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44-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (gratuità per oo.pp. e/o private di interesse pubblico)
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46-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (rateizzato e/o ritardato versamento)
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48-DEFINIZIONI INTERVENTI EDILIZI
49-DIA e SCIA
50-DIAP
51-DISTANZA dagli ALLEVAMENTI ANIMALI
52-DISTANZA dai CONFINI
53-DISTANZA dai CORSI D'ACQUA - DEMANIO MARITTIMO/LACUALE
54-DISTANZA dalla FERROVIA

55-DISTANZA dalle PARETI FINESTRATE
56-DURC
57-EDICOLA FUNERARIA
58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
59-ESPROPRIAZIONE
60-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI
61-INCARICHI LEGALI e/o RESISTENZA IN GIUDIZIO
62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
64-INDUSTRIA INSALUBRE
65-L.R. 12/2005
66-L.R. 23/1997
67-L.R. 31/2014
68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
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PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
PERTINENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
97-RUDERI
98-
RUMORE
99-SAGOMA EDIFICIO
100-SANATORIA GIURISPRUDENZIALE E NON (abusi edilizi)
101-SCOMPUTO OO.UU.
102-SEGRETARI COMUNALI
103-SEMINTERRATI
104-SIC-ZSC-ZPS - VAS - VIA
105-SICUREZZA SUL LAVORO
106
-
SILOS
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108-SOPPALCO
109-SOTTOTETTI
110-SUAP
111-SUE
112-STRADA PUBBLICA o PRIVATA o PRIVATA DI USO PUBBLICO
113-
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114-TENDE DA SOLE
115-TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
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119-VINCOLO IDROGEOLOGICO
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dossier S.U.E. (SPORTELLO UNICO per l'EDILIZIA)
* * *
art. 32 L.R. 11.03.2005 n. 12
* * *
D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 5
anno 2020

EDILIZIA PRIVATA: BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Area boschiva e vincolo paesaggistico – BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Intervento edilizio su zona vincolata – Disboscamento del terreno – Piano paesaggistico – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione dei capannoni in un’area boscata – Permesso di costruire – Fattispecie – Artt. 146, 153, 154, 159 e 181, d.lgs. n. 42/2004 – Artt. 5 e 44 d.P.R. n. 380/2001.
In tema di tutela dei beni culturali e ambientali, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, dell’articolo 146 d.lgs. 42/2004, hanno l’obbligo di sottoporre alle amministrazioni competenti i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione, ne deriva che costituisce onere dell’interessato rappresentare, nel richiedere il permesso di costruire, che l’intervento progettato insiste su una zona vincolata sul piano paesaggistico, così come verificare, una volta conseguito il titolo abilitativo ai fini urbanistici, se lo stesso sia congruo in relazione alla situazione di fatto, riferita cioè alla specifica zona in cui l’intervento deve essere realizzato.
Nella specie, il ricorrente non poteva sottrarsi agli obblighi su lui stesso incombenti per la realizzazione dei capannoni in un’area boscata trincerandosi dietro un’insussistente autonoma iniziativa del Comune sol perché si tratta dello stesso ente deputato al rilascio sia dell’autorizzazione paesaggistica che del permesso di costruire, quando era lui stesso ad aver taciuto quale fosse l’effettivo stato dei luoghi al momento della domanda.

...
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Funzioni e limiti dello Sportello Unico per l’Edilizia – Cura dei rapporti fra il privato, l’amministrazione e le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi – VIA VAS AIA – Taglio di un’area boscata – Impatto sul contesto ambientale – Fattispecie: preventiva modifica abusiva dello stato dei luoghi a fini edilizi (taglio di un bosco senza richiedere l’autorizzazione).
Lo Sportello Unico per l’Edilizia, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 d.P.R. 380/2001, assolve alla funzione di curare tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività, ha unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed organizzativa, fungendo da tramite tra il privato e l’amministrazione per il rilascio dei titoli abilitativi, ma certamente non può sostituirsi alla carente rappresentazione dello stato dei luoghi da parte dell’interessato.
Nella specie, invece, l’interessato era ben consapevole dell’esistenza di un bosco sull’area destinata ad intervento edilizio essendo stato lui stesso ad averne eseguito preventivamente il taglio senza averne richiesto neppure in tale occasione l’autorizzazione.
Diversamente opinando, verrebbe con un sol colpo annullato lo stesso vincolo paesaggistico, contemplante per sua natura la valutazione dell’impatto sul contesto ambientale circostante dell’opera realizzanda, rimettendo allo stesso interessato la possibilità, con una condotta, necessariamente arbitraria proprio in quanto non preventivamente autorizzata, mediante la preventiva modifica dello stato dei luoghi, di aggirare il vincolo stesso: conseguenza questa all’evidenza paradossale, tenuto conto che nello specifico l’imputato non aveva mai chiesto, neppure in relazione al disboscamento, che entrambi i giudici di merito ritengono logicamente preordinato alla successiva edificazione, alcuna autorizzazione sul piano paesaggistico essendosi munito soltanto del parere favorevole ai fini del diverso vincolo idrogeologico, che attesta in via ineludibile la preesistente sussistenza di un’area boschiva, così come la consapevolezza in capo al medesimo di operare in area vincolata.

...
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Area boscata – Vincolo paesaggistico – T.U. in materia forestale del 03.04.2018 n. 34 – Art. 142 d.Lgs. 42/2004 – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Altra definizione contenuta nei PRG e strumenti urbanistici comunali – Irrilevanza.
Il vincolo paesaggistico sussiste per il solo fatto della presenza di un bosco, inteso secondo il previgente l’art. 2 d.Lgs. 227/2001, come un “terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”, definizione questa non modificata dalla vigente normativa, costituita dal T.U. in materia forestale del 03.04.2018 n. 34 null’altro evincendosi dall’art. 142 d.Lgs. 42/2004 che rimanda alla nozione recepita dal legislatore nazionale in materia forestale.
Pertanto, ne consegue che nessuna rilevanza possa attribuirsi alle determinazioni assunte dal Comune al riguardo o da eventuali diverse definizioni ad essa date dagli strumenti urbanistici comunali
(Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 10.03.2020 n. 9402 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2013

EDILIZIA PRIVATAPermesso di Costruire e Sportello Unico per l’Edilizia: ecco lo Speciale di BibLus-net, con tabelle di sintesi e schemi.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) è diventato l’interlocutore principale per tutte le questioni relative al rilascio dei titoli abilitativi e ai controlli sull’attività edificatoria. È stato istituito oltre 10 anni fa dal D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), con lo scopo di curare i rapporti con i cittadini, i progettisti e le imprese per tutto quanto attiene il disbrigo delle pratiche edilizie. Uno dei compiti principali dello Sportello Unico è quello di rilasciare il Permesso di Costruire.
Nel corso del tempo il SUE ha subito diverse modifiche finalizzate alla semplificazione.
In questo articolo proponiamo ai lettori uno Speciale a cura della redazione di BibLus-net, utile sia ai cittadini, per comprendere in maniera semplice come funziona lo Sportello Unico e come viene rilasciato il Permesso di Costruire, sia ai tecnici progettisti e ai tecnici delle Amministrazioni Pubbliche, come promemoria di sintesi, che illustra le funzioni dello Sportello Unico dell’Edilizia, alla luce dei nuovi interventi normativi.
Alla fine del documento è presente una schematizzazione delle fasi per il rilascio del Permesso di Costruire (28.11.2013 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sportello unico per l'edilizia.
Domanda
Con lo Sportello unico per l'edilizia, l'autorizzazione paesaggistica deve essere richiesta dal Comune o dal privato cittadino?
Risposta
L'articolo 5, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 06.06.2001, numero 380, prevede che le Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia che ha l'onere di curare tutti i rapporti tra il privato e l'Amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
Il Consiglio di Stato, sezione quarta, con la sentenza del 30.07.2012, numero 4312, ha affermato che il Comune è tenuto ad acquisire soltanto tutti i pareri e nulla osta di carattere endoprocedimentale tesi al rilascio del permesso edilizio. Fra questi pareri, per il Consiglio di Stato, non può essere inclusa l'autorizzazione paesaggistica.
Però, di recente, il legislatore, con il decreto legge 22.06.2012, numero 83, convertito con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, numero 134, rafforzando il ruolo dello Sportello Unico, prevede espressamente che detto Ufficio debba acquisire tutti gli atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico artistico, nonché degli atti di assenso previsti per immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo numero 42, del 2004, anche mediante l'istituto della Conferenza di servizi, prevista dalla legge numero 241, del 1990 .
È da dire, per chiarezza, che l'autorizzazione paesaggistica, volta alla tutela, conservazione preservazione dell'ambiente e dei beni culturali, è distinta dal permesso di costruire, che è preposto alla tutela e al governo dello sviluppo del territorio e del corretto estrinsecarsi dell'ius aedificandi (articolo ItaliaOggi Sette del 30.09.2013).

EDILIZIA PRIVATASopraelevazione, cambio d'uso e sfruttamento delle volumetrie residue tra gli effetti della norma per le città.
La ricostruzione perde i vincoli. Con il decreto «del fare» sostituzione edilizia anche senza rispetto della sagoma.

Con l'eliminazione del vincolo di rispettare la sagoma negli interventi di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente per effetto del Dl 69/2013 (decreto "del fare") si potrà rimodellare profondamente la conformazione delle città, superando gli indici di edificabilità assegnati dai piani regolatori alla sola condizione di non aumentare la volumetria preesistente.
Secondo il Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) gli interventi di ristrutturazione edilizia consistono nelle opere rivolte a trasformare gli organismi edilizi «mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente». Questi interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nella ristrutturazione edilizia è compresa anche la demolizione e ricostruzione. Mentre la possibilità di modificare la sagoma era già riconosciuta dal Testo unico per le opere che non comportano la demolizione integrale, il decreto "del fare" consentirà di modificare la sagoma anche nelle operazioni di demolizione e ricostruzione.
Le possibilità di intervento
La norma entra in vigore con la legge di conversione del decreto, quindi al più tardi il 21 agosto. A breve sarà possibile, ad esempio, trasformare un'autorimessa composta da più piani interrati (a cui il titolo edilizio originario riconosceva la permanenza di persone per lo svolgimento di attività lavorative), in una palazzina che trasferisce la volumetria nel soprassuolo (aumentando l'altezza dell'edificio preesistente o erigendo ex novo sull'area sovrastante), collocando nel sottosuolo i parcheggi senza permanenza di persone.
Il caso può apparire irragionevole, ma corrisponde alla realtà di diversi interventi realizzati in Lombardia durante la vigenza dell'articolo 27, comma 1, lettera d), della legge regionale 12/2005, che per primo aveva eliminato l'obbligo del rispetto della sagoma negli interventi di demolizione e ricostruzione. La norma era stata annullata dalla sentenza della Corte Costituzionale 309/2011 per il contrasto con il principio fondamentale contenuto nella definizione di ristrutturazione del Testo unico sull'edilizia. Ma la definizione ora è stata riscritta nei termini citati eliminando così il vizio di incostituzionalità.
Senza giungere al caso limite appena illustrato, si deve rimarcare che il solo vincolo del rispetto della volumetria consentirà agli interventi di demolizione e ricostruzione infedele di superare l'indice edilizio (generalmente espresso dal rapporto tra la volumetria o superficie edificabile e la superficie dell'area di intervento) assegnato dallo strumento urbanistico comunale, tutte le volte in cui esso sia inferiore alla volumetria esistente. Questo è un caso molto frequente nei tessuti consolidati delle nostre città, dove gli edifici sono stati costruiti ben prima dell'approvazione del primo piano regolatore (che ha poi imposto indici inferiori all'esistente), se non prima della stessa legge urbanistica nazionale del 1942.
Appaiono evidenti le positive implicazioni per la rigenerazione dello stock edilizio italiano il cui valore, in ragione del riconosciuto degrado, è da attribuirsi quasi esclusivamente alla localizzazione e alla volumetria espressa.
Ma vi è una seconda novità non meno importante introdotta dal decreto: potranno mantenere la volumetria esistente senza vincolo di sagoma anche «gli interventi rivolti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza». Per questa via, di cui non risultano precedenti nella legislazione regionale, si potrà porre rimedio alle ferite inferte alle nostre città da sinistri, calamità naturali ed eventi bellici.
Gli edifici vincolati
Un'ultima notazione, critica, merita la previsione che continua ad imporre il rispetto della sagoma agli immobili sottoposti a vincoli. Il decreto non considera che la difesa dei valori culturali riconosciuti dal vincolo è assicurata dalla necessaria e preventiva autorizzazione che deve essere rilasciata dagli organi tutori (su tutti le soprintendenze).
Per salvaguardare i beni vincolati resta ferma anche la possibilità che il Prg inibisca gli interventi di demolizione e ricostruzione infedele in determinate aree o zone urbanistiche.
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Semplificazioni. Raccolta pareri centralizzata. Allo sportello unico le autorizzazioni per la Scia e la Cia.
Prosegue il percorso legislativo finalizzato a perfezionare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in materia edilizia. Il decreto "del fare" (Dl 69/2013) interviene direttamente sul Testo unico in materia edilizia, inserendo un nuovo articolo (articolo 23-bis), che ha ad oggetto le autorizzazioni preliminari alla Scia e alla comunicazione di inizio lavori (Cia) in materia edilizia.
La norma prevede che l'interessato a realizzare opere edilizie soggette a Scia o Cia, prima della presentazione della segnalazione stessa, possa richiedere allo sportello unico comunale per l'edilizia di acquisire tutti gli atti di assenso necessari per realizzare l'intervento. A fronte della richiesta, lo sportello dovrà ottenere gli atti dagli uffici competenti e comunicarne l'avvenuta acquisizione. Se non sono acquisiti entro 60 giorni dalla domanda, lo sportello unico deve, invece, convocare una conferenza di servizi tra le amministrazioni competenti.
La Scia è stata introdotta dalla legge 122/2010 che ha sostituito l'articolo 19 della legge 07.08.1990, n. 241, norma che originariamente regolava la denuncia di inizio attività (Dia). La disposizione ha poi subito ulteriori modifiche e correzioni, in buona parte dirette a regolare l'applicazione al settore dell'edilizia.
Con l'ultima precisazione introdotta dal decreto legge 69/2013, a partire dal 22 giugno scorso vengono meno i dubbi sorti sull'individuazione del soggetto tenuto ad acquisire le autorizzazioni inerenti ai vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, la conformità ai quali non è autocertificabile mediante Scia: su richiesta dell'interessato, l'onere ricade in capo allo sportello unico.
Il tenore letterale della disposizione, peraltro, non pare escludere che l'interessato possa richiedere la formale acquisizione di atti di assenso che sarebbero comunque sostituibili mediante Scia. La norma così interpretata potrebbe rivelarsi utile nei casi in cui sussistano margini di incertezza rispetto alla conformità del progetto a specifiche normative.
Il Dl 69 introduce, infine, un'importante previsione a tutela delle zone omogenee A del Dm 1444/1968, ossia delle parti del territorio interessate da agglomerati a carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale: in tali zone (di fatto i centri storici) gli interventi e le varianti a permessi di costruire attuabili mediante Scia e che comportano modifiche alla sagoma dell'edificio preesistente o già assentito non potranno avere inizio prima di 20 giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
La disposizione se, da un lato, consente una maggior tutela dei centri storici, dall'altro incide parzialmente sulla natura della Scia che, in effetti, si distingue dalla Dia e dal permesso di costruire in particolare per la possibilità di avviare i lavori immediatamente. Una breve attesa è, in ogni caso, un sacrificio accettabile se rivolto, come pare, a tutelare i beni di pregio del patrimonio edilizio esistente.
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Procedure. Il titolo di livello «parziale». Sull'agibilità spazio ai professionisti.
L'AUTOCERTIFICAZIONE/ I tecnici abilitati potranno dichiarare l'esistenza dei requisiti per il rilascio del certificato al posto del Comune.
Nessun dubbio sulla possibilità di rilasciare certificati di agibilità parziali. Inoltre i professionisti abilitati potranno autocertificare i requisiti di agibilità. Il decreto "del fare" ha introdotto rilevanti novità anche in materia di agibilità.
Il legislatore ha sancito la possibilità di rilascio dell'agibilità parziale delle costruzioni. L'istituto, in realtà, era già in uso nella prassi anche a seguito di alcuni interventi interpretativi resi da parte della giurisprudenza amministrativa (Tar Lombardia-Milano, Sezione II, sentenza n. 332/2010).
Ma in assenza di un dato normativo esplicito, alcune amministrazioni comunali hanno, tuttavia, continuato a negare la possibilità di certificazione parziale. Il decreto "del fare" fuga ora ogni dubbio in merito, subordinando però l'agibilità parziale a puntuali condizioni.
In forza delle nuove disposizioni (articolo 30 del Dl 69/2013), il certificato di agibilità potrà essere richiesto anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi.
La richiesta risulterà accoglibile se sono state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e sono state completate le parti comuni relative al singolo edificio o alla singola porzione della costruzione.
L'istanza può anche avere ad oggetto singole unità immobiliari, purché siano state completate le opere strutturali, gli impianti e le parti comuni e a condizione che le opere di urbanizzazione primaria siano state ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
Il decreto, nondimeno, prevede che il rilascio delle agibilità parziali incida direttamente sulla durata dei titoli edilizi: nei casi di rilascio di agibilità parziale, prima della scadenza del termine di fine lavori dettato dal titolo, il termine stesso è infatti prorogato per una sola volta per tre anni.
Non solo. La precedente formulazione del Testo unico in materia edilizia (Dpr 380/2001) prevedeva che l'agibilità degli edifici potesse essere acquisita esclusivamente attraverso il rilascio espresso del certificato da parte dell'amministrazione ovvero mediante silenzio-assenso. L'autocertificazione circa l'agibilità dell'edificio da parte di un professionista abilitato era, infatti, contemplata esclusivamente riguardo alle attività produttive (Dpr 07.09.2010, n. 160) e da parte di alcune specifiche normative regionali (ad esempio articolo 86, legge regionale Toscana n. 1/2005).
Ebbene, il decreto, modificando l'articolo 25 del Testo unico, estende ora questa facoltà a tutte le costruzioni. L'interessato, in luogo dell'ordinaria domanda di rilascio del certificato di agibilità, potrà presentare una dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora questi non sia stato nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesti l'agibilità dell'opera e la sua conformità al progetto.
L'autodichiarazione, salvo diversa indicazione da parte delle Regioni –che dovranno anche prevedere norme attuative e per l'effettuazione dei controlli– non potrà però essere utilizzata riguardo alle agibilità parziali (articolo Il Sole 24 Ore dell'01.07.2013).

EDILIZIA PRIVATASportello unico edilizia, nessuna sanzione se il Comune non parte. Ampia flessibilità alla Pa, ma su molti punti restano nodi da sciogliere.
Per lo Sportello unico edilizia la legge affida ai Comuni molta flessibilità organizzativa, ma nessuna conseguenza deriva in realtà dalla mancata costituzione del Sue, e qualche dubbio resta sul nodo dell’acquisizione dei pareri di terzi.
LE NUOVE COMPETENZE
Lo Sportello unico edilizia, ancor prima delle recenti novelle operate dalle leggi 106/2001 e 134/2012, vedeva tra le sue attribuzioni non solo la competenza per il rilascio dei permessi di costruire e di tutte le certificazioni edilizio-urbanistiche, ma anche l’assunzione di tutti i provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.
Tale funzione generale risulta ora rafforzata con il riconoscimento legislativo di unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, al fine di fornire una risposta tempestiva in luogo delle altre Pa coinvolte nel procedimento (comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e pubblica incolumità), oltre a essere l’unico ufficio ad acquisire direttamente da tali amministrazioni tutti gli atti di assenso (cfr. commi 1-bis e 1-ter aggiunti all’art. 5 Testo Unico dalla legge 134/2012).
ORGANIZZAZIONE ELASTICA
Il modello organizzativo –a dir poco elastico– previsto dalla legge (accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti), se da un lato non pone limitazioni alle Amministrazioni, dall’altro non risolve evidenti questioni organizzative e procedurali laddove l’attivazione dello Sportello non avvenga in forma associata (si tratta comunque di una scelta, non di un obbligo) per tutti gli Enti locali appartenenti a uno specifico ambito di area vasta (in cui altro ente territoriale esercita competenze specifiche, si pensi ad es. alla Provincia o alla Comunità montana).
Uniche certezze sono date dall’obbligatorietà di costituzione dell’ufficio “unico” da parte dei Comuni con proprio atto organizzativo, non ravvisando nel testo di legge una costituzione automatica in caso di inerzia dell’amministrazione e dall’obbligo di interfacciarsi con il Sue (laddove costituito) sia per quanto attiene al privato, sia per gli atti di competenza delle diverse amministrazioni coinvolte.
Pertanto istanze private pervenute a una singola amministrazione interessata in un ambito territoriale in cui risulta istituito lo Sportello, andranno inoltrate d’ufficio dall’ente ricevente allo Sportello per l’avvio dell’istruttoria; diversamente, nei casi di mancata costituzione del Sue, l’istanza andrà inoltrata al competente ufficio comunale, salvo non contenga la richiesta di rilascio di un atto di competenza esclusiva dell’ente ricevente (ovviamente diverso dal Comune: si pensi ad es. alle autorizzazioni ambientali ecc.).
ENTI DI TUTELA, LA SENTENZA
La recente giurisprudenza ha precisato che il Dpr 380/2001, nell’assegnare al Sue l’acquisizione di tutti gli «atti di assenso, comunque denominati», si riferisce certamente a tutti i pareri e nulla osta endoprocedimentali intesi al rilascio del permesso di costruire, ma non può estendersi anche a un’autorizzazione diversa ed esterna rispetto a tale procedimento, quale è l’autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta per l’esecuzione dell’intervento (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 30/07/2012, n. 4312).
La questione si complica ulteriormente nei casi in cui sia manifestato il dissenso da parte dell’amministrazione preposta alla tutela, dato che lo stesso Dlgs 42/2004 disciplina la conferenza dei servizi esclusivamente per i procedimenti relativi a opere o lavori incidenti su beni culturali (cfr. art. 25), ma nulla dispone con riguardo alla conferenza dei servizi indetta per gli interventi su aree e immobili di interesse paesaggistico (anche se devono comunque ritenersi applicabili le disposizioni generali dell’art. 14-quater della 241/1990).
ALTRO NODO: LA VIGILANZA
Ulteriori questioni insorgono anche in materia di vigilanza, dato che l’individuazione delle competenze del Sue operata dalla legge (ancorché non tassativa) nulla prevede, e lo stesso Titolo IV Dpr 380/2001 assegna tale funzione al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, ma sempre secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, che può quindi decidere di attribuire anche questa attività al Sue.
Se invece il regolamento locale del Sue nulla prevede sulla vigilanza, la competenza resta dell’ufficio tecnico.
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I PRINCIPALI PROBLEMI OPERATIVI - Dai nuovi compiti ai poteri istruttori e di vigilanza
I nuovi compiti - Lo Sportello è l’unico punto di accesso per il privato interessato, in tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, con la conseguenza che:
a) deve acquisire d’ufficio presso le Pa competenti (anche con conferenza di servizi) gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, storico-artistica o della salute e pubblica incolumità;
b) deve trasmettere all’interessato tutte le comunicazioni relative al procedimento, sia per gli atti di propria competenza che per atti emessi dalle altre amministrazioni e inviati allo Sportello.
Mancata costituzione - La costituzione dello Sportello unico è obbligatoria per i Comune, ma l’omessa costituzione non comporta sanzioni a carico dell’ente obbligato né l’esercizio di poteri sostitutivi in capo alla Regione o allo Stato.
Tuttavia, anche senza Sue: a) resta l’obbligo in capo al soggetto interveniente di richiedere preventivamente i titoli abilitativi all’ufficio tecnico del Comune (dato che la mancata istituzione non ha alcuna incidenza sul regime autorizzatorio e non esonera dal conseguimento dei necessari titoli abilitativi);
b) resta l’obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni o pareri previsti dalla legge incidenti sulla specifica opera e di eseguire tutti gli adempimenti in materia di sicurezza;
c) resta legittimato il potere di repressione degli abusi edilizi da parte dell’organo competente.
Esercizio del diritto di accesso - L’accesso gratuito alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, all’elenco delle domande presentate, allo stato dell’iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili, non può prescindere dalle regole generali dettate dal Capo V della legge 241/1990: il richiedente deve sempre dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
Conferenza di servizi e diniego di enti di tutela - Lo Sportello, qualora debba procedere mediante conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e ss. l. 241/1990, deve sempre valutare se il parere negativo espresso da una delle amministrazioni di tutela coinvolte sia fondato su profili di legittimità (rispetto delle leggi o degli atti amministrativi presupposti) o sia invece espressione di una valutazione di merito di tipo discrezionale: solo nella prima fattispecie non potrà essere superato il diniego, diversamente la valutazione è rimessa alle amministrazioni coinvolte le quali potranno, sulla base dell’interesse prevalente, pronunciarsi favorevolmente.
Poteri istruttori e di vigilanza - L’esercizio dei poteri istruttori deve sempre svolgersi in ossequio del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione e finalizzato ad accertare la corrispondenza del progetto presentato alle norme vigenti.
Laddove il regolamento organizzativo dello Sportello nulla preveda in materia di vigilanza, tale funzione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori restano di competenza del responsabile dell’ufficio comunale preposto.
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I quesiti
AVVIO AUTOMATICO O SERVE UNA DELIBERA?
Il Comune per rispondere all’art. 5, comma 1, del Dpr 380/2001 deve formalizzare l’istituzione del Sue con un atto interno all’Ente (delibera di Giunta, determina del Responsabile servizio ecc.) oppure trattandosi di un obbligo normativo il Sue è già automaticamente attivato?
COSA SUCCEDE SENZA SUE COSTITUITO
Nel caso serva un atto di costituzione, e il Comune non lo faccia, l’ente preposto al rilascio di autorizzazioni (nel nostro caso, una Comunità montana: autorizzazioni su vincoli forestali, idrogeologico e paesaggistico) cosa deve fare se l’interessato gli chiede direttamente il parere? Rinvia l’atto al Comune come se il Sue esistesse, o procede all’emanazione del parere?
IL PARERE CHIESTO ALLA PA TERZA
Se il soggetto interessato, nonostante il Sue sia stato costituito, invia la richiesta di parere direttamente alla Pa terza competente, questa può emanarlo direttamente, o deve necessariamente girare la richiesta al Sue?
COMUNITÀ MONTANE, QUALI POTERI RESTANO?
In base alla nostra legge regionale, le Comunità montana esercitano in alcuni casi un potere diretto di emanazione di titoli abilitativi edilizi. L’art. 44, c. 4, della Lr 31/2008 cita: «Le Province, le Comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, rilasciano ... le autorizzazioni alla trasformazione d’uso del suolo». L’art. 80, c. 3-bis, della Lr 12/2005 cita: «Nei territori compresi ... le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti interventi di trasformazione del bosco, di cui ... (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, ...) sono esercitate dalle Comunità montane».
Anche in questi casi tutto passa al Sue, e il nostro si trasforma in un parere, o restano queste nostre competenze? (articolo Edilizia e Territorio n. 19/2013).

EDILIZIA PRIVATA: I. Meo e A. Pesce, Sportello unico edilizia operativo su tutto il territorio - Finalmente operativo lo Sportello unico edilizia (SUE), un unico ufficio per tutte le pratiche: procedure, quindi, più semplici per il rilascio del permesso di costruire e la presentazione della DIA (Consulente Immobiliare n. 925/2013).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Obbligo o meno di costituzione, anche in Lombardia, dello sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) a far data dal 12.02.2013 (Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, risposta e-mail del 21.02.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Sportelli unici, un avvio lento. La scadenza per i comuni era il 12 febbraio, ma le città sono in affanno. Enti locali. La criticità è soprattutto nella gestione di grandi flussi di informazione per il «front office» unico.
TECNOLOGIA CERCASI/ Senza sistemi online adeguati, i nuovi obblighi rischiano di mandare in tilt gli uffici trasformando la semplificazione in boomerang.
È ancora in gran parte scritta su un pezzo di carta la riforma dello Sportello unico edilizia introdotta dall'articolo 13 del decreto sviluppo dell'estate scorsa (Dl 83/2012), la cui attuazione da parte dei Comuni doveva scattare entro il 12 febbraio.
In prevalenza gli sportelli unici (Sue) sono operativi, ma ora, con le nuove disposizioni, sono in molti (tecnici comunali e professionisti) a temere un sovraccarico degli uffici, mentre la vera innovazione che sarebbe in grado di farli funzionare, le piattaforme informatiche per i permessi di costruire, è attiva in poche decine di Comuni.
Dall'inchiesta condotta da «Edilizia e Territorio» (www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com) su 12 capoluoghi di provincia (Torino, Milano, Brescia, Verona, Padova, Bologna, Rimini, Ancona, Firenze, Roma, Bari, Napoli) emerge che senza i sistemi on-line, i nuovi obblighi del Sue rischiano di mandare in tilt gli uffici, trasformando così la semplificazione in un boomerang.
Due sono infatti le novità: lo sportello edilizia deve diventare l'unico «front office» per le pratiche edilizie, obbligando così i Comuni ad attivarlo e ad accorpare i vari uffici; e questo in gran parte dei Comuni è stato fatto. Ma soprattutto deve essere lo sportello stesso a raccogliere tutti i pareri, nulla osta o atti tecnici, interni o da enti terzi (Vigili del fuoco, Asl, genio vivile, Regione, Soprintendenze, ecc.) necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire (ristrutturazioni edilizie, ampliamenti, nuove costruzioni).
In teoria è una notevole semplificazione, perché mentre prima il tecnico incaricato (geometra, architetto, ingegnere) doveva girare come una trottola a cercare atti e nulla osta, ora deve fare tutto il responsabile del Sue, e se entro i 90 giorni di legge (120 nei Comuni sopra 100mila abitanti) lo sportello non rilascia (o rigetta) il permesso di costruire, scatta il silenzio-assenso (Dl 70/2011).
Tuttavia responsabili dei Sue e professionisti sono d'accordo nel temere che gli uffici non riusciranno a reggere il sovraccarico, anche perché i tempi dipendono molto da enti terzi. E d'altra parte il silenzio-assenso, in vigore da un anno e mezzo, non viene praticamente mai utilizzato dal proponente privato, perché le banche senza permesso “esplicito” difficilmente finanziano.
Quale sarebbe allora la vera semplificazione? Tecnici comunali e professionisti sono d'accordo: la creazione di piattaforme informatiche on-line, da parte dei Comuni, per gestire l'invio di progetti e tutta la procedura, compresi atti e pareri di enti terzi (Asl, Soprintendenze, ecc.). «Se però gli enti terzi non aderiscono –spiegano ad esempio tecnici comunali di Bari– il privato presenta on-line al Sue, e poi noi dobbiamo stampare montagne di carte e portarle a destra e a manca».
Il Dl 70/2011 stabiliva già l'obbligo dei Comuni di attrezzarsi per l'invio telematico allo Sportello, e per l'invio a enti terzi, ma tutto (o quasi) è rimasto lettera morta. Tuttavia molti grandi Comuni, seppure in affanno, stanno sperimentando queste piattaforme on-line (tra questi Torino, Bologna, Padova, Verona, Bari), e contano di renderle operative entro l'anno.
«Saranno non più di alcune decine in tutta Italia –spiega Paolo Teti, Ad di Ancitel– i Comuni dotati di una piattaforma informatica completa per gestire le pratiche del Sue. I costi vanno da 1.000 l'euro l'anno per i micro-Comuni a decine di migliaia di euro l'anno per i grandi. Più le spese di formazione del personale. Ma oltre ai costi pesa la scarsa cultura informatica da parte dei Comuni».
«C'è anche un'inerzia da parte dei professionisti” – ammette Fausto Savoldi, presidente dell'Ordine dei Geometri. «Molti tecnici preferiscono andare allo sportello, parlare con i funzionari comunali. Noi cerchiamo di spingere per l'informatizzazione, che significherebbe da una parte semplificazione, e d'altra anche più standardizzazione e meno discrezionalità degli uffici» (articolo Il Sole 24 Ore del 20.02.2013 - tratto da www.ecostampa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: G. A. Dato, Sportello unico per l’edilizia: interventi giurisprudenziali e novità normative (Diritto e pratica amministrativa n. 11-12/2012).

EDILIZIA PRIVATA: Circa il diritto di accesso agli atti in materia edilizia, l’individuazione della “situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 della legge n. 241/1990) è operata, così come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, direttamente dalla legislazione, che di seguito si riporta.
L’art. 31, comma 9, della legge 17.08.1942, n. 1150, già disponeva che “chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrente contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione”.
L’art. 5 del Testo unico approvato con D.P.R. 06.06.2001, n. 380, nel fissare le competenze e responsabilità dello “sportello unico per l’edilizia”, ha individuato quella di “fornire informazioni sulle materie di cui al punto a)” (cioè sul rilascio dei titoli abilitativi) “anche mediante predisposizione di un archivio informatico”, al dichiarato fine di consentire a chiunque vi abbia interesse “l’accesso gratuito, anche in via telematica, … all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili”.
E, circa la definizione dell’interesse “giuridicamente tutelato”, la giurisprudenza amministrativa, se da un lato ha fornito del concetto di “chiunque” una portata non incondizionatamente espansiva, tale, cioè, da non ricomprendervi qualsiasi persona (come la formulazione letterale della norma potrebbe far supporre), al contempo ha fornito allo stesso concetto una portata sostanzialistica, che prescinde dalla sola titolarità di diritti reali insistenti su terreni direttamente confinanti con quello ove è stato realizzato l’intervento edilizio, ma ricomprende qualsiasi situazione, anche di fatto, di “stabile collegamento” con l’area comprendente il terreno edificato. In proposito, si è anche recentemente ribadito che la legittimazione ad impugnare titoli abilitativi edilizi sussiste per il fatto stesso che il terzo di trova in una situazione, appunto, di “stabile collegamento” con la “zona” interessata dalla costruzione oggetto di concessione, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse.
Per la giurisprudenza, il proprietario o il possessore dell’immobile o il semplice residente o domiciliato nella zona interessata è legittimato a ricorrere in ragione di tale stabile collegamento, idoneo a radicare una posizione d’interesse, differenziata rispetto a quella posseduta dal “quisque de populo”, all’impugnazione di una concessione edilizia in sanatoria.

In via generale deve ricordarsi che la legge n. 241/1990, nel fornire definizioni e princìpi in materia di accesso, ha qualificato il “diritto di accesso” come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, mentre per “interessati” ha inteso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22, comma 1, lett. a e b).
Al contempo, la stessa legge n. 241/1990 conferisce al “diritto” di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, comma 2, come sostituito dalla legge n. 69/2009).
Circa il diritto di accesso agli atti in materia edilizia, l’individuazione della “situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 della legge n. 241/1990) è operata, così come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Cons. di Stato, sez. IV, n. 2092/2010), direttamente dalla legislazione, che di seguito si riporta.
L’art. 31, comma 9, della legge 17.08.1942, n. 1150, già disponeva che “chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrente contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione”.
L’art. 5 del Testo unico approvato con D.P.R. 06.06.2001, n. 380, nel fissare le competenze e responsabilità dello “sportello unico per l’edilizia”, ha individuato quella di “fornire informazioni sulle materie di cui al punto a)” (cioè sul rilascio dei titoli abilitativi) “anche mediante predisposizione di un archivio informatico”, al dichiarato fine di consentire a chiunque vi abbia interesse “l’accesso gratuito, anche in via telematica, … all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili”.
E, circa la definizione dell’interesse “giuridicamente tutelato”, la giurisprudenza amministrativa, se da un lato ha fornito del concetto di “chiunque” una portata non incondizionatamente espansiva, tale, cioè, da non ricomprendervi qualsiasi persona (come la formulazione letterale della norma potrebbe far supporre), al contempo ha fornito allo stesso concetto una portata sostanzialistica, che prescinde dalla sola titolarità di diritti reali insistenti su terreni direttamente confinanti con quello ove è stato realizzato l’intervento edilizio, ma ricomprende qualsiasi situazione, anche di fatto, di “stabile collegamento” con l’area comprendente il terreno edificato. In proposito, si è anche recentemente ribadito che la legittimazione ad impugnare titoli abilitativi edilizi sussiste per il fatto stesso che il terzo di trova in una situazione, appunto, di “stabile collegamento” con la “zona” interessata dalla costruzione oggetto di concessione, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse.
Per la giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, 26.07.2001, n. 4123, e, con specifico riferimento alle concessioni in sanatoria, Cons. St., V, 07.05.2008, n. 2086), il proprietario o il possessore dell’immobile o il semplice residente o domiciliato nella zona interessata è legittimato a ricorrere in ragione di tale stabile collegamento, idoneo a radicare una posizione d’interesse, differenziata rispetto a quella posseduta dal “quisque de populo”, all’impugnazione di una concessione edilizia in sanatoria (v. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 30.11.2009, n. 7491) (Cons. Stato, 14.04.2010, n. 2092).
Potendosi senz’altro applicare i principi sopra esposti anche quando si tratti di richieste di accesso agli atti in materia edilizia, non vi è dubbio –così come dedotto dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso– che nella fattispecie in esame quest’ultima sia titolare del richiesto interesse, come è stato evidenziato nella relativa domanda, laddove la stessa ha esplicitamente fondato il proprio predetto interesse sul rapporto di vicinitas intercorrente tra il terreno di propria titolarità e quello di proprietà del sig. Varanini, nonché sulla necessità di verificare la legittimità e conformità urbanistico-edilizia del titolo ad aedificandum oggetto di estensione.
E tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, basta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta (cfr. Cons. Stato. Sez. V, 14.05.2010, n. 2966).
Sicché, il diniego opposto dall’amministrazione comunale risulta, sotto il profilo esaminato, illegittimo.
A ciò si aggiunga che, sotto il profilo oggettivo, limitazioni all'accesso possono essere disposte unicamente nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 1 e dal comma 6 dell'art. 24, ovvero in quelle ulteriori eventualmente individuate, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24, dai regolamenti di cui le Amministrazioni si siano dotate per disciplinare l'accesso alla documentazione in loro possesso.
Ma, la documentazione afferente la concessione edilizia rilasciata ai Sigg.ri Varanini e Guscioni, di cui l'odierna ricorrente ha domandato l'ostensione, non rientra –così come evidenziato dalla ricorrente- in alcuna delle summenzionate ipotesi e, pertanto, la relativa domanda di accesso non è suscettibile -sotto tale aspetto- di limitazioni (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 07.12.2012 n. 1993 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Procedure amministrative. Le semplificazioni introdotte dal decreto 83/2012.
Permessi edilizi più veloci in conferenza dei servizi. Gli assenti possono inviare il parere favorevole.

Con le novità dettate dal decreto sviluppo –il Dl 83/2012– lo sportello unico per l'edilizia (Sue) costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio, che risponde al posto di tutte le Pa coinvolte.
Tra i compiti dello sportello c'è anche quello di acquisire – anche mediante conferenza dei servizi – gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità (articolo 5, comma 1-bis, del Dpr 380/2001) nonché gli altri pareri di autorità eventualmente coinvolte nel procedimento, come ad esempio il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia per gli interventi in quell'area. E proprio all'accelerazione della conferenza dei servizi è dedicata un'altra delle modifiche del Dl 83.
La conferenza dei servizi è uno strumento di semplificazione procedimentale disciplinato in via generale dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. Esistono due tipi di conferenza dei servizi. Quella istruttoria, prevista dal comma 1 dell'articolo 14 della legge, può essere indetta quando è opportuno che l'attività istruttoria relativa a un certo procedimento si svolga con la collaborazione di più soggetti pubblici variamente interessati.
La riunione «decisoria»
Più complessa è la disciplina del l'altro tipo di conferenza dei servizi, quella decisoria. L'adozione di un determinato provvedimento amministrativo è sempre competenza di una specifica amministrazione (per i titoli edilizi, il Comune). Tuttavia, nei procedimenti più complessi, la competenza dell'amministrazione procedente si integra con quella di altre amministrazioni a tutela di determinati interessi superiori. E così, ad esempio, l'attività dei permessi edilizi è sempre soggetta al parere delle Pa poste a tutela del paesaggio, dell'ambiente, della salute pubblica, del patrimonio storico e archeologico.
Quando ciò avvenga, ciascuna di queste amministrazioni è chiamata a dare il proprio assenso. Quando queste amministrazioni siano più d'una e le valutazioni da compiere siano particolarmente complesse, l'esercizio dei loro poteri potrebbe rallentare notevolmente il procedimento. La conferenza dei servizi, obbligatoria ormai per la stragrande maggioranza dei procedimenti, consente la valutazione, in un'unica sede di tutti gli interessi variamente coinvolti nel procedimento. Tutte le amministrazioni sono convocate in un'unica sede secondo le forme previste dall'articolo 14-ter della legge 241 perché esprimano nella medesima sede il proprio assenso o dissenso all'interno della conferenza dei servizi entro un dato termine.
La conferenza e gli assenti
La regola è che le determinazioni in sede di conferenza dei servizi vengano prese a maggioranza degli enti coinvolti: meglio, l'amministrazione che ha la competenza ad adottare il provvedimento finale può provvedere se ha l'assenso della maggioranza degli enti interessati. In alcuni casi, tuttavia, esigenze di tutela di interessi superiori giustificano dei correttivi. E così, ad esempio, se il procedimento ha ad oggetto permessi relativi ad opere soggette a valutazione di impatto ambientale, la decisione finale non può essere assunta prescindendone, mentre il dissenso di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico e artistico può essere superato solo con la remissione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
In ogni caso le amministrazioni coinvolte hanno l'onere di intervenire in conferenza dei servizi manifestando la propria posizione. Qualora ciò non avvenga, salvo per i provvedimenti in materia di Via e Vas, si considera assunto l'assenso dell'amministrazione, anche se preposta alla tutela paesaggistico territoriale e ambientale, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
Da ultimo, dopo le modifiche del Dl 83/2012, le amministrazioni che intendono esprimere parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i propri atti di assenso. Non sarà necessario, pertanto, che le amministrazioni volta per volta interessate al procedimento partecipino fisicamente alle riunioni della conferenza dei servizi inviando un loro rappresentante autorizzato a esprimere la volontà per l'ente, essendo sufficiente l'invio tempestivo di un atto d'assenso allo sportello. Infine la determinazione adottata dalla conferenza di servizi è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.
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La giurisprudenza. Gli orientamenti del Consiglio di Stato. L'atto finale va impugnato verso tutte le Pa coinvolte.
I PIANI DI SVILUPPO/ In caso di ristrutturazione degli impianti industriali l'assenso adottato dagli enti si traduce in una variante da sottoporre al Comune.

La conferenza dei servizi è uno strumento procedimentale di semplificazione. Ha lo scopo di far riunire in un unico luogo, fisico o anche virtuale (conferenza dei servizi telematica), tutte le amministrazioni che possono essere interessate, per la tutela degli interessi alla quale sono preposte, ad esprimere il proprio parere su un procedimento.
Quello che occorre sempre tenere a mente è che, anche quando viene utilizzato lo strumento della conferenza dei servizi, da un lato l'amministrazione competente a emettere il procedimento finale è sempre una, dall'altro che il modulo procedimentale della conferenza dei servizi non supera la soggettività delle singole amministrazioni coinvolte nel procedimento.
La conferenza dei servizi non è pertanto un organo nuovo e diverso rispetto ai soggetti che vi partecipano, ma rappresenta solamente un modo operativo col quale queste prendono coscienza del procedimento in corso ed esprimono il loro parere sul progetto. E così, nel caso di procedimenti complessi per il rilascio di titoli edilizi l'autorità competente sarà sempre una, ossia il Comune, mentre tutte le altre amministrazioni preposte alla tutela di interessi diversi hanno l'onere di esprimere il proprio parere sul progetto per il quale è richiesto il permesso di costruire nell'ambito della conferenza dei servizi.
Questa è l'impostazione ribadita recentemente dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 02.05.2012, n. 2488, secondo il quale «l'utilizzo del modulo procedimentale della conferenza di servizi, che come tale non configura un ufficio speciale della pubblica amministrazione, autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, non altera le regole che presiedono, in via ordinaria e generale, all'individuazione delle autorità emananti».
Con questa decisione il Consiglio di Stato, oltre a precisare ancora una volta i caratteri della conferenza dei servizi, si preoccupa di ribadire che l'impugnazione del provvedimento finale di assenso o dissenso deliberato in sede di conferenza dei servizi deve essere impugnato non nei confronti della «conferenza dei servizi», non costituendo questa un organo nuovo e distinto dai suoi partecipanti, bensì nei confronti di tutte le singole amministrazioni coinvolte.
I caratteri della conferenza dei servizi sono confermati anche dalla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 2170 del 16.04.2012, in materia di piani di sviluppo industriale ex Dpr 447 del 1998, secondo la quale la ristrutturazione o l'ampliamento degli impianti industriali sono soggetti a un iter semplificato che si risolve in un procedimento che, mediante la conferenza di servizi indetta dal responsabile del procedimento, porta alla formazione di una proposta di variante sulla quale il consiglio comunale si pronuncia definitivamente per giungere, con una variante urbanistica adottata nell'ambito della conferenza di servizi, alla rapida realizzazione di tali iniziative, anche quando esse siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore, purché il relativo progetto sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.
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Il caso della Dia. È ancora possibile rivolgersi all'ufficio.
Allo sportello unico per l'edilizia, del quale si discuteva l'abolizione visto l'insuccesso relativo che l'istituto aveva avuto sul piano pratico –specie se paragonato con lo sportello per le attività produttive– sono ora attribuiti poteri e competenze che appaiono idonei a garantire un buon impulso procedimentale. Questo, pertanto, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe essere lo strumento di accertamento di tutte le attività di competenza comunale relative alle pratiche edilizie, oltre che l'ufficio deputato a dare impulso al procedimento edilizio.
Tant'è vero che le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
Viene da chiedersi, a questo punto, se sia ancora possibile, come avviene oggi nella prassi, che gli interessati si facciano parte diligente e si rivolgano direttamente alle amministrazioni interessate per risolvere i profili di tutela dei valori vincolati, prima di presentare al Comune il progetto edilizio. A giudicare dalle nuove disposizioni parrebbe di no, e che il Sue accentri e assorba ogni competenza. Anche perché secondo il nuovo comma 7-bis dell'articolo 5 del Dpr 380/2001 «le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessate al procedimento sono tenute a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente», con la conseguenza che la domanda di nulla osta presentata direttamente all'ente competente sarebbe destinata a tornare in Comune prima ancora di essere istruita nel merito.
Eppure un'attività preventiva del privato che scegliesse di rivolgersi alle amministrazioni interessate per ottenerne l'assenso prima della presentazione del progetto parrebbe consentita, almeno per gli interventi soggetti a Dia, dall'articolo 23, Dpr 380/2001, non modificato in parte qua, laddove consente l'allegazione alla Dia del parere favorevole dell'amministrazione preposta, ad esempio, alla tutela paesaggistica e ambientale.
Sempre in termini di accelerazione e semplificazione, il decreto sviluppo è intervenuto anche sul procedimento di rilascio del permesso di costruire (articolo 20 Dpr 380/2001) prevedendo che, se entro i 60 giorni non siano intervenute tutte le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi (articolo Il Sole 24 Ore del 15.10.2012).

EDILIZIA PRIVATA: Permessi light e sportello unico per i cantieri. Ampliato il ricorso all'autocertificazione Comuni attesi alla sfida dei tempi brevi.
Puntuale come ormai succede da un paio d'anni, con l'ultimo decreto sviluppo arriva anche un pacchetto di semplificazioni edilizie. Questa volta, però, accanto al consueto ritocco delle procedure, il Governo gioca la carta dell'attività amministrativa: lo sportello unico dell'edilizia, infatti, è destinato a diventare un front-office universale per cittadini, imprese e professionisti. Di fatto, i funzionari comunali dovranno dialogare con tutte le amministrazioni coinvolte –dalle soprintendenze al genio civile– raccogliendo gli atti e permessi necessari. E convocando, quando serve, una conferenza di servizi per accelerare la decisione.
L'attuazione
Tra le righe del Dl 83/2012 (convertito dalla legge 134) si annida una rivoluzione che potrebbe spazzare via in un solo colpo tutte le frasi come «non è di nostra competenza» e «si rivolga a un altro ufficio». Ma tutto dipenderà dall'attuazione concreta delle nuove regole, che pongono una sfida organizzativa molto impegnativa a Comuni già sotto pressione per il blocco del turn-over e il patto di stabilità.
Il rischio, quindi, è che l'accentramento delle pratiche in un unico ufficio si traduca in un allungamento dei tempi. Senza che i cittadini possano rivolgersi alle altre amministrazioni per procurarsi gli atti o accelerare l'iter. Proprio per scongiurare questi inconvenienti è stato assegnato ai Comuni un termine di sei mesi per implementare le nuove procedure, ed è stato previsto anche un meccanismo che –in caso di inerzia– consentirà ai cittadini di far intervenire un funzionario che si "sostituirà" a quello inadempiente.
Un possibile effetto a doppio taglio è contenuto anche in un'altra delle novità inserite nel decreto sviluppo, e cioè l'estensione alla Dia di tutte le autocertificazioni previste dalla Scia. Il vantaggio è evidente: il professionista certifica il possesso di tutta una serie di requisiti e non serve reperire alcuna documentazione. Ma, di contro, dove le norme sostanziali non sono chiarissime –e spesso succede– il tecnico è chiamato ad assumersi una grande responsabilità, sia nei confronti dell'amministrazione (che potrebbe bloccare i lavori anche dopo i canonici 30 giorni azionando il potere di autotutela) sia nei confronti del committente (che potrebbe chiedere il risarcimento dei danni derivanti da eventuali errori). Non è un caso, a ben vedere, che poche imprese abbiano scelto il permesso di costruire con il silenzio-assenso (introdotto un anno fa dal Dl 70/2011) preferendo invece avere un via libera esplicito ai lavori.
I vincoli
Tutta da sperimentare è anche la semplificazione nei casi di interventi in zone vincolate: finora il dialogo preventivo e informale tra professionista e tecnici della soprintendenza è servito in molti casi ad avvicinare le parti, a plasmare i progetti in modo da rendere più facile il parere favorevole dell'organo di tutela.
Cosa succederà ora che di fatto tecnici e privati saranno "scavalcati" dallo sportello? L'accentramento riuscirà a garantire la stessa flessibilità anche di fonte a soprintendenze in perenne deficit di organico?
Dubbi di non poco conto se si pensa che in alcune regioni italiane metà del territorio italiano è coperta da un vincolo, ambientale o paesaggistico. E che dunque conquistare anche attraverso il dialogo e la flessibilità il via libera degli enti incaricati della tutela è un passaggio cruciale per molti interventi edilizi. Insomma: anche per quest'ultima innovazione normativa occorre quanto meno un primo periodo di sperimentazione, e magari qualche chiarimento interpretativo, un po' come è capitato con la Scia.
Del resto sulle procedure edilizie –dopo le modifiche normative degli ultimi due anni– resta poco da semplificare: è ormai notevolmente ampliata l'area dell'edilizia libera, con il nuovo strumento della comunicazione di inizio attività che assomiglia da vicino alla Dia ma consente di iniziare subito i lavori anche per la manutenzione starordinaria (Dl 40/2011), fino all'ultima deregulation contenuta proprio nel decreto sviluppo che ha portato in edilizia libera le modifiche interne e il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati di impresa.
Il tutto in nome di un effetto anticrisi attribuito da sempre ai lavori edili. Ma al di là delle semplificazioni di procedure e organizzative, una forte spinta adesso è attesa dai robusti incentivi fiscali, cioè da quel 50% di detrazione sulle spese di ristrutturazione fino a 96mila euro che proprio il decreto sviluppo ha portato con sé, a partire dal 26 giugno scorso e fino al 30.06.2013 (articolo Il Sole 24 Ore del 17.09.2012).

EDILIZIA PRIVATA: Il nuovo front-office accentra le pratiche di tutti gli altri enti. Lo sportello comunale «dialoga» con le amministrazioni pubbliche.
PRO E CONTRO/ I cittadini ora hanno un solo referente ma se servono i pareri di soggetti diversi i tempi si allungano.

Lo sportello unico per l'edilizia (Sue) accentra tutti i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione in merito a permessi e assensi edili, senza che sia più possibile con le modifiche introdotte dal Dl 83/2012 bypassarlo, ottenendo da altri uffici documentazione, informazioni o permessi, comunque definiti.
Con «tutti i rapporti» si intende davvero tutti, fatta l'unica eccezione di quelli di competenza di un altro sportello unico, quello delle attività produttive (Suap), che può a buon diritto entrare in gioco quando, insieme a opere edili propriamente dette, occorre ottenere assensi in merito all'apertura, alla cessazione, localizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento di un'attività produttiva o di servizi.
Gli sportelli unici –da attivare entro il 12.02.2013– posso essere aperti dai Comuni, soprattutto se di piccole dimensioni, anche in forma associata, per diminuire i costi e razionalizzare il servizio.
Le funzioni dello sportello unico, così come ridisegnato dal Dl 83 sono le seguenti:
- ricevere tutte le comunicazioni o le domande relative al l'attività edilizia (comunicazioni con o senza relazione asseverata, segnalazioni di inizio attività, denunce di inizio attività, permessi di costruire, certificati di agibilità) ivi comprese quella relative alle opere per le fonti rinnovabili di energia (fatta eccezione per l'autorizzazione unica che è curata dalla Regione o dalle province da essa delegate con procedimenti assai simili a quelli previsti per gli sportelli unici comunali);
- rilasciare tutti i permessi e gli assensi relativi;
- fornire informazioni del tutto gratuite in merito al l'iter delle pratiche, alle normative d riferimento, ai documenti e provvedimenti amministrativi;
- essere tramite obbligatorio tra il privato e tutte le amministrazioni pubbliche chiamate a pronunciarsi sull'intervento edilizio, richiedendo a tali amministrazioni gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per realizzare le opere, direttamente (se possibile) o anche tramite le cosiddette conferenze di servizi (si veda l'articolo in pagina).
Il tipo e il numero di assensi integrativi che possono essere necessari sono riportati nella tabella pubblicata a fianco: si tratta di un elenco molto nutrito, più dettagliato di quello riportato nel Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2011), ma che non esaurisce tutte le possibilità.
In buona sostanza gli sportelli unici sono nati per offrire un solo referente al cittadino, dando un colpo di spugna alla vecchia prassi dello "scaricabarile" tra le diverse amministrazioni coinvolte in un intervento edile e fornendo tempi certi per l'esame delle pratiche. Ai sensi della legge 241/1990, anzi, il cittadino deve essere informato di chi, al l'interno del Sue, è «responsabile del procedimento», fornendo le informazioni base per potersi mettere in contatto (per esempio, telefono,indirizzo ed e-mail): quindi il rapporto non è con un'entità astratta (il Sue) ma con una persona ben definita.
Il Testo unico privilegia comunque espressamente sia l'invio delle domande da parte dei cittadini che l'acquisizione di pareri e assensi per via telematica. Qualora sia possibile, lo sportello unico raccoglie pareri, autorizzazioni o documenti direttamente dalla diversa amministrazione competente. Se non riesce a riceverli entro 30 giorni, oppure entro lo stesso termine una della amministrazioni esprime il suo dissenso, o il tipo di opere lo prevede comunque (interventi di particolare complessità, opere pubbliche, necessità della valutazione di impatto ambientale), lo sportello convoca la conferenza di servizi. Anch'essa può svolgersi per via telematica, ma, ovviamente, l'iter della pratica finirà per prolungarsi.
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IN PRATICA
Il divieto di chiedere atti già in possesso della Pa
In base all'articolo 9-bis del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), introdotto dalla legge di conversione del Dl 83/2012, ai fini della presentazione, rilascio o formazione dei titoli abilitativi previsti dal Testo unico, la pubblica amministrazione è tenuta «ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni», senza possibilità di «richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati».
L'acquisizione del nulla-osta paesaggistico
I compiti di acquisizione indicati in precedenza sono riferibili allo sportello unico per l'edilizia (Sue), al quale
l'attuale formulazione dell'articolo 5 del Testo unico assegna anche il compito di acquisire –direttamente o tramite conferenza di servizi– tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento, tra cui quelli per eseguire interventi edilizi su immobili assoggettati a vincolo storico-artistico o paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004, «fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice».
Il rinvio, quindi, è all'articolo 25 del codice del 2004 –che a sua volta richiama l'istituto della conferenza di servizi– e riguarda unicamente quelli assoggettati a vincolo storico-artistico, poiché la norma utilizza il termine «beni culturali» e non «patrimonio culturale», così escludendo i «beni paesaggistici», che ne sono una delle due distinte componenti, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo codice. La sostanza, tuttavia, non cambia, poiché anche nel caso del nulla-osta paesaggistico, se non direttamente acquisito dal Sue, dovrà farsi ricorso alla conferenza di servizi, che questo ufficio, come in passato, è tenuto ad indire.
L'orientamento del Consiglio di Stato
Sul punto va peraltro segnalata la recente sentenza del Consiglio di Stato 4312/2012, contenente specifici rilievi sui poteri del Sue. La pronuncia richiama innanzitutto il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, 6878/2011) secondo cui il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla-osta di compatibilità paesaggistica dell'intervento, ancorché connessi, sono due procedimenti distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse.
Se ne fa conseguire che l'articolo 5 del Dpr 380/2001, nell'assegnare al Sue l'acquisizione di tutti gli «atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio», si riferisce ai soli pareri e nulla-osta endoprocedimentali volti al rilascio del permesso di costruire, ma non può estendersi anche a un'autorizzazione diversa ed esterna rispetto a tale procedimento, quale è l'autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta per l'esecuzione dell'intervento.
Tale orientamento, espresso dai giudici di Palazzo Spada pochi giorni prima della pubblicazione della legge 134/2012, andrà oggi rimeditato, alla luce della esclusività delle funzioni assegnate al Sue (articolo Il Sole 24 Ore del 17.09.2012).

EDILIZIA PRIVATA: Il catalogo degli interventi/ L'edilizia libera guadagna spazio. Senza titoli abilitativi anche i lavori interni e i cambi d'uso sui capannoni.
TEMPI RAPIDI/ In tutti i casi diversi da permesso di costruire e denuncia d'inizio attività il proprietario può avviare subito il cantiere.

All'insegna della semplificazione, la disciplina dei titoli edilizi cambia ancora nello sforzo di agevolare la ripresa economica. In sede di conversione del decreto legge 83/2012 (da parte della legge 134) sono stati ulteriormente modificati l'iter per il rilascio del permesso di costruire e il novero degli interventi realizzabili con comunicazione di inizio attività (Cia), ai sensi dell'articolo 6 del Testo unico in materia edilizia, Dpr 380/2001.
Per quanto attiene al permesso di costruire, è ora previsto che se entro 60 giorni dalla presentazione della domanda non siano intervenuti gli assensi eventualmente necessari da parte delle altre amministrazioni (o se sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni), il responsabile dello sportello unico indica una conferenza di servizi.
In tema di Cia, sono invece state assoggettate a comunicazione anche le «modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa».
Anche per queste opere, così come per gli interventi di manutenzione straordinaria, l'interessato, insieme alla comunicazione, dovrà però trasmettere i dati dell'impresa e una relazione tecnica che attesti la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, oltre a una dichiarazione riguardo alla non necessità di titolo abilitativo.
La riforma si pone del solco delle precedenti che hanno complessivamente delineato cinque distinti modelli abilitativi, ciascuno corrispondente a determinate categorie di interventi edilizi:
- l'attività edilizia libera, attuabile senza alcuna formalità;
- l'attività soggetta a Cia (asseverata in caso di manutenzione straordinaria e modifiche interne o funzionali a fabbricati d'impresa), realizzabile previa comunicazione;
- l'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anch'essa eseguibile contestualmente alla presentazione della prevista documentazione e soggetta ad eventuale inibitoria comunale entro 30 giorni;
- l'attività soggetta a denuncia di inizio attività (Dia), realizzabile decorsi 30 giorni dalla presentazione del relativo modello;
- le opere subordinate a rilascio di permesso di costruire, espresso o ottenuto mediante silenzio-assenso.
Nel novero dell'attività edilizia libera ricadono la manutenzione ordinaria, gli interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio, le opere temporanee per ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra pertinenti all'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali ed, infine, le serre mobili stagionali, non in muratura.
Sono, invece, soggetti a Cia gli interventi di manutenzione straordinaria (sempre che non riguardino parti strutturali, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici); le opere per esigenze contingenti (destinate ad esser rimosse comunque entro novanta giorni); le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici, al di fuori delle zona omogenee A); le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali ed infine, come visto, le modifiche edilizie interne e quelle funzionali dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa.
Il rilascio del permesso di costruire permane per le attività edilizie più rilevanti ed, in particolare per:
- interventi di nuova costruzione;
- interventi di ristrutturazione urbanistica;
- interventi di ristrutturazione edilizia "maggiori", cioè che portino a un organismo edilizio diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che –solo per gli immobili compresi nelle zone A (centri storici)– comportino cambi d'uso.
Infine, quali modelli residuali restano la Scia e la Dia. La Scia è prevista in relazione agli interventi non qualificabili né come attività edilizia libera, né come attività soggetta a permesso di costruire o a Cia (come, ad esempio, per gli interventi di restauro o di risanamento conservativo e le ristrutturazioni cosiddette "minori") e per le varianti a permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le prescrizioni del permesso di costruire.
La Dia è ancora prevista (come chiarito all'articolo 5, comma 2, lettera c) del Dl 70/2011) nelle fattispecie in cui essa si configuri quale alternativa al permesso di costruire –la cosiddetta Super-Dia– cioè relativamente alle ristrutturazioni edilizie maggiori, agli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche e per le nuove costruzioni in esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Rimangono altresì soggetti a Dia, gli interventi per i quali tale strumento sia stato previsto dalle Regioni in base all'articolo 22, comma 4 del Testo unico dell'edilizia.
Un'altra novità (si veda l'articolo a fianco in basso) è l'estensione alla Dia del principio di "autocertificazione" già previsto con l'introduzione della Scia. Il Governo, in particolare, rilevando che le leggi regionali prevedono per analoghi interventi Dia o Scia in termini spesso confusi e alternativi, ha espressamente inteso rimettere ordine quantomeno procedimentale, dettando regole di semplificazione analoghe.
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LE RICADUTE
1 - REGIONI E COMUNI - La Consulta boccia le modifiche locali
Il quadro normativo statale può dirsi definito, ma quale spazio resta alle Regioni e ai Comuni per differenziare la disciplina delle costruzioni rispetto alle nuove semplificazioni? Davvero poco a detta della Corte Costituzionale che, con la decisione n. 164 dello scorso 4 luglio, ha stabilito che la Pa presta un "servizio" ai cittadini mentre evade le pratiche edilizie (attraverso l'istruttoria, il rilascio o il diniego dei titoli edificatori, l'esercizio o il mancato esercizio della potestà inibitoria rispetto alle Dia e alle Scia degli interessati).
Secondo la Corte, il legislatore statale può legittimamente ritenere opportuno che il servizio, ora di esclusiva competenza dello sportello unico sia assicurato in termini omogenei su tutto il territorio nazionale, determinando i livelli essenziali delle prestazioni in relazione ai diritti civili e sociali (articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione).
Se dunque il legislatore nazionale ritiene –come ha fatto– che le nuove semplificazioni edilizie siano necessarie per assicurare a tutti il godimento di prestazioni garantite, ecco che per la Consulta la legislazione regionale non può introdurre limitazioni o condizioni che possano appesantire l'esercizio dello ius aedificandi (si vedano le sentenze 322/2009 e 282/2002). Alle Regioni non resta dunque che prendere atto delle nuove disposizioni in materia di formazione dei titoli edilizi.
Discorso solo leggermente diverso va fatto rispetto alla documentazione da allegare a Dia, Scia, comunicazioni e domande in genere. Le amministrazioni sono ora tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati che siano in possesso della Pa. Mentre resta fermo che le Regioni e, a maggior ragione, i Comuni non possono stabilire regole differenti rispetto alle modalità di reperimento e messa a disposizione degli allegati progettuali, i regolamenti comunali restano pienamente titolati a stabilire quali atti e rappresentazioni (tavole progettuali, tabelle quantificative, rendering architettonici, relazioni illustrative) debbano essere prodotti o acquisiti. Certo, le richieste non possono mai essere ingiustificatamente onerose o illogiche, nel qual caso l'interessato può rivolgersi al Tar per impugnare le indebite richieste, le norme regolamentari che le prevedessero e l'eventuale diniego del titolo edilizio o l'ordine di fermare i lavori.
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2 - RAPPORTI CON LA PA - Più oneri ai privati con la nuova Dia
La Dia come la Scia, almeno dal punto di vista delle autocertificazioni. Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 23 del Testo unico prevede che –anche per la Dia– quando è prevista l'acquisizione di «atti o pareri» di organi o enti o l'esecuzione di «verifiche preventive», tali atti, pareri e verifiche siano sostituiti da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati. Resta fermo il potere della Pa di verificare la correttezza delle valutazioni dei tecnici. La misura –che non si applica a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e agli atti delle amministrazioni preposte alla tutela di altri interessi preminenti– se rafforza la posizione del privato nella dialettica con la Pa in qualche misura ne appesantisce la posizione, in quanto l'interessato deve ora farsi carico dell'assunzione di ulteriori responsabilità e spese tecnico-professionali.
Per contro, la nuova funzione di controllo rispetto alle attestazioni del privato può essere più rischiosa per la Pa in termini di danni da risarcire qualora, nonostante le attestazioni di conformità predisposte dal privato, sia disposto un ordine di non eseguire i lavori, poi ritenuto illegittimo dal Tar.
La giustizia amministrativa ha già evidenziato che, a seguito dell'annullamento di un provvedimento inibitorio, la Pa ha il potere di verificare di nuovo la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività costruttiva, ma è responsabile dei danni causati dalla sospensione illegittima dei lavori (Tar Milano Lombardia, sez. II, 5901/2011 e 1092/2010).
Per ottenere la condanna della Pa, il danneggiato può limitarsi a invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo di colpa. Spetterà, per contro, alla Pa dimostrare che si è trattato di un «errore scusabile» o che comunque non fosse esigibile una alternativa condotta lecita (Consiglio di Stato, sez. IV, 483/2012). A fronte di un provvedimento inibitorio illegittimo, mediante il quale siano state confutate considerazioni tecniche, poi giudicate corrette e conformi alla legge, il Comune difficilmente potrà sostenere di essere ricaduto in un errore scusabile e che una diversa valutazione non fosse possibile (articolo Il Sole 24 Ore del 17.09.2012).

EDILIZIA PRIVATA: La vigilanza/ Al Comune 30 giorni per bloccare i lavori. Ma lo stop è sempre possibile per gravi motivi.
L'AUTOTUTELA/ Scaduto il termine per le verifiche l'ente può intervenire per garantire il bene primario della tutela del territorio.

Anche di fronte a interventi realizzati in edilizia libera o con una semplice comunicazione o segnalazione di inizio attività, senza quindi un esplicito controllo e assenso del Comune, all'ente locale restano dei poteri di intervento di fronte a opere illegittime. Ma come può il Comune intervenire quando l'intervento edilizio è già partito?
Una risposta si può certamente ricavare dalla sentenza 188/2012, con cui la Corte costituzionale, dando una interpretazione autentica del l'articolo 19 della legge 241/1990, ha definito l'ambito dei poteri di intervento delle amministrazioni.
La Regione Emilia Romagna aveva paventato l'illegittimità costituzionale della norma se interpretata nel senso che, decorso il termine di 30 giorni concesso dal comma 3 per inibire la prosecuzione dell'attività e non ricorrendo nessuna delle ipotesi tassative indicate dal comma 4, all'amministrazione fosse preclusa la repressione di abusi edilizi esercitando il potere di autotutela.
Secondo la Consulta, l'articolo 19 può e deve essere letto nel senso che il decorso del termine di legge non esclude affatto il ricorso all'autotutela previsto dal comma 3, il quale si aggiunge alla ulteriore potestà di intervento configurata dal comma 4, esercitabile «in caso di pericolo di danno per gli interessi ivi indicati».
L'esame della disposizione, infatti, deve essere effettuato inserendola «nel più ampio contesto costituito dalla configurazione normativa dei poteri amministrativi di repressione dell'abuso edilizio con cui il legislatore ha inteso accompagnare e completare la riforma dei titoli abilitativi all'edificazione, culminata con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività».
La sentenza evidenzia come proprio il rilevante interesse costituzionale di garantire un armonico sviluppo del territorio e preservarne l'integrità, abbia indotto il legislatore ad introdurre «un rimedio che, per i casi di più grave sacrificio del bene pubblico, possa consentire di superare l'affidamento ingenerato dalla Scia».
Negli stessi termini si è espressa di recente anche la giurisprudenza di merito. Il Tar Emilia Romagna (sezione di Bologna sentenza 272/2912), ha evidenziato come indipendentemente dalla natura giuridica della Dia (o della Scia), il mancato rispetto del termine di legge di 30 giorni «comporta la definitiva preclusione dell'esercizio del potere vincolato di controllo inibitorio potendo venire in rilievo soltanto il discrezionale potere di autotutela».
Questo sarebbe «l'unico concreto vantaggio per il privato, in termini di tempestività del l'azione amministrativa e conseguentemente di certezza e di affidamento, che ha indotto il legislatore a sottoporre alcuni interventi edilizi alla più snella disciplina della Dia in luogo del procedimento necessario, per altri interventi edilizi più rilevanti, di un titolo abilitativo espresso».
Alla luce di tali pronunce è quindi possibile individuare distinte possibilità di intervento per la Dia e per la Scia in materia edilizia:
- il potere inibitorio di carattere generale, esercitabile nel termine di 30 giorni (articolo 19, commi 3 e 6-bis, legge 241/1990, e articolo 23, comma 6, del Testo unico), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività, salva la possibilità per il privato di conformarsi alle previsioni di legge;
- la specifica potestà di intervento contemplata dall'articolo 19, comma 4, esercitabile anche dopo il decorso del termine di 30 giorni, ma unicamente nel caso di pericolo di danno per:
- il patrimonio artistico e culturale;
- l'ambiente;
- la salute ;
- la sicurezza pubblica;
- la difesa nazionale;
sempre con possibilità di conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;
- il generale potere di autotutela, anche questo esercitabile dopo lo scadere dei 30 giorni e nel rispetto dei presupposti indicati agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990, quindi, nel caso di annullamento di ufficio, comunque entro un termine ragionevole.
A tali poteri, inoltre, andrebbero aggiunte le possibilità di intervento previste dall'articolo 27 del Testo unico, visto l'esplicito richiamo dell'articolo 19, comma 6-bis alle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni di cui al Dpr 380/2001 e alle leggi regionali in materia.
La vigilanza e il potere di autotutela sono senz'altro esercitabili anche nelle ipotesi di attività di edilizia libera, laddove questa non risulti rispettosa dei parametri indicati dall'articolo 6 del Testo unico.
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LE SANZIONI
1 - I TERZI - Il vicino può chiedere alla Pa di fermare la Scia o la Dia
Contro la presentazione di una Dia o una Scia, ritenute dal terzo contrarie alla legge, il regime della tutela giurisdizionale è oggi contenuto nell'articolo 19, legge 241/1990. La norma, al comma 6-ter, esclude innanzitutto che la Dia e la Scia siano provvedimenti amministrativi taciti direttamente impugnabili, aderendo in tal modo alle conclusioni cui era giunta l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 15/2011, salvo poi discostarsene per ciò che attiene alle forme di tutela giurisdizionale.
Il secondo periodo dello stesso comma stabilisce infatti che i terzi possano solo sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, sia loro consentita «esclusivamente», la proposizione dell'azione prevista dall'articolo 31 del Dlgs 104/2010, cioè l'azione contro il silenzio della Pa.
Secondo la giurisprudenza (da ultimo Tar Lombardia-Milano 1075/2012), la "sollecitazione" dei poteri di verifica della Pa da parte del terzo non può essere una generica denuncia di eventuali abusi edilizi e, anche se non necessita di formule specifiche, deve comunque possedere alcuni requisiti minimi, atti a garantire la serietà dell'istanza e a delineare un obbligo di provvedere. Tra questi la forma scritta, l'indicazione, almeno sommaria, della lamentata illegittimità delle opere edilizie e la richiesta di esercizio del potere/dovere di verifica e di eventuale repressione dell'abuso. Se questo tipo di istanza rimane inascoltata potrà configurarsi il silenzio-inadempimento impugnabile.
A fronte della più restrittiva ipotesi normativa, il Consiglio di Stato (Sez. IV, 4255/2012 e 6614/2011) ammette più ampie forme di tutela del terzo, sempre traendo spunto dalla pronuncia 15/2011, secondo cui Scia e Dia sono dichiarazioni imputabili a manifestazione di volontà privata dalla quale scaturisce un procedimento doveroso di verifica che, in assenza di requisiti per l'avvio o la continuazione dell'attività, si conclude con un diniego espresso o tacito di adozione del provvedimento inibitorio.
Il terzo, a tutela del proprio interesse pretensivo al corretto esercizio della potestà di verifica e controllo, potrà proporre l'azione di annullamento dell'atto (espresso o tacito) di diniego di adozione del provvedimento inibitorio, entro l'usuale termine di impugnazione, decorrente dalla piena conoscenza dell'atto lesivo (cioè la percezione dell'esistenza di un provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire). Inoltre, congiuntamente o separatamente, potrà proporre l'azione di adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di adottare i provvedimenti interdittivi o restrittivi, da esercitare comunque nel termine di un anno previsto dall'articolo 31, comma 3, Dlgs 104/2010, per l'azione avverso il silenzio.
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2 - I PROFESSIONISTI - Per i tecnici aumentano responsabilità e sanzioni
Procedure snelle aggravano la responsabilità dei professionisti. Con lo sportello unico dell'edilizia ai tecnici è chiesta una collaborazione di tipo sostitutivo nei confronti della Pa, ma è una collaborazione rischiosa. In materia edilizia, chi costruisce deve asseverare (cioè dichiarare, assumendosene la responsabilità) che le opere da realizzare siano conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle leggi.
In caso di errore, il professionista risponde al committente (se emergono danni o ritardi), verso l'amministrazione (per i reati di falso, in base agli articoli 359 e 481 del Codice penale), nonché verso l'ordine professionale (per le sanzioni disciplinari).
Tutto ciò secondo un principio di gradualità che oscilla dalla colpa lieve a quella grave, secondo una scansione che valuta le difficoltà di accesso e comprensione dei dati (norme di piano, circolari, prassi), la prestazione richiesta (di routine oppure originale), i tempi e modi di esecuzione dell'incarico. I casi più gravi sono quelli in cui il tecnico espone una dolosa rappresentazione della realtà (ad esempio, non rappresenta una distanza che andava rispettata). È invece esclusa la responsabilità del professionista che, non avendo una conoscenza diretta, è indotto in errore dal comportamento del privato (ad esempio, circa l'epoca di costruzione di un manufatto): in tal caso è il privato a rispondere della stessa pena cui andrebbe incontro il professionista nell'attività di attestazione. L'errore professionale (commesso cioè senza dolo) genera responsabilità se non è scusabile: il tecnico risponde, come tutti i professionisti, anche per colpa lieve cioè per errori dovuti a leggerezza o generica trascuratezza. Solo nel caso in cui emergano particolari difficoltà nell'espletamento dell'incarico, il professionista vede alleviata la propria responsabilità, rispondendo solo per colpa grave, cioè per grave ed inescusabile violazione di principi o prassi consolidate.
È in ogni caso dovere del professionista rivolgersi a uno specialista se emergono speciali difficoltà. Se il professionista di media capacità non lo fa, risponde per colpa lieve anche se la prestazione da lui svolta è di particolare difficoltà.
La lettura dei piani urbanistici non è ritenuta di elevata difficoltà e nei casi dubbi il tecnico potrà allegare all'asseverazione un foglio illustrativo che chiarisca il ragionamento adottato.
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3 - IMPIEGATI PUBBLICI - I funzionari in ritardo rischiano di pagare i danni
Se lo sportello unico non ritiene che le dichiarazioni indirizzategli siano utili o sufficientemente chiare, può chiedere integrazioni, e nei casi più rilevanti inviare una comunicazione di preavviso di archiviazione della pratica: questo è previsto dall'articolo 10-bis della legge 241/1990, affinché il privato interessato possa effettuare rettifica o cercare di convincere della validità della propria dichiarazione.
Se lo sportello dubita del contenuto della dichiarazione non può chiedere ulteriori attestazioni o perizie (articolo 9-bis, Dpr 380/2001) ma se ritiene che la dichiarazione non sia corrispondente al vero, può segnalare la circostanza all'autorità giudiziaria (articolo 19, comma 6, legge 241/1990, articoli 359 e 481 del Codice penale).
Se il funzionario incaricato della pratica presso lo sportello ritarda indebitamente la procedura, vi sono rischi di risarcimento danni e conseguenze di carriera a carico del funzionario stesso.
Ma perché il privato ottenga il risarcimento danni occorre dimostrare che il ritardo ha frenato un procedimento che sicuramente sarebbe giunto a risultati favorevoli. Se, al contrario, una procedura tempestiva sarebbe stata inutile perché non avrebbe comunque condotto ad un provvedimento favorevole per il privato, non è possibile chiedere il risarcimento per i danni causati dal mero ritardo (Consiglio di Stato sentenza 2535/2012). Se il ritardo non è giustificato, si possono chiedere i danni sia commerciali (il ritardo nella vendita di un bene, la perdita di occasioni) sia i danni biologici (affanni, ansia, depressione, problemi neurologici): ad esempio, il Consiglio di Stato (sentenza 1271/2011) ha riconosciuto un indennizzo di 11mila euro per danni biologici e 44mila per danni economici conseguenti ad un ritardo di due anni nel rilascio di un permesso di costruire.
In proprio, il pubblico dipendente che omette o ritarda atti rischia danni alla carriera (articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, articolo 72, comma 3, Dpr 445/2000) cioè valutazioni negative di performance, oltre a responsabilità disciplinari e amministrativo contabili.
In particolare il decreto sviluppo (Dl 83/2012) impone al Comune, in caso di inerzia del responsabile del procedimento di individuare (e pubblicare sul sito) il soggetto a cui attribuire poteri sostitutivi che dovrà sbloccare la pratica nella metà del tempo originariamente previsto e segnalare il dipendente inadempiente all'ufficio per i provvedimenti disciplinari.
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DOMANDE E RISPOSTE
1 - Documenti dal privato
Il professionista può raccogliere i pareri di varie amministrazioni prima di rivolgersi allo sportello unico comunale, oppure deve attender che la raccolta dei vari pareri avvenga attraverso il Comune?
Se il privato ha interesse ad ottenere una Dia invece di una Scia, o un permesso di costruire invece di una Dia, può scegliere la strada più articolata (ad esempio, per meglio presentarsi a terzi acquirenti o a banche finanziatrici). Chiedendo una Dia, si rinuncia ai vantaggi di rapidità della Scia ma si riesce ad evitare l'obbligo di utilizzare lo sportello unico comunale e quindi si possono raccogliere dalla Soprintendenza o dalla Regione i pareri ambientali o, ad esempio, sulla normativa antisismica (articolo 23, comma 4, Dpr 380/2001).
2 - Il «no» come ultima ratio
Lo sportello unico del Comune può rifiutare alcuni documenti forniti dal cittadino o dal professionista?
Un rifiuto immotivato, un respingimento dell'utente per incompletezza della domanda, non è previsto, né, tutto sommato, necessario. Domande incomplete o incomprensibili possono essere archiviate dopo aver informato l'utente con un motivato preavviso di archiviazione a norma dell'articolo 10-bis della legge 241/1990, dando cioè un termine per regolarizzare.
L'accentramento di varie attività nello sportello unico consentirà ai professionisti di seguire la pratica all'interno dell'ufficio con maggiore facilità. Anzi è auspicabile che lo sportello adotti protocolli di buona prassi, unificando la trattazione di domande analoghe (articolo Il Sole 24 Ore del 17.09.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Fondazione De Iure Publico, EDILIZIA, UNO SPORTELLO SEMPRE PIÙ "UNICO (Geometra Orobico n. 4/2012).

EDILIZIA PRIVATA: Decreto sviluppo. L'obiettivo delle nuove norme è creare un'interfaccia «globale» che dialoghi con cittadini e professionisti.
Front-office unico per l'edilizia. Lo sportello comunale dovrà ottenere tutti gli assensi dalle altre Pa coinvolte.
LE CRITICITÀ/ L'allargamento delle competenze pone una sfida organizzativa non trascurabile a molte realtà locali.

Varie sono le novità, formali e sostanziali, che l'articolo 13 della legge 134/2012, di conversione del decreto sviluppo 83/2012, ha apportato alla disciplina dello sportello unico per l'edilizia (Sue), del quale sono ridefinite e rafforzate le funzioni, sia nei confronti del cittadino, che delle altre amministrazioni. Il fatto che lo sportello debba acquisire direttamente gli atti di assenso dalle altre amministrazioni, comunque, porrà anche una sfida organizzativa di non poco conto per molti uffici, chiamati ad attrezzarsi per affrontare le nuove incombenze, senza però poter contare su maggiori risorse.
All'articolo 5 del Dpr 380/2001 viene innanzitutto aggiunto il comma 1-bis, in forza del quale il Sue costituisce da oggi il solo front-office per il privato, essendo «l'unico punto di accesso» al quale il soggetto interessato da una pratica dovrà rivolgersi «in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso».
A rimarcare la peculiarità della funzione svolta dal Sue, lo stesso comma stabilisce inoltre che sia questo l'ufficio tenuto a fornire al cittadino una «tempestiva risposta» alle sue istanze «in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni», che possono essere a vario titolo coinvolte nel procedimento. A questo fine, ricalcando le previsioni relative al responsabile del procedimento (articolo 6, legge 241/1990), la norma dispone che il Sue, anche attraverso l'indizione di conferenza di servizi, debba acquisire gli atti di assenso eventualmente necessari e che debbano essere rilasciati dalle Pa preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e storico-artistica o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Il comma lascia comunque espressamente inalterate le competenze dello sportello unico per le attività produttive, così come definite dal regolamento approvato col Dpr 160/2010.
Viene aggiunto anche il comma 1-ter, che ribadisce l'unicità delle attribuzioni del Sue, che diviene l'unico ufficio competente a intrattenere rapporti col soggetto interessato e a trasmettergli qualunque comunicazione.
Ogni altro ufficio comunale o Pa interessata dal procedimento dovrà inoltrare «immediatamente» al Sue eventuali atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, senza avere rapporti diretti col cittadino, al quale dovrà in ogni caso comunicare di avere trasmesso allo sportello la documentazione che lo interessa.
Ulteriori modifiche riguardano l'abrogazione del comma 4, i cui contenuti vengono in parte trasfusi nel nuovo comma 3, che ridefinisce l'attività istruttoria dell'ufficio e tende a escludere qualunque obbligo di produzione di certificati da parte del cittadino, in coerenza con le disposizioni in tema di decertificazione; finalità rimarcata anche dalle modifiche introdotte all'articolo 20, comma 3, ove non si prevede più che il richiedente possa autonomamente allegare alla domanda per il rilascio del permesso di costruire pareri o altri atti di assenso.
Spetta dunque unicamente allo sportello l'acquisizione –diretta o tramite conferenza di servizi– degli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento edilizio.
Tra questi, oltre ai pareri della Asl e dei Vigili del fuoco, già previsti dalle lettere a) e b) dell'originario comma 3, vengono ricompresi quelli delle nuove lettere da c) a m), che ricalcano le previsioni contenute nelle lettere da a) a i) del soppresso quarto comma.
In particolare, sarà compito del Sue acquisire: dagli uffici tecnici regionali le autorizzazioni relative alle costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94 del Testo unico e dall'amministrazione militare quelle relative alle costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, nei Comuni militarmente importanti, ai sensi dell'articolo 333 del Dlgs 66/2010.
Le ulteriori autorizzazioni che il Sue, ove necessario, è tenuto ad acquisire sono quelle del direttore della circoscrizione doganale, nei casi di costruzione, spostamento o modifica di edifici posti nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e del mare territoriale (articolo 19, Dlgs 374/1990), nonché quelle dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo (articolo 55, Codice della navigazione).
Lo sportello unico dovrà inoltre acquisire gli atti di assenso necessari per l'esecuzione di interventi edilizi su immobili assoggettati a vincoli da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio –fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo Codice (articolo 25, Dlgs 42/2004)– nonché il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi dell'articolo 6, legge 171/1973.
Di competenza dello sportello è infine l'acquisizione di:
- parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
- assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- nulla osta dell'autorità competente in materia di aree naturali protette, ai sensi dell'articolo 13 della legge quadro 394/1991 ... (
articolo Il Sole 24 Ore del 20.08.2012).

EDILIZIA PRIVATA: Semplificato il percorso per i permessi edilizi. Niente copie di documenti già in possesso dell'amministrazione.
Le novità introdotte dal decreto sviluppo incidono profondamente sull'attività edilizia, liberalizzando le procedure soprattutto se i lavori si svolgono all'interno delle unità produttive. Vediamole in sintesi.
Sportello unico
Lo sportello unico per l'edilizia diventa il punto di riferimento obbligato per tutti gli atti «riguardanti il titolo abitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso». Lo sportello fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le Pa comunque coinvolte.
Tutti gli atti dovranno essere gestiti da questa struttura, e altri uffici comunali o altre amministrazioni coinvolte dal procedimento non potranno trasmettere autonomamente «ai richiedenti» atti autorizzatori, pareri, nulla osta o consensi.
Dia e Scia
Viene stabilito che, nei casi in cui per la Dia è prevista l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti, essi sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni o dalle asseverazioni di tecnici abilitati che potranno essere prodotte insieme alla denuncia. Con alcune eccezioni, come i casi di vincoli ambientali o di limiti dovuti alla sismicità. Le amministrazioni avranno la possibilità di effettuare le loro verifiche in un secondo momento.
Permesso di costruire
Per il rilascio del permesso di costruire, rientra nelle competenze dello sportello unico l'acquisizione, diretta o tramite conferenza di servizi, di pareri di amministrazioni finora escluse. Tra queste, Regione, Difesa e autorità sui vincoli idrogeologici.
Il responsabile dello sportello unico ha l'obbligo di indire la conferenza di servizi se entro sessanta giorni dalla domanda manca ancora qualche nulla osta o c'è il dissenso di qualche amministrazione.
Documenti inutili
Scatta un taglio consistente della documentazione richiesta per tutti gli interventi, compresi quelli minori fatti in casa, grazie all'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso degli uffici pubblici, come documenti catastali o variazioni di mappa.
In base alle nuove disposizioni contenute nella versione definitiva del Dl Sviluppo le amministrazioni «non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie, sulla veridicità e l'autenticità di tali documenti, informazioni e dati».
Lavori nelle imprese
Novità importanti nei fabbricati adibiti a esercizio d'impresa, nei quali possono essere realizzate modifiche interne di carattere edilizio o mutamenti di destinazione d'uso senza alcun titolo abilitativo. Lo consente l'articolo 13-bis del Dl Sviluppo.
Dal giugno 2012 tutti gli interventi edilizi interni sono sottratti al passaggio burocratico del Comune, perché sono equiparati alle opere libere, che non esigono titoli edilizi. Prima erano esclusi solo manutenzione straordinaria, pannelli solari e aree ludiche.
Cambi di destinazione d'uso
Vengono regolati anche i mutamenti di destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio di impresa: all'interno di un immobile d'impresa i singoli locali (uffici, magazzini, depositi, servizi) possono trasmigrare da una destinazione all'altra.
Le nuove libertà riguardano non solo le aree produttive, ma in generale tutte le destinazioni a esercizio di impresa, quindi anche qualsiasi intervento di tipo produttivo purché interno all'attività (articolo Il Sole 24 Ore del 04.08.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla-osta di compatibilità paesaggistica dell’intervento, ancorché connessi, restano due procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse.
Ne consegue che il richiamato art. 5 del d.P.R. nr. 380 del 2001, nell’assegnare allo Sportello unico per l’edilizia l’acquisizione di tutti gli “atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”, si riferisce certamente a tutti i pareri e nulla-osta endoprocedimentali intesi al rilascio del permesso di costruire, ma non può estendersi anche a un’autorizzazione diversa ed esterna rispetto a tale procedimento, quale è l’autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta per l’esecuzione dell’intervento.

In estrema sintesi, assumono le appellanti che illegittimamente il Comune avrebbe ritenuto carente la pratica di sanatoria a causa della mancata acquisizione del nulla-osta della Soprintendenza, in quanto tale acquisizione sarebbe stata a loro dire a carico della stessa Amministrazione comunale: ciò in forza del disposto dell’art. 5 del d.P.R. nr. 380 del 2001, il quale pone a carico dello Sportello unico per l’edilizia “gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 07.08.1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”.
Il primo giudice, condividendo sul punto le difese dell’Amministrazione comunale, ha ritenuto che quest’ultima disposizione si applichi soltanto agli interventi di nuova edificazione, e non anche a quelli a sanatoria, con interpretazione che le odierne appellanti contestano vivacemente.
Al riguardo, la Sezione reputa che le conclusioni del TAR siano esatte, ancorché sulla base di un diverso –e, forse, assorbente– ordine di considerazioni.
Ed invero, nella specie l’autorizzazione paesaggistica necessaria per le opere realizzate sull’immobile per cui è causa deve essere rilasciata ex post, e pertanto trova applicazione l’art. 167 del decreto legislativo 22.01.2004, nr. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), norma entrata in vigore in epoca successiva al d.P.R. nr. 380 del 2001, la quale manifestamente s’incentra sull’onere dell’interessato di richiedere l’autorizzazione alla competente Soprintendenza.
Tale previsione, peraltro, conferma il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla-osta di compatibilità paesaggistica dell’intervento, ancorché connessi, restano due procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 28.12.2011, nr. 6878).
Ne consegue che il richiamato art. 5 del d.P.R. nr. 380 del 2001, nell’assegnare allo Sportello unico per l’edilizia l’acquisizione di tutti gli “atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”, si riferisce certamente a tutti i pareri e nulla-osta endoprocedimentali intesi al rilascio del permesso di costruire, ma non può estendersi anche a un’autorizzazione diversa ed esterna rispetto a tale procedimento, quale è l’autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta per l’esecuzione dell’intervento (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30.07.2012 n. 4312 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATA: Sportello unico.
Lo Sportello Unico per l’edilizia previsto dall’articolo 5 del D.P.R. 380/2001 (testo unico per l’edilizia) ha unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed organizzativa, con la conseguenza che la mancata istituzione da parte dell’amministrazione comunale non ha alcuna incidenza sul regime autorizzatorio dell’attività edilizia e non esonera, pertanto, dal conseguimento dei necessari titoli abilitativi (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 17.05.2011 n. 19315 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'assenza dello Sportello unico per l'edilizia non esonera dalle autorizzazioni.
Per salvarsi dal reato di abuso edilizio non basta invocare la mancata costituzione dello Sportello unico da parte del comune.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza 17.05.2011 n. 19315.
Una signora condannata per aver eseguito dei lavori di ampliamento del garage in totale difformità al permesso a costruire ha sostenuto "la mancata istituzione dello Sportello Unico presso l'amministrazione comunale di Riposto e la conseguente impossibilità di presentare le dovute comunicazioni".
Una giustificazione che non ha convinto i giudici di legittimità che hanno affermato il seguente principio di diritto: "Lo Sportello Unico per l'edilizia previsto dell'articolo 5 del Dpr 380/2001 (Testo unico per l'edilizia) ha unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed organizzativa, con la conseguenza che la mancata istituzione da parte dell'amministrazione comunale non ha alcuna incidenza sul regime autorizzativo dell'attività edilizia e non esonera, pertanto, dal conseguimento dei necessari titoli abilitativi" (massima tratta e link a www.diritto24.ilsole24ore.com).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATA: Artt. 5 e 20 d.P.R. n. 380/2001 - Rilascio del permesso di costruire - Sportello unico per l’edilizia - Acquisizione degli atti di assenso necessari per la realizzazione dell’intervento - Obbligo del Comune - Rilascio del permesso di costruire - Subordinazione all’acquisizione di pareri o documenti - Illegittimità.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 20 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm. (Testo unico in materia edilizia), la domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata al Comune presso l'ufficio denominato "sportello unico per l'edilizia", che cura tutti i rapporti fra il privato, l'Amministrazione Comunale e le altre Pubbliche Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire, anche ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso (comunque denominati) necessari per la realizzazione dell'intervento richiesto (TAR Lecce, 06.02.2007, n. 312), sia pure attraverso l’indizione obbligatoria della conferenza di servizi (art. 14, comma 2, della l. n. 241/1990).
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che, in sede di rilascio del permesso di costruire, ne subordina l’operatività all’acquisizione di documenti e pareri, essendo invece obbligo del Comune provvedere direttamente e, alla ricorrenza delle condizioni legislativamente previste (avere formalmente richiesto e non ottenuto, entro 30 giorni, dalla Amministrazione competente, l’assenso necessario), convocare, altresì, una conferenza di servizi finalizzata all’acquisizione della volontà delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi in gioco (TAR Puglia Lecce, sez. III, 21.11.2007, n. 3932; 15.01.2010, n. 170) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 28.09.2010 n. 2032 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Arriva lo sportello unico a 360°.
CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Il regolamento stabilisce la creazione di in unico soggetto pubblico. Competenze sull'edilizia in quello per le attività produttive.

Anche le competenze dello sportello unico per l'edilizia passano, salvo diversa disposizione dei comuni, allo sportello unico per le attività produttive (Suap). Quest'ultimo diventa l'unico soggetto pubblico di riferimento sul territorio per tutti i procedimenti che abbiano per oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi: avvio, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, nonché cessazione e riattivazione delle attività. Restano esclusi dalla disciplina gli impianti e le infrastrutture energetiche, soggette a normativa speciale.
Il Suap comunicherà con i cittadini, ma anche con le altre p.a. interessate, esclusivamente in via telematica, mentre il portale «impresainungiorno» fornirà i servizi informativi e operativi allo sportello unico, oltre a contenere un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri relativi ai procedimenti gestiti dai Suap.

È quanto prevede un dpr che sarà oggi all'attenzione del consiglio dei ministri, presieduto dal presidente del consiglio Silvio Berlusconi, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Il provvedimento dà attuazione all'articolo 38, comma 3 del dl n. 112/2008, allineandosi anche al dettato della «direttiva servizi», recepita mediante il dlgs n. 59/2010.
Il Suap, istituito presso i municipi, dovrà assicurare in maniera omogenea su tutto il territorio una risposta telematica unica e tempestiva agli operatori che esercitano attività produttive o prestazioni di servizi, sostituendosi quindi agli uffici comunali e a tutte gli enti pubblici comunque coinvolti nell'iter amministrativo (inclusi quelli preposti alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e di tutela della salute). Tali enti, dispone peraltro lo schema di dpr, dovranno astenersi dal trasmettere alcun documento al richiedente. Ogni ente locale dovrà individuare il responsabile del Suap; nelle more, il ruolo è ricoperto dal segretario comunale. I municipi potranno esercitare dette funzioni in forma singola o associata tra loro, nonché in convenzione con le Cciaa.
Laddove entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle norme i comuni non abbiano provveduto a costituire lo Sportello unico, oppure non ne siano in grado per motivi tecnici, l'esercizio delle funzioni relative alla gestione del Suap saranno delegate alla camera di commercio territorialmente competente.
Previste ulteriori norme, inoltre, per accelerare la fase di avvio di un'impresa. Tra queste, la possibilità di presentare contestualmente la Dia e la comunicazione unica presso il registro delle imprese, che provvederà a inoltrare al Suap la documentazione.
Il provvedimento oggi sul tavolo del governo prevede poi che la ricevuta telematica rilasciata dal Suap a seguito di presentazione della Dia rappresenti il termine di avvio del procedimento e consenta anche l'avvio immediato dell'attività nei casi in cui la Dia si riferisca alle attività di cui al dlgs n. 59/2010 (sono esclusi, per esempio, ristoranti, bar, taxi, nonché i servizi finanziari e assicurativi) (articolo ItaliaOggi del 10.06.2010).

EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Presentato alla Camera il 12.02.2010, da parte dei Ministri Brunetta e Calderoli, il ddl C-3209 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione".
Di interesse sono i seguenti articoli:
- art. 5 "Attività edilizia libera";
- art. 12 "Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia";
- art. 21 "Giuramento dei dipendenti pubblici";
- art. 28 "Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche";
- art. 29 "Princìpi e criteri direttivi";
- art. 30 "Codificazione".

anno 2009

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire - Rilascio - Competenza - Sportello Unico per l'edilizia - Regolamento Comune di Milano, artt. 115 e 117- Inapplicabilità.
Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è demandato allo Sportello unico per l'edilizia che le amministrazioni comunali sono tenute a costituire ai sensi dell'art. 5 d.p.r. 380/2001: pertanto, non possono trovare applicazione le previsioni degli articoli 115 e 117 del Regolamento edilizio del Comune di Milano, in quanto modellati sulla disciplina statale previgente (art. 4 D.L. 398/1993), la quale è stata abrogata dall'art. 136 del testo unico in materia edilizia (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.03.2009 n. 1767 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In tema di denuncia inizio attività quanto al dies a quo va fatto riferimento a quello in cui la d.i.a. sia pervenuta allo sportello unico per l’edilizia e non già a quello in cui essa denuncia sia stata presentata all’ufficio di protocollo del Comune.
A
lla D.I.A. non trova applicazione l’art. 10-bis della 241 sul preavviso di rigetto nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte.
In tema di denuncia inizio attività quanto al dies a quo va fatto riferimento a quello in cui la d.i.a. sia pervenuta allo sportello unico per l’edilizia (nella specie il 21.12.2007 prot. n. 22358) e non già a quello in cui essa denuncia sia stata presentata all’ufficio di protocollo del Comune (nella specie, cioè, il 18.12.2007).
I tempi ristretti per eseguire le verifiche (appunto 30 gg.) giustificano la individuazione del giorno iniziale in quello in cui la d.i.a. perviene effettivamente all’Ufficio deputato a dette verifiche e cioè allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) dotato di un proprio protocollo, diverso dal protocollo generale del Comune; la disposizione di cui al 1^ comma art. 23 T.U. dell’Edilizia fa riferimento allo sportello unico (“…presenta allo sportello unico la denuncia…”) il che letteralmente avvalora la conclusione sopra riferita. Quindi iniziando il conteggio dei giorni dal 21.12.2007, alcun silenzio assenso conseguente al decorso dei 30 giorni si era determinato al 18.01.2008.
La d.i.a. non dà l’avvio ad un procedimento ad istanza di parte (il potere dell’Amministrazione non è di rigetto di istanza procedimentale bensì inibitorio della realizzazione delle opere nel termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia e ciò sulla base di riscontrata assenza di una o più delle condizioni previste) sicché alla medesima denuncia non trova applicazione l’art. 10-bis della 241 sul preavviso di rigetto nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte (Tar Milano 5651/2008) (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 02.04.2009 n. 763 - link a www.giustizia-amministrativa.it).