dossier TENDE DA SOLE |
anno 2018 |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
comune può vietare le tende.
Il comune può vietare ad una gelateria di installare una tenda solare
retrattile troppo ingombrante. Specialmente se l'esercizio commerciale è
posizionato in prossimità di un incrocio stretto e molto trafficato.
Lo ha chiarito il TAR Toscana, Sez. II, con la
sentenza
25.07.2018 n. 1074.
Un esercente ha richiesto al comune l'autorizzazione per l'occupazione di
suolo pubblico con una tenda solare retrattile da posizionare sulla vetrina
della gelateria. Contro il conseguente diniego l'interessato ha proposto
censure al collegio ma senza successo.
Il sopralluogo della polizia
municipale ha evidenziato che la proiezione della tenda andrebbe ad
interferire con l'incrocio stradale creando pericolo per i pedoni e gli
utenti stradali. In pratica già lo spazio per la circolazione è molto
ridotto in prossimità dell'esercizio commerciale. Con il posizionamento
della tenda solare avremmo ulteriori criticità rappresentati anche dai
clienti indotti a stazionare in prossimità dell'incrocio, degustando il
gelato.
Quindi ha fatto bene il comune a negare l'autorizzazione (articolo
ItaliaOggi del 27.07.2018).
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MASSIMA
4 – Rileva in via preliminare il Collegio che si è nella specie in
presenza di un atto di diniego alla “occupazione di suolo pubblico con
ripari esterni” dotato di plurimi supporti motivazionali, con l’effetto
che è sufficiente la legittimità di uno dei richiamati profili motivazionali
per giustificare l’adozione dell’atto, anche prescindendo dalla correttezza
delle ulteriori giustificazioni.
5 – Il primo profilo motivazionale del gravato provvedimento è correlato al
parere negativo espresso dalla Polizia Municipale, in esito a sopralluogo
dell’area; si legge che “si esprime diniego rilevato che la proiezione
della tenda andrebbe ad occupare un’area di intersezione di una strada a
doppio senso di circolazione (via Ruga di Fuori) con via di Gracciano nel
Corso dove è già presente una piazzola di scarico e carico, riducendo in
modo considerevole lo spazio disponibile al transito dei veicoli, causando
pericolo per la viabilità stradale e pedonale”.
Il suddetto profilo motivazionale è contestato con il primo motivo di
gravame, che non appare invero convincente in alcuna delle sue
articolazioni.
5.1 – In primo luogo non convince la censura di eccesso di potere per
contraddittorietà, fondata sull’assunto che problemi di ingombro della sede
stradale avrebbero semmai dovuto essere posti con riferimento all’istanza di
installazione di fioriere piuttosto che in relazione alla richiesta di
installazione di tenda retrattile che non incide sulla circolazione.
In relazione a tale profilo di censura il Collegio osserva che la
illegittimità dell’atto qui gravato non può trarsi dal confronto con il
diverso assenso a suo tempo concesso alla installazione di vasi di fiori,
stante il diverso oggetto delle due procedure e quindi la non
sovrapponibilità tra le due valutazioni compiute dall’Amministrazione.
L’atto qui gravato deve essere rapportato alla sua funzionalità
all’interesse pubblico perseguito (sicurezza stradale), da cui trae la sua
legittimità, che non può venir meno per contrasto con eventuale diversa
valutazione in diverso procedimento (avente oggetto non comparabile).
Con specifico riferimento alla installazione della tenda retrattile che, ove
aperta, incide con la sua proiezione sulla libera fruibilità della via
pubblica in considerazione, le valutazioni compiute dall’Amministrazione non
appaiono illogiche e quindi non risultano sindacabili in sede
giurisdizionale, con valutazioni sostitutive della scelta
tecnico-discrezionale compiuta dai competenti organi comunali.
Nella relazione della Polizia Municipale del 18.05.2018 si
esplicita più diffusamente il contenuto del parere negativo, evidenziando la
possibile “riduzione della visibilità in una intersezione che è
strettissima”, potendone scaturire “situazioni di pericolo per pedoni
e veicoli”, anche in relazione alla circostanza che la installazione
della tenda “induce spontaneamente i pedoni e gli stessi clienti a
stazionare davanti all’esercizio” (si consideri che l’esercizio stesso
non ha concessione per occupazione dell’area pubblica dinanzi alla gelateria
e che la tenda serve solo per evitare la rifrazione solare all’interno del
negozio).
La censura di eccesso di potere risulta quindi infondata. |
anno 2017 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Rilevanza urbanistica di una tenda retrattile.
Una struttura esterna aperta, addossata
per un lato all'edificio esistente costituita da elementi
leggeri in legno, imbullonati, di sezione esigua, con un
sistema di ombreggiatura consistente in un telo scorrevole
in PVC retrattile mediante automatismo elettrico, da
considerarsi come elemento di arredo in area pertinenziale
all'attività commerciale” non dà origine ad alcun volume e,
dunque, ad alcuna modifica permanente dello stato dei
luoghi.
Siffatta struttura è congrua rispetto alle peculiari
caratteristiche individuate dalla giurisprudenza, la quale
ha osservato che le c.d. "pergotende", tenuto conto della
loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della
loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta
al previo rilascio del titolo abilitativo; infatti, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380
del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di
costruire gli interventi di nuova costruzione, che
determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio, mentre una struttura leggera destinata ad
ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra
tali caratteristiche
(massima tratta da https://camerainsubria.blogspot.it).
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Con ricorso ritualmente proposto il sig. St.Vi.Bo. ha
impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento
emesso in data 11.05.2016 dal dirigente dell’area governo
del territorio del Comune di Desio, con cui si è inibita la
realizzazione di un pergolato all’interno del cortile
dell’immobile sito alla Via ... n. 20 (Osteria della Ga.),
oggetto di CIL presentata in data 26.04.2016.
In particolare, nella relazione tecnica allegata dal
ricorrente alla citata comunicazione si è precisato:
a) che il manufatto sarebbe stato costituito “da elementi in
legno e dotato nella parte superiore di tenda retrattile,
che avrà la funzione di ombreggiare soprattutto durante il
periodo estivo e nelle ore centrali della giornata”;
b) che si sarebbe trattato, quindi, di una “struttura esterna
aperta, addossata per un lato all'edificio esistente
costituita da elementi leggeri in legno, imbullonati, di
sezione esigua, con un sistema di ombreggiatura consistente
in un telo scorrevole in PVC retrattile mediante automatismo
elettrico, da considerarsi come elemento di arredo in area
pertinenziale all'attività commerciale”;
c) che la struttura in questione sarebbe stata “installata su
parete esterna all'edificio che si configura a tutti gli
effetti come pergolato (pergotenda) che occupa in pianta una
superficie di circa 37 mq, facilmente rimovibile senza opere
demolitive, ma solo con un mero smontaggio, e che quindi
rispetta quanto previsto dall'art. 79 del vigente
regolamento edilizio comunale”;
d) che il manufatto, “per le sue caratteristiche tecniche, non
comporta né aumento di volume né di superficie coperta, non
costituisce creazione o modificazione dell'organismo
edilizio, non ne altera il prospetto o la sagoma e non
modifica la destinazione d'uso della porzione di cortile
esterno interessato”.
...
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con le
precisazioni che seguono.
Con i tre motivi di ricorso, tra loro legati da
stretta affinità tematica e come tali suscettibili di una
trattazione congiunta, il ricorrente ha dedotto che la
struttura indicata nella CIL del 26.04.2016 sarebbe stata
priva di chiusure laterali, per tale ragione non dando
origine ad alcun volume e, dunque, ad alcuna modifica
permanente dello stato dei luoghi (cfr. pag. 3), sicché la
pergotenda sarebbe stata urbanisticamente compatibile con la
disciplina comunale (in particolare, con l’art. 26 delle
norme di attuazione del piano delle regole).
Tale censura è fondata se si prende, anzitutto, in esame lo
specifico contenuto della relazione tecnica allegata alla
CIL del ricorrente, ove espressamente si è preannunciata la
realizzazione di una “struttura esterna aperta, addossata
per un lato all'edificio esistente costituita da elementi
leggeri in legno, imbullonati, di sezione esigua, con un
sistema di ombreggiatura consistente in un telo scorrevole
in PVC retrattile mediante automatismo elettrico, da
considerarsi come elemento di arredo in area pertinenziale
all'attività commerciale”.
Tale conformazione è congrua rispetto alle peculiari
caratteristiche individuate dalla giurisprudenza, la quale
ha osservato che “le pergotende, tenuto conto della loro
consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro
funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al
previo rilascio del titolo abilitativo. Infatti, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380
del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di
costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che
determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio”, mentre una struttura leggera (…) destinata ad
ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra
tali caratteristiche” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI,
25.01.2017, n. 306).
Pertanto, sulla base della relazione tecnica di cui più
sopra si è detto il programmato intervento avrebbe, in
effetti, dovuto assolvere ad una funzione servente ed
accessoria rispetto all’immobile in cui ha sede l’osteria di
proprietà del ricorrente, risolvendosi in una struttura di
protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e quindi ad
una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità
abitativa.
Una struttura, quindi, che sarebbe stata priva di un
autonomo carico urbanistico, in linea con l’obiettivo di “preservare
lo spazio interno alla corte come spazio non edificato e non
coperto”, previsto dall’art. 26 delle norme di
attuazione del piano delle regole.
Distinto profilo riguarda, invece, le sopravvenienze
rilevate dall’Amministrazione comunale in esito al
sopralluogo effettuato in data 08.06.2017, che attengono a
difformità esecutive della struttura, relative alle
dimensioni della stessa e all’accertata esistenza di “pareti
che possono essere chiuse con pannello trasparente
avvolgibile”, con la conseguenza di “delimitare un
locale utilizzabile come aperto nella bella stagione e
completamente chiuso ed isolato nei mesi invernali, così da
avere autonoma rilevanza edilizia, in quanto non
configurabile, a differenza della pergotenda, in un semplice
elemento di arredo esterno, e costituente invece incremento
stabile della superficie di esercizio”.
Si tratta, con tutta evidenza, di vicende successive e
scollegate dalla questione oggetto del presente giudizio
(ossia l’autorizzabilità, o meno, di una pergotenda secondo
le puntuali previsioni contenute nella CIL del 26.04.2016),
le quali saranno, se del caso, contestate nell’ambito di un
diverso procedimento di vigilanza edilizia.
Nei termini esposti, il ricorso va accolto e l’impugnato
provvedimento inibitorio dev’essere annullato (TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 07.11.2017 n. 2110 - link a
www.giustizia-ammistrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: L'installazione
di tende parasole sul terrazzo pertinenziale non comporta la
realizzazione di un volume urbanistico e, pertanto, non
rientra nell'alveo applicativo del permesso di costruire.
Sono soggetti al rilascio del permesso
di costruire gli interventi di nuova costruzione, categoria
nella quale rientrano quelli che realizzano una
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Una
struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare
tende retrattili in materiale plastico non integra tali
caratteristiche.
In particolare, in tali casi l'opera principale non è la
struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione
dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una
migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità
abitativa. E considerata in tale contesto, la struttura in
alluminio anodizzato si qualifica in termini di mero
elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione
della tenda.
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Con ricorso notificato in data 04.04.2016 e ritualmente
depositato il 26 aprile successivo, la Sig.ra An.Sc. impugna
l'ordinanza dirigenziale n. 30 del 04.02.2016, notificata il
05.02.2016, con la quale il dirigente del settore
Pianificazione e Uso del Territorio le ha ingiunto la
rimozione della tenda parasole installata sul terrazzo
pertinenziale dell'unità immobiliare sita in via ... n. 2/C
nel termine di giorni 90 perché non conforme alla delibera
condominiale presentata ai fini del rilascio di permesso di
costruire per la installazione di tende aggettanti sulla
facciata del fabbricato.
...
Il ricorso è fondato.
Dagli atti di causa risulta che l’intervento in oggetto
consiste nell’installazione di tende parasole sia sul lato
nord/est del fabbricato che su quello ovest dello stesso, ed
in particolare quella posizionato sul primo di detti lati “avrà
dimensioni di ml. 10,00 per 4,40, inoltre sarà del tipo “a
cappotto”…motorizzata di colore a strisce gialle e avorio,
inoltre la struttura sarà costituita da una struttura in
alluminio anodizzato di color avorio, mentre le tende
posizionate sul lato ovest del fabbricato sono del tipo a
caduta sempre di colore a strisce gialle e avorio, saranno
sempre dotate di un sistema motorizzato ed avranno una
lunghezza lineare di m 9,00”.
Tale intervento, come dedotto con l’assorbente primo
motivo di ricorso, non comporta la realizzazione di un
volume urbanistico e pertanto non rientra nell’alveo
applicativo del permesso di costruire.
In un caso analogo, il Massimo Organo di GA ha affermato che
“Sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli
interventi di nuova costruzione, categoria nella quale
rientrano quelli che realizzano una trasformazione edilizia
e urbanistica del territorio. Una struttura in alluminio
anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in
materiale plastico non integra tali caratteristiche. In
particolare, in tali casi l'opera principale non è la
struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione
dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una
migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità
abitativa. E considerata in tale contesto, la struttura in
alluminio anodizzato si qualifica in termini di mero
elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione
della tenda” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI,
27.04.2016, n. 1619).
Della riconducibilità dell’intervento al più favorevole
regime della Dia/Scia mostra di avere consapevolezza lo
stesso redattore del provvedimento impugnato, avendo
richiamato l’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, che prevede la
sola sanzione pecuniaria in caso di abuso. Inoltre, il
ricorrente ha dato corso all’esecuzione delle opere dopo la
presentazione della d.i.a. prot. n. 66058/2010 e la mera
violazione di prescrizioni condominiali non può trasfigurare
la consistenza dell’intervento in modo da renderlo soggetto
al più gravoso permesso di costruire. Esse, infatti
sottendono interessi di natura privatistica, che nulla hanno
a che vedere con la rilevanza pubblicistica della disciplina
urbanistica, fermo restando che alcuni elementi di origine
civilistica possono assumere “una rilevanza qualificata
nel procedimento di rilascio della concessione edilizia”
(questa Sezione prima, 17.04.2014 n. 740).
Va quindi conclusivamente rilevata la fondatezza del
ricorso, laddove, con effetto assorbente di ogni altra
censura, si lamenta la inapplicabilità della sanzione
ripristinatoria per la stessa consistenza dell’intervento,
priva di rilievo plano-volumetrico.
Tanto premesso, il ricorso è fondato a va accolto, con
conseguente annullamento dell’atto impugnato
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 12.07.2017 n. 1170 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2016 |
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EDILIZIA PRIVATA:
L. Colucci,
Tende parasole. Il diritto di veduta non deve comportare un
sacrificio eccessivo del diritto del confinante
(03.11.2016 - link a www.condominioweb.com). |
anno 2015 |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'intervento di montaggio tenda parasole è da qualificarsi
come
manutenzione straordinaria.
Questo Tribunale ha recentemente rilevato che: <<con
riguardo alle tende parasole, il Collegio rileva che in
giurisprudenza possono registrarsi tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un
intervento privo di rilevanza edilizia, che non
richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio.
Secondo un'opposta opinione, le tende solari
sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile
e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo
permanente e non a titolo precario e pertanto
necessiterebbero del Permesso di costruire.
Secondo, infine, una posizione intermedia,
l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero
degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto
non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica
permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il
titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito
dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001>>,
Il Collegio condivide quest’ultima configurazione della
natura giuridica degli interventi in questione come
interventi di manutenzione straordinaria, che trova
il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, del
D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche
introdotte dalla legge 11.11.2014, n. 164.
Infatti, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi
nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi
interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia
semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo
dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in
quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella
sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione
plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova
costruzione né una ristrutturazione edilizia.
---------------
Il Collegio ritiene applicabile le considerazioni appena
esposte anche al caso di specie, che non sono inficiate
dalla circostanza rilevata da parte ricorrente secondo cui
tali strutture avrebbero carattere duraturo a prescindere
dal periodo in cui vengono concretamente utilizzate.
Sul punto, sempre con particolare riferimento alle tende
parasole installate nell’ambito di attività del tipo di
quella per cui è causa, la giurisprudenza amministrativa ha
infatti rilevato che: <<hanno carattere pertinenziale e,
come tali, non debbono essere assistite da permesso di
costruire, le opere che hanno finito per sostituire una
preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con
una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a
mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché,
in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso
dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur
essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla
tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente
destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non
essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare
la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare,
detta struttura è insuscettibile di costituire un volume
autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui
accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata
come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale
non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia
(oggi permesso di costruire)>>.
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie,
l’intervento edilizio costituito dall’installazione di due
strutture in ferro di supporto ad un tendaggio di copertura
predisposto al fine di offrire riparo dal sole o dalla
pioggia agli avventori del locale esercito dalla ricorrente
rientrino nel novero degli interventi di manutenzione
straordinaria sottratte, quindi, al regime del Permesso di
costruire.
Tali strutture, al più, sono assoggettate al regime
semplificato della d.i.a. (ora s.c.i.a.), la cui
inosservanza comporta l’irrogazione di una sanzione
pecuniaria, ai sensi dell’art. 37, co. 1, del Testo unico
dell’edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001.
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... per
l'annullamento:
- delle ordinanze del Responsabile del Servizio Urbanistica
ed Edilizia del Comune di Campomarino nn. 21 e 22, prot. nn.
11358 e 11359 del 14.08.2007, aventi ad oggetto la
rimozione, rispettivamente, di n. 1 struttura piramidale in
ferro poggiante su 4 montanti e copertura con un telo
plastificato per la superficie di mq 100 e n. 2 strutture
analoghe per la superficie di 32 mq. nonché l'ordine di
ripristino dello status quo ante;
- delle note prot. 5958 del 03.05.2007 e 6858 del
17.05.2007, dei verbali di polizia municipale del Comune di
Campomarino n. 11/07 del 20.04.2007 e n. 12/2007 del
05.05.2007.
...
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Questo Tribunale in una fattispecie analoga a quella oggetto
del presente giudizio ha recentemente rilevato che: <<con
riguardo alle tende parasole, il Collegio rileva che in
giurisprudenza possono registrarsi tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un
intervento privo di rilevanza edilizia, che non
richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio (TAR
Lombardia Milano, sez. III, 31.07.2006, n. 1890).
Secondo un'opposta opinione, le tende solari
sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile
e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo
permanente e non a titolo precario e pertanto
necessiterebbero del Permesso di costruire (TAR Basilicata,
sez. I, 27.06.2008, n. 337).
Secondo, infine, una posizione intermedia,
l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero
degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto
non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica
permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il
titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito
dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001>>,
Il Collegio condivide quest’ultima configurazione della
natura giuridica degli interventi in questione come
interventi di manutenzione straordinaria, che trova
il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, del
D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche
introdotte dalla legge 11.11.2014, n. 164.
Infatti, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi
nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi
interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia
semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo
dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in
quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella
sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione
plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova
costruzione né una ristrutturazione edilizia (così: TAR
Molise, sez I, 04.05.2015, n. 181; TAR Molise, sez. I,
31.01.2014, n. 66).
Il Collegio ritiene applicabile le considerazioni appena
esposte anche al caso di specie, che non sono inficiate
dalla circostanza rilevata da parte ricorrente secondo cui
tali strutture avrebbero carattere duraturo a prescindere
dal periodo in cui vengono concretamente utilizzate.
Sul punto, sempre con particolare riferimento alle tende
parasole installate nell’ambito di attività del tipo di
quella per cui è causa, la giurisprudenza amministrativa ha
infatti rilevato che: <<hanno carattere pertinenziale e,
come tali, non debbono essere assistite da permesso di
costruire, le opere che hanno finito per sostituire una
preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con
una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a
mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché,
in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso
dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur
essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla
tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente
destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non
essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare
la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare,
detta struttura è insuscettibile di costituire un volume
autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui
accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata
come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale
non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia
(oggi permesso di costruire)>> (così: Cons. Stato, sez.
IV, 17.05.2010, n. 3127).
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie,
l’intervento edilizio costituito dall’installazione di due
strutture in ferro di supporto ad un tendaggio di copertura
predisposto al fine di offrire riparo dal sole o dalla
pioggia agli avventori del locale esercito dalla ricorrente
rientrino nel novero degli interventi di manutenzione
straordinaria sottratte, quindi, al regime del Permesso di
costruire (cfr.: TAR Molise 181/2015, cit.; TAR Campania,
Napoli Sez. IV, 12.10.2011, n. 5324; TAR Campania, Napoli
Sez. IV, 16.12.2011, 5919).
Tali strutture, al più, sono assoggettate al regime
semplificato della d.i.a. (ora s.c.i.a.), la cui
inosservanza comporta l’irrogazione di una sanzione
pecuniaria, ai sensi dell’art. 37, co. 1, del Testo unico
dell’edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001 (cfr: TAR Molise
31.01.2014, n. 66).
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e le ordinanze
gravate annullate (TAR Molise,
sentenza 04.12.2015 n. 459 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sulla qualificazione dell'intervento di installazione tenda
parasole.
Con riguardo alle tende parasole, il
Collegio rileva che in giurisprudenza possono registrarsi
tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un
intervento privo di rilevanza edilizia, che non
richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio.
Secondo un'opposta opinione, le tende solari
sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile
e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo
permanente e non a titolo precario e pertanto
necessiterebbero del Permesso di costruire.
Secondo, infine, una posizione intermedia,
l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero
degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto
non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica
permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il
titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito
dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio condivide quest’ultima configurazione della
natura giuridica degli interventi in questione come
interventi di manutenzione straordinaria, che trova
il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo,
D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche
introdotte dalla legge 11.11.2014, n. 164.
Infatti, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi
nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi
interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia
semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo
dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in
quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella
sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione
plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova
costruzione né una ristrutturazione edilizia.
Con particolare riferimento alle tende parasole installate
proprio nell’ambito di attività del tipo di quella oggetto
del presente giudizio, il Consiglio di Stato ha rilevato
che: <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non
debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere
che hanno finito per sostituire una preesistente tenda
parasole di un esercizio commerciale con una struttura in
legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una
trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in
proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso
dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur
essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla
tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente
destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non
essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare
la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare,
detta struttura è insuscettibile di costituire un volume
autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui
accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata
come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale
non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia
(oggi permesso di costruire)>>.
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie,
l’intervento edilizio costituito dall’installazione di una
struttura di supporto di una tenda rientri, per quanto di
una certa ampiezza, nel novero degli interventi di
manutenzione straordinaria e che quindi non sia
sottoposto al regime del Permesso di costruirre..
Il Collegio osserva ancora, per ragioni di completezza, che
a seguito delle modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n.
380/2001 prima dall’art. 5, del D.L. 25.03.2010, n. 40
(convertito con L. 22.05.2010, n. 73), e in ultimo con il
D.L. 12.09.2014, n. 133, che ha convertito in legge il d.l.
11.09.2014, sul regime giuridico degli interventi di
manutenzione straordinaria (entrate in vigore in data
successiva a quella di accertamento delle opere per cui è
causa), tali interventi possono ormai essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione,
anche per via telematica, di inizio lavori, con previsione,
in caso di mancanza di quest’ultima, di una sanzione
pecuniaria pari ad euro 258,00.
... per l'annullamento dell’ordinanza n. 7 prot. 1986 del
06.03.2014 notificata il 10.03.2014 con cui il Responsabile
del Terzo Settore del Comune di Agnone ha ingiunto al sig.
-OMISSIS- di demolire l'opera realizzata e ripristinare lo
stato dei luoghi entro 90 giorni, di ogni atto presupposto,
connesso e/o conseguente.
...
Con riguardo alle tende parasole, il Collegio rileva che in
giurisprudenza possono registrarsi tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un
intervento privo di rilevanza edilizia, che non
richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio (TAR
Lombardia Milano, sez. III, 31.07.2006, n. 1890).
Secondo un'opposta opinione, le tende solari
sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile
e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo
permanente e non a titolo precario e pertanto
necessiterebbero del Permesso di costruire (TAR Basilicata,
sez. I, 27.06.2008, n. 337).
Secondo, infine, una posizione intermedia,
l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero
degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto
non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica
permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il
titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito
dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio condivide quest’ultima configurazione della
natura giuridica degli interventi in questione come
interventi di manutenzione straordinaria, che trova
il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo,
D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche
introdotte dalla legge 11.11.2014, n. 164.
Infatti, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi
nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi
interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia
semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo
dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in
quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella
sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione
plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova
costruzione né una ristrutturazione edilizia (cfr. TAR
Campania Napoli Sez. IV, 02.12.2008, n. 20791).
Con particolare riferimento alle tende parasole installate
proprio nell’ambito di attività del tipo di quella oggetto
del presente giudizio, il Consiglio di Stato ha rilevato
che: <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non
debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere
che hanno finito per sostituire una preesistente tenda
parasole di un esercizio commerciale con una struttura in
legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una
trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in
proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso
dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur
essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla
tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente
destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non
essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare
la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare,
detta struttura è insuscettibile di costituire un volume
autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui
accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata
come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale
non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia
(oggi permesso di costruire)>> (Cons. Stato, sez. IV,
17.05.2010, n. 3127).
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie,
l’intervento edilizio costituito dall’installazione di una
struttura di supporto di una tenda rientri, per quanto di
una certa ampiezza, nel novero degli interventi di
manutenzione straordinaria e che quindi non sia
sottoposto al regime del Permesso di costruire (TAR
Campania, Napoli Sez. IV, 12.10.2011, n. 5324; TAR Campania,
Napoli Sez. IV, 16.12.2011, 5919).
Il Collegio osserva ancora, per ragioni di completezza, che
a seguito delle modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n.
380/2001 prima dall’art. 5, del D.L. 25.03.2010, n. 40
(convertito con L. 22.05.2010, n. 73), e in ultimo con il
D.L. 12.09.2014, n. 133, che ha convertito in legge il d.l.
11.09.2014, sul regime giuridico degli interventi di
manutenzione straordinaria (entrate in vigore in data
successiva a quella di accertamento delle opere per cui è
causa), tali interventi possono ormai essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione,
anche per via telematica, di inizio lavori, con previsione,
in caso di mancanza di quest’ultima, di una sanzione
pecuniaria pari ad euro 258,00 (cfr. TAR Campania, sez. IV,
01.12.2014, n. 6197) (TAR Molise,
sentenza 04.05.2015 n. 181 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2013 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Le opere appartenenti alla tipologia de qua (ndr:
tenda con struttura metallica ancorata alla parete e al
pavimento, e copertura in telo ombreggiante) sono
configurabili come interventi di manutenzione straordinaria,
ai sensi dell'art. 3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001, ciò
in quanto "le tende solari, pur essendo destinate ad
alterare la facciata dell'edificio cui accedono (per cui non
possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria),
hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale)
di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello
spazio (in quanto si tratta di strutture generalmente
utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano
alcuna variazione plano-volumetrica dell'immobile
principale, per cui non integrano né una nuova costruzione
né una ristrutturazione edilizia)".
Consegue, dalla predetta qualificazione dell'intervento de
quo, la sua estraneità al regime demolitorio, presupponente
la necessità -non riscontrabile nella specie-
dell'acquisizione del permesso di costruire ai fini della
sua legittima realizzazione.
Come statuito con la sentenza citata, infatti, a seguito
delle modifiche apportate all'art. 6 D.P.R. n. 380/2001
dall'art. 5, del D.L. 25.03.2010, n. 40 (convertito con L.
22.05.2010, n. 73), gli interventi di manutenzione
straordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo, previa semplice comunicazione di inizio lavori,
con previsione, in caso di mancanza di quest'ultima, di una
sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00.
Iniziando dall'opera costituita da
"tenda con struttura metallica ancorata alla parete e al
pavimento, e copertura in telo ombreggiante", deve
richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale ben
rappresentato da TAR per la Campania, Napoli, Sez. IV, 16.12.2011, n. 5919, a mente del quale le opere
appartenenti alla tipologia de qua sono configurabili come
interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art.
3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001, ciò in quanto "le tende
solari, pur essendo destinate ad alterare la facciata
dell'edificio cui accedono (per cui non possono definirsi
interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia
semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo
dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio (in
quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella
sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione
plano-volumetrica dell'immobile principale, per cui non
integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione
edilizia)".
Consegue, dalla predetta qualificazione dell'intervento de
quo, la sua estraneità al regime demolitorio, presupponente
la necessità -non riscontrabile nella specie-
dell'acquisizione del permesso di costruire ai fini della
sua legittima realizzazione.
Come statuito con la sentenza citata, infatti, a seguito
delle modifiche apportate all'art. 6 D.P.R. n. 380/2001
dall'art. 5, del D.L. 25.03.2010, n. 40 (convertito con L.
22.05.2010, n. 73), gli interventi di manutenzione
straordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo, previa semplice comunicazione di inizio lavori,
con previsione, in caso di mancanza di quest'ultima, di una
sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00 (TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 21.06.2013 n. 1377 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
La tenda (da sole) è più che amovibile
nell’immediato ed avvolgibile in sé. La stessa è
oggettivamente precaria e di carattere occasionale senza che
ne risulti alcun aumento volumetrico di aspetto
tridimensionale e stabile; la medesima sembra anche
atteggiarsi come di utilità alla struttura principale quale
pertinenza.
Conseguentemente, è illegittimo l'ordine di rimozione della
stessa in quanto installata abusivamente sulla presunzione
della necessità preventiva di un permesso comunale.
... per l'annullamento dell'ordine di rimozione di tenda da
sole e canale di raccolta acque piovane prot. n. 16886/12.
...
Con l’ordinanza qui impugnata è stato imposto al ricorrente
di rimuovere e demolire una tenda da sole, non meglio
descritta nello stesso atto di cui sopra ed un canale di
gronda e di scolo dell’acqua piovana disposto in fregio ad
una finestra di un appartamento altrui il cui proprietario è
stato qui chiamato in giudizio, ritenendo il Comune medesimo
trattarsi, nel caso, di opere necessitanti un preventivo
permesso qualificandosi così le stesse ed allo stato di
carattere abusivo.
Ovviamente la difesa del ricorrente, ritenendo essere stata
messa in campo una fallace interpretazione di varie norme di
cui al DPR 3820/2001 e alla L.R. 12/2005 e l’insistenza di
vari profili del vizio di eccesso di potere, ha finito col
concludere che le opere sopra descritte non necessiterebbero
di alcun titolo legittimante data la loro natura e la loro
funzione.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha controbattuto
ritenendo infondato il ricorso.
All’Udienza Pubblica dell’08/05/2013, la causa è stata
spedita in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ed invero la tenda è più che amovibile nell’immediato ed
avvolgibile in sé. La stessa è oggettivamente precaria e di
carattere occasionale senza che ne risulti alcun aumento
volumetrico di aspetto tridimensionale e stabile; la
medesima sembra anche atteggiarsi come di utilità alla
struttura principale quale pertinenza.
Per quanto riguarda invece il canale di scolo, a tutto
concedere, lo stesso può definirsi come strumento di
sostanziale manutenzione teso ad evitare infiltrazioni ed
umidità. Ovviamente simili declinazioni lasciano salvi tutti
i diritti di terzi in relazione ad eventuali vertenze
privatistiche.
Le spese di lite della presente vertenza sono a carico del
Comune soccombente e sono quantificate in dispositivo, data
la vasta letteratura giurisprudenziale conforme all’esito di
cui sopra (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 16.05.2013 n. 468 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Posizionamento telo ombreggiante.
La sentenza affronta il tema della rilevanza penale degli
interventi edilizi “minimi” (con nota dell'Avv. Alessandro Brustia) (link a www.lexambiente.it -
TRIBUNALE di Novara,
sentenza 14.05.2013 n. 656). |
anno 2011 |
|
EDILIZIA PRIVATA: L’istallazione
di tende solari rientra nel novero degli interventi di
manutenzione straordinaria, in quanto non determina alcun
volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei
luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine
necessario è costituito dalla denuncia di inizio attività,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22
del D.P.R. n. 380/2001.
Infatti, le tende solari, pur essendo destinate ad alterare
la facciata dell'edificio cui accedono (per cui non possono
definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno
tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di
arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello
spazio (in quanto si tratta di strutture generalmente
utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano
alcuna variazione plano-volumetrica dell’immobile
principale, per cui non integrano né una nuova costruzione
né una ristrutturazione edilizia).
L’assenza della necessità del permesso di costruire ha,
inoltre, ricevuto l'avallo del Consiglio di Stato in
relazione ad una fattispecie di maggiore gravità rispetto a
quella oggi in discussione, secondo cui <<hanno carattere
pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da
permesso di costruire, le opere che hanno finito per
sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio
commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata
dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata
medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto
antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura
realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e
"pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il
posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima
funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche,
idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di
"veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile
di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto
all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che
l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza
rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il
previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di
costruire)>>).
Il Collegio osserva peraltro, al riguardo, che a seguito
delle modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001
dall’art. 5, del D.L. 25.03.2010, n. 40 (convertito con L.
22.05.2010, n. 73) sul regime giuridico degli interventi di
manutenzione straordinaria, tali interventi possono ormai
essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa
semplice comunicazione di inizio lavori, con previsione, in
caso di mancanza di quest’ultima, di una sanzione pecuniaria
pari ad euro 258,00.
---------------
Il fatto che l’area dell’intervento sia sottoposta a vincolo
paesaggistico comporta in ogni caso la necessità per
l’interessato di munirsi dell’autorizzazione della
competente Sovrintendenza.
Pur trattandosi, infatti, di intervento di manutenzione
straordinaria, l’autorizzazione è comunque necessaria, in
quanto si tratta di un intervento che, per sua natura,
altera (anche se in modo del tutto transeunte e contingente)
lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
(cfr. art. 149, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004).
L’autorizzazione paesaggistica potrebbe eventualmente essere
rilasciata in sanatoria, trattandosi, per l’espressa
codificazione normativa appena riportata, di intervento
potenzialmente sussumibile nella fattispecie derogatoria di
cui all’articolo 167, comma 4, lett. “a”, D.Lgs. n. 42/2004
(riguardante lavori che non hanno determinato creazione di
superfici utili o di volumi), nonché –per quanto più sopra
considerato in ordine alla natura giuridica dell’intervento
in questione- in quella di cui alla lett. “c” della medesima
disposizione (concernente lavori integranti interventi di
manutenzione straordinaria).
Il ricorso
merita accoglimento.
Il provvedimento gravato si fonda sull'erroneo presupposto
che il contestato intervento sia sottoposto al regime del
permesso di costruire.
Come compiutamente evidenziato dalla recente sentenza di
questa Sezione n. 5324 del 12.10.2011, sulla problematica
concernente l’individuazione del titolo edilizio necessario
per l'istallazione di tende solari, si registravano in
giurisprudenza, prima della modifiche apportate all’art. 6
D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 5 D.L. 25.03.2010, n. 40,
tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, si sarebbe trattato di
un intervento privo di rilevanza edilizia, che non
richiedeva, in quanto tale, alcun titolo concessorio (cfr.
TAR Lombardia Milano, sez. III, 31.07.2006, n. 1890).
Secondo un'opposta opinione, invece, le tende solari
sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile
e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo
permanente e non a titolo precario e pertanto
necessiterebbero del permesso di costruire (cfr. TAR
Basilicata, sez. I, 27.06.2008, n. 337).
A parere, infine, di una posizione intermedia
(espressa proprio da questa Sezione con la sentenza
02.12.2008, n. 20791), l’istallazione di tende solari
rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione
straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume
autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi,
con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine
necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio
attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6,
10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio ribadisce, in accordo con quanto recentemente
espresso nella già richiamata sentenza n. 5324 del
12.10.2011, di condividere la riferita configurazione della
natura giuridica degli interventi in questione come
interventi di manutenzione straordinaria, che trova il
proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, D.P.R.
n. 380/2001.
Infatti, le tende solari, pur essendo destinate ad alterare
la facciata dell'edificio cui accedono (per cui non possono
definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno
tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di
arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello
spazio (in quanto si tratta di strutture generalmente
utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano
alcuna variazione plano-volumetrica dell’immobile
principale, per cui non integrano né una nuova costruzione
né una ristrutturazione edilizia).
Al riguardo, difatti, l’articolo 6, comma 1, lettera d), del
Regolamento Edilizio del Comune di Napoli fa rientrare fra
le opere di manutenzione straordinaria, le <<opere
finalizzate alla sistemazione di spazi esterni, che non
comportino la realizzazione di superfici utili o volumi,
quali: - realizzazione di giardini, opere di arredo, quali
vasche, aiuole per impianti floreali o arborei, fontane,
eccetera; realizzazione di pergolati, grillages e gazebi>>.
L’assenza della necessità del permesso di costruire ha,
inoltre, ricevuto l'avallo del Consiglio di Stato in
relazione ad una fattispecie di maggiore gravità rispetto a
quella oggi in discussione (cfr. C.d.S., sez. IV,
17.05.2010, n. 3127, secondo cui <<hanno carattere
pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da
permesso di costruire, le opere che hanno finito per
sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio
commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata
dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata
medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto
antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura
realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e
"pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il
posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima
funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche,
idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di
"veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile
di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto
all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che
l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza
rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il
previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di
costruire)>>).
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, il
contestato intervento edilizio rientri nel novero degli
interventi di manutenzione straordinaria e che quindi fosse
sottoposto, alla data in cui è stato realizzato, al regime
della denuncia di inizio attività, all’epoca applicabile a
tale categoria di opere, ai sensi delle richiamate
disposizioni normative di cui agli articoli 6, 10 e 22 del
D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio osserva peraltro, al riguardo, che a seguito
delle modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001
dall’art. 5, del D.L. 25.03.2010, n. 40 (convertito con L.
22.05.2010, n. 73) sul regime giuridico degli interventi di
manutenzione straordinaria (entrate in vigore in data
successiva a quella di realizzazione delle opere per cui è
causa), tali interventi possono ormai essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione di
inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di
quest’ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro
258,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve
pertanto ritenere che l'impugnato provvedimento di
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi risulti
affetto dai vizi denunciati dal momento che esplicitamente
postula che per la sua realizzazione sia necessario il
permesso di costruire.
Si tratta, infatti, per quanto più sopra esposto, di
affermazione assolutamente non corretta sul piano giuridico.
Nella sua memoria difensiva, il Comune di Napoli mostra di
condividere la suindicata impostazione secondo cui
l'intervento in questione è ascrivibile alla tipologia della
manutenzione straordinaria (sottoposto quindi a denuncia di
inizio attività).
Tuttavia, deduce che non risulta l'interessato abbia
presentato alcuna denuncia in tal senso e pertanto,
l'intervento in questione sarebbe stato realizzato “senza
titolo” e quindi l'impugnato ordine demolitorio sarebbe
pienamente legittimo ai sensi dell'articolo 27, comma
secondo, D.P.R. n. 380/2001.
Inoltre, l’avvocatura comunale eccepisce l’inammissibilità
del ricorso.
Parte ricorrente non avrebbe difatti contestato che l’area
in questione sia sottoposta a vincolo paesaggistico
ovverosia il presupposto in base ai quali è stata ordinata
la demolizione ai sensi del citato articolo 27, comma
secondo, D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio, al riguardo, ritiene di non discostarsi
sostanzialmente da quanto recentemente espresso nell’analogo
caso di cui alla già citata sentenza di questa Sezione n.
5324 del 12.10.2011, sia pure in base ad argomentazioni
parzialmente diverse.
Le argomentazioni difensive dell’avvocatura comunale (che
introducono un nuovo elemento di valutazione in sede
giudiziale e che quindi sarebbero tecnicamente
inammissibili, per il divieto di integrazione “postuma”
della motivazione), non possono tuttavia essere condivise,
in quanto da un lato contrastano con l’obiettiva
circostanza che l’unico profilo motivazionale contenuto nel
provvedimento impugnato sia quello dell’asserita –ma
erronea- necessità del permesso di costruire (senza alcuna
altra distinzione o specificazione) e, dall’altro,
non tengono conto dell’autonomia dei due diversi titoli,
quello edilizio e quello paesaggistico, sancita
normativamente dall’art. 146, comma quarto, D.Lgs. n.
42/2004.
Inoltre, la semplice menzione della circostanza che l’area
in questione sia sottoposta a vincolo paesaggistico e
l’indicazione dell’art. 27, comma 2, della legge n. 380/2001
non costituiscono un autonomo motivo dell’atto gravato tale
da giustificare da solo il provvedimento negativo, facente
sorgere l’onere di impugnativa.
Anzi, al contrario, il mero riferimento a tali circostanze,
in assenza di alcuna specificazione in ordine alla mancanza
di autorizzazione paesaggistica ed alla deduzione di tale
circostanza come presupposto della misura sanzionatoria, non
è sufficiente a far considerare l’aspetto dell’assenza di
titolo paesaggistico quale motivazione della misura
sanzionatoria, che si concentra invece sul profilo della
necessità del permesso di costruire.
Al riguardo, il fatto che l’area dell’intervento sia
sottoposta a vincolo paesaggistico -pur non mutando per
quanto anzidetto la questione per quanto riguarda la
legittimità del provvedimento gravato- comporta in ogni caso
la necessità per l’interessato di munirsi
dell’autorizzazione della competente Sovrintendenza.
Pur trattandosi, infatti, di intervento di manutenzione
straordinaria, l’autorizzazione è comunque necessaria, in
quanto si tratta di un intervento che, per sua natura,
altera (anche se in modo del tutto transeunte e contingente)
lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
(cfr. art. 149, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004).
L’autorizzazione paesaggistica potrebbe eventualmente essere
rilasciata in sanatoria, trattandosi, per l’espressa
codificazione normativa appena riportata, di intervento
potenzialmente sussumibile nella fattispecie derogatoria di
cui all’articolo 167, comma 4, lett. “a”, D.Lgs. n. 42/2004
(riguardante lavori che non hanno determinato creazione di
superfici utili o di volumi), nonché –per quanto più sopra
considerato in ordine alla natura giuridica dell’intervento
in questione- in quella di cui alla lett. “c” della medesima
disposizione (concernente lavori integranti interventi di
manutenzione straordinaria).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini
e per le ragioni suindicate, con conseguente annullamento
dell'impugnata Disposizione Dirigenziale
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 16.12.2011 n. 5919 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: L'installazione
di n. 3 tende solari estensibili per
complessivi ml. 17,00 x 3,00 di sporgenza si configura quale
intervento di manutenzione straordinaria, che trova il
proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, D.P.R.
n. 380/2001.
Infatti, le tende solari, pur essendo destinate ad alterare
la facciata dell'edificio cui accedono (per cui non possono
definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno
tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di
arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello
spazio (in quanto si tratta di strutture generalmente
utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano
alcuna variazione plano-volumetrica dell’immobile
principale, per cui non integrano né una nuova costruzione
né una ristrutturazione edilizia).
L’assenza della necessità del permesso di costruire ha,
inoltre, ricevuto l'avallo del Consiglio di Stato in
relazione ad una fattispecie di maggiore gravità rispetto a
quella oggi in discussione, secondo cui <<hanno carattere
pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da
permesso di costruire, le opere che hanno finito per
sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio
commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata
dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata
medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto
antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura
realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e
"pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il
posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima
funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche,
idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di
"veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile
di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto
all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che
l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza
rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il
previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di
costruire)>>.
Tuttavia è bene notare al riguardo, ancorché non applicabile
al caso di specie (in quanto sono state introdotte in data
successiva a quella di realizzazione delle opere per cui è
causa), che le modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n.
380/2001 dall’art. 5 D.L. 25.03.2010, n. 40 (conv. L.
22.05.2010, n. 73) sul regime giuridico degli interventi di
manutenzione straordinaria comporta che tali interventi
possono ormai essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo, previa semplice comunicazione di inizio lavori,
con previsione, in caso di mancanza di quest’ultima, di una
sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00.
---------------
Il fatto che l’area dell’intervento sia sottoposta a vincolo
paesaggistico comporta in ogni caso la necessità per
l’interessato di munirsi dell’autorizzazione della
competente Sovrintendenza.
Pur trattandosi di intervento di
manutenzione straordinaria, l’autorizzazione è comunque
necessaria, in quanto si tratta di un intervento che, per
sua natura, altera (anche se in modo del tutto transeunte e
contingente) lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli
edifici (cfr. art. 149, comma primo, lett. a), D.Lgs. n.
42/2004).
Si tratta tuttavia di un intervento di <<lieve entità>>, per
il quale è applicabile la procedura semplificata
disciplinata dal D.P.R. 09.07.2010 n. 139, come stabilito
dal relativo Allegato 1, n. 16, che espressamente
ricomprende tra tali interventi quelli concernenti la
<<collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici
per locali destinati ad attività commerciali e pubblici
esercizi>> (come nel caso di specie, in cui la tenda è tra
l’altro funzionale alla migliore fruizione del
corrispondente suolo pubblico di cui il ricorrente è
legittimo concessionario).
L’autorizzazione paesaggistica può inoltre essere rilasciata
in sanatoria, trattandosi, per l’espressa codificazione
normativa appena riportata, di intervento di lieve entità,
perfettamente sussumibile, quindi, nella fattispecie
derogatoria di cui all’articolo 167, comma 4, lett. “a”, D.
Lgs. n. 42/2004 (riguardante lavori che non hanno
determinato creazione di superfici utili o di volumi),
nonché –per quanto più sopra considerato in ordine alla
natura giuridica dell’intervento in questione- in quella di
cui alla lett. “c” della medesima disposizione (concernente
lavori integranti interventi di manutenzione straordinaria).
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come infatti esattamente dedotto dal ricorrente con la prima
censura (e come già osservato da questa Sezione in sede
cautelare), l’impugnato provvedimento si fonda sull'erroneo
presupposto che il contestato intervento (consistente
nell'istallazione, nel giugno del 2009, nello spazio
antistante l'ingresso dell'esercizio commerciale sito alla
via Partenope n. 11, di <<n. 3 tende solari estensibili
per complessivi ml. 17,00 x 3,00 di sporgenza>>) sia
sottoposto al regime del permesso di costruire (e non invece
a quello della Denuncia di Inizio Attività, ratione
temporis applicabile alla fattispecie).
In ordine alla problematica concernente l’individuazione del
titolo edilizio necessario per l'istallazione di tende
solari, occorre rilevare che, in giurisprudenza, prima della
modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 dall’art.
5 D.L. 25.03.2010, n. 40 (conv. L. 22.05.2010, n. 73), si
potevano registrare tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un
intervento privo di rilevanza edilizia, che non
richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio
(cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 31.07.2006, n. 1890).
Secondo un'opposta opinione, invece, le tende solari
sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile
e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo
permanente e non a titolo precario e pertanto
necessiterebbero del permesso di costruire (cfr. TAR
Basilicata, sez. I, 27.06.2008, n. 337).
Secondo, invece, una posizione intermedia (espressa
proprio da questa Sezione con la sentenza 02.12.2008, n.
20791), l’istallazione di tende solari rientrerebbe nel
novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in
quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una
modifica permanente dello stato dei luoghi, con la
conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario
sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del
D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio condivide pienamente la riferita configurazione
della natura giuridica degli interventi in questione come
interventi di manutenzione straordinaria, che trova il
proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, D.P.R.
n. 380/2001. Infatti, le tende solari, pur essendo destinate
ad alterare la facciata dell'edificio cui accedono (per cui
non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria),
hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale)
di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello
spazio (in quanto si tratta di strutture generalmente
utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano
alcuna variazione plano-volumetrica dell’immobile
principale, per cui non integrano né una nuova costruzione
né una ristrutturazione edilizia).
Non è un caso che, in particolare, per quanto riguarda le
opere eseguite nel territorio comunale, il Comune di Napoli
espressamente annoveri, nel proprio regolamento edilizio,
l’installazione di tende solari nell’ambito degli interventi
di manutenzione straordinaria (cfr. art. 6, comma primo,
lett. g), R.E., che fa a tal fine testuale riferimento agli
interventi di <<realizzazione, modifica o integrazione di
mostre, vetrine, tende e insegne per gli esercizi
commerciali, terziari o artigianali>>).
Tale configurazione ha inoltre ricevuto l'avallo del
Consiglio di Stato in relazione ad una fattispecie di
maggiore gravità rispetto a quella oggi in discussione (cfr.
C.d.S., sez. IV, 17.05.2010, n. 3127, secondo cui <<hanno
carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere
assistite da permesso di costruire, le opere che hanno
finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un
esercizio commerciale con una struttura in legno infissa
alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata
alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al
muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la
struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile
e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il
posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima
funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche,
idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di
"veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile
di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto
all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che
l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza
rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il
previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di
costruire)>>).
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, il
contestato intervento edilizio rientri nel novero degli
interventi di manutenzione straordinaria e che quindi fosse
sottoposto, alla data in cui è stato realizzato, al regime
della denuncia di inizio attività, all’epoca applicabile a
tale categoria di opere, ai sensi delle richiamate
disposizioni normative di cui agli articoli 6, 10 e 22 del
D.P.R. n. 380/2001.
E’ bene notare infatti, al riguardo, che le modifiche
apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 5 D.L.
25.03.2010, n. 40 (conv. L. 22.05.2010, n. 73) sul regime
giuridico degli interventi di manutenzione straordinaria
(secondo cui tali interventi possono ormai essere eseguiti
senza alcun titolo abilitativo, previa semplice
comunicazione di inizio lavori, con previsione, in caso di
mancanza di quest’ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad
euro 258,00), non possono essere considerate applicabili
alla presente fattispecie, in quanto sono state introdotte
in data successiva a quella di realizzazione delle opere per
cui è causa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve
pertanto ritenere che l'impugnato provvedimento di
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi risulti
affetto dei vizi denunciati con la prima censura, dal
momento che non soltanto omette di qualificare la natura
giuridica dell'intervento contestato, ma esplicitamente
postula che per la sua realizzazione sia necessario il
permesso di costruire.
Si tratta, infatti, per quanto più sopra esposto, di
affermazione assolutamente non corretta sul piano giuridico
(che tra l'altro contraddice immotivatamente le risultanze
della richiamata istruttoria tecnica del 28/05/2010, in cui
si rileva invece che si tratta di manutenzione
straordinaria, sottoposta a dichiarazione inizio attività).
Nella sua memoria difensiva, il Comune di Napoli mostra di
condividere tale impostazione. Afferma infatti che
l'intervento in questione è ascrivibile alla tipologia della
manutenzione straordinaria, sottoposto quindi a denuncia di
inizio attività. Tuttavia, osserva ancora che l'interessato
non ha presentato alcuna denuncia in tal senso e che,
inoltre, non ha acquisito il parere favorevole della
Sovrintendenza (che sarebbe stato necessario, stante il
vincolo paesaggistico gravante sull'area dell'intervento).
Nella specie, pertanto, l'intervento in questione sarebbe
stato realizzato “senza titolo” e quindi l'impugnato
ordine demolitorio sarebbe pienamente legittimo ai sensi
dell'articolo 27, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001.
Le argomentazioni difensive dell’avvocatura comunale (che
introducono un nuovo elemento di valutazione in sede
giudiziale e che quindi sarebbero tecnicamente
inammissibili, per il divieto di integrazione “postuma”
della motivazione), non possono tuttavia essere condivise,
in quanto da un lato contrastano con l’obiettiva circostanza
che l’unico profilo motivazionale contenuto nel
provvedimento impugnato sia quello dell’asserita –ma
erronea- necessità del permesso di costruire (senza alcuna
altra distinzione o specificazione) e, dall’altro, non
tengono conto dell’autonomia dei due diversi titoli, quello
edilizio e quello paesaggistico, sancita normativamente
dall’art. 146, comma quarto, D.Lgs. n. 42/2004.
In ogni caso, il fatto che l’area dell’intervento sia
sottoposta a vincolo paesaggistico non muta i termini della
questione, ma comporta semplicemente la necessità per
l’interessato di munirsi dell’autorizzazione della
competente Sovrintendenza.
Pur trattandosi infatti di intervento di manutenzione
straordinaria, l’autorizzazione è comunque necessaria, in
quanto si tratta di un intervento che, per sua natura,
altera (anche se in modo del tutto transeunte e contingente)
lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
(cfr. art. 149, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004).
Si tratta tuttavia di un intervento di <<lieve entità>>,
per il quale è applicabile la procedura semplificata
disciplinata dal D.P.R. 09.07.2010 n. 139, come stabilito
dal relativo Allegato 1, n. 16, che espressamente
ricomprende tra tali interventi quelli concernenti la <<collocazione
di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali
destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi>>
(come nel caso di specie, in cui la tenda è tra l’altro
funzionale alla migliore fruizione del corrispondente suolo
pubblico di cui il ricorrente è legittimo concessionario).
L’autorizzazione paesaggistica può inoltre essere rilasciata
in sanatoria, trattandosi, per l’espressa codificazione
normativa appena riportata, di intervento di lieve entità,
perfettamente sussumibile, quindi, nella fattispecie
derogatoria di cui all’articolo 167, comma 4, lett. “a”, D.
Lgs. n. 42/2004 (riguardante lavori che non hanno
determinato creazione di superfici utili o di volumi),
nonché –per quanto più sopra considerato in ordine alla
natura giuridica dell’intervento in questione- in quella di
cui alla lett. “c” della medesima disposizione (concernente
lavori integranti interventi di manutenzione straordinaria).
In conclusione, assorbito ogni altro motivo, il ricorso deve
essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnata
disposizione dirigenziale n. 233 del 15/07/2010
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 14.11.2011 n. 5324 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
L’installazione di una
tenda da sole facilmente smontabile, in funzione ornamentale
ed accessoria del fabbricato e di protezione dalle
intemperie, non integra i caratteri propri della costruzione
e non necessita quindi di concessione edilizia.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza
amministrativa, l’installazione di una tenda da sole
facilmente smontabile, in funzione ornamentale ed accessoria
del fabbricato e di protezione dalle intemperie, non integra
i caratteri propri della costruzione e non necessita quindi
di concessione edilizia (cfr. TAR Toscana, Sez. II,
24.07.1997 n. 470).
Pertanto, ai fini dell’illiceità dell’opera, non vale
argomentare sul vincolo di inedificabilità assoluta cui si
trova assoggettata l’intera zona, ricompresa nel piano
urbanistico territoriale della costiera
Sorrentino-Amalfitana, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della
legge regionale 27.06.1987 n. 35.
Il detto vincolo, infatti, concerne soltanto il rilascio
delle concessioni edilizie (oggi, dei permessi di costruire)
e, ai sensi del comma 4, non si applica agli interventi
subordinati ad autorizzazione ed a quelli per i quali non
sono necessari né la concessione, né l’autorizzazione (TAR
Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 27.04.2011 n. 748 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2008 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
La "struttura in ferro
stilizzata … a falda ondulata e leggermente inclinata …
parzialmente coperta da pannelli trasparenti in
policarbonato … corredata da tre tende ritraibili di mq. 36
per m. 3 di altezza", sul terrazzino di pertinenza
dell’immobile, per la sua tipologia e per l’uso di materiali
dal non rilevante impatto visivo, può ritenersi un arredo
dello spazio esterno con la conseguenza che la stessa può
farsi rientrare fra le opere di manutenzione straordinaria,
ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento Edilizio del
Comune.
Sicché, illegittimo si rileva il provvedimento impugnato con
il quale il Comune erroneamente ha ritenuto le opere,
realizzate dal ricorrente, di ristrutturazione edilizia con
la conseguente irrogazione della sanzione demolitoria.
Al riguardo si deve rilevare che, come risulta dagli atti,
il Comune ha sanzionato la realizzazione di una <<struttura
in ferro stilizzata … a falda ondulata e leggermente
inclinata … parzialmente coperta da pannelli trasparenti in
policarbonato … corredata da tre tende ritraibili>> di
mq. 36 per m. 3 di altezza, sul terrazzino di pertinenza
dell’immobile sito in Napoli via ....
Tale struttura, per la sua tipologia e per l’uso di
materiali dal non rilevante impatto visivo, come emerge
anche dalle foto depositate, può ritenersi, come sostenuto
dal ricorrente, un arredo dello spazio esterno con la
conseguenza che la stessa può farsi rientrare, come pure
sostenuto dal ricorrente nel quinto motivo di ricorso, fra
le opere di manutenzione straordinaria, ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento Edilizio del Comune di
Napoli.
Infatti l’articolo 6, comma 1 lettera d), del Regolamento
Edilizio del Comune di Napoli fa rientrare fra le opere di
manutenzione straordinaria, le <<opere finalizzate alla
sistemazione di spazi esterni, che non comportino la
realizzazione di superfici utili o volumi, quali: -
realizzazione di giardini, opere di arredo, quali vasche,
aiuole per impianti floreali o arborei, fontane, eccetera;
realizzazione di pergolati, grillages e gazebi>>.
Illegittimo si rileva pertanto il provvedimento impugnato
con il quale il Comune di Napoli erroneamente ha ritenuto le
opere realizzate dal ricorrente di ristrutturazione edilizia
con la conseguente irrogazione della sanzione demolitoria
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 02.12.2008 n. 20791 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Per l’installazione di
tende e/o strutture parasole risulta necessario il rilascio
del provvedimento di concessione edilizia, ora denominato
permesso di costruire, in quanto opere edilizie che, essendo
finalizzate alla migliore fruizione di un immobile,
risultano destinate ad essere utilizzate in modo permanente
(anche se, come nella specie, solo per alcuni mesi all’anno)
e non a titolo precario.
Al riguardo va sottolineato che per l’installazione di tende
e/o strutture parasole risulta necessario il rilascio del
provvedimento di concessione edilizia, ora denominato
permesso di costruire (sul punto cfr. TAR Piemonte Sez. I
Sent. n. 1136 del 26.04.2005; TAR Lazio Roma Sez. II-ter
Sent. n. 1841 dell’08.03.2002), in quanto opere edilizie
che, essendo finalizzate alla migliore fruizione di un
immobile, risultano destinate ad essere utilizzate in modo
permanente (anche se, come nella specie, solo per alcuni
mesi all’anno) e non a titolo precario.
Ma nella specie l’impugnata autorizzazione n. 9 del
05.07.2005 assume la configurazione di un normale permesso
di costruire, in quanto dopo l’entrata in vigore del DPR n.
380/2001 la previgente autorizzazione edilizia gratuita è
stata sostituita dalla Denuncia di Inizio di Attività, la
quale risulta efficace soltanto dopo il mero decorso di 30
giorni, se entro tale termine il competente Dirigente
Comunale non adotta il provvedimento inibitorio, previsto
dall’art. 23 DPR n. 380/2001.
Mentre anche i permessi di costruire rientrano nell’ampio
genus degli atti autorizzatori; al riguardo si osserva
che, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte
Costituzionale nella Sentenza n. 5 del 30.01.1980, secondo
cui il diritto di edificare inerisce al diritto di proprietà
del suolo, si desume agevolmente che il termine “concessione
edilizia”, prima usato dal Legislatore era improprio, in
quanto il provvedimento di concessione attribuisce un
diritto creato ex novo, mentre l’atto di
autorizzazione rimuove un limite legale all’esercizio di un
preesistente diritto, come nel caso del diritto di
edificare, che costituisce una delle facoltà del diritto di
proprietà di un terreno, per cui sarebbe stata più corretta
la denominazione di autorizzazione edilizia (la quale poteva
essere suddivisa in autorizzazione edilizia gratuita ed
autorizzazione edilizia onerosa), anziché quella di
concessione edilizia
(TAR Basilicata,
sentenza 27.06.2008 n. 337 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2006 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Circa la collocazione di
una tenda a spiovente, sorretta da struttura (in alluminio)
mobile zavorrata in appoggio sul selciato, di dimensione
corrispondente all’occupazione già autorizzata, costituita
da un telo in PVC bianco sostenuto da otto piantane, per la
protezione dei fiori esposti alle intemperie, la stessa
risulta priva di rilevanza edilizia e non necessita, quindi,
di titolo concessorio per la sua installazione.
Il ricorrente espone di essere titolare di autorizzazione
rilasciata dal Comune di Milano per l’esercizio del
commercio ambulante di fiori, nonché di concessione per
l’occupazione di spazio pubblico della superficie di m.
12x5, destinata a posteggio fisso sul Piazzale Cimitero
Maggiore.
Lo stesso precisa di aver presentato al Comune di Milano, in
data 25.10.1995, domanda di autorizzazione per la
collocazione di una tenda a spiovente, sorretta da struttura
mobile zavorrata in appoggio sul selciato, di dimensione
corrispondente all’occupazione già autorizzata, costituita
da un telo in PVC bianco sostenuto da otto piantane, per la
protezione dei fiori esposti alle intemperie.
Con successiva nota in data 21.05.1996, l’interessato ha
invitato l’amministrazione comunale a pronunciarsi entro il
termine di trenta giorni, preavvertendo che, in difetto,
avrebbe dato corso al posizionamento della tenda.
L’autorizzazione è stata negata con provvedimenti emessi in
data 26.11.1997, in ragione del contrasto tra la tipologia
di concessione, relativa a posteggio per banco mobile, e il
carattere di permanenza ed inamovibilità della struttura
destinata a tenda ombrasole; con gli stessi provvedimenti
l’interessato veniva anche diffidato a rimuovere il
manufatto abusivamente installato.
...
Ciò posto, il Collegio ritiene che il manufatto in
questione, consistente in una intelaiatura in alluminio
zavorrata, ma non ancorata al suolo, destinata a fungere da
supporto di una tenda parasole, facilmente rimovibile per le
modalità in cui è stata posata, risulti privo di rilevanza
edilizia e non necessiti quindi di titolo concessorio per la
sua installazione
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 31.07.2006 n. 1890 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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