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dossier CAMBIO
DESTINAZIONE D'USO (con o senza opere edilizie) |
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anno 2013 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Cambio destinazione d'uso in Lombardia - Commento al parere
della Regione Lombardia del 10.01.2013 (16.03.2013
- link a http://ufficiotecnico2012.blogspot.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
OGGETTO: Mutamento della destinazione d’uso senza opere
edilizie (Regione Lombardia, Direzione Generale
Territorio e Urbanistica,
risposta e-mail del 20.07.2012 + ulteriore e
complementare
risposta e-mail del
10.01.2013).
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Lo scorso 23.07.2012 abbiamo pubblicato l'interessante
quesito redatto dall'U.T. di un comune bergamasco con
annessa risposta regionale.
Tuttavia, lo stesso comune ha richiesto -dopo poche
settimane- un ulteriore chiarimento in materia [circa il
fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 309 del
23.11.2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del
2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R.
06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia)] ... e la
relativa risposta del 10.01.2013 è sopra linkata.
11.03.2013 - LA SEGRETERIA PTPL |
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EDILIZIA
PRIVATA:
"Servizi religiosi" e normativa urbanistica.
Con
sentenza 04.01.2013 n. 21 il TAR Lombardia-Milano, Sez.
II, si pronuncia sull’art. 72, co. 4-bis, l.r. 12/2005, che
ammette la realizzazione di “nuove attrezzature per i
servizi religiosi” esclusivamente nelle aree
classificate a standard fino all’approvazione del piano dei
servizi, giudicando indimostrato, nel caso di specie, che
una richiesta di permesso di costruire per cambio di
destinazione d’uso avanzata da un’associazione di diritto
privato per la realizzazione di un centro culturale possa
rientrare in tale definizione ed essere sottoposta a tale
disciplina.
L’Unione Comunità islamica valtellinese è un’associazione
che ha come scopo statutario “la realizzazione di
iniziative utili sia a promuovere la conoscenza dell’Islam
in Italia che a rendere più autenticamente islamica la vita
delle famiglie musulmane in Italia”.
Proprietaria di un immobile a Sondrio, presenta in Comune
una richiesta di permesso di costruire per cambio di
destinazione d’uso “per l’adeguamento degli spazi
attualmente destinati a palestra per la realizzazione di un
centro culturale con relativi servizi”.
Il Comune, con preavviso di rigetto ex art. 10-bis l.
241/1990, rappresenta la mancanza del parere di conformità
alla normativa antincendio (ex art. 2 d.p.r. 37/1998),
assimilando l’attività dell’associazione a quella dei “locali
di spettacolo e trattenimento in genere con capienza
superiore a 100 posti” (n. 83 dell’allegato al d.m.
16.02.1982).
Successivamente, il Comune comunica il diniego definitivo di
permesso di costruire, fondato essenzialmente su ragioni di
natura urbanistica, asserendo il contrasto del progetto con
le previsioni di PRG relative alla zona B1 e la violazione
dell’art. 72, co. 4-bis, della l.r. 12/2005.
Tuttavia, sostiene il TAR, non è stato
dimostrato che la destinazione richiesta dall’Associazione
sia riconducibile alle “nuove attrezzature per i servizi
religiosi” di cui all’art. 72, co. 4-bis, l.r. 12/2005
e, di conseguenza, non è possibile stabilire la
compatibilità della destinazione richiesta con quelle
ammesse nella zona di ubicazione dell’immobile da parte
della pianificazione comunale.
In particolare, il giudice amministrativo rileva e censura
la discrasia tra preavviso di diniego e diniego definitivo:
quest’ultimo, come detto, fa riferimento a questioni
urbanistiche di cui il preavviso di diniego non fa menzione,
con ciò integrando una violazione dell’art. 10-bis l.
241/1990.
Scopo precipuo del preavviso di diniego, ove correttamente
effettuato, è quello di garantire un apporto in funzione
collaborativa da parte dell’interessato nel procedimento
amministrativo. Nella vicenda in esame, invece,
l’amministrazione (“in modo parziale e incompleto”)
ha omesso di riferire in via preliminare sulle possibili
problematiche di carattere urbanistico, pregiudicando così
l’apporto collaborativo dell’Unione Comunità islamica
valtellinese.
Un apporto del richiedente sarebbe stato sicuramente
auspicabile e avrebbe potuto fare maggior chiarezza sulla
natura dell’Unione, in funzione della corretta
individuazione della normativa applicabile.
L’Associazione ricorrente, infatti, in quanto associazione
di diritto privato non qualificabile come confessione
religiosa, nega che, ai fini urbanistici, la sua attività e
le sue strutture possano rientrare nel novero dei “servizi
religiosi” ex art. 72, co. 4-bis. Tuttavia, nella
richiesta di permesso di costruire, essa stessa si definisce
a volte come “associazione culturale”, altre volte
come “luogo di culto”.
Similmente il Comune, che a fini urbanistici considera
l’associazione islamica alla stregua dei “servizi
religiosi”, sotto il profilo della normativa antincendio
assimila l’attività dell’Unione a quella dei “locali di
spettacolo e trattenimento in genere”.
Il TAR accoglie pertanto il ricorso e annulla il diniego di
permesso di costruire; sulla richiesta presentata
dall’Unione islamica l’amministrazione “dovrà
ripronunciarsi mediante riesercizio del potere previo il
concreto coinvolgimento in sede procedimentale
dell’Associazione”.
Resta così assorbito il motivo con cui la ricorrente
chiedeva di sollevare questione di legittimità
costituzionale dell’art. 72, co. 4-bis, l.r. 12/2005 in
riferimento agli artt. 17–20 Cost. (libertà di riunione, di
associazione, libertà religiosa) (link a http://studiospallino.blogspot.it). |
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anno 2012 |
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EDILIZIA
PRIVATA: La
destinazione d’uso:
- caratterizza funzionalmente l’immobile ed è segnata dagli
strumenti urbanistici di pianificazione o di attuazione
della pianificazione, nell’ambito delle categorie generali
di uso urbanistico previste dalle norme vigenti;
- non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il
soggetto utilizzatore, ma con la destinazione impressa dal
titolo abilitativo, e ciò in quanto la nozione di “uso”
urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia
strutturale dell’immobile – quale individuata nel titolo
edilizio – senza che essa possa essere influenzata da
utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti
autorizzatori e/o pianificatori;
- solo in caso di assenza o indeterminatezza del titolo
edilizio è ritraibile dalla classificazione catastale
attribuita in sede di primo accatastamento o da altri
documenti probanti.
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Il mutamento di destinazione d’uso senza opere assume
rilievo solo se si sostanzia in un mutamento
urbanistico-edilizio ovvero solo se sconvolge l’assetto
dell’area in cui è ricaduto l’intervento edilizio.
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Il mutamento di destinazione d’uso è ammesso solo se
compatibile con la caratterizzazione urbanistica impressa
all’area in cui è ubicato l’immobile.
► Ritenuto, peraltro, pacifico che la
destinazione d’uso:
- caratterizza funzionalmente l’immobile ed è segnata dagli
strumenti urbanistici di pianificazione o di attuazione
della pianificazione, nell’ambito delle categorie generali
di uso urbanistico previste dalle norme vigenti;
- secondo un costante orientamento giurisprudenziale, non si
identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto
utilizzatore, ma con la destinazione impressa dal titolo
abilitativo (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 09.02.2001 n.
583; TAR Liguria, Sez. I, 25.01.2005 n. 85), e ciò in quanto
la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata
alla tipologia strutturale dell’immobile – quale individuata
nel titolo edilizio – senza che essa possa essere
influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto
degli atti autorizzatori e/o pianificatori (tra le altre,
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 07.05.1992 n. 219 e TAR
Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza 07.09.2012 n.
537);
- solo in caso di assenza o indeterminatezza del titolo
edilizio è ritraibile dalla classificazione catastale
attribuita in sede di primo accatastamento o da altri
documenti probanti;
► Ritenuto che, per costante orientamento giurisprudenziale
(ex multis Cons. Stato, sez. V, 23.2.2000 n. 949, TAR
Liguria, sez. I, 28.01.2004 n. 102, TAR Veneto, Sez. III,
13.11.2001 n. 3699, Cass. Penale, Sez. III, 01.10.1997 n.
3104 e, più di recente, TAR Lazio, sez. II, 07.10.2005 n.
8002, TAR Abruzzo, sede l'Aquila, 02.04.2009 n. 236 e
TAR Lazio, Roma, I-quater, 24.05.2011, n. 4622), il
mutamento di destinazione d’uso senza opere assume rilievo
solo se si sostanzia in un mutamento urbanistico-edilizio
ovvero solo se sconvolge l’assetto dell’area in cui è
ricaduto l’intervento edilizio;
► Ritenuto, in ogni caso, che il mutamento di destinazione
d’uso è ammesso solo se compatibile con la caratterizzazione
urbanistica impressa all’area in cui è ubicato l’immobile
(TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 13.12.2012 n. 1346 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Il contributo per oneri
di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di
natura non tributaria, posto a carico del costruttore a
titolo di partecipazione ai costi delle opere di
urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che
la nuova costruzione ne ritrae.
Il presupposto imponibile per il pagamento dei contributi di
urbanizzazione va ravvisato nella domanda di una maggiore
dotazione di servizi (rete viaria, fognature, ecc.)
nell’area di riferimento, che sia indotta dalla destinazione
d’uso concretamente impressa all’alloggio: poiché l’entità
degli oneri di urbanizzazione è in buona sostanza correlata
alla variazione del carico urbanistico, è ben possibile che
un intervento di ristrutturazione e mutamento di
destinazione d’uso possa non comportare aggravi di carico
urbanistico e quindi l’obbligo della relativa corresponsione
degli oneri; al contrario è altrettanto possibile che in
caso di mutamento di destinazione di uso nell’ambito della
stessa categoria urbanistica, faccia seguito un maggior
carico urbanistico indotto dalla realizzazione di quanto
assentito e correlativamente siano dovuti gli oneri
concessori.
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Nella fattispecie non affiorano elementi utili a comprovare
che la nuova modalità di utilizzo dei locali sia stata
accompagnata da un’alterazione del carico urbanistico,
tenendo conto che l’aggregazione di cui si discute ha
interessato due appartamenti aventi già in precedenza
destinazione direzionale.
In ogni caso, in presenza di un insediamento già in possesso
di analoghe caratteristiche funzionali (nella fattispecie, i
locali incorporati erano adibiti ad ufficio)
l’amministrazione –per poter legittimamente esigere il
contributo per gli oneri di urbanizzazione– deve dare
contezza degli indici o, comunque, delle condizioni da cui
si evinca il maggior carico urbanistico addebitabile alla
nuova destinazione.
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La giurisprudenza è dell’avviso che gli interventi edilizi
che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione
interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile e
comportino l’inserimento di nuovi impianti e la modifica e
ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come
manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento
conservativo, ma rientrano nell’ambito della
ristrutturazione edilizia.
In altre parole, affinché sia ravvisabile un intervento di
ristrutturazione edilizia è sufficiente che risultino
modificati la distribuzione della superficie interna e dei
volumi, ovvero l’ordine in cui risultavano disposte le
diverse porzioni dell'edificio, per il solo fine di rendere
più agevole la destinazione d’uso esistente: anche in questi
casi si configurano il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio ed un’alterazione dell’originaria fisionomia e
consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i
concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento
conservativo che presuppongono la realizzazione di opere che
lascino inalterata la struttura dell'edificio e la
distribuzione interna della sua superficie.
Nella fattispecie le modifiche effettuate inducono ad
ascrivere l’intervento edilizio nel genus della
ristrutturazione, poiché si assiste alla riallocazione e al
rinnovato dimensionamento di alcuni vani esistenti (taluni
dei quali adibiti a nuove funzioni come “sterilizzazione” e
“deposito”) nonché al rifacimento degli impianti tecnologici
e dei servizi igienici. Sono quindi ravvisabili i tratti
distintivi della ristrutturazione, per il duplice elemento
del recupero dello spazio e della diversità e “non alterità”
dell’organismo che si viene a realizzare rispetto a quello
originario, dato che gli ambienti mantengono una sostanziale
omogeneità rispetto ai precedenti quanto ai loro principali
caratteri identificativi (collocazione, sagoma, altezza,
volumetria): in buona sostanza si compie una modifica totale
o parziale dell’edificio, che in positivo è rappresentata
dalla creazione di un organismo “diverso” dal precedente, ed
in negativo dal fatto che per effetto delle opere non
vengono sensibilmente alterati i volumi, le superfici, le
dimensioni o la tipologia del fabbricato.
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L’obbligazione contributiva per costo di costruzione è
a-causale e si correla alla produzione di ricchezza connessa
all’utilizzazione edificatoria del territorio ed alle
potenzialità economiche che ne derivano e, pertanto, ha
natura essenzialmente paratributaria.
Il contributo afferente al costo di costruzione, a norma
dell’art. 6 della L. 10/1977, è determinato in rapporto alle
caratteristiche, alle tipologie delle costruzioni e delle
loro destinazioni ed ubicazioni (oggi occorre fare
riferimento all’art. 16 del D.P.R. 380/2001).
Ne deriva, quindi, che nell’ipotesi di rinnovo degli
elementi costitutivi di un immobile mediante la
realizzazione di opere, sussiste il presupposto per il
pagamento della parte di contributo afferente al costo di
costruzione, da riferire al dato oggettivo della
ristrutturazione dell’edificio.
I ricorrenti lamentano l’erronea determinazione del
contributo di urbanizzazione da parte dell’amministrazione
in sede di rilascio del titolo abilitativo.
Nell’ambito di un tipico giudizio di accertamento, è
opportuno esaminare separatamente i presupposti per
l’applicazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di
costruzione.
Sottolinea anzitutto il Collegio che –contrariamente a
quanto affermato dal Comune resistente– parte ricorrente ha
lamentato (classificando il proprio intervento come restauro
e risanamento conservativo - pag. 4 del gravame
introduttivo) l’assenza di un maggiore carico urbanistico a
seguito dell’ampliamento dello studio dentistico originario.
Va ribadito sul tema che il contributo per oneri di
urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di
natura non tributaria, posto a carico del costruttore a
titolo di partecipazione ai costi delle opere di
urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che
la nuova costruzione ne ritrae (cfr. per tutti TAR Puglia
Bari, sez. III – 10/02/2011 n. 243). Il presupposto
imponibile per il pagamento dei contributi di urbanizzazione
va ravvisato nella domanda di una maggiore dotazione di
servizi (rete viaria, fognature, ecc.) nell’area di
riferimento, che sia indotta dalla destinazione d’uso
concretamente impressa all’alloggio: poiché l’entità degli
oneri di urbanizzazione è in buona sostanza correlata alla
variazione del carico urbanistico, è ben possibile che un
intervento di ristrutturazione e mutamento di destinazione
d’uso possa non comportare aggravi di carico urbanistico e
quindi l’obbligo della relativa corresponsione degli oneri;
al contrario è altrettanto possibile che in caso di
mutamento di destinazione di uso nell’ambito della stessa
categoria urbanistica, faccia seguito un maggior carico
urbanistico indotto dalla realizzazione di quanto assentito
e correlativamente siano dovuti gli oneri concessori (TAR
Lazio Roma, sez. II – 14/11/2007 n. 11213).
Nella fattispecie non affiorano elementi utili a comprovare
che la nuova modalità di utilizzo dei locali sia stata
accompagnata da un’alterazione del carico urbanistico,
tenendo conto che l’aggregazione di cui si discute ha
interessato due appartamenti aventi già in precedenza
destinazione direzionale. In ogni caso, come sostenuto di
recente (cfr. sentenze Sezione 02/03/2012 n. 355; 24/08/2012
n. 1467) in presenza di un insediamento già in possesso di
analoghe caratteristiche funzionali (i locali incorporati
erano adibiti ad ufficio) l’amministrazione –per poter
legittimamente esigere il contributo per gli oneri di
urbanizzazione– avrebbe dovuto dare contezza degli indici o,
comunque, delle condizioni da cui si evinceva il maggior
carico urbanistico addebitabile alla nuova destinazione
(cfr. TAR Lombardia Milano, sez. IV – 04/05/2009 n. 3604).
Nel caso concreto la difesa dell’amministrazione ha
evidenziato –nella memoria finale– che il raddoppio delle
sale dedicate a gabinetto dentistico provoca una maggiore
domanda di servizi, senza tuttavia raffrontare la situazione
attuale (studio dentistico ampliato) con quella
concretamente preesistente. Al riguardo non è sufficiente il
paragone con una media struttura di vendita (la quale
avrebbe maggiore capacità di attrazione di clientela di due
esercizi di vicinato sommati tra loro): si tratta infatti di
una struttura del settore commerciale (soggetta ad una
disciplina specifica sugli standard necessari)
caratterizzata da una superficie ben maggiore (oltre 250
mq.).
Deve in conclusione ritenersi indebitamente preteso
l’importo di € 15.312,81, da restituire alla parte
ricorrente.
A differenti conclusioni deve pervenirsi con riguardo al
costo di costruzione.
Come ha già sottolineato questo Tribunale (cfr. sentenza
sez. I – 19/04/2011 n. 582) la giurisprudenza è dell’avviso
che gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il
profilo della distribuzione interna, l’originaria
consistenza fisica di un immobile e comportino l’inserimento
di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei
volumi, non si configurano né come manutenzione
straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo,
ma rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia
(cfr. TAR Molise – 27/03/2009 n. 99; Consiglio di Stato,
sez. V – 17/12/1996 n. 1551).
In altre parole, affinché sia ravvisabile un intervento di
ristrutturazione edilizia è sufficiente che risultino
modificati la distribuzione della superficie interna e dei
volumi, ovvero l’ordine in cui risultavano disposte le
diverse porzioni dell'edificio, per il solo fine di rendere
più agevole la destinazione d’uso esistente: anche in questi
casi si configurano il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio ed un’alterazione dell’originaria fisionomia e
consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i
concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento
conservativo che presuppongono la realizzazione di opere che
lascino inalterata la struttura dell'edificio e la
distribuzione interna della sua superficie (cfr. Consiglio
di Stato, Sez. V – 18/10/2002 n. 5775; Consiglio di Stato,
sez. V – 23/05/2000 n. 2988).
Nella fattispecie le modifiche effettuate inducono ad
ascrivere l’intervento edilizio nel genus della
ristrutturazione, poiché (dall’analisi della planimetria in
atti) si assiste alla riallocazione e al rinnovato
dimensionamento di alcuni vani esistenti (taluni dei quali
adibiti a nuove funzioni come “sterilizzazione” e “deposito”)
nonché al rifacimento degli impianti tecnologici e dei
servizi igienici. Sono quindi ravvisabili i tratti
distintivi della ristrutturazione, per il duplice elemento
del recupero dello spazio e della diversità e “non
alterità” dell’organismo che si viene a realizzare
rispetto a quello originario, dato che gli ambienti
mantengono una sostanziale omogeneità rispetto ai precedenti
quanto ai loro principali caratteri identificativi
(collocazione, sagoma, altezza, volumetria): in buona
sostanza si compie una modifica totale o parziale
dell’edificio, che in positivo è rappresentata dalla
creazione di un organismo “diverso” dal precedente,
ed in negativo dal fatto che per effetto delle opere non
vengono sensibilmente alterati i volumi, le superfici, le
dimensioni o la tipologia del fabbricato (sentenza TAR
Brescia – 11/06/2004 n. 646).
Posta questa premessa, osserva il Collegio che
l’obbligazione contributiva per costo di costruzione è
a-causale e si correla alla produzione di ricchezza connessa
all’utilizzazione edificatoria del territorio ed alle
potenzialità economiche che ne derivano e, pertanto, ha
natura essenzialmente paratributaria (TAR Campania Salerno,
sez. II – 11/06/2002 n. 459). Il contributo afferente al
costo di costruzione, a norma dell’art. 6 della L. 10/1977,
è determinato in rapporto alle caratteristiche, alle
tipologie delle costruzioni e delle loro destinazioni ed
ubicazioni (oggi occorre fare riferimento all’art. 16 del
D.P.R. 380/2001). Ne deriva, quindi, che nell’ipotesi di
rinnovo degli elementi costitutivi di un immobile mediante
la realizzazione di opere, sussiste il presupposto per il
pagamento della parte di contributo afferente al costo di
costruzione, da riferire al dato oggettivo della
ristrutturazione dell’edificio (sentenza Sezione 02/03/2012
n. 355): pertanto l’esazione è stata correttamente pretesa
dal Comune.
In conclusione il ricorso è parzialmente fondato e deve
essere accolto nella parte in cui il Comune ha erroneamente
richiesto la quota di oneri di urbanizzazione (€ 15.312,81),
che devono essere restituiti. Sulla somma vanno calcolati
gli interessi i quali decorrono –trattandosi di azione di
ripetizione di indebito– dalla data di proposizione della
domanda giudiziale, dovendosi presumere la buona fede
dell’amministrazione resistente in assenza di dimostrazione
contraria, mentre non spetta la rivalutazione monetaria
trattandosi di indebito oggettivo il quale genera solo
l’obbligazione di restituzione degli interessi a norma
dell’art. 2033 del c.c. (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. II
– 05/05/2004 n. 1620; TAR Lazio Roma, sez. I – 19/01/1999 n.
99; Consiglio di Stato, sez. V – 30/10/1997 n. 1207). Non
spetta alcuna altra somma a titolo risarcitorio, in difetto
della dimostrazione di danni ulteriori e diversi
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 20.11.2012 n. 1818 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Il contributo relativo al
costo di costruzione (art. 6, legge n. 10/1977), definibile
acausale, è riconducibile all'attività costruttiva ex se
considerata e, correlandosi direttamente all'uso
edificatorio del suolo ed ai potenziali vantaggi economici
che ne discendono, è sostanzialmente configurabile alla
stregua dei prelievi di natura paratributaria ed è sempre
dovuto in presenza di una trasformazione edilizia del
territorio ed in conseguenza della produzione di ricchezza
connessa alla sua utilizzazione.
Al contrario l'imposizione del contributo di urbanizzazione
(art. 5, L. n. 10/1977) -il quale non ha natura di
controprestazione in rapporto sinallagmatico, rispetto al
rilascio della concessione edilizia, ma è assimilabile ai
corrispettivi di diritto pubblico di natura non tributaria,
che svolgono funzione recuperatoria non commisurata né
all'utile dell'operazione né al vantaggio del
concessionario– presenta natura causale e risponde ad una
diversa ratio, che va individuata nella necessità di
ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione,
facendoli gravare sugli interessati che beneficiano delle
utilità derivanti dalla presenza delle opere medesime, in
modo più equo per la comunità.
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Da quanto sopra discende che, nell'ipotesi di variazione di
destinazione d'uso di un immobile senza la realizzazione di
opere, mentre non sussiste il presupposto per il pagamento
della parte di contributo afferente al costo di costruzione,
da riferire al dato oggettivo della realizzazione
dell'edificio, per la parte, invece, che attiene agli oneri
di urbanizzazione, può sussistere il presupposto del
pagamento, occorrendo avere riguardo all'eventuale aumento
del carico urbanistico indotto dalla nuova destinazione
d'uso del manufatto, dovendosi ritenere, per contro, che
tali oneri non siano dovuti ove non sia riscontrabile alcuna
variazione in aumento del carico urbanistico.
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Il cambio di destinazione d'uso, da locale a uso industriale
a locale ad uso commerciale, ha certamente conferito
all'immobile di proprietà della società ricorrente
un'utilizzazione autonoma e produttiva, in relazione alla
quale si giustifica il pagamento delle spese di
urbanizzazione derivanti dal maggior carico urbanistico che
esso comporta per effetto della nuova destinazione.
Invero, la giurisprudenza ha più volte affermato che la
richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione, in
sede di rilascio della concessione edilizia, deve ritenersi
illegittima ogni volta che non sia ravvisabile un aumento
del carico urbanistico a seguito del realizzato intervento
edilizio; e, correlativamente, legittima nel caso in cui si
sia verificata una variazione in aumento del carico
medesimo, giacché in tale evenienza sussiste il presupposto
che giustifica l'imposizione al titolare del pagamento della
differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la
destinazione originaria e quelli, se maggiori, dovuti per la
nuova destinazione impressa all'immobile.
Con riferimento alle
ulteriori censure va premesso che a fronte della
modificazione della destinazione d'uso di un manufatto
edilizio, la possibilità dello stesso di essere assoggettato
a sanatoria (o condono edilizio) è subordinata al pagamento
degli oneri concessori, vale a dire alla corresponsione di
un contributo commisurato sia all'incidenza delle spese di
urbanizzazione, sia al costo di costruzione.
In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che il
contributo relativo al costo di costruzione (art. 6, legge
n. 10/1977), definibile acausale, è riconducibile all'attività
costruttiva ex se considerata e, correlandosi direttamente
all'uso edificatorio del suolo ed ai potenziali vantaggi
economici che ne discendono, è sostanzialmente configurabile
alla stregua dei prelievi di natura paratributaria ed è
sempre dovuto in presenza di una trasformazione edilizia del
territorio ed in conseguenza della produzione di ricchezza
connessa alla sua utilizzazione; al contrario l'imposizione
del contributo di urbanizzazione (art. 5, L. n. 10/1977) -il
quale non ha natura di controprestazione in rapporto
sinallagmatico, rispetto al rilascio della concessione
edilizia, ma è assimilabile ai corrispettivi di diritto
pubblico di natura non tributaria, che svolgono funzione recuperatoria non commisurata né all'utile dell'operazione
né al vantaggio del concessionario (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
27.09.1994, n. 7874)– presenta natura causale e
risponde ad una diversa ratio, che va individuata nella
necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di
urbanizzazione, facendoli gravare sugli interessati che
beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle
opere medesime, in modo più equo per la comunità (cfr.
TAR Veneto, 17.06.2002, n. 2877; id., Sez. II, 12.05.1994, n. 394; TAR Salerno, Sez. II, 23.05.2003, n. 548; TAR Toscana, Sez. III, 11.08.2004, n.
3181).
Da quanto sopra discende che, nell'ipotesi di variazione di
destinazione d'uso di un immobile senza la realizzazione di
opere, mentre non sussiste il presupposto per il pagamento
della parte di contributo afferente al costo di costruzione,
da riferire al dato oggettivo della realizzazione
dell'edificio, per la parte, invece, che attiene agli oneri
di urbanizzazione, può sussistere il presupposto del
pagamento, occorrendo avere riguardo all'eventuale aumento
del carico urbanistico indotto dalla nuova destinazione
d'uso del manufatto, dovendosi ritenere, per contro, che
tali oneri non siano dovuti ove non sia riscontrabile alcuna
variazione in aumento del carico urbanistico (cfr. TAR
Veneto, Sez. II, 13.11.2001, n. 3699).
Con riferimento al caso specifico va rilevato che il
cambio di destinazione d'uso, da locale a uso industriale a
locale ad uso commerciale, ha certamente conferito
all'immobile di proprietà della società ricorrente
un'utilizzazione autonoma e produttiva, in relazione alla
quale si giustifica il pagamento delle spese di
urbanizzazione derivanti dal maggior carico urbanistico che
esso comporta per effetto della nuova destinazione (cfr.
TAR Veneto Sez. II Sent., 12.07.2007, n. 2438; TAR
Lazio sez. II 17.05.2005, n. 3844).
Invero, la giurisprudenza ha più volte affermato che la
richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione, in
sede di rilascio della concessione edilizia, deve ritenersi
illegittima ogni volta che non sia ravvisabile un aumento
del carico urbanistico a seguito del realizzato intervento
edilizio; e, correlativamente, legittima nel caso in cui si
sia verificata una variazione in aumento del carico
medesimo, giacché in tale evenienza sussiste il presupposto
che giustifica l'imposizione al titolare del pagamento della
differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la
destinazione originaria e quelli, se maggiori, dovuti per la
nuova destinazione impressa all'immobile (confr. Cons.
Stato, Sez. IV, 29.04.2004, n. 2611; id., Sez. V, 15.09.1997, n. 959; TAR Milano, Sez. II,
02.10.2003, n. 4502; TAR Bologna, Sez. II, 19.02.2001,
n. 157 e 07.05.1999, n. 259; TAR Veneto, n. 2877/2002,
cit.).
Nel caso di specie, l’incremento del carico urbanistico
costituisce dato pacifico, al pari della sussistenza
dell’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione,
risultando controverso unicamente il metodo di liquidazione
degli stessi
(TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 14.11.2012 n. 1221 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: La
specifica disciplina regionale sul mutamento di destinazione
d’uso deve essere letta ed interpretata alla luce dei
principi fondamentali e delle disposizioni più generali
risultanti dalla legislazione statale (DPR 380/2001) ed
anche dalla stessa legge regionale 12/2005: si verte,
infatti, nella materia del “governo del territorio”, oggetto
di potestà legislativa regionale concorrente ai sensi
dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, con conseguente
necessità di rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale.
La legislazione regionale, all’art. 51, comma 1, citato, se
da una parte ammette in via di principio il passaggio da una
destinazione all’altra, fa espressamente salve le esclusioni
previste dallo strumento urbanistico generale (<<…salvo
quelle eventualmente escluse dal PGT>>).
L’art. 52, comma 2°, del resto, prevede per i mutamenti
d’uso senza opere edilizie un obbligo di semplice
comunicazione all’Amministrazione, purché i suddetti
mutamenti siano <<…conformi alle previsioni urbanistiche
comunali ed alla normativa igienico-sanitaria>>.
Quanto alla normativa statale, l’art. 32, comma 1, del DPR
380/2001, qualifica come “variazione essenziale” –sanzionata
ai sensi del precedente art. 31 del DPR 380/2001 con
l’obbligo di demolizione e riduzione in pristino– il
mutamento di destinazione d’uso (comunque realizzato, anche
senza opere edilizie), che implichi una variazione degli
standard previsti dal DM 02.04.1968, n. 1444.
Appare quindi evidente che il mutamento di destinazione
d’uso, anche senza opere edilizie, non può costituire una
operazione edilizia o urbanistica per così dire “neutra”,
dovendo l’Amministrazione verificare se il cambio d’uso non
abbia inciso anche sul carico urbanistico della zona.
In questo senso appare orientata anche la giurisprudenza
amministrativa, per la quale il mutamento di destinazione
d’uso è rilevante se avviene fra <<categorie funzionalmente
autonome dal punto di vista urbanistico>>, dovendosi in tal
caso verificare la variazione del carico urbanistico;
parimenti è stato affermato che, indipendentemente
dall’esecuzione fisica di opere, rileva il passaggio
dell’immobile ad una categoria funzionalmente autonoma dal
punto di vista urbanistico, con conseguente aumento del
carico; in altri termini si configura una “trasformazione
edilizia” quando la stessa sia produttiva di vantaggi
economici connessi all’utilizzazione del bene immobile,
anche senza l’esecuzione di opere edilizie.
Questo TAR ha chiarito (cfr. TAR Lombardia, Milano,
sez. II, 27.07.2012, n. 2146), che la specifica disciplina
regionale sul mutamento di destinazione d’uso deve essere
letta ed interpretata alla luce dei principi fondamentali e
delle disposizioni più generali risultanti dalla
legislazione statale (DPR 380/2001) ed anche dalla stessa
legge regionale 12/2005: si verte, infatti, nella materia
del “governo del territorio”, oggetto di potestà legislativa
regionale concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, della
Costituzione, con conseguente necessità di rispetto dei
principi fondamentali della legislazione statale.
La legislazione regionale, all’art. 51, comma 1, citato, se
da una parte ammette in via di principio il passaggio da una
destinazione all’altra, fa espressamente salve le esclusioni
previste dallo strumento urbanistico generale (<<…salvo
quelle eventualmente escluse dal PGT>>).
L’art. 52, comma 2°, del resto, prevede per i mutamenti
d’uso senza opere edilizie un obbligo di semplice
comunicazione all’Amministrazione, purché i suddetti
mutamenti siano <<…conformi alle previsioni urbanistiche
comunali ed alla normativa igienico-sanitaria>>.
Quanto alla normativa statale, l’art. 32, comma 1, del DPR
380/2001, qualifica come “variazione essenziale” –sanzionata ai sensi del precedente art. 31 del DPR 380/2001
con l’obbligo di demolizione e riduzione in pristino– il
mutamento di destinazione d’uso (comunque realizzato, anche
senza opere edilizie), che implichi una variazione degli
standard previsti dal DM 02.04.1968, n. 1444.
Appare quindi evidente che il mutamento di destinazione
d’uso, anche senza opere edilizie, non può costituire una
operazione edilizia o urbanistica per così dire “neutra”,
dovendo l’Amministrazione verificare se il cambio d’uso non
abbia inciso anche sul carico urbanistico della zona.
In questo senso appare orientata anche la giurisprudenza
amministrativa, per la quale il mutamento di destinazione
d’uso è rilevante se avviene fra <<categorie funzionalmente
autonome dal punto di vista urbanistico>>, dovendosi in tal
caso verificare la variazione del carico urbanistico (cfr.
Consiglio di Stato, sez. IV, 13.7.2010, n. 4546, con la
giurisprudenza ivi richiamata); parimenti è stato affermato
che, indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere,
rileva il passaggio dell’immobile ad una categoria
funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico, con
conseguente aumento del carico; in altri termini si
configura una “trasformazione edilizia” quando la stessa sia
produttiva di vantaggi economici connessi all’utilizzazione
del bene immobile, anche senza l’esecuzione di opere
edilizie (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14.10.2011, n.
5539, con le pronunce in essa richiamate ed anche TAR
Lombardia, Milano, sez. II, 11.02.2011, n. 468)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 24.10.2012 n. 2593 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Modifica di destinazione d'uso e ristrutturazione
urbanistica.
La modifica di destinazione d’uso che determina un impatto
urbanistico rilevante, anche se incidente sul medesimo
sedime, configura una ipotesi di ristrutturazione
urbanistica e non di semplice ristrutturazione edilizia
realizzabile mediante denuncia di inizio attività.
Il TAR Lombardia-Milano, Sez. II, con
sentenza 19.10.2012 n. 2563, torna sull’annosa
questione relativa alla possibilità per i privati di
ricomprendere le opere di demolizione e ricostruzione tra le
ristrutturazioni edilizie realizzabili mediante la
presentazione della sola dia.
Nel caso in esame i giudici amministrativi hanno ritenuto
legittimo il provvedimento con il quale l’amministrazione
comunale ordinava di non effettuare le trasformazioni
previste dalla dia “in quanto esso è rivolto a sostituire
l’esistente tessuto urbanistico ed edilizio con altro
sostanzialmente diverso, senza peraltro rispettare la
previsione del P.R.G. vigente.”.
La pronuncia in commento si fonda sulla distinzione tra la
nozione di ristrutturazione edilizia, prevista dall’art. 3,
comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001 (Testo Unico
dell’Edilizia) e quella di ristrutturazione urbanistica,
dettata dalla lettera f) della stessa norma.
La sentenza in esame richiama in primo luogo la
giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale: “il
concetto di ristrutturazione di un edificio preesistente
presuppone che non si tratti di opere implicanti radicali
interventi di adattamento delle strutture interne eseguite
per creare nuovi vani o volumi, in quanto l’aumento di
questi ultimi determina a sua volta un maggiore carico
urbanistico di cui l’amministrazione non può non tenere
conto in sede di approvazione del progetto stesso (cfr.
C.d.S. sez. 5^ 10.08.2000 n. 4397).”; successivamente in
relazione al caso di specie, considera che: “il progetto
presentato dalla società ricorrente realizza all’evidenza
–il Collegio ne ha preso visione in contraddittorio anche
nel corso della discussione in udienza- un intervento di
ristrutturazione urbanistica dell’area, in quanto esso
interviene su alcuni capannoni di proprietà della società
ricorrente attraverso un insieme di opere volte a
trasformare le strutture preesistenti da immobili ad uso
produttivo in immobili ad uso misto, attraverso la creazione
di una serie di appartamenti residenziali e relativi
giardini di pertinenza nonché di un certo numero di
laboratori.
Tutto ciò anche con la prevista demolizione e ricostruzione
di alcuni dei fabbricati e con lo svuotamento di porzioni di
immobili, onde ricavare adeguati rapporti aeroilluminanti.”
In conclusione, deve ritenersi che la realizzazione di
interventi che comportano una diversa destinazione d’uso
delle strutture edilizie, determinando conseguentemente una
sostanziale modifica della morfologia del lotto di
riferimento non possono essere assentiti mediante lo
strumento edilizio della denuncia di inizio attività
(commento tratto da
www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: Il
cambiamento di destinazione d'uso senza realizzazione di
opere edilizie non costituisce una attività del tutto libera
e priva di vincoli, non potendo comportare la vanificazione
di ogni previsione urbanistica che disciplini l'uso nel
territorio nel singolo comune. Una diversa soluzione, non
solo costituirebbe, in linea di principio, una inammissibile
vulnerazione delle prerogative di autonomia e responsabilità
sul territorio degli enti locali, ma comporterebbe anche, in
concreto, la violazione di regole generali finalizzate ad
assicurare il corretto ed ordinato assetto del territorio,
con conseguente inevitabile pericolo di pregiudizievoli
modificazioni degli equilibri prefigurati dalla
strumentazione urbanistica.
Nel caso di specie, il capannone di proprietà della
ricorrente è stato in concreto adibito ad un uso
(commerciale) incompatibile con l’assetto urbanistico
(agricolo) di zona, e dunque correttamente esso è stato
sanzionato con l’ordine di ripristino.
Come giustamente ha osservato la difesa comunale, la tesi di
parte ricorrente, se portata alle sue estreme conseguenze,
condurrebbe alla inammissibile conclusione per cui chiunque,
pagando una semplice sanzione pecuniaria, sarebbe
legittimato a stravolgere le linee di pianificazione dettate
dall’amministrazione, mutando a suo piacimento la
destinazione di un determinato sito.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il
cambiamento di destinazione d'uso senza realizzazione di
opere edilizie non costituisce una attività del tutto libera
e priva di vincoli, non potendo comportare la vanificazione
di ogni previsione urbanistica che disciplini l'uso nel
territorio nel singolo comune. Una diversa soluzione, non
solo costituirebbe, in linea di principio, una inammissibile
vulnerazione delle prerogative di autonomia e responsabilità
sul territorio degli enti locali, ma comporterebbe anche, in
concreto, la violazione di regole generali finalizzate ad
assicurare il corretto ed ordinato assetto del territorio,
con conseguente inevitabile pericolo di pregiudizievoli
modificazioni degli equilibri prefigurati dalla
strumentazione urbanistica (Consiglio di Stato sez. I,
25.05.2012 n. 759; in senso conforme Cons. Stato, sez. V,
10.07.2003, n. 4102; 03.01.1998, n. 24; Cons. Stato, V,
28.05.2010, n. 3420)
(TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 19.10.2012 n. 1110 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Il cambiamento di destinazione d'uso senza
realizzazione di opere edilizie non costituisce una attività
del tutto libera e priva di vincoli, non potendo comportare
la vanificazione di ogni previsione urbanistica che
disciplini l'uso nel territorio nel singolo comune.
Una diversa soluzione, non solo costituirebbe, in linea di
principio, una inammissibile vulnerazione delle prerogative
di autonomia e responsabilità sul territorio degli enti
locali, ma comporterebbe anche, in concreto, la violazione
di regole generali finalizzate ad assicurare il corretto ed
ordinato assetto del territorio, con conseguente inevitabile
pericolo di pregiudizievoli modificazioni degli equilibri
prefigurati dalla strumentazione urbanistica.
... per l'annullamento dell'ordinanza n. 2480 in data
02.08.1996, con la quale il sindaco del Comune di Grugliasco
ha disposto il ripristino della destituzione d'uso agricola
di un capannone di proprietà della ricorrente.
...
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che i mutamenti
d’uso realizzati senza opere strutturali sarebbero soggetti
a semplice sanzione pecuniaria e non ad obblighi di
ripristino.
Anche tale censura non può essere condivisa.
La normativa richiamata dalla ricorrente non è
conferente al caso di specie, perché concerne ipotesi di
mutamenti funzionali di destinazione d’uso realizzati nel
rispetto delle previsioni urbanistiche di zona, benché in
assenza di un titolo abilitativo: sicché in tali ipotesi la
sanzione pecuniaria punisce l’assenza del titolo, ma non
legittima alcun abuso, anzi presuppone la compatibilità
urbanistica anche della nuova destinazione d’uso.
Nel caso di specie, invece, il capannone di proprietà
della ricorrente è stato in concreto adibito ad un uso
(commerciale) incompatibile con l’assetto urbanistico
(agricolo) di zona, e dunque correttamente esso è stato
sanzionato con l’ordine di ripristino.
Come giustamente ha osservato la difesa comunale, la
tesi di parte ricorrente, se portata alle sue estreme
conseguenze, condurrebbe alla inammissibile conclusione per
cui chiunque, pagando una semplice sanzione pecuniaria,
sarebbe legittimato a stravolgere le linee di pianificazione
dettate dall’amministrazione, mutando a suo piacimento la
destinazione di un determinato sito.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il
cambiamento di destinazione d'uso senza realizzazione di
opere edilizie non costituisce una attività del tutto libera
e priva di vincoli, non potendo comportare la vanificazione
di ogni previsione urbanistica che disciplini l'uso nel
territorio nel singolo comune. Una diversa soluzione, non
solo costituirebbe, in linea di principio, una inammissibile vulnerazione
delle prerogative di autonomia e responsabilità sul
territorio degli enti locali, ma comporterebbe anche, in
concreto, la violazione di regole generali finalizzate ad
assicurare il corretto ed ordinato assetto del territorio,
con conseguente inevitabile pericolo di pregiudizievoli
modificazioni degli equilibri prefigurati dalla
strumentazione urbanistica (Consiglio di Stato sez. I,
25.05.2012 n. 759; in senso conforme Cons. Stato, sez. V,
10.07.2003, n. 4102; 03.01.1998, n. 24; Cons. Stato, V,
28.05.2010, n. 3420) (TAR
Piemonte, Sez. I,
sentenza 19.10.2012 n. 1110 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Valutazione tecnico-economica immobile abusivo.
Il mutamento di destinazione d’uso da cantina ad abitazione
comporta, indipendentemente dalla realizzazione o meno di
opere ad esso preordinate, un aggravamento degli standards
urbanistici e, pertanto, necessita di permesso di costruire
secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17, lettera a), l.r.
n. 15/2008 “Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia”.
La norma regionale richiamata deve essere interpretata in
senso coerente con la normativa nazionale (d.p.r. n.
380/2001) per cui la valutazione “tecnico-economica”,
è insita nell’accertamento di abusività del manufatto
dovendosi, invece, escludere l’esistenza di un potere
discrezionale in capo agli organi comunali in quanto
incompatibile con il carattere vincolato del provvedimento
di demolizione quale è prefigurato dal d.p.r. n. 380/2001 (massima tratta da www.lexambiente.it -
TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 18.10.2012 n. 8645 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: Qualora
si versi nell’ambito di un mutamento di destinazione d'uso
di carattere strutturale, cioè connesso e conseguente
all'esecuzione di opere, il permesso di costruire è
necessario.
Pertanto devono considerarsi abusive non solo le opere di
costruzione vere e proprie, ma anche i lavori interni che,
per quanto modesti (e non è il caso in esame, nel quale al
contrario gli interventi all’esterno ed all’interno appaiono
significativi), si rendono indispensabili per rendere
possibile la nuova destinazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, con
orientamento condiviso dal Collegio, qualora si versi
nell’ambito di un mutamento di destinazione d'uso di
carattere strutturale, cioè connesso e conseguente
all'esecuzione di opere, il permesso di costruire è
necessario (cfr. recente Tar Campania, Napoli, Sez. III,
07.02.2011, n. 735). Pertanto devono considerarsi abusive
non solo le opere di costruzione vere e proprie, ma anche i
lavori interni che, per quanto modesti (e non è il caso in
esame, nel quale al contrario gli interventi all’esterno ed
all’interno appaiono significativi), si rendono
indispensabili per rendere possibile la nuova destinazione.
Ne consegue che, nel caso in cui locali sottotetto siano
stati destinati a locali di civile abitazione, è legittimo
l'ordine di demolizione
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza
09.10.2012 n. 1804 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: L'art.
53, c. 2, della legge regionale lombarda n. 12/2005 deve
essere letta unitamente alle disposizioni del testo unico
dell’edilizia ed alle altre previsioni dalla legge regionale
n. 12/2005 che disciplinano i mutamenti di destinazione
d'uso.
L’abusiva realizzazione di un mutamento di destinazione
d'uso che non sia conforme alle previsioni urbanistiche è,
difatti, sanzionata con la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, in
quanto intervento eseguito in assenza di permesso di
costruire.
Né un tale permesso potrebbe comunque essere rilasciato,
stante l’assenza di conformità con le destinazioni di zona.
La l.reg. Lombardia n. 12/2005 non incide su tale
previsione: l’art. 52, c. 2 esclude, difatti, la necessità
del permesso di costruire ed assoggetta a preventiva
comunicazione dell'interessato unicamente i mutamenti di
destinazione d'uso di immobili non comportanti la
realizzazione di opere edilizie “che siano conformi alle
previsioni urbanistiche comunali”.
La previsione di cui all’art. 53, c. 2, l. reg. Lombardia n.
12/2005 non può quindi essere interpretata, come vorrebbe la
ricorrente, quale norma di sanatoria, pena la sua
incostituzionalità, per contrasto con i principi dettati dal
testo unico dell’edilizia.
Essa deve essere quindi intesa quale sanzione aggiuntiva a
quella ripristinatoria prevista dall’art. 31, d.P.R. n.
380/2001.
La questione centrale oggetto del presente ricorso attiene alla
interpretazione dell’art. 53, c. 2, l.reg. Lombardia n.
12/2005, ai sensi del quale “qualora il mutamento di
destinazione d'uso senza opere edilizie, ancorché comunicato
ai sensi dell'articolo 52, comma 2, risulti in difformità
dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'aumento del
valore venale dell'immobile o sua parte, oggetto di
mutamento di destinazione d'uso, accertato in sede tecnica e
comunque non inferiore a mille euro”.
Ad avviso della ricorrente, tale norma consentirebbe la
sanatoria di mutamenti di destinazione d'uso che non siano
conformi alle previsioni dello strumento urbanistico, dietro
pagamento della sola sanzione pecuniaria.
La ricorrente afferma inoltre l’ammissibilità, nel caso di
specie, del richiesto intervento di mutamento di
destinazione d'uso, in quanto esso sarebbe in linea con le
previsioni del nuovo piano di governo del territorio,
adottato in epoca antecedente alla presentazione
dell’istanza di mutamento di destinazione d'uso.
Il Collegio non condivide le argomentazioni della
ricorrente.
È incontestata la non conformità del mutamento di
destinazione d'uso richiesto dalla ricorrente con le
previsioni dello strumento urbanistico vigente.
In mancanza di tale presupposto, indispensabile perché
l’intervento possa essere ritenuto ammissibile, non assume
rilievo la circostanza che l’intervento sia consentito dal
nuovo piano di governo del territorio che, alla data di
adozione del provvedimento, era solamente adottato.
Non può, poi, condividersi la lettura parziale dell’art. 53,
c. 2, della legge regionale lombarda n. 12/2005, proposta
dalla ricorrente.
Tale norma deve difatti essere letta unitamente alle
disposizioni del testo unico dell’edilizia ed alle altre
previsioni dalla legge regionale n. 12/2005 che disciplinano
i mutamenti di destinazione d'uso.
L’abusiva realizzazione di un mutamento di destinazione
d'uso che non sia conforme alle previsioni urbanistiche è,
difatti, sanzionata con la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, in
quanto intervento eseguito in assenza di permesso di
costruire.
Né un tale permesso potrebbe comunque essere rilasciato,
stante l’assenza di conformità con le destinazioni di zona.
La l.reg. Lombardia n. 12/2005 non incide su tale
previsione: l’art. 52, c. 2 esclude, difatti, la necessità
del permesso di costruire ed assoggetta a preventiva
comunicazione dell'interessato unicamente i mutamenti di
destinazione d'uso di immobili non comportanti la
realizzazione di opere edilizie “che siano conformi alle
previsioni urbanistiche comunali”.
La previsione di cui all’art. 53, c. 2, l. reg. Lombardia n.
12/2005 non può quindi essere interpretata, come vorrebbe la
ricorrente, quale norma di sanatoria, pena la sua
incostituzionalità, per contrasto con i principi dettati dal
testo unico dell’edilizia.
Essa deve essere quindi intesa quale sanzione aggiuntiva a
quella ripristinatoria prevista dall’art. 31, d.P.R. n.
380/2001.
In questa situazione, non assume neppure rilevanza la
verifica sul rispetto degli standard da parte del Comune, la
quale rileva unicamente in relazione ai mutamenti
compatibili con le destinazioni di zona, ma, non, come nella
specie, nel caso di cambiamenti del tutto contrastanti con
la vigente zonizzazione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 03.01.1998, n. 24).
Per le ragioni esposte, il provvedimento di rigetto del
cambio di destinazione d'uso ed il diniego di agibilità sono
quindi da ritenersi adeguatamente motivati con il richiamo
alla non conformità con le previsioni dello strumento
urbanistico vigente ed all’art. 52, c. 2, l.reg. Lombardia
n. 12/2005 che assoggetta a preventiva comunicazione
dell'interessato unicamente i mutamenti di destinazione
d'uso di immobili che siano conformi alle previsioni
urbanistiche comunali.
La legittimità di tale motivo è sufficiente giustificazione
del provvedimento impugnato, sicché è irrilevante la
contestazione in ordine alla necessità di realizzare o meno
opere edilizie
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 05.10.2012 n. 2467 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: Il
mutamento di destinazione d'uso di una porzione
dell'immobile, portando ad un organismo in parte diverso dal
precedente e contribuendo ad aumentare il carico
urbanistico, deve ritenersi rientrante nell'ambito della
categoria della "ristrutturazione edilizia".
Coerentemente, anche le attività che “non alterino lo stato
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”, non possono
rientrare nella esimente di cui all’art. 149, 1° comma lett.
a) d.lgs. n. 42/2004 (di cui –avuto riguardo alla natura
eccezionale della relativa disposizione, in quanto
prefigurativa di una specifica deroga al regime
autorizzatorio ordinario– non pare lecito fornire arbitrarie
interpretazioni estensive: arg. ex art. 14 prel.), per
difetto del (concorrente e necessario) requisito tipologico
(id est, per la argomentata non sussumibilità nella
categoria di interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, di consolidamento statico e restauro
conservativo).
Contrariamente a quanto prospettato dal gravame,
il mutamento di destinazione d'uso di una porzione
dell'immobile, portando ad un organismo in parte diverso dal
precedente e contribuendo ad aumentare il carico
urbanistico, deve ritenersi rientrante nell'ambito della
categoria della "ristrutturazione edilizia", come si evince,
del resto, dall'esplicito riferimento a tale tipologia di
intervento presente nell'art. 10 comma 1° lettera c) d.p.r.
n. 380/2001 (in termini, TAR Lazio Roma, sez. I, 20.09.2011, n. 7432, TAR Sardegna, sez. II,
06.10.2008, n. 1822), come tale sussumibile nella tipologia 3 di
cui all’allegato 1 della l. n. 326/2003, che preclude la
possibilità di sanatoria per il caso di sussistenza del
vincolo di cui all’art. 32 della legge 28.02.1985, n.
47.
Coerentemente, anche le attività che “non alterino lo stato
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”, non
possono, come auspicato, rientrare nella esimente di cui
all’art. 149, 1° comma lett. a) d.lgs. n. 42/2004 (di cui –avuto riguardo alla natura eccezionale della relativa
disposizione, in quanto prefigurativa di una specifica
deroga al regime autorizzatorio ordinario– non pare lecito
fornire arbitrarie interpretazioni estensive: arg. ex art.
14 prel.), per difetto del (concorrente e necessario)
requisito tipologico (id est, per la argomentata non sussumibilità
nella categoria di interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, di consolidamento statico e restauro
conservativo)
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 24.09.2012 n. 1683 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: Circa
il quadro normativo in materia di
mutamenti di destinazione d'uso lo si può riassumere come di
seguito riportato.
Prima della legge n. 47/1985, la giurisprudenza
amministrativa si era attestata nel senso di ritenere
illegittime le disposizioni contenute negli strumenti
urbanistici che prevedessero limitazioni del mutamento di
destinazione d'uso degli immobili attuato senza opere
edilizie, con l'ulteriore corollario che il mutamento
dell'uso così attuato non era soggetto alla preventiva
acquisizione della concessione edilizia, né
dell'autorizzazione edilizia.
Tale assetto mutava per effetto dell'entrata in vigore della
legge n. 47/1985. Infatti, dal combinato disposto degli
articoli 8, 25 e 26 di tale legge emergeva la seguente
disciplina:
a) erano soggetti a regime concessorio soltanto i mutamenti
di destinazione d'uso che intervenivano tra categorie
funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico, atteso
che all'interno della stessa categoria potevano realizzarsi
mutamenti di fatto privi di incidenza sui carichi
urbanistici;
b) il mutamento di destinazione d'uso accompagnato da
qualsiasi intervento edilizio (per il quale non fosse
altrimenti prevista la concessione), anche se solo interno,
era assoggettato al regime dell'autorizzazione, stante
l'espressa previsione dell'applicabilità del regime delle
opere interne (di cui all'art. 26, comma 1, della legge n.
47/1985) alle opere che "non modifichino la destinazione
d'uso delle costruzioni";
c) il mutamento di destinazione d'uso senza opere era
regolato dall'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985,
il quale demandava al legislatore regionale il compito di
stabilire "criteri e modalità cui dovranno attenersi i
comuni, all'atto della predisposizione di strumenti
urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti
determinati del proprio territorio, della destinazione d'uso
degli immobili, nonché dei casi in cui, per la variazione di
essa, sia richiesta la preventiva autorizzazione".
La situazione mutava ulteriormente a seguito della novella
apportata all'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985,
dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, secondo il
quale "le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e
quali mutamenti connessi o non connessi a trasformazioni
fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano
subordinati ad autorizzazione".
La disposizione in esame, nel delegare definitivamente alle
Regioni la disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso -e
così la facoltà di poter applicare una disciplina uniforme,
tanto per quelli di carattere strutturale, quanto per quelli
di carattere funzionale- introduceva la facoltà di
sottoporre a concessione edilizia i mutamenti d'uso
maggiormente significativi, ovvero quelli comportanti un
maggiore impatto sull'assetto urbanistico-territoriale
(secondo la suddivisione del territorio in zone residenziali
''A'', ''B'' e ''C'', produttive ''D'', agricole ''E'', e
destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale
''F'', operata dal D.M. n. 1444/1968), ed a semplice
autorizzazione, quelli attuati all'interno della medesima
categoria funzionale.
Da ultimo l'art. 10 del D.P.R. 380/2001 ha previsto, al
comma 2, che le Regioni stabiliscano con legge quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
La conclusione che precede è, del resto, l’unica
coerente con il quadro normativo di riferimento in materia
di mutamenti di destinazione d'uso, che giova di seguito
riassumere (in termini, da ultimo TAR Campania, Napoli,
sez. VII, 22.02.2012, n. 885).
Prima della legge n. 47/1985, la giurisprudenza
amministrativa (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 28.07.1982, n. 525) si era attestata nel senso di ritenere
illegittime le disposizioni contenute negli strumenti
urbanistici che prevedessero limitazioni del mutamento di
destinazione d'uso degli immobili attuato senza opere
edilizie, con l'ulteriore corollario che il mutamento
dell'uso così attuato non era soggetto alla preventiva
acquisizione della concessione edilizia, né
dell'autorizzazione edilizia.
Tale assetto mutava per effetto dell'entrata in vigore della
legge n. 47/1985. Infatti, dal combinato disposto degli
articoli 8, 25 e 26 di tale legge emergeva la seguente
disciplina:
a) erano soggetti a regime concessorio soltanto
i mutamenti di destinazione d'uso che intervenivano tra
categorie funzionalmente autonome sotto il profilo
urbanistico, atteso che all'interno della stessa categoria
potevano realizzarsi mutamenti di fatto privi di incidenza
sui carichi urbanistici;
b) il mutamento di destinazione
d'uso accompagnato da qualsiasi intervento edilizio (per il
quale non fosse altrimenti prevista la concessione), anche
se solo interno, era assoggettato al regime
dell'autorizzazione, stante l'espressa previsione
dell'applicabilità del regime delle opere interne (di cui
all'art. 26, comma 1, della legge n. 47/1985) alle opere che
"non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni";
c) il mutamento di destinazione d'uso senza opere era
regolato dall'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985,
il quale demandava al legislatore regionale il compito di
stabilire "criteri e modalità cui dovranno attenersi i
comuni, all'atto della predisposizione di strumenti
urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti
determinati del proprio territorio, della destinazione d'uso
degli immobili, nonché dei casi in cui, per la variazione di
essa, sia richiesta la preventiva autorizzazione".
La situazione mutava ulteriormente a seguito della novella
apportata all'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985,
dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, secondo il
quale "le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e
quali mutamenti connessi o non connessi a trasformazioni
fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano
subordinati ad autorizzazione".
La disposizione in esame,
nel delegare definitivamente alle Regioni la disciplina dei
mutamenti di destinazione d'uso -e così la facoltà di poter
applicare una disciplina uniforme, tanto per quelli di
carattere strutturale, quanto per quelli di carattere
funzionale- introduceva la facoltà di sottoporre a
concessione edilizia i mutamenti d'uso maggiormente
significativi, ovvero quelli comportanti un maggiore impatto
sull'assetto urbanistico-territoriale (secondo la
suddivisione del territorio in zone residenziali ''A'',
''B'' e ''C'', produttive ''D'', agricole ''E'', e destinate
ad attrezzature ed impianti di interesse generale ''F'',
operata dal D.M. n. 1444/1968), ed a semplice
autorizzazione, quelli attuati all'interno della medesima
categoria funzionale.
Da ultimo l'art. 10 del D.P.R. 380/2001 ha previsto, al
comma 2, che le Regioni stabiliscano con legge quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 24.09.2012 n. 1683 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Destinazione d'uso di immobile.
La destinazione d’uso di un immobile non si identifica con
l’impiego che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza,
ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e
ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante
è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile –quale
individuata nel titolo edilizio–, senza che essa possa
essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al
contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori (tratto
da www.lexambiente.it -
TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I,
sentenza 17.09.2012 n. 566
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: La
destinazione d’uso di un immobile non si identifica con
l’impiego che in concreto ne fa il soggetto utilizzatore, ma
con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e ciò
in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è
ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile –quale
individuata nel titolo edilizio–, senza che essa possa
essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al
contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori.
Va premesso che, secondo un costante orientamento
giurisprudenziale, la destinazione d’uso di un immobile non
si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il
soggetto utilizzatore, ma con la destinazione impressa dal
titolo abilitativo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez.
V, 09.02.2001 n. 583; TAR Liguria, Sez. I, 25.01.2005 n.
85), e ciò in quanto la nozione di “uso”
urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia
strutturale dell’immobile –quale individuata nel titolo
edilizio–, senza che essa possa essere influenzata da
utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti
autorizzatori e/o pianificatori (v., tra le altre, TAR
Lombardia, Milano, Sez. II, 07.05.1992 n. 219) (TAR Emilia
Romagna-Bologna, Sez. I,
sentenza 07.09.2012 n. 537 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Modifica di destinazione ed aggravio del carico
urbanistico.
L'aggravio
urbanistico va considerato in relazione alla interezza della
condotta ed alle finalità perseguite con le realizzazioni
abusive. Il mutamento di destinazione dell'area attraverso
la realizzazione delle opere contestate comporta
evidentemente l'inadeguatezza delle strutture (strade,
fognature, elettrificazione, ecc.) che non possono non
essere diverse tra un'area “verde" ed una adibita a
scopo produttivo per le diverse esigenze delle stesse
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 29.08.2012 n. 33353 - tratto da
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Decreto sviluppo. Cambi d'uso e manutenzione
straordinaria senza permessi.
Per gli immobili d'impresa si amplia
l'edilizia libera.
Le incertezze interpretative frenano però
l'applicazione.
I DUBBI/
Le modifiche urbanistiche non possono
interessare i fabbricati che non sono ancora
adibiti alle attività produttive.
Il legislatore nazionale torna a occuparsi
dell'attività edilizia libera, con
l'articolo 13-bis del Dl 83/2012, introdotto
dalla legge di conversione in attesa di
pubblicazione sulla «Gazzetta»). Dopo le
significative modificazioni già apportate
alla materia dal Dl 40/2010, la nuova norma
amplia ulteriormente il novero degli
interventi per la cui esecuzione non è
necessario un titolo abilitativo, inserendo
al secondo comma dell'articolo 6 del Dpr
380/2001 la lettera e-bis), specificamente
rivolta agli immobili utilizzati per lo
svolgimento di attività imprenditoriali, nel
cui ambito, stante la generalità (o
genericità) del termine, possono
ragionevolmente ricomprendersi di fatto
tutti gli immobili non destinati alla
residenza (capannoni e negozi, ad esempio).
Da domani, quindi, sarebbe sufficiente una
semplice comunicazione al Comune sia per
realizzare «le modifiche interne di
carattere edilizio sulla superficie coperta
dei fabbricati adibiti ad esercizio
d'impresa», sia per effettuare «le modifiche
della destinazione d'uso» di questi locali.
La disposizione solleva varie perplessità,
innanzitutto per il ricorso alla locuzione
"modifiche interne" senza alcuna ulteriore
specificazione tipologica. Appare azzardato
ipotizzare che il legislatore abbia inteso
consentire cambiamenti anche di tipo
strutturale, oppure interventi riconducibili
al novero della ristrutturazione o del
restauro e risanamento conservativo, poiché
in tal caso verrebbe a delinearsi una
incongrua disparità di trattamento e il
sospetto di incostituzionalità della
previsione. Infatti, solo i proprietari di
immobili adibiti ad attività imprenditoriali
risulterebbero esentati dalla necessità di
un titolo abilitativo per queste categorie
di interventi.
È quindi preferibile una lettura
costituzionalmente orientata, che riconduca
le modifiche interne nel novero degli
interventi di manutenzione straordinaria
ammessi dal comma 2, lettera a), che già
contempla «l'apertura di porte interne o lo
spostamento di pareti interne»; anche in
questo caso con ovvia esclusione delle opere
di tipo strutturale –per le quali è
richiesto in via generale il titolo
abilitativo– e senza alcun mutamento di
destinazione d'uso, trattandosi di modifiche
edilizie relative a fabbricati comunque già
adibiti a esercizio di impresa. Ma con
questa più prudente chiave interpretativa,
la previsione finisce con lo svuotarsi di
contenuto sostanziale.
Anche la seconda parte della disposizione
desta incertezze, nella misura in cui
prevede la possibilità di effettuare
«modifiche della destinazione d'uso dei
locali adibiti ad esercizio d'impresa».
Trattandosi di misure teoricamente volte a
favorire le iniziative produttive, la norma
avrebbe forse dovuto adoperare il termine
"da adibirsi", così sancendo la possibilità
di utilizzare a esercizio di impresa spazi
in precedenza destinati ad altro uso.
Inoltre, se i locali sono (già) adibiti ad
attività imprenditoriale, la modifica d'uso
non potrà che avvenire nell'ambito della
stessa tipologia ed essere di tipo
funzionale, quindi senza l'esecuzione di
opere. Diversamente si ricadrebbe in
un'ipotesi interpretativa sperequata e di
dubbia costituzionalità, esentando i soli
proprietari imprenditori dall'obbligo del
previo titolo abilitativo (che nelle zone
omogenee "A" è il permesso di costruire, ai
sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera
c), Testo unico).
Secondo la giurisprudenza (si veda ad
esempio Consiglio di Stato, Sezione V,
1650/2010, 498/2009; Tar Lazio-Roma,
4622/2011; Cassazione penale, Sezione III,
20350/2010) il mutamento di destinazione
d'uso giuridicamente rilevante è quello tra
categorie funzionalmente autonome dal punto
di vista urbanistico, posto che nell'ambito
delle stesse categorie possono aversi
mutamenti di fatto, ma non diversi regimi
urbanistico costruttivi, stante le
sostanziali equivalenze dei carichi
urbanistici nell'ambito della medesima
categoria. Peraltro, in questo caso, la
modifica d'uso non dovrebbe comportare il
pagamento di un ulteriore contributo di
costruzione.
La previsione, dunque, dovrebbe essere letta
e interpretata tenendo presente le possibili
ripercussioni del mutamento d'uso sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie
massime assentibili in relazione agli indici
della zona, così come individuati dai piani
regolatori generali, nonché i limiti di
carattere generale posti per l'attività
edilizia che può essere eseguita in assenza
di pianificazione urbanistica, specie per
ciò che attiene alle destinazioni produttive
(articolo 9, testo unico).
---------------
Le nuove definizioni
Le tipologie di attività edilizia libera
dopo l'intervento del decreto sviluppo
nell'articolo 6 del Testo unico
dell'edilizia
ARTICOLO 6, COMMA 1 -
Attività edilizia totalmente libera
●
lettera a) - manutenzione ordinaria;
●
lettera b) - eliminazione di barriere
architettoniche senza realizzazione di
rampe, di ascensori esterni o altri
manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
●
lettera c) - opere temporanee per attività
di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree
esterne al centro edificato, di carattere
geognostico, ad esclusione di attività
di ricerca di idrocarburi;
●
lettera d) - movimenti di terra strettamente
pertinenti all'esercizio dell'attività
agricola e delle pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli
interventi su impianti idraulici agrari;
●
lettera e) - serre mobili stagionali,
sprovviste di strutture in muratura,
funzionali allo svolgimento
dell'attività agricola
ARTICOLO 6, COMMA 2 -
Attività edilizia libera previa
comunicazione inizio lavori
●
lettera a) - manutenzione straordinaria,
compresa l'apertura di porte interne
o lo spostamento di pareti interne, che non
riguardi parti strutturali dell'edificio,
non aumenti il numero delle unità
immobiliari e non incrementi i parametri
urbanistici;
● lettera b) - opere dirette a soddisfare
esigenze contingenti e temporanee
e da rimuovere al cessare della necessità,
comunque, entro novanta giorni;
● lettera c) - pavimentazione e finitura
di spazi esterni, anche per aree di sosta,
contenute entro l'indice di permeabilità,
ove stabilito dallo strumento urbanistico
comunale, ivi compresa la realizzazione
di intercapedini interamente interrate
e non accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali tombati;
●
lettera d) - pannelli solari, fotovoltaici,
a servizio degli edifici, da realizzare
al di fuori delle zone A (centri storici);
●
lettera e) - aree ludiche senza fini di
lucro ed elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici;
●
lettera e-bis) - modifiche interne
di carattere edilizio sulla superficie
coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio
d'impresa e modifiche della destinazione
d'uso dei locali adibiti ad esercizio
d'impresa
ARTICOLO 6, COMMA 4, PRIMO E SECONDO PERIODO
-
Attività edilizia libera previa
comunicazione inizio lavori, trasmissione
dati identificativi dell'impresa esecutrice
dei lavori e relazione tecnica, con
elaborati progettuali, asseverante la
conformità
a strumenti urbanistici e regolamenti
edilizie e non necessità di titolo
abilitativo
●
interventi articolo 6, comma 2, lettera a) -
manutenzione straordinaria, compresa
l'apertura di porte interne o lo spostamento
di pareti interne, che non riguardi parti
strutturali dell'edificio, non aumenti
il numero delle unità immobiliari
e non incrementi i parametri urbanistici;
●
lettera e-bis) - modifiche interne di
carattere edilizio sulla superficie coperta
dei fabbricati adibiti ad esercizio
d'impresa e modifiche della destinazione
d'uso
dei locali adibiti ad esercizio d'impresa
(con dichiarazione di conformità da parte
dell'Agenzia per le imprese, su sussistenza
requisiti)
---------------
SEMPLIFICAZIONI/
Via anche i nullaosta da allegare
L'articolo 13-bis abroga l'intero comma 3
dell'articolo 6 del Dpr 380/2001, facendo
venire meno l'obbligo generalizzato di
allegare alla comunicazione di inizio dei
lavori «le autorizzazioni eventualmente
obbligatorie ai sensi delle normative di
settore», per tutti gli interventi di cui al
comma 2.
Con le contestuali modifiche apportate al
comma 4, questo onere permane solo nel caso
degli interventi di cui alla lettera a) e
alla nuova lettera e-bis), per i quali
andranno comunicati i dati identificativi
dell'impresa cui si intende affidare la
realizzazione dei lavori, nonché una
relazione, redatta da un tecnico abilitato.
Questi dovrà prima dichiarare di non avere
rapporti di dipendenza con l'impresa, né con
il committente, quindi asseverare, sotto la
propria responsabilità, che i lavori sono
conformi agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi e che non
è necessario il titolo abilitativo.
Infine, per i soli interventi di cui alla
lettera e-bis), dovranno essere trasmesse le
dichiarazioni di conformità da parte
dell'Agenzia per le imprese concernenti la
realizzazione, la trasformazione, il
trasferimento e la cessazione dell'esercizio
del l'attività di impresa.
---------------
INTERVENTO/
Sui tecnici gravano oneri impropri
Per comprendere appieno la portata delle
ultime modifiche in tema di attività
edilizia libera introdotte dall'articolo
13-bis della legge di conversione del
decreto-sviluppo occorrerà attendere un
chiarimento giurisprudenziale, se non
legislativo. Sino ad allora la complessità
delle questioni dovrebbe suggerire ai
professionisti di agire con la massima
prudenza e di interpretare in senso
restrittivo le nuove disposizioni.
Essi vengono chiamati dall'articolo 6, comma
4, del Testo unico dell'edilizia non solo ad
asseverare che i lavori progettati siano
conformi agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti
(e sin qui il compito sarebbe relativamente
facile, potendosi fare affidamento su fonti
certe e provenienti dalla stessa
amministrazione), ma anche a certificare al
Comune -e a garantire al committente- che
la normativa statale e regionale non prevede
il rilascio di un titolo abilitativo per
l'intervento che si intende eseguire.
In tal modo, ai tecnici abilitati risulta
assegnato un compito esegetico della portata
applicativa della norma che non solo li
espone a rilevanti responsabilità di natura
civile, penale e professionale, ma,
soprattutto, che istituzionalmente non
compete loro. La funzione interpretativa
della norma, infatti, non può che spettare
al giudice chiamato ad applicarla, oppure al
legislatore che l'ha formulata, operando un
chiarimento quando incerta si presenta
l'enunciazione normativa o il suo ambito di
operatività.
---------------
Le competenze. La Consulta ha chiarito che è il legislatore nazionale a
fissare il regime delle autorizzazioni.
Alle Regioni spazi limitati per incidere sui
titoli abilitativi.
LA RIPARTIZIONE/
Sulla materia del governo del territorio
ancora incerti i confini della potestà
normativa suddivisa tra Stato e governi
locali.
L'articolo 6, comma 6, lettera a), del Testo
unico dell'edilizia stabilisce che le
Regioni a statuto ordinario possono
estendere la disciplina dell'attività
edilizia libera a interventi edilizi
ulteriori rispetto a quelli previsti dai
commi 1 e 2. La previsione ripropone la
tematica dei rapporti tra il Dpr 380/2001 e
le leggi regionali in materia, dopo le
modifiche del titolo V della Costituzione e
solleva dubbi che non vengono sedati –ma
semmai ampliati– dal decreto sviluppo di
quest'anno.
Norma di riferimento è l'articolo 2 del
Testo unico, il cui comma 1 dispone che le
Regioni a statuto ordinario «esercitano la
potestà legislativa concorrente in materia
edilizia nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale
desumibili dalle disposizioni contenute nel
Testo unico». Inoltre (comma 3) le
disposizioni, anche di dettaglio, del Testo
unico, e attuative dei principi di riordino
in esso contenuti, operano direttamente nei
riguardi delle medesime Regioni, fino a
quando queste non adeguino la propria
legislazione a tali principi.
La prima difficoltà, quindi, è quella di
circoscrivere la categoria dei principi di
riordino e capire in cosa si differenzino
dai principi fondamentali. Il Consiglio di
Stato (adunanza plenaria del 07.04.2008,
n. 2) ha rilevato come il legislatore
nazionale, attraverso il Testo unico, ha
proceduto al complessivo riordino della
materia, assegnando alle disposizioni in
esso contenute carattere di norme di
principio, con la conseguente abrogazione
delle disposizioni regionali con esse confliggenti. Pertanto «fino al
l'adeguamento delle Regioni a statuto
ordinario alle norme di principio recate nel
Testo unico, le norme aventi tale portata in
questo contenute sono destinate a prevalere
sulle prime».
Anche l'adeguamento del legislatore
regionale dovrà però comunque avvenire nel
rispetto dei principi fondamentali, che, a
loro volta, non sono chiaramente indicati
dal Dpr 380/2001, bensì solo desumibili dal
Testo unico. Sul punto la Corte
costituzionale, con la sentenza 309/2011 ha
ribadito che nella normativa di principio in
materia di governo del territorio vanno
ricondotte tutte le disposizioni legislative
riguardanti i titoli abilitativi per gli
interventi edilizi. Con l'ulteriore
conseguenza che «a fortiori sono principi
fondamentali della materia le disposizioni
che definiscono le categorie di interventi,
perché è in conformità a queste ultime che è
disciplinato il regime dei titoli
abilitativi, con riguardo al procedimento e
agli oneri, nonché agli abusi e alle
relative sanzioni, anche penali».
Per la Consulta, quindi, l'intero corpo
normativo statale si fonda sulla definizione
degli interventi edilizi e l'individuazione
delle relative categorie spetta al
legislatore nazionale. Sarà quindi arduo il
compito del legislatore regionale che
volesse estendere la disciplina
dell'attività edilizia libera a interventi
tipologicamente diversi da quelli previsti
dalla norma statale, poiché l'esclusione per
un intervento dalla necessità del titolo
abilitativo potrebbe incorrere nella
violazione dell'articolo 117, comma 3 della
Costituzione e dei limiti posti alla
legislazione concorrente nella materia del
governo del territorio (articolo
Il Sole 24 Ore del 13.08.2012). |
|
EDILIZIA PRIVATA: La
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 10, comma 1,
della legge 47/1985 (il doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile conseguente
alla realizzazione delle opere abusive) si
deve intendere nel senso che la base di
calcolo è costituita dall’incremento di
valore acquisito dall’immobile per effetto
delle innovazioni introdotte.
Quando la modifica consiste nell’adattamento
dei locali a una nuova destinazione d’uso
l’incremento è dato dalla differenza tra il
valore della nuova utilizzazione e quello
dell’uso precedente. Poiché si guarda al
risultato e non ai mezzi, non ha particolare
rilievo il costo dei materiali impiegati.
---------------
In materia edilizia vi sono abusi maggiori
(v. art. 31-32-33 del DPR 380/2001) e abusi
minori (v. art. 37 del DPR 380/2001), e
all’interno di ciascuna categoria si possono
individuare abusi sostanziali, così definiti
perché normalmente non sanabili con il
rilascio successivo del titolo edilizio, e
abusi formali, che sono tali in quanto
ammettono il rilascio di un titolo edilizio
a posteriori.
Gli abusi maggiori (ad esempio, una nuova
costruzione senza titolo edilizio) possono
essere sanati se esiste la conformità
urbanistica (v. art. 36 del DPR 380/2001),
gli abusi minori seguono la stessa regola
(v. art. 37, comma 4, del DPR 380/2001) ma
possono, a certe condizioni, essere sanati
anche se non vi è la conformità urbanistica.
In quest’ultima ipotesi la somma di denaro
pagata non è soltanto una sanzione per la
mancata tempestiva richiesta del titolo
edilizio ma costituisce principalmente il
corrispettivo (o, dal punto di vista
dell’amministrazione, il risarcimento) per
il fatto che sono mantenuti fermi i
risultati dell’intervento edilizio
nonostante il contrasto con la disciplina
urbanistica;
Per questa ragione la sanatoria degli abusi
minori privi di conformità urbanistica è
correlata all’aumento del valore venale
dell’immobile (v. art. 37, comma 1, del DPR
380/2001, art. 53, comma 2, della LR
12/2005). Quando sussiste la conformità
urbanistica la sanzione è invece calcolata
in altro modo (v. art. 37, comma 4, del DPR
380/2001).
---------------
Con riferimento al cambio di destinazione
d’uso occorre fare un’ulteriore
precisazione. Questa fattispecie è inserita
da tempo tra gli interventi edilizi minori
sottoposti a DIA (v. art. 4, commi 7 e 13,
del DL 05.10.1993 n. 398), ma se il cambio
implica un incremento dello standard
urbanistico si realizza una variazione
essenziale da inquadrare tra gli abusi
maggiori (v. art. 8, comma 1-a, della legge
47/1985, art. 32, comma 1-a, del DPR
380/2001, art. 54, comma 1-a, della LR
12/2005). Dunque esiste una graduazione
all’interno di questa tipologia di abuso
che, in mancanza di conformità urbanistica,
può condurre all’applicazione di tre diverse
discipline sanzionatorie:
(1) abuso maggiore con obbligo di remissione
in pristino nel caso di insufficienza dello
standard urbanistico;
(2) abuso minore con obbligo di pagamento di
una somma pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile se sono state
effettuate opere edilizie (v. art. 37, comma
1, del DPR 380/2001);
(3) abuso minore con obbligo di pagamento di
una somma pari all'aumento del valore venale
dell'immobile se non sono state realizzate
opere edilizie (v. art. 53, comma 2, della
LR 12/2005).
... per l'annullamento del provvedimento del
dirigente dell’Area Servizi al Territorio
prot. n. 5904 del 12.03.2001, con il
quale, in relazione al cambio di
destinazione d’uso dell’immobile situato in
via Malogno (mappale n. 31), è stata
inflitta una sanzione pecuniaria pari a €
79.017,91 ai sensi dell’art. 3 comma 2 della
LR 15.01.2001 n. 1; ...
...
Sulle questioni proposte dalle parti si possono svolgere le seguenti
considerazioni:
(a) in primo luogo, non sembra che la
ricorrente abbia un particolare interesse ad
affermare l’inapplicabilità della LR 1/2001.
All’epoca del cambio di destinazione d’uso
non esisteva una disciplina regionale
specifica per questo tipo di infrazioni, e
pertanto doveva essere applicato, in quanto
norma generale sugli abusi edilizi minori,
l’art. 10, comma 1, della legge 47/1985 (v.
ora l’art. 37, comma 1, del DPR 06.06.2001
n. 380). Tale norma, letta in collegamento
con l’art. 26 della legge 47/1985, è
riferibile anche ai lavori di adattamento
interni comportanti modiche alla
destinazione d’uso, come nel caso in esame;
(b) la sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 10, comma 1, della legge 47/1985 (il
doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione
delle opere abusive) si deve intendere nel
senso che la base di calcolo è costituita
dall’incremento di valore acquisito
dall’immobile per effetto delle innovazioni
introdotte. Quando la modifica consiste
nell’adattamento dei locali a una nuova
destinazione d’uso l’incremento è dato dalla
differenza tra il valore della nuova
utilizzazione e quello dell’uso precedente.
Poiché si guarda al risultato e non ai
mezzi, non ha particolare rilievo il costo
dei materiali impiegati;
(c) dunque la sanzione dell’art. 10, comma 1,
della legge 47/1985 è confrontabile con
quella dell’art. 3, comma 2, della LR 1/2001
(v. ora l’art. 53, comma 2, della LR 11.03.2005 n. 12), e dal confronto si desume che
la ricorrente trae un vantaggio
dall’applicazione di quest’ultima, in quanto
l’onere economico è dimezzato;
(d) in proposito si osserva che questo
risultato (ossia una sanzione pari
all'aumento del valore venale e non al
doppio di tale aumento) è stato raggiunto
perché il Comune ha ritenuto che la modifica
della destinazione d’uso sia stata
conseguita senza opere edilizie (appunto la
fattispecie che l’art. 3, comma 2, della LR
1/2001 ha staccato dalla previsione generale
dell’art. 10, comma 1, della legge 47/1985).
Se invece il Comune avesse qualificato come
opere edilizie i lavori eseguiti dalla
ricorrente si sarebbe applicata la sanzione
corrispondente alla tipologia delle
innovazioni in concreto poste in essere (v.
art. 3, comma 1, della LR 1/2001, art. 53,
comma 1, della LR 12/2005), ossia nel caso
specifico proprio la sanzione ex art. 10,
comma 1, della legge 47/1985;
(e) cadono quindi le censure della
ricorrente contro il presunto
fraintendimento degli interventi eseguiti al
primo piano dell’edificio in questione. In
realtà il Comune ha giudicato irrilevanti le
partizioni in cartongesso e si è
(correttamente) concentrato sul cambio di
destinazione d’uso. Della presenza di un
cambio di destinazione d’uso non si può
dubitare se si mettono a confronto da un
lato la zonizzazione e il certificato di
agibilità (incentrati sull’uso industriale-artigianale) e dall’altro
l’attività svolta in concreto
(poliambulatorio);
(f) non possono essere condivise neppure le
censure che tendono a porre in risalto il
comportamento contraddittorio degli uffici
comunali. Una certa mancanza di
coordinamento è evidente, perché quando il
Comune ha imposto la sanzione pecuniaria per
il cambio di destinazione d’uso stava già
riscuotendo da oltre due anni l’imposta
sulla pubblicità relativa all’attività di
poliambulatorio e di fisioterapia. Tuttavia
non esiste alcuna contraddizione tra questi
provvedimenti: la sanzione pecuniaria è
infatti il prezzo che il privato è tenuto a
pagare per consolidare un cambio di
destinazione d’uso senza opere in contrasto
con le norme urbanistiche, precisamente la
fattispecie disciplinata dall’art. 3, comma 2,
della LR 1/2001;
(g) per chiarire meglio questo punto occorre
posizionare la vicenda in questione nel
quadro generale: in materia edilizia vi sono
abusi maggiori (v. art. 31-32-33 del DPR
380/2001) e abusi minori (v. art. 37 del DPR
380/2001), e all’interno di ciascuna
categoria si possono individuare abusi
sostanziali, così definiti perché
normalmente non sanabili con il rilascio
successivo del titolo edilizio, e abusi
formali, che sono tali in quanto ammettono
il rilascio di un titolo edilizio a
posteriori.
Gli abusi maggiori (ad esempio,
una nuova costruzione senza titolo edilizio)
possono essere sanati se esiste la
conformità urbanistica (v. art. 36 del DPR
380/2001), gli abusi minori seguono la
stessa regola (v. art. 37, comma 4, del DPR
380/2001) ma possono, a certe condizioni,
essere sanati anche se non vi è la
conformità urbanistica. In quest’ultima
ipotesi la somma di denaro pagata non è
soltanto una sanzione per la mancata
tempestiva richiesta del titolo edilizio ma
costituisce principalmente il corrispettivo
(o, dal punto di vista dell’amministrazione,
il risarcimento) per il fatto che sono
mantenuti fermi i risultati dell’intervento
edilizio nonostante il contrasto con la
disciplina urbanistica;
(h) per questa ragione la sanatoria degli
abusi minori privi di conformità urbanistica
è correlata all’aumento del valore venale
dell’immobile (v. art. 37, comma 1, del DPR
380/2001, art. 53, comma 2, della LR 12/2005).
Quando sussiste la conformità urbanistica la
sanzione è invece calcolata in altro modo
(v. art. 37, comma 4, del DPR 380/2001);
(i) con riferimento al cambio di
destinazione d’uso occorre fare un’ulteriore
precisazione. Questa fattispecie è inserita
da tempo tra gli interventi edilizi minori
sottoposti a DIA (v. art. 4, commi 7 e 13, del DL
05.10.1993 n. 398), ma se il cambio
implica un incremento dello standard
urbanistico si realizza una variazione
essenziale da inquadrare tra gli abusi
maggiori (v. art. 8, comma 1-a, della legge
47/1985, art. 32, comma 1-a, del DPR 380/2001,
art. 54, comma 1-a, della LR 12/2005). Dunque
esiste una graduazione all’interno di questa
tipologia di abuso che, in mancanza di
conformità urbanistica, può condurre
all’applicazione di tre diverse discipline
sanzionatorie:
(1) abuso maggiore con
obbligo di remissione in pristino nel caso
di insufficienza dello standard urbanistico;
(2) abuso minore con obbligo di pagamento di
una somma pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile se sono state
effettuate opere edilizie (v. art. 37, comma
1, del DPR 380/2001);
(3) abuso minore con
obbligo di pagamento di una somma pari
all'aumento del valore venale dell'immobile
se non sono state realizzate opere edilizie
(v. art. 53, comma 2, della LR 12/2005);
(j) il Comune ha deciso di collocare il
comportamento della ricorrente nella terza
categoria, nonostante le osservazioni
contenute nella relazione del 14.04.2000
sulla diversa quantificazione delle aree a
standard per gli insediamenti produttivi e
per quelli direzionali;
(k) questa decisione è in effetti più
vantaggiosa per la ricorrente, in quanto
permette di conservare la nuova destinazione
d’uso pagando una sanzione pecuniaria (e,
tra le sanzioni ipotizzabili, quella
minore), ma è irragionevole e sproporzionata
nella parte in cui non consente alla
ricorrente di liberarsi dalla sanzione
rinunciando al cambio di destinazione d’uso.
Il Comune avrebbe invece dovuto porre alla
ricorrente un’alternativa: pagare la somma
richiesta e proseguire nell’utilizzazione
dell’immobile come poliambulatorio
(eventualmente adeguando le aree a standard,
ma su questo i provvedimenti impugnati non
si soffermano) oppure rimettere in pristino
i locali abbandonando ogni utilizzazione
diversa da quella industriale-artigianale.
Non spetta infatti all’amministrazione la
scelta sul modo migliore di soddisfare
l’interesse dei privati quando vi sono due
opzioni ugualmente idonee a tutelare
l’interesse pubblico
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 09.08.2012 n. 1443 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
mutamento di destinazione d’uso, anche senza
opere edilizie, non può costituire una
operazione edilizia o urbanistica per così
dire “neutra”, da definirsi esclusivamente
attraverso il pagamento di una sanzione
pecuniaria, dovendo l’Amministrazione
verificare se il cambio d’uso non abbia
inciso anche sul carico urbanistico della
zona.
In questo senso appare orientata anche la
giurisprudenza amministrativa, per la quale
il mutamento di destinazione d’uso è
rilevante se avviene fra <<categorie
funzionalmente autonome dal punto di vista
urbanistico>>, dovendosi in tal caso
verificare la variazione del carico
urbanistico; parimenti è
stato affermato che, indipendentemente
dall’esecuzione fisica di opere, rileva il
passaggio dell’immobile ad una categoria
funzionalmente autonoma dal punto di vista
urbanistico, con conseguente aumento del
carico; in altri termini si configura una
“trasformazione edilizia” quando la stessa
sia produttiva di vantaggi economici
connessi all’utilizzazione, anche senza
opere.
La specifica disciplina
regionale sul mutamento di destinazione
d’uso deve essere letta ed interpretata alla
luce dei principi fondamentali e delle
disposizioni più generali risultanti dalla
legislazione statale (DPR 380/2001) ed anche
dalla stessa legge regionale 12/2005.
Quest’ultima, in particolare, all’art. 51,
comma 1°, se da una parte ammette in via di
principio il passaggio da una destinazione
all’altra, fa espressamente salve le
esclusioni previste dallo strumento
urbanistico generale (<<…salvo quelle
eventualmente escluse dal PGT>>).
L’art. 52, comma 2°, del resto, prevede per
i mutamenti d’uso senza opere edilizie un
obbligo di semplice comunicazione
all’Amministrazione, purché i suddetti
mutamenti siano <<…conformi alle previsioni
urbanistiche comunali ed alla normativa
igienico-sanitaria>>.
Quanto alla normativa statale, l’art. 32,
comma 1°, del DPR 380/2001, qualifica come
“variazione essenziale” –sanzionata ai
sensi del precedente art. 31 del DPR
380/2001 con l’obbligo di demolizione e
riduzione in pristino– il mutamento di
destinazione d’uso (comunque realizzato,
anche senza opere edilizie), che implichi
una variazione degli standard previsti dal
DM 02.04.1968, n. 1444.
Appare quindi evidente che il mutamento di
destinazione d’uso, anche senza opere
edilizie, non può costituire una operazione
edilizia o urbanistica per così dire
“neutra”, da definirsi esclusivamente
attraverso il pagamento di una sanzione
pecuniaria, dovendo l’Amministrazione
verificare se il cambio d’uso non abbia
inciso anche sul carico urbanistico della
zona.
In questo senso appare orientata anche la
giurisprudenza amministrativa, per la quale
il mutamento di destinazione d’uso è
rilevante se avviene fra <<categorie
funzionalmente autonome dal punto di vista
urbanistico>>, dovendosi in tal caso
verificare la variazione del carico
urbanistico (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13.07.2010, n. 4546, con la
giurisprudenza ivi richiamata); parimenti è
stato affermato che, indipendentemente
dall’esecuzione fisica di opere, rileva il
passaggio dell’immobile ad una categoria
funzionalmente autonoma dal punto di vista
urbanistico, con conseguente aumento del
carico; in altri termini si configura una
“trasformazione edilizia” quando la stessa
sia produttiva di vantaggi economici
connessi all’utilizzazione, anche senza
opere (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV,
14.10.2011, n. 5539, con le pronunce in essa
richiamate ed anche TAR Lombardia, Milano,
sez. II, 11.02.2011, n. 468).
Nel caso di specie, la disciplina
urbanistica del PRG di Lissone esclude che
nella zona B3 di cui è causa sia possibile
la destinazione residenziale: in tal senso
si vedano l’art. 16.5.4 delle NTA che
individua le destinazioni compatibili con
quella principale produttiva, l’art. 20
delle NTA, che attribuisce alla zona B3 una
caratteristica essenzialmente produttiva
industriale e artigianale e l’art. 22 delle
NTA, che per la zona B3 ammette attività
compatibili e complementari con quella
primaria produttiva (cfr. doc. 3 del
resistente nel ricorso 1930/2011).
Dal combinato disposto delle norme tecniche
citate, è agevole concludere che la
destinazione residenziale non è possibile
nella zona B3, se non per la sola ipotesi
della residenza del custode in misura
massima del 16.67% della s.l.p. (superficie
lorda di pavimento).
Appare poi evidente che il passaggio dalla
destinazione produttiva a quella
residenziale implica il passaggio ad una
autonoma categoria funzionale, con
incremento del carico urbanistico dovuto
alla presenza di persone stabilmente
residenti nell’immobile.
Deve quindi riconoscersi in capo alle
Amministrazioni locali il potere, in caso di
mutamento d’uso senza opere edilizie in
contrasto con le previsioni urbanistiche, di
ordinare la rimessione in pristino, per
evitare un illecito ed irreversibile cambio
di destinazione urbanistica non accompagnato
da adeguate misure per fare fronte
all’aumentato carico urbanistico.
Alla luce di quanto sopra esposto,
devono respingersi le censure contenute nel
ricorso RG 1930/2011 contro la nota comunale
dell’11.4.2011, nella quale, pur dandosi
avviso dell’avvio del procedimento
sanzionatorio per gli abusi edilizi
riscontrati (interventi eseguiti in
difformità dalle DIA del 2007 e del 2010),
viene sostanzialmente negato il cambio di
destinazione d’uso dei locali, richiesto
dall’esponente con istanza del 28.03.2011
(cfr. doc. 6 della ricorrente).
In ordine all’accertamento dell’abuso, si
richiama il verbale di sopralluogo del
06.04.2011 con l’allegata documentazione
fotografica (cfr. doc. 15 del resistente nel
ricorso 1930/2011), dal quale risulta in
maniera inequivocabile che all’interno delle
unità immobiliari di cui è causa sono stati
realizzati bagni completi di sanitari e la
predisposizione per le cucine; si tratta di
interventi che rivelano con sufficiente
chiarezza il cambio d’uso intervenuto negli
ambienti, destinati senza dubbio alla
permanenza continua di persone ed alla
residenza e non certo all’attività
produttiva (sull’accertamento del cambio di
destinazione d’uso, che può essere desunto
anche da elementi indiziari, purché univoci,
si vedano: Cassazione penale, sez. III,
26.01.2011, n. 9282 e TAR Lombardia, Milano,
29.04.2011, n. 1105).
L’istruttoria svolta appare quindi adeguata,
così come non si ravvisa alcuna violazione
dell’obbligo di motivazione
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
27.07.2012 n.
2146 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: DECRETO SVILUPPO/
In azienda opere edili senza vincoli.
Ammesso anche il cambio di destinazione
d'uso dei locali adibiti alle attività.
VIA I PALETTI/
Gli interventi edilizi interni (sia in
muratura che prefabbricati) sono sottratti
al passaggio burocratico in Comune.
Novità per i fabbricati adibiti a esercizio
d'impresa, nei quali possono essere
realizzate modifiche interne di carattere
edilizio o mutamenti di destinazione d'uso
senza alcun titolo abilitativo.
Lo consente l'articolo 13-bis del
decreto
legge «sviluppo» (n. 83 del 22.06.2012),
che amplia una previsione valida in
precedenza solo per la manutenzione
straordinaria, le pavimentazioni, i pannelli
solari, le aree ludiche e le opere
temporanee.
Dal giugno 2012, quindi, gli interventi
edilizi interni (sia in muratura che
prefabbricati) sono sottratti al passaggio
burocratico del Comune, perché sono
equiparati alle opere libere, che non
esigono titoli edilizi. L'innovazione non
riguarda le aree produttive scoperte, né
quelle (quali le tettoie) che ricadono in
zone prive di delimitazioni e che quindi non
presentano caratteristiche di zone
«interne».
In aggiunta alle opere di carattere
edilizio, sono disciplinati in modo
innovativo anche i mutamenti di destinazione
d'uso dei locali adibiti a esercizio di
impresa: ciò significa che all'interno di un
immobile di impresa i singoli locali
(uffici, magazzini, depositi, servizi)
possono trasmigrare da una destinazione
all'altra.
Le nuove libertà riguardano non solo le aree
produttive, ma in generale le destinazioni
ad esercizio di impresa, quindi qualsiasi
intervento di tipo produttivo purché interno
all'attività.
Sino a oggi la materia era regolata dalla
circolare del ministero Lavori pubblici n.
1918 del 16.11.1977 in tema di opere
da realizzare all'interno di stabilimenti
industriali. Questa circolare riguardava
tuttavia soprattutto gli elementi
tecnologici, quali cabine, canalizzazioni,
serbatoi baracche, palloni pressostatici
chioschi, pali, passerelle basamenti e
tettoie di protezione.
Si tratta di elementi di libera
realizzazione purché non in contrasto con
aspetti ambientali igienico sanitari e
comunque senza incremento di densità
(aumento di addetti).
Solo in casi particolari (come stabilito dal
Tar Parma 537/2003) si riusciva a superare
le previsioni dei Comuni, ottenendo la
suddivisione di un ampio capannone
attraverso tramezzature interne e
l'ampliamento del numero degli accessi;
spesso poi la modifica interna era, per il
Comune, un'occasione per esigere il
pagamento di oneri di concessione, quanto
meno su una delle due frazioni di capannone
ottenuta sezionando la precedente unità.
Questi problemi sembrano ora superati dal
decreto legge del 2012, norma che va oltre
gli aspetti della tecnica produttiva (le
innovazioni necessarie per esigenze
tecnologiche e di sicurezza), poiché vengono
agevolate anche le modifiche di stampo
edilizio e le destinazioni d'uso.
Un limite all'agevolazione può tuttavia
desumersi dal comma 4 dell'articolo 6 del
Dpr 380/2001, introdotto dal l'articolo
13-bis del decreto legge 83/2012: subito
dopo aver reso liberi gli interventi nei
luoghi produttivi, il legislatore prevede
che l'interessato debba comunicare al Comune
l'inizio dei lavori, i dati dell'impresa
esecutrice e una relazione tecnica di data
certa, con elaborati progettuali, a firma di
un professionista abilitato.
Il tecnico deve asseverare, sotto la propria
responsabilità, che i lavori sono conformi
agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti e che per essi
la normativa statale e regionale non prevede
il rilascio di un titolo abilitativo.
Sembra quindi che il nuovo comma 4
dell'articolo 6 del Dpr 380/2001 (richiedendo
l'asseverazione) contrasti con il precedente
comma 2, lettera e-bis (che parla di
esecuzione senza alcun titolo abilitativo).
Ciò accade proprio ora che la Corte
costituzionale (164 del 27.06.2012) ha
sancito la supremazia della legislazione
nazionale in materia di Scia rispetto alle
più severe norme locali.
In ogni caso, la liberalizzazione delle
opere interne in edifici produttivi e quella
dei cambi di destinazione vede entrare in
azione le agenzie per le Imprese (regolate
dalla legge 112/2008, articolo 38, comma 3),
le quali devono certificare (su richiesta
degli interessati) la sussistenza dei
requisiti e i presupposti per considerare le
modifiche interne e quelle di destinazione
d'uso conformi al decreto legge 83/2012.
Anche in tal caso, quindi, la maggiore
snellezza della procedura è attuata
chiedendo un ausilio ai privati.
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Tutte le misure di snellimento
antiburocrazia
Le novità introdotte dal decreto sviluppo
incidono profondamente sull'attività
edilizia, liberalizzando
le procedure soprattutto se i lavori si
svolgono all'interno delle unità produttive
SPORTELLO UNICO
Lo sportello unico per l'edilizia diventa il
punto di riferimento obbligato per tutti gli
atti «riguardanti il titolo abitativo e
l'intervento edilizio oggetto dello stesso».
Lo sportello fornisce una risposta
tempestiva in luogo di tutte le Pa comunque
coinvolte.
Tutti gli atti dovranno essere gestiti da
questa struttura, e altri uffici comunali o
altre amministrazioni coinvolte dal
procedimento non potranno trasmettere
autonomamente «ai richiedenti» atti autorizzatori, pareri, nulla osta o consensi.
PERMESSO DI COSTRUIRE
Per il rilascio del permesso di costruire,
rientra nelle competenze dello sportello
unico l'acquisizione, diretta o tramite
conferenza di servizi, di pareri di
amministrazioni finora escluse. Tra queste,
Regione, Difesa e autorità sui vincoli
idrogeologici.
Il responsabile dello sportello unico ha
l'obbligo di indire
la conferenza di servizi
se entro sessanta giorni
dalla domanda manca
ancora qualche nulla osta
o c'è il dissenso di qualche amministrazione.
STOP ALLA DUPLICAZIONE DI DOCUMENTI
Scatta un taglio consistente della
documentazione richiesta per tutti gli
interventi, compresi quelli minori fatti in
casa, grazie all'acquisizione d'ufficio dei
documenti già in possesso degli uffici
pubblici, come documenti catastali o
variazioni di mappa.
In base alle nuove disposizioni
contenute nella versione definitiva del Dl
Sviluppo
le amministrazioni «non possono richiedere
attestazioni, comunque denominate, o
perizie, sulla veridicità e l'autenticità di
tali documenti, informazioni e dati».
LAVORI NELLE IMPRESE
Novità importanti nei fabbricati adibiti ad
esercizio d'impresa, nei quali possono
essere realizzate modifiche interne di
carattere edilizio o mutamenti di
destinazione d'uso senza alcun titolo
abilitativo. Lo consente l'articolo 13-bis
del Dl "sviluppo".
Dal giugno 2012 tutti gli interventi edilizi
interni sono sottratti al passaggio
burocratico del Comune, perché sono
equiparati alle opere libere, che non
esigono titoli edilizi. Prima erano esclusi
solo manutenzione straordinaria,
pannelli solari e aree ludiche.
CAMBI DI DESTINAZIONI D'USO IN AZIENDA
Vengono regolati anche i mutamenti di
destinazione d'uso dei locali adibiti ad
esercizio di impresa: all'interno di un
immobile d'impresa i singoli locali (uffici,
magazzini, depositi, servizi) possono
trasmigrare da una destinazione all'altra.
Le nuove libertà riguardano
non solo le aree produttive,
ma in generale tutte
le destinazioni ad esercizio
di impresa, quindi anche
qualsiasi intervento di tipo produttivo
purché interno all'attività
(articolo Il Sole 24
Ore del 26.07.2012). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La destinazione d’uso di un
immobile non si identifica con l’impiego che
in concreto ne fa il soggetto che lo
utilizza, ma con la destinazione impressa
dal titolo abilitativo, e ciò in quanto la
nozione di “uso” urbanisticamente rilevante
è ancorata alla tipologia strutturale
dell’immobile –quale individuata nel titolo
edilizio–, senza che essa possa essere
influenzata da utilizzazioni difformi
rispetto al contenuto degli atti autorizzatori
e/o pianificatori.
Va premesso che, secondo un costante
orientamento giurisprudenziale, la
destinazione d’uso di un immobile non si
identifica con l’impiego che in concreto ne
fa il soggetto che lo utilizza, ma con la
destinazione impressa dal titolo abilitativo
(v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V,
09.02.2001 n. 583; TAR Liguria, Sez. I,
25.01.2005 n. 85), e ciò in quanto la
nozione di “uso” urbanisticamente rilevante
è ancorata alla tipologia strutturale
dell’immobile –quale individuata nel titolo
edilizio–, senza che essa possa essere
influenzata da utilizzazioni difformi
rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori (v., tra le
altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 07.05.1992 n. 219).
Tale principio, d’altra
parte, risulta codificato anche nella
legislazione della Regione Emilia-Romagna,
laddove è previsto che la “destinazione
d’uso in atto dell’immobile o dell’unità
immobiliare è quella stabilita dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o l’ultimo intervento e recupero
o, in assenza o indeterminatezza del titolo,
dalla classificazione catastale attribuita
in sede di primo accatastamento ovvero da
altri documenti probanti” (art. 26, comma 3,
legge reg. n. 31/2002) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I,
sentenza 24.07.2012 n. 520 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere edilizie autorizzate, l'uso
diverso legittima la demolizione.
E' legittima l'ordinanza di demolizione di
opere la cui destinazione, sebbene
cristallizzata nel provvedimento
abilitativo, è mutata nel corso del tempo a
cagione di un diverso utilizzo da parte
degli interessati.
Il deducente, proprietario di due posti auto
ubicati nel piano interrato di un immobile
situato nel centro cittadino, ha gravato
l’ordinanza con cui il Comune aveva
ingiunto, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
della L.R. (Emilia Romagna) n. 23/2004, la
demolizione di alcuni interventi realizzati
per la chiusura dei “…box auto destinati
al solo utilizzo privato …”, nonché il
ripristino della destinazione degli stessi a
“… spazi per sosta e parcheggi pubblici
in interrato”.
In particolare, ha contestato l’erroneità
del presupposto secondo cui tutti i posti
auto di quell’edificio avrebbero costituito,
sebbene privati, parcheggi funzionali alle
attività terziarie e direzionali insediate
negli edifici del comparto realizzato con
precedente piano particolareggiato e che,
quindi, avrebbero rappresentato “spazi
per sosta e parcheggi pubblici in interrato”,
ovvero spazi destinati a operare come
strutture aperte non suddivise in box.
Invero, ha addotto che la concessione
edilizia rilasciata riguardava l’esecuzione
di lavori di “interrato sottopiazza a uso
parcheggi di pertinenza” e che le
convenzioni urbanistiche a suo tempo
stipulate tra il Comune e il soggetto
attuatore del piano particolareggiato non
contemplavano il diritto di uso pubblico dei
posti-auto.
Il Collegio di Bologna ha dichiarato
l’infondatezza del gravame.
In argomento ha dapprima rammentato che,
secondo un costante orientamento
giurisprudenziale, la destinazione d’uso di
un immobile non si identifica con l’impiego
che in concreto ne fa il soggetto che lo
utilizza, ma con la destinazione impressa
dal titolo abilitativo, e ciò in quanto: “…
la nozione di <<uso>> urbanisticamente
rilevante è ancorata alla tipologia
strutturale dell’immobile – quale
individuata nel titolo edilizio – senza che
essa possa essere influenzata da
utilizzazioni difformi rispetto al contenuto
degli atti autorizzatori e/o pianificatori”
(ex multis, Cons. Stato, Sez. V,
09.02.2001, n. 583; TAR Liguria, Sez. I,
25.01.2005, n. 85; TAR Lombardia, Milano,
Sez. II, 07.05.1992, n. 219).
D’altra parte, ha osservato come il
menzionato principio sia stato codificato
anche nella legislazione della regione
Emilia Romagna, laddove, all’art. 26, comma
3, L.R. n. 31/2002, è previsto che: “… la
destinazione d’uso in atto dell’immobile o
dell’unità immobiliare è quella stabilita
dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o l’ultimo intervento e recupero
o, in assenza o indeterminatezza del titolo,
dalla classificazione catastale attribuita
in sede di primo accatastamento ovvero da
altri documenti probanti”.
Sicché, con riferimento alla vicenda, il
giudicante ha sottolineato che, al momento
di richiesta del rilascio della concessione
edilizia per i lavori di «interrato
sottopiazza ad uso parcheggi di pertinenza»,
l’amministrazione comunale aveva istruito la
pratica e acquisito l’avviso positivo del
Settore gestione controlli trasformazioni
urbanistiche, nonché il parere favorevole
della Commissione edilizia.
Tali atti istruttori avevano evidentemente
rappresentato gli elementi costitutivi della
volontà della civica P.A. di assentire i
predetti interventi, con la conseguenza che
mediante il rilascio del relativo titolo
abilitativo si fosse inteso destinare quei
posti-auto al soddisfacimento delle
necessità di parcheggio degli utenti della
attività direzionali insediate nel comparto,
indipendentemente dall’uso che poi in
concreto fosse stato fatto da parte degli
interessati.
Pertanto, la circostanza per cui, a distanza
di un considerevole arco di tempo, le
caratteristiche strutturali di quelle aree
erano state modificate in termini tali
(trasformazione in veri e propri “box
auto” chiusi) da renderle oggettivamente
inidonee all’uso a suo tempo autorizzato, a
opinione dell’adito Tribunale aveva
giustificato l’intervento repressivo
dell’amministrazione ex art. 9, comma 1,
L.R. n. 23/2004; quest’ultima diposizione,
non a caso, prevede espressamente che: ”…
lo Sportello unico per l’edilizia, quando
accerti l’inizio o l’esecuzione di opere,
realizzate senza titolo o in difformità
dallo stesso, su aree assoggettate, da leggi
statali, regionali o da altre norme
urbanistiche vigenti, a vincolo di
inedificabilità o destinate a opere e spazi
pubblici … ordina l’immediata sospensione
dei lavori e ingiunge al proprietario e al
responsabile dell’abuso di provvedere entro
novanta giorni alla demolizione delle opere
e al ripristino dello stato dei luoghi …”.
Né a differenti conclusioni s’è giunti con
riferimento alla doglianza formulata
dall’interessato secondo cui l’omessa
trascrizione del vincolo (pubblico) nei
registri immobiliari avrebbe determinato
l’inopponibilità dello stesso ai terzi
acquirenti del bene.
In realtà il Collegio ha precisato che,
essendo il vincolo di destinazione d’uso il
risultato dell’efficacia costitutiva del
rilascio della concessione edilizia, le
limitazioni connesse a tale destinazione si
sarebbero risolte in una qualità obiettiva
del suolo che, proprio perché formata da un
provvedimento amministrativo, sarebbe stata
opponibile anche ai terzi acquirenti, fatti
salvi i rimedi giurisdizionali e
amministrativi azionabili nei confronti del
titolo abilitativo eventualmente
illegittimo.
D’altro canto, ha rilevato che la tutela dei
terzi sarebbe stata comunque assicurata con
la pacifica accessibilità agli atti
urbanistico/edilizi del Comune e con la
conseguente possibilità di conoscenza della
destinazione d’uso impressa a ogni singolo
immobile oggetto di interesse dei
consociati, secondo modalità che
garantiscono un’adeguata pubblicità e quindi
una sufficiente circolazione delle
informazioni.
In virtù di quanto illustrato, il G.A. di
Bologna ha respinto il ricorso,
contestualmente dichiarando la legittimità
della gravata ordinanza di demolizione
(commento tratto da www.ipsoa.it - TAR
Emilia Romagna-Bologna, Sez. I,
sentenza 24.07.2012 n. 520 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Mutamento della destinazione
d’uso senza opere edilizie (Regione
Lombardia, Direzione Generale Territorio e
Urbanistica,
risposta
e-mail del 20.07.2012).
---------------
Pubblichiamo l'interessante quesito
redatto dall'U.T. di un comune bergamasco
con annessa risposta.
La questione non è affatto chiara, tant'é
che da un'indagine -ancorché non
approfondita- con alcuni UTC lombardi se ne
sono sentite di cotte e di crude circa il
modus operandi ...
Adesso, però, si spera che con questa risposta regionale
si possa avere -d'ora in avanti- un
comportamento uniforme sull'intero
territorio regionale.
23.07.2012 - LA SEGRETERIA PTPL |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Centri culturali islamici: in quali zone del PRG possono
collocarsi? La questione delle associazioni di promozione
sociale.
Nel caso esaminato dalla
sentenza 11.06.2012 n. 801 del TAR Veneto, Sez.
II, il comune ha diffidato un centro culturale islamico a
usare un immobile in modo difforme dalla destinazione d'uso
risultante dal certificato di agibilità conseguito per il
medesimo immobile (capannone destinato ad attività
produttivo-artigianale).
Il TAR ha ritenuto che le disposizioni del PRG non
consentano destinazioni d'uso diverse da quelle
produttivo-artigianali e ha concluso che le attività
destinate al culto e/o ad associazioni culturali o religiose
non possono trovare collocazione in questa zona, ma possono
essere svolte nelle zone a ciò destinate dal P.R.G., ai
sensi dell’art. 30 delle N.T.A.
IL TAR non ha ritenuto applicabile la disposizione dell'art.
32 della legge 383 del 2000 che stabilisce che le attività
delle associazioni di promozione sociale sono compatibili
con qualsiasi destinazione urbanistica, in quanto non è
stato conseguito il formale riconoscimento come associazione
di promozione sociale: "che, invero, ai sensi dell’art. 7
della normativa invocata è prevista l’iscrizione delle
associazioni di promozione sociale in appositi registri, su
scala nazionale o regionale a seconda del livello di
operatività delle associazioni, e ai sensi del successivo
art. 8 è prescritto che al fine di usufruire dei benefici di
cui alla legge de qua è necessario conseguire l’iscrizione
nei suddetti registri, nazionali o regionali; atteso che
l’associazione ricorrente non ha fornito alcuna
documentazione a tale specifico riguardo, non dimostrando
l’iscrizione nel registi di cui alla L. n. 383/2000, diversa
essendo la documentazione proveniente dall’Agenzia delle
Entrate ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
460/1997" (commento tratto da e link a http://venetoius.myblog.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanze contingibili e urgenti (divieto di
utilizzo di locale seminterrato adibito a
luogo di culto).
La giurisprudenza ha
costantemente affermato il principio secondo
cui deve escludersi l'illegittimità del
provvedimento amministrativo, fondato su una
pluralità di autonomi motivi, quando ne
esista almeno uno idoneo a sostenere l'atto
stesso.
---------------
Una volta provato, come è avvenuto
attraverso i sopralluoghi per il
procedimento edilizio e i controlli della
Polizia Locale, che l’immobile (ndr:
magazzino) viene utilizzato quale luogo di
culto, da un numero di persone che, con alta
probabilità, supera sistematicamente le 150
unità, l’adozione di un provvedimento di
inibizione dell’uso dei locali si configura
come atto dovuto, atteso che l’esigenza di
garantire luoghi di ritrovo salubri e sicuri
è ragione sufficiente a giustificare
l’adozione di un provvedimento contingibile
e urgente, volto a prevenire ed eliminare
ogni possibile pericolo imprevedibile che
può nascere da un assembramento di persone
in luoghi chiusi.
Oggetto del presente ricorso è il
provvedimento con cui il Comune di Legnano
ha disposto il divieto di utilizzare il
seminterrato di un immobile, sede di una
associazione culturale, per le riunioni o
gli incontri di preghiera.
Il provvedimento è qualificato come
ordinanza contingibile ed urgente, ex art.
54 TUEL, ed è stato adottato a seguito di
una istruttoria che verte sia sul profilo
sanitario sia su quello della sicurezza.
L’Amministrazione già in precedenza aveva
rilevato la violazione di disposizioni
edilizie e aveva quindi ordinato la
demolizione delle opere, con un
provvedimento mai gravato e divenuto quindi
inoppugnabile.
Due sono quindi i procedimenti, conclusisi
con atti distinti: il procedimento edilizio,
al cui esito si ordina la demolizione delle
opere realizzate senza titolo; il
procedimento de quo, relativo all’uso
dell’immobile, utilizzo che contrasta, non
solo con la destinazione dei locali
(magazzino), ma anche con la disciplina
igienico-sanitaria e con le norme di
prevenzione incendi: stante quindi le
accertate violazioni l’Amministrazione ha
adottato un provvedimento ex art. 54 TUEL,
per la evidente necessità di “tutelare la
pubblica incolumità e sicurezza” di
coloro che occupano l’immobile.
Così qualificato l’atto impugnato, il
Collegio ritiene che i profili di
illegittimità rilevati siano infondati, per
cui si può prescindere dall’esame delle
eccezioni preliminari sollevate dalla difesa
dell’Amministrazione.
Alla base dell’ordine di non utilizzare
l’immobile vi sono gli accertamenti della
Polizia Locale, che in più occasioni (in
particolare il 29.3.2010, 21.5.2010,
6.8.2010 e 3.9.,2010), ha verificato
l’ingresso continuo di persone, anche fino a
400.
Poco rileva la circostanza, contestata da
parte ricorrente, che vi sarebbe un via vai
costante e quindi che non sarebbe provato
l’esatto numero di persone presenti
contestualmente nell’immobile: è infatti un
dato accertato durante tutti i sopralluoghi,
che intorno alle 12.30, più di 100 persone
entrano nell’immobile, vi stanziano fino
alle 15.30 e in questo lasso di tempo
continuano ad entrare altri soggetti.
Questa situazione di fatto ha portato
l’Amministrazione ad adottare l’ordinanza
qui gravata, per la violazione della
normativa igienico-sanitaria e di quella
antincendio.
Va premesso, prima dell’esame dei singoli
motivi, che il provvedimento in esame è un
atto plurimotivazionale ed è quindi
sufficiente la legittimità di un solo motivo
per rendere legittimo il provvedimento. Al
proposito occorre ricordare -perché utile
nell'esame della fattispecie- che la
giurisprudenza ha costantemente affermato il
principio secondo cui deve escludersi
l'illegittimità del provvedimento
amministrativo, fondato su una pluralità di
autonomi motivi, quando ne esista almeno uno
idoneo a sostenere l'atto stesso (Cons.
Stato sez. VI, 19.08.2009, n. 4975;
17.09.2009, n. 5544; 05.07.2010, n. 4243).
Nella prima censura, lamenta parte
ricorrente l’errata applicazione delle
disposizioni del regolamento di igiene, in
quanto l’ASL farebbe riferimento ad una
situazione ancora da accertare.
Il motivo non ha pregio.
Come sopra detto non può essere messo in
dubbio che nel seminterrato stanzino un
certo numero di persone: è quindi corretto
il richiamo alle norme del Regolamento
locale di igiene che per i locali
seminterrati impone una serie di
prescrizioni nel caso di permanenza di
persone, requisiti assenti nel caso di
specie: infatti ai sensi dell’art 3.6.4 la
permanenza nei locali seminterrati è
consentita a condizione che vi siano
adeguate condizioni di altezza, di
superficie e di aereoilluminazione. L’art
3.6.9 detta prescrizioni per le dimensioni
delle scale; l’art 3.8.1. impone poi per i
locali di ritrovo una cubatura pari a 4 mc.
per ogni utente e almeno due servizi per
ogni 200 utilizzatori.
La violazione di queste prescrizioni è stata
accertata non solo dal Comune in sede di
procedimento edilizio, ma anche dall’ASL
nella nota del 27.04.2010, in cui vengono
indicate le condizioni necessarie
nell’ipotesi di uso dell’immobile “come
locali di ritrovo”, circostanza che
l’Autorità sanitaria ritiene debba essere
accertata dall’Amministrazione Comunale.
Pertanto l’Autorità Sanitaria non si è
limitata ad un richiamo generico di norme
regolamentari, come sostenuto da parte
ricorrente, ma ha indicato con precisione le
norme che devono essere rispettate per l’uso
dell’immobile quale luogo di ritrovo,
demandando all’Amministrazione Comunale
l’accertamento di questo profilo.
Il provvedimento richiama anche il parere
dei Vigili del Fuoco del 03.06.2010, dove si
afferma che i locali potrebbero avere i
requisiti di sicurezza e salubrità a
condizione che la capienza non superi le 150
unità, le uscite di sicurezza siano dotate
di adeguata segnaletica e vi sia la
documentazione prevista dal d.lgs. 81/2008.
Ma nello stesso parere si da atto che le vie
di uscita non sono dotate di segnaletica e
che il locale può avere i requisiti di
sicurezza, solo se “la capienza massima
non superi le 150 unità”.
Una volta quindi provato, come è avvenuto
attraverso i sopralluoghi per il
procedimento edilizio e i controlli della
Polizia Locale, che l’immobile viene
utilizzato quale luogo di culto, da un
numero di persone che, con alta probabilità,
supera sistematicamente le 150 unità,
l’adozione di un provvedimento di inibizione
dell’uso dei locali si configura come atto
dovuto, atteso che l’esigenza di garantire
luoghi di ritrovo salubri e sicuri è ragione
sufficiente a giustificare l’adozione di un
provvedimento contingibile e urgente, volto
a prevenire ed eliminare ogni possibile
pericolo imprevedibile che può nascere da un
assembramento di persone in luoghi chiusi.
Per tali ragioni, l’ordinanza resiste alla
prima censura e la motivazione igienico
sanitaria e di sicurezza è sufficiente a
sorreggere il provvedimento (TAR Lombardia-Milano,
Sez. III,
sentenza 08.06.2012 n. 1618 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA - URBANISTICA:
La lottizzazione abusiva presuppone
opere (c.d. lottizzazione materiale) o iniziative giuridiche
(c.d. lottizzazione cartolare) che comportano una
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in
violazione delle prescrizioni urbanistiche.
Al fine di valutare un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d.
materiale, appare necessaria una visione d'insieme dei
lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività
edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche ricorrere
modifiche rispetto all'attività assentita idonee a conferire
un diverso assetto al territorio comunale oggetto di
trasformazione
Proprio in quanto sussiste lottizzazione abusiva in tutti i
casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la
programmazione del territorio, deve rilevarsi che la
verifica dell'attività edilizia realizzata nel suo complesso
può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della
destinazione all'uso del territorio autoritativamente
impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate
incidano esclusivamente sulla destinazione d'uso dei
manufatti realizzati.
Ciò perché è proprio la formulazione dell'art. 30 del D.P.R.
n. 380/2001 che impone di affermare che integra un'ipotesi
di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto
idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente,
a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in
ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla
futura attività di programmazione (che viene posta di fronte
al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita
adeguamento degli standards. Invero, il concetto di "opere
che comportino trasformazione urbanistica od edilizia" dei
terreni deve essere, dunque, interpretato in maniera
"funzionale" alla ratio della norma, il cui bene giuridico
tutelato è costituito dalla necessità di preservare la
potestà programmatoria attribuita all'Amministrazione nonché
l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto
titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il
Comune), al fine di garantire una ordinata pianificazione
urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo
degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards
compatibile con le esigenze di finanza pubblica.
Ciò che rileva è il concetto di "trasformazione urbanistica
ed edilizia" e non quello di "opera comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia".
Ne discende che il mutamento di destinazione d'uso di
edifici già esistenti può influire sull'assetto urbanistico
dei terreni sui quali essi insistono e può altresì
comportare nuovi interventi di urbanizzazione.
Il concetto di "opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia" dei terreni, lo si ribadisce, deve
quindi essere interpretato in maniera "funzionale" alla
ratio della norma (il cui bene giuridico tutelato è
costituito, come si diceva in precedenza, dalla necessità di
preservare la potestà pianificatoria attribuita
all'amministrazione nonché l'effettivo controllo del
territorio da parte del Comune), che tende, lo si diceva,
appunto, a garantire una ordinata pianificazione
urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo
degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards
compatibili con le esigenze di finanza pubblica.
Ne consegue che la verifica circa la conformità della
trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle
previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere
effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui
si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche
regolarmente assentite (giacché tale difformità è
specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n.
380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia
che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa
conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le
singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato
rilasciato il permesso di costruire.
---------------
Può integrare un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi
tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del
territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento
abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un
concreto ostacolo alla futura attività di programmazione
(che viene posta di fronte al fatto compiuto) ma anche
soltanto un carico urbanistico che necessita di adeguamento
degli standards e rimarcare che, avuto riguardo alla
tipologia dei reiterati abusivi intereventi realizzati, ove
unitariamente considerati, questa è l’evenienza realizzatasi
nel caso di specie.
In sostanza: da un modesto immobile di minima consistenza,
attraverso una pluralità di opere abusive, poste in essere
con sistematicità, ed in spregio anche ai decreti di
sequestro via via emessi dall’Autorità amministrativa e
giudiziaria (si veda il capo di imputazione sotteso alla
sentenza ex art. 444 cpp, laddove è stato contestato il
delitto di violazione di sigilli aggravata ex art. 349 cpv
cp) si è realizzato un piccolo albergo munito financo di
piscina.
La giurisprudenza della Corte di cassazione penale è ormai
stabilmente orientata all’affermazione di detto principio.
Si rammenta in proposito (la fattispecie è speculare a
quella in esame) quanto ripetutamente sostenuto da questa
giurisprudenza, cioè che: “In materia edilizia, il reato di
lottizzazione abusiva mediante modifica della destinazione
d'uso da alberghiera a residenziale è configurabile,
nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale
consenta l'utilizzo della zona ai fini residenziali, in due
casi:
a) quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla
stregua di previsioni derogatorie non estensibili ad
immobili residenziali;
b) quando la destinazione d'uso residenziale comporti un
incremento degli "standards" richiesti per l'edificazione
alberghiera e tali "standars" aggiuntivi non risultino
reperibili ovvero reperiti in concreto.”.
In detta pronuncia, in particolare, si è condivisibilmente
affermato che il problema della configurabilità del reato di
lottizzazione abusiva -allorquando il bene suddiviso
consista non in un terreno inedificato, bensì in un immobile
già regolarmente edificato- deve essere affrontato anche
alla stregua della legislazione urbanistica regionale in
materia di classificazione delle categorie funzionali della
destinazione d'uso e correlato precipuamente alle previsioni
della pianificazione comunale, alle quali deve essere
raffrontata, in termini di "compatibilità", la effettuata
trasformazione del territorio.
Ad avviso della Corte di Cassazione, in particolare, “può
integrare il reato di lottizzazione abusiva, il mutamento
della destinazione d'uso di un immobile che alteri il
complessivo assetto del territorio messo a punto attraverso
gli strumenti urbanistici, dovendosi considerare, quanto
alla individuazione di siffatta "alterazione", che
l'organizzazione del territorio comunale si attua con il
coordinamento delle varie destinazioni d'uso, in tutte le
loro possibili relazioni, e con l'assegnazione ad ogni
singola destinazione d'uso di determinate qualità e quantità
di servizi.
L'assetto territoriale, pertanto, può essere alterato anche
allorché significativamente si incida sulle dotazioni degli
standards di zona.”.
Ciò appare peraltro coerente con quanto sin da epoca
risalente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.
Il Consiglio di Stato ha rimarcato, al riguardo, che "la
richiesta di cambio della destinazione d'uso di un
fabbricato, qualora non inerisca all'ambito delle
modificazioni astrattamente possibili in una determinata
zona urbanistica, ma sia volta a realizzare un uso del tutto
difforme da quelli ammessi, si pone in insanabile contrasto
con lo strumento urbanistico, posto che, in tal caso, si
tratta non di una mera modificazione formale destinata a
muoversi tra i possibili usi del territorio consentiti dal
piano, bensì in un'alternazione idonea ad incidere
significativamente sulla destinazione funzionale ammessa dal
piano regolatore e tale, quindi, da alterare gli equilibri
prefigurati in quella sede" (nella specie è stato affermato
che legittimamente un Comune aveva respinto l'istanza per il
cambio di destinazione d'uso di un complesso immobiliare,
relativamente ad uso esclusivamente residenziale, del tutto
incompatibile con la destinazione di zona).
Quanto al mutamento di destinazione di uso di un immobile
attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, deve
ricordarsi che, qualora esso venga realizzato dopo
l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza
(ipotesi ricorrente nella vicenda in esame), si configura in
ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia secondo la
definizione fornita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3,
comma 1, lett. d), del in quanto l'esecuzione dei lavori,
anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione
di "un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente".
L'art. 30 del
D.P.R. 380/2001, al comma 1, dispone che: "si ha
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando
vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o
regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché
quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
in lotti che, per le loro caratteristiche quali la
dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a
scopo edificatorio".
Appare evidente che la lottizzazione abusiva presuppone
opere (c.d. lottizzazione materiale) o iniziative giuridiche
(c.d. lottizzazione cartolare) che comportano una
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in
violazione delle prescrizioni urbanistiche.
Al fine di valutare un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d.
materiale, appare necessaria una visione d'insieme dei
lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività
edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche ricorrere
modifiche rispetto all'attività assentita idonee a conferire
un diverso assetto al territorio comunale oggetto di
trasformazione
Proprio in quanto sussiste lottizzazione abusiva in tutti i
casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la
programmazione del territorio, deve rilevarsi, ad avviso del
Collegio, che la verifica dell'attività edilizia realizzata
nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo
mutamento della destinazione all'uso del territorio
autoritativamente impressa anche nei casi in cui le
variazioni apportate incidano esclusivamente sulla
destinazione d'uso dei manufatti realizzati.
Ciò perché è proprio la formulazione dell'art. 30 del D.P.R.
n. 380/2001 che impone di affermare che integra un'ipotesi
di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto
idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente,
a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in
ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla
futura attività di programmazione (che viene posta di fronte
al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita
adeguamento degli standards. Come già affermato dalla
giurisprudenza di merito il concetto di "opere che
comportino trasformazione urbanistica od edilizia" dei
terreni deve essere, dunque, interpretato in maniera "funzionale"
alla ratio della norma, il cui bene giuridico
tutelato è costituito dalla necessità di preservare la
potestà programmatoria attribuita all'Amministrazione nonché
l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto
titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il
Comune), al fine di garantire una ordinata pianificazione
urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo
degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards
compatibile con le esigenze di finanza pubblica.
Ciò che rileva è il concetto di "trasformazione
urbanistica ed edilizia" e non quello di "opera
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia".
Ne discende, ad avviso del Collegio, che il mutamento di
destinazione d'uso di edifici già esistenti può influire
sull'assetto urbanistico dei terreni sui quali essi
insistono e può altresì comportare nuovi interventi di
urbanizzazione.
Il concetto di "opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia" dei terreni, lo si ribadisce,
deve quindi essere interpretato in maniera "funzionale"
alla ratio della norma (il cui bene giuridico
tutelato è costituito, come si diceva in precedenza, dalla
necessità di preservare la potestà pianificatoria attribuita
all'amministrazione nonché l'effettivo controllo del
territorio da parte del Comune), che tende, lo si diceva,
appunto, a garantire una ordinata pianificazione
urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo
degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards
compatibili con le esigenze di finanza pubblica.
Ne consegue che la verifica circa la conformità della
trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle
previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere
effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui
si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche
regolarmente assentite (giacché tale difformità è
specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n.
380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia
che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa
conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le
singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato
rilasciato il permesso di costruire.
Tenuto conto della natura del provvedimento impugnato in
primo grado (ordinanza di sospensione per lottizzazione
abusiva) cadono quindi tutte le censure fondate sulla
mancata definizione delle domande di condono dei singoli –e
reiterati- abusi realizzati, in quanto non incidenti sulla
riscontrabilità di una condotta lottizzatoria materiale
abusiva.
---------------
Deve per ulteriore conseguenza affermarsi che può integrare
un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere
in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio
preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo
e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto
ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene
posta di fronte al fatto compiuto) ma anche soltanto un
carico urbanistico che necessita di adeguamento degli
standards e rimarcare che, avuto riguardo alla tipologia dei
reiterati abusivi intereventi realizzati, ove unitariamente
considerati, questa è l’evenienza realizzatasi nel caso di
specie.
In sostanza: da un modesto immobile di minima consistenza,
attraverso una pluralità di opere abusive, poste in essere
con sistematicità, ed in spregio anche ai decreti di
sequestro via via emessi dall’Autorità amministrativa e
giudiziaria (si veda il capo di imputazione sotteso alla
sentenza ex art. 444 cpp, laddove è stato contestato il
delitto di violazione di sigilli aggravata ex art. 349 cpv
cp) si è realizzato un piccolo albergo munito financo di
piscina.
La giurisprudenza della Corte di cassazione penale è ormai
stabilmente orientata all’affermazione di detto principio.
Si rammenta in proposito (la fattispecie è speculare a
quella in esame) quanto ripetutamente sostenuto da questa
giurisprudenza, cioè che: “In materia edilizia, il reato
di lottizzazione abusiva mediante modifica della
destinazione d'uso da alberghiera a residenziale è
configurabile, nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico
generale consenta l'utilizzo della zona ai fini
residenziali, in due casi:
a) quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla
stregua di previsioni derogatorie non estensibili ad
immobili residenziali;
b) quando la destinazione d'uso residenziale comporti un
incremento degli "standards" richiesti per l'edificazione
alberghiera e tali "standars" aggiuntivi non risultino
reperibili ovvero reperiti in concreto.” (Cassazione
penale, sez. III, 07.03.2008, n. 24096).
In detta pronuncia, in particolare, si è condivisibilmente
affermato che il problema della configurabilità del reato di
lottizzazione abusiva -allorquando il bene suddiviso
consista non in un terreno inedificato, bensì in un immobile
già regolarmente edificato- deve essere affrontato anche
alla stregua della legislazione urbanistica regionale in
materia di classificazione delle categorie funzionali della
destinazione d'uso e correlato precipuamente alle previsioni
della pianificazione comunale, alle quali deve essere
raffrontata, in termini di "compatibilità", la
effettuata trasformazione del territorio.
Ad avviso della Corte di Cassazione, in particolare, “può
integrare il reato di lottizzazione abusiva, il mutamento
della destinazione d'uso di un immobile che alteri il
complessivo assetto del territorio messo a punto attraverso
gli strumenti urbanistici, dovendosi considerare, quanto
alla individuazione di siffatta "alterazione", che
l'organizzazione del territorio comunale si attua con il
coordinamento delle varie destinazioni d'uso, in tutte le
loro possibili relazioni, e con l'assegnazione ad ogni
singola destinazione d'uso di determinate qualità e quantità
di servizi.
L'assetto territoriale, pertanto, può essere alterato anche
allorché significativamente si incida sulle dotazioni degli
standards di zona.”.
Ciò appare peraltro coerente con quanto sin da epoca
risalente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.
Il Consiglio di Stato (sez. 5^, 03.01.1998, n. 24) ha
rimarcato, al riguardo, che "la richiesta di cambio della
destinazione d'uso di un fabbricato, qualora non inerisca
all'ambito delle modificazioni astrattamente possibili in
una determinata zona urbanistica, ma sia volta a realizzare
un uso del tutto difforme da quelli ammessi, si pone in
insanabile contrasto con lo strumento urbanistico, posto
che, in tal caso, si tratta non di una mera modificazione
formale destinata a muoversi tra i possibili usi del
territorio consentiti dal piano, bensì in un'alternazione
idonea ad incidere significativamente sulla destinazione
funzionale ammessa dal piano regolatore e tale, quindi, da
alterare gli equilibri prefigurati in quella sede"
(nella specie è stato affermato che legittimamente un Comune
aveva respinto l'istanza per il cambio di destinazione d'uso
di un complesso immobiliare, relativamente ad uso
esclusivamente residenziale, del tutto incompatibile con la
destinazione di zona).
Quanto al mutamento di destinazione di uso di un immobile
attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, deve
ricordarsi che, qualora esso venga realizzato dopo
l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza
(ipotesi ricorrente nella vicenda in esame), si configura in
ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia secondo la
definizione fornita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3,
comma 1, lett. d), del in quanto l'esecuzione dei lavori,
anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione
di "un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente".
La dedotta circostanza che, a particolari condizioni, possa
conseguirsi la sanatoria degli immobili abusivamente
edificati -(principio costantemente affermato dalla Corte di
Cassazione: “In tema di reati edilizi, l'inapplicabilità
della disciplina sul condono edilizio prevista dall'art. 39
L. 23.12.1994, n. 724 al reato di lottizzazione abusiva
(art. 18 L. 28.02.1985 n. 47), non esclude l'applicabilità
di tale disciplina ai singoli manufatti abusivamente
eseguiti, i quali sono suscettibili di condono previa
valutazione globale dell'attività lottizzatoria secondo il
meccanismo previsto dal combinato disposto degli articoli 29
e 35, comma tredicesimo, L. 28.02.1985, n. 47.”
-Cassazione penale, sez. III, 21.11.2007, n. 9982; e
confermato pure dalla giurisprudenza amministrativa di
merito: si veda TAR Campania Napoli, sez. II, 27.08.2010, n.
17263)- non inficia la legittimità dell’ordinanza di
sospensione gravata, posto che lo stesso principio non può
precludere all’amministrazione comunale la ravvisabilità di
una fattispecie di lottizzazione materiale abusiva, né
l’adozione dei provvedimenti ad essa consequenziali.
Nel caso di specie peraltro, la fattispecie “unica”
racchiude in realtà due condotte parimenti illegali: la
abusiva edificazione di svariati manufatti (lottizzazione
materiale) e la avvenuta adibizione degli stessi, unitamente
al pregresso ed originario corpo di fabbrica, ad attività
incompatibile (lottizzazione abusiva mercé modifica della
destinazione d’uso) (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 07.06.2012 n. 3381 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
E' pacifico che possa parlarsi di opere
di manutenzione straordinaria tutte le volte in cui il
rifacimento di alcune parti di un manufatto preesistente,
nel senso sopra indicato, non comporti variazioni
plano-volumetriche delle stesse, laddove, per contro,
interventi edilizi che determinino un aumento delle altezze
e un mutamento di destinazione d'uso vanno qualificati come
“ristrutturazione edilizia".
Pertanto, seppur il rifacimento o il puro rinnovo di un
manufatto preesistente possa essere inquadrato nella
categoria della manutenzione straordinaria, ciò presuppone
la mancata alterazione di volumi e superfici: in sostanza,
deve sussistere un duplice requisito, funzionale e
strutturale, consistente sia nella finalità delle opere che
nel rispetto dell’obbligo di cui sopra.
Orbene, è pacifico che possa parlarsi di opere di
manutenzione straordinaria tutte le volte in cui il
rifacimento di alcune parti di un manufatto preesistente,
nel senso sopra indicato, non comporti variazioni
plano-volumetriche delle stesse, laddove, per contro,
interventi edilizi che determinino un aumento delle altezze
e un mutamento di destinazione d'uso vanno qualificati come
“ristrutturazione edilizia” (Tar Lecce, sez. III,
29.09.2011 n. 1694; Tar Lazio, sez. I, 01.08.2011 n. 6834).
Pertanto, seppur il rifacimento o il puro rinnovo di un
manufatto preesistente possa essere inquadrato nella
categoria della manutenzione straordinaria, ciò presuppone
la mancata alterazione di volumi e superfici: in sostanza,
deve sussistere un duplice requisito, funzionale e
strutturale, consistente sia nella finalità delle opere che
nel rispetto dell’obbligo di cui sopra (Tar Napoli, sez. II,
01.04.2011 n. 1902; Cons. St., sez. IV, 22.03.2007 n. 1388)
(TAR
Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 24.05.2012 n. 1055 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Il generale principio di correlare gli
oneri di urbanizzazione al carico urbanistico, la
ristrutturazione edilizia comporta tale dovere allorché
sussista tale carico, che va riscontrato anche in caso di
divisione e frazionamento di immobile che da uno si
trasforma in due unità, con distinti ingressi e servizi.
Anche in tale ipotesi, consistente nella divisione e
frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità,
stante l’autonoma utilizzabilità delle stesse, si realizza
un aumento dell’impatto sul territorio e sono dovuti i
relativi oneri.
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Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di corresponsione degli
oneri concessori, è rilevante il verificarsi di un maggior
carico urbanistico quale effetto dell'intervento edilizio,
sicché non è neanche necessario che la ristrutturazione
interessi globalmente l'edificio -con variazioni riguardanti
nella loro interezza le parti esterne ed interne del
fabbricato- ma è soltanto sufficiente che ne risulti
comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità
urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti
all'oggettiva rivalutazione dell'immobile e funzionali a
sopportare l'aggiuntivo carico «socio-economico» che
l'attività edilizia comporta, anche quando l'incremento
dell'impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori
dovuti ad una divisione o frazionamento dell'immobile in due
unità o fra due o più proprietari
La giurisprudenza di questo Consesso ha già chiarito che il
generale principio di correlare gli oneri di urbanizzazione
al carico urbanistico, la ristrutturazione edilizia comporta
tale dovere allorché sussista tale carico, che va
riscontrato anche in caso di divisione e frazionamento di
immobile che da uno si trasforma in due unità, con distinti
ingressi e servizi (così Consiglio di Stato, IV, 29.04.2004,
n. 2611; per esempio, nel senso che in caso di mutamento di
destinazione d'uso siano dovuti gli oneri concessori,
Consiglio Stato, sez. IV, 28.07.2005, n. 4014).
Anche in tale ipotesi, consistente nella divisione e
frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità,
stante l’autonoma utilizzabilità delle stesse, si realizza
un aumento dell’impatto sul territorio e sono dovuti i
relativi oneri.
D’altronde, che i lavori realizzati abbiano prodotto due
distinte e, come tali, fruibili, unità immobiliari
costituisce ammissione della stessa parte appellante.
Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di corresponsione degli
oneri concessori, è rilevante il verificarsi di un maggior
carico urbanistico quale effetto dell'intervento edilizio,
sicché non è neanche necessario che la ristrutturazione
interessi globalmente l'edificio -con variazioni riguardanti
nella loro interezza le parti esterne ed interne del
fabbricato- ma è soltanto sufficiente che ne risulti
comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità
urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti
all'oggettiva rivalutazione dell'immobile e funzionali a
sopportare l'aggiuntivo carico «socio-economico» che
l'attività edilizia comporta, anche quando l'incremento
dell'impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori
dovuti ad una divisione o frazionamento dell'immobile in due
unità o fra due o più proprietari (Consiglio di Stato, Sez.
IV,
sentenza 17.05.2012 n. 2838 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
La casa non è uno studio. Trasformazione
illegittima se non è dichiarata. Sentenza del Tar Lazio
sulla destinazione d'uso degli immobili privati.
L'appartamento da residenza privata
diventa studio professionale. Se ne accorge la polizia
municipale che fa scattare l'abbattimento delle opere,
abusive perché eseguite senza il permesso di costruire,
sempre necessario quando si altera la destinazione d'uso
dell'immobile.
È quanto emerge dalla
sentenza 26.03.2012 n. 2832, pubblicata dalla
Sez. I-quater del TAR Lazio-Roma.
Titolo necessario.
Niente da fare per i proprietari dell'immobile trasformato
in una zona di pregio di Roma: gli interventi realizzati
dovranno essere rimossi. È la polizia municipale ad
accorgersi di quanto sta avvenendo nell'appartamento: il
contratto di affitto al nuovo inquilino, una società, parla
inequivocabilmente di «locazione ad uso studio
professionale» e i vigili accertano che la cucina è
smantellata, seppure non del tutto, per far posto alle
scrivanie con tanto di impianti elettrici, telematici e di
climatizzazione tipici di un ufficio.
E i proprietari non dispongono del titolo edilizio: scatta
allora il provvedimento del Comune che ordina la riduzione
in pristino. È vero, la concessione non risulta sempre
necessaria: se ne può ben fare a meno quando i lavori non
consistono in interventi evidenti che alternano il
territorio. Ma in questo caso l'immobile ricade in zona «A»
del piano regolatore della Capitale, che impone la
titolarità del permesso di costruire.
Proprietari smentiti.
Bocciata su tutto il fronte la linea difensiva dei titolari
dell'appartamento. È esclusa infatti la violazione di legge
ed eccesso di potere con riguardo all'errata applicazione e
allo sviamento della normativa di riferimento. Non si
configura la denunciata illegittimità della determinazioni
comunali per mancato rispetto della preventiva acquisizione
dell'accertamento e del parere di cui all'articolo 33, commi
2 e 4, dpr 380/2001. I provvedimenti adottati dal Comune non
sono affatto spropositati: la documentazione
dell'amministrazione esclude che nello stop allo studio «abusivo»
si possa configurare un eccesso di potere per travisamento
dei fatti o un'ingiustizia «grave e manifesta» a
carico dei proprietari dell'immobile.
Confermata, insomma, la demolizione delle opere abusive
determinata dal «mutamento di destinazione d'uso
dell'immobile da abitazione e ufficio privato con
eliminazione del vano cucina e installazione di impianti
telematici, elettrico e di condizionamento» rilevato
dall'amministrazione (articolo ItaliaOggi del 13.04.2012). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Il cambio di destinazione d'uso,
effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente
un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e,
come tale, non necessita di concessione edilizia qualora non
sconvolga l'assetto dell'area in cui l'intervento edilizio
ricade.
Nella fattispecie in esame si controverte della legittimità
della determinazione dirigenziale di demolizione opere
abusive adottata dal Comune a fronte del mutamento di
destinazione d’uso di un'immobile da abitazione e ufficio
privato con eliminazione del vano cucina e installazione di
impianti telematici, elettrico e di condizionamento.
Il Collegio ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale a
tenere del quale il semplice cambio di destinazione d'uso,
effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente
un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e,
come tale, non abbisogna di concessione edilizia qualora non
sconvolga l'assetto dell'area in cui l'intervento edilizio
ricade (cfr, tra le tante, Cons. Stato, sez. V., 23.02.2000
n. 949, TAR Liguria, sez. I, 28.01.2004 n. 102, TAR Veneto,
Sez. III, 13.11.2001 n. 3699, Cass. Penale, Sez. III,
01.10.1997 n. 3104 e, più di recente, TAR Lazio, sez. II,
07.10.2005 n. 8002 e TAR Abruzzo, sede l'Aquila, 02.04.2009
n. 236).
Nel caso in esame, tuttavia, il giudice preso atto che si
ricade in zona A di PRG ha rigettato il ricorso in quanto il
mutamento da residenza a studio privato abbisognava di
permesso a costruire (art. 10, comma 1, lett. c) (TAR
Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 26.03.2012 n. 2832 - massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Mutamento della destinazione.
Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile attuato
attraverso la realizzazione di opere edilizie, qualora venga
realizzato dopo l'ultimazione del fabbricato e durante la
sua esistenza, configura in ogni caso un'ipotesi di
ristrutturazione edilizia secondo la definizione fornita
dall'art. 3, 1° comma, lett. d), del TU. 380/2011, in quanto
l'esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta
pur sempre alla creazione di "un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente".
L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo
rilascio del permesso di costruire con pagamento del
contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.03.2012 n. 8945 - tratto da
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
L'utilizzazione di un immobile ad
ufficio pubblico non ne determina la modificazione della
destinazione d'uso.
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha affermato
che l’utilizzazione di fatto di un immobile ad ufficio
pubblico in forza di un contratto di diritto privato non può
essere fonte di modificazione della destinazione d’uso
derivante questa, infatti, da provvedimenti classificatori
di natura autoritativa non modificabili o estinguibili da
determinazioni negoziali: queste, per loro natura -contratto
di locazione– hanno incorporata in sé una logica transitoria
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 28.02.2012 n. 1148 - massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Per la Corte di Cassazione anche il cambio d'uso senza opere
abusivo è reato, salvo tra categorie omogenee.
La
sentenza 08.02.2012 n. 4943 della III Sez. penale
della Corte di Cassazione, si occupa del cambio d'uso senza
opere.
Scrive la Cassazione che la modificazione della destinazione
d'uso di un immobile, anche senza opere, in contrasto con
quanto previsto dagli strumenti urbanistici integra la
fattispecie contravvenzionale di cui alla lettera a)
dell'art. 44 del Dpr 380/2001.
Fa eccezione il caso in cui le modificazioni siano poste in
essere tra categorie omogenee.
Nel caso in esame, un'area agricola era stata abusivamente
destinata a campo di volo da parte di una associazione di
appassionati (tratto da e link a http://venetoius.myblog.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Modifica destinazione di uso.
Nell'ipotesi in cui si abbia una modificazione della
destinazione d'uso dell'immobile rispetto a quella
preesistente, senza la realizzazione di opere, e salva
l'ipotesi di modificazioni poste in essere tra categorie
omogenee è configurabile la fattispecie contravvenzionale di
cui all'art. 44, primo comma lett. a), del DPR n. 380/2001,
che ripete sostanzialmente la formulazione dell'art. 20,
lett. a), della L. n. 47/1985, stante la inosservanza delle
prescrizioni dello strumento urbanistico, allorché detta
modificazione risulti incompatibile con le previsioni in
esso contenute (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 08.02.2012 n. 4943 - tratto da
www.lexambiente.it). |
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anno 2011 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
A. Frigo,
Cambio di destinazione d'uso di un annesso rustico ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, del D.L. n. 70 del 2011 (cd.
decreto sviluppo) (link a http://venetoius.myblog.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
1. Cambio di destinazione d'uso in
violazione del P.R.G. - Sanzione Amministrativa - Valore
degli immobili - Perizia di stima - Discrezionalità tecnica
- Legittimità.
2. Cambio di destinazione d'uso in violazione del P.R.G. -
Sanzione Amministrativa - Valore degli immobili -
Osservatorio del Mercato Immobiliare - Organismo pubblico -
Legittimità.
1. Non sussistendo radicale diversità tra la destinazione
commerciale e quella terziaria, risulta legittima la perizia
di stima del valore degli immobili effettuata dell'Agenzia
del Territorio che, essendo espressione di discrezionalità
tecnica è censurabile soltanto in caso di evidenti errori o
macroscopiche illogicità, non riscontrabili nel caso di
specie, risultando conseguente legittima la sanzione
amministrativa impugnata.
2. Non è viziata da difetto di motivazione la perizia di
stima del valore degli immobili dell'Agenzia del Territorio
che richiama i dati dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare, senza sottoporli ad adeguata valutazione, in
quanto l'Osservatorio è un organismo pubblico, istituito
presso l'Amministrazione Finanziaria ai fini di agevolare
l'attività di stima degli immobili svolta dall'Agenzia del
Territorio le cui valutazioni, seppure non vincolanti, hanno
carattere di ufficialità (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.11.2011 n. 2649 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
EDIFICI DI CULTO – SEDI DI ASSOCIAZIONI
CULTURALI ISLAMICHE – PREVALENZA DELL’ATTIVITA’ DI PREGHIERA
– DETERMINA MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D’USO – NECESSITA’
DI PERMESSO DI COSTRUIRE - SUSSISTE.
In tema di edilizia cultuale, qualora un immobile non
risulti utilizzato in via esclusiva quale luogo di culto, ma
come sede di un’Associazione culturale islamica (nella
specie ubicata in un negozio), in linea di principio non
sarebbe possibile affermare la sussistenza di
un’incompatibilità edilizio-urbanistica della destinazione
d’uso dell’immobile medesimo, salvo che le circostanze di
fatto non inducano a ritenere che l’attività ivi
prevalentemente svolta sia quella della preghiera
congregazionale, espressamente prevista dallo Statuto
dell’Associazione culturale, e quest’ultima non sia in grado
di provare il prevalente svolgimento di attività diverse da
quelle proprie della preghiera.
LEGGE URBANISTICA DELLA LOMBARDIA – EDIFICI DI CULTO –
NECESSITA’ DI PERMESSO DI COSTRUIRE ANCHE PER MUTAMENTI DI
DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE – INCOSTITUZIONALITA’ PER
DISCRIMINAZIONE – NON SUSSISTE.
L’art. 52, comma 3-bis della L.R. della Lombardia 11.03.2005
n. 12, che dispone la necessità del rilascio del permesso di
costruire per i “mutamenti di destinazione d’uso di
immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere
edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e
luoghi destinati a centri sociali”, non si presta a dubbi di
costituzionalità o di discriminazione, poiché esso, trovando
applicazione in relazione all’intera categoria delle
“attrezzature di interesse comune per servizi religiosi …
gli immobili (comunque) destinati a sedi di associazioni,
società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite,
le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre
alla religione, all’esercizio del culto o alla professione
religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o
centri culturali”, si propone di controllare i mutamenti di
destinazione d’uso suscettibili, per l’afflusso di persone o
di utenti, di creare centri di aggregazione con riflessi di
rilevante impatto urbanistico.
---------------
La sentenza resa in primo grado va riformata e –per
l’effetto– il ricorso ivi proposto va respinto.
Il Collegio ribadisce in tal senso che, come evidenziato
anche nella recente ordinanza cautelare n. 2008 dd.
10.05.2011, se un immobile non risulta sia utilizzato in via
esclusiva quale luogo di culto (diritto, questo, il cui
esercizio è comunque garantito anche ai non cittadini a’
sensi e nei limiti dell’art. 19 Cost.), in linea di
principio non è possibile affermare la sussistenza di
un’incompatibilità edilizio-urbanistica della destinazione
d’uso dell’immobile medesimo, il quale peraltro consterebbe
sia a tutt’oggi nella specie adibito a “negozio”,
anche se poi divenuto sede dell’Associazione Culturale Da’awa.
L’esame dello statuto di tale Associazione e delle
circostanze di fatto documentate sino alla predetta data del
23.07.2011 convincono tuttavia il Collegio della circostanza
che, a differenza del caso definito in sede cautelare da
questa stessa Sezione mediante l’anzidetta ordinanza n. 2008
del 2001, nella fattispecie non risulta materialmente
comprovato lo svolgimento da parte della Associazione
medesima di attività diverse da quelle proprie della
preghiera, nondimeno reputata in via del tutto apodittica
dal TAR come accessoria e marginale nel contesto degli scopi
statutari perseguiti da Da’awa.
In effetti, nell’estrema genericità dei pur commendevoli
scopi di carattere generale enunciati dallo statuto di Da’awa
(“rafforzare il legame di fratellanza umana tra comunità
e i cittadini locali attraverso lo scambio culturale, la
collaborazione sociale, la vicinanza civile all’interno di
un quadro di rispetto e di integrazione”; “essere un
elemento di una area di convivenza e di pace, promuovendo
una condotta morale che porti alla pratica del bene”; “far
rivivere gli insegnamenti del Profeta - Sunna e la
rivelazione Divina - Corano”), la specifica attività di
“organizzare preghiere individuali e collettive”
assume all’evidenza un carattere non occasionale ma del
tutto preminente: e ciò inderogabilmente impone, pertanto,
l’applicazione nella specie dell’art. 52, comma 3-bis della
L.R. 11.03.2005 n. 12 come introdotto dall’art. 1 della L.R.
14.07.2006 n. 12, laddove si dispone la necessità del
rilascio del permesso di costruire per i “mutamenti di
destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la
realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione
di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali”.
Né va sottaciuto che l’art. 70 e ss. della medesima L.R. 12
del 2005 reca una specifica disciplina urbanistica per i
luoghi di culto e che, medio tempore, lo ius superveniens
contenuto nell’art. 71, comma 1, lett. c–bis, della L.R.
11.03.2005 n. 12, così come inserito dall’art. 12 della L.R.
21.02.2011 n. 3, ha comunque ricondotto nella categoria
delle “attrezzature di interesse comune per servizi
religiosi … gli immobili (comunque) destinati a sedi di
associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi
forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative
siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto
o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole
di religione o centri culturali”.
In tale contesto, pertanto, la trasformazione
–inoppugnabilmente avvenuta nella specie– del preesistente “negozio”
in luogo preminentemente adibito a culto non poteva che
richiedere, anche a prescindere dalla concomitantemente
contestata realizzazione al piano seminterrato di un
tavolato interno, il rilascio del titolo edilizio abilitante
al mutamento della destinazione d’uso dei relativi locali.
Né la disciplina contenuta nel testé citato art. 52, comma
3-bis, della L.R. 12 del 2005 come introdotto dall’art. 1
della L.R. 12 del 2006 può reputarsi incostituzionale
secondo la prospettazione svolta in tal senso dagli
appellati.
Secondo questi ultimi, infatti, tale disciplina violerebbe:
- l’art. 2 Cost. (riconoscimento costituzionale dei diritti
inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni
sociali; tra i diritti inviolabili dell’uomo vi è il diritto
alla preghiera religiosa ed al culto);
- l’art. 3 Cost. (violazione del principio d’eguaglianza e
ragionevolezza in quanto sarebbe chiara la discriminazione
che la Regione Lombardia pone a coloro che vogliano
destinare i locali, anche senza opere, a luogo di culto
-necessità di operare con permesso di costruire- rispetto a
tutti gli altri cittadini che vogliano effettuare un
mutamento di destinazione d'uso d’altro genere -il permesso
di costruire non necessita- è sufficiente la denuncia
d’inizio attività, o la semplice comunicazione);
- l’art. 8 Cost. (libertà di tutte le confessioni religiose
davanti alla legge);
- l’art. 9 Cost. (promozione dello sviluppo della cultura);
- gli artt. 18 e 19 Cost. (a mezzo della contestata
disciplina regionale si inciderebbe e si annullerebbe il
diritto di associarsi liberamente ed il diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa al fine di
farne propaganda -anche a mezzo di associazioni culturali-
ed anche per esercitare in pubblico ed in privato il proprio
culto);
- l’art. 20 Cost. (si violerebbe il divieto costituzionale
di non porre speciali limitazioni legislative per ogni forma
d’attività dell’associazione con fine di culto);
- e, da ultimo, l’art. 21 Cost. (si inciderebbe e si
annullerebbe il diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero costituito anche dall’esercizio del culto.
Il Collegio a tale ultimo riguardo evidenzia che lo stesso
giudice di primo grado ha convenuto che l’art. 52, comma
3-bis della L.R. 12 del 2005 per la sua collocazione e la
sua ratio è palesemente volto al controllo di
mutamenti di destinazione d’uso suscettibili, per l’afflusso
di persone o di utenti, di creare centri di aggregazione
(chiese, moschee, centri sociali, ecc.) aventi come
destinazione principale o esclusiva l’esercizio del culto
religioso o altre attività con riflessi di rilevante impatto
urbanistico, le quali richiedono la verifica delle dotazioni
di attrezzature pubbliche rapportate a dette destinazioni:
se non altro agli effetti dell’altrettanto necessario e
conseguente rilascio del certificato di agibilità (cfr. art.
23 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380)
dell’immobile destinato al nuovo uso, nonché della parimenti
necessaria e conseguente pratica di prevenzione incensi di
cui al D.P.R. 12.01.1998 n. 37 di competenza dei Vigili del
Fuoco.
Pertanto non sussiste, nel contesto del medesimo comma
3-bis, alcuna discriminazione di carattere
politico-culturale e religioso, anche per il fatto che la
disciplina sopradescritta è uniformemente applicata ad ogni
luogo di culto, anche cattolico, nonché ad ogni centro
sociale, di qualsivoglia tendenza socio-politica, al fine di
salvaguardare l’incolumità di tutti coloro che frequentano
tali luoghi di riunione (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 27.10.2011 n. 5778 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI -
EDILIZIA PRIVATA:
Variazione di destinazione d'uso
dell'immobile - Istanza - Diniego - Adozione
- Sindaco - Vizio di incompetenza -
Competenza del Dirigente - Ipotesi di
ordinaria attività gestionale. (D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, art. 107).
L'istanza di variazione di destinazione
d'uso dell'immobile, non rientrando
nell'ambito della definizione di obiettivi e
programmi o della verifica della rispondenza
dei risultati dell'attività amministrativa,
integra una ipotesi di ordinaria attività
gestionale, come tale affidata, in virtù del
principio della separazione fra livello di
indirizzo politico e gestionale, alla
generale competenza del Dirigente in quanto
apice della struttura burocratica.
Qualora,
dunque, il provvedimento di diniego
sull'istanza suddetta sia stato adottato dal
Sindaco ha luogo una ipotesi di vizio di
incompetenza per violazione dell'art. 107
del D.Lgs. n. 267 del 2000, nella parte in
cui contempla una previsione generale che
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti non
ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e
controllo politico-amministrativo, ivi
compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno (TAR Valle d'Aosta,
sentenza 20.10.2011 n. 68 - massima tratta
da www.diritto24.ilsole24ore.com -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Il costo di costruzione c'è.
Dall'ingrosso al dettaglio, il commerciante paga. Sentenza
del Consiglio di stato: l'onere rimane, anche senza lavori
edilizi.
Il costo di costruzione previsto dagli
oneri di urbanizzazione imposti ai commercianti dalla legge
cosiddetta «Bucalossi» è dovuto in quota corrispondente
anche se nei locali non sono stati effettuati interventi
edilizi per consentire il passaggio dalla vendita
all'ingrosso a quella al dettaglio.
Lo precisa la
sentenza 14.10.2011 n. 5539 dalla IV Sez. del
Consiglio di Stato.
Trasformazione e vantaggio.
L'impresa che ha sede nell'area urbana destinata
all'industria e all'artigianato è «pizzicata» dal
Comune: il cambio di destinazione d'uso realizzato nei
locali con il «via» alla vendita al dettaglio non
risulta autorizzato nell'ambito della concessione ottenuta.
Scatta così la rideterminazione degli oneri di
urbanizzazione, primaria e secondaria. Che tuttavia il
commerciante non contesta.
Ciò che non vuole pagare l'azienda, che per ironia della
sorte vende prodotti per l'edilizia, sono i costi di
costruzione. E la motivazione è che non sono stati
realizzati lavori per aprire la vendita al pubblico:
l'ampiezza della superficie «dedicata» non è
cambiata. Ma la censura non coglie nel segno.
È vero: il contributo relativo al costo di costruzione di
cui alla legge Bucalossi è riconducibile all'attività
costruttiva considerata in sé. Ma attenzione, si tratta di
un prelievo che ha natura paratributaria: il corrispettivo è
comunque dovuto in presenza di una «trasformazione
edilizia» produce vantaggi economici connessi
all'utilizzazione. E ciò indipendentemente dall'esecuzione
fisica di opere. Con il passaggio dall'ingrosso al dettaglio
si verifica un mutamento d'uso rilevante nell'esercizio
commerciale: si tratta, infatti, di due categorie
funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e la
trasformazione determina comunque un aumento del cosiddetto
«carico urbanistico».
Scorporo impossibile.
La mancata realizzazione di opere edilizie all'interno dei
locali è irrilevante. Il passaggio dall'ingrosso al
dettaglio comporta maggiori oneri sociali delle opere di
urbanizzazione e fa perciò insorgere il presupposto
imponibile per la debenza del contributo concessorio
comprensivo della quota relativa al costo di costruzione: ne
consegue che l'utilizzatore del beneficio deve pagare la
differenza tra gli oneri di urbanizzazione già corrisposti
per la destinazione d'uso originaria e quelli, se più
elevati come nel caso di specie, dovuti per la nuova
destinazione impressa all'immobile.
E il contributo concessorio così rideterminato comprende
necessariamente anche il costo di costruzione (articolo
ItaliaOggi del 18.10.2011). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Mutamento di destinazione d'uso -
Variazione degli standard - Configurabilità come nuova
costruzione - Sussiste.
Il mutamento
di destinazione d'uso da locali senza permanenza di persone
in locali abitabili rientra nel concetto di nuova
costruzione, che riguarda non soltanto la realizzazione di
un manufatto su area libera, ma include ogni intervento di
ristrutturazione che renda un manufatto oggettivamente
diverso da quella preesistente. Detta oggettiva diversità
sussiste ogniqualvolta si abbia un mutamento di destinazione
d'uso che implichi la variazione degli standard, poiché
detta destinazione d'uso rappresenta in elemento
determinante della tipologia del manufatto (massima tratta
da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 13.10.2011 n. 2426 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
La
disposizione di cui all'art. 52, comma 3-bis, L.R. 12/2005
della Lombardia vuole evitare che -attraverso la
liberalizzazione dei cambi di destinazione d'uso stabilita
dall'art. 51 della LR 12/2005- siano realizzate innovazioni
di grande impatto sul tessuto urbano senza un preventivo
esame da parte dell'amministrazione.
Anche in presenza non di un luogo espressamente destinato
all’esercizio del culto islamico, ma solo di un luogo di
raduno di immigrati di religione islamica con finalità
meramente culturali e non cultuali comunque trova
applicazione (configurandosi alternativamente l’ipotesi del
“centro sociale”, inteso come luogo di aggregazione di una
cospicua entità di soggetti aventi interessi comuni) la
suddetta norma regionale che richiede il rilascio di
specifico titolo edilizio, nella specie non richiesto.
La L.R. 11.03.2005 n. 12, al
comma 3-bis dell’art. 52 (recante la rubrica ”Mutamenti
di destinazione d'uso con e senza opere edilizie”)
espressamente dispone che: “I mutamenti di destinazione
d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di
opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di
culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati
a permesso di costruire”.
La Sezione (cfr. la sentenza 14.09.2010 n. 3522 ) ha già
avuto modo di rilevare che tale disposizione vuole evitare
che -attraverso la liberalizzazione dei cambi di
destinazione d'uso stabilita dall'art. 51 della LR 12/2005-
siano realizzate innovazioni di grande impatto sul tessuto
urbano senza un preventivo esame da parte
dell'amministrazione.
Va rilevato che quand’anche dovesse accedersi alla tesi di
parte ricorrente, -secondo cui nella fattispecie non si
sarebbe in presenza di un luogo espressamente destinato
all’esercizio del culto islamico, ma solo di un luogo di
raduno di immigrati di religione islamica con finalità
meramente culturali e non cultuali- ciò non di meno comunque
trova applicazione (configurandosi alternativamente
l’ipotesi del “centro sociale”, inteso come luogo di
aggregazione di una cospicua entità di soggetti aventi
interessi comuni) la suddetta norma regionale che richiede
il rilascio di specifico titolo edilizio, nella specie non
richiesto
(TAR Lombardia-Brescia,
Sez. I,
sentenza 22.09.2011 n. 1320 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Mutamento di destinazione d'uso - Oneri
di urbanizzazione - Supplemento di contributo urbanistico -
In caso di aumento del carico urbanistico - Legittimità.
In caso di
mutamento della destinazione d'uso dell'immobile -nel caso
di specie da residenza a studio medico- che comporti un
incremento del carico urbanistico è legittima la richiesta
della P.A. circa la corresponsione di un supplemento del
contributo pari alla differenza tra il contributo previsto
per la nuova destinazione e quello relativo alla precedente
(cfr. TAR Milano, sent. n. 2989/2006, 1115/2005, 1100/2005,
145/2005) (massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 20.09.2011 n. 2236 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Nuova costruzione - Nozione - In caso di
mutamento di destinazione d'uso con variazione degli
standard - Sussiste.
La realizzazione di un nuovo insediamento non consegue
necessariamente ad una nuova edificazione, ben potendo
configurarsi anche ove venga mutata la destinazione d'uso di
edificio già esistente -nel caso di specie creazione di
insediamento non residenziale derivante da insediamento
residenziale- (cfr. TAR Milano, sent. n 1069/2011) (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 20.09.2011 n. 2236 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
La destinazione urbanistica della zona
non rileva ai fini del cambio di destinazione d'uso
dell’immobile ivi localizzato, che ha assunto una
utilizzazione economica diversa (quella commerciale), che
giustifica il pagamento delle spese di urbanizzazione ai
sensi dell'art. 9, lett. b), della L. n. 10/1977.
Con il secondo motivo si
sostiene che il cambio di destinazione d'uso dell'immobile,
da magazzino ad attività commerciale, non avrebbe
giustificato il pagamento delle spese di urbanizzazione per
la nuova destinazione perché l'immobile ricadrebbe in zona
M/2 destinata ad attrezzature di servizi generali e locali,
e quindi, il mutamento di destinazione non era soggetto a
concessione edilizia ma a mera autorizzazione.
La censura è infondata perché la destinazione urbanistica
della zona non rileva ai fini del cambio di destinazione
d'uso dell’immobile ivi localizzato, che ha assunto una
utilizzazione economica diversa (quella commerciale), che
giustifica il pagamento delle spese di urbanizzazione ai
sensi dell'art. 9, lett. b), della L. n. 10/1977
(Consiglio di Stato, Sez.
V,
sentenza 01.09.2011 n. 4906 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Mutamento funzionale della destinazione
d’uso da residenziale a professionale - Presupposto -
Modifiche della tipologia costruttiva o dell’organizzazione
interna degli spazi.
Per poter parlare di un mutamento funzionale della
destinazione d'uso di un immobile da residenziale a
professionale -direzionale, occorre riferirsi alle oggettive
caratteristiche dei locali interessati dall’intervento di
trasformazione, dovendosi escludere tale mutamento quando
l’utilizzazione lavorativa dei locali non abbia comportato
una modifica della tipologia costruttiva o, quantomeno,
dell'organizzazione interna degli spazi (TAR Parma Emilia
Romagna, sez. 1^ 26.11.2009, n. 792, sentenza che richiama
anche: TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 07.05.2009, n.
150).
Diversamente opinando si dovrebbe invero concludere che
anche lo svolgimento di un'attività professionale svolta
senza alcun apparato organizzativo e strumentale nello
studio della propria abitazione, ne comporta la
trasformazione in immobile ad uso direzionale (TAR Veneto,
Sez. II,
sentenza 01.07.2011 n. 1110 - link a
www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
1. Mutamento di destinazione d'uso -
Potere della P.A. di limitare una destinazione ammessa -
Legittimità ex art. 41, Costituzione.
2. Mutamento di destinazione d'uso - Incremento di valore
degli immobili - Stima dell'Agenzia del Territorio - E' atto
endoprocedimentale - Conseguenze - Necessità di notifica
all'Agenzia del Territorio - Non sussiste.
1. E'
configurabile in capo al Comune il potere di introdurre,
oltre al divieto tout court della destinazione d'uso
in relazione ad una determinata area, anche una limitazione
percentuale della medesima destinazione, benché ammessa:
tale diversificazione funzionale delle aree, attraverso la
quale l'autorità investita della pianificazione contempera
la molteplicità di interessi convergenti in subiecta
materia, è giustificata dall'art. 41 della Costituzione e
dal suo riferimento alla utilità sociale quale limite alla
libertà d'iniziativa economica privata (cfr. Corte
Costituzionale, sent. n. 167/2009; Cons. di Stato, sent. n.
894/2011).
2.
In materia di rilevazioni di incremento di valore degli
immobili nel passaggio da una destinazione d'uso ad
un'altra, la stima dell'Agenzia del Territorio costituisce
atto interno, non direttamente lesivo, e pertanto
impugnabile solo unitamente al provvedimento che irroga la
sanzione: ciò esclude la configurabilità dell'Agenzia del
Territorio come contraddittore necessario (cfr. TAR Milano,
sent. n. 468/2011, n. 1546/2010).
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.06.2011 n. 1730 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
OGGETTO: Quesiti in merito al frazionamento di unità
immobiliari e al cambio di destinazione d’uso.
Il Comune pone dei quesiti sul frazionamento di unità
immobiliari e sul cambio di destinazione d’uso delle stesse,
eseguiti senza esecuzione di opere edilizie o tramite
interventi riconducibili ad attività di manutenzione
straordinaria, in ordine ai quali si osserva quanto segue
(Regione Marche,
parere 06.06.2011 n. 188/2011). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Residenza a ufficio: senza opere cambio
d'uso regolare.
Il semplice cambio di destinazione
d'uso, effettuato senza opere evidenti, non implica
necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del
territorio comunale e, come tale, non abbisogna di
concessione edilizia qualora non sconvolga l’assetto
dell’area in cui l’intervento edilizio ricade. Dagli atti
depositati in giudizio risulta, per tabulas, che si tratta
di un cambio di destinazione d’uso senza opere (da
residenziale a funzionale).
Come noto, è stato affermato in giurisprudenza che il
semplice cambio di destinazione d'uso, effettuato senza
opere evidenti, non implica necessariamente un mutamento
urbanistico-edilizio del territorio comunale e, come tale,
non abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga
l'assetto dell'area in cui l'intervento edilizio ricade
(cfr, tra le tante, Cons. Stato, sez. V., 23.02.2000 n. 949,
TAR Liguria, sez. I, 28.01.2004 n. 102, TAR Veneto, Sez. III,
13.11.2001 n. 3699, Cass. Penale, Sez. III, 01.10.1997 n.
3104 e, più di recente, TAR Lazio, sez. II, 07.10.2005 n.
8002 e TAR Abruzzo, sede l'Aquila, 02.04.2009 n. 236).
Sul punto, la Regione Lazio non ha legiferato in materia, né
con l’ultima l.r. 38/1999, né con la precedente l.r.
36/1987.
Nella fattispecie in esame, il mutamento da residenza a
ufficio non comporta alcun aggravio né una oggettiva
modificazione nell'assetto urbanistico-edilizio della zona,
dal che consegue che detta attività non è soggetta al previo
rilascio della concessione edilizia (ora permesso di
costruire) (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Lazio-Roma,
Sez. I-quater,
sentenza 24.05.2011 n. 4622 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Nuova costruzione - Nozione - In caso di
mutamento di destinazione d'uso con variazione degli
standard - Sussiste.
Il concetto di
nuova costruzione riguarda non soltanto la realizzazione di
un manufatto su area libera, ma include, altresì, ogni
intervento di ristrutturazione che renda un manufatto
oggettivamente diverso da quello preesistente: in
particolare, tale oggettiva diversità sussiste ogniqualvolta
si abbia un mutamento di destinazione d'uso che implichi la
variazione degli standard, poiché detta destinazione d'uso
rappresenta un elemento determinante della tipologia del
manufatto (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4256/2008; TAR
Milano, sent. n. 1787/2010; TAR Torino, sent. n. 940/2010)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 27.04.2011 n. 1069 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Richiesta di pagamento del costo di
costruzione - Cambio di destinazione d'uso - Nuova
destinazione ammessa dalle N.T.A. - Categorie edilizie
autonome - Vincolo di strumentalità - Irrilevanza -
Legittimità.
Se il cambio
di destinazione d'uso di un immobile, ancorché compatibile
nella medesima zona omogenea, è intervenuto tra categorie
edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, e, quindi,
ha integrato una modificazione edilizia con effetti
incidenti sul carico urbanistico, è soggetta al regime
oneroso, indipendentemente dalla tipologia delle opere.
Di conseguenza, risultando altresì irrilevante la
rappresenta strumentalità della nuova destinazione di parte
delle aree (espositiva) alla pregressa destinazione
sussistente nella restante parte di edificio (produttiva),
risulta legittima la richiesta di pagamento del costo di
costruzione impugnata (massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 16.03.2011 n. 740 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Cambio d'uso gratis solo se non cresce
il carico urbanistico. L'esenzione degli oneri «segue» la
necessità della dotazione di servizi.
Il cambio d'uso non è sempre "gratuito", ma non solo.
Il pagamento del contributo di costruzione è uno degli snodi
critici della materia edilizia e, nel corso degli anni, una
nutrita giurisprudenza ha chiarito gli aspetti più
problematici della materia, specie per quel che riguarda la
natura giuridica del contributo, le varie ipotesi di
esenzione e i presupposti per il suo pagamento in relazione
alla tipologia dell'intervento che si intende realizzare.
La definizione di «carico».
A quest'ultimo riguardo il Tar Lombardia-Brescia, Sez. I,
con la recente
sentenza 03.03.2011 n. 375, affronta una delle
questioni di maggior rilievo nella materia, quella del
cambio di destinazione d'uso, anche se attuato in assenza di
interventi costruttivi, qualora questo determini comunque un
aumento del cosiddetto «carico urbanistico».
Questo concetto non è definito dalla legislazione vigente,
ma la giurisprudenza della Cassazione l'ha individuato come
«l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario
come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza
del numero delle persone insediate su di un determinato
territorio» (Sezioni unite penali, 20.03.2003, sentenza
n. 12878).
In altri termini, poiché ogni insediamento umano è
costituito da un elemento primario (abitazioni, uffici,
opifici, negozi, eccetera), è necessario proporzionare
questo primo elemento a quello cosiddetto secondario o di
servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici,
parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio
idrico, condutture di erogazione del gas), in relazione al
numero degli abitanti insediati e alle caratteristiche delle
attività svolte in quello stesso territorio.
Proprio partendo da questa considerazione, i giudici
bresciani, richiamando propri precedenti orientamenti (n.
145/2005, n. 646/2004 e n. 34/1998) rilevano come il
presupposto imponibile per il pagamento dei contributi di
urbanizzazione vada ravvisato nella domanda di una maggiore
dotazione di servizi nel l'area di riferimento (rete viaria,
fognature eccetera), che sia indotta dalla destinazione
d'uso concretamente impressa al manufatto. Questo perché una
diversa utilizzazione dell'edificio rispetto a quella
stabilita nel l'originario titolo abilitativo può
determinare una variazione quantitativa e qualitativa del
carico urbanistico.
Il pagamento degli oneri si giustifica quindi con la
necessità di ridistribuire –in modo equo per la comunità– i
costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli
gravare sugli interessati che beneficiano delle utilità
derivanti dalla loro presenza. Il contributo di
urbanizzazione infatti, secondo il Consiglio di Stato
(sezione V, n. 2359/2009 e n. 2258/2006), pur non avendo
natura tributaria, costituisce comunque «un corrispettivo
di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso
al rilascio della concessione edilizia, a titolo di
partecipazione del concessionario ai costi delle opere di
urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che
la nuova costruzione ne ritrae».
Il mutamento rilevante.
Da questi elementi la sentenza del Tar Lombardia fa derivare
che il presupposto imponibile si verifica in tutti i casi di
«mutamento rilevante» della destinazione d'uso dalla quale
derivi un maggior carico urbanistico, con conseguente
necessità per l'interessato di pagare la differenza tra gli
oneri di urbanizzazione già corrisposti per la destinazione
d'uso originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la
nuova destinazione impressa al l'immobile (ad esempio, la
trasformazione di un albergo in un edificio residenziale).
Quanto al concetto di «mutamento rilevante», la
pronuncia chiarisce un elemento importante, specificando che
lo stesso sussiste in tutti i casi di «passaggio tra due
categorie funzionalmente autonome dal punto di vista
urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza
del regime contributivo in ragione di diversi carichi
urbanistici, cosicché la circostanza che le modifiche di
destinazione d'uso senza opere non sono soggette a
preventiva concessione o autorizzazione sindacale non
comporta ipso jure l'esenzione dagli oneri di urbanizzazione
e quindi la gratuità dell'operazione».
Di conseguenza, ciò che assume rilievo ai fini del pagamento
non è la necessità o meno di un titolo abilitativo per
l'attività di trasformazione edilizia che si vuole
realizzare (permesso di costruire o Dia): il presupposto
impositivo si può verificare anche nel caso di mutamento di
destinazione d'uso del fabbricato di tipo «funzionale»,
cioè senza alcuna esecuzione di opere (si veda anche anche
Tar Campania-Napoli n. 6271/2008, citata nella scheda a
destra) (articolo Il Sole 24 Ore del 04.07.2011). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Mutamento della destinazione d'uso di
edifici - Lottizzazione abusiva materiale - Configurabilità
- Fattispecie: modifica della destinazione da sottotetti a
mansarde.
Rientra nel concetto giuridico di lottizzazione abusiva
materiale, anche l’esecuzione dei lavori che determinano un
mero mutamento della destinazione d'uso di edifici, già
esistenti, da cui derivi la necessità di nuovi interventi di
urbanizzazione (Cass. 15/02/2007, n. 6396). Fattispecie:
configurabilità del reato di lottizzazione abusiva
conseguente alla modifica della destinazione da sottotetti a
mansarde. (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 23.02.2011 n. 6892 - link a
www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Destinazione d'uso; mutamento; assenza
di lavori edili; concessione edilizia; non necessarietà;
modifiche prospettiche; ampliamento dell'immobile; titolo
abilitativo.
Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili in assenza
di lavori edili, purché compatibile con la destinazione di
zona, non è assoggettato a concessione edilizia, in quanto
costituisce espressione non già dello ius aedificandi,
bensì dello ius utendi.
La circostanza di cui innanzi, e la conseguente non
necessità del titolo abilitativo, deve, tuttavia, escludersi
ogni qualvolta il richiedente, formulando istanza di condono
ai sensi della L. n. 47 del 1985, indichi nel medesimo
modello il cambio di destinazione d'uso e le modifiche
prospettiche, le quali non solo implicano necessariamente
delle opere, in quanto incidenti sulla forometria esterna
del fabbricato, ma per di più appaiono strutturalmente
finalizzate proprio alla diversa utilizzazione dell'immobile
medesimo (nella specie come albergo e non più come
abitazione), nonché, in altro modello, la necessità di un
ampliamento (TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 15.02.2011 n. 236 - tratto da
www.diritto24.ilsole24ore.com - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
1. Mutamento di destinazione d'uso -
Divieto di introdurre limiti quantitativi alla presenza di
destinazioni complementari a fianco di quelle principali -
Illegittimità.
2. Mutamento di destinazione d'uso - Incremento di valore
degli immobili - Stima dell'Agenzia del Territorio - E' atto
endoprocedimentale - Conseguenze - Onere di impugnabilità
della stima - Non sussiste.
1.
In materia di disciplina dei mutamenti delle destinazioni
d'uso degli immobili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.R.
1/2001 -norma oggi abrogata, ma sostanzialmente confluita
nell'art. 51, comma 1, lett. d), L.R. 12/2005- da un lato, è
consentito ai comuni di escludere in toto determinate
destinazioni: dall'altro, tuttavia, tale norma non può
essere intesa come divieto di introdurre limiti quantitativi
alla presenza di destinazioni complementari a fianco di
quella o quelle identificate come principali.
2.
In materia di rilevazioni di incremento di valore degli
immobili nel passaggio da una destinazione d'uso ad
un'altra, la stima dell'Agenzia del Territorio costituisce
atto interno, non direttamente lesivo, e pertanto
impugnabile solo unitamente al provvedimento che irroga la
sanzione: ciò esclude la configurabilità dell'Agenzia del
Territorio come contraddittore necessario (cfr. TAR Milano,
sent. n. 1546/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 11.02.2011 n. 468 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Contributi e oneri - Rimborso della
differenza tra oneri concessori versati per il terziario e
minori oneri dovuti per l'abitativo - Impossibilità.
Una volta che l'intervento edilizio sia stato realizzato in
base a permesso di costruire chiesto dall'interessato e
questi ne abbia successivamente mutata la destinazione
d'uso, non è dovuto alcun rimborso della differenza tra
oneri concessori versati per il terziario e (minori) oneri
dovuti per l'abitativo: infatti, nessuna norma prevede la
restituzione degli oneri (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 11.02.2011 n. 468
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
TAR Milano: mutamento di destinazione
d'uso, rimangono le percentuali.
Il TAR di Milano ha affermato che, pur
nel regime della L.R. 12/2005, lo strumento urbanistico può
prevedere limitazioni percentuali alle destinazioni d'uso
ammissibili nelle diverse zone. Ciò alla luce di
un'interpretazione estensiva dell'ultimo inciso contenuto
nell'art. 51 primo comma della L.R. 12/2005: "salve quelle
escluse dal PGT" significa che lo strumento urbanistico può
derogare al principio per cui le destinazioni d'uso
ammissibili (principali, complementari e accessorie),
coesistono senza limitazioni percentuali.
L’art. 51 della legge regionale n. 12/2005 dispone (secondo
e terzo comma): “I comuni indicano nel PGT in quali casi
i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici,
attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una
variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui
all’articolo 9. Per i mutamenti di destinazione d’uso non
comportanti la realizzazione di opere edilizie, le
indicazioni del comma 2 riguardano esclusivamente i casi in
cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi
commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31.03.1998, n. 114”.
Queste disposizioni -peraltro rivolte ai futuri PGT-
riguardano i mutamenti di destinazione d’uso ammessi, non
quelli esclusi dallo strumento urbanistico. Esse riproducono
infatti l’art. 1, comma 3, della previgente l.r. n. 1 del
2001, che in termini pressoché identici recitava: “I
comuni indicano, altresì, attraverso lo strumento
urbanistico generale, in quali casi i mutamenti di
destinazione d'uso di aree e di edifici, ammissibili ai
sensi del comma 2, attuati con opere edilizie, comportino un
aumento ovvero una variazione del fabbisogno di standard;
per quanto riguarda i mutamenti di destinazione d'uso
ammissibili, non comportanti la realizzazione di opere
edilizie, le suddette indicazioni riguarderanno
esclusivamente i casi in cui le aree o gli edifici vengano
adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti
esercizi di vicinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera d), del d.lgs. 31.03.1998, n. 114”.
Quanto all’art. 54 della legge regionale, il fatto che i
mutamenti di destinazione che non determinino carenza di
aree per servizi e attrezzature di interesse generale non
costituiscano variazione essenziale, non esclude la
sanzionabilità dei mutamenti di destinazione che si pongano
in contrasto con lo strumento urbanistico (TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 11.02.2011 n. 468 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Mutamento di destinazione d'uso -
Finalità - Mutamento d'uso funzionale - Variazione su
immobile senza opere - Assenza del titolo - Illegittimità
dell'ordine di demolizione - Variazioni con opere -
Necessità del titolo - Legittimità dell'ordine di
demolizione - Impugnativa - Infondatezza.
Il mutamento di destinazione d'uso consiste nel variare la
destinazione cui l'immobile è urbanisticamente destinato.
Esso può essere realizzato con opere, ed in tal caso è
soggetto a licenza o concessione ovvero a semplice
autorizzazione, a seconda del tipo di intervento, o senza
opere ed in tal caso è soggetto a semplice autorizzazione.
Ai fini del legittimo mutamento d'uso "funzionale" di
un locale, inteso quale variazione di destinazione
dell'immobile non implicante la realizzazione di opere
edilizie, non essendo richiesta concessione edilizia, è
illegittimo l'ordine sindacale di demolizione, motivato con
l'assenza o la difformità di idoneo titolo concessorio.
Viceversa, l'ipotesi di un mutamento di destinazione d'uso
non già funzionale, bensì strutturale, ovvero connesso e
conseguente all'esecuzione di opere, necessita di apposita
concessione il cui difetto legittima la demolizione delle
opere stesse.
Orbene, nel caso in esame, risulta infondato il gravame
promosso dalla ricorrente per l'annullamento del
provvedimento con cui il Comune resistente le ordinava la
demolizione di tre manufatti, perché realizzati in assenza
sia del titolo edilizio che del titolo paesistico -quest'ultimo
necessario essendo il predetto Comune sottoposto alle norme
del Piano Territoriale Paesistico approvato con D.M. del
04.07.2002, pubblicato in G.U. serie generale n. 219 del
19.09.2002-, giacché risultava che i predetti manufatti,
diversamente da quanto asseriva la ricorrente, presentavano
caratteristiche difficilmente riconducibili a quelle
precedenti, con la conseguenza che vi era stata un'attività
edilizia manipolativa che doveva necessariamente
qualificarsi come illecita e, quindi, abusiva in quanto
posta in essere senza i succitati titoli (TAR
Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 07.02.2011 n. 735 - tratto da
www.diritto24.ilsole24ore.com - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Immobile abusivo ultimato - Mancanza del
certificato di abitabilità - Sequestro - Art. 221 T.U. delle
leggi sanitarie - Art. 321 c.p.p..
In materia di reati edilizi o urbanistici, ai fini della
sequestrabilità preventiva di un immobile abusivo già
ultimato, può considerarsi come antigiuridica l'implicazione
proveniente dalla perpetrazione dell'illecito amministrativo
sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie
(divieto di abitare gli edifici sforniti di certificato di
agibilità), che, pur non potendosi inquadrare nella nozione
di "agevolazione della commissione di altri reati",
certamente integra una situazione illecita ulteriore
prodotta dalla condotta (la libera utilizzazione della cosa)
che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire
(Cass., Sez. III, 16.11.2004, n. 44433 e sez. IV,
19.04.2007, n. 15845).
Mutamento di destinazione d'uso
materiale - Configurabilità - Immobile abusivo - I lavori
eseguiti ripetono le caratteristiche di illegittimità.
Deve ritenersi realizzato un mutamento di destinazione d'uso
materiale (e non meramente ‘funzionale’), quando
l'innovazione avviene attraverso l'esecuzione di opere
edilizie ad essa finalizzate. Inoltre, i lavori eseguiti,
riguardano un immobile preesistente non edificato
legittimamente, per il quale pende procedura di condono non
ancora definita, sicché ripetono le caratteristiche di
illegittimità dall'opera alla quale sono intimamente
connessi e costituiscono abusiva prosecuzione della stessa.
Reati edilizi o urbanistici -
Disponibilità del manufatto - Profilo della offensività e
misura cautelare - Valutazione del giudice.
In tema di reati edilizi o urbanistici, spetta al giudice di
merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta
valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa
pertinente all'illecito penale.
In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione
degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato
utile a stabilire in che misura il godimento e la
disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o
di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione
del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale
disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro
sotto il profilo della offensività.
In altri termini, il giudice deve determinare in concreto,
il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa
appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della
tutela penale, in correlazione al potere processuale di
intervenire con la misura preventiva cautelare (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 03.02.2011 n. 3885 - link a
www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
1. Contributi e oneri concessori -
Mutamenti di destinazione d'uso - Necessità.
2. Contributi e oneri concessori - Previsione di distinte
sottocategorie di destinazioni d'uso con diversi importi dei
contributi concessori - Legittimità.
1.
La necessità di corrispondere i contributi concessori anche
per i mutamenti di destinazione d'uso è principio
enucleabile dall'art. 10, ultimo comma, della Legge n. 10
del 1977, al fine di evitare che, quando la nuova tipologia
assegnata all'immobile avrebbe comportato all'origine un più
oneroso regime contributivo urbanistico, attraverso la
modifica della destinazione il contributo possa essere evaso
in tutto o in parte a vantaggio del richiedente e, di
contro, con l'aggravio urbanistico già valutato in sede di
fissazione di quel regime contributivo.
2.
Deve ritenersi legittima la suddivisione delle categorie di
destinazione d'uso in più sottocategorie o sottofunzioni,
con diversa onerosità dal punto di vista dei contributi di
costruzione, laddove ciò sia giustificato da significative
diversità del carico urbanistico implicato dall'una o
dall'altra di esse, tale da giustificare diverse modulazioni
di calcolo del contributo concessorio (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 26.01.2011 n. 240 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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anno 2010 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Concessione edilizia e licenza di
abitabilità - Destinazione d'uso - Mutamento senza opere
edili - Non occorre - Condizione.
Il cambio di destinazione d'uso di un immobile senza opere
edilizie non costituisce immutazione urbanistica ai sensi
dell'art. 1,1. 28.01.1977 n. 10 ed è, pertanto, soggetto ad
autorizzazione, non già a concessione, ma esclusivamente a
condizione che non implichi situazioni di incompatibilità
con le previsioni funzionali di zona ed il piano regolatore
non diversifichi gli indici di edificazione a seconda delle
destinazioni (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 07.12.2010 n. 8620 - tratto da
www.diritto24.ilsole24ore.com - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
VECCHI CONDONI.
È legittimo il provvedimento con il quale, in sede di
rilascio di una concessione in sanatoria in base ai condoni
del 1985 e del 1994 per aver mutato senza opere edilizie da
commercio all'ingrosso a commercio al minuto la destinazione
d'uso di un fabbricato in zona D (destinata ad «attività
produttive»), è stato chiesto il pagamento del
conguaglio degli oneri concessori per il mutamento della
destinazione d'uso (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 07.12.2010 n. 8620 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
1. Art. 52, comma 3-bis, L.R. n. 12/2005
- Mutamenti di destinazione d'uso - Attività con riflessi di
rilevante impatto urbanistico - Necessità di verificare le
dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a dette
destinazioni - Sussiste - Associazione culturale con fine
religioso - Applicabilità dell'art. 52, comma 3-bis, L.R. n.
12/2005 - Non sussiste, se il fine religioso è accessorio e
marginale nel contesto degli scopi statutari.
2. Art. 52, comma 3-bis, L.R. n. 12/2005 - Mutamenti di
destinazione d'uso - Rilevanza ai fini urbanistici dell'uso
di fatto dell'immobile - Non sussiste.
1.
L'art. 52, comma 3-bis, L.R. n. 12/2005, per la sua
collocazione e la sua ratio, è palesemente volto al
controllo di mutamenti di destinazione d'uso suscettibili,
per l'afflusso di persone o di utenti, di creare centri di
aggregazione (chiese, moschee, centri sociali, ecc.) aventi
come destinazione principale o esclusiva l'esercizio del
culto religioso o altre attività con riflessi di rilevante
impatto urbanistico, che richiedono la verifica delle
dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a dette
destinazioni.
La norma non pare quindi applicabile nel caso in cui
l'immobile venga utilizzato da un'associazione culturale in
cui il fine religioso rivesta carattere di accessorietà e di
marginalità nel contesto degli scopi statutari.
2.
Non rileva di norma ai fini urbanistici l'uso di fatto
dell'immobile in relazione alle molteplici attività umane
che il titolare è libero di esplicare (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 25.10.2010 n. 7050 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Cambio di destinazione d'uso - Mancanza
di conformità urbanistica.
E' respinto il ricorso per l'accertamento del silenzio
formatosi sull'istanza con la quale è stata chiesta
l'approvazione del cambio di destinazione d'uso di alcune
unità immobiliari.
Sulla base dei chiarimenti forniti dal comune su una
questione simile si ritiene che la mancanza di conformità
urbanistica non può essere superata semplicemente
richiamando la liberalizzazione dei cambi di destinazione
d'uso prevista in via generale dall'art. 51, comma 1, della
l.r. n. 12/2005 (massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 22.10.2010 n. 4109 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Impugnazione provvedimento sanzionatorio
- Cambio di destinazione d'uso in difformità dalle
previsioni urbanistiche comunali - Piano attuativo -
Infungibilità delle destinazioni - Legittimità.
In presenza della previsione di un piano attuativo che pone
un limite quantitativo alle varie destinazioni, non si può
affermare la piena fungibilità delle diverse destinazioni e
la conseguente libertà di modificare la destinazione d'uso
degli immobili (anche tra quelle ammesse dal P.R.G. per la
zona in questione), passando così da una destinazione
all'altra, senza una modifica del piano stesso.
Conseguentemente risulta legittimo il provvedimento
impugnato con il quale l'Amministrazione ha sanzionato la
violazione di una disposizione urbanistica di dettaglio,
mentre nessuna rilevanza ha la modalità con cui il cambio di
destinazione viene realizzato, aspetto che attiene al
profilo edilizio (massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 21.10.2010 n. 7032 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
N. D'Angelo,
Modifica di destinazione d'uso: titoli abilitativi e
trattamento sanzionatorio (Ufficio Tecnico n.
9/2010). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Mutamento di destinazione d'uso -
Creazione di luoghi di culto o centri sociali - Presupposti
- Usi di fatto - Irrilevanza - Fattispecie.
La volontà di attuare una particolare destinazione d'uso
-nel caso di specie ad "attrezzatura di interesse comune
per servizi religiosi"- deve trovare una corrispondenza
nella natura e nella tipologia di opere realizzate e non può
essere inferita dall'uso di fatto che possa, in precedenza,
essere stato posto in essere, tanto più quando l'istanza di
sanatoria non faccia riferimento alcuno ad una destinazione
di tipo religioso (cfr. TAR, Milano, sent. n. 4665/2009)
-nel caso di specie il TAR ha annullato il diniego di
rigetto di sanatoria del Comune ritenendo che le opere
oggetto della domanda consistessero, principalmente, nel
rifacimento della pavimentazione, nel ripristino degli
intonaci, nel rivestimento dei pilastri con cartongesso,
nella imbiancatura dei locali, nella realizzazione di
impianti igienico-sanitari ed elettrici e non rivelassero,
in alcun modo, la volontà dell'associazione ricorrente di
attuare una destinazione del fabbricato ad "attrezzatura
di interesse comune per servizi religiosi", ai sensi
dell'art. 71, l. Regione Lombardia n. 12/2005 (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenze 23.09.2010 nn. 6415 e
6416 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Lombardia, sulla localizzazione dei
luoghi di culto di diversa confessione religiosa e sul
cambio della destinazione d'uso, anche senza opere, per
ricavare un luogo di culto.
In sede di elaborazione degli strumenti urbanistici i
comuni, qualora ricevano richieste di localizzazione di
luoghi di culto, possono legittimamente porsi soltanto il
problema dell’effettiva esigenza di queste infrastrutture in
relazione al numero di soggetti interessati (anche su scala
sovracomunale se per le ridotte distanze o per altri motivi
risulti verosimile che il bacino potenziale è più ampio del
territorio comunale: v. art. 72, comma 3, della LR 12/2005).
Una volta accertata l’esigenza di un luogo di culto la
localizzazione deve essere necessariamente conforme alla
proposta presentata, qualora i promotori del progetto
abbiano la disponibilità degli immobili, in quanto una
diversa soluzione, coinvolgendo diritti di terzi,
equivarrebbe di fatto a un diniego arbitrario.
Un diniego legittimo deve basarsi invece sull’inidoneità del
sito proposto, secondo le normali valutazioni urbanistiche.
In questa fase la convenzione con i promotori del progetto
non è necessaria, almeno in via generale, in quanto
riguarda, come si è visto sopra al punto 14, le concrete
modalità di realizzazione o sistemazione dell’edificio.
Niente impedisce naturalmente che già nel corso della
stesura degli strumenti urbanistici si raggiungano intese
per rimuovere eventuali ostacoli o per creare le condizioni
per l’inserimento del luogo di culto nella programmazione
urbanistica.
E' necessario esaminare le censure che si riferiscono
specificamente al cambio di destinazione d’uso finalizzato
alla realizzazione di un luogo di culto.
Si tratta delle censure contenute nel sesto e nel settimo
motivo di ricorso, che richiedono una valutazione congiunta.
Gli argomenti proposti non sono condivisibili per le ragioni
esposte qui di seguito:
(a)
innanzitutto non sono ravvisabili profili di illegittimità
costituzionale nell’art. 52, comma 3-bis, della LR 12/2005,
che impone l’obbligo del permesso di costruire solo per i
cambi di destinazione d’uso relativi ad alcuni edifici
particolari (luoghi di culto, centri sociali).
La norma vuole evitare che attraverso la liberalizzazione
dei cambi di destinazione d’uso stabilita dall’art. 51 della
LR 12/2005 siano realizzate innovazioni di grande impatto
sul tessuto urbano senza un preventivo esame da parte
dell’amministrazione.
L’obiettivo è ragionevole, e non appare discriminatorio
proprio per l’indubbia rilevanza sociale di questo tipo di
edifici, che rende preferibile il controllo preventivo
all’eventuale remissione in pristino;
(b)
è corretto quanto afferma la ricorrente circa la prevalenza
delle qualificazioni del DPR 380/2001 (disciplina nazionale
omogenea con riflessi penali) quando si tratta di applicare
le misure repressive degli abusi edilizi.
Il fatto che l’art. 52 comma 3-bis della LR 12/2005 richieda
il permesso di costruire anche per i cambi di destinazione
d’uso senza opere non consente di equiparare l’abuso della
ricorrente a quelli disciplinati dagli art. 31 e 33 del DPR
380/2001 (nuova costruzione, variazioni essenziali,
ristrutturazione pesante).
A proposito della ristrutturazione pesante si osserva che in
base all’art. 10, comma 1, lett. c), del DPR 380/2001 può
essere considerato tale solo il cambio di destinazione d’uso
negli immobili compresi nelle zone omogenee A;
(c)
la repressione del cambio di destinazione d’uso operato
dalla ricorrente non deve quindi partire dal dato formale
(necessità del permesso di costruire) ma da quello
sostanziale (si tratta di un intervento senza opere);
(d)
anche con questa precisazione non è però possibile arrivare
alla sanatoria disciplinata dall’art. 53, comma 2, della LR
12/2005. Questa norma stabilisce che il cambio di
destinazione d'uso senza opere si può sanare con il
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria anche
quando risulti in contrasto con le previsioni urbanistiche
comunali.
Il confronto con l’art. 52, comma 2, della LR 12/2005
chiarisce tuttavia che la sanatoria non è possibile quando
manchi la conformità alla normativa igienico-sanitaria, il
che è in effetti ragionevole se si considera il livello
sovraordinato degli interessi pubblici collegati a
quest’ultima (in particolare l’interesse alla salute e alla
sicurezza collettiva);
(e)
nel caso dei luoghi di culto, come si è visto sopra al punto
14, le questioni igienico-sanitarie sono una parte rilevante
del contenuto della convenzione prevista dall’art. 70, comma
2, della LR 12/2005.
Un cambio di destinazione d’uso senza opere relativo a un
luogo di culto non è quindi sanabile con il meccanismo
ordinario dell’art. 53, comma 2, della LR 12/2005 proprio
perché, mancando la convenzione, manca la regolamentazione
che è considerata indispensabile per l’introduzione di un
uso non solo diverso da quello precedente ma del tutto
particolare e in grado di incidere in modo significativo sul
contesto sociale;
(f)
la convenzione potrebbe essere stipulata anche a posteriori
con effetto sanante, ma appare comunque legittima la
decisione del Comune di bloccare immediatamente gli effetti
del cambio di destinazione d’uso per il tempo necessario a
valutare la situazione e in attesa della presentazione di
una richiesta di permesso di costruire da parte della
ricorrente (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 14.09.2010 n. 3522 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Esecuzione del giudicato -
Decorso del termine assegnato - Nomina di un
Commissario.
Il Comune deve eseguire il giudicato della
sentenza che autorizza il cambio di
destinazione d'uso da abitazione a
laboratorio medico e la trasformazione di un
garage interrato in locale commerciale.
La decisione fa sorgere a carico
dell'amministrazione comunale l'obbligo di
adeguare la situazione di fatto degli
immobili a quella di diritto; ne consegue
l'ordine di dar esecuzione al giudicato, con
l'avvertenza che, in caso di inutile decorso
del termine assegnato, si procederà alla
nomina di un commissario ad acta che
adotti, in sostituzione dell'amministrazione
inadempiente, i provvedimenti necessari per
l'ottemperanza al giudicato (Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 23.07.2010 n. 4841 -
massima tratta da
www.diritto24.ilsole24ore.com - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Giudizio di ottemperanza
- Esecuzione delle sentenze recanti
l'autorizzazione al cambio di destinazione
d'uso da abitazione a laboratorio medico e
la concessione in sanatoria per la
trasformazione di un garage interrato in
locale commerciale - Inottemperanza -
Obbligo della P.A. di dare esecuzione al
giudicato - Nomina di un commissario ad acta
in caso di ulteriore inadempimento.
E' fondato e meritevole di accoglimento il
ricorso esperito per l'esecuzione del
giudicato formatosi in merito
all'annullamento della concessione edilizia
recante l'autorizzazione al cambio di
destinazione d'uso da abitazione a
laboratorio medico e della concessione in
sanatoria rilasciata per la trasformazione
di un garage interrato in locale commerciale
ed artigianale, ove, a seguito della
notificazione della sentenza al Comune, sia
stata constatata l'inerzia della P.A. in
ordine all'esecuzione della decisione.
La
sentenza fa sorgere a carico
dell'amministrazione comunale l'obbligo di
adeguare la situazione di fatto degli
immobili a quella di diritto; ne consegue,
in accoglimento della pronuncia, l'ordine di
dar esecuzione al giudicato con l'avvertenza
che in caso di inutile decorso del termine
assegnato si procederà alla nomina di un
commissario ad acta che adotti, in
sostituzione dell'amministrazione
inadempiente i provvedimenti necessari per
l'ottemperanza al giudicato (massima tratta
da www.diritto24.ilsole24ore.com -
Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 23.07.2010 n. 4841
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Il mutamento della destinazione del
fabbricato da residenziale a terziario, realizzato senza
opere edilizie, non è soggetto a concessione edilizia ma
resta pur sempre subordinato al pagamento dei maggiori oneri
di urbanizzazione.
In ipotesi di variazione di destinazione d'uso di un
immobile non accompagnata dalla realizzazione di opere, non
sussiste il presupposto per il pagamento della parte di
contributo afferente al costo di costruzione, da riferire al
dato oggettivo della realizzazione dell'edificio
(ndr:
fattispecie ante L.R. n. 12/2005).
Questo Tribunale (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17.02.1999
n. 611) ha escluso che sia soggetto al rilascio della
concessione in sanatoria il cambio di destinazione d’uso in
assenza di opere edilizie (c.d. cambio di destinazione d’uso
funzionale).
E’ infatti noto che, secondo giurisprudenza consolidata, il
mutamento di destinazione d’uso degli immobili non
accompagnato da lavori edili costituisce espressione dello
ius utendi e non dello ius aedificandi ed è
pertanto escluso dall’ambito delle attività soggette a
concessione edilizia (cfr., ex pluribus, CdS V
18/01/1988 n. 8; id., IV 23/11/1985 n. 551; id., 01/10/1993
n. 818; TAR Lombardia I n. 1782/1996, II nn. 66/88,
596/1993, 439/1995, 664/96, 127/1997, 1184/1998, III n.
441/1993).
La fattispecie non si presta quindi ad essere disciplinata
dall’art. 13 della l. n. 47/1985, così come ha disposto il
Comune.
Il mutamento della destinazione del fabbricato da
residenziale a terziario, realizzato senza opere edilizie,
non è quindi soggetto a concessione, ma resta pur sempre
subordinato al pagamento dei maggiori oneri contributivi.
Infatti non esiste un collegamento necessario tra il
rilascio di un titolo concessorio in sanatoria ed il
pagamento degli oneri di urbanizzazione. La giurisprudenza
(TAR Lombardia, Brescia, 10.03.2005, n. 145) ha chiarito che
il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste
nell'atto amministrativo in sé bensì nella necessità di
ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione,
facendoli gravare sugli interessati che beneficiano delle
utilità derivanti dalla presenza delle medesime, secondo
modalità eque per la comunità (cfr. TAR Veneto, sez. II –
13/11/2001 n. 3699).
Pertanto, anche nel caso della modificazione della
destinazione d'uso cui si correla un maggior carico
urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica
l’imposizione al titolare del pagamento della differenza tra
gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione
originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova
destinazione impressa: il mutamento è rilevante allorquando
sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente
autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto
il profilo della differenza del regime contributivo in
ragione di diversi carichi urbanistici, cosicché la
circostanza che le modifiche di destinazione d’uso senza
opere non sono soggette a preventiva concessione o
autorizzazione sindacale non comporta ipso jure
l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e quindi la
gratuità dell’operazione (cfr., in tal senso, TAR Lombardia,
Brescia 23/01/1998 n. 34).
Analogamente l’art. 5 c. 2 della L.R. 60/1977 stabilisce che
le modificazioni delle destinazioni d'uso comportano, per
quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, un contributo commisurato sia alla
eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova
destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la
destinazione precedente.
Tuttavia, a differenza di quanto effettuato dal Comune, non
può applicarsi la quantificazione degli oneri prevista
dall’art. 13 della L. 47/1985, che prevede il raddoppio
degli oneri di urbanizzazione, in quanto il pagamento di
tale contributo prescinde dal rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria.
Ne consegue che il provvedimento comunale deve essere
annullato con riferimento alle somme pagate a titolo di
oneri di urbanizzazione in quanto l’amministrazione ha
provveduto alla quantificazione secondo disposizioni non
applicabili al caso di specie e dovrà provvedere ad una
nuova determinazione conformandosi a quanto previsto
dall’art. 5, c. 2, della L.R. 60/1977.
Deve inoltre accogliersi il motivo di ricorso nella parte in
cui contesta il pagamento del contributo di costruzione.
Questa sezione ha infatti stabilito che in ipotesi di
variazione di destinazione d'uso di un immobile non
accompagnata dalla realizzazione di opere, “non sussiste
il presupposto per il pagamento della parte di contributo
afferente al costo di costruzione, da riferire al dato
oggettivo della realizzazione dell'edificio” (TAR
Lombardia, Milano, sez. IV, 04.05.2009 n. 3604; TAR Lazio
Roma, sez. II, 17.05.2005, n. 3844).
Infatti, il contributo relativo al costo di costruzione
(art. 6 L. 28.01.1977 n. 10) è riconducibile all'attività
costruttiva ex se considerata e, correlandosi
direttamente all'uso edificatorio del suolo e ai potenziali
vantaggi economici che ne discendono, è sostanzialmente
configurabile alla stregua dei prelievi di natura
paratributaria ed è dovuto solo in presenza di una
trasformazione edilizia del territorio e in conseguenza
della produzione di ricchezza connessa alla sua
utilizzazione.
Avendo nel caso in questione la ricorrente provveduto,
verosimilmente, al pagamento del costo di costruzione al
momento del rilascio della concessione con destinazione
residenziale si deve escludere la debenza di questa voce
contribuitiva per il cambiamento di destinazione d’uso senza
opere (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 10.06.2010 n. 1787 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Sulla variazione d'uso, senza opere,
della destinazione di un terreno in contrasto con le norme
igienico-sanitarie.
L’eventuale possibilità di qualificare l’uso del terreno
-per cui è causa- come mutamento di destinazione di uso
senza opere non comporta di per sé che la sanzione
pecuniaria prevista dalla legge per tale abuso sia l’unica
applicabile, così come sostenuto dalla difesa della parte
ricorrente.
Tale conseguenza sarebbe esclusa comunque ai sensi della
normativa nazionale, in quanto per gli articoli 31 e 32 del
T.U. 380/2001 un mutamento di destinazione d’uso
comporterebbe pur sempre una variazione essenziale, soggetta
a rimessione in pristino attraverso la cessazione
dell’attività vietata: così per tutte in giurisprudenza sul
principio TAR Liguria, sez. I, 29.10.2008 n. 1862.
Si deve poi, comunque, considerare la disciplina del cambio
di destinazione d’uso senza opere così come risulta dalla
l.r. Lombardia 11.03.2005 n. 12.
All’art. 52 di essa si prevede che i “mutamenti di
destinazione d'uso di immobili non comportanti la
realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle
previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa
igienico-sanitaria” si possono lecitamente realizzare
con semplice comunicazione all’ente; all’art. 53 si prevede
poi una sanzione per il mutamento di destinazione senz’opere
illegittimo: ”Qualora il mutamento di destinazione d'uso
senza opere edilizie, ancorché comunicato ai sensi
dell'articolo 52, comma 2, risulti in difformità dalle
vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria…”.
Tale sanzione però non è esaustiva, anche a prescindere da
quanto sancito dalla normativa nazionale di cui al §
precedente, perché non prevede il caso, del tutto possibile
e verificatosi nella specie, in cui l’asserito mutamento,
oltre che non conforme alla normativa urbanistica, risulti
in aggiunta contrario anche alle norme igienico sanitarie.
In tale ultimo caso, secondo logica, la sanzione non
potrebbe essere comunque che quella della cessazione
dell’attività e della rimessione in pristino, perché
altrimenti –sempre beninteso prescindendo dalla normativa
nazionale- si ingenererebbe il paradosso per cui qualsiasi
attività vietata per ragioni di igiene e salute pubblica si
potrebbe liberamente proseguire, al solo prezzo di una
sanzione pecuniaria, ove essa configurasse mutamento di uso
senza opere di un qualsiasi immobile, mentre si potrebbe
inibire se posta in essere occasionalmente come uso di
fatto, ovvero in una fattispecie oggettivamente meno grave
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 30.04.2010 n. 1658 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Abuso edilizio - Sanatoria - Mutamenti
di destinazione d'uso senza opere - Art. 32, comma 27, D.L.
n. 269/2001 - Vincolo a carattere relativo - Art. 32 L. n.
47/1985 - Mutamenti di destinazione d'uso meramente
funzionali - Possibilità di sanatoria - Sussiste, previo
riconoscimento di compatibilità con il vincolo da parte
dall'Autorità competente.
Il rinvio operato dall'art. 32, comma 27, D.L. n. 269/2001
all'art. 32 L. n. 47/1985 (che disciplina le ipotesi di
abuso in presenza di vincolo a carattere relativo,
superabili cioè sulla base di un giudizio di compatibilità
con il vincolo) e la preclusione della sanatoria per le
opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo
monumentale inducono a ritenere che gli interventi abusivi
realizzati senza opere (come i mutamenti di destinazione
d'uso meramente funzionali) sono suscettibili di sanatoria
quante volte siano dalla competente autorità riconosciuti
compatibili con il vincolo gravante sull'immobile (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 30.04.2010 n. 1213 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Nel
caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un
immobile, realizzato attraverso opere interne, abbia
impresso all'immobile stesso un'effettiva nuova e diversa
destinazione rispetto a quella originaria, occorre la
concessione edilizia.
Gli interventi edilizi effettuati all’interno dell’immobile
di cui trattasi (consistenti nella demolizione e
ricostruzione di tramezzi, predisposizione di impianti
idrici, elettrici e di condizionamento e deumidificazione,
nell’esecuzione di opere necessarie alla coibentazione
acustica del locale a piano terra, nella predisposizione
delle opere necessarie per la costruzione di un soppalco per
il collocamento dell’impianto delle luci di scena e di
amplificazione sonora) hanno comportato il mutamento di
destinazione di uso dello stesso senza il previo rilascio
del relativo necessario titolo autorizzatorio e perciò solo
erano da considerarsi legittimamente come opere edilizie
abusive senza concessione edilizia e pertanto passibili di
demolizione.
Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, nel caso in
cui il mutamento di destinazione d'uso di un immobile,
realizzato attraverso opere interne, abbia impresso
all'immobile stesso un'effettiva nuova e diversa
destinazione rispetto a quella originaria, occorre la
concessione edilizia (Consiglio Stato, sez. V, 11.05.2004,
n. 2954 e TAR Campania Napoli, Sez. VI, 17.04.2008, n.
2320).
Nel caso di specie il mutamento di destinazione di uso si è
concretizzato con la realizzazione di opere edilizie interne
per cui, indipendentemente dal rispetto o meno degli
standards urbanistici, era necessario il previo rilascio di
un titolo edilizio e, comunque, non rileva la mancata
attuazione in sede regionale dell’ult. co. dell’art. 25
della L. n. 47/1985, come invece prospettato in ricorso.
Ai sensi dell’ult. co. della richiamata norma, rubricata “Semplificazione
delle procedure”, “Le leggi regionali stabiliscono
quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni
fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a
concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti
siano subordinati ad autorizzazione”.
Tuttavia la circostanza che la norma statale di cui all'art.
25, ultimo comma, della L. n. 47/1985, ammetta espressamente
la possibilità che il mutamento di destinazione senza
trasformazioni fisiche dell'immobile possa essere
subordinato non solo ad autorizzazione (o a denuncia di
inizio di attività), ma persino a concessione edilizia,
evidenzia il dovere di attribuire una notevole rilevanza sul
piano urbanistico ai cambiamenti che possono apportarsi alla
utilizzazione degli immobili.
La finalità di tale disciplina, dunque, che deve essere
dettata con legge regionale, può individuarsi nella esigenza
di individuazione delle differenti ipotesi di mutamenti di
destinazione degli immobili, al fine precipuo di stabilire
quali provvedimenti debbano essere richiesti nei singoli
casi; ne consegue che la mancanza di disciplina regionale,
non può dirsi tale da indurre a sostenere che il cambiamento
di destinazione costituisca una attività del tutto "libera"
e priva di vincoli non potendo comportare, una simile lacuna
legislativa, la vanificazione di ogni previsione urbanistica
che disciplini l'uso del territorio nel singolo comune; una
diversa soluzione non solo costituirebbe, in linea di
principio, una inammissibile vulnerazione delle prerogative
di autonomia e responsabilità sul territorio degli enti
locali in parola, ma comporterebbe anche, in concreto, la
violazione di regole generali finalizzate ad assicurare il
corretto ed ordinato assetto del territorio, con conseguente
inevitabile pericolo di pregiudizievoli modificazioni degli
equilibri prefigurati dalla strumentazione urbanistica, come
già in precedenza osservato dalla giurisprudenza (Cons. di
Stato, Sez. IV, 29.05.2008, n. 2561).
In senso contrario a quanto dedotto non vale il richiamo
insistente effettuato da parte della difesa della società
ricorrente alle recenti statuizioni della Corte di
Cassazione Penale relativamente ai reati contestati alla
stessa in ordine ai lavori effettuati all’interno dei locali
di cui trattasi; ed infatti è sufficiente rilevare come,
premesso che trattasi di piani distinti, con le citate
decisioni si è confermata la circostanza che nei locali
siano stati effettuate opere interne (che non hanno
comportato modifiche né alla sagoma dell’edificio né ai
prospetti del medesimo né, infine, hanno arrecato
pregiudizio alla statica dell’immobile).
Gli interventi edilizi effettuati all’interno dell’immobile
di cui trattasi (consistenti nella demolizione e
ricostruzione di tramezzi, predisposizione di impianti
idrici, elettrici e di condizionamento e deumidificazione,
nell’esecuzione di opere necessarie alla coibentazione
acustica del locale a piano terra, nella predisposizione
delle opere necessarie per la costruzione di un soppalco per
il collocamento dell’impianto delle luci di scena e di
amplificazione sonora) hanno comportato il mutamento di
destinazione di uso dello stesso (tanto è vero che proprio a
tal fine era stata presentata una istanza di rilascio della
concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13
della L. n. 4771985, rigettata dal competente ufficio con il
provvedimento dirigenziale n. 1292/1993, mai impugnato dalla
società ricorrente) senza il previo rilascio del relativo
necessario titolo autorizzatorio e perciò solo erano da
considerarsi legittimamente come opere edilizie abusive
senza concessione edilizia e pertanto passibili di
demolizione
(TAR Lazio-Roma, Sez.
II-ter,
sentenza 26.04.2010 n. 8493 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Mutamento di destinazione d'uso - Da
agricolo a residenziale - Illegittimità - Non sussiste -
Fattispecie.
La locazione di una unità abitativa ad un soggetto non
impiegato in attività agricola non può ritenersi idonea a
configurare quel cambio di destinazione d'uso, ancorché
senza opere, che l'art. 53 della legge n. 12 del 2005
intende sanzionare in relazione ad un immobile agricolo
edificato in epoca anteriore all'entrata in vigore della
stessa legge regionale n. 93/1980 (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 22.01.2010 n. 131 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Sul mutamento della destinazione d'uso
senza l'esecuzione di opere edilizie.
Il mutamento abusivo di
destinazione di uso di un immobile senza l’esecuzione di
opere edilizie, realizzato in contrasto con le previsioni
degli strumenti urbanistici normativi o amministrativi
(regolamenti edilizi, atti di concessione, ecc.), deve
comportare una traslazione non precaria dall’una all’altra
delle categorie urbanistiche considerate dalla normativa
vigente (uso residenziale, uso agricolo, uso industriale,
uso commerciale) (in tal senso, ai fini della integrazione
del reato di cui all’art. 17, lett. a), l. n. 10 del 1977,
Cassazione penale, sez. III, 29.02.1984).
Il mutamento di destinazione di uso giuridicamente rilevante
è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di
vista urbanistico (in tal senso, Consiglio di Stato, V,
13.02.1993, n. 245 e Cassazione penale, III sezione,
27.09.2007, n. 35640) e nella specie l’interprete deve
rifarsi alla normativa statale e regionale antecedente alla
legge regionale Piemonte n. 19 del 1999.
Le destinazioni autonome sopra richiamate sono evincibili
(così Consiglio Stato, V, 448 depositata in data 05.02.2007)
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del
1968, dalla legge n. 10 del 1977 e dall’art. 12, comma 2,
punto 4) della l.r. Piemonte n. 56 del 1977 (nel testo
vigente ratione temporis al momento di presentazione
della domanda di condono)
Il mutamento di destinazione di uso viene per esempio
escluso nel caso di mutamento del tipo di attività
industriale (Consiglio Stato, V, 21.12.1992, n. 1547).
Nel caso di mutamento abusivo senza opere edilizie della
destinazione di un immobile, il rilascio della concessione
in sanatoria è ammesso solo quando, sulla base di elementi
obiettivi, sia possibile verificare in concreto l’uso
diverso da quello assentito (in tal senso, Consiglio Stato,
IV, 09.09.2009, n. 5416)
(Consiglio di Stato, Sez.
IV,
sentenza 13.01.2010 n. 45 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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anno 2009 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Sull'esecuzione di opere edilizie
finalizzate a mutare la destinazione d'uso di un laboratorio
artigianale a centro sociale nonché ad attività di culto.
In seguito a sopralluogo il Comune ha contestato: la
formazione di una nuova parete a tutta altezza in
cartongesso, lunga 3,60 metri, che divide il locale
principale dai servizi igienici; il posizionamento
all’esterno del fabbricato, sul fronte che prospetta sulla
pubblica via, di due unità esterne di climatizzazione ad
un’altezza di m. 2,75; il cambiamento d’uso dell’immobile,
destinato a centro sociale nonché ad attività di culto, che
si svolgono ogni settimana il venerdì.
Ritenuto che le opere abusive configurino un intervento di
manutenzione straordinaria, che l’installazione delle unità
esterne di condizionamento non sia regolamentare (dovendo le
medesime essere sistemate sulla copertura), e che il cambio
di destinazione d’uso richieda il rilascio del permesso di
costruire (ex art. 52, comma 3-bis, legge regionale n. 12
del 2005), il Comune, con ordinanza 26.08.2009 n. 109,
preceduta da avviso di avvio del procedimento cui
l’Associazione ha dato seguito con proprie osservazioni, ha
ingiunto la demolizione delle opere abusive e il ripristino
della destinazione d’uso artigianale antecedente l’attuale
destinazione a luogo di culto, con preavviso di acquisizione
dell’immobile in caso di inottemperanza.
Il ricorso, cui resiste il Comune, è
fondato.
Va esaminata in
via prioritaria, per ragioni logiche, la questione se il
cambio di destinazione d’uso richiedesse o meno, nel caso de
quo, il permesso di costruire.
L’art. 52, comma 3-bis, della legge regionale 11.03.2005 n.
12 (legge sul governo del territorio) stabilisce che “I
mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non
comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati
alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a
centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire”.
Il comma 3-bis è stato introdotto dalla legge regionale
14.07.2006 n. 12 (art. 1, comma 1, lett. m), e non è
applicabile prima della sua entrata in vigore.
Nel caso in esame, sebbene non vi sia prova della data in
cui sono state eseguite le opere contestate dal Comune, e
sebbene solo il contratto di locazione stipulato in data
14.04.2008 (e non anche quello antecedente, stipulato
nell’ottobre 2005) preveda la destinazione dell’immobile a “circolo
ricreativo”, è verosimile che tale destinazione risalga
a data anteriore all’introduzione della norma, come si
desume dalla nota del 29.10.2005 con la quale il Comune,
nell’interloquire con il ricorrente, che aveva formulato una
richiesta di utilizzo del campo sportivo, indirizzava la
propria risposta al Centro, nella sede di piazza Dante 7.
Ne consegue che la norma de qua non è applicabile al
caso in esame.
Gli abusi edilizi commessi dal ricorrente (realizzazione di
un tramezzo e posizionamento irregolare delle unità esterne
di condizionamento), in quanto finalizzati al mutamento di
destinazione d’uso, vanno riguardati e valutati dunque sotto
un’altra prospettiva, tenendo conto:
(a) che la disciplina regionale in materia distingue il
regime dei mutamenti di destinazione d’uso secondo che siano
conformi o non conformi alle previsioni urbanistiche (cfr.
artt. 52 e 53 legge regionale n. 12 del 2005);
(b) che lo stesso Comune ha qualificato le opere abusive
come opere di manutenzione straordinaria;
(c) che le opere di manutenzione straordinaria richiedono
una semplice d.i.a., la cui mancanza non può dar luogo
all’acquisizione dell’immobile (TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 28.12.2009 n. 6226 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Il mutamento di destinazione è
consentito in entrambe le fattispecie normative del
restauro-risanamento conservativo e della ristrutturazione:
nella prima ipotesi soffre pur sempre la limitazione della
compatibilità con gli elementi tipologici, formali e
strutturali del fabbricato.
La Sezione ritiene che, conformemente al parere del
responsabile del settore edilizia privata del comune di
Genova (doc. 9 delle produzioni 05.11.2009 di parte
resistente), a seguito della presentazione della D.I.A. in
variante in data 01.06.2007, l’intervento proposto debba
qualificarsi come ristrutturazione, comportando il cambio di
destinazione d’uso di gran parte dell’immobile
(segnatamente, i piani dal terzo al settimo) mediante la
realizzazione e l’inserimento di nuovi elementi edilizi,
anche esterni (tra i quali le scale esterne di sicurezza in
ferro sul retro ed il nuovo accesso per la scuola al terzo
piano), che alterano l'originaria fisionomia e consistenza
fisica dell'immobile.
Tali trasformazioni appaiono senz’altro incompatibili con il
concetto di restauro e risanamento conservativo, che
presuppone invece, ex art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.R.
n. 380/2001, il rispetto degli elementi tipologici, formali
e strutturali dell’organismo edilizio, mediante la
realizzazione di opere che ne lascino inalterata la
struttura.
Né rileva che, secondo una consolidata giurisprudenza (per
la quale cfr., da ultimo, TAR Puglia, II, 01.03.2004, n.
910), la modifica della preesistente destinazione d’uso non
sia astrattamente incompatibile con il concetto di
risanamento conservativo.
Difatti, come correttamente evidenziato dalla difesa del
comune, il mutamento di destinazione, che in linea di
principio è consentito in entrambe le fattispecie normative
del restauro-risanamento conservativo e della
ristrutturazione, nella prima ipotesi soffre pur sempre la
limitazione, imposta direttamente dalla norma, della
compatibilità con gli elementi tipologici, formali e
strutturali del fabbricato (Cons. di St., V, 06.07.2002, n.
3728).
E poiché l'intervento in questione non era diretto -come
vuole la definizione dettata dalla norma e lo stesso
significato proprio dei termini "recupero" e "risanamento"-
a conservare l'organismo edilizio, ma aveva lo scopo di
trasformare l'immobile al solo fine di adattarlo alla
progettata diversa destinazione d'uso (ancorché
compatibile), non può residuare alcun dubbio circa la
qualificazione dello stesso nell’ambito della
ristrutturazione edilizia, con conseguente assoggettamento a
contributo di costruzione
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 09.12.2009 n. 3565 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO.
Ristrutturazione – Presupposti -
Mutamento di destinazione d'uso di un immobile - Deve essere
autorizzato mediante rilascio del permesso di costruire -
Fattispecie.
Gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo
della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica
di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti
e la modifica e ridistribuzione dei volumi, non si
configurano né come manutenzione straordinaria, né come
restauro o risanamento conservativo, ma rientrano
nell'ambito della ristrutturazione edilizia prevista
dall'art. 31, lett. d), legge n. 457 del 1978, (Cons. St.,
sez. V, 17.12.1996, n. 1551) e, quindi, ove vi sia
sostanziale modifica della destinazione preesistente,
concretano il mutamento di destinazione d’uso.
Da ciò consegue che il mutamento di destinazione d'uso di un
immobile deve essere autorizzato mediante rilascio del
permesso di costruire, qualora sia effettuato mediante
opere, o qualora comporti un mutamento tra categorie
edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, in tali
casi integrando una modificazione edilizia che incide sul
carico urbanistico (v. TAR Campania-NA - Sez. III,
18/09/2008 n. 10351; TAR Puglia-BA - Sez. I, 10/06/2008 n.
1415; TAR Sicilia-CT - Sez. I, 04/01/2008 n. 55, TAR
Piemonte Sez. I, 28/03/2006 n. 1560).
Con riferimento al cambio di destinazione d'uso, la
giurisprudenza ha escluso la necessità di permesso a
costruire solo allorquando un organismo edilizio assicura la
fisionomia e conservazione della destinazione d'uso, della
collocazione e delle caratteristiche fisiche identificative
dell'originario manufatto (Cons. Stato, V, 08.08.2003 n.
4593).
Nel caso di specie gli interventi previsti comportavano una
trasformazione della realtà strutturale, oltre che della
fruibilità edilizia dell’immobile, dato che da un unico
locale si ricava un piccolo appartamento dotato di tutti i
comforts, dando luogo ad un organismo ben diverso da quello
preesistente (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 15.10.2009 n. 2302 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
1. Mutamento di destinazione d'uso -
Creazione di luoghi di culto o centri sociali - Presupposti
- Destinazione permanente a diversa funzione.
2. Mutamento di destinazione d'uso - Creazione di luoghi di
culto o centri sociali - Presupposti - Usi di fatto -
Irrilevanza.
3. Utilizzo della propria residenza per riunioni di adepti,
a scopo religioso, culturale, associativo - Illecito
edilizio ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 - Inconfigurabilità.
4. Utilizzo della propria residenza per riunioni di adepti,
a scopo religioso, culturale, associativo - Immissione di
rumori eccedenti i limiti imposti dalla legge e dalla
convivenza civile - Giurisdizione G.O.
1.
Il mutamento di destinazione rilevante ai fini della
creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri
sociali è quello che altera, sia pure senza opere, la
funzione originaria dell'immobile, al fine di adibirlo, in
via permanente, ad una funzione diversa. In tal caso
l'immobile perde la destinazione originariamente assentita
per assumere la funzione diversa che gli viene assegnata.
2.
Altra cosa è l'uso di fatto dell'immobile in relazione alle
molteplici attività umane che il titolare è libero di
esplicare: la destinazione d'uso impressa a determinati
locali dal titolo autorizzativo non riguarda, infatti, le
attività umane che vi si svolgono, ossia i c.d. usi di fatto
(cfr. Cons. di Stato, sent. n. 949/2000; n. 77/1997).
3.
L'utilizzo della propria residenza per riunioni di adepti, a
scopo religioso, culturale, associativo in genere, non è di
per sé sufficiente a configurare un illecito edilizio
suscettibile di essere sanzionato ai sensi dell'art. 31
D.P.R. n. 380/2001 (t.u. edilizia); né lo è lo svolgimento
saltuario di pratiche di culto in un luogo strutturato e
destinato ad abitazione.
4.
In caso di disturbo derivante da pratiche di culto ovvero in
caso di intollerabile immissione di rumori eccedenti i
limiti imposti dalla legge e dalla convivenza civile,
sussiste in capo al soggetto disturbato la facoltà di adire
il giudice ordinario qualora, in relazione all'afflusso di
persone e al disturbo cagionato in occasione delle suddette
cerimonie religiose, si registrino immissioni moleste che
eccedono la normale tollerabilità (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.09.2009 n. 4665 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Vanno ricondotte al comune, e non alla
regione, le scelte urbanistiche, in esito alle quali i
mutamenti di destinazione d'uso possono essere soggetti a
concessione. E' legittimo quindi, il provvedimento con cui
un comune ha stabilito l'obbligo di pagare il contributo per
oneri di urbanizzazione, in corrispondenza del cambio di
destinazione d'uso di un immobile (da abitazione ad
ufficio), effettuato senza opere edilizie.
La questione sottoposta all’esame del Collegio riguarda la
valenza –sul piano urbanistico– del mutamento di
destinazione d’uso di unità o complessi immobiliari, senza
effettuazione di opere edilizie e della possibilità, o meno,
di ritenere dovuti per interventi del tipo indicato i
contributi per oneri di urbanizzazione, anche quando la
normativa regionale non richieda per gli interventi stessi
il titolo abilitativo, una volta denominato “concessione
edilizia” e –nel nuovo testo unico– “permesso di
costruire”.
Sia nella precedente che nell’attuale normativa in effetti
(articoli 3, 5, 6 della legge 28.01.1977, n. 10 e 16 del
D.P.R. 06.06.2001, n. 380) alle nuove edificazioni e ad
altri interventi, comunque soggetti ai titoli abilitativi
sopra specificati, corrisponde il pagamento di un
contributo, commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.
La natura giuridica del predetto contributo è quella di
prestazione patrimoniale imposta, anche indipendentemente
dall’utilità specifica del singolo concessionario, comunque
tenuto a concorrere alla spesa pubblica per le
infrastrutture –strade, fognature, illuminazione, parcheggi,
ma anche scuole, uffici, centri commerciali ecc.– che
debbono accompagnare ogni nuovo insediamento edificatorio
(cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V,
06.05.1997, n. 462. 16.04.1986, n. 225 e 06.10.1986, n.
504). E’ anche evidente che la destinazione d’uso degli
immobili condiziona le esigenze infrastrutturali, da tempo
individuate dalla normativa sotto forma di standards
urbanistici, in base al D.M. 02.04.1968, n. 1444 e all’art.
41-quinquies della legge 17.08.1942, n. 1150, nel testo
introdotto dall’art. 17 della legge 06.08.1967, n. 765. In
connessione con i principi generali, sopra sommariamente
enunciati, è stato a lungo dibattuto in giurisprudenza il
problema dei mutamenti di destinazione d’uso degli immobili,
effettuabili senza opere edilizie, essendo evidente –pur in
assenza di una materiale trasformazione del territorio– la
non irrilevanza dei mutamenti in questione sul piano
urbanistico (tenuto conto in particolare delle differenti
dotazioni di standards, riconducibili alle varie tipologie
d’uso degli immobili stessi, anche inseriti nella medesima
zona territoriale omogenea: cfr. al riguardo Cons. St., sez.
IV, 29.05.2008, n. 2561).
L’art. 25, u.c., della legge 28.02.1985, n. 47 (ora trasfuso
nell’art. 10, comma 2, del T.U., approvato con D.P.R. n.
380/2001 cit.) ha rinviato la soluzione della complessa
tematica in ambito locale, disponendo che siano le leggi
regionali a stabilire “quali mutamenti, connessi o non
connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di
loro parti” dovessero essere subordinati a concessione
(oggi permesso di costruire) e quali a mera autorizzazione
(potendosi identificare con tale terminologia –non del tutto
propria, data la natura comunque autorizzatoria dei titoli
abilitativi in questione: cfr. al riguardo, per il
principio, Corte Cost. 21.04.1983, n. 127– i mutamenti di
destinazione d’uso di minore impatto sul territorio,
assimilabili agli interventi edilizi, di norma non soggetti
ad oneri).
In rapporto alle diverse normative, conseguentemente emanate
dalle Regioni, alcune linee di indirizzo sono state espresse
dalla Corte Costituzionale, che –con sentenze nn. 73 in data
11.02.1991 (riferita all’art. 76, comma 1 della legge della
Regione Veneto 27.06.1985, n. 61) e 259 del 23.07.1997,
riferita all’art. 2, comma 1, della legge della Regione
Emilia Romagna 08.11.1988, n. 46)– ha indicato i seguenti
principi:
a)
riconducibilità al Comune, e non alla Regione, delle scelte
urbanistiche, in esito alle quali i mutamenti di
destinazione d’uso possono essere soggetti a concessione;
b)
riconoscimento per la Regione, in forza della competenza
concorrente che le è propria, del compito di stabilire
criteri e modalità, cui i Comuni debbono attenersi in sede
di predisposizione degli strumenti urbanistici;
c)
non assoggettabilità con legge regionale dei mutamenti di
destinazione d’uso senza opere a concessione, anziché a
semplice autorizzazione, per l’intero territorio comunale.
Nella situazione in esame, si tratta di stabilire i corretti
parametri applicativi della legge della Regione Lombardia
15.01.2001, n. 1, che all’art. 2, comma 2 dispone quanto
segue: “I mutamenti di destinazione d’uso di immobili,
conformi alle previsioni urbanistiche comunali e non
comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono
soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione
dell’interessato al Comune, ad esclusione di quelli
riguardanti unità immobiliari o parti di esse, la cui
superficie lorda di pavimento non sia superiore a 150 metri
quadrati, per i quali la comunicazione non è richiesta”.
Il precedente art. 1 della medesima legge regionale prevede,
altresì, che i Comuni indichino nello strumento urbanistico
le destinazioni d’uso non ammissibili nelle diverse aree
omogenee e definiscano nello strumento urbanistico le
necessarie variazioni del fabbisogno di standards,
relativamente ai mutamenti d’uso ammissibili attuati con
opere edilizie, ovvero anche non comportanti la
realizzazione di tali opere, se riferiti ad uso commerciale
“non costituente esercizio di vicinato”.
Una interpretazione costituzionalmente orientata della
citata legge –tenuto conto dei principi in precedenza
esposti– non può comunque escludere un autonomo
apprezzamento comunale, in merito all’impatto urbanistico di
qualsiasi mutamento di destinazione d’uso ed implica dunque,
ad avviso del Collegio, che i mutamenti in questione –anche
ove effettuabili senza opere e compatibili con la
destinazione di zona, per immobili di non minimale
consistenza (oltre 150 mq)– non siano soggetti a specifico
assenso comunale e non possano essere inibiti a chi vi abbia
interesse: quanto sopra, tuttavia, non senza che sia
possibile integrare la riscossione dei contributi,
corrispondenti agli oneri di urbanizzazione, da parte dei
Comuni interessati, cui competono la valutazione e
l’eventuale integrazione degli standards urbanistici
presenti sul territorio, ove gli assetti originari finiscano
per subire variazioni di rilievo (come nel caso in cui una
zona a prevalente vocazione abitativa finisca per
trasformarsi –fenomeno non raro in aree centrali dei nuclei
urbani– in zona ad uso prioritario di tipo direzionale, con
esigenze diverse, ad esempio, in tema di parcheggi ed altri
servizi connessi).
Se è vero, infatti, che la Regione non potrebbe imporre ai
Comuni la sottoposizione dei mutamenti di destinazione d’uso
al medesimo titolo abilitativo, previsto per le nuove
costruzioni (Corte Cost. nn. 73/1991 e 259/1997 cit.), è
anche vero che la Regione stessa non avrebbe titolo per
precludere alle Amministrazioni comunali –preposte
all’individuazione delle destinazioni, compatibili con le
singole aree omogenee, nonché alla relativa disciplina–
l’acquisizione dei contributi per oneri di urbanizzazione,
nella misura per legge dovuta (a norma, per quanto qui
interessa, dell’art. 4 della legge regionale 05.12.1977, n.
60).
Nella situazione in esame, pertanto, legittimamente il
Comune appellato ha richiesto l’integrazione del contributo,
ovvero la differenza fra l’ammontare dovuto per oneri di
urbanizzazione, corrispondenti all’uso ufficio, e la minor
somma già in precedenza corrisposta per l’uso abitativo:
quanto sopra, non quale nuova autorizzazione a titolo
oneroso, ma quale mera commutazione, ammissibile ex lege,
della tipologia di riferimento dell’autorizzazione
originaria (cfr. anche al riguardo, per il principio, art.
19, comma 3, del D.Lgs. 06.06.2001, n. 378, nonché –per un
caso solo parzialmente diverso– Cons. St., sez. IV,
14.04.2006, n. 2163).
Una diversa linea interpretativa potrebbe comportare una
generalizzata elusione dell’ammontare del contributo di cui
trattasi da parte di costruttori ed altri operatori
economici, interessati a versare il contributo stesso nella
misura minore, potendo poi usufruire di un gratuito
mutamento di destinazione d’uso, il cui maggior carico
infrastrutturale determinerebbe un onere, gravante in via
esclusiva sulla finanza pubblica.
Non appare contrastante con la logica delle conclusioni, in
precedenza raggiunte, la diversa regolamentazione dei
mutamenti di destinazione d’uso, che riguardino singole
unità immobiliari di superficie inferiore a 150 mq.: una
liberalizzazione circoscritta a queste ultime appare,
infatti, giustificata sia dall’indifferenza, sul piano
urbanistico, di nuovi insediamenti direzionali di così
modesta entità (in corrispondenza, per lo più, a studi
professionali con limitato numero di addetti), sia da una
certa “intercambiabilità” di destinazione, che è
sembrato opportuno riservare a dette articolazioni
immobiliari minori, più facilmente integrabili nel
territorio (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 25.08.2009 n. 5059 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Lombardia, Corso di specializzazione sull'applicazione della
L.R. n. 12/2005:
3^ lezione - Cambi di destinazione d'uso
(Geometra Orobico n. 6/2009). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Fattispecie in materia di
ristrutturazione - Opere interne.
Le opere interne e gli interventi di ristrutturazione
edilizia, come pure quelli di manutenzione ordinaria o
straordinaria, ogniqualvolta comportino mutamento di
destinazione d'uso tra categorie d'interventi funzionalmente
autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano
essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui
comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di
una categoria omogenea, come ad esempio quella industriale o
residenziale, richiedono il permesso di costruire.
Gli stessi interventi di ristrutturazione o manutenzione,
comportanti modificazioni della destinazione d'uso
nell'ambito di categorie omogenee, qualora siano realizzati
fuori del centro storico richiedono solo la denuncia di
inizio attività.
Inoltre, la c.d. lottizzazione cd. materiale non presuppone
necessariamente il compimento di opere su un suolo
inedificato, ma può verificarsi anche attraverso la
modificazione della destinazione d'uso di un edificio già
esistente (Cass. sez. III, sentenza n. 6990 del 2006)
(massima tratta da www.studiospallino.it - Corte di
Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.05.2009 n. 20149). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Quesito 8 -
In merito al concetto di ultimazione delle opere abusive ai
fini dell'applicabilità della normativa in materia di
condono edilizio, con specifico riguardo alla fattispecie
del mutamento di destinazione d'uso (Geometra
Orobico n. 4/2009). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
1. Verbale di sopralluogo - Natura
provvedimentale - Non sussiste - Inammissibilità.
2. Accertamento illegittimità del mutamento destinazione
d'uso - Diritto soggettivo - Non sussiste - Inammissibilità.
1.
E' inammissibile il ricorso avverso il verbale con cui il
Comune si è limitato a comunicare le risultanze di un
sopralluogo in quanto, non contenendo alcuna determinazione,
tale atto non ha natura provvedimentale.
2.
L'azione di accertamento dell'illegittimità del mutamento di
destinazione d'uso è inammissibile in quanto nel processo
amministrativo l'azione di accertamento può trovare spazio
in sede di giurisdizione esclusiva solo quando da parte
dell'istante viene fatta valere una posizione di diritto
soggettivo, non sussistente nel caso di domanda volta a
conseguire un provvedimento sanzionatorio rispetto al quale
il ricorrente non vanta una posizione di diritto soggettivo
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 24.04.2009 n. 3585). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
E' legittimo l'operato del comune che,
in presenza di una diversità di destinazione d'uso
dell'immobile, determina la liquidazione dei contributi
urbanistici in base ai parametri previsti per la categoria
di destinazione prevalente.
Risulta che l’unità immobiliare, prima destinata a negozio
(attività commerciale), è stata frazionata e trasformata
internamente (con opere) al fine di adibirla in parte ad
uffici ed in parte ad ambulatorio veterinario.
Ciò posto l’intervento di cui si tratta si configura come
modifica della destinazione d’uso con opere.
In tal caso l'esistenza di un’attività edilizia finalizzata
alla modificazione dell’edificio comporta uno iatus
con la precedente situazione consentendo l'imposizione di
contributi ( si veda C. St. V 1208 del 30.10.1997; V Sez.
06.06.1996 n. 666, che affermano essere è legittimo
l'operato del Comune che, in presenza di una diversità di
destinazione d'uso dell'immobile, determina la liquidazione
in base ai parametri previsti per la categoria di
destinazione prevalente; TAR Brescia, n. 251/23.04.2001 che
afferma la rilevanza ai fini della determinazione dei
contributi urbanistici, della destinazione d’uso degli
immobili, in quanto gli oneri sottesi all' intervento
edilizio sono giustificati dai costi e dai vantaggi
reciproci che derivano alla collettività e al concessionario
dalla trasformazione del territorio).
In giurisprudenza è stato poi ripetutamente affermato che il
mutamento della destinazione d'uso necessita di concessione
edilizia e comporta l'obbligo di corrispondere al comune il
contributo nella misura rapportata alla nuova destinazione.
Inoltre la legislazione nazionale e regionale in materia di
contributi lasciano alla Regione ampi margini di
discrezionalità nell’individuazione dei presupposti degli
oneri di urbanizzazione e non prevedono l’esenzione degli
interventi edilizi di trasformazione di volumi preesistenti
( Si veda C. St. IV, n. 2163/2006).
Occorre ricordare che la nozione del contributo per oneri di
urbanizzazione, in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato,
V Sez., 23.05.1997 n. 529) è definita come "un
corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria,
posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai
costi delle opere di urbanizzazione in proporzione
all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae,
cosicché l'uso dà la giustificazione giuridica dell'an
debeatur, mentre le modalità dell'uso danno la ragione del
quantum".
La causa giuridica della debenza del contributo va ricercata
quindi anche nell'utilità che la nuova costruzione trae
dalle opere di urbanizzazione già esistenti (sent. TAR BZ n.
59/2000).
Quindi, anche con riferimento a quanto elaborato in
giurisprudenza (cfr. CS, Sez. V, 23.05.1997 n. 529) i
contributi di urbanizzazione non sono strettamente riferiti
all’impatto del singolo intervento, essendo rimessa
all’autorità preposta l’individuazione della tipologia degli
interventi edilizi da assoggettare al contributo in
relazione all’insieme dei benefici connessi
all’urbanizzazione complessiva, ivi compresa quella
preesistente, relativa all’intera zona (TAR Emilia-Romagna,
Sez. II,
sentenza 06.04.2009 n. 395 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Mutamento di destinazione di uso di un
immobile attuato attraverso la realizzazione di opere
edilizie - Permesso di costruire - Art. 3, 1° c., lett. d),
T.U. n. 380/2001.
Quanto al mutamento di destinazione di uso di un immobile
attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie,
qualora esso venga realizzato dopo l'ultimazione del
fabbricato e durante la sua esistenza, si configura in ogni
caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (art. 3, 1°
comma, lett. d), del T.U. n. 380/2001), in quanto
l'esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta
pur sempre alla creazione di "un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente".
L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo
rilascio del permesso di costruire con pagamento del
contributo di costruzione dovuto per la diversa
destinazione.
Destinazione di un immobile - Concetto
di uso urbanistico.
La destinazione di un immobile non si identifica con l'uso
che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con
quella impressa dal titolo abilitativo assentito.
Ciò significa che "il concetto di uso urbanisticamente
rilevante è ancorato alla tipologia strutturale
dell'immobile, quale individuata nell'atto di concessione,
senza che esso possa essere influenzato da utilizzazioni
difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o
pianificatori" (TAR Lombardia-Milano, Sez. 1,
07.05.1992, n. 219; C.d.S. Sez. V, 09.02.2001, n. 583).
Cambio della destinazione d'uso di un
fabbricato - Strumento urbanistico - Alterazione di
equilibri prefigurati - Insanabilità.
La richiesta di cambio della destinazione d'uso di un
fabbricato, qualora non inerisca all'ambito delle
modificazioni astrattamente possibili in una determinata
zona urbanistica, ma sia volta a realizzare un uso del tutto
difforme da quelli ammessi, si pone in insanabile contrasto
con lo strumento urbanistico, posto che, in tal caso, si
tratta non di una mera modificazione formale destinata a
muoversi tra i possibili usi del territorio consentiti dal
piano, bensì in un'alternazione idonea ad incidere
significativamente sulla destinazione funzionale ammessa dal
piano regolatore e tale, quindi, da alterare gli equilibri
prefigurati in quella sede. (Consiglio di Stato Sez. V,
03.01.1998, n. 24) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 05.03.2009 n. 9894 - link a
www.ambientediritto.it). |
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URBANISTICA:
PRG - Destinazione d'uso urbanistico -
Atto di destinazione specifica - Controllo della
destinazione d'uso degli immobili - Modalità - D.M. n.
1444/1968.
Lo strumento urbanistico rappresenta l'atto di destinazione
generica ed esso trova attuazione nelle prescrizioni imposte
dal titolo che abilita a costruire, quale atto di
destinazione specifica che vincola il titolare ed i suoi
aventi causa. Possono conseguentemente distinguersi: una
destinazione d'uso urbanistico, riferita alle categorie
specificate dalla legge e dal D.M. n. 1444/1968; una
destinazione d'uso edilizio, che attiene al singolo edificio
ed alle sue capacità funzionali.
Duplice è, dunque, l'esigenza correlata al controllo della
destinazione d'uso degli immobili: da un lato quella di
assicurare tutela alla zonizzazione funzionale, dall'altro
quella di consentire l'applicazione della normativa sugli
standards, regolatrice della differenziazione
infrastrutturale del territorio. Il mutamento di
destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello
tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista
urbanistico, tenuto conto che nell'ambito delle stesse
categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi
regimi urbanistico-contributivi, stanti le sostanziali
equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della
medesima categoria (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 05.03.2009 n. 9894 - link a
www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Modifica della destinazione d’uso.
La
destinazione di un immobile non si identifica con l'uso che
in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con quella
impressa dal titolo abilitativo assentito (ovviamente quando
tale titolo sussista e sia determinato sul punto). Ciò
significa che il concetto di uso urbanisticamente rilevante
è ancorato alla tipologia strutturale dell'immobile, quale
individuata nell'atto di concessione, senza che esso possa
essere influenzato da utilizzazioni difformi rispetto al
contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori.
Quanto al mutamento di destinazione di uso di un immobile
attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, deve
ricordarsi che, qualora esso venga realizzato dopo
l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si
configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione
edilizia (secondo la definizione fornita dall'art. 3. l°
comma, lett. d), del T.U. n. 380/2001), in quanto
l'esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta
pur sempre alla creazione di "un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente". L'intervento
rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del
permesso di costruire con pagamento del contributo di
costruzione dovuto per la diversa destinazione.
Un'interpretazione coerente della disposizione di cui
all'art. 10, l° comma, lett. c), del T.U. n. 380/2001 può
aversi soltanto allorché si ritenga che in essa il
legislatore si è riferito alle "destinazioni d'uso
compatibili" già considerate dall'art 3, l° comma, lett. c)
dello stesso T.U. (nella descrizione della tipologia del
restauro e risanamento conservativo). Soltanto
un'interpretazione siffatta consente di mantenere coerenza
al sistema. Una diversa conclusione, nel senso della
generalizzata esclusione, fuori dei centri storici, del
limite dell'immodificabilità delle destinazioni d'uso, si
porrebbe infatti in incoerente contrasto con tutta la
disciplina degli interventi specificati dall'art. 3 del T.U.
n. 380/2001 (ove finanche la manutenzione straordinaria, non
può comportare "modifiche della destinazione d'uso")
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 05.03.2009 n. 9894 - link a
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Quesito 6 -
In merito al mutamento di destinazione d'uso di un immobile
che lo renda utilizzabile per finalità diverse rispetto a
quelle originari (Geometra Orobico n. 2/2009). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Quesito 1 -
In merito al mutamento di destinazione d'uso con opere ed
alla necessità del permesso di costruire per la
ristrutturazione edilizia - In merito alla necessità del
permesso di costruire che non può essere derogata dalla
legislazione regionale (Geometra Orobico n.
2/2009). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Modifica destinazione d’uso mediante
opere.
In ordine al
mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la
realizzazione di opere edilizie si configura in ogni caso
un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la
definizione fornita dall'art. 3, comma 1, lett. d) del T.U.
n.380/2001), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di
modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al
previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del
contributo di costruzione dovuto per la diversa
destinazione.
Non ha rilievo l'entità delle opere eseguite, allorché si
consideri che la necessità del permesso di costruire permane
per gli interventi:
- di manutenzione straordinaria, qualora comportino
modifiche delle destinazioni d'uso (art. 3, comma l, lett.
b) T.U. 380/2001);
- di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino
il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè
di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche
funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle
tipologie edilizie (art. 3, comma l, lett. c), T.U. n.
380/2001).
Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi "di
nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3 comma l, lett. e)
del T.U. n. 380/2001. Ove il necessario permesso di
costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le
sanzioni amministrative di cui all'art. 31 del T.U. n.
380/2001 e quella penale di cui all'art. 44, lett. b) (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 27.02.2009 n. 8847 - link a
www.lexambiente.it). |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
1. Ingiunzione sindacale ex art. 7 della
legge n. 47/1985 di ripristino della destinazione
industriale di porzione di fabbricati - Interesse
all'impugnazione - In caso di chiusura dell'intero complesso
industriale - sussiste .
2. Mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie -
Assenza di legge regionale - Non è soggetto a potere di
pianificazione urbanistica.
1.
Sussiste l'interesse ad impugnare un'ingiunzione sindacale
di ripristino della destinazione industriale da parte della
società ingiunta anche nel caso in cui l'intero complesso
industriale sia stato chiuso posto che tale circostanza non
è sufficiente ad escludere il conseguimento di un risultato
vantaggioso.
2.
In applicazione dell'art. 25 u.c. Legge 28.02.1985 n. 47 che
stabilisce che il mutamento di destinazione d'uso,
realizzato senza opere edilizie, va sottoposto, nei casi,
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge regionale, a
semplice autorizzazione e non a concessione edilizia, in
mancanza di apposita legge regionale, vale il principio che
il mutamento di destinazione d'uso funzionale dei singoli
edifici è in linea generale libero, ovvero non è soggetto a
potere di pianificazione urbanistica (cfr. Corte
Costituzionale 11.02.1991 n. 73; 31.12.1993 n. 498) (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 20.02.2009 n. 1342). |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
Quesito 7 -
Sul cambio di destinazione d'uso effettuato con lo
spostamento di porte e finestre esterne nonché con
tramezzatura interna e sulla necessità o meno di ravvisare
un mutamento urbanistico-edilizio del territorio
(Geometra Orobico n. 1/2009). |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
Modifica della destinazione d’uso.
Per quanto concerne la modifica della destinazione d'uso, a
parte il potere attribuito alle regioni di stabilire quali
mutamenti debbano essere sottoposti al permesso di costruire
e quali alla denuncia d'inizio attività, è comunque
richiesto il permesso di costruire allorché il mutamento si
riferisce ad immobili compresi nelle zone omogenee A) o
comunque allorché comportino interventi che modifichino la
sagoma o il volume del manufatto preesistente (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 26.01.2009 n. 3445 - link a
www.lexambiente.it). |
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anno 2008 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
E' legittima la rideterminazione degli
oo.uu. nel caso di mutamento della destinazione d'uso da
residenza a studio professionale.
Premesso che nel caso di mutamento della destinazione d'uso
gli oneri sono dovuti solo nel caso di maggiore incidenza
del carico urbanistico e limitatamente alla differenza, va
precisato che nel caso in esame i ricorrenti hanno mutato la
destinazione d'uso senza opere edilizie di locali di
proprietà da residenza a studio dentistico e a studio
medico.
A tale proposito va osservato che il principio del
supplemento del contributo urbanistico nel caso di cambio di
destinazione d'uso ai sensi dell'art. 10, ultimo comma,
della legge n. 10/1977 trova applicazione allorché si
realizzi una destinazione d'uso compresa in una classe
contributiva diversa e più onerosa della precedente, ossia
tale che, se la concessione fosse stata richiesta fin
dall'origine per la nuova destinazione, avrebbe comportato
un diverso e meno favorevole regime contributivo urbanistico
(cfr. Cons. Stato – Sez. V^ - n. 198 del 16.03.1987).
La disposta rideterminazione
dei suddetti contributi discende dal fatto del mutamento
della destinazione d'uso di alcuni locali da residenza a
studio dentistico e a studio medico, per cui legittimamente
il Comune ha proceduto in tal senso, atteso che il pagamento
del contributo per oneri concessori va corrisposto allorché
sia ravvisabile, a seguito dell'intervento edilizio, un
aumento del carico urbanistico, con conseguente mutamento
degli standard (cfr. TAR Lazio – Sez. II^ - n. 54 del
04.01.2005)
(TAR Veneto, Sez. I,
sentenza 22.10.2008 n. 3257 -
link a
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Destinazione d’uso da commerciale a
direzionale: norme applicabili e titolo.
In materia edilizia, le opere
interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica,
come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro
e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo
rilascio del permesso di costruire ogni qual volta
comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie
funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e,
qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche
nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso
all'interno di una categoria omogenea.
La norma di cui al D.M. 02.04.1968, art. 5, comma 1, n. 2,
unifica gli insediamenti di carattere commerciale a quelli
di carattere direzionale al solo esclusivo fine di
determinare i cd. servizi di residenza (rapporti tra spazi
coperti e spazi pubblici da destinare alle attività
collettive, a verde pubblico e a parcheggio), ferma
restando, tuttavia, l’autonomia funzionale tra le due
categorie edilizie.
Nel procedimento di denuncia di inizio di attività,
disciplinato dall'art. 23 T.U. 06.06.2001 n. 380, la
scadenza del termine perentorio di trenta giorni preclude
all'Autorità comunale competente l'esercizio del suo potere
di controllo a fini inibitori (previsto dal comma 6, in
relazione al comma 1), ma non impedisce l'esercizio del suo
ordinario potere sanzionatorio-repressivo per ogni
trasformazione edilizia contrastante con la disciplina
urbanistica. Rimane pertanto impregiudicato il potere-dovere
del Comune e dell'Autorità giudiziaria di intervenire sul
piano sanzionatorio nel caso in cui l'intervento realizzato
a seguito della presentazione della denuncia di inizio di
attività, risulti sottoposto a permesso di costruire
(TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 06.10.2008 n. 1822 -
link a
www.altalex.com). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Fattispecie in materia di
ristrutturazione - Mutamento di
destinazione d’uso.
In materia edilizia, le opere interne e gli interventi di
ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di
manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo, necessitano del preventivo rilascio del
permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento
di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome
dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere
realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui
comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di
una categoria omogenea (massima tratta da
www.studiospallino.it - TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 06.10.2008 n. 1822 -
link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Quando il mutamento della destinazione
d'uso necessita del preventivo rilascio del permesso di
costruire.
In materia edilizia, le opere interne e gli interventi di
ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di
manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo, necessitano del preventivo rilascio del
permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento
di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome
dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere
realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui
comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di
una categoria omogenea (cfr: Cons. Stato, Sez. V,
11.05.2004, n. 2954) (TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 06.10.2008 n. 1822 -
link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Modifica della destinazione d’uso.
In ordine al
mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la
realizzazione di opere edilizie, effettuato dopo
l'ultimazione del fabbricato e durante lo sua esistenza si
configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione
edilizia (secondo la definizione fornita dall'art. 3, comma
1, lett. d) del T.U. n. 380/2001), in quanto l'esecuzione
dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre
alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato,
pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con
pagamento del contributo di costruzione dovuto per la
diversa destinazione.
Non ha rilievo l'entità delle opere eseguite, allorché si
consideri che la necessità del permesso di costruire permane
per gli interventi: di manutenzione straordinaria, qualora
comportino modifiche delle destinazioni d'uso (art. 3, comma
1, lett. b), T.U. 380/2001; di restauro e risanamento
conservativo, qualora comportino il mutamento degli
"elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri
non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne
consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie
(art. 3, comma 1, lett. c, T.U. n. 380/2001)
(Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 16.09.2008 n. 35383 -
link a
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
1. Ordine di rimessione in pristino -
Cambio di destinazione d'uso - Prova -Legittimità.
2. Ordine di rimessione in pristino - Cambio di destinazione
d'uso - Mancata effettuazione di opere edilizie -
Irrilevanza.
3. Ordine di rimessione in pristino - Cambio di destinazione
d'uso - Indeterminatezza del dispositivo dell'ordine - Non
sussiste.
1.
Con riferimento allo stato di fatto di un locale con
destinazione d'uso cantina, un rapporto dei vigili urbani
che da atto di come, in verità, lo stesso sia stato
trasformato in una cucina per la presenza di lavello,
finiture, allacciamenti a luce, acqua e riscaldamento
contiene elementi univoci (da considerare complessivamente)
della trasformazione del locale, atteso che ciò che è
decisivo per qualificare un intervento sotto il profilo
urbanistico edilizio è la oggettiva idoneità del locale ad
una certa destinazione. Non essendo il Comune tenuto, in
mancanza di fatti nuovi, ad effettuare un secondo
sopralluogo, risulta legittimo il provvedimento di
rimessione in pristino adottata.
2.
Con riferimento ad un ordine di rimessione in pristino di un
locale, con destinazione cantina, trasformato in cucina, il
Comune non è tenuto a replicare in modo specifico alla
deduzione sulla mancata effettuazione di opere edilizie, non
essendo necessario, in astratto, che siano poste in essere
opere per realizzare un mutamento di destinazione d'uso.
3.
E' legittimo il provvedimento impugnato perché non sussiste
la dedotta indeterminatezza del dispositivo dello stesso, in
quanto la rimessione in pristino (che è il contenuto
predeterminato dalla legge del provvedimento in esame) di un
locale, assoggettato abusivamente a modifica di destinazione
d'uso, si effettua ripristinando le condizioni di idoneità
oggettiva del locale alla destinazione d'uso pregressa
(massima tratta
da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 25.07.2008 n. 2988). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Mutamento della destinazione d’uso -
Limiti della disciplina regionale (Sicilia) - Artt. 31, 44 e
10, c. 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001.
In materia urbanistica le disposizioni introdotte da leggi
regionali devono rispettare i principi generali stabiliti
dalla legislazione nazionale e, conseguentemente devono
essere interpretate in modo da non collidere con i detti
principi (cass. pen. sez. III sent. del 15/06/2006). Deve
quindi escludersi, in ossequio al principio di legalità, che
la scelta di criminalizzare o meno una certa condotta possa
attribuirsi alla Regione. Del resto la formulazione
dell'art. 10, commi 2 e 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380
consente alle Regioni l'esercizio di una flessibilità
normativa nella direzione di ampliare l'area applicativa del
permesso di costruire ma non determina un ampliamento del
potere delle Regioni tale da consentire di eliminare una
sanzione penale in una parte del territorio nazionale. E'
conforme all'indicato principio la motivazione del giudice
di merito che, richiamando l'art. 31 del d.p.r. n. 380 del
2001, con riferimento all'art. 44 dello stesso d.p.r.,
(Cass. pen. 15/03/2002, n. 19378) abbia rilevato che, il
mutamento di destinazione d'uso degli immobili, effettuato
con opere interne, è possibile senza il previo rilascio di
concessione edilizia purché detta modificazione intervenga
entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici,
atteso che la modificazione di destinazione d'uso
giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene
tra macrocategorie, in quanto comporta il mutamento degli
standard urbanistici e la variazione del carico urbanistico.
Trasformazione edilizia ed urbanistica -
Mutamento di destinazione di uso - Competenza esclusiva
attribuita alla Regione Siciliana - Limiti della disciplina
regionale - L n. 37/1985 - Art. 36 c. 1 L.R. Sicilia n.
71/1978 - Fattispecie.
In materia urbanistica la Legge n. 37 del 1985, nonostante
la competenza esclusiva attribuita alla Regione Siciliana,
deve comunque rispettare i principi fondamentali della
legislazione nazionale e, quindi, deve essere interpretata
in modo da non collidere con detti principi generali.
Inoltre, l'art. 36, comma 1, della legge regionale n. 71 del
1978 sottopone a concessione edilizia qualsivoglia attività
comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del
territorio comunale, nonché il mutamento di destinazione di
uso degli immobili. Nella specie, gli imputati, in possesso
di concessione edilizia a titolo gratuito ex art. 9 della
legge n. 10 del 1977 per le opere da realizzare nelle zone
agricole, - ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore
agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della
legge 09.05.1975, n. 1537 avevano modificato arbitrariamente
la destinazione di uso del capannone da adibire a deposito
di macchine agricole, realizzando un'attività commerciale di
autocarrozzeria, con stravolgimento della normale
destinazione urbanistica dell'immobile e con notevole
aggravamento del territorio.
Abuso edilizio - Data di commissione del
reato - Onere della prova.
In tema di abuso edilizio/urbanistico, non basta la mera
affermazione da parte dell'imputato a far ritenere che il
reato sia stato commesso in epoca antecedente
all'accertamento e neppure a determinare l'incertezza sulla
data di commissione del reato idonea a far scattare la
presunzione "in dubio pro reo", atteso che in base al
principio generale ciascuno deve fornire la prova di quanto
afferma (v. Cass. pen. sez. III sent. 17/04/2000, n. 10562,
Fretto S) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 24.07.2008 n. 31135 - link a
www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Limiti disciplina regionale e destinazione d’uso.
In materia urbanistica le disposizioni introdotte da
leggi regionali devono rispettare i principi generali
stabiliti dalla legislazione nazionale e, conseguentemente
devono essere interpretate in modo da non collidere con i
detti principi. Deve quindi escludersi, in ossequio al
principio di legalità, che la scelta di criminalizzare o
meno una certa condotta possa attribuirsi alla Regione. Del
resto la formulazione dell'art. 10, commi 2 e 3 del D.P.R.
06.06.2001, n. 380 consente alle Regioni l'esercizio di una
flessibilità normativa nella direzione di ampliare l'area
applicativa del permesso di costruire ma non determina un
ampliamento del potere delle Regioni tale da consentire di
eliminare una sanzione penale in una parte del territorio
nazionale.
E' conforme all'indicato principio la motivazione del
giudice di merito che, richiamando l'art. 31 del d.p.r. n.
380 del 2001, con riferimento all'art. 44 dello stesso
d.p.r., abbia rilevato che, secondo consolidata
giurisprudenza il mutamento di destinazione d'uso degli
immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il
previo rilascio di concessione edilizia purché detta
modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a
parametri urbanistici, atteso che la modificazione di
destinazione d'uso giuridicamente e penalmente rilevante è
quella che avviene tra macrocategorie, in quanto comporta il
mutamento degli standard urbanistici e la variazione del
carico urbanistico (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 24.07.2008 n. 31135 - link a
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
1. Attività edilizia - Cambio di
destinazione d'uso senza opere edilizie - Autorizzazione -
Non occorre - Fattispecie.
2. Misure repressive - Inapplicabilità - Solo per opere
realizzate in epoca in cui la normativa non richiedeva
assenso edilizio.
3. Misure repressive - Termine di decadenza o prescrizione -
Non sussiste - Affidamento del privato - Inconfigurabilità.
4. Processo amministrativo - Rapporti con il processo penale
- Sentenza penale di assoluzione - Rilevanza nei giudizi
amministrativi - Limite.
1.
In tema di variazione d'uso di un immobile senza opere
edilizie, qualora l'impiego del l'immobile - nella
fattispecie: box - come deposito di cose o di merci non sia
preordinato allo svolgimento diretto di un'attività in situ
che richieda un'autorizzazione ad hoc, ma attenga ad un uso
di fatto che il proprietario fa della cosa propria, tale
impiego non rileva per il diritto (cfr. Cons. di Stato,
sent. n. 77/1997): non occorre pertanto alcuna
autorizzazione per la variazione d'uso (nella fattispecie
vigeva l'art. 25, ult. comma Legge 47/1985 prima delle
modifiche introdotte dal D.L. 498/1993).
2.
Un'opera abusiva, anche risalente nel tempo, non può
ritenersi perciò solo inamovibile, a meno che non si provi
che è stata realizzata in epoca in cui la normativa generale
e locale non richiedeva assenso edilizio alcuno, o che ha
beneficiato di un condono edilizio, in assenza del quale si
applicano le ordinarie sanzioni (art. 40 Legge n. 47/1985).
3.
La vetustà dell'opera abusiva non esclude il potere di
controllo e il potere sanzionatorio del Comune in materia
urbanistico-edilizia, in quanto l'esercizio di tale potere
non è soggetto a prescrizione o decadenza; ne consegue che
l'accertamento dell'illecito amministrativo e l'applicazione
della relativa sanzione può intervenire anche a notevole
distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, senza che il
ritardo nell'adozione della sanzione comporti sanatoria o il
sorgere di affidamenti o situazioni consolidate.
4.
Il proscioglimento in sede penale dei ricorrenti, rinviati a
giudizio per costruzione senza concessione edilizia non
comporta l'illegittimità dell'eventuale ordinanza di
demolizione, in quanto il proscioglimento in sede penale
vincola il Giudice Amministrativo solo relativamente alla
materialità dei fatti accertati, ma non preclude una diversa
valutazione della fattispecie ai fini dell'applicazione
delle sanzioni edilizie di carattere amministrativo
(massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.06.2008 n. 2045 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva e modifica della destinazione
d’uso (residenza turistico alberghiera).
Può configurare il reato di lottizzazione abusiva la
modifica di destinazione d'uso di un complesso alberghiero,
realizzata attraverso la vendita di singole unità
immobiliari a privati, allorché (indipendentemente dal
regime proprietario della struttura) non sussiste una
organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei
servizi comuni ed alla concessione in locazione dei singoli
appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del
contratto di albergo, atteso che in tale ipotesi le singole
unità perdono la loro originaria destinazione d'uso
alberghiera per assumere quella residenziale. Si ha
lottizzazione abusiva allorquando il frazionamento anzidetto
si ponga in contrasto con specifiche previsioni dello
strumento urbanistico generale, come ad esempio nel caso in
cui detto strumento, nella zona in cui è stato costruito
l'albergo, non preveda utilizzabilità diversa da quella
turistico-alberghiera. Nel caso in cui lo strumento
urbanistico generale consenta una utilizzabilità anche
residenziale può configurarsi lottizzazione abusiva sia
allorquando il complesso alberghiero sia stato edificato
alla stregua di previsioni derogatorie (ad esempio a divieti
di edificabilità, limitazioni plano-volumetriche, distanze
etc.) non estensibili ad immobili residenziali sia
allorquando la destinazione d'uso residenziale comporti un
incremento degli standards richiesti per l'edificazione
alberghiera (con riferimento anche ai parcheggi privati di
cui all'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942) e tali
standards aggiuntivi non risultino reperibili ovvero
reperiti in concreto.
Il problema della configurabilità del reato di lottizzazione
abusiva -allorquando il bene suddiviso consista non in un
terreno inedificato, bensì in un immobile già regolarmente
edificato- deve essere affrontato anche alla stregua della
legislazione urbanistica regionale in materia di
classificazione delle categorie funzionali della
destinazione d'uso e correlato precipuamente alle previsioni
della pianificazione comunale, alle quali deve essere
raffrontata, in termini di "compatibilità", la effettuata
trasformazione del territorio. Può integrare il reato di
lottizzazione abusiva, il mutamento della destinazione d'uso
di un immobile che alteri il complessivo assetto del
territorio messo a punto attraverso gli strumenti
urbanistici, dovendosi considerare, quanto alla
individuazione di siffatta "alterazione", che
l'organizzazione del territorio comunale si attua con il
coordinamento delle varie destinazioni d'uso, in tutte le
loro possibili relazioni, e con l'assegnazione ad ogni
singola destinazione d'uso di determinate qualità e quantità
di servizi. L'assetto territoriale, pertanto, può essere
alterato anche allorché significativamente si incida sulle
dotazioni degli standards di zona (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 13.06.2008 n. 24096
- link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Quesito 10 -
Sulla sussistenza o meno di un mutamento di destinazione
d'uso urbanisticamente rilevante nel caso in cui un
appartamento destinato ad abitazione venga adibito a studio
professionale (Geometra Orobico n. 5/2008). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
1. Attività
edilizia - Modifiche di superficie e destinazione d'uso -
Ristrutturazione edilizia - Sussistenza - Concessione
edilizia - Necessità.
2. Condono edilizio ex Legge 47/1985 - Domanda - Inesatta
rappresentazione della realtà su un presupposto essenziale -
Ipotesi di domanda dolosamente infedele ex art. 40 L.
47/1985 - Sussiste - Silenzio assenso - Inconfigurabilità.
3. Procedimento amministrativo - Preavviso di diniego -
Violazione art. 10-bis Legge 241/1990 - Illegittimità -
Quando sussiste.
4. Condono edilizio ex Legge 47/1985 - Requisiti per
l'ottenimento - Prova - Onere del richiedente.
1.
Le opere edilizie comportanti la realizzazione di nuove
unità abitative ed il mutamento di destinazione d'uso, pur
se giustificate da esigenze di rinnovamento e di restauro,
costituiscono ristrutturazione edilizia -e non manutenzione
straordinaria- e, pertanto, necessitano di concessione
edilizia; in particolare, la realizzazione di tramezzi
interni, propedeutici alla realizzazione di nuovi vani, e la
creazione di servizi igienici non sono riconducibili al
concetto di manutenzione straordinaria.
2.
Nel disciplinare la formazione del silenzio assenso sulle
domande di condono, gli artt. 35-40 della Legge 47/1985
indicano quale elemento in presenza del quale il silenzio
assenso non può formarsi, la dolosa infedeltà della domanda;
pertanto il silenzio assenso di cui all'art. 40, il quale
prevede che, decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla
presentazione della domanda, la stessa si intende accolta,
non si applica laddove la dichiarazione resa dalla parte in
sede di presentazione della domanda di condono non sia
ritenuta vera all'esito dell'istruttoria (cfr. TAR Palermo,
sentenza. n. 2369/2006).
3.
La violazione dell'art. 10-bis Legge 241/1990, secondo cui
il diniego deve essere preceduto dal preavviso di rigetto,
non produce ex se l'illegittimità del provvedimento
terminale, dovendo detta disposizione essere interpretata
alla luce del successivo art. 21-octies, il quale, laddove
il ricorrente sollevi determinati vizi di natura formale,
impone al Giudice di valutare il contenuto sostanziale del
provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le
violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità
sostanziale del provvedimento impugnato (cfr. TAR Lecce.,
sent. n. 1385/2006; sent. n. 5633/2005).
4.
Spetta a colui che richiede la sanatoria dimostrare di avere
i requisiti per ottenere il provvedimento richiesto e,
quindi, anche quello di provare la situazione esistente
(massima tratta
da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 20.05.2008 n. 1802
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Il mutamento dell'uso funzionale (senza opere) di un
immobile con un maggior carico urbanistico sconta il
pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Ad avviso della costante giurisprudenza (Consiglio di Stato,
sez. V – 26/07/1984 n. 592; TAR Catania – 31/07/1979 n.
408), il contributo per oneri di urbanizzazione è un
corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria,
posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai
costi delle opere di urbanizzazione in proporzione
all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae,
cosicché il tipo di uso offre la giustificazione giuridica
all’an debeatur, mentre le modalità concrete dell’uso danno
la ragione del quantum (Consiglio di Stato, sez. V –
23/05/1997 n. 529).
Il presupposto imponibile per il pagamento dei contributi di
urbanizzazione va ravvisato nella domanda di una maggiore
dotazione di servizi (rete viaria, fognature, ecc.)
nell’area di riferimento, che sia indotta dalla destinazione
d’uso concretamente impressa all’alloggio, in quanto una
diversa utilizzazione rispetto a quella stabilita
nell’originario titolo abilitativo può determinare una
variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico
(Sentenza Sezione 11/06/2004 n. 646; TAR Lombardia Milano,
sez. II – 02/10/2003 n. 4502; Consiglio Stato, sez. V –
25/05/1995 n. 822).
Il Collegio osserva, in termini generali, che il fondamento
del contributo di urbanizzazione –da versare al momento del
rilascio di una concessione edilizia– non consiste nell'atto
amministrativo in sé bensì nella necessità di ridistribuire
i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli
gravare sugli interessati che beneficiano delle utilità
derivanti dalla presenza delle medesime, secondo modalità
eque per la comunità (cfr. TAR Veneto, sez. II – 13/11/2001
n. 3699).
Pertanto, anche nel caso della modificazione della
destinazione d'uso cui si correla un maggior carico
urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica
l’imposizione al titolare del pagamento della differenza tra
gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione
originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova
destinazione impressa: il mutamento è rilevante allorquando
sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente
autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto
il profilo della differenza del regime contributivo in
ragione di diversi carichi urbanistici, cosicché la
circostanza che le modifiche di destinazione d’uso senza
opere non sono soggette a preventiva concessione o
autorizzazione sindacale non comporta ipso jure l’esenzione
dagli oneri di urbanizzazione e quindi la gratuità
dell’operazione (cfr., in tal senso, sentenza Sezione
23/01/1998 n. 34).
Un diverso ragionamento sarebbe evidentemente inaccettabile,
dal momento che gli interessati sarebbero altrimenti indotti
a chiedere ed ottenere una concessione edilizia che sconta
il pagamento di un minor contributo per il basso carico
urbanistico, per poi mutare liberamente la destinazione
d'uso originaria senza pagare i più elevati oneri che
derivano dal maggior carico urbanistico.
Nella specie il mutamento di destinazione –da residenziale a
direzionale– è riconducibile ad una classe diversa e più
onerosa della precedente tale che, se la concessione fosse
stata richiesta fin dall’origine per la nuova destinazione,
avrebbe comportato un diverso e meno favorevole regime
contributivo urbanistico: ai fini del calcolo dei cd.
standard, uno studio per l’attività professionale di dottore
commercialista assume la consistenza di un distinto ed
autonomo centro d'attrazione, non riconducibile alle
esigenze di normale vivibilità delle zone residenziali, ed è
pertanto fonte di un maggiore carico urbanistico (Consiglio
Stato – sez. V, 19.05.1998 n. 626).
A fronte dell’accertato mutamento di destinazione d’uso,
l’amministrazione ha legittimamente provveduto a calcolare
di nuovo il quantum dovuto in relazione al diverso carico
urbanistico derivante dall’insediamento di un’attività di
tipo direzionale piuttosto che di una residenza, tenuto
presente che, come già illustrato, il contributo di
urbanizzazione non è geneticamente collegato al rilascio di
una nuova concessione edilizia, ma rappresenta la
compartecipazione posta a carico del titolare dell’alloggio
alle utilità derivanti dalla presenza delle opere di
urbanizzazione (cfr. Sentenza Sezione 13/06/2002 n. 957)
(TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 10.03.2005 n. 145 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
E' materia non soggetta al potere di
pianificazione urbanistica i mutamenti di destinazione d'uso
meramente funzionali, in quanto manifestazioni del diritto
di proprietà e di impresa; conseguentemente, le attività in
questione sono state ritenute non assoggettate né a
concessione né ad autorizzazione edilizia.
La giurisprudenza amministrativa si è decisamente orientata
nel senso di ritenere materia non soggetta al potere di
pianificazione urbanistica i mutamenti di destinazione d'uso
meramente funzionali, in quanto manifestazioni del diritto
di proprietà e di impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
28.07.1982, n. 525; id. 13.06.1987, n. 365);
conseguentemente, le attività in questione sono state
ritenute non assoggettate né a concessione né ad
autorizzazione edilizia (cfr. Cons. Stato, sez. IV,
23.11.1985, n. 551; id., 16.05.1986, n. 341; id.,
01.10.1993, n. 818).
Tale principio è stato sostanzialmente confermato dalla
legge 28.02.1985, n. 47, che, in sede di emanazione di una
nuova disciplina dell'attività edilizia, ha considerato
rilevanti i mutamenti di destinazione d'uso ove realizzati
mediante l'esecuzione di opere (cfr., in particolare, art.
8, primo comma, lett. a), in tema di variazioni essenziali
al progetto approvato e art. 26, primo comma, in materia di
opere interne). Peraltro, l'art. 25, ultimo comma, di detta
L. n. 47 del 1985 ha introdotto una importante novità,
prevedendo per le Regioni la possibilità di fissare con
legge criteri e modalità per l'eventuale regolamentazione da
parte dei Comuni, in ambiti determinati del territorio,
delle destinazioni d'uso degli immobili e per la eventuale
sottoposizione delle loro variazioni ad autorizzazione del
sindaco.
Tale norma stabiliva, quindi, una riserva di legge regionale
finalizzata ad una eventuale disciplina comunale dei
mutamenti di destinazione d'uso e alla loro sottoposizione a
controllo, ancorché realizzati senza l'esecuzione di opere
edilizie.
La Corte costituzionale ha, al riguardo, precisato che "la
modifica funzionale della destinazione, non connessa
all'esecuzione di interventi edilizi, può essere
assoggettata soltanto al regime dell'autorizzazione, e solo
dopo che i criteri, dettati dall'apposita legge regionale
prevista dall'art. 25 citato, siano filtrati ed attuati in
sede di pianificazione urbanistica comunale" (sent.
11.02.1991, n. 73).
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza
amministrativa, la quale ha più volte affermato che la
rilevanza di variazioni di destinazioni d'uso meramente
funzionali è subordinata alla previa fissazione con legge
regionale di criteri e modalità per l'eventuale esercizio
del potere di regolamentazione comunale in ambiti
territoriali determinati (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
18.01.1988, n. 8; id., 20.02.1990, n. 163), restando
altrimenti attività libera (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
30.06.1998, n. 998; Sez. V, 10.03.1999, n. 231; id.,
23.02.2000, n. 949).
Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con
l'art. 2, comma 60, della legge 23.12.1996, n. 662,
applicabile "ratione temporis" al caso in esame, che
ha sostituito l'ultimo comma del predetto art. 25 con la
seguente disposizione: "Le leggi regionali stabiliscono
quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni
fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti subordinare a
concessione, e quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti
siano subordinati ad autorizzazione".
Dalla nuova formulazione della norma emerge, da un lato,
l'equiparabilità, in sede di normazione regionale, dei
mutamenti di destinazione d'uso strutturali a quelli
meramente funzionali, che possono essere assoggettati a
concessione edilizia ovvero ad autorizzazione; dall'altro,
che la disciplina della materia è riservata alla esclusiva
competenza delle Regioni, essendo stato eliminato ogni
riferimento alla regolamentazione urbanistica comunale, con
la conseguenza che, in mancanza di una diversa disciplina
regionale, il mutamento di destinazione d'uso senza opere
costituisce tuttora attività edilizia libera (cfr. Cons.
Stato, sez. II; par. 05.11.2003, n. 2199/2002).
Tanto premesso va osservato in conclusione che il mutamento
di destinazione d'uso, che consiste nel mutare l'uso per il
quale l'immobile è urbanisticamente destinato, se realizzato
con opere è, quindi, soggetto a previa licenza o concessione
ovvero a semplice autorizzazione, mentre, se realizzato
senza opere, può essere liberamente posto in essere, se non
diversamente disposto dalla Regione (TAR Lazio-Roma, Sez.
II-ter,
sentenza 03.03.2008 n. 1973 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Cambio di destinazione d'uso con opere edilizie -
Oneri di urbanizzazione - Portata.
Il cambio di destinazione d'uso oggetto di concessione
edilizia, accompagnato da interventi edilizi interni,
comporta l'imposizione di oneri integrativi di
urbanizzazione, solo quando determina una variazione
quantitativa e qualitativa del carico urbanistico, ma non
quando la modificazione intervenga entro categorie omogenee
quanto a parametri urbanistici e non comporta la variazione
del carico urbanistico (nel caso di specie il TAR ha
ritenuto che il cambio di destinazione d'uso del locale
interrato da cantina a deposito commerciale non fosse
urbanisticamente rilevante, dal momento che ab origine lo
stesso era utilizzato come locale accessorio a locali
commerciali e come tale svolgeva già la funzione di
magazzino) (massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
25.02.2008 n. 404
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Mutamento di destinazione d'uso di immobile in zona
vincolata - Modifiche interne - Esistenza di permesso di
costruire per uso diverso - Difformità totale - Reati -
Configurabilità.
In tema di violazioni edilizie e paesaggistiche, il
mutamento della destinazione d'uso di un immobile in zona
vincolata, realizzato mediante modifiche interne tali da
renderlo idoneo ad un uso residenziale, diverso da quello
originariamente assentito, integra sia il reato di
esecuzione di lavori in difformità totale dal permesso di
costruire, che quello di esecuzione di lavori su beni
paesaggistici in assenza di autorizzazione (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 29.01.2008 n. 4555
- link a www.lexambiente.it). |
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anno 2007 |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva - Rilevabilità - Cambio di
destinazione d'uso - Contratti preliminari di compravendita
- Art. 30 D.P.R. n. 380/2001.
In presenza di specifici elementi rilevatori della volontà
di procedere al mutamento di destinazione delle unità
immobiliari, non vale, richiamare l'astratto dato normativo
che, peraltro, certamente non legittima alcuna forma di
arbitraria immutazione.
Sicché, l'ipotesi di lottizzazione abusiva, di cui all'art.
30 d.P.R. 06.06.2001 n. 380, è configurabile anche in
relazione ad un complesso immobiliare già edificato
attraverso il cambio di destinazione d'uso rilevabile dalla
stipula di contratti preliminari di compravendita, come
quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a
residenza privata e facenti parte di un complesso
originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività
alberghiera.
Lottizzazione abusiva - Rilevabilità - Modifica di
destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano -
Frazionamento di un complesso immobiliare - Originaria
destinazione d'uso alberghiera.
In materia urbanistica, configura il reato di lottizzazione
abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili
oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il
frazionamento di un complesso immobiliare di modo che le
singole unità perdano la originaria destinazione d'uso
alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che
tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento
urbanistico costituito dal piano di lottizzazione (Sez. 3,
n. 6990 del 29/11/2005 Rv. 233552) (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 03.04.2007 n. 13687
- link a www.ambientediritto.it). |
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anno 2006 |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Mutamento di
destinazione d'uso - Oneri di urbanizzazione
- Pagamento - Aumento del carico
urbanistico.
2. Mutamento di destinazione d'uso -
Modalità di utilizzo del bene - Funzionalità
acquisite.
1. In sede di rilascio della
concessione edilizia, al quale consegua il
mutamento di destinazione d'uso
dell'immobile, il pagamento del contributo
per oneri di urbanizzazione va corrisposto
ogni qual volta si rinvenga, a seguito
dell'intervento edilizio, un aumento del
carico urbanistico.
2. Al fine di accertare se vi sia
stato un mutamento di destinazione d'uso,
bisogna considerare non solo la modalità di
utilizzo del bene, quanto, soprattutto, le
funzionalità da esso acquisite in forza
degli interventi edilizi (TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 15.12.2006 n. 2989
- massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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anno 2004 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Lo spargimento di ghiaia su un'area che
ne era in precedenza priva richiede la concessione edilizia
allorché appaia preordinata alla modifica della precedente
destinazione d'uso.
La giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato due
indirizzi ermeneutici: secondo il primo, andrebbero
assoggettati a titolo abilitativo solo gli interventi di
portata -simultaneamente– urbanistica ed edilizia.
Invero, osservano i fautori della tesi in esame, l’uso
congiunto delle due espressioni (urbanistica ed edilizia)
nel citato articolo escluderebbe l’assoggettamento al previo
rilascio del titolo degli interventi che, pur non mancando
di impatto urbanistico, siano privi di consistenza materiale
di opere edilizie.
Secondo l’opposto indirizzo, l’art. 1 l. 28.01.1977
n. 10 sulla edificabilità dei suoli, che pone la regola
della soggezione a concessione di ogni attività comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non
comprende le sole attività di edificazione, ma tutte quelle
consistenti in una modificazione dello stato materiale e
della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego
diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua
condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica
(cfr.: Cons. Stato, sez. V, 31/01/2001, n. 343; Cons. Stato,
sez. V, 20/12/1999, n. 2125; Cons. Stato, sez. V,
01/03/1993, n. 319; tale orientamento è condiviso anche
dalla giurisprudenza ordinaria: cfr. Cass. pen., 14/10/1988;
Cass. pen., sez. III, 24/10/1997, n. 10709; Cass. pen., sez.
VI, 24/07/1997, n. 8520).
La giurisprudenza favorevole a tale tesi ha aggiunto che
l’art. 1 l. 28.01.1977 n. 10 impone al soggetto attuatore di
munirsi di concessione edilizia per ogni attività che
comporti la trasformazione del territorio attraverso
l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti
urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione
abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o solo
funzionale (cfr. la recente Cons. Stato, sez. VI,
26/09/2003, n. 5502).
Pertanto, è soggetto a concessione edilizia ogni intervento
sul territorio, preordinato alla perdurante modificazione
dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in
assenza di opere in muratura (Cons. Stato, sez. V,
06/04/1998, n. 415; cfr. altresì: <<la concessione
edilizia è richiesta sia quando vi sia la realizzazione di
opere murarie, sia quando si intenda realizzare un
intervento sul territorio che, pur non richiedendo opere in
muratura, comporti la perdurante modifica dello stato dei
luoghi con materiale posto sul suolo>> Cons. Stato, sez.
V, 14/12/1994, n. 1486; Cons. Stato, sez. VI, 27/01/2003, n.
419).
E’ ben vero che, secondo un
precedente citato dall’appellante, questo Consesso ha
ritenuto che non integra l'ipotesi di trasformazione
urbanisticamente rilevante del territorio, soggetta a
concessione ex art. 1 l. n. 10 del 1977, l'intervento
materialmente consistente nella mera ripulitura di un
terreno parzialmente erboso, con ripristino di una
recinzione preesistente e spargimento di ghiaia, a nulla
rilevando, sotto il profilo urbanistico, la conseguente
utilizzazione del suolo così ripulito e riordinato
all'esposizione di autovetture a scopi commerciali (Cons.
Stato, sez. IV, 08/03/1983, n. 103).
Tuttavia, alla luce dell’orientamento condiviso dal
Collegio, deve ritenersi che lo spargimento di ghiaia su
un'area che ne era in precedenza priva richiede la
concessione edilizia allorché appaia preordinata alla
modifica della precedente destinazione d'uso (circostanza
questa che deve fondarsi su fatti positivamente accertati).
Tale indirizzo, peraltro, risulta corroborato dalla
risalente interpretazione del Giudice penale, secondo cui
deve ritenersi soggetto a concessione lo spianamento di un
terreno agricolo ed il riporto di sabbia e ghiaia, al fine
di ottenerne un piazzale per deposito e smistamento di
autocarri e containers (Cass. pen., 09/06/1982; cfr. altresì
<<è legittimo il provvedimento del sindaco che ordini la
riduzione in pristino di un'area destinata, in base al piano
regolatore, a verde pubblico, che sia stata coperta di
ghiaia, per essere destinata a parcheggio>> Cons. Stato,
sez. II, 15/02/1989, n. 18/1989).
Per esigenze di completezza si osserva che la tesi
abbracciata dal Collegio sembra, oggi, avere un testuale
riscontro nel nuovo Testo unico in materia edilizia –D.P.R.
n. 380/2001- (che non ha certo potenzialità applicativa e di
risoluzione del caso in esame, ma che può rappresentare un
valido ausilio interpretativo, specie ove “codifica”
un orientamento giurisprudenziale pregresso): l’art. 3, in
materia di definizione degli interventi edilizi, assoggetta
a permesso di costruire –ascrivendole al genus delle nuove
costruzioni- <<la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato>>
(lett. e.3) e <<la realizzazione di depositi di merci o
di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato>> (e.7); si tratta, come è facile rilevare,
di interventi privi di connotazione strettamente edilizia e,
nondimeno, assoggettati a titolo abilitativo (oggi permesso
di costruire).
Significativa è, poi, la previsione dell’art. 10, comma 2,
secondo cui <<Le regioni stabiliscono con legge quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività>>
(Consiglio di Stato, Sez.
V,
sentenza 11.11.2004 n. 7324 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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