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58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
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62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
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66-L.R. 23/1997
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68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
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81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
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84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
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PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
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89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
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97-RUDERI
98-
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dossier SOPPALCO
anno 2021

EDILIZIA PRIVATACon riferimento ai soppalchi la giurisprudenza del Giudice d’Appello ritiene che il relativo regime edilizio debba essere considerato in relazione alle concrete caratteristiche del manufatto; in particolare è quindi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e ulteriore carico urbanistico; rientra invece nell’ambito degli interventi edilizi minori il soppalco che, per le dimensioni e l’altezza modesta o le modalità di realizzazione (ad esempio vano chiuso, senza finestre o luci), sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile e in particolare quello che non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante.
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Il soppalco non si configura quale autonoma categoria edilizia per modo che, quanto alla individuazione del regime edilizio-urbanistico ad esso riferibile, non ci si può che rifare al principio generale per il quale il rilascio del permesso di costruire è necessario in presenza di ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
In tale situazione la individuazione del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione di un soppalco, ossia di quella superficie praticabile aggiuntiva (rispetto ai piani dell’edificio) ottenuta attraverso l’interposizione di uno o più solai orizzontali in uno spazio chiuso, è questione che non può risolversi una tantum ed in astratto, ma va concretamente valutata, caso per caso.
In proposito la dottrina e la giurisprudenza sono da tempo concordi nel ritenere che per la costruzione di aree soppalcate occorre sostanzialmente o il permesso di costruire o in alternativa la DIA onerosa, rilevandosi, in ordine al titolo abilitativo richiesto per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni, che: <<occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell’intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una d.i.a. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensione al servizio della preesistente unità immobiliare, mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3. comma 1. D.P.R. 06.06.2001, n. 380, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico>>.
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... per l’annullamento:
   - dell'ordinanza Dirigenziale n. 197/2017 (prot. 31125) notificata il 23/05/2017 con cui, ai ricorrenti, in qualità di proprietari veniva contestata la realizzazione delle seguenti opere edilizie abusive consistenti in: “un soppalco in muratura che occupa interamente due camere, un vano bagno e un corridoio per una superficie di mq 60 circa. Tale nuovo livello e diviso in 2 camere da letto e in un vano bagno. L’altezza dal piano di calpestio del nuovo livello al soffitto è di mt. 1,85 circa mentre l’altezza del piano di calpestio dell’appartamento all’intradosso del solaio del nuovo livello è di mt. 2,20 circa. A tale soppalco si accede mediante una scala in ferro”;  
...
Il motivo è infondato.
Con riferimento ai soppalchi la giurisprudenza del Giudice d’Appello, condivisa dal Collegio, ritiene che il regime edilizio dei soppalchi debba essere considerato in relazione alle concrete caratteristiche del manufatto; in particolare è quindi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e ulteriore carico urbanistico; rientra invece nell’ambito degli interventi edilizi minori il soppalco che, per le dimensioni e l’altezza modesta o le modalità di realizzazione (ad esempio vano chiuso, senza finestre o luci), sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile e in particolare quello che non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante (Consiglio di Stato, Sez. II, 30.10.2020, n. 6681 e 26.06.2019, n. 4384; Sez. VI, 07.05.2018, n. 2701; id., 27.11.2017, n, 5517; id., 02.03.2017, n. 985).
Il motivo peraltro è infondato alla luce della giurisprudenza richiamata dalla stessa parte ricorrente.
Inoltre questa Sezione ha condivisibilmente rilevato che il soppalco non si configura quale autonoma categoria edilizia per modo che, quanto alla individuazione del regime edilizio-urbanistico ad esso riferibile, non ci si può che rifare al principio generale per il quale il rilascio del permesso di costruire è necessario in presenza di ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
In tale situazione la individuazione del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione di un soppalco, ossia di quella superficie praticabile aggiuntiva (rispetto ai piani dell’edificio) ottenuta attraverso l’interposizione di uno o più solai orizzontali in uno spazio chiuso, è questione che non può risolversi una tantum ed in astratto, ma va concretamente valutata, caso per caso (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 17.04.2015, n. 2197).
In proposito la dottrina e la giurisprudenza sono da tempo concordi nel ritenere che per la costruzione di aree soppalcate occorre sostanzialmente o il permesso di costruire o in alternativa la DIA onerosa, rilevandosi, in ordine al titolo abilitativo richiesto per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni, che: <<occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell’intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una d.i.a. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensione al servizio della preesistente unità immobiliare, mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3. comma 1. D.P.R. 06.06.2001, n. 380, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico>> (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 17.04.2015, n. 2197 cit., Sez. IV, 10.12.2007, n. 15871 e 27.06.2005, n. 8681) (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 30.11.2021 n. 7693 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il soppalco di 60 mq con travi in ferro e cemento è una ristrutturazione edilizia.
La realizzazione di un soppalco rientra nella ristrutturazione edilizia laddove sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico, mentre potrà considerarsi un intervento minore nel caso in cui i lavori siano tali da dare vita a una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, ossia un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
Al di fuori di tale ultima ipotesi, il soppalco comporta ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina un aumento della superficie utile dell'unità con conseguente aggravio del carico urbanistico.

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5.13 Sotto diverso profilo, non può essere condiviso l’assunto difensivo per cui le opere in corso di realizzazione al momento del sopralluogo della Polizia municipale erano riconducibili alla categoria della manutenzione ordinaria, integrando un’attività edilizia libera.
5.14 Per contro, come rilevato in precedenza, veniva accertato che era in fase di realizzazione un soppalco con travi in acciaio e in cemento armato di 60 mq, non coincidente con quello oggetto di condono.
5.15 Si tratta, invero, di interventi di ristrutturazione edilizia comportanti un organismo edilizio in parte diverso da quello precedente, con aumento degli spazi abitabili e della superficie calpestabile e, quindi, necessitanti di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 380/2001, anche nella versione all’epoca vigente.
5.16 La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la realizzazione di un soppalco rientra nella ristrutturazione edilizia laddove sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico, mentre potrà considerarsi un intervento minore nel caso in cui i lavori siano tali da dare vita a una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, ossia un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone. Al di fuori di tale ultima ipotesi, il soppalco comporta ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina un aumento della superficie utile dell'unità con conseguente aggravio del carico urbanistico (Cons. Stato Sez. VI, 20/07/2021 n. 5461 e 17/11/2020, n. 7132 relativo a un soppalco di mq 5,16 mq; Cons. Stato Sez. VI, 09/07/2018, n. 4166; Cons. Stato Sez. II, 05/08/2019, n. 5518).
5.17 Nel caso di specie, è stato realizzato un soppalco di 60 mq, suddiviso in cinque ambienti tutti al grezzo, che ha determinato quasi il raddoppio della superficie abitativa fruibile, per cui correttamente il giudice di primo grado ha ricondotto l’intervento nell’ambito della ristrutturazione edilizia che impone il rilascio del permesso di costruire
(Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 22.11.2021 n. 7817 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: E' bastevole la SCIA per la realizzazione di un modesto soppalco (all'interno di un garage) inidoneo ad ospitare il soggiorno di persone.
La realizzazione di un soppalco costituisce un intervento la cui consistenza deve essere apprezzata caso per caso, conseguentemente sarà riconducibile all'ambito della ristrutturazione edilizia, qualora sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico mentre, nel caso in cui i lavori siano tali da comportare una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, potrà considerarsi un intervento minore.
Nella fattispecie, è d’uopo rilevare che il soppalco de quo, realizzato all’interno di un garage, non presenta dimensioni significative e, soprattutto, non accresce il carico urbanistico dell’immobile, non risultando idoneo né ad ospitare il soggiorno di persone né ad alterare lo stato dei luoghi modificando sagoma o prospetto dell’edificio; si tratta, in definitiva, di un’opera realizzabile dietro semplice dia/Scia, talché la relativa assenza non è sanzionabile in via demolitoria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22 e 37 D.p.r. n. 380/2001.
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1. Con il ricorso in epigrafe, notificato a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario il -OMISSIS- al Comune di -OMISSIS- (Sa), tempestivamente depositato il -OMISSIS-, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, al fine di ottenere l’annullamento:
   - dell'ordinanza n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Comune di -OMISSIS- e successivamente notificata ai ricorrenti,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto.
2. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato di essere destinatari dell'ordinanza n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, con la quale è stata loro ordinata la rimozione con il ripristino dello stato dei luoghi delle opere, consistenti nella realizzazione, all'interno del locale garage, di un soppalco in ferro e pannelli di compensato di legno.
3. Contro il suddetto provvedimento insorgevano gli epigrafati ricorrenti, evidenziando la piena illegittimità degli atti, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso:
   3.1 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTI. 9 E 26 DELLA LEGGE 47/85, NONCHE' DEGLI ARTT. 6 E 10 DEL T.U. EDILIZIA (DPR 380/2001). ECCESSO DI POTERE.
Si contesta che la realizzazione del soppalco in questione, conformemente agli approdi della giurisprudenza, non incidendo sul carico urbanistico rappresenta opera non soggetta a permesso di costruire ma a Dia, talché la relativa assenza non legittima la sanzione demolitoria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 37 D.p.r. n. 380/2001.
...
1. La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione dell’ingiunzione demolitoria adottata dal Comune di -OMISSIS- (non costituito in giudizio) in riferimento ad opere sine titulo, consistenti nella realizzazione di un soppalco all’interno di un garage.
Il citato provvedimento così descrive l’opera de qua:
   - “realizzazione all'interno del locale garage di un soppalco, che presenta le seguenti dimensioni (7,26 mt. x 3,71 mt.) = mq 26.93, posto a quota +1,99 mt. dal calpestio interno del garage fino all'intradosso del soppalco costituito da pannelli di compensato di legno;
   - il soppalco occupa quasi la totalità del garage;
   - l'altezza originaria interna del garage è pari a mt. 3,98;
   . il soppalco presenta una struttura orizzontale portante in ferro (tubolari di forma rettangolare 10x5) ancorata alle pareti in c.a. perimetrali e al pilastro in c.a. posto tra le due serrande di ingresso;
   - la superficie calpestabile del soppalco è costituita da pannelli di compensato di legno; l'altezza rilevata tra il calpestio del soppalco e l'intradosso del solaio di copertura del garage è pari a circa mt. 1,96;
   - il soppalco è raggiungibile a mezzo di una scaletta in ferro con pedate in legno posta al lato in aderenza alla parete, incorporata nella superficie dello stesso;
   - il soppalco ed è posto ad una distanza di circa mt. 0,99 dalla parete dove sono posizionate le due serranda di accesso;
   - il soppalco, risulta posizionato in aderenza alle tre pareti interne del locale garage, quella opposta alle due entrate e le due laterali, mentre per la parete libera risulta realizzata una balaustra di protezione alta circa mt. 1,00 dal calpestio del soppalco
”.
2. Il ricorso, è fondato, per le ragioni di seguito rappresentate, avuto riguardo ai motivi di ricorso proposti nel ricorso, e sintetizzati nei par. 3 (e relativa sottonumerazione) della parte in fatto della presente decisione.
3. E’ fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso (sub 3.1.).
Soccorre, al riguardo, il consolidato e condiviso approdo della giurisprudenza sul tema, secondo cui “la realizzazione di un soppalco costituisce un intervento la cui consistenza deve essere apprezzata caso per caso, conseguentemente sarà riconducibile all'ambito della ristrutturazione edilizia, qualora sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico mentre, nel caso in cui i lavori siano tali da comportare una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, potrà considerarsi un intervento minore” (da Consiglio di Stato, -OMISSIS-; v., in senso conforme, Tar Napoli,-OMISSIS-; Tar Salerno,-OMISSIS-; Tar Salerno, -OMISSIS-).
Nella fattispecie, così come ritenuto dall’Autorità Giudiziaria in sede penale, è d’uopo rilevare che il soppalco de quo, realizzato all’interno di un garage, non presenta dimensioni significative e, soprattutto, non accresce il carico urbanistico dell’immobile, non risultando idoneo né ad ospitare il soggiorno di persone né ad alterare lo stato dei luoghi modificando sagoma o prospetto dell’edificio; si tratta, in definitiva, di un’opera realizzabile dietro semplice dia/Scia, talché la relativa assenza non è sanzionabile in via demolitoria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22 e 37 D.p.r. n. 380/2001.
4. Per tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 17.06.2021 n. 1477 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa realizzazione di un soppalco rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori per i quali non è richiesto il permesso di costruire solo qualora abbia caratteristiche tali da non incrementare la superficie dell'immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
Al contrario, qualora il soppalco determini un aumento della superficie utile dell'unità con conseguente aggravio del carico urbanistico, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia necessitando, quindi, di un titolo abilitativo.

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4. L’appello è infondato.
4.1 Nel condividere le argomentazioni e le conclusioni formulate dal Giudice di prime cure, va richiamato l’orientamento di questo Consiglio che, ancora di recente, ha ribadito come la realizzazione di un soppalco rientri nell’ambito degli interventi edilizi minori per i quali non è richiesto il permesso di costruire sola qualora abbia caratteristiche tali da non incrementare la superficie dell'immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone; al contrario, qualora il soppalco determini un aumento della superficie utile dell'unità con conseguente aggravio del carico urbanistico, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia necessitando, quindi, di un titolo abilitativo (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 08.07.2019, n. 4780, sez. VI , 09.07.2018, n. 4166 e sez. II, 03.12.2019, n. 8268) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 21.05.2021 n. 3947 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2020

EDILIZIA PRIVATAPer giurisprudenza consolidata, la costruzione di un soppalco rientra nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire allorquando sia insuscettibile di incrementare la superficie dell'immobile, ossia allorquando lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile al soggiorno delle persone.
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Considerato, poi, che:
   - per ammissione della stessa amministrazione comunale intimata (cfr. relazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 182 del 09.01.2019), il soppalco contestato, per le relative caratteristiche dimensionali e strutturali, è configurabile a guisa di vano adibito a deposito-ripostiglio ed è da intendersi, come tale, assoggettato non già al regime abilitativo del permesso di costruire, bensì al regime abilitativo della SCIA;
   - al riguardo, giova rammentare che, per giurisprudenza consolidata, la costruzione di un soppalco rientra nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire, allorquando sia insuscettibile di incrementare la superficie dell'immobile, ossia allorquando –come, appunto, nella specie– lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile al soggiorno delle persone (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 4166/2018; sez. IV, n. 4780/2019; sez. II, n. 5518/2019);
   - di qui, dunque, l’illegittimità della misura repressivo-ripristinatoria adottata nei confronti della C.;
   - né vale a menomare tale approdo la circostanza che, a norma dell’art. 37, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001, invocato dal Comune di Atrani, in assenza della prescritta SCIA, «resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44»;
   - ed invero, l’amministrazione intimata non ha argomentato in sede procedimentale né in sede processuale come e perché ricorressero i presupposti applicativi della sanzione demolitoria (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 09.03.2020 n. 352 - link a www.giustizia-amministrartiva.it).

anno 2019

EDILIZIA PRIVATALa realizzazione di un soppalco rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori per i quali non è richiesto il permesso di costruire sola qualora abbia caratteristiche tali da non incrementare la superficie dell’immobile.
Tuttavia, quest’ultima ipotesi si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
Al contrario, qualora il soppalco determini un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia necessitando, quindi, di un titolo abilitativo.
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7. L’appello è fondato.
Al riguardo, è utile richiamare la giurisprudenza amministrativa, la quale ha messo in luce che la realizzazione di un soppalco rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori per i quali non è richiesto il permesso di costruire sola qualora abbia caratteristiche tali da non incrementare la superficie dell’immobile. Tuttavia, quest’ultima ipotesi si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
Al contrario, qualora il soppalco determini un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia necessitando, quindi, di un titolo abilitativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 09.07.2018, n. 4166) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 08.07.2019 n. 4780 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, di solito un'abitazione, interponendovi un solaio, non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto.
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6. E’ condivisibile viceversa la valutazione del TAR in ordine alla “natura interna delle opere realizzate, non assoggettabili a permesso di costruire, peraltro del tutto irrilevanti, stante la loro modestissima entità, in termini edilizi”.
Ai sensi dell’art. 10, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 “sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.
Nel caso di specie, è indubbio che l’opera realizzata sia di modeste dimensioni e, benché abbia determinato un aumento della superficie, si può affermare che la modificazione riguardi comunque la diversa organizzazione interna degli spazi e che pertanto non fosse soggetta a permesso di costruire.
Tale conclusione è coerente con quanto ritenuto da questo Consiglio secondo cui “la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, di solito un'abitazione, interponendovi un solaio, non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto” (Cons. Stato, sez. VI, n. 985/2017).
Peraltro, ove anche ritenuto non riconducibile alla nozione di opere interne, l’intervento per cui è causa in relazione all’epoca di sua esecuzione sarebbe stato al più soggetto a DIA, anziché a permesso di costruire (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 05.07.2019 n. 4668 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico.
Si rientrerà invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile e in particolare quello che non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante.

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Ai sensi dell’art. 26 della legge n. 47 del 1985, non erano “soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile… Ai fini dell’applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse”.
In base a tale disciplina, il soppalco, comportando indubitabilmente l’aumento di superfici utili e incidendo sulla statica dell’immobile, non avrebbe potuto rientrare nelle opere interne, potendo se mai essere qualificata come ristrutturazione edilizia per cui era necessaria la concessione edilizia ai sensi dell’art. 9 della legge n. 47 del 1985 (che rinviava all’art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 431 del 1978, che definiva “gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”).
Su tale disciplina era intervenuto l’art. 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996, che ha modificato l’art. 4 della legge 04.12.1993, n. 493, prevedendo la denuncia di inizio attività per “a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile; f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni”.
Ritiene il Collegio che anche l’applicazione di tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non consenta di ritenere i soppalchi soggetti solo alla DIA (comunque non presentata nel caso di specie) e, quindi, la loro esecuzione in assenza di DIA soggetta al regime sanzionatorio della sola sanzione pecuniaria, in quanto si tratta sì di opere interne che non incidono evidentemente sul prospetto e sulla sagoma dell’immobile, ma ne possono pregiudicare la statica, in relazione alla posa di solai intermedi.
Inoltre, se le modifiche introdotte dalle legge n. 662 del 1996, prevedevano la DIA anche per gli interventi di “restauro e risanamento conservativo” (che, in base alla definizione della legge n. 431 del 1978, comma 1, lettera c), come anche in base a quella di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, prevede il “rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso”), non modificavano per la “ristrutturazione edilizia” il regime della legge n. 47 del 1985, per cui restava necessaria la concessione edilizia.
Ne deriva che anche in relazione al periodo di vigenza della legge n. 662 del 1996, deve farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito anche di recente da questo Consiglio, per cui i soppalchi possano ritenersi opere interne non soggette a concessione in relazione alle concrete caratteristiche del manufatto; in particolare è, quindi, necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico; si rientrerà invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile e in particolare quello che non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante (Consiglio di Stato, sez. VI, 07.05.2018, n. 2701; id., 27.11.2017, n, 5517; id., 02.03.2017, n. 985).
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie è evidente che i soppalchi concretamente realizzati non possano ritenersi mere opere interne non soggette a permesse di costruire, essendo stato di fatto realizzato un nuovo ampio locale nell’appartamento, delle dimensioni di un altro medio appartamento (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 26.06.2019 n. 4386 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2018

EDILIZIA PRIVATAIl soppalco? Non serve permesso a costruire.
Per il soppalco non serve il permesso di costruire solo quando l'opera sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile. Tuttavia, quest'ultima ipotesi si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo non fruibile alle persone.

È il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza 09.07.2018 n. 4166 sulla realizzazione di un soppalco e sulla tipologia di permesso richiesto per la costruzione.
Il caso: in una casa di alto valore storico di proprietà di una società venne compiuto un sopralluogo da parte di tecnici comunali da cui era emersa la realizzazione di opere edilizie in difformità dai titoli edilizi abilitativi. Per tale ragione la società presentava istanza di concessione in sanatoria per la realizzazione di un soppalco e il cambio di destinazione d'uso delle opere.
Il comune ha respinto l'istanza. E la società ha presentato ricorso al Tar. I giudici del Consiglio di stato affermano che la realizzazione di un soppalco quando comporta ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia. In quanto determina un aumento della superficie utile dell'unità con conseguente aggravio del carico urbanistico.
Il Collegio, però, non ha disconosciuto l'orientamento che mitiga il principio innanzi ricordato e volto a ricondurre la realizzazione di un soppalco nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire, qualora l'opera sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile.
Nel caso di specie, sostengono i giudici di Palazzo Spada, al contrario dalle rappresentazioni fotografiche prodotte in causa, il soppalco in questione, seppur di modeste dimensioni, integra un aumento di superficie fruibile, concretizzando la possibilità di accedervi in sicurezza per lo svolgimento del normale esercizio di calpestio e di posizionamento di carichi variabili.
Ne consegue che, su tale aspetto, la statuizione del Tar risulta assolutamente condivisibile. In definitiva, l'appello deve essere respinto, con condanna della società appellante al pagamento delle spese di lite
(articolo ItaliaOggi del 28.08.2018).

EDILIZIA PRIVATA: Serve il permesso di costruire per un soppalco di rilevanti dimensioni poiché determina una modifica della superficie utile dell'appartamento.
In linea generale, la realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
Osserva il Collegio che la realizzazione di un soppalco può ritenersi rientrare nel concetto di restauro o risanamento conservativo quando per le sue limitate caratteristiche di estensione e per le modeste dimensioni sia tale da escludere la possibilità di creare un ambiente abitativo e, quindi, di incrementare le superfici o il carico urbanistico.
Al riguardo, la giurisprudenza ritiene ad esempio che la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito o ripostiglio, all'interno di un locale per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume, né aumento della superficie utile, né modifica della destinazione d'uso dell'immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, ricorrendo in tale ipotesi una fattispecie di restauro e risanamento conservativo in quanto si rivela rispettoso delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio e non comporta una destinazione d'uso con esse incompatibile.
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3. Con altro ordine di censure il ricorrente si duole della mancata sanatoria del soppalco.
3.1. Su tale aspetto il responsabile del Servizio Antiabusivismo, sul presupposto della esistenza di una superficie di rilevantissima dimensione (descritti in circa 80 mq), ne ha ordinato la demolizione, avendo valutato l’intervento quale realizzazione di una nuova superficie abitativa priva dei requisiti di abitabilità.
3.2. Giova osservare, in linea generale, che la realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (TAR Sardegna Cagliari Sez. II, 23.09.2011, n. 952; TAR Lombardia Milano Sez. II, 11.07.2011, n. 1863; TAR Campania Napoli Sez. II, 21.03.2011, n. 1586; TAR Campania Napoli Sez. IV Sent., 29.07.2008, n. 9518).
3.3. Osserva il Collegio che la realizzazione di un soppalco può ritenersi rientrare nel concetto di restauro o risanamento conservativo quando per le sue limitate caratteristiche di estensione e per le modeste dimensioni sia tale da escludere la possibilità di creare un ambiente abitativo e, quindi, di incrementare le superfici o il carico urbanistico.
Al riguardo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ritiene ad esempio che la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito o ripostiglio, all'interno di un locale per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume, né aumento della superficie utile, né modifica della destinazione d'uso dell'immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, ricorrendo in tale ipotesi una fattispecie di restauro e risanamento conservativo in quanto si rivela rispettoso delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio e non comporta una destinazione d'uso con esse incompatibile.
3.4. In particolare nel caso in esame la peculiare conformazione strutturale del soppalco e la realizzazione di una superficie comunque rilevante della sopraelevazione (circa 80 mq complessivi) costituiscono elementi che denotano l’astratta vocazione abitativa del soppalco, con la conseguenza che l’opera non può essere considerata una superficie di servizio.
Nel caso di specie si è in presenza di una chiara creazione di ulteriore superficie utile, con la conseguenza che, a differenza di quanto sostenuto da quest’ultima, per l’esecuzione dei predetti interventi sarebbe stato sicuramente necessario il previo rilascio del permesso di costruire, trattandosi di opere idonee a incidere sulle superfici.
3.5. Deve, sul punto, essere evidenziato che gli interventi oggetto di causa sono stati realizzati prima della normativa che ha portato alla graduale liberalizzazione delle opere interne (cfr. art. 3 t.u. n. 380 del 2001 come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), d.l. 12.09.2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014, n. 164), nella specie comunque non applicabile in ragione del principio tempus regit actum. Solo a seguito dell’entrata in vigore del citato art. 17 sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi della novellata lett. b), dell’art. 3, comma 1, del d.p.r. 380/2001, anche quelli che, come nella specie, consistono “nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso”.
3.6. Ciò premesso, l’amministrazione ha contestato una insuperabile ragione di contrasto del soppalco con le norme edilizie, consistente nella violazione delle altezze minime stabilite come richieste dal d.m. 05.07.1975 (come modificato dal d.M. 09.06.1999) e dall’art. 43, comma 2, della legge n. 457 del 1978, e cioè metri 2,70 tra pavimento e soffitto, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.
Tale riferimento normativo è esattamente quello richiamato nel regolamento edilizio del Comune di Napoli, il quale ammette una deroga per i soppalchi destinati a deposito (art. 15, co. 4) in relazione all’altezza massima della parte soppalcata (metri 1,80) ma rimanendo invariata quella del locale sottostante al soppalco.
Ne discende che le opere in contestazione, non rispettando i rapporti di altezza dei locali sottostanti al soppalco (come emerge dai verbali di sopralluogo in atti) sono comunque non legittime e non regolarizzabili.
4. Vanno poi disattese le residue censure che impingono in violazioni ordine procedimentale (violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, omessa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, violazione dei termini del procedimento autorizzatorio) che dequotano a mera irregolarità non invalidanti secondo lo schema di cui all’articolo 21-octies della legge n. 241/1990.
5. Né coglie nel segno l’evocato difetto di istruttoria relativamente al raffronto tra l’entità dell’abuso realizzato e la normativa urbanistica vigente, poiché, all’epoca dell’emanazione dell’atto gravato, doveva ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco, come nella specie, fosse di dimensioni non modeste e comportasse una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1, D.P.R. 06.06.2001, n. 380, mediante un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico (cfr. TAR Campania, sez. IV, 10.12.2007, n. 15871 e 27.06.2005, n. 8681) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 26.02.2018 n. 1273 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2017

EDILIZIA PRIVATARealizzazione soppalco costituito da una struttura in legno della superficie di 12 m² circa, impostato ad un’altezza di 2 m 80 dal piano di calpestio del 3º piano, soppalco avente una altezza variabile da 1 m 80 a 2 m 10 rispetto al sottotetto.
La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
In linea generale, la realizzazione di un soppalco può ritenersi rientrare, per le sue limitate caratteristiche di estensione, nel concetto di restauro o risanamento conservativo solo quando sia di modeste dimensioni, anche avuto riguardo alla sua altezza, in modo tale da escludere la possibilità di creare un ambiente abitativo e quindi ad incrementare le superfici residenziali o il carico urbanistico.
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Nella fattispecie si deve ritenere che il soppalco costituisca un vero e proprio ambiente, per le sue dimensioni rilevanti, tale da configurare un nuovo vano; il conseguente incremento della superficie abitativa avrebbe quindi richiesto, per la realizzazione di esso, un titolo abilitativo che nella fattispecie manca.
Pertanto, deve ritenersi legittima l’ordinanza di demolizione del soppalco abusivamente realizzato, essendo irrilevante la preesistenza di esso e tenuto conto che l’articolo 9 della legge numero 47 del 1985, disciplinante la fattispecie all’epoca dei fatti controversi, disponeva la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di concessione.

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... per l'annullamento della D.D. n. 2457 del 09.10.2000 di demolizione o rimozione di opere abusive;
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Con il provvedimento impugnato è ordinata, nei confronti della ricorrente, la rimozione o demolizione delle opere eseguite all’interno dell’appartamento, consistenti in un soppalco costituito da una struttura in legno della superficie di 12 m² circa, impostato ad un’altezza di 2 m 80 dal piano di calpestio del 3º piano, soppalco avente una altezza variabile da 1 m 80 a 2 m 10 rispetto al sottotetto, al quale si accede a mezzo di una scala in legno; è stata inoltre accertata la suddivisione di un preesistente bagno per la realizzazione di 2 nuovi bagni e la chiusura di un vano porta di 2 m per 1 m al pianterreno.
Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge.
A suo avviso, essendo stata presentata una denuncia di inizio attività per manutenzione ordinaria nel mese di febbraio 2000, non sarebbe stato necessario alcun altro titolo abilitativo; i lavori eseguiti avrebbero riguardato esclusivamente opere interne, senza aumenti di superficie o variazioni della destinazione d’uso e le opere non sarebbero in contrasto con le norme urbanistiche; si tratterebbe, inoltre, di un soppalco preesistente, come risulterebbe dalla relazione tecnica del perito di parte, allegata al ricorso; la ricorrente, quindi, avrebbe eseguito nel solaio interventi di consolidamento per l’appoggio dei laterali e del tavolato costituente il soppalco, per cui non sarebbe stata necessaria alcuna concessione edilizia; anche la realizzazione di 2 bagni, avvenuta mediante la suddivisione del bagno preesistente, così come la chiusura di un vano porta di 2 m di altezza e 1 m di larghezza al pianterreno, sarebbero opere esclusivamente interne; per tutti i lavori, quindi, sarebbe stata sufficiente la preventiva comunicazione dell’inizio attività, eseguita dalla ricorrente nel mese di febbraio del 2000; anche il procedimento sarebbe illegittimo non essendo mai stato disposto l’ordine di non eseguire le trasformazioni; se pure si trattasse di manutenzione straordinaria, il rinnovo di parti già esistenti dell’immobile sarebbe stato sottoposto esclusivamente ad autorizzazione gratuita.
A giudizio del Collegio, le censure della ricorrente sono solo parzialmente fondate.
Per costante giurisprudenza (cfr. TAR Napoli, sez. IV, 27.03.2017 n. 1668) la realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (Cfr. anche TAR Campania, Napoli, sez. II, 26.09.2016, n. 4433; TAR Sardegna, sez. II, 23.09.2011 n. 952; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 11.07.2011 n. 1863; TAR Campania, Napoli, sez. II, 21.03.2011 n. 1586).
In linea generale, la realizzazione di un soppalco può ritenersi rientrare, per le sue limitate caratteristiche di estensione, nel concetto di restauro o risanamento conservativo solo quando sia di modeste dimensioni, anche avuto riguardo alla sua altezza, in modo tale da escludere la possibilità di creare un ambiente abitativo e quindi ad incrementare le superfici residenziali o il carico urbanistico (TAR Napoli, sez. IV, 02.03.2017 n. 1220; Cfr. anche TAR Lazio, Roma, 17.05.1996 n. 962; TAR Lazio, Roma, 15.07.1997 n. 1161).
Nella fattispecie si deve ritenere che il soppalco costituisca un vero e proprio ambiente, per le sue dimensioni rilevanti, tale da configurare un nuovo vano; il conseguente incremento della superficie abitativa avrebbe quindi richiesto, per la realizzazione di esso, un titolo abilitativo che nella fattispecie manca.
Pertanto, deve ritenersi legittima l’ordinanza di demolizione del soppalco abusivamente realizzato, essendo irrilevante la preesistenza di esso e tenuto conto che l’articolo 9 della legge numero 47 del 1985, disciplinante la fattispecie all’epoca dei fatti controversi, disponeva la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di concessione.
La denuncia di inizio attività presentata dalla ricorrente nel 2000 non può costituire titolo abilitativo alla realizzazione del soppalco essendo riferita esclusivamente alla manutenzione strutturale dello stesso e non alla realizzazione di esso.
Diversamente si deve ritenere per quanto concerne la suddivisione del bagno preesistente in due nuovi bagni e la chiusura di una porta, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria, ad esclusiva rilevanza interna, per le quali non è configurabile la fattispecie della ristrutturazione edilizia.
Ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo nella misura in cui non si limita ad ordinare la demolizione del soppalco abusivo ma estende la portata dell’ingiunzione ripristinatoria anche alle opere interne rientranti sicuramente nell’ambito della categoria della manutenzione straordinaria.
Il primo motivo di ricorso, quindi, è solo in parte fondato (TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, sentenza 05.09.2017 n. 9576 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Realizzazione soppalco: quando occorre il permesso di costruire.
In base ad un rilievo logico, prima che giuridico, la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, di solito come nella specie, un’abitazione, interponendovi un solaio, non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto.
In linea di principio, sarà necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 06.06.2001, n. 380, con incremento delle superfici dell'immobile e in prospettiva ulteriore carico urbanistico.
Si rientrerà invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile, e ciò sicuramente avviene quando esso non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno.

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... per la riforma della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione I-quater 30.11.2011 n. 9401, resa fra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso per annullamento della determinazione dirigenziale 29.09.2006 n.1803 di Roma Capitale, di demolizione in quanto abusive di opere realizzate senza permesso di costruire all’interno di un’unità immobiliare sita a Roma, in via ... n. 17;
...
I ricorrenti appellanti hanno impugnato in primo grado il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale hanno ricevuto ingiunzione a demolire, in quanto realizzate senza permesso di costruire, una serie di opere realizzate all’interno di un immobile di proprietà -sito a Roma, via ... 17, e distinto al catasto al f. 622, part. 300 sub. 501- costituite da una struttura di putrelle in ferro orizzontali e verticali, disposte in modo da formare un soppalco a forma di “L” della superficie di circa 24,80 mq all’interno di un locale più ampio.
L’area soppalcata al piano superiore consiste di un solaio in muratura con due finestre, posto ad altezza variabile da un soffitto irregolare, da metri 2,30 a metri 1.55 circa; la struttura del soppalco poggia invece per circa 20 mq su una pedana in muratura di circa 0,40 metri di altezza, ha un distacco di metri 1,88 e un’altezza interna praticabile di circa 1,45 metri; per la parte restante di circa 4,80 mq poggia sul piano di calpestio ed ha un distacco di 2,10 metri.
L’area sottostante il soppalco è poi priva di finestre, con nuove tramezzature ed attacchi per impianti idrici ed elettrici (v. doc. 1 in primo grado ricorrenti appellanti, ordinanza impugnata).
Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo in sintesi estrema che l’intervento fosse effettivamente soggetto a permesso di costruire, mai ottenuto né richiesto.
Contro tale sentenza, i ricorrenti in primo grado propongono appello, affidato a due motivi:
   - con il primo di essi, deducono propriamente eccesso di potere per carenza di presupposti e mancanza di motivazione. Premettono in fatto che, a loro dire, da un lato per l’opera in questione sarebbe stato pendente un procedimento di condono edilizio, su istanza dei precedenti proprietari, certi Salvi; dall’altro, che per una porzione dello stesso immobile sarebbe stata emessa un’analoga ordinanza, annullata dal TAR del Lazio con sentenza 30.01.2007 n. 636.
Ciò premesso, sostengono che l’intervento, in quanto soppalco non praticabile, non sarebbe soggetto a permesso di costruire, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado. Ciò sarebbe stato in qualche modo riconosciuto dall’Autorità giudiziaria penale, che ne avrebbe disposto il dissequestro;
   - con il secondo motivo, deducono violazione degli artt. 33 e 37 T.U. 06.06.2001 n. 380, perché il Giudice di primo grado non avrebbe valutato la presentazione da parte loro di una denuncia di inizio attività – DIA a sanatoria, che in ogni caso avrebbe dovuto far venir meno l’abuso.
...
1. Il primo motivo di appello è fondato ed assorbente, nei termini che seguono.
2. In base ad un rilievo logico, prima che giuridico, la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, di solito come nella specie, un’abitazione, interponendovi un solaio, non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto.
3. In linea di principio, sarà necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 06.06.2001, n. 380, con incremento delle superfici dell'immobile e in prospettiva ulteriore carico urbanistico: così per tutte C.d.S. 03.09.2014 n. 4468.
Si rientrerà invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile, e ciò sicuramente avviene quando esso non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno.
4. Quest’ultima è l’ipotesi che si verifica nel caso di specie, in cui, come detto in narrativa, lo spazio realizzato con il soppalco è un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone: si tratta, in buona sostanza, di un ripostiglio.
5. Quanto sopra è sufficiente per affermare l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata, che va annullata, in riforma della sentenza di primo grado, perché fondata, in sintesi, su un presupposto non corretto.
6. Va invece assorbito il secondo motivo, che si fonda sul rapporto fra l’ordinanza impugnata ed un fatto ulteriore, la presentazione in un momento successivo della DIA. E’ evidente infatti che, annullata l’ordinanza stessa, la possibilità che rispetto alla demolizione da essa ordinata si sia prodotta una sanatoria è priva di rilievo.
Spetterà invece all’amministrazione, nel prosieguo della propria attività, valutare se l’opera compiuta integri un diverso e minore tipo di abuso, e in caso affermativo se esso sia stato sanato dalla DIA in questione. Ciò però rientra nel futuro esercizio di poteri amministrativi, sui quali il Giudice non può pronunciare (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 02.03.2017 n. 985 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2016

EDILIZIA PRIVATA: Opere interne e reati edilizi - Realizzazione di un soppalco senza modifiche volumetriche - Incremento della superficie utile calpestabile - Aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi - Necessità di permesso di costruire - Presupposti.
La semplice realizzazione di un soppalco, pur senza modifiche volumetriche, determina un incremento della superficie utile calpestabile, con necessità di permesso di costruire e conseguente configurabilità del reato edilizio.
Sicché, le cosiddette "opere interne" non sono più previste nel d.P.R. 06.06.2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, e rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero mutamento di destinazione d'uso (Sez. 3, n. 47438 del 24/11/2011 - dep. 21/12/2011, Truppi; fattispecie relativa proprio alla realizzazione di un soppalco all'interno di un'unità immobiliare che per la sua esecuzione si rendeva necessario il permesso di costruire o, in alternativa, la denuncia di inizio attività) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.10.2016 n. 44319 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAAnche la semplice realizzazione di un soppalco, pur senza modifiche volumetriche, determina un incremento della superficie utile calpestabile, con necessità di permesso di costruire e conseguente configurabilità del reato edilizio.
Ed invero, questa Corte ha affermato che
le cosiddette "opere interne" non sono più previste nel d.P.R. 06.06.2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, e rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero mutamento di destinazione d'uso.
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L'apertura di "pareti finestrate" sulla facciata di un edificio, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di un intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore", e per il quale, quindi, non è sufficiente la mera denuncia di inizio attività.
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5. Tanto premesso, è sufficiente, nell'affrontare il primo motivo, ripercorrere sinteticamente la motivazione della sentenza impugnata per rendersi conto dell'inammissibilità dei relativi profili di doglianza.
Dall'istruttoria era infatti emerso quanto segue:
a) all'interno dell'immobile di proprietà dell'imputato era stato creato -in difformità della d.i.a. presentata, che aveva per oggetto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con sostituzione del solaio preesistente- un nuovo piano ammezzato, suddiviso in due stanze e due bagni mediante realizzazione di un soppalco "intermedio" -così definito dal tecnico comunale assunto quale teste ex art. 603 c.p.p. all'udienza tenutasi davanti alla Corte d'appello- nella realizzazione di una scala interna che conduceva al soppalco medesimo e di due finestre, definite come "luci" dal predetto tecnico, nonché, soprattutto, di un innalzamento del solaio di copertura preesistente;
b) il tecnico, sentito dalla Corte d'appello al fine di fornire gli opportuni chiarimenti rispetto a quanto era stato argomentato nella sentenza assolutoria del primo giudice, aveva precisato categoricamente:
   - che il solaio di copertura era stato innalzato, rispetto alla posizione originaria indicata nei grafici allegati al progetto, di 50 cm; che dai resti del solaio preesistente, ancora presenti sui luoghi al momento dell'accertamento, era stato possibile accertare che nei grafici la quota del solaio esistente era stata falsamente rappresentata ad un'altezza di 80 cm., maggiore rispetto a quella effettivamente esistente prima dei lavori, cosicché alla fine l'altezza del nuovo solaio di copertura risultava di fatto maggiore di 130 cm. rispetto a quello originario;
   - che la maggiore altezza di 25 cm. del nuovo solaio realizzato, la quale aveva tratto in inganno il primo giudice, non lo era rispetto alla posizione del solaio originario così come indicata nei grafici, bensì rispetto all'altezza del solaio dell'edificio viciniore.
Pertanto, precisavano i giudici di appello, la sopraelevazione del solaio di copertura realizzata -anche a voler limitare ai soli 50 cm. indicati in contestazione- unitamente all'apertura delle due luci ed alla creazione del solaio intermedio (opere che nel loro insieme avevano permesso di ricavare all'interno dell'immobile due nuove stanze e due bagni) si presentava idonea ad integrare i reati oggetto di contestazione.
6. La Corte d'appello, in particolare, con riferimento al reato edilizio, ha correttamente ricordato come, secondo la giurisprudenza di questa Corte
anche la semplice realizzazione di un soppalco, pur senza modifiche volumetriche, determina un incremento della superficie utile calpestabile, con necessità di permesso di costruire e conseguente configurabilità del reato edilizio; ed invero, questa Corte ha affermato che le cosiddette "opere interne" non sono più previste nel d.P.R. 06.06.2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, e rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero mutamento di destinazione d'uso (Sez. 3, n. 47438 del 24/11/2011 - dep. 21/12/2011, Truppi, Rv. 251637; fattispecie relativa proprio alla realizzazione di un soppalco all'interno di un'unità immobiliare nella quale questa Corte ha affermato che per la sua esecuzione è necessario il permesso di costruire o, in alternativa, la denuncia di inizio attività).
7. I giudici di appello hanno poi correttamente affrontato il tema, sollevato e sostanzialmente replicato nel primo motivo di ricorso, relativo alla applicabilità della novella introdotta con il decreto-legge n. 133 del 2014; a tal proposito correttamente la Corte d'appello evidenzia la irrilevanza di tale modifica legislativa rispetto al caso in esame, non essendovi stata solo creazione di nuova superficie utile interna mediante la realizzazione di un solaio intermedio, ma anche l'apertura di luci ed una sopraelevazione del solai di copertura preesistente pari ad almeno 50 cm; vi è stato dunque, in aggiunta al mero aumento di superficie utile, anche un aumento di volumetria e una modifica dei prospetti.
A tal proposito correttamente richiamando la Corte territoriale la giurisprudenza di questa Corte secondo cui
l'apertura di "pareti finestrate" sulla facciata di un edificio, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di un intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore", e per il quale, quindi, non è sufficiente la mera denuncia di inizio attività (Sez. 3, n. 30575 del 20/05/2014 - dep. 11/07/2014, Limongi, Rv. 259905, relativa a fattispecie in cui l'intervento era consistito, come nel caso in esame, nella realizzazione di alcune "luci" su di una parete verso l'esterno).
8. Afferma dunque correttamente la Corte d'appello come nel caso in esame si rientri nell'ambito di quegli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario il permesso di costruire anche a seguito delle modifiche introdotte dal predetto decreto-legge n. 133 del 2014; sul punto, inoltre, correttamente i giudici d'appello evidenziano come il predetto aumento di volumetria fosse ostativo anche a far rientrare quanto realizzato nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, così confutando la identica doglianza riproposta in sede di ricorso per cassazione; a tal proposito la Corte d'appello confuta la tesi difensiva secondo cui detto aumento volumetrico non sussisterebbe a seguito di una d.i.a. in precedenza presentata, nell'intero immobile all'interno del quale si trova anche la proprietà dell'imputato nel quale è stata innalzata la quota del calpestio di 25 cm., motivo per cui l'aumento di altezza del solaio di copertura avrebbe compensato la volumetria conseguente all'innalzamento del piano di calpestio.
Trattasi di doglianza suggestiva ma infondata, come correttamente evidenziato dai giudici d'appello, in quanto la formulazione dell'art. 10, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, si riferisce alla volumetria complessiva esistente al momento dell'intervento e non a quella esistente in un qualsiasi altro precedente momento della vita del fabbricato e che però, al momento del nuovo intervento da effettuare, si era già ridotta, come appunto avvenuto nel caso in esame; puntualizza correttamente peraltro la Corte d'appello come, nel caso di specie, vi fosse stata anche la modifica dei prospetti a seguito della realizzazione delle luci, e ciò stato sarebbe sufficiente a rendere necessario il permesso di costruire anche in base al novellato articolo 10 del testo unico dell'edilizia (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.10.2016 n. 44319).

anno 2015

EDILIZIA PRIVATADa accertamenti è emersa la realizzazione di un soppalco all'interno di una abitazione con la presenza di posti letto aggiuntivi ed un locale ufficio. Come si qualifica sotto il profilo edilizio questo intervento?
La realizzazione di un soppalco, in linea teorica, può essere qualificata come attività edilizia che rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo.
Tuttavia, la giurisprudenza ha sottolineato come tale intervento ricada nella disciplina della ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico
Il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 3, lett. d), definisce infatti "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
L'elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma, in quest'ultimo caso, con ricostruzione, se non fedele, comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente.
Gli interventi edilizi che alterano, anche sotto il profilo della distribuzione, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportano l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano appunto nell'ambito della ristrutturazione edilizia come il caso della realizzazione di un soppalco con aumento del carico urbanistico.
La giurisprudenza penale ha sottolineato come gli interventi di "ristrutturazione edilizia", la cui realizzazione senza il preventivo rilascio del permesso di costruire integra il reato di cui all' art. 44, D.P.R. 06.06.2001, n. 380, comprendono l'esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi elementi ed impianti, e sono distinguibili dagli interventi di "risanamento conservativo", i quali si caratterizzano per il mancato apporto di modifiche sostanziali all'assetto edilizio preesistente, alla luce di una valutazione compiuta tenendo conto della globalità dei lavori eseguiti e delle finalità con questi perseguite.
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Riferimenti normativi e contrattuali
D.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 3
Riferimenti di giurisprudenza

Cons. Stato Sez. IV, 07.04.2015, n. 1763 - TAR Campania-Napoli Sez. IV, 05.02.2015, n. 869 - TAR Lazio-Roma Sez. I-quater, 12.01.2015, n. 347 - Cons. Stato Sez. V, 05.12.2014, n. 5988 - Cass. pen. Sez. III, 06.11.2014, n. 49221 (rv. 261216) - TAR Campania, sez. VII, 09.12.2013, n. 5641 - TAR Lombardia-Milano, sez. II, 02.10.2003, n. 4502
(10.06.2015 - tratto da https://www.risponde.leggiditalia.it/#doc_week=true).

anno 2014

EDILIZIA PRIVATAServe la Dia per il soppalco. Tar Campania e permessi di costruire.
Non basta la Dia ma serve il permesso di costruire quando si scopre che nel soppalco c'è il bagno, per quanto chimico: ciò significa che i locali sono comunque abitabili.

È quanto emerge dalla sentenza 25.09.2014 n. 5027, pubblicata dal TAR Campania-Napoli, Sez. IV.
Confermato l'ordine di demolizione di due soppalchi di otto metri quadrati ciascuno impostati a due metri dal calpestìo.
Non ha buon gioco il proprietario a sostenere che si tratta di semplici magazzini. In realtà dal sopralluogo emerge che si tratta di strutture servite da una scala, dotate di wc, perfettamente abitabili anche perché posti a un'altezza compatibile con la natura residenziale, vale a dire a un metro settanta centimetri dalla copertura.
In realtà si tratta di un'opera qualificabile come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 10 del testo unico sull'edilizia, come tale soggetta al rilascio del permesso di costruire, aumentando la superficie utile. E il soppalco deve ritenersi abitabile sia per la presenza del bagno chimico sia per la presenza di un bagno chimico.
Ancora: per l'ordinanza di demolizione emessa dall'ente locale non sussiste alcun obbligo da parte dell'amministrazione di comunicare l'avvio del procedimento, essendo questa un atto repressivo tipizzato e vincolato, per il quale, dunque, non è richiesta alcuna partecipazione del privato destinatario, che non avrebbe alcuna utilità, vista la natura dell'atto.
Al proprietario del manufatto non resta che pagare le spese processuali al Comune (articolo ItaliaOggi Sette dell'08.12.2014).

anno 2013

EDILIZIA PRIVATA: Differente tipologia di soppalchi e norma applicabile.
La distinzione tra i soppalchi la cui realizzazione sia "rivolta a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili" (art. 31, I comma, lettera c, L. 457/1978, e, oggi, art. 3, comma I, lettera c, del DPR 380/2001) e soppalchi che, invece, per le loro caratteristiche (soprattutto dimensionali) rientrano a pieno titolo nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 10, I comma, lettera c del medesimo Testo unico, che viene in considerazione allorché la loro posa in opera determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
Questa sezione ha avuto modo di affermare –con orientamento che non appare meritevole di ripensamenti- la distinzione (presente anche nell’art. 15 del regolamento edilizio comunale di Napoli) tra i soppalchi la cui realizzazione sia "rivolta a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili" (art. 31, I comma, lettera C, L. 457/1978, e, oggi, art. 3, comma I, lettera C, del DPR 380/2001) e soppalchi che, invece, per le loro caratteristiche (soprattutto dimensionali) rientrano a pieno titolo nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 10, I comma, lettera C del medesimo Testo unico, che viene in considerazione allorché la loro posa in opera determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (TAR Campania Napoli, sez. IV, 28.11.2008, n. 20563; 12.06.2012 n. 2776 ).
Nel caso in esame le dimensioni del soppalco, pari a trenta metri quadrati su complessivi sessantacinque circa, comportano, nella sostanza, l'introduzione nell'appartamento in questione di due ambienti in più rispetto al passato (che, infatti, in ricorso sono qualificati, rispettivamente, come camera munita di bagno e come studio), e, pertanto, di nuove superfici utili.
Dette opere, allora, ben lungi dal potere essere qualificate pertinenziali, integrano un caso di ristrutturazione edilizia, tale da richiedere il preventivo permesso di costruire; e ledono senz’altro l’interesse tutelato dalla normativa edilizia che il Comune assume violata, palesando la legittimità della conseguente sanzione (massima tratta da www.lexambiente.it - TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 22.05.2013 n. 2649 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: E' illegittima la realizzazione di un soppalco (ad uso deposito, di superficie pari ad appena mq. 10, ad altezza di ml. 2,60 dal pavimento e con altezza pari a ml. 2,00 dal solaio di copertura) che concretizza (riducendola) un'altezza inferiore a quella di legge (mt. 2,70) del locale sottostante.
L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde in riforma della sentenza impugnata deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado.
Anche seguendo la prospettazione dell’appellato, secondo la quale, nel caso di specie, doveva trovare applicazione l’art. 16 del regolamento edilizio vigente alla data di presentazione della denuncia d’inizio attività (29.05.1996) -con divieto realizzazione di soppalchi con altezze interne inferiori a ml. 1,80 e con altezza interna minima dei vani non inferiore a ml. 2,40-, nondimeno l’art. 43, comma 2, lettera b), della legge 05.08.1978, n. 457 (recante “Norme per l'edilizia residenziale”), prescriveva “altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto...non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori”, ammettendo deroga soltanto per “…eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi”, e quindi salvaguardando soltanto le prescrizioni anteriori alla sua entrata in vigore.
Peraltro, l’art. 1, comma 1, del d.m. 05.07.1975 (recante “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.06.1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”) ha fissato l’altezza minima dei locali adibiti ad abitazione, senza alcuna distinzione, in ml. 2,70, consentendo di derogarvi, con altezza minima pari a ml. 2,40, soltanto per “…per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli”.
Nel caso di specie è incontestato che l’altezza del vano sottostante il soppalco, a seguito della realizzazione del medesimo, è pari a ml. 2,60 e quindi inferiore a quella minima prescritta pari a ml. 2,70.
Ne consegue che l’intervento edilizio, indipendentemente dal regime autorizzativo (ossia se assoggettato a d.i.a. o a concessione edilizia), non poteva essere comunque realizzato perché in contrasto con disposizioni legislative e regolamentari statali prevalenti sulle disposizioni di regolamento edilizio invocate dall’appellato (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 13.02.2013 n. 905 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: Il soppalco, per le sue significative dimensioni (pari a 47 mq.), deve essere qualificato come opera di ristrutturazione edilizia in quanto, così come previsto dall’art. 3, lettera d), d.p.r. n. 380/2001, è intervento che comporta un significativo aumento di superficie dell’organismo edilizio preesistente.
La rilevanza giuridica di tale aumento di superficie, ai fini della qualificazione edilizia dell’intervento, è, pertanto, riconducibile alla sua notevole entità e prescinde dall’abitabilità del soppalco e, quindi, dall’altezza dello stesso in quanto comporta, in ogni caso, un significativo incremento, rispetto allo status quo ante, dei vani utilizzabili dal privato anche a fini di mero deposito.
Ne consegue che ogni questione circa l’altezza del soppalco (che, all’esito della verificazione disposta dal Collegio, risulta avere un’altezza utile tra piano di calpestio e controsoffitto pari a mt. 1,48 laddove la distanza tra l’intradosso del controsoffitto e quello del soffitto è pari, nel suo punto più alto, a mt. 0,38) è irrilevante ai fini della qualificazione giuridica dell’intervento e dell’individuazione del regime autorizzativo ad esso applicabile da ravvisarsi, nella fattispecie, nel permesso di costruire o nella c.d. denuncia d’inizio di attività “sostitutiva”, così come previsto dagli artt. 10, comma 1°, lettera c), e 22, comma 3°, d.p.r. n. 380/2001.

Quanto, poi, al soppalco è da rilevare che lo stesso, per le sue significative dimensioni (pari a 47 mq.), deve essere qualificato come opera di ristrutturazione edilizia in quanto, così come previsto dall’art. 3, lettera d), d.p.r. n. 380/2001, è intervento che comporta un significativo aumento di superficie dell’organismo edilizio preesistente (in questo senso TAR Campania–Napoli n. 2776/2012 in relazione ad un soppalco di 19 mq. posto a mt. 1,60 di distanza dal soffitto).
La rilevanza giuridica di tale aumento di superficie, ai fini della qualificazione edilizia dell’intervento, è, pertanto, riconducibile alla sua notevole entità e prescinde dall’abitabilità del soppalco e, quindi, dall’altezza dello stesso in quanto comporta, in ogni caso, un significativo incremento, rispetto allo status quo ante, dei vani utilizzabili dal privato anche a fini di mero deposito.
Ne consegue che ogni questione circa l’altezza del soppalco (che, all’esito della verificazione disposta dal Collegio, risulta avere un’altezza utile tra piano di calpestio e controsoffitto pari a mt. 1,48 laddove la distanza tra l’intradosso del controsoffitto e quello del soffitto è pari, nel suo punto più alto, a mt. 0,38), posta a fondamento del gravame, è irrilevante ai fini della qualificazione giuridica dell’intervento e dell’individuazione del regime autorizzativo ad esso applicabile da ravvisarsi, nella fattispecie, nel permesso di costruire o nella c.d. denuncia d’inizio di attività “sostitutiva”, così come previsto dagli artt. 10, comma 1°, lettera c), e 22, comma 3°, d.p.r. n. 380/2001 (TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, sentenza 13.11.2012 n. 9301 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa realizzazione di un soppalco deve essere considerata rientrante nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
Deve ritenersi assoggettata al preventivo rilascio della concessione (oggi permesso di costruire) la realizzazione di un soppalco; laddove venga accertata l'esecuzione di opere in assenza della prescritta concessione edilizia, l'adozione dell'ordine di demolizione costituisce un atto dovuto; ciò in quanto, come nel caso di specie, il soppalco comporta un innegabile incremento della superficie calpestabile.

Per quanto concerne il diverso profilo dell’eccesso di potere, e con riferimento al presunto “travisamento dei fatti” in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, va evidenziato come la realizzazione di un soppalco determini “effettivamente” un aumento di superficie utile, in espresso contrasto con le disposizioni di cui alla variante n. 33 del Comune di Verona.
Si consideri ancora come il mutamento di destinazione d’uso sia stato posto in essere (così come risulta dagli accertamenti) mediante la realizzazione di opere edilizie, espressamente preordinate e funzionali allo stesso.
Sul punto va ricordato come, un’altrettanto risalente giurisprudenza, reiterata peraltro con recentissime pronunce (TAR Sardegna Cagliari Sez. II, 23.09.2011, n. 952, TAR Sicilia Catania Sez. I, 07-11-2002, n. 1939), ha sancito che la realizzazione di un soppalco deve essere considerata rientrante nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
Si consideri ancora, che…."deve ritenersi assoggettata al preventivo rilascio della concessione (oggi permesso di costruire) la realizzazione di un soppalco; laddove venga accertata l'esecuzione di opere in assenza della prescritta concessione edilizia, l'adozione dell'ordine di demolizione costituisce un atto dovuto; ciò in quanto, come nel caso di specie, il soppalco comporta un innegabile incremento della superficie calpestabile" (TAR Campania Napoli Sez. IV Sent., 29-07-2008, n. 9518)
(TAR Veneto, Sez. II, sentenza 08.11.2012 n. 1363 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Deve affermarsi la necessità di premunirsi del permesso di costruire, o di far luogo a DIA alternativa, in presenza di soppalchi di dimensioni non modeste comportanti un incremento di superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore carico urbanistico.
L'esecuzione di soppalchi nella ristrutturazione interna di un edificio, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce opera che richiede il permesso a costruire o, in alternativa, la denuncia d'inizio di attività, poiché comporta modifica delle superfici interne, la quale, a norma dell'art. 10, comma 1, lett. c), T.U. dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) è necessaria e sufficiente a far sorgere tale obbligo, indipendentemente, quindi, da una contemporanea modifica della sagoma o del volume.
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Nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse atteso che “la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione”, ovvero che, nel caso in cui un'opera consista nella ristrutturazione di un immobile effettuata tramite la realizzazione di “corposi interventi edili, essa non è scomponibile in distinte fasi cosicché possano individuarsi interventi soggetti ad autorizzazione ed altri soggetti a concessione, ma va valutata nella sua unitarietà e risulta soggetta al regime concessorio".
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Ove gli interventi ricadano in zona assoggettata a vicolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore (cfr. art. 149 del d.l.vo n. 42 del 2004), gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, titolo autonomo non conseguibile a sanatoria ex combinato disposto fra art. 146 e successivo art. 167, commi 4 e 5 del medesimo decreto, che esclude sanatorie per interventi non qualificabili come manutentivi o che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi.

Quanto al soppalco ed annessi, rispetto al quale si sostiene la non necessità del permesso di costruire non incidendo lo stesso sulla sagoma e sui prospetti della costruzione, il Collegio non ha ragione di discostarsi dai precedenti della Sezione e, segnatamente, dalle ampie argomentazioni e conclusioni contenute nella sentenza n. 908 del 22.02.2011, cui può per brevità rinviarsi, qui solo ricordandosi che, per prevalente indirizzo del giudice amministrativo e di quello penale, deve invece affermarsi la necessità di premunirsi del permesso di costruire, o di far luogo a DIA alternativa, in presenza di soppalchi di dimensioni non modeste comportanti un incremento di superfici dell’immobile, come nella fattispecie data si trae visivamente dalla stessa documentazione fotografica versata in atti dalla Rizzo, e quindi anche un ulteriore carico urbanistico.
Conclusione, questa, cui non può esser opposta la legislazione regionale campana (l’art. 2 della legge regionale della Campania 28.11.2001, n. 19, qui pure invocato), come sostenuto da Cass. penale, sez. III, 22.09.2006, n. 37705, che, all’esito di una compiuta ricostruzione della normativa statale e regionale, ha fissato il principio di diritto, dalla Sezione già condiviso in seno alla cennata pronuncia n. 908/2011, secondo cui "l'esecuzione di soppalchi nella ristrutturazione interna di un edificio, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce opera che richiede il permesso a costruire o, in alternativa, la denuncia d'inizio di attività, poiché comporta modifica delle superfici interne, la quale, a norma dell'art. 10, comma 1, lett. c), T.U. dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) è necessaria e sufficiente a far sorgere tale obbligo, indipendentemente, quindi, da una contemporanea modifica della sagoma o del volume.
Tale disciplina è applicabile pure in presenza della disposizione dell'art. 2 L.R. Campania, che dichiara sufficiente la semplice denuncia d'inizio attività in ipotesi di opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, risultando la corrispondente disposizione della legislazione statale richiamata (l. n. 662 del 1996, art. 2, comma 60) abrogata dall'art. 36, comma 2, lett. h), dello stesso T.U.
”.

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Quanto, poi, all’asserita modesta entità delle restanti opere, come detto prive di titolo (recte: di titoli) abilitativo (i) per stessa ammissione attorea, va ancora richiamato il condiviso orientamento della Sezione secondo cui nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, come qui accade, deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse atteso che “la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione” (cfr. in tali sensi, Tar Campania, Napoli, questa sezione sesta, sentenze n. 1114 del 05.03.2012; n. 26787 del 03.12.2010; 16.04.2010, n. 1993; 25.02.2010, n. 1155; 09.11.2009, n. 7053; Tar Lombardia, Milano, sezione seconda, 11.03.2010, n. 584), ovvero che, nel caso in cui un'opera consista nella ristrutturazione di un immobile effettuata tramite la realizzazione di “corposi interventi edili, essa non è scomponibile in distinte fasi cosicché possano individuarsi interventi soggetti ad autorizzazione ed altri soggetti a concessione, ma va valutata nella sua unitarietà e risulta soggetta al regime concessorio” (così la giurisprudenza sopra riportata e così già Tar Puglia, Bari, sezione seconda, 16.07.2001, n. 2955).
Ed ancora deve ricordarsi che ove gli interventi ricadano in zona assoggettata a vicolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore (cfr. art. 149 del d.l.vo n. 42 del 2004), gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, titolo autonomo non conseguibile a sanatoria ex combinato disposto fra art. 146 e successivo art. 167, commi 4 e 5 del medesimo decreto, che esclude sanatorie per interventi non qualificabili come manutentivi o che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi (Tar Campania, questa sesta sezione, sentenza n. 1114 del 05.03.2012 cit.; n. 26787 del 03.12.2010 cit.; n. 1973 del 14.04.2010) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 18.05.2012 n. 2291 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Secondo la giurisprudenza amministrativa, In ordine al titolo abilitativo per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una d.i.a. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensioni e al servizio della preesistente unità immobiliare mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.P.R. 06.06.2001 n. 380, comportando un incremento delle superfici dell'immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico.
Seconda la giurisprudenza della Cassazione penale, l'esecuzione di soppalchi nella ristrutturazione interna di un edificio, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce opera che richiede il permesso a costruire o, in alternativa, la denuncia d'inizio di attività, poiché comporta modifica delle superfici interne, la quale, a norma dell'art. 10, comma 1, lett. c) T.U. dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) è necessaria e sufficiente a far sorgere tale obbligo, indipendentemente, quindi, da una contemporanea modifica della sagoma o del volume.

6b- Venendo ai soppalchi, la questione va risolta alla luce dei convergenti principi fissati dalla giurisprudenza amministrativa e da quella della Cassazione penale, di cui alle statuizioni qui di seguito riprodotte:
● quanto alla giurisprudenza amministrativa: “In ordine al titolo abilitativo per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una d.i.a. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensioni e al servizio della preesistente unità immobiliare mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.P.R. 06.06.2001 n. 380, comportando un incremento delle superfici dell'immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico” (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 10.12.2007, n. 15871 e 27.06.2005, n. 8681).
● quanto a quella della Cassazione penale, in una vicenda aventi contenuti analoghi a quella qui data sia in fatto che in diritto e che, in ragione di tanto, appare il caso di riportare di seguito nella sua interezza: “La questione relativa alla costruzione di soppalchi, nell'eseguire opere interne in preesistenti costruzioni, veniva risolta nel senso che non occorressero né concessione né autorizzazione nel vigore della l. n. 47 del 1985, art. 26 e della l. n. 493 del 1993, art. 4, come modificato dalla l. n. 662 del 1996, art. 2, comma 60 (v. Cass., 3^, 4746/1998; id., 6189/2000); si riteneva, quindi, sufficiente la DIA, la cui mancanza era punita con una sanzione pecuniaria.
Intervenuta la nuova normativa, col D.P.R. n. 380 del 2001, Cass., 3^, 40829/2005 ha confermato tale indirizzo -con riguardo a fattispecie analoga a quella in esame, regolata dalla medesima legislazione regionale-, sulle seguenti considerazioni: "La realizzazione di opere interne anche in base al testo unico deve ritenersi consentita, come avveniva nella legislazione previgente, previa mera denunzia di inizio dell'attività a condizione che non integri veri e propri interventi di ristrutturazione comportanti modifiche della sagoma o della destinazione d'uso (cfr. Cass. 3577 del 2001) e ciò perché in base all'attuale disciplina sono assentibili con la denuncia d'inizio dei lavori, cosiddetta semplice ossia quella prevista dal D.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 22, commi 1 e 2 (...), tutti quegli interventi per i quali non è richiesto il permesso a costruire e per quello in questione tale permesso, alle condizioni sopra indicate, non è richiesto giacché, anche se è aumentata la superficie in concreto utilizzabile, non sono stati modificati volume e sagoma. La L.R. Campania citata nella decisione impugnata per quanto concerne la questione in esame ossia la realizzabilità delle opere interne, in base a semplice denuncia d'inizio attività, alle condizioni dianzi evidenziate, è conforme alla disciplina statale".
L'orientamento (relativo a fatti accertati il (omissis), cui la sentenza impugnata si è attenuta, non può, con riguardo alla fattispecie in esame (fatti protrattisi fino al (omissis), essere condiviso.
Il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 10, comma 3, lett. c), (T.U. dell'edilizia) definisce infatti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, subordinati a permesso a costruire, "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso".
Le opere interne, dunque, non sono più autonomamente regolate, e, nell'assetto dello stesso T.U. possono essere eseguite previa mera DIA, a condizione che: a) non integrino veri e propri interventi di ristrutturazione edilizia comportanti aumento di unità immobiliari, ovvero modifiche dei volumi, dei prospetti o delle superfici; b) non integrino veri e propri interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d'uso; c) non comportino comunque mutamenti di destinazione d'uso di immobili compresi nelle zone omogenee A). E, nell'ipotesi considerata, il carattere minore dell'intervento appare da escludere, essendosi realizzato -come nessuno dubita- un aumento delle superfici, necessario e sufficiente ad imporre il permesso a costruire (o, in alternativa, la cd. superdia).
L'idea che la nuova normativa ancora richieda -perché debba considerarsi insufficiente la semplice DIA- una contemporanea modifica di volume e sagoma costituisce, in realtà, un riflesso dell'impostazione precedente, e, segnatamente, della disciplina contenuta nella l. n. 662 del 1996, art. 2, comma 60, là dove, al comma 7, lett. e), del sostituito dalla L. n. 493 del 1993, art. 4, si richiede la sola denuncia di inizio attività per le "opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile", apparendo peraltro chiaro, in termini definitori, che una qualche modifica in tal senso avrebbe escluso il carattere interno dell'intervento.
La nuova disciplina comporta invece che, in caso di interventi di ristrutturazione, l'organismo edilizio risulti in parte diverso per effetto della diversità di disposizione interna degli spazi, e che, ai fini della necessità del permesso a costruire (od, in alternativa, della denuncia di inizio dell'attività) debba aversi riguardo -a parte le ipotesi di mutamento di destinazione d'uso- alle "modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici". Ciascuna modifica, dunque, autonomamente realizza la fattispecie, senza possibilità di sovrapposizione, come si deduce dalla disgiuntiva finale (v., negli stessi sensi, Cass., 3^, ud. 20.09.2006, Montilli).
Né la conclusione può essere influenzata dalla normativa regionale, solo evocata nel provvedimento impugnato. La L.R. Campania n. 19 del 2001, art. 2, comma 1, lett. a), invero, autorizza, in base a semplice denuncia d'inizio attività, "gli interventi edilizi, di cui al D.L. 05.10.1993, n. 398, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 04.12.1993, n. 493, come sostituito dalla l. 23.12.1996, n. 662, art. 2, comma 60, lettere a), b), c), d) e) f)", così richiamando proprio la previgente disciplina.
Al riguardo, deve osservarsi che l'abolizione della categoria delle opere interne, nel T.U. dell'edilizia, appare significativamente ribadita dalla abrogazione espressa di cui all'art. 136, comma 2, lett. f), riguardante, in generale, la l. n. 47 del 1985, art. 26, lett. h), relativa al medesimo complesso normativo riprodotto dalla legge regionale. Il carattere formale del rinvio, desumibile dalla stessa formulazione letterale della disposizione unitariamente considerata, comporta, con riguardo alla ipotesi prevista nella lett. e) più sopra interamente riprodotta, che quella abrogazione non possa non essersi riflettuta sulla corrispondente previsione della legislazione regionale: sicché il regime delle opere interne resta correlato a quello dell'intervento edilizio complessivo che, attraverso l'esecuzione delle stesse, viene posto in essere (nella specie, di ristrutturazione edilizia).
Da ciò discende il principio di diritto secondo cui "l'esecuzione di soppalchi nella ristrutturazione interna di un edificio, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce opera che richiede il permesso a costruire o, in alternativa, la denuncia d'inizio di attività, poiché comporta modifica delle superfici interne, la quale, a norma dell'art. 10, comma 1, lett. c) T.U. dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) è necessaria e sufficiente a far sorgere tale obbligo, indipendentemente, quindi, da una contemporanea modifica della sagoma o del volume.
Tale disciplina è applicabile pure in presenza della disposizione dell'art. 2 L.R. Campania, che dichiara sufficiente la semplice denuncia d'inizio attività in ipotesi di opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, risultando la corrispondente disposizione della legislazione statale richiamata (l. n. 662 del 1996, art. 2, comma 60) abrogata dall'art. 36, comma 2, lett. h), dello stesso T.U. La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, il cui G.I.P. si atterrà all'enunciato principio.
” (Cass. penale, sez. III, 22.09.2006, n. 37705).
6c- Quanto ai “sopralzi”, è ben vero che la loro realizzazione è stata resa possibile a mezzo di “semplice denuncia di inizio attività” dall’art. 1, comma 6, lettera d, della l. 21.12.2001, n. 443, ma ancora vero che il ricorso ad essa è consentito solo “in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio” ed ancora vero che negli stessi sensi, in conformità alla norma statale, recita quella regionale (art. 2, comma 1, lettera d, l.r. n. 19 del 2001).
Conformità alla strumentazione urbanistica di dettaglio, qui non solo non comprovata, ma cui non è fatto cenno alcuno.
6d- E ciò a tacersi dei profili paesaggistici che, ancorché solo genericamente evocati in seno al provvedimento, non appaiono estranei alla fattispecie (nella sua interezza) ove si abbia presente il contesto di ristrutturazione qui dato (in presenza, cioè, di “un'unità immobiliare allo stato grezzo…..”, implicante distribuzione degli spazi e delle superfici) incidente, nel suo coacervo, su esterni ed interni (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 22.02.2012 n. 908 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'obbligo di motivazione, normalmente attenuato nei casi di atti dovuti ed a contenuto vincolato, si riespande quando la sola descrizione degli abusi accertati non rifletta di per sé l'illecito contestato, occorrendo, in siffatte evenienze, in aggiunta ad una descrizione materiale delle opere accertate, una qualificazione giuridica dell'intervento abusivo, onde consentirne la sussunzione in una delle diverse, e tra loro alternative, fattispecie incriminatici e nella corrispondente sanzione.
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La costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito all'interno di un appartamento è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume né aumento della superficie utile né modifica della destinazione d'uso dell'immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia e quindi non necessita di permesso di costruire, ma di semplice denuncia di inizio attività.
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Il permesso di costruire non occorre allorquando la costruzione di una scala non determini una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, al contrario, si tratti di mera pertinenza, essendo preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e caratterizzata da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile al quale accede e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico.

Preliminarmente, giova rammentare che il Testo Unico sull'Edilizia, referente normativo anche in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, sanziona, sul piano amministrativo, la condotta di realizzazione di manufatti edilizi abusivi in una pluralità di disposizioni incriminatici (art. 27, 31, 32 comma 3, 33, 34, 35, 37), ciascuna delle quali corrispondente ad un'autonoma fattispecie di illecito, caratterizzata da propri presupposti e per esse, in relazione alla gravità dell'abuso, prevede tre tipi diversi di sanzione: la demolizione, la sanzione pecuniaria, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale o anche la confisca amministrativa, tutte strumentali rispetto alla precipua funzione riparatoria dell'ordine urbanistico violato e tendenzialmente applicabili in via alternativa ovvero consequenziale.
In siffatto contesto, appare di evidenza intuitiva come l'obbligo di motivazione, normalmente attenuato nei casi di atti dovuti ed a contenuto vincolato, si riespanda quando la sola descrizione degli abusi accertati non rifletta di per sé l'illecito contestato, occorrendo, in siffatte evenienze, in aggiunta ad una descrizione materiale delle opere accertate, una qualificazione giuridica dell'intervento abusivo, onde consentirne la sussunzione in una delle diverse, e tra loro alternative, fattispecie incriminatici e nella corrispondente sanzione (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 23.09.2008 n. 10617).
Applicando tale principio al caso in esame, il difetto di motivazione appare particolarmente evidente, tenuto conto della dubbia riconducibilità di alcune delle opere contestate ad interventi la cui realizzazione richiede il previo rilascio del permesso di costruire.
Ciò è tanto più evidente per la realizzazione del tubo in pvc e all’intonaco al piano terra: infatti, gli interventi edilizi prima citati rientrano nella nozione di manutenzione ordinaria, ex art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 380/2001 (secondo cui si intendono per "interventi di manutenzione ordinaria... gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"), per i quali il successivo l'art. 6, comma 1, lett. a), dispone che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 24.05.2011 n. 967).
Si aggiunga che, dall’esame degli atti, non risulta che tali opere abbiano comportato la benché minima modificazione di superfici, volumi, altezze, aspetto esteriore e destinazione funzionale, ma si sono risolti in una mera attività manutentiva rivolta esclusivamente a conservare in condizioni di funzionalità e fruibilità il preesistente manufatto.
Quanto al soppalco (per il quale la ricorrente ha escluso qualsiasi incremento di superficie utilizzabile o di volumetria), deve richiamarsi l’orientamento espresso da questo TAR, secondo cui la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito all'interno di un appartamento è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume né aumento della superficie utile né modifica della destinazione d'uso dell'immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia e quindi non necessita di permesso di costruire, ma di semplice denuncia di inizio attività (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 20.04.2010 n. 2040 e 27.03.2007, n. 2859).
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Con riferimento alla realizzazione della scala di n. 6 gradini, l’amministrazione non ha fornito alcun elemento motivazionale a sostegno della necessità del previo rilascio del permesso di costruire, specie tenuto conto dell’indirizzo pretorio secondo cui tale titolo edilizio non occorre allorquando la costruzione di una scala non determini una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, al contrario, si tratti di mera pertinenza, essendo preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e caratterizzata da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile al quale accede e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico (TAR Campania Napoli, Sez. VII, 27.05.2009 n. 2945 e 20.11.2007 n. 14443; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 07.05.2010 n. 740; TAR Piemonte, Sez. I, 25.03.2008 n. 505)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 22.02.2012 n. 872 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Realizzazione di soppalco di modeste dimensioni che non costituisca un vano abitabile – intervento di ristrutturazione edilizia – necessità di permesso di costruire – esclusione.
La realizzazione di un soppalco di modeste dimensioni che non ha determinato un aumento di superficie utilizzabile, non ha modificato il volume o sagome dell’immobile, né la destinazione di uso, e non costituisca un vano abitabile, è assentibile con la denuncia di inizio lavori “semplice”, la cui mancanza è sanzionata solo amministrativamente (TRIBUNALE di Napoli, Sez. penale, sentenza 06.02.2012 - link a www.iussit.eu).
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Con riferimento ad opere interne quali i soppalchi, vanno svolte alcune brevi premesse per un corretto inquadramento della materia.
Si considerano opere interne quegli interventi minori che, in quanto eseguiti all'interno di un edificio, non incidono sulla sua sagoma o sui prospetti.
Nel vigore dell'art. 26 della legge n. 47/1985 e dell’art. 4 legge n. 493/1993, come modificato dall'art. 2, comma 60, legge n. 662/1996, tali opere potevano essere eseguite in base a semplice denuncia qualora non avessero comportato modifiche della sagoma o dei prospetti e non avessero recato pregiudizio alla statica dell'immobile, sebbene esse determinassero un aumento della superficie utilizzabile o il numero delle unità immobiliari a condizione però dell’assenza di vincoli paesaggistici, storici, ambientali, urbanistici e di contrasto con strumenti di pianificazione o programmazione urbanistica immediatamente operativi.
L'esecuzione di tali opere senza la denuncia d'inizio d'attività era punita con una sanzione pecuniaria.
Nel novero delle opere interne rientrava la realizzazione di soppalchi in quanto tale intervento, pur aumentando la superficie utilizzabile, non modificava i volumi o la sagoma dell'edificio. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si era, dunque, orientata nel senso di ritenere che per la realizzazione di soppalchi aventi destinazione abitativa, interni a costruzioni preesistenti, non occorresse la concessione né l'autorizzazione edilizia ma era sufficiente il procedimento di D.I.A. in. via esclusiva, la cui mancanza era sanzionata solo in via amministrativa (cfr. Cass. Sez. III, 22.04.1998, n. 4746, Matera; 03.06.1994, n. 6573, Vicini; 28.03.1990 n. 4323, De Pan, Cass. sez. III 20.05.2000 n. 6189).
Di contro, il nuovo testo unico dell'edilizia non prevede tale tipo d'intervento come categoria autonoma da cui il problema interpretativo del suo inquadramento normativo.
Nella giurisprudenza di legittimità si registra un contrasto sul punto.
Ed invero, dopo l'entrata in vigore del TU. n. 380/2001, l’orientamento che riteneva le opere interne assentite con la mera denunzia di inizio attività è stato confermato dalla III Sezione penale con la sentenza 10.11.2005 n. 40829 (ric. P.M. in proc. D'Amato ed altro), ove si è precisato che: “la realizzazione di opere interne anche in base al testo unico deve ritenersi consentita, come avveniva nella legislazione previgente, previa mera denunzia di inizio dell'attività a condizione che non integri veri e propri interventi comportanti modifiche della sagoma o della destinazione d'uso e ciò perché in base all'attuale disciplina sono assentibili con la denuncia d'inizio lavori cosiddetta semplice, ossia quella prevista dall’art. 22 dei T.U. commi 1 e 2 (da distinguere dalla cosiddetta superdia introdotta con il decreto legislativo n. 301 del 2002 che è prevista dal terzo comma dell'articolo 22, e che, essendo alternativa al permesso di costruire, è sottoposta alla stessa disciplina sanzionatoria penale prevista per la mancanza del permesso di costruire o per la difformità da esso), tutti quegli interventi per i quali non è richiesto il permesso di costruire e per quello in questione tale permesso, alle condizioni sopra indicate, non è richiesto giacché, anche se è aumentata la superficie in concreto utilizzabile, non sono stati modificati volume e sagoma».
Tale indirizzo giurisprudenziale non è stato però condiviso in altre più recenti pronunce della stessa III Sezione penale nelle quali è stato precisato che le opere interne non sono più previste, nella nuova formulazione del T.U. nr. 380/2001, come categoria autonoma di intervento sugli edifici esistenti e devono quindi ritenersi riconducibili alla «ristrutturazione edilizia» allorquando comportino aumento di unità immobiliari, ovvero modifiche dei volumi, dei prospetti o delle superfici, o mutamenti di destinazione d'uso.
Statuisce la Suprema Corte: “l'esecuzione di un soppalco all’interno di una unità immobiliare, realizzato attraverso la divisione in altezza di un vano allo scopo di ottenerne una duplice utilizzazione abitativa, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire o, in alternativa, la denunzia di inizio attività, ai sensi dell'art. 22, 3° comma, del T.u. 380/2001.
Detto intervento, infatti, comporta un incremento della superficie utile calpestabile che, a norma dell’art. 10, 1° comma, lett. c), dello stesso T.u., impone l'applicazione del regime di alternatività indipendentemente da una contemporanea modifica della sagoma o del volume, senza la necessità cioè che concorrano tutte le condizioni previste nello stesso articolo (modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici) in quanto queste sono alternative come ricavasi dal’uso della disgiuntiva nel citato testo normativo
" (cfr. Cass. pen. sez. III 26.10.2006, n. 35863, Montilli; Cass. pen. sez. III 16.11.2006, n. 37705 Richiello; 26.01.2007, n. 2881, P.M. in proc. Picone ed altro; Cass. pen. 01.03.2007, n. 8669, De Martino).
Va da sé che restano fuori dal regime del permesso di costruire (e quindi dalla sanzionabilità penale) i meri spazi inidonei (in particolare in ragione dell’altezza) ad essere occupati dall'uomo od utilizzati come vani abitabili (quali gli spazi-ripostiglio).
La realizzazione del soppalco interno, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, va inquadrata, quindi, nell’ambito degli interventi di cui all’art. 22, comma 3, T.U. che comportano un aumento di superficie e sono suscettivi di essere eseguiti con permesso di costruire ovvero, in alternativa, con denuncia di inizio attività.
In base al disposto dell’art. 44, comma 2-bis, T.U. 380/2001, l’assenza della D.I.A. ove sia previsto il regime di alternatività, o la totale difformità dalla stessa, comportano l’applicazione delle sanzioni penali e non già di quelle meramente amministrative.
Orbene, ritiene il Giudicante che, nel caso in esame, la tipologia di intervento realizzata dall’imputata, non si profila come penalmente rilevante ricadendo negli interventi sanzionati in via amministrativa.
In punto di diritto si premette che la fattispecie contestata di cui all'art. 44, lett. B), del D.P.R. 380/2001 sanziona penalmente l'esecuzione di opere in assenza o difformità dalla concessione edilizia e sono da reputarsi tali tutti gli interventi che comportano significativi aumenti di superficie o volume, modifiche della sagoma, alterazione dei prospetti. In altri termini, la sanzione penale è riservata agli interventi edilizi che incidono in modo significativo sul territorio comportando aumenti planovolumetrici e, dunque, una significativa trasformazione dell'assetto edilizio ed urbanistico che richiede necessariamente l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione deputata alla sua tutela attraverso il rilascio della concessione edilizia.
L'art. 10 del T.U. sull'edilizia prescrive il preventivo rilascio del permesso di costruire per le nuove costruzioni e per gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento delle superfici e dei volumi; di contro, gli altri interventi per i quali non è richiesto il permesso di costruire possono essere assentiti con semplice denuncia d'inizio attività a norma dell'articolo 22, primo e secondo comma, purché siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, la cui inosservanza integra una mera violazione amministrativa ex art. 37, comma 1, T.U.
Viceversa e salvo diverse disposizioni previste dalla disciplina regionale o dagli strumenti urbanistici, possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, in base all’art. 6 T.U., solo gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli rivolti all'eliminazione delle barriere architettoniche (qualora non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici) nonché le opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo in aree esterne al centro edificato (interventi liberi).
Opere diverse da quelle innanzi indicate devono essere assentite dall'autorità comunale o con il permesso a costruire o con la denuncia di inizio attività.
L'art. 22, comma 4, del T.U. ha peraltro facultato le regioni a statuto ordinario, con legge regionale, ad "ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti”.
Nella fattispecie, la Regione Campania ha emanato la Legge Regionale n. 19 del 28.11.2001 ove, all’art. 2, è stato stabilito che possono essere realizzati in base a semplice denuncia d'inizio attività:
a) gli interventi edilizi, di cui all'art. 4 del decreto legge 05.10.1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 04.12.1993 n. 493, come sostituito dall'art. 2, co. 60, della legge 23.12.1996 n. 662, lettere a), b), c), d), e), f);
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico.
Dunque, con riferimento alla Regione Campania, nella categoria di cui alla lettera a) vi rientrano certamente le opere interne di singole unità immobiliari -tra cui i soppalchi- a condizione che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli interventi compresi nelle zone omogenee A) di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 02.04.1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16.04.1968, non modifichino la destinazione d'uso.
Tali interventi, in base alla legge regionale della Campania, sono soggetti alla denuncia d'inizio attività, ma alle condizioni suindicate del tutto conformi alla legge statale, la cui omissione non integra ipotesi di reato, ma semplice sanzione amministrativa.
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Orbene, nel caso in esame, traendo le dovute conclusioni, non può che rimarcarsi in primo luogo il dato fattuale della scarsità di informazioni sulla natura, conformazione ed entità dell’intervento realizzato, dovendosi far riferimento esclusivamente alla testimonianza del verbalizzante di P.G. in mancanza di rilievi fotografici, di sequestro e di atti descrittivi dell’intervento edilizio in contestazione, in assenza, inoltre, di relazione dell’ufficio tecnico del Comune che alcun sopralluogo ha operato presso l’immobile da cui l’impossibilità di attivare i poteri di integrazione ex art.507 c.p.p. (in atti risulta allegata una perizia di parte in cui sono contenuti alcune foto raffiguranti –si presume- l’interno dell’abitazione in esame che confortano quanto si dirà a breve).
Dalle dichiarazioni del teste della polizia locale può evincersi che l’intervento edilizio realizzato dalla imputata (proprietaria dell’immobile come risulta in atti dalla nota di trascrizione) è consistito in un soppalco interno all’abitazione di dimensioni modeste e di altezza non idonea a consentire il calpestio agevole di un adulto (l’altezza è di mt. 1,65 dal piano di calpestio del soppalco al soffitto; la copertura ha interessato una parte limitata dell’area dell’appartamento sì da somigliare per lo più ad un comodo spazio ripostiglio, sia pur in elevazione, o, comunque, ad un’area destinata ad un bambino idonea a collocarvi, al massimo, un letto di piccole dimensioni). All’atto del sopralluogo, pur essendo i lavori ultimati, nessun arredo era stato collocato (per cui non è da escludersi la destinazione a vano ripostiglio e, comunque, non può dirsi acclarata, attesa l’altezza e le dimensioni, la certa destinazione a vano abitabile).
Non risulta, inoltre, realizzato alcun locale igienico né risultano predisposti gli impianti idrici (il dato è stato confermato dal teste di P.G.), di talché anche sotto il profilo del carico urbanistico, l’intervento appare poco significativo.
Nulla è poi emerso quanto alla incidenza dell’opera sulla staticità dell’immobile, che appare, tuttavia, da escludersi, in ragione delle ridotte dimensioni ed altezza del manufatto.
Si tratta, infine, di un intervento edilizio che non ha comportato alcun mutamento
di destinazione d’uso del locale (trattandosi di immobile destinato a civile abitazione ricadente zona avente tale destinazione e tale è la funzione dell’intervento edilizio realizzato).
Inoltre, l’intervento edilizio ricade in territorio non sottoposto a vincoli ambientali o di altra natura né risulta in contrasto con strumenti di pianificazione o programmazione urbanistica.
Quanto alla dedotta modifica del vano-finestra, trattasi di intervento che dalla descrizione fornita dal teste di P.G. (l’unica alla quale ci si può attenere stante la mancata redazione di fascicoli fotografici) appare di modestissima entità e poco significativo (in immobile, si badi bene, non ricadente in area sottoposta ai vincoli paesaggistici o storici).
L’assenza di dati probatori che non è stato possibile acquisire, non consente di stabilire realmente l’entità dell’intervento, la sua risalenza nel tempo e l’incidenza sulla sagoma o prospetto del fabbricato (si rammenta infatti che il vano-finestra cui sarebbe stato rimosso il parapetto è preesistente ed affaccia su un terrazzo interno condominiale; il teste di P.G. non è stato in grado di riferire le dimensioni precise del parapetto per quanto desumibili dal fatto stesso che si tratti di una finestra, né di descrivere lo stato dei luoghi anteriore a tale sopralluogo, non avendo operato in precedenza alcun accesso).
Sulla scorta dei dati fattuali raccolti ed in assenza di ulteriori elementi di prova, ritiene il Giudicante che si sia in presenza di un intervento di modeste dimensioni che non può inquadrarsi negli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti un organismo planovolumetrico integralmente o parzialmente diverso, bensì negli interventi minori poiché, seppure ha determinato un aumento della superficie in concreto utilizzabile, non ha modificato il volume o la sagoma dell’immobile, né ha indotto il mutamento della destinazione d'uso, né infine, pare possa costituire un vero e proprio vano abitabile (in ragione dell’altezza ridotta) sicché esso è assentibile con la denuncia d'inizio lavori “semplice” in forza degli artt.10-22 T.U. 380/2001 e della Legge Regione Campania n. 19/2001.
L’assenza della D.I.A. è sanzionata quale illecito amministrativo sicché s’impone la pronuncia assolutoria con la formula di cui al dispositivo.
Con rifermento al capo B) della rubrica, va, per converso, affermata la responsabilità penale dell’imputata per la contravvenzione di cui agli artt. 83-95 T.U.E. 380/2001.
Si premette che l'art. 95 T.U., che riproduce integralmente il contenuto del previgente art. 20 della legge n. 64 del 1974 (la quale non è stata espressamente abrogata dall'articolo 136 T.U.; di contro, l'art. 137 ha precisato che la legge n. 64 del 1974 resta in vigore per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dal testo normativo e non applicabili alla parte prima del testo unico), punisce chiunque violi le disposizioni contenute nel presente capo ( 4°) e nei decreti interministeriali di cui agli artt. 52 ed 83 del T.U. sanzionando con l'ammenda da 206 euro a 10329 euro, la condotta (descritta negli artt. 93 e 94) di chi intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni in zone sismiche ed ometta di dare preavviso scritto allo sportello unico (che provvede a trasmettere copia al competente ufficio tecnico della regione art. 93) ovvero di chi inizi ad eseguire i lavori in assenza di autorizzazione (art. 94).
In altri termini, tale normativa è finalizzata a salvaguardare la staticità dei fabbricati in relazione ai fenomeni sismici e, quindi, l'incolumità pubblica sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione.
Tale normativa, a ben vedere, non distingue tra opere interne ed opere esterne, imponendo il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione.
La giurisprudenza di legittimità fa rientrare nel concetto di costruzione rilevante ai fini della normativa antisismica qualsiasi opera a prescindere dal titolo abilitativo richiesto e dalle sue caratteristiche o dimensioni, attesa la finalità della legge che è quella di consentire il controllo preventivo e documentale dell'attività edile eseguita in zone sismiche (cfr. Cass n. 10640 del 1985; 21.07.1992 n. 8140; Cass. Sez. 3^ n. 7353 del 1995; 02.06.1999 n. 6923).
Dunque, la vigilanza sull'attività edilizia nei territori sismici demandata all’ufficio tecnico della regione, si affianca a quella ordinaria demandata all’autorità comunale basata sul rilascio di un titolo abilitativo conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
Ne discende che tutte le opere per le quali è richiesto un titolo abilitativo, sia esso il permesso di costruire o la denuncia d'inizio dell'attività, devono essere preventivamente denunciate anche all'ufficio tecnico della Regione se realizzate in zone sismiche come nel caso in esame, con obbligo di deposito del progetto onde consentire la verifica della staticità.
Del pari, anche per gli “interventi liberi” s’impone l’obbligo della preventiva denuncia ed il rispetto della normativa tecnica antisismica (mentre, quali interventi di manutenzione ordinaria, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 94 del T.U.).
Nel caso in esame, s’imponeva quindi da parte della Imputat, proprietaria dell’immobile e committente dei lavori (alcuna contestazione è stata sollevata al riguardo dalla difesa), l'obbligo della preventiva denuncia all'ufficio tecnico regionale con il deposito degli atti progettuali e l’autorizzazione ad iniziare ed eseguire i lavori, trattandosi di intervento che, seppure eseguito all'interno di un immobile, non rientra tra quelli di manutenzione ordinaria e rileva comunque, a prescindere dalle dimensioni, ai fini dei fenomeni sismici.
Invero, per le sue caratteristiche strutturali e tipologiche e per la classificazione della zona su cui insiste il manufatto come sismica, s'imponeva l'adempimento degli obblighi di cui alla normativa edilizia specifica, normativa che trova applicazione in relazione ad ogni tipologia di opera realizzata sul territorio, anche di natura precaria ovvero anche se realizzata con materiale diverso dal cemento armato in senso stretto, posto che –ripetesi- la sua funzione è quella di consentire, attraverso l'osservanza formale degli obblighi di deposito degli atti progettuali all’organismo tecnico il controllo preventivo della pubblica amministrazione di ogni struttura realizzata in zona sismica e di verificarne la pericolosità (cfr. Cass. pen. sez. III 04/10/2002 nr. 33158; Cass. pen. sez. 3° sentenza n. 40829/11.10.2005).
Del resto,il committente dei lavori non può addurre a sua discolpa la non conoscenza della normativa di settore, essendo tenuto ad un obbligo specifico di informazione prima di realizzare un intervento edilizio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, va affermata la penale responsabilità dell’imputata in relazione al capo B) della rubrica.
Quanto al profilo sanzionatorio, mentre gli interventi edilizi, come ritenuto quello in esame, eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio attività, sono puniti con la sola sanzione amministrativa per cui s’impone l’inoltro all’autorità amministrativa per l’avvio del relativo procedimento, di contro, qualsiasi intervento eseguito in zona sismica (salvo quelli di manutenzione ordinaria e non è questo il caso), senza la preventiva denuncia e senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel capo quarto del T.U. continua ad essere penalmente sanzionato con l'ammenda.
Valutati i criteri direttivi offerti dall'art. 133 c.p., stimasi equo irrogare la pena, concesse le attenuanti generiche in ragione della incensuratezza e della natura occasionale del reato, contenendola nei minimi edittali, di EURO 200,00 di ammenda cui si perviene:
- pena base EURO 300,00 di ammenda
- ridotta per la concessione delle attenuanti generiche alla pena di Euro 200,00 di ammenda.
Segue per legge il pagamento delle spese processuali.
Attesa la irrogazione della sola sanzione pecuniaria in relazione al capo B), non si applica il beneficio della sospensione condizionale presumendosi un interesse dell’imputata in tal senso (laddove la richiesta difensiva di applicazione dei benefici di cui al verbale di udienza attiene all’ipotesi di condanna complessiva anche in relazione al capo A) sanzionato con l’arresto oltre l’ammenda, non avendo esso difensore null’altro specificato in proposito).
Alcuna sanzione amministrativa demolitoria va adottata nel caso di specie attesa la pronuncia assolutoria in relazione al capo A) (la demolizione non può essere impartita per gli interventi di cui all’art. 22 assentibili con D.I.A. semplice, mentre tale ordine va impartito nella diversa ipotesi della D.I.A. in alternativa al permesso a costruire).
Con riferimento alla violazione della normativa antisismica, l’ordine di demolizione che il Giudice penale ha il potere-dovere di adottare giusta il disposto del comma 3 dell’art. 98 T.U. non consegue alle violazioni della normativa antisismica solo formali come quelle contestate nel caso in esame (ovvero l’omessa denuncia e deposito degli atti progettuali o l’assenza dell’autorizzazione preventiva), ma consegue solo alle violazioni sostanziali di specifiche disposizioni tecniche dalle quali possa derivare il pericolo concreto per la pubblica incolumità (cfr. tra le altre Cass. pen. sez. 3° 10.10.2007 nr. 37372) ed in tal caso l’esecuzione compete all'Ufficio Tecnico della Regione.
P.Q.M.
Letto l’art. 530 c.p.p. assolve l’imputata dal reato ascritto al capo A) della rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi gli atti alla competente autorità amministrativa.
Letti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara l’imputata colpevole del reato ascritto al capo B) e, concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di EURO 200,00 di ammenda, oltre spese processuali.
NAPOLI 6/02/2012
IL GIUDICE
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1) cfr. la già citata sentenza Cass. pen. sez. 3 n. 40829 dell'11.10.2005

anno 2011

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione di soppalchi all'interno di un'unità immobiliare non può rientrare nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo (i quali presuppongono, ai sensi dell'art. 3, lett. c) d.P.R. n. 380/2001, la conservazione di elementi, anche strutturali, degli edifici, che siano comunque preesistenti, ovvero l'inserimento di elementi nuovi che abbiano tuttavia carattere accessorio), ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. c) del comma primo dell'art. 10 d.P.R. n. 380/2001, dal momento che determina una modifica della superficie dell'appartamento.
Dagli atti emerge infatti che l’ordinanza è stata emessa in quanto i soppalchi non sono mai stati rappresentati nelle tavole progettuali e quindi si tratta di un’opera realizzata in difformità dal titolo edilizio.
Ciò rende legittimo l’ordine di demolizione, disposto ai sensi dell’art 33 DPR 380/2001, mentre non ha alcun rilievo che i soppalchi siano o meno destinati alla permanenza delle persone, ovvero siano finalizzati ad un miglioramento igienico-sanitario dei locali.
Indipendentemente poi dalla permanenza o meno delle persone, l’opera non può rientrare nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo (i quali presuppongono, ai sensi dell'art. 3, lett. c) d.P.R. n. 380/2001, la conservazione di elementi, anche strutturali, degli edifici, che siano comunque preesistenti, ovvero l'inserimento di elementi nuovi che abbiano tuttavia carattere accessorio), ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. c) del comma primo dell'art. 10 d.P.R. n. 380/2001, dal momento che determina una modifica della superficie dell'appartamento
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 16.12.2011 n. 3210 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo.
La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.

Per quanto concerne la realizzazione del soppalco, anche a prescindere dalla questione di fatto se il soppalco medesimo sia stato realizzato nel 1982, come sostenuto dalla ricorrente, oppure in data successiva, deve comunque ritenersi la necessità del previo rilascio della concessione edilizia ai fini della legittima realizzazione dell’opera in questione, in considerazione delle caratteristiche concrete di tale opera che nel caso di specie, non può essere classificata quale mero “ripostiglio ricavato da un sottotetto”, come invece sostenuto dalla ricorrente nella memoria del 22.02.2010.
L’esistenza di un servizio igienico, anche se di soli mq. 2,50, nonché la rilevata presenza, in sede di sopralluogo, di un letto nel soppalco in questione, devono ritenersi elementi sufficienti a provare che l’opera abbia determinato una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
Alla luce delle predette circostanze, ritiene pertanto il collegio di dare applicazione, ai principi giurisprudenziali in materia, secondo cui la realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (cfr. TAR Campania Napoli, sez. IV, 28.12.2009, n. 9607; TAR Campania Napoli, sez. IV, 28.11.2008, n. 20563; TAR Piemonte Torino, sez. I, 17.12.2007, n. 3714; TAR Sicilia Catania, sez. I, 08.05.2006, n. 699).
Per le suesposte considerazioni, risultano infondate le censure mosse dalla ricorrente, relativamente all’ordine di demolizione del soppalco, di violazione della legge n. 47 del 28.02.1985 e del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, per difetto dei presupposti; di eccesso di potere per difetto dei presupposti; di eccesso di potere per omessa motivazione circa la necessità della demolizione in relazione al lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera e al perdurare dell’interesse pubblico alla sua eliminazione contrapposto a quello privato; di eccesso di potere per omessa accertamento della predetta circostanza; di difetto di istruttoria; di violazione dell’articolo 43 del regolamento edilizio del 2003.
In particolare, stante la natura di atto vincolato dell’ordine di demolizione di opere abusive, non può ritenersi necessaria alcuna particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico all’eliminazione dell’opera abusiva, dovendosi ritenere sufficienti i rilievi, contenuti nell’ordinanza impugnata, sia in ordine all’”incremento della superficie utile abitabile all’interno dell’unità data dalla realizzazione di un soppalco…omissis…”, “in assenza della Concessione Edilizia e in difformità dal N.O. Ufficio Tutela del Paesaggio”, sia in ordine al fatto che tali opere “sono da ritenersi abusive e lesive dei pubblici interessi” (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 23.09.2011 n. 952 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione di un soppalco praticabile all’interno di una unità immobiliare, privo di autonomia strutturale e funzionale, costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1 - lett. d), d.P.R. n. 380/2001.
La realizzazione di un soppalco praticabile all’interno di una unità immobiliare, privo di autonomia strutturale e funzionale, costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1 - lett. d), d.P.R. n. 380/2001 (secondo cui sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti") (cfr. TAR Campania Napoli, sez. IV, 28.11.2008, n. 20563; sez. VI, 11.04.2007, n. 3329).
L’opera edilizia in questione rientra, in particolare, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia che l’art. 10, comma 1 - lett. c), D.P.R. 06.06.2001, n. 380 assoggetta a permesso di costruire, in quanto porta ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comporta un aumento delle superfici utili.
La necessità del permesso di costruire –contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell’amministrazione- non consente però di ricondurre l’abuso alla tipologia 1: l’intervento in questione, nonostante necessitasse del permesso di costruire e non sola della denuncia di inizio attività, rimane pur sempre qualificabile quale intervento di ristrutturazione edilizia e non quale nuova costruzione; esso rientra, pertanto, nella tipologia 3 di cui all’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 (“opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio”).
Il Collegio non condivide le ulteriori ragioni addotte dalla difesa dell’amministrazione resistente a sostegno della qualificazione dell’abuso quale nuova costruzione.
Non assumono, difatti, rilievo, nel caso di specie, i limiti posti dal testo unico dell’edilizia agli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, ciò perché non risulta né che l’opera abusiva sia stata realizzata previa demolizione di un preesistente fabbricato né che siano state poste in essere modifiche alla volumetria o alla sagoma (ma solo alla superficie).
La difesa dell’amministrazione non può, poi, utilmente invocare la nozione di ristrutturazione edilizia dettata dall’art. 66 del regolamento edilizio del Comune di Milano (ai sensi della quale gli interventi che portano a incrementi di volume e di superficie lorda di pavimento non sono da intendere quali interventi di ristrutturazione edilizia ma di nuova costruzione) in quanto l’unica definizione di ristrutturazione applicabile, ai fini della individuazione della tipologia cui ricondurre l’abuso oggetto di condono, è quella contenuta all’art. 3, c. 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001: è a tale norma, invero, che il d.lgs. n. n. 269/2003, nell’indicare le opere ricomprese nella tipologia 3, fa espressamente rinvio.
Per le ragioni esposte, l’inquadramento dell’abuso in questione nella tipologia 1 si pone pertanto in contrasto con le previsioni dettate dal d.lgs. n. 269/2003 (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.07.2011 n. 1863 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La esecuzione di un soppalco all'interno di una unità immobiliare, realizzato attraverso la divisione in altezza di un vano, allo scopo di ottenerne una duplice utilizzazione abitativa, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costituire o, in alternativa, la denunzia di inizio attività, ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3.
Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio, ormai da tempo consolidatosi, secondo cui la esecuzione di un soppalco all'interno di una unità immobiliare, realizzato attraverso la divisione in altezza di un vano, allo scopo di ottenerne una duplice utilizzazione abitativa, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso costituisce intervento di ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costituire o, in alternativa, la denunzia di inizio attività, ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3.
Detto intervento comporta, infatti, un incremento della superficie utile calpestabile che a norma dell'art. 110, comma 1, lett. c), del citato decreto, impone il regime di alternatività, indipendentemente da una contemporanea modifica della sagoma o del volume (Cass. 26/10/2006 Montilli; Cass. 26/1/07, n. 2881; Cass. 01/03/2007 n. 8669).
Con le stesse pronunce di questa Corte è stato rilevato che le opere interne non sono più previste, nella formulazione del D.P.R. n. 380 del 2001, come categoria autonoma di intervento sugli edifici esistenti e devono ritenersi riconducibili alla "ristrutturazione edilizia" allorquando comportino aumento di unità immobiliari, ovvero modifiche dei volumi, dei prospetti o delle superfici o mutamenti di destinazione d'uso (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.06.2011 n. 23643).
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Quando il soppalco nell'appartamento diventa un reato edilizio.
L’esecuzione di un soppalco all’interno di un’unità immobiliare, realizzato attraverso la divisione in altezza di un vano, allo scopo di ottenerne una duplice utilizzazione abitativa, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d’uso, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire o, in alternativa, la denunzia di inizio attività ex art. 22, co. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
La pronuncia sub iudice, inserendosi in un consolidato filone giurisprudenziale, mira -nel silenzio della legge- a riempire di contenuti pratici una delle fattispecie più diffuse (e dai confini applicativi più incerti) del diritto penale edilizio, l’art. 44, lett. b) TUE, che punisce con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 10.328 a 103.290 i casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.
L’intervento dei giudici di legittimità prende le mosse da una duplice condanna di merito: entrambe le corti territoriali campane avevano, infatti, ritenuto integrato il reato di cui all’art. 44 lett. b) TUE nell’ipotesi di realizzazione di due aree soppalcate all’interno di un’unità abitativa, in difetto del titolo abitativo ed in violazione della normativa sulle edificazioni.
La Corte di Cassazione si trova dunque ancora una volta a dover interpretare la materia penale edilizia, tutt’altro che lineare.
Nel tentativo di fornire delle coordinate chiare e precise al fine di individuare il contenuto, rectius il disvalore penale della fattispecie applicata, i giudici mettono a confronto il diritto penale con la normativa urbanistica sostanziale e ribadiscono la propria recente e consolidata giurisprudenza sul punto.
A quali condizioni la realizzazione di un soppalco può dunque rappresentare un abuso edilizio penalmente rilevante, con tutte le conseguenze pratiche che ne discendono?
L’esecuzione di un soppalco rientra a pieno titolo -dicono i giudici- nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia (sulla ‘qualifica urbanistica’ del soppalco come ristrutturazione edilizia e non come intervento di restauro o risanamento conservativo, vedi TAR Napoli, sez. IV, 23.12.2010, n. 27997, S.R. c. Comune di Napoli), nel momento in cui la stessa determina una modifica della superficie utile e calpestabile dell’unità abitativa, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
E come tale, richiede un doppio regime abilitativo:
- il permesso di costruire nei casi indicati dall’art. 10, comma 1, lett. c), che dispone espressamente che “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto in parte diverso dal precedente e comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che comportino mutamenti della destinazione d’uso”;
- o, in alternativa per tutti gli altri casi, la D.I.A.
Le opere cd. interne, aggiungono i giudici, non possono che essere ricondotte alla categoria della ristrutturazione interna, dal momento che comportano l’aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti o delle superfici oppure mutamenti delle destinazioni d’uso.
Nessun dubbio, dunque, sul fatto che anche il soppalco necessiti –con tutte le ricadute applicative che ne conseguono– del permesso di costruire come condizione di operatività (12.08.2011 - commento tratto da www.ipsoa.it).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATA: La costruzione di un soppalco, pari a 16 metri quadrati, integra l’introduzione nell’appartamento di un ambiente in più rispetto al passato, e, pertanto, di nuova superficie utile, che, come tale, integra la nozione di ristrutturazione edilizia e richiede il preventivo permesso di costruire.
Questa Sezione ha avuto modo di affermare, che, in ordine al titolo abilitativo per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una d.i.a. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensioni e al servizio della preesistente unità immobiliare mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3 DPR 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell'immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico (TAR Campania Napoli, sez. IV, 10.12.2007, n. 15871).
Orbene, nel caso in esame le dimensioni del soppalco, pari a 16 metri quadrati, integrano, nella sostanza, l’introduzione nell’appartamento in questione di un ambiente in più rispetto al passato, e, pertanto, di nuova superficie utile, che, come tale, integra la nozione di ristrutturazione edilizia e richiede il preventivo permesso di costruire
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 23.12.2010 n. 27997 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione di un soppalco interno, sorretto da una struttura portante, in un immobile sottoposto alla tutela di cui alla L. n. 1089 del 1939, deve ritenersi subordinata al nulla-osta della Soprintendenza, non potendosi ragionevolmente qualificare il soppalco quale mero arredo interno, all’occorrenza rimuovibile ed estraneo al giacimento culturale e, quindi, non modificativo della consistenza e dell’identità del bene sottoposto a vincolo, dovendosi viceversa ritenere che tale opera si integra nella struttura dell’immobile, comportando altresì una rilevante modifica dell’altezza di considerevole parte dell’unità immobiliare.
A proposito di un soppalco si è affermato che “La realizzazione di un soppalco interno, sorretto da una struttura portante, in un immobile sottoposto alla tutela di cui alla L. n. 1089 del 1939, deve ritenersi subordinata al nulla-osta della Soprintendenza, non potendosi ragionevolmente qualificare il soppalco quale mero arredo interno, all’occorrenza rimuovibile ed estraneo al giacimento culturale e, quindi, non modificativo della consistenza e dell’identità del bene sottoposto a vincolo, dovendosi viceversa ritenere che tale opera si integra nella struttura dell’immobile, comportando altresì una rilevante modifica dell’altezza di considerevole parte dell’unità immobiliare” (TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I, 07.02.2007 n. 32) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 20.12.2010 n. 7595 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: E' ormai pacifico secondo la giurisprudenza di questa Corte che la realizzazione di un soppalco necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, atteso che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, senza la necessità che concorrano tutte le condizioni previste nello stesso articolo (modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici), in quanto queste sono alternative, come ricavasi dall'uso della disgiuntiva nel citato testo normativo.
Con la sentenza n. 1893 del 13.12.2006 questa Corte ha affermato: "In materia edilizia sono realizzabili con denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti dell'immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari o modifiche del volume, sagoma, prospetti o superfici e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire." (conf. Cass. pen. sez. 3 n. 12369 del 25.02.2003).
In motivazione si evidenzia che "la stessa attività di ristrutturazione, del resto, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento caratterizzante, però è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo" e dopo aver esaminato il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c) e art. 22, comma 3, lett. a) conclude che "Dalle disposizioni legislative dianzi ricordate si deduce che sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell'attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle cioè che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle descritte nel citato DPR, art. 10, comma 1, lett. c) che possono incidere sul carico urbanistico)".
Per quanto riguarda più specificamente il "soppalco" è, ormai, pacifico secondo la giurisprudenza di questa Corte (come del resto riconosce lo stesso ricorrente) che esso necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, "atteso che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, senza la necessità che concorrano tutte le condizioni previste nello stesso articolo (modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici), in quanto queste sono alternative, come ricavasi dall'uso della disgiuntiva nel citato testo normativo" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 8669 del 12.01.2007; Cass. pen. sez. 3 n. 35863 del 2006 Rv. 235066; N. 37705 del 2006 Rv. 235065) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 04.11.2010 n. 39171).

EDILIZIA PRIVATA: Fattispecie in materia di ristrutturazione - Realizzazione di soppalco.
La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo (i quali presuppongono, ai sensi dell'art. 3, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, la conservazione di elementi, anche strutturali, degli edifici, che siano comunque preesistenti, ovvero l'inserimento di elementi nuovi, che abbiano tuttavia carattere accessorio), ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera c) del comma primo dell'articolo 10 d.P.R. n. 380/2001, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (massima tratta da www.studiospallino.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 18.02.2010 n. 1953 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sono qualificabili interventi di restauro e risanamento conservativo gli interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura.
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio, ne conservano tipologia, forma e struttura.
La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.

Non è dato comprendere come si possa considerare restauro conservativo la costruzione ex novo di un soppalco in muratura di 50 mq., sorretto da una poderosa trave in cemento armato, “incastata sul muro affrescato“ che divide in altezza, pressappoco a metà, l’originario vano e comporta la creazione di quattro nuovi ambienti.
Non conferente è, perciò, la puntualizzazione che l’intervento non inciderebbe sull’intera unità edilizia (palazzo) i cui elementi resterebbero immutati, bensì sul singolo alloggio, al primo piano, del palazzo stesso, non costituendo, comunque, le opere realizzate restauro parziale, ma ristrutturazione edilizia dell’alloggio.
Gli arresti giurisprudenziali formatisi al riguardo sono assai chiari, ed affermano, infatti, che:
- sono qualificabili interventi di restauro e risanamento conservativo gli interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura; per contro, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia le opere rivolte a creare un organismo in tutto o in parte diverso da quello oggetto di intervento (Consiglio Stato, sez. IV, 16.06.2008, n. 2981);
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio, ne conservano tipologia, forma e struttura; la ristrutturazione edilizia è invece un insieme sistematico di opere dirette a creare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso. Un esempio tipico di ristrutturazione edilizia è quello diretto a trasformare una villa, mantenendo o meno l'aspetto architettonico esterno, in un edificio ad appartamenti (Consiglio Stato, sez. V, 09.10.2007, n. 5273);
- gli interventi comportanti incrementi volumetrici, anche interni, rientrano nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e sono pertanto assoggettati a permesso di costruire ex artt. 3, comma 1, lett. d), e 10 d.P.R. n. 380 del 2001, non potendo configurarsi né come manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo (TAR Campania Napoli, sez. IV, 06.11.2007, n. 10674).
- la realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo (i quali presuppongono, ai sensi dell'art. 3, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, la conservazione di elementi, anche strutturali, degli edifici, che siano comunque preesistenti, ovvero l'inserimento di elementi nuovi, che abbiano tuttavia carattere accessorio), ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera c) del comma primo dell'articolo 10 d.P.R. n. 380/2001, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (TAR Campania-Napoli, sez. IV, 28.11.2008, n. 20563).
Anche questo Tribunale (Catania, sez. I, 07.11.2002, n. 1939, 08.05.2006, n. 699) ha avuto occasione di affermare che la costruzione di un soppalco all'interno di un appartamento, impedisce la regolarizzazione ai sensi dell'art. 9 l.reg. n. 37 del 1985, in quanto, comportando effettivo aumento di superficie, non può considerarsi alla stregua di mera opera interna. Dalla detta connotazione consegue, altresì, l'impossibilità di considerare detto intervento come pertinenziale e, come tale, suscettivo di essere consentito con la mera autorizzazione. Inoltre, non può essere considerato intervento di manutenzione straordinaria la realizzazione di un soppalco all'interno di un appartamento al fine di ricavare un autonomo mini-appartamento, costituito da due vani più servizi, dal momento che detto intervento, non soltanto amplia la superficie utile, ma determina un maggiore peso urbanistico in considerazione della costituzione di una autonoma unità abitativa; conseguentemente per la realizzazione di detto intervento è necessario il previo rilascio della concessione edilizia.
Sempre in tema di distinzione tra restauro e risanamento conservativo ex lett. c) dell’art. 20 della l.r. n. 71/1978, e ristrutturazioni edilizie ex lett. d) dell’art. 31 l. n. 457/1978 (norma del tutto analoga al citato art. 20 l.r. n. 71/1978 ) cfr. anche C.G.A. decisione 25.05.2009, n. 481 (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 18.02.2010 n. 1953 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Realizzazione di un soppalco - Natura dell’intervento - Restauro o risanamento conservativo - Esclusione - Ristrutturazione edilizia - Fondamento - Art. 10, c. 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001.
La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo (i quali presuppongono, ai sensi dell'art. 3, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, la conservazione di elementi, anche strutturali, degli edifici, che siano comunque preesistenti, ovvero l'inserimento di elementi nuovi, che abbiano tuttavia carattere accessorio), ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera c) del comma primo dell'articolo 10 d.P.R. n. 380/2001, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (TAR Campania-Napoli, sez. IV, 28.11.2008, n. 20563) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 18.02.2010 n. 1953 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Locali soppalcati - Abitabilità e agibilità - Regolamento di igiene - Rispetto dei requisiti - Sussiste.
Come si evince dalla documentazione in atti (verbale di sopralluogo 17.07.1998), la superficie occupata dal soppalco (13 mq.) è inferiore ad un terzo della superficie complessiva dei locali di vendita (mq. 131); risulta, inoltre, che il soppalco presenta nella parte inferiore un'altezza di m. 2,27 e nella parte superiore, adibita ad uso ufficio, un'altezza di m. 2,10 e che il rapporto aeroilluminante è "regolamentare".
Pertanto il soppalco realizzato dalla società ricorrente rispetta i requisiti specificamente prescritti dall'art. 3.6.0 del regolamento di igiene per rendere i locali soppalcati abitabili ed agibili, con la conseguente illegittimità dell'ordinanza (che ingiunge alla società di procedere all'effettuazione delle opere di adeguamento) nella parte in cui contesta alla ricorrente insussistenti difformità rispetto alle previsioni del regolamento di igiene (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 18.01.2010 n. 65 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATA: I soppalchi rientrano nel novero delle opere interne non soggette a concessione di costruzione, laddove non incidano sulla sagoma e sui prospetti della costruzione.
La disposizione dirigenziale impugnata ingiungeva la demolizione d’ufficio delle seguenti opere realizzate senza il permesso di costruire: soppalco di mt. 1,50 x 3,30 a mt. 2,00 d’altezza dal calpestio interno e a mt. 1,70 dal solaio di copertura.
Al riguardo, deve condividersi l’orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza degli artt. 9 e 26 L. 28.02.1985 n. 47, secondo cui i soppalchi rientrano nel novero delle opere interne non soggette a concessione di costruzione, laddove non incidano sulla sagoma e sui prospetti della costruzione (TAR Firenze n. 21 del 07.02.1997, “La costruzione (o la ricostruzione) di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito, sbratto o ripostiglio, all'interno di un appartamento (o di un esercizio commerciale) per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume né aumento della superficie utile né modifica della destinazione d'uso dell'immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, e ciò anche nel caso in cui le dimensioni del manufatto e, soprattutto, la circostanza che per la sua realizzazione occorra la demolizione di un controsoffitto e la posa in opera di un solaio ad una diversa quota d'imposta, ricorrendo in tale ipotesi una fattispecie di restauro e risanamento conservativo in quanto, pur introducendo un quid novi, si rivela rispettoso delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio e non comporta una destinazione d'uso con esse incompatibile”; TAR Lazio-Roma n. 962 del 17.05.1996; TAR Lazio-Roma n. 1161 del 15.07.1997 “La realizzazione di un soppalco con struttura in ferro e legno di ridotte dimensioni all'interno di locale con destinazione commerciale, ai fini di una migliore sistemazione ed utilizzazione dello stesso -e che non risulti in contrasto con la disciplina urbanistica della zona, non rechi modifiche della sagoma o dei prospetti della costruzione o aumento del numero delle superfici utili, del numero delle unità immobiliari o della destinazione di zona e che non sia pregiudizievole alla statica dell'immobile- non comporta l'obbligo di munirsi di concessione edilizia”).
Pertanto, essendo i lavori descritti nell'impugnato provvedimento qualificabili in termini di opere interne di modestissime dimensioni, che non comportano aumento di volume né aumento della superficie utile né modifica della destinazione d'uso dell'immobile, si palesa illegittima la irrogazione della sanzione del ripristino (in ciò prescindendosi dalla altezza del realizzato soppalco).
L’Amministrazione comunale avrebbe infatti dovuto valutare, trattandosi –per quanto sopra- di opere sottoposte al regime della DIA, l’applicazione della semplice sanzione pecuniaria (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 27.03.2007, n. 2859) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 09.11.2009 n. 7068 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Quesito 9 - Sulla realizzazione di una veranda e di un soppalco e sul titolo edilizio necessario (Geometra Orobico n. 6/2009).

EDILIZIA PRIVATA: Opere interne (soppalco).
Le opere interne ed in genere una diversa ripartizione interna degli ambienti non richiedono il permesso di costruire, perché non aumentano il volume del fabbricato o la sua superficie.
Tuttavia se, all’interno di un vano preesistente e lungo a sua altezza, si realizza un piano intermedio orizzontale (cosiddetto soppalco) non destinato a finalità esclusivamente estetiche, se cioè, per le dimensioni e caratteristiche dell’unità abitativa, si realizza un nuovo vano effettivamente abitabile, è necessario il permesso di costruire trattandosi di intervento potenzialmente idoneo ad incidere sul carico urbanistico (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 26.06.2009 n. 26566 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla necessità o meno del permesso di costruire per realizzare un soppalco.
Con riferimento ai soppalchi, quanto alla necessità o meno di titolo abilitativo al fine della realizzazione degli stessi, occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell’intervento, può essere sufficiente una Denuncia di inizio di attività (DIA) dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia (oggi permesso di costruire).
Deve ritenersi sufficiente una DIA nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensioni e al servizio della preesistente unità immobiliare (TAR Salerno 883 - 04.09.2003) mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico (cfr. TAR Campania Napoli, sez. IV, 28.11.2008, n. 20563).
Si è, quindi, giustamente ritenuto che la realizzazione di un soppalco che comporta la riorganizzazione interna dell'immobile ampliandone considerevolmente le superfici e riorganizzando i volumi determina un vero e proprio intervento di ristrutturazione edilizia e necessita di permesso di costruire (in termini TAR Campania Napoli, sez. IV, 10.12.2007, n. 15871; TAR Piemonte Torino, sez. I, 17.12.2007, n. 3714), o in alternativa di D.I.A. proposta ai sensi dell’art. 22 DPR n. 380/2001, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 27.12.2002, n. 301 (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 16.04.2009 n. 1980 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2008

EDILIZIA PRIVATA: Fattispecie in materia di ristrutturazione - Realizzazione di soppalco.
La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo (i quali presuppongono, ai sensi dell'art. 3, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, la conservazione di elementi, anche strutturali, degli edifici, che siano comunque preesistenti, ovvero l'inserimento di elementi nuovi, che abbiano tuttavia carattere accessorio), ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera c) del comma primo dell'articolo 10 d.P.R. n. 380/2001, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (massima tratta da www.studiospallino.it - TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 28.11.2008 n. 20563 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Realizzazione soppalco.
La realizzazione di un soppalco all'interno di una preesistente abitazione necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire (o della DIA alternativa al permesso) atteso che l'art. 10, comma primo, lett. c), del d.P.R. 06.06.2001 n. 380 assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, senza la necessità che concorrano tutte le condizioni previste nello stesso articolo (modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici) in quanto queste sono alternative, come ricavasi dall'uso della disgiuntiva nel citato testo normativo (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 14.11.2008 n. 42539 - tratto da
www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Realizzazione soppalco.
La realizzazione di un soppalco all'interno di una preesistente abitazione necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire (o della DIA alternativa al permesso), atteso che l'art. 10, comma primo, lett. c), del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, senza la necessità che concorrano tutte le condizioni previste nello stesso articolo (modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici), in quanto queste sono alternative, come ricavasi dall'uso della disgiuntiva nel citato testo normativo (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 04.06.2008 n. 22240 - tratto da www.lexambiente.it).

anno 2007

EDILIZIA PRIVATA: Fattispecie in materia di ristrutturazione - Soppalchi.
In ordine al titolo abilitativo per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell’intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una d.i.a. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensioni e al servizio della preesistente unità immobiliare (TAR Salerno 883 - 04.09.2003) mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.P.R. 06.06.2001 n. 380, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico.
Si è quindi giustamente ritenuto che la realizzazione di un soppalco che comporta la riorganizzazione interna dell'immobile ampliandone considerevolmente le superfici e riorganizzando i volumi determina un vero e proprio intervento di ristrutturazione edilizia e necessita di concessione edilizia (in termini TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste n. 473 del 28.06.2003, Cassazione penale, sez. III, 14.06.2000) (massima tratta da www.studiospallino.it - TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 10.12.2007 n. 15871 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Soppalco - Natura di opera interna - Ristrutturazione edilizia - Permesso di costruire - Non necessita - Fattispecie.
La costruzione di un soppalco ha natura di opera interna, priva di autonomia funzionale, inidonea a determinare modifiche della sagoma e dei prospetti e perciò soggetta al regime della denuncia di inizio attività (TAR Campania-Napoli, sez. II, 19.10.2006 n. 8680; TAR Calabria-Catanzaro, saez. II, 24.04.2006 n. 406) poiché rientrante nell’accezione lata di “ristrutturazione edilizia” (TAR Piemonte Torino, Sez I, 15.02.2006 n. 910). Fattispecie: “mezzanino”, presuntivamente riattato a soppalco nel corso dei lavori di ristrutturazione (TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 11.04.2007 n. 3329 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Fattispecie in materia di ristrutturazione - Soppalchi.
L’abuso in contestazione (“soppalco ed opera accessoria abusivamente realizzate all’interno di locale dell’ex macello”) ha, senza dubbio alcuno, natura di opera interna, priva di autonomia funzionale, inidonea a determinare modifiche della sagoma e dei prospetti e perciò soggetta al regime della denuncia di inizio attività (TAR Campania Napoli, sez. II, 19.10.2006 n. 8680; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 24.04.2006 n. 406) poiché rientrante nell’accezione lata di “ristrutturazione edilizia” (TAR Piemonte Torino, sez I, 15.02.2006 n. 910).
Di conseguenza, è sproporzionata la sanzione demolitoria adottata in relazione ad un simile abuso, in quanto eccessiva in riferimento ad opere edilizie abusive non necessitanti del titolo concessorio concessorio (rectius permesso di costruire) (ex multis TAR Campania Napoli sez. II, 19.10.2006 n. 8680) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 11.04.2007 n. 3329 - link a www.giustizia-amministrativa.it).