e-mail
info.ptpl@tiscali.it

APPALTI
CONVEGNI
FORUM
G.U.R.I. - G.U.U.E. - B.U.R.L.
LINK
NEWS PUBBLICATE:
1-aggiornam. pregressi
2-Corte dei Conti
3-
dite la vostra ...
4-dottrina e contributi
5-funzione pubblica
6-giurisprudenza
7-modulistica
8-news
9-normativa
10-note, circolari e comunicati
11-quesiti & pareri
12-utilità
- - -
DOSSIER
:
13-
ABBAINO
14-
ABUSI EDILIZI
15-
AFFIDAMENTO IN HOUSE
16-AGIBILITA'
17-AMIANTO
18-ANAC (già AVCP)
19
-APPALTI
20-ARIA
21-ASCENSORE
22-ASL + ARPA
23-ATTI AMMINISTRATIVI
24-ATTI AMMINISTRATIVI (accesso esposto e/o permesso di costruire e/o atti di P.G.)
25-ATTI AMMINISTRATIVI (impugnazione-legittimazione)
26-ATTIVITA' COMMERCIALE IN LOCALI ABUSIVI
27-BARRIERE ARCHITETTONICHE
28-BOSCO
29-BOX
30-CAMBIO DESTINAZIONE D'USO (con o senza opere)
31-CANCELLO, BARRIERA, INFERRIATA, RINGHIERA in ferro - SBARRA/STANGA
32-CANNE FUMARIE e/o COMIGNOLI
33-CARTELLI STRADALI
34-CARTELLO DI CANTIERE - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
35-CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA
36-CERIFICAZIONE ENERGETICA e F.E.R.
37
-C.I.L. e C.I.L.A.
38
-COMPETENZE GESTIONALI
39
-COMPETENZE PROFESSIONALI - PROGETTUALI
40-CONDIZIONATORE D'ARIA
41-CONDOMINIO
42-CONSIGLIERI COMUNALI
43-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
44-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (gratuità per oo.pp. e/o private di interesse pubblico)
45-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (prescrizione termine dare/avere e legittimazione alla restituzione)
46-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (rateizzato e/o ritardato versamento)
47-DEBITI FUORI BILANCIO
48-DEFINIZIONI INTERVENTI EDILIZI
49-DIA e SCIA
50-DIAP
51-DISTANZA dagli ALLEVAMENTI ANIMALI
52-DISTANZA dai CONFINI
53-DISTANZA dai CORSI D'ACQUA - DEMANIO MARITTIMO/LACUALE
54-DISTANZA dalla FERROVIA

55-DISTANZA dalle PARETI FINESTRATE
56-DURC
57-EDICOLA FUNERARIA
58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
59-ESPROPRIAZIONE
60-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI
61-INCARICHI LEGALI e/o RESISTENZA IN GIUDIZIO
62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
64-INDUSTRIA INSALUBRE
65-L.R. 12/2005
66-L.R. 23/1997
67-L.R. 31/2014
68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
-
PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
PERTINENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
97-RUDERI
98-
RUMORE
99-SAGOMA EDIFICIO
100-SANATORIA GIURISPRUDENZIALE E NON (abusi edilizi)
101-SCOMPUTO OO.UU.
102-SEGRETARI COMUNALI
103-SEMINTERRATI
104-SIC-ZSC-ZPS - VAS - VIA
105-SICUREZZA SUL LAVORO
106
-
SILOS
107-SINDACATI & ARAN
108-SOPPALCO
109-SOTTOTETTI
110-SUAP
111-SUE
112-STRADA PUBBLICA o PRIVATA o PRIVATA DI USO PUBBLICO
113-
TELEFONIA MOBILE
114-TENDE DA SOLE
115-TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
116-TRIBUTI LOCALI
117-VERANDA
118-VINCOLO CIMITERIALE
119-VINCOLO IDROGEOLOGICO
120-VINCOLO PAESAGGISTICO + ESAME IMPATTO PAESISTICO + VINCOLO MONUMENTALE
121-VINCOLO STRADALE
122-VOLUMI TECNICI / IMPIANTI TECNOLOGICI

123-ZONA AGRICOLA
124-ZONA SISMICA E CEMENTO ARMATO

NORMATIVA:
dt.finanze.it
entilocali.leggiditalia.it

leggiditaliaprofessionale.it

SITI REGIONALI
STAMPA
 
C.A.P.
Codice Avviamento Postale

link 1 - link 2
CONIUGATORE VERBI
COSTO DI COSTRUZIONE
(ag
g. indice istat):

link 1-BG - link 2-MI
link 3-CR
DIZIONARI
indici ISTAT:
link 1 - link 2-BG
link 3-MI

interessi legali:
link 1
MAPPE CITTA':
link 1 - link 2
METEO
1 - PAGINE bianche
2 - PAGINE gialle
PREZZI:
osservatorio prezzi e tariffe

prodotti petroliferi
link 1
- link 2
PUBBLICO IMPIEGO:
1 - il portale pubblico per il lavoro
2
- mobilità
 
 

DOSSIER

Alcuni files sono in formato Acrobat (pdf): se non riesci a leggerli, scarica gratuitamente il programma Acrobat Reader (clicca sull'icona a fianco riportata).  -      segnala un errore nei links                                                                                

dossier ABBAINO
anno 2019

EDILIZIA PRIVATAOggetto: risposta a quesito su classificazione di "abbaino" (Regione Emilia Romagna, nota 18.04.2019 n. 392864 di prot.).

anno 2018

EDILIZIA PRIVATA: Circa la realizzazione di abbaini muniti di finestra sul tetto, in giurisprudenza si è pacificamente ritenuto che trattasi di opera:
   a) che determina un aumento di volumetria e che incide sulla sagoma dell'edificio;
   b) che, quindi, rientra nella tipologia della ristrutturazione "con mutamento di sagoma", subordinata a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera "c" del D.P.R. n. 380/2001;
   c) che, infine, fuoriuscendo dalla sagoma preesistente della copertura del tetto, è da considerarsi "costruzione" -agli effetti delle distanze previste dall'art. 873 del Codice Civile e dalle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica- come tale dovendosi intendere, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione.

---------------

Quanto alla realizzazione degli abbaini muniti di finestra sul tetto dei fabbricati, va, in ogni caso, evidenziato che in giurisprudenza è pacificamente ritenuto che trattasi di opera:
   a) che determina un aumento di volumetria e che incide sulla sagoma dell'edificio (TAR Napoli, sez. VII, 09.06.2010, n. 13309; TAR Veneto, sez. II, 07.03.2003, n. 1692; Cons. St., sez. V, 14.06.1996, n. 689);
   b) che, quindi, rientra nella tipologia della ristrutturazione "con mutamento di sagoma", subordinata a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera "c" del D.P.R. n. 380/2001 (n.d.r. art. 19, comma 1, lett. c), l.r. n. 19/2009);
   c) che, infine, fuoriuscendo dalla sagoma preesistente della copertura del tetto, è da considerarsi "costruzione" -agli effetti delle distanze previste dall'art. 873 del Codice Civile e dalle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica- come tale dovendosi intendere, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (Cass. civ. sez. II, 03.01.2013, n. 72; id., sez. II, 22.02.2011, n. 4277; id., sez. II, 04.10.2005, n. 19350)
(TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 30.07.2018 n. 268 - link a www.giustizia-amministrartiva.it).

anno 2017

EDILIZIA PRIVATAL’innalzamento della linea di colmo della nuova copertura, realizzato dagli appellanti, si configura non come ristrutturazione di tipo B ma come sopraelevazione e, quindi, intervento di nuova costruzione per il quale non basta la d.i.a. ma occorre il permesso di costruire.
---------------
Con la costruzione di abbaini viene in discussione un intervento il quale determina un mutamento di sagoma e un incremento di volumetria riconducibili alla tipologia d’intervento di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, con la conseguente creazione, a causa di un incremento volumetrico e di un’alterazione della copertura, di un organismo edilizio in parte diverso dal precedente, con l’applicabilità delle NTA del PRG nella parte in cui è prevista una distanza minima dal fabbricato preesistente di mt. cinque, nella specie non rispettata, e con l’assoggettamento dell’intervento al rilascio di permesso di costruire ex art. 10/c) cit..
---------------

L’innalzamento della linea di colmo della nuova copertura, realizzato dagli appellanti, si configura non come ristrutturazione di tipo B ma come sopraelevazione e, quindi, intervento di nuova costruzione per il quale non basta la d.i.a. ma occorre il permesso di costruire.
Sulla questione relativa alla costruzione degli abbaini, bene la sentenza, anche alla luce delle precisazioni contenute nella relazione comunale del 07.09.2010, ha affermato che viene in discussione un intervento il quale determina un mutamento di sagoma e un incremento di volumetria riconducibili alla tipologia d’intervento di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, con la conseguente creazione, a causa di un incremento volumetrico e di un’alterazione della copertura, di un organismo edilizio in parte diverso dal precedente, con l’applicabilità delle NTA del PRG nella parte in cui è prevista una distanza minima dal fabbricato preesistente di mt. cinque, nella specie non rispettata, e con l’assoggettamento dell’intervento al rilascio di permesso di costruire ex art. 10/c) cit. (sul carattere di novità dell’organismo edilizio realizzato, rispetto a quello autorizzato, qualora l’organismo realizzato si presenti diverso da quello assentito ad esempio attraverso l’innalzamento del tetto, la riorganizzazione della facciata, l’inserimento di abbaini, l’apertura di finestre e l’inserimento di balconi, v. Cons. Stato, sez. VI, n. 5804 del 2013) (
Consiglio di Stato, VI, sentenza 16.07.2015 n. 3558 - link a www.giustizia-amministrartiva.it).

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione di un abbaino è da qualificarsi quale "nuova costruzione".
Nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre si verte in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, quando la fabbrica comporti una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, comporti aumento della volumetria.
Nella specie, la Corte di Appello ha constatato che gli abbaini hanno determinato un aumento di volumetria del fabbricato di parte convenuta e, conseguentemente, ha esattamente concluso che essi costituiscono nuova costruzione.
---------------

RITENUTO IN FATTO
1. — In accoglimento delle domande proposte da Fr.Ir. nei confronti di Se.Wa., Se.Lu. e Fr.Br., il Tribunale di Bolzano condannò i convenuti all'arretramento —fino alla distanza legale— di due abbaini edificati dai medesimi nel loro immobile e di un'antenna televisiva ivi installata, nonché al risarcimento del danno; accertò inoltre il confine tra i fondi delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
...
2. — Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale qualificato gli abbaini come "nuove costruzioni" in contrasto con la previsione dell'art. 52 del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale di Bolzano e per avere erroneamente ritenuto che gli abbaini determinavano un aumento di volumetria del piano sottostante al sottotetto.
Le doglianze non possono trovare accoglimento.
Il primo profilo, relativo al regolamento provinciale risulta nuovo e, perciò, inammissibile, non avendo peraltro parte ricorrente dedotto —come era suo onere— di aver posto la questione a fondamento di apposito motivo di appello.
Il secondo profilo è infondato.
Invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre si verte in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, quando la fabbrica comporti una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, comporti aumento della volumetria (Cass., Sez. Un., n. 21578 del 2011).
Nella specie, la Corte di Appello ha constatato che gli abbaini hanno determinato un aumento di volumetria del fabbricato di parte convenuta (p. 19 sentenza impugnata) e, conseguentemente, ha esattamente concluso che essi costituiscono nuova costruzione.
La motivazione del giudizio di fatto circa la sussistenza di aumento di volumetria è esente da vizi logici e giuridici e rimane, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità (Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 17.02.2017 n. 4255).

anno 2015

EDILIZIA PRIVATA: Sulla serie di opere sistematicamente volte a determinare il cambio di destinazione d’uso da soffitta ad abitativo.
La realizzazione di un abbaino, munito di finestra sul tetto del fabbricato, oltre a determinare un aumento di volumetria, incide sulla sagoma dell'edificio e rientra quindi nella tipologia della ristrutturazione con mutamento di sagoma, che è subordinata a permesso di costruire, giusta quanto dispone l'art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 06.06.2001 n. 380.
---------------
Le opere eseguite e in corso di esecuzione (quanto alla parte impiantistica) sono idonee a modificare radicalmente la destinazione d’uso della soffitta in locale abitabile, incidendo in modo determinate sul carico urbanistico.
Sicché, in materia edilizia le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra due categorie funzionalmente autonome (mutamento d'uso che nella specie si deduce dall’approntamento di opere tese a rendere abitabile uno spazio destinato a soffitta).
Ed invero, solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, si integra in questa ipotesi una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, e ciò, indipendentemente dall'esecuzione di opere (che, invece, nel caso in esame sono presenti).
---------------

La sig.ra Ta., proprietaria di un immobile sito in Roma, via ... n. 14, impugna l’ordinanza n. 1316 del 24.10.2007, notificata il successivo 30 ottobre, recante l’ingiunzione a demolire le seguenti opere eseguite senza permesso di costruire: “Modifica delle quote d’imposta sia al colmo, sia alla gronda, per m. 0,35 circa. Realizzazione, in epoca imprecisata, di un solaio a forma di “L” delle dimensioni di m. 5,00x1,20 e m. 1,00x1,20. Lavori d’impiantistica in corso, Chiusura porta d’accesso dal pianerottolo e apertura nuova porta all’interno della soffitta. Apertura finestra-abbaino di m. 0,30x1,80”.
Premesso che le opere in questione riguardano il piano di copertura, consistente in un locale soffitta di mq. 29 sempre di esclusiva proprietà della ricorrente, espone in fatto che le opere oggetto dell’ordine di demolizione sono consistite in riparazioni per infiltrazioni idriche provocate dalla preesistenza in loco di un manufatto–lucernaio e, in specie, nella sostituzione dello stesso con una finestra–abbaino, a bocca di lupo e con l’installazione di tegole in guaina isolante e sostituzione di travi in legno.
Contesta, pertanto, che sia stata realizzata una sopraelevazione e che l’opera comprenda l’installazione di impianti idrici, non essendo intenzione della ricorrente di destinare il bene ad uso abitativo.
...
Come accennato in narrativa, è oggetto di controversia la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione di talune opere eseguita senza permesso di costruire su immobile di proprietà della ricorrente, comportanti modifiche delle quote di imposta (sia al colmo che alla gronda), realizzazione di un solaio a forma di “L”, chiusura di porta d’accesso dal pianerottolo, con contestuale apertura di una nuova porta all’interno della soffitta, apertura di finestra–abbaino, lavori di impiantistica.
Sostiene la ricorrente che, essendosi limitata ad eseguire meri interventi di risanamento, tesi alla conservazione del manufatto deterioratosi nel tempo, è illegittimo il provvedimento repressivo, emanato senza tenere in debita considerazione della sufficienza, quale titolo abilitativo, l’avvenuta presentazione di DIA.
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento in esame è stato emesso sulla base di accertamenti tecnici eseguiti dal resistente Comune a seguito della presentazione di DIA per l’esecuzione di lavori edili in locale con destinazione d’uso soffitta, nel corso dei quali è emerso che, oltre ai dichiarati interventi di sostituzione della copertura, senza modifica delle quote d’imposta, di posa in opera di una rampa di scale di accesso alla soffitta e di diversa distribuzione interna, sono state eseguite una serie di opere sistematicamente volte a determinare in cambio di destinazione d’uso da soffitta ad abitativo, e comunque determinanti, anche singolarmente considerate, aumento volumetrico e modifica della sagoma dell’edificio.
Ed invero, è la stessa relazione tecnica di parte, depositata in atti dalla ricorrente, che evidenzia come a seguito degli interventi ulteriori si sia determinato un incremento volumetrico, con la conseguenza che non può essere qualificato quale opera di ristrutturazione quella parte di interventi edilizi, realizzata in difformità dalla DIA e, dunque, in assenza del prescritto permesso di costruire, avendo comportato un maggiore ingombro a terra e maggiore altezza al piano, con conseguente aumento di volumetria.
Per altrettanto, non è inquadrabile nelle suddette opere di ristrutturazione la realizzazione dell’abbaino munito di finestra sul tetto del fabbricato in quanto, oltre a determinare un aumento di volumetria, incide sulla sagoma dell'edificio e rientra quindi nella tipologia della ristrutturazione con mutamento di sagoma, che è subordinata a permesso di costruire, giusta quanto dispone l'art. 10, comma 1, lett. c). d.P.R. 06.06.2001 n. 380.
In ogni caso, non può sottacersi che le opere eseguite e in corso di esecuzione (quanto alla parte impiantistica) sono idonee a modificare radicalmente la destinazione d’uso della soffitta in locale abitabile, incidendo in modo determinate sul carico urbanistico.
Ritiene il Collegio che, in materia edilizia, le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra due categorie funzionalmente autonome (mutamento d'uso che nella specie si deduce dall’approntamento di opere tese a rendere abitabile uno spazio destinato a soffitta).
Ed invero, solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, si integra in questa ipotesi una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, e ciò, indipendentemente dall'esecuzione di opere (che, invece, nel caso in esame sono presenti).
In conclusione, è legittimo il provvedimento impugnato con cui, in applicazione dell’art. 33, comma 1, d.p.r. n. 380/2001, è stata ordinata la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lett. c), siccome eseguite in assenza di permesso di costruire, ed il ricorso deve essere respinto (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 11.09.2015 n. 11216 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2014

EDILIZIA PRIVATALa realizzazione di abbaini muniti di finestra sul tetto trattasi di opera:
a) che determina un aumento di volumetria e che incide sulla sagoma dell'edificio;
b) che, quindi, rientra nella tipologia della ristrutturazione "con mutamento di sagoma", subordinata a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera "c" del D.P.R. n. 380/2001;
c) che, infine, fuoriuscendo dalla sagoma preesistente della copertura del tetto, è da considerarsi "costruzione" -agli effetti delle distanze previste dall'art. 873 del Codice Civile e dalle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica- come tale dovendosi intendere, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione.

Quanto alla realizzazione degli abbaini muniti di finestra sul tetto dei fabbricati, va condivisa la conclusione cui perviene la relazione del 07.09.2010 secondo cui trattasi di opera:
a) che determina un aumento di volumetria e che incide sulla sagoma dell'edificio (TAR Napoli, sez. VII, 09.06.2010, n. 13309; TAR Veneto, sez. II, 07.03.2003, n. 1692; Cons. St., sez. V, 14.06.1996, n. 689);
b) che, quindi, rientra nella tipologia della ristrutturazione "con mutamento di sagoma", subordinata a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera "c" del D.P.R. n. 380/2001;
c) che, infine, fuoriuscendo dalla sagoma preesistente della copertura del tetto, è da considerarsi "costruzione" -agli effetti delle distanze previste dall'art. 873 del Codice Civile e dalle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica- come tale dovendosi intendere, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (Cass. civ. sez. II, 03.01.2013, n. 72; id., sez. II, 22.02.2011, n. 4277; id., sez. II, 04.10.2005, n. 19350)
(TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 20.03.2014 n. 481 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2013

EDILIZIA PRIVATAVa rilevato come l’edificazione dei cinque abbaini in luogo dei preesistenti lucernai abbia indubbiamente determinato un’alterazione della sagoma dell’edificio, comportando altresì un aumento della volumetria.
Stante la rilevanza edilizia delle opere, che hanno comportato una sopraelevazione ed un incremento dell’altezza massima relativamente alle diagonali della precedente copertura, nonché un incremento di volume in rapporto alla sostituzione di ciascun lucernaio con un abbaino, è indubbio che ci si trovi di fronte ad un significativo mutamento della preesistente costruzione, con una parziale costruzione ‘nuova’ in senso tecnico.
Per la giurisprudenza che la Sezione condivide e fa propria, una sopraelevazione, pur se di ridotte dimensioni, nella parte in cui determini aumento della volumetria e della superficie di ingombro, va qualificata come nuova costruzione.
---------------
La distanza tra gli edifici va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano, sicché nella specie risulta illegittimo l’atto che ha consentito la creazione di una sopraelevazione, nella forma di un abbaino, in sostituzione di un preesistente lucernaio, che ha determinato, per alcune parti del tetto, una distanza inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dalle NTA.

Sotto un profilo fattuale, va rilevato come l’edificazione dei cinque abbaini in luogo dei preesistenti lucernai abbia indubbiamente determinato un’alterazione della sagoma dell’edificio, comportando altresì un aumento della volumetria.
Stante la rilevanza edilizia delle opere, che hanno comportato una sopraelevazione ed un incremento dell’altezza massima relativamente alle diagonali della precedente copertura, nonché un incremento di volume in rapporto alla sostituzione di ciascun lucernaio con un abbaino, è indubbio che ci si trovi di fronte ad un significativo mutamento della preesistente costruzione, con una parziale costruzione ‘nuova’ in senso tecnico.
Per la giurisprudenza che la Sezione condivide e fa propria, una sopraelevazione, pur se di ridotte dimensioni, nella parte in cui determini aumento della volumetria e della superficie di ingombro, va qualificata come nuova costruzione (Cassazione civile, Sezione terza, 01.10.2009, n. 21059).
Le nuove opere così realizzate, in ragione della loro rilevanza, non potevano quindi considerarsi sottratte all’obbligo del rispetto delle distanze minime (5 metri) di cui all’art. 16 delle NTA del piano regolatore comunale di Vercelli.
La risalenza dell’edificio (nella sua originaria consistenza) esclude, evidentemente, che debba richiedersi ‘retroattivamente’ –a seguito delle modifiche apportate– il rispetto della distanza di cinque metri, oggi prevista dalle NTA: è ovvio che una disposizione (di per sé innovativa) sulle distanze non rende contra ius un manufatto realizzato in precedenza.
Tuttavia, non può ammettersi che le modifiche dell’edificio comportino una distanza tra i due edifici che sia inferiore alla misura imposta da una disposizione nel frattempo entrata in vigore: l’art. 16 si applica senz’altro per la nuova costruzione che si intenda realizzare su un edificio preesistente.
Peraltro, la distanza tra gli edifici va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano (Consiglio di Stato Sezione Quarta, 02.11.2010, n. 7731, e 05.12.2005, n. 6909), sicché nella specie risulta illegittimo l’atto che ha consentito la creazione di una sopraelevazione, nella forma di un abbaino, in sostituzione di un preesistente lucernaio, che ha determinato, per alcune parti del tetto, una distanza inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dalle NTA (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11.09.2013 n. 4501 - link a www.giustizia-amministrativa).

CONDOMINIO - EDILIZIA PRIVATA: In base all’art. 11, comma primo, del d.P.R. 06.06.2001 n. 980, il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
Quindi, il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria.
---------------
Nel caso di specie è pacifico che gli interventi per i quali è stato richiesto il titolo edilizio riguardano, non solo le unità immobiliari poste all’ultimo piano dell’edificio, ma anche il tetto di quest’ultimo: in particolare riguardano anche la creazione di cinque abbaini e tre prese di luce, due delle quali apribili.
Ciò premesso va osservato che, in base all’art. 1117, n. 1, del codice civile, il tetto è oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio.
Ne consegue che i singoli proprietari non possono, singolarmente, apportare modificazioni allo stesso, essendo invece necessaria, ai sensi dell’art. 1120 del codice civile, una apposita deliberazione dell’assemblea condominiale, assunta con le maggioranze stabilite dall’art. 1136 dello stesso codice.
Nel caso concreto la richiesta del controinteressato non è stata preceduta da alcuna deliberazione avente carattere autorizzatorio; sicché deve ritenersi che questi fosse privo di legittimazione a richiedere il titolo edilizio.

Decisivo, ai fini della soluzione della controversia, è il primo motivo, avente carattere assorbente, con il quale la ricorrente lamenta che il sig. L.L., odierno controinteressato, sarebbe stato privo della legittimazione a richiedere il permesso di costruire poi rilasciato, atteso che le opere che si intendono realizzare investono parti comuni dell’edificio (nella specie il tetto), e che quindi la richiesta avrebbe dovuto essere preceduta da una delibera condominiale di contenuto autorizzatorio.
In proposito, va osservato che, in base all’art. 11, comma primo, del d.P.R. 06.06.2001 n. 980, il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 04.04.2012 n. 1990).
Nel caso di specie è pacifico che gli interventi per i quali è stato richiesto il titolo edilizio riguardano, non solo le unità immobiliari poste all’ultimo piano dell’edificio, ma anche il tetto di quest’ultimo: in particolare riguardano anche la creazione di cinque abbaini e tre prese di luce, due delle quali apribili.
Ciò premesso va osservato che, in base all’art. 1117, n. 1, del codice civile, il tetto è oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio.
Ne consegue che i singoli proprietari non possono, singolarmente, apportare modificazioni allo stesso, essendo invece necessaria, ai sensi dell’art. 1120 del codice civile, una apposita deliberazione dell’assemblea condominiale, assunta con le maggioranze stabilite dall’art. 1136 dello stesso codice.
Nel caso concreto la richiesta del controinteressato non è stata preceduta da alcuna deliberazione avente carattere autorizzatorio; sicché deve ritenersi, conformemente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che questi fosse privo di legittimazione a richiedere il titolo edilizio (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.07.2013 n. 1820 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA-PRIVATA: L'edificazione di abbaini sul tetto, contraddistinti da rilevanti dimensioni tali da trasformare la struttura preesistente, con conseguente creazione di nuovi spazi interni dapprima non utilizzabili per esigenze abitative, comporta aumento di volumetria, incidendo significativamente sulla sagoma dell'edificio. Del resto, la realizzazione di tali nuove strutture coperte laddove prima esse non esistevano, implica una radicale trasformazione della sagoma del tetto.
Le opere così realizzate, pertanto, proprio in virtù della loro rilevanza edilizia, non possono considerarsi sottratte all'obbligo generale del rispetto delle distanze. Ed infatti, gli aumenti della volumetria o delle superfici occupate, in relazione all'originaria sagoma di ingombro, anche qualora siano definiti come ristrutturazione, sono rilevanti ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui, come previste dagli strumenti urbanistici locali.
---------------
Le distanze tra edifici, anche in relazione a quanto previsto dal d.m. n. 1444 del 1968, vanno calcolate con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela.

Nel merito si deve osservare, innanzi tutto, che l’edificazione dei cinque “abbaini” sul tetto dell’edificio di proprietà del controinteressato ha determinato un’evidente alterazione della sagoma di esso insieme ad un innegabile avanzamento (nonché innalzamento) della struttura coperta. Sono stati, infatti, ricavati cinque spazi chiusi innestati sulla superficie curva del tetto con altrettante strutture aventi pavimentazione piana, che fuoriescono notevolmente dalla struttura preesistente, con altezza pari a m. 3,20 (cfr. tavola n. 3/5 del progetto: doc. n. 20 del controinteressato) tale da poter essere sfruttata anche per esigenze abitative.
Deve, in proposito, richiamarsi la giurisprudenza amministrativa dominante, secondo la quale l’edificazione di abbaini sul tetto, caratterizzati da rilevanti dimensioni tali da trasformare la struttura preesistente, con conseguente creazione di nuovi spazi interni dapprima non utilizzabili per esigenze abitative, comporta aumento di volumetria ed incide significativamente sulla sagoma dell’edificio (cfr. ex multis: TAR Veneto, sez. II, n. 1692 del 2003; Cons. Stato, sez. V, n. 689 del 1996; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 13309 del 2010).
Non può avere rilevanza, in proposito, quanto eccepiscono in fatto l’amministrazione resistente e il controinteressato, ossia che le cinque nuove strutture non fuoriescono né rispetto al filo di gronda né rispetto al colmo del tetto: se ciò è vero, è anche vero però che sono state realizzate nuove strutture coperte laddove prima esse non esistevano, ossia previa occupazione di spazi (sia verso l’esterno, sia verso l’alto) prima liberi, con conseguente radicale trasformazione della sagoma del tetto.
Le opere così realizzate, pertanto, proprio per effetto della loro rilevanza edilizia, non potevano non considerarsi sottratte all’obbligo generale del rispetto delle distanze: come si precisa in giurisprudenza, infatti, gli aumenti della volumetria o delle superfici occupate, in relazione all’originaria sagoma di ingombro, anche qualora siano definiti come “ristrutturazione”, sono rilevanti ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui, come previste dagli strumenti urbanistici locali (cfr., ad es.: Cassaz. civ., sez. un., n. 21578 del 2011; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 7505 del 2010; TAR Liguria, sez. I, n. 3566 del 2009).
L’assunto, del resto, trova conferma anche in quelle pronunce giurisprudenziali (come Cons. Stato, sez. IV, n. 5490 del 2011, invocata dall’amministrazione resistente) che, pur ricordando che gli interventi di ristrutturazione effettuati sopra un manufatto già esistente non impongono il rispetto delle distanze minime, evidenziano però l’inoperatività di tale “principio” allorché risulti essere stata realizzata “un'opera difforme da quella preesistente per sagoma, volume e superficie, anche in termini di ampliamento e sopraelevazione” (così, per l’appunto, Cons. Stato n. 5490 del 2011, cit.), come è avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio.
---------------
Quanto, poi, all’ulteriore circostanza di fatto (evidenziata dal controinteressato) che i due edifici “non si fronteggiano e non vi è pericolo di creazione di intercapedini nocive”, si deve comunque osservare che le distanze tra edifici, anche in relazione a quanto previsto dal d.m. n. 1444 del 1968, vanno calcolate con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 7731 del 2010 e n. 6909 del 2005) (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 05.07.2012 n. 807 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATA: 1- Attività edilizia - Intervento - Abbaini abusivamente realizzati - Visibilità dell'opera - Punti di osservazione - Fattispecie.
2- Concessione - Zone vincolate - Vincolo paesistico - Normativa di riferimento - Opere non preventivamente assentite - Sanatoria - Va esclusa - Eccezioni.
4- Beni culturali ed ambientali - Vincolo - Paesaggistico - Nozione di "paesaggio" - Riferimenti normativi - Interpretazione - Caratteri fondamentali del concetto di paesaggio - Individuazione - Visione di insieme - Visione statica del paesaggio - Non va accolta - Ragioni di incongruenza con la esigenza di tutela del paesaggio - Fattispecie - Estensione della tutela al centro storico.

1- La percettibilità di un'opera non è esclusa dall'impossibilità di inquadrarla dal piano di calpestio stradale in quanto l'incidenza nel contesto può essere apprezzata da differenti punti di vista, come ad esempio dai piani superiori degli edifici frontistanti ancorché leggermente più bassi o latistanti. La non visibilità assoluta di un intervento quando questo riguardi una parte dell'edificio posizionata in una corte interna, come tale impercettibile da qualsiasi punto del centro abitato e, a fortiori, dai luoghi naturali specificati nel provvedimento impositivo di vincolo (1). Il Collegio ha in quel caso statuito che il compimento di opere non visibili dall'esterno di un edificio a corte preclude a priori ogni possibile lesione dei valori paesaggistici.
Diversamente dal caso allora esaminato, nella fattispecie la lettura della totalità degli abbaini da differenti punti di vista -anche non coincidenti con la tradizionale visuale dalla Piazza, dalla strada o dal marciapiede- impedisce di escludere la percettibilità dell'intervento, viceversa attestata dalla possibilità di cogliere l'impatto di tutti gli abbaini dai piani superiori.
------------------------
(1) TAR Lombardia Brescia, sez. I, 06.05.2008 n. 483.
2- La vigente normativa sull'autorizzazione paesistica risultante dal combinato disposto dell'art. 146, co. 12, e dell'art. 167, co. 4, D.Lgs. n. 42/2004 (2) è particolarmente severa, in quanto esclude la sanatoria ambientale per le opere non preventivamente assentite, con l'eccezione di alcune fattispecie marginali: la finalità della norma è di costituire un più solido deterrente contro gli abusi dei privati.
Il regime previgente, che affidava all'amministrazione la scelta tra la remissione in pristino e il pagamento di un risarcimento ambientale (da individuare nel maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito dal trasgressore), riconosceva un certo rilievo al fatto compiuto alterando i rapporti di forza tra la parte pubblica e quella privata a favore di quest'ultima. Il regime attuale invece fa prevalere l'interesse pubblico a un'utilizzazione controllata (e quindi preventivamente assentita) del territorio caratterizzato da valori o fragilità ambientali.
-------------
(2) TAR Lombardia Brescia, sez. I, 19.03.2008 n. 317.
3- In armonia con la nozione di "paesaggio" di cui alla Convenzione europea per il paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20.10.2000 e recepita nel nostro ordinamento con L. 09.01.2006 n. 14, l'individuazione dei beni paesaggistici, ed in particolare le cosiddette "bellezze d'insieme", richiede una lettura territoriale che colga tra gli elementi percepiti una trama di relazioni strutturata sulla base di un codice culturale che conferisce "valore estetico e tradizionale" all'insieme in cui si "compongono".
Essa enuclea i caratteri fondamentali del concetto di paesaggio: il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato visuale, con "l'aspetto" del territorio; la complessità dell'insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti ad essere considerata, come avviene per le bellezze individue, ma il loro comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una "forma" riconoscibile che caratterizza i paesaggi; il valore estetico-culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuita una significatività, una capacità di evocare "valori estetici e tradizionali" rappresentativi dell'identità culturale di una comunità.
Alla luce di tali considerazioni, è evidente che non è ammissibile -in ossequio all'opposta visione statica del paesaggio- una selezione degli elementi che lo compongono finalizzata ad isolare quelli più significativi, rientranti nel fuoco della salvaguardia ambientale. Una tale impostazione manifesta un'incongruenza, ossia quella di una lettura che non contempla il territorio nel suo insieme ma "ritaglia" soltanto alcune bellezze, che vengono singolarmente ed autonomamente valorizzate (per esempio un Lago, la vegetazione collinare, etc.).
Nel caso specifico il Tribunale ritiene, in coerenza con quanto appena affermato che, l'estensione della tutela al Centro storico di Salò deve essere apprezzata proprio nell'ottica di una visione complessiva del valore paesaggistico tutelato, comprendente tutti gli elementi stratificatisi nel tempo, e quindi sia i componenti del sistema naturale sia il patrimonio creato dall'uomo che coinvolge anche gli insediamenti in concreto realizzati. L'"insieme" costituisce quindi oggetto di tutela, ed abbraccia anche gli interventi che incidono sull'impostazione tradizionale del tessuto urbano ed in particolare sui fabbricati civili, i quali con le loro caratteristiche tipiche si inseriscono e si collegano all'ambiente naturale poco distante: in definitiva non si tratta di privilegiare i profili architettonici delle opere ma di sottoporli ad una lettura che sappia cogliere la loro armonia con il contesto protetto (TAR Lombardia-Brescia, sentenza 04.05.2009 n. 891 - massima tratta da http://mondolegale.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).