ANNO
2024
ANNO
2023
ANNO
2022
ANNO
2021
ANNO
2020
ANNO
2019
ANNO
2018
ANNO
2017
ANNO
2016
ANNO
2015
ANNO
2014
ANNO
2013
ANNO
2012
ANNO
2011
ANNO
2010
ANNO
2009
ANNO
2008
ANNO 2007
ANNO 2006
ANNO
2005
ANNO
2004
ANNO
2003
ANNO
2002
ANNO
1937
ANNO
1936
ANNO 2024 |
|
gennaio 2024 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: direttive di intervento in materia edilizio-urbanistica (D.P.R.
380/2001), vincoli paesaggistici e storico-architettonici (D.Lgs 42/2004 e
L. 22/2022) e aree protette (L. 394/1991) (PROCURA della Repubblica di
Bergamo,
nota 24.01.2024 n. 218 di prot.).
---------------
Sommario
1. Premessa - 2. Contenuti, tempistica e modalità di
deposito della comunicazione di notizia di reato - 3. Attività d’indagine
d’iniziativa - 4. Attività d’indagine delegata dal Pubblico Ministero - 5.
Sintesi della attività da compiere per singoli atti di indagine - 6. Reati
di “falso” in ambito edilizio, ambientale e paesaggistico - 7. Gli “elenchi
mensili” ex art. 31, comma 7, D.P.R. 380/2001 - 8. La comunicazione di avvio
del procedimento - 9. L’accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R.
380/2001 e l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 181, comma
1-quater, D.Lgs. 42/2004 - 10. Gli interventi di demolizione e di ripristino
dello stato dei luoghi - 11. La segretezza delle indagini di polizia
giudiziaria, nonché delle informazioni e della documentazione contenute
nelle CNR - 12. Conclusioni
1. Premessa
La gestione delle comunicazioni di notizia di reato
attinenti agli ambiti richiamati all’oggetto crea, a volte, disguidi.
Vengono, infatti, periodicamente riscontrate problematiche inerenti allo
svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria e agli accertamenti
tecnici, nonché relative alle modalità di inoltro delle comunicazioni di
notizia di reato.
In particolare, continuano a pervenire, a volte da parte della
Polizia Locale a volte da parte dell’Ufficio Tecnico, isolate ordinanze di
sospensione lavori o di demolizione o isolati permessi a costruire in
sanatoria, comunicazioni prive addirittura delle complete generalità dei
soggetti denunciati, senza l’indicazione del numero di procedimento a cui
fanno riferimento, in assenza di qualsivoglia atto di indagine o, comunque,
in mancanza di una comunicazione di notizia di reato completa, ossia redatta
con i contenuti espressamente indicati all’art. 347 c.p.p..
Ciò comporta la moltiplicazione dei fascicoli inerenti al medesimo
fatto-reato e, soprattutto, una dispersione di energie e risorse perché, in
mancanza delle necessarie indagini, che il Magistrato sarà costretto a
disporre, non sarà possibile definire celermente il procedimento, con
fondato rischio di prescrizione del reato e, quindi, di vanificazione del
lavoro di tutti.
Lo scopo di questa direttiva è, quindi, quello di regolamentare il
flusso delle c.n.r. ed evitare che pervengano alla Procura della Repubblica
segnalazioni incomplete o improprie, ovvero la duplicazione delle stesse.
Pertanto, la presente direttiva viene trasmessa a tutti gli Enti e
Organi competenti negli ambiti di cui all’oggetto.
La presente direttiva fa, ovviamente, principale riferimento al
Comune e ai suoi Organi e Uffici. Ognuno degli altri Enti in indirizzo
individuerà i propri paralleli Organi e Uffici competenti.
La necessità di ultimare le indagini entro tempi prestabiliti, di
approfondirle attraverso eventuali consulenze tecniche, i brevissimi tempi
di prescrizione del reato e l’aggravio di lavoro per la Segreteria del
Magistrato che la circolazione della corrispondenza comporta,
impongono
l’adozione di precise regole di carattere generale.
Pertanto, ritengo utile inoltrare la presente direttiva anche alle
Autorità territorialmente competenti in ordine ai Comuni attribuiti alla
giurisdizione della Procura della Repubblica di Bergamo.
La presente direttiva viene emessa ai sensi del
D.Lgs. 20.02.2006
n. 106.
2. Contenuti, tempistica e modalità di deposito della
comunicazione di notizia di reato
La comunicazione della notizia di reato (di seguito
denominata CNR) deve pervenire alla Procura della Repubblica esclusivamente
da parte di un organo di polizia giudiziaria, completa anche di ogni atto
investigativo utile: pertanto, in ambito comunale, procederà unicamente la
Polizia Locale e a essa si rivolgerà, quindi, il personale degli Uffici
Tecnici ai sensi dell’art. 331, commi 1 e 2, c.p.p..
Le CNR e i seguiti devono essere caricati sul Portale NdR.
Il personale degli Uffici Tecnici comunali è tenuto a collaborare e
a fornire alla Polizia Locale tutti i dati tecnici, le informazioni e la
documentazione di cui dispone: in particolare, stilerà un’apposita relazione
contenente la descrizione tecnica e la qualificazione urbanistico-edilizia
delle opere abusive, la loro conformità agli strumenti urbanistici e la loro
eventuale sanabilità, l’indicazione circa l’eventuale titolo abilitativo che
avrebbero richiesto per essere regolarmente eseguite, la zonizzazione
dell’area nella quale sono state realizzate e la presenza di eventuali
vincoli ambientali, paesaggistici, storico-architettonici, l’identificazione
catastale delle predette aree e della relativa proprietà, la presenza in
Comune di eventuali precedenti pratiche ecc. Fornirà, altresì, il
certificato di destinazione urbanistica dei mappali sui quali insistono gli
abusi. In caso di rifiuto o ritardo nella collaborazione da parte del
personale degli Uffici Tecnici comunali la Polizia Locale procederà alla
nomina dello stesso quale ausiliario di p.g. ex
art. 348, comma 4, c.p.p.
e
comunicherà tempestivamente dette omissioni al Pubblico Ministero per le
valutazioni di sua competenza in ordine alla eventuale responsabilità
penale.
La CNR deve pervenire completa, in ogni sua parte, dei dati
essenziali successivamente indicati. Qualora non sia possibile inoltrarla da
subito completa di tutti i dati essenziali verrà inviata una prima
comunicazione alla quale dovrà seguire, nel più breve tempo possibile, la
documentazione completa. Nel seguito dovrà, in tal caso, essere sempre
chiaramente indicato, in grassetto e nella parte alta della prima pagina,
che si tratta di “SEGUITO” e il numero del procedimento penale
(ricavabile anche tramite il numero di NDR).
La CNR deve pervenire all’Autorità Giudiziaria senza ritardo, ai
sensi dell’art. 347 c.p.p.. La locuzione utilizzata dal legislatore consente,
in termini generali, di posticipare il deposito di qualche giorno, a volte
di qualche settimana, rispetto alla data di acquisizione della notitia
criminis, a seconda della complessità degli accertamenti da compiere.
Mai, però, giustifica il deposito con mesi o, addirittura, anni di ritardo.
Richiamo l’attenzione sulla possibile rilevanza penale e disciplinare in
caso di omessa o ritardata denuncia ex artt.
361 c.p. e
16 e ss. disp. att.
c.p.p..
In caso di atti urgenti che richiedono convalida da parte del
Pubblico Ministero i relativi verbali, corredati della relativa CNR, devono
essere trasmessi alla Procura della Repubblica entro 48 ore dal compimento
dell’atto medesimo a mezzo APU.
Il documento che contiene la CNR non potrà ordinariamente essere
utilizzato dal Giudice nel dibattimento, cosicché le notizie rilevanti
dovranno essere trasfuse anche nel verbale di sopralluogo che, quale atto
irripetibile ex artt.
354 c.p.p. e
113 disp. att. c.p.p., ha invece ingresso
nel fascicolo del dibattimento e può essere preso in considerazione dal
Giudice.
È necessario numerare le pagine che compongono il fascicolo ed
evitare di allegare fotografie in bianco e nero che, spesso, non sono in
grado di assolvere al loro compito (ossia di consentire, al Pubblico
Ministero prima e al Giudice poi, di apprezzare la reale consistenza degli
abusi accertati).
Non devono pervenire alla Procura della Repubblica CNR relative ad
abusi edilizi non penalmente rilevanti poiché, per esempio, puniti con mera
sanzione amministrativa.
Non è consentito l’inoltro, in un’unica CNR, di elenchi relativi a
più abusi commessi da soggetti diversi, a meno che si tratti di un unico
cantiere.
Elementi essenziali della CNR sono i seguenti:
a) Indicazione delle generalità dei responsabili
Costoro sono, di regola,
individuabili, ai sensi dell’art. 29 D.P.R. 380/2001, nel committente, nel
titolare del titolo abilitativo (qualora rilasciato), nel progettista, nel
costruttore e nel direttore dei lavori (se esistenti). Altri soggetti
possono, ovviamente, concorrere nel reato secondo i principi generali del
diritto penale (ad esempio, il proprietario del terreno, se non dimostra la
propria estraneità ai fatti).
Tali soggetti vanno tutti identificati compiutamente e, se trattasi
di persone giuridiche, va individuato e generalizzato il legale
rappresentante pro-tempore (riferito all’epoca del commissi delicti),
acquisendo la documentazione relativa alla posizione assunta all’interno
dell’ente (visura CCIAA), nonché eventuali deleghe di responsabilità ad
altri soggetti (procure notarili, scritture private ecc.). A carico di tutti
i soggetti indicati si procederà con redazione del verbale di
identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, nomina del difensore
di fiducia o designazione del difensore d’ufficio, informazioni sul diritto
alla difesa.
b) Breve descrizione dell’abuso accertato
Va tenuto presente che il Pubblico Ministero deve fornire una
esauriente descrizione dei lavori abusivi nel capo di imputazione.
Ciò non è possibile qualora gli stessi vengano indicati in CNR con
frasi generiche tipo “ampliamento ala ovest di manufatto preesistente come
riportato in colore rosso nell’allegata planimetria”, ovvero “realizzazione
di più manufatti in tempi diversi su area di proprietà”.
È, pertanto, necessario che la descrizione riportata nella CNR sia
sintetica ma esauriente, ad esempio “realizzazione di un manufatto in
muratura con copertura in legno di m. 2,00x 3,00 x 2,50 h massima”, oppure
“demolizione e ricostruzione di preesistente edificio ad uso abitazione di mc complessivi 650”, oppure “modifica della destinazione d’uso di manufatto
da stalla ad abitazione mediante esecuzione di opere consistenti in
variazione del distributivo interno e suddivisione in due piani in contrasto
con lo strumento urbanistico e mediante corresponsione di oneri di
urbanizzazione in misura inferiore al dovuto (€ 3.000 in luogo di €
15.000)”, o altre simili.
Se si tratta di più violazioni esse andranno indicate con
numerazione progressiva, in modo tale da essere facilmente individuate.
c) Altre informazioni sull’abuso
Va specificato, previo accertamento da effettuarsi dal personale
dei competenti Uffici Tecnici comunali, se le opere denunciate come abusive
siano state eseguite in assenza di permesso di costruire (o di altro titolo
abilitativo), ovvero in variazione essenziale o difformità totale dallo
stesso (indicandone gli estremi) nonché, nel caso, quale eventuale titolo
abilitativo avrebbero richiesto per essere regolarmente realizzate.
È importante, inoltre, specificare se le opere realizzate rientrino
tra quelle sottoposte alla normativa in materia di strutture in conglomerato
cementizio armato, indicando in modo specifico eventuali violazioni.
d) Indicazione della presenza di vincoli
Tale informazione è di particolare importanza in quanto rende
possibile l’esatta qualificazione giuridica del fatto denunciato. I vincoli
che assumono rilevanza sono quelli paesaggistici e storico-architettonici la
cui inosservanza costituisce violazione anche del D.Lgs. 42/2004.
È essenziale indicare anche gli estremi del vincolo, tenendo
presente che il semplice riferimento alla legge, senza ulteriore
precisazione, non ha alcuna utilità. Vanno, quindi, indicati gli estremi
esatti dell’atto d’imposizione del vincolo (Decreto Ministeriale,
disposizione di legge con articolo e comma ecc.).
Evidenzio che taluni abusi realizzati in area vincolata configurano
delitto e non contravvenzione secondo quanto disposto dall’articolo 181,
comma 1-bis, D.Lgs. 42/2004, con evidenti conseguenze ed è, quindi,
indispensabile che le relazioni degli Uffici Tecnici comunali, allegate alla CNR, contengano esplicite indicazioni circa la sussistenza di tali
fattispecie (per esempio quantificazione della cubatura illecita ecc.).
Inoltre, segnalo che sono stati recentemente introdotti nel codice penale,
con L. 09.03.2022 n. 22, gli artt.
518-duodecies e
518-terdecies, aventi
rispettivamente ad oggetto “Distruzione, dispersione, deterioramento,
deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o
paesaggistici” e “Devastazione e saccheggio di beni culturali e
paesaggistici”.
Va, altresì, segnalata la presenza di eventuali ulteriori e diversi
vincoli, quale quello ambientale ai sensi della legge sulle aree naturali
protette (Legge 394/1991). Il vincolo ambientale e quello paesaggistico sono
tra loro diversi e i rispettivi reati previsti in caso di violazione
concorrono tra loro e con quelli edilizi.
e) Classificazione urbanistica dell’area e compatibilità
dell’intervento con la stessa
Anche tale informazione è
essenziale per la qualificazione giuridica del fatto. Occorre indicare la
destinazione urbanistica dell’area ove insiste l’abuso e la conformità di
quanto realizzato con la normativa urbanistica e con gli strumenti
urbanistici locali.
Tale particolare, giova ricordarlo, serve anche per
verificare le eventuali illegittimità e illiceità di titoli abilitativi
(anche in sanatoria) eventualmente rilasciati dalla struttura comunale.
f) Data e luogo del fatto
Il luogo ove insiste l’abuso
va indicato con gli estremi del foglio e del mappale catastale o, in
mancanza, con via e numero civico, ovvero con ogni altra indicazione utile
all’individuazione del luogo del commesso reato.
La data di consumazione del reato coincide con quella di
sospensione effettiva dei lavori, ovvero di ultimazione degli stessi.
A tale proposito giova ricordare che, per costante giurisprudenza,
l’ultimazione dei lavori coincide con il completamento dell’intero manufatto
in ogni sua parte, ivi comprese le finiture, gli infissi, la tinteggiatura
ecc. Non è, pertanto, sufficiente la copertura del fabbricato al grezzo.
Ricordo, inoltre, che la data di ultimazione dei lavori è cosa
diversa dalla data di accertamento del fatto.
L’accertamento della data di ultimazione dei lavori, indispensabile anche ai
fini del calcolo dell’eventuale prescrizione del reato, andrà eseguito
attraverso l’acquisizione di dichiarazioni di eventuali persone informate
sui fatti (vicini, esponenti ecc.) ex
art. 351 c.p.p. (che, in quanto tali,
hanno l’obbligo di rispondere e di dire la verità), l’acquisizione di
pregressi rilievi fotografici o aerofotogrammetrici, l’acquisizione di
contratti di forniture, la pregressa conoscenza diretta dei luoghi da parte
degli operanti o del personale tecnico comunale ecc.
In nessun caso può
considerarsi sufficiente la mera dichiarazione degli indagati (che, in
quanto tali, non hanno l’obbligo di rispondere e di dire la verità).
g) Persone in grado di riferire
Vanno indicati tutti i
possibili soggetti informati sui fatti. Quando si tratta del personale di
polizia giudiziaria che ha proceduto all’accertamento lo stesso non va
indicato genericamente con espressioni tipo “i verbalizzanti”, ma occorre
inserire nome, cognome e qualifica.
Per gli altri soggetti indicare, oltre al nome cognome e indirizzo,
anche l’eventuale qualifica come, ad esempio, “ausiliario di p.g.”, “tecnico
comunale”, “denunciante” ecc.
3. Attività d’indagine d’iniziativa
L’attività d’indagine d’iniziativa non può essere limitata ai soli
interventi espletati a seguito di denuncia di privati ma deve essere il
risultato di un effettivo, costante e capillare controllo del territorio di
competenza.
Infatti, il combinato disposto degli
artt. 27, 31 e 33 D.P.R.
380/2001 attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio
comunale e alla polizia giudiziaria (quindi anche alla Polizia Locale),
nonché al personale dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, precisi
e penetranti poteri (e doveri) di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, cautelari e di repressione degli abusi.
Analoghi poteri-doveri sono attribuiti a detto personale comunale
in materia di conglomerati cementizi armati dagli
artt. 68, 69 e 70 D.P.R.
380/2001, mentre gli
artt. 27, 29 e 30 L. 394/1991 attribuiscono analoghi
poteri-doveri al personale dell’Ente Gestore dell’area protetta in caso di
violazioni commesse all’interno di parchi regionali.
L’esecuzione, sin da subito, di un’accurata attività di
accertamento e indagine renderà superfluo l’invio di delega da parte del
Pubblico Ministero, accelerando notevolmente i tempi del procedimento.
Per il compimento di singoli atti si rinvia, pertanto, al
successivo capitolo 5.
4. Attività d’indagine delegata dal Pubblico Ministero
Come sopra già indicato, la CNR dovrà possibilmente pervenire, sin
da subito, completa in ogni sua parte (compresi gli allegati) e, qualora ciò
non fosse possibile, dovrà pervenire quanto prima (e, comunque, senza
ritardo) un apposito seguito.
La delega d’indagine dovrà, pertanto e d’ora in poi, costituire un
evento eccezionale e riguardare accertamenti specifici che verranno indicati
direttamente dal Pubblico Ministero.
Evidenzio che gli atti d’indagine delegati devono essere eseguiti
rispettando scrupolosamente le modalità indicate in delega. Non va,
tuttavia, dimenticato che, nell’ambito dell’attività delegata, è sempre
possibile per il personale di polizia giudiziaria procedere al compimento di
atti d’iniziativa che si rendano necessari per l’accertamento dei fatti e la
prosecuzione delle indagini.
Qualora la delega riguardi un fatto già oggetto d’indagine
indirizzata al medesimo Comando nell’ambito di altro procedimento penale, si
sospenderanno gli accertamenti comunicando che, per i fatti per i quali si
procede, è in corso altro procedimento penale (del quale si indicherà il
numero di registro generale e il nome del Magistrato assegnatario). Tale
indicazione è essenziale per una rapida eventuale unione dei procedimenti.
Qualora pervenga un sollecito o una richiesta già evasi, è
opportuno non limitarsi a indicare semplicemente che si è già risposto, ma è
necessario inviare nuovamente quantomeno il frontespizio della precedente
segnalazione.
Va tenuto presente che il numero del procedimento (RGNR) è il mezzo
più rapido ed efficace per l’individuazione del fascicolo, mentre
l’indicazione di altri dati (nome indagato, numero di protocollo della
segnalazione ecc.) rende la ricerca da parte della Segreteria lunga e
complessa.
Se viene indicato in delega un termine per l’espletamento delle
indagini lo stesso deve essere tassativamente rispettato, salvo motivata
richiesta di proroga al Magistrato delegante, che deve essere depositata con
congruo anticipo per evitare che, nel frattempo, scada il termine per le
indagini preliminari. Ricordo che la scadenza del termine massimo per
l’espletamento delle indagini, in mancanza di una motivata e tempestiva
richiesta di proroga al G.I.P. da parte del P.M., impedisce al Pubblico
Ministero medesimo l’utile compimento di altre indagini.
È estremamente importante che in tutta la corrispondenza
intrattenuta con l’ufficio del Pubblico Ministero si indichino in modo bene
visibile:
1) il numero del procedimento (RGNR)
2) il nome del Magistrato assegnatario
3) ogni altro elemento utile per l’individuazione
della precedente corrispondenza.
Gli accertamenti delegati alla Polizia Locale non possono essere
dalla stessa “subdelegati” agli Uffici Tecnici comunali, perché i relativi
addetti non rivestono la qualifica di ufficiale o di agente di polizia
giudiziaria e possono, pertanto, solo essere sentiti a verbale come persone
informate sui fatti ex
art. 351 c.p.p., ovvero nominati ausiliari di p.g. ai
sensi dell’art. 348, comma 4, c.p.p..
La Polizia Locale non potrà trasmettere la delega d’indagine
all’Ufficio Tecnico perché la stessa potrebbe contenere l’indicazione di
ulteriori indagini coperte da segreto istruttorio che non devono essere
portate a conoscenza di soggetti diversi da quelli appartenenti alla polizia
giudiziaria.
Di conseguenza, la Polizia Locale inoltrerà all’Ufficio Tecnico
comunale una propria richiesta che faccia riferimento all’ordine d’indagine
della Procura della Repubblica e che conterrà in virgolettato unicamente lo
stralcio degli accertamenti che devono essere condotti direttamente
all’Ufficio Tecnico.
5 Sintesi della attività da compiere per singoli atti di indagine
Quanto segue rappresenta una sintesi dell’attività di indagine da
eseguire in via ordinaria. E’ ovvio che il personale di polizia giudiziaria
potrà sempre predisporre ogni ulteriore accorgimento e iniziativa idonei
all’accertamento dei fatti.
Le disposizioni di seguito elencate andranno integrate con quanto
già sopra indicato al precedente capitolo:
a) acquisizione documentazione
Tale attività è fondamentale per l’accertamento dei fatti e per
l’individuazione dell’abuso. Essa riguarderà tutta la documentazione
esistente presso il Comune o altri Enti e relativa all’abuso edilizio
(pratica edilizia, sanatoria se richiesta, rilievi, pareri, verbali ecc.).
Se non diversamente ordinato dalla Procura della Repubblica potrà essere
effettuata in copia. L’attività di acquisizione dovrà essere formalizzata
con apposito verbale.
Le copie acquisite saranno accompagnate da un indice e, comunque,
numerate e saranno allegate al verbale di acquisizione.
In caso di rifiuto o ritardo nel fornire la suddetta documentazione da parte
di soggetti pubblici o privati, ne verrà data immediata notizia al Pubblico
Ministero procedente, il quale potrà emettere, secondo i casi, Decreto di
esibizione ex
art. 256 cod. proc. pen.,
o di perquisizione e sequestro ex
art. 252 c.p.p..
b) accertamento sui luoghi
È uno degli accertamenti più importanti
perché irripetibile ex
art. 354 c.p.p..
Il verbale delle operazioni compiute avrà ingresso nel fascicolo
del dibattimento e potrà essere letto e utilizzato dal Giudice. Grazie al
contenuto di questo atto, il Giudice potrà rendersi conto di ciò di cui si
discuterà nel dibattimento. E’ necessario che tale atto contenga tutti gli
elementi essenziali per l’individuazione dei fatti.
L’accertamento non avverrà esclusivamente con la descrizione a
verbale di quanto verificato: saranno, invece, eseguiti rilievi fotografici
e, se necessario, planimetrici dei luoghi, avvalendosi eventualmente di
ausiliari di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348, comma 4, c.p.p..
I soggetti nominati ausiliari di p.g. non potranno rifiutarsi di
prestare la propria opera. In caso di rifiuto andranno denunciati ex
art.
366 cod. pen. (rifiuto di uffici legalmente dovuti).
Nell’ambito dell’attività edilizia gravitano spesso altre
fattispecie di reato quali evasione fiscale (in alcune circostanze),
inquinamenti ambientali, lavoro in nero (in alcune circostanze), violazioni
alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Raccomando, pertanto,
interventi di controllo sinergici con le forze specialistiche [ad esempio,
Guardia di Finanza (per le violazioni fiscali e tributarie),
Nucleo
Ispettorato Lavoro dei CC, Ispettorato Nazionale del Lavoro e PSAL della ATS
(per la sicurezza e la regolarità del lavoro), ARPA e servizi ispettivi
degli Enti Parco (per le violazioni ambientali ecc.)].
c) documentazione fotografica
Continuano a pervenire fotografie in bianco e nero, o
singole immagini, che non consentono, per dimensioni e caratteristiche, di
avere una cognizione completa dell’abuso.
Le fotografie dovranno, al contrario, essere a colori e in numero
adeguato per consentire al Pubblico Ministero e al Giudice di valutare la
consistenza dell’abuso. Andranno munite di didascalia.
I rilievi fotografici e tecnici andranno allegati al verbale di
sopralluogo del quale dovranno costituire parte integrante. Ne consegue che,
qualora per comodità di lettura e per facilitare la comprensione si ritenga
opportuno alternare parti di testo della CNR a fotografie, queste ultime
dovranno necessariamente essere allegate in ulteriore copia a colori munite
di didascalia anche al verbale di sopralluogo.
Per la predisposizione del fascicolo fotografico si tengano
presenti i criteri utilizzati normalmente per la documentazione degli
incidenti stradali.
d) Accesso ai luoghi
I sopralluoghi dovranno necessariamente essere espletati
congiuntamente da personale della Polizia Locale e da quello dell’Ufficio
Tecnico comunale: solo così sarà possibile, infatti, giungere a una CNR
completa sia degli atti investigativi (verbale di identificazione, verbale
di sequestro, verbale di sopralluogo, verbale di sommarie informazioni
testimoniali, verbale di spontanee dichiarazioni da indagato ecc.),
sia di
quelli tecnici (rilievi tecnici, relazione inerente la qualificazione edilizio-urbanistica delle opere abusive, identificazione catastale,
ordinanza di sospensione dei lavori, ordinanza di demolizione, permesso a
costruire in sanatoria ecc.).
Capita che venga impedito al personale ispettivo di accedere ai
luoghi per accertare compiutamente l’abuso. In tal caso dovrà essere
interpellato il Magistrato assegnatario del procedimento o, in mancanza,
assenza o impedimento, quello di turno, che valuterà se emettere Decreto di
ispezione di cose e luoghi ex artt.
244 e
246 c.p.p.
al fine di consentire
l’accesso ai luoghi, anche con autorizzazione alla rimozione degli ostacoli
fissi.
Va, in ogni caso, evidenziato che tali comportamenti, potendo
astrattamente concretizzare, in talune circostanze, ipotesi delittuose di
violenza o minaccia o resistenza a pubblico ufficiale ex artt.
336 e
337
cod. pen., ovvero di impedimento del controllo ex
art. 452-septies c.p.,
dovranno essere tempestivamente denunciati alla Procura della Repubblica.
e) Accertamento della proprietà dell’area ove insiste l’abuso
Si tratta di un dato essenziale che dovrà
essere sempre acquisito, allegando anche l’atto di proprietà o altra idonea
documentazione (visura presso la Conservatoria dei registri immobiliari
ecc.). Non sono ammissibili le semplici dichiarazioni dei soggetti presenti
sul posto.
d) Qualificazione dei luoghi, vincoli ecc.
Andrà accertata la destinazione urbanistica dei luoghi oggetto di
abuso allegando il relativo certificato di destinazione urbanistica che
attesti la destinazione d’uso, sia alla data di realizzazione dell’abuso,
sia con riguardo alla data del relativo accertamento. Verrà verificato anche
se le opere eseguite siano o meno conformi alla normativa urbanistica e agli
strumenti urbanistici locali. Ciò dovrà avvenire attraverso idonea
dichiarazione scritta da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale.
Gli eventuali vincoli (paesaggistici, ambientali,
storico-architettonici, idrogeologici ecc.) se non indicati nel dettaglio
nel certificato di destinazione urbanistica andranno indicati in modo
completo con gli estremi (articolo, comma e dati completi della legge di
riferimento) nella relazione del personale dell’Ufficio Tecnico comunale. In
caso di vincolo imposto con provvedimento ministeriale o con altro
provvedimento amministrativo andrà allegata copia dello stesso.
e) Identificazione soggetti responsabili
Oltre a quanto ho già detto al precedente
punto 2.21 a), aggiungo che sarà necessario allegare il certificato
anagrafico degli indagati (la cui reperibilità, da parte della Polizia
Locale, appare agevole anche attraverso subdelega ad altri comandi
territorialmente competenti per la residenza degli indagati), perché ciò
rende meno frequenti gli errori di trascrizione e accelera i tempi di
registrazione del fascicolo.
L’assuntore dei lavori potrà essere inizialmente identificato anche
attraverso la targa dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei lavori, ovvero
tramite la documentazione contabile o di altro tipo in possesso del
committente.
Non è accettabile che, in molte CNR, venga omessa l’individuazione
di tutti i responsabili degli abusi e ciò anche in piccoli comuni ove
l’acquisizione di tali informazioni è estremamente facile.
Nelle more di redazione del verbale di identificazione,
dichiarazione o elezione di domicilio, nomina del difensore e informazioni
sul diritto alla difesa ricordo che, nel caso di mancata nomina del
difensore di fiducia da parte dell’indagato, è consigliabile per la p.g.
procedere alla nomina del difensore d’ufficio, che dovrà essere
necessariamente individuato in quello indicato dall’Ordine degli Avvocati
del Foro di Bergamo (anche se nominato da un organo di p.g. avente sede
altrove).
Al verbale di identificazione dovrà essere allegata fotocopia di un
valido documento di riconoscimento dell’indagato.
Si richiama l’attenzione degli operanti circa la corretta e
completa compilazione di detti verbali evitando, per esempio, parziali
indicazioni dell’esatto domicilio eletto o dell’esatto nominativo del
difensore nominato (per esempio, eleggo domicilio in via Rossi n. 5 senza
indicare la località, ovvero nomino difensore di fiducia lo studio legale
Rossi senza indicare l’esatto nominativo del difensore), che comporterebbero
la nullità dell’atto medesimo.
f) Accertamento provvedimenti adottati dall’Autorità comunale
La vigente legislazione urbanistica contempla alcuni provvedimenti,
di regola di competenza dell’Autorità comunale (ad esempio, ordinanze di
sospensione lavori o di demolizione), la cui emissione da parte della stessa
Autorità costituisce, in presenza dei prescritti presupposti, un obbligo e
non una facoltà.
Basti pensare, a tale proposito, che l’eventuale mancata
ottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta l’acquisizione
dell’immobile abusivo e dell’area di sedime al patrimonio del Comune.
Occorrerà, pertanto, verificare quali provvedimenti siano stati
adottati dalle competenti Autorità, allegandone copia munita della relativa
relata di notifica.
Qualora l’abuso non sia ancora noto alle predette Autorità ne verrà
data alla stessa specifica informativa da parte della Polizia Locale e prova
dell’avvenuta consegna verrà allegata agli atti della CNR.
L’ordinanza di sospensione dei lavori prevista dagli artt. 27,
comma 3, D.P.R. 380/2001,
167 D.Lgs. 42/2004 e
29 L. 394/1991 non va emessa,
come spesso accade, esclusivamente allorquando le opere abusive sono in
corso di realizzazione all’atto del sopralluogo; al contrario, andrà sempre
emessa (e tempestivamente notificata) in tutti i casi in cui le opere
abusive non siano già integralmente completate.
Ricordo che, di regola, la sequenza dei provvedimenti che devono
essere emessi dall’Autorità comunale, a norma dell’articolo 27 D.P.R.
380/2001, è la seguente:
a) ordinanza di sospensione lavori e relativa
notifica;
b) verifica circa l’ottemperanza di detta
ordinanza con apposito verbale;
c) comunicazione alla Procura della Repubblica
circa l’eventuale inottemperanza in ordine al reato ex
art. 44, lett. b),
D.P.R. 380/2001 e valutazione sulla opportunità di procedere con sequestro
preventivo ex
art. 321 c.p.p..
d) ordinanza di demolizione e ripristino e
relativa notifica;
e) verifica circa l’ottemperanza all’ordinanza
con apposito verbale;
f) notifica dell’eventuale verbale di
inottemperanza;
g) applicazione, in caso di inottemperanza, della
sanzione amministrativa ex
art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001
(nei casi
di interventi eseguiti in assenza, totale difformità o variazione essenziale
del permesso di costruire);
h) acquisizione al patrimonio del Comune del
fabbricato e dell’area di sedime e successiva demolizione d’ufficio a cura
del Comune e spese del responsabile dell’abuso (nei casi di interventi
eseguiti in assenza, totale difformità o variazione essenziale del permesso
di costruire);
i) esecuzione d’ufficio della demolizione a cura
del Comune e a spese del responsabile dell’abuso medesimo nei casi di
interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire
o in totale difformità da esso nei casi di cui agli artt.
33, comma 1, e
34,
comma 1, D.P.R. 380/2001.
Occorrerà, pertanto, verificare che l’Autorità comunale abbia
effettivamente adempiuto ai doveri impostigli dalla vigente normativa
urbanistica.
Non è, in nessun caso, consentito inserire nella segnalazione che “il
provvedimento è in corso di redazione” o altre diciture simili. Il
provvedimento deve essere acquisito completo delle relate di notifica.
g) Verifica dell’agibilità
Sebbene l’articolo 221 R.D. 1265/1934 comprenda violazioni
depenalizzate, la presenza o meno dell’agibilità andrà verificata e
segnalata alla competente Autorità comunale per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative e per gli altri adempimenti di competenza.
h) Accertamento della data di ultimazione lavori
La data da accertare è quella effettiva di ultimazione lavori.
Detto accertamento potrà essere effettuato acquisendo ogni documento
(fatture, scontrini etc.) relativo all’acquisto dei materiali e recante data
certa.
Dovranno, inoltre, essere sentiti a verbale ex
art. 351 c.p.p.,
quali persone informate sui fatti, i vicini, gli esponenti ecc. (non i
soggetti da sottoporre a indagine le cui dichiarazioni non sono
utilizzabili) sulla data di ultimazione delle opere.
Si potrà anche verificare se vi siano contratti di fornitura
(acqua, luce, gas ecc.) recanti data certa e, nel caso, acquisirne copia.
Si dovrà sempre procedere, quando disponibili, alla verifica e
all’acquisizione di copia a colori dei rilievi aerofotogrammetrici presso il
Comune o la Regione.
i) Illecita attivazione di utenze
L’art. 48 D.P.R. 380/2001 vieta la fornitura di acqua, energia
elettrica e gas per gli immobili abusivi. Nel caso in cui ciò avvenga, il
responsabile del servizio è passibile di sanzione amministrativa.
In caso d’immobile abusivamente realizzato sarà, quindi, opportuno
verificare se e a quale titolo siano stati stipulati eventuali contratti di
utenza per acqua, energia elettrica, gas, al fine di accertare eventuali
responsabilità di altri soggetti che hanno agevolato l’utilizzazione del
manufatto abusivo.
Frequentemente i responsabili degli abusi stipulano contratti per
l’erogazione di energia elettrica dichiarando falsamente (in violazione
dell’art. 483 cod. pen. – falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico) che la fornitura erogata viene utilizzata per “irrigazione”,
“sollevamento acqua”, “apertura cancello elettrico”, “cantiere”
ecc.
Sarà, pertanto, essenziale accertare se l’immobile abusivo sia
fornito di acqua, luce, gas acquisendo, in caso positivo, copia del
contratto, al fine di consentire la successiva valutazione in sede penale
della condotta dei soggetti fornitori, nonché quella relativa alle false
dichiarazioni rese al fine di ottenere le forniture.
l) Esecuzione dei sequestri
Qualora l’organo di vigilanza accerti l’esecuzione di opere abusive
ovvero, a maggior ragione, la prosecuzione dei lavori illeciti nonostante
l’ordine di sospensione degli stessi, lo stesso organo di vigilanza:
1. non potrà limitarsi a depositare una mera
comunicazione alla Procura della Repubblica;
2. dovrà invece valutare, secondo un prudente
apprezzamento circa la sussistenza di concreti pericoli per il bene
giuridico tutelato (ambiente, assetto urbanistico ecc.) l’eventuale adozione
del provvedimento di sequestro preventivo in via d’urgenza ex art. 321,
3-bis c.p.p.; in tal caso, è consigliabile contattare il P.M. di turno per le
sue determinazioni.
Il sequestro effettuato dalla P.G. rappresenta un atto
particolarmente delicato e importante nella complessiva attività d’indagine.
Con esso si impedisce la prosecuzione dell’intervento abusivo (sequestro
preventivo ex
art. 321 c.p.p.) e si assicurano al processo elementi di
rilievo sotto il profilo probatorio (sequestro probatorio ex
art. 354 c.p.p.).
Il sequestro può riguardare non solo il singolo manufatto abusivo,
ma anche l’area dove esso insiste, il cantiere e le relative attrezzature.
Il sequestro preventivo, inoltre, può essere effettuato, secondo un
orientamento ormai costante della giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, anche sulle opere già ultimate (poiché le conseguenze che tale
misura tende ad evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già
realizzata e, in materia urbanistica, l'esistenza di una costruzione abusiva
può aggravare il cd. carico urbanistico e, quindi, protrarre le conseguenze
del reato).
Qualora si proceda a sequestro (d’iniziativa, ovvero su ordine
dell’A.G.) delle opere abusive e del cantiere, lo stesso andrà effettuato
rendendo effettivamente inaccessibili i luoghi, apponendo sigilli e cartelli
visibili recanti gli estremi del provvedimento. Ove possibile ci si dovrà,
dunque, assicurare che ogni via di accesso all’area e al fabbricato in
sequestro sia fisicamente impedita apponendo, se necessario, ostacoli fissi
(reti, travi ecc.).
Si è notato come talvolta si faccia, ancora, ricorso all’anomala
figura del “sequestro senza sigilli”, inteso come apposizione solo
virtuale del vincolo sul bene sequestrato che viene, in realtà, lasciato
nella disponibilità dell’indagato o del detentore, specie nel caso in cui
l’immobile abusivo sia utilizzato.
Tale figura è del tutto sconosciuta al codice di procedura penale
(la Suprema Corte di Cassazione ha, da tempo, espressamente escluso, con
riferimento al sequestro preventivo, la possibilità che lo stesso sia
sottoposto a termini o condizioni quali, ad esempio, la “facoltà d’uso”
finalizzata alla eliminazione della situazione che ha determinato
l’apposizione del vincolo) e si risolve in un atto del tutto privo di
efficacia, in quanto consente comunque la piena utilizzazione del manufatto
abusivo.
Dovrà quindi curarsi che, all’atto del sequestro, il manufatto non
sia in nessun caso accessibile o altrimenti utilizzabile e sia, pertanto,
libero da persone.
Dovrà, inoltre, assicurarsi una successiva vigilanza al fine di
verificare l’integrità dei sigilli e che permangano le condizioni di
conservazione del bene assicurate al momento del sequestro.
Ricordo, inoltre, che la violazione di sigilli, se commessa dal
custode (che va sempre nominato sin dall’esecuzione del sequestro) consente,
ai sensi dell’art. 349, comma 2, cod. pen. e in presenza dei presupposti di
legge, l’arresto in flagranza.
Il sequestro (d’iniziativa o disposto dall’ A.G.) dovrà essere
tempestivamente eseguito, così come ogni verifica in merito ad abusi in
corso di esecuzione. L’eventuale omissione o il ritardo nell’esecuzione può
configurare gravi ipotesi di reato.
m) Esecuzione di dissequestri
Anche i provvedimenti di restituzione delle cose sequestrate
andranno immediatamente eseguiti.
Evidenzio, però, che il relativo provvedimento dovrà pervenire
direttamente dall’Autorità che l’ha emesso (P.M. o Giudice) nelle forme
previste.
Non è in nessun caso ammissibile procedere all’esecuzione di
dissequestri sulla base di provvedimenti esibiti in copia dall’indagato o
dal suo difensore né, tanto meno, su richiesta verbale.
Detti provvedimenti dovranno pervenire dalla Segreteria del P.M. o
dalla Cancelleria del Giudice nelle forme di legge.
Se la restituzione è disposta nei confronti dell’ ”avente
diritto” e lo stesso non sia compiutamente indicato, dovrà accertarsi
chi sia tale soggetto, potendosi lo stesso individuare in persona diversa
dall’indagato, come nel caso in cui si sia perfezionata l’acquisizione
automatica dell’immobile al patrimonio del Comune a seguito d’inottemperanza
all’ordinanza di demolizione.
In caso di dubbio andrà interpellato per iscritto l’Ufficio che ha
emesso il provvedimento.
n) Procedura di acquisizione
La procedura di acquisizione degli immobili e delle relative aree
di sedime è obbligatoria e dovrà essere portata a termine nel rispetto di
quanto stabilito dal legislatore.
Tale procedura dovrà essere avviata dal competente funzionario
comunale con le cadenze che vengono qui di seguito sinteticamente ricordate:
− emissione ordinanza di demolizione ai sensi
dell’art. 27 D.P.R. 380/2001
e relativa tempestiva notifica. L’ordinanza
dovrà contenere tutti gli estremi per l’identificazione dell’abuso (compresi
foglio e mappale), nonché l’area di sedime acquisibile in caso di
inottemperanza,
− verifica (attraverso sopralluogo della Polizia
Locale) dell’ottemperanza all’ordinanza con redazione del relativo verbale,
− in caso d’inottemperanza, il relativo verbale
(che dovrà contenere gli estremi catastali dell’immobile) dovrà essere
notificato ai soggetti interessati,
− l’accertata inottemperanza determina ope
legis l’automatico passaggio della proprietà dell’abuso e dell’area di
sedime all’Amministrazione comunale nei termini indicati dall’articolo 31
D.P.R. 380/2001,
− il trasferimento di proprietà dovrà essere
rapidamente trascritto.
Ciò posto, si è rilevata spesso una resistenza da parte dei
competenti Uffici comunali a effettuare la trascrizione o a porre in essere
regolarmente e tempestivamente la procedura di cui sopra.
È, pertanto, opportuno che il personale di Polizia Locale sia reso
edotto del fatto che:
− l’eventuale omissione o rifiuto da parte del
personale competente a procedere potrà configurare, a seconda dei casi, i
reati di favoreggiamento, abuso d’ufficio e/o di omissione o rifiuto di atti
d’ufficio, in ordine ai quali vi è l’obbligo di tempestiva comunicazione a
questa A.G.,
− il ricorso innanzi al Giudice amministrativo
non sospende la procedura di acquisizione, se non nel caso in cui venga
emessa Ordinanza cautelare di sospensiva.
Questa Procura della Repubblica provvederà a segnalare alla
competente Procura Regionale della Corte dei Conti omissioni o ritardi che
possano comportare danno erariale.
6. Reati di “falso” in ambito edilizio, ambientale e
paesaggistico
L’art. 20, comma 13, D.P.R. 380/2001
punisce penalmente chiunque
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti
previsti al comma 1 del medesimo articolo nell’ambito del procedimento per
il rilascio del permesso di costruire.
L’art. 29, comma 3, D.P.R. 380/2001 prevede che, per le opere
realizzate nell’ambito di segnalazione certificata di inizio attività, il
progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli
359 e
481 del cod. pen. Ne consegue che,
in caso di false dichiarazioni, viene integrato il reato ex
art. 481 cod. pen. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un
servizio di pubblica necessità).
L’art. 19, comma 6, L. 241/1990
punisce penalmente chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione
di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti
o presupposti indicati al comma 1° della medesima legge.
È sempre previsto l’obbligo d’informativa, da parte del
responsabile del procedimento, al competente Ordine Professionale per
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. All’informativa può provvedere
ovviamente anche la Polizia Locale, quale organo di polizia giudiziaria.
Restano fermi i restanti reati di falso previsti nel Libro II
Titolo VII Capo III (della falsità in atti) del cod. pen.
È necessario, quindi, che si proceda al controllo sulla veridicità
delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni (e relativi allegati)
inserite dalle parti nelle pratiche e si provveda a segnalare
tempestivamente a questa Procura della Repubblica gli eventuali reati,
nonché a darne immediata informativa al competente Ordine Professionale
qualora l’autore del reato sia un professionista.
7. Gli “elenchi mensili” ex art. 31, comma 7, D.P.R. 380/2001
L’art. 31, comma 7, D.P.R. 380/2001 prevede che: … “Il
Segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati
anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti”.
Tale norma ha la finalità di consentire il complessivo monitoraggio
sul territorio della giurisdizione del fenomeno dell’abusivismo edilizio.
Gli elenchi di cui all’art. 31, comma 7, D.P.R. 380/2001
non
sostituiscono, pertanto, l’obbligo di CNR previsto dall’art. 347 c.p.p.. Né,
al contrario, il deposito della CNR da parte degli operanti fa venir meno
l’obbligo di trasmissione dei suddetti elenchi mensili da parte del
Segretario comunale.
Tali elenchi dovranno essere mensilmente trasmessi, solo se
positivi (ossia solo se vi sono abusi da segnalare), unicamente a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo: (da indicare).
Tali elenchi non verranno iscritti in alcun registro del S.I.C.P.
(Sistema Informativo della Cognizione Penale) e verranno direttamente
trasmessi al Procuratore.
L’elenco mensile deve contenere unicamente i dati relativi
all’abuso (identificazione del luogo, sintetica descrizione della tipologia
dell’abuso ecc.) e ai soggetti responsabili dello stesso (complete
generalità). Al contrario, non deve contenere allegati (ordinanze, rapporti
ecc.).
È necessario che nell’elenco mensile venga inserita, per ogni
abuso, un’apposita voce “CNR della Polizia Locale n…. inoltrata in
Procura il …”, ovvero “CNR in fase di redazione da parte della Polizia
Locale e di prossimo inoltro in Procura”. In tale ultimo caso sarà onere
del Comune (attraverso il Segretario comunale, ovvero la Polizia Locale)
trasmettere tempestivamente alla Procura apposita integrazione all’elenco
mensile con la quale si darà atto dell’avvenuto deposito della relativa CNR
mancante.
Gli elenchi mensili conterranno sia gli abusi che assumono
rilevanza penale, sia quelli che costituiscono meri illeciti amministrativi,
poiché la norma di riferimento non prevede distinzioni.
È necessario, però, che nell’elenco mensile venga inserita
un’ulteriore apposita voce che indichi esplicitamente se si tratta di abuso
avente carattere penale o solo amministrativo.
8. La comunicazione di avvio del procedimento
L’art. 7 Legge 241/1990 inerente alla comunicazione di avvio del
procedimento dispone che … “Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8,
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell’inizio del procedimento. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari”.
Per costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 23.01.2012,
n. 282; VI Sez., 24.09.2010, n. 7129; VI Sez., 30.05.2011, n. 3223; VI Sez.,
24.05.2013, n. 2873; V Sez., 09.09.2013, n. 4470, VI Sez., 08.05.2014)
l’adozione di misure repressive edilizie non è assoggettata all’obbligo di
comunicazione dell’avvio del procedimento, attesa la natura vincolata del
provvedimento finale, rispetto al quale la partecipazione dell’interessato
non può arrecare alcuna utilità.
Particolare rigore deve essere posto con riguardo ad accertamenti
connessi alle opere in corso di esecuzione, sia nel caso di ordinaria
attività di vigilanza, che nel caso di attivazione a seguito di segnalazione
di parte.
In tali casi, al fine di evitare il concretizzarsi di ipotesi
penalmente rilevanti a carico del funzionario comunale firmatario del
provvedimento di avvio del procedimento (per esempio, di favoreggiamento del
potenziale destinatario del provvedimento sanzionatorio che ben potrebbe, se
preventivamente informato, eliminare l’abuso prima dell’accertamento, ovvero
aggravare il reato con il completamento funzionale delle opere e la
potenziale fruibilità delle stesse, con conseguente vantaggio patrimoniale),
l’avvio del procedimento è tassativamente vietato.
Al contrario, non si ravvisano particolari criticità connesse
all’eventuale emanazione della comunicazione di avvio del procedimento per
ciò che concerne le opere illecite pacificamente già ultimate anche nelle
loro rifiniture. Detta prassi è, infatti, utilizzata da molti comuni,
soprattutto per la difficoltà a risalire a documentazione giacente presso
l’archivio storico e, conseguentemente, per evitare di procedere con la
notifica di provvedimenti demolitori riguardanti manufatti regolarmente
assentiti, con conseguente necessità di un successivo provvedimento in
autotutela. Quanto sopra, ovviamente, fermo restando il rispetto del termine
perentorio di cui all’art. 27, comma 4, D.P.R. 380/2001.
Nel caso di emissione della comunicazione di avvio del procedimento
occorrerà, pertanto, indicare un termine perentorio alla controparte per
presentare memorie o scritti difensivi utili al procedimento instaurato.
L’utilizzo di detta procedura non può, in nessun caso, portare a una
dilazione dei 30 giorni previsti dall’art. 27, comma 4, D.P.R. 380/2001.
In generale corre l’obbligo per il Comune di intervenire senza
indugio con i controlli e i successivi provvedimenti ripristinatori degli
interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo.
La facoltà di
presentare istanza di sanatoria, nei casi previsti dalla legge, è in capo
infatti all’avente titolo. Non sono, pertanto,
giustificati ritardi
nell’azione repressiva al fine di agevolare i privati nella presentazione di
eventuali istanze di sanatoria.
9. L’accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 e
l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 181, comma 1-quater,
D.Lgs. 42/2004
L’art. 45, comma 3, D.P.R. 380/2001 prevede che … “il rilascio
in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti”.
Parallelamente, l’art. 181, comma 1-ter, D.Lgs. 42/2004 prevede
che, nelle ipotesi di abuso paesaggistico ivi tassativamente elencate e
qualora la competente Autorità amministrativa ne accerti la relativa
compatibilità paesaggistica, non trovano applicazione le sanzioni penali di
cui al comma 1° del medesimo articolo.
Nel corso degli anni si è registrata, da parte dei singoli comuni,
una disomogenea applicazione delle norme e delle procedure in tema di
segnalazione dei reati oggetto di richieste di conformità e di compatibilità
paesaggistica: alcuni comuni non trasmettono mai la CNR in caso di rilascio
delle sanatorie (ovvero delle compatibilità paesaggistiche), altri le
trasmettono solo all’esito delle relative pratiche e indistintamente dal
loro accoglimento o meno, altri le trasmettono solo all’esito della relativa
istruttoria e solo in caso di diniego, altri ancora le trasmettono non
appena pervenute al Comune e ancor prima della relativa istruttoria.
È, pertanto, opportuno chiarire che, solo allorquando la
sussistenza di un abuso edilizio o paesaggistico venga portata a conoscenza
delle strutture comunali (ovvero del parallelo Ente pubblico competente in
materia paesaggistica) unicamente dalla parte tramite richiesta di
accertamento di conformità edilizia (ovvero richiesta di accertamento di
compatibilità paesaggistica), quindi in assenza di qualsivoglia esposto,
segnalazione, ovvero in assenza di accertamenti, sopralluoghi del personale
comunale o di altri Organi pubblici, il deposito della CNR sarà posticipato
all’esito dei relativi procedimenti amministrativi.
Tale obbligo di denuncia all’A.G. sussiste, all’esito
dell’istruttoria, sia qualora l’abuso venga sanato, o ne venga certificata
la compatibilità paesaggistica, sia qualora le relative istanze vengano
rigettate. Ciò perché è stato, comunque, commesso un reato, la cui eventuale
dichiarazione di estinzione compete unicamente al Giudice.
È evidente che, in caso di accoglimento delle istanze di conformità
e/o compatibilità paesaggistica, l’Organo procedente (Polizia Locale, ovvero
il parallelo servizio ispettivo dell’Ente competente in materia
paesaggistica) si limiterà a depositare la CNR contenente i dati essenziali:
la relazione sarà molto sintetica, con esplicito riferimento all’inutilità
di effettuare ulteriori indagini e conterrà proposta di archiviazione del
procedimento.
Andranno, comunque, anche in questo caso, allegati il verbale di
identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, nomina del difensore
e informazioni sul diritto alla difesa in capo a tutti i soggetti
responsabili, copia integrale del provvedimento amministrativo di sanatoria
e/o compatibilità, nonché apposita dichiarazione del responsabile dell’
Ufficio Tecnico attraverso la quale si attesta che, con il provvedimento
amministrativo rilasciato e trasmesso, è stato sanato (ovvero ne è stata
certificata la compatibilità paesaggistica), l’intero abuso e che non
residuano ulteriori abusi non sanati.
Tale procedura appare in assoluto la più logica e, al contempo,
ossequiosa del dettato normativo posto che, l’eventuale rilascio dei citati
permessi a costruire in sanatoria (ovvero delle certificazioni di
compatibilità paesaggistica), comporterebbe il mantenimento nell’area della
mera rilevanza sanzionatoria amministrativa dei lavori illeciti eseguiti,
senza alcun obbligo d’immediata informativa all’A.G. (che ben può essere
posticipata, quindi, all’esito delle procedure amministrative).
Al contrario, è appena il caso di ricordare che,
quando sono già
pervenuti esposti, segnalazioni, denunce, ovvero quando il personale
comunale ha già espletato accertamenti, sopralluoghi ecc. prima del deposito
in Comune di un’eventuale istanza di conformità o di compatibilità, la CNR
dovrà necessariamente essere depositata in Procura senza ritardo
(indistintamente dal fatto che pervengano, dopo l’esposto o l’accertamento,
eventuali istanze di conformità o di compatibilità).
A norma dell’art. 45, comma 1, D.P.R. 380/2001, ... “l’azione
penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano
stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’art. 36”.
Di conseguenza, anche il corso della prescrizione del reato rimane
sospeso, a norma dell’art. 159 cod. pen., per tale lasso di tempo. La
prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa
della sospensione.
L’art. 36, comma 3, D.P.R. 380/2001 prevede, inoltre, che: … “sulla
richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia, con adeguata motivazione, entro
sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.
È opportuno evidenziare, quindi, che la lettura del combinato
disposto degli artt.
45, comma 1, e
36, comma 3, D.P.R. 380/2001 consente di
affermare che, entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione
dell’istanza di conformità, il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale
dovrà provvedere su tale istanza e trasmettere tempestivamente tutta la
documentazione (compreso il provvedimento finale) alla Polizia Locale,
affinché quest’ultima possa celermente notiziare la Procura della Repubblica
(salvo le ipotesi relative ad aree o immobili vincolati, in ordine alle
quali si deve considerare anche il termine di 180 giorni a disposizione
della Soprintendenza per il parere obbligatorio e vincolante di sua
competenza).
In caso di insufficienza della documentazione o delle dichiarazioni
allegate dalla parte nell’istanza, il responsabile del procedimento avrà
cura di inoltrare, con mezzi che ne garantiscano la prova di ricezione,
specifica richiesta di integrazione: la stessa dovrà necessariamente
indicare il termine tassativo entro cui produrre al Comune tale
documentazione e/o dichiarazioni mancanti (che deve essere il più possibile
contenuto), in mancanza delle quali, allo scadere del termine concesso,
l’istanza dovrà essere rigettata.
Non è mai tollerabile la prassi, sin qui tenuta da alcuni comuni, di
inoltrare alla parte richieste di integrazione prive di un termine entro cui
provvedere. Così facendo, infatti, dette pratiche rischiano di rimanere, nel
caso di inerzia della parte, in “istruttoria” spesso ben oltre il
termine massimo concesso dalla legge per la definizione dei procedimenti,
con conseguente elevato rischio di prescrizione del reato.
Non è consentito l’inoltro, in un’unica CNR, di elenchi relativi a
più abusi commessi da soggetti diversi, sanati od oggetto di compatibilità
paesaggistica.
È obbligo del Comune, attraverso la Polizia Locale, aggiornare
tempestivamente la Procura della Repubblica circa l’avvenuto rilascio del
permesso a costruire in sanatoria, ovvero della certificazione di
compatibilità paesaggistica. Ciò senza attendere una specifica delega
d’indagine dell’A.G.. A tal fine sarà onere del responsabile dell’Ufficio
Tecnico comunale trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla
Polizia Locale, contenente copia integrale del provvedimento emesso e
dichiarazione che attesti che non residuano abusi non sanati.
10 Gli interventi di demolizione e di ripristino dello stato dei
luoghi
Gli
artt. 27, 31, 33 e 35 D.P.R. 380/2001 prevedono che il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la
demolizione delle opere abusive.
L’art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001 prevede che il Giudice, con la
Sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere se ancora non sia
stata altrimenti eseguita.
Analoghi poteri-doveri sono previsti in ambito paesaggistico dagli
artt.
167 e
181, comma 2, D.Lgs. 42/2004, nonché dall’art. 29 L. 394/1991,
in caso di attività abusive in aree protette.
L’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 prevede, poi, una specifica
sanzione amministrativa in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
E’ indicato, altresì, che … “la mancata o tardiva emanazione del
provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali,
costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di
responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile, del dirigente e del
funzionario inadempiente”.
Ho verificato che, spesso, non viene emessa la citata sanzione
amministrativa e che ci si limita a emettere le ordinanze di demolizione e/o
ripristino senza, però, procedere agli interventi d’ufficio previsti dalle
citate norme in caso di inottemperanza del responsabile dell’abuso.
Ricordo che, in presenza dei presupposti di legge,
l’esecuzione
d’ufficio delle demolizioni e dei ripristini, così come l’acquisizione al
patrimonio pubblico dell’immobile abusivo e della relativa area di sedime e
l’emanazione delle prescritte sanzioni amministrative, costituiscono un
obbligo per l’Autorità amministrativa e non una mera facoltà discrezionale.
Sono evidenti, in astratto, le possibili responsabilità omissive, sia sul
piano penale sia su quello erariale.
La mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione non integra
il reato ex
art. 650 cod. pen.
perché tale fattispecie penale (c.d. “norma
penale in bianco”), così come da consolidato orientamento
giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, punisce l’inosservanza
di provvedimenti legalmente dati dall’Autorità per ragioni di giustizia,
ordine pubblico, sicurezza pubblica o igiene, esclusivamente allorquando
tali inosservanze non siano già punite dall’ordinamento con specifiche
sanzioni.
Nel caso di specie la sanzione prevista dalla norma in caso
d’inottemperanza è la demolizione, ovvero il ripristino dei luoghi, eseguiti
d’ufficio e a spese del relativo responsabile.
L’art. 181, comma 1-quinquies, D.Lgs. 42/2004 prevede che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli
paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio
dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga condanna,
estingue il reato paesaggistico di cui al comma 1 del medesimo articolo.
L’art. 131-bis cod. pen. prevede, poi, l’esclusione della punibilità in
taluni casi di particolare tenuità del fatto.
È obbligo pertanto del Comune, attraverso la Polizia Locale,
aggiornare tempestivamente la Procura della Repubblica circa l’eventuale
avvenuta demolizione, ovvero ripristino dello stato dei luoghi, sia al fine
di valutare l’eventuale estinzione del reato, sia perché tale ottemperanza
costituisce comunque comportamento favorevolmente valutabile nei confronti
dell’indagato.
11 La segretezza delle indagini di polizia giudiziaria, nonché
delle informazioni e della documentazione contenute nelle CNR
L’art. 329 c.p.p. prevede che … “gli atti di indagine compiuti
dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto
fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non
oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
L’art. 326 cod. pen. punisce penalmente il pubblico ufficiale o la
persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela
notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in
qualsiasi modo la conoscenza.
Ne consegue che ogni richiesta di accesso agli atti trasmessi all’A.G.,
da chiunque proveniente (indagati, difensori, esponenti, soggetti terzi
ecc.), deve essere trasmessa al P.M. titolare per il preventivo vincolante
nulla osta ex
art. 116 c.p.p..
Talune norme vigenti in materia edilizia (per esempio, gli artt.
27, comma 4, e
31, comma 7, D.P.R. 380/2001) prevedono, peraltro, l’obbligo
di informativa alle Autorità amministrative preposte (Regione, Comune,
Ordine Professionale ecc.) circa i reati accertati per i provvedimenti di
rispettiva competenza. In tali casi, ossia quando l’informativa non riveste
carattere di discrezionalità ma deriva da un obbligo ope legis, il
nulla osta del P.M. alla trasmissione degli atti alle suddette Autorità e
per le finalità indicate nella legge s’intende sin d’ora concesso.
Evidenzio che gli atti diretti e provenienti dalla Procura della
Repubblica, ovvero da altri organi di polizia giudiziaria, possono essere
portati a conoscenza del solo personale avente qualifica di agente o
ufficiale di polizia giudiziaria.
Qualsivoglia eventuale comportamento di amministratori locali volto
a interferire, limitare o intralciare le attività di polizia giudiziaria e
di controllo degli abusi deve essere immediatamente segnalato al Procuratore
della Repubblica.
12 Conclusioni
Prego le Autorità in indirizzo di inoltrare la presente direttiva
ai Comandi, Settori, Servizi, Uffici territorialmente e funzionalmente
competenti, onde garantirne la più ampia diffusione.
Le SS.VV. si atterranno alle sopraelencate disposizioni anche in
considerazione della rilevanza che assumono i beni giuridici tutelati dalle
norme in oggetto.
La mancata, scorretta o parziale ottemperanza alla presente
direttiva costituisce intralcio all’attività dell’Autorità Giudiziaria e,
come tale, verrà valutata dal Magistrato titolare del procedimento in ordine
ad eventuali responsabilità penali e/o disciplinari. |
ANNO 2023 |
|
settembre 2023 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui
all'articolo 167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Definizione del termine ‘volumi’. Parere dell’Ufficio Legislativo prot. n.
19133 del 19/07/2023 (Mic, Segretariato Generale,
circolare 04.09.2023 n. 38).
---------------
CIRCOLARE
Con nota prot. n. 38406/2022 la Direzione Generale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio trasmetteva all’Ufficio legislativo un
quesito della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria
(prot. n. 19276 del 29/09/2022) con riferimento, per l'oggetto, alla
Circolare 26.06.2009 n. 33 di questo
Segretariato Generale.
Nel quesito la Soprintendenza evidenziava che, secondo un
prevalente orientamento giurisprudenziale, il divieto di creazione di
volumi, di cui all’art. 167, c. 4, del D.lgs. 42/2004, si
riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna
distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.
La Direzione generale segnalava che detta interpretazione differiva
dalla definizione fornita nella citata Circolare n. 33/2009 di questo
Segretariato Generale, acquisito l'avviso favorevole dell’Ufficio
legislativo, nella quale si escludevano espressamente i volumi tecnici dal
termine di volume ex art. 167, comma 4, lett. a), del D.lgs. 42/2004.
L’Ufficio Legislativo ha quindi reso il proprio parere con
nota 19.07.2023 n. 19133 di prot. (AII.1), nel
quale, dopo aver ribadito che il procedimento di accertamento di
compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4 e 5, ha carattere
eccezionale, e dunque ammissibile solo in previsti e limitati casi minori,
evidenzia che nel D.lgs. 42/2004 non si fornisce una definizione di
‘superficie utile’ e di ‘volume’, reperibile, invece, nella normativa in
materia di edilizia.
L'Ufficio legislativo ha poi illustrato i due orientamenti
giurisprudenziali sulla definizione di ‘volumi’ ai sensi dell’art. 167,
comma 4, del D.lgs. 42/2004.
Secondo un primo orientamento in sede di accertamento di
conformità paesaggistica, di cui all’art. 167, comma 4, del D.lgs. 42/2004,
è illegittimo il diniego di nulla osta basato sull'esistenza di superficie e
volumi utili senza una valutazione in concreto della natura tecnica degli
impianti, destinati ad occupare i vani interessati.
Secondo un secondo orientamento, decisamente prevalente, non
assume rilievo la distinzione tra volumi tecnici e volumi di altro tipo e, a
tal fine, l'Ufficio legislativo richiama la
sentenza 21.04.2022 n. 3026 del Consiglio di Stato, già citata nella suddetta nota dalla Direzione generale, per
cui il divieto di creazione di volumi, di cui all’art. 167, c. 4, del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei
volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume,
interrato o meno.
L'Ufficio Legislativo ha quindi concluso ritenendo il ricostruito
orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa
maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, per cui la
nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi
tecnici, suggerendo quindi a questo Segretariato Generale di aggiornare
l'interpretazione fornita con la
circolare n. 33/2009.
L'Ufficio legislativo ha, inoltre, richiamato il D.P.R. 139/2010 ed
il successivo D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata”, con cui il Legislatore ha escluso
l'autorizzazione paesaggistica per determinati interventi (Allegato A),
mentre per altri di lieve entità ha previsto un procedimento autorizzatorio
semplificato.
Tra questi il D.P.R. 31/2017 ha previsto al
punto A.31 dell’allegato le “opere ed interventi edilizi eseguiti in
variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il
due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi,
cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime”.
Dette opere, osserva l'Ufficio legislativo, sono quindi escluse dall'ambito
applicativo dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, in quanto opere inidonee ad
incidere negativamente sui valori del paesaggio, a prescindere da qualsiasi
qualificazione o destinazione d'uso del bene realizzato.
Ciò premesso, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti
e paesaggio e al fine di garantire un’applicazione uniforme della norma in
questione, si invitano i competenti Uffici di questo Ministero a volersi
attenere all’interpretazione fornita dall’Ufficio Legislativo con
parere
19.07.2023 n. 19133 di prot.,
che, per pronto riferimento, si allega alla presente. |
ANNO 2022 |
|
luglio 2022 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela
paesaggistica. DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d) (Mi.c.,
Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V,
circolare 28.07.2022 n. 39).
---------------
La definizione di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3,
comma 1, lett. d), del D.P.R., n. 380 del 2001, è stata sottoposta
recentemente a modifiche normative, dapprima dall’art. 28, comma 5-bis,
lett. a), del decreto legge 01.03.2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27.04.2022, n. 34 e, da ultimo, dall’art. 14,
comma 1-ter, lett. a), del decreto legge 17.05.2022, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 15.07.2022, n. 91.
Rispetto alle Circolari n. 38, 44 e 47 del 2021 si rende quindi necessario
il seguente aggiornamento. (...continua). |
marzo 2022 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Centro
Italia, niente autorizzazione paesaggistica nei cantieri privati della
ricostruzione. Lo dispone una nota del ministero della Cultura inviata alle
cinque Sovrintendenze interessate.
Non sarà più necessaria l'autorizzazione paesaggistica preventiva della
Sovrintendenza per la ricostruzione degli edifici danneggiati dai terremoti
che hanno colpito in Centro Italia nel 2016-2017, anche che nel caso di
integrale demolizione e ricostruzione, a patto ovviamente che siano però
rispettata la conformità alle regole ad hoc sulla ricostruzione post sisma,
le quali indicano un margine di tolleranza a volumetrie, superfici e
prospetti.
A dare notizia di questa rilevante novità è la stessa struttura
commissariale.
Il cambio di rotta da parte del ministero della Cultura, guidato da Dario
Franceschini, è stata messo nero su bianco nella nota
07.03.2022 n. 8510 di prot.
inviata al commissario di governo e alle cinque Sovrintendenze interessate
(Regione Umbria, Roma metropolitana e Rieti, Ancona e Pesaro e Urbino,
Ascoli Piceno e Fermo e Macerata, Aquila e Teramo).
La non necessità dell'ok della Soprintendenza era stata argomentata lo
scorso 21 febbraio da un parere (nota
22.02.2022)
dell'Ufficio giuridico della stessa presidenza del Consiglio - struttura
commissariale, firmata da Pierluigi Mantini e dal Consigliere Paolo
Carpentieri.
«Nella nota -sottolinea la struttura per la ricostruzione affidata al
commissario Giovanni Legnini- si conferma la bontà delle norme di
semplificazione introdotte con le Ordinanze commissariali, poi suggellate
nella normativa speciale sul sisma, e si accolgono in pieno le posizioni
dell'Ufficio Giuridico del Commissario, esposte in un parere emesso pochi
giorni fa».
La circolare
del ministero della Cultura del 7 marzo inviata alle Sovrintendenze
Più precisamente, nel testo
inviato alle Sovrintendenze, il ministero della Cultura «conferma che
"non necessitano di autorizzazione paesaggistica gli interventi di
ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione,
conformi agli edifici preesistenti, che non prevedono incrementi volumetrici
o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché
quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio e per
l'adeguamento agli standard igienico sanitari». L'autorizzazione, aggiunge
poi il Mic, non serve neanche "per le modifiche dei prospetti negli
interventi di ricostruzione" previsti dalla legge sul sisma».
Il parere dell'Ufficio Giuridico del Commissario alla
ricostruzione sul regime autorizzativo della ricostruzione privata. Non
solo.
La struttura commissariale segnala che arrivano anche dei chiarimenti volti
a evitare che «alcuni interventi di ristrutturazione post sisma, sebbene
conformi, possano essere qualificati dai Comuni competenti come "nuove
costruzioni" precludendo così l'accesso alle detrazioni fiscali del
Superbonus al 110%».
«La normativa generale, ed in particolare la Circolare 44 del 2021 dello
stesso Mic -ricorda il commissario di governo- prevede infatti che le
Sovrintendenze indichino ai Comuni la necessità di qualificare come tali
tutti gli interventi che comportino anche una sola modifica alla volumetria,
alle superfici e ai prospetti, che invece sono contemplate dalla legge
speciale per favorire ed accelerare la ricostruzione degli edifici nei
centri colpiti dal terremoto»
(articolo ItaliaOggi del 09.03.2022). |
EDILIZIA PRIVATA: Mic
su sisma. Sistemazione degli edifici semplificata.
La ristrutturazione degli edifici resi inagibili dal sisma del 2016 in
Centro Italia non necessita dell'autorizzazione paesaggistica preventiva
della Sovrintendenza quando l'intervento, anche se prevede la totale
demolizione e ricostruzione, è conforme all'edificio preesistente ai sensi
della normativa speciale sul sisma, che tollera leggere modifiche alla
volumetria, alle superfici e ai prospetti.
Con la nota
07.03.2022 n. 8510 di prot.
trasmessa alle Sovrintendenze e al
Commissario Sisma 2016, il Ministero della Cultura ha fornito un chiarimento
sulle procedure per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal
terremoto.
Nella nota, i cui contenuti sono stati diffusi ieri dal Commissario
Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, si esclude che alcuni interventi di
ristrutturazione post sisma, sebbene conformi, possano essere qualificati
dai comuni come "nuove costruzioni" precludendo così l'accesso al
Superbonus del 110%.
La normativa generale, ed in particolare la circolare
44
del 2021 dello stesso Mic, prevede infatti che le Sovrintendenze indichino
ai
Comuni la necessità di qualificare come tali tutti gli interventi che
comportino anche una sola modifica alla volumetria, alle superfici e ai
prospetti, che invece sono contemplate dalla legge speciale per favorire ed
accelerare la ricostruzione degli edifici
nei centri colpiti dal terremoto.
Il Mic conferma che non necessitano di
autorizzazione paesaggistica gli interventi di
ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione,
conformi agli edifici preesistenti, che non
prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli
impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l'efficientamento
energetico dell'edificio e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari
(articolo ItaliaOggi del 09.03.2022). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a tutela paesaggistica -
Chiarimenti sull'autorizzazione paesaggistica (Mi.c., Direzione Generale
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V,
nota 07.03.2022 n. 8510 di prot.).
---------------
La Direzione generale scrivente ha emanato la
circolare 04.10.2021 n. 38
(e relativo allegato di cui al
parere 21.09.2021 n. 26340 di prot.
dell'Ufficio Legislativo),
circolare 15.10.2021 n. 44 e
circolare 10.11.2021 n. 47 in merito alla definizione di
"ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela paesaggistica di
cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, così come modificato
dall'art. 10 del D.L. n. 76/2020.
In particolare nella Circolare n. 38, in considerazione del parere
dell'Ufficio legislativo prot. 26340 del 21.09.2021, si specificava che
anche nel caso di immobili ricadenti in aree di tutela paesaggistica ai
sensi della Parte III del Codice: "gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano
previsti incrementi di volumetria;".
(...continua).
Per quanto sopra,
in merito agli edifici privati danneggiati dal sisma 2016 e
localizzati nei comuni del cratere,
oltre a quanto già previsto dal Codice all'art. 149, alla luce della sopra
richiamata norma speciale ed in conformità al DPR 31/2017 (All. A punto 29),
non necessitano dell'autorizzazione paesaggistica:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia,
anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi all'edificio
preesistente, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve
le modeste variazioni "necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle
necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio ai sensi dell'art.
14, commi 6 e 7, del d.lgs. 04.07.2014 n. 102 e per l'adeguamento agli
standard igienico-sanitari"; ciò evidentemente nel rispetto delle
prerogative dell'autorità preposta al vincolo circa la conforme e regolare
attuazione degli interventi;
b) le modifiche dei prospetti negli interventi di
ricostruzione di cui all'ultimo
periodo del comma 2 dell'art. 12 del 189/2016.
(...continua). |
febbraio 2022 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Parere in merito alla circolare della Direzione Generale, Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 15/10/2021, n. 44, avente a
oggetto “Definizione di ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a
tutela paesaggistica”, anche con riferimento alla Circolare n. 38/2021
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il Commissario Straordinario del
Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016, L’Ufficio del Consigliere
Giuridico -
nota 22.02.2022).
---------------
Viene richiesta dal Commissario Straordinario del Governo per la
ricostruzione dei territori interessati dal sisma 2016 l’espressione di un
parere dell’Ufficio giuridico, in merito alla Circolare in oggetto, per la
notevole rilevanza che la disciplina della ristrutturazione edilizia su
immobili soggetti a tutela paesaggistica assume nelle attività di
ricostruzione post-sisma.
A riguardo occorre evidenziare in primo luogo che, ai fini del parere
richiesto, non risulta rilevante la disamina delle motivazioni fornite nella
circolare con riferimento alla definizione della nozione di ristrutturazione
edilizia su immobili soggetti a tutela paesaggistica.
Le circolari della competente Direzione generale del Ministero della cultura
hanno invero carattere generale e non riguardano gli interventi di
ricostruzione nel cratere, poiché hanno ad oggetto esclusivamente il tema
dell'interpretazione del nuovo testo dell'art. 3, lettera d), del testo
unico dell'edilizia, di cui al dPR n. 380 del 2001, come modificato dal
decreto-legge n. 76 del 2020. Le riferite circolari non si occupano, dunque,
del regime speciale derogatorio, che qui di seguito per pronto riscontro si
richiama, vigente per la ricostruzione nel cratere, e dunque non
costituiscono ostacolo alla regolare applicazione del ripetuto regime
speciale, come qui a seguire ricostruito.
È appena il caso di evidenziare come per regola generale la legge generale
non deroga la legge speciale precedente (“lex posterior generalis non
derogat priori speciali”), e ciò a prescindere dal fatto che, comunque, come
si vedrà, è lo stesso decreto-legge n. 76 del 2020 che ha da un lato
modificato la legge generale (l’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) e,
dall’altro, ha integrato, in chiave di ulteriore e maggiore semplificazione,
la legge speciale della ricostruzione post-sisma del 2016.
Per quanto di competenza, si ritiene pertanto necessario e doveroso
circoscrivere l’ambito interpretativo agli interventi di ristrutturazione
edilizia degli edifici danneggiati dal sisma 2016, sulla base della
disciplina speciale vigente, che è utile ricostruire nelle fonti.
(...continua).
Sulla base della ricostruzione del quadro normativo vigente nella
legislazione speciale applicabile nei Comuni del sisma 2016, ricadenti su
immobili soggetti a tutela paesaggistica, si deve pertanto ritenere che:
●
alla luce del descritto regime speciale,
gli interventi di ristrutturazione edilizia,
anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi all’edificio
preesistente, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve
le modeste variazioni “necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle
necessarie per l’efficientamento energetico dell’edificio ai sensi dell’art.
14, commi 6 e 7, del d.lgs. 04.07.2014, n. 102 e per l’adeguamento agli
standard igienico sanitari”, non richiedono il preventivo
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,
non determinando un’alterazione dello stato preesistente, nel rispetto delle
prerogative dell’autorità preposta al vincolo circa la conforme e regolare
attuazione degli interventi;
●
le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione degli
edifici danneggiati dal sisma 2016 non sono soggette a “speciali
autorizzazioni”, ai sensi
dell’art. 12, secondo comma, del decreto-legge 189/2016;
●
quanto sopra a mo’ di eccezione, in forma di lex specialis,
rispetto al regime generale per cui per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, ove ricadano su immobili soggetti a tutela ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22.01.2004, n. 42, parte II e art. 136, comma 1, lett. a) e
lett. b), è sempre richiesto il preventivo rilascio del nulla osta da parte
della Soprintendenza competente in sede di Conferenza regionale ovvero in
sede di presentazione della SCIA, e per cui gli interventi di
ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione
su immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte III del Codice, che
prevedano incrementi volumetrici o di superfici, sono sempre soggetti al
rilascio del permesso di costruire, previa acquisizione del relativo nulla
osta paesaggistico da parte dell’autorità competente;
●
per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
anche con totale demolizione e ricostruzione, che abbiano ad oggetto edifici
la cui realizzazione sia anteriore al 1945 ubicati nei centri e nuclei
storici vincolati con provvedimento di tutela paesaggistico “specifico” -ex
lettera c) dell'art. 136, del d.lgs. n. 42 del 20094- e che siano parte
integrante del valore paesaggistico tutelato, ossia del "complesso di cose
immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale", il progettista dovrà valutare con
particolare attenzione e cautela l’effettiva conformità e fedeltà
dell’intervento ricostruttivo, richiedendo se del caso la preventiva
autorizzazione paesaggistica.
In conclusione, agli interventi di ristrutturazione
edilizia su immobili danneggiati dal sisma 2016 soggetti a tutela
paesaggistica si applicano le richiamate disposizioni previste dalla
legislazione speciale e dalle ordinanze commissariali,
ferma restando la validità, sul piano generale, delle interpretazioni
contenute nelle circolari in epigrafe per gli interventi al di fuori del
cratere 2016. |
ANNO 2021 |
|
dicembre 2021 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Prime indicazioni applicative a seguito della declaratoria di
incostituzionalità dell’art. 40-bis l.r. 12/2005 nel testo vigente prima
dell’entrata in vigore della l.r. 24.06.2021 n. 11 e dell’art. 40-bis, comma
11-quinquies, l.r. 12/2005 introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), l.r.
11/2021 (ANCI Lombardia,
circolare 13.12.2021 n.
811). |
novembre 2021 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela
paesaggistica. DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d) - Criteri
interpretativi. Precisazioni alla circolare 15.10.2021 n. 44 (Mi.c,
Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V,
circolare 10.11.2021 n. 47).
---------------
In riferimento a quanto comunicato con circolare 15.10.2021 n. 44 avente
ad oggetto "Definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili
soggetti a tutela paesaggistica. DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d)
- Criteri interpretativi. Integrazione alla circolare 04.10.2021 n. 38" ad
ulteriore chiarimento si precisa che (...continua). |
ottobre 2021 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela
paesaggistica. DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d) - Criteri
interpretativi. Integrazione alla circolare 04.10.2021 n. 38 (Mi.c.,
Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V,
circolare 15.10.2021 n. 44).
---------------
In riferimento alla circolare 04.10.2021 n. 38 avente ad oggetto
"Definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a
tutela paesaggistica. DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d) - Criteri
interpretativi" e, in particolare, a quanto di seguito evidenziato a pag. 2:
(...continua) |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Definizione di "ristrutturazione edilizia" su immobili soggetti a tutela
paesaggistica. DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d) - Criteri
interpretativi (Mi.c.,
Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V,
circolare 04.10.2021 n. 38).
---------------
In merito alla definizione di interventi di "ristrutturazione edilizia"
su immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui l'art. 3, comma 1, lett.
d), del DPR n. 380/2001, così come modificato dall'art. 10 del D.L. n.
76/2020, sono pervenute, da più parti, richieste di chiarimenti e contributi
interpretativi.
(...continua)
Da ultimo l'Ufficio Legislativo medesimo ha formulato l'alleato
parere 21.09.2021 n. 26340 di prot. indirizzato al Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e parte integrante della
presente Circolare, che conferma nella sostanza le valutazioni già espresse
da questo Ufficio.
(...continua) |
marzo 2021 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Disposizioni integrative alla Circolare n. 42 del 21.07.2017,
applicativa del DPR n. 31 del 2017. Linee di indirizzo "interventi
di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica"
di cui alla voce A2 dell'allegato A, da effettuarsi su
edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio, parte III in applicazione della
Legge n. 77 del 17.07.2020, art. 119 (MiC,
circolare 04.03.2021 n. 4).
---------------
La suddetta circolare è l'epilogo (intermedio) di pregressa
corrispondenza finalizzata ad avere chiarimenti in materia.
Segnatamente, nell'ordine:
1 -
Oggetto: Legge n. 77
del 17.07.2020, art. 119 (superbonus 110%). Indicazioni
attuative (MiBACT,
circolare 23.10.2020 n. 45).
2 - Oggetto: Linee di indirizzo per gli interventi su edifici
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali
Parte II e III, e sull’edificato con valore storico e
documentale ai fini dell’applicazione della Legge
27.12.2019, n. 160 (c.d. bonus facciate 90%) e Legge n. 77
del 17.07.2020, art. 119 (c.d. superbonus 110%) (MiBACT,
Soprintendenza Città Metropolitana di Genova e di La Spazia
congiuntamente alla Soprintendenza di Imperia e Savona,
nota 17.02.2021 n. 2310 di prot.).
3 - Oggetto: Riscontro alla nota 17.02.2021 n. 2310 di prot.
della
Soprintendenza Città Metropolitana di Genova e di La Spazia
congiuntamente alla Soprintendenza di Imperia e Savona
(Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Liguria,
nota 12.03.2021 n. 1248 di prot.).
4 - Oggetto: Linee di indirizzo per gli interventi su edifici
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali
Parte II e III, e sull’edificato con valore storico e
documentale ai fini dell’applicazione della Legge
27.12.2019, n. 160 (c.d. bonus facciate 90%) e Legge n. 77
del 17.07.2020, art. 119 (c.d. superbonus 110%) -
Precisazioni in merito alla nota 2310 del 17.02.2021 (MiC,
Soprintendenza Città Metropolitana di Genova e di La Spazia
congiuntamente alla Soprintendenza di Imperia e Savona,
nota 15.03.2021).
---------------
Da ultimo, in argomento, si è aggiunta anche la
Soprintendenza di Brescia con una propria nota:
● Oggetto: Applicazione della Legge n. 160
del 27.12.2019 (c.d. bonus facciate 90%) e Legge n. 77 del
17.07.2020, art. 119 (c.d. superbonus 110%) negli ambiti
tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e patrimonio edilizio
diffuso di valore storico architettonico, storico artistico
e storico-testimoniale. Linee di indirizzo (MiC,
Soprintendenza per le province di Bergamo e Brescia,
nota 07.05.2021 n. 8143 di prot.),
nella cui nota si menzionano due altri documenti e cioè:
► Oggetto: Linee Guida per la valutazione e
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m.
14.01.2008) (MiBAC,
circolare 02.12.2010 n. 26) ... per maggiori
informazioni consulta anche la
pagina web dedicata del MiBACT;
►
G.U. 26.02.2011 n. 47,
suppl. ord. n. 54, "Valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del 14.01.2008" (Direttiva
P.C.M. 09.02.2011).
►
Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza
energetica nel patrimonio culturale -
Architettura, centri e nuclei storici ed urbani (MiBACT,
2015).
---------------
In origine (intermedia) si frappone anche un'ulteriore nota
del MiBACT in risposta ad un quesito della Regione Lazio:
— Oggetto: Inquadramento in senso al dpr
31/2017 degli interventi di efficientamento energetico
comportanti la realizzazione di un rivestimento "a cappotto"
sul fronte esterno degli edifici a fini di coibentazione
termica (MiBACT,
nota 24.12.2020 n. 37730 di prot.). |
ANNO 2020 |
|
dicembre 2020 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
D.Lgs. 42/2004, art. 49, comma 3. Utilizzo ai fini
pubblicitari per le coperture dei ponteggi predisposti per
l'esecuzione di interventi di conservazione - Indicazioni
operative (MiBACT,
circolare 07.12.2020 n. 49). |
agosto 2020 |
|
SICUREZZA LAVORO - VARI: Oggetto:
Emergenza Covid-19: aggiornamento sugli ultimi provvedimenti. Ordinanza
regionale 590/2020; DPCM 07/08/2020. Proroga al 15.10.2020 dello stato di
emergenza legato al rischio sanitario
(ANCE di Bergamo,
circolare 28.08.2020 n. 333). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto:
Rifiuti e Covid 19: termine di validità delle ordinanze regionali in materia
di gestione dei rifiuti (ANCE di Bergamo,
circolare 25.08.2020 n. 331). |
luglio 2020 |
|
COMPETENZE PROGETTUALI: OGGETTO:
Circolare CNI 581/2020 “Competenze professionali ingegneri e architetti -
sentenza TAR Lazio, 25.05.2020 n. 170 - affidamento dei lavori di
miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di una
rotatoria ed illuminazione di incrocio stradale - progettazione delle opere
di urbanizzazione primaria” - Ordinanza del Consiglio di Stato 4133/2020 che
sospende l’efficacia della sentenza del Tar Latina (Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
circolare 27.07.2020 n. 92). |
giugno 2020 |
|
COMPETENZE PROGETTUALI: Oggetto:
Competenze professionali Ingegneri ed Architetti - sentenza TAR Lazio,
25.05.2020 n. 170 - affidamento dei lavori di miglioramento della sicurezza
stradale mediante la realizzazione di una rotatoria ed illuminazione di
incrocio stradale - progettazione delle opere di urbanizzazione primaria -
competenza esclusiva degli Ingegneri - incompetenza degli Architetti -
considerazioni
(Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
circolare 23.06.2020 n. 581). |
febbraio 2020 |
|
EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO:
richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del c.d. "bonus
facciate"
(MIBACT, Ufficio di Gabinetto,
nota 19.02.2020 n. 4961 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da
219 a 224 della legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)
(Agenzia delle Entrate,
circolare 14.02.2020 n. 2/E). |
ANNO 2019 |
|
dicembre 2019 |
|
APPALTI:
Oggetto: Ritenute nei contratti di appalto e subappalto – art. 4 D.L.
124/2019 - Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (ANCE di
Bergamo,
circolare 30.12.2019 n. 298). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Codice di prevenzione incendi: circolare esplicativa
(ANCE di Bergamo,
circolare 20.12.2019 n. 291). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
Oggetto : Rigenerazione urbana e territoriale - Approvazione ed entrata
in vigore della l.r. 18 del 26.11.2019
(Regione Lombardia,
nota 10.12.2019 n. 48351 di prot.). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto:
Nuova norma sulla cessazione della qualifica di rifiuto
(ANCE di Bergamo,
circolare 06.12.2019 n. 274). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Lavoro:
è illecito mantenere attivo l’account di posta dell’ex dipendente. Dopo la
cessazione del rapporto di lavoro la società aveva avuto anche accesso alle
e-mail.
Commette un illecito la società che mantiene attivo
l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del
rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella di posta
elettronica. La protezione della vita privata si estende anche all’ambito
lavorativo.
Questi i principi ribaditi dal Garante per la privacy (provvedimento
04.12.2019 n. 216) nel definire il reclamo di un dipendente che
lamentava la violazione della disciplina sulla protezione dei dati da parte
della società presso la quale aveva lavorato.
L’ex dipendente contestava, in particolare, alla società la mancata
disattivazione della e-mail aziendale e l’accesso ai messaggi ricevuti sul
suo account. L’interessato era venuto a conoscenza di questi fatti per caso,
nel corso di un giudizio davanti al giudice del lavoro promosso nei suoi
confronti dalla sua ex azienda, avendo quest’ultima depositato agli atti una
e-mail giunta sulla sua casella di posta un anno dopo la cessazione dal
servizio.
Dagli accertamenti svolti dall’Autorità è emerso che l’account di posta era
rimasto attivo per oltre un anno e mezzo dopo la conclusone del rapporto di
lavoro prima della sua eliminazione, avvenuta solo dopo la diffida
presentata dal lavoratore. In questo periodo la società aveva avuto accesso
alle comunicazioni che vi erano pervenute, alcune anche estranee
all’attività lavorativa del dipendente.
Il Garante ha ritenuto illecite le modalità adottate dalla società perché
non conformi ai principi sulla protezione dei dati, che impongono al datore
di lavoro la tutela della riservatezza anche dell’ex lavoratore. Subito dopo
la cessazione del rapporto di lavoro, un’azienda deve infatti rimuovere gli
account di posta elettronica riconducibili a un dipendente, adottare sistemi
automatici con indirizzi alternativi a chi contatta la casella di posta e
introdurre accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi
in arrivo.
L’adozione di tali misure tecnologiche -ha spiegato il Garante- consente di
contemperare l’interesse del datore di lavoro di accedere alle informazioni
necessarie alla gestione della propria attività con la legittima aspettativa
di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori
oltre che di terzi. Lo scambio di e-mail con altri dipendenti o con persone
esterne all’azienda consente infatti di conoscere informazioni personali
relative al lavoratore, anche solamente dalla visualizzazione dei dati
esterni delle comunicazioni (data, ora oggetto, nominativi di mittenti e
destinatari).
Oltre a dichiarare l’illecito trattamento, il Garante ha quindi ammonito la
società a conformare i trattamenti effettuati sugli account di posta
elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle
disposizioni e ai principi sulla protezione dei dati ed ha disposto
l’iscrizione del provvedimento nel registro interno delle violazioni
istituito presso l’Autorità. Tale iscrizione costituisce un precedente per
la valutazione di eventuali future violazioni (commento tratto da e link a
www.gpdp.it).
---------------
MASSIMA
RILEVATO che, in base alle risultanze dell’attività
istruttoria, è emerso che la società, dopo la cessazione del rapporto di
lavoro con il reclamante avvenuta il 10.09.2016, ha mantenuto attivo
l’account di posta elettronica individualizzato assegnato al dipendente, al
dichiarato fine di non perdere contatti utili con i clienti che avessero
voluto mantenere rapporti commerciali con la società; alcune informazioni in
tal modo raccolte sono state utilizzate nell’ambito di un procedimento
avviato successivamente all’inizio della raccolta dei dati (con ricorso del
29.06.2017, notificato all’ex dipendente l’11.07.2017) in sede
giurisdizionale nei confronti del reclamante −in particolare mediante
deposito in giudizio di una e-mail pervenuta sull’account il 12.09.2017− per
l’ulteriore e sopravvenuta finalità di difesa di propri diritti;
RILEVATO pertanto che l’account aziendale è rimasto attivo per un
periodo di tempo significativo (pari a circa un anno e sette mesi, durante
il quale la società ha acceduto alle comunicazioni ivi pervenute), fino alla
cancellazione effettuata dalla società (il 03.05.2018) a seguito della
diffida presentata dal reclamante;
RILEVATO altresì che, in relazione a tale modalità di trattamento
dei dati relativi all’ex dipendente, si prende atto che la società ha
dichiarato di aver previamente comunicato “verbalmente” al reclamante
il trattamento connesso al suo indirizzo di posta elettronica, e che ciò non
costituisce elemento idoneo a documentare l’avvenuto adempimento da parte
della società dell’obbligo informativo che l’ordinamento pone in capo al
titolare del trattamento;
RITENUTO che il titolare è tenuto ad informare preventivamente i
dipendenti circa le caratteristiche essenziali dei trattamenti che intende
effettuare, anche con riferimento all’utilizzo di strumenti messi a
disposizione nell’ambito del rapporto di lavoro, ciò anche in applicazione
del principio di correttezza (v. artt. 11, comma 1, lett. a) e 13 del
Codice, testo vigente all’epoca dei fatti oggetto di reclamo, criteri
peraltro confluiti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento);
RITENUTO che, conformemente al costante
orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, la protezione della
vita privata si estende anche all’ambito lavorativo
(v. Niemietz c. Allemagne, 16.12.1992 (ric. n. 13710/88), spec. par. 29;
Copland v. UK, 03.04.2007 (ric. n. 62617/00), spec. par. 41; Bărbulescu v.
Romania [GC], 05.09.2017 (ric. n. 61496/08), spec. par. 70-73; Antović and
Mirković v. Montenegro, 28.11.2017 (ric. n. 70838/13), spec. par. 41-42);
RILEVATO che lo scambio di corrispondenza
elettronica (estranea o meno all’attività lavorativa) su un account di tipo
individualizzato con soggetti interni o esterni alla compagine aziendale
configura un’operazione che consente di conoscere alcune informazioni
personali relative all’interessato, anche relativamente ai dati c.d. esterni
delle comunicazioni (data, ora, oggetto, nominativi di mittenti e
destinatari) (v.
Provv. 27.11.2014,
n. 551, doc. web n. 3718714);
VISTO, a tale ultimo proposito, che l’elenco delle comunicazioni
ricevute sull’account aziendale riferito al reclamante dopo la cessazione
del rapporto di lavoro contiene anche messaggi che, in base a quanto si
evince dall’indicazione del mittente e dell’oggetto, non sono riferibili
all’attività professionale dell’ex dipendente (ad es. inviti ricevuti sul
social LinkedIn, inviti ad iniziative culturali, pubblicità di un istituto
bancario alla clientela: v. reclamo 31.10.2018, All. 10);
RILEVATO altresì che nel provvedimento contenente le "Linee
guida del Garante per posta elettronica e Internet" (adottato
dall´Autorità il 01.03.2007 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 del
10.03.2007), il Garante ha ritenuto che "il contenuto
dei messaggi di posta elettronica –come pure i dati esteriori delle
comunicazioni e i file allegati- riguardano forme di corrispondenza
assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la
cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e
il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali"
(punto 5.2 lett. b) e che ciò, trasposto in ambito
lavorativo, comporta la possibilità che il lavoratore o soggetti terzi
coinvolti (i cui diritti devono essere parimenti tutelati), possano vantare
una legittima aspettativa di riservatezza su talune forme di comunicazione;
rilevato che tali esigenze di tutela devono essere tenute
in considerazione anche nell´ipotesi in cui venga a cessare il rapporto di
lavoro tra le parti;
RITENUTO, in particolare, che il datore di lavoro,
in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali, dopo
la cessazione del rapporto di lavoro debba rimuovere gli account di posta
elettronica aziendali riconducibili a persone identificate o identificabili
(in un tempo ragionevole commisurato ai tempi tecnici di predisposizione
delle misure), previa disattivazione degli stessi e
contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a
fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all’attività
professionale del titolare del trattamento, provvedendo altresì ad adottare
misure idonee ad impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo durante
il periodo in cui tale sistema automatico è in funzione; l’adozione di tali
misure tecnologiche ed organizzative consente di contemperare l’interesse
del titolare ad accedere alle informazioni necessarie all’efficiente
gestione della propria attività e a garantirne la continuità con la
legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di
dipendenti/collaboratori nonché dei terzi
(v., da ultimo, provv.to 01.02.2018, n. 53, in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 8159221.
Si veda anche il provv. 05.03.2015, n. 136,
doc. web n. 3985524
e il citato provv. 27.11.2014, n. 551; nello stesso senso v. Raccomandazione
CM/Rec(2015)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sul trattamento di
dati personali nel contesto occupazionale, spec. par. 14.5);
RITENUTO che non risulta conforme ai suesposti
principi la prassi già adottata dalla società, consistente nel reindirizzare
automaticamente -per un periodo di tempo anche assai ampio- i messaggi
pervenuti sull’account dell’ex dipendente su un diverso account aziendale,
tenuto conto peraltro che il ricorso della società nei confronti del
reclamante davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (in relazione a
ritenute condotte illecite effettuate in violazione del patto di non
concorrenza) è stato presentato in data successiva al reindirizzo
dell’account; tale trattamento è pertanto avvenuto in violazione dei
principi di liceità, necessità e proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett.
d) del Codice, testo vigente all’epoca dei fatti oggetto di reclamo,
criterio peraltro confluito nell’art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento);
PRESO ATTO, con riguardo alla richiesta del reclamante di “imporre
il divieto del trattamento illegittimo” consistente nella persistente
attività dell’account a lui riferito, che la società ha affermato –con
dichiarazione della quale può essere chiamata a rispondere ai sensi
dell’art. 168 del Codice, “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e
interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del
Garante”– di aver disposto la disattivazione dell’account a far data dal
03.05.2018 (dunque prima della proposizione del reclamo al Garante, sebbene
in sede di riscontro all’interpello presentato il 24.04.2018, la società
abbia dichiarato al reclamante che avrebbe provveduto alla disattivazione
solo dopo che quest’ultimo avesse comunicato ai clienti della società gli
estremi del nuovo account per contattare la società; v. nota 15.5.2018, All.
10, reclamo 05.02.2019 cit.);
RITENUTO pertanto che, relativamente a tale istanza, non vi siano i
presupposti per l’adozione di misure correttive da parte dell’Autorità;
VISTO che, in base a quanto dichiarato all’Autorità, la società
allo stato ha adottato un regolamento interno in base al quale subito dopo
la cessazione del rapporto di lavoro l’account aziendale è disattivato con
contestuale adozione di un messaggio automatico volto ad informarne i terzi
e a indicare un account alternativo per contattare la società;
PRESO ATTO, con riguardo all’istanza di accesso alle comunicazioni
pervenute sull’account di posta elettronica aziendale riferito al reclamante
−formulata con il menzionato interpello del 24.04.2018−, che la società ha
inviato al reclamante un sufficiente riscontro in allegato alla nota del
15.05.2018;
RITENUTO pertanto che, anche relativamente a tale istanza,
considerata pure l’assenza di controdeduzioni del reclamante sul punto, non
vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte
dell’Autorità;
RITENUTO che il reclamo sia fondato in relazione
alla prospettata illiceità del trattamento,
allo stato non più in essere, consistente nella prolungata
attività dell’account di posta aziendale riferito al reclamante dopo la
cessazione del rapporto di lavoro ed all’accesso ai messaggi ivi pervenuti,
peraltro in assenza di una policy aziendale resa nota ai dipendenti
al riguardo;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del
Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza
esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri
demandati al Garante;
...
TUTTO CIÒ PREMESSO
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) e 58, par. 2, lett. b) del
Regolamento, dichiara illecito il trattamento descritto nei
termini di cui in motivazione, consistente nella persistente attività
dell’account aziendale individualizzato per un ampio periodo di tempo dopo
l’interruzione del rapporto di lavoro, con contestuale accesso ai messaggi
ivi pervenuti, ed ammonisce Im.It. S.r.l. sulla necessità di conformare i
trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la
cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni ed ai principi in
materia di protezione dei dati personali indicati in motivazione. |
novembre 2019 |
|
APPALTI: Oggetto:
Responsabilità solidale del committente per inadempimenti contributivi –
Nota INL n. 9943/2019
(ANCE di Bergamo,
circolare 29.11.2019 n. 272). |
APPALTI: Oggetto:
art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 – responsabilità solidale del
committente per debiti contributivi (Ispettorato Nazionale del Lavoro,
nota 19.11.2019 n. 9943 di prot.). |
APPALTI:
OGGETTO: Rilascio della documentazione antimafia. -Direttiva a carattere
ricognitivo-
(Prefettura di Avellino,
nota 15.11.2019 n. 75319 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO:
Applicazione del Codice di Prevenzione Incendi alle istruttorie di
prevenzione incendi. Indirizzi applicativi (Ministero dell'Interno,
Dipartimento VV.F., Comando di Bergamo,
nota 12.11.2019 n. 25177 di prot.).
---------------
Al riguardo si leggano gli allegati:
● fac-simile "comunicazione
avvio del procedimento"
● fac-simile "Ricevuta
di avvenuto deposito Attestazione Periodica di Conformità Antincendio"
● fac-simile "Ricevuta
SCIA" |
ottobre 2019 |
|
PATRIMONIO:
Oggetto: DPR 151/2011 Attività n. 80 - Gallerie stradali più lunghe di
500 metri - Adempimenti procedurali e tecnici - Indirizzi applicativi
(Ministero dell'Interno, Dipartimento VV.F.,
nota 31.10.2019 n. 16510 di prot.). |
luglio 2019 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a),
legge 27.07.2000, n. 212 – Articolo 16-bis del TUIR –
agevolazioni per recupero del patrimonio edilizio e per
“bonus mobili” in caso di demolizione e ricostruzione
dell’immobile con volumetria inferiore rispetto a quella
preesistente (Agenzia delle Entrate,
risposta 18.07.2019 n. 265).
---------------
QUESITO
Il signor X, per il tramite del suo geometra, signor Y,
chiede se possa beneficiare della detrazione fiscale per
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella
prevista dal cosiddetto bonus mobili, in relazione ad un
edificio residenziale di sua proprietà, sito nel Comune di
…..
Per il predetto immobile, non soggetto a vincolo di tutela
ai sensi del d.lgs. 42 del 2004, il contribuente evidenzia
di aver presentato la Segnalazione Certificata Inizio Lavori
Asseverata (di seguito SCIA) presso il Comune di ….in data
13/04/2018, al fine di effettuare lavori di ristrutturazione
edilizia, consistenti nella demolizione e ricostruzione
dell’immobile, con diminuzione della volumetria
preesistente, all’interno della sagoma e dell’area di sedime
esistente.
In particolare, l’istante dichiara che la SCIA presentata è
conforme alla normativa e alla disciplina edilizia ed
urbanistica sia statale, con particolare riferimento agli
artt. 3, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico
dell’Edilizia), che regionale, con riguardo in particolare
all’art. 13 e all’Allegato (art. 9, comma 1) della legge
regionale dell’Emilia Romagna 30.07.2013, n. 15).
...
L’articolo 16-bis del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (di seguito TUIR)
prevede una detrazione ai fini IRPEF delle spese relative
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio “di cui
alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380,
effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
pertinenze”.
Ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto legge 04.06.2013, n. 63 (convertito con modificazioni dalla legge
03.08.2013, n. 90) ai contribuenti che fruiscono della
detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, è
riconosciuta una detrazione per le spese sostenute dal 06.06.2013 per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A
per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia
prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di recupero (cosiddetto “bonus
mobili”).
Per accedere alle predette agevolazioni fiscali, è
necessario che i contribuenti effettuino sugli immobili
agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n.
380 (cosiddetto “Testo unico dell’edilizia”).
In particolare, ai sensi della lettera d) della predetta
disposizione, sono definiti di “ristrutturazione edilizia”
gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente.
Nell’ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, nonché gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza.
In base alla successiva lettera e) del medesimo comma 1,
invece, gli interventi di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti del medesimo comma sono
definiti “interventi di nuova costruzione”.
Con riferimento alla fattispecie in esame, il contribuente
dichiara di aver ristrutturato un edificio ad uso
residenziale mediante un intervento di demolizione e
successiva ricostruzione che ha prodotto un edificio con
diminuzione della volumetria preesistente, all’interno della
sagoma e dell’area di sedime esistente. Occorre pertanto
chiarire se tale tipo di intervento possa rientrare o meno
tra quelli agevolabili ai sensi della normativa indicata in
premessa.
Al riguardo, si evidenzia che
il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici (di seguito, C.S.L.P.), nell’adunanza
collegiale straordinaria del 16.07.2015, ha chiarito
alcune questioni interpretative relative all’articolo 3,
lettera d), del Testo Unico dell’edilizia, come modificato
dall’articolo 30, comma 1, lettera d), del decreto-legge 21.06.2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 09.08.2013, n. 98), sorte ai fini dell’applicazione
delle agevolazioni in materia di interventi di
ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica di
edifici esistenti.
In particolare, in tale parere il C.S.L.P. ha espresso
l’avviso secondo cui “le modifiche apportate alla
definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui al comma 1, lett. d), dell’articolo 3 del d.P.R.
380/2001 (…) consentono (…) di ritenere che gli interventi
di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria
inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in
questa fattispecie”.
Ad avviso del C.S.L.P., dalle richiamate modifiche, consegue
che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia non
soggetti ai vincoli ai sensi del citato decreto legislativo
n. 42 del 2004 “la volumetria dell’edificio preesistente
costituisce attualmente l’unico parametro edilizio ed
urbanistico che non può essere travalicato affinché
l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri nella
fattispecie della ristrutturazione edilizia (…). In quest’ottica
(…) la volumetria preesistente rappresenta lo standard
massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume
edificabile, quando si tratta di interventi di
ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e
ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti
complessivi della cubatura preesistente”.
Di conseguenza, secondo il C.S.L.P. “interventi di
demolizione e ricostruzione che non sfruttino l’intera
volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una
quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella
fattispecie della ristrutturazione edilizia, come definita a
termini di legge, risultando pienamente in linea con le (…)
finalità”.
Sulla base dei chiarimenti resi dal predetto autorevole
Organo Collegiale, si ritiene, dunque che nel caso in cui il
contribuente abbia realizzato un intervento di
ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva
ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con volumetria
inferiore rispetto all’immobile preesistente, potrà
beneficiare delle agevolazioni fiscali in argomento, sempre
che siano pienamente rispettati tutti i requisiti
imposti dalle relative normative in materia. |
giugno 2019 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Sconto
fiscale top. Ampliato l’accesso all’ecobonus. Risposte delle Entrate in tema
di ristrutturazioni.
Il bonus di riqualificazione energetico comprende
l'immobile ricostruito, anche se più piccolo del precedente. Lo stesso vale
per il rifacimento del tetto condominiale a spese di uno solo dei condomini
(proprietari).
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate
nella
risposta 27.06.2019 n. 210 e n. 213, pubblicate
ieri, sull'applicabilità della detrazione fiscale per il risparmio
energetico derivante dalla ristrutturazione di un edificio.
Il contribuente, nel caso di un intervento di ristrutturazione edilizia
mediante demolizione e successiva ricostruzione, che ha prodotto un edificio
con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all'immobile
preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per
la riqualificazione energetica, sempre che siano pienamente rispettati i
limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in
materia.
Tuttavia, ciò non vale nel caso in cui l'intervento in questione sia
riferito ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal dlgs n. 42
del 2004 (Codice dei beni culturali e paesaggio) dove, per definirsi
ristrutturazione edilizia ed accedere all'agevolazione fiscale, l'intervento
deve rispettare il requisito della “medesima sagoma dell'edificio
preesistente”.
Per gli interventi di rifacimento del tetto condominiale, il contribuente,
che da solo ha sostenuto le spese, ha diritto alla detrazione per il totale
delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in
base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di 60mila
euro (articolo 1, comma 345, legge 296/2006). Il condomino, per i lavori
delle aree comuni, infatti, può sfruttare interamente il limite di
detrazione previsto per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi
dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari del medesimo condominio.
Inoltre, in presenza di una convenzione stipulata in forma scritta tra tutti
i condomini, che attribuisce al condomino la possibilità di sostenere le
spese di rifacimento del tetto, permette allo stesso di poter cedere la
detrazione sulla spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori.
Compenso Ctu. Obbligo di fattura elettronica, ai fini Iva, anche ai compensi
derivanti dall'attività di consulente tecnico d'ufficio (Ctu). Il reddito
derivante dall'attività di Ctu resa nell'ambito di un giudizio civile, se è
svolta con carattere di abitualità da parte del professionista, infatti,
dovrà essere assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo, di cui
all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
È la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 211, pubblicata ieri.
Con riferimento alla ritenuta d'acconto Irpef, essa dovrà essere versata
all'Erario, non dall'Amministrazione della giustizia, ma dalla parte
soccombente, titolare passivo del rapporto di debito nei confronti del
consulente ed esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico,
ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta,
dovuta in caso di corresponsione di compensi costituenti per il percipiente
reddito di lavoro autonomo (articolo 25, comma 1, dpr n. 600 del 1973).
Qualora, invece, la parte soccombente non rivestisse la qualifica di
sostituto d'imposta, la ritenuta d'acconto Irpef non dovrà essere operata e,
dunque, non dovrà essere evidenziata in fattura dal consulente.
Avviso «Smart cities and Communities and Social Innovation».
I «contributi
in natura», erogati dal Miur nell'ambito dell'Avviso «Smart cities and
Communities and Social Innovation», si configurano come misure finalizzate a
sostenere l'attività di ricerca imponibili ai fini Irpef quali redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle
entrate nella risposta n. 214 di ieri.
Secondo l'Agenzia, la rilevanza fiscale di tali somme è, infatti, da
ravvisarsi nelle finalità e nell'oggetto di attività di ricerca, che induce
a ricondurre tali contributi, anche se erogati sotto forma di rimborso
spese, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In relazione alla ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, le ritenute alla fonte sui «contributi in natura» devono essere
riscosse mediante versamento diretto e devono essere versate entro il giorno
sedici del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate (articolo ItaliaOggi del 28.06.2019). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Fruizione delle agevolazioni per
riqualificazione energetica degli edifici e per interventi
di recupero del patrimonio edilizio in caso di demolizione e
ricostruzione dell’immobile con volumetria inferiore
rispetto a quello preesistente – Articoli 1, commi da 344 a
349, della legge n. 296 del 2006 e 16-bis del TUIR.
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge
27.07.2000, n. 212 (Agenzia delle Entrate,
risposta 27.06.2019 n. 210).
---------------
QUESITO
“ALFA” chiede un parere circa l’applicabilità della
detrazione fiscale per il risparmio energetico derivante
dalla ristrutturazione di un edificio ai sensi della legge
27.12.2006 n. 296, del DM 19.02.2007 e della legge
27.12.2017, n. 205.
In particolare, il caso posto all’esame dall’istante
riguarda un edificio residenziale unifamiliare esistente,
sottoposto a ristrutturazione edilizia mediante demolizione
e successiva ricostruzione.
“ALFA” riferisce che l’edificio risultante a seguito
dell’intervento edilizio ha una diversa sagoma rispetto al
precedente, e un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale inferiore a quello massimo
prescritto dall’allegato A del DM 11.03.2008.
Inoltre, l’istante riferisce che il volume del fabbricato
nello stato legittimo ante operam ammontava a … mc,
mentre il volume del fabbricato ricostruito ammonta a … mc,
con una diminuzione, quindi, dell’1,5%.
...
Con riferimento alla fattispecie in esame, il contribuente
dichiara di aver ristrutturato un edificio ad uso
residenziale mediante intervento di demolizione e successiva
ricostruzione che ha prodotto un edificio con sagoma diversa
e volumetria lievemente inferiore rispetto all’immobile
preesistente.
Occorre pertanto chiarire se tale tipo di intervento possa
rientrare o meno tra quelli agevolabili ai sensi della
normativa indicata in premessa.
Al riguardo, si evidenzia che il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici (di seguito, C.S.L.P.), nell’adunanza
collegiale straordinaria del 16.07.2015, ha
chiarito alcune questioni interpretative relative
all’articolo 3, lettera d), del Testo Unico dell’edilizia,
come modificato dall’articolo 30, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 21.06.2013, n. 69 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 09.08.2013, n. 98), sorte ai fini
dell’applicazione delle agevolazioni in materia di
interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione
energetica di edifici esistenti.
In particolare, in
tale parere
il C.S.L.P. ha espresso
l’avviso secondo cui “le modifiche apportate alla
definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui al comma 1, lett. d), dell’articolo 3 del d.P.R.
380/2001 (…) consentono (…) di ritenere che gli interventi
di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria
inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in
questa fattispecie”.
Ad avviso del C.S.L.P., dalle richiamate modifiche, consegue
che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia non
soggetti ai vincoli ai sensi del citato decreto legislativo
n. 42 del 2004 “la volumetria dell’edificio preesistente
costituisce attualmente l’unico parametro edilizio ed
urbanistico che non può essere travalicato affinché
l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri nella
fattispecie della ristrutturazione edilizia (…). In quest’ottica
(…) la volumetria preesistente rappresenta lo standard
massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume
edificabile, quando si tratta di interventi di
ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e
ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti
complessivi della cubatura preesistente”.
Di conseguenza, secondo il C.S.L.P. “interventi di
demolizione e ricostruzione che non sfruttino l’intera
volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una
quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella
fattispecie della ristrutturazione edilizia, come definita a
termini di legge, risultando pienamente in linea con le (…)
finalità”.
Tali conclusioni muovono da un’analisi dell’evoluzione della
normativa edilizia, culminata con le modifiche apportate
all’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia dall’articolo 17
del decreto-legge 12.09.2014, n. 133 (c.d. decreto Sblocca
Italia), sempre nell’ottica di “semplificare le procedure
edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle
imprese”.
Sulla base dei chiarimenti resi dal predetto autorevole
Organo Collegiale, si ritiene, dunque che nel caso in cui il
contribuente abbia realizzato un intervento di
ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva
ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con sagoma
diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile
preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese
sostenute per la riqualificazione energetica, sempre che
siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e
trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia.
Si precisa, infine, che tale soluzione vale nel caso in cui
l’intervento in questione sia riferito ad un immobile non
sottoposto ai vincoli previsti dal citato decreto
legislativo n. 42 del 2004; in tale ultimo caso, infatti,
come già evidenziato, ai sensi dell’articolo 3 della lettera
d) del Testo Unico dell’edilizia, l’agevolazione fiscale in
argomento non potrebbe essere riconosciuta, in quanto
l’intervento sull’edificio non potrebbe definirsi di “ristrutturazione
edilizia” non essendo rispettato il requisito della “medesima
sagoma dell’edificio preesistente” richiesto dalla
norma. |
maggio 2019 |
|
EDILIZIA PRIVATA - VARI: OGGETTO:
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a
deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti
d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione
della dichiarazione e per l’apposizione del visto di
conformità (Agenzia delle Entrate,
circolare 31.05.2019 n. 13/E).
---------------
Di particolare interesse, si legga a pag. 234 a seguire:
●
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
per misure antisismiche e bonus verde (Righi E41/E53, quadro
E, sez. IIIA e IIIB) - Art. 16-bis del TUIR - Art. 16 del
decreto legge n. 63 del 2013 – art. 1, commi 12-15, legge
27.12.2017, n. 205 - decreto interministeriale 18.02.1998
...
Interventi che danno diritto alla detrazione
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso
dell’anno per interventi effettuati su singole unità
immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici
residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono
esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e
direzionale.
Per l’individuazione delle abitazioni residenziali ammesse
all’agevolazione, non deve essere utilizzato un principio di
prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione
rispetto a quelle destinate ad altri usi ed è, quindi,
ammessa al beneficio fiscale l’abitazione, realmente
utilizzata come tale, ancorché unica all’interno di un
edificio (ad esempio, l’unità immobiliare adibita ad
alloggio del portiere per le cui spese di ristrutturazione i
singoli condòmini possono calcolare la detrazione in ragione
delle quote millesimali di proprietà) (Circolare 24.02.1998
n. 57, paragrafo 3.1).
Sono compresi nell’ambito applicativo della disposizione
tutti gli interventi, anche innovativi, realizzati su
pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite
numerico) già dotate del vincolo di pertinenzialità con
l’unità immobiliare principale (Circolare 24.02.1998 n. 57,
paragrafo 3.3).
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un
edificio, le relative spese possono essere considerate, ai
fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un
edificio residenziale considerato nella sua interezza.
Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari
destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore
al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche
il proprietario e il detentore di unità immobiliari non
residenziali che sostengano le spese per le parti comuni.
Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la
detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da
parte dei possessori o detentori di unità immobiliari
destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio
(Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.2). La detrazione
per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta
anche ai proprietari di soli box o cantine.
Gli interventi edilizi agevolabili, sotto il profilo tecnico
e nei loro contenuti, sono classificati e dettagliatamente
definiti dall’art. 3 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato
con DPR n. 380 del 2001. In sostanza, al fine di definire
ciò che beneficia dell’agevolazione fiscale, il legislatore
rimanda alla legge quadro sull’edilizia.
Interventi edilizi di cui alle lettere a),
b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la
detrazione spetta per le spese di:
− manutenzione ordinaria (lett. a) ;
− manutenzione straordinaria (lett. b);
− restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
− ristrutturazione edilizia (lett. d).
Per gli interventi effettuati sulle singole unità
immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione
compete per le medesime spese, ad eccezione di quelle
relative alla manutenzione ordinaria.
L’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole
unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate
o in via di accatastamento.
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e
non devono realizzare una nuova costruzione (Circolare
11.05.1998 n. 121, paragrafo 4). Unica eccezione è
rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali.
Gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie
sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad
interventi di categorie diverse; ad esempio, negli
interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie,
per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere
di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione
ordinaria.
Pertanto, al fine dell’esatta individuazione degli
interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle
disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere
assorbente della categoria “superiore” rispetto a
quella “inferiore” (Circolare 24.02.1998 n. 57,
paragrafo 3.4).
...
Ristrutturazione edilizia - Art. 3, comma
1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli
volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di elementi ed
impianti che possono portare ad un edificio parzialmente o
completamente diverso dal preesistente. Gli effetti di tale
trasformazione sono tali da incidere sui parametri
urbanistici al punto che l’intervento stesso è considerato
di “trasformazione urbanistica” e, come tale,
soggetto al relativo titolo abilitativo (Circolare
24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
È possibile, ad esempio, fruire della detrazione d’imposta,
in caso di lavori in un fienile che risulterà con
destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di
ristrutturazione che il contribuente intende realizzare
purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i
lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il
cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale
agricolo, in abitativo (Risoluzione 08.02.2005 n. 14).
L’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001, così
come riformulato dall’art. 30, comma 1, lett. a), del DL n.
69 del 2013, ridefinisce la fattispecie degli interventi di
ristrutturazione edilizia eliminando il riferimento al
rispetto della “sagoma” per gli interventi di
demolizione e successiva ricostruzione ed imponendo il solo
rispetto della volumetria preesistente fatte salve le
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica.
Poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata
anche all’area di sedime del fabbricato e considerato che il
legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della
sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione è
ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia
consistente nella demolizione e ricostruzione comporti anche
lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario
(risposta all’Interrogazione
a risposta immediata in commissione 5-01866 del 14.01.2014).
Con gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile
aumentare la superficie utile, ma non il volume
preesistente.
Nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e
ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele
ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio
preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, di cui
all’articolo 3, lettera d), del DPR n. 380 del 2001);
conseguentemente, in caso di demolizione e ricostruzione con
ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non
spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo
complesso, una “nuova costruzione”.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (adunanza
collegiale straordinaria del 16.07.2015), nel chiarire
alcune questioni interpretative relative al citato art. 3,
comma 1, lettera d), DPR n. 380 del 2001, ha precisato,
invece, che “la volumetria preesistente rappresenta lo
standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di
volume edificabile, quando si tratta di interventi di
ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e
ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti
complessivi della cubatura preesistente”.
Di conseguenza, secondo il citato Consiglio Superiore, “interventi
di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l’intera
volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una
quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella
fattispecie della ristrutturazione edilizia”.
Pertanto,
nel caso in cui siano realizzati interventi
edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una
volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, le
relative spese potranno beneficiare della detrazione.
Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza
demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello
stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili
alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura,
comunque, una “nuova costruzione”. Tali criteri sono
applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in
attuazione del Piano Casa (Risoluzione 04.01.2011 n. 4).
Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini
di fatturazione, le due tipologie di intervento
(ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere
in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli
importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento,
rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione
sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri
oggettivi.
In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box
pertinenziale la detrazione spetta anche per le spese
relative all’ampliamento a condizione che lo stesso sia
funzionale alla creazione di un nuovo posto auto. |
EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO:
Articolo 16-bis, comma 3, del TUIR di cui al d.P.R.
22.12.1986, n. 917 - Detrazione per le spese riferibili alla
parte esistente oggetto di ristrutturazione dell’edificio
esistente e con ampliamento
(Agenzia delle Entrate,
risposta 21.05.2019 n. 150).
---------------
La società istante ALFA, (d’ora in poi anche "la
società"), è un’impresa immobiliare di costruzione per la
rivendita. Recentemente ha acquistato un immobile oggetto di
un intervento edilizio.
Tale intervento consiste nella ristrutturazione
dell’immobile per mq XXX e nell’ampliamento per mq XXX di
superficie utile; tale ampliamento di fatto, però, non
risulta dal permesso di costruire che è stato rilasciato
come un permesso per ristrutturazione edilizia.
Poiché la destinazione d’uso è cambiata da commerciale ad
abitativa cambia anche il calcolo della superficie
edificabile; la maggiore superficie realizzabile è dovuta al
fatto che alcuni vani “tecnici”, che prima costituivano
superficie complessiva, ora non vengono più computati, per
cui è possibile edificare più metri di superficie utile. La
parte ristrutturata corrisponde al 71% circa e la parte
ampliata al 29% circa dell’intero edificio.
Tanto premesso, la società istante, che a breve dovrà
incominciare a stipulare i primi contratti preliminari e/o
proposte di acquisto, chiede di sapere se sulle unità
immobiliari cedute i futuri acquirenti potranno godere della
detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR.
Se, invece, non fosse possibile fruire del bonus fiscale per
intero, l’istante chiede se detto intervento possa essere
considerato come mera ristrutturazione edilizia scorporando,
in proporzione dal prezzo di vendita delle singole unità
immobiliari, la quota parte relativa all’ampliamento.
...
PARERE DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE
Per le ragioni di seguito esposte, si ritiene che gli
acquirenti dell’immobile ceduto dall’istante potranno fruire
della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del
TUIR solo per le spese riferibili alla parte esistente, sul
presupposto che i lavori effettuati consistano in una
ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente
con ampliamento dello stesso.
La detrazione richiamata dall’articolo 16-bis, comma 3, del
TUIR opera, tra l’altro, nel caso di ristrutturazione
edilizia di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, comma
1, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380.
In particolare, la lettera d) dell’articolo 3, comma 1, del
d.P.R. 06.06.2001, n. 380 definisce “interventi di
ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione,
la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti
al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione,
purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e
successive modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell’edificio preesistente”.
Si rappresenta che
la qualificazione delle opere edilizie spetta, in
ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in
qualità di organo competente in tema di classificazioni
urbanistiche e che la condizione di rispetto della
volumetria dell’edificio preesistente deve essere asserita
da professionisti abilitati in sede di presentazione del
progetto al competente Sportello Unico per l’Edilizia.
Ai fini delle agevolazioni in esame è
necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione
dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di
conservazione del patrimonio edilizio esistente (cfr.
articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001)
e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. articolo
3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001),
purché risulti invariata la volumetria, perciò inquadrabile
come fedele ricostruzione ex articolo 3, comma 2,
lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001.
Sostanzialmente quello che la disposizione normativa
richiede è che la volumetria dell’edificio sottoposto a
lavori di ristrutturazione rimanga identica a quella
preesistente ai lavori stessi.
In relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione
di edifici, è stato acquisito il parere del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici. Il Servizio Tecnico Centrale
del detto Consiglio, in data 17.04.2018, ha comunicato il
parere n. 27/2018 espresso dalla Prima Sezione del Consesso
nell’adunanza del 22.03.2018.
Tale parere ha specificato che rientrano tra gli interventi
di “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, comma
1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 quelli di
demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a
vincoli, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di
demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima
sagoma dell’edificio preesistente.
Infatti, come chiarito con circolare del 04.04.2018, n. 7/E,
pag. 238 e seguenti, in merito agli interventi di
ristrutturazione edilizia ex articolo 3, comma 1, lettera
d), del Testo Unico dell’Edilizia nell’ipotesi di
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione,
la detrazione compete solo in caso di fedele
ricostruzione, nel rispetto della
volumetria dell’edificio preesistente;
conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente,
la detrazione non spetta in quanto l’intervento si
considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza
demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello
stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo
per le spese riferibili alla parte esistente in quanto
l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Dall’esame dell’istanza e della documentazione integrativa
acquisita con emerge che la società ALFA, oltre ad aver
effettuato dei lavori di ristrutturazione, ha anche
costruito un avancorpo commerciale. La parte ristrutturata
corrisponde al 71% circa e la parte ampliata al 29% circa
dell’intero edificio.
L’istante ha precisato che comunque tale operazione non ha
avuto impatti sulla volumetria, in quanto la superficie
complessiva è rimasta identica a quella dell’edificio
preesistente in virtù del cambio di destinazione d’uso
dell’immobile oggetto d’intervento da uso commerciale a uso
civile. Tuttavia, a sostegno di tale affermazione non è
stato prodotto alcun documento tecnico che possa provare
quanto asserito dall’istante.
Pertanto, nel caso di specie la fruizione della detrazione
di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR è consentita,
come chiarito nella circolare del 04.04.2018, n. 7/E, solo
per le spese riferibili alla parte esistente, sul
presupposto che i lavori effettuati consistano in una
ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e
con ampliamento dello stesso. Bisognerà mantenere distinte,
in
termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o,
in alternativa, essere in possesso di un’apposita
attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna
tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di
costruzione o ristrutturazione sotto la propria
responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
---------------
Al riguardo si legga anche:
●
Ristrutturazione con ampliamento: ok alla detrazione fiscale
ma solo per una parte -
Il Bonus ristrutturazioni compete
esclusivamente per le spese riferibili alla porzione
esistente e non a quella che, invece, configura una “nuova
costruzione” (22.05.2019 - link a
www.casaeclima.com). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
Linea guida sull'applicazione della disciplina per
l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (Sistema
Nazionale per la Protezione dell'Ambiente,
delibera 09.05.2019 n. 54/2019). |
ANNO 2018 |
|
giugno 2018 |
|
EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO:
Interpello n. 904-686/2018 - Istanza di Interpello art. 11
legge 212/2000 - COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
(Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia,
interpello 13.06.2018 n. 86936 di
prot.).
---------------
QUESITO
Il Comune di Cisano Bergamasco, per il tramite del
rappresentante legale, chiede chiarimenti in merito
all'esatta definizione degli interventi di
ristrutturazione edilizia disciplinati dall'art. 3,
comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001.
In particolare, l'ente locale istante -dopo aver illustrato
le modifiche legislative che hanno interessato la norma
recata dal predetto art. 3, comma 1, lett. d), evidenzia che
l'intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato
è qualificabile come intervento di ristrutturazione edilizia
secondo la normativa di settore, solo nel caso in cui venga
rispettata la volumetria originaria (non la sagoma)
dell'unità immobiliare demolita.
In proposito, viene richiamata la risoluzione n. 34/E del
27.04.2018, con la quale, sulla base di un parere del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato ribadito
che "rientrano tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia quelli di demolizione e ricostruzione di un
edificio con la stessa volumetria di quello preesistente".
Ciò posto,
l'ente locale istante, in qualità di soggetto
preposto al rilascio del titolo abilitativo alla
realizzazione dell'intervento, chiede di specificare:
· cosa si intende per "stessa volumetria di quello preesistente";
· se i lavori edilizi di demolizione e successiva ricostruzione di
un fabbricato con una volumetria inferiore a quella
preesistente possano essere definiti come interventi di
ristrutturazione edilizia.
Più specificatamente,
il comune interpellante chiede di
sapere se nel caso di errata qualificazione dell'intervento
edilizio (esempio intervento di nuova costruzione
come intervento di ristrutturazione edilizia e
viceversa) da parte dell'Ufficio tecnico del Comune, lo
stesso ente sia responsabile dell'indebita fruizione delle
detrazioni di imposta previste dall'art. 16-bis del TUIR.
...
Contrariamente alle previsioni appena richiamate, il quesito
rappresentato nell'istanza in esame non riguarda
l'interpretazione di una norma tributaria i cui effetti
ricadono nella sfera giuridica del Comune istante, ma
concerne una problematica di carattere non fiscale, ovvero
la riconducibilità o meno di un determinato intervento
edilizio nell'ambito della "nuova costruzione" ovvero della
"ristrutturazione edilizia".
Detta qualificazione, richiesta ai fini del rilascio da
parte dell'ufficio tecnico del Comune del titolo abilitativo
ai lavori, comporta valutazioni tecniche -che attengono
l'interpretazione della normativa urbanistica di settore
recata dal DPR n. 380 del 2001- che esulano dalla competenza
dell'Agenzia delle entrate.
Si rappresenta, ad ogni buon fine, che per quanto concerne
la riconducibilità dei lavori di demolizione e ricostruzione
di un fabbricato nel novero degli interventi di
ristrutturazione edilizia, si ribadiscono i chiarimenti
forniti con i documenti di prassi richiamati dall'istante
(da ultimo circolare 7/E del 2018).
Si rileva, inoltre, che in virtù
delle modifiche normative intervenute in materia, è stata
altresì avviata, tramite le strutture centrali dell'Agenzia
delle Entrate, un'apposita istruttoria presso il Ministero
competente, il cui esito verrà prontamente reso noto.
Si fa presente, infine, che l'unico
soggetto responsabile di fronte l'Agenzia delle Entrate
dell'indebita fruizione delle detrazioni di imposta di cui
all'art. 16-bis del TUIR, fatte salve eventuali
responsabilità di tipo civilistico, è il contribuente che ha
illegittimamente beneficiato della detrazione Iperf per le
spese sostenute per la realizzazione di intervento edilizio
erroneamente qualificato come ristrutturazione edilizia
dall'Ufficio comunale competente. |
maggio 2018 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Differimento dei termini di presentazione pratiche sismiche
in formato cartaceo - Decreto dirigenziale n. 7262 del
21.05.2018 (Regione Lombardia - D.G. Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione - Sistema Integrato di
Prevenzione - Prevenzione Rischio Sismico e Rischi
Integrati,
nota 22.05.2018 n. 4688 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sicurezza degli impianti e responsabilità civili e penali
dei manutentori: una sentenza sulla quale riflettere.
Il comune di Genova ha recentemente inviato alle
associazioni di categoria la nota
15.03.2018 n. 93397 di prot. avente per oggetto “segnalazione
situazioni di pericolo per le persone – responsabilità
manutentori” nella quale si fa riferimento alla
sentenza 26.10.2016
n. 44968
della Corte di Cassazione, Sez. feriale penale, che
specifica l’obbligo per il manutentore che riscontri
problemi di sicurezza su un impianto di mettere “fuori
servizio” l’impianto stesso.
In pratica, si segnala che
una semplice “diffida”
del manutentore al proprietario dell’impianto affinché non
lo utilizzi in quanto pericoloso non costituisce quella ”messa
fuori servizio” dell’impianto stesso che deve essere
effettuata dal tecnico abilitato che ha riscontrato la non
idoneità dell’impianto a funzionare.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la giurisprudenza
di legittimità ha stabilito che "quando l'obbligo di
impedire l'evento ricade su più persone che debbano
intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di
causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare
di una posizione di garanzia (il Responsabile Tecnico
dell’impresa di manutenzione abilitata ai sensi del DM
37/2008) non viene meno per effetto del successivo mancato
intervento da parte di un altro soggetto, parimenti
destinatario dell'obbligo di impedire l'evento,
configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai
sensi dell'articolo 41, comma primo, C.P.”.
La mancata eliminazione, a parere della Corte, “di una
situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od
omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta
causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare
l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale
la prima continua ad essere efficace”.
In pratica, la sentenza afferma che “non è sufficiente
che il successivo garante, o uno dei successivi (il
manutentore/installatore), intervenga, ma è indispensabile
che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante
(il proprietario/conduttore dell’impianto), rimuova
effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta
(azione od omissione) di quest'ultimo, con la conseguenza
che, ove l'intervento risulti incompleto, insufficiente,
tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante,
qualora si verifichi l'evento, anche a causa del mancato
rispetto, da parte sua, di quelle norme precauzionali, non
può non risponderne”.
Ed a nulla valgono i rilievi circa il fatto che la “messa
fuori servizio” dell’impianto avrebbe comportato un
intervento su parti dell’impianto di proprietà esclusiva del
conduttore/proprietario dell’appartamento nel quale è
installato l’impianto stesso.
Nel dispositivo della sentenza viene infatti giudicata
infondata l’interpretazione, avanzata dalla difesa
dell’imputato (una ditta manutentrice) circa una eventuale “erronea
applicazione dell'art. 40 c.p. per la mancanza di fonte
giuridica dei poteri autoritativi connessi alla messa fuori
servizio dell'impianto, i quali dovrebbero essere
individuati (sempre secondo la difesa dell’imputato) in capo
ad un soggetto pubblico, piuttosto che al tecnico
manutentore”. Secondo la Corte, infatti, la "messa
fuori servizio dell'apparecchio doveva essere effettuata dal
tecnico che riscontrasse l'inidoneità, che avrebbe dovuto
anche diffidare il proprietario dell'impianto
dall'utilizzarlo ed indicare le prescrizioni necessarie per
la messa a norma dello stesso”.
Nel rigettare quindi il ricorso dell’imputato, la Corte di
Cassazione sottolinea che i doveri gravanti sul manutentore
sono stati adeguatamente motivati nella sentenza della Corte
d’Appello avverso la quale l’imputato era ricorso in
Cassazione, motivazioni che avevano evidenziato “sia gli
aspetti di colpa specifica, connessa all'obbligo del tecnico
di chiudere l'impianto controllato, nel caso di inidoneità
funzionale ovvero, come nel caso di specie, logistica, ossia
di situazione ‘pericolosa per la sicurezza delle persone,
degli animali domestici e dei beni’ (…) ed anche sia i
profili di colpa generica, ossia l'imperizia ed anche la
negligenza, ascrivibili all'imputato”.
Questa sentenza pone indubbiamente seri interrogativi circa
il comportamento che il tecnico deve adottare nel caso in
cui, nel corso delle operazioni di controllo e manutenzione,
rilevi situazioni tali da costituire un oggettivo pericolo
nell’utilizzo normale dell’impianto. Per evitare problemi,
pertanto, il tecnico manutentore dovrà attenersi a
determinate regole di condotta e ad adottare provvedimenti
tali da rendere evidente una riapertura non autorizzata
dell’erogazione del gas.
In pratica, ed è questo il comportamento che come CNA
Installazione Impianti consigliamo, per salvaguardarsi da
eventuali contestazioni, il manutentore dovrà eseguire le
seguenti operazioni:
1. mettere fuori servizio l’impianto;
2. diffidare per iscritto l’occupante (il responsabile)
dall’utilizzo dell’impianto;
3. indicare le operazioni necessarie per il ripristino delle
condizioni di sicurezza (03.05.2018 - tratto da e
link a www.cna.it).
---------------
MASSIMA
1. I ricorsi sono infondati.
Va premesso che i vizi della motivazione dedotti attengono
principalmente a censure afferenti l'impianto della
motivazione nella quale i giudici di merito hanno espresso
la valutazione di dati probatori, con argomentazioni
esaustive, congrue e privi di smagliature logiche o
contraddittorietà rilevabili.
E' principio consolidato che in tema di sindacato della
motivazione il compito del giudice di legittimità, che non
deve certo sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito, è esclusivamente quello di
stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi, dando completa e
convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se
abbiano esattamente applicato le regole della logica nello
sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
2. In relazione alla specifica posizione di Del Zo., va
evidenziato che la Corte di appello ha fatto corretta
applicazione dei principi affermati in giurisprudenza in
tema di pluralità di posizioni di garanzia e non
contestualità delle condotte. Tale tematica è contenuta sia
nella doglianza proposta dal difensore dell'imputato che nei
motivi nn. 2, 3 e 4, del responsabile civile, relative
specificamente all'asserita interruzione del nesso causale a
seguito dell'esistenza di decorsi causali alternativi e
delle concorrenti responsabilità o della stessa vittima o di
altri soggetti (il Comune di Brindisi e la concessionaria
Energeko Gas Italia).
3. La giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che
"quando l'obbligo di impedire l'evento
ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano
in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta
omissiva o commissiva del titolare di una posizione di
garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato
intervento da parte di un altro soggetto, parimenti
destinatario dell'obbligo di impedire l'evento,
configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai
sensi dell'articolo 41, comma primo, cod. pen.. In questa
ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di
pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo
dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa
sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma
una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima
continua ad essere efficace (affermazione resa nell'ambito
di un procedimento penale per i reati di omicidio colposo e
di lesioni personali colpose provocati dal malfunzionamento
di una caldaia installata in un appartamento, addebitato
alla condotta colposa di colui che aveva rilasciato
erroneamente la dichiarazione di idoneità dell'impianto e di
coloro che avevano eseguito in modo analogamente erroneo
alcuni lavori di manutenzione che non avevano rimosso la
condizione di pericolo derivante dalle condizioni
dell'impianto)"
(in tal senso, Sez. 4, n. 43078 del 28/04/2005, Poli ed
altri, Rv. 232416)
4. Tale principio ha trovato applicazione anche in una
fattispecie similare a quella oggetto del presente giudizio:
Sez. 4, n. 37992 del 11/07/2012, De Angelis, Rv. 254368 e
prende le mosse dall'importante arresto (Sez. 4, n.
4793/1991 del 06/12/1990, estensore Battisti, Rv. 191805, che
stabilì: "In tema di responsabilità per
un evento che si aveva obbligo di evitare, per escludere,
nel caso di successione di garanti, la responsabilità di uno
dei precedenti garanti, che abbia violato determinate norme
precauzionali, non è sufficiente che il successivo garante,
o uno dei successivi, intervenga, ma è indispensabile che,
intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante,
rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla
condotta (azione od omissione) di quest'ultimo, con la
conseguenza che, ove l'intervento risulti incompleto,
insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il
precedente garante, qualora si verifichi l'evento, anche a
causa del mancato rispetto, da parte sua, di quelle norme
precauzionali, non può non risponderne (ciò è una
conseguenza logica dei principi in tema di prevedibilità ed
evitabilità dell'evento, in tema di dorninabilità della
fonte di pericolo e in tema di affidamento)".
5. In riferimento alla condotta più risalente nel tempo,
rispetto all'evento lesivo, la recente giurisprudenza ha
ribadito che il nesso di causalità tra la
condotta omissiva del titolare della posizione di garanzia,
tenuto per primo ad intervenire, non viene meno per effetto
del mancato intervento da parte di altro garante, "sempre
che la posizione di pericolo non si sia modificata, per
effetto del tempo trascorso o di un comportamento del
secondo garante, in modo tale da escludere la
riconducibilità al primo garante della nuova situazione
creatasi"
(così Sez. 4, n. 1194/2014 del 15/11/2013, Braidotti e
altro, Rv. 258232).
6. Orbene la Corte di appello ha considerato irrilevante il
tempo trascorso tra la condotta riferibile al ricorrente e
l'evento, proprio in applicazione dei summenzionati
principi, in quanto la mancata eliminazione della situazione
di pericolo da parte degli altri tecnici che ebbero ad
effettuare le manutenzioni successive a quelle poste in
essere dal Del Zo. non aveva costituito una causa
sopravvenuta, da sola sufficiente a cagionare l'evento
mortale.
Ciò ha desunto valutando gli elementi di prova acquisiti e
quindi verificando la mancanza di elementi ulteriori che
rendessero plausibile ipotizzare decorsi causali alternativi
od elementi di fatto idonei a considerare interrotto il
nesso causale, posto che dalla perizia era risultato
confermato che la propagazione di monossido di carbonio
all'interno dell'appartamento era stata provocata
dall'errata collocazione della caldaia di quella tipologia
(B) in un locale interno all'appartamento, mentre aveva
influito solo in minima parte il cattivo funzionamento della
canna fumaria.
7. Tale ultimo elemento di fatto e le mancate eliminazioni
della situazione di pericolo da parte dei successivi tecnici
o dello stesso Pl. o da parte degli enti di controllo non
avevano costituito perciò -come coerentemente argomentato
nella parte motiva dell'impugnata sentenza- altrettante
distinte cause sopravvenute, idonee da sole a cagionare
l'evento, ma mere condizioni negative, grazie alle quali
ogni singola condotta, posta in essere autonomamente ed in
violazione delle norme cautelari di riferimento, aveva
continuato ad essere efficace.
8. Infatti, a risposta della eventuale responsabilità del
Pl., adombrata nel ricorso del responsabile civile,
discendente dal fatto di avere disposto l'installazione
della caldaia da esterno nell'appartamento (luogo non idoneo
per quel tipo di caldaia) e per averla ivi mantenuta, va
richiamato l'orientamento dì questa Corte che ha ritenuto
che la condotta imprudente delle vittime non costituisca
fatto eccezionale ed atipico idoneo ad interrompere il nesso
di causalità (a tale proposito cfr. Sez. 4, n. 37992 del
11/07/2012, De Angelis, Rv. 254368).
Inoltre l'incidenza nel decorso causale dell'evento
dell'asserita otturazione della canna fumaria (dovendosi
prescindere dalla riferibilità o meno alla stessa vittima
dell'intervento volto a limitare le infiltrazioni di aria
dall'esterno) è stata esclusa dalla Corte di merito con un
percorso argomentativo immune da vizi logici e, come si è
detto, insindacabile in questa sede.
8. Parimenti infondata anche la censura sollevata nella
prima parte del ricorso di Del Zo., di contenuto
sostanzialmente analogo alle doglianze del primo motivo
proposto dal responsabile civile Di To. Do., con cui si è
lamentata l'erronea applicazione dell'art. 40 c.p. per la
mancanza di fonte giuridica dei poteri autoritativi connessi
alla messa fuori servizio dell'impianto, i quali dovrebbero
essere individuati in capo ad un soggetto pubblico,
piuttosto che al tecnico manutentore nonostante le
indicazioni del modello di controllo delle caldaie contenuto
nell'allegato al D.P.R. n. 412 del 1993, modello poi
riprodotto e sviluppato nell'allegato G del d.lgs n. 192 del
2005.
9. Va infatti osservato dall'analisi della menzionata fonte
normativa (D.P.R. 26.08.1993, n. 412, Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 09.01.1991, n. 10, vigente
al momento dei due accessi di Del Zo.), emerge che
l'allegato H contiene non solo il modulo relativo al "Rapporto
di controllo tecnico" (obbligatorio in forza dell'art.
11), ove è prevista un'apposita sezione relativa alle
Prescrizioni, ma anche la guida alla compilazione delle
stesse specifiche sezioni, ove al punto 6 è indicato: "Nello
spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non
eliminato carenze tali da compromettere la sicurezza di
funzionamento dell'impianto, dopo aver messo fuori servizio
l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo,
indica le operazioni necessarie per il ripristino delle
condizioni di sicurezza".
La dizione utilizzata evidenzia che la "messa fuori
servizio" dell'apparecchio doveva essere effettuata dal
tecnico che riscontrasse l'inidoneità, che avrebbe dovuto
anche diffidare il proprietario dell'impianto
dall'utilizzarlo ed indicare le prescrizioni necessarie per
la messa a norma dello stesso.
10. L'analisi dei predetti doveri, gravanti sul tecnico
manutentore, è stata svolta nella parte motiva della
sentenza di appello che ha affermato la penale
responsabilità con una tenuta argomentativa immune da
censure (pp. 11 e 12): sono stati evidenziati sia gli
aspetti di colpa specifica, connessa all'obbligo del tecnico
di chiudere l'impianto controllato, nel caso di inidoneità
funzionale ovvero, come nel caso di specie, logistica, ossia
di situazione "pericolosa per la sicurezza delle persone,
degli animali domestici e dei beni" (secondo quanto
previsto nel modulo H) ed anche sia i profili di colpa
generica, ossia l'imperizia ed anche la negligenza,
ascrivibili all'imputato.
----------------
Si legga, al riguardo, anche:
●
Impianti termici - Vademecum CNA Installazione Impianti
sulla periodicità della manutenzione degli impianti ad uso
civile (Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
08.05.2018);
●
Sicurezza degli impianti e responsabilità civili e penali
dei manutentori (Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, maggio
2018);
● Caldaia difettosa, in caso di decesso del proprietario il
tecnico negligente risponde di omicidio colposo.
Cassazione: la messa fuori servizio
dell'apparecchio deve essere effettuata dal tecnico che
riscontra l'inidoneità, il quale deve anche diffidare il
proprietario dell'impianto dall'utilizzarlo e indicare le
prescrizioni necessarie per la messa a norma (14.11.2016
- link a www.casaeclima.com).
---------------
Con la
sentenza 26.10.2016
n. 44968,
la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un tecnico
contro la condanna alla pena di 6 mesi di reclusione per
omicidio colposo, per aver causato la morte del proprietario
di un immobile dovuta a delle omissioni nella certificazione
delle carenze funzionali della caldaia. (...continua). |
aprile 2018 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27.07.2000, n. 212-
Riconducibilità degli interventi di demolizione e
ricostruzione tra gli interventi relativi alla
adozione di misure antisismiche per le quali è
possibile fruire della detrazione di imposta ai
sensi dell’art. 16 del Decreto Legge 04.06.2013, n.
63 (Agenzia delle Entrate,
risoluzione 27.04.2018 n. 34/E).
---------------
QUESITO
I Sig.ri Alfa, Beta e Gamma, comproprietari,
ciascuno per un terzo, di una unità immobiliare sita
nel Comune X, dichiarata inagibile a seguito del
terremoto verificatosi nelle Marche nel 1972,
volendo procedere alla demolizione e alla fedele
ricostruzione dell’immobile, pongono i seguenti
quesiti:
1) se spetti la detrazione di imposta di cui all’art. 1-quater del
D.L. n. 63 del 2013, consistente nella detrazione
dell’80 per cento, con tetto massimo di spesa
incentivabile di 96.000 euro, in relazione a spese
per l’intervento di demolizione e fedele
ricostruzione, con riduzione di due classi di
rischio sismico, di unità immobiliare attualmente
censita nella categoria catastale F/2 (unità
collabenti), in quanto danneggiata dal sisma;
...
Ciò premesso, relativamente al quesito rappresentato
al punto 1), la scrivente fa presente che
il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il
parere n. 27/2018, ha precisato che rientrano tra
gli interventi di “ristrutturazione edilizia”
di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n.
380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia) quelli di
demolizione e ricostruzione di un edificio con la
stessa volumetria di quello preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con
riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di
cui al d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di
demolizione e ricostruzione che rispettino la
medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Con il medesimo parere, il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici ha ritenuto che gli interventi di
demolizione e ricostruzione come sopra
rappresentati, progettati ed eseguiti in conformità
alle vigenti norme tecniche per le costruzioni,
rappresentino una efficace strategia di riduzione
del rischio sismico su una costruzione non adeguata
alle norme tecniche medesime e, pertanto, “dal punto
di vista tecnico, detti interventi possono
certamente rientrare fra quelli di cui all’art.
16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, relativi
all’adozione di misure antisismiche”.
Ciò posto, sulla base del predetto parere,
si
ritiene che gli interventi consistenti nella
demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad
abitazioni private o ad attività produttive possono
essere ammessi alla detrazione di cui al citato art.
16 del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto di
tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa,
sempre che concretizzino un intervento di
ristrutturazione edilizia e non un intervento di
nuova costruzione. |
EDILIZIA PRIVATA - VARI: OGGETTO:
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a
deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti
d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione
della dichiarazione e per l’apposizione del visto di
conformità (Agenzia delle Entrate,
circolare 27.04.2018 n. 7/E).
---------------
Di particolare interesse, si legga da pag. 215 in avanti:
● Spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio (Righi E41/E53, quadro E,
sez. IIIA e IIIB) - Art. 16-bis del TUIR - decreto
interministeriale 18.02.1998
...
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento
(elevato, dal 26.06.2012, al 50 per cento) delle spese
sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale e relative pertinenze. La detrazione,
introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del
1997, è stata resa permanente dall’art. 4 del DL n. 201 del
2011 che ha previsto l’introduzione nel TUIR dell’art.
16-bis.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi
(fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori
alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari
importo.
In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta
nel periodo in cui le spese sono sostenute. La detrazione
compete, pertanto, anche se il pagamento delle spese è
eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui
sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori
sono completati (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
...
Interventi che danno diritto alla
detrazione
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso
dell’anno per interventi effettuati su singole unità
immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici
residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono
esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e
direzionale.
Per l’individuazione delle abitazioni residenziali ammesse
all’agevolazione, non deve essere utilizzato un principio di
prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione
rispetto a quelle destinate ad altri usi ed è, quindi,
ammessa al beneficio fiscale l’abitazione, realmente
utilizzata come tale, ancorché unica all’interno di un
edificio (ad esempio, l’unità immobiliare adibita ad
alloggio del portiere per le cui spese di ristrutturazione i
singoli condòmini possono calcolare la detrazione in ragione
delle quote millesimali di proprietà) (Circolare 24.02.1998
n. 57, paragrafo 3.1).
Sono compresi nell’ambito applicativo della disposizione
tutti gli interventi, anche innovativi, realizzati su
pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite
numerico) già dotate del vincolo di pertinenzialità con
l’unità immobiliare principale (Circolare 24.02.1998 n. 57,
paragrafo 3.3).
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un
edificio, le relative spese possono essere considerate, ai
fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un
edificio residenziale considerato nella sua interezza.
Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari
destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore
al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche
il proprietario e il detentore di unità immobiliari non
residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Se
tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la
detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da
parte dei possessori o detentori di unità immobiliari
destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio
(Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.2).
La detrazione per gli interventi realizzati sulle parti
comuni spetta anche ai proprietari di soli box o cantine.
Gli interventi edilizi agevolabili, sotto il profilo tecnico
e nei loro contenuti, sono classificati e dettagliatamente
definiti dall’art.3 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato
con DPR n. 380 del 2001. In sostanza, al fine di definire
ciò che beneficia dell’agevolazione fiscale, il legislatore
rimanda alla legge quadro sull’edilizia.
Interventi edilizi di cui alle lettere a),
b), c) e d), dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la
detrazione spetta per le spese di:
manutenzione ordinaria (lett. a) ;
manutenzione straordinaria (lett. b);
restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
ristrutturazione edilizia (lett. d).
Per gli interventi effettuati sulle singole unità
immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione
compete per le medesime spese, ad eccezione di quelle
relative alla manutenzione ordinaria. L’agevolazione è
riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari
residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali
e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di
accatastamento.
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e
non devono realizzare una nuova costruzione (Circolare
11.05.1998 n. 121, paragrafo 4). Fanno eccezione gli
interventi relativi ai parcheggi pertinenziali nonché quelli
di demolizione e “fedele ricostruzione”, sempre che
dal titolo abilitativo risulti che rientrano nella categoria
della ristrutturazione edilizia.
Gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra
richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad
interventi di categorie diverse; ad esempio, negli
interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie,
per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere
di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione
ordinaria.
Pertanto, al fine dell’esatta individuazione degli
interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle
disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere
assorbente della categoria “superiore” rispetto a
quella “inferiore” (Circolare 24.02.1998 n. 57,
paragrafo 3.4).
...
Ristrutturazione edilizia - Art. 3, comma
1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001
Gli interventi di
ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di elementi ed impianti che possono
portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso
dal preesistente. Gli effetti di tale trasformazione sono
tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che
l’intervento stesso è considerato di “trasformazione
urbanistica” e, come tale, soggetto al relativo titolo
abilitativo (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
È possibile, ad esempio, fruire della detrazione d’imposta,
in caso di lavori in un fienile che risulterà con
destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di
ristrutturazione che il contribuente intende realizzare
purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i
lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il
cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale
agricolo, in abitativo (Risoluzione 08.02.2005 n. 14).
Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è
possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume
preesistente.
Nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e
ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele
ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio
preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, di cui
all’articolo 3, lettera d), del DPR n. 380 del 2001);
conseguentemente, in caso di demolizione e ricostruzione con
ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non
spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo
complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece,
la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio
esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione
compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in
quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova
costruzione”. Tali criteri sono applicabili anche agli
interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano
Casa (Risoluzione 4.01.2011 n. 4).
Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini
di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in
alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione
che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di
intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o
ristrutturazione sotto la propria responsabilità,
utilizzando criteri oggettivi. In caso di ristrutturazione
con ampliamento di un box pertinenziale la detrazione spetta
anche per le spese relative all’ampliamento a condizione che
lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto
auto.
L’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001, così
come riformulato dall’art. 30, comma 1, lett. a), del DL n.
69 del 2013, ridefinisce la fattispecie degli interventi di
ristrutturazione edilizia eliminando il riferimento al
rispetto della “sagoma” per gli interventi di
demolizione e successiva ricostruzione ed imponendo il solo
rispetto della volumetria preesistente fatte salve le
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica.
Poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata
anche all’area di sedime del fabbricato e considerato che il
legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della
sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione è
ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia
consistente nella demolizione e ricostruzione comporti anche
lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario
(risposta all’Interrogazione
a risposta immediata in commissione 5-01866 del 14.01.2014). |
febbraio 2018 |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Modello Unico di Dichiarazione ambientale –
scadenza del 30.04.2018. Servizio di ANCE Bergamo per la
compilazione e presentazione del MUD (ANCE di Bergamo,
circolare 09.02.2018 n. 49). |
gennaio 2018 |
|
APPALTI:
Oggetto: Convegno “Il codice dei contratti pubblici dopo
il correttivo: prassi applicative e future prospettive”.
Documentazione (ANCE di Bergamo,
circolare 30.01.2018 n. 39). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Linee guida per la messa in opera del
calcestruzzo strutturale (ANCE di Bergamo,
circolare 26.01.2018 n. 38). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Incentivi regionali per l’avvio dei processi di
rigenerazione di aree potenzialmente contaminate (ANCE
di Bergamo,
circolare 26.01.2018 n. 36. |
AMBIENTE-ECOLOGIA - APPALTI:
Oggetto: Regola tecnica per contenitori distributori
mobili, ad uso privato, per l’erogazione di carburante
liquido (ANCE di Bergamo,
circolare 26.01.2018 n. 34). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del
26.09.2017. Illegittimità costituzionale dell'articolo 16,
comma 1, della legge regionale 10.08.2016, n. 16. Effetti
della sentenza sui procedimenti pendenti. Parere reso
dall'Ufficio Legislativo e Legale con nota protocollo n.
27218/150.11.2017 del 20.12.2017 (Regione Sicilia,
nota 04.01.2018 n. 1651 di prot.). |
ANNO 2017 |
|
ottobre 2017 |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Armonizzazione delle modalità di computo delle
Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) nell’ambito dei
fondi del trattamento economico accessorio (MEF-RGS,
circolare 30.10.2017 n. 30).
---------------
La presente circolare fornisce istruzioni operative in
materia di fondi per la contrattazione integrativa, al fine
di pervenire ad una armonizzazione delle modalità di computo
nei predetti fondi delle risorse per Progressioni Economiche
Orizzontali (PEO) ed è rivolta alle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165, con particolare riferimento
a quelle che rappresentano il fondo per il trattamento
economico accessorio “al netto” delle citate progressioni
economiche in pagamento al personale in servizio.
(...continua). |
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuovi criteri
e requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1 (raccolta e
trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di
rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto
di rifiuti speciali pericolosi) (ANCE di Bergamo,
circolare 27.10.2017 n. 192). |
INCARICHI PROGETTUALI:
Oggetto: D.Lgs. 56/2017. Trasmissione documento elaborato
dal DIPARTIMENTO CENTRO STUDI della FONDAZIONE del CONSIGLIO
NAZIONALE INGEGNERI titolato 'Non obbligatorietà e
inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per
l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura dopo
le modifiche all'art. 36 del codice dei contratti (D.Lgs.
50/2016)' (Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
circolare 23.10.2017 n. 133). |
CONSIGLIERI COMUNALI:
Oggetto: Rappresentanza di genere nelle Giunte comunali
(Prefettura di Avellino,
nota 03.10.2017 n. 40007 di prot.). |
settembre 2017 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Linee guida per il coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione
(Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
circolare 27.09.2017 n. 117). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: DURC On Line (DOL) - FAQ ANCE (ANCE di
Bergamo,
circolare 15.09.2017 n. 166). |
INCARICHI PROGETTUALI: Oggetto:
Informativa - 'LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA
CONCORRENZA' (Legge 04.08.2017, n. 124)
(Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
circolare 15.09.2017 n. 113). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Oggetto: Conferenza di servizi (Ministero
dell’Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Finanziarie e
Strumentali,
circolare 05.09.2017 n. 28).
----------------
Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, concernente
il monitoraggio svolto presso ciascuna Prefettura-UTG al
fine di verificare lo stato di attuazione della nuova
disciplina relativa alle conferenze di servizio.
A seguito di intese con il Dipartimento Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato
predisposto l’allegato documento, con il quale si forniscono
alcuni indirizzi operativi che potranno essere utili
nell’applicazione della nuova disciplina e
nell’individuazione della figura del Rappresentante unico.
Si segnala, infine, l’opportunità di sensibilizzare le
amministrazioni statali e territoriali, presenti nell’ambito
di rispettiva competenza, in merito all’importanza di una
corretta applicazione della disciplina della conferenza di
servizi, al fine di assicurare un’azione amministrativa
sempre più efficace e tempestiva.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di
un cortese riscontro. (...continua). |
agosto 2017 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: conferenza di servizi - partecipazione degli
uffici ministeriali - competenze (MIBACT, Ufficio
Legislativo,
nota 07.08.2017 n. 24390
di prot.).
---------------
Stante la rilevanza delle numerosi questioni esaminate
dagli uffici ministeriali in sede di conferenza di servizi,
si illustra brevemente la disciplina applicabile, al fine di
facilitarne la corretta applicazione (in particolare, in
ambito regionale), alla luce delle novità apportate dal
d.lgs. n. 127 del 2016 alla disciplina della conferenza di
servizi, contenuta negli artt. 14 e ss. della legge n. 241
del 1990, nonché delle modifiche organizzative introdotte
dal d.m. 23.01.2016 al regolamento di organizzazione del
Ministero, di cui al d.P.C.M. n. 171 del 2014.
In ambito sovraregionale, spetta al Direttore generale ...
(...continua). |
ENTI LOCALI - VARI: Oggetto:
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
282 del 13.06.2017, pubblicato sulla G.U. il 31.07.2017,
recante "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità
e di taratura delle apparecchiature impiegate
nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di
controllo sulla rete stradale"
(Ministero dell'Interno,
nota 07.08.2017 n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 di prot.). |
luglio 2017 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Circolare applicativa del d.P.R. n. 31 del 2017,
"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata" (MIBACT, Direzione Generale
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio,
circolare 21.07.2017 n. 42). |
ANNO 2016 |
|
agosto 2016 |
|
EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO:
Oggetto: artt. 10, comma 5 e 12, comma 1, del decreto
legislativo n. 42 del 2004. Reviviscenza di norme
precedentemente in vigore ad opera del D.Lgs. n. 50 del 2016
(nuovo codice dei contratti pubblici) - Circolare in
diramazione (MIBACT, Segretariato Generale,
circolare
10.08.2016 n. 38). |
luglio 2016 |
|
ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Decreto legislativo 30.06.2016, n. 127, recante
"Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza dei servizi, in attuazione dell'articolo 2 della
legge 07.08.2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 162 del 13.07.2016 - nota circolare (MIBACT,
Ufficio Legislativo,
nota 27.07.2016 n. 22539 di prot.).
---------------
Sommario: I. Introduzione; 2. I decreti
legislativi che intervengono sui moduli procedimentali e
organizzativi dell'agire della pubblica amministrazione: in
particolare, il riordino della disciplina della conferenza
dei servizi; 3. Modalità di svolgimento delle conferenze di
servizi; 4. Rappresentante unico di governo; 5. Decisione
della conferenza di servizi - effetti procedurali ed
efficacia sostanziale; 6. Procedimento di opposizione
('dissenso qualificato'); 7. Disposizioni di coordinamento
fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali
che regolano lo svolgimento de/la conferenza dei servizi. |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Trasmissione Protocollo d'intesa in corso di stipula
relativo all'attività estimativa per abusi edilizi
prevista dal DPR 380/2001 (Agenzia delle
Entrate, Ufficio provinciale di Milano-Territorio,
nota 27.07.2016 n. 22078 di
prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e
gestori di beni o servizi pubblici - art. 17-bis
della legge 07.08.1990, n. 241, introdotto dall'art. 3 della
legge 07.08.2015, n. 124 - parere n. 1640 del 2016
reso dal Consiglio di Stato - precisazioni alla nota
circolare prot. 27158 del 10.11.2015 (MIBACT,
nota 20.07.2016 n. 21892 di prot.).
---------------
A seguito del recente parere n. 1640 del
13.07.2016 reso dal Consiglio di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, in
tema di silenzio-assenso di cui all'art. 17-bis
della legge n. 241 del 1990, si ritiene necessario
fornire alcune precisazioni in merito alla nota
circolare prot. 27158 del 10.11.2015 (diffusa agli
uffici ministeriali da codesto Segretariato con
circolare n. 40 del 20.11.2015) con la quale questo
Ufficio ha reso noti i primi orientamenti
applicativi dell'istituto, introdotto dall'art. 3
della legge n. 124 del 2015.
Al riguardo, per comodità di esame, si seguirà qui
di seguito, per quanto necessario, lo stesso ordine
espositivo adottato nella circolare del 2015.
(...continua). |
giugno 2016 |
|
EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO:
Oggetto: Sponsorizzazione di beni culturali — articolo
120 del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 — articoli 19
e 151 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 - nota
circolare (MIBACT, Ufficio Legislativo,
nota 09.06.2016 n. 17461 di prot.).
---------------
Sommario: 1. Premessa - 2. Rinvio per le nozioni
generali alle Linee guida di cui al d.m. 19.12.2012,
pubblicate nella G.U. 12.03.2013, n. 60 - 3. La
semplificazione (in sintesi) - 4. Proposta di
sponsorizzazione; vaglio preliminare e favor per
l'accoglimento - 5. La pubblicazione dell'avviso sul sito
istituzionale - 6. La ricerca di sponsor di iniziativa
ministeriale - 7. Scelta dello sponsor - 8. Stipula del
contratto di sponsorizzazione - 9. La disciplina di cui
all'art. 151 - 10. Modalità contabili e regime fiscale
(cenni) - 11. Le forme speciali di partenariato
pubblico-privato nel campo dei beni culturali.
---------------
Il nuovo codice dei contratti pubblici, nell'ottica di
favorire il sostegno all'azione pubblica in campo culturale
e la realizzazione del principio di sussidiarietà
orizzontale, semplifica notevolmente le procedure relative
all'acquisizione di sponsor per interventi di tutela e
valorizzazione dei beni culturali, in attuazione di uno
specifico criterio direttivo contenuto nella legge delega.
In considerazione delle novità apportate dal nuovo codice
rispetto alla precedente disciplina, esplicitata nelle Linee
guida di cui al d.m. 19.12.2012, pubblicate nella G. U.
12.03.2013, n. 60, si ritiene opportuno fornire, con la nota
circolare allegata, i primi indirizzi applicativi utili per
facilitare e incoraggiare il ricorso a tale istituto da
parte degli uffici ministeriali.
In particolare, si prendono in considerazione i profili
concernenti la semplificazione delle procedure, la
valutazione preliminare della proposta di sponsorizzazione e
il favor per l'accoglimento, la pubblicazione dell'avviso
sul sito istituzionale (del quale viene fornito un modello),
la ricerca di sponsor di iniziativa ministeriale, la scelta
dello sponsor, la stipula del contratto di sponsorizzazione,
la disciplina di cui all'articolo 151 in tema di
sponsorizzazione di beni culturali e di partenariato
pubblico-privato nel campo dei beni culturali, fornendo
alcuni cenni riguardo al regime contabile. Vengono inoltre
evidenziate quali parti (consistenti in sostanza nelle
nozioni di carattere generale) delle citate Linee guida
conservano validità ed efficacia anche a seguito
dell'introduzione della nuova procedura semplificata.
La successiva diramazione della circolare, a cura di codesto
Segretariato, ai competenti uffici centrali, unitamente alla
diffusione, da parte dei medesimi uffici, di ulteriori e
specifici indirizzi operativi agli uffici periferici,
assicurerà la pronta e corretta applicazione delle nuove
procedure, al fine dell'auspicabile potenziamento
dell'istituto della sponsorizzazione. (...continua). |
maggio 2016 |
|
APPALTI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE:
Oggetto: Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 -
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture - nota circolare
(MIBACT, Ufficio Legislativo,
nota 18.05.2016 n. 15163 di prot.).
---------------
Sommario: 1. Introduzione - 2. Ambito di applicazione
e fase transitoria - 3. Riduzione del numero delle stazioni
appaltanti e centrali di committenza - 4. Qualificazione
delle stazioni appaltanti - 5. Soglie di rilevanza
comunitaria e servizi aggiuntivi - 6. Contratti sotto soglia
- 7. Procedure d'urgenza - 8. Programmazione e
progettazione - 9. Incentivi per funzioni tecniche - 10.
Commissioni di gara - 11. Subappalto - 12. Avvalimento - 13.
Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
- 14. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici
relativi ai beni culturali - 15. Sponsorizzazione di beni
culturali e forme speciali di partenariato - 16. Altre forme
di interesse.
---------------
Come è noto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
— Serie Generale — n. 91 del 19.04.2016, il decreto
legislativo 18.04.2016, n. 50 recante: "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione della
legge 28.01.2016, n. 11, recante: "Deleghe al Governo per
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26.02.2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Si ritiene utile e opportuno trasmettere, con la nota
circolare in allegato, appositi indirizzi interpretativi e
applicativi, relativi alla nuova disciplina che innova in
misura significativa, rispetto al passato, le norme in
materia di procedure di evidenza pubblica e di contratti
pubblici. (...continua). |
gennaio 2016 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n.
241 del 1990 e procedimenti di autorizzazione
paesaggistica di cui agli artt. 146 e 167 del
decreto legislativo n. 42 del 2004 (MIBACT,
nota 19.01.2016 n. 1293 di prot.).
---------------
Si riscontra la nota prot. 310749 del 14.12.2015
con la quale codesta Città metropolitana pone alcune
questioni concernenti l'applicabilità dell'istituto
del silenzio-assenso, introdotto dall'art. 3 della
legge n. 124 del 2015, ai procedimenti paesaggistici
disciplinati dal codice di settore. (...continua). |
ANNO 2015 |
|
dicembre 2015 |
|
LAVORI PUBBLICI: Oggetto:
D.P.C.M. 29.08.2014 n. 171, art. 16, comma 2, lett. o) -
Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e
Periferie Urbane - "Attività di vigilanza sulla
realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai
sensi della legge 29.07.1949, n. 717 e successive
modificazioni"
(MIBACT,
nota 10.12.2015 n. 2798 di prot.). |
novembre 2015 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e
gestori di beni o servizi pubblici - art. 3 della
legge n. 124 del 07.08.2015, recante Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, pubblicata nella G.U. n.
187 del 13.08.2015 - indirizzi interpretativi e
applicativi (MIBACT,
circolare 20.11.2015 n. 40).
---------------
Come è noto, l'art. 3 della legge n. 124 del
07.08.2015, recante Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha
introdotto, nel testo della legge 07.08.1990, n.
241, l'articolo aggiuntivo 17-bis, in tema di
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o
servizi pubblici.
Anche all'esito dell'incontro con i Soprintendenti,
svoltosi con la partecipazione dell'On.le Sig.
Ministro lo scorso 26 ottobre, si ritiene utile e
opportuno trasmettere, con la nota circolare in
allegato, appositi indirizzi interpretativi e
applicativi relativi alle suddette novità normative.
(...continua). |
ottobre 2015 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: DIPENDENTI PUBBLICI ISCRITTI ALL’ALBO – QUOTA
ANNUALE DI ISCRIZIONE - SENTENZA CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE
LAVORO, 16.04.2015 N. 7776 – APPLICABILITÀ AI DIPENDENTI
INGEGNERI – LIMITI - CONSIDERAZIONI (Consiglio Nazionale
degli Ingegneri,
circolare 21.10.2015 n. 615). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Nuova classificazione sismica del territorio
lombardo – Nuova legge regionale in tema di costruzioni e
vigilanza in zone sismiche
(ANCE di Bergamo,
circolare 16.10.2015 n. 206). |
EDILIZIA PRIVATA:
CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
- Decreto 26.06.2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi”
- Decreto 26.06.2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE”
(Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per
il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza
energetica, il nucleare, ottobre 2015). |
agosto 2015 |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Applicazione articolo 9, comma 2-bis, del DL n.
78/2010 con riferimento alle posizioni organizzative a
carico del bilancio (art. 11 CCNL 31.03.1999)
(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria
Generale dello Stato,
nota 10.08.2015 n. 63898 di prot.). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: A) Concordato preventivo omologato con
previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a
chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps:
modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità
Contributiva. Chiarimenti - B) Obbligo di esprimere il voto
contrario in presenza di proposta concordataria che preveda
la soddisfazione parziale dei crediti contributivi
(INPS,
messaggio 06.08.2015 n. 5223 - link a
www.inps.it). |
luglio 2015 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.
3652, depositata il 23.07.2015
(MIBACT, Direzione Generale Archeologica,
circolare 30.07.2015 n. 19 con i relativi:
allegato 1 -
allegato
2 -
allegato 3).
---------------
MASSIMA:
Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea
ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica
determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri
interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono
venire in considerazione: tale attenuazione, nella
traduzione provvedimentale, condurrebbe illegittimamente a
dare minor tutela, malgrado l’intensità del valore
paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o
possa essere l’interesse pubblico alla trasformazione del
territorio.
Invero, il parere in ordine alla compatibilità paesaggistica
non può che essere un atto strettamente espressivo di
discrezionalità tecnica, dove l’intervento progettato va
messo in relazione con i valori protetti ai fini della
valutazione tecnica della compatibilità fra l’intervento
medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico:
valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare
che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente
valore protetto.
Questa caratterizzazione tecnica del giudizio di
compatibilità da parte degli organi del MIBAC (che concerne
tutti gli elementi di impatto dell’intervento sul paesaggio:
non solo localizzazione, densità e volumi ma anche e
soprattutto linee, forme, materiali, ingombro, disposizione
e così via) non viene meno –a pena di disattendere il
contenuto e il particolare rilievo dell’art. 9 Cost.– in
procedimenti semplificatori per opere considerate dalla
legge di particolare significato, come quello dell’art.
1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per le reti nazionali di trasporto dell’energia e per gli
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici) d.l. 29.08.2003, n. 239 d.l. 29.08.2003, n. 239
(Disposizioni urgenti per la sicurezza [e lo sviluppo] del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica) come convertito con modificazioni dalla
l. 27.10.2003, n. 290 (nella specie, il MIBAC, dopo aver
dato parere negativo alla realizzazione di un elettrodotto,
aveva rivisto il suo orientamento compiendo una non
consentita attività di comparazione e di bilanciamento
dell’interesse affidato alla sua cura -la tutela del
paesaggio– con interessi pubblici di altra natura e
spettanza –essenzialmente quelli sottesi alla realizzazione
dell’elettrodotto e al trasporto dell’energia elettrica)
Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 23.07.2015 n. 3652 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
ENTI LOCALI - VARI:
Oggetto: Linee guida per l'applicazione dell'art. 3,
comma 8-bis, del decreto-legge 30.12.2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.2010, n.
25, successivamente modificato dall'art. 43, comma 1, del
decreto-legge 21.06.2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 09.08.2013, n. 98, riguardanti la
possibilità che la carta d'identità possa contenere il
consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in
caso di morte
(Ministero dell'Interno,
nota 29.07.2015 n. 2128 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Dipendenti pubblici iscritti agli albi -
Contributo annuale iscrizione a carico della P.A. -
Chiarimenti (Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
circolare 23.07.2015 n. 98). |
maggio 2015 |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
Oggetto: Indicazioni pratiche per la
redazione dei Piani di Indirizzo Forestale
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Agricoltura - Sviluppo di Sistemi Forestali,
Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del
Suolo Agricolo - Sviluppo e Gestione
Forestale,
nota 27.05.2015 n. 204030 prot.). |
aprile 2015 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: atti dirigenziali - potere di annullamento
(MIBACT, Ufficio Legislativo,
nota 23.04.2015 n. 9444 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Dipendenti pubblici iscritti agli albi -
Contributo annuale iscrizione a carico della P.A. (Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori,
circolare 22.04.2015 n. 49).
---------------
Riferimenti menzionati:
- Corte di Cassazione, Sez. lavoro,
sentenza 16.04.2015 n. 7776
- Consiglio di Stato, Sez. I, parere
parere 15.03.2011 n. 1081 |
INCARICHI PROGETTUALI: Oggetto:
chiarimenti sulle prestazioni occasionali - nota MEF
n. 4594/2015
(Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti,
nota 09.04.2015 n. 20511 di prot.). |
marzo 2015 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Legge 11.11.2014, n. 164 di conversione con
modificazioni del D.L. 12.09.2014, n. 133 - art. 17, comma
1, lett. c), punto 3) - Ulteriori comunicazioni
(Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,
nota 05.03.2015 n. 2565 di prot.). |
ANNO 2014 |
|
novembre 2014 |
|
ENTI LOCALI:
Oggetto: Gestione associata delle funzioni
fondamentali degli enti locali ex art. 14, D.L.
31.05.2010, n. 79, convertito con modificazioni,
dalla legge 30.07.2010 e dai commi da 25 a 31-quater
della legge n. 122/2010 e successive modifiche, in
base al testo come integrato dall'art. 19 della
legge n. 135/2012 (Prefettura di Avellino,
nota 12.11.2014 n. 1256 di prot.). |
maggio 2014 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: accesso dei Laureati Triennali ai Concorsi
Pubblici (Ordine degli Ingegneri di Bergamo,
nota 06.05.2014 n. 440 di prot.). |
marzo 2014 |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Attività di bonifica amianto: invio di notifiche
e piani tramite applicativo Ge.M.A. (ANCE Bergamo,
circolare 21.03.2014 n. 69). |
EDILIZIA
PRIVATA:
OGGETTO: Modalità operative in materia di paesaggio da
utilizzarsi nella progettazione di impianti idroelettrici
(MIBACT Veneto,
circolare 18.03.2014 n. 18/2014). |
EDILIZIA
PRIVATA:
OGGETTO: VALDOBBIADENE (Treviso) - Area tutelata ai sensi
della Parte III del d.lgs. 22.01.2004, n. 42, con decreto
del Ministero dei beni e delle attività culturali
30.09.2010, recante "Dichiarazione di notevole interesse
pubblico dell'area prealpina e collinare dell'alta Marca
Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e
Segusino"- Quesito (MIBACT Veneto,
nota 11.03.2014 n. 4339 di prot.).
...
Con nota prot. 4652 del 14.02.2014, codesto Comune si è
interrogato (i) sulla necessità dell'autorizzazione
paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 per
interventi di allaccio alle infrastrutture a rete e (ii)
sulla portata della prescrizione di cui alla lettera m) del
decreto ministeriale in oggetto, relativa al divieto di
installazione di cartelli pubblicitari. (... continua). |
febbraio 2014 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: avvio utilizzo piattaforma FERAU per la
presentazione e la gestione amministrativa e tecnica
dell’Autorizzazione Unica per impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (Provincia di
Bergamo,
nota 19.02.2014 n. 17409 di prot.).
---------------
Dal 20 febbraio è on-line la modulistica FERAU.
Dal 20.02.2014 anche l'Autorizzazione Unica per
l'installazione di impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili,
di competenza provinciale, è on-line.
Si conclude così, con la sezione FERAU, il processo di
informatizzazione di tutte le procedure per le
autorizzazioni all'installazione di impianti FER, avviato
l'anno scorso per le procedure di competenza comunale (FERCEL
e FERPAS).
Il servizio è attivato all'interno della piattaforma MUTA (www.muta.servizirl.it),
nella sezione dedicata alle FER.
Le domande presentate in cartaceo o in altra forma non
saranno più accettate.
Per informazioni è possibile contattare i tecnici di Regione
al seguente indirizzo e-mail:
rinnovabili@regione.lombardia.it (21.02.2014 -
link a www.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, art. 167,
comma 4 - Quesito (MIBAC Veneto,
circolare 18.02.2014 n. 12/2014).
---------------
Si dà diffusione al foglio prot. 2534 del 05.02.2014,
dell'Ufficio legislativo, con il quale lo stesso si è
pronunciato sull'intenzione del comune di Campodarsego
(Padova), di redigere un documento d'indirizzo finalizzato
ad una individuazione preventiva delle c.d. opere
suscettibili di ingenerare alterazioni "impercepibili" dello
stato dei luoghi.
La pronuncia in esame è intervenuta a seguito del quesito
posto dalla scrivente al suddetto Ufficio legislativo con
nota prot. 21477 del 16.12.2013, parimenti unita alla
presente. (... continua). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 - Articoli
138, 141, 141-bis e 157, comma 2. - Procedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico privi di
formale provvedimento ministeriale (MIBACT Veneto,
circolare 18.02.2014 n. 11/2014). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: SISTRI: confermata la partenza del 3 marzo per i
produttori di rifiuti pericolosi. Corsi gratuiti per
l’utilizzo del sistema (ANCE Bergamo,
circolare 14.02.2014 n. 46). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Durc in presenza di certificazione dei crediti
ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 e d.m.
13.03.2013. Verifica capienza per l’emissione del Durc
(INAIL,
nota 13.02.2014 n. 1123 di
prot.).
---------------
Si legga, al riguardo anche:
GUIDA AL
RILASCIO DEL DURC IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE DEL CREDITO
(D.M. 13.03.2013) -
PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI (versione 1.0 del 09.01.2014). |
TRIBUTI:
Oggetto: regime tariffario per rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare,
circolare 13.02.2014 n. 1/2014). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Chiarimenti sull'uso della modulistica di prevenzione
incendi in materia di resistenza al fuoco
(Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e la Sicurezza Tecnica,
lettera-circolare 11.02.2014 n. 1681
di prot.).
---------------
SCIA antincendio, chiarimenti dei Vigili
del Fuoco e tabella di sintesi con i modelli da usare.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha diramato la Lettera
Circolare 1681 dell’11.02.2014 contenente indicazioni sulla
corretta procedura da seguire per la presentazione della
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai fini
della sicurezza antincendio.
Nel documento vengono forniti i chiarimenti circa la nuova
modulistica da utilizzare per la certificazione della
resistenza al fuoco degli elementi costruttivi o dei
prodotti da costruzione.
In particolare, il modello CERT.REI, attestante la
prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi, viene sostituito dal nuovo modello DICH.PROD
nei casi in cui è sufficiente la corretta posa in opera del
prodotto per garantirne la prestazione di resistenza al
fuoco.
E’ presente, infine, un’utile tabella riassuntiva che
riporta i modelli da usare in funzione delle diverse
tipologie di prodotto o elemento costruttivo (commento
tratto da www.acca.it). |
TRIBUTI:
Oggetto: Tasi – Nota operativa e schema regolamento (ANCI
Emilia Romagna,
nota 11.02.2014 n. 36 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Aggiornamento della disciplina regionale per
l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e
criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica
delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi
tecnici (ANCE Bergamo,
circolare 07.02.2014 n. 43). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.Lgs 28/2011: Decreto fonti rinnovabili –
Prossima proroga al 01.01.2015 dell’obbligo di incremento
della copertura da fonti rinnovabili (ANCE Bergamo,
circolare 07.02.2014 n. 42). |
EDILIZIA PRIVATA:
MAPEL: 01.02.2014 la trasmissione dei provvedimenti
paesaggistici è on-line.
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Regione
Lombardia, Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo e Soprintendenze per i beni architettonici e
paesaggistici di Brescia e Milano si stabilisce che dal
01.02.2014 l'invio dei provvedimenti paesaggistici
rilasciati dagli Enti locali lombardi, avverrà tramite
l’utilizzo di MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni
Paesaggistiche Enti Locali), un applicativo informatico che
Regione Lombardia ha sviluppato e sperimentato nel 2013 con
i coinvolgimento degli Enti locali.
Con la sottoscrizione di tale Protocollo, ha dichiarato
l’Assessore Claudia Maria Terzi, la “dematerializzazione”
della trasmissione dei provvedimenti paesaggistici
rilasciati dagli Enti locali diviene un fatto concreto.
Si consegue, ha continuato l’Assessore, la eliminazione
della trasmissione, oggi prevalentemente cartacea, di circa
25.000 provvedimenti rilasciati dagli Enti locali, si
risparmia carta e spazi per gli archivi e si potrà disporre
di uno strumento in grado di monitorare, anche tramite
funzioni statistiche e reportistiche, l’attività
paesaggistica sul territorio lombardo
Tutti i provvedimenti paesaggistici (autorizzazioni,
autorizzazioni con prescrizioni e dinieghi in procedura
ordinaria e semplificata, nonché i provvedimenti di
accertamento di compatibilità paesaggistica) dovranno essere
inseriti in MAPEL a seguito di accreditamento da parte degli
Enti locali e seguendo i passi indicati nella guida
dell’applicativo.
Confido, ha concluso l’Assessore, che la sottoscrizione del
Protocollo con la Direzione regionale del MIBACT possa
contribuire ad una sempre maggiore collaborazione sui temi
della salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, con
particolare attenzione alle politiche ed azioni per la
pianificazione paesaggistica (05.02.2014 - link a
www.regione.lombardia.it). |
gennaio 2014 |
|
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali 13.03.2013. Rilascio del documento unico
di regolarità contributiva in presenza di certificazione dei
crediti ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del decreto
legge 07.05.2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla
legge 06.07.2012, n. 94 (INPS,
circolare 30.01.2014 n. 16 - link a www.inps.it).
---------------
Il documento unico di regolarità contributiva può essere
rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi,
liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la
Certificazione dei Crediti”.
---------------
Con la Circolare 30/01/2014, n. 16, l'INPS fornisce
indicazioni in merito all'applicazione della disciplina per
il rilascio del DURC in presenza di certificazione di
crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti
delle P.A. -emessa tramite la «Piattaforma per la
Certificazione dei Crediti» (PCC)- a seguito della
realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, all’interno della citata Piattaforma, della
funzione di «Gestione Richieste DURC», riservata ai soggetti
titolari dei crediti, e di quella di «Verifica la capienza
per l’emissione del DURC», rivolta agli Enti tenuti al
rilascio del DURC.
Si ricorda che nel quadro del sistema vigente in materia di
DURC, il Documento rilasciato ai sensi dell’art. 13-bis,
comma 5, del D.L. 52/2012, che prevede per l'appunto
l'emissione del DURC in presenza di crediti certi, liquidi
ed esigibili, viene a costituire pertanto una tipologia
specifica attraverso la quale il legislatore ha inteso far
sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, nell’ambito dei limiti delineati dalla
norma, ottengano un DURC per poter continuare ad operare sul
mercato, in particolare in quello della contrattualistica
pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o
assicurativi.
Rinviando integralmente a quanto chiarito in materia dalla
Circolare del Ministero del Lavoro 40/2013, la Circolare
16/2014 in commento fornisce le opportune indicazioni in
ordine all’applicazione della disciplina a seguito della
realizzazione delle due citate nuove funzioni nella
«Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (PCC)
(commento tratto da www.legislazionetecnica.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Aggiornamento delle disposizioni relative
all’esercizio, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici (ANCE Bergamo,
circolare 24.01.2014 n. 28). |
CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO:
In tema di organo competente ad adottare il piano
triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali
(Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche,
delibera 22.01.2014 n. 12/2014). |
EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTI:
Oggetto: Legge di stabilità 2014 – n. 147 del 27.12.2013.
Principali misure di natura fiscale di interesse per il
settore edile (ANCE Bergamo,
circolare 17.01.2014 n. 23). |
VARI:
Oggetto: Variazione del tasso di interesse legale: anno
2014 (ANCE Bergamo,
circolare 17.01.2014 n. 21). |
COMPETENZE PROGETTUALI: Oggetto:
competenze professionali - Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 09.01.2014 n. 21
(MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto,
circolare 16.01.2014 n. 5/2014). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
OGGETTO: Legge 09.08.2013, n. 98 - Misure per la
semplificazione amministrativa. Indennizzo da ritardo nella
conclusione del procedimento amministrativo (Prefettura
di Avellino,
nota 15.01.2014 n. 672 di prot.). |
INCARICHI PROGETTUALI:
Oggetto: DM 143/2013 - Regolamento recante determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura ed all'ingegneria (Consiglio Nazionale
degli Ingegneri,
circolare 14.01.2014 n. 313). |
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Ripristinati gli articoli del regolamento sui
contratti pubblici (DPR 207/2010) riguardanti i subappalti
delle categorie super specializzate ed i criteri di
affidamento delle categorie a qualificazione obbligatoria
(ANCE Bergamo,
circolare 10.01.2014 n. 14). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Riutilizzo delle terre e rocce da scavo:
circolare ARPA Lombardia e modulistica ANCE Lombardia
(ANCE Bergamo,
circolare 10.01.2014 n. 5). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Rifiuti: la combustione illecita è reato
(ANCE Bergamo,
circolare 10.01.2014 n. 4). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Canoni delle concessioni di acqua pubblica –
ANNO 2014 (ANCE Bergamo,
circolare 10.01.2014 n. 3). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Denuncia dei quantitativi di acqua pubblica
derivati nell’ANNO 2013 (ANCE Bergamo,
circolare 10.01.2014 n. 2). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Denuncia scarichi industriali in fognatura
(ANCE Bergamo,
circolare 10.01.2014 n. 1). |
APPALTI:
Oggetto: AVCPASS (Authority Virtual Company Passport) -
Le innovazioni nelle procedure di gara per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture, dettate dalla Deliberazione
dell’AVCP n. 111/2013, in vigore da Gennaio 2014
(Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori,
circolare 08.01.2014 n. 3). |
CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Informativa sull'adozione del piano triennale di prevenzione
della corruzione (ANCI, gennaio 2014). |
ANNO 2013 |
|
dicembre 2013 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di
pensione per l'anno 2014 (INPS,
circolare 24.12.2013 n. 182 - link a www.inps.it). |
APPALTI:
Oggetto: Nuove soglie comunitarie per gli appalti
pubblici dall'01.01.2014 (ANCE Bergamo,
circolare 20.12.2013 n. 278). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Modifiche in tema di appalti pubblici introdotti
dal cosiddetto “decreto del fare”. Specificazioni (ANCE
Bergamo,
circolare 20.12.2013 n. 277). |
EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTI:
OGGETTO: Impianti fotovoltaici – Profili catastali e
aspetti fiscali (Agenzia delle Entrate,
circolare 19.12.2013 n. 36/E).
---------------
Pannelli solari: ecco la circolare che mette accordo tra
fisco e catasto.
Tra la vasta casistica affrontata dal
documento di prassi, specifica attenzione è rivolta al
trattamento tributario delle tariffe incentivanti previste
dal V Conto Energia.
L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 36/E del
19 dicembre, fa il punto sugli impianti per la produzione di
energia fotovoltaica, focalizzandosi, in particolare, sulle
conseguenze che derivano in materia catastale e tributaria a
seconda della qualificazione degli stessi come beni mobili o
immobili.
In via preliminare, per quanto riguarda i profili catastali,
l’odierno documento di prassi evidenzia come, ai fini del
censimento in catasto, non assume rilievo esclusivo la
facile amovibilità delle componenti degli impianti
fotovoltaici, né la circostanza che possano essere
posizionate in altro luogo mantenendo inalterata la loro
originale funzionalità e senza antieconomici interventi di
adattamento (circolare n. 4/T del 2006).
Dal punto di vista fiscale, invece, il requisito
dell’amovibilità ai fini della qualificazione degli impianti
fotovoltaici come beni mobili è essenziale (circolari n.
46/E del 2007 e n. 38/E del 2008).
Tale diversa impostazione ha pertanto reso opportuno un
intervento per dirimere le incertezze degli operatori. (...
continua) (link a www.fiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Quesiti interpretativi urgenti in merito all'art. 17-bis
della legge n. 90 del 03.08.2013 (Ministero
dello Sviluppo Economico,
nota 18.12.2013 n. 24957 di prot. -
tratto da www.acca.it).
---------------
Caldaia e scarico a parete, ecco i chiarimenti del Ministero.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in risposta a
un quesito posto fornisce chiarimenti sulle caldaie che
possono essere installate in deroga all’obbligo di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra
il tetto.
Inoltre, precisa che (in base all’art. 5, comma 9-ter del
D.P.R. 412/1993) i generatori di calore che sono stati
installati successivamente al 31.08.2013 devono possedere le
seguenti caratteristiche:
●
un rendimento termico utile maggiore o uguale a 90+2log (Pn),
in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della
potenza termica utile nominale;
●
appartenere alla classe 4 o 5, secondo la classificazione
relativa alle emissioni di NOx indicata dalla norma UNI EN
297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 (16.01.2014 -
Ministero dello Sviluppo Economico,
nota 18.12.2013 n. 24957 di prot. - link a
www.acca.it). |
APPALTI FORNITURE E SERVIZI:
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge
n. 212 del 2000 – Imposta di bollo nell'ambito del Mercato
elettronico della Pubblica amministrazione (Agenzia
delle Entrate,
risoluzione 16.12.2013 n. 96/E).
---------------
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. Mercato
elettronico della PA, forniture digitali con bollo.
Sono da assoggettare a imposta di
bollo i documenti di offerta e accettazione, redatti in
formato elettronico, scambiati tra enti e fornitori della
pubblica amministrazione sulla piattaforma del MEPA.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.
96/E/2013.
La risoluzione risponde a un’istanza di interpello in merito
al corretto trattamento tributario applicabile, ai fini
dell’imposta di bollo, ai documenti di offerta e
accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi
scambiati tra Enti e fornitori all’interno del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
La società istante, nel dettaglio, ritenendo lo scambio
telematico tra le due parti non equiparabile alla
conclusione di un vero e proprio contratto riteneva che i
documenti in parola potessero essere ricondotti nell’ambito
di applicazione dell’art. 24 della Tariffa, parte seconda,
allegata al D.P.R. n. 642/1972 (nel novero degli atti sotto
forma di corrispondenza, dispacci telegrafici, ecc.) con
conseguente assoggettamento a imposta di bollo solo in caso
d’uso.
Di diverso avviso l’Agenzia delle entrate, secondo la quale
gli accordi in questione sono equiparabili a una scrittura
privata, da assoggettare a imposta di bollo ai sensi
dell’art. 2 della Tariffa, parte prima.
Occorre evidenziare, infatti, che nel MEPA possono accedere,
oltre alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente aziende
fornitrici che siano state previamente abilitate a
presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in
forma di cataloghi. Secondo la risoluzione pertanto, i
fornitori abilitati formulano, anche a seguito di specifiche
richieste da parte della pubblica amministrazione, delle
offerte pubbliche di beni e servizi. A seguito della
presentazione di tali offerte, la pubblica amministrazione
individua quella che risulta conforme alle proprie
richieste, procedendo alla conclusione del contratto,
tramite apposito “documento di stipula”. E tale documento,
benché recante la sola firma digitale dell’amministrazione,
può ritenersi sufficiente ad instaurare il rapporto
contrattuale, non essendo la controparte tenuta a
manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso.
Infine, la risoluzione ricorda che l’imposta assolta in
relazione a tale documento potrà essere addebitata al
soggetto che presenta l'offerta.
A pagare il bollo sarà dunque il fornitore aggiudicatario,
il quale è responsabile del corretto assolvimento del
tributo, come previsto dall’art. 53 del Regolamento sul
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
Non scontano l’imposta di bollo, infine, le offerte
economiche presentate dagli operatori che non siano seguite
dall’accettazione da parte della PA (commento tratto da
www.ipsoa.it).
---------------
PA: non evitano l’imposta di bollo le forniture tramite
mercato digitale.
Gli scambi di documenti elettronici tra le parti confermano
il rapporto contrattuale e si concludono con la stipula di
un contratto che ha valore di scrittura privata.
Pagano l’imposta
di bollo i documenti di offerta e accettazione, redatti in
formato elettronico, scambiati tra enti e fornitori
all’interno del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Mepa) per l’approvvigionamento di beni e
servizi.
Così risponde l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.
96/E del 16 dicembre, a una società che ritiene lo scambio
telematico tra le due parti non equiparabile alla
conclusione di un vero e proprio contratto, perché sul
documento conclusivo compare soltanto la firma digitale di
chi lo ha emesso, mentre manca la firma della controparte.
Questa circostanza, secondo l’interpellante, farebbe
ricadere l’atto non tra quelli indicati nell’articolo 2
della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, che
stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo per le
“Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni
anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si
estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici
di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari
destinati a far prova tra le parti che li hanno
sottoscritti”, ma tra quelli del successivo articolo 24
della tariffa, parte seconda, per i quali il tributo è
previsto solo in caso d’uso, ossia gli “Atti e documenti di
cui all'articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o
di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui
all' articolo 1341 del codice civile”. (... continua) (link
a www.fiscooggi.it). |
VARI:
Oggetto: Obbligo di catene o pneumatici da neve su strade
di competenza della Provincia di Bergamo (ANCE Bergamo,
circolare 13.12.2013 n. 267). |
SICUREZZA LAVORO:
Oggetto: Uso di scale a pioli nelle attività di cantiere
(ANCE Bergamo,
circolare 13.12.2013 n. 266). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e
controllo dell’Autorità (Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche,
delibera 12.12.2013
n. 77/2013 - link a www.civit.it).
---------------
La delibera fornisce indicazioni per la predisposizione,
da parte degli OIV o di strutture che svolgono funzioni
analoghe, delle attestazioni sull’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione al 31.12.2013 nelle
amministrazioni pubbliche e in altri enti e società indicati
dal d.lgs. n. 33/2013, stabilendo le modalità attraverso cui
l’Autorità eserciterà la propria attività di vigilanza e
controllo muovendo anche dagli esiti delle predette
attestazioni.
Ferma restando l’immediata precettività degli obblighi di
trasparenza previsti dalla normativa vigente, con lo stesso
spirito di gradualità che ha contraddistinto la delibera n.
71/2013, anche la delibera n. 77/2013 prevede che le
attestazioni riguardino un numero circoscritto di obblighi i
pubblicazione di significativo rilievo sotto il profilo
economico e sociale.
Nei prossimi mesi l’Autorità indicherà ulteriori obblighi di
pubblicazione di cui gli OIV e le strutture che svolgono
funzioni analoghe dovranno attestare l’assolvimento. |
ENTI
LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO - SEGRETARI COMUNALI:
Relazione del responsabile della prevenzione della
corruzione - chiarimenti (12.12.2013 - link a
www.funzionepubblica.gov.it). |
APPALTI:
Contratto pubblico di appalto in modalità
elettronica: proposta di Intesa.
La Conferenza delle Regioni in relazione al Contratto
pubblico di appalto in modalità elettronica ha approvato,
nella riunione del 05.12.2013, un
proposta di intesa Governo-Regioni-ANCI.
Tale documento è stato consegnato al Governo in occasione
della discussione in Conferenza Unificata dell’Intesa sulle
modalità di stipula dei contratti pubblici conclusi ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 18.10.2012, n.
179, convertito dalla legge 17.12.2012 n. 221 (tratto da
www.regioni.it).
---------------
La disposizione di cui all’articolo 11, comma 13, del
d.lgs. 12.04.2006 n. 163 così come modificata
dall’articolo 6 del decreto legge 18.10.2012 n. 179,
stabilisce che a partire dal 01.01.2013 "Il contratto è
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata”.
Il presente documento è finalizzato ad
offrire alle pubbliche amministrazioni indicazioni per
affrontare i diversi aspetti operativi e organizzativi
derivanti dalla stipula in modalità elettronica dei
contratti pubblici relativi ad appalti e concessioni di
lavori, servizi e forniture.
A fini di inquadramento è opportuno evidenziare come il
contratto stipulato in modalità elettronica sia
riconducibile ai concetti più generali di documento
informatico, di cui al decreto legislativo 07.03.2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale ed alle relative regole
tecniche in corso di emanazione.
Il contratto stipulato in modalità elettronica è formato
tramite l’utilizzo di appositi strumenti software oppure
tramite acquisizione della copia per immagine su supporto
informatico di un contratto cartaceo.
Le indicazioni contenute nel presente documento possono
essere adottate anche per la stipula di accordi fra
amministrazioni di cui all’art. 15 L. 241/1990. (...
continua)
---------------
Obbligo dei contratti d’appalto in modalità elettronica:
arrivano le linee guida su come operare.
L’articolo 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei
Contratti, come modificato dal D.L. 179/2012) stabilisce che
dall'01.01.2013 i contratti d’appalto debbano essere
stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme
vigenti.
Con circa un anno di ritardo rispetto alla scadenza, la
Conferenza unificata nella seduta del 05.12.2013 ha definito
le modalità di stipula dei contratti elettronici con
apposite linee guida.
Il documento fornisce le indicazioni per affrontare i
diversi aspetti operativi e organizzativi derivanti dalla
stipula in modalità elettronica dei contratti pubblici
relativi ad appalti e concessioni di lavori, servizi e
forniture.
Secondo le nuove regole, il contratto deve essere generato
tramite l’uso di software o attraverso l’acquisizione
informatica del contratto cartaceo su supporto informatico.
Il contratto stipulato in modalità elettronica deve assumere
le caratteristiche di integrità e immodificabilità, in modo
che forma e contenuto non siano alterabili e ne sia
garantita l’integrità nella fase di conservazione.
Le tipologie di firma elettronica da utilizzare sono:
●
la firma digitale
●
la
firma elettronica qualificata
●
la firma elettronica avanzata
Per garantire l’interoperabilità, l’accesso e la leggibilità
dei documenti elettronici, i documenti dovranno essere
preferibilmente in uno dei seguenti formati:
●
pdf
●
rtf
●
txt
●
jpeg
●
xml
Vengono, inoltre, fornite indicazioni in merito a:
►
firma digitale del pubblico ufficiale rogante
►
firme elettroniche qualificate e digitali
►
acquisizione digitale della sottoscrizione autografa
►
atto pubblico amministrativo a mezzo Ufficiale Rogante
►
scritture private autenticate
►
scrittura privata
►
aggregato documentale informatico (12.12.2013 -
commento tratto da www.acca.it). |
ENTI LOCALI:
Oggetto: Provvedimenti inerenti le gestioni associate
(ANCI Veneto,
nota 11.12.2013 n. 3503
di prot.). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n.
124/2001 – D.M. 24.10.2007 – cause ostative (Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali,
interpello 11.12.2013 n. 33/2013).
---------------
Rispondendo a una richiesta di interpello avanzata dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,
il Ministero ha precisato che, in presenza di violazioni
definitivamente accertate, l’impresa non può ottenere il
DURC per il godimento di benefici normativi e contributivi
per un periodo di tempo fino a 24 mesi e che tale periodo
decorre dal momento in cui gli illeciti sono definitivamente
accertati con sentenza passata in giudicato o con ordinanza
ingiunzione non impugnata.
Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC
l’impresa potrà tornare a godere dei benefici normativi e
contributivi, compresi quelli di cui è ancora possibile
fruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali
(commento tratto da www.lavoro24.ilsole24ore.com). |
TRIBUTI:
OGGETTO: Esenzione dall’imposta municipale propria (IMU)
per il cd “magazzino” delle imprese edili. Quesito
(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo
Fiscale,
risoluzione 11.12.2013 n. 11/DF). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Rendimento energetico in edilizia - Attestato di
Prestazione Energetica (APE) - Studio n. 657-2013/C a cura
del Consiglio Nazionale del Notariato
(Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,
nota 06.12.2013 n. 13132 di prot.). |
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Abrogati gli articoli del regolamento sui
contratti pubblici (DPR 207/2010) riguardanti i subappalti
delle categorie super specializzate ed i criteri di
affidamento delle categorie a qualificazione obbligatoria
(ANCE Bergamo,
circolare 06.12.2013 n. 253). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO alla luce della L.
09.08.2013 n. 98 di conversione, con modifiche, del D.L.
21.06.2013 n. 69 (cd "Decreto Fare"):
►
circolare esplicativa
►
modulo di
dichiarazione
(06.12.2013 - ARPA Lombardia). |
novembre 2013 |
|
COMPETENZE PROGETTUALI: Oggetto:
Sentenza TAR Veneto n. 1312//2013, Ordine Ingegneri Verona
c/Comune Torri del Benaco e nei confronti Collegio Geometri
Verona - Deliberazione comunale n. 96, 09.07.2012
(Consiglio Nazionale Geometri e Geometri e Geometri
Laureati,
nota 28.11.2013 n. 12759 di prot.). |
ENTI LOCALI - VARI:
OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge
21.06.2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice
della Strada (Ministero dell'Interno,
nota 22.11.2013 n. 8799 di prot.). |
APPALTI:
Oggetto: Definizione di “socio di maggioranza”
rilevante per le dichiarazioni prescritte ai fini della
partecipazione alle procedure di gara d’appalto pubblico
(ANCE Bergamo,
circolare 22.11.2013 n. 250). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito
dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato
di prestazione energetica (APE) (Agenzia delle Entrate,
risoluzione 22.11.2013 n. 83/E).
---------------
Attestato di prestazione energetica
senza bollo né registro
Niente bollo né imposta di registro sull'Attestato di
prestazione energetica (Ape), che dal 2013 va allegato
obbligatoriamente agli atti di trasferimento a titolo
gratuito e ai contratti di vendita e di locazione di
immobili.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione
22.11.2013 n. 83/E scorso, che risponde ai dubbi dei
contribuenti sul regime tributario da applicare
all’Attestato al momento della registrazione dei contratti
di affitto. La registrazione può avvenire in formato
cartaceo presso un ufficio dell’Agenzia, oppure per via
telematica, tramite le applicazioni online Locazioni web,
Siria e Iris.
L’attestato di prestazione energetica, allegato in originale
o in copia semplice, non è soggetto a imposta di bollo,
eccetto il caso in cui si tratti di una copia con
dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un
pubblico ufficiale. L’imposta di registro, infine, è dovuta
solo nel caso in cui, dopo aver registrato il contratto di
locazione, il contribuente decide di registrare l’Ape per
dare data certa all’attestato (commento tratto da
www.agenziaentrate.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito
dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato
di prestazione energetica (APE) (Agenzia delle Entrate,
risoluzione 22.11.2013 n. 83/E). |
ENTI LOCALI:
OGGETTO: Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi
erogati da amministrazioni pubbliche - Criteri generali per
la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da
parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o
corrispettivi (Agenzia delle Entrate,
circolare 21.11.2013 n. 34/E). |
APPALTI:
Oggetto: Dall’01.01.2014 in vigore il sistema denominato
“AVCpass” per la verifica dei requisiti per la
partecipazione alle gare d’appalto (ANCE Bergamo,
circolare 19.11.2013 n. 249). |
PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del
03.07.2013 - Estensione del diritto al congedo di cui all’art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26.03.2001
a parente o affine entro il terzo grado convivente con la
persona in situazione di disabilità grave (INPS,
circolare 15.11.2013 n. 159 - link a www.inps.it). |
ENTI
LOCALI - VARI:
Oggetto: Art. 20, comma 5-bis, lett. a), D.L. 21.06.2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 09.08.2013, n.
98. Modifica all'art. 202 del D.Lgs. 18.05.1998, n. 285
(Codice della Strada) . Prime indicazioni operative
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
lettera-circolare 11.11.2013 n. 19442 di prot.). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Rilascio del Documento unico di regolarità
contributiva anche in presenza di una certificazione che
attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi
ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di un
medesimo soggetto - D.M. 13.03.2013 (INAIL,
circolare 11.11.2013 n. 53 - link a
www.inail.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: SISTRI: ulteriori modifiche (ANCE Bergamo,
circolare 08.11.2013 n. 242). |
ATTI AMMINISTRATIVI - SICUREZZA LAVORO:
Oggetto: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.
4035/2013 del 31.07.2013 in materia di diritto di accesso
alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede
ispettiva. Istruzioni operative (Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali,
circolare 08.11.2013 n.
43/2013). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi
alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)
nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13.03.2013 n. 59
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare,
circolare 07.11.2013 n. 49801 di prot.). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto:
Variazioni disponibilità autoveicoli sottoposti alla
disciplina SISTRI
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Albo Nazionale Gestori Ambientali,
nota 05.11.2013 n. 1192 di prot.). |
APPALTI:
Oggetto: Provvedimenti antimafia – Operativa la procedura
per l’iscrizione nelle cosiddette white list presso
la Prefettura di Bergamo (ANCE Bergamo,
circolare 04.11.2013 n. 236). |
ottobre 2013 |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Circolare 31.10.2013 n. 1 per l’applicazione
dell’articolo 11 del d.l. 31.08.2013, n. 101, concernente
“semplificazione e razionalizzazione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI),
convertito in legge 30.10.2013, n. 125 (G.U. n. 255 del
30.10.2013) (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del
Territorio e delle Risorse Idriche). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: ALLEGHE (Belluno) - Immobile denominato Resti di
Casa trecentesca. RISCONTRO A QUESITO (Mibac Veneto,
nota 29.10.2013 n. 18569 di prot.). |
TRIBUTI:
Oggetto: Conversione in legge del Dl n. 102/2013 – Nota di
lettura (ANCI Emilia Romagna,
nota 29.10.2013 n. 182 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
La certificazione energetica (dall’Attestato di
Certificazione all’Attestato di Prestazione Energetica)
(Consiglio Nazionale del Notariato,
studio 28.10.2013 n. 657-2013/C). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
OGGETTO: Legge 07.08.1990, n. 241, art. 14 - Comuni di
ROVIGO, VILLANOVA DEL GHEBBO, LENDINARA e BADIA POLESINE -
Lavori urgenti di sostituzione delle alberature stradali
lungo la SR 88 "Rodigina" dal km 0+000 al km 30+452 in
tratti saltuari - Richiedente: Veneto Strade Spa -
Conferenza di servizi del 02.07.2013 - Quesito (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
nota 24.10.2013 n. 18384 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Linee guida in materia di codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n.
165/2001) (CIVIT,
deliberazione 24.10.2013 n. 75/2013). |
SICUREZZA LAVORO:
Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni - risposta al
quesito sulla formazione degli addetti alla
gestione delle emergenze per la prevenzione
incendi, DM 10.03.1998 (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali,
interpello 24.10.2013 n. 10/2013). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.M. 13.03.2013 – certificazione di crediti e
rilascio del DURC – primi chiarimenti (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali,
circolare 21.10.2013 n. 40/2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Consulenza giuridica – Art. 2, comma 5, d.l.
25.06.2008, n. 112 – IVA - Aliquota agevolata - Opere di
urbanizzazione primaria - Infrastrutture destinate
all'installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica (Agenzia delle Entrate,
risoluzione 16.10.2013 n. 69/E). |
COMPETENZE PROGETTUALI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Applicazione del DM 37/2008 (in particolare per
gli Impianti Elettronici nei lavori Pubblici e Privati -
rispetto delle prescrizioni e privativa per gli Ingegneri
del Settore dell'Informazione) (Consiglio Nazionale
degli Ingegneri,
circolare 11.10.2013 n. 279). |
ENTI
LOCALI - VARI:
Oggetto: Preavvisi di accertamento delle violazioni alle
norme sulla sosta dei veicoli. Pagamento in misura ridotta,
con ulteriore riduzione del 30 per cento (articolo 202,
comma 1, secondo periodo del C.d.S.) - Analisi sintetica
delle criticità. Quesito (Ministero dell'Interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
nota 07.10.2013 n. 300/A/7552/13/127/1 di prot.). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: SISTRI: istruzioni operative (ANCE Bergamo,
circolare 04.10.2013 n. 223). |
ENTI
LOCALI:
OGGETTO: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
Pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, n. 109 in data 23.08.2013, recante disposizioni
per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto
legislativo 07.03.2005, n. 82, come modificato dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012, n. 179, convertito
dalla legge 17.12.2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) (Ministero
dell'Interno,
circolare 03.10.2013 n.
19/2013). |
settembre 2013 |
|
CONSIGLIERI COMUNALI:
Oggetto: Parere del Ministero dell'Interno. Diritto di
accesso da parte dei Consiglieri comunali (Prefettura di
Napoli,
nota 24.09.2013 n. 57193 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: BADIA POLESINE (Rovigo) Cimitero monumentale,
sito in via Migliorini snc catastalmente distinto al C.T.
foglio BP 9, particella A e Cimitero di Crocetta, sito in
via Ca' Giovanelli snc, catastalmente distinto al foglio 3,
particella A, di proprietà del Comune di Badia Polesine
(Rovigo) - Decreti dirigenziali generali 20.09.2010 e
16.03.2011) - QUESITO (MIBAC, Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto,
nota 23.09.2013 n. 16515 di prot.).
---------------
Le questioni sottoposte all'attenzione di questa
Direzione regionale, come esposte ai punti da 1 a 6 del
succitato quesito, possono essere riassunte come segue:
●
se le attività di scavo necessarie all'inumazione o
all'esumazione di cui al vigente regolamento di polizia
mortuaria, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 10.09.1990, n. 285, soggiacciano o meno alle
disposizioni di cui agli articoli 20, comma 1, e 21, commi
1, lettera a), e 4 del succitato decreto legislativo 42/2004
(1), concernenti, rispettivamente, gli Interventi vietati e
gli Interventi soggetti ad autorizzazione. In proposito
codesto Comune assume che i campi di inumazione dei siti
cimiteriali in oggetto, ancorché ricompresi nel perimetro
dell'immobile identificato dal provvedimento dichiarativo,
non siano sottoposti alla tutela codicistica di cui alle
nonne sopraccitate, "trattandosi di pura terra" (2), e che,
nella generalità dei casi, le predette attività di scavo, ad
effettuarsi nei campi di inumazione di cui al capo XIV del
citato DPR 285/1990, debbano ritenersi comunque sottratte
all'obbligo della previa autorizzazione di cui al citato
art. 21 del decreto legislativo 42/2004, "in quanto vi è
l'obbligo legale di alternare le inumazioni e le
esumazioni con cadenza decennale" (3), rilevando altresì, a
sostegno di tale affermazione, che tali campi non sarebbero
menzionati, unitamente agli arredi votivi delle sepolture,
nei citati provvedimenti dichiarativi del loro interesse
culturale (4);
●
se gli arredi votivi di cui al precedente punto f, laddove
rivestano interesse culturale ed appartengano a soggetti
diversi da quelli indicati all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo n. 4212004, debbano essere destinatari, ai fini
del loro assoggettamento alla tutela codicistica, di un
provvedimento dichiarativo espresso, da emanarsi ai sensi
del combinato disposto dall'art. 10, comma 3, lettera a) e
13, comma 1, del medesimo decreto legislativo (5 e 6). ... |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: DURC. Art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge
98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della
versione 4.0.1.28 dell’applicativo Sportello unico
previdenziale (INAIL,
nota 20.09.2013 n. 5727 di prot.). |
SICUREZZA LAVORO:
Oggetto: Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia – Legge 09.08.2013, n. 98 – Sicurezza del
lavoro (ANCE Bergamo,
circolare 20.09.2013 n. 214). |
ENTI
LOCALI - TRIBUTI:
Oggetto: Decreto legge 31.08.2013, n. 102 – Nota di
lettura (ANCI Emilia Romagna,
nota 19.09.2013 n. 147 di prot.).
---------------
... in materia di IMU, TARES, differimento termine
approvazione bilancio preventivo.
---------------
Chi
ha approvato i bilanci può rivedere le aliquote.
Anche i comuni che hanno già approvato il bilancio possono
rimettere mano ai propri tributi fino al 30 novembre.
Lo
afferma una nota interpretativa del decreto Imu diffusa
dall'Anci Emilia-Romagna. Ma tale interpretazione necessita
di una conferma ufficiale da parte del Mef.
Come noto, l'art. 8 del dl 102/2013 ha differito alla
predetta data il termine per l'approvazione del preventivo
per l'anno in corso. Il legislatore non si è premurato di
precisare gli effetti della proroga nei confronti degli enti
che già avevano tagliato il traguardo dell'approvazione. In
tal modo, per questi ultimi, si ripropone la querelle sulla
possibilità di modificare le proprie aliquote o i propri
regolamenti tributari anche dopo il varo del bilancio,
purché ovviamente entro la dead-line fissata per gli altri
enti.
L'Anci propende per la tesi affermativa, ritenendo
sufficiente a tal fine una semplice «variazione» del
documento contabile già perfezionato, secondo quanto
chiarito dalla risoluzione del Dipartimento delle politiche
fiscali n. 1/2011. Per la verità, la questione non pare del
tutto pacifica, in presenza di pronunce difformi della Corte
dei conti (si veda, ad esempio, il parere n. 205/2011 della
Sezione regionale di controllo per la Lombardia), che hanno
sostenuto, invece, la necessità di procedere alla «riapprovazione»
del bilancio.
Del resto, la stessa risoluzione del Mef
ribadiva l'inderogabilità del principio della variazione
della disciplina dei tributi comunali entro il termine
stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio,
sottolineando il carattere propedeutico al bilancio stesso
delle deliberazioni riguardanti le entrate, e ne ammetteva
una parziale deroga solo considerazione della «particolare
tempistica» delle novità all'epoca introdotte dal dlgs
23/2011 in materia di addizionale Irpef.
Sarebbe quindi opportuno che dal Mef arrivasse un nuovo
chiarimento ufficiale. Se, viceversa, dovesse prevalere una
linea interpretativa più rigida, i numerosi comuni che hanno
già approvato il bilancio 2013 aumentando l'aliquota dell'Imu
sull'abitazione principale avrebbero enormi difficoltà ad
apportare le necessarie correzioni, con forti rischi per gli
equilibri contabili se lo Stato non dovesse riconoscere loro
il rimborso integrale del mancato gettito
(articolo ItaliaOggi del
27.09.2013). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI:
OGGETTO: Decreto-legge 04.06.2013, n. 63 – Interventi di
efficienza energetica – Interventi di ristrutturazione
edilizia – Acquisto di mobili per l’arredo e di
elettrodomestici – Detrazioni (Agenzia delle Entrate,
circolare 18.09.2013 n. 29/E).
---------------
Ecobonus e ristrutturazioni edilizie. “Nuove” detrazioni
punto per punto.
L’Agenzia interpreta le ultime norme e fornisce chiarimenti
utili alla corretta applicazione degli sconti d’imposta,
quest’anno modulati sull’impulso allo sviluppo economico
(link a www.fiscooggi.it). |
ENTI LOCALI - VARI:
OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge
21.06.2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia, Modifica dell'art. 202 del Codice
della Strada (Ministero dell'Interno,
nota 16.09.2013 n. 7065 di prot.). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.L. n. 69/2013 art. 31 – semplificazioni in
materia di Durc - Circolare Ministero del Lavoro n. 36/2013
(ANCE di Bergamo,
circolare 13.09.2013 n. 211). |
APPALTI:
Oggetto: D.L. n. 76/2013 (cd. “Decreto lavoro”) –
Circolare Ministero del Lavoro n. 35/2013 (ANCE di
Bergamo,
circolare 13.09.2013 n. 210). |
ENTI LOCALI:
Oggetto: Gestione associata delle funzioni fondamentali
degli enti locali ex art. 14, commi da 25 a 31-quater, della
legge n. 122/2010 e successive modifiche, in base al testo
come integrato dall'art. 19 della legge n. 135/2012
(Prefettura di Avellino,
nota 11.09.2013 n. 1256 di prot.). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Legge 98 del 09.08.2013: novità in materia
di DURC (Cassa Edile di Bergamo e Edilcassa Artigiana di
Bergamo,
nota 11.09.2013 n. 1360 di prot.). |
ENTI
LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (CIVIT,
delibera 11.09.2013 n. 72/2013). |
COMPETENZE PROGETTUALI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
DPR 16.04.2013 n. 75 - Regolamento recante disciplina dei
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici -
requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica degli edifici mancata previsione di una
disciplina transitoria - Ingegneri vecchio ordinamento -
problemi applicativi - richiesta urgente di parere ed
intervento
(Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
nota 09.09.2013 n. 4693 di prot.).
---------------
Ingegneri: i corsi formativi ai novizi.
Ape, i certificatori esperti già abilitati.
Per i tecnici che da anni (e prima del 12 luglio scorso)
redigono la certificazione energetica degli edifici non è
necessaria la partecipazione a specifici corsi di formazione
con esame finale e conseguimento dell'attestato di frequenza
per il rilascio dell'Ape. Il possesso dell'attestato di
frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a
specifici corsi di formazione per la certificazione
energetica degli edifici può avere un senso e valere
unicamente se riferita a coloro che si troveranno ad operare
a partire dall'entrata in vigore del dpr 16.04.2013 n.
75 (e cioè dal 12.07.2013), facendo così salva
l'attività dei tecnici già operanti nel settore (anche
appartenenti ad altre professioni aventi competenza in
materia).
Questa è la precisazione contenuta nella circolare
del 09.09.2013 n. U-rsp/4693/2013 del Consiglio nazionale
degli ingegneri con la quale viene richiesto un chiarimento
al ministero dello sviluppo economico, al ministero
dell'ambiente e alle infrastrutture sulla mancanza di
disciplina transitoria rivolta a salvaguardare le competenze
acquisite dai professionisti operanti nel settore.
Ricordiamo che il 12 luglio è entrato in vigore il dpr
16.04.2013 n. 75 con il quale sono stati definiti i
requisiti che devono aver i tecnici chiamati a redigere
l'attestato di prestazione energetica (Ape) (si veda Italia
Oggi del 26 giugno scorso). Il dpr elenca i titoli di studio
da possedere: in pratica tutte le lauree tecniche e tutti i
diplomi tecnici. Per l'abilitazione bisogna essere iscritti
a un ordine professionale (laddove ne esista uno) e ottenere
una certificazione attestante il possesso dell'esperienza
nella progettazione di edifici o di impianti.
Alcuni laureati (per esempio in matematica o in fisica o in
ingegneria), però, devono frequentare un corso abilitante di
64 ore che è organizzato da ordini, università, enti di
ricerca, regioni, province autonome (art. 2, comma 4, lett.
b), del dpr n. 75/2013). Nella nota del 9 settembre scorso
il Consiglio nazionale degli ingegneri afferma che l'art. 2,
comma 4, lett. b), del dpr n. 75 del 2013 debba essere
applicato unicamente a coloro che si troveranno a operare a
partire dall'entrata in vigore del dpr 16.04.2013 n. 75 e
cioè dal 12 luglio scorso, facendo salva l'attività dei
tecnici già operanti nel settore.
L'articolo 2, comma 4, lett. b), del dpr 75 prevede,
infatti, la frequenza, con superamento dell'esame finale,
relativo a specifici corsi di formazione per la
certificazione energetica degli edifici anche per chi è in
possesso di uno dei seguenti titoli: «Laurea magistrale
fisica, ingegneria, matematica, scienze chimiche, scienze
della natura, scienze e tecnologie geologiche, scienze e
tecnologie per l'ambiente e il territorio, scienze
geofisiche ovvero laurea specialistica in fisica»
(articolo ItaliaOggi del 12.09.2013). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: SISTRI: rinvio per i produttori di rifiuti
pericolosi (ANCE Bergamo,
circolare 06.09.2013 n. 207). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Certificazione energetica degli edifici:
confermata la validità degli ACE prodotti secondo le
procedure regionali (ANCE Bergamo,
circolare 06.09.2013 n. 206). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Legislazione nazionale: approvata la Legge
03.08.2013 n. 90 di conversione in Legge del D.L. 63/2013
sulla prestazione energetica in edilizia e recepimento della
Direttiva 2010/31/UE (ANCE Bergamo,
circolare 06.09.2013 n. 205). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Contabilizzazione del calore in Regione
Lombardia - Rimane l'obbligo ma sono sospese le sanzioni
(ANCE Bergamo,
circolare 06.09.2013 n. 204). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Conversione in Legge del D.L. “Fare” – novità in
materia di lavoro (DURC) (ANCE Bergamo,
circolare 06.09.2013 n. 202). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: DURC – Recapito del documento esclusivamente
tramite PEC (ANCE Bergamo,
circolare 06.09.2013 n. 201). |
TRIBUTI - VARI:
Oggetto: Decreto per la casa – Novità IMU e altre misure
di sostegno al settore immobiliare (ANCE Bergamo,
circolare 06.09.2013 n. 199). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n.
98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi
chiarimenti (Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali,
circolare
06.09.2013 n. 36/2013).
---------------
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con la
circolare n. 36/2013, d’intesa con gli Istituti, fornisce i
primi chiarimenti interpretativi sull’art. 31 del D.L. n.
69/2013 (conv. da L. n. 98/2013, c.d. “Decreto Fare”), che
ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al
rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
I chiarimenti forniti dalla circolare, che riguardano in
particolare le fasi in cui il DURC deve essere acquisito e
la sua validità temporale, consentiranno peraltro agli Enti
previdenziali e alle Casse edili un tempestivo adeguamento
delle relative procedure di gestione del Documento.
---------------
Lavoro.
Le prime indicazioni nella circolare del ministero.
Contratti, collaudi e pagamenti: un Durc per ogni passaggio.
La validità del Durc (Documento unico di regolarità
contributiva) acquista la nuova durata di 120 giorni dal 21
agosto scorso.
Lo stabilisce la circolare emanata ieri del
ministero del Lavoro, unitamente ad altri chiarimenti a
commento dell'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013
convertito dalla legge 98/2013.
Si tratta di una disposizione introdotta in sede di
conversione del decreto legge ed è applicabile
esclusivamente ai Durc rilasciati dopo tale data. Quelli
rilasciata prima di tale data avranno, pertanto, una
validità di 90 giorni secondo la disciplina precedente.
Il comma 5 dell'articolo 31, in materia di appalti pubblici,
raggruppa ora il Durc in tre aree nell'ambito delle quali
conserva la validità di 120 giorni, senza, dover ricorrere
ad altro documento. Nel primo raggruppamento sono inseriti:
la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista
dall'articolo 38, comma 1, lettera i), Dlgs n. 163/06;
l'aggiudicazione del contratto; la stipula del contratto. Il
secondo riguarda il pagamento degli stati di avanzamento ed
il certificato di collaudo. In tale ipotesi il Durc (ferma
restando la sua validità quadrimestrale) dovrà essere
acquisito non già dal momento successivo alla stipula del
contratto, ma solo al concreto verificarsi delle due
fattispecie citate. Resta fermo che un ulteriore Durc (terzo
raggruppamento) dovrà essere richiesto in sede di pagamento
del saldo finale.
Fermo restando l'obbligo da parte degli Istituti o Cassa
edile, in caso di irregolarità, di invitare l'interessato a
regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, prima
dell'emissione o annullamento del Durc, tale procedura pur
se inserita tra le disposizioni inerenti gli appalti
pubblici, deve applicarsi ad ogni diversa tipologia di
verifica operata dagli enti previdenziali in sede di
rilascio del Durc.
La validità del Durc di 120 giorni (estesa fino al 31.12.2014 ai lavori edili privati) si applica anche alle
erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere,
compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la
realizzazione di investimenti da parte delle Pa, per le
quali è prevista l'acquisizione del documento. Anche per
tali erogazioni è prevista la trattenuta dal certificato di
pagamento dell'importo corrispondente alla eventuale
inadempienza evidenziata dal documento.
Analoghe disposizioni valgono per la fruizione dei benefici
in materia di lavoro e legislazioni sociale e per
finanziamenti previsti dalla normativa Ue, statale e
regionale
(articolo Il Sole 24 Ore del 07.09.2013).
---------------
Durc più facile. Ma da rifare. La validità di 120 giorni si
applica solo dal 21 agosto. Per il
ministero del lavoro non sono riutilizzabili i documenti
emessi in base al dl Fare.
La semplificazione del Durc decorre dal 21 agosto. Infatti,
la validità quadrimestrale (120 giorni) si applica solo ai
certificati emessi da tale data, mentre su quelli emessi
prima opera la vecchia validità di 90 giorni. Di conseguenza
anche il riutilizzo dei Durc da parte delle p.a. (la vera
semplificazione) è possibile solo con i documenti emessi
dalla predetta data.
Lo precisa il ministero del lavoro
nella circolare n. 36/2013, illustrando le novità sul
documento unico di regolarità contributiva introdotte dal dl
n. 69/2013 (decreto Fare), convertito dalla legge n.
98/2013.
La nuova validità.
La mini-riforma è opera del dl n.
69/2013, in vigore dal 21 giugno, in relazione ai contratti
pubblici al fine di velocizzare l'attività delle p.a.
Diverse le novità alcune modificate in sede di conversione
in legge n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto, tra cui quella
relativa alla nuova e più lunga validità del Durc. Il dl n.
69/2013 infatti l'aveva fissata a 180 giorni, ma è stata
ridotta a 120 giorni dalla legge di conversione.
Inoltre
sempre il dl n. 69/2013 ha stabilito (novità non modificata
dalla legge di conversione) che, durante la nuova e lunga
validità, con lo stesso Durc la p.a. può verificare tutte le
fasi dell'appalto, fatta eccezione per il saldo finale
(pagamento ultima fattura). La nuova durata, spiega il
ministero, si applica esclusivamente ai Durc rilasciati dopo
il 21 agosto (entrata in vigore legge n. 98/2013), poiché si
tratta di norma introdotta in sede di conversione. I Durc
rilasciati prima invece, aggiunge il ministero, «godranno di
una validità di 90 giorni, così come previsto dalla
disciplina previgente», non essendo stata convertita in
legge la norma che fissava la validità di 180 giorni.
Durc da rifare.
Secondo il ministero la nuova validità vale
con riferimento alle fasi individuate dal dl n. 69/2013 (si
veda tabella) per le quali legittima il riutilizzo del Durc.
La precisazione, evidentemente, annulla i benefici di
semplificazione relativamente ai Durc emessi in vigenza del
dl n. 69/2013, cioè emessi dal 21 giugno al 20 agosto,
revocandone la validità di 180 giorni (ridotta a 90) nonché
(peggio) dichiarando di conseguenza impraticabile il
riutilizzo. Quindi costringendo le p.a. a chiedere un nuovo Durc, al fine di ricavarne i benefici della più lunga
validità e, soprattutto, del riutilizzo.
Infatti, dopo aver
suddiviso le fasi in due «raggruppamenti» (il primo
contenente le fasi a, b e c; il secondo le fasi d ed e,
tranne il saldo finale), sul primo raggruppamento il
ministero spiega che, in pratica, le p.a. tenute ad
acquisire il Durc «devono utilizzare il medesimo documento –in corso di validità, ossia nell'ambito di 120 giorni dalla
data del suo rilascio– ai fini dell'attestazione della
regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle
lettere b e c e quindi fino alla stipula del contratto».
Professionisti e Pec in campo.
Tra le altre novità, il
ministero evidenzia il coinvolgimento dei professionisti
(consulenti del lavoro e altri abilitati alla consulenza del
lavoro, ex lege n. 12/1979) nella sistemazione dei Durc
negativi. In questi casi infatti è previsto il loro
intervento, tramite Posta elettronica certificata (Pec), al
fine di accelerare la regolarizzazione dei requisiti con i
diversi enti (Inps, Inail, casse edili).
Il ministero
precisa che, anche se la nuova previsione è inserita tra le
norme attinenti specificamente ai contratti pubblici, essa
opera con ogni tipologia di verifica operata dagli enti
previdenziali in sede di rilascio del Durc. Quindi, anche
nel settore privato dove, peraltro, l'estensione a 120
giorni della validità del Durc resterà vigente fino al
31.12.2014 e soltanto per i lavori edili
(articolo ItaliaOggi del 07.09.2013). |
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Decreto Ministeriale per la compensazione dei
prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici -
anno 2012 limitato al bitume (ANCE Bergamo,
circolare 02.09.2013 n. 194). |
ENTI LOCALI - INCARICHI PROFESSIONALI - PUBBLICO IMPIEGO:
DECRETO-LEGGE 31.08.2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni -
NOTA DI LETTURA LE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER I COMUNI
(ANCI, settembre 2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
ULTERIORI NOTE IN MATERIA DI ALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO
DI PRESTAZIONE ENERGETICA DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL
“DECRETO DEL FARE" (Consiglio Nazionale del Notariato,
settembre 2013). |
agosto 2013 |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA - ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
D.L. 21.06.2013 n. 69 (c.d. “Decreto Del Fare”) -
Commento alle norme di interesse per il settore privato
Aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dalla
Legge di conversione 09.08.2013 n. 98 (ANCE, agosto
2013). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Qualifica di sottoprodotto del fresato di
asfalto (ANCE Bergamo,
circolare 30.08.2013 n. 192). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Procedure semplificate per il riutilizzo delle
terre e rocce da scavo (ANCE Bergamo,
circolare 30.08.2013 n. 191). |
APPALTI - SICUREZZA LAVORO:
Oggetto: D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante
“Primi interventi urgenti per la promozione
dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – indicazioni
operative per il personale ispettivo (Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali,
circolare
29.08.2013 n. 35/2013).
---------------
Di interesse, si leggano i seguenti paragrafi:
● Solidarietà negli appalti
(art. 9, comma 1) (a pag. 16);
● Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza
sul lavoro (art. 9, comma 2) (a pag. 17). |
APPALTI - EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: DURC. Recapito esclusivamente via PEC
(INAIL,
nota 28.08.2013 n. 5299 di prot.). |
APPALTI - EDILIZIA
PRIVATA:
OGGETTO: DURC. Recapito del documento esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) (inps,
messaggio
23.08.2013 n. 13414).
---------------
Il Durc con la Pec. Dal 2 settembre il rilascio
online. Messaggio Inps sull'utilizzo
della posta certificata.
In soffitta il Durc cartaceo. Dal 2 settembre, infatti, sia
alle pubbliche amministrazioni che alle imprese il Documento
unico di regolarità contributiva (Durc) sarà recapitato da
Inail, casse edili e Inps esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (pec) all'indirizzo indicato dal
richiedente sul modulo telematico di richiesta.
La novità, anticipata da ItaliaOggi il 16 luglio scorso, è
illustrata dall'Inps nel
messaggio
23.08.2013 n. 13414.
La novità, spiega l'Inps, deriva dalle ultime riforme in
materia di semplificazione volte a favorire la riduzione dei
costi amministrativi alle imprese, valorizzando l'utilizzo
dei nuovi canali informatici come strumento di interazione
tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese e
professionisti. Un percorso di riforma che, a partire dal 1°
luglio scorso, ha imposto alle pubbliche amministrazione di
non accettare più o effettuare le comunicazioni in forma
cartacea nei rapporti con le imprese.
Questo rinnovato quadro normativo, aggiunge l'Inps, ha reso
necessaria la revisione anche del sistema di trasmissione
utilizzato per notificare il Durc alle stazioni
appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese che ne
fanno richiesta, nei residuali casi in cui la normativa
ancora consente l'acquisizione diretta di tale documento.
Una revisione che ha condotto a due decisioni: da una parte
che la trasmissione dei Durc avviene esclusivamente tramite
lo strumento della Pec; e dall'altra l'obbligatorietà,
all'atto dell'inserimento della richiesta del Durc, della
valorizzazione del campo relativo all'indirizzo Pec al quale
si richiede l'invio (e verrà trasmesso) il Durc. Per tali
ragioni, a partire dal 01.07.2013, sulla procedura sportello
unico previdenziale è stato inserito un messaggio
informativo che comunica la decorrenza dal 02.09.2013
dell'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo Pec
nella richiesta.
Dal 2 settembre, in conclusione, l'inoltro della richiesta
di Durc sarà consentito solo se il sistema dello sportello
unico previdenziale rileva l'avvenuta registrazione,
nell'apposito campo del modulo di richiesta, dell'indirizzo
Pec della stazione appaltante/amministrazione procedente,
delle Soa e delle imprese. Dalla stessa data, sia per le
pubbliche amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno
recapitati dall'Inail, dalle casse Edili e dall'Inps,
esclusivamente tramite pec, agli indirizzi indicati dagli
utenti nel modulo telematico di richiesta.
Dal punto di vista operativo, nella nota del 15 luglio
scorso la Cnce spiega che nella richiesta del Durc le
imprese, anziché il proprio, possono indicare l'indirizzo
mail (sempre posta elettronica certificata) del loro
consulente. Infine, l'Inps precisa che le ulteriori
istruzioni operative per la compilazione della richiesta
possono essere consultate nel Manuale per la compilazione
del Durc, pubblicato sul relativo sito internet
(www.sportellounicoprevidenziale.it)
(articolo ItaliaOggi del 24.08.2013). |
APPALTI:
OGGETTO: Modello di versamento F24 enti pubblici – codice
identificativo “51” denominato “Intervento sostitutivo –
art. 4 del D.P.R. n. 207/2010” (INPS,
messaggio 14.08.2013 n. 13154).
---------------
Versamenti diretti all'Inps.
Irregolarità senza F24.
Sì al versamento diretto all'Inps, senza F24, per gli
interventi sostitutivi delle stazioni appaltanti.
Lo spiega
l'Inps nel
messaggio 14.08.2013 n. 13154.
La novità riguarda i Durc irregolari, concernenti cioè
irregolarità contributive, per cui le stazioni appaltanti
sono tenute a fare l'intervento sostitutivo per
regolarizzare le inadempienze contributive dell'appaltatore
o subappaltatore. Infatti con l'intervento sostitutivo la
stazione appaltante trattiene dalla liquidazione del
corrispettivo dell'appalto l'importo pari alle scoperture
contributive indicate nel Durc, per riversarle agli istituti
previdenziali e delle casse edili. La stazione appaltante
effettua il pagamento non in proprio, ma sostituendosi
all'adempimento del contribuente.
Conseguentemente è stato
previsto che il pagamento della somma oggetto
dell'intervento sostitutivo avvenga utilizzando stesse
modalità e stesse specifiche previste per l'adempimento
contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore
nei confronti dell'Inps. I pagamenti, in altre parole,
vengono effettuati tramite il modello F24, che consente
l'immediata canalizzazione dei versamenti sulle posizioni a
debito dei contribuenti rendendo individuabili sia il
versante (stazione appaltante) sia il beneficiario
(debitore).
Tuttavia, alcune stazioni appaltanti in virtù della
specifica regolamentazione contabile sono escluse dalla
possibilità di effettuare i pagamenti con modello F24,
operazione che, in base alla risoluzione del 09.10.2012, prot. n. 2012/140335 dell'agenzia delle entrate, avviene
l'F24 enti pubblici (EP) per consentire di utilizzare tale
modello per il versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali agli enti.
L'Inps precisa che sono ammesse ad utilizzare modalità di
pagamento diverse da quelle tramite F24 EP esclusivamente le
amministrazioni non tenute a eseguire i pagamenti tramite
F24. E che la possibilità di effettuare il pagamento, in via
residuale, con modalità da concordare con la sede Inps che
ha emesso il Durc al fine di consentire in modo immediato la
corretta contabilizzazione degli importi versati a titolo di
intervento sostitutivo
(tratto da ItaliaOggi del
15.08.2013). |
APPALTI:
OGGETTO: Decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito con
modificazioni, nella legge 06.06.2013, n. 64. Documento
Unico di Regolarità Contributiva (Durc) (INPS,
messaggio 14.08.2013 n. 13153).
---------------
Debiti, la p.a. sconta i pagamenti. Prima vanno saldati eventuali contributi non versati.
L'Inps precisa che il Durc emesso in base al dl n. 35/2013 non
esclude l'intervento sostitutivo.
Il Durc per la liquidazione dei vecchi debiti delle p.a.
(maturati al 31.12.2012) non esclude l'intervento
sostitutivo. Per cui se l'impresa ha a sua volta debiti
contributivi (con Inps, Inail o casse edili), ciò sarà
evidenziato nel Durc e la p.a. potrà attivarsi in via
sostitutiva al ripianamento di tali debiti.
Lo precisa
l'Inps nel
messaggio 14.08.2013 n. 13153, spiegando che a
tal fine la regolarità contributiva sarà verifica rispetto a
due momenti: data del debito (verifica retrodatata) e data
emissione Durc (verifica attuale).
Arretrati p.a.. L'Inps detta istruzioni alle richieste di Durc (Documento unico di regolarità contributiva) cui sono
tenuti enti locali, regioni, province autonome, enti del
servizio sanitario nazionale e amministrazioni dello stato
per la liquidazione di debiti maturati al 31.12.2012.
Si tratta di una particolare procedura introdotta dal dl n.
35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013.
Durc retrodatato. Questa procedura (e il Durc specifico per
i debiti arretrati di p.a.) prevede che, relativamente agli
arretrati p.a., la regolarità sia accertata alla data di
emissione della fattura che certifica il/i debito/i oppure
alla data di richiesta di liquidazione. Per tenere conto
della novità, in vigore dall'8 giugno, l'Inps ricorda che
dal 31 luglio (come già detto dall'Inail; si veda ItaliaOggi
del 6 agosto) opera la nuova procedura su
www.sportellounicoprevidenziale.it.
Doppia verifica. Praticamente quando si richiede il Durc per
la liquidazione di un debito arretrato occorre precisare la
data di riferimento, uguale o anteriore al 31.12.2012
(che è poi la data della relativa fattura o della richiesta
di liquidazione). In questi casi l'Inps procede alla
verifica della regolarità rispetto a due momenti: il primo,
retrodatato alla data indicata (del debito arretrato); il
secondo, alla data di emissione del Durc.
L'intervento sostitutivo. La doppia verifica consente alla p.a.-stazione appaltante di valutare l'obbligo di attivare
l'intervento sostitutivo (ex art. 4 del dpr n. 207/2010)
qualora alla data di verifica, corrispondente a quella della
fattura o della richiesta di liquidazione, risulti
un'irregolarità contributiva dell'esecutore e/o del
subappaltatore che permane anche dopo e fino alla data di
emissione del Durc. In tal caso, inoltre, è attivato anche
il preavviso di accertamento negativo (ex art. 7, comma 3,
del dm 24.10.2007) il quale, si ricorda, impone
l'obbligo d'invitare il contribuente a regolarizzare la
posizione entro 15 giorni.
Un esempio. Si osservi la tabella; la doppia verifica
comporta una quantificazione del debito con importi riferiti
distintamente ai due momenti. Conseguentemente, rispetto al
totale dell'importo di debito accertato, risulta evidenziata
la parte riferita al periodo fino alla data indicata dalla
stazione appaltante (irregolarità retrodatata) e quella
riferita al periodo successivo (irregolarità attuale).
Se a
seguito di preavviso di accertamento negativo la
regolarizzazione avviene solo con riferimento al periodo più
vecchio richiesto per la verifica dalla stazione appaltante
(in esempio: 4 mila euro), il Durc attesterà la regolarità
poiché richiesta ai sensi del dl n. 35/2013; ma nel campo
note sarà indicato sia il debito residuo maturato
successivamente al periodo interessato dalla verifica, sia
il periodo di riferimento e la dicitura «legge n. 64/2013».
Diversamente, non c'è obbligo di preavviso di accertamento
negativo se l'irregolarità riguarda solo e soltanto il
periodo successivo alla data indicata dalla stazione
appaltante (debito p.a.). In tal caso il Durc attesterà la
regolarità; tuttavia, nel campo note riporterà annotato
l'importo e il relativo periodo del debito maturato con
dicitura «legge n. 64/2013»
(tratto da ItaliaOggi del
15.08.2013).
---------------
Rimborsi. Alla data di fattura ed emissione del
«certificato».
Per i pagamenti della «Pa» Durc con doppia verifica.
IL CASO LIMITE/
Possibile sanare la posizione fino al giorno dell'arretrato
ma il documento riporterà l'importo ancora in sospeso
Aggiornata la procedura internet relativa al rilascio del
Durc per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione.
La novità è disponibile dal 31 luglio
scorso, ma l'Inps lo ha comunicato ieri con il
messaggio 14.08.2013 n. 13153.
L'aggiornamento si è reso necessario perché, nell'ambito di
quanto previsto dal Dl 35/2013, le pubbliche amministrazioni
che procedono al pagamento degli arretrati devono richiedere
il documento unico di regolarità contributiva del fornitore
(Durc). La verifica, però, come previsto dal comma 11-ter
dell'articolo 6 del decreto legge, deve essere riferita alla
data di emissione della fattura o richiesta equivalente di
pagamento. Per questo motivo, quindi, la procedura
disponibile all'indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it
è stata aggiornata in modo che le amministrazioni possano
inserire la data richiesta dal decreto legge.
Tuttavia la verifica da parte degli operatori sarà doppia,
cioè verrà svolta fino alla data della richiesta di
pagamento e poi da questa data fino all'emissione del Durc.
In questo modo potranno verificarsi diverse situazioni. Se
verrà riscontrata la regolarità contributiva in entrambi i
momenti, il Durc verrà rilasciato, così come se a fronte di
irregolarità al momento di presentazione della fattura è
seguita una regolarizzazione. Se, invece, viene riscontrata
un'irregolarità alla data di presentazione della fattura che
permane successivamente, la stazione appaltante può valutare
l'obbligo di attivazione dell'intervento sostitutivo
disciplinato dall'articolo 4 del Dpr 207/2010, cioè lo
storno dal pagamento dell'importo corrispondente
all'inadempienza e il relativo pagamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi. In questo caso, comunque, il
contribuente deve essere invitato a regolarizzare la
posizione entro 15 giorni. La quantificazione del debito
totale, inoltre, deve essere suddivisa in due importi: uno
riferito all'ammontare accertato fino alla data della
fattura; l'altro dal giorno successivo alla fattura fino
all'emissione del Durc.
Il soggetto interessato può a sua volta sanare l'intera
situazione oppure solo quella che serve per incassare il
credito vantato presso la pubblica amministrazione. In
quest'ultimo caso, nel campo note del Durc deve essere
riportato l'importo del debito residuo e il periodo di
riferimento.
Infine, se l'irregolarità riscontrata durante la verifica
riguarda solo il periodo successivo alla data della fattura,
il Durc deve essere emesso attestando la regolarità, senza
attivare il preavviso di accertamento negativo. Nel campo
note sarà indicato l'importo e il relativo periodo del
debito maturato tra la data della fattura e quella di
emissione del documento (tratto da Il Sole 24 Ore del
15.08.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto-legge 04.06.2013, n. 63 come
convertito, con modificazioni, dalla legge 03.08.2013, n.
90, in materia di attestazione della prestazione energetica
degli edifici (Ministero dello Sviluppo Economico,
nota 07.08.2013 n. 16416 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
PRIME NOTE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA ALLEGAZIONE DELL’APE
(attestato prestazione energetica) A PENA DI NULLITA’ (anche
per gli atti traslativi a titolo gratuito) (Consiglio
Nazionale del Notariato, 07.08.2013). |
INCARICHI PROGETTUALI:
Oggetto: rettifica e aggiornamento prospetti polizza
professionale allegati alla circolare n. 250 del 12.07.2013
(Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
circolare 06.08.2013 n. 262). |
LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO:
Oggetto: Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa
in opera di segnaletica stradale (Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti,
nota
05.08.2013 n. 4867 di prot.).
---------------
Un
freno dai Trasporti alla segnaletica creativa.
La segnaletica stradale deve essere uniforme e adeguata alle
direttive ministeriali. Sono quindi fuori legge tutte le
iniziative locali finalizzate a valorizzare un
attraversamento pedonale o un incrocio senza il rispetto
delle specifiche tecniche richieste dalla normativa.
Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con la
circolare 05.08.2013 n. 4867 di prot. avente per oggetto «istruzioni
e linee guida per la fornitura e posa in opera di
segnaletica stradale».
Nonostante l'art. 38/6° del codice
stradale richiami chiaramente la necessaria uniformità della
segnaletica stradale sono tanti gli enti proprietari delle
strade che in questi anni hanno intrapreso scelte originali
spesso molto censurabili.
Nonostante le continue e ripetute
diffide e due direttive ad hoc del 24.10.2000 e del 27.04.2006 la questione è ancora molto combattuta per cui
il ministero ha ritenuto opportuno riepilogare tutta la
disciplina in materia alla luce del regolamento 305/2011/Ue
che dal 1° luglio ha definitivamente sostituito la direttiva
89/106/Ce. In particolare ai sensi di questa dettagliata
disposizione normativa ora tutta la segnaletica verticale
deve essere marcata Ce e deve rispondere a specifiche
tecniche ad hoc richiamate anche dall'art. 63 del codice
degli appalti.
Per quanto non coperto da norme armonizzate,
prosegue la nota centrale, restano valide le norme nazionali
per esempio circa i vincoli e le modalità di impiego dei
segnali e dei dispositivi contemplati nell'art. 45/6° del
codice stradale per i quali è obbligatorio ricorrere a
prodotti omologati o approvati. È il caso per esempio della
segnaletica temporanea di cantiere, dei segnali
complementari previsti dall'art. 42 Cds (tra cui i
dispositivi destinati ad impedire la sosta o limitare la
velocità) e tutti gli altri dispositivi analoghi previsti
dal regolamento stradale.
La questione sulla corretta e uniforme applicazione delle
norme in materia di segnaletica però è già stata
adeguatamente approfondita in particolare dalla direttiva
del 27.04.2006 che per la prima volta viene ufficializzata
dopo un periodo di grande incertezza sull'ufficialità della
stessa
(articolo ItaliaOggi del 22.08.2013). |
luglio 2013 |
|
TRIBUTI:
OGGETTO: Conegliano (Treviso) - Immobili dichiarati di
interesse culturale ai sensi della legge 20.06.1909 n. 364 -
Richieste di rimborso ICI ovvero IMU - Quesito (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
nota 31.07.2013 n. 13764 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTI:
Oggetto: Dichiarazioni in catasto di Unità Collabenti
(categoria F/2) (Agenzia delle Entrate, Direzione
Centrale Catasto e Cartografia,
nota 30.07.2013 n. 29440 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI:
NOTA INTERPRETATIVA ANCI SU VIGENZA ED OPERATIVITA’ DELLE
COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
(ANCI, 25.07.2013). |
PUBBLICO IMPIEGO - VARI:
Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n.
124/2004 – fruizione del congedo parentale su base oraria
(art. 1, comma 339, L. n. 228/2012) (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali,
interpello 22.07.2013 n. 25/2013). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: INPS – Procedura “regolarità contributiva
on-line” (ANCE Bergamo,
circolare 19.07.2013 n. 179). |
VARI:
Oggetto: Pubblicazione Regolamento per l'aggiornamento
della competenza professionale (Consiglio Nazionale
degli Ingegneri,
circolare 16.07.2013 n. 255). |
ATTI AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI:
In tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
(artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)” (CIVIT,
delibera 15.07.2013 n. 59).
---------------
P.a., trasparenza a 360°.
Esteso l'obbligo di pubblicare i dati sui sussidi. Una
delibera della Civit chiarisce la portata soggettiva del
dlgs 33/2013.
Tutte le pubbliche amministrazioni senza esclusione, nonché
gli enti pubblici e le società partecipate debbono
pubblicare i dati concernenti gli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
La Civit (Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche),
con la
delibera 59/2013 di chiarimento della portata delle
disposizioni contenute negli articoli 26 e 27 del dlgs
33/2013, interviene per fornire indicazioni su uno dei punti
più controversi del decreto sulla trasparenza, confermando
l'estensione più ampia possibile dell'ambito soggettivo di
applicazione e chiarendo, d'altro canto, che negli atti
concernenti le sovvenzioni e i contributi non sono da
ricomprendere incarichi e compensi per professionisti e
collaboratori.
Ambito soggettivo. La delibera, risolvendo dubbi mossi da
enti locali in merito all'applicabilità dei citati articoli
26 e 27 a enti come le aziende speciali, ricorda che il dlgs
33/2013 si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni
menzionate dall'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001.
Dunque, sono tenute agli adempimenti imposti dal decreto non
solo tutte le amministrazioni dello stato, comprese le
scuole, ma anche le aziende e amministrazioni dello stato a
ordinamento autonomo, tutti gli enti locali, le comunità
montane, loro consorzi e associazioni, istituzioni
universitarie, istituti autonomi case popolari, camere di
commercio e loro associazioni. Si aggiungono all'elenco
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale.
Non sfuggono gli enti pubblici nazionali, tra i quali sono
da comprendere le aziende speciali dei comuni, ritenute da
assimilare agli enti pubblici economici.
Agli obblighi di trasparenza su concessioni di sovvenzioni e
contributi debbono anche obbedire le società partecipate
dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle da esse
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
limitatamente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del dlgs
33/2013 all'attività di pubblico interesse da esse svolta.
Importo. La Civit chiarisce che gli obblighi di pubblicità
scattano per sovvenzioni di importo superiore ai mille euro
nel corso dell'anno. Tale importo può essere raggiunto anche
mediante più atti ed erogazioni: in questo caso occorrerà
pubblicare tutta la serie degli atti. Lo stesso anche nel
caso di sovvenzioni con atti pluriennali.
Oggetto delle pubblicazioni. Ai sensi dell'articolo 26,
comma 2, del decreto trasparenza, sottolinea la Civit,
occorre pubblicare i provvedimenti finalizzati a un
sostegno, rivolti a soggetti pubblici o privati, dai quali
scaturiscano vantaggi economici diretti o indiretti:
erogazione materiale di risorse finanziarie, oppure
agevolazioni come sgravi o risparmi. Solo questi sono gli
atti da pubblicare nella sezione Amministrazione
trasparente. Non debbono, invece, essere inseriti i dati
concernenti i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli
enti e dalle società a imprese e professionisti privati a
titolo di corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni
professionali.
L'articolo 27 del dlgs 33/2013 ha tratto in inganno molti.
Essendo il frutto di una cattiva trasposizione dell'articolo
18 del dl 83/2012, che mischiava la fattispecie dei
contributi con quella degli incarichi a professionisti e
degli appalti, è rimasto un inopportuno riferimento ai
curriculum, certamente inutili per il rilascio di
sovvenzioni e contributi. La Civit conferma che il dlgs
33/2013 ha scisso le modalità di pubblicazione dei
contributi da quelle degli incarichi professionali e,
ancora, dagli appalti
(articolo ItaliaOggi del 18.07.2013). |
INCARICHI PROGETTUALI:
Oggetto: informativa sull'obbligo di stipula di polizza
professionale (Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
circolare 12.07.2013 n. 250). |
EDILIZIA PRIVATA - SICUREZZA LAVORO:
Oggetto: “Decreto del Fare” – D.L. n. 69/2013 –
Semplificazione in materia di lavoro e prevenzione incendi
(ANCE Bergamo,
circolare 12.07.2013 n. 171). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Art. 13 del CCNL del 09.05.2006.
Attribuzione del buono pasto al personale di polizia
municipale. Circolare (Prefettura di Napoli,
nota 11.07.2013 n. 42911 di prot.). |
CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO: In
tema di applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 ai Comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti o forme associative
tra Comuni della medesima regione aventi la medesima
popolazione (CIVIT,
delibera
11.07.2013 n. 57).
---------------
Incarichi.
Nei Comuni medio-piccoli porte chiuse ai condannati.
Le regole sull'incompatibilità e inconferibilità degli
incarichi fanno capolino anche nei Comuni con meno di 15mila
abitanti, anche se non in formula piena.
A spiegarlo è la Civit, nella delibera 57/2013.
Per individuare il pacchetto di norme chiamate a regolare
gli incarichi nei Comuni medio-piccoli, la commissione segue
un principio semplice: si applica tutto ciò che non è
espressamente limitato dal decreto legislativo 39/2013 alle
amministrazioni che superano i 15mila abitanti. Per questa
ragione, il decreto anticorruzione chiude le porte agli
incarichi dirigenziali a chi abbia subito una condanna,
anche in primo grado, per reati contro la Pubblica
amministrazione (articolo 3, del decreto).
Non solo, poiché nemmeno l'articolo 4 cita espressamente
limiti dimensionali, anche negli enti sotto i 15mila
abitanti diventano incompatibili con incarichi dirigenziali
quanti, negli ultimi due anni, abbiano ricoperto cariche in
enti di diritto privato finanziati dall'ente o anche abbiano
semplicemente svolto attività professionali retribuite
dall'amministrazione: in altre parole, nemmeno nei Comuni
fino a 15mila abitanti il consulente potrà ricevere un
incarico da dirigente.
La regola vale anche in senso contrario (articolo 9 del
decreto), e impedisce a chi ha un ruolo che comporta «poteri
di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di
diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione»
di assumere incarichi in questi enti
(articolo Il Sole 24 Ore del 19.07.2013). |
URBANISTICA:
Avviato il percorso di revisione del Piano Territoriale
Regionale.
Regione Lombardia ha dato avvio al percorso di revisione del
Piano Territoriale Regionale (PTR) con l'approvazione della
d.g.r. n. 367 del 04.07.2013, pubblicata sul BURL, Serie
Avvisi e Concorsi, n. 28 del 10.07.2013.
Tutti i cittadini e i soggetti interessati possono far
pervenire alla Giunta regionale proposte utili alla
revisione del PTR, entro il termine di novanta giorni a
partire dal 10.07.2013 e secondo le modalità indicate
nell'avviso (allegato B) (10.07.2013 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
ENTI LOCALI - SEGRETARI COMUNALI: Oggetto:
sedi vacanti e reggenze a scavalco
(Ministero dell'Interno,
circolare 08.07.2013 n. 23581 di prot.). |
ENTI
LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: possibilità assunzionali (Prefettura di
Napoli,
nota 05.07.2013 n. 42257 di prot.). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: ALBO GESTORI AMBIENTALI: elenco imprese iscritte
(ANCE Bergamo,
circolare 05.07.2013 n. 166). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Legislazione nazionale: nuove regole per
l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione
degli impianti termici (ANCE Bergamo,
circolare 05.07.2013 n. 165). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Legislazione nazionale: stabiliti i requisiti
professionali degli esperti cui affidare la certificazione
energetica (ANCE Bergamo,
circolare 05.07.2013 n. 164). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Tutela paesaggistica - Autorizzazione alla
realizzazione di un parco eolico. Sentenza del Consiglio di
Stato, sezione VI, 15.01.2013 n. 220 (MIBAC, Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto,
circolare 04.07.2013 n. 23/2013). |
VARI:
Detrazione Irpef per acquisto mobili: ecco le prime
istruzioni dell’Agenzia - I pagamenti dovranno essere
effettuati mediante bonifici bancari o postali, con le
medesime modalità già previste per usufruire
dell’agevolazione sui lavori di ristrutturazione (04.07.2013
- link a www.fiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
Oggetto: Termini approvazione PUGSS (Piano
Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo)
(Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile - Energia e Reti Tecnologiche - Reti
Tecnologiche,
nota 04.07.2013 n. 23654 di prot.). |
ATTI
AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO:
Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 (CIVIT,
delibera 04.07.2013 n. 50).
Si leggano anche i seguenti allegati:
►
allegato 1 - ►
allegato 1.1 - ►
allegato 2 - ►
allegato 3 - ►
allegato 4 - ►
allegato 5
---------------
P.a., trasparenza in naftalina.
L'approvazione dei piani triennali slitta al 31/01/2014.
La Civit fa slittare l'adempimento in attesa del programma
nazionale anticorruzione.
Slitta al 31.01.2014 il termine entro il quale le
pubbliche amministrazioni dovranno approvare il piano
triennale per la trasparenza.
Lo ha stabilito la Civit, con
la
delibera 04.07.2013 n. 50, «Linee guida per
l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2014-2016», pubblicata sul sito della
Commissione.
Termini.
L'allegato 5 alla delibera contiene un calendario degli
adempimenti, vincolante per le amministrazioni statali. Il
termine più rilevante è, come rilevato, quello del 31.01.2014. In realtà, il dlgs 33/2013 non fissa un
termine entro il quale adottare il piano triennale per la
trasparenza. Ciò ha fatto ritenere che le amministrazioni
dovessero provvedere al più presto, comunque certamente
entro il 2013.
C'era, però, il problema di coordinare il
piano della trasparenza con quello anti corruzione, del
quale è un elemento accessorio indispensabile. Poiché il
programma nazionale anticorruzione non è stato ancora
varato, la Civit ha ritenuto di evitare alle amministrazioni
di dover fare i due piani in momenti distinti,
costringendoli a complesse opere di aggiornamento e
coordinamento, rinviando tutto al 31.01.2014, così da
consentire anche la redazione dei due documenti in modo da
coordinarli anche con il piano della performance, o, negli
enti locali, il piano esecutivo di gestione.
Controlli. La Civit negli allegati 3 e 4 mette a
disposizione per le amministrazioni statali anche una sorta
di check list per il controllo degli adempimenti. L'allegato
3 riassume alcuni contenuti del Programma triennale per la
trasparenza; la versione finale della scheda sarà rilasciata
successivamente dalla Civit sul Portale della trasparenza a
seguito di sperimentazioni con alcuni enti.
La scheda
allegato 3 andrà compilata entro il 28.02.2014
esclusivamente dai Responsabili della trasparenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici
nazionali. L'allegato 4 è una scheda simmetrica a quella
dell'allegato 3, con la quale gli organismi indipendenti per
la valutazione verificheranno entro il 31/12/2013 lo stato
di avanzamento del programma triennale.
Contenuti essenziali. Utilissimo è l'indice essenziale del
piano triennale per la trasparenza, suggerito dalla Civit.
Vi deve essere un'introduzione contenente informazioni
riguardanti l'organizzazione e le funzioni
dell'amministrazione. Il primo capitolo dovrà indicare le
principali novità del piano, rispetto a quello precedente.
Il secondo, illustrerà il procedimento di elaborazione e
adozione, indicando gli obiettivi strategici in materia di
trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di
indirizzo e i collegamenti con il piano della performance o
con analoghi strumenti di programmazione previsti da
normative di settore, indicando anche uffici e dirigenti
coinvolti. La terza sezione illustra iniziative e strumenti
di comunicazione per la diffusione dei contenuti del
programma e dei dati pubblicati (comprese le «giornate della
trasparenza»). La quarta indica i dirigenti responsabili del
conferimento dei dati nei portali e lo stato di attuazione
del programma, con le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi ed i sistemi di controllo.
Enti locali immediatamente obbligati. La delibera chiarisce
che nelle more dell'adozione delle intese previste dalla
legge 190/2012, gli enti locali sono comunque tenuti a dare
attuazione alle disposizioni del dlgs 33/2013
(articolo ItaliaOggi del 16.07.2013). |
SICUREZZA LAVORO: Oggetto:
Applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 306,
comma 4-bis, del d.lgs. 09.04.2008, n. 81 così come
modificato dal decreto-legge 28.06.2013, n. 76
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
nota 02.07.2013 n. 12059 di prot.).
---------------
Sicurezza nei luoghi di lavoro:
aumentate ammende e sanzioni.
A seguito dell'aumento, stabilito dal D.L. n. 76/2013, delle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal D.Lgs. n. 81/2008, il Ministero del Lavoro sottolinea
l'applicazione dall'01.07.2013 della rivalutazione del 9,6%.
Il D.L. n. 76/2013, con l’art. 9, comma 2, ha sostituito il
comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro ed alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal medesimo decreto legislativo.
In virtù della nuova modifica, le ammende previste con
riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, nonché da atti aventi forza di legge
sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore
generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo
arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Tuttavia lo stesso articolo stabilisce che in sede di prima
applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal
01.07.2013, nella misura del 9,6%.
A seguito di quanto sopra, con nota prot. 12059 del
02.07.2013 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha
comunicato che tutte le ammende riferite alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n.
81/2008 nonché da altre normative in materia, riferite a
violazioni commesse a decorre dall’01.07.2013, sono
incrementate del 9,6%.
Inoltre, per il momento, salvo successive modifiche in sede
di conversione del decreto legge, il risultato finale della
sanzione non va arrotondato
(commento tratto da www.ispoa.it). |
giugno 2013 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: ALBO GESTORI AMBIENTALI: trasporto di rifiuti
ingombranti prodotti dalle imprese edili (ANCE Bergamo,
circolare 28.06.2013 n. 157). |
APPALTI:
Oggetto: Eliminazione dell’IVA dalla responsabilità
solidale (ANCE Bergamo,
circolare
28.06.2013 n. 154). |
PATRIMONIO - VARI:
OGGETTO: Regime IVA cessioni e locazioni di fabbricati –
Decreto-legge 22.06.2012, n. 83 (Agenzia delle Entrate,
circolare 28.06.2013 n. 22/E). |
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Importanti novità nella gestione delle terre e
rocce da scavo (ANCE Bergamo,
circolare 27.06.2013 n. 147). |
ENTI LOCALI:
Sui limiti temporali alla nomina o alla conferma in
incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di
enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo
pubblico, ai sensi dell’art. 7, d. lgs. n. 39/2013 (CIVIT,
delibera 27.06.2013 n. 48). |
ENTI LOCALI:
Sul rapporto tra le previsioni dell’art. 4 del d.l. n.
95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e
gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013 (CIVIT,
delibera 27.06.2013 n. 47). |
CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO:
In tema di efficacia nel tempo delle norme su
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle
pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo
pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013 (CIVIT,
delibera 27.06.2013 n. 46). |
EDILIZIA PRIVATA:
Decreto Legge del 21.06.2013 n. 69
(c.d. “Decreto Del Fare”) - Commento alle norme di interesse
per il settore privato (ANCE, 27.06.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Chiarimenti in merito all’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legge 04.06.2013, n. 63 in
materia di attestazione della prestazione energetica degli
edifici (Ministero dello Sviluppo Economico,
circolare 25.06.2013 n. 12976 di prot.).
---------------
Dal Ministero i chiarimenti su Attestato
di Prestazione Energetica (APE), ACE e modalità di calcolo.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 63/2013 viene
soppresso l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e
introdotto, in suo luogo, l’Attestato di Prestazione
Energetica (APE), rispondente ai criteri indicati dalla
direttiva 2010/31/UE.
Poiché sono stati sollevati da più parti dubbi sulla
normativa tecnica da applicare per la redazione
dell’Attestato, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha
ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento.
In particolare, l’articolo 4, comma 1, del D.L. 63/2013
dispone che la metodologia di calcolo della prestazione
energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro
dello Sviluppo Economico.
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie
contenute all’articolo 9 del D.L. 63/2013 per il calcolo
delle prestazioni energetiche degli edifici fanno
riferimento al D.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche
(UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, il D.L. 63/2013 (art.13) prevede che, solo
dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della
metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R.
59/2009.
Pertanto, fino all’emanazione dei “famosi” decreti, si
adempie alle prescrizioni del D.L. 63/2013 redigendo l’APE
secondo le modalità di calcolo previste dal D.P.R. 59/2009,
fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare
proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva
2002/91/CE.
Quindi APE con le modalità dell’ACE (27.06.2013 -
commento tratto da www.acca.it). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012 – art.
1, comma 98 – 101, della legge n. 228 del 24/12/2012 di
ricezione del decreto legge n. 185 del 29/10/2012 –
Richiesta restituzione trattenute. Ulteriori chiarimenti
(messaggio
21.06.2013 n. 10065 - link a www.inps.it). |
ENTI
LOCALI:
Oggetto: D.M. 13.12.2012. Modifiche e integrazioni al
D.M. 18.05.2007 recante "norme di sicurezza per le attività
di spettacolo viaggiante". Chiarimenti e indirizzi
applicativi (Prefettura di Napoli,
nota 20.06.2013 n. 38459 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTI:
Oggetto: Sanzioni per ritardata presentazione degli
accatastamenti fabbricati rurali (Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati,
nota 18.06.2013 n. 7092 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Decreto Legge 04.06.2013 n. 63: recepita la
Direttiva 2010/31/UE (ANCE Bergamo,
circolare 14.06.2013 n. 140). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Decreto Legge n. 63 del 04.06.2013 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 – Modifiche alla disciplina
della detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero e
alla disciplina della detrazione di imposta del 55% per
interventi di riqualificazione energetica (ANCE Bergamo,
circolare 14.06.2013 n. 139). |
APPALTI:
CONTRATTO PUBBLICO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA E
PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE ED OPERATIVE - INFORMATIVA SUL
TAVOLO TECNICO E PROPOSTA DI EMENDAMENTO DEL COMMA 4,
ARTICOLO 6, D.L. 179/2012 (CONVERTITO IN L. 221/2012)
(Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
ordine del giorno 13.06.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Termoregolazione, sanzioni sospese fino al 2016.
L'applicazione delle sanzioni per chi
non ha installato i dispositivi per la termoregolazione e la
contabilizzazione del calore è sospesa fino al 31.12.2016.
Lo rende noto l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile Claudia Maria Terzi, spiegando che la
deroga è contenuta nella proposta di Progetto di legge
sull'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario
2013 e al bilancio pluriennale 2013/2015 approvata dalla
Giunta regionale.
"L'obbligo dell'installazione resta -precisa
l'assessore-, ma con questo intervento lasceremo più tempo
alle famiglie per adeguarsi. I costi di installazione delle
valvole termostatiche, infatti, sono molto onerosi, così
come le sanzioni".
UNA DECISIONE MOTIVATA ANCHE DALLA CRISI
- Una decisione che va incontro alla richiesta avanzata dal
Consiglio regionale, che, l'8 maggio 2012, aveva approvato
una mozione in cui era contenuta l'indicazione di tener
conto delle specifiche condizioni ambientali locali,
dell'attuale crisi occupazionale e della gravosità
finanziaria di tali nuove spese anche per differire nel
tempo l'applicazione della norma.
"Tornare indietro -continua Terzi- non sarebbe stato
praticabile, né tantomeno opportuno. Differire
l'applicazione della norma avrebbe infatti significato
semplicemente spostare in là un problema che invece va
affrontato in ottemperanza alle norme nazionali sulla
riduzione dell'inquinamento. Inoltre, chi nel frattempo si è
già adeguato si sarebbe trovato beffato".
I VANTAGGI DELLA TERMOREGOLAZIONE
- "La soluzione individuata -conclude Terzi- non deroga
affatto sulla necessità di installare le termovalvole, che
peraltro comportano notevoli vantaggi in termini economici e
ambientali grazie a un risparmio energetico medio del 20 per
cento, con un conseguente rientro dell'investimento in circa
6 anni. I costi di un'applicazione immediata però sarebbero
stati davvero pesanti in un momento come questo per le
famiglie, che già devono sostenere l'Imu. Ora sarà possibile
adeguarsi in tempi più distesi e senza il pericolo di multe".
Sulla base dei dati rilevati dal Catasto regionale degli
impianti termici la disposizione coinvolge oltre 181.000
impianti e 1,9 milioni di utenze (13.06.2013 - link a
www.regione.lombardia.it). |
ENTI LOCALI:
Oggetto: D.M. 13.12.2012. Modifiche e integrazioni al
D.M. 18.05.2007 recante norme di sicurezza per le attività
di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi
applicativi (Ministero dell'Interno,
nota 11.06.2013 n. 17082 di prot.) |
TRIBUTI:
OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. Modifiche
recate dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 08.04.2013,
n. 35. Quesiti in materia di pagamento dell’imposta relativa
all’anno 2013 per gli enti di cui alla lett. i), comma 1,
art. 7, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (Ministero
dell'Economia e delle Finanze,
risoluzione 05.06.2013 n. 7/DF). |
EDILIZIA PRIVATA:
Dalla Regione 200.000 euro per la tutela del paesaggio.
Regione Lombardia ha deciso di destinare 200.000 euro agli
Enti locali e agli Enti gestori delle aree protette
regionali per la gestione delle competenze paesaggistiche.
A darne notizia è l'assessore regionale all'Ambiente,
Energia e Sviluppo sostenibile. "Il provvedimento è stato
approvato durante la Giunta dello scorso 31 maggio -ha
spiegato-, per sostenere gli Enti nel dotarsi degli
strumenti necessari a esercitare funzioni in materia di
tutela dei beni paesaggistici, come previsto dalla legge. In
questo modo confermiamo il nostro impegno a favore
dell'azione di responsabilità condivisa per la
valorizzazione del territorio e dei paesaggi lombardi,
compito delle istituzioni, ma anche di tutti i cittadini".
A usufruire dei contributi saranno gli Enti che abbiano
rilasciato almeno 30 provvedimenti paesaggistici nel periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 31.12.2012 con parere della
Commissione per il Paesaggio. Il bando attuativo verrà
pubblicato a giorni (05.06.2013 - link a
www.regione.lombardia.it). |
maggio 2013 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
unica alla costruzione e all'esercizio di impianti di
produzione di elettricità da fonti rinnovabili di cui
all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29.12.2003 n.
387 - Partecipazione del Ministero per i beni e le attività
culturali di cui al paragrafo 14 delle "Linee guida" emanate
dal Ministero dello sviluppo economico con decreto
10.09.2010 - Istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi
dell'art. 167 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
nota 31.05.2013 n. 9911 di prot.). |
APPALTI:
Oggetto: Lavori pubblici e iscrizioni a piattaforme
telematiche (ANCE Bergamo,
circolare 31.05.2013 n. 132). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Opere sotterranee e opere interrate realizzate
in corrispondenza di aree sottoposte a tutela ai sensi della
Pane Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Risposta al quesito proposto dalla Soprintendenza per i beni
architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e
Prato (MIBAC, Segretariato Generale,
circolare 30.05.2013 n. 27).
---------------
Con nota prot. n. 3770 del 06.03.2013, che si allega,
l'Ufficio legislativo ha espresso parere in merito ad un
quesito proposto dalla Soprintendenza per i beni
architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e
Prato, concernente la necessità o meno di autorizzazione
paesaggistica per le opere sotterranee e le opere interrate
da realizzarsi in corrispondenza di aree sottoposte a tutela
paesaggistica. (... continua). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, artt.
14 ss. - Disciplina della conferenza dei servizi
(MIBAC,
Segretariato generale,
circolare 29.05.2013 n. 26).
---------------
M. Acquasaliente,
Come si coordina l’autorizzazione paesaggistica con la
conferenza di servizi?
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali –
Segretariato Generale, con la circolare n. 26 del
29.05.2013, coordina le norme degli artt. 14 e ss. della l.
n. 241/1990 (concernenti al conferenza di servizi) con la
normativa prevista dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004
(riguardante l’autorizzazione paesaggistica).
In particolare la circolare recepisce il parere dell’Ufficio
legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
del 23.04.2013 laddove afferma che: “l’amministrazione
procedente (Regione o Comune subdelegato) può indire la
conferenza di servizi, per un intervento richiedente
l’autorizzazione paesaggistica, solo se, richiesto il parere
vincolante della Soprintendenza, questa non lo ha
pronunciato nel termine di quarantacinque giorni (ai sensi
dell’art. 146, comma 8, del Codice di settore, che prevale,
in quanto norma speciale, sulla previsione generale di
trenta giorni contenuta nel ripetuto articolo 14 della legge
generale sul procedimento amministrativo), oppure quando,
nel termine suddetto la Soprintendenza ha espresso un parere
negativo”.
Le medesime considerazioni valgono anche per lo Sportello
Unico delle Attività Produttive (SUAP) e per lo
Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) per i quali: “resta
ius receptum il principio per cui gli sportelli unici
svolgono funzioni esclusivamente di front office con i
cittadini, ma non alterano il quadro distributivo delle
competenze”. Con riferimento al SUAP il parere
sottolinea che: “presupposto perché l’amministrazione
procedente, ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, vada
avanti prescindendo dal parere del Soprintendente, è che sia
“scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni
per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza”,
mentre in relazione al SUE si legge: “nel secondo caso
(sportello unico per l’edilizia), l’articolo 5 del d. P.R.
06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia) recepisce
ed esplica anch’esso i due principi fondamentali già sopra
evidenziati: a) lo sportello unico è solo un ufficio di
smistamento di atti nei confronti dell’utenza, ma non
sostituisce, né assorbe le competenze ordinarie delle altre
amministrazioni coinvolte; b) la conferenza di servizi è
solo eventuale e può essere indetta unicamente dopo
l’inutile decorso dei termini per l’acquisizione del parere
vincolante del Soprintendente, ai sensi dell’articolo 146
del Codice di settore, secondo le modalità e le regole
generali degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990”.
Riassumendo quanto esposto: “a) non è
possibile indire validamente la conferenza di servizi se non
dopo l’inutile decorso del termine di quarantacinque giorni
previsto dal comma 9 dell’articolo 146 cit. per
l’espressione del parere del Soprintendente, ivi previsto (e
ciò in ogni caso, anche allorquando al conferenza di servizi
sia indetta dallo sportello unico per le attività produttive
o dallo sportello unico per l’edilizia, atteso che le
relative discipline speciali non derogano, ma rinviano alle
norma comuni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge
n. 241 del 1990);
b) non può ritenersi validamente acquisito, ai sensi del
comma 7 dell’articolo 14-ter cit., il parere favorevole
della Soprintendenza ove la conferenza di servizi sia stata
indetta in assenza dell’apposito calendario almeno
trimestrale previsto o sia stata celebrata in una data non
inclusa nel predetto calendario”
(tratto da e link a http://venetoius.it). |
PATRIMONIO - VARI:
OGGETTO: La tassazione degli atti notarili - Guida
operativa - Testo unico dell’imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986, n.
131 (Agenzia delle Entrate,
circolare 29.05.2013 n. 18/E).
---------------
In una circolare–vademecum, l’imposta di
registro a tuttotondo.
Una vera e propria guida pratica, che sarà periodicamente
aggiornata, per offrire a operatori del settore e
contribuenti uno strumento di lavoro utile e di facile
consultazione.
La tassazione degli atti notarili ha creato, nel corso degli
anni, diverse difficoltà interpretative. Spesso, infatti,
non soltanto i contribuenti, ma anche gli operatori del
settore, si trovano ad affrontare questioni controverse
nell’applicazione dell’imposta di registro, il tributo
-disciplinato dal Dpr 131/1986- che entra in gioco con la
registrazione di determinati documenti giuridici, indici
della capacità contributiva dei soggetti coinvolti.
A far chiarezza e ordine in una materia, che comprende anche
altri tipi di tassazione indiretta connessa agli atti
firmati davanti al notaio e non solo, arriva la circolare n.
18/E del 29.05.2013.
Con questo documento, l’Agenzia delle Entrate dà risposte
concrete sull’argomento, affrontando le diverse tematiche in
modo esauriente e sintetico al tempo stesso, lasciando largo
spazio a esempi pratici e a utili tabelle esplicative. Si
tratta, insomma, di una vera e propria guida operativa, di
facile consultazione, in grado di fornire soluzioni univoche
a problemi di carattere interpretativo.
E’ suddivisa in sei parti, le prime affrontano i principi
generali e di interesse più diffuso, come il trasferimento
di fabbricati e terreni, e le donazioni a titolo gratuito; a
seguire, l’attenzione si sposta sul regime impositivo degli
atti societari.
Lo scopo, in ogni caso, è uniformare l’applicazione delle
imposte trattate su tutto il territorio nazionale ed
eliminare ogni possibile margine di incertezza, in modo da
rendere più “fluido” sia il lavoro
dell’Amministrazione finanziaria sia quello degli operatori,
e facilitare i cittadini che si trovano di fronte allo “sportello”
del Registro.
Di riflesso, quindi, la circolare rappresenta uno strumento
che, se ben utilizzato, può far diminuire le “incomprensioni”
tra i notai e i contribuenti, da una parte, e il Fisco,
dall’altra, continuando ad accrescere l’efficienza,
l’efficacia e la trasparenza dell’attività degli uffici
finanziari.
La circolare-guida è aggiornata al 31.12.2012. Verrà rivista
e implementata periodicamente per tener conto delle novità
normative che interverranno in materia e delle soluzioni
interpretative adottate dall’Agenzia delle Entrate in
risposta, ad esempio, a istanze di interpello e consulenze
giuridiche (commento tratto da www.fiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
Lombardia, proroga PGT: 31.12.2013 per l'adozione e
30.06.2014 per l'approvazione definitiva.
Termine ultimo fissato al 31.12.2013 per l'adozione e al
30.06.2014 per l'approvazione definitiva dei Piani di
Governo del Territorio (PGT) nei Comuni che sono in ritardo
sul varo del provvedimento urbanistico. E’ quanto ha deciso
oggi il Consiglio regionale con 62 voti a favore e 9
contrari, approvando la legge che introduce anche sanzioni e
penalizzazioni per quei Comuni che alle scadenze indicate
dovessero risultare ancora inadempienti: a favore si sono
espressi i gruppi PdL, Lega Nord, Maroni Presidente,
Fratelli d’Italia, Pensionati, PD e Patto Civico Ambrosoli,
contrari i soli rappresentanti del Movimento 5 Stelle.
“La tempestività dimostrata in Commissione -ha commentato
il relatore del provvedimento e presidente della Commissione
Alessandro Sala (Maroni Presidente)- ci ha consentito oggi
di licenziare un provvedimento importante e necessario,
senza il quale i Comuni ancora inadempienti si troverebbero
in una situazione di blocco totale legata a qualsiasi
attività edilizia, con grave danno per i cittadini, per le
imprese, per tutto il settore edilizio e per il relativo
indotto, peraltro in un periodo di gravissima crisi
economica e occupazionale. La nostra gente –ha concluso
Alessandro Sala– vuole dalla politica tempi sempre più
stretti per risolvere i problemi. Possiamo ben dire che la
Commissione e questo Consiglio sono stati e sono oggi dalla
parte del cittadino, e hanno messo al bando le lungaggini”.
Nello specifico, in caso di mancata adozione del PGT entro
il 31.12.2013, i Comuni inadempienti saranno esclusi
dall’accesso al patto di stabilità territoriale per l’anno
2014 e il mancato rispetto di tale scadenza costituirà un
indicatore negativo nell’indice di virtuosità. In caso di
mancata approvazione del PGT entro il termine del
30.06.2014, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere
entro 60 giorni, nominerà un commissario ad acta il
quale disporrà degli uffici tecnici comunali e regionali di
supporto nonché dei poteri idonei a completare la procedura
di approvazione del piano.
Nei Comuni che entro il 30.06.2014 non avranno approvato il
PGT, dal 01.07.2014 e fino all’approvazione del PGT, sono
ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal
previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle
sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b)
c)
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG,
gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro
strumento urbanistico;
c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati
e convenzionati entro il 30.06.2014, con convenzione non
scaduta.
Via libera a due emendamenti similari presentati
rispettivamente dal capogruppo del PdL Mauro Parolini e dal
capogruppo della Lega Nord Massimiliano Romeo che
consentono, ai soli Comuni che avevano già approvato il
documento di piano entro il 2009, di poter apportare
modifiche allo stesso documento di piano fino al 31.12.2014.
Un emendamento dell’assessore Viviana Beccalossi, approvato
all’unanimità, prevede speciali deroghe per i Comuni
terremotati. Pur preservando il regime di controlli e tutele
alle varianti urbanistiche, saranno dimezzati i tempi per
l’autorizzazione delle opere, al fine di garantire la
partenza degli interventi di ricostruzione in modo più
rapido e snello.
I Comuni che alla data di entrata in vigore della legge non
hanno approvato il PGT non possono in ogni caso dar corso o
seguito a procedure di variante al vigente PRG. È sempre
ammessa l’approvazione di accordi di programma e dei
programmi integrati di intervento nonché dei progetti di
variante di cui allo sportello unico per le attività
produttive.
Via libera infine anche a un ordine del giorno presentato
dal capogruppo del Patto Civico Ambrosoli Lucia Castellano e
dal Consigliere del PD Jacopo Scandella che chiede alla
Giunta regionale di introdurre nuovi strumenti per
incentivare la pianificazione d’area vasta che interessi in
particolar modo i piccoli Comuni.
Apprezzamento e soddisfazione per l’approvazione del
provvedimento è stata espressa dai Consiglieri Mauro
Parolini del PdL, Roberto Anelli della Lega Nord, Riccardo
De Corato di Fratelli d’Italia, Alessandro Alfieri del PD e
Paolo Micheli del Patto Civico Ambrosoli, mentre il voto
contrario del Movimento 5 Stelle è stato annunciato da
Gianmarco Corbetta.
In Lombardia su 1544 Comuni sono 1007 quelli che hanno
approvato definitivamente il PGT: 213 hanno solo avviato il
piano e 324 lo hanno adottato. Mancano all'appello anche
città capoluogo di provincia come Lecco e Varese, dove il
PGT è stato solo avviato, e Como e Pavia, dove manca ancora
l'approvazione definitiva (28.05.2013 - link a
www.lombardiaquotidiano.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
Pgt, sblocco 3000 cantieri, investimenti per 500 milioni.
"Con il Progetto di legge approvato oggi Regione
Lombardia dispone di uno strumento di pianificazione con
molti pregi: diamo tempo a tutti i Comuni di dotarsi entro
giugno 2014 del loro Piano di governo del territorio e,
fatto non irrilevante nel momento di crisi che stiamo
vivendo, facciamo ripartire un settore fondamentale come
quello edilizio, avviando 3.000 cantieri".
Questo il commento dell'assessore regionale al Territorio,
Urbanistica e Difesa del suolo dopo il via libera da parte
del Consiglio regionale al Progetto di legge 28, che
contiene le modifiche alla Legge 12 (Legge per il Governo
del Territorio), con lo scopo di regolare la situazione dei
circa 500 Comuni lombardi che ancora non hanno concluso
l'iter del proprio Pgt. Con le nuove norme, i Comuni
interessati dovranno approvarlo definitivamente entro il
30.06.2014.
GESTIONE EQUILIBRATA E SOSTENIBILE
- "Le nuove regole -ha continuato l'assessore-
garantiscono al territorio lombardo una gestione equilibrata
e sostenibile. Allo stesso tempo, si torna a permettere di
investire a chi vuole farlo, dagli imprenditori edili ai
cittadini, che vogliono ristrutturare casa. Le stime parlano
di un valore di 500 milioni di euro pronti ad essere spesi
facendo ripartire i lavori".
ATTENZIONE A PICCOLI COMUNI
- Tra i provvedimenti previsti ha particolare rilevanza
quello pensato soprattutto per i Comuni più piccoli, in
difficoltà con la predisposizione del proprio Pgt per
carenza di strutture e competenze. A richiesta del sindaco,
infatti, Regione Lombardia metterà a disposizione i propri
tecnici, per supportare il Comune a chiudere la pratica.
EMENDAMENTO PER MANTOVA
- Un emendamento molto atteso in provincia di Mantova,
invece, prevede speciali deroghe ai Comuni terremotati. Pur
preservando il regime di controlli e tutele alle varianti
urbanistiche, saranno dimezzati i tempi per l'autorizzazione
delle opere, al fine di garantire la partenza degli
interventi di ricostruzione in modo più rapido e snello.
I DATI PER PROVINCIA
- Di seguito la suddivisione per provincia dei Comuni
sprovvisti di Pgt, i cantieri bloccati e il relativo valore
economico (dati Ance - Associazione nazionale costruttori
edili aggiornati al 01.03.2013):
Milano: 38 - 278 - 50.726.410 euro
Bergamo: 82 - 351 - 51.597.930 euro
Brescia: 45 - 313 - 42.586.606 euro
Como: 77 - 497 - 72.541.488 euro
Cremona: 13 - 34 - 3.490.894 euro
Lecco: 35 - 240 - 33.235.379 euro
Lodi: 21 - 56 - 6.573.495 euro
Mantova:17 - 92 - 8.929.792 euro
Monza: 14 - 171 - 35.940.973 euro
Pavia: 62 - 177 - 19.738.969 euro
Sondrio:41 - 236 - 30.274.536 euro
Varese: 67 - 689 - 108.306.882 euro (28.05.2013 -
link a www.territorio.regione.lombardia.it). |
TRIBUTI:
Oggetto: Novità attinenti il versamento della prima rata
IMU ed alle relative modalità di calcolo (ANCE di
Bergamo,
circolare 24.05.2013 n. 125). |
TRIBUTI:
OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. Modifiche
recate dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 08.04.2013,
n. 35, in corso di conversione. Quesiti in materia di
pagamento della prima rata dell’imposta relativa all’anno
2013 (Ministero dell'Economia e delle Finanze,
circolare 23.05.2013 n. 2/DF). |
TRIBUTI:
Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del
14.05.2013 di approvazione del modello di bollettino di
conto corrente postale concernente il versamento del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (IFEL,
nota 21.05.2013). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
Oggetto: applicazione art. 43, comma 2-bis e seguenti
della l.r. 12/2005 (Regione Lombardia - Direzione
Generale Agricoltura - Sviluppo di Sistemi Forestali,
Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo,
nota 16.05.2013 n. 34319 di prot.).
---------------
... con la presente si forniscono chiarimenti
interpretativi in ordine all’applicazione della
maggiorazione del contributo di costruzione nel caso di
rilascio di titoli abilitativi relativi all’attuazione di
piani di lottizzazioni, piani di intervento integrato o
altre iniziative comunali, alla base dei quali vi sia una
convenzione con l’operatore privato approvata
dall’amministrazione comunale in data antecedente il
12.04.2009 (data di entrata in vigore della norma, ovvero
tre mesi dal 12/01/2009 data di pubblicazione sul B.U.R.L.
della d.g.r. n. 8757/2008). (... continua). |
TRIBUTI:
Nota di approfondimento sulle innovazioni normative in
materia di IMU e Tares anche con riferimento agli
orientamenti espressi dal Mef (Risoluzione n. 5/DF del
28.03.2013 e Circolare n. 1/DF del 29.04.2013) (IFEL,
nota 10.05.2013). |
TRIBUTI:
OGGETTO: Risposte a quesiti riguardanti detrazioni,
cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e fondiari, IMU
e IVIE (Agenzia delle Entrate,
circolare 09.05.2013 n. 13/E). |
INCARICHI PROGETTUALI - SICUREZZA LAVORO:
Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo ai
requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di
"attività lavorativa nel settore delle costruzioni"
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione
per gli Interpelli,
interpello 02.05.2013 n. 2/2013). |
aprile 2013 |
|
TRIBUTI:
OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
- Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in ordine
alle modifiche recate dall’art. 10 del D.L. 08.04.2013, n.
35 (Ministero dell'Economia e delle Finanze,
circolare
29.04.2013 n. 1/DF). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
Lombardia -
PGT, la Giunta propone come scadenza il 30.06.2014.
La Giunta regionale ha approvato la proposta di Progetto di
legge che riguarda i Comuni della Lombardia che si trovano
nella situazione di aver solo avviato (218) o adottato (337)
il Piano di governo del territorio (Pgt).
Il documento, presentato dall'assessore al Territorio,
Urbanistica e Difesa del suolo Viviana Beccalossi, prevede
che questi Comuni regolarizzino la loro situazione e indica
nella data del 30.06.2014 il termine ultimativo per
concludere le procedure.
Il Progetto di legge prevede altresì che, qualora lo
ritengano necessario, i Comuni possano contare sul sostegno
e la collaborazione dei tecnici della Regione o della loro
Provincia per redigere il Pgt.
SUPPORTO TECNICO
- Il Progetto di legge sarà differenziato secondo il 'grado'
di avanzamento dell'iter del PGT dei Comuni. L'iter prevede,
infatti, una prima fase di avviamento, l'approvazione e
l'adozione. Terminati questi passaggi, il Piano di governo
del territorio, che riguarda i 1.544 Comuni lombardi, può
considerarsi effettivo.
UNIFORMITÀ DI METODO
- "A tale proposito -ha sottolineato l'assessore
Beccalossi- ho ritenuto importante e doveroso incontrare
subito e personalmente gli assessori provinciali che si
occupano di questa materia, per condividere un percorso, che
abbia nella concretezza il motivo portante del nostro
lavoro. Così come mi sono confrontata con l'Anci,
l'Associazione nazionale Comuni italiani e con l'Ance,
l'Associazione nazionale Costruttori edili, che hanno
valutato positivamente il modo di procedere. Il nostro
obiettivo principale è di regolarizzare la situazione
complessiva e dotare tutti i Comuni di uno strumento di
pianificazione moderno e omogeneo".
Ora il provvedimento passa al vaglio del Consiglio
regionale, che dovrà valutarlo e approvarlo definitivamente.
NUOVA LINFA ALL'ECONOMIA
- "Questa proposta -ha concluso l'assessore Beccalossi-,
in un periodo di grave crisi come quello che stiamo vivendo,
ha anche una valenza economica. Infatti nei Comuni
interessati sarà possibile porre in essere una serie di
interventi fino a oggi bloccati, che daranno una boccata
d'ossigeno ai settori produttivi di competenza e al relativo
indotto che gli stessi potranno generare sui singoli
territori" (... continua)
(16.04.2013 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA LAVORO:
Oggetto: Nuovo decreto sulla segnaletica stradale per
attività lavorative in presenza di traffico veicolare
(ANCE Bergamo,
circolare 12.04.2013 n. 94). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Parere dell'Ufficio legislativo prot. 5097 del
20.03.2012 e circolare della Direzione generale per il
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte
contemporanee n. 11 (prot. 11533) del 18.04.2012 -
Rinvenimenti di cose mobili o immobili nel sottosuolo -
D.lgs. 22.01.2004, n. 42 - Verifica
dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 - Circolare
della Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici del Veneto n. 46/2012 del 14.11.2012 (prot.
21007) - PRECISAZIONI (MIBAC, Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto,
circolare 10.04.2013 n. 14/2013). |
APPALTI: Oggetto:
Decreto-legge 08.04.2013, n. 35 - Misure per le
amministrazioni tenute a certificare i crediti certi,
liquidi ed esigibili fornitori maturati alla data del
31.12.2012 per somministrazioni, forniture e appalti. Prime
indicazioni operative alle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato in materia di accreditamento alla
piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti
(Ministero dell'Economia e Finanze, Ragioneria Generale
dello Stato,
circolare 10.04.2013 n. 17). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Imposta di bollo - segnalazione certificata
inizio attività e altri atti previsti per l’esercizio di
attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione
incendi - Richiesta parere (Agenzia delle Entrate,
risoluzione 08.04.2013 n. 24/E).
---------------
A. R. Zannella,
Comunicazione di inizio attività. “Scia” o “Dia”, il bollo
non c’è.
La segnalazione certificata, che oggi viene presentata in
sostituzione della denuncia, non sconta il tributo,
trattandosi non di un’istanza, ma di un semplice avviso
(link a www.fiscooggi.it). |
marzo 2013 |
|
ATTI
AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI:
Oggetto: Disposizioni del decreto legge 18.10.2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n.
221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi
informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni
(Agenzia per l'Italia digitale,
circolare 29.03.2013 n. 61/2013).
---------------
Si leggano, altresì, i seguenti allegati:
►
modello A;
►
modello B. |
ENTI
LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Anagrafe delle prestazioni. Modifiche introdotte dalla legge
06.11.2012, n. 190 all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001
(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato,
circolare 29.03.2013 n. 16). |
TRIBUTI:
OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. Termine di
presentazione della dichiarazione IMU concernente i
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione
di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati. Quesito (Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
risoluzione 28.03.2013 n. 6/DF). |
TRIBUTI:
OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.
13 del D. L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. Modifiche
recate dall’art. 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n.
228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni
concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata
dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale
(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze,
risoluzione 28.03.2013 n. 5/DF). |
ATTI
AMMINISTRATIVI:
OGGETTO: Ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica ai sensi degli artt. 8 e ss. del decreto del
Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199. Verifiche
di regolarità contributiva, ai sensi degli artt. 13, comma
6-bis e 6-bis.1, 247, 248 e 249 del decreto del Presidente
della Repubblica 30.05.2002, n. 115 (Ministero
dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali,
circolare 27.03.2013 n. 9/2013). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto:
indicazioni concernenti le modalità di rispetto degli
obblighi di gestione degli oli usati di cui all'art. 183,
comma 1, lett. c), del decreto legislativo 03.04.2006, n.
152, e successive modificazioni e integrazioni
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare,
circolare 26.03.2013 n. 23876 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: indirizzi di prevenzione incendi per le aree
mercadali, fiere commerciali e manifestazioni varie a
carattere temporaneo, svolte lungo le vie cittadine
(Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Reggio Emilia,
lettera-circolare 26.03.2013 n. 3350 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Ordine di rimessione in pristino o di versamento
di indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (MIBAC, Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto,
circolare 25.03.2013 n. 10/2013). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: SISTRI: avvio dal 01.10.2013 e sospensione del
contributo di iscrizione (ANCE Bergamo,
circolare 22.03.2013 n. 85). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE (ANCI,
nota 21.03.2013). |
APPALTI:
OGGETTO: Durc - Interpelli del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali in materia di rilascio della
regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo
con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a
società di capitali (n. 2/2013) (INPS,
messaggio 21.03.2013 n. 4925 - link a www.inps.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Pubblicate le specifiche tecniche per i Reticoli Idrici
Minori comunali.
Sono state pubblicate le specifiche tecniche ed informatiche
per la predisposizione degli elaborati cartografici per la
definizione del Reticolo Idrico Minore di competenza
comunale come previsto dalla d.g.r. n. 4287 del 25.10.2012.
Nella sezione dedicata alla Polizia Idraulica sono riportati
i criteri per la digitalizzazione dell’elaborato
cartografico e per la redazione del Documento di Polizia
Idraulica (20.03.2013 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI:
OGGETTO: Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni
aperte al pubblico con allestimento di attrazioni dello
spettacolo viaggiante (Ministero dell'Interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per
l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della
Polizia Amministrativa e Sociale,
nota 15.03.2013 n. 3595 di prot.). |
VARI:
Oggetto: Compendio di normativa sull’autotrasporto.
Edizione num. 2 – anno 2013
(ANCE Bergamo,
circolare 15.03.2013 n. 79). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Compendio di normativa ambientale. Edizione num.
3 – anno 2013
(ANCE
Bergamo, circolare 15.03.2013 n. 78). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Oggetto:
Articolo 4, comma 24, lettera a), Legge 28.06.2012 n. 92 “Disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo
obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al
congedo di maternità della madre
(circolare
14.03.2013 n. 40 - link a www.inps.it). |
CONSIGLIERI
COMUNALI:
Oggetto: Valorizzazione dei periodi di aspettativa per
nomina ad assessore regionale
(circolare
14.03.2013 n. 39 - link a www.inps.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: San Martino Buon Albergo (Verona) - Titoli
abilitativi adottati in carenza di presupposta
autorizzazione paesaggistica - errata interpretazione di un
vincolo paesaggistico di natura provvedimentale - quesito
(MIBAC, Ufficio Legislativo,
nota 13.03.2013 n. 4157 di prot.). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
In tema di organo competente a nominare il responsabile
della prevenzione della corruzione nei comuni
(Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza
e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità
Nazionale Anticorruzione,
delibera
13.03.2013 n. 15/2013). |
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Linee di indirizzo del Comitato interministeriale
(d.p.c.m. 16.01.2013) per la predisposizione, da parte del
Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE
ANTICORRUZIONE di cui alla legge 06.11.2012, n. 190 (linee
di indirizzo 13.03.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: competenza delle commissioni di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo. Verifiche sui locali con
capienza pari o superiore a 200 persone - Intervenuta
abrogazione dell'art. 124, c. 2, Reg. TULPS - Quesito
(Prefettura di Napoli,
nota 12.03.2013 n. 14848 di prot.). |
COMPETENZE
PROGETTUALI:
OGGETTO: competenze professionali in “valutazioni di
incidenza ambientale”. Direttiva n.
92/43/CEE e DPR n. 357/1997. Circolare
pubblica (Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati,
nota 12.03.2013 n. 1130/ARA di prot.). |
ENTI LOCALI -
VARI:
OGGETTO: Riduzione di costo per gasolio e GPL impiegato
in particolari zone geografiche. DECRETO 20.12.2012 recante
revisione del decreto 09.03.1999 (ANCI,
nota di indirizzi 12.03.2013). |
TRIBUTI:
OGGETTO: Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi -
Chiarimenti (Agenzia delle Entrate,
circolare 11.03.2013 n. 5/E). |
APPALTI:
Oggetto: Legge 07.08.2012 n.134, di conversione con
modificazioni del cd. “Decreto Sviluppo” (D.L. 83/2012):
Responsabilità solidale nei contratti di appalto -
Chiarimenti ministeriali: Circolare n. 2/E del 01.03.2013
(ANCE Bergamo,
circolare 08.03.2013 n. 74). |
APPALTI:
Oggetto: Banca dati nazionale dei contratti pubblici –
AVCPASS - Sistema operativo dall’01.07.2013 (ANCE
Bergamo,
circolare 08.03.2013 n. 73). |
APPALTI:
Oggetto: Documentazione antimafia – Nuove disposizioni
(ANCE Bergamo,
circolare 08.03.2013 n. 64). |
APPALTI:
Oggetto: Forma del contratto d’appalto – Indicazioni
dell’Autorità per la vigilanza (ANCE Bergamo,
circolare 08.03.2013 n. 63). |
COMPETENZE PROGETTUALI:
Oggetto: Nuova circolare relativa alle competenze
dell'architetto junior ed del pianificatore junior alla luce
di fatti e mutamenti finora intervenuti
(Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori,
circolare 07.03.2013 n. 21). |
CONSIGLIERI
COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO:
In tema di applicabilità dell’articolo 1, comma 46, della
legge n. 190 del 2012, in caso di sentenza di non doversi
procedere per intervenuta prescrizione successiva a sentenza
di condanna per reato contro la pubblica amministrazione
(Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza
e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità
Nazionale Anticorruzione,
delibera 07.03.2013 n. 14/2013). |
INCARICHI PROGETTUALI: Oggetto:
Abolizione tariffe professionali e pareri congruità
(Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,
nota 06.03.2013 n. 2377 di prot.). |
APPALTI:
OGGETTO: il contratto d’appalto elettronico – il nuovo
comma 13 dell'art. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006
(Consorzio dei Comuni Trentini,
circolare 04.03.2013 n. 8/2013). |
TRIBUTI:
Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.
13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. Esenzione per
gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Art. 7,
comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Immobili
concessi in comodato
Ministero dell'Economia e delle Finanze,
risoluzione 04.03.2013 n. 4/DF). |
TRIBUTI:
Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.
13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. Esenzione per
gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Art. 7,
comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Art. 7 del
Regolamento 19.11.2012, n. 200. Adeguamento dello statuto e
dell'atto costitutivo
(Ministero dell'Economia e delle Finanze,
risoluzione 04.03.2013 n. 3/DF). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Bonifica dei siti contaminati: alcune novità per
l’iscrizione all’Albo (ANCE Bergamo,
circolare 01.03.2013 n. 61). |
VARIE:
Oggetto: Modifiche al Codice della Strada in materia di
patenti di guida e CQC (ANCE Bergamo,
circolare 01.03.2013 n. 58). |
APPALTI:
OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 -
Disposizioni in materia di responsabilità solidale
dell’appaltatore - Circolare n. 40/E dell’08.10.2012 -
Problematiche interpretative (Agenzia delle Entrate,
circolare 01.03.2013 n. 2/E).
---------------
M. Denaro,
Responsabilità solidale negli appalti non solo nel settore
dell’edilizia.
Sono esclusi, invece, quelli di fornitura di beni, nonché
quelli di opere e servizi, di trasporto, di subfornitura e
le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
L’Agenzia delle Entrate, a integrazione dei chiarimenti
forniti con la circolare n. 40/2012, torna a occuparsi
dell’esatta interpretazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012 (“decreto crescita”),
che hanno modificato, a decorrere dal 12.08.2012, la
disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito
dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi
(circolare n. 2/E dell'01.03.2013). ... (link a
http://www.fiscooggi.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
MAPEL: monitoraggio autorizzazioni paesaggistiche degli enti
locali.
La Struttura Paesaggio ha predisposto un'applicazione WEB
per monitorare le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate
dagli enti locali ed eliminare la trasmissione cartacea dei
documenti.
Il processo si inquadra come comunicazione obbligatoria ai
sensi del comma 11, art. 146, D.lgs. n. 42/2004: "L'autorizzazione
paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla
soprintendenza che ha reso il parere nel corso del
procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla
regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali
interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui
territorio si trova l'immobile o l'area sottoposta al
vincolo".
Il progetto è in linea con gli obiettivi del D.lgs. 82/2005
ss.mm.ii., "Codice dell'amministrazione digitale",
ovvero assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso,
la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell'informazione in modalità digitale utilizzando le
modalità più appropriate e le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.
Il prototipo di
MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche
rilasciate dagli Enti Locali) è accessibile da alcune
settimane e rimarrà on-line per una fase di test da parte
degli enti locali interessati dal processo per tutto il
primo semestre del 2013.
L'applicativo è supportato da servizi e strumenti
informatici consolidati nel sistema regionale:
● CRS - Carta regionale dei servizi
●
EDMA - Piattaforma documentale di Regione Lombardia
●
REGIS - Piattaforma geografica di Regione Lombardia
I prerequisiti per l'utilizzo di MAPEL sono i seguenti:
●
un lettore di smart card
●
il software CRS Manager installato
●
la CRS dell'operatore con PIN attivato
Tutti gli enti interessati a partecipare alla fase di test
possono accedere all'applicativo attraverso gli strumenti
indicati. Ricordiamo che su
www.crs.regione.lombardia.it è possibile scaricare il
software, le istruzioni per l'installazione e le indicazioni
per l'operatività di firma digitale.
Per ulteriori informazioni, per inviare suggerimenti o
osservazioni il riferimento è Stefania Paoletti, tel.
02/6765.4553,
stefania_paoletti@regione.lombardia.it
Per problemi sull'applicativo MAPEL durante la fase
preliminare e/o durante il test, contattare i referenti di
Lombardia Informatica attraverso la mail:
assistenza_siba@lispa.it
La fase di test si protrarrà fino a 30.06.2013 (marzo
2013 - link a www.regione.lombardia.it). |
febbraio 2013 |
|
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: La
contrattazione decentrata negli Enti Locali
(ANCI, febbraio 2013). |
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)
(Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza
e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità
Nazionale Anticorruzione,
delibera
27.02.2013 n. 12/2013). |
EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI:
OGGETTO: Competenza delle commissioni di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo - Verifiche sui locali con
capienza pari o inferiore a 200 persone - Intervenuta
abrogazione dell'art. 124, c. 2, Reg. TULPS - Quesito
(Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio
per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale,
nota 22.02.2013 n. 2622 di prot.). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Definiti gli standard formativi per gli
installatori di impianti a fonti rinnovabili (ANCE
Bergamo,
circolare 22.02.2013 n. 49). |
PUBBLICO
IMPIEGO - VARI:
Oggetto: Elezioni politiche e regionali del
24–25.02.2013. Permessi elettorali per i lavoratori chiamati
a svolgere funzioni presso i seggi (ANCE Bergamo,
circolare 22.02.2013 n. 48). |
APPALTI:
Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 05.12.2012
- Richiesta di attivazione procedura per la consultazione
diretta del Sistema Informativo del Casellario (S.I.C.) ai
sensi dell'art. 39 DPR 313/2012, prot. n. --- del 14.02.2013
(Ministero della Giustizia,
nota 20.02.2013 n. 24051 di prot.). |
ATTI
AMMINISTRATIVI:
Oggetto: regolamenti locali sui controlli interni - art.
3, comma 2, del decreto legge 10.10.2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n.
213 (Ministero della Giustizia,
circolare 18.02.2013 n. 2/2013). |
APPALTI - EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: DURC. Trasmissione tramite PEC dei certificati
emessi dall'INAIL e dall'INPS alle stazioni appaltanti e
alle amministrazioni procedenti
(INAIL di Bergamo,
nota 18.02.2013). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: acque di balneazione (D.Lgs. 30.05.2008, n. 116
"Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della
direttiva 76/160/CEE"). Elenco dei punti monitorati"
(Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, Governo della
Prevenzione e Tutela Sanitaria,
nota 14.02.2013 n. 5590 di prot.). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Modello Unico di Dichiarazione ambientale –
scadenza del 30.04.2013. Nuovo servizio di ANCE Bergamo per
la compilazione e presentazione del MUD (ANCE Bergamo,
circolare 11.02.2013 n. 43). |
APPALTI:
Oggetto: Decreto legislativo 15.11.2012, n. 218 recante
disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia.
Prime indicazioni operative [Ministero
dell'Interno,
nota 08.02.2013 n. 11001/119/20(6)]. |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Regola tecnica per gli impianti di protezione
attiva contro l’incendio (ANCE di Bergamo,
circolare 08.02.2013 n. 37). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
Oggetto: progetto di ricerca "Le terre da esplorare.
Interventi di trasformazione del territorio - individuazione
delle misure necessarie per il corretto inserimento", da
inquadrarsi fra le attività di competenza della Direzione
generale PaBAAC con finalità di indirizzo della
pianificazione paesaggistica e di carattere propedeutico
alla definizione delle linee guida per l'assetto del
territorio ex art. 145 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio - Rapporto intermedio (Fase II) (MIBAC, Direzione generale per il
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte
contemporanee,
circolare 08.02.2013 n. 8). |
ENTI LOCALI:
Oggetto: Circolare concernente il patto di stabilità interno
per il triennio 2013-2015 per le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31
e 32 della legge 12.11.2011, n. 183, come modificati dalla
legge 24.12.2012, n. 228) (link a http://www.rgs.tesoro.it).
----------------
Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12.11.2011, n. 183
(legge di stabilità 2012), come modificati dalla legge
24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), disciplinano
il nuovo patto di stabilità interno per il triennio
2013-2015 volto ad assicurare il concorso degli enti locali
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. La
circolare 07.02.2013 n. 5/2013
contiene i criteri interpretativi per l'applicazione delle
nuove regole da parte degli enti locali ivi inclusi il
metodo di calcolo degli obiettivi programmatici, i 'Patti di
solidarietà' fra gli enti territoriali ed il meccanismo
premiale basato sulla virtuosità.
E', inoltre, disponibile un modello di calcolo, in formato
Excel, per consentire agli enti di individuare, nelle more
della pubblicazione del relativo decreto, gli obiettivi
programmatici 2013-2015. Successivamente alla pubblicazione
del predetto decreto sarà accessibile, sull'applicativo web
della Ragioneria Generale dello Stato, un prospetto
precompilato che individuerà automaticamente l'obiettivo di
ciascun ente. |
APPALTI:
Oggetto: Art. 11, comma 13, del Codice dei contratti
pubblici. Modalità di registrazione dei contratti di appalto
stipulati con modalità elettronica (Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Firenze, Ufficio
Territoriale di Empoli,
nota 06.02.2013). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Modifiche concernenti il decreto legislativo
192/2005 sul rendimento energetico nell’edilizia (ANCE
Bergamo,
circolare 01.02.2013 n. 35). |
gennaio 2013 |
|
CONSIGLIERI
COMUNALI:
Breve nota sulle problematiche applicative della nuova
previsione relativa all'incompatibilità del sindaco nei
comuni da 5 a 20 mila abitanti (ANCI,
nota gennaio 2013). |
LAVORI PUBBLICI: Circolare
esplicativa per l'attuazione da parte dei gestori delle
gallerie stradali degli adempimenti amministrativi
introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di
Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/2011
(Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti,
circolare 29.01.2013 n. 1). |
APPALTI:
Oggetto: Legge 221/2012: ulteriori modifiche al Codice
163/2006 (ANCE Bergamo,
circolare 25.01.2013 n. 25). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: D.P.R.
09.07.2010, n. 139, "Regolamento recante procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di lieve entità, a norma del'art. 146, comma 9,
del d.lgs. 22.01.2004 n. 42, e successive
modificazioni" - Quesito (MIBAC, Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto,
nota 24.01.2013 n. 1754 di prot.).
--------------
... codesta Provincia chiedeva alla scrivente di
esprimere il proprio parere sulla corretta interpretazione
di alcune delle disposizioni recate dal regolamento in
oggetto, con particolare riferimento a quelle relative ai
punti dell'unito allegato I, che escludono l'applicabilità
del procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica ai beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere
a), b) e c), del d.lgs. 42/2004 ogniqualvolta il
provvedimento dichiarativo del loro notevole interesse
pubblico non rechi riferimento ad una o più delle lettere
suddette. ... |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Approvazione dello schema generale di
convenzione con le Regioni ai sensi dell'art. 156, comma 2,
del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - D.M.
26.05.2011
(MIBAC, Direzione
generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e
l'arte contemporanee,
circolare 24.01.2013 n. 5). |
APPALTI:
Oggetto: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – DURC
– posizione non regolare del socio di una società di
capitali (Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
interpello 24.01.2013 n. 2/2013). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto : FAQ su FerCel e FerPas (Regione Lombardia,
Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti,
nota 23.01.2013 n. 1677 di prot.). |
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Decreto legislativo n. 192/2012, recante
modifiche al decreto legislativo 09.10.2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali
(Ministero dello Sviluppo Economico,
nota 23.01.2013 n. 1293 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146
del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 - Validità
temporale (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Veneto,
circolare 22.01.2013 n. 3/2013). |
LAVORI PUBBLICI:
IL RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUI RITARDI
DI PAGAMENTO - Prime indicazioni operative relative
all'applicazione del D.Lgs. 09.11.2012 n. 192 (ANCE,
circolare 18.01.2013). |
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Termine del regime transitorio riguardante il
regolamento di attuazione del Codice 163/2006 e le categorie
SOA variate (ANCE Bergamo,
circolare 18.01.2013 n. 20). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Censimento amianto entro il 30.01.2013 (ANCE
Bergamo,
circolare 18.01.2013 n. 19). |
APPALTI: Oggetto:
Appunto n. 1/13: "Nuovi obblighi per la firma del contratto
di appalto"
(Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli
Appalti,
appunto 16.01.2013 n. 1/2013). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Lombardia,
Nuove disposizioni urbanistiche introdotte nella l.r. n. 12
del 2005 dalla l.r. n. 21 del 2012.
In materia di disciplina urbanistico-edilizia nei Comuni
privi di PGT il legislatore regionale è intervenuto nelle
scorse settimane dettando alcune disposizioni integrative
dell'art. 25 della
l.r. n. 12 del 2005; più precisamente, l'art. 4 della
l.r. n. 21 del 24.12.2012 (pubblicata sul BURL,
Supplemento n. 52 del 28.12.2012) ha inserito nel citato
art. 25 della l.r. n. 12 del 2005 i commi 1-ter, 1-quater e
1-quinquies.
Con la sola eccezione dei Comuni terremotati e in dissesto
finanziario dichiarato, è confermata la
perdita di efficacia dei previgenti PRG alla data prevista
dal comma 1 del predetto art. 25, ovvero il 31.12.2012;
sotto questo profilo, la soluzione inizialmente proposta
dalla Giunta regionale, che intendeva diversificare tra
Comuni che alla stessa data avessero adottato il PGT e
Comuni che invece non l'avessero adottato, non è stata alla
fine condivisa dal Consiglio regionale.
La scelta del legislatore regionale è stata piuttosto quella
di precisare, per tutti i Comuni divenuti privi di
strumentazione urbanistica, gli interventi possibili fino
all'approvazione del PGT; queste
disposizioni (nuovo comma 1-quater) sono evidentemente
sostitutive della disciplina generale statale stabilita per
i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, dettata
dall'art. 9 del d.p.r. n. 380 del 2001 che, infatti, al
comma 1 fa espressamente "salvi i più restrittivi limiti
fissati dalle leggi regionali".
Si precisa che la declaratoria degli interventi ammessi
(lett. a - b - c del comma 1-quater) ha
carattere esaustivo,
come attestato dall'uso dell'avverbio "unicamente";
pertanto, sono da considerare precluse
iniziative edificatorie diverse che non siano riconducibili
agli interventi espressamente contemplati dalla norma; in
particolare, non sono attivabili iniziative in variante al
(non più vigente) PRG, come gli accordi di programma, i
programmi integrati di intervento e i SUAP ex art. 97 della
l.r. n. 12 del 2005, come pure gli interventi ex lege
in deroga a specifiche previsioni di PRG (ad es. sottotetti,
parcheggi pertinenziali, riconversione di coperture in
cemento amianto, edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico).
Si rammenta che gli interventi in deroga previsti dalla
disciplina a valenza temporanea del cosiddetto piano casa
regionale (art. 3, 4, 5 e 6 della
l.r. n. 4 del 2012) sono espressamente esclusi dal nuovo
comma 1-quinquies dell'art. 25 della l.r. n. 12 del 2005,
aggiunto dalla l.r. n. 21 del 2012.
Per quanto riguarda i cambi di destinazione
d'uso, connessi o non a opere edilizie, sono da considerare
in ogni caso preclusi, non potendo evidentemente essere
verificata la conformità "alle previsioni urbanistiche
comunali", richiesta dall'art. 52 della l.r. n. 12 del
2005.
Ovviamente, a seguito dell'adozione del PGT, intervenuta sia
entro il 31.12.2012 sia successivamente, gli interventi
ammessi secondo il nuovo comma 1-quater dell'art. 25 della
l.r. n. 12 del 2005 devono essere altresì verificati con le
previsioni adottate, operanti in regime di salvaguardia ex
art. 13, comma 12, della stessa l.r. n. 12 del 2005.
Si precisa che nei casi in cui alla data del 31.12.2012
risulti intervenuta l'approvazione definitiva del PGT ma non
ancora la relativa pubblicazione sul BURL che ne determina
l'efficacia ex art. 13, comma 11, della l.r. n. 12 del 2005,
nelle more di quest'ultimo adempimento e dunque anche oltre
la predetta data, non viene meno l'efficacia dei PRG; a tale
conclusione si deve addivenire sia in ragione del disposto
per il quale le salvaguardie del PGT trovano applicazione
per l'appunto fino alla "pubblicazione dell'avviso di
approvazione degli atti di PGT" (cfr. art. 13, comma 12,
della l.r. n. 12 del 2005), sia perché la sopra richiamata
disciplina restrittiva di cui al comma 1-quater, che il
legislatore regionale ha inteso dettare a fronte della
sopravvenuta inefficacia del PRG, è stata dallo stesso
legislatore espressamente riferita ai "Comuni che entro
il 31.12.2012 non hanno approvato il PGT".
Per quanto riguarda le procedure edilizie in corso alla data
del 31.12.2012, il nuovo comma 1-quinquies dell'art. 25 fa
espressamente "salve le istanze di permesso di costruire
e le denunce di inizio attività presentate entro il
31.12.2012" relativamente agli interventi in deroga
consentiti dal cosiddetto piano casa regionale (art. 3, 4, 5
e 6 della l.r. n. 4 del 2012). Non essendosi il legislatore
regionale espresso nei medesimi termini relativamente ad
altre iniziative edificatorie parimenti in corso di
definizione, tutti gli interventi non
riconducibili alla declaratoria di cui al comma 1-quater
(lett. a - b - c) sono da considerare preclusi a far tempo
dal 01.01.2013, compresi quelli oggetto di istanze di
permesso di costruire non definite con l'avvenuto rilascio
del titolo entro il 31.12.2012, ovvero di denunce di inizio
attività presentate successivamente al 01.12.2012.
Milano, il 16.01.2013 - Direzione Generale Territorio
e Urbanistica (link a www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Articolo 1, comma secondo, della legge
24.12.1954, n. 1228, modificato dall'articolo 1, comma 18,
della legge 15.07.2009, n. 94. Iscrizione anagrafica. Parere
del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 4849/2012
(Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali,
circolare 14.01.2013 n. 1/2013).
---------------
Alcune Prefetture hanno evidenziato la presenza di
incertezze interpretative riguardanti la disposizione recata
dall'articolo 1, comma secondo, della legge 24.12.1954, n.
1228, come modificata dall'articolo 1, comma 18, della legge
15.07.2009, n. 94, in base alla quale "L'iscrizione e la
richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla
verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il
richiedente intende fissare la propria residenza ai sensi
delle vigenti norme sanitarie".
In particolare, sono emerse talune divergenze con riguardo
alle modalità di applicazione di tale disposizione nei casi
in cui le verifiche sulle condizioni dell'immobile presso il
quale l'interessato dichiara di fissare la propria dimora
abituale dia esito negativo. (... continua) |
ANNO 2012 |
|
dicembre 2012 |
|
ENTI LOCALI:
Oggetto: Prossima scadenza funzioni associate
obbligatorie (ANCI Lombardia,
circolare 28.12.2012 n. 145/2012). |
ATTI
AMMINISTRATIVI
- ENTI LOCALI:
Legge 07.12.2012 n. 213 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di
termine per l’esercizio di delega legislativa -
Nota di lettura degli articoli 1-bis e 3 relativamente al
sistema dei controlli (ANCI, nota dicembre
2012). |
EDILIZIA
PRIVATA - URBANISTICA: Modifiche
alla legge regionale n. 12 del 2005 per i Piani di Governo
del Territorio dei Comuni.
Il Consiglio regionale nella seduta del 19.12.2012 ha
approvato la legge regionale "Interventi normativi per
l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e
integrazione di disposizione legislative - Collegato
ordinamentale 2013" (Legge
Consiglio Regionale 19.12.2012 n. 057).
In particolare, l'art. 4 ("Modifiche alla l.r. n. 12/2005")
introduce dopo l'art. 25, comma 1-bis, l.r. n. 12 del 2005
("Legge per il governo del territorio") tre nuovi
commi, che declinano la disciplina transitoria necessaria
per il completamento del processo di totale rinnovamento
della strumentazione urbanistica comunale, pur
senza modificare il termine di validità dei vecchi
piani regolatori generali, fissato al 31.12.2012
dall'art. 25, comma 1, della l.r. n. 12 del 2005.
Solamente i Comuni terremotati e quelli dichiarati in
dissesto finanziario entro il 31.12.2012, con una
disposizione di favor (comma 1-ter), potranno continuare ad
attuare le previsioni del vigente PRG fino al 31.12.2013. La
norma, nel contempo, chiarisce la disciplina da applicarsi
qualora i suddetti Comuni non adottino il PGT entro il
31.12.2013. Per tutti gli altri Comuni, resta quindi
confermato quanto già previsto ad oggi e cioè l'inefficacia,
a far tempo dal 01.01.2013, dei vecchi PRG.
La norma (comma 1-quater), in ossequio a quanto stabilito
dall'art. 9, comma 1, del d.p.r. n. 380 del 2001, che
riconosce in capo alle Regioni la possibilità di prevedere
norme più restrittive rispetto a quella generale statale
stabilita per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici,
definisce quindi puntualmente gli interventi assentibili
nelle more dell'approvazione del PGT, che sono:
►
nelle zone A-B-C-D, come individuate dal previgente PRG,
esclusivamente interventi sull'esistente: manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro/risanamento
conservativo (no ristrutturazione, no nuova costruzione);
►
nelle zone E-F, come individuate dal previgente PRG, gli
interventi consentiti dal previgente PRG e da altri
strumenti attuativi già consolidati (ad esempio, Piani
Particolareggiati e Piani di Recupero);
►
gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati
entro la data di entrata in vigore del collegato stesso e la
cui convenzione, stipulata entro il medesimo termine, sia in
corso di validità.
Inoltre, rimane preclusa la possibilità di qualsiasi
procedura di variante urbanistica e, per i Comuni che non
hanno adottato il PGT entro il 30.09.2011, di dar corso
all'approvazione di piani attuativi del PRG.
Infine la norma (comma 1-quinquies), statuisce che nei
Comuni che alla data del 31.12.2012 non hanno approvato il
PGT, dal 01.01.2013 e fino all'approvazione del PGT, non
sono attivabili gli interventi in deroga previsti dal c.d. "piano
casa regionale" (artt. 3-4-5-6, l.r. n. 4 del 2012),
fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce
di inizio attività presentate entro il 31.12.2012; questa
disposizione, per i Comuni terremotati e in dissesto
finanziario, troverà applicazione dal 01.01.2014.
Milano, 21.12.2012
L'Assessore al Territorio e Urbanistica, Nazzareno
Giovannelli
Il Direttore Vicario, Gian Angelo Bravo (link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Normativa nazionale – modifiche alle procedure
inerenti gestione e manutenzione degli impianti termici
civili (ANCE Bergamo,
circolare 21.12.2012 n. 293). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Normativa nazionale – pubblicato il D.M.
22.11.2012 recante modifica delle Linee Guida nazionali per
la certificazione energetica (ANCE Bergamo,
circolare 21.12.2012 n. 292). |
EDILIZIA
PRIVATA - URBANISTICA:
Lombardia -
Pgt, Giovannelli: dal Consiglio la deroga per il sisma.
"Solamente per 7 Comuni colpiti dal terremoto lo scorso
maggio (Borgoforte, Gonzaga, Pegognaga, Poggio Rusco, Rodigo,
Serravalle a Po e Suzzara, tutti in provincia di Mantova) e
per quelli dichiarati in dissesto finanziario entro il
31.12.2012, rimane in vigore il Piano regolatore generale (Prg)
fino al 31.12.2013. Per tutti gli altri che, come questi,
non hanno approvato il Piano di governo del territorio (Pgt)
è confermata l'inefficacia, dal 01.01.2013, dei vecchi Prg".
Lo precisa l'assessore al Territorio e Urbanistica Nazzareno
Giovannelli, chiarendo che questo è ciò che il Consiglio
regionale ha approvato (martedì 19 dicembre), modificando
l'emendamento avanzato dall'Assessorato.
I Comuni che non avevano ancora adottato il Pgt ieri, 20
dicembre, erano ancora 388; mentre quelli che lo hanno
adottato, ma non approvato (e che lo potrebbero quindi
approvare entro i primi mesi dell'anno) erano 248.
COSA SUCCEDE AI COMUNI SENZA PGT -
Il testo definisce anche gli interventi che i Comuni,
sprovvisti di strumenti urbanistici, possono approvare.
- Nelle zone A-B-C-D (come individuate dai previgenti Prg),
vale a dire sostanzialmente nei centri storici, nei centri
urbanizzati consolidati, nelle zone a espansione e nelle
aree produttive e commerciali, possono essere autorizzati
esclusivamente interventi sull'esistente. Quindi di
manutenzione ordinaria, straordinaria e di
restauro/risanamento conservativo (no ristrutturazione, no
nuova costruzione);
- nelle zone E-F, cioè quelle agricole e quelle destinate a
servizi, gli interventi consentiti sono quelli previsti dal
previgente Prg e da altri strumenti attuativi già
consolidati (ad esempio, Piani particolareggiati e Piani di
recupero);
- gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati
entro la data di entrata in vigore della nuova Legge e la
cui convenzione, stipulata entro il medesimo termine, sia in
corso di validità.
Inoltre, rimane preclusa la possibilità di qualsiasi
procedura di variante urbanistica e, per i Comuni che non
avevano adottato il Pgt entro il 30.09.2011, di dar corso
all'approvazione di piani attuativi del Prg.
IL PIANO CASA REGIONALE -
Infine la norma stabilisce che nei Comuni che, al prossimo
31 dicembre, non avranno ancora approvato il Pgt, dal
01.01.2013 e fino all'approvazione del Pgt, non sono
attivabili gli interventi in deroga previsti dal cosiddetto
'Piano casa regionale' (l.r. 4/2012), fatte salve le
istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio
attività presentate entro il 31.12.2012.
Anche questa disposizione, per i Comuni terremotati e in
dissesto finanziario, troverà applicazione dal 01.01.2014 (21.12.2012
- link a www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Lombardia,
Nuova modalità di versamento al Fondo Aree Verdi.
Si segnala alle Amministrazioni interessate, che i
versamenti al Fondo Aree Verdi (ex art. 43 legge 12/2005)
dovranno avvenire unicamente a mezzo di contabilità
speciale, presso la tesoreria Provinciale dello Stato -
Sezione di Milano - Codice Ente (beneficiario): 30268.
Ulteriori istruzioni sulla compilazione del versamento sono
riportate nelle pagine di questo sito dedicate al
Fondo Aree Verdi.
Per un rapido accesso
clicca qui.
(20.12.2012 - link a www.regione.lombardia.it). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
Oggetto: iscrizione all'albo pubblici dipendenti - Nota
di rettifica (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati,
nota 19.12.2012 n. 13134 di
prot.). |
APPALTI:
Parere del Garante sulla deliberazione dell'Avcp
attuativa dell'art. 6-bis del Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture (d.lgs. 12.04.2006,
n. 163) (Garante per la protezione dei dati personali,
parere 19.12.2012 n. 420). |
EDILIZIA PRIVATA:
Linee guida per l’autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Dette linee guida sono volte ad armonizzare
l’esercizio delle funzioni amministrative per
autorizzare gli impianti di produzione di energia da
fonti energetiche rinnovabili, funzioni conferite
alle Province lombarde con legge regionale n. 26 del
12.12.2003 (articolo 28, comma 1, lettera e-bis).
Regione Lombardia ha da tempo avviato un percorso
volto alla promozione e incentivazione delle fonti
rinnovabili attraverso la definizione di specifiche
azioni all’interno del Piano d’Azione per l’Energia,
mancava però un sistema di regole semplificato e
condiviso con gli enti locali preposti al rilascio
dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. 387/2003.
Per saperne di più
clicca qui.
Allegato:
DGR 18.04.2012 n. 3298 "Linee guida per
l’autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)
mediante recepimento della normativa nazionale in
materia".
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI: LE NOVITÀ SUI TITOLI ABILITATIVI DI
COMPETENZA COMUNALE PER LA COSTRUZIONE,
INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
PRODUZIONE
A decorrere dal 10.12.2012, sul territorio della
Lombardia, la presentazione e la gestione
amministrativa e tecnica della comunicazione di
inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL)
e dell’istanza di procedura abilitativa semplificata
(PAS) per la costruzione, installazione ed esercizio
di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)
dovranno avvenire esclusivamente in modalità
telematica.
Gli applicativi realizzati per la gestione in modalità
telematica sono:
- FERCEL per la comunicazione di inizio lavori per
attività in edilizia libera
- FERPAS per l’istanza di procedura abilitativa
semplificata.
FERCEL e FERPAS saranno disponibili, sempre a decorrere
dal 10.12.2012, sulla piattaforma MUTA - Modello
Unico Trasmissione Atti, raggiungibile in modalità
totalmente gratuita da parte di chiunque,
all’indirizzo internet
http://www.muta.servizirl.it.
L’entrata in vigore delle procedure FERCEL e FERPAS (di
competenza comunale) è stata approvata con
decreto 21.11.2012 n. 10545, che sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL)
del 10.12.2012 (cliccare
qui per leggere il testo siccome pubblicato).
La modulistica
La modulistica disponibile negli applicativi FERCEL e
FERPAS è stata approvata con
decreto 20.11.2012 n. 10484 che sarà pubblicato
sul BURL del 10.12.2012 (cliccare
qui per leggere il il testo siccome pubblicato).
La modulistica:
- fornisce al compilatore della richiesta
-cittadino, libero professionista, azienda del
settore- un facsimile di istanza e della
documentazione da allegare
- fornisce ai Comuni lombardi un unico modello di
raccolta dati, unificando in tal modo la richiesta
su tutto il territorio lombardo.
La piattaforma MUTA
L’accesso alla piattaforma MUTA prevede
l’autenticazione degli utilizzatori e la loro
profilazione (identificazione della tipologia di
utente che utilizza la piattaforma: cittadino,
impresa, intermediario, funzionario comunale, ecc…).
L’accesso con profilo cittadino/impresa e intermediario
rende disponibile l’ambiente di compilazione, invio,
verifica dello stato d’avanzamento e conclusione
dell’iter di ciascuna modulistica compilata.
L’accesso con profilo ente aggiunge ulteriori privilegi
tipici delle funzioni di istruttoria per gli enti
coinvolti (richiesta integrazioni, espressione
pareri, determinazione esito finale, ecc…).
Le istruzioni per l’esecuzione di ogni singolo passo
delle procedure sono contenute nella documentazione
disponibile alla voce “assistenza” contestualmente
al servizio applicativo di MUTA.
L’informatizzazione delle procedure risolve il debito
informativo che le regioni hanno, in materia di dati
relativi alle fonti di energia rinnovabili, verso i
Ministeri delle Sviluppo Economico e dell’Ambiente.
La normativa impone alle regioni il trasferimento
delle informazioni richieste secondo tracciati
predefiniti. Il Registro FER , all’interno del
Sistema Informativo Regionale SIRENA (Sistema
Informativo Regionale ENergia Ambiente), sarà a sua
volta alimentato direttamente dalla piattaforma
MUTA.
Le imprese ICT, distributrici di pacchetti integrati
per la gestione di procedimenti SUAP, possono
naturalmente aggiungere analoghi applicativi, purché
nel rispetto dei tracciati predefiniti.
L’utilizzo della piattaforma MUTA e degli applicativi
dedicati ha i seguenti vantaggi:
- Realizza la dematerializzazione della
documentazione
- Permette l’archiviazione digitale e la
conservazione sostitutiva
- Consente un controllo formale e logico dei dati,
riducendo la possibilità di errori
- Guida i cittadini ed i professionisti intermediari
nella compilazione della modulistica
- Supporta i Comuni nella gestione dell’istruttoria
- Consente il monitoraggio delle istanze sul
territorio
L’attivazione delle procedure informatiche FERCEL e
FERPAS attua quanto previsto dalle Linee guida
regionali approvate con Delibera di Giunta regionale
n. 3298 del 18.04.2012.
Materiali di
approfondimento
Slides di presentazione delle Linee Guida FER
Per informazioni:
rinnovabili@regione.lombardia.it (per quesiti
normativi, procedurali e tecnici)
assistenza-fer@lispa.it (per quesiti
informatici) (testo
tratto da e link a www.ors.regione.lombardia.it). |
11.12.2012 - LA SEGRETERIA PTPL |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: DURC. Trasmissione tramite PEC dei certificati
emessi dall'INAIL alle stazioni appaltanti e alle
amministrazioni procedenti (INAIL,
nota 10.12.2012 n. 8798 di prot.). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Monitoraggio della l.r. n. 4 del 2012: on-line l'applicativo
per i Comuni.
Regione ha messo a disposizione REDIL 2.0, l'applicativo web
per monitorare l’attuazione della l.r. n. 4 del 2012 "Norme
per la valorizzazione del patrimonio esistente e altre
disposizioni in materia urbanistico-edilizia".
I Comuni hanno l'obbligo di dare notizia a Regione Lombardia
dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti di
riqualificazione urbanistica ed edilizia in attuazione degli
articoli da 3 a 7 della l.r. n. 4 del 2012. Per adempiere a
questo obbligo devono utilizzare il nuovo applicativo a
disposizione per trasmettere i relativi dati.
Tutti i dettagli sono disponibili all'interno di
Riqualificazione Urbana, sezione Monitoraggio (06.12.2012
- link a www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Inserimento dei dati relativi agli impianti a
fonte di energia rinnovabile nel Registro FER (Regione
Lombardia,
nota 06.12.2012 n. 24592 di prot.).
---------------
Per l'allegato da compilare
cliccare qui. |
INCARICHI
PROGETTUALI:
Oggetto: liquidazione dei compensi professionali
(Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori,
circolare 05.12.2012 n. 1123 di prot.). |
novembre 2012 |
|
EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO:
JESOLO (Venezia) - Titoli abilitativi adottati in carenza di
presupposta autorizzazione paesaggistica per errata
applicazione dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. 22.01.2004
n. 42 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto,
nota
27.11.2012
n. 21812 di prot. con allegata la
nota 14.11.2012 n. 19922 di prot. del
MIBAC, Ufficio Legislativo).
---------------
L'art. 142, comma 2, lett. a), del d.lgs.
42104 (in seguito, il "Codice") esclude
dalla tutela paesaggistica ex lege di cui al
primo comma del medesimo articolo le aree
"delimitate negli strumenti urbanistici, ai
sensi del decreto ministeriale 02.04.1968,
n. 1444, come zone lerritoriali omogenee A e
Bt'. (...continua). |
APPALTI:
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
25.06.2012 recante “Modalità di certificazione
del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle
Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale”, come modificato dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 19.10.2012 - Modalità
applicative (Ragioneria Generale dello Stato,
circolare 27.11.2012 n. 36). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi di categoria A di cui al D.P.R. 151/2011.
Disposizioni per l'asseverazione
(Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VV.F.,
lettera-circolare 26.11.2012 n. 14724 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Modulistica per la presentazione delle istanze,
delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel D.M.
07.08.2012
(Ministero dell'Interno, Dipartimento VV.F.,
nota 26.11.2012 n. 14720 di prot.). |
CONSIGLIERI
COMUNALI:
OGGETTO: Articolo 81, Decreto Legislativo n. 267/2000 –
amministratori locali in aspettativa con onere del
versamento in proprio della contribuzione a partire dal 1°
gennaio 2008. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti (INPS,
circolare 26.11.2012 n. 133 - link a www.inps.it). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
Oggetto: iscrizione all'albo pubblici dipendenti
(Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,
nota 20.11.2012 n. 11925 di prot.).
---------------
Finalmente: anche i geometri pubblici dipendenti -a tempo
pieno- possono iscriversi all'albo professionale siccome già
avviene per gli architetti e gli ingegneri.
Potremmo dire che è stata eliminata quella disparità di
trattamento che sussisteva tra i laureati ed i diplomati:
tuttavia, ci sembra un "conquista" improduttiva poiché nulla
cambia sul piano pratico. Né prima, né adesso, i pubblici
dipendenti diplomati a tempo pieno (ed anche i laureati)
possono svolgere la libera professione !!
Quindi ?? Perché un geometra a tempo pieno dovrebbe
iscriversi all'albo pagando annualmente (per far nulla) la
relativa quota ??
26.11.2012 - LA SEGRETERIA PTPL |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Impiego di prodotto e sistemi per la protezione antincendio
delle costruzioni (Ministero dell'Interno, Dipartimento
dei VV.F.,
lettera-circolare 19.11.2012 n. 14229 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO:
Parere dell'Ufficio legislativo prot. 5097 del 20.03.2012 e
circolare della Direzione generale per il paesaggio, le
belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee n. 11 (prot.
11533) del 18.04.2012 - Rinvenimenti di cose mobili o
immobili nel sottosuolo - D.lgs. 22.01.2004 n. 42 - Verifica
dell'interesse culturale di cui all'articolo 12
(MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto,
circolare 14.11.2012
n. 46/2012). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Prefettura di Treviso - Quesito del Consorzio Polizia
Municipale Piave - Guida veicoli ad uso speciale della
Polizia Locale
(Ministero dell'Interno,
nota 14.11.2012 n. 15918 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Normativa Europea - Approvata dal Parlamento
Europeo una nuova direttiva sull’Efficienza Energetica
(ANCE di Bergamo,
circolare 09.11.2012 n. 265). |
ottobre 2012 |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Modulistica di presentazione delle istanze,
delle segnalazioni ed elle dichiarazioni, prevista nel
decreto del Ministro dell'Interno 07.08.2012
(Ministero dell'Interno,
nota 31.10.2012 n. 13552 di prot.).
---------------
Tutta la modulistica, vecchia (sino al 26.11.2012) e nuova
(dal 27.11.2012), è scaricabile
cliccando qui. |
APPALTI:
Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti. Vademecum
Ance (ANCE di Bergamo,
circolare 26.10.2012 n. 252). |
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Sentenza Corte Costituzionale n. 223 dell'08.10.2012 -
Illegittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2, e
12, comma 10, del decreto-legge 31.05.2010, n. 78,
convertito in legge 30.07.2010, n. 122 (Ministero
dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Direzione Centrale per le Risorse Umane, nota 24.10.2012 n. 333 di prot.). |
EDILIZIA
PRIVATA - VARI:
Oggetto: Immobili di interesse culturale - Profili
catastali (Agenzia del Territorio,
circolare 09.10.2012 n. 5).
---------------
Nota del Territorio. L'interesse culturale non influisce sul
catasto. Ma i proprietari possono chiedere l'annotazione.
Il riconoscimento dell'interesse culturale di un immobile
non influisce sul classamento del bene, in quanto la
categoria catastale deve essere attribuita in base alle sue
caratteristiche, alla destinazione e al contesto
territoriale in cui è inserito. Ma i proprietari di immobili
storici e artistici possono comunque chiedere che il vincolo
risulti anche in catasto, oltre che nei registri
immobiliari, presentando un'apposita domanda di annotazione.
Lo ha chiarito l'Agenzia del Territorio con la
circolare 09.10.2012 n. 5, diffusa ieri.
Dunque, il regime vincolistico adottato per determinati beni
non ha alcuna influenza sull'accertamento catastale e non
condiziona l'attribuzione della categoria. Secondo
l'Agenzia, la categoria va attribuita «sulla base della
destinazione e delle caratteristiche, costruttive e
tipologiche, proprie dell'unità immobiliare, a prescindere
dall'intervenuto riconoscimento o meno dell'interesse
culturale». Così come l'inquadramento in una determinata
categoria catastale non può avere alcuna incidenza sul
successivo riconoscimento di interesse culturale e sulle
relative agevolazioni fiscali.
L'Agenzia ricorda che anche l'inquadramento nella categoria
A/9 (castelli e palazzi di particolare pregio) non è
connessa al riconoscimento dell'interesse storico o
artistico del bene. Stesso discorso vale per le costruzioni
tipiche inquadrate nella categoria A/11: dammusi, sassi e
trulli. Questa classificazione prescinde dall'eventuale
attribuzione del vincolo di interesse culturale.
Tuttavia, precisa la circolare, può risultare dagli atti
catastali l'esistenza del vincolo, per rendere note le
caratteristiche particolari di questi beni e per gli effetti
che ha sul piano fiscale. Per esempio l'articolo 13 del dl
salva Italia (20/2011), che disciplina la nuova imposta
locale (Imu), riconosce un trattamento agevolato per gli
immobili di interesse storico-artistico, con riduzione della
base imponibile al 50%.
Pertanto, non solo nei registri immobiliari, ma anche in
catasto può essere disposta, su richiesta degli interessati,
un'annotazione che ponga in risalto il carattere culturale
degli immobili. Nella domanda di annotazione devono essere
indicati gli estremi di trascrizione nei registri
immobiliari «del relativo provvedimento di dichiarazione
o di verifica». Negli atti catastali verrà poi iscritta
la seguente annotazione: «Immobile riconosciuto di
interesse culturale, ai sensi del dlgs n. 42 del 2004 - Nota
di trascrizione del..., reg. gen. n...».
L'Agenzia, però, pone in rilievo che l'annotazione può
essere apposta solo se nel provvedimento che ha riconosciuto
l'interesse culturale dell'immobile siano correttamente
indicati i dati di identificazione catastale. In caso
contrario gli interessati devono fare istanza per la
riattivazione del procedimento, al fine di ottenere dal
ministero dei beni culturali l'attestazione che sussistono i
presupposti per l'assoggettamento alla tutela. Questa
procedura va esperita anche nei casi in cui l'identificativo
venga modificato, in seguito alla presentazione della
dichiarazione di variazione per fusione, divisione o
ampliamento.
L'annotazione di interesse culturale non può mai essere
disposta per gli immobili censiti in catasto senza
attribuzione di rendita. Mentre, si legge nella circolare,
può essere traslata d'ufficio «a seguito delle variazioni
eseguite direttamente dall'Agenzia del territorio, sulla
base delle disposizioni vigenti, ovvero per l'aggiornamento
degli atti del catasto che non implicano la variazione degli
identificativi catastali»
(articolo ItaliaOggi
del 10.10.2012). |
APPALTI:
Oggetto: Legge 07.08.2012 n. 134, di conversione con
modificazioni del cd. “Decreto Sviluppo” (D.L. 83/2012):
Responsabilità solidale nei contratti di appalto. Primi
chiarimenti ministeriali (ANCE Bergamo,
circolare 09.10.2012 n. 245). |
APPALTI:
OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 -
Disposizioni in materia di responsabilità solidale
dell’appaltatore - Chiarimenti (Agenzia delle Entrate,
circolare 08.10.2012 n. 40/E).
---------------
Circolare delle Entrate sugli obblighi
introdotti dal decreto sviluppo (83/2012). Responsabilità
solidale alleggerita. Documenti fiscali solo dal 12 agosto.
E autocertificazione
Responsabilità solidale negli appalti meno pesante per le
imprese. L'obbligo di acquisire la documentazione fiscale
sulle ritenute Iva e Irpef da parte dei committenti e degli
appaltatori scatta soltanto per i contratti e i subcontratti
stipulati dopo il 12.08.2012. La documentazione va chiesta
per i pagamenti effettuati dopo l'11.10.2012.
E in luogo della «asseverazione» del commercialista, del Caf
o del consulente del lavoro è ammessa anche
l'autodichiarazione.
È quanto precisa l'Agenzia delle entrate (direzione centrale
normativa) con la
circolare 08.10.2012 n. 40/E avente a oggetto
alcuni profili interpretativi dell'articolo 13-ter del dl n.
83 del 2012 (convertito in legge 134/2012) in tema di
disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore,
che ha integralmente sostituito il comma 28 dell'articolo 35
del dl n. 223 del 2006, dettando nuove regole per la
responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e
subappalto di opere e servizi.
La novella introduce il principio della responsabilità
dell'appaltatore e del committente per il versamento
all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal
subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle
prestazioni effettuate nell'ambito del contratto. La
responsabilità non viene in essere laddove
l'appaltatore/committente acquisisca la documentazione
attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente
eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. In assenza della
documentazione il committente (verso l'appaltatore) e
l'appaltatore (verso il subappaltatore) devono sospendere il
pagamento dei corrispettivi. La norma dell'agosto scorso
ammette che la documentazione possa consistere anche in una
«asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti
abilitati». In caso di violazione della norma scattano sia
le sospensioni dei pagamenti sia sanzioni che possono
variare da un minimo di 5.000 a un massimo di 200.000 euro.
Si tratta di una norma molto criticata da diverse
associazioni di categoria anche in relazione al fatto che i
committenti hanno proceduto alla sospensione dei pagamenti a
favore di appaltatori e subappaltatori in attesa di
indicazioni in grado di chiarire alcuni profili.
L'Agenzia delle entrate provvede a dettare qualche utile
chiarimento in primo luogo sull'entrata in vigore della
norma, precisando che «le disposizioni contenute
nell'articolo 13-ter del dl n. 83 del 2012 debbano trovare
applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
norma, ossia dal 12.08.2012». Non solo: dal momento che si
tratta di adempimenti tributari, l'Agenzia precisa anche
che, in base allo Statuto del contribuente (legge 212/2000),
nonché in relazione al fatto che la norma incide
sull'equilibrio del rapporto contrattuale, l'obbligo di
esibire la documentazione scatta «a partire dal sessantesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma,
con la conseguenza che la certificazione deve essere
richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a
partire dall'11.10.2012, in relazione ai contratti stipulati
a partire dal 12.08.2012».
Infine, semplificando notevolmente gli adempimenti, la
Circolare afferma che in alternativa alle asseverazioni
prestate dai Caf e dai professionisti abilitati è ammessa
anche «una dichiarazione sostitutiva -resa ai sensi del dpr
n. 445 del 2000 con cui l'appaltatore/subappaltatore
attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti
dalla disposizione». L'autodichiarazione dovrà però indicare
il periodo nel quale l'Iva relativa alle fatture concernenti
le prestazioni eseguite è stata liquidata, o specificare il
periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro
dipendente sono state versate e riportare gli estremi del
modello F24 con il quale i versamenti dell'Iva e delle
ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono
stati effettuati
(articolo ItaliaOggi
del 09.10.2012). |
EDILIZIA
PRIVATA: Oggetto:
documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei lavori
privati dell'edilizia (Consorzio
dei Comuni Trentini,
circolare 02.10.2012 n. 40/2012). |
settembre 2012 |
|
APPALTI:
Oggetto: DURC - Intervento sostitutivo della stazione
appaltante ex art. 4 D.P.R. n. 207/2010. Pagamento tramite
F24 (INAIL,
nota 28.09.2012 n. 5627 di prot. - link a www.inail.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Nuovo regolamento per l’utilizzo delle terre e
rocce da scavo (ANCE di Bergamo,
circolare 25.09.2012 n. 236). |
VARI: Agevolazioni
fiscali per i professionisti: opportunità di deduzione delle
spese per formazione professionale e utilizzo promiscuo
della residenza.
Il professionista che sostiene spese per
l’aggiornamento e la formazione professionale continua può
dedurre dal proprio reddito il 50% degli importi.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con
circolare 20.09.2012 n. 35/E: in particolare, in base a
quanto previsto dal D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi) è possibile dedurre dal reddito da
lavoro autonomo il 50% delle spese sostenute per la
partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,
incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Inoltre, se il professionista utilizza la propria abitazione
anche come studio professionale, ossia per lo svolgimento
dell’attività lavorativa, può dedurre il 50% della rendita
catastale.
La Circolare chiarisce, inoltre, una serie di questioni
circa i redditi di impresa, redditi di lavoro, le operazioni
IVA e le operazioni con soggetti residenti in paesi “Black
List”
(27.09.2012 - tratto da www.acca.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Luna Park di Perugia - Assoggettabilità a
verifica della Commissione di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo (Ministero dell'Interno, Ufficio per
gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale,
nota 21.09.2012 n. 557 di prot.).
---------------
Spendig review: sparisce anche la Commissione di vigilanza
pubblico spettacolo.
Nessuno ci avrebbe scommesso, eppure sull'onda lunga dello
spending review, anche la Commissione di vigilanza pubblico
spettacolo, prevista dal regolamento Tulps per dare
attuazione all'art. 80 del medesimo testo unico, appartiene
ormai al passato.
Le sue funzioni, infatti, saranno svolte da qualche ufficio
incardinato nell'amministrazione di riferimento e, quindi,
comune e prefettura. E ciò da luglio del 2012. |
COMPETENZE
PROFESSIONALI - PROGETTUALI: Oggetto:
Progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni
civili con strutture in cemento armato. Competenze
professionali Geometri liberi professionisti
(Regione Sicilia, Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità,
nota 18.09.2012 n. 82824 di prot.).
---------------
Di contro, pronta la risposta della Consulta Ordini
Ingegneri Sicilia con la
nota 04.10.2012 n. 98 di prot.: Oggetto:
Progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni
civili con strutture in cemento armato – Competenze
professionali. |
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Determinazione della misura del tasso di
interesse di mora per l’anno 2012 da applicarsi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 133 comma 1. del Codice dei
contratti e dell’art. 144 del DPR 207/2010 (ritardato
pagamento degli acconti e della rata di saldo) (ANCE di
Bergamo,
circolare 14.09.2012 n. 223). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, art. 167, comma 4 - Quesito (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto,
nota 06.09.2012
n. 16464 di prot.). |
agosto 2012 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, art. 142, comma 1, lett. g) -
Quesito
(MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto,
nota
23.08.2012
n. 15642 di prot.). |
APPALTI SERVIZI - LAVORI PUBBLICI: Appalti, solidarietà senza confini.
Garanzia contributiva e retributiva estesa a
tutti i lavoratori. Una circolare Inps
illustra le novità introdotte dalla legge
44/2012 e in vigore dal 29 aprile.
Solidarietà senza confini negli appalti. Dal
29 aprile, infatti, riguarda non solo i
dipendenti, ma pure i lavoratori impiegati
con altre tipologie contrattuali (co.co.pro.
per esempio) e quelli «in nero». Dalla
stessa data, inoltre, vige un unico regime
(di responsabilità) per committenti e
appaltatori.
Lo spiega l'Inps, nella
circolare
10.08.2012 n. 106/2012, illustrando le novità
della legge n. 44/2012 di conversione del dl
n. 16/2012.
La responsabilità solidale. È una sorta di
vincolo che lega, negli appalti, la ditta
che affida un lavoro a quella che tale
lavoro esegue. Il vincolo vale relativamente
ai diritti retributivi, fiscali e
contributivi spettanti ai lavoratori che
sono impiegati nell'esecuzione dei lavori.
L'Inps spiega che oggi vige una doppia
disciplina: la prima (dlgs n. 276/2003)
stabilisce che «in caso di appalto di opere
o di servizi il committente imprenditore o
datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori entro il
limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi, comprese le quote
di trattamento di fine rapporto, nonché i
contributi previdenziali dovuti in relazione
al periodo di esecuzione del contratto di
appalto, restando escluso qualsiasi obbligo
per le sanzioni civili di cui risponde solo
il responsabile dell'inadempimento».
La
seconda (legge n. 248/2006) è quella
interessata da recenti modifiche, per cui
esiste una versione rimasta in vigore fino
al 28 aprile e un'altra, quella vigente,
operativa dal 29 aprile.
Una sola disciplina. Dall'analisi
complessiva delle norme, spiega l'Inps,
deriva che il committente (e anche
l'appaltatore) è chiamato a rispondere in
solido con l'appaltatore, nonché con gli
eventuali subappaltatori, per l'intero
importo della contribuzione previdenziale
(nonché della retribuzione) dovuta, con
esclusione, dal 10.02.2012 (entrata in
vigore del dl n. 5/2012, il dl
semplificazioni), delle sanzioni civili.
Circa le somme per le quali il committente è
chiamato a rispondere in solidarietà, l'Inps
richiama le indicazioni del ministero del
lavoro nella parte in cui precisano che il
regime di solidarietà permane sulle somme
dovute a titolo di interesse moratorio sui
debiti previdenziali. Inoltre, aggiunge
l'Inps, il dies a quo a partire dal quale il
committente non risponde dell'obbligo
relativo alle somme aggiuntive coincide con
tutti gli obblighi contributivi la cui
scadenza del versamento è successiva al 10
febbraio.
Il vincolo della solidarietà viene
meno dopo due anni dalla cessazione
dell'appalto (o del subappalto). Atteso il
tenore della norma, secondo l'Inps vanno
tutelati tutti i lavoratori, ovvero non solo
i lavoratori subordinati, ma anche quelli
impiegati con altri tipi di contratti di
lavoro (per esempio i collaboratori a
progetto), nonché quelli in nero, purché
impiegati direttamente nell'opera o nel
servizio oggetto dell'appalto.
Obblighi per l'appaltatore.
Dal 29.04.2012, spiega inoltre l'Inps,
all'appaltatore si applica la stessa
disciplina prevista per i committenti. Ciò
in virtù della consolidata giurisprudenza
che considera il contratto di subappalto
null'altro che un vero e proprio appalto
(per tutte, Cassazione n. 6208 del
07.03.2008).
Pertanto, a partire da tale data, il regime
previsto per il committente obbligato in
solido è da ritenersi esteso all'appaltatore
chiamato in solidarietà
(articolo ItaliaOggi
dell'11.08.2012). |
EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI - VARI: Accatastamento
d'ufficio con addebito.
Accatastamento d'ufficio
con addebito delle spese e applicazione
delle sanzioni amministrative per coloro che
non provvederanno entro il prossimo 30
novembre a dichiarare al catasto edilizio
urbano i fabbricati rurali iscritti al
catasto terreni.
Lo ha precisato l'Agenzia del Territorio con
la
circolare
07.08.2012 n. 2/2012.
I fabbricati rurali, in base a quanto
disposto dall'articolo 13 del dl «salva-Italia»
(201/2011), devono transitare dal catasto
terreni a quello edilizio urbano, con
esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione, su apposita
dichiarazione dei titolari degli immobili
che deve essere presentata entro il 30
novembre. Per gli immobili soggetti
all'obbligo di dichiarazione, l'Agenzia ha
chiarito che deve essere previamente
presentato «l'atto di aggiornamento del
CT (tipo mappale), con passaggio dei cespiti
alla partita speciale 1 “Enti urbani e
promiscui”. E che nella relazione tecnica
allegata all'atto di aggiornamento
cartografico deve essere specificato che
viene presentato secondo le regole imposte
dall'articolo 13».
Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale,
l'imposta municipale è dovuta a titolo di
acconto e salvo conguaglio in base alla
rendita delle unità similari già iscritte in
catasto. Il conguaglio dell'imposta deve
essere poi determinato dai comuni in seguito
all'attribuzione della rendita definitiva.
Nella circolare viene posto in rilievo che,
«in caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato» si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 1,
comma 336, della legge 311/2004. Quindi, se
i contribuenti non presentano la
dichiarazione di aggiornamento gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio
provvedono d'ufficio, con oneri a carico
dell'interessato, all'accatastamento
dell'immobile rurale notificando le
risultanze del classamento e la relativa
rendita. In questo caso i titolari di
diritti reali immobiliari (proprietari,
usufruttuari, e via dicendo) saranno
soggetti al pagamento delle spese e delle
sanzioni amministrative.
Nel momento in cui l'Agenzia attribuisce la
rendita catastale agli immobili è tenuta a
notificare il provvedimento al soggetto
interessato. L'avviso di classificazione di
un immobile in una determinata categoria è
comunque soggetto all'obbligo della
motivazione. Questo adempimento deve
ritenersi osservato anche mediante la
semplice indicazione della consistenza,
della categoria e della classe
dell'immobile, trattandosi di dati
sufficienti a porre il contribuente nella
condizione di difendersi (Cassazione,
sentenza 12068/2004).
L'obbligo di motivazione degli atti di
natura tributaria è infatti finalizzato a
garantire il diritto di difesa del
contribuente. Il provvedimento attributivo
della rendita catastale è impugnabile, per
vizi propri, nel breve termine di decadenza
di 60 giorni, innanzi al giudice tributario.
Se la rendita non viene impugnata diventa
definitiva e incontestabile.
E al contribuente rimane solo la possibilità
di presentare istanza di autotutela
all'Agenzia per correggere eventuali vizi o
errori contenuti nel provvedimento. Il
riesame d'ufficio o su segnalazione del
contribuente, come indicato nella circolare
11/2005 della stessa Agenzia, consente di
eliminare gli errori di inserimento dati o
che derivano da erronee applicazioni dei
principi dell'estimo catastale
(articolo ItaliaOggi
del 10.08.2012). |
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Modifiche alla legge regionale
sull’amianto (ANCE Bergamo,
circolare 03.08.2012 n. 208). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Permessi legge 104/1992.
Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con l'interpello
01.08.2012 n. 24/2012 si pronuncia sul riproporzionamento dei giorni di permesso ex
art. 33, comma 3, legge n. 104/1992. Lo
esclude nei casi in cui il dipendente, nel
corso del mese, fruisca di altri
permessi/assenze giustificate riconosciute
per legge come diritti spettanti al
lavoratore (ad esempio, in caso di: permesso
sindacale, maternità, malattia, ecc...).
Diversamente, nell'ipotesi in cui il
dipendente presenti istanza ex lege
104/1992 per la prima volta nel corso del
mese, ritiene possibile operare un riproporzionamento
del numero di giorni mensili di permesso
spettanti (vedasi circolare INPS n.
128/2003) (tratto da www.publika.it). |
luglio 2012 |
|
APPALTI SERVIZI:
Prime osservazioni sull’affidamento dei
Servizi Pubblici Locali di rilevanza
economica alla luce della Sentenza della
Corte Costituzionale del 20.07.2012 n. 199
(ANCI,
nota 24.07.2012). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Emissioni in atmosfera di
stabilimenti esistenti: chiarimenti
regionali (ANCE Bergamo,
circolare 24.07.2012 n. 187). |
PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Permessi al test di
convenienza.
Con il part-time orizzontale meglio
usufruire di giorni non ore. Il quadro di
riferimento fornito dall'Inps con circolare
100/2012 in merito all'assistenza a
familiari disabili.
Il part-time orizzontale «obbliga» i
lavoratori ai permessi giornalieri. Infatti,
al dipendente assunto a tempo parziale
orizzontale conviene richiedere i permessi
giornalieri (tre giorni) e non orari (18 ore
se l'orario di lavoro giornaliero è di 6
ore) per assistere a familiari disabili,
perché nel primo caso i permessi spettano in
misura interna mensile (cioè sono garantite
le tre giornate mensili), mentre i permessi
orari sono soggetti a riduzione in funzione
della percentuale di riduzione della
prestazione lavorativa.
A fornire un quadro
di riferimento sul riconoscimento dei
permessi ai lavoratori in part-time è l'Inps
nella
circolare
24.07.2012 n. 100.
Permessi ex legge n. 104/1992. I chiarimenti
dell'Inps (rivolti al proprio personale ma
applicabili, per analogia, a tutti i
dipendenti) riguardano alcuni dei permessi
mensili (retribuiti e coperti da contributi
figurativi) che spettano, in virtù della
legge n. 104/1992, ai lavoratori dipendenti.
Nello specifico l'Inps prende in esame i
seguenti permessi spettanti ai lavoratori
dipendenti:
a) portatori di handicap in situazione di
disabilità grave (due ore al giorno ovvero
tre giorni mensili frazionabili in ore);
b) genitori di figli in situazione di
disabilità grave (tre giorni mensili
frazionabili in ore);
c) coniuge, parenti o affini entro il 2°
grado (tre giorni al mese frazionabili in
ore).
Lavoratori in part-time. Con riferimento ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, l'Inps illustra le modalità con
cui procedere al riproporzionamento dei
permessi mensili spettanti (tre giorni
ovvero 18 ore), a seconda della tipologia di
part-time.
Part-time di tipo orizzontale. Il rapporto
di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale prevede l'articolazione della
prestazione lavorativa secondo un orario
ridotto uniformemente in tutti i giorni
lavorativi. I dipendenti disabili con
rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale, i quali assicurino una
prestazione lavorativa fino a sei ore
giornaliere, hanno diritto, in alternativa,
ai seguenti benefici: un'ora di permesso
giornaliero; tre giorni di permesso mensile;
permessi orari mensili in misura
corrispondente alla percentuale della
prestazione lavorativa.
I dipendenti disabili che assicurino una
prestazione lavorativa superiore a sei ore
giornaliere hanno diritto, in alternativa ai
benefici di tre giorni di permesso mensile e
dei permessi mensili, a due ore di permesso
giornaliero. Le stesse regole valgono anche
per i dipendenti con rapporto di lavoro
part-time orizzontale che fruiscono dei
permessi in argomento per assistere un
familiare disabile.
Part-time di tipo verticale. Quando il
part-time è di tipo verticale la prestazione
lavorativa può essere articolata
concentrandola con due diverse modalità: 1)
in tutti i giorni lavorativi, solo in alcuni
mesi dell'anno; 2) soltanto in alcune
settimane del mese o in alcuni giorni della
settimana.
Conseguentemente, spiega l'Inps, nel caso in
cui il contratto di part-time sia
riconducibile alla prima ipotesi
(prestazione lavorativa in tutti i giorni
lavorativi, solo in alcuni mesi dell'anno),
il lavoratore dipendente avrà diritto ai
benefici dei permessi nella misura intera
nei mesi in cui è prevista la prestazione
lavorativa. Diversamente, qualora
l'articolazione della prestazione lavorativa
sia riconducibile alla prima ipotesi
(soltanto in alcune settimane del mese o in
alcuni giorni della settimana), il diritto
ai permessi mensili è riconosciuto in misura
ridotta proporzionalmente alla riduzione
della prestazione lavorativa prevista dal
contratto stesso nel mese di riferimento.
Part-time di tipo misto.
L'articolazione della prestazione lavorativa
deriva dalla combinazione delle due
tipologie verticale e orizzontale e
consiste, pertanto, nella concentrazione
della prestazione lavorativa giornaliera ad
orario ridotto soltanto in alcuni periodi
dell'anno, del mese o della settimana. Il
dipendente che assiste un familiare disabile
ha diritto a un numero di permessi
giornalieri calcolato sulla base della
percentuale della prestazione lavorativa
corrispondente alla componente verticale.
Diversamente, in caso di fruizione dei
permessi mensili nella modalità oraria, il
monte ore dei benefici spettanti è
determinato sulla base della percentuale
corrispondente alla componente orizzontale
(articolo ItaliaOggi
Sette
del 06.08.2012). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto:
Disposizioni applicative in materia di
emissione in atmosfera in applicazione della
Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e smi:
chiarimenti in merito alle procedure
autorizzative per gli impianti/attività
ricadenti nell'ambito di applicazione
dell'art. 281, comma 3, del d.lgs. 152/2006
e smi - circolare esplicativa in merito
all'attuazione del dduo del 23.12.2011 n.
12772 inerenti le attività di ...
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Ambiente, Energia e Reti, Protezione Aria e
Prevenzione Inquinamenti Fisici e
Industriali, Attività Produttive e Rischio
Industriale,
nota 20.07.2012 n. 15030 di prot.).
---------------
Autorizzazioni in deroga art.
272, comma 1, dlgs 152/2006.
L'entrata in vigore del D.lgs. 128/2010 che
ha modificato e integrato la Parte Quinta
del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di
tutela dell'aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera ha apportato
modifiche alla disciplina delle emissioni
cosiddette scarsamente rilevanti ai fini
dell'inquinamento atmosferico" di cui
all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006.
La Regione Lombardia ha aggiornato i
contenuti della CIRCOLARE esplicativa del
28/01/2010 prot. n. 1711 emanando l'allegato
4 alla
circolare
20.07.2012 n. 15030 di prot..
In particolare la Regione Lombardia con la
nuova circolare ha:
• aggiornato l'elenco delle attività in
riferimento a quanto riportato nell'allegato
IV, parte I alla Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 come modificato dal D.lgs. 128/2010
• confermato le modalità e procedure
applicative per gli impianti/attività con
emissioni cosiddette scarsamente rilevanti
• definito le tempistiche per la
presentazione delle comunicazioni in accordo
a quanto riportato nell'art. 281 del D.lgs.
152/2006 come modificato dal d.Lgs.
128/2010.
Per ATTIVITA' NUOVE:
I gestori di attività ad emissioni
scarsamente rilevanti, prima dell'avvio
dell'attività o dell'impianto devono
comunicare, al comune competente per
territorio, di ricadere nella casistica di
cui all'art. 272, comma 1, del D.lgs.
152/2006 e s.m.i.; qualora non venga
effettuata tale comunicazione, che può
essere ricompresa all'interno della SCIA, il
gestore incorre nelle sanzioni previste
dall'art. 279, comma 3, del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.
Per le ATTIVITA' ESISTENTI:
I gestori di impianti e attività individuate
dall'art. 272, comma 1, in esercizio alla
data di entrata in vigore della Parte Quinta
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che non
ricadevano nel campo di applicazione del DPR
203/1988 o che erano esentati
dall'autorizzazione alle emissioni (ad
esempio attività di cui ai punti da bb) a kk)
) si adeguano alle disposizioni della Parte
Quinta D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ossia
trasmettono la comunicazione al Comune
competente per territorio, entro il
01.09.2013 (commento tratto da
www.provincia.bergamo.it). |
APPALTI:
OGGETTO: ulteriori disposizioni
organizzative ed operative per
l’applicazione dell’articolo n. 15 della
Legge 12.11.2011, n. 183 (INPS,
circolare 18.07.2012 n. 98).
---------------
Il Ministero per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione, con le
circolari n. 5 del 23.05.2012 e n. 6 del
31.05.2012, ha emanato direttive in merito,
rispettivamente, all’ambito di applicazione
dell’art. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445
del 2000 ed all’applicazione al DURC delle
disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive introdotte dalla
medesima norma.
Con la presente circolare vengono adeguate
alle sopra citate direttive ministeriali le
indicazioni fornite alle Sedi con la
circolare n. 47 del 27.03.2012.
---------------
DURC, ecco il punto della situazione grazie
alla Circolare dell’Inps.
L’Inps ha emanato la Circolare 98 del
18.07.2012 in cui fornisce indicazioni sulle
modalità per il rilascio del DURC (Documento
Unico di Regolarità Contributiva) alla luce
delle nuove norme.
In particolare, il documento contiene
indicazioni su:
Þ
Certificati rilasciati per l’estero
Þ
Certificati da depositare nei fascicoli
delle cause giudiziarie
Þ
Documento Unico di Regolarità Contributiva
Viene
chiarito che il divieto per un ente pubblico
di produrre un certificato per altra
Amministrazione Pubblica si applica solo tra
Amministrazioni dello Stato italiano.
Pertanto, qualora il privato chieda un
certificato da consegnare ad Amministrazione
di un paese estero, il certificato dovrà
riportare la dicitura: “Ai sensi dell’art.
40, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il presente
certificato è rilasciato solo per l’estero”.
In merito ai certificati da depositare nei
fascicoli delle cause giudiziarie, si
rammenta che gli uffici giudiziari non vanno
considerati pubbliche amministrazioni.
La Circolare ribadisce che le Pubbliche
Amministrazioni acquisiscono d’ufficio il
Documento Unico di Regolarità Contributiva
(con le modalità di cui all'articolo 43 del
T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.
445 e successive modificazioni).
Pertanto, il DURC non potrà essere
consegnato dal privato all’Amministrazione,
ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo
richiedere agli Enti preposti al suo
rilascio.
Nei rapporti tra privati restano, invece,
restano valide le disposizioni previste dal
D.Lgs. 81/2008: lo stesso privato potrà
richiedere alla Pubblica Amministrazione il
rilascio del DURC che dovrà contenere la
seguente dicitura: “Il presente Certificato
non può essere prodotto agli organi della
pubblica Amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi”.
Per quanto concerne l’acquisizione d'ufficio
del DURC in materia di lavori pubblici viene
precisato che questa deve avvenire, come
espressamente previsto dall'articolo 6,
comma 3, del D.P.R. 207/2010, in tempi
rapidi, sia nella fase di gara che in quella
successiva, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti che possano far scattare
responsabilità erariale a carico del
dipendente pubblico incaricato di richiedere
il DURC. (commento tratto da www.acca.it). |
APPALTI: Oggetto:
DURC - obbligo di richiesta d'ufficio da
parte delle stazioni appaltanti diverse
dalle amministrazioni aggiudicatrici
(Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
nota 02.07.2012 n. 12064 di prot.). |
giugno 2012 |
|
COMPETENZE PROGETTUALI:
Oggetto: sentenza del TAR dell'Emilia
Romagna in materia di competenze
professionali degli Ingegneri e degli
Architetti nel settore delle opere stradali
(Ordine degli Ingegneri di Bergamo,
nota 29.06.2012 n. 766 di prot.). |
APPALTI:
Oggetto: direttiva in
materia di procedimenti arbitrali emanata ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165
(Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
nota 27.06.2012 n. 24189 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: attuazione del DPR 01.08.2011,
n. 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità
complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività
inerenti il settore del GPL - Indirizzi applicativi e
chiarimenti (Ministero dell'Interno,
lettera-circolare 27.06.2012 n. 8660 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Attività di collaudo degli Ingegneri dipendenti
di pubbliche amministrazioni - art. 61, comma 9, del D.L. n.
112/2008 - ambito soggettivo di applicazione - richiesta
parere - risposta Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato del 17/01/2012 - risposta Dipartimento della
Funzione Pubblica del 13/02/2012 (Consiglio Nazionale
degli Ingegneri,
circolare 20.06.2012 n. 82). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: d.P.R. n. 160/2010 - Chiarimenti
in merito alle competenze del SUAP
(Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Segreteria tecnica dell'Unità per la
semplificazione e la qualità della
regolazione,
nota 19.06.2012 n. 465 di prot.). |
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Ulteriore proroga del regime
transitorio per le categorie SOA variate
(ANCE di Bergamo,
circolare 08.06.2012 n. 158). |
APPALTI:
Oggetto: DURC – acquisizione d’ufficio e
tempi di richiesta per le Amministrazioni
pubbliche, richiesta da parte dei privati,
non autocertificabilità e soggetti deputati
al rilascio
(ANCE di Bergamo,
circolare 08.06.2012 n. 157). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Nuove disposizioni per le
emissioni in atmosfera di stabilimenti
esistenti
(ANCE di Bergamo,
circolare 08.06.2012 n. 153). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: “Linee Guida regionali per
l’autorizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica da Fonti
Energetiche Rinnovabili (FER) mediante
recepimento della normativa nazionale in
materia": documento esplicativo riassuntivo
(ANCE di Bergamo,
circolare 08.06.2012 n. 152). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) - art. 14, comma 6-bis,
D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC
e autocertificazione (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali,
circolare 01.06.2012 n. 12/2012). |
maggio 2012 |
|
INCARICHI PROGETTUALI: Oggetto:
lavori pubblici - Prime indicazioni per il
calcolo del corrispettivo da porre a base
d'asta negli affidamenti di servizi di
architettura e ingegneria, dopo
l'abrogazione delle tariffe - AVCP:
deliberazione n. 49 del 03.05.2012
(Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggistici e Conservatori,
circolare 22.05.2012 n. 66).
---------------
Dal Consiglio Nazionale degli Architetti un
esempio su come calcolare i compensi dei
professionisti.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha
divulgato la circolare 22.05.2012 n. 66
contenente indicazioni sul calcolo dei
compensi di ingegneri e architetti da porre
a base di gara.
La Circolare analizza la metodologia
proposta dall’AVCP (vedi l’articolo
“Abolizione tariffe professionali: come si
calcolano i compensi di ingegneri e
architetti da porre a base di gara?”),
proponendo un esempio di calcolo secondo le
istruzioni AVCP e paragonando i risultati
con quelli ottenuti applicando le vecchie
tariffe.
Si evidenzia che in alcuni casi i risultati
sono paragonabili, ma facendo una serie di
simulazioni non sempre i risultati sono
analoghi. Pertanto, afferma il Consiglio
degli Architetti, si attende comunque
l’emanazione del Decreto del Ministero della
Giustizia (come previsto dal Decreto
Liberalizzazioni) contenente le Tabelle
Parametriche
(24.05.2012 - link a www.acca.it). |
ENTI LOCALI - VARI:
Oggetto: Imposta municipale propria
(IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13
del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito
dalla Legge 22.12.2011, n. 214. Chiarimenti
(Ministero dell'Economia e delle Finanze,
circolare 18.05.2012 n. 3/DF). |
URBANISTICA: Oggetto:
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza
regionale di cui al d.lgs. 03.04.2006 n. 152 - Indicazioni
procedurali
(MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto,
circolare 14.05.2012
n. 26/2012). |
APPALTI:
Oggetto: DURC negli appalti (Consorzio dei Comuni
Trentini,
circolare 09.05.2012 n. 21/2012). |
EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO:
D.lgs. 22.01.2004 n. 42 - Interventi vietati ai sensi
dell'art. 20, comma 1 - Corte di Cassazione, Sez. III
penale, sentenza n. 42065/2011 del 29.09.2011
(MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto,
circolare 08.05.2012
n. 25/2012). |
ENTI LOCALI - VARI:
IMU - Come si applica l’imposta
municipale propria per l’anno 2012 (Ministero
dell'Economia e delle Finanze,
slides esplicative). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Chiarimenti alla nota prot.
DCPREV 1324 del 07.02.2012 "Guida per
l'installazione degli impianti fotovoltaici
- Edizione 2012" (Ministero
dell'Interno,
nota
04.05.2012 n. 6334 di prot.). |
aprile 2012 |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Limiti alle assunzioni a tempo
indeterminato applicabili agli enti non
sottoposti al patto di stabilità (ANCI,
nota 27.04.2012). |
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
NOTE DI LETTURA L.R. 13.03.2012, N. 4 -
Norme per la Valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente e altre disposizioni in
materia urbanistico-edilizia (circolare
23.04.2012 n. 52/2012). |
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Responsabilità solidale - limite
dei due anni. Art. 29, comma 2, D.Lgs. n.
276/2003 (ANCE di Bergamo,
circolare 20.04.2012 n. 118). |
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: La gestione dei materiali da
riporto (ANCE di Bergamo,
circolare 20.04.2012 n. 115). |
COMPETENZE PROGETTUALI: OGGETTO:
Competenze professionali Affidamento di incarichi tecnici ad
ingegneri e architetti su beni sottoposti alla tutela di cui
al Codice dei beni culturali
(MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto,
circolare 17.04.2012
n. 22/2012). |
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: ”Patto di Stabilità” e ritardati
pagamenti di lavori pubblici. Aggiornamento
della situazione normativa (ANCE
Bergamo,
circolare 13.04.2012 n. 110). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Compendio di normativa
ambientale. Edizione num. 2 – anno 2012
(ANCE Bergamo,
circolare 13.04.2012 n. 107). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - VARI:
Oggetto: Compendio di normativa
sull’autotrasporto. Edizione num. 1 – anno
2012 (ANCE Bergamo,
circolare 13.04.2012 n. 106). |
ENTI LOCALI:
Oggetto: Decreto del Ministro
dell'Interno 15.02.2012, n. 23, recante il
"Regolamento adottato in attuazione
dell'articolo 16, comma 25, del
decreto-legge 13.08.2011, n. 138, recante
"Istituzione dell'elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e modalità di scelta
dell'organo di revisione
economico-finanziario" (Ministero
dell'Interno,
circolare 05.04.2012 n. FL 7/2012). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.,
recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'articolo 10 della legge 06.07.2002, n. 137", articolo
143, comma 1, lett. c): ricognizione delle aree tutelate per
legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c). Quesito
della Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Puglia (MIBAC, Direzione Generale per il paesaggio, le
belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee,
circolare 04.04.2012 n. 10).
---------------
La
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Puglia ha sottoposto a questa Direzione generale la
questione della mancata ricognizione ai sensi dell'art. 143,
comma 1, lettera c), di un corso d'acqua in sede di
copianificazione paesaggistica. L'analisi del quesito ha
assunto per questa Direzione generale una particolare
importanza, da cui l'opportunità di approfondire quanto già
reso pubblico sul tema con la circolare DG PBAAC n. 12/2011,
rendendo partecipi gli uffici in indirizzo degli
approfondimenti in merito.
ALLEGATI:
•
All_5_UCBAAAAS_Circolare_8_del_31_08_1985
•
All_4_AvvGenStato_04_02_2000_art_142_lettera_C
•
All_3_MATTM_27308_del_27_10_2010_DR_BCP_Toscana
•
All_2_Consiglio_di_Stato_Sentenza_657_del_04_02_2012
•
All_1_Quesito_DR_BCP_della_Puglia |
COMPETENZE PROGETTUALI: Oggetto:
Affidamento incarichi tecnici per ingegneri e architetti su
beni sottoposti a tutela - Richiesta parere di cui alla nota
2019/07.04.00/4 del 28.02.2012 - Parere di competenza
(MIBAC,
nota 03.04.2012
n. 9974 di prot.). |
marzo 2012 |
|
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: trasmissione informatizzata
della notifica preliminare di avvio lavori
nei cantieri (Decreto del Direttore Generale
Sanità n. 9056 del 14.09.2009 e Decreto del
Direttore Regionale del Lavoro n. 117 del
23.09.2009) – integrazione con l’applicativo
“Osservatorio sui contratti di lavori,
servizi e forniture” (Regione
Lombardia, Direzione Generale Sanità,
Governo della Prevenzione e Tutela
Sanitaria, Prevenzione Ambienti di Vita e di
Lavoro,
nota
20.03.2012 n. 9172 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Indicazioni operative nella redazione
delle notizie di reato, in materia di
edilizia e urbanistica, da inoltrare alla
Procura della Repubblica da parte dei Comuni
(Procura della Repubblica di Bergamo,
nota 13.03.2012 n. 332
di prot.). |
COMPETENZE PROGETTUALI:
Sulla diatriba circa le competenze
progettuali tra geometri ed architetti
(Ordine degli Architetti di Bergamo,
nota 08.03.2012 n.
20121416 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Decreto legislativo n. 119 del
18.07.2011. “Attuazione dell’articolo 23
della legge 04.11.2010, n. 183, recante
delega al Governo per il riordino della
normativa in materia di congedi, aspettative
e permessi”. Modifica alla disciplina in
materia di congedi e permessi per
l’assistenza a disabili in situazione di
gravità (circolare
06.03.2012 n. 32 - link a
www.inps.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: D.lgs. 29.12.2003 n. 387, art. 12, cc. 3 e 4 -
Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili - Parere della Soprintendenza BAP in Conferenza
di servizi (MIBAC, Direzione Generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee,
circolare 01.03.2012 n. 5).
---------------
ALLEGATO:
•
Circ_5_2012_ALL_A |
febbraio 2012 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Benefici per il personale
dipendente dell’Istituto impegnato
nell’assistenza di un soggetto affetto da
grave disabilità. Art. 42, comma 5, del
decreto legislativo 26.03.2001, n. 151 -
congedo straordinario retribuito. Art. 4,
comma 2, della legge 08.03.2000, n. 53 –
congedo (INPS,
circolare 28.02.2012 n. 28 - link
a www.inps.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: realizzazione di cabine
elettriche per la connessione di nuove
utenze alla rete elettrica (ANCE
Bergamo,
circolare 24.02.2012 n. 61). |
APPALTI:
Oggetto: Intervento sostitutivo della
stazione appaltante - art. 4 D.P.R. n.
207/2010 (ANCE Bergamo,
circolare 24.02.2012 n. 56). |
URBANISTICA:
Istruzioni per la pianificazione locale
della RER (Rete Ecologica Regionale) -
febbraio 2012 (Regione Lombardia,
comunicato 23.02.2012
n. 4026 di prot.). |
APPALTI:
Intervento sostitutivo. Stazione
appaltante: a chi pagare?
L’INPS chiarisce se la stazione appaltante,
che interviene in caso di inadempienza
contributiva dell'esecutore e del
subappaltatore, deve pagare direttamente
all’Esattoria oppure con F24 a seguito delle
indicazioni dettate dall’INPS.
L’INPS interviene in merito all’applicazione
dell’art. 4 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207: in
tale sede si prevede che in caso di
ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del DURC che segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno
o più soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, il medesimo trattiene dal
certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il DURC è
disposto direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile.
In merito sono sorti numerosi dubbi
applicativi a seguito dei quali l’Inps
interviene per fare una risposta:
- nei casi in cui il debito sia ancora "in
fase amministrativa": a stazione
appaltante paga le somme di cui
l'esecutore/subappaltatore è debitore nei
confronti dell'Istituto con F24, previa
comunicazione da parte della Sede INPS
competente delle coordinate bancarie
necessarie al versamento;
- nei casi in cui il debito sia già stato
trasmesso all'Agente per la Riscossione o
sia comunque stato oggetto di avviso di
addebito: la stazione appaltante procede
direttamente con il pagamento all'Esattoria
(commento tratto da www.ipsoa.it - INPS, decreto dirigenziale
23.02.2012 n. 641). |
CONSIGLIERI COMUNALI:
Oggetto: Art. 16, comma 17, del decreto
legge 13.08.2011, n. 138, convertito dalla
legge 14.09.2011, n. 148, concernente la
riduzione del numero dei consiglieri e degli
assessori comunali per i comuni fino a
10.000 abitanti
(Prefettura di Bergamo,
circolare 21.02.2012 n. 2/2012). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 03.04.2006
n. 152
(MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto,
circolare 20.02.2012
n. 11/2012). |
ENTI LOCALI - CONSIGLIERI COMUNALI: Oggetto:
legge 26.03.2010, n. 42 di conversione del
decreto-legge 25.01.2010, n. 2 recante:
"Interventi urgenti concernenti enti locali
e regioni". Numero consiglieri e assessori
comunali e provinciali (Ministero
dell'Interno,
nota 18.02.2012 n. 2915 di prot.).
---------------
Elezioni
amministrative: la circolare del Viminale. Ora
meno poltrone.
Assessori e consiglieri, tagli del 20%.
Il taglio del 20% del numero degli assessori
e consiglieri comunali e provinciali,
disposto dal dl n. 2/2010, scattato dallo
scorso anno, decorre in occasione del primo
rinnovo del consiglio. Il numero di
assessori, in particolare, non potrà
superare un quarto del numero dei rispettivi
consiglieri e in nessun caso superare il
numero massimo di 12 previsto dal Tuel.
È
quanto ricorda la
nota 18.02.2012 n. 2915 di prot. emanata
ieri dal Dipartimento per gli affari interni
e territoriali del Ministero dell'Interno
che ha ritenuto opportuno mettere nero su
bianco le novità introdotte dalla norma
sopra richiamata (a motivo dei numerosi
quesiti pervenuti da amministrazioni locali
interessate dalle prossime elezioni
amministrative).
Ai fini del taglio da operare sull'attuale
consistenza numerica della giunta e del
consiglio, il Viminale ha rilevato che
l'entità della riduzione è determinata con
arrotondamento all'unità superiore (nei casi
in cui le risultanze del calcolo diano luogo
ad una cifra decimale) e che, in tale
conteggio, non devono essere computati il
sindaco e il presidente della provincia. A
tal fine, il Viminale ha allegato alla
circolare apposite tabelle riepilogative con
le nuove composizioni di giunte e consigli,
in relazione alla popolazione residente.
Il
Viminale ha precisato inoltre che per gli
enti che vanno a rinnovo dal 2011 e per gli
anni a seguire, il numero massimo degli
assessori comunali e provinciali deve essere
rideterminato in misura pari ad un quarto
del numero dei consiglieri del comune e
della provincia. In questi casi, si
computano sia il sindaco che il presidente,
sempre arrotondando all'unità superiore. In
ogni caso, per effetto dell'articolo 47,
comma 1, del Tuel, tale numero non potrà
superare le dodici unità.
Qualche esempio.
Una città con popolazione superiore a 100
mila abitanti che sino ad oggi ha mantenuto
quaranta consiglieri comunali, a decorrere
dalle prossime consultazioni elettorali ne
dovrà eleggere 32. Le città con più di 250
mila abitanti, sino ad oggi con 46
consiglieri, ne dovranno eleggere 36. In
entrambi i casi, da questo computo deve
essere escluso il sindaco.
Per quanto riguarda le province, quelle con
popolazione superiore a 300 mila abitanti,
oggi con 30 consiglieri provinciali,
scenderanno a 24, mentre quelle con
popolazione superiore a 700 mila abitanti
con 36 consiglieri, ne dovranno eleggere 28,
presidente escluso. Per quanto riguarda gli
assessori, le tabelle allegate rilevano
come, per comuni con più di 500 mila
abitanti, da 12 si scende a 11, comuni con
più di 250 mila abitanti scendono a 10
comuni con più di 100 mila abitanti potranno
eleggere massimo nove assessori.
In provincia gli assessori dovranno essere
al massimo un quarto dei consiglieri: una
provincia con più di 1,4 milioni di abitanti
non potrà avere più di 10 assessori. Otto
quelle con popolazione superiore a 700 mila
abitanti e 7 quelle con popolazione
superiore a 300 mila abitanti
(articolo ItaliaOggi
del 18.02.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
PUBBLICO IMPIEGO - VARI:
OGGETTO: Trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia all’Inps.
Ulteriori servizi per la consultazione degli
attestati di malattia (INPS,
circolare 16.02.2012 n. 23).
---------------
Dall'Inps
un sms a chi è malato.
Messaggio sul cellulare per comunicare
l'attestazione medica. Nota dell'Istituto
previdenziale spiega le nuove
implementazioni al sistema online dei
certificati.
A letto con la febbre? Il primo a dirti che
sei ammalato sarà l'Inps. Con un messaggino
al cellulare, infatti, l'istituto
comunicherà ai lavoratori il numero di
protocollo del loro certificato di malattia
inviato online dal medico curante.
La novità
è annunciata dall'Inps nella
circolare
16.02.2012 n. 23
di ieri, con cui, inoltre, informa di avere
esteso agli intermediari (consulenti ecc.)
la possibilità di consultare gli attestati
di malattia tramite Pec o su internet
(www.inps.it).
Malattia via sms. Si tratta di un nuovo
servizio, spiega l'Inps, che consente al
lavoratore di richiedere che il numero di
protocollo dei propri certificati di
malattia sia inviato via Sms ad un numero
telefonico da lui indicato. In questo modo,
dunque, al lavoratore è semplificata la
successiva ricerca del proprio attestato di
malattia che, eventualmente, dovrà
consegnare al proprio datore di lavoro.
Il
servizio può essere attivato tramite due
procedure: per i cittadini in possesso di
Pin, selezionando la nuova funzionalità
introdotta nel menu della consultazione dei
certificati di malattia; per chi non è
dotato di Pin inviando richiesta tramite
posta elettronica certificata rilasciata
(www.postacertificata.gov.it). La richiesta
deve essere inoltrata all'indirizzo Pec di
un ufficio territoriale Inps indicando i
propri dati anagrafici completi di codice
fiscale e del numero telefonico per ricevere
l'sms.
Intermediari aziende private. Altra novità,
spiega l'Inps, è l'estensione agli
intermediari della possibilità, già concessa
ai datori di lavoro, di consultare gli
attestati di malattia attraverso il: sistema
di invio dell'attestato con Pec; o il
sistema di accesso con Pin. Nel primo caso
(Pec), la richiesta di utilizzo del servizio
deve essere inoltrata all'indirizzo di posta
elettronica certificata di un ufficio
territoriale Inps tra quelli con cui le
aziende rappresentate dall'intermediario
hanno rapporti di adempimenti contributivi.
La richiesta, che va inviata utilizzando lo
stesso indirizzo di Pec al quale dovranno
essere trasmessi gli attestati di malattia
dei lavoratori, deve contenere i dati
anagrafici dell'intermediario, completi di
codice fiscale, e l'elenco delle matricole
aziendali per le quali si richiede il
servizio. Nel caso di richiesta di
consultazione tramite il sistema di accesso
con Pin, l'Inps spiega che le attestazioni
di malattia dei certificati trasmessi dal
medico curante sono disponibili direttamente
sul portale dell'Inps (servizi online).
Entrambi i predetti sistemi, precisa l'Inps,
sono resi disponibili agli intermediari
muniti di delega generale, da parte del
datore di lavoro, allo svolgimento di tutti
gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza e assistenza sociale nei
confronti dell'Inps e che abbiano comunicato
l'esistenza di tale delega all'istituto. Nel
caso in cui, invece, gli intermediari siano
anche titolari di un rapporto di lavoro
dipendente, presso un'azienda diversa da
quella rappresentata, e vengano delegati dal
proprio datore di lavoro alla consultazione
degli attestati di malattia dei dipendenti
di tale azienda, è necessaria apposita
delega personale da parte dello stesso
datore di lavoro.
Infine, i delegati
abilitati alla consultazione degli attestati
di malattia e i soggetti abilitati (delegati
aziendali e intermediari) alla ricezione
dell'attestato di malattia via Pec sono
tenuti a dare tempestiva comunicazione della
cessazione o della sospensione dell'attività
in modo tale che l'Inps possa provvedere
alla revoca dell'abilitazione.
Intermediari del settore agricolo. I
predetti servizi previsti per le aziende
private, spiega ancora l'Inps, sono estensi
anche ai datori di lavoro agricoli e agli
intermediari che hanno ottenuto
l'autorizzazione a svolgere gli adempimenti
per conto delle aziende agricole, con
riferimento ala consultazione degli
attestati di malattia degli operai con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(cosiddetti Oti).
Intermediari di amministrazioni pubbliche.
Infine, l'Inps spiega che anche gli
intermediari delle pa possono presentare
richiesta di accesso ai servizi tramite Pin
e di invio degli attestati con Pec
inoltrando richiesta corredata di delega, a
una sede Inps
(articolo ItaliaOggi
del 17.02.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
APPALTI:
Oggetto: art. 4, commi 2 e 3, D.P.R. n.
207/2010, recante "Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo
12.04.2006, n. 163" - intervento sostitutivo
della stazione appaltante in caso di
inadempienza (Ministero del Lavoro ed
elle Politiche Sociali, circolare
circolare
16.02.2012 n. 3/2012).
---------------
Durc negativo, addio
corrispettivo.
Bloccati i pagamenti alle imprese con debiti
contributivi. Il ministero spiega
l'intervento sostitutivo delle stazioni
appaltanti a favore di Inps, Inail e Casse edili.
Intervento sostitutivo anche per parziali
scoperture. La stazione appaltante, infatti,
può utilizzare le somme dovute all'impresa
appaltatrice anche per colmare solo parte
delle inadempienze evidenziate dal documento
di regolarità contributiva (Durc).
Lo
precisa, tra l'altro, il ministero del
lavoro nella
circolare
16.02.2012 n. 3/2012 fornendo
indicazioni operative all'articolo 4, commi
2 e 3, del dpr n. 207/2010 (regolamento di
esecuzione ed attuazione del dlgs n.
163/2006), a seguito dell'incontro con gli
enti e le autorità di vigilanza sui
contratti pubblici.
Intervento sostitutivo. Il citato articolo 4
del dpr n. 207/2010 ha introdotto un
particolare meccanismo attraverso il quale,
in presenza di un Durc che evidenzi delle
irregolarità nei versamenti dovuti agli
istituti previdenziali (Inps e Inail) e/o
alle casse edili, le stazioni appaltanti si
sostituiscono al debitore principale (le
imprese che detengono i lavori in appalto)
versando, in tutto o in parte, direttamente
ai predetti istituti e casse le somme dovute
in forza del contratto di appalto.
Quando opera il meccanismo. Il predetto
meccanismo (cosiddetto «intervento
sostitutivo»), spiega il ministero, oltre a
operare quando il debito delle stazioni
appaltanti nei confronti degli appaltatori
«copre» interamente quanto dovuto agli
istituti e alle casse edili, opera anche
quando lo stesso debito sia in grado solo in
parte di «colmare» le inadempienze
evidenziate nel Durc.
In tal caso, aggiunge
il ministero, le somme dovute dalla stazione
appaltante all'appaltatore andranno
ripartite tra gli istituti e casse edili
interessate (la normativa non dà indicazioni
di sorta sui criteri di precedenza nella
soddisfazione dei crediti). In particolare,
la ripartizione andrà eseguita in
proporzione dei crediti vantati da ciascun
istituto e cassa edile come evidenziati nel Durc o comunicati dagli stessi istituti e
cassa edili, a seguito di richiesta della
stazione appaltante.
Preavviso di pagamento. Al fine di
coordinare eventuali e contestuali
interventi sostitutivi da parte di più
stazioni appaltanti (possibilità che può
verificarsi, per esempio, per una stessa
impresa che ha in corso più appalti), il
ministero stabilisce che le stazioni
appaltanti, prima di procedere ai versamenti
nei confronti degli istituti e casse edili,
provvedano a preannunciare agli stessi
l'intenzione della sostituzione.
Il
«preavviso di pagamento», spiega il
ministero, consentirà di «rimodulare» i
crediti laddove un'altra stazione appaltante
sia intervenuta «ripianando» anche solo in
parte le posizioni dell'appaltatore nei
confronti di Inps, Inail e Casse edili.
Imprese subappaltatrici. Il ministero ancora
precisa che l'intervento sostitutivo opera
anche in relazione a eventuali posizioni
debitorie da parte di subappaltatori. In
questi casi, peraltro, nell'ambito degli
appalti pubblici, esiste anche il vincolo
della cosiddetta «responsabilità solidale»
tra appaltatore e subappaltatore.
Pertanto,
secondo il ministero l'intervento
sostitutivo deve aversi solo nelle ipotesi
di somme residue ed a seguito dell'eventuale
intervento sostitutivo attivato per
irregolarità del Durc dell'appaltatore, e
non può eccedere il valore del debito che
l'appaltatore ha nei confronti del
subappaltatore alla data di emissione del
Durc irregolare.
Infine, il ministero
precisa che nel caso in cui l'irregolarità
riguardi solo il subappaltatore e l'importo
dovuto a quest'ultimo risulti insufficiente
a «coprire» l'irregolarità attestata dal Durc, l'intervento sostitutivo, ancorché i
debiti contributivi del subappaltatore siano
soddisfatti solo in parte, svincola il
pagamento nei confronti dell'appaltatore.
Verifica irregolarità fiscale.
L'ultima precisazione del ministero spiega
che l'intervento sostitutivo non
interferisce con l'obbligo della verifica
delle irregolarità fiscali, cui sono tenute
al rispetto le amministrazioni pubbliche in
caso di pagamento di importi superiori ai 10
mila euro (articolo 48-bis del dpr n.
602/1973)
(articolo ItaliaOggi
del 18.02.2012). |
APPALTI:
Oggetto: D.L. n. 5/2012 (c.d. Decreto
semplificazioni) - novità in materia di
lavoro e legislazione sociale - primi
chiarimenti interpretativi per il personale
ispettivo (Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali,
circolare
16.02.2012 n. 2/2012).
---------------
Sanzioni
civili senza solidarietà.
Negli appalti risponde solo il responsabile
della violazione. Nota del ministero del
lavoro sul dl semplificazioni. Da aprile le
Asl decidono sulle gravidanze difficili.
La responsabilità solidale negli appalti è
esclusa per le sanzioni civili; di esse,
risponde soltanto il responsabile
dell'inadempimento. Inoltre in merito al
trattamento di fine rapporto (tfr), la
solidarietà opera solo per le quote maturate
dai lavoratori nel periodo di vigenza
dell'appalto.
È il ministero del lavoro a
precisarlo nella
circolare
16.02.2012 n. 2/2012,
fornendo le prime istruzioni al dl n. 5/2012
(decreto semplificazioni), in vigore dal 10
febbraio, nelle more della conversione in
legge. Riguardo all'interdizione anticipata
dal lavoro per gravidanza difficile, il
ministero stabilisce che il previsto
passaggio di competenza, dalle attuali
direzioni territoriali (ex dpl) alle Asl,
decorrerà dal 1° aprile.
Responsabilità solidale. Due le novità
principali a modifica della disciplina sulla
responsabilità solidale negli appalti, che
vincola committenti, appaltatori e
subappaltatori a rispondere solidalmente per
gli adempimenti fiscali, contributi e
retributivi dei lavoratori impiegati
nell'appalto. La prima concerne il tfr: la
solidarietà, stabilisce il decreto
semplificazioni, comprende «le quote» del
trattamento di fine rapporto in relazione al
periodo d'esecuzione del contratto di
appalto.
La novità, spiega il ministero,
elimina ogni ipotesi interpretativa volta ad
addebitare al responsabile in solido
l'intero ammontare del tfr dovuto al
lavoratore dell'appaltatore/subappaltatore
che, durante il periodo di svolgimento
dell'appalto, abbia maturato il diritto al
trattamento. La seconda novità esclude
dall'ambito della responsabilità solidale
«qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di
cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento».
In pratica, spiega il
ministero, viene eliminata l'interpretazione
fornita dallo stesso ministero
nell'interpello n. 3/2010 (si veda ItaliaOggi del 10.04.2010) che invece
riteneva sussistere la solidarietà anche per
tali sanzioni in quanto aventi natura
risarcitoria.
Libro unico del lavoro (Lul). Il dl n.
5/2012, spiega il ministero, introduce
semplificazioni volte a tradurre in
disposizioni normative alcune indicazioni
interpretative fornite dallo stesso
ministero in relazione al regime
sanzionatorio. In particolare, definisce le
due nozioni di omessa e di infedele
registrazione (si veda tabella) con
ripercussioni sull'applicazione delle
sanzioni per violazioni in materia di Lul.
Co più facili nei pubblici esercizi. Il dl
semplificazioni, spiega ancora il ministero,
corregge una sovrapposizione di norme
relative agli obblighi di comunicazione di
assunzione (Co) nei settori del turismo e
dei pubblici esercizi. In base alle nuove
disposizioni, le assunzioni possono essere
comunicate anche incomplete di tutti i dati
del lavoratore e del datore di lavoro, anche
a prescindere dall'esistenza di un motivo di
urgenza, salvo provvedere all'integrazione
entro tre (e non cinque) giorni.
La cig stoppa la riserva disabili. In
presenza di crisi aziendale, ossia per le
imprese interessate da interventi di
integrazione salariale, è previsto lo stop
temporaneo degli obblighi del collocamento
obbligatorio (assunzione disabili), a
richiesta del datore di lavoro. Nel caso di
imprese aventi unità produttive ubicate in
più province, spiega il ministero, il
decreto semplificazioni stabilisce che le
predette richieste vadano presentate
direttamente al ministero del lavoro.
L'ufficio competente è la direzione generale
per il lavoro (ex direzione mercato del
lavoro).
Interdizione per gravidanza difficile.
Infine, il decreto semplificazioni devolve
alle Asl, in via esclusiva, tutta la
procedura di interdizione anticipata dal
lavoro per «gravi complicanze della
gravidanza o di persistenti forme morbose»,
compresa l'adozione del provvedimento finale
di astensione, oggi di competenza delle
direzioni territoriali del lavoro. Il
ministero stabilisce che tale passaggio di
competenza avverrà a far data dal 1° aprile.
A tal fine le dpl dovranno istruire
esclusivamente le richieste di astensione
definibili entro il 31 marzo, rimettendo
alle Asl l'istruttoria delle domande
destinate a essere definite con
provvedimenti da emanarsi dal 1° aprile
(articolo ItaliaOggi
del 17.02.2012). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: prevenzione delle esposizioni al
gas radon in ambienti indoor. Integrazioni
dei Regolamento Edilizi (ASL di Bergamo,
nota 07.02.2012 n. 15410 di prot.).
----------------
La nota di cui sopra si riferisce a
questo documento: Linee guida per la
prevenzione delle esposizioni al gas radon
in ambienti indoor
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Sanità,
decreto 21.12.2011 n. 12678). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Guida per l'installazione degli
impianti fotovoltaici - Edizione anno 2012
(Ministero dell'Interno,
nota 07.02.2012 n.
1324 di prot.).
---------------
Dai VV.F. la guida per
l'installazione degli impianti fotovoltaici.
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra
le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi.
Tuttavia, l'installazione di un impianto
fotovoltaico, a seconda dei casi, potrebbe
comportare un aggravio del preesistente
livello di rischio di incendio
dell'attività.
L’installazione di un impianto fotovoltaico
a servizio di un’attività soggetta ai
controlli di prevenzione incendi richiede
gli adempimenti previsti dal nuovo
regolamento antincendio (D.P.R. 151/2011).
I Vigili del Fuoco hanno pubblicato, con
Lettera Circolare 1324/2012, la nuova guida
per l’installazione degli impianti
fotovoltaici nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
La guida, redatta da un gruppo di lavoro
costituito da esperti del settore elettrico
ed approvata dal C.C.T.S., recepisce i
contenuti del D.P.R. 151/2011 e tiene conto
delle varie problematiche emerse in sede
periferica a seguito delle installazioni di
impianti fotovoltaici.
Questa guida sostituisce quella emanata con
nota prot. n. 5158 del 26.03.2010. La guida
è così strutturata:
● Premessa
● Campo di applicazione
● Requisiti tecnici
● Documentazione
● Verifiche
● Segnaletica di sicurezza
● Salvaguardia operatori VV.F
● Impianti esistenti (commento tratto da
www.acca.it). |
gennaio 2012 |
|
INCARICHI PROGETTUALI: Oggetto:
Riforma delle professioni - Informativa n. 3
(Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
nota 31.01.2012 n.
U-nd/407/2012 di prot.).
--------------
Riforma delle
professioni e abolizione delle tariffe
professionali. Arrivano i chiarimenti del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Il Decreto Liberalizzazioni, in attesa di
opportuna legge di conversione, ha apportato
alcune novità al regime delle professioni
(v. art. “Decreto Legge liberalizzazioni:
tante le novità per imprese, professionisti,
pubbliche amministrazioni, banche e
cittadini”), tra cui:
● abolizione delle tariffe professionali;
● obbligo di preventivazione;
● obbligo di copertura assicurativa.
Il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri)
ha pubblicato una circolare finalizzata a
fornire indicazioni sulle nuove disposizioni
normative agli ingegneri iscritti agli albi
professionali.
Il CNI sottolinea che il nuovo Decreto non
cancella l’art. 2233 del codice civile:
resta pertanto inalterato il principio della
misura del compenso anche in relazione al
decoro della professione. Inoltre, non sono
cancellate le funzioni degli Ordini
provinciali nel rilascio dei pareri sulle
parcelle.
Nella circolare vengono fornite anche
indicazioni circa le modalità di pattuizione
del compenso e preventivazione
(commento tratto da www.acca.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Distributori di carburante ad
uso privato (ANCE Bergamo,
circolare 27.01.2012 n. 27). |
EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI - VARI:
Oggetto: Decreto Legge n. 201/2011
convertito con modificazioni in Legge
214/2011. Cd “Manovra Monti” o “Manovra
Salva Italia”. Principali misure di natura
fiscale (ANCE Bergamo,
circolare 27.01.2012 n. 24). |
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
contratto di nolo a caldo eccedente il 2%
dell’importo delle prestazioni affidate –
responsabilità solidale ex art. 35, comma
28, L. n. 248/2006 (Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali,
interpello
27.01.2012 n.
2/2012).
---------------
Appalto, sub-appalto e nolo a caldo.
La responsabilità solidale è legata alla
figura dell’appalto e non a quella del nolo
a caldo.
Per il Ministero del Lavoro,
la disciplina
in materia di responsabilità solidale è
legata alla figura dell’appalto e non a
quella del nolo a caldo in cui il locatore
mette solo a disposizione il macchinario.
Tuttavia vi è anche un indirizzo
giurisprudenziale che è a favore della
massima estensione della solidarietà a
tutela dei lavoratori.
Con l’interpello
27.01.2012 n.
2/2012, il Ministero del Lavoro ha risposto
ad un quesito del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in
merito alla corretta interpretazione della
norma relativa alla responsabilità solidale
dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori per il versamento delle
ritenute fiscali e dei contributi
previdenziali ed assicurativi dei dipendenti
impiegati nell’esecuzione dei lavori ed alla
sua eventuale applicazione al contratto di
nolo a caldo.
Posto che per nolo a caldo si intende la
mera locazione del macchinario, per cui il
locatore mette a disposizione solo il
macchinario - che è cosa bene diversa
dall’appalto o subappalto dove i soggetti si
obbligano nei confronti del committente al
compimento di un’opera ovvero alla
prestazione di un servizio, organizzando i
mezzi di produzione e l’attività lavorativa
per il raggiungimento di un risultato
produttivo autonomo – la Direzione Generale
per l’Attività Ispettiva sottolinea che la
disciplina in materia di responsabilità
solidale è evidentemente legata alla figura
dell’appalto e non a quella del nolo a caldo
(ferme restando forme patologiche di
utilizzo di tale ultimo strumento
contrattuale).
Tuttavia, lo stesso Ministero evidenzia che
vi è anche un importante indirizzo
giurisprudenziale che è a favore di
un’estensione quanto più ampia possibile del
regime solidaristico in ragione di una
maggior tutela per i lavoratori interessati
(commento tratto da www.ipsoa.it). |
ENTI LOCALI:
Oggetto: interpretazione dell'art. 148,
comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006
(Ministero dell'Ambiente, ed ella Tutela del
Territorio ed el Mare,
nota 26.01.2012 n. 1477/UL di prot.).
---------------
Acqua
senza paletti. In montagna sì alle gestioni
dirette. Dal Minambiente chance ai comuni
fino a 1.000 abitanti.
Piccoli comuni di
montagna padroni della propria acqua. I
municipi fino a 1.000 abitanti, inseriti nel
territorio di una comunità montana, possono
gestire direttamente il servizio idrico
integrato in economia senza dover
necessariamente ricorrere a società
partecipate e quindi all'in house.
Il via libera è arrivato ufficialmente dal
Ministero dell'Ambiente che, sollecitato da
numerose richieste di parere da parte di
alcuni sindaci di piccoli municipi montani,
con la
nota 26.01.2012
n. 1477/UL di prot., ha fornito
l'interpretazione autentica di una
controversa norma del Codice ambientale
(art. 148, comma 5 dlgs n. 152/2006) su cui
fino ad ora si era pronunciata solo la Corte
conti Abruzzo, Sez. controllo (con
parere
29.03.2011 n. 16).
Nel parere inviato all'Anpci e all'Uncem, il
dicastero guidato da Corrado Clini ha
ritenuto di non doversi discostare
dall'interpretazione dei giudici abruzzesi
secondo cui per gli enti montani fino a
1.000 abitanti l'adesione alla gestione
unica del servizio idrico integrato è
facoltativa «a condizione che gestiscano
l'intero servizio e previo consenso
dell'autorità competente».
Tale facoltatività, scrive il Minambiente,
non può che «sottintendere
l'ammissibilità di una forma di gestione del
servizio idrico integrato alternativa».
Il che non rappresenterebbe neppure
un'anomalia del sistema visto che la Corte
costituzionale nella poderosa sentenza n.
325/2010 (quella che in pratica dichiarò in
larga parte legittima la riforma dei servizi
pubblici locali contenuta nell'art. 23-bis
del 112/2008 così come modificato dal
decreto Fitto-Ronchi) ha chiarito che «la
normativa comunitaria consente agli stati
membri di prevedere in via eccezionale e per
alcuni casi determinati la gestione diretta
del servizio pubblico da parte dell'ente
locale».
L'ufficio legislativo del ministero
dell'ambiente ha infine puntualizzato che
l'art. 148, comma 58, non risulta abrogato
dal regolamento attuativo del dl
Fitto-Ronchi (dpr 168/2010). La norma è
quindi vigente «e di conseguenza deve
ritenersi ammessa la gestione diretta del
servizio idrico integrato per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi
nel territorio di comunità montane, previa
valutazione economica del servizio e con il
consenso dell'Autorità d'ambito competente».
Per Enrico Borghi, vicepresidente Anci con
delega alla montagna, il via libera
ministeriale «è importante perché
riconosce l'autonomia dei comuni in una
materia significativa come quella dell'acqua».
«I piccoli comuni di montagna potranno
decidere di gestire direttamente le proprie
risorse idriche dopo aver svolto un'adeguata
pianificazione e valutazione economica»,
ha proseguito. «È un ottimo segnale di
sussidiarietà in controtendenza rispetto
agli ultimi provvedimenti»
(articolo ItaliaOggi
dell'01.02.2012). |
CONSIGLIERI COMUNALI - ENTI LOCALI:
Oggetto: Parere del Consiglio di Stato -
Sez. I n. 706/2011 del 16.11.2011 relativo
al rimborso oneri per permessi retribuiti
fruiti da amministratori dipendenti da
Ferrovie dello Stato S.p.A. e da altri enti
pubblici - Art. 80 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 (Ministero dell'Interno,
nota 17.01.2012 n. 739 di prot.). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: DURC. Non autocertificabilità.
Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n.
183/2011 al DPR n. 445/2000 (nota
congiunta INPS-INAIL 26.01.2012 n. 573 di
prot. - link a www.inail.it).
---------------
DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL
Ufficio Entrate
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS
Prot.INAIL.60010.26/01/2012.0000573
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: DURC. Non autocertificabilità.
Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n.
183/2011 al DPR n. 445/2000.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, interessata dalle parti sociali
delle imprese edili a pronunciarsi in ordine
agli effetti sulla normativa Durc delle
innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000
dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità
2012), si è pronunciata con l'allegata nota
del 16.01.2012 per la non
autocertificabilità del DURC.
Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R.
n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo
44-bis "stabilisce semplicemente le
modalità di acquisizione e gestione del DURC
senza però intaccare in alcun modo il
principio secondo cui le valutazioni
effettuate da un Organismo tecnico (nel caso
di specie Istituto previdenziale o
assicuratore) non possono essere sostituite
da una autodichiarazione", confermando
il precedente orientamento espresso in
materia (1).
Di conseguenza, l'inammissibilità
dell'autocertificazione comporta
l'esclusione del DURC dall'ambito di
applicazione dell'articolo 40, comma 02, del
D.P.R. n. 445/2000 secondo cui "Sulle
certificazioni da produrre ai soggetti
privati è apposta, a pena di nullità, la
dicitura: «Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi».".
Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC
deve ritenersi immutata.
Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa
con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, si ritiene opportuno
fornire ulteriori precisazioni sulla "possibilità,
da parte della P.A. di acquisire un DURC
(non una autocertificazione) da parte del
soggetto interessato, i cui contenuti
potranno essere vagliati dalla stessa P.A.
con le modalità previste per la verifica
delle autocertificazioni".
Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in
cui il legislatore ha previsto espressamente
la presentazione del DURC da parte dei
privati e, specificatamente, all'articolo
90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui
questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione
concedente, prima dell'inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività". In tale
caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il
DURC può verificare in ogni momento
l'autenticità dello stesso attraverso il
contrassegno posto in calce al documento
(2).
D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta
confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio
il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti
pubbliche e delle Amministrazioni procedenti
(3)
e che le fattispecie in cui è consentito
all'impresa di presentare una dichiarazione
in luogo del DURC sono solo quelle
espressamente previste dal legislatore.
(4)
Dette dichiarazioni restano soggette a
verifica ai sensi dell'articolo 71, del
D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione
d'ufficio del DURC da parte
dell'Amministrazione che le riceve.
Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra
precisato, la richiesta di DURC per le
seguenti tipologie:
■ appalto/subappalto/affidamento di
contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi
■ contratti pubblici di forniture e servizi
in economia con affidamento diretto
■ agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni
ed autorizzazioni
dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata
esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti
pubbliche o dalle Amministrazioni
procedenti.
Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione
di consultazione disponibile
sull'applicativo
www.sportellounicoprevidenziale.it
(5),
potranno verificare la richiesta di DURC da
parte della Stazione Appaltante pubblica o
dell'Amministrazione procedente ed il suo
iter.
IL D.C. RISCHI INAIL
F.to Ester Rotoli
IL D.C. ENTRATE INPS
F.to Antonello Crudo
--------------------------------------------------------------------------------
(1)
Vedi Lettera Circolare prot. n. 848/2008
della D.G. Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali per cui
"il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. n.
445/2000 non appare del tutto confacente
alla fattispecie in esame in quanto sembra
consentire l'autocertificazione del
versamento di somme a titolo contributivo"
mentre "la verifica della regolarità
comporta un accertamento di ordine tecnico
che non può, per sua natura, essere
demandato al dichiarante".
Sul punto, vedi
anche Consiglio di Stato, V Sezione,
Sentenza n. 4035/2008, per cui
"L'autocertificazione" (cioè la
dichiarazione sostitutiva di certificazioni,
come meglio si esprime l'art. 46 D.P.R.
28.12.2000, n. 445) è solo un mezzo di
speditezza ed alleggerimento provvisori
dell'attività istruttoria, cioè di
semplificazione delle formalità del
rapporto, e non un mezzo di prova legale:
sicché il suo contenuto resta sempre
necessariamente esposto alla prova contraria
e alla verifica ad opera della destinataria
amministrazione, che è doverosa prima di
procedere, all'esito della aggiudicazione,
alla formalizzazione contrattuale
dell'affidamento".
(2)
Tutti i DURC riportano in calce un
contrassegno generato elettronicamente (cd.
"glifo") che consente di verificare la
provenienza e la conformità del documento
cartaceo con il documento informatico
presente nella banca dati DURC. Tale
verifica può essere effettuata in ogni
momento utilizzando un apposito software
gratuito disponibile sul sito
www.sportellounicoprevidenziale.it e
raggiungibile dall'icona "Verifica
autenticità dei documenti".
(3)
Articolo 16-bis, comma 10, della L. n.
2/2009 e articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010.
(4)
Articolo 38, comma 1, lett. i), e comma 2,
del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo 4, comma
14-bis, della L. n. 106/2011, per contratti
di forniture e servizi fino a 20.000 euro
stipulati con la pubblica amministrazione e
con le società in house.
(5)
Dopo l'accesso al sito con le proprie
credenziali, l'impresa, selezionando la
funzione "pratiche" e "consultazione" può
utilizzare, quali criteri di ricerca, il
numero di CIP o di protocollo della pratica
di DURC che si vuole visualizzare, ovvero
può inserire negli appositi campi il range
di date rispetto alle quali intende
verificare se siano state effettuate
richieste di DURC da parte di una o più P.A.. |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Documento Unico di regolarità
Contributiva (DURC) - art. 44-bis, D.P.R. n.
445/2000 - non autocertificabilità
(Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
nota
16.01.2012 n. 619 di prot.).
---------------
Il DURC non è autocertificabile.
Anche se secondo la nuova formulazione
dell'art. 44-bis del DPR n. 445/2000, le
informazioni relative alla regolarità
contributiva sono acquisite d’ufficio,
ovvero controllate dalla PP.AA. procedenti,
nel rispetto della normativa di settore,
questo non significa che il DURC sia
autocertificabile.
In virtù della Legge n. 183/2011, l’attuale
art. 44-bis del DPR n. 445/2000 stabilisce
che le informazioni relative alla regolarità
contributiva sono acquisite d’ufficio,
ovvero controllate ai sensi dell’art. 71,
dalla PP.AA. procedenti, nel rispetto della
normativa di settore.
Con
nota 16.01.2012 n.
619 di prot., il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali chiarisce che l’art.
44-bis citato stabilisce semplicemente le
modalità di acquisizione e gestione del DURC
senza intaccare il principio secondo cui le
valutazioni effettuate da un Organismo
tecnico (in questo caso gli istituti
previdenziali o assicuratore o Casse edili)
non possono essere sostituite da
un’autodichiarazione, che non insiste né sui
fatti, né su status, né su qualità
personali.
Quindi, conclude la nota ministeriale, il
riferimento nell’ambito dell’art. 44-bis ad
un controllo delle informazioni relative
alla regolarità contributiva “ai sensi
dell’art. 71” lascia intendere la
possibilità, da parte delle PP.AA., di
acquisire un DURC (e non
un’autocertificazione) da parte del soggetto
interessato, i cui contenuti potranno essere
vagliati dalla stessa P.A. con le modalità
previste per la verifica delle
autocertificazioni (commento tratto da
www.ispoa.it). |
ENTI LOCALI - VARI:
Oggetto: Disposizioni in materia di
procedimenti sanzionatori antiriciclaggio
(decreto legislativo del 27.11.2011, n. 231)
(Ragioneria Generale dello Stato,
circolare 16.01.2012
n. 2). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Legge 22.12.2011 n. 214
(conversione del cosiddetto decreto Monti).
Disposizioni di interesse per il settore
dell’urbanistica e dell’edilizia (ANCE
Bergamo,
circolare 13.01.2012 n. 7). |
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Legge 22.12.2011 n. 214
(conversione del cosiddetto decreto Monti).
Disposizioni di interesse per le opere
pubbliche (ANCE Bergamo,
circolare 13.01.2012 n. 6). |
VARI:
Oggetto: Misure urgenti per il
coordinamento della lotta contro la
delinquenza di tipo mafioso (pos. 201).
Decreto legislativo 21.11.2007, n. 231 - Art
12 del D.L. 201 del 2011 – Prelievi e
versamenti di contante (ABI,
nota 11.01.2012 n. 46
di prot.).
---------------
Antiriciclaggio, chiarimenti
dall'Abi. Legittimi i versamenti ed i
prelevamenti bancari oltre la soglia di
1.000 euro.
Arriva una schiarita sul fronte
dell'antiriciclaggio. E' possibile effettuare
prelevamenti e versamenti bancari in misura
pari o superiore alla soglia di 1.000 euro
senza incorrere nell'irrogazione di
specifiche sanzioni.
Il chiarimento e' stato
fornito dall'Abi con la
nota 11.01.2012 n. 46
di prot..
Il problema si è posto
inizialmente quando quest’estate la soglia
per il trasferimento del denaro contante tra
soggetti diversi è stata drasticamente
ridotta da 5.000 a 2.500 euro (cfr. D.L. n.
138/2011).
A questo punto gli istituti di credito hanno
iniziato a porre in essere comportamenti non
condivisibili.
Infatti, ogni volta che una persona si
presentava ad uno sportello per prelevare o
versare somme in contante per importi
superiori alla predetta soglia gli istituti
di credito tendevano ad ostacolare
l’operazione. In particolare il malcapitato
doveva subire una serie di domande su quale
fosse la destinazione finale del denaro
contante ovvero, in caso di versamento,
quale fosse la provenienza.
Alcune banche obbligavano le persone alla
compilazione di uno specifico modello
avvertendo che il comportamento sarebbe
stato oggetto di segnalazione al Ministero
dell’economia e delle finanze configurando
un’infrazione dell’art. 49 del D.Lgs. n.
231/2007.
La disposizione citata vieta il
trasferimento di denaro contante, di
libretti di deposito e di titoli al
portatore tra soggetti diversi, a qualsiasi
titolo, per importi pari o superiori a 1.000
euro. A tal proposito non v’è dubbio come la
norma abbia un ambito applicativo piuttosto
ampio non trovando applicazione per le sole
transazioni (acquisto e vendita di beni e/o
servizi), ma più in generale per ogni
trasferimento di denaro.
Ad esempio il limite dovrà essere osservato
anche nel caso di liberalità o qualsiasi
altro trasferimento come nell’ipotesi di un
finanziamento di un socio ad una società di
cui lo stesso fa parte.
Tuttavia se da una parte è evidente come i
casi di applicazione della disposizione sono
numerosi, dall’altra è altrettanto evidente
che, affinché il comportamento assunto
configuri un’infrazione è necessario un
trasferimento di denaro a favore di un
soggetto diverso.
Il presupposto sembra quindi mancare laddove
il soggetto interessato si limiti ad
effettuare un versamento o un prelievo
bancario in quanto quella determinata
quantità di denaro rimane comune a
disposizione del medesimo soggetto.
Al fine di eliminare le numerose incertezze
è intervenuta la Circolare del Ministero
delle finanze, dipartimento del Tesoro che
in data 04.11.2011 ha confermato la
predetta interpretazione circa la mancanza
della necessità di rispettare il predetto
limite, che all’epoca era pari a 2.500 euro.
La situazione si è complicata a seguito
dell’approvazione dell’art. 12 del D.L. n.
201/2011 che ha ulteriormente ridotto la
predetta soglia da 2.500 a 1.000 euro.
In conseguenza di ciò sono stati più
numerosi i casi di versamenti e di
prelevamenti oltre la nuova soglia.
Le banche hanno quindi continuato a
disattendere le istruzioni del Mef
“ostacolando” le operazioni allo sportello
effettuate in misura pari o superiore a
1.000 euro. I dubbi sono stati chiariti in
via definitiva con una circolare dell’ABI
dell’11 gennaio.
In base al citato documento di prassi il
predetto limite, “avendo a riferimento i
soli trasferimenti, non può trovare
applicazione ad operazioni di versamento e
di prelievo in contanti su conti correnti e
libretti di deposito”.
In buona sostanza l’ABI ha sostenuto che
manca il presupposto fondamentale affinché
si configuri un’ipotesi di violazione: il
trasferimento di denaro.
Al contrario, per le suddette operazioni i
soggetti interessati, conservano, come
ricordato, la disponibilità della somma di
denaro oggetto dell’operazione. Pertanto
nessuna segnalazione di infrazione dovrà
essere effettuata al Ministero competente.
Tuttavia le banche sono comunque tenute ad
assolvere gli altri obblighi previsti dalle
disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Conseguentemente dovranno procedere ad
un’adeguata verifica della clientela.
Inoltre, ove le operazioni in contante
dovessero manifestarsi frequentemente (per
la stessa persona) e per importi
particolarmente elevati la banca dovrà
valutare se i comportamenti descritti
possano configurare le ipotesi di operazioni
sospette ai fini della normativa
antiriciclaggio.
Conseguentemente, laddove la risposta
fornisse un esito positivo la banca
effettuerà la segnalazione che però
rappresenta un’operazione ben diverso
rispetto al’obbligo di segnalazione delle
infrazioni dell’art. 49 (18.01.2012 - tratto da www.ipsoa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
D.P.C.M. 12.12.2005 recante "Individuazione della
documentazione necessaria alla verifica di compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.
146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al d.lgs. 22.01.2004 n. 42 - QUESITO" (MIBAC,
nota
12.01.2012
n. 1123 di prot.). |
SEGRETARI COMUNALI:
OGGETTO: precisazioni in ordine alla
corretta interpretazione di talune
disposizioni normative con riguardo ai
segretari comunali e provinciali
(Ragioneria Generale dello Stato,
nota 10.01.2012 n. 191 di prot.).
---------------
Trattamento economico dei Segretari.
Con nota prot. n. 191 del 10.01.2012, la
Ragioneria Generale dello Stato dà
chiarimenti sul trattamento economico dei
Segretari Comunali e Provinciali con
specifico riferimento ai diritti di
segreteria per attività rogatoria dei
contratti e per l'applicazione del c.d.
"galleggiamento" (commento
tratto da www.publika.it). |
ANNO 2011 |
|
dicembre 2011 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Regione Lombardia – Esercizio,
controllo, manutenzione ed ispezione degli
impianti termici nel territorio regionale -
Delibera Regionale IX/2601: disposizioni per
la termoregolazione e la contabilizzazione
di energia delle singole unità immobiliari
(ANCE Bergamo,
circolare 30.12.2011 n. 292). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Rifiuti - proroga del MUD e del
SISTRI (ANCE Bergamo,
circolare 30.12.2011
n. 288). |
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del
decreto legislativo 151/2001 - Retribuzione
e copertura contributiva per periodi di
congedo riconosciuti in favore dei familiari
di portatori di handicap. Chiarimenti
(INPDAP,
circolare 28.12.2011 n. 22). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: applicazione dell’art. 19-bis
della l.r. 23 del 2004, relativo alla
“Tolleranza costruttiva” (Regione Emilia
Romagna,
nota 27.12.2011 n. 312129 di prot.).
---------------
Anche se la nota inerisce ad una legge
legge regionale, la stessa offre ugualmente
spunti di riflessione in ordine al disposto
similare di cui all’art. 5, comma 2, lett.
a), legge n. 106/2011 (introduttivo del
comma 2-ter dell’art. 34 del DPR 380 del
2001 il quale così dispone: "2-ter.
Ai fini dell’applicazione del presente
articolo, non si ha parziale difformità del
titolo abilitativo in presenza di violazioni
di altezza, distacchi, cubatura o superficie
coperta che non eccedano per singola unità
immobiliare il 2 per cento delle misure
progettuali."). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto : prevenzione delle esposizioni
al gas radon in ambienti indoor.
Integrazione dei Regolamenti Comunali
Edilizi (Regione Lombardia, Direzione
Generale Sanità,
nota 27.12.2011 n. 37800 di prot.). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Adempimenti urgenti per l'applicazione
delle nuove disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive di
cui all'articolo 15, della legge 12.11.2011,
n. 183 (Ministro della Pubblica
Amministrazione e della semplificazione,
direttiva 22.12.2011
n. 14). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.,
recante "Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della
legge 06.07.2002, n. 137", articolo 143,
comma 1, lett. b): determinazione
delle specifiche prescrizioni
d'uso per gli immobili e le aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e
157 - "Scheda metodologica": proposta
(MIBAC, Direzione Generale per il
paesaggio, le belle arti, l'architettura e
l'arte contemporanee,
circolare 21.12.2011 n.
30).
---------------
Allegato:
•
Scheda_metodologica_DM |
ENTI LOCALI - VARI:
Oggetto: Variazione del tasso di
interesse legale: anno 2012 (ANCE
Bergamo,
circolare
20.12.2012 n. 282). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.Lgs. 42/2004 - art. 142, comma 1,
lett. m), del Codice dei Beni Culturali e
del paesaggio (MIBAC, Direzione Generale per
il paesaggio, le belle arti, l'architettura
e l'arte contemporanee,
circolare 15.12.2011 n. 28).
---------------
A fine di chiarire tre fondamentali
questioni interpretative in relazione alle
"zone di interesse archeologico", di cui
all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, si
forniscono opportuni chiarimenti sulla
scorta dei pareri resi dall'Ufficio
legislativo.
ALLEGATI:
●
Parere leg. n. 12974 del
05.07.2011
●
Parere leg. n. 8562 del
06.05.2011
●
Parere leg. n. 18056 del 05.10.2011 -
Chiarimenti Appia Antica |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: competenze dei comuni in merito
al controllo e all'irrogazione delle
sanzioni in materia di certificazione
energetica degli edifici ed annunci
commerciali per la loro vendita o locazione
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Ambiente, Energia e Reti, U.O. Energia e
Reti Tecnologiche,
nota 13.12.2011 n. 25944 di prot.). |
APPALTI:
Oggetto: Nuove soglie comunitarie per gli
appalti pubblici dall'01.01.2012 (ANCE
Bergamo,
circolare 07.12.2011 n. 272). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.Lgs. n. 42/2004 - art. 146 - parere
tardivo della Soprintendenza e autorizzazione
paesaggistica (MIBAC, Direzione Generale per il
Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte
Contemporanea,
circolare 07.12.2011 n. 27). |
COMPETENZE PROGETTUALI:
Oggetto: competenze professionali dei
geometri (Collegio dei Geometri di
Bergamo,
nota 02.12.2011 n. 2507 di prot.).
----------
La nota de qua è resa in risposta
alla
nota 23.11.2011 n. 20115159 di prot.
dell'Ordine degli Architetti di Bergamo. |
novembre 2011 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Liquidazione buonuscita, spartiacque
al 13.08.2011. L'Inpdap sui termini per il
pagamento ai dipendenti pubblici.
Chi abbia maturato i requisiti contributivi
e anagrafici per la pensione, di anzianità
e/o di vecchiaia (raggiunti limiti di età o
servizio), prima del 13.08.2011 non
dovrà aspettare i nuovi e più lunghi termini
per intascare la buonuscita.
Lo precisa, tra l'altro, l'Inpdap nella
nota
operativa 30.11.2011 n. 41 con cui fornisce
ulteriori istruzioni sulle novità introdotte
dal dl n. 138/2011 convertito dalla legge n.
148/2011 (decreto sviluppo).
Nuovi termini. Il citato decreto sviluppo,
spiega l'Inpdap, ha previsto un nuovo
termine generale per il pagamento delle
prestazioni di fine lavoro dei dipendenti
pubblici (tfs e tfr), pari a 24 mesi cui
aggiungere i 90 giorni fissati dal dl n.
79/1997 quale termine entro cui l'ente deve
procedere all'erogazione. I nuovi termini,
che si applicano alle cessazioni avvenute
dal 13 agosto, sono i seguenti:
●
entro 105 giorni dalla cessazione dal
servizio per inabilità o decesso del
dipendente;
●
non prima di 180 e non oltre 270 giorni dal
collocamento a riposo per limiti d'età o di
servizio e per collocamento a riposo
d'ufficio per anzianità massima di servizio,
maturati dal 13 agosto (se maturati entro il
12.08.2011, il termine è di 105 giorni);
●
non prima di 24 mesi e un giorno e non oltre
24 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal
servizio in ogni altra ipotesi (dimissioni,
licenziamento, etc.) verificatasi dal 13
agosto (se verificatasi entro il 12.08.2011, il termine è tra 181 e 270 giorni).
Le deroghe. La nuova disciplina, tuttavia,
prevede una deroga, mantenendo fermi i
vecchi termini nei confronti dei dipendenti
che abbiano maturato i requisiti di pensione
precedentemente al 13.08.2011 (data di
entrata in vigore del dl n. 138/2011),
nonché, relativamente al personale del
comparto scuola, nei confronti dei soggetti
che maturano il requisito di pensione entro
il prossimo 31.12.2011. Di
conseguenza, spiega l'Inpdap, i vecchi
termini di pagamento continuano ad
applicarsi:
●
ai lavoratori che hanno maturato i requisiti
contributivi e anagrafici per la pensione,
di anzianità o vecchiaia (raggiunti limiti
di età o di servizio), prima del 13.08.2011;
●
al personale della scuola e delle
istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (Afam) interessato
all'applicazione delle regole sulla
decorrenza della pensione (rispettivamente
dal primo settembre e dal 1° novembre) e che
matura i requisiti per la pensione entro il
31.12.2011; questo termine, ai fini
dell'applicazione della disciplina
derogatoria, vale anche per il personale
docente dipendente da istituzioni
scolastiche comunali a condizione che le
stesse abbiano recepito nei propri
regolamenti le disposizioni relative
all'ordinamento dei docenti della scuola
statale.
Pertanto, per questi dipendenti i termini
rimangono:
●
105 giorni per le cessazioni dal servizio
per inabilità, decesso, limiti di età o di
servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza (comprese le cessazioni per
raggiungimento della anzianità contributiva
massima a fini pensionistici) e per le
cessazioni dal servizio conseguenti
all'estinzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato per raggiungimento del
termine finale fissato nel contratto stesso;
●
sei mesi per tutte le altre casistiche.
Un esempio.
Il dipendente comunale che cessa per
dimissioni successive al 12.08.2011 ma che,
a quella data, aveva già maturato il
requisito pensionistico (per esempio,
pensione di anzianità con quota 96), il
termine per la liquidazione della buonuscita
non è di 24 mesi, ma di sei mesi
(articolo ItaliaOggi del 02.12.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Trasmissione
telematica attestati di malattia -
Visualizzazione dati identificativi enti
datori di lavoro (INPDAP,
informativa 28.11.2011 n. 5696
di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO - VARI:
OGGETTO: Visite mediche di controllo
domiciliare – Verbale Informatico delle
visite (INPS,
circolare 28.11.2011 n. 150). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Al via il nuovo fondo pensione per i
dipendenti delle Regioni, degli Enti Locali
e della Sanità (COVIP - Commissione di
vigilanza sui fondi pensione,
comunicato stampa 24.11.2011). |
COMPETENZE PROGETTUALI:
OGGETTO: Competenze professionali
architetti, ingegneri e geometri (Ordine
degli Architetti di Bergamo,
nota 23.11.2011 n. 20115159 di prot.).
---------------
All'interno della nota de qua il
comunicato della Consulta Regionale Lombarda
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Lombardia relativamente "alla
richiesta di chiarimento circa i
comportamenti da adottare -quali componenti
di Commissione Edilizia, o di Funzionari di
Ufficio Tecnico Comunale- a fronte di
progetti di costruzioni civili con strutture
in cemento armato". |
EDILIZIA PRIVATA:
I Vigili sull'edilizia. Abusi
segnalati con notizie di reato. Le Procure
puntano sulla collaborazione della polizia.
L'occhio dei vigili urbani sugli abusi
edilizi. Le indicazioni sui vincoli
urbanistici, territoriali e sul rispetto
della normativa in materia antisismica
devono essere possibilmente evidenziate in
ogni notizia di reato redatta dalla polizia
municipale, separatamente dalla relazione
del tecnico. E se i vigili urbani hanno pure
proceduto a sequestro preventivo o
probatorio questa annotazione fondamentale
per la celerità del procedimento deve essere
innestata già nel conseguente verbale
redatto obbligatoriamente dalla polizia
giudiziaria.
Lo ha evidenziato la procura di Avellino con
la
direttiva
23.11.2011 n. 1581 di prot..
La dinamica processuale in materia di
contrasto dell'abusivismo edilizio è spesso
rallentata dall'invio di notizie di reato
incomplete o comunque bisognose di supporti
tecnici adeguati. Nel corso delle
istruttorie dibattimentali, specifica
infatti la nota campana, avvengono frequenti
rinvii delle udienze a causa
dell'impossibilità oggettiva di
presentazione dei tecnici comunali citati
per l'escussione dibattimentale.
Per superare questo appesantimento
burocratico che porta spesso alla facile
prescrizione dei reati edilizi, la procura
di Avellino ha diramato istruzioni ad hoc,
sulla sorta di quelle già pubblicate dai
colleghi di Napoli. Nella redazione delle
notizie di reato per abuso edilizio,
specifica innanzitutto la direttiva, in caso
di sequestro del manufatto abusivo occorre
che la polizia giudiziaria annoti sul
relativo verbale «indicazioni sulla
destinazione urbanistica della zona nella
quale è ubicato il manufatto, sulla
esistenza di eventuali vincoli territoriali,
sul rispetto delle norme previste per la
costruzione in zone sismiche e sul rispetto
delle norme previste per le opere in cemento
armato».
In buona sostanza secondo la procura in
questo modo si innestano direttamente nel
fascicolo dibattimentale, attraverso un atto
irripetibile, una importante serie di
constatazioni tecniche. Le stesse
considerazioni dovranno essere annotate
scrupolosamente dai vigili anche in mancanza
di sequestro. Gli elementi sopra descritti,
conclude la nota avellinese, dovranno
infatti comunque essere indicati «in un
atto separato dalla relazione del tecnico
comunale, relazione che andrà in ogni caso
acquisita e trasmessa alla procura della
repubblica per far si che il pubblico
ministero possa produrla in udienza» (articolo
ItaliaOggi del 29.11.2011). |
APPALTI SERVIZI:
Prima nota sulle modifiche dell’articolo
9 della legge 183/2011, c.d. legge di
stabilità 2012, apportate all’articolo 4 del
dl 138/2011, in materia di servizi pubblici
locali di rilevanza economica (ANCI,
nota 15.11.2011). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
utilizzo lavoro accessorio ex art. 70,
D.Lgs. n. 276/2003 (... problematica
afferente alla possibilità da parte degli
Enti medesimi di utilizzare lavoratori, ex
dipendenti di Enti locali, collocati a
riposo con pensione di anzianità da meno di
5 anni, per l’espletamento di attività a
carattere “accessorio”).
---------------
Lavoro accessorio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con
nota
11.11.2011 n. 37/0005092 di prot., risponde alla richiesta di
interpello (n. 44/2011) dell'ANCI in merito
all'utilizzo del lavoro accessorio (ex art.
70 D.Lgs. 276/2003) da parte delle Pubbliche
Amministrazioni. |
PUBBLICO IMPIEGO: Buonuscita,
differimento per tutti. Il rinvio della
liquidazione per ogni cessazione dal
servizio. Una circolare dell'Inpdap illustra
le novità per i dipendenti pubblici della
legge 148/2011.
L'allungamento dei tempi
di riscossione della buonuscita comprende
tutte le cessazioni dal servizio e tutti i
trattamenti di fine rapporto comunque
erogati dall'Inpdap, inclusi i dipendenti di
enti che, pur avendo perso la natura di
pubblica amministrazione, hanno invece
conservato la disciplina del trattamento di
fine servizio.
Lo precisa l'Inpdap nella
circolare 09.11.2011
n. 16, emanata con l'assenso del
ministero del lavoro, illustrando alcune
delle novità del dl n. 138/2011 convertito
dalla legge n. 148/2011.
La finestra nella scuola.
La circolare interviene sulle nuove norme in
tema di decorrenza della pensione per il
personale della scuola. Dal prossimo anno,
chi matura i requisiti in un anno solare,
andrà in pensione dall'anno scolastico o
accademico dell'anno solare seguente, e non
più dall'anno scolastico o accademico dello
stesso anno solare di maturazione dei
requisiti (come accade oggi), cosa che resta
possibile soltanto per chi maturerà i
requisiti entro il prossimo 31.12.2011.
L'Inpdap spiega che nel comparto scuola
rientra anche il personale dipendente da
istituzioni scolastiche pubbliche non
statali (per esempio scuole comunali),
nonché il personale appartenente al comparto
dell'alta formazione e specializzazione
artistica e musicale, Afam (conservatori,
accademie belle arti ecc.). Pertanto, per
coloro che maturano i requisiti per il
diritto a partire dall'01.01.2012, l'accesso
alla pensione avverrà dal 1° settembre o 1°
novembre dell'anno successivo.
La buonuscita può
attendere.
Per quanto riguarda i nuovi termini di
pagamento delle buonuscite, poiché la novità
è introdotta con una modifica della
disciplina vigente dal 1997 (legge n.
140/1997), l'ambito di applicazione, spiega
l'Inpdap, comprende tutte le cessazioni dal
servizio e tutti i trattamenti di fine
rapporto, comunque denominati, erogati
dall'istituto, con le sole eccezioni
stabilite dalla medesima norma di riforma.
Vale a dire: lavoratori che hanno maturato i
requisiti contributivi e anagrafici per il
pensionamento, sia di anzianità che di
vecchiaia prima del 13 agosto (data di
entrata in vigore del dl di riforma);
personale del comparto scuola e delle
istituzioni di alta formazione artistica e
specializzazione musicale, Afam.
In tabella le singole ipotesi aggiornate;
alla scadenza dei singoli termini previsti,
l'Inpdap è tenuta a erogare gli interessi.
In sostanza, la novità è il periodo di
attesa più lungo da sei a 24 mesi nei casi
di prepensionamento e di cessazioni per
altri motivi, nonché l'introduzione di un
termine di sei mesi (prima inesistente) per
i pensionamenti ordinari. Dal 13 agosto il
pagamento avviene:
● entro 105 giorni dalla cessazione dal
servizio per inabilità o decesso del
dipendente;
● non prima di 180 e non oltre 270 giorni
dal collocamento a riposo per limiti d'età o
di servizio e per collocamento a riposo
d'ufficio per anzianità massima di servizio,
maturati dal 13 agosto (se maturati entro il
12.08.2011, il termine è di 105 giorni);
● non prima di 24 mesi e un giorno e non
oltre 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione
dal servizio in ogni altra ipotesi
(dimissioni, licenziamento ecc.)
verificatasi dal 13 agosto (se verificatasi
entro il 12.08.2011, il termine è tra 181 e
270 giorni).
Per il personale interessato dalla deroga,
la buonuscita è erogata tra 181 e 270 giorni
se relativa a una qualsiasi causa di
cessazione; nel termine di 105 giorni se
relativa al collocamento a riposo per limiti
d'età o di servizio oppure per collocamento
a riposo d'ufficio per anzianità massima di
servizio.
L'Inpdap, infine, precisa che l'introduzione
dei nuovi termini di pagamento non modifica
le regole sulle modalità di erogazione
rateale; pertanto, se la buonuscita supera i
90 mila euro, il pagamento della seconda ed
eventuale terza rata avverrà dopo,
rispettivamente, un anno e due anni dai
nuovi termini
(articolo ItaliaOggi
del 10.11.2011 - link a www.corteconti.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia,
Casa, nuove regole per rilanciare l'edilizia.
Via libera dalla Giunta regionale al
nuovo Progetto di legge per la
valorizzazione, il recupero e la
ristrutturazione del patrimonio edilizio
(ndr: il cosiddetto "piano casa-bis).
Il nuovo provvedimento, approvato su
proposta del presidente Roberto Formigoni,
di concerto con gli assessori al Territorio
e Urbanistica Daniele Belotti, alla Casa
Domenico Zambetti e all'Ambiente, Energia e
Reti Marcello Raimondi, è in linea con gli
indirizzi di contenimento del consumo di
suolo e di promozione del recupero
dell'esistente (indirizzi ulteriormente
declinati nel Piano territoriale regionale),
punta alla riqualificazione delle aree
degradate e dismesse (così come già previsto
dalla legge 12 del 2005) ed è coerente con
gli obiettivi di miglioramento
dell'efficienza energetica delle abitazioni
e della sempre maggior diffusione delle
fonti di energia rinnovabili.
La Proposta di legge, che dovrà ora essere
approvata dal Consiglio regionale, detta le
norme per la riqualificazione urbana e del
patrimonio edilizio esistente, per contenere
il consumo di nuovo suolo e l'utilizzo di
energia da fonti fossili, riaffermando
esplicitamente il ruolo delle
Amministrazioni comunali nell'ambito del
governo del territorio e delle scelte
effettuate negli strumenti di pianificazione
urbanistica (in sintonia con le disposizioni
della legge regionale n. 12 del 2005).
AIUTO ALLA CRESCITA
- "Risparmio del suolo ed efficienza
energetica -spiega il presidente
Formigoni- sono capisaldi di questo
progetto, che semplifica le norme per
recuperi e ampliamenti, a vantaggio dei
cittadini e delle imprese del settore e con
lo scopo di rilanciare la riqualificazione
urbanistica ed edilizia".
RUOLO DEI COMUNI
- "Con questo piano -dichiara Belotti-
vogliamo favorire un effettivo rilancio del
settore edilizio, semplificando e
incentivando alcuni interventi particolari
come quelli riguardanti i sottotetti e le
autorimesse interrate, il miglioramento
dell'efficienza energetica degli edifici e
il recupero delle aree dismesse". "Sottolineo
-aggiunge l'assessore al Territorio-
che, nonostante un terzo dei Comuni lombardi
abbia limitato la portata applicativa del
precedente Piano casa, abbiamo ritenuto di
mantenere la potestà di attuazione delle
disposizioni di questo piano in capo ai
Comuni, in coerenza con i principi
ispiratori della legge di Governo del
territorio lombardo". Il Progetto di
legge introduce alcune disposizioni di
rinnovo, parziale e a tempo, della
disciplina per il recupero e la sostituzione
del patrimonio edilizio esistente, a suo
tempo dettata dalla legge regionale n. 13
del 2009.
RECUPERO DELL'ESISTENTE
- In particolare, il Pdl prevede la
possibilità, in deroga allo strumento
urbanistico, di recuperare volumi del
patrimonio edilizio esistente, con un nuovo
termine fissato al 31.12.2013 (art. 3) per
destinazioni residenziali o destinazioni
ammesse dagli strumenti urbanistici, anche
nel caso in cui i volumi siano seminterrati.
SOSTITUZIONE
- E' contemplata anche la sostituzione
edilizia -a esclusione dei centri storici e
dei nuclei di antica formazione- con proroga
dei termini al 31.12.2013 (art. 4). In
pratica la ricostruzione di un edificio
demolito può avvalersi di un incremento di
volumetria fino al 35 per cento (come
previsto dalla legge 13 del 2009), sempre in
deroga allo strumento urbanistico.
EDILIZIA SOCIALE
- Il Pdl intende anche estendere
l'applicazione delle normative già previste
per l'Edilizia residenziale pubblica (Erp)
all'edilizia sociale, con proroga dei
termini al 31.12.2014 (art. 5). Tre gli
interventi previsti: incremento volumetrico
fino al 40 per cento degli attuali alloggi
sociali; trasformazione di edifici pubblici
esistenti e/o dismessi, anche non pubblici,
in residenza sociale; possibilità di
realizzare edilizia sociale sulle aree
standard (destinate a servizi, parcheggi,
verde). Un pacchetto di norme cui Zambetti
tiene particolarmente, perché "l'housing
sociale è la strada giusta delle moderne
politiche per la casa".
EFFICIENZA ENERGETICA
- Da registrare una prima attuazione del
Decreto legislativo n. 28/2011 per
incrementare l'efficienza energetica e l'uso
delle fonti rinnovabili nell'edilizia sia
privata che pubblica, mediante
riconoscimento di premialità volumetriche
aggiuntive a quelle già previste dal piano
casa. "Si tratta di un punto molto
qualificante -nota Raimondi- che ci
pone all'avanguardia nel panorama nazionale.
E' d'altra parte in linea con le politiche
complessive per l'energia e il rispetto
dell'ambiente che la Regione persegue".
ALTRE NORME
- Vengono introdotte inoltre ulteriori
disposizioni di incentivazione di interventi
immediati sul tessuto edilizio, quali: -
modifiche alla normativa per incentivare il
recupero aree industriali dismesse (art. 6);
- modifiche alla disciplina in materia di
sottotetti per favorire il loro recupero a
fini abitativi (art. 8); - norme per
l'incentivazione alla realizzazione di
autorimesse pertinenziali a edifici
residenziali (art. 9); - norme per favorire
la conversione di coperture in cemento
amianto in coperture di tipo tradizionale
(art. 10); - norme che favoriscano la
realizzazione degli ascensori esterni, per
l'abbattimento di barriere architettoniche
(art. 11).
SILENZIO-ASSENSO
- Tra le novità da segnalare: il recepimento
della modalità silenzio-assenso per il
rilascio del permesso di costruire, come già
previsto dalla normativa statale (art. 14).
La legge, come noto, detta una procedura con
tempistica precisa per il rilascio del
permesso di costruire. Con la legge 12 del
2005, allo scadere del termine, l'effetto
era di "silenzio-rifiuto". Ora il
meccanismo si capovolge e, se il Comune non
si pronuncia entro il termine prestabilito,
scatta il "silenzio-assenso".
VAS E PGT
- Il Pdl conferma, infine, la competenza del
Consiglio comunale ad approvare i piani
attuativi conformi agli strumenti
urbanistici vigenti (art. 15) e aggiorna le
procedure in materia di Vas dei PGT (art.
12) (09.11.2011 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
VARI:
Privacy, autovelox senza grandangolo. Vietato immortalare i passeggeri a bordo del
veicolo.
Vietato fotografare gli occupanti
del veicolo frontalmente. Gli autovelox
bidirezionali possono immortalare solo le
targhe anteriori dei veicoli evitando
scrupolosamente di fotografare i passeggeri.
Lo ha chiarito il Garante privacy con il
parere 08.11.2011 n. 24016.
Anche
i sistemi di rilevamento delle infrazioni
stradali comportano un trattamento dei dati
personali e per questo motivo l'impiego
delle nuove tecnologie deve essere
rispettoso dei principi del codice privacy.
Lo ha messo nero su bianco il Garante per la
protezione dei dati personali con il suo
provvedimento generale dell'08.04.2010.
In pratica durante l'uso dei sistemi
autovelox dovrà essere evitato, per quanto
possibile, di riprendere pedoni o altri
utenti stradali non interessati alla multa.
Circa l'uso di sistemi autovelox
bidirezionali una società di servizi ha
richiesto chiarimenti sulle modalità di
effettuazione degli scatti anteriori.
Si conferma, specifica la risposta del
Garante, che l'utilizzo degli autovelox
bidirezionali "risulta lecito solamente se i
dati raccolti sono pertinenti e non
eccedenti per il perseguimento delle
finalità istituzionali del titolare".
La fotografia frontale del veicolo
immortalato in violazione al limite di
velocità deve essere limitata alla targa del
mezzo in infrazione evitando di inquadrare
gli occupanti del mezzo.
In pratica il trattamento dei dati personali
in questo caso è corretto ma solo se vengono
scattate immagini pertinenti e a campo
stretto
(commento tratto da www.ipsoa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.L. n. 70 del 2011 - modifiche
al procedimento di autorizzazione
paesaggistica - circolare esplicativa
(MIBAC, Direzione Generale per il
paesaggio, le belle arti, l'architettura e
l'arte contemporanee,
circolare 08.11.2011 n.
24).
---------------
In riferimento alle modifiche apportate
all'art. 146 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio dal decreto legge indicato in
oggetto, convertito in legge n. 106 del
12/07/2011, si emanano indicazioni operative
al fine di fornire un supporto alle attività
degli Uffici periferici.
Allegato:
•
Allegato MATTM_DG Protezione natura
mare_articolo 146_nuova disciplina_16791_05
08 2011 |
EDILIZIA PRIVATA: Rogito
senza certificato energetico. Atti in salvo
anche se non viene consegnata la
certificazione. Il Notariato: chi vende
l'immobile senza l'attestato può essere
chiamato a rispondere dei danni.
Rogiti salvi anche se
non viene consegnata la certificazione
energetica. Ma chi vende può essere chiamato
a rispondere dei danni.
Questa la conclusione cui giunge il
Consiglio nazionale del notariato nello
Studio 03.11.2011 n.
342-2011/C, dedicato appunto alla
certificazione energetica degli edifici
(articolo 6, comma 2-ter, dlgs 19.08.2005 n.
1).
Insomma la violazione degli obblighi sulla
certificazione non porta all'invalidità del
contratto, anche se non rimane senza
conseguenze, che possono arrivare fino alla
risoluzione del contratto. Ma vediamo di
illustrare le soluzioni interpretative
fornite dai notai.
La norma di riferimento.
L'articolo 6, comma 2-ter, citato, prevede
che nei contratti di compravendita o di
locazione di edifici o di singole unità
immobiliari deve essere inserita una
apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione in
ordine alla certificazione energetica degli
edifici. Nel caso di locazione, la
disposizione si applica solo agli edifici e
alle unità immobiliari già dotate di
attestato di certificazione energetica.
Tra l'altro, nel caso di offerta di
trasferimento a titolo oneroso di edifici o
di singole unità immobiliari, a decorrere
dall'01.01.2012 gli annunci commerciali di
vendita dovranno riportano l'indice di
prestazione energetica contenuto
nell'attestato di certificazione energetica
Competenza regionale.
In base alla ricostruzione dei rapporti
stato-regione, nello studio in esame si
giunge alla conclusione che dalla data di
entrata in vigore delle leggi regionali e/o
delle norme regolamentari regionali
attuative della Direttiva 2002/91/CE, non
troveranno più applicazione, nei rispettivi
territori di competenza, le relative
disposizioni statali. Questo perché, se la
materia «ordinamento civile» (e
quindi il dettare regole di forma e
contenuto dei contratti) è riservata alla
competenza esclusiva dello Stato, tuttavia
la materia «rendimento energetico
nell'edilizia» è riservata alla
competenza regionale («legislazione
concorrente»), nel rispetto dei principi
fondamentali riservati alla legislazione
dello Stato, e ciò per effetto della
connessione delle materie «governo del
territorio» (e quindi edilizia e
urbanistica) e «produzione, trasporto e
distribuzione dell'energia».
Vale quindi la regola per cui nell'ambito
delle materie di competenza regionale è
riservata alle regioni, salvo l'esercizio
del potere sostitutivo da parte dello stato
in caso di inerzia regionale. Peraltro la
consegna della certificazione energetica
dovrà aver luogo, evidentemente, solo
qualora vi sia obbligo di dotazione della
certificazione energetica, mentre il comma
2-ter non troverà applicazione, pertanto,
ogni qualvolta le norme (statali o
regionali) vigenti in base al territorio in
cui è ubicato l'edificio escludano l'obbligo
di dotazione.
Atti coinvolti.
Il comma 2-ter dell'articolo 6 citato si
riferisce esclusivamente alle compravendite
e quindi l'applicazione potrebbe essere
limitata solo appunto alle compravendite e
fattispecie analoghe. I notai, però,
consigliano una interpretazione più
sistematica, applicando la disposizione a
tutti gli atti di trasferimento a titolo
oneroso, per i quali è vigente l'obbligo di
dotazione della certificazione energetica.
In base a questa interpretazione l'obbligo
in questione si applica anche a:
assegnazioni, cessioni di azienda, vendite
di eredità, trasferimenti fra coniugi in
sede di separazione personale o scioglimento
degli effetti civili del matrimonio, ma
anche ad altri trasferimenti a titolo
oneroso (decreti di trasferimento da parte
dell'autorità giudiziaria ed i conferimenti
societari).
Violazione degli obblighi.
Secondo lo studio la violazione degli
obblighi inderogabili di dotazione,
informazione e consegna non potrà avere
riflessi sul piano della validità ed
efficacia dei contratti. Il contratto rimane
in piedi. Ma la violazione non sarà priva di
effetti: in particolare sarà fonte di
responsabilità a carico
dell'alienante/locatore inadempiente, con le
conseguenze dell'obbligo di risarcimento
danni oppure di subire una riduzione del
prezzo o addirittura la risoluzione del
contratto. Si tratterebbe quindi di un
inadempimento, ma non di una condizione di
validità della compravendita.
Inoltre è da escludere per il notaio la
possibilità di ricevere dichiarazioni in cui
la parte acquirente dà atto di non aver
ricevuto le informazioni e la documentazione
in ordine alla certificazione energetica o
la parte acquirente rinuncia a ricevere le
informazioni e la documentazione in ordine
alla certificazione energetica o, infine, la
parte alienante è esonerata dal fornire
informazioni in ordine alla certificazione
energetica ed alla consegna di tale
documentazione
(articolo ItaliaOggi del 03.11.2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
Documentazione da conservare ed esibire a
richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle
Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lett. a), del Decreto Interministeriale
18.02.1998, n. 41 come sostituito dall’art.
7 , comma 2, lett. q) del Decreto Legge
13.05.2011, n. 70 (Agenzia delle
Entrate,
provvedimento
02.11.2011 n. 2011/149646 di prot.).
---------------
Il
36% ora snellisce le procedure.
Niente comunicazione preventiva, ma carte da
conservare. Provvedimento dell'Agenzia delle
entrate sulle detrazioni per il recupero del
patrimonio edilizio.
Soppresso l'obbligo d'invio della
comunicazione preventiva d'inizio lavori
posta a carico del contribuente che desidera
usufruire della detrazione del 36%, ma resta
in piedi l'ulteriore obbligo di indicare
determinati dati in dichiarazione dei
redditi e di conservare ed esibire
determinati documenti.
Questo il contenuto del
provvedimento
02.11.2011 n. 2011/149646 di prot. del
direttore dell'Agenzia delle entrate, avente
a oggetto la semplificazione intervenuta, a
cura del decreto legge 13.05.2011 n. 70,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 13.05.2011, sul tema della
detrazione sulle spese sostenute per il
recupero del patrimonio edilizio.
Il provvedimento in commento, però, non
conferma alcuna decorrenza e, stante il
fatto che l'obbligo è stato cancellato con
l'entrata in vigore del decreto sviluppo
(14/05/2011) è opportuno evidenziare che la
semplificazione intervenuta resta valida, ma
solo ed esclusivamente per i lavori iniziati
da quella data in avanti.
Il provvedimento, inoltre, invalida la reale
semplificazione in quanto, a mente delle
disposizioni richiamate, conferma l'obbligo
di conservare (ed esibire) determinati
documenti indicati nel medesimo documento e
di indicare taluni dati all'interno delle
dichiarazioni dei redditi, ai sensi del
decreto interministeriale 18/02/1998 n. 41
(lett. a) e, non ultimo, conferma l'obbligo
d'invio della comunicazione preventiva
d'inizio lavori all'Azienda sanitaria locale
(Asl), nei casi prescritti dai dlgs n.
626/1994 e 494/1996 (Agenzia delle entrate,
circ. n. 121/E/1998 e ris. n. 76229/1999).
Come indicato dal provvedimento, il
contribuente deve tenere a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria le
abilitazioni amministrative richieste in
base alle tipologie dei lavori, la domanda
di accatastamento degli immobili (se ancora
da censire), la ricevuta di pagamento (se
dovuta), la delibera assembleare in presenza
di lavori condominiali e la dichiarazione di
consenso del possessore dell'immobile
all'esecuzione dei lavori, quando gli stessi
non sono stati effettuati dal proprietario
ma dal mero detentore (se diverso dai
familiari residenti), nonché la
comunicazione alla Asl competente, le
fatture e le ricevute fiscali comprovanti le
spese e le ricevute dei bonifici di
pagamento.
Pertanto, a pena di decadenza
dell'agevolazione, il contribuente deve
inserire (obbligo e non facoltà) nella
dichiarazione dei redditi i dati indicati
dal citato decreto interministeriale (n.
41/1998) e deve conservare ed esibire, a
richiesta degli uffici preposti ai
controlli, i documenti appena indicati,
compresa la comunicazione all'azienda
sanitaria competente, se obbligatoria, in
quanto indicata dalla lett. b), del comma 1,
dell'art. 1 del richiamato decreto
interministeriale.
Si ricorda che, prima dell'entrata in vigore
del decreto sviluppo, si rendeva necessario
trasmettere al Centro operativo di Pescara (Cop),
mediante raccomandata senza ricevuta di
ritorno, la comunicazione relativa
all'inizio dei lavori, redatta su moduli ad
hoc, con l'indicazione dei dati catastali (o
della richiesta di accatastamento), con
allegata precisa documentazione che, guarda
caso, risulta speculare a quella da
conservare ed esibire; detta comunicazione,
tassativamente, doveva essere inviata, a
pena di decadenza del bonus, prima di
iniziare i lavori con l'eccezione delle
ipotesi di costruzione o acquisto di
autorimesse pertinenziali di unità abitative
(articolo ItaliaOggi del 04.11.2011). |
ottobre 2011 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Decreto legislativo
n. 119 del 18.07.2011, artt. 2 e 8 -
Modifica degli artt. 16 e 45 del Testo Unico
delle disposizioni normative a tutela e
sostegno della maternità e della paternità
(decreto legislativo n. 151/2001) (INPS,
circolare 27.10.2011 n. 139). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Lettera circolare prot. n. 13061 del
06.10.2011 - Precisazioni
(Ministero dell'Interno,
lettera-circolare
21.10.2011 n. 13722 di prot.).
---------------
Prevenzione
incendi e nuovo regolamento: ulteriori
Indirizzi applicativi e correzione di alcuni
modelli.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha
emanato la
lettera-circolare 21.10.2011 n. 13722 di
prot. contenente alcune correzioni
relative alla precedente
lettera-circolare 06.10.2011 n. 13061 di
prot..
Ricordiamo che la circolare 06.01.2011
fornisce chiarimenti circa le nuove
procedure di prevenzione incendi e la
documentazione e modulistica da adottare (V.
art. “Regolamento Antincendio: nuova
modulistica e chiarimenti”).
Con la nuova Lettera Circolare 13722, i
Vigili del Fuoco apportano alcune correzioni
ai precedenti criteri interpretativi e
definiscono il corretto metodo per il
calcolo delle tariffe di alcuni servizi
previsti dal nuovo regolamento, in attesa
dell’emanazione del Decreto (previsto nel
DPR 151) che allinea le tariffe al nuovo
regolamento.
Vengono anche aggiornati alcuni modelli:
1-
gpl - SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R n. 151/2011);
2-
gpl - DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO;
3-
gpl - ATTESTAZIONE DI
RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO
(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 01/08/2011
n. 151);
4-
gpl - DICHIARAZIONE DI
EFFETTUATA MANUTENZIONE PER DEPOSITI DI
G.P.L. IN SERBATOI FISSI DI CAPACITÀ NON
SUPERIORE A 5 M3, AI SENSI DELL’ART. 11
D.P.R. 151/2011;
--------------
5-
allegato 1 - ELENCO
DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI
PREVENZIONE INCENDI;
--------------
6-
ASSEVERAZIONE AI FINI
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
(N.B.: sostituisce il precedente modulo
pubblicato con la lettera-circolare
06.10.2011 n. 13061 di prot.)
(27.10.2011 - link a www.acca.it). |
APPALTI:
Oggetto: novità in tema di acquisizione
del documento unico di regolarità
contributiva negli appalti di lavori,
servizi e forniture
(Consorzio dei Comuni Trentini,
circolare 21.10.2011
n. 43/2011). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
ISTRUZIONI SULL’APPLICAZIONE DELLA
DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRIBUTO
UNIFICATO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (circolare
18.10.2011 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: Permessi
al padre con moglie casalinga.
Anche il padre può
fruire dei riposi giornalieri previsti
dall'articolo 40 del Testo Unico sulla
maternità (decreto legislativo 151/2001)
nell'ipotesi di madre casalinga.
Con la
nota operativa
13.10.2011 n. 23, infatti,
l'Inpdap afferma che, sulla scia
dell'interpretazione estensiva che
scaturisce dagli indirizzi giurisprudenziali
(si veda la sentenza del Consiglio di Stato
4293/2008), è possibile riconoscere al
lavoratore padre il diritto a fruire dei
riposi giornalieri anche nell'ipotesi in cui
la madre svolga lavoro casalingo. L'ente di
previdenza chiarisce che, trattandosi di
permessi retribuiti, la fruizione degli
stessi non ha alcuna incidenza ai fini
dell'obbligo di versamento contributivo, che
rimane immutato.
Con lettera circolare 8494/2009 il ministero
del Lavoro, nell'intento di fare chiarezza,
si è espresso in senso favorevole al
riconoscimento dei riposi in capo al padre
in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore
sia impegnato in attività lavorative che lo
distolgono dall'assolvimento di tale
compito. In quell'occasione il ministero ha
richiamato la sentenza della Cassazione
20324/2005.
Il padre dipendente potrà quindi fruire dei
riposi entro il primo anno di vita del
bambino o entro il primo anno dall'ingresso
in famiglia del minore adottato o affidato,
in presenza di determinate condizioni
opportunamente documentate (madre impegnata
in accertamenti sanitari, cure mediche,
concorsi pubblici eccetera) e, comunque, dal
giorno successivo alla scadenza del congedo
di maternità.
In caso di parto plurimo è concesso al padre
-nell'ipotesi di madre casalinga- il
raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive
possono essere utilizzate dal padre stesso
anche durante i tre mesi dopo il parto. Le
ore di riposo giornaliero non fruite
giornalmente, come di consueto, non potranno
essere fruite successivamente
(articolo Il Sole 24 Ore del 18.10.2011). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Sull'applicazione del Regolamento UE
333/2011 - Rottami metallici: applicazione
Regolamento UE 333/2011 “End of Waste”.
A seguito dell’emanazione del Regolamento UE
333/2011 - cosiddetto “End of Waste”
(E.o.W.) - recante “i criteri che
determinano quando alcuni tipi di rottami
metallici cessano di essere considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/UE
…” (in G.U.U.E. L 94/2 dell'08/04/2011),
sono pervenute a questa Amministrazione, sia
da parte delle Province lombarde che degli
operatori del settore, richieste di
chiarimenti in ordine ai conseguenti
adempimenti da parte degli impianti che
effettuano le operazioni di recupero dei
rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio.
Le principali novità introdotte dal
Regolamento riguardano:
● l’applicazione di un sistema di gestione
della qualità;
● l’utilizzo sistematico di dichiarazioni di
conformità per i prodotti generati dal
recupero di rifiuti;
● l’introduzione di caratteristiche di
qualità dei prodotti ottenuti
dall'operazione di recupero, in alcuni casi
più restrittive, in altri meno restrittive
di quelle previste dal d.m. 05.02.1998;
● l’individuazione delle tipologie di
rifiuti recuperabili;
● i processi e le tecniche di trattamento;
● l’adempimento di puntuali obblighi di
monitoraggio delle diverse fasi del
processo.
In tal senso, restando impregiudicata la
sfera di attribuzioni delle Province che
assumono gli atti di competenza sotto la
propria piena ed esclusiva responsabilità,
si forniscono in via collaborativa le
seguenti indicazioni:
1-
per quanto attiene alle procedure E.o.W. dei
rottami metallici in acciaio, ferro,
alluminio e leghe di alluminio, si ricorda
che le disposizioni del Regolamento sono
operative dal 09.10.2011;
2-
tali disposizioni si applicano ai soli
impianti che effettuano operazioni di
recupero rifiuti costituiti da rottami
metallici in acciaio, ferro, alluminio e
leghe di alluminio e non ai produttori
primari di tali rifiuti;
3-
per poter generare prodotti (ex MPS) e non
rifiuti, a partire dal 09.10.2011, tutti gli
impianti, operanti sia con autorizzazione
ordinaria che in procedura semplificata,
devono essere adeguati alle prescrizioni
previste dal Regolamento;
4-
gli impianti che operano esclusivamente in
procedura semplificata e che non si adeguano
al Regolamento, possono continuare a
svolgere il complesso delle operazioni che
per il d.m. 05.02.1998 sono riconducibili
all’operazione R4, ma da tali operazioni
decadono solo rifiuti e non prodotti (ex MPS).
Analogamente, i medesimi impianti possono
continuare a svolgere l’operazione di messa
in riserva R13 che, di per sé, non può dare
origine a prodotti (ex MPS) ma solo a
rifiuti;
5-
se vengono rispettate tutte le prescrizioni
del Regolamento, i prodotti generati possono
essere conferiti nelle aree che sono
attualmente individuate come “deposito
MPS”, a condizione che per tali partite
di materiale sia già stata predisposta la
dichiarazione di cui all’allegato 3 del
Regolamento e che pertanto siano escluse
dalla qualifica di rifiuto;
6-
gli operatori che si adeguano ai disposti
del Regolamento, ai sensi dell’art. 6, comma
7, devono darne comunicazione alle Province
territorialmente competenti, trasmettendo
copia della documentazione inerente
l'accertamento di idoneità del sistema di
qualità da parte dell'organismo/verificatore
incaricato, comunque rientrante tra quelli
previsti dall’art. 6, comma 5, del
Regolamento.
Si sottolinea infine che tali indicazioni
sono già state in parte valutate e condivise
nella seduta del 13.09.2011 del “Tavolo
di lavoro permanente per il coordinamento
dell’esercizio delle attività attribuite
alle Province in materia di recupero e
smaltimento di rifiuti”.
Milano, 07.10.2011.
L’Assessore al Territorio e Urbanistica,
Daniele Belotti - Il Direttore Generale,
Bruno Mori (link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Norme
antincendio su misura. Pratiche snellite e
proporzionali all'attività dell'azienda. In
vigore il dpr 151/2011. E una circolare del
Mininterno illustra le novità più rilevanti.
Antincendio su misura.
Da ieri è entrata in vigore la nuova
normativa (dpr 151/2011) che punta alla
semplificazione degli adempimenti per le
aziende. Le attività d'impresa sono
collocate in tre categorie, da quelle a
minore rischio incendi a quelle più
complesse e più soggette a tale rischio.
E gli adempimenti sono proporzionali a tale
classificazione: per le attività della prima
classe, cioè le meno complesse, basterà ad
esempio presentare la Segnalazione
certificata di inizio attività (Scia)
corredata dell'asseverazione di un tecnico e
si potrà partire. E non servirà più il
parere preventivo dei vigili del fuoco.
A chiarire le novità in vigore dal 7 ottobre
è la
lettera-circolare
06.10.2011 n. 13061 del Ministero
dell'interno, Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica.
La circolare fornisce, per uniformità di
indirizzo, le prime indicazioni applicative
in attesa della emanazione dei decreti
attuativi previsti dal dpr 151. Obiettivo
del regolamento, precisa la circolare, il
bilanciamento degli interessi di tutela
della sicurezza delle persone con le
esigenze di semplificazione e riduzione
degli oneri a carico delle imprese che
potranno rivolgersi al Suap (Sportello unico
attività produttive) o direttamente ai
comandi provinciali.
Articolata in sette distinti paragrafi, la
nota esamina innanzitutto quelle che sono le
novità sostanziali introdotte dal
sopraindicato dpr 151/2011, che adotta come
«metro» per modulare gli adempimenti
amministrativi il principio di
proporzionalità. Questi infatti, come detto,
sono diversificati in rapporto alle 3
categorie, A, B e C, nelle quali il
regolamento inquadra, in base alla gravità
del rischio, le attività d'impresa
sottoposte ai controlli di prevenzione
incendi di competenza dei vigili del fuoco.
Nella categoria A sono ricomprese attività
di limitata complessità e che hanno una
regola tecnica di riferimento; nella B sono
individuate le stesse attività della A,
quanto a tipologia, ma caratterizzate da un
livello di complessità più alto e prive di
una regolamentazione tecnica specifica di
riferimento.
Nella categoria C, infine, rientrano
attività con livello di complessità ancora
più elevato, indipendentemente
dall'esistenza o meno di una regola tecnica
di riferimento. Per le attività inserite
nella classe A, non sarà più previsto il
preventivo parere di conformità dei comandi
dei vigili. In sostanza, prima dell'inizio
dell'attività, il titolare presenterà una
Scia che sarà corredata dall'asseverazione
del tecnico il quale attesterà la conformità
dell'opera alla regola tecnica prevista per
quella determinata fattispecie e, ove
previsto, al progetto approvato dal relativo
comando provinciale. Inoltre, alla medesima
Scia dovranno essere allegate le
certificazioni e le dichiarazioni atte a
comprovare che i prodotti, i dispositivi e
gli impianti sono stati realizzati,
installati o posti in opera in conformità
alla normativa in materia di sicurezza
antincendio.
Rilevante il fatto che per le attività
inserite nelle categoria A e B, i controlli
avverranno entro 60 giorni dal ricevimento
della Scia, mediante metodo a campione o in
base a programmi settoriali. Sarà la
Direzione centrale, in accordo con quelle
regionali, a fornire all'inizio di ogni anno
le tipologie di attività ed il numero di
controlli che dovranno essere effettuati dai
comandi provinciali. Entro il prossimo
dicembre almeno il due per cento delle
attività, individuate a sorteggio,
riceveranno la visita del Comando che
rilascerà, a richiesta degli interessati, il
verbale della visita tecnica.
Per le attività di categoria C, invece, il
controllo sarà effettuato entro 60 giorni.
Solo in caso di esito positivo sarà
rilasciato il certificato di prevenzione
incendi che, comunque precisa la circolare,
non è più un provvedimento finale di un
procedimento amministrativo, ma costituisce
soltanto il risultato del controllo
effettuato e non ha scadenza temporale
(articolo ItaliaOggi dell'08.10.2011). |
APPALTI: Chiarimenti
dal Ministero sulla Stazione Unica
Appaltante.
Il Ministero dell'Interno ha inviato la
lettera-circolare 05.10.2011 n.
11001/119/7/22 di prot. alle
Prefetture delle province italiane,
invitando ad attivarsi per l'adozione delle
Stazioni Uniche Appaltanti, introdotta col
D.P.C.M. 30.06.2011, in attuazione
dell'articolo 13 della legge 13.08.2010, n.
136 - Piano straordinario contro le mafie
(v. art. “E' arrivata la Stazione Unica
Appaltante”).
Ricordiamo che la SUA (Stazione Unica
Appaltante) ha il compito di seguire tutto
l’iter procedurale di affidamento di lavori,
forniture e servizi, collaborando con l’ente
proponente ad individuare i contenuti del
contratto e curando gli eventuali
contenziosi insorti, con la finalità di
prevenire le infiltrazioni mafiose.
La Circolare chiarisce i compiti della
Stazione Unica ed evidenzia i vantaggi per
le amministrazioni che la adottano. La SUA
ha la funzione di curare la procedura della
gara di affidamento nel suo complesso; è una
struttura professionale altamente
qualificata che assicura maggiore efficacia
all'azione amministrativa.
L'Amministrazione ha la facoltà di aderire
alla Stazione, spiega la Circolare, e ciò
contribuisce a rafforzare l'economia legale
e a innalzare il livello di prevenzione
delle infiltrazioni criminali, ricevendo
supporto dal momento dell'individuazione dei
contenuti dello schema di contratto fino a
quello dell'individuazione del contraente
della stipula
(13.10.2011 - link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Niente
Scia per occupazioni e pubblicità sulle
strade.
Chi richiede l'autorizzazione
all'occupazione della sede stradale per
effettuare lavori o per necessità diverse
anche di carattere commerciale deve sempre
ottenere una regolare licenza rilasciata
dall'ente proprietario della strada che non
può essere sostituita dalla Scia. E questa
indicazione riguarda anche la pubblicità
stradale e in generale tutte le
autorizzazioni necessarie per l'uso delle
strade e delle relative pertinenze.
Lo ha
messo nero su bianco il Ministero dei
Trasporti con il
parere 05.10.2011 n. 4928
di prot..
Un comune della riviera
romagnola ha richiesto al ministero dei
trasporti se la semplificazione introdotta
nell'art. 19 della legge 241/1990 con
l'avvento della segnalazione certificata di
inizio attività possa interessare anche il
codice della strada e in particolare le
ordinanze e le autorizzazioni disciplinate
dall'art. 26 del dlgs 285/1992.
A parere dell'organo centrale di via Caraci
non ci sono dubbi di sorta. La
semplificazione introdotta progressivamente
nella legge 241/1990 negli ultimi due anni
non interessa la disciplina dei
provvedimenti da adottare per la
regolamentazione del traffico e neppure
quella per il rilascio delle licenze
necessarie per occupare strade, impiantare
manufatti ed effettuare interventi.
Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990,
specifica letteralmente che «ogni atto di
autorizzazione il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla
legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per
il rilascio degli atti stessi, è sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la
sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza».
Le autorizzazioni e le concessioni
rilasciate ai sensi dell'art. 26 del codice
della strada, conclude il parere
ministeriale, sono riferite a norme
riguardanti la costruzione e la tutela delle
strade. Ovvero sono atti che interessano la
pubblica sicurezza e la cittadinanza. Per
questo motivo specificamente esclusi
dall'applicazione della disciplina
introdotta con la segnalazione certificata
di inizio attività
(articolo ItaliaOggi del 21.10.2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Nuovo regolamento di prevenzione
incendi - d.P.R. 01.08.2011 n. 151
(Ministero dell'Interno,
nota 05.10.2011 n. 4865 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO: P.a.,
il taglio non tocca le pensioni. Sulla parte
di stipendio ridotta si pagano comunque i
contributi. Una circolare Inpdap illustra
gli effetti previdenziali delle disposizioni
previste dal dl 78/2010.
Il taglio degli stipendi
pubblici non tocca le pensioni. Infatti,
sulla quota ridotta delle retribuzioni (in
misura del 5-10%), operati agli impiegati
statali con stipendi sopra i 90 mila euro
per il triennio 2011/2013, devono comunque
essere pagati i contributi previdenziali.
A precisarlo è l'Inpdap, nella
nota operativa
05.10.2011 n. 22, illustrando i
riflessi contributivi sulle misure di
contenimento della spesa in materia di
impiego pubblico introdotte dalla manovra
estiva dello scorso anno.
L'istituto precisa, inoltre, che lo stop
triennale degli adeguamenti retributivi e
delle progressioni di carriera, invece,
determina automaticamente un ridotto
versamento contributivo e, quindi, una
minore copertura pensionistica.
Stop agli aumenti
retributivi.
Le misure analizzate dall'Inpdap sono tre, e
tutte previste dall'articolo 9, commi 2 e 21, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122/2010. La prima di queste prevede, per
gli anni 2011, 2012 e 2013, il blocco senza
successivi recuperi dei meccanismi di
adeguamento retributivo al personale (ex
all'articolo 3 del dlgs n. 165/2001).
In sostanza, come peraltro chiarito dal
ministero della pubblica amministrazione
(circolare n. 12/2011), questa misura
prevede nei confronti del predetto
personale, per il triennio 2011/2013,
l'interruzione di tutti gli automatismi
stipendiali, la cui naturale data di
maturazione slitta di tre anni (a
ripartire).
Per ciò che riguarda i riflessi
previdenziali, spiega l'Inpdap, l'imponibile
contributivo non subisce variazioni a
seguito dei mancati aumenti retributivi;
pertanto, le amministrazioni datori di
lavoro sono tenute a versare i contributi,
per la quota a proprio carico e per quelle a
carico dei lavoratori, in misura
corrispondente alle retribuzioni
effettivamente erogate.
Stop alle progressioni di
carriera.
La seconda misura è il blocco delle
progressioni di carriera, comunque
denominate, per gli stessi anni (2011/2013)
e per lo stesso personale individuato
dall'articolo 3 del T.u. sul pubblico
impiego (dlgs n. 165/2001), le quali
(progressioni) hanno effetto, per il
predetto triennio, esclusivamente ai fini
giuridici.
L'Inpdap precisa che, per le progressioni
interessate al blocco, in pratica, il
lavoratore acquista la posizione/qualifica
superiore mediante promozione, ma senza la
relativa remunerazione che otterrà soltanto
a partire dall'anno 2014 in poi. Anche in
questo caso, per quanto concerne i riflessi
previdenziali, l'imponibile contributivo non
subisce variazioni a seguito dei mancati
aumenti retributivi; pertanto, le
amministrazioni datori di lavoro sono tenute
a versare i contributi, per la quota a
proprio carico e per quelle a carico dei
lavoratori, in misura corrispondente alle
retribuzioni di fatto corrisposte.
Riduzione stipendi.
Diverso è il discorso sulla riduzione
straordinaria degli stipendi pubblici.
L'articolo 9, comma 2, del dl n. 78/2010
prevede che, dall'01.01.2011 e fino al
31.12.2013, i trattamenti economici dei
dipendenti superiori a 90 mila euro lordi
sono ridotti del 5% per la parte eccedente
tale importo e fino a 150 mila euro, nonché
del 10% per la parte eccedente i 150 mila
euro. La stessa norma inoltre precisa che «la
riduzione_ non opera ai fini previdenziali».
In questo caso, spiega l'Inpdap, la
previsione normativa è esplicita nel
garantire la tutela previdenziale, per cui
la riduzione retributiva non determina la
corrispondente riduzione della base
imponibile ai fini contributivi e
previdenziali.
Pertanto, le amministrazioni devono
calcolare i contributi sull'intera
retribuzione, senza cioè tener conto della
riduzione del 5-10%, e denunciarli e
versarli sia per la quota a proprio carico
che per la quota a carico dei lavoratori
(articolo ItaliaOggi dell'08.10.2011 -
tratto da www.ecostampa.it). |
settembre 2011 |
|
VARI: Multe, ricorsi subito.
Ridotto a trenta giorni il termine. Circolare
Viminale sulle violazioni del codice stradale.
Per tutte le infrazioni stradali accertate
dal 6 ottobre il trasgressore avrà a
disposizione solo 30 giorni per proporre
ricorso al giudice di pace mentre resta
invariato il termine per avanzare
alternativamente lagnanze alla prefettura.
Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con
la
nota 30.09.2011 n.
300/A/7799/11/101/3/3/9.
Il decreto legislativo 01.09.2011, n.
150, in vigore dal 6 ottobre, ha effettuato
una semplificazione dei procedimenti civili
di cognizione regolati dalla legislazione
speciale riducendo ai tre modelli principali
tutte le singole fattispecie.
Per quanto riguarda il ricorso contro le
multe al giudice di pace non sono tante le
modifiche. A parte il dimezzamento dei
termini per proporre censure che scendono a
30 giorni. Per il resto eccetto il richiamo
al rito del lavoro, «ove non diversamente
stabilito», una delle novità favorevoli alla
linea difensiva è riscontrabile nel nono
comma del nuovo art. 7 del dlgs. Se
l'opponente o il suo difensore non si
presentano all'udienza senza giustificati
motivi il giudice convaliderà la multa
«salvo che la illegittimità del
provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato
abbia omesso il deposito dei documenti». In
buona sostanza si apre la possibilità di
ottenere vittoria anche solo sulla base
della negligenza della pubblica
amministrazione che non ha depositato gli
atti oppure, come di consueto, se la vicenda
è palesemente a favore del trasgressore.
Novità anche sul fronte della sospensione
dell'efficacia del provvedimento impugnato
dove la novella evidenzia l'intenzione del
legislatore per una maggior severità nella
concessione del beneficio. Con la nota in
commento il ministero si riserva di
evidenziare meglio questi dettagli operativi
della riforma puntando immediatamente
l'attenzione alla riduzione dei termini per
proporre ricorso al giudice di pace.
Specifica infatti la circolare del 30
settembre che per tutte le violazioni
accertate da giovedì prossimo, 6 ottobre,
«le modalità di proposizione del ricorso al
giudice di pace, ex art. 204-bis cds,
dovranno essere notificate alla luce della
novella normativa, indicando il termine di
30 giorni, anziché gli attuali 60 giorni».
Restano salve solo le multe accertate prima
del 6 ottobre e non ancora notificate per le
quali continuerà a valere il vecchio termine
(articolo ItaliaOggi del 04.10.2011
- tratto da www.ecostampa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Istruzioni per bolli e
diritti, ma il Suap parte al ralenti.
Circolare sui pagamenti e sullo sportello
unico attività produttive.
Arrivano le modalità tecniche per i
pagamenti di bolli e diritti relativi ai
procedimenti presentati al Suap, ma lo
sportello unico parte, comunque, al
rallentatore. Insomma, l'01.10.2011
che doveva rappresentare la data della
grande svolta della informatizzazione della
pubblica amministrazione, perché i
procedimenti relativi alle attività
economiche dovevano svolgersi esclusivamente
online, è passato senza particolari
trambusti. Anche perché è intervenuta, nel
frattempo, la
nota 28.09.2011
n. 1431 di prot., a firma congiunta degli uffici
legislativi del ministero dello sviluppo
economico e della presidenza del consiglio
dei ministri, con la quale sono fornite a
tutti gli enti interessati e all'Anci in
primis, le indicazioni operative.
Il rinvio,
del resto, era scontato, anche perché la
legge 12.07.2011 n. 106, di conversione
del dl 70 aveva già anticipato che «Con
decreto del ministro dello sviluppo
economico e del ministro per la
semplificazione normativa, sentito il
ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono individuate le eventuali
misure che risultino indispensabili per
attuare, sul territorio nazionale, lo
sportello unico e per garantire, nelle more
della sua attuazione, la continuità della
funzione amministrativa, anche attraverso
parziali e limitate deroghe alla relativa
disciplina.»
Per il resto, la circolare
anticipa quelli che saranno i contenuti del
decreto attualmente all'esame della
Conferenza unificata, anche se –è la stessa
circolare a puntualizzarlo– la sua entrata
in vigore non potrà che essere successiva
all'abrogazione del dpr 447/1998 che fino al
30 settembre aveva disciplinato alcune
tipologie di procedimento per i Suap già
operativi. Lo Sportello unico disciplinato
dal dpr 160/2010 che in attuazione delle
disposizioni emanate dal Parlamento a favore
dell'«impresa in un giorno» prevede essere
l'unico interlocutore al quale il prestatore
è tenuto a rivolgersi, stenta, quindi, a
decollare, anche se la suddetta circolare
del 28 settembre scioglie alcune delle più
complesse problematiche relative ai
procedimenti telematici. Tra le diverse
questioni, infatti, che il decreto sarà
chiamato a risolvere, sono i pagamenti.
È
stato previsto che il soggetto interessato
provvede, qualora il Suap non disponga
dell'autorizzazione che consente il
pagamento dell'imposta di bollo in modo
virtuale, a inserire nella domanda i numeri
identificativi delle marche da bollo
utilizzate, nonché ad annullare le stesse,
conservandone gli originali. Il decreto,
inoltre, intende valorizzare l'esperienza
del portale www.impresainungiorno.gov.it che
già oggi contiene tutte le informazioni
relative allo sportello unico, compreso
l'elenco dei Suap che sono stati fino ad ora
accreditati.
È prevista, infatti,
l'individuazione di un metodo condiviso con
le amministrazioni competenti, al fine di
validare la modulistica di riferimento per
ogni procedimento. Tale modulistica sarà
utilizzata, si precisa, da tutti i soggetti
interessati, qualora lo Suap dovesse
risultarne sprovvisto
(articolo ItaliaOggi del 04.10.2011). |
APPALTI:
P.a., pagamenti alti con verifica.
Sopra i dieci mila euro controllo preventivo
con Equitalia. Una circolare della
Ragioneria generale dello stato dà ulteriori
indicazioni sul dpr 602/1973.
La pubblica amministrazione fa un passo
indietro. Prima di effettuare il pagamento a
imprese e privati di somme superiori a 10
mila euro, la pubblica amministrazione deve
effettuare un controllo preventivo con
Equitalia. In base all'art. 48-bis del dpr
602/1973, dovrà sempre essere verificato se
il creditore ha in sospeso con l'Erario il
pagamento di cartelle esattoriali.
E questa verifica deve essere effettuata
anche se il credito deriva da una sentenza o
da un provvedimento esecutivo. In caso di
pendenze nei confronti dell'erario la p.a.
non procederà al pagamento. Le disposizioni
restrittive non si applicano nel caso di
erogazioni di finanziamenti e contributi
pubblici.
È quanto emerge dalla
circolare 23.09.2011 n. 27 +
allegato A della della
Ragioneria generale dello stato, con la quale vengono rese
note ulteriori indicazioni sulla procedura
disciplinata dall'art. 48-bis del dpr n.
602/1973. Sull'argomento i primi chiarimenti
sono stati forniti con le circolari n. 22/rgs
del 29.07.2008 e n. 29/rgs dell'08.10.2009, che mantengono, come sottolineato
dalla recente circolare, piena validità.
Obblighi di pagamento derivanti da sentenza.
Il pagamento da cui il legislatore fa
derivare gli obblighi di verifica previsti
dall'articolo 48-bis è relativo, come
precisato nella precedente circolare n. 22/rgs/2008,
all'adempimento di un obbligo contrattuale.
Tuttavia, è possibile che l'obbligazione del
pagamento non nasca da un contratto, bensì
da un altro atto o fatto idoneo a produrla,
in conformità dei principi dell'ordinamento
giuridico.
A titolo esemplificativo e non
esaustivo, possono scaturire obblighi di
pagamento pur in assenza di un contratto nei
seguenti casi:
-gestione di affari altrui (c.d. negotiorum
gestio ai sensi dell'articolo 2028 c.c.);
-pagamento dell'indebito (articolo 2033
c.c.);
-arricchimento senza causa (articolo 2041
c.c.);
-risarcimento per fatto illecito (articolo
2043 c.c.);
-rovina di edificio (articolo 2053 c.c.);
-responsabilità precontrattuale (articolo
1337 c.c.).
L'obbligo di pagamento posto a carico
dell'amministrazione può derivare anche da
una sentenza passata in giudicato o da un
provvedimento giurisdizionale esecutivo con
cui il giudice ha determinato concretamente
l'esistenza e la misura del diritto di
credito vantato dal beneficiario nei
confronti della p.a. soccombente.
In merito a tali aspetti, la Ragioneria, con
la recente circolare n. 27/rgs/2011,
chiarisce che anche se il credito deriva da
una sentenza o da un provvedimento
esecutivo, l'amministrazione debitrice dovrà
sempre procedere al controllo preventivo con
Equitalia e verificare se il creditore ha in
sospeso con l'Erario il pagamento di
cartelle esattoriali.
Esecuzione di somme assegnate dal giudice.
Un altro caso esaminato nella circolare è
quello in cui l'Amministrazione, avendo
assunto la qualità di terzo pignorato a
seguito di un'ordinanza di assegnazione del
giudice dell'esecuzione, si trova a dover
effettuare il pagamento delle somme dovute
non al creditore originario, ma direttamente
al creditore assegnatario.
Al riguardo, la Ragioneria ritiene che la
procedura di verifica dovrà essere
effettuata nei confronti del creditore
assegnatario e non di quello originario.
Dal punto di vista soggettivo, infatti, il
creditore assegnatario (pignorante) subentra
all'originario beneficiario (pignorato)
quale parte nel rapporto di credito nei
confronti dell'Amministrazione debitrice,
tanto che l'eventuale pagamento effettuato
all'originario creditore, in costanza di
pignoramento, non avrebbe alcuna efficacia
liberatoria.
Finanziamenti e contributi alle imprese.
Tali concessioni sono considerate
prioritarie rispetto alla verifica di
regolarità fiscale. Secondo la circolare n.
27/rgs/2011, nel campo degli incentivi, la
p.a. ha pochi margini di discrezionalità.
Ciò in quanto i requisiti dei soggetti
ammessi agli incentivi sono stabiliti
direttamente dal legislatore e inoltre gli
stessi incentivi sono finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi ritenuti
prioritari per l'interesse della
collettività. Pertanto in tal caso
l'interesse pubblico è preminente rispetto
alla procedura di verifica.
Il controllo amministrativo di regolarità
amministrativa. Alcune difficoltà sono state
manifestate in particolare da parte dei
soggetti preposti al controllo di regolarità
amministrativo-contabile, riguardo il
trattamento di eventuali irregolarità
riscontrate in ordine all'effettuazione
della verifica prescritta dall'art. 48-bis e
dal dm 40/2008. In particolare, sono stati
formulati dubbi circa l'opportunità di
procedere, ogni qual volta si presenti una
situazione di irregolarità, alla denuncia o
alla segnalazione del fatto potenzialmente
dannoso per l'erario, in quanto potrebbe
semplicemente trattarsi di un mero
inadempimento procedurale, senza conseguenze
sulla finanza pubblica.
In presenza di irregolarità, devono essere
primariamente promosse tutte quelle
iniziative di natura conoscitiva per
accertare o escludere i presupposti di un
danno all'erario.
In assenza di chiarimenti soddisfacenti da
parte dell'Amministrazione che ha disposto
il pagamento, diventa comunque necessario,
prima di avanzare una segnalazione alla
competente procura regionale della Corte dei
conti, effettuare una verifica del disposto
pagamento.
La richiesta ad Equitalia. Nelle more
dell'implementazione di un sistema
telematico che renda possibile effettuare on-line l'accertamento, la p.a. dovrà formulare
apposita richiesta scritta, utilizzando uno
specifico modello previsto dalla circolare
n. 27/rgs/2011, da inviare a Equitalia.
Sulla base della richiesta, l'ente di
riscossione accerterà se il beneficiario del
pagamento si trova a quel momento in
posizione di inadempienza rispetto
all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari o
superiore all'importo di 10 mila euro e, nel
solo caso affermativo, se tale posizione di
inadempienza era già esistente, sulla base
dell'obbligo derivante dalle medesime
cartelle, all'epoca in cui è stato
effettuato il pagamento.
L'esito del suddetto accertamento sarà
comunicato da Equitalia direttamente
all'Amministrazione interessata,
indicativamente nel termine di 30 giorni,
attraverso il mezzo indicato da quest'ultima
al momento della richiesta.
Laddove l'esito dell'accertamento palesi un
perdurante stato di inadempimento a carico
del beneficiario, i soggetti tenuti
all'obbligo di denuncia devono provvedere a
trasmettere apposita segnalazione alla
competente procura regionale della
magistratura contabile, in aderenza alle
direttive contenute nella nota del
procuratore generale presso la Corte dei
conti n. p.g. 9434/2007P, del 02.08.2007 (articolo ItaliaOggi Sette
del 10.10.2011 - link a
www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Oggetto:
Decreto ministeriale 18.01.2008, n. 40,
concernente "Modalità di attuazione
dell'articolo 48-bis del Decreto Presidente
della Repubblica 29.09.1973, n. 602, recante
disposizioni in materia di pagamenti da
parte delle Pubbliche Amministrazioni" -
Ulteriori chiarimenti
(Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato,
circolare 23.09.2011 n. 27 +
allegato A).
---------------
Circolare della Rgs sul
filtro della Visco-Bersani ai pagamenti
della p.a.. Fisco, incentivi intoccabili. I
contributi anche a imprese con tasse
arretrate.
Gli incentivi alle imprese potranno essere
corrisposti anche a chi non ha la fedina
fiscale immacolata. L'interesse
all'erogazione dei contributi è infatti
prioritario rispetto alla verifica di
regolarità fiscale introdotta nel 2006 dal
dl Visco-Bersani. Che impone alle p.a.,
quando devono effettuare un pagamento
superiore a 10 mila euro, di controllare se
il destinatario è in regola con le cartelle
di Equitalia.
A intervenire nuovamente (dopo le precedenti
circolari nn. 22/2008 e 29/2009) sugli
ambiti di applicazione della norma è stata
la Ragioneria generale dello stato con la
nota n. 27 del 23.09.2011 diffusa
ieri.
Il dipartimento guidato da Mario Canzio ha
ritenuto di fornire ulteriori chiarimenti in
considerazione della mole di quesiti
pervenuti sulla procedura disciplinata
dall'art. 48-bis del dpr n. 602/1973. E in
attesa che venga creato un sistema
telematico che renda possibile effettuare on-line le verifiche, la Ragioneria ha
predisposto un modello di richiesta
(allegato alla circolare) da inviare a
Equitalia via fax (06-95.05.01.69) o posta
elettronica certificata (sospensione.mandati@pec.equitaliaservizi.it).
Sarà poi cura dell'agente unico della
riscossione verificare la posizione fiscale
del beneficiario del pagamento e comunicarlo
alla p.a. interessata entro 30 giorni. Le
amministrazioni che snobberanno
l'adempimento, avverte la nota, saranno
segnalate alla procura regionale della Corte
dei conti e rischieranno un'imputazione per
danno erariale.
Aspetti procedurali a parte, la circolare n.
27 detta alle amministrazioni i
comportamenti da tenere a seconda dei casi.
Quello degli incentivi alle imprese è
emblematico. La Ragioneria fa notare come in
questo campo la p.a. abbia pochi margini di
discrezionalità. «I requisiti dei soggetti
ammessi a beneficiare dell'incentivazione e
le modalità di determinazione della stessa
sono stabiliti dal legislatore», scrivono i
tecnici del Mef, «non avendo nessun rilievo
la volontà del soggetto attuatore che deve
svolgere un mero controllo sul possesso dei
requisiti fissati dalla legge».
E poi, prosegue la Ragioneria, gli incentivi
in ultima istanza sono finalizzati a
raggiungere «gli obiettivi ritenuti
prioritari per il soddisfacimento del
benessere della collettività». Tutte ragioni
che portano a concludere che «l'interesse
pubblico sotteso all'erogazione delle
provvidenze economiche sia preminente
rispetto alla procedura di verifica». Ragion
per cui «non ricorre l'obbligo di
espletarla».
Il controllo della fedina fiscale andrà
invece effettuato quando l'obbligo di
pagamento scaturisce da una sentenza anche
non definitiva.
Un'ipotesi particolare è rappresentato
dall'ipotesi in cui la p.a., avendo assunto
lo status di terzo pignorato a seguito di
un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, si
trovi ad effettuare il pagamento delle somme
dovute non al creditore originario, ma al
nuovo creditore. In questo caso la verifica
della regolarità fiscale non potrà essere
attivata nei confronti del creditore
originario dal momento che in caso di
inadempienza «l'agente della riscossione si
vedrebbe preclusa, di fatto, la possibilità
di pignorare le somme già vincolate dal
provvedimento emesso dal giudice»
(articolo ItaliaOggi del 28.09.2011).
---------------
Pagamenti, blocco
più forte. Controllo preventivo anche se il
credito deriva da una sentenza.
IL VIA LIBERA - Nessuno stop in caso di
contributi alle imprese previsti dalle leggi
o co-finanziati dalla Ue.
Nuovo giro di vite sul blocco dei pagamenti
della Pa sopra i 10mila euro. Anche se il
credito deriva da una sentenza o da un
provvedimento esecutivo, l'amministrazione
debitrice dovrà sempre procedere al
controllo preventivo con Equitalia e
verificare se il creditore ha in sospeso con
l'Erario il pagamento di cartelle
esattoriali. Nel caso di somme assegnate dal
giudice dell'esecuzione la procedura di
verifica dovrà essere effettuata, ma nei
confronti del creditore assegnatario e non
di quello originario. Il blocco dei
pagamenti, invece, non scatta in caso di
contributi e finanziamenti alle imprese. Ma
a una condizione ben precisa: i
trasferimenti devono essere effettuati in
relazione a specifiche disposizioni di legge
o in virtù dell'esecuzione di progetti
cofinanziati dall'Unione europea.
Sono questi, in estrema sintesi, i nuovi
chiarimenti della Ragioneria generale dello
Stato diramati ieri con la circolare n. 27/Rgs
del 23 settembre scorso. La circolare -che
di fatto, con le due precedenti del
28.07.2008 n. 22/Rgs e dell'08.10.2009 n.
29/Rgs, completa il quadro dei chiarimenti
sul nuovo articolo 48-bis del Dpr 602/1973-
interviene anche sulla verifica successiva
delle eventuali irregolarità commesse dalle
pubbliche amministrazioni in caso di mancata
applicazione della verifica preventiva. Una
sorta di scrematura per evitare, in alcune
situazioni, inutili interventi dei giudici
contabili.
La Ragioneria, dunque, interviene in primo
luogo sulla possibilità che il blocco del
pagamento possa operare anche nel caso in
cui l'obbligazione della Pa non nasca da un
contratto bensì da un altro atto conforme ai
principi dell'ordinamento giuridico. In
sostanza, come spiega la ragioneria, può
accadere che l'obbligazione al pagamento
derivi, pur in assenza di un contratto
scritto, da un risarcimento per fatto
illecito o per pagamenti indebiti o per
responsabilità precontrattuale, solo per
citare alcune ipotesi contemplate dal Codice
civile.
Premesso, dunque, che un provvedimento
definitivo di condanna della Pa al pagamento
di una somma pecuniaria può essere
effettuato anche con «una compensazione tra
il debito e l'eventuale credito
dell'amministrazione nei confronti dello
stesso beneficiario», la Ragioneria conclude
che anche in presenza di una sentenza
passata in giudicato l'amministrazione è
tenuta alla verifica preventiva con
Equitalia e all'eventuale blocco del
pagamento. Sul fronte dei trasferimenti alle
imprese sotto forma di incentivi, la
Ragioneria ricorda che le amministrazioni
dovranno procedere a una valutazione caso
per caso. E l'obbligo della verifica
preventiva con Equitalia decade davanti al
fatto che l'incentivo erogato alle imprese
risulta finalizzato «al raggiungimento degli
obiettivi ritenuti prioritari per il
soddisfacimento del benessere della
collettività». Come dire che l'interesse
pubblico in questi casi prevale sempre sulle
procedure di verifica delle eventuali
posizioni debitorie dell'impresa.
Infine, in attesa che Equitalia nel suo
portale inserisca dal prossimo anno una
procedura automatica di controllo sulle
verifiche effettuate dalle amministrazioni,
la Ragioneria individua un percorso rapido
per i controlli successivi di eventuali
inosservanze degli obblighi di verifica
delle singole amministrazioni. Con un
modello allegato alla circolare,
l'amministrazione interessata potrà
interpellare Equitalia per verificare se il
creditore sia ancora inadempiente con
l'Erario. In questo modo l'eventuale
intervento della procura della Corte dei
conti per i mancati controlli dei dirigenti
incaricati andrà a colpo sicuro
(articolo Il Sole 24 Ore del 28.09.2011
- tratto da www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI - VARI: Il
fisco fa luce sugli accatastamenti rurali.
Con la
circolare
22.09.2011 n. 6/T, l'Agenzia del Territorio
precisa le nuove regole per l'accatastamento
dei fabbricati rurali.
L'argomento ci appare interessante in quanto
sono molti i Comuni che presentano casi di
accertamento ai fini Ici di immobili che
presentano o meno tali caratteristiche di
ruralità.
Ciò riveste carattere di particolare novità,
in quanto per la prima volta, a seguito
delle modifiche introdotte con l'art. 7,
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto
legge 13.05.2011, convertito con
modificazioni in legge 12.07.2011, il
fisco precisa le procedure, a carico dei
proprietari, per l'accatastamento dei
fabbricati rurali nelle categorie catastali
A/6 e D/10 .
Innanzi tutto appare utile ricordare come la
materia sia già disciplinata dall'art. 9 del
dl 30.12.1993 n. 557 (poi convertito
nella legge 26.02.1994 n. 133).
La nuova norma in realtà reperisce la
«stretta» operata dalla giurisprudenza sui
benefici fiscali connessi alla ruralità
degli immobili che sono, ad avviso della
Cassazione, da destinarsi esclusivamente ai
fabbricati censiti come A/6 e D/10, a
seconda dell'uso (rispettivamente abitativo
o strumentali di detti immobili).
Con successivo decreto ministeriale del 14.09.2011, sono state stabilite le
modalità applicative e la documentazione
necessaria per la presentazione della
certificazione per il riconoscimento della
ruralità dei fabbricati.
Per ciò che concerne gli immobili già
censiti in catasto, i proprietari devono
attestare mediante autocertificazione il
possesso dei suddetti requisiti; ciò sarà
oggetto, ovviamente del controllo ai fini
Ici per quanto riguarda gli enti locali
comunali che avranno modo di verificare tali
requisiti.
Crediamo sia da segnalare la novità,
prevista dal dm 14.09.2011, della
istituzione nella categoria A/6, della
classe «R», che è attribuita,
indipendentemente dalle caratteristiche
intrinseche dell'unità presa in
considerazione, a tutte le unità immobiliari
ad uso abitativo, ancorché strumentali
all'attività agricola, purché siano
verificati i relativi requisiti di ruralità.
Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi
dell'art. 9, comma 3, lettera e) del decreto
legge n. 557 del 1993, è precluso il
riconoscimento della ruralità ai fabbricati
che hanno le caratteristiche delle unità
immobiliari appartenenti alle categorie A/1
e A/8.
Analoga preclusione avviene per gli immobili
aventi le caratteristiche «di lusso».
La presentazione della documentazione deve
(o doveva) avvenire mediante presentazione
all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del
territorio territorialmente competente (di
seguito «Ufficio»), entro la data del 30.09.2011.
Dato lo strettissimo termine concesso (e
scaduto da poco) si ritiene che
presumibilmente l'Agenzia del territorio
concederà una proroga a tale termine.
Di particolare rilievo appare che nella
prevista autocertificazione, il richiedente
dichiari, tra l'altro, che l'immobile
possiede, in via continuativa, a decorrere
dal quinto anno antecedente a quello di
presentazione della domanda, i requisiti di
ruralità di cui all'articolo 9 del decreto
legge n. 557 del 1993.
Ciò appare importante anche per i profili di
accertamento ai fini Ici e delle altre
imposte dirette: infatti, il periodo
quinquennale adesso cennato copre
integralmente gli anni potenzialmente
accertabili.
La Circolare inoltre evidenzia che, qualora
il fabbricato sia entrato nel possesso del
soggetto dichiarante da meno di cinque anni,
il modello di autocertificazione prevede la
possibilità di integrare la documentazione
con una ulteriore autocertificazione, resa
dai precedenti titolari dei diritti reali o
dai loro eredi, con cui può essere
dichiarata la sussistenza dei requisiti di
ruralità anche per il periodo anteriore,
necessario a completare il quinquennio
previsto dalla legge.
Regole particolari sono riservate alle
procedure «dogfa» ancora in essere alla data
del decreto.
Vediamo adesso le due conseguenze che ci
possono essere per la richiesta di
accatastamento dei fabbricati rurali. In
caso di esito positivo, l'Ufficio convalida
l'autocertificazione attribuendo la
categoria A/6, classe «R», per le unità
immobiliari a destinazione abitativa, e la
categoria D/10, per le unità aventi
destinazione diversa da quella abitativa
strumentali all'attività agricola,
mantenendo la rendita in precedenza
attribuita.
L'esito negativo dei controlli, invece,
comporta il mantenimento del classamento
originario; il mancato riconoscimento
dell'attribuzione della categoria catastale
richiesta è adottato con provvedimento
motivato ed è registrato negli atti
catastali mediante specifica annotazione,
riferita ad ogni unità immobiliare
interessata.
Concludendo, per quanto riguarda infine i
controlli effettuati dai comuni, allo scopo
di agevolare le attività di verifica, il
decreto stabilisce che l'Agenzia del
territorio rende disponibili ai comuni, sul
relativo portale, le domande di variazione
presentate dai contribuenti (articolo ItaliaOggi del 07.10.2011). |
ENTI LOCALI - VARI: FABBRICATI
RURALI/ Accatastamento senza affanno.
Istanza entro il 30, poi 15 giorni per
consegnare le carte. Circolare del
Territorio sul passaggio alle nuove
categorie A6 e D10.
Accatastamento senza
affanni: per l'ottenimento della categoria
specifica dei fabbricati rurali è
obbligatorio il rispetto della scadenza
imminente del prossimo 30 settembre. Entro
tale data va redatta e compilata l'istanza
con una specifica applicazione web. Ma
l'invio della documentazione cartacea agli
uffici può avvenire entro il 15/10/2011.
Questo ciò che emerge dalla lettura del
comunicato stampa, datato 21 settembre
scorso, e della
circolare 22.09.2011 n. 6/2011,
scaricabile dal sito dell'Agenzia del
territorio, all'indirizzo
www.agenziaterritorio.gov.it.
Come già indicato (Italia Oggi,
22-23/09/2011), nella Gazzetta Ufficiale n.
220 del 21 settembre scorso è stato
pubblicato il decreto del ministero
dell'economia e delle finanze del
14/09/2011, previsto dal comma 2-quater,
dell'art. 7, dl n. 70/2011, convertito con
modificazioni nella legge n. 106/2011 e
avente a oggetto il riconoscimento della
ruralità dei fabbricati, di cui ai commi 3
(abitativi) e 3-bis (strumentali), dell'art.
9, dl n. 557/1993 e successive modificazioni
e integrazioni.
Con il provvedimento sono stati forniti gli
indirizzi per ottenere l'assegnazione delle
categorie «A/6» (abitativi) e «D/10»
alle costruzioni rispettose dei requisiti di
ruralità, attraverso la presentazione di una
domanda accompagnata da una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, di cui al
dpr n. 445/2000.
È proprio sulla modalità di presentazione
delle istanze che si sono concentrate le
maggiori perplessità, soprattutto per le
numerose casistiche presenti sul territorio
nazionale, non contemplate dalle
disposizioni richiamate, ma neppure nel
decreto dello scorso 14 settembre e nella
circolare in commento.
Posto il rispetto della scadenza fissata
(30/09/2011), l'interessato, anche con
l'ausilio di professionisti o delle
associazioni agricole delegate, deve inviare
la domanda di variazione in due distinte
modalità, del tutto autonome; la prima,
totalmente su supporto cartaceo, comprensiva
delle autocertificazioni (conformi ai
modelli B e C allegati al decreto, pena
diniego della variazione) mediante consegna
diretta agli uffici, tramite servizio
postale (con raccomandata a.r.), tramite fax
o mediante posta elettronica certificata
(Pec), in duplice originale, la seconda, con
sviluppo in due fasi, che vede, in prima
battuta, la compilazione e la stampa della
domanda in modalità informatiche (si digita
il codice fiscale), con assunzione (in
automatico) di un codice identificativo e,
in seconda battuta, l'invio dei documenti
cartacei, comprese le autocertificazioni di
sussistenza dei requisiti.
Sul punto, il Territorio (§ 3, circolare n.
6/T/2011) dichiara che, nel caso di utilizzo
della «procedura informatica», la
domanda «_ è considerata tempestiva a
condizione che venga presentata all'ufficio,
con una delle modalità sopraindicate, entro
15 giorni dalla data di acquisizione nel
sistema informatico dei dati contenuti nella
stessa domanda _»; ciò dovrebbe
significare, condizionale d'obbligo, che se
il proprietario (o titolare di diritti
reali) o il suo delegato predispone la
domanda utilizzando la procedura posta sul
sito web, lo stesso ha tempo fino al
prossimo 15 ottobre per inoltrare, con i
mezzi indicati (fax, raccomandata, Pec
ecc.), la documentazione cartacea a supporto
di quanto già comunicato.
Con riferimento alla presentazione delle
dichiarazioni delle nuove costruzioni per i
quali sussistono i requisiti di ruralità,
l'Agenzia del territorio ha reso possibile
la presentazione mediante la procedura
ordinaria (Docfa), allegando le relative
autocertificazioni, o la presentazione di
uno specifico «Docfa», finalizzato
all'assegnazione delle categorie rurali, in
tutte le situazioni non contemplate dal
decreto dello scorso 14 settembre,
utilizzando la causale «Altro» e
comunicando tutte le informazioni utili al
classamento automatico (consistenza,
superficie ecc.).
Per quanto concerne il requisito inerente il
possesso quinquennale dei requisiti di
ruralità, il documento di prassi in commento
(§5) chiarisce che qualora il fabbricato sia
stato posseduto dal soggetto dichiarante per
meno di cinque anni, l'autocertificazione
prevede la possibilità di integrare la
stessa con ulteriore autocertificazione,
resa dai precedenti titolari dei diritti
reali o dagli eredi, attestante il possesso
dei medesimi requisiti per i periodi non
coperti; sul punto, attenzione a quanto
prescritto dall'art. 76, dpr n. 445/2000, in
presenza di attestazioni false o mendaci.
Per quanto concerne la verifica del possesso
dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9,
dl n. 557/1993, la circolare (§ 7) ricorda
che l'Agenzia è legittimata a verificare la
corrispondenza dei requisiti alle
attestazioni rilasciate, anche acquisendo,
presso tutti gli archivi delle
amministrazioni competenti, comprese le
banche dati gestite dai comuni, tutte le
informazioni necessarie, utilizzando i dati
indicati in albi, elenchi e pubblici
registri, ma facendo riferimento, poiché
ritenute sempre valide, alle indicazioni
fornite a suo tempo con la circolare
7/T/2007
(articolo ItaliaOggi del 24.09.2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.L. n. 70 del 2011 - Modifiche al procedimento
di autorizzazione paesaggistica
(Mibac, Segretariato Generale,
circolare 19.09.2011 n. 27). |
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Certificati di malattia online.
Da domani gestione telematizzata anche per i
privati. Circolare Inps precisa le novità.
Se l'infermità è lunga serve la firma del
medico del Ssn.
Al via la gestione online della malattia. A
partire da domani anche nel settore privato
(cosa che già succede in quello pubblico)
entra pienamente a regime la procedura
telematica tra aziende e medici sullo
scambio dei certificati di malattia dei
lavoratori. Lavoratori che, di conseguenza,
tali certificati non devono più consegnare
né all'Inps né alle proprie aziende.
L'uniformità tra pubblico e privato è totale
e vale pure in merito agli stessi
certificati. Tanto che, se l'infermità è
lunga (oltre dieci giorni) o se è la terza
in un anno, deve ora essere certificata
esclusivamente da un medico del Ssn anche
quando riguarda lavoratori privati.
A
precisarlo è l'Inps nella
circolare 09.09.2011 n.
117.
Dal 14 settembre. A ricordare l'entrata a
regime dalla procedura telematica è stato
ieri pure il ministero della funzione
pubblica, spiegando in un comunicato stampa
che oggi è l'ultimo giorno in cui è
possibile utilizzare la carta per i
certificati medici di malattia dei
dipendenti privati. Diversamente da quanto
annunciato il 2 settembre, il comunicato
spiega che scatta da mercoledì 14 (e non da
oggi) l'applicazione al settore privato
delle nuove regole.
A partire da domani,
pertanto, il datore di lavoro non potrà più
richiedere al proprio lavoratore l'invio
della copia cartacea dell'attestazione di
malattia, ma dovrà prenderne visione
avvalendosi dei servizi resi disponibili
dall'Inps.
Le altre novità.
E l'Inps è intervenuto ieri con la circolare
n. 117/2011 per spiegare le altre novità
dell'equiparazione tra pubblico e privato in
ordine alla disciplina dei certificati di
malattia. La legge n. 183/2010 (il collegato
lavoro), spiega l'Inps, ha fatto rimando
integrale ed esplicito all'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001 (tu pubblico
impiego), così uniformando totalmente il
regime dei dipendenti dei settori pubblico e
privato, ivi compresi gli aspetti
sanzionatori riferiti ai medici del Ssn o
con esso convenzionati.
Successivamente,
aggiunge l'Inps, con l'entrata in vigore (06.07.2011) del dl n. 98/2011 sono state
introdotte delle innovazioni in materia di
assenze per malattia dei pubblici dipendenti
per cui «nel caso in cui l'assenza per
malattia abbia luogo per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche
o esami diagnostici l'assenza è giustificata
mediante la presentazione di attestazione
rilasciata dal medico o dalla struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o
la prestazione».
Questa norma, spiega
l'Inps, introduce un regime speciale,
rispetto a quello generale dell'articolo 55-septies. Pertanto, nei casi di assenza per
malattia superiori a dieci giorni e comunque
nei casi di eventi successivi al secondo,
nel corso dell'anno solare, anche per il
lavoratore del settore privato vige
l'obbligo di produrre idonea certificazione
rilasciata unicamente dal medico del Ssn o
con esso convenzionato, con esclusione delle
assenze per malattia per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche
o diagnostiche per le quali la
certificazione giustificativa può essere
rilasciata anche da medico o struttura
privata. Certificazione che, sino
all'adeguamento del sistema di trasmissione
telematica, potrà essere prodotta in forma
cartacea.
---------------
Visite fiscali
tramite web.
Dal 1° ottobre le richieste di visita medica
di controllo dei dipendenti in malattia (la
«visita fiscale») dovranno essere inoltrate
all'Inps mediante canale telematico. In fase
di prima attuazione, tuttavia, vigerà un
periodo transitorio, fino al 30 novembre,
durante il quale le richieste inviate
secondo i canali tradizionali saranno
considerate utili agli effetti giuridici.
Lo
rende noto l'Inps nella
circolare 12.09.2011
n. 118.
La novità interessa tutti i datori di
lavoro, sia pubblici che privati, inclusi
quelli i cui dipendenti non pagano i
contributi di malattia. Da ieri, 12
settembre (data di pubblicazione della
circolare), tutti i soggetti già dotati di
Pin sono stati automaticamente abilitati al
nuovo servizio. I datori di lavoro che
intendano affidarsi a un soggetto devono
tempestivamente comunicarlo all'Inps, che
provvederà a modificare i profili
autorizzativi. La richiesta di visita medica
di controllo può essere effettuata per un
solo lavoratore e per una sola visita alla
volta. È possibile richiedere anche una
visita di controllo ambulatoriale Inps, per
casi eccezionali e motivati.
Come accennato, in fase di prima attuazione
del processo telematizzato è concesso un
periodo transitorio fino al 30 novembre,
durante il quale le richieste di visita
medica di controllo inviate attraverso i
canali tradizionali. Alla scadenza (dal 1°
dicembre), dunque, il canale telematico
diventa esclusivo
(articolo ItaliaOggi del 13.09.2011
- tratto da www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Controllo della malattia: al via
la procedura telematica. Termine del periodo
transitorio a novembre.
Dall'01.10.2011 le
richieste di visita medica di controllo
dovranno essere inoltrate attraverso il
canale telematico, che diverrà lo strumento
esclusivo con decorrenza 30.11.2011. Fino a
tale ultima data saranno accettate le
richieste anche tramite i canali
tradizionali.
A decorrere dall'01.10.2011, viene attivata,
per i datori di lavoro pubblici e privati
(compresi quelli i cui dipendenti non sono
tenuti al versamento della contribuzione di
finanziamento dell’indennità economica di
malattia all’Inps), la modalità di
presentazione telematica della richiesta del
servizio di controllo (domiciliare e/o
ambulatoriale) dello stato di salute dei
propri dipendenti in malattia, in
ottemperanza del disposto di cui alla legge
30.07.2010, n. 122, art. 38, comma 5.
Il sistema fornirà una ricevuta (stampabile
e recante il protocollo) e darà anche la
possibilità di verificare l’esito della
visita medica. La presentazione della
richiesta dovrà essere effettuata attraverso
il portale WEB dell’Istituto - servizio di “Richiesta
Visita Medica di controllo”, con accesso
tramite PIN e previa autorizzazione
all’accesso al servizio.
Nel dettaglio:
- a partire dal 12.09.2011 tutti i soggetti
già dotati di PIN ed attualmente in grado di
consultare gli attestati di malattia saranno
automaticamente abilitati al servizio;
- i datori di lavoro o loro incaricati, non
ancora abilitati ai servizi di consultazione
degli attestati di malattia, per poter
acceder al servizio, devono presentare
domanda presso una Sede Inps utilizzando il
modulo a tale fine predisposto
dall’Istituto;
- i datori di lavoro o loro incaricati che
intendano affidare il servizio di “Richiesta
Visita Medica di controllo” ad un
soggetto diverso da quello attualmente
dotato di abilitazione per la consultazione
degli attestati di malattia, dovrà
tempestivamente comunicarlo all’INPS, che
provvederà a modificare i relativi profili
autorizzativi.
Al verificarsi della cessazione
dell’attività, della sospensione o del
trasferimento in altra struttura
dell’intestatario del PIN, i datori di
lavoro o loro incaricati in possesso di PIN,
sono tenuti a chiedere tempestivamente la
revoca dell’autorizzazione.
L’INPS provvederà a cessare, con effetto
immediato, l’abilitazione. Inoltre, viene
specificato che:
- la richiesta di visita medica di
controllo, che viene indirizzata in
automatico alla Sede competente per
residenza/domicilio o reperibilità del
lavoratore, può essere effettuata per un
solo lavoratore e per una sola visita alla
volta.
- è possibile richiedere anche una visita di
controllo ambulatoriale INPS, per casi
eccezionali e motivati, cui fa seguito una
verifica di fattibilità, da un punto di
vista organizzativo-temporale, da parte
della Sede INPS destinataria (commento
tratto www.ipsoa.it - INPS,
circolare 12.09.2011
n. 118). |
ATTI AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI: Controllo preventivo per gli atti
della p.a.. Pubblicata la circolare delle
Ragioneria generale dello stato.
Atti della p.a. passati ai raggi X. Tutti
gli atti che hanno riflesso sui bilanci
dello stato, delle altre amministrazioni
pubbliche e degli organismi pubblici, devono
passare il vaglio del controllo preventivo.
In casi di irregolarità, l'ufficio che
esamina il documento deve restituirlo
all'amministrazione procedente che ha 30
giorni di tempo per rimuoverle e
contemporaneamente notiziare l'ufficio di
controllo della Corte dei conti dei rilievi
sollevati.
Sono alcune delle precisazioni
contenute nella
circolare
07.09.2011 n. 25 della
Ragioneria generale dello stato con cui si forniscono le prime
indicazioni applicative delle disposizioni
contenute nel dlgs n. 123/2011, (si veda
ItaliaOggi del 05.07.2011), entrato in vigore
lo scorso 18 agosto. E che ha operato un
riordino delle norme di controllo e
regolarità amministrativa e contabile per
gli atti della p.a.
La sottoposizione al controllo preventivo
riguarda tutti gli atti delle p.a. dai quali
derivino effetti finanziari per le casse
erariali. Alcune amministrazioni sono
espressamente esentate da questa procedura.
Si tratta degli organi costituzionali e di
quelli a rilevanza costituzionale (per
esempio, Camera, Senato, Consiglio di stato
e Corte dei conti). Gli uffici deputati al
controllo preventivo sono quelli della
stessa Ragioneria generale dello stato per
quanto riguarda le amministrazioni centrali,
per il tramite degli uffici centrali del
bilancio e le ragionerie territoriali
dislocate sul territorio. Queste ultime
eserciteranno la vigilanza sugli atti
emanati dalle amministrazioni periferiche.
Le fasi del controllo interessano sia quello
amministrativo che contabile, in un contesto
comunque unico.
Di particolare importanza il
controllo contabile, afferente alla fase
dell'impegno di spesa, nell'ottica del
potenziamento degli strumenti di controllo e
di monitoraggio già in essere presso la
Ragioneria generale dello Stato. In
particolare, qualora l'atto violi
disposizioni che prevedono limiti a talune
tipologie di spesa (per esempio, i tetti di
spesa) l'iter si blocca e l'ufficio di
controllo li deve restituire
all'amministrazione, senza che operi la
regola del cosiddetto silenzio-assenso.
La fase del controllo amministrativo è
quella che verifica la concordanza degli
atti con la normativa vigente, al termine
della quale, in caso di esito positivo, si
appone il visto di regolarità amministrativa
e contabile. Se sussistono rilievi,
l'ufficio muove una formale osservazione,
indicando le violazioni e richiedendo la
risposta del dirigente della p.a. entro 30
giorni. In caso di inerzia il provvedimento
viene restituito senza alcun visto.
L'osservazione non resta fine a se stessa.
Infatti, tra le previsioni vi è quella di
trasmettere all'ufficio di controllo della
Corte dei conti, gli atti di spesa sotto
«inchiesta».
Non viene lesa, poi, la possibilità di
procedere a un controllo «successivo». Il dlgs n. 123/2011 infatti prevede la
possibilità di procedere al riscontro di
regolarità, secondo un programma sulla
scorta di criteri che saranno definiti con
apposito decreto ministeriale. Il controllo
sui rendiconti si conclude con il discarico
del contabile, se il rendiconto è regolare,
ovvero con l'invio di una nota di
osservazione al contabile, in caso di
irregolarità, cui lo stesso dovrà rispondere
con «controdeduzioni». Senza dimenticare che
il rendiconto «traballante» dovrà
essere trasmesso alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti
(articolo ItaliaOggi del
09.09.2011 -
tratto da www.corteconti.it). |
COMPETENZE GESTIONALI -
URBANISTICA:
Approvazione dei piani attuativi conformi.
Secondo quanto disposto dall’art. 5, comma
13, del D.L. n. 70/2011, convertito in legge
12.07.2011, n. 106, a decorrere
dall’11.09.2011 e “sino all’entrata in
vigore della normativa regionale, … i piani
attuativi … conformi allo strumento
urbanistico generale vigente, sono approvati
dalla giunta comunale”.
Va chiarito preliminarmente che il termine “approvati”,
in coerenza con gli obiettivi di
semplificazione perseguiti dal legislatore
statale, è da intendersi comprensivo anche
della fase di adozione del piano attuativo.
Per effetto della disposizione statale sopra
riportata, irrompe nell’ordinamento
urbanistico regionale un riparto di
competenze diverso rispetto a quanto
previsto dalla vigente legislazione
regionale in materia di approvazione dei
piani attuativi conformi.
Come noto, infatti, la L.R. n. 12/2005
prevede, salvo puntuali eccezioni, la
competenza del Consiglio comunale, sia per i
Comuni che versano tuttora in fase
transitoria (art. 25, comma 8-bis), sia per
i Comuni già dotati di PGT (art. 14, commi
1, 4 e 4-bis). Per come è formulata, la
sopraggiunta disposizione statale prevale
sulla disciplina regionale vigente,
quantomeno fino al perfezionamento di un
nuovo intervento legislativo regionale.
Pertanto, a far tempo dall’11.09.2011,
spetta alla Giunta comunale l’adozione dei
piani attuativi conformi al PRG o al PGT,
come pure l’approvazione definitiva degli
stessi, quand’anche fossero stati
precedentemente adottati dal Consiglio
comunale in ossequio a quanto previsto dalla
L.R. n. 12/2005.
Milano, 07.09.2011.
L’Assessore al Territorio e Urbanistica,
Daniele Belotti - Il Direttore Generale,
Bruno Mori (link a
www.territorio.regione.lombardia.it).
---------------
Al riguardo, si legga un primo commento
di Alice Galbiati:
Piani Attuativi: di chi è la competenza dopo
il Decreto Sviluppo? (link a
http://studiospallino.blogspot.com). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Verifica dell'interesse culturale di cui
all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Cose
immobili e mobili, opere di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga a più di settanta anni, trasferite a
società di diritto privato con scopo di lucro a seguito di
processi di privatizzazione verificatesi prima dell'entrata
in vigore dell'art. 12 (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 06.09.2011 n. 57/2011). |
agosto 2011 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: certificazione energetica degli
edifici - modifiche relative al modello di
attestato e alla sua validità.
Agli Uffici tecnici dei
Comuni della Lombardia.
Si comunica che, per effetto di quanto
previsto dalla lettera f), comma 1, art. 17
della Legge Regionale 21.02.2011, n. 3, a
partire dall'01.09.2011 l'Attestato di
Certificazione Energetica acquisterà
efficacia con l'inserimento nel catasto
energetico regionale del file di
interscambio dati, senza che sia più
necessario il timbro per accettazione da
parte del Comune, previsto al punto 12.6
della dgr 8745 del 22.12.2008.
In attuazione di quanto sopra, con delibera
N° IX/1811 la Giunta regionale ha approvato
il nuovo modello di attestato di
certificazione energetica, che verrà
applicato dall'01.09.2011.
L’estrazione dell’ACE dal catasto energetico
in cui sia stato inserito il cui file di
interscambio dati prima dell'01.09.2011 non
avrà nessun valore giuridico; pertanto, nel
caso sia necessario, al fine di ottemperare
agli obblighi di legge, acquisire un ACE
inserito prima di tale data, occorrerà fare
una copia conforme dell’originale a suo
tempo redatto dal Certificatore e timbrato
per accettazione dal Comune territorialmente
competente.
Per gli edifici che rientrano nella
fattispecie di cui al punto 5 del Decreto n.
14006 del 15.12.2009, i soggetti
certificatori che intenderanno continuare ad
avvalersi della procedura di calcolo di cui
al Decreto n. 15833 del 13.12.2007,
produrranno l’ACE conforme al modello di cui
all’allegato C alla DGR VIII/5773.
L’idoneità dell’ACE, per questa fattispecie,
dovrà essere comprovata dalla ricevuta
dell’avvenuto inserimento del file di
interscambio dati nel catasto energetico,
comprovante il versamento del contributo
previsto dalla DGR VIII/5018 e s.m.i.
Si chiede cortesemente di estendere la
presente comunicazione a tutto il personale
interessato di codesto Comune.
Cordiali saluti.
Dr. Mauro Fabrizio Fasano
Dirigente U.O. Energia e Reti Tecnologiche -
D.G. Ambiente Energia e Reti
Palazzo Lombardia - 6° piano - Stanza nr. 20
- Nucleo 4 - Colore Azzurro
P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
tel. 02.6765.8690 - fax 02.6765.4468 (nota
e-mail 25.08.2011).
---------------
Semplificazione della procedura di
certificazione energetica degli edifici e
nuovo modello di attestato.
A partire dall'01.09.2011 l'Attestato di
Certificazione Energetica (ACE) acquista
efficacia con l'inserimento nel catasto
energetico regionale del file di
interscambio dati (estensione file: .XML e,
quando previsto, .cnd), sulla base della
Legge Regionale 3/2011 art. 17, comma 1.
In attuazione di quanto sopra, con delibera
1811/2011 la Giunta regionale ha approvato
il nuovo modello di Attestato di
Certificazione Energetica, che verrà
applicato dall'01.09.2011.
Nel caso in cui un file di interscambio
relativo a un ACE venga inserito nel catasto
regionale prima dell'01.09.2011, esso non
avrà alcun valore giuridico. Pertanto, se
fosse necessario acquisire un ACE prima di
tale data per ottemperare agli obblighi di
legge, occorrerà fare una copia conforme
dell’originale redatto dal Certificatore e
timbrato per accettazione dal Comune
territorialmente competente.
A partire dall'01.09.2011 i Comuni non
potranno più rilasciare originali di ACE e,
per quanto riguarda le pratiche già inserite
nel catasto energetico regionale, non sarà
più consentita l’eliminazione di pratiche
chiuse, ma solo la loro sostituzione con
pratiche nuove.
Per gli edifici che rientrano nella
fattispecie di cui al punto 5 del Decreto n.
14006 del 15.12.2009, i soggetti
certificatori che intenderanno continuare ad
avvalersi della procedura di calcolo di cui
al Decreto n. 15833 del 13.12.2007,
produrranno l’ACE conforme al modello di cui
all’allegato C alla DGR VIII/5773. In questo
caso l’idoneità dell’ACE dovrà essere
comprovata dalla ricevuta dell’avvenuto
inserimento del file di interscambio dati
nel catasto energetico, comprovante il
versamento del contributo previsto dalla DGR
VIII/5018 e s.m.i.
Al fine di apportare le modifiche necessarie
si avvisa che, dalle ore 15.30 del giorno
31.08.2011 alle ore 8.30 del 01.09.2011,
tutti i servizi relativi alla sezione
"Catasto" del sito web www.cened.it,
compresa la registrazione di ACE, saranno
sospesi (link a www.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Elaborato denominato "Fotovoltaico.
Prontuario per la valutazione del suo inserimento nel
paesaggio e nei contesti architettonici" (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 08.08.2011 n. 54/2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia, Disciplina giuridica relativa
alla realizzazione di serre stagionali.
Nei mesi scorsi sono state rappresentate, da
parte di imprese agricole, preoccupazioni
per le difficoltà riscontrate in diversi
Comuni a realizzare coperture stagionali; al
fine di evitare ulteriori preoccupazioni e
possibili diverse interpretazioni della
disciplina è stata discussa in Consiglio
Regionale una interrogazione nella seduta
del 28.06.2011.
Pertanto, sul tema delle coperture
stagionali nelle aree agricole e della
disciplina ad esse applicabili, per quanto
riguarda il rilascio di un eventuale titolo
abilitativo, si rende opportuna una nota di
chiarimento interpretativo, che possa
utilmente orientare i Comuni nell’esercizio
delle loro responsabilità. A tal fine
occorre innanzitutto richiamare i necessari
elementi di inquadramento giuridico.
L’art. 33, comma 2, della L.R. n. 12/2005
prevedeva espressamente che le “coperture
stagionali destinate a proteggere le colture
… nelle aree destinate all'agricoltura”
potessero essere eseguite senza titolo
abilitativo. Tale disposizione è stata
abrogata per effetto dell’art. 12, comma 1,
della L.R. n. 3/2011, che peraltro ha
contestualmente modificato il comma 1 del
medesimo art. 33, prevedendo che “gli
interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio sono subordinati a
permesso di costruire, fatto salvo quanto
disposto dall’art. 6 del d.p.r. n. 380/2001
…”.
Quest’ultima norma di derivazione statale,
come modificata dall’art. 5, comma 1, del
D.L. n. 40/2010, convertito in legge
22.05.2010, n. 73, così dispone al comma 1:
“Fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali, e comunque
nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sull'attività
edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22.01.2004, n. 42, … sono
eseguiti senza alcun titolo abilitativo”,
tra gli altri interventi, “le serre
mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola” (cfr. lett. e).
In coerenza con l’espresso richiamo all’art.
6 del D.P.R. n. 380/2001, sempre la L.R. n.
3/2011 ha espunto lo stesso art. 6 dal
novero degli articoli del D.P.R. n. 380/2001
espressamente disapplicati dall’art. 103,
comma 1, della L.R. n. 12/2005.
Dalla lettura combinata delle norme testé
richiamate, appare evidente come
operativamente poco o nulla sia cambiato,
rispetto al passato, per le imprese agricole
interessate alla realizzazione di coperture
stagionali, realizzazione che continua ad
essere sostanzialmente liberalizzata, ossia
non assoggettata ad alcun titolo
abilitativo, pur dovendo sottolineare che
alcuni elementi caratterizzanti la
fattispecie di cui trattasi risultano oggi
diversi rispetto all’assetto precedente.
Infatti, la disciplina oggi vigente, ovvero
l'art. 6, comma 1, lett. e), del D.P.R. n.
380/2001, richiede che queste serre siano "mobili
stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attività agricola" e dunque prevede
ulteriori requisiti e diversi presupposti
applicativi rispetto alla precedente norma
regionale contenuta nell'art. 33, comma 2
abrogato, della L.R. n. 12/2005 ("realizzazione
di coperture stagionali destinate a
proteggere le colture … nelle aree destinate
all'agricoltura").
Resta inteso che qualora oggetto di
richiesta risultino tipologie di serre non
riconducibili alla fattispecie delle "serre
mobili stagionali" oggi liberalizzate,
la relativa realizzazione andrebbe
assoggettata alla disciplina dettata
dall’art. 59, commi 4 e segg., e dall’art.
60 della L.R. n. 12/2005.
Da ultimo, merita sottolineare che il
riferimento alle "prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali",
contenuto nella norma statale attualmente
vigente, è da intendersi unicamente come
possibilità che negli strumenti urbanistici
comunali siano meglio dettagliate le
caratteristiche tecniche che devono
possedere tali “serre mobili stagionali”
perché possano essere eseguite senza titolo
abilitativo, non potendo evidentemente
essere smentito quanto previsto per legge,
ossia il regime di liberalizzazione
dell’intervento allorché ricorrano i
presupposti individuati dalla legge stessa.
IL DIRETTORE GENERALE -
D.G. TERRITORIO E URBANISTICA -
Bruno Mori
Milano, 05.08.2011 (link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
luglio 2011 |
|
EDILIZIA PRIVATA - VARI:
Impianti fotovoltaici senza
l'Ici.
Il mantenimento dell'attività agricola salva
dall'imposta. Due studi del Notariato sulla
disciplina fiscale e giuridica della
produzione di rinnovabili.
Gli impianti fotovoltaici non scontano l'Ici
per la continuazione, ancorché parziale,
della produzione agricola e acquisizione
della categoria «D/10» o per la possibile
funzione pubblica svolta, che permette
l'attribuzione della categoria «E/3» al
medesimo impianto.
Queste alcune indicazioni
fornite con due documenti:
1-
Alcune questioni civilistiche connesse
alla realizzazione di un impianto
fotovoltaico: prime note -
studio 14.07.2011 n.
221-2011/C;
2-
Profili fiscali degli atti relativi
agli impianti fotovoltaici -
studio 15.07.2011 n.
35-2011/T,
approvati in
luglio 2011 dalla Commissione studi
tributari del Consiglio nazionale del
notariato.
Profili civilistici. Il primo documento
(studio n. 221-2011/C) si sofferma
sull'inquadramento dell'impianto
fotovoltaico, con riferimento alla natura
mobile o immobile del bene, stante
l'applicazione di normative completamente
diverse, anche sotto il profilo fiscale. Il
documento ricorda che l'art. 812 c.c.
dispone che «sono beni immobili il suolo,
le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi,
gli edifici e le altre costruzioni, anche
unite al suolo a scopo transitorio e in
genere tutto ciò che naturalmente o
artificialmente è incorporato al suolo».
Di conseguenza, resta fondamentale stabilire
quando si configuri l'unione o
l'incorporazione, ancorché transitoria, del
bene al suolo, presupposto necessario per
reputare immobili, dal punto di vista
strettamente giuridico, i beni che non lo
sono dal punto di vista naturalistico. Sul
tema, l'Agenzia del Territorio (circ.
3/T/2008) ritiene, in linea con la Suprema
Corte (Cassazione, sentenza n. 16824/2006),
di natura immobiliare la centrale elettrica,
con conseguente inquadramento del bene nella
categoria «D/1» e attribuzione di rendita,
mentre l'Agenzia delle Entrate (circ. n.
38/E/2008 e 46/E/2007) ritiene immobile è
solo ciò che non è possibile separare dal
terreno, senza alterare la funzionalità
dello stesso.
Non è di aiuto la disciplina
urbanistica (art. 12, dlgs 387/2003), ma è
evidente che la realizzazione di un impianto
di notevole potenza (superiore almeno ai 20
kw) configura un intervento di
trasformazione del territorio con la
necessità di ottenere il permesso a
costruire, mentre per la realizzazione di
impianti di potenza più contenuta è
richiesta la DIA (o SCIA); su tale assunto,
solo se l'impianto è di grosse dimensioni e
saldamente impiantato al suolo, lo stesso si
può inquadrare come immobile
Profili tributari. La questione della natura
mobiliare e/o immobiliare dell'impianto è di
estrema importanza, sia per i riflessi che
la stessa ha sulle fonti di finanziamento
(leasing, in primis) che sui profili
inerenti la regolarità catastale, che
possono incidere anche sulla natura
contrattuale. Il documento (studio n.
35-2011/T) evidenzia la possibilità di
ricorrere a diverse tipologie contrattuali,
per acquisire l'area su cui installare
l'impianto fotovoltaico, che comportano una
disciplina diversa dal punto di vista
tributario, sia per quanto concerne
l'imposizione indiretta che diretta.
Per
quanto concerne l'impianto realizzato sopra
gli edifici, un caso del tutto particolare è
quello relativo al lastrico solare, con
particolare riferimento alla possibile
attribuzione della categoria «F», ma la
commissione ritiene che gli stessi
mantengano la natura dell'edificio di
riferimento. Con riferimento all'emersione
di plusvalenze, viene evidenziato che la
cessione del diritto di superficie deve
essere assimilata alla cessione di beni
immobili, ai sensi dell'art. 9, dpr n.
917/1986, con l'applicazione della
disciplina (tassazione) indicata dall'art.
67 del medesimo testo unico, non potendo la
cessione risultare assimilabile alla
cessione dell'usufrutto o all'assunzione di
obbligazioni di permettere.
Per quanto
concerne le procedure di ammortamento, si
ribadisce la necessità di procedere alla
corretta qualificazione dell'impianto
(mobile e/o immobile), con la necessità di
procedere allo scorporo della quota che si
riferisce al terreno, pur consapevoli
dell'assenza di un coefficiente specifico,
ma tenendo conto di quanto già indicato
dalla prassi ministeriale (9% se bene
mobile, 4% se bene immobile) sul tema.
Risulta estremamente interessante, inoltre,
il paragrafo relativo alla tassazione Ici
con particolare riferimento a quanto sancito
da una recente giurisprudenza di merito (C.T.P.
di Bologna, sentenza 12/01/2009 n. 11) che
ha sostenuto la tesi della cosiddetta
«funzione pubblica» (utilità) degli impianti
fotovoltaici, con il possibile
accatastamento nella categoria «E/3» e
conseguente esenzione, ai sensi dell'art. 7, dlgs
n. 504/1992 (articolo ItaliaOggi del 06.10.2011). |
ENTI LOCALI: Siti
p.a. con la memoria corta. Conservazione
limitata dei dati di navigazione degli
utenti. Il Garante privacy detta le
istruzioni alla Funzione pubblica per i
portali istituzionali.
Conservazione temporanea
dei dati di navigazione sui siti della p.a.
e divieto di indicizzazione degli indirizzi
mail istituzionali.
Sono le prescrizioni più importanti relative
ai siti web delle pubbliche amministrazioni
fornite, con il
parere
07.07.2011 n. 282, dal Garante della
privacy al dipartimento della funzione
pubblica.
Il Garante stesso è intervenuto con proprie
linee guida del 02.03.2011, sul «trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato anche
da soggetti pubblici per finalità di
pubblicazione e diffusione sul web»: le
prescrizioni del Garante tuttavia sono
specifiche alle modalità di pubblicazione
online di dati personali da parte di
soggetti pubblici, mentre quelle della
funzione pubblica riguardano in generale i
siti web.
Ma vediamo nel dettaglio i contenuti del
parere del Garante.
Il dipartimento della funzione pubblica
della presidenza del consiglio dei ministri
ha richiesto il parere del Garante sulla
bozza di «linee guida dei siti web delle
pubbliche amministrazioni del ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione».
Il primo punto sul quale interviene il
Garante è la policy dei siti web
istituzionali, con particolare riferimento
ai dati di navigazione, ai dati forniti
volontariamente dall'utente e ai cookies.
I dati di navigazione potrebbero consentire
l'identificazione degli utenti, ad esempio
registrando indirizzi Ip o nomi a dominio
dei computer utilizzati dagli utenti. La
bozza di linee guida già limita l'utilizzo
di questi dati solo per elaborare
statistiche anonime e ne dispone la
cancellazione immediata dopo l'elaborazione.
Il Garante aggiunge l'invito agli enti
pubblici di fissare termini precisi di
conservazione dei dati di navigazione,
scaduti i quali gli stessi dati devono
essere cancellati o resi anonimi.
Il parere si sofferma, poi, sui dati forniti
volontariamente dall'utente: ad esempio può
trattarsi dell'indirizzo di posta
elettronica per rispondere a eventuali
richieste, nonché degli ulteriori dati
personali eventualmente contenuti nella
comunicazione.
Ma può trattarsi anche di dati sensibili o
giudiziari, certo forniti spontaneamente nel
messaggio di posta elettronica. A questo
proposito il Garante suggerisce di rendere
esplicita l'informativa dovuta ai sensi
dell'articolo 13 del codice della privacy:
sul sito si dovrà rendere chiaro all'utente
la possibilità che, nei casi e nei limiti di
cui agli articoli 20, 21 e 22 del Codice
della privacy, potranno essere trattati i
dati sensibili o giudiziari eventualmente da
lui stesso volontariamente forniti nel corpo
del messaggio.
Altro approfondimento riguarda i cookies e
cioè le stringhe di testo inviate dal sito
internet visitato al computer dell'utente e
poi inviati dall'utente al sito ogni volta
che si connette. Può trattarsi di cookies
usati per memorizzare gli accessi e renderli
più veloci e agili. I cookies pongono
problemi di privacy perché tramite gli
stessi si può tracciare la navigazione su
internet e, quindi, spiare chi si connette.
Molto spesso l'utente nemmeno sa di avere
ricevuto i cookies, essendo, quindi,
soggetto passivo e inconsapevole di un
trattamento di dati.
La bozza di linee guida vieta l'uso di
cookies persistenti di alcun tipo, tranne
quelli utilizzati per soli fini di
acquisizione di dati statistici di accesso
al sito, per mantenere le preferenze
dell'utente riguardo a lingua, layout del
sito. Il Garante precisa che l'uso dei
cookies persistenti è ammissibile unicamente
qualora esso sia necessario alla resa di un
servizio che rientri nelle funzioni
istituzionali dell'amministrazione.
Altro punto del parere è dedicato alla
reperibilità sul web degli indirizzi di
posta elettronica istituzionali. La bozza di
linee guida prescrive la pubblicazione, nei
siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni, dell'elenco delle caselle
di posta elettronica attive. Il Garante si
preoccupa del fatto che questo elenco sia
utilizzato al fine di inviare, alle caselle
di posta elettronica del personale o degli
uffici, messaggi per finalità estranee alle
funzioni istituzionali dell'ente (ad esempio
messaggi commerciali).
Per scongiurare tutto ciò, secondo il parere
del Garante, è opportuno precisare che
l'elenco degli indirizzi di posta
elettronica istituzionali deve essere
sottratto all'indicizzazione da parte di
motori di ricerca generalisti. Inoltre nella
sezione si deve riportare un avviso che
espliciti tale limitazioni d'uso
(articolo ItaliaOggi
del 06.08.2011). |
APPALTI:
Oggetto: Art. 7 D.L. n. 70/2011 - c.d.
Decreto sviluppo - prime indicazioni
operative
(Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
circolare 04.07.2011 n. 16/2011). |
giugno 2011 |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Art. 185 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152,
così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs.
03.12.2010 n. 205 - Comunicazioni (Regione
Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente, Comando
del Corpo Forestale della Regione Siciliana,
Servizio Ispettorato Rip.le delle Foreste di
Messina,
nota 18.06.2011 n. 7570 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Le ferie non incidono sul
godimento dei permessi mensili per assistere
i disabili.
La Direzione Generale per l'Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, con l'interpello
17.06.2011 n. 21/2011 sostiene che la
fruizione delle ferie non va ad incidere sul
godimento dei permessi di cui all’art. 33,
L. n. 104/1992 e che quindi non è
ammissibile un proporzionamento degli stessi
permessi in base ai giorni di ferie fruiti
nel medesimo mese.
A seguito di richiesta di interpello
avanzata dal NURSIND, in merito alla
possibilità di proporzionare i permessi ex
art. 33, Legge n. 104/1992 in base ai giorni
di ferie usufruite nel mese, la Direzione
Generale per l'Attività Ispettiva chiarisce,
data la diversa finalità, che i due istituti
(ferie e permessi per assistere i disabili)
hanno natura totalmente diversa e non sono
interscambiabili.
Conseguentemente, conclude la risposta
ministeriale, si ritiene che la fruizione
delle ferie non vada ad incidere sul
godimento dei permessi di cui all’art. 33,
Legge n. 104/1992 e pertanto non appare
possibile un proporzionamento degli stessi
permessi in base ai giorni di ferie fruiti
nel medesimo mese (commento tratto da
www.ipsoa.it). |
APPALTI SERVIZI:
Prime osservazioni sull’affidamento dei
servizi pubblici locali e sulla tariffa del
servizio idrico integrato in esito al
referendum abrogativo del 12 e 13.06.2011
(ANCI,
nota interpretativa 14.06.2011). |
EDILIZIA PRIVATA: Silenzio-assenso a proprio rischio.
Chi vende deve dichiarare tutti gli elementi
costitutivi.
Circolare del Consiglio nazionale del
Notariato sulle ricadute del dl sviluppo.
Silenzio-assenso in edilizia a proprio
rischio e pericolo: quando si trasferisce la
casa, costruita con un permesso di costruire
tacito, chi vende deve prendersi la
responsabilità di dichiarare tutti gli
elementi costitutivi del silenzio-assenso
(introdotto dal decreto sullo sviluppo n.
70/2011). Nei rogiti non si scriveranno gli
estremi di un atto, che non esiste nemmeno
come documento, ma il notaio riprodurrà la
dichiarazione che il venditore deve
rilasciare senza avere il conforto di un
atto formale rilasciato dal comune.
Le
ricadute del decreto sviluppo sono
illustrate dalla
circolare
08.06.2011 n. 325-11/C del
Consiglio nazionale del Notariato, che
ricostruisce la disciplina dell'attività
edilizia dopo il decreto sullo sviluppo
2011.
Si può aggiungere che, certo, si potrà
costruire più velocemente, ma potrebbero
essere minori le garanzie sugli atti di
compravendita, anche per chi acquista. E il
notaio non potrà certo diventare garante
della regolarità edilizia.
Il quadro normativo risulta, dunque,
cambiato rispetto all'impianto del Testo
unico per l'edilizia (dpr 380/2011). In
particolare il legislatore ha dato l'addio
alla Dia ordinaria: dopo il decreto sullo
sviluppo i titoli abilitativi si fanno in
quattro. Accanto al permesso di costruire,
completamente rivisitato dal
silenzio-assenso, si trova la Scia, che ha
sostituito la Dia per le opere minori, la
super-Dia (sostitutiva del permesso) e la
comunicazione per le opere interne.
Ma vediamo come i notai ricostruiscono la
disciplina edilizia dopo il decreto legge
70/2011.
Il quadro attuale censisce i seguenti titoli
edilizi. Attualmente, dopo le modifiche del
decreto sviluppo, la disciplina
dell'attività edilizia può essere, pertanto,
così ricostruita: attività edilizia
totalmente libera (manutenzioni
straordinarie, eliminazione barriere
architettoniche ecc.); attività edilizia
libera, previa comunicazione inizio lavori
(di cui alla legge 73/2010, per manutenzione
straordinaria, pannelli solari, opere
precarie, aree ludiche ecc.); attività
edilizia soggetta a permesso di costruire;
attività edilizia soggetta a super-Dia;
attività edilizia soggetta a Scia, che ha
sostituito la Dia ordinaria.
Per i profili notarili, in relazione alle
opere per cui è prevista la comunicazione,
non vi è alcun obbligo di citare gli estremi
della comunicazione preventiva in eventuali
atti traslativi o divisionali, anche se,
secondo i notai, è opportuno (non
obbligatorio) riportare in atto gli estremi
della comunicazione preventiva .
Il permesso di costruire si applica alle
nuove costruzioni, alle ristrutturazioni
edilizie pesanti e per quelle urbanistiche.
Con il decreto legislativo 301/2002, è
prevista in alternativa al permesso di
costruire, la possibilità di avvalersi della
super-Dia. Anche in tale caso, come per il
permesso di costruire, è necessario inserire
negli atti, a pena di nullità, gli estremi
della super-Dia.
Con il dl 70/2011 è stata introdotta la
regola del silenzio-assenso, per cui se
l'ufficio tecnico comunale non adotta l'atto
espresso, esso deve intendersi rilasciato
per il semplice decorso del tempo.
E qui entrano in gioco le novità più grosse
per i rogiti notarili. Innanzitutto non
potrà essere citato un atto determinato con
data e numero di protocollo.
Quindi nell'atto la parte deve dichiarare
tutti gli elementi da cui è derivato il
silenzio-assenso e cioè: data di
presentazione della domanda di permesso di
costruire; la completezza della stessa
quanto a documentazione tecnica e
progettuale; l'ufficio comunale competente;
l'avvenuto pagamento del contributo
concessorio; l'avvenuto decorso dei termini
previsti dalla normativa (eventuale di fonte
regionale) senza che sia intervenuto il
rilascio del provvedimento o il rilascio di
un provvedimento espresso di diniego; la
mancanza di richieste di integrazione della
documentazione da allegare alla domanda e
infine l'assenza di vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali o in alternativa
l'osservanza delle procedure sui vincoli.
Come si potrà notare l'atto si complica e
sarà basato sulla responsabilità del
dichiarante: oggi è relativamente più
semplice citare un atto e si è sicuri che
l'atto non è rischio di nullità. Negli atti
posteriori al decreto sviluppo tutti gli
elementi costitutivi del silenzio-assenso
dovranno essere fatti risultare dall'atto
nella forma della dichiarazione di parte.
D'altra parte le norme non prescrivono una
specifica attestazione da parte del notaio,
il quale non sarà tenuto a effettuare
controlli sulla regolarità
edilizio-urbanistica del procedimento
conclusosi con il silenzio assenso. Il
notaio farà una verifica puramente formale
circa la sussistenza dei presupposti del
silenzio assenso e riprodurrà in atto, la
dichiarazione di parte. Insomma il livello
di garanzie per la parte acquirente può
diminuire sensibilmente.
Per gli interventi soggetti a Scia non è
prescritta alcuna menzione nell'atto
notarile a pena di nullità: tuttavia la
circolare dei notai precisa che è opportuna
la menzione degli estremi della scia per
ricostruire con certezza la storia
urbanistico-edilizia del fabbricato. Della
Scia si indicheranno data e numero di
protocollo ed è consigliabile una formula di
garanzia resa dall'interessato sulla
legittimità della Scia.
E per gli atti stipulati prima di 30 giorni
dalla presentazione della segnalazione, si
inserirà in atto la dichiarazione di essere
a conoscenza della circostanza che
l'amministrazione competente, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di legge, potrà vietare la
prosecuzione dell'attività edilizia e
ordinare la rimozione degli effetti dannosi
della stessa
(articolo ItaliaOggi
del 04.08.2011). |
maggio 2011 |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Variazione capitolo entrata
versamento somme da sanzioni - legge quadro
inquinamento acustico
(ANCI,
nota 31.05.2011 n. 129 di prot.). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
NOTA DI LETTURA DECRETO-LEGGE 13.05.2011
N. 70 “SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI
URGENTI PER L'ECONOMIA” (ANCI,
nota 24.05.2011). |
SEGRETARI COMUNALI:
Oggetto: Rimborso spese di viaggio.
Revoca delle deliberazioni del Consiglio
Nazionale d'Amministrazione nn. 57/1999,
241/2002, 282/2003, e 138/2007
(Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali,
nota 17.05.2011 n.
25402 di prot.). |
URBANISTICA:
Oggetto: Individuazione delle Autorità
per la procedura di valutazione ambientale
VAS della variante 2 al Piano di Governo del
Territorio del Comune di ... (Regione
Lombardia, Direzione Generale Territorio e
Urbanistica, Programmazione e Pianificazione
Territoriale, Strumenti per il Governo del
Territorio,
nota 11.05.2011 n. 13303 di prot.).
---------------
Ancora una censura sull'operato di
un'Amministrazione Comunale lombarda,
nell'ambito di un procedimento di variante
al vigente P.G.T., laddove in materia di VAS:
- è stato individuato il Sindaco quale
Autorità procedente (comune con più di
5.000 abitanti);
- è stato individuato il tecnico comunale di
altro comune quale Autorità competente. |
EDILIZIA PRIVATA:
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE - chiarimenti sui contenuti
presenti nelle disposizioni di cui al DPR
160/2010 e al suo allegato tecnico
(ANCI,
nota
05.05.2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Art. 146, comma 7
(MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 04.05.2011 n. 34/2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: chiarimenti sui contenuti
presenti nelle disposizioni di cui al D.P.R.
n. 160/2010 (SUAP) e al suo allegato tecnico
(Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio
Legislativo, e Ministro della Semplificazione
Normativa, Ufficio Legislativo,
nota 03.05.2011 n. 810
di prot.). |
ENTI LOCALI:
OGGETTO: Addizionale comunale all’IRPEF
di cui all’art. 1, del D.Lgs. 28.09.1998, n.
360. Art. 5 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, in
materia di cessazione graduale del potere di
deliberare aumenti del tributo
(Ministero dell'Economie e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale,
risoluzione 02.05.2011 n. 1/DF). |
aprile 2011 |
|
SEGRETARI COMUNALI:
Oggetto:
Segretari comunali e provinciali. Quesito su
applicabilità art. 6, comma 12, del D.L. n.
78/2010, convertito in L. n. 122/2010 (ndr:
rimborso spese di viaggio) (Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato,
nota 21.04.2011 n.
54055 di prot.). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: SISTRI:
Guida all’utilizzo del dispositivo USB
(versione 20.04.2011). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: SISTRI:
manuale operativo
(versione 19.04.2011). |
SICUREZZA LAVORO: Oggetto:
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
lavori in ambienti sospetti di inquinamento.
Iniziative relative agli appalti aventi ad
oggetto attività manutentive e di pulizia
che espongono i lavoratori al rischio di
asfissia o di intossicazione dovuta ad
esalazione di sostanze tossiche o nocive
(Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
circolare 19.04.2011
n. 13/2011). |
ENTI LOCALI: Oggetto:
Applicazione dell'art. 9 D.L. 31.05.2010, n.
78, convertito, con modificazioni, nella L.
30.07.2010, n. 122, recante "Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica" (Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato,
circolare 15.04.2011 n. 12). |
COMPETENZE PROFESSIONALI:
Oggetto: Competenze professionali
(Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati,
circolare 14.04.2011
n. 22/2011). |
marzo 2011 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Da
oggi nuove regole su certificazione
energetica per compravendite e locazioni
(Confedilizia,
nota 29.03.2011 n. 15078 di prot.). |
APPALTI:
OGGETTO: DURC Aggiornamento del servizio
“sportellounicoprevidenziale.it”.
Regolamento attuativo del Codice dei
Contratti Pubblici (circolare
28.03.2011 n. 59 - link a
www.inps.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
D.P.R. 07.09.2010 n. 160. Sportello unico
attività produttive
(Ministero per la Semplificazione Normativa,
ufficio legislativo, e Ministero dello
Sviluppo Economico, ufficio legislativo,
nota 25.03.2011 n. 571
di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Un «visto» per l'antincendio.
La segnalazione certificata di inizio
attività (Scia), che autorizza l'impresa ad
aprire i battenti, sarà presentata, dal 29.03.2011, online: attraverso gli sportelli
telematici comunali (i Suap, 1.759 gli
abilitati sinora, si veda «Il Sole 24 Ore»
di ieri) o attraverso il sistema delle
Camera di commercio.
Il ministero dell'Interno, dipartimento dei
vigili del fuoco, con la
lettera-circolare
24.03.2011 n. 3791 di prot. firmata
dal direttore centrale Fabio Dattilo ha
circoscritto le procedure antincendio che
rientrano nella Scia.
La procedura automatica che abilita
l'impresa, dopo la presentazione del
fascicolo, a iniziare l'attività è
utilizzabile –ribadisce la circolare del
dipartimento dei vigili del fuoco– solo «laddove
la pubblica amministrazione non debba
esprimere alcun apprezzamento
tecnico-discrezionale per il rilascio
dell'atto di assenso comunque denominato,
dovendosi esclusivamente effettuare un mero
accertamento delle sussistenza dei requisiti
predeterminati dalla legge».
Per la prevenzione incendi, dunque, la Scia
non si applica per le attività che non hanno
specifiche regole tecniche (per la
prevenzione) o per le attività che comunque
sono caratterizzate da una particolare
complessità tecnico-gestionale e per le
quali occorre la valutazione diretta dei
rischi, più che la verifica della
rispondenza dell'attività alla normativa.
Sono poi escluse dalla Scia le procedure
relative alla progettazione ingegneristica
antincendio (decreto ministeriale
09.05.2007) e quelle di deroga rispetto alla
normativa di prevenzione (articolo 6 del Dpr
37/1998).
Le attività soggette a Scia sono dunque
elencate nell'allegato alla circolare: gli
elaborati tecnici per le attestazioni dei
professionisti devono essere conformi ai
modelli contenuti nel Dm 04.05.1998 (punto b
dell'allegato I e II). I vigili del fuoco,
ricevuta la documentazione tramite il Suap o
la Camera di commercio, avranno 60 giorni
per i controlli. La circolare mette in
guardia i professionisti dal dichiarare il
falso: la denuncia all'autorità giudiziaria
sarà accompagnata dalla segnalazione
all'Ordine (commento tratto da
www.ilsole24ore.com). |
EDILIZIA PRIVATA:
DOCUMENTO DELLE REGIONI SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLO SPORTELLO
UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CUI ALL’ART. 38
DEL D.L. N. 112/2008, CONVERTITO IN L. N.
133/2008 E DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DPR N.
160/2010 (conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome,
nota 24.03.2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Prevenzione on-line. Domande di
Prevenzione Incendi in forma digitale (SUAP).
Acquisizione di documenti allegati alle
domande di prevenzione
(Ministero dell'Interno, Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa civile,
nota 21.03.2011 n. 7227 di prot.). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
SFALCI E POTATURE: RIFIUTI O NON
RIFIUTI?
Con la
nota 18.03.2011
prot. n. 8890, il Ministero
dell'Ambiente tenta di risolvere l'enigma
interpretativo della disposizione,
introdotta con il IV correttivo, di cui
all'art. 185, co. 2, D.Lgs. 152/2006, norma
dedicata alle esclusioni dall'ambito di
applicazione della Parte IV del TUA.
Il punto controverso e sul quale interviene
il Ministero è costituito dalla (infelice)
formulazione contenuta nella lettera f)
dell'articolo predetto, secondo cui sono
esclusi: "le materie fecali, se non
contemplate dal paragrafo 2, lettera b),
paglia, sfalci e potature, nonché altro
materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso utilizzati."
Il Ministero, riportando la norma sulla
classificazione dei rifiuti (art. 184, co.
2, lett. e) ricorda come i rifiuti vegetali
provenienti da aree verdi quali giardini,
parchi e aree cimiteriali, sono (per
l'appunto) rifiuti urbani. Così che, al
contrario, sfalci e potature per poter
essere escluse dalla normativa sui rifiuti
devono necessariamente provenire da attività
agricola o forestale.
Tertium non datur.
Provando a leggere la norma e analizzandola
da un punto di vista meramente sintattico,
sembrerebbe che la congiunzione "nonché"
metta sì in correlazione, quasi come fosse
un'elencazione, "paglia, sfalci e
potature" con "altro materiale
agricolo o forestale naturale", ma non
anche qualifichi la prima parte (paglia,
sfalci e potature) come materiale agricolo o
forestale naturale o, secondo le parole
utilizzate dal Ministero, come "materiali
che provengono da attività agricola o
forestale". Sembrerebbe quasi, dunque,
quella fornita dal Ministero,
un'interpretazione che si discosta dal dato
letterale della norma e che probabilmente
tiene conto della ratio sottesa alla
stessa. A ben guardare gli "sfalci e le
potature" non sono contemplate dalla
Direttiva 2008/98/Ce nell'articolo 2. Esso
parla di: "paglia e altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzati".
É stato il Legislatore nazionale a trasporre
la vecchia disposizione di cui all'art. 185,
co. 2 ("possono essere sottoprodotti
materie fecali e vegetali provenienti da
attività agricole") nel nuovo testo,
utilizzando tuttavia una formula che certo
non può dirsi spiccare per chiarezza. Ora,
la nota ministeriale in oggetto,
nell'intento di fornire un'interpretazione
che tolga qualche ombra, sembrerebbe restare
intrappolata nella stessa ratio che
ha portato a quella formulazione, con un
evidente risultato difforme dal testo
normativo e che comunque non ha carattere
vincolante, trattandosi di una nota
ministeriale.
Si segnala inoltre che "gli sfalci e le
potature provenienti dal verde pubblico e
privato" ritornano in altro testo
normativo, il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, dove, nuovamente discostandosi
dalla corrispondente Direttiva che si
recepiva, entrano a far parte della
definizione di biomasse, accanto "alla
parte biodegradabile dei rifiuti industriali
e urbani" (quest'ultima contenuta anche
nel testo della Direttiva 2009/28/Ce). (M.A.L.)
(commento tratto dalla newsletter di
www.tuttoambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona) - Autorizzazione
paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n.
42 - Taglio di alberi di alto fusto per installazione di
linea elettrica in area tutelata ai sensi dell'art. 142,
comma 1, lett. c), del medesimo decreto - Quesito (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
nota
14.03.2011 n. 4533 di prot.). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Festività del 17.03.2011 -
Trattamento dipendenti che prestano
servizio. Parere del Dipartimento della
Funzione Pubblica (Ragioneria Generale
dello Stato,
nota marzo 2011 n. 39192 di prot.). |
LAVORI PUBBLICI:
Matteoli dice basta alle strisce
pedonali di colore verde in stile Carroccio.
Le strisce pedonali
possono essere solo bianche o gialle.
Qualsiasi altro colore utilizzato è vietato
sia dalle prescrizioni contenute nel codice
della strada che dalla normativa vigente a
livello europeo.
È quanto ha messo nero su bianco il
ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
nel testo del
parere 11.03.2011 n. 1379 di prot.,
rispondendo ad un quesito posto dal sindaco
di Trebaseleghe (Pd) in merito alla
colorazione degli attraversamenti pedonali.
Questione molto dibattuta negli ultimi mesi,
tenuto conto che diverse amministrazioni
guidate dalla Lega Nord hanno utilizzato, in
tali casi, il verde. Quando si tratta di
attraversamenti pedonali, scrive il
ministero, si tratta di verificare cosa
prevede, in merito, il codice della strada
(in particolare l'artt. 137 e 145 del
regolamento di attuazione) a proposito della
segnaletica orizzontale.
Ebbene, tali disposizioni prevedono che
possono essere utilizzate vernici colorate
di bianco e giallo, altre colorazioni sono
vietate. Non è solo il nostro codice della
strada che vieta colori che non siano il
bianco o giallo. Anche la normativa europee
non fa cenno a colori che siano diversi dal
bianco e dal giallo. Il motivo? Il
ministero, richiamando sul punto la
direttiva sulla corretta applicazione delle
norme del Cds 27.04.2006, rileva che non ci
sono studi che dimostrino l'efficienza e
l'efficacia di iniziative volte a colorare
diversamente le strisce, né in termini di
migliorata sicurezza che di maggior aderenza
di tali vernici al fondo stradale.
Se proprio si vuole una migliore evidenza
della zebratura, il ministero invita le
amministrazioni «a utilizzare materiali
di più elevate prestazioni e che richiedono
una minore manutenzione, piuttosto che
modificare il fondo». E poi, una
considerazione su tutte il ministero la
offre. «Non è inutile rammentare che gli
utenti della strada devono riconoscere e
rispettare la segnaletica formalmente
prevista dal codice della strada che deve
essere uniforme su tutto il territorio
nazionale» (articolo ItaliaOggi del
16.04.2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI
EDIFICI - Il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6
d.lgs. 192/2005: prime note (Consiglio
Nazionale del Notariato,
nota 11.03.2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Quesiti in ordine
all'applicabilità dell'art. 17 delle Norme
del Piano Paesaggistico Regionale
(Lombardia) ed alla necessità
dell'autorizzazione paesaggistica e
dell'esame paesistico dei progetti
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Sistemi Verdi e Paesaggio, Progetti
Integrati e Paesaggio, Paesaggio,
nota 10.03.2011 n.
5400 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Linee guida per la progettazione e
l'installazione di apparecchi termici
radianti a gas di tipo A.
Gli impianti termici a gas realizzati con
diffusori radianti ad incandescenza
(conformi alla UNI 419-1) non sono
disciplinati, ai fini della prevenzione
incendi, da alcuna regola tecnica (nel D.M.
12/04/1996 sono esclusi esplicitamente gli
apparecchi di Tipo A) né da Norme di buona
tecnica (le UNI 7129 e 7131 riguardano
apparecchi domestici con potenza fino a 35
kW).
Per sopperire a tale mancanza, il Ministero
dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del
Fuoco) ha pubblicato la
lettera-circolare 09.03.2011 n. 3185 di prot.,
contenente le Linee Guida per la valutazione
del rischio di impianti termici a gas di
tipo A, installati nei luoghi soggetti ad
affollamento di persone, di potenzialità
superiore a 116 kW, ma utili anche per la
valutazione del rischio per gli impianti di
potenza termica compresa tra 35 e 116 kW.
In particolare, la nota ministeriale
P449/4143 del 1998 già dettava delle
indicazioni circa l'installazione di tali
impianti, ma, a seguito di alcuni incidenti,
ulteriori provvedimenti ne avevano vietato
l'installazione in luoghi di culto. Con la
nuova Circolare vengono rimossi i divieti di
installazione previsti dalle precedenti
Circolari e vengono evidenziati alcuni
fattori di rischio che il progettista dovrà
tener in conto, secondo le procedure
previste dal D.M. 04.05.1998 oppure
attraverso l'approccio ingegneristico
previsto dal D.M. 09.05.2007.
Ai fini della valutazione del rischio, si
chiede al progettista di considerare i
seguenti tre fattori di rischio:
- immissione all’interno dell’ambiente di
prodotti di combustione;
- irraggiamento termico;
- presenza di linee di alimentazione
all’interno dell’ambiente
(link a www.acca.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
MUD 2011.
Il Ministero dell'Ambiente, con apposita
circolare 02.03.2011
n. 6774 di prot., ha fornito le
indicazioni operative per la compilazione
del M.U.D., per i dati dell'anno 2010 da
presentare al 30.04.2011 e per quelli del
primo semestre 2011 da presentarsi al
30.12.2011.
Tenuto conto del periodo di sospensione per
l'avvio del SISTRI e della conseguente "reviviscenza"
delle norme che prevedono, per gli obbligati
SISTRI, la compilazione di registri e FIR,
nonché di quanto dispone l'art. 12 del D.M.
istitutivo del sistema di tracciabilità dei
rifiuti, il Ministero ha distinto tra i
soggetti che devono presentare la "dichiarazione
SISTRI" (per adempiere agli obblighi di
comunicazione), quelli che devono presentare
la dichiarazione M.U.D. e quelli che non
devono presentare alcuna dichiarazione.
Non devono presentare nessuna dichiarazione
per i dati 2010: i soggetti che effettua
attività di raccolta e trasporto rifiuti; i
commercianti e gli intermediari senza
detenzione; i consorzi istituiti per il
recupero di particolari tipologie di rifiuti
che organizzano la gestione per conto dei
consorziati.
Presentano la dichiarazione SISTRI con i
modelli predisposti dal Ministero e
ritrovabili sul portale SISTRI o compilando
le schede del Capitolo 1 rifiuti della
modulistica M.U.D. 2010 e presentandole alle
camere di commercio: le imprese e gli anti
che effettuano operazioni di recupero e
smaltimento rifiuti; i produttori iniziali
di rifiuti pericolosi (tranne gli
imprenditori agricoli con volume d'affari
non superiore a 8.000 euro); i produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi si cui
all'art. 184 lett. c) d) e g) (ovvero gli
obbligati SISTRI).
Presentano la dichiarazione SISTRI al
31.12.2011 (quindi solo per il periodo
01.01.2011-31.05.2011), i soggetti che
effettuano raccolta, trasporto trattamento
veicoli fuori uso
Presentano la dichiarazione M.U.D.
(modulistica 2010): il consorzio nazionale
imballaggi; i soggetti che effettuano
raccolta, trasporto trattamento veicoli
fuori uso (solo per i dati del 2010); i
produttori di RAEE; i comuni, i loro
consorzi e le comunità montane; i comuni
della regione Campania. (M. Taina) (commento
tratto dalla newsletter di
www.tuttoambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Regime autorizzativo impianti di
conferimento dei RAEE (rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche)
domestici (Regione Lombardia, Direzione
Generale Territorio e Urbanistica,
Pianificazione dei Rifiuti,
nota 02.03.2011 n.
5911 di prot.).
---------------
Precisazioni sul conferimento dei
Rifiuti elettronici (RAEE).
L'entrata in vigore del Decreto Ministeriale
08.03.2010, n. 65, detto Decreto "uno
contro uno", consente al cittadino che
acquista una nuova apparecchiatura
elettronica di lasciare al negoziante quella
vecchia. Il ritiro da parte dei commercianti
è obbligatorio e gratuito presso il punto
vendita.
La norma prevede che i RAEE (Rifiuti da
Apparecchi Elettrici ed Elettronici) così
raccolti dal rivenditore, siano stoccati in
un luogo apposito per il tempo massimo o per
un quantitativo massimo, raggiunto il quale,
i RAEE dovranno essere conferiti presso un
centro di raccolta di cui all'art. 6, comma
1, lett. a) e c), del D.Lgs 25.07.2005, n.
151.
Al fine di garantire un’applicazione
uniforme della disciplina semplificata sul
territorio regionale, Regione Lombardia in
data 02.03.2011 ha fornito alcune
precisazioni agli enti locali regionali
indicando che il conferimento dei RAEE
domestici, raccolti nell’ambito delle
procedure di cui al DM 65/2010 può essere
effettuato presso i centri di raccolta di
cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e c), del
D.Lgs 151 del 25.07.2005, autorizzati sia ai
sensi del DM 08.04.2008, sia autorizzati in
forma ordinaria o semplificata ai sensi del
D.lgs. 152 03.04.2006 che rispettino, per
quanto riguarda i RAEE, nelle
caratteristiche strutturali e nelle modalità
gestionali, i requisiti fissati
nell’Allegato 1 del DM 08.04.2008 (comunicato
regionale 08.03.2011). |
febbraio 2011 |
|
URBANISTICA:
Pgt, termini prorogati fino a fine 2012.
Belotti: ultima chiamata.
Il Consiglio regionale ha accolto la
richiesta dell'assessore al Territorio e
Urbanistica della Regione Lombardia Daniele
Belotti di prorogare i termini per
l'approvazione dei Pgt (Piani di Governo del
Territorio).
Grazie alle modifiche recepite, attraverso
il collegato, alla legge n. 12 del 2005
(Legge per il governo del territorio), i
quasi 1100 Comuni che ancora non hanno
approvato il Pgt, avranno tempo fino al
31.12.2012 per mettersi in regola.
Allo stesso tempo, al fine di incentivare la
sollecita approvazione del nuovo strumento
urbanistico, si è stabilito che quei Comuni
che, entro il 30.09.2011, non abbiano
adottato il Pgt non potranno dare corso
all'approvazione di piani attuativi del
vigente Prg (Piano Regolatore Generale).
"La legge regionale 12 -commenta
l'assessore Belotti- ha completamente
innovato il modo di approcciarsi alla
pianificazione territoriale, ponendo al
centro del provvedimento la tutela del
territorio, al fine di poterlo consegnare
alla generazioni future quanto più integro
possibile". Alle amministrazioni
comunali è affidata la responsabilità di
tradurre in azioni concrete i principi e gli
indirizzi dettati da Regione Lombardia, ecco
il motivo per cui l'approvazione dei Piani
di Governo del Territorio da parte dei
Comuni è da ritenersi un atto di
responsabilità assolutamente indifferibile e
urgente.
La nuova e ampia proroga concessa alle
amministrazioni comunali per l'approvazione
dei Pgt ha il fine di escludere qualsiasi
alibi o giustificazione alla loro mancata
approvazione, ritenendo in tal modo
improponibile la concessione di ulteriori
proroghe.
La nuova legge regionale n. 12, così come
modificata all'atto dell'approvazione del
Collegato Ordinamentale, entrerà in vigore
nei prossimi giorni, dopo la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione (Burl)
(Milano, 24.02.2011 - link a
www.regione.lombardia.it). |
SICUREZZA LAVORO - VARI:
Formazione addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di
aggiornamento
(Ministero dell'Interno,
nota 23.02.2011). |
VARI:
Migliorie in corso d’opera per prima casa:
IVA al 4%.
L'Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione 22.02.2011 n. 22/E,
ha chiarito che l’IVA agevolata al 4% va
applicata anche in caso di migliorie
richieste in corso d’opera, a patto che
sussistano le seguenti condizioni:
- realizzazione del fabbricato ex novo;
- destinazione prima casa;
- fabbricato non di lusso.
L’Agenzia, in risposta al quesito presentato
da un socio di una cooperativa edilizia che
aveva commissionato in corso d'opera
interventi edili aggiuntivi migliorativi
extra-capitolato, ha ricordato che “il
DPR 26.10.1972, n. 633 prevede al numero 36)
della Tabella A, parte seconda, che
l'aliquota del 4% si applica alle
prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla
costruzione dei fabbricati di cui all'art.
13 della L. 02.07.1949, n. 408, e successive
modificazioni, effettuate nei confronti di
soggetti che svolgono l'attività di
costruzione di immobili per la successiva
vendita, ivi comprese le cooperative
edilizie e loro consorzi, anche se a
proprietà indivisa o di soggetti per i quali
ricorrono le condizioni richiamate nel
numero 21), nonché alla realizzazione delle
costruzioni rurali di cui al numero 21-bis)."
Il regime agevolato spetta nelle sole
ipotesi di contratti di appalto aventi ad
oggetto la realizzazione ex novo di
fabbricati a destinazione abitativa non di
lusso. Committenti dei lavori possono essere
rispettivamente imprese costruttrici per la
rivendita, cooperative edilizie e loro
consorzi nonché persone fisiche in possesso
dei requisiti “prima casa”.
Per tale motivo, considerato che il socio
che richiede le migliorie è in possesso dei
requisiti per fruire dell'agevolazione prima
casa, alle relative prestazioni è
applicabile l'aliquota del 4% (link a
www.acca.it). |
CONSIGLIERI COMUNALI - ENTI LOCALI:
OGGETTO: legge 26.03.2010, n. 42 di
conversione del decreto-legge 25.01.2010, n.
2 recante: "Interventi urgenti concernenti
enti locali e regioni". Numero consiglieri e
assessori comunali e provinciali
(Ministero dell'Interno, Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali,
nota 18.02.2011 n. 2915 di prot.). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Boschi, Colucci: possibile rilevare tutti i
tagli minuto per minuto.
In Lombardia, grazie alla procedura
completamente informatizzata di denuncia di
taglio dei boschi, è possibile avere una
fotografia molto nitida di quel che succede
all'interno delle foreste del nostro
territorio.
Dopo un triennio di sperimentazione è oggi
possibile fare un primo bilancio: sono state
presentate 64.187 denunce di taglio di
alberi, equivalenti al prelievo di 1 milione
e 700.000 metri cubi di legname distribuito
su oltre 26.000 ettari di territorio. Il
49,3 per cento della massa è prelevata a
quote inferiori ai 600 metri, il 28,1 per
cento tra i 600 e i 1.000 metri e soltanto
il 22,6 per cento oltre i 1.000 metri.
Emerge anche che la specie più richiesta è
la robinia, seguita da castagno, abete
rosso, faggio e carpino nero.
"La Lombardia -spiega l'assessore
regionale ai Sistemi verdi e Paesaggio
Alessandro Colucci- è la prima Regione
italiana ad adottare procedure completamente
informatizzate, che stanno contribuendo a
semplificare le procedure e ad accorciare i
tempi di denuncia e di raccolta dei dati".
... (Milano, 18.02.2011 - link a
www.regione.lombardia.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Art. 12, comma 10, del decreto
legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 30.07.2010, n. 122 -
Interventi in materio di trattamento di fine
servizio e di fine rapporto. Adempimenti
contributivi (Inpdap,
nota operativa 17.02.2011 n. 5/2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
Comuni chiedono l'accreditamento per il
monitoraggio Fondo Aree Verdi.
I Comuni chiedono l'accreditamento per
accedere al nuovo sistema informatizzato
messo a disposizione delle amministrazioni
per il monitoraggio del "Fondo Aree Verdi"
(di cui all'art. 43 della Legge regionale n.
12/2005). Ecco i primi 10:
Arese -
Barzanò -
Bottanuco -
Sala Comacina -
Concesio -
Grassobbio -
Onore -
Sotto il Monte Giovanni XXIII -
Triuggio -
Urgnano.
Dal 10.01.2011 è attivo il sistema
alimentato tramite le maggiorazioni dei
contributi di costruzione applicate agli
interventi di nuova costruzione che
sottraggono superfici agricole nello stato
di fatto.
La trasmissione delle informazioni e il
versamento dei proventi delle maggiorazioni
riscosse avviene attraverso il sistema di
monitoraggio informatico (front office)
accessibile seguendo le indicazioni
pubblicate sul sito della Direzione generale
Sistemi Verdi e Paesaggio.
Le amministrazioni comunali potranno,
successivamente, attraverso una procedura a
domanda, richiedere a Regione Lombardia il
prelievo delle risorse dal Fondo da
destinare a interventi forestali a rilevanza
ecologica e di incremento della naturalità.
Le risorse del Fondo potranno essere
utilizzate, in particolare, per promuovere
progetti di:
- costruzione di sistemi verdi e della rete
ecologica;
- valorizzazione e incremento della
naturalità nelle aree protette;
- valorizzazione del patrimonio forestale e
del sistema rurale-paesistico-ambientale;
- rinaturalizzazione e incremento della
dotazione del verde in ambito urbano, con
attenzione al recupero delle aree degradate
e alla connessione tra territorio rurale ed
edificato (Milano, 17.02.2011 - link a
www.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Art. 49 legge regionale 12/2005
- Richiesta chiarimenti (Regione
Lombardia, Direzione Generale Territorio e
Urbanistica, Programmazione e Pianificazione
Territoriale,
nota 16.02.2011 n. 4139 di prot.). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA -
URBANISTICA:
Oggetto: Progetto di Legge n. 0076 di
iniziativa del Presidente della Giunta
Regionale “Nuova organizzazione degli
enti gestori delle aree regionali protette e
modifiche alla legge regionale 30.11.1983 n.
86 (Piano generale delle aree regionali
protette. Norme per l’istituzione e la
gestione delle riserve dei parchi e dei
monumenti naturali, nonché delle aree di
particolare rilevanza naturale e ambientale)”
(ANCI Lombardia,
nota 16.02.2011 n. 238 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE-ECOLOGIA -
URBANISTICA:
Lombardia, Consiglio approva
Collegato Ordinamentale 2011.
Il Consiglio regionale ha approvato oggi con
40 voti favorevoli e 29 contrari il “Collegato
Ordinamentale”, una legge che modifica o
integra le disposizioni legislative
regionali.
Tra le novità previste, una nuova proroga ai
Comuni fino al 31.12.2012 per dotarsi
definitivamente del piano di governo del
territorio (PGT) e il via libera alle
deroghe eccezionali ai limiti
sull’inquinamento acustico oggi previste nel
caso essi dovessero mettere a repentaglio lo
svolgimento di eventi di rilievo
internazionali, come ad esempio i grandi
concerti.
Il “Collegato” equipara inoltre i
Centri culturali a carattere religioso agli
edifici di culto, prevedendo per la loro
realizzazione uno specifico percorso di
programmazione nei piani regolatori.
Via libera anche alla norma che dà la
possibilità ai Comuni di negare
l’autorizzazione ad aprire attività
commerciali nei centri storici se in
contrasto con il “decoro pubblico” e
le “tradizioni locali”.
Il “Collegato” recepisce inoltre la
direttiva europea Bolkestein sul commercio e
introduce norme di semplificazione
burocratica nell’edilizia e per lo
svolgimento di alcune attività, come ad
esempio la certificazione energetica, un
settore in espansione e al quale potranno
accedere adesso ai corsi formativi anche i
cittadini non iscritti a un albo. ... (comunicato
15.02.2011 - link a
www.consiglio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Manovra estiva: chiarimenti dall'Agenzia
delle Entrate, anche sulla SANATORIA
CATASTALE.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la
circolare 15.02.2011 n. 4/E al
fine di fornire i primi chiarimenti sulle
disposizioni di carattere fiscale contenute
nel D.L. 31.05.2010, n. 78 (manovra estiva),
convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122,
per favorirne la corretta applicazione.
Il documento tratta i seguenti argomenti:
1- Interventi in materia previdenziale
(articolo 12, comma 10)
2- Partecipazione dei comuni all’attività di
accertamento tributario e contributivo
(articolo18)
3- Aggiornamento del catasto (articolo 19)
4- Comunicazioni telematiche all’Agenzia
delle Entrate (articolo 21)
5- Aggiornamento dell’accertamento sintetico
(articolo 22)
6- Contrasto al fenomeno delle imprese “apri
e chiudi” e Contrasto al fenomeno delle
Imprese in perdita “sistemica” (articoli 23
e 24)
7- Contrasto di interessi (articolo 25)
8- Adeguamento alle direttive OCSE in
materia di documentazione dei prezzi di
trasferimento (articolo 26)
9- Adeguamento alla normativa europea in
materia di operazioni intracomunitarie ai
fini del contrasto delle frodi (articolo 27)
10- Incrocio tra le basi dati dell’INPS e
dell’Agenzia delle entrate per contrastare
la microevasione diffusa (articolo 28)
11- Concentrazione della riscossione
nell’accertamento (articolo 29)
12- Preclusione all’autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi
(articolo 31)
13- Stock options ed emolumenti variabili a
dirigenti e collaboratori del settore
finanziario (articolo 33).
Sanatoria catastale.
In base a stime ufficiali dell'Agenzia del
Territorio, in Italia esistono migliaia di
immobili non accatastati, definiti
“fantasma”. La sanatoria catastale, prevista
dalla manovra estiva, consentiva ai
cittadini non in regola di regolarizzare la
posizione catastale entro il 31.12.2010.
Tale scadenza è stata prorogata al
30.04.2011 dal maxiemendamento al disegno di
legge per la conversione del Milleproroghe.
Quindi, chi si trova nella situazione di
possedere un immobile, la cui planimetria
non è depositata in catasto o che non è
conforme allo stato di fatto, in particolare
immobili non dichiarati al Catasto,
fabbricati ex-rurali e immobili che hanno
subito modifiche, deve regolarizzare entro
il 30 aprile, anche perché dal primo luglio
2010, non è più possibile vendere un
immobile non censito in catasto o difforme
al deposito, per cui l’immobile risulterebbe
anche senza mercato.
Naturalmente restano esclusi dall’obbligo di
variazione catastale quegli interventi,
quali lo spostamento di un tramezzo o di una
porta, che non comportano modifiche della
consistenza catastale. Inoltre, chi non avrà
provveduto ad auto denunciarsi dovrà
corrispondere le relative sanzioni, per
altro recentemente quadruplicate, più tutti
i costi amministrativi della pratica.
Ricordiamo, infine, che, secondo stime
dell'Agenzia del Territorio, gli immobili
individuati come sospetti sono circa 2
milioni sul tutto il territorio nazionale ed
a scadenza dei termini tutte quelle non
ancora esaminati diverranno di competenza
dei Comuni, i quali percepiranno il 75%
delle relative sanzioni ove applicabili
(link a www.acca.it). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Nei Comuni fino a 5mila abitanti
non si applicano le regole sul turn-over.
L’unico limite è che questi Comuni non
devono superare le spese di personale
sostenute nel 2004. Le assunzioni però si
bloccano nel caso in cui le spese di
personale superano il 40% delle spese
correnti.
Recenti
pronunce della Corte dei Conti riaprono la
possibilità di assumere a copertura del
turn-over per gli enti che non sottoposti a
patto di stabilità
(ANCI,
nota 14.02.2011). |
APPALTI:
Indicazioni e chiarimenti in
merito alla corretta gestione degli appalti
e subappalti.
E’ stata firmata dal Ministro Maurizio
Sacconi la
circolare 11.02.2011 n. 5 in
materia di appalti e subappalti avente per
oggetto: "Quadro giuridico degli appalti".
La circolare, tenuto conto del ricorso
sempre più frequente a processi di
esternalizzazione e della complessità della
legislazione e delle fonti di riferimento in
materia, effettua una ricognizione delle
principali problematiche che gli operatori
incontrano nel ricorrere all’appalto e
fornisce indicazioni e chiarimenti in merito
alla sua corretta gestione.
Tra le principali questioni affrontate, i
criteri che qualificano un appalto come
genuino, gli obblighi di carattere
retributivo connessi all’utilizzazione
dell’istituto, il valore degli appalti e i
criteri di scelta dei contraenti, la
responsabilità solidale tra committente,
appaltatore ed eventuali subappaltatori, il
ricorso alla certificazione, la disciplina
in materia di salute e sicurezza del lavoro. |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Monitoraggio per il Fondo Aree
Verdi - Adempimenti comunali (Regione
Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi
e Paesaggio,
nota 07.02.2011 n. 2462 di prot.). |
gennaio 2011 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Elaborati di cui si compone la prestazione
commessa, rilascio a richiesta del
committente di copia in formato elettronico
(Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati,
nota 27.01.2011 n. 832 di prot.).
---------------
Professione: gli
elaborati e le richieste della committenza.
Secondo il CNG il
committente ha diritto a ricevere una sola
copia di tutti gli elaborati dell'opera, ma
i diritti di uso restano riservati sempre al
professionista
Anche se il committente ha diritto a
ricevere una copia conforme cartacea o su
supporto elettronico degli elaborati che
compongono gli atti di una prestazione
affidata a un geometra, resta inteso che con
il pagamento della parcella, il committente
acquista esclusivamente il diritto a
realizzare quella specifica opera,
avvalendosi dei progetti e dei permessi a
essi correlati.
Questa, in estrema sintesi, è la conclusione
principale cui arriva il Consiglio nazionale
dei geometri e geometri laureati con la
circolare n. 832 del 27.01.2011 relativa
agli Elaborati di cui si compone la
prestazione commessa, rilascio a richiesta
del committente di copia in formato
elettronico.
L’intervento del Cng fornisce dunque ai
geometri e ai professionisti una linea di
azione di fronte alla eventuale richiesta di
un committente di poter ricevere una copia
in formato elettronico degli elaborati di
cui si compone la prestazione commessa.
La versione elettronica può essere fornita
solo se protetta da eventuali modifiche e,
rileva il Consiglio nazionale geometri, pur
non esistendo una regola ad hoc sulla
questione, ci si può basare sulla
legislazione vigente.
Per riassumere, rimandando il lettore
all’analisi del testo integrale della
circolare, il committente ha diritto a
ricevere una sola copia di tutti gli
elaborati di cui si compone l’operazione di
commessa.
Tali materiali, rappresentando l’opera di
ingegno del geometra, non possono essere
liberamente riproposti con adattamenti in
nuovi contesti, ma i diritti di uso restano
riservati sempre allo stesso professionista
(commento tratto da
www.ediliziaurbanistica.it). |
URBANISTICA:
Oggetto: VAS - Sentenza Consiglio di
Stato
(Regione Lombardia, Assessore a Territorio e
Urbanistica,
nota 24.01.2011 n. 1798 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Missioni – criteri generali,
profili autorizzativi, regole operative e
norme sulle spese e sui rimborsi (INPS,
circolare 24.01.2011 n. 11). |
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Trattenute mensili sugli stipendi dei
dipendenti pubblici mediante l'istituto
della delegazione – Oneri a carico degli
istituti delegatari – Istruzioni operative
(Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Ragioneria Generale dello Stato,
circolare 17.01.2011 n. 1/RGS -
link a www.rgs.mef.gov.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
SUAP: il Ministero per la Semplificazione
chiarisce il ruolo delle CCIAA.
Come annunciato, il 30.09.2010 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229
il D.P.R. del 07.09.2010, n. 160 con il
quale viene adottato il Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP).
Il Regolamento
abroga il previgente D.P.R. n. 447 del 1998,
il quale cesserà di avere efficacia in due
momenti diversi: 180 giorni per il c.d.
procedimento automatizzato, 1 anno per il
procedimento ordinario (articolo 12, comma
1). Ossia il 28.03.2011 in relazione ai capi
I, II, III, V e VI del Regolamento e il
30.09.2011 in relazione al capo IV.
La
nota esplicativa 12.01.2011 n. 40 di prot.
pubblicata dall'ufficio legislativo del
Ministero per la Semplificazione Normativa
in risposta agli interrogativi del Comune di
Camposampierese (Pd), chiarisce il ruolo
svolto dalle Camere di Commercio in surroga
della funzione da parte dei Comuni, che più
di una perplessità ha sollevato.
Secondo la nota del Ministero la Camera di
Commercio esercita "le funzioni richieste
per l'elaborazione dell'istanza,
comunicandone gli esiti al comune". La
delega alle Camere di Commercio non
comporterebbe "una deroga all'ordinario
riparto delle competenze, in quanto la
titolarità della funzione amministrativa
delegata rimane del comune e del relativo
dirigente responsabile, ovvero, qualora
quest'ultimo non sia stato individuato, del
segretario comunale, ai sensi dell'art. 4,
comma 4 del d.P.R. n. 160 del 2010. Il
Comune, in sintesi, può avvalersi delle
capacità organizzative e tecniche di un
altro ente pubblico, la camera di commercio,
pur preservando le competenze e la
correlativa responsabilità delle attività
compiute dagli uffici di quest'ultima".
I dubbi, ovviamente, permangono, perché
l'istituto dell'avvalimento sotteso
all'affermazione non é richiamato dalla
normativa in questione, che si limita a
trasferire alle CCIAA i compiti di gestione
SUAP in difetto delle amministrazioni locali
(link a http://studiospallino.blogspot.com). |
COMPETENZE PROFESSIONALI:
Oggetto: competenza perito termotecnico
per la progettazione di un impianto di
smaltimento acque nere e meteoriche di un
piano di lottizzazione residenziale
(Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati,
nota 14.01.2011 n. 196
di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Competenze delle camere di commercio nel
procedimento SUAP
(Ministero per la Semplificazione Normativa,
nota 12.01.2011 n. 40 di prot.). |
COMPETENZE PROGETTUALI:
Oggetto: Competenze professionali - Consiglio di Stato,
Sez. VI, ordinanza 06.12.2010, n. 5540 (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 10.01.2011 n. 1/2011). |
APPALTI:
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NELLE
COMMESSE PUBBLICHE (Art. 3, Legge 13.08.2010
n. 136 e s.m.) (ANIE,
linee guida gennaio 2011). |
ANNO 2010 |
|
dicembre 2010 |
|
URBANISTICA:
Novità per la pubblicazione dei PGT
dall’01.01.2011.
Dall’01.01.2011 il Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia (BURL) sarà disponibile
esclusivamente in formato digitale, pertanto
a partire da questa data si modificano le
procedure per la pubblicazione del PGT sul
BURL.
In particolare:
1- per poter pubblicare l’avviso di
approvazione definitiva del PGT sul BURL il
comune deve aver ottenuto preventivamente un
nulla osta alla pubblicazione;
2- il nulla osta, volto al controllo della
completezza e della correttezza della
fornitura digitale del PGT, viene rilasciato
dalla DG Territorio e Urbanistica o dalla
Provincia competente, previo accordo con
Regione Lombardia, entro 15 giorni dalla
data di registrazione;
3- una volta ricevuto il nulla osta alla
pubblicazione il Comune inoltra l’avviso da
pubblicare utilizzando il sito web
www.bollettino.regione.lombardia.it;
4- l’applicativo di gestione infine
provvederà a dare comunicazione formale via
e-mail con gli estremi di pubblicazione.
Regione Lombardia comunicherà attraverso il
web quali sono le Province con le quali ha
provveduto alla stipula dei suddetti
accordi.
Il PGT deve essere inviato alla DG
Territorio e Urbanistica o alla Provincia
competente in formato digitale secondo le
indicazioni e con le modalità descritte
sulle pagine web della DG Territorio e
urbanistica dedicate al PGT .
Al momento dell’invio dei PGT alle autorità
competenti per il rilascio dei pareri di
compatibilità con PTCP e PTR è consigliabile
l’utilizzo dello stesso formato onde evitare
richieste di integrazioni e conseguenti
rallentamenti della procedura.
Per ogni informazione sulla presentazione
dei PGT consultare la pagina
www.pgt.regione.lombardia.it (Milano
24.12.2010 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
DPR 07.09.2010 n. 160, art. 4, comma 10 -
SUAP - Attestazione requisiti dei comuni
(Ministero dello Sviluppo Economico,
nota 23.12.2010 n.
196835 di prot.). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Il conferimento di incarichi dirigenziali a
termine negli Enti Locali (ANCI e UPI,
nota 21.12.2010). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
La nota 21.12.2010 interpretativa di ANCI e
UPI relativa a "Il conferimento di
incarichi dirigenziali a termine negli Enti
Locali".
Nella nota si forniscono chiarimenti in
merito al conferimento degli incarichi
dirigenziali a termine nelle amministrazioni
locali alla luce delle novità introdotte dal
D.Lgs n. 150/2009 e dei recenti orientamenti
giurisprudenziali in materia (link a
www.anci.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Circolare in merito all'ambito di
applicazione dell'art. 1-quater del
decreto-legge n. 105/2010 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 129/2010.
Fonti Rinnovabili:
emanata la circolare DIA.
La circolare "Salva-Dia" chiarisce
alcuni aspetti applicativi dell'articolo
1-quater della legge 13.08.2010, n. 129
relativo alle procedure di autorizzazione
per la realizzazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili avviate mediante
Denuncia di Inizio Attività (DIA).
L'articolo 1-quater è intervenuto per
garantire la validità delle iniziative
intraprese a seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale di alcune leggi
regionali che prevedevano, per l'accesso
alla procedura di DIA, soglie di potenza più
elevate di quelle stabilite dalla normativa
statale.
La circolare si riferisce a quegli impianti
le cui DIA non erano ancora perfezionate
alla data di pubblicazione delle sentenze
della Corte Costituzionale.
L'atto del Ministero promuove così gli
investimenti effettuati per la realizzazione
di impianti alimentati da fonti rinnovabili,
con positive ricadute anche a livello
occupazionale (Ministero dello Sviluppo
Economico,
nota
15.12.2010). |
URBANISTICA:
Circolare Valutazione Ambientale
Strategica - VAS nel contesto comunale.
In data 10.11.2010 la Giunta regionale con
atto n. 9/761, ha approvato la “Determinazione
della procedura di Valutazione ambientale di
piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n.
12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento
delle disposizioni di cui al d.lgs.
29.06.2010, n. 128, con modifica ed
integrazione delle dd.g.r. 27.12.2008, n.
8/6420 e 30.12.2009, n. 8/10971“,
pubblicata sul BURL n. 47, 2° SS del
25.11.2010.
Al fine di assicurare il necessario supporto
operativo ai Comuni impegnati nella
predisposizione dei PGT è stata predisposta
ed approvata con
decreto
D.S. 14.12.2010 n. 13071 la
circolare “L’applicazione
della Valutazione ambientale di piani e
programmi – VAS nel contesto comunale”,
che fornisce risposte concrete ai quesiti
formulati agli uffici comunali.
Sul sito web regionale alla sezione VAS e
sul sito sivas alla sezione normativa
regionale, oltre alla circolare sopra citata
è altresì disponibile il testo coordinato
della deliberazione sulla Valutazione
ambientale – VAS, comprendente tutti gli
allegati e modelli approvati (comunicato
10.12.2010 - link a
www.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Autorizzazione
paesaggistica di cui all'art. 146 (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 09.12.2010 n. 42/2010). |
PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Legge n. 183 del 04.11.2010,
art. 24. Modifiche alla disciplina in
materia di permessi per l’assistenza a
portatori di handicap in situazione di
gravità (INPS,
circolare 03.12.2010 n. 155). |
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI:
ARAN: firmata l’ipotesi del II
biennio economico del contratto di lavoro
dei segretari comunali.
Nel pomeriggio è stata firmata dall’Aran e
dalle Organizzazioni sindacali
rappresentative l’ipotesi del secondo
biennio 2008-2009 del contratto di lavoro
degli oltre 4 mila segretari comunali.
Gli incrementi stipendiali previsti sono
pari a 168 euro per le fasce A e B e a 136
euro per la fascia C, a decorrere dal 1°
gennaio 2009.
“Con la firma di oggi –ha commentato
il commissario dell’Aran Antonio Naddeo-
oltre a concludersi la tornata negoziale
2006–2009, si chiude anche il modello di
contratto articolato su quadrienni normativi
e su due bienni economici in vigore dal
1994, anno in cui per la prima volta i
dipendenti pubblici hanno avuto il rapporto
di lavoro non più regolato da decreti ma da
contratti, come i lavoratori del privato;
infatti con l’entrata in vigore della “legge
Brunetta” i contratti saranno rinnovati ogni
tre anni sia per la parte economica sia per
quella normativa ed inoltre la riduzione dei
comparti da undici a quattro e la
semplificazione delle procedure
permetteranno tempi più brevi per l’iter
contrattuale” (comunicato
stampa 02.12.2010 - link a
www.aranagenzia.it). |
novembre 2010 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Art. 31 della legge 04.11.2010
n. 183. Conciliazioni presso le Direzioni
provinciali del lavoro. Prime indicazioni
operative nella fase transitoria
(Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
nota
25.11.2010 n. 3428 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia, Modalità per il monitoraggio del
Fondo Aree Verdi ex L.R. 12/2005.
Sono state approvate con decreto del
Direttore Generale n. 11517 del 15.11.2010
(vedi allegato) le disposizioni tecniche per
il monitoraggio del Fondo Aree Verdi.
Il decreto verrà pubblicato sul Burl Serie
Ordinaria n. 47 del 22.11.2010.
Con questo atto vengono fornite le modalità
e le specifiche tecniche secondo cui
ciascuna Amministrazione comunale
trasmetterà le informazioni necessarie per
il monitoraggio di cui al paragrafo 4 della
D.G.R. 2008/8757. Vengono inoltre comunicate
indicazioni utili per l’operatività dei
disposti normativi di cui all’art. 43, commi
2-bis, 2-bis1 e 2-bis2, della Legge
regionale n. 12/2005 e dei successivi
provvedimenti attuativi (D.G.R. 8757/2008 e
D.G.R. 11297/2010).
Il monitoraggio del Fondo verrà effettuato
attraverso un sistema informativo (front
office) attivato entro il 10.01.2011.
Nelle more dell’avvio del sistema di
monitoraggio informatico tutti i Comuni
trasmettono a Regione Lombardia, Direzione
Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, le
informazioni necessarie al monitoraggio
secondo le modalità contenute al paragrafo
6. Versamenti e modalità di monitoraggio
nelle more dell’esercizio del front
office dell’Allegato A al d.D.G n. 11517
del 15.11.2010.
Le informazioni richieste riguardano ciascun
titolo abilitativo che da luogo alle
maggiorazioni previste dalla norma e ciascun
progetto di intervento forestale di
rilevanza ecologica e di incremento della
naturalità attuato attraverso l’utilizzo
delle suddette maggiorazioni.
In allegato puoi scaricare i seguenti file:
-
Decreto del Direttore Generale 15.11.2010 n.
11517/2010;
-
TABELLA MONITOR TITOLI ABILITATIVI;
-
TABELLA MONITOR PROGETTI.
Per informazioni:
Struttura Sistemi Verdi Integrati
Agostino Marino, tel. 02.6765.8027
Aurelio Camolese, tel. 02.6765.5089
Franceso Monzani, tel. 02.6765.8000 (link a
www.regione.lombardia.it). |
SICUREZZA LAVORO:
OGGETTO: lettera circolare in ordine alla
approvazione delle indicazioni necessarie
alla valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato di cui all'articolo 28,
comma 1-bis, del decreto legislativo
09.04.2008, n. 81, e successive modifiche e
integrazioni (Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali,
nota 18.11.2010 n. 23692 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Codice dei beni culturali:
proposte emendative.
La Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome ha
elaborato un documento di proposte
emendative riguardanti gli articoli 146 e
149 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
Il testo è stato
licenziato nella riunione del 18.11.2010.
Le Regioni e le Province Autonome in esito
al lavoro compiuto dal gruppo di lavoro
istituito dal MIBAC, costituito a seguito
dell’intesa resa in occasione del confronto
per l’approvazione del DPR 139/2010, recante
disposizioni sulla semplificazione delle
procedure per gli interventi di lieve
entità, propongono di seguito modifiche agli
articoli 146 e 149 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
Tali modifiche vanno nella direzione di una
migliore applicazione della norma superando
le attuali difficoltà interpretative.
In tal senso si vuole addivenire ad una
maggiore semplificazione delle procedure,
nella chiarezza del quadro delle competenze
dei livelli di Governo coinvolti nella
gestione del paesaggio.
Tale necessità è stata più volte
rappresentata al Governo negli ultimi anni,
anche in occasione della stipula dell’intesa
sul Piano per il rilancio dell’edilizia
privata, richiedendo oltre ad interventi
normativi semplificatori un potenziamento
delle strutture periferiche del MIBAC
finalizzato a superare le gravi difficoltà
operative delle sovrintendenze.
Nel merito la proposta si caratterizza, per
i seguenti punti:
- mantenimento del DPCM 12.12.2005 in attesa
della definitiva individuazione dei
contenuti dello studio paesaggistico;
- esclusione della preventiva verifica
urbanistico-edilizia oggetto di differenti
competenze e di distinto procedimento;
- ridefinizione dell’esercizio dei poteri
sostitutivi delle sovrintendenze;
- eliminazione del termine di 30 giorni di
sospensione dell’efficacia
dell’autorizzazione paesaggistica, poiché
chiunque sia legittimato potrà ricorrere ai
competenti organi giudiziari per
l’impugnativa dell’atto.
- quanto alle testo dell’art. 149, le
indicazioni proposte consistono in semplici
correzioni e precisazioni dei concetti in
esso contenuti (comunicato
18.11.2010 - link a
www.regioni.it). |
APPALTI:
OGGETTO: Validità temporale del DURC.
Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 35 dell’08.10.2010
(INPS,
circolare 17.11.2010 n. 145). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Chiarimenti in ordine all'ambito
applicativo della disposizione contenuta
nell'articolo 9, comma 4, del decreto legge
n. 78/2010, che impone il divieto di
definire trattamenti retributivi superiori
al 3,2% per il biennio contrattuale
2008-2009 (risposta ad un quesito posto
dall'ANCI).
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in
merito all’applicazione dell’articolo 9,
comma 4, del decreto legge n. 78 del
31.05.2010, convertito in legge 30.07.2010,
n. 122 (Ministero dell'Economia e delle
Finanze,
nota 16.11.2010 n. 96618 di prot.).
- link a www.rgs.mef.gov.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: SUAP- Sportello Unico per le
attività produttive (ANCI Lombardia,
circolare 16.11.2010
n. 89/2010). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
comunicazioni in merito alla disciplina
della segnalazione certificata di inizio
attività, di cui all'art. 49 del D.L. n. 78
del 2010 convertito con modifiche dalla L.
n. 122 del 2010 (Regione Emilia Romagna,
nota 12.11.2010 n.
280997 di prot.). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - ENTI LOCALI:
OGGETTO: Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (TARSU), tariffa di
igiene ambientale di cui all’art. 49 del
D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e tariffa integrata
ambientale di cui all’art. 238 del D.Lgs.
03.04.2006, n. 152. Chiarimenti in merito
alle problematiche sulla vigenza delle
normative relative alle diverse tipologie di
prelievo (Ministero dell'Economia e
delle Finanze,
circolare 11.11.2010 n. 3 - link
a http://def.finanze.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.P.R. 09.07.2010, n. 139, "Regolamento recante
procedimento semplificato di autorizzazione per gli
interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9,
del decreto n. 42, e successive modificazioni" (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 09.11.2010 n. 38/2010). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.P.R. 06.06.2001, n. 380, recante il Testo
unico delle disposizioni in materia edilizia - Conservazione
di manufatti abusivi realizzati in aree sottoposte alla
tutela paesaggistica di cui alla parte III del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs.
22.01.2004 n. 42
(MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 09.11.2010 n. 37/2010). |
ottobre 2010 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Procedimenti per l'autorizzazione alla
realizzazione di impianti fotovoltaici a
terra maggiori di 20 kW
(Ministero dello Sviluppo Economico,
nota 28.10.2010 n.
19813 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146
del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Zone di interesse
archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 28.10.2010 n. 35/2010). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Chiarimenti
in ordine all'applicazione dell'articolo 6,
comma 12, decreto legge 31.05.2010, n. 78,
convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, legge 30.07.2010,
n. 122, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica. Utilizzo del mezzo
proprio in missione
(Ragioneria Generale dello Stato,
nota 22.10.2010 n. 89530 di prot.
- link a www.rgs.mef.gov.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Art.
49, commi 4-bis e seguenti, della Legge n.
122/2010
(Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori,
nota 14.10.2010 n. 821
di prot.). |
PATRIMONIO:
Oggetto: PIANIGA (Venezia) - Villa Calzavara Pinton -
Contratto di leasing - QUESITO (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 13.10.2010 n. 32/2010). |
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI:
COMUNICATO STAMPA ARAN 13.10.2010: CCNL dei
segretari comunali e provinciali.
Siglata questa mattina dall’Aran e da tutte
le Organizzazioni sindacali l’ipotesi di
contratto nazionale di lavoro dei segretari
comunali e provinciali. L’accordo è relativo
al quadriennio normativo 2006-2009 ed al
primo biennio economico 2006-2007 e riguarda
circa 4mila500 unità.
La parte normativa dell’ipotesi prevede
nuove regole in materia di sanzioni
disciplinari coerentemente alle previsioni
del decreto Brunetta. Gli aumenti
stipendiali previsti sono pari a 243,00 euro
medi mensili per le fasce A e B, e a 197
euro per la fascia C, a decorrere
dall'01.02.2007.
Il commissario Antonio Naddeo, nel
dichiararsi soddisfatto per la firma
dell’accordo ha affermato: ”sono
fiducioso di giungere, quanto prima, alla
sigla anche del secondo biennio economico
2008-2009 -ed ha assicurato- mi
adopererò in tal senso, in modo che potrà
così concludersi, finalmente, tutta la
tornata contrattuale 2006-2009” (link a
www.aranagenzia.it). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI:
Trasmissione informatizzata della
notifica preliminare di avvio lavori nei
cantieri - Decreto del Direttore Generale
Sanità n. 9056 del 14.09.2009 e Decreto del
Direttore Regionale del Lavoro n. 117 del
23.09.2009 (Regione Lombardia,
Direzione Generale Sanità, Governo della
Prevenzione e Tutela Sanitaria, Prevenzione
Ambienti di Vita e di Lavoro,
nota 08.10.2010 n.
33248 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Art. 12 del Decreto legge n. 78 del
31.05.2010 convertito con modifiche nella
Legge 30.07.2010 - Interventi in materia
pensionistica.
NUOVE NORME IN MATERIA
PENSIONISTICA: L'INPDAP FA IL PUNTO.
Con la
circolare
08.10.2010 n. 18, l'INPDAP ha fornito
ulteriori e più precisi ragguagli in merito
alle nuove disposizioni in materia
pensionistica introdotte dalla recente
manovra economica del Governo (art. 12,
Legge 122/2010).
RIPRENDENDO E AMPLIANDO QUANTO GIA’
ILLUSTRATO NELLE DUE PRECEDENTI NOTE
OPERATIVE DIRAMATE SU TALE ARGOMENTO
(rispettivamente l’11.06.2010
n. 7627 di prot. ed il
03.08.2010 n. 10560 di prot.),
l'INPDAP CHIARISCE LA PORTATA APPLICATIVA DI
ALCUNI ISTITUTI, TRA CUI RICORDIAMO:
- lo slittamento delle decorrenze dei
trattamenti pensionistici di anzianità e di
vecchiaia a partire dall’01.01.2011 (C.D. “FINESTRE
MOBILI”);
- l'adeguamento automatico e generalizzato
dei requisiti per il diritto alla pensione a
decorrere dall'01.01.2015, per effetto
dell'incremento della “SPERANZA DI VITA”;
- l'innalzamento obbligatorio a 65 anni
dell'età pensionabile delle donne nel
pubblico impiego a decorrere
dall’01.01.2012;
- le nuove regole in materia di
ricongiunzioni;
- il prolungamento del servizio fino alla
data di decorrenza della pensione, per
effetto delle “FINESTRE MOBILI”.
VIENE INVECE RINVIATO AD UNA SUCCESSIVA
CIRCOLARE L’APPROFONDIMENTO RIGUARDANTE LE
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
LIQUIDAZIONE (commi da 7 a 10 dell'art. 12
della L. 122/2010), TRA CUI QUELLA
SULL’INTRODUZIONE DEI NUOVI CRITERI DI
CALCOLO DELLA BUONUSCITA SECONDO LE REGOLE
DEL T.F.R. A DECORRERE DALL’01.01.2011. |
APPALTI: DURC
- Determinazione AVCP n. 1/2010
(Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
circolare 08.10.2010 n. 35/2010). |
EDILIZIA PRIVATA:
SCIA, La Regione Lombardia dopo la bellezza
di 70 gg. -che è in vigore la SCIA- batte un
colpo e dice la propria in merito. Di
seguito il testo del comunicato esplicativo
datato 08.10.2010.
---------------
Comunicato della
Direzione Generale Territorio e Urbanistica:
Segnalazione Certificata Inizio Attività
(SCIA).
La legge 30.07.2010, n. 122, di conversione
del D.L. n. 78, ha introdotto una nuova
disciplina in materia di semplificazione che
ha posto da subito dubbi e problemi per
quanto attiene specificamente al settore
dell’edilizia. Ci si riferisce all'art. 49,
commi 4-bis e 4-ter, inseriti dalla legge di
conversione e per ciò stesso efficaci a far
tempo dal 31.07.2010.
Con il comma 4-bis il legislatore, "riscrivendo"
l'art. 19 della L. n. 241/1990, introduce la
"Segnalazione certificata di inizio
attività - SCIA", in sostituzione della
"Dichiarazione di inizio attività - DIA";
con il successivo comma 4-ter, dichiara
espressamente la nuova disciplina attinente
alla "tutela della concorrenza" e la
qualifica "livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali", così riconducendola alla
competenza esclusiva statale.
In risposta ad una richiesta di chiarimenti
urgenti, tempestivamente formulata da
Regione Lombardia, il Ministero per la
Semplificazione normativa, con un’articolata
nota in data 16.09.2010, ha avuto
modo di delineare l’esatto ambito di
operatività del nuovo istituto in campo
edilizio.
Risolta in senso positivo la prima
importante questione e cioè l’applicabilità
della nuova disciplina anche all'edilizia,
il Ministero ha chiarito che la SCIA può
sostituire solo la DIA “ordinaria”,
non anche la DIA alternativa al permesso di
costruire, particolarmente estesa nella
nostra legislazione regionale.
Questo importante chiarimento interpretativo
fornito dal Ministero sostanzialmente fa
salvo il regime giuridico in materia di
procedure edilizie che Regione Lombardia ha
consolidato con successo da oltre un
decennio e che risulta fondato, come noto,
sull’alternatività pressoché totale tra
permesso di costruire e DIA.
A seguito delle intervenute modifiche
legislative, come sopra delineate, sono
cinque le procedure edilizie operative nella
nostra Regione a far tempo dal 31.07.2010
per i diversi interventi, secondo la
seguente articolazione:
1.
Permesso di costruire per tutti gli
interventi edilizi, nonché per i mutamenti
di destinazione d’uso di cui all’art.
52,comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005;
2.
Denuncia di inizio attività (DIA)
alternativa al permesso di costruire di cui
al punto 1), fatta eccezione per gli
interventi di cui al p.to 3, assoggettati in
via principale a SCIA, nonché per i nuovi
fabbricati in zona agricola e per i
mutamenti di destinazione d’uso di cui
all’art. 52, comma 3-bis, della L.R. n.
12/2005, assoggettati unicamente al permesso
di costruire;
3.
SCIA per tutti gli interventi non previsti
dagli artt. 6 e 10 (per quanto,
quest’ultimo, disapplicato in Regione
Lombardia) del D.P.R. n. 380/2001, più
precisamente:
- interventi di manutenzione straordinaria
non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto
alla previsione di cui all’art. 6, comma 2,
lett. a), del D.P.R. n. 380/2001,
- interventi di restauro e di risanamento
conservativo,
- interventi di ristrutturazione edilizia
“leggera”, ovvero non rientranti nella
fattispecie di cui all’art. 10, comma 1,
lett. c), del D.P.R. n. 380/2001;
4.
Comunicazione asseverata per gli interventi
di manutenzione straordinaria di cui
all’art. 6, comma 2, lett. a), del D.P.R. n.
380/2001;
5.
Comunicazione per le opere di cui all’art.
6, comma 2, lett. b) - c) - d) - e) del
D.P.R. n. 380/2001.
Per quanto riguarda specificamente la nuova
disciplina della SCIA, applicabile
nell’ambito sopra delineato (p.to 3), si
precisa che, nel caso di interventi da
realizzarsi in zona soggetta a vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, alla
SCIA dev’essere allegato lo specifico atto
di assenso dell’ente preposto alla tutela
del vincolo, atto di assenso che non può
essere sostituito da SCIA.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti
dovuti nel caso di interventi da realizzarsi
in ambito non sottoposto a vincolo
paesaggistico e sempre che incidano
sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli
edifici: i relativi progetti sono soggetti
all’esame di impatto paesistico previsto dal
P.T.R. (vedi artt. 35 e ss., Parte 3, Piano
Paesaggistico e DGR. n. 11045/2002).
In tal caso, se il progetto rimane sotto la
soglia di rilevanza, alla SCIA dev’essere
allegato l’esame di impatto paesistico,
sopra soglia dev’essere acquisito,
preliminarmente alla presentazione della
SCIA, il giudizio di impatto paesistico con
parere obbligatorio della Commissione per il
paesaggio.
Relativamente agli interventi previsti dalla
L.R. n. 13/2009, in materia di rilancio
dell’edilizia, trattandosi di iniziative
contemplate da una disciplina avente
carattere speciale e derogatorio, la SCIA
non trova applicazione, rimanendo pertanto
confermati gli specifici disposti
procedurali della stessa L.R. 13 (art. 2,
comma 4; art. 3, comma 8; art. 4, comma 3).
Da ultimo, per quanto riguarda le DIA
edilizie presentate prima del 31.07.2010,
quand’anche a tale data non risultasse
decorso il termine di trenta giorni previsto
per l’esercizio del potere inibitorio dal
parte dell’amministrazione, il Ministero ha
chiarito che rimangono operative, salva la
possibilità per il privato di avvalersi
degli effetti della sopraggiunta disciplina
presentando per il medesimo intervento una
SCIA, ovviamente se l’intervento rientra tra
quelli passibili di SCIA (p.to 3 sopra
dettagliato).
Daniele Belotti - Assessore al
Territorio e Urbanistica
Bruno Mori - Direttore Generale DG.
Territorio e Urbanistica
Milano, 08.10.2010 |
EDILIZIA PRIVATA:
Semplificazione e riordino della
disciplina sullo Sportello Unico per le
Attività Produttive (ai sensi del
D.P.R. 07.09.2010 n. 160) (ANCI,
nota 06.10.2010 n. 79
di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - art. 56 - Alienazione
di beni culturali effettuata in assenza di autorizzazione -
Ammissibilità dell'autorizzazione ex post (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 06.10.2010 n. 31/2010). |
PUBBLICO IMPIEGO:
CCNL del personale dirigente del comparto
Regioni e Autonomie Locali (AREA II) -
Biennio economico 2008-2009 (INPDAP,
nota operativa 02.10.2010 n. 46). |
settembre 2010 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Ancora sulla inapplicabilità della SCIA
in ambito edilizio in difetto del necessario
adeguamento del DPR 380/2001: postilla sulla
nota ministeriale 16.09.2010 (ANCI
Toscana,
nota
27.09.2010). |
EDILIZIA PRIVATA:
Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) - Art. 49, commi 4-bis e
seguenti, della Legge n. 122/2010
(Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori,
nota 24.09.2010 n. 764 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Impianti elettrici temporanei. Obbligo di
dichiarazione di conformità (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei
Vigili del Fuoco,
nota
23.03.2009 n. 1212 di prot.).
---------------
Per i Vigili del Fuoco
l'obbligo vale anche per gli impianti in
luoghi di spettacolo e intrattenimento.
Con lettera-circolare Prot. n. 1212 del
23.3.2009, il Dipartimento dei VV.F.
fornisce importanti chiarimenti concernenti
l'obbligo del rilascio della dichiarazione
di conformità per gli impianti di cantiere e
similari, ai sensi dell'art. 10, comma 2,
del D. Min. Sviluppo Economico 37/2008.
All'uopo l'art. 10, comma 2 così recita:
«(...) Sono esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e dell’attestazione
di collaudo le installazioni per apparecchi
per usi domestici e la fornitura provvisoria
di energia elettrica per gli impianti di
cantiere e similari, fermo restando
l’obbligo del rilascio della dichiarazione
di conformità. (...)».
In ragione di tale disposto, il Dipartimento
ritiene che all'obbligo della dichiarazione
di conformità, che ai sensi dell'art. 7 del
D.Min. 37/2008 è rilasciata dall'impresa al
termine dei lavori, previa l'effettuazione
delle verifiche previste dalla normativa
vigente, sulla base del modello all’Allegato
I del decreto medesimo, siano soggetti anche
gli impianti temporanei realizzati nelle
attività soggette a vigilanza antincendio
disciplinati dal D.Min. Interno 261/1996.
Tali attività, elencate al comma 3,
dell'art. 4, del suddetto D.Min. 261/1996,
sono le seguenti:
a)
teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi
con capienza superiore a 500 posti; teatri
all'aperto con capienza superiore a 2.000
posti;
b)
teatri di posa per riprese cinematografiche
e televisive con capienza superiore a 100
posti, quando é prevista la presenza del
pubblico;
c)
sale pubbliche di audizione in cui si
tengono conferenze, concerti e simili con
capienza superiore a 1.000 posti;
d)
impianti per attività sportive all'aperto
con capienza superiore a 10.000 posti anche
quando gli stessi vengono occasionalmente
utilizzati per manifestazioni diverse da
quelle sportive;
e)
impianti per attività sportive al chiuso con
capienza superiore a 4.000 posti, anche
quando gli stessi vengono occasionalmente
utilizzati per manifestazioni diverse da
quelle sportive;
f)
edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove
si svolgono, anche occasionalmente, mostre,
gallerie, esposizioni con superficie lorda
superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri
fieristici con superficie lorda superiore a
4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se
all'aperto;
g)
locali ove si svolgono trattenimenti
danzanti con capienza superiore a 1.500
persone;
h)
luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti
al pubblico, ove occasionalmente si
presentano spettacoli o trattenimenti con
afflusso di oltre 10.000 persone (commento
tratto da www.legislazionetecnica.it). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Le linee guida del CIVIT per la
predisposizione del programma triennale per
la trasparenza e l'integrità.
La CIVIT (Commissione per la Valutazione,
Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazione pubbliche) ha emanato la
delibera 23.09.2010 n.
150, contenente il testo provvisorio,
sottoposto a consultazione, delle linee
guida per la predisposizione del programma
triennale per la trasparenza e l'integrità,
ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera e,
del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150.
Tale decreto legislativo è stato emanato in
attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Il programma triennale per la trasparenza e
l'integrità è previsto dall'art. 11, commi 2
e 8, lettera a), del decreto legislativo n.
150 del 2009 ... (link a
venetoius.myblog.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA). Articolo 49, commi 4-bis e
seguenti, legge n. 122 del 2010
(Ministero per la Semplificazione Normativa,
Ufficio Legislativo,
nota
16.09.2010 n. 1340 di prot.).
---------------
L'Ufficio Legislativo del Ministero per la
Semplificazione Normativa risponde alla
Regione Lombardia in merito a chiarimenti
richiesti (articolo
Il Sole 24 Ore del 17.09.2010).
Ma non è la tanto auspicata ed invocata
circolare chiarificatrice, a tutto campo, la
quale è in fase di stesura e dovrebbe essere
imminente (settimana prossima??) la sua
divulgazione. |
EDILIZIA PRIVATA:
SCIA, Prime indicazioni sulle conseguenze
della modifica dell’art. 19, legge
07.08.1990, n. 241, disposta con legge
30.07.2010, n. 122, nell’ordinamento
edilizio (ANCI Toscana,
nota 16.09.2010). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Facoltà di richiedere chiarimenti e
l'integrazione della documentazione in sede di rilascio del
parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica (MIBAC,
Ufficio Legislativo
nota 13.09.2010 n. 16725
di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Ancora sulla SCIA: la Regione Liguria dice
no all'applicazione all'edilizia,
soprattutto in ambiti vincolati.
Il 28.10.2010 la Regione Liguria ha
trasmesso alle amministrazioni locali la
nota 08.09.2010 n.
126099 di prot. -a firma del Vice
Presidente della Giunta Regionale e
Assessore alla Pianificazione Territoriale,
Urbanistica- in risposta al quesito posto
dal Comune di Genova relativamente alla
applicabilità in materia di attività
edilizia del nuovo istituto della
Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA).
Oltre a ricordare di aver proposto ricorso
alla Corte Costituzionale con altre otto
regioni, la Regione ha evidenziato che la
procedura pare essere circoscritta alle
attività di Impresa, maggiormente bisognose
di "semplificazione", escludendone in
ogni caso l'applicazione in casi in cui
sussistono vincoli ambientali, paesaggistici
o culturali (commento tratto e link a
http://studiospallino.blogspot.com). |
agosto 2010 |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Rimozione di depositi di GPL in serbatoi
fissi interrati da parte di ditte terze.
Considerazioni sulla bonifica dei serbatoi
rimossi (Ministero dell'Interno, Dipartimento dei
Vigili del Fuoco,
nota
05.08.2010 n. 12026 di prot.). |
luglio 2010 |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Visite
fiscali - Oneri a carico del datore di
lavoro
(ASL di Bergamo,
nota
28.07.2010 n. 102382 di prot.). |
URBANISTICA:
Chiarimenti ai Comuni sull'applicazione
della VAS a seguito della sentenza del TAR
Lombardia (Regione Lombardia,
nota 28.07.2010 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI:
CONFORMITA’ CATASTALE IN CASO DI
COMPRAVENDITA (Confedilizia,
nota 23.07.2010 n. 14233 di prot.). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Commi 12 e 20 art. 6 D.L. n. 78/2010
recante uso del mezzo proprio.
L‘utilizzo del mezzo proprio è possibile per
particolari esigenze di servizio e se
risulta economicamente più conveniente (ANCI
Emilia Romagna,
nota
13.07.2010 n. 105 di prot.). |
SICUREZZA LAVORO: Distribuzione
gratuita di 15.000 lettori della Carta
Regionale dei Servizi (CRS) per la
trasmissione informatizzata della notifica
preliminare di avvio lavori nei cantieri
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Sanità,
nota
12.07.2010 n. 24366 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Legge 22.05.2010 n. 73 di conversione del
Decreto legge n. 40/2010 - modifica
dell'art. 6 "Attività edilizia libera"
del D.P.R. n. 380/2001 - Prime indicazioni
operative (Comune di Milano,
nota 09.07.2010 n.
552694/2010 di prot.). |
URBANISTICA: Ancora
sulla V.A.S. del P.G.T..
Ulteriori chiarimenti della Regione
Lombardia sulla corretta individuazione dei
soggetti quale Autorità procedente ed
Autorità competente per la VAS.
La Regione Lombardia, in risposta ad un
quesito del Sindaco di un comune con più di
5.000 abitanti, ha evidenziato alcune
osservazioni -di interesse per tutti i
Comuni lombardi- che si riportano di
seguito:
"... In merito a quanto riportato nella
Sua lettera si osserva quanto segue:
1.
dall'analisi della documentazione pubblicata
sul sito web del Comune e nella scheda del
sito regionale SIVAS
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas),
si riscontrano alcune irregolarità
nell'individuazione delle Autorità in quanto
l'individuazione del Sindaco quale autorità
procedente non è in ogni caso corretta,
essendo data tale possibilità solo ai Comuni
con meno di 5.000 abitanti (come previsto
dal comma 23 dell'art. 53 della legge
23.12.2000, n. 388 modificato dal comma 4
dell'art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448,
previa assunzione delle disposizioni
regolamentari ed organizzative): dovrebbe
invece essere individuata all'interno
dell'ente tra coloro che hanno
responsabilità nel procedimento di PGT (ad
es. il Responsabile Unico del Procedimento);
2.
inoltre, l'Autorità competente per la VAS
deve possedere i requisiti richiamati nel
punto 3.2 dell'allegato 1a (ndr: della
DGR 30.12.2009 n. 10971) e il dirigente
del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
del Comune di ..., nominato Autorità
competente per la VAS, sembra avere
competenze in materia di pianificazione
e urbanistica piuttosto che in materia di
tutela, protezione e valorizzazione
ambientale e di sviluppo sostenibile;
3.
si suggerisce, pertanto, di individuare
all'interno dell'Ente le due Autorità con
nuova deliberazione di Giunta Comunale, ai
sensi della DGR n. 10971 del 30.12.2009;
tali Autorità dovranno accompagnare il loro
primo pronunciamento con un'esplicita
determinazione di convalida delle attività
precedentemente svolte nell'ambito della
procedura di VAS e potranno proseguire nella
stessa. ..."
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Territorio e Urbanistica, Programmazione e
Pianificazione Territoriale, Strumenti per
il Governo del Territorio,
nota
01.07.2010 n. 15812 di prot.). |
giugno 2010 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.P.R. 06.06.2001, n. 380, recante il Testo
unico delle disposizioni in materia edilizia - Conservazione
di manufatti abusivi realizzati in aree sottoposte alla
tutela paesaggistica di cui alla parte III del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs.
22.01.2004 n. 42 (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 30.06.2010 n. 21/2010). |
APPALTI: Comunicazione
dati dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ai sensi degli artt. 6 e
7 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti
Pubblici"
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità, Infrastrutture
Viarie e Aeroportuali, Opere Pubbliche,
nota 23.06.2010 n.
43217 di prot.). |
APPALTI:
Controlli antimafia preventivi nelle
attività "a rischio" di infiltrazione da
parte delle organizzazioni criminali
(Ministro dell'Interno,
nota 23.06.2010 n.
4610 di prot.). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Visite fiscali disposte dal datore di
lavoro pubblico - Sentenza della Corte
Costituzionale n. 207 del 07.06.2010
(Regione Lombardia,
nota 22.06.2010 n. 22282 di prot.). |
CONSIGLIERI
COMUNALI:
Oggetto: Diritti dei consiglieri comunali e provinciali -
Art. 43, comma 2, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267
(Prefettura di Bergamo,
nota 22.06.2010 n. 73 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Interventi edilizi di
manutenzione straordinaria: nuova normativa
(anche in Lombardia).
In data 26.05.2010 è entrata in vigore la
legge 22.05.2010, n. 73 -conversione del
D.L. n. 40/2010- che all’art. 5 detta
disposizioni in materia di attività
edilizia, andando a sostituire l’art. 6 del
T.U. dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Rispetto alla stesura iniziale del D.L., la
norma è stata completamente riscritta in
sede parlamentare: tra le novità introdotte,
la più importante è la cancellazione
dell’inciso secondo cui le nuove regole
dettate in materia di attività edilizia
libera, sono applicabili “salvo più
restrittive disposizioni previste dalla
disciplina regionale”.
La modifica,
che si pone nel solco dei precedenti
provvedimenti anticrisi adottati dal Governo
e dal Parlamento nell’ambito della propria
politica economico-finanziaria,
pare introdurre una disciplina
uniforme dell’attività edilizia libera,
finalizzata a definire un livello minimo di
semplificazione non derogabile in senso
restrittivo dalla Regione, alla quale è
consentito solo di integrare e adattare la
normativa statale.
Una tale lettura del nuovo art. 6 del D.P.R.
n. 380/2001 non consente di considerare "di
dettaglio" le disposizioni ivi previste;
queste ultime,
pertanto,
non potranno più ritenersi
disapplicate per effetto dell’art. 103,
comma 1, della L.R. n. 12/2005, legge per il
Governo del Territorio.
Pertanto,
anche in Regione Lombardia, trova
immediata applicazione il regime
semplificato delineato a livello statale per
gli interventi di manutenzione straordinaria
e per gli altri normativamente individuati.
Il presente comunicato annulla evidentemente
il precedente, pubblicato in data 31.03.2010
a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n.
40.
L’Assessore al Territorio e Urbanistica,
Daniele Belotti
Il Direttore Generale, Bruno Mori (comunicato
03.06.2010 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it).
---------------
N.B.:
attenzione, pertanto, che dallo scorso
26.05.2010 bisogna fare i conti con la nuova
normativa nazionale, nell'ambito
dell'istruttoria delle varie istanze
edilizie (od esecuzione libera di lavori). |
URBANISTICA:
Chiarimenti ai Comuni
sull'applicazione della VAS a seguito della
sentenza del TAR Lombardia.
Il TAR della Lombardia-Milano, con
sentenza
17.05.2010 n. 1526, ha annullato il PGT di un Comune
della provincia di Como e nel contempo il
punto 3.2 dell’allegato 1 della
deliberazione della Giunta regionale n. 6420
del 27.12.2007 in materia di VAS.
Sotto quest’ultimo profilo, tra le
motivazioni addotte dal tribunale
amministrativo viene richiamata la “necessaria
imparzialità dell’autorità competente
rispetto all’autorità procedente”.
Nel comunicare che Regione Lombardia si
appresta a impugnare avanti il Consiglio di
Stato la richiamata sentenza del TAR, con
richiesta di sospensiva, si precisa che
il
procedimento di Valutazione Ambientale del
Documento di piano del PGT resta al momento
disciplinato dagli allegati 1a (Documento di
Piano – PGT) e 1b (Documento di Piano – PGT
piccoli Comuni), approvati con la successiva
deliberazione della Giunta regionale n.
10971 del 30.12.2009.
Regione Lombardia si riserva di formulare
ulteriori indicazioni a seguito della
definizione del contenzioso in atto.
L'Assessore al Territorio e Urbanistica,
Daniele Belotti
Il Direttore Generale, Bruno Mori (comunicato
01.06.2010 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
maggio 2010 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Le deroghe alle norme di prevenzioni
incendi - Indirizzi sui criteri di
ammissibilità (Ministero
dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del
Fuoco,
nota
20.05.2010 n. 8269 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Rimozione di depositi di g.p.l. in
serbatoi fissi interrali da parte di ditte
terze (Ministero
dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del
Fuoco,
nota
06.05.2010 n. 7589 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Recinzione di protezione deposito di
bombole di GPL presso impianti stradali di
distribuzione carburanti - Chiarimenti (Ministero
dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del
Fuoco,
nota
06.05.2010 n. 7588 di prot.). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
PRAL - Quesiti circa le attività di censimento
dell'amianto e di gestione degli esposti (Regione
Lombardia,
e-mail 04.05.2010). |
aprile 2010 |
|
URBANISTICA:
Indicazioni operative sulla verifica
della componente geologica del P.G.T. da
parte delle Province (Regione Lombardia,
Direzione Generale Territorio e Urbanistica,
nota 27.04.2009 n. 8483 di prot.). |
URBANISTICA:
Lombardia, Un nuovo
visualizzatore di mappe nel Geoportale della
Lombardia.
Il Geoportale, strumento che consente
l'accesso alle informazioni geografiche e
territoriali della Regione Lombardia, da
oggi si arricchisce di un nuovo sistema per
la visualizzazione e la ricerca dei dati.
Il nuovo viewer presenta diverse
potenzialità, fra cui: ... (comunicato
19.04.2010 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it)). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI -
SICUREZZA LAVORO:
Trasmissione informatizzata della
notifica preliminare di avvio lavori nei
cantieri - Decreto del Direttore Generale
Sanità n. 9056 del 14.09.2009 e Decreto del
Direttore Regionale del Lavoro n. 117 del
23.09.2009 (Regione Lombardia,
Direzione Generale Sanità, Governo della
Prevenzione, Tutela Sanitaria, Piano
Sicurezza Luoghi di Lavoro e Emergenze
Sanitarie,
nota
19.04.2010 n. 14379 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia all’Inps. Aspetti
organizzativi e prime istruzioni operative
(INPS,
circolare 16.04.2010 n. 60 - link
a www.inps.it). |
marzo 2010 |
|
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI:
GUIDA TECNICA su: “Requisiti di
sicurezza antincendio delle facciate negli
edifici civili” (Ministero
dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del
Fuoco,
nota 31.03.2010 n. 5643 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI:
Certificazione della resistenza al fuoco
di elementi costruttivi – Murature
(Ministero dell'Interno, Dipartimento dei
Vigili del Fuoco,
nota 31.03.2010 n. 5642 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia, Interventi edilizi di
manutenzione straordinaria.
Il decreto-legge 25.03.2010, n. 40, in
vigore dal 26 marzo e principalmente
dedicato a “disposizioni tributarie e
finanziarie urgenti”, reca all’articolo
5 una nuova disciplina della cosiddetta
“attività edilizia libera”.
Mediante la sostituzione dell’art. 6 del
T.U. dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001), il
legislatore statale procede ad una nuova
individuazione degli interventi edilizi che
possono essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo (DIA o permesso di costruire).
L’innovazione principale consiste nel
prevedere tra questi anche gli “interventi
di manutenzione straordinaria … che non
riguardino le parti strutturali
dell’edificio, non comportino aumento del
numero delle unità immobiliari e non
implichino incremento dei parametri
urbanistici”.
La nuova norma statale, contenuta nel D.L.
n. 40, stabilisce tuttavia che sono fatte
salve le “più restrittive disposizioni
previste dalla disciplina regionale”. Ne
consegue che essa, con particolare
riferimento alla individuata fattispecie di
manutenzione straordinaria, ad oggi non può
trovare immediata applicazione in Lombardia,
disponendo la nostra Regione di una
disciplina più restrittiva, contenuta negli
articoli 33 e 41 della L.R. n. 12/2005, che
impone per questi interventi un previo
titolo abilitativo (DIA piuttosto che
permesso di costruire) (comunicato
31.03.2010 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
URBANISTICA:
Lombardia, Fondo Regionale Aree
Verdi, adempimenti per i comuni.
In attuazione dell’art. 43, comma 2-bis,
della l.r. n. 12/2005, così come modificato
dalla l.r. n. 7/2010, le Direzione Generali
Territorio ed Urbanistica ed Agricoltura
hanno istituito un fondo regionale da
alimentarsi mediante le maggiorazioni dei
contributi di costruzione applicate agli
interventi di nuova costruzione che
sottraggono superfici agricole nello stato
di fatto. Tali interventi sono infatti
assoggettati ad una maggiorazione
percentuale del contributo di costruzione,
determinata dai comuni entro un minimo
dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da
destinare obbligatoriamente a interventi
forestali a rilevanza ecologica e di
incremento della naturalità.
Regione Lombardia aveva a suo tempo, con
D.g.r. n. 8757 del 22/12/2008 “Linee
guida per la maggiorazione del contributo di
costruzione per il finanziamento di
interventi estensivi delle superfici
forestali” richiesto ai Comuni di
individuare le “aree agricole nello stato
di fatto” a cui applicare la
maggiorazione. In assenza di specifiche
determinazioni comunali in materia si
intendono ad oggi valide le aree individuate
nello strato DUSAF 2.0 – Uso del suolo
2005-2007, scaricabili dal geoportale
regionale.
In data 10/02/10, la Giunta regionale, con
D.g.r. n. 11297 ha approvato specifiche
linee guida relative all’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2-bis e le
modalità di gestione di un fondo finanziario
denominato “Fondo Aree Verdi”, attualmente
in fase di avanzata definizione, la cui
finalità è sostenere la realizzazione di
interventi che perseguano obiettivi di
sviluppo territoriale e di salvaguardia e
valorizzazione del sistema
rurale-paesistico-ambientale, in particolare
mediante la valorizzazione dei contesti
agricoli, forestali, naturali e
paesaggistici e con attenzione al recupero
delle aree degradate.
Il Fondo sarà alimentato da:
a) risorse regionali;
b) proventi delle maggiorazioni dei
contributi di costruzione derivanti da
interventi in aree ricadenti in:
- accordi di programma o programmi integrati
di intervento di interesse regionale;
- comuni capoluogo di provincia;
- parchi regionali e nazionali;
c) proventi delle maggiorazioni che i comuni
non capoluogo di provincia decidano di
destinare al fondo.
Si rammenta ai Comuni l’obbligatorietà di
attivarsi al fine di dare attuazione alla
norma suddetta in vigore dal 12/04/2009.
La Regione predisporrà a breve le modalità e
le specifiche tecniche secondo cui ogni
Amministrazione dovràcomunicare:
- le aree agricole nello stato di fatto
interessate da interventi che hanno dato
titolo alla maggiorazione;
- le entrate determinate;
- gli interventi attuati attraverso
l’utilizzo dei suddetti contributi (comunicato
29.03.2010 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Guida per l'installazione degli impianti
fotovoltaici (Ministero dell'Interno,
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
nota 26.03.2010 n. 5158 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI -
URBANISTICA:
Oggetto: Procedure di competenza della
Direzione Generale PBAAC in materia di VIA,
VAS e progetti sovraregionali o
trasfrontalieri – Disposizioni per la
presentazione delle istanze e della relativa
documentazione progettuale (Mi.B.A.C.,
circolare 19.03.2010 n. 6). |
URBANISTICA:
LOMBARDIA: legge per
il governo del territorio - Art. 26, comma
3-ter, L.R. n. 12/2005.
La recente l.r. 05.02.2010 n. 7 con l’art.
21, comma 1, lett. b), ha introdotto il
comma 3-ter all’art. 26 della l.r. n.
12/2005 il quale ha posto dei dubbi -alle
amministrazioni comunali- in ordine alle "procedure
in corso alla data del 31.03.2010" dei
piani attuativi in variante al P.R.G..
In merito, si è avuto in data 16.03.2010
l'intervento chiarificatore dal parte
dell'Ing. Mario Nova, Direttore della D.G.
Territorio e Urbanistica della Regione
Lombardia, il quale è stato preceduto (in
tempi non sospetti) da un autorevole
commento di un noto legale milanese e, non
appena di dominio pubblico, ha avuto una
breve ed interessante replica dissimile nei
contenuti interpretativi. |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - Titolo V,
parte quarta. Bonifica siti contaminati
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Qualità dell'Ambiente,
nota 02.03.2010 n. 3753 di prot.). |
ENTI LOCALI - URBANISTICA:
Piani comunali delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari - Indirizzi
applicativi per i Comuni lombardi, a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n.
340/2009 (illegittimità costituzionale
dell’art. 58, comma 2, D.L. n. 112/2008)
(Direzione Generale Territorio e
Urbanistica,
nota 01.03.2010 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
febbraio 2010 |
|
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
Lombardia, Le modifiche alla legge di
governo del territorio nel 2010 - Le
modifiche apportate dalla l.r. 7/2010 e l.r.
12/2010.
La legge regionale n. 7/2010, tra le altre
disposizioni, ha apportato alcune modifiche
alla l.r. 12/2005 e alla l.r. 13/2009. Per
le modifiche si vedano gli artt. 20 e 21 del
testo in allegato.
Le modifiche riguardano innanzitutto la
proroga dell’efficacia dei Piani Regolatori
Generali comunali (PRG) fino al 31.03.2011
per tutti i comuni che non hanno ancora un
Piano di Governo del Territorio (PGT)
approvato; questi continueranno pertanto ad
attuare le previsioni dello strumento
vigente, fatta salva naturalmente
l’applicazione delle misure di salvaguardia
del PGT, se e quando adottato.
Tuttavia, i comuni che alla data del
31.03.2010 non avranno ancora adottato il
PGT (esclusi i comuni interessati dalle
opere essenziali di Expo 2015) non potranno
attivare le seguenti procedure: ...
(Direzione Generale Territorio e Urbanistica
- link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Forse,
non tutti hanno colto l'importante e recente
novità legislativa regionale, ovverosia che
dallo scorso 17.02.2010 è in
vigore il P.T.R. (Piano Territoriale
Regionale) della Regione Lombardia.
Pertanto, nell'istruttoria delle varie
pratiche edilizie -dal 17.02.2010- bisogna "fare
i conti" con la normativa del P.T.R. che
potete
leggere qui.
Tutti gli altri allegati sono
scaricabili qui.
N.B.: poiché
gli allegati del P.T.R. sono abbastanza
pesanti, Vi consigliamo di salvare i
relativi files sul proprio p.c. (per non
perdere troppo tempo e, addirittura col
rischio che i files non si aprano) per poi
aprirli e stamparli comodamente. |
URBANISTICA:
Lombardia, Approvato il Piano Territoriale
Regionale (PTR).
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha
approvato in via definitiva il Piano
Territoriale Regionale con deliberazione del
19/01/2010, n. 951, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. 6, 3° Supplemento Straordinario
dell'11.02.2010.
Con la chiusura dell’iter di approvazione
del Piano, formalmente avviato nel dicembre
2005, si chiude il lungo percorso di stesura
del principale strumento di programmazione
delle politiche per la salvaguardia e lo
sviluppo del territorio della Lombardia ...
(link a www.territorio.lombardia.it). |
ENTI LOCALI:
Ritardi nei pagamenti nelle
transazioni commerciali: tasso
01.01.2010-30.06.2010.
Il saggio
d'interesse per ritardati pagamenti nelle
transazioni commerciali per il semestre 1°
gennaio-30.06.2010 è determinato all'8,0%
(Ministero Economia e finanze,
comunicato 18.02.2010 - link a
www.altalex.com). |
URBANISTICA:
Lombardia, Approvato il PTR, nuovi
adempimenti per i Comuni.
Il 17.02.2010 con la pubblicazione
dell'avviso di approvazione sul BURL S.I.
entra in vigore il Piano Territoriale
Regionale (PTR), quadro di riferimento per
la pianificazione territoriale in Lombardia
e di orientamento per le politiche di
settore ... (comunicato 17.02.2010 - link a
www.territorio.lombardia.it). |
ENTI LOCALI - VARI:
Controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2009 - ANNO 2010
(Ministero dell'Interno, Dipartimento dei
Vigili del Fuoco,
nota 10.02.2010 n. 1764 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA: Articolo
146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e successive
modifiche (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio). Prime indicazioni operative per
il procedimento di autorizzazione
paesaggistica (Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesistici di Siena e
Grosseto,
nota
05.02.2010 n. 1418 di prot.). |
gennaio 2010 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Ruoli e funzioni dei
Soprintendenti nel procedimento di
autorizzazione paesaggistica.
Articoli 146 e 159 (così come sostituito
dall’art. 4-quinquies del D.L. 03.06.2008 n.
97, convertito in legge 02.08.2008, n. 129)
del Codice dei beni culturali e del
paesaggio: ruoli e funzioni dei
Soprintendenti nel procedimento di
autorizzazione paesaggistica.
Come è noto, l'01.01.2010 è entrato in
vigore il procedimento di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica secondo la
disciplina del Capo IV della Parte terza del
decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e
s.m.i. recante “Codice dei beni culturali
e del paesaggio”.
Considerata la rilevanza della disposizione
e l’incidenza della stessa sul regime
autorizzatorio per le opere e gli interventi
che incidano su beni paesaggistici, si
ritiene di dover fornire nell’immediato
chiarimenti che consentano l’operatività
degli Uffici, nelle more di ulteriori più
specifiche direttive (nota
22.01.2010 n. prot.
DGPBAACS04/34.01.04/2089). |
EDILIZIA PRIVATA: D.P.R.
n. 233/2007, come modificato dal D.P.R. n.
91/2009 - competenze del Direttore Regionale
- indicazioni operative
(Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia,
nota 18.01.2010 n. 484 di prot. - link a www.lombardia.beniculturali.it). |
URBANISTICA:
Lombardia, Indicazioni ai Comuni in seguito
all'entrata in vigore del PTR.
Il Consiglio Regionale ha approvato con
deliberazione del 19.01.2010, n. 951
(pubblicata sul 3° S.S. al BURL n. 6, del
11.02.2010) il Piano Territoriale Regionale.
Il Piano acquista efficacia, ai termini del
comma 6 dell’art. 21 della l.r. 12/2005 “Legge
per il governo del territorio” a seguito
della pubblicazione dell’avviso di
approvazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, prevista sul BURL, Serie
Inserzioni e Concorsi del 17.02.2010 ...
(link a www.territorio.lombardia.it). |
ANNO 2009 |
|
COMPETENZE PROFESSIONALI: Competenze
professionali - Progettazione in c.a.
(Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati,
nota
19.11.2009 n. 9988 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004 recante
"Codice dei beni culturali e del paesaggio". Artt. 138, 141,
141-bis, 157, comma 2. Proposte di dichiarazione di notevole
interesse pubblico prive di formale provvedimento
ministeriale (MIBAC, Ufficio Legislativo,
nota 03.11.2009 n. 21909 di prot.). |
URBANISTICA: Indicazioni
operative sulla verifica della componente
geologica dei P.G.T. da parte delle Province
(regione Lombardia, Direzione Generale
Territorio e Urbanistica,
nota 03.08.2009 n.
15628 di prot.). |
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Trasmissione circolare impianti
mobili di trattamento rifiuti (inerti)
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Qualità dell'Ambiente, Struttura Prevenzione
Inquinamento Atmosferico e Impianti,,
nota 03.08.2009 n. 14992 di prot.). |
APPALTI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
– appalti pubblici e privati in edilizia –
problematiche relative al distacco e
all’attività di trasporto (Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali,
interpello 10.07.2009 n. 58/2009). |
APPALTI:
Oggetto: Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) - Art. 11-bis della
legge 03.08.2009, n. 102, di conversione del
decreto-legge 01.07.2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni
internazionali» (Ministero dello
Sviluppo Economico,
nota 06.11.2009 n. 100166 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Atti di alienazione non denunciati
tempestivamente ai fini dell'esercizio del diritto di
prelazione - D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, articoli 60 e seguenti
- PADOVA - Complesso denominato "Immobile in Via San
Prosdocimo, 8" - D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, art. 59 (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 04.08.2009 n. 9/2009). |
APPALTI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
responsabilità solidale tra committente ed
appaltatore per gli adempimenti
previdenziali-assistenziali (Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali,
interpello
15.05.2009 n. 35/2009). |
APPALTI:
Oggetto: procedura DURC - modalità di
invio telematico (Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali,
circolare 01.04.2009 n. 10/2009). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Impianti elettrici temporanei.
Obbligo di dichiarazione di conformità
(Ministero dell'Interno,
circolare 23.03.2009
n. 1212 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11
della legge n. 212 del 2000 –Applicabilità dell’imposta di
bollo agli elaborati tecnici allegati alla concessione
edilizia (Agenzia delle Entrate,
risoluzione 23.03.2009 n. 74/E). |
APPALTI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
imprese straniere – distacco dei lavoratori
dipendenti sul territorio nazionale –
normativa DURC – autocertificazione
regolarità contributiva (Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali,
interpello 06.02.2009 n. 6/2009). |
ANNO 2008 |
|
APPALTI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
sussistenza o meno dell’obbligo di
iscrizione alle Casse edili da parte delle
imprese di installazione di impianti che
applicano il CCNL del settore metalmeccanico
e partecipano a gare per l’affidamento di
lavori pubblici (Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali,
interpello 23.12.2008 n. 56/2008). |
APPALTI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
Cassa Edile industriale; adozione dei
parametri retributivi di contratto
collettivo ai fini del rilascio del DURC e
degli accantonamenti presso detta Cassa
Edile (Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali,
interpello 19.12.2008 n. 54/2008). |
APPALTI:
Oggetto: procedura DURC - Chiarimenti
(Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali,
circolare 15.12.2008 n. 34/2008). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 - art. 21 (interventi
soggetti ad autorizzazione) e art. 45 (prescrizioni di
tutela indiretta (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 19.11.2008 n. 1/2008). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Verifica dell'interesse culturale - D.Lgs.
22.01.2004 n. 42, art. 12 - Motivazione ai sensi dell'art.
10, comma 3, lett. d) (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 22.10.2008 n. 2/2008). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.P.R. 06.06.2001 n. 380, articoli 33 e 37.
DIRETTIVA (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
direttiva
21.07.2008 n. 9089 di prot.). |
COMPETENZE PROGETTUALI: Oggetto:
richiesta parere sulle competenze degli
Ingegneri in materia di opere
cimiteriali (Consiglio Nazionale degli
Ingegneri,
nota
14.07.2008 n. 770 di prot.). |
COMPETENZE PROGETTUALI:
OGGETTO: COMPETENZE PROFESSIONALI - TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 31.10.2007 n. 3630 - DIRETTIVA (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto,
nota
29.04.2008 n. 5407 di prot.). |
APPALTI:
OGGETTO: Legge 27.12.2006, n. 296,
articolo 1, commi 1175 e 1176. Decreto del
Ministro del lavoro 24.10.2007. Benefici
normativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale e Documento
Unico di Regolarità contributiva. Modalità
operative e procedurali per la verifica
mensile del requisito di regolarità
(INPS,
circolare 18.04.2008 n. 51). |
URBANISTICA:
Procedimenti di Valutazione Ambientale
Strategica. Coinvolgimento Soprintendenze di
settore
(MIBAC, Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Lombardia,
nota 18.03.2008 n.
3787 di prot.). |
APPALTI:
Oggetto: Documento Unico di Regolarità
Contributiva. Decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del
24.10.2007 (INAIL,
circolare 05.02.2008 n. 7). |
APPALTI:
Oggetto: decreto recante le modalità di
rilascio ed i contenuti analitici del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
di cui all'art. 1, comma 1176, della Legge
n. 296/2006 (Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale,
circolare 30.01.2008 n. 5/2008). |
URBANISTICA: Raccordo
verifica Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
e Valutazione di Incidenza (VIC) sugli atti
di pianificazione
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Qualità dell'Ambiente,
nota 15.01.2008 n. 1383 di prot.). |
ANNO 2007 |
|
APPALTI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
applicazione della normativa sul DURC alle
imprese straniere (Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali,
interpello 03.09.2007 n. 24/2007). |
APPALTI:
Oggetto: L. n. 296/2006 (Finanziaria
2007) - articolo 1, commi 1175 e 1176 - "Requisiti
per i benefici previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale"
e Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) (Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale,
nota 17.07.2007 n. 9503 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Trasferimento ai comuni
ricevimento denunce cemento armato - art. 3
L.R. 1/2000 (Regione Lombardia, STER di
Bergamo,
nota 19.04.2007 n. 5414 di prot.). |
ANNO 2006 |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: protocollo operativo per la
gestione delle segnalazioni di presenza
d'amianto in edifici (Regione Lombardia
e ARPA Lombardia,
nota 07.08.2006 n. 37229 di prot.). |
APPALTI:
OGGETTO: Documento Unico di Regolarità
Contributiva- Precisazioni e chiarimenti
(INPS,
circolare 27.01.2006 n. 9). |
ANNO 2005 |
|
APPALTI:
OGGETTO: Rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva INPS-INAIL per
appalti di forniture e servizi ed altre
attività. Testo congiunto INPS/INAIL
(INPS,
circolare 30.12.2005 n. 122). |
COMPETENZE PROFESSIONALI:
Segnalazione SENTENZE in materia di
Competenze dei Geometri (Ordine degli
Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno,
nota 10.11.2005 n. 3149 di prot.
- link a link a www.ordine-ingegneri.ap.it). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Problematiche interpretative in
materia di personale dipendente degli enti
locali: art, 1, comma 557, della legge
30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria n.
2005) (Ministero dell'Interno, Direzione
Centrale per le Autonomie,
circolare 21.10.2005 n. 2/2005). |
APPALTI:
Rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse
Edili. Testo congiunto approvato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (INPS,
circolare 26.07.2005 n. 92). |
APPALTI:
Oggetto: Rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva in Edilizia
INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto
approvato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con nota prot. n. 230/segr.
del 12.07.2005 (INAIL,
circolare 25.07.2005 n. 38). |
ANNO 2004 |
|
COMPETENZE PROFESSIONALI:
Competenze professionali (architetto e
geometra o perito edile) (Ordine degli
Architetti di Pisa,
nota 30.07.2004 n. 1264 di prot.
- link a www.pi.archiworld.it). |
ANNO 2003 |
|
URBANISTICA:
Oggetto: Comune di ... - Imposta di bollo
- Osservazioni al piano strutturale, al
regolamento urbanistico e alle varianti
urbanistiche (Agenzia delle Entrate,
risoluzione 31.03.2003 n. 76/E). |
COMPETENZE PROFESSIONALI:
Direttive per le competenze dei Tecnici
diplomati. Delibera del Consiglio
dell'Ordine del 19.02.2003 (Ordine degli
Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno,
nota 19.02.2003 n. 352 di prot. -
link a www.ordine-ingegneri.ap.it). |
ANNO 2002 |
|
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Interpello ……./2001 Articolo 11, legge
27.07.2000 n. 212. Ministero della Difesa Direzione generale
del Demanio e della Difesa (Agenzia delle Entrate,
risoluzione 27.03.2002 n. 97/E).
---------------
QUESITO sull’applicazione dell’imposta di bollo dei
seguenti documenti in materia di realizzazione opere
pubbliche: contratto di appalto ed eventuali atti
aggiuntivi; capitolati di oneri e relative tariffe; verbale
di concordamento nuovi prezzi; progetti, disegni, computi
metrici, relazioni tecniche, planimetrie; piano di
sicurezza; tariffe; giornale del direttore dei lavori;
verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di
ultimazione lavori; verbali di constatazione delle misure,
libretto delle misure, note settimanali, registro delle
misure, certificati di acconto, conto finale; certificato di
collaudo e certificato di regolare esecuzione. |
ANNO 1937 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Regolamenti edilizi comunali. Domande di
autorizzazione alle nuove costruzioni e relativi
allegati (Prefettura di Bergamo,
nota 07.12.1937 n. 23009 di prot.). |
ANNO 1936 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Costruzione in cemento armato e conglomerati
cementizi (Prefettura di Bergamo,
nota 01.09.1936 n. 12883 di prot.). |
|