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41-CONDOMINIO
42-CONSIGLIERI COMUNALI
43-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
44-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (gratuità per oo.pp. e/o private di interesse pubblico)
45-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (prescrizione termine dare/avere e legittimazione alla restituzione)
46-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (rateizzato e/o ritardato versamento)
47-DEBITI FUORI BILANCIO
48-DEFINIZIONI INTERVENTI EDILIZI
49-DIA e SCIA
50-DIAP
51-DISTANZA dagli ALLEVAMENTI ANIMALI
52-DISTANZA dai CONFINI
53-DISTANZA dai CORSI D'ACQUA - DEMANIO MARITTIMO/LACUALE
54-DISTANZA dalla FERROVIA

55-DISTANZA dalle PARETI FINESTRATE
56-DURC
57-EDICOLA FUNERARIA
58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
59-ESPROPRIAZIONE
60-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI
61-INCARICHI LEGALI e/o RESISTENZA IN GIUDIZIO
62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
64-INDUSTRIA INSALUBRE
65-L.R. 12/2005
66-L.R. 23/1997
67-L.R. 31/2014
68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
-
PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
PERTINENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
97-RUDERI
98-
RUMORE
99-SAGOMA EDIFICIO
100-SANATORIA GIURISPRUDENZIALE E NON (abusi edilizi)
101-SCOMPUTO OO.UU.
102-SEGRETARI COMUNALI
103-SEMINTERRATI
104-SIC-ZSC-ZPS - VAS - VIA
105-SICUREZZA SUL LAVORO
106
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108-SOPPALCO
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114-TENDE DA SOLE
115-TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
116-TRIBUTI LOCALI
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118-VINCOLO CIMITERIALE
119-VINCOLO IDROGEOLOGICO
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dossier DISTANZA DAGLI ALLEVAMENTI ANIMALI
anno 2021

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: L’obbligo di isolamento delle lavorazioni insalubri non implica che le zone agricole limitrofe debbano rimanere tali.
La presenza di un allevamento non impedisce che siano rese edificabili le aree poste all’interno dei distacchi minimi previsti dal regolamento locale di igiene.
Più precisamente, l’indicazione di principio contenuta nell’art. 216 del RD 1265/1934, secondo cui le lavorazioni insalubri di prima classe, tra cui gli allevamenti (v. DM 05.09.1994, punto C-1), devono essere isolate nelle campagne, non implica che le zone agricole, o comunque inedificabili, attorno agli allevamenti debbano rimanere tali. La pianificazione urbanistica può sempre espandere l’abitato verso le aree libere. Sono poi le singole costruzioni a subire le limitazioni causate dagli allevamenti preesistenti, con esiti che richiedono una valutazione caso per caso.
Del resto, l’art. 216, comma 5, del RD 1265/1934 consente che una lavorazione insalubre di prima classe venga esercitata in un contesto abitato, se con “l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele” è possibile evitare rischi per la salute dei residenti. Reciprocamente, quindi, le zone edificabili possono essere avvicinate agli allevamenti, salva la necessità di valutare poi, in relazione ai singoli progetti, le soluzioni più adatte a evitare interferenze.
Qui si inserisce il potere di deroga alle norme sulle distanze minime, finalizzato alla ricerca di una tutela equivalente della salute delle persone. Nello specifico, il potere di deroga, che costituisce espressione di un principio generale, è codificato nell’art. 3.10.8 del regolamento locale di igiene.
Se dunque la variante al PGT
(nella parte in cui è stato previsto nei pressi dell’allevamento, e a distanza inferiore a quella minima, un Ambito di Trasformazione destinato a servizi pubblici e di interesse pubblico) deve essere considerata legittima, ricade sui singoli titoli edilizi il compito di trovare un equilibrio in concreto tra gli interessi meritevoli di tutela.

---------------
... per l'annullamento:
   - del permesso a costruire n. 31/2019 di data 27.06.2019, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell’allevamento suinicolo situato lungo la strada consortile delle Gavrine, nella parte in cui interdice la possibilità di tenere gli animali, mancando la distanza minima dalle zone edificate o edificabili prevista dall'art. 3.10.5 del regolamento locale di igiene;
   - della deliberazione consiliare n. 29 di data 22.06.2016, con la quale è stata approvata una variante al PGT, nella parte in cui è stato previsto nei pressi dell’allevamento, e a distanza inferiore a quella minima, l’Ambito di Trasformazione 17, destinato a servizi pubblici e di interesse pubblico;
...
1. I ricorrenti sono proprietari di un allevamento suinicolo di circa 1.800 mq, situato nel Comune di Manerbio. La struttura è presente dagli anni Sessanta, e inizialmente era gestita dal padre dei ricorrenti.
2. In data 30.11.2006 i ricorrenti, modificando e integrando un precedente contratto, hanno nuovamente concesso in affitto l’allevamento alla società agricola La Fi.. In seguito, è stato stipulato un contratto di affitto in data 11.02.2016 con l’azienda agricola De.So.. Quest’ultimo contratto è stato poi risolto, dapprima parzialmente e poi integralmente con effetto dal 28.02.2018.
3. All’allevamento gestito dalla società agricola La Fi. la ASL di Brescia ha attribuito il codice di identificazione n. 103BS038/1 dal 01.08.1997 al 30.04.2014. All’allevamento gestito dall’azienda agricola De.So. la ATS di Brescia ha attribuito il codice di identificazione n. 103BS038/2 dal 25.02.2016 al 04.07.2016, il codice di identificazione n. 103BS038/3 dall’11.07.2016 al 18.01.2017, e il codice di identificazione n. 103BS038/4 dal 19.01.2017 al 25.01.2018 (v. doc. 8 di parte ricorrente).
4. In data 12.04.2019 i ricorrenti hanno chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture dell’allevamento.
5. Il responsabile dell’Area Tecnica, con nota di data 14.05.2019, ha comunicato il preavviso di diniego, richiamando il parere emesso dalla ATS di Brescia il 09.05.2019. Il suddetto parere si esprime negativamente per le seguenti ragioni:
   (a) le opere di manutenzione “in realtà sono destinate alla costituzione di un nuovo ipotetico allevamento (di cui non è stato indicato il numero di capi e/o di peso vivo che si intende allevare), in quanto il precedente, intestato a Soc. Ag. «La Fi.», risulta dismesso dal 30.04.2014”;
   (b) non è rispettata la disciplina sulle distanze, in quanto “si rileva la presenza di un nucleo di edifici per attività commerciali a distanza inferiore a quelle previste dal decreto n. 173 del [19.03.2015] dell'ex ASL di Brescia: tali edifici risultano preesistenti alla prima formulazione del suddetto decreto (delibera n. 797 del 17.11.2003), che prevede delle distanze di almeno m. 200 (fino a un peso vivo max allevabile di 10 T) o di 500 m. (oltre le 10 T) tra nuclei residenziali, commerciali, attività terziarie esistenti e nuovi allevamenti e/o loro pertinenze, anche in senso reciproco”;
   (c) il progetto inoltre è incompleto, in quanto “non è stata presentata una relazione agronomica con indicate almeno le modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento degli effluenti di allevamento che si intende attuare; in particolare se si abbia intenzione di smaltirli su suolo agricolo a scopo agronomico, previa fermentazione aerobica in vasche o, in alternativa, di conferirli in maniera continua presso un impianto autorizzato alla trasformazione in biometano per fermentazione anaerobica, unica modalità di smaltimento [degli] effluenti aziendali che renderebbe sostenibile un eventuale allevamento suinicolo”.
6. In seguito alle controdeduzioni dei ricorrenti, la ATS di Brescia ha modificato la propria posizione, rilasciando un parere favorevole. I passaggi del nuovo pronunciamento sono i seguenti:
   (a) in base all’art. 3, comma 4, del Dlgs. 26.10.2010 n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini), gli allevamenti continuano a essere presenti nella BDN finché non sono trascorsi tre anni consecutivi dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto;
   (b) dopo la scadenza, nel 2014, del codice identificativo rilasciato alla società agricola La Fi., è stato attribuito, nel 2016, un codice identificativo anche all’allevamento gestito dall’azienda agricola De.So. “su presentazione contestuale di SCIA al competente SUAP, [alla] quale non ha fatto seguito l'espressione di un parere negativo da parte di codesto Spett.le Comune”;
   (c) su questi presupposti, “l'allevamento che i richiedenti Sigg. Ge. intendono riattivare è da considerare come esistente; pertanto sulla richiesta del PdC in oggetto, per opere di manutenzione straordinaria della struttura edilizia esistente, che non rispetta le distanze minime previste dal decreto n. 173 del 19.03.2015 dell'ex ASL di Brescia, interamente recepito nel regolamento comunale di codesto Comune, vale quanto prescritto nello stesso decreto: «Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi edilizi, purché tali opere non comportino una diminuzione delle distanze già in essere»".
7. Nonostante il parere favorevole della ATS, il responsabile dell’Area Tecnica, nel rilasciare il permesso a costruire n. 31/2019 di data 27.06.2019, con il quale si autorizzano i lavori di manutenzione straordinaria, ha escluso la possibilità di tenere gli animali all’interno dell’allevamento. Più precisamente, è stata esclusa la possibilità di riattivare un allevamento di suini, in quanto non è possibile rispettare il distanziamento minimo dalle zone edificabili stabilito dall'art. 3.10.5 del regolamento locale di igiene, nella versione approvata dalla ASL di Brescia con decreto n. 173 di data 19.03.2015.
8. La ragione per cui non possono essere mantenute le distanze minime dalle zone edificabili (200 metri nel caso di allevamenti suinicoli con peso vivo fino a 10 tonnellate; 500 metri nel caso di allevamenti suinicoli con peso vivo superiore) è costituita dalla variante al PGT approvata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 29 di data 22.06.2016. La suddetta variante ha infatti interessato un terreno posto a meno di 200 metri dall’allevamento, collocandovi l’Ambito di Trasformazione 17, destinato a servizi pubblici e di interesse pubblico (protezione civile e impianti sportivi – v. doc. 6 e 10 del Comune).
9. Il problema della preesistenza dell’allevamento è stato in effetti preso in considerazione nel corso della procedura di redazione della variante al PGT, avviata con deliberazione della giunta n. 61 di data 30.06.2014. Tuttavia, il Comune, quando ha adottato la variante con deliberazione consiliare n. 60 del 21.12.2015, ha ritenuto che la struttura fosse ormai dismessa, in quanto la ASL di Brescia, con nota di data 29.04.2015 (v. doc. 7 del Comune), aveva comunicato che l'attività di allevamento della società agricola La Fiorita (codice di identificazione n. 103BS038/1) era cessata il 30.04.2014.
10. Contro il permesso di costruire, nella parte relativa al divieto di riattivare l’allevamento, e contro la variante al PGT, nella parte relativa all’Ambito di Trasformazione 17, i ricorrenti hanno presentato impugnazione, formulando anche domanda di risarcimento per il periodo in cui non è stata possibile la stabulazione. Le censure possono essere sintetizzate come segue:
   (i) travisamento, in quanto la variante al PGT ha ignorato la presenza dell’allevamento, che invece, rientrando tra le lavorazioni insalubri di prima classe, avrebbe dovuto rimanere isolato in campagna ai sensi dell’art. 216 del RD 27.07.1934 n. 1265;
   (ii) violazione dell’art. 12 del DPR 06.06.2001 n. 380, in quanto il permesso di costruire non dovrebbe contenere condizioni limitative, essendo subordinato unicamente alle previsioni degli strumenti urbanistici;
   (iii) difetto di istruttoria, in quanto non è stato valutato il secondo parere della ATS di Brescia, favorevole ai ricorrenti, che riconosce la preesistenza e la continuità dell’allevamento, e indica quella che dovrebbe essere considerata la corretta interpretazione dell’art. 3.10.5 del regolamento locale di igiene (ammissibilità di nuovi interventi edilizi, senza ulteriore riduzione delle distanze).
11. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
12. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:
   (a) preliminarmente, si osserva che l’impugnazione della variante al PGT è tempestiva, in quanto proposta unitamente all’impugnazione dell’atto applicativo. Solo in questa fase, quando è ormai pubblica l’interpretazione che l’amministrazione intende dare alla disciplina urbanistica, diventa attuale l’interesse a proporre ricorso, per ottenere l’annullamento dello strumento urbanistico, o per far accertare la fondatezza di una diversa interpretazione;
   (b) nel caso in esame, non vi sono i presupposti per annullare la previsione dell’Ambito di Trasformazione 17, perché in realtà la nuova disciplina urbanistica può essere interpretata secondo i principi della materia, in modo che tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, trovino composizione, subendo solo le limitazioni strettamente necessarie;
   (c) il punto di partenza è la continuità dell’allevamento nel passaggio dalla gestione della società agricola La Fi. alla gestione dell’azienda agricola De.So.. Tra i vari codici di identificazione non intercorre mai un periodo superiore a tre anni, e dunque appare rispettata la condizione posta dall’art. 3, comma 4, del Dlgs. 200/2010 per ravvisare un allevamento ancora insediato, sia pure momentaneamente non attivo. Nell’intervallo dei tre anni era perfettamente ammissibile la ripresa dell’attività, con la stessa o una diversa gestione, ma in ogni caso con la garanzia della qualifica di allevamento esistente;
   (d) nella redazione della variante al PGT è stato quindi commesso un errore, in quanto la nota della ASL di Brescia del 29.04.2015 sulla cessazione dell'attività di allevamento della società agricola La Fi. non avrebbe dovuto essere intesa come certificazione della cancellazione dell’allevamento prima della decorrenza del termine triennale;
   (e) si tratta però di un errore innocuo, in quanto la presenza di un allevamento non impedisce che siano rese edificabili le aree poste all’interno dei distacchi minimi previsti dal regolamento locale di igiene. Più precisamente, l’indicazione di principio contenuta nell’art. 216 del RD 1265/1934, secondo cui le lavorazioni insalubri di prima classe, tra cui gli allevamenti (v. DM 05.09.1994, punto C-1), devono essere isolate nelle campagne, non implica che le zone agricole, o comunque inedificabili, attorno agli allevamenti debbano rimanere tali. La pianificazione urbanistica può sempre espandere l’abitato verso le aree libere. Sono poi le singole costruzioni a subire le limitazioni causate dagli allevamenti preesistenti, con esiti che richiedono una valutazione caso per caso;
   (f) del resto, l’art. 216, comma 5, del RD 1265/1934 consente che una lavorazione insalubre di prima classe venga esercitata in un contesto abitato, se con “l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele” è possibile evitare rischi per la salute dei residenti. Reciprocamente, quindi, le zone edificabili possono essere avvicinate agli allevamenti, salva la necessità di valutare poi, in relazione ai singoli progetti, le soluzioni più adatte a evitare interferenze. Qui si inserisce il potere di deroga alle norme sulle distanze minime, finalizzato alla ricerca di una tutela equivalente della salute delle persone. Nello specifico, il potere di deroga, che costituisce espressione di un principio generale, è codificato nell’art. 3.10.8 del regolamento locale di igiene;
   (g) se dunque la variante al PGT deve essere considerata legittima, ricade sui singoli titoli edilizi il compito di trovare un equilibrio in concreto tra gli interessi meritevoli di tutela. Per questa parte il ricorso deve essere accolto, in quanto il permesso di costruire, vietando la reintroduzione degli animali, trascura la continuità dell’allevamento, che era stata puntualmente segnalata nel secondo parere della ATS. Di conseguenza, è stata negata senza giustificazione la tutela riconosciuta dall’art. 3.10.5 del regolamento locale di igiene, che, come parimenti segnalato dalla ATS, non vieta gli interventi edilizi finalizzati alla prosecuzione dell’attività di allevamento, ma si limita a prescrivere che non siano ridotte le distanze esistenti;
   (h) la clausola inibitoria contenuta nel permesso di costruire deve quindi essere annullata, non perché in astratto non si possano applicare al titolo edilizio condizioni o limitazioni, essendo queste ultime, al contrario, uno strumento di ordinaria utilizzazione in un contesto regolatorio complesso, ma perché sussiste in capo ai ricorrenti il diritto di ripristinare l’attività di allevamento interrotta da meno di tre anni;
   (i) entro quali limiti e con quali modalità sia possibile riattivare l’allevamento dovrà essere stabilito dalla ATS, a cui spetta il compito di valutare le criticità evidenziate nel primo parere, in particolare per quanto riguarda le modalità di smaltimento degli effluenti aziendali. Il permesso di costruire non può definire autonomamente le questioni propriamente igienico-sanitarie, e deve quindi fare rinvio alle valutazioni dell’autorità competente in materia;
   (j) poiché la stabulazione degli animali richiede il chiarimento preliminare di questi profili, non vi sono i presupposti per risarcire un danno da ritardo nella ripresa dell’attività di allevamento. Occorre poi sottolineare che, essendo stato rilasciato il titolo edilizio, i lavori di sistemazione delle strutture aziendali avrebbero comunque potuto essere eseguiti, e dunque per questa parte un rallentamento imposto ai ricorrenti non è neppure ravvisabile.
13. In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che viene annullata la clausola del permesso di costruire riguardante il divieto di riattivare l’allevamento. Viene inoltre accertato il diritto di riattivare l’allevamento, subordinatamente alla soluzione delle questioni igienico-sanitarie sopra evidenziate. Sono invece respinte le altre domande, sia impugnatorie sia risarcitorie (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 03.05.2021 n. 403 - link a www.giustizia-amministraiva.it).

anno 2013

EDILIZIA PRIVATA: M. Viviani, Allevamenti intensivi di pollame o di suini (27.07.2013).
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Ringraziamo l'amico Avv. Mario Viviani -del foro di Milano- per l'utile contributo.
29.07.2013 - LA SEGRETERIA PTPL

EDILIZIA PRIVATA: E' illegittima l'ordinanza sindacale che impone lo spostamento di una concimaia troppo vicina alle abitazioni tenuto conto che:
- il provvedimento impugnato non considera che l'attività di allevamento della ricorrente ha acquisito una priorità d'uso rispetto agli edifici residenziali realizzati ad una distanza inferiore a cinquanta metri dalla concimaia di cui si è ordinato lo spostamento;
- il regolamento locale di igiene, nel fissare le distanze tra allevamenti e edifici residenziali, ed il cui scopo è quello di ricercare un equo contemperamento tra le opposte esigenze produttive delle attività di allevamento e che determina l’obliterazione di possibili fonti di inquinamento e pregiudizio per la salubrità delle aree residenziali, va declinato con l’insistenza con lo ius edificandi dei proprietari di immobili posti in prossimità di zone agricole ma, in primo luogo, secondo il principio civilistico della prevenzione temporale;
- pertanto appare incongruo l'ordine di spostamento della vecchia concimaia anziché quello di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela di carattere igienico-sanitario indicati nella relazione agronomica a suo tempo presentata dalla ricorrente o indicati dallo stesso Comune (quali, ad esempio, la sistemazione della concimaia stessa, da realizzare in materiale impermeabile a doppia tenuta con vasca di contenimento del colaticcio; idonea struttura di copertura atta ad impedire la diluizione con le acque meteoriche; aggiunta di additivi di tipo biologico enzimatico atti alla deodorizzazione dei reflui; utilizzo di prodotti moschicidi).

... per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco 08.04.2005 n. 2 che impone al ricorrente di presentare entro 30 giorni un progetto per nuova concimaia da insediare lontano dalle abitazioni circostanti.
...
L’atto di cui in rubrica impone alla parte ricorrente la costruzione di una nuova concimaia a tenuta ed altrimenti da tenersi lontano dalle abitazioni circostanti.
La detta parte, pacificamente impegnata nel settore primario dell’agricoltura, declina al riguardo la priorità temporale d’uso della diversa concimaia in essere ed il travisamento dei fatti per la inesatta percezione della vicenda e per il fatto che la detta attività è presente in loco da moltissimo tempo e perciò ancor prima dell’insediamento progressivo di abitazioni nella zona circostante.
Il Comune non si è costituito in giudizio e, all’Udienza Pubblica del 22/05/2013, la causa è stata spedita a sentenza.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
Al riguardo richiama le argomentazioni contenute, nella a suo tempo, emessa ordinanza cautelare (911/2005) qui facendole proprie. Ed invero in tale sede si affermava che:
- il ricorso appare assistito dal requisito del fumus boni iuris nella parte in cui censura il provvedimento impugnato per la mancata considerazione che l'attività di allevamento della ricorrente ha acquisito una priorità d'uso rispetto agli edifici residenziali realizzati ad una distanza inferiore a cinquanta metri dalla concimaia di cui si è ordinato lo spostamento;
- il regolamento locale di igiene, nel fissare le distanze tra allevamenti e edifici residenziali, ed il cui scopo è quello di ricercare un equo contemperamento tra le opposte esigenze produttive delle attività di allevamento e che determina l’obliterazione di possibili fonti di inquinamento e pregiudizio per la salubrità delle aree residenziali, va declinato con l’insistenza con lo ius edificandi dei proprietari di immobili posti in prossimità di zone agricole ma, in primo luogo, secondo il principio civilistico della prevenzione temporale;
- pertanto appare incongruo l'ordine di spostamento della vecchia concimaia anziché quello di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela di carattere igienico-sanitario indicati nella relazione agronomica a suo tempo presentata dalla ricorrente o indicati dallo stesso Comune (quali, ad esempio, la sistemazione della concimaia stessa, da realizzare in materiale impermeabile a doppia tenuta con vasca di contenimento del colaticcio; idonea struttura di copertura atta ad impedire la diluizione con le acque meteoriche; aggiunta di additivi di tipo biologico enzimatico atti alla deodorizzazione dei reflui; utilizzo di prodotti moschicidi) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 05.06.2013 n. 524 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Illegittimità variante al PRG che riduce distanza dagli allevamenti di tipo intensivo.
E’ Illegittima la Variante Generale al PRG, che introduce la localizzazione di nuove zone omogenee residenziali ad una distanza inferiore a quella prevista dalla vigente fascia di rispetto dagli allevamenti di tipo intensivo presenti sul territorio e la previsione di “attività da trasferirsi o da dismettersi”.
Anche se le scelte urbanistiche in ordine alla zonizzazione del territorio sono rimesse al potere di tipo squisitamente discrezionale dell’Amministrazione comunale, la verifica e la scelta della destinazione edificatoria, pure riservate al potere discrezionale, devono raccordarsi con la più generale disciplina urbanistica e rivelarsi altresì satisfattive dell’interesse pubblico al corretto ed armonico utilizzo del territorio , nel contemperamento delle varie esigenze della popolazione che su tale ambito insiste ed opera.

Il Collegio ritiene qui di richiamare, in primo luogo, i condivisibili orientamenti interpretativi più volte affermati in subjecta materia da questa stessa Sezione, così riassumibili:
a) le scelte urbanistiche in ordine alla zonizzazione del territorio sono rimesse al potere di tipo squisitamente discrezionale dell’Amministrazione comunale ( Cons. Stato Sez. IV 07.06.2012 n. 3365);
b) la verifica e la scelta della destinazione edificatoria, pure riservate al potere discrezionale, devono raccordarsi con la più generale disciplina urbanistica e rivelarsi altresì satisfattive dell’interesse pubblico al corretto ed armonico utilizzo del territorio, nel contemperamento delle varie esigenze della popolazione che su tale ambito insiste ed opera (Cons. Stato Sez. IV 25.09.2012 n. 5088) .
E’ poi opinione consolidata del giudice amministrativo che le scelte espresse nello strumento urbanistico generale, siccome caratterizzate da ampia discrezionalità, non necessitano di altra motivazione, al di là del richiamo ai criteri tecnico-urbanistici seguiti nell’impostazione del piano e rinvenibili nella relazione d’accompagnamento al PRG ( Cons. Stato Sez. IV 09.10.2010 n. 8628; idem 18.01.2011 n. 352; 08.06.2011 n. 3497 ).
Quest’ultima regola è pur sempre temperata dal principio per cui la discrezionalità delle scelte urbanistiche relative alla classificazione delle aree deve essere supportata da una motivazione sufficiente, logica e ragionevole, proprio per evitare che la discrezionalità possa trasmodare nell’arbitrio (Cons. Stato Sez. IV 06.07.2009) (tratto da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24.01.2013 n. 431 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: Le preminenti esigenze pubblicistiche connesse alla salvaguardia delle incomprimibili finalità di igiene e salubrità dei luoghi sottese alla regola della distanza minima delle costruzioni civili rispetto agli allevamenti di animali hanno necessariamente valenza erga omnes, nel senso che sono poste nell’interesse di tutti i potenziali soggetti che hanno titolo a vederne rispettato il precetto.
Ciò implica che l’osservanza della disposizione regolamentare che pone, per ragioni di igiene e sanità pubblica, il rispetto di quella distanza minima dagli allevamenti non può essere interpretata, come assume il giudice di primo grado, in senso unilaterale, e cioè che alla sua osservanza sarebbe tenuto soltanto il costruttore di un allevamento rispetto agli insediamenti costruttivi preesistenti e non anche il costruttore di fabbricati ad uso abitativo rispetto ad allevamenti già insediati.
Non v’è infatti ragione per ritenere fondata una tale interpretazione, dalla quale irragionevolmente deriverebbero, pur a fronte della medesima ratio legis, soluzioni differenziate rispetto alla stessa questione inerente il rispetto o meno delle distanze imposte dal regolamento di igiene. D’altra parte il rispetto della disposizione regolamentare si impone anche a salvaguardia degli aventi causa della società immobiliare, quali acquirenti degli appartamenti destinati a civile abitazione, perché è proprio in relazione alla loro posizione giuridica che si pongono le delicate questioni afferenti la salubrità dell’aria.
Non par dubbio che l’amministrazione comunale anche delle esigenze abitative di tali soggetti si sia fatta implicitamente carico nell’esercizio dell’autotutela di guisa che il provvedimento, tenuto conto di tali primarie esigenze di tutela della salute umana, non risulta adottato in carenza dei presupposti.

La questione giuridica da dirimere attiene alla legittimità del provvedimento col quale il Comune di Zimella ha fatto luogo all’annullamento, in autotutela, del permesso di costruire rilasciato in favore dell’odierna società appellata nonché degli effetti della denuncia di inizio di attività a suo tempo prodotta per alcune modifiche di destinazione d’uso relative al medesimo complesso residenziale costituito da cinque unità abitative.
A base dell’autoannullamento l’Amministrazione comunale di Zimella ha posto la questione dirimente dell’intervenuta violazione, da parte della società costruttrice dell’immobile, della disposizione contenuta nell’art. 96 del Regolamento comunale di igiene, che impone la distanza minima di settantacinque metri dagli allevamenti civili.
La circostanza fattuale inerente la violazione di detta distanza rispetto all’allevamento gestito dall’azienda agricola Iseo nel caso in esame è pacifica ed incontestata, in quanto la nuova costruzione è stata in parte realizzata, dalla società odiernamente appellata, a distanza inferiore a quella prevista dalla citata disposizione regolamentare; si discute tra le parti se ai fini del calcolo di detta distanza minima si debba aver riguardo soltanto ai locali adibiti a stalla, ove gli animali stazionano abitualmente, ovvero anche alla sala di mungitura ed ai locali accessori, dato che soltanto in relazione a questi ultimi (e non anche alle stalle) si pone un problema di violazione di quella distanza minima.
Il Tribunale amministrativo è pervenuto alla pronuncia di accoglimento, ritenendo l’illegittimità del provvedimento in primo grado impugnato, seguendo il seguente percorso logico:
a) è assorbente la violazione dell’art. 21-nonies della legge 07.08.1990, n. 241 avendo l’Amministrazione trascurato di evidenziare l’interesse pubblico concreto e attuale sotteso all’esercizio dell’autotutela, vieppiù visto il lungo lasso temporale tra il rilascio del permesso di costruire ed il suo annullamento d’ufficio;
b) in ogni caso è rispettata la distanza rispetto ai locali di stabulazione, la violazione dell’art. 96 del Regolamento di igiene essendo riferibile soltanto ai locali accessori (sala mungitura e deposito latte), dal che non potrebbe evincersi un interesse pubblico in re ipsa al ripristino della legalità;
c) la disposizione assuntivamente violata non postula reciprocità, nel senso che “la ratio ad essa sottesa sembra essere quella di impedire l’insediamento di nuovi allevamenti con conseguente creazione del pericolo e non anche quella di escludere l’accettazione di disagi connessi all’edificazione di edifici residenziali in prossimità degli allevamenti stessi”;
d) il permesso di costruire a suo tempo rilasciato ed oggetto di annullamento dopo circa ventidue mesi non faceva riferimento alcuno all’obbligo di rispettare la distanza di settantacinque metri e, d’altra parte, l’autodichiarazione del progettista non contiene elementi di falsità, la stessa facendo riferimento alla distanza dalla stalla;
e) vero è che l’Amministrazione già nel maggio 2008 ha avviato il procedimento per l’accertamento delle distanze ma tale procedimento non ha mai concluso, salva l’adozione della sospensione del procedimento conseguente alla presentazione, a lavori ormai conclusi, della domanda di agibilità da parte della società interessata.
Ritiene il Collegio che tale decisione, assunta sulla base della motivazione brevemente qui riprodotta, non sia condivisibile e non resista alle censure dedotte dalla Amministrazione comunale appellante.
In particolare, è per il Collegio dirimente osservare quanto segue, a comprova del fatto che nessun affidamento legittimo si sia nella specie potuto radicare in capo alla società appellata e che, quindi, i poteri di annullamento d’ufficio siano stati correttamente esercitati avuto rispetto delle condizioni individuate dall’art. 21-nonies della legge 07.08.1990 n. 241:
a) il permesso di costruire oggetto di annullamento è stato rilasciato sul presupposto (poi rivelatosi non veritiero) del rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, per come attestato in data 04.03.2008 dal tecnico progettista incaricato dalla società odiernamente appellata;
b) l’autorizzazione ad attuare il piano di recupero del 21.10.2002, conseguente alla variante urbanistica ottenuta dalla società per realizzare l’intervento edilizio, recava l’esplicita prescrizione che gli insediamenti civili da realizzare all’interno del piano avrebbero dovuto rispettare la distanza minima di settantacinque metri dagli allevamenti esistenti;
c) è significativo osservare che pochi giorni dopo l’avvio dei lavori (07.04.2008) da parte della società costruttrice l’Amministrazione ha comunicato (12.05.2008) l’avvio del procedimento funzionale al controllo sulla regolarità degli atti adottati: prudenza avrebbe imposto alla società di astenersi dal dar corso ad ulteriori interventi prima della positiva finalizzazione del procedimento di controllo.
A fronte di tali emergenze, a ragione l’Amministrazione assume la piena legittimità dell’esercizio dell’autotutela, senza che in contrario possa farsi valere la pretesa carenza di ponderazione dei contrapposti interessi, ai sensi del citato art. 21-nonies della legge generale sul procedimento amministrativo.
Al proposito vale osservare, ancora in senso dirimente, che le preminenti esigenze pubblicistiche connesse alla salvaguardia delle incomprimibili finalità di igiene e salubrità dei luoghi sottese alla regola della distanza minima delle costruzioni civili rispetto agli allevamenti di animali hanno necessariamente valenza erga omnes, nel senso che sono poste nell’interesse di tutti i potenziali soggetti che hanno titolo a vederne rispettato il precetto.
Ciò implica che l’osservanza della disposizione regolamentare che pone, per ragioni di igiene e sanità pubblica, il rispetto di quella distanza minima dagli allevamenti non può essere interpretata, come assume il giudice di primo grado, in senso unilaterale, e cioè che alla sua osservanza sarebbe tenuto soltanto il costruttore di un allevamento rispetto agli insediamenti costruttivi preesistenti e non anche il costruttore di fabbricati ad uso abitativo rispetto ad allevamenti già insediati.
Non v’è infatti ragione per ritenere fondata una tale interpretazione, dalla quale irragionevolmente deriverebbero, pur a fronte della medesima ratio legis, soluzioni differenziate rispetto alla stessa questione inerente il rispetto o meno delle distanze imposte dal regolamento di igiene. D’altra parte il rispetto della disposizione regolamentare si impone anche a salvaguardia degli aventi causa della società immobiliare, quali acquirenti degli appartamenti destinati a civile abitazione, perché è proprio in relazione alla loro posizione giuridica che si pongono le delicate questioni afferenti la salubrità dell’aria.
Non par dubbio che l’amministrazione comunale anche delle esigenze abitative di tali soggetti si sia fatta implicitamente carico nell’esercizio dell’autotutela di guisa che il provvedimento, tenuto conto di tali primarie esigenze di tutela della salute umana, non risulta adottato in carenza dei presupposti.
Allo stesso modo, risulta contrastante con la stessa ragione della prescrizione sulle distanze di cui si tratta la soluzione interpretativa, che lo stesso giudice di primo grado sembra condividere, di ammettere la scomposizione materiale dei locali ove si esercita l’allevamento, a seconda delle specifiche destinazioni d’uso, per inferire non condivisibilmente che, assicurato il rispetto della distanza dalla stalla ove gli animali stazionano, non rileverebbe che la sala mungitura ed il deposito latte siano a distanza inferiore a quella minima regolamentare.
Non par dubbio al contrario che l’allevamento vada considerato, ai fini che qui interessano, quale un complesso edilizio unitario, rispetto al quale le esigenze di igiene e salubrità dei luoghi destinati ad abitazioni civili rilevano quali che siano le specifiche destinazioni d’uso (peraltro col tempo mutevoli) impresse dall’imprenditore agricolo ai singoli locali ove l’allevamento di animali viene in concreto esercitato.
Nemmeno appare condivisibile e pertinente il rilievo svolto in memoria conclusiva dalla difesa della società immobiliare Alex riguardo al titolo di sanatoria edilizia a suo tempo ottenuto (il 05.06.1992) dall’azienda agricola in relazione all’immobile adibito ad allevamento.
Quand’anche fosse provato che, in occasione del rilascio del predetto titolo in sanatoria, non siano stati conteggiati i locali accessori ai fini del calcolo della distanza dalla zona di completamento edilizio (150 metri), cionondimeno la circostanza non potrebbe comportare una diversa soluzione della questione controversa, avuto riguardo:
a) alla consolidazione degli effetti del provvedimento di sanatoria, ormai intangibile in difetto di un’impugnazione tempestiva;
b) alla necessità che, in sede di nuova edificazione da parte della società immobiliare Alex, si dovesse in ogni caso tener conto della situazione attuale con riguardo alle costruzioni preesistenti, a prescindere dalle questioni di legittimità dei titoli edilizi a suo tempo rilasciati
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 21.12.2012 n. 6639 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASe si sia, nel caso di specie, in presenza di una nuova attività di allevamento, soggetta all’obbligo del rispetto delle distanze minime imposto dal regolamento di igiene, ovvero all’adeguamento, previo rilascio di una nuova autorizzazione, di un’attività già esistente, legittimata a continuare il suo esercizio anche in deroga all’obbligo delle distanze minime.
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Ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali tra edifici, non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità (come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili); sono, invece, computabili, rientrando nel concetto civilistico di costruzione, le parti dell'edificio (quali scale, terrazze e corpi avanzati) che, benché non corrispondano a volumi abitativi coperti, siano destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato. Ne deriva che anche il lato esterno del portico deve, pertanto, essere considerato al fine della verifica del rispetto della distanza minima.
Peraltro deve tenersi in debito conto il concetto generale in materia edilizia, in ragione del quale, per la sua natura e consistenza costituisce "nuova costruzione" ex art. 3, lettera e5), d.p.r. n. 380/2001 che esclude dall'ambito applicativo della norma i soli manufatti che, indipendentemente dalla loro amovibilità, "non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

Al fine della definizione della controversia in esame, attinente al lamentato mancato rispetto delle distanze minime intercorrenti tra l’abitazione del ricorrente e l’allevamento controinteressato, deve, in primo luogo, risolversi la querelle se si sia, nel caso di specie, in presenza di una nuova attività di allevamento, soggetta all’obbligo del rispetto delle distanze minime imposto dal regolamento di igiene, ovvero all’adeguamento, previo rilascio di una nuova autorizzazione, di un’attività già esistente, legittimata a continuare il suo esercizio anche in deroga all’obbligo delle distanze minime.
A tal fine viene in soccorso il regolamento di igiene comunale. Esso ammette gli ampliamenti di allevamenti esistenti e dismessi da meno di tre anni, purché nel rispetto delle distanze preesistenti. Se, dunque, la deroga all’obbligo delle distanze minime è ammessa nel caso di ampliamenti di stabilimenti già esistenti, purché entro il termine massimo di tre anni dalla loro chiusura e a condizione che non intervengano variazioni nelle distanze già esistenti, deve presumersi che la stessa possa, a maggior ragione, trovare applicazione anche nel caso in cui lo stabilimento non sia stato ampliato, ma solo adeguato alla sopravvenuta normativa attraverso un complesso iter che ha conosciuto una molteplice serie di solleciti e proroghe di termini e la successiva declaratoria di decadenza dall’originaria autorizzazione, cui ha fatto seguito, però, il rilascio di una nuova autorizzazione al suo esercizio.
Invero, nel caso di specie, appare ragionevole ritenere che un ampliamento vi sia in concreto stato, dal momento che sono stati realizzati ex novo quattro box esterni in sostituzione di quelli preesistenti e il cui utilizzo era stato negato dall’autorizzazione del 2001. Peraltro, a prescindere dal fatto che vi sia stato, o meno, nel caso di specie, un ampliamento (accertamento di per sé irrilevante, dal momento che la norma comunque lo ammetterebbe) ciò che appare determinante è che dal regolamento richiamato si deve desumere che, per quanto di rilievo, un’autorizzazione non può essere considerata “nuova” se non dopo almeno tre anni dalla dismissione del precedente allevamento.
In altre parole, il fatto che l’edificio fosse già adibito ad allevamento è sufficiente a rendere possibile la ripresa dell’attività, nel rispetto delle distanza preesistenti ed entro il termine massimo di tre anni dalla dismissione, a prescindere dal fatto che l’esercizio dell’attività sia stato continuativamente autorizzato o, al contrario, interrotto.
Nel caso di specie risulta rispettata la prima condizione, essendo stata rilasciata la nuova dichiarazione a pochi giorni di distanza dalla decadenza della originaria. Né può rilevare in senso contrario il cambio di denominazione subito dall’azienda agricola esercitante l’attività di allevamento in questione.
Chiarito, dunque, che ci si trova in presenza di un allevamento “esistente”, si rende allora necessario verificare il rispetto della seconda condizione e cioè se la preesistente distanza dall’abitazione del ricorrente sia stata rispettata e non anche ulteriormente ridotta, come invece lamentato da parte ricorrente.
Nell’ottica di tale verifica viene in rilievo il par. 3.10.5 del regolamento d’igiene, il quale prevede che, ai fini del rispetto delle distanze minime, l’allevamento debba essere considerato come il perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero.
Ci si deve, però, allora, interrogare sul concetto di “perimetro”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, “ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali tra edifici, non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità (come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili); sono, invece, computabili, rientrando nel concetto civilistico di costruzione, le parti dell'edificio (quali scale, terrazze e corpi avanzati) che, benché non corrispondano a volumi abitativi coperti, siano destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato” (Consiglio Stato, sez. IV, 27.01.2010, n. 424; Corte appello Brescia, sez. II, 18.05.2009; Consiglio Stato, sez. IV, 30.06.2005, n. 3539). Ne deriva che anche il lato esterno del portico deve, pertanto, essere considerato al fine della verifica del rispetto della distanza minima.
Peraltro deve tenersi in debito conto il concetto generale in materia edilizia, in ragione del quale, per la sua natura e consistenza costituisce "nuova costruzione" ex art. 3, lettera e5), d.p.r. n. 380/2001 che esclude dall'ambito applicativo della norma i soli manufatti che, indipendentemente dalla loro amovibilità, "non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".
Il Collegio ritiene, pertanto, che sia escluso che i box esterni, per il solo fatto di essere stati realizzati in rete metallica, non debbano essere considerati ai fini del rispetto delle distanze minime o non possano essere, in linea di principio, riconducibili al concetto di ampliamento
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 07.11.2012 n. 1766 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAl fine della definizione della controversia in esame, attinente al lamentato mancato rispetto delle distanze minime intercorrenti tra l’abitazione del ricorrente e l’allevamento controinteressato, deve, in primo luogo, risolversi la querelle se si sia, nel caso di specie, in presenza di una nuova attività di allevamento, soggetta all’obbligo del rispetto delle distanze minime imposto dal regolamento di igiene, ovvero all’adeguamento, previo rilascio di una nuova autorizzazione, di un’attività già esistente, legittimata a continuare il suo esercizio anche in deroga all’obbligo delle distanze minime.
A tal fine viene in soccorso il regolamento di igiene comunale. Esso ammette gli ampliamenti di allevamenti esistenti e dismessi da meno di tre anni, purché nel rispetto delle distanze preesistenti. Se, dunque, la deroga all’obbligo delle distanze minime è ammessa nel caso di ampliamenti di stabilimenti già esistenti, purché entro il termine massimo di tre anni dalla loro chiusura e a condizione che non intervengano variazioni nelle distanze già esistenti, deve presumersi che la stessa possa, a maggior ragione, trovare applicazione anche nel caso in cui lo stabilimento non sia stato ampliato, ma solo adeguato alla sopravvenuta normativa attraverso un complesso iter che ha conosciuto una molteplice serie di solleciti e proroghe di termini e la successiva declaratoria di decadenza dall’originaria autorizzazione, cui ha fatto seguito, però, il rilascio di una nuova autorizzazione al suo esercizio.

Al fine della definizione della controversia in esame, attinente al lamentato mancato rispetto delle distanze minime intercorrenti tra l’abitazione del ricorrente e l’allevamento controinteressato, deve, in primo luogo, risolversi la querelle se si sia, nel caso di specie, in presenza di una nuova attività di allevamento, soggetta all’obbligo del rispetto delle distanze minime imposto dal regolamento di igiene, ovvero all’adeguamento, previo rilascio di una nuova autorizzazione, di un’attività già esistente, legittimata a continuare il suo esercizio anche in deroga all’obbligo delle distanze minime.
A tal fine viene in soccorso il regolamento di igiene comunale. Esso ammette gli ampliamenti di allevamenti esistenti e dismessi da meno di tre anni, purché nel rispetto delle distanze preesistenti. Se, dunque, la deroga all’obbligo delle distanze minime è ammessa nel caso di ampliamenti di stabilimenti già esistenti, purché entro il termine massimo di tre anni dalla loro chiusura e a condizione che non intervengano variazioni nelle distanze già esistenti, deve presumersi che la stessa possa, a maggior ragione, trovare applicazione anche nel caso in cui lo stabilimento non sia stato ampliato, ma solo adeguato alla sopravvenuta normativa attraverso un complesso iter che ha conosciuto una molteplice serie di solleciti e proroghe di termini e la successiva declaratoria di decadenza dall’originaria autorizzazione, cui ha fatto seguito, però, il rilascio di una nuova autorizzazione al suo esercizio.
Invero, nel caso di specie, appare ragionevole ritenere che un ampliamento vi sia in concreto stato, dal momento che sono stati realizzati ex novo quattro box esterni in sostituzione di quelli preesistenti e il cui utilizzo era stato negato dall’autorizzazione del 2001. Peraltro, a prescindere dal fatto che vi sia stato, o meno, nel caso di specie, un ampliamento (accertamento di per sé irrilevante, dal momento che la norma comunque lo ammetterebbe) ciò che appare determinante è che dal regolamento richiamato si deve desumere che, per quanto di rilievo, un’autorizzazione non può essere considerata “nuova” se non dopo almeno tre anni dalla dismissione del precedente allevamento.
In altre parole, il fatto che l’edificio fosse già adibito ad allevamento è sufficiente a rendere possibile la ripresa dell’attività, nel rispetto delle distanza preesistenti ed entro il termine massimo di tre anni dalla dismissione, a prescindere dal fatto che l’esercizio dell’attività sia stato continuativamente autorizzato o, al contrario, interrotto.
Nel caso di specie risulta rispettata la prima condizione, essendo stata rilasciata la nuova dichiarazione a pochi giorni di distanza dalla decadenza della originaria. Né può rilevare in senso contrario il cambio di denominazione subito dall’azienda agricola esercitante l’attività di allevamento in questione (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 07.11.2012 n. 1766 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATA: Gli allevamenti equini possono stare vicino alle case.
Un allevamento equino può insediarsi, in zona agricola, vicino alle abitazioni, non essendovi obblighi legali di distanza (e fatta salva la tutela civilistica in caso di immissioni moleste). Di interesse le considerazioni sulla disciplina regionale lombarda in materia di infrastrutture agricole che, essendo contenuta in mera deliberazione della Giunta Regionale, non ha carattere normativo.

... per l'annullamento del permesso di costruire n. 7/2010 del 25.05.2010 rilasciato dal Comune di Sesto Calende alle Aziende Agricole ... e ... per la realizzazione in Via Legnate, di una nuova stalla per l'allevamento dei cavalli e di ogni altro atto comunque preordinato, connesso e/o dipendente, ivi compresi, per quanto occorra, il Regolamento Comunale di Igiene, qualora lo stesso sia da interpretare come non dispositivo di una distanza minima tra allevamenti di equini e bovini e abitazioni e l'art. 70 del Piano delle Regole del P.G.T. adottato, nonché dell'Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 115/2501/08 del 31.03.2008 rilasciata dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino per la "realizzazione di allevamento per cavalli" nonostante una pregressa contestazione non sanata di opere non autorizzate di movimento terra e con l'estensione dell'impugnativa alla nota comunale 02.09.2010 e relativi allegati con la quale è stata comunicata la revoca della sospensione temporanea dell'efficacia del permesso di costruire n. 7/2010.
...
Con il primo mezzo di censura i ricorrenti assumono, indicando tra le norme violate l’art. 216 del T.U.L.P.S., che l’opera illegittimamente assentita non rispetta le distanze minime imposte tra gli allevamenti di animali e le abitazioni.
Le norme violate prescrivono, infatti, che “dette attività (insalubri) debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”.
In realtà, è ben vero che le norme invocate esprimono il principio di cautela sopraenunciato, ma è altrettanto vero che l’art. 216, comma 5, del TULP, non prescrive alcuna distanza minima, ponendo, come spiegato, una regola di carattere generale in base alla quale gli opifici classificati come industrie insalubri devono essere tenuti ad una distanza adeguata dalle abitazioni, in funzione dei rischi concreti che rappresentano e tenuto conto delle possibili opere di mitigazione degli stessi.
Non sussiste quindi, quantomeno nel T.U.L.P.S. alcuna norma che prescriva per gli allevamenti equini la distanza dalle abitazioni preesistenti nella misura prudenzialmente ritenuta applicabile dai ricorrenti (100 metri lineari).
Né risultano prescrittive di distanze minime le linee guida regionali adottate con DDG n. 20109 del 29.12.2005 e richiamate dall’art. 33, punto 8, del PGT, di cui i ricorrenti invocano l’applicazione, trascurando che le distanze minime ivi suggerite sono espressamente riferite al settore bovino e suino con esclusione, quantomeno implicita, di quello equino.
Il decreto dirigenziale che approva le Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale è, d’altronde, assolutamente chiaro sul punto specifico, e non può essere oggetto di interpretazione estensiva, come pretendono i ricorrenti, non solo perché le linee guida si sostanziano nella formulazione di “criteri di valutazione e parametri di riferimento in materia di igiene e sicurezza nonché di indicazioni tecniche allineate allo stato dell’arte”, che in quanto tali non possono che inerire a ciò che da esse è espressamente previsto e richiamato, ma anche perché, non essendo ascrivibili ad una fonte normativa tipica (né essendo chiaro, oltretutto, da quale fonte normativa traggano la loro efficacia) non è possibile applicare alle stesse un criterio di interpretazione che è esclusivamente riferibile alle fonti normative.
E non solo: posto, infatti, che le linee guida in questione ineriscono al rapporto tra l’amministrazione regionale, che dispone del potere normativo su un determinato ambito di attività (nella specie quella relativa all’igiene e alla sicurezza in materia di edilizia rurale) e le amministrazioni destinatarie (nella specie i comuni) che dispongono dei poteri regolamentari o di gestione nella stessa materia, è escluso che l’inosservanza delle linee guida (che consistono, come già chiarito in una serie di parametri di riferimento generali, indicativi e orientativi, che non hanno, in quanto tali, un valore cogente o prescrittivo né normativo per i terzi) possa integrare il dedotto vizio di violazione di legge se la prescrizione o l’indirizzo non sia stato recepito in una norma interna dell’amministrazione stessa, e da quest’ultima, successivamente al recepimento, violata.
E comunque, non trattandosi, come è pacifico, di atto a contenuto normativo, le linee guida non possono mai prevalere sulle norme regolamentari e, a fortiori, primarie che eventualmente disciplinino specificamente la materia e quindi fissino, per stare all’oggetto della controversia, distanze diverse da quelle in esse contenute.
Ciò premesso, e chiarito che la censura dedotta dai ricorrenti in merito all’opportunità che le linee guida sulle distanze (degli allevamenti suini e bovini) vengano estese in via interpretativa anche agli allevamenti equini è inconferente e infondata , per quanto già ampiamente rilevato sul contenuto e sulla natura della fonte, non è tuttavia superfluo sottolineare la genericità della stessa censura che si incentra su una serie di considerazioni di cd. "opportunità" che trascurano come il legislatore (termine comprensivo anche della regolamentazione locale) abbia già effettuato una scelta discriminante tra i diversi tipi di allevamento, tenendo conto verosimilmente anche della natura e della vocazione delle diverse zone del proprio territorio comunale (nel senso che in zona agricola, e soprattutto in zone storicamente già destinate a talune tipologie di allevamento le distanze dalle abitazioni sono state ritenute, all’evidenza, compatibili con le preesistenze assai più di quanto non lo siano state attività diverse da quelle ovvero collocate nelle zone contigue alle aree residenziali o caratterizzate da maggiore consistenza insediativa.
Invero i ricorrenti trascurano, per quanto attiene al luogo di ubicazione delle opere contestate, che l’area di localizzazione dell’allevamento dei resistenti è classificata agricola; che la stessa si trova in una zona di campagna dove preesistono altri impianti di allevamento equino (scuderie e stalle); e, da ultimo, ma unicamente per sottolineare la vocazione della zona, che gli stessi ricorrenti sono titolari di un allevamento agricolo.
Va soggiunto, inoltre, che la censura mossa in ordine all’opportunità di mantenere l'edificio più vicino ad una distanza di 100 mt. dall’abitazione dei ricorrenti, non attiene, come correttamente opposto dai resistenti, a profili di legittimità edilizi e/o urbanistici, bensì ai diversi interessi di matrice civilistica rappresentati, nella specie, dalle molestie derivanti dal nuovo (e più consistente) allevamento realizzato a ridosso delle abitazioni, ma piuttosto, come si avrà modo di chiarire in prosieguo e soprattutto in sede di disamina del ricorso per motivi aggiunti, a profili che non ineriscono al legittimo rilascio del titolo edilizio, in quanto tale, ma al supposto invasivo esercizio dell’attività sottostante.
Ne consegue che è questa concreta attività, e non il rilascio del permesso di costruire impugnato,che può eventualmente giustificare (non questo ma) altri tipi di azione a salvaguardia della salute con specifico riferimento alle temute immissioni nocive o pericolose.
E’ infatti evidente che chi colloca la propria attività potenzialmente insalubre in prossimità di abitazioni di terzi, anche quando le norme non fissino distanze minime, non può sottrarsi all’obbligo di esercitare tali attività in maniera compatibile con i limiti e con i diritti dei terzi, sia che discendono dalle norme del codice civile che dalle disposizioni speciali riferite alla natura delle suddette attività,.
Ne consegue che la violazione di tali norme può, in astratto, comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (tra cui l’inibizione dell’attività ovvero l’imposizione di prescrizioni per la riduzione degli effetti nei limiti di legge); il che è quanto avverrebbe se l’allevamento equino dell’Azienda Agricola “La Corte” e dell’Azienda Agricola “I Mulini” dovesse generare emissioni dannose o pericolose, della cui tollerabilità i titolari dell’azienda sono tenuti a rispondere in funzione della localizzazione aziendale prescelta e attuata (e quindi in funzione della maggiore o minore distanza delle strutture aziendali dalla proprietà di terzi).
I controinteressati, d’altra parte, proprio per contrastare tale profilo, evidenziano che l’impianto di maggiore impatto (la vasca di raccolta del letame) è stata collocata a ben maggior distanza (circa 200 metri ) rispetto ai 10 metri dei box e che l’allevamento (complessivamente di 42 cavalli, di cui 14 al pascolo per tutto l’anno e 21 capi adulti allevati nei 21 box di progetto oltre ai 7 collocati nella struttura preesistente) è di dimensioni tali da essere compatibile, quanto ad allocazione, con la zona di insediamento, e, quanto a dislocazione delle strutture fisse, con le abitazioni esistenti in prossimità.
Per tali condivise ragioni il primo motivo di ricorso va quindi respinto.
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Per considerazioni parzialmente analoghe merita di essere respinto anche il secondo motivo, con cui i ricorrenti si dolgono del fatto che mentre le norme esistenti prevedono distanze minime di mt. 10 per porcilaie pollai e conigliaie a carattere familiare, nulla di specifico viene previsto per le stalle e gli allevamenti di cavalli, ritenendo, pertanto, il regolamento comunale illegittimo nella parte in cui omette di disciplinare la materia, trascurando i gravi problemi igienici che possono derivare dalla contiguità tra animali di grossa taglia e abitazioni limitrofe.
In realtà come già sopra evidenziato dal Collegio, nella specie non si pone un problema di vuoto normativo da colmare con la creazione di una regola ad hoc; la norma regolamentare comunale sulle distanze, infatti, sussiste, ma non ritiene di prescrivere una distanza maggiore di 10 metri per gli allevamenti equini, che evidentemente non sono ritenuti (si può supporre in funzione della natura e della vocazione delle zone agricole) impattanti quanto e più di altri tipi di allevamento.
E tutto ciò appare legittimo, quantomeno in sede di rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione delle strutture aziendali: l’eventuale profilo igienico sanitario resta infatti affidato, anche qui come già in precedenza evidenziato, ad altre e diverse norme che non rilevano sulla legittimità dei permessi assentiti.
Per analoghe ragioni è infondato e va respinto anche il terzo motivo con cui si ripropone, sotto altro profilo, la dedotta illegittimità del permesso di costruire per la mancata applicazione delle linee guida regionali e per violazione dell’art. 70 (in materia di disposizioni transitorie) del PGT adottato, in quanto si assume che la pratica , alla data del 28.02.2009 non sarebbe stata “completa ai fini istruttori”, difettando ogni riferimento, in essa, alle distanze dai confini e l’indicazione degli edifici confinanti, oltre che per una falsa rappresentazione dei livelli altimetrici.
In realtà, a parte il rilievo assorbente, relativo all’inconferenza delle più volte menzionate linee guida regionali, il Collegio osserva che quand’anche la pratica edilizia non avesse contenuto adeguati riferimenti alle distanze dai confini e dagli edifici confinanti, ciò che la documentazione in atti peraltro smentisce, la stessa pratica sarebbe rientrata comunque nella previsione dell’art. 70 (id est di pratica in corso di istruzione) e quindi sarebbe stata comunque esclusa dall’applicazione delle norme a regime (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.12.2011 n. 3167 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATA: Il TAR Milano espelle i cavalli dalle zone urbanistiche B.
Afferma il TAR che in una zona classificata dal vigente PRG come B1 (di consolidamento in zone residenziali) è incompatibile dal punto di vista urbanistico sia l’esercizio dell’attività di equitazione e l’allevamento di cavalli all’interno della Cascina Grande sia il mantenimento dei cavalli da parte dei soci all’interno della parte di ricovero in Cascina Corte Grande, con la conseguenza che è legittima l'ordinanza del comune che vieta sia l'uno sia gli altri (esercizio dell'attività, allevamento e mantenimento) (commento tratto da http://venetoius.myblog.it - TAR Lombardia-Milano, ordinanza 27.08.2010 n. 908 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Strumenti urbanistici generali - Zona B1 di consolidamento in zone residenziali - Attività di equitazione e di allevamento cavalli - Incompatibilità - Sussiste.
Appare legittima un'ordinanza con la quale il dirigente del settore tecnico di un ente locale ha inibito ad una associazione sportiva dilettantistica, sia l'esercizio dell'attività di equitazione e l'allevamento di cavalli, sia il mantenimento dei cavalli da parte dei soci all'interno della parte di ricovero, in un immobile ubicato in zona avente, secondo il vigente P.R.G., destinazione urbanistica B1 di consolidamento, in zona residenziale; infatti, deve ritenersi sussistente un'oggettiva incompatibilità urbanistica tra detta attività e la destinazione residenziale della zona prevista dallo strumento urbanistico generale (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 13.08.2010 n. 3960 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: E' illegittima l'ordinanza sindacale in materia d'igiene che ingiunge al proprietario di un'azienda agricola familiare, la cui attività principale è l’allevamento di bovini, di disattivare immediatamente il relativo impianto sol perché esso, a distanza di anni dalla sua installazione, determina una situazione inaccettabile per la salute dei soggetti che, consapevolmente, hanno a suo tempo deciso di costruire il loro edificio nelle immediate vicinanze della porcilaia.
Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato in un’ipotesi assai simile a quella in questione (avente ad oggetto un impianto di ventilazione di un’azienda di allevamento di suini) “è illegittima l'ordinanza sindacale in materia d'igiene che, immotivatamente e senza curarsi di verificare le situazioni alternative proposte …, ingiunge al proprietario … di disattivare immediatamente il relativo impianto … sol perché esso, a distanza di anni dalla sua installazione, determina, ad avviso della p.a. emanante, una situazione inaccettabile per la salute dei soggetti che, consapevolmente, hanno a suo tempo deciso di costruire il loro edificio nelle immediate vicinanze della porcilaia, in quanto non è conforme ai principi di buona amministrazione scaricare sul titolare dell'azienda la pregressa incauta scelta della p.a. emanante di autorizzare o tollerare insediamenti abitativi vicini ad industrie insalubri” (C.d.S., sez. V, 22/06/1998 , n. 909) (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 03.09.2009 n. 2237 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Normative di settore - Distanze in materia sanitaria.
Nel caso in cui il regolamento edilizio prescriva, per il rilascio della concessione di costruzione di porcilaie, una determinata distanza da una sorgente, agli effetti della verifica della legittimità dell'impugnato diniego è ininfluente accertare se nella specie si trattava di nuova costruzione ovvero di mera ristrutturazione di un locale prima destinato all'allevamento di bovini ed ora da utilizzare per l'allevamento di suini, atteso che non è il tipo di intervento, ma la destinazione dell'impianto alla produzione suinicola a imporre l'osservanza della disciplina edilizia sulle distanze di sicurezza (massima tratta da www.studiospallino.it - TAR Molise, Sez. I, sentenza 14.01.2009 n. 6 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2008

CONDONO EDILIZIO: Sul rilascio di un condono edilizio in deroga alle norme igienico-sanitarie.
Con riguardo ai rapporti tra il condono edilizio e i requisiti igienico sanitari, va premesso che l’art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003 richiama le disposizioni di cui ai capi IV e V della L. 47/1985, rendendole applicabili alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31/03/2003. In particolare l’art. 35, comma 20, della L. 47/1985 dispone che “A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, … e di prevenzione degli incendi e degli infortuni”.
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità della disposizione, con la pronuncia 18/07/1996 n. 256 ha statuito che “La deroga non riguarda, infatti, i requisiti richiesti da disposizioni legislative, e deve, pertanto escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità pur nella più semplice forma disciplinata dal D.P.R. n. 425 del 1994 a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all'art. 221 del R.D. n. 1265 del 1934 (rectius, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994), ma, altresì, quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica, quali quelle a tutela delle acque dall'inquinamento, quelle sul consumo energetico, ecc.”. Ha concluso la Corte evidenziando che “Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l'abitabilità di edifici, con l'unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari (in maggior parte regolamenti comunali)”.
La giurisprudenza ha di conseguenza condiviso l’indirizzo per il quale il rilascio della concessione edilizia in sanatoria può legittimamente avvenire in deroga a norme di natura regolamentare e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità prescritte da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio –per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio– non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 15/04/2004 n. 2140; sentenza Sezione 02/08/2002 n. 1105).
Si è così affermato che il condono edilizio risultante dalla disciplina di cui al capo IV della L. 47/1985 riguarda in modo specifico gli abusi di carattere urbanistico-edilizio, avendo per oggetto le opere non legittimate da concessione edilizia o da autorizzazione a costruire: ebbene, il rilascio di un certificato di abitabilità o agibilità che autorizzi l’uso abitativo di unità immobiliari in carenza di condizioni di salubrità prescritte da fonti di livello primario è contraddetto anche da considerazioni di ordine logico, tanto più determinanti in quanto il carattere eccezionale e derogatorio della disciplina del condono non ne consente alcun ampliamento in sede interpretativa, e soprattutto non consente ricostruzioni che avrebbero riflessi sul piano della legittimità costituzionale, in quanto incidenti sul fondamentale principio della protezione della salute sancito dall’art. 32 della Costituzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 13/04/1999 n. 414; TAR Lombardia Milano, sez. II – 23/01/2008 n. 158; TAR Veneto, sez. II – 11/02/2005 n. 650).
Nel caso che ci occupa, la deroga ha investito una disposizione –racchiusa nel regolamento locale di igiene– che fissa in via generale in 50 metri il limite minimo di distanza degli allevamenti dalle case abitate da terzi.
Se in astratto le norme regolamentari di carattere igienico-sanitario non costituiscono un ostacolo invalicabile al rilascio del provvedimento di condono e del successivo certificato di abitabilità/agibilità, è desumibile dai principi giurisprudenziali sopra citati e dalla pronuncia della Corte costituzionale l’obbligo di dare specifico conto delle ragioni sottese alla deroga, evidenziando in modo puntuale e circostanziato l’assenza di rischi per il diritto inviolabile alla salute.
Ritiene il Collegio che la riduzione della distanza minima che deve separare un allevamento bovino da una civile abitazione destinata all’uso residenziale deve essere accompagnata dalla verifica dell’adozione degli accorgimenti indispensabili che consentono di abbattere o ridurre al minimo le molestie, qualificabili queste ultime come situazioni di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona e sulla vivibilità in generale. E’ ad esempio noto che le stalle non provocano soltanto la diffusione di odori sgradevoli (anche per la presenza di liquami e deiezioni organiche) ma costituiscono fonti di sviluppo di mosche, zanzare, topi, insetti e parassiti infestanti (TAR Lombardia-Brescia, sentenza 26.11.2008 n. 1687 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Regolamento di igiene - Allevamento - Recinti all'aperto - Pascolo brado - Distanze - Deroga - Situazioni temporanee - Necessità.
La disposizione del regolamento locale di igiene che dispone che la distanza dei recinti all'aperto dalla porzione abitativa deve rispettare i limiti minimi stabiliti ad eccezione del pascolo brado, dell'alpeggio e delle situazioni temporanee, con permanenze non superiori a 15 giorni ed a condizione che non rechino inconvenienti igienico sanitari non può essere interpretata nel senso di consentire senza limiti di distanza il pascolo brado, anche se esercitato per periodi superiori a quindici giorni;- che detta interpretazione non va accolta. Infatti, lo scopo della norma è di imporre una distanza minima dalle abitazioni per i recinti di bovini all'evidente scopo di contenere il disagio che ne deriva in termini di inquinamento e cattivi odori: in tal senso, una deroga può consentirsi solo nei casi in cui la permanenza dei bovini sia temporanea, sì che il disagio non ha tempo di essere percepito. Pertanto, il termine massimo di quindici giorni va inteso correttamente come riferito a qualsiasi situazione di deroga alle distanze, e non soltanto alle situazioni temporanee genericamente intese, con esclusione di pascolo brado ed alpeggio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 22.02.2008 n. 148).