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ANNO 2024
gennaio 2024

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: direttive di intervento in materia edilizio-urbanistica (D.P.R. 380/2001), vincoli paesaggistici e storico-architettonici (D.Lgs 42/2004 e L. 22/2022) e aree protette (L. 394/1991) (PROCURA della Repubblica di Bergamo, nota 24.01.2024 n. 218 di prot.).
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Sommario
   1. Premessa - 2. Contenuti, tempistica e modalità di deposito della comunicazione di notizia di reato - 3. Attività d’indagine d’iniziativa - 4. Attività d’indagine delegata dal Pubblico Ministero - 5. Sintesi della attività da compiere per singoli atti di indagine - 6. Reati di “falso” in ambito edilizio, ambientale e paesaggistico - 7. Gli “elenchi mensili” ex art. 31, comma 7, D.P.R. 380/2001 - 8. La comunicazione di avvio del procedimento - 9. L’accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 e l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 181, comma 1-quater, D.Lgs. 42/2004 - 10. Gli interventi di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi - 11. La segretezza delle indagini di polizia giudiziaria, nonché delle informazioni e della documentazione contenute nelle CNR - 12. Conclusioni

1. Premessa
   La gestione delle comunicazioni di notizia di reato attinenti agli ambiti richiamati all’oggetto crea, a volte, disguidi.
   Vengono, infatti, periodicamente riscontrate problematiche inerenti allo svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria e agli accertamenti tecnici, nonché relative alle modalità di inoltro delle comunicazioni di notizia di reato.
   In particolare, continuano a pervenire, a volte da parte della Polizia Locale a volte da parte dell’Ufficio Tecnico, isolate ordinanze di sospensione lavori o di demolizione o isolati permessi a costruire in sanatoria, comunicazioni prive addirittura delle complete generalità dei soggetti denunciati, senza l’indicazione del numero di procedimento a cui fanno riferimento, in assenza di qualsivoglia atto di indagine o, comunque, in mancanza di una comunicazione di notizia di reato completa, ossia redatta con i contenuti espressamente indicati all’art. 347 c.p.p..
   Ciò comporta la moltiplicazione dei fascicoli inerenti al medesimo fatto-reato e, soprattutto, una dispersione di energie e risorse perché, in mancanza delle necessarie indagini, che il Magistrato sarà costretto a disporre, non sarà possibile definire celermente il procedimento, con fondato rischio di prescrizione del reato e, quindi, di vanificazione del lavoro di tutti.
   Lo scopo di questa direttiva è, quindi, quello di regolamentare il flusso delle c.n.r. ed evitare che pervengano alla Procura della Repubblica segnalazioni incomplete o improprie, ovvero la duplicazione delle stesse.
   Pertanto, la presente direttiva viene trasmessa a tutti gli Enti e Organi competenti negli ambiti di cui all’oggetto.
   La presente direttiva fa, ovviamente, principale riferimento al Comune e ai suoi Organi e Uffici. Ognuno degli altri Enti in indirizzo individuerà i propri paralleli Organi e Uffici competenti.
   La necessità di ultimare le indagini entro tempi prestabiliti, di approfondirle attraverso eventuali consulenze tecniche, i brevissimi tempi di prescrizione del reato e l’aggravio di lavoro per la Segreteria del Magistrato che la circolazione della corrispondenza comporta, impongono l’adozione di precise regole di carattere generale.
   Pertanto, ritengo utile inoltrare la presente direttiva anche alle Autorità territorialmente competenti in ordine ai Comuni attribuiti alla giurisdizione della Procura della Repubblica di Bergamo.
   La presente direttiva viene emessa ai sensi del D.Lgs. 20.02.2006 n. 106.

2. Contenuti, tempistica e modalità di deposito della comunicazione di notizia di reato
   La comunicazione della notizia di reato (di seguito denominata CNR) deve pervenire alla Procura della Repubblica esclusivamente da parte di un organo di polizia giudiziaria, completa anche di ogni atto investigativo utile: pertanto, in ambito comunale, procederà unicamente la Polizia Locale e a essa si rivolgerà, quindi, il personale degli Uffici Tecnici ai sensi dell’art. 331, commi 1 e 2, c.p.p..
   Le CNR e i seguiti devono essere caricati sul Portale NdR.
   Il personale degli Uffici Tecnici comunali è tenuto a collaborare e a fornire alla Polizia Locale tutti i dati tecnici, le informazioni e la documentazione di cui dispone: in particolare, stilerà un’apposita relazione contenente la descrizione tecnica e la qualificazione urbanistico-edilizia delle opere abusive, la loro conformità agli strumenti urbanistici e la loro eventuale sanabilità, l’indicazione circa l’eventuale titolo abilitativo che avrebbero richiesto per essere regolarmente eseguite, la zonizzazione dell’area nella quale sono state realizzate e la presenza di eventuali vincoli ambientali, paesaggistici, storico-architettonici, l’identificazione catastale delle predette aree e della relativa proprietà, la presenza in Comune di eventuali precedenti pratiche ecc. Fornirà, altresì, il certificato di destinazione urbanistica dei mappali sui quali insistono gli abusi. In caso di rifiuto o ritardo nella collaborazione da parte del personale degli Uffici Tecnici comunali la Polizia Locale procederà alla nomina dello stesso quale ausiliario di p.g. ex art. 348, comma 4, c.p.p. e comunicherà tempestivamente dette omissioni al Pubblico Ministero per le valutazioni di sua competenza in ordine alla eventuale responsabilità penale.
   La CNR deve pervenire completa, in ogni sua parte, dei dati essenziali successivamente indicati. Qualora non sia possibile inoltrarla da subito completa di tutti i dati essenziali verrà inviata una prima comunicazione alla quale dovrà seguire, nel più breve tempo possibile, la documentazione completa. Nel seguito dovrà, in tal caso, essere sempre chiaramente indicato, in grassetto e nella parte alta della prima pagina, che si tratta di “SEGUITO” e il numero del procedimento penale (ricavabile anche tramite il numero di NDR).
   La CNR deve pervenire all’Autorità Giudiziaria senza ritardo, ai sensi dell’art. 347 c.p.p.. La locuzione utilizzata dal legislatore consente, in termini generali, di posticipare il deposito di qualche giorno, a volte di qualche settimana, rispetto alla data di acquisizione della notitia criminis, a seconda della complessità degli accertamenti da compiere. Mai, però, giustifica il deposito con mesi o, addirittura, anni di ritardo. Richiamo l’attenzione sulla possibile rilevanza penale e disciplinare in caso di omessa o ritardata denuncia ex artt. 361 c.p. e 16 e ss. disp. att. c.p.p..
   In caso di atti urgenti che richiedono convalida da parte del Pubblico Ministero i relativi verbali, corredati della relativa CNR, devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica entro 48 ore dal compimento dell’atto medesimo a mezzo APU.
   Il documento che contiene la CNR non potrà ordinariamente essere utilizzato dal Giudice nel dibattimento, cosicché le notizie rilevanti dovranno essere trasfuse anche nel verbale di sopralluogo che, quale atto irripetibile ex artt. 354 c.p.p. e 113 disp. att. c.p.p., ha invece ingresso nel fascicolo del dibattimento e può essere preso in considerazione dal Giudice.
   È necessario numerare le pagine che compongono il fascicolo ed evitare di allegare fotografie in bianco e nero che, spesso, non sono in grado di assolvere al loro compito (ossia di consentire, al Pubblico Ministero prima e al Giudice poi, di apprezzare la reale consistenza degli abusi accertati).
   Non devono pervenire alla Procura della Repubblica CNR relative ad abusi edilizi non penalmente rilevanti poiché, per esempio, puniti con mera sanzione amministrativa.
   Non è consentito l’inoltro, in un’unica CNR, di elenchi relativi a più abusi commessi da soggetti diversi, a meno che si tratti di un unico cantiere.
   Elementi essenziali della CNR sono i seguenti:

a) Indicazione delle generalità dei responsabili
   Costoro sono, di regola, individuabili, ai sensi dell’art. 29 D.P.R. 380/2001, nel committente, nel titolare del titolo abilitativo (qualora rilasciato), nel progettista, nel costruttore e nel direttore dei lavori (se esistenti). Altri soggetti possono, ovviamente, concorrere nel reato secondo i principi generali del diritto penale (ad esempio, il proprietario del terreno, se non dimostra la propria estraneità ai fatti).
   Tali soggetti vanno tutti identificati compiutamente e, se trattasi di persone giuridiche, va individuato e generalizzato il legale rappresentante pro-tempore (riferito all’epoca del commissi delicti), acquisendo la documentazione relativa alla posizione assunta all’interno dell’ente (visura CCIAA), nonché eventuali deleghe di responsabilità ad altri soggetti (procure notarili, scritture private ecc.). A carico di tutti i soggetti indicati si procederà con redazione del verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, nomina del difensore di fiducia o designazione del difensore d’ufficio, informazioni sul diritto alla difesa.

b) Breve descrizione dell’abuso accertato
   Va tenuto presente che il Pubblico Ministero deve fornire una esauriente descrizione dei lavori abusivi nel capo di imputazione.
   Ciò non è possibile qualora gli stessi vengano indicati in CNR con frasi generiche tipo “ampliamento ala ovest di manufatto preesistente come riportato in colore rosso nell’allegata planimetria”, ovvero “realizzazione di più manufatti in tempi diversi su area di proprietà”.
   È, pertanto, necessario che la descrizione riportata nella CNR sia sintetica ma esauriente, ad esempio “realizzazione di un manufatto in muratura con copertura in legno di m. 2,00x 3,00 x 2,50 h massima”, oppure “demolizione e ricostruzione di preesistente edificio ad uso abitazione di mc complessivi 650”, oppure “modifica della destinazione d’uso di manufatto da stalla ad abitazione mediante esecuzione di opere consistenti in variazione del distributivo interno e suddivisione in due piani in contrasto con lo strumento urbanistico e mediante corresponsione di oneri di urbanizzazione in misura inferiore al dovuto (€ 3.000 in luogo di € 15.000)”, o altre simili.
   Se si tratta di più violazioni esse andranno indicate con numerazione progressiva, in modo tale da essere facilmente individuate.

c) Altre informazioni sull’abuso
   Va specificato, previo accertamento da effettuarsi dal personale dei competenti Uffici Tecnici comunali, se le opere denunciate come abusive siano state eseguite in assenza di permesso di costruire (o di altro titolo abilitativo), ovvero in variazione essenziale o difformità totale dallo stesso (indicandone gli estremi) nonché, nel caso, quale eventuale titolo abilitativo avrebbero richiesto per essere regolarmente realizzate.
   È importante, inoltre, specificare se le opere realizzate rientrino tra quelle sottoposte alla normativa in materia di strutture in conglomerato cementizio armato, indicando in modo specifico eventuali violazioni.

d) Indicazione della presenza di vincoli
   Tale informazione è di particolare importanza in quanto rende possibile l’esatta qualificazione giuridica del fatto denunciato. I vincoli che assumono rilevanza sono quelli paesaggistici e storico-architettonici la cui inosservanza costituisce violazione anche del D.Lgs. 42/2004.
   È essenziale indicare anche gli estremi del vincolo, tenendo presente che il semplice riferimento alla legge, senza ulteriore precisazione, non ha alcuna utilità. Vanno, quindi, indicati gli estremi esatti dell’atto d’imposizione del vincolo (Decreto Ministeriale, disposizione di legge con articolo e comma ecc.).
   Evidenzio che taluni abusi realizzati in area vincolata configurano delitto e non contravvenzione secondo quanto disposto dall’articolo 181, comma 1-bis, D.Lgs. 42/2004, con evidenti conseguenze ed è, quindi, indispensabile che le relazioni degli Uffici Tecnici comunali, allegate alla CNR, contengano esplicite indicazioni circa la sussistenza di tali fattispecie (per esempio quantificazione della cubatura illecita ecc.). Inoltre, segnalo che sono stati recentemente introdotti nel codice penale, con L. 09.03.2022 n. 22, gli artt. 518-duodecies e 518-terdecies, aventi rispettivamente ad oggetto “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” e “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.
   Va, altresì, segnalata la presenza di eventuali ulteriori e diversi vincoli, quale quello ambientale ai sensi della legge sulle aree naturali protette (Legge 394/1991). Il vincolo ambientale e quello paesaggistico sono tra loro diversi e i rispettivi reati previsti in caso di violazione concorrono tra loro e con quelli edilizi.

e) Classificazione urbanistica dell’area e compatibilità dell’intervento con la stessa
   Anche tale informazione è essenziale per la qualificazione giuridica del fatto. Occorre indicare la destinazione urbanistica dell’area ove insiste l’abuso e la conformità di quanto realizzato con la normativa urbanistica e con gli strumenti urbanistici locali.
   Tale particolare, giova ricordarlo, serve anche per verificare le eventuali illegittimità e illiceità di titoli abilitativi (anche in sanatoria) eventualmente rilasciati dalla struttura comunale.

f) Data e luogo del fatto
   Il luogo ove insiste l’abuso va indicato con gli estremi del foglio e del mappale catastale o, in mancanza, con via e numero civico, ovvero con ogni altra indicazione utile all’individuazione del luogo del commesso reato.
   La data di consumazione del reato coincide con quella di sospensione effettiva dei lavori, ovvero di ultimazione degli stessi.
   A tale proposito giova ricordare che, per costante giurisprudenza, l’ultimazione dei lavori coincide con il completamento dell’intero manufatto in ogni sua parte, ivi comprese le finiture, gli infissi, la tinteggiatura ecc. Non è, pertanto, sufficiente la copertura del fabbricato al grezzo.
   Ricordo, inoltre, che la data di ultimazione dei lavori è cosa diversa dalla data di accertamento del fatto.
   L’accertamento della data di ultimazione dei lavori, indispensabile anche ai fini del calcolo dell’eventuale prescrizione del reato, andrà eseguito attraverso l’acquisizione di dichiarazioni di eventuali persone informate sui fatti (vicini, esponenti ecc.) ex art. 351 c.p.p. (che, in quanto tali, hanno l’obbligo di rispondere e di dire la verità), l’acquisizione di pregressi rilievi fotografici o aerofotogrammetrici, l’acquisizione di contratti di forniture, la pregressa conoscenza diretta dei luoghi da parte degli operanti o del personale tecnico comunale ecc.
   In nessun caso può considerarsi sufficiente la mera dichiarazione degli indagati (che, in quanto tali, non hanno l’obbligo di rispondere e di dire la verità).

g) Persone in grado di riferire
   Vanno indicati tutti i possibili soggetti informati sui fatti. Quando si tratta del personale di polizia giudiziaria che ha proceduto all’accertamento lo stesso non va indicato genericamente con espressioni tipo “i verbalizzanti”, ma occorre inserire nome, cognome e qualifica.
   Per gli altri soggetti indicare, oltre al nome cognome e indirizzo, anche l’eventuale qualifica come, ad esempio, “ausiliario di p.g.”, “tecnico comunale”, “denunciante” ecc.

3. Attività d’indagine d’iniziativa
   L’attività d’indagine d’iniziativa non può essere limitata ai soli interventi espletati a seguito di denuncia di privati ma deve essere il risultato di un effettivo, costante e capillare controllo del territorio di competenza.
   Infatti, il combinato disposto degli artt. 27, 31 e 33 D.P.R. 380/2001 attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale e alla polizia giudiziaria (quindi anche alla Polizia Locale), nonché al personale dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, precisi e penetranti poteri (e doveri) di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, cautelari e di repressione degli abusi.
   Analoghi poteri-doveri sono attribuiti a detto personale comunale in materia di conglomerati cementizi armati dagli artt. 68, 69 e 70 D.P.R. 380/2001, mentre gli artt. 27, 29 e 30 L. 394/1991 attribuiscono analoghi poteri-doveri al personale dell’Ente Gestore dell’area protetta in caso di violazioni commesse all’interno di parchi regionali.
   L’esecuzione, sin da subito, di un’accurata attività di accertamento e indagine renderà superfluo l’invio di delega da parte del Pubblico Ministero, accelerando notevolmente i tempi del procedimento.
   Per il compimento di singoli atti si rinvia, pertanto, al successivo capitolo 5.

4. Attività d’indagine delegata dal Pubblico Ministero
   Come sopra già indicato, la CNR dovrà possibilmente pervenire, sin da subito, completa in ogni sua parte (compresi gli allegati) e, qualora ciò non fosse possibile, dovrà pervenire quanto prima (e, comunque, senza ritardo) un apposito seguito.
   La delega d’indagine dovrà, pertanto e d’ora in poi, costituire un evento eccezionale e riguardare accertamenti specifici che verranno indicati direttamente dal Pubblico Ministero.
   Evidenzio che gli atti d’indagine delegati devono essere eseguiti rispettando scrupolosamente le modalità indicate in delega. Non va, tuttavia, dimenticato che, nell’ambito dell’attività delegata, è sempre possibile per il personale di polizia giudiziaria procedere al compimento di atti d’iniziativa che si rendano necessari per l’accertamento dei fatti e la prosecuzione delle indagini.
   Qualora la delega riguardi un fatto già oggetto d’indagine indirizzata al medesimo Comando nell’ambito di altro procedimento penale, si sospenderanno gli accertamenti comunicando che, per i fatti per i quali si procede, è in corso altro procedimento penale (del quale si indicherà il numero di registro generale e il nome del Magistrato assegnatario). Tale indicazione è essenziale per una rapida eventuale unione dei procedimenti.
   Qualora pervenga un sollecito o una richiesta già evasi, è opportuno non limitarsi a indicare semplicemente che si è già risposto, ma è necessario inviare nuovamente quantomeno il frontespizio della precedente segnalazione.
   Va tenuto presente che il numero del procedimento (RGNR) è il mezzo più rapido ed efficace per l’individuazione del fascicolo, mentre l’indicazione di altri dati (nome indagato, numero di protocollo della segnalazione ecc.) rende la ricerca da parte della Segreteria lunga e complessa.
   Se viene indicato in delega un termine per l’espletamento delle indagini lo stesso deve essere tassativamente rispettato, salvo motivata richiesta di proroga al Magistrato delegante, che deve essere depositata con congruo anticipo per evitare che, nel frattempo, scada il termine per le indagini preliminari. Ricordo che la scadenza del termine massimo per l’espletamento delle indagini, in mancanza di una motivata e tempestiva richiesta di proroga al G.I.P. da parte del P.M., impedisce al Pubblico Ministero medesimo l’utile compimento di altre indagini.
   È estremamente importante che in tutta la corrispondenza intrattenuta con l’ufficio del Pubblico Ministero si indichino in modo bene visibile:
      1) il numero del procedimento (RGNR)
      2) il nome del Magistrato assegnatario
      3) ogni altro elemento utile per l’individuazione della precedente corrispondenza.

   Gli accertamenti delegati alla Polizia Locale non possono essere dalla stessa “subdelegati” agli Uffici Tecnici comunali, perché i relativi addetti non rivestono la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e possono, pertanto, solo essere sentiti a verbale come persone informate sui fatti ex art. 351 c.p.p., ovvero nominati ausiliari di p.g. ai sensi dell’art. 348, comma 4, c.p.p..
   La Polizia Locale non potrà trasmettere la delega d’indagine all’Ufficio Tecnico perché la stessa potrebbe contenere l’indicazione di ulteriori indagini coperte da segreto istruttorio che non devono essere portate a conoscenza di soggetti diversi da quelli appartenenti alla polizia giudiziaria.
   Di conseguenza, la Polizia Locale inoltrerà all’Ufficio Tecnico comunale una propria richiesta che faccia riferimento all’ordine d’indagine della Procura della Repubblica e che conterrà in virgolettato unicamente lo stralcio degli accertamenti che devono essere condotti direttamente all’Ufficio Tecnico.

5 Sintesi della attività da compiere per singoli atti di indagine
   Quanto segue rappresenta una sintesi dell’attività di indagine da eseguire in via ordinaria. E’ ovvio che il personale di polizia giudiziaria potrà sempre predisporre ogni ulteriore accorgimento e iniziativa idonei all’accertamento dei fatti.
   Le disposizioni di seguito elencate andranno integrate con quanto già sopra indicato al precedente capitolo:

a) acquisizione documentazione
   Tale attività è fondamentale per l’accertamento dei fatti e per l’individuazione dell’abuso. Essa riguarderà tutta la documentazione esistente presso il Comune o altri Enti e relativa all’abuso edilizio (pratica edilizia, sanatoria se richiesta, rilievi, pareri, verbali ecc.). Se non diversamente ordinato dalla Procura della Repubblica potrà essere effettuata in copia. L’attività di acquisizione dovrà essere formalizzata con apposito verbale.
   Le copie acquisite saranno accompagnate da un indice e, comunque, numerate e saranno allegate al verbale di acquisizione.
   In caso di rifiuto o ritardo nel fornire la suddetta documentazione da parte di soggetti pubblici o privati, ne verrà data immediata notizia al Pubblico Ministero procedente, il quale potrà emettere, secondo i casi, Decreto di esibizione ex art. 256 cod. proc. pen., o di perquisizione e sequestro ex art. 252 c.p.p..

b) accertamento sui luoghi
  
È uno degli accertamenti più importanti perché irripetibile ex art. 354 c.p.p..
   Il verbale delle operazioni compiute avrà ingresso nel fascicolo del dibattimento e potrà essere letto e utilizzato dal Giudice. Grazie al contenuto di questo atto, il Giudice potrà rendersi conto di ciò di cui si discuterà nel dibattimento. E’ necessario che tale atto contenga tutti gli elementi essenziali per l’individuazione dei fatti.
   L’accertamento non avverrà esclusivamente con la descrizione a verbale di quanto verificato: saranno, invece, eseguiti rilievi fotografici e, se necessario, planimetrici dei luoghi, avvalendosi eventualmente di ausiliari di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348, comma 4, c.p.p..
   I soggetti nominati ausiliari di p.g. non potranno rifiutarsi di prestare la propria opera. In caso di rifiuto andranno denunciati ex art. 366 cod. pen. (rifiuto di uffici legalmente dovuti).
   Nell’ambito dell’attività edilizia gravitano spesso altre fattispecie di reato quali evasione fiscale (in alcune circostanze), inquinamenti ambientali, lavoro in nero (in alcune circostanze), violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Raccomando, pertanto, interventi di controllo sinergici con le forze specialistiche [ad esempio, Guardia di Finanza (per le violazioni fiscali e tributarie), Nucleo Ispettorato Lavoro dei CC, Ispettorato Nazionale del Lavoro e PSAL della ATS (per la sicurezza e la regolarità del lavoro), ARPA e servizi ispettivi degli Enti Parco (per le violazioni ambientali ecc.)].

c) documentazione fotografica
   Continuano a pervenire fotografie in bianco e nero, o singole immagini, che non consentono, per dimensioni e caratteristiche, di avere una cognizione completa dell’abuso.
   Le fotografie dovranno, al contrario, essere a colori e in numero adeguato per consentire al Pubblico Ministero e al Giudice di valutare la consistenza dell’abuso. Andranno munite di didascalia.
   I rilievi fotografici e tecnici andranno allegati al verbale di sopralluogo del quale dovranno costituire parte integrante. Ne consegue che, qualora per comodità di lettura e per facilitare la comprensione si ritenga opportuno alternare parti di testo della CNR a fotografie, queste ultime dovranno necessariamente essere allegate in ulteriore copia a colori munite di didascalia anche al verbale di sopralluogo.
   Per la predisposizione del fascicolo fotografico si tengano presenti i criteri utilizzati normalmente per la documentazione degli incidenti stradali.

d) Accesso ai luoghi
   I sopralluoghi dovranno necessariamente essere espletati congiuntamente da personale della Polizia Locale e da quello dell’Ufficio Tecnico comunale: solo così sarà possibile, infatti, giungere a una CNR completa sia degli atti investigativi (verbale di identificazione, verbale di sequestro, verbale di sopralluogo, verbale di sommarie informazioni testimoniali, verbale di spontanee dichiarazioni da indagato ecc.), sia di quelli tecnici (rilievi tecnici, relazione inerente la qualificazione edilizio-urbanistica delle opere abusive, identificazione catastale, ordinanza di sospensione dei lavori, ordinanza di demolizione, permesso a costruire in sanatoria ecc.).
   Capita che venga impedito al personale ispettivo di accedere ai luoghi per accertare compiutamente l’abuso. In tal caso dovrà essere interpellato il Magistrato assegnatario del procedimento o, in mancanza, assenza o impedimento, quello di turno, che valuterà se emettere Decreto di ispezione di cose e luoghi ex artt. 244 e 246 c.p.p. al fine di consentire l’accesso ai luoghi, anche con autorizzazione alla rimozione degli ostacoli fissi.
   Va, in ogni caso, evidenziato che tali comportamenti, potendo astrattamente concretizzare, in talune circostanze, ipotesi delittuose di violenza o minaccia o resistenza a pubblico ufficiale ex artt. 336 e 337 cod. pen., ovvero di impedimento del controllo ex art. 452-septies c.p., dovranno essere tempestivamente denunciati alla Procura della Repubblica.

e) Accertamento della proprietà dell’area ove insiste l’abuso
  
Si tratta di un dato essenziale che dovrà essere sempre acquisito, allegando anche l’atto di proprietà o altra idonea documentazione (visura presso la Conservatoria dei registri immobiliari ecc.). Non sono ammissibili le semplici dichiarazioni dei soggetti presenti sul posto.

d) Qualificazione dei luoghi, vincoli ecc.
   Andrà accertata la destinazione urbanistica dei luoghi oggetto di abuso allegando il relativo certificato di destinazione urbanistica che attesti la destinazione d’uso, sia alla data di realizzazione dell’abuso, sia con riguardo alla data del relativo accertamento. Verrà verificato anche se le opere eseguite siano o meno conformi alla normativa urbanistica e agli strumenti urbanistici locali. Ciò dovrà avvenire attraverso idonea dichiarazione scritta da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
   Gli eventuali vincoli (paesaggistici, ambientali, storico-architettonici, idrogeologici ecc.) se non indicati nel dettaglio nel certificato di destinazione urbanistica andranno indicati in modo completo con gli estremi (articolo, comma e dati completi della legge di riferimento) nella relazione del personale dell’Ufficio Tecnico comunale. In caso di vincolo imposto con provvedimento ministeriale o con altro provvedimento amministrativo andrà allegata copia dello stesso.

e) Identificazione soggetti responsabili
  
Oltre a quanto ho già detto al precedente punto 2.21 a), aggiungo che sarà necessario allegare il certificato anagrafico degli indagati (la cui reperibilità, da parte della Polizia Locale, appare agevole anche attraverso subdelega ad altri comandi territorialmente competenti per la residenza degli indagati), perché ciò rende meno frequenti gli errori di trascrizione e accelera i tempi di registrazione del fascicolo.
   L’assuntore dei lavori potrà essere inizialmente identificato anche attraverso la targa dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei lavori, ovvero tramite la documentazione contabile o di altro tipo in possesso del committente.
   Non è accettabile che, in molte CNR, venga omessa l’individuazione di tutti i responsabili degli abusi e ciò anche in piccoli comuni ove l’acquisizione di tali informazioni è estremamente facile.
   Nelle more di redazione del verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, nomina del difensore e informazioni sul diritto alla difesa ricordo che, nel caso di mancata nomina del difensore di fiducia da parte dell’indagato, è consigliabile per la p.g. procedere alla nomina del difensore d’ufficio, che dovrà essere necessariamente individuato in quello indicato dall’Ordine degli Avvocati del Foro di Bergamo (anche se nominato da un organo di p.g. avente sede altrove).
   Al verbale di identificazione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento dell’indagato.
   Si richiama l’attenzione degli operanti circa la corretta e completa compilazione di detti verbali evitando, per esempio, parziali indicazioni dell’esatto domicilio eletto o dell’esatto nominativo del difensore nominato (per esempio, eleggo domicilio in via Rossi n. 5 senza indicare la località, ovvero nomino difensore di fiducia lo studio legale Rossi senza indicare l’esatto nominativo del difensore), che comporterebbero la nullità dell’atto medesimo.

f) Accertamento provvedimenti adottati dall’Autorità comunale
   La vigente legislazione urbanistica contempla alcuni provvedimenti, di regola di competenza dell’Autorità comunale (ad esempio, ordinanze di sospensione lavori o di demolizione), la cui emissione da parte della stessa Autorità costituisce, in presenza dei prescritti presupposti, un obbligo e non una facoltà.
   Basti pensare, a tale proposito, che l’eventuale mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta l’acquisizione dell’immobile abusivo e dell’area di sedime al patrimonio del Comune.
   Occorrerà, pertanto, verificare quali provvedimenti siano stati adottati dalle competenti Autorità, allegandone copia munita della relativa relata di notifica.
   Qualora l’abuso non sia ancora noto alle predette Autorità ne verrà data alla stessa specifica informativa da parte della Polizia Locale e prova dell’avvenuta consegna verrà allegata agli atti della CNR.
   L’ordinanza di sospensione dei lavori prevista dagli artt. 27, comma 3, D.P.R. 380/2001, 167 D.Lgs. 42/2004 e 29 L. 394/1991 non va emessa, come spesso accade, esclusivamente allorquando le opere abusive sono in corso di realizzazione all’atto del sopralluogo; al contrario, andrà sempre emessa (e tempestivamente notificata) in tutti i casi in cui le opere abusive non siano già integralmente completate.
   Ricordo che, di regola, la sequenza dei provvedimenti che devono essere emessi dall’Autorità comunale, a norma dell’articolo 27 D.P.R. 380/2001, è la seguente:
      a) ordinanza di sospensione lavori e relativa notifica;
      b) verifica circa l’ottemperanza di detta ordinanza con apposito verbale;
      c) comunicazione alla Procura della Repubblica circa l’eventuale inottemperanza in ordine al reato ex art. 44, lett. b), D.P.R. 380/2001 e valutazione sulla opportunità di procedere con sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p..
      d) ordinanza di demolizione e ripristino e relativa notifica;
      e) verifica circa l’ottemperanza all’ordinanza con apposito verbale;
      f) notifica dell’eventuale verbale di inottemperanza;
      g) applicazione, in caso di inottemperanza, della sanzione amministrativa ex art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 (nei casi di interventi eseguiti in assenza, totale difformità o variazione essenziale del permesso di costruire);
      h) acquisizione al patrimonio del Comune del fabbricato e dell’area di sedime e successiva demolizione d’ufficio a cura del Comune e spese del responsabile dell’abuso (nei casi di interventi eseguiti in assenza, totale difformità o variazione essenziale del permesso di costruire);
      i) esecuzione d’ufficio della demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso medesimo nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso nei casi di cui agli artt. 33, comma 1, e 34, comma 1, D.P.R. 380/2001.

   Occorrerà, pertanto, verificare che l’Autorità comunale abbia effettivamente adempiuto ai doveri impostigli dalla vigente normativa urbanistica.
   Non è, in nessun caso, consentito inserire nella segnalazione che “il provvedimento è in corso di redazione” o altre diciture simili. Il provvedimento deve essere acquisito completo delle relate di notifica.

g) Verifica dell’agibilità
   Sebbene l’articolo 221 R.D. 1265/1934 comprenda violazioni depenalizzate, la presenza o meno dell’agibilità andrà verificata e segnalata alla competente Autorità comunale per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e per gli altri adempimenti di competenza.

h) Accertamento della data di ultimazione lavori
   La data da accertare è quella effettiva di ultimazione lavori. Detto accertamento potrà essere effettuato acquisendo ogni documento (fatture, scontrini etc.) relativo all’acquisto dei materiali e recante data certa.
   Dovranno, inoltre, essere sentiti a verbale ex art. 351 c.p.p., quali persone informate sui fatti, i vicini, gli esponenti ecc. (non i soggetti da sottoporre a indagine le cui dichiarazioni non sono utilizzabili) sulla data di ultimazione delle opere.
   Si potrà anche verificare se vi siano contratti di fornitura (acqua, luce, gas ecc.) recanti data certa e, nel caso, acquisirne copia.
   Si dovrà sempre procedere, quando disponibili, alla verifica e all’acquisizione di copia a colori dei rilievi aerofotogrammetrici presso il Comune o la Regione.

i) Illecita attivazione di utenze
   L’art. 48 D.P.R. 380/2001 vieta la fornitura di acqua, energia elettrica e gas per gli immobili abusivi. Nel caso in cui ciò avvenga, il responsabile del servizio è passibile di sanzione amministrativa.
   In caso d’immobile abusivamente realizzato sarà, quindi, opportuno verificare se e a quale titolo siano stati stipulati eventuali contratti di utenza per acqua, energia elettrica, gas, al fine di accertare eventuali responsabilità di altri soggetti che hanno agevolato l’utilizzazione del manufatto abusivo.
   Frequentemente i responsabili degli abusi stipulano contratti per l’erogazione di energia elettrica dichiarando falsamente (in violazione dell’art. 483 cod. pen. – falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) che la fornitura erogata viene utilizzata per “irrigazione”, “sollevamento acqua”, “apertura cancello elettrico”, “cantiere” ecc.
   Sarà, pertanto, essenziale accertare se l’immobile abusivo sia fornito di acqua, luce, gas acquisendo, in caso positivo, copia del contratto, al fine di consentire la successiva valutazione in sede penale della condotta dei soggetti fornitori, nonché quella relativa alle false dichiarazioni rese al fine di ottenere le forniture.

l) Esecuzione dei sequestri
   Qualora l’organo di vigilanza accerti l’esecuzione di opere abusive ovvero, a maggior ragione, la prosecuzione dei lavori illeciti nonostante l’ordine di sospensione degli stessi, lo stesso organo di vigilanza:
      1. non potrà limitarsi a depositare una mera comunicazione alla Procura della Repubblica;
      2. dovrà invece valutare, secondo un prudente apprezzamento circa la sussistenza di concreti pericoli per il bene giuridico tutelato (ambiente, assetto urbanistico ecc.) l’eventuale adozione del provvedimento di sequestro preventivo in via d’urgenza ex art. 321, 3-bis c.p.p.; in tal caso, è consigliabile contattare il P.M. di turno per le sue determinazioni.

   Il sequestro effettuato dalla P.G. rappresenta un atto particolarmente delicato e importante nella complessiva attività d’indagine. Con esso si impedisce la prosecuzione dell’intervento abusivo (sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.) e si assicurano al processo elementi di rilievo sotto il profilo probatorio (sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p.).
   Il sequestro può riguardare non solo il singolo manufatto abusivo, ma anche l’area dove esso insiste, il cantiere e le relative attrezzature.
   Il sequestro preventivo, inoltre, può essere effettuato, secondo un orientamento ormai costante della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, anche sulle opere già ultimate (poiché le conseguenze che tale misura tende ad evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata e, in materia urbanistica, l'esistenza di una costruzione abusiva può aggravare il cd. carico urbanistico e, quindi, protrarre le conseguenze del reato).
   Qualora si proceda a sequestro (d’iniziativa, ovvero su ordine dell’A.G.) delle opere abusive e del cantiere, lo stesso andrà effettuato rendendo effettivamente inaccessibili i luoghi, apponendo sigilli e cartelli visibili recanti gli estremi del provvedimento. Ove possibile ci si dovrà, dunque, assicurare che ogni via di accesso all’area e al fabbricato in sequestro sia fisicamente impedita apponendo, se necessario, ostacoli fissi (reti, travi ecc.).
   Si è notato come talvolta si faccia, ancora, ricorso all’anomala figura del “sequestro senza sigilli”, inteso come apposizione solo virtuale del vincolo sul bene sequestrato che viene, in realtà, lasciato nella disponibilità dell’indagato o del detentore, specie nel caso in cui l’immobile abusivo sia utilizzato.
   Tale figura è del tutto sconosciuta al codice di procedura penale (la Suprema Corte di Cassazione ha, da tempo, espressamente escluso, con riferimento al sequestro preventivo, la possibilità che lo stesso sia sottoposto a termini o condizioni quali, ad esempio, la “facoltà d’uso” finalizzata alla eliminazione della situazione che ha determinato l’apposizione del vincolo) e si risolve in un atto del tutto privo di efficacia, in quanto consente comunque la piena utilizzazione del manufatto abusivo.
   Dovrà quindi curarsi che, all’atto del sequestro, il manufatto non sia in nessun caso accessibile o altrimenti utilizzabile e sia, pertanto, libero da persone.
   Dovrà, inoltre, assicurarsi una successiva vigilanza al fine di verificare l’integrità dei sigilli e che permangano le condizioni di conservazione del bene assicurate al momento del sequestro.
   Ricordo, inoltre, che la violazione di sigilli, se commessa dal custode (che va sempre nominato sin dall’esecuzione del sequestro) consente, ai sensi dell’art. 349, comma 2, cod. pen. e in presenza dei presupposti di legge, l’arresto in flagranza.
   Il sequestro (d’iniziativa o disposto dall’ A.G.) dovrà essere tempestivamente eseguito, così come ogni verifica in merito ad abusi in corso di esecuzione. L’eventuale omissione o il ritardo nell’esecuzione può configurare gravi ipotesi di reato.

m) Esecuzione di dissequestri
   Anche i provvedimenti di restituzione delle cose sequestrate andranno immediatamente eseguiti.
   Evidenzio, però, che il relativo provvedimento dovrà pervenire direttamente dall’Autorità che l’ha emesso (P.M. o Giudice) nelle forme previste.
   Non è in nessun caso ammissibile procedere all’esecuzione di dissequestri sulla base di provvedimenti esibiti in copia dall’indagato o dal suo difensore né, tanto meno, su richiesta verbale.
   Detti provvedimenti dovranno pervenire dalla Segreteria del P.M. o dalla Cancelleria del Giudice nelle forme di legge.
   Se la restituzione è disposta nei confronti dell’ ”avente diritto” e lo stesso non sia compiutamente indicato, dovrà accertarsi chi sia tale soggetto, potendosi lo stesso individuare in persona diversa dall’indagato, come nel caso in cui si sia perfezionata l’acquisizione automatica dell’immobile al patrimonio del Comune a seguito d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
   In caso di dubbio andrà interpellato per iscritto l’Ufficio che ha emesso il provvedimento.

n) Procedura di acquisizione
   La procedura di acquisizione degli immobili e delle relative aree di sedime è obbligatoria e dovrà essere portata a termine nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore.
   Tale procedura dovrà essere avviata dal competente funzionario comunale con le cadenze che vengono qui di seguito sinteticamente ricordate:

      − emissione ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/2001 e relativa tempestiva notifica. L’ordinanza dovrà contenere tutti gli estremi per l’identificazione dell’abuso (compresi foglio e mappale), nonché l’area di sedime acquisibile in caso di inottemperanza,
      − verifica (attraverso sopralluogo della Polizia Locale) dell’ottemperanza all’ordinanza con redazione del relativo verbale,
      − in caso d’inottemperanza, il relativo verbale (che dovrà contenere gli estremi catastali dell’immobile) dovrà essere notificato ai soggetti interessati,
      − l’accertata inottemperanza determina ope legis l’automatico passaggio della proprietà dell’abuso e dell’area di sedime all’Amministrazione comunale nei termini indicati dall’articolo 31 D.P.R. 380/2001
,
      − il trasferimento di proprietà dovrà essere rapidamente trascritto.

   Ciò posto, si è rilevata spesso una resistenza da parte dei competenti Uffici comunali a effettuare la trascrizione o a porre in essere regolarmente e tempestivamente la procedura di cui sopra.
   È, pertanto, opportuno che il personale di Polizia Locale sia reso edotto del fatto che:
      − l’eventuale omissione o rifiuto da parte del personale competente a procedere potrà configurare, a seconda dei casi, i reati di favoreggiamento, abuso d’ufficio e/o di omissione o rifiuto di atti d’ufficio, in ordine ai quali vi è l’obbligo di tempestiva comunicazione a questa A.G.,
      − il ricorso innanzi al Giudice amministrativo non sospende la procedura di acquisizione, se non nel caso in cui venga emessa Ordinanza cautelare di sospensiva.

   Questa Procura della Repubblica provvederà a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti omissioni o ritardi che possano comportare danno erariale.


6. Reati di “falso” in ambito edilizio, ambientale e paesaggistico
   L’art. 20, comma 13, D.P.R. 380/2001 punisce penalmente chiunque dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti al comma 1 del medesimo articolo nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
   L’art. 29, comma 3, D.P.R. 380/2001 prevede che, per le opere realizzate nell’ambito di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del cod. pen. Ne consegue che, in caso di false dichiarazioni, viene integrato il reato ex art. 481 cod. pen. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).
   L’art. 19, comma 6, L. 241/1990 punisce penalmente chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o presupposti indicati al comma 1° della medesima legge.
   È sempre previsto l’obbligo d’informativa, da parte del responsabile del procedimento, al competente Ordine Professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. All’informativa può provvedere ovviamente anche la Polizia Locale, quale organo di polizia giudiziaria.
   Restano fermi i restanti reati di falso previsti nel Libro II Titolo VII Capo III (della falsità in atti) del cod. pen.
   È necessario, quindi, che si proceda al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni (e relativi allegati) inserite dalle parti nelle pratiche e si provveda a segnalare tempestivamente a questa Procura della Repubblica gli eventuali reati, nonché a darne immediata informativa al competente Ordine Professionale qualora l’autore del reato sia un professionista.

7. Gli “elenchi mensili” ex art. 31, comma 7, D.P.R. 380/2001
   L’art. 31, comma 7, D.P.R. 380/2001 prevede che: … “Il Segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
   Tale norma ha la finalità di consentire il complessivo monitoraggio sul territorio della giurisdizione del fenomeno dell’abusivismo edilizio.
   Gli elenchi di cui all’art. 31, comma 7, D.P.R. 380/2001 non sostituiscono, pertanto, l’obbligo di CNR previsto dall’art. 347 c.p.p.. Né, al contrario, il deposito della CNR da parte degli operanti fa venir meno l’obbligo di trasmissione dei suddetti elenchi mensili da parte del Segretario comunale.
   Tali elenchi dovranno essere mensilmente trasmessi, solo se positivi (ossia solo se vi sono abusi da segnalare), unicamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: (da indicare).
   Tali elenchi non verranno iscritti in alcun registro del S.I.C.P. (Sistema Informativo della Cognizione Penale) e verranno direttamente trasmessi al Procuratore.
   L’elenco mensile deve contenere unicamente i dati relativi all’abuso (identificazione del luogo, sintetica descrizione della tipologia dell’abuso ecc.) e ai soggetti responsabili dello stesso (complete generalità). Al contrario, non deve contenere allegati (ordinanze, rapporti ecc.).
   È necessario che nell’elenco mensile venga inserita, per ogni abuso, un’apposita voce “CNR della Polizia Locale n…. inoltrata in Procura il …”, ovvero “CNR in fase di redazione da parte della Polizia Locale e di prossimo inoltro in Procura”. In tale ultimo caso sarà onere del Comune (attraverso il Segretario comunale, ovvero la Polizia Locale) trasmettere tempestivamente alla Procura apposita integrazione all’elenco mensile con la quale si darà atto dell’avvenuto deposito della relativa CNR mancante.
   Gli elenchi mensili conterranno sia gli abusi che assumono rilevanza penale, sia quelli che costituiscono meri illeciti amministrativi, poiché la norma di riferimento non prevede distinzioni.
   È necessario, però, che nell’elenco mensile venga inserita un’ulteriore apposita voce che indichi esplicitamente se si tratta di abuso avente carattere penale o solo amministrativo.

8. La comunicazione di avvio del procedimento
   L’art. 7 Legge 241/1990 inerente alla comunicazione di avvio del procedimento dispone che … “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari”.
   Per costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 23.01.2012, n. 282; VI Sez., 24.09.2010, n. 7129; VI Sez., 30.05.2011, n. 3223; VI Sez., 24.05.2013, n. 2873; V Sez., 09.09.2013, n. 4470, VI Sez., 08.05.2014) l’adozione di misure repressive edilizie non è assoggettata all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, attesa la natura vincolata del provvedimento finale, rispetto al quale la partecipazione dell’interessato non può arrecare alcuna utilità.
   Particolare rigore deve essere posto con riguardo ad accertamenti connessi alle opere in corso di esecuzione, sia nel caso di ordinaria attività di vigilanza, che nel caso di attivazione a seguito di segnalazione di parte.
   In tali casi, al fine di evitare il concretizzarsi di ipotesi penalmente rilevanti a carico del funzionario comunale firmatario del provvedimento di avvio del procedimento (per esempio, di favoreggiamento del potenziale destinatario del provvedimento sanzionatorio che ben potrebbe, se preventivamente informato, eliminare l’abuso prima dell’accertamento, ovvero aggravare il reato con il completamento funzionale delle opere e la potenziale fruibilità delle stesse, con conseguente vantaggio patrimoniale), l’avvio del procedimento è tassativamente vietato.
   Al contrario, non si ravvisano particolari criticità connesse all’eventuale emanazione della comunicazione di avvio del procedimento per ciò che concerne le opere illecite pacificamente già ultimate anche nelle loro rifiniture. Detta prassi è, infatti, utilizzata da molti comuni, soprattutto per la difficoltà a risalire a documentazione giacente presso l’archivio storico e, conseguentemente, per evitare di procedere con la notifica di provvedimenti demolitori riguardanti manufatti regolarmente assentiti, con conseguente necessità di un successivo provvedimento in autotutela. Quanto sopra, ovviamente, fermo restando il rispetto del termine perentorio di cui all’art. 27, comma 4, D.P.R. 380/2001.
   Nel caso di emissione della comunicazione di avvio del procedimento occorrerà, pertanto, indicare un termine perentorio alla controparte per presentare memorie o scritti difensivi utili al procedimento instaurato.
L’utilizzo di detta procedura non può, in nessun caso, portare a una dilazione dei 30 giorni previsti dall’art. 27, comma 4, D.P.R. 380/2001
.
   In generale corre l’obbligo per il Comune di intervenire senza indugio con i controlli e i successivi provvedimenti ripristinatori degli interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo.
   La facoltà di presentare istanza di sanatoria, nei casi previsti dalla legge, è in capo infatti all’avente titolo. Non sono, pertanto, giustificati ritardi nell’azione repressiva al fine di agevolare i privati nella presentazione di eventuali istanze di sanatoria.

9. L’accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 e l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 181, comma 1-quater, D.Lgs. 42/2004
   L’art. 45, comma 3, D.P.R. 380/2001 prevede che … “il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti”.
   Parallelamente, l’art. 181, comma 1-ter, D.Lgs. 42/2004 prevede che, nelle ipotesi di abuso paesaggistico ivi tassativamente elencate e qualora la competente Autorità amministrativa ne accerti la relativa compatibilità paesaggistica, non trovano applicazione le sanzioni penali di cui al comma 1° del medesimo articolo.
   Nel corso degli anni si è registrata, da parte dei singoli comuni, una disomogenea applicazione delle norme e delle procedure in tema di segnalazione dei reati oggetto di richieste di conformità e di compatibilità paesaggistica: alcuni comuni non trasmettono mai la CNR in caso di rilascio delle sanatorie (ovvero delle compatibilità paesaggistiche), altri le trasmettono solo all’esito delle relative pratiche e indistintamente dal loro accoglimento o meno, altri le trasmettono solo all’esito della relativa istruttoria e solo in caso di diniego, altri ancora le trasmettono non appena pervenute al Comune e ancor prima della relativa istruttoria.
   È, pertanto, opportuno chiarire che, solo allorquando la sussistenza di un abuso edilizio o paesaggistico venga portata a conoscenza delle strutture comunali (ovvero del parallelo Ente pubblico competente in materia paesaggistica) unicamente dalla parte tramite richiesta di accertamento di conformità edilizia (ovvero richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica), quindi in assenza di qualsivoglia esposto, segnalazione, ovvero in assenza di accertamenti, sopralluoghi del personale comunale o di altri Organi pubblici, il deposito della CNR sarà posticipato all’esito dei relativi procedimenti amministrativi.
   Tale obbligo di denuncia all’A.G. sussiste, all’esito dell’istruttoria, sia qualora l’abuso venga sanato, o ne venga certificata la compatibilità paesaggistica, sia qualora le relative istanze vengano rigettate. Ciò perché è stato, comunque, commesso un reato, la cui eventuale dichiarazione di estinzione compete unicamente al Giudice.
   È evidente che, in caso di accoglimento delle istanze di conformità e/o compatibilità paesaggistica, l’Organo procedente (Polizia Locale, ovvero il parallelo servizio ispettivo dell’Ente competente in materia paesaggistica) si limiterà a depositare la CNR contenente i dati essenziali: la relazione sarà molto sintetica, con esplicito riferimento all’inutilità di effettuare ulteriori indagini e conterrà proposta di archiviazione del procedimento.
   Andranno, comunque, anche in questo caso, allegati il verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, nomina del difensore e informazioni sul diritto alla difesa in capo a tutti i soggetti responsabili, copia integrale del provvedimento amministrativo di sanatoria e/o compatibilità, nonché apposita dichiarazione del responsabile dell’ Ufficio Tecnico attraverso la quale si attesta che, con il provvedimento amministrativo rilasciato e trasmesso, è stato sanato (ovvero ne è stata certificata la compatibilità paesaggistica), l’intero abuso e che non residuano ulteriori abusi non sanati.
   Tale procedura appare in assoluto la più logica e, al contempo, ossequiosa del dettato normativo posto che, l’eventuale rilascio dei citati permessi a costruire in sanatoria (ovvero delle certificazioni di compatibilità paesaggistica), comporterebbe il mantenimento nell’area della mera rilevanza sanzionatoria amministrativa dei lavori illeciti eseguiti, senza alcun obbligo d’immediata informativa all’A.G. (che ben può essere posticipata, quindi, all’esito delle procedure amministrative).
   Al contrario, è appena il caso di ricordare che, quando sono già pervenuti esposti, segnalazioni, denunce, ovvero quando il personale comunale ha già espletato accertamenti, sopralluoghi ecc. prima del deposito in Comune di un’eventuale istanza di conformità o di compatibilità, la CNR dovrà necessariamente essere depositata in Procura senza ritardo (indistintamente dal fatto che pervengano, dopo l’esposto o l’accertamento, eventuali istanze di conformità o di compatibilità).
   A norma dell’art. 45, comma 1, D.P.R. 380/2001, ... “l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’art. 36”.
   Di conseguenza, anche il corso della prescrizione del reato rimane sospeso, a norma dell’art. 159 cod. pen., per tale lasso di tempo. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
   L’art. 36, comma 3, D.P.R. 380/2001 prevede, inoltre, che: … “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.
   È opportuno evidenziare, quindi, che la lettura del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 36, comma 3, D.P.R. 380/2001 consente di affermare che, entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di conformità, il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale dovrà provvedere su tale istanza e trasmettere tempestivamente tutta la documentazione (compreso il provvedimento finale) alla Polizia Locale, affinché quest’ultima possa celermente notiziare la Procura della Repubblica (salvo le ipotesi relative ad aree o immobili vincolati, in ordine alle quali si deve considerare anche il termine di 180 giorni a disposizione della Soprintendenza per il parere obbligatorio e vincolante di sua competenza).
   In caso di insufficienza della documentazione o delle dichiarazioni allegate dalla parte nell’istanza, il responsabile del procedimento avrà cura di inoltrare, con mezzi che ne garantiscano la prova di ricezione, specifica richiesta di integrazione: la stessa dovrà necessariamente indicare il termine tassativo entro cui produrre al Comune tale documentazione e/o dichiarazioni mancanti (che deve essere il più possibile contenuto), in mancanza delle quali, allo scadere del termine concesso, l’istanza dovrà essere rigettata.
   Non è mai tollerabile la prassi, sin qui tenuta da alcuni comuni, di inoltrare alla parte richieste di integrazione prive di un termine entro cui provvedere. Così facendo, infatti, dette pratiche rischiano di rimanere, nel caso di inerzia della parte, in “istruttoria” spesso ben oltre il termine massimo concesso dalla legge per la definizione dei procedimenti, con conseguente elevato rischio di prescrizione del reato.
   Non è consentito l’inoltro, in un’unica CNR, di elenchi relativi a più abusi commessi da soggetti diversi, sanati od oggetto di compatibilità paesaggistica.
   È obbligo del Comune, attraverso la Polizia Locale, aggiornare tempestivamente la Procura della Repubblica circa l’avvenuto rilascio del permesso a costruire in sanatoria, ovvero della certificazione di compatibilità paesaggistica. Ciò senza attendere una specifica delega d’indagine dell’A.G.. A tal fine sarà onere del responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Polizia Locale, contenente copia integrale del provvedimento emesso e dichiarazione che attesti che non residuano abusi non sanati.

10 Gli interventi di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi
   Gli artt. 27, 31, 33 e 35 D.P.R. 380/2001 prevedono che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la demolizione delle opere abusive.
   L’art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001 prevede che il Giudice, con la Sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
   Analoghi poteri-doveri sono previsti in ambito paesaggistico dagli artt. 167 e 181, comma 2, D.Lgs. 42/2004, nonché dall’art. 29 L. 394/1991, in caso di attività abusive in aree protette.
   L’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 prevede, poi, una specifica sanzione amministrativa in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. E’ indicato, altresì, che … “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile, del dirigente e del funzionario inadempiente”.
   Ho verificato che, spesso, non viene emessa la citata sanzione amministrativa e che ci si limita a emettere le ordinanze di demolizione e/o ripristino senza, però, procedere agli interventi d’ufficio previsti dalle citate norme in caso di inottemperanza del responsabile dell’abuso.
   Ricordo che, in presenza dei presupposti di legge, l’esecuzione d’ufficio delle demolizioni e dei ripristini, così come l’acquisizione al patrimonio pubblico dell’immobile abusivo e della relativa area di sedime e l’emanazione delle prescritte sanzioni amministrative, costituiscono un obbligo per l’Autorità amministrativa e non una mera facoltà discrezionale. Sono evidenti, in astratto, le possibili responsabilità omissive, sia sul piano penale sia su quello erariale.
   La mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione non integra il reato ex art. 650 cod. pen. perché tale fattispecie penale (c.d. “norma penale in bianco”), così come da consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, punisce l’inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall’Autorità per ragioni di giustizia, ordine pubblico, sicurezza pubblica o igiene, esclusivamente allorquando tali inosservanze non siano già punite dall’ordinamento con specifiche sanzioni.
   Nel caso di specie la sanzione prevista dalla norma in caso d’inottemperanza è la demolizione, ovvero il ripristino dei luoghi, eseguiti d’ufficio e a spese del relativo responsabile.
   L’art. 181, comma 1-quinquies, D.Lgs. 42/2004 prevede che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga condanna, estingue il reato paesaggistico di cui al comma 1 del medesimo articolo.
L’art. 131-bis cod. pen. prevede, poi, l’esclusione della punibilità in taluni casi di particolare tenuità del fatto.
   È obbligo pertanto del Comune, attraverso la Polizia Locale, aggiornare tempestivamente la Procura della Repubblica circa l’eventuale avvenuta demolizione, ovvero ripristino dello stato dei luoghi, sia al fine di valutare l’eventuale estinzione del reato, sia perché tale ottemperanza costituisce comunque comportamento favorevolmente valutabile nei confronti dell’indagato.

11 La segretezza delle indagini di polizia giudiziaria, nonché delle informazioni e della documentazione contenute nelle CNR
   L’art. 329 c.p.p. prevede che … “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
   L’art. 326 cod. pen. punisce penalmente il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.
   Ne consegue che ogni richiesta di accesso agli atti trasmessi all’A.G., da chiunque proveniente (indagati, difensori, esponenti, soggetti terzi ecc.), deve essere trasmessa al P.M. titolare per il preventivo vincolante nulla osta ex art. 116 c.p.p..
   Talune norme vigenti in materia edilizia (per esempio, gli artt. 27, comma 4, e 31, comma 7, D.P.R. 380/2001) prevedono, peraltro, l’obbligo di informativa alle Autorità amministrative preposte (Regione, Comune, Ordine Professionale ecc.) circa i reati accertati per i provvedimenti di rispettiva competenza. In tali casi, ossia quando l’informativa non riveste carattere di discrezionalità ma deriva da un obbligo ope legis, il nulla osta del P.M. alla trasmissione degli atti alle suddette Autorità e per le finalità indicate nella legge s’intende sin d’ora concesso.
   Evidenzio che gli atti diretti e provenienti dalla Procura della Repubblica, ovvero da altri organi di polizia giudiziaria, possono essere portati a conoscenza del solo personale avente qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
   Qualsivoglia eventuale comportamento di amministratori locali volto a interferire, limitare o intralciare le attività di polizia giudiziaria e di controllo degli abusi deve essere immediatamente segnalato al Procuratore della Repubblica.

12 Conclusioni
   Prego le Autorità in indirizzo di inoltrare la presente direttiva ai Comandi, Settori, Servizi, Uffici territorialmente e funzionalmente competenti, onde garantirne la più ampia diffusione.
   Le SS.VV. si atterranno alle sopraelencate disposizioni anche in considerazione della rilevanza che assumono i beni giuridici tutelati dalle norme in oggetto.
   La mancata, scorretta o parziale ottemperanza alla presente direttiva costituisce intralcio all’attività dell’Autorità Giudiziaria e, come tale, verrà valutata dal Magistrato titolare del procedimento in ordine ad eventuali responsabilità penali e/o disciplinari.

ANNO 2023
settembre 2023

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Definizione del termine ‘volumi’. Parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 19133 del 19/07/2023 (Mic, Segretariato Generale, circolare 04.09.2023 n. 38).
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CIRCOLARE
   Con nota prot. n. 38406/2022 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio trasmetteva all’Ufficio legislativo un quesito della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria (prot. n. 19276 del 29/09/2022) con riferimento, per l'oggetto, alla Circolare 26.06.2009 n. 33 di questo Segretariato Generale.
   Nel quesito la Soprintendenza evidenziava che, secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale, il divieto di creazione di volumi, di cui all’art. 167, c. 4, del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.
   La Direzione generale segnalava che detta interpretazione differiva dalla definizione fornita nella citata Circolare n. 33/2009 di questo Segretariato Generale, acquisito l'avviso favorevole dell’Ufficio legislativo, nella quale si escludevano espressamente i volumi tecnici dal termine di volume ex art. 167, comma 4, lett. a), del D.lgs. 42/2004.
   L’Ufficio Legislativo ha quindi reso il proprio parere con nota 19.07.2023 n. 19133 di prot. (AII.1), nel quale, dopo aver ribadito che il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4 e 5, ha carattere eccezionale, e dunque ammissibile solo in previsti e limitati casi minori, evidenzia che nel D.lgs. 42/2004 non si fornisce una definizione di ‘superficie utile’ e di ‘volume’, reperibile, invece, nella normativa in materia di edilizia.
   L'Ufficio legislativo ha poi illustrato i due orientamenti giurisprudenziali sulla definizione di ‘volumi’ ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D.lgs. 42/2004.
   Secondo un primo orientamento in sede di accertamento di conformità paesaggistica, di cui all’art. 167, comma 4, del D.lgs. 42/2004, è illegittimo il diniego di nulla osta basato sull'esistenza di superficie e volumi utili senza una valutazione in concreto della natura tecnica degli impianti, destinati ad occupare i vani interessati.
   Secondo un secondo orientamento, decisamente prevalente, non assume rilievo la distinzione tra volumi tecnici e volumi di altro tipo e, a tal fine, l'Ufficio legislativo richiama la
sentenza 21.04.2022 n. 3026
del Consiglio di Stato, già citata nella suddetta nota dalla Direzione generale, per cui il divieto di creazione di volumi, di cui all’art. 167, c. 4, del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.
  
L'Ufficio Legislativo ha quindi concluso ritenendo il ricostruito orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, per cui la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici, suggerendo quindi a questo Segretariato Generale di aggiornare l'interpretazione fornita con la circolare n. 33/2009.
   L'Ufficio legislativo ha, inoltre, richiamato il D.P.R. 139/2010 ed il successivo D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, con cui il Legislatore ha escluso l'autorizzazione paesaggistica per determinati interventi (Allegato A), mentre per altri di lieve entità ha previsto un procedimento autorizzatorio semplificato.
   Tra questi il D.P.R. 31/2017 ha previsto al punto A.31 dell’allegato le “opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime”.
Dette opere, osserva l'Ufficio legislativo, sono quindi escluse dall'ambito applicativo dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, in quanto opere inidonee ad incidere negativamente sui valori del paesaggio, a prescindere da qualsiasi qualificazione o destinazione d'uso del bene realizzato.
   Ciò premesso, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e al fine di garantire un’applicazione uniforme della norma in questione,
si invitano i competenti Uffici di questo Ministero a volersi attenere all’interpretazione fornita dall’Ufficio Legislativo con parere 19.07.2023 n. 19133 di prot., che, per pronto riferimento, si allega alla presente.

ANNO 2022
luglio 2022

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela paesaggistica. DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d) (Mi.c., Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, circolare 28.07.2022 n. 39).
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La definizione di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R., n. 380 del 2001, è stata sottoposta recentemente a modifiche normative, dapprima dall’art. 28, comma 5-bis, lett. a), del decreto legge 01.03.2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.04.2022, n. 34 e, da ultimo, dall’art. 14, comma 1-ter, lett. a), del decreto legge 17.05.2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15.07.2022, n. 91.
Rispetto alle Circolari n. 38, 44 e 47 del 2021 si rende quindi necessario il seguente aggiornamento. (...continua)
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marzo 2022

EDILIZIA PRIVATACentro Italia, niente autorizzazione paesaggistica nei cantieri privati della ricostruzione. Lo dispone una nota del ministero della Cultura inviata alle cinque Sovrintendenze interessate.
Non sarà più necessaria l'autorizzazione paesaggistica preventiva della Sovrintendenza per la ricostruzione degli edifici danneggiati dai terremoti che hanno colpito in Centro Italia nel 2016-2017, anche che nel caso di integrale demolizione e ricostruzione, a patto ovviamente che siano però rispettata la conformità alle regole ad hoc sulla ricostruzione post sisma, le quali indicano un margine di tolleranza a volumetrie, superfici e prospetti.

A dare notizia di questa rilevante novità è la stessa struttura commissariale.
Il cambio di rotta da parte del ministero della Cultura, guidato da Dario Franceschini, è stata messo nero su bianco nella  nota 07.03.2022 n. 8510 di prot. inviata al commissario di governo e alle cinque Sovrintendenze interessate (Regione Umbria, Roma metropolitana e Rieti, Ancona e Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno e Fermo e Macerata, Aquila e Teramo).
La non necessità dell'ok della Soprintendenza era stata argomentata lo scorso 21 febbraio da un parere (nota 22.02.2022) dell'Ufficio giuridico della stessa presidenza del Consiglio - struttura commissariale, firmata da Pierluigi Mantini e dal Consigliere Paolo Carpentieri.
«Nella nota -sottolinea la struttura per la ricostruzione affidata al commissario Giovanni Legnini- si conferma la bontà delle norme di semplificazione introdotte con le Ordinanze commissariali, poi suggellate nella normativa speciale sul sisma, e si accolgono in pieno le posizioni dell'Ufficio Giuridico del Commissario, esposte in un parere emesso pochi giorni fa
».
La circolare del ministero della Cultura del 7 marzo inviata alle Sovrintendenze
Più precisamente, nel testo inviato alle Sovrintendenze, il ministero della Cultura «conferma che "non necessitano di autorizzazione paesaggistica gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi agli edifici preesistenti, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari». L'autorizzazione, aggiunge poi il Mic, non serve neanche "per le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione" previsti dalla legge sul sisma».
Il parere dell'Ufficio Giuridico del Commissario alla ricostruzione sul regime autorizzativo della ricostruzione privata. Non solo.
La struttura commissariale segnala che arrivano anche dei chiarimenti volti a evitare che «alcuni interventi di ristrutturazione post sisma, sebbene conformi, possano essere qualificati dai Comuni competenti come "nuove costruzioni" precludendo così l'accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus al 110%».
«La normativa generale, ed in particolare la Circolare 44 del 2021 dello stesso Mic -ricorda il commissario di governo- prevede infatti che le Sovrintendenze indichino ai Comuni la necessità di qualificare come tali tutti gli interventi che comportino anche una sola modifica alla volumetria, alle superfici e ai prospetti, che invece sono contemplate dalla legge speciale per favorire ed accelerare la ricostruzione degli edifici nei centri colpiti dal terremoto» (articolo ItaliaOggi del 09.03.2022).

EDILIZIA PRIVATAMic su sisma. Sistemazione degli edifici semplificata.
La ristrutturazione degli edifici resi inagibili dal sisma del 2016 in Centro Italia non necessita dell'autorizzazione paesaggistica preventiva della Sovrintendenza quando l'intervento, anche se prevede la totale demolizione e ricostruzione, è conforme all'edificio preesistente ai sensi della normativa speciale sul sisma, che tollera leggere modifiche alla volumetria, alle superfici e ai prospetti.

Con la  nota 07.03.2022 n. 8510 di prot. trasmessa alle Sovrintendenze e al Commissario Sisma 2016, il Ministero della Cultura ha fornito un chiarimento sulle procedure per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto.
Nella nota, i cui contenuti sono stati diffusi ieri dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, si esclude che alcuni interventi di ristrutturazione post sisma, sebbene conformi, possano essere qualificati dai comuni come "nuove costruzioni" precludendo così l'accesso al Superbonus del 110%.
La normativa generale, ed in particolare la circolare 44 del 2021 dello stesso Mic, prevede infatti che le Sovrintendenze indichino ai Comuni la necessità di qualificare come tali tutti gli interventi che comportino anche una sola modifica alla volumetria, alle superfici e ai prospetti, che invece sono contemplate dalla legge speciale per favorire ed accelerare la ricostruzione degli edifici nei centri colpiti dal terremoto.
Il Mic conferma che non necessitano di autorizzazione paesaggistica gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi agli edifici preesistenti, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari (articolo ItaliaOggi del 09.03.2022).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a tutela paesaggistica - Chiarimenti sull'autorizzazione paesaggistica (Mi.c., Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, nota 07.03.2022 n. 8510 di prot.).
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La Direzione generale scrivente ha emanato la
circolare 04.10.2021 n. 38 (e relativo allegato di cui al parere 21.09.2021 n. 26340 di prot. dell'Ufficio Legislativo), circolare 15.10.2021 n. 44 e circolare 10.11.2021 n. 47 in merito alla definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, così come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 76/2020.
In particolare nella Circolare n. 38, in considerazione del parere dell'Ufficio legislativo prot. 26340 del 21.09.2021, si specificava che anche nel caso di immobili ricadenti in aree di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice: "gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;".
(...continua).
Per quanto sopra,
in merito agli edifici privati danneggiati dal sisma 2016 e localizzati nei comuni del cratere, oltre a quanto già previsto dal Codice all'art. 149, alla luce della sopra richiamata norma speciale ed in conformità al DPR 31/2017 (All. A punto 29), non necessitano dell'autorizzazione paesaggistica:
   a)
gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi all'edificio preesistente, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni "necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio ai sensi dell'art. 14, commi 6 e 7, del d.lgs. 04.07.2014 n. 102 e per l'adeguamento agli standard igienico-sanitari"; ciò evidentemente nel rispetto delle prerogative dell'autorità preposta al vincolo circa la conforme e regolare attuazione degli interventi;
   b)
le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 12 del 189/2016.
(...continua).

febbraio 2022

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Parere in merito alla circolare della Direzione Generale, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 15/10/2021, n. 44, avente a oggetto “Definizione di ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a tutela paesaggistica”, anche con riferimento alla Circolare n. 38/2021 (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016, L’Ufficio del Consigliere Giuridico - nota 22.02.2022).
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Viene richiesta dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma 2016 l’espressione di un parere dell’Ufficio giuridico, in merito alla Circolare in oggetto, per la notevole rilevanza che la disciplina della ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a tutela paesaggistica assume nelle attività di ricostruzione post-sisma.
A riguardo occorre evidenziare in primo luogo che, ai fini del parere richiesto, non risulta rilevante la disamina delle motivazioni fornite nella circolare con riferimento alla definizione della nozione di ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a tutela paesaggistica.
Le circolari della competente Direzione generale del Ministero della cultura hanno invero carattere generale e non riguardano gli interventi di ricostruzione nel cratere, poiché hanno ad oggetto esclusivamente il tema dell'interpretazione del nuovo testo dell'art. 3, lettera d), del testo unico dell'edilizia, di cui al dPR n. 380 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 76 del 2020. Le riferite circolari non si occupano, dunque, del regime speciale derogatorio, che qui di seguito per pronto riscontro si richiama, vigente per la ricostruzione nel cratere, e dunque non costituiscono ostacolo alla regolare applicazione del ripetuto regime speciale, come qui a seguire ricostruito.
È appena il caso di evidenziare come per regola generale la legge generale non deroga la legge speciale precedente (“lex posterior generalis non derogat priori speciali”), e ciò a prescindere dal fatto che, comunque, come si vedrà, è lo stesso decreto-legge n. 76 del 2020 che ha da un lato modificato la legge generale (l’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) e, dall’altro, ha integrato, in chiave di ulteriore e maggiore semplificazione, la legge speciale della ricostruzione post-sisma del 2016.
Per quanto di competenza, si ritiene pertanto necessario e doveroso circoscrivere l’ambito interpretativo agli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati dal sisma 2016, sulla base della disciplina speciale vigente, che è utile ricostruire nelle fonti.
(...continua).

Sulla base della ricostruzione del quadro normativo vigente nella legislazione speciale applicabile nei Comuni del sisma 2016, ricadenti su immobili soggetti a tutela paesaggistica, si deve pertanto ritenere che:
  
alla luce del descritto regime speciale, gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi all’edificio preesistente, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni “necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l’efficientamento energetico dell’edificio ai sensi dell’art. 14, commi 6 e 7, del d.lgs. 04.07.2014, n. 102 e per l’adeguamento agli standard igienico sanitari”, non richiedono il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non determinando un’alterazione dello stato preesistente, nel rispetto delle prerogative dell’autorità preposta al vincolo circa la conforme e regolare attuazione degli interventi;
  
le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma 2016 non sono soggette a “speciali autorizzazioni”, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, del decreto-legge 189/2016;
  
quanto sopra a mo’ di eccezione, in forma di lex specialis, rispetto al regime generale per cui per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ove ricadano su immobili soggetti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, parte II e art. 136, comma 1, lett. a) e lett. b), è sempre richiesto il preventivo rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza competente in sede di Conferenza regionale ovvero in sede di presentazione della SCIA, e per cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione su immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte III del Codice, che prevedano incrementi volumetrici o di superfici, sono sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire, previa acquisizione del relativo nulla osta paesaggistico da parte dell’autorità competente;
  
per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, che abbiano ad oggetto edifici la cui realizzazione sia anteriore al 1945 ubicati nei centri e nuclei storici vincolati con provvedimento di tutela paesaggistico “specifico” -ex lettera c) dell'art. 136, del d.lgs. n. 42 del 20094- e che siano parte integrante del valore paesaggistico tutelato, ossia del "complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale", il progettista dovrà valutare con particolare attenzione e cautela l’effettiva conformità e fedeltà dell’intervento ricostruttivo, richiedendo se del caso la preventiva autorizzazione paesaggistica.
In conclusione,
agli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili danneggiati dal sisma 2016 soggetti a tutela paesaggistica si applicano le richiamate disposizioni previste dalla legislazione speciale e dalle ordinanze commissariali, ferma restando la validità, sul piano generale, delle interpretazioni contenute nelle circolari in epigrafe per gli interventi al di fuori del cratere 2016. 

ANNO 2021
dicembre 2021

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Prime indicazioni applicative a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 40-bis l.r. 12/2005 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della l.r. 24.06.2021 n. 11 e dell’art. 40-bis, comma 11-quinquies, l.r. 12/2005 introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), l.r. 11/2021 (ANCI Lombardia, circolare 13.12.2021 n. 811).

novembre 2021

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela paesaggistica. DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d) - Criteri interpretativi. Precisazioni alla circolare 15.10.2021 n. 44 (Mi.c, Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, circolare 10.11.2021 n. 47).
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In riferimento a quanto comunicato con circolare 15.10.2021 n. 44 avente ad oggetto "Definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela paesaggistica. DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d) - Criteri interpretativi. Integrazione alla circolare 04.10.2021 n. 38" ad ulteriore chiarimento si precisa che (...continua).

ottobre 2021

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela paesaggistica. DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d) - Criteri interpretativi. Integrazione alla circolare 04.10.2021 n. 38 (Mi.c., Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, circolare 15.10.2021 n. 44).
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In riferimento alla circolare 04.10.2021 n. 38 avente ad oggetto "Definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela paesaggistica. DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d) - Criteri interpretativi" e, in particolare, a quanto di seguito evidenziato a pag. 2:
(...continua)

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela paesaggistica. DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d) - Criteri interpretativi (Mi.c., Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, circolare 04.10.2021 n. 38).
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In merito alla definizione di interventi di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui l'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, così come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 76/2020, sono pervenute, da più parti, richieste di chiarimenti e contributi interpretativi.
(...continua)
Da ultimo l'Ufficio Legislativo medesimo ha formulato l'alleato parere 21.09.2021 n. 26340 di prot. indirizzato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e parte integrante della presente Circolare, che conferma nella sostanza le valutazioni già espresse da questo Ufficio.
(...continua)

marzo 2021
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Disposizioni integrative alla Circolare n. 42 del 21.07.2017, applicativa del DPR n. 31 del 2017. Linee di indirizzo "interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica" di cui alla voce A2 dell'allegato A, da effettuarsi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte III in applicazione della Legge n. 77 del 17.07.2020, art. 119 (MiC, circolare 04.03.2021 n. 4).

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La suddetta circolare è l'epilogo (intermedio) di pregressa corrispondenza finalizzata ad avere chiarimenti in materia. Segnatamente, nell'ordine:
   1 -
Oggetto: Legge n. 77 del 17.07.2020, art. 119 (superbonus 110%). Indicazioni attuative (MiBACT, circolare 23.10.2020 n. 45).

   2 - Oggetto: Linee di indirizzo per gli interventi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali Parte II e III, e sull’edificato con valore storico e documentale ai fini dell’applicazione della Legge 27.12.2019, n. 160 (c.d. bonus facciate 90%) e Legge n. 77 del 17.07.2020, art. 119 (c.d. superbonus 110%) (MiBACT, Soprintendenza Città Metropolitana di Genova e di La Spazia congiuntamente alla Soprintendenza di Imperia e Savona, nota 17.02.2021 n. 2310 di prot.).

   3 - Oggetto: Riscontro alla nota 17.02.2021 n. 2310 di prot. della
Soprintendenza Città Metropolitana di Genova e di La Spazia congiuntamente alla Soprintendenza di Imperia e Savona (Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Liguria, nota 12.03.2021 n. 1248 di prot.).

   4 - Oggetto: Linee di indirizzo per gli interventi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali Parte II e III, e sull’edificato con valore storico e documentale ai fini dell’applicazione della Legge 27.12.2019, n. 160 (c.d. bonus facciate 90%) e Legge n. 77 del 17.07.2020, art. 119 (c.d. superbonus 110%) - Precisazioni in merito alla nota 2310 del 17.02.2021 (MiC, Soprintendenza Città Metropolitana di Genova e di La Spazia congiuntamente alla Soprintendenza di Imperia e Savona, nota 15.03.2021).

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Da ultimo, in argomento, si è aggiunta anche la Soprintendenza di Brescia con una propria nota:
  
Oggetto: Applicazione della Legge n. 160 del 27.12.2019 (c.d. bonus facciate 90%) e Legge n. 77 del 17.07.2020, art. 119 (c.d. superbonus 110%) negli ambiti tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e patrimonio edilizio diffuso di valore storico architettonico, storico artistico e storico-testimoniale. Linee di indirizzo (MiC, Soprintendenza per le province di Bergamo e Brescia, nota 07.05.2021 n. 8143 di prot.),

nella cui nota si menzionano due altri documenti e cioè:

      ► Oggetto: Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14.01.2008) (MiBAC, circolare 02.12.2010 n. 26) ... per maggiori informazioni consulta anche la pagina web dedicata del MiBACT;
   
  ►
G.U. 26.02.2011 n. 47, suppl. ord. n. 54, "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14.01.2008" (Direttiva P.C.M. 09.02.2011).
      ► Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale - Architettura, centri e nuclei storici ed urbani (MiBACT, 2015).

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In origine (intermedia) si frappone anche un'ulteriore nota del MiBACT in risposta ad un quesito della Regione Lazio:
  
Oggetto: Inquadramento in senso al dpr 31/2017 degli interventi di efficientamento energetico comportanti la realizzazione di un rivestimento "a cappotto" sul fronte esterno degli edifici a fini di coibentazione termica (MiBACT, nota 24.12.2020 n. 37730 di prot.).
ANNO 2020
dicembre 2020

EDILIZIA PRIVATAOggetto: D.Lgs. 42/2004, art. 49, comma 3. Utilizzo ai fini pubblicitari per le coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione - Indicazioni operative (MiBACT, circolare 07.12.2020 n. 49).

agosto 2020

SICUREZZA LAVORO - VARIOggetto: Emergenza Covid-19: aggiornamento sugli ultimi provvedimenti. Ordinanza regionale 590/2020; DPCM 07/08/2020. Proroga al 15.10.2020 dello stato di emergenza legato al rischio sanitario (ANCE di Bergamo, circolare 28.08.2020 n. 333).

AMBIENTE-ECOLOGIAOggetto: Rifiuti e Covid 19: termine di validità delle ordinanze regionali in materia di gestione dei rifiuti (ANCE di Bergamo, circolare 25.08.2020 n. 331).

luglio 2020

COMPETENZE PROGETTUALIOGGETTO: Circolare CNI 581/2020 “Competenze professionali ingegneri e architetti - sentenza TAR Lazio, 25.05.2020 n. 170 - affidamento dei lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di una rotatoria ed illuminazione di incrocio stradale - progettazione delle opere di urbanizzazione primaria” - Ordinanza del Consiglio di Stato 4133/2020 che sospende l’efficacia della sentenza del Tar Latina (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, circolare 27.07.2020 n. 92).

giugno 2020

COMPETENZE PROGETTUALIOggetto: Competenze professionali Ingegneri ed Architetti - sentenza TAR Lazio, 25.05.2020 n. 170 - affidamento dei lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di una rotatoria ed illuminazione di incrocio stradale - progettazione delle opere di urbanizzazione primaria - competenza esclusiva degli Ingegneri - incompetenza degli Architetti - considerazioni (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circolare 23.06.2020 n. 581).

febbraio 2020

EDILIZIA PRIVATAOGGETTO: richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del c.d. "bonus facciate" (MIBACT, Ufficio di Gabinetto, nota 19.02.2020 n. 4961 di prot.).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) (Agenzia delle Entrate, circolare 14.02.2020 n. 2/E).

ANNO 2019
dicembre 2019

APPALTI: Oggetto: Ritenute nei contratti di appalto e subappalto – art. 4 D.L. 124/2019 - Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (ANCE di Bergamo, circolare 30.12.2019 n. 298).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Codice di prevenzione incendi: circolare esplicativa (ANCE di Bergamo, circolare 20.12.2019 n. 291).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Oggetto : Rigenerazione urbana e territoriale - Approvazione ed entrata in vigore della l.r. 18 del 26.11.2019 (Regione Lombardia, nota 10.12.2019 n. 48351 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIAOggetto: Nuova norma sulla cessazione della qualifica di rifiuto (ANCE di Bergamo, circolare 06.12.2019 n. 274).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Lavoro: è illecito mantenere attivo l’account di posta dell’ex dipendente. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro la società aveva avuto anche accesso alle e-mail.
Commette un illecito la società che mantiene attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella di posta elettronica. La protezione della vita privata si estende anche all’ambito lavorativo.
Questi i principi ribaditi dal Garante per la privacy (provvedimento 04.12.2019 n. 216) nel definire il reclamo di un dipendente che lamentava la violazione della disciplina sulla protezione dei dati da parte della società presso la quale aveva lavorato.
L’ex dipendente contestava, in particolare, alla società la mancata disattivazione della e-mail aziendale e l’accesso ai messaggi ricevuti sul suo account. L’interessato era venuto a conoscenza di questi fatti per caso, nel corso di un giudizio davanti al giudice del lavoro promosso nei suoi confronti dalla sua ex azienda, avendo quest’ultima depositato agli atti una e-mail giunta sulla sua casella di posta un anno dopo la cessazione dal servizio.
Dagli accertamenti svolti dall’Autorità è emerso che l’account di posta era rimasto attivo per oltre un anno e mezzo dopo la conclusone del rapporto di lavoro prima della sua eliminazione, avvenuta solo dopo la diffida presentata dal lavoratore. In questo periodo la società aveva avuto accesso alle comunicazioni che vi erano pervenute, alcune anche estranee all’attività lavorativa del dipendente.
Il Garante ha ritenuto illecite le modalità adottate dalla società perché non conformi ai principi sulla protezione dei dati, che impongono al datore di lavoro la tutela della riservatezza anche dell’ex lavoratore. Subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un’azienda deve infatti rimuovere gli account di posta elettronica riconducibili a un dipendente, adottare sistemi automatici con indirizzi alternativi a chi contatta la casella di posta e introdurre accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo.
L’adozione di tali misure tecnologiche -ha spiegato il Garante- consente di contemperare l’interesse del datore di lavoro di accedere alle informazioni necessarie alla gestione della propria attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori oltre che di terzi. Lo scambio di e-mail con altri dipendenti o con persone esterne all’azienda consente infatti di conoscere informazioni personali relative al lavoratore, anche solamente dalla visualizzazione dei dati esterni delle comunicazioni (data, ora oggetto, nominativi di mittenti e destinatari).
Oltre a dichiarare l’illecito trattamento, il Garante ha quindi ammonito la società a conformare i trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni e ai principi sulla protezione dei dati ed ha disposto l’iscrizione del provvedimento nel registro interno delle violazioni istituito presso l’Autorità. Tale iscrizione costituisce un precedente per la valutazione di eventuali future violazioni (commento tratto da e link a www.gpdp.it).
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MASSIMA
   RILEVATO che, in base alle risultanze dell’attività istruttoria, è emerso che la società, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il reclamante avvenuta il 10.09.2016, ha mantenuto attivo l’account di posta elettronica individualizzato assegnato al dipendente, al dichiarato fine di non perdere contatti utili con i clienti che avessero voluto mantenere rapporti commerciali con la società; alcune informazioni in tal modo raccolte sono state utilizzate nell’ambito di un procedimento avviato successivamente all’inizio della raccolta dei dati (con ricorso del 29.06.2017, notificato all’ex dipendente l’11.07.2017) in sede giurisdizionale nei confronti del reclamante −in particolare mediante deposito in giudizio di una e-mail pervenuta sull’account il 12.09.2017− per l’ulteriore e sopravvenuta finalità di difesa di propri diritti;
   RILEVATO pertanto che l’account aziendale è rimasto attivo per un periodo di tempo significativo (pari a circa un anno e sette mesi, durante il quale la società ha acceduto alle comunicazioni ivi pervenute), fino alla cancellazione effettuata dalla società (il 03.05.2018) a seguito della diffida presentata dal reclamante;
   RILEVATO altresì che, in relazione a tale modalità di trattamento dei dati relativi all’ex dipendente, si prende atto che la società ha dichiarato di aver previamente comunicato “verbalmente” al reclamante il trattamento connesso al suo indirizzo di posta elettronica, e che ciò non costituisce elemento idoneo a documentare l’avvenuto adempimento da parte della società dell’obbligo informativo che l’ordinamento pone in capo al titolare del trattamento;
   RITENUTO che il titolare è tenuto ad informare preventivamente i dipendenti circa le caratteristiche essenziali dei trattamenti che intende effettuare, anche con riferimento all’utilizzo di strumenti messi a disposizione nell’ambito del rapporto di lavoro, ciò anche in applicazione del principio di correttezza (v. artt. 11, comma 1, lett. a) e 13 del Codice, testo vigente all’epoca dei fatti oggetto di reclamo, criteri peraltro confluiti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento);
   RITENUTO che,
conformemente al costante orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, la protezione della vita privata si estende anche all’ambito lavorativo (v. Niemietz c. Allemagne, 16.12.1992 (ric. n. 13710/88), spec. par. 29; Copland v. UK, 03.04.2007 (ric. n. 62617/00), spec. par. 41; Bărbulescu v. Romania [GC], 05.09.2017 (ric. n. 61496/08), spec. par. 70-73; Antović and Mirković v. Montenegro, 28.11.2017 (ric. n. 70838/13), spec. par. 41-42);
   RILEVATO che
lo scambio di corrispondenza elettronica (estranea o meno all’attività lavorativa) su un account di tipo individualizzato con soggetti interni o esterni alla compagine aziendale configura un’operazione che consente di conoscere alcune informazioni personali relative all’interessato, anche relativamente ai dati c.d. esterni delle comunicazioni (data, ora, oggetto, nominativi di mittenti e destinatari) (v. Provv. 27.11.2014, n. 551, doc. web n. 3718714);
   VISTO, a tale ultimo proposito, che l’elenco delle comunicazioni ricevute sull’account aziendale riferito al reclamante dopo la cessazione del rapporto di lavoro contiene anche messaggi che, in base a quanto si evince dall’indicazione del mittente e dell’oggetto, non sono riferibili all’attività professionale dell’ex dipendente (ad es. inviti ricevuti sul social LinkedIn, inviti ad iniziative culturali, pubblicità di un istituto bancario alla clientela: v. reclamo 31.10.2018, All. 10);
   RILEVATO altresì che nel provvedimento contenente le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet" (adottato dall´Autorità il 01.03.2007 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10.03.2007), il Garante ha ritenuto che "
il contenuto dei messaggi di posta elettronica –come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati- riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali" (punto 5.2 lett. b) e che ciò, trasposto in ambito lavorativo, comporta la possibilità che il lavoratore o soggetti terzi coinvolti (i cui diritti devono essere parimenti tutelati), possano vantare una legittima aspettativa di riservatezza su talune forme di comunicazione; rilevato che tali esigenze di tutela devono essere tenute in considerazione anche nell´ipotesi in cui venga a cessare il rapporto di lavoro tra le parti;
   RITENUTO, in particolare, che
il datore di lavoro, in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali, dopo la cessazione del rapporto di lavoro debba rimuovere gli account di posta elettronica aziendali riconducibili a persone identificate o identificabili (in un tempo ragionevole commisurato ai tempi tecnici di predisposizione delle misure), previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento, provvedendo altresì ad adottare misure idonee ad impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo durante il periodo in cui tale sistema automatico è in funzione; l’adozione di tali misure tecnologiche ed organizzative consente di contemperare l’interesse del titolare ad accedere alle informazioni necessarie all’efficiente gestione della propria attività e a garantirne la continuità con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori nonché dei terzi (v., da ultimo, provv.to 01.02.2018, n. 53, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 8159221. Si veda anche il provv. 05.03.2015, n. 136, doc. web n. 3985524 e il citato provv. 27.11.2014, n. 551; nello stesso senso v. Raccomandazione CM/Rec(2015)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale, spec. par. 14.5);
   RITENUTO che
non risulta conforme ai suesposti principi la prassi già adottata dalla società, consistente nel reindirizzare automaticamente -per un periodo di tempo anche assai ampio- i messaggi pervenuti sull’account dell’ex dipendente su un diverso account aziendale, tenuto conto peraltro che il ricorso della società nei confronti del reclamante davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (in relazione a ritenute condotte illecite effettuate in violazione del patto di non concorrenza) è stato presentato in data successiva al reindirizzo dell’account; tale trattamento è pertanto avvenuto in violazione dei principi di liceità, necessità e proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. d) del Codice, testo vigente all’epoca dei fatti oggetto di reclamo, criterio peraltro confluito nell’art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento);
   PRESO ATTO, con riguardo alla richiesta del reclamante di “imporre il divieto del trattamento illegittimo” consistente nella persistente attività dell’account a lui riferito, che la società ha affermato –con dichiarazione della quale può essere chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice, “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”– di aver disposto la disattivazione dell’account a far data dal 03.05.2018 (dunque prima della proposizione del reclamo al Garante, sebbene in sede di riscontro all’interpello presentato il 24.04.2018, la società abbia dichiarato al reclamante che avrebbe provveduto alla disattivazione solo dopo che quest’ultimo avesse comunicato ai clienti della società gli estremi del nuovo account per contattare la società; v. nota 15.5.2018, All. 10, reclamo 05.02.2019 cit.);
   RITENUTO pertanto che, relativamente a tale istanza, non vi siano i presupposti per l’adozione di misure correttive da parte dell’Autorità;
   VISTO che, in base a quanto dichiarato all’Autorità, la società allo stato ha adottato un regolamento interno in base al quale subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro l’account aziendale è disattivato con contestuale adozione di un messaggio automatico volto ad informarne i terzi e a indicare un account alternativo per contattare la società;
   PRESO ATTO, con riguardo all’istanza di accesso alle comunicazioni pervenute sull’account di posta elettronica aziendale riferito al reclamante −formulata con il menzionato interpello del 24.04.2018−, che la società ha inviato al reclamante un sufficiente riscontro in allegato alla nota del 15.05.2018;
   RITENUTO pertanto che, anche relativamente a tale istanza, considerata pure l’assenza di controdeduzioni del reclamante sul punto, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;
   RITENUTO che
il reclamo sia fondato in relazione alla prospettata illiceità del trattamento, allo stato non più in essere, consistente nella prolungata attività dell’account di posta aziendale riferito al reclamante dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed all’accesso ai messaggi ivi pervenuti, peraltro in assenza di una policy aziendale resa nota ai dipendenti al riguardo;
   RITENUTO che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;
...
TUTTO CIÒ PREMESSO
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) e 58, par. 2, lett. b) del Regolamento,
dichiara illecito il trattamento descritto nei termini di cui in motivazione, consistente nella persistente attività dell’account aziendale individualizzato per un ampio periodo di tempo dopo l’interruzione del rapporto di lavoro, con contestuale accesso ai messaggi ivi pervenuti, ed ammonisce Im.It. S.r.l. sulla necessità di conformare i trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni ed ai principi in materia di protezione dei dati personali indicati in motivazione.

novembre 2019

APPALTIOggetto: Responsabilità solidale del committente per inadempimenti contributivi – Nota INL n. 9943/2019 (ANCE di Bergamo, circolare 29.11.2019 n. 272).

APPALTIOggetto: art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 – responsabilità solidale del committente per debiti contributivi (Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 19.11.2019 n. 9943 di prot.).

APPALTI: OGGETTO: Rilascio della documentazione antimafia. -Direttiva a carattere ricognitivo- (Prefettura di Avellino, nota 15.11.2019 n. 75319 di prot.).

EDILIZIA PRIVATAOGGETTO: Applicazione del Codice di Prevenzione Incendi alle istruttorie di prevenzione incendi. Indirizzi applicativi (Ministero dell'Interno, Dipartimento VV.F., Comando di Bergamo, nota 12.11.2019 n. 25177 di prot.).
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Al riguardo si leggano gli allegati:
  
● fac-simile "comunicazione avvio del procedimento"
   ● fac-simile "Ricevuta di avvenuto deposito Attestazione Periodica di Conformità Antincendio"
   ● fac-simile "Ricevuta SCIA"

ottobre 2019

PATRIMONIO: Oggetto: DPR 151/2011 Attività n. 80 - Gallerie stradali più lunghe di 500 metri - Adempimenti procedurali e tecnici - Indirizzi applicativi (Ministero dell'Interno, Dipartimento VV.F., nota 31.10.2019 n. 16510 di prot.).

luglio 2019

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27.07.2000, n. 212 – Articolo 16-bis del TUIR – agevolazioni per recupero del patrimonio edilizio e per “bonus mobili” in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente (Agenzia delle Entrate, risposta 18.07.2019 n. 265).
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QUESITO
Il signor X, per il tramite del suo geometra, signor Y, chiede se possa beneficiare della detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella prevista dal cosiddetto bonus mobili, in relazione ad un edificio residenziale di sua proprietà, sito nel Comune di …..
Per il predetto immobile, non soggetto a vincolo di tutela ai sensi del d.lgs. 42 del 2004, il contribuente evidenzia di aver presentato la Segnalazione Certificata Inizio Lavori Asseverata (di seguito SCIA) presso il Comune di ….in data 13/04/2018, al fine di effettuare lavori di ristrutturazione edilizia, consistenti nella demolizione e ricostruzione dell’immobile, con diminuzione della volumetria preesistente, all’interno della sagoma e dell’area di sedime esistente.
In particolare, l’istante dichiara che la SCIA presentata è conforme alla normativa e alla disciplina edilizia ed urbanistica sia statale, con particolare riferimento agli artt. 3, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia), che regionale, con riguardo in particolare all’art. 13 e all’Allegato (art. 9, comma 1) della legge regionale dell’Emilia Romagna 30.07.2013, n. 15).
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L’articolo 16-bis del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (di seguito TUIR) prevede una detrazione ai fini IRPEF delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio “di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze”.
Ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto legge 04.06.2013, n. 63 (convertito con modificazioni dalla legge 03.08.2013, n. 90) ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute dal 06.06.2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (cosiddetto “bonus mobili”).
Per accedere alle predette agevolazioni fiscali, è necessario che i contribuenti effettuino sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380 (cosiddetto “Testo unico dell’edilizia”).
In particolare, ai sensi della lettera d) della predetta disposizione, sono definiti di “ristrutturazione edilizia” gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Nell’ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
In base alla successiva lettera e) del medesimo comma 1, invece, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti del medesimo comma sono definiti “interventi di nuova costruzione”.
Con riferimento alla fattispecie in esame, il contribuente dichiara di aver ristrutturato un edificio ad uso residenziale mediante un intervento di demolizione e successiva ricostruzione che ha prodotto un edificio con diminuzione della volumetria preesistente, all’interno della sagoma e dell’area di sedime esistente. Occorre pertanto chiarire se tale tipo di intervento possa rientrare o meno tra quelli agevolabili ai sensi della normativa indicata in premessa.
Al riguardo, si evidenzia che
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito, C.S.L.P.), nell’adunanza collegiale straordinaria del 16.07.2015, ha chiarito alcune questioni interpretative relative all’articolo 3, lettera d), del Testo Unico dell’edilizia, come modificato dall’articolo 30, comma 1, lettera d), del decreto-legge 21.06.2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 09.08.2013, n. 98), sorte ai fini dell’applicazione delle agevolazioni in materia di interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica di edifici esistenti.
In particolare, in tale parere il C.S.L.P. ha espresso l’avviso secondo cui “
le modifiche apportate alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lett. d), dell’articolo 3 del d.P.R. 380/2001 (…) consentono (…) di ritenere che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in questa fattispecie”.
Ad avviso del C.S.L.P., dalle richiamate modifiche, consegue che,
per gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti ai vincoli ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 “la volumetria dell’edificio preesistente costituisce attualmente l’unico parametro edilizio ed urbanistico che non può essere travalicato affinché l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri nella fattispecie della ristrutturazione edilizia (…). In quest’ottica (…) la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente”.
Di conseguenza, secondo il C.S.L.P. “
interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l’intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia, come definita a termini di legge, risultando pienamente in linea con le (…) finalità
”.
Sulla base dei chiarimenti resi dal predetto autorevole Organo Collegiale,
si ritiene, dunque che nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali in argomento, sempre che siano pienamente rispettati tutti i requisiti imposti dalle relative normative in materia.

giugno 2019

EDILIZIA PRIVATASconto fiscale top. Ampliato l’accesso all’ecobonus. Risposte delle Entrate in tema di ristrutturazioni.
Il bonus di riqualificazione energetico comprende l'immobile ricostruito, anche se più piccolo del precedente. Lo stesso vale per il rifacimento del tetto condominiale a spese di uno solo dei condomini (proprietari).
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta 27.06.2019 n. 210 e n. 213, pubblicate ieri, sull'applicabilità della detrazione fiscale per il risparmio energetico derivante dalla ristrutturazione di un edificio.
Il contribuente, nel caso di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che ha prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all'immobile preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, sempre che siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia.
Tuttavia, ciò non vale nel caso in cui l'intervento in questione sia riferito ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal dlgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e paesaggio) dove, per definirsi ristrutturazione edilizia ed accedere all'agevolazione fiscale, l'intervento deve rispettare il requisito della “medesima sagoma dell'edificio preesistente”.
Per gli interventi di rifacimento del tetto condominiale, il contribuente, che da solo ha sostenuto le spese, ha diritto alla detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di 60mila euro (articolo 1, comma 345, legge 296/2006). Il condomino, per i lavori delle aree comuni, infatti, può sfruttare interamente il limite di detrazione previsto per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari del medesimo condominio.
Inoltre, in presenza di una convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i condomini, che attribuisce al condomino la possibilità di sostenere le spese di rifacimento del tetto, permette allo stesso di poter cedere la detrazione sulla spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori.
Compenso Ctu. Obbligo di fattura elettronica, ai fini Iva, anche ai compensi derivanti dall'attività di consulente tecnico d'ufficio (Ctu). Il reddito derivante dall'attività di Ctu resa nell'ambito di un giudizio civile, se è svolta con carattere di abitualità da parte del professionista, infatti, dovrà essere assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
È la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 211, pubblicata ieri.
Con riferimento alla ritenuta d'acconto Irpef, essa dovrà essere versata all'Erario, non dall'Amministrazione della giustizia, ma dalla parte soccombente, titolare passivo del rapporto di debito nei confronti del consulente ed esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico, ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, dovuta in caso di corresponsione di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro autonomo (articolo 25, comma 1, dpr n. 600 del 1973).
Qualora, invece, la parte soccombente non rivestisse la qualifica di sostituto d'imposta, la ritenuta d'acconto Irpef non dovrà essere operata e, dunque, non dovrà essere evidenziata in fattura dal consulente.
Avviso «Smart cities and Communities and Social Innovation». I «contributi in natura», erogati dal Miur nell'ambito dell'Avviso «Smart cities and Communities and Social Innovation», si configurano come misure finalizzate a sostenere l'attività di ricerca imponibili ai fini Irpef quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 214 di ieri.
Secondo l'Agenzia, la rilevanza fiscale di tali somme è, infatti, da ravvisarsi nelle finalità e nell'oggetto di attività di ricerca, che induce a ricondurre tali contributi, anche se erogati sotto forma di rimborso spese, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In relazione alla ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le ritenute alla fonte sui «contributi in natura» devono essere riscosse mediante versamento diretto e devono essere versate entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate
(articolo ItaliaOggi del 28.06.2019).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Fruizione delle agevolazioni per riqualificazione energetica degli edifici e per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile con volumetria inferiore rispetto a quello preesistente – Articoli 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 e 16-bis del TUIR. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27.07.2000, n. 212 (Agenzia delle Entrate, risposta 27.06.2019 n. 210).
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QUESITO
“ALFA” chiede un parere circa l’applicabilità della detrazione fiscale per il risparmio energetico derivante dalla ristrutturazione di un edificio ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296, del DM 19.02.2007 e della legge 27.12.2017, n. 205.
In particolare, il caso posto all’esame dall’istante riguarda un edificio residenziale unifamiliare esistente, sottoposto a ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione.
“ALFA” riferisce che l’edificio risultante a seguito dell’intervento edilizio ha una diversa sagoma rispetto al precedente, e un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore a quello massimo prescritto dall’allegato A del DM 11.03.2008.
Inoltre, l’istante riferisce che il volume del fabbricato nello stato legittimo ante operam ammontava a … mc, mentre il volume del fabbricato ricostruito ammonta a … mc, con una diminuzione, quindi, dell’1,5%.
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Con riferimento alla fattispecie in esame, il contribuente dichiara di aver ristrutturato un edificio ad uso residenziale mediante intervento di demolizione e successiva ricostruzione che ha prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria lievemente inferiore rispetto all’immobile preesistente.
Occorre pertanto chiarire se tale tipo di intervento possa rientrare o meno tra quelli agevolabili ai sensi della normativa indicata in premessa.
Al riguardo, si evidenzia che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito, C.S.L.P.), nell’adunanza collegiale straordinaria del 16.07.2015, ha chiarito alcune questioni interpretative relative all’articolo 3, lettera d), del Testo Unico dell’edilizia, come modificato dall’articolo 30, comma 1, lettera d), del decreto-legge 21.06.2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 09.08.2013, n. 98), sorte ai fini dell’applicazione delle agevolazioni in materia di interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica di edifici esistenti.
In particolare, in tale parere
il C.S.L.P. ha espresso l’avviso secondo cui “le modifiche apportate alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lett. d), dell’articolo 3 del d.P.R. 380/2001 (…) consentono (…) di ritenere che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in questa fattispecie”.
Ad avviso del C.S.L.P., dalle richiamate modifiche, consegue che,
per gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti ai vincoli ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 “la volumetria dell’edificio preesistente costituisce attualmente l’unico parametro edilizio ed urbanistico che non può essere travalicato affinché l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri nella fattispecie della ristrutturazione edilizia (…). In quest’ottica (…) la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente”.
Di conseguenza, secondo il C.S.L.P.
“interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l’intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia, come definita a termini di legge, risultando pienamente in linea con le (…) finalità”.
Tali conclusioni muovono da un’analisi dell’evoluzione della normativa edilizia, culminata con le modifiche apportate all’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia dall’articolo 17 del decreto-legge 12.09.2014, n. 133 (c.d. decreto Sblocca Italia), sempre nell’ottica di “semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese”.
Sulla base dei chiarimenti resi dal predetto autorevole Organo Collegiale, si ritiene, dunque che nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, sempre che siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia.
Si precisa, infine, che tale soluzione vale nel caso in cui l’intervento in questione sia riferito ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004; in tale ultimo caso, infatti, come già evidenziato, ai sensi dell’articolo 3 della lettera d) del Testo Unico dell’edilizia, l’agevolazione fiscale in argomento non potrebbe essere riconosciuta, in quanto l’intervento sull’edificio non potrebbe definirsi di “ristrutturazione edilizia” non essendo rispettato il requisito della “medesima sagoma dell’edificio preesistente” richiesto dalla norma.

maggio 2019

EDILIZIA PRIVATA - VARIOGGETTO: Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità (Agenzia delle Entrate, circolare 31.05.2019 n. 13/E).
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Di particolare interesse, si legga a pag. 234 a seguire:
  
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB) - Art. 16-bis del TUIR - Art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 – art. 1, commi 12-15, legge 27.12.2017, n. 205 - decreto interministeriale 18.02.1998
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Interventi che danno diritto alla detrazione
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Per l’individuazione delle abitazioni residenziali ammesse all’agevolazione, non deve essere utilizzato un principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle destinate ad altri usi ed è, quindi, ammessa al beneficio fiscale l’abitazione, realmente utilizzata come tale, ancorché unica all’interno di un edificio (ad esempio, l’unità immobiliare adibita ad alloggio del portiere per le cui spese di ristrutturazione i singoli condòmini possono calcolare la detrazione in ragione delle quote millesimali di proprietà) (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.1).
Sono compresi nell’ambito applicativo della disposizione tutti gli interventi, anche innovativi, realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite numerico) già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare principale (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.3).
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni.
Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.2). La detrazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai proprietari di soli box o cantine.
Gli interventi edilizi agevolabili, sotto il profilo tecnico e nei loro contenuti, sono classificati e dettagliatamente definiti dall’art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR n. 380 del 2001. In sostanza, al fine di definire ciò che beneficia dell’agevolazione fiscale, il legislatore rimanda alla legge quadro sull’edilizia.
Interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta per le spese di:
   − manutenzione ordinaria (lett. a) ;
   − manutenzione straordinaria (lett. b);
   − restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
   − ristrutturazione edilizia (lett. d).
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione compete per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria.
L’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4). Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria.
Pertanto, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore” (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
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Ristrutturazione edilizia - Art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di elementi ed impianti che possono portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Gli effetti di tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l’intervento stesso è considerato di “trasformazione urbanistica” e, come tale, soggetto al relativo titolo abilitativo (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
È possibile, ad esempio, fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo (Risoluzione 08.02.2005 n. 14).
L’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001, così come riformulato dall’art. 30, comma 1, lett. a), del DL n. 69 del 2013, ridefinisce la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia eliminando il riferimento al rispetto della “sagoma” per gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
Poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (risposta all’Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01866 del 14.01.2014).
Con gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.
Nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, di cui all’articolo 3, lettera d), del DPR n. 380 del 2001); conseguentemente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (
adunanza collegiale straordinaria del 16.07.2015), nel chiarire alcune questioni interpretative relative al citato art. 3, comma 1, lettera d), DPR n. 380 del 2001, ha precisato, invece, che “la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente”.
Di conseguenza, secondo il citato Consiglio Superiore, “
interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l’intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia”.
Pertanto,
nel caso in cui siano realizzati interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, le relative spese potranno beneficiare della detrazione
.
Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa (Risoluzione 04.01.2011 n. 4).
Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale la detrazione spetta anche per le spese relative all’ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.

EDILIZIA PRIVATAOGGETTO: Articolo 16-bis, comma 3, del TUIR di cui al d.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Detrazione per le spese riferibili alla parte esistente oggetto di ristrutturazione dell’edificio esistente e con ampliamento (Agenzia delle Entrate, risposta 21.05.2019 n. 150).
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La società istante ALFA, (d’ora in poi anche "la società"), è un’impresa immobiliare di costruzione per la rivendita. Recentemente ha acquistato un immobile oggetto di un intervento edilizio.
Tale intervento consiste nella ristrutturazione dell’immobile per mq XXX e nell’ampliamento per mq XXX di superficie utile; tale ampliamento di fatto, però, non risulta dal permesso di costruire che è stato rilasciato come un permesso per ristrutturazione edilizia.
Poiché la destinazione d’uso è cambiata da commerciale ad abitativa cambia anche il calcolo della superficie edificabile; la maggiore superficie realizzabile è dovuta al fatto che alcuni vani “tecnici”, che prima costituivano superficie complessiva, ora non vengono più computati, per cui è possibile edificare più metri di superficie utile. La parte ristrutturata corrisponde al 71% circa e la parte ampliata al 29% circa dell’intero edificio.
Tanto premesso, la società istante, che a breve dovrà incominciare a stipulare i primi contratti preliminari e/o proposte di acquisto, chiede di sapere se sulle unità immobiliari cedute i futuri acquirenti potranno godere della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR.
Se, invece, non fosse possibile fruire del bonus fiscale per intero, l’istante chiede se detto intervento possa essere considerato come mera ristrutturazione edilizia scorporando, in proporzione dal prezzo di vendita delle singole unità immobiliari, la quota parte relativa all’ampliamento.
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PARERE DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE
Per le ragioni di seguito esposte, si ritiene che gli acquirenti dell’immobile ceduto dall’istante potranno fruire della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR solo per le spese riferibili alla parte esistente, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente con ampliamento dello stesso.
La detrazione richiamata dall’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR opera, tra l’altro, nel caso di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380.
In particolare, la lettera d) dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 definisce “interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”.
Si rappresenta che
la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e che la condizione di rispetto della volumetria dell’edificio preesistente deve essere asserita da professionisti abilitati in sede di presentazione del progetto al competente Sportello Unico per l’Edilizia.
Ai fini delle agevolazioni in esame
è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (cfr. articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001) e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. articolo 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001), purché risulti invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ex articolo 3, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001.
Sostanzialmente quello che la disposizione normativa richiede è che la volumetria dell’edificio sottoposto a lavori di ristrutturazione rimanga identica a quella preesistente ai lavori stessi.

In relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, è stato acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Servizio Tecnico Centrale del detto Consiglio, in data 17.04.2018, ha comunicato il parere n. 27/2018 espresso dalla Prima Sezione del Consesso nell’adunanza del 22.03.2018.
Tale parere ha specificato che rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Infatti, come chiarito con circolare del 04.04.2018, n. 7/E, pag. 238 e seguenti, in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia ex articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione,
la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Dall’esame dell’istanza e della documentazione integrativa acquisita con emerge che la società ALFA, oltre ad aver effettuato dei lavori di ristrutturazione, ha anche costruito un avancorpo commerciale. La parte ristrutturata corrisponde al 71% circa e la parte ampliata al 29% circa dell’intero edificio.
L’istante ha precisato che comunque tale operazione non ha avuto impatti sulla volumetria, in quanto la superficie complessiva è rimasta identica a quella dell’edificio preesistente in virtù del cambio di destinazione d’uso dell’immobile oggetto d’intervento da uso commerciale a uso civile. Tuttavia, a sostegno di tale affermazione non è stato prodotto alcun documento tecnico che possa provare quanto asserito dall’istante.
Pertanto, nel caso di specie la fruizione della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR è consentita, come chiarito nella circolare del 04.04.2018, n. 7/E, solo per le spese riferibili alla parte esistente, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso. Bisognerà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

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Al riguardo si legga anche:
  
Ristrutturazione con ampliamento: ok alla detrazione fiscale ma solo per una parte - Il Bonus ristrutturazioni compete esclusivamente per le spese riferibili alla porzione esistente e non a quella che, invece, configura una “nuova costruzione” (22.05.2019 - link a www.casaeclima.com).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, delibera 09.05.2019 n. 54/2019).

ANNO 2018
giugno 2018

EDILIZIA PRIVATAOGGETTO: Interpello n. 904-686/2018 - Istanza di Interpello art. 11 legge 212/2000 - COMUNE DI CISANO BERGAMASCO (Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, interpello 13.06.2018 n. 86936 di prot.).
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QUESITO
Il Comune di Cisano Bergamasco, per il tramite del rappresentante legale, chiede chiarimenti in merito all'esatta definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia disciplinati dall'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001.
In particolare, l'ente locale istante -dopo aver illustrato le modifiche legislative che hanno interessato la norma recata dal predetto art. 3, comma 1, lett. d), evidenzia che l'intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato è qualificabile come intervento di ristrutturazione edilizia secondo la normativa di settore, solo nel caso in cui venga rispettata la volumetria originaria (non la sagoma) dell'unità immobiliare demolita.
In proposito, viene richiamata la risoluzione n. 34/E del 27.04.2018, con la quale, sulla base di un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato ribadito che "rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente".
Ciò posto,
l'ente locale istante, in qualità di soggetto preposto al rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento, chiede di specificare:
   · cosa si intende per "stessa volumetria di quello preesistente";
   · se i lavori edilizi di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato con una volumetria inferiore a quella preesistente possano essere definiti come interventi di ristrutturazione edilizia.
Più specificatamente, il comune interpellante chiede di sapere se nel caso di errata qualificazione dell'intervento edilizio (esempio intervento di nuova costruzione come intervento di ristrutturazione edilizia e viceversa) da parte dell'Ufficio tecnico del Comune, lo stesso ente sia responsabile dell'indebita fruizione delle detrazioni di imposta previste dall'art. 16-bis del TUIR.
...
Contrariamente alle previsioni appena richiamate, il quesito rappresentato nell'istanza in esame non riguarda l'interpretazione di una norma tributaria i cui effetti ricadono nella sfera giuridica del Comune istante, ma concerne una problematica di carattere non fiscale, ovvero la riconducibilità o meno di un determinato intervento edilizio nell'ambito della "nuova costruzione" ovvero della "ristrutturazione edilizia".
Detta qualificazione, richiesta ai fini del rilascio da parte dell'ufficio tecnico del Comune del titolo abilitativo ai lavori, comporta valutazioni tecniche -che attengono l'interpretazione della normativa urbanistica di settore recata dal DPR n. 380 del 2001- che esulano dalla competenza dell'Agenzia delle entrate.
Si rappresenta, ad ogni buon fine, che per quanto concerne la riconducibilità dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, si ribadiscono i chiarimenti forniti con i documenti di prassi richiamati dall'istante (da ultimo circolare 7/E del 2018).
Si rileva, inoltre, che
in virtù delle modifiche normative intervenute in materia, è stata altresì avviata, tramite le strutture centrali dell'Agenzia delle Entrate, un'apposita istruttoria presso il Ministero competente, il cui esito verrà prontamente reso noto.
Si fa presente, infine, che
l'unico soggetto responsabile di fronte l'Agenzia delle Entrate dell'indebita fruizione delle detrazioni di imposta di cui all'art. 16-bis del TUIR, fatte salve eventuali responsabilità di tipo civilistico, è il contribuente che ha illegittimamente beneficiato della detrazione Iperf per le spese sostenute per la realizzazione di intervento edilizio erroneamente qualificato come ristrutturazione edilizia dall'Ufficio comunale competente.

maggio 2018

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Differimento dei termini di presentazione pratiche sismiche in formato cartaceo - Decreto dirigenziale n. 7262 del 21.05.2018 (Regione Lombardia - D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione - Sistema Integrato di Prevenzione - Prevenzione Rischio Sismico e Rischi Integrati, nota 22.05.2018 n. 4688 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Sicurezza degli impianti e responsabilità civili e penali dei manutentori: una sentenza sulla quale riflettere.
Il comune di Genova ha recentemente inviato alle associazioni di categoria la nota 15.03.2018 n. 93397 di prot. avente per oggetto “segnalazione situazioni di pericolo per le persone – responsabilità manutentori” nella quale si fa riferimento alla sentenza 26.10.2016 n. 44968 della Corte di Cassazione, Sez. feriale penale, che specifica l’obbligo per il manutentore che riscontri problemi di sicurezza su un impianto di mettere “fuori servizio” l’impianto stesso.
In pratica, si segnala che
una semplice “diffida” del manutentore al proprietario dell’impianto affinché non lo utilizzi in quanto pericoloso non costituisce quella ”messa fuori servizio” dell’impianto stesso che deve essere effettuata dal tecnico abilitato che ha riscontrato la non idoneità dell’impianto a funzionare.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia (il Responsabile Tecnico dell’impresa di manutenzione abilitata ai sensi del DM 37/2008) non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41, comma primo, C.P.”.
La mancata eliminazione, a parere della Corte, “di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace”.
In pratica, la sentenza afferma che “non è sufficiente che il successivo garante, o uno dei successivi (il manutentore/installatore), intervenga, ma è indispensabile che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante (il proprietario/conduttore dell’impianto), rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta (azione od omissione) di quest'ultimo, con la conseguenza che, ove l'intervento risulti incompleto, insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, qualora si verifichi l'evento, anche a causa del mancato rispetto, da parte sua, di quelle norme precauzionali, non può non risponderne”.
Ed a nulla valgono i rilievi circa il fatto che la “messa fuori servizio” dell’impianto avrebbe comportato un intervento su parti dell’impianto di proprietà esclusiva del conduttore/proprietario dell’appartamento nel quale è installato l’impianto stesso.
Nel dispositivo della sentenza viene infatti giudicata infondata l’interpretazione, avanzata dalla difesa dell’imputato (una ditta manutentrice) circa una eventuale “erronea applicazione dell'art. 40 c.p. per la mancanza di fonte giuridica dei poteri autoritativi connessi alla messa fuori servizio dell'impianto, i quali dovrebbero essere individuati (sempre secondo la difesa dell’imputato) in capo ad un soggetto pubblico, piuttosto che al tecnico manutentore”. Secondo la Corte, infatti, la "messa fuori servizio dell'apparecchio doveva essere effettuata dal tecnico che riscontrasse l'inidoneità, che avrebbe dovuto anche diffidare il proprietario dell'impianto dall'utilizzarlo ed indicare le prescrizioni necessarie per la messa a norma dello stesso”.
Nel rigettare quindi il ricorso dell’imputato, la Corte di Cassazione sottolinea che i doveri gravanti sul manutentore sono stati adeguatamente motivati nella sentenza della Corte d’Appello avverso la quale l’imputato era ricorso in Cassazione, motivazioni che avevano evidenziato “sia gli aspetti di colpa specifica, connessa all'obbligo del tecnico di chiudere l'impianto controllato, nel caso di inidoneità funzionale ovvero, come nel caso di specie, logistica, ossia di situazione ‘pericolosa per la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni’ (…) ed anche sia i profili di colpa generica, ossia l'imperizia ed anche la negligenza, ascrivibili all'imputato”.
Questa sentenza pone indubbiamente seri interrogativi circa il comportamento che il tecnico deve adottare nel caso in cui, nel corso delle operazioni di controllo e manutenzione, rilevi situazioni tali da costituire un oggettivo pericolo nell’utilizzo normale dell’impianto. Per evitare problemi, pertanto, il tecnico manutentore dovrà attenersi a determinate regole di condotta e ad adottare provvedimenti tali da rendere evidente una riapertura non autorizzata dell’erogazione del gas.
In pratica, ed è questo il comportamento che come CNA Installazione Impianti consigliamo, per salvaguardarsi da eventuali contestazioni, il manutentore dovrà eseguire le seguenti operazioni:
   1. mettere fuori servizio l’impianto;
   2. diffidare per iscritto l’occupante (il responsabile) dall’utilizzo dell’impianto;
   3. indicare le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza (03.05.2018 - tratto da e link a www.cna.it).
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MASSIMA
1. I ricorsi sono infondati.
Va premesso che i vizi della motivazione dedotti attengono principalmente a censure afferenti l'impianto della motivazione nella quale i giudici di merito hanno espresso la valutazione di dati probatori, con argomentazioni esaustive, congrue e privi di smagliature logiche o contraddittorietà rilevabili.
E' principio consolidato che in tema di sindacato della motivazione il compito del giudice di legittimità, che non deve certo sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, è esclusivamente quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
2. In relazione alla specifica posizione di Del Zo., va evidenziato che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in giurisprudenza in tema di pluralità di posizioni di garanzia e non contestualità delle condotte. Tale tematica è contenuta sia nella doglianza proposta dal difensore dell'imputato che nei motivi nn. 2, 3 e 4, del responsabile civile, relative specificamente all'asserita interruzione del nesso causale a seguito dell'esistenza di decorsi causali alternativi e delle concorrenti responsabilità o della stessa vittima o di altri soggetti (il Comune di Brindisi e la concessionaria Energeko Gas Italia).
3. La giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che "
quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41, comma primo, cod. pen.. In questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace (affermazione resa nell'ambito di un procedimento penale per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose provocati dal malfunzionamento di una caldaia installata in un appartamento, addebitato alla condotta colposa di colui che aveva rilasciato erroneamente la dichiarazione di idoneità dell'impianto e di coloro che avevano eseguito in modo analogamente erroneo alcuni lavori di manutenzione che non avevano rimosso la condizione di pericolo derivante dalle condizioni dell'impianto)" (in tal senso, Sez. 4, n. 43078 del 28/04/2005, Poli ed altri, Rv. 232416)
4. Tale principio ha trovato applicazione anche in una fattispecie similare a quella oggetto del presente giudizio: Sez. 4, n. 37992 del 11/07/2012, De Angelis, Rv. 254368 e prende le mosse dall'importante arresto (Sez. 4, n. 4793/1991 del 06/12/1990, estensore Battisti, Rv. 191805, che stabilì: "
In tema di responsabilità per un evento che si aveva obbligo di evitare, per escludere, nel caso di successione di garanti, la responsabilità di uno dei precedenti garanti, che abbia violato determinate norme precauzionali, non è sufficiente che il successivo garante, o uno dei successivi, intervenga, ma è indispensabile che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante, rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta (azione od omissione) di quest'ultimo, con la conseguenza che, ove l'intervento risulti incompleto, insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, qualora si verifichi l'evento, anche a causa del mancato rispetto, da parte sua, di quelle norme precauzionali, non può non risponderne (ciò è una conseguenza logica dei principi in tema di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, in tema di dorninabilità della fonte di pericolo e in tema di affidamento)".
5. In riferimento alla condotta più risalente nel tempo, rispetto all'evento lesivo, la recente giurisprudenza ha ribadito che
il nesso di causalità tra la condotta omissiva del titolare della posizione di garanzia, tenuto per primo ad intervenire, non viene meno per effetto del mancato intervento da parte di altro garante, "sempre che la posizione di pericolo non si sia modificata, per effetto del tempo trascorso o di un comportamento del secondo garante, in modo tale da escludere la riconducibilità al primo garante della nuova situazione creatasi" (così Sez. 4, n. 1194/2014 del 15/11/2013, Braidotti e altro, Rv. 258232).
6. Orbene la Corte di appello ha considerato irrilevante il tempo trascorso tra la condotta riferibile al ricorrente e l'evento, proprio in applicazione dei summenzionati principi, in quanto la mancata eliminazione della situazione di pericolo da parte degli altri tecnici che ebbero ad effettuare le manutenzioni successive a quelle poste in essere dal Del Zo. non aveva costituito una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a cagionare l'evento mortale.
Ciò ha desunto valutando gli elementi di prova acquisiti e quindi verificando la mancanza di elementi ulteriori che rendessero plausibile ipotizzare decorsi causali alternativi od elementi di fatto idonei a considerare interrotto il nesso causale, posto che dalla perizia era risultato confermato che la propagazione di monossido di carbonio all'interno dell'appartamento era stata provocata dall'errata collocazione della caldaia di quella tipologia (B) in un locale interno all'appartamento, mentre aveva influito solo in minima parte il cattivo funzionamento della canna fumaria.
7. Tale ultimo elemento di fatto e le mancate eliminazioni della situazione di pericolo da parte dei successivi tecnici o dello stesso Pl. o da parte degli enti di controllo non avevano costituito perciò -come coerentemente argomentato nella parte motiva dell'impugnata sentenza- altrettante distinte cause sopravvenute, idonee da sole a cagionare l'evento, ma mere condizioni negative, grazie alle quali ogni singola condotta, posta in essere autonomamente ed in violazione delle norme cautelari di riferimento, aveva continuato ad essere efficace.
8. Infatti, a risposta della eventuale responsabilità del Pl., adombrata nel ricorso del responsabile civile, discendente dal fatto di avere disposto l'installazione della caldaia da esterno nell'appartamento (luogo non idoneo per quel tipo di caldaia) e per averla ivi mantenuta, va richiamato l'orientamento dì questa Corte che ha ritenuto che la condotta imprudente delle vittime non costituisca fatto eccezionale ed atipico idoneo ad interrompere il nesso di causalità (a tale proposito cfr. Sez. 4, n. 37992 del 11/07/2012, De Angelis, Rv. 254368).
Inoltre l'incidenza nel decorso causale dell'evento dell'asserita otturazione della canna fumaria (dovendosi prescindere dalla riferibilità o meno alla stessa vittima dell'intervento volto a limitare le infiltrazioni di aria dall'esterno) è stata esclusa dalla Corte di merito con un percorso argomentativo immune da vizi logici e, come si è detto, insindacabile in questa sede.
8. Parimenti infondata anche la censura sollevata nella prima parte del ricorso di Del Zo., di contenuto sostanzialmente analogo alle doglianze del primo motivo proposto dal responsabile civile Di To. Do., con cui si è lamentata l'erronea applicazione dell'art. 40 c.p. per la mancanza di fonte giuridica dei poteri autoritativi connessi alla messa fuori servizio dell'impianto, i quali dovrebbero essere individuati in capo ad un soggetto pubblico, piuttosto che al tecnico manutentore nonostante le indicazioni del modello di controllo delle caldaie contenuto nell'allegato al D.P.R. n. 412 del 1993, modello poi riprodotto e sviluppato nell'allegato G del d.lgs n. 192 del 2005.
9. Va infatti osservato dall'analisi della menzionata fonte normativa (D.P.R. 26.08.1993, n. 412, Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 09.01.1991, n. 10, vigente al momento dei due accessi di Del Zo.), emerge che l'allegato H contiene non solo il modulo relativo al "Rapporto di controllo tecnico" (obbligatorio in forza dell'art. 11), ove è prevista un'apposita sezione relativa alle Prescrizioni, ma anche la guida alla compilazione delle stesse specifiche sezioni, ove al punto 6 è indicato: "Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da compromettere la sicurezza di funzionamento dell'impianto, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza".
La dizione utilizzata evidenzia che la "messa fuori servizio" dell'apparecchio doveva essere effettuata dal tecnico che riscontrasse l'inidoneità, che avrebbe dovuto anche diffidare il proprietario dell'impianto dall'utilizzarlo ed indicare le prescrizioni necessarie per la messa a norma dello stesso.
10. L'analisi dei predetti doveri, gravanti sul tecnico manutentore, è stata svolta nella parte motiva della sentenza di appello che ha affermato la penale responsabilità con una tenuta argomentativa immune da censure (pp. 11 e 12): sono stati evidenziati sia gli aspetti di colpa specifica, connessa all'obbligo del tecnico di chiudere l'impianto controllato, nel caso di inidoneità funzionale ovvero, come nel caso di specie, logistica, ossia di situazione "pericolosa per la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni" (secondo quanto previsto nel modulo H) ed anche sia i profili di colpa generica, ossia l'imperizia ed anche la negligenza, ascrivibili all'imputato.
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Si legga, al riguardo, anche:
  
Impianti termici - Vademecum CNA Installazione Impianti sulla periodicità della manutenzione degli impianti ad uso civile (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, 08.05.2018);
  
Sicurezza degli impianti e responsabilità civili e penali dei manutentori (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, maggio 2018);
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 Caldaia difettosa, in caso di decesso del proprietario il tecnico negligente risponde di omicidio colposo.
Cassazione: la messa fuori servizio dell'apparecchio deve essere effettuata dal tecnico che riscontra l'inidoneità, il quale deve anche diffidare il proprietario dell'impianto dall'utilizzarlo e indicare le prescrizioni necessarie per la messa a norma  (14.11.2016 - link a www.casaeclima.com).
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Con la
sentenza 26.10.2016 n. 44968, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un tecnico contro la condanna alla pena di 6 mesi di reclusione per omicidio colposo, per aver causato la morte del proprietario di un immobile dovuta a delle omissioni nella certificazione delle carenze funzionali della caldaia. (...continua).

aprile 2018

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27.07.2000, n. 212- Riconducibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche per le quali è possibile fruire della detrazione di imposta ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legge 04.06.2013, n. 63 (Agenzia delle Entrate, risoluzione 27.04.2018 n. 34/E).
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QUESITO
I Sig.ri Alfa, Beta e Gamma, comproprietari, ciascuno per un terzo, di una unità immobiliare sita nel Comune X, dichiarata inagibile a seguito del terremoto verificatosi nelle Marche nel 1972, volendo procedere alla demolizione e alla fedele ricostruzione dell’immobile, pongono i seguenti quesiti:
   1) se spetti la detrazione di imposta di cui all’art. 1-quater del D.L. n. 63 del 2013, consistente nella detrazione dell’80 per cento, con tetto massimo di spesa incentivabile di 96.000 euro, in relazione a spese per l’intervento di demolizione e fedele ricostruzione, con riduzione di due classi di rischio sismico, di unità immobiliare attualmente censita nella categoria catastale F/2 (unità collabenti), in quanto danneggiata dal sisma;
...
Ciò premesso, relativamente al quesito rappresentato al punto 1), la scrivente fa presente che
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il parere n. 27/2018, ha precisato che rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia) quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Con il medesimo parere, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che gli interventi di demolizione e ricostruzione come sopra rappresentati, progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, rappresentino una efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche medesime e, pertanto, “dal punto di vista tecnico, detti interventi possono certamente rientrare fra quelli di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, relativi all’adozione di misure antisismiche”.
Ciò posto, sulla base del predetto parere,
si ritiene che gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi alla detrazione di cui al citato art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, sempre che concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.

EDILIZIA PRIVATA - VARIOGGETTO: Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità (Agenzia delle Entrate, circolare 27.04.2018 n. 7/E).
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Di particolare interesse, si legga da pag. 215 in avanti:
  
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB) - Art. 16-bis del TUIR - decreto interministeriale 18.02.1998
...
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento (elevato, dal 26.06.2012, al 50 per cento) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. La detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, è stata resa permanente dall’art. 4 del DL n. 201 del 2011 che ha previsto l’introduzione nel TUIR dell’art. 16-bis.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute. La detrazione compete, pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
...
Interventi che danno diritto alla detrazione
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Per l’individuazione delle abitazioni residenziali ammesse all’agevolazione, non deve essere utilizzato un principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle destinate ad altri usi ed è, quindi, ammessa al beneficio fiscale l’abitazione, realmente utilizzata come tale, ancorché unica all’interno di un edificio (ad esempio, l’unità immobiliare adibita ad alloggio del portiere per le cui spese di ristrutturazione i singoli condòmini possono calcolare la detrazione in ragione delle quote millesimali di proprietà) (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.1).
Sono compresi nell’ambito applicativo della disposizione tutti gli interventi, anche innovativi, realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite numerico) già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare principale (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.3).
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.2).
La detrazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai proprietari di soli box o cantine.
Gli interventi edilizi agevolabili, sotto il profilo tecnico e nei loro contenuti, sono classificati e dettagliatamente definiti dall’art.3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR n. 380 del 2001. In sostanza, al fine di definire ciò che beneficia dell’agevolazione fiscale, il legislatore rimanda alla legge quadro sull’edilizia.
Interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta per le spese di:
    manutenzione ordinaria (lett. a) ;
    manutenzione straordinaria (lett. b);
    restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
    ristrutturazione edilizia (lett. d).
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione compete per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria. L’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4). Fanno eccezione gli interventi relativi ai parcheggi pertinenziali nonché quelli di demolizione e “fedele ricostruzione”, sempre che dal titolo abilitativo risulti che rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia.
Gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria.
Pertanto, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore” (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
...
Ristrutturazione edilizia - Art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di elementi ed impianti che possono portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Gli effetti di tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l’intervento stesso è considerato di “trasformazione urbanistica” e, come tale, soggetto al relativo titolo abilitativo (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
È possibile, ad esempio, fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo (Risoluzione 08.02.2005 n. 14).
Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.
Nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, di cui all’articolo 3, lettera d), del DPR n. 380 del 2001); conseguentemente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa (Risoluzione 4.01.2011 n. 4).
Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale la detrazione spetta anche per le spese relative all’ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.
L’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001, così come riformulato dall’art. 30, comma 1, lett. a), del DL n. 69 del 2013, ridefinisce la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia eliminando il riferimento al rispetto della “sagoma” per gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
Poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (risposta all’Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01866 del 14.01.2014).

febbraio 2018

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Modello Unico di Dichiarazione ambientale – scadenza del 30.04.2018. Servizio di ANCE Bergamo per la compilazione e presentazione del MUD (ANCE di Bergamo, circolare 09.02.2018 n. 49).

gennaio 2018

APPALTI: Oggetto: Convegno “Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo: prassi applicative e future prospettive”. Documentazione (ANCE di Bergamo, circolare 30.01.2018 n. 39).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale (ANCE di Bergamo, circolare 26.01.2018 n. 38).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Incentivi regionali per l’avvio dei processi di rigenerazione di aree potenzialmente contaminate (ANCE di Bergamo, circolare 26.01.2018 n. 36.

AMBIENTE-ECOLOGIA - APPALTI: Oggetto: Regola tecnica per contenitori distributori mobili, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido (ANCE di Bergamo, circolare 26.01.2018 n. 34).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 26.09.2017. Illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 10.08.2016, n. 16. Effetti della sentenza sui procedimenti pendenti. Parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale con nota protocollo n. 27218/150.11.2017 del 20.12.2017 (Regione Sicilia, nota 04.01.2018 n. 1651 di prot.).

ANNO 2017
ottobre 2017

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Armonizzazione delle modalità di computo delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) nell’ambito dei fondi del trattamento economico accessorio (MEF-RGS, circolare 30.10.2017 n. 30).
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La presente circolare fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, al fine di pervenire ad una armonizzazione delle modalità di computo nei predetti fondi delle risorse per Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) ed è rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, con particolare riferimento a quelle che rappresentano il fondo per il trattamento economico accessorio “al netto” delle citate progressioni economiche in pagamento al personale in servizio. (...continua).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) (ANCE di Bergamo, circolare 27.10.2017 n. 192).

INCARICHI PROGETTUALI: Oggetto: D.Lgs. 56/2017. Trasmissione documento elaborato dal DIPARTIMENTO CENTRO STUDI della FONDAZIONE del CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI titolato 'Non obbligatorietà e inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura dopo le modifiche all'art. 36 del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016)' (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circolare 23.10.2017 n. 133).

CONSIGLIERI COMUNALI: Oggetto: Rappresentanza di genere nelle Giunte comunali (Prefettura di Avellino, nota 03.10.2017 n. 40007 di prot.).

settembre 2017

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circolare 27.09.2017 n. 117).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: DURC On Line (DOL) - FAQ ANCE (ANCE di Bergamo, circolare 15.09.2017 n. 166).

INCARICHI PROGETTUALIOggetto: Informativa - 'LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA' (Legge 04.08.2017, n. 124) (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circolare 15.09.2017 n. 113).

ATTI AMMINISTRATIVI: Oggetto: Conferenza di servizi (Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Finanziarie e Strumentali, circolare 05.09.2017 n. 28).
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Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, concernente il monitoraggio svolto presso ciascuna Prefettura-UTG al fine di verificare lo stato di attuazione della nuova disciplina relativa alle conferenze di servizio.
A seguito di intese con il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato predisposto l’allegato documento, con il quale si forniscono alcuni indirizzi operativi che potranno essere utili nell’applicazione della nuova disciplina e nell’individuazione della figura del Rappresentante unico.
Si segnala, infine, l’opportunità di sensibilizzare le amministrazioni statali e territoriali, presenti nell’ambito di rispettiva competenza, in merito all’importanza di una corretta applicazione della disciplina della conferenza di servizi, al fine di assicurare un’azione amministrativa sempre più efficace e tempestiva.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un cortese riscontro. (...continua).

agosto 2017

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: conferenza di servizi - partecipazione degli uffici ministeriali - competenze (MIBACT, Ufficio Legislativo, nota 07.08.2017 n. 24390 di prot.).
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Stante la rilevanza delle numerosi questioni esaminate dagli uffici ministeriali in sede di conferenza di servizi, si illustra brevemente la disciplina applicabile, al fine di facilitarne la corretta applicazione (in particolare, in ambito regionale), alla luce delle novità apportate dal d.lgs. n. 127 del 2016 alla disciplina della conferenza di servizi, contenuta negli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990, nonché delle modifiche organizzative introdotte dal d.m. 23.01.2016 al regolamento di organizzazione del Ministero, di cui al d.P.C.M. n. 171 del 2014.
In ambito sovraregionale, spetta al Direttore generale ... (...continua).

ENTI LOCALI - VARIOggetto: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, pubblicato sulla G.U. il 31.07.2017, recante "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale" (Ministero dell'Interno, nota 07.08.2017 n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 di prot.).

luglio 2017

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Circolare applicativa del d.P.R. n. 31 del 2017, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (MIBACT, Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, circolare 21.07.2017 n. 42).

ANNO 2016
agosto 2016

EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO: Oggetto: artt. 10, comma 5 e 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Reviviscenza di norme precedentemente in vigore ad opera del D.Lgs. n. 50 del 2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) - Circolare in diramazione (MIBACT, Segretariato Generale, circolare 10.08.2016 n. 38).

luglio 2016

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Decreto legislativo 30.06.2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 07.08.2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 162 del 13.07.2016 - nota circolare (MIBACT, Ufficio Legislativo, nota 27.07.2016 n. 22539 di prot.).
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Sommario: I. Introduzione; 2. I decreti legislativi che intervengono sui moduli procedimentali e organizzativi dell'agire della pubblica amministrazione: in particolare, il riordino della disciplina della conferenza dei servizi; 3. Modalità di svolgimento delle conferenze di servizi; 4. Rappresentante unico di governo; 5. Decisione della conferenza di servizi - effetti procedurali ed efficacia sostanziale; 6. Procedimento di opposizione ('dissenso qualificato'); 7. Disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali che regolano lo svolgimento de/la conferenza dei servizi.

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Trasmissione Protocollo d'intesa in corso di stipula relativo all'attività estimativa per abusi edilizi prevista dal DPR 380/2001 (Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano-Territorio, nota 27.07.2016 n. 22078 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici - art. 17-bis della legge 07.08.1990, n. 241, introdotto dall'art. 3 della legge 07.08.2015, n. 124 - parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato - precisazioni alla nota circolare prot. 27158 del 10.11.2015 (MIBACT, nota 20.07.2016 n. 21892 di prot.).
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A seguito del recente parere n. 1640 del 13.07.2016 reso dal Consiglio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in tema di silenzio-assenso di cui all'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, si ritiene necessario fornire alcune precisazioni in merito alla nota circolare prot. 27158 del 10.11.2015 (diffusa agli uffici ministeriali da codesto Segretariato con circolare n. 40 del 20.11.2015) con la quale questo Ufficio ha reso noti i primi orientamenti applicativi dell'istituto, introdotto dall'art. 3 della legge n. 124 del 2015.
Al riguardo, per comodità di esame, si seguirà qui di seguito, per quanto necessario, lo stesso ordine espositivo adottato nella circolare del 2015. (...continua).

giugno 2016

EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO: Oggetto: Sponsorizzazione di beni culturali — articolo 120 del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 — articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 - nota circolare (MIBACT, Ufficio Legislativo, nota 09.06.2016 n. 17461 di prot.).
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Sommario: 1. Premessa - 2. Rinvio per le nozioni generali alle Linee guida di cui al d.m. 19.12.2012, pubblicate nella G.U. 12.03.2013, n. 60 - 3. La semplificazione (in sintesi) - 4. Proposta di sponsorizzazione; vaglio preliminare e favor per l'accoglimento - 5. La pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale - 6. La ricerca di sponsor di iniziativa ministeriale - 7. Scelta dello sponsor - 8. Stipula del contratto di sponsorizzazione - 9. La disciplina di cui all'art. 151 - 10. Modalità contabili e regime fiscale (cenni) - 11. Le forme speciali di partenariato pubblico-privato nel campo dei beni culturali.

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Il nuovo codice dei contratti pubblici, nell'ottica di favorire il sostegno all'azione pubblica in campo culturale e la realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, semplifica notevolmente le procedure relative all'acquisizione di sponsor per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali, in attuazione di uno specifico criterio direttivo contenuto nella legge delega.
In considerazione delle novità apportate dal nuovo codice rispetto alla precedente disciplina, esplicitata nelle Linee guida di cui al d.m. 19.12.2012, pubblicate nella G. U. 12.03.2013, n. 60, si ritiene opportuno fornire, con la nota circolare allegata, i primi indirizzi applicativi utili per facilitare e incoraggiare il ricorso a tale istituto da parte degli uffici ministeriali.
In particolare, si prendono in considerazione i profili concernenti la semplificazione delle procedure, la valutazione preliminare della proposta di sponsorizzazione e il favor per l'accoglimento, la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (del quale viene fornito un modello), la ricerca di sponsor di iniziativa ministeriale, la scelta dello sponsor, la stipula del contratto di sponsorizzazione, la disciplina di cui all'articolo 151 in tema di sponsorizzazione di beni culturali e di partenariato pubblico-privato nel campo dei beni culturali, fornendo alcuni cenni riguardo al regime contabile. Vengono inoltre evidenziate quali parti (consistenti in sostanza nelle nozioni di carattere generale) delle citate Linee guida conservano validità ed efficacia anche a seguito dell'introduzione della nuova procedura semplificata.
La successiva diramazione della circolare, a cura di codesto Segretariato, ai competenti uffici centrali, unitamente alla diffusione, da parte dei medesimi uffici, di ulteriori e specifici indirizzi operativi agli uffici periferici, assicurerà la pronta e corretta applicazione delle nuove procedure, al fine dell'auspicabile potenziamento dell'istituto della sponsorizzazione. (...continua).

maggio 2016

APPALTI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: Oggetto: Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - nota circolare (MIBACT, Ufficio Legislativo, nota 18.05.2016 n. 15163 di prot.).
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Sommario: 1. Introduzione - 2. Ambito di applicazione e fase transitoria - 3. Riduzione del numero delle stazioni appaltanti e centrali di committenza - 4. Qualificazione delle stazioni appaltanti - 5. Soglie di rilevanza comunitaria e servizi aggiuntivi - 6. Contratti sotto soglia - 7. Procedure d'urgenza - 8. Programmazione  e progettazione - 9. Incentivi per funzioni tecniche - 10. Commissioni di gara - 11. Subappalto - 12. Avvalimento - 13. Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico - 14. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali - 15. Sponsorizzazione di beni culturali e forme speciali di partenariato - 16. Altre forme di interesse.

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Come è noto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale — n. 91 del 19.04.2016, il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione della legge 28.01.2016, n. 11, recante: "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.02.2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Si ritiene utile e opportuno trasmettere, con la nota circolare in allegato, appositi indirizzi interpretativi e applicativi, relativi alla nuova disciplina che innova in misura significativa, rispetto al passato, le norme in materia di procedure di evidenza pubblica e di contratti pubblici. (...continua).

gennaio 2016

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 e procedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (MIBACT, nota 19.01.2016 n. 1293 di prot.).
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Si riscontra la nota prot. 310749 del 14.12.2015 con la quale codesta Città metropolitana pone alcune questioni concernenti l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso, introdotto dall'art. 3 della legge n. 124 del 2015, ai procedimenti paesaggistici disciplinati dal codice di settore. (...continua).

ANNO 2015
dicembre 2015

LAVORI PUBBLICIOggetto: D.P.C.M. 29.08.2014 n. 171, art. 16, comma 2, lett. o) - Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane - "Attività di vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29.07.1949, n. 717 e successive modificazioni" (MIBACT, nota 10.12.2015 n. 2798 di prot.).

novembre 2015

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici - art. 3 della legge n. 124 del 07.08.2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13.08.2015 - indirizzi interpretativi e applicativi (MIBACT, circolare 20.11.2015 n. 40).
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Come è noto, l'art. 3 della legge n. 124 del 07.08.2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha introdotto, nel testo della legge 07.08.1990, n. 241, l'articolo aggiuntivo 17-bis, in tema di Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.
Anche all'esito dell'incontro con i Soprintendenti, svoltosi con la partecipazione dell'On.le Sig. Ministro lo scorso 26 ottobre, si ritiene utile e opportuno trasmettere, con la nota circolare in allegato, appositi indirizzi interpretativi e applicativi relativi alle suddette novità normative. (...continua).

ottobre 2015

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: DIPENDENTI PUBBLICI ISCRITTI ALL’ALBO – QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE - SENTENZA CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, 16.04.2015 N. 7776 – APPLICABILITÀ AI DIPENDENTI INGEGNERI – LIMITI - CONSIDERAZIONI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circolare 21.10.2015 n. 615).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Nuova classificazione sismica del territorio lombardo – Nuova legge regionale in tema di costruzioni e vigilanza in zone sismiche (ANCE di Bergamo, circolare 16.10.2015 n. 206).

EDILIZIA PRIVATA: CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA - Decreto 26.06.2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” - Decreto 26.06.2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE (Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, ottobre 2015).

agosto 2015

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Applicazione articolo 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010 con riferimento alle posizioni organizzative a carico del bilancio (art. 11 CCNL 31.03.1999) (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, nota 10.08.2015 n. 63898 di prot.).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: A) Concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps: modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Chiarimenti - B) Obbligo di esprimere il voto contrario in presenza di proposta concordataria che preveda la soddisfazione parziale dei crediti contributivi (INPS, messaggio 06.08.2015 n. 5223 - link a www.inps.it).

luglio 2015

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3652, depositata il 23.07.2015 (MIBACT, Direzione Generale Archeologica, circolare 30.07.2015 n. 19 con i relativi: allegato 1 - allegato 2 - allegato 3).
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MASSIMA:
Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimentale, condurrebbe illegittimamente a dare minor tutela, malgrado l’intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l’interesse pubblico alla trasformazione del territorio.
Invero, il parere in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove l’intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l’intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.
Questa caratterizzazione tecnica del giudizio di compatibilità da parte degli organi del MIBAC (che concerne tutti gli elementi di impatto dell’intervento sul paesaggio: non solo localizzazione, densità e volumi ma anche e soprattutto linee, forme, materiali, ingombro, disposizione e così via) non viene meno –a pena di disattendere il contenuto e il particolare rilievo dell’art. 9 Cost.– in procedimenti semplificatori per opere considerate dalla legge di particolare significato, come quello dell’art. 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici) d.l. 29.08.2003, n. 239 d.l. 29.08.2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza [e lo sviluppo] del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) come convertito con modificazioni dalla l. 27.10.2003, n. 290 (nella specie, il MIBAC, dopo aver dato parere negativo alla realizzazione di un elettrodotto, aveva rivisto il suo orientamento compiendo una non consentita attività di comparazione e di bilanciamento dell’interesse affidato alla sua cura -la tutela del paesaggio– con interessi pubblici di altra natura e spettanza –essenzialmente quelli sottesi alla realizzazione dell’elettrodotto e al trasporto dell’energia elettrica)
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 23.07.2015 n. 3652 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ENTI LOCALI - VARI: Oggetto: Linee guida per l'applicazione dell'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge 30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.2010, n. 25, successivamente modificato dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 21.06.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.08.2013, n. 98, riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte (Ministero dell'Interno, nota 29.07.2015 n. 2128 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Dipendenti pubblici iscritti agli albi - Contributo annuale iscrizione a carico della P.A. - Chiarimenti (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, circolare 23.07.2015 n. 98).

maggio 2015

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Oggetto: Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale (Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura - Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo - Sviluppo e Gestione Forestale, nota 27.05.2015 n. 204030 prot.).

aprile 2015

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: atti dirigenziali - potere di annullamento (MIBACT, Ufficio Legislativo, nota 23.04.2015 n. 9444 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Dipendenti pubblici iscritti agli albi - Contributo annuale iscrizione a carico della P.A. (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, circolare 22.04.2015 n. 49).
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Riferimenti menzionati:
- Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza 16.04.2015 n. 7776
- Consiglio di Stato, Sez. I, parere parere 15.03.2011 n. 1081

INCARICHI PROGETTUALIOggetto: chiarimenti sulle prestazioni occasionali  - nota MEF n. 4594/2015 (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, nota 09.04.2015 n. 20511 di prot.).

marzo 2015

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Legge 11.11.2014, n. 164 di conversione con modificazioni del D.L. 12.09.2014, n. 133 - art. 17, comma 1, lett. c), punto 3) - Ulteriori comunicazioni (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nota 05.03.2015 n. 2565 di prot.).

ANNO 2014
novembre 2014

ENTI LOCALI: Oggetto: Gestione associata delle funzioni fondamentali degli enti locali ex art. 14, D.L. 31.05.2010, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 30.07.2010 e dai commi da 25 a 31-quater della legge n. 122/2010 e successive modifiche, in base al testo come integrato dall'art. 19 della legge n. 135/2012 (Prefettura di Avellino, nota 12.11.2014 n. 1256 di prot.).

maggio 2014

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: accesso dei Laureati Triennali ai Concorsi Pubblici (Ordine degli Ingegneri di Bergamo, nota 06.05.2014 n. 440 di prot.).

marzo 2014

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Attività di bonifica amianto: invio di notifiche e piani tramite applicativo Ge.M.A. (ANCE Bergamo, circolare 21.03.2014 n. 69).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Modalità operative in materia di paesaggio da utilizzarsi nella progettazione di impianti idroelettrici (MIBACT Veneto, circolare 18.03.2014 n. 18/2014).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: VALDOBBIADENE (Treviso) - Area tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. 22.01.2004, n. 42, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali 30.09.2010, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area prealpina e collinare dell'alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino"- Quesito (MIBACT Veneto, nota 11.03.2014 n. 4339 di prot.).
...
Con nota prot. 4652 del 14.02.2014, codesto Comune si è interrogato (i) sulla necessità dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 per interventi di allaccio alle infrastrutture a rete e (ii) sulla portata della prescrizione di cui alla lettera m) del decreto ministeriale in oggetto, relativa al divieto di installazione di cartelli pubblicitari. (... continua).

febbraio 2014

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: avvio utilizzo piattaforma FERAU per la presentazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’Autorizzazione Unica per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Provincia di Bergamo, nota 19.02.2014 n. 17409 di prot.).
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Dal 20 febbraio è on-line la modulistica FERAU.
Dal 20.02.2014 anche l'Autorizzazione Unica per l'installazione di impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili, di competenza provinciale, è on-line.
Si conclude così, con la sezione FERAU, il processo di informatizzazione di tutte le procedure per le autorizzazioni all'installazione di impianti FER, avviato l'anno scorso per le procedure di competenza comunale (FERCEL e FERPAS).
Il servizio è attivato all'interno della piattaforma MUTA (www.muta.servizirl.it), nella sezione dedicata alle FER.
Le domande presentate in cartaceo o in altra forma non saranno più accettate.
Per informazioni è possibile contattare i tecnici di Regione al seguente indirizzo e-mail: rinnovabili@regione.lombardia.it (21.02.2014 - link a www.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, art. 167, comma 4 - Quesito (MIBAC Veneto, circolare 18.02.2014 n. 12/2014).
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Si dà diffusione al foglio prot. 2534 del 05.02.2014, dell'Ufficio legislativo, con il quale lo stesso si è pronunciato sull'intenzione del comune di Campodarsego (Padova), di redigere un documento d'indirizzo finalizzato ad una individuazione preventiva delle c.d. opere suscettibili di ingenerare alterazioni "impercepibili" dello stato dei luoghi.
La pronuncia in esame è intervenuta a seguito del quesito posto dalla scrivente al suddetto Ufficio legislativo con nota prot. 21477 del 16.12.2013, parimenti unita alla presente. (... continua).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 - Articoli 138, 141, 141-bis e 157, comma 2. - Procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico privi di formale provvedimento ministeriale (MIBACT Veneto, circolare 18.02.2014 n. 11/2014).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: SISTRI: confermata la partenza del 3 marzo per i produttori di rifiuti pericolosi. Corsi gratuiti per l’utilizzo del sistema (ANCE Bergamo, circolare 14.02.2014 n. 46).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Durc in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 e d.m. 13.03.2013. Verifica capienza per l’emissione del Durc (INAIL, nota 13.02.2014 n. 1123 di prot.).
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Si legga, al riguardo anche: GUIDA AL RILASCIO DEL DURC IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE DEL CREDITO (D.M. 13.03.2013) - PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (versione 1.0 del 09.01.2014).

TRIBUTI: Oggetto: regime tariffario per rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, circolare 13.02.2014 n. 1/2014).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Chiarimenti sull'uso della modulistica di prevenzione incendi in materia di resistenza al fuoco (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e la Sicurezza Tecnica, lettera-circolare 11.02.2014 n. 1681 di prot.).
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SCIA antincendio, chiarimenti dei Vigili del Fuoco e tabella di sintesi con i modelli da usare.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha diramato la Lettera Circolare 1681 dell’11.02.2014 contenente indicazioni sulla corretta procedura da seguire per la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai fini della sicurezza antincendio.
Nel documento vengono forniti i chiarimenti circa la nuova modulistica da utilizzare per la certificazione della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi o dei prodotti da costruzione.
In particolare, il modello CERT.REI, attestante la prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi, viene sostituito dal nuovo modello DICH.PROD nei casi in cui è sufficiente la corretta posa in opera del prodotto per garantirne la prestazione di resistenza al fuoco.
E’ presente, infine, un’utile tabella riassuntiva che riporta i modelli da usare in funzione delle diverse tipologie di prodotto o elemento costruttivo (commento tratto da www.acca.it).

TRIBUTI: Oggetto: Tasi – Nota operativa e schema regolamento (ANCI Emilia Romagna, nota 11.02.2014 n. 36 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici (ANCE Bergamo, circolare 07.02.2014 n. 43).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.Lgs 28/2011: Decreto fonti rinnovabili – Prossima proroga al 01.01.2015 dell’obbligo di incremento della copertura da fonti rinnovabili (ANCE Bergamo, circolare 07.02.2014 n. 42).

EDILIZIA PRIVATA: MAPEL: 01.02.2014 la trasmissione dei provvedimenti paesaggistici è on-line.
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici di Brescia e Milano si stabilisce che dal 01.02.2014 l'invio dei provvedimenti paesaggistici rilasciati dagli Enti locali lombardi, avverrà tramite l’utilizzo di MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali), un applicativo informatico che Regione Lombardia ha sviluppato e sperimentato nel 2013 con i coinvolgimento degli Enti locali.
Con la sottoscrizione di tale Protocollo, ha dichiarato l’Assessore Claudia Maria Terzi, la “dematerializzazione” della trasmissione dei provvedimenti paesaggistici rilasciati dagli Enti locali diviene un fatto concreto.
Si consegue, ha continuato l’Assessore, la eliminazione della trasmissione, oggi prevalentemente cartacea, di circa 25.000 provvedimenti rilasciati dagli Enti locali, si risparmia carta e spazi per gli archivi e si potrà disporre di uno strumento in grado di monitorare, anche tramite funzioni statistiche e reportistiche, l’attività paesaggistica sul territorio lombardo
Tutti i provvedimenti paesaggistici (autorizzazioni, autorizzazioni con prescrizioni e dinieghi in procedura ordinaria e semplificata, nonché i provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica) dovranno essere inseriti in MAPEL a seguito di accreditamento da parte degli Enti locali e seguendo i passi indicati nella guida dell’applicativo.
Confido, ha concluso l’Assessore, che la sottoscrizione del Protocollo con la Direzione regionale del MIBACT possa contribuire ad una sempre maggiore collaborazione sui temi della salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, con particolare attenzione alle politiche ed azioni per la pianificazione paesaggistica (05.02.2014 - link a www.regione.lombardia.it).

gennaio 2014

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13.03.2013. Rilascio del documento unico di regolarità contributiva in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del decreto legge 07.05.2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 06.07.2012, n. 94 (INPS, circolare 30.01.2014 n. 16 - link a www.inps.it).
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Il documento unico di regolarità contributiva può essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”.
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Con la Circolare 30/01/2014, n. 16, l'INPS fornisce indicazioni in merito all'applicazione della disciplina per il rilascio del DURC in presenza di certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle P.A. -emessa tramite la «Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (PCC)- a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della citata Piattaforma, della funzione di «Gestione Richieste DURC», riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di «Verifica la capienza per l’emissione del DURC», rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.
Si ricorda che nel quadro del sistema vigente in materia di DURC, il Documento rilasciato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012, che prevede per l'appunto l'emissione del DURC in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, viene a costituire pertanto una tipologia specifica attraverso la quale il legislatore ha inteso far sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei limiti delineati dalla norma, ottengano un DURC per poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Rinviando integralmente a quanto chiarito in materia dalla Circolare del Ministero del Lavoro 40/2013, la Circolare 16/2014 in commento fornisce le opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a seguito della realizzazione delle due citate nuove funzioni nella «Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (PCC) (commento tratto da www.legislazionetecnica.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Aggiornamento delle disposizioni relative all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (ANCE Bergamo, circolare 24.01.2014 n. 28).

CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO: In tema di organo competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, delibera 22.01.2014 n. 12/2014).

EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTI: Oggetto: Legge di stabilità 2014 – n. 147 del 27.12.2013. Principali misure di natura fiscale di interesse per il settore edile (ANCE Bergamo, circolare 17.01.2014 n. 23).

VARI: Oggetto: Variazione del tasso di interesse legale: anno 2014 (ANCE Bergamo, circolare 17.01.2014 n. 21).

COMPETENZE PROGETTUALIOggetto: competenze professionali - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 09.01.2014 n. 21 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 16.01.2014 n. 5/2014).

ATTI AMMINISTRATIVI: OGGETTO: Legge 09.08.2013, n. 98 - Misure per la semplificazione amministrativa. Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo (Prefettura di Avellino, nota 15.01.2014 n. 672 di prot.).

INCARICHI PROGETTUALI: Oggetto: DM 143/2013 - Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circolare 14.01.2014 n. 313).

LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Ripristinati gli articoli del regolamento sui contratti pubblici (DPR 207/2010) riguardanti i subappalti delle categorie super specializzate ed i criteri di affidamento delle categorie a qualificazione obbligatoria (ANCE Bergamo, circolare 10.01.2014 n. 14).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Riutilizzo delle terre e rocce da scavo: circolare ARPA Lombardia e modulistica ANCE Lombardia (ANCE Bergamo, circolare 10.01.2014 n. 5).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Rifiuti: la combustione illecita è reato (ANCE Bergamo, circolare 10.01.2014 n. 4).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Canoni delle concessioni di acqua pubblica – ANNO 2014 (ANCE Bergamo, circolare 10.01.2014 n. 3).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Denuncia dei quantitativi di acqua pubblica derivati nell’ANNO 2013 (ANCE Bergamo, circolare 10.01.2014 n. 2).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Denuncia scarichi industriali in fognatura (ANCE Bergamo, circolare 10.01.2014 n. 1).

APPALTI: Oggetto: AVCPASS (Authority Virtual Company Passport) - Le innovazioni nelle procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, dettate dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111/2013, in vigore da Gennaio 2014 (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, circolare 08.01.2014 n. 3).

CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO: Informativa sull'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (ANCI, gennaio 2014).

ANNO 2013
dicembre 2013

PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2014 (INPS, circolare 24.12.2013 n. 182 - link a www.inps.it).

APPALTI: Oggetto: Nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici dall'01.01.2014 (ANCE Bergamo, circolare 20.12.2013 n. 278).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Modifiche in tema di appalti pubblici introdotti dal cosiddetto “decreto del fare”. Specificazioni (ANCE Bergamo, circolare 20.12.2013 n. 277).

EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTI: OGGETTO: Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali (Agenzia delle Entrate, circolare 19.12.2013 n. 36/E).
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Pannelli solari: ecco la circolare che mette accordo tra fisco e catasto.
Tra la vasta casistica affrontata dal documento di prassi, specifica attenzione è rivolta al trattamento tributario delle tariffe incentivanti previste dal V Conto Energia.
L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 36/E del 19 dicembre, fa il punto sugli impianti per la produzione di energia fotovoltaica, focalizzandosi, in particolare, sulle conseguenze che derivano in materia catastale e tributaria a seconda della qualificazione degli stessi come beni mobili o immobili.
In via preliminare, per quanto riguarda i profili catastali, l’odierno documento di prassi evidenzia come, ai fini del censimento in catasto, non assume rilievo esclusivo la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che possano essere posizionate in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento (circolare n. 4/T del 2006).
Dal punto di vista fiscale, invece, il requisito dell’amovibilità ai fini della qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni mobili è essenziale (circolari n. 46/E del 2007 e n. 38/E del 2008).
Tale diversa impostazione ha pertanto reso opportuno un intervento per dirimere le incertezze degli operatori. (... continua) (link a www.fiscooggi.it).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Quesiti interpretativi urgenti in merito all'art. 17-bis della legge n. 90 del 03.08.2013 (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 18.12.2013 n. 24957 di prot. - tratto da www.acca.it).
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Caldaia e scarico a parete, ecco i chiarimenti del Ministero.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in risposta a un quesito posto fornisce chiarimenti sulle caldaie che possono essere installate in deroga all’obbligo di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto.
Inoltre, precisa che (in base all’art. 5, comma 9-ter del D.P.R. 412/1993) i generatori di calore che sono stati installati successivamente al 31.08.2013 devono possedere le seguenti caratteristiche:
un rendimento termico utile maggiore o uguale a 90+2log (Pn), in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile nominale;
appartenere alla classe 4 o 5, secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalla norma UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 (16.01.2014 - Ministero dello Sviluppo Economico, nota 18.12.2013 n. 24957 di prot. - link a www.acca.it).

APPALTI FORNITURE E SERVIZI: OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate, risoluzione 16.12.2013 n. 96/E).
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Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. Mercato elettronico della PA, forniture digitali con bollo.
Sono da assoggettare a imposta di bollo i documenti di offerta e accettazione, redatti in formato elettronico, scambiati tra enti e fornitori della pubblica amministrazione sulla piattaforma del MEPA.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 96/E/2013.
La risoluzione risponde a un’istanza di interpello in merito al corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
La società istante, nel dettaglio, ritenendo lo scambio telematico tra le due parti non equiparabile alla conclusione di un vero e proprio contratto riteneva che i documenti in parola potessero essere ricondotti nell’ambito di applicazione dell’art. 24 della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 642/1972 (nel novero degli atti sotto forma di corrispondenza, dispacci telegrafici, ecc.) con conseguente assoggettamento a imposta di bollo solo in caso d’uso.
Di diverso avviso l’Agenzia delle entrate, secondo la quale gli accordi in questione sono equiparabili a una scrittura privata, da assoggettare a imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima.
Occorre evidenziare, infatti, che nel MEPA possono accedere, oltre alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente aziende fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi. Secondo la risoluzione pertanto, i fornitori abilitati formulano, anche a seguito di specifiche richieste da parte della pubblica amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi. A seguito della presentazione di tali offerte, la pubblica amministrazione individua quella che risulta conforme alle proprie richieste, procedendo alla conclusione del contratto, tramite apposito “documento di stipula”. E tale documento, benché recante la sola firma digitale dell’amministrazione, può ritenersi sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale, non essendo la controparte tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso.
Infine, la risoluzione ricorda che l’imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l'offerta.
A pagare il bollo sarà dunque il fornitore aggiudicatario, il quale è responsabile del corretto assolvimento del tributo, come previsto dall’art. 53 del Regolamento sul sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
Non scontano l’imposta di bollo, infine, le offerte economiche presentate dagli operatori che non siano seguite dall’accettazione da parte della PA (commento tratto da www.ipsoa.it).
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PA: non evitano l’imposta di bollo le forniture tramite mercato digitale.
Gli scambi di documenti elettronici tra le parti confermano il rapporto contrattuale e si concludono con la stipula di un contratto che ha valore di scrittura privata.
Pagano l’imposta di bollo i documenti di offerta e accettazione, redatti in formato elettronico, scambiati tra enti e fornitori all’interno del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) per l’approvvigionamento di beni e servizi.
Così risponde l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 96/E del 16 dicembre, a una società che ritiene lo scambio telematico tra le due parti non equiparabile alla conclusione di un vero e proprio contratto, perché sul documento conclusivo compare soltanto la firma digitale di chi lo ha emesso, mentre manca la firma della controparte.
Questa circostanza, secondo l’interpellante, farebbe ricadere l’atto non tra quelli indicati nell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, che stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”, ma tra quelli del successivo articolo 24 della tariffa, parte seconda, per i quali il tributo è previsto solo in caso d’uso, ossia gli “Atti e documenti di cui all'articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all' articolo 1341 del codice civile”. (... continua) (link a www.fiscooggi.it).

VARI: Oggetto: Obbligo di catene o pneumatici da neve su strade di competenza della Provincia di Bergamo (ANCE Bergamo, circolare 13.12.2013 n. 267).

SICUREZZA LAVORO: Oggetto: Uso di scale a pioli nelle attività di cantiere (ANCE Bergamo, circolare 13.12.2013 n. 266).

ATTI AMMINISTRATIVI: Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, delibera 12.12.2013 n. 77/2013 - link a www.civit.it).
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La delibera fornisce indicazioni per la predisposizione, da parte degli OIV o di strutture che svolgono funzioni analoghe, delle attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2013 nelle amministrazioni pubbliche e in altri enti e società indicati dal d.lgs. n. 33/2013, stabilendo le modalità attraverso cui l’Autorità eserciterà la propria attività di vigilanza e controllo muovendo anche dagli esiti delle predette attestazioni.
Ferma restando l’immediata precettività degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, con lo stesso spirito di gradualità che ha contraddistinto la delibera n. 71/2013, anche la delibera n. 77/2013 prevede che le attestazioni riguardino un numero circoscritto di obblighi i pubblicazione di significativo rilievo sotto il profilo economico e sociale.
Nei prossimi mesi l’Autorità indicherà ulteriori obblighi di pubblicazione di cui gli OIV e le strutture che svolgono funzioni analoghe dovranno attestare l’assolvimento.

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO - SEGRETARI COMUNALI: Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione - chiarimenti (12.12.2013 - link a www.funzionepubblica.gov.it).

APPALTI: Contratto pubblico di appalto in modalità elettronica: proposta di Intesa.
La Conferenza delle Regioni in relazione al Contratto pubblico di appalto in modalità elettronica ha approvato, nella riunione del 05.12.2013, un proposta di intesa Governo-Regioni-ANCI.
Tale documento è stato consegnato al Governo in occasione della discussione in Conferenza Unificata dell’Intesa sulle modalità di stipula dei contratti pubblici conclusi ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 18.10.2012, n. 179, convertito dalla legge 17.12.2012 n. 221 (tratto da www.regioni.it).
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La disposizione di cui all’articolo 11, comma 13, del d.lgs. 12.04.2006 n. 163 così come modificata dall’articolo 6 del decreto legge 18.10.2012 n. 179, stabilisce che a partire dal 01.01.2013 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.
Il presente documento è finalizzato ad offrire alle pubbliche amministrazioni indicazioni per affrontare i diversi aspetti operativi e organizzativi derivanti dalla stipula in modalità elettronica dei contratti pubblici relativi ad appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.
A fini di inquadramento è opportuno evidenziare come il contratto stipulato in modalità elettronica sia riconducibile ai concetti più generali di documento informatico, di cui al decreto legislativo 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale ed alle relative regole tecniche in corso di emanazione.
Il contratto stipulato in modalità elettronica è formato tramite l’utilizzo di appositi strumenti software oppure tramite acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un contratto cartaceo.
Le indicazioni contenute nel presente documento possono essere adottate anche per la stipula di accordi fra amministrazioni di cui all’art. 15 L. 241/1990. (... continua)
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Obbligo dei contratti d’appalto in modalità elettronica: arrivano le linee guida su come operare.
L’articolo 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti, come modificato dal D.L. 179/2012) stabilisce che dall'01.01.2013 i contratti d’appalto debbano essere stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti.
Con circa un anno di ritardo rispetto alla scadenza, la Conferenza unificata nella seduta del 05.12.2013 ha definito le modalità di stipula dei contratti elettronici con apposite linee guida.
Il documento fornisce le indicazioni per affrontare i diversi aspetti operativi e organizzativi derivanti dalla stipula in modalità elettronica dei contratti pubblici relativi ad appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.
Secondo le nuove regole, il contratto deve essere generato tramite l’uso di software o attraverso l’acquisizione informatica del contratto cartaceo su supporto informatico.
Il contratto stipulato in modalità elettronica deve assumere le caratteristiche di integrità e immodificabilità, in modo che forma e contenuto non siano alterabili e ne sia garantita l’integrità nella fase di conservazione.
Le tipologie di firma elettronica da utilizzare sono:
la firma digitale
la firma elettronica qualificata
la firma elettronica avanzata
Per garantire l’interoperabilità, l’accesso e la leggibilità dei documenti elettronici, i documenti dovranno essere preferibilmente in uno dei seguenti formati:
pdf
rtf
txt
jpeg
xml
Vengono, inoltre, fornite indicazioni in merito a:
firma digitale del pubblico ufficiale rogante
firme elettroniche qualificate e digitali
acquisizione digitale della sottoscrizione autografa
atto pubblico amministrativo a mezzo Ufficiale Rogante
scritture private autenticate
scrittura privata
aggregato documentale informatico (12.12.2013 - commento tratto da www.acca.it).

ENTI LOCALI: Oggetto: Provvedimenti inerenti le gestioni associate (ANCI Veneto, nota 11.12.2013 n. 3503 di prot.).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2001 – D.M. 24.10.2007 – cause ostative (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 11.12.2013 n. 33/2013).
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Rispondendo a una richiesta di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero ha precisato che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non può ottenere il DURC per il godimento di benefici normativi e contributivi per un periodo di tempo fino a 24 mesi e che tale periodo decorre dal momento in cui gli illeciti sono definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato o con ordinanza ingiunzione non impugnata.
Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà tornare a godere dei benefici normativi e contributivi, compresi quelli di cui è ancora possibile fruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali (commento tratto da www.lavoro24.ilsole24ore.com).

TRIBUTI: OGGETTO: Esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per il cd “magazzino” delle imprese edili. Quesito (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, risoluzione 11.12.2013 n. 11/DF).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Rendimento energetico in edilizia - Attestato di Prestazione Energetica (APE) - Studio n. 657-2013/C a cura del Consiglio Nazionale del Notariato (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nota 06.12.2013 n. 13132 di prot.).

LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Abrogati gli articoli del regolamento sui contratti pubblici (DPR 207/2010) riguardanti i subappalti delle categorie super specializzate ed i criteri di affidamento delle categorie a qualificazione obbligatoria (ANCE Bergamo, circolare 06.12.2013 n. 253).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO alla luce della L. 09.08.2013 n. 98 di conversione, con modifiche, del D.L. 21.06.2013 n. 69 (cd "Decreto Fare"):
circolare esplicativa
modulo di dichiarazione (06.12.2013 - ARPA Lombardia).

novembre 2013

COMPETENZE PROGETTUALIOggetto: Sentenza TAR Veneto n. 1312//2013, Ordine Ingegneri Verona c/Comune Torri del Benaco e nei confronti Collegio Geometri Verona - Deliberazione comunale n. 96, 09.07.2012 (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri e Geometri Laureati, nota 28.11.2013 n. 12759 di prot.).

ENTI LOCALI - VARI: OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge 21.06.2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada (Ministero dell'Interno, nota 22.11.2013 n. 8799 di prot.).

APPALTI: Oggetto: Definizione di “socio di maggioranza” rilevante per le dichiarazioni prescritte ai fini della partecipazione alle procedure di gara d’appalto pubblico (ANCE Bergamo, circolare 22.11.2013 n. 250).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE) (Agenzia delle Entrate, risoluzione 22.11.2013 n. 83/E).
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Attestato di prestazione energetica senza bollo né registro
Niente bollo né imposta di registro sull'Attestato di prestazione energetica (Ape), che dal 2013 va allegato obbligatoriamente agli atti di trasferimento a titolo gratuito e ai contratti di vendita e di locazione di immobili.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 22.11.2013 n. 83/E scorso, che risponde ai dubbi dei contribuenti sul regime tributario da applicare all’Attestato al momento della registrazione dei contratti di affitto. La registrazione può avvenire in formato cartaceo presso un ufficio dell’Agenzia, oppure per via telematica, tramite le applicazioni online Locazioni web, Siria e Iris.
L’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice, non è soggetto a imposta di bollo, eccetto il caso in cui si tratti di una copia con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale. L’imposta di registro, infine, è dovuta solo nel caso in cui, dopo aver registrato il contratto di locazione, il contribuente decide di registrare l’Ape per dare data certa all’attestato (commento tratto da www.agenziaentrate.it).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE) (Agenzia delle Entrate, risoluzione 22.11.2013 n. 83/E).

ENTI LOCALI: OGGETTO: Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche - Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi (Agenzia delle Entrate, circolare 21.11.2013 n. 34/E).

APPALTI: Oggetto: Dall’01.01.2014 in vigore il sistema denominato “AVCpass” per la verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto (ANCE Bergamo, circolare 19.11.2013 n. 249).

PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 03.07.2013 - Estensione del diritto al congedo di cui all’art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26.03.2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave (INPS, circolare 15.11.2013 n. 159 - link a www.inps.it).

ENTI LOCALI - VARI: Oggetto: Art. 20, comma 5-bis, lett. a), D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 09.08.2013, n. 98. Modifica all'art. 202 del D.Lgs. 18.05.1998, n. 285 (Codice della Strada) . Prime indicazioni operative (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lettera-circolare 11.11.2013 n. 19442 di prot.).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto - D.M. 13.03.2013 (INAIL, circolare 11.11.2013 n. 53 - link a www.inail.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: SISTRI: ulteriori modifiche (ANCE Bergamo, circolare 08.11.2013 n. 242).

ATTI AMMINISTRATIVI - SICUREZZA LAVORO: Oggetto: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4035/2013 del 31.07.2013 in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva. Istruzioni operative (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 08.11.2013 n. 43/2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13.03.2013 n. 59 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, circolare 07.11.2013 n. 49801 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIAOggetto: Variazioni disponibilità autoveicoli sottoposti alla disciplina SISTRI (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Albo Nazionale Gestori Ambientali, nota 05.11.2013 n. 1192 di prot.).

APPALTI: Oggetto: Provvedimenti antimafia – Operativa la procedura per l’iscrizione nelle cosiddette white list presso la Prefettura di Bergamo (ANCE Bergamo, circolare 04.11.2013 n. 236).

ottobre 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA: Circolare 31.10.2013 n. 1 per l’applicazione dell’articolo 11 del d.l. 31.08.2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in legge 30.10.2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30.10.2013) (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: ALLEGHE (Belluno) - Immobile denominato Resti di Casa trecentesca. RISCONTRO A QUESITO (Mibac Veneto, nota 29.10.2013 n. 18569 di prot.).

TRIBUTI: Oggetto: Conversione in legge del Dl n. 102/2013 – Nota di lettura (ANCI Emilia Romagna, nota 29.10.2013 n. 182 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: La certificazione energetica (dall’Attestato di Certificazione all’Attestato di Prestazione Energetica) (Consiglio Nazionale del Notariato, studio 28.10.2013 n. 657-2013/C).

AMBIENTE-ECOLOGIA: OGGETTO: Legge 07.08.1990, n. 241, art. 14 - Comuni di ROVIGO, VILLANOVA DEL GHEBBO, LENDINARA e BADIA POLESINE - Lavori urgenti di sostituzione delle alberature stradali lungo la SR 88 "Rodigina" dal km 0+000 al km 30+452 in tratti saltuari - Richiedente: Veneto Strade Spa - Conferenza di servizi del 02.07.2013 - Quesito (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, nota 24.10.2013 n. 18384 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) (CIVIT, deliberazione 24.10.2013 n. 75/2013).

SICUREZZA LAVORO: Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni - risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10.03.1998 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 24.10.2013 n. 10/2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.M. 13.03.2013 – certificazione di crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 21.10.2013 n. 40/2013).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Consulenza giuridica – Art. 2, comma 5, d.l. 25.06.2008, n. 112 – IVA - Aliquota agevolata - Opere di urbanizzazione primaria - Infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica (Agenzia delle Entrate, risoluzione 16.10.2013 n. 69/E).

COMPETENZE PROGETTUALI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Applicazione del DM 37/2008 (in particolare per gli Impianti Elettronici nei lavori Pubblici e Privati - rispetto delle prescrizioni e privativa per gli Ingegneri del Settore dell'Informazione) (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circolare 11.10.2013 n. 279).

ENTI LOCALI - VARI: Oggetto: Preavvisi di accertamento delle violazioni alle norme sulla sosta dei veicoli. Pagamento in misura ridotta, con ulteriore riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, secondo periodo del C.d.S.) - Analisi sintetica delle criticità. Quesito (Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nota 07.10.2013 n. 300/A/7552/13/127/1 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: SISTRI: istruzioni operative (ANCE Bergamo, circolare 04.10.2013 n. 223).

ENTI LOCALI: OGGETTO: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 109 in data 23.08.2013, recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 07.03.2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012, n. 179, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) (Ministero dell'Interno, circolare 03.10.2013 n. 19/2013).

settembre 2013

CONSIGLIERI COMUNALI: Oggetto: Parere del Ministero dell'Interno. Diritto di accesso da parte dei Consiglieri comunali (Prefettura di Napoli, nota 24.09.2013 n. 57193 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: BADIA POLESINE (Rovigo) Cimitero monumentale, sito in via Migliorini snc catastalmente distinto al C.T. foglio BP 9, particella A e Cimitero di Crocetta, sito in via Ca' Giovanelli snc, catastalmente distinto al foglio 3, particella A, di proprietà del Comune di Badia Polesine (Rovigo) - Decreti dirigenziali generali 20.09.2010 e 16.03.2011) - QUESITO (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, nota 23.09.2013 n. 16515 di prot.).
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Le questioni sottoposte all'attenzione di questa Direzione regionale, come esposte ai punti da 1 a 6 del succitato quesito, possono essere riassunte come segue:
se le attività di scavo necessarie all'inumazione o all'esumazione di cui al vigente regolamento di polizia mortuaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285, soggiacciano o meno alle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 1, e 21, commi 1, lettera a), e 4 del succitato decreto legislativo 42/2004 (1), concernenti, rispettivamente, gli Interventi vietati e gli Interventi soggetti ad autorizzazione. In proposito codesto Comune assume che i campi di inumazione dei siti cimiteriali in oggetto, ancorché ricompresi nel perimetro dell'immobile identificato dal provvedimento dichiarativo, non siano sottoposti alla tutela codicistica di cui alle nonne sopraccitate, "trattandosi di pura terra" (2), e che, nella generalità dei casi, le predette attività di scavo, ad effettuarsi nei campi di inumazione di cui al capo XIV del citato DPR 285/1990, debbano ritenersi comunque sottratte all'obbligo della previa autorizzazione di cui al citato art. 21 del decreto legislativo 42/2004, "in quanto vi è l'obbligo legale di alternare le inumazioni e le  esumazioni con cadenza decennale" (3), rilevando altresì, a sostegno di tale affermazione, che tali campi non sarebbero menzionati, unitamente agli arredi votivi delle sepolture, nei citati provvedimenti dichiarativi del loro interesse culturale (4);
se gli arredi votivi di cui al precedente punto f, laddove rivestano interesse culturale ed appartengano a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 4212004, debbano essere destinatari, ai fini del loro assoggettamento alla tutela codicistica, di un provvedimento dichiarativo espresso, da emanarsi ai sensi del combinato disposto dall'art. 10, comma 3, lettera a) e 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo (5 e 6). ...

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: DURC. Art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell’applicativo Sportello unico previdenziale (INAIL, nota 20.09.2013 n. 5727 di prot.).

SICUREZZA LAVORO: Oggetto: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia – Legge 09.08.2013, n. 98 – Sicurezza del lavoro (ANCE Bergamo, circolare 20.09.2013 n. 214).

ENTI LOCALI - TRIBUTI: Oggetto: Decreto legge 31.08.2013, n. 102 – Nota di lettura (ANCI Emilia Romagna, nota 19.09.2013 n. 147 di prot.).
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... in materia di IMU, TARES, differimento termine approvazione bilancio preventivo.
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Chi ha approvato i bilanci può rivedere le aliquote.
Anche i comuni che hanno già approvato il bilancio possono rimettere mano ai propri tributi fino al 30 novembre.

Lo afferma una nota interpretativa del decreto Imu diffusa dall'Anci Emilia-Romagna. Ma tale interpretazione necessita di una conferma ufficiale da parte del Mef.
Come noto, l'art. 8 del dl 102/2013 ha differito alla predetta data il termine per l'approvazione del preventivo per l'anno in corso. Il legislatore non si è premurato di precisare gli effetti della proroga nei confronti degli enti che già avevano tagliato il traguardo dell'approvazione. In tal modo, per questi ultimi, si ripropone la querelle sulla possibilità di modificare le proprie aliquote o i propri regolamenti tributari anche dopo il varo del bilancio, purché ovviamente entro la dead-line fissata per gli altri enti.
L'Anci propende per la tesi affermativa, ritenendo sufficiente a tal fine una semplice «variazione» del documento contabile già perfezionato, secondo quanto chiarito dalla risoluzione del Dipartimento delle politiche fiscali n. 1/2011. Per la verità, la questione non pare del tutto pacifica, in presenza di pronunce difformi della Corte dei conti (si veda, ad esempio, il parere n. 205/2011 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia), che hanno sostenuto, invece, la necessità di procedere alla «riapprovazione» del bilancio.
Del resto, la stessa risoluzione del Mef ribadiva l'inderogabilità del principio della variazione della disciplina dei tributi comunali entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio, sottolineando il carattere propedeutico al bilancio stesso delle deliberazioni riguardanti le entrate, e ne ammetteva una parziale deroga solo considerazione della «particolare tempistica» delle novità all'epoca introdotte dal dlgs 23/2011 in materia di addizionale Irpef.
Sarebbe quindi opportuno che dal Mef arrivasse un nuovo chiarimento ufficiale. Se, viceversa, dovesse prevalere una linea interpretativa più rigida, i numerosi comuni che hanno già approvato il bilancio 2013 aumentando l'aliquota dell'Imu sull'abitazione principale avrebbero enormi difficoltà ad apportare le necessarie correzioni, con forti rischi per gli equilibri contabili se lo Stato non dovesse riconoscere loro il rimborso integrale del mancato gettito (articolo ItaliaOggi del 27.09.2013).

EDILIZIA PRIVATA - VARI: OGGETTO: Decreto-legge 04.06.2013, n. 63 – Interventi di efficienza energetica – Interventi di ristrutturazione edilizia – Acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici – Detrazioni (Agenzia delle Entrate, circolare 18.09.2013 n. 29/E).
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Ecobonus e ristrutturazioni edilizie. “Nuove” detrazioni punto per punto.
L’Agenzia interpreta le ultime norme e fornisce chiarimenti utili alla corretta applicazione degli sconti d’imposta, quest’anno modulati sull’impulso allo sviluppo economico (link a www.fiscooggi.it).

ENTI LOCALI - VARI: OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge 21.06.2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada (Ministero dell'Interno, nota 16.09.2013 n. 7065 di prot.).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.L. n. 69/2013 art. 31 – semplificazioni in materia di Durc - Circolare Ministero del Lavoro n. 36/2013 (ANCE di Bergamo, circolare 13.09.2013 n. 211).

APPALTI: Oggetto: D.L. n. 76/2013 (cd. “Decreto lavoro”) – Circolare Ministero del Lavoro n. 35/2013 (ANCE di Bergamo, circolare 13.09.2013 n. 210).

ENTI LOCALI: Oggetto: Gestione associata delle funzioni fondamentali degli enti locali ex art. 14, commi da 25 a 31-quater, della legge n. 122/2010 e successive modifiche, in base al testo come integrato dall'art. 19 della legge n. 135/2012 (Prefettura di Avellino, nota 11.09.2013 n. 1256 di prot.).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Legge 98 del 09.08.2013: novità in materia di DURC (Cassa Edile di Bergamo e Edilcassa Artigiana di Bergamo, nota 11.09.2013 n. 1360 di prot.).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (CIVIT, delibera 11.09.2013 n. 72/2013).

COMPETENZE PROGETTUALI - EDILIZIA PRIVATAOggetto: DPR 16.04.2013 n. 75 - Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici - requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici mancata previsione di una disciplina transitoria - Ingegneri vecchio ordinamento - problemi applicativi - richiesta urgente di parere ed intervento (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nota 09.09.2013 n. 4693 di prot.).
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Ingegneri: i corsi formativi ai novizi. Ape, i certificatori esperti già abilitati.
Per i tecnici che da anni (e prima del 12 luglio scorso) redigono la certificazione energetica degli edifici non è necessaria la partecipazione a specifici corsi di formazione con esame finale e conseguimento dell'attestato di frequenza per il rilascio dell'Ape. Il possesso dell'attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici può avere un senso e valere unicamente se riferita a coloro che si troveranno ad operare a partire dall'entrata in vigore del dpr 16.04.2013 n. 75 (e cioè dal 12.07.2013), facendo così salva l'attività dei tecnici già operanti nel settore (anche appartenenti ad altre professioni aventi competenza in materia).

Questa è la precisazione contenuta nella circolare del 09.09.2013 n. U-rsp/4693/2013 del Consiglio nazionale degli ingegneri con la quale viene richiesto un chiarimento al ministero dello sviluppo economico, al ministero dell'ambiente e alle infrastrutture sulla mancanza di disciplina transitoria rivolta a salvaguardare le competenze acquisite dai professionisti operanti nel settore.
Ricordiamo che il 12 luglio è entrato in vigore il dpr 16.04.2013 n. 75 con il quale sono stati definiti i requisiti che devono aver i tecnici chiamati a redigere l'attestato di prestazione energetica (Ape) (si veda Italia Oggi del 26 giugno scorso). Il dpr elenca i titoli di studio da possedere: in pratica tutte le lauree tecniche e tutti i diplomi tecnici. Per l'abilitazione bisogna essere iscritti a un ordine professionale (laddove ne esista uno) e ottenere una certificazione attestante il possesso dell'esperienza nella progettazione di edifici o di impianti.
Alcuni laureati (per esempio in matematica o in fisica o in ingegneria), però, devono frequentare un corso abilitante di 64 ore che è organizzato da ordini, università, enti di ricerca, regioni, province autonome (art. 2, comma 4, lett. b), del dpr n. 75/2013). Nella nota del 9 settembre scorso il Consiglio nazionale degli ingegneri afferma che l'art. 2, comma 4, lett. b), del dpr n. 75 del 2013 debba essere applicato unicamente a coloro che si troveranno a operare a partire dall'entrata in vigore del dpr 16.04.2013 n. 75 e cioè dal 12 luglio scorso, facendo salva l'attività dei tecnici già operanti nel settore.
L'articolo 2, comma 4, lett. b), del dpr 75 prevede, infatti, la frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici anche per chi è in possesso di uno dei seguenti titoli: «Laurea magistrale fisica, ingegneria, matematica, scienze chimiche, scienze della natura, scienze e tecnologie geologiche, scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, scienze geofisiche ovvero laurea specialistica in fisica» (articolo ItaliaOggi del 12.09.2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: SISTRI: rinvio per i produttori di rifiuti pericolosi (ANCE Bergamo, circolare 06.09.2013 n. 207).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Certificazione energetica degli edifici: confermata la validità degli ACE prodotti secondo le procedure regionali (ANCE Bergamo, circolare 06.09.2013 n. 206).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Legislazione nazionale: approvata la Legge 03.08.2013 n. 90 di conversione in Legge del D.L. 63/2013 sulla prestazione energetica in edilizia e recepimento della Direttiva 2010/31/UE (ANCE Bergamo, circolare 06.09.2013 n. 205).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Contabilizzazione del calore in Regione Lombardia - Rimane l'obbligo ma sono sospese le sanzioni (ANCE Bergamo, circolare 06.09.2013 n. 204).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Conversione in Legge del D.L. “Fare” – novità in materia di lavoro (DURC) (ANCE Bergamo, circolare 06.09.2013 n. 202).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: DURC – Recapito del documento esclusivamente tramite PEC (ANCE Bergamo, circolare 06.09.2013 n. 201).

TRIBUTI - VARI: Oggetto: Decreto per la casa – Novità IMU e altre misure di sostegno al settore immobiliare (ANCE Bergamo, circolare 06.09.2013 n. 199).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti (Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali, circolare 06.09.2013 n. 36/2013).
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La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con la circolare n. 36/2013, d’intesa con gli Istituti, fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013, c.d. “Decreto Fare”), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
I chiarimenti forniti dalla circolare, che riguardano in particolare le fasi in cui il DURC deve essere acquisito e la sua validità temporale, consentiranno peraltro agli Enti previdenziali e alle Casse edili un tempestivo adeguamento delle relative procedure di gestione del Documento.
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Lavoro. Le prime indicazioni nella circolare del ministero. Contratti, collaudi e pagamenti: un Durc per ogni passaggio.
La validità del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) acquista la nuova durata di 120 giorni dal 21 agosto scorso.

Lo stabilisce la circolare emanata ieri del ministero del Lavoro, unitamente ad altri chiarimenti a commento dell'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013 convertito dalla legge 98/2013.
Si tratta di una disposizione introdotta in sede di conversione del decreto legge ed è applicabile esclusivamente ai Durc rilasciati dopo tale data. Quelli rilasciata prima di tale data avranno, pertanto, una validità di 90 giorni secondo la disciplina precedente.
Il comma 5 dell'articolo 31, in materia di appalti pubblici, raggruppa ora il Durc in tre aree nell'ambito delle quali conserva la validità di 120 giorni, senza, dover ricorrere ad altro documento. Nel primo raggruppamento sono inseriti: la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 38, comma 1, lettera i), Dlgs n. 163/06; l'aggiudicazione del contratto; la stipula del contratto. Il secondo riguarda il pagamento degli stati di avanzamento ed il certificato di collaudo. In tale ipotesi il Durc (ferma restando la sua validità quadrimestrale) dovrà essere acquisito non già dal momento successivo alla stipula del contratto, ma solo al concreto verificarsi delle due fattispecie citate. Resta fermo che un ulteriore Durc (terzo raggruppamento) dovrà essere richiesto in sede di pagamento del saldo finale.
Fermo restando l'obbligo da parte degli Istituti o Cassa edile, in caso di irregolarità, di invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, prima dell'emissione o annullamento del Durc, tale procedura pur se inserita tra le disposizioni inerenti gli appalti pubblici, deve applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli enti previdenziali in sede di rilascio del Durc.
La validità del Durc di 120 giorni (estesa fino al 31.12.2014 ai lavori edili privati) si applica anche alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti da parte delle Pa, per le quali è prevista l'acquisizione del documento. Anche per tali erogazioni è prevista la trattenuta dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente alla eventuale inadempienza evidenziata dal documento.
Analoghe disposizioni valgono per la fruizione dei benefici in materia di lavoro e legislazioni sociale e per finanziamenti previsti dalla normativa Ue, statale e regionale (articolo Il Sole 24 Ore del 07.09.2013).
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Durc più facile. Ma da rifare. La validità di 120 giorni si applica solo dal 21 agosto. Per il ministero del lavoro non sono riutilizzabili i documenti emessi in base al dl Fare.
La semplificazione del Durc decorre dal 21 agosto. Infatti, la validità quadrimestrale (120 giorni) si applica solo ai certificati emessi da tale data, mentre su quelli emessi prima opera la vecchia validità di 90 giorni. Di conseguenza anche il riutilizzo dei Durc da parte delle p.a. (la vera semplificazione) è possibile solo con i documenti emessi dalla predetta data.
Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 36/2013, illustrando le novità sul documento unico di regolarità contributiva introdotte dal dl n. 69/2013 (decreto Fare), convertito dalla legge n. 98/2013.
La nuova validità. La mini-riforma è opera del dl n. 69/2013, in vigore dal 21 giugno, in relazione ai contratti pubblici al fine di velocizzare l'attività delle p.a. Diverse le novità alcune modificate in sede di conversione in legge n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto, tra cui quella relativa alla nuova e più lunga validità del Durc. Il dl n. 69/2013 infatti l'aveva fissata a 180 giorni, ma è stata ridotta a 120 giorni dalla legge di conversione.
Inoltre sempre il dl n. 69/2013 ha stabilito (novità non modificata dalla legge di conversione) che, durante la nuova e lunga validità, con lo stesso Durc la p.a. può verificare tutte le fasi dell'appalto, fatta eccezione per il saldo finale (pagamento ultima fattura). La nuova durata, spiega il ministero, si applica esclusivamente ai Durc rilasciati dopo il 21 agosto (entrata in vigore legge n. 98/2013), poiché si tratta di norma introdotta in sede di conversione. I Durc rilasciati prima invece, aggiunge il ministero, «godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente», non essendo stata convertita in legge la norma che fissava la validità di 180 giorni.
Durc da rifare. Secondo il ministero la nuova validità vale con riferimento alle fasi individuate dal dl n. 69/2013 (si veda tabella) per le quali legittima il riutilizzo del Durc. La precisazione, evidentemente, annulla i benefici di semplificazione relativamente ai Durc emessi in vigenza del dl n. 69/2013, cioè emessi dal 21 giugno al 20 agosto, revocandone la validità di 180 giorni (ridotta a 90) nonché (peggio) dichiarando di conseguenza impraticabile il riutilizzo. Quindi costringendo le p.a. a chiedere un nuovo Durc, al fine di ricavarne i benefici della più lunga validità e, soprattutto, del riutilizzo.
Infatti, dopo aver suddiviso le fasi in due «raggruppamenti» (il primo contenente le fasi a, b e c; il secondo le fasi d ed e, tranne il saldo finale), sul primo raggruppamento il ministero spiega che, in pratica, le p.a. tenute ad acquisire il Durc «devono utilizzare il medesimo documento –in corso di validità, ossia nell'ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio– ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b e c e quindi fino alla stipula del contratto».
Professionisti e Pec in campo. Tra le altre novità, il ministero evidenzia il coinvolgimento dei professionisti (consulenti del lavoro e altri abilitati alla consulenza del lavoro, ex lege n. 12/1979) nella sistemazione dei Durc negativi. In questi casi infatti è previsto il loro intervento, tramite Posta elettronica certificata (Pec), al fine di accelerare la regolarizzazione dei requisiti con i diversi enti (Inps, Inail, casse edili).
Il ministero precisa che, anche se la nuova previsione è inserita tra le norme attinenti specificamente ai contratti pubblici, essa opera con ogni tipologia di verifica operata dagli enti previdenziali in sede di rilascio del Durc. Quindi, anche nel settore privato dove, peraltro, l'estensione a 120 giorni della validità del Durc resterà vigente fino al 31.12.2014 e soltanto per i lavori edili (articolo ItaliaOggi del 07.09.2013).

LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Decreto Ministeriale per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici - anno 2012 limitato al bitume (ANCE Bergamo, circolare 02.09.2013 n. 194).

ENTI LOCALI - INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGO: DECRETO-LEGGE 31.08.2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - NOTA DI LETTURA LE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER I COMUNI (ANCI, settembre 2013).

EDILIZIA PRIVATA: ULTERIORI NOTE IN MATERIA DI ALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL “DECRETO DEL FARE" (Consiglio Nazionale del Notariato, settembre 2013).

agosto 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA - ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: D.L. 21.06.2013 n. 69 (c.d. “Decreto Del Fare”) - Commento alle norme di interesse per il settore privato Aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dalla Legge di conversione 09.08.2013 n. 98 (ANCE, agosto 2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Qualifica di sottoprodotto del fresato di asfalto (ANCE Bergamo, circolare 30.08.2013 n. 192).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Procedure semplificate per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo (ANCE Bergamo, circolare 30.08.2013 n. 191).

APPALTI - SICUREZZA LAVORO: Oggetto: D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – indicazioni operative per il personale ispettivo (Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali, circolare 29.08.2013 n. 35/2013).
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Di interesse, si leggano i seguenti paragrafi:
Solidarietà negli appalti (art. 9, comma 1) (a pag. 16);
Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro (art. 9, comma 2) (a pag. 17).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: DURC. Recapito esclusivamente via PEC (INAIL, nota 28.08.2013 n. 5299 di prot.).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: DURC. Recapito del documento esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) (inps, messaggio 23.08.2013 n. 13414).
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Il Durc con la Pec. Dal 2 settembre il rilascio online. Messaggio Inps sull'utilizzo della posta certificata.
In soffitta il Durc cartaceo. Dal 2 settembre, infatti, sia alle pubbliche amministrazioni che alle imprese il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) sarà recapitato da Inail, casse edili e Inps esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo indicato dal richiedente sul modulo telematico di richiesta.

La novità, anticipata da ItaliaOggi il 16 luglio scorso, è illustrata dall'Inps nel messaggio 23.08.2013 n. 13414.
La novità, spiega l'Inps, deriva dalle ultime riforme in materia di semplificazione volte a favorire la riduzione dei costi amministrativi alle imprese, valorizzando l'utilizzo dei nuovi canali informatici come strumento di interazione tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese e professionisti. Un percorso di riforma che, a partire dal 1° luglio scorso, ha imposto alle pubbliche amministrazione di non accettare più o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese.
Questo rinnovato quadro normativo, aggiunge l'Inps, ha reso necessaria la revisione anche del sistema di trasmissione utilizzato per notificare il Durc alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese che ne fanno richiesta, nei residuali casi in cui la normativa ancora consente l'acquisizione diretta di tale documento. Una revisione che ha condotto a due decisioni: da una parte che la trasmissione dei Durc avviene esclusivamente tramite lo strumento della Pec; e dall'altra l'obbligatorietà, all'atto dell'inserimento della richiesta del Durc, della valorizzazione del campo relativo all'indirizzo Pec al quale si richiede l'invio (e verrà trasmesso) il Durc. Per tali ragioni, a partire dal 01.07.2013, sulla procedura sportello unico previdenziale è stato inserito un messaggio informativo che comunica la decorrenza dal 02.09.2013 dell'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo Pec nella richiesta.
Dal 2 settembre, in conclusione, l'inoltro della richiesta di Durc sarà consentito solo se il sistema dello sportello unico previdenziale rileva l'avvenuta registrazione, nell'apposito campo del modulo di richiesta, dell'indirizzo Pec della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle Soa e delle imprese. Dalla stessa data, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno recapitati dall'Inail, dalle casse Edili e dall'Inps, esclusivamente tramite pec, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
Dal punto di vista operativo, nella nota del 15 luglio scorso la Cnce spiega che nella richiesta del Durc le imprese, anziché il proprio, possono indicare l'indirizzo mail (sempre posta elettronica certificata) del loro consulente. Infine, l'Inps precisa che le ulteriori istruzioni operative per la compilazione della richiesta possono essere consultate nel Manuale per la compilazione del Durc, pubblicato sul relativo sito internet (www.sportellounicoprevidenziale.it) (articolo ItaliaOggi del 24.08.2013
).

APPALTI: OGGETTO: Modello di versamento F24 enti pubblici – codice identificativo “51” denominato “Intervento sostitutivo – art. 4 del D.P.R. n. 207/2010” (INPS, messaggio 14.08.2013 n. 13154).
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Versamenti diretti all'Inps. Irregolarità senza F24.
Sì al versamento diretto all'Inps, senza F24, per gli interventi sostitutivi delle stazioni appaltanti.

Lo spiega l'Inps nel messaggio 14.08.2013 n. 13154.
La novità riguarda i Durc irregolari, concernenti cioè irregolarità contributive, per cui le stazioni appaltanti sono tenute a fare l'intervento sostitutivo per regolarizzare le inadempienze contributive dell'appaltatore o subappaltatore. Infatti con l'intervento sostitutivo la stazione appaltante trattiene dalla liquidazione del corrispettivo dell'appalto l'importo pari alle scoperture contributive indicate nel Durc, per riversarle agli istituti previdenziali e delle casse edili. La stazione appaltante effettua il pagamento non in proprio, ma sostituendosi all'adempimento del contribuente.
Conseguentemente è stato previsto che il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo avvenga utilizzando stesse modalità e stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps. I pagamenti, in altre parole, vengono effettuati tramite il modello F24, che consente l'immediata canalizzazione dei versamenti sulle posizioni a debito dei contribuenti rendendo individuabili sia il versante (stazione appaltante) sia il beneficiario (debitore).
Tuttavia, alcune stazioni appaltanti in virtù della specifica regolamentazione contabile sono escluse dalla possibilità di effettuare i pagamenti con modello F24, operazione che, in base alla risoluzione del 09.10.2012, prot. n. 2012/140335 dell'agenzia delle entrate, avviene l'F24 enti pubblici (EP) per consentire di utilizzare tale modello per il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali agli enti.
L'Inps precisa che sono ammesse ad utilizzare modalità di pagamento diverse da quelle tramite F24 EP esclusivamente le amministrazioni non tenute a eseguire i pagamenti tramite F24. E che la possibilità di effettuare il pagamento, in via residuale, con modalità da concordare con la sede Inps che ha emesso il Durc al fine di consentire in modo immediato la corretta contabilizzazione degli importi versati a titolo di intervento sostitutivo (tratto da ItaliaOggi del 15.08.2013).

APPALTI: OGGETTO: Decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 06.06.2013, n. 64. Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) (INPS, messaggio 14.08.2013 n. 13153).
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Debiti, la p.a. sconta i pagamenti. Prima vanno saldati eventuali contributi non versati. L'Inps precisa che il Durc emesso in base al dl n. 35/2013 non esclude l'intervento sostitutivo.
Il Durc per la liquidazione dei vecchi debiti delle p.a. (maturati al 31.12.2012) non esclude l'intervento sostitutivo. Per cui se l'impresa ha a sua volta debiti contributivi (con Inps, Inail o casse edili), ciò sarà evidenziato nel Durc e la p.a. potrà attivarsi in via sostitutiva al ripianamento di tali debiti.
Lo precisa l'Inps nel messaggio 14.08.2013 n. 13153, spiegando che a tal fine la regolarità contributiva sarà verifica rispetto a due momenti: data del debito (verifica retrodatata) e data emissione Durc (verifica attuale).
Arretrati p.a.. L'Inps detta istruzioni alle richieste di Durc (Documento unico di regolarità contributiva) cui sono tenuti enti locali, regioni, province autonome, enti del servizio sanitario nazionale e amministrazioni dello stato per la liquidazione di debiti maturati al 31.12.2012. Si tratta di una particolare procedura introdotta dal dl n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013.
Durc retrodatato. Questa procedura (e il Durc specifico per i debiti arretrati di p.a.) prevede che, relativamente agli arretrati p.a., la regolarità sia accertata alla data di emissione della fattura che certifica il/i debito/i oppure alla data di richiesta di liquidazione. Per tenere conto della novità, in vigore dall'8 giugno, l'Inps ricorda che dal 31 luglio (come già detto dall'Inail; si veda ItaliaOggi del 6 agosto) opera la nuova procedura su www.sportellounicoprevidenziale.it.
Doppia verifica. Praticamente quando si richiede il Durc per la liquidazione di un debito arretrato occorre precisare la data di riferimento, uguale o anteriore al 31.12.2012 (che è poi la data della relativa fattura o della richiesta di liquidazione). In questi casi l'Inps procede alla verifica della regolarità rispetto a due momenti: il primo, retrodatato alla data indicata (del debito arretrato); il secondo, alla data di emissione del Durc.
L'intervento sostitutivo. La doppia verifica consente alla p.a.-stazione appaltante di valutare l'obbligo di attivare l'intervento sostitutivo (ex art. 4 del dpr n. 207/2010) qualora alla data di verifica, corrispondente a quella della fattura o della richiesta di liquidazione, risulti un'irregolarità contributiva dell'esecutore e/o del subappaltatore che permane anche dopo e fino alla data di emissione del Durc. In tal caso, inoltre, è attivato anche il preavviso di accertamento negativo (ex art. 7, comma 3, del dm 24.10.2007) il quale, si ricorda, impone l'obbligo d'invitare il contribuente a regolarizzare la posizione entro 15 giorni.
Un esempio. Si osservi la tabella; la doppia verifica comporta una quantificazione del debito con importi riferiti distintamente ai due momenti. Conseguentemente, rispetto al totale dell'importo di debito accertato, risulta evidenziata la parte riferita al periodo fino alla data indicata dalla stazione appaltante (irregolarità retrodatata) e quella riferita al periodo successivo (irregolarità attuale).
Se a seguito di preavviso di accertamento negativo la regolarizzazione avviene solo con riferimento al periodo più vecchio richiesto per la verifica dalla stazione appaltante (in esempio: 4 mila euro), il Durc attesterà la regolarità poiché richiesta ai sensi del dl n. 35/2013; ma nel campo note sarà indicato sia il debito residuo maturato successivamente al periodo interessato dalla verifica, sia il periodo di riferimento e la dicitura «legge n. 64/2013».
Diversamente, non c'è obbligo di preavviso di accertamento negativo se l'irregolarità riguarda solo e soltanto il periodo successivo alla data indicata dalla stazione appaltante (debito p.a.). In tal caso il Durc attesterà la regolarità; tuttavia, nel campo note riporterà annotato l'importo e il relativo periodo del debito maturato con dicitura «legge n. 64/2013» (tratto da ItaliaOggi del 15.08.2013).
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Rimborsi. Alla data di fattura ed emissione del «certificato». Per i pagamenti della «Pa» Durc con doppia verifica.
IL CASO LIMITE/ Possibile sanare la posizione fino al giorno dell'arretrato ma il documento riporterà l'importo ancora in sospeso
Aggiornata la procedura internet relativa al rilascio del Durc per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.

La novità è disponibile dal 31 luglio scorso, ma l'Inps lo ha comunicato ieri con il messaggio 14.08.2013 n. 13153.
L'aggiornamento si è reso necessario perché, nell'ambito di quanto previsto dal Dl 35/2013, le pubbliche amministrazioni che procedono al pagamento degli arretrati devono richiedere il documento unico di regolarità contributiva del fornitore (Durc). La verifica, però, come previsto dal comma 11-ter dell'articolo 6 del decreto legge, deve essere riferita alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Per questo motivo, quindi, la procedura disponibile all'indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it è stata aggiornata in modo che le amministrazioni possano inserire la data richiesta dal decreto legge.
Tuttavia la verifica da parte degli operatori sarà doppia, cioè verrà svolta fino alla data della richiesta di pagamento e poi da questa data fino all'emissione del Durc. In questo modo potranno verificarsi diverse situazioni. Se verrà riscontrata la regolarità contributiva in entrambi i momenti, il Durc verrà rilasciato, così come se a fronte di irregolarità al momento di presentazione della fattura è seguita una regolarizzazione. Se, invece, viene riscontrata un'irregolarità alla data di presentazione della fattura che permane successivamente, la stazione appaltante può valutare l'obbligo di attivazione dell'intervento sostitutivo disciplinato dall'articolo 4 del Dpr 207/2010, cioè lo storno dal pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza e il relativo pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In questo caso, comunque, il contribuente deve essere invitato a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. La quantificazione del debito totale, inoltre, deve essere suddivisa in due importi: uno riferito all'ammontare accertato fino alla data della fattura; l'altro dal giorno successivo alla fattura fino all'emissione del Durc.
Il soggetto interessato può a sua volta sanare l'intera situazione oppure solo quella che serve per incassare il credito vantato presso la pubblica amministrazione. In quest'ultimo caso, nel campo note del Durc deve essere riportato l'importo del debito residuo e il periodo di riferimento.
Infine, se l'irregolarità riscontrata durante la verifica riguarda solo il periodo successivo alla data della fattura, il Durc deve essere emesso attestando la regolarità, senza attivare il preavviso di accertamento negativo. Nel campo note sarà indicato l'importo e il relativo periodo del debito maturato tra la data della fattura e quella di emissione del documento (tratto da Il Sole 24 Ore del 15.08.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 04.06.2013, n. 63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 03.08.2013, n. 90, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 07.08.2013 n. 16416 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: PRIME NOTE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA ALLEGAZIONE DELL’APE (attestato prestazione energetica) A PENA DI NULLITA’ (anche per gli atti traslativi a titolo gratuito) (Consiglio Nazionale del Notariato, 07.08.2013).

INCARICHI PROGETTUALI: Oggetto: rettifica e aggiornamento prospetti polizza professionale allegati alla circolare n. 250 del 12.07.2013 (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circolare 06.08.2013 n. 262).

LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO: Oggetto: Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota 05.08.2013 n. 4867 di prot.).
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Un freno dai Trasporti alla segnaletica creativa.
La segnaletica stradale deve essere uniforme e adeguata alle direttive ministeriali. Sono quindi fuori legge tutte le iniziative locali finalizzate a valorizzare un attraversamento pedonale o un incrocio senza il rispetto delle specifiche tecniche richieste dalla normativa.

Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con la circolare 05.08.2013 n. 4867 di prot. avente per oggetto «istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale».
Nonostante l'art. 38/6° del codice stradale richiami chiaramente la necessaria uniformità della segnaletica stradale sono tanti gli enti proprietari delle strade che in questi anni hanno intrapreso scelte originali spesso molto censurabili.
Nonostante le continue e ripetute diffide e due direttive ad hoc del 24.10.2000 e del 27.04.2006 la questione è ancora molto combattuta per cui il ministero ha ritenuto opportuno riepilogare tutta la disciplina in materia alla luce del regolamento 305/2011/Ue che dal 1° luglio ha definitivamente sostituito la direttiva 89/106/Ce. In particolare ai sensi di questa dettagliata disposizione normativa ora tutta la segnaletica verticale deve essere marcata Ce e deve rispondere a specifiche tecniche ad hoc richiamate anche dall'art. 63 del codice degli appalti.
Per quanto non coperto da norme armonizzate, prosegue la nota centrale, restano valide le norme nazionali per esempio circa i vincoli e le modalità di impiego dei segnali e dei dispositivi contemplati nell'art. 45/6° del codice stradale per i quali è obbligatorio ricorrere a prodotti omologati o approvati. È il caso per esempio della segnaletica temporanea di cantiere, dei segnali complementari previsti dall'art. 42 Cds (tra cui i dispositivi destinati ad impedire la sosta o limitare la velocità) e tutti gli altri dispositivi analoghi previsti dal regolamento stradale.
La questione sulla corretta e uniforme applicazione delle norme in materia di segnaletica però è già stata adeguatamente approfondita in particolare dalla direttiva del 27.04.2006 che per la prima volta viene ufficializzata dopo un periodo di grande incertezza sull'ufficialità della stessa (articolo ItaliaOggi del 22.08.2013
).

luglio 2013

TRIBUTI: OGGETTO: Conegliano (Treviso) - Immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi della legge 20.06.1909 n. 364 - Richieste di rimborso ICI ovvero IMU - Quesito (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, nota 31.07.2013 n. 13764 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTI: Oggetto: Dichiarazioni in catasto di Unità Collabenti (categoria F/2) (Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Catasto e Cartografia, nota 30.07.2013 n. 29440 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI: NOTA INTERPRETATIVA ANCI SU VIGENZA ED OPERATIVITA’ DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (ANCI, 25.07.2013).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – fruizione del congedo parentale su base oraria (art. 1, comma 339, L. n. 228/2012) (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 22.07.2013 n. 25/2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: INPS – Procedura “regolarità contributiva on-line” (ANCE Bergamo, circolare 19.07.2013 n. 179).

VARI: Oggetto: Pubblicazione Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circolare 16.07.2013 n. 255).

ATTI AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI: In tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)” (CIVIT, delibera 15.07.2013 n. 59).
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P.a., trasparenza a 360°. Esteso l'obbligo di pubblicare i dati sui sussidi. Una delibera della Civit chiarisce la portata soggettiva del dlgs 33/2013.
Tutte le pubbliche amministrazioni senza esclusione, nonché gli enti pubblici e le società partecipate debbono pubblicare i dati concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
La Civit (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), con la delibera 59/2013 di chiarimento della portata delle disposizioni contenute negli articoli 26 e 27 del dlgs 33/2013, interviene per fornire indicazioni su uno dei punti più controversi del decreto sulla trasparenza, confermando l'estensione più ampia possibile dell'ambito soggettivo di applicazione e chiarendo, d'altro canto, che negli atti concernenti le sovvenzioni e i contributi non sono da ricomprendere incarichi e compensi per professionisti e collaboratori.
Ambito soggettivo. La delibera, risolvendo dubbi mossi da enti locali in merito all'applicabilità dei citati articoli 26 e 27 a enti come le aziende speciali, ricorda che il dlgs 33/2013 si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni menzionate dall'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001. Dunque, sono tenute agli adempimenti imposti dal decreto non solo tutte le amministrazioni dello stato, comprese le scuole, ma anche le aziende e amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo, tutti gli enti locali, le comunità montane, loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, camere di commercio e loro associazioni. Si aggiungono all'elenco tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Non sfuggono gli enti pubblici nazionali, tra i quali sono da comprendere le aziende speciali dei comuni, ritenute da assimilare agli enti pubblici economici.
Agli obblighi di trasparenza su concessioni di sovvenzioni e contributi debbono anche obbedire le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del dlgs 33/2013 all'attività di pubblico interesse da esse svolta.
Importo. La Civit chiarisce che gli obblighi di pubblicità scattano per sovvenzioni di importo superiore ai mille euro nel corso dell'anno. Tale importo può essere raggiunto anche mediante più atti ed erogazioni: in questo caso occorrerà pubblicare tutta la serie degli atti. Lo stesso anche nel caso di sovvenzioni con atti pluriennali.
Oggetto delle pubblicazioni. Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto trasparenza, sottolinea la Civit, occorre pubblicare i provvedimenti finalizzati a un sostegno, rivolti a soggetti pubblici o privati, dai quali scaturiscano vantaggi economici diretti o indiretti: erogazione materiale di risorse finanziarie, oppure agevolazioni come sgravi o risparmi. Solo questi sono gli atti da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente. Non debbono, invece, essere inseriti i dati concernenti i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali.
L'articolo 27 del dlgs 33/2013 ha tratto in inganno molti. Essendo il frutto di una cattiva trasposizione dell'articolo 18 del dl 83/2012, che mischiava la fattispecie dei contributi con quella degli incarichi a professionisti e degli appalti, è rimasto un inopportuno riferimento ai curriculum, certamente inutili per il rilascio di sovvenzioni e contributi. La Civit conferma che il dlgs 33/2013 ha scisso le modalità di pubblicazione dei contributi da quelle degli incarichi professionali e, ancora, dagli appalti (articolo ItaliaOggi del 18.07.2013).

INCARICHI PROGETTUALI: Oggetto: informativa sull'obbligo di stipula di polizza professionale (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circolare 12.07.2013 n. 250).

EDILIZIA PRIVATA - SICUREZZA LAVORO: Oggetto: “Decreto del Fare” – D.L. n. 69/2013 – Semplificazione in materia di lavoro e prevenzione incendi (ANCE Bergamo, circolare 12.07.2013 n. 171).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Art. 13 del CCNL  del 09.05.2006. Attribuzione del buono pasto al personale di polizia municipale. Circolare (Prefettura di Napoli, nota 11.07.2013 n. 42911 di prot.).

CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGOIn tema di applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione (CIVIT, delibera 11.07.2013 n. 57).
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Incarichi. Nei Comuni medio-piccoli porte chiuse ai condannati.
Le regole sull'incompatibilità e inconferibilità degli incarichi fanno capolino anche nei Comuni con meno di 15mila abitanti, anche se non in formula piena.

A spiegarlo è la Civit, nella delibera 57/2013.
Per individuare il pacchetto di norme chiamate a regolare gli incarichi nei Comuni medio-piccoli, la commissione segue un principio semplice: si applica tutto ciò che non è espressamente limitato dal decreto legislativo 39/2013 alle amministrazioni che superano i 15mila abitanti. Per questa ragione, il decreto anticorruzione chiude le porte agli incarichi dirigenziali a chi abbia subito una condanna, anche in primo grado, per reati contro la Pubblica amministrazione (articolo 3, del decreto).
Non solo, poiché nemmeno l'articolo 4 cita espressamente limiti dimensionali, anche negli enti sotto i 15mila abitanti diventano incompatibili con incarichi dirigenziali quanti, negli ultimi due anni, abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato finanziati dall'ente o anche abbiano semplicemente svolto attività professionali retribuite dall'amministrazione: in altre parole, nemmeno nei Comuni fino a 15mila abitanti il consulente potrà ricevere un incarico da dirigente.
La regola vale anche in senso contrario (articolo 9 del decreto), e impedisce a chi ha un ruolo che comporta «poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione» di assumere incarichi in questi enti (articolo Il Sole 24 Ore del 19.07.2013).

URBANISTICA: Avviato il percorso di revisione del Piano Territoriale Regionale.
Regione Lombardia ha dato avvio al percorso di revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) con l'approvazione della d.g.r. n. 367 del 04.07.2013, pubblicata sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n. 28 del 10.07.2013.
Tutti i cittadini e i soggetti interessati possono far pervenire alla Giunta regionale proposte utili alla revisione del PTR, entro il termine di novanta giorni a partire dal 10.07.2013 e secondo le modalità indicate nell'avviso (allegato B) (10.07.2013 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

ENTI LOCALI - SEGRETARI COMUNALIOggetto: sedi vacanti e reggenze a scavalco (Ministero dell'Interno, circolare 08.07.2013 n. 23581 di prot.).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: possibilità assunzionali (Prefettura di Napoli, nota 05.07.2013 n. 42257 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: ALBO GESTORI AMBIENTALI: elenco imprese iscritte (ANCE Bergamo, circolare 05.07.2013 n. 166).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Legislazione nazionale: nuove regole per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici (ANCE Bergamo, circolare 05.07.2013 n. 165).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Legislazione nazionale: stabiliti i requisiti professionali degli esperti cui affidare la certificazione energetica (ANCE Bergamo, circolare 05.07.2013 n. 164).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Tutela paesaggistica - Autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico. Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 15.01.2013 n. 220 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 04.07.2013 n. 23/2013).

VARI: Detrazione Irpef per acquisto mobili: ecco le prime istruzioni dell’Agenzia - I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per usufruire dell’agevolazione sui lavori di ristrutturazione (04.07.2013 - link a www.fiscooggi.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Oggetto: Termini approvazione PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo) (Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Energia e Reti Tecnologiche - Reti Tecnologiche, nota 04.07.2013 n. 23654 di prot.).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 (CIVIT, delibera 04.07.2013 n. 50).
Si leggano anche i seguenti allegati:
allegato 1 - allegato 1.1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5
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P.a., trasparenza in naftalina. L'approvazione dei piani triennali slitta al 31/01/2014.  La Civit fa slittare l'adempimento in attesa del programma nazionale anticorruzione.
Slitta al 31.01.2014 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni dovranno approvare il piano triennale per la trasparenza.
Lo ha stabilito la Civit, con la delibera 04.07.2013 n. 50, «Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016», pubblicata sul sito della Commissione.
Termini. L'allegato 5 alla delibera contiene un calendario degli adempimenti, vincolante per le amministrazioni statali. Il termine più rilevante è, come rilevato, quello del 31.01.2014. In realtà, il dlgs 33/2013 non fissa un termine entro il quale adottare il piano triennale per la trasparenza. Ciò ha fatto ritenere che le amministrazioni dovessero provvedere al più presto, comunque certamente entro il 2013.
C'era, però, il problema di coordinare il piano della trasparenza con quello anti corruzione, del quale è un elemento accessorio indispensabile. Poiché il programma nazionale anticorruzione non è stato ancora varato, la Civit ha ritenuto di evitare alle amministrazioni di dover fare i due piani in momenti distinti, costringendoli a complesse opere di aggiornamento e coordinamento, rinviando tutto al 31.01.2014, così da consentire anche la redazione dei due documenti in modo da coordinarli anche con il piano della performance, o, negli enti locali, il piano esecutivo di gestione.
Controlli. La Civit negli allegati 3 e 4 mette a disposizione per le amministrazioni statali anche una sorta di check list per il controllo degli adempimenti. L'allegato 3 riassume alcuni contenuti del Programma triennale per la trasparenza; la versione finale della scheda sarà rilasciata successivamente dalla Civit sul Portale della trasparenza a seguito di sperimentazioni con alcuni enti.
La scheda allegato 3 andrà compilata entro il 28.02.2014 esclusivamente dai Responsabili della trasparenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici nazionali. L'allegato 4 è una scheda simmetrica a quella dell'allegato 3, con la quale gli organismi indipendenti per la valutazione verificheranno entro il 31/12/2013 lo stato di avanzamento del programma triennale.
Contenuti essenziali. Utilissimo è l'indice essenziale del piano triennale per la trasparenza, suggerito dalla Civit. Vi deve essere un'introduzione contenente informazioni riguardanti l'organizzazione e le funzioni dell'amministrazione. Il primo capitolo dovrà indicare le principali novità del piano, rispetto a quello precedente. Il secondo, illustrerà il procedimento di elaborazione e adozione, indicando gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo e i collegamenti con il piano della performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti da normative di settore, indicando anche uffici e dirigenti coinvolti. La terza sezione illustra iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati pubblicati (comprese le «giornate della trasparenza»). La quarta indica i dirigenti responsabili del conferimento dei dati nei portali e lo stato di attuazione del programma, con le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ed i sistemi di controllo.
Enti locali immediatamente obbligati. La delibera chiarisce che nelle more dell'adozione delle intese previste dalla legge 190/2012, gli enti locali sono comunque tenuti a dare attuazione alle disposizioni del dlgs 33/2013 (articolo ItaliaOggi del 16.07.2013).

SICUREZZA LAVOROOggetto: Applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 306, comma 4-bis, del d.lgs. 09.04.2008, n. 81 così come modificato dal decreto-legge 28.06.2013, n. 76 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 02.07.2013 n. 12059 di prot.).
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Sicurezza nei luoghi di lavoro: aumentate ammende e sanzioni.
A seguito dell'aumento, stabilito dal D.L. n. 76/2013, delle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, il Ministero del Lavoro sottolinea l'applicazione dall'01.07.2013 della rivalutazione del 9,6%.
Il D.L. n. 76/2013, con l’art. 9, comma 2, ha sostituito il comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ed alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo.
In virtù della nuova modifica, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Tuttavia lo stesso articolo stabilisce che in sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 01.07.2013, nella misura del 9,6%.
A seguito di quanto sopra, con nota prot. 12059 del 02.07.2013 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha comunicato che tutte le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorre dall’01.07.2013, sono incrementate del 9,6%.
Inoltre, per il momento, salvo successive modifiche in sede di conversione del decreto legge, il risultato finale della sanzione non va arrotondato (commento tratto da www.ispoa.it).

giugno 2013

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: ALBO GESTORI AMBIENTALI: trasporto di rifiuti ingombranti prodotti dalle imprese edili (ANCE Bergamo, circolare 28.06.2013 n. 157).

APPALTI: Oggetto: Eliminazione dell’IVA dalla responsabilità solidale (ANCE Bergamo, circolare 28.06.2013 n. 154).

PATRIMONIO - VARI: OGGETTO: Regime IVA cessioni e locazioni di fabbricati – Decreto-legge 22.06.2012, n. 83 (Agenzia delle Entrate, circolare 28.06.2013 n. 22/E).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Importanti novità nella gestione delle terre e rocce da scavo (ANCE Bergamo, circolare 27.06.2013 n. 147).

ENTI LOCALI: Sui limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 7, d. lgs. n. 39/2013 (CIVIT, delibera 27.06.2013 n. 48).

ENTI  LOCALI: Sul rapporto tra le previsioni dell’art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013 (CIVIT, delibera 27.06.2013 n. 47).

CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO: In tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013 (CIVIT, delibera 27.06.2013 n. 46).

EDILIZIA PRIVATA: Decreto Legge del 21.06.2013 n. 69 (c.d. “Decreto Del Fare”) - Commento alle norme di interesse per il settore privato (ANCE, 27.06.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 04.06.2013, n. 63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 25.06.2013 n. 12976 di prot.).
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Dal Ministero i chiarimenti su Attestato di Prestazione Energetica (APE), ACE e modalità di calcolo.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 63/2013 viene soppresso l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e introdotto, in suo luogo, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE.
Poiché sono stati sollevati da più parti dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’Attestato, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento.
In particolare, l’articolo 4, comma 1, del D.L. 63/2013 dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico.
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del D.L. 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, il D.L. 63/2013 (art.13) prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009.
Pertanto, fino all’emanazione dei “famosi” decreti, si adempie alle prescrizioni del D.L. 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo previste dal D.P.R. 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
Quindi APE con le modalità dell’ACE
(27.06.2013 - commento tratto da www.acca.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012 – art. 1, comma 98 – 101, della legge n. 228 del 24/12/2012 di ricezione del decreto legge n. 185 del 29/10/2012 – Richiesta restituzione trattenute. Ulteriori chiarimenti (messaggio 21.06.2013 n. 10065 - link a www.inps.it).

ENTI LOCALI: Oggetto: D.M. 13.12.2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18.05.2007 recante "norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante". Chiarimenti e indirizzi applicativi (Prefettura di Napoli, nota 20.06.2013 n. 38459 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTI: Oggetto: Sanzioni per ritardata presentazione degli accatastamenti fabbricati rurali (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nota 18.06.2013 n. 7092 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Decreto Legge 04.06.2013 n. 63: recepita la Direttiva 2010/31/UE (ANCE Bergamo, circolare 14.06.2013 n. 140).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Decreto Legge n. 63 del 04.06.2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 – Modifiche alla disciplina della detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero e alla disciplina della detrazione di imposta del 55% per interventi di riqualificazione energetica (ANCE Bergamo, circolare 14.06.2013 n. 139).

APPALTI: CONTRATTO PUBBLICO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA E PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE ED OPERATIVE - INFORMATIVA SUL TAVOLO TECNICO E PROPOSTA DI EMENDAMENTO DEL COMMA 4, ARTICOLO 6, D.L. 179/2012 (CONVERTITO IN L. 221/2012) (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ordine del giorno 13.06.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Termoregolazione, sanzioni sospese fino al 2016.
L'applicazione delle sanzioni per chi non ha installato i dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore è sospesa fino al 31.12.2016.
Lo rende noto l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Maria Terzi, spiegando che la deroga è contenuta nella proposta di Progetto di legge sull'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e al bilancio pluriennale 2013/2015 approvata dalla Giunta regionale.
"L'obbligo dell'installazione resta -precisa l'assessore-, ma con questo intervento lasceremo più tempo alle famiglie per adeguarsi. I costi di installazione delle valvole termostatiche, infatti, sono molto onerosi, così come le sanzioni".
UNA DECISIONE MOTIVATA ANCHE DALLA CRISI - Una decisione che va incontro alla richiesta avanzata dal Consiglio regionale, che, l'8 maggio 2012, aveva approvato una mozione in cui era contenuta l'indicazione di tener conto delle specifiche condizioni ambientali locali, dell'attuale crisi occupazionale e della gravosità finanziaria di tali nuove spese anche per differire nel tempo l'applicazione della norma.
"Tornare indietro -continua Terzi- non sarebbe stato praticabile, né tantomeno opportuno. Differire l'applicazione della norma avrebbe infatti significato semplicemente spostare in là un problema che invece va affrontato in ottemperanza alle norme nazionali sulla riduzione dell'inquinamento. Inoltre, chi nel frattempo si è già adeguato si sarebbe trovato beffato".
I VANTAGGI DELLA TERMOREGOLAZIONE - "La soluzione individuata -conclude Terzi- non deroga affatto sulla necessità di installare le termovalvole, che peraltro comportano notevoli vantaggi in termini economici e ambientali grazie a un risparmio energetico medio del 20 per cento, con un conseguente rientro dell'investimento in circa 6 anni. I costi di un'applicazione immediata però sarebbero stati davvero pesanti in un momento come questo per le famiglie, che già devono sostenere l'Imu. Ora sarà possibile adeguarsi in tempi più distesi e senza il pericolo di multe".
Sulla base dei dati rilevati dal Catasto regionale degli impianti termici la disposizione coinvolge oltre 181.000 impianti e 1,9 milioni di utenze (13.06.2013 - link a www.regione.lombardia.it).

ENTI LOCALI: Oggetto: D.M. 13.12.2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18.05.2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi (Ministero dell'Interno, nota 11.06.2013 n. 17082 di prot.)

TRIBUTI: OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. Modifiche recate dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 08.04.2013, n. 35. Quesiti in materia di pagamento dell’imposta relativa all’anno 2013 per gli enti di cui alla lett. i), comma 1, art. 7, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (Ministero dell'Economia e delle Finanze, risoluzione 05.06.2013 n. 7/DF).

EDILIZIA PRIVATA: Dalla Regione 200.000 euro per la tutela del paesaggio.
Regione Lombardia ha deciso di destinare 200.000 euro agli Enti locali e agli Enti gestori delle aree protette regionali per la gestione delle competenze paesaggistiche.
A darne notizia è l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile. "Il provvedimento è stato approvato durante la Giunta dello scorso 31 maggio -ha spiegato-, per sostenere gli Enti nel dotarsi degli strumenti necessari a esercitare funzioni in materia di tutela dei beni paesaggistici, come previsto dalla legge. In questo modo confermiamo il nostro impegno a favore dell'azione di responsabilità condivisa per la valorizzazione del territorio e dei paesaggi lombardi, compito delle istituzioni, ma anche di tutti i cittadini".
A usufruire dei contributi saranno gli Enti che abbiano rilasciato almeno 30 provvedimenti paesaggistici nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31.12.2012 con parere della Commissione per il Paesaggio. Il bando attuativo verrà pubblicato a giorni (05.06.2013 - link a www.regione.lombardia.it).

maggio 2013

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29.12.2003 n. 387 - Partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al paragrafo 14 delle "Linee guida" emanate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto 10.09.2010 - Istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, nota 31.05.2013 n. 9911 di prot.).

APPALTI: Oggetto: Lavori pubblici e iscrizioni a piattaforme telematiche (ANCE Bergamo, circolare 31.05.2013 n. 132).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Opere sotterranee e opere interrate realizzate in corrispondenza di aree sottoposte a tutela ai sensi della Pane Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Risposta al quesito proposto dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato (MIBAC, Segretariato Generale, circolare 30.05.2013 n. 27).
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Con nota prot. n. 3770 del 06.03.2013, che si allega, l'Ufficio legislativo ha espresso parere in merito ad un quesito proposto dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato, concernente la necessità o meno di autorizzazione paesaggistica per le opere sotterranee e le opere interrate da realizzarsi in corrispondenza di aree sottoposte a tutela paesaggistica. (... continua).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, artt. 14 ss. - Disciplina della conferenza dei servizi (MIBAC, Segretariato generale, circolare 29.05.2013 n. 26).
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M. Acquasaliente, Come si coordina l’autorizzazione paesaggistica con la conferenza di servizi?
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Generale, con la circolare n. 26 del 29.05.2013, coordina le norme degli artt. 14 e ss. della l. n. 241/1990 (concernenti al conferenza di servizi) con la normativa prevista dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 (riguardante l’autorizzazione paesaggistica).
In particolare la circolare recepisce il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 23.04.2013 laddove afferma che: “l’amministrazione procedente (Regione o Comune subdelegato) può indire la conferenza di servizi, per un intervento richiedente l’autorizzazione paesaggistica, solo se, richiesto il parere vincolante della Soprintendenza, questa non lo ha pronunciato nel termine di quarantacinque giorni (ai sensi dell’art. 146, comma 8, del Codice di settore, che prevale, in quanto norma speciale, sulla previsione generale di trenta giorni contenuta nel ripetuto articolo 14 della legge generale sul procedimento amministrativo), oppure quando, nel termine suddetto la Soprintendenza ha espresso un parere negativo”.
Le medesime considerazioni valgono anche per lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e per lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) per i quali: “resta ius receptum il principio per cui gli sportelli unici svolgono funzioni esclusivamente di front office con i cittadini, ma non alterano il quadro distributivo delle competenze”. Con riferimento al SUAP il parere sottolinea che: “presupposto perché l’amministrazione procedente, ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, vada avanti prescindendo dal parere del Soprintendente, è che sia “scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza”, mentre in relazione al SUE si legge: “nel secondo caso (sportello unico per l’edilizia), l’articolo 5 del d. P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) recepisce ed esplica anch’esso i due principi fondamentali già sopra evidenziati: a) lo sportello unico è solo un ufficio di smistamento di atti nei confronti dell’utenza, ma non sostituisce, né assorbe le competenze ordinarie delle altre amministrazioni coinvolte; b) la conferenza di servizi è solo eventuale e può essere indetta unicamente dopo l’inutile decorso dei termini per l’acquisizione del parere vincolante del Soprintendente, ai sensi dell’articolo 146 del Codice di settore, secondo le modalità e le regole generali degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990”.
Riassumendo quanto esposto: “
a) non è possibile indire validamente la conferenza di servizi se non dopo l’inutile decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 9 dell’articolo 146 cit. per l’espressione del parere del Soprintendente, ivi previsto (e ciò in ogni caso, anche allorquando al conferenza di servizi sia indetta dallo sportello unico per le attività produttive o dallo sportello unico per l’edilizia, atteso che le relative discipline speciali non derogano, ma rinviano alle norma comuni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990);
b) non può ritenersi validamente acquisito, ai sensi del comma 7 dell’articolo 14-ter cit., il parere favorevole della Soprintendenza ove la conferenza di servizi sia stata indetta in assenza dell’apposito calendario almeno trimestrale previsto o sia stata celebrata in una data non inclusa nel predetto calendario
” (tratto da e link a http://venetoius.it).

PATRIMONIO - VARI: OGGETTO: La tassazione degli atti notarili - Guida operativa - Testo unico dell’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986, n. 131 (Agenzia delle Entrate, circolare 29.05.2013 n. 18/E).
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In una circolare–vademecum, l’imposta di registro a tuttotondo.
Una vera e propria guida pratica, che sarà periodicamente aggiornata, per offrire a operatori del settore e contribuenti uno strumento di lavoro utile e di facile consultazione.

La tassazione degli atti notarili ha creato, nel corso degli anni, diverse difficoltà interpretative. Spesso, infatti, non soltanto i contribuenti, ma anche gli operatori del settore, si trovano ad affrontare questioni controverse nell’applicazione dell’imposta di registro, il tributo -disciplinato dal Dpr 131/1986- che entra in gioco con la registrazione di determinati documenti giuridici, indici della capacità contributiva dei soggetti coinvolti.
A far chiarezza e ordine in una materia, che comprende anche altri tipi di tassazione indiretta connessa agli atti firmati davanti al notaio e non solo, arriva la circolare n. 18/E del 29.05.2013.
Con questo documento, l’Agenzia delle Entrate dà risposte concrete sull’argomento, affrontando le diverse tematiche in modo esauriente e sintetico al tempo stesso, lasciando largo spazio a esempi pratici e a utili tabelle esplicative. Si tratta, insomma, di una vera e propria guida operativa, di facile consultazione, in grado di fornire soluzioni univoche a problemi di carattere interpretativo.
E’ suddivisa in sei parti, le prime affrontano i principi generali e di interesse più diffuso, come il trasferimento di fabbricati e terreni, e le donazioni a titolo gratuito; a seguire, l’attenzione si sposta sul regime impositivo degli atti societari.
Lo scopo, in ogni caso, è uniformare l’applicazione delle imposte trattate su tutto il territorio nazionale ed eliminare ogni possibile margine di incertezza, in modo da rendere più “fluido” sia il lavoro dell’Amministrazione finanziaria sia quello degli operatori, e facilitare i cittadini che si trovano di fronte allo “sportello” del Registro.
Di riflesso, quindi, la circolare rappresenta uno strumento che, se ben utilizzato, può far diminuire le “incomprensioni” tra i notai e i contribuenti, da una parte, e il Fisco, dall’altra, continuando ad accrescere l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza dell’attività degli uffici finanziari.
La circolare-guida è aggiornata al 31.12.2012. Verrà rivista e implementata periodicamente per tener conto delle novità normative che interverranno in materia e delle soluzioni interpretative adottate dall’Agenzia delle Entrate in risposta, ad esempio, a istanze di interpello e consulenze giuridiche (commento tratto da www.fiscooggi.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Lombardia, proroga PGT: 31.12.2013 per l'adozione e 30.06.2014 per l'approvazione definitiva.
Termine ultimo fissato al 31.12.2013 per l'adozione e al 30.06.2014 per l'approvazione definitiva dei Piani di Governo del Territorio (PGT) nei Comuni che sono in ritardo sul varo del provvedimento urbanistico. E’ quanto ha deciso oggi il Consiglio regionale con 62 voti a favore e 9 contrari, approvando la legge che introduce anche sanzioni e penalizzazioni per quei Comuni che alle scadenze indicate dovessero risultare ancora inadempienti: a favore si sono espressi i gruppi PdL, Lega Nord, Maroni Presidente, Fratelli d’Italia, Pensionati, PD e Patto Civico Ambrosoli, contrari i soli rappresentanti del Movimento 5 Stelle.
La tempestività dimostrata in Commissione -ha commentato il relatore del provvedimento e presidente della Commissione Alessandro Sala (Maroni Presidente)- ci ha consentito oggi di licenziare un provvedimento importante e necessario, senza il quale i Comuni ancora inadempienti si troverebbero in una situazione di blocco totale legata a qualsiasi attività edilizia, con grave danno per i cittadini, per le imprese, per tutto il settore edilizio e per il relativo indotto, peraltro in un periodo di gravissima crisi economica e occupazionale. La nostra gente –ha concluso Alessandro Sala– vuole dalla politica tempi sempre più stretti per risolvere i problemi. Possiamo ben dire che la Commissione e questo Consiglio sono stati e sono oggi dalla parte del cittadino, e hanno messo al bando le lungaggini”.
Nello specifico, in caso di mancata adozione del PGT entro il 31.12.2013, i Comuni inadempienti saranno esclusi dall’accesso al patto di stabilità territoriale per l’anno 2014 e il mancato rispetto di tale scadenza costituirà un indicatore negativo nell’indice di virtuosità. In caso di mancata approvazione del PGT entro il termine del 30.06.2014, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro 60 giorni, nominerà un commissario ad acta il quale disporrà degli uffici tecnici comunali e regionali di supporto nonché dei poteri idonei a completare la procedura di approvazione del piano.
Nei Comuni che entro il 30.06.2014 non avranno approvato il PGT, dal 01.07.2014 e fino all’approvazione del PGT, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) c)
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro strumento urbanistico;
c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il 30.06.2014, con convenzione non scaduta.
Via libera a due emendamenti similari presentati rispettivamente dal capogruppo del PdL Mauro Parolini e dal capogruppo della Lega Nord Massimiliano Romeo che consentono, ai soli Comuni che avevano già approvato il documento di piano entro il 2009, di poter apportare modifiche allo stesso documento di piano fino al 31.12.2014.
Un emendamento dell’assessore Viviana Beccalossi, approvato all’unanimità, prevede speciali deroghe per i Comuni terremotati. Pur preservando il regime di controlli e tutele alle varianti urbanistiche, saranno dimezzati i tempi per l’autorizzazione delle opere, al fine di garantire la partenza degli interventi di ricostruzione in modo più rapido e snello.
I Comuni che alla data di entrata in vigore della legge non hanno approvato il PGT non possono in ogni caso dar corso o seguito a procedure di variante al vigente PRG. È sempre ammessa l’approvazione di accordi di programma e dei programmi integrati di intervento nonché dei progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive.
Via libera infine anche a un ordine del giorno presentato dal capogruppo del Patto Civico Ambrosoli Lucia Castellano e dal Consigliere del PD Jacopo Scandella che chiede alla Giunta regionale di introdurre nuovi strumenti per incentivare la pianificazione d’area vasta che interessi in particolar modo i piccoli Comuni.
Apprezzamento e soddisfazione per l’approvazione del provvedimento è stata espressa dai Consiglieri Mauro Parolini del PdL, Roberto Anelli della Lega Nord, Riccardo De Corato di Fratelli d’Italia, Alessandro Alfieri del PD e Paolo Micheli del Patto Civico Ambrosoli, mentre il voto contrario del Movimento 5 Stelle è stato annunciato da Gianmarco Corbetta.
In Lombardia su 1544 Comuni sono 1007 quelli che hanno approvato definitivamente il PGT: 213 hanno solo avviato il piano e 324 lo hanno adottato. Mancano all'appello anche città capoluogo di provincia come Lecco e Varese, dove il PGT è stato solo avviato, e Como e Pavia, dove manca ancora l'approvazione definitiva (28.05.2013 - link a www.lombardiaquotidiano.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Pgt, sblocco 3000 cantieri, investimenti per 500 milioni.
"Con il Progetto di legge approvato oggi Regione Lombardia dispone di uno strumento di pianificazione con molti pregi: diamo tempo a tutti i Comuni di dotarsi entro giugno 2014 del loro Piano di governo del territorio e, fatto non irrilevante nel momento di crisi che stiamo vivendo, facciamo ripartire un settore fondamentale come quello edilizio, avviando 3.000 cantieri".
Questo il commento dell'assessore regionale al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo dopo il via libera da parte del Consiglio regionale al Progetto di legge 28, che contiene le modifiche alla Legge 12 (Legge per il Governo del Territorio), con lo scopo di regolare la situazione dei circa 500 Comuni lombardi che ancora non hanno concluso l'iter del proprio Pgt. Con le nuove norme, i Comuni interessati dovranno approvarlo definitivamente entro il 30.06.2014.
GESTIONE EQUILIBRATA E SOSTENIBILE - "Le nuove regole -ha continuato l'assessore- garantiscono al territorio lombardo una gestione equilibrata e sostenibile. Allo stesso tempo, si torna a permettere di investire a chi vuole farlo, dagli imprenditori edili ai cittadini, che vogliono ristrutturare casa. Le stime parlano di un valore di 500 milioni di euro pronti ad essere spesi facendo ripartire i lavori".
ATTENZIONE A PICCOLI COMUNI - Tra i provvedimenti previsti ha particolare rilevanza quello pensato soprattutto per i Comuni più piccoli, in difficoltà con la predisposizione del proprio Pgt per carenza di strutture e competenze. A richiesta del sindaco, infatti, Regione Lombardia metterà a disposizione i propri tecnici, per supportare il Comune a chiudere la pratica.
EMENDAMENTO PER MANTOVA - Un emendamento molto atteso in provincia di Mantova, invece, prevede speciali deroghe ai Comuni terremotati. Pur preservando il regime di controlli e tutele alle varianti urbanistiche, saranno dimezzati i tempi per l'autorizzazione delle opere, al fine di garantire la partenza degli interventi di ricostruzione in modo più rapido e snello.
I DATI PER PROVINCIA - Di seguito la suddivisione per provincia dei Comuni sprovvisti di Pgt, i cantieri bloccati e il relativo valore economico (dati Ance - Associazione nazionale costruttori edili aggiornati al 01.03.2013):
Milano: 38 - 278 - 50.726.410 euro
Bergamo: 82 - 351 - 51.597.930 euro
Brescia: 45 - 313 - 42.586.606 euro
Como: 77 - 497 - 72.541.488 euro
Cremona: 13 - 34 - 3.490.894 euro
Lecco: 35 - 240 - 33.235.379 euro
Lodi: 21 - 56 - 6.573.495 euro
Mantova:17 - 92 - 8.929.792 euro
Monza: 14 - 171 - 35.940.973 euro
Pavia: 62 - 177 - 19.738.969 euro
Sondrio:41 - 236 - 30.274.536 euro
Varese: 67 - 689 - 108.306.882 euro (28.05.2013 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

TRIBUTI: Oggetto: Novità attinenti il versamento della prima rata IMU ed alle relative modalità di calcolo (ANCE di Bergamo, circolare 24.05.2013 n. 125).

TRIBUTI: OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. Modifiche recate dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 08.04.2013, n. 35, in corso di conversione. Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2013 (Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare 23.05.2013 n. 2/DF).

TRIBUTI: Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.05.2013 di approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (IFEL, nota 21.05.2013).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Oggetto: applicazione art. 43, comma 2-bis e seguenti della l.r. 12/2005 (Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo, nota 16.05.2013 n. 34319 di prot.).
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... con la presente si forniscono chiarimenti interpretativi in ordine all’applicazione della maggiorazione del contributo di costruzione nel caso di rilascio di titoli abilitativi relativi all’attuazione di piani di lottizzazioni, piani di intervento integrato o altre iniziative comunali, alla base dei quali vi sia una convenzione con l’operatore privato approvata dall’amministrazione comunale in data antecedente il 12.04.2009 (data di entrata in vigore della norma, ovvero tre mesi dal 12/01/2009 data di pubblicazione sul B.U.R.L. della d.g.r. n. 8757/2008). (... continua).

TRIBUTI: Nota di approfondimento sulle innovazioni normative in materia di IMU e Tares anche con riferimento agli orientamenti espressi dal Mef (Risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 e Circolare n. 1/DF del 29.04.2013) (IFEL, nota 10.05.2013).

TRIBUTI: OGGETTO: Risposte a quesiti riguardanti detrazioni, cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e fondiari, IMU e IVIE (Agenzia delle Entrate, circolare 09.05.2013 n. 13/E).

INCARICHI PROGETTUALI - SICUREZZA LAVORO: Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di "attività lavorativa nel settore delle costruzioni" (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione per gli Interpelli, interpello 02.05.2013 n. 2/2013).

aprile 2013

TRIBUTI: OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D.L. 08.04.2013, n. 35 (Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare 29.04.2013 n. 1/DF).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Lombardia - PGT, la Giunta propone come scadenza il 30.06.2014.
La Giunta regionale ha approvato la proposta di Progetto di legge che riguarda i Comuni della Lombardia che si trovano nella situazione di aver solo avviato (218) o adottato (337) il Piano di governo del territorio (Pgt).
Il documento, presentato dall'assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo Viviana Beccalossi, prevede che questi Comuni regolarizzino la loro situazione e indica nella data del 30.06.2014 il termine ultimativo per concludere le procedure.
Il Progetto di legge prevede altresì che, qualora lo ritengano necessario, i Comuni possano contare sul sostegno e la collaborazione dei tecnici della Regione o della loro Provincia per redigere il Pgt.
SUPPORTO TECNICO - Il Progetto di legge sarà differenziato secondo il 'grado' di avanzamento dell'iter del PGT dei Comuni. L'iter prevede, infatti, una prima fase di avviamento, l'approvazione e l'adozione. Terminati questi passaggi, il Piano di governo del territorio, che riguarda i 1.544 Comuni lombardi, può considerarsi effettivo.
UNIFORMITÀ DI METODO - "A tale proposito -ha sottolineato l'assessore Beccalossi- ho ritenuto importante e doveroso incontrare subito e personalmente gli assessori provinciali che si occupano di questa materia, per condividere un percorso, che abbia nella concretezza il motivo portante del nostro lavoro. Così come mi sono confrontata con l'Anci, l'Associazione nazionale Comuni italiani e con l'Ance, l'Associazione nazionale Costruttori edili, che hanno valutato positivamente il modo di procedere. Il nostro obiettivo principale è di regolarizzare la situazione complessiva e dotare tutti i Comuni di uno strumento di pianificazione moderno e omogeneo".
Ora il provvedimento passa al vaglio del Consiglio regionale, che dovrà valutarlo e approvarlo definitivamente.
NUOVA LINFA ALL'ECONOMIA - "Questa proposta -ha concluso l'assessore Beccalossi-, in un periodo di grave crisi come quello che stiamo vivendo, ha anche una valenza economica. Infatti nei Comuni interessati sarà possibile porre in essere una serie di interventi fino a oggi bloccati, che daranno una boccata d'ossigeno ai settori produttivi di competenza e al relativo indotto che gli stessi potranno generare sui singoli territori" (... continua) (16.04.2013 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: Oggetto: Nuovo decreto sulla segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare (ANCE Bergamo, circolare 12.04.2013 n. 94).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Parere dell'Ufficio legislativo prot. 5097 del 20.03.2012 e circolare della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee n. 11 (prot. 11533) del 18.04.2012 - Rinvenimenti di cose mobili o immobili nel sottosuolo - D.lgs. 22.01.2004, n. 42 - Verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 - Circolare della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto n. 46/2012 del 14.11.2012 (prot. 21007) - PRECISAZIONI (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 10.04.2013 n. 14/2013).

APPALTIOggetto: Decreto-legge 08.04.2013, n. 35 - Misure per le amministrazioni tenute a certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili fornitori maturati alla data del 31.12.2012 per somministrazioni, forniture e appalti. Prime indicazioni operative alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti (Ministero dell'Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, circolare 10.04.2013 n. 17).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Imposta di bollo - segnalazione certificata inizio attività e altri atti previsti per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi - Richiesta parere (Agenzia delle Entrate, risoluzione 08.04.2013 n. 24/E).
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A. R. Zannella, Comunicazione di inizio attività. “Scia” o “Dia”, il bollo non c’è.
La segnalazione certificata, che oggi viene presentata in sostituzione della denuncia, non sconta il tributo, trattandosi non di un’istanza, ma di un semplice avviso (link a www.fiscooggi.it).

marzo 2013

ATTI AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI: Oggetto: Disposizioni del decreto legge 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni (Agenzia per l'Italia digitale, circolare 29.03.2013 n. 61/2013).
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Si leggano, altresì, i seguenti allegati:
modello A;
modello B.

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Anagrafe delle prestazioni. Modifiche introdotte dalla legge 06.11.2012, n. 190 all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, circolare 29.03.2013 n. 16).

TRIBUTI: OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. Termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Quesito (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, risoluzione 28.03.2013 n. 6/DF).

TRIBUTI: OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. Modifiche recate dall’art. 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, risoluzione 28.03.2013 n. 5/DF).

ATTI AMMINISTRATIVI: OGGETTO: Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199. Verifiche di regolarità contributiva, ai sensi degli artt. 13, comma 6-bis e 6-bis.1, 247, 248 e 249 del decreto del Presidente della Repubblica 30.05.2002, n. 115 (Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, circolare 27.03.2013 n. 9/2013).

AMBIENTE-ECOLOGIAOggetto: indicazioni concernenti le modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati di cui all'art. 183, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, circolare 26.03.2013 n. 23876 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: indirizzi di prevenzione incendi per le aree mercadali, fiere commerciali e manifestazioni varie a carattere temporaneo, svolte lungo le vie cittadine (Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, lettera-circolare 26.03.2013 n. 3350 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 25.03.2013 n. 10/2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: SISTRI: avvio dal 01.10.2013 e sospensione del contributo di iscrizione (ANCE Bergamo, circolare 22.03.2013 n. 85).

PUBBLICO IMPIEGO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE (ANCI, nota 21.03.2013).

APPALTI: OGGETTO: Durc - Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013) (INPS, messaggio 21.03.2013 n. 4925 - link a www.inps.it).

EDILIZIA PRIVATA: Pubblicate le specifiche tecniche per i Reticoli Idrici Minori comunali.
Sono state pubblicate le specifiche tecniche ed informatiche per la predisposizione degli elaborati cartografici per la definizione del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale come previsto dalla d.g.r. n. 4287 del 25.10.2012.
Nella sezione dedicata alla Polizia Idraulica sono riportati i criteri per la digitalizzazione dell’elaborato cartografico e per la redazione del Documento di Polizia Idraulica (20.03.2013 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI: OGGETTO: Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante (Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, nota 15.03.2013 n. 3595 di prot.).

VARI: Oggetto: Compendio di normativa sull’autotrasporto. Edizione num. 2 – anno 2013 (ANCE Bergamo, circolare 15.03.2013 n. 79).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Compendio di normativa ambientale. Edizione num. 3 – anno 2013 (ANCE Bergamo, circolare 15.03.2013 n. 78).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Articolo 4, comma 24, lettera a), Legge 28.06.2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (circolare 14.03.2013 n. 40 - link a www.inps.it).

CONSIGLIERI COMUNALI: Oggetto: Valorizzazione dei periodi di aspettativa per nomina ad assessore regionale (circolare 14.03.2013 n. 39 - link a www.inps.it).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: San Martino Buon Albergo (Verona) - Titoli abilitativi adottati in carenza di presupposta autorizzazione paesaggistica - errata interpretazione di un vincolo paesaggistico di natura provvedimentale - quesito (MIBAC, Ufficio Legislativo, nota 13.03.2013 n. 4157 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: In tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera 13.03.2013 n. 15/2013).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16.01.2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 06.11.2012, n. 190 (linee di indirizzo 13.03.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Verifiche sui locali con capienza pari o superiore a 200 persone - Intervenuta abrogazione dell'art. 124, c. 2, Reg. TULPS - Quesito (Prefettura di Napoli, nota 12.03.2013 n. 14848 di prot.).

COMPETENZE PROGETTUALI: OGGETTO: competenze professionali in “valutazioni di incidenza ambientale”. Direttiva n. 92/43/CEE e DPR n. 357/1997. Circolare pubblica (Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, nota 12.03.2013 n. 1130/ARA di prot.).

ENTI LOCALI - VARI: OGGETTO: Riduzione di costo per gasolio e GPL impiegato in particolari zone geografiche. DECRETO 20.12.2012 recante revisione del decreto 09.03.1999 (ANCI, nota di indirizzi 12.03.2013).

TRIBUTI: OGGETTO: Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi - Chiarimenti (Agenzia delle Entrate, circolare 11.03.2013 n. 5/E).

APPALTI: Oggetto: Legge 07.08.2012 n.134, di conversione con modificazioni del cd. “Decreto Sviluppo” (D.L. 83/2012): Responsabilità solidale nei contratti di appalto - Chiarimenti ministeriali: Circolare n. 2/E del 01.03.2013 (ANCE Bergamo, circolare 08.03.2013 n. 74).

APPALTI: Oggetto: Banca dati nazionale dei contratti pubblici – AVCPASS - Sistema operativo dall’01.07.2013 (ANCE Bergamo, circolare 08.03.2013 n. 73).

APPALTI: Oggetto: Documentazione antimafia – Nuove disposizioni (ANCE Bergamo, circolare 08.03.2013 n. 64).

APPALTI: Oggetto: Forma del contratto d’appalto – Indicazioni dell’Autorità per la vigilanza (ANCE Bergamo, circolare 08.03.2013 n. 63).

COMPETENZE PROGETTUALI: Oggetto: Nuova circolare relativa alle competenze dell'architetto junior ed del pianificatore junior alla luce di fatti e mutamenti finora intervenuti (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, circolare 07.03.2013 n. 21).

CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO: In tema di applicabilità dell’articolo 1, comma 46, della legge n. 190 del 2012, in caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione successiva a sentenza di condanna per reato contro la pubblica amministrazione (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera 07.03.2013 n. 14/2013).

INCARICHI PROGETTUALIOggetto: Abolizione tariffe professionali e pareri congruità (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nota 06.03.2013 n. 2377 di prot.).

APPALTI: OGGETTO: il contratto d’appalto elettronico – il nuovo comma 13 dell'art. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 (Consorzio dei Comuni Trentini, circolare 04.03.2013 n. 8/2013).

TRIBUTI: Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Immobili concessi in comodato Ministero dell'Economia e delle Finanze, risoluzione 04.03.2013 n. 4/DF).

TRIBUTI: Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Art. 7 del Regolamento 19.11.2012, n. 200. Adeguamento dello statuto e dell'atto costitutivo (Ministero dell'Economia e delle Finanze, risoluzione 04.03.2013 n. 3/DF).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Bonifica dei siti contaminati: alcune novità per l’iscrizione all’Albo (ANCE Bergamo, circolare 01.03.2013 n. 61).

VARIE: Oggetto: Modifiche al Codice della Strada in materia di patenti di guida e CQC (ANCE Bergamo, circolare 01.03.2013 n. 58).

APPALTI: OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore - Circolare n. 40/E dell’08.10.2012 - Problematiche interpretative (Agenzia delle Entrate, circolare 01.03.2013 n. 2/E).
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M. Denaro, Responsabilità solidale negli appalti non solo nel settore dell’edilizia.
Sono esclusi, invece, quelli di fornitura di beni, nonché quelli di opere e servizi, di trasporto, di subfornitura e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
L’Agenzia delle Entrate, a integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 40/2012, torna a occuparsi dell’esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012 (“decreto crescita”), che hanno modificato, a decorrere dal 12.08.2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi (circolare n. 2/E dell'01.03.2013). ...
(link a http://www.fiscooggi.it).

EDILIZIA PRIVATA: MAPEL: monitoraggio autorizzazioni paesaggistiche degli enti locali.
La Struttura Paesaggio ha predisposto un'applicazione WEB per monitorare le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti locali ed eliminare la trasmissione cartacea dei documenti.
Il processo si inquadra come comunicazione obbligatoria ai sensi del comma 11, art. 146, D.lgs. n. 42/2004: "L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposta al vincolo".
Il progetto è in linea con gli obiettivi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii., "Codice dell'amministrazione digitale", ovvero assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando le modalità più appropriate e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Il prototipo di MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate dagli Enti Locali) è accessibile da alcune settimane e rimarrà on-line per una fase di test da parte degli enti locali interessati dal processo per tutto il primo semestre del 2013.
L'applicativo è supportato da servizi e strumenti informatici consolidati nel sistema regionale:
● CRS - Carta regionale dei servizi
● EDMA - Piattaforma documentale di Regione Lombardia
● REGIS - Piattaforma geografica di Regione Lombardia
I prerequisiti per l'utilizzo di MAPEL sono i seguenti:
● un lettore di smart card
● il software CRS Manager installato
● la CRS dell'operatore con PIN attivato
Tutti gli enti interessati a partecipare alla fase di test possono accedere all'applicativo attraverso gli strumenti indicati. Ricordiamo che su www.crs.regione.lombardia.it è possibile scaricare il software, le istruzioni per l'installazione e le indicazioni per l'operatività di firma digitale.
Per ulteriori informazioni, per inviare suggerimenti o osservazioni il riferimento è Stefania Paoletti, tel. 02/6765.4553, stefania_paoletti@regione.lombardia.it
Per problemi sull'applicativo MAPEL durante la fase preliminare e/o durante il test, contattare i referenti di Lombardia Informatica attraverso la mail: assistenza_siba@lispa.it
La fase di test si protrarrà fino a 30.06.2013 (marzo 2013 - link a www.regione.lombardia.it).

febbraio 2013

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLa contrattazione decentrata negli Enti Locali (ANCI, febbraio 2013).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera 27.02.2013 n. 12/2013).

EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI: OGGETTO: Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone - Intervenuta abrogazione dell'art. 124, c. 2, Reg. TULPS - Quesito (Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, nota 22.02.2013 n. 2622 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Definiti gli standard formativi per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili (ANCE Bergamo, circolare 22.02.2013 n. 49).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Oggetto: Elezioni politiche e regionali del 24–25.02.2013. Permessi elettorali per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso i seggi (ANCE Bergamo, circolare 22.02.2013 n. 48).

APPALTI: Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 05.12.2012 - Richiesta di attivazione procedura per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (S.I.C.) ai sensi dell'art. 39 DPR 313/2012, prot. n. --- del 14.02.2013 (Ministero della Giustizia, nota 20.02.2013 n. 24051 di prot.).

ATTI AMMINISTRATIVI: Oggetto: regolamenti locali sui controlli interni - art. 3, comma 2, del decreto legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 (Ministero della Giustizia, circolare 18.02.2013 n. 2/2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: DURC. Trasmissione tramite PEC dei certificati emessi dall'INAIL e dall'INPS alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni procedenti (INAIL di Bergamo, nota 18.02.2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: acque di balneazione (D.Lgs. 30.05.2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"). Elenco dei punti monitorati" (Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria, nota 14.02.2013 n. 5590 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Modello Unico di Dichiarazione ambientale – scadenza del 30.04.2013. Nuovo servizio di ANCE Bergamo per la compilazione e presentazione del MUD (ANCE Bergamo, circolare 11.02.2013 n. 43).

APPALTI: Oggetto: Decreto legislativo 15.11.2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia. Prime indicazioni operative [Ministero dell'Interno, nota 08.02.2013 n. 11001/119/20(6)].

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Regola tecnica per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio (ANCE di Bergamo, circolare 08.02.2013 n. 37).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Oggetto: progetto di ricerca "Le terre da esplorare. Interventi di trasformazione del territorio - individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento", da inquadrarsi fra le attività di competenza della Direzione generale PaBAAC con finalità di indirizzo della pianificazione paesaggistica e di carattere propedeutico alla definizione delle linee guida per l'assetto del territorio ex art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Rapporto intermedio (Fase II) (MIBAC, Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, circolare 08.02.2013 n. 8).

ENTI LOCALI: Oggetto: Circolare concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12.11.2011, n. 183, come modificati dalla legge 24.12.2012, n. 228) (link a http://www.rgs.tesoro.it).
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Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificati dalla legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. La circolare 07.02.2013 n. 5/2013 contiene i criteri interpretativi per l'applicazione delle nuove regole da parte degli enti locali ivi inclusi il metodo di calcolo degli obiettivi programmatici, i 'Patti di solidarietà' fra gli enti territoriali ed il meccanismo premiale basato sulla virtuosità.
E', inoltre, disponibile un modello di calcolo, in formato Excel, per consentire agli enti di individuare, nelle more della pubblicazione del relativo decreto, gli obiettivi programmatici 2013-2015. Successivamente alla pubblicazione del predetto decreto sarà accessibile, sull'applicativo web della Ragioneria Generale dello Stato, un prospetto precompilato che individuerà automaticamente l'obiettivo di ciascun ente.

APPALTI: Oggetto: Art. 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici. Modalità di registrazione dei contratti di appalto stipulati con modalità elettronica (Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze, Ufficio Territoriale di Empoli, nota 06.02.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Modifiche concernenti il decreto legislativo 192/2005 sul rendimento energetico nell’edilizia (ANCE Bergamo, circolare 01.02.2013 n. 35).

gennaio 2013

CONSIGLIERI COMUNALI: Breve nota sulle problematiche applicative della nuova previsione relativa all'incompatibilità del sindaco nei comuni da 5 a 20 mila abitanti (ANCI, nota gennaio 2013).

LAVORI PUBBLICICircolare esplicativa per l'attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/2011 (Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circolare 29.01.2013 n. 1).

APPALTI: Oggetto: Legge 221/2012: ulteriori modifiche al Codice 163/2006 (ANCE Bergamo, circolare 25.01.2013 n. 25).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: D.P.R. 09.07.2010, n. 139, "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma del'art. 146, comma 9, del d.lgs. 22.01.2004 n. 42, e successive modificazioni" - Quesito (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, nota 24.01.2013 n. 1754 di prot.).
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... codesta Provincia chiedeva alla scrivente di esprimere il proprio parere sulla corretta interpretazione di alcune delle disposizioni recate dal regolamento in oggetto, con particolare riferimento a quelle relative ai punti dell'unito allegato I, che escludono l'applicabilità del procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 42/2004 ogniqualvolta il provvedimento dichiarativo del loro notevole interesse pubblico non rechi riferimento ad una o più delle lettere suddette. ...

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Approvazione dello schema generale di convenzione con le Regioni ai sensi dell'art. 156, comma 2, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - D.M. 26.05.2011 (MIBAC, Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, circolare 24.01.2013 n. 5).

APPALTI: Oggetto: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – DURC – posizione non regolare del socio di una società di capitali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 24.01.2013 n. 2/2013).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto : FAQ su FerCel e FerPas (Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, nota 23.01.2013 n. 1677 di prot.).

LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Decreto legislativo n. 192/2012, recante modifiche al decreto legislativo 09.10.2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 23.01.2013 n. 1293 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 - Validità temporale (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 22.01.2013 n. 3/2013).

LAVORI PUBBLICI: IL RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUI RITARDI DI PAGAMENTO - Prime indicazioni operative relative all'applicazione del D.Lgs. 09.11.2012 n. 192 (ANCE, circolare 18.01.2013).

LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Termine del regime transitorio riguardante il regolamento di attuazione del Codice 163/2006 e le categorie SOA variate (ANCE Bergamo, circolare 18.01.2013 n. 20).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Censimento amianto entro il 30.01.2013 (ANCE Bergamo, circolare 18.01.2013 n. 19).

APPALTIOggetto: Appunto n. 1/13: "Nuovi obblighi per la firma del contratto di appalto" (Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti, appunto 16.01.2013 n. 1/2013).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, Nuove disposizioni urbanistiche introdotte nella l.r. n. 12 del 2005 dalla l.r. n. 21 del 2012.
In materia di disciplina urbanistico-edilizia nei Comuni privi di PGT il legislatore regionale è intervenuto nelle scorse settimane dettando alcune disposizioni integrative dell'art. 25 della l.r. n. 12 del 2005; più precisamente, l'art. 4 della l.r. n. 21 del 24.12.2012 (pubblicata sul BURL, Supplemento n. 52 del 28.12.2012) ha inserito nel citato art. 25 della l.r. n. 12 del 2005 i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.
Con la sola eccezione dei Comuni terremotati e in dissesto finanziario dichiarato,
è confermata la perdita di efficacia dei previgenti PRG alla data prevista dal comma 1 del predetto art. 25, ovvero il 31.12.2012; sotto questo profilo, la soluzione inizialmente proposta dalla Giunta regionale, che intendeva diversificare tra Comuni che alla stessa data avessero adottato il PGT e Comuni che invece non l'avessero adottato, non è stata alla fine condivisa dal Consiglio regionale.
La scelta del legislatore regionale è stata piuttosto quella di precisare, per tutti i Comuni divenuti privi di strumentazione urbanistica, gli interventi possibili fino all'approvazione del PGT;
queste disposizioni (nuovo comma 1-quater) sono evidentemente sostitutive della disciplina generale statale stabilita per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, dettata dall'art. 9 del d.p.r. n. 380 del 2001 che, infatti, al comma 1 fa espressamente "salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali".
Si precisa che la declaratoria degli interventi ammessi (lett. a - b - c del comma 1-quater)
ha carattere esaustivo, come attestato dall'uso dell'avverbio "unicamente"; pertanto, sono da considerare precluse iniziative edificatorie diverse che non siano riconducibili agli interventi espressamente contemplati dalla norma; in particolare, non sono attivabili iniziative in variante al (non più vigente) PRG, come gli accordi di programma, i programmi integrati di intervento e i SUAP ex art. 97 della l.r. n. 12 del 2005, come pure gli interventi ex lege in deroga a specifiche previsioni di PRG (ad es. sottotetti, parcheggi pertinenziali, riconversione di coperture in cemento amianto, edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico).
Si rammenta che gli interventi in deroga previsti dalla disciplina a valenza temporanea del cosiddetto piano casa regionale (art. 3, 4, 5 e 6 della l.r. n. 4 del 2012) sono espressamente esclusi dal nuovo comma 1-quinquies dell'art. 25 della l.r. n. 12 del 2005, aggiunto dalla l.r. n. 21 del 2012.
Per quanto riguarda i cambi di destinazione d'uso, connessi o non a opere edilizie, sono da considerare in ogni caso preclusi, non potendo evidentemente essere verificata la conformità "alle previsioni urbanistiche comunali", richiesta dall'art. 52 della l.r. n. 12 del 2005.
Ovviamente, a seguito dell'adozione del PGT, intervenuta sia entro il 31.12.2012 sia successivamente, gli interventi ammessi secondo il nuovo comma 1-quater dell'art. 25 della l.r. n. 12 del 2005 devono essere altresì verificati con le previsioni adottate, operanti in regime di salvaguardia ex art. 13, comma 12, della stessa l.r. n. 12 del 2005.
Si precisa che nei casi in cui alla data del 31.12.2012 risulti intervenuta l'approvazione definitiva del PGT ma non ancora la relativa pubblicazione sul BURL che ne determina l'efficacia ex art. 13, comma 11, della l.r. n. 12 del 2005, nelle more di quest'ultimo adempimento e dunque anche oltre la predetta data, non viene meno l'efficacia dei PRG; a tale conclusione si deve addivenire sia in ragione del disposto per il quale le salvaguardie del PGT trovano applicazione per l'appunto fino alla "pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT" (cfr. art. 13, comma 12, della l.r. n. 12 del 2005), sia perché la sopra richiamata disciplina restrittiva di cui al comma 1-quater, che il legislatore regionale ha inteso dettare a fronte della sopravvenuta inefficacia del PRG, è stata dallo stesso legislatore espressamente riferita ai "Comuni che entro il 31.12.2012 non hanno approvato il PGT".
Per quanto riguarda le procedure edilizie in corso alla data del 31.12.2012, il nuovo comma 1-quinquies dell'art. 25 fa espressamente "salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31.12.2012" relativamente agli interventi in deroga consentiti dal cosiddetto piano casa regionale (art. 3, 4, 5 e 6 della l.r. n. 4 del 2012). Non essendosi il legislatore regionale espresso nei medesimi termini relativamente ad altre iniziative edificatorie parimenti in corso di definizione,
tutti gli interventi non riconducibili alla declaratoria di cui al comma 1-quater (lett. a - b - c) sono da considerare preclusi a far tempo dal 01.01.2013, compresi quelli oggetto di istanze di permesso di costruire non definite con l'avvenuto rilascio del titolo entro il 31.12.2012, ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente al 01.12.2012.
Milano, il 16.01.2013 - Direzione Generale Territorio e Urbanistica (link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Articolo 1, comma secondo, della legge 24.12.1954, n. 1228, modificato dall'articolo 1, comma 18, della legge 15.07.2009, n. 94. Iscrizione anagrafica. Parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 4849/2012 (Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, circolare 14.01.2013 n. 1/2013).
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Alcune Prefetture hanno evidenziato la presenza di incertezze interpretative riguardanti la disposizione recata dall'articolo 1, comma secondo, della legge 24.12.1954, n. 1228, come modificata dall'articolo 1, comma 18, della legge 15.07.2009, n. 94, in base alla quale "L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza ai sensi delle vigenti norme sanitarie".
In particolare, sono emerse talune divergenze con riguardo alle modalità di applicazione di tale disposizione nei casi in cui le verifiche sulle condizioni dell'immobile presso il quale l'interessato dichiara di fissare la propria dimora abituale dia esito negativo. (... continua)

ANNO 2012
dicembre 2012

ENTI LOCALI: Oggetto: Prossima scadenza funzioni associate obbligatorie (ANCI Lombardia, circolare 28.12.2012 n. 145/2012).

ATTI AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI: Legge 07.12.2012 n. 213 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa - Nota di lettura degli articoli 1-bis e 3 relativamente al sistema dei controlli (ANCI, nota dicembre 2012).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICAModifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 per i Piani di Governo del Territorio dei Comuni.
Il Consiglio regionale nella seduta del 19.12.2012 ha approvato la legge regionale "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizione legislative - Collegato ordinamentale 2013" (Legge Consiglio Regionale 19.12.2012 n. 057).
In particolare, l'art. 4 ("Modifiche alla l.r. n. 12/2005") introduce dopo l'art. 25, comma 1-bis, l.r. n. 12 del 2005 ("Legge per il governo del territorio") tre nuovi commi, che declinano la disciplina transitoria necessaria per il completamento del processo di totale rinnovamento della strumentazione urbanistica comunale, pur
senza modificare il termine di validità dei vecchi piani regolatori generali, fissato al 31.12.2012 dall'art. 25, comma 1, della l.r. n. 12 del 2005.
Solamente i Comuni terremotati e quelli dichiarati in dissesto finanziario entro il 31.12.2012, con una disposizione di favor (comma 1-ter), potranno continuare ad attuare le previsioni del vigente PRG fino al 31.12.2013. La norma, nel contempo, chiarisce la disciplina da applicarsi qualora i suddetti Comuni non adottino il PGT entro il 31.12.2013. Per tutti gli altri Comuni, resta quindi confermato quanto già previsto ad oggi e cioè l'inefficacia, a far tempo dal 01.01.2013, dei vecchi PRG.
La norma (comma 1-quater), in ossequio a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del d.p.r. n. 380 del 2001, che riconosce in capo alle Regioni la possibilità di prevedere norme più restrittive rispetto a quella generale statale stabilita per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, definisce quindi puntualmente gli interventi assentibili nelle more dell'approvazione del PGT, che sono:
nelle zone A-B-C-D, come individuate dal previgente PRG, esclusivamente interventi sull'esistente: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro/risanamento conservativo (no ristrutturazione, no nuova costruzione);
nelle zone E-F, come individuate dal previgente PRG, gli interventi consentiti dal previgente PRG e da altri strumenti attuativi già consolidati (ad esempio, Piani Particolareggiati e Piani di Recupero);
gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore del collegato stesso e la cui convenzione, stipulata entro il medesimo termine, sia in corso di validità.
Inoltre, rimane preclusa la possibilità di qualsiasi procedura di variante urbanistica e, per i Comuni che non hanno adottato il PGT entro il 30.09.2011, di dar corso all'approvazione di piani attuativi del PRG.
Infine la norma (comma 1-quinquies), statuisce che nei Comuni che alla data del 31.12.2012 non hanno approvato il PGT, dal 01.01.2013 e fino all'approvazione del PGT, non sono attivabili gli interventi in deroga previsti dal c.d. "piano casa regionale" (artt. 3-4-5-6, l.r. n. 4 del 2012), fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31.12.2012; questa disposizione, per i Comuni terremotati e in dissesto finanziario, troverà applicazione dal 01.01.2014.
Milano, 21.12.2012
L'Assessore al Territorio e Urbanistica, Nazzareno Giovannelli
Il Direttore Vicario, Gian Angelo Bravo (link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Normativa nazionale – modifiche alle procedure inerenti gestione e manutenzione degli impianti termici civili (ANCE Bergamo, circolare 21.12.2012 n. 293).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Normativa nazionale – pubblicato il D.M. 22.11.2012 recante modifica delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica (ANCE Bergamo, circolare 21.12.2012 n. 292).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Lombardia - Pgt, Giovannelli: dal Consiglio la deroga per il sisma.
"Solamente per 7 Comuni colpiti dal terremoto lo scorso maggio (Borgoforte, Gonzaga, Pegognaga, Poggio Rusco, Rodigo, Serravalle a Po e Suzzara, tutti in provincia di Mantova) e per quelli dichiarati in dissesto finanziario entro il 31.12.2012, rimane in vigore il Piano regolatore generale (Prg) fino al 31.12.2013. Per tutti gli altri che, come questi, non hanno approvato il Piano di governo del territorio (Pgt) è confermata l'inefficacia, dal 01.01.2013, dei vecchi Prg".
Lo precisa l'assessore al Territorio e Urbanistica Nazzareno Giovannelli, chiarendo che questo è ciò che il Consiglio regionale ha approvato (martedì 19 dicembre), modificando l'emendamento avanzato dall'Assessorato.
I Comuni che non avevano ancora adottato il Pgt ieri, 20 dicembre, erano ancora 388; mentre quelli che lo hanno adottato, ma non approvato (e che lo potrebbero quindi approvare entro i primi mesi dell'anno) erano 248.
COSA SUCCEDE AI COMUNI SENZA PGT - Il testo definisce anche gli interventi che i Comuni, sprovvisti di strumenti urbanistici, possono approvare.
- Nelle zone A-B-C-D (come individuate dai previgenti Prg), vale a dire sostanzialmente nei centri storici, nei centri urbanizzati consolidati, nelle zone a espansione e nelle aree produttive e commerciali, possono essere autorizzati esclusivamente interventi sull'esistente. Quindi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro/risanamento conservativo (no ristrutturazione, no nuova costruzione);
- nelle zone E-F, cioè quelle agricole e quelle destinate a servizi, gli interventi consentiti sono quelli previsti dal previgente Prg e da altri strumenti attuativi già consolidati (ad esempio, Piani particolareggiati e Piani di recupero);
- gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della nuova Legge e la cui convenzione, stipulata entro il medesimo termine, sia in corso di validità.
Inoltre, rimane preclusa la possibilità di qualsiasi procedura di variante urbanistica e, per i Comuni che non avevano adottato il Pgt entro il 30.09.2011, di dar corso all'approvazione di piani attuativi del Prg.
IL PIANO CASA REGIONALE - Infine la norma stabilisce che nei Comuni che, al prossimo 31 dicembre, non avranno ancora approvato il Pgt, dal 01.01.2013 e fino all'approvazione del Pgt, non sono attivabili gli interventi in deroga previsti dal cosiddetto 'Piano casa regionale' (l.r. 4/2012), fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31.12.2012.
Anche questa disposizione, per i Comuni terremotati e in dissesto finanziario, troverà applicazione dal 01.01.2014 (21.12.2012 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, Nuova modalità di versamento al Fondo Aree Verdi.
Si segnala alle Amministrazioni interessate, che i versamenti al Fondo Aree Verdi (ex art. 43 legge 12/2005) dovranno avvenire unicamente a mezzo di contabilità speciale, presso la tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano - Codice Ente (beneficiario): 30268.
Ulteriori istruzioni sulla compilazione del versamento sono riportate nelle pagine di questo sito dedicate al Fondo Aree Verdi.
Per un rapido accesso clicca qui.
(20.12.2012 - link a www.regione.lombardia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: iscrizione all'albo pubblici dipendenti - Nota di rettifica (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nota 19.12.2012 n. 13134 di prot.).

APPALTI: Parere del Garante sulla deliberazione dell'Avcp attuativa dell'art. 6-bis del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d.lgs. 12.04.2006, n. 163) (Garante per la protezione dei dati personali, parere 19.12.2012 n. 420).

EDILIZIA PRIVATA: Linee guida per l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

     Dette linee guida sono volte ad armonizzare l’esercizio delle funzioni amministrative per autorizzare gli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, funzioni conferite alle Province lombarde con legge regionale n. 26 del 12.12.2003 (articolo 28, comma 1, lettera e-bis).

     Regione Lombardia ha da tempo avviato un percorso volto alla promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili attraverso la definizione di specifiche azioni all’interno del Piano d’Azione per l’Energia, mancava però un sistema di regole semplificato e condiviso con gli enti locali preposti al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. 387/2003.

     Per saperne di più clicca qui.

Allegato: DGR 18.04.2012 n. 3298 "Linee guida per l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia".

ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI: LE NOVITÀ SUI TITOLI ABILITATIVI DI COMPETENZA COMUNALE PER LA COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE

     A decorrere dal 10.12.2012, sul territorio della Lombardia, la presentazione e la gestione amministrativa e tecnica della comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL) e dell’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica.
     Gli applicativi realizzati per la gestione in modalità telematica sono:
- FERCEL per la comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera
- FERPAS per l’istanza di procedura abilitativa semplificata.
     FERCEL e FERPAS saranno disponibili, sempre a decorrere dal 10.12.2012, sulla piattaforma MUTA - Modello Unico Trasmissione Atti, raggiungibile in modalità totalmente gratuita da parte di chiunque, all’indirizzo internet http://www.muta.servizirl.it.
     L’entrata in vigore delle procedure FERCEL e FERPAS (di competenza comunale) è stata approvata con decreto 21.11.2012 n. 10545, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) del 10.12.2012 (cliccare qui per leggere il testo siccome pubblicato).

La modulistica
     La modulistica disponibile negli applicativi FERCEL e FERPAS è stata approvata con decreto 20.11.2012 n. 10484 che sarà pubblicato sul BURL del 10.12.2012 (cliccare qui per leggere il il testo siccome pubblicato).
     La modulistica:
- fornisce al compilatore della richiesta -cittadino, libero professionista, azienda del settore- un facsimile di istanza e della documentazione da allegare
- fornisce ai Comuni lombardi un unico modello di raccolta dati, unificando in tal modo la richiesta su tutto il territorio lombardo.

La piattaforma MUTA
     L’accesso alla piattaforma MUTA prevede l’autenticazione degli utilizzatori e la loro profilazione (identificazione della tipologia di utente che utilizza la piattaforma: cittadino, impresa, intermediario, funzionario comunale, ecc…).
     L’accesso con profilo cittadino/impresa e intermediario rende disponibile l’ambiente di compilazione, invio, verifica dello stato d’avanzamento e conclusione dell’iter di ciascuna modulistica compilata.
     L’accesso con profilo ente aggiunge ulteriori privilegi tipici delle funzioni di istruttoria per gli enti coinvolti (richiesta integrazioni, espressione pareri, determinazione esito finale, ecc…).
     Le istruzioni per l’esecuzione di ogni singolo passo delle procedure sono contenute nella documentazione disponibile alla voce “assistenza” contestualmente al servizio applicativo di MUTA.
     L’informatizzazione delle procedure risolve il debito informativo che le regioni hanno, in materia di dati relativi alle fonti di energia rinnovabili, verso i Ministeri delle Sviluppo Economico e dell’Ambiente. La normativa impone alle regioni il trasferimento delle informazioni richieste secondo tracciati predefiniti. Il Registro FER , all’interno del Sistema Informativo Regionale SIRENA (Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente), sarà a sua volta alimentato direttamente dalla piattaforma MUTA.
     Le imprese ICT, distributrici di pacchetti integrati per la gestione di procedimenti SUAP, possono naturalmente aggiungere analoghi applicativi, purché nel rispetto dei tracciati predefiniti.
     L’utilizzo della piattaforma MUTA e degli applicativi dedicati ha i seguenti vantaggi:
- Realizza la dematerializzazione della documentazione
- Permette l’archiviazione digitale e la conservazione sostitutiva
- Consente un controllo formale e logico dei dati, riducendo la possibilità di errori
- Guida i cittadini ed i professionisti intermediari nella compilazione della modulistica
- Supporta i Comuni nella gestione dell’istruttoria
- Consente il monitoraggio delle istanze sul territorio
     L’attivazione delle procedure informatiche FERCEL e FERPAS attua quanto previsto dalle Linee guida regionali approvate con Delibera di Giunta regionale n. 3298 del 18.04.2012.

Materiali di approfondimento
Slides di presentazione delle Linee Guida FER

Per informazioni:
rinnovabili@regione.lombardia.it (per quesiti normativi, procedurali e tecnici)
assistenza-fer@lispa.it (per quesiti informatici) (testo tratto da e link a www.ors.regione.lombardia.it).

11.12.2012 - LA SEGRETERIA PTPL

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: DURC. Trasmissione tramite PEC dei certificati emessi dall'INAIL alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni procedenti (INAIL, nota 10.12.2012 n. 8798 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Monitoraggio della l.r. n. 4 del 2012: on-line l'applicativo per i Comuni.
Regione ha messo a disposizione REDIL 2.0, l'applicativo web per monitorare l’attuazione della l.r. n. 4 del 2012 "Norme per la valorizzazione del patrimonio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia".
I Comuni hanno l'obbligo di dare notizia a Regione Lombardia dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti di riqualificazione urbanistica ed edilizia in attuazione degli articoli da 3 a 7 della l.r. n. 4 del 2012. Per adempiere a questo obbligo devono utilizzare il nuovo applicativo a disposizione per trasmettere i relativi dati.
Tutti i dettagli sono disponibili all'interno di Riqualificazione Urbana, sezione Monitoraggio (06.12.2012 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Inserimento dei dati relativi agli impianti a fonte di energia rinnovabile nel Registro FER (Regione Lombardia, nota 06.12.2012 n. 24592 di prot.).
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Per l'allegato da compilare cliccare qui.

INCARICHI PROGETTUALI: Oggetto: liquidazione dei compensi professionali (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, circolare 05.12.2012 n. 1123 di prot.).

novembre 2012

EDILIZIA PRIVATAOGGETTO: JESOLO (Venezia) - Titoli abilitativi adottati in carenza di presupposta autorizzazione paesaggistica per errata applicazione dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, nota 27.11.2012 n. 21812 di prot. con allegata la nota 14.11.2012 n. 19922 di prot. del MIBAC, Ufficio Legislativo).
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L'art. 142, comma 2, lett. a), del d.lgs. 42104 (in seguito, il "Codice") esclude dalla tutela paesaggistica ex lege di cui al primo comma del medesimo articolo le aree "delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 02.04.1968, n. 1444, come zone lerritoriali omogenee A e Bt'. (...continua).

APPALTI: Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25.06.2012 recante “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19.10.2012 - Modalità applicative (Ragioneria Generale dello Stato, circolare 27.11.2012 n. 36).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al D.P.R. 151/2011. Disposizioni per l'asseverazione (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VV.F., lettera-circolare 26.11.2012 n. 14724 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel D.M. 07.08.2012 (Ministero dell'Interno, Dipartimento VV.F., nota 26.11.2012 n. 14720 di prot.).

CONSIGLIERI COMUNALI: OGGETTO: Articolo 81, Decreto Legislativo n. 267/2000 – amministratori locali in aspettativa con onere del versamento in proprio della contribuzione a partire dal 1° gennaio 2008. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti (INPS, circolare 26.11.2012 n. 133 - link a www.inps.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: iscrizione all'albo pubblici dipendenti (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nota 20.11.2012 n. 11925 di prot.).
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Finalmente: anche i geometri pubblici dipendenti -a tempo pieno- possono iscriversi all'albo professionale siccome già avviene per gli architetti e gli ingegneri.
Potremmo dire che è stata eliminata quella disparità di trattamento che sussisteva tra i laureati ed i diplomati: tuttavia, ci sembra un "conquista" improduttiva poiché nulla cambia sul piano pratico. Né prima, né adesso, i pubblici dipendenti diplomati a tempo pieno (ed anche i laureati) possono svolgere la libera professione !!
Quindi ?? Perché un geometra a tempo pieno dovrebbe iscriversi all'albo pagando annualmente (per far nulla) la relativa quota ??
26.11.2012 - LA SEGRETERIA PTPL

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Impiego di prodotto e sistemi per la protezione antincendio delle costruzioni (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VV.F., lettera-circolare 19.11.2012 n. 14229 di prot.).

EDILIZIA PRIVATAOGGETTO: Parere dell'Ufficio legislativo prot. 5097 del 20.03.2012 e circolare della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee n. 11 (prot. 11533) del 18.04.2012 - Rinvenimenti di cose mobili o immobili nel sottosuolo - D.lgs. 22.01.2004 n. 42 - Verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare  14.11.2012 n. 46/2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Prefettura di Treviso - Quesito del Consorzio Polizia Municipale Piave - Guida veicoli ad uso speciale della Polizia Locale (Ministero dell'Interno, nota 14.11.2012 n. 15918 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Normativa Europea - Approvata dal Parlamento Europeo una nuova direttiva sull’Efficienza Energetica (ANCE di Bergamo, circolare 09.11.2012 n. 265).

ottobre 2012

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni ed elle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'Interno 07.08.2012 (Ministero dell'Interno, nota 31.10.2012 n. 13552 di prot.).
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Tutta la modulistica, vecchia (sino al 26.11.2012) e nuova (dal 27.11.2012), è scaricabile cliccando qui.

APPALTI: Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti. Vademecum Ance (ANCE di Bergamo, circolare 26.10.2012 n. 252).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Sentenza Corte Costituzionale n. 223 dell'08.10.2012 - Illegittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2, e 12, comma 10, del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge 30.07.2010, n. 122 (Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, nota 24.10.2012 n. 333 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA - VARI: Oggetto: Immobili di interesse culturale - Profili catastali (Agenzia del Territorio, circolare 09.10.2012 n. 5).
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Nota del Territorio. L'interesse culturale non influisce sul catasto. Ma i proprietari possono chiedere l'annotazione.
Il riconoscimento dell'interesse culturale di un immobile non influisce sul classamento del bene, in quanto la categoria catastale deve essere attribuita in base alle sue caratteristiche, alla destinazione e al contesto territoriale in cui è inserito. Ma i proprietari di immobili storici e artistici possono comunque chiedere che il vincolo risulti anche in catasto, oltre che nei registri immobiliari, presentando un'apposita domanda di annotazione.

Lo ha chiarito l'Agenzia del Territorio con la circolare 09.10.2012 n. 5, diffusa ieri.
Dunque, il regime vincolistico adottato per determinati beni non ha alcuna influenza sull'accertamento catastale e non condiziona l'attribuzione della categoria. Secondo l'Agenzia, la categoria va attribuita «sulla base della destinazione e delle caratteristiche, costruttive e tipologiche, proprie dell'unità immobiliare, a prescindere dall'intervenuto riconoscimento o meno dell'interesse culturale». Così come l'inquadramento in una determinata categoria catastale non può avere alcuna incidenza sul successivo riconoscimento di interesse culturale e sulle relative agevolazioni fiscali.
L'Agenzia ricorda che anche l'inquadramento nella categoria A/9 (castelli e palazzi di particolare pregio) non è connessa al riconoscimento dell'interesse storico o artistico del bene. Stesso discorso vale per le costruzioni tipiche inquadrate nella categoria A/11: dammusi, sassi e trulli. Questa classificazione prescinde dall'eventuale attribuzione del vincolo di interesse culturale.
Tuttavia, precisa la circolare, può risultare dagli atti catastali l'esistenza del vincolo, per rendere note le caratteristiche particolari di questi beni e per gli effetti che ha sul piano fiscale. Per esempio l'articolo 13 del dl salva Italia (20/2011), che disciplina la nuova imposta locale (Imu), riconosce un trattamento agevolato per gli immobili di interesse storico-artistico, con riduzione della base imponibile al 50%.
Pertanto, non solo nei registri immobiliari, ma anche in catasto può essere disposta, su richiesta degli interessati, un'annotazione che ponga in risalto il carattere culturale degli immobili. Nella domanda di annotazione devono essere indicati gli estremi di trascrizione nei registri immobiliari «del relativo provvedimento di dichiarazione o di verifica». Negli atti catastali verrà poi iscritta la seguente annotazione: «Immobile riconosciuto di interesse culturale, ai sensi del dlgs n. 42 del 2004 - Nota di trascrizione del..., reg. gen. n...».
L'Agenzia, però, pone in rilievo che l'annotazione può essere apposta solo se nel provvedimento che ha riconosciuto l'interesse culturale dell'immobile siano correttamente indicati i dati di identificazione catastale. In caso contrario gli interessati devono fare istanza per la riattivazione del procedimento, al fine di ottenere dal ministero dei beni culturali l'attestazione che sussistono i presupposti per l'assoggettamento alla tutela. Questa procedura va esperita anche nei casi in cui l'identificativo venga modificato, in seguito alla presentazione della dichiarazione di variazione per fusione, divisione o ampliamento.
L'annotazione di interesse culturale non può mai essere disposta per gli immobili censiti in catasto senza attribuzione di rendita. Mentre, si legge nella circolare, può essere traslata d'ufficio «a seguito delle variazioni eseguite direttamente dall'Agenzia del territorio, sulla base delle disposizioni vigenti, ovvero per l'aggiornamento degli atti del catasto che non implicano la variazione degli identificativi catastali» (articolo ItaliaOggi del 10.10.2012).

APPALTI: Oggetto: Legge 07.08.2012 n. 134, di conversione con modificazioni del cd. “Decreto Sviluppo” (D.L. 83/2012): Responsabilità solidale nei contratti di appalto. Primi chiarimenti ministeriali (ANCE Bergamo, circolare 09.10.2012 n. 245).

APPALTI: OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore - Chiarimenti (Agenzia delle Entrate, circolare 08.10.2012 n. 40/E).
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Circolare delle Entrate sugli obblighi introdotti dal decreto sviluppo (83/2012). Responsabilità solidale alleggerita. Documenti fiscali solo dal 12 agosto. E autocertificazione
Responsabilità solidale negli appalti meno pesante per le imprese. L'obbligo di acquisire la documentazione fiscale sulle ritenute Iva e Irpef da parte dei committenti e degli appaltatori scatta soltanto per i contratti e i subcontratti stipulati dopo il 12.08.2012. La documentazione va chiesta per i pagamenti effettuati dopo l'11.10.2012.
E in luogo della «asseverazione» del commercialista, del Caf o del consulente del lavoro è ammessa anche l'autodichiarazione.

È quanto precisa l'Agenzia delle entrate (direzione centrale normativa) con la circolare 08.10.2012 n. 40/E avente a oggetto alcuni profili interpretativi dell'articolo 13-ter del dl n. 83 del 2012 (convertito in legge 134/2012) in tema di disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore, che ha integralmente sostituito il comma 28 dell'articolo 35 del dl n. 223 del 2006, dettando nuove regole per la responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi.
La novella introduce il principio della responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto. La responsabilità non viene in essere laddove l'appaltatore/committente acquisisca la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. In assenza della documentazione il committente (verso l'appaltatore) e l'appaltatore (verso il subappaltatore) devono sospendere il pagamento dei corrispettivi. La norma dell'agosto scorso ammette che la documentazione possa consistere anche in una «asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati». In caso di violazione della norma scattano sia le sospensioni dei pagamenti sia sanzioni che possono variare da un minimo di 5.000 a un massimo di 200.000 euro.
Si tratta di una norma molto criticata da diverse associazioni di categoria anche in relazione al fatto che i committenti hanno proceduto alla sospensione dei pagamenti a favore di appaltatori e subappaltatori in attesa di indicazioni in grado di chiarire alcuni profili.
L'Agenzia delle entrate provvede a dettare qualche utile chiarimento in primo luogo sull'entrata in vigore della norma, precisando che «le disposizioni contenute nell'articolo 13-ter del dl n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12.08.2012». Non solo: dal momento che si tratta di adempimenti tributari, l'Agenzia precisa anche che, in base allo Statuto del contribuente (legge 212/2000), nonché in relazione al fatto che la norma incide sull'equilibrio del rapporto contrattuale, l'obbligo di esibire la documentazione scatta «a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11.10.2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12.08.2012».
Infine, semplificando notevolmente gli adempimenti, la Circolare afferma che in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati è ammessa anche «una dichiarazione sostitutiva -resa ai sensi del dpr n. 445 del 2000  con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione». L'autodichiarazione dovrà però indicare il periodo nel quale l'Iva relativa alle fatture concernenti le prestazioni eseguite è stata liquidata, o specificare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate e riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati
(articolo ItaliaOggi del 09.10.2012).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei lavori privati dell'edilizia (Consorzio dei Comuni Trentini, circolare 02.10.2012 n. 40/2012).

settembre 2012

APPALTI: Oggetto: DURC - Intervento sostitutivo della stazione appaltante ex art. 4 D.P.R. n. 207/2010. Pagamento tramite F24 (INAIL, nota 28.09.2012 n. 5627 di prot. - link a www.inail.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Nuovo regolamento per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo (ANCE di Bergamo, circolare 25.09.2012 n. 236).

VARIAgevolazioni fiscali per i professionisti: opportunità di deduzione delle spese per formazione professionale e utilizzo promiscuo della residenza.
Il professionista che sostiene spese per l’aggiornamento e la formazione professionale continua può dedurre dal proprio reddito il 50% degli importi.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con circolare 20.09.2012 n. 35/E: in particolare, in base a quanto previsto dal D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è possibile dedurre dal reddito da lavoro autonomo il 50% delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Inoltre, se il professionista utilizza la propria abitazione anche come studio professionale, ossia per lo svolgimento dell’attività lavorativa, può dedurre il 50% della rendita catastale.
La Circolare chiarisce, inoltre, una serie di questioni circa i redditi di impresa, redditi di lavoro, le operazioni IVA e le operazioni con soggetti residenti in paesi “Black List” (27.09.2012 - tratto da www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Luna Park di Perugia - Assoggettabilità a verifica della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (Ministero dell'Interno, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, nota 21.09.2012 n. 557 di prot.).
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Spendig review: sparisce anche la Commissione di vigilanza pubblico spettacolo.
Nessuno ci avrebbe scommesso, eppure sull'onda lunga dello spending review, anche la Commissione di vigilanza pubblico spettacolo, prevista dal regolamento Tulps per dare attuazione all'art. 80 del medesimo testo unico, appartiene ormai al passato.
Le sue funzioni, infatti, saranno svolte da qualche ufficio incardinato nell'amministrazione di riferimento e, quindi, comune e prefettura. E ciò da luglio del 2012.

COMPETENZE PROFESSIONALI - PROGETTUALIOggetto: Progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato. Competenze professionali Geometri liberi professionisti (Regione Sicilia, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, nota 18.09.2012 n. 82824 di prot.).
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Di contro, pronta la risposta della Consulta Ordini Ingegneri Sicilia con la nota 04.10.2012 n. 98 di prot.: Oggetto: Progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato – Competenze professionali.

LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Determinazione della misura del tasso di interesse di mora per l’anno 2012 da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 comma 1. del Codice dei contratti e dell’art. 144 del DPR 207/2010 (ritardato pagamento degli acconti e della rata di saldo) (ANCE di Bergamo, circolare 14.09.2012 n. 223).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, art. 167, comma 4 - Quesito (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, nota 06.09.2012 n. 16464 di prot.).

agosto 2012

EDILIZIA PRIVATAOggetto: D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, art. 142, comma 1, lett. g) - Quesito (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, nota 23.08.2012 n. 15642 di prot.).

APPALTI SERVIZI - LAVORI PUBBLICI:  Appalti, solidarietà senza confini. Garanzia contributiva e retributiva estesa a tutti i lavoratori. Una circolare Inps illustra le novità introdotte dalla legge 44/2012 e in vigore dal 29 aprile.
Solidarietà senza confini negli appalti. Dal 29 aprile, infatti, riguarda non solo i dipendenti, ma pure i lavoratori impiegati con altre tipologie contrattuali (co.co.pro. per esempio) e quelli «in nero». Dalla stessa data, inoltre, vige un unico regime (di responsabilità) per committenti e appaltatori.
Lo spiega l'Inps, nella circolare 10.08.2012 n. 106/2012, illustrando le novità della legge n. 44/2012 di conversione del dl n. 16/2012.
La responsabilità solidale. È una sorta di vincolo che lega, negli appalti, la ditta che affida un lavoro a quella che tale lavoro esegue. Il vincolo vale relativamente ai diritti retributivi, fiscali e contributivi spettanti ai lavoratori che sono impiegati nell'esecuzione dei lavori.
L'Inps spiega che oggi vige una doppia disciplina: la prima (dlgs n. 276/2003) stabilisce che «in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».
La seconda (legge n. 248/2006) è quella interessata da recenti modifiche, per cui esiste una versione rimasta in vigore fino al 28 aprile e un'altra, quella vigente, operativa dal 29 aprile.
Una sola disciplina. Dall'analisi complessiva delle norme, spiega l'Inps, deriva che il committente (e anche l'appaltatore) è chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, per l'intero importo della contribuzione previdenziale (nonché della retribuzione) dovuta, con esclusione, dal 10.02.2012 (entrata in vigore del dl n. 5/2012, il dl semplificazioni), delle sanzioni civili.
Circa le somme per le quali il committente è chiamato a rispondere in solidarietà, l'Inps richiama le indicazioni del ministero del lavoro nella parte in cui precisano che il regime di solidarietà permane sulle somme dovute a titolo di interesse moratorio sui debiti previdenziali. Inoltre, aggiunge l'Inps, il dies a quo a partire dal quale il committente non risponde dell'obbligo relativo alle somme aggiuntive coincide con tutti gli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al 10 febbraio.
Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell'appalto (o del subappalto). Atteso il tenore della norma, secondo l'Inps vanno tutelati tutti i lavoratori, ovvero non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli impiegati con altri tipi di contratti di lavoro (per esempio i collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto dell'appalto.
Obblighi per l'appaltatore. Dal 29.04.2012, spiega inoltre l'Inps, all'appaltatore si applica la stessa disciplina prevista per i committenti. Ciò in virtù della consolidata giurisprudenza che considera il contratto di subappalto null'altro che un vero e proprio appalto (per tutte, Cassazione n. 6208 del 07.03.2008).
Pertanto, a partire da tale data, il regime previsto per il committente obbligato in solido è da ritenersi esteso all'appaltatore chiamato in solidarietà (articolo ItaliaOggi dell'11.08.2012).

EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI - VARIAccatastamento d'ufficio con addebito.
Accatastamento d'ufficio con addebito delle spese e applicazione delle sanzioni amministrative per coloro che non provvederanno entro il prossimo 30 novembre a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni.
Lo ha precisato l'Agenzia del Territorio con la circolare 07.08.2012 n. 2/2012.
I fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del dl «salva-Italia» (201/2011), devono transitare dal catasto terreni a quello edilizio urbano, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, su apposita dichiarazione dei titolari degli immobili che deve essere presentata entro il 30 novembre. Per gli immobili soggetti all'obbligo di dichiarazione, l'Agenzia ha chiarito che deve essere previamente presentato «l'atto di aggiornamento del CT (tipo mappale), con passaggio dei cespiti alla partita speciale 1 “Enti urbani e promiscui”. E che nella relazione tecnica allegata all'atto di aggiornamento cartografico deve essere specificato che viene presentato secondo le regole imposte dall'articolo 13».
Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale è dovuta a titolo di acconto e salvo conguaglio in base alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta deve essere poi determinato dai comuni in seguito all'attribuzione della rendita definitiva.
Nella circolare viene posto in rilievo che, «in caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato» si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 336, della legge 311/2004. Quindi, se i contribuenti non presentano la dichiarazione di aggiornamento gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, con oneri a carico dell'interessato, all'accatastamento dell'immobile rurale notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. In questo caso i titolari di diritti reali immobiliari (proprietari, usufruttuari, e via dicendo) saranno soggetti al pagamento delle spese e delle sanzioni amministrative.
Nel momento in cui l'Agenzia attribuisce la rendita catastale agli immobili è tenuta a notificare il provvedimento al soggetto interessato. L'avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è comunque soggetto all'obbligo della motivazione. Questo adempimento deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe dell'immobile, trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi (Cassazione, sentenza 12068/2004).
L'obbligo di motivazione degli atti di natura tributaria è infatti finalizzato a garantire il diritto di difesa del contribuente. Il provvedimento attributivo della rendita catastale è impugnabile, per vizi propri, nel breve termine di decadenza di 60 giorni, innanzi al giudice tributario. Se la rendita non viene impugnata diventa definitiva e incontestabile.
E al contribuente rimane solo la possibilità di presentare istanza di autotutela all'Agenzia per correggere eventuali vizi o errori contenuti nel provvedimento. Il riesame d'ufficio o su segnalazione del contribuente, come indicato nella circolare 11/2005 della stessa Agenzia, consente di eliminare gli errori di inserimento dati o che derivano da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale (articolo ItaliaOggi del 10.08.2012).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Modifiche alla legge regionale sull’amianto (ANCE Bergamo, circolare 03.08.2012 n. 208).

PUBBLICO IMPIEGO: Permessi legge 104/1992.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'interpello 01.08.2012 n. 24/2012 si pronuncia sul riproporzionamento dei giorni di permesso ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992. Lo esclude nei casi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi/assenze giustificate riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore (ad esempio, in caso di: permesso sindacale, maternità, malattia, ecc...).
Diversamente, nell'ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex lege 104/1992 per la prima volta nel corso del mese, ritiene possibile operare un riproporzionamento del numero di giorni mensili di permesso spettanti (vedasi circolare INPS n. 128/2003) (tratto da www.publika.it).

luglio 2012

APPALTI SERVIZI: Prime osservazioni sull’affidamento dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale del 20.07.2012 n. 199 (ANCI, nota 24.07.2012).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Emissioni in atmosfera di stabilimenti esistenti: chiarimenti regionali (ANCE Bergamo, circolare 24.07.2012 n. 187).

PUBBLICO IMPIEGO - VARIPermessi al test di convenienza. Con il part-time orizzontale meglio usufruire di giorni non ore. Il quadro di riferimento fornito dall'Inps con circolare 100/2012 in merito all'assistenza a familiari disabili.
Il part-time orizzontale «obbliga» i lavoratori ai permessi giornalieri. Infatti, al dipendente assunto a tempo parziale orizzontale conviene richiedere i permessi giornalieri (tre giorni) e non orari (18 ore se l'orario di lavoro giornaliero è di 6 ore) per assistere a familiari disabili, perché nel primo caso i permessi spettano in misura interna mensile (cioè sono garantite le tre giornate mensili), mentre i permessi orari sono soggetti a riduzione in funzione della percentuale di riduzione della prestazione lavorativa.
A fornire un quadro di riferimento sul riconoscimento dei permessi ai lavoratori in part-time è l'Inps nella circolare 24.07.2012 n. 100.
Permessi ex legge n. 104/1992. I chiarimenti dell'Inps (rivolti al proprio personale ma applicabili, per analogia, a tutti i dipendenti) riguardano alcuni dei permessi mensili (retribuiti e coperti da contributi figurativi) che spettano, in virtù della legge n. 104/1992, ai lavoratori dipendenti. Nello specifico l'Inps prende in esame i seguenti permessi spettanti ai lavoratori dipendenti:
a) portatori di handicap in situazione di disabilità grave (due ore al giorno ovvero tre giorni mensili frazionabili in ore);
b) genitori di figli in situazione di disabilità grave (tre giorni mensili frazionabili in ore);
c) coniuge, parenti o affini entro il 2° grado (tre giorni al mese frazionabili in ore).
Lavoratori in part-time. Con riferimento ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'Inps illustra le modalità con cui procedere al riproporzionamento dei permessi mensili spettanti (tre giorni ovvero 18 ore), a seconda della tipologia di part-time.
Part-time di tipo orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede l'articolazione della prestazione lavorativa secondo un orario ridotto uniformemente in tutti i giorni lavorativi. I dipendenti disabili con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, i quali assicurino una prestazione lavorativa fino a sei ore giornaliere, hanno diritto, in alternativa, ai seguenti benefici: un'ora di permesso giornaliero; tre giorni di permesso mensile; permessi orari mensili in misura corrispondente alla percentuale della prestazione lavorativa.
I dipendenti disabili che assicurino una prestazione lavorativa superiore a sei ore giornaliere hanno diritto, in alternativa ai benefici di tre giorni di permesso mensile e dei permessi mensili, a due ore di permesso giornaliero. Le stesse regole valgono anche per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time orizzontale che fruiscono dei permessi in argomento per assistere un familiare disabile.
Part-time di tipo verticale. Quando il part-time è di tipo verticale la prestazione lavorativa può essere articolata concentrandola con due diverse modalità: 1) in tutti i giorni lavorativi, solo in alcuni mesi dell'anno; 2) soltanto in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana.
Conseguentemente, spiega l'Inps, nel caso in cui il contratto di part-time sia riconducibile alla prima ipotesi (prestazione lavorativa in tutti i giorni lavorativi, solo in alcuni mesi dell'anno), il lavoratore dipendente avrà diritto ai benefici dei permessi nella misura intera nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa. Diversamente, qualora l'articolazione della prestazione lavorativa sia riconducibile alla prima ipotesi (soltanto in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana), il diritto ai permessi mensili è riconosciuto in misura ridotta proporzionalmente alla riduzione della prestazione lavorativa prevista dal contratto stesso nel mese di riferimento.
Part-time di tipo misto. L'articolazione della prestazione lavorativa deriva dalla combinazione delle due tipologie verticale e orizzontale e consiste, pertanto, nella concentrazione della prestazione lavorativa giornaliera ad orario ridotto soltanto in alcuni periodi dell'anno, del mese o della settimana. Il dipendente che assiste un familiare disabile ha diritto a un numero di permessi giornalieri calcolato sulla base della percentuale della prestazione lavorativa corrispondente alla componente verticale.
Diversamente, in caso di fruizione dei permessi mensili nella modalità oraria, il monte ore dei benefici spettanti è determinato sulla base della percentuale corrispondente alla componente orizzontale (articolo ItaliaOggi Sette del 06.08.2012).

AMBIENTE-ECOLOGIAOggetto: Disposizioni applicative in materia di emissione in atmosfera in applicazione della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e smi: chiarimenti in merito alle procedure autorizzative per gli impianti/attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 281, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e smi - circolare esplicativa in merito all'attuazione del dduo del 23.12.2011 n. 12772 inerenti le attività di ... (Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, Protezione Aria e Prevenzione Inquinamenti Fisici e Industriali, Attività Produttive e Rischio Industriale, nota 20.07.2012 n. 15030 di prot.).
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Autorizzazioni in deroga art. 272, comma 1, dlgs 152/2006.
L'entrata in vigore del D.lgs. 128/2010 che ha modificato e integrato la Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ha apportato modifiche alla disciplina delle emissioni cosiddette scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico" di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006.
La Regione Lombardia ha aggiornato i contenuti della CIRCOLARE esplicativa del 28/01/2010 prot. n. 1711 emanando l'allegato 4 alla circolare 20.07.2012 n. 15030 di prot..
In particolare la Regione Lombardia con la nuova circolare ha:
• aggiornato l'elenco delle attività in riferimento a quanto riportato nell'allegato IV, parte I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 128/2010
• confermato le modalità e procedure applicative per gli impianti/attività con emissioni cosiddette scarsamente rilevanti
• definito le tempistiche per la presentazione delle comunicazioni in accordo a quanto riportato nell'art. 281 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal d.Lgs. 128/2010.
Per ATTIVITA' NUOVE:
I gestori di attività ad emissioni scarsamente rilevanti, prima dell'avvio dell'attività o dell'impianto devono comunicare, al comune competente per territorio, di ricadere nella casistica di cui all'art. 272, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; qualora non venga effettuata tale comunicazione, che può essere ricompresa all'interno della SCIA, il gestore incorre nelle sanzioni previste dall'art. 279, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Per le ATTIVITA' ESISTENTI:
I gestori di impianti e attività individuate dall'art. 272, comma 1, in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/1988 o che erano esentati dall'autorizzazione alle emissioni (ad esempio attività di cui ai punti da bb) a kk) ) si adeguano alle disposizioni della Parte Quinta D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ossia trasmettono la comunicazione al Comune competente per territorio, entro il 01.09.2013 (commento tratto da www.provincia.bergamo.it).

APPALTI: OGGETTO: ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l’applicazione dell’articolo n. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183 (INPS, circolare 18.07.2012 n. 98).
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Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con le circolari n. 5 del 23.05.2012 e n. 6 del 31.05.2012, ha emanato direttive in merito, rispettivamente, all’ambito di applicazione dell’art. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445 del 2000 ed all’applicazione al DURC delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dalla medesima norma.
Con la presente circolare vengono adeguate alle sopra citate direttive ministeriali le indicazioni fornite alle Sedi con la circolare n. 47 del 27.03.2012.
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DURC, ecco il punto della situazione grazie alla Circolare dell’Inps.
L’Inps ha emanato la Circolare 98 del 18.07.2012 in cui fornisce indicazioni sulle modalità per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) alla luce delle nuove norme.
In particolare, il documento contiene indicazioni su:
Þ Certificati rilasciati per l’estero
Þ Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie
Þ Documento Unico di Regolarità Contributiva
Viene chiarito che il divieto per un ente pubblico di produrre un certificato per altra Amministrazione Pubblica si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano. Pertanto, qualora il privato chieda un certificato da consegnare ad Amministrazione di un paese estero, il certificato dovrà riportare la dicitura: “Ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.
In merito ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, si rammenta che gli uffici giudiziari non vanno considerati pubbliche amministrazioni.
La Circolare ribadisce che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscono d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (con le modalità di cui all'articolo 43 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni).
Pertanto, il DURC non potrà essere consegnato dal privato all’Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio.
Nei rapporti tra privati restano, invece, restano valide le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008: lo stesso privato potrà richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del DURC che dovrà contenere la seguente dicitura: “Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Per quanto concerne l’acquisizione d'ufficio del DURC in materia di lavori pubblici viene precisato che questa deve avvenire, come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010, in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il DURC. (commento tratto da www.acca.it).

APPALTIOggetto: DURC - obbligo di richiesta d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 02.07.2012 n. 12064 di prot.).

giugno 2012

COMPETENZE PROGETTUALI: Oggetto: sentenza del TAR dell'Emilia Romagna in materia di competenze professionali degli Ingegneri e degli Architetti nel settore delle opere stradali (Ordine degli Ingegneri di Bergamo, nota 29.06.2012 n. 766 di prot.).

APPALTI: Oggetto: direttiva in materia di procedimenti arbitrali emanata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nota 27.06.2012 n. 24189 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: attuazione del DPR 01.08.2011, n. 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del GPL - Indirizzi applicativi e chiarimenti (Ministero dell'Interno, lettera-circolare 27.06.2012 n. 8660 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Attività di collaudo degli Ingegneri dipendenti di pubbliche amministrazioni - art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008 - ambito soggettivo di applicazione - richiesta parere - risposta Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 17/01/2012 - risposta Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/02/2012 (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circolare 20.06.2012 n. 82).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: d.P.R. n. 160/2010 - Chiarimenti in merito alle competenze del SUAP (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, nota 19.06.2012 n. 465 di prot.).

LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Ulteriore proroga del regime transitorio per le categorie SOA variate (ANCE di Bergamo, circolare 08.06.2012 n. 158).

APPALTI: Oggetto: DURC – acquisizione d’ufficio e tempi di richiesta per le Amministrazioni pubbliche, richiesta da parte dei privati, non autocertificabilità e soggetti deputati al rilascio (ANCE di Bergamo, circolare 08.06.2012 n. 157).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Nuove disposizioni per le emissioni in atmosfera di stabilimenti esistenti (ANCE di Bergamo, circolare 08.06.2012 n. 153).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: “Linee Guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia": documento esplicativo riassuntivo (ANCE di Bergamo, circolare 08.06.2012 n. 152).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 14, comma 6-bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 01.06.2012 n. 12/2012).

maggio 2012

INCARICHI PROGETTUALIOggetto: lavori pubblici - Prime indicazioni per il calcolo del corrispettivo da porre a base d'asta negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, dopo l'abrogazione delle tariffe - AVCP: deliberazione n. 49 del 03.05.2012 (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori, circolare 22.05.2012 n. 66).
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Dal Consiglio Nazionale degli Architetti un esempio su come calcolare i compensi dei professionisti.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha divulgato la circolare 22.05.2012 n. 66 contenente indicazioni sul calcolo dei compensi di ingegneri e architetti da porre a base di gara.
La Circolare analizza la metodologia proposta dall’AVCP (vedi l’articolo “Abolizione tariffe professionali: come si calcolano i compensi di ingegneri e architetti da porre a base di gara?”), proponendo un esempio di calcolo secondo le istruzioni AVCP e paragonando i risultati con quelli ottenuti applicando le vecchie tariffe.
Si evidenzia che in alcuni casi i risultati sono paragonabili, ma facendo una serie di simulazioni non sempre i risultati sono analoghi. Pertanto, afferma il Consiglio degli Architetti, si attende comunque l’emanazione del Decreto del Ministero della Giustizia (come previsto dal Decreto Liberalizzazioni) contenente le Tabelle Parametriche
(24.05.2012 - link a www.acca.it).

ENTI LOCALI - VARI: Oggetto: Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214. Chiarimenti (Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare 18.05.2012 n. 3/DF).

URBANISTICAOggetto: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza regionale di cui al d.lgs. 03.04.2006 n. 152 - Indicazioni procedurali (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 14.05.2012 n. 26/2012).

APPALTI: Oggetto: DURC negli appalti (Consorzio dei Comuni Trentini, circolare 09.05.2012 n. 21/2012).

EDILIZIA PRIVATAOGGETTO: D.lgs. 22.01.2004 n. 42 - Interventi vietati ai sensi dell'art. 20, comma 1 - Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 42065/2011 del 29.09.2011 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 08.05.2012 n. 25/2012).

ENTI LOCALI - VARI: IMU - Come si applica l’imposta municipale propria per l’anno 2012 (Ministero dell'Economia e delle Finanze, slides esplicative).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 07.02.2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012" (Ministero dell'Interno, nota 04.05.2012 n. 6334 di prot.).

aprile 2012

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Limiti alle assunzioni a tempo indeterminato applicabili agli enti non sottoposti al patto di stabilità (ANCI, nota 27.04.2012).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: NOTE DI LETTURA L.R. 13.03.2012, N. 4 - Norme per la Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia (circolare 23.04.2012 n. 52/2012).

LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Responsabilità solidale - limite dei due anni. Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 (ANCE di Bergamo, circolare 20.04.2012 n. 118).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: La gestione dei materiali da riporto (ANCE di Bergamo, circolare 20.04.2012 n. 115).

COMPETENZE PROGETTUALIOGGETTO: Competenze professionali Affidamento di incarichi tecnici ad ingegneri e architetti su beni sottoposti alla tutela di cui al Codice dei beni culturali (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 17.04.2012 n. 22/2012).

LAVORI PUBBLICI: Oggetto: ”Patto di Stabilità” e ritardati pagamenti di lavori pubblici. Aggiornamento della situazione normativa (ANCE Bergamo, circolare 13.04.2012 n. 110).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Compendio di normativa ambientale. Edizione num. 2 – anno 2012 (ANCE Bergamo, circolare 13.04.2012 n. 107).

AMBIENTE-ECOLOGIA - VARI: Oggetto: Compendio di normativa sull’autotrasporto. Edizione num. 1 – anno 2012 (ANCE Bergamo, circolare 13.04.2012 n. 106).

ENTI LOCALI: Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno 15.02.2012, n. 23, recante il "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13.08.2011, n. 138, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario" (Ministero dell'Interno, circolare 05.04.2012 n. FL 7/2012).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 06.07.2002, n. 137", articolo 143, comma 1, lett. c): ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c). Quesito della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia (MIBAC, Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, circolare 04.04.2012 n. 10).
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La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia ha sottoposto a questa Direzione generale la questione della mancata ricognizione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera c), di un corso d'acqua in sede di copianificazione paesaggistica. L'analisi del quesito ha assunto per questa Direzione generale una particolare importanza, da cui l'opportunità di approfondire quanto già reso pubblico sul tema con la circolare DG PBAAC n. 12/2011, rendendo partecipi gli uffici in indirizzo degli approfondimenti in merito.
ALLEGATI:
All_5_UCBAAAAS_Circolare_8_del_31_08_1985
All_4_AvvGenStato_04_02_2000_art_142_lettera_C
All_3_MATTM_27308_del_27_10_2010_DR_BCP_Toscana
All_2_Consiglio_di_Stato_Sentenza_657_del_04_02_2012
All_1_Quesito_DR_BCP_della_Puglia

COMPETENZE PROGETTUALIOggetto: Affidamento incarichi tecnici per ingegneri e architetti su beni sottoposti a tutela - Richiesta parere di cui alla nota 2019/07.04.00/4 del 28.02.2012 - Parere di competenza (MIBAC, nota 03.04.2012 n. 9974 di prot.).

marzo 2012

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: Oggetto: trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri (Decreto del Direttore Generale Sanità n. 9056 del 14.09.2009 e Decreto del Direttore Regionale del Lavoro n. 117 del 23.09.2009) – integrazione con l’applicativo “Osservatorio sui contratti di lavori, servizi e forniture (Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria, Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro, nota 20.03.2012 n. 9172 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Indicazioni operative nella redazione delle notizie di reato, in materia di edilizia e urbanistica, da inoltrare alla Procura della Repubblica da parte dei Comuni (Procura della Repubblica di Bergamo, nota 13.03.2012 n. 332 di prot.).

COMPETENZE PROGETTUALI: Sulla diatriba circa le competenze progettuali tra geometri ed architetti (Ordine degli Architetti di Bergamo, nota 08.03.2012 n. 20121416 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Decreto legislativo n. 119 del 18.07.2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità (circolare 06.03.2012 n. 32 - link a www.inps.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.lgs. 29.12.2003 n. 387, art. 12, cc. 3 e 4 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Parere della Soprintendenza BAP in Conferenza di servizi (MIBAC, Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, circolare 01.03.2012 n. 5).
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ALLEGATO:
Circ_5_2012_ALL_A

febbraio 2012

PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Benefici per il personale dipendente dell’Istituto impegnato nell’assistenza di un soggetto affetto da grave disabilità. Art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26.03.2001, n. 151 - congedo straordinario retribuito. Art. 4, comma 2, della legge 08.03.2000, n. 53 – congedo (INPS, circolare 28.02.2012 n. 28 - link a www.inps.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: realizzazione di cabine elettriche per la connessione di nuove utenze alla rete elettrica (ANCE Bergamo, circolare 24.02.2012 n. 61).

APPALTI: Oggetto: Intervento sostitutivo della stazione appaltante - art. 4 D.P.R. n. 207/2010 (ANCE Bergamo, circolare 24.02.2012 n. 56).

URBANISTICA: Istruzioni per la pianificazione locale della RER (Rete Ecologica Regionale) - febbraio 2012 (Regione Lombardia, comunicato 23.02.2012 n. 4026 di prot.).

APPALTI: Intervento sostitutivo. Stazione appaltante: a chi pagare?
L’INPS chiarisce se la stazione appaltante, che interviene in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore, deve pagare direttamente all’Esattoria oppure con F24 a seguito delle indicazioni dettate dall’INPS.
L’INPS interviene in merito all’applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207: in tale sede si prevede che in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In merito sono sorti numerosi dubbi applicativi a seguito dei quali l’Inps interviene per fare una risposta:
- nei casi in cui il debito sia ancora "in fase amministrativa": a stazione appaltante paga le somme di cui l'esecutore/subappaltatore è debitore nei confronti dell'Istituto con F24, previa comunicazione da parte della Sede INPS competente delle coordinate bancarie necessarie al versamento;
- nei casi in cui il debito sia già stato trasmesso all'Agente per la Riscossione o sia comunque stato oggetto di avviso di addebito: la stazione appaltante procede direttamente con il pagamento all'Esattoria (commento tratto da www.ipsoa.it - INPS, decreto dirigenziale 23.02.2012 n. 641).

CONSIGLIERI COMUNALI: Oggetto: Art. 16, comma 17, del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito dalla legge 14.09.2011, n. 148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali per i comuni fino a 10.000 abitanti (Prefettura di Bergamo, circolare 21.02.2012 n. 2/2012).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 03.04.2006 n. 152 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 20.02.2012 n. 11/2012).

ENTI LOCALI - CONSIGLIERI COMUNALIOggetto: legge 26.03.2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25.01.2010, n. 2 recante: "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni". Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali (Ministero dell'Interno, nota 18.02.2012 n. 2915 di prot.).
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Elezioni amministrative: la circolare del Viminale. Ora meno poltrone. Assessori e consiglieri, tagli del 20%.
Il taglio del 20% del numero degli assessori e consiglieri comunali e provinciali, disposto dal dl n. 2/2010, scattato dallo scorso anno, decorre in occasione del primo rinnovo del consiglio. Il numero di assessori, in particolare, non potrà superare un quarto del numero dei rispettivi consiglieri e in nessun caso superare il numero massimo di 12 previsto dal Tuel.
È quanto ricorda la nota 18.02.2012 n. 2915 di prot. emanata ieri dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno che ha ritenuto opportuno mettere nero su bianco le novità introdotte dalla norma sopra richiamata (a motivo dei numerosi quesiti pervenuti da amministrazioni locali interessate dalle prossime elezioni amministrative).
Ai fini del taglio da operare sull'attuale consistenza numerica della giunta e del consiglio, il Viminale ha rilevato che l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore (nei casi in cui le risultanze del calcolo diano luogo ad una cifra decimale) e che, in tale conteggio, non devono essere computati il sindaco e il presidente della provincia. A tal fine, il Viminale ha allegato alla circolare apposite tabelle riepilogative con le nuove composizioni di giunte e consigli, in relazione alla popolazione residente.
Il Viminale ha precisato inoltre che per gli enti che vanno a rinnovo dal 2011 e per gli anni a seguire, il numero massimo degli assessori comunali e provinciali deve essere rideterminato in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia. In questi casi, si computano sia il sindaco che il presidente, sempre arrotondando all'unità superiore. In ogni caso, per effetto dell'articolo 47, comma 1, del Tuel, tale numero non potrà superare le dodici unità.
Qualche esempio. Una città con popolazione superiore a 100 mila abitanti che sino ad oggi ha mantenuto quaranta consiglieri comunali, a decorrere dalle prossime consultazioni elettorali ne dovrà eleggere 32. Le città con più di 250 mila abitanti, sino ad oggi con 46 consiglieri, ne dovranno eleggere 36. In entrambi i casi, da questo computo deve essere escluso il sindaco.
Per quanto riguarda le province, quelle con popolazione superiore a 300 mila abitanti, oggi con 30 consiglieri provinciali, scenderanno a 24, mentre quelle con popolazione superiore a 700 mila abitanti con 36 consiglieri, ne dovranno eleggere 28, presidente escluso. Per quanto riguarda gli assessori, le tabelle allegate rilevano come, per comuni con più di 500 mila abitanti, da 12 si scende a 11, comuni con più di 250 mila abitanti scendono a 10 comuni con più di 100 mila abitanti potranno eleggere massimo nove assessori.
In provincia gli assessori dovranno essere al massimo un quarto dei consiglieri: una provincia con più di 1,4 milioni di abitanti non potrà avere più di 10 assessori. Otto quelle con popolazione superiore a 700 mila abitanti e 7 quelle con popolazione superiore a 300 mila abitanti (articolo ItaliaOggi del 18.02.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: OGGETTO: Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia (INPS, circolare 16.02.2012 n. 23).
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Dall'Inps un sms a chi è malato. Messaggio sul cellulare per comunicare l'attestazione medica. Nota dell'Istituto previdenziale spiega le nuove implementazioni al sistema online dei certificati.
A letto con la febbre? Il primo a dirti che sei ammalato sarà l'Inps. Con un messaggino al cellulare, infatti, l'istituto comunicherà ai lavoratori il numero di protocollo del loro certificato di malattia inviato online dal medico curante.
La novità è annunciata dall'Inps nella circolare 16.02.2012 n. 23 di ieri, con cui, inoltre, informa di avere esteso agli intermediari (consulenti ecc.) la possibilità di consultare gli attestati di malattia tramite Pec o su internet (www.inps.it).
Malattia via sms. Si tratta di un nuovo servizio, spiega l'Inps, che consente al lavoratore di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via Sms ad un numero telefonico da lui indicato. In questo modo, dunque, al lavoratore è semplificata la successiva ricerca del proprio attestato di malattia che, eventualmente, dovrà consegnare al proprio datore di lavoro.
Il servizio può essere attivato tramite due procedure: per i cittadini in possesso di Pin, selezionando la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione dei certificati di malattia; per chi non è dotato di Pin inviando richiesta tramite posta elettronica certificata rilasciata (www.postacertificata.gov.it). La richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo Pec di un ufficio territoriale Inps indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale e del numero telefonico per ricevere l'sms.
Intermediari aziende private. Altra novità, spiega l'Inps, è l'estensione agli intermediari della possibilità, già concessa ai datori di lavoro, di consultare gli attestati di malattia attraverso il: sistema di invio dell'attestato con Pec; o il sistema di accesso con Pin. Nel primo caso (Pec), la richiesta di utilizzo del servizio deve essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata di un ufficio territoriale Inps tra quelli con cui le aziende rappresentate dall'intermediario hanno rapporti di adempimenti contributivi.
La richiesta, che va inviata utilizzando lo stesso indirizzo di Pec al quale dovranno essere trasmessi gli attestati di malattia dei lavoratori, deve contenere i dati anagrafici dell'intermediario, completi di codice fiscale, e l'elenco delle matricole aziendali per le quali si richiede il servizio. Nel caso di richiesta di consultazione tramite il sistema di accesso con Pin, l'Inps spiega che le attestazioni di malattia dei certificati trasmessi dal medico curante sono disponibili direttamente sul portale dell'Inps (servizi online).
Entrambi i predetti sistemi, precisa l'Inps, sono resi disponibili agli intermediari muniti di delega generale, da parte del datore di lavoro, allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale nei confronti dell'Inps e che abbiano comunicato l'esistenza di tale delega all'istituto. Nel caso in cui, invece, gli intermediari siano anche titolari di un rapporto di lavoro dipendente, presso un'azienda diversa da quella rappresentata, e vengano delegati dal proprio datore di lavoro alla consultazione degli attestati di malattia dei dipendenti di tale azienda, è necessaria apposita delega personale da parte dello stesso datore di lavoro.
Infine, i delegati abilitati alla consultazione degli attestati di malattia e i soggetti abilitati (delegati aziendali e intermediari) alla ricezione dell'attestato di malattia via Pec sono tenuti a dare tempestiva comunicazione della cessazione o della sospensione dell'attività in modo tale che l'Inps possa provvedere alla revoca dell'abilitazione.
Intermediari del settore agricolo. I predetti servizi previsti per le aziende private, spiega ancora l'Inps, sono estensi anche ai datori di lavoro agricoli e agli intermediari che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere gli adempimenti per conto delle aziende agricole, con riferimento ala consultazione degli attestati di malattia degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetti Oti).
Intermediari di amministrazioni pubbliche. Infine, l'Inps spiega che anche gli intermediari delle pa possono presentare richiesta di accesso ai servizi tramite Pin e di invio degli attestati con Pec inoltrando richiesta corredata di delega, a una sede Inps (articolo ItaliaOggi del 17.02.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

APPALTI: Oggetto: art. 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163" - intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza (Ministero del Lavoro ed elle Politiche Sociali, circolare circolare 16.02.2012 n. 3/2012).
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Durc negativo, addio corrispettivo. Bloccati i pagamenti alle imprese con debiti contributivi. Il ministero spiega l'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti a favore di Inps, Inail e Casse edili.
Intervento sostitutivo anche per parziali scoperture. La stazione appaltante, infatti, può utilizzare le somme dovute all'impresa appaltatrice anche per colmare solo parte delle inadempienze evidenziate dal documento di regolarità contributiva (Durc).
Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nella circolare 16.02.2012 n. 3/2012 fornendo indicazioni operative all'articolo 4, commi 2 e 3, del dpr n. 207/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del dlgs n. 163/2006), a seguito dell'incontro con gli enti e le autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Intervento sostitutivo. Il citato articolo 4 del dpr n. 207/2010 ha introdotto un particolare meccanismo attraverso il quale, in presenza di un Durc che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli istituti previdenziali (Inps e Inail) e/o alle casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale (le imprese che detengono i lavori in appalto) versando, in tutto o in parte, direttamente ai predetti istituti e casse le somme dovute in forza del contratto di appalto.
Quando opera il meccanismo. Il predetto meccanismo (cosiddetto «intervento sostitutivo»), spiega il ministero, oltre a operare quando il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori «copre» interamente quanto dovuto agli istituti e alle casse edili, opera anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di «colmare» le inadempienze evidenziate nel Durc.
In tal caso, aggiunge il ministero, le somme dovute dalla stazione appaltante all'appaltatore andranno ripartite tra gli istituti e casse edili interessate (la normativa non dà indicazioni di sorta sui criteri di precedenza nella soddisfazione dei crediti). In particolare, la ripartizione andrà eseguita in proporzione dei crediti vantati da ciascun istituto e cassa edile come evidenziati nel Durc o comunicati dagli stessi istituti e cassa edili, a seguito di richiesta della stazione appaltante.
Preavviso di pagamento. Al fine di coordinare eventuali e contestuali interventi sostitutivi da parte di più stazioni appaltanti (possibilità che può verificarsi, per esempio, per una stessa impresa che ha in corso più appalti), il ministero stabilisce che le stazioni appaltanti, prima di procedere ai versamenti nei confronti degli istituti e casse edili, provvedano a preannunciare agli stessi l'intenzione della sostituzione.
Il «preavviso di pagamento», spiega il ministero, consentirà di «rimodulare» i crediti laddove un'altra stazione appaltante sia intervenuta «ripianando» anche solo in parte le posizioni dell'appaltatore nei confronti di Inps, Inail e Casse edili.
Imprese subappaltatrici. Il ministero ancora precisa che l'intervento sostitutivo opera anche in relazione a eventuali posizioni debitorie da parte di subappaltatori. In questi casi, peraltro, nell'ambito degli appalti pubblici, esiste anche il vincolo della cosiddetta «responsabilità solidale» tra appaltatore e subappaltatore.
Pertanto, secondo il ministero l'intervento sostitutivo deve aversi solo nelle ipotesi di somme residue ed a seguito dell'eventuale intervento sostitutivo attivato per irregolarità del Durc dell'appaltatore, e non può eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.
Infine, il ministero precisa che nel caso in cui l'irregolarità riguardi solo il subappaltatore e l'importo dovuto a quest'ultimo risulti insufficiente a «coprire» l'irregolarità attestata dal Durc, l'intervento sostitutivo, ancorché i debiti contributivi del subappaltatore siano soddisfatti solo in parte, svincola il pagamento nei confronti dell'appaltatore.
Verifica irregolarità fiscale. L'ultima precisazione del ministero spiega che l'intervento sostitutivo non interferisce con l'obbligo della verifica delle irregolarità fiscali, cui sono tenute al rispetto le amministrazioni pubbliche in caso di pagamento di importi superiori ai 10 mila euro (articolo 48-bis del dpr n. 602/1973) (articolo ItaliaOggi del 18.02.2012).

APPALTI: Oggetto: D.L. n. 5/2012 (c.d. Decreto semplificazioni) - novità in materia di lavoro e legislazione sociale - primi chiarimenti interpretativi per il personale ispettivo (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 16.02.2012 n. 2/2012).
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Sanzioni civili senza solidarietà. Negli appalti risponde solo il responsabile della violazione. Nota del ministero del lavoro sul dl semplificazioni. Da aprile le Asl decidono sulle gravidanze difficili.
La responsabilità solidale negli appalti è esclusa per le sanzioni civili; di esse, risponde soltanto il responsabile dell'inadempimento. Inoltre in merito al trattamento di fine rapporto (tfr), la solidarietà opera solo per le quote maturate dai lavoratori nel periodo di vigenza dell'appalto.
È il ministero del lavoro a precisarlo nella circolare 16.02.2012 n. 2/2012, fornendo le prime istruzioni al dl n. 5/2012 (decreto semplificazioni), in vigore dal 10 febbraio, nelle more della conversione in legge. Riguardo all'interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza difficile, il ministero stabilisce che il previsto passaggio di competenza, dalle attuali direzioni territoriali (ex dpl) alle Asl, decorrerà dal 1° aprile.
Responsabilità solidale. Due le novità principali a modifica della disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti, che vincola committenti, appaltatori e subappaltatori a rispondere solidalmente per gli adempimenti fiscali, contributi e retributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto. La prima concerne il tfr: la solidarietà, stabilisce il decreto semplificazioni, comprende «le quote» del trattamento di fine rapporto in relazione al periodo d'esecuzione del contratto di appalto.
La novità, spiega il ministero, elimina ogni ipotesi interpretativa volta ad addebitare al responsabile in solido l'intero ammontare del tfr dovuto al lavoratore dell'appaltatore/subappaltatore che, durante il periodo di svolgimento dell'appalto, abbia maturato il diritto al trattamento. La seconda novità esclude dall'ambito della responsabilità solidale «qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».
In pratica, spiega il ministero, viene eliminata l'interpretazione fornita dallo stesso ministero nell'interpello n. 3/2010 (si veda ItaliaOggi del 10.04.2010) che invece riteneva sussistere la solidarietà anche per tali sanzioni in quanto aventi natura risarcitoria.
Libro unico del lavoro (Lul). Il dl n. 5/2012, spiega il ministero, introduce semplificazioni volte a tradurre in disposizioni normative alcune indicazioni interpretative fornite dallo stesso ministero in relazione al regime sanzionatorio. In particolare, definisce le due nozioni di omessa e di infedele registrazione (si veda tabella) con ripercussioni sull'applicazione delle sanzioni per violazioni in materia di Lul.
Co più facili nei pubblici esercizi. Il dl semplificazioni, spiega ancora il ministero, corregge una sovrapposizione di norme relative agli obblighi di comunicazione di assunzione (Co) nei settori del turismo e dei pubblici esercizi. In base alle nuove disposizioni, le assunzioni possono essere comunicate anche incomplete di tutti i dati del lavoratore e del datore di lavoro, anche a prescindere dall'esistenza di un motivo di urgenza, salvo provvedere all'integrazione entro tre (e non cinque) giorni.
La cig stoppa la riserva disabili. In presenza di crisi aziendale, ossia per le imprese interessate da interventi di integrazione salariale, è previsto lo stop temporaneo degli obblighi del collocamento obbligatorio (assunzione disabili), a richiesta del datore di lavoro. Nel caso di imprese aventi unità produttive ubicate in più province, spiega il ministero, il decreto semplificazioni stabilisce che le predette richieste vadano presentate direttamente al ministero del lavoro. L'ufficio competente è la direzione generale per il lavoro (ex direzione mercato del lavoro).
Interdizione per gravidanza difficile. Infine, il decreto semplificazioni devolve alle Asl, in via esclusiva, tutta la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per «gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose», compresa l'adozione del provvedimento finale di astensione, oggi di competenza delle direzioni territoriali del lavoro. Il ministero stabilisce che tale passaggio di competenza avverrà a far data dal 1° aprile.
A tal fine le dpl dovranno istruire esclusivamente le richieste di astensione definibili entro il 31 marzo, rimettendo alle Asl l'istruttoria delle domande destinate a essere definite con provvedimenti da emanarsi dal 1° aprile (articolo ItaliaOggi del 17.02.2012).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. Integrazioni dei Regolamento Edilizi (ASL di Bergamo, nota 07.02.2012 n. 15410 di prot.).
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La nota di cui sopra si riferisce a questo documento: Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor (Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, decreto 21.12.2011 n. 12678).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione anno 2012 (Ministero dell'Interno, nota 07.02.2012 n. 1324 di prot.).
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Dai VV.F. la guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici.
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Tuttavia, l'installazione di un impianto fotovoltaico, a seconda dei casi, potrebbe comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio dell'attività.
L’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento antincendio (D.P.R. 151/2011).
I Vigili del Fuoco hanno pubblicato, con Lettera Circolare 1324/2012, la nuova guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
La guida, redatta da un gruppo di lavoro costituito da esperti del settore elettrico ed approvata dal C.C.T.S., recepisce i contenuti del D.P.R. 151/2011 e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici.
Questa guida sostituisce quella emanata con nota prot. n. 5158 del 26.03.2010. La guida è così strutturata:
● Premessa
● Campo di applicazione
● Requisiti tecnici
● Documentazione
● Verifiche
● Segnaletica di sicurezza
● Salvaguardia operatori VV.F
● Impianti esistenti (commento tratto da www.acca.it).

gennaio 2012

INCARICHI PROGETTUALIOggetto: Riforma delle professioni - Informativa n. 3 (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nota 31.01.2012 n. U-nd/407/2012 di prot.).
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Riforma delle professioni e abolizione delle tariffe professionali. Arrivano i chiarimenti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Il Decreto Liberalizzazioni, in attesa di opportuna legge di conversione, ha apportato alcune novità al regime delle professioni (v. art. “Decreto Legge liberalizzazioni: tante le novità per imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni, banche e cittadini”), tra cui:
● abolizione delle tariffe professionali;
● obbligo di preventivazione;
● obbligo di copertura assicurativa.
Il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) ha pubblicato una circolare finalizzata a fornire indicazioni sulle nuove disposizioni normative agli ingegneri iscritti agli albi professionali.
Il CNI sottolinea che il nuovo Decreto non cancella l’art. 2233 del codice civile: resta pertanto inalterato il principio della misura del compenso anche in relazione al decoro della professione. Inoltre, non sono cancellate le funzioni degli Ordini provinciali nel rilascio dei pareri sulle parcelle.
Nella circolare vengono fornite anche indicazioni circa le modalità di pattuizione del compenso e preventivazione (commento tratto da www.acca.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Distributori di carburante ad uso privato (ANCE Bergamo, circolare 27.01.2012 n. 27).

EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI - VARI: Oggetto: Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni in Legge 214/2011. Cd “Manovra Monti” o “Manovra Salva Italia”. Principali misure di natura fiscale (ANCE Bergamo, circolare 27.01.2012 n. 24).

LAVORI PUBBLICI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di nolo a caldo eccedente il 2% dell’importo delle prestazioni affidate – responsabilità solidale ex art. 35, comma 28, L. n. 248/2006 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 27.01.2012 n. 2/2012).
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Appalto, sub-appalto e nolo a caldo. La responsabilità solidale è legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo.

Per il Ministero del Lavoro,
la disciplina in materia di responsabilità solidale è legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo in cui il locatore mette solo a disposizione il macchinario. Tuttavia vi è anche un indirizzo giurisprudenziale che è a favore della massima estensione della solidarietà a tutela dei lavoratori.
Con l’interpello 27.01.2012 n. 2/2012, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione della norma relativa alla responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori ed alla sua eventuale applicazione al contratto di nolo a caldo.
Posto che per nolo a caldo si intende la mera locazione del macchinario, per cui il locatore mette a disposizione solo il macchinario - che è cosa bene diversa dall’appalto o subappalto dove i soggetti si obbligano nei confronti del committente al compimento di un’opera ovvero alla prestazione di un servizio, organizzando i mezzi di produzione e l’attività lavorativa per il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo – la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva sottolinea che la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo (ferme restando forme patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento contrattuale).
Tuttavia, lo stesso Ministero evidenzia che vi è anche un importante indirizzo giurisprudenziale che è a favore di un’estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati (commento tratto da www.ipsoa.it).

ENTI LOCALI: Oggetto: interpretazione dell'art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 (Ministero dell'Ambiente, ed ella Tutela del Territorio ed el Mare, nota 26.01.2012 n. 1477/UL di prot.).
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Acqua senza paletti. In montagna sì alle gestioni dirette. Dal Minambiente chance ai comuni fino a 1.000 abitanti.
Piccoli comuni di montagna padroni della propria acqua. I municipi fino a 1.000 abitanti, inseriti nel territorio di una comunità montana, possono gestire direttamente il servizio idrico integrato in economia senza dover necessariamente ricorrere a società partecipate e quindi all'in house.
Il via libera è arrivato ufficialmente dal Ministero dell'Ambiente che, sollecitato da numerose richieste di parere da parte di alcuni sindaci di piccoli municipi montani, con la nota 26.01.2012 n. 1477/UL di prot., ha fornito l'interpretazione autentica di una controversa norma del Codice ambientale (art. 148, comma 5 dlgs n. 152/2006) su cui fino ad ora si era pronunciata solo la Corte conti Abruzzo, Sez. controllo (con parere 29.03.2011 n. 16).
Nel parere inviato all'Anpci e all'Uncem, il dicastero guidato da Corrado Clini ha ritenuto di non doversi discostare dall'interpretazione dei giudici abruzzesi secondo cui per gli enti montani fino a 1.000 abitanti l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa «a condizione che gestiscano l'intero servizio e previo consenso dell'autorità competente».
Tale facoltatività, scrive il Minambiente, non può che «sottintendere l'ammissibilità di una forma di gestione del servizio idrico integrato alternativa». Il che non rappresenterebbe neppure un'anomalia del sistema visto che la Corte costituzionale nella poderosa sentenza n. 325/2010 (quella che in pratica dichiarò in larga parte legittima la riforma dei servizi pubblici locali contenuta nell'art. 23-bis del 112/2008 così come modificato dal decreto Fitto-Ronchi) ha chiarito che «la normativa comunitaria consente agli stati membri di prevedere in via eccezionale e per alcuni casi determinati la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale».
L'ufficio legislativo del ministero dell'ambiente ha infine puntualizzato che l'art. 148, comma 58, non risulta abrogato dal regolamento attuativo del dl Fitto-Ronchi (dpr 168/2010). La norma è quindi vigente «e di conseguenza deve ritenersi ammessa la gestione diretta del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio di comunità montane, previa valutazione economica del servizio e con il consenso dell'Autorità d'ambito competente».
Per Enrico Borghi, vicepresidente Anci con delega alla montagna, il via libera ministeriale «è importante perché riconosce l'autonomia dei comuni in una materia significativa come quella dell'acqua». «I piccoli comuni di montagna potranno decidere di gestire direttamente le proprie risorse idriche dopo aver svolto un'adeguata pianificazione e valutazione economica», ha proseguito. «È un ottimo segnale di sussidiarietà in controtendenza rispetto agli ultimi provvedimenti» (articolo ItaliaOggi dell'01.02.2012).

CONSIGLIERI COMUNALI - ENTI LOCALI: Oggetto: Parere del Consiglio di Stato - Sez. I n. 706/2011 del 16.11.2011 relativo al rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti da amministratori dipendenti da Ferrovie dello Stato S.p.A. e da altri enti pubblici - Art. 80 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Ministero dell'Interno, nota 17.01.2012 n. 739 di prot.).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000 (nota congiunta INPS-INAIL 26.01.2012 n. 573 di prot. - link a www.inail.it).
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DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL
Ufficio Entrate
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS
Prot.INAIL.60010.26/01/2012.0000573

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000.

     La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota del 16.01.2012 per la non autocertificabilità del DURC.
     Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia
(1).
     Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».".
     Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.
     Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla "possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni".
     Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento
(2).
     D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti
(3) e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore. (4) Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.
     Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
■ appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
■ contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
■ agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
     Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it
(5), potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter.

IL D.C. RISCHI INAIL
F.to Ester Rotoli
IL D.C. ENTRATE INPS
F.to Antonello Crudo
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(1) Vedi Lettera Circolare prot. n. 848/2008 della D.G. Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per cui "il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 non appare del tutto confacente alla fattispecie in esame in quanto sembra consentire l'autocertificazione del versamento di somme a titolo contributivo" mentre "la verifica della regolarità comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante".
Sul punto, vedi anche Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza n. 4035/2008, per cui "L'autocertificazione" (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l'art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all'esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento".
(2) Tutti i DURC riportano in calce un contrassegno generato elettronicamente (cd. "glifo") che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata in ogni momento utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it e raggiungibile dall'icona "Verifica autenticità dei documenti".
(3) Articolo 16-bis, comma 10, della L. n. 2/2009 e articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010.
(4) Articolo 38, comma 1, lett. i), e comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo 4, comma 14-bis, della L. n. 106/2011, per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house.
(5)
Dopo l'accesso al sito con le proprie credenziali, l'impresa, selezionando la funzione "pratiche" e "consultazione" può utilizzare, quali criteri di ricerca, il numero di CIP o di protocollo della pratica di DURC che si vuole visualizzare, ovvero può inserire negli appositi campi il range di date rispetto alle quali intende verificare se siano state effettuate richieste di DURC da parte di una o più P.A..

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) - art. 44-bis, D.P.R. n. 445/2000 - non autocertificabilità (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 16.01.2012 n. 619 di prot.).
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Il DURC non è autocertificabile.

Anche se secondo la nuova formulazione dell'art. 44-bis del DPR n. 445/2000, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate dalla PP.AA. procedenti, nel rispetto della normativa di settore, questo non significa che il DURC sia autocertificabile.
In virtù della Legge n. 183/2011, l’attuale art. 44-bis del DPR n. 445/2000 stabilisce che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalla PP.AA. procedenti, nel rispetto della normativa di settore.
Con nota 16.01.2012 n. 619 di prot., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l’art. 44-bis citato stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (in questo caso gli istituti previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, che non insiste né sui fatti, né su status, né su qualità personali.
Quindi, conclude la nota ministeriale, il riferimento nell’ambito dell’art. 44-bis ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva “ai sensi dell’art. 71” lascia intendere la possibilità, da parte delle PP.AA., di acquisire un DURC (e non un’autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni (commento tratto da www.ispoa.it).

ENTI LOCALI - VARI: Oggetto: Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27.11.2011, n. 231) (Ragioneria Generale dello Stato, circolare 16.01.2012 n. 2).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Legge 22.12.2011 n. 214 (conversione del cosiddetto decreto Monti). Disposizioni di interesse per il settore dell’urbanistica e dell’edilizia (ANCE Bergamo, circolare 13.01.2012 n. 7).

LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Legge 22.12.2011 n. 214 (conversione del cosiddetto decreto Monti). Disposizioni di interesse per le opere pubbliche (ANCE Bergamo, circolare 13.01.2012 n. 6).

VARI: Oggetto: Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201). Decreto legislativo 21.11.2007, n. 231 - Art 12 del D.L. 201 del 2011 – Prelievi e versamenti di contante (ABI, nota 11.01.2012 n. 46 di prot.).
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Antiriciclaggio, chiarimenti dall'Abi. Legittimi i versamenti ed i prelevamenti bancari oltre la soglia di 1.000 euro.
Arriva una schiarita sul fronte dell'antiriciclaggio. E' possibile effettuare prelevamenti e versamenti bancari in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro senza incorrere nell'irrogazione di specifiche sanzioni.
Il chiarimento e' stato fornito dall'Abi con la nota 11.01.2012 n. 46 di prot..
Il problema si è posto inizialmente quando quest’estate la soglia per il trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi è stata drasticamente ridotta da 5.000 a 2.500 euro (cfr. D.L. n. 138/2011).
A questo punto gli istituti di credito hanno iniziato a porre in essere comportamenti non condivisibili.
Infatti, ogni volta che una persona si presentava ad uno sportello per prelevare o versare somme in contante per importi superiori alla predetta soglia gli istituti di credito tendevano ad ostacolare l’operazione. In particolare il malcapitato doveva subire una serie di domande su quale fosse la destinazione finale del denaro contante ovvero, in caso di versamento, quale fosse la provenienza.
Alcune banche obbligavano le persone alla compilazione di uno specifico modello avvertendo che il comportamento sarebbe stato oggetto di segnalazione al Ministero dell’economia e delle finanze configurando un’infrazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.
La disposizione citata vieta il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito e di titoli al portatore tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, per importi pari o superiori a 1.000 euro. A tal proposito non v’è dubbio come la norma abbia un ambito applicativo piuttosto ampio non trovando applicazione per le sole transazioni (acquisto e vendita di beni e/o servizi), ma più in generale per ogni trasferimento di denaro.
Ad esempio il limite dovrà essere osservato anche nel caso di liberalità o qualsiasi altro trasferimento come nell’ipotesi di un finanziamento di un socio ad una società di cui lo stesso fa parte.
Tuttavia se da una parte è evidente come i casi di applicazione della disposizione sono numerosi, dall’altra è altrettanto evidente che, affinché il comportamento assunto configuri un’infrazione è necessario un trasferimento di denaro a favore di un soggetto diverso.
Il presupposto sembra quindi mancare laddove il soggetto interessato si limiti ad effettuare un versamento o un prelievo bancario in quanto quella determinata quantità di denaro rimane comune a disposizione del medesimo soggetto.
Al fine di eliminare le numerose incertezze è intervenuta la Circolare del Ministero delle finanze, dipartimento del Tesoro che in data 04.11.2011 ha confermato la predetta interpretazione circa la mancanza della necessità di rispettare il predetto limite, che all’epoca era pari a 2.500 euro. La situazione si è complicata a seguito dell’approvazione dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011 che ha ulteriormente ridotto la predetta soglia da 2.500 a 1.000 euro.
In conseguenza di ciò sono stati più numerosi i casi di versamenti e di prelevamenti oltre la nuova soglia.
Le banche hanno quindi continuato a disattendere le istruzioni del Mef “ostacolando” le operazioni allo sportello effettuate in misura pari o superiore a 1.000 euro. I dubbi sono stati chiariti in via definitiva con una circolare dell’ABI dell’11 gennaio.
In base al citato documento di prassi il predetto limite, “avendo a riferimento i soli trasferimenti, non può trovare applicazione ad operazioni di versamento e di prelievo in contanti su conti correnti e libretti di deposito”.
In buona sostanza l’ABI ha sostenuto che manca il presupposto fondamentale affinché si configuri un’ipotesi di violazione: il trasferimento di denaro.
Al contrario, per le suddette operazioni i soggetti interessati, conservano, come ricordato, la disponibilità della somma di denaro oggetto dell’operazione. Pertanto nessuna segnalazione di infrazione dovrà essere effettuata al Ministero competente.
Tuttavia le banche sono comunque tenute ad assolvere gli altri obblighi previsti dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Conseguentemente dovranno procedere ad un’adeguata verifica della clientela.
Inoltre, ove le operazioni in contante dovessero manifestarsi frequentemente (per la stessa persona) e per importi particolarmente elevati la banca dovrà valutare se i comportamenti descritti possano configurare le ipotesi di operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio.
Conseguentemente, laddove la risposta fornisse un esito positivo la banca effettuerà la segnalazione che però rappresenta un’operazione ben diverso rispetto al’obbligo di segnalazione delle infrazioni dell’art. 49 (18.01.2012 - tratto da www.ipsoa.it).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: D.P.C.M. 12.12.2005 recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22.01.2004 n. 42 - QUESITO" (MIBAC, nota 12.01.2012 n. 1123 di prot.).

SEGRETARI COMUNALI: OGGETTO: precisazioni in ordine alla corretta interpretazione di talune disposizioni normative con riguardo ai segretari comunali e provinciali (Ragioneria Generale dello Stato, nota 10.01.2012 n. 191 di prot.).
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Trattamento economico dei Segretari.
Con nota prot. n. 191 del 10.01.2012, la Ragioneria Generale dello Stato dà chiarimenti sul trattamento economico dei Segretari Comunali e Provinciali con specifico riferimento ai diritti di segreteria per attività rogatoria dei contratti e per l'applicazione del c.d. "galleggiamento" (commento tratto da www.publika.it).

ANNO 2011
dicembre 2011

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Regione Lombardia – Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici nel territorio regionale - Delibera Regionale IX/2601: disposizioni per la termoregolazione e la contabilizzazione di energia delle singole unità immobiliari (ANCE Bergamo, circolare 30.12.2011 n. 292).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Rifiuti - proroga del MUD e del SISTRI (ANCE Bergamo, circolare 30.12.2011 n. 288).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001 - Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti (INPDAP, circolare 28.12.2011 n. 22).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: applicazione dell’art. 19-bis della l.r. 23 del 2004, relativo alla “Tolleranza costruttiva” (Regione Emilia Romagna, nota 27.12.2011 n. 312129 di prot.).
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Anche se la nota inerisce ad una legge legge regionale, la stessa offre ugualmente spunti di riflessione in ordine al disposto similare di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), legge n. 106/2011 (introduttivo del comma 2-ter dell’art. 34 del DPR 380 del 2001 il quale così dispone: "
2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.").

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto : prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. Integrazione dei Regolamenti Comunali Edilizi (Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, nota 27.12.2011 n. 37800 di prot.).

ATTI AMMINISTRATIVI: Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12.11.2011, n. 183 (Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione, direttiva 22.12.2011 n. 14).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 06.07.2002, n. 137", articolo 143, comma 1, lett. b): determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso per gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 - "Scheda metodologica": proposta (MIBAC, Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, circolare 21.12.2011 n. 30).
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Allegato:
Scheda_metodologica_DM

ENTI LOCALI - VARI: Oggetto: Variazione del tasso di interesse legale: anno 2012 (ANCE Bergamo, circolare 20.12.2012 n. 282).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.Lgs. 42/2004 - art. 142, comma 1, lett. m), del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (MIBAC, Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, circolare 15.12.2011 n. 28).
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A fine di chiarire tre fondamentali questioni interpretative in relazione alle "zone di interesse archeologico", di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si forniscono opportuni chiarimenti sulla scorta dei pareri resi dall'Ufficio legislativo.
ALLEGATI:
Parere leg. n. 12974 del 05.07.2011
Parere leg. n. 8562 del 06.05.2011
Parere leg. n. 18056 del 05.10.2011 - Chiarimenti Appia Antica

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: competenze dei comuni in merito al controllo e all'irrogazione delle sanzioni in materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro vendita o locazione (Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, U.O. Energia e Reti Tecnologiche, nota 13.12.2011 n. 25944 di prot.).

APPALTI: Oggetto: Nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici dall'01.01.2012 (ANCE Bergamo, circolare 07.12.2011 n. 272).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.Lgs. n. 42/2004 - art. 146 - parere tardivo della Soprintendenza e autorizzazione paesaggistica (MIBAC, Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea, circolare 07.12.2011 n. 27).

COMPETENZE PROGETTUALI: Oggetto: competenze professionali dei geometri (Collegio dei Geometri di Bergamo, nota 02.12.2011 n. 2507 di prot.).
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La nota de qua è resa in risposta alla nota 23.11.2011 n. 20115159 di prot. dell'Ordine degli Architetti di Bergamo.

novembre 2011

PUBBLICO IMPIEGOLiquidazione buonuscita, spartiacque al 13.08.2011. L'Inpdap sui termini per il pagamento ai dipendenti pubblici.
Chi abbia maturato i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione, di anzianità e/o di vecchiaia (raggiunti limiti di età o servizio), prima del 13.08.2011 non dovrà aspettare i nuovi e più lunghi termini per intascare la buonuscita.
Lo precisa, tra l'altro, l'Inpdap nella nota operativa 30.11.2011 n. 41 con cui fornisce ulteriori istruzioni sulle novità introdotte dal dl n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 (decreto sviluppo).
Nuovi termini. Il citato decreto sviluppo, spiega l'Inpdap, ha previsto un nuovo termine generale per il pagamento delle prestazioni di fine lavoro dei dipendenti pubblici (tfs e tfr), pari a 24 mesi cui aggiungere i 90 giorni fissati dal dl n. 79/1997 quale termine entro cui l'ente deve procedere all'erogazione. I nuovi termini, che si applicano alle cessazioni avvenute dal 13 agosto, sono i seguenti:
● entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio per inabilità o decesso del dipendente;
● non prima di 180 e non oltre 270 giorni dal collocamento a riposo per limiti d'età o di servizio e per collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima di servizio, maturati dal 13 agosto (se maturati entro il 12.08.2011, il termine è di 105 giorni);
● non prima di 24 mesi e un giorno e non oltre 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio in ogni altra ipotesi (dimissioni, licenziamento, etc.) verificatasi dal 13 agosto (se verificatasi entro il 12.08.2011, il termine è tra 181 e 270 giorni).
Le deroghe. La nuova disciplina, tuttavia, prevede una deroga, mantenendo fermi i vecchi termini nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti di pensione precedentemente al 13.08.2011 (data di entrata in vigore del dl n. 138/2011), nonché, relativamente al personale del comparto scuola, nei confronti dei soggetti che maturano il requisito di pensione entro il prossimo 31.12.2011. Di conseguenza, spiega l'Inpdap, i vecchi termini di pagamento continuano ad applicarsi:
● ai lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione, di anzianità o vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio), prima del 13.08.2011;
● al personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal 1° novembre) e che matura i requisiti per la pensione entro il 31.12.2011; questo termine, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria, vale anche per il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.
Pertanto, per questi dipendenti i termini rimangono:
● 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della anzianità contributiva massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
● sei mesi per tutte le altre casistiche.
Un esempio. Il dipendente comunale che cessa per dimissioni successive al 12.08.2011 ma che, a quella data, aveva già maturato il requisito pensionistico (per esempio, pensione di anzianità con quota 96), il termine per la liquidazione della buonuscita non è di 24 mesi, ma di sei mesi (articolo ItaliaOggi del 02.12.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Trasmissione telematica attestati di malattia - Visualizzazione dati identificativi enti datori di lavoro (INPDAP, informativa 28.11.2011 n. 5696 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO - VARI: OGGETTO: Visite mediche di controllo domiciliare – Verbale Informatico delle visite (INPS, circolare 28.11.2011 n. 150).

PUBBLICO IMPIEGO: Al via il nuovo fondo pensione per i dipendenti delle Regioni, degli Enti Locali e della Sanità (COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, comunicato stampa 24.11.2011).

COMPETENZE PROGETTUALI: OGGETTO: Competenze professionali architetti, ingegneri e geometri (Ordine degli Architetti di Bergamo, nota 23.11.2011 n. 20115159 di prot.).
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All'interno della nota de qua il comunicato della Consulta Regionale Lombarda degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Lombardia relativamente "alla richiesta di chiarimento circa i comportamenti da adottare -quali componenti di Commissione Edilizia, o di Funzionari di Ufficio Tecnico Comunale- a fronte di progetti di costruzioni civili con strutture in cemento armato".

EDILIZIA PRIVATA: I Vigili sull'edilizia. Abusi segnalati con notizie di reato. Le Procure puntano sulla collaborazione della polizia.
L'occhio dei vigili urbani sugli abusi edilizi. Le indicazioni sui vincoli urbanistici, territoriali e sul rispetto della normativa in materia antisismica devono essere possibilmente evidenziate in ogni notizia di reato redatta dalla polizia municipale, separatamente dalla relazione del tecnico. E se i vigili urbani hanno pure proceduto a sequestro preventivo o probatorio questa annotazione fondamentale per la celerità del procedimento deve essere innestata già nel conseguente verbale redatto obbligatoriamente dalla polizia giudiziaria.

Lo ha evidenziato la procura di Avellino con la direttiva 23.11.2011 n. 1581 di prot..
La dinamica processuale in materia di contrasto dell'abusivismo edilizio è spesso rallentata dall'invio di notizie di reato incomplete o comunque bisognose di supporti tecnici adeguati. Nel corso delle istruttorie dibattimentali, specifica infatti la nota campana, avvengono frequenti rinvii delle udienze a causa dell'impossibilità oggettiva di presentazione dei tecnici comunali citati per l'escussione dibattimentale.
Per superare questo appesantimento burocratico che porta spesso alla facile prescrizione dei reati edilizi, la procura di Avellino ha diramato istruzioni ad hoc, sulla sorta di quelle già pubblicate dai colleghi di Napoli. Nella redazione delle notizie di reato per abuso edilizio, specifica innanzitutto la direttiva, in caso di sequestro del manufatto abusivo occorre che la polizia giudiziaria annoti sul relativo verbale «indicazioni sulla destinazione urbanistica della zona nella quale è ubicato il manufatto, sulla esistenza di eventuali vincoli territoriali, sul rispetto delle norme previste per la costruzione in zone sismiche e sul rispetto delle norme previste per le opere in cemento armato».
In buona sostanza secondo la procura in questo modo si innestano direttamente nel fascicolo dibattimentale, attraverso un atto irripetibile, una importante serie di constatazioni tecniche. Le stesse considerazioni dovranno essere annotate scrupolosamente dai vigili anche in mancanza di sequestro. Gli elementi sopra descritti, conclude la nota avellinese, dovranno infatti comunque essere indicati «in un atto separato dalla relazione del tecnico comunale, relazione che andrà in ogni caso acquisita e trasmessa alla procura della repubblica per far si che il pubblico ministero possa produrla in udienza» (articolo ItaliaOggi del 29.11.2011).

APPALTI SERVIZI: Prima nota sulle modifiche dell’articolo 9 della legge 183/2011, c.d. legge di stabilità 2012, apportate all’articolo 4 del dl 138/2011, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (ANCI, nota 15.11.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – utilizzo lavoro accessorio ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 (... problematica afferente alla possibilità da parte degli Enti medesimi di utilizzare lavoratori, ex dipendenti di Enti locali, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di 5 anni, per l’espletamento di attività a carattere “accessorio”).
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Lavoro accessorio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 11.11.2011 n. 37/0005092 di prot., risponde alla richiesta di interpello (n. 44/2011) dell'ANCI in merito all'utilizzo del lavoro accessorio (ex art. 70 D.Lgs. 276/2003) da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

PUBBLICO IMPIEGOBuonuscita, differimento per tutti. Il rinvio della liquidazione per ogni cessazione dal servizio. Una circolare dell'Inpdap illustra le novità per i dipendenti pubblici della legge 148/2011.
L'allungamento dei tempi di riscossione della buonuscita comprende tutte le cessazioni dal servizio e tutti i trattamenti di fine rapporto comunque erogati dall'Inpdap, inclusi i dipendenti di enti che, pur avendo perso la natura di pubblica amministrazione, hanno invece conservato la disciplina del trattamento di fine servizio.
Lo precisa l'Inpdap nella circolare 09.11.2011 n. 16, emanata con l'assenso del ministero del lavoro, illustrando alcune delle novità del dl n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011.
La finestra nella scuola. La circolare interviene sulle nuove norme in tema di decorrenza della pensione per il personale della scuola. Dal prossimo anno, chi matura i requisiti in un anno solare, andrà in pensione dall'anno scolastico o accademico dell'anno solare seguente, e non più dall'anno scolastico o accademico dello stesso anno solare di maturazione dei requisiti (come accade oggi), cosa che resta possibile soltanto per chi maturerà i requisiti entro il prossimo 31.12.2011.
L'Inpdap spiega che nel comparto scuola rientra anche il personale dipendente da istituzioni scolastiche pubbliche non statali (per esempio scuole comunali), nonché il personale appartenente al comparto dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Afam (conservatori, accademie belle arti ecc.). Pertanto, per coloro che maturano i requisiti per il diritto a partire dall'01.01.2012, l'accesso alla pensione avverrà dal 1° settembre o 1° novembre dell'anno successivo.
La buonuscita può attendere. Per quanto riguarda i nuovi termini di pagamento delle buonuscite, poiché la novità è introdotta con una modifica della disciplina vigente dal 1997 (legge n. 140/1997), l'ambito di applicazione, spiega l'Inpdap, comprende tutte le cessazioni dal servizio e tutti i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, erogati dall'istituto, con le sole eccezioni stabilite dalla medesima norma di riforma. Vale a dire: lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia prima del 13 agosto (data di entrata in vigore del dl di riforma); personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale, Afam.
In tabella le singole ipotesi aggiornate; alla scadenza dei singoli termini previsti, l'Inpdap è tenuta a erogare gli interessi. In sostanza, la novità è il periodo di attesa più lungo da sei a 24 mesi nei casi di prepensionamento e di cessazioni per altri motivi, nonché l'introduzione di un termine di sei mesi (prima inesistente) per i pensionamenti ordinari. Dal 13 agosto il pagamento avviene:
● entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio per inabilità o decesso del dipendente;
● non prima di 180 e non oltre 270 giorni dal collocamento a riposo per limiti d'età o di servizio e per collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima di servizio, maturati dal 13 agosto (se maturati entro il 12.08.2011, il termine è di 105 giorni);
● non prima di 24 mesi e un giorno e non oltre 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio in ogni altra ipotesi (dimissioni, licenziamento ecc.) verificatasi dal 13 agosto (se verificatasi entro il 12.08.2011, il termine è tra 181 e 270 giorni).
Per il personale interessato dalla deroga, la buonuscita è erogata tra 181 e 270 giorni se relativa a una qualsiasi causa di cessazione; nel termine di 105 giorni se relativa al collocamento a riposo per limiti d'età o di servizio oppure per collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima di servizio.
L'Inpdap, infine, precisa che l'introduzione dei nuovi termini di pagamento non modifica le regole sulle modalità di erogazione rateale; pertanto, se la buonuscita supera i 90 mila euro, il pagamento della seconda ed eventuale terza rata avverrà dopo, rispettivamente, un anno e due anni dai nuovi termini (articolo ItaliaOggi del 10.11.2011 - link a www.corteconti.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, Casa, nuove regole per rilanciare l'edilizia.
Via libera dalla Giunta regionale al nuovo Progetto di legge per la valorizzazione, il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio (ndr: il cosiddetto "piano casa-bis).
Il nuovo provvedimento, approvato su proposta del presidente Roberto Formigoni, di concerto con gli assessori al Territorio e Urbanistica Daniele Belotti, alla Casa Domenico Zambetti e all'Ambiente, Energia e Reti Marcello Raimondi, è in linea con gli indirizzi di contenimento del consumo di suolo e di promozione del recupero dell'esistente (indirizzi ulteriormente declinati nel Piano territoriale regionale), punta alla riqualificazione delle aree degradate e dismesse (così come già previsto dalla legge 12 del 2005) ed è coerente con gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica delle abitazioni e della sempre maggior diffusione delle fonti di energia rinnovabili.
La Proposta di legge, che dovrà ora essere approvata dal Consiglio regionale, detta le norme per la riqualificazione urbana e del patrimonio edilizio esistente, per contenere il consumo di nuovo suolo e l'utilizzo di energia da fonti fossili, riaffermando esplicitamente il ruolo delle Amministrazioni comunali nell'ambito del governo del territorio e delle scelte effettuate negli strumenti di pianificazione urbanistica (in sintonia con le disposizioni della legge regionale n. 12 del 2005).
AIUTO ALLA CRESCITA - "Risparmio del suolo ed efficienza energetica -spiega il presidente Formigoni- sono capisaldi di questo progetto, che semplifica le norme per recuperi e ampliamenti, a vantaggio dei cittadini e delle imprese del settore e con lo scopo di rilanciare la riqualificazione urbanistica ed edilizia".
RUOLO DEI COMUNI - "Con questo piano -dichiara Belotti- vogliamo favorire un effettivo rilancio del settore edilizio, semplificando e incentivando alcuni interventi particolari come quelli riguardanti i sottotetti e le autorimesse interrate, il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e il recupero delle aree dismesse". "Sottolineo -aggiunge l'assessore al Territorio- che, nonostante un terzo dei Comuni lombardi abbia limitato la portata applicativa del precedente Piano casa, abbiamo ritenuto di mantenere la potestà di attuazione delle disposizioni di questo piano in capo ai Comuni, in coerenza con i principi ispiratori della legge di Governo del territorio lombardo". Il Progetto di legge introduce alcune disposizioni di rinnovo, parziale e a tempo, della disciplina per il recupero e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente, a suo tempo dettata dalla legge regionale n. 13 del 2009.
RECUPERO DELL'ESISTENTE - In particolare, il Pdl prevede la possibilità, in deroga allo strumento urbanistico, di recuperare volumi del patrimonio edilizio esistente, con un nuovo termine fissato al 31.12.2013 (art. 3) per destinazioni residenziali o destinazioni ammesse dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui i volumi siano seminterrati.
SOSTITUZIONE - E' contemplata anche la sostituzione edilizia -a esclusione dei centri storici e dei nuclei di antica formazione- con proroga dei termini al 31.12.2013 (art. 4). In pratica la ricostruzione di un edificio demolito può avvalersi di un incremento di volumetria fino al 35 per cento (come previsto dalla legge 13 del 2009), sempre in deroga allo strumento urbanistico.
EDILIZIA SOCIALE - Il Pdl intende anche estendere l'applicazione delle normative già previste per l'Edilizia residenziale pubblica (Erp) all'edilizia sociale, con proroga dei termini al 31.12.2014 (art. 5). Tre gli interventi previsti: incremento volumetrico fino al 40 per cento degli attuali alloggi sociali; trasformazione di edifici pubblici esistenti e/o dismessi, anche non pubblici, in residenza sociale; possibilità di realizzare edilizia sociale sulle aree standard (destinate a servizi, parcheggi, verde). Un pacchetto di norme cui Zambetti tiene particolarmente, perché "l'housing sociale è la strada giusta delle moderne politiche per la casa".
EFFICIENZA ENERGETICA - Da registrare una prima attuazione del Decreto legislativo n. 28/2011 per incrementare l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili nell'edilizia sia privata che pubblica, mediante riconoscimento di premialità volumetriche aggiuntive a quelle già previste dal piano casa. "Si tratta di un punto molto qualificante -nota Raimondi- che ci pone all'avanguardia nel panorama nazionale. E' d'altra parte in linea con le politiche complessive per l'energia e il rispetto dell'ambiente che la Regione persegue".
ALTRE NORME - Vengono introdotte inoltre ulteriori disposizioni di incentivazione di interventi immediati sul tessuto edilizio, quali: - modifiche alla normativa per incentivare il recupero aree industriali dismesse (art. 6); - modifiche alla disciplina in materia di sottotetti per favorire il loro recupero a fini abitativi (art. 8); - norme per l'incentivazione alla realizzazione di autorimesse pertinenziali a edifici residenziali (art. 9); - norme per favorire la conversione di coperture in cemento amianto in coperture di tipo tradizionale (art. 10); - norme che favoriscano la realizzazione degli ascensori esterni, per l'abbattimento di barriere architettoniche (art. 11).
SILENZIO-ASSENSO - Tra le novità da segnalare: il recepimento della modalità silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire, come già previsto dalla normativa statale (art. 14). La legge, come noto, detta una procedura con tempistica precisa per il rilascio del permesso di costruire. Con la legge 12 del 2005, allo scadere del termine, l'effetto era di "silenzio-rifiuto". Ora il meccanismo si capovolge e, se il Comune non si pronuncia entro il termine prestabilito, scatta il "silenzio-assenso".
VAS E PGT - Il Pdl conferma, infine, la competenza del Consiglio comunale ad approvare i piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici vigenti (art. 15) e aggiorna le procedure in materia di Vas dei PGT (art. 12) (09.11.2011 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

VARI: Privacy, autovelox senza grandangolo. Vietato immortalare i passeggeri a bordo del veicolo.
Vietato fotografare gli occupanti del veicolo frontalmente. Gli autovelox bidirezionali possono immortalare solo le targhe anteriori dei veicoli evitando scrupolosamente di fotografare i passeggeri.
Lo ha chiarito il Garante privacy con il parere 08.11.2011 n. 24016.
Anche i sistemi di rilevamento delle infrazioni stradali comportano un trattamento dei dati personali e per questo motivo l'impiego delle nuove tecnologie deve essere rispettoso dei principi del codice privacy.
Lo ha messo nero su bianco il Garante per la protezione dei dati personali con il suo provvedimento generale dell'08.04.2010.
In pratica durante l'uso dei sistemi autovelox dovrà essere evitato, per quanto possibile, di riprendere pedoni o altri utenti stradali non interessati alla multa.
Circa l'uso di sistemi autovelox bidirezionali una società di servizi ha richiesto chiarimenti sulle modalità di effettuazione degli scatti anteriori.
Si conferma, specifica la risposta del Garante, che l'utilizzo degli autovelox bidirezionali "risulta lecito solamente se i dati raccolti sono pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare".
La fotografia frontale del veicolo immortalato in violazione al limite di velocità deve essere limitata alla targa del mezzo in infrazione evitando di inquadrare gli occupanti del mezzo.
In pratica il trattamento dei dati personali in questo caso è corretto ma solo se vengono scattate immagini pertinenti e a campo stretto (commento tratto da www.ipsoa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.L. n. 70 del 2011 - modifiche al procedimento di autorizzazione paesaggistica - circolare esplicativa (MIBAC, Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, circolare 08.11.2011 n. 24).
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In riferimento alle modifiche apportate all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dal decreto legge indicato in oggetto, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011, si emanano indicazioni operative al fine di fornire un supporto alle attività degli Uffici periferici.
Allegato:
Allegato MATTM_DG Protezione natura mare_articolo 146_nuova disciplina_16791_05 08 2011

EDILIZIA PRIVATARogito senza certificato energetico. Atti in salvo anche se non viene consegnata la certificazione. Il Notariato: chi vende l'immobile senza l'attestato può essere chiamato a rispondere dei danni.
Rogiti salvi anche se non viene consegnata la certificazione energetica. Ma chi vende può essere chiamato a rispondere dei danni.
Questa la conclusione cui giunge il Consiglio nazionale del notariato nello Studio 03.11.2011 n. 342-2011/C, dedicato appunto alla certificazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 2-ter, dlgs 19.08.2005 n. 1).
Insomma la violazione degli obblighi sulla certificazione non porta all'invalidità del contratto, anche se non rimane senza conseguenze, che possono arrivare fino alla risoluzione del contratto. Ma vediamo di illustrare le soluzioni interpretative fornite dai notai.
La norma di riferimento. L'articolo 6, comma 2-ter, citato, prevede che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita una apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.
Tra l'altro, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dall'01.01.2012 gli annunci commerciali di vendita dovranno riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica
Competenza regionale. In base alla ricostruzione dei rapporti stato-regione, nello studio in esame si giunge alla conclusione che dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali e/o delle norme regolamentari regionali attuative della Direttiva 2002/91/CE, non troveranno più applicazione, nei rispettivi territori di competenza, le relative disposizioni statali. Questo perché, se la materia «ordinamento civile» (e quindi il dettare regole di forma e contenuto dei contratti) è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, tuttavia la materia «rendimento energetico nell'edilizia» è riservata alla competenza regionale («legislazione concorrente»), nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, e ciò per effetto della connessione delle materie «governo del territorio» (e quindi edilizia e urbanistica) e «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia».
Vale quindi la regola per cui nell'ambito delle materie di competenza regionale è riservata alle regioni, salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello stato in caso di inerzia regionale. Peraltro la consegna della certificazione energetica dovrà aver luogo, evidentemente, solo qualora vi sia obbligo di dotazione della certificazione energetica, mentre il comma 2-ter non troverà applicazione, pertanto, ogni qualvolta le norme (statali o regionali) vigenti in base al territorio in cui è ubicato l'edificio escludano l'obbligo di dotazione.
Atti coinvolti. Il comma 2-ter dell'articolo 6 citato si riferisce esclusivamente alle compravendite e quindi l'applicazione potrebbe essere limitata solo appunto alle compravendite e fattispecie analoghe. I notai, però, consigliano una interpretazione più sistematica, applicando la disposizione a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso, per i quali è vigente l'obbligo di dotazione della certificazione energetica.
In base a questa interpretazione l'obbligo in questione si applica anche a: assegnazioni, cessioni di azienda, vendite di eredità, trasferimenti fra coniugi in sede di separazione personale o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ma anche ad altri trasferimenti a titolo oneroso (decreti di trasferimento da parte dell'autorità giudiziaria ed i conferimenti societari).
Violazione degli obblighi. Secondo lo studio la violazione degli obblighi inderogabili di dotazione, informazione e consegna non potrà avere riflessi sul piano della validità ed efficacia dei contratti. Il contratto rimane in piedi. Ma la violazione non sarà priva di effetti: in particolare sarà fonte di responsabilità a carico dell'alienante/locatore inadempiente, con le conseguenze dell'obbligo di risarcimento danni oppure di subire una riduzione del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Si tratterebbe quindi di un inadempimento, ma non di una condizione di validità della compravendita.
Inoltre è da escludere per il notaio la possibilità di ricevere dichiarazioni in cui la parte acquirente dà atto di non aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica o la parte acquirente rinuncia a ricevere le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica o, infine, la parte alienante è esonerata dal fornire informazioni in ordine alla certificazione energetica ed alla consegna di tale documentazione (articolo ItaliaOggi del 03.11.2011).

EDILIZIA PRIVATA: Documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Interministeriale 18.02.1998, n. 41 come sostituito dall’art. 7 , comma 2, lett. q) del Decreto Legge 13.05.2011, n. 70 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 02.11.2011 n. 2011/149646 di prot.).
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Il 36% ora snellisce le procedure. Niente comunicazione preventiva, ma carte da conservare. Provvedimento dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio.
Soppresso l'obbligo d'invio della comunicazione preventiva d'inizio lavori posta a carico del contribuente che desidera usufruire della detrazione del 36%, ma resta in piedi l'ulteriore obbligo di indicare determinati dati in dichiarazione dei redditi e di conservare ed esibire determinati documenti.

Questo il contenuto del provvedimento 02.11.2011 n. 2011/149646 di prot. del direttore dell'Agenzia delle entrate, avente a oggetto la semplificazione intervenuta, a cura del decreto legge 13.05.2011 n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13.05.2011, sul tema della detrazione sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio.
Il provvedimento in commento, però, non conferma alcuna decorrenza e, stante il fatto che l'obbligo è stato cancellato con l'entrata in vigore del decreto sviluppo (14/05/2011) è opportuno evidenziare che la semplificazione intervenuta resta valida, ma solo ed esclusivamente per i lavori iniziati da quella data in avanti.
Il provvedimento, inoltre, invalida la reale semplificazione in quanto, a mente delle disposizioni richiamate, conferma l'obbligo di conservare (ed esibire) determinati documenti indicati nel medesimo documento e di indicare taluni dati all'interno delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi del decreto interministeriale 18/02/1998 n. 41 (lett. a) e, non ultimo, conferma l'obbligo d'invio della comunicazione preventiva d'inizio lavori all'Azienda sanitaria locale (Asl), nei casi prescritti dai dlgs n. 626/1994 e 494/1996 (Agenzia delle entrate, circ. n. 121/E/1998 e ris. n. 76229/1999).
Come indicato dal provvedimento, il contribuente deve tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria le abilitazioni amministrative richieste in base alle tipologie dei lavori, la domanda di accatastamento degli immobili (se ancora da censire), la ricevuta di pagamento (se dovuta), la delibera assembleare in presenza di lavori condominiali e la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori, quando gli stessi non sono stati effettuati dal proprietario ma dal mero detentore (se diverso dai familiari residenti), nonché la comunicazione alla Asl competente, le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese e le ricevute dei bonifici di pagamento.
Pertanto, a pena di decadenza dell'agevolazione, il contribuente deve inserire (obbligo e non facoltà) nella dichiarazione dei redditi i dati indicati dal citato decreto interministeriale (n. 41/1998) e deve conservare ed esibire, a richiesta degli uffici preposti ai controlli, i documenti appena indicati, compresa la comunicazione all'azienda sanitaria competente, se obbligatoria, in quanto indicata dalla lett. b), del comma 1, dell'art. 1 del richiamato decreto interministeriale.
Si ricorda che, prima dell'entrata in vigore del decreto sviluppo, si rendeva necessario trasmettere al Centro operativo di Pescara (Cop), mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, la comunicazione relativa all'inizio dei lavori, redatta su moduli ad hoc, con l'indicazione dei dati catastali (o della richiesta di accatastamento), con allegata precisa documentazione che, guarda caso, risulta speculare a quella da conservare ed esibire; detta comunicazione, tassativamente, doveva essere inviata, a pena di decadenza del bonus, prima di iniziare i lavori con l'eccezione delle ipotesi di costruzione o acquisto di autorimesse pertinenziali di unità abitative (articolo ItaliaOggi del 04.11.2011).

ottobre 2011

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Decreto legislativo n. 119 del 18.07.2011, artt. 2 e 8 - Modifica degli artt. 16 e 45 del Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo n. 151/2001) (INPS, circolare 27.10.2011 n. 139).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Lettera circolare prot. n. 13061 del 06.10.2011 - Precisazioni (Ministero dell'Interno, lettera-circolare 21.10.2011 n. 13722 di prot.).
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Prevenzione incendi e nuovo regolamento: ulteriori Indirizzi applicativi e correzione di alcuni modelli.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la lettera-circolare 21.10.2011 n. 13722 di prot. contenente alcune correzioni relative alla precedente lettera-circolare 06.10.2011 n. 13061 di prot..
Ricordiamo che la circolare 06.01.2011 fornisce chiarimenti circa le nuove procedure di prevenzione incendi e la documentazione e modulistica da adottare (V. art. “Regolamento Antincendio: nuova modulistica e chiarimenti”).
Con la nuova Lettera Circolare 13722, i Vigili del Fuoco apportano alcune correzioni ai precedenti criteri interpretativi e definiscono il corretto metodo per il calcolo delle tariffe di alcuni servizi previsti dal nuovo regolamento, in attesa dell’emanazione del Decreto (previsto nel DPR 151) che allinea le tariffe al nuovo regolamento.
Vengono anche aggiornati alcuni modelli:
1- gpl - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R n. 151/2011);
2- gpl - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO;
3-  gpl - ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151);
4-  gpl - DICHIARAZIONE DI EFFETTUATA MANUTENZIONE PER DEPOSITI DI G.P.L. IN SERBATOI FISSI DI CAPACITÀ NON SUPERIORE A 5 M3, AI SENSI DELL’ART. 11 D.P.R. 151/2011;
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5-  allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI;
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6-  ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (N.B.: sostituisce il precedente modulo pubblicato con la lettera-circolare 06.10.2011 n. 13061 di prot.) (27.10.2011 - link a www.acca.it).

APPALTI: Oggetto: novità in tema di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva negli appalti di lavori, servizi e forniture (Consorzio dei Comuni Trentini, circolare 21.10.2011 n. 43/2011).

ATTI AMMINISTRATIVI: ISTRUZIONI SULL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (circolare 18.10.2011 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

PUBBLICO IMPIEGOPermessi al padre con moglie casalinga.
Anche il padre può fruire dei riposi giornalieri previsti dall'articolo 40 del Testo Unico sulla maternità (decreto legislativo 151/2001) nell'ipotesi di madre casalinga.
Con la nota operativa 13.10.2011 n. 23, infatti, l'Inpdap afferma che, sulla scia dell'interpretazione estensiva che scaturisce dagli indirizzi giurisprudenziali (si veda la sentenza del Consiglio di Stato 4293/2008), è possibile riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. L'ente di previdenza chiarisce che, trattandosi di permessi retribuiti, la fruizione degli stessi non ha alcuna incidenza ai fini dell'obbligo di versamento contributivo, che rimane immutato.
Con lettera circolare 8494/2009 il ministero del Lavoro, nell'intento di fare chiarezza, si è espresso in senso favorevole al riconoscimento dei riposi in capo al padre in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgono dall'assolvimento di tale compito. In quell'occasione il ministero ha richiamato la sentenza della Cassazione 20324/2005.
Il padre dipendente potrà quindi fruire dei riposi entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in presenza di determinate condizioni opportunamente documentate (madre impegnata in accertamenti sanitari, cure mediche, concorsi pubblici eccetera) e, comunque, dal giorno successivo alla scadenza del congedo di maternità.
In caso di parto plurimo è concesso al padre -nell'ipotesi di madre casalinga- il raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i tre mesi dopo il parto. Le ore di riposo giornaliero non fruite giornalmente, come di consueto, non potranno essere fruite successivamente (articolo Il Sole 24 Ore del 18.10.2011).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Sull'applicazione del Regolamento UE 333/2011 - Rottami metallici: applicazione Regolamento UE 333/2011 “End of Waste.
A seguito dell’emanazione del Regolamento UE 333/2011 - cosiddetto “End of Waste” (E.o.W.) - recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/UE …” (in G.U.U.E. L 94/2 dell'08/04/2011), sono pervenute a questa Amministrazione, sia da parte delle Province lombarde che degli operatori del settore, richieste di chiarimenti in ordine ai conseguenti adempimenti da parte degli impianti che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio.
Le principali novità introdotte dal Regolamento riguardano:
● l’applicazione di un sistema di gestione della qualità;
● l’utilizzo sistematico di dichiarazioni di conformità per i prodotti generati dal recupero di rifiuti;
● l’introduzione di caratteristiche di qualità dei prodotti ottenuti dall'operazione di recupero, in alcuni casi più restrittive, in altri meno restrittive di quelle previste dal d.m. 05.02.1998;
● l’individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili;
● i processi e le tecniche di trattamento;
● l’adempimento di puntuali obblighi di monitoraggio delle diverse fasi del processo.
In tal senso, restando impregiudicata la sfera di attribuzioni delle Province che assumono gli atti di competenza sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, si forniscono in via collaborativa le seguenti indicazioni:
1- per quanto attiene alle procedure E.o.W. dei rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio, si ricorda che le disposizioni del Regolamento sono operative dal 09.10.2011;
2- tali disposizioni si applicano ai soli impianti che effettuano operazioni di recupero rifiuti costituiti da rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio e non ai produttori primari di tali rifiuti;
3- per poter generare prodotti (ex MPS) e non rifiuti, a partire dal 09.10.2011, tutti gli impianti, operanti sia con autorizzazione ordinaria che in procedura semplificata, devono essere adeguati alle prescrizioni previste dal Regolamento;
4- gli impianti che operano esclusivamente in procedura semplificata e che non si adeguano al Regolamento, possono continuare a svolgere il complesso delle operazioni che per il d.m. 05.02.1998 sono riconducibili all’operazione R4, ma da tali operazioni decadono solo rifiuti e non prodotti (ex MPS). Analogamente, i medesimi impianti possono continuare a svolgere l’operazione di messa in riserva R13 che, di per sé, non può dare origine a prodotti (ex MPS) ma solo a rifiuti;
5- se vengono rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento, i prodotti generati possono essere conferiti nelle aree che sono attualmente individuate come “deposito MPS”, a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di cui all’allegato 3 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto;
6- gli operatori che si adeguano ai disposti del Regolamento, ai sensi dell’art. 6, comma 7, devono darne comunicazione alle Province territorialmente competenti, trasmettendo copia della documentazione inerente l'accertamento di idoneità del sistema di qualità da parte dell'organismo/verificatore incaricato, comunque rientrante tra quelli previsti dall’art. 6, comma 5, del Regolamento.
Si sottolinea infine che tali indicazioni sono già state in parte valutate e condivise nella seduta del 13.09.2011 del “Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell’esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti”.
Milano, 07.10.2011.
L’Assessore al Territorio e Urbanistica, Daniele Belotti - Il Direttore Generale, Bruno Mori (link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATANorme antincendio su misura. Pratiche snellite e proporzionali all'attività dell'azienda. In vigore il dpr 151/2011. E una circolare del Mininterno illustra le novità più rilevanti.
Antincendio su misura. Da ieri è entrata in vigore la nuova normativa (dpr 151/2011) che punta alla semplificazione degli adempimenti per le aziende. Le attività d'impresa sono collocate in tre categorie, da quelle a minore rischio incendi a quelle più complesse e più soggette a tale rischio.
E gli adempimenti sono proporzionali a tale classificazione: per le attività della prima classe, cioè le meno complesse, basterà ad esempio presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) corredata dell'asseverazione di un tecnico e si potrà partire. E non servirà più il parere preventivo dei vigili del fuoco.

A chiarire le novità in vigore dal 7 ottobre è la lettera-circolare 06.10.2011 n. 13061 del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
La circolare fornisce, per uniformità di indirizzo, le prime indicazioni applicative in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal dpr 151. Obiettivo del regolamento, precisa la circolare, il bilanciamento degli interessi di tutela della sicurezza delle persone con le esigenze di semplificazione e riduzione degli oneri a carico delle imprese che potranno rivolgersi al Suap (Sportello unico attività produttive) o direttamente ai comandi provinciali.
Articolata in sette distinti paragrafi, la nota esamina innanzitutto quelle che sono le novità sostanziali introdotte dal sopraindicato dpr 151/2011, che adotta come «metro» per modulare gli adempimenti amministrativi il principio di proporzionalità. Questi infatti, come detto, sono diversificati in rapporto alle 3 categorie, A, B e C, nelle quali il regolamento inquadra, in base alla gravità del rischio, le attività d'impresa sottoposte ai controlli di prevenzione incendi di competenza dei vigili del fuoco. Nella categoria A sono ricomprese attività di limitata complessità e che hanno una regola tecnica di riferimento; nella B sono individuate le stesse attività della A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un livello di complessità più alto e prive di una regolamentazione tecnica specifica di riferimento.
Nella categoria C, infine, rientrano attività con livello di complessità ancora più elevato, indipendentemente dall'esistenza o meno di una regola tecnica di riferimento. Per le attività inserite nella classe A, non sarà più previsto il preventivo parere di conformità dei comandi dei vigili. In sostanza, prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenterà una Scia che sarà corredata dall'asseverazione del tecnico il quale attesterà la conformità dell'opera alla regola tecnica prevista per quella determinata fattispecie e, ove previsto, al progetto approvato dal relativo comando provinciale. Inoltre, alla medesima Scia dovranno essere allegate le certificazioni e le dichiarazioni atte a comprovare che i prodotti, i dispositivi e gli impianti sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla normativa in materia di sicurezza antincendio.
Rilevante il fatto che per le attività inserite nelle categoria A e B, i controlli avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della Scia, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Sarà la Direzione centrale, in accordo con quelle regionali, a fornire all'inizio di ogni anno le tipologie di attività ed il numero di controlli che dovranno essere effettuati dai comandi provinciali. Entro il prossimo dicembre almeno il due per cento delle attività, individuate a sorteggio, riceveranno la visita del Comando che rilascerà, a richiesta degli interessati, il verbale della visita tecnica.
Per le attività di categoria C, invece, il controllo sarà effettuato entro 60 giorni. Solo in caso di esito positivo sarà rilasciato il certificato di prevenzione incendi che, comunque precisa la circolare, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce soltanto il risultato del controllo effettuato e non ha scadenza temporale (articolo ItaliaOggi dell'08.10.2011).

APPALTIChiarimenti dal Ministero sulla Stazione Unica Appaltante.
Il Ministero dell'Interno ha inviato la lettera-circolare 05.10.2011 n. 11001/119/7/22 di prot. alle Prefetture delle province italiane, invitando ad attivarsi per l'adozione delle Stazioni Uniche Appaltanti, introdotta col D.P.C.M. 30.06.2011, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13.08.2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie (v. art. “E' arrivata la Stazione Unica Appaltante”).
Ricordiamo che la SUA (Stazione Unica Appaltante) ha il compito di seguire tutto l’iter procedurale di affidamento di lavori, forniture e servizi, collaborando con l’ente proponente ad individuare i contenuti del contratto e curando gli eventuali contenziosi insorti, con la finalità di prevenire le infiltrazioni mafiose.
La Circolare chiarisce i compiti della Stazione Unica ed evidenzia i vantaggi per le amministrazioni che la adottano. La SUA ha la funzione di curare la procedura della gara di affidamento nel suo complesso; è una struttura professionale altamente qualificata che assicura maggiore efficacia all'azione amministrativa.
L'Amministrazione ha la facoltà di aderire alla Stazione, spiega la Circolare, e ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e a innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali, ricevendo supporto dal momento dell'individuazione dei contenuti dello schema di contratto fino a quello dell'individuazione del contraente della stipula (13.10.2011 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATANiente Scia per occupazioni e pubblicità sulle strade.
Chi richiede l'autorizzazione all'occupazione della sede stradale per effettuare lavori o per necessità diverse anche di carattere commerciale deve sempre ottenere una regolare licenza rilasciata dall'ente proprietario della strada che non può essere sostituita dalla Scia. E questa indicazione riguarda anche la pubblicità stradale e in generale tutte le autorizzazioni necessarie per l'uso delle strade e delle relative pertinenze.
Lo ha messo nero su bianco il Ministero dei Trasporti con il parere 05.10.2011 n. 4928 di prot..
Un comune della riviera romagnola ha richiesto al ministero dei trasporti se la semplificazione introdotta nell'art. 19 della legge 241/1990 con l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività possa interessare anche il codice della strada e in particolare le ordinanze e le autorizzazioni disciplinate dall'art. 26 del dlgs 285/1992.
A parere dell'organo centrale di via Caraci non ci sono dubbi di sorta. La semplificazione introdotta progressivamente nella legge 241/1990 negli ultimi due anni non interessa la disciplina dei provvedimenti da adottare per la regolamentazione del traffico e neppure quella per il rilascio delle licenze necessarie per occupare strade, impiantare manufatti ed effettuare interventi.
Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990, specifica letteralmente che «ogni atto di autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza».
Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 26 del codice della strada, conclude il parere ministeriale, sono riferite a norme riguardanti la costruzione e la tutela delle strade. Ovvero sono atti che interessano la pubblica sicurezza e la cittadinanza. Per questo motivo specificamente esclusi dall'applicazione della disciplina introdotta con la segnalazione certificata di inizio attività (articolo ItaliaOggi del 21.10.2011).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Nuovo regolamento di prevenzione incendi - d.P.R. 01.08.2011 n. 151 (Ministero dell'Interno, nota 05.10.2011 n. 4865 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGOP.a., il taglio non tocca le pensioni. Sulla parte di stipendio ridotta si pagano comunque i contributi. Una circolare Inpdap illustra gli effetti previdenziali delle disposizioni previste dal dl 78/2010.
Il taglio degli stipendi pubblici non tocca le pensioni. Infatti, sulla quota ridotta delle retribuzioni (in misura del 5-10%), operati agli impiegati statali con stipendi sopra i 90 mila euro per il triennio 2011/2013, devono comunque essere pagati i contributi previdenziali.
A precisarlo è l'Inpdap, nella nota operativa 05.10.2011 n. 22, illustrando i riflessi contributivi sulle misure di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico introdotte dalla manovra estiva dello scorso anno.
L'istituto precisa, inoltre, che lo stop triennale degli adeguamenti retributivi e delle progressioni di carriera, invece, determina automaticamente un ridotto versamento contributivo e, quindi, una minore copertura pensionistica.
Stop agli aumenti retributivi. Le misure analizzate dall'Inpdap sono tre, e tutte previste dall'articolo 9, commi 2 e 21, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. La prima di queste prevede, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il blocco senza successivi recuperi dei meccanismi di adeguamento retributivo al personale (ex all'articolo 3 del dlgs n. 165/2001).
In sostanza, come peraltro chiarito dal ministero della pubblica amministrazione (circolare n. 12/2011), questa misura prevede nei confronti del predetto personale, per il triennio 2011/2013, l'interruzione di tutti gli automatismi stipendiali, la cui naturale data di maturazione slitta di tre anni (a ripartire).
Per ciò che riguarda i riflessi previdenziali, spiega l'Inpdap, l'imponibile contributivo non subisce variazioni a seguito dei mancati aumenti retributivi; pertanto, le amministrazioni datori di lavoro sono tenute a versare i contributi, per la quota a proprio carico e per quelle a carico dei lavoratori, in misura corrispondente alle retribuzioni effettivamente erogate.
Stop alle progressioni di carriera. La seconda misura è il blocco delle progressioni di carriera, comunque denominate, per gli stessi anni (2011/2013) e per lo stesso personale individuato dall'articolo 3 del T.u. sul pubblico impiego (dlgs n. 165/2001), le quali (progressioni) hanno effetto, per il predetto triennio, esclusivamente ai fini giuridici.
L'Inpdap precisa che, per le progressioni interessate al blocco, in pratica, il lavoratore acquista la posizione/qualifica superiore mediante promozione, ma senza la relativa remunerazione che otterrà soltanto a partire dall'anno 2014 in poi. Anche in questo caso, per quanto concerne i riflessi previdenziali, l'imponibile contributivo non subisce variazioni a seguito dei mancati aumenti retributivi; pertanto, le amministrazioni datori di lavoro sono tenute a versare i contributi, per la quota a proprio carico e per quelle a carico dei lavoratori, in misura corrispondente alle retribuzioni di fatto corrisposte.
Riduzione stipendi. Diverso è il discorso sulla riduzione straordinaria degli stipendi pubblici. L'articolo 9, comma 2, del dl n. 78/2010 prevede che, dall'01.01.2011 e fino al 31.12.2013, i trattamenti economici dei dipendenti superiori a 90 mila euro lordi sono ridotti del 5% per la parte eccedente tale importo e fino a 150 mila euro, nonché del 10% per la parte eccedente i 150 mila euro. La stessa norma inoltre precisa che «la riduzione_ non opera ai fini previdenziali».
In questo caso, spiega l'Inpdap, la previsione normativa è esplicita nel garantire la tutela previdenziale, per cui la riduzione retributiva non determina la corrispondente riduzione della base imponibile ai fini contributivi e previdenziali.
Pertanto, le amministrazioni devono calcolare i contributi sull'intera retribuzione, senza cioè tener conto della riduzione del 5-10%, e denunciarli e versarli sia per la quota a proprio carico che per la quota a carico dei lavoratori (articolo ItaliaOggi dell'08.10.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

settembre 2011

VARIMulte, ricorsi subito. Ridotto a trenta giorni il termine. Circolare Viminale sulle violazioni del codice stradale.
Per tutte le infrazioni stradali accertate dal 6 ottobre il trasgressore avrà a disposizione solo 30 giorni per proporre ricorso al giudice di pace mentre resta invariato il termine per avanzare alternativamente lagnanze alla prefettura.
Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la nota 30.09.2011 n. 300/A/7799/11/101/3/3/9.
Il decreto legislativo 01.09.2011, n. 150, in vigore dal 6 ottobre, ha effettuato una semplificazione dei procedimenti civili di cognizione regolati dalla legislazione speciale riducendo ai tre modelli principali tutte le singole fattispecie.
Per quanto riguarda il ricorso contro le multe al giudice di pace non sono tante le modifiche. A parte il dimezzamento dei termini per proporre censure che scendono a 30 giorni. Per il resto eccetto il richiamo al rito del lavoro, «ove non diversamente stabilito», una delle novità favorevoli alla linea difensiva è riscontrabile nel nono comma del nuovo art. 7 del dlgs. Se l'opponente o il suo difensore non si presentano all'udienza senza giustificati motivi il giudice convaliderà la multa «salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti». In buona sostanza si apre la possibilità di ottenere vittoria anche solo sulla base della negligenza della pubblica amministrazione che non ha depositato gli atti oppure, come di consueto, se la vicenda è palesemente a favore del trasgressore.
Novità anche sul fronte della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato dove la novella evidenzia l'intenzione del legislatore per una maggior severità nella concessione del beneficio. Con la nota in commento il ministero si riserva di evidenziare meglio questi dettagli operativi della riforma puntando immediatamente l'attenzione alla riduzione dei termini per proporre ricorso al giudice di pace.
Specifica infatti la circolare del 30 settembre che per tutte le violazioni accertate da giovedì prossimo, 6 ottobre, «le modalità di proposizione del ricorso al giudice di pace, ex art. 204-bis cds, dovranno essere notificate alla luce della novella normativa, indicando il termine di 30 giorni, anziché gli attuali 60 giorni». Restano salve solo le multe accertate prima del 6 ottobre e non ancora notificate per le quali continuerà a valere il vecchio termine (articolo ItaliaOggi del 04.10.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

EDILIZIA PRIVATAIstruzioni per bolli e diritti, ma il Suap parte al ralenti. Circolare sui pagamenti e sullo sportello unico attività produttive.
Arrivano le modalità tecniche per i pagamenti di bolli e diritti relativi ai procedimenti presentati al Suap, ma lo sportello unico parte, comunque, al rallentatore. Insomma, l'01.10.2011 che doveva rappresentare la data della grande svolta della informatizzazione della pubblica amministrazione, perché i procedimenti relativi alle attività economiche dovevano svolgersi esclusivamente online, è passato senza particolari trambusti. Anche perché è intervenuta, nel frattempo, la nota 28.09.2011 n. 1431 di prot., a firma congiunta degli uffici legislativi del ministero dello sviluppo economico e della presidenza del consiglio dei ministri, con la quale sono fornite a tutti gli enti interessati e all'Anci in primis, le indicazioni operative.
Il rinvio, del resto, era scontato, anche perché la legge 12.07.2011 n. 106, di conversione del dl 70 aveva già anticipato che «Con decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro per la semplificazione normativa, sentito il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina
Per il resto, la circolare anticipa quelli che saranno i contenuti del decreto attualmente all'esame della Conferenza unificata, anche se –è la stessa circolare a puntualizzarlo– la sua entrata in vigore non potrà che essere successiva all'abrogazione del dpr 447/1998 che fino al 30 settembre aveva disciplinato alcune tipologie di procedimento per i Suap già operativi. Lo Sportello unico disciplinato dal dpr 160/2010 che in attuazione delle disposizioni emanate dal Parlamento a favore dell'«impresa in un giorno» prevede essere l'unico interlocutore al quale il prestatore è tenuto a rivolgersi, stenta, quindi, a decollare, anche se la suddetta circolare del 28 settembre scioglie alcune delle più complesse problematiche relative ai procedimenti telematici. Tra le diverse questioni, infatti, che il decreto sarà chiamato a risolvere, sono i pagamenti.
È stato previsto che il soggetto interessato provvede, qualora il Suap non disponga dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, a inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali. Il decreto, inoltre, intende valorizzare l'esperienza del portale www.impresainungiorno.gov.it che già oggi contiene tutte le informazioni relative allo sportello unico, compreso l'elenco dei Suap che sono stati fino ad ora accreditati.
È prevista, infatti, l'individuazione di un metodo condiviso con le amministrazioni competenti, al fine di validare la modulistica di riferimento per ogni procedimento. Tale modulistica sarà utilizzata, si precisa, da tutti i soggetti interessati, qualora lo Suap dovesse risultarne sprovvisto (articolo ItaliaOggi del 04.10.2011).

APPALTI: P.a., pagamenti alti con verifica. Sopra i dieci mila euro controllo preventivo con Equitalia. Una circolare della Ragioneria generale dello stato dà ulteriori indicazioni sul dpr 602/1973.
La pubblica amministrazione fa un passo indietro. Prima di effettuare il pagamento a imprese e privati di somme superiori a 10 mila euro, la pubblica amministrazione deve effettuare un controllo preventivo con Equitalia. In base all'art. 48-bis del dpr 602/1973, dovrà sempre essere verificato se il creditore ha in sospeso con l'Erario il pagamento di cartelle esattoriali.
E questa verifica deve essere effettuata anche se il credito deriva da una sentenza o da un provvedimento esecutivo. In caso di pendenze nei confronti dell'erario la p.a. non procederà al pagamento. Le disposizioni restrittive non si applicano nel caso di erogazioni di finanziamenti e contributi pubblici.

È quanto emerge dalla
circolare 23.09.2011 n. 27 + allegato A della  della Ragioneria generale dello stato, con la quale vengono rese note ulteriori indicazioni sulla procedura disciplinata dall'art. 48-bis del dpr n. 602/1973. Sull'argomento i primi chiarimenti sono stati forniti con le circolari n. 22/rgs del 29.07.2008 e n. 29/rgs dell'08.10.2009, che mantengono, come sottolineato dalla recente circolare, piena validità.
Obblighi di pagamento derivanti da sentenza. Il pagamento da cui il legislatore fa derivare gli obblighi di verifica previsti dall'articolo 48-bis è relativo, come precisato nella precedente circolare n. 22/rgs/2008, all'adempimento di un obbligo contrattuale. Tuttavia, è possibile che l'obbligazione del pagamento non nasca da un contratto, bensì da un altro atto o fatto idoneo a produrla, in conformità dei principi dell'ordinamento giuridico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono scaturire obblighi di pagamento pur in assenza di un contratto nei seguenti casi:
-gestione di affari altrui (c.d. negotiorum gestio ai sensi dell'articolo 2028 c.c.);
-pagamento dell'indebito (articolo 2033 c.c.);
-arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.);
-risarcimento per fatto illecito (articolo 2043 c.c.);
-rovina di edificio (articolo 2053 c.c.);
-responsabilità precontrattuale (articolo 1337 c.c.).
L'obbligo di pagamento posto a carico dell'amministrazione può derivare anche da una sentenza passata in giudicato o da un provvedimento giurisdizionale esecutivo con cui il giudice ha determinato concretamente l'esistenza e la misura del diritto di credito vantato dal beneficiario nei confronti della p.a. soccombente.
In merito a tali aspetti, la Ragioneria, con la recente circolare n. 27/rgs/2011, chiarisce che anche se il credito deriva da una sentenza o da un provvedimento esecutivo, l'amministrazione debitrice dovrà sempre procedere al controllo preventivo con Equitalia e verificare se il creditore ha in sospeso con l'Erario il pagamento di cartelle esattoriali.
Esecuzione di somme assegnate dal giudice. Un altro caso esaminato nella circolare è quello in cui l'Amministrazione, avendo assunto la qualità di terzo pignorato a seguito di un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, si trova a dover effettuare il pagamento delle somme dovute non al creditore originario, ma direttamente al creditore assegnatario.
Al riguardo, la Ragioneria ritiene che la procedura di verifica dovrà essere effettuata nei confronti del creditore assegnatario e non di quello originario.
Dal punto di vista soggettivo, infatti, il creditore assegnatario (pignorante) subentra all'originario beneficiario (pignorato) quale parte nel rapporto di credito nei confronti dell'Amministrazione debitrice, tanto che l'eventuale pagamento effettuato all'originario creditore, in costanza di pignoramento, non avrebbe alcuna efficacia liberatoria.
Finanziamenti e contributi alle imprese. Tali concessioni sono considerate prioritarie rispetto alla verifica di regolarità fiscale. Secondo la circolare n. 27/rgs/2011, nel campo degli incentivi, la p.a. ha pochi margini di discrezionalità. Ciò in quanto i requisiti dei soggetti ammessi agli incentivi sono stabiliti direttamente dal legislatore e inoltre gli stessi incentivi sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per l'interesse della collettività. Pertanto in tal caso l'interesse pubblico è preminente rispetto alla procedura di verifica.
Il controllo amministrativo di regolarità amministrativa. Alcune difficoltà sono state manifestate in particolare da parte dei soggetti preposti al controllo di regolarità amministrativo-contabile, riguardo il trattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all'effettuazione della verifica prescritta dall'art. 48-bis e dal dm 40/2008. In particolare, sono stati formulati dubbi circa l'opportunità di procedere, ogni qual volta si presenti una situazione di irregolarità, alla denuncia o alla segnalazione del fatto potenzialmente dannoso per l'erario, in quanto potrebbe semplicemente trattarsi di un mero inadempimento procedurale, senza conseguenze sulla finanza pubblica.
In presenza di irregolarità, devono essere primariamente promosse tutte quelle iniziative di natura conoscitiva per accertare o escludere i presupposti di un danno all'erario.
In assenza di chiarimenti soddisfacenti da parte dell'Amministrazione che ha disposto il pagamento, diventa comunque necessario, prima di avanzare una segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti, effettuare una verifica del disposto pagamento.
La richiesta ad Equitalia. Nelle more dell'implementazione di un sistema telematico che renda possibile effettuare on-line l'accertamento, la p.a. dovrà formulare apposita richiesta scritta, utilizzando uno specifico modello previsto dalla circolare n. 27/rgs/2011, da inviare a Equitalia.
Sulla base della richiesta, l'ente di riscossione accerterà se il beneficiario del pagamento si trova a quel momento in posizione di inadempienza rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo di 10 mila euro e, nel solo caso affermativo, se tale posizione di inadempienza era già esistente, sulla base dell'obbligo derivante dalle medesime cartelle, all'epoca in cui è stato effettuato il pagamento.
L'esito del suddetto accertamento sarà comunicato da Equitalia direttamente all'Amministrazione interessata, indicativamente nel termine di 30 giorni, attraverso il mezzo indicato da quest'ultima al momento della richiesta.
Laddove l'esito dell'accertamento palesi un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario, i soggetti tenuti all'obbligo di denuncia devono provvedere a trasmettere apposita segnalazione alla competente procura regionale della magistratura contabile, in aderenza alle direttive contenute nella nota del procuratore generale presso la Corte dei conti n. p.g. 9434/2007P, del 02.08.2007 (articolo ItaliaOggi Sette del 10.10.2011 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALIOggetto: Decreto ministeriale 18.01.2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Ulteriori chiarimenti (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, circolare 23.09.2011 n. 27 + allegato A).
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Circolare della Rgs sul filtro della Visco-Bersani ai pagamenti della p.a.. Fisco, incentivi intoccabili. I contributi anche a imprese con tasse arretrate.
Gli incentivi alle imprese potranno essere corrisposti anche a chi non ha la fedina fiscale immacolata. L'interesse all'erogazione dei contributi è infatti prioritario rispetto alla verifica di regolarità fiscale introdotta nel 2006 dal dl Visco-Bersani. Che impone alle p.a., quando devono effettuare un pagamento superiore a 10 mila euro, di controllare se il destinatario è in regola con le cartelle di Equitalia.
A intervenire nuovamente (dopo le precedenti circolari nn. 22/2008 e 29/2009) sugli ambiti di applicazione della norma è stata la Ragioneria generale dello stato con la nota n. 27 del 23.09.2011 diffusa ieri.
Il dipartimento guidato da Mario Canzio ha ritenuto di fornire ulteriori chiarimenti in considerazione della mole di quesiti pervenuti sulla procedura disciplinata dall'art. 48-bis del dpr n. 602/1973. E in attesa che venga creato un sistema telematico che renda possibile effettuare on-line le verifiche, la Ragioneria ha predisposto un modello di richiesta (allegato alla circolare) da inviare a Equitalia via fax (06-95.05.01.69) o posta elettronica certificata (sospensione.mandati@pec.equitaliaservizi.it). Sarà poi cura dell'agente unico della riscossione verificare la posizione fiscale del beneficiario del pagamento e comunicarlo alla p.a. interessata entro 30 giorni. Le amministrazioni che snobberanno l'adempimento, avverte la nota, saranno segnalate alla procura regionale della Corte dei conti e rischieranno un'imputazione per danno erariale.
Aspetti procedurali a parte, la circolare n. 27 detta alle amministrazioni i comportamenti da tenere a seconda dei casi. Quello degli incentivi alle imprese è emblematico. La Ragioneria fa notare come in questo campo la p.a. abbia pochi margini di discrezionalità. «I requisiti dei soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivazione e le modalità di determinazione della stessa sono stabiliti dal legislatore», scrivono i tecnici del Mef, «non avendo nessun rilievo la volontà del soggetto attuatore che deve svolgere un mero controllo sul possesso dei requisiti fissati dalla legge».
E poi, prosegue la Ragioneria, gli incentivi in ultima istanza sono finalizzati a raggiungere «gli obiettivi ritenuti prioritari per il soddisfacimento del benessere della collettività». Tutte ragioni che portano a concludere che «l'interesse pubblico sotteso all'erogazione delle provvidenze economiche sia preminente rispetto alla procedura di verifica». Ragion per cui «non ricorre l'obbligo di espletarla».
Il controllo della fedina fiscale andrà invece effettuato quando l'obbligo di pagamento scaturisce da una sentenza anche non definitiva.
Un'ipotesi particolare è rappresentato dall'ipotesi in cui la p.a., avendo assunto lo status di terzo pignorato a seguito di un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, si trovi ad effettuare il pagamento delle somme dovute non al creditore originario, ma al nuovo creditore. In questo caso la verifica della regolarità fiscale non potrà essere attivata nei confronti del creditore originario dal momento che in caso di inadempienza «l'agente della riscossione si vedrebbe preclusa, di fatto, la possibilità di pignorare le somme già vincolate dal provvedimento emesso dal giudice» (articolo ItaliaOggi del 28.09.2011).
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Pagamenti, blocco più forte. Controllo preventivo anche se il credito deriva da una sentenza.
IL VIA LIBERA - Nessuno stop in caso di contributi alle imprese previsti dalle leggi o co-finanziati dalla Ue.

Nuovo giro di vite sul blocco dei pagamenti della Pa sopra i 10mila euro. Anche se il credito deriva da una sentenza o da un provvedimento esecutivo, l'amministrazione debitrice dovrà sempre procedere al controllo preventivo con Equitalia e verificare se il creditore ha in sospeso con l'Erario il pagamento di cartelle esattoriali. Nel caso di somme assegnate dal giudice dell'esecuzione la procedura di verifica dovrà essere effettuata, ma nei confronti del creditore assegnatario e non di quello originario. Il blocco dei pagamenti, invece, non scatta in caso di contributi e finanziamenti alle imprese. Ma a una condizione ben precisa: i trasferimenti devono essere effettuati in relazione a specifiche disposizioni di legge o in virtù dell'esecuzione di progetti cofinanziati dall'Unione europea.
Sono questi, in estrema sintesi, i nuovi chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato diramati ieri con la circolare n. 27/Rgs del 23 settembre scorso. La circolare -che di fatto, con le due precedenti del 28.07.2008 n. 22/Rgs e dell'08.10.2009 n. 29/Rgs, completa il quadro dei chiarimenti sul nuovo articolo 48-bis del Dpr 602/1973- interviene anche sulla verifica successiva delle eventuali irregolarità commesse dalle pubbliche amministrazioni in caso di mancata applicazione della verifica preventiva. Una sorta di scrematura per evitare, in alcune situazioni, inutili interventi dei giudici contabili.
La Ragioneria, dunque, interviene in primo luogo sulla possibilità che il blocco del pagamento possa operare anche nel caso in cui l'obbligazione della Pa non nasca da un contratto bensì da un altro atto conforme ai principi dell'ordinamento giuridico. In sostanza, come spiega la ragioneria, può accadere che l'obbligazione al pagamento derivi, pur in assenza di un contratto scritto, da un risarcimento per fatto illecito o per pagamenti indebiti o per responsabilità precontrattuale, solo per citare alcune ipotesi contemplate dal Codice civile.
Premesso, dunque, che un provvedimento definitivo di condanna della Pa al pagamento di una somma pecuniaria può essere effettuato anche con «una compensazione tra il debito e l'eventuale credito dell'amministrazione nei confronti dello stesso beneficiario», la Ragioneria conclude che anche in presenza di una sentenza passata in giudicato l'amministrazione è tenuta alla verifica preventiva con Equitalia e all'eventuale blocco del pagamento. Sul fronte dei trasferimenti alle imprese sotto forma di incentivi, la Ragioneria ricorda che le amministrazioni dovranno procedere a una valutazione caso per caso. E l'obbligo della verifica preventiva con Equitalia decade davanti al fatto che l'incentivo erogato alle imprese risulta finalizzato «al raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per il soddisfacimento del benessere della collettività». Come dire che l'interesse pubblico in questi casi prevale sempre sulle procedure di verifica delle eventuali posizioni debitorie dell'impresa.
Infine, in attesa che Equitalia nel suo portale inserisca dal prossimo anno una procedura automatica di controllo sulle verifiche effettuate dalle amministrazioni, la Ragioneria individua un percorso rapido per i controlli successivi di eventuali inosservanze degli obblighi di verifica delle singole amministrazioni. Con un modello allegato alla circolare, l'amministrazione interessata potrà interpellare Equitalia per verificare se il creditore sia ancora inadempiente con l'Erario. In questo modo l'eventuale intervento della procura della Corte dei conti per i mancati controlli dei dirigenti incaricati andrà a colpo sicuro (articolo Il Sole 24 Ore del 28.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - VARIIl fisco fa luce sugli accatastamenti rurali.
Con la circolare 22.09.2011 n. 6/T, l'Agenzia del Territorio precisa le nuove regole per l'accatastamento dei fabbricati rurali.
L'argomento ci appare interessante in quanto sono molti i Comuni che presentano casi di accertamento ai fini Ici di immobili che presentano o meno tali caratteristiche di ruralità.
Ciò riveste carattere di particolare novità, in quanto per la prima volta, a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legge 13.05.2011, convertito con modificazioni in legge 12.07.2011, il fisco precisa le procedure, a carico dei proprietari, per l'accatastamento dei fabbricati rurali nelle categorie catastali A/6 e D/10 .
Innanzi tutto appare utile ricordare come la materia sia già disciplinata dall'art. 9 del dl 30.12.1993 n. 557 (poi convertito nella legge 26.02.1994 n. 133).
La nuova norma in realtà reperisce la «stretta» operata dalla giurisprudenza sui benefici fiscali connessi alla ruralità degli immobili che sono, ad avviso della Cassazione, da destinarsi esclusivamente ai fabbricati censiti come A/6 e D/10, a seconda dell'uso (rispettivamente abitativo o strumentali di detti immobili).
Con successivo decreto ministeriale del 14.09.2011, sono state stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.
Per ciò che concerne gli immobili già censiti in catasto, i proprietari devono attestare mediante autocertificazione il possesso dei suddetti requisiti; ciò sarà oggetto, ovviamente del controllo ai fini Ici per quanto riguarda gli enti locali comunali che avranno modo di verificare tali requisiti.
Crediamo sia da segnalare la novità, prevista dal dm 14.09.2011, della istituzione nella categoria A/6, della classe «R», che è attribuita, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche dell'unità presa in considerazione, a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo, ancorché strumentali all'attività agricola, purché siano verificati i relativi requisiti di ruralità.
Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera e) del decreto legge n. 557 del 1993, è precluso il riconoscimento della ruralità ai fabbricati che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1 e A/8.
Analoga preclusione avviene per gli immobili aventi le caratteristiche «di lusso».
La presentazione della documentazione deve (o doveva) avvenire mediante presentazione all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio territorialmente competente (di seguito «Ufficio»), entro la data del 30.09.2011.
Dato lo strettissimo termine concesso (e scaduto da poco) si ritiene che presumibilmente l'Agenzia del territorio concederà una proroga a tale termine.
Di particolare rilievo appare che nella prevista autocertificazione, il richiedente dichiari, tra l'altro, che l'immobile possiede, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993.
Ciò appare importante anche per i profili di accertamento ai fini Ici e delle altre imposte dirette: infatti, il periodo quinquennale adesso cennato copre integralmente gli anni potenzialmente accertabili.
La Circolare inoltre evidenzia che, qualora il fabbricato sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, il modello di autocertificazione prevede la possibilità di integrare la documentazione con una ulteriore autocertificazione, resa dai precedenti titolari dei diritti reali o dai loro eredi, con cui può essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità anche per il periodo anteriore, necessario a completare il quinquennio previsto dalla legge.
Regole particolari sono riservate alle procedure «dogfa» ancora in essere alla data del decreto.
Vediamo adesso le due conseguenze che ci possono essere per la richiesta di accatastamento dei fabbricati rurali. In caso di esito positivo, l'Ufficio convalida l'autocertificazione attribuendo la categoria A/6, classe «R», per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa strumentali all'attività agricola, mantenendo la rendita in precedenza attribuita.
L'esito negativo dei controlli, invece, comporta il mantenimento del classamento originario; il mancato riconoscimento dell'attribuzione della categoria catastale richiesta è adottato con provvedimento motivato ed è registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione, riferita ad ogni unità immobiliare interessata.
Concludendo, per quanto riguarda infine i controlli effettuati dai comuni, allo scopo di agevolare le attività di verifica, il decreto stabilisce che l'Agenzia del territorio rende disponibili ai comuni, sul relativo portale, le domande di variazione presentate dai contribuenti (articolo ItaliaOggi del 07.10.2011).

ENTI LOCALI - VARIFABBRICATI RURALI/ Accatastamento senza affanno. Istanza entro il 30, poi 15 giorni per consegnare le carte. Circolare del Territorio sul passaggio alle nuove categorie A6 e D10.
Accatastamento senza affanni: per l'ottenimento della categoria specifica dei fabbricati rurali è obbligatorio il rispetto della scadenza imminente del prossimo 30 settembre. Entro tale data va redatta e compilata l'istanza con una specifica applicazione web. Ma l'invio della documentazione cartacea agli uffici può avvenire entro il 15/10/2011.
Questo ciò che emerge dalla lettura del comunicato stampa, datato 21 settembre scorso, e della circolare 22.09.2011 n. 6/2011, scaricabile dal sito dell'Agenzia del territorio, all'indirizzo www.agenziaterritorio.gov.it.
Come già indicato (Italia Oggi, 22-23/09/2011), nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre scorso è stato pubblicato il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 14/09/2011, previsto dal comma 2-quater, dell'art. 7, dl n. 70/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106/2011 e avente a oggetto il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, di cui ai commi 3 (abitativi) e 3-bis (strumentali), dell'art. 9, dl n. 557/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
Con il provvedimento sono stati forniti gli indirizzi per ottenere l'assegnazione delle categorie «A/6» (abitativi) e «D/10» alle costruzioni rispettose dei requisiti di ruralità, attraverso la presentazione di una domanda accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al dpr n. 445/2000.
È proprio sulla modalità di presentazione delle istanze che si sono concentrate le maggiori perplessità, soprattutto per le numerose casistiche presenti sul territorio nazionale, non contemplate dalle disposizioni richiamate, ma neppure nel decreto dello scorso 14 settembre e nella circolare in commento.
Posto il rispetto della scadenza fissata (30/09/2011), l'interessato, anche con l'ausilio di professionisti o delle associazioni agricole delegate, deve inviare la domanda di variazione in due distinte modalità, del tutto autonome; la prima, totalmente su supporto cartaceo, comprensiva delle autocertificazioni (conformi ai modelli B e C allegati al decreto, pena diniego della variazione) mediante consegna diretta agli uffici, tramite servizio postale (con raccomandata a.r.), tramite fax o mediante posta elettronica certificata (Pec), in duplice originale, la seconda, con sviluppo in due fasi, che vede, in prima battuta, la compilazione e la stampa della domanda in modalità informatiche (si digita il codice fiscale), con assunzione (in automatico) di un codice identificativo e, in seconda battuta, l'invio dei documenti cartacei, comprese le autocertificazioni di sussistenza dei requisiti.
Sul punto, il Territorio (§ 3, circolare n. 6/T/2011) dichiara che, nel caso di utilizzo della «procedura informatica», la domanda «_ è considerata tempestiva a condizione che venga presentata all'ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema informatico dei dati contenuti nella stessa domanda _»; ciò dovrebbe significare, condizionale d'obbligo, che se il proprietario (o titolare di diritti reali) o il suo delegato predispone la domanda utilizzando la procedura posta sul sito web, lo stesso ha tempo fino al prossimo 15 ottobre per inoltrare, con i mezzi indicati (fax, raccomandata, Pec ecc.), la documentazione cartacea a supporto di quanto già comunicato.
Con riferimento alla presentazione delle dichiarazioni delle nuove costruzioni per i quali sussistono i requisiti di ruralità, l'Agenzia del territorio ha reso possibile la presentazione mediante la procedura ordinaria (Docfa), allegando le relative autocertificazioni, o la presentazione di uno specifico «Docfa», finalizzato all'assegnazione delle categorie rurali, in tutte le situazioni non contemplate dal decreto dello scorso 14 settembre, utilizzando la causale «Altro» e comunicando tutte le informazioni utili al classamento automatico (consistenza, superficie ecc.).
Per quanto concerne il requisito inerente il possesso quinquennale dei requisiti di ruralità, il documento di prassi in commento (§5) chiarisce che qualora il fabbricato sia stato posseduto dal soggetto dichiarante per meno di cinque anni, l'autocertificazione prevede la possibilità di integrare la stessa con ulteriore autocertificazione, resa dai precedenti titolari dei diritti reali o dagli eredi, attestante il possesso dei medesimi requisiti per i periodi non coperti; sul punto, attenzione a quanto prescritto dall'art. 76, dpr n. 445/2000, in presenza di attestazioni false o mendaci.
Per quanto concerne la verifica del possesso dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9, dl n. 557/1993, la circolare (§ 7) ricorda che l'Agenzia è legittimata a verificare la corrispondenza dei requisiti alle attestazioni rilasciate, anche acquisendo, presso tutti gli archivi delle amministrazioni competenti, comprese le banche dati gestite dai comuni, tutte le informazioni necessarie, utilizzando i dati indicati in albi, elenchi e pubblici registri, ma facendo riferimento, poiché ritenute sempre valide, alle indicazioni fornite a suo tempo con la circolare 7/T/2007 (articolo ItaliaOggi del 24.09.2011).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.L. n. 70 del 2011 - Modifiche al procedimento di autorizzazione paesaggistica (Mibac, Segretariato Generale, circolare 19.09.2011 n. 27).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOCertificati di malattia online. Da domani gestione telematizzata anche per i privati. Circolare Inps precisa le novità. Se l'infermità è lunga serve la firma del medico del Ssn.
Al via la gestione online della malattia. A partire da domani anche nel settore privato (cosa che già succede in quello pubblico) entra pienamente a regime la procedura telematica tra aziende e medici sullo scambio dei certificati di malattia dei lavoratori. Lavoratori che, di conseguenza, tali certificati non devono più consegnare né all'Inps né alle proprie aziende.
L'uniformità tra pubblico e privato è totale e vale pure in merito agli stessi certificati. Tanto che, se l'infermità è lunga (oltre dieci giorni) o se è la terza in un anno, deve ora essere certificata esclusivamente da un medico del Ssn anche quando riguarda lavoratori privati.

A precisarlo è l'Inps nella circolare 09.09.2011 n. 117.
Dal 14 settembre. A ricordare l'entrata a regime dalla procedura telematica è stato ieri pure il ministero della funzione pubblica, spiegando in un comunicato stampa che oggi è l'ultimo giorno in cui è possibile utilizzare la carta per i certificati medici di malattia dei dipendenti privati. Diversamente da quanto annunciato il 2 settembre, il comunicato spiega che scatta da mercoledì 14 (e non da oggi) l'applicazione al settore privato delle nuove regole.
A partire da domani, pertanto, il datore di lavoro non potrà più richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovrà prenderne visione avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'Inps.
Le altre novità.
E l'Inps è intervenuto ieri con la circolare n. 117/2011 per spiegare le altre novità dell'equiparazione tra pubblico e privato in ordine alla disciplina dei certificati di malattia. La legge n. 183/2010 (il collegato lavoro), spiega l'Inps, ha fatto rimando integrale ed esplicito all'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001 (tu pubblico impiego), così uniformando totalmente il regime dei dipendenti dei settori pubblico e privato, ivi compresi gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del Ssn o con esso convenzionati.
Successivamente, aggiunge l'Inps, con l'entrata in vigore (06.07.2011) del dl n. 98/2011 sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti per cui «nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione».
Questa norma, spiega l'Inps, introduce un regime speciale, rispetto a quello generale dell'articolo 55-septies. Pertanto, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell'anno solare, anche per il lavoratore del settore privato vige l'obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Ssn o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata. Certificazione che, sino all'adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potrà essere prodotta in forma cartacea.
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Visite fiscali tramite web.
Dal 1° ottobre le richieste di visita medica di controllo dei dipendenti in malattia (la «visita fiscale») dovranno essere inoltrate all'Inps mediante canale telematico. In fase di prima attuazione, tuttavia, vigerà un periodo transitorio, fino al 30 novembre, durante il quale le richieste inviate secondo i canali tradizionali saranno considerate utili agli effetti giuridici.
Lo rende noto l'Inps nella circolare 12.09.2011 n. 118.
La novità interessa tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, inclusi quelli i cui dipendenti non pagano i contributi di malattia. Da ieri, 12 settembre (data di pubblicazione della circolare), tutti i soggetti già dotati di Pin sono stati automaticamente abilitati al nuovo servizio. I datori di lavoro che intendano affidarsi a un soggetto devono tempestivamente comunicarlo all'Inps, che provvederà a modificare i profili autorizzativi. La richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta. È possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale Inps, per casi eccezionali e motivati.
Come accennato, in fase di prima attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio fino al 30 novembre, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali. Alla scadenza (dal 1° dicembre), dunque, il canale telematico diventa esclusivo (articolo ItaliaOggi del 13.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Controllo della malattia: al via la procedura telematica. Termine del periodo transitorio a novembre.
Dall'01.10.2011 le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico, che diverrà lo strumento esclusivo con decorrenza 30.11.2011. Fino a tale ultima data saranno accettate le richieste anche tramite i canali tradizionali.
A decorrere dall'01.10.2011, viene attivata, per i datori di lavoro pubblici e privati (compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Inps), la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo (domiciliare e/o ambulatoriale) dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto di cui alla legge 30.07.2010, n. 122, art. 38, comma 5.
Il sistema fornirà una ricevuta (stampabile e recante il protocollo) e darà anche la possibilità di verificare l’esito della visita medica. La presentazione della richiesta dovrà essere effettuata attraverso il portale WEB dell’Istituto - servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”, con accesso tramite PIN e previa autorizzazione all’accesso al servizio.
Nel dettaglio:
- a partire dal 12.09.2011 tutti i soggetti già dotati di PIN ed attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia saranno automaticamente abilitati al servizio;
- i datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter acceder al servizio, devono presentare domanda presso una Sede Inps utilizzando il modulo a tale fine predisposto dall’Istituto;
- i datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo” ad un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione per la consultazione degli attestati di malattia, dovrà tempestivamente comunicarlo all’INPS, che provvederà a modificare i relativi profili autorizzativi.
Al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN, i datori di lavoro o loro incaricati in possesso di PIN, sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione.
L’INPS provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione. Inoltre, viene specificato che:
- la richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla Sede competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta.
- è possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale, da parte della Sede INPS destinataria (commento tratto www.ipsoa.it - INPS, circolare 12.09.2011 n. 118).

ATTI AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALIControllo preventivo per gli atti della p.a.. Pubblicata la circolare delle Ragioneria generale dello stato.
Atti della p.a. passati ai raggi X. Tutti gli atti che hanno riflesso sui bilanci dello stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici, devono passare il vaglio del controllo preventivo. In casi di irregolarità, l'ufficio che esamina il documento deve restituirlo all'amministrazione procedente che ha 30 giorni di tempo per rimuoverle e contemporaneamente notiziare l'ufficio di controllo della Corte dei conti dei rilievi sollevati.
Sono alcune delle precisazioni contenute nella circolare 07.09.2011 n. 25 della Ragioneria generale dello stato con cui si forniscono le prime indicazioni applicative delle disposizioni contenute nel dlgs n. 123/2011, (si veda ItaliaOggi del 05.07.2011), entrato in vigore lo scorso 18 agosto. E che ha operato un riordino delle norme di controllo e regolarità amministrativa e contabile per gli atti della p.a.
La sottoposizione al controllo preventivo riguarda tutti gli atti delle p.a. dai quali derivino effetti finanziari per le casse erariali. Alcune amministrazioni sono espressamente esentate da questa procedura. Si tratta degli organi costituzionali e di quelli a rilevanza costituzionale (per esempio, Camera, Senato, Consiglio di stato e Corte dei conti). Gli uffici deputati al controllo preventivo sono quelli della stessa Ragioneria generale dello stato per quanto riguarda le amministrazioni centrali, per il tramite degli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dislocate sul territorio. Queste ultime eserciteranno la vigilanza sugli atti emanati dalle amministrazioni periferiche. Le fasi del controllo interessano sia quello amministrativo che contabile, in un contesto comunque unico.
Di particolare importanza il controllo contabile, afferente alla fase dell'impegno di spesa, nell'ottica del potenziamento degli strumenti di controllo e di monitoraggio già in essere presso la Ragioneria generale dello Stato. In particolare, qualora l'atto violi disposizioni che prevedono limiti a talune tipologie di spesa (per esempio, i tetti di spesa) l'iter si blocca e l'ufficio di controllo li deve restituire all'amministrazione, senza che operi la regola del cosiddetto silenzio-assenso.
La fase del controllo amministrativo è quella che verifica la concordanza degli atti con la normativa vigente, al termine della quale, in caso di esito positivo, si appone il visto di regolarità amministrativa e contabile. Se sussistono rilievi, l'ufficio muove una formale osservazione, indicando le violazioni e richiedendo la risposta del dirigente della p.a. entro 30 giorni. In caso di inerzia il provvedimento viene restituito senza alcun visto. L'osservazione non resta fine a se stessa. Infatti, tra le previsioni vi è quella di trasmettere all'ufficio di controllo della Corte dei conti, gli atti di spesa sotto «inchiesta».
Non viene lesa, poi, la possibilità di procedere a un controllo «successivo». Il dlgs n. 123/2011 infatti prevede la possibilità di procedere al riscontro di regolarità, secondo un programma sulla scorta di criteri che saranno definiti con apposito decreto ministeriale. Il controllo sui rendiconti si conclude con il discarico del contabile, se il rendiconto è regolare, ovvero con l'invio di una nota di osservazione al contabile, in caso di irregolarità, cui lo stesso dovrà rispondere con «controdeduzioni». Senza dimenticare che il rendiconto «traballante» dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (articolo ItaliaOggi del 09.09.2011 - tratto da www.corteconti.it).

COMPETENZE GESTIONALI - URBANISTICA: Approvazione dei piani attuativi conformi.
Secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 13, del D.L. n. 70/2011, convertito in legge 12.07.2011, n. 106, a decorrere dall’11.09.2011 e “sino all’entrata in vigore della normativa regionale, … i piani attuativi … conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale”.
Va chiarito preliminarmente che il termine “approvati”, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione perseguiti dal legislatore statale, è da intendersi comprensivo anche della fase di adozione del piano attuativo. Per effetto della disposizione statale sopra riportata, irrompe nell’ordinamento urbanistico regionale un riparto di competenze diverso rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia di approvazione dei piani attuativi conformi.
Come noto, infatti, la L.R. n. 12/2005 prevede, salvo puntuali eccezioni, la competenza del Consiglio comunale, sia per i Comuni che versano tuttora in fase transitoria (art. 25, comma 8-bis), sia per i Comuni già dotati di PGT (art. 14, commi 1, 4 e 4-bis). Per come è formulata, la sopraggiunta disposizione statale prevale sulla disciplina regionale vigente, quantomeno fino al perfezionamento di un nuovo intervento legislativo regionale.
Pertanto, a far tempo dall’11.09.2011, spetta alla Giunta comunale l’adozione dei piani attuativi conformi al PRG o al PGT, come pure l’approvazione definitiva degli stessi, quand’anche fossero stati precedentemente adottati dal Consiglio comunale in ossequio a quanto previsto dalla L.R. n. 12/2005.
Milano, 07.09.2011.
L’Assessore al Territorio e Urbanistica, Daniele Belotti - Il Direttore Generale, Bruno Mori (link a www.territorio.regione.lombardia.it).
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Al riguardo, si legga un primo commento di Alice Galbiati: Piani Attuativi: di chi è la competenza dopo il Decreto Sviluppo? (link a http://studiospallino.blogspot.com).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Cose immobili e mobili, opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a più di settanta anni, trasferite a società di diritto privato con scopo di lucro a seguito di processi di privatizzazione verificatesi prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 06.09.2011 n. 57/2011).

agosto 2011

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: certificazione energetica degli edifici - modifiche relative al modello di attestato e alla sua validità.
Agli Uffici tecnici dei Comuni della Lombardia.
Si comunica che, per effetto di quanto previsto dalla lettera f), comma 1, art. 17 della Legge Regionale 21.02.2011, n. 3, a partire dall'01.09.2011 l'Attestato di Certificazione Energetica acquisterà efficacia con l'inserimento nel catasto energetico regionale del file di interscambio dati, senza che sia più necessario il timbro per accettazione da parte del Comune, previsto al punto 12.6 della dgr 8745 del 22.12.2008.
In attuazione di quanto sopra, con delibera N° IX/1811 la Giunta regionale ha approvato il nuovo modello di attestato di certificazione energetica, che verrà applicato dall'01.09.2011.
L’estrazione dell’ACE dal catasto energetico in cui sia stato inserito il cui file di interscambio dati prima dell'01.09.2011 non avrà nessun valore giuridico; pertanto, nel caso sia necessario, al fine di ottemperare agli obblighi di legge, acquisire un ACE inserito prima di tale data, occorrerà fare una copia conforme dell’originale a suo tempo redatto dal Certificatore e timbrato per accettazione dal Comune territorialmente competente.
Per gli edifici che rientrano nella fattispecie di cui al punto 5 del Decreto n. 14006 del 15.12.2009, i soggetti certificatori che intenderanno continuare ad avvalersi della procedura di calcolo di cui al Decreto n. 15833 del 13.12.2007, produrranno l’ACE conforme al modello di cui all’allegato C alla DGR VIII/5773. L’idoneità dell’ACE, per questa fattispecie, dovrà essere comprovata dalla ricevuta dell’avvenuto inserimento del file di interscambio dati nel catasto energetico, comprovante il versamento del contributo previsto dalla DGR VIII/5018 e s.m.i.
Si chiede cortesemente di estendere la presente comunicazione a tutto il personale interessato di codesto Comune.
Cordiali saluti.
Dr. Mauro Fabrizio Fasano
Dirigente U.O. Energia e Reti Tecnologiche - D.G. Ambiente Energia e Reti
Palazzo Lombardia - 6° piano - Stanza nr. 20 - Nucleo 4 - Colore Azzurro
P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
tel. 02.6765.8690 - fax 02.6765.4468 (nota e-mail 25.08.2011).
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Semplificazione della procedura di certificazione energetica degli edifici e nuovo modello di attestato.
A partire dall'01.09.2011 l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) acquista efficacia con l'inserimento nel catasto energetico regionale del file di interscambio dati (estensione file: .XML e, quando previsto, .cnd), sulla base della Legge Regionale 3/2011 art. 17, comma 1.
In attuazione di quanto sopra, con delibera 1811/2011 la Giunta regionale ha approvato il nuovo modello di Attestato di Certificazione Energetica, che verrà applicato dall'01.09.2011.
Nel caso in cui un file di interscambio relativo a un ACE venga inserito nel catasto regionale prima dell'01.09.2011, esso non avrà alcun valore giuridico. Pertanto, se fosse necessario acquisire un ACE prima di tale data per ottemperare agli obblighi di legge, occorrerà fare una copia conforme dell’originale redatto dal Certificatore e timbrato per accettazione dal Comune territorialmente competente.
A partire dall'01.09.2011 i Comuni non potranno più rilasciare originali di ACE e, per quanto riguarda le pratiche già inserite nel catasto energetico regionale, non sarà più consentita l’eliminazione di pratiche chiuse, ma solo la loro sostituzione con pratiche nuove.
Per gli edifici che rientrano nella fattispecie di cui al punto 5 del Decreto n. 14006 del 15.12.2009, i soggetti certificatori che intenderanno continuare ad avvalersi della procedura di calcolo di cui al Decreto n. 15833 del 13.12.2007, produrranno l’ACE conforme al modello di cui all’allegato C alla DGR VIII/5773. In questo caso l’idoneità dell’ACE dovrà essere comprovata dalla ricevuta dell’avvenuto inserimento del file di interscambio dati nel catasto energetico, comprovante il versamento del contributo previsto dalla DGR VIII/5018 e s.m.i.
Al fine di apportare le modifiche necessarie si avvisa che, dalle ore 15.30 del giorno 31.08.2011 alle ore 8.30 del 01.09.2011, tutti i servizi relativi alla sezione "Catasto" del sito web www.cened.it, compresa la registrazione di ACE, saranno sospesi (link a www.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Elaborato denominato "Fotovoltaico. Prontuario per la valutazione del suo inserimento nel paesaggio e nei contesti architettonici" (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 08.08.2011 n. 54/2011).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, Disciplina giuridica relativa alla realizzazione di serre stagionali.
Nei mesi scorsi sono state rappresentate, da parte di imprese agricole, preoccupazioni per le difficoltà riscontrate in diversi Comuni a realizzare coperture stagionali; al fine di evitare ulteriori preoccupazioni e possibili diverse interpretazioni della disciplina è stata discussa in Consiglio Regionale una interrogazione nella seduta del 28.06.2011.
Pertanto, sul tema delle coperture stagionali nelle aree agricole e della disciplina ad esse applicabili, per quanto riguarda il rilascio di un eventuale titolo abilitativo, si rende opportuna una nota di chiarimento interpretativo, che possa utilmente orientare i Comuni nell’esercizio delle loro responsabilità. A tal fine occorre innanzitutto richiamare i necessari elementi di inquadramento giuridico.
L’art. 33, comma 2, della L.R. n. 12/2005 prevedeva espressamente che le “coperture stagionali destinate a proteggere le colture … nelle aree destinate all'agricoltura” potessero essere eseguite senza titolo abilitativo. Tale disposizione è stata abrogata per effetto dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 3/2011, che peraltro ha contestualmente modificato il comma 1 del medesimo art. 33, prevedendo che “gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire, fatto salvo quanto disposto dall’art. 6 del d.p.r. n. 380/2001 …”.
Quest’ultima norma di derivazione statale, come modificata dall’art. 5, comma 1, del D.L. n. 40/2010, convertito in legge 22.05.2010, n. 73, così dispone al comma 1: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, … sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo”, tra gli altri interventi, “le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola” (cfr. lett. e).
In coerenza con l’espresso richiamo all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, sempre la L.R. n. 3/2011 ha espunto lo stesso art. 6 dal novero degli articoli del D.P.R. n. 380/2001 espressamente disapplicati dall’art. 103, comma 1, della L.R. n. 12/2005.
Dalla lettura combinata delle norme testé richiamate, appare evidente come operativamente poco o nulla sia cambiato, rispetto al passato, per le imprese agricole interessate alla realizzazione di coperture stagionali, realizzazione che continua ad essere sostanzialmente liberalizzata, ossia non assoggettata ad alcun titolo abilitativo, pur dovendo sottolineare che alcuni elementi caratterizzanti la fattispecie di cui trattasi risultano oggi diversi rispetto all’assetto precedente. Infatti, la disciplina oggi vigente, ovvero l'art. 6, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001, richiede che queste serre siano "mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola" e dunque prevede ulteriori requisiti e diversi presupposti applicativi rispetto alla precedente norma regionale contenuta nell'art. 33, comma 2 abrogato, della L.R. n. 12/2005 ("realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture … nelle aree destinate all'agricoltura").
Resta inteso che qualora oggetto di richiesta risultino tipologie di serre non riconducibili alla fattispecie delle "serre mobili stagionali" oggi liberalizzate, la relativa realizzazione andrebbe assoggettata alla disciplina dettata dall’art. 59, commi 4 e segg., e dall’art. 60 della L.R. n. 12/2005.
Da ultimo, merita sottolineare che il riferimento alle "prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali", contenuto nella norma statale attualmente vigente, è da intendersi unicamente come possibilità che negli strumenti urbanistici comunali siano meglio dettagliate le caratteristiche tecniche che devono possedere tali “serre mobili stagionali” perché possano essere eseguite senza titolo abilitativo, non potendo evidentemente essere smentito quanto previsto per legge, ossia il regime di liberalizzazione dell’intervento allorché ricorrano i presupposti individuati dalla legge stessa.
IL DIRETTORE GENERALE - D.G. TERRITORIO E URBANISTICA - Bruno Mori
Milano, 05.08.2011 (link a www.territorio.regione.lombardia.it).

luglio 2011

EDILIZIA PRIVATA - VARI: Impianti fotovoltaici senza l'Ici. Il mantenimento dell'attività agricola salva dall'imposta. Due studi del Notariato sulla disciplina fiscale e giuridica della produzione di rinnovabili.
Gli impianti fotovoltaici non scontano l'Ici per la continuazione, ancorché parziale, della produzione agricola e acquisizione della categoria «D/10» o per la possibile funzione pubblica svolta, che permette l'attribuzione della categoria «E/3» al medesimo impianto.
Queste alcune indicazioni fornite con due documenti:
1- Alcune questioni civilistiche connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: prime note - studio 14.07.2011 n. 221-2011/C;
2- Profili fiscali degli atti relativi agli impianti fotovoltaici - studio 15.07.2011 n. 35-2011/T,
approvati in luglio 2011 dalla Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato.
Profili civilistici. Il primo documento (studio n. 221-2011/C) si sofferma sull'inquadramento dell'impianto fotovoltaico, con riferimento alla natura mobile o immobile del bene, stante l'applicazione di normative completamente diverse, anche sotto il profilo fiscale. Il documento ricorda che l'art. 812 c.c. dispone che «sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche unite al suolo a scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo».
Di conseguenza, resta fondamentale stabilire quando si configuri l'unione o l'incorporazione, ancorché transitoria, del bene al suolo, presupposto necessario per reputare immobili, dal punto di vista strettamente giuridico, i beni che non lo sono dal punto di vista naturalistico. Sul tema, l'Agenzia del Territorio (circ. 3/T/2008) ritiene, in linea con la Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 16824/2006), di natura immobiliare la centrale elettrica, con conseguente inquadramento del bene nella categoria «D/1» e attribuzione di rendita, mentre l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 38/E/2008 e 46/E/2007) ritiene immobile è solo ciò che non è possibile separare dal terreno, senza alterare la funzionalità dello stesso.
Non è di aiuto la disciplina urbanistica (art. 12, dlgs 387/2003), ma è evidente che la realizzazione di un impianto di notevole potenza (superiore almeno ai 20 kw) configura un intervento di trasformazione del territorio con la necessità di ottenere il permesso a costruire, mentre per la realizzazione di impianti di potenza più contenuta è richiesta la DIA (o SCIA); su tale assunto, solo se l'impianto è di grosse dimensioni e saldamente impiantato al suolo, lo stesso si può inquadrare come immobile
Profili tributari. La questione della natura mobiliare e/o immobiliare dell'impianto è di estrema importanza, sia per i riflessi che la stessa ha sulle fonti di finanziamento (leasing, in primis) che sui profili inerenti la regolarità catastale, che possono incidere anche sulla natura contrattuale. Il documento (studio n. 35-2011/T) evidenzia la possibilità di ricorrere a diverse tipologie contrattuali, per acquisire l'area su cui installare l'impianto fotovoltaico, che comportano una disciplina diversa dal punto di vista tributario, sia per quanto concerne l'imposizione indiretta che diretta.
Per quanto concerne l'impianto realizzato sopra gli edifici, un caso del tutto particolare è quello relativo al lastrico solare, con particolare riferimento alla possibile attribuzione della categoria «F», ma la commissione ritiene che gli stessi mantengano la natura dell'edificio di riferimento. Con riferimento all'emersione di plusvalenze, viene evidenziato che la cessione del diritto di superficie deve essere assimilata alla cessione di beni immobili, ai sensi dell'art. 9, dpr n. 917/1986, con l'applicazione della disciplina (tassazione) indicata dall'art. 67 del medesimo testo unico, non potendo la cessione risultare assimilabile alla cessione dell'usufrutto o all'assunzione di obbligazioni di permettere.
Per quanto concerne le procedure di ammortamento, si ribadisce la necessità di procedere alla corretta qualificazione dell'impianto (mobile e/o immobile), con la necessità di procedere allo scorporo della quota che si riferisce al terreno, pur consapevoli dell'assenza di un coefficiente specifico, ma tenendo conto di quanto già indicato dalla prassi ministeriale (9% se bene mobile, 4% se bene immobile) sul tema.
Risulta estremamente interessante, inoltre, il paragrafo relativo alla tassazione Ici con particolare riferimento a quanto sancito da una recente giurisprudenza di merito (C.T.P. di Bologna, sentenza 12/01/2009 n. 11) che ha sostenuto la tesi della cosiddetta «funzione pubblica» (utilità) degli impianti fotovoltaici, con il possibile accatastamento nella categoria «E/3» e conseguente esenzione, ai sensi dell'art. 7, dlgs n. 504/1992 (articolo ItaliaOggi del 06.10.2011).

ENTI LOCALISiti p.a. con la memoria corta. Conservazione limitata dei dati di navigazione degli utenti. Il Garante privacy detta le istruzioni alla Funzione pubblica per i portali istituzionali.
Conservazione temporanea dei dati di navigazione sui siti della p.a. e divieto di indicizzazione degli indirizzi mail istituzionali.
Sono le prescrizioni più importanti relative ai siti web delle pubbliche amministrazioni fornite, con il parere 07.07.2011 n. 282, dal Garante della privacy al dipartimento della funzione pubblica.
Il Garante stesso è intervenuto con proprie linee guida del 02.03.2011, sul «trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web»: le prescrizioni del Garante tuttavia sono specifiche alle modalità di pubblicazione online di dati personali da parte di soggetti pubblici, mentre quelle della funzione pubblica riguardano in generale i siti web.
Ma vediamo nel dettaglio i contenuti del parere del Garante.
Il dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Garante sulla bozza di «linee guida dei siti web delle pubbliche amministrazioni del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».
Il primo punto sul quale interviene il Garante è la policy dei siti web istituzionali, con particolare riferimento ai dati di navigazione, ai dati forniti volontariamente dall'utente e ai cookies.
I dati di navigazione potrebbero consentire l'identificazione degli utenti, ad esempio registrando indirizzi Ip o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti. La bozza di linee guida già limita l'utilizzo di questi dati solo per elaborare statistiche anonime e ne dispone la cancellazione immediata dopo l'elaborazione. Il Garante aggiunge l'invito agli enti pubblici di fissare termini precisi di conservazione dei dati di navigazione, scaduti i quali gli stessi dati devono essere cancellati o resi anonimi.
Il parere si sofferma, poi, sui dati forniti volontariamente dall'utente: ad esempio può trattarsi dell'indirizzo di posta elettronica per rispondere a eventuali richieste, nonché degli ulteriori dati personali eventualmente contenuti nella comunicazione.
Ma può trattarsi anche di dati sensibili o giudiziari, certo forniti spontaneamente nel messaggio di posta elettronica. A questo proposito il Garante suggerisce di rendere esplicita l'informativa dovuta ai sensi dell'articolo 13 del codice della privacy: sul sito si dovrà rendere chiaro all'utente la possibilità che, nei casi e nei limiti di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Codice della privacy, potranno essere trattati i dati sensibili o giudiziari eventualmente da lui stesso volontariamente forniti nel corpo del messaggio.
Altro approfondimento riguarda i cookies e cioè le stringhe di testo inviate dal sito internet visitato al computer dell'utente e poi inviati dall'utente al sito ogni volta che si connette. Può trattarsi di cookies usati per memorizzare gli accessi e renderli più veloci e agili. I cookies pongono problemi di privacy perché tramite gli stessi si può tracciare la navigazione su internet e, quindi, spiare chi si connette. Molto spesso l'utente nemmeno sa di avere ricevuto i cookies, essendo, quindi, soggetto passivo e inconsapevole di un trattamento di dati.
La bozza di linee guida vieta l'uso di cookies persistenti di alcun tipo, tranne quelli utilizzati per soli fini di acquisizione di dati statistici di accesso al sito, per mantenere le preferenze dell'utente riguardo a lingua, layout del sito. Il Garante precisa che l'uso dei cookies persistenti è ammissibile unicamente qualora esso sia necessario alla resa di un servizio che rientri nelle funzioni istituzionali dell'amministrazione.
Altro punto del parere è dedicato alla reperibilità sul web degli indirizzi di posta elettronica istituzionali. La bozza di linee guida prescrive la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dell'elenco delle caselle di posta elettronica attive. Il Garante si preoccupa del fatto che questo elenco sia utilizzato al fine di inviare, alle caselle di posta elettronica del personale o degli uffici, messaggi per finalità estranee alle funzioni istituzionali dell'ente (ad esempio messaggi commerciali).
Per scongiurare tutto ciò, secondo il parere del Garante, è opportuno precisare che l'elenco degli indirizzi di posta elettronica istituzionali deve essere sottratto all'indicizzazione da parte di motori di ricerca generalisti. Inoltre nella sezione si deve riportare un avviso che espliciti tale limitazioni d'uso (articolo ItaliaOggi del 06.08.2011).

APPALTI: Oggetto: Art. 7 D.L. n. 70/2011 - c.d. Decreto sviluppo - prime indicazioni operative (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 04.07.2011 n. 16/2011).

giugno 2011

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Art. 185 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 03.12.2010 n. 205 - Comunicazioni (Regione Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente, Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Servizio Ispettorato Rip.le delle Foreste di Messina, nota 18.06.2011 n. 7570 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Le ferie non incidono sul godimento dei permessi mensili per assistere i disabili.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello 17.06.2011 n. 21/2011 sostiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che quindi non è ammissibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.
A seguito di richiesta di interpello avanzata dal NURSIND, in merito alla possibilità di proporzionare i permessi ex art. 33, Legge n. 104/1992 in base ai giorni di ferie usufruite nel mese, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva chiarisce, data la diversa finalità, che i due istituti (ferie e permessi per assistere i disabili) hanno natura totalmente diversa e non sono interscambiabili.
Conseguentemente, conclude la risposta ministeriale, si ritiene che la fruizione delle ferie non vada ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, Legge n. 104/1992 e pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese (commento tratto da www.ipsoa.it).

APPALTI SERVIZI: Prime osservazioni sull’affidamento dei servizi pubblici locali e sulla tariffa del servizio idrico integrato in esito al referendum abrogativo del 12 e 13.06.2011 (ANCI, nota interpretativa 14.06.2011).

EDILIZIA PRIVATASilenzio-assenso a proprio rischio. Chi vende deve dichiarare tutti gli elementi costitutivi. Circolare del Consiglio nazionale del Notariato sulle ricadute del dl sviluppo.
Silenzio-assenso in edilizia a proprio rischio e pericolo: quando si trasferisce la casa, costruita con un permesso di costruire tacito, chi vende deve prendersi la responsabilità di dichiarare tutti gli elementi costitutivi del silenzio-assenso (introdotto dal decreto sullo sviluppo n. 70/2011). Nei rogiti non si scriveranno gli estremi di un atto, che non esiste nemmeno come documento, ma il notaio riprodurrà la dichiarazione che il venditore deve rilasciare senza avere il conforto di un atto formale rilasciato dal comune.
Le ricadute del decreto sviluppo sono illustrate dalla circolare 08.06.2011 n. 325-11/C del Consiglio nazionale del Notariato, che ricostruisce la disciplina dell'attività edilizia dopo il decreto sullo sviluppo 2011.
Si può aggiungere che, certo, si potrà costruire più velocemente, ma potrebbero essere minori le garanzie sugli atti di compravendita, anche per chi acquista. E il notaio non potrà certo diventare garante della regolarità edilizia.
Il quadro normativo risulta, dunque, cambiato rispetto all'impianto del Testo unico per l'edilizia (dpr 380/2011). In particolare il legislatore ha dato l'addio alla Dia ordinaria: dopo il decreto sullo sviluppo i titoli abilitativi si fanno in quattro. Accanto al permesso di costruire, completamente rivisitato dal silenzio-assenso, si trova la Scia, che ha sostituito la Dia per le opere minori, la super-Dia (sostitutiva del permesso) e la comunicazione per le opere interne.
Ma vediamo come i notai ricostruiscono la disciplina edilizia dopo il decreto legge 70/2011.
Il quadro attuale censisce i seguenti titoli edilizi. Attualmente, dopo le modifiche del decreto sviluppo, la disciplina dell'attività edilizia può essere, pertanto, così ricostruita: attività edilizia totalmente libera (manutenzioni straordinarie, eliminazione barriere architettoniche ecc.); attività edilizia libera, previa comunicazione inizio lavori (di cui alla legge 73/2010, per manutenzione straordinaria, pannelli solari, opere precarie, aree ludiche ecc.); attività edilizia soggetta a permesso di costruire; attività edilizia soggetta a super-Dia; attività edilizia soggetta a Scia, che ha sostituito la Dia ordinaria.
Per i profili notarili, in relazione alle opere per cui è prevista la comunicazione, non vi è alcun obbligo di citare gli estremi della comunicazione preventiva in eventuali atti traslativi o divisionali, anche se, secondo i notai, è opportuno (non obbligatorio) riportare in atto gli estremi della comunicazione preventiva .
Il permesso di costruire si applica alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni edilizie pesanti e per quelle urbanistiche.
Con il decreto legislativo 301/2002, è prevista in alternativa al permesso di costruire, la possibilità di avvalersi della super-Dia. Anche in tale caso, come per il permesso di costruire, è necessario inserire negli atti, a pena di nullità, gli estremi della super-Dia.
Con il dl 70/2011 è stata introdotta la regola del silenzio-assenso, per cui se l'ufficio tecnico comunale non adotta l'atto espresso, esso deve intendersi rilasciato per il semplice decorso del tempo.
E qui entrano in gioco le novità più grosse per i rogiti notarili. Innanzitutto non potrà essere citato un atto determinato con data e numero di protocollo.
Quindi nell'atto la parte deve dichiarare tutti gli elementi da cui è derivato il silenzio-assenso e cioè: data di presentazione della domanda di permesso di costruire; la completezza della stessa quanto a documentazione tecnica e progettuale; l'ufficio comunale competente; l'avvenuto pagamento del contributo concessorio; l'avvenuto decorso dei termini previsti dalla normativa (eventuale di fonte regionale) senza che sia intervenuto il rilascio del provvedimento o il rilascio di un provvedimento espresso di diniego; la mancanza di richieste di integrazione della documentazione da allegare alla domanda e infine l'assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o in alternativa l'osservanza delle procedure sui vincoli.
Come si potrà notare l'atto si complica e sarà basato sulla responsabilità del dichiarante: oggi è relativamente più semplice citare un atto e si è sicuri che l'atto non è rischio di nullità. Negli atti posteriori al decreto sviluppo tutti gli elementi costitutivi del silenzio-assenso dovranno essere fatti risultare dall'atto nella forma della dichiarazione di parte. D'altra parte le norme non prescrivono una specifica attestazione da parte del notaio, il quale non sarà tenuto a effettuare controlli sulla regolarità edilizio-urbanistica del procedimento conclusosi con il silenzio assenso. Il notaio farà una verifica puramente formale circa la sussistenza dei presupposti del silenzio assenso e riprodurrà in atto, la dichiarazione di parte. Insomma il livello di garanzie per la parte acquirente può diminuire sensibilmente.
Per gli interventi soggetti a Scia non è prescritta alcuna menzione nell'atto notarile a pena di nullità: tuttavia la circolare dei notai precisa che è opportuna la menzione degli estremi della scia per ricostruire con certezza la storia urbanistico-edilizia del fabbricato. Della Scia si indicheranno data e numero di protocollo ed è consigliabile una formula di garanzia resa dall'interessato sulla legittimità della Scia.
E per gli atti stipulati prima di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione, si inserirà in atto la dichiarazione di essere a conoscenza della circostanza che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, potrà vietare la prosecuzione dell'attività edilizia e ordinare la rimozione degli effetti dannosi della stessa (articolo ItaliaOggi del 04.08.2011).

maggio 2011

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Variazione capitolo entrata versamento somme da sanzioni - legge quadro inquinamento acustico (ANCI, nota 31.05.2011 n. 129 di prot.).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: NOTA DI LETTURA DECRETO-LEGGE 13.05.2011 N. 70 “SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA” (ANCI, nota 24.05.2011).

SEGRETARI COMUNALI: Oggetto: Rimborso spese di viaggio. Revoca delle deliberazioni del Consiglio Nazionale d'Amministrazione nn. 57/1999, 241/2002, 282/2003,  e 138/2007 (Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nota 17.05.2011 n. 25402 di prot.).

URBANISTICA: Oggetto: Individuazione delle Autorità per la procedura di valutazione ambientale VAS della variante 2 al Piano di Governo del Territorio del Comune di ... (Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Programmazione e Pianificazione Territoriale, Strumenti per il Governo del Territorio, nota 11.05.2011 n. 13303 di prot.).
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Ancora una censura sull'operato di un'Amministrazione Comunale lombarda, nell'ambito di un procedimento di variante al vigente P.G.T., laddove in materia di VAS:
- è stato individuato il Sindaco quale Autorità procedente (comune con più di 5.000 abitanti);
- è stato individuato il tecnico comunale di altro comune quale Autorità competente.

EDILIZIA PRIVATA: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE - chiarimenti sui contenuti presenti nelle disposizioni di cui al DPR 160/2010 e al suo allegato tecnico (ANCI, nota 05.05.2011).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Art. 146, comma 7 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 04.05.2011 n. 34/2011).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: chiarimenti sui contenuti presenti nelle disposizioni di cui al D.P.R. n. 160/2010 (SUAP) e al suo allegato tecnico (Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Legislativo, e Ministro della Semplificazione Normativa, Ufficio Legislativo, nota 03.05.2011 n. 810 di prot.).

ENTI LOCALI: OGGETTO: Addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360. Art. 5 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, in materia di cessazione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo (Ministero dell'Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, risoluzione 02.05.2011 n. 1/DF).

aprile 2011

SEGRETARI COMUNALI: Oggetto: Segretari comunali e provinciali. Quesito su applicabilità art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 (ndr: rimborso spese di viaggio) (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nota 21.04.2011 n. 54055 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIASISTRI: Guida all’utilizzo del dispositivo USB (versione 20.04.2011).

AMBIENTE-ECOLOGIASISTRI: manuale operativo (versione 19.04.2011).

SICUREZZA LAVOROOggetto: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 19.04.2011 n. 13/2011).

ENTI LOCALIOggetto: Applicazione dell'art. 9 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30.07.2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, circolare 15.04.2011 n. 12).

COMPETENZE PROFESSIONALI: Oggetto: Competenze professionali (Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, circolare 14.04.2011 n. 22/2011).

marzo 2011

EDILIZIA PRIVATADa oggi nuove regole su certificazione energetica per compravendite e locazioni (Confedilizia, nota 29.03.2011 n. 15078 di prot.).

APPALTI: OGGETTO: DURC Aggiornamento del servizio “sportellounicoprevidenziale.it”. Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici (circolare 28.03.2011 n. 59 - link a www.inps.it).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: D.P.R. 07.09.2010 n. 160. Sportello unico attività produttive (Ministero per la Semplificazione Normativa, ufficio legislativo, e Ministero dello Sviluppo Economico, ufficio legislativo, nota 25.03.2011 n. 571 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Un «visto» per l'antincendio.
La segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che autorizza l'impresa ad aprire i battenti, sarà presentata, dal 29.03.2011, online: attraverso gli sportelli telematici comunali (i Suap, 1.759 gli abilitati sinora, si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) o attraverso il sistema delle Camera di commercio.
Il ministero dell'Interno, dipartimento dei vigili del fuoco, con la lettera-circolare 24.03.2011 n. 3791 di prot. firmata dal direttore centrale Fabio Dattilo ha circoscritto le procedure antincendio che rientrano nella Scia.
La procedura automatica che abilita l'impresa, dopo la presentazione del fascicolo, a iniziare l'attività è utilizzabile –ribadisce la circolare del dipartimento dei vigili del fuoco– solo «laddove la pubblica amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell'atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento delle sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge».
Per la prevenzione incendi, dunque, la Scia non si applica per le attività che non hanno specifiche regole tecniche (per la prevenzione) o per le attività che comunque sono caratterizzate da una particolare complessità tecnico-gestionale e per le quali occorre la valutazione diretta dei rischi, più che la verifica della rispondenza dell'attività alla normativa. Sono poi escluse dalla Scia le procedure relative alla progettazione ingegneristica antincendio (decreto ministeriale 09.05.2007) e quelle di deroga rispetto alla normativa di prevenzione (articolo 6 del Dpr 37/1998).
Le attività soggette a Scia sono dunque elencate nell'allegato alla circolare: gli elaborati tecnici per le attestazioni dei professionisti devono essere conformi ai modelli contenuti nel Dm 04.05.1998 (punto b dell'allegato I e II). I vigili del fuoco, ricevuta la documentazione tramite il Suap o la Camera di commercio, avranno 60 giorni per i controlli. La circolare mette in guardia i professionisti dal dichiarare il falso: la denuncia all'autorità giudiziaria sarà accompagnata dalla segnalazione all'Ordine (commento tratto da www.ilsole24ore.com).

EDILIZIA PRIVATA: DOCUMENTO DELLE REGIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CUI ALL’ART. 38 DEL D.L. N. 112/2008, CONVERTITO IN L. N. 133/2008 E DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DPR N. 160/2010 (conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nota 24.03.2011).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Prevenzione on-line. Domande di Prevenzione Incendi in forma digitale (SUAP). Acquisizione di documenti allegati alle domande di prevenzione (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, nota 21.03.2011 n. 7227 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIA: SFALCI E POTATURE: RIFIUTI O NON RIFIUTI?
Con la nota 18.03.2011 prot. n. 8890, il Ministero dell'Ambiente tenta di risolvere l'enigma interpretativo della disposizione, introdotta con il IV correttivo, di cui all'art. 185, co. 2, D.Lgs. 152/2006, norma dedicata alle esclusioni dall'ambito di applicazione della Parte IV del TUA.
Il punto controverso e sul quale interviene il Ministero è costituito dalla (infelice) formulazione contenuta nella lettera f) dell'articolo predetto, secondo cui sono esclusi: "le materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati."
Il Ministero, riportando la norma sulla classificazione dei rifiuti (art. 184, co. 2, lett. e) ricorda come i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, sono (per l'appunto) rifiuti urbani. Così che, al contrario, sfalci e potature per poter essere escluse dalla normativa sui rifiuti devono necessariamente provenire da attività agricola o forestale.
Tertium non datur.
Provando a leggere la norma e analizzandola da un punto di vista meramente sintattico, sembrerebbe che la congiunzione "nonché" metta sì in correlazione, quasi come fosse un'elencazione, "paglia, sfalci e potature" con "altro materiale agricolo o forestale naturale", ma non anche qualifichi la prima parte (paglia, sfalci e potature) come materiale agricolo o forestale naturale o, secondo le parole utilizzate dal Ministero, come "materiali che provengono da attività agricola o forestale". Sembrerebbe quasi, dunque, quella fornita dal Ministero, un'interpretazione che si discosta dal dato letterale della norma e che probabilmente tiene conto della ratio sottesa alla stessa. A ben guardare gli "sfalci e le potature" non sono contemplate dalla Direttiva 2008/98/Ce nell'articolo 2. Esso parla di: "paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati".
É stato il Legislatore nazionale a trasporre la vecchia disposizione di cui all'art. 185, co. 2 ("possono essere sottoprodotti materie fecali e vegetali provenienti da attività agricole") nel nuovo testo, utilizzando tuttavia una formula che certo non può dirsi spiccare per chiarezza. Ora, la nota ministeriale in oggetto, nell'intento di fornire un'interpretazione che tolga qualche ombra, sembrerebbe restare intrappolata nella stessa ratio che ha portato a quella formulazione, con un evidente risultato difforme dal testo normativo e che comunque non ha carattere vincolante, trattandosi di una nota ministeriale.
Si segnala inoltre che "gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato" ritornano in altro testo normativo, il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dove, nuovamente discostandosi dalla corrispondente Direttiva che si recepiva, entrano a far parte della definizione di biomasse, accanto "alla parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani" (quest'ultima contenuta anche nel testo della Direttiva 2009/28/Ce). (M.A.L.) (commento tratto dalla newsletter di www.tuttoambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona) - Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Taglio di alberi di alto fusto per installazione di linea elettrica in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del medesimo decreto - Quesito (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, nota 14.03.2011 n. 4533 di prot.).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Festività del 17.03.2011 - Trattamento dipendenti che prestano servizio. Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (Ragioneria Generale dello Stato, nota marzo 2011 n. 39192 di prot.).

LAVORI PUBBLICI: Matteoli dice basta alle strisce pedonali di colore verde in stile Carroccio.
Le strisce pedonali possono essere solo bianche o gialle. Qualsiasi altro colore utilizzato è vietato sia dalle prescrizioni contenute nel codice della strada che dalla normativa vigente a livello europeo.
È quanto ha messo nero su bianco il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nel testo del parere 11.03.2011 n. 1379 di prot., rispondendo ad un quesito posto dal sindaco di Trebaseleghe (Pd) in merito alla colorazione degli attraversamenti pedonali.
Questione molto dibattuta negli ultimi mesi, tenuto conto che diverse amministrazioni guidate dalla Lega Nord hanno utilizzato, in tali casi, il verde. Quando si tratta di attraversamenti pedonali, scrive il ministero, si tratta di verificare cosa prevede, in merito, il codice della strada (in particolare l'artt. 137 e 145 del regolamento di attuazione) a proposito della segnaletica orizzontale.
Ebbene, tali disposizioni prevedono che possono essere utilizzate vernici colorate di bianco e giallo, altre colorazioni sono vietate. Non è solo il nostro codice della strada che vieta colori che non siano il bianco o giallo. Anche la normativa europee non fa cenno a colori che siano diversi dal bianco e dal giallo. Il motivo? Il ministero, richiamando sul punto la direttiva sulla corretta applicazione delle norme del Cds 27.04.2006, rileva che non ci sono studi che dimostrino l'efficienza e l'efficacia di iniziative volte a colorare diversamente le strisce, né in termini di migliorata sicurezza che di maggior aderenza di tali vernici al fondo stradale.
Se proprio si vuole una migliore evidenza della zebratura, il ministero invita le amministrazioni «a utilizzare materiali di più elevate prestazioni e che richiedono una minore manutenzione, piuttosto che modificare il fondo». E poi, una considerazione su tutte il ministero la offre. «Non è inutile rammentare che gli utenti della strada devono riconoscere e rispettare la segnaletica formalmente prevista dal codice della strada che deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale» (articolo ItaliaOggi del 16.04.2011).

EDILIZIA PRIVATA: LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI - Il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6 d.lgs. 192/2005: prime note (Consiglio Nazionale del Notariato, nota 11.03.2011).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Quesiti in ordine all'applicabilità dell'art. 17 delle Norme del Piano Paesaggistico Regionale (Lombardia) ed alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica e dell'esame paesistico dei progetti (Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, Progetti Integrati e Paesaggio, Paesaggio, nota 10.03.2011 n. 5400 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Linee guida per la progettazione e l'installazione di apparecchi termici radianti a gas di tipo A.
Gli impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza (conformi alla UNI 419-1) non sono disciplinati, ai fini della prevenzione incendi, da alcuna regola tecnica (nel D.M. 12/04/1996 sono esclusi esplicitamente gli apparecchi di Tipo A) né da Norme di buona tecnica (le UNI 7129 e 7131 riguardano apparecchi domestici con potenza fino a 35 kW).
Per sopperire a tale mancanza, il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) ha pubblicato la lettera-circolare 09.03.2011 n. 3185 di prot., contenente le Linee Guida per la valutazione del rischio di impianti termici a gas di tipo A, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW, ma utili anche per la valutazione del rischio per gli impianti di potenza termica compresa tra 35 e 116 kW.
In particolare, la nota ministeriale P449/4143 del 1998 già dettava delle indicazioni circa l'installazione di tali impianti, ma, a seguito di alcuni incidenti, ulteriori provvedimenti ne avevano vietato l'installazione in luoghi di culto. Con la nuova Circolare vengono rimossi i divieti di installazione previsti dalle precedenti Circolari e vengono evidenziati alcuni fattori di rischio che il progettista dovrà tener in conto, secondo le procedure previste dal D.M. 04.05.1998 oppure attraverso l'approccio ingegneristico previsto dal D.M. 09.05.2007.
Ai fini della valutazione del rischio, si chiede al progettista di considerare i seguenti tre fattori di rischio:
- immissione all’interno dell’ambiente di prodotti di combustione;
- irraggiamento termico;
- presenza di linee di alimentazione all’interno dell’ambiente (link a www.acca.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: MUD 2011.
Il Ministero dell'Ambiente, con apposita circolare 02.03.2011 n. 6774 di prot., ha fornito le indicazioni operative per la compilazione del M.U.D., per i dati dell'anno 2010 da presentare al 30.04.2011 e per quelli del primo semestre 2011 da presentarsi al 30.12.2011.
Tenuto conto del periodo di sospensione per l'avvio del SISTRI e della conseguente "reviviscenza" delle norme che prevedono, per gli obbligati SISTRI, la compilazione di registri e FIR, nonché di quanto dispone l'art. 12 del D.M. istitutivo del sistema di tracciabilità dei rifiuti, il Ministero ha distinto tra i soggetti che devono presentare la "dichiarazione SISTRI" (per adempiere agli obblighi di comunicazione), quelli che devono presentare la dichiarazione M.U.D. e quelli che non devono presentare alcuna dichiarazione.
Non devono presentare nessuna dichiarazione per i dati 2010: i soggetti che effettua attività di raccolta e trasporto rifiuti; i commercianti e gli intermediari senza detenzione; i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione per conto dei consorziati.
Presentano la dichiarazione SISTRI con i modelli predisposti dal Ministero e ritrovabili sul portale SISTRI o compilando le schede del Capitolo 1 rifiuti della modulistica M.U.D. 2010 e presentandole alle camere di commercio: le imprese e gli anti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (tranne gli imprenditori agricoli con volume d'affari non superiore a 8.000 euro); i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi si cui all'art. 184 lett. c) d) e g) (ovvero gli obbligati SISTRI).
Presentano la dichiarazione SISTRI al 31.12.2011 (quindi solo per il periodo 01.01.2011-31.05.2011), i soggetti che effettuano raccolta, trasporto trattamento veicoli fuori uso
Presentano la dichiarazione M.U.D. (modulistica 2010): il consorzio nazionale imballaggi; i soggetti che effettuano raccolta, trasporto trattamento veicoli fuori uso (solo per i dati del 2010); i produttori di RAEE; i comuni, i loro consorzi e le comunità montane; i comuni della regione Campania. (M. Taina) (commento tratto dalla newsletter di www.tuttoambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Regime autorizzativo impianti di conferimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici (Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Pianificazione dei Rifiuti, nota 02.03.2011 n. 5911 di prot.).
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Precisazioni sul conferimento dei Rifiuti elettronici (RAEE).
L'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 08.03.2010, n. 65, detto Decreto "uno contro uno", consente al cittadino che acquista una nuova apparecchiatura elettronica di lasciare al negoziante quella vecchia. Il ritiro da parte dei commercianti è obbligatorio e gratuito presso il punto vendita.
La norma prevede che i RAEE (Rifiuti da Apparecchi Elettrici ed Elettronici) così raccolti dal rivenditore, siano stoccati in un luogo apposito per il tempo massimo o per un quantitativo massimo, raggiunto il quale, i RAEE dovranno essere conferiti presso un centro di raccolta di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs 25.07.2005, n. 151.
Al fine di garantire un’applicazione uniforme della disciplina semplificata sul territorio regionale, Regione Lombardia in data 02.03.2011 ha fornito alcune precisazioni agli enti locali regionali indicando che il conferimento dei RAEE domestici, raccolti nell’ambito delle procedure di cui al DM 65/2010 può essere effettuato presso i centri di raccolta di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs 151 del 25.07.2005, autorizzati sia ai sensi del DM 08.04.2008, sia autorizzati in forma ordinaria o semplificata ai sensi del D.lgs. 152 03.04.2006 che rispettino, per quanto riguarda i RAEE, nelle caratteristiche strutturali e nelle modalità gestionali, i requisiti fissati nell’Allegato 1 del DM 08.04.2008 (comunicato regionale 08.03.2011).

febbraio 2011

URBANISTICA: Pgt, termini prorogati fino a fine 2012. Belotti: ultima chiamata.
Il Consiglio regionale ha accolto la richiesta dell'assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia Daniele Belotti di prorogare i termini per l'approvazione dei Pgt (Piani di Governo del Territorio).
Grazie alle modifiche recepite, attraverso il collegato, alla legge n. 12 del 2005 (Legge per il governo del territorio), i quasi 1100 Comuni che ancora non hanno approvato il Pgt, avranno tempo fino al 31.12.2012 per mettersi in regola.
Allo stesso tempo, al fine di incentivare la sollecita approvazione del nuovo strumento urbanistico, si è stabilito che quei Comuni che, entro il 30.09.2011, non abbiano adottato il Pgt non potranno dare corso all'approvazione di piani attuativi del vigente Prg (Piano Regolatore Generale).
"La legge regionale 12 -commenta l'assessore Belotti- ha completamente innovato il modo di approcciarsi alla pianificazione territoriale, ponendo al centro del provvedimento la tutela del territorio, al fine di poterlo consegnare alla generazioni future quanto più integro possibile". Alle amministrazioni comunali è affidata la responsabilità di tradurre in azioni concrete i principi e gli indirizzi dettati da Regione Lombardia, ecco il motivo per cui l'approvazione dei Piani di Governo del Territorio da parte dei Comuni è da ritenersi un atto di responsabilità assolutamente indifferibile e urgente.
La nuova e ampia proroga concessa alle amministrazioni comunali per l'approvazione dei Pgt ha il fine di escludere qualsiasi alibi o giustificazione alla loro mancata approvazione, ritenendo in tal modo improponibile la concessione di ulteriori proroghe.
La nuova legge regionale n. 12, così come modificata all'atto dell'approvazione del Collegato Ordinamentale, entrerà in vigore nei prossimi giorni, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (Burl) (Milano, 24.02.2011 - link a www.regione.lombardia.it).

SICUREZZA LAVORO - VARI: Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento (Ministero dell'Interno, nota 23.02.2011).

VARI: Migliorie in corso d’opera per prima casa: IVA al 4%.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 22.02.2011 n. 22/E, ha chiarito che l’IVA agevolata al 4% va applicata anche in caso di migliorie richieste in corso d’opera, a patto che sussistano le seguenti condizioni:
- realizzazione del fabbricato ex novo;
- destinazione prima casa;
- fabbricato non di lusso.
L’Agenzia, in risposta al quesito presentato da un socio di una cooperativa edilizia che aveva commissionato in corso d'opera interventi edili aggiuntivi migliorativi extra-capitolato, ha ricordato che “il DPR 26.10.1972, n. 633 prevede al numero 36) della Tabella A, parte seconda, che l'aliquota del 4% si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 02.07.1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis)."
Il regime agevolato spetta nelle sole ipotesi di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione ex novo di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso. Committenti dei lavori possono essere rispettivamente imprese costruttrici per la rivendita, cooperative edilizie e loro consorzi nonché persone fisiche in possesso dei requisiti “prima casa”.
Per tale motivo, considerato che il socio che richiede le migliorie è in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione prima casa, alle relative prestazioni è applicabile l'aliquota del 4% (link a www.acca.it).

CONSIGLIERI COMUNALI - ENTI LOCALI: OGGETTO: legge 26.03.2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25.01.2010, n. 2 recante: "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni". Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali (Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nota 18.02.2011 n. 2915 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Boschi, Colucci: possibile rilevare tutti i tagli minuto per minuto.
In Lombardia, grazie alla procedura completamente informatizzata di denuncia di taglio dei boschi, è possibile avere una fotografia molto nitida di quel che succede all'interno delle foreste del nostro territorio.
Dopo un triennio di sperimentazione è oggi possibile fare un primo bilancio: sono state presentate 64.187 denunce di taglio di alberi, equivalenti al prelievo di 1 milione e 700.000 metri cubi di legname distribuito su oltre 26.000 ettari di territorio. Il 49,3 per cento della massa è prelevata a quote inferiori ai 600 metri, il 28,1 per cento tra i 600 e i 1.000 metri e soltanto il 22,6 per cento oltre i 1.000 metri. Emerge anche che la specie più richiesta è la robinia, seguita da castagno, abete rosso, faggio e carpino nero.
"La Lombardia -spiega l'assessore regionale ai Sistemi verdi e Paesaggio Alessandro Colucci- è la prima Regione italiana ad adottare procedure completamente informatizzate, che stanno contribuendo a semplificare le procedure e ad accorciare i tempi di denuncia e di raccolta dei dati". ... (Milano, 18.02.2011 - link a www.regione.lombardia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Art. 12, comma 10, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30.07.2010, n. 122 - Interventi in materio di trattamento di fine servizio e di fine rapporto. Adempimenti contributivi (Inpdap, nota operativa 17.02.2011 n. 5/2011).

EDILIZIA PRIVATA: Comuni chiedono l'accreditamento per il monitoraggio Fondo Aree Verdi.
I Comuni chiedono l'accreditamento per accedere al nuovo sistema informatizzato messo a disposizione delle amministrazioni per il monitoraggio del "Fondo Aree Verdi" (di cui all'art. 43 della Legge regionale n. 12/2005). Ecco i primi 10:
Arese - Barzanò - Bottanuco - Sala Comacina - Concesio - Grassobbio - Onore - Sotto il Monte Giovanni XXIII - Triuggio - Urgnano.
Dal 10.01.2011 è attivo il sistema alimentato tramite le maggiorazioni dei contributi di costruzione applicate agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto.
La trasmissione delle informazioni e il versamento dei proventi delle maggiorazioni riscosse avviene attraverso il sistema di monitoraggio informatico (front office) accessibile seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della Direzione generale Sistemi Verdi e Paesaggio.
Le amministrazioni comunali potranno, successivamente, attraverso una procedura a domanda, richiedere a Regione Lombardia il prelievo delle risorse dal Fondo da destinare a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
Le risorse del Fondo potranno essere utilizzate, in particolare, per promuovere progetti di:
- costruzione di sistemi verdi e della rete ecologica;
- valorizzazione e incremento della naturalità nelle aree protette;
- valorizzazione del patrimonio forestale e del sistema rurale-paesistico-ambientale;
- rinaturalizzazione e incremento della dotazione del verde in ambito urbano, con attenzione al recupero delle aree degradate e alla connessione tra territorio rurale ed edificato (Milano, 17.02.2011 - link a www.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Art. 49 legge regionale 12/2005 - Richiesta chiarimenti (Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Programmazione e Pianificazione Territoriale, nota 16.02.2011 n. 4139 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Oggetto: Progetto di Legge n. 0076 di iniziativa del Presidente della Giunta Regionale “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alla legge regionale 30.11.1983 n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) (ANCI Lombardia, nota 16.02.2011 n. 238 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE-ECOLOGIA - URBANISTICA: Lombardia, Consiglio approva Collegato Ordinamentale 2011.

Il Consiglio regionale ha approvato oggi con 40 voti favorevoli e 29 contrari il “Collegato Ordinamentale”, una legge che modifica o integra le disposizioni legislative regionali.
Tra le novità previste, una nuova proroga ai Comuni fino al 31.12.2012 per dotarsi definitivamente del piano di governo del territorio (PGT) e il via libera alle deroghe eccezionali ai limiti sull’inquinamento acustico oggi previste nel caso essi dovessero mettere a repentaglio lo svolgimento di eventi di rilievo internazionali, come ad esempio i grandi concerti.
Il “Collegato” equipara inoltre i Centri culturali a carattere religioso agli edifici di culto, prevedendo per la loro realizzazione uno specifico percorso di programmazione nei piani regolatori.
Via libera anche alla norma che dà la possibilità ai Comuni di negare l’autorizzazione ad aprire attività commerciali nei centri storici se in contrasto con il “decoro pubblico” e le “tradizioni locali”.
Il “Collegato” recepisce inoltre la direttiva europea Bolkestein sul commercio e introduce norme di semplificazione burocratica nell’edilizia e per lo svolgimento di alcune attività, come ad esempio la certificazione energetica, un settore in espansione e al quale potranno accedere adesso ai corsi formativi anche i cittadini non iscritti a un albo. ... (comunicato 15.02.2011 - link a www.consiglio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Manovra estiva: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate, anche sulla SANATORIA CATASTALE.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 15.02.2011 n. 4/E al fine di fornire i primi chiarimenti sulle disposizioni di carattere fiscale contenute nel D.L. 31.05.2010, n. 78 (manovra estiva), convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122, per favorirne la corretta applicazione.
Il documento tratta i seguenti argomenti:
1- Interventi in materia previdenziale (articolo 12, comma 10)
2- Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo (articolo18)
3- Aggiornamento del catasto (articolo 19)
4- Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate (articolo 21)
5- Aggiornamento dell’accertamento sintetico (articolo 22)
6- Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” e Contrasto al fenomeno delle Imprese in perdita “sistemica” (articoli 23 e 24)
7- Contrasto di interessi (articolo 25)
8- Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento (articolo 26)
9- Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi (articolo 27)
10- Incrocio tra le basi dati dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa (articolo 28)
11- Concentrazione della riscossione nell’accertamento (articolo 29)
12- Preclusione all’autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (articolo 31)
13- Stock options ed emolumenti variabili a dirigenti e collaboratori del settore finanziario (articolo 33).

Sanatoria catastale.
In base a stime ufficiali dell'Agenzia del Territorio, in Italia esistono migliaia di immobili non accatastati, definiti “fantasma”. La sanatoria catastale, prevista dalla manovra estiva, consentiva ai cittadini non in regola di regolarizzare la posizione catastale entro il 31.12.2010.
Tale scadenza è stata prorogata al 30.04.2011 dal maxiemendamento al disegno di legge per la conversione del Milleproroghe.
Quindi, chi si trova nella situazione di possedere un immobile, la cui planimetria non è depositata in catasto o che non è conforme allo stato di fatto, in particolare immobili non dichiarati al Catasto, fabbricati ex-rurali e immobili che hanno subito modifiche, deve regolarizzare entro il 30 aprile, anche perché dal primo luglio 2010, non è più possibile vendere un immobile non censito in catasto o difforme al deposito, per cui l’immobile risulterebbe anche senza mercato.
Naturalmente restano esclusi dall’obbligo di variazione catastale quegli interventi, quali lo spostamento di un tramezzo o di una porta, che non comportano modifiche della consistenza catastale. Inoltre, chi non avrà provveduto ad auto denunciarsi dovrà corrispondere le relative sanzioni, per altro recentemente quadruplicate, più tutti i costi amministrativi della pratica.
Ricordiamo, infine, che, secondo stime dell'Agenzia del Territorio, gli immobili individuati come sospetti sono circa 2 milioni sul tutto il territorio nazionale ed a scadenza dei termini tutte quelle non ancora esaminati diverranno di competenza dei Comuni, i quali percepiranno il 75% delle relative sanzioni ove applicabili (link a www.acca.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Nei Comuni fino a 5mila abitanti non si applicano le regole sul turn-over. L’unico limite è che questi Comuni non devono superare le spese di personale sostenute nel 2004. Le assunzioni però si bloccano nel caso in cui le spese di personale superano il 40% delle spese correnti.  
Recenti pronunce della Corte dei Conti riaprono la possibilità di assumere a copertura del turn-over per gli enti che non sottoposti a patto di stabilità  (ANCI, nota 14.02.2011).

APPALTI: Indicazioni e chiarimenti in merito alla corretta gestione degli appalti e subappalti.
E’ stata firmata dal Ministro Maurizio Sacconi la circolare 11.02.2011 n. 5 in materia di appalti e subappalti avente per oggetto: "Quadro giuridico degli appalti".
La circolare, tenuto conto del ricorso sempre più frequente a processi di esternalizzazione e della complessità della legislazione e delle fonti di riferimento in materia, effettua una ricognizione delle principali problematiche che gli operatori incontrano nel ricorrere all’appalto e fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alla sua corretta gestione.
Tra le principali questioni affrontate, i criteri che qualificano un appalto come genuino, gli obblighi di carattere retributivo connessi all’utilizzazione dell’istituto, il valore degli appalti e i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, la disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro.

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Monitoraggio per il Fondo Aree Verdi - Adempimenti comunali (Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, nota 07.02.2011 n. 2462 di prot.).

gennaio 2011

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Elaborati di cui si compone la prestazione commessa, rilascio a richiesta del committente di copia in formato elettronico (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nota 27.01.2011 n. 832 di prot.).
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Professione: gli elaborati e le richieste della committenza.
Secondo il CNG il committente ha diritto a ricevere una sola copia di tutti gli elaborati dell'opera, ma i diritti di uso restano riservati sempre al professionista
Anche se il committente ha diritto a ricevere una copia conforme cartacea o su supporto elettronico degli elaborati che compongono gli atti di una prestazione affidata a un geometra, resta inteso che con il pagamento della parcella, il committente acquista esclusivamente il diritto a realizzare quella specifica opera, avvalendosi dei progetti e dei permessi a essi correlati.

Questa, in estrema sintesi, è la conclusione principale cui arriva il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati con la circolare n. 832 del 27.01.2011 relativa agli Elaborati di cui si compone la prestazione commessa, rilascio a richiesta del committente di copia in formato elettronico.
L’intervento del Cng fornisce dunque ai geometri e ai professionisti una linea di azione di fronte alla eventuale richiesta di un committente di poter ricevere una copia in formato elettronico degli elaborati di cui si compone la prestazione commessa.
La versione elettronica può essere fornita solo se protetta da eventuali modifiche e, rileva il Consiglio nazionale geometri, pur non esistendo una regola ad hoc sulla questione, ci si può basare sulla legislazione vigente.
Per riassumere, rimandando il lettore all’analisi del testo integrale della circolare, il committente ha diritto a ricevere una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l’operazione di commessa.
Tali materiali, rappresentando l’opera di ingegno del geometra, non possono essere liberamente riproposti con adattamenti in nuovi contesti, ma i diritti di uso restano riservati sempre allo stesso professionista (commento tratto da www.ediliziaurbanistica.it).

URBANISTICA: Oggetto: VAS - Sentenza Consiglio di Stato (Regione Lombardia, Assessore a Territorio e Urbanistica, nota 24.01.2011 n. 1798 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Missioni – criteri generali, profili autorizzativi, regole operative e norme sulle spese e sui rimborsi (INPS, circolare 24.01.2011 n. 11).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione – Oneri a carico degli istituti delegatari – Istruzioni operative (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, circolare 17.01.2011 n. 1/RGS - link a www.rgs.mef.gov.it).

EDILIZIA PRIVATA: SUAP: il Ministero per la Semplificazione chiarisce il ruolo delle CCIAA.
Come annunciato, il 30.09.2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 il D.P.R. del 07.09.2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Il Regolamento abroga il previgente D.P.R. n. 447 del 1998, il quale cesserà di avere efficacia in due momenti diversi: 180 giorni per il c.d. procedimento automatizzato, 1 anno per il procedimento ordinario (articolo 12, comma 1). Ossia il 28.03.2011 in relazione ai capi I, II, III, V e VI del Regolamento e il 30.09.2011 in relazione al capo IV.
La nota esplicativa 12.01.2011 n. 40 di prot. pubblicata dall'ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa in risposta agli interrogativi del Comune di Camposampierese (Pd), chiarisce il ruolo svolto dalle Camere di Commercio in surroga della funzione da parte dei Comuni, che più di una perplessità ha sollevato.
Secondo la nota del Ministero la Camera di Commercio esercita "le funzioni richieste per l'elaborazione dell'istanza, comunicandone gli esiti al comune". La delega alle Camere di Commercio non comporterebbe "una deroga all'ordinario riparto delle competenze, in quanto la titolarità della funzione amministrativa delegata rimane del comune e del relativo dirigente responsabile, ovvero, qualora quest'ultimo non sia stato individuato, del segretario comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.P.R. n. 160 del 2010. Il Comune, in sintesi, può avvalersi delle capacità organizzative e tecniche di un altro ente pubblico, la camera di commercio, pur preservando le competenze e la correlativa responsabilità delle attività compiute dagli uffici di quest'ultima".
I dubbi, ovviamente, permangono, perché l'istituto dell'avvalimento sotteso all'affermazione non é richiamato dalla normativa in questione, che si limita a trasferire alle CCIAA i compiti di gestione SUAP in difetto delle amministrazioni locali (link a http://studiospallino.blogspot.com).

COMPETENZE PROFESSIONALI: Oggetto: competenza perito termotecnico per la progettazione di un impianto di smaltimento acque nere e meteoriche di un piano di lottizzazione residenziale (Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nota 14.01.2011 n. 196 di prot.).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Competenze delle camere di commercio nel procedimento SUAP (Ministero per la Semplificazione Normativa, nota 12.01.2011 n. 40 di prot.).

COMPETENZE PROGETTUALI: Oggetto: Competenze professionali - Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza 06.12.2010, n. 5540 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 10.01.2011 n. 1/2011).

APPALTI: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NELLE COMMESSE PUBBLICHE (Art. 3, Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.) (ANIE, linee guida gennaio 2011).

ANNO 2010
dicembre 2010

URBANISTICA: Novità per la pubblicazione dei PGT dall’01.01.2011.
Dall’01.01.2011 il Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) sarà disponibile esclusivamente in formato digitale, pertanto a partire da questa data si modificano le procedure per la pubblicazione del PGT sul BURL.
In particolare:
1- per poter pubblicare l’avviso di approvazione definitiva del PGT sul BURL il comune deve aver ottenuto preventivamente un nulla osta alla pubblicazione;
2- il nulla osta, volto al controllo della completezza e della correttezza della fornitura digitale del PGT, viene rilasciato dalla DG Territorio e Urbanistica o dalla Provincia competente, previo accordo con Regione Lombardia, entro 15 giorni dalla data di registrazione;
3- una volta ricevuto il nulla osta alla pubblicazione il Comune inoltra l’avviso da pubblicare utilizzando il sito web www.bollettino.regione.lombardia.it;
4- l’applicativo di gestione infine provvederà a dare comunicazione formale via e-mail con gli estremi di pubblicazione.
Regione Lombardia comunicherà attraverso il web quali sono le Province con le quali ha provveduto alla stipula dei suddetti accordi.
Il PGT deve essere inviato alla DG Territorio e Urbanistica o alla Provincia competente in formato digitale secondo le indicazioni e con le modalità descritte sulle pagine web della DG Territorio e urbanistica dedicate al PGT .
Al momento dell’invio dei PGT alle autorità competenti per il rilascio dei pareri di compatibilità con PTCP e PTR è consigliabile l’utilizzo dello stesso formato onde evitare richieste di integrazioni e conseguenti rallentamenti della procedura.
Per ogni informazione sulla presentazione dei PGT consultare la pagina www.pgt.regione.lombardia.it (Milano 24.12.2010 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: DPR 07.09.2010 n. 160, art. 4, comma 10 - SUAP - Attestazione requisiti dei comuni (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 23.12.2010 n. 196835 di prot.).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il conferimento di incarichi dirigenziali a termine negli Enti Locali (ANCI e UPI, nota 21.12.2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La nota 21.12.2010 interpretativa di ANCI e UPI relativa a "Il conferimento di incarichi dirigenziali a termine negli Enti Locali".
Nella nota si forniscono chiarimenti in merito al conferimento degli incarichi dirigenziali a termine nelle amministrazioni locali alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs n. 150/2009 e dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (link a www.anci.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Circolare in merito all'ambito di applicazione dell'art. 1-quater del decreto-legge n. 105/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010.
Fonti Rinnovabili: emanata la circolare DIA.
La circolare "Salva-Dia" chiarisce alcuni aspetti applicativi dell'articolo 1-quater della legge 13.08.2010, n. 129 relativo alle procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili avviate mediante Denuncia di Inizio Attività (DIA).
L'articolo 1-quater è intervenuto per garantire la validità delle iniziative intraprese a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali che prevedevano, per l'accesso alla procedura di DIA, soglie di potenza più elevate di quelle stabilite dalla normativa statale.
La circolare si riferisce a quegli impianti le cui DIA non erano ancora perfezionate alla data di pubblicazione delle sentenze della Corte Costituzionale.
L'atto del Ministero promuove così gli investimenti effettuati per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, con positive ricadute anche a livello occupazionale (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 15.12.2010).

URBANISTICA: Circolare Valutazione Ambientale Strategica - VAS nel contesto comunale.
In data 10.11.2010 la Giunta regionale con atto n. 9/761, ha approvato la “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29.06.2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27.12.2008, n. 8/6420 e 30.12.2009, n. 8/10971“, pubblicata sul BURL n. 47, 2° SS del 25.11.2010.
Al fine di assicurare il necessario supporto operativo ai Comuni impegnati nella predisposizione dei PGT è stata predisposta ed approvata con decreto D.S. 14.12.2010 n. 13071 la circolare “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale, che fornisce risposte concrete ai quesiti formulati agli uffici comunali.
Sul sito web regionale alla sezione VAS e sul sito sivas alla sezione normativa regionale, oltre alla circolare sopra citata è altresì disponibile il testo coordinato della deliberazione sulla Valutazione ambientale – VAS, comprendente tutti gli allegati e modelli approvati (comunicato 10.12.2010 - link a www.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 09.12.2010 n. 42/2010).

PUBBLICO IMPIEGO: OGGETTO: Legge n. 183 del 04.11.2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (INPS, circolare 03.12.2010 n. 155).

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: ARAN: firmata l’ipotesi del II biennio economico del contratto di lavoro dei segretari comunali.
Nel pomeriggio è stata firmata dall’Aran e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative l’ipotesi del secondo biennio 2008-2009 del contratto di lavoro degli oltre 4 mila segretari comunali.
Gli incrementi stipendiali previsti sono pari a 168 euro per le fasce A e B e a 136 euro per la fascia C, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Con la firma di oggi –ha commentato il commissario dell’Aran Antonio Naddeo- oltre a concludersi la tornata negoziale 2006–2009, si chiude anche il modello di contratto articolato su quadrienni normativi e su due bienni economici in vigore dal 1994, anno in cui per la prima volta i dipendenti pubblici hanno avuto il rapporto di lavoro non più regolato da decreti ma da contratti, come i lavoratori del privato; infatti con l’entrata in vigore della “legge Brunetta” i contratti saranno rinnovati ogni tre anni sia per la parte economica sia per quella normativa ed inoltre la riduzione dei comparti da undici a quattro e la semplificazione delle procedure permetteranno tempi più brevi per l’iter contrattuale” (comunicato stampa 02.12.2010 - link a www.aranagenzia.it).

novembre 2010

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Art. 31 della legge 04.11.2010 n. 183. Conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro. Prime indicazioni operative nella fase transitoria (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 25.11.2010 n. 3428 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, Modalità per il monitoraggio del Fondo Aree Verdi ex L.R. 12/2005.
Sono state approvate con decreto del Direttore Generale n. 11517 del 15.11.2010 (vedi allegato) le disposizioni tecniche per il monitoraggio del Fondo Aree Verdi.
Il decreto verrà pubblicato sul Burl Serie Ordinaria n. 47 del 22.11.2010.
Con questo atto vengono fornite le modalità e le specifiche tecniche secondo cui ciascuna Amministrazione comunale trasmetterà le informazioni necessarie per il monitoraggio di cui al paragrafo 4 della D.G.R. 2008/8757. Vengono inoltre comunicate indicazioni utili per l’operatività dei disposti normativi di cui all’art. 43, commi 2-bis, 2-bis1 e 2-bis2, della Legge regionale n. 12/2005 e dei successivi provvedimenti attuativi (D.G.R. 8757/2008 e D.G.R. 11297/2010).
Il monitoraggio del Fondo verrà effettuato attraverso un sistema informativo (front office) attivato entro il 10.01.2011.
Nelle more dell’avvio del sistema di monitoraggio informatico tutti i Comuni trasmettono a Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, le informazioni necessarie al monitoraggio secondo le modalità contenute al paragrafo 6. Versamenti e modalità di monitoraggio nelle more dell’esercizio del front office dell’Allegato A al d.D.G n. 11517 del 15.11.2010.
Le informazioni richieste riguardano ciascun titolo abilitativo che da luogo alle maggiorazioni previste dalla norma e ciascun progetto di intervento forestale di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità attuato attraverso l’utilizzo delle suddette maggiorazioni.
In allegato puoi scaricare i seguenti file:
- Decreto del Direttore Generale 15.11.2010 n. 11517/2010;
- TABELLA MONITOR TITOLI ABILITATIVI;
- TABELLA MONITOR PROGETTI.
Per informazioni:
Struttura Sistemi Verdi Integrati
Agostino Marino, tel. 02.6765.8027
Aurelio Camolese, tel. 02.6765.5089
Franceso Monzani, tel. 02.6765.8000 (link a www.regione.lombardia.it).

SICUREZZA LAVORO: OGGETTO: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 18.11.2010 n. 23692 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Codice dei beni culturali: proposte emendative.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha elaborato un documento di proposte emendative riguardanti gli articoli 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il testo è stato licenziato nella riunione del 18.11.2010.
Le Regioni e le Province Autonome in esito al lavoro compiuto dal gruppo di lavoro istituito dal MIBAC, costituito a seguito dell’intesa resa in occasione del confronto per l’approvazione del DPR 139/2010, recante disposizioni sulla semplificazione delle procedure per gli interventi di lieve entità, propongono di seguito modifiche agli articoli 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Tali modifiche vanno nella direzione di una migliore applicazione della norma superando le attuali difficoltà interpretative.
In tal senso si vuole addivenire ad una maggiore semplificazione delle procedure, nella chiarezza del quadro delle competenze dei livelli di Governo coinvolti nella gestione del paesaggio.
Tale necessità è stata più volte rappresentata al Governo negli ultimi anni, anche in occasione della stipula dell’intesa sul Piano per il rilancio dell’edilizia privata, richiedendo oltre ad interventi normativi semplificatori un potenziamento delle strutture periferiche del MIBAC finalizzato a superare le gravi difficoltà operative delle sovrintendenze.
Nel merito la proposta si caratterizza, per i seguenti punti:
- mantenimento del DPCM 12.12.2005 in attesa della definitiva individuazione dei contenuti dello studio paesaggistico;
- esclusione della preventiva verifica urbanistico-edilizia oggetto di differenti competenze e di distinto procedimento;
- ridefinizione dell’esercizio dei poteri sostitutivi delle sovrintendenze;
- eliminazione del termine di 30 giorni di sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, poiché chiunque sia legittimato potrà ricorrere ai competenti organi giudiziari per l’impugnativa dell’atto.
- quanto alle testo dell’art. 149, le indicazioni proposte consistono in semplici correzioni e precisazioni dei concetti in esso contenuti (comunicato 18.11.2010 - link a www.regioni.it).

APPALTI: OGGETTO: Validità temporale del DURC. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell’08.10.2010 (INPS, circolare 17.11.2010 n. 145).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Chiarimenti in ordine all'ambito applicativo della disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 78/2010, che impone il divieto di definire trattamenti retributivi superiori al 3,2% per il biennio contrattuale 2008-2009 (risposta ad un quesito posto dall'ANCI).
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge 30.07.2010, n. 122 (Ministero dell'Economia e delle Finanze, nota 16.11.2010 n. 96618 di prot.). - link a www.rgs.mef.gov.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: SUAP- Sportello Unico per le attività produttive (ANCI Lombardia, circolare 16.11.2010 n. 89/2010).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: comunicazioni in merito alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'art. 49 del D.L. n. 78 del 2010 convertito con modifiche dalla L. n. 122 del 2010 (Regione Emilia Romagna, nota 12.11.2010 n. 280997 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIA - ENTI LOCALI: OGGETTO: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e tariffa integrata ambientale di cui all’art. 238 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152. Chiarimenti in merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo (Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare 11.11.2010 n. 3 - link a http://def.finanze.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.P.R. 09.07.2010, n. 139, "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto n. 42, e successive modificazioni" (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 09.11.2010 n. 38/2010).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.P.R. 06.06.2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni in materia edilizia - Conservazione di manufatti abusivi realizzati in aree sottoposte alla tutela paesaggistica di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 09.11.2010 n. 37/2010).

ottobre 2010

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Procedimenti per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra maggiori di 20 kW (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 28.10.2010 n. 19813 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 28.10.2010 n. 35/2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOChiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30.07.2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Utilizzo del mezzo proprio in missione (Ragioneria Generale dello Stato, nota 22.10.2010 n. 89530 di prot. - link a www.rgs.mef.gov.it).

EDILIZIA PRIVATASegnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Art. 49, commi 4-bis e seguenti, della Legge n. 122/2010 (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori, nota 14.10.2010 n. 821 di prot.).

PATRIMONIO: Oggetto: PIANIGA (Venezia) - Villa Calzavara Pinton - Contratto di leasing - QUESITO (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 13.10.2010 n. 32/2010).

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: COMUNICATO STAMPA ARAN 13.10.2010: CCNL dei segretari comunali e provinciali.
Siglata questa mattina dall’Aran e da tutte le Organizzazioni sindacali l’ipotesi di contratto nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali. L’accordo è relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al primo biennio economico 2006-2007 e riguarda circa 4mila500 unità.
La parte normativa dell’ipotesi prevede nuove regole in materia di sanzioni disciplinari coerentemente alle previsioni del decreto Brunetta. Gli aumenti stipendiali previsti sono pari a 243,00 euro medi mensili per le fasce A e B, e a 197 euro per la fascia C, a decorrere dall'01.02.2007.
Il commissario Antonio Naddeo, nel dichiararsi soddisfatto per la firma dell’accordo ha affermato: ”sono fiducioso di giungere, quanto prima, alla sigla anche del secondo biennio economico 2008-2009 -ed ha assicurato- mi adopererò in tal senso, in modo che potrà così concludersi, finalmente, tutta la tornata contrattuale 2006-2009” (link a www.aranagenzia.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: Trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri - Decreto del Direttore Generale Sanità n. 9056 del 14.09.2009 e Decreto del Direttore Regionale del Lavoro n. 117 del 23.09.2009 (Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria, Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro, nota 08.10.2010 n. 33248 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Art. 12 del Decreto legge n. 78 del 31.05.2010 convertito con modifiche nella Legge 30.07.2010 - Interventi in materia pensionistica.
NUOVE NORME IN MATERIA PENSIONISTICA: L'INPDAP FA IL PUNTO.
Con la circolare 08.10.2010 n. 18, l'INPDAP ha fornito ulteriori e più precisi ragguagli in merito alle nuove disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla recente manovra economica del Governo (art. 12, Legge 122/2010).
RIPRENDENDO E AMPLIANDO QUANTO GIA’ ILLUSTRATO NELLE DUE PRECEDENTI NOTE OPERATIVE DIRAMATE SU TALE ARGOMENTO (rispettivamente l’11.06.2010 n. 7627 di prot. ed il 03.08.2010 n. 10560 di prot.), l'INPDAP CHIARISCE LA PORTATA APPLICATIVA DI ALCUNI ISTITUTI, TRA CUI RICORDIAMO:
- lo slittamento delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia a partire dall’01.01.2011 (C.D. “FINESTRE MOBILI”);
- l'adeguamento automatico e generalizzato dei requisiti per il diritto alla pensione a decorrere dall'01.01.2015, per effetto dell'incremento della “SPERANZA DI VITA”;
- l'innalzamento obbligatorio a 65 anni dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego a decorrere dall’01.01.2012;
- le nuove regole in materia di ricongiunzioni;
- il prolungamento del servizio fino alla data di decorrenza della pensione, per effetto delle “FINESTRE MOBILI”.
VIENE INVECE RINVIATO AD UNA SUCCESSIVA CIRCOLARE L’APPROFONDIMENTO RIGUARDANTE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE (commi da 7 a 10 dell'art. 12 della L. 122/2010), TRA CUI QUELLA SULL’INTRODUZIONE DEI NUOVI CRITERI DI CALCOLO DELLA BUONUSCITA SECONDO LE REGOLE DEL T.F.R. A DECORRERE DALL’01.01.2011.

APPALTIDURC - Determinazione AVCP n. 1/2010 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 08.10.2010 n. 35/2010).

EDILIZIA PRIVATA: SCIA, La Regione Lombardia dopo la bellezza di 70 gg. -che è in vigore la SCIA- batte un colpo e dice la propria in merito. Di seguito il testo del comunicato esplicativo datato 08.10.2010.
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Comunicato della Direzione Generale Territorio e Urbanistica: Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).
La legge 30.07.2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78, ha introdotto una nuova disciplina in materia di semplificazione che ha posto da subito dubbi e problemi per quanto attiene specificamente al settore dell’edilizia. Ci si riferisce all'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, inseriti dalla legge di conversione e per ciò stesso efficaci a far tempo dal 31.07.2010.
Con il comma 4-bis il legislatore, "riscrivendo" l'art. 19 della L. n. 241/1990, introduce la "Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", in sostituzione della "Dichiarazione di inizio attività - DIA"; con il successivo comma 4-ter, dichiara espressamente la nuova disciplina attinente alla "tutela della concorrenza" e la qualifica "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", così riconducendola alla competenza esclusiva statale.
In risposta ad una richiesta di chiarimenti urgenti, tempestivamente formulata da Regione Lombardia, il Ministero per la Semplificazione normativa, con un’articolata nota in data 16.09.2010, ha avuto modo di delineare l’esatto ambito di operatività del nuovo istituto in campo edilizio.
Risolta in senso positivo la prima importante questione e cioè l’applicabilità della nuova disciplina anche all'edilizia, il Ministero ha chiarito che la SCIA può sostituire solo la DIA “ordinaria”, non anche la DIA alternativa al permesso di costruire, particolarmente estesa nella nostra legislazione regionale.
Questo importante chiarimento interpretativo fornito dal Ministero sostanzialmente fa salvo il regime giuridico in materia di procedure edilizie che Regione Lombardia ha consolidato con successo da oltre un decennio e che risulta fondato, come noto, sull’alternatività pressoché totale tra permesso di costruire e DIA.
A seguito delle intervenute modifiche legislative, come sopra delineate, sono cinque le procedure edilizie operative nella nostra Regione a far tempo dal 31.07.2010 per i diversi interventi, secondo la seguente articolazione:
1. Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52,comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005;
2. Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire di cui al punto 1), fatta eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale a SCIA, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52, comma 3-bis, della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire;
3.
SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 (per quanto, quest’ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del D.P.R. n. 380/2001, più precisamente:
- interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001,
- interventi di restauro e di risanamento conservativo,
- interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001;
4. Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001;
5.
Comunicazione per le opere di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) - c) - d) - e) del D.P.R. n. 380/2001.
Per quanto riguarda specificamente la nuova disciplina della SCIA, applicabile nell’ambito sopra delineato (p.to 3), si precisa che, nel caso di interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alla SCIA dev’essere allegato lo specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo, atto di assenso che non può essere sostituito da SCIA.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti dovuti nel caso di interventi da realizzarsi in ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico e sempre che incidano sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici: i relativi progetti sono soggetti all’esame di impatto paesistico previsto dal P.T.R. (vedi artt. 35 e ss., Parte 3, Piano Paesaggistico e DGR. n. 11045/2002).
In tal caso, se il progetto rimane sotto la soglia di rilevanza, alla SCIA dev’essere allegato l’esame di impatto paesistico, sopra soglia dev’essere acquisito, preliminarmente alla presentazione della SCIA, il giudizio di impatto paesistico con parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio.
Relativamente agli interventi previsti dalla L.R. n. 13/2009, in materia di rilancio dell’edilizia, trattandosi di iniziative contemplate da una disciplina avente carattere speciale e derogatorio, la SCIA non trova applicazione, rimanendo pertanto confermati gli specifici disposti procedurali della stessa L.R. 13 (art. 2, comma 4; art. 3, comma 8; art. 4, comma 3).
Da ultimo, per quanto riguarda le DIA edilizie presentate prima del 31.07.2010, quand’anche a tale data non risultasse decorso il termine di trenta giorni previsto per l’esercizio del potere inibitorio dal parte dell’amministrazione, il Ministero ha chiarito che rimangono operative, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della sopraggiunta disciplina presentando per il medesimo intervento una SCIA, ovviamente se l’intervento rientra tra quelli passibili di SCIA (p.to 3 sopra dettagliato).
Daniele Belotti  - Assessore al Territorio e Urbanistica
Bruno Mori - Direttore Generale DG. Territorio e Urbanistica
Milano, 08.10.2010

EDILIZIA PRIVATA: Semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive  (ai sensi del D.P.R. 07.09.2010 n. 160) (ANCI, nota 06.10.2010 n. 79 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - art. 56 - Alienazione di beni culturali effettuata in assenza di autorizzazione - Ammissibilità dell'autorizzazione ex post (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 06.10.2010 n. 31/2010).

PUBBLICO IMPIEGO: CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali (AREA II) - Biennio economico 2008-2009 (INPDAP, nota operativa 02.10.2010 n. 46).

settembre 2010

EDILIZIA PRIVATA: Ancora sulla inapplicabilità della SCIA in ambito edilizio in difetto del necessario adeguamento del DPR 380/2001: postilla sulla nota ministeriale 16.09.2010 (ANCI Toscana, nota 27.09.2010).

EDILIZIA PRIVATA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Art. 49, commi 4-bis e seguenti, della Legge n. 122/2010 (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori, nota 24.09.2010 n. 764 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti elettrici temporanei. Obbligo di dichiarazione di conformità (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nota 23.03.2009 n. 1212 di prot.).
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Per i Vigili del Fuoco l'obbligo vale anche per gli impianti in luoghi di spettacolo e intrattenimento.
Con lettera-circolare Prot. n. 1212 del 23.3.2009, il Dipartimento dei VV.F. fornisce importanti chiarimenti concernenti l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità per gli impianti di cantiere e similari, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Min. Sviluppo Economico 37/2008.
All'uopo l'art. 10, comma 2 così recita:
«(...) Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. (...)».
In ragione di tale disposto, il Dipartimento ritiene che all'obbligo della dichiarazione di conformità, che ai sensi dell'art. 7 del D.Min. 37/2008 è rilasciata dall'impresa al termine dei lavori, previa l'effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, sulla base del modello all’Allegato I del decreto medesimo, siano soggetti anche gli impianti temporanei realizzati nelle attività soggette a vigilanza antincendio disciplinati dal D.Min. Interno 261/1996. Tali attività, elencate al comma 3, dell'art. 4, del suddetto D.Min. 261/1996, sono le seguenti:
a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando é prevista la presenza del pubblico;
c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone (commento tratto da www.legislazionetecnica.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Le linee guida del CIVIT per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
La CIVIT (Commissione per la Valutazione, Trasparenza e l'Integrità delle amministrazione pubbliche) ha emanato la delibera 23.09.2010 n. 150, contenente il testo provvisorio, sottoposto a consultazione, delle linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150.
Tale decreto legislativo è stato emanato in attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è previsto dall'art. 11, commi 2 e 8, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009 ... (link a
venetoius.myblog.it).

EDILIZIA PRIVATA: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Articolo 49, commi 4-bis e seguenti, legge n. 122 del 2010 (Ministero per la Semplificazione Normativa, Ufficio Legislativo, nota 16.09.2010 n. 1340 di prot.).
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L'Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa risponde alla Regione Lombardia in merito a chiarimenti richiesti (articolo Il Sole 24 Ore del 17.09.2010).
Ma non è la tanto auspicata ed invocata circolare chiarificatrice, a tutto campo, la quale è in fase di stesura e dovrebbe essere imminente (settimana prossima??) la sua divulgazione.

EDILIZIA PRIVATA: SCIA, Prime indicazioni sulle conseguenze della modifica dell’art. 19, legge 07.08.1990, n. 241, disposta con legge 30.07.2010, n. 122, nell’ordinamento edilizio (ANCI Toscana, nota 16.09.2010).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Facoltà di richiedere chiarimenti e l'integrazione della documentazione in sede di rilascio del parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica (MIBAC, Ufficio Legislativo nota 13.09.2010 n. 16725 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Ancora sulla SCIA: la Regione Liguria dice no all'applicazione all'edilizia, soprattutto in ambiti vincolati.
Il 28.10.2010 la Regione Liguria ha trasmesso alle amministrazioni locali la nota 08.09.2010 n. 126099 di prot. -a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica- in risposta al quesito posto dal Comune di Genova relativamente alla applicabilità in materia di attività edilizia del nuovo istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Oltre a ricordare di aver proposto ricorso alla Corte Costituzionale con altre otto regioni, la Regione ha evidenziato che la procedura pare essere circoscritta alle attività di Impresa, maggiormente bisognose di "semplificazione", escludendone in ogni caso l'applicazione in casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (commento tratto e link a http://studiospallino.blogspot.com).

agosto 2010

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rimozione di depositi di GPL in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze. Considerazioni sulla bonifica dei serbatoi rimossi (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nota 05.08.2010 n. 12026 di prot.).

luglio 2010

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOVisite fiscali - Oneri a carico del datore di lavoro (ASL di Bergamo, nota 28.07.2010 n. 102382 di prot.).

URBANISTICA: Chiarimenti ai Comuni sull'applicazione della VAS a seguito della sentenza del TAR Lombardia (Regione Lombardia, nota 28.07.2010 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA - VARI: CONFORMITA’ CATASTALE IN CASO DI COMPRAVENDITA (Confedilizia, nota 23.07.2010 n. 14233 di prot.).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Commi 12 e 20 art. 6 D.L. n. 78/2010 recante uso del mezzo proprio.
L‘utilizzo del mezzo proprio è possibile per particolari esigenze di servizio e se risulta economicamente più conveniente (ANCI Emilia Romagna, nota 13.07.2010 n. 105 di prot.).

SICUREZZA LAVORODistribuzione gratuita di 15.000 lettori della Carta Regionale dei Servizi (CRS) per la trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri (Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, nota 12.07.2010 n. 24366 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Legge 22.05.2010 n. 73 di conversione del Decreto legge n. 40/2010 - modifica dell'art. 6 "Attività edilizia libera" del D.P.R. n. 380/2001 - Prime indicazioni operative (Comune di Milano, nota 09.07.2010 n. 552694/2010 di prot.).

URBANISTICAAncora sulla V.A.S. del P.G.T..
Ulteriori chiarimenti della Regione Lombardia sulla corretta individuazione dei soggetti quale Autorità procedente ed Autorità competente per la VAS.

La Regione Lombardia, in risposta ad un quesito del Sindaco di un comune con più di 5.000 abitanti, ha evidenziato alcune osservazioni -di interesse per tutti i Comuni lombardi- che si riportano di seguito:
"... In merito a quanto riportato nella Sua lettera si osserva quanto segue:
1. dall'analisi della documentazione pubblicata sul sito web del Comune e nella scheda del sito regionale SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), si riscontrano alcune irregolarità nell'individuazione delle Autorità in quanto l'individuazione del Sindaco quale autorità procedente non è in ogni caso corretta, essendo data tale possibilità solo ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (come previsto dal comma 23 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388 modificato dal comma 4 dell'art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative): dovrebbe invece essere individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di PGT (ad es. il Responsabile Unico del Procedimento);
2. inoltre, l'Autorità competente per la VAS deve possedere i requisiti richiamati nel punto 3.2 dell'allegato 1a
(ndr: della DGR 30.12.2009 n. 10971) e il dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di ..., nominato Autorità competente per la VAS, sembra avere competenze in materia di pianificazione  e urbanistica piuttosto che in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
3. si suggerisce, pertanto, di individuare all'interno dell'Ente le due Autorità con nuova deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi della DGR n. 10971 del 30.12.2009; tali Autorità dovranno accompagnare il loro primo pronunciamento con un'esplicita determinazione di convalida delle attività precedentemente svolte nell'ambito della procedura di VAS e potranno proseguire nella stessa. ..." (Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Programmazione e Pianificazione Territoriale, Strumenti per il Governo del Territorio, nota 01.07.2010 n. 15812 di prot.).

giugno 2010

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.P.R. 06.06.2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni in materia edilizia - Conservazione di manufatti abusivi realizzati in aree sottoposte alla tutela paesaggistica di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 30.06.2010 n. 21/2010).

APPALTIComunicazione dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici" (Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Infrastrutture Viarie e Aeroportuali, Opere Pubbliche, nota 23.06.2010 n. 43217 di prot.).

APPALTI: Controlli antimafia preventivi nelle attività "a rischio" di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali (Ministro dell'Interno, nota 23.06.2010 n. 4610 di prot.).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Visite fiscali disposte dal datore di lavoro pubblico - Sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 07.06.2010 (Regione Lombardia, nota 22.06.2010 n. 22282 di prot.).

CONSIGLIERI COMUNALI: Oggetto: Diritti dei consiglieri comunali e provinciali - Art. 43, comma 2, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (Prefettura di Bergamo, nota 22.06.2010 n. 73 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Interventi edilizi di manutenzione straordinaria: nuova normativa (anche in Lombardia).
In data 26.05.2010 è entrata in vigore la legge 22.05.2010, n. 73 -conversione del D.L. n. 40/2010- che all’art. 5 detta disposizioni in materia di attività edilizia, andando a sostituire l’art. 6 del T.U. dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Rispetto alla stesura iniziale del D.L., la norma è stata completamente riscritta in sede parlamentare: tra le novità introdotte, la più importante è la cancellazione dell’inciso secondo cui le nuove regole dettate in materia di attività edilizia libera, sono applicabili “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”.
La modifica, che si pone nel solco dei precedenti provvedimenti anticrisi adottati dal Governo e dal Parlamento nell’ambito della propria politica economico-finanziaria, pare introdurre una disciplina uniforme dell’attività edilizia libera, finalizzata a definire un livello minimo di semplificazione non derogabile in senso restrittivo dalla Regione, alla quale è consentito solo di integrare e adattare la normativa statale.
Una tale lettura del nuovo art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 non consente di considerare "di dettaglio" le disposizioni ivi previste;
queste ultime, pertanto, non potranno più ritenersi disapplicate per effetto dell’art. 103, comma 1, della L.R. n. 12/2005, legge per il Governo del Territorio.
Pertanto,
anche in Regione Lombardia, trova immediata applicazione il regime semplificato delineato a livello statale per gli interventi di manutenzione straordinaria e per gli altri normativamente individuati.
Il presente comunicato annulla evidentemente il precedente, pubblicato in data 31.03.2010 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 40.
L’Assessore al Territorio e Urbanistica, Daniele Belotti
Il Direttore Generale, Bruno Mori (comunicato 03.06.2010 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).
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N.B.: attenzione, pertanto, che dallo scorso 26.05.2010 bisogna fare i conti con la nuova normativa nazionale, nell'ambito dell'istruttoria delle varie istanze edilizie (od esecuzione libera di lavori).

URBANISTICA: Chiarimenti ai Comuni sull'applicazione della VAS a seguito della sentenza del TAR Lombardia.
Il TAR della Lombardia-Milano, con sentenza 17.05.2010 n. 1526, ha annullato il PGT di un Comune della provincia di Como e nel contempo il punto 3.2 dell’allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 6420 del 27.12.2007 in materia di VAS.
Sotto quest’ultimo profilo, tra le motivazioni addotte dal tribunale amministrativo viene richiamata la “necessaria imparzialità dell’autorità competente rispetto all’autorità procedente”.
Nel comunicare che
Regione Lombardia si appresta a impugnare avanti il Consiglio di Stato la richiamata sentenza del TAR, con richiesta di sospensiva, si precisa che il procedimento di Valutazione Ambientale del Documento di piano del PGT resta al momento disciplinato dagli allegati 1a (Documento di Piano – PGT) e 1b (Documento di Piano – PGT piccoli Comuni), approvati con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 10971 del 30.12.2009.
Regione Lombardia si riserva di formulare ulteriori indicazioni a seguito della definizione del contenzioso in atto.
L'Assessore al Territorio e Urbanistica, Daniele Belotti
Il Direttore Generale, Bruno Mori (comunicato 01.06.2010 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

maggio 2010

EDILIZIA PRIVATA: Le deroghe alle norme di prevenzioni incendi - Indirizzi sui criteri di ammissibilità (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nota 20.05.2010 n. 8269 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Rimozione di depositi di g.p.l. in serbatoi fissi interrali da parte di ditte terze (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nota 06.05.2010 n. 7589 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Recinzione di protezione deposito di bombole di GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Chiarimenti (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nota 06.05.2010 n. 7588 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: PRAL - Quesiti circa le attività di censimento dell'amianto e di gestione degli esposti (Regione Lombardia, e-mail 04.05.2010).

aprile 2010

URBANISTICA: Indicazioni operative sulla verifica della componente geologica del P.G.T. da parte delle Province (Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, nota 27.04.2009 n. 8483 di prot.).

URBANISTICA:  Lombardia, Un nuovo visualizzatore di mappe nel Geoportale della Lombardia.
Il Geoportale, strumento che consente l'accesso alle informazioni geografiche e territoriali della Regione Lombardia, da oggi si arricchisce di un nuovo sistema per la visualizzazione e la ricerca dei dati.
Il nuovo viewer presenta diverse potenzialità, fra cui: ... (comunicato 19.04.2010 - link a www.territorio.regione.lombardia.it)).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO: Trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri - Decreto del Direttore Generale Sanità n. 9056 del 14.09.2009 e Decreto del Direttore Regionale del Lavoro n. 117 del 23.09.2009  (Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, Governo della Prevenzione, Tutela Sanitaria, Piano Sicurezza Luoghi di Lavoro e Emergenze Sanitarie, nota 19.04.2010 n. 14379 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative (INPS, circolare 16.04.2010 n. 60 - link a www.inps.it).

marzo 2010

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: GUIDA TECNICA su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nota 31.03.2010 n. 5643 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi – Murature (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nota 31.03.2010 n. 5642 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, Interventi edilizi di manutenzione straordinaria.
Il decreto-legge 25.03.2010, n. 40, in vigore dal 26 marzo e principalmente dedicato a “disposizioni tributarie e finanziarie urgenti”, reca all’articolo 5 una nuova disciplina della cosiddetta “attività edilizia libera”.
Mediante la sostituzione dell’art. 6 del T.U. dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001), il legislatore statale procede ad una nuova individuazione degli interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (DIA o permesso di costruire). L’innovazione principale consiste nel prevedere tra questi anche gli “interventi di manutenzione straordinaria … che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici”.
La nuova norma statale, contenuta nel D.L. n. 40, stabilisce tuttavia che sono fatte salve le “più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”. Ne consegue che essa, con particolare riferimento alla individuata fattispecie di manutenzione straordinaria, ad oggi non può trovare immediata applicazione in Lombardia, disponendo la nostra Regione di una disciplina più restrittiva, contenuta negli articoli 33 e 41 della L.R. n. 12/2005, che impone per questi interventi un previo titolo abilitativo (DIA piuttosto che permesso di costruire) (comunicato 31.03.2010 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

URBANISTICA: Lombardia, Fondo Regionale Aree Verdi, adempimenti per i comuni.
In attuazione dell’art. 43, comma 2-bis, della l.r. n. 12/2005, così come modificato dalla l.r. n. 7/2010, le Direzione Generali Territorio ed Urbanistica ed Agricoltura hanno istituito un fondo regionale da alimentarsi mediante le maggiorazioni dei contributi di costruzione applicate agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto. Tali interventi sono infatti assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
Regione Lombardia aveva a suo tempo, con D.g.r. n. 8757 del 22/12/2008 “Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali” richiesto ai Comuni di individuare le “aree agricole nello stato di fatto” a cui applicare la maggiorazione. In assenza di specifiche determinazioni comunali in materia si intendono ad oggi valide le aree individuate nello strato DUSAF 2.0 – Uso del suolo 2005-2007, scaricabili dal geoportale regionale.
In data 10/02/10, la Giunta regionale, con D.g.r. n. 11297 ha approvato specifiche linee guida relative all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis e le modalità di gestione di un fondo finanziario denominato “Fondo Aree Verdi”, attualmente in fase di avanzata definizione, la cui finalità è sostenere la realizzazione di interventi che perseguano obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale, in particolare mediante la valorizzazione dei contesti agricoli, forestali, naturali e paesaggistici e con attenzione al recupero delle aree degradate.
Il Fondo sarà alimentato da:
a) risorse regionali;
b) proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree ricadenti in:
- accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale;
- comuni capoluogo di provincia;
- parchi regionali e nazionali;
c) proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidano di destinare al fondo.
Si rammenta ai Comuni l’obbligatorietà di attivarsi al fine di dare attuazione alla norma suddetta in vigore dal 12/04/2009.
La Regione predisporrà a breve le modalità e le specifiche tecniche secondo cui ogni Amministrazione dovràcomunicare:
- le aree agricole nello stato di fatto interessate da interventi che hanno dato titolo alla maggiorazione;
- le entrate determinate;
- gli interventi attuati attraverso l’utilizzo dei suddetti contributi (comunicato 29.03.2010 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nota 26.03.2010 n. 5158 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA: Oggetto: Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o trasfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale (Mi.B.A.C., circolare 19.03.2010 n. 6).

URBANISTICA: LOMBARDIA: legge per il governo del territorio - Art. 26, comma 3-ter, L.R. n. 12/2005.
La recente l.r. 05.02.2010 n. 7 con l’art. 21, comma 1, lett. b), ha introdotto il comma 3-ter all’art. 26 della l.r. n. 12/2005 il quale ha posto dei dubbi -alle amministrazioni comunali- in ordine alle "procedure in corso alla data del 31.03.2010" dei piani attuativi in variante al P.R.G..
In merito, si è avuto in data 16.03.2010 l'intervento chiarificatore dal parte dell'Ing. Mario Nova, Direttore della D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, il quale è stato preceduto (in tempi non sospetti) da un autorevole commento di un noto legale milanese e, non appena di dominio pubblico, ha avuto una breve ed interessante replica dissimile nei contenuti interpretativi.

AMBIENTE-ECOLOGIA: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - Titolo V, parte quarta. Bonifica siti contaminati (Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, nota 02.03.2010 n. 3753 di prot.).

ENTI LOCALI - URBANISTICA: Piani comunali delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Indirizzi applicativi per i Comuni lombardi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009 (illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, D.L. n. 112/2008) (Direzione Generale Territorio e Urbanistica, nota 01.03.2010 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

febbraio 2010

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Lombardia, Le modifiche alla legge di governo del territorio nel 2010 - Le modifiche apportate dalla l.r. 7/2010 e l.r. 12/2010.
La legge regionale n. 7/2010, tra le altre disposizioni, ha apportato alcune modifiche alla l.r. 12/2005 e alla l.r. 13/2009. Per le modifiche si vedano gli artt. 20 e 21 del testo in allegato.
Le modifiche riguardano innanzitutto la proroga dell’efficacia dei Piani Regolatori Generali comunali (PRG) fino al 31.03.2011 per tutti i comuni che non hanno ancora un Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato; questi continueranno pertanto ad attuare le previsioni dello strumento vigente, fatta salva naturalmente l’applicazione delle misure di salvaguardia del PGT, se e quando adottato.
Tuttavia, i comuni che alla data del 31.03.2010 non avranno ancora adottato il PGT (esclusi i comuni interessati dalle opere essenziali di Expo 2015) non potranno attivare le seguenti procedure: ... (Direzione Generale Territorio e Urbanistica - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Forse, non tutti hanno colto l'importante e recente novità legislativa regionale, ovverosia che dallo scorso 17.02.2010 è in vigore il P.T.R. (Piano Territoriale Regionale) della Regione Lombardia.
Pertanto, nell'istruttoria delle varie pratiche edilizie -dal 17.02.2010- bisogna "fare i conti" con la normativa del P.T.R. che potete leggere qui.
Tutti gli altri allegati sono scaricabili qui.

N.B.: poiché gli allegati del P.T.R. sono abbastanza pesanti, Vi consigliamo di salvare i relativi files sul proprio p.c. (per non perdere troppo tempo e, addirittura col rischio che i files non si aprano) per poi aprirli e stamparli comodamente.

URBANISTICA: Lombardia, Approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR).
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale con deliberazione del 19/01/2010, n. 951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6, 3° Supplemento Straordinario dell'11.02.2010.
Con la chiusura dell’iter di approvazione del Piano, formalmente avviato nel dicembre 2005, si chiude il lungo percorso di stesura del principale strumento di programmazione delle politiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio della Lombardia ... (link a www.territorio.lombardia.it).

ENTI LOCALI: Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: tasso 01.01.2010-30.06.2010.
Il saggio d'interesse per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali per il semestre 1° gennaio-30.06.2010 è determinato all'8,0% (Ministero Economia e finanze, comunicato 18.02.2010 - link a www.altalex.com).

URBANISTICA: Lombardia, Approvato il PTR, nuovi adempimenti per i Comuni.
Il 17.02.2010 con la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL S.I. entra in vigore il Piano Territoriale Regionale (PTR), quadro di riferimento per la pianificazione territoriale in Lombardia e di orientamento per le politiche di settore ... (comunicato 17.02.2010 - link a www.territorio.lombardia.it).

ENTI LOCALI - VARI: Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2009 - ANNO 2010 (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nota 10.02.2010 n. 1764 di prot.).

EDILIZIA PRIVATAArticolo 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e successive modifiche (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Prime indicazioni operative per il procedimento di autorizzazione paesaggistica (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Siena e Grosseto, nota 05.02.2010 n. 1418 di prot.).

gennaio 2010

EDILIZIA PRIVATA: Ruoli e funzioni dei Soprintendenti nel procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Articoli 146 e 159 (così come sostituito dall’art. 4-quinquies del D.L. 03.06.2008 n. 97, convertito in legge 02.08.2008, n. 129) del Codice dei beni culturali e del paesaggio: ruoli e funzioni dei Soprintendenti nel procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Come è noto, l'01.01.2010 è entrato in vigore il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica secondo la disciplina del Capo IV della Parte terza del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Considerata la rilevanza della disposizione e l’incidenza della stessa sul regime autorizzatorio per le opere e gli interventi che incidano su beni paesaggistici, si ritiene di dover fornire nell’immediato chiarimenti che consentano l’operatività degli Uffici, nelle more di ulteriori più specifiche direttive (nota 22.01.2010 n. prot. DGPBAACS04/34.01.04/2089
).

EDILIZIA PRIVATAD.P.R. n. 233/2007, come modificato dal D.P.R. n. 91/2009 - competenze del Direttore Regionale - indicazioni operative (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, nota 18.01.2010 n. 484 di prot. - link a www.lombardia.beniculturali.it).

URBANISTICA: Lombardia, Indicazioni ai Comuni in seguito all'entrata in vigore del PTR.
Il Consiglio Regionale ha approvato con deliberazione del 19.01.2010, n. 951 (pubblicata sul 3° S.S. al BURL n. 6, del 11.02.2010) il Piano Territoriale Regionale.
Il Piano acquista efficacia, ai termini del comma 6 dell’art. 21 della l.r. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” a seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, prevista sul BURL, Serie Inserzioni e Concorsi del 17.02.2010 ... (link a www.territorio.lombardia.it).

ANNO 2009

COMPETENZE PROFESSIONALICompetenze professionali - Progettazione in c.a. (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nota 19.11.2009 n. 9988 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Artt. 138, 141, 141-bis, 157, comma 2. Proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico prive di formale provvedimento ministeriale (MIBAC, Ufficio Legislativo, nota 03.11.2009 n. 21909 di prot.).

URBANISTICAIndicazioni operative sulla verifica della componente geologica dei P.G.T. da parte delle Province (regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, nota 03.08.2009 n. 15628 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Trasmissione circolare impianti mobili di trattamento rifiuti (inerti) (Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti,, nota 03.08.2009 n. 14992 di prot.).

APPALTI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – appalti pubblici e privati in edilizia – problematiche relative al distacco e all’attività di trasporto (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 10.07.2009 n. 58/2009).

APPALTI: Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - Art. 11-bis della legge 03.08.2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 01.07.2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 06.11.2009 n. 100166 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Atti di alienazione non denunciati tempestivamente ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione - D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, articoli 60 e seguenti - PADOVA - Complesso denominato "Immobile in Via San Prosdocimo, 8" - D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, art. 59 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 04.08.2009 n. 9/2009).

APPALTI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – responsabilità solidale tra committente ed appaltatore per gli adempimenti previdenziali-assistenziali (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 15.05.2009 n. 35/2009).

APPALTI: Oggetto: procedura DURC - modalità di invio telematico (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, circolare 01.04.2009 n. 10/2009).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Impianti elettrici temporanei. Obbligo di dichiarazione di conformità (Ministero dell'Interno, circolare 23.03.2009 n. 1212 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –Applicabilità dell’imposta di bollo agli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia (Agenzia delle Entrate, risoluzione 23.03.2009 n. 74/E).

APPALTI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – imprese straniere – distacco dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale – normativa DURC – autocertificazione regolarità contributiva (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 06.02.2009 n. 6/2009).

ANNO 2008

APPALTI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione alle Casse edili da parte delle imprese di installazione di impianti che applicano il CCNL del settore metalmeccanico e partecipano a gare per l’affidamento di lavori pubblici  (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 23.12.2008 n. 56/2008).

APPALTI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Cassa Edile industriale; adozione dei parametri retributivi di contratto collettivo ai fini del rilascio del DURC e degli accantonamenti presso detta Cassa Edile (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 19.12.2008 n. 54/2008).

APPALTI: Oggetto: procedura DURC - Chiarimenti (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, circolare 15.12.2008 n. 34/2008).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 - art. 21 (interventi soggetti ad autorizzazione) e art. 45 (prescrizioni di tutela indiretta (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 19.11.2008 n. 1/2008).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Verifica dell'interesse culturale - D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, art. 12 - Motivazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. d) (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 22.10.2008 n. 2/2008).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.P.R. 06.06.2001 n. 380, articoli 33 e 37. DIRETTIVA (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, direttiva 21.07.2008 n. 9089 di prot.).

COMPETENZE PROGETTUALIOggetto: richiesta parere sulle competenze degli Ingegneri in  materia di opere cimiteriali (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nota 14.07.2008 n. 770 di prot.).

COMPETENZE PROGETTUALI: OGGETTO: COMPETENZE PROFESSIONALI - TAR Veneto, Sez. II, sentenza 31.10.2007 n. 3630 - DIRETTIVA (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, nota 29.04.2008 n. 5407 di prot.).

APPALTI: OGGETTO: Legge 27.12.2006, n. 296, articolo 1, commi 1175 e 1176. Decreto del Ministro del lavoro 24.10.2007. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e Documento Unico di Regolarità contributiva. Modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità (INPS, circolare 18.04.2008 n. 51).

URBANISTICA: Procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica. Coinvolgimento Soprintendenze di settore (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, nota 18.03.2008 n. 3787 di prot.).

APPALTI: Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 (INAIL, circolare 05.02.2008 n. 7).

APPALTI: Oggetto: decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della Legge n. 296/2006 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, circolare 30.01.2008 n. 5/2008).

URBANISTICARaccordo verifica Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VIC) sugli atti di pianificazione (Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, nota 15.01.2008 n. 1383 di prot.).

ANNO 2007

APPALTI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 03.09.2007 n. 24/2007).

APPALTI: Oggetto: L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - articolo 1, commi 1175 e 1176 - "Requisiti per i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale" e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nota 17.07.2007 n. 9503 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Trasferimento ai comuni ricevimento denunce cemento armato - art. 3 L.R. 1/2000 (Regione Lombardia, STER di Bergamo, nota 19.04.2007 n. 5414 di prot.).

ANNO 2006

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza d'amianto in edifici (Regione Lombardia e ARPA Lombardia, nota 07.08.2006 n. 37229 di prot.).

APPALTI: OGGETTO: Documento Unico di Regolarità Contributiva- Precisazioni e chiarimenti (INPS, circolare 27.01.2006 n. 9).

ANNO 2005

APPALTI: OGGETTO: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività. Testo congiunto INPS/INAIL (INPS, circolare 30.12.2005 n. 122).

COMPETENZE PROFESSIONALI: Segnalazione SENTENZE in materia di Competenze dei Geometri (Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno, nota 10.11.2005 n. 3149 di prot. - link a link a www.ordine-ingegneri.ap.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Problematiche interpretative in materia di personale dipendente degli enti locali: art, 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria n. 2005) (Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, circolare 21.10.2005 n. 2/2005).

APPALTI: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (INPS, circolare 26.07.2005 n. 92).

APPALTI: Oggetto: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in Edilizia INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 230/segr. del 12.07.2005 (INAIL, circolare 25.07.2005 n. 38).

ANNO 2004

COMPETENZE PROFESSIONALI: Competenze professionali (architetto e geometra o perito edile) (Ordine degli Architetti di Pisa, nota 30.07.2004 n. 1264 di prot. - link a www.pi.archiworld.it).

ANNO 2003

URBANISTICA: Oggetto: Comune di ... - Imposta di bollo - Osservazioni al piano strutturale, al regolamento urbanistico e alle varianti urbanistiche (Agenzia delle Entrate, risoluzione 31.03.2003 n. 76/E).

COMPETENZE PROFESSIONALI: Direttive per le competenze dei Tecnici diplomati. Delibera del Consiglio dell'Ordine del 19.02.2003 (Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno, nota 19.02.2003 n. 352 di prot. - link a www.ordine-ingegneri.ap.it).

ANNO 2002

LAVORI PUBBLICI: Oggetto: Interpello ……./2001 Articolo 11, legge 27.07.2000 n. 212. Ministero della Difesa Direzione generale del Demanio e della Difesa (Agenzia delle Entrate, risoluzione 27.03.2002 n. 97/E).
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QUESITO sull’applicazione dell’imposta di bollo dei seguenti documenti in materia di realizzazione opere pubbliche: contratto di appalto ed eventuali atti aggiuntivi; capitolati di oneri e relative tariffe; verbale di concordamento nuovi prezzi; progetti, disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie; piano di sicurezza; tariffe; giornale del direttore dei lavori; verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione lavori; verbali di constatazione delle misure, libretto delle misure, note settimanali, registro delle misure, certificati di acconto, conto finale; certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione.

ANNO 1937

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Regolamenti edilizi comunali. Domande di autorizzazione alle nuove costruzioni e relativi allegati (Prefettura di Bergamo, nota 07.12.1937 n. 23009 di prot.).

ANNO 1936

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Costruzione in cemento armato e conglomerati cementizi (Prefettura di Bergamo, nota 01.09.1936 n. 12883 di prot.).