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dossier SICUREZZA SUL LAVORO

per approfondimenti vedi anche:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

agosto 2020

SICUREZZA LAVORO - VARIOggetto: Emergenza Covid-19: aggiornamento sugli ultimi provvedimenti. Ordinanza regionale 590/2020; DPCM 07/08/2020. Proroga al 15.10.2020 dello stato di emergenza legato al rischio sanitario (ANCE di Bergamo, circolare 28.08.2020 n. 333).

settembre 2018

SICUREZZA LAVORO: APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO - Appalto di lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, ecc. - Responsabilità del committente dei lavori - Onere di vigilanza - Dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro - Assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori - Configurabilità della responsabilità - Valutazione dei rischi e organizzazione delle opere - Committente corresponsabile con l'appaltatore - Giurisprudenza - Art. 26 e 90 d.lgs. 81/2008.
In tema di sicurezza sul lavoro, dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori con la conseguenza che ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Cass. Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 - dep. 30/01/2012, Marangio e altri; nel medesimo senso Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015 Ud. (dep. 02/11/2015); Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016 - dep. 31/05/2017, Vettor).
Pertanto, pur dovendosi escludere che incomba sul committente -ed ancor di più su un committente che può, in qualche modo, definirsi 'non professionale', come quello che appalta lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, ecc.- un onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, deve affermarsi che il medesimo, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, ha l'onere generalissimo di mettere l'appaltatore nella condizione di operare in sicurezza.
E ciò, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell'inizio dell'attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere, anche in qualità di datore di lavoro (quando non operi come artigiano) i rischi proprii delle lavorazioni e non i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi.
Solo, infatti, nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'incarico -dei pur minimi interventi consistenti nella pitturazione di un'abitazione- includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, così da consegnarlo agli esecutori scevro da ogni pericolo, è possibile per il committente andare esente da responsabilità, che, al contrario, resta in capo a lui quando l'incarico o gli incarichi siano conferiti per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all'eliminazione dei rischi preesistenti, al fine della consegna dei luoghi in piena sicurezza
(Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 24.09.2018 n. 40922 - link a www.ambientediritto.it).

luglio 2018

SICUREZZA LAVORO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Ente locale - Distinzione tra ruolo politico e ruolo amministrativo - Attribuzioni e funzioni dei dirigenti - Funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo - Art. 107 d.lgs. n. 267/2000 - SICUREZZA SUL LAVORO - Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni - Dirigente con poteri di gestione - Funzionario non avente qualifica dirigenziale ma preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale - Omessa o non conforme individuazione - Responsabilità del sindaco quale organo di vertice - Impianti non dotati di certificato di conformità - Art. art. 2, c. 1, lett. b), e art. 70, c.1, in relazione all'art. 87, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 - Fattispecie: impianti elettrici, degli edifici scolastici non a norma.
L'individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l'attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico.
Nelle pubbliche amministrazioni, l'attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall'organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza. Sono gli organi di direzione politica che devono procedere all'individuazione, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici, non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica; di conseguenza, in mancanza di tale individuazione permane in capo a suddetti organi l'indicata qualità, anche ai fini dell'eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n. 35295 del 23/04/2013 - dep. 21/08/2013, R.C., Bendotti e altro).
Pertanto, il sindaco di un Comune va esente da responsabilità in materia antinfortunistica, in base all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 09.04.2008, 81, solo se procede all'individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro (Sez. 3, n. 15206 del 22/03/2012 - dep. 20/04/2012, Passiu); viceversa, l'organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica (Sez. 2, n. 32358, del 17/01/2017 - dep. 05/07/2017; Sez. 4, n. 30214 del 12/04/2013 - dep. 12/07 /2013, R.C. e Orcìani).
Nella fattispecie, non risultava che il Sindaco del Comune avesse espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, con la conseguenza che egli stesso conservava detta qualifica (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 05.07.2018 n. 30170 - link a www.ambientediritto.it).

SICUREZZA LAVORONelle pubbliche amministrazioni l'attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall'organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza.
Sono gli organi di direzione politica che devono procedere all'individuazione, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici, non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica; di conseguenza, in mancanza di tale individuazione permane in capo a suddetti organi l'indicata qualità, anche ai fini dell'eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.
Pertanto, il sindaco di un Comune va esente da responsabilità in materia antinfortunistica, in base all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 09.04.2008, 81, solo se procede all'individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro; viceversa, l'organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica.
---------------

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Occorre ricordare che il principio di distinzione tra ruolo politico e ruolo amministrativo nell'ambito dell'ente locale è espressamente affermata dall'art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, a perché tale disposizione attribuisce "ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti" e stabilisce che questi "si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo" (comma 1).
Ai sensi del successivo comma 2, spettano "ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108".
E a ciò deve aggiungersi, con specifico riferimento al settore della sicurezza sul lavoro, che, a norma dell'art. 2, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008 per datore di lavoro si intende "Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30.03.2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".
2.1. In tale disposizione sono confluite le soluzioni adottate da parte della giurisprudenza nella vigenza della precedente normativa, laddove si era specificata la necessità di un atto espresso di individuazione del dirigente o del funzionario quale datore di lavoro, altrimenti rimanendo quella posizione in capo al vertice politico dell'Ente pubblico. Si era, in altre parole, riconosciuto carattere costitutivo all'atto dell'organo di vertice dell'Ente che attribuisse ad altri la qualità di datore di lavoro, data la natura originaria della posizione datoriale del dirigente, individuato in quanto tale dalla legge.
2.2. Corollario di tali affermazioni di principio, oggi recepite dal testo normativo, è che l'individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l'attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico.
Nelle pubbliche amministrazioni, in altre parole, l'attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall'organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza.
Sono gli organi di direzione politica che devono procedere all'individuazione, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici, non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica; di conseguenza, in mancanza di tale individuazione permane in capo a suddetti organi l'indicata qualità, anche ai fini dell'eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n. 35295 del 23/04/2013 - dep. 21/08/2013, R.C., Bendotti e altro, Rv. 256398).
Pertanto, il sindaco di un Comune va esente da responsabilità in materia antinfortunistica, in base all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 09.04.2008, 81, solo se procede all'individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro (Sez. 3, n. 15206 del 22/03/2012 - dep. 20/04/2012, Passiu, Rv. 252383); viceversa, l'organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica (Sez. 2, n. 32358, del 17/01/2017 - dep. 05/07/2017, non massimata; Sez. 4, n. 30214 del 12/04/2013 - dep. 12/07/2013, R.C. e Orciani, Rv. 255896).
3. Nel caso in esame, non risulta che lo Sp., nella veste di Sindaco del Comune -peraltro di modeste dimensioni- di Gioiosa Marea abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente (tanto che la relativa questione non risulta che sia nemmeno stata dedotta nel giudizio di merito), con la conseguenza che egli stesso conservava detta qualifica.
Del resto, come evidenziato dal Tribunale con motivazione logica, le riscontrate criticità, relative agli impianti elettrici, furono segnalate dal dirigente dell'istituto comprensivo di Gioiosa Marea, Le.Zi., proprio (e solo) al Sindaco, il quale, ove avesse espressamente individuato un dirigente cui attribuire la qualifica di datore di lavoro, avrebbe investito costui della problematica; ma tale circostanza, come detto, non risulta affatto, a conferma che nessuna individuazione era stata compiuta dal Sindaco, il quale, pertanto, era l'unico soggetto cui attribuire la qualifica di datore di lavoro (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 05.07.2018 n. 30170).

maggio 2019

SICUREZZA LAVORO: Cantieri - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Lavorazioni da eseguire ad altezza superiore ai due metri - Obbligo di parapetti, impalcature, ponteggi o altre opere - Sostituzione con uso di cinture di sicurezza - Impossibilità - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - Fattispecie.
L'obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare (quando possibile) impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali non può essere sostituito dall'uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare.
Sicché, in tema di infortuni sul lavoro, l'uso delle cinture di sicurezza -misura di carattere generale e imperativo- deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall'alto, con la sola esclusione della ipotesi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta: ne consegue che l'esonero dalla protezione delle cinture non è previsto allorché tali parapetti siano idonei soltanto a facilitare il lavoro, o, tutt'al più, ad attenuare soltanto il rischio.

...
Cantiere e piani di sicurezza (PSC, POS, PSS) - Responsabilità del datore di lavoro o del committente, appaltatore o del concessionario - Responsabile dei lavori e sicurezza - Sussistenza - Giurisprudenza.
I vari piani di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento (i cui contenuti minimi sono definiti dagli artt. 2, 3 e 4, d.P.R. 222/2003), redatto dal committente o dal responsabile dei lavori; il Piano di Sicurezza Sostitutivo, redatto a cura dell'appaltatore e del concessionario; il Piano Operativo di Sicurezza, redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici) sono strumenti che non si sostituiscono, ma si integrano, nell'ottica di una sicurezza del cantiere che il legislatore tende a garantire sempre con maggiore rigore.
La giurisprudenza ha delineato gli ambiti di responsabilità anche del committente
(dal quale, peraltro, non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo; tra le altre, Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016, Vettor, Rv. 270100; Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 264974), senza tuttavia rimuovere alcun profilo di responsabilità in capo al datore di lavoro, primo destinatario della posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti, allorquando - anche a fronte di competenze altrui - destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose, in ragione del generale contesto in cui si svolgono.

...
Infortuni sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Comportamento negligente o imprudente del lavoratore - Irrilevanza - Cautele insufficienti.
In tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli: fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla configurabilità della responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura -"trabattello"- nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 27.05.2019 n. 23140 - link a www.ambientediritto.it).

luglio 2017

PATRIMONIO - SICUREZZA LAVORO: Sicurezza scuole: responsabile il sindaco o il dirigente?
Secondo la giurisprudenza di questa Corte,
in tema di tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa. E la condizione necessaria per riconoscere in capo al dirigente la qualità di datore di lavoro è che questo sia dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa.
Più in particolare, si è affermato che
il dirigente del settore manutenzione del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualità di datore di lavoro ex art. 2, lettera b), del d.Lgs. n. 81 del 2008, non è responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa.
Ne consegue che,
qualora l'organo politico dell'ente locale sia imputato di una violazione in materia di sicurezza sul lavoro, incombe sullo stesso l'onere della prova dell'esistenza di un soggetto dirigente dotato di competenza nel settore, nonché dei mezzi per esercitare in concreto detta competenza.
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RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 17.02.2015, il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui agli artt. 46, comma 2, 55, comma 5, lettera c), 64, comma 1, lettera c), 68, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, per avere, nella sua qualità di Sindaco di un Comune, quale datore di lavoro, omesso di attuare le misure necessarie al fine di verificare che i luoghi di lavoro (scuola materna comunale) venissero sottoposti alla regolare manutenzione tecnica ed eliminare quanto più rapidamente possibile i difetti rilevati, tali da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione in relazione all'avvenuta individuazione, da parte del Comune, del responsabile del servizio scuole, nella persona del dirigente comunale Pi.Ra..
Tale soggetto sarebbe -ad avviso della difesa- l'unico responsabile delle omissioni oggetto di contestazione, in ossequio al principio generale della distinzione dei ruoli e delle competenze degli organi politici e gli organi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
Il ricorrente non contesta il fatto nella sua materialità, limitandosi ad affermare che la responsabilità penale avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente in capo al solo soggetto dirigente del Servizio scuole comunale, Pi.Ra., per il principio della distinzione tra ruolo politico e ruolo amministrativo nell'ambito dell'ente locale.
3.1. - Non vi è dubbio che tale principio sia espressamente affermato dall'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, perché tale disposizione attribuisce «ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti» e stabilisce che questi «si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo» (comma 1).
Ai sensi del successivo comma 2, spettano «ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108».
E a ciò deve aggiungersi, con specifico riferimento al settore della sicurezza sul lavoro, che l'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008, prevede che «nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione del rapporto di lavoro» dovendosi considerare quali "poteri di gestione" quelli conferiti con deliberazione dell'amministrazione di appartenenza.
Da tale complesso normativo, deriva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che,
in tema di tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa (Sez. 3, n. 47249 del 30/11/2005, Rv. 233017). E la condizione necessaria per riconoscere in capo al dirigente la qualità di datore di lavoro è che questo sia dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa (Sez. 3, n. 2862 del 17/10/2013, dep. 22/01/2014, Rv. 258374; Sez. 4, n. 34804 del 02/07/2010, Rv. 248349).
Più in particolare, si è affermato che
il dirigente del settore manutenzione del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualità di datore di lavoro ex art. 2, lettera b), del d.Lgs. n. 81 del 2008, non è responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa (Sez. 3, n. 6370 del 07/11/2013, dep. 11/02/2014, Rv. 258898).
Ne consegue che,
qualora l'organo politico dell'ente locale sia imputato di una violazione in materia di sicurezza sul lavoro, incombe sullo stesso l'onere della prova dell'esistenza di un soggetto dirigente dotato di competenza nel settore, nonché dei mezzi per esercitare in concreto detta competenza.
3.2. - Non vi è dubbio che tali principi si attaglino, in astratto, anche alla fattispecie qui in esame.
Nondimeno, deve rilevarsi che la difesa non ha fornito in concreto alcuna prova né dell'effettivo conferimento della qualifica dirigenziale del servizio scuole comunale a Pi.Ra., né di quali siano l'oggetto e i limiti di tale eventuale conferimento, né della disponibilità da parte del dirigente di autonomi poteri ai fini della realizzazione della regolare manutenzione tecnica e della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori scolastici.
Ci si limita infatti ad asserire che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione tali circostanze, senza richiamare gli atti dai quali le stesse sarebbero emerse. Anzi, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che la difesa ha espressamente rinunciato proprio all'audizione di Pi.Ra., soggetto dalla stessa indicato quale dirigente responsabile della sicurezza sul lavoro nel settore scolastico e, di conseguenza, della contestata omissione.
La lamentata mancanza di motivazione della sentenza impugnata risulta, dunque, insussistente (Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza 05.07.2017 n. 32358).

maggio 2016

SICUREZZA LAVORODopo la fine dei lavori edili il cantiere non è chiuso. Resta l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavoratori.
Cassazione. La posizione di garanzia del committente e del coordinatore.
Il cantiere non può considerarsi chiuso una volta ultimati i lavori di carpenteria: per gli addetti resta dunque l’obbligo di vigilare sulla sicurezza degli operai.
La Corte di Cassazione - Sez. IV penale, con la sentenza 09.05.2016 n. 19208, accoglie il ricorso del pm contro la decisione del giudice per le indagini preliminari di dichiarare il non luogo a procedere nei confronti del coordinatore per la sicurezza e del committente, accusati di omicidio colposo per la morte di un operaio.
Secondo il pm, il cantiere, al momento dell’incidente non poteva dirsi chiuso, perché erano ancora in corso alcune attività. Ad iniziare dallo “scassero” delle forme utilizzate per i pilastri di cemento armato, tanto più che non c’era stata nessuna rituale comunicazione di fine lavori alla committente da parte della ditta affidataria.
Per la Suprema corte ci sono certamente margini per una lettura alternativa a quella data dal gip, come evidenziato dal consulente tecnico che aveva considerato verosimile la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta degli indagati e l’evento. Molte le irregolarità riscontrate: dall’omessa verifica degli obblighi relativi all’applicazione delle disposizioni sulla sicurezza previste dal Piano di sicurezza e coordinamento, alla mancata verifica della validità del contratto di subappalto, in realtà nullo in origine per l’assenza di dettagli sui costi della sicurezza.
La Cassazione mette l’accento sul primario compito di coordinamento delle attività di più imprese nell’ambito di uno stesso cantiere attribuito al coordinatore dalla legge (Dlgs 89/2008). Secondo la norma, per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo nel quale si effettuino lavori edili: dalla costruzione alla demolizione. Si pone dunque in netto contrasto con la legge l’interpretazione in base alla quale con la fine dei lavori edili si esaurisce la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione e del committente.
Per la Cassazione, ciò che mantiene operante tale ruolo non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti i lavori edili o di ingegneria civile, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione tipiche dell’attività di cantiere nel suo complesso.
L’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile -scrivono i giudici- serve, a connotare, in ragione del tipo di attività svolta, il cantiere temporaneo o mobile, ma non è sufficiente a definire anche i suoi limiti spaziotemporali «diversamente correlati al perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione anche successive ai lavori edili o di ingegneria civile in senso stretto, funzionali al collaudo e alla consegna dell’opera».
La vicenda, sottolinea la Cassazione, impone, in sede di udienza preliminare, un esame più dettagliato del fatto e del comportamento dei singoli indagati
(articolo Il Sole 24 Ore del 10.05.2016 - tratto da www.centrostudicni.it).
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5.1. Per contro, la vicenda, nella sua delicatezza e peculiarità allo stato delle indagini, presenta sicuramente possibilità di lettura alternativa rispetto a quella esposta dal Giudice, come del resto manifestato dal consulente tecnico del p.m. (ing. Gi.Ru.), il quale ha comunque rappresentato la verosimile sussistenza del nesso di causalità tra la condotta, colpevole, degli imputati Le. e Pr. e l'evento.
Quanto al primo si evidenziava che lo stesso aveva omesso di verificare l'adempimento, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, degli obblighi relativi all'applicazione delle disposizioni sulla sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ed, in particolare, di vigilare sulla presenza del Coordinatore in cantiere e, inoltre, non avrebbe assolto ad alcune rilevanti incombenze:
a) non avrebbe verificato la validità temporale del Documento Ufficiale di Regolarità Contributiva dell'impresa affidataria "Or.Co. srl", allegata alla comunicazione d'inizio lavori;
b) non avrebbe eccepito alcunché sulla validità del contratto di subappalto intercorso tra la suddetta e la "Ed.Ve. srl", sebbene lo stesso ne avesse avuto la contezza per averlo preventivamente autorizzato, in quanto viziato, nella sua genesi, dalla mancata specificazione dei costi relativi alla sicurezza ex art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008, come tale, quindi, da ritenersi nullo ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, quindi improduttivo di effetti ab origine.
Quanto al secondo si evidenziava che, oltre ad essere stato autore di incoerenze su taluni dati inseriti nell'iter procedimentale della gara di appalto, aveva omesso di ottemperare alle incombenze a lui prescritte dall'articolo 92, comma 1, D.Lgs. 81/2008.
6. Mette conto, ancora, ricordare che
i compiti e la funzione normativamente attribuiti alla posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione dei lavori risalgono all'entrata in vigore del D.Lgs. 14.08.1996, n. 494 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE) -nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili- a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche.
La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nel D.Lgs. 14.08.1996, n. 494, art. 5, ed attualmente trasfuso nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, a mente del quale
il coordinatore per l'esecuzione è tenuto:
- a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
- ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni cautelari e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza;
- a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

6.1. Ed è proprio in relazione al primario compito di coordinamento delle attività di più imprese nell'ambito di un medesimo cantiere, normativamente attribuito a tale figura professionale, che deve trovare fondamento la definizione della sua posizione di garanzia nel cantiere temporaneo o mobile come positivizzata nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 89, comma 1, lett. a).
Secondo tale norma,
per cantiere temporaneo o mobile s'intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ossia qualunque luogo in cui si effettuano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
6.2. Come è evidente,
la lettera della legge non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione e del committente, allorché siano terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione in contrasto tanto con la pluralità delle lavorazioni che, ordinariamente, afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili, e che sono agli stessi funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell'opera, ancorché í lavori edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente.
6.3.
Ciò che mantiene operante la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione e del committente non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti ai lavori edili o di ingegneria civile propriamente detti, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione proprie dell'attività di cantiere nel suo complesso.
L'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile giova, in altre parole, a connotare, in ragione del tipo di attività che ivi si svolge, il cantiere temporaneo o mobile, ma non è sufficiente a definire anche i limiti spaziotemporali di tale cantiere, diversamente correlati al perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione, anche successive ai lavori edili o di ingegneria civile in senso stretto, funzionali al collaudo ed alla consegna dell'opera
(cfr. sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015).
6.4. Tanto vieppiù vale se si considera che non vi era stata (e comunque non ve n'è traccia agli atti) alcuna rituale comunicazione di fine lavori alla committente da parte dell'impresa affidataria.

SICUREZZA LAVORONon si sfugge alla sicurezza. La sentenza della corte di cassazione.
Una qualsiasi prestazione lavorativa, al nero o resa a titolo amichevole, presuppone l'osservanza delle misure di sicurezza sul lavoro.

È la volta, da ultimo, della sentenza 02.05.2016 n. 18208 della Corte di Cassazione, Sez. IV penale.
Il titolare di un'officina ricorreva avverso la sentenza che, riformando quella di primo grado, lo aveva riconosciuto corresponsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno altra persona.
L'imputato, nella qualità di titolare di un'impresa esercente la attività di lavorazione in ferro, era stato chiamato a rispondere della morte di un lavoratore che, mentre era impegnato a eseguire lavori di montaggio di una ringhiera in ferro ad un balcone esterno di un fabbricato in costruzione, era precipitato al suolo dall'alto, riportando lesioni mortali.
L'addebito di colpa era stato ravvisato nell'avere l'imputato omesso le adeguate misure precauzionali atte a prevenire le cadute dall'alto: in assenza di impalcati di protezione o parapetti, adeguata cintura di sicurezza. Sostenevano tra l'altro i giudici d'appello che nessun rilievo per escludere la responsabilità poteva farsi discendere dalla mancanza di un formale rapporto lavorativo tra vittima e imputato (la collaborazione della vittima era basata su un rapporto amicale), perché tale circostanza non escludeva l'obbligo del rispetto della normativa cautelare.
Con il ricorso per Cassazione si invocava il proscioglimento pieno, sostenendosi una diversa ricostruzione dell'incidente, e riproponendosi la tesi della collaborazione amicale che escluderebbe l'applicabilità della normativa prevenzionale.
Infondata, a giudizio della Suprema corte, è da ritenersi la doglianza basata sull'assenza di formale rapporto di lavoro, ove si consideri che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.
Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa: non è dubbia quindi l'applicabilità nel caso di interesse, laddove è pacifica l'attività comunque prestata dalla vittima in favore dell'imputato, quale che ne sia stata la «causale» (amicizia o altro). Respinto il ricorso con conferma della condanna (articolo ItaliaOggi del 20.05.2016).
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Infondata è la doglianza basata sull'assenza di formale rapporto di lavoro, ove si consideri che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.
Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa [Sezione IV, 06.11.2009, Morelli]: non è dubbia quindi l'applicabilità nel caso di interesse, laddove è pacifica l'attività comunque prestata dalla vittima in favore dell'imputato, quale che ne sia stata la "causale" [amicizia o altro].

marzo 2016

PATRIMONIO - SICUREZZA LAVOROIncolumità, palla ai professori. I responsabili e i dirigenti garantiscono la sicurezza. SCUOLA/ La Cassazione sulle iniziative da assumere se gli edifici sono pericolanti.
È responsabilità penale specifica dei docenti delle scuole incaricati come responsabili del servizio prevenzione e protezione, nonché dei dirigenti degli enti locali addetti all'edilizia scolastica, garantire l'incolumità degli edifici scolastici.

Per queste ragioni, la Corte di Cassazione, IV Sez. penale, con la sentenza 22.03.2016 n. 12223, ha confermato la sentenza di condanna in appello di funzionari e dirigenti della Provincia di Torino e dei docenti responsabili della prevenzione della protezione del Liceo Darwin di Rivoli, ove avvenne il 22.11.2008 il crollo nel quale perse la vita Vi.Sc., col ferimento di 16 altri studenti.
La sentenza fa chiarezza su punti da sempre controversi della disciplina della sicurezza negli edifici e luoghi di lavoro. La Cassazione considera assodato che spetti alla Provincia, quale ente proprietario degli immobili scolastici, assumere direttamente le iniziative necessarie per svolgere attività di controllo, manutenzione preventiva e riparazione, senza dovere allo scopo aspettare segnalazioni della scuola.
Tuttavia, rileva la sentenza, la scuola, nonostante sia priva di poteri decisionali e di spesa in merito agli interventi di manutenzione edilizia, di per sé non può restare esente da responsabilità e, con sé, gli incaricati della prevenzione e della sicurezza. I quali hanno in ogni caso l'obbligo di adottare ogni misura per l'incolumità, come del resto indicato nel decreto ministeriale 382/1998 e nella circolare 119/1999.
Nella sostanza, tanto i dirigenti e funzionari della provincia quanto i docenti del Liceo Darwin hanno violato la diligenza specifica richiesta hanno violato i doveri posti in capo a quello che la Cassazione definisce «l'agente modello», cioè il soggetto «ideale», in grado di svolgere pienamente e al meglio il compito affidatogli. Nelle difese, i funzionari e dirigenti, nonché i docenti della scuola, secondo la Cassazione non hanno operato così da rendere il danno che poi si è verificato come «prevedibile» ed «evitabile», nonostante vi fossero chiari indizi tecnici.
Né, a discolpa, potevano appellarsi all'assenza di una preparazione scientifica adeguata al caso specifico. Infatti, spiega la IV Sezione, l'agente modello adegua la propria condotta alle conoscenze disponibili nella comunità scientifica e se non dispone di tali conoscenze ha l'obbligo di acquisirle, oppure di utilizzare le conoscenze di professionisti terzi o, ancora, di «segnalare al datore di lavoro la propria incapacità a svolgere adeguatamente la funzione alla quale è incaricato».
Responsabilità particolare dei dirigenti degli uffici tecnici di edilizia scolastica provinciali succedutisi negli anni, poi, non è tanto non aver effettuato personalmente sopralluoghi e rilievi, del resto impossibili da chiedere dato l'elevato numero degli edifici, ma non aver provveduto a un'adeguata mappatura degli edifici, per valutarne i rischi connessi.
La sentenza oltre a mettere in rilievo le rilevanti responsabilità dei dirigenti provinciali e dei docenti incaricati della prevenzione, indirettamente mette il dito sulla piaga sempre aperta dello stato degli edifici scolastici in Italia, molti dei quali in condizioni di pericolosità. Sul punto, molte sono le contraddizioni dell'ordinamento. Infatti, per esempio, la Cassazione esorta i responsabili ad avvalersi delle competenze altrui, se privi delle conoscenze scientifiche: ma nella pubblica amministrazione incarichi di consulenza sono sostanzialmente tutti fonte di danno erariale.
Ma, cosa ancora più rilevante, le province sono rimaste titolari delle competenze sull'edilizia scolastica, pur essendo stati falcidiati i loro bilanci con tagli che le destinano al dissesto e nel personale. Essere nei panni di dirigenti dell'edilizia scolastica, date queste premesse, non è impresa facile (articolo ItaliaOggi del 02.04.2016).
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9. Con motivo comune le difese degli imputati Ma., Pi. e Tu., richiamando il contenuto dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 sostengono che avrebbero dovuto essere mandati esenti da ogni responsabilità per gli eventi di cui è causa. Significativamente la questione è posta sia da imputati ritenuti responsabili in quanto funzionari della Provincia che da altri che rivestivano, invece, il ruolo di RSPP.
Tale norma che ha trasfuso l'art, 4 comma 12, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta de/loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Va osservato a riguardo che
nella specie è pacifico che il liceo Darwin dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, mentre "datore di lavoro" era da intendersi l'istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa. Non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della Provincia cui gravava l'obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio.
Ciò tuttavia non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all'Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui come si vedrà al RSPP da questi nominato) l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali in primis la previa individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l'interruzione dell'attività.

Ulteriore conferma si rinviene nel decreto ministeriale n. 382 del 1998 e nella circolare ministeriale n. 119 del 1999 che
prevede l'obbligo per l'istituzione scolastica di adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l'incolumità dell'utenza. Si configura insomma una pregnante posizione di garanzia in tema di incolumità delle persone. Tale obbligo è stato palesemente violato a causa della mancata valutazione della inadeguatezza dell'edificio sotto il profilo della sicurezza a causa della presenza del vano tecnico sovrastante il controsoffitto.
10.
Quanto, in particolare, al ruolo ed ai connessi profili di responsabilità della figura del RSPP, va osservato che (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 254094) svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: esse, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze.
Tale figura non è destinataria in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolge un ruolo non operativo, ma di mera consulenza. L'argomento non è tuttavia di per sé decisivo ai fini dell'esonero dalla responsabilità penale. In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale. Tuttavia quel che importa è che il RSPP sia destinatario di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, egli assuma l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste.
D'altra parte, il ruolo svolto dal RSPP è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro e la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito.

Gli imputati, nella veste di RSPP, erano astretti, come si è sopra esposto, all'obbligo giuridico di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli. Le singole posizioni dei tre imputati sono state a riguardo debitamente evidenziate (cfr. pag. 68 dell'impugnata sentenza).
Né può censurarsi la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che gli imputati in questione avessero posseduto le competenze adeguate alla natura dei rischi presenti per poter adempiere in primis al loro obbligo di preliminare adeguata valutazione dei rischi, trattandosi comunque di professionisti qualificati, dotati di ampia esperienza nel campo.
Né può farsi genericamente valere la presenza di altri titolari della posizione di garanzia perché la compresenza di più titolari della posizione di garanzia non è evenienza che esclude, per ciascuno, il contributo causale nella condotta incriminata (cfr. Sez. 4 n. 1194 del 15/11/2013 Rv. 258232).
11. Con riferimento alle ulteriori problematiche sottese all'odierna vicenda,
vanno richiamati i principi individuati da questa Corte di legittimità (cfr. ex plurimis Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, Rv. 247015) ed i criteri utilizzati per verificare la prevedibilità dell'evento e anche quelli riguardanti l'evitabilità del medesimo; nel senso che anche per quanto riguarda lo scrutinio sulla possibilità che un evento possa verificarsi e sul grado di diligenza usato per evitarlo è necessario individuare criteri di misura oggettivi.
La giurisprudenza e la dottrina dominanti si rifanno a criteri che rifiutano i livelli di diligenza esigibili dal concreto soggetto agente (perché in tal modo verrebbe premiata l'ignoranza di chi non si pone in grado di svolgere adeguatamente un'attività di natura eminentemente tecnica) o dall'uomo più esperto (che condurrebbe a convalidare ipotesi di responsabilità oggettiva) o dall'uomo normale (verrebbero privilegiate prassi scorrette) e si rifanno invece a quello del c.d. "agente modello" (homo ejusdem professionis et condicionis), un agente ideale in grado di svolgere al meglio, anche in base all'esperienza collettiva, il compito assunto evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili.
Ciò sul presupposto che se un soggetto intraprende un'attività, tanto più se di carattere tecnico, ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza porre in pericolo (o in modo da limitare il pericolo nei limiti del possibile nel caso di attività pericolose consentite) i beni dei terzi. Si parla dunque di misura "oggettiva" della colpa diversa dal concetto di misura "soggettiva" della colpa che non rileva nel presente giudizio.
È stato sottolineato che la necessità di individuare un modello standard di agente si rende ancor più necessaria nei casi (per es. l'attività medico chirurgica) nei quali difettano regole cautelari codificate anche se vanno sempre più diffondendosi linee guida e protocolli terapeutici.
L'agente modello, si è detto, va di volta in volta individuato in relazione alle singole attività svolte e "lo standard della diligenza, della perizia e della prudenza dovute sarà quella del modello di agente che "svolga" la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio, la stessa attività, insomma dell'agente reale, nelle medesime circostanze concrete in cui opera quest'ultimo".
Il parametro di riferimento non è quindi ciò che forma oggetto di una ristretta cerchia di specialisti o di ricerche eseguite in laboratori d'avanguardia ma, per converso, neppure ciò che usualmente viene fatto, bensì ciò che dovrebbe essere fatto. Non può infatti da un lato richiedersi ciò che solo pochi settori di eccellenza possono conoscere e attuare ma, d'altro canto, neppure possono essere convalidati usi scorretti e pericolosi; questi principi sono ormai patrimonio comune di dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi nel sottolineare l'esigenza di non consentire livelli non adeguati di sicurezza sia che siano ricollegabili a trascuratezza sia che il movente economico si ponga alla base delle scelte.
Utilizzando quindi tale criterio dell'agente modello quale -lo si ribadisce- agente ideale in grado di svolgere al meglio il compito affidatogli; in questo giudizio si deve tener conto non solo di quanto l'agente concreto ha percepito ma altresì di quanto l'agente modello avrebbe dovuto percepire valutando anche le possibilità di aggravamento di un evento dannoso in atto che non possano essere ragionevolmente escluse.
L'addebito soggettivo dell'evento richiede comunque non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato. A questi criteri si è attenuta la Corte di merito che si è posta il problema dell'osservanza delle regole cautelari in relazione alla situazione percepibile con l'osservanza delle regole di cautela esigibili nella fattispecie dall'agente modello e non in relazione -come sostanzialmente sostenuto da parte di alcuni ricorrenti- alla preparazione professionale degli agenti concreti negando l'esistenza della colpa perché i medesimi non avevano la preparazione scientifica necessaria.
Detta tesi è da ritenere erronea perché
agente modello è colui che adegua la propria condotta alle conoscenze disponibili nella comunità scientifica e che, se non dispone di queste conoscenze, adempie all'obbligo -se intende svolgere un'attività che comporta il rischio di eventi dannosi- di acquisirle o di utilizzare le conoscenze di chi ne dispone o, al limite, di segnalare al datore di lavoro la propria incapacità di svolgere adeguatamente la propria funzione.
Insomma
se un soggetto riveste una posizione di garanzia per una funzione di protezione del garantito deve operare per assicurare la protezione richiesta dalla legge al fine di evitare eventi dannosi e non può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell'evento dannoso. Ove si accedesse ad una diversa impostazione, chiunque, anche se inesperto e incapace, potrebbe svolgere un'attività che comporta rischi di eventi dannosi e che richiede, per il suo svolgimento, conoscenze tecniche o scientifiche adducendo la sua ignoranza nel caso in cui questi eventi dannosi in concreto si verifichino.
I ricorsi degli imputati nel resto sono a riguardo peraltro articolati con numerosi riferimenti a dati fattuali e, sostanzialmente, propongono una lettura alternativa del compendio probatorio effettuata, nella maggior parte dei casi, attraverso il confronto tra i contenuti della sentenza di primo grado e quella impugnata.
Va in proposito ricordata la consolidata giurisprudenza di questa Corte orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all'art. 606 cod. proc. pen. dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 3 n. 12110, 19.03.2009; Sez. 6 n. 23528, 06.07.2006; Sez. 6 n. 14054, 20.04.2006; Sez. 6 n. 10951, 29.03.2006).
Si è altresì precisato che il vizio di motivazione ricorre nel caso in cui la stessa risulti inadeguata perché non consente di riscontrare agevolmente le scansioni e gli sviluppi critici che connotano la decisione riguardo a ciò che è stato oggetto di prova ovvero impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Sez. 6 n.7651, 25.02.2010).
Ancor più efficacemente si è specificato come il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata sia circoscritto alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 n. 15801, 19.04.2010, Sez. 6 n. 38698, 22.11.2006).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha sviluppato un percorso argomentativo del tutto coerente e logico, confrontandosi adeguatamente -come già sopra sottolineato con la sentenza assolutoria di primo grado.
Con riferimento alla prevedibilità dell'evento (unica questione su cui sostanzialmente le due sentenze di merito divergono, avendo il primo giudice ritenuto che non si era in presenza di segni di dissesto agevolmente riconoscibili) la Corte territoriale ha in primo luogo posto in evidenza -come già ricordato- come quello che la sentenza di primo grado definiva un semplice "controsoffitto", aveva invece la funzione di costituire il solaio di un cosiddetto vano tecnico della estensione di circa 1000 mq., e del peso di circa otto tonnellate, che, come tale doveva sostenere oltre il peso proprio, di per sé molto rilevante, anche il sovraccarico dei servizi presenti, del materiale che nel tempo si era ivi accumulato, nonché l'eventuale peso del personale della manutenzione, che sicuramente vi aveva fatto accesso, quanto meno per la sostituzione dei tubi di scarico del piano superiore.
Agli imputati è stato quindi dì fatto addebitato di aver ignorato l'esistenza dei detto vano che presentava numerose varie criticità e difetti, nonostante l'accertata presenza di una botola che ne consentiva agevolmente l'accesso.
In particolare la sentenza impugnata ha sottolineato come il detto accesso, previa apertura della botola non costituiva un eccesso di scrupolo, ma una doverosa necessità per tutti gli imputati, onde adempiere agli obblighi giuridici connessi alle rispettive funzioni. L'apertura della botola avrebbe consentito di verificare lo stato del vano tecnico ed di evidenziarne le già ricordate problematiche (cfr. pagg. 34 e ss. della impugnata sentenza).
...
13. Vanno da ultimo esaminate alcune questioni specifiche poste in particolare dal ricorrente Mo., anche se riecheggiate anche in altri ricorsi.
Sostiene in particolare il Mo. che nulla gli potrebbe essere addebitato per aver emesso un'apposita direttiva volta ad effettuare dei sopralluoghi finalizzati ad accertare la necessità di eventuali interventi. Sul punto la gravata sentenza ha ritenuto l'assoluta genericità di detta direttiva.
Detta affermazione -confutata dal ricorrente- va tuttavia calata nell'ambito dell'intero compendio motivazionale della gravata sentenza che ha sottolineato che pur essendo evidente che i funzionari e dirigenti della Provincia di Torino non avrebbero potuto svolgere personalmente tutti i controlli, agli stessi doveva comunque essere addebitata la mancata adeguata mappatura degli edifici al fine della valutazione di tutti i "rischi" verificabili, incombente questo rientrante nei precipui obblighi di controllo e di interevento su tutte le fonti di insicurezza.
E che tale fosse la presenza del "controsoffitto" di cui si discute è di palmare evidenza alla luce delle caratteristiche dello stesso quali in precedenza rammentate, della sua risalenza nel tempo, elementi questi che, come icasticamente affermato dalla difesa della parte civile nel corso del giudizio di appello e riportato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 15) lo rendevano una vera e propria "bomba ad orologeria", innescata e sovrastante l'aula $ G del liceo Darwin, a fronte della quale per quasi mezzo secolo, nessun intervento era stato operato.
Altra questione posta è quella relativa alla individuazione quale "luogo di lavoro" del vano tecnico. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che
nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità -sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro- della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (cfr. Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, Rv. 258435).
Nel caso di specie, anche a voler prescindere dalla circostanza che il vano tecnico in questione era accessibile e che allo stesso si era concretamente fatto in passato accesso da parte degli operai per la sostituzione dei tubi, non può tralasciarsi che esso costituiva anche il controsoffitto dell'aula sottostante (nonché di numerosi altri locali) , aula in cui si svolgeva costantemente attività lavorativa anche in senso stretto.
E' stata posta altresì questione in ordine alle effettive cause di morte dello studente Vi.Sc., individuate dai giudici di merito nel colpo da questi subito alla testa ove era stato attinto da uno dei tubi di ghisa abbandonati nel vano tecnico. Anche detto accertamento è stato compiuto dai giudici di merito sulla base delle risultanze peritali per cui si rimanda alle osservazioni svolte in precedenza.
La questione tuttavia non ha la rilevanza che gli viene attribuita atteso che non modifica sostanzialmente il decorso causale dell'evento, in ogni caso immediata conseguenza del crollo del solaio, cui ha sicuramente contribuito quale concausa il sovraccarico del materiale ivi lasciato. La presenza di detto materiale, icto oculi accertabile rafforza per altro verso le argomentazioni in ordine alla prevedibilità e prevedibilità dell'evento come sopra formulate.

SICUREZZA LAVORO: Sicurezza, il datore non è responsabile per l’operaio distratto. Prevenzione. Sentenza della Cassazione.
Il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta nei riguardi del lavoratore, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e adempiute tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione -Sez. IV penale-  con la sentenza 03.03.2016 n. 8883, in cui si considera maggiormente la responsabilità dei lavoratori attuando il cosiddetto «principio di auto responsabilità» degli stessi. Viene così abbandonato il criterio esterno delle mansioni che «si sostituisce con il parametro della prevedibilità, intesa come dominabilità del fattore causale».
La sentenza trae motivo dal ricorso proposto dall’amministratore di una società e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) della società stessa, contro la sentenza d’appello che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di lesioni a carico di un lavoratore caduto dal tetto di un capannone. Dai fatti accertati è risultato che la sera prima dell’incidente, il lavoratore, elettricista manutentore, dipendente della società da 5 anni, si era recato per un sopralluogo, su incarico della propria azienda e accompagnato dall’amministratore della società, presso un capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti esterne.
In tale circostanza il lavoratore e il Rspp della committente avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. A conclusione del sopralluogo il Rspp della società datrice di lavoro, informato telefonicamente del lavoro da eseguire, gli aveva detto di prendere tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza, con la verosimile certezza che l’operaio avrebbe operato dall’elevatore messo a disposizione dal committente. È avvenuto invece che il lavoratore, pur servendosi dell’elevatore, si era portato sul cordolo esterno del capannone, frantumatosi per l’esilità delle lastre di eternit causando l’infortunio.
In base alla ricostruzione istruttoria dei fatti, per il Tribunale non era possibile sostenere che quei lavori dovessero essere svolti dal tetto e non dall’elevatore. Era risultato, inoltre, che gli imputati avevano organizzato il lavoro da effettuare senza che fosse prevista la necessità di salire sul tetto, sincerandosi che la ditta cliente mettesse a disposizione l’elevatore, ritenuto più che sufficiente per svolgere l’attività in sicurezza.
Di diverso avviso la Corte d’appello, che condannava invece i due imputati per aver omesso di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza.
Prima di stabilire il principio già citato, la Corte di legittimità ha ribadito che la radicale riforma in appello di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineata situazione di conflitto valutativo delle prove
(articolo Il Sole 24 Ore del 14.04.2016).
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MASSIMA
9. Questa Corte Suprema ha reiteratamente affermato -e si ritiene di dover ribadire- che
non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis questa sez. 4, n. 7364 del 14.01.2014, Scarselli, rv. 259321).
Tuttavia, quello che ci occupa è proprio un caso in cui tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte.
Era da prevedersi che un operaio dotato di siffatta qualificazione -ponesse in essere un comportamento del genere?
Sul punto va ricordato che, come affermato nella recente sentenza delle Sezioni Unite n. 38343/2014 sul c.d. caso Thyssenkrupp,
in tema di colpa, la necessaria prevedibilità dell'evento -anche sotto il profilo causale- non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articocolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo (Cass.  Sez. Un., n. 38343 del 24.04.2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261103 nella cui motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della imputazione soggettiva dell'evento, il giudizio di prevedibilità deve essere formulato facendo riferimento alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali).
Inoltre, è stato precisato che
nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Cass. Sez. Un., n. 38343 del 24.04.2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261103; conf. sez. 4, n. 49707 del 04.11.2014, Incorcaia ed altro, rv. 263284; sez. 4, n. 22378 del 19.03.2015, PG in proc. Volcan ed altro, rv. 263494).
Ebbene, la risposta in termini di possibile prevedibilità dell'evento non può che essere che il comportamento posto in essere dal Se. non era assolutamente prevedibile.
10. Questa Corte di legittimità ha anche ricordato, in una recente pronuncia (sez. 4, n. 41486 del 05.05.2015, Viotto, non mass.),
come il sistema della normativa antinfortunistica, si sia lentamente trasformato da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
Tale principio, normativamente affermato dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, naturalmente non ha escluso, per la giurisprudenza di questa Corte, come si ricordava, che permanga la responsabilità del datore di lavoro, laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza, o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può certo essere sostituita dall'affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest'ultimo.
Ricordava ancora la sentenza 41486/2015 -che il Collegio condivide pienamente- che
in giurisprudenza, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" (che si rifà spesso all'art. 2087 del codice civile), si è passati -a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 626/1994 e, poi del T.U. 81/2008- al concetto di "area di rischio" (cfr. sez. 4, n. 36257 del 01.07.2014, rv. 260294; sez. 4, n. 43168 del 17.06.2014, rv. 260947; sez. 4, n. 21587 del 23.03.2007, rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.
Strettamente connessa all'area di rischio che l'imprenditore è tenuto a dichiarare nel DVR si sono, perciò, andati ad individuare i criteri che consentissero di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza.
Si è dunque affermato il concetto di comportamento "esorbitante", diverso da quello "abnorme" del lavoratore. Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell'ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta.
La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia.

Le tendenze giurisprudenziali -va qui ribadito- si dirigono anch'esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. "principio di autoresponsabilità del lavoratore"). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e -come condìvisibilmente rilevava la sentenza 41486/2015 "si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabìlità umana del fattore causale".
Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
Questi princìpi si attagliano specificamente al caso di specie, essendo rimaste provate non solo la valutazione preventiva del rischio derivante dallo svolgimento in quota dei lavori di sostituzione dei faretti e di posizionamento dei fili, ma anche la concreta dotazione al lavoratore, nel frangente dell'infortunio, degli strumenti idonei ad effettuare tali tipi di lavoro in sicurezza.
Ne deriva, ad avviso del Collegio, l'assenza di violazione della norma cautelare che, idonea forse, come ritenuto dal giudice di primo grado, ad influire sotto il profilo della tipicità oggettiva del reato, lo è certamente sotto il profilo soggettivo dell'assenza di colpa.
Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e che entrambi gli imputati vanno mandati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, con il conseguente venir meno delle statuizioni civili del giudice di secondo grado.

gennaio 2016

SICUREZZA LAVORO: Appalti, vigilanza generale al committente. Sicurezza. Spetta al coordinatore controllare che le ditte esecutrici rispettino gli adempimenti previsti dal Psc.
Nell'appalto d'opera la vigilanza sull'operato delle ditte esecutrici non è passibile di delega: il coordinatore controlla gli adempimenti delle aziende e il committente esercita una “vigilanza” sul coordinatore.
È i principio della Corte di cassazione, IV Sez. penale, con la sentenza 05.01.2015 n. 16.
Il giudizio trae origine da un infortunio mortale sul lavoro accaduto a un lavoratore apprendista il quale era caduto attraverso l'apertura esistente sul tetto di un fabbricato in costruzione, mentre era intento ai lavori di posa in opera di una guaina bituminosa.
Sia in primo che in secondo grado sono stati condannati per omicidio colposo sia l'amministratore della società committente che il coordinatore per l'esecuzione.
Quanto a quest'ultimo la Corte di cassazione, nel respingere i motivi di ricorso, ha ribadito che compito del coordinatore per l'esecuzione è quello di verificare che le misure previste dal piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) siano adottate dalle ditte esecutrici. Nel caso di specie si trattava di porre in essere le misure che già nel piano erano state ritenute necessarie a proteggere dal rischio di cadute di lavoratori, stante la presenza di aperture nel tetto dell'edificio in costruzione.
In merito alla posizione del committente la sentenza non manca di puntualizzare la previsione di cui all'articolo 93, comma 2, del Dlgs 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza sul lavoro), secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzioni non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi in capo al coordinatore per l'esecuzione.
Il committente è tenuto a svolgere attività di vigilanza sull'adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni a essa pertinenti, contenute nel Psc. Pertanto, è palese l'infondatezza secondo cui la “delega di funzioni” rilasciata dal committente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori esonera il committente stesso dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti ai quali il coordinatore è tenuto. Certamente quelli del committente non sono obblighi delegabili al coordinatore sul quale è invece tenuto a vigilare, né, essenzialmente, appare imputabile il committente su compiti propri del coordinatore.
Infatti, come si rileva dalla sentenza della Cassazione che ha assolto il committente, l'affermazione svolta dalla Corte di appello secondo cui il committente non aveva vigilato sul rispetto delle misure contenute nel Pos, non è in alcun modo connessa a specifiche circostanze di fatto, che ne evidenzino il fondamento.
Né è apparsa rilevante la stessa sentenza della corte territoriale allorché afferma quando e come l'azione di controllo del committente sull'operato del coordinatore si sarebbe e potuto svolgere, in rapporto delle fasi di lavorazione
(articolo Il Sole 24 Ore del 07.01.2016 - tratto da www.centrostudicni.it).

SICUREZZA LAVORO: Sicurezza sul lavoro, il committente deve vigilare sul coordinatore.
Cassazione penale: il committente è tenuto a vigilare sull'adempimento da parte del coordinatore della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel Psc.
Con la sentenza 05.01.2016 n. 16, la IV Sez. penale della Corte di Cassazione fornisce alcuni chiarimenti in merito alla posizione di garanzia gravante sul committente in materia di sicurezza sul lavoro.
La suprema Corte ricorda che a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 494/1996, nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente ha cominciato ad essere derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti.
Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori".
Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo".
DOVERI DI PREVENZIONE TANTO SUL COMMITTENTE TANTO SUL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. Ciò posto -e rimarcata infine la non coincidenza degli statuti rispettivamente del committente e del datore di lavoro-committente, fermo restando che le due figure possono in concreto cumularsi – la Cassazione penale sottolinea che la nomina di un coordinatore per l'esecuzione alloca doveri prevenzionistici tanto sulla figura del committente che su quella del coordinatore per la esecuzione.
La suprema Corte richiama la previsione dell'art. 6 d.lgs. n. 494/1996 (norma vigente al tempo del fatto), oggi riproposta dall'articolo 93, co. 2, d.lgs. n. 81/2008, secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi posti in capo al coordinatore per l'esecuzione.
Alla lettera a) dell'art. 93, in particolare, si legge che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera verifica l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento.
Tanto implica che il committente è tenuto a svolgere un'attività di vigilanza sull'adempimento da parte del coordinatore della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.
NESSUNA DELEGA DAL COMMITTENTE AL COORDINATORE. Ciò –conclude la Cassazione- rende palese l'infondatezza del rilievo difensivo per il quale la "delega di funzioni" rilasciata dal committente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori esonera il primo dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti ai quali il secondo è tenuto.
Quello di vigilare sull'operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l'esecuzione.
Non vi è luogo quindi ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l'area di rischio governata dal committente è per l'appunto definita in passato dall'art. 6 citato ed oggi dall'articolo 93, co. 2, d.lgs. n. 81/2008 (commento tratto da
www.casaeclima.com).
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MASSIMA
4. Quanto al secondo motivo, esso risulta fondato con riferimento alla posizione del Di Be..
4.1. Quanto al Ca., non è nella capacità di questo collegio comprendere l'argomento utilizzato dall'esponente per affermarne l'assenza di responsabilità.
Il compito del coordinatore per l'esecuzione é quello di verificare che le misure previste nel piano di sicurezza di coordinamento siano adottate dalle ditte esecutrici. Nel caso di specie si trattava di porre in essere le misure che già nel predetto piano erano state ritenute necessarie a proteggere dal rischio di cadute i lavoratori stante la presenza di apertura nel tetto dell'edificio in costruzione.
4.2. Quanto al Di Be., a questi è stato ascritto di non aver osservato l'obbligo di "verificare l'adempimento da parte delle ditte esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento, con particolare riferimento all'adozione di misure atte a prevenire la caduta dei lavoratori dall'alto" (così l'imputazione).
La Corte di appello ha affermato che al medesimo è stato contestato "di non aver verificato l'adempimento delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, in violazione dell'obbligo che permane a suo carico anche in caso di delega di funzioni".
In nessun passaggio si esplicitano le circostanze fattuali dalle quali si ricavano tali giudizi. Ma, soprattutto, essi presuppongono obblighi che la legislazione non pone in capo al committente.
E' opportuno svolgere qualche breve considerazione in merito alla posizione di garanzia gravante sul committente.
A partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 494/1996, nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente ha cominciato ad essere derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008 - dep. 18/02/2009, Rappa, Rv. 242735).
Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori".
Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo"
(Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 - dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672).
4.3. Ciò posto -e rimarcata infine la non coincidenza degli statuti rispettivamente del committente e del datore di lavoro-committente, fermo restando che le due figure possono in concreto cumularsi-
va ancora considerato che la nomina di un coordinatore per l'esecuzione alloca doveri prevenzionistici tanto sulla figura del committente che su quella del coordinatore per la esecuzione.
E' sufficiente porre mente alla previsione dell'art. 6 d.lgs. n. 494/1996 (norma vigente al tempo del fatto), oggi riproposta dall'articolo 93, co. 2 d.lgs. n. 81/2008, secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi posti in capo al coordinatore per l'esecuzione.
Alla lettera a) dell'art. 93, in particolare, si legge che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera verifica l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento. Tanto implica che il committente é tenuto a svolgere un'attività di vigilanza sull'adempimento da parte del coordinatore della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Come d'altra parte ripetutamente rammentato anche da questa Corte.
Ciò rende palese l'infondatezza del rilievo difensivo per il quale la "delega di funzioni" rilasciata dal committente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori esonera il primo dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti ai quali il secondo é tenuto.
Quello di vigilare sull'operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l'esecuzione. Non vi è luogo quindi ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l'area di rischio governata dal committente é per l'appunto definita in passato dall'art. 6 citato ed oggi dall'articolo 93, co. 2, d.lgs. n. 81/2008.
E tuttavia, si deve rilevare che, l'affermazione svolta dalla Corte di Appello, per la quale il Di Be. non aveva vigilato sul rispetto delle misure contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento, non é in alcun modo connessa a specifiche circostanze di fatto, che ne evidenzino il fondamento. Non rivela, la sentenza, quando e come l'azione di controllo sull'operato del Ca. si sarebbe dovuta e potuta svolgere, in rapporto alle fasi di lavorazione, secondo le linee di principio sopra rammentate.
Neppure integrando la motivazione qui impugnata con quella resa dal primo giudice é possibile comprendere a quali evidenze processuali la Corte di Appello abbia inteso riferirsi, poiché il Tribunale aveva fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulla mancata fornitura alla ditta appaltatrice di informazioni specifiche sui pericoli all'interno del cantiere (richiamandosi all'art. 7 d.lgs. n. 626/94) e sull'omessa formazione e apprestamento di tutela al giovane lavoratore, apprendista (Corte di Cassazione, Sez. IV penale,
sentenza 05.01.2016 n. 16).

dicembre 2015

SICUREZZA LAVORO: Quando muore una persona estranea al cantiere si deve sempre verificare se il comportamento della stessa possa essere qualificato come anormale e quindi capace di interrompere il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante.
Nel valutare la possibile dipendenza causale tra le contestate omissioni di norme cautelari e l'evento morte occorso a carico della Gi. (e in relazione alla presenza di una RSA nel comprensorio dell'ospedale), sarebbe stato (ed è) necessario approfondire -secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata nella stessa sentenza impugnata- se il fatto fosse ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivestisse carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La motivazione offerta dal GUP nella sentenza impugnata, e contestata dal P.M. ricorrente, appare infatti quanto meno lacunosa e comunque insufficiente, nella premessa che, secondo il prevalente e qui condiviso indirizzo di questa Corte, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal P.M. per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio (da ultimo vds. Cass. Sez. 2, n. 5669 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211).
Nella specie, la prognosi negativa formulata dal giudice dell'udienza preliminare sull'utilità del dibattimento e sui suoi possibili sviluppi probatori si fonda su una ricostruzione assai sommaria e incompleta del nesso causale fra l'accesso della vittima nel cantiere e il suo successivo decesso.
Ed invero, nella detta sentenza si riconosce che l'art. 109 D.Lgs. 81/2008 -violazione specificamente contestata in rubrica- imponeva una recinzione atta a impedire l'accesso al cantiere da parte di terzi estranei.
Sennonché, posto che la Gi. era invece sicuramente entrata nel cantiere ove fu poi trovata morta, il GUP deduce che non vi sarebbe prova che la donna sia deceduta per effetto del suo ingresso nel cantiere, essendo invece risultato che la stessa era morta per una causa naturale non correlabile ad alcuna delle attività che si svolgevano all'interno del cantiere stesso; ed aggiunge che non sarebbero identificabili integrazioni probatorie che possano eliminare le incertezze circa il concreto svolgimento dei fatti e che possano modificare le conclusioni tratte dal GUP.
A parere di questa Corte, le lacune motivazionali in siffatto percorso logico ineriscono all'esame della serie causale che condusse all'evento, comprensiva dì fattori che il GUP ha totalmente omesso di valutare, dei quali l'ingresso della Gi. nel cantiere fu solo il primo, ma indefettibile elemento:
- nulla si legge nella sentenza circa il fatto che la donna era molto anziana e non autosufficiente, con ciò che ne consegue in punto di possibilità di rimanere vittima di cadute e di difficoltà nell'invocare aiuto;
- né circa il fatto che la Gi. cadeva in un luogo -non adeguatamente recintato- in cui ben difficilmente sarebbe stato possibile trovarla e soccorrerla, in modo tale da rimanere in stato di abbandono;
- né circa il fatto che il decesso avvenne bensì per infarto ma -si legge nell'imputazione- in correlazione con la disidratazione della donna (verificatasi in seguito all'accesso della stessa ad area che doveva essere interdetta all'ingresso di estranei, e presumibilmente a distanza di diverse ore o giorni dall'uscita dell'anziana donna dall'ospedale), disidratazione resa ancor più probabile dalla stagione estiva (i fatti sono dell'agosto 2010);
- né circa il fatto che il primo elemento della serie causale che condusse al decesso della Gi. era pur sempre costituito dalla violazione di una regola codificata di prevenzione di infortuni a terzi estranei al luogo di lavoro, con ciò che ne consegue in termini di prevedibilità di incidenti a terzi, oltretutto nel comprensorio di un ospedale ove insisteva una RSA;
- né infine circa il fatto che non risulta affatto esplorata, in punto di prevedibilità in concreto, la tipologia di pazienti della RSA ove la Gi. era ricoverata, da valutarsi in relazione con i rischi di un potenziale accesso di alcuno di detti pazienti in area non adeguatamente recintata e di un possibile verificarsi di conseguenti incidenti a loro carico.
Con precipuo riguardo a quest'ultimo profilo,
nel valutare la possibile dipendenza causale tra le contestate omissioni di norme cautelari e l'evento morte occorso a carico della Gi. (e in relazione alla presenza di una RSA nel comprensorio dell'ospedale), sarebbe stato (ed è) necessario approfondire -secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata nella stessa sentenza impugnata- se il fatto fosse ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivestisse carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi (vds. per tutte Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23147 del 17/04/2012 Ud. -dep. 12/06/2012 - Rv. 253322).
Tuttavia, il percorso motivazionale seguito dal GUP con l'impugnata sentenza non risulta, secondo questa Corte, aver convenientemente esaminato nella sua completezza né gli effetti della condotta omissiva e negligente contestata agli odierni imputati, nella rispettiva posizione, né gli elementi concomitanti e successivi potenzialmente rilevanti nel decorso causale che portò alla morte dell'anziana donna, né la prevedibilità o meno del comportamento della stessa (e, più in generale, di pazienti presenti all'interno del comprensorio ospedaliero, in specie della RSA ove era ricoverata la Gi.), né conseguentemente -e soprattutto- i possibili sviluppi probatori riferiti all'esame dibattimentale di siffatti elementi (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 04.12.2015 n. 48269).

novembre 2015

SICUREZZA LAVORO: Il datore di lavoro non va esente da responsabilità in caso di caduta conseguente a malore.
In tema di infortuni sul lavoro, non occorre, per configurare la responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l’evento dannoso si verifichi a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore, con la conseguenza che ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo.
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2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati in quanto muovono da un'interpretazione della sentenza non coerente con il testo della motivazione.
2.1. E' bene sottolineare che la condotta colposa ascritta a Mi.Br. era descritta nel capo d'imputazione, oltre che in termini di colpa generica, anche quale specifica violazione della regola cautelare posta dall'art. 11, comma 7, lett. d), d.P.R. 27.04.1955, n. 547, a mente del quale <Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori non possano scivolare o cadere>, per avere il datore di lavoro permesso che il Br. lavorasse in piedi su una trave di cemento armato posta ad un'altezza di m. 1,47 dal piano del solaio ed avente una larghezza di m. 0,30 omettendo di strutturare il posto di lavoro in modo tale che il lavoratore non potesse scivolare o cadere.
Tale obbligo era stato, quindi, specificato nella sentenza di primo grado in termini di omesso utilizzo di scarpe antiscivolamento e casco protettivo, nonché in termini di utilizzo di un cordolo non munito di alcuna protezione da cadute con una base dì appoggio di appena m. 0,30 sulla quale il lavoratore doveva effettuare le operazioni con le braccia alzate.
2.2. La Corte territoriale, in replica a specifico motivo di gravame, ha richiamato il punto della decisione di primo grado in cui si era sostenuto che l'esecuzione dell'opera commissionata al lavoratore infortunato avrebbe dovuto indurre il responsabile a predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi) ai sensi dell'art. 16 d.P.R. 07.01.1956, n. 164 per evitare il rischio di cadute dall'alto in quanto il lavoratore doveva operare con le braccia alzate ad un'altezza di tre metri.
Tale richiamo è stato, tuttavia, operato al solo fine di evidenziare che la normativa richiamata dall'appellante (art. 107 d.Lgs. 09.04.2008, n. 81) era entrata in vigore successivamente all'infortunio. L'erronea interpretazione dell'art. 16 d.P.R. n. 164/1956 come norma applicabile alla lavorazione in esame, considerando l'altezza di tre metri alla quale erano le braccia del lavoratore, non ha avuto influenza sul dispositivo e può essere emendata mediante soppressione ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen..
2.3. Se è, infatti, vero che la necessità di predisporre un ponteggio nel caso in esame non avrebbe potuto comunque desumersi da una precisa previsione normativa, non essendo applicabile l'art. 16 d.P.R. 07.01.1956, n. 164 che disciplinava i lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri, deve sottolinearsi che la censura, seppure suggestiva, trascura gli altri profili di colpa presi in esame dal giudice di merito e richiamati a pag. 3 della sentenza impugnata, ossia l'omessa predisposizione di scarpe antiscivolamento e di una base di appoggio idonea ad evitare perdite di equilibrio.
Il giudice di primo grado aveva, peraltro, rimarcato che l'infortunato non portava casco protettivo né abbigliamento da lavoro (scarpe antiscivolamento) e che il cordolo sul quale egli era salito non era munito di alcuna protezione da eventuali cadute, mentre il lavoro da eseguire comportava una situazione di instabilità dell'operatore anche in relazione alla larghezza della base d'appoggio, pari a 30 centimetri.
La decisione risulta, dunque, immune da erronea applicazione della normativa antinfortunistica in vigore all'epoca dell'infortunio, non dovendosi sovrapporre l'obbligo di predisposizione di idonei ponteggi per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai due metri al più generale obbligo, regolarmente indicato nel capo d'imputazione, di strutturare il posto di lavoro in modo da evitare scivolamenti o cadute.
2.4. Tale regola cautelare è, peraltro, rispondente ai generali principi di diligenza e di prudenza, che impongono a chiunque assuma, in qualsiasi momento ed in qualsiasi occasione, una posizione di garanzia rispetto ad un'attività di lavoro, di operare per prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio e per garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Invero, entrambe le regole cautelari menzionate (art. 11, comma 7, lett. d), d.P.R. n. 547/55 e art. 16 d.P.R. n. 164/1956) possono riferirsi a lavori non eseguiti ad altezza d'uomo, bensì ad un'altezza dal suolo -qualunque essa sia- che ne renda più difficile e rischiosa l'esecuzione, tanto da rendere necessario il ricorso a misure capaci di prevenire il rischio di cadute.
Il diverso ambito di operatività di tali regole non concerne, pertanto, la sussistenza o meno dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro in caso di lavorazioni, ove svolte ad altezza inferiore ai due metri dal suolo, quanto piuttosto il tipo di opere provvisionali e di sistemi di protezione da predisporre in rapporto all'altezza alla quale si svolge la lavorazione.
2.5. L'individuazione della regola cautelare che l'imputato avrebbe dovuto rispettare risulta, peraltro, frutto di un ragionamento coerente anche rispetto all'evento che l'osservanza di tale regola avrebbe dovuto evitare, ossia la caduta del lavoratore.
La Corte territoriale ha, in proposito, rimarcato che la morte di Br.Gu. era stata causata da un grave trauma cranico e che non vi fosse prova certa che la caduta fosse conseguenza di un malore piuttosto che della perdita di equilibrio o di scivolamento. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non è dunque certo che la caduta del lavoratore sia stata causata da malore.
Pleonastica, e comunque inidonea a scardinare la congruità della motivazione, risulta l'affermazione secondo la quale <la predisposizione di misure di protezione (realizzazione di un ponteggio) avrebbe evitato l'evento mortale in caso di caduta a seguito di malore>, fondandosi in ogni caso la decisione sull'assunto che di tale malore non fosse stata fornita prova certa.
2.6. E' bene, in ogni caso, ricordare che, in tema di infortuni sul lavoro, non occorre, per configurare la responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si verifichi a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art.2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore (Sez. 4, n. 4917 del 01/12/2009, dep. 2010, Filiasi, Rv. 246643; Sez. 4, n. 13377 del 28/09/1999, Bassi, Rv. 215537); con la conseguenza che ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 26.11.2015 n. 46979).

SICUREZZA LAVOROIl sindaco omette l’ordinanza? Rischia l’omicidio colposo. Cassazione. Le conseguenze dell’incidente nella zona di un cantiere.
Il sindaco che non firma un’ordinanza urgente per chiudere ai cittadini una zona interessata da lavori pubblici può essere condannato per omicidio colposo, oltre che per lesioni e omissione di atti d’ufficio, se capita un incidente. E se l’incidente si rivela mortale per più persone, la pena può arrivare a 15 anni di carcere, come prevede l’articolo 589 del Codice penale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, che nella sentenza 23.11.2015 n. 46400 ha scritto un altro capitolo nella complicata vicenda giudiziaria nata dalla «tragedia del 1° maggio», quando otto anni fa a Sorrento due donne furono uccise dalla caduta del cestello di una gru, mentre alcuni operai addobbavano con le luminarie la chiesa di Sant’Antonino.
La lunga storia giudiziaria ha fatto scattare la prescrizione per le lesioni e l’omissione di atti d’ufficio, mentre la Corte d’appello di Napoli dovrà tornare a occuparsi del caso per rideterminare alla luce di questi sviluppi la pena applicata all’omicidio colposo.
Al di là del caso sorrentino, sono i princìpi generali indicati dalla Cassazione a fissare il perimetro per l’attività dei sindaci. Anche se la ditta incaricata dei lavori non presenta una richiesta di intervento, resta il fatto che il sindaco «non poteva non essere consapevole» del pericolo creato dal cantiere. In questo caso, il principio è rafforzato dal fatto che l’ufficio del sindaco si trova nella stessa piazza del cantiere. Con questa premessa, scatta l’obbligo di adottare in modo tempestivo tutti gli atti necessari «a tutelare l’incolumità dei cittadini», come prevede l’articolo 54 del Testo unico degli enti locali.
Questo contesto di urgenza, aggiunge la Corte, fa sì che per la legittimità dell’atto occorra solo «l’effettiva esistenza di una situazione di pericolo» e non servono «formule o formalità o procedure sacramentali». Ma non è solo l’ordinanza urgente a tradurre in pratica il dovere del sindaco, che può manifestarsi con qualsiasi «atto idoneo» a evitare il pericolo, allertando la polizia o i vigili del fuoco oppure imponendo misure di sicurezza alla ditta. È l’inerzia, invece, a condannarlo
(articolo Il Sole 24 Ore del 24.11.2015).
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MASSIMA
9. Quanto al ricorso di Fi.Ma. (proposto con distinti atti di impugnazione dei suoi due difensori) valgono le considerazioni che seguono.
Giova premettere che il Sindaco è a capo della struttura comunale, ne coordina le attività, provvede con ogni mezzo a sua disposizione ad aiutare la propria cittadinanza ad uscire dalle difficoltà dell'emergenza. E' un richiamo assai generico ad una funzione che invece secondo alcuni avrebbe avuto bisogno del conferimento di ampi e ben delineati poteri.
Ai sensi dell'art 54 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, c.d. TUEL (nel testo vigente pro tempore) (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale), il Sindaco, quale ufficiale del Governo, oltre a sovraintendere ad alcune materie che il Comune tratta per conto dello Stato, "adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica" (non si parlava di "sicurezza urbana", introdotta nel 2008). Ne consegue che nel potere del Sindaco non sono più ravvisabili le limitazioni per materia (sanità, etc.) già previste dal testo unico del 1915 e dalla legge n. 142 del 1990 (Cons. di Stato Sez. I del 20.02.2002).
Il Sindaco si limita dunque a "sovrintendere" al lavoro dei dipendenti, ed in generale a tutte le attività che oggi sono fondamentalmente assegnate alla struttura comunale e ai responsabili dei servizi; adotta invece (prendendosene in carico tutta la responsabilità civile e penale senza possibilità -se non parziale- di trasferirla su altri soggetti), i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari a tutelare l'incolumità dei cittadini.
Orbene, è chiaro come l'attribuzione dei reati di omicidio colposo e lesioni al Fi. sia collegata in buona parte a quello di cui all'art. 328, comma 1, c.p. sub capo c).
Il delitto di omissione di atti d'ufficio è un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo, ossia con tempestività, in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela (fattispecie in cui Corte ha ritenuto che legittimamente la decisione impugnata avesse escluso la configurabilità del reato con riferimento alla mancata adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, in relazione al pericolo cagionato ai pedoni e ad un'abitazione da una frana insistente sulla sede stradale, cui si sarebbe potuto ovviare anche con la chiusura della strada ad opera dei Vigili del Fuoco) [Cass. pen. Sez. VI, n. 33857 del 07.05.2014 Rv. 262076].
Inoltre,
ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra ius", senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione.
Infine, è bene precisare che
il rifiuto di un atto d'ufficio si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l'appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell'atto medesimo.
Ciò premesso, se è vero che il ricorrente non fu investito della specifica richiesta d'intervento in relazione ai lavori posti in essere dalla ditta Do., di certo egli non poteva non essere consapevole della situazione di effettivo e concreto pericolo per la pubblica incolumità pedonale e veicolare in cui versava l'attività posta in essere dalla ditta Do., avvertita nettamente dalla comunità cittadina e persino dal Vice-Sindaco Fi.Ro. (pag. 26 sent.) sia per il contatto con Di Ma.Ro. il giorno precedente ai fatti e l'eloquente reazione comportamentale avuta dall'imputato a seguito dell'esplicita doglianza rappresentata dalla donna (pag. 27 sent.) in relazione alle modalità dei lavori in questione, sia per l'ubicazione del suo ufficio -ove si recava assiduamente-posto nella Piazza S. Antonino di fronte al luogo del sinistro nelle immediate adiacenze della Basilica. Per non dire degli accertati frequenti contatti tra il sindaco e i Do., anche nella stessa piazza (pag. 27 sent.), in occasione dei quali non potette non rendersi conto delle modalità esecutive dei lavori per le luminarie.
Sicché è innegabile sia la consapevolezza di Fi.Ma. dell'incombente pericolo sia la sua oggettiva inerzia a fronte dell'immediata necessità di prevenire o eliminare il medesimo.
Orbene,
nelle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 c. 2 TUEL, rientra una tipologia di provvedimenti amministrativi aventi un contenuto non previamente determinabile e quindi di atti del tutto atipici ed eccezionali che presuppongono una situazione di estrema gravità dipendente dai fattori più disparati i quali, però, non possono ricondursi solo a fenomeni di dimensioni bibliche (quali terremoti, frane, valanghe, inondazioni, etc.), bensì anche ad eventi più modesti, ma comunque idonei a porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone.
Né può ritenersi che l'adozione di tali ordinanze presupponga formule o formalità o procedure sacramentali proprio a cagione dell'estrema urgenza che le impone, contando ai fini della legittimità dell'atto precipuamente l'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento di adozione dell'ordinanza
(Cons. di Stato, n. 125 del 04.02.1998).
Né la presenza in Sorrento del Commissariato di P.S., competente per il rilascio della necessaria autorizzazione (ex art. 110 R.D. n. 635/1949 della quale non risulta, prima della data del fatto, essere mai stata avanzata richiesta: v. pag. 13 sent. di primo grado) per i lavori concernenti le luminarie che doveva effettuare la ditta Do., implicava l'esclusione dalle prerogative del Sindaco della competenza attribuitagli dall'art. 54, c. 2, TUEL sopra richiamato.
Invero,
la sicurezza pubblica non coincide con l'incolumità pubblica, anche se sovente i due termini siano adoperati impropriamente in via cumulativa o alternativa. La prima ha portata certamente più vasta ed attiene ad ogni possibile attentato a qualsiasi bene giuridico o materiale facente capo ai cittadini (è stata definita come "quella funzione che consente agli individui di vivere in tranquillità nella società e di agire in essa per manifestare la loro individualità e per soddisfare i loro interessi"), mentre la seconda si riferisce esclusivamente alla preservazione delle condizioni fisiche degli stessi (ovvero anche dell'integrità fisica della popolazione).
Sicché sotto tale profilo
è innegabile che il Sindaco, al quale il capo d'imputazione ascrive espressamente anche la mancanza di diligenza e, quindi, la colpa generica, dovesse comunque attivarsi, quale massimo rappresentante dell'Ente Comunale e della collettività cittadina, non solo e non necessariamente con l'adozione di un'ordinanza ad hoc bensì con qualsiasi altro atto amministrativo o comportamentale (allertamento delle Forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco o della stessa Polizia municipale che da lui dipende, imposizione alla ditta Do. delle opportune e palesemente omesse cautele) idoneo a prevenire il pericolo per la pubblica incolumità e gl'infortuni sul lavoro, con adozione di ogni mezzo appropriato (almeno transennando la zona ed impedendo il traffico pedonale e veicolare in prossimità ed, ancor più, nello spazio sottostante la piattaforma mobile).
Si deve, infine, rammentare che
non è mai deducibile in sede di legittimità la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale e comunque il provvedimento di liquidazione della provvisionale (Cass. pen. Sez. IV, n. 24791 del 23.06.2010, Rv. 248348; Sez. H n. 36536 del 20.06.2003, Rv. 226454).
Se, dunque, in merito al reato sub a) deve ritenersi l'infondatezza dei ricorsi presentati nell'interesse del Fiorentino, si deve al contempo, ai sensi dell'art. 129, 1° comma c.p.p. rilevare che i reati di cui agli artt. 590 c.p. (capo b) e 328 c.p. (capo c) ascritti al Fi. sono rimasti estinti per l'intervenuto decorso del termine prescrizionale all'11.5.2014, in assenza di periodi di sospensione per una durata utile alla data odierna e di cause di inammissibilità, né risultando gli estremi evidenti per l'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, 2° comma, c.p.p..
10. Consegue, nei confronti di Fi.Ma., l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione con rinvio per la determinazione ed eliminazione della relativa pena applicata ex art. 589, ultimo comma, c.p., ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. La sentenza impugnata dev'essere, invece, annullata senza rinvio in ordine al reato di cui al capo c) perché estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena di mesi quattro di reclusione.
Residua il rigetto del ricorso di Fi.Ma. nel resto.
11. Quanto al ricorso del responsabile civile Comune di Sorrento, dalla lettura del decreto di citazione a giudizio notificato si rileva la sua sostanziale completezza e correttezza essendo stati trascritti a sufficienza nel corpo di esso gli elementi relativi all'allegato di cui si lamenta la mancanza e non rilevandosi peculiari violazioni previste dall'art. 83 c.p.p..
Ma, in ogni caso, la pretesa nullità della citazione dovrebbe comunque ritenersi sanata dalla comparizione e costituzione in primo grado del responsabile civile Comune di Sorrento ai sensi dell'art. 184 c.p.p. trattandosi di nullità a regime intermedio e non risultando che la relativa eccezione sia stata sollevata se non in sede di discussione del giudizio di primo grado, tramite la memoria all'uopo depositata.
Inoltre,
non può escludersi la responsabilità solidale del Comune di Sorrento in relazione alla residuata posizione del Sindaco.
Questi, oltre che essere imputato quale Ufficiale del Governo, rappresenta in ogni caso anche, e soprattutto, l'organo di vertice dell'amministrazione Comunale ed in tale veste ha omesso di attivarsi tempestivamente ed adeguatamente per scongiurare l'incombente e visibile pericolo per la pubblica incolumità.

Del resto, non va sottaciuto che "Le questioni concernenti l'eventuale esclusione della parte civile o l'ammissibilità della citazione del responsabile civile, che già siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio" (Cass. pen. Sez. IV, n. 7291 del 21.11.2002, Rv. 225727): a fortiori, deve aggiungersi, non può esserne consentita l'ulteriore riproposizione in sede di legittimità.

SICUREZZA LAVORO: Infortuni. Il concorso di colpa non scagiona l’impresa.
L’imprenditore è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell’inosservanza delle norme infortunistiche. La violazione dell’obbligo di sicurezza integra l’unico fattore causale dell’evento, non rilevando il concorso di colpa del lavoratore, atteso che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza.

È tale la massima a cui si attiene la Corte di Cassazione -Sez. lavoro- con la sentenza 03.11.2015 n. 22413 riguardante l’infortunio mortale causato ad un lavoratore che, pur operando su una scarpata, non aveva fatto uso della fune di trattenuta contro la caduta dall’alto.
Nel dispositivo la Suprema corte la quale ha ribadito il principio secondo cui in materia di tutela dell’integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità solo quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri di abnormità, imprevedibilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.
Pertanto, l’omissione di cautele da parte del lavoratore non è di per sé idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta del datore di lavoro che non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione o non abbia adeguatamente vigilato, anche tramite i suoi preposti, sul rispetto della loro osservanza, non essendo né imprevedibile, né anomala una dimenticanza del lavoratore nell'adozione di tutte le cautele necessarie
(articolo Il Sole 24 Ore del 04.11.2015).
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MASSIMA
Osserva la Corte che è opportuno esaminare con priorità logico-giuridica l'ultimo motivo del ricorso, col quale si contesta la decisione sulla ritenuta insussistenza di una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. della datrice di lavoro, atteso che la verifica della correttezza della motivazione che ha escluso la ricorrenza del nesso eziologico tra l'evento occorso al lavoratore e la condotta della parte datoriale si rivela dirimente.
A tal riguardo la Corte territoriale ha dato rilievo alla indiscutibile preponderanza causale dell'omissione colpevole del lavoratore deceduto, costituita dal fatto di non avere il medesimo utilizzato la fune di trattenuta, disponibile alla sommità della scarpata, assicurata ad un idoneo ancoraggio. La stessa Corte è pervenuta al convincimento che l'univocità di tale fatto comportava che il responso tecnico e le dichiarazioni testimoniali assumevano mero significato di riscontro e, per tale motivo, apparivano scarsamente pertinenti le doglianze difensive in ordine alle dotazioni tecniche ed alle modalità alternative di esecuzione dell'opera.
Infine, secondo la Corte di merito, l'obbligo incombente sul datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. di vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, delle misure di sicurezza non si estendeva fino al punto di comprendere l'obbligo di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza, come quello posto in essere da Zi.Gi..
Rileva la Corte che tale ragionamento dei giudici di secondo grado non è condivisibile per le seguenti ragioni: si è già statuito (Cass. Sez. Lav. n. 27127 del 4/12/2013) che "
in materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza."
Pertanto,
l'omissione di cautele da parte dei lavoratori, come quella ravvisata nella fattispecie dai giudici di merito, non è idonea di per sé ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del datore di lavoro che non abbia provveduto, pur avendone la possibilità, all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro o non abbia adeguatamente vigilato, anche tramite suoi preposti, sul rispetto della loro osservanza, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso (in tal senso v. anche Cass. Sez. 3, n. 21694 del 20/10/2011).
Infatti, si è affermato (Cass. Sez. Lav. n. 19494 del 10/9/2009) che
le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (in senso conf. v. Cass. Sez. Lav. n. 22818 del 28/10/2009 e Cass. Sez. Lav. n. 4656 del 25/02/2011).
In definitiva, si può affermare che nella fattispecie la mancata adozione, da parte del lavoratore, della specifica misura di sicurezza rappresentata dall'ancoraggio alla fune di sostegno non rappresentava affatto un evento imprevedibile atto a scagionare l'imprenditore dal dovere di vigilanza finalizzato al rispetto delle misure di prevenzione e, pertanto, quest'ultimo avrebbe dovuto offrire la prova di aver preteso il rispetto di tale fondamentale accorgimento, per cui il comportamento semplicemente omissivo del lavoratore non spezzava il nesso eziologico tra l'evento occorsogli e l'omissione della datrice di lavoro.

SICUREZZA LAVORO: Controlli sanitari previsti per tutti. INTERPELLO/2 - Medico competente.
Tutti i lavoratori hanno diritto a richiedere la visita presso il medico competente (se nominato in azienda).

Lo precisa, tra l'altro, la commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro nell'interpello 02.11.2015 n. 8/2015 a risposta dei quesiti della Cisl.
Due, in particolare, le richieste formulate dal sindacato:
a) se la visita medica possa essere richiesta esclusivamente dai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria ovvero da tutti i lavoratori;
b) se il medico competente, nel visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, sia tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l'attività o se debba limitarsi a fare i sopralluoghi soltanto nelle postazioni dove sono occupati i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
A risposta del primo quesito, la commissione precisa che «la richiesta di essere sottoposto a visita media da parte del medico competenze, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile in quanto correlata a rischi lavorativi».
In merito al secondo quesito, relativo all'obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro, la commissione, considerato che l'obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione «alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro» (articolo ItaliaOggi del 04.11.2015).

SICUREZZA LAVORO: Delega di funzioni, il lavoratore può dire di no. Sicurezza. Chiarimento ministeriale.
Non esiste alcun obbligo di accettazione della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro: il lavoratore interessato, infatti, può rifiutare tale delega.
Il chiarimento è stato fornito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, con l’interpello 02.11.2015 n. 7/2015.
La questione è stata sempre dibattuta a causa delle varie soluzioni sinora fornite al quesito sia nel settore pubblico, sia in quello privato, influenzate da problematiche di ordine burocratico o gerarchico, ossia se la delega di funzioni rientrasse nella discrezionalità del datore di lavoro o del dirigente (nel settore pubblico), di definire l’assetto dell’organizzazione del lavoro fino ad individuare inderogabilmente il soggetto a cui conferire la delega stessa.
L’interpello riporta all’articolo 16 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), nel cui comma 1 viene stabilito che la delega delle funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa a condizione che risulti da atto scritto con data certa; il delegato sia in possesso di tutti i requisiti professionali e d’esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate; con essa vengano attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; con essa venga attribuita al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento della funzione oggetto di delega; la delega sia accettata dal delegato.
Perché dunque la delega sia efficace occorre che si verifichino tutte le caratteristiche di cui si è fatto cenno, preordinate all’accettazione, in forma scritta, da parte del delegato. Del resto, spesso la non accettazione è motivata dal riconoscimento da parte del soggetto individuato dal datore di lavoro o dirigente di non possedere i requisiti professionali per il corretto e completo svolgimento della funzione, la quale è quasi sempre accompagnata da provvedimenti sanzionatori penali in caso di inosservanze, ovvero di non riconoscere sufficientemente l’organizzazione del lavoro a cui è preposto, oppure, il più delle volte, dalla mancanza delle risorse economiche per far fronte alle varie e mutevoli esigenze che caratterizzano la funzione.
Va osservato, infatti, che fatta salva l’esclusione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione protezione, la valutazione dei rischi e la redazione del documento della sicurezza, tutte le altre funzioni elencate nell’articolo 18 del Testo unico sono delegabili e tutte richiedono professionalità specifica, potere di organizzazione e di spesa che se non coperte o previste possono costituire un valido motivo di non accettazione del soggetto individuato
 (articolo Il Sole 24 Ore del 04.11.2015).

SICUREZZA LAVOROSicurezza, la delega deve essere accettata. INTERPELLO/1 - Possibile il rifiuto del destinatario.
La delega di funzioni sulla sicurezza del lavoro deve essere accettata dal delegato, altrimenti non è valida. A differenza del conferimento d'incarico che implica l'impossibilità del rifiuto, infatti, la delega presuppone la possibilità della non accettazione da parte del destinatario.

Lo precisa la commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro nell'interpello 02.11.2015 n. 7/2015.
La questione. La precisazione arriva a risposta di un quesito formulato dall'unione sindacale di base vigili del fuoco, in merito all'istituto della «delega di funzioni» disciplinato dall'art. 16 del dlgs n. 81/2008 (T.u. sicurezza).
Tale articolo, in particolare, prevede che la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
In relazione all'ultimo requisito, l'unione sindacale ha chiesto di sapere «se esiste l'obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delegata».
Ammesso il rifiuto di delega. Il ministero spiega, innanzitutto, che la disposizione (citato art. 16 del T.u. sicurezza) prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi a eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (Rspp) ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienze che sono richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Poi spiega che, affinché la delega sia efficace, è necessario che abbia «tutte» le caratteristiche previste dalla norma (art. 16), quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate e, infine, la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate. In conclusione, a risposta del quesito, precisa che la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.
Infatti, aggiunge, «tra le caratteristiche indicate nell'art. 16, comma 1, il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto, che la delega «sia accettata dal delegato per iscritto», elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa» (articolo ItaliaOggi del 04.11.2015 - tratto da www.centrostudicni.it).

ottobre 2015

SICUREZZA LAVORO: Le Responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto:
- a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
- ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza;
- a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che
il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza "alta", che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.
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1. Con sentenza del 27/03/2014, il Tribunale di Messina dichiarava Le.Ca. -nella qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e di responsabile della "... C. s.r.l."- responsabile di talune violazioni commesse nell'ambito di un cantiere edile sito in Messina, analiticamente indicate nel capo di imputazione, e lo condannava alla pena di 6 mila euro di ammenda.
...
3. Il ricorso è fondato; al riguardo, risulta assorbente il secondo motivo.
Come già affermato da questa Corte,
con riguardo alla figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008, occorre rilevare che i compiti assegnati alla stessa risalgono al d.lgs. 14.08.1996, n. 494 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE) -nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili- a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, diversamente a lui riferibili, implicanti particolari competenze tecniche.
La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, "alta vigilanza" che la legge demanda allo stesso, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art. 5, d.lgs. n. 494 del 1996, ed attualmente trasfuso nel citato art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008, in forza del quale
il coordinatore per l'esecuzione è tenuto:
- a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
- ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza;
- a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che -come affermato dal ricorrente-
il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza "alta", che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto (tra le altre, Sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015, Cominotti, Rv. 261960; Sez. 4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 255102; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 247536).
Orbene, tutto ciò premesso, rileva il Collegio che la motivazione stesa dal Tribunale di Messina risulta -oltre che molto sintetica- non aderente al principio di diritto da ultimo enunciato, atteso che riconosce la responsabilità del Ca. in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali (relative, tra l'altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore), senza precisare se le stesse siano comunque riferibili -nel caso di specie- a quei doveri di vigilanza "alta" sopra richiamati, imposti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oppure invero demandate ad altre figure.
Ancora, la sentenza non ha speso alcuna considerazione in ordine ai testi Sa. e Di., escussi ex art. 507 cod. proc. pen., i quali -giusta tenore del ricorso, in ciò specifico e completo- avrebbero reso dichiarazioni in palese dissonanza con quanto affermato dai testimoni indotti dal pubblico ministero (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.10.2015 n. 41820).

agosto 2015

LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: Ai sensi del d.PR. n. 554 del 1999, art. 7, comma 2 (regolamento di attuazione della legge Quadro dei Lavori Pubblici), il responsabile del procedimento (RUP) provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Inoltre egli, ai sensi dell’art. 8, lett. f), deve coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 3, egli vigila sulla attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione.
In sostanza a carico del RUP (responsabile unico del procedimento) grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, fase nella quale vige l’obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione, controllando anche l’adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto alla loro finalità, preordinata alla incolumità dei lavoratori.

Con sentenza del 03.03.2010 il Tribunale di Sassari condannava Ch.G.B.F. e altri in ordine al reato di cui all'articolo 590, co. 1, 2 e 3, c.p. alla pena di mesi due di reclusione, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione ex art. 175 c.p..
All'imputato, nella sua qualità di responsabile del procedimento e dell'esecuzione dei lavori, era stato contestato di avere cagionato per colpa generica e specifica lesioni personali comportanti una malattia di durata superiore ai quaranta giorni all'operaio C.R. (costituito parte civile nel processo), che il 25.07.2002, a Siligo, era stato colpito violentemente alla testa dall'entrata della pompa di una betoniera erogante calcestruzzo.
In particolare al Ch., quale coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (per conto della committente Amministrazione comunale di Siligo) era stato contestato di avere omesso di far applicare all'impresa esecutrice il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.), ai sensi dell'art. 5, 1 co., lett. b), d.lgs. 494/1996.
...
Va premesso che la responsabilità del Ch. è stata ritenuta sulla base della sua qualità di "responsabile del procedimento" e "responsabile dei lavori".
Sul responsabile dei lavori incombe, ai sensi del d.PR. n. 494 del 1996, art. 6, l'obbligo della verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro in attuazione dei relativi piani (art. 4 e art. 5, comma 1, lett. a) d.PR. citato).
Orbene, ciò premesso, deve ricordarsi che ai sensi del d.PR. n. 554 del 1999, art. 7, comma 2 (regolamento di attuazione della legge Quadro dei Lavori Pubblici), il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Inoltre egli, ai sensi dell'art. 8, lett. f), deve coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3, egli vigila sulla attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione.
In sostanza a carico del RUP (responsabile unico del procedimento) grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, fase nella quale vige l'obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione, controllando anche l'adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto alla loro finalità, preordinata alla incolumità dei lavoratori (cfr, Cass., sez. 4, sent. n. 7597 dell'08.11.2013, Rv. 259123; Cass., sez. 4, sent. n. 41993 del 14.06.2011, Rv. 251925).
Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di merito, il Ch. è venuto meno all'adempimento degli oneri gravanti a suo carico. I giudici della Corte territoriale hanno infatti evidenziato a tal proposito che i compiti dell'imputato non potevano esaurirsi nella mera redazione del P.S.C., dovendo egli anche svolgere l'indispensabile opera di coordinatore che prevedeva innanzitutto il controllo che il sub-appaltatore Fe. avesse a sua volta predisposto il P.O.S e lo avesse a sua volta portato a conoscenza dei lavoratori interessati. Egli inoltre avrebbe dovuto accertarsi che in cantiere sussistesse una buona coordinazione tra appaltatore (E. s.r.l.), sub-appaltatore (impresa individuale Fe.) e ditta incaricata del solo gettito del calcestruzzo.
Le predette attività demandate al Ch. erano state da lui omesse e tale omissione è collegata con nesso di causalità all'evento lesivo per cui è giudizio.
La difesa ha sostenuto che la sentenza impugnata non aveva spiegato da dove il Ch. avrebbe dovuto trarre la conoscenza di un sub-appalto in favore del Fe. e soprattutto della sua ritualità. Sul punto si osserva che si tratta di una questione di fatto non introdotta in appello e comunque entrambe le sentenze, sia quella di primo, sia quella di secondo grado, hanno ritenuto di non porre in dubbio la conoscenza da parte del ricorrente del subappalto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (massima tratta da http://renatodisa.com - Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 04.08.2015 n. 34088).

luglio 2015

SEGRETARI COMUNALI - SICUREZZA LAVORO: Sulla possibilità, o meno, di individuare il Segretario Comunale quale "datore di lavoro".
Il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni può essere un dirigente o un preposto ma, d’altro lato, non tutti i dirigenti e non tutti i preposti sono, per ciò stesso, datori di lavoro. Quest’ultima qualificazione, in definitiva, non accede necessariamente alla qualifica di “dirigente” e a quella di “preposto”.
Occorre che il “datore di lavoro” sia specificamente individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tra quei dirigenti o quei preposti dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività. Ciascuna di queste figure è, del resto, destinataria di specifiche funzioni e obblighi, con conseguenti responsabilità.
Peraltro, a fronte della possibilità di delegare e sub-delegare alcune delle funzioni proprie del datore di lavoro (art. 16), nel rispetto di rigorosi presupposti e formalità, non è attività delegabile la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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Se può essere designato “datore di lavoro” solo chi è dirigente o funzionario fornito di tutti i poteri gestionali e di spesa autonomi, in tanto si può porre il problema se è designabile il segretario comunale in quanto si dia per verificato e accertato, nel concreto, che al segretario comunale siano stati conferiti, se sono conferibili, quei poteri autonomi di gestione e di spesa che sono propri del dirigente.
In altre parole, la questione di fondo non è se il segretario comunale possa essere designato “datore di lavoro” ma, prima ancora, se e in che misura il segretario comunale possa assumere le funzioni proprie e piene del dirigente così da poter attrarre in questo ambito funzionale anche le attribuzioni del datore di lavoro.

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L’attribuzione della qualifica di “datore di lavoro” in capo al segretario comunale presuppone la mancanza di figure dirigenziali in seno all’Ente o di funzionari che, pur non avendo la qualifica dirigenziale, siano preposti ad un ufficio avente autonomia gestionale e di spesa.
In tali fattispecie, nei limiti e con le cautele che si impongono per la peculiarità della situazione, secondo le considerazioni che precedono, il segretario comunale al quale sia conferita con atto formale la titolarità effettiva del potere gestionale adeguato alle sue competenze, con attribuzione di poteri di spesa,
può essere anche espressamente designato “datore di lavoro”, ai fini e con le responsabilità di cui alla D.Lgs. n. 81/2008.
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Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Pomarico (MT) ha chiesto a questa Sezione di esprimere un parere circa la possibilità di individuare nel Segretario Comunale il “datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.vo n. 81/2008, nell’ambito della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto laddove, in luogo delle figure dirigenziali mancanti, le posizioni apicali siano state assegnate a responsabili di area e di posizione organizzativa.
Chiede di sapere, inoltre, se tale attribuzione di funzioni determini una maggiorazione della retribuzione di posizione.
...
6. L’art. 3 della Direttiva 12/6/1989, n. 89/391/CEE (prima di una serie di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) definiva "datore di lavoro" qualsiasi persona, fisica o giuridica, che fosse titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e avesse la responsabilità dell’impresa e/o dello stabilimento.
A sua volta, l’art. 2, lett. b), del D.Lgs. 626/1994, come sostituito dal D.Lgs. n. 242/1996, in attuazione delle direttive comunitarie, specificava le caratteristiche del
datore di lavoro: tale è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Dovendo, le norme di tutela, applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche, con le eccezioni giustificate da specifiche funzioni, il legislatore nazionale aggiungeva il seguente periodo: “
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 03.02.1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”.
L’art. 30 (Disposizioni transitorie e finali) stabiliva, ancora, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993 (allora vigente, oggi n. 165/2001), avrebbero proceduto all’individuazione dei datori di lavoro, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività.
L’art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, fondendo le disposizioni precettive sopra riportate, ha individuato il «
datore di lavoro» nel contesto delle pubbliche amministrazioni, nel “dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”.
È questa la fonte oggi vigente cui occorre prestare attenzione.
Le successive lettere d) ed e) del medesimo art. 2, aggiungono ulteriori definizioni.
È «dirigente» la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. È «preposto» la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Particolarmente significative sono, poi, le sanzioni, anche penali, che colpiscono le figure del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (artt. 55 e 56).
A chiusura del sistema, vale la pena aggiungere che l’art. 299 del d.lgs. n. 81/2008, ha stabilito che le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
7. Mentre il D.Lgs. n. 626/1994 nulla diceva circa l’individuazione del datore di lavoro, il D.Lgs. n. 242/1996, con riferimento alle amministrazioni pubbliche, ha onerato sia gli organi di direzione politica che gli organi comunque di vertice, di procedere a tale adempimento (art. 30). Con l’art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, che rappresenta la vigente norma, è venuta meno la competenza dell’organo di direzione politica mentre è rimasta quella dell’organo di vertice, onerato di individuare, conformemente ai criteri previsti, il “datore di lavoro”.
Non è compito di questa Sezione, per i limiti dell’attività consultiva intestata sopra richiamati, entrare nel dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, se il datore di lavoro, indipendentemente da un atto espresso dell’organo di vertice politico dell’ente, si identifichi ex se nel dirigente “al quale spettano i poteri di gestione”, lasciando all’organo di vertice l’onere di identificare il datore di lavoro nei soli casi in cui tale figura dirigenziale non sia presente, come nel caso degli EE.LL. di minori dimensioni; ovvero, se tale designazione occorra che sia fatta in ogni caso, sicché, “in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”.
Quel che sembra indiscutibile, sia che si acceda all’una o all’altra soluzione, è che il “datore di lavoro” deve essere fornito di tutti quei poteri gestionali autonomi che lo contraddistinguono come tale e sui quali si radica la sua responsabilità. In questo senso la norma è chiara nel vincolare la idoneità e la “genuinità” della nomina alla effettiva autonomia gestionale e di spesa in capo al prescelto.
In altre parole, quale che sia la modalità e la fonte che lo individua,
deve escludersi che il datore di lavoro possa essere solo il soggetto, dirigente o preposto, da responsabilizzare senza, nel contempo, dotarlo di tutti quei poteri gestionali e di spesa sui quali si fondano, nella evidente intenzione del legislatore, le responsabilità che è chiamato ad assumersi.
Ancor più chiaramente, proprio il richiamato art. 299 del d.lgs. n. 81/2008, spiega che
l’organo di vertice dell’amministrazione pubblica non si libera delle responsabilità conseguenti dall’essere, sia pure in via residuale, il “datore di lavoro” se si limita ad attribuire tale qualifica ad altro soggetto, rimanendo ad un tempo egli il dominus effettivo dell’organizzazione gestionale e di spesa. È, in altre parole, il criterio dell’effettività sostanziale che prevale rispetto all’individuazione per indici formali del datore di lavoro (vds., Cass. pen. n. 34804/2010).
8. Così strutturato il sistema della responsabilità è coerente con l’attribuzione di effettivi poteri gestori. Da un lato, responsabilizza solo coloro che hanno la concreta possibilità di valutare i rischi e di assumere le decisioni idonee a ridurlo. Dall’altro, rispetta l’ordinamento degli EE.LL. che, pur rinvenendo negli Statuti e nei Regolamenti la disciplina delle funzioni dei dirigenti, subordina tali atti normativi secondari al principio per cui la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Sono questi, dunque, i medesimi poteri richiamati dalla disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 che rendono effettiva, e non formale, la individuazione del datore di lavoro.
Se poi, nella realtà del singolo Ente, i dirigenti, o quanti svolgono in loro mancanza le funzioni dirigenziali, sono privi del potere gestionale autonomo o di spesa, perché, ad esempio, non sono stati loro assegnati gli obiettivi e gli strumenti e le dotazioni per raggiungerli, è un problema che, prima di tutto, potrebbe mettere in discussione l’adeguatezza della individuazione del datore di lavoro rispetto al paradigma normativo e al criterio sostanzialistico sopra richiamato e, d’altro canto, potrebbe incidere, in concreto, sul riparto delle responsabilità connesse alla qualifica.
È da osservare, peraltro, che
la presenza del datore di lavoro non manleva di ogni responsabilità i soggetti obbligati, da altre fonti normative, a intervenire. Ai sensi dell’art. 18, commi 3 e 3-bis, gli “interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti
.”
9. Da quanto precede può trarsi una prima conclusione:
il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni può essere un dirigente o un preposto ma, d’altro lato, non tutti i dirigenti e non tutti i preposti sono, per ciò stesso, datori di lavoro. Quest’ultima qualificazione, in definitiva, non accede necessariamente alla qualifica di “dirigente” e a quella di “preposto”. Occorre che il “datore di lavoro” sia specificamente individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tra quei dirigenti o quei preposti dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività. Ciascuna di queste figure è, del resto, destinataria di specifiche funzioni e obblighi, con conseguenti responsabilità. Peraltro, a fronte della possibilità di delegare e sub-delegare alcune delle funzioni proprie del datore di lavoro (art. 16), nel rispetto di rigorosi presupposti e formalità, non è attività delegabile la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (cfr. Cass. Penale, Sez. 4, 27.05.2015, n. 22415).
10. Dalla considerazione che precede può ulteriormente argomentarsi che,
se può essere designato “datore di lavoro” solo chi è dirigente o funzionario fornito di tutti i poteri gestionali e di spesa autonomi, in tanto si può porre il problema se è designabile il segretario comunale in quanto si dia per verificato e accertato, nel concreto, che al segretario comunale siano stati conferiti, se sono conferibili, quei poteri autonomi di gestione e di spesa che sono propri del dirigente.
In altre parole, la questione di fondo non è se il segretario comunale possa essere designato “datore di lavoro” ma, prima ancora, se e in che misura il segretario comunale possa assumere le funzioni proprie e piene del dirigente così da poter attrarre in questo ambito funzionale anche le attribuzioni del datore di lavoro.

11. Non rientra nel tema posto dal quesito in esame la questione se il segretario comunale possa assumere anche, e contemporaneamente, una funzione gestoria di livello dirigenziale e se questa funzione sia compatibile con le attribuzioni istituzionali che il segretario deve adempiere. In questa sede ci si può solo limitare a offrire alcuni spunti di riflessione sul tema.
11.1. In coerenza col principio già affermato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001,
è indiscusso che anche gli EE.LL. si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. In questo senso dispone l’art. 107 del TUEL che assegna ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Secondo l’art. 97, comma 2, del TUEL, il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Salvo il caso in cui sia stato nominato il Direttore Generale (per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti), è al segretario che spetta, negli altri casi, sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l’attività. Il segretario inoltre (…) “d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”.
11.2 Ora proprio la previsione dell’art. 97, comma 4, lettera d), ha costituito argomento per sostenere la possibilità di attribuire funzioni dirigenziali al segretario comunale.
Ad esempio, nel parere del 09.10.2009, reso dal Ministero dell’Interno, si legge che “
tale norma, come evidenziato anche nella circolare di questo Ministero del 15.07.1997 n. 1/1997, citata dall’esponente, ha valenza di clausola di salvaguardia ai fini del buon andamento della macchina organizzativa, amministrativa e gestionale dell’ente. Infatti, occorre rilevare che le assegnazioni di ulteriori funzioni al segretario può avvenire solo nel momento in cui l’ente locale risulti privo sia di personale di qualifica dirigenziale sia di responsabili dei servizi, ovvero qualora l’ente intenda fare una specifica scelta gestionale in tal senso. Bisogna, difatti, rammentare che i dirigenti -ovvero i dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi- sono titolari delle funzioni loro attribuite, risultando, quindi, residuale l’applicazione della citata disposizione di cui al comma 4 lett. d) dell’art. 97.
Ciò posto, poiché ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 267/2000 l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è coperto da riserva di tipo regolamentare, si deve ritenere che l’eventuale attribuzione di specifiche funzioni gestionali o di titolarità degli uffici o dei servizi al segretario sia necessariamente da prevedere attraverso una specifica disposizione regolamentare, previa un’attenta verifica dell’assenza all’interno dell’ente di adeguate figure professionali; mentre il conferimento delle funzioni, riservato al Sindaco o al presidente della Provincia, non può che essere temporaneo e limitato all’espletamento di una prestazione nell’ambito di una funzione (ad esempio la presidenza di una gara per temporanea assenza del dirigente)
”.
Rammenta, infine, il citato parere che le stesse disposizioni contrattuali, contenute nell’art. 1 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2003, stabiliscono che,
relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale, occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’Ente, anche in relazione al fatto che per l’esercizio delle funzioni aggiuntive affidate al segretario è prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento.
Fermo che, nel parere in questione, le funzioni aggiuntive alle quali si collega la maggiorazione della retribuzione si riferiscono all’attività gestoria attribuita e non alla qualificazione di “datore di lavoro”, che neppure potrebbe attribuirsi scissa dalla funzione gestoria piena,
a venire in rilievo è la fonte normativa, che l’art. 97, comma 4, lettera d), individua nello Statuto o nel Regolamento dell’Ente, alla quale occorre fare esclusivo riferimento per verificare la possibilità di attribuire al Segretario comunale specifiche funzioni gestionali o la titolarità di uffici o servizi. Occorre cioè che sia lo Statuto o il Regolamento (sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) a prevedere la conferibilità al Segretario di dette funzioni (sulla esclusione di una “incompatibilitàex lege all’assunzione di funzioni dirigenziali, vsd. Sezione controllo per la Sardegna, delibera n. 28/2013).
Tale previsione, tuttavia, a parere di questa Sezione, non potrebbe che essere residuale, per il caso in cui l’Ente non rinvenga al proprio interno figure professionali adeguate all’affidamento degli incarichi e delle funzioni. Si tratta, in effetti, di una soluzione di estremo compromesso, volta a mantenere ferma la funzionalità dell’Ente, soprattutto di minori dimensioni, senza sacrificare, oltre la misura minima consentita dalle circostanze, la distinzione che deve essere mantenuta tra gli ambiti propri dell’attività gestoria e quelli propri del sistema dei controlli interni all’ente medesimo, controlli che hanno visto il segretario comunale assumere, di recente, un ruolo sempre più centrale. In altre parole, la evoluzione della normativa in tema di controlli interni e di contrasto alla corruzione sembra esercitare una forza di attrazione delle funzioni del segretario comunale, già in origine prevalentemente di coordinamento e di assistenza, verso un’area caratterizzata da funzioni più spiccatamente di garanzia e di controllo interno, che finiscono per relegare al margine la possibilità di un coinvolgimento di tale figura professionale nell’attività gestoria piena.
In questo senso, se è vero che il citato art. 97 del TUEL non esclude che il segretario comunale possa esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco, è anche vero che è lo stesso articolo ad affermare, poco prima, l’esigenza di disciplinare i rapporti tra il segretario e il direttore generale, ove nominato, secondo l'ordinamento dell'ente e “nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli”.
Del resto, rispetto a una sorta di generica idoneità del segretario ad assumere funzioni dirigenziali giova osservare che
il nuovo articolo 49, comma 2, del TUEL, così come riscritto dal D.L. 174/2012, introduce il principio per cui la funzione eventualmente conferita al segretario deve essere adeguata alle sue competenze. Ed infatti, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, è richiesto il parere di regolarità tecnica al responsabile del servizio interessato, che se ne assume la responsabilità amministrativa e contabile.
In sostanza,
il segretario comunale è chiamato, in assenza del responsabile del servizio, a rendere il parere di regolarità tecnica solo se ha le competenze adeguate a quel servizio. Se ciò è vero per il rilascio del parere, vera è anche la conclusione che non ogni servizio potrebbe essere affidato alla direzione del segretario comunale, ma solo quel servizio adeguato alle sue competenze. Sembra infatti contraddittorio ammettere che possa affidarsi al segretario la responsabilità di un servizio per il quale lo stesso segretario, mancando di adeguata competenza, non potrebbe neppure rendere il parere di regolarità tecnica previsto dal citato art. 49 TUEL.
Ed ancora, secondo l’art. 147-bis, commi 2 e seg., anche esso introdotto dal citato D.L. n. 174/2012, il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva all’adozione dell’atto, per le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, “sotto la direzione del segretario”.
Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono, poi, trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. Ora,
se anche non si può ritenere l’attività di controllo qui descritta senz’altro incompatibile con quella di responsabile delle medesime attività gestionali svolte, non di meno, sempre per i comuni di minori dimensioni e con minori risorse da destinare alle funzioni di controllo interno, è da ritenere una anomalia il fatto che l’ordinamento consenta di unificare in capo al medesimo soggetto le funzioni di controllo e di gestione.
12. Ora, tornando al tema del parere, si ritiene di poter affermare, in via conclusiva, che
l’attribuzione della qualifica di “datore di lavoro” in capo al segretario comunale presuppone la mancanza di figure dirigenziali in seno all’Ente o di funzionari che, pur non avendo la qualifica dirigenziale, siano preposti ad un ufficio avente autonomia gestionale e di spesa.
In tali fattispecie, nei limiti e con le cautele che si impongono per la peculiarità della situazione, secondo le considerazioni che precedono, il segretario comunale al quale sia conferita con atto formale la titolarità effettiva del potere gestionale adeguato alle sue competenze, con attribuzione di poteri di spesa (Cass. Pen. Sez. VI, 07.10.2004), può essere anche espressamente designato “datore di lavoro”, ai fini e con le responsabilità di cui alla D.Lgs. n. 81/2008 (Corte dei Conti, Sez. controllo Basilicata, parere 29.07.2015 n. 50).

SICUREZZA LAVORO: Personale degli enti locali. Gestione ufficio associato. Datore di lavoro e medico competente.
L'art. 3, comma 6, del d.lgs. 81/2008, prevede che, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, gli obblighi imposti dal medesimo decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione ospitante (nel caso di associazione intercomunale, l'amministrazione presso cui ha sede l'ufficio comune cui viene assegnato il personale). Pertanto, è compito del datore di lavoro, come individuato, procedere alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria di tutto il personale assegnato all'ufficio comune.
Il Comune ha chiesto un parere rappresentando la seguente fattispecie.
Nell'ambito di un ufficio associato costituito ai sensi della l.r. 1/2006, il titolare di posizione organizzativa, dipendente del Comune Y ove ha sede lo stesso ufficio, è datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 anche per il personale assegnato all'ufficio medesimo e dipendente del Comune X.
Si precisa che i due Comuni interessati hanno ciascuno il proprio medico competente e la convenzione attuativa nulla specifica in relazione agli adempimenti e prestazioni richieste al medico incaricato nell'ambito della forma associativa.
Premesso un tanto, si pone la questione se sia corretto che il titolare di posizione organizzativa del Comune Y sottoponga a visita medica anche i dipendenti del Comune X, ricorrendo alle prestazioni professionali del medico contrattualmente incaricato da e per il Comune Y, provvedendo poi a chiedere al Comune X il rimborso dei costi a tal fine sostenuti.
L'Ente istante riterrebbe più corretto che il titolare di posizione organizzativa garantisca gli adempimenti della sicurezza sui luoghi di lavoro avvalendosi degli strumenti/forniture di cui gli altri Comuni sono autonomamente dotati, facendo effettuare le visite mediche prescritte dai medici incaricati dai rispettivi comuni per il proprio personale e con i costi direttamente fatturati al comune di appartenenza.
Sentito il Servizio finanza locale, Posizione organizzativa sviluppo forme associative, innovazione finanza locale e monitoraggio del sistema regionale, si espone quanto segue.
Si osserva preliminarmente che la questione sottoposta si sarebbe dovuta affrontare e definire, in maniera puntuale, nell'ambito o della convenzione quadro o dei singoli atti attuativi della medesima, in quanto atti fondamentali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della forma associativa.
In carenza di tali presupposti, soccorre comunque quanto disposto in materia dalla legislazione vigente, tenendo conto che la problematica in esame coinvolge esclusivamente i dipendenti assegnati all'ufficio comune e non incide sul contratto di fornitura di servizio già stipulato dal Comune X, che conserva piena validità nei confronti del restante personale dipendente del Comune medesimo.
L'art. 2 del d.lgs. 81/2008 definisce la figura del 'datore di lavoro' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (enti locali compresi).
La citata disposizione precisa che per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
Pertanto, il datore di lavoro, individuato ai sensi e per le finalità della normativa di cui trattasi, è in sostanza il dipendente (dirigente o titolare di p.o.) cui, a termini di regolamento, viene affidata la responsabilità di un determinato ufficio/servizio, all'interno della struttura organizzativa dell'ente
[1].
L'art. 18 del citato decreto elenca esaurientemente gli obblighi organizzativi e gestionali propri del datore di lavoro e dei dirigenti/responsabili che collaborano con lui, vigilando sulla sicurezza dell'attività lavorativa dei rispettivi settori.
Premesso un tanto, si osserva che lo scrivente Ufficio ha in precedenza affrontato la problematica relativa all'individuazione del datore di lavoro nell'ambito di un'associazione intercomunale, nei termini di seguito riportati
[2].
Si è in particolare rilevato che l'art. 3, comma 6, del del d.lgs. 81/2008 prevede che, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi imposti dall'art. 18 del citato decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.
Pertanto, nel caso di associazione intercomunale, l'amministrazione ospitante risulta individuata nell'ente locale presso cui ha sede l'ufficio comune e al quale viene assegnato il personale dei Comuni associati, in dipendenza funzionale.
Detta amministrazione deve quindi procedere a designare il datore di lavoro responsabile per la sicurezza dell'ufficio comune ai fini del d.lgs. 81/2008, e spetta a tale datore di lavoro, come indicato espressamente al comma 1, lett. a), del citato articolo 18 del d.lgs. 81/2008, nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal legislatore.
Pertanto, è compito del datore di lavoro/titolare di posizione organizzativa, all'uopo individuato, procedere sia alla definizione delle modalità di effettuazione delle visite sanitarie, sia alla designazione del medico competente, che diviene quindi l'unico referente per gli adempimenti prescritti dal legislatore in materia di sorveglianza sanitaria nei confronti di tutto il personale assegnato all'ufficio comune, e ciò a prescindere dall'appartenenza a Comuni diversi dell'associazione.
Si osserva peraltro che una soluzione univoca alla problematica è auspicabile anche alla luce della vigente disciplina contrattuale, in relazione al peculiare rapporto che viene a crearsi nell'ambito dell'ufficio comune delle forme associative.
Si rammenta infatti che l'art. 47, comma 1, del CCRL del 07.12.2006 stabilisce che il personale degli enti che costituiscono uffici comuni nell'ambito delle forme associative, ai quali sia affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo costitutivo, viene assegnato dagli enti stessi agli uffici comuni.
Come precisato dal successivo comma 2 dell'articolo in esame, detta assegnazione avviene automaticamente in forza della stipula della convenzione attuativa che costituisce l'ufficio della forma associativa.
Il comma 3 del citato art. 47 precisa inoltre che l'assegnazione del personale non comporta la costituzione di un distinto rapporto di lavoro, il vincolo di dipendenza organica permane con l'ente di provenienza, e (ciò che rileva ai fini della questione sottoposta) il rapporto di servizio si svolge nell'ambito dell'ufficio della forma associativa
[3].
Esposto quanto sopra se, come segnalato, le varie convenzioni attuative e la convenzione quadro nulla hanno disposto in merito all'attività in esame da parte del responsabile dell'ufficio comune e se, soprattutto, non sono state indicate le modalità di riparto degli oneri derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari, il silenzio in materia parrebbe lasciar intendere una volontà sottesa: che la gestione di tale attività debba essere comunque svolta in modo da non determinare oneri aggiuntivi per i comuni partecipanti alla gestione. Un tanto anche al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa.
Al riguardo, peraltro, si rinvia ad una verifica in seno alla conferenza dei sindaci, anche al fine eventualmente di apportare le dovute modifiche alle convenzioni in essere, come anticipato in premessa.
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[1] L'art. 16 del d.lgs. 81/2008 prevede inoltre che il datore di lavoro possa delegare le proprie funzioni ad altri soggetti, con determinati limiti e condizioni.
[2] Cfr. prot. n. 20833 dell'08.07.2013 e prot. n. 7268 del 07.03.2014.
[3] Cfr. anche Comparto unico e contrattazione/Pareri - Convenzioni e forme associative, parere n. 7, consultabile sul sito della regione.fvg.it
(20.07.2015 -
link a www.regione.fvg.it).

maggio 2015

SICUREZZA LAVORO: Sulle responsabilità del dirigente e del sindaco in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
A norma dell'art. 2, lett. b), d.lgs. n. 81/2008
<Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo>.
L'individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l'attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico.
Nelle pubbliche amministrazioni, in altre parole, l'attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall'organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza. Sono gli organi di direzione politica che devono procedere all'individuazione, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici, non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica. La conseguenza della mancata indicazione è la conservazione in capo all'organo di direzione politica della qualità di datore di lavoro. 
Con la precisazione che
agli organi di direzione politica del Comune  (Sindaco e Giunta Comunale) sono attribuiti in via originaria anche i poteri di sovrintendere alle scelte di gestione e direzione amministrativa, con il conferimento di tutti i poteri conseguenti. Anche il potere di individuare il datore di lavoro conferma che all'organo di direzione politica compete un potere originario.
Occorre coordinare la disciplina sopra indicata con
le regole inerenti ai compiti datoriali non delegabili, tra i quali rientra l'obbligo di stilare il documento di valutazione dei rischi a norma dell'art. 17 d.lgs. n. 81/2008, la cui inadeguata elaborazione costituisce, appunto, il presupposto sul quale si è fondata l'affermazione di responsabilità del Sindaco.
Diversi sono, infatti, gli effetti dell'individuazione del dirigente pubblico al quale viene conferita la qualifica di datore di lavoro rispetto alla delega di funzioni datoriali disciplinata dall'art. 16 d.lgs. n. 81/2008.
L'atto di individuazione è correlato alla specialità della disciplina dettata per le pubbliche amministrazioni, alle quali non si applicano i criteri di imputazione della responsabilità per cosiddetta colpa di organizzazione individuati dal d.lgs. 08.06.2001, n. 231 e dall'art. 30 d.lgs. n. 81/2008; tale specialità impone di chiarire che al soggetto così individuato competono tutte le funzioni datoriali, senza distinzione tra funzioni delegabili e non delegabili, in ragione della qualifica di datore di lavoro che tale soggetto viene ad assumere.

In tema di norme per la prevenzione degli infortuni, la normativa vigente esclude, in altre parole, che si possa ascrivere al Sindaco, anche se di un Comune di modeste dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche, quando risulti individuato il dirigente con qualifica di datore di lavoro in correlazione all'ubicazione ed all'ambito funzionale del singolo ufficio.
Sussisterà responsabilità per il Sindaco solo se risulti che questi, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all'Ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio; tanto si desume dalla regola dettata dall'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, in base alla quale <Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico>.
Quindi
nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano ovviamente gli enti locali, la qualifica di datore di lavoro -ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro-, con tutte le conseguenze che tale qualifica comporta, è riconosciuta al dirigente dotato di poteri di gestione e titolare di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa, tenuto conto peraltro della ripartizione di funzioni indicata dall'Ordinamento degli enti locali (art. 107 d.lgs. 18.08.2000, n. 267), che conferisce ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse.

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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 28/01/2014, ha confermato la pronuncia emessa in data 19/07/2012 dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Busto Arsizio, che aveva dichiarato B.A.M., in qualità di Sindaco del Comune di Caronno Pertusella (VA), responsabile del delitto di lesioni personali gravi ai danni del messo comunale B.A..
2. Il giudice di primo grado aveva così ricostruito l'infortunio: A.B., addetto all'Ufficio 'Messi e Notificazioni', il giorno dell'infortunio avrebbe dovuto archiviare alcuni documenti, da collocare sulla sommità degli armadi, ormai incapienti, ad un'altezza superiore a due metri da terra; aveva, quindi, utilizzato una scala in dotazione all'Ufficio; si trattava di una scala portatile in alluminio a due tronchi, che il B. non aveva, però, potuto aprire in considerazione dell'esiguità dello spazio intercorrente tra gli armadi e le scrivanie e che aveva, dunque, appoggiato chiusa all'armadio; salito sulla scala, questa era scivolata lateralmente facendo così cadere il lavoratore di schiena.
3. A.M.B. propone ricorso per cassazione lamentando omessa motivazione con specifico riferimento al motivo di appello relativo all'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2 lett. b), d.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nonché inosservanza o erronea applicazione della medesima norma.
Le doglianze sviluppate nel ricorso si incentrano, sostanzialmente, sull'unico punto della decisione in cui si è affermata la qualifica di <datore di lavoro> dell'imputata laddove, secondo la ricorrente, la costituzione presso il Comune di Caronne Pertusella, con delibera n. 158 del 13.05.2003, dell'Organo Collegiale dei Datori di Lavoro, avrebbe dovuto esonerare il Sindaco da responsabilità penale in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dovendosi riconoscere a tale Organo Collegiale la qualifica di datore di lavoro nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.
La sentenza impugnata, si assume, avrebbe del tutto omesso dì prendere in esame tale motivo di gravame, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado che, tuttavia, non aveva affrontato la questione.
La corretta applicazione dell'art. 2, lett. b), d.Lgs. n. 81/2008, secondo la ricorrente, avrebbe imposto di ritenere che, una volta individuato il soggetto al quale attribuire la qualifica di datore di lavoro, il Sindaco avrebbe dovuto andare esente da responsabilità in materia antinfortunistica, avendo il giudice di appello errato nell'ascrivere l'elemento soggettivo del reato a soggetto diverso dal datore di lavoro, da individuare invece nell'Organo Collegiale dei Datori di Lavoro, che aveva incaricato la società di consulenza M.A.S. s.r.l. di redigere il documento di valutazione dei rischi.
4. In data 11.05.2015 la ricorrente ha depositato memoria difensiva sviluppando i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre ricordare che,
a norma dell'art. 2, lett. b), d.lgs. n. 81/2008, per datore di lavoro si intende <il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria atti vita, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo>.
2.1. In tale disposizione sono confluite le soluzioni adottate da parte della  giurisprudenza nella vigenza della precedente normativa, meno esaustiva di quella attuale, laddove si era specificata la necessità di un atto espresso di individuazione del dirigente o del funzionario quale datore di lavoro, altrimenti rimanendo quella posizione in capo al vertice politico dell'Ente pubblico.
Si era, in altre parole, riconosciuto carattere costitutivo all'atto dell'organo di vertice dell'Ente che attribuisse ad altri la qualità di datore di lavoro, data la natura originaria della posizione datoriale del dirigente, individuato in quanto tale dalla legge.
2.2. Coronario di tali affermazioni di principio, oggi positivizzate nel testo normativo, è che
l'individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l'attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico.
Nelle pubbliche amministrazioni, in altre parole, l'attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall'organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza. Sono gli organi di direzione politica che devono procedere all'individuazione, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici, non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica. La conseguenza della mancata indicazione è la conservazione in capo all'organo di direzione politica della qualità di datore di lavoro. 
Con la precisazione che
agli organi di direzione politica del Comune  (Sindaco e Giunta Comunale) sono attribuiti in via originaria anche i poteri di sovrintendere alle scelte di gestione e direzione amministrativa, con il conferimento di tutti i poteri conseguenti. Anche il potere di individuare il datore di lavoro conferma che all'organo di direzione politica compete un potere originario (in tal senso soprattutto, Sez. 4, n. 38840 del 22/06/2005, Ioriatti, Rv. 232418).
3. Premesso che in relazione al punto della decisione concernente la riconducibilità dell'evento all'inadeguata elaborazione del D.U.V.R.I. non è stata svolta alcuna censura, occorre coordinare la disciplina sopra indicata con
le regole inerenti ai compiti datoriali non delegabili, tra i quali rientra l'obbligo di stilare il documento di valutazione dei rischi a norma dell'art. 17 d.lgs. n. 81/2008, la cui inadeguata elaborazione costituisce, appunto, il presupposto sul quale si è fondata l'affermazione di responsabilità del Sindaco A.M.B..
Diversi sono, infatti, gli effetti dell'individuazione del dirigente pubblico al quale viene conferita la qualifica di datore di lavoro rispetto alla delega di funzioni datoriali disciplinata dall'art. 16 d.lgs. n. 81/2008.
L'atto di individuazione è correlato alla specialità della disciplina dettata per le pubbliche amministrazioni, alle quali non si applicano i criteri di imputazione della responsabilità per cosiddetta colpa di organizzazione individuati dal d.lgs. 08.06.2001, n. 231 e dall'art. 30 d.lgs. n. 81/2008; tale specialità impone di chiarire che al soggetto così individuato competono tutte le funzioni datoriali, senza distinzione tra funzioni delegabili e non delegabili, in ragione della qualifica di datore di lavoro che tale soggetto viene ad assumere.

3.1.
In tema di norme per la prevenzione degli infortuni, la normativa vigente esclude, in altre parole, che si possa ascrivere al Sindaco, anche se di un Comune di modeste dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche, quando risulti individuato il dirigente con qualifica di datore di lavoro in correlazione all'ubicazione ed all'ambito funzionale del singolo ufficio.
3.2.
Sussisterà responsabilità per il Sindaco solo se risulti che questi, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all'Ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio; tanto si desume dalla regola dettata dall'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, in base alla quale <Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico>.
3.3. Quindi
nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano ovviamente gli enti locali, la qualifica di datore di lavoro -ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro-, con tutte le conseguenze che tale qualifica comporta, è riconosciuta al dirigente dotato di poteri di gestione e titolare di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa, tenuto conto peraltro della ripartizione di funzioni indicata dall'Ordinamento degli enti locali (art. 107 d.lgs. 18.08.2000, n. 267), che conferisce ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse.
4. Esaminando il caso concreto, nella sentenza di primo grado si era dato atto che il Sindaco, con decreto del 14.09.2006, dunque in epoca ampiamente antecedente l'infortunio, avesse nominato un Direttore Generale con compiti di presidenza delle riunioni dei datori di lavoro comunali e di formulazione della proposta per il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che è lo strumento con il quale viene attribuito il potere di spesa annuo ai datori di lavoro, conferendogli <la direzione ed il coordinamento dell'organo dei Datori di Lavoro>; il Tribunale aveva accertato, altresì, che il Sindaco aveva nominato un Responsabile del settore amministrativo di cui faceva parte l'Ufficio <Messi e Notificazioni> e che, a norma dell'art. 17 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fra le competenze di tale figura rientravano le <funzioni proprie del datore di lavoro in relazione al decreto- i legge. n. 626/1994 e successive modifiche, in relazione al proprio settore>.
Quanto ai poteri di spesa, nella sentenza si legge che la previsione di spesa per i datori di lavoro era stata approvata con delibera della Giunta comunale n. 49 del 18.03.2008, che aveva attribuito la somma di euro 18.000,00 all'Organo collegiale dei Datori di Lavoro, composto da tutti i Responsabili di settore, coordinati dal Direttore Generale.
Nell'esaminare la posizione del Direttore Generale, il Tribunale aveva ritenuto che le funzioni proprie del datore di lavoro fossero state conferite ai singoli Responsabili di Settore e che i poteri di spesa fossero subordinati ad approvazione della Giunta Comunale e a delibera del Collegio dei Datori.
4.1.
Si era, tuttavia, affermata la responsabilità del Sindaco in relazione all'omessa redazione di un adeguato documento di valutazione dei rischi, causalmente correlata all'infortunio occorso al dipendente comunale, sul presupposto che l'attività prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 81/2008 non fosse delegabile e che, per tale ragione, dell'incompleta redazione di tale documento dovesse, in ogni caso, rispondere l'organo di vertice dell'Ente.
4.2.
Nella sentenza impugnata la doglianza concernente l'esonero da responsabilità penale del Sindaco in materia antinfortunistica, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, è stata espressamente presa in considerazione nell'elenco dei motivi di appello (ove si richiama la delibera n. 158 del 13.05.2003 con la quale era stato individuato l'Organo Collegiale dei Datori di Lavoro, che aveva a sua volta emanato la delibera n. 105 del 12.04.2005 per conferire l'incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione) e, successivamente, laddove si è rimarcato che l'imputata in prima persona avesse affidato alla società di consulenza M. l'incarico di stilare il documento di valutazione dei rischi, implicitamente negando fondamento all'assunto difensivo secondo il quale si sarebbe dovuto individuare nell'Organo Collegiale dei funzionari apicali il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008.
4.3. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta ribadendo che
l'attività di redazione del documento di valutazione dei rischi fosse compito non delegabile, come peraltro confermato dal pacifico dato che fosse stato il Sindaco B. ad affidare alla società M. il relativo incarico, richiamando anche il disposto dell'art. 33 (rectius 31), comma 5, d.lgs. n. 81/2008, a mente del quale il datore di lavoro che <ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia>.
5.
Non vi è, dunque, dubbio che nel caso concreto gli organi di vertice dell'amministrazione comunale (Sindaco e Giunta Comunale) avessero individuato i dirigenti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, ritenendo tuttavia entrambi i giudici di merito che l'attività la cui omissione aveva nel caso concreto contribuito al verificarsi dell'infortunio, ossia l'omessa redazione di un adeguato e completo documento di valutazione dei rischi, non fosse delegabile e fosse, per tale motivo, conservata in capo all'organo di direzione politica la posizione di garanzia inerente a detta attività.
5.1.
Si tratta di motivazione erronea in diritto, non potendo l'imputata B. considerarsi <datore di lavoro> ai sensi del decreto n. 81/2008 e non essendo applicabile alle pubbliche amministrazioni che abbiano proceduto all'individuazione del dirigente a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008, secondo quanto si è detto, la regola che limita la delegabilità di taluni obblighi propri del datore di lavoro (art. 17 d.lgs. n. 81/2008).
5.2. Tuttavia,
tale errore di diritto non inficia la correttezza della decisione, ed è quindi emendabile ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., in quanto dalla pronuncia impugnata emerge come pacifico il dato che il Sindaco avesse in prima persona provveduto all'adempimento dell'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., incaricando una società di consulenza, da tale dato risultando evidente che non avesse inteso conferire ad altri la relativa posizione di garanzia (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 27.05.2015 n. 22415).

SICUREZZA LAVORO: Sicurezza e benessere nelle scuole.
Il volume riassume i risultati di uno studio realizzato dai professionisti Inail della Contarp centrale, il quale prende spunto dal protocollo d’intesa stipulato tra Inail e Miur nel 2007 ed è finalizzato ad implementare le conoscenze sui fattori di rischio e di comfort negli ambienti scolastici.
In particolare, sono stati presi in esame aspetti specifici di notevole rilevanza e influenza sulla qualità dell’aria (fattori di rischio chimico e biologico) e dell’ambiente (microclima, acustica ed ergonomia degli arredi).
Lo studio è stato condotto in collaborazione con un Rspp di alcuni istituti di scuola superiore di Roma e provincia, che ha curato l’osservazione dello stato degli edifici scolastici dal punto di vista delle strutture e degli impianti.
Il volume contiene, infine, i risultati di una serie di questionari somministrati agli studenti, al fine di comprendere la loro percezione dei rischi individuati nelle scuole oggetto di indagine (21.05.2015 - tratto da http://sicurezzasullavoro.inail.it).

SICUREZZA LAVOROSicurezza sul lavoro, un utile vademecum sulla gestione.
Sicurezza sul lavoro: gestione della sicurezza, attori, ruoli e obblighi. Tutto quello che c’è da sapere nel vademecum dell’Università di Perugia.

L'Università degli studi di Perugia ha pubblicato un'interessante guida sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, che illustra in maniera semplice e chiara norme, compiti e responsabilità relative alla sicurezza sul lavoro.
Attori della sicurezza sul lavoro e loro obblighi
Il testo individua tutti gli attori della sicurezza, ossia:
datore di lavoro
dirigente
preposto per la sicurezza
addetto antincendio e primo soccorso
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
medico competente
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
lavoratore
Per ciascuno di questi vengono definiti in maniera chiara e sintetica i compiti specifici e gli obblighi previsti dalla norma.
Documenti per la gestione della sicurezza sul lavoro
Vengono quindi individuati e schematizzati i documenti per la gestione della sicurezza e della salute, ossia:
il documento di valutazione dei rischi (DVR)
il piano di sorveglianza sanitaria
il piano di manutenzione di ambienti di lavoro, impianti, attrezzature
Gestione della sicurezza sul lavoro
Vengono illustrate le modalità di intervento e gestione delle emergenze, in particolare:
come utilizzare un estintore
come effettuare una rianimazione cardiopolmonare
quali numeri chiamare in caso di emergenza
Sicurezza sul lavoro in caso di evento sismico
Viene illustrato come comportarsi in caso di evento sismico e in quali luoghi trovare riparo.
Ergonomia della postazione di lavoro
Infine vengono analizzate le questioni legate all’ergonomia della postazione di lavoro e al corretto utilizzo del videoterminale (21.05.2015 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROLavori in quota, le misure per il rischio caduta dall'alto.
Suva ha pubblicato il documento “Lavori sui tetti” sui lavori in quota con le misure per il rischio caduta dall'alto.
Il rischio di caduta dall’alto non va mai sottovalutato quando si lavora in quota; è sempre opportuno adoperare tutte le misure di prevenzione e protezione opportune.
In questo articolo proponiamo la guida Suva su “Lavori sui tetti”, rivolta sia a coloro che svolgono attività lavorative sui tetti che ai progettisti, contenente le indicazioni e le misure di sicurezza da adottare per ridurre i rischi nei lavori in quota.
La pubblicazione illustra attraverso immagini, schemi esplicativi e tabelle le principali misure di protezione da adottare quando si lavora su un’impalcatura o su un tetto, analizzando i diversi dispositivi di protezione individuale.
Nel dettaglio sono affrontati i seguenti argomenti:
Pianificazione, coordinamento, responsabilità
Panoramica delle misure di protezione prescritte
Dispositivi anticaduta su tetti inclinati (a partire da una pendenza di 10°)
Dispositivi anticaduta su tetti piani
Materiale informativo (14.05.2015 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROLana di roccia e lana di vetro: tutti i pericoli, gli effetti sulla salute e le modalità di smaltimento.
La Conferenza Stato Regioni ha approvato le linee guida per la riduzione del rischio da esposizione alle fibre artificiali vetrose (FAV).
Con il termine FAV (fibre artificiali vetrose) si intende una serie di prodotti e materiali costituiti da fibre che includono una larga varietà di prodotti inorganici fibrosi ottenuti sinteticamente, come le lane di vetro, di scoria e di roccia (utilizzate per l’isolamento termico, acustico e la protezione incendio) o le fibre ceramiche refrattarie, fibre di silicato.
Linee guida lana di roccia, lana di vetro e fibre vetrose
In considerazione del largo impiego delle FAV in edilizia, grazie alle loro buone caratteristiche di isolamento termico e acustico, e dei possibili effetti anche gravi che possono provocare alla salute (effetti irritativi, all’apparato respiratorio, ecc.), la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato le linee guida finalizzate alla riduzione del rischio da esposizione a fibre artificiali vetrose (FAV).
Il documento fornisce le procedure utili a consentire una corretta valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione da adottare al fine di tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori, sia in ambienti di lavoro che di vita.
Le Linee guida contengono le indicazioni per una corretta modalità di impiego, uso e manutenzione da rispettare.
Questi gli argomenti trattati:
le proprietà chimico-fisiche
la classificazione di pericoli e aspetti normativi
i metodi di prova ai fini della classificazione delle fibre
la tipologia di utilizzo e settori di impiego
gli effetti sulla salute
l'esposizione a fibre vetrose artificiali nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
i valori di riferimento e dati di esposizione
la gestione operativa dei rifiuti contenenti fibre minerali
le indicazioni operative
Gli allegati contengono la Nota metodologica relativa all'analisi del materiale fibroso in massa e gli obblighi e le responsabilità del medico competente (14.05.2015 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Responsabilità del RSPP per mancata previsione del rischio specifico?
Quesito
E' possibile che un RSPP possa essere condannato penalmente per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, in danno di un lavoratore precipitato dall'alto durante l'esecuzione dei lavori, evidenziando in proposito che anche il RSPP, nella sua qualità, avrebbe dovuto prevedere lo specifico rischio caduta dall'alto ove avesse operato con la dovuta diligenza?
Risposta
L'obbligo dei titolari della posizione di sicurezza in materia di infortuni sul lavoro è articolato e comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate nonché il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione.
Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 40, comma 2, c.p..
La responsabilità del datore di lavoro non esclude, però, la concorrente responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, infatti, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (Cass. pen., Sez. IV, 20.04.2011, n. 28779).
Di conseguenza, in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico -Cass. Pen. n. 22233 del 2014- di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri (07.05.2015 - link a www.insic.it).

aprile 2015

SICUREZZA LAVOROSicurezza nei cantieri stradali: arriva il manuale operativo.
Facendo Strada” è il nuovo manuale operativo che Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha realizzato per la gestione e la manutenzione delle strade, allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza dei propri dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Il manuale contiene le modalità operative, con riferimento agli specifici interventi, da adottare per tutto il personale che opera lungo le strade, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
La pubblicazione contiene:
- indicazioni generali sui cantieri
- procedure operative ordinarie (vengono individuate le caratteristiche delle diverse attrezzature utilizzate e i Dispositivi di protezione individuale, DPI, da adottare prima, durante e dopo l'attività)
- procedure per i lavori in galleria
- indicazioni sul servizio di sorveglianza H24
- procedure di emergenza
Inoltre sono presenti 4 allegati relativi a :
 -organizzazione della sicurezza
- riferimenti normativi e bibliografici
- mezzi e attrezzature
- modulistica da adottare (29.04.2015 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: RSPP e responsabilità in caso di infortunio: chi risponde?
Un RSPP esterno ad un'amministrazione comunale ha chiesto chi risponde in caso di infortunio o di malattia professionale derivante dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal "Testo Unico".
Il Quesito
Sono stato designato quale RSPP esterno da una amministrazione comunale che ha più sedi operative, o unità produttive, in edifici distinti e separati.
Ho preso visione della documentazione in possesso dell'amministrazione e riscontrato la seguente situazione:
- il Sindaco con specifico decreto ha individuato e nominato n. 5 Responsabili di Servizio (non dirigenti) quali datori di lavoro delle proprie unità produttive. Trattasi di una nomina e non di una "delega";
- i suddetti datori di lavoro sono dei responsabili preposti alla gestione e coordinamento delle attività lavorative, ma di fatto e in sostanza non hanno poteri decisionali né di spesa in quanto qualsiasi spesa (anche per l'acquisito di un cartello segnaletico) deve essere approvata a livello superiore. In sostanza si limitano a segnalare eventuali necessità di adeguamento e/o di prevenzione e protezione dai rischi all'ufficio tecnico comunale;
- il decreto comunale, inoltre, individua e nomina un responsabile unico delle attività di prevenzione incendi per tutte le sedi operative. La persona nominata è anche datore di lavoro di una unità produttiva;
- alcuni datori di lavoro condividono uno stesso edificio o sede operativa che ha ambienti di lavoro, spazi ed impianti tecnologici comuni. È stato redatto unico DVR dai due datori di lavori;
- il Rls è unico per tutte le unità produttive o sedi operative.
Personalmente, sulla base dell'esperienza professionale e in seguito a specifici chiarimenti pubblicati sulla Vs. rivista, ritengo che la nomina dei datori di lavoro che non hanno poteri decisionali e di spesa, perché mancanti di proprio budget di spesa, sia solo formale e non sostanziale.
Quindi
chi risponde in caso di infortunio o di malattia professionale derivante dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal "Testo Unico"?
Quale RSPP se individuo e segnalo al datore di lavoro "nominato" carenze, criticità e rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che poi non vengono eliminati, posso avere responsabilità anche penali?

Secondo l'Esperto
Il vertice di una P.A. (il Sindaco di un Comune nel caso descritto) può designare uno o più datori di lavoro (dirigenti o funzionari di qualifica non dirigenziale), purché essi siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, ferme restando le responsabilità connesse alle scelte strateghe di indirizzo e di allocazione delle risorse economiche che permangono in capo all'organismo di vertice. In capo a quest'ultimo, peraltro, verrebbe ricondotta anche la funzione di datore di lavoro ove le designazioni di altri soggetti fossero state eseguite in difetto dei predetti requisiti (ultimo periodo della norma sopra richiamata).
Nel caso descritto, peraltro, si deve ritenere che la nomina a RSPP sia stata effettuata dai cinque datori di lavoro e non da altri, attesa il divieto di delega di tale adempimento ex art. 17 D.Lgs. 81/2008.
Quanto agli altri quesiti, fermo restando il tema dei requisiti necessari per lo svolgimento della funzione di datore di lavoro, non sussistono specifici doveri di corrispondenza tra fabbricati e DVR. Ove, effettivamente, vi fosse una articolazione organizzativa su diversi datori di lavoro, tutti questi potrebbero delegare le attività inerenti la prevenzione incendi ad un unico soggetto nel rispetto delle condizioni di delega di funzioni di cui all'art. 16 D.Lgs. 81/2008. Neppure ritengo sia normativamente vietata l'elaborazione, consultazione, sottoscrizione ed adozione di un D.V.R. congiuntamente tra più datori di lavoro; per tale circostanza, tuttavia, si deve ritenere la piena omogeneità dei rischi per le due organizzazioni.
Parimenti, ad un'unica organizzazione lavorativa, ancorché ripartita su diverse unità produttive o rami di organizzazione sindacale, potrà corrispondere un'unica forma di rappresentanza dei lavoratori (RLS); ovviamente gli RLS così designati eserciteranno le loro attribuzioni nei confronti dei diversi datori di lavoro, salvo che uno specifico accordo sindacale non ne disciplini ulteriori articolazioni di competenze. Sul punto, si dovranno osservare la previsioni dell'accordo confederale con l'ARAN, nonché le eventuali disposizioni della contrattazione decentrata applicabile.
In ultimo, il tema delle responsabilità.
Non si può affermare presuntivamente una responsabilità penale in caso di infortunio o malattia professionale, prescindendo dalle modalità di accadimento. Le possibili responsabilità connesse con gli eventi lesivi sono molteplici e sono riconducibili alle diverse posizioni di garanzia descritte nel D.Lgs. 81/2008 e ricordate dal suo art. 299. Tutto ciò che fosse riferibile alla posizione di datore di lavoro, ove i cinque designati fossero privi di autonomi poteri decisionali e di spesa, sarebbe quindi riconducibile all'autore di tali designazioni; ciò non esclude altri ordini di responsabilità, quali dirigenti (ai fini della sicurezza e non necessariamente sotto il profilo di inquadramento) o preposti o una delle altre figure previste nel D.Lgs. 81/2008.
Quanto al RSPP, la relativa fonte di responsabilità è funzione diretta della propria professionalità: oltre a far presente le eventuali carenze organizzative del sistema (es. inadeguata designazione datori di lavoro), egli dovrà svolgere consapevolmente le sue funzioni, segnalando eventuali situazioni di rischio e proponendone le corrispondenti valutazioni e misure, oltre agli altri compiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 81/2008. Un RSPP esterno, inoltre, che svolga tale attività in virtù di un rapporto libero professionale, avrà la possibilità di non accettare l'incarico ovvero di esercitare le proprie facoltà contrattuali, ove non ritenga bilaterale il rapporto fiduciario.
Una volta svolte le segnalazioni, se il RSPP esterno non ha poteri diretti di intervento (perché non gli sono stati attribuiti dal/dai datore/i di lavoro) non incorre in ulteriori responsabilità; sarà, al rinnovo contrattuale, una sua valutazione se proseguire o meno nel rapporto (06.04.2015 - link a www.insic.it).

marzo 2015

SICUREZZA LAVORO: AFFIDAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI A SOCIETÀ ESTERNA.
Sussiste in capo al datore di lavoro , nel caso di specie, sia una culpa in eligendo, per l’affidamento dell’incarico di redazione del documento
di valutazione dei rischi ad una società dotata dì un’organizzazione inadeguata, sia una culpa in vigilando, per il mancato controllo dell’imputato sui tempi di esecuzione di tale importante e indifferibile adempimento.
Altresì,
’imputato, pur consapevole della mancanza del documento, ha comunque continuato lo svolgimento dell’attività aziendale, rispetto alla quale tale documento, che deve avere data certa ed essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi, costituisce un presupposto indefettibile (ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008).
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Di frequente, il datore di lavoro –titolare dell’obbligo indelegabile di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il relativo documento– si affida a consulenti o società esterne, e, qualora venga poi chiamato a rispondere penalmente per carenze relative al DVR, tenti di discolparsi, chiamando in causa la società o il consulente (sul punto v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza. Integrato con i commenti al Codice penale (artt. 434, 437, 449, 575, 582, 589, 590), VI edizione, Milano, 2014, 216 ss.).
La presente sentenza considera un’ipotesi in cui un datore di lavoro fu condannato per la «contravvenzione prevista dall’art. 29, comma 1, e punita dall’art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, perché non effettuava la valutazione dei rischi e non elaborava il documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), dello stesso D.Lgs., in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, nei casi previsti dal successivo art. 41».
A sua discolpa, l’imputato deduce che «aveva commissionato a una società la redazione del documento di valutazione dei rischi; documento che era stato redatto in ritardo per cause imputabili a tale società ed era stato presentato all’ASL 48 ore dopo il sopralluogo nel quale era stato accertato il reato».
La Sez. III conferma la condanna.
Rileva che «
vi sarebbero, nel caso di specie, sia una culpa in eligendo, per l’affidamento dell’incarico di redazione del documento ad una società dotata dì un’organizzazione inadeguata, sia una culpa in vigilando, per il mancato controllo dell’imputato sui tempi di esecuzione di tale importante e indifferibile adempimento».
Aggiunge che «l
’imputato, pur consapevole della mancanza del documento, ha comunque continuato lo svolgimento dell’attività aziendale, rispetto alla quale tale documento, che deve avere data certa ed essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi, costituisce un presupposto indefettibile (ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008)» (
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 26.03.2015 n. 12962 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 5/2015).

SICUREZZA LAVORO: NON SANZIONATI GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE?
Errare è umano, perseverare diabolico.
In materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all’art. 18, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008 –che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto– non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale.
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Già Cass. 23.01.2014, n. 3145, Dal Sasso, in ISL, 2014, 6, 307, nell’annullare la condanna di un datore di lavoro per la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008, per non aver adempiuto agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, asserì: «La struttura del testo normativo in esame (D.Lgs. n. 81/2008) è chiarissima nel distinguere, al proprio interno, un complesso di diposizioni precettive che, poi, trovano una sanzione negli articoli che vanno dal 55 al 60. Tuttavia, nell’art. 55 –unica norma nella quale si cita l’art. 18 [comma 5, lett. c), d) ed e)]– non è richiamata la disposizione che qui si assume violata, vale a dire la lett. l) del comma 1 dell’art. 18). È, quindi, evidente, nella specie, la violazione del principio di legalità perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, quindi, nessuna sanzione avrebbe potuto essere irrogata. L’enunciazione di cui alla citata lett. l), infatti, si risolve in una disposizione programmatica priva di sanzione penale
La Sez. III torna ora sul tema, e annulla la condanna di un datore di lavoro per violazione degli obblighi di formazione ed informazione di un suo dipendente: «
in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all’art. 18, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008 –che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto– non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale».
Il fatto è che la violazione degli obblighi di informazione e formazione è sanzionata dall’art. 55, comma 1, lett. c), con riguardo agli artt. 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008 (v., infatti, esattamente, della stessa Sez. III, ad es., Cass. 09.09.2014, n. 37312, inedita) (
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 10.03.2015 n. 10023 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 5/2015).

SICUREZZA LAVORO: Personale degli enti locali. Individuazione dirigente e preposto ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Competono al 'dirigente' individuato ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 gli specifici obblighi imposti dal legislatore in materia di sicurezza, in stretta collaborazione con il 'datore di lavoro'.
Il 'preposto' è il soggetto al quale siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore, che vigila concretamente sull'attività lavorativa degli stessi, per garantire che la medesima si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali.

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla corretta individuazione della figura del 'dirigente' e del 'preposto', come definiti dal d.lgs. 81/2008, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente medesimo e sulla base del regolamento di organizzazione.
Preliminarmente è doveroso precisare che esula dalle competenze dello scrivente Servizio ingerirsi nelle scelte discrezionali che le amministrazioni locali, in piena autonomia, sono tenute ad effettuare per ottemperare ai dettami imposti da specifiche disposizioni legislative.
Si osserva, infatti, che l'individuazione dei soggetti previsti dalle vigenti norme a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro presuppone il concreto riferimento, nell'ambito dei singoli enti locali, alla ripartizione interna delle specifiche competenze, così come definite e disciplinate dagli atti di autorganizzazione e regolamentazione adottati dalle medesime amministrazioni.
Premesso un tanto, in via collaborativa e in termini generali, si forniscono le seguenti indicazioni, dalle quali l'Amministrazione istante potrà ricavare le determinazioni da assumere.
L'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 81/2008 definisce la figura del 'datore di lavoro' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (enti locali compresi).
La citata disposizione precisa che, per datore di lavoro, si intende 'il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa'. Il legislatore ha peraltro previsto che, in caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri indicati, il datore di lavoro coincida con l'organo di vertice medesimo
[1].
Lo stesso comma 1, alla lett. d) definisce poi, ai fini applicativi del decreto stesso, 'dirigente' la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
La figura del 'preposto', come indicato dalla lett. e) del comma in argomento, è da rinvenirsi invece nella 'persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa'.
Preliminarmente si osserva che il ruolo centrale, nella applicazione delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 81/2008, è riservato comunque alla figura del 'datore di lavoro', col quale il 'dirigente' è tenuto a collaborare e a condividere determinate responsabilità. Il 'dirigente' pertanto, assume una posizione di responsabilità intermedia, tra 'datore di lavoro' e 'preposto', in quanto ha l'onere di organizzare in modo adeguato e sicuro le strutture e i mezzi messi a disposizione dal 'datore di lavoro', a prescindere da eventuali poteri di spesa.
Proprio dalla disamina, di quanto previsto all'art. 18 del citato d.lgs. 81/2008, emerge la stretta connessione tra l'attività esercitata dal 'datore di lavoro' dell'ente e quella dei 'dirigenti', in quanto detti soggetti hanno il compito precipuo di organizzare e dirigere le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite e sono parimenti destinatari di specifici obblighi imposti dal legislatore.
Il 'dirigente' non si sostituisce al 'datore di lavoro', ma con questo condivide, secondo le reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro.
Con particolare riferimento alla realtà delle autonomie locali, acclarato che, ai fini applicativi del d.lgs. 81/2008 la figura del 'dirigente' non deve necessariamente corrispondere ad una rigida individuazione di tipo giuridico/contrattualistico
[2], i comuni privi di dirigenti nella propria discrezionalità possono attribuire ai soggetti che, per legge e contratto, svolgono comunque funzioni dirigenziali (i titolari di posizione organizzativa) anche gli obblighi specifici derivanti dal d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, in relazione agli adempimenti connessi, compresa l'attuazione di tutte le funzioni che eventualmente il datore di lavoro riterrà di delegare nei limiti previsti dalla legge.
In relazione poi alla distinzione tra la figura del 'dirigente' e quella del 'preposto' nell'ambito della prevenzione, appare utile riportare le considerazioni espresse in proposito dalla Suprema Corte
[3]. Si è, in tale contesto, affermato che l'apprestamento e la dotazione dei mezzi di sicurezza costituiscono compito e responsabilità del 'datore di lavoro' e del 'dirigente'.
Nel confermare, inoltre, la linea di confine tra programmazione ed apprestamento della sicurezza, affidata al 'datore di lavoro' e al 'dirigente', e la sorveglianza, affidata invece al 'preposto', la Corte di Cassazione con la medesima sentenza ha identificato in particolare, ai fini degli obblighi di prevenzione, la figura del 'preposto'.
Si è, infatti, precisato che il 'preposto' è colui che sovraintende a determinate attività lavorative e si è affermato che la specifica competenza prevenzionale attribuita a detta figura consiste nel controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative e non si estende quindi anche alla scelta dei dispositivi di sicurezza, che rientra, invece, nelle attribuzioni del 'datore di lavoro' (o anche dei 'dirigenti' nel caso in cui costoro abbiano un potere di spesa appropriato).
Per 'dirigenti', pertanto, devono intendersi, ai fini che ci occupano e al di là della mera classificazione contrattuale, i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente (essi rappresentano quindi l'alter ego del 'datore di lavoro', nell'ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti).
I 'preposti' sono invece i soggetti che vigilano concretamente sull'attività lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che la medesima si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e sono forniti di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva
[4].
Conseguentemente ne deriva un 'doppio binario' di responsabilità. In pratica, accanto ad una responsabilità di organizzazione e programmazione della sicurezza spettante al 'datore di lavoro' ed al 'dirigente', si riscontra una tipologia di responsabilità di gestione e controllo quotidiano, che fa capo ai 'preposti'.
La Corte di Cassazione ha sottolineato inoltre che il 'preposto', in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati, è certamente tenuto 'ad una attenta ed assidua vigilanza e specialmente a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione'
[5]. Ed ancora: 'il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra' [6].
Il 'preposto', inoltre, deve essere un soggetto qualificato per tale mansione. A tal proposito, sempre la Suprema Corte ha evidenziato che 'per istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualità di preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti ma è necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore'
[7].
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[1] Con riferimento alla specifica realtà dei Comuni, 'datore di lavoro' è il Sindaco.
[2] Inquadramento nella categoria dirigenziale.
[3] Cfr. Corte di Cass. pen., sentenza n. 21593 del 2007. Nella fattispecie esaminata, in occasione di un grave infortunio subito dal lavoratore, il datore di lavoro aveva affermato la responsabilità, in sua vece, del preposto.
[4] Il preposto, in sostanza, in ragione della propria posizione professionale, ha un potere limitato al proprio campo di operatività, per controllare e verificare lo svolgimento del lavoro in sicurezza.
[5] Cfr. Cassaz. Pen., sez. IV, sentenza n. 4412 del 2012. 'Tra i preposti è da annoverarsi il soggetto avente qualifica e funzioni di capo-squadra'.
[6] Cfr. Cass. pen. Sez. IV, sentenza n. 14192 del 2006.
[7] Cfr. Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 40939 del 2002
(03.03.2015 - link a www.regione.fvg.it).

SICUREZZA LAVORO: I POTERI DI SOSPENSIONE DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
Il coordinatore per la sicurezza è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall’art. 92 D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.
Tale posizione di garanzia gli impone, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica: in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente
.
Le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori.
La presenza in cantiere del coordinatore per la sicurezza non va intesa come stabile presenza in cantiere, ma secondo il significato che consegue dalla posizione di garanzia di cui lo stesso è titolare nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall’art. 92 del citato D.Lgs. n. 81/2008), che comprendono anche poteri a contenuto impedivo in situazioni di pericolo grave ed imminente.

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Condannato in cooperazione colposa con il datore di lavoro della vittima titolare della ditta appaltatrice per un infortunio mortale in danno di un operaio precipitato da un ponteggio da una altezza di 16/18 metri nel corso di lavori di restauro della facciata di un edificio, un coordinatore per la esecuzione dei lavori sicurezza sostiene a sua discolpa che «i poteri del coordinatore per l’esecuzione debbano essere esercitati solo nei casi in cui il pericolo grave ed imminente sia direttamente riscontrato dallo stesso
La Sez. IV ribatte che «
il coordinatore per la sicurezza è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall’art. 92 D.Lgs. 09.04.2008, n. 81», e che «tale posizione di garanzia gli impone, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica: in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente».
Rileva che «
le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori».
Chiarisce che «
la presenza in cantiere del coordinatore per la sicurezza non va intesa come stabile presenza in cantiere, ma secondo il significato che consegue dalla posizione di garanzia di cui lo stesso è titolare nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall’art. 92 del citato D.Lgs. n. 81/2008), che comprendono anche poteri a contenuto impedivo in situazioni di pericolo grave ed imminente».
Prende atto che «le circostanze di fatto afferenti lo stato del cantiere e le condizioni in cui lavorava l’operaio (l’assenza di parapetti nel ponteggio e la presenza sullo stesso di varchi seguenti allo smontaggio di un elevatore, effettuato circa dieci giorni prima del fatto, utilizzati per il passaggio dei materiali e l’omessa adozione da parte della vittima di cinture di sicurezza), non consentono dubbi sulla palese violazione degli obblighi sopra indicati da parte dell’imputato, che, per sua stessa ammissione assicurava in cantiere una presenza a cadenza settimanale o al più quindicennale» (circa la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione dei lavori v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza. Integrato con i commenti al Codice penale (artt. 434, 437, 449, 575, 582, 589, 590), VI edizione, Milano, 2014, 659 ss., cui adde, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 23.01.2015, n. 3272, Cardarelli e altro; Cass. pen., sez. IV, 17.11.2014, n. 47283; Bartoli, Cass. pen., sez. IV, 17.10.2014, n. 43466, Turroni e altro, tutte in ISL, n. 3/2015, 144; nonché Cass. pen., sez. fer., 01.09.2014, n. 36510, Caporale e altri, ibid., 2014, 11, 551; Cass. pen., sez. IV, 05.05.2014, n. 18515, Landi e R.C., ibid., 2014, 7, 365; Cass. pen., sez. IV, 05.05.2014, n. 18459, Brioschi e altri, ibid., 2014, 7, 363; Cass. pen., sez. IV, 05.05.2014, n. 18436, Angele, ibid., 2014, 7, 366; nonché, retro, la sentenza Bellinato) (
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 02.03.2015 n. 9158 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 4/2015).

febbraio 2015

SICUREZZA LAVORO: DATORE DI LAVORO DI FATTO E DATORE DI LAVORO DI DIRITTO.
In materia prevenzionistica, il datore di lavoro, titolare degli obblighi prevenzionistici, va individuato sia in colui che risulta parte in senso formale del contratto di lavoro sia nel soggetto che di fatto assume i poteri tipici della figura datoriale [art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008; ed inoltre l’art. 299 D.Lgs. n. 81/2008].
Ne consegue che l’individuazione di un datore di lavoro “formale” non si pone in contrapposizione con l’eventualità dell’esistenza anche di un datore di lavoro di fatto.
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Nel settore della sicurezza del lavoro, alla luce degli artt. 2, comma 1, lettera b), e 299 D.Lgs. n. 81/2008, è ormai incalzante l’individuazione del datore di lavoro di fatto (v., in proposito, Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza. Integrato con i commenti al Codice penale (artt. 434, 437, 449, 575, 582, 589, 590), VI edizione, Milano, 2014, 17 ss. e 859 ss., cui adde Cass. pen., Sez. Un., 18.09.2014, n. 39343, in ISL, 2014, 11, 552, in motivazione).
Nel contempo, la giurisprudenza più recente si preoccupa di mettere in guardia contro un’esenzione da responsabilità dello stesso datore di lavoro di fatto pur in presenza di un datore di lavoro di diritto (circa il garante formale v. Guariniello, op. cit., 861 ss.).
In particolare, Cass. 28.11.2014, n. …., Canigiani e altri, in ISL, … (ma v. anche, ibid., Cass. 01.10.2014, n. …., Fortino), rilevò che «
la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitale, il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda, e quindi con i vertici dell’azienda stessa, salvo il caso di espressa delega di funzioni». Ma subito chiarì che «la responsabilità dell’amministratore della società non può venir meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente e ciò in ragione della posizione di garanzia ad esso assegnata dall’ordinamento».
Spiegò che, «
ove si ritenesse esonerato da responsabilità colui che formalmente assume uno dei ruoli, in ragione della sua apparenza, si consentirebbe attraverso l’interposizione fittizia di vanificare la cogenza della tutela penale per omissione di cautele doverose correlate alla salvaguardia di soggetti ritenuti dall’ordinamento deboli e bisognevoli di protezione», e che «l’esigenza imprescindibile connessa alle norme di salvaguardia nei confronti di terzi, nella specie finalizzate a prevenire gli infortuni sul lavoro, impone, salva restando la possibilità di cumulo con le responsabilità di altri soggetti, l’attribuzione a colui che si interpone, in prima persona, dei doveri di garanzia che derivano dal ruolo rivestito».
Osservò che «
sulle garanzie connesse alle attribuzioni di ruolo fanno affidamento i garantiti, i quali devono essere esonerati dall’onere di accertare compiutamente il fondamento del potere di colui che formalmente si presenta come titolare di una posizione di garanzia nei loro confronti».
Ne ricavò che «
la funzione di garanzia non può che derivare direttamente dall’assunzione formale del ruolo, senza possibilità per colui che si presenta come garante di invocare la mera apparenza quale ragione di esonero da colpa».
La Sez. IV torna ora sul tema in termini quanto mai limpidi: «
In materia prevenzionistica, il datore di lavoro, titolare degli obblighi prevenzionistici, va individuato sia in colui che risulta parte in senso formale del contratto di lavoro sia nel soggetto che di fatto assume i poteri tipici della figura datoriale [art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008; ed inoltre l’art. 299 D.Lgs. n. 81/2008]. Ne consegue che l’individuazione di un datore di lavoro “formale” non si pone in contrapposizione con l’eventualità dell’esistenza anche di un datore di lavoro di fatto» (
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 16.02.2015 n. 6723 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 4/2015).

SICUREZZA LAVORO: I RAPPORTI TRA DATORE DI LAVORO E RSPP.
Non è il datore di lavoro a dover informare il RSPP delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi ma è al contrario quest’ultimo a dover attentamente valutare tali elementi, attraverso una costante opera di controllo e verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell’organizzazione aziendale, da comunicare prontamente al datore di lavoro onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri/doveri di intervento a fini di prevenzione e sicurezza.
Diversamente, la previsione di una siffatta figura di collaboratore non avrebbe significato alcuno dal momento che, postulandosi un onere informativo in capo allo stesso datore di lavoro, si presuppone per ciò stesso, contrariamente al vero, che lo stesso sia sempre e comunque in grado di procurarsi ex se le informazioni necessarie al fine di un compiuto espletamento dei doveri prevenzionali su di lui gravanti (si pensi all’esistenza di rischi la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche).
S ne ricava che «
il RSPP può essere tenuto a rispondere –proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dell’evento– dell’infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell’inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge», e che, «relativamente alle funzioni che la normativa di settore attribuisce al RSPP, l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’eventuale inottemperanza a tali funzioni –e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori– possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio».
L’omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben può e deve essere chiamato a risponderne insieme a questi (ex art. 41 c.p., comma 1) dell’evento dannoso derivatone.
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La sentenza qui presentata fa spicco, in quanto non si limita a ribadire gli insegnamenti della Corte Suprema in  merito agli obblighi e alle responsabilità del RSPP (in proposito v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza. Integrato con i commenti al Codice penale (artt. 434, 437, 449, 575, 582, 589, 590), VI edizione, Milano, 2014, 453 ss.), ma ha cura di approfondire l’analisi dei rapporti tra datore di lavoro e RSPP sotto un profilo non ancora adeguatamente esplorato.
Nel caso di specie, l’RSPP, condannato al pari del datore di lavoro per un infortunio mortale occorso a un lavoratore durante il lavaggio tramite idropulitrice di pannelli in conglomerato cementizio, sostiene a propria discolpa che «il datore di lavoro aveva negligentemente omesso di indicare all’interno del documento di valutazione dei rischi la fase di lavaggio delle pareti in cemento e la relativa organizzazione della zona dell’azienda a ciò destinata, senza peraltro fornire in altri modi informazioni utili», e che «la pulitura delle pareti in cemento avveniva in una zona dello stabilimento che era destinata, nel documento di valutazione dei rischi, ad altre fasi della produzione».
La Sez. IV respinge la tesi dell’imputato secondo cui
l’obbligo dell’RSPP di individuare i fattori di rischio e suggerire le misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro «presuppone l’indicazione, da parte del datore di lavoro, nel documento di valutazione dei rischi, dello specifico aspetto organizzativo interessato dalla possibile insorgenza di rischi non trova alcun appiglio nel dato positivo e ancor prima è manifestamente illogico dal momento che finisce con l’invertire il rapporto di collaborazione tra responsabile del servizio di prevenzione e protezione e datore di lavoro, quale presupposto dalla norma, e in definitiva, come detto, a privare di senso la stessa previsione della figura del RSPP».
Ritiene «evidente che
non è il datore di lavoro a dover informare il RSPP delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi ma è al contrario quest’ultimo a dover attentamente valutare tali elementi, attraverso una costante opera di controllo e verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell’organizzazione aziendale, da comunicare prontamente al datore di lavoro onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri/doveri di intervento a fini di prevenzione e sicurezza».
Osserva che, «
diversamente, la previsione di una siffatta figura di collaboratore non avrebbe significato alcuno dal momento che, postulandosi un onere informativo in capo allo stesso datore di lavoro, si presuppone per ciò stesso, contrariamente al vero, che lo stesso sia sempre e comunque in grado di procurarsi ex se le informazioni necessarie al fine di un compiuto espletamento dei doveri prevenzionali su di lui gravanti (si pensi all’esistenza di rischi la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche)».
Ne ricava che «
il RSPP può essere tenuto a rispondere –proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dell’evento– dell’infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell’inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge», e che, «relativamente alle funzioni che la normativa di settore attribuisce al RSPP, l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’eventuale inottemperanza a tali funzioni –e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori– possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio».
E spiega che «
l’omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben può e deve essere chiamato a risponderne insieme a questi (ex art. 41 c.p., comma 1) dell’evento dannoso derivatone» (
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 10.02.2015 n. 5983 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 5/2015).

gennaio 2015

SICUREZZA LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL LIBERO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI IN CASO D’INFORTUNIO.
Il direttore dei lavori è incaricato, per conto del committente, di curare l’esatta esecuzione dei lavori, e svolge normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse di questi.
E' irrilevante il tema della presenza del direttore dei lavori in cantiere in quanti tale presenza non è da intendere come presenza fisica costante, durante i lavori, trattandosi di adempimento in tal caso pressoché impossibile, ma va intesa come presenza di volta in volta necessaria a seconda dell’iter dei lavori e delle emergenze.
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto.
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Sempre più incalzante è l’attenzione prestata dalla giurisprudenza alla posizione di garanzia del direttore dei lavori in tema di sicurezza del lavoro (v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza. Integrato con i commenti al Codice penale (artt. 434, 437, 449, 575, 582, 589, 590), VI edizione, Milano, 2014, 704 s., cui aggiungi Cass. 19.08.2014, n. 35970, Consonni, in Dir. prat. lav., 2014, 38, 2045; Cass. 16.06.2014, n. 25815, Corona e altri, in ISL, 2014, 430; Cass. 05.05.2014, n. 18459, Brioschi e altri, ibid., 7, 363).
Nel caso affrontata da questa nuova sentenza, un professionista «incaricato della redazione del progetto e, in ogni caso, quale direttore dei lavori, tenuto per ciò a garantire sia la conformità dell’opera al progetto, sia il rispetto nell’esecuzione, delle regole della tecnica», fu condannato per omicidio colposo in danno di un lavoratore deceduto nel corso dei lavori di ristrutturazione di un immobile.
Nel confermare la condanna, la Sez. IV afferma che «
il direttore dei lavori è incaricato, per conto del committente, di curare l’esatta esecuzione dei lavori», e «svolge normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse di questi».
Precisa che «questo rende irrilevante ai fini dell’addebito finanche la questione dell’essere o no l’ampliamento della cantina con opere strutturali di cemento armato ricompreso nel progetto, perché, quale che fosse la situazione, comunque, l’imputato avrebbe dovuto sorvegliare l’esecuzione dei lavori; ed anzi, la omissione sarebbe ancora più evidente laddove l’intervento che ha provocato il crollo della struttura non fosse neppure previsto in progetto, palesandosi un comportamento ancora più accentuatamente violativo dell’obbligazione assunta nei confronti del committente».
Chiarisce, altresì, che «
è irrilevante il tema della presenza del direttore dei lavori in cantiere», in quanto «tale presenza non è da intendere come presenza fisica costante, durante i lavori, trattandosi di adempimento in tal caso pressoché impossibile, ma va intesa come presenza di volta in volta necessaria a seconda dell’iter dei lavori e delle emergenze».
Prende atto che, «se l’imputato si fosse recato sul luogo di svolgimento dei lavori, avrebbe notato che gli stessi erano diversi da quelli segnalati ed eseguiti in violazione delle regole in tema di prevenzione degli infortuni», e che «l’iter dello scavo effettuato lungo la muratura del seminterrato dell’immobile teatro dell’infortunio mortale e l’impegno che questo non può non aver richiesto avrebbe dovuto imporre una sorveglianza e una presenza che non vi è stata, almeno nel momento della verificazione del crollo».
Osserva che «una presenza immediatamente precedente, laddove fosse stata attenta, avrebbe impedito l’attività che ha poi originato il crollo».
Ne desume, «così ricostruito il ruolo dell’imputato», che «correttamente è stata apprezzata l’inosservanza agli obblighi cautelari assunti in primo luogo nei confronti del committente e, conseguentemente la rilevanza di tale inosservanza ai fini della verificazione dell’evento mortale».
Con riferimento al contenuto degli obblighi del direttore dei lavori, ricorda che «
il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto».
Rileva che, «nella fattispecie in esame, è stato addebitato all’imputato, nella qualità di direttore dei lavori nel cantiere relativo ai lavori di ristrutturazione di un immobile, non solo di avere omesso di intervenire e di segnalare le specifiche violazioni alla normativa antinfortunistica ivi realizzate ma di avere contribuito alla produzione dell’evento anche attraverso la predisposizione di una S.C.I.A. con l’indicazione di lavori diversi da quelli indicati nel capitolato, poi eseguiti» (
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 23.01.2015 n. 3286 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 3/2015).

ottobre 2014

SICUREZZA LAVORO: Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili - Reti di sicurezza (ottobre 2014 - tratto da www.inail.it).

SICUREZZA LAVORO: Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili - Scale portatili (ottobre 2014 - tratto da www.inail.it).

SICUREZZA LAVORO: Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili - Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto (ottobre 2014 - tratto da www.inail.it).

SICUREZZA LAVORO: Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili - Sistemi di protezione individuale dalle cadute (ottobre 2014 - tratto da www.inail.it).

SICUREZZA LAVORO: Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili - Ponteggi fissi (ottobre 2014 - tratto da www.inail.it).

SICUREZZA LAVORO: Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili - Ancoraggi (ottobre 2014 - tratto da www.inail.it).

SICUREZZA LAVORO: Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili - Parapetti provvisori (ottobre 2014 - tratto da www.inail.it).

settembre 2014

SICUREZZA LAVORO: La vigilanza impositiva del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell’opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza.
Va escluso che «la sola segnalazione all’impresa esecutrice in ordine alle inadeguatezze dei ponteggi rispetto ai pericoli di caduta dall’alto, esaurisca gli obblighi gravanti nei suoi confronti, dovendosi ricomprendere anche quello della verifica dell’effettiva e tempestiva predisposizione dei dispositivi idonei ad evitare la caduta degli oggetti dall’alto, nei tempi dallo stesso indicati, e dunque prima dell’accesso degli operai.
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Per l’infortunio occorso a un dipendente di un’impresa nell’ambito di un cantiere edile, furono imputati, oltre che il datore di lavoro dell’infortunato e il capo cantiere, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (circa la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione dei lavori v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, VI edizione, Milano, 2014, 659 ss., cui adde Cass. 05.05.2014, Landi e R.C., in ISL, 2014, 7, 365; Cass. 05.05.2014, Brioschi e altri, ibid., 2014, 7, 363; Cass. 05.05.2014, Angele, ibid., 2014, 7, 366).
Nel caso esaminato dalla Corte Suprema, l’imputato lamenta che i magistrati di merito, «dopo aver condiviso principi di legittimità in ordine ai compiti ed ai doveri del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, hanno tratto una conclusione del tutto contraddittoria stabilendo -in presenza delle segnalazioni delle inadeguatezze effettuate dall’imputato- che, pur non essendovi un obbligo di vigilanza quotidiana, tuttavia l’imputato doveva verificare l’effettiva e tempestiva predisposizione degli appositi dispositivi».
La Sezione feriale ribatte che «
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell’opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza»; ed esclude che «la sola segnalazione all’impresa esecutrice in ordine alle inadeguatezze dei ponteggi rispetto ai pericoli di caduta dall’alto, esauriva gli obblighi gravanti nei suoi confronti, dovendosi ricomprendere anche quello della verifica dell’effettiva e tempestiva predisposizione dei dispositivi idonei ad evitare la caduta degli oggetti dall’alto, nei tempi dallo stesso indicati, e dunque prima dell’accesso degli operai»
(Corte di Cassazione, Sez. fer. penale, sentenza 01.09.2014 n. 36510 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 11/2014).

SICUREZZA LAVORO: Incidente a scuola: dirigente comunale, preside, ASPP.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a uffici pubblici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal suddetto decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico
.
Trattasi di un rafforzamento della prevenzione, attribuita dalla legge, su un piano paritario, a due soggetti: il datore di lavoro ed il proprietario dell’immobile, secondo il principio di ‘‘effettività della prevenzione’’.
Sul responsabile dell'UTC (ovvero del Responsabile Ufficio LL.PP.) incombe l’obbligo di verificare l’efficienza della struttura scolastica e delle sue pertinenze
», e ciò a prescindere dal fatto che sia stata, o meno, «effettuata da parte del datore di lavoro effettivo -il dirigente scolastico- richiesta di intervento per l’esecuzione di necessarie opere di manutenzione».

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Nel cortile di una scuola materna, durante il periodo di ricreazione, una minore di anni quattro, mentre giocava con altri bambini sotto la vigilanza della maestra, a seguito della caduta di un’anta del cancello, riportava un trauma cranico con esito mortale.
Per colpa consistita nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro furono dichiarati colpevoli del delitto di omicidio il responsabile dei lavori pubblici presso l’ufficio tecnico del comune, il dirigente scolastico del circolo didattico datore di lavoro, l’addetta al SPPR della scuola, e l’incaricato dalla ditta appaltatrice di lavori di sistemazione del piazzale della scuola.
La Sez. IV assolve l’addetta al SPPR, e conferma la condanna degli altri imputati.
  
A) Quanto al dirigente comunale, la Sez. IV osserva che «la dedotta mancanza di prova circa la conoscenza da parte sua della fatiscenza del cancello non rileva, poiché, in considerazione della qualità da lui ricoperta di responsabile dei lavori pubblici presso l’ufficio tecnico del comune, di rappresentante dell’ente territoriale proprietario dell’edificio scolastico, di responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, ed, ancor prima, nel periodo di esecuzione delle opere di sistemazione del piazzale della scuola, riguardanti anche il cancello, del ruolo di direttore dei lavori, era suo dovere verificare (innanzitutto) la bontà dell’esecuzione delle saldature delle cerniere del cancello, e curarne, poi, la manutenzione, e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che le condizioni del cancello gli venissero portate a conoscenza da altri».
Considera rilevante, «
non tanto che il cancello era fatiscente, quanto che, ad ogni apertura di anno scolastico, egli effettuava dei sopralluoghi presso il plesso scolastico, per conto del comune, al fine di verificare che tutto fosse a posto, e costituiva, per la scuola, il referente in ordine alla soluzione di ogni questione attinente a lavori, anche minimi, da eseguire nell’edificio scolastico, tanto che aveva provveduto, su segnalazione della scuola, a munire il cancello di catena e lucchetto per evitare l’uso improprio che estranei alla scuola ne facevano quale scorciatoia per raggiungere un insediamento abitativo».
Precisa che, «
per un tecnico (geometra), quale è l’imputato, non ci voleva molto per verificare lo stato del cancello e rendersi conto della sua fatiscenza e, quindi, della sua pericolosità».
Nel riferirsi alla norma attualmente dettata dall’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 («
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del presente decreto la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a uffici pubblici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico»), chiarisce efficacemente che «trattasi di un rafforzamento della prevenzione, attribuita dalla legge, su un piano paritario, a due soggetti: il datore di lavoro ed il proprietario dell’immobile, secondo il principio di ‘‘effettività della prevenzione’», e che «sull’imputato incombeva l’obbligo di verificare l’efficienza della struttura scolastica e delle sue pertinenze», e ciò a prescindere dal fatto che fosse stata, o no, «effettuata da parte del datore di lavoro effettivo -il dirigente scolastico- richiesta di intervento per l’esecuzione di opere di manutenzione sul cancello».
Ritiene l’ipotesi di omicidio colposo aggravata a norma dell’art. 589, comma 2, cod. pen., sul presupposto che «
il richiamo della norma attualmente dettata dall’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, che prevede l’obbligo degli enti territoriali di provvedere alla manutenzione degli edifici di cui sono proprietari ed adibiti ad uso pubblico, tra i quali gli edifici scolastici, individua in capo ai rappresentanti di detti enti una posizione di garanzia nell’ambito della sicurezza e prevenzione sul lavoro», e sull’ulteriore presupposto che, «in tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista legame causale tra siffatta violazione e l’evento dannoso, legame che non può ritenersi escluso sol perché il soggetto colpito da tale evento non sia un dipendente (o equiparato) dell’impresa obbligata al  rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse».
  
B) Con riguardo al dirigente scolastico, la Sez. IV sostiene che, «acclarata la sua qualifica formale di dirigente scolastico dell’Istituto, prima del verificarsi dell’evento, è indubitabile la titolarità della posizione di garanzia alla stregua delle disposizioni normative già indicate, essendo pacifico che al preside è attribuita la qualità di datore di lavoro nei confronti del personale della scuola, non essendo contestabile la qualificazione di quest’ultima come ‘‘luogo di lavoro’’, il comportamento dovuto per legge era pertanto rappresentato dal dovere di richiedere all’ente territoriale, proprietario del plesso scolastico, un intervento risolutivo per la eliminazione del pericolo derivante dalla fatiscenza del cancello, e, nelle more dell’intervento del comune, dell’adozione di misure di propria pertinenza e disponibilità per eliminare il pericolo mediante un ordine di interdizione, con l’apposizione di ostacoli fisici, di accedere a chicchessia all’area ove insisteva il cancello
E ribadisce che «
gli obblighi di vigilanza e controllo del datore di lavoro, di per sé delegabili ad altro, non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti diversi intesi ad individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
  
C) La Sez. IV annulla, invece, la condanna dell’addetta al SPPR nell’ambito scolastico.
Avverte che «
il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda nonché gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda».
Osserva che «
il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può, tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione».
Aggiunge che «
l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’inottemperanza alle stesse -e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori- possa integrare un’omissione ‘‘sensibile’’ tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio».
Chiarisce che, «
considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antinfortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla».
Rileva che «l’addetto alla prevenzione e protezione e` un collaboratore del responsabile della prevenzione e protezione ed insieme, nella esplicazione dei compiti ad essi demandati, concorrono alla attuazione ed efficienza del servizio di prevenzione e protezione
».
Con riguardo al caso di specie, prende atto che «
il datore di lavoro era bene a conoscenza della situazione di pericolo determinata dalla fatiscenza del cancello, all’esito della redazione e della spedizione al comune del documento di valutazione dei rischi», che «lo stato del cancello ed il pericolo che ne derivava era noto a tutti già da diverso tempo anche a seguito di ‘‘passaparola’’», e che
«il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che si avvaleva per l’espletamento dei suoi compiti anche della collaborazione della addetta, era a conoscenza della situazione ed era in continuo contatto con il preside
Considera contraddittorio «
ritenere che il dirigente comunale e il dirigente scolastico hanno posto in essere una condotta colpevolmente omissiva sebbene fossero pienamente e perfettamente a conoscenza della situazione di potenziale pericolo derivante dal cancello de quo», e «poi sostenere che l’addetta sia colpevole di non aver effettuato un’ulteriore segnalazione del pericolo, atteso altresì che, anche ove fosse stata effettuata, la citata comunicazione non avrebbe assolutamente evitato l’evento e/o mutato la situazione di fatto esistente, perché riguardava un pericolo già a conoscenza del datore di lavoro ed ancor prima dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i quali, pur a fronte di un proprio potere-dovere di intervento - potere di cui invece era priva l’imputata - erano rimasti consapevolmente inerti».
La conclusione è che «
la condotta omissiva contestata alla addetta al SPPR -ovvero l’ulteriore segnalazione- non avrebbe con ragionevole certezza e/o elevato grado di probabilità evitato l’evento mortale e ciò in quanto riguardava un pericolo perfettamente a conosciuto ai soggetti che erano rimasti inerti e che erano detentori del potere-dovere di intervento» (per una vicenda similare, accaduta presso il liceo Darwin di Rivoli, v. Corte App. Torino, 28.10.2013, est. Grasso, imp. Delmastro e altri, inedita. Quanto alla posizione di garanzia del SPPR v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, VI edizione, Milano, 2014, 453 ss., e ivi, 477, in particolare, Cass. 26.10.2007, Aimone, ove si rileva: «la totale omissione di ogni attività sia pure nei limiti della collaborazione con il datore di lavoro, e specialmente la mancanza di una formale segnalazione della situazione, dovuta ai sensi dell’art. 9, lettera a), D.Lgs. n. 626/1994 [ora art. 33, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008] che impone l’individuazione dei fattori di rischio e delle misure necessarie per la sicurezza, costituisce un antecedente causalmente ricollegabile alla verificazione dell’infortunio, della cui incidenza causale non può dubitarsi solo perché la pericolosità della situazione era comunque nota al datore di lavoro; deve infatti ritenersi, secondo il sistema di prevenzione delineato dal legislatore con il D.Lgs. n. 626/1994, che la segnalazione formale della situazione avrebbe indotto il datore di lavoro, dovendosi presumere il corretto funzionamento del sistema prevenzionale, a quegli interventi di adeguamento (sostanzialmente consistenti nell’acquisto e utilizzo di nuove stive) che invece solo a seguito dell’incidente in questione vennero adottati»)
(Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 01.09.2014 n. 36476 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 11/2014).

LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: M. Trapè, I compiti del responsabile unico del procedimento in materia di sicurezza dei cantieri dopo l’entrata in vigore del regolamento sui contratti pubblici (01.09.2014 - link a www.studiocataldi.it).

agosto 2014

SICUREZZA LAVORO: Le responsabilità del libero professionista direttore dei lavori.
Va riconosciuto che il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell’infortunio sul lavoro, quando allo stesso sia affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze; e ciò, sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando, per fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro.
In tema di prevenzione degli infortuni, il direttore dei lavori nominato dal committente, mentre svolge normalmente un’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse di questi, risponde invece dell’infortunio subito dal lavoratore là dove sia concretamente accertata, come nel caso di specie, una sua effettiva ingerenza nell’organizzazione del cantiere.
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Sempre più pressante è l’attenzione prestata dalla giurisprudenza alla posizione di garanzia del direttore dei lavori in tema di sicurezza del lavoro (v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, VI edizione, Milano, 2014, 704 ss., cui aggiungi Cass. 16.06.2014, in ISL, 2014, 430; Cass. 05.05.2014, Brioschi e altri, 7, 363).
Nel caso ora esaminato dalla Corte Suprema, un architetto libero professionista designato come direttore tecnico da una s.a.s. subappaltante fu condannato per il delitto di lesione personale colposa, in quanto «aveva consentito, o comunque non impedito, che il titolare della ditta subappaltatrice, impegnato nelle operazioni di getto del calcestruzzo per il completamento di un solaio di copertura in cemento armato prefabbricato, cadesse al suolo, provocandosi gravi lesioni personali, a causa del cedimento di detto solaio, cedimento dovuto all’inadeguatezza delle opere provvisionali di sostegno, collocate in assenza di uno specifico calcolo tale da garantire che le armature supportassero, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche dovute all’esecuzione dei lavori».
A sua discolpa, l’imputato osserva che il proprio ruolo era limitato «a una mera collaborazione professionale per la predisposizione dell’istruttoria ai fini della partecipazione alla gara d’appalto pubblico, posizione alla quale non faceva riscontro l’attribuzione di alcuna mansione in materia di conduzione del cantiere o di sicurezza dei lavoratori, non disponendo lo stesso, né del tempo necessario, né delle specifiche competenze indispensabili a tal fine».
La Sez. IV prende atto che «dal contratto di prestazione d’opera stipulato tra l’imputato e la s.a.s. è emerso come all’imputato era stata attribuita la qualifica e le mansioni di direttore tecnico, unitamente e/o disgiuntamente al titolare della s.a.s. subappaltante, per la direzione tecnica dei lavori pubblici eseguiti, e che, con una missiva inviata dalla società subappaltante al Servizio di prevenzione degli infortuni sul lavoro della ASL (coerentemente con il contenuto del contratto di prestazione d’opera), si precisava come l’architetto, nell’organizzazione della ditta subappaltante, rivestisse la funzione di direttore tecnico, come da attestazione SOA, con competenza sui lavori di carattere edilizio per tutti i contratti di lavori pubblici di cui alla stessa attestazione SOA (e quindi ivi compreso il cantiere) sulla base della specifica professionalità acquisita dallo stesso».
Prende atto, altresì, che l’imputato «disponeva ed esercitava effettivamente e concretamente i poteri di gestione e di direzione del cantiere, anche perché spesso presente in loco impegnato ad attendervi, e ciò anche nell’immediatezza dell’infortunio, prima del quale l’imputato, che aveva partecipato all’organizzazione dei lavori, nessuna direttiva o disposizione aveva impartito ai fini del corretto e sicuro posizionamento dei puntelli di sostegno del solaio successivamente crollato».
A questo punto, la Sez. IV richiama «il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale
va riconosciuto che il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell’infortunio sul lavoro, quando allo stesso sia affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze; e ciò , sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando, per fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro».
Spiega che, «
in tema di prevenzione degli infortuni, il direttore dei lavori nominato dal committente, mentre svolge normalmente un’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse di questi, risponde invece dell’infortunio subito dal lavoratore là dove sia concretamente accertata, come nel caso di specie, una sua effettiva ingerenza nell’organizzazione del cantiere»
(Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 19.08.2014 n. 35970 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/2014).

maggio 2014

SICUREZZA LAVORO: Coordinatore non informato della ripresa del lavoro o dell’ingresso di nuova impresa.
L’eventuale sussistenza di profili di colpa gravanti su altro soggetto destinatario di obblighi prevenzionali non vale ad escludere quelli specificamente affermati e gravanti sulla componente datoriale.
Nella specie la rilevanza di eventuali manchevolezze attribuibili al coordinatore per la sicurezza è esclusa in radice, in ragione dell’accertata ripresa dei lavori dopo la sospensione dei medesimi senza preventiva comunicazione all’architetto che tale ruolo rivestiva, con conseguente carenza in concreto di una posizione di garanzia in capo alla menzionata figura prevenzionale.
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Le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori
.
La presenza in cantiere del coordinatore per la sicurezza non va intesa come stabile presenza in cantiere, ma secondo il significato che consegue dalla posizione di garanzia di cui lo stesso è titolare nei limiti degli obblighi specificamente individuati ora dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, che comprendono anche poteri a contenuto impedivo in situazioni di pericolo grave ed imminente.
Il coordinatore per l’esecuzione «
ha anche il potere di vigilare sul rispetto del piano di sicurezza da parte dei lavoratori, senza limitarsi ad una verifica superficiale, che non tenga conto delle molteplici ed indefinite situazioni di pericolo grave derivanti nei cantieri dalla violazione sistematica della normativa antinfortunistica.

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Tra la ricca giurisprudenza in tema di obblighi e responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (per un’ampia analisi dei precedenti in materia v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, VI edizione, Milano, 2014, sub art. 92; cfr., altresì la sentenza Brioschi sopra riportata), segnaliamo due sentenze che affrontano un tema rilevante quale quello relativo alla responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori disinformato circa la ripresa della giornata lavorativa o l’ingresso di una nuova impresa.
  
A) Cominciamo dalla sentenza Angelé (
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 05.05.2014 n. 18436).
Condannato per un infortunio mortale subito da un dipendente in un cantiere edile, il datore di lavoro di un’impresa esecutrice rimprovera ai magistrati di merito di non aver rilevato le anomalie della condotta tenuta dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La Sez. IV ribatte che «
l’eventuale sussistenza di profili di colpa gravanti su altro soggetto destinatario di obblighi prevenzionali non varrebbe a escludere quelli specificamente affermati e gravanti sulla componente datoriale», e che «nella specie la rilevanza di eventuali manchevolezze attribuibili al coordinatore per la sicurezza è esclusa in radice, in ragione dell’accertata ripresa dei lavori dopo la sospensione dei medesimi senza preventiva comunicazione all’architetto che tale ruolo rivestiva, con conseguente carenza in concreto di una posizione di garanzia in capo alla menzionata figura prevenzionale».
  
B) Nel caso considerato dalla sentenza Landi (
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 05.05.2014 n. 18515), un operaio, «mentre era impegnato al montaggio di pannelli prefabbricati, costituenti la facciata dell’erigendo prefabbricato presso una Università, raggiunta l’altezza di metri 21,60, a bordo della navetta con cui terminava il braccio telescopico della piattaforma, a causa del ribaltamento della predetta navetta, franava al suolo».
Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori designato dall’Amministrazione committente, si addebitò di avere omesso di «verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure e di segnalare al responsabile dei lavori l’inosservanza delle disposizioni», e, segnatamente, di «avere omesso di segnalare l’inosservanza dell’obbligo di fornire adeguata informazione al manovratore della piattaforma aerea in ordine ai rischi per la sicurezza connessi all’attività lavorativa, nonché di procurargli il corretto addestramento per la manovra della detta piattaforma», nonché «l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché la piattaforma aerea fosse installata in conformità alle istruzioni del fabbricante ed utilizzata correttamente».
Nell’escludere la responsabilità del coordinatore, la Sez. IV premette che «
le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori», e che «la presenza in cantiere del coordinatore per la sicurezza non va intesa come stabile presenza in cantiere, ma secondo il significato che consegue dalla posizione di garanzia di cui lo stesso è titolare nei limiti degli obblighi specificamente individuati ora dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, che comprendono anche poteri a contenuto impedivo in situazioni di pericolo grave ed imminente
Precisa che il coordinatore per l’esecuzione «
ha anche il potere di vigilare sul rispetto del piano di sicurezza da parte dei lavoratori, senza limitarsi ad una verifica superficiale, che non tenga conto delle molteplici ed indefinite situazioni di pericolo grave derivanti nei cantieri dalla violazione sistematica della normativa antinfortunistica».
Prende atto, peraltro, che, nel caso di specie, «la successione degli eventi dimostrava l’interruzione dei canali informativi, a seguito della quale vi era la dimostrazione che nessuna delle ditte presenti nel cantiere aveva comunicato al coordinatore l’ingresso nel cantiere di una nuova società, risultata alla fine, l’unica ad avere la disponibilità della piattaforma aerea cingolata».
Ne desume che il coordinatore «
non era stato posto in condizione di conoscere la disponibilità di una ditta diversa da quella originariamente prevista nel piano di sicurezza».
Conclude che «
è evidente in questo caso l’insussistenza rispetto all’evento dannoso del parametro della prevedibilità»
(tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 7/2014).

SICUREZZA LAVORO: Committente, progettista-direttore dei lavori, coordinatori.
Quanto ai committenti, «la mancata nomina di un responsabile dei lavori e la mancata promozione del contatto tra impresa esecutrice e coordinatore per l’esecuzione dei lavori pongono gli stessi committenti nella posizione di diretti destinatari degli obblighi di vigilanza e verifica sull’operato della prima posti dalle norme di legge, il cui inadempimento rileva (nel caso di specie) sia sotto il profilo causale che sotto quello della colpa, senza che lo stesso possa ritenersi scriminato dalla assenza di competenze tali da consentire di rendersi conto del pericolo incombente».
Con il D.Lgs. n. 81/2008 e già prima con il D.Lgs. n. 494/1996 «
la figura del committente trova esplicito riconoscimento e definizione (‘il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata’’ e ne vengono esplicitati gli obblighi».
Sicché «
l’individuazione di tale peculiare figura di garante è coerente con la complessiva configurazione del sistema di protezione in materia di sicurezza sul lavoro, che tende a connettere la sfera di responsabilità con il ruolo esercitato da alcune figure che tipicamente intervengono nell’ambito delle varie attività lavorative»:
- «
normalmente la figura di vertice della sicurezza è costituita dal datore di lavoro che, come è noto, è individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche nel soggetto che ha la responsabilità dell’impresa, ed è quindi chiamato a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne porta le connesse responsabilità»;
- «
è quindi razionale che, nel diverso contesto dell’attività cantieristica di cui qui si tratta, emerga anche la figura del committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l’opera»;
- «
tale ruolo giustifica l’attribuzione di una sfera di responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante»;
- «
la legge gli attribuisce alcuni obblighi sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, destinati ad interagire e ad integrarsi con quelli di altre figure di garanti legali
».
La nomina di un coordinatore non può esonerare da responsabilità il committente (o il responsabile dei lavori), né per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, né per ciò che attiene alla vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo circa l’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.
Una tale congerie di doveri imposti a carico del committente dalle norme ora trasposte in termini coincidenti nel Testo Unico per la sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81), tanto più in quanto non schermati dalla nomina di un responsabile dei lavori, configura a carico degli stessi una posizione di garanzia rilevante ai fini della imputazione oggettiva anche ad essi, secondo lo schema della causalità omissiva (del tragico evento de quo).
Nel caso di specie, «
la mancata comunicazione al coordinatore per l’esecuzione dei lavori del nominativo dell’impresa installatrice del pesante cancello non è motivo comunque di esonero da responsabilità per quest’ultimo, i cui obblighi in tema di coordinamento prescindono dall’assolvimento dei compiti di cooperazione attribuiti al committente», con la precisazione che «ciò, lungi dal rendere senza conseguenze tale mancata cooperazione, ha semmai l’effetto di rendere più pressante e attuale per il committente l’obbligo di vigilanza sulle attività del coordinatore, costituendo essa stessa motivo di preallarme per il primo sul completo ed efficace svolgimento dei compiti su questo incombenti».
In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa», e «sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante.
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A proposito del progettista-direttore dei lavori, «
il ruolo di progettista del cancello non può di per sé considerarsi fonte di una posizione di garanzia cui riferire la condotta omissiva penalmente rilevante attribuitagli, nessuna norma imponendo infatti al progettista di un’opera di seguirne e controllarne la sua concreta esecuzione in modo conforme al progetto e in condizioni di sicurezza. Però, valorizza la qualifica di direttore dei lavori al contempo rivestita dall’imputato nell’occorso
».
Al riguardo, «
la figura del direttore dei lavori è estranea alla disciplina prevenzionistica, non comportando essa, automaticamente, la responsabilità per la sicurezza sul lavoro
Peraltro, sussiste «
in capo allo stesso l’obbligo di esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie (quale pur sempre deve considerarsi anche l’installazione del cancello in questione, tanto più in quanto compreso nell’ambito di un più ampio intervento di ristrutturazione edilizia) ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto».
Sicché «
tale obbligo trova fondamento nell’art. 29 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 che, in materia edilizia, pone a carico del direttore dei lavori una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori, che lo rende responsabile, anche nei confronti dei terzi, dei danni derivanti dall’esecuzione dell’opera in difformità delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire».
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Relativamente al coordinatore.
Ciò che fondatamente può rimproverarsi al coordinatore è, non già di aver omesso di seguire passo passo le singole fasi della installazione del cancello, né di avvedersi di una contingente e imprevedibile specifica inosservanza del piano di coordinamento e sicurezza da parte dell’impresa esecutrice, ma proprio di aver omesso di provvedere a una completa e puntuale predisposizione di tale piano e/o al suo aggiornamento in modo da comprendere anche tale specifica attività, con ciò venendo meno all’adempimento degli obblighi di vigilanza, ancorché alta, connessi al suo ruolo.
L’insorgenza in concreto di tali obblighi presupponesse la comunicazione da parte dei committenti del nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori di installazione del cancello scorrevole.
L’omissione da parte dei committenti di tale comunicazione può certamente rilevare quale fattore causale concorrente addebitabile agli stessi committenti, ma non vale certo a esonerare il coordinatore per la sicurezza dall’obbligo predetto, ben potendo e dovendo egli autonomamente accertarsi, attraverso l’esame del progetto esecutivo dell’opera realizzanda, della natura e consistenza di tutte le opere progettate e delle conseguenti necessità operative di coordinamento, in modo da garantire la sicurezza di tutte le operazioni.
E' indubitabile la sussistenza di una efficacia causale diretta della violazione della regola cautelare inosservata rispetto al tragico evento verificatosi, essendo di tutta evidenza che la predisposizione di un piano di sicurezza esteso anche alla lavorazione in questione avrebbe del tutto verosimilmente impedito che il manufatto fosse lasciato nelle condizioni di assoluta precarietà e, al contempo, di agevole accessibilità a chiunque, nelle quali si è tragicamente trovato ad essere.
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Con questa sentenza di alto profilo, la Sez. IV esamina un caso particolarmente significativo: «una bambina, entrata nell’area non recintata e non segnalata di un cantiere edile veniva a contatto con il cancello scorrevole in metallo, del peso di 250 kg, collocato a chiusura dell’unico accesso carraio, fissato in modo precario e privo dei relativi fermi a fine corsa, che, ribaltandosi, le cadeva addosso, cagionandole lesioni mortali
Furono dichiarati colpevoli di omicidio colposo, oltre che il titolare dell’impresa individuale appaltatrice dei lavori di realizzazione e posa in opera del cancello e all’esecutore materiale dell’attività di installazione della recinzione e del cancello, i proprietari dell’immobile committenti dell’opera in assenza della nomina di un responsabile dei lavori, il direttore dei lavori nonché progettista del cancello, il coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione.
Illuminanti sono le analisi condotte dalla Corte Suprema in merito a ciascuna di tali tre figure.
   A) Quanto ai committenti, la Sez. IV osserva che, «
ricondotti gli obblighi di vigilanza in capo ai committenti, nessun rilievo può assumere la considerazione che la situazione di pericolo non fosse percepibile ad un non addetto ai lavori», e che «la mancata nomina di un responsabile dei lavori e la mancata promozione del contatto tra impresa esecutrice e coordinatore per l’esecuzione dei lavori ponevano gli stessi committenti nella posizione di diretti destinatari degli obblighi di vigilanza e verifica sull’operato della prima posti dalle norme richiamate, il cui inadempimento rileva nel caso di specie sia sotto il profilo causale che sotto quello della colpa, senza che lo stesso possa ritenersi scriminato dalla assenza di competenze tali da consentire di rendersi conto del pericolo incombente».
Rammenta che, in passato, «la giurisprudenza di legittimità escludeva, anche nel contesto dell’attività cantieristica, che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell’approntamento del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, salvo che non si ingerisse nell’esecuzione dei lavori o privasse l’appaltatore di autonomia tecnica o operativa nell’attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni», e che, con il D.Lgs. n. 81/2008 e già prima con il D.Lgs. n. 494/1996, «la figura del committente trova esplicito riconoscimento e definizione (‘il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata’’ e ne vengono esplicitati gli obblighi».
Ne trae che «
l’individuazione di tale peculiare figura di garante è coerente con la complessiva configurazione del sistema di protezione in materia di sicurezza sul lavoro, che tende a connettere la sfera di responsabilità con il ruolo esercitato da alcune figure che tipicamente intervengono nell’ambito delle varie attività lavorative»: «normalmente la figura di vertice della sicurezza è costituita dal datore di lavoro che, come è noto, è individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche nel soggetto che ha la responsabilità dell’impresa, ed è quindi chiamato a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne porta le connesse responsabilità»; «è quindi razionale che, nel diverso contesto dell’attività cantieristica di cui qui si tratta, emerga anche la figura del committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l’opera»; «tale ruolo giustifica l’attribuzione di una sfera di responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante»; «la legge gli attribuisce alcuni obblighi sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, destinati ad interagire e ad integrarsi con quelli di altre figure di garanti legali».
Sottolinea efficacemente che «l
a nomina di un coordinatore non può esonerare da responsabilità il committente (o il responsabile dei lavori), né per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, né per ciò che attiene alla vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo circa l’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento».
Ne desume che «
una tale congerie di doveri imposti a carico del committente dalle norme ora trasposte in termini coincidenti nel Testo Unico per la sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81), tanto più in quanto non schermati dalla nomina di un responsabile dei lavori, configuri a carico degli stessi una posizione di garanzia rilevante ai fini della imputazione oggettiva anche ad essi, secondo lo schema della causalità omissiva, del tragico evento de quo».
Nota, in particolare, che «proprio l’inosservanza dell’obbligo di mettere in contatto l’impresa esecutrice dei lavori di installazione del cancello con il coordinatore per l’esecuzione dei lavori -nell’una e nell’altra direzione- imposto al committente, da un lato, ha avuto significativa incidenza nella sequenza causale che ha condotto al tragico evento, come è possibile agevolmente cogliere, con giudizio controfattuale, ove si consideri che l’adempimento di un tale obbligo avrebbe potuto avere l’effetto di attivare e sollecitare l’uno e l’altro soggetto rispettivamente alla predisposizione di un piano operativo di sicurezza e al controllo della sua realizzazione e osservanza; dall’altro, ha indubbiamente reso particolarmente pregnante e cogente l’obbligo sussidiario di garanzia direttamente incombente sui committenti ai sensi del citato art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 494/1996 [ora 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008], in particolare per quel che riguarda la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo circa l’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento».
Ammette che «
la mancata comunicazione al coordinatore per l’esecuzione dei lavori del nominativo dell’impresa installatrice del pesante cancello non è motivo comunque di esonero da responsabilità per quest’ultimo, i cui obblighi in tema di coordinamento prescindono dall’assolvimento dei compiti di cooperazione attribuiti al committente», ma chiarisce che «ciò, lungi dal rendere senza conseguenze tale mancata cooperazione, ha semmai l’effetto di rendere più pressante e attuale per il committente l’obbligo di vigilanza sulle attività del coordinatore, costituendo essa stessa motivo di preallarme per il primo sul completo ed efficace svolgimento dei compiti su questo incombenti».
Considera irrilevante che «il tragico evento che si afferma essere conseguito alle omissioni dei committenti abbia riguardato terzi e non lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere commesse in appalto», poiché, «
in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa», e «sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante
Afferma che, «nel caso di specie, non è certamente predicabile un siffatto carattere di eccezionalità e atipicità della presenza della bambina e dei suoi genitori sui luoghi del tragico sinistro, attesa la mancanza di recinzione e segnalazione e la prossimità di edifici destinati a civile abitazione».
   B) A proposito del progettista-direttore dei lavori, la Sez. IV concede che «
il ruolo di progettista del cancello non può di per sé considerarsi fonte di una posizione di garanzia cui riferire la condotta omissiva penalmente rilevante attribuitagli, nessuna norma imponendo infatti al progettista di un’opera di seguirne e controllarne la sua concreta esecuzione in modo conforme al progetto e in condizioni di sicurezza. Però, valorizza la qualifica di direttore dei lavori al contempo rivestita dall’imputato nell’occorso
».
Al riguardo, ammette che «
la figura del direttore dei lavori è estranea alla disciplina prevenzionistica, non comportando essa, automaticamente, la responsabilità per la sicurezza sul lavoro.» Peraltro, individua nondimeno «in capo allo stesso l’obbligo di esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie (quale pur sempre deve considerarsi anche l’installazione del cancello in questione, tanto più in quanto compreso nell’ambito di un più ampio intervento di ristrutturazione edilizia) ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto».
Ritiene che «
tale obbligo trova fondamento nell’art. 29 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 che, in materia edilizia, pone a carico del direttore dei lavori una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori, che lo rende responsabile, anche nei confronti dei terzi, dei danni derivanti dall’esecuzione dell’opera in difformità delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire».
Prende atto che, nel caso di specie, i magistrati di merito hanno, «da un lato, escluso, nei confronti del direttore dei lavori, l’applicabilità dell’aggravante della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, dall’altro focalizzato correttamente il profilo di colpa ad esso addebitato nell’omesso accertamento della conformità delle modalità di esecuzione alle regole della tecnica e nella mancata attiva vigilanza su tutte le fasi esecutive dell’opera».
   C) Lucida è poi l’analisi relativa al coordinatore. Al riguardo, la Sez. IV rileva come «
ciò che fondatamente può rimproverarsi al coordinatore è, non già di aver omesso di seguire passo passo le singole fasi della installazione del cancello, né di avvedersi di una contingente e imprevedibile specifica inosservanza del piano di coordinamento e sicurezza da parte dell’impresa esecutrice, ma proprio di aver omesso di provvedere a una completa e puntuale predisposizione di tale piano e/o al suo aggiornamento in modo da comprendere anche tale specifica attività, con ciò venendo meno all’adempimento degli obblighi di vigilanza, ancorché alta, connessi al suo ruolo».
Esclude che «
l’insorgenza in concreto di tali obblighi presupponesse la comunicazione da parte dei committenti del nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori di installazione del cancello scorrevole.»
Spiega che «
l’omissione da parte dei committenti di tale comunicazione può certamente rilevare quale fattore causale concorrente addebitabile agli stessi committenti, ma non vale certo a esonerare il coordinatore per la sicurezza dall’obbligo predetto, ben potendo e dovendo egli autonomamente accertarsi, attraverso l’esame del progetto esecutivo dell’opera realizzanda, della natura e consistenza di tutte le opere progettate e delle conseguenti necessità operative di coordinamento, in modo da garantire la sicurezza di tutte le operazioni».
Prende atto che, «nel caso di specie: a) il coordinatore per la sicurezza aveva, per sua stessa ammissione, consapevolezza della previsione del cancello tra le opere in progetto;
b) egli non poteva non avere contezza del fatto che alla sua installazione ormai ci si stesse di fatto avviando, considerato lo stato di avanzamento dei lavori;
c) di più, egli era presumibilmente consapevole del progetto esecutivo del cancello nonché della ditta incaricata, avuto riguardo alla accertata con titolarità al coordinatore e al progettista-direttore dei lavori del medesimo studio tecnico associato e considerato che tale circostanza e lo stretto rapporto di colleganza da essa desunto sono risultati fonte di conoscenze comuni, relative ad altri momenti dell’attività del cantiere e alle sottostanti vicende negoziali e sono stati anche confermati da alcuni testi
».
Nota, a questo punto, che «
è indubitabile la sussistenza di una efficacia causale diretta della violazione della regola cautelare inosservata rispetto al tragico evento verificatosi, essendo di tutta evidenza che la predisposizione di un piano di sicurezza esteso anche alla lavorazione in questione avrebbe del tutto verosimilmente impedito che il manufatto fosse lasciato nelle condizioni di assoluta precarietà e, al contempo, di agevole accessibilità a chiunque, nelle quali si è tragicamente trovato ad essere» (Circa le figure del committente, del progettista, del direttore dei lavori e dei coordinatori, v., oltre le sentenze Landi e Angele qui di seguito, Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, VI edizione, Milano, 2014, sub artt. 92 e 93)
(Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 05.05.2014 n. 18459 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 7/2014).

febbraio 2014

SICUREZZA LAVOROTesto unico sulla sicurezza anche per concerti e fiere. Manifestazioni. Firmato il decreto che attua l'obbligo introdotto l'anno scorso.
Completato il quadro normativo per l'applicazione del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per l'attività di allestimento di palchi per spettacoli e nelle manifestazioni fieristiche.

L'articolo 32, comma, 1, lettera g-bis, del Dl 69/2013 aveva esteso le disposizioni del titolo IV del testo unico agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali nonché alle manifestazioni fieristiche. Però l'estensione non poteva essere applicata in attesa di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare le particolari esigenze connesse allo svolgimento di tali attività.
Il decreto firmato ieri dal ministro del Lavoro, di concerto con quello della Salute, colma il vuoto normativo. Il testo, che entrerà in vigore con la sua pubblicazione sul sito internet del ministero del Lavoro e di cui sarà fornita notizia sulla Gazzetta ufficiale, è diviso in due capi: nel primo ci sono le disposizioni riguardanti gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, mentre nel secondo quelle per le manifestazioni fieristiche.
Le disposizioni del capo I, in considerazione della compresenza di più imprese esecutrici, di un elevato numero di lavoratori, subordinati e non, anche di diverse nazionalità, si applicano alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici teatrali e di intrattenimenti, con esclusione, tra l'altro, del montaggio/smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto al piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. Per tali attività, come per quelle fieristiche, ai fini della sicurezza non trovano applicazione le disposizioni relative al documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Per quanto concerne le manifestazioni fieristiche, il decreto fa rientrare nel campo di applicazione del testo unico le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive o tensostrutture per manifestazioni fieristiche con esclusione di quelle di altezza inferiore a 6 metri rispetto al piano stabile e di quelle biplanari con superficie fino a 50 metri quadrati.
Nelle attività oggetto del decreto in esame, la copia del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e del piano operativo di sicurezza (Pos) devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell'inizio dei lavori. Gli allegati al decreto riguardano le informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea, il modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese straniere, i contenuti minimi del Psc e del Pos, le informazioni minime sul quartiere fieristico, i contenuti minimi del Duvri di cui all'articolo 26 del testo unico
(articolo Il Sole 24 Ore del 22.02.2014).

SICUREZZA LAVOROIl rischio chimico nei cantieri edili, "se lo conosci, lo eviti!"
Il rischio chimico in edilizia è legato all’impiego di materie prime (sostanze o preparati chimici) e alla possibilità di esposizione di polveri inorganiche, durante specifiche lavorazioni.
L’utilizzo di prodotti chimici risulta pericoloso sia per la salute del lavoratore ma anche per la sicurezza in generale, in quanto possono verificarsi incendi, esplosioni, ustioni chimiche.
L’Inail ha pubblicato una guida pratica dedicata al rischio chimico, utile per la formazione dei lavoratori impiegati nei cantieri edili. La guida, infatti, è realizzata tenendo conto delle nuove esigenze di informazione e formazione dei lavoratori introdotte dalle recenti normative (Regolamento CE n. 1272/2008 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).
I temi affrontati vengono esposti facendo ricorso a numerose illustrazioni, al fine di renderne maggiormente comprensibili i contenuti, tenendo conto anche dell’ambiente multietnico che contraddistingue il settore edile.
Gli argomenti trattati dalla guida sono i seguenti:
rischio chimico nel settore edile
nuova etichettatura dei prodotti e le schede di sicurezza
mansioni che espongono al rischio chimico in edilizia
cosa fare per evitare il rischio chimico
prodotti specifici
approfondimenti (20.02.2014 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROSicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, le risposte alle domande più frequenti.
Al fine di fornire indicazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Regione Piemonte ha selezionato e raccolto i requisiti più interessanti sul proprio sito, che viene periodicamente aggiornato.
Il contenuto della pubblicazione (aggiornata al 15.05.2013), pur avendo carattere esclusivamente informativo, è un utile strumento per datori di lavoro, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, preposti, professionisti, lavoratori per essere sempre informati sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In allegato la raccolta delle FAQ della Regione Piemonte sulla sicurezza, raggruppate in maniera omogenea in base ai seguenti argomenti:
applicazione generale del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
luoghi di lavoro, macchine e DPI
sicurezza nei cantieri
segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali
agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive (13.02.2014 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROSicurezza sui cantieri, ecco una utile guida con definizioni, procedure e liste di controllo.
La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori è finalizzata ad individuare le necessarie misure di prevenzione e protezione e a predisporre il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Gli obblighi in materia di sicurezza in capo ad un’impresa edile sono vari, come ad esempio l’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) in osservanza dell’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dal Coordinatore per la sicurezza.
In questi documenti devono essere individuate tutte le misure di sicurezza, preventive e protettive, da applicare nei luoghi di lavoro.
In questo articolo proponiamo una guida per la sicurezza in edilizia elaborate dal CPT di Taranto che ha lo scopo di fornire agli operatori del settore edile uno strumento utile per il controllo dell’applicazione delle misure di sicurezza, della congruenza dei documenti e dell’organizzazione aziendale in materia di prevenzione e protezione dai rischi.
In dettaglio, il documento analizza i seguenti argomenti:
figure della sicurezza
documentazione attestante l’attuazione di adempimenti a carico del datore di lavoro
adempimenti e documenti a cura del committente
dispositivo di protezione individuale
segnaletica di sicurezza
dotazione della tessera di riconoscimento ai lavoratori
comunicazione telematica d’infortunio all’INAIL (06.02.2014 - link a www.acca.it).

LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: P. Stoja, Individuazione di obblighi e responsabilità penale in tema di sicurezza sul lavoro nell’ambito degli appalti pubblici: aspetti problematici (03.02.2015 - tratto da www.giustizia.lazio.it).

gennaio 2014

SICUREZZA LAVOROMacchine in edilizia, come usarle correttamente al fine di prevenire gli infortuni sui cantieri. Il manuale completo Inail-CPT di Torino.
Utilizzare le macchine in edilizia in maniera corretta è un requisito fondamentale per la sicurezza sui cantieri.
In questo articolo proponiamo un’interessante pubblicazione a cura di Inail e CPT di Torino rivolta agli utilizzatori delle macchine e agli addetti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (datori di lavoro, dirigenti, preposti per la sicurezza, RSPP e ASPP).
Il documento contiene oltre 60 rilievi di macchine usate in edilizia, con apposite schede contenenti i dati principali, corredate da foto e relativo libretto di istruzioni d’uso, utile per conoscerne le specifiche peculiarità.
La prima parte del manuale, di carattere più generale, è costituita da 3 capitoli riguardanti: gli obblighi normativi previsti, le caratteristiche di sicurezza che le macchine hanno e l’impianto elettrico di cui sono dotate.
Nella seconda parte, ci sono le schede relative alle macchine raggruppate in 4 categorie:
apparecchi di sollevamento
macchine semoventi
macchine trasportabili
utensili
Per ogni attrezzatura sono forniti la descrizione, gli elementi costituenti, i dispositivi di sicurezza, i dispositivi di comando e di controllo, i fattori di rischio, le istruzioni per l’uso e i riferimenti normativi (23.01.2014 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROAppalti senza valutazione rischi. Il Duvri è superfluo nelle gare per servizi e forniture. Il Consiglio di stato corregge il tiro della giurisprudenza di merito, molto più restrittiva.
Non è sempre necessario il Documento di valutazione dei rischi interferenti (Duvri) nelle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture.

Lo chiarisce la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22.01.2014 n. 330, che corregge il tiro della giurisprudenza di primo grado e di alcune teorie, secondo le quali l'obbligo di predisporre il Duvri scatterebbe sempre e comunque, per qualsiasi procedura d'appalto.
I giudici di palazzo Spada contestano radicalmente l'assunto.
Occasione ne è stata una controversia relativa ad un appalto di servizio di mediazione culturale, per il quale l'amministrazione appaltante non aveva previsto, nel bando e capitolato, alcuna norma relativa all'eventuale sussistenza e quantificazione degli oneri per la sicurezza dei lavoratori, astenendosi anche da valutare i rischi di interferenze nello svolgimento delle attività dell'aggiudicatario. Ciò in considerazione della natura prevalentemente intellettuale della prestazione richiesta ai mediatori culturali e, ancora, della circostanza che l'appalto non chiedeva lo svolgimento di nessuna attività al di fuori della sede di lavoro della aggiudicataria o comunque presso le sedi della stazione appaltante. Il che escludeva in radice la possibilità di «interferenze» fisiche tra lavoratori.
Secondo il Consiglio di stato, in presenza di servizi caratterizzati da prestazioni prevalentemente intellettuali e di una oggettiva impossibilità di interferenze con il lavoro dei dipendenti della stazione appaltante, le regole speciali di tutela dei lavoratori previste dall'ordinamento non debbono essere applicate. Il Duvri, ai sensi dell'articolo 26 del dlgs 81/2008, ha lo scopo di evidenziare le misure di sicurezza necessarie per ridurre il rischio che attività lavorative svolte nella sede della stazione appaltante si «incastrino» con i lavori svolti dall'appaltatore, esponendo lavoratori ai rischi propri delle lavorazioni dell'appaltatore.
È piuttosto evidente che se, per un verso, l'attività dell'appaltatore è esente da rischi, in quanto prevalentemente di natura intellettuale; e, per altro verso, non viene svolta nelle sedi di potenziale interferenza, la redazione del Duvri non avrebbe alcuna utilità.
Nel caso di specie, Palazzo Spada ha ritenuto non dimostrata la presenza di fattori di rischio, tali da imporre una regolamentazione particolare dei profili di sicurezza connessi al servizio di mediazione culturale.
La sentenza della sezione V ricorda anche l'illegittimità di clausole di gara poste per imporre ai concorrenti di specificare nelle offerte la consistenza degli oneri per la sicurezza «in assenza conclamata di rischi», perché ciò lederebbe i principio di razionalità nella conduzione degli appalti e il favore per la partecipazione. Dunque, apparirebbe «assolutamente meccanicistico e del tutto non pertinente con gli interessi sostanziali dell'Amministrazione» appaltante prevedere negli atti di gara da un lato il Duvri, dall'altro la valutazione dei rischi, se per la prestazione contrattuale richiesta non risultino evidenze di rischi connessi all'attività lavorativa (articolo ItaliaOggi del 28.02.2014 - tratto da www.centrostudicni.it).

SICUREZZA LAVOROTesto Unico sulla Sicurezza: disponibile l’edizione aggiornata a dicembre 2013 del testo coordinato.
Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza, (Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81) coordinato con tutte le modifiche integrative e correttive introdotte fino a dicembre 2013.
Le novità di maggior rilievo presenti nel testo coordinato nell’edizione di dicembre 2013 sono:
la Circolare 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la modifica all'art. 71, comma 11, introdotta dalla Legge 30.10.2013, n. 125 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni
gli interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24.10.2013
le correzioni ad alcuni importi delle sanzioni rivalutate (per alcune sanzioni l’importo di 7.014, 00 Euro è stato sostituito con 7.104,40 Euro)
la Nota del 27.11.2013, con oggetto: nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (09.01.2014 - link a www.acca.it).

dicembre 2013

SICUREZZA LAVOROPer il settore degli spettacoli le regole sui cantieri mobili. Sicurezza. Un decreto ministeriale sarà emanato entro il 31 dicembre.
Entro il prossimo 31 dicembre il ministero del Lavoro dovrà emanare un decreto che consentirà di estendere le regole in tema di cantieri mobili previste dal Testo Unico sicurezza sul lavoro ai palchi utilizzati negli spettacoli musicali e negli eventi teatrali, cinematografici e fieristici.
Come noto, i palchi non sono ponteggi fissi e, per questo motivo, non sono soggetti alle norme di sicurezza relative a tali strutture. Prima che fosse approvato il cosiddetto Decreto del fare (Dl 69/2013, convertito con la legge 98/2013), anche le norme sui cantieri mobili e temporanei contenute nel Testo Unico erano di dubbia applicazione. Tale situazione si traduceva in procedure alquanto farraginose e inefficaci: per montare un palco, erano sufficienti la comunicazione al Comune di competenza e la predisposizione di una relazione tecnica.
Il Decreto del fare ha sbloccato tale situazione, estendendo anche gli eventi musicali, teatrali, cinematografici e fieristici la normativa sui cantieri mobili, ma la novità sarà operativa solo dopo l'emanazione del decreto ministeriale sopra ricordato.
Tale decreto dovrà individuare quali delle attività connesse al montaggio e allo smontaggio dei palchi saranno soggette alle misure di sicurezza già operanti per i cantieri temporanei e mobili. Secondo le prime indiscrezioni, il decreto sembra destinato a non fare distinzioni tra attività escluse ed attività incluse, optando quindi per un ambito di applicazione molto ampio delle norme sui cantieri mobili.
A prescindere dai possibili contenuto del decreto, tuttavia, il problema della sicurezza nello spettacolo richiede uno sforzo che va oltre la semplice modifica delle regole. Come è stato messo in evidenza ieri nel convegno promosso a Trieste da una serie di enti pubblici (Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia, Inail, Ass Triestina, Inail) e organizzato in memoria di Francesco Pinna, il giovane morto a Trieste per il crollo del palco che stava collaborando a costruire, la prevenzione dei rischi per i lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei palchi per gli spettacoli non è soltanto un problema normativo.
Diversi relatori intervenuti al convegno hanno sottolineato la necessità di adottare modelli organizzativi e produttivi meno frammentati di quelli attuali. Gli spettacoli musicali sono oggi realizzati mediante la partecipazione di un numero molto elevato di imprese; non è raro che nello stesso luogo di lavoro siano compresenti decine e decine di datori di lavoro diversi, con personale assunto mediante tipologie contrattuali altrettanto differenti. Questa situazione non aiuta la prevenzione dei rischi, in quanto rende difficile il coordinamento delle misure e l'individuazione delle responsabilità, spesso parcellizzate in un numero troppo alto di soggetti
(articolo Il Sole 24 Ore del 14.12.2013).

SICUREZZA LAVORO: Oggetto: Uso di scale a pioli nelle attività di cantiere (ANCE Bergamo, circolare 13.12.2013 n. 266).

SICUREZZA LAVORO: Contravvenzione penale in materia di sicurezza del lavoro.
La magistratura contabile sottolinea il carattere personale della responsabilità per le violazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 758/1994, con la conseguenza che gli adempimenti previsti da detto decreto per l'estinzione delle contravvenzioni -adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e pagamento dell'ammenda in misura ridotta- hanno del pari carattere del tutto personale, predisposti come essi sono ad evitare la sanzione penale edittalmente prevista.
Pertanto l'ente pubblico, in presenza di una sanzione per violazione della normativa sulla sicurezza de qua, a carico della persona (dipendente o amministratore) individuata dagli organi a ciò preposti quale contravventore, non può assumersene l'onere senza cagionare un danno all'erario.

Il Consorzio riferisce che a un proprio dipendente è stato notificato dall'organo di vigilanza competente un verbale di accertamento di alcune contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, recante la prescrizione della regolarizzazione delle situazioni di illegittimità riscontrate, al fine di eliminare le contravvenzioni accertate, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 758/1994
[1]. A seguito dell'accertamento positivo dell'adempimento delle prescrizioni, l'organo di vigilanza ha comunicato al dipendente (contravventore) l'ammissione al pagamento nel termine di 30 giorni della sanzione amministrativa nella misura ridotta ai sensi dell'art. 21 del decreto citato.
Poiché il dipendente ha chiesto al Consorzio di farsi carico del pagamento della sanzione, l'Ente pone alcune questioni circa la possibilità di procedere direttamente al pagamento della stessa, ovvero, qualora a ciò debba provvedere il dipendente, circa la possibilità di disporre, poi, nei suoi confronti, il rimborso di quanto pagato.
Il D.Lgs. n. 758/1994 ha dettato con gli artt. 19 e ss. una disciplina in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'art. 20 prescrive che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, deve impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, ma prorogabile in certi casi, ed imponendo se del caso specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro
[2]. La norma prevede che copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
Il successivo art. 21 stabilisce, poi, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza deve verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati, e in caso di riscontro positivo in tal senso, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di 30 giorni, una sanzione, in sede amministrativa, pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa
[3]. Ai sensi del successivo art. 24, l'adempimento della prescrizione e il pagamento della sanzione amministrativa determinano l'estinzione della contravvenzione.
Nel caso concreto, l'adempimento della prescrizione imposta dall'organo di vigilanza risulta avvenuto nelle modalità e nel termine fissati, con conseguente ammissione del trasgressore al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
Ciò premesso, si tratta di capire se l'Ente possa tenere indenne il dipendente trasgressore dal pagamento della sanzione.
Muovendo dall'espressione testuale delle disposizioni sopra richiamate, si osserva che destinatario della prescrizione è il contravventore (art. 20) che, in caso di adempimento della prescrizione, è ammesso al pagamento in misura ridotta (art. 21).
Come ha osservato la giurisprudenza
[4], le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 758/1994 individuano inequivocabilmente il soggetto tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria (al fine di ottenere il beneficio dell'estinzione del reato contravvenzionale commesso) in colui che sia stato riconosciuto personalmente responsabile di trasgressioni alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro [5].
Per quanto concerne la posizione dell'Ente con cui intercorre il rapporto di lavoro subordinato del dipendente che ha ricevuto la notifica della prescrizione, il comma 2 dell'art. 20 ricordato prevede che copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
Pertanto, atteso che la normativa di cui al D.Lgs. n. 758/1994 pone quale destinatario esclusivo della prescrizione il contravventore e che, dalla documentazione acquisita dall'Ente, consta l'individuazione del contravventore nella persona del dipendente, l'onere del pagamento della sanzione graverà su quest'ultimo.
Per quanto concerne, infine, la possibilità di un eventuale rimborso da parte dell'Ente al contravventore della somma che questo è chiamato a pagare, si segnalano le considerazioni espresse dalla Corte dei Conti nella materia specifica delle contravvenzioni per violazioni della normativa concernente la sicurezza nel luogo di lavoro.
Specificamente, i Giudici contabili, muovendo dal riconoscimento del carattere personale della responsabilità connessa alle suddette violazioni, spiegano che, conseguentemente, anche il pagamento dell'ammenda in misura ridotta, accompagnato dall'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza, idoneo ad estinguere la contravvenzione, ha del pari carattere del tutto personale, predisposto come esso è ad evitare la sanzione penale edittalmente prevista. Pertanto l'ente pubblico, in presenza di una sanzione a carico del datore di lavoro per violazione della normativa sulla sicurezza de qua, non può assumersene l'onere, senza cagionare un danno all'erario
[6].
Ad ogni buon conto, stante la delicatezza della questione, si suggerisce all'Ente di valutare l'opportunità di richiedere un parere in ordine alla rimborsabilità di somme pagate da dipendenti, nell'ambito della procedura stabilita dal D.Lgs. n. 758/1994 in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
[7], muovendo dalla rappresentazione della fattispecie di fatto in cui è consistita la violazione sanzionata, anche in relazione alla rilevanza o meno della valutazione dell'elemento soggettivo del dipendente/contravventore.
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[1] D.Lgs. 19.12.1994, recante: 'Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro'.
[2] Si ricorda che resta, ovviamente, fermo, l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347, c.p.p..
[3] Quindi entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, deve comunicare al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa.
[4] Corte dei Conti, sez, giurisd. per la Regione siciliana, sentenza n. 1829/1998; Corte dei Conti, sez. giurisd. per la Regione Calabria, sentenza n. 950/2008, che nel richiamare l'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994, commenta che la contravvenzione si estingue se il contravventore (e non la persona giuridica) adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
[5] Al riguardo, corre, peraltro, l'obbligo di segnalare alcune osservazioni formulate in dottrina, secondo cui, nell'ipotesi in cui sorgano dubbi sull'individuazione del soggetto responsabile della violazione accertata, gli organi di vigilanza emettono la prescrizione sulla base della situazione di fatto e documentale verificata nell'immediatezza in una logica di urgente intervento a fronte di una situazione per la sicurezza dei lavoratori che deve ritenersi prevalente rispetto alla piena e definitiva cognizione dei vari profili di responsabilità in seno all'ente. In siffatta ipotesi, il PM potrà, successivamente, sollecitare, una più approfondita verifica, con possibilità di successive integrazioni o modificazioni dei destinatari della prescrizione stessa (Cfr, Pasquale Fimiani, magistrato, L'accertamento delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, 20.10.1999).
[6] Corte dei Conti, sez. giurisd., Regione Sicilia, sentenza n. 1574/2010; Corte dei Conti, sez. contr., Emilia Romagna, parere n. 276/2011.
[7] Ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003. Si specifica, al riguardo, che, secondo gli indirizzi dettati dalla Corte dei conti, ai fini dell'ammissibilità, la richiesta di parere deve essere formulata prima che siano assunti dall'ente richiedente comportamenti potenzialmente illeciti sotto il profilo contabile
(03.12.2013 -
link a www.regione.fvg.it).

novembre 2013

SICUREZZA LAVORO: G. Benedetti, Cantieri: ‘‘intreccio’’ delle responsabilità tra appaltatore, datore di lavoro e committente - Cassazione nn. 35826/2013 e 35827/2013 (Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 11/2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA - SICUREZZA LAVORO: Esposizione a campi elettromagnetici.
Domanda
Vorrei sapere se è obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici sui luoghi di lavoro.
Risposta
Nella Gazzetta Ufficiale Europea del 29.06.2013 è stata pubblicata la direttiva n. 2013/35/Ce, sulle esposizioni occupazionali ai campi elettromagnetici, che abroga e sostituisce la precedente direttiva 2004/40. Il termine ultimo di recepimento della nuova direttiva è il 01.07.2016. Bisogna tuttavia considerare che sono immediatamente vigenti le disposizioni generali sulla protezione dagli agenti fisici, contenute nel capo I del titolo VIII del dlgs 81/2008, indipendentemente dall'entrata in vigore dei successivi capi specifici.
Il vincolo più stringente ad oggi in vigore riguarda pertanto l'obbligatorietà della valutazione del rischio elettromagnetico, la cui mancanza è sanzionabile già attualmente. Come chiarito dagli organi istituzionali, ad oggi la valutazione del rischio elettromagnetico va condotta confrontandosi con il nuovo sistema di limiti, contenuto nella nuova direttiva e non più con quello proposto dalla precedente direttiva 2004/40 e ripreso dal dlgs 81/2008, al titolo VIII, capo IV (che sarà riscritto).
L'impianto della valutazione di rischi da esposizione a campi elettromagnetici si presenta fortemente rinnovato a partire dal sistema di limiti. Se la direttiva 2004/40 presentava lo stesso sistema di limiti che Icnirp ha proposto con le linee guida emanate nel 1998, il sistema di limiti presente nella nuova direttiva è aggiornato con le revisioni che la stessa Icnirp ha compiuto delle proprie linee guida nel 2009, con riferimento ai campi magnetici statici e nel 2010, con riferimento ai campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenze 1 Hz-10 MHz.
La Commissione europea ha inoltre arricchito il sistema di limiti Icnirp alle basse frequenze, introducendo altre due soglie non di derivazione Icnirp denominate «livelli di azione superiori» e «livelli di azione per gli arti». La nuova direttiva identifica inoltre in modo esplicito il metodo del picco ponderato come quello elettivo ai fini della valutazione dell'esposizione (articolo ItaliaOggi Sette del 18.11.2013).

SICUREZZA LAVOROL'accesso ai verbali è blindato. No alla consultazione delle dichiarazioni dei lavoratori. Il ministero del lavoro adegua le istruzioni agli ispettori a una sentenza del Consiglio di stato.
Blindate le dichiarazioni dei lavoratori. Gli ispettori, infatti, devono negare al datore di lavoro e ai suoi eventuali obbligati in solido il diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede di ispezione. Un'eccezione, da valutarsi comunque caso per caso: quando sia possibile adottare modalità che escludono l'identificazione degli autori delle dichiarazioni (come ad esempio con le cancellature e/o gli omissis).
Lo stabilisce il ministero del lavoro nella circolare 08.11.2013 n. 43/2013 con cui invita gli uffici ad attenersi alla sentenza n. 4035/2013 del consiglio di stato nelle decisioni sulle richieste di accesso alla documentazione ispettiva.
Orientamenti contrastanti. La questione riguarda la legittimità del diniego opposto dagli uffici ispettivi alle richieste di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso di verifiche ispettive, avanzate da datori di lavoro o loro coobbligati in solido. Una questione, spiega il ministero, connotata da orientamenti contrastanti e oscillanti nel tempo tra due opposti: la prevalenza del diritto di difesa (quindi la illegittimità dei dinieghi agli accessi); ovvero la prevalenza della tutela della riservatezza dei lavoratori unitamente alla preservazione della funzione pubblica di vigilanza (quindi la legittimità dei dinieghi).
Orientamento a sfavore. L'orientamento che ritiene illegittimo il diniego dato al datore di lavoro di prendere visione delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai suoi collaboratori (lavoratori) si basa sul presupposto che l'esigenza di riservatezza e di protezione dei lavoratori intervistati è recessiva di fronte al diritto esercitato dal richiedente (il datore di lavoro) per la difesa di un interesse giuridico.
Peraltro, tale orientamento si fonda anche sulla possibilità che gli ispettori possano intervenire con opportuni accorgimenti (cancellature e omissis per nascondere i nominativi dei dipendenti interessati) al fine di consentire il giusto contemperamento tra gli opposti interessi in gioco: diritto alla difesa e tutela privacy.
Orientamento a favore. L'orientamento che ritiene legittimo il diniego verte invece sulla prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro rispetto al diritto di difesa della società o impresa sottoposte a ispezione, poiché il primo non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza dei lavoratori, mentre il secondo è comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere.
Peraltro questo orientamento dissente pure dalla possibilità di adottare accorgimenti per celare l'identità dei lavoratori (cancellature ecc.), in quanto tali cautele risultano del tutto insufficienti nelle imprese di piccole dimensioni in cui già il semplice contenuto delle dichiarazioni consente facilmente di risalire alla persona che le ha rese.
La sentenza n. 4035 del 31.07.2013. In questo contesto di orientamenti contrastanti, e dopo un biennio di pronunce del tutto favorevoli all'accesso, spiega il ministero, è sopraggiunta la pronuncia n. 4035/2013 con cui il consiglio di stato pur entro certi limiti e previa valutazione caso per caso riafferma la legittimità per gli ispettori (direzioni territoriali del lavoro) di sottrarre all'accesso le dichiarazioni rese durante l'accesso ispettivo (si veda tabella). Ad essa, in conclusione, invita gli uffici a uniformare il proprio operato (articolo ItaliaOggi del 12.11.2013).

SICUREZZA LAVOROPrevenzione incendi, insegna l'ingegnere. I professionisti possono svolgere i corsi per gli addetti.
Gli ingegneri possono svolgere i corsi per addetti all'emergenza nella prevenzione incendi e, quindi, possono rilasciare anche i relativi attestati di frequenza.

Lo precisa la commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro nell'interpello 24.10.2013 n. 10/2013 in risposta ai quesiti del Consiglio nazionale degli ingegneri.
Il Consiglio nazionale, in particolare, ha posto due quesiti chiedendo di sapere:
a) se l'ingegnere sia un professionista adeguatamente titolato ai sensi del dm 10.03.1998 quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;
b) se l'ingegnere sia un professionista abilitato al rilascio degli attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e delle formazione prevista come obbligatoria del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008).
Le risposte della commissione sono entrambe positive. Il citato decreto 10.03.1998 (che reca i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), spiega la commissione non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. Infatti, il provvedimento stabilisce che «i datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX» (art. 7) e che «è obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio» (allegato VII). Tuttavia, aggiunge la commissione, i soggetti formatori devono possedere competenza nella specifica materia antincendio. Pertanto, conclude nel ritenere che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984 possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza.
La commissione, inoltre, sottolinea che, per le aziende individuate nell'allegato X del predetto dm 10 marzo 1998 (si tratta dei luoghi di lavoro dove si svolgono attività a rischio d'incidente rilevante quali fabbriche e depositi di esplosivi; centrali termoelettriche; impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; impianti e laboratori nucleari; depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10 mila metri quadrati; attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5 mila metri quadrati; aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; alberghi con oltre 100 posti letto; ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; uffici con oltre 500 dipendenti ecc.), «i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze» debbano conseguire «l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge n. 609/1996», ossia l'attestato di formazione rilasciato dal corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Infine, la commissione precisa che i predetti attestati di formazione sono validi anche ai fini della formazione degli addetti alla prevenzione e alle emergenze (obbligo previsto dall'art. 37, comma 9, del T.u. sicurezza) (articolo ItaliaOggi del 12.11.2013).

ATTI AMMINISTRATIVI - SICUREZZA LAVORO: Oggetto: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4035/2013 del 31.07.2013 in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva. Istruzioni operative (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 08.11.2013 n. 43/2013).

ottobre 2013

SICUREZZA LAVORO: Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni - risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10.03.1998 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 24.10.2013 n. 10/2013).

SICUREZZA LAVOROTesto Unico sulla Sicurezza. Ecco l’edizione aggiornata ad ottobre 2013.
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15.05.2008 (D.Lgs. 81/2008), nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni.
In allegato a questo articolo proponiamo la versione aggiornata ad ottobre 2013 pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il testo, corredato da allegati, note, commenti e da un’ampia appendice normativa, è coordinato con le più recenti disposizioni integrative e correttive.
Le novità nella versione di ottobre sono:
Legge 119/2013 di conversione al Decreto Legislativo 93/2008 con modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis;
Legge 98/2013 di conversione al Decreto 69/2013 con modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277;
Legge 99/2013 di conversione al Decreto 76/2013 con l’aggiornamento degli importi delle sanzioni;
Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.: 18, 21, 28, 30, 31 e 35;
Circolari del Ministero della Salute del 10.05.2013 e del 10.06.2013;
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30.05.2013 riguardante l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V (ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 04/02/2011);
Decreto Dirigenziale del 31.07.2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11 (24.10.2013 - link a www.acca.it).

settembre 2013

SICUREZZA LAVOROLe linee guida per la gestione della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei, un utile documento per i coordinatori e le imprese.
L’ASL di Brianza e Monza ha pubblicato le linee guida sulla corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), utile strumento per tutti i tecnici e le imprese impegnate in cantieri edili.
L’obiettivo principale della guida è quello di fornire un valido strumento al coordinatore della sicurezza, guidandolo passo passo nello svolgimento delle proprie mansioni, in ottemperanza alle disposizioni normative.
Il documento contiene:
definizioni sulla sicurezza,
procedure operative per il coordinatore per la sicurezza,
diagrammi di flusso esplicativi,
modelli dei vari documenti sulla sicurezza,
check-list per il controllo della documentazione e del cantiere (26.09.2013 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROIl datore risponde per rischi specifici. La responsabilità del datore per l'infortunio del lavoratore scatta solo se il rischio è specifico. Infortuni sul lavoro. Il pericolo occulto non rientra nell'attività di controllo quotidiano.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con la sentenza 24.09.2013 n. 39491.
La vicenda riguarda una ditta, aggiudicataria dell'appalto della nettezza urbana dell'area mercatale comunale, che aveva consentito a un proprio dipendente di lavorare vicino a un cancello in ferro, senza il perno di fermo di fine corsa. Così, il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, ha fatto fuoriuscire l'anta dal binario, che lo ha travolto e gli ha provocato gravi lesioni, con compromissione della colonna vertebrale.
Sia in primo grado sia in appello, l'imprenditore è stato condannato per il delitto di lesioni colpose, poiché non ha garantito la piena sicurezza del luogo dove l'operaio svolgeva le sue mansioni, informandolo dei rischi specifici della sua attività. Infatti, precisa il giudice del merito, gli obblighi di sicurezza gravano non solo sul committente, titolare dell'area dove si svolgono i lavori, ma anche sul l'appaltatore.
La vicenda arriva in Cassazione. La Corte, ribaltando la decisione, afferma che il datore di lavoro non è responsabile per l'infortunio del dipendente, se il rischio non è specifico e proprio dell'attività imprenditoriale svolta. In sostanza, sono rischi specifici soltanto quelli rispetto ai quali sono richieste precauzioni e regole che comportano una determinata competenza tecnica, mentre il pericolo occulto non rientra nel quotidiano controllo di cui deve farsi carico il datore.
Inoltre la Cassazione, con la sentenza 14468 del 7 giugno, ha affermato che l'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'articolo 2087 del Codice civile è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge per il tipo specifico di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi legati all'impiego di attrezzi e macchinari e anche al l'ambiente di lavoro.
Con la sentenza 23670 del 31 maggio, la Corte di legittimità ha sostenuto che, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, tra gli altri obblighi che gravano sul datore, c'è quello di fornire a questi soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per la propria attività.
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I principi
01 | ONERI DEL DATORE
In base alla sentenza della Cassazione 39491 del 24 settembre, il datore di lavoro non è responsabile per l'infortunio del dipendente, se il rischio non è specifico e proprio dell'attività imprenditoriale svolta. Sono rischi specifici quelli per i quali è richiesta una competenza tecnica
02 | APPALTO DI LAVORI
In base alla sentenza della Cassazione 23670 del 31 maggio, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, il datore deve fornire agli stessi soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente in cui lavoreranno (articolo Il Sole 24 Ore del 28.10.2013).

SICUREZZA LAVORO: Oggetto: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia – Legge 09.08.2013, n. 98 – Sicurezza del lavoro (ANCE Bergamo, circolare 20.09.2013 n. 214).

SICUREZZA LAVORO: F. G. Pagliari, Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza - D.U.V.R.I.: le modifiche introdotte dal “Decreto del Fare” (17.09.2013 - link a www.diritto24.ilsole24ore.com).

SICUREZZA LAVORO: Cassazione. Scattano le sanzioni per gli incidenti se il proprietario della casa sovraintende alle operazioni.
Lavori, responsabilità divisa. Determinante verificare chi dirige gli interventi di ristrutturazione.
Il proprietario dell'appartamento che chiama una ditta per ristrutturarlo non è corresponsabile per la morte dell'operaio, se non ha interferito nella direzione dei lavori, limitando l'autonomia della società edile.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 05.09.2013 n. 36398, fa chiarezza sulle responsabilità che il Dlgs 494/1996 addossa al committente. E la fa in favore dei ricorrenti, condannati per omicidio colposo nei primi due gradi di giudizio.
I giudici di merito avevano inflitto una pena pesante ai proprietari contestandogli la violazione delle norme anti infortunistiche. A farne le spese era stato un operaio morto dopo essere caduto, mentre trasportava una tavola di legno, dalle scale, prive di parapetto. Per il tribunale di prima istanza e per la Corte i committenti avrebbero omesso una serie di azioni di loro competenza. A cominciare dalla verifica della corretta applicazione delle norme di sicurezza, dovevano poi: non consentire l'utilizzo di un ponteggio non a norma, nominare un coordinatore alla sicurezza e verificare l'idoneità della ditta. Per la Cassazione si tratta di oneri eccessivi non richiesti dalla norma di riferimento.
I giudici della quarta sezione penale ricordano che la figura del committente è stata considerata solo con il Dlgs 494/1996.
Il committente deve essere considerato corresponsabile per omicidio colposo, con l'appaltatore e il direttore dei lavori, se c'è una relazione tra la sua azione od omissione e l'evento mortale. Questo avviene quando dà direttive o chiede la realizzazione di progetti pericolosi o consente l'inizio dei lavori in situazioni di rischio. C'è responsabilità anche quando il cantiere è gestito dall'appaltante o se la ditta utilizza strutture di supporto e strumenti di proprietà del committente e l'infortunio è determinato dall'inefficienza dell'attrezzatura.
Nel caso specifico la Cassazione rinvia alla Corte d'Appello per chiedergli di chiarire quali di questi obblighi siano venuti meno. Secondo i giudici non c'era, ad esempio, il dovere di nominare un coordinatore per la progettazione, previsto solo in caso di cantieri di grandi dimensioni o di affidamento di lavori a più imprese. Non c'è un obbligo neppure di indicare un direttore dei lavori, essendo una facoltà concessa al committente che vuole sottrarsi agli obblighi di legge.
Per finire la Cassazione esclude anche l'incidenza nel verificarsi dell'evento, di una mancata previsione sulla durata e le fasi dei lavori. Per quello che riguarda l'omesso rispetto dell'articolo 3 della legge 626/1994 sulla sicurezza lavoro, nella fase di progettazione dell'opera, la Cassazione specifica che «la norma persegue l'obiettivo di far adottare scelte progettuali più sicure e non può confondersi con l'adozione di misure "speciali" quali la dotazione dei ponteggi di tavole fermapiede e parapetti».
A parere dei giudici nulla fa supporre che i proprietari dell'appartamento abbiano interferito nell'organizzazione del cantiere o nell'esecuzione dei lavori. Con una sentenza 14207 del 5 giugno scorso la Cassazione ha affermato la responsabilità del committente, per non aver adottato le misure necessarie a tutelare l'integrità del lavoratore morto, anche se dipendente dell'impresa appaltatrice (articolo Il Sole 24 Ore del 06.09.2013).

agosto 2013

APPALTI - SICUREZZA LAVORO: Oggetto: D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – indicazioni operative per il personale ispettivo (Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali, circolare 29.08.2013 n. 35/2013).
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Di interesse, si leggano i seguenti paragrafi:
Solidarietà negli appalti (art. 9, comma 1) (a pag. 16);
Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro (art. 9, comma 2) (a pag. 17).

SICUREZZA LAVORO: Sicurezza lavoro senza sconti. A regime la cartella sanitaria con tutte le informazioni. Il 24 agosto è finito il periodo sperimentale. E scattano anche le sanzioni sulle violazioni.
A regime la cartella sanitaria con le comunicazioni dei dati rilevanti per la sicurezza sul lavoro, obbligo di cui rispondono i medici competenti. Al 24 agosto è fissata infatti la fine della sperimentazione durata un anno (12 mesi dal 25.08.2012), durante il quale i nuovi adempimenti hanno operato in regime di prova e soprattutto senza applicazione del relativo regime sanzionatorio. Dal 25 agosto dunque medici a rischio: il persistente mancato invio dei dati relativi all'anno 2012 comporta il pagamento della multa da 1.096 e 4.384 euro.
La cartella sanitaria. L'adempimento è stato introdotto dal decreto 09.07.2012 che ha individuato i contenuti della cartella sanitaria e di rischio, nonché le modalità per la trasmissione annuale al servizio sanitario degli stessi contenuti, obbligo a cui è tenuto il medico competente (o di fabbrica) per effetto dell'art. 40 del T.u. sicurezza (approvato dal dlgs n. 81/2008). Il decreto precisa che la cartella sanitaria deve essere tenuta sia su supporto cartaceo che informatico. Si tratta di dati relativi all'anagrafica di lavoratore e datore di lavoro; alla visita preventiva; ai contenuti minimi della comunicazione scritta su giudizio d'idoneità alla mansione (informazioni minime, quindi inevitabili).
Quanto alle responsabilità, il decreto ribadisce che il medico competente risponde della raccolta, aggiornamento e custodia delle informazioni; mentre, per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro di dati e informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.
Più «statistici» sono le informazioni che il medico deve comunicare (per esempio, dati sull'occupazione in azienda al 30 giugno e al 31 dicembre). Il decreto stabilisce che la trasmissione di tali dati deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre (cioè 31 marzo) dell'anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica. Il decreto è entrato in vigore il 25.08.2012 (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); per il primo anno prevede un periodo transitorio (appunto di mesi 12 dall'entrata in vigore, cioè fino al 24.08.2013) per la sperimentazione delle nuove norme. Unicamente in relazione a tale periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione dei dati, quella relativa all'anno 2012, è stato prorogato dal 31.03.2013 che rappresenta la scadenza ordinaria annuale (così sarà dall'anno 2014 in avanti) al 30.06.2013 con lo stop alla sanzione a carico dei medici per le inadempienze.
Disciplina a regime. Dal 25 agosto pertanto la disciplina deve ritenersi a regime. È stato in considerazione della probabilità di possibili criticità nella fase di prima attuazione che il decreto aveva previsto la fase transitoria, della durata di 12 mesi peraltro al fine di effettuare un'adeguata sperimentazione del nuovo obbligo a carico dei medici. Il ministero della salute in merito ha spiegato che il periodo transitorio era finalizzato ad evidenziare eventuali necessità sia di modifiche delle procedure telematiche previste inizialmente in via sperimentale, ove le stesse si dimostrassero non pienamente rispondenti ai previsti criteri di semplicità, e sia anche dei dati richiesti con l'allegato 3 B, per renderli meglio fruibili e utilizzabili a fini epidemiologici (nota prot. 13313/2013).
Relativamente alla sospensione della sanzione a carico dei medici in caso di inottemperanza all'obbligo di trasmissione dei dati, il ministero della salute precisava che, stante la formulazione letterale della norma (art. 4 del decreto 09.07.2012), che può prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi, «si chiarisce che “fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede” non va inteso come una temporanea sospensione dell'accertabilità di eventuale inosservanza dell'obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri “fino al 24.08.2013”, per cui solo successivamente a tale data l'eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti richiamati all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all'anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell'applicazione della sanzione prevista».
Peraltro, il ministero aggiungeva che le possibili difficoltà operative non sarebbero mai state, in ogni caso, tali da ostacolare l'utile acquisizione delle informazioni richieste dall'allegato 3 B, anche successivamente al termine del 30.06.2013, atteso che la procedura telematica dell'Inail prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza tale ulteriore possibilità (cioè l'invio anche dopo il 30.06.2013).
Evidentemente però, sia il periodo transitorio (un anno, fino al 25.08.2013) e sia la possibilità di inviare i dati oltre il termine (30.06.2013, in deroga per il solo anno 2012) non possono costituire una esimente generalizzata all'obbligo stesso di comunicazione delle informazioni. Con la conseguenza che, a partire dal 26 agosto, i medici ancora inottemperanti corrono il serio rischio di incappare nella sanzione da 1.096 e 4.384 euro (trattandosi di inadempienze effettuare successivamente al 01.07.2013) (articolo ItaliaOggi Sette del 26.08.2013).

SICUREZZA LAVORODECRETO DEL FARE/ Molte le novità contenute nella legge di conversione 98/2013.
Al restyling la sicurezza lavoro. Semplificazioni per valutazione rischi, Duvri, infortuni.

Un professionista al posto del Duvri (il documento di valutazione rischi da interferenza obbligatorio quando più aziende operano contemporaneamente). Per sovrintendere al coordinamento con le altre aziende, infatti, invece di predisporre il Duvri il datore di lavoro può nominare un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali adeguate.
Lo prevede la legge n. 98/2013 di conversione del decreto fare (n. 69/2013), agli artt. 32-35, con diverse semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro (al T.u. approvato dal dlgs n. 81/2008).
Valutazione rischi più semplice
Una prima novità concerne la valutazione dei rischi, operazione già semplificata dalla previsione della procedura standard a favore delle piccole aziende: obbligatoria per quelle fino a 10 addetti e facoltativa per quelle con più di 10 e fino a 50 addetti. Il decreto fare prevede che, con dm del ministro del lavoro, da adottarsi sulla base delle indicazioni della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, vengano individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali dell'Inail.
Individuati i settori le imprese che vi operano potranno fare la valutazione rischi utilizzando un modello semplificato che sarà previsto (e allegato) dal medesimo dm di individuazione dei nuovi settori. La nuova previsione lascerà ferma la facoltà già riconosciuta alle piccole aziende di utilizzare le procedure standardizzate attualmente in vigore.
Un professionista invece del Duvri
Sempre riguardo alle imprese operanti in settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il decreto fare prevede inoltre che, in alternativa alla predisposizione del Duvri, il datore di lavoro possa nominare un proprio incaricato in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenze professionali per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento con le altre imprese. In tal caso, dell'individuazione dell'incaricato (o della sua eventuale sostituzione) va immediatamente data evidenza nel contratto di appalto o di opera.
Sempre in tema di Duvri, ancora, il decreto Fare prevede che ai dati presenti nel documento accedano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ancora, il decreto stabilisce che l'obbligo di redazione del Duvri non trova applicazione per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto (dm 10.03.1998), dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (dpr n. 177/2011), o dalla presenza, oltre ad agenti cancerogeni nonché biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del T.u. sicurezza) anche di agenti mutageni e amianto.
Verifiche attrezzature di lavoro
Vengono ridotti da 60 a 45 giorni i termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro. E viene inoltre introdotto l'obbligo a carico dei soggetti pubblici di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni, l'impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.
Pos e Psc semplificati nei cantieri
Un decreto interministeriale (lavoro e infrastrutture, sentite la commissione consultiva permanente e previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra stato e regioni) dovrà semplificare la vita «burocratica» nei cantieri temporanei e mobili. Tale decreto, infatti, dovrà adottare modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (Pos), del piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e del fascicolo dell'opera.
Denuncia infortuni
Dal prossimo anno basterà la sola denuncia all'Inail, in caso di infortunio sul lavoro. Diversamente da oggi, quando il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la denuncia all'Inail (obbligatoriamente per via telematica, dallo scorso 1° luglio) e all'autorità di pubblica sicurezza (che a sua volta ne invia copia all'azienda sanitaria locale, Asl) generalmente per raccomandata postale a/r, entro due giorni, in caso di infortunio con conseguenza di morte del lavoratore o di inabilità al lavoro per più di tre giorni, dal 01.01.2014 andrà effettuata unicamente la denuncia all'Inail. Sarà poi l'istituto a farsi carico di trasmettere le denunce, per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza, all'Asl e alle altre autorità competenti (articolo ItaliaOggi del 22.08.2013
).

EDILIZIA PRIVATA - SICUREZZA LAVOROSicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri e nuove regole in edilizia: ecco le modifiche introdotte dalla “Legge del Fare.
La “Legge del Fare” (Legge 09.08.2013, n. 98 di conversione del Decreto del Fare) apporta modifiche al testo unico della sicurezza e al testo unico sull’edilizia.
Tra le modifiche e le semplificazioni più interessanti, segnaliamo:
Edilizia
Ricostruzioni e ristrutturazioni edilizie senza vincolo di sagoma
SCIA ed edilizia libera: semplificazioni per autorizzazioni e nulla-osta
Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
Possibilità di richiedere “Certificato di agibilità parziale”
Stop al silenzio-rifiuto per il Permesso di Costruire in caso di vincoli
Proroghe ai termini di inizio e fine dei Permessi di Costruire
Estensione della validità del DURC
Sicurezza
DUVRI facoltativo e semplificazione per la valutazione dei rischi per le attività a basso rischio
POS, PSC e Fascicolo dell’Opera semplificati per i cantieri temporanei e mobili
Tempi più rapidi per le verifiche periodiche delle attrezzature
Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
La redazione di BibLus-net mette a disposizione dei lettori lo Speciale di approfondimento con tutte le misure introdotte dalla “Legge del Fare” in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro (22.08.2013 - link a www.acca.it).

luglio 2013

SICUREZZA LAVOROTutto quello che c’è da sapere sul ruolo e le responsabilità del committente.
Chiunque affidi la progettazione o l’esecuzione di lavori per la costruzione, la ristrutturazione o la manutenzione di un’opera edile riveste la funzione di committente dei lavori e, quindi assume gli obblighi e le funzioni previste dalla legge, con importanti responsabilità penali in caso di mancato rispetto di tali obblighi.
L’Inail e il Coordinamento toscano dei CPT hanno pubblicato una utile guida destinata ai privati cittadini, agli amministratori di condominio, ai proprietari di immobili, ai titolari di aziende che intendono far costruire una nuova opera edile o intervenire su una esistente con lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed installazione impianti.
La pubblicazione elenca tutti i rischi e gli obblighi del proprietario di un’opera edile, richiamando puntualmente le norme e le sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.) nonché gli articoli del Codice Penale ai quali può essere soggetto il committente.
La guida risponde in maniera chiara ed efficace a questi quesiti:
chi è il Committente?
quali sono gli obblighi del Committente?
quali sono le sanzioni civili e penali? (25.07.2013 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROAppaltatore e subappaltatore obbligati al piano sicurezza. In caso contrario tutte le imprese sono responsabili per gli incidenti.
I VINCOLI/ In caso di distacco il lavoratore deve ricevere una formazione adeguata al rischio tipico che dovrà fronteggiare.
Sia l'appaltatore sia il subappaltatore sono tenuti alla presentazione del Piano operativo sicurezza. In caso contrario, tutti gli imprenditori possono essere considerati responsabili dell'incidente verificatosi.

Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza 22.07.2013 n. 31304 della IV Sez. penale depositata ieri.
La pronuncia chiarisce innanzitutto che la responsabilità in carico al committente va valutata con attenzione per evitare che possano venire richieste forme di controllo eccessivamente pressanti, continue e capillari sull'organizzazione dei lavori.
Quanto però alla ripartizione dei doveri tra imprese esecutrici, anche nella forma del subappalto, la Cassazione ricorda che non possono essere accettate forme di "scaricamento" della irresponsabilità. Infatti, tra gli obblighi che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 194 del 1996 mette in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, quindi di tutte coloro che eseguono anche una sola parte dei lavori come le subappaltatrici, c'è la redazione del piano di sicurezza che corrisponde al piano di valutazione rischi. Il datore di lavoro deve cioè individuare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e individuare le misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori occupati nell'esecuzione.
La presenza poi di più imprese esecutrici non può avere come conseguenza il trasferimento o l'accentramento di quest'obbligo a carico di una sola delle aziende. Anzi, sottolinea la Corte, ciascuna di queste è tenuta a redigere un proprio Pos. Non può allora non essere sanzionato il comportamento dell'imprenditore che non ha redatto il piano e poi si è difeso scaricando la responsabilità sia sul committente sia sulle altre imprese maggiormente coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
E sempre in materia di sicurezza lavoro, la sentenza della Cassazione n. 31300, sempre depositata ieri, avverte che il datore di lavoro, prima di effettuare il distacco di un proprio dipendente presso un altra azienda, deve procedere alla verifica. In caso di inadempimento e di incidente verificatosi al lavoratore sarà chiamato a risponderne insieme al collocatario per il mancato rispetto della disciplina antinfortunistica.
Pur non dovendo vigilare nel dettaglio sulle condizioni di sicurezza nell'esecuzione della prestazione, l'imprenditore che provvede al distacco deve avere una consapevolezza della realtà in cui il suo dipendente è chiamato a lavorare e, semmai, provvedere a una formazione specifica e idonea a metterlo al riparo da eventi traumatici. Una formazione del dipendente "in missione" che deve riguardare i rischi più tipici della lavorazione che sarà chiamato a svolgere (articolo Il Sole 24 Ore del 23.07.2013).

SICUREZZA LAVORO: Sicurezza sul lavoro.
Domanda
Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme di sicurezza, è interamente responsabile dell'infortunio?
Risposta
Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso.
Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.
L'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
Pertanto, il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza (articolo ItaliaOggi Sette del 15.07.2013).

EDILIZIA PRIVATA - SICUREZZA LAVORO: Oggetto: “Decreto del Fare” – D.L. n. 69/2013 – Semplificazione in materia di lavoro e prevenzione incendi (ANCE Bergamo, circolare 12.07.2013 n. 171).

SICUREZZA LAVOROFormazione sulla sicurezza più semplice con i crediti.
Formazione con lo sconto nel decreto del fare. Il Dl 69/2013 è intervenuto, infatti, sul sistema di formazione disegnato dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e completato dagli accordi della Conferenza Stato-Regioni del 26.01.2006 per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, e poi dagli accordi del 21.12.2011 per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
Le disposizioni di carattere generale non prevedevano la possibilità di riconoscere crediti formativi a coloro che, nell'ambito del lavoro, svolgessero più funzioni soggette a obbligo formativo: in pratica, ad esempio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno, essendo anche un lavoratore, doveva conseguire la formazione obbligatoria, sia come Rspp, sia come lavoratore, affrontando spesso lo stesso argomento, con dispersione di tempo e di risorse economiche a carico del datore di lavoro, che si vedeva costretto a dover assicurare al proprio dipendente una formazione sostanzialmente doppia su vari argomenti.
La modifica
Con un provvedimento che può consentire notevoli risparmi ai datori di lavoro, e senza allentare la tensione sugli obblighi di formazione (fondamentali per ridurre il rischio di infortuni sul lavoro), il legislatore ha sanato una situazione che appariva paradossale: in tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti nel Testo unico sicurezza, in cui i contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è riconosciuto un credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento erogati (è quanto dispone il nuovo comma 5-bis dell'articolo 32 del Dlgs 81/2008, introdotto dall'articolo 32 del Dl 69/2013).
Il provvedimento interessa una platea di addetti piuttosto estesa: in primo luogo coloro che per acquisire i titoli per poter esercitare la funzione di Rspp devono frequentare i corsi di formazione, perché non hanno una delle lauree elencate nel comma 5 dell'articolo 32 del Testo unico (ad esempio, laurea in ingegneria civile, ambientale, industriale o dell'informazione, scienze dell'architettura, scienze e tecniche dell'edilizia), e in generale gli Rspp che, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita, sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento per mantenere l'abilitazione.
Il Dl 69/2013 ha poi aggiunto il comma 14-bis all'articolo 37 del Testo unico, ampliando la platea degli interessati sostanzialmente a tutti i datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, che si vedranno riconosciuti crediti per i corrispondenti argomenti affrontati, in tutti i casi in cui due o più percorsi formativi vadano a sovrapporsi. Il lavoratore che ricopre anche la carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dunque, dovrà frequentare una sola volta i corsi di formazione per gli argomenti previsti nei due percorsi, come ad esempio il modulo giuridico, sostanzialmente comune per i due ambiti formativi. Resta da vedere se le disposizioni sulla formazione saranno modificate nell'iter di conversione del Dl, iniziato dalla Camera. Questa settimana arriverà il parere della commissione Lavoro, che dovrebbe sollecitare emendamenti proprio su questi temi.
È bene ricordare, infine, che, salvo proroghe, scade l'11 luglio il termine per completare la formazione di dirigenti e preposti in base all'accordo della Conferenza Stato-Regioni pubblicato a gennaio 2012.
Sanzioni inasprite
Il Dl 76/2013 sul lavoro ha previsto, dal primo luglio 2013, l'adeguamento del 9,6% delle sanzioni pecuniarie per le contravvenzioni relative all'igiene e alla sicurezza sul lavoro, per la violazione delle norme sulle visite preassuntive, sul Durc e per il mancato rilascio (o mancato uso) del tesserino di riconoscimento ai lavoratori. Le sanzioni saranno aggiornate ogni 5 anni in base all'indice Istat (articolo Il Sole 24 Ore dell'08.07.2013).

SICUREZZA LAVOROSicurezza, le multe rincarano. Dal 1° luglio ammende e sanzioni salgono del 9,6%. Le istruzioni del ministero del lavoro dopo la rivalutazione prevista dal dl 76/2013.
Multe più salate per gli inadempimenti sulla sicurezza lavoro. Ammende e sanzioni infatti vanno su del 9,6%, per le violazioni commesse dal 1° luglio, senza arrotondamento per i nuovi importi.
Lo precisa il ministero del lavoro nella nota 02.07.2013 n. 12059 di prot..
Per esempio, dimenticare di effettuare la valutazione dei rischi costa oggi al datore di lavoro l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro; fino al 30 giugno la multa è stata da 2.500 a 6.400 euro. La novità è stata prevista dal dl n. 76/2013 (il pacchetto lavoro) in vigore dal 29 giugno.
Tra le varie modifiche normative introdotte, spiega il ministero, il decreto ha modificato il comma 4-bis dell'art. 306 del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) e nella nuova versione recita così: «Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 01.07.2013, nella misura del 9,6%».
La norma, precisa il ministero, individua in un decreto direttoriale lo strumento per la rivalutazione quinquennale di ammende e sanzioni pecuniarie; e inoltre consente l'immediata applicazione della rivalutazione, dal 1° luglio, in quanto già fissata nella misura del 9,6%.
Pertanto, tutte le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal Tu sicurezza nonché da altre normative, riferite a violazioni commesse dal 1° luglio, sono incrementate del 9,6% (articolo ItaliaOggi del 04.07.2013).

SICUREZZA LAVORO: E. Faiazza, Il “Decreto del Fare”: le modifiche apportate in materia di sicurezza sul lavoro (03.07.2013 - link a www.diritto.it).

SICUREZZA LAVOROOggetto: Applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 306, comma 4-bis, del d.lgs. 09.04.2008, n. 81 così come modificato dal decreto-legge 28.06.2013, n. 76 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 02.07.2013 n. 12059 di prot.).
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Sicurezza nei luoghi di lavoro: aumentate ammende e sanzioni.
A seguito dell'aumento, stabilito dal D.L. n. 76/2013, delle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, il Ministero del Lavoro sottolinea l'applicazione dall'01.07.2013 della rivalutazione del 9,6%.
Il D.L. n. 76/2013, con l’art. 9, comma 2, ha sostituito il comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ed alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo.
In virtù della nuova modifica, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Tuttavia lo stesso articolo stabilisce che in sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 01.07.2013, nella misura del 9,6%.
A seguito di quanto sopra, con nota prot. 12059 del 02.07.2013 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha comunicato che tutte le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorre dall’01.07.2013, sono incrementate del 9,6%.
Inoltre, per il momento, salvo successive modifiche in sede di conversione del decreto legge, il risultato finale della sanzione non va arrotondato (commento tratto da www.ispoa.it).

giugno 2013

SICUREZZA LAVORO: P. Gremigni, FOCUS decreto del "fare" - Le nuove norme su lavoro e sicurezza (Consulente Immobiliare n. 937/2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA - SICUREZZA LAVORO: Decreto del Fare, semplificazioni su DUVRI e DVR per le attività a basso rischio. La tavola sinottica delle modifiche al TUS.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto Legge 21.06.2013, n. 69, dal 23.06.2013, vengono introdotte una serie di semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento apporta, infatti, significative modifiche al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 09.04. 2008, n. 81).
Rimandando per tutti gli approfondimenti allo speciale di BibLus-net dedicato al “Decreto del Fare” (V. art. “Il Decreto del Fare è già in vigore! Lo Speciale di BibLus-net con tutte le novità per il settore edile, per il Codice Appalti e non solo…”), segnaliamo di seguito le novità più importanti in tema di sicurezza sul lavoro.
DUVRI
Nelle attività a basso rischio infortunistico, stabiliti da un Decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi, non sarà più necessario il DUVRI ma sarà invece sufficiente l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento.
E’ prevista, inoltre, l’esenzione del DUVRI per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai 10 uomini-giorno.
Attestazione Valutazione dei Rischi
Il Decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi dovrà definire, oltre all’elenco di attività a basso rischio, anche un modello con cui i datori di lavoro che operano in tali attività potranno attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi. Resta ferma la possibilità di utilizzare le Procedure Standardizzate.
POS, PSC e Fascicolo dell'Opera semplificati per i cantieri temporanei e mobili
Per i cantieri temporanei o mobili, il Ministero del Lavoro individuerà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’Opera.
Semplificazione delle notifiche agli organi di vigilanza
Previste semplificazioni per le notifiche agli organi di vigilanza, come ad esempio la comunicazione telematica.
Nuova tempistica per le verifiche periodiche delle attrezzature
Sarà ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l’INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica. INAlL, ASL o ARPA devono comunicare entro 15 giorni dalla richiesta l’ eventuale impossibilità di effettuare la verifica.
Semplificazioni in materia di formazione
Saranno adottate misure per evitare la duplicazione delle attività formative rivolte a Responsabili, Addetti al servizio di protezione, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Rappresentanti.
Semplificazione della denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro
È abrogato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 2 giorni all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.
Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, etc. acquisiranno direttamente dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.
Ampliamento delle attività a cui non si applicano le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Nei cantieri temporanei e mobili i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uomini-giorno finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi non si applicheranno più le disposizioni del TUSL.
Si precisa che l’operatività delle nuove norme su DVR, DUVRI e cantieri temporanei e mobili sono legate all’emanazione di appositi Decreti del Ministero del Lavoro che dovranno individuare le tipologie di attività a basso rischio e i modelli semplificati da adottare.
Insieme allo speciale dedicato al “Decreto del Fare”, mettiamo a disposizione dei lettori la tavola sinottica con le modifiche del Decreto Legge 69/2013 al Testo Unico della Sicurezza (27.06.2013 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROCosa accade se il coordinatore per la sicurezza non è riuscito ad effettuare il corso di aggiornamento entro il 15.05.2013?
Il D.Lgs. 81/2008 prescrive, per coloro che si sono abilitati a svolgere incarichi di coordinatore per la sicurezza a norma della Legge 494/1996, un aggiornamento obbligatorio di 40 ore entro 5 anni dall’entrata in vigore del Decreto stesso, ossia entro il 15.05.2013.
Cosa accade se il coordinatore per la sicurezza non è riuscito ad effettuare il corso di aggiornamento entro la data del 15.05.2013?
Il quesito, presentato dal CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) in un interpello al Ministero del Lavoro, finora non ha avuto risposta.
Non è dato sapere, quindi, in via ufficiale se l'abilitazione viene resa inefficace e risulta necessario rifrequentare il corso abilitante di 120 ore o se si è semplicemente sospesi finché non ci si aggiorna.
Secondo l'interpretazione del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), espressa con la circolare 03.05.2013 n. 210, se il professionista non è riuscito ad effettuare il corso di aggiornamento entro la data del 15.05.2013, non è più abilitato a ricoprire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza fino a quando non avrà espletato gli aggiornamenti previsti.
Non potrà, quindi, esercitare le proprie funzioni, che saranno “sospese” fino a quando egli non completerà l'aggiornamento per il monte ore mancante.
Ancora più cauto l’orientamento 26.06.2013 dell’Ordine degli Architetti di Roma (in ordine alla risposta 09.04.2013 n. 32/0008112/MA006.A001 di prot. della Direzione Generale divisione III del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 32/0008112/MA006.A001 a due quesiti posti dall’Ordine degli ingegneri di Bologna, la quale, pur non avendo valenza di risposta ad interpello, offre un’autorevole chiave interpretativa) che consiglia di attendere i chiarimenti del Ministero e di non frequentare, per il momento, corsi di aggiornamento della cui efficacia non si hanno certezze (27.06.2013 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORODECRETO DEL FARE/ LA SICUREZZA.
Per la valutazione dei rischi ritorna l'autocertificazione. Per le aziende che operano in ambiti più sicuri e individuati con decreto.

Le semplificazioni in materia di lavoro tendono a rendere meno burocratici i numerosi ed onerosi obblighi che sono imposti ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Essi riguardano diversi aspetti, alcuni di natura formale ma con risvolti senz'altro sostanziale –quando di parla di valutazione dei rischi– altri di natura documentale.
Il Duvri
Una prima modifica riguarda l'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), che ha istituito il Duvri, Documento unico di valutazione dei rischi, cui è obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.
Il Duvri, ora non sarà l'unica scelta ma è previsto che il datore di lavoro committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico, da determinare con decreto ministeriale che sarà emanato entro 90 giorni, potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento.
L'obbligo del Duvri o dell'incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a dieci uomini-giorno (con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori) e sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI Tu.
Procedure standardizzate
Le nuove procedure standardizzate obbligatorie per le micro imprese (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori) già entrate il 1° giugno scorso (Dm 30.11.2012), ora subiscono una modifica, facendo ritornare la possibilità di ricorrere all'autocertificazione. La novità riguarda le aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico che saranno individuate con lo stesso decreto ministeriale di cui di è detto sopra. Qui sarà riportato un apposito allegato recante il modello con il quale, fermi restando i vari obblighi, i datori di lavoro interessati potranno optare (in luogo delle procedure standardizzate) mediante l'attestazione di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del Tu.
Resta fermo che fino alla emanazione del decreto ministeriale non si applica la deroga ma dovranno essere seguite obbligatoriamente le procedure standardizzate.
Formazione e aggiornamento
Il decreto di semplificazione in esame abolisce i doppioni in materia di formazione e aggiornamento riguardanti i responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione (Rspp-Aspp), i dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori e lavoratori, previste dagli articoli 32 e 37 Tu. È infatti previsto che in tutti casi di formazione e aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi, in tutto o in parte, si sovrappongono, è riconosciuto il credito formativo per la durata della formazione e aggiornamento corrispondenti erogati.
Notifiche all'organo di vigilanza di nuovi lavori
Le novità riguardano l'articolo 67 del Tu, come ora modificato e si riferiscono all'obbligo di comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio, da parte di chi intenda procedere alla costruzione o realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti, ove si presume l'impiego di più di tre lavoratori. Resta fermo che i lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore.
Con un apposito decreto ministeriale, che sarà emanato entro 90 giorni, saranno individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere mediante modelli uniformi da utilizzare. Fino alla emanazione del predetto decreto la comunicazione deve contenere:
- la descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Le comunicazioni suddette avverranno presso lo sportello unico per le attività produttive, con le modalità stabilite con Dpr 160/2010, che provvederà ad informare il competente organo di vigilanza in via telematica.
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Le altre misure. Con durata non superiore a dieci uomini-giorno.
Piccoli interventi, regole semplificate.

Il decreto sulle semplificazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non manca di incidere notevolmente sulle verifiche obbligatorie e sulle varie comunicazioni riguardanti anche gli infortuni sul lavoro.
Le modifiche che sono state apportate ai commi 11 e 12 dell'articolo 71 del Tu, riguardano sostanzialmente l'entrata in campo delle Regioni e quindi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa). Il nuovo comma 11 stabilisce che la prima verifica delle attrezzature riportate nell'allegato VI al Tu è effettuata dall'Inail che provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale, il datore di lavoro può avvalersi della Asl o, qualora ciò sia previsto dalla legge regionale, dell'Arpa e di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità stabilite con l'apposito decreto dell'11.04.2011. Le successive verifiche sono effettuate dalla Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, che vi provvede entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti pubblici o privati abilitati.
L'Inail, le Asl e l'Arpa hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Oltre al privato anche l'Inail, l'Asl e Arpa possono avvalersi del supporto dei soggetti pubblici e privati abilitati per le verifiche di loro competenza. Le spese sono poste a carico del datore di lavoro.
In merito alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili le modifiche riguardano il campo di applicazione del Titolo IV del Tu e la semplificazione, dei vari Piani di sicurezza, tra cui il piano operativo di sicurezza (Pos). In merito al campo di applicazione esso si restringe, infatti, modificando l'articolo 88 del Tu, alla lettera g-bis, che esclude alcune attività soggette al Titolo IV, sono inseriti anche i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a 10 uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.
In merito alla semplificazione del Pos è stato inserito nel Tu il nuovo articolo 104-bis con il quale viene previsto che con decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni, sono individuati modelli semplificati per la sua redazione nei termini ex articolo 89, comma 1, lettera h), del Tu, del piano di sicurezza e coordinamento (Psc), previsto all'articolo 100, comma 1, del Tu e del fascicolo dell'opera disciplinato all'articolo 99, comma 1, lettera b), del Tu. Restano fermi i relativi obblighi a essi connessi.
Le comunicazioni obbligatorie all'organo di vigilanza in caso di situazioni di emergenza durante i lavori con esposizione a particolari e specifici rischi, potranno essere effettuate in via telematica anche tramite gli organismi paritetici o le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Le comunicazioni riguardano il superamento dei valori limite nelle lavorazioni con esposizione ad agenti chimici, ad agenti cancerogeni e mutageni, ad agenti biologici, nonché la notifica prima dell'inizio dei lavori con esposizione all'amianto.
Sul fronte delle denunce infortuni l'articolo 54 del Dpr 1124/65, che prevedeva la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, degli infortuni occorsi e per i quali era stata diagnosticata una prognosi per più di tre giorni è stato abrogato. È prevista, invece, la modifica all'articolo 56, Dpr 1124/65, per cui è ora stabilito che le autorità di pubblica sicurezza, le Asl, le Autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro (Dtl) e i corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle Province autonome di Trento e Bolzano, acquisiscano dall'Inail, mediante accesso telematico (secondo le modalità che entreranno in vigore dopo il 180° giorno dalla emanazione del Dm istitutivo del sistema informativo nazionale per la prevenzione-Sinp), i dati relativi alle denunce infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni (articolo Il Sole 24 Ore del 26.06.2013).

SICUREZZA LAVOROGUIDA PRATICA AL DECRETO DEL FARE/ SICUREZZA NEI CANTIERI AFFIDATA A UN DELEGATO.
Alternativa al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze nei settori meno pericolosi.

Semplificare la burocrazia senza che a rimetterci siano sicurezza del lavoro e regolarità contributiva. In questa strettoia le norme del decreto del fare cercano un compromesso che, per quel che riguarda il Durc, il documento di regolarità contributiva, dovrà essere acquisto telematicamente dall'ente.
Sul fronte della sicurezza si prevede una riduzione degli obblighi relativi al documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalto mentre anche per la formazione si potranno evitare corsi specifici da parte dei laureati in materie coerenti con il lavoro svolto (articolo Il Sole 24 Ore del 22.06.2013).

SICUREZZA LAVOROEdilizia e piccoli lavori: i «piani» saranno facilitati. Pos e Psc. Per i cantieri con durata fino a 10 uomini/giorno.
La semplificazione interessa anche il settore dell'edilizia. Il decreto legge approvato sabato 15 giugno dal Consiglio dei ministri limita il campo di applicazione del Titolo IV del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 (Tu sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e prevede la semplificazione dei vari documenti obbligatori.
Il titolo IV del Testo unico detta le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili alle quali non sono tenute le attività contenute nell'articolo 88.
Il decreto legislativo 106/2009, al comma 2 dell'articolo 88 ha introdotto la lettera g-bis), che ha previsto, nelle esclusioni, i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.
Il decreto legge a tali attività ha aggiunto i «piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi». I limiti sono dunque due: il primo riguarda la condizione che tali attività non comportino lavori edili o di ingegneria civile e che la durata non sia superiore i dieci uomini-giorno, intendendo per tali la somma delle giornate di lavoro necessarie a effettuare i lavori considerati con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
L'intervento del legislatore riguarda la semplificazione del piano operativo di sicurezza (Pos), del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e del fascicolo dell'opera.
Si tratta di documenti che impegnano i committenti dei lavori edili (rientranti nel campo di applicazione di cui al Titolo IV) e l'impresa esecutrice di tali lavori.
Più in dettaglio il Pos è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice – in base agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g) del Testo unico– deve redigere in riferimento al singolo cantiere; i contenuti sono riportati nell'allegato XV.
Il Psc –in base all'articolo 91, comma 1, lettera a)– è redatto dal coordinatore per la progettazione, i cui contenuti sono specificati nell'allegato XV al Testo unico. Esso è costituito –articolo 100, comma 1– da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il Psc è obbligatorio nei cantieri in cui sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.
Il fascicolo dell'opera è previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b) ed è redatto dal coordinatore per la progettazione. Il fascicolo è adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti dall'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE del 26.05.1993.
Esso, tuttavia, non viene predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).
In merito a tali documenti il decreto legge, introducendo l'articolo 104-bis al Tu sulla sicurezza, stabilisce che con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con quello delle Infrastrutture, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, saranno individuati modelli semplificati.
L'articolo 32, comma 2, del decreto legge, stabilisce altresì che il decreto ministeriale sarà emanato entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore.
L'utilizzo dei modelli semplificati non ha rilevanza sugli altri obblighi, comunque correlati alla documentazione obbligatoria (articolo Il Sole 24 Ore del 21.06.2013).

SICUREZZA LAVORO: Sicurezza lavoro. Possibile la redazione di un unico documento. Valutazione dei rischi al committente.
Il decreto legge ieri all'esame di Palazzo Chigi modifica diversi aspetti del testo unico della sicurezza sul lavoro (Dlgs 09.04.2008, n. 81).
Si prevede, tra le altre cose, che nell'ambito degli appalti il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico sempre il datore di lavoro committente, in alternativa può individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. Nel caso in cui si opti per la redazione del documento lo stesso va allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Questo obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci "uomini-giorno", sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari indicati nell'allegato XI.
Con decreto del ministro del Lavoro, inoltre, dovranno essere individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'Inail.
Vengono poi riviste le regole sulle notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti e quelle sulle verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature riportate nell'allegato VII (articolo Il Sole 24 Ore del 16.06.2013).

maggio 2013

SICUREZZA LAVORO: C. Macaluso, Il ruolo centrale della valutazione dei rischi (tratto da www.ispoa.it - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 5/2013).

SICUREZZA LAVOROTesto Unico della Sicurezza sul Lavoro, ecco la versione aggiornata a maggio 2013 con note e commenti.
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15.05.2008 (D.Lgs. 81/2008), nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni.
In allegato a questo articolo proponiamo la versione aggiornata a maggio 2013 pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il testo, corredato da allegati, note e commenti e da un’ampia appendice normativa, è coordinato con le più recenti disposizioni integrative e correttive:
Decreto Interministeriale 04.03.2013: criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
Decreto Interministeriale 06.03.2013: criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013: D.M. 11.04.2011 – chiarimenti;
Circolare n. 12/2013 del 11/03/2013: accordo 22.02.2012 in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 – chiarimenti.
Decreto Interministeriale del 27.03.2013: semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
Decreto Legislativo 13.03.2013, n. 32 che modifica l’art. 6, comma 8;
Interpelli dal n. 1 al 7 del 2013;
sostituzione del Decreto Dirigenziale del 19.12.2012 con il Decreto Dirigenziale del 24.04.2013 dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11 (30.05.2013 - link a www.acca.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA- SICUREZZA LAVORODall’INAIL la guida su come valutare il rischio biologico nella bonifica dei siti contaminati.
Il problema dell’inquinamento dei suoli e delle falde acquifere da parte dei contaminanti organici di svariata natura chimica (idrocarburi, naftoli, pesticidi) è particolarmente rilevante in numerose zone dell'Italia e molto spesso è aggravato dalla elevata persistenza e tossicità di questi composti.
In base a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008, il rischio biologico per i lavoratori deve essere valutato al pari degli altri rischi al fine di definirne le corrette modalità di gestione e controllo alla luce delle più aggiornate conoscenze scientifiche in materia.
Allo scopo di offrire agli operatori coinvolti in questo tipo di attività precisi indirizzi in materia di prevenzione, valutazione e gestione dei rischi lavorativi, l’INAIL ha realizzato la pubblicazione “Il rischio biologico nel settore della bonifica dei siti contaminati”.
La monografia fornisce importanti indicazioni per le diverse fasi operative, dal sopralluogo conoscitivo alla fase di allestimento del cantiere ed alle operazioni di bonifica vera e propria.
Di particolare interesse le sezioni del documento dedicate ai seguenti argomenti:
classificazione degli agenti biologici (infettività, patogenicità, trasmissibilità, neutralizzabilità)
criteri di individuazione, identificazione, la valutazione e la gestione del rischio
tipi di esposizione nelle varie tecniche di bonifica
casistica epidemiologica
sorveglianza sanitaria (30.05.2013 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: A. Proietti Semproni, Infortunio: la responsabilità del delegato alla sicurezza - (commento a Cassazione penale, Sez. III, 11.03.2013 n. 11442) (Pratica Lavoro n. 17/2013 - tratto da www.ipsoa.it).

SICUREZZA LAVOROGuida ANCE per la sicurezza nelle imprese edili: le responsabilità del datore di lavoro e la delega di funzioni, con 13 modelli di incarico.
Garantire adeguati livelli di sicurezza sul lavoro nell’ambito di un’impresa edile è un’operazione complessa che richiede un’apposita organizzazione che deve collaborare con il datore di lavoro.
Con la delega di funzioni il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha introdotto un importante istituto che permette di delineare i ruoli e le responsabilità all’interno di un’azienda.
La delega di funzioni è per definizione un atto organizzativo interno all’impresa, con il quale il datore di lavoro (delegante) trasferisce ad un altro soggetto (delegato) doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o negligente adempimento può dare luogo a responsabilità penali.
Il TUSL prevede che la delega di funzioni:
risulti da atto scritto recante data certa;
sia affidata a personale dotato di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
sia accettata dal delegato per iscritto.
Con l’obiettivo di fornire agli imprenditori edili le indispensabili indicazioni sulla delega in materia di sicurezza sul lavoro, l’ANCE ha pubblicato l’opuscolo “La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.
La guida fornisce un quadro dettagliato sui ruoli e sulle responsabilità tracciate dal D.Lgs. 81/2008.
Questi gli argomenti trattati:
Le figure previste dal Testo Unico Sicurezza e le relative posizioni di garanzia (il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
La delega di funzioni (i requisiti di validità, la posizione del delegante, modelli di organizzazione e gestione, la posizione del delegato, la subdelega)
Applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia: imprese esecutrici ed impresa affidataria (il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, dirigenti e preposti nei cantieri, l’impresa affidataria)
Nel documento sono inoltre presenti 13 esempi di lettere di incarico e di delega in materia di sicurezza, utilizzabili direttamente dai datori di lavoro (16.05.2013 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROCantiere pericoloso. Tutti responsabili. Ne risponde pure il subappaltatore.
Se il cantiere dell'appaltatore è pericoloso la responsabilità si estende anche al subappaltatore. Gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica,. Quest'ultimo, infatti, ha l'onere di riscontrare e accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere mai titolare dei poteri direttivi generali.

Questo è il principio giuridico contenuto nella sentenza 07.05.2013 n. 19505, IV Sez. penale, della Corte di Cassazione.
Il fatto in sintesi: un subappaltatore veniva condannato alla pena di 550 euro per avere omesso di predisporre che una gru a rotazione bassa fosse munita di apposita recinzione. L'imputato lamentava, in primo luogo con riferimento alla violazione relativa alla assenza di recinzione della gru a rotazione bassa, che non è stato considerato che egli, operante nel cantiere impiantato ed organizzato da altri unicamente come subappaltatore, aveva espressamente vietato ai propri dipendenti di usare detta gru di cui egli non era, infatti, proprietario. Del resto lo stesso ispettore del lavoro intervenuto in loco non aveva verificato a chi appartenesse la gru.
I giudici di cassazione ricordano che le disposizioni normative riguardanti l'antinfortunistica, con specifico riguardo all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore (articolo ItaliaOggi dell'11.05.2013).

SICUREZZA LAVORO: Responsabilità del committente e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Ecco una nuova, preziosa sentenza in tema di responsabilità penale sia del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sia dello stesso committente per omessa vigilanza sull’operato dei coordinatori (in merito v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, V edizione, Ipsoa, Milano, 2013, sub art. 92, quanto al coordinatore, e sub art. 93 quanto al committente).
Per un infortunio occorso in un cantiere edile, furono condannati il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (oltre che direttore di lavori per la parte strutturale e impiantistica) e il legale responsabile della società: il primo per «non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e di controllo l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e dei piani operativi di sicurezza (POS) predisposti dalle imprese esecutrici, non effettuando, nella duplice qualita` richiamata, le necessarie riunioni e i sopralluoghi, e omettendo di vigilare sulla corretta gestione del cantiere, consentendo in particolare l’esecuzione dei lavori nel vano ascensore all’interno del quale si era verificato l’infortunio de quo, in occasione del quale l’infortunato era precipitato, da un’altezza superiore a due metri, da un precario piano di calpestio allestito sul montante orizzontale della struttura in ferro del ridetto vano ascensore»; il secondo «per non aver verificato l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro impartite e contenute nel piano di sicurezza e coordinamento
A) La Sez. IV respinge il ricorso degli imputati.
Quanto al coordinatore, rileva «come la circostanza che l’imputato fosse a conoscenza della realizzazione degli impalcati nel vano ascensore avrebbe dovuto in ogni caso indurlo a verificare la corretta esecuzione dei piani di lavoro, da parte del lavoratore infortunato, senza delegare a quest’ultimo ogni incombente riferibile al controllo della verifica della loro realizzazione in conformità alle norme antinfortunistiche
Ascrive «alla posizione funzionale assunta dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la concreta sussistenza di precisi doveri d’iniziativa e di responsabilità, sul piano della conoscenza effettiva dei processi lavorativi in corso e dei necessari accorgimenti funzionali alla preservazione della tutela delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni riguardanti l’appalto
Osserva che, «secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, diversamente da quanto sostenuto dall’imputato, in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori, spettando al coordinatore per l’esecuzione dei lavori la titolarità di un’autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, e comprende, non solo l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione
Insegna che «il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è tenuto a verificare, attraverso un’attenta e costante opera di vigilanza, l’eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere, e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione.»
Prende atto che, «nel caso di specie, logicamente si è tratto, dall’accertata avvenuta acquisizione della conoscenza, da parte dell’imputato, della necessità di procedere all’esecuzione di lavorazioni all’interno del vano ascensore aperto all’interno del fabbricato in corso di costruzione, l’insorgenza dello specifico dovere, riferibile alla sua posizione funzionale, di provvedere all’immediata adozione di tutte le cautele concretamente necessarie a impedire che l’esecuzione di attività lavorative all’interno di tale vano potesse costituire un potenziale pericolo per l’incolumità dei lavoratori ivi coinvolti.»
B) Per quanto concerne il committente, la Sez. IV premette che, «in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mentre in capo al datore di lavoro incombe l’obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza, nonché quelli di impartire le direttive da seguire a tale scopo e di controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, nel caso di prestazioni lavorative eseguite in attuazione di un contratto d’appalto, al committente è ascritta la piena corresponsabilità con l’appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi di legge, con la conseguenza che la responsabilità dell’appaltatore non esclude quella del committente, da ritenersi corresponsabile unitamente al primo, qualora l’evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa
Precisa che «il committente (unitamente al responsabile dei lavori) è chiamato a verificare l’adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro
Ne desume che «al committente (così come al responsabile dei lavori) è attribuito dalla legge un compito di verifica non meramente formale, bensì una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di controlli sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia
Constata che, nel caso di specie, si è «correttamente ascritta alla posizione del committente l’inosservanza dell’obbligo di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi cautelari da parte dell’impresa esecutrice, il cui rispetto avrebbe consentito di rilevare la situazione di pericolo creata attraverso la realizzazione, da parte del lavoratore infortunato, dei piani di lavoro all’interno del vano ascensore, eventualmente scongiurandola, in tal senso indiscutibilmente ponendosi in termini di immediata e diretta relazione causale con l’infortunio verificatosi» (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 06.05.2013 n. 19382 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 6/2013).

SICUREZZA LAVORO: Il chiarimento della commissione sulla sicurezza. Stress senza delega. La valutazione rischi al datore.
La valutazione dello stress lavoro correlato non è delegabile. Infatti, in quanto parte integrante della valutazione del rischio, è un adempimento che il Tu sicurezza prescrive tra quelli non delegabili da parte del datore di lavoro, il quale ne resta l'unico responsabile anche qualora decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.

Lo spiega l'interpello 02.05.2013 n. 5/2013 (prot. n. 7883/2013) con cui la commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro risponde alle richieste di chiarimento della Federazione italiana metalmeccanici.
La valutazione dello stress. L'articolo 28, comma 1, del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) stabilisce che la valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
Il successivo comma 1-bis dello stesso articolo 28, estrapolando il rischio stress lavoro correlato, stabilisce che la sua valutazione deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni della commissione consultiva approvate il 17 novembre 2010. La Federazione dei metalmeccanici ha chiesto se il datore di lavoro può delegare a terzi l'attività della valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
I chiarimenti. Il Tu sicurezza, spiega il ministero, contempla il principio di generale delegabilità delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro. L'articolo 16, infatti, stabilisce che la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: che risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che sia accettata dal delegato per iscritto. La delega, dunque, è sempre possibile tranne che nei casi in cui sia «espressamente esclusa».
L'articolo 17 del Tu stabilisce che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento; designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Poiché la valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio, il ministero spiega che ad essa si applica integralmente la relativa disciplina inclusa l'individuazione tra i compiti non delegabili da parte del datore di lavoro (articolo ItaliaOggi del 04.05.2013).

SICUREZZA LAVORO: I requisiti dei luoghi di lavoro. Il bagno pubblico esonera dai servizi.
Il vespasiano esonera l'azienda dall'obbligo di dotare il luogo di lavoro dei servizi igienici. Infatti, se i servizi pubblici sono fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costi, il luogo di lavoro è conforme alle prescrizioni dettate dal Tu sicurezza (il dlgs n. 81/2008) e, dunque, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di adeguamento.

È quanto precisa il Ministero del Lavoro nell'interpello 02.05.2013 n. 4/2013 (prot. n. 7882/2013) della commissione per gli interpelli in materia di sicurezza.
Luoghi di lavoro. L'allegato IV del Tu elenca i requisiti dei luoghi di lavoro, prescrivendo, tra l'altro, che in essi o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi (punto 1.13.1.1) e che i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi (punto 1.13.3.1).
Sui due punti, i consulenti del lavoro hanno chiesto parere al ministero in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 63, comma 1, del Tu sicurezza il quale, appunto, prescrive che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
I chiarimenti. Il ministero spiega che, nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all'interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerato che la norma impone al datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico-assistenziali nel «luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze», è da ritenersi che il datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche (articolo ItaliaOggi del 04.05.2013).

SICUREZZA LAVOROCantieri mobili, idoneità libera. La richiesta è facoltà del committente.
La formazione specifica e l'idoneità sanitaria non sono requisiti di legge per la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi destinati a operare nei cantieri mobili. Ciò non vieta, tuttavia, che possano essere previsti dal committente in aggiunta ai requisiti minimi individuati dalla legge.
Lo precisa il Ministero del Lavoro nell'interpello 02.05.2013 n. 7/2013 (prot. n. 7885/2013), in risposta al quesito dell'Ance sulle norme dell'allegato XVII del Tu sicurezza approvato dal dlgs n. 81/2008.
Cantieri mobili. La sorveglianza sanitaria e la partecipazione a corsi di formazione, spiega il ministero, sono due vie attraverso cui i lavoratori autonomi possono dimostrare la propria idoneità tecnico professionale. Si tratta di possibilità e la non obbligatorietà è stata chiarita dalle modifiche al Tu introdotte dal dlgs n. 106/2009. In una prima versione del Tu, infatti, pur disciplinate come benefici aggiuntivi a favore dei lavoratori autonomi, sia la formazione che la sorveglianza sanitaria erano richieste all'atto di operare in un cantiere temporaneo o mobile (occorreva esibire i relativi attestati).
Facoltà non obbligo. Successivamente alle modifiche del dlgs n. 106/2009 invece, committenti e imprese affidataria sono tenuti a verificare il possesso da parte del lavoratore autonomo di tutta la documentazione prescritta all'allegato XVII, ma non anche degli attestati inerenti la formazione e l'idoneità sanitaria. In altre parole, precisa il ministero, «risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti».
In ogni caso, conclude il ministero, resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'allegato XVII e che, dunque, possono anche consistere proprio nel possesso della documentazione (gli attestati) inerente la formazione e l'idoneità sanitaria (articolo ItaliaOggi del 04.05.2013).

INCARICHI PROGETTUALI - SICUREZZA LAVORO: Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di "attività lavorativa nel settore delle costruzioni" (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione per gli Interpelli, interpello 02.05.2013 n. 2/2013).

aprile 2013

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: Oggetto: Nuovo decreto sulla segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare (ANCE Bergamo, circolare 12.04.2013 n. 94).

marzo 2013

SICUREZZA LAVOROCome redigere un POS (Piano Operativo di Sicurezza): dal CPT di Firenze un modello versatile.
Il POS è il documeno in cui sono contenute tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare la salute e l'incolumità fisica dei lavoratori.
Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede l'obbligo del datore di lavoro di un’impresa esecutrice di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) con i contenuti minimi previsti all’Allegato XV e l’onere per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di verificare l’idoneità di questo documento.
In allegato all’articolo proponiamo uno schema di POS, elaborato dal Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza sul lavoro (CPT) di Firenze.
Il documento rappresenta uno strumento versatile a disposizione di tutti gli operatori del settore (imprese, committenti e coordinatori) improntato alla praticità, all’efficacia e alla concretezza.
In esso vengono schematizzate sinteticamente tutte le informazioni e le misure di sicurezza da inserire nel POS.
Il modello contiene le seguenti sezioni:
anagrafica dell’impresa (soggetti interessati, interventi formativi ed informativi)
dati relativi al cantiere e ai lavori da eseguire
soggetti di riferimento per la sicurezza
indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto
elenco delle lavorazioni
elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote o altre opere provvisionali, delle macchine o attrezzature che si utilizzeranno in cantiere
elenco dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) forniti ai lavoratori
caratteristiche dell’impianto elettrico
elenco delle sostanze e prodotti pericolosi che saranno utilizzati
scheda tipo della fase di lavorazione (descrizione, individuazione dei rischi, modalità di gestione della fase lavorativa e misure di prevenzione, D.P.I. necessari) (28.03.2013 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: Decreto sulla segnaletica nei cantieri. Lavori in corso, sicurezza doc.
I lavoratori impegnati sulle strade dove scorre il traffico veicolare devono essere specificamente formati alla particolare mansione. Evidenti cautele dovranno poi essere osservate dal datore di lavoro in condizioni meteorologiche avverse.

Lo ha evidenziato il decreto interministeriale 04.03.2013 che fissa i criteri per l'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Il comunicato dell'avvenuta emanazione è stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 20.03.2013. In sostanza ai sensi del dlgs 81/2008, gli enti proprietari delle strade e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, dovranno applicare nuovi criteri minimi di sicurezza per chi lavora in presenza di traffico veicolare.
Il provvedimento prevede che in caso di nebbia, precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che limitano notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non si potranno eseguire operazioni che comportano l'esposizione al traffico di operatori e di mezzi. Qualora tali condizioni meteorologiche avverse sopraggiungano, le attività dovranno essere immediatamente sospese, rimuovendo ogni sbarramento e segnalamento, salvo che si tratti di lavori di emergenza o indifferibili.
Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate temporanee del traffico, i movieri dovranno essere avvicendati con altri operatori con una cadenza non superiore a 45 minuti. Sono imposte particolari misure di sicurezza per gli spostamenti sulla carreggiata a piedi oppure con i mezzi operativi.
Inoltre, il decreto prevede l'adozione di importanti cautele per l'installazione e la rimozione del cantiere, per l'entrata e l'uscita del personale dal cantiere e per la gestione delle situazioni emergenza, come per esempio i sinistri. I lavoratori adibiti all'installazione e alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico dovranno frequentare uno specifico corso di formazione e addestramento, con una prova di verifica finale, e, ogni quattro anni, un corso di aggiornamento (articolo ItaliaOggi del 26.03.2013).

SICUREZZA LAVOROQuaderno della sicurezza per il lavoratore”: ecco un utile vademecum per la sicurezza nei cantieri.
In questo articolo proponiamo un “Quaderno tecnico”, a cura del Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza sul lavoro di Taranto che illustra, in maniera molto chiara e precisa i diversi aspetti da tenere in considerazione quando si lavora in un cantiere edile.
Il documento evidenzia, grazie anche a illustrazioni e foto esplicative, i principali aspetti relativi a:
rischi derivanti dalle attività svolte dai lavoratori
adempimenti prescritti dalla vigente normativa
L’intento della pubblicazione è quello di costituire un utile strumento di lavoro che, attraverso una facile lettura, possa permettere la diffusione della cultura sulla sicurezza basata sul principio che solo l’osservanza delle norme può limitare gli infortuni e, quindi, sul valore indiscusso della prevenzione.
Il documento costituisce un utile strumento per tutte le figure che operano in cantiere o si occupano di sicurezza e fornisce indicazioni utili su:
Diritti e doveri dei lavoratori
Figure di cantiere (es. preposto, coordinatore, RSPP, ecc.)
Organi di Vigilanza
Rischi e misure di prevenzione
Attrezzature e Macchine da Lavoro
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
La segnaletica di sicurezza
Documenti da tenere in cantiere: il PIMUS, il POS ed il PSC (21.03.2013 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: G.U. 20.03.2013 n. 67 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 04.03.2013).

SICUREZZA LAVOROLavoro. Requisito in più rispetto a quelli del decreto 81/2008. La delega sulla sicurezza deve precisare i compiti.
Perché la delega in materia di sicurezza sul lavoro sia valida, è necessario che il delegante precisi i compiti antinfortunistici attribuiti al delegato. Altrimenti mancherebbe, nel documento, un elemento essenziale per valutare l'adeguatezza delle risorse date dal delegante al delegato.

È questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. IV penale, che, con la sentenza 11.03.2013 n. 11442, ha aggiunto un requisito per la validità della delega di funzioni oltre a quelli previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 81/2008.
Il caso esaminato dai giudici riguarda un lavoratore che viene colpito al volto da parti di un macchinario, modificato dall'azienda utilizzatrice per esigenze produttive. Il tribunale condanna il direttore di stabilimento per il reato di lesioni personali colpose (articolo 590 del Codice penale), considerandolo delegato alla sicurezza e coordinatore del servizio di ingegneria industriale, nell'ambito del quale si è verificato l'infortunio. Il direttore ricorre in secondo grado, sostenendo la responsabilità del capo del servizio ingegneria industriale, da lui incaricato dell'osservanza delle norme antinfortunistiche. Ma la Corte d'appello conferma la condanna ritenendo il direttore incaricato, dal Cda, della prevenzione riguardante le macchine e coordinatore del servizio. I giudici, in particolare, negano validità alla delega perché non idonea a trasferire le funzioni del direttore e, comunque, non operativa, dato che il presunto delegato è assente, da tempo, e non è stato sostituito.
Il direttore, a questo punto, ricorre in Cassazione, che però conferma la sentenza d'appello. Per farlo, i giudici precisano che l'articolo 16 del decreto legislativo 81/2008 stabilisce che la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro può essere conferita dal datore di lavoro o da chi sia già stato da lui delegato, nel rispetto di una serie di requisiti: il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate; la delega deve risultare da atto scritto con data certa; la delega deve conferire i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla funzione e l'autonomia di spesa necessaria; la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto e a essa deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
In questo quadro normativo la Cassazione, in primo luogo, afferma che non è delega l'atto che si limiti a nominare un responsabile di servizio o che concretizzi la normale articolazione organizzativa aziendale. Inoltre, non basta per la delega che il documento precisi che i compiti aziendali delegati siano da svolgere «nel rispetto di tutte le norme infortunistiche»: formula utile solo a evidenziare la necessità di rispettare gli obblighi derivanti dalla legge. La Corte sostiene, inoltre, che l'individuazione specifica dei compiti antinfortunistici trasferiti, anche se non richiesta dall'articolo 16, è requisito necessario della delega, perché senza di esso manca un parametro per valutare l'adeguatezza delle risorse messe a disposizione del delegato.
I giudici, infine, prendono atto che il presunto delegato fosse assente, già da tempo prima dell'avvenuto infortunio, e chiariscono che ciò, comunque, escluderebbe l'operatività della delega di funzioni (articolo Il Sole 24 Ore del 25.03.2013).

SICUREZZA LAVOROObblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Esemplare continua ad essere l’analisi svolta dalla Corte Suprema in ordine agli obblighi e alle responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (quanto alla posizione di garanzia dei coordinatori v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, IV edizione, Milano, 2012, 501 ss. e 508 ss., cui aggiungi Cass. 14.02.2013, Palmisano e altri, in ISL, 2013, 4; 224; Cass. 01.10.2012, Cassera e altro, e Cass. 26.09.2012, Farina e altro, ibid., 2013, 1, 39; Cass. 10.08.2012, P.C. in c. Torlaschi, ibid., 2012, 11, 609; Cass. 14.06.2012, Gencarelli, e Cass. 07.06.2012, Goracci, ibid., 2012, 10, 544).
Il dipendente di un’impresa appaltatrice di lavori di scavo e di trasporto con mansione di autista era stato schiacciato sotto il cancello metallico di accesso all’area del cantiere uscito dalle guide di scorrimento. Oltre ai datori di lavoro dell’infortunato e all’appaltatore della costruzione del cancello, fu condannato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con l’addebito di «non aver adeguato il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed il fascicolo di prevenzione in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, ai rischi conseguenti al sopravvenuto accesso al cantiere attraverso il cancello de quo e non aver quindi verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza della impresa datrice di lavoro rispetto alla valutazione del rischio attinente all’accesso al cantiere e conseguentemente alla individuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione
La Sez. IV premette che «più imprese appaltatrici operavano sul cantiere e una molteplicità di imprese risultavano incaricate di operare nell’area della società committente
Ne ricava «la sussistenza della ragion d’essere della presenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): ruolo che l’imputato era tenuto a svolgere per la durata di tutti lavori di ampliamento del capannone con annessa tettoia, con gli obblighi previsti, a nulla rilevando che egli avesse disposto la sospensione dei lavori per la mancanza del permesso a costruire tant’è vero che successivamente ebbe ad effettuare altro sopralluogo sul cantiere
Rileva che «l’imputato, in violazione in particolare della posizione di garanzia di cui era investito quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ha cooperato con gli altri imputati alla determinazione dell’evento
Spiega che «egli (per effetto dei precisi obblighi assunti con la nomina a CSE) non era perfettamente a conoscenza anche prima della data di sospensione dei lavori, come dimostrato dai verbali dei numerosi sopralluoghi da lui stesso redatti previo accesso al cantiere, dello stato di intrinseca pericolosità e di precaria stabilità del cancello, comunque utilizzato per l’accesso al cantiere benché privo del fermo di fine corsa», che, «ciononostante, nel Piano di sicurezza in fase di progettazione neppure si accennava al cancello scorrevole in acciaio (causa del mortale infortunio) attraverso il quale ordinariamente si accedeva al cantiere», e che non «risultavano integrazioni di detto piano di sicurezza
La conclusione è che «il rischio per l’incolumità dei lavoratori dei terzi, derivante delle descritte condizioni del cancello, non era stato minimamente valutato e che pertanto l’evento -del tutto prevedibile visto che l’impresa datrice di lavoro comunque disponeva delle chiavi di accesso al cantiere e, quale appaltatrice, aveva del tutto legittimamente incaricato il dipendente di recarsi a prelevare un escavatore- si sarebbe potuto evitare ove l’imputato avesse adempiuto ai suoi obblighi.» (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 06.03.2013 n. 10319
- tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 5/2013).

febbraio 2013

SICUREZZA LAVOROResponsabilità del RSPP con funzioni operative dell’impresa appaltatrice in cantiere.
In un cantiere di opere pubbliche appaltate da un comune per il consolidamento di un movimento franoso con presenza di più imprese esecutrici, per l’infortunio mortale occorso a un lavoratore della s.r.l. appaltatrice furono condannati il presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato-direttore tecnico, il vicepresidente, e il RSPP della s.r.l., (a sorpresa, non risulta considerata la posizione dell’organizzazione committente).
La Sez. IV conferma la condanna anche del RSPP.
Rileva che «la responsabilità del predetto viene ravvisata nell’assunzione di garanzia circa l’esecuzione dei lavori derivante dall’accettazione della delega che gli attribuiva funzioni operative in materia di sicurezza, rispetto alla quale non può assumere rilievo la dedotta estromissione da parte degli amministratori e la privazione delle concrete possibilità di intervenire (‘egli aveva soltanto la possibilità o di adoperarsi in concreto per adempiere l’incarico ricevuto malgrado gli ostacoli frapposti dagli amministratori o di rinunciare all’incarico formalmente, ottenendo così l’esonero da responsabilità’’)
Ne desume che, «in primo luogo, l’imputato, quale soggetto assuntore di fatto, in forza di delega, della responsabilità del cantiere, era tenuto a sorvegliare circa le attività, anche non previste o programmate, che si svolgevano presso il medesimo, quali quelle avvenute in occasione dell’incidente
Osserva che, «prescindendo da chi in concreto dispose l’interruzione della sospensione dei lavori, i fatti avvenuti il giorno dell’infortunio evidenziano omissioni relative alle dotazioni di sicurezza del cantiere riferibili all’imputato
in ragione tanto della delega menzionata, quanto della posizione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della s.r.l..
»
Spiega che «si tratta di manchevolezze attinenti a presidi da attuare in epoca precedente al giorno dell’infortunio e, quindi, rientranti nella sfera di controllo di quest’ultimo in forza del menzionato duplice titolo
Prende atto delle «macroscopiche omissioni degli obblighi concernenti l’informazione e la formazione del personale spettanti al servizio di prevenzione e protezione, nonché la mancata realizzazione di misure tecnico-organizzative e adeguate opere di protezione ai fini della corretta e sicura esecuzione dell’attività lavorativa, e,
in particolare, di idonei, stabili e ancorati ponteggi.»
E conclude che, «In presenza della descritta situazione, la responsabilità dell’evento non può essere ascritta esclusivamente a chi ha trasgredito il provvedimento di sospensione dei lavori, ma anche a colui cui sono riconducibili macroscopiche pregresse violazioni relative alla sicurezza del cantiere.» (Circa le responsabilità del RSPP v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, IV edizione, Milano, 2012, 342, cui adde Cass. 21.12.2012, R.C., Lovison e altro, in ISL, 2013, 2, 106) (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 26.02.2013 n. 9154
- tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 4/2013).

SICUREZZA LAVOROGli obblighi di cooperazione e coordinamento del datore di lavoro committente.
Ancora un’utile sentenza sugli obblighi del datore di lavoro committente nel quadro dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 (per una illustrazione di tali obblighi v. Guariniello, Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, IV edizione, Milano, 2012, specialmente 260 ss., cui adde Cass. 19.09.2012, R.C., Pinto  e altri, in ISL, 2012, 12, 673; Cass. 20.09.2012, Varvarotto e altro, ibid., 2012, 11, 611; Cass. 10.08.2012, Bifulco, ibid., 2012, 11, 611; Cass. 10.07.2012, Sguassero e altro, ibid., 2012, 8-9, 488; Cass. 11.05.2012, P.C. e Andreacchio, ibid., 2012, 7, 425).
Nel caso esaminato dalla Corte Suprema, il datore di lavoro committente di lavori di ritiro del materiale contenuto in un silo della sua azienda fu riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo in danno di un lavoratore dipendente dell’impresa appaltatrice dei lavori di ritiro e deceduto per asfissia all’interno del silo, «essendo rimasto sepolto da diversi metri cubi di segatura che lo avevano investito e fatto cadere all’interno del manufatto mentre era intento alle operazioni di svuotamento e di recupero degli scarti di lavorazione
Due i profili di colpa addebitati all’imputato: «la mancata predisposizione di cautele contro il rischio di caduta all’interno del silo dal portello laterale; la mancanza di personale in grado di attivare interventi di salvataggio e di primo soccorso
La Sez. IV prende atto che, «mentre il documento di valutazione dei rischi della impresa appaltatrice prevedeva, in caso di ritiro del materiale presso il cliente, sia il presidio di quest’ultimo che il divieto di operare su impianti altrui, quello della impresa committente prevedeva che le operazioni di scarico del silo fossero affidati a terzi, ai quali spettava di adottare le necessarie misure di sicurezza», e che «tale evidente contraddizione era stata ritenuta in contrasto con l’obbligo di coordinamento e di cooperazione prescritto dall’art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 che individua un preciso profilo di responsabilità in capo all’imputato, la cui tesi, diretta ad escludere la sussistenza tra le due imprese di un contratto di appalto, ma solo di fornitura, è stata respinta
Rileva, altresì, che «negli accordi in concreto intercorsi tra le due imprese doveva rinvenirsi un rapporto assimilabile all’appalto quanto agli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, e quindi al rispetto delle relative norme», visto che la vittima non si limitava a prelevare la segatura, oggetto del contratto di fornitura, ma provvedeva anche allo svuotamento del silo», e che, quindi, «a margine del rapporto di fornitura, il lavoratore concretamente svolgeva un’attività strettamente connessa con l’attività produttiva della impresa committente, poiché questa, per poter procedere, non poteva prescindere dal periodico svuotamento del silo, al quale da anni il lavoratore deceduto provvedeva ogni quindici giorni
Sottolinea, altresì, che, «a fronte dei divergenti contenuti dei documenti di valutazione dei rischi riconducibili due imprese (quello dell’impresa appaltatrice prevedeva che l’accesso presso i clienti per il ritiro del materiale si dovesse svolgere alla presenza del cliente o di un suo rappresentante, con il divieto di operare sugli impianti altrui; quello della impresa committente prevedeva che le operazioni di scarico della segatura fossero affidate a terzi che avrebbero dovuto adottare idonee misure di sicurezza), non poteva non ritenersi indispensabile un coordinamento tra le due ditte, idoneo a chiarire un aspetto di tanta rilevanza, ai fini della sicurezza, nello svolgimento frequente e pluridecennale delle segnalate attività
Osserva che «di tale coordinamento, giustamente ritenuto riconducibile alla normale diligenza e prudenza che sempre deve sovraintendere alle attività imprenditoriali, non poteva non farsi carico l’imputato, al quale, in ogni caso, in quanto proprietario degli impianti, spettava di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con riguardo non solo ai propri dipendenti, ma anche a chiunque, pur estraneo all’impresa, fosse chiamato a svolgere la propria opera all’interno della stessa
Nota che «proprio all’imputato, e proprio ai fini della sicurezza del luogo di lavoro, spettava di installare idonei presidi, volti a garantire che gli interventi sul silo, di cui era proprietario, a chiunque e per qualunque motivo affidati, si svolgessero in condizioni di sicurezza
Ne desume che, «al di là della qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le due ditte sopra indicate, ciò che comunque rileva è che le condizioni di lavoro nel silo non garantivano la sicurezza degli addetti, dipendenti o meno dell’imputato», e che «il principale profilo di colpa a costui attribuito è stato individuato nell’avere omesso di adottare misure idonee ad impedire la caduta all’interno del silo di persone addette allo svuotamento dello stesso, come il lavoratore deceduto ovvero ad altre mansioni» (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 26.02.2013 n. 9153
- tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 4/2013).

SICUREZZA LAVOROGli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Magistrale continua ad essere l’analisi svolta dalla Corte Suprema in ordine agli obblighi e alle responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (quanto alla posizione di garanzia dei coordinatori v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, IV edizione, Milano, 2012, 501 ss. e 508 ss., cui aggiungi Cass. 01.10.2012, Cassera e altro, e Cass. 26.09.2012, Farina e altro, in ISL, 2013, 1, 39; Cass. 10.08.2012, P.C. in c. Torlaschi, ibid., 2012, 11, 609; Cass. 14.06.2012, Gencarelli, e Cass. 07.06.2012, Goracci, ibid., 2012, 10, 544).
Significativo appare l’insegnamento impartito dalla presente sentenza: «la qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è valsa in nessun caso ad escluderne la rilevante posizione di garanzia, assegnatagli dal sistema ai fini della garanzia della sicurezza dei lavoratori, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, più volte ribadito nel senso della spettanza, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non soltanto dei compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell’opera, ma anche di quelli riguardanti la vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza.
Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori
.» (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 14.02.2013 n. 7443 -
tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 4/2013).

SICUREZZA LAVOROGuida interattiva per il committente e il responsabile dei lavori: obblighi e responsabilità.
Il committente viene definito dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) come il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione …”.
Assume automaticamente la funzione di committente chi, ad esempio:
● in qualità di proprietario di una villetta affida i lavori di tinteggiatura interna od esterna
● in qualità di locatario di un appartamento, affida i lavori di rifacimento del bagno
● in qualità di amministratore di condominio, affida i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto dei muri
● in qualità di titolare d’impresa, affida i lavori di sistemazione degli uffici o di ampliamento della zona produttiva del suo capannone aziendale;
● in qualità di proprietario di un lotto edificabile, affida i lavori di costruzione della sua nuova casa
Il committente ha precise responsabilità penali ed amministrative attribuitegli dalla legislazione vigente, come ad esempio:
designare il coordinatore per la sicurezza se necessario
accertare i requisiti del coordinatore
trasmettere il P.S.C. a tutte le imprese invitate a presentare l’offerta
etc.
Il Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con i vari ordini professionali, ha pubblicato qualche tempo fa una guida interattiva molto utile, con l'intento di fornire ai Committenti e ai Responsabili dei Lavori uno strumento operativo basato su domande e risposte, che li supporti negli adempimenti e negli obblighi previsti dalla legge.
Il documento è strutturato in forma interattiva, con domande e risposte e fornisce informazioni sui ruoli e le responsabilità del committente sia in caso di lavori pubblici che privati.
Sarà sufficiente rispondere ai semplici quesiti e seguire l’iter proposto, per essere in regola con gli adempimenti.
Alla fine della guida sono presenti modelli utili al committente, quali:
● notifica preliminare
● comunicazione dell'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale
● comunicazione nominativi del Coordinatore per la sicurezza
● modelli di incarico professionale (14.02.2013 - link a www.acca.it).

gennaio 2013

SICUREZZA LAVORO: Duvri.
Domanda.
In quali situazioni è necessario predisporre il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri)?
Risposta.
L'articolo 26 del dlgs n. 81/2008, recante disposizioni in materia di «Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione» prevede al comma 3 che «il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Ai contratti stipulati anteriormente al 25.08.2007 e ancora in corso alla data del 31.12.2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto».
Il datore di lavoro committente deve, dunque, promuovere la cooperazione e il coordinamento in primo luogo elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (c.d. Duvri), che deve sempre riflettere lo stato attuale delle interferenze presenti durante i lavori, servizi e forniture. L'art. 26, comma 3, esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per il datore di lavoro committente per i «rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi», ma questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale -generalmente mancante in chi opera in settori diversi- nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass. sez. IV, 17/05/2005, n. 31296, rv. 231658, Mogliani).
Va, per esempio, sottolineato, che «non può... considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire crolli di solai dovuta alla fatiscenza delle strutture portanti, [essendo] questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze» (Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. Rv. 239252); dunque i rischi «riconoscibili da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze» sono oggetto del Duvri. Nel campo di applicazione del dlgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), il Duvri va redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, che resta dunque legalmente l'unico soggetto direttamente responsabile in caso di omessa predisposizione.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 3 del 05.03.2008, recante disposizioni in materia di «Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza» (G.U. n. 64 del 15/03/2008 ) precisa quanto di seguito riportato: «si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Le Stazioni appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del Duvri l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 626/1994 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione. Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il Duvri deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. In assenza di interferenze non occorre redigere il Duvri_».
È stato sottolineato dal Ministero del lavoro che «vi è la necessità, negli appalti pubblici o privati, di realizzare la cooperazione e il coordinamento tra committenti e appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza «globale» delle opere e dei servizi da realizzare. Tale obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l'elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l'attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell'eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all'interferenza delle diverse lavorazioni, tale obiettivo si raggiunge mediante la stesura del Duvri, la cui redazione deve essere effettuata con la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) previsto per i cantieri temporanei e mobili» (Titolo IV del dlgs n. 81/2008).
In questo modo, si estende a tutti i settori di attività l'obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle «attività prevenzionistiche» poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono nell'appalto. Il Duvri, elaborato a cura del committente-datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto. Viene poi indicato che nel contratto di appalto vanno identificati i costi relativi alla realizzazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena nullità del contratto stesso e che i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (Rls) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di accesso ai dati relativi ai costi della sicurezza. La Circolare n. 5/2011 dell'11.02.2011 del Ministero del lavoro sul quadro giuridico degli appalti ha, inoltre, stabilito che i Rappresentanti dei lavoratori (Rls) hanno la possibilità di richiedere copia del Duvri stesso per l'espletamento della propria funzione».
La Cassazione ha precisato che «in materia di normativa antinfortunistica, il datore di lavoro [committente] è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa, poiché, ai sensi dell'art. 7, dlgs n. 626 del 1994 [ora art. 26 dlgs. n. 81/2008] è tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro» [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep. 3/4/2008 )].
La sentenza Cassazione penale, Sez. 4, 21.02.2012, n. 6857 ha fornito una accezione meglio definita di interferenza, e di conseguenti obblighi prevenzionali: l'accezione di interferenza tra impresa appaltante e impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano «contatti rischiosi» tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai contatti rischiosi, destinate, per l'appunto, a prevenirli. In sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all'attività lavorativa che deve ivi svolgere.
Il principio generale in materia di interferenze tra ditta appaltante e appaltatrice, affermato con continuità da questa Corte è quello che, ove i lavori si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltante in esso inserendosi anche l'attività dell'appaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica (ivi compresa, ovviamente, anche quella di cui ci si occupa), e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza e alla dovuta sorveglianza al riguardo.
Un'esclusione della responsabilità dell'appaltante è configurabile solo qualora all'appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena e assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltante, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltante dall'organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltante, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e l'appaltatore».
La sanzione penale contravvenzionale, che punisce la violazione dell'articolo 26, comma 3, del dlgs n. 81/2008, oblazionabile in via amministrativa col tramite degli ufficiali di polizia giudiziaria (u.p.g.) dei servizi ispettivi nei luoghi di lavoro delle Asl territorialmente competenti è dell'ammenda da 2 mila a 4 mila euro a carico del datore di lavoro o del dirigente eventualmente delegato in modo specifico per tal fine, per violazione dell'art. 18, lett. p), del dlgs n. 81/2008 (obbligo di elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3) (articolo ItaliaOggi Sette del 28.01.2013).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Testo coordinato ed aggiornato a gennaio 2013 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (link a www.lavoro.gov.it).

SICUREZZA LAVORO: L. Fantini, Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi sul lavoro (Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 1/2013 - tratto da www.ipsoa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: M. Nadalini, I lavoratori autonomi in cantiere (Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 11/2012).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: E' possibile accordarsi tra appaltatore e subappaltatore per derogare alle norme prevenzionistiche?
In caso di infortunio sul lavoro, l'esclusione della responsabilità dell'appaltatore, nel corso dello svolgimento di attività di appalto d'opera, è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che questi svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere; nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi ed il subappaltatore.
Interessante decisione della Corte di Cassazione sul tema della delimitazione degli obblighi e delle responsabilità gravanti sull’appaltatore dei lavori e sul subappaltatore, in caso di affidamento dell’esecuzione a quest’ultimo di parte delle attività oggetto del contratto di appalto. La Corte, con la sentenza in esame, esamina approfonditamente l a questione pervenendo alla conclusione che i rapporti tra appaltatore e subappaltatore, pur potendo essere oggetto di regolamentazione convenzionale, sono comunque disciplinati dalle norme prevenzionistiche e, pertanto, eventuali deroghe di natura “pattizia” tra le parti (ad esempio finalizzate ad escludere la responsabilità dell’appaltatore addossandola al subappaltatore) devono considerarsi senza effetto in quanto su di esse prevalgono le norme in materia di infortuni sul lavoro.
Il caso
La vicenda processuale vedeva imputati il datore di lavoro e rappresentante legale di un’impresa edile, subappaltatrice dei lavori in muratura, ed il preposto (capo cantiere) di altra impresa, appaltatrice dei lavori per la ristrutturazione di un palazzo municipale; agli stessi era stato addebitato di aver cagionato le lesioni personali patite da un operaio a seguito dell'infortuno occorsogli nel mentre era intento alla sua attività lavorativa di manovale edile alle dipendenze della ditta subappaltatrice quando, sfondando la soletta del tetto dell'edificio su cui si trovava, precipitava al piano sottostante. A seguito delle indagini si accertava che sul cantiere non era presente neppure una cintura di sicurezza idonea a trattenere in posizione corretta l'operatore in caso di caduta, né erano stati apprestati rimedi di sicurezza di altro genere per impedire la caduta al suolo di operai nel caso di sfondamento, tutt'altro che remoto, della soletta che era stata messa in sicurezza soltanto per una parte.
Il ricorso
Contro la sentenza di condanna, proponevano ricorso per cassazione gli imputati, in particolare sostenendo il datore di lavoro dell’infortunato che tra la società solo formalmente subappaltatrice dell'opera e la società appaltatrice ed esecutrice dell'opera, sarebbe intercorso un rapporto di somministrazione di lavoro, nel senso che la società dell’imputato si sarebbe limitata a "prestare" i propri dipendenti all’altra. Il datore di lavoro che somministra o affitta, o concede l'utilizzazione della propria manodopera ad altra impresa, di fatto, secondo la tesi difensiva, si spoglia di qualsiasi potere o facoltà di direzione e di controllo sull'attività svolta da quelli che solo formalmente restano suoi dipendenti. Dunque, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, il rapporto tra l'impresa subappaltatrice e l'impresa appaltatrice ha comportato una pregnante delega di compiti ad un soggetto idoneo ad assumerli.
La decisione della Cassazione
La prospettazione difensiva è stata respinta dalla Cassazione che ha, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso.
Per meglio comprendere la soluzione accolta dalla Cassazione è utile un breve inquadramento normativo della questione. L’appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio. Nell'ordinamento italiano, il contratto d'appalto è regolato dagli artt. 1655 e seguenti del codice civile. La disciplina è integrata, con riferimento ai contratti conclusi con enti pubblici o enti che svolgono servizi pubblici, dal D.Lgs. n. 163/2006, il cosiddetto "Codice dei Contratti pubblici" e suo regolamento di esecuzione e attuazione, il d.P.R. n. 207/2010. Il subappalto non è consentito, salvo autorizzazione, per iscritto, del committente (art.1656 c.c.). L'appalto è infatti un contratto fondato sull'intuitus personae (ovvero, sulla scelta esplicita della controparte contrattuale), per cui non è consentita una sostituzione non autorizzata del soggetto obbligato.
Tale peculiarità caratterizza il rapporto tra appaltatore e subappaltatore. Ed infatti, nel caso di esecuzione di lavori in subappalto, all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, secondo un consolidato indirizzo, gli obblighi di osservanza gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica. Pure il titolare dell’impresa subappaltatrice ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, anche se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali. Peraltro, è precisamente il subappalto parziale che chiama in causa con maggior forza il ruolo del committente, mentre il subappalto totale permette di delimitare in modo più netto le responsabilità delle parti.
Orbene, nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno affermato che l'esclusione della responsabilità dell'appaltatore, nel corso dello svolgimento di attività di appalto d’opera, è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che questi svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere (in precedenza, sul tema dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, v.: Cass. pen., Sez. 4, n. 42477 del 16/07/2009, dep. 05/11/2009, imp. C., in Ced Cass. n. 245786).
La soluzione della Cassazione merita di essere condivisa, anche per quanto riguarda l’ulteriore profilo affrontato, concernente la derogabilità delle norme prevenzionistiche che stabiliscono obblighi e responsabilità dell’appaltatore mediante un accordo tra quest’ultimo e il subappaltatore. In tal senso, osserva la Cassazione, le norme prevenzionistiche, in quanto norme di diritto pubblico, non possono essere derogate da determinazioni pattizie; pertanto, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi ed il subappaltatore. Sul punto, si noti, già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i poteri doveri del datore di lavoro non possono essere validamente trasferiti ad altro imprenditore, in quanto eventuali accordi sarebbero privi di efficacia, appartenendo le norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati (Cass. pen., Sez. 4, n. 10043 del 08/07/1994, dep. 22/09/1994, imp. V. ed altro, in Ced Cass. n. 00149) (commento tratto da www.ispoa.it - Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 15.11.2012 n. 44829).

SICUREZZA LAVOROTesto Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): ecco la versione con commenti e note aggiornata a novembre 2012.
In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008, anche noto come Testo Unico in materia di salute e Sicurezza sul lavoro (TUS), entrato in vigore il 15.05.2008.
Il TUS ha subito varie modifiche ed integrazioni nel corso del tempo, attraverso correttivi (v. Decreto Legislativo 03.08.2009 n. 106) e successivi ulteriori decreti.
Tra gli ultimi aggiornamenti, ricordiamo:
Legge 12.07.2012, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13.07.2012, di conversione del Decreto Legge 12.05.2012, n. 57;
Decreto Interministeriale del 06.08.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18.09.2012;
Legge 01.10.2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.
In allegato a questa notizia proponiamo il testo coordinato con le ultime modifiche, con note e commenti, realizzato dal Ministero del Lavoro, aggiornato a novembre 2012 (15.11.2012 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORODisturbi alla vista sui luoghi di lavoro: ecco il vademecum per i datori di lavoro, lavoratori e consulenti della sicurezza.
Il videoterminale è uno strumento indispensabile nella maggior parte delle attività lavorative (uffici pubblici, uffici privati, studi professionali, etc.). Un utilizzo non corretto può comportare disturbi visivi, muscolo-scheletrici e stress.
Causa di questi disturbi spesso è una inadeguata progettazione delle postazioni e delle modalità di lavoro, fattori questi su cui è possibile intervenire attraverso l’applicazione di principi ergonomici e l’adozione di comportamenti corretti da parte degli utilizzatori.
La Camera di Commercio di Roma fornisce il suo contributo informativo con la pubblicazione del vademecum “Linee guida per le aziende su prevenzione della disabilità e degli infortuni alla vista, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi durante l’utilizzo di videoterminali.
Le Linee guida, utili a tutti i datori di lavoro, ai lavoratori stessi e ai consulenti, oltre a fornire una breve descrizione dei disturbi, propongono una rassegna di semplici e concrete norme pratiche, anche attraverso illustrazioni grafiche, da adottare nei posti di lavoro.
Le indicazioni riguardano:
un corretto uso dei videoterminali (scelta, posizionamento, impostazioni di luminosità e contrasto, ecc.)
le condizioni ambientali (microclima e illuminazione)
le postazioni di lavoro
l’organizzazione del lavoro
i disturbi più frequenti alla vista
la prevenzione e le raccomandazioni (08.11.2012 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROSicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro: ecco le risposte più interessanti alle domande più frequenti.
1. Qual è la differenza tra DUVRI e POS?
2. Con quale frequenza gli RSPP devono fare i corsi di aggiornamento?
3. Un proprietario che non rimuove la copertura di eternit del suo capannone deve comunicarlo al comune?
4. Ai sensi del Decreto 81/2008 chi è il datore di lavoro? Il Condominio o l’amministratore condominiale pro-tempore?
La risposta a queste e molte altre domande è contenuta nella pubblicazione “Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiornata a luglio 2012, a cura del servizio “Info.Sicuri” della Regione Piemonte.
Il documento, rivolto ai datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti, contiene una serie di domande a cui la Regione Piemonte ha fornito utili risposte, a carattere esclusivamente informativo, sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente a:
● Applicazione generale del D.Lgs. 81/2008
● Luoghi di lavoro, macchine e DPI
● Sicurezza sui cantieri
● Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali
● Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive (27.09.2012 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Obbligo di vigilanza del committente sulla sicurezza dei lavori appaltati.
I) In conseguenza di un infortunio occorso durante i lavori di pulitura di un capannone industriale affidati in appalto ed eseguiti in assenza dei prescritti strumenti di protezione quali cinture di sicurezza, ponteggi o impalcature, il rappresentante legale della società committente proprietaria del capannone e il titolare dell’impresa appaltatrice datore di lavoro dell’infortunato furono condannati per il reato di lesione personale colposa.
Nel confermare la condanna degli imputati, la sentenza Varvarotto sottolinea, anzitutto, che «anche a carico dell’appaltatore, quali che siano stati i rapporti interni con il beneficiario della prestazione, è il rispetto delle disposizioni prevenzionali, appartenendo le norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati
E nega che si possa invocare «una causa di esclusione della responsabilità, fondata su una asserita estraneità alle disposizioni impartite dal committente al lavoratore, posto che l’appaltatore non ha in alcun modo cooperato nell’attuazione delle misure di sicurezza e non ha promosso alcuna attività di coordinamento ai fini della effettiva realizzazione delle misure di sicurezza, tenuto conto che il lavoratore impiegato non era nelle condizioni di autonomia tecnico professionale da poter provvedere ai rischi propri dell’attivita` che era chiamato ad eseguire (v. art. 7, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 626/1994 [e ora art. 26, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008]).» (Circa gli obblighi dell’appaltatore v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, IV edizione, Milano, 2012, 279 ss., cui adde Cass. 10.07.2012, Sguassero e altro, in ISL, 2012, 8-9, 488).
Di grande interesse è poi l’analisi dedicata al ruolo del committente.
In proposito, la Sez. IV premette che «la responsabilità dell’appaltatore non esclude, in caso di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente (in ossequio alla disciplina di settore: prima, l’art. 7 D.Lgs. n. 626, ora trasfuso sostanzialmente nell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008)», e che «questi, in termini generali, è corresponsabile qualora l’evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l’inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose
Inoltre, rileva che «il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio qualora l’omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell’inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini, mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza
Chiarisce, peraltro, che «tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori», e che, «in questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta del committente nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori
Segnala che, «a tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire; i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto o del contratto di prestazione d’opera; nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo
E con riguardo al caso di specie, richiama «la concreta ingerenza da parte del committente  nella esecuzione dei lavori», mette in luce che «il committente era certamente a conoscenza delle condizioni dell’immobile che aveva acquistato ad un’asta fiduciaria ed aveva visionato personalmente prima di affidare i lavori in appalto», sottolinea che il committente «aveva frequentato il cantiere, tanto da avere avanzato specifiche richieste per la rimozione e l’illegittimo ‘‘smaltimento’’ delle lastre in eternit
Quanto alla culpa in eligendo, constata «la evidente incapacità tecnica ed organizzativa della ditta appaltatrice (con riferimento in particolare all’assenza di ogni dispositivo di protezione), che non poteva sfuggire al committente
II) Dal suo canto, la sentenza Bifulco insegna che «il committente è costituito come corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti art. 7 D.Lgs. n. 626/1994 [ora trasfuso nell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008]», e che, «in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati
Insegna, altresì, che «l’esistenza di un contratto d’appalto o di un contratto d’opera, non esclude la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell’appaltatore o del prestatore d’opera
Anche se poi nel caso specifico afferma che «la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per ritenere la responsabilità dell’imputata, quale proprietaria dell’immobile e committente dei lavori, risulta ictu oculi insufficiente e generica, dal momento che non consente di comprendere come l’omesso fissaggio del telone s’inserisca nella mancanza di coordinamento di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 626/1994.» (Per una illustrazione degli obblighi del committente nel quadro dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 v. Guariniello, op. cit., specialmente 260 ss.: da segnalare, in ispecie, è, del medesimo estensore della sentenza Varvarotto, Cass. 30.01.2012, Marangio e altri, ibid., 263 ss.) (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 20.09.2012 n. 36284 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 11/2012).

SICUREZZA LAVOROCassazione sulla mancata visita. Sicurezza, risponde il responsabile.
Se c'è un responsabile della sicurezza il datore di lavoro non risponde per la mancata visita medica ai dipendenti.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza 30.08.2012 n. 33521, ha annullato con rinvio la condanna a carico di un imprenditore sorpreso dall'ispettorato con alcuni dipendenti che non avevano fatto la visita per il lavoro notturno.
Il caso ad Ancona. Un 61enne era stato accusato per non aver fatto visitare due dipendenti addetti al lavoro notturno. Quindi era scattata la sanzione. Il tribunale e la Corte d'appello avevano confermato la responsabilità penale dell'uomo. Verdetto completamente ribaltato dalla Suprema corte cui l'imprenditore si è rivolto sostenendo che in azienda era presente un responsabile della sicurezza, regolarmente nominato, che avrebbe dovuto provvedere al rispetto delle norme antinfortunistiche.
La tesi è stata accolta dalla sezione feriale della Suprema corte di cassazione. Ad avviso degli Ermellini, infatti, «laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest'ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche. Quindi è rilevante accertare se in azienda vi sia stato, o no, un responsabile della sicurezza, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest'ultimo delle attività a lui delegate e concernenti l'adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro».
Ora la causa tornerà ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia che, nel decidere dovrà uniformarsi al principio di diritto sancito in sede di legittimità (articolo ItaliaOggi del 31.08.2012).

SICUREZZA LAVORO: La cartella sanitaria è d'obbligo. Rischia l'arresto il medico che non inserisce e aggiorna i dati. Lo prevede il T.u. sicurezza per i lavoratori esposti a rischio. Prima scadenza il 30.06.2013.
Rischia l'arresto il medico competente che non istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio con riferimento ai singoli lavoratori. È entrato in vigore il 25 agosto il decreto 09.07.2012 che individua i contenuti della cartella sanitaria e le modalità di trasmissione annuale al servizio sanitario da parte dei medici competenti, come previsto dall'articolo 40 del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008).
Per un anno, tuttavia, vigerà un periodo transitorio che sposta la scadenza del termine della prima trasmissione dei dati (relativi al 2012) dal 31 marzo (termine ordinario) al 30 giugno 2013, e sospende la sanzione a carico dei medici inadempienti (da 1.000 a 4 mila euro).
Il medico competente. Il T.u. sicurezza definisce «medico competente» il medico in possesso di uno di titoli e requisiti, formativi e professionali indicati dallo stesso T.u., nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla disciplina della sicurezza sul lavoro; nonché per collaborare (sempre con il datore di lavoro) ai fini della valutazione dei rischi.
In primo luogo, dunque, il medico competente è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, se necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute ed integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e peculiari modalità organizzative del lavoro.
La sorveglianza sanitaria. Il medico competente, inoltre, deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria in azienda, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. A tal fine, deve istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. Alla cessazione dell'incarico professionale, è tenuto a consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy (dlgs n. 196/2003), e con salvaguardia del segreto professionale.
Mentre alla cessazione del rapporto di lavoro deve consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio, e deve fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella di rischio e sanitaria va conservata, nel rispetto della privacy, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del T.u. ... (articolo ItaliaOggi Sette del 27.08.2012).

SICUREZZA LAVORO: Omessa nomina del coordinatore e responsabilità del committente.
Nel corso di lavori di rifacimento del tetto di un fabbricato affidati dal proprietario a una impresa appaltatrice, un operaio dipendente di tale impresa precipita al suolo dal quarto piano a causa della mancata predisposizione di parapetti in corrispondenza del cornicione esterno.
Oltre al datore di lavoro appaltatore, fu condannato il committente, in quanto «aveva omesso di designare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, donde la mancanza di un piano per la sicurezza nonostante che nei cantiere operassero in contemporanea due distinte imprese» e «qualora fossero stati previsti nel piano di sicurezza e posti in opera parapetti dell’altezza normativamente prescritta, in ogni parte del cantiere (come imposto dalla disciplina antinfortunistica sia al committente che all’appaltatore) al fine di impedire la caduta dall’alto, l’evento non si sarebbe certamente verificato
Nel respingere il ricorso proposto dal solo committente, la Sez. IV prende atto che «nel cantiere operavano, anche se non in contemporanea, più imprese», tanto è vero che, «il giorno dell’infortunio, erano impegnate nel cantiere ben tre ditte individuali, subappaltatrici», e che «l’esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto comportava ex se il rischio per gli operai di caduta da altezza superiore a metri due dal suolo, rischio espressamente previsto dall’Allegato II al D.Lgs. n. 494/1996 [e ora Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008]
Osserva eloquentemente che «dalla mancata nomina dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (cui il committente era, nella concreta fattispecie, obbligato) è pertanto conseguita la mancata redazione del piano di sicurezza che, per quanto qui rileva, avrebbe dovuto in particolare contenere misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto, nonché la predisposizione di accessi e segnalazioni al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori impegnati ad accedere alla copertura del fabbricato e negli interventi veri e propri di rifacimento del tetto
Considera «indubbia la relazione causale esistente tra le omissioni ascritte al committente e il verificarsi dell’evento», in quanto «la doverosa (ma omessa) nomina del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori cui era demandata ex lege l’adozione del piano per la sicurezza del cantiere avrebbe comportato la predisposizione di apposite e concrete misure antinfortunistiche con la designazione di colui che avrebbe dovuto controllarne la puntuale ottemperanza», e «a tanto avrebbe fatto seguito non solo l’istituzione del divieto di transito nei punti più pericolosi, ma anche l’adozione di parapetti dell’altezza normativamente prescritta
Conclude che, «alla stregua del giudizio c.d. ‘‘controfattuale’’, la condotta positiva omessa sarebbe stata ex se atta ad impedire l’evento, donde la comprovata sussistenza del nesso eziologico».
Aggiunge che, «in caso di inosservanza alle prescrizioni del piano, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori aveva l’espressa facoltà di proporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, provvedendo poi, in caso di inerzia o di difetto di motivazione, a segnalare inadempienza alla ASL ed alla direzione provinciale del lavoro, competenti.» (Circa l’omessa nomina dei coordinatori come causa dell’infortunio occorso in un cantiere con compresenza di più imprese v. i precedenti richiamati da Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, IV edizione, Milano, 2012, 488 ss.) (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 13.08.2012 n. 32433 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 11/2012).

SICUREZZA LAVORO: Obblighi e responsabilità del coordinatore nei cantieri.
Ancora una illuminante sentenza della Corte Suprema a proposito degli obblighi e delle responsabilità del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione nei cantieri temporanei o mobili (quanto alla posizione di garanzia dei coordinatori v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, IV edizione, Milano, 2012, 501 s. e 508 ss., cui aggiungi Cass. 14.06.2012, Gencarelli, e Cass. 07.06.2012, Goracci, in ISL, 2012, 10, 544).
Condannato in primo grado dal Tribunale di Parma, al pari del datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori, per un infortunio sul lavoro, il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori fu assolto dalla Corte d’Appello di Bologna, sul presupposto che costui «non era tenuto a sorvegliare che i lavoratori facessero un uso puntuale e corretto dei mezzi di protezione e ad impedire eventuali condotte negligenti e imprudenti degli stessi
Nell’annullare con rinvio agli effetti civili la sentenza di assoluzione, la Sez. IV prende atto che l’imputato «rivestiva pacificamente la qualifica di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori per conto del committente», e che «si tratta di una figura che secondo la giurisprudenza di questa Corte comporta rilevanti oneri di protezione a carico di colui che la riveste, le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori
Ribadisce che «il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha non soltanto il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori.»
Rileva che, «nella specie, l’imputato rivestiva entrambe le qualifiche e dunque era suo compito assolvere puntualmente gli obblighi
Rimprovera alla Corte d’Appello di Bologna di non «aver correttamente inquadrato la figura di tale soggetto ed essersi fatta carico di un effettivo controllo circa il rispetto da parte dell’imputato dei doveri che la stessa comporta». In particolare, rileva che «non risulta neppure positivamente accertato se il piano di sicurezza era stato redatto, se in esse figuravano le necessarie opere provvisionali e il coordinamento tra imprese non solo con riferimento ai ponteggi perimetrali, ma altresì in relazione ad eventuali altre opere la cui realizzazione avesse comportato l’esposizione a pericolo da parte dei lavoratori addetti, come appunto la realizzazione dell’armatura di una trave da realizzarsi a notevole altezza da terra.» (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 10.08.2012 n. 32331 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 11/2012).

SICUREZZA LAVORO: La sicurezza sul lavoro e la delega delle funzioni (articolo ItaliaOggi Sette del 06.08.2012).

SICUREZZA LAVORO: A.G. Riu e L. Riu., Luoghi di lavoro diversi dai Cantieri Temporanei o Mobilii e relativi obblighi - L'idoneità tecnica professionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, gli obblighi del Datore di Lavoro Committente nei luoghi di lavoro diversi dai Cantieri Temporanei o Mobili, gli obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori e gli obblighi del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria nei Cantieri Temporanei o Mobili (link a www.lexambiente.it).

SICUREZZA LAVORO: G. Cuccui, Morti sul lavoro: chi il responsabile? La responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore in caso di decesso del secondo (link a www.leggioggi.it).

SICUREZZA LAVORO: Il datore di lavoro pubblico in materia di sicurezza del lavoro.
Ancora una sentenza della Corte Suprema sul datore di lavoro pubblico in materia di sicurezza del lavoro.
Ultimamente, la Sez. III osservò che «la definizione di datore di lavoro, contenuta nell’art. 2 D.Lgs. n. 81/2008,ha dato esclusivo rilievo, ai fini della individuazione dei soggetti titolari del debito di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all’esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa», e che, «nella sua seconda parte, l’art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e, a differenza del D.Lgs. n. 626/1994, il vigente 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l’organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l’organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro».
Aggiunse che «mutuate dal predetto orientamento della Corte di legittimità sono anche le conseguenze che secondo il dettato del citato decreto derivano dalla omessa individuazione dell’organo politico del dirigente designato ad assumere il debito di sicurezza», poiché «in tali casi la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l’organo di vertice medesimo, quindi con il sindaco». (Così Cass. 20.04.2012, in Dir. prat. lav., 2012, 22, 1446. Sul tema v. anche Cass. 28.09.2011, Laganà e R.C, ibid., 2012, 4, 233; Cass. 06.06.2011, Betti, ibid., 2011, 8-9, 674; Cass. 05.05.2011, Angeloni e altri, ibid., 2011, 6, 360, alle cui note si rinvia per il richiamo di ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Nel caso ora esaminato dalla presente sentenza, il direttore generale di un consorzio intercomunale rifiuti, energia servizi, ente consortile con personalità giuridica ed autonomia negoziale, fu dichiarato colpevole quale datore di lavoro per più violazioni antinfortunistiche, sul presupposto che lo statuto del consorzio «attribuisce al direttore generale ampi e pregnanti poteri gestionali, decisionali e di spesa, propri del datore di lavoro».
A sua discolpa, l’imputato lamenta che, «secondo il T.U. 81/2008, che ha mutuato l’indirizzo giurisprudenziale, compete all’organo di direzione politica il dovere di individuare il dirigente cui attribuire la qualità di datore di lavoro», e che, «non risultando alcuna delega, la qualifica di datore di lavoro non poteva che competere al presidente del consorzio».
La Sez. III non è d’accordo.
Premette che, «ai fini dell’applicazione della normativa antinfortunistica, datore di lavoro sia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva», e che «nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri gestionali, decisionali e di spesa, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale».
Nel richiamare Cass. 17.07.2009 Corea e altro (in Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, IV edizione, Milano, 2012, 22), precisa che «gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza in luoghi di lavoro, che per legge fanno capo al datore di lavoro, nel settore degli enti pubblici gravano sul titolare effettivo del potere di gestione», e che «tali obblighi possono gravare su un funzionario non avente qualifica dirigenziale qualora lo stesso, a norma dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008, sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice dell’amministrazione tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività e sia altresì dotato di poteri decisionali e di spesa».
Rileva come «il datore di lavoro, individuato secondo i criteri sopra indicati, possa delegare gli obblighi su di lui gravanti ad altri, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia, ma l’atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive», e, quindi, come «la delega è in linea generale ed astratta consentita, ma per essere rilevante ai fini dell’esonero da responsabilità del delegante, deve avere i seguenti requisiti: essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale; il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell’impresa; unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa; l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo».
Afferma che, nel caso di specie, «mentre l’art. 20 dello statuto dell’ente attribuisce al presidente del consiglio di amministrazione, oltre alla rappresentanza legale del consorzio, mere funzioni generali di raccordo, di coordinamento e di vigilanza, l’art. 28 attribuisce al direttore generale ampi poteri gestionali, decisionali e di spesa, assegnandogli ‘‘la responsabilità gestionale del consorzio’’, la possibilità di operare ‘‘assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici’’ e, in particolare, i compiti di ‘‘dirigere il personale del consorzio, organizzare funzioni ed attribuzioni di servizi, settori e coordinamenti di aree; predisporre i piani di formazione ed aggiornamento del personale; provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio ed entro i limiti e con le modalità previste da apposito regolamento; firmare gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento».
Conclude che «il direttore generale del consorzio aveva, a norma di statuto, poteri gestionali, decisionali e di spesa e, quindi, su di lui gravavano gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro», e che «non risulta che tali obblighi siano stati delegati ad altri» (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 16.07.2012 n. 28410 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/2012).

SICUREZZA LAVOROSicurezza sui cantieri: ecco un pratico vademecum sugli obblighi e le responsabilità del committente e delle imprese.
Il Testo Unico sulla Sicurezza prevede obblighi ben precisi per le diverse figure legate al cantiere.
Gli adempimenti variano in funzione di alcuni aspetti, quali ad esempio l’entità del cantiere (uomini/giorno impiegati) e la presenza di rischi particolari (v. Allegato XI D.Lgs. 81/2008).
Ance Giovani L’Aquila ha pubblicato un interessante vademecum, utile a tutti i datori di lavoro, alle imprese, ai lavoratori autonomi e a tutte le figure impegnate nella sicurezza (RSPP, RLS, preposto, etc.), che illustra in maniera chiara e precisa i ruoli e i compiti di ciascuno di essi.
Il documento, contenente varie tabelle riepilogative e schemi di sintesi, definisce:
● le figure chiave della sicurezza
● l’elenco della documentazione che l’impresa deve fornire al committente, in funzione della tipologia di cantiere
● quando è possibile ricorrere all’autocertificazione dei rischi
● le modalità di redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
● quando fare la riunione periodica
● le modalità di formazione e informazione dei lavoratori
Vengono, inoltre, analizzati gli obblighi per le imprese affidatarie, esecutrici e il lavoratore autonomo, quali, ad esempio:
● comunicazione al committente
● trasmissione del PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
● prima di iniziare i lavori
● trasmissione del POS al coordinatore, dopo averne verificato la congruità
● verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori
● modalità di verifica dell’idoneità tecnico-professionale
● misure generali di tutela della salute
Alla fine è riportata una pratica check-list che permette al datore di lavoro o al direttore di cantiere di verificare che il luogo di lavoro sia in regola con tutta la documentazione e tutti gli adempimenti previsti (19.07.2012 - link a www.acca.it).

APPALTI FORNITURE E SERVIZI - INCARICHI PROGETTUALI - SICUREZZA LAVOROConsip, la gara è la regola.
Le gare Consip sono illegittime se prevedono che l'aggiudicatario possa a sua volta scegliere senza gara professionisti ai quali affidare servizi di ingegneria, proponendoli direttamente alle amministrazioni aderenti alla convenzione Consip; occorre invece affidare una gara ad hoc.

È questo il contenuto principale della interessante sentenza 16.07.2012 n. 4163 della VI Sez. del Consiglio di stato.
La sentenza, almeno con riguardo all'impostazione di alcune gare seguite da Consip negli ultimi anni, pone dei paletti invalicabili quando le attività date in appalto contengano anche servizi di ingegneria e architettura, sia pure in misura complessivamente marginale. Nel caso specifico gli atti di gara prevedevano che l'aggiudicatario stipulasse una convenzione con la Consip, aperta all'adesione delle amministrazioni interessate, attraverso la quale egli si impegnasse a indicare all'amministrazione aderente alla convenzione il curriculum e quindi il nominativo del professionista da incaricare per lo svolgimento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.
In prima istanza il Tar aveva giudicato legittimo l'operato della Consip sul rilievo che le attività di coordinamento della sicurezza non sarebbero riservate a ingegneri e architetti e che gli affidamenti non sarebbero stati soggetti all'applicazione dell'articolo 91 del Codice dei contratti pubblici. Il Consiglio di stato ribalta il giudizio di primo grado innanzitutto per quel che riguarda la non esclusività delle prestazioni in capo a ingegneri e architetti.
Per quel che riguarda invece le modalità di affidamento di tali prestazioni i giudici affermano che se ad assumere le vesti del committente-datore di lavoro è un soggetto pubblico, le regole per la individuazione delle figure professionali incaricate del coordinamento della sicurezza non potrebbero essere diverse da quelle prescritte dal codice dei contratti in relazione alle medesime figure.
Si tratta quindi di attività riservate da affidare secondo le regole del Codice dei contratti pubblici: oltre 100.000 euro con gara e al di sotto con la procedura a inviti (a cinque) prevista dall'art. 57, comma 6. La convenzione è dunque illegittima perché aggira l'evidenza pubblica (articolo ItaliaOggi del 17.08.2012 - link a www.corteconti.it).
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Coordinatori sicurezza: Sentenza del Consiglio di Stato sulle modalità di affidamento.
Con la sentenza 16.07.2012 n. 4163, il Consiglio di Stato, sezione VI, si è definitivamente espresso in merito alle modalità delle nomine del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili.
La vicenda nasce da un ricorso del Consiglio nazionale degli Ingegneri contro la Consip s.p.a. per la riforma della sentenza n. 7124/2011 del Tar del Lazio–Roma sezione III concernente la fornitura servizi e gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 23.10.2009 Consip spa aveva indetto una gara a procedura aperta, strutturata in sei lotti corrispondenti a distinte aree geografiche del Paese, per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni.
Tra i tanti servizi oggetto di gara era anche ricompreso il servizio denominato “Misure di sicurezza nei cantieri”, avente ad oggetto la fornitura, alle amministrazione richiedenti, delle risorse e degli strumenti necessari a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 81 del 2008, in forza del quale l'aggiudicatario avrebbe tra l'altro fornito all'amministrazione i nominativi del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
Con ricorso al Tar del Lazio il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva impugnato gli esiti della predetta gara nella parte in cui a mezzo di tale selezione è stato sostanzialmente affidato all'aggiudicatario dei singoli lotti d'appalto anche il compito di indicare alle amministrazioni aderenti alla convenzione i nominativi dei soggetti responsabili dei servizi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
Con sentenza n. 7124 del 05.09.2011 il Tar aveva respinto il ricorso.
Ora il Consiglio di stato da ragione al Consiglio nazionale degli Ingegneri precisando che le conclusioni cui pervengono i giudici del Tar in ordine alla legittimità degli affidamenti degli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva non appaiono condivisibili.
I Giudici di Palazzo Spada ricordano che alla luce delle previsioni contenute negli articoli 90 e 91 del Codice dei contratti, l'affidamento degli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, può essere compiuto in favore di una pluralità di soggetti ma quel che più rileva è che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Quanto alle modalità di affidamento, l'articolo 91 è tassativo nel prescrivere che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo , ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, delle disposizioni ivi previste.
Nella sentenza viene, anche, precisato che tali affidamenti, nei quali rientrano anche quelli afferenti i servizi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, postulano l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente e che, anche per le gare di importo inferiore alla soglia di centomila euro, devono comunque osservarsi i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del Codice dei contratti. Per altro, nell'articolo 91, comma 8, del codice dei contratti viene definito il divieto di affidamento di attività di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal codice.
Peraltro ai giudici del Consiglio di Stato, stante l'obbligo normativo dell'evidenza pubblica in tal genere di affidamenti, non appare pertinente, per evidente incompatibilità applicativa, il richiamo alla disciplina del subappalto ed ai suoi limiti applicativi (commento tratto da www.lavoripubblici.it).

SICUREZZA LAVORO: F. Iaconi, Sicurezza sul lavoro: la delega di funzioni trasferisce il rischio lavorativo sul delegato (link a www.leggioggi.it).

SICUREZZA LAVOROLinee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia: aggiornamento del decreto Direttore Generale Giunta Regionale 31.10.2002 n. 20647 (decreto D.G. 19.06.2012 n. 5408).
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Regione Lombardia: ecco le Linee Guida per la sorveglianza sanitaria in edilizia.
Le malattie professionali in edilizia sono le più numerose tra quelle riconosciute dall’Inail, nonostante sia notoria la sottostima di tale fenomeno.
Al riguardo, la Regione Lombardia ha approvato le nuove “Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia”, con il Decreto n. 5408 del 19.06.2012.
Le linee guida, seppur di carattere regionale, offrono utili indicazioni a tutti gli operatori della prevenzione, pubblici e privati, ai medici competenti, ai medici delle ASL, ai datori di lavoro, ai RSPP, ai RLS e lavoratori del settore edile,
Il documento è così strutturato:
Parte 1
Þ Visita ed accertamenti sanitari periodici
Þ Visite di minori, apprendisti e studenti della scuola edile
Þ Accertamenti finalizzati ad escludere o identificare l’assunzione di sostanze stupefacenti
Þ Vaccinazioni
Parte 2
Þ Esami integrativi per i lavoratori esposti ad AMIANTO
Þ Esami integrativi per i lavoratori esposti a SILICE
Þ Esami integrativi per i lavoratori esposti a IPA
Þ Esami integrativi per i lavoratori che svolgono attività in quota in sospensione su funi
Parte 3
Þ Accertamenti sanitari a richiesta del lavoratore
Þ Accertamenti sanitari nel caso di cambio di mansione del lavoratore
Þ Accertamenti sanitari nel caso di ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni
Þ Accertamenti sanitari a fine rapporto di lavoro
Þ
Titolari di impresa, artigiani e lavoratori autonomi del settore edile che svolgono attività a rischio come i lavoratori dipendenti (commento tratto da www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: Direttore dei lavori e coordinatori nei cantieri.
Di notevole interesse, in questa sentenza, è quel che s’insegna a proposito della posizione di garanzia vuoi del direttore dei lavori, vuoi dei coordinatori, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili.
Invero, la Sez. IV, dopo aver ribadito la responsabilità del datore di lavoro dell’imprese esecutrice, sottolinea che «le posizioni di garanzia del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione «non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori».
E insegna, inoltre, che «il direttore dei lavori o responsabile dei lavori edili è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l’obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l’esecuzione dei predetti lavori, a nulla rilevando la compresenza di un ‘‘coordinatore della sicurezza in fase di progettazione’’ e di un ‘‘coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione’’, a loro volta titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia». (Quanto alla posizione di garanzia dei coordinatori v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, IV edizione, Milano, 2012, 501 ss. e 508 ss.; sulle responsabilità del direttore dei lavori cfr., in particolare, Cass. 31.05.2012, Ciulla e altro, in ISL, 2012, ..., alla cui nota si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali) (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 14.06.2012 n. 23630 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/2012).

SICUREZZA LAVOROInfortunio sul cantiere: può essere responsabile anche il committente?
In materia di affidamento di lavori in appalto per un cantiere edile, il committente ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori e dipendenti dell’impresa appaltatrice, tanto più se utilizzano macchinari pericolosi.

Nel caso in esame, committente e appaltatore vengono condannati entrambi per l'infortunio accaduto ad un lavoratore durante l’uso di un muletto che risultava in cattivo stato di conservazione (freni non funzionanti).
Il dovere di garantire adeguata sicurezza e formazione ai singoli lavoratori è un obbligo ascrivibile oltre al datore di lavoro anche al committente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 11.06.2012 n. 9441 che, facendo riferimento alla normativa di settore (art. 2087 del Codice Civile, art. 7 del D.Lgs. 626/1994, art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008), ha ritenuto responsabile il committente per aver omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell’impresa e per non aver sorvegliato nella fase esecutiva del contratto di appalto.
Pertanto, è sempre necessario che il committente verifichi l’idoneità delle imprese a cui affida i lavori e si accerti che siano adottate tutte le misure di sicurezza necessarie (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: PSC generico e responsabilità del coordinatore per la progettazione.
In un cantiere aperto per il rifacimento della facciata di un fabbricato, un dipendente dell’impresa esecutrice con qualifica di tinteggiatore, «mentre stava smontando il ponteggio utilizzato, impugnava un tavolone di legno, della
lunghezza di circa quattro metri, del peso di 26 chilogrammi, per caricarlo sul camion
», «inciampava su di un cordolo di cemento alto circa 35 centimetri posto a poca distanza da un lucernario, chiuso con pezzi di legno e nylon che non reggeva il peso dell’operaio», e «rovinava al suolo, da una altezza di diversi metri».
A dire dei giudici di merito, «l’apertura, presente nel piazzale antistante il fabbricato, non era stata adeguatamente coperta e costituiva perciò una palese fonte di pericolo, proprio in relazione alle possibili cadute delle persone che operavano nel cantiere»; e il «coordinatore per la progettazione e la esecuzione delle opere avrebbe dovuto evidenziare tale rischio nel piano di sicurezza e coordinamento e provvedere alla eliminazione in concreto della fonte di pericolo», là dove per contro «il piano, su tale punto, risultava di converso del tutto generico».
Nel confermare la condanna dell’imputato, la Sez. IV ritiene che il coordinatore della sicurezza, «in presenza di una copertura che appariva del tutto inadeguata, avrebbe dovuto provvedere a mettere in sicurezza il lucernario», e che, «sul punto, il piano di sicurezza e coordinamento era stato redatto dall’imputato in modo del tutto generico, in assenza di alcun coordinamento con le diverse ditte che si erano occupate della ristrutturazione dello stabile».
Osserva che «l’appaltatore è il destinatario degli obblighi prevenzionali, salvi alcuni obblighi specifici che restano a carico del committente, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione», e che, «nel caso di specie, vengono in rilievo proprio i rischi connessi all’ambiente di lavoro, in relazione all’apertura presente nel piazzale antistante il fabbricato».
Né il reato di lesione personale colposa ascritto all’imputato risulta improcedibile per difetto di querela: «l’infortunio si era verificato all’interno di un cantiere, a causa della violazione delle norme di sicurezza, con riferimento al piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’imputato. Di talché certamente sussisteva l’aggravante di cui all’art. 590, comma 3, c.p., ed il reato risultava perseguibile di ufficio» (Sulla responsabilità del coordinatore per insufficienza o incompletezza del PSC v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, IV edizione, Milano, 2012, 501 ss.) (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 07.06.2012 n. 22044 - tratto da Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/2012).

SICUREZZA LAVOROIl ministero sulla sicurezza nei cantieri edili. Formazione agli enti doc.
Organismi paritetici doc per la formazione dei lavoratori edili sulla sicurezza lavoro. Ossia, gli enti bilaterali emanati dalle parti sociali con maggiore rappresentatività in termini comparativi che hanno sottoscritto i ccnl dei settori industria, artigianato, cooperazione e industria pmi.
Lo stabilisce il Ministero del Lavoro nella circolare 06.06.2012 n. 13/2012, con cui individua le associazioni sindacali e di categoria corrispondenti al predetto requisito e, dunque, abilitate all'emanazione degli organismi paritetici.
Il ministero risponde alle richieste di chiarimento del personale ispettivo, circa le problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile e, specificatamente, in merito al coinvolgimento nell'attività formativa degli «organismi paritetici», previsti dall'articolo 2, lettera ee), del dlgs n. 81/2008 (T.u. sicurezza). In particolare, è stato chiesto di conoscere quali organismi del settore siano da ritenersi costituiti da «una o più associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale». Circostanza questa, spiega il ministero, essenziale in quanto possono definirsi tali solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, e non tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.
Per ora, precisa dunque il ministero, nel settore dell'edilizia, i contratti collettivi nazionali (ccnl) sottoscritti dalla organizzazioni sindacati e datoriali comparativamente più rappresentative sempre a livello nazionale sono: industria (Ance; Feneal-Uil; Filca-Cisl; Fillea-Cgil); artigianato (Anaepa; Cna-costruzioni; Fiae-Casartigiani; Claai; Feneal-Uil; Filca-Cisl; Fillea-Cgil); Cooperazione (Ancpl-Legacoop; Federlavoro e servizi-Confcooperative; Pls Agci; Feneal-Uil; Filca-Cisl; Fillea-Cgil); Piccola e media industria (Anieme; Feneal-Uil; Filca-Cisl; Fillea-Cgil).
In conclusione, il ministero precisa che soltanto gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o di più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie dei predetti contratti (sigle in parentesi) possono definirsi «organismi paritetici» ai sensi del T.u. sicurezza e, pertanto, legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, come previsto sempre dal T.u. sicurezza (articolo 37) (articolo ItaliaOggi del 09.06.2012).

SICUREZZA LAVOROCome si redige un DUVRI (Documento Unico di Valutazione di Rischi Interferenti): ecco un modello completo e versatile.
La redazione del DUVRI, come previsto dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), è sempre obbligatoria in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi. Anche nel caso in cui non siano presenti rischi dovuti a interferenze il DUVRI va redatto, in quanto la compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi.
Questo indica le misure preventive da adottare per la cooperazione e il coordinamento dei lavoratori, nel caso in cui i lavori vengano affidati a più imprese, al fine di prevenire e ridurre i rischi dovuti alle interferenze presenti sul luogo di lavoro.
L’INAIL ha prodotto uno schema di elaborazione del DUVRI, utile a tutti i tecnici e agli addetti ai lavori, in particolare ai datori di lavoro committenti cui spetta il compito di informare i lavoratori dell’impresa appaltatrice circa i rischi e di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice stessa.
La guida dell’INAIL è così strutturata:
Descrizione del modello DUVRI
Modalità operative
Ipotesi A: assenza di rischi dovuti all’interferenza
Ipotesi B: presenza di rischi dovuti all’interferenza
Ipotesi C: caso in cui NON deve essere redatto il DUVRI
Esemplificazione con diagramma di flusso
Il quadro normativo
Determinazione AVCP n. 3 del 05.03.2008
Definizioni
Allegati
Oltre alla guida, in allegato a questo articolo anche il modello di DUVRI relativo ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione adottato dall’Inail (31.05.2012 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROEcco la guida completa alla prevenzione incendi e alla valutazione del rischio d’incendio.
Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e s.m.i. obbliga ogni datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda di cui è responsabile, ad una valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
L’INAIL ha pubblicato la nuova guida antincendio, contenente i criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza sui luoghi di lavoro.
Il documento è utile a tutti i tecnici impegnati nel settore della sicurezza o dell’antincendio, ai datori di lavoro, ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione e ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza.
Infatti, la guida risulta molto completa e tratta i seguenti argomenti:
● Evoluzione normativa antincendio
● Criteri generali di prevenzione incendi
● Valutazione del rischio incendio
● Criteri di verifica della resistenza al fuoco e calcolo del carico d’incendio
● Quantificazione e dislocazione degli estintori
● Tipologie di impianti di estinzione
● Piano di emergenza
● Formazione e informazione
● Esempio di registro della sicurezza antincendio
● Schede tipo sulla formazione ed esercitazioni antincendio
● Glossario antincendio
Il documento può essere utilizzato anche come strumento per la formazione antincendio per le figure impegnate nella sicurezza (11.05.2012 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Omissioni in relazione al D.Lgs. 81/2008 e responsabilità di un Sindaco.
Responsabilità di un Sindaco per i reati di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, lett. b) e art. 18, lett. a), articolo 43, lett. b) per non avere nominato il responsabile del servizio di prevenzione, né il medico competente per la sorveglianza sanitaria, e per non avere designato i lavoratori addetti al primo soccorso.
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La definizione di datore di lavoro, contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2008, articolo 2, ha dato esclusivo rilievo, ai fini della individuazione dei soggetti titolari del debito di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa.
Nella sua seconda parte l'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto, individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, a differenza del D.Lgs. n. 626 del 1994, il vigente 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l'organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro.
Mutuate dal predetto orientamento della Corte di legittimità anche le conseguenze che secondo il dettato del citato decreto derivano dalla omessa individuazione dell'organo politico del dirigente designato ad assumere il debito di sicurezza: in tali casi la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l'organo di vertice medesimo, quindi con il Sindaco.

La difesa del prevenuto ha interposto appello, che è stato trasmesso a questa Corte ex articolo 568 cod. proc. pen. - Rigetto.
Ad avviso del decidente, le prescrizioni dettate nelle predette disposizioni normative sono entrate in vigore il 15/05/2008, mentre dagli atti è emerso, in modo incontestabile, che fino al 20/03/2009 l'amministrazione comunale non aveva ancora adempiuto al disposto normativo, rendendo inconferente, ai fini della integrazione delle fattispecie contestate, l'ottemperamento alle prescrizioni de quibus in data antecedente all'effettuato controllo da parte della ASL (Omissis), perché, anche in quella data il relativo termine era abbondantemente decorso.
Va osservato, altresì, in punto di affermata responsabilità del Sindaco, che la definizione di datore di lavoro, contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2008, articolo 2, ha dato esclusivo rilievo, ai fini della individuazione dei soggetti titolari del debito di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa.
Nella sua seconda parte l'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto, individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, a differenza del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, il vigente 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l'organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro.
Mutuate dal predetto orientamento della Corte di legittimità anche le conseguenze che secondo il dettato del citato decreto derivano dalla omessa individuazione dell'organo politico del dirigente designato ad assumere il debito di sicurezza: in tali casi la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l'organo di vertice medesimo, quindi con il Sindaco (Corte dei Cassazione, Sez. III penale, sentenza 20.04.2012 n. 15206 - tratto e link a http://olympus.uniurb.it).
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J. Cortinovis, Sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuale responsabilità del Sindaco.
Con la sentenza 20.04.2012 n. 15206 la Corte di Cassazione, Sez. III penale, si pronuncia in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare negli Enti Locali. Secondo i Giudici, considerato che la Pubblica Amministrazione è soggetta, al pari dell’impresa privata, al rispetto delle previsioni indicate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ove il Sindaco, non provveda ad individuazione la figura del datore di lavoro in seno all’organigramma dell’ente locale, tale qualifica continuerà a coincidere con la figura del Sindaco medesimo.
Nel caso di specie, a seguito di sopralluogo ispettivo, eseguito ad opera del personale del Dipartimento prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’azienda ASL, presso una amministrazione comunale, al Sindaco venivano contestati i reati di cui agli artt. 17, lettera b), 18, lettera a) e 43, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, per non avere nominato, né il responsabile del servizio di prevenzione, né il medico competente per la sorveglianza sanitaria e per non avere designato i lavoratori addetti al primo soccorso.
Secondo il Giudice di merito, gli elementi acquisiti consentivano di ritenere già chiaramente provata la responsabilità del Sindaco per le violazioni addebitate, in quanto, fino alla data dell'ispezione, l’amministrazione comunale non aveva ancora adempiuto a quanto previsto dalla vigente normativa.
Avverso tale sentenza, il Sindaco proponeva ricorso per Cassazione censurando la non configurabilità in capo alla figura del Sindaco della qualifica di ^datore di lavoro^. Ciò in considerazione del fatto che, a seguito della chiarita distinzione tra ^organo politico^ e ^organo amministrativo^ ad opera del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), spetterebbe solo al secondo e mai al primo la responsabilità per la mancata attuazione degli obblighi prevenzionistici.
La Suprema Corte non ritiene di accogliere una tale prospettazione, evidenziando, al contrario, come la definizione di ^datore di lavoro^, contenuta all'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008, dia esclusivo rilievo, ai fini della individuazione dei soggetti titolari dell'obbligo di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa.
Inoltre, il comma 1, lettera b), del medesimo articolo 2, individuando nello specifico la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, recepisce il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l'organo di direzione politica, a dover individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro. Ne consegue che dalla omessa individuazione la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l'organo di vertice dell'amministrazione, quindi con il Sindaco
(link a http://studiospallino.blogspot.it).

SICUREZZA LAVORO: “Io non ci casco”: ecco la guida illustrata sui lavori in quota, con esempi pratici di POS e Fascicolo Tecnico.
La caduta dall’alto rappresenta il rischio più frequente e grave a cui sono esposti gli operai durante i lavori in quota.
L’USLL di Padova ha pubblicato il manuale “Io non ci casco”, che affronta passo passo i rischi a cui sono esposti i lavoratori in quota e propone la giusta soluzione per ogni caso, sottolineando la necessità di far seguire ad un’adeguata progettazione delle misure di sicurezza un’adeguata formazione dei lavoratori stessi.
Il documento è un valido strumento per committenti, progettisti, lavoratori e ha l’obiettivo di ridurre l’incidenza di cadute dall’alto. Riporta regole, comportamenti e pratiche di lavoro che migliorano la sicurezza dei lavoratori, adottando opportune misure di protezione collettiva e adeguati dispositivi di protezione individuali (DPI).
L’ultima parte del manuale contiene esempi illustrati di:
● P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza)
● Fascicolo Tecnico dell’opera (12.04.2012 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: A. Veltri, Individuazione della figura giuridica del dirigente nel Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (link a www.filodiritto.com).

SICUREZZA LAVOROLa responsabilità in materia di sicurezza del lavoro - I ruoli individuati dal decreto legislativo 09.04.2008 n. 81 e la delega di funzioni (ANCE, febbraio 2012).

SICUREZZA LAVORO: Il committente privato è sempre responsabile della morte in cantiere di un lavoratore?
Durante l'esecuzione di un contratto d'opera si è verificato un incidente che ha provocato la morte di un lavoratore a seguito della caduta dalla copertura di un immobile di proprietà del committente.
La Corte di Appello di Catania confermando quanto previsto dal Tribunale di primo grado, condanna i proprietari, in qualità di committenti, per omicidio colposo dovuto al mancato adempimento degli obblighi normativi in materia di prevenzione e sicurezza.
Gli imputati ricorrono in Cassazione. Quest’ultima sottolinea che:
● la responsabilità del committente, espressamente prevista dal D.Lgs. 626/1994 prima e dal D.Lgs. 81/2008 poi, non è automatica, ma è necessario individuare l'effettiva incidenza della condotta dello stesso;
● il “dovere di sicurezza” è riferibile sia al datore di lavoro che al committente;
● vanno considerate tutte le circostanze specifiche e le condizioni al contorno che hanno caratterizzato l’infortunio.
Pertanto, la Corte Suprema annulla la sentenza del Tribunale di prime cure perché non hanno effettuato opportune valutazioni circa le capacità tecniche e organizzative della ditta e considerato che l’incidente era avvenuto a lavori ultimati.
Pertanto annulla la Sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 30.01.2012 n. 3563 - commento tratto da e link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROStress lavoro correlato: la guida con le domande più frequenti.
● Che cos’è lo stress?
● Cosa si intende per “stressor”?
● Lo stress è una malattia?
● Che cos'è il mobbing?
● Che cos’è il “burn-out”?
A tutte queste domande, risposte chiare e precise dall'ASS4 medio Friuli che ha pubblicato una guida sullo stress da lavoro correlato contenente indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18.11.2010 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
Ricordiamo che dal 31.12.2010 è entrato in vigore l’obbligo di valutazione del rischio da stress correlato al lavoro, introdotto in forma esplicita dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
Il documento proposto è strutturato sotto forma di FAQ (Frequently Asked Questions, ossia domande più frequenti) e ha lo scopo di fornire risposte puntuali e sintetiche ai numerosi interrogativi che sono sorti in relazione alla valutazione del rischio da stress (26.01.2012 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROCome si redige un PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di un ponteggio).
Dopo la pubblicazione del POS nella Newsletter precedente, è la volta del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di un ponteggio).
Ricordiamo innanzitutto che il PiMUS è un documento obbligatorio per tutti i cantieri in cui si ricorre al ponteggio per l’esecuzione dei lavori. Esso rappresenta lo strumento di lavoro per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio affinché sia tutelata la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.
Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede l'obbligo del datore di lavoro di redigere il PiMUS, rispettando i contenuti minimi previsti dall’Allegato XXII.
In allegato a questo articolo proponiamo uno schema di PiMUS elaborato dal Gruppo di lavoro della Provincia di Padova, di concerto con il Comitato Provinciale di Coordinamento.
Il documento rappresenta uno strumento versatile a disposizione di tutte le imprese che operano con l'utilizzo di ponteggi; in esso sono contenute tutte le misure preventive di sicurezza da adottare in cantiere.
E' così strutturato:
● dati identificativi generali
● verifica del ponteggio
● disegno esecutivo del ponteggio
● caratteristiche degli impalcati, degli appoggi e degli ancoraggi
● indicazioni generali per le operazioni di montaggio, trasformazione, smontaggio
● modalità di tracciamento del ponteggio
● descrizione dei DPI e delle attrezzature da utilizzare
● regole generali
● ponteggi metallici a telai prefabbricati
● ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati
● ponteggi metallici a tubi e giunti (19.01.2012 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORODatore di lavoro, dirigente e preposto: definizioni, obblighi e responsabilità. Dall'ANCE i modelli per incarichi e delega di funzioni.
Il Datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Il Dirigente è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando sulla stessa”.
Il Preposto è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è “la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
L’ANCE ha pubblicato una guida in materia di sicurezza sul lavoro, con l’intento di chiarire le responsabilità in materia di sicurezza delle principali figure dell’impresa e di elencare i ruoli e le possibili deleghe all’interno della stessa e dei cantieri edili.
Gli Argomenti trattati sono:
Le figure previste dal Testo Unico sicurezza e le relative posizioni di garanzia
La delega di funzioni
Applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia: imprese esecutrici ed impresa affidataria
In allegato sono presenti i seguenti modelli:
● Lettera di incarico per l'intero complesso aziendale
● Lettera di incarico per il singolo cantiere
● Lettera di incarico per l'impresa affidataria
● Delega di funzioni in materia di sicurezza per imprese esecutrici
● Delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro per imprese affidatarie (19.01.2012 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.
ANCE, come formalizzare un atto di delega di funzioni? L’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha predisposto un documento sulla responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro che si occupa, in particolare della c.d. “delega di funzioni”. L’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche definisce come deve essere formalizzato un atto di delega affinché sia efficace sotto il profilo delle responsabilità del delegato e del delegante.
A tal fine, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha predisposto un documento sulla “delega di funzioni”, composto da due parti:
- la prima parte approfondisce le figure rilevanti previste dal Testo Unico sulla sicurezza (datore di lavoro, dirigente, proposto, Rspp) analizzando le relative posizioni di garanzia ed effettuando un’ampia trattazione giuridica sulla delega di funzioni;
- la seconda parte riporta esempi di lettere di incarico ed esempi di deleghe di funzioni in materia di sicurezza che possono essere adattare dai datori di lavoro alla realtà organizzativa della loro impresa (16.01.2012 - commento tratto da www.ipsoa.it).

SICUREZZA LAVOROCome si redige un POS (Piano Operativo di Sicurezza): ecco un modello completo e versatile.
Il POS è il documento in cui sono contenute tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori.
Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede l'obbligo del datore di lavoro di un’impresa esecutrice di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) con i contenuti minimi previsti all’Allegato XV; il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avrà l’obbligo di verificare l’idoneità di questo documento.
In allegato a questo articolo proponiamo uno schema di POS elaborato dal Gruppo di lavoro della Provincia di Padova, di concerto con il Comitato Provinciale di Coordinamento.
Il documento rappresenta uno strumento versatile a disposizione di tutti gli operatori del settore (imprese, committenti e coordinatori) improntato alla praticità, all’efficacia e alla concretezza.
In esso sono contenute tutte le misure preventive di sicurezza da adottare in cantiere ed è così strutturato:
dati generali del cantiere
dati identificativi dell'impresa esecutrice
specifiche mansioni inerenti la sicurezza
descrizione dell'attività di cantiere
descrizione delle modalità organizzative
elenco dei ponteggi, delle macchine, attrezzature ed impianti
elenco delle sostanze e preparati pericolosi
elenco dei dispositivi di protezione individuale
esiti dei rapporti di valutazione del rumore e delle vibrazioni
macroclima
procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC (quando previsto)
documentazione in merito all’informazione e formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
valutazione dei rischi del cantiere (12.01.2012 - link a www.acca.it).

anno 2011

SICUREZZA LAVORO: Obbligo di formazione per i datori di lavoro con funzioni di RSPP: finalmente l'accordo Stato-Regioni.
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
● concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
● rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali.
Il 21.12.2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza.
Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi.
I livelli saranno:
Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio,
Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
Tutti i lavoratori, nessuno escluso dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:
Þ Rischio Basso: 4 ore
Þ Rischio Medio: 8 ore
Þ Rischio Alto: 16 ore
con aggiornamento obbligatorio quinquennale.
La formazione può essere seguita in modalità e-learning.
I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:
◊ Rischio Basso: 16 ore
◊ Rischio Medio: 32 ore
◊ Rischio Alto: 48 ore
Preposti e Dirigenti dovranno seguire corsi di formazione specifici con aggiornamenti obbligatori.
In allegato a questo articolo proponiamo il testo dell'Accordo Stato-Regioni e uno schema riepilogativo predisposto dall'AiFOS (Associazione italiana FOrmatori della Sicurezza sul lavoro) (29.12.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROPrevenire prima di soccorrere! Esempi pratici, schemi illustrativi e soluzioni da adottare nella guida pratica alla sicurezza nei cantieri.
Prevenire prima di soccorrere! Questo è lo scopo della guida pratica illustrata all'infortunistica sui cantieri pubblicata dalla regione Emilia Romagna.
La guida, certamente utile per tutti gli operatori del settore edile, risulta ben strutturata e completa; affronta molti degli aspetti relativi alla sicurezza e alla valutazione dei rischi presenti in cantiere e propone una serie di soluzioni da adottare, con esempi pratici, particolari costruttivi e schemi esplicativi.
Dopo aver analizzato la normativa di riferimento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il documento tratta i seguenti argomenti:
Viabilità in cantiere
Scavi e fondazioni
Protezione dei posti di lavoro
Scale
Ponteggi, ponti su ruote a torre, impalcati e parapetti dei castelli
Macchine e attrezzature da cantiere
Impianti elettrici in genere
Lavori di demolizione
Schemi di montaggio coperture prefabbricate in cemento
Dispositivi di protezione individuali
Sistemi di arresto caduta
Prescrizioni per i segnali gestuali - Gesti convenzionali da utilizzare
Sorveglianza sanitaria in edilizia
Prevenzione incendi (15.12.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Il coordinatore per l'esecuzione deve verificare l'osservanza delle norme.
Il coordinatore ha l'obbligo, oltreché di esser presente in cantiere, di controllare l'osservanza alle regole in materia di sicurezza dettate sia dal piano di sicurezza e di coordinamento, sia dalle susseguenti integrazioni dallo stesso disposti.

Si susseguono le sentenze che forniscono un quadro esemplare della posizione di garanzia del coordinatore per la esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili (sul tema v. i precedenti richiamati da Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza aggiornato con le sentenze sui D.Lgs. n. 81/2008 e 106/2009, terza ed., Milano, 2011, 397 s., cui adde, da ultimo, Cass. 03.10.2011, Bea e altri, in ISL, 2011, 11, 795; Cass. 17.08.2011, Goggi, in Dir. prat. lav., 2011, 36, 2166; Cass. 27.06.2011, Caiazza e altri, in ISL, 2011, 10, 741; Cass. 05.05.2011, Lombardini, ibid., 2011, 7, 409; Cass. 18.04.2011, Marini e altro, ibid., 2011, 6, 359).
La sentenza che qui presentiamo affronta il caso di un coordinatore per la esecuzione (oltre che per la progettazione) dei lavori di posa della copertura di un fabbricato ad uso residenziale commissionati dalla società proprietaria a un’impresa, condannato per l’infortunio mortale in danno di un esperto operaio con mansioni di capocantiere deceduto per precipitazione “attraverso l'apertura di un lucernaio coperta da una guaina protettiva e, pertanto, non visibile in conseguenza delle negligenti ed imprudenti omissioni e della violazione delle specifiche norme antinfortunistiche”.
Questo fu l’addebito mosso al coordinatore: “dopo aver provveduto, in adempimento all'incarico ricevuto previo diretto accesso al cantiere, all'aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento al fine di delineare la sicura procedura di posa del tetto, prescrivendo in particolare l'uso delle cinture di sicurezza oppure di ponteggi sottostanti e dopo aver constatato, in concomitanza con altri due successivi sopralluoghi, l'omesso rispetto di dette prescrizioni a tutela del rischio di caduta dall'altro, aveva tuttavia omesso di segnalare siffatti reiterati inadempimenti al committente od al responsabile del cantiere, ed aveva altresì mancato di dare comunicazione della rilevata inadempienza alla USL ed alla Direzione provinciale del lavoro, essendo lo stesso tenuto ad ordinare la sospensione dei lavori, ai sensi di legge, fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento da parte delle ditte interessate”. Lo stesso si era occupato di effettuare gli aggiornamenti del suddetto piano; che lo stesso, recandosi peraltro, due volte alla settimana, in cantiere, aveva effettuato specifici interventi in data 23 settembre, 6 ottobre e 27.10.2003, in particolare prescrivendo l'uso delle cinture di sicurezza in presenza del rischio di caduta al suolo, da un'altezza superiore ai due metri.
A seguito dei sopralluoghi eseguiti il 6 ed il 27.10.2003, il Tadini aveva verificato che i dipendenti della ditta Lucci Legnami s.r.l., benché impegnati sul tetto, si erano resi inadempienti alle prescrizioni di indossare le cinture di sicurezza. Da qui quindi la ricorrenza della pacifica responsabilità colposa dell'imputato per l'omessa adozione, in presenza di pericolo imminente e grave per l'incolumità dei lavoratori, di quanto previsto dall'art. 5, comma 10, lett. E) ed F) D.I.vo n. 494 del 1996 come novellato dall'art. 5 del D.I.vo n. 528 del 1999. Ed è del tutto ovvio che l'evento sarebbe stato evitato, qualora l'imputato avesse concretamente ed esplicitamente dato corso a quanto previsto dalla legge, fino a giungere a disporre la sospensione delle lavorazioni in caso di reiterata inottemperanza alle già impartite prescrizioni di sicurezza: la sola condotta attiva, dallo stesso esigibile, dotata di incontestabili rilevanza ed efficacia cautelare.
L'obiezione dell'imputato secondo la quale, illogicamente e contraddittoriamente, la Corte distrettuale ne avrebbe ravvisato la colpevole omissione nel provvedere alla sospensione delle lavorazioni sul tetto, in difetto di un pericolo grave ed imminente integra invero un'inammissibile censura in punto di fatto con la quale, in buona sostanza, il ricorrente, sotto l'apparenza di un insussistente vizio motivazionale della sentenza impugnata, intenderebbe, nella presente sede di legittimità, "sostituire" una propria lettura delle risultanze istruttorie, "alternativa" a quella compiuta dai Giudici di merito che hanno ritenuto tutto il tetto zona pericolosa per l'incolumità dei lavoratori per la presenza di aperture e di cavità che era necessario "porre allo scoperto" per eseguire le previste lavorazione, dopodiché peraltro già si era verificata la caduta di altro operaio (Zonca), fortunosamente, senza gravi conseguenze.
A sua discolpa, l’imputato lamenta che “egli stesso, la mattina dell'incidente, aveva ordinato alla vittima di chiudere tutte le aperture ancora rimaste aperte”, e che “siffatta richiesta avrebbe automaticamente comportato la sospensione dei lavori fintantoché non si fosse provveduto a tale operazione proprio perché le maestranze addette alla posa della guaina avrebbero dovuto interrompere tale attività per procedere al posizionamento delle funi di sicurezza cui collegare le cinture di sicurezza”. E ne desume che, “ordinando la chiusura delle aperture, aveva ottemperato di fatto all'onere previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 494/1996 [e ora dall’art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. n. 81/2008], dovendo le singole lavorazioni restare sospese fino alla verifica dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte”.
Sostiene, inoltre, che i giudici di merito avrebbero “indebitamente ampliato oltre modo il ruolo e le responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori che non era più tenuto ad assicurare l'applicazione del piano di sicurezza, ma solamente a verificarne l'applicazione, non assumendo quindi un'obbligazione c.d. di risultato”, e che, “nel caso di specie, il piano di sicurezza e di coordinamento della impresa appaltatrice rispondeva alle prescrizioni del regolamento, chiaramente imponendo l'adozione della misura di sicurezza prevista, relativamente alla necessità della preventiva chiusura delle aperture del solaio”, sicché “il piano di sicurezza rispondeva ai requisiti di legge e la relativa applicazione esecutiva era stata verificata dal coordinatore, dal quale null'altro poteva esigersi”.
La Sez. IV disattende queste argomentazioni difensive. In accordo con i giudici di merito, osserva che sul coordinatore “gravava l'obbligo, oltreché di esser presente in cantiere, di controllare (id est: ‘di verificare’) l'osservanza alle regole in materia di sicurezza dettate sia dal piano di sicurezza e di coordinamento, sia -ovviamente- dalle susseguenti integrazioni dallo stesso disposti”. E con particolare lucidità precisa che “l'eventuale adozione dei provvedimenti a valenza prettamente cautelare di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), D.Lgs. n. 494/1996 [e ora all’art. 92, comma 1, lettere e) ed f), D.Lgs. n. 81/2008] logicamente e necessariamente implica la preventiva verifica sia delle condizioni di esecuzione delle lavorazioni sia dell'inottemperanza delle prescrizioni antinfortunistiche”. Dove si coglie efficacemente la determinante connessione tra le disposizioni attualmente dettate nell’art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 alla lettera a) e alla lettera e) (non a caso, quest’ultima, esplicita nel prescrivere l’obbligo di segnalare “le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto”) (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 02.12.2011 n. 45009 - tratto da www.ipsoa.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICISe il capocantiere non vigila l'imprenditore non risponde.
L'imprenditore edile non risponde per i danni subiti dall'operaio in seguito alla caduta da un'impalcatura se ha nominato un capocantiere e un coordinatore che non hanno vigilato.
Ad allentare la morsa sulla responsabilità a tutti i costi del datore di lavoro in caso di infortuni è la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, che, con la sentenza 01.12.2011 n. 44650, ha confermato l'assoluzione nei confronti di un imprenditore accusato di lesioni colpose per la caduta di un operario da un'impalcatura alta 185 cm.
Ma da quanto ricostruito dagli inquirenti era emerso in primo luogo che non erano applicabili al caso le norme antinfortunitische poste a tutela dei lavori in quota (per impalcature superiori ai due metri). Non solo. L'imprenditore aveva inoltre nominato un capocantiere, assente per malattia il giorno dell'incidente, e un coordinatore, ritenuto colpevole in un altro procedimento con patteggiamento della pena.
Dunque, secondo i giudici di merito del Tribunale di Asti, nulla poteva essere rimproverato al datore di lavoro che aveva predisposto tutte le misure a tutela dell'operaio. Contro questa decisione la pubblica accusa ha presentato ricorso in Cassazione osservando che l'altezza dell'impalcato dal quale è caduto l'infortunato sembra rendere non direttamente applicabili le norme antinfortunistiche specificamente dettate per i lavori in quota. Non basta. Secondo la Procura, in considerazione degli obblighi cautelari imposti dall'art. 2087, cod. civ. al datore di lavoro, nel caso di specie residua a carico dell'imprenditore un profilo di colpa generica, atteso che l'altezza dell'impalcato, di poco inferiore ai due metri (cm. 185), rendeva la situazione concreta estremamente pericolosa per l'incolumità degli addetti, tenuto conto della eccessiva distanza tra asse e parete dell'edificio (da 50 a 70 centimetri).
Dunque il datore di lavoro avrebbe dovuto rimuovere i fattori di rischio presenti in cantiere, dando disposizioni affinché l'impalcato aderisse alla parete del fabbricato, evitando interstizi pericolosi per gli operai. Una tesi, questa, che non ha convinto la quarta sezione penale che, nel confermare l'assoluzione dell'imputato ha ritenuto che l'organigramma aziendale, con la nomina di capocantiere e coordinatore, fosse impeccabile. Anche la Procura generale della Suprema corte, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 20 ottobre ha chiesto la conferma della pronuncia di assoluzione dell'imprenditore (articolo ItaliaOggi del 02.12.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO - SICUREZZA LAVOROSanzioni per violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Emilia Romagna, con parere 30.11.2011 n. 239, ha stabilito che:
"La posizione che emerge è quella del riconoscimento del carattere personale della responsabilità conseguente alle violazioni della normativa concernente la sicurezza nel luogo di lavoro...Pertanto l'ente pubblico, in presenza di una sanzione a carico del datore di lavoro per violazione della normativa sulla sicurezza de qua, non può assumersene l'onere, senza cagionare un danno all'Erario."
"La Sezione ritiene che il Sindaco (nella fattispecie, datore di lavoro) debba essere destinatario dell'eventuale risarcimento che l'ente locale dovesse ottenere dalla società incaricata degli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008, fino alla concorrenza della somma dallo stesso pagata a titolo di sanzione." (tratto da www.publika.it).

SICUREZZA LAVOROSICUREZZA/ Pulizia di silos, serve esperienza. Stop ai lavori in ambienti a rischio senza giusta formazione. Entra in vigore il dpr n. 177/2011 che approva il regolamento per la qualificazione delle imprese.
Stop ai lavori di pulitura di silos e cisterne senza adeguata formazione dei lavoratori e dispositivi di sicurezza. Il 23 novembre entra in vigore il dpr n. 177/2011 che approva il regolamento per la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Le disposizioni, che resteranno valide in attesa della definizione del complessivo sistema di qualificazione delle imprese previsto dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008), stabiliscono tra l'altro che per svolgere attività lavorativa in ambienti confinati l'azienda deve avere in forza personale con esperienza almeno triennale (in misura non inferiore al 30% della forza lavoro), munito di specifici dispositivi di protezione individuale (maschere protettive ecc.), di attrezzature e di strumentazioni (come rilevatori di gas, respiratori ecc.) idonei a prevenire i rischi.
Finalità e ambito di applicazione. Il regolamento disciplina il sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi destinati a operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quali individuati ai sensi degli articoli 66 e 121 del T.u. sicurezza (si veda tabella). Restano comunque disposizioni di carattere temporaneo, in attesa della definizione del complessivo sistema previsto dal T.u. sicurezza.
Le nuove regole. Il regolamento stabilisce che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione delle norme relative alle imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento (contenuti e modalità della formazione verranno individuati entro 90 giorni con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali);
e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva (Durc);
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo ItaliaOggi Sette del 21.11.2011).

LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: Sicurezza: R.U.P. deve sorvegliare anche durante la fase di svolgimento dei lavori.
A carico del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto.
E’ questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con la sentenza 15.11.2011 n. 41993.
Nel caso di specie il giudice di prime cure condannava per il delitto di cui all’art. 589 c.p. per omicidio colposo, il responsabile del procedimento amministrativo di lavori pubblici e responsabile dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza e il titolare della ditta subappaltatrice, rispettivamente a 6 mesi di reclusione il primo e a 5 mesi di reclusione gli altri due con l’ulteriore risarcimento danni in favore della parte civile. Ai tre, infatti, era stato addebitato di avere consentito, in violazione degli obblighi di sicurezza a loro carico gravanti, che un operaio, intento alla posa in opera della copertura di una piscina, lavorasse in totale assenza delle opere di protezione collettiva previste dal piano di sicurezza e senza precauzioni atte ad evitare la caduta dall'alto. In tale frangente l’operaio cadeva da un'altezza di circa 10 m. decedendo per gravi lesioni al capo.
La situazione viene confermata anche in secondo grado, ad eccezione del titolare della ditta dichiarando l'estinzione del reato a suo carico per morte dell'imputato. Il ricorso per cassazione procede solo per il responsabile del procedimento amministrativo di lavori pubblici, in quanto quello presentato dal coordinatore in materia di sicurezza è dichiarato inammissibile per presentazione tardiva.
Sul responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 494 del 1996, incombe l’obbligo delle verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro in attuazione dei relativi piani (art. 4 ed art. 5, co. 1, lett. a), d.p.r. cit.). Inoltre, il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Sommando i diversi compiti a carico del responsabile deriva quella posizione di garanzia ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto.
Da ciò ne consegue che in ogni caso era onere del RUP, a fronte di modifiche progettuali, in adempimento degli obblighi sopra richiamati, controllare la adeguatezza dei piani di sicurezza alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.
Né il lamentato comportamento negligente della persona offesa (che non avrebbe utilizzato le cinture), può escludere la rilevanza causale della condotta omissiva dell'imputato. Infatti, «la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta».
La vittima ha subito l'infortunio mentre svolgeva, senza alcuna abnormità di condotta, la sua ordinaria attività di lavoro. Da qui il rigetto del ricorso da parte dei giudici del Palazzaccio e la condanna al pagamento delle spese processuali (link a www.altalex.com).

LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: Responsabilità del RUP e posizione di garanzia nei lavori pubblici. Responsabilità per omicidio colposo occorso ad un lavoratore.
Furono imputati del reato il responsabile del procedimento amministrativo di lavori pubblici e responsabile dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza, il titolare della ditta subappaltatrice, per aver consentito, in violazione degli obblighi di sicurezza a loro carico gravanti, che il lavoratore, intento alla posa in opera della copertura di una piscina, lavorasse in totale assenza delle opere di protezione collettiva previste dal piano di sicurezza e senza precauzioni atte ad evitare la caduta dall'alto e in tale frangente cadeva da un'altezza di circa 10 mt., decedendo per gravi lesioni al capo.
Condannati in primo grado, la Corte di Appello di Genova confermava la pronuncia di condanna per il Responsabile del Procedimento e del coordinatore per la sicurezza, dichiarando l'estinzione del reato a carico del titolare della ditta subappaltatrice per morte dell'imputato.
Ricorso in Cassazione - Il ricorso proposto dal coordinatore per la sicurezza è inammissibile perché tardivo; La Corte rigetta invece il ricorso del Responsabile del procedimento amministrativo.
"La Corte afferma che va premesso che la sua responsabilità è stata ritenuta sulla base della qualità di "Responsabile del procedimento amministrativo" e responsabile dei lavori, figura che nei lavori pubblici rappresenta il committente.
Sul responsabile del lavori incombe, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 494 del 1996, l'obbligo della verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro in attuazione dei relativi piani (art. 4 ed art. 5, co, 1, lett a), d.P.R. cit).
Orbene ciò premesso, deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 7, co. 2°, del d.P.R. 554 del 1999 (Regolamento di attuazione della Legge Quadro dei Lavori Pubblici), il "Responsabile del procedimento" provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia
."
... In sostanza a carico del RUP (responsabile unico del procedimento) grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto.
Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di merito, l'imputato è venuto meno all'adempimento degli oneri a suo carico gravanti.
Per quanto detto, va ribadito che la radicata posizione di garanzia in capo all'imputato, rende rilevante causalmente la sua negligente condotta omissiva, non avendo l'imputato controllato l'adeguatezza e specificità dei piani di sicurezza rispetto alle loro finalità; nonché non avendo vigilato sulla loro corretta attuazione.
Né il lamentato comportamento negligente della persona offesa (che non avrebbe utilizzato le cinture), può escludere la rilevanza causale della condotta omissiva dell'imputato. Nel caso di specie la vittima ha patito l'infortunio mentre svolgeva, senza alcuna abnormità di condotta, la sua ordinaria attività di lavoro nel pozzo citato, che era privo di presidi anticaduta (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 15.11.2011 n. 41993 - link a http://olympus.uniurb.it).

SICUREZZA LAVOROCriteri, metodi e strumenti di valutazione del rischio stress lavoro correlato. Linee guida dalla Regione Lombardia.
Lo stress lavoro correlato costituisce una situazione di prolungata tensione che può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.
Esso può essere causato da diversi fattori come la tipologia di lavoro, l’inadeguatezza della gestione e dell'organizzazione del lavoro, le carenze nella comunicazione, i difficili rapporti interpersonali.
Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio stress da lavoro correlato per la propria azienda, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
La Regione Lombardia ha pubblicato il decreto D.G. 15.11.2011 n. 10611 contenente le linee guida generali sulla "Valutazione del rischio stress lavoro-correlato - Indicazioni generali esplicative sulla base degli atti normativi integrati.
Il documento illustra come definire un “buon percorso” valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro. In particolare, vengono analizzati:
i criteri;
i metodi;
gli strumenti.
Pur avendo carattere regionale, la pubblicazione costituisce una valida guida e fornisce indicazioni generali utili a chiunque sia impegnato nella valutazione del rischio specifico nei luoghi di lavoro (01.12.2011 - tratto da e link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORORuolo, obblighi e responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili. Ecco le linee di indirizzo della Regione Lombardia.
Esistono due tipologie di incarichi professionali relative al coordinamento per la sicurezza nei cantieri:
- il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, che ha il compito di:
● pianificare le misure necessarie a tutela di salute e sicurezza
● redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
● predisporre il fascicolo con le caratteristiche dell'opera
- il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che deve:
● verificare l’applicazione da parte delle imprese delle disposizioni contenute nel PSC;
● verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto dalle imprese;
● adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, al fine di migliorare la sicurezza in cantiere;
● organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese;
● sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni o allontanare lavoratori che non operano in sicurezza.
La Regione Lombardia ha approvato con il decreto D.G. 15.11.2011 n. 10602 le "Linee di indirizzo per l’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili".
Il documento propone una serie di strumenti per assolvere correttamente agli obblighi dei coordinatori per la sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Gli argomenti trattati sono i seguenti:
● Quadro normativo di riferimento;
● Figure coinvolte nella gestione della sicurezza nei cantieri;
● Responsabilità congiunte del committente e del coordinatore;
● Ruolo e obblighi delle imprese affidatarie;
● Ruolo e obblighi delle imprese esecutrici;
● Obblighi del coordinatore per la progettazione;
● Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
● Compiti e ruolo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (01.12.2011 - tratto da e link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROTesto Unico sulla Sicurezza e verifica periodica delle attrezzature: domande, risposte e chiarimenti.
Gli obblighi del datore di lavoro sono disciplinati dall’articolo 71 del Decreto Legislativo 81/2008; tra questi vi è la verifica periodica delle attrezzature di lavoro.
Le attrezzature sono definite come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto necessari all’attuazione di un processo produttivo; le attrezzature da sottoporre a verifica periodica sono specificate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.
Le modalità attuative sono state stabilite dal D.M. 11.04.2011 che entrerà in vigore il 24.01.2012. In particolare il Decreto definisce:
le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro;
i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati;
le modalità con cui l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.
La Regione Piemonte e la ASL di Alessandria hanno reso disponibile una pubblicazione completa sulla verifica periodica delle attrezzature.
Il documento fornisce utili chiarimenti e delucidazioni, fornendo risposta a tante domande frequenti, tipo cosa accade se non vengono effettuate le verifiche nei termini previsti, oppure quali sono i costi da sostenere.
Gli argomenti trattati sono:
● Analisi del DM 11 aprile 2011;
● Denuncia dei dispositivi di messa a terra e obblighi di verifica;
● Infortuni connessi all'uso di macchine, attrezzature e impianti (10.11.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Guida illustrata sulla sicurezza nei cantieri: disegni, schemi e didascalie su cosa fare e cosa non fare.
Durante le attività di cantiere i lavoratori devono prestare particolare attenzione alle operazioni svolte, anche quelle apparentemente più semplici.
Al riguardo è necessaria un'opportuna attività di formazione e informazione da parte dei datori di lavoro.
In questo articolo proponiamo ai lettori di BibLus-net una guida realizzata da ANFOS (Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro) in collaborazione con E.Bi.N.Fo.S. (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale Formazione della Sicurezza) che ha lo scopo di richiamare l’attenzione sugli aspetti principali della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri edili.
La guida è costituita da illustrazioni e didascalie riportanti i comportamenti corretti e quelli da evitare in diverse fasi da affrontare in un cantiere edile ed è facilmente comprensibile anche dagli operatori extracomunitari.
In particolare, i temi trattati sono:
● Dispositivi di protezione individuale nelle varie lavorazioni;
● Lavori in quota;
● Movimentazione dei carichi;
● Operazioni di scavo;
● Operazioni di demolizione (10.11.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: G.U. 08.11.2011 n. 260 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81" (D.P.R. 14.09.2011 n. 177).
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Più sicurezza in silos e cisterne. In G.U. il dpr sugli ambienti confinati.
Per svolgere attività lavorativa in ambienti confinati l'azienda deve avere personale con esperienza almeno triennale (in misura non inferiore al 30% della forza lavoro), munito di specifici dispositivi di protezione individuale (maschere protettive ecc.), di attrezzature e di strumentazioni (rilevatori di gas, respiratori ecc.) idonei a prevenire i rischi di tali attività e provvedere all'addestramento all'uso corretto degli stessi.
Lo stabilisce, tra l'altro, il dpr n. 177/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260/2011 che entrerà in vigore dal 23.11.2011.
Il provvedimento approva il regolamento per la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; sono disposizioni che restano valide in attesa della definizione del complessivo sistema di qualificazione delle imprese previsto dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008).
Tra le novità principali, il provvedimento introduce le condizioni per lo svolgimento delle attività nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Infatti, possono svolgere tali attività unicamente le imprese e i lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso, tra l'altro, dei seguenti requisiti: integrale applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati; avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro se impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, mirato specificamente alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività; ancora possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento al loro corretto uso; infine rispetto delle norme, se applicabili, in materia di Durc (articolo ItaliaOggi del 10.11.2011).

SICUREZZA LAVOROAssenza di sicurezza sui luoghi di lavoro? Nessuno sgravio fiscale!
Nessuno sgravio fiscale se nei luoghi di lavoro non sono rispettate le norme di igiene e sicurezza.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza 03.11.2011 n. 22860, precisando che, in presenza di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle Imprese, non è dovuta alcuna agevolazione fiscale per il Datore di Lavoro che le richiede.
Il rispetto delle Norme in materia di tutela del lavoratore rappresenta, quindi, un elemento necessario e fondamentale per le Imprese che richiedano sgravi fiscali e/o contributivi quando assumono nuovi dipendenti.
In particolare, la Cassazione ha bocciato il ricorso di un datore di lavoro che si era visto negare il diritto ad un credito di imposta, a causa delle sanzioni subite per violazioni delle norme di prevenzione e protezione dai rischi dei propri lavoratori (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROProgettazione, installazione e valutazione dei rischi dei sistemi di ancoraggio. Ecco le pubblicazioni INAIL.
Gli ancoraggi nelle costruzioni sono sempre stati fonte di dibattito. Risulta difficile, infatti, affrontare in maniera organica ed esauriente le questioni relative all’identificazione, qualificazione, progettazione e installazione dei sistemi di ancoraggio.
Le principali confusioni scaturiscono dal fatto che gli ancoraggi possono essere classificati secondo diverse normative, in particolare:
Direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE
Direttiva DPI 89/686/CEE
Norme Tecniche (UNI EN 795)
Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (è il caso degli ancoraggi dei ponteggi)
L’INAIL (ex Ispesl) ha reso disponibili gli atti del Convegno tenutosi a Bologna il 07.10.2011.
Le pubblicazioni sono le seguenti:
● Classificazione degli ancoraggi
● Valutazione del rischio relativa alla scelta degli ancoraggi
● Aspetti relativi ai materiali costituenti le strutture di copertura
● Ancoranti ed ETAG 001
● Dispositivi di ancoraggio e punti di ancoraggio
● Ancoraggio per Ponteggi (27.10.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORORischio elettrico e individuazione e gestione dei rischi. Ecco il quaderno tecnico.
I rischi di natura elettrica assumono particolare rilevanza nei cantieri edili a causa delle condizioni ambientali in cui si trovano a dover operare gli impianti e le apparecchiature elettriche.
Basti pensare agli effetti delle escursioni termiche e della luce diretta, alle vibrazioni prodotte dai macchinari, all’esposizione alle intemperie e alla presenza di polveri o liquidi.
La ASL di Milano ha pubblicato un Quaderno Tecnico sui controlli fondamentali in cantiere per ridurre il rischio elettrico.
La pubblicazione è rivolta a tutti coloro che si occupano di valutazione e gestione dei rischi (datori di lavoro, coordinatori per la sicurezza, RSPP, consulenti per la sicurezza) e costituisce una guida per l’individuazione dei principali rischi elettrici e le misure di prevenzione più comuni.
Gli argomenti trattati sono:
● Integrità del materiale elettrico;
● Modifiche non autorizzate delle apparecchiature;
● Idoneità del materiale elettrico in cantiere;
● Installazione dell’impianto a regola d’arte;
● Protezione contro i fulmini;
● Organizzazione e gestione dei rischi (27.10.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROFigure della Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili: chi sono, cosa devono fare e cosa non devono fare!
Le figure coinvolte nella sicurezza sui luoghi del lavoro, e in particolare sui cantieri, sono diverse e ciascuna di essa ha degli adempimenti ben precisi.
Tra queste figure ricordiamo:
● Committente privato;
● Committente pubblico;
● Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
● Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
● Medico competente;
● Lavoratore;
● Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
● Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Ciascuna di queste figure ha degli obblighi ben precisi, individuati dalla normativa vigente.
L'ASLE (Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori Edili) di Milano e Lodi ha pubblicato in passato un manuale rivolto ai lavoratori e a tutti i soggetti che concorrono alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il documento, seppur riferito alla vecchia normativa (D.Lgs. 626/1994), contiene tutte le definizioni, i compiti e gli adempimenti relativi alle varie figure impegnate sia dentro che fuori dal cantiere e risulta di semplice comprensione. Chiaramente va riadattato alle modifiche previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (20.10.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROCome porre quesiti interpretativi sul Testo Unico sulla Sicurezza.
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (D.Lgs. 81/2008) stabilisce, all'articolo 12, che il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisca la Commissione per gli Interpelli, con la finalità di fornire risposte ai quesiti che costituiscano criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
Con Decreto Direttoriale del 28.09.2011 è stata istituita la Commissione per gli Interpelli ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica interpellosicurezza@lavoro.gov.it.
I tecnici o le imprese o i datori di lavoro che abbiano necessità di formulare quesiti interpretativi o di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono rivolgersi agli ordini professionali o ad organismi di rilevanza nazionale, al fine di inoltrare tali quesiti alla Commissione per gli Interpelli.
Infatti, hanno possibilità di consultare la Commissione per gli interpelli solo:
● gli organismi associativi a rilevanza nazionale;
● le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
● i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello dovranno essere necessariamente inoltrate via e-mail (interpellosicurezza@lavoro.gov.it).
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza (20.10.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROVademecum per il medico competente: un utile riferimento per la redazione del DVR.
La Sovrintendenza Medica Generale ha recentemente pubblicato il Vademecum per il medico competente, nato dall’esperienza professionale dei medici del lavoro dell’INAIL nella Pubblica Amministrazione.
Il vademecum rappresenta certamente un utile strumento per il medico competente della Pubblica Amministrazione, ma costituisce anche una preziosa guida agli adempimenti normativi necessari alla redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Al riguardo, ricordiamo che inadempienze anche formali degli obblighi previsti dalla legge sono oggetto di pesanti sanzioni.
Nel documento vengono forniti i consigli su come informare i lavoratori, come predisporre i corsi di formazione e come gestire i rapporti con il servizio sanitario nazionale.
La pubblicazione tratta i seguenti argomenti:
● la sorveglianza sanitaria nella pubblica amministrazione;
● informazione del lavoratore e consenso informato;
● organizzazione del pronto soccorso;
● classificazione delle aziende;
● requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso;
● attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso;
● contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso;
● contenuto minimo del pacchetto di medicazione;
● riunione periodica;
● partecipazione a corsi di formazione e informazione;
● tenuta dei registri;
● rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale (13.10.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Responsabilità penale di soci di società di persone: sussiste per inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro?
Domanda.
I soci di una società di persone possono essere chiamati a rispondere delle sanzioni penali che conseguono ad inadempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro come previsto dal decreto 81 del 2008 cosiddetto Testo Unico?
Risposta.
In materia penale, come è quella prevenzionistica relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, anche quando attivata in via contravvenzionale con la procedura di prescrizione obbligatoria, la responsabilità per le condotte illecite rilevate dal personale ispettivo è personale di ciascuno dei soggetti che, in qualità di datore di lavoro, avrebbero dovuto e potuto agire diversamente, tenendo la condotta doverosa o non ponendo in essere il comportamento antidoveroso, per conto dell'azienda nella quale le violazioni vengono ad essere riscontrate e debitamente accertate.
L'articolo 16 del d.lgs. n. 81/2008, peraltro, disciplina espressamente i requisiti legali della delega di funzioni in materia di sicurezza, che è ammessa entro limiti precisi e tassativi, con adeguata e tempestiva pubblicità, e deve possedere i seguenti elementi oggettivi:
a) risultare da atto scritto recante data certa;
b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
In mancanza della delega realizzata e prodotta come sopra indicato, ciascuno dei soci della società di persone, quale datore di lavoro, potrà essere chiamato a rispondere delle violazioni prevenzionistiche rilevate dagli organi di vigilanza, fatta salva la dimostrazione di una obiettiva insussistenza della responsabilità personale colpevole che però potrà essere offerta esclusivamente durante il procedimento penale dinanzi all'Autorità giudiziaria e non già nelle attività di Polizia Giudiziaria quale è la prescrizione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 758/1994.
Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene (07.10.2011 - tratto da www.ipsoa.it).

SICUREZZA LAVOROPonteggi insicuri, datore punito. La Cassazione sulla continuità della 626.
La 626 sarà stata pure abrogata, ma sopravvive nella successiva riforma che ha riordinato la normativa in tema di sicurezza sul lavoro: c'è continuità normativa fra i due testi di legge. Risultato? Restano invariate le sanzioni penali a carico del datore che permette agli operai di lavorare su ponteggi senza protezione e senza che indossino elmetti e scarpe anti-infortuni.
Lo precisa la sentenza 27.09.2011 n. 34903 della III sezione penale della Corte di Cassazione.
Zero rischi. Il decreto legislativo 81/2008, che ha abrogato la legge 626/94, prevede una serie di obblighi precisi in tema di tutela delle condizioni lavorative: sui ponteggi e lavori in quota, in particolare, l'articolo 122 prescrive espressamente che durante l'esecuzione debbano «essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose».
Si segnala, osserva il collegio, che nel titolo I, capo III, sezione I del decreto 81/2008 (articoli 15 e seguenti) viene contemplata, come norma generale, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alla necessità di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza e programmare la prevenzione e l'eliminazione dei rischi (ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico).
Il titolo IV, poi, si occupa in particolare della sicurezza nei cantieri e il capo II (articoli 105 e seguenti), nella sezione IV, prevede una articolata disciplina sui lavori edilizi (in genere ed in dettaglio), nonché sui ponteggi ed lavori in quota. Altro che cancellazione dei reati, la 626 è stata trasfusa nel nuovo testo e resta in qualche modo viva e vegeta, almeno nello spirito.
Il piatto piange. Insomma: è inutile per il piccolo imprenditore condannato accampare «capziose» pretese di abolitio criminis. Non evita la condanna, insomma, il datore degli operai che sono stati sorpresi dagli ispettori del lavoro mentre erano intenti ad effettuare lavori di intonacatura su ponteggi sforniti di apposite protezioni e senza indossare elmetti e scarpe antinfortunistiche. Non resta che pagare 1.000 euro alla cassa delle ammende (articolo ItaliaOggi del 30.09.2011).

SICUREZZA LAVOROAddetti alle pulizie: guida alla valutazione dei rischi, liste di controlli.
Gli addetti alle pulizie prestano servizio in svariati settori, al chiuso e all’aperto, in aree pubbliche, spesso di notte o al mattino presto, talvolta da soli. Proprio per questo sono spesso soggetti a svariati tipologie di rischi e pericoli per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Disturbi muscolo-scheletrici, cadute dall’alto, inalazione di polveri pericolose e scosse elettriche sono solo alcuni dei rischi a cui vanno incontro i lavoratori impegnati nelle attività di pulizia.
L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, OSHA, ha pubblicato una guida, con lo scopo di informare sia i datori di lavoro che i lavoratori del settore delle pulizie sui pericoli insiti in questa attività e di come è possibile prevenire i rischi.
Il documento, oltre alla parte generale relativa alla valutazione dei rischi, contiene due casi studio e una check list dei controlli da eseguire (15.09.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROValutazione dei rischi: cosa vuol dire AUTOCERTIFICAZIONE?
Autocertificare la valutazione dei rischi non significa che il datore di lavoro non debba provvedere a valutare i rischi, ma che, una volta effettuata tale valutazione, il datore di lavoro deve elaborare un documento dal contenuto sia pure meno analitico rispetto al DVR.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. III penale, rigettando un ricorso presentato dal datore di lavoro di un’azienda che era stato condannato dai Giudici di prime cure per non aver effettuato la valutazione dei rischi (secondo le disposizioni dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994).
In particolare, la Cassazione ha ribadito che l’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81/2008 con gli artt. 17, 28 ed art. 29 comma 5, e che il Decreto prevede modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupino fino a dieci dipendenti.
Pertanto, anche autocertificando la valutazione dei rischi, è sempre opportuno redigere un documento, seppur semplificato! (15.09.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROCompiti e responsabilità del committente. La guida al cantiere impeccabile!
Devi fare un lavoro? Devi aprire un cantiere? … Allora sei un committente!
Chiunque, dal privato cittadino al datore di lavoro di un’azienda, all’amministratore di condominio, può diventare un committente nel momento in cui inizia un lavoro.
La materia degli obblighi del committente relativamente alla sicurezza sul lavoro risulta vasta, complessa e piena di insidie.
Le USLL 18 e 19 di Rovigo, in collaborazione con gli Ordini professionali e INAIL, hanno pubblicato una guida di orientamento rivolta in primo luogo a chi si accinge a diventare un committente, ma certamente utile per tutti gli operatori del settore.
La guida contiene tutte le informazioni sulla figura del committente, sugli obblighi, gli adempimenti e responsabilità ed è corredata da schemi, tabelle e immagini.
Oltre agli obblighi, suddivisi anche in base alla fase di esecuzione dei lavori, vi è una parte dedicata alle sanzioni (01.09.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Quando il lavoro diventa stressante. I fattori di rischio per i dipendenti vanno monitorati a 360°. La valutazione del fenomeno riguarda tutta l'azienda. Le diverse fasi commentate passo passo.
La valutazione del rischio stress lavoro correlato coinvolge l'azienda nel suo complesso. Infatti, non è solo il datore di lavoro a essere interessato (sebbene lo sia maggiormente di altri, poiché su di lui ricade l'obbligo), ma riguarda il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), con il coinvolgimento del medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori e dei lavoratori medesimi, ai quali spetta rilevare l'eventuale presenza di indicatori del rischio.
Una volta effettuata, una nuova valutazione del rischio deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro che risultino significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. Per l'Inail, però, la nuova valutazione collegata al fattore stress può ritenersi necessaria trascorsi due/tre anni dall'ultima effettuata.
Lo stress lavoro correlato. La definizione di «stress lavoro correlato» è fornita dall'accordo Ue dell'08.10.2004, ai sensi del quale è la «condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologia o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alla richieste o aspettativa riposte in loro».
Tuttavia, per la commissione consultiva permanente (indicazioni operative alla valutazione del rischio da stress, diffuse con nota protocollo n. 23692/2010 del ministero del lavoro), non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro sono da considerarsi come stress lavoro correlato; quest'ultimo è solo quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.
Lo stress nella valutazione rischi. La valutazione del rischio stress lavoro è parte integrante dell'obbligo generale della «valutazione rischi» che ricade sul datore di lavoro; pertanto, è da questi che deve essere effettuata avvalendosi dell'ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), con il coinvolgimento del medico competente, laddove presente, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori (Rls/Rlst).
È, quindi, necessario preliminarmente seguire il percorso metodologico indicato dalla commissione il quale permette una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato; in questo modo, dunque, da tale identificazione, discenderanno la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.
La valutazione preliminare. A facilitare l'applicazione della procedura della commissione consultiva permanente, l'Inail ha fornito una guida-manuale, al fine di fornire alle aziende un percorso sistematico, tale da permettere al datore di lavoro e alle figure istituzionali coinvolte nelle attività di prevenzione (medico competente, responsabili e rappresentanti dei lavoratori ecc.) di gestire il rischio stress come uno dei tanti rischi che possono essere presenti in azienda, nell'ottica della semplicità ma senza pregiudizio al rigore metodologico. Fermo restando che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della più generale «valutazione dei rischi», l'Inail suggerisce un percorso metodologico in due fasi: 1) valutazione preliminare e 2) valutazione approfondita.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione, in tutte le aziende, di indicatori di rischio da stress lavoro-correlato oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili, che siano appartenenti «almeno» a tre famiglie: 1) eventi sentinella; 2) fattori contenuto del lavoro; 3) fattori contesto del lavoro (si veda tabella).
Relativamente agli strumenti da utilizzare in questa prima fase, il manuale suggerisce il ricorso alle liste di controllo, mentre nelle aziende di maggiori dimensioni ritiene possibile la soluzione di sentire un campione rappresentativo dei lavoratori. Se al termine della valutazione preliminare non risultano rilevati elementi di rischio da stress lavoro-correlato e, quindi, la fase si conclude con un «esito negativo», tale risultato va riportato nel documento finale della valutazione dei rischi (quello generale, il Dvr) con la previsione, comunque, di un piano di monitoraggio. Invece, qualora la fase si concluda con un «esito positivo», qualora cioè emergano elementi di rischio, è necessario passare alla fase successiva che è la valutazione approfondita.
La valutazione approfondita. Nei casi in cui dalla valutazione preliminare emergano elementi di rischi il datore di lavoro è tenuto a procedere immediatamente alla pianificazione e all'adozione degli opportuni interventi correttivi. Ad esempio, potrà trattarsi di interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi. Se anche tali interventi correttivi dovessero risultare inefficaci, il datore di lavoro dovrà procedere alla successiva fase cosiddetta di valutazione approfondita, già prevista (quanto ai tempi) in sede di pianificazione degli interventi successivi alla valutazione preliminare.
La valutazione approfondita, spiegano le istruzioni della Commissione, deve prevedere la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori. È possibile utilizzare differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, tutti incentrati sempre sulle tre famiglie di indicatori. Tale fase di indagine deve far riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di grandi dimensioni può essere realizzata anche tramite un campione rappresentativo di lavoratori (si veda tabella).
La validità della valutazione. Il manuale dell'Inail fa notare che le indicazioni della commissione consultiva non riportano alcun termine di validità della valutazione del rischio, rimandando logicamente alla previsione normativa del Tu sicurezza che, sul punto, stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro che risultino significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Alla luce di tali indicazioni secondo l'Inail si può ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione trascorsi due/tre anni dall'ultima effettuata.
Sanzioni pesanti, fino all'arresto. Il regime sanzionatorio è sufficientemente punitivo: non effettuare la valutazione dei rischi, oppure adottare il documento sulla valutazione dei rischi senza gli elementi essenziali (tra cui quello sullo stress) comporta a carico del datore di lavoro l'applicazione della sanzione dell'arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi. A ciò si aggiunge che la redazione del documento di valutazione non rispondente alle prescrizioni di legge è punita con un'ammenda da 3 mila a 9 mila euro.
Ancora, la mancata custodia del documento di valutazione presso l'unità produttiva a cui si riferisce è punita (stavolta la pena è anche a carico del dirigente) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2,5 mila a 10 mila euro. Infine, si ricorda che l'inadempimento della valutazione dei rischi, con relativa produzione del documento finale, a prescindere dalla dimensione aziendale, preclude all'impresa la possibilità di instaurare taluni contratti di lavoro. Per esempio, alle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi è vietato stipulare il contratto di somministrazione di lavoro. Parimenti è stato per il contratto di lavoro intermittente (continua ...) (articolo ItaliaOggi Sette del 29.08.2011).

SICUREZZA LAVORO: R. Allegrezza, La Responsabilità penale del RSPP (commento a Cass. Pen., Sez. 4, 27.01.2011, n. 2814) (link a http://olympus.uniurb.it).

SICUREZZA LAVORO: I. Secco, Il responsabile dei lavori: incarico e incompatibilità (link a www.ipsoa.it).

SICUREZZA LAVORO: Responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per aver cagionato lesioni personali gravi ad un lavoratore dipendente di un'impresa individuale che aveva ottenuto in appalto i lavori di ristrutturazione di una serie di fabbricati.
Era accaduto che l'operaio specializzato P.G., mentre stava lavorando alla realizzazione di un solaio operando all'altezza di circa tre metri di altezza dal suolo, tenendo i piedi appoggiati sulle pignatte (mattoni forati impiegati nella costruzione dei solai), perdeva l'equilibrio cadendo nel vuoto per la rottura di una pignatta.
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.
"Si osserva che, in materia di sicurezza del lavoro, il coordinatore per l'esecuzione del lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Egli, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente." (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 17.08.2011 n. 32142 - link a http://olympus.uniurb.it).

SICUREZZA LAVORO: Accesso ai documenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro: è legittima la richiesta da parte del RLS di avere copia cartacea?
Domanda.
Considerato che l'art. 53 del decreto 81/2008 ha specificato che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico è legittima la richiesta da parte del RLS di avere copia cartacea del documento? Inoltre, di quanto tempo può disporre il RLS per la consultazione?
Risposta
L'articolo 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, al comma 1, lettera o), pone obbligo al datore di lavoro di «consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ANCHE su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché di consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento e'consultato esclusivamente in azienda».
Per la prima domanda, la risposta è indiscutibile: il RLS ha il diritto di ottenere il DVR su supporto cartaceo e "anche" (non "soltanto") su supporto informatico.
Vero che il comma 5 dell'articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 specifica che «Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. ...», ma questo non significa che il RLS non possa richiedere copia cartacea.
Per la seconda domanda, non c'e' un riscontro normativo specifico, ma, considerato che è obbligo del datore di lavoro e del dirigente «consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute [lettera n) del citato articolo 18, comma 1] è di sicuro riferimento la sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, 29.01.2010, Udienza del 29.01.2010, n. 7273/2009 RGL, ove si afferma che «poiché il ruolo del RLS all'interno dell'azienda all'interno dell'azienda e' posto a presidio e controllo della salvaguardia di intessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso».
A parere dello scrivente, la sola limitazione che il datore di lavoro può porre al RLS è quella di evitare la consultazione della documentazione inerente la sicurezza, ove non sussistano motivi di palese urgenza, nei momenti in cui l'attività lavorativa svolta dal RLS sia essenziale per l'azienda (ritardo nelle consegne, predisposizione di materiali per una fiera, ecc.) (01.08.2011 - commento tratto da www.ipsoa.it).

SICUREZZA LAVOROCome riconoscere e gestire i pericoli sul lavoro. Ecco le regole FONDAMENTALI.
Molti infortuni si verificano svolgendo le attività più semplici e banali, come camminare, salire o scendere le scale, trasportare carichi.
In questi casi si è soliti sottovalutare i rischi e pensare “a me non capiterà mai”.
Il SUVA ha pubblicato un opuscolo, di carattere generale (quindi adatto a diverse tipologie di rischio), che contiene una serie di regole fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel documento viene messa in risalto la necessità di prestare attenzione a tutta una serie di circostanze, vengono forniti pratici consigli su come utilizzare le scale, su come sollevare i carichi, su come comportarsi in caso di emergenza e tanto altro (28.07.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROIl datore di lavoro può licenziare il lavoratore impossibilitato ad indossare le scarpe antinfortunio?
In linea generale, il licenziamento di un lavoratore impossibilitato ad utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza per malformazioni fisiche è legittimo solo se il datore dimostri la non reperibilità sul mercato di altri DPI idonei e compatibili con la disabilità del dipendente.
Nella questione in esame, un datore di lavoro ha licenziato un lavoratore che non riusciva ad indossare le scarpe antinfortunistiche per una malformazione al piede che è stata dimostrata in sede processuale.
La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con la sentenza 25.07.2011 n. 16195, ha ritenuto illegittimo il licenziamento perché il datore di lavoro avrebbe dovuto provare la non reperibilità sul mercato di scarpe antinfortunistiche adatte a consentire in sicurezza l'espletamento del lavoro.
In definitiva, prima di licenziare un lavoratore perché impossibilitato ad usare Dispositivi di Protezione Individuale per un qualsiasi impedimento fisico, il datore di lavoro deve adoperarsi a reperire sul mercato altri DPI utilizzabili dal dipendente che possano comunque garantire la sicurezza richiesta dalla legge.
Solo se tali DPI dovessero risultare non esistenti sul mercato, il datore di lavoro sarà in grado di fornire la prova richiesta per giustificare il licenziamento del proprio dipendente (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROSICUREZZA/ Volontariato a prova di sicurezza. Prevenzione garantita, ma senza causare omissioni e ritardi. In Gazzetta Ufficiale il decreto sulle organizzazioni che dà attuazione all'art. 3 del Testo unico.
Pronte le regole di sicurezza nel volontariato. È la peculiarità delle attività svolte a dovere guidare le norme di sicurezza dei volontariati di protezione civile, della croce rossa italiana, del soccorso alpino e vigili del fuoco. Così pure quelle dei lavoratori, soci e volontari, delle cooperative sociali. In ogni caso, però, prevale la mission delle organizzazioni: l'applicazione delle disposizioni sulla sicurezza, infatti, non può comportare omissione o ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile.
Lo stabilisce, tra l'altro, il decreto 13.04.2011 pubblicato sulla G.U. n. 159/2011, che dà attuazione all'articolo 3 del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008). La nuova disciplina entrerà a regime a partire dal prossimo 8 gennaio.
Sicurezza sul lavoro a 360 gradi. Una delle novità della riforma della sicurezza del lavoro (Tu sicurezza di cui al dlgs n. 81/2008 e successive modifiche) è stata l'estensione dell'applicazione delle norme a ogni settore di attività. E a seguito delle modifiche del dlgs n. 106/2009 (in vigore dal 20.08.2009) pure a volontari e alle cooperative sociali.
L'articolo 3 del Tu, in merito, è sufficientemente chiaro: le norme di sicurezza si applicano in tutti i settori, sia pubblici che privati.
Soggetto tenuto all'osservanza delle norme è il datore di lavoro: chi è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore (il beneficiario delle misure di sicurezza) o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione medesima o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. Per alcuni datori di lavoro le norme sono semplificate, per altri invece vanno applicate con alcuni correttivi fissati in sede amministrativa.
E' il caso dei vigili del fuoco, dei volontari della croce rossa e via dicendo per il quale è previsto che le nuove norme trovino applicazione tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, «particolarità» da individuarsi con specifici provvedimenti.
Dopo alcune proroghe (l'ultima con il dpcm 25.03.2011), il decreto 13.04.2011 ha fissato le norme di attuazione della sicurezza nei settori del volontariato e della cooperazione sociale.
Campo di applicazione. In base alla nuova disciplina, pienamente operativa trascorsi 180 giorni (dall'08.01.2012), le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) vanno applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della croce rossa italiana e del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco, quali:
a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi (secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del Tu sicurezza);
d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
In ogni caso, ciò non può comportare omissione o ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile.
Con riferimento alle cooperative sociali (di cui alla legge n. 381/1991), inoltre, il decreto stabilisce che le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro del Tu sono applicate tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità (articolo ItaliaOggi del 25.07.2011).

SICUREZZA LAVORO: Infortunio sul lavoro: responsabilità penale di datore, coordinatore e committente.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ed il committente dei lavori non sempre sono responsabili in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso si verifichi un infortunio ad un dipendente.
Il datore di lavoro, però, è sempre responsabile ex articolo 2087 c.c. sul piano oggettivo e su quello soggettivo.
Così il TRIBUNALE di Avezzano, sentenza 23.07.2011 n. 263, a firma del giudice dr. Spaziani, in un “singolare” caso sul tema della sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
La vicenda concerneva l’infortunio di un operaio caduto a terra da un piano alto di un cantiere edile, in fase di costruzione, poiché ne era stato realizzato solamente lo scheletro.
Tale cantiere risultava essere “formalmente chiuso” in quanto la concessione edilizia avente ad oggetto la realizzazione del fabbricato era scaduta da tempo e non era stata formulata alcuna richiesta di proroga della stessa.
Il prestatore di lavoro si trovava in quel cantiere in quanto il datore di lavoro, nonché legale rappresentante della società appaltatrice (che si trovava sul posto all’atto dell’incidente occorso) aveva chiesto allo stesso di “ritirare dei materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati in un altro cantiere”.
Durante tale operazione l’operaio cadeva a terra riportando gravi lesioni; in capo al datore di lavoro sussiste, come si legge nella sentenza in commento, il reato di lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Sul lato oggettivo si ritiene sussistente il nesso di causalità tra il contegno omissivo del datore e l’evento occorso al prestatore di lavoro; mentre dal lato soggettivo la colpa dello stesso emerge non solo sotto il profilo “della colpa generica (attesa la palese violazione del generale dovere di adottare le misure necessarie… art. 2087 c.c.) ma anche sotto il profilo della colpa specifica, in quanto la mancata predisposizione delle opere provvisionali e la mancata adozione delle cautele prescritte in ipotesi di uso di scale a mano concretano altrettante violazioni di specifiche disposizioni prevenzionali”.
Per quanto concerne il committente ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori “le cose cambiano e con esse anche i profili di responsabilità”..
Nella decisione de qua si legge, infatti, testualmente che “dal raccordo e dall’integrazione delle dichiarazioni dei vari testimoni (nonché dall’esame delle fotografie versate in atti) emerge piuttosto chiaramente, se non la certezza, quanto meno la rilevante probabilità che i lavori di costruzione del fabbricato di proprietà di ... fossero stati sospesi in epoca antecedente a quella dell’infortunio, e che, al momento in cui questo si era verificato, il cantiere fosse, quanto meno temporaneamente, chiuso”.
Da ciò ne consegue che alcun rimprovero, in base a quanto affermato dal giudice, può essere mosso nei confronti di tali soggetti, in quanto “le omissioni loro contestate nelle rispettive qualità di committente dei lavori e di coordinatore responsabile per la progettazione e l’esecuzione, presuppongono adempimenti esigibili soltanto in costanza di un cantiere effettivamente operativo e dell’effettivo svolgersi dei lavori su di esso”.
Pertanto, tali imputati devono ritenersi assolti dal delitto loro ascritto per non aver commesso il fatto, nonché dalle contravvenzioni loro ascritte in quanto i fatti non sussistono.
Rimane, dunque, solo la responsabilità penale del datore di lavoro, con conseguente condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (link a www.altalex.com).

SICUREZZA LAVORO: Sicurezza: obblighi datore di lavoro, RSPP e capo cantiere. La Cassazione fa il punto sulle responsabilità ricadenti in capo a tutte le figure coinvolte dal decreto 81/2008.
L’obbligo dei titolari della posizione di sicurezza in materia di infortuni sul lavoro è articolato e comprende non solo l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate nonché il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione.
Questo l’importante principio con il quale la sentenza 19.07.2011 n. 28779 della Corte di cassazione, Sez. IV penale, ha fatto il punto sulle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nell’attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro non esclude peraltro la concorrente responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, infatti, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
Come il datore di lavoro ed il dirigente, anche il preposto (ed è tale il capo cantiere) è indubbiamente destinatario diretto delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale «delega di funzioni» conferita dal datore di lavoro.
L’art. 19 D. Leg.vo 09.04.2008 n. 81 annovera, infatti, anche i preposti tra i soggetti obbligati ad «attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto». Vero è che tale obbligo incombe innanzitutto al datore di lavoro, ma il preposto non è soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall’adempimento di quell’obbligo (commento tratto da www.legislazionetecnica.it).

SICUREZZA LAVORO: Responsabilità per la morte di un lavoratore che, intento a completare i lavori di posa in opera di parapetti in ferro sui balconi del piano mansarda, dal piano di calpestio della mansarda dell'edificio in questione, precipitava nel vano sottostante per il cedimento di un pannello in cartongesso collocato su un'apertura a sezione rettangolare praticata nel pavimento del vano sottotetto inidonea a sorreggere una persona e non opportunamente delimitata e segnalata.
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In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il plano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia.
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L'orientamento di questa Corte individua nell'appaltatore un sicuro centro d'imputazione di responsabilità nell'esecuzione dei lavori e degli infortuni verificatisi in costanza di essi per colpa a lui ascrivibile e alla cui responsabilità, rimanendo egli pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti, si aggiunge a quella dell'appaltante.
Infatti, "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore".
Peraltro, il committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza.
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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ciascun datore di lavoro, sia il committente che l'appaltatore, è esclusivo responsabile della tutela dei propri dipendenti dai rischi che coinvolgano unicamente questi ultimi, poiché la cooperazione tra committente ed appaltatore è imposta soltanto per eliminare i rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti.
Sicché è chiaro come sia sul committente sia sull'appaltatore incomba l'obbligo di cooperazione, cioè di reciproca informazione e "di contribuire attivamente, dall'una e dall'altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie" (la cui violazione ha chiaramente avuto diretta efficienza causale nella verificazione dell'evento letale).
Il datore di lavoro (al pari degli altri titolari di analoghe e contestuali posizioni di garanzia) è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2. Ne segue che il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.
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In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.
Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la "forma minus" del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi a assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.
Inoltre lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note.

Si rammenta, al riguardo, che "In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori -figura introdotta dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 in attuazione della Direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili- deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il plano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia" (Cass. pen. Sez. 4, n. 24010 del 03.04.2003, Rv. 228565).
Inoltre il F., come da imputazione, oltre al ruolo di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, assommava anche quello di direttore dei lavori e, come tale, ricopriva la cardinale posizione di garanzia che comportava l'onere della sua costante presenza sul cantiere e di controllo specifico circa l'apprestamento dei presidi antinfortunistici. Infatti a lui spettava la direzione, sorveglianza e cura degli aspetti sia tecnici che di prevenzione degli infortuni, con precise direttive circa lo svolgimento delle opere e la sicurezza dei lavoratori: la palese situazione di pericolo imponeva il suo tempestivo intervento e la puntuale verifica circa il rispetto delle direttive impartite.
Ne consegue che, a prescindere dal dedotto accordo tra la proprietaria C. e il m. circa la rifinitura della porzione del sottotetto contigua al foro e all'informazione da parte di costui di tale peculiare lavorazione al F., questi avrebbe dovuto comunque accorgersi tempestivamente dell'anomala situazione creatasi sul pavimento del sottotetto e della rimozione delle opere prevenzionali e provvedere adeguatamente al riguardo.
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L'orientamento di questa Corte individua nell'appaltatore un sicuro centro d'imputazione di responsabilità nell'esecuzione dei lavori e degli infortuni verificatisi in costanza di essi per colpa a lui ascrivibile e alla cui responsabilità, rimanendo egli pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti, si aggiunge a quella dell'appaltante (Sez. 4, n. 37840 dell'01.07.2009, Rv. 24527; Sez. 4, n. 37049 del 03.06.2008, non massimata nel CED).
Infatti, "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore" (Cass. pen. Sez. 4, n. 38824 del 17.09.2008 Rv. 241063; Sez. 4, n. 46383 del 06.11.2007, Rv. 239338).
Peraltro, il committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza: nel caso di specie il m. aveva dato disposizioni circa la contestuale piastrellatura del pavimento della mansarda (anche con ulteriore appalti, con ciò inserendosi nell'organizzazione del complesso dell'attività lavorativa da svolgere sulla mansarda.
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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ciascun datore di lavoro, sia il committente che l'appaltatore, è esclusivo responsabile della tutela dei propri dipendenti dai rischi che coinvolgano unicamente questi ultimi, poiché la cooperazione tra committente ed appaltatore è imposta soltanto per eliminare i rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti (Cass. pen. Sez. 4, n. 28197 del 21.05.2009, Rv. 244691).
Sicché, essendo proprio questo il caso, è chiaro come sia sul committente sia sull'appaltatore incombesse l'obbligo di cooperazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 19752 del 19.03.2009, Rv. 243642), cioè di reciproca informazione e "di contribuire attivamente, dall'una e dall'altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie" (n. 28197 del 09.07.2009 sopra citata) la cui violazione ha chiaramente avuto diretta efficienza causale nella verificazione dell'evento letale.
In forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 cod. civ. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro (al pari degli altri titolari di analoghe e contestuali posizioni di garanzia) è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2. Ne segue che il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera (cfr. Cass. pen. Sez. Un. n. 5 del 25.11.1998, Rv. 212577 ed altre successive conformi).
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E' stato affermato che "in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.
Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la "forma minus" del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi a assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.
Inoltre lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note (Cass. pen. Sez. 4, n. 6486 del 03.03.1995, Rv. 201706; Sez. 4, n. 13251 del 10.02.2005, Rv. 231156).
Tale indirizzo giurisprudenziale non è certo eliso o vanificato, secondo la prospettazione finale del ricorrente, dalla presenza del F., quale nominato coordinatore per la realizzazione dell'opera e per l'esecuzione dei lavori, nonché direttore degli stessi, essendo questo un caso, come sopra accennato, in cui più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, onde ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia (Cass. pen. Sez. 4, n. 8593 del 22.01.2008, Rv. 238936) (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 14.07.2011 n. 27738 - link a http://olympus.uniurb.it).

SICUREZZA LAVORO: Lavoratori esposti al sole: obbligo del datore di lavoro proteggerli adeguatamente!
I "lavoratori outdoor" sono coloro che svolgono una frazione significativa del proprio orario lavorativo all'aperto e sono esposti a patologie correlate con la radiazione solare. Tra le categorie dei lavoratori che possono essere soggette a questi rischi ci sono: agricoltori, giardinieri, portuali, operai di cantiere, istruttori di sport all'aperto, benzinai, postini, bagnini, vigili urbani e tanti altri.
La radiazione solare ultravioletta deve essere considerata a tutti gli effetti un rischio di natura professionale che va trattato alla stregua di tutti gli altri rischi (chimici, fisici, biologici) presenti nell'ambiente di lavoro. La permanenza al sole per un periodo più o meno prolungato (la variabilità è soggettiva) può provocare danni seri all’organismo umano.
I datori di lavoro devono mettere in atto strategie di protezione dai raggi solari. Vediamone qualcuna: ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Domande e risposte sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.
- Quali sono i requisiti per svolgere la funzione di R.S.P.P.?
- Come vanno trattati i lavoratori occasionali?
- E’ obbligatorio tenere a bordo dei mezzi d’opera cassette di medicazione?
- Il C.I.P. allegato al DURC appena scaduto può considerarsi sostituivo dello stesso?
La risposta a queste e molte altre domande è contenuta nella pubblicazione “Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” a cura del servizio “Info.Sicuri” della Regione Piemonte.
Nel documento che alleghiamo a questo articolo sono presenti una serie di domande a cui la Regione Piemonte ha fornito precise risposte.
Queste sono relative a:
- Applicazione generale del D.Lgs. 81/2008 e smi – Titolo I
- Luoghi di lavoro, macchine e DPI – Titolo II e III
- Cantieri – Titolo IV
- Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali – Titoli V, VI, VII
- Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive – Titoli VIII, IX, X, XI (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - Natura contrattuale - Riparto degli oneri probatori - Art. 1218 c.c..
La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e costituisce una norma di chiusura del sistema infortunistico che obbliga il medesimo datore di lavoro a tutelare l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti imponendogli l’adozione di tutte le cautele necessarie a preservare il bene della salute nell’ambiente ed in costanza di lavoro.
La natura contrattuale dell’obbligo in esame esige che il riparto degli oneri probatori nella domanda risarcitoria da infortunio sul lavoro si ponga sullo stesso piano di quello previsto dall’art. 1218 c.c. in ordine all’adempimento delle obbligazioni.
Pertanto il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno e il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, ossia da caso fortuito o da forza maggiore e di avere adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 01.07.2011 n. 560 - link a www.ambientediritto.it).

SICUREZZA LAVORO: L'imprenditore che svolge l'incarico di RSPP deve possedere un titolo di studio specifico?
Domanda.
L'imprenditore artigiano che si autonomina RSPP, oltre che frequentare l'apposito corso di formazione, deve essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/2008?
Risposta.
La normativa consente ai datori di lavoro, nei casi previsti dall'allegato II del D.lgs. n. 81/2008 di svolgere direttamente l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il riferimento di legge da applicare nel caso in cui il datore di lavoro decidesse di avvalersi di tale possibilità, è costituito dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, che pone come requisiti essenziali per il rispetto della norma:
1) la preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2) la frequentazione di appositi corsi di formazione
Non vi è alcun espresso riferimento all'eventuale titolo di studio di cui il datore di lavoro debba essere in possesso, né si ritiene possa applicarsi quanto indicato dall'articolo 32, il quale si riferisce ai responsabili ed agli addetti al servizio di prevenzione e protezione esterni e interni, ma diversi dal datore di lavoro, per il quale il riferimento normativo è l'articolo 34 (28.06.2011 - tratto da www.ipsoa.it).

SICUREZZA LAVOROResponsabile il lavoratore per l'imprudente violazione di idonee misure di sicurezza.
Sussiste continuità normativa tra l'art. 34, lett. b), del d.P.R. n. 547/1955 e l'All. IV del D.Lgs. n. 81/2008 che vieta, nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio, l'uso di apparecchi a fiamma libera e di manipolare re materiali incandescenti, a meno che non siano adottate misure di sicurezza; in caso di violazione del predetto divieto, risponde della relativa violazione non soltanto il datore di lavoro, ma anche il lavoratore che operi imprudentemente violando idonee misure di sicurezza.
Interessante sentenza quella qui esaminata con cui la Corte si pronuncia, per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, sulla questione relativa alla configurabilità di una peculiare fattispecie penale contemplata in materia di disciplina dei luoghi di lavoro e, soprattutto, sull'addebitabilità della stessa, oltre che al datore di lavoro, anche ai lavoratori dipendenti che imprudentemente non osservano i divieti imposti dalla legge.
La Corte, nel risolvere la questione, si pronuncia affermativamente sul primo quesito, ritenendo esistente una successione di leggi penali che non ha comportato alcun effetto abrogativo della fattispecie esaminata e, quanto al secondo quesito, ha esteso l'ascrivibilità soggettiva del fatto anche al lavoratore che imprudentemente non abbia osservato quanto richiesto dalla normativa a tutela della propria ed altrui incolumità fisica.
Il caso.
La vicenda processuale che ha offerto l'occasione agli Ermellini per occuparsi della questione traeva origine da una sentenza di condanna di un lavoratore che, alle dipendenze di una S.n.c., effettuava lavori di saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale gpl, senza adottare idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio o di propagazione fiamme.
Riteneva, in particolare, il Tribunale che la responsabilità dell'imputato emergesse in modo inequivocabile dalle risultanze processuali, avendo egli agito con grossolana imprudenza e senza adottare le necessarie precauzioni, pur svolgendosi l'attività di saldatura nelle vicinanze di un serbatoio di GPL.
Il ricorso.
Resisteva alla condanna la difesa dell'operaio contestando, da un lato, il fatto che il Tribunale non avesse tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, la violazione contestata non costituisse per i lavoratori subordinati un'ipotesi di reato: il nuovo T.U.S., a dire della difesa, avrebbe infatti abrogato il d.P.R. n. 547/1955 e la condotta contestata sarebbe sanzionata penalmente solo se attribuibile a soggetti diversi dal lavoratore subordinato (v. artt. 63 e 68, all. 4, D.Lgs. n. 81/2008); dall'altro, contestava la sussistenza della violazione ipotizzata, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'imputato non aveva usato fiamme libere e tanto meno manipolato materiali incandescenti.
Le cause dell'infortunio occorso al collega di lavoro, a giudizio della difesa, esulavano completamente dall'oggetto della contestazione, sicché il Tribunale avrebbe omesso di accertare se la saldatura elettrica fosse sussumibile nell'ipotesi prevista dall'art. 34 d.P.R. n. 547/1955.
Tale norma, oggi abrogata, non vietava l'uso di scintille ma l'uso di fiamme libere: in sintesi, nella motivazione il tribunale non avrebbe spiegato perchè l'utilizzo di scintille o la saldatura elettrica fossero sussumibili nell'ipotesi contravvenzionale contestata.
La decisione della Cassazione.
La Corte di Cassazione, pur annullando senza rinvio per prescrizione la sentenza di condanna ritenendo che in relazione al reato di pericolo contestato occorresse accertare se la saldatura elettrica potesse essere sussunta nelle ipotesi previste dalla norma, ha colto l'occasione per fare chiarezza sui nodi principali della vicenda.
Anzitutto, evidenzia la Cassazione come il nuovo T.U.S. che ha abrogato il d.P.R. 27.04.1955, n. 547, prevede oggi all'all. 4 una disposizione identica all'art. 34, lett. b), del decreto abrogato ("4.1 nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: 4.1.2 è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate misure di sicurezza").
Non può però sostenersi, come fa invece la difesa, che tale norma sia sanzionata penalmente solo quando la violazione sia commessa dai datori di lavoro. Ed invero, precisano gli Ermellini, pur essendo vero, da un lato, che l'art. 63, comma 1, T.U.S. prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato 4 e che, dall'altro, l'art. 64 prevede che tale obbligo gravi sul datore di lavoro prevedendosi, in caso di mancata ottemperanza, l'applicazione di una sanzione penale a suo carico (art. 68); è, tuttavia, altrettanto vero che lo stesso T.U.S. contempla, all'art. 59 (come sostituito dal D.Lgs. 03.08.2009, n. 106, art. 36) sanzioni penali anche per i lavoratori "per la violazione dell'articolo 20 comma 2 lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i), e articolo 43, comma 3, primo periodo".
Orbene, tra le violazioni sopra indicate rientrano, per i giudici di Piazza Cavour, anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione. Poiché, dunque, al lavoratore era stato addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza, vi è "continuità normativa" con la previgente disciplina e sicura ascrivibilità soggettiva del fatto sia al lavoratore dipendente che al datore di lavoro.
Non può che convenirsi con la soluzione cui è pervenuta la Suprema Corte.
Sull'esistenza di un rapporto di continuità normativa tra le disposizioni in materia di luoghi di lavoro dettate dall'abrogato d.P.R. n. 547/1955 e quelle contenute nel nuovo D.Lgs. n. 81/2008 si è già, peraltro, pronunciata più volte la Corte (v., ad es.: Cass. pen., Sez. 3, n. 23976 del 07/05/2009, dep. 11/06/2009, imp. P.M. in proc. D., in Ced Cass. 244083, sulla continuità normativa tra l'art. 8 dell'abrogato d.P.R. n. 547 e la nuova fattispecie prevista dal combinato disposto degli artt. 63, 64 e 68, lett. b), in relazione all'All. IV, punto 1.4.1, D.Lgs. n. 81 del 2008; Sez. 3, n. 17218 del 03/03/2009, dep. 23/04/2009, imp. G., in Ced Cass. 243756, sulla continuità normativa tra l'art. 34 del d.P.R. n. 547 del 1955 e gli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 81 del 2008, riguardanti le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi).
Quanto, poi, alla responsabilità del lavoratore per l'imprudente violazione di norme di sicurezza, non v'è dubbio che, in generale, l'art. 20 T.U.S., nel declinare gli obblighi dei lavoratori, impone a quest'ultimo di "prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro", dettagliando al comma 2 gli obblighi specifici su ciascun dipendente incombenti, tra cui rientrano quelli di "utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza" (lett. c), di "utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione" (lett. d) ed, infine, di "non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori" (lett. g).
L'osservanza di detti obblighi, oltre ad essere penalmente sanzionata, costituisce un utile parametro di riferimento normativo della loro condotta (commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione, Sez. penale, sentenza 23.06.2011 n. 25205).

SICUREZZA LAVOROEcco perché occorre dotare i propri dipendenti di opportuni D.P.I. (dispositivi di protezione individuale).
La Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con la sentenza 07.06.2011 n. 22514  ha condannato un datore di lavoro per lesioni personali colpose gravi in danno di un proprio dipendente.
In particolare, il cuoco di un ristorante ha riportato ustioni di secondo grado dopo essere scivolato sul pavimento della cucina mentre procedeva a riempire una lavastoviglie con una pentola d’acqua bollente.
Tutto questo perché non indossava calzature anti-scivolo.
L’imputato ha sostenuto la propria difesa affermando che la condotta del lavoratore fosse da considerarsi “abnorme ed imprevedibile”; inoltre il datore di lavoro non era presente al momento dell’incidente e quindi la condotta omissiva e negligente non poteva essergli addebitata.
La Cassazione ha rigettato integralmente le motivazioni dell'imputato e ha confermato la ricostruzione dei gradi precedenti, condannando il datore di lavoro.
Si è rivelata determinante la mancata fornitura al cuoco delle scarpe antisdrucciolevoli, dotate di valenza antinfortunistica con riferimento alle mansioni svolte in un contesto scivoloso, qual è la cucina di un ristorante (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: A. Scarcella, La «colpa» negli infortuni sul lavoro (link a www.ipsoa.it).

SICUREZZA LAVORO: Guida alla realizzazione dei solai e relativa valutazione dei rischi.
Il Coordinamento delle attività di prevenzione in edilizia della Provincia di Venezia ha pubblicato le Linee Guida per la valutazione del rischio di caduta dall’alto nelle operazioni di montaggio dei solai.
Il documento costituisce una guida per progettisti, coordinatori per la sicurezza, datori di lavoro e tecnici per la corretta esecuzione dei lavori e relativa valutazione dei rischi, con richiami alle normative vigenti.
La guida ha lo scopo di: ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORODocumento di Valutazione dei Rischi: redazione e aggiornamento e miglioramento in otto mosse!
Il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) è lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro effettua “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori” (D.Lgs. 81/2008), al fine di garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo.
In particolare, il Datore di Lavoro nel DVR definisce l'organizzazione che ha predisposto per garantire la sicurezza dei Lavoratori.
Tuttavia, si osserva che molto spesso il DVR predisposto in adempimento dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 ha un eccessivo contenuto formale e non è uno strumento efficace per gestire le varie problematiche della sicurezza dei Lavoratori. Inoltre, nonostante la redazione del DVR sia un obbligo INDELEGABILE, talvolta il datore di lavoro non ne conosce il contenuto.
Lo S.P.I.S.A.L. (Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) USSL 5 ovest vicentino propone 8 punti chiave per la redazione/aggiornamento del DVR. ... (news del 16.06.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROOtto regole vitali per chi lavora in edilizia. Un interessante vademecum per la sicurezza sui cantieri.
Il SUVA (INAIL svizzero) ha pubblicato un vademecum sulle regole da far seguire in cantiere.
Il documento è indirizzato ai Datori di Lavoro o ai formatori sulla sicurezza e contiene le regole basilari da impartire ai lavoratori, esposte in modo semplice, chiaro e preciso, con illustrazioni, schemi e foto.
Innanzitutto vengono forniti consigli ai Datori di Lavoro su come predisporre la formazione dei lavoratori, come preparare le lezioni, come impartire le regole e come rapportarsi con i propri dipendenti.
Vengono poi analizzate singolarmente otto regole fondamenti, corredate da opportune schede esplicative, consigli e istruzioni da impartire.
Le regole sono:
1- mettere in sicurezza le aperture nel vuoto a partire da un'altezza di 2 m;
2- mettere in sicurezza le aperture nel pavimento;
3- manovrare opportunamente le gru e imbracare opportunamente i carichi;
4- fare uso del ponteggio quando necessario ;
5- controllare il ponteggio ogni giorno;
6- realizzare accessi sicuri a tutti i posti di lavoro;
7- utilizzare i D.P.I.;
8- mettere in sicurezza gli scavi (news del 16.06.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: M. Lai, Appalti e sicurezza del lavoro: indicazioni dal Minlavoro (link a www.ipsoa.it).

SICUREZZA LAVORO: Lavorare sui cantieri nei giorni di “canicola”: dal SUVA la check list per la valutazione del rischio “caldo.
Canicola, raggi UV e ozono sono fattori di rischio da non sottovalutare, soprattutto per i lavoratori in cantiere.
La canicola rappresenta il periodo di caldo afoso e opprimente delle ore centrali della giornata, caratterizzato da alti valori di temperatura e umidità e assenza di vento. In tali circostanze l’organismo è fortemente sollecitato, soprattutto se l’umidità atmosferica è molto elevata. A soffrirne maggiormente è l’apparato circolatorio. Le temperature molto elevate possono causare crampi, esaurimento fisico o, nella peggiore delle ipotesi, un colpo di calore.
I raggi ultravioletti, invisibili e impercettibili, ci raggiungono ogni giorno tramite l’irraggiamento solare. In estate i valori massimi giornalieri si registrano tra le 11:00 e le 15:00. A partire da una determinata intensità i raggi UV possono provocare tumori della pelle e/o lesioni oculari.
L’ozono si forma quando l’irraggiamento solare risulta molto intenso. I valori massimi giornalieri si registrano nel tardo pomeriggio (all’incirca tra le 16:00 e le 18:00). L’ozono che si forma in prossimità del suolo (ozono troposferico) ha l’effetto di un gas irritante. Una prolungata esposizione ad elevate concentrazioni di ozono può provocare bruciore agli occhi, irritazioni della gola e della faringe, insufficienza respiratoria e mal di testa.
Il SUVA (INAIL svizzero) ha reso disponibile una check-list da utilizzare in cantiere al fine di poter valutare se i lavoratori sono realmente al sicuro da tali pericoli (news 09.06.2011 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROChi ne risponde penalmente se il piano antincendio risulta inefficace?
Il dirigente dell'azienda deve garantire la presenza in sede di personale qualificato, in grado di attuare il piano antincendio per far fronte all'emergenza dovuta al propagarsi di fiamme.

E' quanto stabilito dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 06.06.2011 n. 22334.
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda la morte di tre turisti ospiti di un albergo romano a causa di un incendio provocato da due ospiti dell'hotel cittadine americane. In particolare, le donne avevano svuotato inavvertitamente un posacenere nel cestino portarifiuti e, alla vista delle prime fiamme, erano fuggite senza dare l'allarme.
I responsabili dell'hotel sono stati condannati per non aver predisposto un adeguato piano antincendio e che prevedesse sempre la presenza in hotel di personale addestrato per affrontare l'emergenza.
Tale compito spettava infatti alla direttrice che, in quanto dirigente, era responsabile del coordinamento della squadra antincendio e aveva il dovere di predisporre dei turni per la rotazione di personale qualificato. Il piano di emergenza era stato redatto e prevedeva la costituzione di una squadra di emergenza antincendio composta da 24 persone munite di apposito patentino. Il caposquadra era il direttore dell'albergo e in sua assenza un vice.
Nella notte in cui accaddero i fatti non era in servizio nessun dei componenti della squadra, ma solo il portiere e un facchino. Pertanto, il piano era stato disatteso, impedendo di fronteggiare tempestivamente ed adeguatamente all'incendio.
Pertanto il titolare di una struttura ricettiva è tenuto a garantire sempre l'incolumità fisica degli utenti mediante una idonea organizzazione dell'attività di vigilanza rispettando così oltre alle regole legali anche quelle imposte dalla comune prudenza (commento tratto e link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Sicurezza, datore di lavoro: colpa in eligendo. La responsabilità penale diretta del datore di lavoro non è esclusa per la sola designazione di un responsabile per la sicurezza.
La responsabilità penale diretta del datore di lavoro e dei dirigenti ad esso assimilati non è affatto esclusa per la sola designazione di un responsabile per la sicurezza, in quanto essi rispondono anche della eventuale manchevolezza del piano stesso sotto forma di una colpa in eligendo.
Lo ha affermato la sentenza 24.05.2011 n. 20576 della Corte di Cassazione, Sez. IV penale.
A tale riguardo vale considerare che diviene anche irrilevante il comportamento della vittima che abbia eventualmente rotto il nesso di causalità fra il comportamento dell’imputato e l’evento, in quanto è motivatamente ritenuta decisiva l’inadeguatezza del piano di sicurezza, la valutazione dei rischi e la mancanza delle condizioni di sicurezza della macchina.
Nella fattispecie sussiste la responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti assimilati per l’infortunio mortale del lavoratore che, trovatosi nei pressi di una macchina, vi rimaneva impigliato con il braccio destro e poi schiacciato in parte del torace con conseguenti lesioni che ne procuravano il decesso. L’accusa consisteva nell’aver consentito, e comunque non impedito, che all’interno dello stabilimento fosse installato ed utilizzato un impianto di produzione composto da più macchine per la produzione di film trasparente (propilene ad uso alimentare), prodotto che viene raccolto da un “gruppo avvolgitore” privo dei dispositivi di sicurezza imposti dalla legge al fine di evitare contatti accidentali tra parti del corpo dei lavoratori addetti al macchinario e gli organi in movimento (commento tratto da www.legislazionetecnica.it).

SICUREZZA LAVORO: Quali sono gli obblighi di sicurezza a carico delle imprese coinvolte?
Domanda.
Quali sono i principali provvedimenti legislativi ai quali deve attenersi l'appaltatore per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone durante l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto?
Risposta.
Il lettore non specifica la natura dell'appalto, né tantomeno se esso riguardi l'ambito pubblico o privato. La risposta sarà pertanto dovutamente generica e cercherà di delineare un quadro complessivo degli obblighi a carico dell'appaltatore.
Cominciamo con l'affermare che la riforma operata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 ha notevolmente semplificato la materia, almeno per l'aspetto riguardante le norme a cui riferirsi.
Alla domanda posta dal lettore: "Quali sono i principali provvedimenti legislativi..." oggi si può affermare con sicurezza che abbiamo a che fare sostanzialmente con un'unica norma di legge, ovvero il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, per l'appunto).
Nell'ambito del campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero quando l'attività in appalto si svolga all'interno di un cantiere edile, gli obblighi delle imprese appaltatrici sono contenute essenzialmente nell'articolo 96 del medesimo decreto.
Quando invece le attività in appalto non rientrano nel campo di applicazione della parte speciale del decreto sui cantieri temporanei o mobili, il riferimento normativo è costituito dall'articolo 26. In questo caso si delinea un obbligo di cooperazione e coordinamento a carico di tutte le imprese coinvolte nelle attività in appalto (datore di lavoro committente compreso), restando fermo l'obbligo per tutti questi soggetti di tutelare i propri lavoratori, oltre che dai rischi derivanti dalle interferenze, anche dai rischi specifici delle attività svolte ed oggetto dell'appalto, nei confronti delle quali l'obbligo dell'appaltatore è primariamennte quello di procedere alla valutazione ed alla definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, secondo le modalità previste nello stesso D.Lgs. n. 81/2008 (23.05.2011 - tratto da www.ipsoa.it).

SICUREZZA LAVORO: A. Scarcella, D.Lgs. n. 81/2008 e soggetti obbligati - I riflessi del Testo Unico sul ruolo di dirigenti e preposti (Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 4/2011 - link a www.ipsoa.it).

SICUREZZA LAVORO: Pubblico dipendente - Lesioni subite a causa di caduta dalle scale - Assenza del dispositivo antiscivolo - Violazione dell’art. 2087 c.c..
Deve essere accolta, ai sensi dell’art. 2087 c.c., la domanda di risarcimento del danno avanzata da un pubblico dipendente, per lesioni subite a causa di caduta verificatasi durante lo svolgimento del servizio, determinata dell’assenza, sulle scale dell’ufficio, del dispositivo antiscivolo (bande); il fatto che le scale siano prive del dispositivo antiscivolo è idoneo, infatti, quantomeno, ad agevolare una caduta, e tanto integra una violazione dell’art. 2087 c.c., in ragione dell’onere del datore di lavoro di adottare ogni accorgimento idoneo a prevenire infortuni, tanto più che l’accorgimento in questione è di semplice applicazione (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 14.05.2011 n. 482 - link a www.ambientediritto.it).

SICUREZZA LAVORO: Stress lavoro-correlato: Manuale Inail. Disponibile un portale dedicato e un manuale di valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato.
L'Inail ha pubblicato il documento «Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D. Leg.vo 81/2008», disponibile nel portale «Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato» presente all'interno del sito istituzionale dell'Istituto.
Il portale, oltre a contenere il citato manuale, contiene una serie di risorse e strumenti finalizzata a supportare, con strumenti scientificamente validati, le aziende nel processo di valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato, nel rispetto della normativa vigente.
L'Inail -Dipartimento Medicina del Lavoro (DML)- ex ISPESL, ha scelto di definire un percorso metodologico basato sul Modello Management Standards approntato dall'Health and Safety Executive (HSE), contestualizzato al D. Leg.vo 81/2008 e raccordato con le esperienze del «Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro» e del «Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei luoghi di lavoro» sulla specifica tematica, nell'ottica di offrire all'utenza un «metodo unico integrato» per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato.
Nel portale è disponibile documentazione di approfondimento e, previa registrazione, si ha accesso a strumenti per effettuare la valutazione e la conseguente gestione del rischio da stress lavoro-correlato.
L'indirizzo del portale è: www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato (commento tratto da www.legislazionetecnica.it).

SICUREZZA LAVORO: Vademecum sulla sicurezza dei lavoratori nelle opere di asfaltatura. DVR, verifiche interne e autoanalisi.
La Regione Lombardia ha pubblicato un Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle opere di asfaltatura, realizzato dal laboratorio Tumori Professionali.
Il documento ha lo scopo di individuare e promuovere soluzioni tecnologiche in grado di eliminare le sostanze cancerogene o, quanto meno, di ridurre l'esposizione dei lavoratori a tali sostanze.
Il vademecum può essere utilizzato per verifiche interne e autoanalisi da parte di datori di lavoro, servizi di prevenzione e protezione aziendali, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, medici competenti, organi di vigilanza delle ASL, operatori delle UOOML (Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro), consulenti, organizzazioni sindacali dei lavoratori, etc.
Il vademecum non si limita ad analizzare la gestione del rischio da agenti cancerogeni ma approfondisce in maniera dettagliata la gestione dei rischi per la sicurezza derivanti da:
- agenti chimici pericolosi;
- utilizzo di macchine;
- movimentazione carichi. ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Scavi e movimentazione terre: messa in sicurezza, modalità operative e PSC.
Il Coordinamento Tecnico Provinciale di Verona, su proposta dello SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro), ha pubblicato un lavoro di ricerca sulle tecniche di scavo e movimentazione terre e sugli aspetti legati alla sicurezza.
Le informazioni contenute sono un utile supporto per la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), nel quale è necessario definire le modalità di messa in sicurezza dello scavo, corredando il documento con elaborati grafici e tavole esplicative.
Lo studio è stato impostato sull'edilizia civile (villette a schiera e piccoli condomini), individuando le seguenti lavorazioni:
- scavi con sbancamento e splateamento per nuove costruzioni;
- scavi in trincea per la posa di tubazioni e/o sottoservizi in genere. ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Linee operative sulla valutazione del rischio stress lavoro correlato.
Lo stress da lavoro correlato è un disagio non nuovo ma sicuramente attuale, visto il costante aumento dei casi riscontrati. Il fenomeno ha un costo economico per le aziende stimato in miliardi di euro.
Le cause sono legate a:
- tipologie contrattuali sempre meno stabili;
- elevati carichi lavorativi;
- violenze e molestie sul lavoro;
- interferenze tra lavoro e vita privata.
Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio da stress da lavoro correlato per la propria azienda, come prevede il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
La valutazione del rischi si articola in due fasi: una fase di valutazione preliminare, dalla quale possono emergere o non emergere elementi di rischio, e una approfondita, da attuare quando gli interventi della prima risultano inefficaci.
La Provincia di Verona ha definito una linea operativa per la valutazione del rischio stress partendo dalle direttive del Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro dell'ISPESL.
Il documento ha lo scopo di coadiuvare le imprese con meno di 30 lavoratori, attraverso opportune chek-list (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Testo Unico sulla Sicurezza e verifiche periodiche delle attrezzature.
Pubblicato in Gazzetta il Decreto 11.04.2011 che disciplina le modalità di verifica sulle attrezzature da lavoro eseguite da INAIL e ASL territoriali e definisce i criteri per l'abilitazione dei soggetti verificatori.
Ricordiamo che il Testo Unico sulla Sicurezza, relativamente agli obblighi del datore di lavoro (art. 71 - D.Lgs. 81/2008) recita che questi deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII (quali scale, ponti mobili, generatori di calore, tubazioni, forni per industrie chimiche, etc.) a verifiche periodiche per valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con una certa frequenza.
Tale verifica deve essere effettuata dall'INAIL ex ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati. Il Testo Unico per la sicurezza stabilisce, inoltre, che i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati ad effettuare tali verifiche saranno stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro.
Il Decreto 11.04.2011, quindi in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, definisce modalità, tempistiche, passaggi burocratici e amministrativi per l'accreditamento di soggetti terzi pubblici o privati alla verifica delle attrezzature da lavoro (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Opere provvisionali e rischi di cadute dall’alto.
L’ASL di Pavia ha pubblicato un documento per la formazione degli studenti che tratta le problematiche relative alle opere provvisionali e ai rischi di caduta dall’alto.
La pubblicazione è sintetica e di semplice lettura; per ciascuna tipologia di opera provvisionale vengono indicate tutte le misure di sicurezza da adottare e i riferimenti alle normative tecniche.
E’ così strutturata:
- Classificazione delle opere provvisionali in base al loro utilizzo: opere di servizio, opere di sicurezza e opere di sostegno;
- Definizione degli elementi costitutivi di un ponteggio: elementi metallici (diagonale, corrente, corrente di testata, cavalletto, etc.), tipologie di parapetti, intavolati, tipologie e modalità di ancoraggio;
- Altre tipologie di opere provvisionali: ponti su cavalletti, trabattelli, scale, etc. (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROAMBIENTI CONFINATI/ Le istruzioni del ministero. Appalti nel mirino. I controlli alle direzioni provinciali.
Sotto controllo gli appalti per le attività manutentive o di pulizia in aree confinate (silos, cisterne, pozzi ecc.). Le direzioni provinciali del lavoro (Dpl) provvederanno ad acquisire la documentazione utile a verificare la correttezza degli aspetti gestionali sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro controllando, tra l'altro, la corretta elaborazione del Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) e le misure di prevenzione e protezione.
Lo stabilisce il Ministero del Lavoro nella circolare 19.04.2011 n. 13/2011, a conclusione di una prima iniziativa di verifica avviata con la circolare n. 42/2010 ma praticamente non riuscita.
Nella predetta circolare n. 42/2010, infatti, il ministero aveva già espresso l'intenzione di dare avvio ad azioni specifiche di controllo degli appalti riguardanti attività manutentive o di pulizia di aree confinate, mediante un piano straordinario d'ispezione. Un piano finalizzato a individuare, a monitorare e controllare gli appalti per attività in silos, pozzi, cisterne, serbatoi, cunicoli, impianti di depurazione, gallerie ecc..
Tuttavia, spiega il ministero, da una ricognizione dei risultati (di cui alla nota 11.03.2011 con cui sono state richieste le risultanze del monitoraggio) emerge che a oggi, salvo una casistica limitata, non sono state intraprese iniziative condivise o coordinate con gli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali (Asl), competenti sulla specifica materia per difficoltà operative legate a una non ancora piena attuazione del disegno organizzativo delineato dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) che ha previsto, nell'ambito dei comitati regionali di coordinamento in materia di salute e sicurezza, la costituzione di specifici uffici «operativi» a livello provinciale.
Alla luce di questo primo test negativo, il ministero ci riprova attribuendo la titolarità dell'azione di verifica alle direzioni provinciali del lavoro. Infatti, si legge nella circolare, considerata l'urgenza di porre in essere alcuni interventi immediati per contrastare il fenomeno infortunistico negli ambienti confinati e, comunque, nelle more che le predette iniziative coordinate con gli organi di vigilanza del Servizio sanitario nazionale (Ssn) vengano definite, alle singole dpl è fatto obbligo di provvedere ad acquisire la documentazione utile a verificare la correttezza degli aspetti gestionali degli appalti, anche sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza. Nello specifico, la circolare stabilisce che durante gli accessi andrà acquisita e verificata:
a) la corretta e completa elaborazione del Duvri da parte delle aziende committenti;
b) le misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;
c) i contenuti e la «effettività» della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
d) l'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza (articolo ItaliaOggi del 22.04.2011 - tratto da www.corteconti.it).

SICUREZZA LAVOROOggetto: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 19.04.2011 n. 13/2011).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO - SICUREZZA LAVORO: Oggetto: Accesso a verbali di visita ispettiva in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con nota del 19.03.2011 la S.V. ha comunicato che un dipendente del Conservatorio “E. R. Duni” di Matera, che dichiara di agire a tutela del proprio diritto alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha chiesto di accedere ai verbali di visita ispettiva con i quali la ASL ha rilevato, negli edifici dell’Istituto, varie violazioni, oggettivamente imputabili alla S.V., alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Al riguardo viene prospettato alla Commissione che la domanda d’accesso dovrebbe essere respinta, sia perché il procedimento avviato con la visita ispettiva non è ancora concluso, sia perché, trattandosi di atti relativi ad un contenzioso, opererebbe l’esclusione prevista dall’art. 4, comma 2, del regolamento per l’accesso vigente presso l’Istituto. In via subordinata si prospetta l’opportunità di un differimento dell’accesso, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del regolamento generale n. 184/2006.
Osserva la Commissione che né la legge n. 241/1990 né il regolamento dell’Istituto precludono l’accesso agli atti infraprocedimentali relativi ad un contenzioso (che peraltro allo stato non risulta) tra terzi qualora vi sia un congruo interesse personale, diretto, attuale e giuridicamente protetto del richiedente; interesse che nel caso in esame palesemente sussiste, atteso che il dipendente intende tutelare il proprio diritto fondamentale alla salute. L’accesso pertanto non può essere senz’altro negato.
Attesa peraltro l’evidente lesione del diritto alla riservatezza della S.V. che potrebbe derivare da un accesso effettuato prima che il Conservatorio abbia potuto esplicitare le proprie eventuali controdeduzioni, può ritenersi applicabile la citata disposizione dell’art. 9, comma 2, del regolamento n. 184/2006, secondo cui “il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 6, della legge”, che riguarda –tra l’altro– la riservatezza delle persone; e che di conseguenza l’accoglimento dell’accesso possa essere differito al momento in cui l’accertamento ispettivo diventerà incontestabile da parte dell’Amministrazione.
Va peraltro precisato che, in attesa della prescritta messa a norma degli impianti e delle strutture, i luoghi in cui l’indagine ispettiva ha rilevato situazioni di pericolo dovranno essere senza indugio opportunamente segnalati e –ove possibile- preclusi sia pure parzialmente al transito dei dipendenti, al fine di richiamare questi ultimi ad una condotta improntata ad una responsabile cautela (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, risposta del Plenum in seduta del 19.04.2011 - link a www.commissioneaccesso.it).

SICUREZZA LAVOROAMIANTO - Prescrizioni vincolanti sullo svolgimento dei lavori di demolizione o rimozione - Potere dell’ASL - Attribuzione - d.lgs. n. 106/2009, art. 118, c. 1, lett. c) - Art. 256 d.lgs. n. 81/2008.
Il potere di impartire prescrizioni vincolanti sullo svolgimento dei lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, è stato attribuito all’ASL solo con l’art. 118, comma 1, lettera c), del d.lgs. 03.08.2009 n. 106, in vigore dal 20 agosto successivo, che ha aggiunto un capoverso in tal senso al citato art. 256 d. lgs. 81/2008 (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 13.04.2011 n. 549 - link a www.ambientediritto.it).

SICUREZZA LAVORO: Cassazione Penale, obblighi e responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
L'operato del coordinatore per l'esecuzione deve mirare ad un effettivo controllo, anche se non necessariamente costante, dell'applicazione da parte delle imprese delle disposizioni del PSC e dei POS.
E' quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione, Sez. IV penale, nella sentenza 12.04.2011 n. 14654 relativa ad un infortunio su un cantiere.
Ribadisce, inoltre, tre principi ormai consolidati nella giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
Il coordinatore per la sicurezza è garante insieme al datore di lavoro della sicurezza dei lavoratori che vengono a trovarsi ad operare in un cantiere;
il lavoratore non risponde del suo operato, se pure ha commesso una imprudenza, se comunque l'infortunio accadutogli è legato a delle carenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
nel caso in cui ci siano più persone titolari della garanzia di sicurezza e dell'obbligo di evitare un evento, ciascuno è destinatario per intero di quell'obbligo con la conseguenza che, se un intervento è eseguito da uno dei garanti, è necessario che l'altro o gli altri si accertino che il primo sia effettivamente intervenuto e nel caso in cui l'intervento non risulti adeguato questi versano in colpa se hanno confidato nello stesso.
La sentenza di condanna.
Una sentenza di primo grado ha condannato per il reato di omicidio colposo:
il responsabile dei lavori nonché coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione di un cantiere edile durante i lavori di ampliamento di uno stabilimento industriale (violazione degli articoli 2 e 4, commi 1 e 2, e 5, del D. Lgs. n. 494 del 1996);
il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice per aver cagionato la morte di un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice stessa (violazione degli articoli 4 ed 8 del medesimo D. Lgs. n. 494 del 1996).
L'operaio infortunato, salito sulla copertura di un capannone senza alcun mezzo di protezione né individuale né collettivo, poggiando il proprio peso su uno dei pannelli in vetroresina, è precipitato al suolo da un'altezza di circa dieci metri, riportando trauma cranio-encefalico e trauma toracico che ne hanno determinato il decesso.
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di primo grado, ribadendo le responsabilità sia del datore di lavoro che del responsabile per la sicurezza.
Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione.
Nel ricorso il coordinatore ha sostenuto che è il datore di lavoro ad avere la responsabilità dell'operato dei lavoratori, con l'obbligo di individuare i rischi e prevenirli, mentre al coordinatore spetterebbe principalmente la verifica circa il rispetto delle regole dettate dal piano di sicurezza e di coordinamento, senza alcun obbligo di una sua continua e giornaliera presenza in cantiere.
Il datore di lavoro ha sostenuto, invece, che i lavori appaltati non erano da eseguirsi in quota ma solo esclusivamente a terra, essendo stati i lavori di copertura affidati dal committente ad altra impresa.
Entrambi i ricorsi degli imputati sono stati rigettati dalla suprema Corte che ha pertanto confermato la condanna (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: APPALTI - Infortuni sul lavoro - Imprenditore - Posizione di garanzia - Ambito di operatività.
La posizione di garante della sicurezza, che l'ordinamento addossa all'imprenditore, non é operativa nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati (Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1955, n. 547 , articolo 3, comma 2), ma si estende alle persone estranee all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità (Cass. pen., sez. IV, 04.02.2004, n. 31303).
APPALTI - Infortuni sul lavoro - Inidoneità delle misure di prevenzione - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza.
L'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che possono derivare da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario del presidio, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.
In ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (Cass., n. 31303 del 2004).
APPALTI - Infortuni sul lavoro - Rappresentante della ditta appaltante - Subappaltante - Obblighi di protezione - Ambito di operatività.
La responsabilità del rappresentante della ditta appaltante si estende alle persone estranee all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità. Mentre il subappaltante é esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Cass. 20.11.2009 n. 1490) (conferma sentenza n. 109/2009 Corte di Appello di Cagliari Sez. Dist. di Sassari, del 23/03/2010) (fattispecie in tema di omicidio colposo ex art. 589 c.p. ult. co. in riferimento agli artt. 168 e 169 D.P.R. n. 547/1955 contestato al direttore del cantiere rappresentante del datore di lavoro, e responsabile della sicurezza del lavoro, nei confronti di dipendenti di ditte subappaltatrici) (Corte di cassazione, Sez. IV penale, sentenza 11.04.2011 n. 14527 - link a www.ambientediritto.it).

SICUREZZA LAVORO: Infortuni sul lavoro - Esclusione da responsabilità del datore di lavoro - Presupposti.
Affinché la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive e che esorbiti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (Cass., Sez. IV, 23.05.2007, n. 25532, n. 15009 del 17.02.2009, n. 727 del 10.11.2009).
In altre parole, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (Cass., Sez. IV, n. 952 del 27.11.1996).
Infortuni sul lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Definizione.
Il datore di lavoro é esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli -e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro- o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro).
Infortuni sul lavoro - Risarcimento eseguito dal comune datore di lavoro dell'imputato e del lavoratore persona offesa - Attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. - Sussistenza.
Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 c.p., il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (Cass., Sez. IV, n. 13870 del 06.02.2009).
Deve, pertanto, ritenersi che l'attenuante in questione possa operare laddove il risarcimento sia stato effettuato dal comune datore di lavoro dell'imputato e del lavoratore persona offesa (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 11.04.2011 n. 14523 - link a www.ambientediritto.it).

SICUREZZA LAVOROLe responsabilità del committente nella sicurezza del cantiere: guida per conoscere i propri doveri.
Il Collegio dei Geometri e Periti Industriali di Udine ha pubblicato una guida chiara e semplice sulle responsabilità, anche penali, del committente relative alla sicurezza in cantiere.
Il committente viene definito dal Decreto Legislativo 81/2008 come il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione …”.
Assume automaticamente la funzione di committente chi, ad esempio:
- in qualità di proprietario di una villetta, affida i lavori di tinteggiatura interna od esterna;
- in qualità di locatario di un appartamento, affida i lavori di rifacimento del bagno;
- in qualità di amministratore di condominio, affida i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto dei muri;
- in qualità di titolare d’impresa, affida i lavori di sistemazione degli uffici o di ampliamento della zona produttiva del suo capannone aziendale;
- in qualità di proprietario di un lotto edificabile, affida i lavori di costruzione della sua nuova casa.
Egli ha precise responsabilità penali ed amministrative attribuitegli dalla legislazione vigente, come ad esempio:
- designare il coordinatore per la sicurezza se necessario (pena l'arresto da 3 a sei mesi o l'ammenda da € 2.500 a € 6.400);
- accertare i requisiti del coordinatore;
- trasmettere il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) a tutte le imprese invitate a presentare l’offerta (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800);
- comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore, in modo che venga anche riportato sul cartello di cantiere (sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800);
- vigilare sull'operato del coordinatore (pena l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800);
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (pena l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da € 1.000 a € 4.800);
- trasmettere all'Amministrazione del titolo abilitativo (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800) (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: linee operative per piccole imprese.
Lo stress non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione che può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. Esso può essere causato da diversi fattori come il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza della gestione e dell'organizzazione del lavoro, carenze nella comunicazione, etc..
Valutare il rischio dovuto a stress lavoro-correlato è un obbligo di ciascun datore di lavoro.
Il Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro istituito dall'ISPESL ha messo a punto una proposta metodologica di valutazione dei rischi da stress correlato al lavoro, nata a partire dallo studio pilota degli SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) della Provincia di Verona e del Centro clinico di Verona.
Queste linee operative hanno lo scopo di assistere le imprese di piccole dimensioni nella valutazione dello stress, attraverso una unica check-list finalizzata alla valutazione preliminare del rischio.
Il documento risulta sintetico e di semplice comprensione. È così strutturato:
- definizione di stress lavoro-correlato;
- chi deve valutare il rischio;
- metodologie di valutazione;
- fase di valutazione preliminare;
- fase di valutazione approfondita;
- diagramma di flusso del processo di valutazione;
- check-list per la valutazione preliminare (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Rischio da esposizione a polveri. Una guida ai dispositivi di protezione individuale.
Le polveri aerodisperse sono sostanze pericolose per la salute e possono essere causa di varie malattie professionali. Per proteggere la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve provvedere a far sì che non siano superati i valori limite di concentrazione e dotare i lavoratori esposti di opportuni respiratori.
Il SUVA (INAIL svizzero) ha pubblicato un manualetto destinato ai datori di lavoro, al fine di indirizzarli nella scelta dei dispositivi di protezione individuali opportuni, e ai lavoratori esposti, soprattutto nel settore edilizio, fornendo consigli su come utilizzare i respiratori.
Il documento propone informazioni circa:
- quando risultano necessari i respiratori;
- tipologie di respiratori e relative marcature;
- classi dei filtri e applicazioni;
- consigli per un uso corretto;
- manutenzione dei dispositivi;
- norme di riferimento (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Quaderno della sicurezza”: tutto sulla sicurezza nei cantieri edili.
Il Servizio Sanitario Regionale EMILIA ROMAGNA ha pubblicato un quaderno della sicurezza relativo ai cantieri edili.
La pubblicazione fornisce una visione sintetica e integrata, con opportuni richiami normativi, di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri edili e costituisce un utile strumento per tutte le figure che operano in cantiere o si occupano di sicurezza.
Il documento fornisce utili indicazioni su:
- documentazione da tenere in cantiere;
- come organizzare il cantiere;
- tipologia delle lavorazioni (demolizioni, scavi, lavori in quota, etc.);
- protezioni individuali e collettive;
- impianti di cantiere (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Testo Unico sulla Sicurezza: ecco la versione aggiornata a marzo 2011.
É stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione sicurezza sul lavoro, il testo del Decreto Legislativo 81/2008 coordinato e aggiornato a marzo 2011.
In particolare, vengono aggiornati:
- art. 3 - comma 3 (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 2 comma 51 della Legge 26.02.2011 n. 10);
- art. 3 - comma 3-bis (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 1 della Legge 26.02.2011 n. 10);
- ALLEGATO 36 - (lettera B, tabella 2: ripristinati i caratteri apice e pedice delle note) (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO - VARI: Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento (Ministero dell'Interno, nota 23.02.2011).

SICUREZZA LAVORO: Formazione, informazione e addestramento: adempimenti del datore di lavoro. Dal CPT di Bergamo un “numero speciale”.
Il CPT di Bergamo ha pubblicato uno speciale dedicato alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Scopo della pubblicazione è “fare chiarezza” su un tema fondamentale come quello della formazione nell’ambito della prevenzione aiutando imprese, lavoratori e tecnici a destreggiarsi più agevolmente tra i diversi adempimenti previsti dalla norma.
Formazione, programmazione, informazione, validazione, addestramento, collaborazione…” Molto spesso si sentono questi termini ma non sempre è chiara la differenza tra i diversi obblighi.
La pubblicazione inizia proprio con le differenze tra informazione, formazione e addestramento. ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Indicazioni operative per la FORMAZIONE dei lavoratori impiegati nei cantieri di grandi opere.
Il Tavolo Provinciale per la sicurezza nei cantieri della Variante di Valico, in collaborazione con la Provincia di Bologna, della Regione Emilia Romagna e dell’Azienda USL di Bologna, ha pubblicato un manuale operativo sulla formazione dei lavoratori impegnati nella variante autostradale di valico e nelle grandi opere.
Scopo del manuale è quello di fornire indicazioni operative per formare in maniera adeguata ed efficiente tutti i lavoratori coinvolti nei cantieri, al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e prevenzione.
L'organizzazione dei grandi cantieri vede la presenza e l’interazione continua di varie figure, sia per le tante tipologie di lavorazioni, sia per le diverse imprese coinvolte. L’analisi svolta in un sistema complesso diviene dunque un punto di riferimento per l’organizzazione della formazione in qualsiasi tipologia di cantiere.
Bisogna quindi porre molta attenzione anche verso aspetti estremamente pratici, come per esempio la valutazione delle conoscenze linguistiche dei lavoratori, in particolare di quelli stranieri, o il tutoraggio dei nuovi assunti.
Il testo sottolinea la necessità di puntare su una formazione specifica anche per i dirigenti, in maniera da mettere a loro disposizione competenze ulteriori per una gestione più efficace del loro ruolo sui temi della sicurezza.
Il lavoro risulta così strutturato: ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali - Opuscolo informativo per i lavoratori (INAIL, edizione 2011).

APPALTI - SICUREZZA LAVORO: Sicurezza e Codice dei Contratti Pubblici. Pubblicati gli atti del convegno organizzato da Regione Toscana e ARPAT.
Il 20 e 21.01.2011 si è tenuto a Firenze un seminario su “La Sicurezza e il nuovo Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici”, organizzato da ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) e Regione Toscana.
Gli interventi sono stati i seguenti:
- Verifica dei requisiti Tecnico Professionali e Redazione del DUVRI;
- Compiti e responsabilità del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nei lavori e nella esecuzione di servizi e forniture;
- Il nuovo Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici: aspetti connessi alla sicurezza;
- Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici;
- Il Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana;
- I controlli delle Direzioni Provinciali del Lavoro Esperienze, problemi, possibili soluzioni;
- Controlli e vigilanza dei PISLL sui cantieri e sui luoghi di esecuzione di forniture e servizi.
In questo numero di Biblus-net pubblichiamo le prime due relazioni, rimandando a successive news l’analisi delle altre. ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Sei sicuro. Dall’INAIL tutte le indicazioni per la SICUREZZA nei CANTIERI STRADALI.
Il cantiere stradale presenta una molteplicità di rischi, sia per chi ci lavora, sia per coloro che vengono a contatto con l’area dei lavori. La conoscenza dei rischi, l’informazione e la formazione sono elementi fondamentali per la riduzione concreta del fenomeno infortunistico.
A tal fine è stato realizzato questo opuscolo che è una versione semplificata del manuale “La Sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali” elaborato nell’ambito del progetto promosso dal Comitato Consultivo Provinciale di Verona e condiviso dalla sede INAIL di Verona.
La pubblicazione risulta ben strutturata, efficace e di semplice comprensione. Riporta utili informazioni, quali:
- adempimenti delle varie figure coinvolte (datore di lavoro, preposto -capo cantiere- e lavoratore) per garantire la massima sicurezza e le responsabilità; definizioni chiare e precise dei termini più ricorrenti in materia di sicurezza (P.O.S., P.S.C., D.P.I. e frasi di rischio)
- elenco di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale, indicando quando usarli e da cosa proteggono;
- segnaletica del cantiere stradale (segnali di pericolo, di prescrizione, di indicazione e segnali complementari);
- fattori di rischio relativi all'investimento di chi opera in cantiere (cosa fare e cosa non fare);
- rischi di caduta e urti (cosa fare e cosa evitare);
- organizzazione corretta del cantiere in modo da evitare situazioni di rischio;
- esposizione a prodotti pericolosi (tipologie di sostanze pericolose e soglie di esposizione);
- esposizione a rumore e vibrazioni (elementi che caratterizzano il rischio e come evitare le situazioni di rischio);
- attrezzature usate in cantiere e corrette modalità d'uso.
Infine è presente un utilissimo questionario che consente di verificare il livello di comprensione delle informazioni acquisite, utile anche per effettuare formazione e informazione tra i lavoratori (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro - Allegato IV, punto 1.11.1.5 del d.lgs. n. 81/2008 - Possibilità di lavorare stando seduti - Prescrizioni dell’autorità sanitaria - Art. 10 d.P.R. n. 520/1955 - Apprezzamento tecnico discrezionale - Necessaria instaurazione del contraddittorio con il datore di lavoro.
Agli operatori dell’Azienda Sanitaria è riconosciuto (art. 10 del D.P.R. n. 520/1955) il potere di impartire disposizioni esecutive implicanti un apprezzamento tecnico-discrezionale integrativo della disciplina stabilita dal legislatore: segnatamente tale contenuto di discrezionalità non può essere disconosciuto nel caso in cui venga in rilievo l’attuazione, con indicazione delle relative modalità, della previsione dettata dall’Allegato IV, punto 1.11.1.5., del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui l'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere, ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro.
Tale previsione va raccordata con gli artt. 63 e 64 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, che rinviano all’Allegato IV per la specificazione dei requisiti di salute e sicurezza cui i luoghi di lavoro debbono essere conformi ed ai quali il datore di lavoro è tenuto a provvedere, nonché all’art. 15, co. 1, lett. d), che annovera, fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.
Alla luce del quadro normativo così delineato, il riportato intervento dell’autorità di vigilanza presenta i caratteri tipici della prescrizione attuativa di un precetto che il legislatore ha solo parzialmente determinato, rimettendo all’amministrazione la scelta circa la stessa opportunità di esercitare o meno il potere di ordinare l’adeguamento delle postazioni di lavoro.
Trattandosi di una misura di prevenzione dei rischi, priva di connotazioni sanzionatorie, la sua adozione non può legittimamente considerarsi sottratta alla preventiva instaurazione di un effettivo contraddittorio con il datore di lavoro che ne sia destinatario, alla stregua delle regole generali che governano l’azione amministrativa; la partecipazione del datore di lavoro non può reputarsi esaurita con la presenza al sopralluogo condotto dai funzionari dell’A.S. (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 04.02.2011 n. 233 - link a www.ambientediritto.it).

SICUREZZA LAVORO: Procedure, documenti e responsabilità per garantire una corretta gestione dei lavori e della sicurezza in cantiere: un documento sintetico della Prefettura di Roma.
Nei giorni scorsi è stato firmato presso la Prefettura di Roma un Protocollo d’intesa da parte di INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, e sindacati territoriali dell'edilizia, con cui le parti intendono contribuire alla lotta al lavoro nero, all'evasione contributiva e alla presenza d'imprese irregolari negli appalti pubblici nel territorio della provincia di Roma.
Sono stati definiti i contenuti minimi di uno schema di capitolato tipo per appalti di opere pubbliche, che contenga criteri uniformi a garanzia della qualità, della trasparenza, della professionalità e della salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
Nel Protocollo sono evidenziati i contenuti minimi dello schema di capitolato:
- Informazioni;
- Sopralluoghi preliminari;
- Misure organizzative e oneri diversi a carico dell'appaltatore da dimostrare prima dell'inizio dei lavori;
- Attività di controllo;
- Responsabilizzazione del coordinatore per la sicurezza;
- Verifiche in corso di esecuzione sulla regolarità;
- Subappalto;
- Responsabile dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- Qualità del lavoro e delle imprese.
Il documento risulta certamente utile a tutti gli operatori del settore (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Guida pratica per la determinazione delle ESPOSIZIONI SPORADICHE E DI DEBOLE INTENSITÀ (ESEDI) all’amianto.
In attuazione alle disposizioni dell’art. 249 del D.lgs. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha pubblicato, con Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25.01.2011, degli orientamenti pratici circa la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto.
In particolare, le attività sporadiche e di debole intensità ricadono in quelle che prevedono:
- massimo di 60 ore di intervento all’anno;
- massimo 4 ore per singolo intervento;
- massimo di 2 interventi al mese;
- livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L (in 8 ore);
- numero massimo di addetti operanti contemporaneamente pari a 3 (se non possibile occorre limitare gli addetti al numero più basso possibile).
Inoltre, al fine di verificare se la propria attività rientri nella categoria delle ESEDI, è possibile consultare l’Allegato 1 delle Lettera Circolare, in cui sono riportate, sulla base delle attuali conoscenze, le attività di tipo ESEDI (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Lombardia, LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTIVITA’ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (Regione Lombardia - Sanità, settembre 2010).

SICUREZZA LAVORO: L'impresa virtuale dell’INAIL per valutare il rischio in 3D.
"L'impresa virtuale" è un nuovo applicativo del portale INAIL che, attraverso animazioni 3d, illustra alcune situazioni di pericolo tipiche dei diversi ambienti e attività di lavoro:
- uffici
- negozi
- logistica
- magazzino
- produzione
- imballaggio
- manutenzione
- pulizia
- fornendo, contestualmente, indicazioni sui possibili interventi per la loro eliminazione o riduzione.
Attraverso esempi concreti -precisa l’INAIL- si è voluto rappresentare soprattutto il processo di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che mira ad individuare e adottare le soluzioni più idonee a ridurre i rischi che non possono essere eliminati del tutto; le soluzioni proposte non sono di certo le uniche possibili.
L'applicativo è l'edizione italiana del prodotto "L’entreprise virtuelle" del Ministero del Lavoro francese ed è stata realizzata e promossa dall'INAIL nell’ambito di una convenzione tra il Ministero del lavoro italiano e il Ministero del lavoro francese (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORORSPP e omessa segnalazione dei fattori di rischio.
Responsabilità di un RSPP per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore ..., dipendente della società A., che, alla guida di un trattore agricolo, utilizzato ordinariamente per la movimentazione dei vagoni ferroviari all'interno di uno stabilimento, mentre compiva la manovra in retromarcia all'ingresso del capannone n. 14 -manovra necessaria per accedere al capannone n. 10, ove doveva essere posizionata una carrozza ferroviaria- cadeva lateralmente in una fossa di ispezione posta lungo tutto il capannone, lasciata aperta, e così sbalzato al di fuori della cabina, cadeva in tale fossa, ove rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore.
Il (...) era stato chiamato a risponderne, quale responsabile del servizio prevenzione e protezione della società A., essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa generica e specifica, non avendo lo stesso valutato adeguatamente i rischi connessi alle mansioni che gli operai dovevano svolgere durante le operazioni di movimentazione della carrozze, rischi derivanti in particolare dalla presenza delle fosse di lavorazione non protette al fine di evitare la caduta accidentale di uomini e i mezzi.
Ricorso in Cassazione - Rigetto.
Rileva la Suprema Corte che la sentenza d'appello non pone in discussione il principio che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, il quale è [e rimane] direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.
"In effetti, la "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma dell'articolo 31 del decreto cit. (ndr: D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009) [individuandolo, ai sensi del successivo articolo 32, tra persone i cui requisiti siano "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative"], non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di "trasferire" ad altri -il delegato- la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.
Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.
Dalla ricostruzione dei compiti del RSPP discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori (cfr. articolo 33 del decreto cit.).
Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento.
Quanto detto, però, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della "posizione di garanzia", possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP.
Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa [e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio], può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione
."
"Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (Sezione IV, 15.07.2010, Scagliarmi)."
"Secondo le regole generali, il RSPP può essere tenuto a rispondere -proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dell'evento- dell'infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge." (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 27.01.2011 n. 2814 - link http://olympus.uniurb.it).

SICUREZZA LAVORO: Il capo cantiere è sempre responsabile della sicurezza del lavoro.
Il “capo cantiere”, anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell’obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all’interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche.
Questo consolidato principio di diritto è stato confermato dalla Quarta Sezione penale della cassazione nella sentenza in rassegna.
La Cassazione ha anche precisato che, in via di principio generale, il capo cantiere è certamente persona adatta ad individuare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, o quanto meno di quelle di comune prudenza, per la prevenzione di incidenti in cui possono essere coinvolti i dipendenti ovvero terze persone estranee ai lavori.
Né ha alcun rilievo che potessero esservi ulteriori garanti della sicurezza dei lavoratori,in quanto se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Corte di Cassazione, sentenza 26.01.2011 n. 2578 - link a www.litis.it).

SICUREZZA LAVORO: Ruolo del coordinatore per l’esecuzione.
Prevenzione infortuni Sicurezza in cantiere - Lavoro in quota Caduta a terra del lavoratore - Omessa predisposizione e dotazione di misure di protezione individuale e collettiva - Omesso controllo del CSE Responsabilità - Valutazione.
È responsabile L’azione di controllo del Coordinatore per l’esecuzione costituisce il contenuto tipico e specifico degli obblighi sullo stesso gravanti, e la ragione della creazione di tale figura, che non vuole essere, e non è, una duplicazione di quella del datore di lavoro o del responsabile delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, trova la sua propria ragione d’essere ed un proprio ruolo nella specifica situazione della compresenza di più soggetti che operano nel medesimo cantiere, rendendo necessario quel coordinamento che è connaturale al ruolo del CSE.
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COMMENTO
L’infortunio di un lavoratore è avvenuto all’interno di uno stabilimento industriale, nel corso di lavori di ampliamento dello stesso.
Il responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nominato dal committente e il titolare dell’impresa esecutrice dei lavori erano stati condannati per l’infortunio occorso al dipendente. L’operaio era salito sulla copertura del capannone, costituita in parte da pannelli in vetroresina traslucidi non calpestabili, senza alcun mezzo di protezione, né individuale né collettivo, e, poggiando il proprio peso su uno di questi pannelli in vetroresina, ne aveva provocato lo sfondamento precipitando al suolo da un’altezza di circa dieci metri, con conseguente immediato decesso.
Prima dell’inizio dei lavori di ampliamento del capannone era stata tenuta una riunione tecnica di coordinamento durante la quale era stato stabilito che l’impresa esecutrice avrebbe dovuto prestare assistenza alla ditta incaricata della fornitura e del montaggio delle strutture prefabbricate del nuovo capannone, con particolare riferimento alla rimozione della scossalina che ricopriva il tetto del vecchio capannone. Quindi, erano lavori che dovevano essere eseguiti ”in quota” e il POS dell’impresa esecutrice aveva previsto la predisposizione di dispositivi di protezione individuali e collettivi, contro il rischio di caduta dall’alto, risultati del tutto assenti nel caso concreto.
L’impresa di prefabbricazione aveva comunicato che il capannone commissionato presentava lucernai a raso, ottenuti mediante distanziamento dei tegoli, non pedonabili; pertanto, aveva consigliato di collocare una rete anticaduta sotto le lastre traslucide, al di sotto delle quali non era presente alcuna struttura, e questo «al fine di scongiurare spiacevoli eventi».
Il CSE era assolutamente consapevole della natura dei lavori che dovevano essere eseguiti "in quota” nel vecchio capannone e della peculiare pericolosità degli stessi e non aveva provveduto a verificare l’applicazione delle disposizioni del POS, con opportune azioni di controllo effettivo, tanto più necessarie nella fase iniziale di questi lavori (che risultavano essere stati avviati appena due giorni prima del verificarsi dell’evento mortale nel cantiere).
Circa il nesso causale, la presenza di presidi di sicurezza individuali (cinture di sicurezza con bretelle collegate a dispositivi di trattenuta) ovvero di mezzi di protezione collettiva (come, per esempio, la predisposizione di reti di
protezione in corrispondenza delle lastre traslucide), avrebbe evitato l’evento mortale; quindi, se il CSE fosse intervenuto sui luoghi verificando l’assenza dei dispositivi di trattenuta, l’evento non sarebbe accaduto.
È vero che il CSE non aveva un obbligo di presenza costante in cantiere; tuttavia, era mancata una condotta di effettivo (anche se non necessariamente costante) controllo del cantiere sull’esecuzione dei lavori.
Con il ricorso per Cassazione:
● il CSE aveva dedotto, tra l’altro, l’inesistenza di un dovere di controllo costante, con una presenza continua e giornaliera in cantiere, nonché l’abnormità della condotta del lavoratore, il quale aveva deciso di salire improvvidamente e negligentemente sulla copertura del capannone, ponendosi al di fuori del cestello elevatore all’interno del quale avrebbe potuto lavorare in condizioni di massima sicurezza (consentendo, questo stesso mezzo, lo spostamento sul fronte del capannone e la rimozione della scossalina, oggetto della lavorazione al momento del sinistro);
● l’impresa esecutrice aveva sostenuto che all’interno del cantiere le fosse stata affidata solo l’esecuzione di lavori prettamente edili che dovevano essere svolti esclusivamente a terra e non in quota (tant’è che la collocazione dei lucernari sul tetto del nuovo capannone era stata oggetto di un formale contratto di appalto alcuni mesi dopo l’infortunio).
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, così motivando:
● quanto alla posizione del CSE, ritenendo che questi era assolutamente consapevole della natura dei lavori che la ditta avrebbe dovuto eseguire ”in quota” nel vecchio capannone e della peculiare pericolosità degli stessi, ma non aveva provveduto a verificare l’applicazione delle disposizioni del POS, con opportune azioni di controllo effettivo, tanto più necessarie nella fase iniziale di questi lavori.
In effetti, i dispositivi di protezione individuali e collettivi contro il rischio di caduta dall’alto, la cui predisposizione era stata prevista nel POS e che, se esistenti, avrebbero impedito l’evento, erano risultati del tutto assenti. Dunque, anche ammesso che potesse esservi stata una imprudenza del lavoratore, restava il fatto oggettivo che la mancanza di una adeguata protezione aveva reso possibile il verificarsi dell’incidente.
Tra l’altro era emerso che la vittima avrebbe dovuto necessariamente portarsi sul tetto del capannone, quindi, uscendo dal cestello elevatore, per eseguire parte del compito lavorativo affidatogli, il che impediva di configurare l’eventuale imprudenza del lavoratore imprevedibile e abnorme, tale da interrompere il rapporto di causalità con l’evento infortunistico;
● quanto alla posizione del titolare dell’impresa esecutrice, ritenendo le doglianze espresse, come relative ad apprezzamenti di merito sul fatto, pertanto, non deducibili in sede di legittimità. In ogni caso la Suprema Corte ha puntualizzato che il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla conseguente necessità di adottare certe misure di sicurezza alla predisposizione di queste misure e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure previste nelle stesse e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.
Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore e, quindi, non deve limitarsi a informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare, sino alla pedanteria, che queste norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro
(tratto da Ambiente & Sicurezza n. 17/2011 - Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 18.01.2011 n. 1225 - link a www.altalex.com).

SICUREZZA LAVORO: Gli obblighi, le responsabilità e le sanzioni per il committente previste dal Testo Unico della Sicurezza.
Il Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ha attribuito al committente (o al responsabile dei lavori che opera in sua vece) precise responsabilità di carattere penale ed amministrativo.
Gli obblighi e le sanzioni a carico dei committenti e dei responsabili dei lavori sono riassunti con chiarezza ed efficacia in una tavola sinottica realizzata dalla ASL 5 Spezzina.
L'opuscolo, dal titolo "Il lavoro non è un gioco", può costituire un utile supporto per il professionista che vuole illustrare al committente i rischi e le potenziali conseguenze di scelte eseguite con troppa superficialità o privilegiando eccessivamente gli aspetti economici.
È il committente, infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnico-professionali, concorda l’intervento con il progettista entrando spesso nel merito delle soluzioni tecnico-operative e, non ultimo, affida i lavori sulla base di una scelta spesso soprattutto economica (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: La legislazione in materia di sicurezza.
Si è recentemente tenuta una nuova lezione del corso sull’attività professionale degli ingegneri finalizzato alla preparazione agli esami di stato organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e dalla facoltà di Ingegneria della Federico II, di cui BibLus-net si è più volte occupata nelle precedenti edizioni della newsletter.
La lezione più recente, tenuta dall’ing. Francesco Paolo Capone, ha riguardato la legislazione in materia di sicurezza. Il relatore ha illustrato la normativa e i relativi adempimenti con riferimento:
- alla prevenzione nei luoghi di lavoro;
- alla prevenzione nei cantieri.
La documentazione della lezione è disponibile on-line; essa può risultare di notevole interesse per tutti i tecnici che esercitano la professione (link a www.acca.it).

anno 2010

SICUREZZA LAVORO: Dal Ministero del Lavoro chiarimenti su requisiti degli RSPP e sulle imprese familiari.
Nell’apposita sezione FAQ del proprio sito internet il Ministero del Lavoro ha fornito le risposte ai nuovi quesiti in materia di RSPP e Impresa Familiare. Le risposte elaborate dal Ministero sono disponibili in allegato.
In particolare è stata data risposta ai seguenti quesiti:
- Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 81/2008?
- Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.? (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Disponibili gli atti del convegno "D.Lgs. 81/2008 - due anni dopo".
L'Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (OLYMPUS) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Carlo Bò" di Urbino ha reso disponibili on-line gli atti dell'incontro "Il D.Lgs. 81/2008: due anni dopo - i "sistemi" del diritto della sicurezza sul lavoro".
L'incontro, tenutosi ad Urbino nei giorni dal 14 al 15.05.2010, ha visto la partecipazione di numerosi esperti della materia.
Tra gli interventi più interessanti segnaliamo: ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORORischio stress ad andamento lento. Dal 31.12.2010 partono le fasi per la valutazione. Il ministero del lavoro diffonde le istruzioni operative della Commissione consultiva permanente.
La data del 31.12.2010, fissata dal T.u. sicurezza come decorrenza dell'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato, va intesa come data di avvio e non di conclusione delle attività di valutazione.
È quanto precisano le istruzioni della Commissione consultiva permanente al nuovo adempimento a carico dei datori di lavoro, approvate il 17 novembre e diffuse ieri dal ministero del lavoro con nota 18.11.2010 prot. n. 23692.
Le istruzioni, che rappresentano il livello minimo di attuazione del nuovo obbligo per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati (se osservate, dunque, escludono la sanzionabilità), indicano una metodologia su due fasi: la prima necessaria, la seconda eventuale.
Il documento del 17 novembre. Le indicazioni della Commissione hanno il fine di aiutare imprese e datori di lavoro nelle difficoltà operative circa l'individuazione di corrette modalità di attuazione del nuovo obbligo di valutazione, tra i rischi per la sicurezza sul lavoro, di quello cosiddetto stress lavoro correlato.
In tal senso, dunque, individuano un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo, valevole per tutti i datori di lavoro pubblici e privati che, se correttamente attuato, esclude la sanzionabilità (ai sensi del T.u. sicurezza).
Le definizioni. Per definire lo stress lavoro correlato la Commissione si richiama all'accordo Ue dell'08.10.2004 ai sensi del quale è la «condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologia o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alla richieste o aspettativa riposte in loro».
Tuttavia, spiega la Commissione, non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro sono da considerarsi come stress lavoro correlato; quest'ultimo è solo quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.
Stress e valutazione dei rischi. La valutazione del rischio stress lavoro è parte integrante della valutazione dei rischi e va effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) con il coinvolgimento del medico competente, laddove presente, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori (Rls/Rlst).
Tutti i lavoratori, ma in gruppi. La valutazione del rischio stress lavoro correlato deve essere compiuta con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori compresi dirigenti e preposti. Non riguarda i singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori che risultino esposti a rischi dello stesso tipo in base a una individuazione che il datore di lavoro può fare autonomamente (per esempio, lavoratori che svolgono la stessa mansione; i turnisti; i dipendenti di un settore ecc.).
Le metodologia. La metodologia operativa suggerita dalla Commissione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare), l'altra eventuale, ossia da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare abbia rivelato elementi di rischio e le misure di correzione, di conseguenza adottate dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove siano numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno alle tre distinte famiglie indicate in tabella. Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro è tenuto solo a darne conto del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Se, invece, emergono elementi di rischio allora il datore di lavoro deve procedere ad azioni correttive pianificando gli opportuni interventi anche mediante una successiva fase di valutazione approfondita.
Si parte a dicembre. La Commissione, infine, precisa che la data del 31.12.2010 di decorrenza del nuovo obbligo va intesa come data «di avvio» delle attività di valutazione, di cui il datore di lavoro dovrà rendere conto (insieme alla data finale e ai risultati conseguiti) nel documento di valutazione dei rischi. Di tanto terranno conto gli ispettori in sede di vigilanza (articolo ItaliaOggi del 19.11.2010, pag. 27).

SICUREZZA LAVORO: OGGETTO: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 18.11.2010 n. 23692 di prot.).

SICUREZZA LAVORO: Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 81/2008 - Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale - Applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 - Deroga - Illegittimità costituzionale.
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 03.08.2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (Corte Costituzionale, sentenza 05.11.2010 n. 310 - link a www.ambientediritto.it).

SICUREZZA LAVORO: In arrivo le linee guida per valutare lo stress lavoro-correlato.
Il 31.12.2010 è il termine a partire dal quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno svolgere la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato, nel rispetto delle indicazioni che verranno adottate dalla Commissione consultiva sulla sicurezza sul lavoro.
In proposito, la Commissione ha istituito al proprio interno uno specifico gruppo di lavoro che, proprio in questi giorni, ha terminato l’elaborazione di un documento contenente le prime indicazioni operative e di ordine metodologico per guidare il datore di lavoro nei primi approcci alla valutazione del rischio da stress lavorativo. Il documento dovrà poi essere sottoposto alla Commissione per la formale e definitiva approvazione.
Il testo presenta elementi di forte positività sia per la sua articolazione strutturale, semplice e lineare, sia per i contenuti che, pur se ancora migliorabili ed integrabili, appaiono in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall’accordo interconfederale 09.06.2008. Quest’ultimo, oltre a ribadire che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, al pari di quanto avviene per tutti gli altri rischi, deve essere effettuata dal datore di lavoro nell’ambito della propria organizzazione e secondo i criteri già delineati dal quadro normativo vigente, afferma i seguenti ulteriori passaggi: ... (link a www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com).

SICUREZZA LAVORO: Quarta raccolta di contributi tecnici, normativi e di attualità sulla salute e sicurezza del lavoro.
L'ISPESL ha realizzato e reso disponibile un raccolta di pubblicazioni sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La pubblicazione, giunta alla quarta edizione è la "RACCOLTA DI CONTRIBUTI TECNICI, NORMATIVI E DI ATTUALITÀ SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO".
All'interno del volume, aggiornato a Maggio 2010, trovano spazio le seguenti pubblicazioni: ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Tutto sulle Gru a torre e sui DPI anticaduta.
La Regione Veneto ha attivato una Campagna Straordinaria di Formazione in Sicurezza on-line attraverso il sito internet “Viversicura”, appositamente realizzato.
Sul sito sono disponibili approfondimenti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro nei diversi settori merceologici.
In particolare con riferimento al comparto edile si segnalano due interessanti documenti:
- Gru a torre: riferimenti normativi, elementi dell’apparecchio, dispositivi di sicurezza, installazione apparecchio, segnaletica, utilizzo dell’apparecchio, dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), sollevamento persone;
- DPI e sistemi anticaduta: normativa, generalità, elementi di un sistema, ancoraggi, linee flessibili e rigide (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Stress Lavoro Correlato: le indicazioni di Confindustria Udine.
Il termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare la valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro correlato, aggiornando conseguentemente il documento di valutazione dei rischi, è stato rinviato al 31.12.2010, a causa della mancata emanazione delle linee di indirizzo della Commissione Consultiva Permanente (previste dall'art. 6 del D.Lgs. 81/2008).
Tale valutazione dovrà essere comunque effettuata entro il 31.12.2010, anche in assenza delle suddette linee guida.
Confindustria Udine ha elaborato indicazioni metodologiche utili ai datori di lavoro per adempiere agli obblighi di valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato entro la scadenza del prossimo 31.12.2010, anche in assenza delle suddette linee di indirizzo.
La metodologia proposta nel documento allegato ripercorre modalità di valutazione consolidate e le applica con particolare riferimento alla presenza del fattore stress lavoro correlato, considerato quale elemento incrementale di rischi già presenti o elemento generatore di nuovi rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: Trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri - Decreto del Direttore Generale Sanità n. 9056 del 14.09.2009 e Decreto del Direttore Regionale del Lavoro n. 117 del 23.09.2009 (Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria, Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro, nota 08.10.2010 n. 33248 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: Cantieri, coordinatore sempre obbligatorio in presenza di più imprese.
La normativa italiana in materia di salute e sicurezza nei cantieri trae origine dalla direttiva comunitaria 92/57/CEE, recepita inizialmente in Italia con il D.Lsg. 494/96 e successivamente confluita nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).
Recentemente la Corte di Giustizia dell´Unione Europea è intervenuta con una sentenza sulla normativa italiana di recepimento della direttiva citata.
La sentenza verte su un procedimento penale avviato contro un committente a seguito di un’ispezione presso un cantiere edile per il rifacimento della copertura del tetto di una casa di abitazione ad un'altezza di circa 6-8 metri. Nella circostanza gli ispettori avevano rilevato che parapetto, autogru e manodopera erano forniti da tre imprese diverse presenti contemporaneamente nel cantiere e che il coordinatore della sicurezza non era stato designato.
Il rilascio di un permesso di costruire non era richiesto ai sensi della legislazione italiana.
Il Tribunale di Bolzano, nutrendo dubbi riguardo alle deroghe del diritto italiano in relazione all'obbligo di designare un coordinatore per la sicurezza, si rivolse all'UE.
Ora la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. V, con sentenza 07.10.2010, ha affermato che il comma 1 dell’articolo 3 della direttiva 92/57/CEE esclude che una normativa nazionale consenta di derogare all’obbligo (del committente o del responsabile dei lavori) di nominare un coordinatore per la sicurezza, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese.
Nella direttiva (articolo 3, paragrafo 1) non è ammessa alcuna deroga a tale obbligo e, pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato, per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese, al momento della progettazione o, comunque, prima dell´inizio dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere possa comportare rischi particolari.
Occorre precisare che la normativa italiana, già con la versione originaria del D.Lgs. 81/2008, ancor prima delle modifiche apportate con il D.Lgs. 106/2009, prevedeva la nomina del coordinatore in presenza di più imprese; l’unica deroga ammessa dal D.Lgs. 81/2008 (art. 90 comma 11), nella prima versione, era la possibilità di nominare, per i lavori privati, il coordinatore prima dell’esecuzione e non in fase di progettazione.
Con il D.Lgs. 494/1996, la nomina del coordinatore era invece obbligatoria in presenza di più imprese solo per lavori di entità superiore a 200 uomini-giorno o in presenza di rischi particolari.
La versione attualmente vigente del Testo Unico della Sicurezza (aggiornata dal D.Lgs. 106/2009) prevede la nomina del coordinatore contestualmente a quella del progettista con la possibilità, per i lavori privati di importo inferiore a 100.000 euro non soggetti a permesso di costruire, di nominare solo il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che deve provvedere, prima dell’inizio dei lavori, a redigere P.S.C. e Fascicolo (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici.
L’agente fisico è quel fattore, governato da leggi fisiche, che provoca una trasformazione delle condizioni ambientali in cui esso si manifesta. La sua presenza in ambienti di vita e di lavoro determina l’immissione di energia “indesiderata”, potenzialmente dannosa per la salute umana. Tale energia può essere immessa in diverse forme tra cui l’energia elettromagnetica, nel caso delle radiazioni non ionizzanti, e l’energia sonora, nel caso del rumore.
Il Titolo VIII del D.Lgs 81/2008 definisce “agenti fisici” il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Sul sito della regione Campania è disponibile il materiale didattico delle lezioni sugli agenti fisici del corso “Il D.Lgs. 81/2008 e la vigilanza negli ambienti di lavoro”.
Le lezioni, tenute da funzionari del Dipartimento Igiene del Lavoro dell’ISPESL, hanno riguardato:
- illuminazione
- radiazioni ottiche
- rumore e vibrazioni (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Cantieri edili: tutte le violazioni sanzionabili dagli ispettori.
La DPL di Modena ha predisposto un documento riepilogativo delle possibili violazioni alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e delle relative sanzioni, eventualmente applicabili dagli ispettori del lavoro alle aziende edili, ai committenti, ai coordinatori, ai preposti, etc.
In relazione ai vari adempimenti richiesti nell'ambito dei cantieri, il documento riporta le violazioni previste dalla normativa per le macchine e le attrezzature (gru, ponteggi, etc.), gli impianti, i piani di sicurezza, etc. e le relative sanzioni amministrative o penali con l’indicazione delle disposizioni di riferimento (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Ponteggi, nuovi chiarimenti dal ministero.
Con la Circolare n. 29/2010 il Ministero del Lavoro ha fornito risposte a numerosi quesiti sull’impiego di ponteggi metallici fissi.
I quesiti che hanno trovato risposta nel documento del ministero sono inerenti l’autorizzazione alla costruzione e all’uso dei ponteggi (art. 131 T.U.S.), l’impiego di ponteggi come mezzi di protezione collettiva, gli apparecchi dì sollevamento materiali montati su un ponteggio, le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio, gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, etc.
Per quanto riguarda l’autorizzazione ministeriale, il ministero ha chiarito che spetta al titolare della licenza stessa, e non all'impresa utilizzatrice, l'obbligo di richiederne il rinnovo al termine della validità decennale. L'impresa utilizzatrice, pertanto, può continuare ad utilizzare i ponteggi anche dopo il termine della validità di dieci anni della licenza ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Testo Unico Sicurezza: disponibile il testo nell'edizione settembre 2010 del Ministero del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile on line il testo del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) aggiornato, nella versione datata settembre 2010, con le note introdotte per effetto delle disposizioni della Legge 13.08.2010 n. 136 (Antimafia), pubblicata sulla G.U. n.196 del 23.08.2010, in vigore dal 07.09.2010 (link a www.acca.it).

LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: I costi della sicurezza comprendono i costi per la pulizia e il riscaldamento dei “baraccamenti.
Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un nuovo quesito sul tema dei costi della sicurezza posto dall’ANCE, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.
Il quesito riguarda i "baraccamenti" di cantiere, ovvero "... gabinetti; locali per lavarsi, spogliatoi, refettori locali di ricovero e di riposo" apprestamenti generalmente realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati.
Si chiedeva, in particolare, se tra i costi della sicurezza, possano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale degli apprestamenti citati, anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzioni.
Nella risposta al quesito il Ministero richiamando il punto 4.3.3 dell’All. XV al D.Lgs. 81/2008 "Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolale considerando il costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento" chiarisce che le spese di manutenzione dei suddetti "baraccamenti" sono ricomprese tra i costi della sicurezza.
Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché dì pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Sicurezza di macchine e attrezzature: Indicazioni operative da ISPESL e Regione Lombardia.
ISPESL e Regione Lombardia hanno elaborato un documento dal titolo "Indicazioni operative e procedurali sull'applicazione del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro".
Il documento, che fornisce indicazioni operative e procedurali alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/2009, è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito da funzionari dei Dipartimenti ISPESL e delle ASL della Lombardia.
Le informazioni riguardano tre tipologie di attrezzature e impianti che sono oggetto di controllo e/o verifica da parte dei due enti:
- impianti elettrici;
- apparecchi di sollevamento;
- apparecchi a pressione (PED) (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: La Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: gli atti del Convegno di Perugia.
ACTAS (associazione per la cultura e le tecnologie dell'ambiente e della sicurezza) ha reso disponibile in rete la sintesi delle relazioni presentate in occasione del seminario di aggiornamento per RSPP organizzato nell'ambito della convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Perugia ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORONei cantieri lavoratori ai raggi X. Sul tesserino vanno indicati committente e data di assunzione. Dal 7 settembre si cambia registro: la legge antimafia aggiunge nuovi criteri di riconoscimento.
Addetti nei cantieri ai raggi X negli appalti. Dal prossimo 7 settembre, la tessera di riconoscimento deve essere arricchita di nuovi dettagli. In particolare, i datori di lavoro dovranno specificare anche la data di assunzione di ciascun lavoratore tenuto a indossarla nonché, nelle ipotesi di subappalto, la relativa autorizzazione. I lavoratori autonomi, invece, dovranno indicare il nome del committente.
A stabilirlo è la legge n. 136/2010, contenente il piano straordinario antimafia, che integra con proprie norme, operative da martedì prossimo, le disposizioni del T.u. sicurezza (il dlgs n. 81/2008).
La tessera di riconoscimento. Munire i lavoratori con apposita tesserino è un obbligo previsto dal T.u. sicurezza. In particolare, il dlgs n. 81/2008 stabilisce, all'articolo 18, che il datore di lavoro e i dirigenti, i quali organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze a essi conferite, devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'obbligo è previsto nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto.
Medesimo obbligo è disciplinato, sempre dal T.u., all'articolo 21 a carico dei lavoratori autonomi. Si tratta, in particolare, dei componenti dell'impresa familiare (articolo 230-bis del codice civile), dei lavoratori autonomi che compiono opere o servizi (ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile), dei coltivatori diretti del fondo, dei soci di società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e piccoli commercianti. Tutti questi lavoratori, stabilisce il T.u., devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Le novità dal 7 settembre. Il provvedimento contro le mafie, la legge n. 136/2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 196/2010 (si veda ItaliaOggi del 24 agosto), integra le predette disposizioni del Tu sicurezza prescrivendo altre informazioni da dettagliare sulla tessera di riconoscimento. Quest'ultima, in base all'articolo 5 della predetta legge, nel caso di tessera destinata ai lavoratori di imprese, deve contenere oltre agli elementi già previsti anche la data di assunzione nonché, nelle ipotesi di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, inoltre, lo stesso articolo 5 stabilisce che la tessera contenga pure l'indicazione del committente. Come accennato, l'integrazione delle informazioni, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi, dovrà avvenire a partire dal prossimo 7 settembre, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni contro le mafie.
Le sanzioni. Il T.u. sicurezza disciplina la tessera di riconoscimento in due momenti: come obbligo, per i datori di lavoro, di fornirla ai propri lavoratori e come obbligo per gli stessi lavoratori di esporla. In dettaglio l'obbligo di munire il proprio personale di tale tessera è previsto a carico delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto. Stesso obbligo (cioè di esporre la tessera di riconoscimento) vige anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
A carico dei datori di lavoro e dirigenti che non provvedono alla fornitura, al personale, della tessera di riconoscimento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. I lavoratori che non espongono la tessera di riconoscimento sono puniti con la stessa sanzione, ma d'importo da 50 a 300 euro. Quest'ultima sanzione è prevista anche a carico dei lavoratori autonomi che non provvedono a munirsi di tessera (articolo ItaliaOggi del 03.09.2010, pag. 25).

SICUREZZA LAVORO: Disponibile il Testo Unico della Sicurezza aggiornato al mese di AGOSTO 2010 e commentato dal Ministero del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il testo aggiornato (agosto 2010) del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della Sicurezza).
Il testo, che riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo, è stato redatto "ad uso degli ispettori" del lavoro.
Il "testo coordinato" è inoltre corredato dalle note ufficiali pubblicate fino ad agosto 2010 (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Il RSPP è un consulente del Datore di Lavoro che mantiene le responsabilità in materia di sicurezza.
La Corte di Cassazione, Sez. feriale penale, con la sentenza 26.08.2010 n. 32357, ha affermato che la designazione a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) non equivale a delega di funzioni.
Dalla normativa di settore (art. 31, commi 2 e 5, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81) emerge infatti che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici "ausiliari" del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché non hanno un effettivo potere decisionale.
Ne deriva che il RSPP, come gli altri componenti del sevizio, è soltanto un "consulente" e i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, etc.), vengono fatti propri dal vertice aziendale che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario.
Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROSicurezza, risponde il dirigente Negli enti pubblici la responsabilità erariale è personale.
In una pubblica amministrazione, la violazione di una disposizione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, prevista dal dlgs n. 626/1994, deve essere estinta personalmente dal dirigente generale dell'ente e non certo con i fondi della collettività.
Infatti, la natura delle responsabilità per le omissioni sanzionate da detta normativa, assistite da sanzioni penali, hanno carattere del tutto personale, così come il pagamento dell'ammenda in misura ridotta, atto, questo, teso ad evitare la sanzione penale prevista dalla norma.

È quanto ha chiarito la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione siciliana, nel testo della sentenza 12.07.2010 n. 1574/2010, con la quale ha condannato il direttore generale del Comune di Palermo (in solido con altro funzionario), a rifondere le casse comunali della somma (poco più di ottomila euro) che queste hanno subìto per effetto del pagamento dell'ammenda prevista dal decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, riscontrate dalla competente azienda sanitaria nei locali del comando della polizia municipale del capoluogo siciliano.
Secondo il collegio della magistratura contabile siciliana, la responsabilità per le omissioni sanzionate dal dlgs n. 626/1994, assistite da sanzioni penali, hanno carattere del tutto personale.
Infatti, l'art. 21 della norma prevede che, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione a regolarizzare l'irregolarità riscontrata, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata. In caso positivo, si ammette a pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita, comunicando al pubblico ministero l'adempimento nonché l'eventuale pagamento della somma ovvero il mancato adempimento alla prescrizione. Quindi, sanando l'irregolarità e pagando la sanzione, la contravvenzione si estingue e il pubblico ministero chiede l'archiviazione.
Nel caso sotteso, pertanto, sussiste un danno alle casse del comune di Palermo, in quanto l'ammenda è stata posta a carico del bilancio dell'ente e non con fondi personali del soggetto responsabile della violazione. Il direttore generale, diretto destinatario della contravvenzione e, di conseguenza, individuato come datore di lavoro responsabile delle violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza riscontrate dall'azienda sanitaria locale, è incorso «in un errore inescusabile» per aver disposto il pagamento della sanzione di cui era diretto destinatario, ponendola a carico del bilancio comunale.
Né può ritenersi, aggiunge il collegio, che manchi il requisito della colpa grave, in quanto si tratta di un soggetto non rivestito di professionalità specifica, considerato che il ruolo di direttore generale dallo stesso ricoperto nell'organizzazione comunale «evidentemente presuppone il possesso di una professionalità adeguata».
Ma il danno è stato altresì addebitato (in misura molto ridotta) anche al funzionario responsabile del procedimento del pagamento dell'oblazione. Infatti, il dirigente preposto alla salute e la sicurezza dei lavoratori, quando ha accertato che la sanzione veniva pagata con i fondi comunali, «aveva l'obbligo di farne rimostranza al diretto superiore e di darvi esecuzione solo laddove l'ordine fosse stato nuovamente confermato per iscritto» (articolo ItaliaOggi del 28.07.2010 - link a www.corteconti.it).

SICUREZZA LAVORO: Dall’INAIL un manuale innovativo per l’informazione sui rischi in cantiere.
In edilizia è sempre più forte la presenza di lavoratori stranieri che molto spesso, non conoscendo bene la lingua, si trovano in una situazione di svantaggio nella comprensione delle più elementari norme di sicurezza. L'Inail si propone di ovviare a tale difficoltà con la realizzazione di pubblicazioni "visuali" in modo che il contenuto sia facilmente comprensibile per i lavoratori di ogni lingua.
Questi "spot" risultano essere dei mezzi informativi universalmente validi, a prescindere dalla nazionalità e dalla cultura del singolo lavoratore.
La pubblicazione "Audio-visivi per l'informazione nel cantiere multietnico" curata dall'INAIL contiene vignette che illustrano l'esatto comportamento da adottare in condizione di rischio.
Le situazioni di rischio illustrate nella pubblicazione sono: ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROLa movimentazione manuale dei carichi: una guida dallo Spresal dell’ASL Roma H.
La valutazione del rischio per i lavoratori legato alla Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) è prevista dal Titolo VI e dall'All. XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico della Sicurezza).
In particolare occorre effettuare la valutazione del rischio per le diverse azioni:
- sollevamento e Trasporto
- spinta e Traino
- azioni Ripetitive degli arti superiori ... (link a ww
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SICUREZZA LAVORODistribuzione gratuita di 15.000 lettori della Carta Regionale dei Servizi (CRS) per la trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri (Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, nota 12.07.2010 n. 24366 di prot.).

SICUREZZA LAVOROGli atti del convegno "La valutazione del rischio stress lavoro correlato e la promozione del benessere organizzativo.
Il prossimo 1° agosto scadono i termini per effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (T.U.S).
Con l'approssimarsi della scadenza le ASL del Veneto hanno organizzato un convegno sul tema al fine di evidenziare e discutere le problematiche legate al nuovo adempimento, anche in considerazione del fatto che le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro previste dal TUS, come riferimento necessario alla valutazione, non sono ancora state emanate.
A Verona il 07.07.2010 si quindi è tenuto il convegno "La valutazione del rischio stress lavoro correlato e la promozione del benessere organizzativo”.
Gli atti del convegno che ha visto la partecipazione di docenti ed esperti sono disponibili on line: ... (link a ww
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SICUREZZA LAVOROIl manuale dell’INAIL "Il lavoro al videoterminale".
L’utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolungato, può provocare qualche disturbo, essenzialmente per l’apparato muscolo-scheletrico e per la vista, o problemi di affaticamento mentale. I disturbi che i lavoratori addetti ai videoterminali possono accusare sono:
- disturbi alla vista e agli occhi;
- problemi legati alla postura;
- affaticamento fisico e mentale.

Mal di testa, rigidità alla nuca, bruciore agli occhi, lacrimazione, dolori in corrispondenza di spalle, braccia e mani sono i disturbi che più frequentemente interessano gli addetti ai videoterminali. Negli ultimi anni questi disturbi sembrano essere più frequenti e ciò può essere spiegato da un lato con la maggiore diffusione del videoterminale, dall’altro con i ritmi di lavoro più stressanti. Tuttavia, osservando alcune norme di buona pratica è possibile prevenirli.
L'Inail ha reso disponibile l'edizione 2010 della pubblicazione  "Il lavoro al videoterminale",  aggiornata secondo le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 106/2009.
Il documento può essere utilizzato dai datori di lavoro per informare correttamente sui rischi a cui  sono esposti i lavoratori che utilizzano abitualmente il videoterminale e per spiegare loro come sistemare la postazione di lavoro e usare le apparecchiature in modo corretto, supportandoli nella esecuzioni degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
La pubblicazione è articolata nei seguenti capitoli:
1. Come evitare i disturbi associati all’uso del videoterminale;
2. Videoterminale, tastiera e mouse;
3. Condizioni ambientali;
4. Il corretto posizionamento del videoterminale;
5. Piano di lavoro, sedia, poggiapiedi;
6. La postazione di lavoro;
7. Uso dei computer portatili;
8. I disturbi alla vista;
9. Affaticamento mentale;
10. Fare prevenzione: esercizi di rilassamento e altre raccomandazioni;
11. Lista di controllo.

In appendice è riportato il testo della normativa di riferimento:
- Titolo VII e Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008;
- D.M. 02/10/2000 - Linee guida d’uso dei videoterminali;
- Circolare 20/04/2001 n. 5/2001
(link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Da SUVA la check-list per la sicurezza nei cantieri all'aperto nei giorni di canicola.
Durante i periodi di caldo intenso l’organismo è fortemente sollecitato, soprattutto se l’umidità atmosferica è molto elevata. Le persone più colpite sono quelle che svolgono lavori fisici all’aperto. A soffrirne maggiormente è l’apparato circolatorio. Le temperature molto elevate possono causare crampi, esaurimento fisico o, nella peggiore delle ipotesi, un colpo di calore.
I raggi ultravioletti (UV) raggiungono in estate i valori massimi giornalieri tra le 11:00 e le 15:00; essi, per intensità elevate, possono provocare tumori della pelle e lesioni oculari.
Quando l’irraggiamento solare è molto intenso, soprattutto in estate, inoltre, si forma l’ozono (con valori massimi all’incirca tra le 16:00 e le 18:00). L’ozono che si forma in prossimità del suolo (ozono troposferico) ha l’effetto di un gas irritante: una prolungata esposizione ad elevate concentrazioni di ozono può provocare bruciore agli occhi, irritazioni della gola e della faringe, insufficienza respiratoria e mal di testa.
L'intenso irraggiamento solare quindi può rendere più pericoloso il lavoro nei cantieri all'aperto.
Per poter valutare e gestire meglio le situazioni di pericolo derivanti dall’esposizione all’intenso irraggiamento solare Suva ha realizzato una specifica check-list, che costituisce un utile supporto per responsabili della sicurezza, coordinatori della sicurezza e datori di lavoro (link a ww
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SICUREZZA LAVOROAssociazioni sportive e sociali e D.Lgs. 81/2008.
La Regione Veneto, con il parere del 22.06.2010, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione delle normative in tema di prevenzione della salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008) per le associazioni sportive e le associazioni di promozione sociale.
Coloro che collaborano con tali associazioni a titolo gratuito o ricevono semplici rimborsi spese sono equiparati, secondo la Regione Veneto, ai volontari.
Tali soggetti dovranno:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
e) ove svolgano la propria attività nell'ambito del l'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività svolte, nell'ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente;
d) Inoltre, il titolare dell'organizzazione (Presidente dell'Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ... (link a ww
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SICUREZZA LAVORO: Le Risposte dello SPISAL agli ingegneri sull’applicazione del Testo Unico della Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.
Lo scorso 26 maggio si è tenuto a Vicenza un incontro tra la Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri provinciale e lo Spisal (Servizio Prevenzione e Sicurezza su Lavoro) dell'ASL.
L'incontro ha costituito l'occasione per affrontare numerose problematiche connesse alla sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro in generale.
L'Ordine degli Ingegneri di Vicenza ha reso disponibile on line la documentazione prodotta sulla base delle tematiche affrontate nel corso della discussione.
Si tratta di quattro diversi documenti: ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: M. Fabrizio, Modello Organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 e sicurezza sui luoghi di lavoro - Spunti di riflessione per la certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza - ottobre 2009 (link a www.b2b24.ilsole24ore.com).

SICUREZZA LAVORO: L’obbligo di aggiornamento per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore in fase di esecuzione che hanno conseguito l’attestato di frequenza ai corsi abilitanti antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
Oggetto della presente nota è chiarire se l’obbligo di aggiornamento quinquennale, di cui all’art. 98, 2° comma ed Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, sussista anche per i coordinatori della sicurezza (per la progettazione ed in fase di esecuzione) che abbiano conseguito l’attestato di frequenza ai corsi qualificanti ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 494/1996 e, dunque, antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 (link a www.centrostudicni.it).

SICUREZZA LAVORO: La guida per l’uso in sicurezza delle macchine per il movimento terra aggiornata al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
È consultabile online sul sito della Provincia Autonoma di Bolzano una guida per l'uso in sicurezza delle macchine per il movimento terra, aggiornata al Testo Unico sulla sicurezza.
La guida illustra, nella prima parte, i principali tipi di macchina a seconda della funzione:
- macchine adibite esclusivamente alla movimentazione di materiale;
- macchine per il caricamento del materiale e lo scavo;
- macchine per il trasporto del materiale.
Nella seconda parte, il documento analizza norme di sicurezza e comportamenti corretti per ciascuna delle macchine: ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Come e perché proteggersi dal sole durante il lavoro.
Protezione Solare – l’essenziale in breve”, è il titolo di un opuscolo realizzato dal Suva (il principale assicuratore svizzero per gli infortuni sul lavoro), per informare e prevenire i dannosi effetti dei raggi solari.
I raggi del sole nascondono pericoli: sono composti di luce visibile (50 %), raggi infrarossi (44 %) e raggi ultravioletti UV(6 %). I raggi UV sono una delle cause principali del cancro della pelle e favoriscono l'invecchiamento precoce della pelle.
Quali i consigli di SUVA per il lavoro all'aperto? ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato: rinvio dell'obbligo al 31.12.2010 per la Pubblica Amministrazione.
Il D.L. 31.05.2010, n. 78 (la c.d. Manovra del Governo) ha introdotto alcune novità anche in materia di sicurezza sul lavoro.
Segnaliamo, in particolare:
- il rinvio al 31.12.2010 per la valutazione dello stress da lavoro correlato per le pubbliche amministrazioni;
- la soppressione dell'ISPESL e IPSEMA ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Vademecum per l’impresa e il cantiere - maggio 2010 (Comitato Paritetico Territoriale -CPT- di Roma e Provincia).
Il documento contiene la lista esaustiva di tutta la documentazione attestante l’attuazione di adempimenti a carico del datore di lavoro
A cura del Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Roma e Provincia è stato preparato un agile vademecum, aggiornato a maggio 2010, recante utilissime informazioni per il cantiere.
Il documento contiene la lista esaustiva di tutta la documentazione attestante l’attuazione di adempimenti a carico del datore di lavoro.
Inoltre il vademecum contiene anche l’elenco degli adempimenti e della documentazione a cura del committente, la documentazione minima a cura delle imprese esecutrici che utilizzano proprio personale, macchine e attrezzature, da esibire al committente o all’impresa affidataria in caso di subappalto per dimostrare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese oltre alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o all’impresa affidataria in caso di subappalto.
Chiude il vademecum una lista degli organi con compiti di controllo, coordinamento e vigilanza che hanno accesso nei cantieri edili.

SICUREZZA LAVORO: Dal CPT di Roma Vademecum per l'impresa e il committente.
Il Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia ha realizzato e diffuso un vademecum che sintetizza i principali adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri delle imprese e dei committenti.
Il vademecum, aggiornato al mese di maggio 2010, definisce i seguenti punti:
- documentazione attestante l'attuazione di adempimenti a carico del datore di lavoro;
- adempimenti e documentazione a cura del committente;
- idoneità tecnico professionale delle imprese;
- idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi;
- organi con compiti di controllo, coordinamento e vigilanza che hanno accesso nei cantieri edili ... (10.06.2010 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Nuovi chiarimenti del Ministero del lavoro su lavori di breve durata, rappresentanti dei lavoratori e organismi paritetici
La sezione FAQ in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del sito web del Ministero del lavoro è stata aggiornata con la pubblicazione di risposte ai nuovi quesiti in tema di:
- obblighi di sicurezza connessi a lavori o servizi di durata non superiore ai due giorni (art. 26, D.Lgs. n. 81/2008);
- aggiornamento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori (art. 37, D.Lgs. n. 81/2008);
- organismi paritetici (art. 51, D.Lgs. n. 81/2008) (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Il vademecum delle opere provvisionali di sicurezza.
Le opere provvisionali sono tutte quelle strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato e che non faranno parte dell'opera compiuta.
Le OPERE PROVVISIONALI possono suddividersi, in base al loro utilizzo, in:
- opere di servizio:
- opere di sicurezza;
- opere di sostegno ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: I Chiarimenti di Confindustria sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
A seguito dei quesiti pervenuti da parte di numerose aziende associate Confindustria Firenze ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che si occupano della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La sede locale di Confindustria chiarisce che il RLS è una persona eletta o designata per rappresentare le esigenze dei lavoratori nei confronti della direzione aziendale per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è quindi una figura liberamente individuata dai lavoratori dipendenti in tutte le aziende o unità produttive e la sua designazione non costituisce, pertanto, un adempimento obbligatorio posto a carico del datore di lavoro.
Nelle aziende (o unità produttive) che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: La sintesi dei compiti del medico competente.
L'AUSL di Verona ha reso disponibile un documento dal titolo "la sintesi dei compiti del medico competente" che illustra, dettagliatamente, compiti e responsabilità del medico competente.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi: ... (27.05.2010 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: DPI: obblighi per datori di lavoro e lavoratori. Le indicazioni del Ministero del Lavoro.
Quali sono gli obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dispositivi di Protezione Individuali?
Il Ministero del Lavoro risponde al quesito nell'apposita sezione (FAQ) del sito ... (22.04.2004 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: Trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri - Decreto del Direttore Generale Sanità n. 9056 del 14.09.2009 e Decreto del Direttore Regionale del Lavoro n. 117 del 23.09.2009 (Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, Governo della Prevenzione, Tutela Sanitaria, Piano Sicurezza Luoghi di Lavoro e Emergenze Sanitarie, nota 19.04.2010 n. 14379 di prot.).

SICUREZZA LAVORO: La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali: il manuale operativo dell'INAIL.
Il cantiere stradale presenta rischi elevati per i lavoratori e per le persone esterne a causa, oltre che della tipologia dei lavori, anche del traffico stradale interferente.
Le norme di prevenzione, per tali tipologie di lavori, sono complesse perché devono integrare aspetti di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, contenuti nel D.Lgs. 81/2008 con le norme previste dal Codice della strada.
Con l'intento di fornire un supporto a imprese e tecnici per la valutazione dei rischi e per le misure di prevenzione da adottare, l'INAIL ha curato la redazione del volume "La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali – Manuale Operativo 2010" ... (14.04.2010 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Il D.Lgs. 81/2008 e la vigilanza negli ambienti di lavoro - Apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto.
La regione Campania ha predisposto una guida dal titolo "Il D.Lgs. 81/08 e la vigilanza negli ambienti di lavoro - Apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto".
Un apparecchio di sollevamento è una macchina destinata al sollevamento ed alla manovra di carichi sospesi tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico.
Le operazioni di carico e di scarico da effettuare con i mezzi di sollevamento e di trasporto comportano obblighi per i dirigenti ed i preposti che non si esauriscono con le istruzioni date ai dipendenti in ordine ai rischi a cui sono esposti ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVOROComunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza all'INAIL.
Il 31.03.2010 è il termine entro il quale è necessario comunicare in via telematica all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), designati o eletti nel corso del 2009, solo in caso di nuova nomina o designazione.
Con la circolare 25.08.2009, n. 43 l'INAIL, infatti, ha definito le istruzioni per la trasmissione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel rispetto delle modifiche intervenute con la pubblicazione del correttivo al Testo unico della sicurezza sul lavoro ...
(link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Dal Ministero del Lavoro una check-list per la sicurezza nei cantieri edili.
L'ing. M. Grandi - funzionario della Direzione provinciale del Lavoro di Verbania – ha curato la realizzazione una check list dedicata alla sicurezza dei cantieri.
La check list costituisce un valido supporto per le imprese e per i tecnici che vogliono valutare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri; può essere utilizzata sia dalle imprese come check-up preventivo per verificare se il cantiere è in regola prima di un'ispezione, sia dai coordinatori per rilevare e segnalare eventuali irregolarità .
La check-list è articolata in sette sezioni ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: La documentazione obbligatoria da tenere in cantiere e gli organi che hanno compiti di controllo e vigilanza.
Il Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia ha realizzato un documento sintetico con l’elenco della documentazione obbligatoria da tenere in cantiere.
L'Elenco è aggiornato con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e contempla:
- documenti concernenti obblighi a carico del Datore di Lavoro
- documenti concernenti obblighi a carico del Committente che devono essere conservati in cantiere da parte dell’Impresa affidataria
- documenti concernenti adempimenti a carico del lavoratore autonomo.
Il documento del C.P.T. di Roma contiene anche l'elenco degli organi con compiti di controllo, coordinamento e vigilanza che hanno accesso nei cantieri edili (di propria iniziativa o su richiesta) ... (18.03.2010 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi e infortuni.
In materia antinfortunistica c’è colpa del datore di lavoro non solo per l’omessa redazione del DVR (documento valutazione rischi) ma anche per il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento oppure per l’omessa valutazione della individuazione degli specifici pericoli a cui i prestatori di lavoro siano sottoposti in relazione alle diverse mansioni.
I giudici della Suprema Corte, con la sentenza 10448/2010 ribadiscono il concetto che la valutazione dei rischi (con la conseguenza elaborazione dell’idoneo documento) costituisce, senza ombra di dubbio, un fondamentale passaggio per la prevenzione degli infortuni, anche se il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio (o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio) deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato, non potendo essere affermata una causalità di principio.
In base alla normativa vigente in materia (TU unico 81/2008 e correttivo 106/2009) si prevede che uno dei primi e fondamentali obblighi del datore di lavoro è quello di redigere il documento contenente la valutazione dei rischi dell’attività di lavoro da svolgere, e soprattutto che l’elaborazione di tale documento da parte del datore non è delegabile né ai dirigenti, né ai preposti (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 16.03.2010 n. 10448 - link a www.altalex.com).

SICUREZZA LAVORO: Manuale Inail: il Medico Competente e gli Addetti ai Videoterminali.
L’INAIL ha reso disponibile l'edizione 2010 del manuale “Il Medico Competente e gli Addetti ai Videoterminali”.
L’aggiornamento si è reso necessario alla luce dell'emanazione delle nuove normative sulla prevenzione nei luoghi di lavoro (Testo unico della sicurezza -D.Lgs. 81/2008- e recenti aggiornamenti D.Lgs. 106/2009) che hanno introdotto alcune novità per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria ed il giudizio di idoneità nell’attività del medico competente.
Il manuale è dedicato sia agli addetti al videoterminale che al medico competente ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Le Opere di protezione contro la caduta nei cantieri dalla Provincia di Bolzano.
D-A-CH-S è un gruppo di lavoro internazionale formato da esperti provenienti dalla Germania, Austria, Svizzera e Alto Adige, che ha lo scopo di elaborare regolamenti standardizzati internazionali per sistemi di protezione contro le cadute dall’alto nei lavori in quota ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Dall'ASL di Trento la collana "Strumenti per la formazione Sicurezza sul Lavoro".
L’Unità operativa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento, ha realizzato la collana "Strumenti per la formazione SSL" che raccoglie pubblicazioni dedicate alla promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ... (04.03.2010 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Il manuale per gli incaricati di primo soccorso dell'Inail aggiornato al Testo Unico della Sicurezza.
Il Manuale per incaricati di primo soccorso, realizzato dall'Inail nel 2001, è stato aggiornato secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
Con “primo soccorso”, si indica l’insieme di manovre che si applica senza l’ausilio di attrezzature particolari e che consente di preservare la vita o migliorare le condizioni generali della persona che ha bisogno di soccorso ... (04.03.2010 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Sicurezza cantieri: arriva la guida interattiva.
Pubblicato un vademecum basato su domande e risposte e rivolto al committente e al responsabile lavori del cantiere
Con l’intento di fornire ai Committenti e ai Responsabili dei Lavori, uno strumento operativo (interattivo), basato su domande e risposte, che li supporti nell’ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, è stato preparato un vademecum redatto in collaborazione tra Ordini e Collegi Professionali, Collegio Costruttori Edili dell’Associazione Industriali, SPSAL AUSL, Comune di Reggio Emilia–Servizio Edilizia Privata, Provincia di Reggio Emilia ... (link a
www.ediliziaurbanistica.it).

SICUREZZA LAVORO: Gli atti del convegno sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro "D.lgs. 81/2008: Aspetti giuridici, tecnici e organizzativi".
Nei giorni 20 e 21.01.2010, a Firenze, si è tenuto il convegno sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dal titolo "D.Lgs. 81/2008: Aspetti giuridici, tecnici e organizzativi".
Nel corso delle due giornate di studio sono stati affrontati numerosi aspetti relativi alla sicurezza, dalla gestione degli appalti di lavori e forniture di beni e servizi agli aspetti applicativi e procedurali dei Modelli Organizzativi e Gestionali ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Il lavoratore che tiene una condotta imprudente ed imprevedibile può essere l'unico responsabile in caso di infortunio.
Non sussiste responsabilità del datore di lavoro nel caso di una condotta del lavoratore imprudente ed imprevedibile, come l'utilizzo di una attrezzatura in modo improprio e in un ambito estraneo alle mansioni affidate.

La Corte di Cassazione, discostandosi da un orientamento consolidato, afferma che "quando la condotta tenuta dai lavoratori è del tutto imprevedibile ed è connotata da assoluta imprudenza, il rischio che ne consegue non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente del lavoratore stesso".
La sentenza in questione riguarda l'esecuzione degli impianti delle tubature di acqua potabile, di aria compressa e di gas metano da eseguirsi nell'ambito dei lavori edili in corso presso un capannone. La società appaltatrice ha subappaltato a due artigiani rispettivamente l'esecuzione dei lavori edili e di istallazione dei tubi stessi.
Nell'ambito di tale attività uno degli artigiani, avendo necessità di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6 metri ed essendo il regolare mezzo di sollevamento in dotazione già impegnato, posizionava, con l'aiuto dell'altro artigiano, un cestello sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di lavoro e lo stesso, a causa della instabilità del cesto e del suo ribaltamento, cadeva al suolo da un'altezza di circa cinque metri battendo il capo in terra e decedendo per le gravi lesioni patite.
Dopo la condanna dell'amministratore della società committente, del direttore dei lavori e dei datori di lavoro della ditta appaltatrice, la Corte di Appello assolveva tutti gli imputati.
La Corte di Cassazione confermava l'assoluzione e rigettava il ricorso sulla base delle considerazioni esposte preliminarmente (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 23.02.2010 n. 7267 - link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Disponibile il Testo Unico della Sicurezza aggiornato al mese di Febbraio 2010 e commentato dal Ministero del Lavoro.
Il ministero del Lavoro ha reso disponibile il testo aggiornato (febbraio 2010) del Decreto legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della Sicurezza).
Il testo, che riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo, è stato redatto “ad uso degli ispettori” del lavoro.
Il “testo coordinato" è inoltre corredato dalle note ufficiali pubblicate fino a febbraio 2010 (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Dal Ministero del Lavoro gli obblighi del medico competente in merito alla gestione della cartella sanitaria.
Quali sono gli obblighi del medico competente in merito alla gestione della cartella sanitaria e di rischio?
Alla domanda risponde il Ministero del Lavoro ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Le Linee guida per la rimozione dell’amianto dall'A.S.L. di Novara.
Il capo III del Titolo IX “Sostanze pericolose” del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) fornisce precise indicazioni sui rischi connessi all’esposizione all’amianto e sugli obblighi connessi, in particolare nelle attività di demolizione o rimozione ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Disponibili gli atti del Convegno “La sicurezza in edilizia. Effetti pratici delle modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 al Testo Unico Sicurezza".
Si è tenuto il 19.11.2009 a Bologna l’incontro “La sicurezza in edilizia. Effetti pratici delle modifiche apportate dal D.Lgs. 106/09 al Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008)” ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Dal Ministero del Lavoro gli obblighi del datore di lavoro in relazione ai rischi legati all’uso di videoterminali.
Quali sono gli obblighi a cui il datore di lavoro deve ottemperare in relazione ai rischi legati all'uso di attrezzature munite di videoterminali?
Alla domanda risponde il Ministero del Lavoro ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Testo Unico della Sicurezza: Vademecum e check-list per i datori di lavoro.
La Provincia Autonoma di Trento e il Servizio Sanitario del Trentino hanno realizzato un documento dal titolo "Vademecum per datori di lavoro".
La guida fornisce informazioni sulle responsabilità di tutte le figure individuate dal D.Lgs. 81/2008 (lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, medici competenti, RLS, etc.).
In particolare per il datore di lavoro vengono individuati tutti gli obblighi, sia quelli non delegabili (valutazione dei rischi, designazione del RSPP, etc.), sia quelli delegabili definiti dagli art. 16 e 18 ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Quale Formazione per il datore di lavoro che si occupa direttamente di sicurezza? La risposta del Ministero.
Quali sono gli obblighi di formazione per il datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione?
Il Ministero del Lavoro risponde al quesito attraverso un'apposita sezione sul sito ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: Conoscere la sicurezza giocando: arriva il videogioco dell’ISPESL.
L’ISPESL ha reso disponibile gratuitamente in download il videogioco “Le avventure di Riskio e Sicury’. Casa: missione sicurezza”.
Si tratta di un utile ed innovativo mezzo di divulgazione delle metodiche di prevenzione dei rischi di incidenti negli ambienti di vita.
Il videogioco educativo, destinato principalmente alle scuole, è un utile mezzo innovativo di divulgazione delle metodiche di prevenzione dei rischi di incidenti negli ambienti di vita, in linea con l’obiettivo promosso dall’ISPESL di diffondere la cultura della sicurezza ... (link a www.acca.it).

SICUREZZA LAVORO: “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”, raccolta di interventi curata da ADAPT.
ADAPT è un’associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere, in una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e di lavoro.
ADAPT ha diffuso il Bollettino Speciale n. 1/2010 il cui titolo è: “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il bollettino 1/2010, con i seguenti contributi, è disponibile per il download ... (link a www.acca.it).

anno 2006

SICUREZZA LAVOROMorti bianche: è responsabile l'imprenditore che non vigila.
Il datore di lavoro che sceglie un professionista come responsabile della sicurezza non si libera delle conseguenze legate alla sua posizione di garanzia se non designa un professionista idoneo, non elabora insieme a questi un piano di sicurezza, non gli mette a disposizione i mezzi per attuarlo, non vigila su tale attuazione (Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 04.10.2006 n. 41943 - link a www.altalex.com).