tramite il canale telematico di trasmissione dei certificati medici. Analogamente sarà l'ospedale a dover comunicare all'Inps il certificato di parto (si veda ItaliaOggi del 15/06/2013).
La norma torna all'interno del «decreto Fare» dopo essere stata momentaneamente trasferita nel ddl semplificazioni. Il decreto legge, approvato sabato dal cdm in una formulazione aperta e ancora suscettibile di modifiche (tra i correttivi dell'ultim'ora si segnala la proroga della Tobin Tax) sarà definitivamente licenziato oggi da palazzo Chigi assieme al ddl (articolo Italia Oggi del 19.06.2013).

EDILIZIA PRIVATA: P. Sciscioli, Aspetti e profili organizzativi del SUAP alla luce del D.P.R. 160/2010 (L'ufficio tecnico n. 4/2013).

EDILIZIA PRIVATA: No alla variante urbanistica (mediante procedimento SUAP) se mancano i presupposti di legge.
Si deve ricordare in linea generale che:
- il potere di pianificazione urbanistica si pone su di un piano di prevalenza rispetto agli atti di gestione attinenti la materia commerciale;
- l'art. 6, d.lgs. 31.03.1998 n. 114, è comunque finalizzato ad assicurare l'integrazione tra la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione commerciale, in quanto pone la stretta correlazione tra titoli edilizi e autorizzazioni all'esercizio, nel novero dei criteri di programmazione riferiti al settore commerciale;
- le prescrizioni e le disposizioni del piano urbanistico sono sempre prevalenti su quelle del piano commerciale, in quanto rispondono all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, e le relative disposizioni possono legittimamente porre limiti alla libertà di iniziativa economica.
Ciò premesso, il D.P.R. (oggi abrogato) 20.10.1998 n. 447, in coerenza con il predetto impianto, all’art. 5 disponeva tra l’altro che ”Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza.”.
In via subordinata nel caso in cui “…il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro …“ ma “…lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 07.08.1990, n. 241".
I predetti presupposti di operatività dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 costituivano condizione minima necessaria, seppure non sufficiente, per poter consentire la realizzazione dell'intervento edilizio.
La giurisprudenza ha sempre interpretato in senso rigoroso l’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, sottolineando come lo strumento “de quo” avesse natura eccezionale e comunque non poteva costituire in alcun modo uno strumento di modifica dell'assetto urbanistico azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell'imprenditore.
Pertanto, nei casi in cui invece dovessero risultare disponibili nel Piano degli insediamenti Produttivi aree per l’allocazione dell’intervento commerciale, non potevano ritenersi sussistenti le esigenze promozionali che sono la ragione logica e giuridica per far luogo all’applicazione della disciplina derogatoria ex D.P.R. n. 447 cit..
E ciò per assicurare che gli assetti territoriali non seguano la casualità della proprietà delle aree o le relative speculazioni in danno delle aree agricole (che sono notoriamente meno costose di quelle industriali e commerciali). In tali ambiti non può infatti trascurarsi che le pressioni degli operatori, motivate da interessi di natura meramente speculativa, hanno spesso effetti assolutamente deleteri sul buon andamento e sull’imparzialità dell’azione delle Amministrazioni Comunali.
La necessità di rispettare la funzionalità e la coerenza delle scelte urbanistiche e di pianificazione globale del territorio ha anche il fine di evitare che una realizzazione atomistica e dispersa sul territorio delle infrastrutture urbanistiche faccia ricadere sulla collettività i relativi ulteriori oneri finanziari.
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Il carattere eccezionale del procedimento di variante dello strumento urbanistico finalizzato all’individuazione di aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi presuppone la condizione ineluttabile che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero tali aree siano spazialmente insufficienti in relazione al progetto presentato.
Pertanto, costituiscono condizioni imprescindibili per l'avvio di convocazione della conferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447:
- la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro;
- l'impossibilità giuridica, e spaziale, di reperire nello strumento esistente, aree idonee e sufficienti all'iniziativa.
Si deve ricordare in linea generale che:
- il potere di pianificazione urbanistica si pone su di un piano di prevalenza rispetto agli atti di gestione attinenti la materia commerciale (cfr. Consiglio Stato sez. V 12.07.2004 n. 5057);
- l'art. 6, d.lgs. 31.03.1998 n. 114, è comunque finalizzato ad assicurare l'integrazione tra la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione commerciale, in quanto pone la stretta correlazione tra titoli edilizi e autorizzazioni all'esercizio, nel novero dei criteri di programmazione riferiti al settore commerciale (cfr. Consiglio Stato, sez. IV 08.06.2007 n. 3027);
- le prescrizioni e le disposizioni del piano urbanistico sono sempre prevalenti su quelle del piano commerciale, in quanto rispondono all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, e le relative disposizioni possono legittimamente porre limiti alla libertà di iniziativa economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI 10.04.2012 n. 2060).
Ciò premesso, il D.P.R. (oggi abrogato) 20.10.1998 n. 447, in coerenza con il predetto impianto, all’art. 5 disponeva tra l’altro che ”Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza.”.
In via subordinata nel caso in cui “…il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro …“ ma “…lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 07.08.1990, n. 241".
I predetti presupposti di operatività dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 costituivano condizione minima necessaria, seppure non sufficiente, per poter consentire la realizzazione dell'intervento edilizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19.10.2007 n. 5471).
La giurisprudenza ha sempre interpretato in senso rigoroso l’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, sottolineando come lo strumento “de quo” avesse natura eccezionale e comunque non poteva costituire in alcun modo uno strumento di modifica dell'assetto urbanistico azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell'imprenditore (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 03.03.2006 n. 1038).
Pertanto, nei casi in cui invece dovessero risultare disponibili nel Piano degli insediamenti Produttivi aree per l’allocazione dell’intervento commerciale, non potevano ritenersi sussistenti le esigenze promozionali che sono la ragione logica e giuridica per far luogo all’applicazione della disciplina derogatoria ex D.P.R. n. 447 cit. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI 27.07.2011 n. 4498).
E ciò per assicurare che gli assetti territoriali non seguano la casualità della proprietà delle aree o le relative speculazioni in danno delle aree agricole (che sono notoriamente meno costose di quelle industriali e commerciali). In tali ambiti non può infatti trascurarsi che le pressioni degli operatori, motivate da interessi di natura meramente speculativa, hanno spesso effetti assolutamente deleteri sul buon andamento e sull’imparzialità dell’azione delle Amministrazioni Comunali.
La necessità di rispettare la funzionalità e la coerenza delle scelte urbanistiche e di pianificazione globale del territorio ha anche il fine di evitare che una realizzazione atomistica e dispersa sul territorio delle infrastrutture urbanistiche faccia ricadere sulla collettività i relativi ulteriori oneri finanziari.
In tale scia esattamente la Regione ricorda che, ai sensi del primo dell’art. 12 della Legge Regionale Puglia n. 11/2003 il Comune doveva individuare “… le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, con particolare con riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 5”.
Il secondo comma consentiva poi “… L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3 … solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie”.
Il carattere eccezionale del procedimento di variante dello strumento urbanistico finalizzato all’individuazione di aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi presuppone la condizione ineluttabile che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero tali aree siano spazialmente insufficienti in relazione al progetto presentato (cfr. Cons. Stato, sez. IV 04.12.2007 n. 6157; Cons. Sez. IV, 11.04.2007 n. 1644; Consiglio di Stato sez. IV 20.07.2011 n. 4413).
Pertanto, costituiscono condizioni imprescindibili per l'avvio di convocazione della conferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447:
- la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro;
- l'impossibilità giuridica, e spaziale, di reperire nello strumento esistente, aree idonee e sufficienti all'iniziativa
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.02.2013 n. 1202 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 20.10.1998 n. 447, dovendosi procedere all'introduzione di una variante al piano regolatore generale necessaria per la realizzazione di un impianto produttivo, la conferenza di servizi può essere utilizzata come procedimento urbanistico alternativo solo in presenza di due presupposti: in primo luogo, la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro; in secondo luogo, che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.
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L'indisponibilità di aree posta dall'art. 5 dpr 447/1998 quale primo requisito per l'avvio dell'iter di variante cd. "semplificata" non dev'essere valutata avendo solo come unico punto di riferimento l'esistenza -o meno- di terreni immediatamente utilizzabili, sui quali sia dunque possibile edificare sulla base del rilascio diretto di un titolo edilizio ma, invece, esaminando il complesso delle aree libere aventi una destinazione urbanisticamente compatibile con l'intervento in oggetto: la normativa in parola, infatti, di stretta interpretazione per il suo carattere derogatorio, non prevede in alcun modo che l'eventuale necessità di una iniziativa pianificatoria di secondo grado, pubblica o privata, escluda l'idoneità di una zona all'ubicazione di insediamenti produttivi, consentendo appunto l'eccezione allo strumento urbanistico soltanto nei casi in cui lo stesso, in termini generali, non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.

Ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 20.10.1998 n. 447, dovendosi procedere all'introduzione di una variante al piano regolatore generale necessaria per la realizzazione di un impianto produttivo, la conferenza di servizi può essere utilizzata come procedimento urbanistico alternativo solo in presenza di due presupposti: in primo luogo, la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro; in secondo luogo, che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.
Per quanto riguarda il requisito dell’insufficienza delle aree, la giurisprudenza di questo Tribunale ha precisato “l'indisponibilità di aree posta dall'art. 5 quale primo requisito per l'avvio dell'iter di variante cd. "semplificata" non dev'essere valutata avendo solo come unico punto di riferimento l'esistenza -o meno- di terreni immediatamente utilizzabili, sui quali sia dunque possibile edificare sulla base del rilascio diretto di un titolo edilizio ma, invece, esaminando il complesso delle aree libere aventi una destinazione urbanisticamente compatibile con l'intervento in oggetto: la normativa in parola, infatti, di stretta interpretazione per il suo carattere derogatorio, non prevede in alcun modo che l'eventuale necessità di una iniziativa pianificatoria di secondo grado, pubblica o privata, escluda l'idoneità di una zona all'ubicazione di insediamenti produttivi, consentendo appunto l'eccezione allo strumento urbanistico soltanto nei casi in cui lo stesso, in termini generali, non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato" (Tar Lecce, sez. I, 12.04.2012, n. 620)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 21.02.2013 n. 398 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 31.03.1998 n. 112 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. 20.10.1998, n. 447, la domanda di autorizzazione alle attività produttive presentata ricomprende tutti gli aspetti urbanistici, edilizi, ambientali, di sicurezza per la pubblica incolumità, di igiene dei luoghi di lavoro ecc. ecc.; ed in conseguenza, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n 112 cit. la relativa istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
L'unica domanda –che può contenere, ove necessario, anche la richiesta di permesso edilizio– deve specificare tutti gli elementi che connotano le produzione e deve essere corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle prescrizioni urbanistiche, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.
In conseguenza il provvedimento finale deve valutare -ed autorizzare- tutti gli aspetti specificamente indicati nell’oggetto dell’istanza.

In linea di principio deve rilevarsi che, contrariamente a quanto apoditticamente affermano le appellanti, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 31.03.1998 n 112 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. 20.10.1998, n. 447, la domanda di autorizzazione alle attività produttive presentata ricomprende tutti gli aspetti urbanistici, edilizi, ambientali, di sicurezza per la pubblica incolumità, di igiene dei luoghi di lavoro ecc. ecc.; ed in conseguenza, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n 112 cit. la relativa istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
L'unica domanda –che può contenere, ove necessario, anche la richiesta di permesso edilizio– deve specificare tutti gli elementi che connotano le produzione e deve essere corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle prescrizioni urbanistiche, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.
In conseguenza il provvedimento finale deve valutare -ed autorizzare- tutti gli aspetti specificamente indicati nell’oggetto dell’istanza (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20.02.2013 n. 1056 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Dal 13/2 servizi integrati sul Suap. La pratica edilizia allo Sportello unico.
Le pratiche edilizie dal 13 febbraio viaggiano sul Suap, lo sportello unico delle attività produttive.

Nell'ottica di consolidare l'esperienza del Suap e diffonderne sempre di più l'impiego, InfoCamere, Cassa italiana di previdenza e assistenza dei Geometri liberi professionisti, Groma e Ancitel hanno raggiunto un accordo per fornire servizi integrati a tutti i professionisti tecnici: geometri, architetti, periti e ingegneri all'interno dello sportello unico delle attività produttive.
Il primo importante risultato dell'accordo è l'integrazione della piattaforma Sipem, la soluzione telematica che permette la gestione delle pratiche edilizie su internet, e lo sportello unico delle attività produttive. Il dialogo tra i due applicativi e cioè Sipem e sportello unico attività produttive, sviluppati rispettivamente da Groma, Ancitel e da InfoCamere, consentirà all'utenza professionale la predisposizione di pratiche di competenza del Suap, che includano adempimenti in materia di edilizia produttiva. La base per la sperimentazione di questa nuova soluzione saranno tutti i 3 mila Comuni, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che operano con le camere di commercio attraverso uno schema operativo di sportello unico standard.
I lavori di integrazione e sperimentazione si svilupperanno per tutto il 2013. La cooperazione con Sipem è solo il primo esempio del programma di «apertura» della piattaforma camerale verso l'integrazione con front office specialistici utilizzati da un'utenza professionale. Dobbiamo ricordare che lo sportello unico dell'edilizia è debuttato il 12 febbraio. Esso costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio.
Questo è quanto previsto dall'art. 13 del dl 22/06/2012, n. 83 convertito dalla l. 07.08.2012, n.134, che ha introdotto importanti misure di semplificazione per l'attività edilizia che hanno riguardato lo sportello unico per l'edilizia (articolo ItaliaOggi del 14.02.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Necessità VIA per insediamento turistico-residenziale con procedura semplificata ex DPR n. 447/1998 in area agricola con ulivi secolari.
E’ legittima la richiesta della valutazione di compatibilità ambientale (VIA) per insediamento turistico-residenziale con richiesta di procedura semplificata ex DPR n. 447/1998, visto che il progetto comporta variazione alle destinazioni del PRG e l’area interessata ad ospitare l’insediamento produttivo ricade in parte in zona agricola contrassegnata dalla presenza di una moltitudine di ulivi secolari se non millenari che tipizza i luoghi nella loro specificità sì da farne un “unicum” di bellezza e di patrimonio naturale, rendendo necessariamente del tutto non compatibile con un tale assetto ambientale del territorio un intervento edilizio che comporta tra l’altro, proprio in riferimento alla superficie ulivetata l’espianto e successivo reimpianto in altro loco di numerose piante di ulivo, con chiaro pericolo di alterazione dello stato dei luoghi.
L’istituto della VIA è finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente inteso nella sua più ampia accezione, con riferimento alle sue varie componenti : il paesaggio, le risorse naturali, le condizioni di vivibilità degli abitanti, gli aspetti culturali, alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione al paesaggio e all’ambiente.

Con riferimento al primo aspetto parte appellante lamenta il fatto che l’Amministrazione regionale avrebbe immotivatamente sconfessato l’istruttoria concordata tra proponente e Regione stessa, tenuto in non cale, in sede di istruttoria della pratica, gli apporti documentali della Società Pettolecchia nonché obliterato in pratica la regola del contraddittorio che pure avrebbe dovuto informare la valutazione dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), inoltrato dall’appellante.
Orbene, la lettura della parte narrativa del parere di cui alla determina dirigenziale n. 87/2005 consente agevolmente di rilevare che la Regione nell’istruire la richiesta di compatibilità ambientale ha sufficientemente interloquito con Pettolecchia, dato altresì contezza delle integrazioni documentali fatte pervenire dalla predetta Società e preso altresì atto di procedere ad una definizione concordata dei contenuti del S.I.A ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 11/2001.
Da come si è svolto l’iter procedurale, non è dato evincere insomma che la determinazione di carattere negativo sia stata assunta, per così dire, “ex abrupto”, mentre risulta documentato che è stata assicurata alla richiedente ampia possibilità di contraddittorio e di partecipazione.
E’ altresì evidente che naturalmente sia pure in un rapporto di interlocuzione e contraddittorio rimane integro il potere della P.A. in subiecta materia di non essere obbligata a seguire il soggetto proponente nelle valutazione e risultanze da questo indicate: un tanto ci introduce nel campo più strettamente di “merito“ della procedura in parola,avuto riguardo cioè a quei profili sostanzialistici (infondatamente ritenuti violati dall’appellante) della quaestio iuris che impongono qui di richiamare sia pure in termini di estrema sintesi i principi che governano la procedura della V.I.A. onde rilevarne natura giuridica del procedimento e ratio applicativa.
L’istituto in parola è finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente inteso nella sua più ampia accezione, con riferimento alle sue varie componenti: il paesaggio, le risorse naturali, le condizioni di vivibilità degli abitanti, gli aspetti culturali e al riguardo il Collegio ritiene di condividere pienamente quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa in ordine alla natura sostanzialmente insindacabile delle scelte effettuate, giustificandola alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione al paesaggio e all’ambiente (in tali sensi, Cons. Stato, Sez. V, 12.06.2009 n. 3770; Corte Costituzionale 07.11.2007 n. 367).
Inoltre, è stato altresì sottolineato che l’ambiente rileva non solo come paesaggio ma anche come assetto del territorio comprensivo degli aspetti naturalistici, e, in particolare, di quelli relativi alla protezione oltreché della fauna anche delle specie vegetazionali (Cons. Stato, Sez. IV, 05.07.2010 n. 4246).
Insomma, nella disciplina della V.I.A. è insita la valenza del principio fondamentale per cui detta procedura è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive e ciò non può non assurgere a valore primario ed assoluto in quanto espressivo della personalità umana (Cons. Stato, Sez. VI, 18.03.2008 n. 1109),
E’ stato parimenti affermato che nel rendere il giudizio di impatto ambientale l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità tecnica censurabile solo per macroscopici vizi logici, per errori di fatto o per travisamento dei presupposti (Cons. Stato, Sez. VI, 19.02.2008 n. 561; idem, 30.01.2004 n. 316), vizi nella specie non rinvenibili (massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24.01.2013 n. 468 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: La procedura di cui all’art. 5 del DPR 447/1998 (norma che nella Regione Lombardia è integrata dall’art. 97 della legge regionale 12/2005 sul governo del territorio), è volta a favorire, in maniera semplificata, l’insediamento o la riorganizzazione di attività produttive, da intendersi in senso ampio, per cui nelle stesse sono comprese anche quelle agricole, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e finanziarie; in pratica pressoché tutte le attività d’impresa di cui all’art. 2082 del codice civile.
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La perentorietà del termine di 60 giorni (ex art. 5, comma 2, del DPR 447/1998) non solo non è prevista espressamente dalla norma, ma neppure sembra rispondere ai principi dell’ordinamento, in forza dei quali (cfr. l’art. 2 della legge 241/1990), i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono di regola ordinatori, soprattutto allorché si tratta di complessi procedimenti che vedono la partecipazione di una pluralità di soggetti, a garanzia del contemperamento di tutti gli interessi, pubblici o privati, coinvolti.

La procedura di cui all’art. 5 del DPR 447/1998 (norma che nella Regione Lombardia è integrata dall’art. 97 della legge regionale 12/2005 sul governo del territorio), è volta a favorire, in maniera semplificata, l’insediamento o la riorganizzazione di attività produttive, da intendersi in senso ampio, per cui nelle stesse sono comprese anche quelle agricole, commerciali (come nel caso di specie, trattandosi dell’insediamento di un ristorante con l’insegna “McDrive”), artigiane, turistiche, alberghiere e finanziarie; in pratica pressoché tutte le attività d’impresa di cui all’art. 2082 del codice civile (cfr. art. 1, comma 1-bis del DPR 447/1998; in giurisprudenza si veda TAR Puglia, Lecce, sez. I, 24.03.2005, n. 1601, che ha ammesso la legittimità della variante di cui è causa, anche se nella zona esistono impianti produttivi preesistenti dello stesso genere o di genere diverso, con evidente favore per l’applicazione del menzionato art. 5).
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Nel quarto mezzo è denunciata in primo luogo la presunta violazione dell’art. 5, comma 2, del DPR 447/1998, in quanto il Consiglio Comunale non si è pronunciato sulla proposta di variante risultante dalla Conferenza di Servizi entro il termine previsto dalla citata disposizione normativa (sessanta giorni), termine che i ricorrenti asseriscono essere perentorio.
La doglianza non merita condivisione, in quanto la perentorietà del citato termine di sessanta giorni non solo non è prevista espressamente dalla norma, ma neppure sembra rispondere ai principi dell’ordinamento, in forza dei quali (cfr. l’art. 2 della legge 241/1990), i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono di regola ordinatori, soprattutto allorché si tratta di complessi procedimenti che vedono la partecipazione di una pluralità di soggetti, a garanzia del contemperamento di tutti gli interessi, pubblici o privati, coinvolti (si consenta di rinviare, sul punto, alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, 12.06.2012, n. 2264 e del TAR Lombardia, Milano, sez. I, 13.06.2012, n. 1633 e sez. II, 20.12.2010, n. 7614)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.11.2012 n. 2750 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La disciplina di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 20.10.1998 n. 447, volta a favorire ed a semplificare la realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, costituisce una procedura di tipo derogatorio, che non vale ad espropriare l’Ente locale degli ordinari poteri di assumere le definitive determinazioni al riguardo; e la proposta di variante positivamente assunta dalla conferenza dei servizi non è vincolante per il Consiglio comunale.
In particolare, in tale contesto logico-procedimentale, la proposta della citata conferenza assume in pratica il ruolo di un atto d’impulso, strumentale alla prosecuzione del procedimento, in cui il Consiglio comunale può e deve autonomamente valutare se aderire o meno alla proposta in questione.

Oggetto di controversia è l’autorizzabilità o meno di una “struttura ricettiva adibita ad albergo per anziani” in area classificata agricola che vede contrapposti, da un lato, il richiedente, “forte” di un parere della conferenza dei servizi, favorevole alla realizzazione dell’intervento de quo mediante una variante puntuale ex art. 5 del DPR n. 447 del 20/10/1998, e, dall’altro lato, il Comune di Gagliano del Capo, contrario al progetto in questione per una serie di ragioni sostanzialmente coincidenti con una opposta non compatibilità paesaggistico-urbanistica dell’opera.
La parte privata appellante, con l’articolato mezzo di gravame, rileva in via prioritaria a carico della contestata deliberazione consiliare n. 37/2010 l’assenza di una motivazione che dia adeguata contezza della determinazione con cui l’Amministrazione si è discostata dal parere della conferenza dei servizi.
Il dedotto profilo di illegittimità non sussiste.
Nella parte narrativa della delibera n. 37/2010 il Consiglio comunale ha esplicitato in maniera dettagliata le ragioni che si frappongono all’approvazione del progetto, esplicitate specificatamente con riferimento a tre profili di considerazioni, così riassumibili:
a) l’eccessiva antropizzazione dell’area, con alterazione delle sue caratteristiche, che sarebbe derivata dall’approvazione della proposta del sig. Ciardo;
b) l’assenza di adeguate opere di infrastrutturazione nell’ambito agricolo di che trattasi, contrassegnato da inadeguata viabilità di accesso;
c) la non configurabilità di un tipologia di insediamento produttivo giustificante l’applicazione della variante derogatoria allo strumento urbanistico di cui al DPR n. 447/1998.
Ebbene, dal punto di vista logico-formale, il suindicato l’ordito motivazionale contenuto in delibera, per come articolato, reca una ragionevole spiegazione del perché l’organo consiliare ha ritenuto di assumere un divisamento difforme rispetto al parere reso all’esito della conferenza dei servizi, per cui il dedotto vizio di difetto di motivazione, inteso come assenza di ragioni giustificative, non è rilevabile a carico dell’atto de quo, dovendosi convenire che l’Amministrazione comunale ha “adeguatamente” adempiuto all’onere di dover dare contezza del perché delle sua decisione.
Naturalmente occorre pure verificare se le argomentazioni rese a sostegno del diniego di approvazione resistano o meno alle critiche di carattere sostanziale portate dall’appellante in ordine a ciascuna delle ragioni indicate sub a), b) e c), quanto a valenza e congruità, tali da legittimare il discostarsi dal parere della più volte citata conferenza dei servizi.
In ogni modo, non può in primo luogo ritenersi esaustiva ed assorbente la determinazione della conferenza dei servizi assunta in via prodromica, dovendosi riconoscere al Comune, in sede di delibazione di una proposta di variazione allo strumento urbanistico, come quella approvata con il modulo procedimentale ex art. 14 legge n. 241/1990, la facoltà di poter svolgere un’ autonoma, ulteriore valutazione in merito alla compatibilità a o meno della progettata opera con la disciplina dell’assetto del territorio.
Come già precisato da questo Consiglio di Stato in consimili vicende, la disciplina di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 20.10.1998 n. 447, volta a favorire ed a semplificare la realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, costituisce una procedura di tipo derogatorio, che non vale ad espropriare l’Ente locale degli ordinari poteri di assumere le definitive determinazioni al riguardo; e la proposta di variante positivamente assunta dalla conferenza dei servizi non è vincolante per il Consiglio comunale (Sez. IV 14.04.2006 n. 2170).
In particolare, in tale contesto logico-procedimentale, la proposta della citata conferenza assume in pratica il ruolo di un atto d’impulso, strumentale alla prosecuzione del procedimento, in cui il Consiglio comunale può e deve autonomamente valutare se aderire o meno alla proposta in questione (Sez. IV 07.05.2004 n. 2874).
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Rimangono da esaminare le censure riguardanti la qualificazione della struttura che si intende realizzare.
Fermo restando che le ragioni di tipo “urbanistico-ambientali”, nei sensi sopra specificati, sono di per sé idonee a legittimare l’opposto diniego, parte appellante insiste nella tesi della natura produttiva dell’insediamento (quindi della possibilità, sotto tale profilo, della variazione in deroga ex art. 5 DPR n. 447/1998) in ragione della qualifica di struttura ricettiva di tipo alberghiero recata dal progettato intervento.
Ora, al di là del fatto che un albergo per anziani non rientra tra le tipologie delle strutture ricettive previste dalla legge regionale n. 11 dell’11/02/1999, recante la classificazione degli impianti ad uso ricettivo, non può negarsi la “singolarità” e la “specialità” di un albergo rivolto esclusivamente ad una determinata fascia di utenti, quella degli anziani autosufficienti; e riesce veramente difficile configurare una struttura ricettiva destinata unicamente a clienti deputati a fruire della struttura in base all’avanzata età (peraltro non facilmente determinabile dal punto di vista fisiologico).
Da ciò ben può inferirsi la sussistenza in capo all’Amministrazione procedente di legittime e giustificate riserve, come quelle formulate sul punto, che concorrono anch’esse a considerare non compatibile con l’assetto territoriale il progettato intervento (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 02.10.2012 n. 5187 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’esito positivo della conferenza di servizio indetta ex DPR 447/1998 produce l’effetto di esigere dall’amministrazione che intenda respingere la conseguente variante di PGT una motivazione puntuale, non contraddittoria e non esorbitante dagli stretti limiti funzionali di tale provvedimento: in tal caso infatti un eventuale scostamento dai pareri confluiti nel modulo della conferenza di servizio richiede una motivazione tanto più stringente, in presenza di provvedimenti negativi per le aspettative degli interessati, quanto più avanzato è lo stato del procedimento e quanto più definito e quindi irretrattabile è il carattere delle decisioni assunte (e delle sottostanti valutazioni) dall’amministrazione sugli atti presupposti.
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Scelte diverse e di segno antitetico sono possibili e del tutto legittime, quando l’amministrazione debba ancora assumere le proprie decisioni, nell’esercizio delle funzioni discrezionali che le appartengono, ma che non sono tali, o quantomeno implicano conseguenze giuridiche che non possono essere trascurate, quando, e nella misura in cui, l’esercizio del potere discrezionale non trovi in concreto una legittima e coerente forma di esplicazione in sostanziale autotutela, con tutte le conseguenze che tale modus decidendi può comportare e che rilevano sia sul piano caducatorio (dei nuovi provvedimenti illegittimi) che sul piano risarcitorio.

Ancora più pertinenti, e quindi meritevoli di essere integralmente riportate, appaiono le affermazioni di principio di un precedente analogo di questa Sezione (cfr. sez. 2^ n. 1120 del 03.05.2011) in tema di procedura SUAP, laddove, esaminando un caso simile di diniego di approvazione di proposta SUAP già favorevolmente istruita e assentita in tutte le fasi del relativo procedimento, il Collegio ha rilevato: "che l’esito positivo della conferenza di servizio indetta ex DPR 447/1998 produce l’effetto di esigere dall’amministrazione che intenda respingere la conseguente variante di PGT una motivazione puntuale, non contraddittoria e non esorbitante dagli stretti limiti funzionali di tale provvedimento: in tal caso infatti un eventuale scostamento dai pareri confluiti nel modulo della conferenza di servizio richiede una motivazione tanto più stringente, in presenza di provvedimenti negativi per le aspettative degli interessati, quanto più avanzato è lo stato del procedimento e quanto più definito e quindi irretrattabile è il carattere delle decisioni assunte (e delle sottostanti valutazioni) dall’amministrazione sugli atti presupposti".
Il che, espresso con concetti applicabili al caso in esame, significa che la scelta dell’area di ubicazione dell’impianto, confermata con l’approvazione del relativo progetto non può più essere ritrattata in sede di approvazione della variante di PRG sulla base di una diversa valutazione degli stessi presupposti che, coevamente, anche se con atti diversi sono stati posti a base dell’approvazione del progetto e, prima ancora, che sono stati ribaditi in tutta la lunga e complessa fase di procedura SUAP, (procedimento di VAS e conferenza di servizio compresi).
Analoghe considerazioni valgono per tutta la parte della motivazione con cui l’amministrazione comunale ha rifiutato l’approvazione della variante adducendone l’incompatibilità con la destinazione agricola dell’area, poiché, anche a prescindere da quanto appena rilevato in funzione del principio di affidamento, dai documenti di causa emerge che rispetto al momento in cui il progetto fu presentato e la relativa allocazione ritenuta ammissibile (e persino caldeggiata) dall’amministrazione comunale di Arcore, che per la realizzazione del progetto della ditta Doneda ha richiesto e percepito un anticipo di 150 mila euro a titolo di oneri di urbanizzazione, (cfr. doc. n. 38 e 39 dep. il 19.09.2011 in allegato al ricorso principale) non ci sono stati mutamenti di programmazione urbanistica, intesi come nuove previsioni di PGT, che potessero giustificare un ripensamento, così motivato, sulla scelta di allocazione del progetto, né elementi di fatto sopravvenuti e riferibili specificamente all’area in questione -al di là dei nuovi criteri generali di programmazione dell’uso delle aree agricole che l’amministrazione invoca e che non sono applicabili a quell’area già individuata come unica opzione possibile in ambito provinciale, tali da poter giustificare un’incompatibilità sopravvenuta del sito- che non sia né arbitraria né contraddittoria rispetto a quanto già deciso dalla stessa amministrazione con altri distinti atti dello stesso procedimento.
Non resta quindi, come sostiene parte ricorrente, che ricondurre, quantomeno per questi specifici profili, la scelta dell’amministrazione alla c.d. volontà politica, peraltro non dissimulata nella stessa delibera impugnata, di segno diverso rispetto alla volontà manifestata nel corso del procedimento SUAP; volontà imputabile, in termini di ripensamento alla stessa amministrazione in scadenza, prima, e all’amministrazione subentrante, poi.
Sennonché, scelte diverse e di segno antitetico sono possibili e del tutto legittime, quando l’amministrazione debba ancora assumere le proprie decisioni, nell’esercizio delle funzioni discrezionali che le appartengono, ma che non sono tali, o quantomeno implicano conseguenze giuridiche che non possono essere trascurate, quando, e nella misura in cui, l’esercizio del potere discrezionale non trovi in concreto una legittima e coerente forma di esplicazione in sostanziale autotutela, con tutte le conseguenze che tale modus decidendi può comportare e che rilevano sia sul piano caducatorio (dei nuovi provvedimenti illegittimi) che sul piano risarcitorio
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 10.08.2012 n. 2182 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La “variante semplificata” di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 è pur sempre uno strumento derogatorio ed eccezionale, di guisa che essa non solo non è obbligatoria, nel senso che il Comune può comunque decidere di esaminare la proposta di variante, seguendo l'iter normale, ma non fa venir meno, in alcun modo, l'ampia discrezionalità di cui gode il Comune nell’attività di pianificazione urbanistica circa “an” e “quomodo” della prestazione dell'eventuale assenso.
La variante semplificata non può comportare uno stravolgimento dei principi e delle regole essenziali per la corretta e razionale gestione del territorio comunale. Ammettere il contrario, affermando che la procedura in argomento implichi l’impossibilità per il Comune di svolgere le indagini ritenute opportune, significherebbe svuotare le attribuzioni assegnate dalla legge al Consiglio Comunale, vincolando le decisioni di esso al parere della conferenza di servizi.
Pertanto, anche quando vi sia  un parere favorevole della conferenza di servizi inteso a favorire e semplificare la realizzazione di una struttura ricettiva, esso non è da ritenersi vincolante per il Consiglio Comunale, il quale autonomamente valuta se aderire o meno alla proposta.

Si consideri, a tal riguardo, che la “variante semplificata” di cui al citato art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, è pur sempre uno strumento derogatorio ed eccezionale, di guisa che essa non solo non è obbligatoria, nel senso che il Comune può comunque decidere di esaminare la proposta di variante, seguendo l'iter normale, ma non fa venir meno, in alcun modo, l'ampia discrezionalità di cui gode il Comune nell’attività di pianificazione urbanistica circa “an” e “quomodo” della prestazione dell'eventuale assenso.
La variante semplificata non può comportare uno stravolgimento dei principi e delle regole essenziali per la corretta e razionale gestione del territorio comunale. Ammettere il contrario, affermando che la procedura in argomento implichi l’impossibilità per il Comune di svolgere le indagini ritenute opportune, significherebbe svuotare le attribuzioni assegnate dalla legge al Consiglio Comunale, vincolando le decisioni di esso al parere della conferenza di servizi (cfr.: TAR Puglia Bari, III, 05-06-2008, n. 1399).
Pertanto, anche quando vi sia –come nel caso di specie- un parere favorevole della conferenza di servizi inteso a favorire e semplificare la realizzazione di una struttura ricettiva, esso non è da ritenersi vincolante per il Consiglio Comunale, il quale autonomamente valuta se aderire o meno alla proposta (cfr.: Cons. Stato IV, 14.04.2006 n. 2170).
Anche la circostanza di precedenti deroghe concesse per analoghi interventi in quella zona appare inconferente e non integra il profilo della contraddittorietà o della disparità di trattamento, per almeno quattro ragioni:
1) perché è difficile fare confronti tra interventi simili e tra aree contigue;
2) perché le precedenti scelte potrebbero essere la conseguenza di errori da non ripetere;
3) perché ci può essere un limite oltre il quale la presenza di alberghi o altre strutture simili sulla fascia marina determini una saturazione;
4) perché le scelte urbanistiche e di governo del territorio sono altamente discrezionali e insindacabili, se non per manifesta illogicità (cfr.: Cons. Stato IV, 21.10.2008 n. 5159) (TAR Molise, sentenza 25.07.2012 n. 374 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Procedura di localizzazione e realizzazione di impianti produttivi.
Il perfezionamento della procedura prevista dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. 20.10.1998, n. 447, relativa alla localizzazione e alla realizzazione di impianti produttivi, non produce l'effetto di sanare o comunque di elidere le violazioni urbanistiche già compiute e sanzionate dall'art. 44 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 10.07.2012 n. 27304 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: d.P.R. n. 160/2010 - Chiarimenti in merito alle competenze del SUAP (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, nota 19.06.2012 n. 465 di prot.).

EDILIZIA PRIVATAAi sensi dell’art. 5 DPR 447/1998, sussiste l’obbligo del Comune di concludere comunque il procedimento, applicando la disposizione in esame ove ne sussistano i presupposti (contrasto del progetto proposto con lo strumento urbanistico): laddove, perciò, vi sia detto contrasto, il Comune è tenuto a valutare l’istanza e, in esito a siffatta valutazione, a rigettarla motivatamente, ovvero ad indire la Conferenza di Servizi ex art. 5, comma 1, cit..
In presenza dei presupposti previsti dal citato comma 1 (conformità del progetto alla normativa ambientale, sanitaria ed in tema di sicurezza sul lavoro; mancanza di aree con destinazione specifica nello strumento urbanistico), la P.A. è tenuta a pronunciarsi espressamente, con atto formale e motivatamente, sulle ragioni per cui intenda o meno dare corso all’iter di approvazione del progetto: infatti, la discrezionalità della P.A. nell’an e nel quomodo dell’iter approvativo non implica che essa possa sottrarsi, ove ne ricorrano i presupposti, all’obbligo del “clare loqui”, ossia di provvedere esplicitamente e motivatamente sulle ragioni del suo intendimento favorevole o sfavorevole all’interessato.
A fortiori si deve, dunque, affermare che quando sia stata convocata la Conferenza di Servizi e quest’ultima abbia assunto le relative determinazioni, il Comune ha l’obbligo di pronunciarsi sulle stesse, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, nel termine di sessanta giorni ex art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 447/1998, come del resto si ricava dalla lettera dell’art. 5, comma 2 cit.: in difetto di tale pronuncia si realizza, pertanto, un’ipotesi di silenzio-inadempimento, giustiziabile con il rito ex artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010.

L’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 (regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione degli impianti produttivi) prevede al comma 1 che, qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza; tuttavia, se il progetto sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente (e dandone nel contempo pubblico avviso), convocare una Conferenza di Servizi ex art. 14 della l. n. 241/1990.
A detta Conferenza possono partecipare i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, ed i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto industriale. Al comma 2 si prevede poi che, ove l’esito della Conferenza di Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la relativa determinazione costituisce proposta di variante, sulla quale –considerate le osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della l. n. 1105/1942– si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il Consiglio Comunale, senza che in proposito sia richiesta l’approvazione della Regione (le cui attribuzioni sono fatte salve dall’art. 14, comma 3-bis, della l. n. 241/1990).
La giurisprudenza (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 09.12.2008, n. 2325) ha affermato che, ai sensi dell’art. 5 cit., sussiste l’obbligo del Comune di concludere comunque il procedimento, applicando la disposizione in esame ove ne sussistano i presupposti (contrasto del progetto proposto con lo strumento urbanistico): laddove, perciò, vi sia detto contrasto, il Comune è tenuto a valutare l’istanza e, in esito a siffatta valutazione, a rigettarla motivatamente, ovvero ad indire la Conferenza di Servizi ex art. 5, comma 1, cit..
Ancora di recente, si è osservato che, in presenza dei presupposti previsti dal citato comma 1 (conformità del progetto alla normativa ambientale, sanitaria ed in tema di sicurezza sul lavoro; mancanza di aree con destinazione specifica nello strumento urbanistico), la P.A. è tenuta a pronunciarsi espressamente, con atto formale e motivatamente, sulle ragioni per cui intenda o meno dare corso all’iter di approvazione del progetto: infatti, la discrezionalità della P.A. nell’an e nel quomodo dell’iter approvativo non implica che essa possa sottrarsi, ove ne ricorrano i presupposti, all’obbligo del “clare loqui”, ossia di provvedere esplicitamente e motivatamente sulle ragioni del suo intendimento favorevole o sfavorevole all’interessato (v. TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 26.10.2011, n. 4942).
A fortiori si deve, dunque, affermare che quando –come nella vicenda ora in esame– sia stata convocata la Conferenza di Servizi e quest’ultima abbia assunto le relative determinazioni, il Comune ha l’obbligo di pronunciarsi sulle stesse, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, nel termine di sessanta giorni ex art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 447/1998, come del resto si ricava dalla lettera dell’art. 5, comma 2 cit.: in difetto di tale pronuncia si realizza, pertanto, un’ipotesi di silenzio-inadempimento, giustiziabile con il rito ex artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 (TAR Lazio-Latina, sentenza 12.06.2012 n. 465 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa proposta di variante dello strumento urbanistico, formulata ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 20.10.1998 n. 447 dalla conferenza dei servizi al fine di favorire e semplificare la realizzazione di una struttura commerciale in zona tipizzata come agricola, non è vincolante per il Consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se aderire o meno alla stessa.
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Per risalente quanto condiviso convincimento della giurisprudenza in punto di potestà discrezionale che “assiste” l’ente locale allorché questo si determina all’adozione di una variante, “i provvedimenti con i quali i comuni ripartiscono in zone il territorio in sede di pianificazione urbanistica hanno natura ampiamente discrezionale e possono pertanto incidere anche su precedenti difformi destinazioni delle zone stesse, sempre che la nuova suddivisione non sia affetta da errori di fatto o da gravi vizi di illogicità, irrazionalità o contraddittorietà. È legittima, pertanto, la variante dell'originario programma di fabbricazione con la quale si muta la classificazione di un'area, da industriale in agricola, motivata con riferimento all'appesantimento che la destinazione industriale avrebbe indotto sulla precaria viabilità esistente -nella specie il comune, avendo verificato l'esistenza di gravi inconvenienti su una strada statale nei pressi della quale era localizzata l'area in questione, aveva mutato l'originaria destinazione industriale tenuto anche conto che l'area stessa non era stata utilizzata nel corso di un decennio per ampliamenti dell'insediamento produttivo-".
Secondo avveduta giurisprudenza il procedimento disegnato in materia di SUAP non fa eccezione ai detti principi, essendosi condivisibilmente rilevato che “il d.P.R. 20.10.1998 n. 447 esprime un favor verso la realizzazione, la ristrutturazione ovvero l'ampliamento degli impianti industriali ed a tale scopo delinea un procedimento semplificato -che si risolve in un procedimento che, attraverso la conferenza di servizi indetta dal responsabile del procedimento, porta alla formazione di una proposta di variante sulla quale il Consiglio comunale si pronuncia "definitivamente"- per giungere, con una variante urbanistica adottata nell'ambito della conferenza di servizi, alla rapida realizzazione di tali iniziative, anche quando esse siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore, purché il relativo progetto sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.”
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A fronte della richiesta del privato di realizzare ovvero ampliare, ristrutturare o riconvertire un impianto industriale, l'art. 5, d.P.R. n. 447/1998 non consente di ipotizzare alcuna abdicazione del Comune alla sua istituzionale potestà pianificatoria, sì da rendere l'approvazione della variante pressoché obbligatoria, restando al contrario integra per l'organo consiliare la possibilità di discostarsi motivatamente dalla determinazione finale assunta dalla conferenza di servizi. Al consiglio comunale compete infatti una valutazione ulteriore, necessaria a giustificare sul piano urbanistico la deroga, per il caso singolo, alle regole poste dallo strumento vigente.

Tutti gli ulteriori argomenti contenuti nel primo motivo di appello non incidono su tale considerazione.
Ed invero, non è pertinente il richiamo (già confutato dalla sentenza impugnata, per il vero, alle cui argomentazioni l’appellante non ha opposto alcun decisivo profilo di critica) al termine di 60 giorni contenuto nell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 20.10.1998 n. 447 (“Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 07.08.1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15.05.1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17.08.1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 07.08.1990, n. 241”).
Posto che la disciplina applicabile ratione temporis ai fatti di causa fa riferimento alla conferenza di servizi, infatti, ogni interrogativo in ordine alla perentorietà –o meno- dei termini previsti nel detto procedimento di cui al d.P.R. 20.10.1998 n. 447 non assume carattere dirimente, al più potendosi sostenere che rientrava nelle valutazioni latamente discrezionali (e come tali sostanzialmente insindacabili) del Comune eventualmente tenere conto del detto parere negativo, sebbene tardivamente pervenuto (anche in considerazione del fatto che lo scostamento temporale tra il momento di chiusura dei lavori della conferenza e quello in cui pervenne il detto parere era veramente minimo).
Ma ciò non potrebbe certo connotare di illegittimità le successive deliberazioni comunali (delle quali, incidenter tantum, si rammenta la lata discrezionalità: “la proposta di variante dello strumento urbanistico, formulata ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 20.10.1998 n. 447 dalla conferenza dei servizi al fine di favorire e semplificare la realizzazione di una struttura commerciale in zona tipizzata come agricola, non è vincolante per il Consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se aderire o meno alla stessa.” (Consiglio Stato, sez. IV, 27.06.2007, n. 3772).
Ne discende che la complessiva censura (le cui ulteriori articolazioni, soffermandosi sulla natura del procedimento SUAP alla luce della disciplina vigente nella Regione, non forniscono elementi per affermare che del parere della Provincia, seppur tardivamente espresso, dovesse necessariamente tenersi conto) deve essere disattesa.
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Neppure persuasive, ad avviso del Collegio, appaiono le argomentazioni raggruppate nella terza censura (nel cui ambito sono stati riproposti gli originari motivi n. 4 e 5 del ricorso di primo grado), laddove la Provincia ribadisce la tesi secondo cui non v’erano le condizioni ed i presupposti per l’avvio dello speciale procedimento di cui al d.P.R. 20.10.1998 n. 447 ed in ogni caso l’amministrazione avrebbe dovuto vagliare sotto il profilo dell’opportunità la possibilità di adottare la variante urbanistica.
La doglianza (come anche, per il vero, i corrispondenti motivi contenuti nel mezzo di primo grado) appare formulata in termini generici e non tiene conto –seppure in chiave critica- del convincimento del primo giudice.
Invero si rammenta che per risalente quanto condiviso convincimento della giurisprudenza in punto di potestà discrezionale che “assiste” l’ente locale allorché questo si determina all’adozione di una variante, “i provvedimenti con i quali i comuni ripartiscono in zone il territorio in sede di pianificazione urbanistica hanno natura ampiamente discrezionale e possono pertanto incidere anche su precedenti difformi destinazioni delle zone stesse, sempre che la nuova suddivisione non sia affetta da errori di fatto o da gravi vizi di illogicità, irrazionalità o contraddittorietà. È legittima, pertanto, la variante dell'originario programma di fabbricazione con la quale si muta la classificazione di un'area, da industriale in agricola, motivata con riferimento all'appesantimento che la destinazione industriale avrebbe indotto sulla precaria viabilità esistente -nella specie il comune, avendo verificato l'esistenza di gravi inconvenienti su una strada statale nei pressi della quale era localizzata l'area in questione, aveva mutato l'originaria destinazione industriale tenuto anche conto che l'area stessa non era stata utilizzata nel corso di un decennio per ampliamenti dell'insediamento produttivo-.” (Consiglio Stato, sez. V, 10.06.1989, n. 375).
Secondo avveduta giurisprudenza il procedimento disegnato in materia di SUAP non fa eccezione ai detti principi, essendosi condivisibilmente rilevato che “il d.P.R. 20.10.1998 n. 447 esprime un favor verso la realizzazione, la ristrutturazione ovvero l'ampliamento degli impianti industriali ed a tale scopo delinea un procedimento semplificato -che si risolve in un procedimento che, attraverso la conferenza di servizi indetta dal responsabile del procedimento, porta alla formazione di una proposta di variante sulla quale il Consiglio comunale si pronuncia "definitivamente"- per giungere, con una variante urbanistica adottata nell'ambito della conferenza di servizi, alla rapida realizzazione di tali iniziative, anche quando esse siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore, purché il relativo progetto sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.” (Consiglio Stato, sez. IV, 11.01.2007, n. 1644).
Nel caso di specie il vaglio circa l’inesistenza di aree alternative è stato svolto, e non appare carente sotto il profilo del vizio del difetto di istruzione; parimenti la deliberazione sottesa alla variante non appare connotata da profili di arbitrarietà ovvero abnormità (fatto salvo quanto si dirà esaminando il secondo motivo d’appello): non pare, conclusivamente, che ci si sia discostati dal procedimento di deliberazione ordinaria, né che l’adozione della variante sia stata percepita come “obbligatoria”, come pare adombrarsi a pag. 22 del ricorso in appello, essendosi invece il Comune conformato al principio espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui “a fronte della richiesta del privato di realizzare ovvero ampliare, ristrutturare o riconvertire un impianto industriale, l'art. 5, d.P.R. n. 447/1998 non consente di ipotizzare alcuna abdicazione del Comune alla sua istituzionale potestà pianificatoria, sì da rendere l'approvazione della variante pressoché obbligatoria, restando al contrario integra per l'organo consiliare la possibilità di discostarsi motivatamente dalla determinazione finale assunta dalla conferenza di servizi. Al consiglio comunale compete infatti una valutazione ulteriore, necessaria a giustificare sul piano urbanistico la deroga, per il caso singolo, alle regole poste dallo strumento vigente.” (TAR Lombardia Milano, sez. II, 11.11.2010, n. 7244).
Lo strumento prescelto, quindi, non poteva essere che quello di cui al sopracitato d.P.R. n. 447/1998 e non ritiene il Collegio che, sotto il generico profilo del vizio deliberativo evidenziato nel motivo di ricorso in appello le censure siano fondate
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.04.2012 n. 2170 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Avvio della procedura di S.U.A.P. - Legittimità dell'attività - Costituisce presupposto - Utilizzabilità della procedura di S.U.A.P. per la sanatoria di abusi edilizi - Non sussiste.
2. Attivazione della procedura S.U.A.P. - Obbligatorietà - Non sussiste.

1. La valutazione di accessibilità al procedimento ex art. 5, D.P.R. n. 447 del 1998 deve muovere da presupposti di piena legittimità dell'attività e non può, invece, essere considerata come un procedimento di sanatoria degli abusi edilizi. La disciplina dettata dal D.P.R. n. 447 del 1998 è infatti finalizzata a semplificare i procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14.04.2006, n. 2170).
Tale semplificazione amministrativa si risolve in un procedimento che, attraverso la conferenza di servizi indetta dal responsabile del procedimento, porta alla formazione di una proposta di variante sulla quale il Consiglio Comunale si pronuncia definitivamente.
Detto strumento ha natura eccezionale: esso non costituisce un mezzo ordinario volto a modificare l'assetto urbanistico, né è attivabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell'imprenditore (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 03.03.2006, n. 1038).
2. Ai sensi dell'art. 5, D.P.R. n. 447 del 1998, l'attivazione del procedimento ivi disciplinato non consegue obbligatoriamente ad istanza di parte. La conferenza di servizi non deve infatti essere sempre e comunque convocata, qualora il progetto proposto non contrasti con divieti specifici ambientali e sanitari, poiché ragionando in tal modo si giungerebbe a privare il Comune dei suoi poteri discrezionali di programmazione e di governo dell'ordinato sviluppo del territorio.
Deve, pertanto, escludersi -in via generale- la configurabilità di un obbligo di attivazione della procedura S.U.A.P. in capo al responsabile del procedimento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 24.02.2012 n. 618 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La disciplina dettata dal D.P.R. 20-10-1998 n. 447 è finalizzata a semplificare i procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi.
Detta semplificazione amministrativa si risolve in un procedimento che, attraverso la conferenza di servizi indetta dal responsabile del procedimento, porta alla formazione di una proposta di variante sulla quale il Consiglio comunale si pronuncia "definitivamente".
Trattasi, comunque, di uno strumento di natura eccezionale, che non costituisce in alcun modo un mezzo ordinario di modifica dell'assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell'imprenditore.
A fortiori, deve escludersi che la suindicata procedura di semplificazione possa risolversi in uno strumento di sanatoria di abusi edilizi preesistenti, al di fuori e, anzi, in violazione, delle norme eccezionali di disciplina della sanatoria medesima.
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Ai sensi dell’art. 5 dpr 447/1998, la conferenza non deve essere sempre e comunque convocata qualora il progetto proposto non contrasti con divieti specifici ambientali e sanitari, poiché ragionando in tal modo si giunge ad esautorare il comune dei suoi poteri discrezionali di programmazione e di governo dell'ordinato sviluppo del territorio.
Invero, si deve affermare da un lato che la determinazione comunale di non avviare il procedimento è di per sé pienamente consentita dall'ordinamento di settore, il quale configura l'utilizzo di una procedura pur sempre derogatoria come meramente facoltativo da parte dell'ente locale; dall'altro che, nel merito, tale determinazione costituisce il frutto dell'esercizio di un potere discrezionale e quindi può legittimamente fondare -anche indipendentemente da precisi divieti ambientali- su valutazioni di ordine generale, purché razionalmente ed equilibratamente rapportate, in relazione alla natura ed entità dell'intervento, all'esigenza di evitare la compromissione di valori paesaggistici, urbanistici o comunque inerenti la tutela dell'assetto del territorio.
Deve, pertanto, escludersi –in generale- la configurabilità di un obbligo di attivazione della procedura de qua in capo al responsabile dello S.U.A.P.

La disciplina dettata dal D.P.R. 20-10-1998 n. 447 è finalizzata a semplificare i procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi (cfr. Con. Stato, Sez. IV, sent. n. 2170 del 14-04-2006). Detta semplificazione amministrativa si risolve in un procedimento che, attraverso la conferenza di servizi indetta dal responsabile del procedimento, porta alla formazione di una proposta di variante sulla quale il Consiglio comunale si pronuncia "definitivamente" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1644 del 11-04-2007). Trattasi, comunque, di uno strumento di natura eccezionale, che non costituisce in alcun modo un mezzo ordinario di modifica dell'assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell'imprenditore (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1038 del 03-03-2006).
A fortiori, deve escludersi che la suindicata procedura di semplificazione possa risolversi in uno strumento di sanatoria di abusi edilizi preesistenti, al di fuori e, anzi, in violazione, delle norme eccezionali di disciplina della sanatoria medesima.
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Ai sensi dell’art. 5 dpr 447/1998, l’attivazione del procedimento ivi disciplinato non consegue obbligatoriamente all’istanza di parte, disponendosi al riguardo che:
<<1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 07.08.1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15.05.1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale>>.
Consegue da ciò che, pur ispirandosi la disciplina in rassegna a evidenti criteri di favore per l'insediamento di attività produttive, tale ratio economico-sociale non può essere spinta sino al punto da sovvertire il ruolo fondamentale che spetta al comune nell'ambito dell’ordinario procedimento in materia urbanistica.
Ne consegue che la conferenza non deve essere sempre e comunque convocata qualora il progetto proposto non contrasti con divieti specifici ambientali e sanitari, poiché ragionando in tal modo si giunge ad esautorare il comune dei suoi poteri discrezionali di programmazione e di governo dell'ordinato sviluppo del territorio (così, Consiglio di Stato, sez. IV, 03.03.2006, n. 1038, per cui: <<si deve affermare da un lato che la determinazione comunale di non avviare il procedimento è di per sé pienamente consentita dall'ordinamento di settore, il quale configura l'utilizzo di una procedura pur sempre derogatoria come meramente facoltativo da parte dell'ente locale; dall'altro che, nel merito, tale determinazione costituisce il frutto dell'esercizio di un potere discrezionale e quindi può legittimamente fondare -anche indipendentemente da precisi divieti ambientali- su valutazioni di ordine generale, purché razionalmente ed equilibratamente rapportate, in relazione alla natura ed entità dell'intervento, all'esigenza di evitare la compromissione di valori paesaggistici, urbanistici o comunque inerenti la tutela dell'assetto del territorio>>).
Deve, pertanto, escludersi –in generale- la configurabilità di un obbligo di attivazione della procedura de qua in capo al responsabile dello S.U.A.P.
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 24.02.2012 n. 618 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATASuap operativi e informatizzati. Predisposti appositi collegamenti per gli sportelli unici. In G.U. il decreto dei ministeri dello sviluppo economico e della semplificazione amministrativa.
Facilitazioni per la presentazione dell'istanza o della Scia; pubblicazione sui siti internet degli enti e nei portali degli Suap, tramite appositi collegamenti informatici, dell'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento autorizzatorio, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali.
Sono alcune delle novità contenute nel decreto 10.11.2011 «Misure per l'attuazione dello Sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133» pubblicato in G.U. del 16 novembre scorso e che in parte erano state anticipate dalla circolare interministeriale del 28 settembre a firma dei responsabili degli uffici legislativo rispettivamente del ministero dello sviluppo economico e del ministero della semplificazione normativa.
Il decreto ha come obiettivo quello di rendere operativi gli Sportelli unici per le attività produttive, in attesa della completa informatizzazione degli uffici coinvolti nei relativi procedimenti.
Cosa non è funzionato. Il dpr 160/2010 prevedeva due distinti step che sono stati già superati. Il primo è scaduto lo scorso 29.03.2011 e rendeva obbligatorio l'invio della Scia esclusivamente con modalità telematica, ovvero via web se il comune competente si era organizzato in tal senso o, in alternativa, mediante pec, la posta elettronica certificata.
Lo step successivo era previsto a fine settembre e avrebbe imposto l'uso esclusivo della telematica anche per i procedimenti soggetti a domanda. Peraltro, entro tale data, Anci e Unioncamere avrebbero dovuto predisporre, regione per regione, una modulistica univoca. L'ambizioso progetto non è riuscito a rispettare la tempistica programmata ed ecco che, con il decreto pubblicato mercoledì scorso, sono state stabilite le norme transitorie.
La soluzione proposta. Innanzitutto è stato previsto che, in mancanza della modulistica predisposta dallo Sportello unico per le attività produttive, si utilizzino gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del ministero dello sviluppo economico e sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza.
Pagamenti e agevolazioni. Per quanto riguarda i pagamenti dei diritti relativi ai procedimenti, nell'ipotesi in cui il Suap non disponga dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato potrà provvedere ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.
Il dpr attuativo dello Sportello unico, infine, prevede particolari agevolazioni per i soggetti che non sono in possesso della pec e della firma digitale. Questi possono avvalersi di soggetti terzi, ricorrendo al potere di rappresentanza previsto dall'art. 38 del dpr 445/2000 (articolo ItaliaOggi del 19.11.2011).

EDILIZIA PRIVATASe lo sportello unico tarda ecco l'ufficio del governo. Le disposizioni dello Statuto imprese e della legge di Stabilità.
Se lo Sportello unico non conclude il procedimento nei termini prescritti, perché non è riuscito ad acquisire in tempo i pareri necessari, subentra l'ufficio locale del Governo. E per le imprese, d'ora innanzi, saranno le Camere di commercio a fornire agli imprenditori le informazioni di base necessarie ad iniziare una nuova attività.
Sono queste due delle rilevanti novità contenute rispettivamente nell'art. 14 della legge di stabilità 2012 (l. 183/2011) e nella legge 180/2011 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese».
Pubblicate entrambe sulla G.U. del 14 novembre scorso, la prima entrerà in vigore l'1 gennaio del prossimo anno, mentre lo statuto delle imprese è in vigore dal giorno successivo della sua pubblicazione. Più in particolare, l'articolo 14 della legge di stabilità 183/2011, prevede la riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini disponendo che, «In via sperimentale, fino al 31.12.2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto legge 31.05.2010, n. 78 (conv. legge 122/2010)».
Il citato dl aveva previsto un anno fa le zone a burocrazia zero per le regioni del Meridione. Con la legge di stabilità si è previsto ora di estendere a tutto il Paese i benefici che tale innovazione comporta per le imprese. Con riferimento agli sportelli unici per le attività produttive, comunemente noti ormai come Suap, il comma 5 dell'art. 14, prevede espressamente che «nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del decreto, (ovvero per le attività soggette ad autorizzazione) da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'ufficio locale del Governo».
E, quindi, sembrerebbe anche in carenza dei prescritti pareri. Per quanto riguarda, invece, lo Statuto delle imprese, la rilevante novità è collegata al fatto che alle Camere di commercio viene ora affidato uno dei compiti che in base all'articolo 4 del dpr 160/2010 di disciplina dello Sportello unico, era affidato proprio agli Suap. Il comma 3 del suddetto art. 4, infatti, prevede che Il Suap [_] cura l'informazione attraverso il portale in relazione agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento.
Con lo Statuto delle imprese, e precisamente con l'art. 9, comma 2, invece, le pubbliche amministrazioni dovranno garantire attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa. A tal fine, le medesime amministrazioni dovranno comunicare alle camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa (articolo ItaliaOggi del 18.11.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 16.11.2011 n. 267 "Misure per l’attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133" (D.M. 10.11.2011).

EDILIZIA PRIVATAIstruzioni per bolli e diritti, ma il Suap parte al ralenti. Circolare sui pagamenti e sullo sportello unico attività produttive.
Arrivano le modalità tecniche per i pagamenti di bolli e diritti relativi ai procedimenti presentati al Suap, ma lo sportello unico parte, comunque, al rallentatore. Insomma, l'01.10.2011 che doveva rappresentare la data della grande svolta della informatizzazione della pubblica amministrazione, perché i procedimenti relativi alle attività economiche dovevano svolgersi esclusivamente online, è passato senza particolari trambusti. Anche perché è intervenuta, nel frattempo, la nota 28.09.2011 n. 1431 di prot., a firma congiunta degli uffici legislativi del ministero dello sviluppo economico e della presidenza del consiglio dei ministri, con la quale sono fornite a tutti gli enti interessati e all'Anci in primis, le indicazioni operative.
Il rinvio, del resto, era scontato, anche perché la legge 12.07.2011 n. 106, di conversione del dl 70 aveva già anticipato che «Con decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro per la semplificazione normativa, sentito il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina
Per il resto, la circolare anticipa quelli che saranno i contenuti del decreto attualmente all'esame della Conferenza unificata, anche se –è la stessa circolare a puntualizzarlo– la sua entrata in vigore non potrà che essere successiva all'abrogazione del dpr 447/1998 che fino al 30 settembre aveva disciplinato alcune tipologie di procedimento per i Suap già operativi. Lo Sportello unico disciplinato dal dpr 160/2010 che in attuazione delle disposizioni emanate dal Parlamento a favore dell'«impresa in un giorno» prevede essere l'unico interlocutore al quale il prestatore è tenuto a rivolgersi, stenta, quindi, a decollare, anche se la suddetta circolare del 28 settembre scioglie alcune delle più complesse problematiche relative ai procedimenti telematici. Tra le diverse questioni, infatti, che il decreto sarà chiamato a risolvere, sono i pagamenti.
È stato previsto che il soggetto interessato provvede, qualora il Suap non disponga dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, a inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali. Il decreto, inoltre, intende valorizzare l'esperienza del portale www.impresainungiorno.gov.it che già oggi contiene tutte le informazioni relative allo sportello unico, compreso l'elenco dei Suap che sono stati fino ad ora accreditati.
È prevista, infatti, l'individuazione di un metodo condiviso con le amministrazioni competenti, al fine di validare la modulistica di riferimento per ogni procedimento. Tale modulistica sarà utilizzata, si precisa, da tutti i soggetti interessati, qualora lo Suap dovesse risultarne sprovvisto (articolo ItaliaOggi del 04.10.2011).

EDILIZIA PRIVATARiforma Suap in dirittura d'arrivo. Al via dal 30/09/2011 la procedura che accelera le autorizzazioni. Lo stato dell'arte a un anno dall'avvio del processo di informatizzazione degli sportelli unici.
Ancora pochi giorni e la riforma dello Sportello unico per le attività produttive (Suap) sarà al completo, almeno su carta. Infatti il 30 settembre entrerà in vigore il procedimento unico che prevede una riduzione dei tempi di rilascio dell'autorizzazione, con l'utilizzo della conferenza di servizi che dovrà svolgersi online.
Una procedura alla quale si farà ricorso laddove non risulterà possibile accedere alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), già in vigore da fine marzo. Anche se, a un anno dall'avvio del processo di informatizzazione delle procedure, molto resta ancora da fare per rendere operative le novità introdotte per legge.
Scia all'insegna della semplificazione. L'istituto attuale dei Suap è regolamentato dal dpr 07.09.2010, n. 160, che individua un solo canale tra imprenditore e amministrazione, con l'obiettivo di eliminare ripetizioni istruttorie e documentali. Di conseguenza, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati possono essere presentati esclusivamente in modalità telematica, allo sportello del comune competente per il territorio. Così all'aspirante imprenditore non resta che autocertificare il possesso dei requisiti necessari all'avvio dell'attività imprenditoriale, attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, realizzato su piattaforma da Infocamere.
Tuttavia, se l'attività è contestuale all'iscrizione al registro delle imprese, può farlo direttamente alla Camera di commercio attraverso il modello Com.unica. Una volta ricevuta la Scia, lo sportello unico verifica (sempre con modalità informatica) la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati. In linea con il principio che ha ispirato questa misura («garantire l'impresa in un giorno»), l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione. In caso di verifica positiva, lo sportello unico rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.
Se invece mancano i requisiti, l'amministrazione ha 60 giorni dal momento in cui riceve la segnalazione per disporre il divieto di prosecuzione dell'attività e l'eventuale rimozione degli eventuali effetti dannosi o, in alternativa, può fissare un termine (al massimo di 30 giorni) entro il quale l'interessato ha la possibilità di uniformarsi alla decisione.
«Trascorso questo termine, l'amministrazione può intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente», spiega Gianluigi Spagnuolo, già responsabile del Suap di Oleggio (No) e autore di Suap@norma (www.suapanorma.it), portale in cui si confrontano professionisti e funzionari che utilizzano abitualmente lo strumento di semplificazione.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando la responsabilità penale, può sempre e in ogni tempo adottare i citati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. È prevista la sanzione penale della reclusione da uno a tre anni (salvo i casi in cui il fatto costituisce più grave reato) per chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti.
Il procedimento unico punta sulla telematica. Nei casi in cui non è possibile ricorrere alla Scia (si veda la tabella messa a punto da Suapanorma), le istanze vanno presentate allo sportello unico, che ha 30 giorni di tempo (a meno che la normativa regionale non preveda termini inferiori) per chiedere eventualmente all'interessato la documentazione integrativa.
Trascorso senza azioni questo termine, la richiesta si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il Suap adotta il provvedimento conclusivo entro 30 giorni o indice una conferenza di servizi. «La conferenza è sempre indetta», precisa Spagnuolo, «nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai 90 giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali».
Scaduto questo termine, lo sportello conclude in ogni caso il procedimento, anche prescindendo dai pareri non presentati da parte delle altre amministrazioni. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del Suap. Il provvedimento conclusivo del procedimento è il titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
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Il cantiere non chiude i battenti.
Anche se la procedura di sportello unico è formalmente completa, il cantiere resta aperto. La manovra di ferragosto (legge n. 148/2011) incide sul tema attraverso l'abrogazione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.
Il testo della norma stabilisce che «comuni, province, regioni e stato, entro il 16/09/2012 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl138/2011), adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». «Una novità», spiega Gianluigi Spagnuolo, responsabile del Suap di Oleggio (No) e autore di Supa@norma, «che risponde al principio di libertà dell'iniziativa economica che ha contraddistinto il dibattito pre-manovra».
Lo stesso principio è sotteso all'altra misura prevista dalla legge e che impatta sui Suap: la liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Il testo recita: «Sono soppresse, entro il 16/09/2012 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 138/2011), le disposizioni normative statali incompatibili con il principio secondo cui «l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge», con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi».
«Il disegno complessivo del legislatore», conclude l'esperto, «delinea un modello di rapporti tra amministrazione e impresa caratterizzato dall'integrazione tra i diversi momenti di vita dell'attività economica fin qui rimasti separati, la liberalizzazione delle attività e la semplificazione procedurale. Non resta che sperare in un'adozione su vasta scala di questi principi» (articolo ItaliaOggi Sette del 26.09.2011).

EDILIZIA PRIVATAAll’evidente finalità di interesse pubblico di favorire l’insediamento di impianti produttivi (con la procedura del SUAP), pur in presenza di un progetto che sia in contrasto con lo strumento urbanistico ovvero richieda per la sua realizzazione una variante al medesimo, può essere convocata una conferenza di servizi al fine dell’esame della possibile adozione di variante al piano regolatore o ad altro strumento urbanistico di questo attuativo.
La determinazione della Conferenza di servizi rappresenta un peculiare atto di impulso (proposta) dell'autonomo procedimento (di natura esclusivamente urbanistica) volto alla variazione del vigente piano regolatore, rientrante nelle normali ed esclusive attribuzioni dell'ente locale, di modo che, qualora l'esito della Conferenza di servizi sia in qualunque modo sfavorevole al privato richiedente e dunque si risolva nel diniego di approvazione del proposto progetto in variante allo strumento urbanistico, tale esito assume valore ostativo alla prosecuzione del procedimento amministrativo, mancando in tale ipotesi l'atto d'impulso, strumentale alle determinazioni di competenza del Consiglio comunale.
Tuttavia, perché possa farsi luogo alla indizione della conferenza di servizi, la stessa norma che prevede tale procedimento alternativo, subordina la possibilità di attivarlo alla presenza di due presupposti: in primo luogo, la conformità del progetto “alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro”; in secondo luogo, che “lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato”. Proprio perché il ricorso ad un procedimento urbanistico “alternativo” deve essere considerato eccezionale, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma non può che essere indefettibile.
- Condizioni imprescindibili per l'avvio del procedimento attraverso la convocazione della conferenza sono da un lato la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro; dall'altro l'impossibilità di reperire nello strumento esistente aree idonee all'iniziativa produttiva.
È del tutto evidente, infatti, che qualora risultino disponibili nel Piano altre aree convenienti per la allocazione dell'intervento produttivo, vengano meno le esigenze promozionali alla base della disciplina derogatoria, la quale dunque ... ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo strumento ordinario di modifica dell'assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell'imprenditore. In ogni caso, quando sussistono i detti presupposti l'Amministrazione ha non l'obbligo, ma la facoltà, di avviare, sulla scorta di una congrua motivazione, l'iter semplificato per l'introduzione della variante.
- In definitiva, fermo il primo dei due presupposti considerati, perché possa, dunque, farsi luogo a conferenza dei servizi occorre l’assenza di individuazione, nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica dell’ente locale, di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, in relazione al tipo di progetto presentato, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (quindi insufficiente), in ordine all’insediamento da realizzare.

L’art. 5 DPR 20.10.1998 n. 447, prevede che:
(comma 1) “Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 07.08.1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15.05.1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale”;
(comma 2): “Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17.08.1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 07.08.1990, n. 241”.
Dalla lettura della disposizione, si evince che, all’evidente finalità di interesse pubblico di favorire l’insediamento di impianti produttivi, pur in presenza di un progetto che sia in contrasto con lo strumento urbanistico ovvero richieda per la sua realizzazione una variante al medesimo, può essere convocata una conferenza di servizi al fine dell’esame della possibile adozione di variante al piano regolatore o ad altro strumento urbanistico di questo attuativo.
Nell'ambito del procedimento così delineato, la determinazione della Conferenza di servizi rappresenta un peculiare atto di impulso (proposta) dell'autonomo procedimento (di natura esclusivamente urbanistica) volto alla variazione del vigente piano regolatore, rientrante nelle normali ed esclusive attribuzioni dell'ente locale, di modo che, qualora l'esito della Conferenza di servizi sia in qualunque modo sfavorevole al privato richiedente e dunque si risolva nel diniego di approvazione del proposto progetto in variante allo strumento urbanistico, tale esito assume valore ostativo alla prosecuzione del procedimento amministrativo, mancando in tale ipotesi l'atto d'impulso, strumentale alle determinazioni di competenza del Consiglio comunale (Cons. Stato, sez. IV, 19.10.2007 n. 5471).
Tuttavia, perché possa farsi luogo alla indizione della conferenza di servizi, la stessa norma che prevede tale procedimento alternativo, subordina la possibilità di attivarlo alla presenza di due presupposti: in primo luogo, la conformità del progetto “alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro”; in secondo luogo, che “lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato”.
Proprio perché il ricorso ad un procedimento urbanistico “alternativo” deve essere considerato eccezionale, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma non può che essere indefettibile (Cons. Stato, sez. IV, 04.12.2007 n. 6157).
In particolare, questo Consiglio di Stato (sez. IV, 03.03.2006 n. 1038), con considerazioni condivise nella presente sede, ha avuto modo di affermare che “condizioni imprescindibili per l'avvio del procedimento attraverso la convocazione della conferenza sono da un lato la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro; dall'altro l'impossibilità di reperire nello strumento esistente aree idonee all'iniziativa produttiva.
È del tutto evidente, infatti, che qualora risultino disponibili nel Piano altre aree convenienti per la allocazione dell'intervento produttivo, vengano meno le esigenze promozionali alla base della disciplina derogatoria, la quale dunque ... ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo strumento ordinario di modifica dell'assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell'imprenditore. In ogni caso, quando sussistono i detti presupposti l'Amministrazione ha non l'obbligo, ma la facoltà, di avviare, sulla scorta di una congrua motivazione, l'iter semplificato per l'introduzione della variante
”.
Proprio in ragione di detti principi, è stato considerato legittimo il provvedimento con il quale si è espresso parere sfavorevole ad una richiesta di variante ex art. 5 DPR n. 447/1998 (per la realizzazione di un complesso alberghiero), motivata con riferimento ad una sostanziale inedificabilità dei suoli interessati, perché già asserviti (Cons. Stato, sez. IV, 19.10.2007 n. 5471).
In definitiva, fermo il primo dei due presupposti considerati, perché possa, dunque, farsi luogo a conferenza dei servizi occorre l’assenza di individuazione, nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica dell’ente locale, di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, in relazione al tipo di progetto presentato, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (quindi insufficiente), in ordine all’insediamento da realizzare.
Nel caso di specie, lo strumento urbanistico (piano di fabbricazione) del Comune di Maruggio prevede aree da destinare ad insediamenti produttivi (una è proprio quella di proprietà dell’appellante).
Non sussiste, dunque, a tutta evidenza, il presupposto della “assenza” di aree da destinare ad insediamenti produttivi.
L’attuale appellante lamenta, per un verso, una sostanziale impossibilità di sfruttamento delle aree derivante da eccessiva farraginosità (se non impossibilità) di redazione del piano di lottizzazione, stante la presenza di circa 100 proprietari; per altro verso, lamenta la limitazione alla realizzazione del progetto derivante dagli indici di dimensionamento previsti.
Nessuna delle due considerazioni consente di definire “insufficienti” le aree destinate ad insediamenti produttivi.
Come afferma condivisibilmente la sentenza appellata, la richiesta di variante (e, quindi, di indizione di conferenza di servizi a tal fine) “non è strumentale alla creazione ex novo di un’area tipizzata come turistico-ricettiva, destinata ad aggiungersi a quelle già individuate dal piano di fabbricazione con la stessa vocazione urbanistica”, ma è piuttosto volta a “modificare le condizioni costruttive imposte dal PdF”, in modo quindi non conforne all’art. 5 DPR n. 447/1998.
Ed infatti, la redazione del piano di lottizzazione, lungi dal dimostrare assenza o insufficienza delle aree, costituisce una previsione imposta dall’ente locale nel legittimo esercizio della propria potestà di pianificazione del territorio al fine di consentire la migliore e più razionale utilizzazione del territorio stesso.
Né il concetto di “insufficienza” delle aree può essere letto come “insufficienza di aree immediatamente utilizzabili”, di modo che ogni limite, anche procedimentale, determinerebbe appunto tale insufficienza.
Per un verso, tale lettura determinerebbe che le aree, pur previste dallo strumento urbanistico come destinate ad insediamenti produttivi, sarebbero immediatamente utilizzabili solo se già in proprietà dell’imprenditore, dovendosi in caso diverso, identificarne altre in variante, con ciò sconvolgendo ogni logica di ordinata pianificazione del territorio
Per altro verso (e con riferimento anche al caso di specie), la previsione del piano di lottizzazione non si presenta ex se come impeditiva allo sfruttamento delle aree, poiché, per un verso, come chiarito anche dalla sentenza appellata, l’ordinamento prevede la redazione di ufficio di piani di lottizzazione in difetto di accordo tra le parti; per altro verso, l’imprenditore ben può procedere all’acquisto dei terreni occorrenti, così eliminando la necessità di coinvolgere altri proprietari.
Allo stesso modo, la previsione di indici di dimensionamento, lungi da determinare “insufficienza” dell’area, costituisce espressione della potestà di pianificazione del territorio da parte dell’ente locale.
Alla luce di quanto esposto, perché possa ritenersi attivabile il procedimento speciale previsto dall’art. 5 DPR n. 447/1998, la società appellante avrebbe dovuto dimostrare (ma ciò non è nel caso di specie) al Comune di Maruggio come le aree destinate ad insediamenti produttivi, pur previste dallo strumento urbanistico, e fermi gli indici prescritti, comunque non consentissero la realizzazione dell’insediamento produttivo, come risultante dal progetto.
In conclusione, difettando i presupposti previsti dall’art. 5 DPR n. 447/1998 –così come rilevato dal Comune di Maruggio– non era legittimamente possibile procedere alla indizione della richiesta conferenza di servizi. A fronte di ciò, non era necessario fornire alcuna particolare motivazione (essendo quindi infondati tutti i motivi di ricorso che evidenziano profili di eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione), né residuava alcun margine di valutazione discrezionale in capo all’amministrazione, stante l’obiettiva mancanza dei presupposti richiesti dalla norma.
Né, infine, l’intervento da realizzare può essere considerato, per dimensioni e destinazione, mero ampliamento di un complesso esistente, in disparte ogni considerazione circa la supposta non applicabilità dei presupposti ex art. 5 cit. ai cassi di ampliamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.07.2011 n. 4308 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASportello Unico attività produttive. Comuni, obbligo di telematica. Commissariamento per chi non si attiva entro il 30/09/2011.
Acceleratore premuto sullo sportello unico delle imprese. Se il Comune non provvede a fornire alle Camere di commercio i dati necessari affinché lo Sportello unico per le attività produttive possa essere attivato dalla Camera di commercio, il Prefetto può nominare un commissario ad acta.
È questo quanto hanno proposto le commissioni permanenti bilancio, tesoro e programmazione e finanze nel ddl di conversione del decreto legge Sviluppo (si veda ItaliaOggi di ieri), entrato in vigore lo scorso 13 maggio (dl 70/2011).
Lo Sportello, comunemente chiamato Suap, formalmente istituito più di dieci anni fa con il dlgs 112/1998, ma di fatto mai decollato in quanto non obbligatorio, ha subito un'accelerazione con il dl 112/2008 che aveva idealmente previsto, con l'articolo 38, l'«impresa in un giorno» di cui lo Suap doveva rappresentare il naturale strumento per la sua realizzazione.
Da allora, grazie anche al dlgs 59/2010 di recepimento della direttiva Servizi, la strada è stata in discesa fino a quando con il dpr n. 160/2010, pubblicato nella GU del 30.09.2010, (la data di pubblicazione è importante perché a questa fanno riferimento i diversi step previsti per la sua attuazione) sono state dettate le disposizioni di dettaglio di questo strumento di semplificazione ed il 29 marzo avrebbe dovuto, nelle intenzioni del legislatore, rappresentare la data di svolta. Ciò in quanto da tale data le Scia, segnalazione certificata d'inizio attività, avrebbero dovuto essere trasmesse soltanto con modalità telematica o ai comuni che avevano ottenuto l'accreditamento dal ministero dello sviluppo economico o dalla Camera di commercio se l'amministrazione comunale territorialmente competente fosse rimasta inattiva.
Sta di fatto che pochi giorni prima della scadenza del 29 marzo scorso una circolare a firma congiunta dei responsabili degli uffici legislativi del ministero della semplificazione e dello sviluppo economico aveva informato gli enti interessati che tutto poteva continuare come prima, nel senso che le Scia potevano continuare a essere presentate in forma cartacea. Ciò in quanto gli enti locali avevano difficoltà a informatizzarsi.
Dalla lettura dell'articolato normativo che le commissioni parlamentari hanno licenziato, emerge ora che il Commissario ad acta nominato dal Prefetto avrà il compito di fornire alle camere di commercio gli elementi necessari all'intervento sostitutivo, che sarà peraltro limitato, perché sarà il Comune interessato a concludere il procedimento relativo all'esercizio dell'attività di impresa in quanto non c'è stato trasferimento di funzione. Di conseguenza, i comuni dovranno comunque disporre dei requisiti per il procedimento telematico previsto espressamente dal Codice dell'Amministrazione digitale (dlgs 235/2010).
La disposizione che prevede la nomina del Commissario ad acta perché le Camere di commercio possano essere messe nella condizione di operare in sostituzione dei comuni inadempienti, non lascia spazi di sorta a ulteriori rinvii, in vista della prossima scadenza di fine settembre. Da tale data, infatti, non soltanto le Scia ma anche tutte le domande relative all'esercizio dell'attività di impresa dovranno essere inoltrate telematicamente. Ciò in quanto in base alla normativa vigente (art. 38 del dl 112/2008), gli Suap devono essere l'unico punto d'accesso per le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
In altre parole tutte le comunicazioni, comprese le Scia, devono transitare attraverso questo canale telematico ai sensi dell'art. 5 del dpr 160/2010 e, successivamente, le richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto (articolo ItaliaOggi del 17.06.2011).

EDILIZIA PRIVATA: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE - chiarimenti sui contenuti presenti nelle disposizioni di cui al DPR 160/2010 e al suo allegato tecnico (ANCI, nota 05.05.2011).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: chiarimenti sui contenuti presenti nelle disposizioni di cui al D.P.R. n. 160/2010 (SUAP) e al suo allegato tecnico (Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Legislativo, e Ministro della Semplificazione Normativa, Ufficio Legislativo, nota 03.05.2011 n. 810 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Procedimento automatico, SCIA e prevenzione incendi. In vigore le nuove procedure dal 29.03.2011.
Il D.P.R. del 07.09.2010, n. 160 definisce il “Nuovo Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)” e sostituisce il DPR n. 447 del 1998 entrando in vigore in momenti diversi:
- il 29.03.2011 per i capi l, II, III, V e VI;
- il 30.09.2011 per il capo IV.
Il nuovo Regolamento stabilisce che i Comuni devono esercitare le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, affidando l’intero procedimento ad un’unica struttura, il SUAP, alla quale gli interessati si rivolgono per l'autorizzazione finalizzata alla realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.
I Comandi dei VV.F., come tutte le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune che sono interessate dal procedimento, non possono trasmettere al richiedente nessun tipo di atto o comunicazione e sono tenute a trasmettere tutto al SUAP dandone comunicazione al richiedente.
Il regolamento è stato strutturato sulla distinzione tra due procedimenti:
1- Procedimento Automatizzato: fondato sulla SCIA, che entra in vigore il 29.03.2011;
2- Procedimento Ordinario: riguardante gli atti e i procedimenti ai quali non è applicabile la SCIA, che entra in vigore il 30.09.2011.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ritenuto opportuno emanare la Circolare n. 3791 del 24.03.2011 contenente le modalità applicative per il Procedimento Automatizzato.
Dal 29.03.2011 gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa soggetti a SCIA devono essere presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica e con gli standard previsti dal DPR 160/2010.
La Circolare individua le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui al D.M. 16/02/1982, per le quali è consentito il Procedimento Automatizzato (la SCIA). Per gli interventi di prevenzione incendi non soggetti a SCIA, che presuppongono un giudizio tecnico-discrezionale dell’organo di controllo (ad esempio attività non normate, attività particolarmente complesse, procedure secondo l’approccio ingegneristico, deroghe), continuano ad utilizzarsi in via transitoria le disposizioni del D.P.R. 447/1998 e s.m.i., sino all’entrata in vigore del Procedimento Ordinario di cui al Capo IV del regolamento SUAP, ossia il 30.09.2011.
Relativamente al Procedimento Automatizzato, il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, dovrà verificare con modalità informatica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilasciare automaticamente la ricevuta che autorizza l’impresa ad iniziare l’attività. Inoltre il SUAP trasmetterà, sempre per via telematica, la segnalazione e i relativi allegati alle Amministrazioni e agli uffici competenti, quindi anche ai Comandi Provinciali.
Gli standard relativi ai formati dei file, allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente, sono pubblicati nel sito internet istituzionale dei Vigili del Fuoco, nella sezione prevenzione incendi on-line; le estensioni ammesse dei file da allegare sono:
- JPG;
- PDF;
- DWF.
Le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale devono pervenire ai Comandi attraverso il portale “impresainungiorno.gov.it”, oppure attraverso la PEC del SUAP (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: D.P.R. 07.09.2010 n. 160. Sportello unico attività produttive (Ministero per la Semplificazione Normativa, ufficio legislativo, e Ministero dello Sviluppo Economico, ufficio legislativo, nota 25.03.2011 n. 571 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Un «visto» per l'antincendio.
La segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che autorizza l'impresa ad aprire i battenti, sarà presentata, dal 29.03.2011, online: attraverso gli sportelli telematici comunali (i Suap, 1.759 gli abilitati sinora, si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) o attraverso il sistema delle Camera di commercio.
Il ministero dell'Interno, dipartimento dei vigili del fuoco, con la lettera-circolare 24.03.2011 n. 3791 di prot. firmata dal direttore centrale Fabio Dattilo ha circoscritto le procedure antincendio che rientrano nella Scia.
La procedura automatica che abilita l'impresa, dopo la presentazione del fascicolo, a iniziare l'attività è utilizzabile –ribadisce la circolare del dipartimento dei vigili del fuoco– solo «laddove la pubblica amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell'atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento delle sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge».
Per la prevenzione incendi, dunque, la Scia non si applica per le attività che non hanno specifiche regole tecniche (per la prevenzione) o per le attività che comunque sono caratterizzate da una particolare complessità tecnico-gestionale e per le quali occorre la valutazione diretta dei rischi, più che la verifica della rispondenza dell'attività alla normativa. Sono poi escluse dalla Scia le procedure relative alla progettazione ingegneristica antincendio (decreto ministeriale 09.05.2007) e quelle di deroga rispetto alla normativa di prevenzione (articolo 6 del Dpr 37/1998).
Le attività soggette a Scia sono dunque elencate nell'allegato alla circolare: gli elaborati tecnici per le attestazioni dei professionisti devono essere conformi ai modelli contenuti nel Dm 04.05.1998 (punto b dell'allegato I e II). I vigili del fuoco, ricevuta la documentazione tramite il Suap o la Camera di commercio, avranno 60 giorni per i controlli. La circolare mette in guardia i professionisti dal dichiarare il falso: la denuncia all'autorità giudiziaria sarà accompagnata dalla segnalazione all'Ordine (commento tratto da www.ilsole24ore.com).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Variante ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998 - Diversità da quella urbanistica ordinaria - Criterio.
2. Variante ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998 - Parere favorevole della conferenza di servizi - Natura.

1. La differenza radicale tra la variante di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 rispetto alla variante urbanistica ordinaria riguarda la modalità specifica di attivazione del procedimento di variazione dello strumento urbanistico: nel caso dell'art. 5 la proposta di variazione è collegata alla presentazione, da parte di un privato, di un progetto che ottenga il parere favorevole della conferenza di servizi, appositamente convocata, mentre nell'ipotesi ordinaria, la proposta di variazione dello strumento urbanistico è affidata all'iniziativa dell'amministrazione comunale.
2. Il parere favorevole della conferenza di servizi in relazione al progetto di cui alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo costituisce proposta di variante sulla quale è chiamato a pronunciarsi (anche con una eventuale determinazione negativa, ma in ogni caso adeguatamente motivata) il Consiglio Comunale, titolare esclusivo del potere di pianificazione urbanistica.
Presupposto essenziale per la convocazione della conferenza di servizi volta all'approvazione di una variante urbanistica ex art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998 è, dunque, la verifica, da parte del responsabile del procedimento, dell'assenza o dell'insufficienza di aree già destinate agli insediamenti produttivi nel p.r.g. in vigore
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 24.03.2011 n. 773 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: TAR Lombardia: principi generali in tema di ampliamenti di attività produttive in variante al PRG.
Presupposto per la convocazione della conferenza di servizi volta all'approvazione di una variante urbanistica ex art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998 è la verifica, da parte del responsabile del procedimento, dell'assenza o dell'insufficienza di aree già destinate agli insediamenti produttivi nel p.r.g. in vigore. La disposizione in questione, infatti, prevede che allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico "non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato", il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi per l'esame della domanda.
Ma come deve essere letta la disposizione? Quali sono, cioè, i suoi margini interpretativi?
Ignorando l'utilizzo dell'espressione ^ovvero^ -che ha un significato diverso a seconda che venga utilizzata nel linguaggio normativo piuttosto che nell'utilizzo comune (v. G. Acerboni, Abolire 'ovvero', 2008)- può essere utile la sentenza 24.03.2011 n. 773 del TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, che -chiamato a pronunciarsi su un diniego opposto da un Comune in ragione dell'esistenza di aree inedificate a destinazione produttiva all'interno del territorio comunale- ha sancito che:
• tanto il provvedimento con cui si decide di accedere alla conferenza di servizi tanto quello di diniego debbono essere motivati;
• il provvedimento deve essere motivato con riferimento non alla astratta disponibilità di aree a destinazione industriale sul territorio, ma con riferimento alla tipologia di progetto presentata;
• l'area da destinare all'ampliamento della relativa attività non può quindi essere rinvenuta altrove, ma deve trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell'insediamento principale e da ampliare.

Nella fattispecie in questione "il comune intimato non avrebbe dovuto, quindi, limitarsi ad affermare la realizzabilità dell'intervento in presenza di aree astrattamente (ma non concretamente) idonee all'insediamento, cioè avrebbe dovuto valutare se le aree presenti con destinazione produttiva fossero o meno utilizzabili in concreto per la realizzazione del progetto di ampliamento presentato. Avrebbe, dunque, dovuto fornire analitica motivazione circa le proprie determinazioni, anche in considerazione del fatto che la zona produttiva D1 individuata dallo strumento urbanistico non era contigua allo stabilimento della ricorrente, il cui ampliamento sarebbe, quindi, risultato impossibile mediante l’utilizzazione di tale area" (commento tratto da http://studiospallino.blogspot.com - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: DOCUMENTO DELLE REGIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CUI ALL’ART. 38 DEL D.L. N. 112/2008, CONVERTITO IN L. N. 133/2008 E DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DPR N. 160/2010 (conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nota 24.03.2011).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Prevenzione on-line. Domande di Prevenzione Incendi in forma digitale (SUAP). Acquisizione di documenti allegati alle domande di prevenzione (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, nota 21.03.2011 n. 7227 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: P. Vignola, Il procedimento amministrativo autorizzatorio delle attività economiche: lo Sportello unico per le attività produttive e le Agenzie per le imprese - Le principali novità introdotte dai recenti interventi riformatori (link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Procedura S.U.A.P. in variante ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998 - Conferenza di Servizi - Parere provinciale tardivo - Art. 14-ter, c. 7, L. n. 241/1990 - Interpretazione ratione temporis - Silenzio assenso - Sussiste.
2. Procedura S.U.A.P. in variante ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998 - Verifica di compatibilità con norme del P.T.C.P. e P.T.R. - art. 20 L.R. n. 12/2005 - Rete Ecologica Regionale - Non sussistono norme prevalenti - Legittimità.

1. L'art. 14-ter, c. 7, L. n. 241/1990, pur nel tenore di cui all'art. 49 D.L. 31.05.2010 n. 78 prima delle modifiche della L. 30.07.2010 n. 122 di conversione, deve essere interpretato alla luce della legge di conversione che, sopprimendo dopo le parole "in materia di VIA, VAS e AIA" la parola "paesaggistico-territoriale", ha (letteralmente) chiarito come il sistema di considerare assenso il silenzio serbato dall'Amministrazione all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi opera in tutte le ipotesi con la sola esclusione dei provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA in quanto non vi sarebbe ragione per ammettere alla procedura del silenzio-assenso il parere ambientale e non quello paesaggistico, mentre ha una sua logica escludere da tale meccanismo per le tre tipologie di pareri di particolare rilievo indicate nella norma.
Conseguentemente, stante l'assenza in sede di Conferenza dei Servizi del rappresentante della Provincia e la trasmissione da parte di tale Amministrazione di un parere paesaggistico quando l'attività della Conferenza di Servizi era conclusa, la procedura di cui all'art. 5 D.P.R. n. 447/1998 per l'approvazione di un progetto di impianto produttivo in variante al P.G.T. non è viziata dalla mancata valutazione del parere tardivo risultando correttamente acquisito detto parere mediante il silenzio.
2. Non sussiste violazione dell'art. 5 D.P.R. n. 447/1998, come integrata dall'art. 97 L.R. n. 12/2005, nella parte relativa alla verifica di compatibilità con le norme del P.T.C.P. (Piano Territoriale di Governo del Territorio) e del P.T.R. (Piano Territoriale Regionale), nell'ipotesi in cui non sussistono in tali piani di riferimento norme prevalenti che possano impedire la variante urbanistica approvata per realizzare un impianto produttivo; in particolare la Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) introdotta con il P.T.R. (che contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore) non implica alcuna diretta limitazione di inedificabilità e la stessa non ha carattere di norma prevalente sulle norme del P.G.T. ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 12/2005 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 02.03.2011 n. 600 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Se la Provincia non si presenta alla conferenza dei servizi per uno "sportello unico" in variante allo strumento urbanistico si forma il silenzio assenso. Il medesimo Ente non può, pertanto, impugnare la decisione finale del Comune che abbia dato corso all'intervento.
La Provincia di Monza Brianza (da ora Provincia) impugna gli atti di approvazione di un progetto in variante al PGT del Comune di Usmate Velate (da ora Comune), presentato dalla società odierna controinteressata, che ha seguito la procedura di cui all’art. 5 DPR 447/1998.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, in quanto il ricorso è infondato.
Nel primo motivo parte ricorrente prospetta una lettura molto suggestiva dell’art. 14-ter, comma 7, L. 241/1990, al fine di poter fare valere il proprio parere giunto tardivamente alla conferenza di servizi, ovvero quando l’attività della stessa era conclusa.
Questa la tesi difensiva della Provincia: l’art 14-ter L. 241/1990, a seguito della modifica operata dall’art. 49, comma 2, lett. e), del decreto-legge 31.05.2010, n. 78 così recita “Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.”
Il D.L. è stato convertito con L. 30.07.2010 n. 122, con la seguente modificazione: “dopo le parole: «pubblica incolumità» sono inserite le seguenti: «, alla tutela paesaggistico-territoriale» e dopo le parole: «in materia di VIA, VAS e AIA,» la parola: «paesaggistico-territoriale,» è soppressa”.
Quindi il nuovo testo così recita: “si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.”
Sostiene la ricorrente che alla data di adozione del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi e del provvedimento di approvazione del progetto, essendo vigente il testo del decreto legge, il parere paesaggistico-territoriale, al pari della VIA, VAS e AIA, doveva essere acquisito espressamente e non potesse essere applicato il sistema del silenzio-assenso in caso di assenza del rappresentante dell’Amministrazione competente.
Come già detto in sede cautelare, la tesi della Provincia non è condivisibile, in quanto contrasta con l’interpretazione letterale e sistematica del testo.
Letteralmente vengono indicati i pareri la cui assenza comporta consenso, con l’esclusione di tre ipotesi: l’inciso relativo alle ipotesi di esclusione è riferito ai tre pareri VIA, AIA e VAS, non al parere paesaggistico, che si pone invece sullo stesso piano di quella ambientale.
Non vi sarebbe infatti ragione per ammettere alla procedura del silenzio-assenso, il parere ambientale e non quello paesaggistico; ha invece una sua logica escludere da tale procedimento tre tipologie di pareri di particolare rilievo, tutti attinenti ad aspetti ambientali.
Tale lettura interpretativa è stata confermata in sede di conversione: il parere paesaggistico ha la stessa valenza di un parere ambientale, mentre i tre pareri che hanno un regime derogatorio, sono riconducibili alla categoria dei pareri ambientali.
L’interpretazione fornita dalla difesa dell’Amministrazione Provinciale ricorrente dell’art 14-ter della L. 241/1990, alla luce della legge di conversione, non può quindi essere condivisa, con la conseguenza che, stante l’assenza in sede di conferenza di servizi dei rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale e la tardività della trasmissione del parere, la Conferenza di Servizi ha correttamente ritenuto acquisito detto parere mediante il silenzio (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 02.03.2011 n. 600 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn arrivo la mappatura dei Suap comunali. Procedura on-line per partecipare al censimento.
Lavori in corso per il primo censimento dei Suap comunali. In vista dell'ormai prossima scadenza del 29.03.2011, sarà presto possibile disporre di una prima mappatura dei comuni pronti a rendere possibile l'avvio di un'attività imprenditoriale utilizzando una procedura online.
Faranno parte del censimento tutti i comuni che avranno attestato al ministero dello sviluppo economico l'istituzione di Suap conformi ai requisiti stabiliti nelle recenti normative di riforma del settore. Per farlo potranno avvantaggiarsi di una pratica procedura online messa a disposizione a fine dicembre 2010 su www.impresainungiorno.gov.it, il portale realizzato dal Sistema camerale.
È questo il primo servizio interattivo lanciato sul sito, che rappresenta anche il Punto Unico di Contatto nazionale (PSC) previsto dalla Direttiva Servizi. Superato il termine del 28 gennaio, indicato dal dpr 160 pubblicato il 30.09.2010, gli enti comunali «ritardatari» che avranno posto in essere uno Sportello unico per le attività produttive «a norma», potranno comunque ancora inviare l'attestazione di conformità online per essere accreditati.
Con l'arrivo della primavera si compierà infatti una vera e propria «rivoluzione culturale» nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione perché, nella maggior parte dei casi, un'impresa potrà diventare operativa basandosi sull'autocertificazione dei requisiti da parte dell'imprenditore stesso. Un passo avanti significativo per rimuovere quegli ostacoli che oggi frenano il «fare impresa» in Italia. E per rispettare la tabella di marcia le camere di commercio si adopereranno al fine di assicurare le funzioni di front end del Suap per quei comuni che non abbiano provveduto ad accreditarsi sul portale.
Da fine marzo, per le attività che richiedono esclusivamente la Scia, sarà così possibile su tutto il territorio nazionale avviare l'impresa collegandosi semplicemente al portale «impresainungiorno» e inviando telematicamente la segnalazione di inizio attività. Le autorità competenti, entro 60 giorni, potranno operare i controlli di pertinenza.
Per i procedimenti più complessi per i quali sarà necessaria l'adozione di un provvedimento espresso si provvederà, invece, per via informatica a partire dal mese di ottobre del 2011.
Si tratta di una sfida importante volta ad accelerare il processo di modernizzazione del nostro paese. Ma per assicurare il successo del nuovo Suap è necessario operare collateralmente su tre importanti direttrici. Rendere disponibili a tutte le imprese gli accessi alla banda larga, indispensabili per far viaggiare il flusso delle informazioni; lavorare affinché tutte le amministrazioni coinvolte (statali, regionali, locali e centrali) possano interloquire con le medesime modalità telematiche con le imprese e i Suap; ridurre e standardizzare le procedure amministrative sul territorio.
Una recente indagine del sistema camerale sugli adempimenti amministrativi a livello locale richiesti alle imprese ha, infatti, messo in luce l'esistenza di oltre 5 mila procedure tutte diverse tra loro. È evidente che così non può funzionare.
Motivo per cui le camere di commercio hanno già sottoscritto due importanti intese con la conferenza delle regioni e delle province autonome e con l'Associazione dei comuni d'Italia proprio con l'obiettivo di armonizzare le azioni in vista dell'attuazione della riforma del Suap (articolo ItaliaOggi del 28.01.2011).

EDILIZIA PRIVATA: SUAP: il Ministero per la Semplificazione chiarisce il ruolo delle CCIAA.
Come annunciato, il 30.09.2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 il D.P.R. del 07.09.2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Il Regolamento abroga il previgente D.P.R. n. 447 del 1998, il quale cesserà di avere efficacia in due momenti diversi: 180 giorni per il c.d. procedimento automatizzato, 1 anno per il procedimento ordinario (articolo 12, comma 1). Ossia il 28.03.2011 in relazione ai capi I, II, III, V e VI del Regolamento e il 30.09.2011 in relazione al capo IV.
La nota esplicativa 12.01.2011 n. 40 di prot. pubblicata dall'ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa in risposta agli interrogativi del Comune di Camposampierese (Pd), chiarisce il ruolo svolto dalle Camere di Commercio in surroga della funzione da parte dei Comuni, che più di una perplessità ha sollevato.
Secondo la nota del Ministero la Camera di Commercio esercita "le funzioni richieste per l'elaborazione dell'istanza, comunicandone gli esiti al comune". La delega alle Camere di Commercio non comporterebbe "una deroga all'ordinario riparto delle competenze, in quanto la titolarità della funzione amministrativa delegata rimane del comune e del relativo dirigente responsabile, ovvero, qualora quest'ultimo non sia stato individuato, del segretario comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.P.R. n. 160 del 2010. Il Comune, in sintesi, può avvalersi delle capacità organizzative e tecniche di un altro ente pubblico, la camera di commercio, pur preservando le competenze e la correlativa responsabilità delle attività compiute dagli uffici di quest'ultima".
I dubbi, ovviamente, permangono, perché l'istituto dell'avvalimento sotteso all'affermazione non é richiamato dalla normativa in questione, che si limita a trasferire alle CCIAA i compiti di gestione SUAP in difetto delle amministrazioni locali (link a http://studiospallino.blogspot.com).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Competenze delle camere di commercio nel procedimento SUAP (Ministero per la Semplificazione Normativa, nota 12.01.2011 n. 40 di prot.).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATAOggetto: DPR 07.09.2010 n. 160, art. 4, comma 10 - SUAP - Attestazione requisiti dei comuni (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 23.12.2010 n. 196835 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: L’autorizzazione per l’insediamento di impianti produttivi deve essere preceduta da una valutazione favorevole del progetto, espressa in sede di Conferenza di Servizi.
L'art. 5 del DPR 447/1998 introduce un procedimento semplificato per l’insediamento di impianti produttivi, conformi alla normativa vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, che verranno localizzati e realizzati anche in variante allo strumento urbanistico vigente, allorché questo non individui aree per insediamenti produttivi.
Si tratta di una normativa chiaramente finalizzata a favorire lo sviluppo economico e a consentire, perciò, la realizzazione di nuovi impianti produttivi anche se in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, quando non vi siano ragioni per ritenere che il nuovo insediamento possa cagionare danni all’ambiente circostante e alla salute pubblica.
Secondo l’orientamento prevalente, l’autorizzazione a realizzare siffatti impianti deve essere preceduta da una valutazione favorevole del progetto, espressa in sede di Conferenza di Servizi al termine di una istruttoria che ha ad oggetto, essenzialmente, il rispetto della normativa ambientale, sanitaria e lavoristica. Un’ulteriore valutazione, di carattere invece eminentemente discrezionale ,viene poi effettuata dal Consiglio Comunale, al quale spetta la decisione di approvare o meno la variante necessaria per conformare lo strumento urbanistico al nuovo impianto produttivo (così Tar Milano, 27.01.2010, n. 193).
Il compito del Dirigente, antecedente a quello della Conferenza di servizi, si esaurisce nel verificare le condizioni di ammissibilità della domanda, cioè l’assenza di aree idonee destinate all’insediamento di impianti produttivi (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 18.11.2010 n. 2672 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: SUAP- Sportello Unico per le attività produttive (ANCI Lombardia, circolare 16.11.2010 n. 89/2010).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Procedura di ampliamento e concentrazione delle attività aziendali - Art. 5 D.P.R. 20.10.1998 n. 447 - Delibera consiliare - Indirizzi - Ambito applicativo - Illegittimità.
2. Procedura di ampliamento e concentrazione delle attività aziendali - Art. 5 D.P.R. 20.10.1998 n. 447 - Diniego di variante urbanistica - Esito favorevole conferenza di servizi - Non vincolante - Accessibilità sostenibile - Edilizia di espansione - Legittimità.

1. E' illegittima la deliberazione consiliare che, nel formulare indirizzi in ordine all'applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98, circoscriva l'ambito applicativo della norma ai progetti di ampliamento di attività produttive preesistenti, escludendo nuovi insediamenti (nuove iniziative).
2. Premesso che l'esito favorevole della conferenza di servizi e la proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla conferenza non è vincolante per il Consiglio comunale, che deve autonomamente valutare se aderire o meno alla stessa, si deve ritenere legittimo il diniego di variante urbanistica impugnato, motivato dalla volontà di non alterare i connotati del paesaggio agricolo, in quanto la c.d. accessibilità sostenibile (emersa in conferenza di servizi) è condizione necessaria ma non sufficiente, per l'edilizia di espansione, e non vale a rendere automaticamente edificabile un'area agricola, ovvero a determinare in capo al Comune l'obbligo di assentire la modifica di destinazione di un'area da agricola in industriale (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.11.2010 n. 7244 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: C. Rapicavoli, Lo Sportello Unico per le attività produttive e le Agenzie per le imprese. D.P.R. 07.09.2010 n. 160 e D.P.R. 09.07.2010 n. 159 (link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive  (ai sensi del D.P.R. 07.09.2010 n. 160) (ANCI, nota 06.10.2010 n. 79 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 30.09.2010 n. 229, suppl. ord. n. 227/L, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133" (D.P.R. 07.09.2010 n. 160).

URBANISTICA: Piano del territorio - Variante per impianti produttivi - Necessità di previa relazione del fabbisogno - Piano del territorio - Variante.
E' illegittima la delibera di adozione di una variante per insediamenti produttivi per violazione dell'art. 5 d.p.r. 447/1988 se non è stata rispettata la sequenza procedimentale necessaria per autorizzare la localizzazione di impianti produttivi in variante al p.r.g. che deve passare attraverso un provvedimento ricognitivo del fabbisogno, una relazione del responsabile del procedimento attestante la insufficienza delle aree produttive, una relazione geologica e quindi solo all'esito della valutazione da parte del Comune della necessità -per lo sviluppo ordinato della comunità- di individuare nuove aree destinate ad attività produttive vista l'insufficienza di quelle previste in piano (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 01.07.2010 n. 2411 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICACome tutti gli strumenti di piano sono approvati a seguito di ricognizione del fabbisogno della comunità locale, anche la variante urbanistica per insediamenti produttivi (di cui allo sportello unico attività produttive - SUAP) può essere approvata solo a seguito di una ricognizione da parte del fabbisogno di nuovi impianti produttivi ed alla valutazione del Comune che effettivamente ritenga che, per l’ordinato sviluppo della comunità locale, occorrano nuovi impianti produttivi la cui localizzazione non sia possibile nel contesto del piano vigente per insufficienza delle aree a ciò destinate.
La giurisprudenza amministrativa ha ribadito più volte il proprio diritto ad esercitare un sindacato sulle scelte di piano proprio in base alla coerenza della scelta effettuata (a valle) dal Comune con la ricognizione (a monte) delle esigenze di sviluppo della comunità locale che le scelte di piano puntano a soddisfare, ed ha affermato l’illegittimità di scelte che amplino o diminuiscano parametri urbanistici sulla base di incongrua o insufficiente ricognizione del relativo fabbisogno.
Una variante per insediamenti produttivi col S.U.A.P. è sottoposta a procedure semplificate di approvazione che, però, non stravolgono le regole dell’urbanistica e che, anzi, proprio per essere approvata con modalità semplificate richiede oneri motivazionali ancora più penetranti laddove, per esempio, "le ragioni di pubblico interesse specifico che spingono l'amministrazione ad adottare un P.I.P. devono essere adeguatamente specificate con particolare riferimento alla tipologia di attività che si intendono insediare con tale strumento, alle finalità di promozione dell'attività d'impresa perseguite, ai benefici economici e sociali particolari che l'amministrazione si prefigge da tale strumento. Né tali ragioni ed interessi pubblici possono ridursi alla semplice localizzazione di attività economiche ed all'urbanizzazione primaria e secondaria che sono finalità perseguibili con gli ordinari strumenti urbanistici e nell'ambito di una dialettica ordinaria con i proprietari delle aree".

E' fondato il primo motivo di ricorso, in cui si deduce che la delibera impugnata sarebbe illegittima per violazione dell’art. 5 d.p.r. 447/1988 in quanto non sarebbe stata rispettata nel caso in esame la sequenza procedimentale necessaria per autorizzare la localizzazione di impianti produttivi in variante al p.r.g. che doveva passare attraverso un provvedimento ricognitivo del fabbisogno, una relazione del responsabile del procedimento attestante la insufficienza delle aree produttive, una relazione geologica.
Le associazioni ricorrenti sostengono, in definitiva, che la variante per impianti produttivi in deroga allo strumento di piano possa essere consentita soltanto previa ricognizione del fabbisogno di aree industriali, e quindi soltanto all’esito della valutazione da parte del Comune della necessità -per lo sviluppo ordinato della comunità- di individuare nuove aree destinate ad attività produttive vista l’insufficienza di quelle previste in piano.
Il Comune di Palazzago ha seguito una procedura meno articolata, perché si è limitata a constatare che nel piano regolatore non esistessero aree disponibili per nuove attività produttive ed ha conseguentemente assentito la variante di piano con cui si trasformava un’area agricola in zona industriale, senza porsi il problema del se vi fosse o meno il fabbisogno delle nuove attività industriali che si andranno ad insediare nell’area oggetto della variante.
La prospettazione delle associazioni ricorrenti è corretta.
La norma attributiva del potere esercitato in concreto dall’amministrazione nel caso in esame è l’art. 5 d.p.r. 447/1998 il cui co. 1 dispone che “qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 l. 241/1990, come modificato dall'articolo 17 l. 127/1997, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale”.
L’art. 2, co. 1, stessa legge aveva già previsto che “la individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26 d.lgs. 112/1998, è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali (ne consegue che le aree in esame devono essere individuate “scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dimessi”).
Il combinato di queste due norme consente di desumere che il procedimento di approvazione della variante per insediamenti produttivi non è sottratto ai tradizionali presupposti che reggono gli strumenti di piano ed alle esigenze cui sono funzionalizzati gli stessi, in quanto il d.p.r. 447/1998 si limita a semplificarne l’approvazione, ma non stravolge i principi che regolano la elaborazione della pianificazione comunale.
Da quanto appena esposto consegue che -come tutti gli strumenti di piano sono approvati a seguito di ricognizione del fabbisogno della comunità locale (fabbisogno di nuovi alloggi, che porta all’individuazione di nuove aree destinate a residenza o all’ampliamento degli indici di edificabilità di quelle già individuate come tali; fabbisogno di nuovi servizi pubblici per effetto dell’incremento della popolazione locale, che porta all’ampliamento delle aree destinate ad attrezzature; fabbisogno di nuove aree a verde per garantire il rispetto degli standard a fronte dell’aumento di altri parametri urbanistici)- anche la variante per insediamenti produttivi può essere approvata solo a seguito di una ricognizione da parte del fabbisogno di nuovi impianti produttivi ed alla valutazione del Comune che effettivamente ritenga che per l’ordinato sviluppo della comunità locale occorrano nuovi impianti produttivi la cui localizzazione non sia possibile nel contesto del piano vigente per insufficienza delle aree a ciò destinate.
La giurisprudenza amministrativa ha ribadito, infatti, più volte il proprio diritto ad esercitare un sindacato sulle scelte di piano proprio in base alla coerenza della scelta effettuata (a valle) dal Comune con la ricognizione (a monte) delle esigenze di sviluppo della comunità locale che le scelte di piano puntano a soddisfare, ed ha affermato l’illegittimità di scelte che amplino o diminuiscano parametri urbanistici sulla base di incongrua o insufficiente ricognizione del relativo fabbisogno (sul punto v. CdS 7338/2006: In sede di controversia riguardante la legittimità del dimensionamento di un piano urbanistico il sindacato giurisdizionale non è limitato alla valutazione nella sua dimensione globale della stima del fabbisogno abitativo fatta dal comune, ma la razionalità e l'esattezza della previsione può essere verificata sia con il controllo dell'istruttoria eseguita e dei dati raccolti, sia con l'analisi della logica della loro elaborazione successiva ai fini della fissazione di detto fabbisogno; TAR Sardegna 164/2009: Nella determinazione del fabbisogno abitativo, ai fini del dimensionamento del piano regolatore generale, il Comune non è tenuto a considerare esclusivamente l'andamento demografico che si è avuto nell'ultimo periodo, potendo invece valutare anche fenomeni sociali, o economici che di fatto incidono sulla prevedibile domanda di alloggi e quindi sull'aumento del traffico veicolare nella zona; TAR Sicilia, Catania, II, 1080/2007: Il limite massimo del 70%, previsto dall'art. 3, l. n. 167 del 1962 di estensione delle zone da includere nei piani di edilizia economica e popolare, si applica anche al dimensionamento dei programmi costruttivi in questione e tale dimensionamento, secondo quanto disposto dalla giurisprudenza, incontra il duplice limite della proporzione fra fabbisogno complessivo calcolato e quota di alloggi riservata all'intervento pubblico e quello relativo alla proporzione tra alloggi progettati e superficie a tal fine vincolata).
Il principio in esame è stato espresso anche da questo Tribunale nella pronuncia 85/2005 in cui si è ritenuta l’illegittimità di una decisione del pianificatore comunale sul rilievo che “il potere dell'amministrazione di modificare le scelte contenute nel precedente PRG deve essere esercitato con ragionevolezza e coerenza, per cui nella fattispecie era indispensabile dare congruamente conto delle ragioni che inducevano a prevedere due nuove aree di espansione non soltanto attraverso un generale raffronto tra la zona prescelta dallo strumento urbanistico e le altre zone potenzialmente utilizzabili ricomprese nel territorio comunale, ma anche alla luce dei risultati dell'indagine sul fabbisogno che non hanno evidenziato un deficit di nuovi alloggi per uso abitativo”.
Questi principi di diritto, dettati per la pianificazione comunale che segue le vie ordinarie, valgono a maggior ragione per la variante per insediamenti produttivi, che –si è detto– è sottoposta a procedure semplificate di approvazione, che però non stravolgono le regole dell’urbanistica, e che anzi proprio per essere approvata come modalità semplificate richiede oneri motivazionali ancora più penetranti, come rilevato da TAR Lombardia, Milano, II, sentenza n. 4046 del 10/09/2008, secondo cui “le ragioni di pubblico interesse specifico che spingono l'amministrazione ad adottare un P.I.P. devono essere adeguatamente specificate con particolare riferimento alla tipologia di attività che si intendono insediare con tale strumento, alle finalità di promozione dell'attività d'impresa perseguite, ai benefici economici e sociali particolari che l'amministrazione si prefigge da tale strumento. Né tali ragioni ed interessi pubblici possono ridursi alla semplice localizzazione di attività economiche ed all'urbanizzazione primaria e secondaria che sono finalità perseguibili con gli ordinari strumenti urbanistici e nell'ambito di una dialettica ordinaria con i proprietari delle aree”.
Nel caso in esame, pertanto, il Comune di Palazzago –ricevuta la richiesta del Consorzio San Sosimo- non doveva limitarsi a verificare soltanto se vi fossero aree disponibili nel territorio comunale per realizzare l’insediamento industriale richiesto, ma doveva anzitutto verificare se questo insediamento fosse o meno proporzionato per le esigenze di sviluppo della comunità locale (verifica affatto formale, posto che ben 9 ditte su 10 costituenti il Consorzio non avevano sede a Palazzago).
Le parti resistenti contestano tenacemente che questa verifica dovesse essere effettuata con riferimento alle sole esigenze della comunità locale, ma questa opinione non può essere avallata. Come si è evidenziato sopra, l’ambito di riferimento della variante P.I.P. ex d.p.r. 447/1998 è quello comunale, perché gli artt. 2 e 5 del decreto citato individuano nei Comuni i soggetti cui è affidata la procedura di variante.
E’ vero, invece, -ed in questo si viene incontro alle argomentazioni delle parti resistenti, pur non aderendovi appieno- che le esigenze di sviluppo della comunità locale non sono individuate soltanto sulla base della sede della società richiedente l’insediamento (perché possono essere verificate –a mero titolo di esempio– anche le prospettive occupazionali determinate dall’insediamento di nuovi impianti nel territorio comunale per diminuire il tasso di disoccupazione, con la conseguenza che un eventuale pieno impiego della popolazione residente già acquisito non legittimerebbe –sotto questo profilo- ulteriori aumenti del carico industriale, laddove una situazione di inoccupazione di manodopera specializzata in un certo settore industriale potrebbe essere richiamata a supporto della decisione di favorire l’insediamento in loco di aziende provenienti da fuori territorio e specializzate nello stesso settore).
Ma –comunque si ricostruisca il sistema- nel caso in esame queste prospettazioni restano meramente astratte, perché in realtà il Comune di Palazzago non ha effettuato proprio nessuna valutazione sul fabbisogno, talché non si rende necessario scendere nel dettaglio ad individuare i criteri che avrebbero potuto in astratto reggere tale valutazione.
Ne consegue che, in conformità con l’ordinanza cautelare già resa in corso di causa, deve essere rilevata la illegittimità del provvedimento impugnato, che deve pertanto essere annullato
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 01.07.2010 n. 2411 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Approvazione di variante per insediamenti produttivi - Procedimento semplificato - Principi di pianificazione - Ricognizione del fabbisogno di nuovi impianti - Insufficienza delle aree destinate ad impianti produttivi - Artt. 5 e 2 d.P.R. n. 447/1998.
Il combinato disposto degli artt. 5, c. 1 e 2, c. 1, del d.P.R. n. 447/1998 consente di desumere che il procedimento di approvazione della variante per insediamenti produttivi non è sottratto ai tradizionali presupposti che reggono gli strumenti di piano ed alle esigenze cui sono funzionalizzati gli stessi, in quanto il d.p.r. 447/1998 si limita a semplificarne l’approvazione, ma non stravolge i principi che regolano la elaborazione della pianificazione comunale.
Ne consegue che -come tutti gli strumenti di piano sono approvati a seguito di ricognizione del fabbisogno della comunità locale- anche la variante per insediamenti produttivi può essere approvata solo a seguito di una ricognizione da parte del fabbisogno di nuovi impianti produttivi ed alla valutazione del Comune che effettivamente ritenga che per l’ordinato sviluppo della comunità locale occorrano nuovi impianti produttivi la cui localizzazione non sia possibile nel contesto del piano vigente per insufficienza delle aree a ciò destinate (CdS 7338/2006; Tar Sardegna 164/2009; Tar Sicilia, Catania, II, 1080/2007) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 01.07.2010 n. 2411 - link a ww
w.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti produttivi - Procedure semplificate di cui al DPR 447/1998 - Conferenza di servizi - Autocertificazioni - Progetti in variante al PRG - Procedura differenziata - Esclusione.
La realizzazione di un impianto produttivo deve essere preceduta da una delle due procedure semplificate di cui al DPR 447/1998: poiché l’art. 5 del D.P.R. 447/1998 non esplicita alcuna deroga a tale principio per i casi di progetti in variante al P.R.G., si deve concludere che, in tali casi, ottenuta la variante urbanistica l’interessato deve farsi carico di compulsare l’ulteriore frazione di procedimento finalizzata al rilascio del titolo edilizio, chiedendo procedersi mediante conferenza di servizi o mediante autocertificazioni: in ogni caso, solo il verbale conclusivo della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 447/1998 “tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati previsti dalle norme vigenti” (art. 4 comma 5) (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 18.06.2010 n. 2473 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: A. Calabria, Lo sportello unico per le attività produttive alla luce del recente recepimento della direttiva Bolkestein – il difficile ruolo della giurisprudenza Che cosa cambierà (link a www.diritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Arriva lo sportello unico a 360°.
CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Il regolamento stabilisce la creazione di in unico soggetto pubblico. Competenze sull'edilizia in quello per le attività produttive.

Anche le competenze dello sportello unico per l'edilizia passano, salvo diversa disposizione dei comuni, allo sportello unico per le attività produttive (Suap). Quest'ultimo diventa l'unico soggetto pubblico di riferimento sul territorio per tutti i procedimenti che abbiano per oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi: avvio, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, nonché cessazione e riattivazione delle attività. Restano esclusi dalla disciplina gli impianti e le infrastrutture energetiche, soggette a normativa speciale.
Il Suap comunicherà con i cittadini, ma anche con le altre p.a. interessate, esclusivamente in via telematica, mentre il portale «impresainungiorno» fornirà i servizi informativi e operativi allo sportello unico, oltre a contenere un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri relativi ai procedimenti gestiti dai Suap.

È quanto prevede un dpr che sarà oggi all'attenzione del consiglio dei ministri, presieduto dal presidente del consiglio Silvio Berlusconi, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Il provvedimento dà attuazione all'articolo 38, comma 3 del dl n. 112/2008, allineandosi anche al dettato della «direttiva servizi», recepita mediante il dlgs n. 59/2010.
Il Suap, istituito presso i municipi, dovrà assicurare in maniera omogenea su tutto il territorio una risposta telematica unica e tempestiva agli operatori che esercitano attività produttive o prestazioni di servizi, sostituendosi quindi agli uffici comunali e a tutte gli enti pubblici comunque coinvolti nell'iter amministrativo (inclusi quelli preposti alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e di tutela della salute). Tali enti, dispone peraltro lo schema di dpr, dovranno astenersi dal trasmettere alcun documento al richiedente. Ogni ente locale dovrà individuare il responsabile del Suap; nelle more, il ruolo è ricoperto dal segretario comunale. I municipi potranno esercitare dette funzioni in forma singola o associata tra loro, nonché in convenzione con le Cciaa.
Laddove entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle norme i comuni non abbiano provveduto a costituire lo Sportello unico, oppure non ne siano in grado per motivi tecnici, l'esercizio delle funzioni relative alla gestione del Suap saranno delegate alla camera di commercio territorialmente competente.
Previste ulteriori norme, inoltre, per accelerare la fase di avvio di un'impresa. Tra queste, la possibilità di presentare contestualmente la Dia e la comunicazione unica presso il registro delle imprese, che provvederà a inoltrare al Suap la documentazione.
Il provvedimento oggi sul tavolo del governo prevede poi che la ricevuta telematica rilasciata dal Suap a seguito di presentazione della Dia rappresenti il termine di avvio del procedimento e consenta anche l'avvio immediato dell'attività nei casi in cui la Dia si riferisca alle attività di cui al dlgs n. 59/2010 (sono esclusi, per esempio, ristoranti, bar, taxi, nonché i servizi finanziari e assicurativi) (articolo ItaliaOggi del 10.06.2010, pag. 21).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Art. 25, L.R. n. 12/2005 - Progetti in variante ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998 - Approvazione - Può sempre intervenire, indipendentemente dall'adeguamento della pianificazione alle disposizioni in materia commerciale.
2. Art. 5 D.P.R. n. 447/1998 - Termine di trenta giorni entro cui il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sulla proposta di variante - Carattere perentorio - Non sussiste.
1.
In base all'art. 25 della L.R. n. 12/2005, i Comuni possano sempre procedere all'approvazione di progetti in variante di cui all'art. 5 D.P.R. n. 447/1998.
Il procedimento di cui al D.P.R. n. 447/1998, stante la sua natura eccezionale ed acceleratoria, può intervenire indipendentemente dall'adeguamento della pianificazione alle disposizioni in materia commerciale.
2. Il termine di trenta giorni entro cui il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sulla proposta di variante ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998, ha carattere acceleratorio, non avendo la legge specificato la natura perentoria dello stesso né avendo previsto alcuna specifica conseguenza per il suo eventuale superamento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 04.05.2010 n. 1221 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sportello unico telematico ai nastri di partenza. Pronti i regolamenti sul Suap e le Agenzie per le imprese.
Ai nastri di partenza lo Sportello unico per le attività produttive telematico a cui si potrà accedere attraverso camera di commercio e agenzie private. I regolamenti attuativi per il Suap e per le Agenzie per le imprese, dopo il recepimento della direttiva 2006/123/CE, saranno infatti approvati a breve dal consiglio dei ministri.

Diventa così realtà, grazie alla cura Bolkestein, l'eterna promessa figlia del dlgs 112/98. Lo sportello unico attività produttive è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico, per l'appunto, dal dlgs 31.03.1998 n.112, che conferiva ai comuni le funzioni amministrative concernenti l'insediamento d'attività produttive e stabiliva che queste dovevano essere esercitate, singolarmente o in forma associata, attraverso un'unica struttura ed un unico procedimento, la disciplina del quale fu rinviata ad un successivo regolamento, adottato con il dpr 20.10.1998, n. 447, che si prepara ora a lasciare campo libero ai nuovi regolamenti di delegificazione, allorquando entreranno in vigore.
Ancor prima, il comune dovrà attestare l'idoneità del proprio Suap rispetto ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lett. a), e a-bis). E quindi lo sportello unico dovrà costituire «l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva» e dovrà fornire «una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento». «Attraverso apposite misure telematiche» dovrà inoltre essere assicurato «il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa e le attività relative all' attività produttiva».
È questo un passaggio da non sottovalutare, considerato che da ciò dipenderà la permanenza in capo al comune del Suap o la delega (coattiva) dell'esercizio delle relative funzioni, alla camera di commercio, competente per territorio. La difficoltà maggiore non risiede tanto nell'adeguamento alla seconda prescrizione, dal momento che potrà essere conseguito anche solo attraverso la posta elettronica certificata (Pec), quanto alla prima, tenuto conto del sovraccarico d'attività da gestire in modalità Suap. A parte i comuni che non lo hanno istituito, sono quelli più grandi che rischiano di essere travolti.
Molti fra questi sono stati sin qui costretti a far selezione, operando, come Suap, su una gamma circoscritta d'attività di produzione di beni e servizi, talora, magari, non come scelta definitiva, ma in ragione di una necessaria gradualità verso quella gestione più completa, che il nuovo regolamento richiede ora in termini pressoché immediati. Messo a disposizione dalle camere di commercio, assurgerà a nodo fondamentale il sistema telematico Suap, evoluzione dell'attuale sistema non telematico, in attuazione agli accordi e agli obiettivi dell'Agenda di Lisbona del giugno 2000, con la quale si sanciva l'impegno di realizzare il progetto c.d. «e-Europe».
Rientreranno necessariamente in questo circuito anche le agenzie per le imprese, soggetto privato accreditato che potrà svolgere funzioni di natura istruttoria e d'asseverazione. Si tratta di una sorta di Suap privato, in caso d'interventi per i quali sia richiesta la Dichiarazione di inizio attività (Dia) o soggetti a silenzio-assenso, nello spirito di un'effettiva sussidiarietà orizzontale. Non è poco, considerato che il provvedimento di recepimento della direttiva Bolkestein va ad ampliare l'ambito della Dia e a ridurre drasticamente quello dell'autorizzazione espressa. E le regioni, sul punto, dovranno fare la loro parte (articolo ItaliaOggi del 10.04.2010, pag. 24).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Sportello unico per le attività produttive - Rapporti con la normativa urbanistica ed edilizia.
Il Comune fa presente che durante l'esame di un progetto di trasformazione ed ampliamento di una struttura esistente, in variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, "è stato accertato che la ditta proprietaria dell'immobile ha dato in parte corso alle previsioni costituenti variante" realizzando parte dell'ampliamento previsto nel progetto.
Il Comune aggiunge che "in merito al progetto di variante si è espressa preliminarmente la Giunta Comunale ravvisando un equilibrato rapporto tra l'interesse del privato e lo interesse pubblico ed un regolato uso del territorio e dando cosi favorevolmente avvio alla pratica di variante urbanistica ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/1998".
Chiede pertanto "se legittimamente la Conferenza dei Servizi, possa proseguire le proprie valutazioni in presenza di ordinanza di sospensione dei lavori che demandi l’adozione di eventuali provvedimenti repressivi all’esito della conclusione della stessa e se la Giunta Provinciale prima ed il Consiglio Comunale poi, legittimamente. in presenza di abusi edilizi possano approvare la variante con effetti sananti" (Regione Marche, parere 24.03.2010 n. 140/2010).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Procedimento Sportello Unico per le Attività Produttive - Ratio.
2. Procedimento Sportello Unico per le Attività Produttive - Competenza - Dirigente - Non convocazione conferenza di servizi - Illegittimità.
3. Procedimento Sportello Unico per le Attività Produttive - Mancata individuazione di aree destinate all'attività produttiva - Interventi di ampliamento - Necessità - Non sussiste.

1. La normativa dello Sportello Unico per le Attività Produttive è finalizzata a favorire lo sviluppo economico ed a consentire perciò la realizzazione di nuovi impianti produttivi ancorché in contrasto allo strumento urbanistico vigente, quando non vi siano ragioni per ritenere che il nuovo insediamento possa cagionare danni all'ambiente circostante ed alla salute pubblica, e che, di contro, esso possa implicare nuova occupazione nel rispetto dei diritti dei lavoratori.
2. Il compito del Dirigente, antecedente a quello della Conferenza di servizi, si esaurisce nel verificare le condizioni di ammissibilità della domanda, cioè l'assenza di aree idonee destinate all'insediamento di impianti produttivi.
Il mancato avvio del procedimento da parte del Dirigente, che ha ritenuto di non convocare la conferenza di servizi, viola pertanto l'art. 5 del DPR 447/1998, che demanda alla Conferenza di servizi il compito di valutare il progetto, e approvarlo con contestuale proposta di variante, da presentare al Consiglio Comunale.
3. La mancata individuazione di aree destinate all'insediamento di impianti urbanistici si deve ritenere necessaria solo in caso di insediamenti di nuovi impianti, ma non di interventi di ampliamento o di ristrutturazione di attività esistenti, in quanto verrebbe frustrata la ratio della norma di favorire lo sviluppo economico, nel caso di una impresa già esistente (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.01.2010 n. 193 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATA: Sportello Unico per attività produttive. Disciplina D.P.R. n. 447/1998.
Vengono posti due interrogativi riguardanti la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 447/1998.
Le questioni poste sono le seguenti:
1. se il responsabile del procedimento SUAP possa convocare la conferenza di servizi su richiesta del privato anche qualora non sussistano “i presupposti di cui al comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. n. 447/1998”;
2. se “Nell’ambito della conferenza dei servizi, qualora l’intervento ricada in vincolo di tutela paesaggistica, il parere del servizio urbanistica del comune e il parere, sempre dello stesso servizio urbanistica, formulato sulla base del parere della Commissione locale per il paesaggio possono sostituire i rispettivi titoli abilitativi (permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica)”; ovvero, in altri termini, se ”il Comune può esimersi dal formare il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica” (Regione Piemonte, parere n. 91/2009 - tratto da www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ampliamento impianto produttivo - Art. 5 D.P.R. n. 447/1998 - Archiviazione procedimento - Inammissibilità - Omessa notifica alla Regione - Improcedibilità - Nuova istanza di permesso di costruire - Non sussiste.
2. Ampliamento impianto produttivo - Art. 5 D.P.R. n. 447/1998 - Archiviazione procedimento - Carenza di preavviso di rigetto - Carenza di motivazione - Eccesso di potere - Illegittimità.

1. Il ricorso avverso l'archiviazione del procedimento attivato ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 447/1998 per l'ampliamento di uno stabilimento artigianale non è inammissibile per omessa notifica alla Regione nel caso in cui il procedimento si sia arrestato ad uno stadio in cui l'intervento regionale non era ancora stato richiesto, non essendo neppure giunto alla determinazione della conferenza di servizi.
Similmente, lo stesso non è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della presentazione di una nuova istanza di permesso di costruire (in alternativa al procedimento attivato) nel caso in cui tale alternativo titolo abilitativo non risulta essere ancora stato rilasciato.
2. L'archiviazione del procedimento di ampliamento di uno stabilimento produttivo risulta illegittimo, non solo per carenza del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis L. n. 241/1990 e di una congrua motivazione ex art. 3 stessa legge, ma poiché viziato da eccesso di potere nella parte in cui afferma apoditticamente l'illegittimità di una delibera comunale presupposta in quanto ciò contrasta con la presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi fino al loro annullamento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 28.12.2009 n. 6222 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANel caso di attivazione dello sportello unico attività produttive, in variante al vigente P.R.G., il concetto di “insufficienza in relazione al progetto presentato” rimanda a una valutazione, per così dire, di tipo quantitativo da parte della Conferenza e non di natura qualitativa. In altre parole, la Conferenza, per dare corso alla proposta di variante urbanistica deve limitarsi a verificare la presenza o sufficienza (dal punto di vista dimensionale) delle aree destinate all’insediamento degli impianti nello strumento urbanistico senza entrare nel merito della concreta fruibilità di queste aree.
La questione ridotta nella sua essenza, è se, la procedura di variante semplificata di cui al citato art. 5 del D.P.R. n. 447 del 1998 possa essere avviata, non solo in caso di assenza di aree destinate agli insediamenti produttivi e di aree insufficienti in relazione al progetto presentato ma anche nel caso in cui dette aree siano non disponibili per i più vari motivi (nel caso di specie per assenza delle opere di urbanizzazione).
Rileva il Collegio, che la costante giurisprudenza (ex multis C. d. S., sez. IV n. 1038 del 03.03.2006), pur riconoscendo la volontà del legislatore di favorire le iniziative economiche, ha qualificato l’art. 5 del D.P.R. n. 447 del 1998 come disposizione di natura eccezionale che consente di variare lo strumento urbanistico “saltando” la procedura ordinaria al ricorrere di ipotesi tassativamente previste. La portata derogatoria dell’istituto rispetto alla regola del diniego necessitato all’approvazione di un progetto contrastante con lo strumento urbanistico rende i presupposti di cui all’art. 5 di stretta interpretazione.
In particolare il concetto di “insufficienza in relazione al progetto presentato” rimanda a una valutazione, per così dire, di tipo quantitativo da parte della Conferenza e non di natura qualitativa. In altre parole, la Conferenza, per dare corso alla proposta di variante urbanistica deve limitarsi a verificare la presenza o sufficienza (dal punto di vista dimensionale) delle aree destinate all’insediamento degli impianti nello strumento urbanistico senza entrare nel merito della concreta fruibilità di queste aree.
Una diversa interpretazione delle norme de qua consentirebbe di aggirare la procedura ordinaria di modifica della pianificazione urbanistica tutte le volte che le aree destinate agli insediamenti produttivi siano qualitativamente non adeguate rispetto al progetto ovvero presentino problemi specifici che il Comune ancora non ha risolto.
E’ solo l’impossibilità evidente di reperire nello strumento urbanistico esistente aree da destinare all’iniziativa produttiva che abilita il ricorso alla procedura di variante semplificata, che, comunque deve essere sottoposta al vaglio del Consiglio comunale che decide in piena autonomia se aderire o meno alla proposta di variante della Conferenza.
In altre più semplici parole qualora il P.I.P. sia stato approvato, l’interessato non può invocare l’applicazione dell’art. 5 per realizzare l’insediamento produttivo in altra area del Comune ma deve richiedere allo stesso gli atti concessori che gli permettano di realizzare l’insediamento nella aree a ciò destinate dalla programmazione urbanistica. In caso di illegittimo diniego potrà ricorrere ai rimedi ordinari di impugnazione (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 10.11.2009 n. 7217 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Procedimento SUAP - Giunta comunale - Incompetenza.
Il procedimento attivato dinanzi allo Sportello unico per le attività produttive è regolato da una normativa di settore che non prevede l'intervento della giunta, sfornita di competenza al riguardo (nel caso di specie il TAR ha annullato la deliberazione della Giunta comunale con la quale era stata ritirata la proposta di deliberazione consiliare deputata all'approvazione della variante urbanistica ex art. 5 D.P.R. 447/1998) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.06.2009 n. 3963
).

EDILIZIA PRIVATA: Sportello unico.
La trasmissione della pratica al SUAP, disposta con l’atto impugnato, non implica recesso del Comune dalle proprie prerogative e responsabilità, giacché lo Sportello Unico non rappresenta un nuovo centro di competenze, ma, com’è noto, un modulo organizzativo e procedimentale composito, una sorta di “procedimento di procedimenti” nel quale confluiscono gli atti e gli adempimenti facenti capo a diverse competenze, e richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato; in questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano “atti istruttori” al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 06.11.2009 n. 1585 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAIn materia di sportello unico attività produttive, la possibilità di impiegare la cd. “variante urbanistica semplificata”, coinvolge un’ipotesi connotata da indubbia eccezionalità, “comportando (la stessa) una consistente deroga al modello ordinario di approvazione di una variazione allo strumento urbanistico, in funzione anticipatoria e sostitutiva delle capacità previsionali delle esigenze di sviluppo del territorio, in attuazione dell’interesse pubblico di assecondare con prontezza insediamenti produttivi”.
Il D.P.R. 20.10.1998 n. 447 -recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi- adottato in base all’articolo 20, comma 8, della legge 15.03.1997, n. 59, all’articolo 5 “Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici”, recita:
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall’articolo 14 della legge 07.08.1990, n. 241, come modificato dall’articolo 17 della legge 15.05.1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
2. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17.08.1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l’approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall’articolo 14, comma 3-bis della legge 07.08.1990, n. 241.
”.
Dalla riprodotta disposizione si evince:
(a) il divieto di approvare progetti in contrasto con lo strumento urbanistico;
(b) la possibilità di derogare a siffatto divieto, purché sussistano le particolari condizioni di procedibilità richiamate dalla norma;
(c) l’obbligo di motivazione nell’ipotesi di avvio del procedimento in deroga;
(d) il valore di proposta di variante allo strumento urbanistico dell’atto conclusivo della conferenza di servizi.
Alla misura, vincolativamente connotata di cui alla lettera (a) si aggiunge quindi, ove sussista la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e sempre che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti, la possibilità che il R.U.P., motivatamente, avvii la procedura convocando la conferenza di servizi.
Coerentemente con tali premesse pertanto, la norma richiede un’espressa motivazione per attivare il procedimento che, comunque, ha valenza del tutto derogatoria, stante il suo presupposto (non conformità allo strumento urbanistico vigente) ed il suo scopo (una procedura semplificata per ottenere una variante allo strumento).
In ultima analisi, la possibilità di impiegare la cd. “variante urbanistica semplificata”, coinvolge un’ipotesi connotata da indubbia eccezionalità, “comportando (la stessa) una consistente deroga al modello ordinario di approvazione di una variazione allo strumento urbanistico, in funzione anticipatoria e sostitutiva delle capacità previsionali delle esigenze di sviluppo del territorio, in attuazione dell’interesse pubblico di assecondare con prontezza insediamenti produttivi” (TAR Puglia Lecce, sez. I, 28.10.2005, n. 4657).
Siffatta connotazione emerge poi con certa evidenza ove si consideri che l’iter di approvazione della variante diverge in maniera significativa da quello ordinario, tant’è che la determinazione assunta in sede di conferenza, costituisce proposta di variante sulla quale appunto si determina definitivamente il Consiglio comunale (TAR Lazia-Latina, Sez. I, sentenza 07.07.2009 n. 644 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Procedimento SUAP - Giunta comunale - Incompetenza.
Il procedimento attivato dinanzi allo Sportello unico per le attività produttive è regolato da una normativa di settore che non prevede l'intervento della giunta, sfornita di competenza al riguardo (nel caso di specie il TAR ha annullato la deliberazione della Giunta comunale con la quale era stata ritirata la proposta di deliberazione consiliare deputata all'approvazione della variante urbanistica ex art. 5 D.P.R. 447/1998) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.06.2009 n. 3963
- link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il procedimento previsto dall’art. 5 del d.P.R. 20.10.1998, n. 447 non costituisce <<un comodo strumento per ovviare ai vincoli della pianificazione urbanistica>>, ma viene ad integrare un vero e proprio <<modello del tutto eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie modalità di modifica degli strumenti urbanistici>> utilizzabile solo quando siano congiuntamente presenti i tre requisiti, previsti dalla disposizione citata e costituiti:
1) dal contrasto sussistente tra il progetto presentato e lo strumento urbanistico;
2) dalla conformità alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro del progetto;
3) dal fatto che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.

In accordo con la giurisprudenza sostanzialmente incontroversa (per la possibilità di utilizzare il procedimento ex art. 5 d.P.R. 447 del 1998 solo nell’ipotesi di insufficienza delle aree destinate ad impianti produttivi sul territorio comunale; si vedano, tra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 04.12.2007, n. 6157; sez. VI, 25.06.2007, n. 3593), la giurisprudenza della Sezione ha dovuto rilevare più volte come il procedimento previsto dall’art. 5 del d.P.R. 20.10.1998, n. 447 non costituisca <<un comodo strumento per ovviare ai vincoli della pianificazione urbanistica>>, ma venga ad integrare un vero e proprio <<modello del tutto eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie modalità di modifica degli strumenti urbanistici>> (TAR Puglia Lecce, sez. I, 11.01.2007, n. 28; 29.01.2009, n. 117) utilizzabile solo quando siano congiuntamente presenti i tre requisiti, previsti dalla disposizione citata e costituiti:
1) dal contrasto sussistente tra il progetto presentato e lo strumento urbanistico;
2) dalla conformità alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro del progetto;
3) dal fatto che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.
Nella fattispecie concreta, l’aspetto problematico è proprio costituito dal terzo requisito, costituito dalla mancanza, nello strumento urbanistico approvato, di aree che permettano in concreto l’insediamento del nuovo intervento produttivo; aspetto che è totalmente assente dai lavori della Conferenza di servizi e che non è stato assolutamente valutato neanche dalla deliberazione finale del Consiglio comunale.
È quindi di tutta evidenza come il ricorso al procedimento previsto dall’art. 5 del d.P.R. 20.10.1998, n. 447 sia stato utilizzato, nella vicenda che ci occupa, come un vero e proprio “surrogato” dell’ordinario procedimento di modifica della strumentazione urbanistica e non in conformità alla propria innegabile natura di strumento eccezionale per procedere all’insediamento di nuove strutture produttive, che non trovino concrete possibilità realizzative nella strumentazione urbanistica vigente.
A ben guardare, nella vicenda che ci occupa, il vizio all’origine della procedura non si esaurisce poi in un semplice difetto di istruttoria o di motivazione, ma, oltre ad integrare una evidente violazione delle linee di indirizzo dettate dalla Giunta Regionale con la delib. 27.11.2007 n. 2000, trascende in un più significativo contrasto con la strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Leverano.
La Sezione si è sostanzialmente già occupata della problematica con la sentenza 27.06.2007 n. 2593 (relativa al piano per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita approvato dal C.C. di Leverano con la delibera 04.08.2006 n. 28), rilevando la presenza sul territorio comunale di aree “E” ed “F” (quindi diverse dalla “D5” oggetto dell’intervento che ci occupa) già considerate <<urbanisticamente compatibili>> all’insediamento di medie strutture di vendita, senza alcuna necessità di procedere all’utilizzo del procedimento richiesto dall’art. 5 del d.P.R. 447 del 1998 (che anzi era irragionevolmente ritenuto necessario proprio dal piano annullato dalla Sezione, anche con riferimento a questo aspetto); siamo, quindi, in presenza di uno strumento urbanistico che prevede già, almeno in astratto, aree destinate all’insediamento di medie strutture di vendita e che, quindi, non permette il ricorso al procedimento previsto dall’art. 5 del d.P.R. 447 del 1998, se non a seguito dell’accertamento della concreta impossibilità di allocare un certo intervento nelle aree già disponibili sul territorio comunale.
Del resto, le argomentazioni sopra richiamate non trovano un sostanziale ostacolo nel fatto che si tratti di una variante limitata all’introduzione della possibilità di demolire e ricostruire con diversa sagoma e non di più importanti deroghe alla strumentazione urbanistica vigente; come immediatamente percepibile, lo stesso ricorso al procedimento ex art. 5 d.P.R. 447 del 1998, evidenzia come, in mancanza della modificazione urbanistica, l’intervento non sarebbe stato realizzabile; si tratta, quindi, di una modificazione che condiziona la stessa realizzazione dell’intervento e che, proprio, per questo, non può essere considerata secondaria o inessenziale (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 21.05.2009 n. 1239 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti produttivi.
Il procedimento ex art. 5 d.P.R. 447 del 1998 (in materia di impianti produttivi sul territorio comunale) non costituisce «un comodo strumento per ovviare ai vincoli della pianificazione urbanistica», ma viene ad integrare un vero e proprio «modello del tutto eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie modalità di modifica degli strumenti urbanistici» utilizzabile solo quando siano congiuntamente presenti i tre requisiti, previsti dalla disposizione citata e costituiti:
1) dal contrasto sussistente tra il progetto presentato e lo strumento urbanistico;
2) dalla conformità alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro del progetto;
3) dal fatto che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 21.05.2009 n. 1239 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: M. Lavatelli, Sportello unico per le attività produttive (link a www.lavatellilatorraca.it).

anno 2008

EDILIZIA PRIVATAIn materia di sportello unico per le attività produttive, il comune ha la facoltà -e non l'obbligo- di avviare il procedimento ex art. 5 del D.P.R. 447 del 1998.
Il d.P.R. 20.10.1998, n. 447, all’art. 5 dispone che “qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale … ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente convocare una conferenza di servizi … per le conseguenti decisioni … Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante”.
La riportata disposizione indica un procedimento –alternativo rispetto agli ordinari strumenti di modifica della pianificazione urbani-stica– preordinato alla individuazione delle aree da destinare ad im-pianti produttivi mediante variante specifica al piano vigente.
Condizione imprescindibile per l’avvio del procedimento attraverso la convocazione della conferenza di servizi è (per quanto qui interessa) la conformità del progetto alle norme vigenti in maniera ambientale, che neppure il ricorrente in primo grado ha dedotto sussistere in maniera completa. Occorre, inoltre, che sussista l’impossibilità di reperire nello strumento urbanistico aree idonee all’iniziativa produttiva.
E’ evidente, infatti, che, qualora risultino disponibili nel PRG altre aree utilizzabili per l’allocazione dell’intervento produttivo, vengono meno le esigenze promozionali alla base della disciplina derogatoria, la quale ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo strumento ordinario di modifica dello strumento urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell’imprenditore.
In ogni caso, quando sussistono i detti presupposti, l’Amministrazione ha non l’obbligo ma la facoltà di avviare, sulla scorta di congrua motivazione, l’iter semplificato per l’introduzione della variante, come si desume da rilievi testuali (il responsabile può motivatamente) sia da considerazioni di tipo sistematico. Sotto tale ultimo profilo è da notare, infatti, che, pur ispirandosi la vigente normativa ad evidenti criteri di favore per l’insediamento di attività produttive, tale logica economico-sociale non può essere spinta fino a sovvertire il ruolo fondamentale che spetta al Comune nell’ambito del giusto procedimento in materia urbanistica.
Ne deriva che la conferenza non deve sempre e comunque essere convocata qualora il progetto proposto non contrasti con divieti specifici ambientali e sanitari. Ciò, potendo costringere il consiglio comunale a riconsiderare la previsione urbanistica per una certa zona, inciderebbe in maniera certa sulla programmazione dei lavori del consiglio stesso ed in qualche misura (perché si tratterebbe pur sempre di una proposta di variante da sottoporre al vaglio del ripetuto consiglio) nella discrezionalità del Comune in materia di programmazione dello sviluppo del territorio.
Il Collegio ritiene, quindi, che la determinazione di non avviare il procedimento è di per sé pienamente consentita dall’ordinamento di settore, il quale configura l’utilizzo di una procedura pur sempre derogatoria come meramente facoltativo da parte dell’ente locale. Ritiene, altresì, che tale determinazione costituisce il frutto dell’esercizio di un potere discrezionale che il Comune può legittimamente fondare, anche indipendentemente da precisi divieti ambientali, su valutazioni di ordine generale, purché razionalmente ed equilibratamente rapportate, in relazione alla natura ed all’entità dell’intervento, all’esigenza di evitare la compromissione di valori paesaggistici, urbanistici o comunque inerenti alla tutela dell’assetto delle territorio (C.G.A.R.S., sentenza 15.12.2008 n. 1077 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La proposta di variante dello strumento urbanistico, formulata dalla conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 5 DPR 447/1998, non è vincolante per il Consiglio comunale.
La proposta di variante dello strumento urbanistico formulata ai sensi dell’art. 5 DPR 447/1998 al fine di favorire e semplificare la realizzazione di una struttura in zona tipizzata diversamente, non è vincolante per il Consiglio comunale, il quale deve valutare autonomamente se aderire o meno alla stessa (in tal senso, C. Stato, IV, 27.06.2007, n. 3772).
E’ vero, però, che la particolarità della fattispecie e dell’andamento del procedimento amministrativo pur non determinando in capo all’interessato né posizioni già favorevoli né tantomeno di affidamento alla conclusione positiva del medesimo, pur tuttavia, dal punto di vista procedimentale, imponeva e impone al Consiglio Comunale –pur libero nelle sue determinazioni– un ispessimento del già generale dovere di adeguata motivazione, che non può dirsi soddisfatto attraverso una motivazione che richiama per relationem atti di indirizzo in sé generici, inoltre non pienamente pertinenti e non confacenti alla fattispecie.
In mancanza, altrimenti, viene vulnerato il senso del dovere di adeguata motivazione, che è quello di consentire alla parte privata di poter ripercorrere l’iter logico-intellettivo seguito dalla amministrazione ai fini della emanazione dell’atto di diniego (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 03.09.2008 n. 4110 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Procedimento ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 - Procedimento ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 e succ. mod. ed int. - Non sussiste.
2. Destinazione urbanistica della zona - Espressione di potere discrezionale della P.A. - Sussiste - Sindacabilità da parte del giudice amministrativo - Limiti.
3. Procedimento ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 - Possibilità del Comune di apportare modificazioni dopo la conferenza di servizi in sede di deliberazione consiliare - Sussiste - Posizione qualificata del privato - Non sussiste.

1. Il procedimento previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, nella parte che va dalla proposta di variante allo strumento urbanistico, effettuata dalla conferenza di servizi, alla decisione del consiglio comunale, non può considerarsi un procedimento ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e succ. mod. ed int.
2. La destinazione urbanistica fissata per una determinata zona è frutto di una valutazione discrezionale della Amministrazione, insindacabile da parte del giudice amministrativo se non per vizi logici e di fatto.
3. Nel procedimento ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, il cambiamento nella valutazione espressa dal Comune tra la conferenza di servizi e la deliberazione consiliare finale non è sufficiente a viziare quest'ultima, infatti dalla conferenza di servizi esce soltanto una proposta di variante urbanistica, rispetto alla quale il Comune può introdurre modificazioni e non vi è in capo ai privati una posizione qualificata in grado di condizionare le motivazioni dell'Amministrazione e di indirizzare la decisione finale verso un esito certo o probabile
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 31.07.2008 n. 3125 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICAVariante urbanistica ex art. 5 DPR n. 447/1998 - Presupposti ex c. 2 - Ricorrenza - Verifica del responsabile del procedimento - Motivazione.
Il ricorso alla procedure eccezionale e di natura derogatoria di variante urbanistica ex art. 5 de DPR n. 447/1998 è ammesso solo alle tassative condizioni previste dal comma 2. La sussistenza di tali presupposti deve essere verificata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi; inoltre deve risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza, in quanto è sulla base di tutti i requisiti di legge che il responsabile del procedimento potrà "motivatamente" procedere all’avvio della procedura di formazione della variante urbanistica prevista dell’art. 5 del DPR n. 447/1998.
Variante urbanistica ex art. 5 DPR n. 447/1998 - Concetto di “aree insufficienti rispetto al progetto presentato - Nozione - Prova - Onere del richiedente.
Con l’espressione aree "insufficienti rispetto al progetto presentato" contenuta nel comma 2, dell’art. 5, del D.P.R. n. 447/1998, il regolamento statale intende riferirsi alle situazioni in cui non sia possibile per un’impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perchè queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente; vi è infine insufficienza di aree anche nelle ipotesi in cui le aree a destinazione produttiva siano inidonee da un punto di vista qualitativo (es. attività che richiedono particolari infrastrutture; rimessaggio di cantieri navali che richiedono il facile accesso al mare; la necessità, per il tipo di attività, della vicinanza di strutture ferroviarie ecc.). Costituisce onere del richiedente provare l’inesistenza e la insufficienza di aree libere e disponibili nel territorio comunale, e la variazione dello strumento urbanistico proposta in applicazione dell’art. 5 non deve corrispondere a sopravvenute esigenze generali di carattere urbanistico, bensì a particolari esigenze di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, anche laddove la variante riguardi una sola area per un singolo impianto, così come è irrilevante l’esistenza nella zona di impianti preesistenti, dello stesso genere o di genere diverso (Tar Puglia-Lecce, sez. I, n. 1601/2005) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 11.07.2008 n. 1993 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Procedura semplificata di cui al Dpr 447/1998.
L'art. 5 del DPR n. 447/1998, che è norma regolamentare, consente, all'esito della conferenza di servizi disciplinata dagli art. 14 e ss. del DPR n. 241/1990, l'approvazione di progetti implicanti una variante dello strumento urbanistico; la determinazione dirigenziale emessa all'esito del procedimento implica il rilascio del permesso di costruire, la cui efficacia è, però. subordinata alla approvazione della variante da parte del consiglio comunale. mentre non occorre una successiva approvazione da parte della regione. Si palesa evidente che la conferenza di servizi di cui al citato art. 5 del DPR n. 447/1998 deve necessariamente concludersi con un provvedimento di accoglimento o di rigetto della richiesta di approvazione del progetto per la realizzazione dell'insediamento produttivo, essendo prevista espressamente la conclusione del procedimento in tali sensi dall'art. 14-ter, comma 6-bis, della predetta L. n. 241/1990, aggiunto dall'art. 10 della L. 11.02.2005 n. 15, il quale stabilisce che: "All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede." (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 15.04.2008 n. 15647 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATASulla prevalenza del procedimento sportello unico sulla normativa regionale.
La specifica disciplina sul procedimento previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 447 del 1998 prevale sulle disposizioni della legge regionale, sulle modalità di pubblicazione della delibera riguardante la variante del piano regolatore.
Infatti, il medesimo art. 5 ha disciplinato un procedimento semplificato volto alla più rapida produzione degli effetti, con una finalità acceleratoria che non consente la congiunta applicazione delle norme derogatorie (di cui al d.P.R. n. 447 del 1998) e di quelle ordinariamente previste dalla legislazione regionale per le varianti agli strumenti urbanistici.
Del resto, neppure si può ritenere che i termini da rispettare, per l’adozione di una variante in sede di Conferenza di servizi, in ordine alle modalità di pubblicazione siano cumulativamente quello di 45 giorni, previsto dalla legge regionale, e quello di 20 giorni, previsto per la pubblicazione dell’avviso di convocazione della conferenza dei servizi (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 07.04.2008 n. 1496 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Variante urbanistica - Conferenza dei servizi - Modifiche - Sono ammissibili - Aspettativa dei privati - Non sussistenza.
Dalla conferenza di servizi esce soltanto una proposta di variante urbanistica (art. 5 co. 2 DPR 447/1998), rispetto alla quale i comuni hanno la possibilità di introdurre variazioni. Non vi è ancora in capo ai privati una posizione qualificata in grado di condizionare le motivazioni dell'amministrazione e di indirizzare la decisione finale verso un esito certo o probabile (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 11.02.2008 n. 47 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATACompetenza rilascio provvedimento autorizzativo.
Il Comune XXX pone un quesito in ordine alla procedura prevista dalla normativa in tema di S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive). Segnala, infatti, il Comune di aver ricevuto dallo S.U.A.P. dell’ente XXX, a cui è associato, la pratica edilizia relativa ad un intervento di realizzazione di un complesso produttivo per attività di frantumazione e selezione inerti (Regione Piemonte, parere n. 25/2008 - link a www.regione.piemonte.it).

anno 2007

EDILIZIA PRIVATA1. Procedimento SUAP ex art. 4, comma 2 D.P.R. n. 447/1998 e succ. mod. ed int. - Art. 10-bis della L. n. 241/1990 e succ. mod. ed int.- Esclusione.
2. Provvedimento di diniego alla realizzazione di recinzione motivato con riferimento al fatto che la zona da recintare è zona vincolata o ricadente in un P.L.I.S. -Insufficienza della motivazione- Illegittimità.

1. In sede di procedimento di sportello unico per le imprese, quanto previsto dalla prima parte dell'art. 4 , comma 2 del D.P.R. n. 447/1998 e succ. mod ed int. esclude il ricorso all'istituto previsto dall'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e succ. mod. ed int. salva la possibilità prevista dalla seconda parte del comma 2 dello stesso articolo 4 di chiedere la convocazione di una conferenza di servizi al fine di concordare le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
2. Il provvedimento di diniego alla realizzazione di una recinzione che essendo espressione della facoltà/pretesa del proprietario, non richiede di norma alcuna giustificazione, è illegittimo se privo di qualsivoglia specificazione atta ad identificare la norma conformativa o preclusiva che renderebbe inammissibile l'intervento, non potendosi considerare sufficiente a tal fine il mero riferimento al fatto che la zona da recintare sia zona vincolata o ricadente in un P.L.I.S. (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.12.2007 n. 6665 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Anche un nuovo distributore di carburanti può essere realizzato mediante lo sportello unico in variante al P.R.G..
Gli impianti di carburante, in ragione della loro natura, sono regolati da disciplina autonoma e differenziata rispetto a quella concernente i centri commerciali cui eventualmente possano accedere, sicché in ogni caso l’apertura di un impianto precedentemente non esistente in un centro commerciale costituisce nuovo impianto.
Ciò non esclude che si possa per tali impianti seguire il procedimento semplificato di cui agli artt. 4 e 5 del DPR n. 447/1998 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne nonché per la determinazione di aree destinate agli insediamenti produttivi) in quanto anch’essi rientrano nell’ambito di applicazione di tale Regolamento. Peraltro, tale disciplina attiene alla localizzazione degli impianti, restando ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa specifica di settore e, in particolare, dal Piano carburanti del Comune (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 04.12.2007 n. 6157 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla conclusione di un procedimento amministrativo curato dallo Sportello unico per le attività produttive.
Il Comune chiede un parere in merito alla conclusione di un procedimento curato dallo Sportello unico, concernente il progetto di ampliamento e di riorganizzazione urbanistico-edilizia del polo produttivo di una ditta, “difforme con il Piano di Fabbricazione vigente e con il PRG adottato in adeguamento al P.P.A.R.”.
A tal proposito fa presente che “è stato assunto dal SUAP verbale d’ufficio conclusivo della conferenza di servizi avente valore di variante urbanistica”, sul quale “sono state espletate le procedure della pubblicazione” e “non sono pervenute osservazioni, proposte e opposizioni dagli aventi titolo ai sensi della Legge 17.08.1942, n. 1150” e che occorre “pertanto procedere per la pronuncia definitiva del Consiglio Comunale”.
Dato che si evince il mancato interesse della ditta proponente alla conclusione del procedimento amministrativo, in quanto questa non intende predisporre la convenzione necessaria per regolamentare i rapporti giuridici ed economici fra le parti, si chiede se la competenza ad archiviare il procedimento appartenga alla Responsabile SUAP o al Consiglio comunale, “dando atto che” lo Sportello unico  "ha già provveduto a concludere il procedimento con il verbale conclusivo del 03/05/2006 avente valore di proposta di variante” (Regione Marche, parere 26.11.2007 n. 72/2007).

EDILIZIA PRIVATA:  Sullo sportello unico delle attività produttive.
L’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, dispone che ove il progetto sia in contrasto (come è palese nel caso di specie) con lo strumento urbanistico, ma sia conforme con la normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, il responsabile del procedimento possa convocare una conferenza di servizi per le conseguenti decisioni, che costituiscono proposta di variante allo strumento urbanistico e sulle quali si pronuncia il consiglio comunale.
Ora, questo Tribunale con sentenza 20.05.2004, n. 453, ha già avuto modo di interpretare tale normativa, ed ha in merito chiarito, per la parte che qui interessa, che nell’ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo, ove il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento, in base al disposto degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447, recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di localizzazione degli impianti produttivi, può convocare una conferenza di servizi per la variazione dello strumento urbanistico; tale necessità di variare lo strumento urbanistico non deve però contenere una specifica motivazione in ordine alla insufficienza di altre aree disponibili nella zona, ma deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, sicché l’area da destinare all’ampliamento della relativa attività non può essere rinvenuta altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale e da ampliare.
Tale D.P.R. 20.10.1998 n. 447 esprime, invero, un “favor” verso la realizzazione, la ristrutturazione ovvero l'ampliamento degli impianti industriali ed a tale scopo ha delineato un procedimento semplificato -che si risolve in un procedimento che, attraverso la conferenza di servizi indetta dal responsabile del procedimento, porta alla formazione di una proposta di variante sulla quale il Consiglio comunale si pronuncia "definitivamente"- per giungere alla rapida realizzazione di tali iniziative, anche quando esse siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore, purché lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 11.01.2007 n. 1644).
Questo Tribunale con sentenza 01.09.2004, n. 772, ha, inoltre, già chiarito che l’esito della Conferenza dei Servizi che costituisce –ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447– proposta di variante dello strumento urbanistico su cui è chiamato a pronunciarsi definitivamente il Consiglio comunale, poiché fa salva la fase partecipativa, prescrivendo che debba tenersi conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli interessati, deve essere pubblicato non per trenta giorni, ma per quarantacinque giorni consecutivi così come prescritto dall’art. 10, comma 1, della l. Regione Abruzzo 12.04.1983, n. 18.
Mentre è stato ulteriormente chiarito che tale proposta di variazione della strumento urbanistico assunta dalla Conferenza dei servizi non è certamente vincolante per il consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se aderire o meno a tale proposta (da ultimo, Cons. St. sez. IV, 19.10.2007 n. 5471), in quanto la determinazione della Conferenza dei servizi rappresenta un peculiare atto di impulso (proposta) dell’autonomo procedimento (di natura esclusivamente urbanistica) volto alla variazione del vigente piano regolatore, rientrante nelle normali ed esclusive attribuzioni dell’ente locale
In definitiva, la natura e gli effetti della variante al P.R.G. prevista per la realizzazione di insediamenti produttivi dall’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, sono identici a quelli della variante urbanistica ordinaria: ambedue sono cioè destinate ad incidere sull’assetto del territorio, dettando una disciplina nuova e diversa da quella in vigore. La differenza radicale riguarda la modalità specifica di inizio del procedimento di variazione dello strumento urbanistico: nel caso dell’art. 5 citato, la proposta di variazione è collegata alla presentazione, da parte di un privato, di un progetto che ottenga il parere favorevole della conferenza dei servizi, appositamente convocata; nell’ipotesi ordinaria, la proposta di variazione dello strumento urbanistico è affidata alla iniziativa della Amministrazione comunale. Nell’ambito di tale procedimento il Consiglio comunale ha, pertanto, la piena titolarità del potere di valutare la proposta di variante, esprimendosi con adeguata motivazione (Cons. St, sez. VI, sentenza 25.06.2007 n. 3593).
Con la predetta sentenza n. 772 questa Sezione ha, inoltre, precisato che la variazione dello strumento urbanistico che sia stata proposta in applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, non deve corrispondere a sopravvenute esigenze generali di carattere urbanistico, bensì a particolari esigenze di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, anche laddove la variante riguardi una sola area per un singolo impianto; né occorre che la relativa deliberazione di variante di detto strumento si dia carico di adeguatamente esternare le ragioni che inducano il consiglio comunale a variare la destinazione dell’area oggetto d’intervento, ben potendo tali ragioni rinvenirsi nella conforme proposta scaturita dalla conferenza dei servizi.
In estrema sintesi, deve rilevarsi che, nel disporre la variazione dello strumento urbanistico in applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, ove si tratti di insediare un nuovo impianto produttivo occorre verificare se nel Comune vi siano o meno altre aree sufficienti, mentre ove si tratti di ampliare un impianto produttivo esistente non occorre tale verifica, in quanto l’ampliamento deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale da ampliare. Peraltro -come questa stessa Sezione ha ulteriormente chiarito con sentenza 04.11.2004, n. 878- la variazione della destinazione urbanistica dell’area, in quanto atto discrezionale di specifica competenza del consiglio comunale, deve essere sorretta da una adeguata motivazione, che può, peraltro, rinvenirsi anche negli atti del procedimento ed, in particolare, nella conforme proposta scaturita dalla conferenza dei servizi (TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 07.11.2007 n. 875 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La variante dello strumento urbanistico, mediante l'attivazione dello sportello unico per le attività produttive, non è atto dovuto, ma costituisce, piuttosto, oggetto di esercizio di poteri discrezionali, che devono comparare l'interesse alla realizzazione dell'opera (o alla realizzazione dell’insediamento produttivo) con molteplici altri interessi, quali quello urbanistico, edilizio, paesistico, ambientale.
Per quel che concerne l’ampiezza delle prerogative comunali e regionali in sede di valutazione delle proposte progettuali ex art. 5, d.P.R. 447 del 1998, la consolidata giurisprudenza amministrativa ha sempre ribadito il principio secondo cui sia la concessione in deroga, sia la variante dello strumento urbanistico, non sono atti dovuti, ma costituiscono piuttosto oggetto di esercizio di poteri discrezionali, che devono comparare l'interesse alla realizzazione dell'opera (o alla realizzazione dell’insediamento produttivo) con molteplici altri interessi, quali quello urbanistico, edilizio, paesistico, ambientale. Ad avviso del TAR, i presupposti per l’operatività del richiamato art. 5 –vale a dire: a) la sussistenza di un contrasto tra il progetto presentato e lo strumento urbanistico vigente; b) l’insussistenza e/o insufficienza di aree a tal fine individuate; c) la conformità del progetto alle vigenti norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro- costituiscono condizione minima necessaria ma non sufficiente per poter consentire la realizzazione del richiesto intervento, ferma restando in capo agli Organi decidenti un’ampia discrezionalità sulla possibilità di prestare il proprio eventuale assenso.
La determinazione della conferenza dei servizi, nell’ambito del particolare procedimento di cui all'art. 5 D.P.R. 20.10.1998, n. 447, rappresenta un peculiare atto di impulso (proposta) dell’autonomo procedimento (di natura esclusivamente urbanistica) volto alla variazione del vigente piano regolatore, rientrante nelle normali ed esclusive attribuzioni dell’ente locale che, attraverso i suoi uffici indice la conferenza dei servizi. Come la giurisprudenza della Sezione ha chiarito anche di recente (cfr. Sez. IV, 30.09.2005, n. 5205; 14.04.2006, n. 2170), da un lato, tale proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla Conferenza dei servizi non è certamente vincolante per il Consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se aderire o meno alla stessa; dall’altro, qualora l’esito della conferenza dei servizi sia in qualunque modo sfavorevole al privato richiedente e dunque si risolva nel diniego di approvazione del proposto progetto in variante allo strumento urbanistico, tale esito assume valore ostativo alla prosecuzione del procedimento amministrativo, mancando in tale ipotesi l’atto d’impulso, strumentale alle determinazioni di competenza del Consiglio comunale (v. Cons. St., IV, 07.05.2004, n. 2874 ). Realizzandosi, dunque, l’evenienza da ultimo sopra ipotizzata, la distinta procedura, di competenza del Consiglio comunale, specificamente connessa alla prima e destinata alle definitive valutazioni relative alle conseguenze urbanistiche e di sicurezza pubblica dal progetto in variante allo strumento urbanistico, neppure viene attivata, mancando l’atto di iniziativa rappresentato dalla “proposta” approvata dalla Conferenza dei servizi. Si tratta, all’evidenza, di una procedura di approvazione di varianti chiaramente derogatoria rispetto a quella ordinaria contemplata nella normativa vigente, nell’ambito della quale resta fermo il potere discrezionale delle amministrazioni competenti di approvare o meno la proposta di variante (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19.10.2007 n. 5471 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASulla convocazione della conferenza dei servizi dello sportello unico.
L’art. 5 del dPR n. 447/1998, non consente di ipotizzare, a fronte della richiesta del privato di realizzare o ampliare, ristrutturare o riconvertire un impianto industriale, alcuna abdicazione del Comune dalla sua istituzionale potestà pianificatoria, sì da rendere l’approvazione della variante pressoché obbligatoria (C.d.S. sez. IV n. 2170/2006).
Ed invero, il responsabile del procedimento, “può” e non “deve” convocare la conferenza di servizi mediante la quale si addiviene a detta adozione (TAR Lombardia-Milano n. 3819 - 26.09.2002).
Devono in ogni caso sussistere le condizioni previste dallo stesso art. 5 citato perché si possa procedere alla Conferenza di servizi tra le quali v’è senz’altro, per esplicita previsione della norma in esame, l’assenza di localizzazione degli impianti produttivi nel territorio del Comune.
L’obiettivo delle innovative disposizioni all’esame è stato quello di incentivare e facilitare l’attività produttiva in un momento in cui essa è attraversata da una crisi di competitività, ma non già quello di sacrificare a tale esigenza anche i “valori” e gli obiettivi della pianificazione urbanistica vigente  (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.06.2007 n. 3772 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASull'ampliamento di un capannone esistente in variante al P.R.G..
Considerato che la variante urbanistica semplificata, contemplata dall'art. 5 del dpr 20.10.1998 n. 447, è istituto del tutto eccezionale e derogatorio, con la conseguente necessità di interpretazione restrittiva della norma stessa, la possibilità di prescindere, nell’ipotesi di ampliamento di un preesistente impianto produttivo, dalla verifica se lo strumento urbanistico generale comunale individui o meno aree (adeguate) destinate alla tipologia di impianto produttivo da realizzare, deve essere ragionevolmente limitata (in forza dei consueti ortodossi canoni ermeneutici) ai soli casi in cui l’impianto principale da ampliare sia già operante nella medesima tipologia produttiva, e (quindi) con la preesistenza in loco dei corrispondenti standards urbanistici speciali, cioè delle aree destinate a servizi di pubblica utilità in misura rapportata a quella delle aree già destinate alla peculiare attività produttiva.
In altri termini, alle sole fattispecie nelle quali non si determini soluzione di continuità nel ciclo produttivo dell’immobile (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 27.06.2007 n. 2594 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASulla conferenza dei servizi dello sportello unico per le attività produttive.
Il concetto di inidoneità di un’area, in relazione al progetto presentato, non coincide però con quello di insufficienza delle aree destinate all’insediamento dell’impianto produttivo, di cui al comma 1 del DPR n. 447/1998. Il primo implica un accertamento concreto della realizzabilità di un progetto in una determinata area produttiva, mentre il secondo richiede una verifica delle aree che lo strumento urbanistico individua come destinate all’insediamento di impianti produttivi, che, qualora dovessero risultare insufficienti, legittimano la convocazione della conferenza dei servizi.
Il responsabile del procedimento deve, quindi, procedere alla convocazione della conferenza dei servizi dopo avere motivatamente riscontrato la presenza del secondo presupposto di cui al comma 1 dell’art. 5 del DPR n. 447/1998, il cui accertamento non può essere fatto con riferimento al progetto presentato (come avvenuto nella specie), ma assumendo come parametro lo strumento urbanistico e le relative destinazioni (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 25.06.2007 n. 3593 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASul significato dell’espressione aree "insufficienti rispetto al progetto presentato" contenuta nel comma 2, dell’art. 5, del D.P.R. n. 447/1998.
L'art. 5 del DPR n. 440/2000 dispone che qualora venga presentato un progetto per una nuova attività produttiva in contrasto con il piano regolatore, il responsabile del procedimento è tenuto a rigettare l’istanza (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 447/1998).
L’art. 5, oltre al rigetto, che costituisce l’ipotesi ordinaria, prevede anche l’ipotesi eccezionale, che consiste nell’avviare le procedure per la formazione di una variante urbanistica, conseguente all’approvazione del progetto, con decisione da assumere mediante l’indizione di una conferenza di servizi.
Questa ipotesi essendo eccezionale e di natura derogatoria alle procedure ordinarie non ammette applicazioni estensive o analogiche, richiedendo peraltro una adeguata motivazione.
Pertanto il ricorso a tale procedura è ammesso solo alle tassative condizioni previste dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 447/1998, che sono le seguenti:
1) il progetto presentato deve essere conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro;
2) lo strumento urbanistico:
A. deve essere caratterizzato dalla mancanza di aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi, con classificazione di zona idonea al tipo di richiesta presentata;
B. oppure le aree previste dal medesimo strumento urbanistico devono risultare insufficienti in relazione al progetto presentato;
3) della conferenza deve essere dato pubblico avviso in quanto ogni soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, cui possa derivare pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto, deve poter intervenire alla conferenza dei servizi presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.
La sussistenza di tali presupposti deve essere verificata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi; inoltre la sussistenza di tutte queste condizioni deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza, in quanto è sulla base di tutti i requisiti di legge che il responsabile del procedimento potrà "motivatamente" procedere all’avvio della procedura di formazione della variante urbanistica prevista dell’art. 5 del DPR n. 447/1998.
E’ opportuno anche precisare il significato dell’espressione aree "insufficienti rispetto al progetto presentato" contenuta nel comma 2, dell’art. 5, del D.P.R. n. 447/1998.
Si ritiene che, con l’espressione anzidetta, il regolamento statale intenda riferirsi alle situazioni in cui non sia possibile per un’impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perché queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente; vi è infine insufficienza di aree anche nelle ipotesi in cui le aree a destinazione produttiva siano inidonee da un punto di vista qualitativo (es. attività che richiedono particolari infrastrutture; rimessaggio di cantieri navali che richiedono il facile accesso al mare; la necessità, per il tipo di attività, della vicinanza di strutture ferroviarie ecc.).
Appare evidente che per aree "disponibili", dal punto di vista urbanistico, ci si debba riferire alla disponibilità effettiva; rientrano quindi in tale nozione anche le aree contenute in piani attuativi approvati e realizzati solo parzialmente.
La verifica circa la sussistenza del requisito della insufficienza delle aree non è necessaria nei soli casi di interventi consistenti nell’ampliamento, nella cessazione/riattivazione o nella ristrutturazione dell’attività produttiva.
Occorre anche precisare che nelle ipotesi di riconversione deve essere adottata una maggiore cautela se il cambio di attività produttiva comporta anche una radicale modifica rispetto alle attività produttive preesistenti nell’area, determinando cambiamenti che possono avere rilevanti ripercussioni sul contesto urbanistico esistente.
In tali casi si rende necessaria una attenta valutazione sull’impatto che tale attività può determinare sul territorio prima dell’indizione della conferenza di servizi per la formazione della variante urbanistica.
Inoltre, poiché il regolamento sullo sportello unico trova la propria "ratio" nell’esigenza di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive, e a tale scopo introduce procedure speciali che derogano alle procedure ordinarie, è evidente che l’impatto urbanistico consentito dall’approvazione di varianti conseguenti alla presentazione di progetti deve essere circoscritto al solo intervento da realizzare e alla sola durata dello stesso.
Conseguentemente si determina una nuova zonizzazione oltre che nell’ipotesi in cui sia approvata una variante ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 447/1998, nella sola ipotesi di intervento consistente nella realizzazione di un nuovo impianto (intervento indicato al punto 1.2) che determina una "zonizzazione" del territorio diversa dalla preesistente limitatamente all’area interessata. Mentre negli altri casi (ristrutturazione di cui al punto 1.3; ampliamento di cui al punto 1.4; cessazione/riattivazione di cui al punto 1.5; riconversione di cui al punto 1.6; opere interne di cui al punto 1.7) non si determina alcuna nuova zonizzazione, ma si ha variazione del piano regolatore generale nella misura minima necessaria a consentire l’attuazione dell’intervento medesimo.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che “Ai fini dell’applicabilità dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447 (il quale ha la finalità di favorire gli insediamenti produttivi, consentendo l’adozione di varianti allo strumento urbanistico dopo aver accertato che, all’interno del territorio comunale, non esistono altre aree idonee e compatibili con il progetto proposto) è irrilevante che sia stato avviato il procedimento di adozione della variante relativo alle zone PIP, con cui sarebbero state individuate zone di tipo misto, ove non sia stato dimostrato che, a seguito della conclusione del procedimento di variante, si creino delle zone idonee per l’insediamento richiesto (nella specie si trattava della realizzazione di un centro commerciale).
Costituisce inoltre onere del richiedente provare l’inesistenza e la insufficienza di aree libere e disponibili nel territorio comunale, e la variazione dello strumento urbanistico proposta in applicazione dell’art. 5 non deve corrispondere a sopravvenute esigenze generali di carattere urbanistico, bensì a particolari esigenze di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, anche laddove la variante riguardi una sola area per un singolo impianto, così come è irrilevante l’esistenza nella zona di impianti preesistenti, dello stesso genere o di genere diverso.” (Tar Puglia, sez. Lecce, sez. I, n. 1601/2005) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 07.02.2007 n. 329 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2006

EDILIZIA PRIVATASulla convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione di un progetto in variante al P.R.G..
Condizioni imprescindibili per l’avvio del procedimento attraverso la convocazione della conferenza sono da un lato la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro; dall’altro l’impossibilità di reperire nello strumento esistente aree idonee all’iniziativa produttiva.
E’ del tutto evidente, infatti, che qualora risultino disponibili nel Piano altre aree convenienti per la allocazione dell’intervento produttivo, vengano meno le esigenze promozionali alla base della disciplina derogatoria, la quale dunque –come efficacemente evidenziato dalla Regione– ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo strumento ordinario di modifica dell’assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell’imprenditore.
In ogni caso, quando sussistono i detti presupposti l’Amministrazione ha non l’obbligo, ma la facoltà, di avviare, sulla scorta di una congrua motivazione, l’iter semplificato per l’introduzione della variante, come si deduce sia da rilievi testuali (il responsabile può motivatamente) sia da considerazioni di tipo sistematico.
Sotto il profilo da ultimo richiamato è da osservare infatti che, pur ispirandosi la disciplina in rassegna a evidenti criteri di favore per l’insediamento di attività produttive, tale ratio economico-sociale non può essere spinta –come insegna Corte cost. n. 206 del 2001 la quale ha in sostanza reintrodotto l’obbligo dell’assenso regionale alla variante, prima non previsto- sino a sovvertire il ruolo fondamentale che rispettivamente spetta al comune e alla regione nell’ambito del giusto procedimento in materia urbanistica.
Ne consegue, a giudizio del Collegio, che la conferenza non deve essere sempre e comunque convocata qualora il progetto proposto non contrasti con divieti specifici ambientali e sanitari, poiché –ragionando in tal modo– il comune finisce per essere espropriato dei suoi poteri discrezionali di programmazione e di governo dell’ordinato sviluppo del territorio.
In altri termini, si deve affermare da un lato che la determinazione comunale di non avviare il procedimento è di per sé pienamente consentita dall’ordinamento di settore, il quale configura l’utilizzo di una procedura pur sempre derogatoria come meramente facoltativo da parte dell’ente locale; dall’altro che, nel merito, tale determinazione costituisce il frutto dell’esercizio di un potere discrezionale e quindi può legittimamente fondare –anche indipendentemente da precisi divieti ambientali- su valutazioni di ordine generale, purché razionalmente ed equilibratamente rapportate, in relazione alla natura ed entità dell’intervento, all’esigenza di evitare la compromissione di valori paesaggistici, urbanistici o comunque inerenti la tutela dell’assetto del territorio (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 03.03.2006 n. 1038 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2005

EDILIZIA PRIVATA: La procedura semplificata di variante urbanistica di cui all’art. 5 del dpr 447/1998 è utilizzabile solo per progetti di impianti produttivi la cui localizzazione pone esclusivamente un problema di conformità urbanistica alla pianificazione comunale.
Il Collegio ha più volte precisato, nel delimitare l’area di operatività dello strumento disciplinato dall’art. 5 del dpr 447/1998, che la cd variante urbanistica semplificata, introdotta nel panorama ordinamentale con il varo appunto del regolamento 447/1998, è istituto del tutto eccezionale. Essa comporta, infatti, una consistente deroga al modello ordinario di approvazione di una variazione allo strumento urbanistico, in funzione anticipatoria e sostitutiva delle capacità previsionali delle esigenze di sviluppo del territorio, in attuazione dell’interesse pubblico di assecondare con prontezza insediamenti produttivi. Detto istituto persegue coerentemente la finalità di agevolare le dinamiche imprenditoriali -e tra queste, particolarmente la scelta dei siti ove svolgere attività di produzione di beni o servizi- in una chiara ottica di semplificazione, come si evince dalla genesi del regolamento 447/1998. Il regolamento in questione, recante norme in tema di sportello unico per le attività produttive, introduce una profonda semplificazione procedimentale tale da ricondurre tutti i procedimenti settoriali relativi alle autorizzazioni per gli impianti produttivi ad un unico procedimento con un unico titolare in veste interfacciale per l’impresa.
Lo strumento derogatorio previsto dall’art. 5 del dpr 447/1998 rappresenta il volano giuridico di realizzazione di impianti produttivi che non troverebbero agevole collocazione in alcuna pianificazione di settore proprio in ragione delle dimensioni considerevoli che possono caratterizzarli. L’ospitabilità di progetti produttivi riposa, pertanto, proprio sulla possibilità di utilizzare una variante che costituisce, in questa chiave di lettura del fenomeno, valvola di sicurezza di iniziative imprenditoriali foriere di sviluppo economico per una collettività. Tuttavia, la natura del citato art. 5 di norma di carattere eccezionale, sia sotto il profilo procedimentale (essendo prevista una approvazione abbreviata o semplificata della variante urbanistica), sia sul versante della tipologia di insediamenti per mezzo di essa allocabili in un territorio (circoscritta ad impianti produttivi di beni e servizi) comporta una interpretazione applicativa ristretta a quanto espressamente previsto (o ad esso facilmente riconducibile), che non può estendersi a situazioni ulteriori e diverse da quelle contemplate dal legislatore.
La procedura semplificata di variante urbanistica di cui all’art. 5 del dpr 447/1998 è utilizzabile solo per progetti di impianti produttivi la cui localizzazione pone esclusivamente un problema di conformità urbanistica alla pianificazione comunale, ma non può essere legittimamente attivata quando la variante risolve non tanto una questione di conformità urbanistica di un insediamento oggetto di discipline pianificatorie, quanto piuttosto, principalmente e direttamente, questioni di pianificazione commerciale ultracomunali (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 28.10.2005 n. 4657 - sentenza link a www.giustizia-amministrativa.it).