e-mail
info.ptpl@tiscali.it

APPALTI
CONVEGNI
FORUM
G.U.R.I. - G.U.U.E. - B.U.R.L.
LINK
NEWS PUBBLICATE:
1-aggiornam. pregressi
2-Corte dei Conti
3-
dite la vostra ...
4-dottrina e contributi
5-funzione pubblica
6-giurisprudenza
7-modulistica
8-news
9-normativa
10-note, circolari e comunicati
11-quesiti & pareri
12-utilità
- - -
DOSSIER
:
13-
ABBAINO
14-
ABUSI EDILIZI
15-
AFFIDAMENTO IN HOUSE
16-AGIBILITA'
17-AMIANTO
18-ANAC (già AVCP)
19
-APPALTI
20-ARIA
21-ASCENSORE
22-ASL + ARPA
23-ATTI AMMINISTRATIVI
24-ATTI AMMINISTRATIVI (accesso esposto e/o permesso di costruire e/o atti di P.G.)
25-ATTI AMMINISTRATIVI (impugnazione-legittimazione)
26-ATTIVITA' COMMERCIALE IN LOCALI ABUSIVI
27-BARRIERE ARCHITETTONICHE
28-BOSCO
29-BOX
30-CAMBIO DESTINAZIONE D'USO (con o senza opere)
31-CANCELLO, BARRIERA, INFERRIATA, RINGHIERA in ferro - SBARRA/STANGA
32-CANNE FUMARIE e/o COMIGNOLI
33-CARTELLI STRADALI
34-CARTELLO DI CANTIERE - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
35-CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA
36-CERIFICAZIONE ENERGETICA e F.E.R.
37
-C.I.L. e C.I.L.A.
38
-COMPETENZE GESTIONALI
39
-COMPETENZE PROFESSIONALI - PROGETTUALI
40-CONDIZIONATORE D'ARIA
41-CONDOMINIO
42-CONSIGLIERI COMUNALI
43-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
44-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (gratuità per oo.pp. e/o private di interesse pubblico)
45-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (prescrizione termine dare/avere e legittimazione alla restituzione)
46-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (rateizzato e/o ritardato versamento)
47-DEBITI FUORI BILANCIO
48-DEFINIZIONI INTERVENTI EDILIZI
49-DIA e SCIA
50-DIAP
51-DISTANZA dagli ALLEVAMENTI ANIMALI
52-DISTANZA dai CONFINI
53-DISTANZA dai CORSI D'ACQUA - DEMANIO MARITTIMO/LACUALE
54-DISTANZA dalla FERROVIA

55-DISTANZA dalle PARETI FINESTRATE
56-DURC
57-EDICOLA FUNERARIA
58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
59-ESPROPRIAZIONE
60-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI
61-INCARICHI LEGALI e/o RESISTENZA IN GIUDIZIO
62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
64-INDUSTRIA INSALUBRE
65-L.R. 12/2005
66-L.R. 23/1997
67-L.R. 31/2014
68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
-
PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
PERTINENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
97-RUDERI
98-
RUMORE
99-SAGOMA EDIFICIO
100-SANATORIA GIURISPRUDENZIALE E NON (abusi edilizi)
101-SCOMPUTO OO.UU.
102-SEGRETARI COMUNALI
103-SEMINTERRATI
104-SIC-ZSC-ZPS - VAS - VIA
105-SICUREZZA SUL LAVORO
106
-
SILOS
107-SINDACATI & ARAN
108-SOPPALCO
109-SOTTOTETTI
110-SUAP
111-SUE
112-STRADA PUBBLICA o PRIVATA o PRIVATA DI USO PUBBLICO
113-
TELEFONIA MOBILE
114-TENDE DA SOLE
115-TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
116-TRIBUTI LOCALI
117-VERANDA
118-VINCOLO CIMITERIALE
119-VINCOLO IDROGEOLOGICO
120-VINCOLO PAESAGGISTICO + ESAME IMPATTO PAESISTICO + VINCOLO MONUMENTALE
121-VINCOLO STRADALE
122-VOLUMI TECNICI / IMPIANTI TECNOLOGICI

123-ZONA AGRICOLA
124-ZONA SISMICA E CEMENTO ARMATO

NORMATIVA:
dt.finanze.it
entilocali.leggiditalia.it

leggiditaliaprofessionale.it

SITI REGIONALI
STAMPA
 
C.A.P.
Codice Avviamento Postale

link 1 - link 2
CONIUGATORE VERBI
COSTO DI COSTRUZIONE
(ag
g. indice istat):

link 1-BG - link 2-MI
link 3-CR
DIZIONARI
indici ISTAT:
link 1 - link 2-BG
link 3-MI

interessi legali:
link 1
MAPPE CITTA':
link 1 - link 2
METEO
1 - PAGINE bianche
2 - PAGINE gialle
PREZZI:
osservatorio prezzi e tariffe

prodotti petroliferi
link 1
- link 2
PUBBLICO IMPIEGO:
1 - il portale pubblico per il lavoro
2
- mobilità
 
 

DOSSIER

Alcuni files sono in formato Acrobat (pdf): se non riesci a leggerli, scarica gratuitamente il programma Acrobat Reader (clicca sull'icona a fianco riportata).  -      segnala un errore nei links                                                                                

dossier INDUSTRIA INSALUBRE
anno 2021

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: L’obbligo di isolamento delle lavorazioni insalubri non implica che le zone agricole limitrofe debbano rimanere tali.
La presenza di un allevamento non impedisce che siano rese edificabili le aree poste all’interno dei distacchi minimi previsti dal regolamento locale di igiene.
Più precisamente, l’indicazione di principio contenuta nell’art. 216 del RD 1265/1934, secondo cui le lavorazioni insalubri di prima classe, tra cui gli allevamenti (v. DM 05.09.1994, punto C-1), devono essere isolate nelle campagne, non implica che le zone agricole, o comunque inedificabili, attorno agli allevamenti debbano rimanere tali. La pianificazione urbanistica può sempre espandere l’abitato verso le aree libere. Sono poi le singole costruzioni a subire le limitazioni causate dagli allevamenti preesistenti, con esiti che richiedono una valutazione caso per caso.
Del resto, l’art. 216, comma 5, del RD 1265/1934 consente che una lavorazione insalubre di prima classe venga esercitata in un contesto abitato, se con “l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele” è possibile evitare rischi per la salute dei residenti. Reciprocamente, quindi, le zone edificabili possono essere avvicinate agli allevamenti, salva la necessità di valutare poi, in relazione ai singoli progetti, le soluzioni più adatte a evitare interferenze.
Qui si inserisce il potere di deroga alle norme sulle distanze minime, finalizzato alla ricerca di una tutela equivalente della salute delle persone. Nello specifico, il potere di deroga, che costituisce espressione di un principio generale, è codificato nell’art. 3.10.8 del regolamento locale di igiene.
Se dunque la variante al PGT
(nella parte in cui è stato previsto nei pressi dell’allevamento, e a distanza inferiore a quella minima, un Ambito di Trasformazione destinato a servizi pubblici e di interesse pubblico) deve essere considerata legittima, ricade sui singoli titoli edilizi il compito di trovare un equilibrio in concreto tra gli interessi meritevoli di tutela.

---------------
... per l'annullamento:
   - del permesso a costruire n. 31/2019 di data 27.06.2019, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell’allevamento suinicolo situato lungo la strada consortile delle Gavrine, nella parte in cui interdice la possibilità di tenere gli animali, mancando la distanza minima dalle zone edificate o edificabili prevista dall'art. 3.10.5 del regolamento locale di igiene;
   - della deliberazione consiliare n. 29 di data 22.06.2016, con la quale è stata approvata una variante al PGT, nella parte in cui è stato previsto nei pressi dell’allevamento, e a distanza inferiore a quella minima, l’Ambito di Trasformazione 17, destinato a servizi pubblici e di interesse pubblico;
...
1. I ricorrenti sono proprietari di un allevamento suinicolo di circa 1.800 mq, situato nel Comune di Manerbio. La struttura è presente dagli anni Sessanta, e inizialmente era gestita dal padre dei ricorrenti.
2. In data 30.11.2006 i ricorrenti, modificando e integrando un precedente contratto, hanno nuovamente concesso in affitto l’allevamento alla società agricola La Fi.. In seguito, è stato stipulato un contratto di affitto in data 11.02.2016 con l’azienda agricola De.So.. Quest’ultimo contratto è stato poi risolto, dapprima parzialmente e poi integralmente con effetto dal 28.02.2018.
3. All’allevamento gestito dalla società agricola La Fi. la ASL di Brescia ha attribuito il codice di identificazione n. 103BS038/1 dal 01.08.1997 al 30.04.2014. All’allevamento gestito dall’azienda agricola De.So. la ATS di Brescia ha attribuito il codice di identificazione n. 103BS038/2 dal 25.02.2016 al 04.07.2016, il codice di identificazione n. 103BS038/3 dall’11.07.2016 al 18.01.2017, e il codice di identificazione n. 103BS038/4 dal 19.01.2017 al 25.01.2018 (v. doc. 8 di parte ricorrente).
4. In data 12.04.2019 i ricorrenti hanno chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture dell’allevamento.
5. Il responsabile dell’Area Tecnica, con nota di data 14.05.2019, ha comunicato il preavviso di diniego, richiamando il parere emesso dalla ATS di Brescia il 09.05.2019. Il suddetto parere si esprime negativamente per le seguenti ragioni:
   (a) le opere di manutenzione “in realtà sono destinate alla costituzione di un nuovo ipotetico allevamento (di cui non è stato indicato il numero di capi e/o di peso vivo che si intende allevare), in quanto il precedente, intestato a Soc. Ag. «La Fi.», risulta dismesso dal 30.04.2014”;
   (b) non è rispettata la disciplina sulle distanze, in quanto “si rileva la presenza di un nucleo di edifici per attività commerciali a distanza inferiore a quelle previste dal decreto n. 173 del [19.03.2015] dell'ex ASL di Brescia: tali edifici risultano preesistenti alla prima formulazione del suddetto decreto (delibera n. 797 del 17.11.2003), che prevede delle distanze di almeno m. 200 (fino a un peso vivo max allevabile di 10 T) o di 500 m. (oltre le 10 T) tra nuclei residenziali, commerciali, attività terziarie esistenti e nuovi allevamenti e/o loro pertinenze, anche in senso reciproco”;
   (c) il progetto inoltre è incompleto, in quanto “non è stata presentata una relazione agronomica con indicate almeno le modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento degli effluenti di allevamento che si intende attuare; in particolare se si abbia intenzione di smaltirli su suolo agricolo a scopo agronomico, previa fermentazione aerobica in vasche o, in alternativa, di conferirli in maniera continua presso un impianto autorizzato alla trasformazione in biometano per fermentazione anaerobica, unica modalità di smaltimento [degli] effluenti aziendali che renderebbe sostenibile un eventuale allevamento suinicolo”.
6. In seguito alle controdeduzioni dei ricorrenti, la ATS di Brescia ha modificato la propria posizione, rilasciando un parere favorevole. I passaggi del nuovo pronunciamento sono i seguenti:
   (a) in base all’art. 3, comma 4, del Dlgs. 26.10.2010 n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini), gli allevamenti continuano a essere presenti nella BDN finché non sono trascorsi tre anni consecutivi dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto;
   (b) dopo la scadenza, nel 2014, del codice identificativo rilasciato alla società agricola La Fi., è stato attribuito, nel 2016, un codice identificativo anche all’allevamento gestito dall’azienda agricola De.So. “su presentazione contestuale di SCIA al competente SUAP, [alla] quale non ha fatto seguito l'espressione di un parere negativo da parte di codesto Spett.le Comune”;
   (c) su questi presupposti, “l'allevamento che i richiedenti Sigg. Ge. intendono riattivare è da considerare come esistente; pertanto sulla richiesta del PdC in oggetto, per opere di manutenzione straordinaria della struttura edilizia esistente, che non rispetta le distanze minime previste dal decreto n. 173 del 19.03.2015 dell'ex ASL di Brescia, interamente recepito nel regolamento comunale di codesto Comune, vale quanto prescritto nello stesso decreto: «Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi edilizi, purché tali opere non comportino una diminuzione delle distanze già in essere»".
7. Nonostante il parere favorevole della ATS, il responsabile dell’Area Tecnica, nel rilasciare il permesso a costruire n. 31/2019 di data 27.06.2019, con il quale si autorizzano i lavori di manutenzione straordinaria, ha escluso la possibilità di tenere gli animali all’interno dell’allevamento. Più precisamente, è stata esclusa la possibilità di riattivare un allevamento di suini, in quanto non è possibile rispettare il distanziamento minimo dalle zone edificabili stabilito dall'art. 3.10.5 del regolamento locale di igiene, nella versione approvata dalla ASL di Brescia con decreto n. 173 di data 19.03.2015.
8. La ragione per cui non possono essere mantenute le distanze minime dalle zone edificabili (200 metri nel caso di allevamenti suinicoli con peso vivo fino a 10 tonnellate; 500 metri nel caso di allevamenti suinicoli con peso vivo superiore) è costituita dalla variante al PGT approvata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 29 di data 22.06.2016. La suddetta variante ha infatti interessato un terreno posto a meno di 200 metri dall’allevamento, collocandovi l’Ambito di Trasformazione 17, destinato a servizi pubblici e di interesse pubblico (protezione civile e impianti sportivi – v. doc. 6 e 10 del Comune).
9. Il problema della preesistenza dell’allevamento è stato in effetti preso in considerazione nel corso della procedura di redazione della variante al PGT, avviata con deliberazione della giunta n. 61 di data 30.06.2014. Tuttavia, il Comune, quando ha adottato la variante con deliberazione consiliare n. 60 del 21.12.2015, ha ritenuto che la struttura fosse ormai dismessa, in quanto la ASL di Brescia, con nota di data 29.04.2015 (v. doc. 7 del Comune), aveva comunicato che l'attività di allevamento della società agricola La Fiorita (codice di identificazione n. 103BS038/1) era cessata il 30.04.2014.
10. Contro il permesso di costruire, nella parte relativa al divieto di riattivare l’allevamento, e contro la variante al PGT, nella parte relativa all’Ambito di Trasformazione 17, i ricorrenti hanno presentato impugnazione, formulando anche domanda di risarcimento per il periodo in cui non è stata possibile la stabulazione. Le censure possono essere sintetizzate come segue:
   (i) travisamento, in quanto la variante al PGT ha ignorato la presenza dell’allevamento, che invece, rientrando tra le lavorazioni insalubri di prima classe, avrebbe dovuto rimanere isolato in campagna ai sensi dell’art. 216 del RD 27.07.1934 n. 1265;
   (ii) violazione dell’art. 12 del DPR 06.06.2001 n. 380, in quanto il permesso di costruire non dovrebbe contenere condizioni limitative, essendo subordinato unicamente alle previsioni degli strumenti urbanistici;
   (iii) difetto di istruttoria, in quanto non è stato valutato il secondo parere della ATS di Brescia, favorevole ai ricorrenti, che riconosce la preesistenza e la continuità dell’allevamento, e indica quella che dovrebbe essere considerata la corretta interpretazione dell’art. 3.10.5 del regolamento locale di igiene (ammissibilità di nuovi interventi edilizi, senza ulteriore riduzione delle distanze).
11. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
12. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:
   (a) preliminarmente, si osserva che l’impugnazione della variante al PGT è tempestiva, in quanto proposta unitamente all’impugnazione dell’atto applicativo. Solo in questa fase, quando è ormai pubblica l’interpretazione che l’amministrazione intende dare alla disciplina urbanistica, diventa attuale l’interesse a proporre ricorso, per ottenere l’annullamento dello strumento urbanistico, o per far accertare la fondatezza di una diversa interpretazione;
   (b) nel caso in esame, non vi sono i presupposti per annullare la previsione dell’Ambito di Trasformazione 17, perché in realtà la nuova disciplina urbanistica può essere interpretata secondo i principi della materia, in modo che tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, trovino composizione, subendo solo le limitazioni strettamente necessarie;
   (c) il punto di partenza è la continuità dell’allevamento nel passaggio dalla gestione della società agricola La Fi. alla gestione dell’azienda agricola De.So.. Tra i vari codici di identificazione non intercorre mai un periodo superiore a tre anni, e dunque appare rispettata la condizione posta dall’art. 3, comma 4, del Dlgs. 200/2010 per ravvisare un allevamento ancora insediato, sia pure momentaneamente non attivo. Nell’intervallo dei tre anni era perfettamente ammissibile la ripresa dell’attività, con la stessa o una diversa gestione, ma in ogni caso con la garanzia della qualifica di allevamento esistente;
   (d) nella redazione della variante al PGT è stato quindi commesso un errore, in quanto la nota della ASL di Brescia del 29.04.2015 sulla cessazione dell'attività di allevamento della società agricola La Fi. non avrebbe dovuto essere intesa come certificazione della cancellazione dell’allevamento prima della decorrenza del termine triennale;
   (e) si tratta però di un errore innocuo, in quanto la presenza di un allevamento non impedisce che siano rese edificabili le aree poste all’interno dei distacchi minimi previsti dal regolamento locale di igiene. Più precisamente, l’indicazione di principio contenuta nell’art. 216 del RD 1265/1934, secondo cui le lavorazioni insalubri di prima classe, tra cui gli allevamenti (v. DM 05.09.1994, punto C-1), devono essere isolate nelle campagne, non implica che le zone agricole, o comunque inedificabili, attorno agli allevamenti debbano rimanere tali. La pianificazione urbanistica può sempre espandere l’abitato verso le aree libere. Sono poi le singole costruzioni a subire le limitazioni causate dagli allevamenti preesistenti, con esiti che richiedono una valutazione caso per caso;
   (f) del resto, l’art. 216, comma 5, del RD 1265/1934 consente che una lavorazione insalubre di prima classe venga esercitata in un contesto abitato, se con “l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele” è possibile evitare rischi per la salute dei residenti. Reciprocamente, quindi, le zone edificabili possono essere avvicinate agli allevamenti, salva la necessità di valutare poi, in relazione ai singoli progetti, le soluzioni più adatte a evitare interferenze. Qui si inserisce il potere di deroga alle norme sulle distanze minime, finalizzato alla ricerca di una tutela equivalente della salute delle persone. Nello specifico, il potere di deroga, che costituisce espressione di un principio generale, è codificato nell’art. 3.10.8 del regolamento locale di igiene;
   (g) se dunque la variante al PGT deve essere considerata legittima, ricade sui singoli titoli edilizi il compito di trovare un equilibrio in concreto tra gli interessi meritevoli di tutela. Per questa parte il ricorso deve essere accolto, in quanto il permesso di costruire, vietando la reintroduzione degli animali, trascura la continuità dell’allevamento, che era stata puntualmente segnalata nel secondo parere della ATS. Di conseguenza, è stata negata senza giustificazione la tutela riconosciuta dall’art. 3.10.5 del regolamento locale di igiene, che, come parimenti segnalato dalla ATS, non vieta gli interventi edilizi finalizzati alla prosecuzione dell’attività di allevamento, ma si limita a prescrivere che non siano ridotte le distanze esistenti;
   (h) la clausola inibitoria contenuta nel permesso di costruire deve quindi essere annullata, non perché in astratto non si possano applicare al titolo edilizio condizioni o limitazioni, essendo queste ultime, al contrario, uno strumento di ordinaria utilizzazione in un contesto regolatorio complesso, ma perché sussiste in capo ai ricorrenti il diritto di ripristinare l’attività di allevamento interrotta da meno di tre anni;
   (i) entro quali limiti e con quali modalità sia possibile riattivare l’allevamento dovrà essere stabilito dalla ATS, a cui spetta il compito di valutare le criticità evidenziate nel primo parere, in particolare per quanto riguarda le modalità di smaltimento degli effluenti aziendali. Il permesso di costruire non può definire autonomamente le questioni propriamente igienico-sanitarie, e deve quindi fare rinvio alle valutazioni dell’autorità competente in materia;
   (j) poiché la stabulazione degli animali richiede il chiarimento preliminare di questi profili, non vi sono i presupposti per risarcire un danno da ritardo nella ripresa dell’attività di allevamento. Occorre poi sottolineare che, essendo stato rilasciato il titolo edilizio, i lavori di sistemazione delle strutture aziendali avrebbero comunque potuto essere eseguiti, e dunque per questa parte un rallentamento imposto ai ricorrenti non è neppure ravvisabile.
13. In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che viene annullata la clausola del permesso di costruire riguardante il divieto di riattivare l’allevamento. Viene inoltre accertato il diritto di riattivare l’allevamento, subordinatamente alla soluzione delle questioni igienico-sanitarie sopra evidenziate. Sono invece respinte le altre domande, sia impugnatorie sia risarcitorie (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 03.05.2021 n. 403 - link a www.giustizia-amministraiva.it).

anno 2015

EDILIZIA PRIVATAÈ principio costantemente ribadito, tanto dalla legislazione in materia (v. D.M. 12.02.1971, voce n. 35, e D.M. 23.12.1976, voce n. 31, nonché, soprattutto e da ultimo, D.M. 05.09.1994, lett. C), n. 1) quanto dalla giurisprudenza amministrativa, che gli allevamenti degli animali, qualunque sia la loro consistenza numerica, sono inclusi tra le lavorazioni insalubri di prima classe in considerazione dei cattivi odori, rumori, rifiuti liquidi o solidi che essi comportano.
Inequivocabile è, sul punto, il principio affermato da questo Consiglio, sez. V, 04.09.2013, n. 4409.
Ma valga anche al riguardo richiamare quanto questo Consiglio ha di recente stabilito, che, disattendendo la tesi dell’appellante secondo cui l’allevamento di animali –si trattava, nel caso di specie, proprio di stalla ospitante meno di venti bovini– potrebbe essere oggetto di catalogazione come industria insalubre solo ove abbia caratteristiche, appunto, industriali per la quantità dei capi e per il ciclo produttivo al quale essi sono sottoposti, ha chiarito che, in generale, l’allevamento di animali è considerato dal T.U.LL.SS. come industria insalubre di prima classe e, quindi, deve essere comunque isolato nelle campagne e tenuto lontano da abitazioni.
Né deve trarre in inganno l’espressione “industria”, al quale fa riferimento il T.U.LL.SS., essendo ben noto che, nel linguaggio legislativo degli anni ’30 del secolo scorso, il termine “industrie”, in aderenza, del resto, alla sua radice etimologica latina, significasse semplicemente “attività”, non necessariamente contraddistinta, come invece vorrebbe l’appellante, da modalità intensive od organizzative di sfruttamento tali da integrarne il carattere industriale.
La premessa maggiore dalla quale muovono sia i provvedimenti comunali che la sentenza del TAR –la qualificazione dell’attività in parola come industria insalubre di prima classe– è dunque corretta e, anzi, necessaria alla luce del dato normativo.
Ne discendono, pertanto, due rilevanti conseguenze.
La prima è che il provvedimento comunale nessuna dimostrazione doveva dare, come invece vorrebbe l’appellante, delle esalazioni nocive o delle conseguenze pregiudizievoli per la salute pubblica, posto che la qualificazione come industria insalubre di prima classe era in re ipsa, nella stessa attività di allevamento esercitata dal ricorrente.
La seconda è che nessun affidamento il ricorrente poteva riporre nell’esercizio di simile industria, così predefinita dalla legge e per il principio ignorantia legis non excusat, all’interno di un centro abitato, quale la frazione di Mergnano San Savino e, comunque e anche se non in origine o ab immemorabili, è divenuta incontestabilmente nel tempo.
È anzi fuori discussione, come ha chiarito la costante giurisprudenza di questo Consiglio, che ai sensi del più volte richiamato art. 216 del r.d. 1265/1934 il sindaco, titolare di una ampia potestà sulla tollerabilità o meno delle industrie insalubri, può esercitarla «in qualsivoglia tempo e, quindi, anche in epoca successiva all’attivazione dell’impianto industriale».
E così, si è anche chiarito, nel caso in cui si accerti che una stalla sia mancante della concimaia e dell’allaccio con una fogna pubblica, legittimamente l’amministrazione comunale ordina l’eliminazione della stalla e lo sgombero degli animali ivi tenuti.

... per la riforma della sentenza del TAR MARCHE-ANCONA: SEZIONE I n. 626/2014, resa tra le parti, concernente la dismissione della stalla per l’allevamento dei bovini – classificazione di industria insalubre
...   
1. L’odierno appellante, A.R., è titolare di una impresa agricola che esercita l’attività di allevamento di animali, tra i quali bovini e bufale da latte, oltre all’attività di coltivazione di cereali, girasoli, foraggi e altri seminativi, nella frazione di Megnano San Savino del Comune di Camerino.
2. Egli ha impugnato avanti al TAR Marche, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento, la deliberazione della Giunta Comunale di Camerino n. 111 del 06.06.2013, avente ad oggetto “Classificazione industria insalubre ai sensi dell’art. 216 del T.U.LL.SS. e del D.M. 05/09/1994 – Azienda Agricola R. Loc. Mergnano San Savino – Stalla per allevamento bovini”, la quale ha dato atto che:
a) l’attività di stalla esercitata dal ricorrente dovesse qualificarsi come insalubre di prima classe, ai sensi delle citate disposizioni;
b) il parere dell’ASUR, favorevole al mantenimento della stalla ma con talune prescrizioni, non era stato rispettato;
c) era quanto meno dubbia la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari affinché la stalla permanesse, nello stato in cui si trova, all’interno dell’abitato della località Mergnano San Savino;
d) il Sindaco, in virtù dell’art. 217 del r.d. 1265/1934, quale massima autorità responsabile della salvaguardia della sanità e dell’igiene pubblica locale, avrebbe provveduto ad emanare gli atti necessari ad eliminare, ove ne ricorressero i requisiti, la situazione di rischio per l’igiene e per la salute pubblica.
...
15. L’analisi della sentenza e delle sue presunte lacune, invece, è contenuta nel secondo motivo di appello (p. 10 e ss. del ricorso), motivo però, per le ragioni, anche esse in sintesi esposte, che si diranno, del tutto infondato.
15.1. L’appellante, con tale secondo motivo, sottopone a serrata critica i diversi –e stringati– passaggi motivazionali della sentenza, con dovizia di pregevoli argomentazioni e con corredo di precedenti giurisprudenziali che, tuttavia, non sembrano al Collegio convincentemente suffragare il suo assunto.
15.2. Un primo decisivo punto, entrando nel merito delle censure e nel vivo della materia, è quello inerente alla classificazione dell’attività, svolta dall’appellante, quale industria insalubre di prima classe ai sensi dell’art. 216 del r.d. 1265/1934 e del D.M. 05.09.1994, classificazione che costituisce il presupposto delle due ordinanze sindacali e dei connessi provvedimenti contestati in primo grado.
15.3. Il sig. R. contesta fermamente tale presupposto che sarebbe stato, a suo avviso, affermato dal Comune senza una verifica in concreto della sua attività, in fondo modesta perché relativa all’allevamento di sedici bovini (pp. 14-15 del ricorso), e delle sue eventuali conseguenze nocive per la popolazione in termini di vapori, gas o altre esalazioni insalubri o di scoli, rifiuti solidi o liquidi (pp. 16-17 del ricorso).
16. Ma l’assunto dell’appellante è destituito di fondamento.
16.1. È principio costantemente ribadito, tanto dalla legislazione in materia (v. D.M. 12.02.1971, voce n. 35, e D.M. 23.12.1976, voce n. 31, nonché, soprattutto e da ultimo, D.M. 05.09.1994, lett. C), n. 1) quanto dalla giurisprudenza amministrativa, che gli allevamenti degli animali, qualunque sia la loro consistenza numerica, sono inclusi tra le lavorazioni insalubri di prima classe in considerazione dei cattivi odori, rumori, rifiuti liquidi o solidi che essi comportano.
16.2. Inequivocabile è, sul punto, il principio affermato da questo Consiglio, sez. V, 04.09.2013, n. 4409.
16.3. Ma valga anche al riguardo richiamare quanto questo Consiglio ha di recente stabilito nella sentenza della Sezione V, 27.12.2013, n. 6264, che, disattendendo la tesi dell’appellante secondo cui l’allevamento di animali –si trattava, nel caso di specie, proprio di stalla ospitante meno di venti bovini– potrebbe essere oggetto di catalogazione come industria insalubre solo ove abbia caratteristiche, appunto, industriali per la quantità dei capi e per il ciclo produttivo al quale essi sono sottoposti, ha chiarito che, in generale, l’allevamento di animali è considerato dal T.U.LL.SS. come industria insalubre di prima classe e, quindi, deve essere comunque isolato nelle campagne e tenuto lontano da abitazioni.
16.4. Né deve trarre in inganno l’espressione “industria”, al quale fa riferimento il T.U.LL.SS., essendo ben noto che, nel linguaggio legislativo degli anni ’30 del secolo scorso, il termine “industrie”, in aderenza, del resto, alla sua radice etimologica latina, significasse semplicemente “attività”, non necessariamente contraddistinta, come invece vorrebbe l’appellante (p. 15 del ricorso), da modalità intensive od organizzative di sfruttamento tali da integrarne il carattere industriale.
16.5. La premessa maggiore dalla quale muovono sia i provvedimenti comunali che la sentenza del TAR –la qualificazione dell’attività in parola come industria insalubre di prima classe– è dunque corretta e, anzi, necessaria alla luce del dato normativo.
17. Ne discendono, pertanto, due rilevanti conseguenze.
17.1. La prima è che il provvedimento comunale nessuna dimostrazione doveva dare, come invece vorrebbe l’appellante (pp. 16-17 del ricorso), delle esalazioni nocive o delle conseguenze pregiudizievoli per la salute pubblica, posto che la qualificazione come industria insalubre di prima classe era in re ipsa, nella stessa attività di allevamento esercitata dal ricorrente.
17.2. La seconda è che nessun affidamento il ricorrente poteva riporre nell’esercizio di simile industria, così predefinita dalla legge e per il principio ignorantia legis non excusat, all’interno di un centro abitato, quale la frazione di Mergnano San Savino e, comunque e anche se non in origine o ab immemorabili, è divenuta incontestabilmente nel tempo.
17.3. È anzi fuori discussione, come ha chiarito la costante giurisprudenza di questo Consiglio, che ai sensi del più volte richiamato art. 216 del r.d. 1265/1934 il sindaco, titolare di una ampia potestà sulla tollerabilità o meno delle industrie insalubri, può esercitarla «in qualsivoglia tempo e, quindi, anche in epoca successiva all’attivazione dell’impianto industriale» (Cons. St., sez. V, 15.02.2001, n. 766).
17.4. E così, si è anche chiarito, nel caso in cui si accerti che una stalla sia mancante della concimaia e dell’allaccio con una fogna pubblica, legittimamente l’amministrazione comunale ordina l’eliminazione della stalla e lo sgombero degli animali ivi tenuti (Cons. Giust. Amm. Sic., 05.12.1984, n. 170) (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 12.06.2015 n. 2900 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn generale, gli allevamenti di animali costituiscono in ogni caso industrie nocive di cui al D.M. 12.02.1971, oggi D.M. 05.09.1994.
L'allevamento avicolo, infatti, è qualificabile come industria insalubre di prima classe, ai sensi dell'art. 216 t.u. leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1943 e nell'elenco contenuto nel D.M. 05.09.1994, n. 1, lett. c), e ciò indipendentemente dalla sua natura tradizionale o intensiva.
Nella dizione <allevamenti di animali>, classificati tra le industrie insalubri di 1 classe dai d.m. 12.02.1971 e 23.12.1976, sono compresi tutti i tipi di allevamento, anche quelli di tipo “tradizionale” che danno sempre luogo ad attività agricola (allevamenti di bestiame previsti dall'art. 2135 c. c., intendendosi per bestiame solo i bovini, ovini, caprini, equini e suini, ossia animali da lavoro, carne, latte e lana), o quelli che possono acquistare carattere agrario solo come attività connesse all'agricoltura, se ed in quanto esercitate nell'ambito di un'impresa di coltivazione del fondo, come gli allevamenti degli animali da cortile e le altre attività di allevamento, quali la coniglicoltura, la pollicoltura, l'apicoltura, ecc..
Non vi è alcuna normativa nazionale che escluda l’ubicabilità di allevamenti di animali costituenti industrie nocive ai sensi del D.M. 12/02/1971 all’interno delle aree a destinazione agricola.
L'art. 216 t.u. del 27.07.1934 n. 1265 impone unicamente che le industrie insalubri della prima classe, vale a dire quelle produttive di "vapori, gas o altre esalazioni insalubri" pericolose per la salute umana, tra le quali sono compresi gli allevamenti di bestiame (D.M. citato, lett. C, n. 1), siano "isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni".
La prescrizione normativa nazionale non contiene, tuttavia, alcuna fissazione di distanze minime, consentendo, anzi, che quelle imposte dalla disciplina di legge o di piano regolatore possano in ipotesi essere derogate se venga dimostrato che l'esercizio dell'attività non reca pregiudizi alla salute del vicinato.
Divieti e limitazioni all’istallazione di industrie insalubri (tra cui allevamento zootecnici) in zona agricola possono ben essere previste, tuttavia, negli strumenti urbanistici in sede di pianificazione del territorio.

La prima censura è infondata.
Il Collegio evidenzia innanzitutto come le NTA e la delibera comunale n. 20/2009, diano vita, sia per quanto riguarda la tipologia di attività installabili nell’area, che per quanto riguarda le distanze, a una disciplina di non piana interpretazione, che lascia zone grigie non espressamente disciplinate e fonte di possibile incertezza applicativa.
Detto ciò, il medesimo Collegio osserva che l’art. 17 delle NTA prevede che le zone territoriali omogenee agricole E siano “destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole ed all'insediamento di nuclei, edifici e attrezzature, necessari appunto all'esercizio di tali attività”… “Tali zone sono destinate alla conduzione del fondo e all’esercizio dell’attività agricola in generale”…. In essa è consentita la costruzione di: …. 6) Impianti per allevamenti zootecnici…”.
Il medesimo articolo successivamente prevede che “dalle zone agricole sono escluse le industrie nocive ai sensi del D.M. 12/02/1971”.
Il Collegio rileva come non sia corretto l’assunto di parte ricorrente che, ai sensi delle NTA, un allevamento intensivo come quello in questione non sia realizzabile in zona agricola, rientrando tra le industrie nocive, in quanto la previsione di cui al punto 6 dell’art. 17 delle NTA –che espressamente contempla la realizzazione di allevamenti zootecnici in zona agricola– si riferirebbe solo agli allevamenti di tipo tradizionale (esclusi dal novero delle industrie nocive), e non a quelli di tipo intensivo assimilabili a impianti industriali.
Osserva in proposito il medesimo Collegio che, in generale, gli allevamenti di animali costituiscono in ogni caso industrie nocive di cui al D.M. 12.02.1971, oggi D.M. 05.09.1994.
L'allevamento avicolo, infatti, è qualificabile come industria insalubre di prima classe, ai sensi dell'art. 216 t.u. leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1943 e nell'elenco contenuto nel D.M. 05.09.1994, n. 1, lett. c) (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 04.09.2013, n. 4409), e ciò indipendentemente dalla sua natura tradizionale o intensiva.
Nella dizione <allevamenti di animali>, classificati tra le industrie insalubri di 1 classe dai d.m. 12.02.1971 e 23.12.1976, sono compresi tutti i tipi di allevamento, anche quelli di tipo “tradizionale” che danno sempre luogo ad attività agricola (allevamenti di bestiame previsti dall'art. 2135 c. c., intendendosi per bestiame solo i bovini, ovini, caprini, equini e suini, ossia animali da lavoro, carne, latte e lana), o quelli che possono acquistare carattere agrario solo come attività connesse all'agricoltura, se ed in quanto esercitate nell'ambito di un'impresa di coltivazione del fondo, come gli allevamenti degli animali da cortile e le altre attività di allevamento, quali la coniglicoltura, la pollicoltura, l'apicoltura, ecc. (TAR Veneto, 08.05.1980, n. 325).
Non vi è alcuna normativa nazionale che escluda l’ubicabilità di allevamenti di animali costituenti industrie nocive ai sensi del D.M. 12/02/1971 all’interno delle aree a destinazione agricola.
L'art. 216 t.u. del 27.07.1934 n. 1265 impone unicamente che le industrie insalubri della prima classe, vale a dire quelle produttive di "vapori, gas o altre esalazioni insalubri" pericolose per la salute umana, tra le quali sono compresi gli allevamenti di bestiame (D.M. citato, lett. C, n. 1), siano "isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni" (TAR Piemonte Torino Sez. II, Sent., 21/02/2009, n. 477; Cons. Stato, Sez. V, 08.06.1998, n. 778).
La prescrizione normativa nazionale non contiene, tuttavia, alcuna fissazione di distanze minime, consentendo, anzi, che quelle imposte dalla disciplina di legge o di piano regolatore possano in ipotesi essere derogate se venga dimostrato che l'esercizio dell'attività non reca pregiudizi alla salute del vicinato (Cons. Stato, sez. IV, 15.12.2011, n. 6612; sez. V, 13.10.2004, n. 6648).
Divieti e limitazioni all’istallazione di industrie insalubri (tra cui allevamento zootecnici) in zona agricola possono ben essere previste, tuttavia, negli strumenti urbanistici in sede di pianificazione del territorio.
In tal senso l’art. 17 delle NTA del PRG del Comune in questione ha disciplinato l’utilizzo urbanistico delle zone a destinazione agricola in apparente antinomia.
Da un lato, ha infatti, previsto la realizzabilità, in zona a destinazione agricola, di impianti di allevamenti zootecnici, senza porre alcuna limitazione qualitativa o quantitativa.
Dall’altro, ha vietato nella medesima zona l’installazione di industrie nocive (tra cui rientrano gli allevamenti di animali).
L’apparente incongruenza deve essere risolta in termini di rapporto di specialità tra norme, dove le industrie nocive costituiscono la norma generale che disciplina, vietandone l’installazione in zona agricola, la categoria generale delle industrie nocive (produttive di vapori, gas o altre esalazioni insalubri), mentre la previsione della localizzabilità di allevamenti zootecnici nell’ambito della medesima zona si pone in termini di specialità/eccezionalità, prendendo specificamente in esame la species degli allevamenti di animali nell’ambito del più ampio genere delle industrie nocive per consentirne in via d’eccezione la localizzazione in area agricola.
Diversamente opinando, non avrebbe avuto senso prevedere nelle NTA la possibilità di installazione di allevamenti zootecnici a fronte di un divieto generale di localizzazione di industrie nocive.
Né risulta convincente l’interpretazione ipotizzata da parte ricorrente che, come indicato, argomenta il divieto della presenza dalle zone agricole dell’allevamento in questione in base alla previsione della lettera H dell’art. 17 delle NTA, che in riferimento agli allevamenti zootecnici realizzabili in zona agricola, indica i parametri di distanza minima, superficie minima del lotto, indice di fabbricabilità fondiaria, altezza massima e quanto altro “per la costruzione di allevamenti di tipo tradizionale (ossia basati prevalentemente sull'utilizzazione degli elementi della terra) di cui al n° 4 del presente articolo”.
Rileva il Collego come la circostanza che l’art. 17 delle NTA nulla prescriva per gli allevamenti di tipo intensivo, non significa che la previsione della lettera H sia esaustiva rispetto alla tipologia di allevamenti localizzabili in zona a destinazione agricola.
In particolare, la circostanza che la lettera H si limiti a disciplinare le caratteristiche degli allevamenti basati in via prevalente sull'utilizzazione degli elementi della terra di tipo tradizionale non esclude la localizzabilità in zona agricola di quelli di altro tipo.
Né, d’altra parte, è sostenibile che l’ubicazione di un allevamento di tipo intensivo, per la sua assimilabilità ad impianto di tipo industriale, debba trovare naturale collocazione nell’ambito delle aree industriali del PRG comunale.
L’art. 22 delle medesime NTA nel disciplinare le Zone industriali artigianali di tipo D1 non fa alcun cenno agli allevamenti di tipo zootecnico mentre, in caso di localizzazione ripartita tra allevamenti tradizionali e allevamenti intensivi, tale articolo avrebbe ben dovuto disciplinare disponendone l’inserimento in questa destinazione di zona.
Inoltre, l’impianto in questione non avrebbe potuto trovare spazio nell’area a destinazione industriale D1 che espressamente esclude l’installazione di industrie nocive, di talché non appare logica una interpretazione che, sulla base del dato formale della previsione delle NTA (la lettera H) che disciplina solo gli allevamenti tradizionali, intenda dare alle norme un significato che rende impossibile la realizzazione di un impianto di allevamento di tipo intensivo nell’intero territorio comunale, non potendo lo stesso essere localizzato né in zona agricola, né in zona industriale.
L’interpreazione da accogliere , nella pur non chiara formulazione del testo delle NTA, anche al fine di evitare incongruenze e illogicità, è nel senso dell’inesistenza di limitazioni tipologiche nella localizzazione di allevamenti zootecnici in zona agricola.
Tale interpretazione è stata peraltro, quella concretamente adottata nella prassi dall’amministrazione comunale che ha nel tempo autorizzato tutti gli impianti di allevamento avicoli in zona agricola senza operare alcuna distinzione.
La censura va quindi rigettata (TAR Campania, Sez. VIII, sentenza 19.05.2015 n. 2762 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2014

EDILIZIA PRIVATAL'inserimento di una determinata attività nell'elenco delle industrie insalubri approvato, da ultimo, con i dd.mm. del 02.03.1987 e del 05.09.1994- assolve alla semplice funzione di segnalare le potenziali fonti di rischio, fermo restando pertanto il dovere dell'autorità amministrativa di accertare direttamente in sede locale l'esistenza in concreto di siffatta potenzialità.
L'astratta individuazione di un'attività produttiva come insalubre non preclude infatti l'effettuazione di verifiche in sede locale circa l'effettiva nocività di strutture e impianti adibiti all'attività medesima, da valutarsi avendo riguardo sia al contesto ambientale nel quale la predetta attività si svolge, sia alla eventuale attivazione di soddisfacenti misure di salvaguardia.
---------------
Secondo la giurisprudenza l’art. 216 del t.u.ll.ss. stabilisce due classi di attività industriali insalubri: l’inserimento nella prima, comporta l’obbligo di isolamento nelle campagne l’insediamento lontano dalle abitazioni, mentre solo la collocazione nella seconda prevede il potere-dovere (a fronte della domanda di insediamento) di valutare la pericolosità in concreto e di prescrivere le eventuali cautele.
Ciò premesso, Collegio, deve confermare che la mera iscrizione nella prima classe deriva da una valutazione direttamente compiuta dalla scelta legislativa, che perciò esclude ogni discrezionalità dell’amministrazione sul punto.
--------------
Con riferimento poi al carattere meramente accessorio dell’attività insalubre esercitata occorre osservare che è del tutto ininfluente il fatto che l’attività insalubre abbia carattere accessorio nell’organizzazione di impresa della ricorrente, essendo rilevante esclusivamente l’idoneità dell’attività ad interferire con l’ambiente, a maggior ragione se l’attività sia svolta in area urbanizzata, come nel caso in decisione.

In merito alla classificazione delle industrie insalubri di prima classe la giurisprudenza ha chiarito che l'inserimento di una determinata attività nell'elenco delle industrie insalubri approvato, da ultimo, con i dd.mm. del 02.03.1987 e del 05.09.1994- assolve alla semplice funzione di segnalare le potenziali fonti di rischio, fermo restando pertanto il dovere dell'autorità amministrativa di accertare direttamente in sede locale l'esistenza in concreto di siffatta potenzialità (TAR Lombardia, Milano, 22/04/1997 n. 488; Cons. Stato, sez. V, Sentenza 15.02.2001 n. 766).
L'astratta individuazione di un'attività produttiva come insalubre non preclude infatti l'effettuazione di verifiche in sede locale circa l'effettiva nocività di strutture e impianti adibiti all'attività medesima, da valutarsi avendo riguardo sia al contesto ambientale nel quale la predetta attività si svolge, sia alla eventuale attivazione di soddisfacenti misure di salvaguardia.
--------------
Con riferimento invece al carattere non pericoloso per la salute delle attività ivi svolte occorre rilevare che secondo la giurisprudenza l’art. 216 del citato t.u. stabilisce due classi di attività industriali insalubri: l’inserimento nella prima, comporta l’obbligo di isolamento nelle campagne l’insediamento lontano dalle abitazioni, mentre solo la collocazione nella seconda prevede il potere-dovere (a fronte della domanda di insediamento) di valutare la pericolosità in concreto e di prescrivere le eventuali cautele. Ciò premesso, Collegio, deve confermare che la mera iscrizione nella prima classe deriva da una valutazione direttamente compiuta dalla scelta legislativa, che perciò esclude ogni discrezionalità dell’amministrazione sul punto (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 05.03.2013 n. 1345).
Ne consegue che deve escludersi che il Comune dovesse dare la prova della concreta pericolosità dell’attività svolta.
Con riferimento poi al carattere meramente accessorio dell’attività insalubre esercitata occorre osservare che è del tutto ininfluente il fatto che l’attività insalubre abbia carattere accessorio nell’organizzazione di impresa della ricorrente, essendo rilevante esclusivamente l’idoneità dell’attività ad interferire con l’ambiente, a maggior ragione se l’attività sia svolta in area urbanizzata, come nel caso in decisione
(TAR Lombardia-MIlano, Sez. IV, sentenza 02.07.2014 n. 1704 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Inquinamento atmosferico. Industrie insalubri: quali i poteri del Sindaco nel valutare la tollerabilità delle emissioni?
Domanda
Quali sono i poteri di un Sindaco nel valutare la tollerabilità delle emissioni delle industrie insalubri? Può ordinarne la chiusura per impedire il pericolo per la salute pubblica?
Risposta
Sulla base di quanto disposto dagli artt. 216 e 217 del TULLSS spetta al sindaco la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate insalubri.
L’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo, anche dopo l’attivazione dell’impianto industriale, e si può estrinsecare con l’adozione cautelativa di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, al fine di contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell’attività produttiva.
L’autorizzazione per l’esercizio di un’industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l’esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure specifiche per evitare esalazioni moleste: pertanto a seguito dell’avvenuta constatazione dell’assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell’attività.
Inoltre, è legittimo il provvedimento sindacale volto a sollecitare (sulla base del parametro della “normale tollerabilità” delle emissioni) l’elaborazione di misure tecniche idonee a far cessare le esalazioni maleodoranti provenienti da attività produttiva, anche a prescindere da situazioni di emergenza e dall’autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano congruamente dimostrati gli inconvenienti igienici.
La discrezionalità esercitata in questa materia è ampia: l’art. 216 riferisce la valutazione ad un concetto (“lontananza”) molto duttile, avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta (02.01.2014 - tratto da www.ipsoa.it).

anno 2013

EDILIZIA PRIVATA: In base agli artt. 216-217 t.u. sanitario (r.d. 27.07.1934, n. 1265), non modificati ma ribaditi dall'art. 32 d.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dall'art. 32, comma 3, l. 28.12.1978, n. 833, spetta al Sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle industrie cosiddette "insalubri", l'esercizio della cui potestà potendo avvenire in ogni tempo e potendo esplicarsi mediante l'adozione, in via cautelare, di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività aventi carattere di pericolosità (per esempio, esalazioni, scoli, rifiuti, ecc., specie se riguardanti l'allevamento di animali).
Rientra, quindi, nei poteri del Sindaco, ex art. 216 t.u. sanitario r.d. 27.07.1934, n. 1265 ingiungere ad un'impresa, che esercita un'industria cosiddetta "insalubre", di presentare un progetto preordinato ad eliminare un temuto pericolo alla sanità pubblica e di mettere in funzione l'impianto entro un dato termine, anche sulla scorta del parere all'uopo reso dalla struttura sanitaria competente, senza che ciò implichi di per sé alcun difetto di motivazione o d'eccesso di potere.
Inoltre, in base agli art. 216 e 217 t.u. l. sanitaria, il Sindaco è titolare di un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate "insalubri" e può estrinsecarsi con l'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva.
Peraltro, come ha già sancito questo Consiglio, gli art. 216 e 217 r.d. 27.07.1934, n. 1265, conferiscono al Comune ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli; nel caso di specie, in riferimento all’ampia ed articolata relazione dell’ASL, sussistono le condizioni individuate dalla giurisprudenza predetta per l’esercizio del potere cautelativo qui in contestazione.
La tesi dell’appellante secondo la quale l’allevamento di animali de quo, per le deiezioni e l’impatto ambientale che produce, può essere oggetto di catalogazione come industria insalubre soltanto ove abbia caratteristiche, appunto, industriali per la quantità dei capi e per il ciclo produttivo a cui essi sono sottoposti, è smentita dal fatto che, in generale, l'allevamento di animali è considerato dalle norme del testo unico delle leggi sanitarie industria insalubre di prima classe e, pertanto, ai sensi dell'art. 216 t.u. 27.07.1934, n. 1265, l'allevamento deve comunque essere isolato nelle campagne e tenuto lontano da abitazioni.
Pertanto, non è sostenibile, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale surriferito, la tesi secondo cui la nozione di allevamento di animali sarebbe stata utilizzata per i grandi allevamenti che forniscono all’industria alimentare la materia prima per le lavorazioni di prodotti alimentari.
Peraltro, proprio perché si è in presenza di una stalla di bovini con meno di venti capi, ovvero una tipica stalla rurale, condotta dal coltivatore diretto unitamente alla propria personale piccola azienda rurale, è stato consentita la prosecuzione dell’attività, con il solo onere di rispettare una serie di prescrizioni concrete, emanate dalla competente autorità tecnica sanitaria (come afferma lo stesso appellante in memoria), per consentire una conciliazione fra le esigenze igienico-sanitarie e le esigenze socio-economiche, anch’esse di indubbia valenza e natura pubblica, prescrizioni da ritenersi ragionevoli e compatibile con il potere di ordinanza come sopra descritto.

... per la riforma della sentenza del TAR MARCHE-ANCONA n. 01654/2000, resa tra le parti, concernente chiusura stalla per bovini.
...
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, con la sentenza n. 1654 dell’11.12.2000, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento dell’ordinanza 26.09.1998 con la quale era stata ordinata l’immediata chiusura della stalla per bovini ubicata in un fabbricato sito nella Frazione di Seppio di Pioraco.
Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che la circostanza che l’immobile adibito a stalla (ed a magazzino) fosse stato realizzato quando la destinazione della zona era agricola e che solo nel 1980 il piano di fabbricazione aveva reso possibile un’edificabilità di tipo residenziale non poteva costituire motivo per giustificare la gestione di una stalla di bovini, di una porcilaia e di un letamaio a stretto ridosso di altre abitazioni, poiché l’allevamento di bestiame rappresenta di per sé attività potenzialmente pericolosa per la salute pubblica ed è ricompresa nell’elenco delle industrie o lavorazioni insalubri di prima classe di cui all’art. 216 R.D. 27.07.1934, n. 1265 (e classificazione decreto del Ministero della Sanità 05.09.1994 che ha sostituito il D.M. 19.11.1981).
Pertanto, per il TAR, indipendentemente dall’essere localizzate o meno in zona agricola, dette industrie insalubri, in forza dell’art. 216 T.U.L.S., devono essere tenute lontane dalle abitazioni e pertinente era, dunque, il richiamo nel provvedimento all’art. 30 del regolamento comunale d’igiene che si conforma ad una fonte d’ordine sopraordinata.
Infine, per il TAR, non si poteva pretendere che l’Amministrazione attendesse il verificarsi di una situazione di danno concreto per la salute pubblica, essendo sufficiente, per configurare il presupposto dell’urgenza, una situazione di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie; tale situazione di pericolo era, nella specie, obiettivamente esistente ed era stata attestata dall’A.U.S.L. n. 10 nelle relazioni richiamate nell'atto impugnato.
...
Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.
Infatti, come ha già chiarito la giurisprudenza di questo Consiglio, in base agli artt. 216-217 t.u. sanitario (r.d. 27.07.1934, n. 1265), non modificati ma ribaditi dall'art. 32 d.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dall'art. 32, comma 3, l. 28.12.1978, n. 833, spetta al Sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle industrie cosiddette "insalubri", l'esercizio della cui potestà potendo avvenire in ogni tempo e potendo esplicarsi mediante l'adozione, in via cautelare, di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività aventi carattere di pericolosità (per esempio, esalazioni, scoli, rifiuti, ecc., specie se riguardanti l'allevamento di animali).
Rientra, quindi, nei poteri del Sindaco, ex art. 216 t.u. sanitario r.d. 27.07.1934, n. 1265 ingiungere ad un'impresa, che esercita un'industria cosiddetta "insalubre", di presentare un progetto preordinato ad eliminare un temuto pericolo alla sanità pubblica e di mettere in funzione l'impianto entro un dato termine, anche sulla scorta del parere all'uopo reso dalla struttura sanitaria competente, senza che ciò implichi di per sé alcun difetto di motivazione o d'eccesso di potere.
Inoltre, in base agli art. 216 e 217 t.u. l. sanitaria, il Sindaco è titolare di un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate "insalubri" e può estrinsecarsi con l'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva.
Peraltro, come ha già sancito questo Consiglio (Consiglio di Stato, sez. V, 19.04.2005, n. 1794), gli art. 216 e 217 r.d. 27.07.1934, n. 1265, conferiscono al Comune ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli; nel caso di specie, in riferimento all’ampia ed articolata relazione dell’ASL, sussistono le condizioni individuate dalla giurisprudenza predetta per l’esercizio del potere cautelativo qui in contestazione.
La tesi dell’appellante secondo la quale l’allevamento di animali de quo, per le deiezioni e l’impatto ambientale che produce, può essere oggetto di catalogazione come industria insalubre soltanto ove abbia caratteristiche, appunto, industriali per la quantità dei capi e per il ciclo produttivo a cui essi sono sottoposti, è smentita dal fatto che, in generale, l'allevamento di animali è considerato dalle norme del testo unico delle leggi sanitarie industria insalubre di prima classe e, pertanto, ai sensi dell'art. 216 t.u. 27.07.1934, n. 1265, l'allevamento deve comunque essere isolato nelle campagne e tenuto lontano da abitazioni (cfr., anche, Consiglio di Stato, sez. V, 17.04.2002, n. 2008).
Pertanto, non è sostenibile, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale surriferito, la tesi secondo cui la nozione di allevamento di animali sarebbe stata utilizzata per i grandi allevamenti che forniscono all’industria alimentare la materia prima per le lavorazioni di prodotti alimentari.
Peraltro, proprio perché si è in presenza di una stalla di bovini con meno di venti capi, ovvero una tipica stalla rurale, condotta dal coltivatore diretto unitamente alla propria personale piccola azienda rurale, è stato consentita la prosecuzione dell’attività, con il solo onere di rispettare una serie di prescrizioni concrete, emanate dalla competente autorità tecnica sanitaria (come afferma lo stesso appellante in memoria), per consentire una conciliazione fra le esigenze igienico-sanitarie e le esigenze socio-economiche, anch’esse di indubbia valenza e natura pubblica, prescrizioni da ritenersi ragionevoli e compatibile con il potere di ordinanza come sopra descritto.
Tali prescrizioni, che sono state il frutto di un’attività amministrativa posteriore agli atti oggetto del presente giudizio, non possono ritenersi inficianti di questi ultimi, poiché logicamente e ragionevolmente il Comune ha in primis disposto in via cautelare la chiusura della stalla per bovini ubicata in un fabbricato sito nella Frazione di Seppio di Pioraco, a tutela della salute e sulla base di un’idonea istruttoria (parere della competente struttura sanitaria); in seconda battuta, esaurita l’impellenza cautelativa, ha emanato una serie di atti successivi per consentire comunque il mantenimento dell’attività agricola, in modo soddisfacente per le parti (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.12.2013 n. 6264 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Legittimità ordine di chiusura di allevamento suinicolo.
L’originaria localizzazione dell’allevamento (va ricordato, industria insalubre di prima classe, in base, da ultimo, all’elenco allegato al d.m. 05.09.1994, attuativo dell’art. 216 del T.U.LL.SS.) in zona agricola non esentava il ricorrente, ai sensi dell’art. 216, cit., dal tenere l’azienda “isolata nella campagna” e comunque “lontana dalle abitazioni”.
E’ stato infatti affermato che, in base agli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. (non modificati, ma ribaditi dall’art. 32 del d.P.R. 616/1977 e dall’art. 32, comma 3, della legge 833/1978), spetta al sindaco, all’uopo ausiliato dall’unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate “insalubri”, e l’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell’impianto industriale e può estrinsecarsi con l’adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva
(massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24.09.2013 n. 4687 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Quali sono i poteri di un Sindaco nel valutare la tollerabilità delle emissioni?
Il Sindaco può ordinare la chiusura di un'industria insalubre per impedire il pericolo per la salute pubblica? Il Consiglio di Stato ha precisato che l'autorizzazione per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa, e può essere mantenuta, a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure atte a prevenire emissioni moleste: se il Sindaco constata che l'impresa non ha adottato le misure richieste per prevenire e impedire il danno da esalazioni, può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell'attività.
Gli interrogativi
Quali sono i poteri di un Sindaco nel valutare la tollerabilità delle emissioni delle industrie insalubri?
Può ordinarne la chiusura per impedire il pericolo per la salute pubblica?
Sono i due interrogativi alla base della sentenza del Consiglio di Stato (n. 4687/13), che nel confermare quanto stabilito dal TAR, ha precisato che l’autorizzazione per l’esercizio di un’industria insalubre è concessa, e può essere mantenuta, a condizione che l’esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure atte a prevenire emissioni moleste: se il Sindaco constata che l’impresa non ha adottato le misure richieste per prevenire e impedire il danno da esalazioni, può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell’attività.
Il caso
La vicenda trae origine da una serie di atti che il Sindaco di un Comune ha adottato nei confronti di un’azienda suinicola (industria insalubre di prima classe).
Sono tre sostanzialmente i motivi d’appello sottoposti dall’azienda all’esame del Consiglio di Stato:
1. i provvedimenti impugnati sono stati adottati sulla base di accertamenti tecnici effettuati dall’ASL ai fini dell’adozione della precedente ordinanza, poi annullata dal TAR; 2. l’ubicazione in zona agricola dell’azienda è idonea ad evitare problemi di coesistenza con altri insediamenti; 3. gli interventi tecnici non sono congrui né idonei a far fronte agli inconvenienti ambientali rilevati.
La validità degli accertamenti tecnici
In estrema sintesi, secondo l’appellante l’annullamento avrebbe travolto anche gli atti istruttori.
Ad avviso del Consiglio di Stato, invece, la sorte del precedente provvedimento, in quanto annullato dal TAR per mancanza del presupposto costituito dall’esistenza di una situazione di necessità ed urgenza, vale a dire in ragione della errata qualificazione giuridica della situazione oggettivamente riscontrata, non inficia il valore degli accertamenti tecnici in sé considerati, che ben potevano essere utilizzati ai fini dell’adozione di altro e diverso (quanto ai presupposti giuridici) provvedimento.
L’ubicazione in zona agricola
In relazione alla seconda contestazione, il Collegio ha evidenziato che l’originaria localizzazione dell’allevamento in zona agricola non esentava il ricorrente dal tenere l’azienda “isolata nella campagna” e comunque “lontana dalle abitazioni”; tanto più che l’area dell’allevamento era stata riclassificata, dalla variante generale del PRG in fase di adozione, quale zona D1 a destinazione agricola-artigianale, proprio in accoglimento di un’osservazione del ricorrente, il quale si era impegnato a riconvertire in edifici artigianali le costruzioni esistenti, dacché nell’area insistevano ormai altri insediamenti produttivi (oltre che case sparse).
Le valutazioni peritali di parte

In relazione al terzo motivo d’appello –che si è fondato su una relazione peritale di parte– i giudici di Palazzo Spada hanno osservato che alle valutazioni tecnico-discrezionali espresse dagli organi pubblici preposti alla tutela igienico-sanitaria ed ambientale non possono essere sovrapposte le valutazioni peritali di parte di segno contrario.
A meno che –si specifica– a carico delle prime non vengano evidenziati vizi di logicità, contraddittorietà o incompletezza per quanto concerne l’individuazione degli elementi di fatto rilevanti e la scelta della regola tecnica di riferimento o la sua applicazione: si tratta di un principio valevole tanto più in un settore, come quello delle emissioni olfattive, che è connotato da un’estesa discrezionalità tecnica, che il giudice amministrativo può sindacare solo in caso di manifesta irragionevolezza od incoerenza sotto il profilo scientifico.
La discrezionalità tecnica Poteri del Sindaco
In base agli artt. 216 e 217 del TULLSS spetta al Sindaco, all’uopo ausiliato dall’USL, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate insalubri Tempistiche. L’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo: quindi anche in epoca successiva all’attivazione dell’impianto industriale
Modalità
Adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità Limiti dell’autorizzazione. Non devono essere superati limiti della più stretta tollerabilità Devono essere adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni moleste
Diffida
È legittimo il provvedimento sindacale volto a sollecitare (sulla base del parametro della “normale tollerabilità” delle emissioni, ex art. 844 c.c., e con riferimento alle funzioni attribuite dal DLgs 267/2000) l’elaborazione di misure tecniche idonee a far cessare le esalazioni maleodoranti provenienti da attività produttiva, anche a prescindere da situazioni di emergenza e dall’autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli
Revoca
A seguito dell’avvenuta constatazione dell’assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il Sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell’attività
Discrezionalità
È inevitabilmente ampia: il cit. art. 216 riferisce la valutazione ad un concetto, quello di “lontananza”, spiccatamente duttile avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta (commento tratto da www.ipsoa.it - Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24.09.2013 n. 4687 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In base agli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. (non modificati, ma ribaditi dall’art. 32 del d.P.R. 616/1977 e dall’art. 32, comma 3, della legge 833/1978), spetta al sindaco, all’uopo ausiliato dall’unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate “insalubri”, e l’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell’impianto industriale e può estrinsecarsi con l’adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva.
L’autorizzazione per l’esercizio di un’industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l’esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni “moleste”: pertanto a seguito dell’avvenuta constatazione dell’assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell’attività.
Inoltre, è stato ritenuto legittimo il provvedimento sindacale volto a sollecitare (sulla base del parametro della “normale tollerabilità” delle emissioni, ex art. 844 c.c., e con riferimento alle funzioni attribuite dall’art. 13 del d.lgs. 267/2000) l’elaborazione di misure tecniche idonee a far cessare le esalazioni maleodoranti provenienti da attività produttiva; ciò, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall’autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli.
Ne discende, come esposto, che la discrezionalità che si esercita in questa materia è inevitabilmente ampia, anche considerato che l’art. 216, cit. riferisce la valutazione ad un concetto, quello di “lontananza”, spiccatamente duttile avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta (allevamento suinicolo).

Con riferimento alle previsioni dell’art. 216 del T.U.LL.SS., l’obiettivo degli interventi indicati nell’ordinanza è indubbiamente l’abbattimento delle “esalazioni insalubri” (di tipo olfattivo) dell’allevamento, affinché esse non risultino “di pericolo o di danno per la salute pubblica”; detti interventi hanno concretizzato “le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo”; mentre la sanzione comminata in forza della mancata realizzazione corrisponde al potere di assicurare “la loro esecuzione ed efficienza”.
Non risultano specificamente normati (dal d.lgs. 372/1999, vigente all’epoca; ma neanche dagli artt. 269-271, del d.lgs. 152/2006) parametri e limiti di accettabilità di tale tipo di effetti “odoriferi” delle emissioni; tuttavia è pacifico, almeno a partire dal r.d. 1265/1934, che anch’esse debbano essere contenute entro limiti di tollerabilità e pertanto sottoposte al potere limitativo dell’Amministrazione locale.
E’ stato infatti affermato che, in base agli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. (non modificati, ma ribaditi dall’art. 32 del d.P.R. 616/1977 e dall’art. 32, comma 3, della legge 833/1978), spetta al sindaco, all’uopo ausiliato dall’unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate “insalubri”, e l’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell’impianto industriale e può estrinsecarsi con l’adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva.
L’autorizzazione per l’esercizio di un’industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l’esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni “moleste”: pertanto a seguito dell’avvenuta constatazione dell’assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell’attività (cfr. Cons. Stato, V, 15.02.2001, n. 766); inoltre, è stato ritenuto legittimo il provvedimento sindacale volto a sollecitare (sulla base del parametro della “normale tollerabilità” delle emissioni, ex art. 844 c.c., e con riferimento alle funzioni attribuite dall’art. 13 del d.lgs. 267/2000) l’elaborazione di misure tecniche idonee a far cessare le esalazioni maleodoranti provenienti da attività produttiva (cfr. Cons. Stato, V, 14.09.2010, n. 6693); ciò, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall’autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli (cfr. Cons. Stato, V, 19.04.2005, n. 1794).
Ne discende, come esposto, che la discrezionalità che si esercita in questa materia è inevitabilmente ampia, anche considerato che l’art. 216, cit. riferisce la valutazione ad un concetto, quello di “lontananza”, spiccatamente duttile avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta (cfr. Cons. Stato, V, 24.03.2006, n. 1533) (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24.09.2013 n. 4687 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Legittimità diniego del Comune per autorizzazione all’installazione, nella sede di produzione, di un impianto di verniciatura a polveri.
E’ legittimo il diniego di autorizzazione all’esercizio di un’attività industriale, ritenuta insalubre ex art. 216 del T.U. n. 1265/1934. Infatti, l’art. 216 del T.U stabilisce due classi di attività industriali insalubri, l’inserimento nella prima, comporta l’obbligo di isolamento nella campagne l’insediamento lontano dalle abitazioni, mentre solo la collocazione nella seconda prevede il potere-dovere (a fronte della domanda di insediamento) di valutare la pericolosità in concreto e di prescrivere le eventuali cautele.
Ciò premesso, la mera iscrizione nella prima classe, in quanto derivante da una valutazione direttamente compiuta dalla scelta legislativa, che perciò esclude ogni discrezionalità dell’amministrazione sul punto, comporta il dovere della stessa di rifiutare le autorizzazioni, consentendo inoltre al Comune di varare, con riferimento a determinati ambiti territoriali, norme di regolamentazione urbanistica in senso preclusivo di dette attività.

Nel merito l’appello, sostenuto dalle successive doglianze, è meritevole di accoglimento.
Nell’accogliere il ricorso, in particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che il divieto di attività rientranti nell’elenco di prima categoria di rischio di cui all’art. 216 del T.U. n. 1265/1934, nella zona “de qua” –, introdotto dalle fonti regolamentari applicate (art. 2/bis del Regolamento per l’assegnazione delle aree P.I.P. e nell’art. unico del Regolamento edilizio) per le industrie insalubri di prima classe non integra ex se una pericolosità sufficiente per bandirle in assoluto dal territorio. Ha aggiunto il primo giudice che:
- “detta pericolosità infatti deve essere valutata non già in astratto, bensì in concreto, avendo riguardo alle misure ed alle cautele suggerite dal progresso tecnico che possono essere tali da rendere innocua, grazie ad opportuni accorgimenti, una attività potenzialmente nociva”;
- “la normativa comunale può anche essere molto più rigorosa rispetto a quella statale, specie quando nello specifico territorio comunale la salute pubblica ed anche l’ambiente risultino particolarmente compromessi a causa di insediamenti pericolosi e/o nocivi già esistenti”;
- “tuttavia, tale rigore normativo (in ipotesi particolarmente giustificato da esigenze locali) non può spingersi al punto da bandire in assoluto una qualsiasi “lavorazione insalubre di 1^ classe” dall’intero territorio comunale”.
In contrario rileva tuttavia il Comune appellante, ed in effetti è sfuggito al giudice di prime cure, che l’art. 216 del citato t.u. stabilisce due classi di attività industriali insalubri; l’inserimento nella prima, comporta l’obbligo di isolamento nella campagne l’insediamento lontano dalle abitazioni, mentre solo la collocazione nella seconda prevede il potere-dovere (a fronte della domanda di insediamento) di valutare la pericolosità in concreto e di prescrivere le eventuali cautele, elementi cui si è richiamato il primo giudice. Ciò premesso, Collegio, all’opposto di quanto ritenuto dal TAR, deve confermare che la mera iscrizione nella prima classe, in quanto derivante da una valutazione direttamente compiuta dalla scelta legislativa, che perciò esclude ogni discrezionalità dell’amministrazione sul punto, comporta il dovere della stessa di rifiutare le autorizzazioni, consentendo inoltre al Comune di varare, con riferimento a determinati ambiti territoriali, norme di regolamentazione urbanistica in senso preclusivo di dette attività.
Pertanto, non essendo contestato che l’attività dell’appellata rientrasse nella prima classe, sia l’introduzione del divieto di insediamento che il diniego di autorizzazione non costituiscono un’erronea applicazione della normativa statale sopra menzionata
(massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 05.03.2013 n. 1345 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANon esiste alcuna automaticità nel rilascio del certificato di agibilità a seguito di concessione in sanatoria, dovendo, pur sempre, il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di agibilità siano osservate le disposizioni normative sulle condizioni igienico–sanitarie.
Dunque, il rilascio di una sanatoria edilizia non comporta necessariamente l’obbligo per l’autorità amministrativa di emettere un provvedimento ugualmente positivo in ordine all’agibilità con riguardo all’attività che vi deve essere svolta, in quanto il rilascio di tale ulteriore licenza implica, in capo all’autorità emanante, il preventivo accertamento e la conseguente valutazione di elementi non rilevanti in sede di rilascio della sanatoria che presuppone la presenza di requisiti diversi e autonomi.
---------------
L’attività di allevamento di animali (qual è quella che oggi viene svolta all’interno del manufatto, essendo irrilevante il numero di animali che attualmente vi sono custoditi) rientra nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe di cui al D.M. 05.09.1994 e all’art. 216 del R.D. 1265/1934, che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni..

In ogni caso, anche se nella concessione in sanatoria si fa riferimento ad una destinazione a “pollaio” non significa, come invece sostiene il ricorrente, che sia stata implicitamente concessa l’agibilità per uso ricovero animali del manufatto condonato. Licenza questa che, invece, non è mai stata rilasciata.
Peraltro, non esiste alcuna automaticità nel rilascio del certificato di agibilità a seguito di concessione in sanatoria, dovendo, pur sempre, il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di agibilità siano osservate le disposizioni normative sulle condizioni igienico–sanitarie (cfr. Corte Cost. n. 256/1996; Cons. Stato n. 2140/2004).
Dunque, il rilascio di una sanatoria edilizia non comporta necessariamente l’obbligo per l’autorità amministrativa di emettere un provvedimento ugualmente positivo in ordine all’agibilità con riguardo all’attività che vi deve essere svolta, in quanto il rilascio di tale ulteriore licenza implica, in capo all’autorità emanante, il preventivo accertamento e la conseguente valutazione di elementi non rilevanti in sede di rilascio della sanatoria che presuppone la presenza di requisiti diversi e autonomi.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha da ultimo rilevato, nel corso di un apposito sopralluogo, che il manufatto condonato era stato in concreto destinato ad un’attività, quella di allevamento di maiali, che poteva influire sulle condizioni di salubrità dell’ambiente circostante, essendo situato in prossimità dell’abitazione dell’odierno controinteressato.
Pertanto, la destinazione dell’annesso rustico a porcile, costituendo una circostanza nuova e rilevante sul piano igienico–sanitario, comporta la necessità del rilascio di una specifica licenza di agibilità che, d’altra parte, non sembra possa essere attualmente conseguita, stante l’esistenza dell’abitazione di P.C. a distanza inferiore a quella di trenta metri prevista dalle n.t.a. e dal regolamento edilizio.
Va infatti evidenziato che l’attività di allevamento di animali (qual è quella che oggi viene svolta all’interno del manufatto, essendo irrilevante il numero di animali che attualmente vi sono custoditi) rientra nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe di cui al D.M. 05.09.1994 e all’art. 216 del R.D. 1265/1934, che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni.
Ne consegue che sussistevano tutti i presupposti per l’emissione del divieto di destinare a porcilaia l’annesso rustico in questione e che la circostanza della preesistenza o meno dell’annesso rustico all’abitazione di Pio Carretta non è decisiva, in quanto ciò che conta è che l’attività ivi esercitata non è mai stata regolarizzata e dunque oggi è destinata a scontare la vicinanza della detta abitazione (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 28.02.2013 n. 289 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Industria insalubre
L’art. 216 t.u.l.s., nel consentire la permanenza delle industrie insalubri nei centri abitati a certe condizioni e accorgimenti tecnici, non ha autorizzato il Comune a disporre una deroga al disposto della norma, tale da porre nel nulla il precetto che vuole lontane dagli abitati le lavorazioni insalubri. Al contrario, ha inserito una prescrizione che si armonizza con le norme dello strumento urbanistico e ha proprio il fine di allontanare quelle lavorazioni a tutela della qualità della vita dei residenti.
Si tratta quindi di un ulteriore strumento di governo del territorio che conferisce all’ente locale, nell’ambito del generale potere pianificatorio, un’ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno di quelle attività, tanto ampia da comprendere anche l’interdizione dall’esercizio delle attività stesse.

Del tutto pacificamente, la giurisprudenza evidenzia come l’art. 216 t.u.l.s., nel consentire la permanenza delle industrie insalubri nei centri abitati a certe condizioni e accorgimenti tecnici, non ha autorizzato il Comune a disporre una deroga al disposto della norma, tale da porre nel nulla il precetto che vuole lontane dagli abitati le lavorazioni insalubri. Al contrario, ha inserito una prescrizione che si armonizza con le norme dello strumento urbanistico e ha proprio il fine di allontanare quelle lavorazioni a tutela della qualità della vita dei residenti.
Si tratta quindi di un ulteriore strumento di governo del territorio che conferisce all’ente locale, nell’ambito del generale potere pianificatorio, un’ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno di quelle attività, tanto ampia da comprendere anche l’interdizione dall’esercizio delle attività stesse (
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22.01.2013 n. 364 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Legittimità diniego concessione edilizia per adeguamento industria insalubre in difformità NTA del PRG.
E’ legittimo il diniego del Comune alla richiesta di concessione edilizia per l'adeguamento dell'impianto industriale di preparazione di conglomerati cementiti, in difformità delle N.T.A. del P.R.G. vigente in quanto l'attività svolta dall'impianto rientra nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 T.U. delle Leggi sanitarie.
Infatti, l’art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie (D.M. 05.09.1994 e succ. modif.) nel consentire la permanenza delle industrie insalubri nei centri abitati a certe condizioni e accorgimenti tecnici, non ha autorizzato il Comune a disporre una deroga al disposto della norma, tale da porre nel nulla il precetto che vuole lontane dagli abitati le lavorazioni insalubri.
Al contrario, ha inserito una prescrizione che si armonizza con le norme dello strumento urbanistico e ha proprio il fine di allontanare quelle lavorazioni a tutela della qualità della vita dei residenti. Si tratta quindi di un ulteriore strumento di governo del territorio che conferisce all’ente locale, nell’ambito del generale potere pianificatorio, un’ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno di quelle attività, tanto ampia da comprendere anche l’interdizione dall’esercizio delle attività stesse.

Del tutto pacificamente, la giurisprudenza evidenzia come l’art. 216 t.u.l.s., nel consentire la permanenza delle industrie insalubri nei centri abitati a certe condizioni e accorgimenti tecnici, non ha autorizzato il Comune a disporre una deroga al disposto della norma, tale da porre nel nulla il precetto che vuole lontane dagli abitati le lavorazioni insalubri. Al contrario, ha inserito una prescrizione che si armonizza con le norme dello strumento urbanistico e ha proprio il fine di allontanare quelle lavorazioni a tutela della qualità della vita dei residenti. Si tratta quindi di un ulteriore strumento di governo del territorio che conferisce all’ente locale, nell’ambito del generale potere pianificatorio, un’ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno di quelle attività, tanto ampia da comprendere anche l’interdizione dall’esercizio delle attività stesse.
Non vi è quindi spazio per una lettura della norma nel senso voluto dall’appellante, atteso che il citato 29 N.T.A. (dal contenuto schiettamente urbanistico e non impugnato in questa sede) non consente al comune il rilascio della richiesta concessione edilizia nella zona ove si svolge l’attività.
Per tali ragioni, le censure proposte dall’appellante, in merito alla circostanza per cui l’impianto da realizzare non sarebbe inquinante per l’alta tecnologia che lo contraddistinguerebbe, sono del tutto inconferenti perché in quella zona in nessun caso avrebbe potuto essere localizzato secondo le N.T.A. all’epoca vigenti (massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22.01.2013 n. 364 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: Il solo dato della mancanza dell’autorizzazione sanitaria non può giustificare l’ordinanza di sospensione dell’attività già da tempo intrapresa, senza un concreto accertamento di effettive situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica.
Nel sistema delineato dagli art. 216 e 217 t.u. 27.07.1934 n. 1265 in materia di lavorazioni insalubri, il preventivo conseguimento dell'autorizzazione sanitaria non costituisce una condizione di legittimità o di liceità dell'esercizio dell'attività classificata come insalubre; pertanto, l'intervento repressivo sindacale non può basarsi sul mero dato formale ed estrinseco del mancato conseguimento dell'autorizzazione, ma presuppone un concreto accertamento dell'esistenza di effettive situazioni di pericolo e di danno per la salute pubblica, accertamento che tenga conto anche delle particolari condizioni di luogo e delle eventuali cautele adottabili.

Questo Collegio condivide infatti l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il solo dato della mancanza dell’autorizzazione sanitaria non può giustificare l’ordinanza di sospensione dell’attività già da tempo intrapresa, senza un concreto accertamento di effettive situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica. Nel sistema delineato dagli art. 216 e 217 t.u. 27.07.1934 n. 1265 in materia di lavorazioni insalubri, il preventivo conseguimento dell'autorizzazione sanitaria non costituisce una condizione di legittimità o di liceità dell'esercizio dell'attività classificata come insalubre; pertanto, l'intervento repressivo sindacale non può basarsi sul mero dato formale ed estrinseco del mancato conseguimento dell'autorizzazione, ma presuppone un concreto accertamento dell'esistenza di effettive situazioni di pericolo e di danno per la salute pubblica, accertamento che tenga conto anche delle particolari condizioni di luogo e delle eventuali cautele adottabili” (Cfr. TAR Lazio, sent. n. 474/2010; TAR Lazio, sede di Latina, 20.07.2005 n. 621 e TAR Veneto, Sez. III, 26.04.2001 n. 1066).
Nel caso di specie, risulta pacifico, anche in relazione alla documentazione versata in atti, che l’attività industriale fosse già ben avviata all’epoca dell’accertamento che ha dato luogo al provvedimento impugnato, e che il comune convenuto non abbia graduato in nessun modo l’esercizio del suo potere sanzionatorio né abbia controllato in concreto, prima di disporre la cessazione dell’attività, se il suo proseguimento potesse anche solo potenzialmente recare danno alla comunità rappresentata (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 20.12.2012 n. 3155 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'impianto di autolavaggio è incompatibile con aree classificate urbanisticamente a "verde privato", anche se si tratta di meri ampliamenti di attività artigianale esistente, perché l'autolavaggio costituisce pur sempre attività insalubre di seconda categoria.
Rileva il Collegio che le osservazioni e prese statuizioni del primo giudice sono in realtà il frutto di una lettura incompleta e comunque non coordinata, oltreché non razionale, della normativa complessivamente recata sul punto dallo strumento urbanistico comunale che, ove correttamente intesa, induce a rilevare il divieto di autorizzazione in area classificata a verde privato di interventi costituiti dalla realizzazione di un impianto di autolavaggio, come attività insalubre di seconda categoria, quale che sia la sua collocazione in situ e indipendentemente dalle sue dimensioni o dal fatto che venga utilizzato al solo servizio dell’attività esistente o a servizio di tutti gli utenti, indistintamente.
Invero, in relazione a quanto previsto dal citato art. 44 a proposito degli edifici individuati con la lettera M o comunque utilizzati con destinazione d’uso produttiva o terziaria nelle norme tecniche del PRG, si fa espresso riferimento alla disciplina recata dagli artt. 42 (zone B1) e 39 (zone per insediamenti a prevalenza residenziali) lì dove sulla scorta di tale ultima previsione il regolatore comunale nel descrivere gli insediamenti ammessi ha contestualmente ed espressamente escluso le lavorazioni insalubri di 1^ e 2^ classe e l’impianto di lavaggio costituisce ai sensi dell’art. 216 TULS, come integrato dal D.M. 02.03.1987, stante la equiparazione con la categoria di “stazioni per automezzi e motocicli”, attività insalubre di seconda categoria.
E’ evidente che quest’ultima classificazione comporta tout court la impossibilità di realizzare un nuovo intervento costituito dalla installazione di un autolavaggio: sia che lo si voglia definire come attività industriale sia che lo si voglia intendere come attività artigianale un siffatto impianto costituisce comunque lavorazione insalubre e come tale non può essere realizzato ex novo neanche come impianto satellite di altra lavorazione artigianale e/o industriale.
D’altra parte la non compatibilità urbanistica dell’autolavaggio nell’area de qua è rilevabile di per sé dal solo esame delle finalità impresse alla zonizzazione a verde privato, in base ai principi generali fissati dalla materia urbanistica e alla disciplina concreta dettata dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale nonché alla luce della situazione dello stato dei luoghi che, per come di fatto configurata, non ammette insediamenti del tutto contrastanti con le caratteristiche tipologiche dei vicini edifici e della connessa funzione residenziale.
Con la classificazione operata (verde privato) si è inteso classificare una zona omogenea del territorio comunale destinata ad un uso residenziale e nel contempo ad assicurare esigenze di tutela ambientale , di talché non appare concepibile permettere la realizzazione di “nuovi” interventi che per le loro oggettive caratteristiche si rivelano del tutto incompatibili con tali funzioni e finalità, fatte salve, naturalmente, le preesistenze.
Ciò sta a significare che i titoli edilizi intervenuti a seguito della presentazione di d.i.a finalizzata alla realizzazione dell’impianto di autolavaggio per cui è causa devono considerasi illegittimi in quanto preordinati a permettere un intervento non consentito (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.11.2012 n. 6022 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Aria. Ubicazione industrie insalubri.
La ubicazione di uno stabilimento che effettui lavorazioni insalubri a distanza tale da escludere immissioni nocive ai sensi dell'art. 216 TULS deve intendersi realizzata quando lo stabilimento sia ubicato in zona che la pianificazione riservi alle attività industriali e che pertanto deve ritenersi isolata da una adeguata zona di rispetto dagli insediamenti di tipo residenziale.
Ciò non significa che siano eluse le esigenze di tutela della salute pubblica dei residenti a ridosso dell’area in questione. Ma a tale proposito soccorrono gli obblighi di adottare ogni tipo di accorgimento tecnico in concreto necessario ad evitare rischi nel corso dello svolgimento della attività produttiva (massima tratta da www.lexambiente.it - TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 26.01.2012 n. 112 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2011

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATAL'art. 216 r.d. 27.07.1934 n. 1265, nel prescrivere che le industrie insalubri di prima classe devono essere isolate dalle campagne e tenute lontane dall'abitazione, non fissa specifiche distanze; pertanto, se il titolare dimostra che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio dell'attività non reca nocumento alla salute del vicinato, le distanze eventualmente prescritte dal p.r.g. possono essere derogate.
Gli art. 216 e 217 r.d. 27.07.1934 n. 1265 conferiscono al comune ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione, però, che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli.
---------------
L'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi violato quando, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale della determinazione assunta.
In sintesi: nel rilasciare un permesso di costruire di un'attività quale "industria insalubre", l’amministrazione comunale sarebbe tenuta ad un obbligo di stringente motivazione soltanto allorché intenda discostarsi dal parere (sia esso di natura favorevole, che negativo) reso dall’autorità sanitaria, mentre, laddove ne condivida gli approdi e ad essi intenda conformarsi, potrebbe semplicemente richiamarlo.

Il parere della AUSL sotteso al provvedimento reiettivo reso dall’amministrazione comunale risulta governato dalla disposizione di cui all’art. 216 del Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 (recante approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) che così dispone: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro della sanità, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.
”.
Come è agevole rilevare, il comma 5 della citata disposizione non vieta in assoluto che una industria o manifattura del genere di quelle per cui è causa sia esercitata nell'abitato allorché si provi che il suo esercizio non rechi nocumento alla salute del vicinato.
Peraltro la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato si è spinta in passato ancora oltre, ed è pervenuta alla significativa affermazione per cui “l'art. 216 r.d. 27.07.1934 n. 1265, nel prescrivere che le industrie insalubri di prima classe devono essere isolate dalle campagne e tenute lontane dall'abitazione, non fissa specifiche distanze; pertanto, se il titolare dimostra che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio dell'attività non reca nocumento alla salute del vicinato, le distanze eventualmente prescritte dal p.r.g. possono essere derogate.” (Consiglio Stato, sez. V, 13.10.2004, n. 6648).
...
Un punto deve essere chiarito in via assolutamente preliminare: pur con le precisazioni che verranno fatte di seguito, devono comunque essere disattesi –laddove intesi in termini categorici- gli argomenti contenuti nell’appello secondo cui il comune non avrebbe potuto in via assoluta discostarsi dal parere preclusivo dell’Azienda sanitaria (si veda, ex multis, in materia di poteri comunali, comunque sussistenti, in subiecta materia, Consiglio Stato, sez. V, 19.04.2005, n. 1794, ma anche Sezione V 05.02.1985 n. 67, 01.04.1996 n. 338, 17.09.1992 n. 809).
Peraltro lo stesso parere preclusivo dell’Azienda sanitaria (si veda l’ultima pagina, in particolare), dava atto della circostanza che il comune avrebbe potuto eventualmente discostarsi dalle conclusioni cui era giunta l’Azienda sanitaria medesima.
Ciò è certamente esatto perché, infatti, in via di principio l’amministrazione comunale mantiene proprie potestà (si vedano in proposito le decisioni prima richiamate) in subiecta materia e potrebbe motivatamente discostarsi dalle determinazioni rese dall’Autorità sanitaria.
L’affermazione, tuttavia, merita talune importanti precisazioni.
Le suindicate decisioni del Consiglio di Stato, ed il relativo consolidato orientamento giurisprudenziale -che ha costantemente affermato come gli art. 216 e 217 r.d. 27.07.1934 n. 1265 conferiscono al comune ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione, però, che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli (Consiglio Stato, sez. V, 19.04.2005, n. 1794)- hanno in realtà esaminato la situazione (speculare a quella odierna) in cui, pur a fronte di una determinazione favorevole dell’autorità sanitaria, l’amministrazione comunale era addivenuta all’emissione di una ordinanza contingibile ed urgente di natura inibitoria resa necessitata dal permanere di una grave situazione igienico-sanitaria.
Affermata la persistenza di discrezionalità valutativa del comune in materia, appare ovvio che essa possa e debba riscontrarsi anche in senso inverso (id est: quello invocato dall’appellata società, ampliativo rispetto ad un parere negativo rilasciato dall’autorità sanitaria).
Ma, affermato in via di principio detto potere, è evidente che il comune (che non possiede né strumenti né competenze per accertare “in proprio” le condizioni sanitarie di una industria insalubre) possa esercitarlo –così discostandosi dal parere negativo reso dall’Autorità sanitaria- in ipotesi che configurano veri e propri casi limite e che potrebbero sinteticamente indicarsi in una compresenza di due condizioni: l’assoluta insufficienza, carenza, approssimazione del parere negativo reso dall’azienda sanitari, e la contemporanea sussistenza di allegazioni di parte –o comunque acquisite dall’amministrazione comunale- che provino oltre ogni dubbio l’inattendibilità del parere negativo e la sussistenza di comprovati elementi che escludano inconvenienti sanitari ascrivibili all’azienda.
Soltanto in presenza di tale coacervo di condizioni l’amministrazione comunale potrebbe motivatamente discostarsi dal parere reso dall’autorità che ha competenza in materia (e possiede le professionalità necessarie).
Di converso, è ovvio che, laddove non si riscontrino tali condizioni, l’amministrazione comunale è tenuta ad attenersi alle prescrizioni dell’autorità sanitaria e dalle stesse -laddove espressione di discrezionalità tecnica ragionevolmente esercitata– non si possa discostare senza stravolgere l’ordine delle competenze e macchiare, a propria volta, di illegittimità la propria azione amministrativa.
Puntualizzati tali principi, ritiene il Collegio di interrogarsi in ordine ai doveri dell’amministrazione comunale allorché -trovatasi al cospetto di un parere negativo (rectius: diniego di autorizzazione) reso dall’autorità sanitaria, che non appaia né irragionevole, né abnorme, ed in relazione al quale non siano stati acquisiti al procedimento elementi che inducano a metterne in discussione le conclusioni- decida di attenervisi.
Appare evidente che in una simile evenienza la “motivazione” del diniego di permesso di costruire non farebbe che richiamare il contenuto del parere negativo dell’autorità sanitaria e l’assenza di elementi che inducano a discostarsene.
La “motivazione” della reiezione, in un simile caso, a ben guardare, riposerebbe in una semplice esternazione della circostanza che non ci si intende discostare dal parere negativo e, al di là della forma più o meno diffusa, e delle espressioni assertive od enfatiche utilizzate, non consisterebbe in altro che nel richiamo delle risultanze del parere e della insussistenza di emergenze procedimentali con lo stesso collidenti.
Se così è, ed esclusa la condivisibilità di una visione meramente meccanicistica e formale dell’obbligo generale di motivazione, ben le ragioni del convincimento reiettivo (a propria volta reso in conformazione al parere negativo) potrebbero desumersi dagli atti istruttori sottesi al procedimento: il Collegio condivide pienamente infatti la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui “l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi violato quando, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale della determinazione assunta.” (Consiglio Stato, sez. V, 20.05.2010, n. 3190).
In sintesi: ritiene il Collegio che l’amministrazione comunale sarebbe tenuta ad un obbligo di stringente motivazione soltanto allorché intenda discostarsi dal parere (sia esso di natura favorevole, che negativo) reso dall’autorità sanitaria, mentre, laddove ne condivida gli approdi e ad essi intenda conformarsi, potrebbe semplicemente richiamarlo
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011 n. 6612 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In sede di applicazione sinergica della norma igienico-sanitaria di cui all'art. 216, R.D. n. 1265 del 1934 e della norma urbanistica demandata al Comune, ciò che rileva è la dimostrazione da parte dell'imprenditore che l'esercizio dell'industria insalubre, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non arrechi nocumento alla salute del vicinato e non tanto la formale osservanza di una determinata distanza imposta dalla medesima norma urbanistica.
È legittimo il provvedimento di concessione edilizia rilasciato dal Comune ad un insediamento di un complesso artigianale esercente attività di industria insalubre di prima classe avente ad oggetto il collocamento dello stesso ad una distanza inferiore ai 150 metri dagli insediamenti abitativi qualora non recante alcun pregiudizio agli abitanti della zona, preso atto delle tecniche di lavorazione all'interno del complesso. La circostanza ricorre, in particolare, nella fattispecie concreta, laddove la competente ASL ha ritenuto che le attività di cui alla concessione edilizia contestata (ossia rifinitura di lastre di marmo e deposito delle stesse) sono ammissibili da un punto di vista igienico-sanitario, stante l'intervenuta prova da parte dell'interessato, che l'esercizio dell'attività, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non reca nocumento alla salute del vicinato.
Come avvertito dalla più recente giurisprudenza, l'installazione nell'abitato di una industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, dal momento che l'art. 216 T.U.LL.SS. n. 1265 del 1934 lo consente se la stessa installazione è accompagnata dall'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (cfr. TAR Umbria Perugia, sez. I, 04.09.2007, n. 661), tenuto conto che l'inclusione di un'attività nell'elenco delle industrie insalubri non comporta automaticamente il diniego dell'autorizzazione richiesta, atteso che la pericolosità per la salute di talune attività produttive deve essere considerata non già in astratto, bensì in concreto, avendo riguardo alle misure e alle cautele suggerite dal progresso tecnico -e concretamente dispiegate dall'imprenditore- che possono essere tali da rendere innocua, grazie ad opportuni accorgimenti, anche un'attività potenzialmente nociva (cfr. TAR Trentino Alto Adige, Sezione di Trento, n. 241 dell'08.07.2006).
Peraltro, induce il Collegio a confermarsi nel convincimento sin qui espresso l’avviso ricavabile sempre dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sez. V, n. 1794 del 19.04.2005) alla stregua del quale gli art. 216 e 217 del T.U.LL.SS., che non fissano una determinata distanza da osservare, conferiscono al Comune, ben vero, ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienico-sanitari che eventualmente impediscano l’installazione di un tale tipo di industria.
Nel caso in esame, l’attività industriale esercitata dall’appellante Società può ritenersi correttamente autorizzata in quanto, allo stato, essa è supportata dal parere positivo espresso dalla competente Autorità sanitaria, avendo preordinato l’imprenditore specifiche cautele tecniche (cfr. parere citato) e, quindi, della sussistenza delle condizioni individuate, a ben vedere, non solo dalla norma statuale citata, ma anche da quella urbanistica, se sinergicamente interpretate per il comune scopo perseguito.
In conclusione, come già osservato da ulteriore condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. V, 13.10.2004, n. 6648), ciò che rileva in sede di applicazione sinergica della norma urbanistica e della norma igienico-sanitaria di legge è proprio la dimostrazione da parte dell'imprenditore che l'esercizio dell'industria insalubre, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non arrechi nocumento alla salute del vicinato e non tanto la formale osservanza di una determinata distanza
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 02.09.2011 n. 4952 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIndustria insalubre - Localizzazione in centro abitato - Possibilità - Presupposti - Verifica compatibilità con salute dei residenti.
Ai sensi dell'art. 216, comma 5, R.D. 1265/1934 è consentita la permanenza di un'industria insalubre di prima classe nell'abitato, allorché sia provato che il suo esercizio, per le speciali cautele introdotte, non rechi danno alla salute dei residenti: pertanto, l'insediamento di un'attività insalubre nell'ambito di centri abitati o di aree paesaggisticamente sensibili non è vietato in assoluto, essendo subordinato alla verifica di compatibilità dell'impianto con il contesto di riferimento (cfr. TAR Brescia, sent. n. 420/2010 e n. 671/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 02.09.2011 n. 2150 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: In linea di principio non può considerarsi legittima l’esclusione a priori per tutto il territorio comunale della possibilità di "insediamento di nuove attività classificate insalubri di prima classe dal D.M. 05.09.1994”, in base ad una norma di pianificazione generale.
L'art. 216 r.d. 27.07.1934 n. 1265 pone, con il secondo comma, il canone della preclusione relativa per l'insediamento di tali lavorazioni nocive all'interno degli abitati a salvaguardia e tutela delle buone condizioni di vita e di salute per la popolazione residenziale; in deroga al precedente principio, il quinto comma consente tuttavia al gestore dell’impianto di dimostrare l’esclusione di qualsiasi rischio di compromissione della salute e dell'incolumità del vicinato, attraverso il ricorso a nuovi metodi produttivi o di peculiari cautele concretamente efficaci.
Posto che, in linea generale, l’indicazione generale programmatica per la pianificazione urbanistica impone di allocare le industrie in aree non residenziali, per cui nell'esercizio dei propri poteri di gestione del territorio, lo strumento urbanistico comunale può escludere, in via preventiva, a tutela della salute e dell'igiene della popolazione, la realizzabilità di industrie insalubri nondimeno tale facoltà può essere esercitata solamente in determinate zone del territorio comunale di carattere prettamente storico o residenziale, ovvero in considerazione di aree che siano già in condizioni particolarmente difficili sul piano ambientale. In ogni caso, dunque, le prescrizioni limitative all'insediamento di determinate tipologie industriali in zone non possono però ricomprendere l’intero territorio.
---------------
Il carattere dichiaratamente insalubre dell'impianto industriale, di per sé solo, non può costituire un motivo sufficiente per emettere –sede di compatibilità urbanistica- un parere negativo ai sensi dell’art. 7 secondo comma del cit. D.P.R. n. 203/1988, adottato senza procedere ad una istruttoria ed ad una valutazione in concreto di tutte le diverse problematiche di competenza comunale coinvolte dalla domanda, relative all’impatto territoriale per rumori e vibrazioni, fumi e vapori; ai profili paesistico e paesaggistici, alle conseguenze sul traffico, ed alle disponibilità idriche, ecc..
La Sezione ritiene che, come esattamente affermato da TAR, in linea di principio non possa considerarsi legittima l’esclusione a priori per tutto il territorio comunale della possibilità di "insediamento di nuove attività classificate insalubri di prima classe dal D.M. 05.09.1994”, in base ad una norma di pianificazione generale.
Se infatti, per ipotesi, si volesse ammettere una tale possibilità per tutti i comuni d’Italia si finirebbe, in via di fatto, per impedire la realizzazione di industrie insalubri di prima classe in tutto il territorio nazionale con gravi danni al sistema produttivo nazionale, sotto il profilo economico, occupazionale, ed anche ambientale perché impedirebbe lo sviluppo di una moderna industria (connotata cioè dalla progressiva applicazione delle migliori tecniche disponibili, c.d. BAT, peraltro attualmente in corso di aggiornamento da parte della Commissione Europea ai sensi dell’Art.13, 3 par., lett. c) e d), della Direttiva sulle Emissioni Industriali n. 2010/75/EU).
In tale contesto l'art. 216 r.d. 27.07.1934 n. 1265, mantiene comunque intatta l’attualità in quanto:
- pone, con il secondo comma, il canone della preclusione relativa per l'insediamento di tali lavorazioni nocive all'interno degli abitati a salvaguardia e tutela delle buone condizioni di vita e di salute per la popolazione residenziale (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 07.09.2004, n. 5854);
- in deroga al precedente principio, il quinto comma consente tuttavia al gestore dell’impianto di dimostrare l’esclusione di qualsiasi rischio di compromissione della salute e dell'incolumità del vicinato, attraverso il ricorso a nuovi metodi produttivi o di peculiari cautele concretamente efficaci.
Ciò premesso si deve ancora annotare che l'art. 216, t.u. n. 1265 del 1934 non costituisce in realtà un limite all'attività edilizia, ma opera sul distinto versante della tutela sanitaria della popolazione.
Pertanto posto che, in linea generale, l’indicazione generale programmatica per la pianificazione urbanistica impone di allocare le industrie in aree non residenziali, per cui nell'esercizio dei propri poteri di gestione del territorio, lo strumento urbanistico comunale può escludere, in via preventiva, a tutela della salute e dell'igiene della popolazione, la realizzabilità di industrie insalubri nondimeno tale facoltà può essere esercitata solamente in determinate zone del territorio comunale di carattere prettamente storico o residenziale, ovvero in considerazione di aree che siano già in condizioni particolarmente difficili sul piano ambientale (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 26.03.2001, n. 1719).
In ogni caso dunque le prescrizioni limitative all'insediamento di determinate tipologie industriali in zone non possono però ricomprendere l’intero territorio (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 22.03.2005, n. 1190).
Ciò posto, se in molte realtà la progressiva scomparsa di aree non antropizzate rende la disposizione di non semplice applicazione pratica, nondimeno la norma implica non già un divieto assoluto di svolgere lavorazioni insalubri, ma impone la verifica caso per caso delle situazioni e delle condizioni perché esse si possano svolgano senza pregiudizio per la salute pubblica.
In conseguenza, nell'ambito della destinazione di un'area del territorio comunale a zona industriale non possono essere aprioristicamente ed astrattamente inibite particolari tipologie di insediamenti produttivi posto che una simile scelta di PRG non rientrerebbe nell'ambito della disciplina urbanistica, ma concreterebbe un illegittimo esercizio delle ben diverse funzioni di igiene pubblica da parte del Consiglio comunale, in luogo di altri soggetti istituzionalmente competenti.
Il PRG deve identificare le zone industriali nelle quali è astrattamente possibile l’insediamento di industrie insalubri di prima classe fermo restando che le sue emissioni siano autorizzabili e non siano concretamente incompatibili, sul piano del rischio di incidente rilevante, con quelli già esistenti.
---------------
Il carattere dichiaratamente insalubre dell'impianto industriale, di per sé solo, non può costituire un motivo sufficiente per emettere –sede di compatibilità urbanistica- un parere negativo ai sensi dell’art. 7 secondo comma del cit. D.P.R. n. 203/1988, adottato senza procedere ad una istruttoria ed ad una valutazione in concreto di tutte le diverse problematiche di competenza comunale coinvolte dalla domanda, relative all’impatto territoriale per rumori e vibrazioni, fumi e vapori; ai profili paesistico e paesaggistici, alle conseguenze sul traffico, ed alle disponibilità idriche, ecc..
Si deve rilevare che l’art. 6 del D.P.R. 24.05.1988 n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali:
- al primo comma, prevedeva che la domanda di autorizzazione per un impianto industriale andava inoltrata all’Autorità competente (nel caso della Toscana la Regione delegata) “….corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti“.
- al secondo comma, la norma di preoccupava di precisare che “copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco".
La predetta disciplina (peraltro definitivamente abrogata dall'articolo 21 del D.Lgs. 13.08.2010, n. 155, fatte salve solo le disposizioni di cui il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152) strutturava dunque due procedimenti certamente paralleli, ma in realtà sostanzialmente disgiunti ed autonomi tra loro.
Il procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera concerne profili del tutto differenti ed indipendenti dalle problematiche di tipo edilizio-urbanistico, che attengono alla specifica valutazione dei metodi e delle cautele prospettati nell’istanza ed implica la verifica, da parte dall’Autorità preposta all’autorizzazione delle emissioni, della certezza della non-nocività dell’impianto, con riferimento ai limiti di emissione fissati dalle migliori tecnologie di settore disponibili (c.d. BREF)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 13.07.2011 n. 4243 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA: Il vicino, autore di un esposto o di una denuncia, non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l'annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, anche se all'esposto ed al suo autore la p.a. faccia espresso riferimento nel provvedimento impugnato, poiché il disposto annullamento, effettuato nell'esercizio del potere di autotutela, costituisce un provvedimento d'ufficio, emesso per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse.
L'annullamento del provvedimento illegittimo non può essere disposto per la sola esigenza di ristabilire la legalità dell'azione amministrativa, posto che tale interesse, pur rilevante, deve essere comparato con altri interessi posti a tutela della stabilità delle relazioni giuridiche, anche se basate su provvedimenti illegittimi. L'annullamento d'ufficio è, dunque, un provvedimento discrezionale, che può essere disposto quando sussistano ragioni di pubblico interesse all'eliminazione del provvedimento.

Il Collegio, conformemente al costante orientamento giurisprudenziale, sottolinea che il vicino, autore di un esposto o di una denuncia, non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l'annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, anche se all'esposto ed al suo autore la p.a. faccia espresso riferimento nel provvedimento impugnato, poiché il disposto annullamento, effettuato nell'esercizio del potere di autotutela, costituisce un provvedimento d'ufficio, emesso per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse (cfr., ex multis, TAR Lazio-Latina, 16.03.2010, n. 293; TAR Puglia-Bari, sez. I, 21.02.2006, n. 558).
---------------
L’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 subordina l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio a specifici presupposti.
Primo fondamentale presupposto è costituito dalla sussistenza di ragioni di interesse pubblico le quali, tuttavia, devono essere diverse ed ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità.
Ciò in quanto non sono da escludere ipotesi nelle quali l’atto illegittimo sia funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico ovvero la permanenza dell’atto e della sua efficacia si giustifichi in rapporto alla tutela degli affidamenti.
L’interesse pubblico inoltre, deve essere apprezzato nella sua configurazione attuale; ciò implica la necessità di procedere ad una nuova istruttoria nella quale esaminare e comparare tanto l’interesse primario quanto gli altri interessi coinvolti, pure considerati nell’attuale loro consistenza, come anche gli eventuali ulteriori interessi non considerati in primo grado.
Nella valutazione circa la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico l’amministrazione è, altresì, tenuta a rispettare i principi che governano l’esercizio dell’attività amministrativa tra i quali, in particolare, il principio di proporzionalità, che impone canoni di stretta necessità, in rapporto alle situazioni giuridiche soggettive ascrivibili in capo ai privati.
Nella fattispecie oggetto di giudizio emerge, da un attento esame del provvedimento di annullamento d’ufficio gravato, la radicale assenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto, attuale e prevalente alla base della sua adozione.
Emblematiche, sul punto, risultano le locuzioni utilizzate dall’amministrazione; nel suddetto provvedimento si afferma, infatti, che l’annullamento d’ufficio è stato disposto a motivo della ritenuta “attualità del contrasto dell’atto amministrativo rilasciato con la normativa richiamata e quindi l’esigenza del ripristino della legalità per le richiamate superiori esigenze pubbliche”.
Il provvedimento di annullamento in autotutela pone, dunque, a proprio fondamento esclusivamente l’esigenza di ripristino della legalità violata.
Tale motivazione, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi adeguata; come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, l'annullamento del provvedimento illegittimo non può essere disposto per la sola esigenza di ristabilire la legalità dell'azione amministrativa, posto che tale interesse, pur rilevante, deve essere comparato con altri interessi posti a tutela della stabilità delle relazioni giuridiche, anche se basate su provvedimenti illegittimi. L'annullamento d'ufficio è, dunque, un provvedimento discrezionale, che può essere disposto quando sussistano ragioni di pubblico interesse all'eliminazione del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 30.07.2009, n. 4812).
Tali ragioni di interesse pubblico non sono affatto indicate, né argomentate né articolate nel provvedimento gravato che si limita apoditticamente ad affermare la prevalenza dell’interesse pubblico “al rispetto delle condizioni di igiene e salubrità dei cittadini ed in particolare dei futuri abitanti dell’edificio da ritenersi interesse pubblico superiore non sopprimibile”.
E’ di tutta evidenza che, nella fattispecie, è mancata una ponderazione attenta e doverosa dei vari interessi coinvolti e lo stesso interesse pubblico non è stato assolutamente individuato nella sua concretezza e attualità.
Non ignora il Collegio l’esistenza di talune fattispecie in relazione alle quali l’interesse pubblico all’annullamento viene considerato in re ipsa. Ciò ricorrente, ad esempio, nell’ipotesi di ottemperanza ad una decisione del giudice ordinario passata in giudicato nel caso in cui abbia proceduto alla disapplicazione dell’atto ritenendolo illegittimo; di decisione negativa dell’autorità di controllo alla quale non compete direttamente il potere di annullamento; di annullamento di un atto consequenziale come necessaria conseguenza dell’annullamento dell’atto presupposto.
La fattispecie oggetto di giudizio non rientra in alcuno dei suddetti casi.
La difesa dell’amministrazione resistente non manca, invero, di sostenere, appellandosi ad un consolidato indirizzo interpretativo, che nella fattispecie de qua assume primario rilevo la natura dell’interesse pubblico che entra in considerazione –tutela della salute– con la conseguenza che l’onere di motivazione può ritenersi adempiuto anche in forma sintetica, non avendo gli interessi configgenti la stessa dignità.
Al fine di corroborare tale assunto parte resistente sottolinea la natura di industria insalubre dell’allevamento condotto dall’Azienda Iseo e la possibilità, sulla base di tale presupposto, di ricorrere ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità.
In tale quadro la difesa dell’amministrazione evidenzia, ancora, la particolare valenza delle norme del regolamento di igiene, delle quali la giurisprudenza ammette finanche l’applicazione retroattiva.
Le deduzioni della difesa dell’amministrazione, condivisibili ed apprezzabili in linea generale e di principio, non possono essere, tuttavia, considerate pertinenti nella fattispecie oggetto di giudizio.
Il Collegio osserva, in primo luogo, che il pregiudizio per la salute non risulta, nella fattispecie che ne occupa, evidente come, invece, la difesa dell’amministrazione pretende di sostenere.
Ciò, in specie, considerando le circostanze di fatto; la distanza dell’allevamento del complesso immobiliare edificato non può essere ritenuta irrisoria, soprattutto ove si consideri che la distanza prescritta risulta rispettata in relazione ai locali di stabulazione ed il contrasto con la disposizione contenuta nel regolamento di igiene emerge solo in relazione ai locali accessori (sala mungitura e deposito latte).
Già tale dato induce a ritenere insufficiente il mero riferimento alla disposizione violata ed alla sua natura per sostenere che l’interesse pubblico sia implicitamente sussistente.
Il Collegio deve anche evidenziare che lo stesso art. 96 del Regolamento di Igiene fa salva la facoltà del Sindaco di fissare caso per caso le condizioni ritenute opportune per la salvaguardia della pubblica igiene, con ciò, dunque, ammettendo, la possibilità di valutazioni specifiche in relazione alle peculiarità della fattispecie di volta in volta considerata.
Deve essere altresì sottolineato che solo in esito ad una laboriosa attività interpretativa la disposizione suddetta si presta ad essere interpretata nel senso di affermare la reciprocità mentre, ad un primo esame, la ratio ad essa sottesa sembra essere quella di impedire l’insediamento di nuovi allevamenti con conseguente creazione del pericolo e non anche quella di escludere l’accettazione di disagi connessi all’edificazione di edifici residenziali in prossimità degli allevamenti stessi.
Tali considerazioni, unitamente agli ulteriori specifici elementi desumibili dalla documentazione versata in atti, inducono a ritenere che, nella fattispecie, emerge, al più, una situazione di disagio e non già di vero e proprio pericolo per la salute, con la conseguenza che, per quanto in questa sede rileva, l’amministrazione comunale non era esonerata dall’obbligo di adeguatamente e doverosamente rappresentare, con concretezza ed esaustività, le ragioni di interesse pubblico alla base del provvedimento di annullamento d’ufficio. Come pure non era esonerata dall’obbligo di procedere alla comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato, nel rispetto, peraltro, del principio di proporzionalità
(TAR Veneto, Sez. II, sentenza 06.05.2011 n. 682 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATA: L'installazione nell'abitato (o in prossimità di questo) di una industria insalubre non è di per sé vietato in assoluto, dal momento che lo stesso art. 216 del T.U.L.S. n. 1265 del 1934, lo consente in determinate circostanze ed in particolari condizioni, se accompagnato dall'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato.
La valutazione dell'attività produttiva sotto il profilo sanitario non può essere compiuta aprioristicamente vietando in modo generalizzato determinati insediamenti produttivi nel centro abitato o ad una prestabilita distanza dallo stesso, in quanto tale valutazione deve essere compiuta sul caso specifico da parte dell'autorità sanitaria, che deve accertare la presenza delle condizioni indispensabili affinché essa si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica.

Risulta, quindi, del tutto apodittico escludere la possibilità della continuazione dell’esercizio della attività sulla scorta della sola considerazione di una pretesa incompatibilità urbanistica, che non trova fondamento nella normativa di riferimento che, al contrario, impone una valutazione in concreto della sussistenza delle condizioni prescritte per il permanere dell’attività stessa in zona residenziale.
Né si ritiene che tali conclusioni possano porsi in contrasto con il precedente di questo Tribunale, rappresentato dalla sentenza del 12.04.2005, n. 311. Diversamente da quanto riportato negli scritti di parte ricorrente, in tale pronuncia si legge: “che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'installazione nell'abitato (o in prossimità di questo) di una industria insalubre non è di per sé vietato in assoluto, dal momento che lo stesso art. 216 del T.U.L.S. n. 1265 del 1934, lo consente in determinate circostanze ed in particolari condizioni, se accompagnato dall'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (C.G.A., 28.11.1996, n. 450; Cons. Stato, Sez. IV, 31.07.2000, n. 4214; TAR Lombardia, Brescia, 27.04.2000, n. 366; TAR Emilia Romagna, Parma, 09.02.2001, n. 60; TAR Marche, 23.11.2001 n. 1201; TAR Lombardia, Brescia, 16.07.2003, n. 1095)”.
A ben vedere, quindi, la sentenza richiamata afferma proprio il principio più sopra riportato e a cui il Collegio ha ritenuto di conformarsi, secondo cui “la valutazione dell'attività produttiva sotto il profilo sanitario non può essere compiuta aprioristicamente vietando in modo generalizzato determinati insediamenti produttivi nel centro abitato o ad una prestabilita distanza dallo stesso, in quanto tale valutazione deve essere compiuta sul caso specifico da parte dell'autorità sanitaria, che deve accertare la presenza delle condizioni indispensabili affinché essa si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica (Cfr. anche TAR Lombardia Milano, Sez. III, 29.09.1990, n. 4)”.
Ne discende l’illegittimità dell’aprioristico diniego del nullaosta in ragione della mera valutazione della destinazione dell’area in cui si trova l’immobile in cui è esercitata l’attività artigianale in questione (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 27.05.2010 n. 2152 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICAIl concetto di “molestia”, cui si riferiva già l’originaria destinazione dell’area di proprietà di parte ricorrente, sulla quale si è richiesta l’autorizzazione all’apertura di un forno discontinuo a camera stitica per l’incenerimento di animali di piccola taglia e successiva consegna delle ceneri ai proprietari, è molto più ampio di quello di “insalubrità”, comprendendo qualunque situazione di fastidio, disagio o disturbo alle persone, determinato da qualsiasi tipo di emissione o immissione. In altre parole, un’industria insalubre è sicuramente un’impresa molesta, rientrante, quindi, nell’originario divieto.
---------------
Le scelte dell'Amministrazione nell'adozione dello strumento urbanistico sono connotate da alta discrezionalità e non necessitano di specifica motivazione, e, a fronte di aspettative di mero fatto, le scelte di natura, tanto ambientale quanto urbanistica rimesse all'Amministrazione nell'interesse generale, sono di regola sufficientemente motivate con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che hanno sorretto la previsione in variante, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata.
Le scelte urbanistiche in variante richiedono puntuale motivazione esclusivamente quando incidono su zone territorialmente circoscritte, ledendo legittime aspettative dei privati proprietari, in conseguenza di statuizioni giurisdizionali passate in giudicato, nonché di accordi con l'ente locale e di convenzioni di lottizzazione.
Peraltro, il principio secondo il quale in sede di pianificazione generale non è necessaria una specifica motivazione delle scelte urbanistiche, che non sia quella dei criteri posti a base del piano e desumibile dall'insieme dello stesso, non trova applicazione nel solo caso delle varianti limitate o ad oggetto specifico non coerenti con quella della pianificazione generale, come ad esempio nel caso in cui una specifica industria insalubre di prima classe, ai sensi dell'art. 216 r.d. n. 1265 del 1934 e del d.m. 02.03.1987, fosse obbligata a trasferirsi altrove.
---------------
L'art. 216 t.u.l.s., approvato con r.d. 27.07.1934, n. 1265, che indica le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre lavorazioni insalubri o che possono riuscire in qualche modo pericolose alla salute degli abitanti, va letto tenendo conto delle modifiche legislative intervenute in materia di pianificazione del territorio, in base alle quali non risulta più possibile applicare la disposizione che impone alle industrie insalubri di prima classe di essere isolate nelle campagne, dato che non è più consentita la realizzazione di edifici anche industriali, al di fuori delle zone destinate dai piani regolatori alla edificazione; conseguentemente, quindi, le suindicate industrie insalubri possono essere realizzate soltanto nelle parti del territorio classificate da P.R.G., in sede di zonizzazione, quali aree omogenee destinate ad impianti industriali o ad essi assimilabili, alla cui categoria generale sono appunto riconducibili.
Si deve rilevare, preliminarmente, che il concetto di “molestia”, cui si riferiva già l’originaria destinazione dell’area di proprietà di parte ricorrente, sulla quale si è richiesta l’autorizzazione all’apertura di un forno discontinuo a camera stitica per l’incenerimento di animali di piccola taglia e successiva consegna delle ceneri ai proprietari, è molto più ampio di quello di “insalubrità”, comprendendo qualunque situazione di fastidio, disagio o disturbo alle persone, determinato da qualsiasi tipo di emissione o immissione (cfr., ad esempio, le ipotesi di cui agli artt. 674 c.p., 844 e 1170 c.c., come osserva correttamente parte resistente).
Pertanto, sulla base di tale definizione di “impresa molesta”, l’area in esame era già oggetto di un divieto ai sensi dell’originaria formulazione della norma di piano impugnata, divieto comprendente indubitabilmente anche tutte le attività che possono essere definite insalubri, tra cui quelle di cui all’art. 216, t.u.l.s. n. 1265 del 1934, che impone di tenere le industrie insalubri di prima classe lontane dalle abitazioni.
In altre parole, un’industria insalubre è sicuramente un’impresa molesta, rientrante, quindi, nell’originario divieto.
---------------
Come è noto, le scelte dell'Amministrazione nell'adozione dello strumento urbanistico sono connotate da alta discrezionalità e non necessitano di specifica motivazione, e, a fronte di aspettative di mero fatto, le scelte di natura, tanto ambientale quanto urbanistica rimesse all'Amministrazione nell'interesse generale, sono di regola sufficientemente motivate con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che hanno sorretto la previsione in variante, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata.
Le scelte urbanistiche in variante richiedono puntuale motivazione esclusivamente quando incidono su zone territorialmente circoscritte, ledendo legittime aspettative dei privati proprietari, in conseguenza di statuizioni giurisdizionali passate in giudicato, nonché di accordi con l'ente locale e di convenzioni di lottizzazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21.12.2009, n. 8514), il che non si verifica nel caso di specie, atteso che parte ricorrente, come emerge in parte narrativa, non svolgeva alcuna attività di impresa di tipo insalubre e, dunque, non poteva vantare alcuna legittima aspettativa al mantenimento di tale attività che, come detto, non sussisteva.
Peraltro, il principio secondo il quale in sede di pianificazione generale non è necessaria una specifica motivazione delle scelte urbanistiche, che non sia quella dei criteri posti a base del piano e desumibile dall'insieme dello stesso, non trova applicazione nel solo caso delle varianti limitate o ad oggetto specifico non coerenti con quella della pianificazione generale, come ad esempio nel caso in cui una specifica industria insalubre di prima classe, ai sensi dell'art. 216 r.d. n. 1265 del 1934 e del d.m. 02.03.1987, fosse obbligata a trasferirsi altrove (cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, 24.09.2002, n. 632).
---------------
Nel caso di specie (variante al vigente PRG) si vietano solo nuovi insediamenti, conservando preesistenti e consentendone, come detto, gli ampliamenti.
Tale norma appare coerente con il recente principio giurisprudenziale secondo cui l'art. 216 t.u.l.s., approvato con r.d. 27.07.1934, n. 1265, che indica le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre lavorazioni insalubri o che possono riuscire in qualche modo pericolose alla salute degli abitanti, va letto tenendo conto delle modifiche legislative intervenute in materia di pianificazione del territorio, in base alle quali non risulta più possibile applicare la disposizione che impone alle industrie insalubri di prima classe di essere isolate nelle campagne, dato che non è più consentita la realizzazione di edifici anche industriali, al di fuori delle zone destinate dai piani regolatori alla edificazione (cfr. TAR Toscana, sez. II, 13.09.2005, n. 4417); conseguentemente, quindi, le suindicate industrie insalubri possono essere realizzate soltanto nelle parti del territorio classificate da P.R.G., in sede di zonizzazione, quali aree omogenee destinate ad impianti industriali o ad essi assimilabili, alla cui categoria generale sono appunto riconducibili
(TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 15.02.2010 n. 944 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Industria insalubre - intervento sindacale - art. 216 TULS- presupposti - eliminazione di inconvenienti igienici.
2. Industria insalubre - centro abitato - verifica compatibilità con salute dei residenti.

1. L'art. 216 del T.U. delle leggi conferisce al Comune il potere di precludere l'esercizio dell'attività insalubre, prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli.
2. L'insediamento di una industria insalubre nell'ambito di centri abitati o di aree paesaggisticamente sensibili non è vietato in assoluto, ma subordinato alla verifica di compatibilità dell'impianto con il contesto di riferimento: ex art. 216 comma 5, r.d. n. 1265 del 1934, è consentita la permanenza di un'industria insalubre di prima classe nell'abitato, allorché sia provato che il suo esercizio, per le speciali cautele introdotte, non rechi danno alla salute dei residenti  (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 29.01.2010 n. 420 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Industrie insalubri - Art. 216 r.d. n. 1265/1934 - Comuni - Preclusione dell’attività insalubre - Condizioni.
L’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie ha conferito ai Comuni la possibilità di precludere l’esercizio dell’attività insalubre, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli (in tal senso TAR Sicilia-Palermo, sez. I, 04.07.2008, n. 882).
Industrie insalubri - Art. 216 r.d. n. 1265/1934 - Insediamento nell’ambito di centri abitati o aree paesaggisticamente sensibili - Preclusione assoluta - Inconfigurabilità - Verifica di compatibilità.
L'insediamento di una industria insalubre nell'ambito di centri abitati o di aree paesaggisticamente sensibili non è vietato in assoluto, essendo subordinato alla verifica di compatibilità dell'impianto con il contesto di riferimento: ai sensi dell'art. 216, comma 5, r.d. n. 1265 del 1934, è consentita la permanenza di un'industria insalubre di prima classe nell'abitato, allorché sia provato che il suo esercizio, per le speciali cautele introdotte, non rechi danno alla salute dei residenti (cosi TAR Lombardia-Brescia, sez. I, 16.06.2008, n. 671) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 29.01.2010 n. 420 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATA: Per la definizione di impresa artigiana non può che farsi ricorso alla specifica normativa di settore, cioè, più precisamente, agli artt. 2, 3 e 4 della legge-quadro per l’artigianato 08.08.1985 n. 443 che, nel qualificare come imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità … e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”, stabiliscono che l’impresa è artigiana quando sia esercitata da un imprenditore artigiano, sia contenuta in determinati limiti dimensionali ed abbia per scopo la produzione di beni o servizi (indipendentemente, dunque, dall’entità dei risultati della produzione), consentendo che sia esercitata anche presso l’abitazione dell’imprenditore. Parametri, questi, la cui sussistenza nel caso in esame è certa e, peraltro, nemmeno è oggetto di contestazione.
Il fatto che si tratti di artigianato e non di industria esclude di per sé la qualificazione dell’attività ai fini della conformità urbanistica come “industria” insalubre di seconda classe di cui al n. 16 della lett. c) dell’apposito elenco previsto dall’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27.07.1934 n. 1265. Pertanto, giustamente il TAR ha escluso l’operatività del divieto e, nel contempo, la necessità che il Comune svolgesse istruttoria sul punto.

La Sezione è dell’avviso che il divieto di localizzazione di industrie e la limitazione dell’assentibilità alle sole attività artigianali poste dall’art. 32 delle richiamate N.T.A. non possano che essere letti in coerenza con il significato tecnico-giuridico delle dizioni utilizzate, senza che sia consentito all’interprete di estendere a queste ultime la preclusione dettata in ordine le prime sulla base di eventuali elementi non contemplati all’uopo.
In particolare, per la definizione di impresa artigiana non può che farsi ricorso alla specifica normativa di settore, cioè, più precisamente, agli artt. 2, 3 e 4 della legge-quadro per l’artigianato 08.08.1985 n. 443 che, nel qualificare come imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità … e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”, stabiliscono che l’impresa è artigiana quando sia esercitata da un imprenditore artigiano, sia contenuta in determinati limiti dimensionali ed abbia per scopo la produzione di beni o servizi (indipendentemente, dunque, dall’entità dei risultati della produzione), consentendo che sia esercitata anche presso l’abitazione dell’imprenditore. Parametri, questi, la cui sussistenza nel caso in esame è certa e, peraltro, nemmeno è oggetto di contestazione.
Infine, il fatto che si tratti di artigianato e non di industria esclude di per sé la qualificazione dell’attività ai fini della conformità urbanistica come “industria” insalubre di seconda classe di cui al n. 16 della lett. c) dell’apposito elenco previsto dall’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27.07.1934 n. 1265. Pertanto, giustamente il TAR ha escluso l’operatività del divieto e, nel contempo, la necessità che il Comune svolgesse istruttoria sul punto.
---------------
Sotto altro ed alternativo aspetto, l’appellante ribadisce che, anche ove l’attività tipografica in parola possa configurarsi come artigianale, ugualmente la norma urbanistica ne porrebbe il divieto laddove richiede che i relativi impianti non producano rumori od odori pur semplicemente “molesti” che, invece, caratterizzerebbero la stessa attività.
Ma a tal proposito soccorre l’istruttoria compiuta dal Comune mediante l’acquisizione del parere favorevole, condizionato all’installazione dei pannelli fonoassorbenti e dei serramenti isolanti descritti nella relazione tecnica, dell’Azienda Usl territorialmente e funzionalmente competente, che esclude l’automatica qualificazione come “moleste” (ossia percepibili sensorialmente) delle immissioni, il resto rilevando eventualmente a fini privatistici per il caso del superamento di fatto della “normale tollerabilità, anche avuto riguardo alla condizione dei luoghi” di cui all’art. 844 cod. civ..
Del resto, opinare diversamente significherebbe precludere pressoché totalmente in zona residenziale la localizzazione di laboratori artigiani, quali officine, lavanderie, gelaterie, panifici, pasticcerie, ecc.. Infine, quanto alla nocività (che è cosa ben diversa dalla “molestia”) delle stesse immissioni, è questione che esula dalla conformità dell’impugnata concessione alla rispettiva normativa locale e nazionale e, dunque, dalla competenza comunale, sicché al riguardo nulla può addebitarsi all’Ente concedente (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 29.12.2009 n. 8877 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASecondo l'art. 216 r.d. 27.07.1934 n. 1265 le industrie insalubri di prima classe devono essere di regola isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni. Il d.m. del Ministero della Sanità 05.09.1994 classifica gli allevamenti di animali tra le industrie insalubri di prima classe e, quindi, legittima l’applicazione alle stalle della prescrizione del t.u. sanitario sopra citata.
La preesistenza di una stalla è situazione ostativa all’edificazione di un edificio residenziale, poiché “l'art. 216 r.d. 27.07.1934 n. 1265, nel prescrivere che le industrie insalubri di prima classe devono essere isolate dalle campagne e tenute lontane dall'abitazione, non fissa specifiche distanze; pertanto, se il titolare dimostra che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio dell'attività non reca nocumento alla salute del vicinato, le distanze eventualmente prescritte dal p.r.g. possono essere derogate".
---------------
Il d.m. 05.09.1994, che definisce le industrie insalubri, si limita ad indicare come tale sia l’allevamento di animali che la stalla di sosta per il bestiame senza fissare un numero minimo di animali perché si possa integrare la definizione in parola.
Né si può sostenere che questa limitazione si ricava dal linguaggio comune, atteso che in esso non si è formata alcuna accezione nel senso che tre animali non costituiscano stalla.
Le asprezze della normativa in parola sono state, in effetti, temperate dalla giurisprudenza che, per evitare di incorrere in situazioni aberranti, ha ritenuto che “la tenuta di pochi capi "da cortile" e "da compagnia" in un'area recintata a fianco dell'abitazione del ricorrente non costituisce violazione del locale regolamento di igiene che vieta di tenere animali che arrechino pregiudizio alla salubrità e alla tranquillità delle abitazioni e disturbo al vicinato quando gli animali siano in ottima salute, in numero trascurabile in rapporto all'entità e al tipo di area in cui vengono tenuti e a una distanza congrua dagli edifici ad uso abitativo della borgata, per cui risulta illegittima per carenza dei presupposti normativi l'ordinanza assessorile che ne impone l'allontanamento” .

Il secondo motivo di ricorso, in cui si afferma che la esistenza della stalla non è di ostacolo alla costruzione di un edificio destinato a residenza perché il regolamento d’igiene vieterebbe l’edificazione di nuove stalle vicine ad abitazioni preesistenti ma non (viceversa) di nuove abitazioni vicine a stalle preesistenti, non è fondato.
Il punto di partenza è la prescrizione contenuta nell'art. 216 r.d. 27.07.1934 n. 1265 secondo cui le industrie insalubri di prima classe devono essere di regola isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni.
Il d.m. del Ministero della Sanità 05.09.1994 classifica gli allevamenti di animali tra le industrie insalubri di prima classe, e quindi legittima l’applicazione alle stalle della prescrizione del t.u. sanitario sopra citata.
La norma del regolamento d’igiene del Comune di Selvino è quindi applicazione di un principio generale espresso dalla fonte normativa primaria.
Nella lettura che ne dà la ricorrente essa non recherebbe divieto di installazione di nuove abitazioni in prossimità ad una stalla preesistente. Ma tale lettura, che nega significato alla preesistenza di un edificio, comporterebbe come conseguenza che, una volta insediata la residenza ed effettuata la valutazione di compatibilità tra l’insediamento residenziale autorizzato e la stalla preesistente, qualora l’esito di tale accertamento sia negativo, sia la stalla a doversi allontanare in quanto industria insalubre.
In realtà, la preesistenza di una stalla è situazione ostativa all’edificazione di un edificio residenziale, poiché “l'art. 216 r.d. 27.07.1934 n. 1265, nel prescrivere che le industrie insalubri di prima classe devono essere isolate dalle campagne e tenute lontane dall'abitazione, non fissa specifiche distanze; pertanto, se il titolare dimostra che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio dell'attività non reca nocumento alla salute del vicinato, le distanze eventualmente prescritte dal p.r.g. possono essere derogate” (CdS, IV, 6648/2004).
Ne consegue che, al più, il ricorrente, una volta ricevuto nei 30 gg. dalla presentazione della d.i.a. l’inibizione a svolgere l’attività, lungi dal poter contestare tout court il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto dimostrare l’inesistenza di una situazione di incompatibilità ed attivare un dialogo con l’amministrazione che (in astratto) avrebbe potuto anche portare alla edificazione dei quattro edifici residenziali in progetto.
---------------
Nel terzo motivo di ricorso si deduce che, in realtà, non vi sarebbe alcuna stalla nelle vicinanze ma solo la tenuta di un allevamento di pochi animali (segnatamente, 3 mucche) non classificabile peraltro come stalla.
In realtà, nella normativa non vi sono appigli utili per sostenere tale tesi. Il d.m. 05.09.1994, che definisce le industrie insalubri, si limita ad indicare come tale sia l’allevamento di animali che la stalla di sosta per il bestiame (allegato A, lettera C, numeri 1 e 2) senza fissare un numero minimo di animali perché si possa integrare la definizione in parola.
Né si può sostenere che questa limitazione si ricava dal linguaggio comune, atteso che in esso non si è formata alcuna accezione nel senso che tre animali non costituiscano stalla.
Le asprezze della normativa in parola sono state, in effetti, temperate dalla giurisprudenza che, per evitare di incorrere in situazioni aberranti, ha ritenuto che “la tenuta di pochi capi "da cortile" e "da compagnia" in un'area recintata a fianco dell'abitazione del ricorrente non costituisce violazione del locale regolamento di igiene che vieta di tenere animali che arrechino pregiudizio alla salubrità e alla tranquillità delle abitazioni e disturbo al vicinato quando gli animali siano in ottima salute, in numero trascurabile in rapporto all'entità e al tipo di area in cui vengono tenuti e a una distanza congrua dagli edifici ad uso abitativo della borgata, per cui risulta illegittima per carenza dei presupposti normativi l'ordinanza assessorile che ne impone l'allontanamento” (Tar Parma 02.07.1996, n. 215).
Nel caso in esame, peraltro, non si versa però nella situazione che la giurisprudenza amministrativa ha individuato come limite all’applicazione della normativa del testo unico delle leggi sanitarie in quanto non si può sostenere che tre mucche costituiscano capi “da cortile” e “da compagnia”.
Senza obliterare la circostanza che il numero di mucche tenute può anche cambiare nel corso degli anni, ciò che è decisivo è che vi siano –come nel caso in esame non è contestato- locali appositamente apprestati per ospitarle in modo stabile (TAR Lombardia-Brescia, sentenza 19.11.2009 n. 2217 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: E' illegittima l'ordinanza sindacale in materia d'igiene che ingiunge al proprietario di un'azienda agricola familiare, la cui attività principale è l’allevamento di bovini, di disattivare immediatamente il relativo impianto sol perché esso, a distanza di anni dalla sua installazione, determina una situazione inaccettabile per la salute dei soggetti che, consapevolmente, hanno a suo tempo deciso di costruire il loro edificio nelle immediate vicinanze della porcilaia.
Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato in un’ipotesi assai simile a quella in questione (avente ad oggetto un impianto di ventilazione di un’azienda di allevamento di suini) “è illegittima l'ordinanza sindacale in materia d'igiene che, immotivatamente e senza curarsi di verificare le situazioni alternative proposte …, ingiunge al proprietario … di disattivare immediatamente il relativo impianto … sol perché esso, a distanza di anni dalla sua installazione, determina, ad avviso della p.a. emanante, una situazione inaccettabile per la salute dei soggetti che, consapevolmente, hanno a suo tempo deciso di costruire il loro edificio nelle immediate vicinanze della porcilaia, in quanto non è conforme ai principi di buona amministrazione scaricare sul titolare dell'azienda la pregressa incauta scelta della p.a. emanante di autorizzare o tollerare insediamenti abitativi vicini ad industrie insalubri” (C.d.S., sez. V, 22/06/1998 , n. 909) (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 03.09.2009 n. 2237 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAArticoli 102 e 103 R.D. 45/1901 - Provvedimento di classificazione di industria insalubre - Competenza della Giunta municipale - Sussiste - Provvedimento adottato dal Sindaco - Incompetenza.
Ai sensi degli artt. 102 e 103, comma 1, del R.d. 03.02.1901 n. 45, compete alla Giunta municipale l'emanazione dei provvedimenti di classificazione delle industrie insalubri, sulla base dell'elenco approvato dal Ministero della Salute, e ciò anche dopo l'entrata in vigore degli artt. 216 e 217 t. u. 27.07.1934 n. 1265, che hanno attribuito al sindaco il potere di adottare i concreti atti intesi ad eliminare situazioni di rischio o di pericolo per la salute pubblica derivanti da tali lavorazioni e anche dopo la legge di riforma sanitaria 23.12.1978 n. 833 (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, sez. I, 24.11.1999, n. 3921; TAR Lombardia, sez. Brescia, 30.05.1994, n. 289; TAR Lombardia, sez. Brescia, 09.09.1991 n. 595, TAR Friuli Venezia Giulia 21.10.1982 n. 235).
Ne deriva l'illegittimità per invalidità derivata dell'ordinanza sindacale impugnata, emessa sul presupposto della classificazione (da parte dell'USSL) dell'attività esercitata dalla ricorrente quale industria insalubre di prima classe (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 29.07.2009 n. 4539 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2008

EDILIZIA PRIVATA: 1. Trasferimento attività - Equiparabilità all'apertura di nuova attività - Sussiste.
2. Ricorso giurisdizionale - Impugnazione N.T.A. - Mancata impugnazione concessione edilizia - Inammissibilità ricorso - Sussiste.

1. Il trasferimento di un'attività da un luogo ad un altro, dotato di una specifica destinazione urbanistica, è equiparabile all'apertura di una nuova attività nell'immobile di destinazione; inoltre, il riconoscimento della legittimità dello svolgimento dell'attività insalubre di prima classe in un luogo limitrofo, effettuato dal Giudice Amministrativo, non può legittimare il suo trasferimento in altro luogo in contrasto con le specifiche destinazioni urbanistiche ed edilizie.
2. Qualora venga impugnata una norma delle N.T.A. di un P.R.G. sulla base della quale sia stata rilasciata una concessione edilizia, ma non venga unitamente impugnata anche la concessione edilizia, il ricorso è inammissibile 
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.05.2008 n. 1827 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2000

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: S. Di Rosa, Attivazione di una industria insalubre: il preventivo avviso scritto - gennaio 2000 (tratto da www.dirosambiente.it).

anno 1994

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: G.U. 10.12.1994 n. 288, suppl. ord., "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie" (Ministero della Sanità, decreto 05.09.1994).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: G.U. 20.09.1994 n. 220, suppl. ord., "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie" (Ministero della Sanità, decreto 05.09.1994).