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58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
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62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
64-INDUSTRIA INSALUBRE
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66-L.R. 23/1997
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68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
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92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
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96-
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97-RUDERI
98-
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dossier PARERE COMMISSIONE COMUNALE PER L'EDILIZIA per il rilascio del (Permesso di Costruire)
anno 2013

EDILIZIA PRIVATAIl parere della Commissione edilizia comunale è privo di propria autonomia funzionale e strutturale e non ha né formalmente, né sostanzialmente, valore provvedimentale di atto di assentimento o diniego della concessione edilizia richiesta, pur quando ne sia ravvisata obbligatoria l'acquisizione per il rilascio o diniego del provvedimento di concessione.
Esso è immediatamente impugnabile solo quando il sindaco, con la notifica del parere medesimo, lo abbia implicitamente fatto proprio e vi abbia impresso, come autorità competente al rilascio dei titoli edilizi, la configurazione di una definitiva determinazione dell'amministrazione sull'istanza di concessione edilizia.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il parere della Commissione edilizia comunale è privo di propria autonomia funzionale e strutturale (ex plurimis, C.d.S., sez. V, 04.03.2008, n. 881; 29.01.2002, n. 489) e non ha né formalmente, né sostanzialmente, valore provvedimentale di atto di assentimento o diniego della concessione edilizia richiesta (C.d.S., sez. V, 29.07.2003, n. 4325), pur quando ne sia ravvisata obbligatoria l'acquisizione per il rilascio o diniego del provvedimento di concessione (C.d.S., sez. VI, 29.01.2002, n. 489); esso è immediatamente impugnabile solo quando il sindaco, con la notifica del parere medesimo, lo abbia implicitamente fatto proprio e vi abbia impresso, come autorità competente al rilascio dei titoli edilizi, la configurazione di una definitiva determinazione dell'amministrazione sull'istanza di concessione edilizia (C.d.S., sez. V, 24.03.2001, n. 1702); circostanza che non si rileva nella fattispecie in esame, tanto più che solo in data 27.12.1995, come ricordato nell’esposizione in fatto, è stato emanato effettivamente l’atto di sdoppiamento della originaria concessione edilizia n. 40/1994 dell’08.10.1994
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13.09.2013 n. 4532 - link a www.giustizia-amministrativa).

EDILIZIA PRIVATA: Nel procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il parere della Commissione edilizia comunale, considerata la mancanza di espressa previsione normativa e la specialità del procedimento, deve essere considerato facoltativo.
Così dicasi anche per il mancato parere della Commissione edilizia comunale: la giurisprudenza della Sezione è nel senso che nel procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il parere della Commissione edilizia comunale, considerata la mancanza di espressa previsione normativa e la specialità del procedimento, deve essere considerato facoltativo (Cfr. Consiglio Stato sez. IV, 02.11.2009, n. 6784) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 09.05.2013 n. 2513 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, spetta al regolamento edilizio indicare gli interventi sottoposti al “preventivo” parere della commissione edilizia.
Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della mancata acquisizione del necessario parere della commissione edilizia.
Anche questo motivo è infondato.
E’ noto che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, spetta al regolamento edilizio indicare gli interventi sottoposti al “preventivo” parere di tale organo consultivo.
Nel caso di specie, da un lato i ricorrenti non hanno citato la disposizione del regolamento edilizio che renderebbe obbligatorio tale parere per interventi della natura di quello in questione; dall’altro, stante la ontologica diversità del procedimento di accertamento di conformità (in cui il parere é privato della sua naturale funzione di consulenza preventiva) e di quello per il rilascio del titolo edilizio ordinario, non può ritenersi che le disposizioni sul parere obbligatorio della C.E. dettate per il secondo siano automaticamente estensibili al primo (in tal senso cfr. TAR Campania, VIII, 10.09.2010, n. 17398), ostandovi il principio generale di divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 241/1990
(TAR Liguria, Sez. I, sentenza 25.03.2013 n. 524 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA: Anche in ambito procedimentale vero e proprio, i pareri obbligatori ma non vincolanti, rilasciati dagli organi consultivi, non sono autonomamente impugnabili, atteso che tali pareri non definiscono il procedimento e che quindi l’organo competente ad adottare il provvedimento finale può sempre disattenderli.
Proprio rifacendosi a questo principio, altra parte della giurisprudenza afferma che il parere obbligatorio della commissione edilizia sull'istanza dell’interessato (volta al rilascio di un titolo edilizio vero e proprio) non definisce il procedimento e, pertanto, non è atto autonomamente impugnabile.
A maggior ragione deve ritenersi non impugnabile un parere preventivo (reso quindi addirittura al di fuori del procedimento) richiesto proprio al fine di valutare se dare o meno corso ad esso.

Va invero rilevato che l’atto impugnato con i motivi aggiunti consiste in una nota con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Pianificazione del Comune di Sondrio ha riscontrato una richiesta di parere preventivo circa l’assentibilità di una recinzione, di una pavimentazione in ghiaia e di un impianto di illuminazione da realizzarsi presso un’area di proprietà della ricorrente.
L’atto impugnato dunque non consiste in un diniego di permesso di costruire ma, semplicemente, in un parere negativo espresso da un tecnico incardinato nell’Amministrazione.
Il Collegio non ignora che, secondo una parte della giurisprudenza, il parere preventivo negativo riguardante la possibilità di rilascio di un titolo edilizio costituisce atto autonomamente impugnabile (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 10.06.2011 n. 278; nel caso di specie si trattava di un parere preventivo espresso dalla commissione edilizia).
Questa giurisprudenza tuttavia si scontra con un principio generalmente riconosciuto nel diritto amministrativo secondo il quale, anche in ambito procedimentale vero e proprio, i pareri obbligatori ma non vincolanti, rilasciati dagli organi consultivi, non sono autonomamente impugnabili, atteso che tali pareri non definiscono il procedimento e che quindi l’organo competente ad adottare il provvedimento finale può sempre disattenderli.
Proprio rifacendosi a questo principio, altra parte della giurisprudenza afferma che il parere obbligatorio della commissione edilizia sull'istanza dell’interessato (volta al rilascio di un titolo edilizio vero e proprio) non definisce il procedimento e, pertanto, non è atto autonomamente impugnabile (cfr. TAR Roma Lazio sez. II, 16.03.2010 n. 4170; cfr. anche TAR Lombardia Brescia, sez. II, 20.04.2011 n. 588).
A maggior ragione deve ritenersi non impugnabile un parere preventivo (reso quindi addirittura al di fuori del procedimento) richiesto proprio al fine di valutare se dare o meno corso ad esso
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 26.02.2013 n. 536 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Dalla L. 28.01.1977 n. 10, la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia -atto tipicamente endoprocedimentale del tutto privo di una propria autonomia funzionale e strutturale- non ha più né formalmente, né sostanzialmente valore provvedimentale di atto di assentimento della concessione edilizia richiesta.
Il parere della C.E. e gli atti endoprocedimentali non possono essere considerati equivalenti e non possono avere, anche implicitamente, un rilievo autorizzatorio in quanto solo il perfezionamento dell’iter normativo avrebbe consentito l’edificazione legittima.

In linea preliminare si osserva che, dalla L. 28.01.1977 n. 10, la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia -atto tipicamente endoprocedimentale del tutto privo di una propria autonomia funzionale e strutturale- non ha più né formalmente, né sostanzialmente valore provvedimentale di atto di assentimento della concessione edilizia richiesta (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 10.05.2011 n. 2759; Consiglio di Stato sez. IV 07.02.2011 n. 813; Consiglio Stato sez. V 04.03.2008 n. 881).
Il parere della C.E. e gli atti endoprocedimentali non possono essere considerati equivalenti e non possono avere, anche implicitamente, un rilievo autorizzatorio in quanto solo il perfezionamento dell’iter normativo avrebbe consentito l’edificazione legittima.
In tale prospettiva anche l’eventuale inerzia del Comune è del tutto inconferente in quanto una costruzione eseguita senza che sia stato emesso il permesso è, in ogni caso, abusiva anche in presenza di un parere favorevole della C.E.C. .
Devono poi essere del tutto disattese le insinuazioni sul comportamento contraddittorio e sviatorio dell’amministrazione dato che l’intervento realizzato era solo l’ultimo di una lunga serie di abusi che avevano dato luogo ad un’estesa lottizzazione abusiva materiale. Al riguardo basti ricordare le considerazioni sulla complessiva vicenda di cui alle sentenze infra partes, decise in data odierna in senso sfavorevole agli appellanti, sulle sentenze del TAR che ritenevano legittimi i provvedimenti di annullamento in autotutela dei provvedimenti di sanatoria (es. rispettivamente sui ricorsi riuniti n. 7959/2008; n. 7960/ 2008; n. 7961/2008, n. 7962/2008; n. 7963/2008; n. 7967/ 2008; n. 7964/2008) e sulla lottizzazione (n. 7964/2008 ).
Né ha alcun rilievo l’asserita inattività dell’Amministrazione in quanto, in caso di inerzia dell’Amministrazione, si sarebbe semmai dovuto esperito il rimedio avverso l’inerzia della P.A., (cfr. Consiglio Stato sez. V 03.12.2010 n. 8404).
Non può ravvisarsi né alcuna violazione dell’art. 7 della legge n. 47/1985, né si rinviene un intento sviatorio o persecutorio da parte del Comune. L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività obbligatoria per legge della p.a. con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati (cfr. Consiglio di Stato Sez. V 06.06.2012 n. 3337) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22.02.2013 n. 1111 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: L'acquisizione del parere della commissione edilizia comunale, in sede di esame dell'istanza di conformità ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, è da reputarsi facoltativa, considerata la mancanza di una sua espressa previsione normativa e la specialità del procedimento di sanatoria edilizia.
Infine, non è meritevole di accoglimento l’ultimo motivo, in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dalla Sezione (TAR Campania VIII Sezione 10.09.2010 n. 17398), l'acquisizione del parere della commissione edilizia comunale, in sede di esame dell'istanza di conformità ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, è da reputarsi facoltativa, considerata la mancanza di una sua espressa previsione normativa e la specialità del procedimento di sanatoria edilizia (Consiglio di Stato Sez. IV, 02.11.2009, n. 6784; TAR Campania, Napoli, Sezione IV, 16.07.2003, n. 8434; Tar Campania Sezione II, 30.10.2006, n. 9243; TAR Campania Sezione VII, 21.05.2007, n. 5489; TAR Campania 05.12.2008, n. 21230; TAR Campania Sezione VI, 22.04.2009, n. 2097; TAR Campania Sezione VII, 03.11.2009, n. 6809) (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 21.11.2012 n. 4698 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'acquisizione del parere della commissione edilizia è necessaria solo quando il comune è tenuto a procedere a valutazioni tecniche delle opere progettate, ma non quando fa applicazione di valutazioni di natura squisitamente giuridica.
Quanto al terzo motivo, ove si lamenta la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia, osserva il Collegio che l’acquisizione del parere del suddetto organo è necessaria solo quando il comune è tenuto a procedere a valutazioni tecniche delle opere progettate, ma non quando fa applicazione di valutazioni di natura squisitamente giuridica, come nel caso di specie (cfr., ex plurimis, TAR Campania, Sezione VI, 17.12.2007 n. 16268; Sezione II, 12.01.2009 n. 53 e 15.03.2010 n. 1448) (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 04.07.2012 n. 3200 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI: Potere per i Comuni di sopprimere organismi non indispensabili. Impossibilità di esercitare tale potere con riferimento alle autorizzazioni paesaggistiche.
Illegittimità di una delibera di soppressione della Commissione edilizia integrata e di una autorizzazione paesaggistica rilasciata senza il parere di tale Commissione.

L’art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, nel richiedere agli organi rappresentativi dei Comuni di individuare "i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente", con soppressione degli organismi non identificati come indispensabili e attribuzione delle relative funzioni all’ufficio, con "preminente competenza nella materia", non poteva conferire ai medesimi Comuni, a pena di incostituzionalità della norma (con riferimento al riparto di competenze fra Stato ed Enti locali, di cui agli articoli 117 e seguenti della Costituzione), il potere di effettuare scelte che, nei termini appena indicati, implicassero il trasferimento ad un ufficio comunale della competenza ad emettere autorizzazione paesaggistica, trattandosi di competenza dello Stato, da esercitare in concorso con la Regione interessata o ad essa delegata, per ragioni di tutela rilevanti per l’intera collettività e, dunque, non affidabili a valutazioni effettuate in ambito strettamente locale (1).
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E’ illegittima la delibera con la quale l’Unione di due Comuni ha soppresso la Commissione Edilizia Integrata con due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, in base all’art. 4, comma 11, del D.P.R. n. 380/2001, nonché la successiva autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 490/1999 (oggi art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) rilasciata in assenza di parere di detta Commissione, nel caso in cui le funzioni statali in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche siano state trasferite dallo Stato ai Comuni, con la previsione del parere della C.E.I.
In tal caso, infatti, l’organo così costituito (C.E.I.) non può al pari della Commissione Edilizia (C.E., esclusivamente comunale) essere ritenuto "non indispensabile" ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 D.Lgs. 267/2000, potendo quest’ultima norma riferirsi all’organo comunale previsto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (quale organo, il cui carattere facoltativo era previsto dalla stessa normativa), ma non anche al diverso organismo (C.E.I.) direttamente istituito da una legge regionale e portatore di competenze già delegate dallo Stato alla Regione e che solo l’autorità delegante (o sub-delegante) avrebbe potuto sopprimere avocando a sé le relative funzioni, con atto normativo primario o sub-primario (2).
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(1) Cons. Stato, sez. VI, 25.05.1996, n. 717; Cons. Stato, sez. Atti norm., 13.01.2003, n. 4804; cfr. anche, per il principio, Corte Cost., 25.07.2011, n. 244.
(2) Ha aggiunto la sentenza in rassegna che, in assenza di qualsiasi legittimazione del Comune ad incidere sulle competenze in questione –ed esulando pertanto la C.E.I. dal novero degli organi collegiali, di cui il Comune potesse essere legittimamente chiamato a valutare il carattere indispensabile o meno– correttamente la Soprintendenza aveva rilevato l’assenza del parere obbligatorio di un organo, che non poteva ritenersi soppresso ed aveva conseguentemente ritenuta illegittima l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune
(massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 05.04.2012 n. 2013 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASecondo un consolidato orientamento nella materia, dopo l'entrata in vigore della legge 28.01.1977, n. 10, il rilascio del parere favorevole della commissione edilizia comunale e la sua comunicazione non possono più essere considerati equivalenti al rilascio della concessione edilizia comunale.
Detto parere, infatti, va considerato alla stregua di un atto informativo di una fase non ancora conclusa del procedimento; detto parere costituisce, infatti, un atto preparatorio ed interno al procedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia e non equivale, né formalmente né sostanzialmente, all'adozione di quest'ultima.
Secondo altro orientamento, poi, soltanto allorquando il competente responsabile del servizio tecnico non si sia limitato a comunicare all'interessato il parere favorevole della commissione edilizia comunale, ma ne abbia fatto proprie le determinazioni e abbia formulato la nota come comunicazione di accoglimento dell'istanza e del rilascio della concessione secondo specifiche condizioni e prescrizioni, deve ritenersi che in tal modo egli abbia espresso la sua autonoma e conclusiva valutazione in ordine all'assentibilità dell'intervento edilizio, con ciò consumando il relativo potere, con la conseguenza che il rilascio del documento formale di concessione edilizia, pur necessario, diventa atto esecutivo e dovuto, a contenuto ricognitivo.
Vero è che, all’epoca della proposizione del ricorso all’esame, la giurisprudenza sul punto non era uniforme, ma il Collegio non può che attenersi all’orientamento divenuto ora consolidato.
Secondo un consolidato orientamento nella materia, dopo l'entrata in vigore della legge 28.01.1977, n. 10, il rilascio del parere favorevole della commissione edilizia comunale e la sua comunicazione non possono più essere considerati equivalenti al rilascio della concessione edilizia comunale (cfr. ex multis, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 07.02.2011, n. 813).
Detto parere, infatti, va considerato alla stregua di un atto informativo di una fase non ancora conclusa del procedimento; detto parere costituisce, infatti, un atto preparatorio ed interno al procedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia e non equivale, né formalmente né sostanzialmente, all'adozione di quest'ultima (TAR Lazio-Roma, sez. II, 24.04.2007, n. 3674).
Secondo altro orientamento, poi, soltanto allorquando il competente responsabile del servizio tecnico non si sia limitato a comunicare all'interessato il parere favorevole della commissione edilizia comunale, ma ne abbia fatto proprie le determinazioni e abbia formulato la nota come comunicazione di accoglimento dell'istanza e del rilascio della concessione secondo specifiche condizioni e prescrizioni, deve ritenersi che in tal modo egli abbia espresso la sua autonoma e conclusiva valutazione in ordine all'assentibilità dell'intervento edilizio, con ciò consumando il relativo potere, con la conseguenza che il rilascio del documento formale di concessione edilizia, pur necessario, diventa atto esecutivo e dovuto, a contenuto ricognitivo (TAR Lazio-Roma, sez. II, 02.07.2008, n. 6371; TAR Sardegna-Cagliari, sez. II, 08.08.2008, n. 1664).
Vero è che, all’epoca della proposizione del ricorso all’esame, la giurisprudenza sul punto non era uniforme, ma il Collegio non può che attenersi all’orientamento divenuto ora consolidato
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 24.01.2012 n. 765 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATAIn assenza di una specifica norma, il parere della Commissione edilizia non risulta obbligatorio con riferimento all’istanza di concessione in sanatoria. Comunque, può prescindersi dal parere della Commissione edilizia, quando non sia necessario procedere a valutazioni tecniche del progetto o nei casi di palese insanabilità dell’abuso.
Va innanzitutto precisato che, in assenza di una specifica norma, il parere della Commissione edilizia non risulta obbligatorio con riferimento all’istanza di concessione in sanatoria. Comunque, può prescindersi dal parere della Commissione edilizia, quando non sia necessario procedere a valutazioni tecniche del progetto (cfr. TAR Parma, n. 620 del 13.12.2007) o nei casi di palese insanabilità dell’abuso (cfr. TAR Napoli, IV, n. 10676 del 06.11.2007).
Va, poi, affermata la irrilevanza della violazione dell’art 10-bis, L. 241/1990, in quanto il successivo art. 21-octies, comma 2, prima frase, statuisce la “non annullabilità”, in tutti i casi di violazione di qualsiasi norma di carattere procedimentale o sulla forma degli atti, se “sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Al riguardo, va anche evidenziato che, pur tenendo conto della nota Dirigente Settore Assetto del Territorio Comune di Lauria prot. n. 5934 del 12.04.2006, in seguito il Comune resistente non ha più formato e/o esternato in forma scritta il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 (TAR Basilicata, sentenza 06.12.2011 n. 567 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Istituzione della Commissione edilizia comunale e suoi poteri.
L’art. 4 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U.E.L.), nel delineare i contenuti dei regolamenti edilizi comunali adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, prevede che, nel caso in cui il Comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo. In base a tale disposizione, pertanto, non vi è alcun limite imposto agli enti locali in ordine al’obbligatorietà della istituzione della Commissione in discorso né, tampoco, in ordine ai casi in cui può essere richiesto il parere dell’organo tecnico, che vanno previsti dal regolamento edilizio comunale.
Il T.U. 380/2001 prevede la facoltà del Comune di individuare, a mezzo del regolamento edilizio comunale, i casi di rimessione alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio affinché essa renda pareri facoltativi, in aggiunta alle ipotesi in cui l’organismo tecnico è tenuto a rendere i pareri obbligatoriamente; ciò purché si tratti di attività edilizia che richiede il rilascio di un titolo edilizio. Inoltre, nulla vieta che l’Amministrazione comunale, in casi particolarmente delicati, possa interpellare la Commissione anche su casi diversi da quelli espressamente previsti, su segnalazione dell’ufficio competente per materia (1).
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(1) Alla stregua del principio nella specie è stata respinta la censura con la quale si era sostenuto che era illegittimo il parere espresso (su di una domanda di permesso di costruire) dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nella cui competenza consultiva non rientrerebbero, ai sensi del d.P.R. 380/2001, tutti gli interventi che invece il Comune ha inteso attribuirgli, in tal modo tutelando il territorio "a posteriori", caso per caso, esaminando le singole domande di titoli edilizi (massima tratta da www.regione.piemonte.it - TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 12.07.2011 n. 252 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Appare poco ragionevole pretendere che un soggetto che ha richiesto il parere preventivo in merito ad un’opera edilizia, sul quale la competente Commissione Edilizia si è espressa negativamente, debba comunque presentare la domanda di titolo (il cui esito, ragionevolmente, coinciderà col parere negativo) senza poter contestare il parere stesso che, pur non concludendo il procedimento (per vero non ancora iniziato) di rilascio del titolo, quanto meno costituisce un arresto procedimentale.
In altre parole, il Collegio ritiene che l’interessato, nella evidenziata situazione, pur se non ha l’obbligo (a pena di inammissibilità del ricorso avverso il diniego di titolo) di impugnare il parere preventivo di segno negativo, ne abbia tuttavia la facoltà.

La ricorrente Società impugna il provvedimento n. 7515 del 05.06.2000 del Comune di Ronchi dei Legionari, con cui si comunica la sfavorevole determinazione della Commissione Edilizia sulla richiesta di parere preventivo per la realizzazione di un capannone in area di cava.
Dapprima, benché l’atto di cui si controverte non chiuda un procedimento, ma esprima solo un parere di massima, esso tuttavia, per il suo contenuto, è idoneo a determinare un arresto procedimentale, come tale immediatamente impugnabile .
Il Collegio non ignora che vi è giurisprudenza che si è espressa nel senso indicato dal Comune (si veda, ad esempio TAR Lombardia-Brescia n. 588/2011), tuttavia non ritiene di poter aderire a tale prospettazione poiché appare poco ragionevole pretendere che un soggetto che ha richiesto il parere preventivo in merito ad un’opera edilizia, sul quale la competente Commissione Edilizia si è espressa negativamente, debba comunque presentare la domanda di titolo (il cui esito, ragionevolmente, coinciderà col parere negativo) senza poter contestare il parere stesso che, pur non concludendo il procedimento (per vero non ancora iniziato) di rilascio del titolo, quanto meno costituisce un arresto procedimentale.
In altre parole, il Collegio ritiene che l’interessato, nella evidenziata situazione, pur se non ha l’obbligo (a pena di inammissibilità del ricorso avverso il diniego di titolo) di impugnare il parere preventivo di segno negativo, ne abbia tuttavia la facoltà (in questo senso, ad esempio: TAR Emilia Romagna-Bologna n. 419/2011) (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 10.06.2011 n. 278 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa comunicazione del parere favorevole della Commissione Edilizia non equivale a rilascio del relativo titolo.
Il comunicare che una concessione “può essere” rilasciata non equivale, sotto il profilo sia lessicale che logico, ad una volizione costitutiva recante direttamente il rilascio del provvedimento richiesto, ma prefigura una futura ulteriore (ed eventuale) volizione di rilascio.

Secondo la costante giurisprudenza, già dopo l’entrata in vigore della L. 28.01.1977 n. 10, la comunicazione del parere favorevole della Commissione Edilizia non equivale a rilascio del relativo titolo (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 12.12.1997 n. 1409 e Sez. V, 29.07.2003 n. 4325); senza sottacere che, come a ragione rimarcato dalla difesa del Comune, il comunicare che una concessione “può essere” rilasciata non equivale, sotto il profilo sia lessicale che logico, ad una volizione costitutiva recante direttamente il rilascio del provvedimento richiesto, ma prefigura una futura ulteriore (ed eventuale) volizione di rilascio (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.05.2011 n. 2759 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La motivazione del parere della Commissione edilizia può essere anche sintetica e scarna, purché sia possibile inferirne gli estremi logici dell’apprezzamento negativo compiuto.
In linea di diritto, si osserva che la motivazione del parere della Commissione edilizia può essere anche sintetica e scarna, purché sia possibile inferirne gli estremi logici dell’apprezzamento negativo compiuto, e che, in caso di apprezzamenti di natura estetica, la valutazione deve essere sorretta da correlative prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici (rispettivamente nelle relative norme tecniche di attuazione) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24.02.2011 n. 1204 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAConcessione implicita ammessa solo in casi-limite
I semplici atti preparatori di regola non possono sostituire il provvedimento a meno che non ci siano tutti gli elementi costitutivi.

In linea di massima nel nostro ordinamento non è possibile ottenere un permesso di costruire in forma "implicita", ma ciò può accadere in ipotesi assai particolari, come nel caso esaminato dalla IV Sez. del Consiglio di Stato (sentenza 07.02.2011 n. 813) e riferito all'annullamento di una ordinanza di rimessione in pristino –cioè di demolizione– per la realizzazione di opere in difformità dai titoli assentiti.
Nel giudizio era intervenuto anche il vicino di casa della parte ricorrente, sostenendo che non si trattava di una semplice difformità dal titolo rilasciato, ma che l'intera opera era abusiva, in quanto carente della concessione edilizia.
La sentenza richiama innanzitutto il costante orientamento giurisprudenziale in base al quale deve oggi tendenzialmente escludersi il provvedimento concessorio implicito. Infatti, nell'ordinamento preesistente alla legge 10/1977, vigeva il principio di libertà delle forme, che consentiva la sostanziale equiparazione della comunicazione del parere favorevole della commissione edilizia al rilascio della licenza.
Tuttavia, dopo l'entrata in vigore della legge Bucalossi, la normativa ha stabilito il contenuto minimo inderogabile della concessione, che deve includere elementi determinativi e conformativi della volontà dell'ente locale, non sostituibili dalla semplice comunicazione del parere (Consiglio di Stato, sezione V, 6256/2002, 6476/2002 e 881/2008).
L'autorizzazione di altri organi e il parere favorevole della commissione edilizia comunale non hanno, di norma, alcuna valenza provvedimentale, ma soltanto valore di atti preparatori, e non possono né sostituire la concessione edilizia, né, tantomeno, giustificare una pretesa buona fede di colui che abbia costruito senza attendere il formale rilascio del titolo abilitativo (Consiglio di Stato, sezione IV, 3594/2005; Tar Campania-Salerno, sezione II, 8154/2010).
I giudici di Palazzo Spada hanno però ammesso la configurabilità di una concessione edilizia "provvedimento implicito", osservando che tale istituto opererebbe tutte le volte in cui la Pa, pur non adottando formalmente un provvedimento, «ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente».
Nel caso esaminato, prosegue la pronuncia, emerge chiaramente che il Comune, con l'ordinanza impugnata, «ha voluto sanare definitivamente sanare la struttura, esprimendo assenso alla sua avvenuta realizzazione con una determinazione la cui valenza giuridica ed effettuale deve essere ricondotta all'ipotesi, univocamente emergente dagli atti di causa, del rilascio implicito della concessione edilizia». E questo anche perché il Comune, acquisito il parere della commissione, aveva quantificato gli oneri concessori, «il cui pagamento com'è noto è univocamente connesso al rilascio della concessione edilizia» (articolo Il Sole 24 Ore del 09.05.2011).

EDILIZIA PRIVATASanatoria edilizia con provvedimento «implicito». Il Consiglio di Stato: ammissibile la sanatoria edilizia per fatti concludenti.
A seguito dell’entrata in vigore della L. 10/1977, non è più sostenibile che il rilascio del parere della commissione edilizia comunale e la sua comunicazione equivalgono al rilascio della concessione edilizia comunale (ora permesso di costruire).
E' quanto ha ribadito il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 07.02.2011 n. 813.
Con la pronuncia in esame la Corte ha peraltro ammesso il riferimento all’ipotesi, di creazione prevalentemente giurisprudenziale, che è posta sotto la denominazione di «provvedimento implicito», che proprio dall’esame delle fattispecie di sanatoria degli abusi edilizi ha tratto più diffusa applicazione.
Tale istituto emerge in particolare le quante volte l’Amministrazione pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente.
Nel caso particolare esaminato dalla sentenza era stata prefigurata quantificazione degli oneri concessori, il cui pagamento com’è noto è univocamente connesso al rilascio della concessione edilizia (commento tratto da www.legislazionetecnica.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2010

URBANISTICA: Per l'approvazione di un Piano di Recupero non è necessario il parere della Commissione Edilizia.
Non è fondato neanche il secondo motivo di ricorso in cui si deduce che la delibera approvata sarebbe illegittima per aver omesso in corso di procedimento l’acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale.
A giudizio della giurisprudenza amministrativa, non è necessaria l’acquisizione del parere per la procedura di approvazione del piano di recupero (cfr. Tar Venezia, I, 443/1998: il piano di recupero di iniziativa privata deve chiudersi con un provvedimento espresso da parte del consiglio comunale. Non è obbligatorio richiedere il parere della commissione edilizia; ma nel caso in cui tale parere venga richiesto, esso non può sostituire il necessariamente espresso e formale provvedimento terminale del procedimento che solo il consiglio comunale è deputato ad emettere)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 17.06.2010 n. 2329 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa comunicazione del parere negativo della Commissione edilizia da parte del funzionario competente al rilascio del titolo edificatorio costituisce manifestazione della volontà di aderire alla decisione e, rappresentando l’atto conclusivo del relativo procedimento, è immediatamente impugnabile.
In linea di principio, la comunicazione del parere negativo della Commissione edilizia da parte del funzionario competente al rilascio del titolo edificatorio costituisce, salvo diverse indicazioni emergenti dal contenuto dell’atto, manifestazione della volontà di aderire alla decisione e, rappresentando l’atto conclusivo del relativo procedimento, è immediatamente impugnabile (cfr., ex multis, TAR Piemonte, sez. I, 04.09.2009, n. 2253).
Nel caso in esame, tale valutazione trova conferma nel fatto che il provvedimento si chiude con l’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere, elementi che avvalorano la qualificazione dell’atto come definitivo diniego dell’istanza edificatoria (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 15.06.2010 n. 2842 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI: V'è l’obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso o un suo prossimo congiunto.
E' stato dimostrato che nella seduta della Commissione edilizia che ha rilasciato il parere il 06.07.2001 fosse presente, quale componente il signor ... cognato del controinteressato (in quanto coniugato con la di lui sorella ...).
E’ evidente che nel caso in questione il signor ... si doveva astenere dal partecipare alla seduta della commissione edilizia che trattava la pratica di suo cognato in ossequio alla disposizione di cui all’art. 78 del t.u.e.l. (D.lgs. n. 267/2000), che sancisce l’obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso o un suo prossimo congiunto; tale obbligo sussiste per il fatto che chi è portatore di un interesse personale, potenzialmente in conflitto con l’interesse pubblico di cui deve avere cura, non può prendere parte alla discussione e alla votazione in cui è implicato il proprio interesse o quello di propri parenti o affini entro il quarto grado.
Tale obbligo comporta non solo il divieto di partecipare alla votazione finale, ma anche di partecipare alla discussione e l’obbligo di allontanamento dalla seduta prima della discussione dell’approvazione della relativa proposta di deliberazione” (così. TAR Emilia Romagna-Parma, sez. I, 22.09.2009, n. 675)
(TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 22.03.2010 n. 356 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATA: Parere negativo della commissione edilizia su richiesta di autorizzazione paesaggistica - Atto endoprocedimentale - Impugnazione - Inammissibilità.
Il parere negativo della commissione edilizia sull'istanza di autorizzazione paesaggistica è un mero atto endoprocedimentale e, come tale, non può essere oggetto di impugnazione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.12.2009 n. 5602 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nuovo provvedimento emesso su progetto diverso sottoposto a commissione edilizia e motivato in maniera diversa da un precedente provvedimento - Natura confermativa del provvedimento - Non sussiste.
Non può essere ritenuto confermativo del precedente un provvedimento emesso su un progetto diverso, nuovamente sottoposto alla commissione edilizia comunale che abbia espresso un nuovo giudizio supportato da nuova e diversa motivazione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 15.12.2009 n. 5337 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa comunicazione del parere sfavorevole della Commissione edilizia costituisce rigetto della relativa domanda ed è pertanto immediatamente impugnabile.
Il principio in questione è pacifico in giurisprudenza ed è stato di recente riaffermato da questo Tribunale con sentenza n. 1994 del 2008, con argomentazioni che necessita ribadire in questa sede : “… costituisce indirizzo giurisprudenziale costante, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie, quello secondo cui la comunicazione del parere sfavorevole della Commissione edilizia costituisce rigetto della relativa domanda ed è pertanto immediatamente impugnabile (cfr., da ultimo e per tutte, Cons. Stato, sez. V, 23.01.2007 e TAR Campania, Napoli, sez. IV, 20.11.2006, n. 9983), e ciò perché, se è vero che la comunicazione del parere favorevole della Commissione Edilizia non ha valore di rilascio della concessione, non altrettanto può dirsi della comunicazione del parere contrario, che -se effettuata, come nel caso di specie, da parte dell'organo competente a rilasciare il titolo abilitativo richiesto- costituisce manifestazione della volontà di aderire alla decisione negativa della Commissione e, quindi, avendo tutti gli elementi necessari del diniego, costituisce atto immediatamente lesivo ed autonomamente impugnabile …." (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 30.07.2009 n. 4229 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa comunicazione del parere sfavorevole della Commissione edilizia costituisce rigetto della relativa domanda ed è pertanto immediatamente impugnabile.
Costituisce indirizzo giurisprudenziale costante, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie, quello secondo cui la comunicazione del parere sfavorevole della Commissione edilizia costituisce rigetto della relativa domanda ed è pertanto immediatamente impugnabile (cfr., da ultimo e per tutte, Cons. Stato, sez. V, 23.01.2007 e TAR Campania, Napoli, sez. IV, 20.11.2006, n. 9983), e ciò perché, se è vero che la comunicazione del parere favorevole della Commissione Edilizia non ha valore di rilascio della concessione, non altrettanto può dirsi della comunicazione del parere contrario, che -se effettuata da parte dell'organo competente a rilasciare il titolo abilitativo richiesto- costituisce manifestazione della volontà di aderire alla decisione negativa della Commissione e, quindi, avendo tutti gli elementi necessari del diniego, costituisce atto immediatamente lesivo ed autonomamente impugnabile (questo TAR sentenza n. 1994 del 2008) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 30.07.2009 n. 4229 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Concessione - Diniego - Perfezionamento - Comunicazione del parere negativo della Commissione edilizia - Conseguenze.
2. Asservimento di un fondo - Condizioni.

1. La comunicazione del parere sfavorevole della Commissione edilizia costituisce rigetto della relativa domanda ed è pertanto immediatamente impugnabile e ciò perché, se è vero che la comunicazione del parere favorevole della Commissione Edilizia non ha valore di rilascio della concessione, non altrettanto può dirsi della comunicazione del parere contrario, che - se effettuata da parte dell'organo competente a rilasciare il titolo abilitativo richiesto - costituisce manifestazione della volontà di aderire alla decisione negativa della Commissione e, quindi, avendo tutti gli elementi necessari del diniego, costituisce atto immediatamente lesivo ed autonomamente impugnabile (Cons. Stato, sez. V, 23.01.2007; TAR Campania Napoli, sez. IV, 20.11.2006 n. 9983).
2. Vi è asservimento allorquando un'area non sia semplicemente, in via di fatto a servizio di un edificio, ma abbia giuridicamente ricevuto tale destinazione attraverso uno strumento urbanistico ovvero le norme del regolamento edilizio ovvero un impegno privato: per effetto di ciò, il fondo asservito resta inedificabile (Cons. Stato, sez. V, n. 1278/2003) (
link a www.giustizia-amministrativa.it - TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 30.07.2009 n. 4229 - tratto da
http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATA: Parere della Commissione Edilizia - Deficit motivazionale - Non influisce sul provvedimento finale se adeguatamente motivato.
L'eventuale laconicità dei pareri obbligatori non rifluisce ex sé nell'illegittimità del provvedimento finale salvo lo stesso non sia autonomamente inficiato da difetto di motivazione; pertanto, ove i pareri siano stati espressi in forma superficiale, il provvedimento finale ben può reggersi autonomamente ove la motivazione adottata sia comunque congrua e idonea a superare l'eventuale deficit degli atti endoprocedimentali (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 10.04.2009 n. 3248).

anno 2008

EDILIZIA PRIVATA: 1. Parere Commissione edilizia - Atto endoprocedimentale - Inidoneità a ledere interessi legittimi - Impugnativa - Inammissibilità.
2. Edificabilità - Prescrizioni e vincoli - Normativa previgente - Irrilevanza.

1. Il parere della commissione edilizia è atto endoprocedimentale insuscettibile, ancorché esternato, di impugnazione autonoma: ciò a maggior ragione quando il parere venga comunicato non per chiudere il procedimento, ma per acquisire memorie, osservazioni, documenti, cioè all'espresso fine di instaurare con l'interessato il doveroso contraddittorio procedimentale.
2. La situazione urbanistica delle aree e le condizioni della loro edificabilità sono disciplinate dagli strumenti urbanistici vigenti (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 5928/2001; sent. n. 749/2000), posto che eventuali limitazioni volumetriche apposte in epoca passata devono ritenersi superate dalle nuove previsioni urbanistiche (massima tratta da www.solom.it - massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.10.2008 n. 5156 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAree boschive - Costruzione abusiva - Nozione di bosco - Vincolo ambientale - Fattispecie - D.Lgs n. 227/2001 - Art. 44 lett. C d.p.r. n. 380/2001.
Al fine di individuare i territori boschivi protetti da vincolo, dopo l'entrata in vigore del d.lgs 18.05.2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco, ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, da sughereti o da macchia mediterranea (Cass. pen. sez. 1111 sent. 16/11/2006, n. 1874). Sicché, nei casi di riscontro positivo del vincolo è corretto applicare l'art. 44 lettera C del d.p.r. n. 380 del 2001 che sanziona la violazione del vincolo ambientale. Nella specie, la zona in cui era stata eseguita la costruzione abusiva, in ragione delle colture arboree in esse esistenti, era naturalmente sottoposta a vincolo boschivo in quanto interamente coperta da sughereta, consociata con roverella, precisando che l'ispezione dei luoghi aveva evidenziato che erano stati eseguiti lavori sul terreno dal quale erano stati rimossi massi di basalto ed altro materiale roccioso e al contempo estirpati ceppi vitali di sughera, roverella, lentisco, olivastro ed altre piante tipiche della macchia mediterranea che, in precedenza, erano stati danneggiati da un violento incendio e che erano in fase di crescita.
Domanda di sanatoria - Commissione edilizia - Parere favorevole - Equivalenza di permesso di costruire in sanatoria - Esclusione.
Il parere favorevole formulato dalla Commissione edilizia sulla domanda di sanatoria non equivale al rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
AGRICOLTURA - Attività di silvicoltura - Presupposti - Conservazione delle colture.
L’attività di silvicolutura presuppone, in linea generale, la conservazione delle colture e non la loro eliminazione (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 10.06.2008 n. 23071 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordinanza demolizione emanata prima del perfezionamento della procedura di condono - Impugnativa - Fondatezza-Sussiste.
2. Parere Commissione edilizia - Atto endoprocedimentale inidoneo a ledere interessi legittimi - Impugnativa - Inammissibilità.

1. E' fondato il ricorso proposto avverso l'ordinanza di demolizione notificata dall'Amministrazione comunale prima del perfezionamento della procedura di condono.
2. E' inammissibile l'atto di motivi aggiunti proposto avverso il parere della Commissione edilizia reso durante la procedura di condono non perfezionata, trattandosi, il detto parere, di atto di natura endoprocedimentale inidoneo a ledere gli interessi legittimi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.03.2008 n. 543 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2004

EDILIZIA PRIVATAIl rilascio di una concessione o autorizzazione in sanatoria (accertamento di conformità), ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 (e oggi ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380), è possibile solo quando l’opera realizzata in assenza del preventivo titolo abilitativo risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda.
Per il procedimento volto al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 (ed oggi dell’art. 36 del nuovo T. U. dell’edilizia), nel quale occorre una verifica sulla conformità urbanistica delle opere realizzate in assenza del necessario previo titolo abilitativo, si deve ritenere normalmente necessario il parere della Commissione Edilizia a meno che l’eventuale diniego al rilascio del titolo abilitativo non si fondi su ragioni puramente giuridiche o, come è oggi ammesso, la Commissione Edilizia, sia stata soppressa dal Comune o dichiarata non legittimata ad esprimersi su alcuni determinati tipi di interventi edilizi.

Il rilascio di una concessione o autorizzazione in sanatoria (accertamento di conformità), ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 (e oggi ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è possibile solo quando l’opera realizzata in assenza del preventivo titolo abilitativo risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda.
La giurisprudenza che ritiene superfluo il parere della Commissione Edilizia per il rilascio delle concessione in sanatoria, peraltro sul punto oscillante, si riferisce al procedimento di rilascio di concessioni edilizie in sanatoria ai sensi degli articoli 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985
(condono edilizio) e cioè a quei casi nei quali non occorre una verifica sulla compatibilità urbanistica delle opere abusive realizzate. La questione si pone in modo diverso invece per il procedimento volto al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 (ed oggi dell’art. 36 del nuovo T. U. dell’edilizia) nel quale occorre al contrario proprio una verifica sulla conformità urbanistica delle opere realizzate in assenza del necessario previo titolo abilitativo.
In tale procedimento si deve ritenere normalmente necessario il parere della Commissione Edilizia a meno che l’eventuale diniego al rilascio del titolo abilitativo non si fondi su ragioni puramente giuridiche o, come è oggi ammesso, la Commissione Edilizia, sia stata soppressa dal Comune o dichiarata non legittimata ad esprimersi su alcuni determinati tipi di interventi edilizi
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 13.09.2004 n. 11950 - link a www.giustizia-amministrativa.it).