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56-DURC
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58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
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62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
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64-INDUSTRIA INSALUBRE
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67-L.R. 31/2014
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69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
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81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
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85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
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PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
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90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
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93-PUBBLICO IMPIEGO
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96-
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97-RUDERI
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dossier TENDE DA SOLE
anno 2018

EDILIZIA PRIVATAIl comune può vietare le tende.
Il comune può vietare ad una gelateria di installare una tenda solare retrattile troppo ingombrante. Specialmente se l'esercizio commerciale è posizionato in prossimità di un incrocio stretto e molto trafficato.

Lo ha chiarito il TAR Toscana, Sez. II, con la sentenza 25.07.2018 n. 1074.
Un esercente ha richiesto al comune l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con una tenda solare retrattile da posizionare sulla vetrina della gelateria. Contro il conseguente diniego l'interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo.
Il sopralluogo della polizia municipale ha evidenziato che la proiezione della tenda andrebbe ad interferire con l'incrocio stradale creando pericolo per i pedoni e gli utenti stradali. In pratica già lo spazio per la circolazione è molto ridotto in prossimità dell'esercizio commerciale. Con il posizionamento della tenda solare avremmo ulteriori criticità rappresentati anche dai clienti indotti a stazionare in prossimità dell'incrocio, degustando il gelato.
Quindi ha fatto bene il comune a negare l'autorizzazione
(articolo ItaliaOggi del 27.07.2018).
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MASSIMA
4 – Rileva in via preliminare il Collegio che si è nella specie in presenza di un atto di diniego alla “occupazione di suolo pubblico con ripari esterni” dotato di plurimi supporti motivazionali, con l’effetto che è sufficiente la legittimità di uno dei richiamati profili motivazionali per giustificare l’adozione dell’atto, anche prescindendo dalla correttezza delle ulteriori giustificazioni.
5 – Il primo profilo motivazionale del gravato provvedimento è correlato al parere negativo espresso dalla Polizia Municipale, in esito a sopralluogo dell’area; si legge che “si esprime diniego rilevato che la proiezione della tenda andrebbe ad occupare un’area di intersezione di una strada a doppio senso di circolazione (via Ruga di Fuori) con via di Gracciano nel Corso dove è già presente una piazzola di scarico e carico, riducendo in modo considerevole lo spazio disponibile al transito dei veicoli, causando pericolo per la viabilità stradale e pedonale”.
Il suddetto profilo motivazionale è contestato con il primo motivo di gravame, che non appare invero convincente in alcuna delle sue articolazioni.
5.1 – In primo luogo non convince la censura di eccesso di potere per contraddittorietà, fondata sull’assunto che problemi di ingombro della sede stradale avrebbero semmai dovuto essere posti con riferimento all’istanza di installazione di fioriere piuttosto che in relazione alla richiesta di installazione di tenda retrattile che non incide sulla circolazione.
In relazione a tale profilo di censura il Collegio osserva che la illegittimità dell’atto qui gravato non può trarsi dal confronto con il diverso assenso a suo tempo concesso alla installazione di vasi di fiori, stante il diverso oggetto delle due procedure e quindi la non sovrapponibilità tra le due valutazioni compiute dall’Amministrazione.
L’atto qui gravato deve essere rapportato alla sua funzionalità all’interesse pubblico perseguito (sicurezza stradale), da cui trae la sua legittimità, che non può venir meno per contrasto con eventuale diversa valutazione in diverso procedimento (avente oggetto non comparabile).
Con specifico riferimento alla installazione della tenda retrattile che, ove aperta, incide con la sua proiezione sulla libera fruibilità della via pubblica in considerazione, le valutazioni compiute dall’Amministrazione non appaiono illogiche e quindi non risultano sindacabili in sede giurisdizionale, con valutazioni sostitutive della scelta tecnico-discrezionale compiuta dai competenti organi comunali.
Nella relazione della Polizia Municipale del 18.05.2018 si esplicita più diffusamente il contenuto del parere negativo, evidenziando la possibile “riduzione della visibilità in una intersezione che è strettissima”, potendone scaturire “situazioni di pericolo per pedoni e veicoli”, anche in relazione alla circostanza che la installazione della tenda “induce spontaneamente i pedoni e gli stessi clienti a stazionare davanti all’esercizio” (si consideri che l’esercizio stesso non ha concessione per occupazione dell’area pubblica dinanzi alla gelateria e che la tenda serve solo per evitare la rifrazione solare all’interno del negozio).
La censura di eccesso di potere risulta quindi infondata.

anno 2017

EDILIZIA PRIVATA: Rilevanza urbanistica di una tenda retrattile.
Una struttura esterna aperta, addossata per un lato all'edificio esistente costituita da elementi leggeri in legno, imbullonati, di sezione esigua, con un sistema di ombreggiatura consistente in un telo scorrevole in PVC retrattile mediante automatismo elettrico, da considerarsi come elemento di arredo in area pertinenziale all'attività commerciale” non dà origine ad alcun volume e, dunque, ad alcuna modifica permanente dello stato dei luoghi.
Siffatta struttura è congrua rispetto alle peculiari caratteristiche individuate dalla giurisprudenza, la quale ha osservato che le c.d. "pergotende", tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo; infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380 del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, mentre una struttura leggera destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche
(massima tratta da https://camerainsubria.blogspot.it).
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Con ricorso ritualmente proposto il sig. St.Vi.Bo. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso in data 11.05.2016 dal dirigente dell’area governo del territorio del Comune di Desio, con cui si è inibita la realizzazione di un pergolato all’interno del cortile dell’immobile sito alla Via ... n. 20 (Osteria della Ga.), oggetto di CIL presentata in data 26.04.2016.
In particolare, nella relazione tecnica allegata dal ricorrente alla citata comunicazione si è precisato:
   a) che il manufatto sarebbe stato costituito “da elementi in legno e dotato nella parte superiore di tenda retrattile, che avrà la funzione di ombreggiare soprattutto durante il periodo estivo e nelle ore centrali della giornata”;
   b) che si sarebbe trattato, quindi, di una “struttura esterna aperta, addossata per un lato all'edificio esistente costituita da elementi leggeri in legno, imbullonati, di sezione esigua, con un sistema di ombreggiatura consistente in un telo scorrevole in PVC retrattile mediante automatismo elettrico, da considerarsi come elemento di arredo in area pertinenziale all'attività commerciale”;
   c) che la struttura in questione sarebbe stata “installata su parete esterna all'edificio che si configura a tutti gli effetti come pergolato (pergotenda) che occupa in pianta una superficie di circa 37 mq, facilmente rimovibile senza opere demolitive, ma solo con un mero smontaggio, e che quindi rispetta quanto previsto dall'art. 79 del vigente regolamento edilizio comunale”;
   d) che il manufatto, “per le sue caratteristiche tecniche, non comporta né aumento di volume né di superficie coperta, non costituisce creazione o modificazione dell'organismo edilizio, non ne altera il prospetto o la sagoma e non modifica la destinazione d'uso della porzione di cortile esterno interessato”.
...
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con le precisazioni che seguono.
Con i tre motivi di ricorso, tra loro legati da stretta affinità tematica e come tali suscettibili di una trattazione congiunta, il ricorrente ha dedotto che la struttura indicata nella CIL del 26.04.2016 sarebbe stata priva di chiusure laterali, per tale ragione non dando origine ad alcun volume e, dunque, ad alcuna modifica permanente dello stato dei luoghi (cfr. pag. 3), sicché la pergotenda sarebbe stata urbanisticamente compatibile con la disciplina comunale (in particolare, con l’art. 26 delle norme di attuazione del piano delle regole).
Tale censura è fondata se si prende, anzitutto, in esame lo specifico contenuto della relazione tecnica allegata alla CIL del ricorrente, ove espressamente si è preannunciata la realizzazione di una “struttura esterna aperta, addossata per un lato all'edificio esistente costituita da elementi leggeri in legno, imbullonati, di sezione esigua, con un sistema di ombreggiatura consistente in un telo scorrevole in PVC retrattile mediante automatismo elettrico, da considerarsi come elemento di arredo in area pertinenziale all'attività commerciale”.
Tale conformazione è congrua rispetto alle peculiari caratteristiche individuate dalla giurisprudenza, la quale ha osservato che “le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380 del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera (…) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25.01.2017, n. 306).
Pertanto, sulla base della relazione tecnica di cui più sopra si è detto il programmato intervento avrebbe, in effetti, dovuto assolvere ad una funzione servente ed accessoria rispetto all’immobile in cui ha sede l’osteria di proprietà del ricorrente, risolvendosi in una struttura di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e quindi ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa.
Una struttura, quindi, che sarebbe stata priva di un autonomo carico urbanistico, in linea con l’obiettivo di “preservare lo spazio interno alla corte come spazio non edificato e non coperto”, previsto dall’art. 26 delle norme di attuazione del piano delle regole.
Distinto profilo riguarda, invece, le sopravvenienze rilevate dall’Amministrazione comunale in esito al sopralluogo effettuato in data 08.06.2017, che attengono a difformità esecutive della struttura, relative alle dimensioni della stessa e all’accertata esistenza di “pareti che possono essere chiuse con pannello trasparente avvolgibile”, con la conseguenza di “delimitare un locale utilizzabile come aperto nella bella stagione e completamente chiuso ed isolato nei mesi invernali, così da avere autonoma rilevanza edilizia, in quanto non configurabile, a differenza della pergotenda, in un semplice elemento di arredo esterno, e costituente invece incremento stabile della superficie di esercizio”.
Si tratta, con tutta evidenza, di vicende successive e scollegate dalla questione oggetto del presente giudizio (ossia l’autorizzabilità, o meno, di una pergotenda secondo le puntuali previsioni contenute nella CIL del 26.04.2016), le quali saranno, se del caso, contestate nell’ambito di un diverso procedimento di vigilanza edilizia.
Nei termini esposti, il ricorso va accolto e l’impugnato provvedimento inibitorio dev’essere annullato (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 07.11.2017 n. 2110 - link a www.giustizia-ammistrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'installazione di tende parasole sul terrazzo pertinenziale non comporta la realizzazione di un volume urbanistico e, pertanto, non rientra nell'alveo applicativo del permesso di costruire.
Sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, categoria nella quale rientrano quelli che realizzano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Una struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.
In particolare, in tali casi l'opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa. E considerata in tale contesto, la struttura in alluminio anodizzato si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.
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Con ricorso notificato in data 04.04.2016 e ritualmente depositato il 26 aprile successivo, la Sig.ra An.Sc. impugna l'ordinanza dirigenziale n. 30 del 04.02.2016, notificata il 05.02.2016, con la quale il dirigente del settore Pianificazione e Uso del Territorio le ha ingiunto la rimozione della tenda parasole installata sul terrazzo pertinenziale dell'unità immobiliare sita in via ... n. 2/C nel termine di giorni 90 perché non conforme alla delibera condominiale presentata ai fini del rilascio di permesso di costruire per la installazione di tende aggettanti sulla facciata del fabbricato.
...
Il ricorso è fondato.
Dagli atti di causa risulta che l’intervento in oggetto consiste nell’installazione di tende parasole sia sul lato nord/est del fabbricato che su quello ovest dello stesso, ed in particolare quella posizionato sul primo di detti lati “avrà dimensioni di ml. 10,00 per 4,40, inoltre sarà del tipo “a cappotto”…motorizzata di colore a strisce gialle e avorio, inoltre la struttura sarà costituita da una struttura in alluminio anodizzato di color avorio, mentre le tende posizionate sul lato ovest del fabbricato sono del tipo a caduta sempre di colore a strisce gialle e avorio, saranno sempre dotate di un sistema motorizzato ed avranno una lunghezza lineare di m 9,00”.
Tale intervento, come dedotto con l’assorbente primo motivo di ricorso, non comporta la realizzazione di un volume urbanistico e pertanto non rientra nell’alveo applicativo del permesso di costruire.
In un caso analogo, il Massimo Organo di GA ha affermato che “Sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, categoria nella quale rientrano quelli che realizzano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Una struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche. In particolare, in tali casi l'opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa. E considerata in tale contesto, la struttura in alluminio anodizzato si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27.04.2016, n. 1619).
Della riconducibilità dell’intervento al più favorevole regime della Dia/Scia mostra di avere consapevolezza lo stesso redattore del provvedimento impugnato, avendo richiamato l’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, che prevede la sola sanzione pecuniaria in caso di abuso. Inoltre, il ricorrente ha dato corso all’esecuzione delle opere dopo la presentazione della d.i.a. prot. n. 66058/2010 e la mera violazione di prescrizioni condominiali non può trasfigurare la consistenza dell’intervento in modo da renderlo soggetto al più gravoso permesso di costruire. Esse, infatti sottendono interessi di natura privatistica, che nulla hanno a che vedere con la rilevanza pubblicistica della disciplina urbanistica, fermo restando che alcuni elementi di origine civilistica possono assumere “una rilevanza qualificata nel procedimento di rilascio della concessione edilizia” (questa Sezione prima, 17.04.2014 n. 740).
Va quindi conclusivamente rilevata la fondatezza del ricorso, laddove, con effetto assorbente di ogni altra censura, si lamenta la inapplicabilità della sanzione ripristinatoria per la stessa consistenza dell’intervento, priva di rilievo plano-volumetrico.
Tanto premesso, il ricorso è fondato a va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 12.07.2017 n. 1170 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2016
EDILIZIA PRIVATA: L. Colucci, Tende parasole. Il diritto di veduta non deve comportare un sacrificio eccessivo del diritto del confinante (03.11.2016 - link a www.condominioweb.com).
anno 2015

EDILIZIA PRIVATA: L'intervento di montaggio tenda parasole è da qualificarsi come manutenzione straordinaria.
Questo Tribunale ha recentemente rilevato che: <<con riguardo alle tende parasole, il Collegio rileva che in giurisprudenza possono registrarsi tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio.
Secondo un'opposta opinione, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire.
Secondo, infine, una posizione intermedia, l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001>>,
Il Collegio condivide quest’ultima configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, del D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 11.11.2014, n. 164.
Infatti, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia.
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Il Collegio ritiene applicabile le considerazioni appena esposte anche al caso di specie, che non sono inficiate dalla circostanza rilevata da parte ricorrente secondo cui tali strutture avrebbero carattere duraturo a prescindere dal periodo in cui vengono concretamente utilizzate.
Sul punto, sempre con particolare riferimento alle tende parasole installate nell’ambito di attività del tipo di quella per cui è causa, la giurisprudenza amministrativa ha infatti rilevato che: <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire)>>.
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, l’intervento edilizio costituito dall’installazione di due strutture in ferro di supporto ad un tendaggio di copertura predisposto al fine di offrire riparo dal sole o dalla pioggia agli avventori del locale esercito dalla ricorrente rientrino nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria sottratte, quindi, al regime del Permesso di costruire.
Tali strutture, al più, sono assoggettate al regime semplificato della d.i.a. (ora s.c.i.a.), la cui inosservanza comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37, co. 1, del Testo unico dell’edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001.

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... per l'annullamento:
- delle ordinanze del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Campomarino nn. 21 e 22, prot. nn. 11358 e 11359 del 14.08.2007, aventi ad oggetto la rimozione, rispettivamente, di n. 1 struttura piramidale in ferro poggiante su 4 montanti e copertura con un telo plastificato per la superficie di mq 100 e n. 2 strutture analoghe per la superficie di 32 mq. nonché l'ordine di ripristino dello status quo ante;
- delle note prot. 5958 del 03.05.2007 e 6858 del 17.05.2007, dei verbali di polizia municipale del Comune di Campomarino n. 11/07 del 20.04.2007 e n. 12/2007 del 05.05.2007.
...
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Questo Tribunale in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio ha recentemente rilevato che: <<con riguardo alle tende parasole, il Collegio rileva che in giurisprudenza possono registrarsi tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio (TAR Lombardia Milano, sez. III, 31.07.2006, n. 1890).
Secondo un'opposta opinione, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire (TAR Basilicata, sez. I, 27.06.2008, n. 337).
Secondo, infine, una posizione intermedia, l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001
>>,
Il Collegio condivide quest’ultima configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, del D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 11.11.2014, n. 164.
Infatti, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia (così: TAR Molise, sez I, 04.05.2015, n. 181; TAR Molise, sez. I, 31.01.2014, n. 66).
Il Collegio ritiene applicabile le considerazioni appena esposte anche al caso di specie, che non sono inficiate dalla circostanza rilevata da parte ricorrente secondo cui tali strutture avrebbero carattere duraturo a prescindere dal periodo in cui vengono concretamente utilizzate.
Sul punto, sempre con particolare riferimento alle tende parasole installate nell’ambito di attività del tipo di quella per cui è causa, la giurisprudenza amministrativa ha infatti rilevato che: <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire)>> (così: Cons. Stato, sez. IV, 17.05.2010, n. 3127).
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, l’intervento edilizio costituito dall’installazione di due strutture in ferro di supporto ad un tendaggio di copertura predisposto al fine di offrire riparo dal sole o dalla pioggia agli avventori del locale esercito dalla ricorrente rientrino nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria sottratte, quindi, al regime del Permesso di costruire (cfr.: TAR Molise 181/2015, cit.; TAR Campania, Napoli Sez. IV, 12.10.2011, n. 5324; TAR Campania, Napoli Sez. IV, 16.12.2011, 5919).
Tali strutture, al più, sono assoggettate al regime semplificato della d.i.a. (ora s.c.i.a.), la cui inosservanza comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37, co. 1, del Testo unico dell’edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001 (cfr: TAR Molise 31.01.2014, n. 66).
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e le ordinanze gravate annullate (TAR Molise, sentenza 04.12.2015 n. 459 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla qualificazione dell'intervento di installazione tenda parasole.
Con riguardo alle tende parasole, il Collegio rileva che in giurisprudenza possono registrarsi tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio.
Secondo un'opposta opinione, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire.
Secondo, infine, una posizione intermedia, l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio condivide quest’ultima configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 11.11.2014, n. 164.
Infatti, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia.
Con particolare riferimento alle tende parasole installate proprio nell’ambito di attività del tipo di quella oggetto del presente giudizio, il Consiglio di Stato ha rilevato che: <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire)>>.
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, l’intervento edilizio costituito dall’installazione di una struttura di supporto di una tenda rientri, per quanto di una certa ampiezza, nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria e che quindi non sia sottoposto al regime del Permesso di costruirre..
Il Collegio osserva ancora, per ragioni di completezza, che a seguito delle modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 prima dall’art. 5, del D.L. 25.03.2010, n. 40 (convertito con L. 22.05.2010, n. 73), e in ultimo con il D.L. 12.09.2014, n. 133, che ha convertito in legge il d.l. 11.09.2014, sul regime giuridico degli interventi di manutenzione straordinaria (entrate in vigore in data successiva a quella di accertamento delle opere per cui è causa), tali interventi possono ormai essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest’ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00.

... per l'annullamento dell’ordinanza n. 7 prot. 1986 del 06.03.2014 notificata il 10.03.2014 con cui il Responsabile del Terzo Settore del Comune di Agnone ha ingiunto al sig. -OMISSIS- di demolire l'opera realizzata e ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.
...
Con riguardo alle tende parasole, il Collegio rileva che in giurisprudenza possono registrarsi tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio (TAR Lombardia Milano, sez. III, 31.07.2006, n. 1890).
Secondo un'opposta opinione, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire (TAR Basilicata, sez. I, 27.06.2008, n. 337).
Secondo, infine, una posizione intermedia, l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio condivide quest’ultima configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 11.11.2014, n. 164.
Infatti, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia (cfr. TAR Campania Napoli Sez. IV, 02.12.2008, n. 20791).
Con particolare riferimento alle tende parasole installate proprio nell’ambito di attività del tipo di quella oggetto del presente giudizio, il Consiglio di Stato ha rilevato che: <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire)>> (Cons. Stato, sez. IV, 17.05.2010, n. 3127).
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, l’intervento edilizio costituito dall’installazione di una struttura di supporto di una tenda rientri, per quanto di una certa ampiezza, nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria e che quindi non sia sottoposto al regime del Permesso di costruire (TAR Campania, Napoli Sez. IV, 12.10.2011, n. 5324; TAR Campania, Napoli Sez. IV, 16.12.2011, 5919).
Il Collegio osserva ancora, per ragioni di completezza, che a seguito delle modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 prima dall’art. 5, del D.L. 25.03.2010, n. 40 (convertito con L. 22.05.2010, n. 73), e in ultimo con il D.L. 12.09.2014, n. 133, che ha convertito in legge il d.l. 11.09.2014, sul regime giuridico degli interventi di manutenzione straordinaria (entrate in vigore in data successiva a quella di accertamento delle opere per cui è causa), tali interventi possono ormai essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest’ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00 (cfr. TAR Campania, sez. IV, 01.12.2014, n. 6197) (TAR Molise, sentenza 04.05.2015 n. 181 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2013

EDILIZIA PRIVATA: Le opere appartenenti alla tipologia de qua (ndr: tenda con struttura metallica ancorata alla parete e al pavimento, e copertura in telo ombreggiante) sono configurabili come interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001, ciò in quanto "le tende solari, pur essendo destinate ad alterare la facciata dell'edificio cui accedono (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio (in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica dell'immobile principale, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia)".
Consegue, dalla predetta qualificazione dell'intervento de quo, la sua estraneità al regime demolitorio, presupponente la necessità -non riscontrabile nella specie- dell'acquisizione del permesso di costruire ai fini della sua legittima realizzazione.
Come statuito con la sentenza citata, infatti, a seguito delle modifiche apportate all'art. 6 D.P.R. n. 380/2001 dall'art. 5, del D.L. 25.03.2010, n. 40 (convertito con L. 22.05.2010, n. 73), gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest'ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00.

Iniziando dall'opera costituita da "tenda con struttura metallica ancorata alla parete e al pavimento, e copertura in telo ombreggiante", deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale ben rappresentato da TAR per la Campania, Napoli, Sez. IV, 16.12.2011, n. 5919, a mente del quale le opere appartenenti alla tipologia de qua sono configurabili come interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001, ciò in quanto "le tende solari, pur essendo destinate ad alterare la facciata dell'edificio cui accedono (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio (in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica dell'immobile principale, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia)".
Consegue, dalla predetta qualificazione dell'intervento de quo, la sua estraneità al regime demolitorio, presupponente la necessità -non riscontrabile nella specie- dell'acquisizione del permesso di costruire ai fini della sua legittima realizzazione.
Come statuito con la sentenza citata, infatti, a seguito delle modifiche apportate all'art. 6 D.P.R. n. 380/2001 dall'art. 5, del D.L. 25.03.2010, n. 40 (convertito con L. 22.05.2010, n. 73), gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest'ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00 (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 21.06.2013 n. 1377  - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La tenda (da sole) è più che amovibile nell’immediato ed avvolgibile in sé. La stessa è oggettivamente precaria e di carattere occasionale senza che ne risulti alcun aumento volumetrico di aspetto tridimensionale e stabile; la medesima sembra anche atteggiarsi come di utilità alla struttura principale quale pertinenza.
Conseguentemente, è illegittimo l'ordine di rimozione della stessa in quanto installata abusivamente sulla presunzione della necessità preventiva di un permesso comunale.

... per l'annullamento dell'ordine di rimozione di tenda da sole e canale di raccolta acque piovane prot. n. 16886/12.
...
Con l’ordinanza qui impugnata è stato imposto al ricorrente di rimuovere e demolire una tenda da sole, non meglio descritta nello stesso atto di cui sopra ed un canale di gronda e di scolo dell’acqua piovana disposto in fregio ad una finestra di un appartamento altrui il cui proprietario è stato qui chiamato in giudizio, ritenendo il Comune medesimo trattarsi, nel caso, di opere necessitanti un preventivo permesso qualificandosi così le stesse ed allo stato di carattere abusivo.
Ovviamente la difesa del ricorrente, ritenendo essere stata messa in campo una fallace interpretazione di varie norme di cui al DPR 3820/2001 e alla L.R. 12/2005 e l’insistenza di vari profili del vizio di eccesso di potere, ha finito col concludere che le opere sopra descritte non necessiterebbero di alcun titolo legittimante data la loro natura e la loro funzione.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha controbattuto ritenendo infondato il ricorso.
All’Udienza Pubblica dell’08/05/2013, la causa è stata spedita in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ed invero la tenda è più che amovibile nell’immediato ed avvolgibile in sé. La stessa è oggettivamente precaria e di carattere occasionale senza che ne risulti alcun aumento volumetrico di aspetto tridimensionale e stabile; la medesima sembra anche atteggiarsi come di utilità alla struttura principale quale pertinenza.
Per quanto riguarda invece il canale di scolo, a tutto concedere, lo stesso può definirsi come strumento di sostanziale manutenzione teso ad evitare infiltrazioni ed umidità. Ovviamente simili declinazioni lasciano salvi tutti i diritti di terzi in relazione ad eventuali vertenze privatistiche.
Le spese di lite della presente vertenza sono a carico del Comune soccombente e sono quantificate in dispositivo, data la vasta letteratura giurisprudenziale conforme all’esito di cui sopra (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 16.05.2013 n. 468 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Posizionamento telo ombreggiante.
La sentenza affronta il tema della rilevanza penale degli interventi edilizi “minimi” (con nota dell'Avv. Alessandro Brustia) (link a www.lexambiente.it - TRIBUNALE di Novara, sentenza 14.05.2013 n. 656).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATAL’istallazione di tende solari rientra nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determina alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario è costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
Infatti, le tende solari, pur essendo destinate ad alterare la facciata dell'edificio cui accedono (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio (in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica dell’immobile principale, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia).
L’assenza della necessità del permesso di costruire ha, inoltre, ricevuto l'avallo del Consiglio di Stato in relazione ad una fattispecie di maggiore gravità rispetto a quella oggi in discussione, secondo cui <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire)>>).
Il Collegio osserva peraltro, al riguardo, che a seguito delle modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 5, del D.L. 25.03.2010, n. 40 (convertito con L. 22.05.2010, n. 73) sul regime giuridico degli interventi di manutenzione straordinaria, tali interventi possono ormai essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest’ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00.
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Il fatto che l’area dell’intervento sia sottoposta a vincolo paesaggistico comporta in ogni caso la necessità per l’interessato di munirsi dell’autorizzazione della competente Sovrintendenza.
Pur trattandosi, infatti, di intervento di manutenzione straordinaria, l’autorizzazione è comunque necessaria, in quanto si tratta di un intervento che, per sua natura, altera (anche se in modo del tutto transeunte e contingente) lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (cfr. art. 149, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004).
L’autorizzazione paesaggistica potrebbe eventualmente essere rilasciata in sanatoria, trattandosi, per l’espressa codificazione normativa appena riportata, di intervento potenzialmente sussumibile nella fattispecie derogatoria di cui all’articolo 167, comma 4, lett. “a”, D.Lgs. n. 42/2004 (riguardante lavori che non hanno determinato creazione di superfici utili o di volumi), nonché –per quanto più sopra considerato in ordine alla natura giuridica dell’intervento in questione- in quella di cui alla lett. “c” della medesima disposizione (concernente lavori integranti interventi di manutenzione straordinaria).
Il ricorso merita accoglimento.
Il provvedimento gravato si fonda sull'erroneo presupposto che il contestato intervento sia sottoposto al regime del permesso di costruire.
Come compiutamente evidenziato dalla recente sentenza di questa Sezione n. 5324 del 12.10.2011, sulla problematica concernente l’individuazione del titolo edilizio necessario per l'istallazione di tende solari, si registravano in giurisprudenza, prima della modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 5 D.L. 25.03.2010, n. 40, tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, si sarebbe trattato di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiedeva, in quanto tale, alcun titolo concessorio (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 31.07.2006, n. 1890).
Secondo un'opposta opinione, invece, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del permesso di costruire (cfr. TAR Basilicata, sez. I, 27.06.2008, n. 337).
A parere, infine, di una posizione intermedia (espressa proprio da questa Sezione con la sentenza 02.12.2008, n. 20791), l’istallazione di tende solari rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio ribadisce, in accordo con quanto recentemente espresso nella già richiamata sentenza n. 5324 del 12.10.2011, di condividere la riferita configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001.
Infatti, le tende solari, pur essendo destinate ad alterare la facciata dell'edificio cui accedono (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio (in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica dell’immobile principale, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia).
Al riguardo, difatti, l’articolo 6, comma 1, lettera d), del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli fa rientrare fra le opere di manutenzione straordinaria, le <<opere finalizzate alla sistemazione di spazi esterni, che non comportino la realizzazione di superfici utili o volumi, quali: - realizzazione di giardini, opere di arredo, quali vasche, aiuole per impianti floreali o arborei, fontane, eccetera; realizzazione di pergolati, grillages e gazebi>>.
L’assenza della necessità del permesso di costruire ha, inoltre, ricevuto l'avallo del Consiglio di Stato in relazione ad una fattispecie di maggiore gravità rispetto a quella oggi in discussione (cfr. C.d.S., sez. IV, 17.05.2010, n. 3127, secondo cui <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire)>>).
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, il contestato intervento edilizio rientri nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria e che quindi fosse sottoposto, alla data in cui è stato realizzato, al regime della denuncia di inizio attività, all’epoca applicabile a tale categoria di opere, ai sensi delle richiamate disposizioni normative di cui agli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio osserva peraltro, al riguardo, che a seguito delle modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 5, del D.L. 25.03.2010, n. 40 (convertito con L. 22.05.2010, n. 73) sul regime giuridico degli interventi di manutenzione straordinaria (entrate in vigore in data successiva a quella di realizzazione delle opere per cui è causa), tali interventi possono ormai essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest’ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che l'impugnato provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi risulti affetto dai vizi denunciati dal momento che esplicitamente postula che per la sua realizzazione sia necessario il permesso di costruire.
Si tratta, infatti, per quanto più sopra esposto, di affermazione assolutamente non corretta sul piano giuridico.
Nella sua memoria difensiva, il Comune di Napoli mostra di condividere la suindicata impostazione secondo cui l'intervento in questione è ascrivibile alla tipologia della manutenzione straordinaria (sottoposto quindi a denuncia di inizio attività).
Tuttavia, deduce che non risulta l'interessato abbia presentato alcuna denuncia in tal senso e pertanto, l'intervento in questione sarebbe stato realizzato “senza titolo” e quindi l'impugnato ordine demolitorio sarebbe pienamente legittimo ai sensi dell'articolo 27, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001.
Inoltre, l’avvocatura comunale eccepisce l’inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente non avrebbe difatti contestato che l’area in questione sia sottoposta a vincolo paesaggistico ovverosia il presupposto in base ai quali è stata ordinata la demolizione ai sensi del citato articolo 27, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio, al riguardo, ritiene di non discostarsi sostanzialmente da quanto recentemente espresso nell’analogo caso di cui alla già citata sentenza di questa Sezione n. 5324 del 12.10.2011, sia pure in base ad argomentazioni parzialmente diverse.
Le argomentazioni difensive dell’avvocatura comunale (che introducono un nuovo elemento di valutazione in sede giudiziale e che quindi sarebbero tecnicamente inammissibili, per il divieto di integrazione “postuma” della motivazione), non possono tuttavia essere condivise, in quanto da un lato contrastano con l’obiettiva circostanza che l’unico profilo motivazionale contenuto nel provvedimento impugnato sia quello dell’asserita –ma erronea- necessità del permesso di costruire (senza alcuna altra distinzione o specificazione) e, dall’altro, non tengono conto dell’autonomia dei due diversi titoli, quello edilizio e quello paesaggistico, sancita normativamente dall’art. 146, comma quarto, D.Lgs. n. 42/2004.
Inoltre, la semplice menzione della circostanza che l’area in questione sia sottoposta a vincolo paesaggistico e l’indicazione dell’art. 27, comma 2, della legge n. 380/2001 non costituiscono un autonomo motivo dell’atto gravato tale da giustificare da solo il provvedimento negativo, facente sorgere l’onere di impugnativa.
Anzi, al contrario, il mero riferimento a tali circostanze, in assenza di alcuna specificazione in ordine alla mancanza di autorizzazione paesaggistica ed alla deduzione di tale circostanza come presupposto della misura sanzionatoria, non è sufficiente a far considerare l’aspetto dell’assenza di titolo paesaggistico quale motivazione della misura sanzionatoria, che si concentra invece sul profilo della necessità del permesso di costruire.
Al riguardo, il fatto che l’area dell’intervento sia sottoposta a vincolo paesaggistico -pur non mutando per quanto anzidetto la questione per quanto riguarda la legittimità del provvedimento gravato- comporta in ogni caso la necessità per l’interessato di munirsi dell’autorizzazione della competente Sovrintendenza.
Pur trattandosi, infatti, di intervento di manutenzione straordinaria, l’autorizzazione è comunque necessaria, in quanto si tratta di un intervento che, per sua natura, altera (anche se in modo del tutto transeunte e contingente) lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (cfr. art. 149, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004).
L’autorizzazione paesaggistica potrebbe eventualmente essere rilasciata in sanatoria, trattandosi, per l’espressa codificazione normativa appena riportata, di intervento potenzialmente sussumibile nella fattispecie derogatoria di cui all’articolo 167, comma 4, lett. “a”, D.Lgs. n. 42/2004 (riguardante lavori che non hanno determinato creazione di superfici utili o di volumi), nonché –per quanto più sopra considerato in ordine alla natura giuridica dell’intervento in questione- in quella di cui alla lett. “c” della medesima disposizione (concernente lavori integranti interventi di manutenzione straordinaria).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini e per le ragioni suindicate, con conseguente annullamento dell'impugnata Disposizione Dirigenziale (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 16.12.2011 n. 5919 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'installazione di n. 3 tende solari estensibili per complessivi ml. 17,00 x 3,00 di sporgenza si configura quale intervento di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001.
Infatti, le tende solari, pur essendo destinate ad alterare la facciata dell'edificio cui accedono (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio (in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica dell’immobile principale, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia).
L’assenza della necessità del permesso di costruire ha, inoltre, ricevuto l'avallo del Consiglio di Stato in relazione ad una fattispecie di maggiore gravità rispetto a quella oggi in discussione, secondo cui <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire)>>.
Tuttavia è bene notare al riguardo, ancorché non applicabile al caso di specie (in quanto sono state introdotte in data successiva a quella di realizzazione delle opere per cui è causa), che le modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 5 D.L. 25.03.2010, n. 40 (conv. L. 22.05.2010, n. 73) sul regime giuridico degli interventi di manutenzione straordinaria comporta che tali interventi possono ormai essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest’ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00.
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Il fatto che l’area dell’intervento sia sottoposta a vincolo paesaggistico comporta in ogni caso la necessità per l’interessato di munirsi dell’autorizzazione della competente Sovrintendenza.
Pur trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria, l’autorizzazione è comunque necessaria, in quanto si tratta di un intervento che, per sua natura, altera (anche se in modo del tutto transeunte e contingente) lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (cfr. art. 149, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004).
Si tratta tuttavia di un intervento di <<lieve entità>>, per il quale è applicabile la procedura semplificata disciplinata dal D.P.R. 09.07.2010 n. 139, come stabilito dal relativo Allegato 1, n. 16, che espressamente ricomprende tra tali interventi quelli concernenti la <<collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi>> (come nel caso di specie, in cui la tenda è tra l’altro funzionale alla migliore fruizione del corrispondente suolo pubblico di cui il ricorrente è legittimo concessionario).
L’autorizzazione paesaggistica può inoltre essere rilasciata in sanatoria, trattandosi, per l’espressa codificazione normativa appena riportata, di intervento di lieve entità, perfettamente sussumibile, quindi, nella fattispecie derogatoria di cui all’articolo 167, comma 4, lett. “a”, D. Lgs. n. 42/2004 (riguardante lavori che non hanno determinato creazione di superfici utili o di volumi), nonché –per quanto più sopra considerato in ordine alla natura giuridica dell’intervento in questione- in quella di cui alla lett. “c” della medesima disposizione (concernente lavori integranti interventi di manutenzione straordinaria).

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come infatti esattamente dedotto dal ricorrente con la prima censura (e come già osservato da questa Sezione in sede cautelare), l’impugnato provvedimento si fonda sull'erroneo presupposto che il contestato intervento (consistente nell'istallazione, nel giugno del 2009, nello spazio antistante l'ingresso dell'esercizio commerciale sito alla via Partenope n. 11, di <<n. 3 tende solari estensibili per complessivi ml. 17,00 x 3,00 di sporgenza>>) sia sottoposto al regime del permesso di costruire (e non invece a quello della Denuncia di Inizio Attività, ratione temporis applicabile alla fattispecie).
In ordine alla problematica concernente l’individuazione del titolo edilizio necessario per l'istallazione di tende solari, occorre rilevare che, in giurisprudenza, prima della modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 5 D.L. 25.03.2010, n. 40 (conv. L. 22.05.2010, n. 73), si potevano registrare tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 31.07.2006, n. 1890).
Secondo un'opposta opinione, invece, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del permesso di costruire (cfr. TAR Basilicata, sez. I, 27.06.2008, n. 337).
Secondo, invece, una posizione intermedia (espressa proprio da questa Sezione con la sentenza 02.12.2008, n. 20791), l’istallazione di tende solari rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio condivide pienamente la riferita configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001. Infatti, le tende solari, pur essendo destinate ad alterare la facciata dell'edificio cui accedono (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio (in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica dell’immobile principale, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia).
Non è un caso che, in particolare, per quanto riguarda le opere eseguite nel territorio comunale, il Comune di Napoli espressamente annoveri, nel proprio regolamento edilizio, l’installazione di tende solari nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria (cfr. art. 6, comma primo, lett. g), R.E., che fa a tal fine testuale riferimento agli interventi di <<realizzazione, modifica o integrazione di mostre, vetrine, tende e insegne per gli esercizi commerciali, terziari o artigianali>>).
Tale configurazione ha inoltre ricevuto l'avallo del Consiglio di Stato in relazione ad una fattispecie di maggiore gravità rispetto a quella oggi in discussione (cfr. C.d.S., sez. IV, 17.05.2010, n. 3127, secondo cui <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire)>>).
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, il contestato intervento edilizio rientri nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria e che quindi fosse sottoposto, alla data in cui è stato realizzato, al regime della denuncia di inizio attività, all’epoca applicabile a tale categoria di opere, ai sensi delle richiamate disposizioni normative di cui agli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
E’ bene notare infatti, al riguardo, che le modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 5 D.L. 25.03.2010, n. 40 (conv. L. 22.05.2010, n. 73) sul regime giuridico degli interventi di manutenzione straordinaria (secondo cui tali interventi possono ormai essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest’ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00), non possono essere considerate applicabili alla presente fattispecie, in quanto sono state introdotte in data successiva a quella di realizzazione delle opere per cui è causa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che l'impugnato provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi risulti affetto dei vizi denunciati con la prima censura, dal momento che non soltanto omette di qualificare la natura giuridica dell'intervento contestato, ma esplicitamente postula che per la sua realizzazione sia necessario il permesso di costruire.
Si tratta, infatti, per quanto più sopra esposto, di affermazione assolutamente non corretta sul piano giuridico (che tra l'altro contraddice immotivatamente le risultanze della richiamata istruttoria tecnica del 28/05/2010, in cui si rileva invece che si tratta di manutenzione straordinaria, sottoposta a dichiarazione inizio attività).
Nella sua memoria difensiva, il Comune di Napoli mostra di condividere tale impostazione. Afferma infatti che l'intervento in questione è ascrivibile alla tipologia della manutenzione straordinaria, sottoposto quindi a denuncia di inizio attività. Tuttavia, osserva ancora che l'interessato non ha presentato alcuna denuncia in tal senso e che, inoltre, non ha acquisito il parere favorevole della Sovrintendenza (che sarebbe stato necessario, stante il vincolo paesaggistico gravante sull'area dell'intervento). Nella specie, pertanto, l'intervento in questione sarebbe stato realizzato “senza titolo” e quindi l'impugnato ordine demolitorio sarebbe pienamente legittimo ai sensi dell'articolo 27, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001.
Le argomentazioni difensive dell’avvocatura comunale (che introducono un nuovo elemento di valutazione in sede giudiziale e che quindi sarebbero tecnicamente inammissibili, per il divieto di integrazione “postuma” della motivazione), non possono tuttavia essere condivise, in quanto da un lato contrastano con l’obiettiva circostanza che l’unico profilo motivazionale contenuto nel provvedimento impugnato sia quello dell’asserita –ma erronea- necessità del permesso di costruire (senza alcuna altra distinzione o specificazione) e, dall’altro, non tengono conto dell’autonomia dei due diversi titoli, quello edilizio e quello paesaggistico, sancita normativamente dall’art. 146, comma quarto, D.Lgs. n. 42/2004.
In ogni caso, il fatto che l’area dell’intervento sia sottoposta a vincolo paesaggistico non muta i termini della questione, ma comporta semplicemente la necessità per l’interessato di munirsi dell’autorizzazione della competente Sovrintendenza.
Pur trattandosi infatti di intervento di manutenzione straordinaria, l’autorizzazione è comunque necessaria, in quanto si tratta di un intervento che, per sua natura, altera (anche se in modo del tutto transeunte e contingente) lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (cfr. art. 149, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004).
Si tratta tuttavia di un intervento di <<lieve entità>>, per il quale è applicabile la procedura semplificata disciplinata dal D.P.R. 09.07.2010 n. 139, come stabilito dal relativo Allegato 1, n. 16, che espressamente ricomprende tra tali interventi quelli concernenti la <<collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi>> (come nel caso di specie, in cui la tenda è tra l’altro funzionale alla migliore fruizione del corrispondente suolo pubblico di cui il ricorrente è legittimo concessionario).
L’autorizzazione paesaggistica può inoltre essere rilasciata in sanatoria, trattandosi, per l’espressa codificazione normativa appena riportata, di intervento di lieve entità, perfettamente sussumibile, quindi, nella fattispecie derogatoria di cui all’articolo 167, comma 4, lett. “a”, D. Lgs. n. 42/2004 (riguardante lavori che non hanno determinato creazione di superfici utili o di volumi), nonché –per quanto più sopra considerato in ordine alla natura giuridica dell’intervento in questione- in quella di cui alla lett. “c” della medesima disposizione (concernente lavori integranti interventi di manutenzione straordinaria).
In conclusione, assorbito ogni altro motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnata disposizione dirigenziale n. 233 del 15/07/2010 (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 14.11.2011 n. 5324 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’installazione di una tenda da sole facilmente smontabile, in funzione ornamentale ed accessoria del fabbricato e di protezione dalle intemperie, non integra i caratteri propri della costruzione e non necessita quindi di concessione edilizia.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’installazione di una tenda da sole facilmente smontabile, in funzione ornamentale ed accessoria del fabbricato e di protezione dalle intemperie, non integra i caratteri propri della costruzione e non necessita quindi di concessione edilizia (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 24.07.1997 n. 470).
Pertanto, ai fini dell’illiceità dell’opera, non vale argomentare sul vincolo di inedificabilità assoluta cui si trova assoggettata l’intera zona, ricompresa nel piano urbanistico territoriale della costiera Sorrentino-Amalfitana, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 27.06.1987 n. 35.
Il detto vincolo, infatti, concerne soltanto il rilascio delle concessioni edilizie (oggi, dei permessi di costruire) e, ai sensi del comma 4, non si applica agli interventi subordinati ad autorizzazione ed a quelli per i quali non sono necessari né la concessione, né l’autorizzazione (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 27.04.2011 n. 748 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2008

EDILIZIA PRIVATA: La "struttura in ferro stilizzata … a falda ondulata e leggermente inclinata … parzialmente coperta da pannelli trasparenti in policarbonato … corredata da tre tende ritraibili di mq. 36 per m. 3 di altezza", sul terrazzino di pertinenza dell’immobile, per la sua tipologia e per l’uso di materiali dal non rilevante impatto visivo, può ritenersi un arredo dello spazio esterno con la conseguenza che la stessa può farsi rientrare fra le opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento Edilizio del Comune.
Sicché, illegittimo si rileva il provvedimento impugnato con il quale il Comune erroneamente ha ritenuto le opere, realizzate dal ricorrente, di ristrutturazione edilizia con la conseguente irrogazione della sanzione demolitoria.

Al riguardo si deve rilevare che, come risulta dagli atti, il Comune ha sanzionato la realizzazione di una <<struttura in ferro stilizzata … a falda ondulata e leggermente inclinata … parzialmente coperta da pannelli trasparenti in policarbonato … corredata da tre tende ritraibili>> di mq. 36 per m. 3 di altezza, sul terrazzino di pertinenza dell’immobile sito in Napoli via ....
Tale struttura, per la sua tipologia e per l’uso di materiali dal non rilevante impatto visivo, come emerge anche dalle foto depositate, può ritenersi, come sostenuto dal ricorrente, un arredo dello spazio esterno con la conseguenza che la stessa può farsi rientrare, come pure sostenuto dal ricorrente nel quinto motivo di ricorso, fra le opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli.
Infatti l’articolo 6, comma 1 lettera d), del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli fa rientrare fra le opere di manutenzione straordinaria, le <<opere finalizzate alla sistemazione di spazi esterni, che non comportino la realizzazione di superfici utili o volumi, quali: - realizzazione di giardini, opere di arredo, quali vasche, aiuole per impianti floreali o arborei, fontane, eccetera; realizzazione di pergolati, grillages e gazebi>>.
Illegittimo si rileva pertanto il provvedimento impugnato con il quale il Comune di Napoli erroneamente ha ritenuto le opere realizzate dal ricorrente di ristrutturazione edilizia con la conseguente irrogazione della sanzione demolitoria (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 02.12.2008 n. 20791 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Per l’installazione di tende e/o strutture parasole risulta necessario il rilascio del provvedimento di concessione edilizia, ora denominato permesso di costruire, in quanto opere edilizie che, essendo finalizzate alla migliore fruizione di un immobile, risultano destinate ad essere utilizzate in modo permanente (anche se, come nella specie, solo per alcuni mesi all’anno) e non a titolo precario.
Al riguardo va sottolineato che per l’installazione di tende e/o strutture parasole risulta necessario il rilascio del provvedimento di concessione edilizia, ora denominato permesso di costruire (sul punto cfr. TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 1136 del 26.04.2005; TAR Lazio Roma Sez. II-ter Sent. n. 1841 dell’08.03.2002), in quanto opere edilizie che, essendo finalizzate alla migliore fruizione di un immobile, risultano destinate ad essere utilizzate in modo permanente (anche se, come nella specie, solo per alcuni mesi all’anno) e non a titolo precario.
Ma nella specie l’impugnata autorizzazione n. 9 del 05.07.2005 assume la configurazione di un normale permesso di costruire, in quanto dopo l’entrata in vigore del DPR n. 380/2001 la previgente autorizzazione edilizia gratuita è stata sostituita dalla Denuncia di Inizio di Attività, la quale risulta efficace soltanto dopo il mero decorso di 30 giorni, se entro tale termine il competente Dirigente Comunale non adotta il provvedimento inibitorio, previsto dall’art. 23 DPR n. 380/2001.
Mentre anche i permessi di costruire rientrano nell’ampio genus degli atti autorizzatori; al riguardo si osserva che, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 5 del 30.01.1980, secondo cui il diritto di edificare inerisce al diritto di proprietà del suolo, si desume agevolmente che il termine “concessione edilizia”, prima usato dal Legislatore era improprio, in quanto il provvedimento di concessione attribuisce un diritto creato ex novo, mentre l’atto di autorizzazione rimuove un limite legale all’esercizio di un preesistente diritto, come nel caso del diritto di edificare, che costituisce una delle facoltà del diritto di proprietà di un terreno, per cui sarebbe stata più corretta la denominazione di autorizzazione edilizia (la quale poteva essere suddivisa in autorizzazione edilizia gratuita ed autorizzazione edilizia onerosa), anziché quella di concessione edilizia
(TAR Basilicata, sentenza 27.06.2008 n. 337 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2006

EDILIZIA PRIVATA: Circa la collocazione di una tenda a spiovente, sorretta da struttura (in alluminio) mobile zavorrata in appoggio sul selciato, di dimensione corrispondente all’occupazione già autorizzata, costituita da un telo in PVC bianco sostenuto da otto piantane, per la protezione dei fiori esposti alle intemperie, la stessa risulta priva di rilevanza edilizia e non necessita, quindi, di titolo concessorio per la sua installazione.
Il ricorrente espone di essere titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano per l’esercizio del commercio ambulante di fiori, nonché di concessione per l’occupazione di spazio pubblico della superficie di m. 12x5, destinata a posteggio fisso sul Piazzale Cimitero Maggiore.
Lo stesso precisa di aver presentato al Comune di Milano, in data 25.10.1995, domanda di autorizzazione per la collocazione di una tenda a spiovente, sorretta da struttura mobile zavorrata in appoggio sul selciato, di dimensione corrispondente all’occupazione già autorizzata, costituita da un telo in PVC bianco sostenuto da otto piantane, per la protezione dei fiori esposti alle intemperie.
Con successiva nota in data 21.05.1996, l’interessato ha invitato l’amministrazione comunale a pronunciarsi entro il termine di trenta giorni, preavvertendo che, in difetto, avrebbe dato corso al posizionamento della tenda.
L’autorizzazione è stata negata con provvedimenti emessi in data 26.11.1997, in ragione del contrasto tra la tipologia di concessione, relativa a posteggio per banco mobile, e il carattere di permanenza ed inamovibilità della struttura destinata a tenda ombrasole; con gli stessi provvedimenti l’interessato veniva anche diffidato a rimuovere il manufatto abusivamente installato.
...
Ciò posto, il Collegio ritiene che il manufatto in questione, consistente in una intelaiatura in alluminio zavorrata, ma non ancorata al suolo, destinata a fungere da supporto di una tenda parasole, facilmente rimovibile per le modalità in cui è stata posata, risulti privo di rilevanza edilizia e non necessiti quindi di titolo concessorio per la sua installazione (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 31.07.2006 n. 1890 - link a www.giustizia-amministrativa.it).